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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Bergamo

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<strong>REGOLAMENTO</strong> <strong>EDILIZIO</strong><br />

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 162/I 55386 P.G. NELLA SEDUTA DEL 22/10/2001<br />

IN VIGORE DAL 12/12/2001 A SEGUITO DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL BURL N. 50 DEL 12/12/2001<br />

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 10 Reg./1 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 16/01/2006 -<br />

N. 48 Reg./29 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 17/04/2007 - N. 54 Reg./26 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 02/04/2009 -<br />

N. 15 Reg./106-2009 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 18/01/2010<br />

4^ STESURA<br />

46


sommario<br />

Capo I NORME GENERALI ................................................................................................ 6<br />

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................................................... 6<br />

Art. 1 - Contenuto del Regolamento e<strong>di</strong>lizio......................................................................... 6<br />

Art. 2 - Deroga alle norme del Regolamento e<strong>di</strong>lizio ............................................................ 6<br />

Capo II GLI INTERVENTI..................................................................................................... 7<br />

TITOLO I TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA<br />

E URBANISTICA DEL TERRITORIO................................................................... 7<br />

Art. 3 - Titoli per lo svolgimento dell’attività e<strong>di</strong>lizia .............................................................. 7<br />

Art. 4 - Autorizzazione paesaggistica................................................................................... 7<br />

Art. 5 - Adempimenti urbanistici preliminari all’attività e<strong>di</strong>lizia: Piani attuativi........................ 7<br />

TITOLO II INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E TRASFORMAZIONI URBANISTICHE<br />

ED EDILIZIE........................................................................................................ 7<br />

Art. 6 - Attivazione degli interventi manutentivi e <strong>di</strong> trasformazione urbanistica ed<br />

e<strong>di</strong>lizia del territorio comunale.................................................................................. 7<br />

Art. 7 - Interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria......................................................................... 8<br />

Art. 8 - Interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria................................................................... 8<br />

Art. 9 - Interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche................................. 8<br />

Art. 10 - Interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo .................................................... 8<br />

Art. 11 - Interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia .......................................................................... 9<br />

Art. 12 - Interventi <strong>di</strong> mutamento della destinazione d'uso ..................................................... 9<br />

Art. 13 - Interventi <strong>di</strong> ampliamento in aderenza e/o in elevazione, <strong>di</strong> ricostruzione, <strong>di</strong><br />

nuova e<strong>di</strong>ficazione ................................................................................................... 9<br />

Art. 14 - Interventi <strong>di</strong> demolizione......................................................................................... 10<br />

Art. 15 - Interventi relativi a pertinenze esterne.................................................................... 10<br />

Art. 16 - Altri interventi che comportano mo<strong>di</strong>ficazione dei caratteri percettivi degli<br />

spazi esterni........................................................................................................... 10<br />

Art. 17 - Interventi relativi ad aree libere .............................................................................. 10<br />

Art. 18 - Interventi per manufatti provvisori .......................................................................... 11<br />

Art. 19 - Interventi nelle aree cimiteriali................................................................................ 11<br />

Art. 20 - Interventi per la sicurezza ...................................................................................... 11<br />

TITOLO III PROCEDURE E TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI URBANISTICI<br />

ED EDILIZI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.................................... 12<br />

Art. 21 - Interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria....................................................................... 12<br />

Art. 22 - Interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria................................................................. 12<br />

Art. 23 - Interventi relativi all’abolizione delle barriere architettoniche .................................. 12<br />

Art. 24 - Interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo .................................................. 13<br />

Art. 25 - Interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia ........................................................................ 13<br />

Art. 26 - Interventi <strong>di</strong> mutamento della destinazione d'uso ................................................... 14<br />

Art. 27 - Interventi <strong>di</strong> ampliamento in aderenza e/o in elevazione, <strong>di</strong> ricostruzione, <strong>di</strong><br />

nuova costruzione.................................................................................................. 15<br />

Art. 28 - Interventi <strong>di</strong> demolizione......................................................................................... 16<br />

Art. 29 - Interventi relativi a pertinenze esterne.................................................................... 17<br />

Art. 30 - Altri interventi che comportano mo<strong>di</strong>ficazioni dei caratteri percettivi degli<br />

spazi esterni........................................................................................................... 17<br />

Art. 31 - Interventi relativi ad aree libere .............................................................................. 17<br />

Art. 32 - Interventi per manufatti provvisori .......................................................................... 18<br />

Art. 33 - Documentazione su supporto informatico .............................................................. 18<br />

1


TITOLO IV CRITERI PER LA VALUTAZIONE ESTETICA DEGLI INTERVENTI.................. 18<br />

Art. 34 - Dichiarazione <strong>di</strong> interesse generale e collettivo degli interventi pubblici e<br />

privati che concorrono alla definizione della qualità architettonica ed e<strong>di</strong>lizia<br />

delle costruzioni e alla qualificazione degli spazi urbani e dei caratteri<br />

ambientali .............................................................................................................. 18<br />

Art. 35 - Interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione: definizione degli elementi sui quali si attua<br />

la verifica <strong>di</strong> conformità ai caratteri architettonici e ai valori del contesto ................ 19<br />

Art. 36 - Interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione - obbligatorietà della valutazione sugli effetti<br />

<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione del contesto: progetto preliminare................................................ 19<br />

Art. 37 - Interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente: definizione degli elementi sui<br />

quali si attua la verifica <strong>di</strong> conformità ai caratteri e ai valori del contesto ................ 19<br />

Art. 38 - Realizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche........................................................................... 20<br />

Capo III IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .............................................................. 21<br />

TITOLO I SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI .......................... 21<br />

Art. 39 - Accesso ai documenti ............................................................................................ 21<br />

Art. 40 - Autocertificazione................................................................................................... 21<br />

Art. 41 - Asseverazione ....................................................................................................... 21<br />

Art. 42 - Conferenza dei Servizi - Sportello Unico ................................................................ 21<br />

Art. 43 - In<strong>di</strong>rizzi e <strong>di</strong>rettive .................................................................................................. 21<br />

Art. 44 - Parere preliminare.................................................................................................. 21<br />

Art. 45 - Sportello Unico....................................................................................................... 23<br />

TITOLO II FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.............................................. 23<br />

Art. 46 - Gli uffici.................................................................................................................. 23<br />

Art. 47 - Presentazione delle istanze ................................................................................... 23<br />

Art. 48 - Modalità <strong>di</strong> presentazione della denuncia <strong>di</strong> inizio attività....................................... 23<br />

Art. 49 - L’istruttoria ............................................................................................................. 24<br />

Art. 50 - I pareri.................................................................................................................... 24<br />

Art. 51 - Adempimenti preliminari al rilascio dei provve<strong>di</strong>menti abilitativi.............................. 24<br />

Art. 52 - I provve<strong>di</strong>menti....................................................................................................... 25<br />

Art. 53 - Rilascio <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti abilitativi e <strong>di</strong> loro eventuali varianti ................................ 25<br />

Art. 54 - Pubblicizzazione dei provve<strong>di</strong>menti abilitativi e <strong>di</strong> loro eventuali varianti ................ 25<br />

Art. 55 - Volturazione dei permessi <strong>di</strong> costruire, della legittimazione all’attività e<strong>di</strong>lizia<br />

conseguente alle denunce d’inizio <strong>di</strong> attività........................................................... 25<br />

Art. 56 - I provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego....................................................................................... 25<br />

Art. 57 - I provve<strong>di</strong>menti relativi all’agibilità .......................................................................... 25<br />

Art. 58 - I provve<strong>di</strong>menti relativi a situazioni <strong>di</strong> inabitabilità o inagibilità................................ 26<br />

Art. 59 - Le or<strong>di</strong>nanze .......................................................................................................... 26<br />

Art. 60 - Annullamento e revoca .......................................................................................... 26<br />

Art. 61 - Altri provve<strong>di</strong>menti.................................................................................................. 26<br />

TITOLO III GLI ACCERTAMENTI........................................................................................ 26<br />

Art. 62 - Gli accertamenti ..................................................................................................... 26<br />

Art. 63 - Limite <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà degli atti legittimanti l’attività e<strong>di</strong>lizia ............................................. 27<br />

Capo IV LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, LA COMMISSIONE EDILIZIA,<br />

LA COMMISSIONE URBANISTICA E LA COMMISSIONE PLENARIA................ 28<br />

Art. 64 - In<strong>di</strong>cazioni generali e finalità .................................................................................. 28<br />

Art. 65 - Commissione per il Paesaggio e per la Tutela della Qualità Urbana ...................... 28<br />

Art. 66 - La Commissione E<strong>di</strong>lizia per la Tutela del Paesaggio e della Qualità<br />

Urbana................................................................................................................... 28<br />

Art. 67 - La Commissione Urbanistica per la Tutela del Paesaggio e della Qualità<br />

Urbana”.................................................................................................................. 29<br />

Art. 68 - La Commissione Plenaria ...................................................................................... 30<br />

2


Art. 69 - Durata delle Commissioni, decadenza, incompatibilità, conflitto d’interesse<br />

dei commissari e funzionamento............................................................................ 30<br />

Capo V DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITà EDILIZIA............................................................. 32<br />

TITOLO I PARAMETRI EDIFICATORI............................................................................... 32<br />

Art. 70 - Parametri urbanistici .............................................................................................. 32<br />

Art. 70 bis - Distacchi e <strong>di</strong>stanze minime nell’e<strong>di</strong>ficazione - definizione <strong>di</strong> cortina<br />

e<strong>di</strong>lizia.................................................................................................................... 32<br />

Art. 71 - Distacchi fra gli e<strong>di</strong>fici............................................................................................. 33<br />

Art. 72 - Distanze dai confini................................................................................................ 33<br />

Art. 73 - Misurazione dell'altezza dei fronti degli e<strong>di</strong>fici ........................................................ 34<br />

Art. 74 - Altezza dei fronti degli e<strong>di</strong>fici in rapporto alla larghezza delle vie............................ 35<br />

Art. 75 - Strutture <strong>di</strong> copertura ............................................................................................. 36<br />

Art. 76 - Distacchi minimi dai corsi d'acqua.......................................................................... 36<br />

TITOLO II REQUISITI DEGLI AMBIENTI............................................................................ 37<br />

Art. 77 - Requisiti delle costruzioni e degli alloggi: rimando al Regolamento Locale <strong>di</strong><br />

Igiene..................................................................................................................... 37<br />

Art. 78 - Sottotetti abitabili e praticabili................................................................................. 37<br />

Art. 79 - Seminterrati e sotterranei....................................................................................... 37<br />

Art. 80 - Sottotetti non praticabili e non abitabili ................................................................... 38<br />

Art. 81 - Abbaini, lucernari ed aperture in falda.................................................................... 38<br />

Art. 82 - Cortili...................................................................................................................... 38<br />

Art. 83 - Cave<strong>di</strong>.................................................................................................................... 38<br />

Art. 84 - Scale <strong>di</strong> sicurezza .................................................................................................. 38<br />

Art. 85 - Ascensori ............................................................................................................... 38<br />

Art. 86 - Volumi tecnici......................................................................................................... 39<br />

Art. 87 - Logge..................................................................................................................... 39<br />

Art. 88 - Pergolati e gazebo ................................................................................................. 39<br />

Art. 89 - Allacciamento alle reti tecnologiche (energia elettrica, metano, telefono,<br />

fognatura, ecc.) - Locali immon<strong>di</strong>zie....................................................................... 39<br />

Art. 90 - Lotti <strong>di</strong> terreno ine<strong>di</strong>ficati <strong>di</strong>rettamente utilizzati per attività produttive o<br />

deposito ................................................................................................................. 39<br />

Art. 91 - Autorimesse o posti auto privati - deposito cicli ...................................................... 39<br />

Art. 92 - Autorimesse pubbliche o d’uso pubblico ................................................................ 40<br />

Capo VI REQUISITI DEGLI EDIFICI FINALIZZATI AL RISPARMIO DEL FABBISOGNO<br />

ENERGETICO E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E<br />

CLIMALTERANTI .................................................................................................. 41<br />

TITOLO I OBIETTIVI ......................................................................................................... 41<br />

Art. 93 - Finalità e premesse................................................................................................ 41<br />

Art. 94 - Ambito <strong>di</strong> applicazione ........................................................................................... 41<br />

Art. 95 - Certificazione energetica e targa energetica degli e<strong>di</strong>fici........................................ 41<br />

TITOLO II PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO<br />

TERMICO.......................................................................................................... 42<br />

Art. 96 - Contenimento del fabbisogno termico del sistema e<strong>di</strong>ficio-impianto....................... 42<br />

Art. 97 - Isolamento termico ed acustico dell’involucro e delle strutture e<strong>di</strong>lizie.................... 42<br />

Art. 98 - Orientamento dell’e<strong>di</strong>ficio e controllo degli apporti solari ........................................ 43<br />

Art. 99 - Serre bioclimatiche, tetti ver<strong>di</strong> e altri sistemi passivi............................................... 43<br />

Art. 100 - Inerzia termica dell’involucro e<strong>di</strong>lizio ...................................................................... 45<br />

Art. 101 - Schermatura e protezione dall’irraggiamento solare............................................... 46<br />

Art. 102 - Materiali ecosostenibili ........................................................................................... 46<br />

Art. 103 - Isolamento acustico ............................................................................................... 46<br />

3


TITOLO III EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI .................................................. 47<br />

Art. 104 - Adozione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> calore ad alto ren<strong>di</strong>mento.............................. 47<br />

Art. 105 - Impianti centralizzati per il riscaldamento ed il raffrescamento ............................... 47<br />

Art. 106 - Adozione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> climatizzazione a bassa temperatura .................................. 48<br />

Art. 107 - Regolazione locale della temperatura nell’ambiente............................................... 48<br />

Art. 108 - Contabilizzazione e gestione energetica in<strong>di</strong>viduale............................................... 48<br />

Art. 109 - Ventilazione naturale e meccanica......................................................................... 48<br />

Art. 110 - Efficienza energetica degli impianti elettrici e <strong>di</strong> illuminazione, riduzione<br />

dell’inquinamento luminoso .................................................................................... 49<br />

TITOLO IV FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI .............................................................. 50<br />

Art. 111 - Utilizzo <strong>di</strong> energie rinnovabili.................................................................................. 50<br />

Art. 111 bis - Impianti solari termici ..................................................................................... 50<br />

Art. 111 ter - Impianti solari fotovoltaici ............................................................................... 51<br />

Art. 111 quater - Pompe <strong>di</strong> calore, unità motocondensanti e simili....................................... 51<br />

TITOLO V SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE......................................................................... 51<br />

Art. 112 - Contabilizzazione in<strong>di</strong>viduale dell’acqua potabile e recupero e riutilizzo<br />

delle acque piovane ............................................................................................... 51<br />

Art. 113 - Riduzione degli effetti del gas radon e dell’inquinamento elettromagnetico<br />

interno.................................................................................................................... 52<br />

Capo VII REQUISITI DEGLI INTERVENTI CHE INCIDONO SULL’AMBIENTE URBANO .. 54<br />

TITOLO I INTERVENTI SU ELEMENTI ESTERNI AGLI EDIFICI ...................................... 54<br />

Art. 114 - Zoccoli e decorazioni ............................................................................................. 54<br />

Art. 115 - Strutture aggettanti su suolo pubblico .................................................................... 54<br />

Art. 116 - Strutture aggettanti su suolo privato....................................................................... 54<br />

Art. 117 - Interventi <strong>di</strong> recinzione ........................................................................................... 55<br />

Art. 118 - Tende, lapi<strong>di</strong>, vetrinette e decorazioni murali ......................................................... 55<br />

Art. 119 - Applicazione <strong>di</strong> segnalazioni <strong>di</strong> pubblica utilità ....................................................... 56<br />

Art. 120 - Cartelli pubblicitari, manifesti, insegne ................................................................... 56<br />

TITOLO II IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ED APPARATI RADIO-<br />

ELETTRICI ........................................................................................................ 57<br />

Art. 121 - Disciplina generale................................................................................................. 57<br />

Art. 122 - Tipologia degli impianti ammessi............................................................................ 57<br />

Art. 123- Installazione provvisoria ed installazione in ambiti soggetti a trasformazione........... 57<br />

TITOLO III MANUTENZIONE E DECORO DEGLI EDIFICI ................................................. 58<br />

Art. 124 - Manutenzione degli e<strong>di</strong>fici...................................................................................... 58<br />

Art. 125 - Manutenzione delle aree scoperte ......................................................................... 58<br />

Art. 126 - Decoro degli e<strong>di</strong>fici................................................................................................. 58<br />

Art. 127 - Interventi sulle pareti esterne degli e<strong>di</strong>fici e <strong>di</strong>sciplina del colore ............................ 59<br />

TITOLO IV AREE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, AMBIENTALE, PAESISTICO ... 60<br />

Art. 128 - Aree <strong>di</strong> particolare pregio storico, ambientale, paesistico....................................... 60<br />

Art. 129 - Caratteristiche delle superfici esterne degli e<strong>di</strong>fici in aree <strong>di</strong> particolare<br />

pregio..................................................................................................................... 60<br />

TITOLO V VERDE E PERCORSI PRIVATI E D’USO PUBBLICO....................................... 60<br />

Art. 130 - Disciplina del verde................................................................................................ 60<br />

Art. 131 - Strade private......................................................................................................... 61<br />

Art. 132 - Portici e gallerie ..................................................................................................... 61<br />

Art 133 - Passi carrabili......................................................................................................... 61<br />

Art. 134 - E<strong>di</strong>cole e chioschi .................................................................................................. 62<br />

Capo VIII REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI................................................................. 63<br />

TITOLO I L’INTERVENTO................................................................................................. 63<br />

Art. 135 - Richiesta e consegna dei punti fissi ....................................................................... 63<br />

4


Art. 136 - Inizio dei lavori ....................................................................................................... 63<br />

Art. 137 - Conservazione dei titoli legittimanti l’attività costruttiva .......................................... 63<br />

Art. 138 - Mancanza del Direttore dei lavori........................................................................... 63<br />

Art. 139 - Ispezione alle costruzioni ....................................................................................... 64<br />

Art. 140 - I provve<strong>di</strong>menti per opere eseguite in <strong>di</strong>fformità ..................................................... 64<br />

Art. 141 - I provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sospensione dei lavori e i provve<strong>di</strong>menti sanzionatori ............... 64<br />

Art. 142 - Interruzione <strong>di</strong> lavori............................................................................................... 64<br />

Art. 143 - Termine <strong>di</strong> inizio e ultimazione dei lavori ................................................................ 64<br />

Art. 144 - Denuncia <strong>di</strong> ultimazione delle opere....................................................................... 64<br />

Art. 145 - Libretto d’uso e <strong>di</strong> manutenzione............................................................................ 65<br />

TITOLO II NORME GENERALI PER I CANTIERI............................................................... 65<br />

Art. 146 - Sicurezza nei cantieri ............................................................................................. 65<br />

Art. 147 - Recinzione dei cantieri ........................................................................................... 65<br />

Art. 148 - Strutture provvisionali e macchinari mobili.............................................................. 66<br />

Art. 149 - Operazioni <strong>di</strong> scavo................................................................................................ 66<br />

Art. 150 - Salvaguar<strong>di</strong>a degli spazi pubblici o d’uso pubblico................................................. 66<br />

Art. 151 - Divieto <strong>di</strong> ingombrare spazi esterni alla recinzione................................................. 67<br />

Art. 152 - Orari dell’attività lavorativa <strong>di</strong> cantiere.................................................................... 67<br />

Art. 153 - Allontanamento dei materiali <strong>di</strong> risulta.................................................................... 67<br />

Art. 154 - Norme per limitare l'inquinamento acustico ............................................................ 67<br />

Art. 155 - Rinvenimento <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> pregio artistico, storico, archeologico ......................... 68<br />

Art. 156 - Interventi urgenti e imprevisti ................................................................................. 68<br />

Art. 157 - Tolleranze <strong>di</strong> cantiere............................................................................................. 68<br />

TITOLO III AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI................. 69<br />

Art. 158 - Salubrità dei terreni e<strong>di</strong>ficabili ................................................................................ 69<br />

Art. 159 - Aree ine<strong>di</strong>ficate o abbandonate ed e<strong>di</strong>fici in <strong>di</strong>suso................................................ 69<br />

Art. 160 - Riuso dei materiali - Materiali <strong>di</strong> costruzione .......................................................... 69<br />

Art. 161 - Materiali per la costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici a<strong>di</strong>biti ad attività produttive e a depositi......... 69<br />

Capo IX NORME FINALI E TRANSITORIE......................................................................... 71<br />

Art. 162 - Rinvio a leggi speciali............................................................................................. 71<br />

Art. 163 - Abrogazione <strong>di</strong> norme preesistenti......................................................................... 71<br />

Art. 164 - Vigilanza sugli interventi......................................................................................... 71<br />

Art. 165 - Provve<strong>di</strong>menti amministrativi.................................................................................. 71<br />

Art. 166 - Sanzioni ................................................................................................................. 71<br />

5


Art. 1 - Contenuto del Regolamento e<strong>di</strong>lizio<br />

CAPO I NORME GENERALI<br />

TITOLO I<br />

DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Le norme del presente Regolamento dettano <strong>di</strong>sposizioni relative a procedure e contenuti dell’attività<br />

e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> trasformazione del territorio, così come previsto dall’articolo 4 del Decreto del Presidente<br />

della Repubblica 06/06/2001 n. 380 e dall’articolo 28 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e<br />

successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni.<br />

Disciplinano inoltre l’attività della Commissione E<strong>di</strong>lizia.<br />

Art. 2 - Deroga alle norme del Regolamento e<strong>di</strong>lizio<br />

Sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento limitatamente agli interventi relativi ad<br />

e<strong>di</strong>fici ed impianti pubblici o <strong>di</strong> interesse pubblico, con l’osservanza delle procedure a riguardo<br />

previste dalle norme <strong>di</strong> legge vigenti.<br />

Possono essere rilasciate deroghe e<strong>di</strong>lizie alle norme del presente regolamento e a quelle del<br />

“Regolamento locale d’igiene” per le parti richiamate al successivo articolo 77 (“Requisiti delle<br />

costruzioni e degli alloggi: rimando al Regolamento Locale d’Igiene”) ove lo stato dei luoghi e i<br />

caratteri degli e<strong>di</strong>fici esistenti non consentano il pieno rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni e delle norme <strong>di</strong><br />

carattere igienico-sanitario, in materia <strong>di</strong> abbattimento delle barriere architettoniche ed in materia <strong>di</strong><br />

realizzazione <strong>di</strong> volumi tecnici, nonché, in casi <strong>di</strong> forza maggiore, per garantire la sicurezza,<br />

l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti.<br />

6


CAPO II GLI INTERVENTI<br />

TITOLO I<br />

TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA<br />

E URBANISTICA DEL TERRITORIO<br />

Art. 3 - Titoli per lo svolgimento dell’attività e<strong>di</strong>lizia<br />

Costituiscono titolo per l’esercizio dell’attività e<strong>di</strong>lizia, in funzione del tipo <strong>di</strong> intervento da effettuare e<br />

secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e del presente regolamento:<br />

la denuncia <strong>di</strong> inizio attività,<br />

il permesso <strong>di</strong> costruire,<br />

la comunicazione per i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso.<br />

Art. 4 - Autorizzazione paesaggistica<br />

L’attività e<strong>di</strong>lizia che si riferisca ad immobili soggetti alla <strong>di</strong>sciplina del Decreto Legislativo 22/01/2004<br />

n. 42 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni deve essere corredata dalla necessaria<br />

autorizzazione paesistica, nei casi in<strong>di</strong>cati dalla normativa nazionale e regionale vigente.<br />

Detta autorizzazione potrà essere richiesta anche contestualmente alla presentazione dell’istanza<br />

e<strong>di</strong>lizia, presentando, comunque, all’autorità competente separata istanza corredata dalla necessaria<br />

documentazione.<br />

L’autorizzazione paesaggistica, se <strong>di</strong> competenza <strong>di</strong> ente <strong>di</strong>verso dal <strong>Comune</strong>, deve essere allegata<br />

alla richiesta <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire o denuncia <strong>di</strong> inizio attività (D.I.A.).<br />

Le modalità <strong>di</strong> rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono quelle previste dalla normativa generale<br />

in materia. L’autorizzazione paesaggistica vale per un periodo <strong>di</strong> cinque anni decorrenti dalla data <strong>di</strong><br />

rilascio.<br />

Art. 5 - Adempimenti urbanistici preliminari all’attività e<strong>di</strong>lizia: Piani attuativi<br />

La procedura per l’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi è stabilita dalla legge vigente.<br />

TITOLO II<br />

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E TRASFORMAZIONI<br />

URBANISTICHE ED EDILIZIE<br />

Art. 6 - Attivazione degli interventi manutentivi e <strong>di</strong> trasformazione urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia del<br />

territorio comunale<br />

Ad eccezione degli interventi per i quali la legge consente l’attività e<strong>di</strong>lizia libera, chiunque intenda<br />

eseguire interventi e<strong>di</strong>lizi manutentivi, conservativi o attività <strong>di</strong> trasformazione urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia<br />

del territorio comunale dovrà provvedere ad uno dei seguenti adempimenti preliminari, in funzione del<br />

tipo <strong>di</strong> attività che intende eseguire, secondo quanto previsto nel presente Regolamento E<strong>di</strong>lizio e<br />

nelle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge:<br />

richiesta <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire,<br />

denuncia <strong>di</strong> inizio attività,<br />

comunicazione per mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso.<br />

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Gli articoli che seguono definiscono i vari tipi <strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio ed urbanistico ed in<strong>di</strong>viduano<br />

l’adempimento preliminare e il successivo provve<strong>di</strong>mento abilitativo al quale devono essere<br />

assoggettati.<br />

Agli effetti della in<strong>di</strong>viduazione degli adempimenti preliminari e dei provve<strong>di</strong>menti abilitativi necessari<br />

per l’attività e<strong>di</strong>lizia sugli e<strong>di</strong>fici esistenti, gli interventi sono quelli in<strong>di</strong>viduati all’articolo 27 della Legge<br />

Regionale 11/03/2005 n. 12 ed eventuali successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, con le specificazioni<br />

in<strong>di</strong>cate dagli articoli che seguono.<br />

Art. 7 - Interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria<br />

Si considerano interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria gli interventi e<strong>di</strong>lizi che riguardano le opere <strong>di</strong><br />

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli e<strong>di</strong>fici e quelli necessari ad integrare o<br />

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong>versi,<br />

purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti. Fatti salvi<br />

gli interventi rivolti alla conservazione dei materiali, delle finiture e delle coloriture esistenti delle<br />

facciate e delle coperture nonché l’eventuale adeguamento degli stessi a in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> strumenti<br />

attuativi vigenti, gli interventi sulle facciate esterne e sulle coperture attengono all’ambito della<br />

“manutenzione straor<strong>di</strong>naria”.<br />

Per interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria in e<strong>di</strong>fici e complessi produttivi (industriali, artigianali ed<br />

agricoli) si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.<br />

Art. 8 - Interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria<br />

Si considerano interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria, le opere e le mo<strong>di</strong>fiche riguardanti il<br />

consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione <strong>di</strong> parti anche strutturali degli e<strong>di</strong>fici, la<br />

realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

dell’assetto <strong>di</strong>stributivo <strong>di</strong> singole unità immobiliari.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria non devono costituire un insieme sistematico <strong>di</strong> opere tali<br />

da portare ad un organismo e<strong>di</strong>lizio in tutto o in parte <strong>di</strong>verso dal precedente.<br />

Sono, quin<strong>di</strong> da considerarsi <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria manutenzione gli interventi finalizzati al mantenimento<br />

delle caratteristiche architettoniche e d’uso dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

Sono inoltre da considerarsi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria gli interventi per l’eliminazione delle<br />

barriere architettoniche in e<strong>di</strong>fici esistenti, quando proposti per la realizzazione <strong>di</strong> manufatti posti sulle<br />

parti esterne dell’e<strong>di</strong>ficio, purché conformi alla normativa vigente regolante la materia e per i casi<br />

previsti dalla legge.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici ed i complessi produttivi, gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria comprendono<br />

l’installazione <strong>di</strong> impianti tecnologici e la realizzazione <strong>di</strong> impianti ed opere necessarie al rispetto delle<br />

norme sulla tutela dall’inquinamento e sulla sicurezza, anche esterni all’e<strong>di</strong>ficio, sempre che non<br />

siano associati ad aumento della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento e/o utile <strong>di</strong> calpestio, né a mutamento<br />

delle destinazioni d’uso dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

Art. 9 - Interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche<br />

Le opere conformi alla Legge 09/01/1989 n. 13 e Legge Regionale 20/02/1989 n. 6 finalizzate<br />

all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere costituite:<br />

a) da interventi che non comportino la realizzazione <strong>di</strong> rampe o ascensori esterni e che non alterino<br />

la sagoma dell’e<strong>di</strong>ficio, conformi alla normativa urbanistica;<br />

b) da interventi all’esterno della sagoma dell’e<strong>di</strong>ficio conformi alle norme e<strong>di</strong>lizio-urbanistiche;<br />

c) da interventi all’esterno della sagoma dell’e<strong>di</strong>ficio non conformi alle norme e<strong>di</strong>lizio-urbanistiche.<br />

Art. 10 - Interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo<br />

Si considerano interventi <strong>di</strong> restauro e <strong>di</strong> risanamento conservativo, quegli interventi e<strong>di</strong>lizi rivolti a<br />

conservare e recuperare l’organismo e<strong>di</strong>lizio e ad assicurarne la funzionalità me<strong>di</strong>ante un insieme<br />

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sistematico <strong>di</strong> opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano<br />

destinazioni d’uso con essi compatibili.<br />

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari alle esigenze dell’uso,<br />

l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo e<strong>di</strong>lizio.<br />

Sono compatibili con l’organismo e<strong>di</strong>lizio le destinazioni d’uso che possono essere inserite senza<br />

comportare sostanziali trasformazioni dei caratteri tipologici e <strong>di</strong>stributivi degli e<strong>di</strong>fici, degli aspetti<br />

formali e strutturali nonché degli aspetti materici significativi, fermo restando il rispetto delle<br />

destinazioni ammesse dalla strumentazione urbanistica.<br />

L’intervento <strong>di</strong> risanamento conservativo si attua principalmente attraverso l’impiego <strong>di</strong> materiali e<br />

tecniche idonee, il recupero <strong>di</strong> adeguate con<strong>di</strong>zioni igieniche, statiche e funzionali, il consolidamento<br />

e l’integrazione degli elementi strutturali, nonché attraverso mo<strong>di</strong>fiche all’assetto planimetrico, purché<br />

compatibili con l’impianto <strong>di</strong>stributivo complessivo.<br />

Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici sottoposti a tutela e d’interesse storico-artistico-ambientale, il restauro del bene<br />

deve essere attuato attraverso un complesso <strong>di</strong> operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al<br />

recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.<br />

Art. 11 - Interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia<br />

Si considerano interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi<br />

e<strong>di</strong>lizi me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere che possono portare ad un organismo e<strong>di</strong>lizio in tutto<br />

o in parte <strong>di</strong>verso dal precedente.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia non comportano, <strong>di</strong> norma, incrementi <strong>di</strong> volume, o <strong>di</strong><br />

superficie lorda <strong>di</strong> pavimento, salvo i casi in cui la strumentazione urbanistica consente <strong>di</strong> abbinarli<br />

con l’ampliamento o altri interventi <strong>di</strong> tipo trasformativo.<br />

Nell’ambito degli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia sono ricompresi anche quegli interventi<br />

consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale, nel rispetto puntuale della volumetria e<br />

nel rispetto sostanziale della sagoma preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per<br />

l’adeguamento alla normativa antisismica.<br />

Art. 12 - Interventi <strong>di</strong> mutamento della destinazione d'uso<br />

La strumentazione urbanistica in<strong>di</strong>vidua le destinazioni d’uso “principali” delle aree o degli e<strong>di</strong>fici e,<br />

all’interno <strong>di</strong> queste, le loro specifiche articolazioni.<br />

Viene definita “mutamento della destinazione d'uso” <strong>di</strong> costruzioni esistenti o <strong>di</strong> loro singole parti, la<br />

sostituzione <strong>di</strong> una destinazione d’uso principale con una <strong>di</strong>versa destinazione principale, anche<br />

quando ciò avvenga senza l'esecuzione <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie.<br />

Non é invece considerata “mutamento della destinazione d’uso” la sostituzione <strong>di</strong> funzioni esistenti<br />

con altre, quando queste si configurino come semplice articolazione della medesima destinazione<br />

principale, salve espresse limitazioni o <strong>di</strong>vieti previsti dalla strumentazione urbanistica.<br />

Art. 13 - Interventi <strong>di</strong> ampliamento in aderenza e/o in elevazione, <strong>di</strong> ricostruzione, <strong>di</strong> nuova<br />

e<strong>di</strong>ficazione<br />

Sono interventi <strong>di</strong> ampliamento in aderenza quelli volti alla realizzazione <strong>di</strong> superfici lorde o nette <strong>di</strong><br />

pavimento o <strong>di</strong> volumi aggiuntivi in allargamento <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio esistente<br />

Sono interventi <strong>di</strong> ampliamento in elevazione (sopralzo) quelli rivolti alla realizzazione <strong>di</strong> superfici<br />

lorde o nette <strong>di</strong> pavimento o <strong>di</strong> volumi aggiuntivi ad innalzamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> ricostruzione e<strong>di</strong>lizia sono quelli rivolti alla sostituzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti con altri<br />

e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>versi dai precedenti.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione sono quelli rivolti alla realizzazione <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici o <strong>di</strong> nuovi<br />

manufatti da eseguirsi sia fuori terra che in interrato.<br />

9


Sono inoltre da considerarsi nuova costruzione:<br />

l’installazione <strong>di</strong> manufatti, leggeri o prefabbricati (case mobili, roulotte, e similari), quando siano<br />

<strong>di</strong>retti a sod<strong>di</strong>sfare esigenze durature nel tempo;<br />

gli interventi <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti <strong>di</strong>versi dal <strong>Comune</strong>;<br />

la realizzazione <strong>di</strong> infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti trasformazione in<br />

via permanente del suolo;<br />

la realizzazione <strong>di</strong> depositi <strong>di</strong> merci o materiali, la realizzazione <strong>di</strong> impianti per attività produttive<br />

all’aperto ove comportino l’esecuzione <strong>di</strong> lavori con trasformazione permanente del suolo;<br />

gli interventi pertinenziali qualificati dalla strumentazione urbanistica vigente come rientranti nel<br />

computo del volume e della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento ovvero comportanti la realizzazione <strong>di</strong><br />

un volume superiore al 20 per cento del volume dell’e<strong>di</strong>ficio principale.<br />

Sono interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico -<br />

e<strong>di</strong>lizio con altro <strong>di</strong>verso, me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi, anche con la<br />

mo<strong>di</strong>ficazione del <strong>di</strong>segno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.<br />

Art. 14 - Interventi <strong>di</strong> demolizione<br />

Sono interventi <strong>di</strong> demolizione quelli rivolti a rimuovere in tutto o in parte e<strong>di</strong>fici o manufatti<br />

preesistenti, qualunque sia l’utilizzo successivo dell’area risultante.<br />

Art. 15 - Interventi relativi a pertinenze esterne<br />

Sono interventi relativi a pertinenze esterne quelli riguardanti la sola formazione ovvero la<br />

sistemazione, la sostituzione, la trasformazione delle pertinenze <strong>di</strong> fabbricati esistenti (aree libere o<br />

manufatti e<strong>di</strong>lizi, compresi i parcheggi pertinenziali a raso e le recinzioni).<br />

Le sistemazioni esterne ai fabbricati nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazione complessiva <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

esistenti, <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione, <strong>di</strong> ampliamento e <strong>di</strong> sopralzo, devono formare parte integrante del<br />

progetto e<strong>di</strong>lizio; la fine lavori dovrà essere <strong>di</strong>chiarata solo ad esecuzione avvenuta anche delle<br />

sistemazioni esterne.<br />

Art. 16 - Altri interventi che comportano mo<strong>di</strong>ficazione dei caratteri percettivi degli spazi<br />

esterni<br />

Sono in<strong>di</strong>viduati come “interventi che possono determinare mo<strong>di</strong>ficazioni dei caratteri percettivi degli<br />

spazi esterni”, quelli relativi a:<br />

a) monumenti, decorazioni e pitture murali;<br />

b) cartellonistica murale o a struttura autoportante;<br />

c) insegne, targhe e simili;<br />

d) impianti <strong>di</strong> segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione <strong>di</strong> spazi pubblici o aperti al<br />

pubblico, impianti tecnici da ubicare su area <strong>di</strong> pubblica circolazione;<br />

e) antenne paraboliche, ra<strong>di</strong>otelevisive o per le telecomunicazioni.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui al presente articolo non debbono, comunque, alterare o turbare il quadro urbano<br />

e/o i lineamenti delle costruzioni entro o sulle quali eventualmente si collochino né costituire ostacolo,<br />

anche visivo, per la pubblica circolazione.<br />

Art. 17 - Interventi relativi ad aree libere<br />

Gli interventi relativi ad aree libere sono quelli volti, anche senza la costruzione <strong>di</strong> manufatti e<strong>di</strong>lizi, a<br />

realizzare un nuovo assetto o, in genere, a sistemare e/o attrezzare terreni liberi da costruzioni<br />

nonché a realizzare parcheggi pertinenziali, anche se relativi a costruzioni poste in aree <strong>di</strong>verse da<br />

quella oggetto dell’intervento.<br />

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I depositi a cielo aperto con funzione <strong>di</strong> magazzino e/o <strong>di</strong> esposizione, con o senza commercio <strong>di</strong> beni<br />

(finiti o strumentali) sono anch’essi soggetti alla verifica <strong>di</strong> conformità rispetto alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni<br />

in materia <strong>di</strong> destinazione d'uso dell’area occupata dal deposito.<br />

Nelle zone non e<strong>di</strong>ficate, gli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione dovranno, comunque, mantenere una superficie<br />

scoperta e drenante pari, nelle zone residenziali, al 30% della superficie del lotto, nelle zone<br />

produttive, commerciali e terziarie, al 15%.<br />

Le superfici drenanti non possono essere ricavate in aree a<strong>di</strong>bite a percorso carrabile o posto<br />

macchina, se non adeguatamente permeabili, a qualsiasi tipo <strong>di</strong> deposito, né in aree sovrastanti ad<br />

ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso a<strong>di</strong>biti.<br />

Per i piani attuativi, la superficie scoperta e drenante deve essere calcolata con riferimento all’intera<br />

area interessata. Pertanto, nella progettazione esecutiva, si dovrà <strong>di</strong>stribuire tale superficie nei singoli<br />

lotti il più omogeneamente possibile.<br />

Nelle zone già e<strong>di</strong>ficate, in caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> cui all’articolo 27, lettera c), d), e) ed f), della Legge<br />

Regionale 11/03/2005 n. 12, i parametri <strong>di</strong> superficie scoperta e drenante <strong>di</strong> cui al comma 1<br />

costituiscono parametri a cui tendere. In ogni caso non sono consentiti interventi che comportino un<br />

peggioramento rispetto alla situazione esistente.<br />

Ai valori <strong>di</strong> superficie scoperta drenante (SSD) previsti nei precedenti commi sono possibili deroghe,<br />

su valutazione della Commissione competente ex Capo IV, qualora ricorrano particolari situazioni<br />

idrogeologiche da <strong>di</strong>mostrarsi con relazione dettagliata e prove geologiche.<br />

La deroga al requisito previsto, potrà comportare l’adozione <strong>di</strong> soluzioni tecniche alternative che<br />

conseguano il medesimo fine.<br />

Nelle zone e<strong>di</strong>ficate è, inoltre, possibile una deroga qualora, per le limitate <strong>di</strong>mensioni del lotto <strong>di</strong><br />

intervento, non vengano a determinarsi influenze sull’ecosistema della zona interessata.<br />

Art. 18 - Interventi per manufatti provvisori<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui al presente articolo sono quelli volti ad inse<strong>di</strong>are in un’area quei manufatti,<br />

destinati o meno alla permanenza <strong>di</strong> persone, che sono necessari a far fronte ad esigenze<br />

oggettivamente transitorie e definite nel tempo, venute meno le quali i manufatti stessi saranno<br />

integralmente rimossi.<br />

Art. 19 - Interventi nelle aree cimiteriali<br />

La costruzione e l'ampliamento <strong>di</strong> cimiteri, ivi compresi la realizzazione, il restauro ed il ripristino <strong>di</strong><br />

cappelle, tombe, monumenti, loculi ed ossari sono <strong>di</strong>sciplinati dal “Regolamento <strong>di</strong> Polizia Mortuaria”<br />

e dal Piano regolatore cimiteriale nonché dalle leggi vigenti in materia.<br />

Art. 20 - Interventi per la sicurezza<br />

Tutti gli interventi e<strong>di</strong>lizi dovranno essere attuati nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> sicurezza<br />

sui luoghi <strong>di</strong> lavoro in ottemperanza ai <strong>di</strong>sposti del Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 494 e<br />

successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />

Negli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione e riattamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti si dovrà prevedere l’installazione<br />

<strong>di</strong> idonei <strong>di</strong>spositivi atti a garantire agli operatori le con<strong>di</strong>zioni necessarie per l’esecuzione delle opere<br />

da effettuarsi sulle coperture. Tali <strong>di</strong>spositivi dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche<br />

norme tecniche costruttive (UNI o equivalenti).<br />

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TITOLO III<br />

PROCEDURE E TITOLI ABILITATIVI PER GLI INTERVENTI URBANISTICI ED<br />

EDILIZI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE<br />

Art. 21 - Interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria<br />

Gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, se da realizzare autonomamente, non necessitano <strong>di</strong> alcun<br />

adempimento (preventivo o successivo) né <strong>di</strong> alcun titolo abilitativo. Qualora opere <strong>di</strong> manutenzione<br />

or<strong>di</strong>naria siano previste nell’ambito <strong>di</strong> altro tipo <strong>di</strong> intervento, esse seguono le procedure autorizzative<br />

dell’intervento principale cui si accompagnano.<br />

Art. 22 - Interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria<br />

La denuncia <strong>di</strong> inizio attività o il permesso <strong>di</strong> costruire per la realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />

manutenzione straor<strong>di</strong>naria deve essere corredata dai documenti e dagli elaborati necessari e<br />

sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto ed a consentire <strong>di</strong> accertare il rispetto delle<br />

prescrizioni urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie, nonché delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano la materia sotto profili<br />

specifici, (igienico-sanitario, <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong>, <strong>di</strong> sicurezza, ecc.), tra i quali si in<strong>di</strong>viduano<br />

almeno i seguenti elaborati:<br />

a) estratto delle <strong>di</strong>sposizioni urbanistiche, estratto <strong>di</strong> mappa catastale ed estratto<br />

aerofotogrammetrico con l’in<strong>di</strong>viduazione dell'e<strong>di</strong>ficio interessato dall'intervento e del suo<br />

contesto;<br />

b) copia del titolo <strong>di</strong> proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico <strong>di</strong><br />

acquisizione della proprietà oppure copia del <strong>di</strong>verso titolo abilitante;<br />

c) planimetrie, piante, sezioni, prospetti significativi dello stato <strong>di</strong> fatto, elaborati <strong>di</strong> sovrapposizione<br />

(opere da realizzare in rosso, demolizioni in giallo) dell'e<strong>di</strong>ficio o della porzione dello stesso<br />

interessata dall'intervento (tutti gli elaborati debbono essere in scala 1:100, integralmente quotati<br />

e con le destinazioni d'uso);<br />

d) progetto dello stato finale (piante, prospetti e sezioni), quale risulterà ad intervento ultimato, in<br />

scala 1:100, integralmente quotato, con le destinazioni d'uso degli ambienti e con la verifica dei<br />

rapporti aeroilluminanti;<br />

e) particolari costruttivi ed architettonici delle facciate, se interessate dall'intervento, in scala 1:20;<br />

f) relazione descrittiva dell'intervento, con particolare riguardo alle opere <strong>di</strong> finitura;<br />

g) documentazione fotografica a colori nel formato minimo <strong>di</strong> 10x15 relativa a ciascun prospetto<br />

eventualmente interessato dall'intervento;<br />

h) eventuale ulteriore documentazione che si renda necessaria alla valutazione dell’intervento e/o<br />

prevista per legge (progetti degli impianti, progetto <strong>di</strong> conformità alla normativa sulle barriere<br />

architettoniche, <strong>di</strong>chiarazioni, nulla osta, ecc.);<br />

i) eventuale copia della scheda dell’Inventario dei Beni Culturali Isolati.<br />

Art. 23 - Interventi relativi all’abolizione delle barriere architettoniche<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui all’articolo 9 lettera a) e b) non sono soggetti a provve<strong>di</strong>mento abilitativo né a<br />

denuncia <strong>di</strong> inizio attività.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui all’articolo 9 lettera c) sono soggetti a permesso <strong>di</strong> costruire in deroga alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni urbanistico/e<strong>di</strong>lizie vigenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 85<br />

(“Ascensori”).<br />

Quando l’intervento <strong>di</strong> abolizione delle barriere architettoniche è soggetto a titolo abilitativo, per esso<br />

è prescritta la medesima documentazione in<strong>di</strong>cata all’articolo 22. Nel caso le opere siano assimilabili<br />

a quelle previste dall’articolo 9 lettera c), dovrà, inoltre, essere prodotta la seguente documentazione:<br />

a) certificato del portatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap che attesti la residenza dello stesso nell’e<strong>di</strong>ficio oggetto<br />

d’intervento,<br />

12


) certificato me<strong>di</strong>co comprovante la situazione <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap della persona stessa.<br />

Art. 24 - Interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo<br />

Gli interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo sono soggetti a denuncia <strong>di</strong> inizio attività o a<br />

permesso <strong>di</strong> costruire. La denuncia o la domanda devono essere corredate dai documenti e dagli<br />

elaborati necessari e sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto ed a consentire <strong>di</strong><br />

accertare il rispetto delle prescrizioni urbanistico-e<strong>di</strong>lizie, nonché delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano la<br />

materia sotto profili specifici (igienico-sanitario, <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> e <strong>di</strong> sicurezza; ecc.), tra i quali<br />

si in<strong>di</strong>viduano almeno i seguenti elaborati:<br />

a) estratto delle <strong>di</strong>sposizioni urbanistiche vigenti, eventuale estratto del Piano Particolareggiato,<br />

estratto <strong>di</strong> mappa catastale ed estratto aerofotogrammetrico con l’in<strong>di</strong>viduazione dell'e<strong>di</strong>ficio<br />

interessato dall'intervento e del suo contesto;<br />

b) copia del titolo <strong>di</strong> proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico <strong>di</strong><br />

acquisizione della proprietà oppure copia del <strong>di</strong>verso titolo abilitante;<br />

c) planimetrie, piante, sezioni, prospetti significativi dello stato <strong>di</strong> fatto, elaborati <strong>di</strong> sovrapposizione<br />

(opere da realizzare in rosso, demolizioni in giallo) dell'e<strong>di</strong>ficio o della porzione dello stesso<br />

interessata dall'intervento (tutti gli elaborati debbono essere in scala 1:50/1:100, integralmente<br />

quotati e con le destinazioni d'uso degli ambienti);<br />

d) progetto dello stato finale (piante, prospetti e sezioni), quale risulterà, ad intervento ultimato, in<br />

scala 1:50/1:100, integralmente quotato, con le destinazioni d'uso e con la verifica dei rapporti<br />

aeroilluminanti;<br />

e) particolari costruttivi ed architettonici delle facciate, se interessate dall'intervento, in scala 1:20;<br />

f) scheda dell'inventario dei beni culturali isolati relativa all'e<strong>di</strong>ficio stesso, qualora si trattasse <strong>di</strong><br />

bene inventariato;<br />

g) relazione descrittiva dell’intervento, con particolare riguardo alle opere <strong>di</strong> finitura, completa delle<br />

verifiche <strong>di</strong> compatibilità ai caratteri degli e<strong>di</strong>fici ed ai valori del contesto <strong>di</strong> cui al successivo titolo<br />

IV del presente Capo II.<br />

h) documentazione fotografica a colori nel formato minimo <strong>di</strong> 10x15 relativa a ciascun prospetto<br />

eventualmente interessato dall'intervento e/o relativa a ciascun particolare costruttivo o<br />

decorativo, nonché relativa al contesto urbano dell’e<strong>di</strong>ficio interessato;<br />

i) eventuale e ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell’intervento e/o prevista per<br />

legge (progetti degli impianti, progetto <strong>di</strong> conformità alla normativa sulle barriere architettoniche,<br />

<strong>di</strong>chiarazioni, nulla osta, ecc.).<br />

Per interventi <strong>di</strong> restauro è necessario produrre anche la seguente documentazione:<br />

j) analisi materica e stratigrafica relativa alle strutture e analisi del degrado;<br />

k) documentazione fotografica a colori nel formato minimo <strong>di</strong> 10x15 relativa a tutti i locali;<br />

l) relazione storico - architettonica relativa all'intero e<strong>di</strong>ficio od alla parte interessata dall'intervento<br />

con eventuale documentazione relativa, se <strong>di</strong>sponibile, quale: planimetrie, fotografie, stampe.<br />

Qualora l'intervento riguar<strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio nel suo complesso, dovranno essere prodotti anche:<br />

m) rilievo dello stato <strong>di</strong> fatto (in scala 1:50) <strong>di</strong> tutti i piani, comprese le coperture, gli scantinati ed i<br />

prospetti con relative sezioni longitu<strong>di</strong>nali e trasversali, le strutture dei solai, dei soffitti e delle<br />

eventuali coperture, dei cortili e dei giar<strong>di</strong>ni;<br />

n) rilievo dei materiali costruttivi con l'in<strong>di</strong>cazione dello stato <strong>di</strong> conservazione;<br />

o) rilievo e progetto delle aree <strong>di</strong> pertinenza in cui vengano in<strong>di</strong>cati gli elementi che caratterizzano le<br />

aree pertinenziali scoperte stesse;<br />

Art. 25 - Interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia<br />

Gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia sono soggetti a domanda <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire o a<br />

denuncia <strong>di</strong> inizio attività.<br />

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La domanda <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire o la denuncia <strong>di</strong> inizio attività per la realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />

ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia devono essere corredate dai documenti e dagli elaborati necessari e sufficienti<br />

a raffigurare e definire le opere in progetto ed a consentire <strong>di</strong> accertare il rispetto delle prescrizioni<br />

degli strumenti urbanistici, nonché delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano la materia sotto profili specifici<br />

(igienico-sanitario, <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> e <strong>di</strong> sicurezza, ecc), tra i quali si in<strong>di</strong>viduano i seguenti<br />

elaborati:<br />

a) estratto della strumentazione urbanistica vigente, eventuale estratto del Piano Particolareggiato,<br />

estratto <strong>di</strong> mappa catastale ed estratto aerofotogrammetrico con l’in<strong>di</strong>viduazione dell'e<strong>di</strong>ficio<br />

interessato dall'intervento ed il suo contesto;<br />

b) copia del titolo <strong>di</strong> proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico <strong>di</strong><br />

acquisizione della proprietà oppure copia del <strong>di</strong>verso titolo abilitante;<br />

c) planimetrie, piante, sezioni, prospetti significativi dello stato <strong>di</strong> fatto, elaborati <strong>di</strong> sovrapposizione<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio o della porzione dello stesso interessata dall'intervento (tutti gli elaborati debbono<br />

essere in scala 1:50/100, integralmente quotati e con le destinazioni d'uso, le opere da realizzare<br />

in rosso, demolizioni in giallo);<br />

d) progetto dello stato finale (piante, prospetti e sezioni), quale risulterà ad intervento ultimato, in<br />

scala 1:50/1:100, integralmente quotato, con le destinazioni d'uso e con la verifica dei rapporti<br />

aeroilluminanti;<br />

e) particolari costruttivi ed architettonici delle facciate, se interessate dall'intervento, in scala 1:20;<br />

f) scheda dell'inventario dei beni culturali isolati relativa all'e<strong>di</strong>ficio stesso, qualora si trattasse <strong>di</strong><br />

bene inventariato;<br />

g) relazione descrittiva dell'intervento, con particolare riguardo alle opere <strong>di</strong> finitura, completa delle<br />

verifiche <strong>di</strong> compatibilità ai caratteri degli e<strong>di</strong>fici ed ai valori del contesto <strong>di</strong> cui al successivo titolo<br />

IV del presente Capo II.<br />

h) documentazione fotografica a colori nel formato minimo 10x15 relativa a ciascun prospetto<br />

eventualmente interessato dall'intervento, nonché relativa al contesto urbano dell’e<strong>di</strong>ficio<br />

interessato;<br />

i) eventuale e ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell’intervento e/o prevista per<br />

legge (progetti degli impianti, progetto <strong>di</strong> conformità alla normativa sulle barriere architettoniche,<br />

<strong>di</strong>chiarazioni, nulla osta, ecc.);<br />

j) prospetto <strong>di</strong>mostrativo del calcolo per la determinazione degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione e del costo<br />

<strong>di</strong> costruzione.<br />

Qualora l'intervento riguar<strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio nel suo complesso, dovranno essere prodotti anche:<br />

k) rilievo dello stato <strong>di</strong> fatto (in scala 1:50) <strong>di</strong> tutti i piani, comprese le coperture, gli scantinati ed i<br />

prospetti con relative sezioni longitu<strong>di</strong>nali e trasversali, le strutture dei solai, dei soffitti e delle<br />

eventuali coperture, dei cortili e dei giar<strong>di</strong>ni;<br />

l) rilievo dei materiali costruttivi con l'in<strong>di</strong>cazione dello stato <strong>di</strong> conservazione,<br />

m) rilievo e progetto delle aree <strong>di</strong> pertinenza in cui vengano in<strong>di</strong>cati gli elementi che caratterizzano le<br />

stesse aree scoperte pertinenziali;<br />

n) elaborato relativo alla <strong>di</strong>mostrazione della conformità ai parametri in<strong>di</strong>cati all’art. 17.<br />

Art. 26 - Interventi <strong>di</strong> mutamento della destinazione d'uso<br />

Gli interventi <strong>di</strong> mutamento <strong>di</strong> destinazione d’uso senza opere e<strong>di</strong>lizie, purché compatibili con le<br />

previsioni urbanistiche comunali, sono soggetti a preventiva comunicazione al <strong>Comune</strong>, al fine <strong>di</strong><br />

verificare l’ottemperanza all’obbligo del pagamento del contributo <strong>di</strong> costruzione.<br />

Tale comunicazione deve essere corredata dai seguenti documenti:<br />

a) estratto <strong>di</strong> mappa catastale ed estratto aerofotogrammetrico con in<strong>di</strong>viduazione del fabbricato<br />

oggetto <strong>di</strong> intervento;<br />

14


) planimetria <strong>di</strong> rilievo dell’unità o delle unità immobiliari <strong>di</strong> cui è previsto il mutamento <strong>di</strong><br />

destinazione d’uso con calcoli analitici delle superfici lorde <strong>di</strong> pavimento <strong>di</strong> ciascuna unità<br />

immobiliare;<br />

c) relazione descrittiva in or<strong>di</strong>ne al mutamento <strong>di</strong> destinazione riportante i riferimenti alla <strong>di</strong>sciplina<br />

urbanistica applicabile al fabbricato e prospetto <strong>di</strong> verifica dell’ammissibilità delle nuove<br />

destinazioni d’uso per tipologia e <strong>di</strong>mensione, secondo quanto previsto dalla strumentazione<br />

urbanistica.<br />

Per gli interventi <strong>di</strong> mutamento della destinazione d'uso, qualificante o complementare, effettuati con<br />

opere e<strong>di</strong>lizie, si applica la <strong>di</strong>sciplina del presente regolamento relativa al tipo <strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio con<br />

il quale viene attuato il mutamento <strong>di</strong> destinazione.<br />

Nel caso <strong>di</strong> mutamenti della destinazione d’uso con opere e<strong>di</strong>lizie la domanda deve essere corredata<br />

dai documenti e dagli elaborati previsti per il tipo <strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio da eseguire (restauro,<br />

risanamento conservativo, ristrutturazione, ecc.), nonché da quanto necessario per accertare la<br />

conformità alle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano il nuovo uso sotto profili specifici, quali quelli igienicosanitario,<br />

<strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> e <strong>di</strong> sicurezza, nonché del prospetto <strong>di</strong>mostrativo del calcolo per la<br />

determinazione degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione e del costo <strong>di</strong> costruzione, ove dovuti.<br />

Art. 27 - Interventi <strong>di</strong> ampliamento in aderenza e/o in elevazione, <strong>di</strong> ricostruzione, <strong>di</strong> nuova<br />

costruzione<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui al presente articolo sono soggetti a domanda <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire o a<br />

denuncia <strong>di</strong> inizio attività.<br />

La domanda <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire o la denuncia <strong>di</strong> inizio attività per la realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />

ampliamento o sopralzo <strong>di</strong> cui al presente articolo e <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ricostruzione o nuova costruzione<br />

devono essere corredate dai documenti e dagli elaborati necessari e sufficienti a raffigurare e definire<br />

le opere in progetto ed a consentire <strong>di</strong> accertare il rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni e<strong>di</strong>lizie ed urbanistiche<br />

nonché delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano la materia sotto profili specifici (igienico-sanitario, <strong>di</strong><br />

prevenzione incen<strong>di</strong> e <strong>di</strong> sicurezza, ecc.).<br />

La domanda o la denuncia devono essere corredate almeno dai seguenti elaborati:<br />

a) estratto delle <strong>di</strong>sposizioni urbanistiche, estratto <strong>di</strong> mappa catastale ed estratto<br />

aerofotogrammetrico con l’in<strong>di</strong>viduazione dell'e<strong>di</strong>ficio interessato dall'intervento e del suo<br />

contesto;<br />

b) copia del titolo <strong>di</strong> proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico <strong>di</strong><br />

acquisizione della proprietà oppure copia del <strong>di</strong>verso titolo abilitante;<br />

c) planimetria (almeno in scala 1:200) dell'area con le quote necessarie alla verifica della superficie<br />

e con l'in<strong>di</strong>cazione e la descrizione delle costruzioni circostanti esistenti per la verifica delle<br />

relative <strong>di</strong>stanze; relazione con i conteggi planivolumetrici per la verifica del rispetto delle<br />

prescrizioni urbanistiche,<br />

d) planimetrie, piante, sezioni, prospetti significativi dello stato <strong>di</strong> fatto, elaborati <strong>di</strong> sovrapposizione<br />

(opere da realizzare in rosso, demolizioni in giallo) dell'e<strong>di</strong>ficio o della porzione dello stesso<br />

interessata dall'intervento; tutti gli elaborati debbono essere in scala 1:50/100, integralmente<br />

quotati e con le destinazioni d'uso degli ambienti (nel caso <strong>di</strong> interventi su e<strong>di</strong>fici esistenti);<br />

e) progetto dello stato finale in scala 1:50/100, integralmente quotato, comprendente piante <strong>di</strong> ogni<br />

piano della costruzione anche non abitabile, (con l'in<strong>di</strong>cazione specifica delle destinazioni d'uso <strong>di</strong><br />

tutti i vani e accessori previsti nonché del <strong>di</strong>mensionamento delle relative aperture e la verifica dei<br />

rapporti aeroilluminanti) pianta copertura, sezioni longitu<strong>di</strong>nali e trasversali, prospetti <strong>di</strong> tutti i fronti,<br />

descrizione dei materiali;<br />

f) pianta del piano terreno (e, se necessario, dei piani seminterrati od interrati) <strong>di</strong> ogni e<strong>di</strong>ficio sulla<br />

quale siano in<strong>di</strong>cati:<br />

l'allineamento stradale e la larghezza delle strade pubbliche o d’uso pubblico a<strong>di</strong>acenti il lotto <strong>di</strong><br />

intervento;<br />

15


l'ubicazione e la larghezza degli accessi veicolari e dei relativi passi carrabili sul marciapiede,<br />

compresi quelli esistenti per l'accesso agli immobili confinanti;<br />

le rampe carrabili e le <strong>di</strong>stanze delle stesse dal filo stradale;<br />

il percorso dei veicoli in ingresso ed in uscita;<br />

la <strong>di</strong>mostrazione della prescritta dotazione minima <strong>di</strong> posteggi (privati e <strong>di</strong> uso pubblico);<br />

il progetto <strong>di</strong> utilizzazione, sistemazione ed arredo delle aree <strong>di</strong> pertinenza, con l'in<strong>di</strong>cazione<br />

anche delle eventuali recinzioni e degli eventuali muri <strong>di</strong> sostegno;<br />

elaborato relativo alla <strong>di</strong>mostrazione della conformità ai parametri in<strong>di</strong>cati all’art. 17;<br />

g) particolari costruttivi ed architettonici delle facciate, se interessate dall'intervento, in scala 1:20;<br />

h) progetto dell'impianto <strong>di</strong> fognatura con in<strong>di</strong>cazione puntuale del recapito e con l'in<strong>di</strong>cazione delle<br />

tipologie del <strong>di</strong>mensionamento degli impianti <strong>di</strong> depurazione;<br />

i) descrizione del sistema <strong>di</strong> riscaldamento, del tipo <strong>di</strong> combustibile utilizzato, dell'ubicazione delle<br />

caldaie, delle canne fumarie e dei camini;<br />

j) descrizione delle modalità <strong>di</strong> raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong> e puntuale in<strong>di</strong>cazione degli spazi e dei vani<br />

a ciò destinati;<br />

k) relazione descrittiva dell'intervento, con particolare riguardo alle opere <strong>di</strong> finitura, completa delle<br />

verifiche <strong>di</strong> compatibilità ai caratteri degli e<strong>di</strong>fici ed ai valori del contesto <strong>di</strong> cui al successivo titolo<br />

IV del presente Capo II;<br />

l) documentazione fotografica a colori nel formato minimo 10x15 relativa all’area oggetto <strong>di</strong><br />

intervento e del relativo contesto urbano;<br />

m) eventuale e ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell’intervento e/o prevista per<br />

legge (progetti degli impianti, progetto <strong>di</strong> conformità alla normativa sulle barriere architettoniche,<br />

<strong>di</strong>chiarazioni, nulla osta, ecc.);<br />

n) prospetto <strong>di</strong>mostrativo del calcolo per la determinazione degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione e del costo<br />

<strong>di</strong> costruzione.<br />

Per gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione e ricostruzione dovrà inoltre essere prodotto:<br />

o) relazione a firma del professionista abilitato comprovante la compatibilità dell’intervento con la<br />

situazione idrogeologica del terreno nel caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> spazi interrati e comunque nel<br />

caso <strong>di</strong> interventi su aree libere con superficie uguale o superiore a 10.000 m 2 .<br />

Va <strong>di</strong> regola prodotto un modello o una simulazione tri<strong>di</strong>mensionale e l'Amministrazione può, una<br />

volta accertata l'assentibilità dell’intervento sotto il profilo del rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti,<br />

prescrivere l'apposizione, in sito, <strong>di</strong> <strong>di</strong>me, laddove se ne prospetti l'esigenza, in relazione alla<br />

consistenza, all'ubicazione od alle caratteristiche del nuovo organismo e<strong>di</strong>lizio o del contesto in cui lo<br />

stesso andrà ad inserirsi.<br />

Art. 28 - Interventi <strong>di</strong> demolizione<br />

Tali interventi sono soggetti a denuncia <strong>di</strong> inizio attività, che deve essere corredata, sia in caso <strong>di</strong><br />

demolizione totale che parziale, dagli elaborati idonei a raffigurare e definire le opere in progetto,<br />

l'assetto e la futura utilizzazione delle aree rese libere, nonché idonei a consentire <strong>di</strong> accertare il<br />

rispetto delle prescrizioni urbanistiche e delle <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano la materia sotto profili<br />

specifici, quali quelli igienico-sanitario, <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> e <strong>di</strong> sicurezza. Tali elaborati devono<br />

comprendere, almeno:<br />

a) estratto delle <strong>di</strong>sposizioni urbanistiche estratto <strong>di</strong> mappa catastale ed estratto<br />

aerofotogrammetrico con l’in<strong>di</strong>viduazione dell’e<strong>di</strong>ficio interessato dall'intervento ed il suo contesto;<br />

b) copia del titolo <strong>di</strong> proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico <strong>di</strong><br />

acquisizione della proprietà oppure copia del <strong>di</strong>verso titolo abilitante;<br />

c) planimetria del lotto in scala 1:500/1:200;<br />

16


d) rilievo completo dello stato <strong>di</strong> fatto del manufatto da demolire, delle sue caratteristiche e<br />

destinazioni d'uso;<br />

e) <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> vincolo o relazione circa gli eventuali vincoli gravanti sul fabbricato o<br />

sull'area <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me e <strong>di</strong> pertinenza e circa le modalità tecniche della demolizione;<br />

f) documentazione fotografica nel formato minimo 10x15 generale o <strong>di</strong> dettaglio in relazione alle<br />

caratteristiche del manufatto o dell’e<strong>di</strong>ficio da demolire ed al suo contesto urbano;<br />

g) <strong>di</strong>chiarazione circa l’inesistenza <strong>di</strong> manufatti o elementi <strong>di</strong> pregio nel fabbricato da demolire.<br />

Il rilascio del titolo abilitativo per la demolizione è subor<strong>di</strong>nato:<br />

1. all'adeguata garanzia, attraverso l'adozione <strong>di</strong> appropriate tecniche e <strong>di</strong> idonei mezzi, della<br />

salvaguar<strong>di</strong>a della stabilità e dell'uso delle costruzioni esistenti in a<strong>di</strong>acenza o, in caso <strong>di</strong><br />

demolizione parziale, della porzione <strong>di</strong> costruzione destinata a rimanere;<br />

2. all'impegno <strong>di</strong> procedere all'imme<strong>di</strong>ata rimozione delle macerie nonché alla <strong>di</strong>sinfestazione<br />

eventualmente necessaria;<br />

3. all'impegno <strong>di</strong> procedere alla chiusura degli sgomberi <strong>di</strong> fognatura che rimarranno inutilizzati;<br />

4. all'impegno a sistemare ed eventualmente delimitare, secondo le <strong>di</strong>sposizioni all'uopo impartite<br />

dall'Amministrazione Comunale, il terreno che non abbia una specifica utilizzazione imme<strong>di</strong>ata.<br />

In caso <strong>di</strong> inosservanza, anche parziale, degli impegni <strong>di</strong> cui ai punti 2, 3 e 4 del comma precedente,<br />

il competente organo comunale può provvedere d'ufficio, in danno dell'inadempiente.<br />

Le demolizioni, da eseguire nell'ambito <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> restauro, <strong>di</strong><br />

risanamento conservativo, <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia o <strong>di</strong> ampliamento, ovvero in vista <strong>di</strong> una<br />

ricostruzione o <strong>di</strong> una nuova costruzione, sono soggette alla <strong>di</strong>sciplina prevista per tali interventi;<br />

costituiscono, <strong>di</strong> norma, oggetto della medesima richiesta e del medesimo titolo abilitativo, fatti salvi<br />

casi particolari, adeguatamente motivati, da valutarsi a giu<strong>di</strong>zio dell’Amministrazione comunale.<br />

Art. 29 - Interventi relativi a pertinenze esterne<br />

Tali interventi sono soggetti a denuncia <strong>di</strong> inizio attività, corredata dagli stessi elaborati, previsti per il<br />

rispettivo tipo d'intervento, ad eccezione degli elaborati grafici non necessari a raffigurare e definire le<br />

opere in progetto.<br />

Art. 30 - Altri interventi che comportano mo<strong>di</strong>ficazioni dei caratteri percettivi degli spazi<br />

esterni<br />

Tali interventi sono soggetti a denuncia d’inizio <strong>di</strong> attività, che deve essere corredata almeno dai<br />

seguenti elaborati (necessari e sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto):<br />

a) estratto delle <strong>di</strong>sposizioni urbanistiche, estratto <strong>di</strong> mappa catastale ed estratto<br />

aerofotogrammetrico con in<strong>di</strong>viduazione dell'e<strong>di</strong>ficio interessato dall'intervento ed il suo contesto;<br />

b) copia del titolo <strong>di</strong> proprietà o autocertificazione riportante il tipo e gli estremi dell'atto pubblico <strong>di</strong><br />

acquisizione della proprietà oppure copia del <strong>di</strong>verso titolo abilitante;<br />

c) planimetria generale (in scala compresa tra 1:500 e 1:2000) che consenta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare, nel<br />

contesto urbano e territoriale, l'area interessata dall'intervento;<br />

d) progetto dell'opera (in scala 1:100 o, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche<br />

dell'intervento, maggiore) con eventuali dettagli e con la descrizione dei materiali da utilizzare.<br />

Art. 31 - Interventi relativi ad aree libere<br />

La denuncia <strong>di</strong> inizio attività, per produrre i suoi effetti, deve essere corredata da tutti i documenti e gli<br />

elaborati necessari e sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto, l'assetto e la futura<br />

utilizzazione delle aree nonché a consentire <strong>di</strong> accertare il rispetto della normativa urbanistica<br />

vigente.<br />

17


Art. 32 - Interventi per manufatti provvisori<br />

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa generale, tali interventi sono soggetti a permesso <strong>di</strong><br />

costruire gratuito, nel quale deve essere espressamente in<strong>di</strong>cato il termine entro cui il manufatto sarà<br />

rimosso a cura e spese del concessionario, e sono consentiti solo per esigenze <strong>di</strong> carattere<br />

straor<strong>di</strong>nario e d’interesse pubblico.<br />

Il permesso <strong>di</strong> costruire gratuito per questi interventi può essere rilasciato soltanto a quanti siano nel<br />

legittimo possesso dell'area interessata dall'intervento e previa sottoscrizione <strong>di</strong> impegnativa con la<br />

quale il richiedente assuma l'obbligazione <strong>di</strong> procedere, entro la data in<strong>di</strong>cata nel permesso,<br />

all'integrale rimozione del manufatto, con espressa accettazione dell'intervento comunale d'ufficio in<br />

danno, in caso <strong>di</strong> eventuale inadempienza. In relazione agli elementi, oggettivi e soggettivi, peculiari<br />

della fattispecie, l'Amministrazione può prescrivere la prestazione <strong>di</strong> fidejussione per un importo pari<br />

al presumibile costo <strong>di</strong> rimozione del manufatto e <strong>di</strong> remissione in pristino dell'area.<br />

La domanda per interventi per manufatti provvisori deve essere corredata dagli elaborati che, caso<br />

per caso, risulteranno necessari per una adeguata conoscenza delle caratteristiche tecniche e<br />

tipologiche del manufatto, dei materiali da usare e dell'esatta ubicazione del manufatto stesso nel<br />

contesto urbano e territoriale.<br />

Il permesso <strong>di</strong> costruire <strong>di</strong> cui al presente articolo non sostituisce, a nessun effetto, né la concessione<br />

per l'occupazione <strong>di</strong> spazi e aree pubbliche né gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari.<br />

I manufatti <strong>di</strong> cui al presente articolo dovranno avere requisiti <strong>di</strong> agevole asportabilità, <strong>di</strong>mensioni<br />

minime necessarie in relazione al loro uso e avere aspetto compatibile con il decoro urbano e con i<br />

caratteri salienti dell'ambiente circostante.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo non si applicano all'inse<strong>di</strong>amento provvisorio <strong>di</strong> impianti destinati<br />

al mercato settimanale od a spettacoli viaggianti né all’occupazione temporanea <strong>di</strong> suolo pubblico con<br />

stands per iniziative culturali, politiche e commerciali da porre su aree a tale fine messe a<br />

<strong>di</strong>sposizione dalla competente autorità comunale.<br />

Art. 33 - Documentazione su supporto informatico<br />

L'Amministrazione Comunale provvede a sviluppare l’informatizzazione degli uffici per la ricezione, la<br />

gestione e l’archiviazione delle pratiche e<strong>di</strong>lizie. In tal senso gli elaborati progettuali potranno essere<br />

richiesti anche o solo su supporto informatico.<br />

Eventuali sviluppi d’interoperabilità dei sistemi informativi, anche fra banche dati <strong>di</strong> amministrazioni<br />

e/o enti <strong>di</strong>versi, potrà comportare la richiesta <strong>di</strong> ulteriore documentazione su supporto informatico<br />

attualmente non prevista ai precedenti articoli del presente titolo III.<br />

Eventuale ulteriore documentazione e le modalità <strong>di</strong> trasmissione dei documenti verranno stabilite<br />

con apposito provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>rigenziale.<br />

TITOLO IV<br />

CRITERI PER LA VALUTAZIONE ESTETICA DEGLI INTERVENTI<br />

Art. 34 - Dichiarazione <strong>di</strong> interesse generale e collettivo degli interventi pubblici e privati che<br />

concorrono alla definizione della qualità architettonica ed e<strong>di</strong>lizia delle costruzioni e<br />

alla qualificazione degli spazi urbani e dei caratteri ambientali<br />

Gli interventi pubblici e privati che concorrono alla definizione ed alla qualificazione degli spazi urbani<br />

e dei caratteri ambientali e paesistici sono considerati dal presente regolamento <strong>di</strong> interesse generale<br />

collettivo.<br />

Tali interventi, che devono essere coerenti con lo strumento urbanistico, sono, quin<strong>di</strong>, soggetti,<br />

quando si concretizzino in nuova e<strong>di</strong>ficazione, ampliamento e ristrutturazioni che mo<strong>di</strong>fichino i fronti, a<br />

controllo in rapporto al tipo e alla qualità delle mo<strong>di</strong>ficazioni che inducono nel contesto urbano e/o<br />

ambientale e paesistico nel quale si collocano.<br />

18


Art. 35 - Interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione: definizione degli elementi sui quali si attua la<br />

verifica <strong>di</strong> conformità ai caratteri architettonici e ai valori del contesto<br />

Gli elementi sui quali si attua la verifica della qualità architettonica ed e<strong>di</strong>lizia e delle mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

indotte sul contesto urbano, ambientale e/o paesistico sono i seguenti:<br />

1. modalità <strong>di</strong> aggregazione rispetto ad altre costruzioni già presenti nel contesto urbano <strong>di</strong><br />

riferimento, in rapporto ai mo<strong>di</strong> aggregativi già esistenti;<br />

2. tipologie e<strong>di</strong>lizie, in rapporto a quelle già presenti o caratterizzanti il contesto;<br />

3. altimetria dei fronti, rispetto alla me<strong>di</strong>a delle altezze degli e<strong>di</strong>fici circostanti esistenti e/o rispetto a<br />

quelle previste dallo strumento urbanistico nel contesto considerato<br />

4. orientamento dei fronti verso gli spazi pubblici o d’uso collettivo, in rapporto alle linee <strong>di</strong><br />

orientamento dei fabbricati che determinano, allo stato <strong>di</strong> fatto, la delimitazione degli spazi stessi<br />

(tracciati guida e <strong>di</strong>rezioni prevalenti);<br />

5. coperture previste con riferimento al tipo, all’inclinazione, ai materiali ed al colore delle coperture<br />

già presenti nel contesto considerato;<br />

6. caratteri architettonici e compositivi degli e<strong>di</strong>fici esistenti in rapporto ai volumi (semplici o articolati)<br />

e ai prospetti (rapporto pieni/vuoti, moduli, materiali, colori);<br />

7. elementi <strong>di</strong> delimitazione degli spazi privati.<br />

Il Regolamento E<strong>di</strong>lizio riconosce gli elementi sopra elencati come “principi regolatori” che si<br />

aggiungono ai criteri progettuali contenuti nello strumento urbanistico, ai quali devono rapportarsi i<br />

nuovi manufatti per essere considerati coerenti con il contesto che accoglierà l’intervento, e quin<strong>di</strong><br />

perseguire l’obiettivo della qualità architettonica ed e<strong>di</strong>lizia delle opere.<br />

Art. 36 - Interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione - obbligatorietà della valutazione sugli effetti <strong>di</strong><br />

mo<strong>di</strong>ficazione del contesto: progetto preliminare<br />

Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione che propongono soluzioni progettuali non coerenti con i “principi<br />

regolatori” dei caratteri architettonici e dei valori del contesto esistente, in rapporto agli elementi <strong>di</strong> cui<br />

al precedente articolo, sono soggetti alla presentazione del progetto preliminare <strong>di</strong> cui all’articolo 44<br />

(“Parere preliminare”).<br />

Laddove la proposta innovativa risulti positiva, tale cioè da arricchire il contesto o migliorarne la<br />

situazione, essa verrà approvata.<br />

Nell’ambito della valutazione <strong>di</strong> progetti preliminari con proposte innovative l’Amministrazione<br />

comunale, sentita la Commissione E<strong>di</strong>lizia potrà consentire l’utilizzo <strong>di</strong> parametri <strong>di</strong>versi da quelli<br />

in<strong>di</strong>cati negli articoli 71 (“Distacchi fra gli e<strong>di</strong>fici”), 72 (“Distanze dai confini”), 73 (“Misurazione<br />

dell’altezza dei fronti degli e<strong>di</strong>fici”), 74 (“Altezza dei fronti degli e<strong>di</strong>fici in rapporto alla larghezza delle<br />

vie”), 75 (“Strutture <strong>di</strong> copertura”) e 76 (“Distacchi minimi dai corsi d’acqua”), purché nel rispetto delle<br />

normative generali, qualora ciò risulti utile a consentire il perseguimento <strong>di</strong> riconosciuti elementi <strong>di</strong><br />

qualità architettonica e <strong>di</strong> miglioramento della qualità del contesto.<br />

Sono soggetti alla <strong>di</strong>sciplina del presente articolo anche gli interventi per l’installazione <strong>di</strong> antenne e<br />

tralicci per impianti <strong>di</strong> ricetrasmissione ra<strong>di</strong>o televisiva e <strong>di</strong> telefonia, ad esclusione degli impianti<br />

privati al servizio della residenza.<br />

Art. 37 - Interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente: definizione degli elementi sui quali si<br />

attua la verifica <strong>di</strong> conformità ai caratteri e ai valori del contesto<br />

Gli elementi sui quali si attua la verifica delle mo<strong>di</strong>ficazioni indotte sul contesto urbano, ambientale e/o<br />

paesistico degli interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente, sono quelli relativi ai caratteri dell’”esteriore<br />

aspetto” dei fabbricati oggetto <strong>di</strong> intervento.<br />

Le possibilità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione dell’”esteriore aspetto” sono fissate dallo strumento urbanistico<br />

generale o dagli strumenti attuativi e costituiscono la prima “regola” alla quale il progetto e<strong>di</strong>lizio deve<br />

conformarsi.<br />

19


Qualora gli strumenti urbanistici consentano la mo<strong>di</strong>ficabilità dei caratteri dell’esistente, i “principi<br />

regolatori” sui quali si attua la verifica delle mo<strong>di</strong>ficazioni indotte nel contesto urbano, ambientale e/o<br />

paesistico degli interventi sono i seguenti:<br />

a) Per gli interventi <strong>di</strong> demolizione e ricostruzione, nonché per gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia<br />

globale con o senza ampliamento e sopralzo, si applicano i criteri <strong>di</strong> verifica <strong>di</strong> cui al precedente<br />

art. 35 (“Interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione: definizione degli elementi sui quali si attua la verifica <strong>di</strong><br />

conformità ai caratteri architettonici e ai valori del contesto”);<br />

b) Per gli interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo e <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia che<br />

prevedono il mantenimento dei caratteri planivolumetrici (involucro esterno) dei fabbricati, la<br />

verifica sarà effettuata in rapporto ai seguenti elementi:<br />

presenza <strong>di</strong> evidenti connotazioni compositive delle facciate esterne;<br />

presenza <strong>di</strong> elementi stilistici e decorativi proposti secondo sequenze articolate e riconoscibili;<br />

materiali e tecniche lavorative delle finiture <strong>di</strong> facciata;<br />

caratteri delle coperture.<br />

La verifica dovrà essere effettuata anche in rapporto ai caratteri degli e<strong>di</strong>fici esistenti nel contesto<br />

considerato .<br />

Qualora il progetto proposto sia coerente con i caratteri sopra in<strong>di</strong>viduati - sia in rapporto all’oggetto<br />

dell’intervento, che in rapporto al contesto - potrà essere <strong>di</strong>rettamente presentato per il permesso <strong>di</strong><br />

costruire o fatto oggetto, ove previsto, <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> inizio attività.<br />

Qualora il progetto intenda proporre soluzioni alternative ed innovative, esso dovrà essere presentato<br />

preventivamente in forma <strong>di</strong> progetto preliminare e sarà assoggettato alle procedure <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

44 (“Parere preliminare”) e al tipo e modalità <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> cui agli articoli 35 (“Interventi <strong>di</strong> nuova<br />

e<strong>di</strong>ficazione: definizione degli elementi sui quali si attua la verifica <strong>di</strong> conformità ai caratteri<br />

architettonici e ai valori del contesto”) e 36 (“Interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione - obbligatorietà della<br />

valutazione sugli effetti <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione del contesto: progetto preliminare”).<br />

Art. 38 - Realizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche<br />

Previa valutazione <strong>di</strong>screzionale del responsabile unico del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> opera o lavoro pubblico,<br />

gli interventi volti a realizzare opere pubbliche che incidano sui caratteri degli spazi urbani sono<br />

soggetti al parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia in rapporto a quanto previsto dall’articolo 36 (“Interventi<br />

<strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione - obbligatorietà della valutazione sugli effetti <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione del contesto:<br />

progetto preliminare”), nel caso <strong>di</strong> manufatti ed e<strong>di</strong>fici da realizzarsi ex novo, e dall’articolo 37<br />

(“Interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente: definizione degli elementi sui quali si attua la verifica <strong>di</strong><br />

conformità ai caratteri e ai valori del contesto”), nel caso <strong>di</strong> interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente.<br />

20


CAPO III IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

TITOLO I<br />

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI<br />

Art. 39 - Accesso ai documenti<br />

È garantito l’accesso agli atti pubblici e alle informazioni in possesso del <strong>Comune</strong> secondo le modalità<br />

ed i limiti stabiliti dalla legge e dal “Regolamento della partecipazione”.<br />

Non si dà luogo alla partecipazione <strong>di</strong> cui agli articoli 7 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 nel<br />

caso <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento avviato su domanda dell’interessato e nel caso <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nanze contingibili ed<br />

urgenti.<br />

Art. 40 - Autocertificazione<br />

I soggetti legittimati a presentare le domande potranno avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione in<br />

tutti i casi e nei mo<strong>di</strong> previsti dalle vigenti leggi in materia. Devono inoltre avvalersi <strong>di</strong> tale istituto in<br />

tutti i casi in cui le leggi e gli enti preposti ne prevedano l’obbligatorietà.<br />

Art. 41 - Asseverazione<br />

In sede <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> denuncia d’inizio attività, le verifiche <strong>di</strong> conformità a leggi o regolamenti<br />

(norme urbanistiche, e<strong>di</strong>lizie, igienico-sanitarie, <strong>di</strong> sicurezza, ecc.) possono essere sostituite da<br />

dettagliata relazione asseverata <strong>di</strong> conformità del progetto a firma <strong>di</strong> professionista abilitato iscritto al<br />

relativo Albo professionale <strong>di</strong> competenza.<br />

Art. 42 - Conferenza dei Servizi - Sportello Unico<br />

Per quanto attiene l’Istituto della Conferenza dei Servizi e la possibilità <strong>di</strong> ricorrere allo stesso, si<br />

rinvia ai <strong>di</strong>sposti contenuti nella Legge 07/08/1990 n. 241 e sue successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed<br />

integrazioni.<br />

In relazione alla semplificazione dei proce<strong>di</strong>menti amministrativi prevista dalla legge, per le attività <strong>di</strong><br />

informazione, accettazione e registrazione delle istanze a rilevanza e<strong>di</strong>lizia, è istituito, presso gli uffici<br />

competenti, uno Sportello Unico i cui compiti sono <strong>di</strong>sciplinati dal “Regolamento sull'or<strong>di</strong>namento<br />

generale degli uffici e dei servizi”.<br />

Art. 43 - In<strong>di</strong>rizzi e <strong>di</strong>rettive<br />

L'Amministrazione cura la raccolta, degli in<strong>di</strong>rizzi e delle <strong>di</strong>rettive deliberati o emanati, rendendone<br />

possibile la consultazione.<br />

Presso la segreteria della Divisione Gestione del Territorio si tiene la raccolta e la pubblicazione degli<br />

in<strong>di</strong>rizzi più significativi assunti dalle Commissioni nell’esercizio delle loro funzioni consultive. La<br />

raccolta è <strong>di</strong>sponibile in libera visione al pubblico.<br />

Art. 44 - Parere preliminare<br />

Quando l'intervento e<strong>di</strong>lizio incide sull’assetto urbanistico oppure ha rilevanza architettonica, se non<br />

soggetto alla preventiva approvazione <strong>di</strong> piano attuativo, può essere oggetto <strong>di</strong> istanza <strong>di</strong> parere<br />

preliminare.<br />

Il progetto preliminare è costituito almeno da:<br />

una relazione contenente la descrizione dello stato <strong>di</strong> fatto dell’immobile, la definizione e la sommaria<br />

descrizione dell’intervento, delle specifiche destinazioni d’uso, delle caratteristiche dei manufatti e<br />

delle opere da realizzare, l’in<strong>di</strong>cazione delle soluzioni <strong>di</strong> accesso e degli allacciamenti alle reti<br />

21


viarie ed ai servizi nonché i calcoli <strong>di</strong> verifica del rispetto degli in<strong>di</strong>ci e dei parametri<br />

urbanistico/e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> zona;<br />

elaborati grafici, in scala pari o superiore a 1:200, con la rappresentazione planivolumetrica<br />

dell’intervento (qualora lo stesso incida sul relativo assetto) e delle soluzioni previste in relazione<br />

al contesto urbano ed ambientale;<br />

esame <strong>di</strong> impatto paesistico redatto ai sensi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.),<br />

con allegata dettagliata relazione d’inserimento nel contesto.<br />

Qualora l’intervento richieda la preliminare autorizzazione <strong>di</strong> cui all’articolo 146 del Decreto<br />

Legislativo 22/01/2004 n. 42, il progetto preliminare è costituito almeno da:<br />

una relazione contenente l’in<strong>di</strong>cazione della fonte del vincolo, la descrizione degli elementi <strong>di</strong> pregio<br />

dell’immobile e/o del contesto urbano e/o ambientale in cui si inserisce nonché dell’attuale stato <strong>di</strong><br />

conservazione dell’immobile, la definizione e la descrizione dell’intervento, con l’in<strong>di</strong>cazione delle<br />

specifiche destinazioni (segnalando le eventuali innovazioni al riguardo previste, rispetto allo stato<br />

attuale), l’illustrazione <strong>di</strong> tutti i mezzi e gli accorgimenti che saranno utilizzati per assicurare (sia<br />

nelle costruzioni che nelle sistemazioni delle aree scoperte) il rispetto e la valorizzazione degli<br />

elementi oggetto <strong>di</strong> tutela. La relazione deve altresì contenere l’in<strong>di</strong>cazione delle soluzioni <strong>di</strong><br />

accesso e degli allacciamenti alle reti viarie e dei servizi, nonché i calcoli <strong>di</strong> verifica del rispetto<br />

degli in<strong>di</strong>ci e dei parametri urbanistico/e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> zona;<br />

elaborati grafici, in scala 1:200 o <strong>di</strong> maggior dettaglio, con la rappresentazione planivolumetrica<br />

dell’intervento (qualora lo stesso incida sul relativo assetto) e dell’imme<strong>di</strong>ato contesto in cui si<br />

inserisce, nonché delle soluzioni previste in relazione al circostante ambiente urbano, rurale o<br />

naturale; planimetrie nel numero ed alla scala più idonei a valutare l’intervento ed i suoi effetti sui<br />

valori oggetto <strong>di</strong> tutela;<br />

eventuale scheda dell’inventario dei beni culturali con proposta, se del caso, <strong>di</strong> rettifiche e/o<br />

aggiornamenti.<br />

Il contenuto delle relazioni e delle planimetrie, <strong>di</strong> cui ai due commi precedenti deve essere comunque<br />

adeguato alle caratteristiche ed all’entità dell’intervento e sufficiente ad illustrare appieno tutti gli<br />

aspetti significativi, per i quali il richiedente chiede parere preliminare.<br />

Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto preliminare, previo<br />

il parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia o della Commissione per il Paesaggio, formula il parere<br />

comunicandolo al richiedente.<br />

Il termine suddetto può essere interrotto al fine <strong>di</strong> acquisire gli elementi <strong>di</strong> conoscenza, gli atti e gli<br />

elaborati eventualmente necessari ad integrare il progetto preliminare ed a consentire l’espressione<br />

del parere.<br />

Il parere preliminare favorevole, unitamente agli accertamenti, alle verifiche ed alle valutazioni per<br />

esso compiuti, costituirà parte integrante dell’istruttoria relativa alla successiva domanda <strong>di</strong> permesso<br />

<strong>di</strong> costruire oppure alla successiva denuncia d’inizio <strong>di</strong> attività, purché esse siano presentate nel<br />

termine <strong>di</strong> un anno dalla data <strong>di</strong> comunicazione del parere e salva l’entrata in vigore <strong>di</strong> nuove e<br />

<strong>di</strong>verse norme urbanistico/e<strong>di</strong>lizie, senza che le questioni ed i profili già considerati abbiano a<br />

costituire oggetto <strong>di</strong> nuovo esame, se non per accertarne la conformità, la corrispondenza e<br />

l’ottemperanza alle eventuali in<strong>di</strong>cazioni date o con<strong>di</strong>zioni poste.<br />

Il parere preliminare può contenere in<strong>di</strong>cazioni in or<strong>di</strong>ne alle mo<strong>di</strong>ficazioni/integrazioni da apportare,<br />

alle con<strong>di</strong>zioni da sod<strong>di</strong>sfare o ai criteri cui ispirare la successiva attività progettuale.<br />

L'approvazione del progetto preliminare - urbanistico architettonico - non ha efficacia <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong><br />

costruire o <strong>di</strong> denuncia d’inizio <strong>di</strong> attività.<br />

Il progetto preliminare può essere presentato anche ai fini della valutazione tra più alternative<br />

planivolumetriche ed in situazioni <strong>di</strong> particolare complessità funzionale e <strong>di</strong>stributiva delle costruzioni.<br />

In tal caso, la documentazione a corredo dell'istanza potrà essere limitata ad un progetto urbanisticoarchitettonico<br />

finalizzato alla definizione ed illustrazione delle <strong>di</strong>mensioni planivolumetriche, dei<br />

22


apporti con gli spazi pubblici e privati circostanti, dei caratteri architettonici esterni, della destinazione<br />

d'uso<br />

Art. 45 - Sportello Unico<br />

Il “Regolamento sull'or<strong>di</strong>namento generale degli uffici e dei servizi” istituisce e regolamenta lo<br />

sportello unico con funzioni <strong>di</strong> interfaccia con il pubblico.<br />

Le modalità <strong>di</strong> funzionamento e gli adempimenti vengono definiti nella deliberazione istitutiva dello<br />

sportello assunta ai sensi dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica<br />

20/10/1998 n. 447.<br />

Art. 46 - Gli uffici<br />

TITOLO II<br />

FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO<br />

L'organizzazione degli uffici comunali è definita dal “Regolamento sull'or<strong>di</strong>namento generale degli<br />

uffici e dei servizi”, che in<strong>di</strong>vidua anche le rispettive competenze con separato riferimento alle attività<br />

<strong>di</strong> carattere istruttorio, consultivo, propositivo, determinativo e <strong>di</strong> controllo.<br />

Art. 47 - Presentazione delle istanze<br />

Le istanze <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire, <strong>di</strong> autorizzazione paesaggistica, <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> conformità e<br />

<strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> compatibilità paesaggistica, nonché la denuncia <strong>di</strong> inizio attività e le comunicazioni<br />

<strong>di</strong> cui all’articolo 3 (“Titoli per lo svolgimento dell’attività e<strong>di</strong>lizia”) del presente regolamento devono<br />

essere presentate in conformità alla normativa vigente in materia <strong>di</strong> imposta <strong>di</strong> bollo e devono essere<br />

presentate allo sportello unico <strong>di</strong> cui all’articolo 45 o al protocollo del <strong>Comune</strong>. In questo caso, ai fini<br />

della decorrenza dei termini <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> regolamento, farà fede la data <strong>di</strong> ricevimento dell’istanza da<br />

parte dello sportello unico. Le istanze possono anche essere spe<strong>di</strong>te a mezzo <strong>di</strong> raccomandata con<br />

avviso <strong>di</strong> ricevimento.<br />

In caso <strong>di</strong> presentazione in forma <strong>di</strong>retta, l’ufficio ricevente rilascia ricevuta dell’avvenuta<br />

presentazione apponendo timbro e data del ricevimento.<br />

Al richiedente sarà successivamente comunicato il numero <strong>di</strong> protocollo e il nominativo del<br />

Responsabile del proce<strong>di</strong>mento.<br />

Nel caso la richiesta si riferisca a più provve<strong>di</strong>menti abilitativi <strong>di</strong>stinti, anche se sul medesimo<br />

immobile, dovranno essere presentate separate domande.<br />

L’esame delle domande avverrà secondo l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> presentazione riscontrabile dal protocollo dello<br />

sportello <strong>di</strong> cui all’articolo 45, salvo particolari casi che verranno valutati <strong>di</strong> volta in volta e sulla base<br />

<strong>di</strong> specifiche motivazioni del Dirigente competente in materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia privata.<br />

Art. 48 - Modalità <strong>di</strong> presentazione della denuncia <strong>di</strong> inizio attività<br />

Le opere e gli interventi <strong>di</strong> cui all'articolo 41 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e successive<br />

mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni sono soggette a denuncia <strong>di</strong> inizio attività.<br />

Le opere <strong>di</strong> cui al presente articolo non potranno avere inizio se non trascorso il termine in<strong>di</strong>cato dalla<br />

legge.<br />

La denuncia dovrà essere accompagnata:<br />

a) da relazione - a firma <strong>di</strong> un professionista abilitato alla progettazione - che asseveri la conformità<br />

delle opere in<strong>di</strong>cate in progetto alle norme urbanistico-e<strong>di</strong>lizie nonché alle norme <strong>di</strong> sicurezza e<br />

igienico-sanitarie vigenti,<br />

b) dalla documentazione tecnica corrispondente a quella richiesta per il tipo <strong>di</strong> intervento per il quale<br />

si ricorre alla Dichiarazione <strong>di</strong> inizio attività così come in<strong>di</strong>viduata dall’art. 21 e seguenti del<br />

presente regolamento.<br />

23


Della relazione farà parte integrante l’apposita scheda <strong>di</strong> controllo, contenente i dati salienti<br />

dell’intervento ed i richiami principali ai riferimenti normativi e legislativi ai quali ci si è attenuti nella<br />

pre<strong>di</strong>sposizione del progetto.<br />

La scheda, <strong>di</strong> cui al comma precedente, dovrà essere compilata e sottoscritta dal progettista su<br />

apposito modello pre<strong>di</strong>sposto dall’Amministrazione Comunale.<br />

Art. 49 - L’istruttoria<br />

Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento cura l’istruttoria in or<strong>di</strong>ne all’attività da svolgere od al provve<strong>di</strong>mento<br />

da adottare, acquisendo quanto necessario, per la definizione del proce<strong>di</strong>mento e svolgendo le<br />

dovute indagini e valutazioni.<br />

L’istruttoria si conclude con una proposta motivata <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento o <strong>di</strong>niego, corredata da<br />

dettagliata relazione scritta, con la quale il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento riferisce in or<strong>di</strong>ne<br />

all’attività svolta, allegando quanto acquisito a corredo dell’istruttoria stessa.<br />

Nel caso in cui l’istruttoria si riferisca al rilascio <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti abilitativi per l’attività e<strong>di</strong>lizia, la<br />

relazione dovrà contenere le in<strong>di</strong>cazioni relative alla conformità del progetto alle norme urbanistichee<strong>di</strong>lizie<br />

e gli eventuali elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità.<br />

Le richieste <strong>di</strong> ulteriori atti, documenti od elaborati a corredo della domanda, sono sottoscritte dal<br />

Responsabile del proce<strong>di</strong>mento, quale organo competente all’espletamento dell’istruttoria ed alla<br />

formulazione della proposta, o dell’organo competente all’adozione del provve<strong>di</strong>mento, a seconda<br />

della fase in cui la relativa esigenza viene rilevata.<br />

Art. 50 - I pareri<br />

I pareri, i nulla osta o gli atti <strong>di</strong> assenso comunque denominati, che devono essere emessi da organi<br />

dell’Amministrazione comunale sono acquisiti d’ufficio a cura del Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento; il<br />

quale, a tal fine, può convocare una Conferenza dei Servizi invitando i rappresentanti<br />

dell’Amministrazione, degli uffici e dei servizi comunali competenti.<br />

Ove i pareri debbano essere acquisiti presso altre Amministrazioni, può essere fatto ricorso, secondo<br />

quanto stabilito dall’articolo 14 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni,<br />

alla Conferenza dei Servizi, che viene indetta dal Dirigente della Divisione.<br />

Qualora il parere, o l’atto necessario, sia <strong>di</strong> competenza <strong>di</strong> un’Amministrazione tenuta ad esprimersi<br />

solo su richiesta del <strong>Comune</strong> e nel caso siano previsti concerti od intese con altre Amministrazioni, il<br />

Responsabile del proce<strong>di</strong>mento provvede <strong>di</strong>rettamente.<br />

Della suddetta richiesta, nonché dell’eventuale in<strong>di</strong>zione della Conferenza dei Servizi, viene informato<br />

l’interessato con avvertenza circa l’eventuale sospensione del termine per l’adozione del<br />

provve<strong>di</strong>mento richiesto.<br />

Art. 51 - Adempimenti preliminari al rilascio dei provve<strong>di</strong>menti abilitativi<br />

Prima del rilascio del provve<strong>di</strong>mento abilitativo l’interessato deve, su richiesta dell’Amministrazione<br />

Comunale, presentare:<br />

atto d’impegno, trascritto a favore del <strong>Comune</strong>, per la realizzazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione;<br />

atto <strong>di</strong> costituzione, registrato e trascritto, della pertinenza urbanistica delle aree considerate ai fini<br />

della determinazione della capacità e<strong>di</strong>ficatoria in relazione alle previsioni della strumentazione<br />

urbanistica;<br />

atto <strong>di</strong> vincolo alla non indennizzabilità in caso <strong>di</strong> esproprio trascritto a favore del <strong>Comune</strong> relativo<br />

all’incremento <strong>di</strong> valore dell’immobile ottenuto dall’attuazione dell’intervento proposto.<br />

Nulla osta dei Vigili del Fuoco, ove dovuto.<br />

24


Art. 52 - I provve<strong>di</strong>menti<br />

I provve<strong>di</strong>menti abilitativi all’attività e<strong>di</strong>lizia (e gli eventuali provve<strong>di</strong>menti soprassessori o <strong>di</strong> sanatoria)<br />

nonché quelli relativi a materie delegate, quali l’autorizzazione <strong>di</strong> cui all’articolo 146 del Decreto<br />

Legislativo 22/01/2004 n. 42, sono rilasciate dal Dirigente responsabile del provve<strong>di</strong>mento.<br />

I provve<strong>di</strong>menti attinenti la tutela paesaggistica sono emanati previa acquisizione del parere della<br />

Commissione per il Paesaggio.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> determinazione dei contributi <strong>di</strong> costruzione è adottato su proposta del<br />

Responsabile del proce<strong>di</strong>mento sulla base delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e delle tariffe stabilite<br />

dall’Amministrazione comunale.<br />

Allo stesso modo viene adottato il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> eventuale restituzione dei contributi <strong>di</strong><br />

costruzione riscossi nei casi previsti per legge.<br />

Sono richiamate nel provve<strong>di</strong>mento abilitativo le convenzioni o le impegnative volte a definire i prezzi<br />

<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta od i canoni <strong>di</strong> locazione <strong>di</strong> unità immobiliari, la cessione al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> aree per<br />

l’urbanizzazione, l’esecuzione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione a scomputo totale o parziale dei contributi <strong>di</strong><br />

costruzione nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge.<br />

I provve<strong>di</strong>menti debbono essere congruamente motivati e fare esplicito riferimento all’istruttoria ed<br />

agli accertamenti svolti, ai pareri acquisiti, alle proposte formulate ed agli altri atti adottati o ricevuti in<br />

relazione ai provve<strong>di</strong>menti medesimi.<br />

Art. 53 - Rilascio <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti abilitativi e <strong>di</strong> loro eventuali varianti<br />

Dell'avvenuto rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire viene dato avviso al richiedente secondo le procedure<br />

in vigore per la notifica degli atti amministrativi.<br />

Contestualmente viene data notizia al pubblico me<strong>di</strong>ante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 (quin<strong>di</strong>ci)<br />

giorni consecutivi con la specificazione del titolare e del tipo e ubicazione dell’intervento previsto.<br />

Ai provve<strong>di</strong>menti abilitativi viene allegata una copia dei <strong>di</strong>segni vistata dal competente ufficio.<br />

Art. 54 - Pubblicizzazione dei provve<strong>di</strong>menti abilitativi e <strong>di</strong> loro eventuali varianti<br />

Chiunque può prendere visione presso gli Uffici comunali dei permessi <strong>di</strong> costruire nonché delle<br />

denunce <strong>di</strong> inizio attività e dei relativi atti <strong>di</strong> progetto.<br />

Nei casi previsti dalla legge e con le modalità che saranno definite dal “Regolamento della<br />

partecipazione ” potranno essere richieste copie dei provve<strong>di</strong>menti e dei relativi elaborati.<br />

Art. 55 - Volturazione dei permessi <strong>di</strong> costruire, della legittimazione all’attività e<strong>di</strong>lizia<br />

conseguente alle denunce d’inizio <strong>di</strong> attività<br />

In caso <strong>di</strong> variazione del committente, gli interessati devono, entro 60 giorni dall’avvenuto<br />

trasferimento della proprietà o del titolo abilitativo, chiedere al <strong>Comune</strong> la volturazione del titolo<br />

abilitativo o darne comunicazione, in caso <strong>di</strong> denuncia d’inizio attività. Tale volturazione non comporta<br />

riesame del titolo abilitativo e non può essere effettuata oltre il termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dello stesso.<br />

Art. 56 - I provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego<br />

Le competenze e le procedure <strong>di</strong> cui al presente Titolo sono riferite anche ai provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego,<br />

<strong>di</strong> non approvazione e <strong>di</strong> non accettazione.<br />

Art. 57 - I provve<strong>di</strong>menti relativi all’agibilità<br />

L’agibilità è rilasciata dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile del proce<strong>di</strong>mento.<br />

Quando è necessario in base all’articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001<br />

n. 380, il rilascio dell’agibilità viene subor<strong>di</strong>nato al conforme parere del competente organo<br />

dell’Azienda Sanitaria Locale.<br />

25


L’agibilità si forma per silenzio-assenso solo laddove il richiedente abbia provveduto alla produzione<br />

<strong>di</strong> tutti gli atti e documenti previsti dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge vigenti in materia. In mancanza<br />

dell’attestazione relativa alla prosciugatura dei muri ed alla salubrità degli ambienti, il Responsabile<br />

del Proce<strong>di</strong>mento può, scaduto il termine al riguardo assegnato al richiedente per l’integrazione degli<br />

atti prodotti, <strong>di</strong>sporre l’accertamento d’ufficio.<br />

Art. 58 - I provve<strong>di</strong>menti relativi a situazioni <strong>di</strong> inabitabilità o inagibilità<br />

Al Dirigente <strong>di</strong> cui al precedente articolo competono anche la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inagibilità e <strong>di</strong><br />

inabitabilità <strong>di</strong> una costruzione o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> essa.<br />

Nei casi previsti dall’articolo 3.1.13 del “Regolamento locale d’igiene”, l’inabitabilità è <strong>di</strong>chiarata su<br />

conforme e motivata proposta del competente organo dell’Azienda Sanitaria Locale.<br />

Art. 59 - Le or<strong>di</strong>nanze<br />

Le or<strong>di</strong>nanze che danno esecuzione a specifiche <strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento, sono<br />

emanate dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile del proce<strong>di</strong>mento e previa<br />

acquisizione dei pareri necessari o ritenuti opportuni.<br />

Le or<strong>di</strong>nanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, su proposta del Dirigente competente,<br />

previa acquisizione dei pareri necessari o ritenuti opportuni.<br />

Art. 60 - Annullamento e revoca<br />

L’annullamento e la revoca integrale o parziale degli atti <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli, sono <strong>di</strong>sposti<br />

dallo stesso organo che ebbe ad adottare gli atti medesimi o che, al momento della determinazione,<br />

sia competente al riguardo, previa acquisizione della relazione istruttoria e del parere degli stessi<br />

uffici od organi intervenuti in relazione agli atti da annullare o da revocare.<br />

Art. 61 - Altri provve<strong>di</strong>menti<br />

Tutti gli altri provve<strong>di</strong>menti sono adottati dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile del<br />

proce<strong>di</strong>mento e previa acquisizione dei pareri necessari o ritenuti opportuni.<br />

Art. 62 - Gli accertamenti<br />

TITOLO III<br />

GLI ACCERTAMENTI<br />

I competenti Uffici comunali possono provvedere agli accertamenti necessari per l’applicazione e il<br />

rispetto del presente regolamento.<br />

Qualora sussista il necessario concorrente interesse pubblico o si sia in presenza <strong>di</strong> presunta<br />

violazione <strong>di</strong> norme e<strong>di</strong>lizie o urbanistiche, le operazioni <strong>di</strong> accertamento possono altresì essere<br />

svolte su richiesta del soggetto interessato, ancorché privato.<br />

Nessun accertamento può essere invece effettuato in or<strong>di</strong>ne a situazioni attinenti interessi <strong>di</strong> natura<br />

meramente privatistica e, comunque, non rilevanti dal punto <strong>di</strong> vista della sicurezza pubblica, del<br />

decoro urbano, dell’igiene pubblica o <strong>di</strong> altri profili <strong>di</strong> interesse pubblico.<br />

Le operazioni <strong>di</strong> accertamento sono descritte in apposito verbale sottoscritto dal redattore e da quanti<br />

hanno partecipato alle operazioni medesime.<br />

Del verbale <strong>di</strong> accertamento possono prendere visione ed eventualmente richiederne copia tutti i<br />

soggetti ad esso interessati, previa richiesta scritta in<strong>di</strong>rizzata al responsabile del proce<strong>di</strong>mento.<br />

26


Art. 63 - Limite <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà degli atti legittimanti l’attività e<strong>di</strong>lizia<br />

Le opere devono essere iniziate entro un anno dalla data <strong>di</strong> notifica dell’avviso <strong>di</strong> emissione del<br />

provve<strong>di</strong>mento abilitativo, ovvero entro un anno dal trentesimo giorno successivo alla presentazione<br />

della denuncia <strong>di</strong> inizio attività.<br />

Le opere non iniziate entro questo termine non potranno essere intraprese o riprese se non dopo il<br />

rilascio <strong>di</strong> un nuovo provve<strong>di</strong>mento abilitativo o dopo la presentazione <strong>di</strong> nuova denuncia <strong>di</strong> inizio<br />

attività.<br />

Le opere devono essere ultimate entro tre anni dal loro inizio. Decorso detto termine, nessun lavoro<br />

potrà essere effettuato fino a quando, a seconda dei casi, non sia emessa proroga, non sia rilasciato<br />

nuovo permesso <strong>di</strong> costruire, o non siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della nuova<br />

denuncia <strong>di</strong> inizio attività.<br />

Dell’inizio e della fine dei lavori deve essere data comunicazione scritta al <strong>Comune</strong> a cura del<br />

<strong>di</strong>rettore dei lavori.<br />

La decadenza dei provve<strong>di</strong>menti abilitativi é inoltre determinata dall'entrata in vigore, prima dell’inizio<br />

dei lavori, <strong>di</strong> previsioni urbanistiche in contrasto con i contenuti del permesso <strong>di</strong> costruire o della<br />

denuncia <strong>di</strong> inizio attività<br />

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CAPO IV LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO,<br />

LA COMMISSIONE EDILIZIA, LA COMMISSIONE<br />

URBANISTICA E LA COMMISSIONE PLENARIA<br />

Art. 64 - In<strong>di</strong>cazioni generali e finalità<br />

L’Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del<br />

paesaggio e della qualità urbana da concretizzare per mezzo <strong>di</strong> una programmazione e gestione del<br />

territorio corretta, equilibrata e sostenibile.<br />

Tali finalità vengono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte,<br />

ed avvalendosi del supporto culturale e professionale delle Commissioni tecniche <strong>di</strong> cui agli articoli<br />

seguenti.<br />

Art. 65 - Commissione per il Paesaggio e per la Tutela della Qualità Urbana<br />

La Commissione per il Paesaggio e per la Tutela della Qualità urbana”, <strong>di</strong> seguito denominata<br />

“Commissione per il Paesaggio” é organo <strong>di</strong> consulenza tecnica dell’Amministrazione Comunale per<br />

gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli <strong>di</strong> tutela ambientale e paesaggistica, per i Piani<br />

urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele, nonché per aspetti che possono rilevare più in<br />

generale sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Sono sottoposti al parere obbligatorio, non<br />

vincolante, della Commissione per il paesaggio tutti gli interventi per i quali sia necessaria<br />

l’emanazione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> competenza comunale ai sensi del Capo II del Titolo V della<br />

Parte II della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12. Tale parere costituisce elemento <strong>di</strong> valutazione<br />

paesaggistica delle trasformazioni proposte avente natura ed effetti <strong>di</strong>versi e separati rispetto alla<br />

valutazione e<strong>di</strong>lizio-urbanistica delle trasformazioni medesime, <strong>di</strong> competenza della Commissione<br />

E<strong>di</strong>lizia.<br />

Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia, ma la<br />

Commissione per il Paesaggio non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti<br />

nel contesto <strong>di</strong> riferimento, la stessa darà in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> massima al progettista affinché questi possa<br />

apportare le variazioni necessarie per l’adeguamento del progetto.<br />

La Commissione per il Paesaggio è presieduta da un <strong>di</strong>rigente del <strong>Comune</strong> nominato dal Sindaco,<br />

che non abbia l’incarico <strong>di</strong> responsabile nell’ambito del settore tecnico competente al rilascio dei titoli<br />

abilitativi e<strong>di</strong>lizi, in possesso <strong>di</strong> laurea ed abilitazione all’esercizio della professione e con una<br />

qualificata esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, ed è composta<br />

da altri sei membri, tutti con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, nominati dalla Giunta Comunale tra i can<strong>di</strong>dati che siano in<br />

possesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma universitario o laurea o <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a superiore in una materia<br />

attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione e<strong>di</strong>lizia e<br />

urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed<br />

ambientali. I componenti devono avere una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed<br />

almeno quinquennale se <strong>di</strong>plomati, nell’ambito della libera professione od in qualità <strong>di</strong> pubblico<br />

<strong>di</strong>pendente, con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al <strong>Comune</strong>. Il<br />

possesso del titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e dell’esperienza richiesta, nonché ulteriori titoli professionali attinenti alla<br />

tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum in<strong>di</strong>viduale allegato alla<br />

can<strong>di</strong>datura presentata.<br />

Art. 66 - La Commissione E<strong>di</strong>lizia per la Tutela del Paesaggio e della Qualità Urbana<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia per la Tutela del Paesaggio e della Qualità Urbana”, <strong>di</strong> seguito denominata<br />

“Commissione E<strong>di</strong>lizia”, è organo <strong>di</strong> consulenza tecnica per gli interventi <strong>di</strong> trasformazione e<strong>di</strong>lizia del<br />

territorio. Essa esercita le sue competenze, relativamente all’ambito e<strong>di</strong>lizio-urbanistico, anche nelle<br />

zone sottoposte a tutela paesaggistico ambientale.<br />

28


La Commissione E<strong>di</strong>lizia esprime il proprio parere in merito alle domande riguardanti:<br />

a) atti <strong>di</strong> pianificazione attuativa e programmi integrati d’intervento conformi alle prescrizioni<br />

urbanistiche, anche quando ad iniziativa pubblica,<br />

b) nuove costruzioni,<br />

c) demolizioni con ricostruzioni, anche quando rientranti nella tipologia “ristrutturazione” come<br />

definita dalla legge,<br />

d) ampliamenti che mo<strong>di</strong>fichino in modo sostanziale la sagoma degli e<strong>di</strong>fici,<br />

e) interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente per i quali il Dirigente competente in materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia<br />

privata ritenga necessaria la valutazione della Commissione E<strong>di</strong>lizia in or<strong>di</strong>ne alla coerenza del<br />

progetto con il contesto urbano circostante ed i valori storici ed architettonici dell’e<strong>di</strong>ficio da<br />

salvaguardare,<br />

f) la posa <strong>di</strong> e<strong>di</strong>cole o chioschi, ecc.<br />

Il Dirigente ha la facoltà <strong>di</strong> sottoporre all’esame della Commissione E<strong>di</strong>lizia le denunce <strong>di</strong> inizio attività<br />

riguardanti gli interventi <strong>di</strong> cui sopra.<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia esprime, altresì, il proprio parere, quale organo tecnico dell’Amministrazione<br />

Comunale, in caso <strong>di</strong>:<br />

1. adozione <strong>di</strong> atti regolamentari o linee generali d’in<strong>di</strong>rizzo riguardanti il colore o il rivestimento delle<br />

facciate;<br />

2. la posa <strong>di</strong> ornamenti o <strong>di</strong> lapi<strong>di</strong> lungo le vie, le piazze ed i parchi citta<strong>di</strong>ni;<br />

3. le opere pubbliche comunali aventi rilevanza per l’aspetto esteriore <strong>di</strong> vie, <strong>di</strong> piazze, <strong>di</strong> parchi e<br />

dell’arredo urbano.<br />

Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia, ma la<br />

Commissione E<strong>di</strong>lizia non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti nel<br />

contesto <strong>di</strong> riferimento, la stessa darà in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> massima al progettista affinché questi possa<br />

apportare le variazioni necessarie per l’adeguamento del progetto.<br />

Il Dirigente ha, altresì, la facoltà <strong>di</strong> chiedere alla Commissione E<strong>di</strong>lizia l’interpretazione <strong>di</strong> norme<br />

contenute nel presente regolamento, nelle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Regolatore<br />

Generale, nei piani particolareggiati e negli altri strumenti comunali <strong>di</strong> pianificazione urbanistica.<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia è presieduta da un <strong>di</strong>rigente del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> provata competenza in materia<br />

nominato dal Sindaco ed è composta da altri sei membri, tutti con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, nominati dalla Giunta<br />

Comunale, tra cui, preferibilmente, due architetti, (<strong>di</strong> cui uno, nominato tra una terna <strong>di</strong> nominativi<br />

designati dalle associazioni dei portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap, fungerà da esperto per l’eliminazione delle<br />

barriere architettoniche), un geometra, un ingegnere, un avvocato, un costruttore.<br />

Art. 67 - La Commissione Urbanistica per la Tutela del Paesaggio e della Qualità Urbana”<br />

La Commissione Urbanistica per la Tutela del Paesaggio e della Qualità Urbana”, <strong>di</strong> seguito<br />

denominata “Commissione Urbanistica” è organo <strong>di</strong> consulenza tecnica dell‘Amministrazione<br />

Comunale in tema <strong>di</strong> pianificazione urbanistica.<br />

Essa esprime proprio parere in merito alle seguenti materie:<br />

a) atti costituenti il Piano <strong>di</strong> Governo del Territorio;<br />

b) atti <strong>di</strong> pianificazione attuativa, programmi integrati d’intervento ed atti <strong>di</strong> programmazione<br />

negoziata, che siano in variante alla strumentazione urbanistica;<br />

c) atti o programmi o progetti che investano la qualità urbana;<br />

d) opere pubbliche in variante al Piano Regolatore Generale o alla strumentazione urbanistica.<br />

La Commissione per l’Urbanistica è presieduta da un <strong>di</strong>rigente del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> provata competenza in<br />

materia nominato dal Sindaco ed è composta da altri otto membri, tutti con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, nominati<br />

dalla Giunta Comunale, tra cui, preferibilmente, due architetti, un geologo, un ingegnere, un avvocato.<br />

29


Art. 68 - La Commissione Plenaria<br />

La Commissione Plenaria è organo <strong>di</strong> consulenza tecnica dell’Amministrazione per quei casi nei quali<br />

le Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Regolatore Generale espressamente richiedono il parere<br />

della Commissione Plenaria. Inoltre, essa potrà essere convocata, per la trattazione <strong>di</strong> altri argomenti<br />

<strong>di</strong> interesse generale, su richiesta <strong>di</strong> almeno tre componenti <strong>di</strong> una singola Commissione o <strong>di</strong> almeno<br />

uno dei presidenti delle singole Commissioni.<br />

Essa è composta da quattor<strong>di</strong>ci membri: gli otto componenti della Commissione Urbanistica ed i sei<br />

componenti della Commissione E<strong>di</strong>lizia.<br />

La Commissione Plenaria è presieduta da un <strong>di</strong>rigente del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> provata competenza in materia<br />

nominato dal Sindaco.<br />

Art. 69 - Durata delle Commissioni, decadenza, incompatibilità, conflitto d’interesse dei<br />

commissari e funzionamento<br />

Le Commissioni durano in carica quanto l’Amministrazione che le ha nominate, pur continuando ad<br />

espletare le loro funzioni fino all’inse<strong>di</strong>amento delle nuove commissioni e, comunque entro 180 giorni<br />

dalla scadenza.<br />

Decadono dall’incarico quei membri che risultano assenti per almeno tre sedute consecutive delle<br />

Commissioni, senza giustificato motivo.<br />

I membri nominati dalla Giunta comunale in sostituzione <strong>di</strong> quelli decaduti o <strong>di</strong>missionari, restano in<br />

carica fino alla scadenza della Commissione.<br />

La carica <strong>di</strong> componente <strong>di</strong> una delle Commissioni è incompatibile con la carica <strong>di</strong> sindaco,<br />

assessore, consigliere comunale o circoscrizionale del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Bergamo</strong>.<br />

Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza <strong>di</strong> altre amministrazioni,<br />

devono esprimersi, anche in sede <strong>di</strong> controllo, sulle stesse pratiche sottoposte ad una delle<br />

Commissioni.<br />

I componenti della Commissione che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti alla<br />

Commissione o siano <strong>di</strong>rettamente interessati alla trattazione <strong>di</strong> progetti o argomenti all’or<strong>di</strong>ne del<br />

giorno, devono allontanarsi dall’aula per tutto il periodo <strong>di</strong> trattazione della pratica da parte della<br />

Commissione.<br />

Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al<br />

quarto grado del commissario, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo stu<strong>di</strong>o o con lui<br />

associati.<br />

Al fine <strong>di</strong> garantire, come richiesto dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, una separata valutazione del<br />

profilo paesaggistico e urbanistico-e<strong>di</strong>lizio, i componenti della Commissione per il paesaggio non<br />

possono essere contestualmente membri della Commissione E<strong>di</strong>lizia o <strong>di</strong> commissioni comunali<br />

operanti nel settore territoriale. Non possono essere componenti della Commissione per il Paesaggio<br />

neppure <strong>di</strong>pendenti dell’Ente che svolgano funzioni in materia e<strong>di</strong>lizia ed urbanistica.<br />

Le sedute delle Commissioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto o telefax o e-mail da<br />

trasmettere ai membri almeno tre giorni prima <strong>di</strong> quello fissato per l’adunanza. In caso d’urgenza la<br />

convocazione può avvenire a mezzo telegramma o telefax o e-mail da spe<strong>di</strong>re almeno 24 ore prima<br />

dell’ora fissata per la riunione.<br />

Qualora le Commissioni organizzino i propri lavori fissando sedute a cadenze perio<strong>di</strong>che ed orari fissi,<br />

non è necessaria la convocazione scritta.<br />

I pareri delle Commissioni si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza<br />

dei presenti. In caso <strong>di</strong> parità, prevale il voto del Presidente. Il voto va sempre espresso in forma<br />

palese.<br />

Su ciascun progetto esaminato verrà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta e la<br />

firma <strong>di</strong> un Commissario.<br />

30


Il verbale della seduta è redatto da un Segretario designato dal Presidente fra i funzionari del<br />

<strong>Comune</strong> e deve contenere:<br />

l’in<strong>di</strong>cazione dei presenti;<br />

il parere motivato;<br />

eventuali pareri <strong>di</strong>fformi e posizioni <strong>di</strong> astensione motivati da parte del membro che li esprime.<br />

Le pratiche da trattare possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione<br />

competente durante il normale orario <strong>di</strong> lavoro degli uffici.<br />

Il Presidente stabilisce l’or<strong>di</strong>ne dei lavori e assume i necessari provve<strong>di</strong>menti per il loro regolare<br />

svolgimento.<br />

Per la vali<strong>di</strong>tà delle riunioni <strong>di</strong> ciascuna Commissione, è necessaria la presenza <strong>di</strong>:<br />

tre componenti per la Commissione per il Paesaggio,<br />

tre componenti per la Commissione E<strong>di</strong>lizia,<br />

quattro componenti per la Commissione Urbanistica;<br />

sette componenti per la Commissione Plenaria;<br />

oltre al Presidente, il quale ha facoltà <strong>di</strong> farsi sostituire da altro Dirigente o funzionario comunale.<br />

Alle sedute delle Commissioni partecipano, con funzioni <strong>di</strong> relatore e senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, i tecnici che<br />

hanno curato l’istruttoria delle pratiche ad esse sottoposte.<br />

Il Presidente ha la facoltà <strong>di</strong> invitare alle sedute delle Commissioni, che non sono pubbliche, persone<br />

con particolari qualifiche o competenze (quali ad esempio: il Comandante Provinciale dei Vigili del<br />

Fuoco, rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Agenzia Regionale per la Protezione<br />

dell'Ambiente, della Commissione <strong>di</strong> Vigilanza sui Locali <strong>di</strong> Pubblico Spettacolo, della Questura, ecc.)<br />

quando ritenga utile acquisirne il parere. È, inoltre, in facoltà del Presidente invitare, eventualmente, il<br />

progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà lasciare la seduta, nonché<br />

consentire ad u<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> presenziare alle sedute per scopi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />

31


CAPO V DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA<br />

Art. 70 - Parametri urbanistici<br />

TITOLO I<br />

PARAMETRI EDIFICATORI<br />

Per quanto concerne la definizione <strong>di</strong> superficie coperta (S.c.), rapporto <strong>di</strong> copertura (R.c.), superficie<br />

lorda <strong>di</strong> pavimento (S.l.p.), volume (V.), altezza (H), si rimanda alle definizioni contenute negli<br />

strumenti generali <strong>di</strong> pianificazione urbanistica.<br />

Art. 70 bis - Distacchi e <strong>di</strong>stanze minime nell’e<strong>di</strong>ficazione - definizione <strong>di</strong> cortina e<strong>di</strong>lizia<br />

Ai fini del calcolo delle <strong>di</strong>stanze tra e<strong>di</strong>fici e tra fabbricati ed i confini, sono esclusi :<br />

gronde, cornicioni, balconi, pensiline e sporti aventi uno sbalzo inferiore o uguale a m 2,00;<br />

eventuali corpi aggettanti per una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> m 0,40 quando siano relativi a sovrastrutture <strong>di</strong><br />

carattere decorativo o atte alla realizzazione <strong>di</strong> alloggiamenti per canalizzazioni verticali;<br />

ascensori e/o piattaforme elevatrici esterne da realizzare, ai fini del superamento delle barriere<br />

architettoniche, al servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici legittimati con provve<strong>di</strong>menti antecedenti la data <strong>di</strong> entrata in<br />

vigore della Legge 09/01/1989 n. 13 a con<strong>di</strong>zione che tali impianti siano realizzati con<br />

caratteristiche che permettano il loro inserimento armonico nel contesto e finalizzate ad<br />

evidenziare soltanto la loro funzione tecnologica e <strong>di</strong> servizio, me<strong>di</strong>ante strutture il più possibile<br />

leggere e trasparenti; tali impianti inoltre, ai fini dell’esclusione dal calcolo delle <strong>di</strong>stanze, devono<br />

contrapporsi a pareti o a porzioni <strong>di</strong> pareti prive <strong>di</strong> aperture.<br />

Nell’ambito dei piani attuativi, e limitatamente alle aree interne agli stessi e non quin<strong>di</strong> riguardo le<br />

aree esterne al perimetro <strong>di</strong> piano attuativo, sono ammesse <strong>di</strong>stanze tra i fabbricati, <strong>di</strong>stanze dai<br />

confini e <strong>di</strong>stanze dalle strade inferiori a quelle in<strong>di</strong>cate nei successivi articoli, purché coerenti con la<br />

strumentazione urbanistica generale.<br />

Per motivate ragioni estetiche, funzionali o urbanistiche, l’Amministrazione comunale può richiedere<br />

l’allineamento con e<strong>di</strong>fici o manufatti preesistenti, sia nel caso <strong>di</strong> allineamento a costruzioni più<br />

arretrate rispetto alle <strong>di</strong>stanze minime dai confini o dal ciglio stradale, sia nel caso <strong>di</strong> costruzioni<br />

preesistenti più avanzate, ferma restando la <strong>di</strong>sciplina delle <strong>di</strong>stanze minime tra e<strong>di</strong>fici stabilita dalla<br />

strumentazione urbanistica, dalla normativa generale (Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444 e<br />

Co<strong>di</strong>ce Civile) e nel rispetto della <strong>di</strong>sciplina del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo co<strong>di</strong>ce<br />

della strada).<br />

Allo stesso modo può essere richiesta, oltre che dall’Amministrazione comunale anche dal soggetto<br />

proponente, e per motivate ragioni estetiche, funzionali o urbanistiche, la costituzione <strong>di</strong> fronti e<strong>di</strong>lizi<br />

unitari o l’e<strong>di</strong>ficazione a confine, al fine <strong>di</strong> costituire o ricostituire una cortina e<strong>di</strong>lizia.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai due precedenti commi si applicano ai fronti interni solo nel caso questi<br />

prospettino su spazi pubblici o privati d’uso pubblico.<br />

Per cortina e<strong>di</strong>lizia s’intende il fronte costruito <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio o <strong>di</strong> un insieme <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>sposto, senza<br />

soluzioni <strong>di</strong> continuità e per una lunghezza significativa, lungo un asse viario urbano o lungo uno<br />

spazio pubblico o d’uso pubblico. In tal senso la cortina s’intende costituita, anche grazie all’intervento<br />

e<strong>di</strong>lizio proposto, quando, lungo l’allineamento ed il fronte costruito previsto, i pieni costituiscono<br />

almeno il 70% dello sviluppo complessivo.<br />

Nell’ambito della definizione del concetto <strong>di</strong> cortina, i singoli spazi vuoti, misurati sul medesimo<br />

allineamento, non devono eccedere <strong>di</strong> norma i m10, fatte salve eccezioni debitamente motivate.<br />

Il margine <strong>di</strong> tolleranza nella valutazione dell’eventuale scostamento della linea <strong>di</strong> un fronte, rispetto<br />

all’allineamento costituito, piuttosto che nella valutazione della <strong>di</strong>mensione del singolo spazio vuoto,<br />

32


<strong>di</strong> cui al comma precedente, tale da non compromettere comunque l’unitarietà complessiva del fronte<br />

costruito e della cortina, va ponderato a giu<strong>di</strong>zio insindacabile dell’Amministrazione comunale, previo<br />

parere della commissione e<strong>di</strong>lizia o della commissione paesaggio, a seconda dell’ambito <strong>di</strong><br />

competenza.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze del presente titolo si applicano sia per la realizzazione <strong>di</strong> nuovi<br />

e<strong>di</strong>fici, sia nel caso d’interventi <strong>di</strong> demolizione e ricostruzione, con esclusione delle ricostruzioni<br />

nell’ambito della tipologia della ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia che conferma la sagoma preesistente, sia nel<br />

caso <strong>di</strong> ampliamenti in aderenza e <strong>di</strong> sopraelevazione. In quest’ultimo caso, le <strong>di</strong>stanze sono misurate<br />

con riferimento al perimetro del sopralzo stesso.<br />

Art. 71 - Distacchi fra gli e<strong>di</strong>fici<br />

I <strong>di</strong>stacchi tra gli e<strong>di</strong>fici vengono valutati tra le pareti degli stessi che si fronteggiano e sono misurati<br />

dal piede dell’e<strong>di</strong>ficio sulla loro proiezione orizzontale.<br />

Fatto salvo quanto previsto dal co<strong>di</strong>ce civile in materia <strong>di</strong> costruzioni, non hanno rilevanza, agli effetti<br />

della misurazione delle <strong>di</strong>stanze tra e<strong>di</strong>fici, le parti e<strong>di</strong>ficate in interrato ed i seminterrati, che non<br />

sporgano dal caposaldo <strong>di</strong> riferimento più <strong>di</strong> m 1,20 all’estradosso della copertura, comprese anche le<br />

sistemazioni <strong>di</strong> finitura (pavimentazioni, manto erboso, ecc). Allo stesso modo non hanno rilevanza le<br />

costruzioni accessorie aventi un’altezza non superiore a m 2,50, misurata dal caposaldo altimetrico <strong>di</strong><br />

riferimento dell’e<strong>di</strong>ficio oggetto d’intervento, purché esistenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente<br />

regolamento.<br />

Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici che si fronteggiano, la <strong>di</strong>stanza minima tra pareti, quando almeno una <strong>di</strong> esse sia<br />

finestrata, deve essere pari all’altezza della parete più alta, valutata nel tratto che si contrappone alla<br />

parete antistante, e comunque non inferiore a m 10,00. Nel caso <strong>di</strong> pareti fronteggianti <strong>di</strong> uno stesso<br />

e<strong>di</strong>ficio, quando almeno una <strong>di</strong> esse sia finestrata, dovrà essere rispettata la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> m<br />

10,00.<br />

Il <strong>di</strong>stacco <strong>di</strong> cui ai precedenti due commi non si applica negli ambiti territoriali in<strong>di</strong>viduati come zona<br />

omogenea A, ai sensi del Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444, e perimetrati dalla strumentazione<br />

urbanistica generale come zone <strong>di</strong> recupero.<br />

Nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dalla normativa vigente, la strumentazione urbanistica generale potrà<br />

prevedere <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong>verse.<br />

Per pareti finestrate si intendono quelle che presentano aperture, siano esse realizzate ai fini aeranti<br />

o illuminanti, luci o vedute.<br />

Dato atto che non vengono considerate contrapposte le pareti formanti, tra loro, un angolo superiore<br />

a 75°, in caso <strong>di</strong> pareti contrapposte <strong>di</strong> due <strong>di</strong>stinti e<strong>di</strong>fici, non si considerano, agli effetti della<br />

misurazione delle <strong>di</strong>stanze tra pareti contrapposte, le rientranze, rispetto al piano <strong>di</strong> riferimento della<br />

parete principale, che abbiano una profon<strong>di</strong>tà inferiore a m 2,50.<br />

Non si applicano le presenti limitazioni nel caso <strong>di</strong> pareti costituenti gallerie commerciali ed alle<br />

aperture al servizio <strong>di</strong> unità non residenziali su vicoli aperti al pubblico.<br />

Per quanto riguarda le <strong>di</strong>stanze tra pareti non finestrate si applica quanto previsto dal Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

In deroga a quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto<br />

dall’articolo 70 bis comma 1, gli ascensori esterni, conformi alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong><br />

superamento delle barriere architettoniche, da realizzare al servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici legittimati prima della<br />

data <strong>di</strong> entrata in vigore della Legge 09/01/1989 n. 13, possono essere collocati a <strong>di</strong>stanza non<br />

inferiore a m 10,00 dalle pareti degli e<strong>di</strong>fici antistanti, quando almeno una delle pareti è finestrata,<br />

purché siano garantite illuminazione ed areazione naturali idonee, secondo i parametri regolamentari.<br />

Art. 72 - Distanze dai confini<br />

La <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati e i confini <strong>di</strong> proprietà si misura avendo come riferimento la proiezione<br />

orizzontale del perimetro del fabbricato, misurata al piede dell’e<strong>di</strong>ficio, compresi eventuali volumi<br />

aggettanti e vani tecnici, fino al punto più vicino del confine <strong>di</strong> proprietà.<br />

33


Fatto salvo quanto previsto dal Co<strong>di</strong>ce Civile in materia <strong>di</strong> costruzioni, non hanno rilevanza agli effetti<br />

della misurazione delle <strong>di</strong>stanze dai confini le parti e<strong>di</strong>ficate in interrato e i semi interrati che non<br />

sporgano dal caposaldo <strong>di</strong> riferimento più <strong>di</strong> m 1,20 all’estradosso della copertura comprese anche le<br />

sistemazioni <strong>di</strong> finitura (pavimentazioni, manto erboso, ecc.).<br />

La <strong>di</strong>stanza dei fronti dei fabbricati dai confini <strong>di</strong> proprietà del lotto sul quale insistono, dovrà essere<br />

pari alla metà dell’altezza complessiva del fronte e comunque non inferiore a m 5,00, fatto salvo per<br />

quanto riguarda il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, <strong>di</strong> cui agli articoli 63 e seguenti della<br />

Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, recupero per il quale non<br />

è posta una <strong>di</strong>stanza minima dai confini, ma solo il rispetto delle <strong>di</strong>stanze minime tra e<strong>di</strong>fici poste<br />

dalle normative generali vigenti.<br />

Si può costruire sul confine o a <strong>di</strong>stanza inferiore rispetto a quanto previsto dal comma precedente,<br />

purché si provveda a convenzionare con il proprietario confinante la futura eventuale e<strong>di</strong>ficazione la<br />

quale dovrà rispettare i criteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza previsti dalle norme del precedente articolo 71 (“Distacchi<br />

tra gli e<strong>di</strong>fici”).<br />

I nuovi e<strong>di</strong>fici o gli ampliamenti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti possono essere realizzati in aderenza a fabbricati<br />

esistenti sul confine laterale, oppure dovranno essere <strong>di</strong>staccati da questi secondo quanto previsto<br />

dal precedente articolo 71 (“Distacchi fra gli e<strong>di</strong>fici”).<br />

In deroga a quanto previsto al precedente comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto<br />

dall’articolo 70 bis, comma 1, gli ascensori esterni, conformi alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong><br />

superamento delle barriere architettoniche, da realizzare al servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici legittimati prima della<br />

data <strong>di</strong> entrata in vigore della Legge 09/01/1989 n. 13, possono essere collocati a <strong>di</strong>stanza non<br />

inferiore a m1,50 dai confini <strong>di</strong> proprietà, purché siano garantite illuminazione ed areazione naturali<br />

idonee, secondo i parametri regolamentari.<br />

Salvo <strong>di</strong>verse specificazioni della strumentazione urbanistica generale e fatte salve normative<br />

specifiche (Co<strong>di</strong>ce della Strada) ai fini della <strong>di</strong>stanza dai confini si considerano anche le aree<br />

pubbliche o d’uso pubblico e le strade esistenti o <strong>di</strong> progetto a<strong>di</strong>acenti ai lotti oggetto d’intervento, con<br />

esclusione dei percorsi pedonali, gallerie e portici d’uso pubblico e fatti salvi gli interventi nell’ambito<br />

dei piani attuativi, gli interventi convenzionati, comunque denominati, e gli interventi <strong>di</strong> nuova<br />

e<strong>di</strong>ficazione i quali prevedano la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione in ottemperanza alle<br />

previsioni della strumentazione urbanistica.<br />

Art. 73 - Misurazione dell'altezza dei fronti degli e<strong>di</strong>fici<br />

L'altezza del fronte dell’e<strong>di</strong>ficio è data dalla <strong>di</strong>fferenza tra:<br />

la quota massima della linea <strong>di</strong> intersezione tra il piano del fronte e il piano <strong>di</strong> estradosso della<br />

struttura <strong>di</strong> copertura. Qualora l’e<strong>di</strong>ficio sia dotato <strong>di</strong> cornicioni o strutture <strong>di</strong> coronamento, tale<br />

quota sarà misurata al punto più alto del cornicione o coronamento stesso. Ai fini della<br />

misurazione totale dell’altezza, sono esclusi i vani e le apparecchiature <strong>di</strong> cui al successivo<br />

comma 5, punti 1, 2, 3, nonché i volumi tecnici <strong>di</strong> cui all’art. 86 (Volumi tecnici) ed i piani attici,<br />

purché gli stessi piani attici siano arretrati <strong>di</strong> una <strong>di</strong>stanza pari o superiore all’altezza del fronte del<br />

piano attico, compresa la struttura <strong>di</strong> copertura.<br />

la quota del caposaldo altimetrico.<br />

Per caposaldo altimetrico s'intende:<br />

la quota del marciapiede, per gli e<strong>di</strong>fici a<strong>di</strong>acenti a strade o spazi pubblici e/o d’uso pubblico sino alla<br />

profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> m. 20 dal confine dallo spazio pubblico e/o d’uso pubblico; per la porzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio<br />

eccedente detta profon<strong>di</strong>tà, la quota più bassa del terreno esistente in corrispondenza del<br />

perimetro della porzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio eccedente tale profon<strong>di</strong>tà;<br />

la quota più bassa del terreno esistente in corrispondenza del perimetro dell’e<strong>di</strong>ficio, in tutti gli altri<br />

casi.<br />

In caso <strong>di</strong> fronti in fregio a vie in pendenza, l'altezza si misura sulla mezzeria del fronte del fabbricato.<br />

L'Amministrazione si riserva la facoltà <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care il caposaldo altimetrico nei seguenti casi:<br />

34


in assenza <strong>di</strong> marciapiede o <strong>di</strong> spazio pubblico o d’uso pubblico <strong>di</strong> riferimento;<br />

in contesti con particolari caratteristiche sotto il profilo ambientale, architettonico, orografico.<br />

Il Dirigente, sentita la Commissione e<strong>di</strong>lizia o per il paesaggio, può concedere altezze superiori a<br />

quanto precedentemente prescritto quando si tratti <strong>di</strong>:<br />

1. apparecchi <strong>di</strong> abbattimento, depurazione e trattamento degli scarichi gassosi;<br />

2. vani tecnici strettamente connessi ai processi produttivi;<br />

3. altre speciali attrezzature <strong>di</strong> carattere industriale, tecnologico, <strong>di</strong> telecomunicazione e pubblicitario.<br />

Le torri campanarie e le ciminiere <strong>di</strong> opifici non sono soggette, per il presente regolamento, a<br />

limitazioni dell’altezza.<br />

L’altezza massima dei fronti degli e<strong>di</strong>fici per i quali la strumentazione urbanistica prevede un’altezza<br />

semplicemente in<strong>di</strong>viduata in numero <strong>di</strong> piani, viene determinata moltiplicando il numero <strong>di</strong> piani<br />

previsti in progetto per m 3,50.<br />

La definizione <strong>di</strong> altezza massima, espressa in termini metrico - lineari, <strong>di</strong> cui al comma precedente<br />

vale anche per stabilire, in assenza in tal senso <strong>di</strong> puntuale in<strong>di</strong>cazione urbanistica, il limite massimo<br />

in<strong>di</strong>cato dallo strumento urbanistico entro cui concedere il recupero ai fini abitativi dei sottotetti<br />

esistenti, nei casi <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle altezze <strong>di</strong> gronda e colmo e delle linee <strong>di</strong> pendenza delle falde <strong>di</strong><br />

copertura. Ciò fatto salvo il caso in cui il piano sottotetto, oggetto <strong>di</strong> recupero, sommato agli altri piani<br />

esistenti risulti conforme come numero complessivo <strong>di</strong> piani al numero massimo <strong>di</strong> piani consentiti<br />

dallo strumento urbanistico.<br />

Qualora l’altezza sia espressa in numero <strong>di</strong> piani, il piano terreno o seminterrato viene considerato, ai<br />

fini del conteggio del numero dei piani dell’e<strong>di</strong>ficio, quando il suo sopraelevarsi (misurato<br />

all’estradosso del piano medesimo) rispetto al caposaldo altimetrico sia superiore a m 1,80.<br />

I cornicioni o le strutture <strong>di</strong> coronamento potranno condurre ad un’altezza massima complessiva non<br />

superiore a m 1,50 rispetto all’altezza così come calcolata al comma 7 del presente articolo.<br />

I sottotetti o le loro porzioni, che abbiano altezza me<strong>di</strong>a ponderale (rapporto tra volume e superficie<br />

occupata) interna superiore a m 1,80, saranno considerati utili alla determinazione del numero<br />

massimo dei piani ammessi dalla norma della strumentazione urbanistica generale.<br />

In caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> coperture, piane o inclinate, con essenze vegetali, non si computa,<br />

nell’altezza del fronte, lo spessore dello strato <strong>di</strong> coltivo necessario per l’attecchimento ed il<br />

mantenimento delle essenze.<br />

Art. 74 - Altezza dei fronti degli e<strong>di</strong>fici in rapporto alla larghezza delle vie<br />

Fatti salvi i limiti <strong>di</strong> altezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza previsti dalle normative vigenti, nonché i parametri urbanistici<br />

previsti dalla strumentazione urbanistica vigente, vengono <strong>di</strong> seguito elencati i criteri per la definizione<br />

dell’altezza massima dei fronti degli e<strong>di</strong>fici in rapporto alla larghezza delle vie:<br />

L’altezza dei fronti degli e<strong>di</strong>fici da erigersi in fregio ad una via pubblica o privata non può essere<br />

superiore alla larghezza della via stessa sommata all’eventuale arretramento del fronte<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio, salvo <strong>di</strong>versa previsione contenuta in uno specifico Piano Attuativo;<br />

Nel caso <strong>di</strong> costruzioni <strong>di</strong> piani superiori arretrati rispetto alla parete su strada, l’altezza complessiva<br />

non deve essere superiore alla somma determinata dalla larghezza della via più la profon<strong>di</strong>tà<br />

dell’arretramento <strong>di</strong> ciascun piano;<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici posti all’angolo <strong>di</strong> vie <strong>di</strong> larghezza <strong>di</strong>versa, è consentito anche per il fronte sulla via <strong>di</strong><br />

larghezza minore mantenere l’altezza del fronte prospiciente la via <strong>di</strong> larghezza maggiore, per una<br />

profon<strong>di</strong>tà delle due vie <strong>di</strong> riferimento, dallo spigolo d’angolo dell’e<strong>di</strong>ficio, non superiore a m 20,00;<br />

oltre questo limite valgono le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui ai commi precedenti;<br />

È facoltà dell’Amministrazione comunale, sentita la Commissione e<strong>di</strong>lizia o la Commissione per il<br />

Paesaggio, concedere e/o prescrivere, nel caso <strong>di</strong> vie già fiancheggiate in modo preponderante<br />

da fabbricati che ne precludono la possibilità <strong>di</strong> allargamento, altezze superiori in deroga alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai commi precedenti, per motivi <strong>di</strong> equilibrio compositivo dei fronti stradali o <strong>di</strong><br />

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decoro urbano. Allo stesso modo, è facoltà <strong>di</strong> concedere e/o prescrivere che l’altezza del fronte<br />

prospiciente la via <strong>di</strong> larghezza inferiore venga realizzata in deroga ai criteri stabiliti ai commi<br />

precedenti.<br />

La larghezza stradale viene determinata dalla me<strong>di</strong>a della larghezza della sede stradale prospiciente<br />

il fabbricato oggetto d'intervento, non tenendo conto dell’eventuale maggior ampiezza della sede<br />

stradale dovuta alla presenza <strong>di</strong> incroci.<br />

Gli arretramenti volontari assunti non possono in alcun caso andare a beneficio del frontista.<br />

Art. 75 - Strutture <strong>di</strong> copertura<br />

La conformazione geometrica della copertura dovrà essere inscrivibile in un solido avente le seguenti<br />

caratteristiche:<br />

• per base, l’estradosso del solaio <strong>di</strong> copertura dell’ultimo piano abitabile,<br />

• altezza, al perimetro, non superiore a m 1,80, misurata, all’esterno delle pareti perimetrali<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio, dall’estradosso del solaio <strong>di</strong> copertura dell’ultimo piano abitabile all’estradosso<br />

della copertura,<br />

• altezza massima del colmo, misurata dall’estradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile<br />

all’estradosso della copertura, non superiore a m 3,50,<br />

• piani inclinati <strong>di</strong> raccordo tra il perimetro ed il colmo contenuti in una pendenza non superiore<br />

al 45%.<br />

In caso <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> tetti con tipologia a due falde, sui lati più corti dell’e<strong>di</strong>ficio, i timpani<br />

potranno raggiungere l’altezza del colmo.<br />

Le falde delle coperture inclinate aventi pendenza superiore al 30% dovranno essere dotate <strong>di</strong> idonei<br />

<strong>di</strong>spositivi ferma neve e <strong>di</strong> opportuni punti <strong>di</strong> sicurezza da utilizzarsi nelle normali operazioni <strong>di</strong><br />

manutenzione della copertura.<br />

In particolari casi è facoltà dell'Amministrazione, sentita la Commissione e<strong>di</strong>lizia o per il Paesaggio,<br />

concedere soluzioni alternative e/o pendenze superiori e/o volumi tecnici fuoriuscenti dalle coperture<br />

sia piane che a falde che curve. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione, sentita la Commissione<br />

E<strong>di</strong>lizia o per il Paesaggio, in ragione delle rispettive competenze, in caso d’intervento <strong>di</strong> nuova<br />

costruzione o comunque <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica in altezza della sagoma <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio esistente, prescrivere una<br />

particolare soluzione <strong>di</strong> copertura, ad esempio copertura a tetto piano anziché a falde inclinate, per<br />

motivate ragioni <strong>di</strong> carattere paesaggistico, ambientale e/o architettonico, quali, a titolo<br />

esemplificativo, la necessità <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> visuali panoramiche <strong>di</strong> pregio ovvero il rispetto <strong>di</strong> un<br />

determinato or<strong>di</strong>ne compositivo ed architettonico.<br />

Tutti i nuovi e<strong>di</strong>fici, nonché gli e<strong>di</strong>fici oggetto <strong>di</strong> rifacimento della completa struttura della copertura,<br />

devono essere muniti <strong>di</strong> idonei manufatti fissi tali da consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza<br />

sulla copertura.<br />

Quando i manufatti sono costituiti da <strong>di</strong>spositivi fissi <strong>di</strong> ancoraggio che permettono l'uso <strong>di</strong> altri attrezzi<br />

per garantire la sicurezza (ad esempio imbracatura <strong>di</strong> sicurezza, funi <strong>di</strong> trattenuta, ecc.), gli stessi<br />

devono risultare conformi alla normativa tecnica vigente. Tali manufatti devono essere realizzati in<br />

modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche <strong>di</strong> resistenza e soli<strong>di</strong>tà.<br />

Costituiscono riferimento le Norme Tecniche UNI, il “Regolamento locale d’igiene”, le eventuali<br />

<strong>di</strong>rettive e linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo dell’Azienda Sanitaria Locale e/o della Regione.<br />

Art. 76 - Distacchi minimi dai corsi d'acqua<br />

Ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni previste in materia dalla normativa generale, le nuove costruzioni e gli<br />

ampliamenti in aderenza agli e<strong>di</strong>fici, in prossimità dei corsi d'acqua, devono rispettare, dal ciglio degli<br />

stessi, le seguenti <strong>di</strong>stanze minime:<br />

corsi d’acqua naturali m 10,00;<br />

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corsi d’acqua artificiali scoperti m 5,00;<br />

corsi d’acqua artificiali coperti con soprassuolo non già interessato da costruzioni m 5,00.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma precedente restano in vigore sino all’approvazione da parte<br />

dell’Amministrazione comunale dell’in<strong>di</strong>viduazione del reticolo idrografico principale e del reticolo<br />

idrografico minore, con in<strong>di</strong>cazione delle relative fasce <strong>di</strong> rispetto.<br />

TITOLO II<br />

REQUISITI DEGLI AMBIENTI<br />

Art. 77 - Requisiti delle costruzioni e degli alloggi: rimando al Regolamento Locale <strong>di</strong> Igiene<br />

I requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili sono definiti dalle norme del “Regolamento<br />

locale d’igiene” che viene assunto, per la parte riguardante le norme e<strong>di</strong>lizie e delle costruzioni, come<br />

parte integrante ed integrativa del presente regolamento e al quale si rimanda.<br />

Tutti i progetti e<strong>di</strong>lizi dovranno quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare il totale rispetto, oltre che delle norme urbanistiche,<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento e <strong>di</strong> quelle del “Regolamento locale d’igiene”.<br />

Art. 78 - Sottotetti abitabili e praticabili<br />

Per sottotetto si definisce lo spazio sottostante l’intradosso della copertura dell’e<strong>di</strong>ficio e sovrastante<br />

l’ultimo piano dell’e<strong>di</strong>ficio stesso.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> recupero dei sottotetti ai fini abitativi non devono determinare alterazione della<br />

morfologia urbana; a tal fine devono essere in<strong>di</strong>viduati gli elementi progettuali più idonei atti ad<br />

assicurare, in armonia con il contesto e<strong>di</strong>ficato, il rispetto del decoro e dei caratteri architettonici<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio oggetto dell’intervento.<br />

I sottotetti che vengano utilizzati come spazi principali o accessori o <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> abitazione,<br />

concorrono a costituire volume e superficie lorda <strong>di</strong> pavimento, da calcolarsi secondo i criteri<br />

contenuti nella strumentazione urbanistica vigente, quando abbiano altezza me<strong>di</strong>a interna superiore a<br />

m 1,80.<br />

Art. 79 - Seminterrati e sotterranei<br />

Per seminterrato si intende quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del<br />

marciapiede che costeggia il fabbricato; per interrato quel locale che si trova completamente sotto il<br />

piano dello stesso marciapiede.<br />

I locali seminterrati ed interrati non possono essere destinati ed utilizzati come spazi principali<br />

dell’abitazione.<br />

I locali seminterrati ed interrati possono essere utilizzati ad uso <strong>di</strong>verso dall’abitazione a con<strong>di</strong>zione<br />

che siano rispettate le prescrizioni vigenti al riguardo in tema <strong>di</strong> igiene e sicurezza, fatte salve<br />

eventuali norme urbanistiche più restrittive.<br />

Concorrono alla formazione del volume e della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento complessiva, da<br />

calcolarsi secondo i criteri contenuti nella strumentazione urbanistica generale:<br />

gli spazi accessori, <strong>di</strong> servizio, <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> unità a destinazione residenziale, con altezza interna<br />

maggiore <strong>di</strong> m 2,70, se gli stessi sono collocati entro la proiezione dell’e<strong>di</strong>ficio al suolo, e <strong>di</strong> m.<br />

2,40, se posti all’esterno <strong>di</strong> quest’ultima;<br />

gli spazi accessori, <strong>di</strong> servizio, <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> unità a destinazione non residenziale, con altezza<br />

interna maggiore <strong>di</strong> m 2,70, se gli stessi sono collocati entro la proiezione dell’e<strong>di</strong>ficio al suolo,<br />

nonché tutti quelli collocati all’esterno <strong>di</strong> quest’ultima.<br />

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Art. 80 - Sottotetti non praticabili e non abitabili<br />

Ai sottotetti che non hanno i requisiti <strong>di</strong> cui all’articolo 78 (“Sottotetti abitabili e praticabili”), viene<br />

riconosciuta esclusivamente la funzione <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ne tra copertura e ultimo solaio abitabile.<br />

L’accesso agli stessi è consentito tramite scala fissa.<br />

Art. 81 - Abbaini, lucernari ed aperture in falda<br />

Lucernari, abbaini ed aperture in falda devono essere congrui con la composizione architettonica<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio e, <strong>di</strong> norma, non possono eccedere in proiezione la decima parte della superficie <strong>di</strong> falda,<br />

salvo comprovate esigenze funzionali o compositive da <strong>di</strong>mostrare con idonea relazione tecnica.<br />

Il volume degli abbaini <strong>di</strong> nuova formazione non viene incluso nella volumetria utile per la<br />

determinazione dell’altezza me<strong>di</strong>a ponderale <strong>di</strong> cui all’articolo 63 della Legge Regionale 11/03/2005<br />

n. 12, qualora non vengano mo<strong>di</strong>ficate le quote d’imposta della gronda, <strong>di</strong> colmo e le linee <strong>di</strong><br />

pendenza della falda del tetto.<br />

In particolari casi è facoltà dell'Amministrazione, sentita la Commissione e<strong>di</strong>lizia o per il Paesaggio,<br />

concedere soluzioni alternative alle <strong>di</strong>sposizioni del comma 1.<br />

Art. 82 - Cortili<br />

Si definisce cortile l’area scoperta compresa fra corpi <strong>di</strong> fabbrica e/o aree ver<strong>di</strong> e/o tra spazi pubblici,<br />

destinata al passaggio delle persone, a dar luce ed aria agli ambienti interni dei fabbricati.<br />

Art. 83 - Cave<strong>di</strong><br />

Si definisce cave<strong>di</strong>o l’area scoperta interamente delimitata da fabbricati.<br />

Art. 84 - Scale <strong>di</strong> sicurezza<br />

Le scale <strong>di</strong> sicurezza da realizzarsi a servizio degli e<strong>di</strong>fici devono essere <strong>di</strong> norma collocate all’interno<br />

degli stessi, nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> sicurezza, prevenzione incen<strong>di</strong> e infortuni.<br />

Nel caso <strong>di</strong> comprovata impossibilità tecnica, da documentare a cura del progettista con apposita<br />

relazione, <strong>di</strong> realizzare tali scale all’interno, le scale <strong>di</strong> sicurezza potranno essere collocate all’esterno<br />

degli e<strong>di</strong>fici esistenti, purché progettate e realizzate tenendo conto delle caratteristiche architettoniche<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio a servizio del quale vengono costruite e nel rispetto del contesto circostante.<br />

Tali scale, qualora realizzate con esclusione <strong>di</strong> copertura e/o chiusure perimetrali, non vengono<br />

computate nel conteggio degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità.<br />

Le scale <strong>di</strong> sicurezza prive <strong>di</strong> copertura e/o chiusura perimetrali possono essere collocate, in deroga a<br />

quanto previsto dal presente regolamento, a <strong>di</strong>stanza non inferiore a m 1,50 dai confini <strong>di</strong> proprietà e<br />

a <strong>di</strong>stanza non inferiore a m 3,00 da pareti finestrate.<br />

Art. 85 - Ascensori<br />

Gli ascensori da realizzare a servizio degli e<strong>di</strong>fici devono essere collocati <strong>di</strong> norma all’interno degli<br />

stessi, nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> sicurezza, prevenzione incen<strong>di</strong>, infortuni e barriere<br />

architettoniche.<br />

Nel caso <strong>di</strong> comprovata impossibilità tecnica <strong>di</strong> realizzare ascensori all’interno, impossibilità da<br />

documentare a cura del progettista con apposita relazione, essi potranno essere collocati all’esterno<br />

degli e<strong>di</strong>fici esistenti, coerentemente con le caratteristiche architettoniche dell’e<strong>di</strong>ficio servito e nel<br />

rispetto del contesto circostante.<br />

La richiesta <strong>di</strong> titolo abilitativo per l’installazione <strong>di</strong> nuovi ascensori esterni sarà sottoposta al parere<br />

della competente Commissione (E<strong>di</strong>lizia o per il Paesaggio) che valuterà la congruità delle soluzioni<br />

compositive in relazione al contesto.<br />

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Art. 86 - Volumi tecnici<br />

Sono considerati volumi tecnici gli spazi strettamente necessari all'alloggiamento <strong>di</strong> impianti<br />

tecnologici o parti <strong>di</strong> essi, quali ad esempio: extracorsa <strong>di</strong> ascensori o montacarichi, centrali termiche,<br />

impianti <strong>di</strong> refrigerazione e con<strong>di</strong>zionamento, centraline per ricezione e/o trasmissione, ecc.<br />

Art. 87 - Logge<br />

Per loggia si intende il terrazzo aperto su uno o più lati, non aggettante rispetto al perimetro o al filo<br />

esterno dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

Art. 88 - Pergolati e gazebo<br />

È ammessa la realizzazione <strong>di</strong> pergolati posati su spazi lastricati o destinati a giar<strong>di</strong>no.<br />

Tali strutture non potranno essere posizionate a meno <strong>di</strong> m 1,50 dai confini <strong>di</strong> proprietà e non<br />

potranno essere coperte né chiuse lateralmente con strutture fisse.<br />

I pergolati, <strong>di</strong> norma, potranno occupare una superficie massima <strong>di</strong> m 2 16 per ogni unità immobiliare<br />

<strong>di</strong> cui siano stretta pertinenza.<br />

Art. 89 - Allacciamento alle reti tecnologiche (energia elettrica, metano, telefono, fognatura,<br />

ecc.) - Locali immon<strong>di</strong>zie<br />

Ogni e<strong>di</strong>ficio deve dotarsi <strong>di</strong> un manufatto nel quale avranno recapito le condutture <strong>di</strong>stributive dei<br />

servizi in oggetto e saranno collocati gli strumenti <strong>di</strong> misurazione dei consumi (contatori).<br />

Ogni e<strong>di</strong>ficio con più <strong>di</strong> 10 unità immobiliari, <strong>di</strong> nuova costruzione o oggetto <strong>di</strong> un intervento <strong>di</strong><br />

ristrutturazione globale, deve dotarsi <strong>di</strong> un locale in cui depositare i contenitori <strong>di</strong>versificati per la<br />

raccolta <strong>di</strong>fferenziata delle immon<strong>di</strong>zie. Tali locali dovranno avere le <strong>di</strong>mensioni minime <strong>di</strong> m 2 12, ai<br />

quali vanno aggiunti altri m 2 0,5 per ogni unità immobiliare in più, oltre alle prime 10. Tali manufatti, i<br />

cui accessi dovranno avere ampiezza adatta all’agevole passaggio dei bidoni, dovranno essere<br />

rivestiti <strong>di</strong> materiale impermeabile facilmente e perfettamente pulibile.<br />

I manufatti <strong>di</strong> cui al comma 1 e 2 sono considerati come volumi tecnici non computabili in termini<br />

urbanistici (volume, superficie lorda <strong>di</strong> pavimento e superficie coperta) e devono inserirsi<br />

armonicamente nel contesto.<br />

Tali locali potranno essere realizzati anche in deroga alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’articolo 72 (Distanze<br />

dai confini), ultimo comma, per quanto attiene le <strong>di</strong>stanze dei manufatti dalle strade. Qualora siano<br />

posti a livello della strada stessa e si affaccino sul marciapiede, potranno venir dotati <strong>di</strong> una apertura<br />

che consenta un facile accesso per lo sgombero delle immon<strong>di</strong>zie.<br />

Art. 90 - Lotti <strong>di</strong> terreno ine<strong>di</strong>ficati <strong>di</strong>rettamente utilizzati per attività produttive o deposito<br />

L’uso del terreno per attività <strong>di</strong> deposito, purché compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e la<br />

salvaguar<strong>di</strong>a ambientale, può avvenire solo alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

a) presenza <strong>di</strong> recinzione, eventualmente anche in muratura.<br />

b) presenza <strong>di</strong> quinte murarie o siepi atte ad evitare che l’area, vista dall’esterno, assuma un aspetto<br />

degradato o <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato.<br />

I proprietari sono obbligati a mantenere le loro aree non coperte da e<strong>di</strong>fici perfettamente pulite e in<br />

con<strong>di</strong>zioni igieniche decorose.<br />

Art. 91 - Autorimesse o posti auto privati - deposito cicli<br />

Le autorimesse o posti auto privati devono essere realizzati nel rispetto <strong>di</strong> tutte le norme <strong>di</strong> sicurezza,<br />

<strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> ed igieniche dettate dalla vigente normativa in materia. Le griglie <strong>di</strong> areazione<br />

dei corselli e/o degli spazi <strong>di</strong> manovra devono <strong>di</strong>stare dalle finestre o aperture almeno m 3,00.<br />

Le autorimesse destinate ad un solo veicolo devono avere superficie netta minima <strong>di</strong> m 2 14, esclusi<br />

gli spazi <strong>di</strong> manovra.<br />

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Le rampe <strong>di</strong> accesso alle autorimesse non possono avere pendenze superiori al 20% e immissione<br />

<strong>di</strong>retta sulla carreggiata in strade ad alto traffico veicolare. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrata impossibilità al<br />

rispetto della predetta pendenza (=20%), potrà essere concesso <strong>di</strong> derogare fino ad un massimo del<br />

25%.<br />

La realizzazione delle autorimesse interrate non deve ostacolare il deflusso <strong>di</strong> corsi d’acqua esistenti<br />

e della fognatura comunale, né pregiu<strong>di</strong>care le linee <strong>di</strong> erogazione <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> interesse pubblico<br />

(acqua, energia elettrica, metano, telefono), né alterare l’equilibro idrogeologico del sottosuolo.<br />

Quando la conformazione strutturale dell’organismo e<strong>di</strong>lizio o le <strong>di</strong>mensioni dell’area <strong>di</strong> pertinenza<br />

non consentano la formazione al proprio interno <strong>di</strong> spazi <strong>di</strong> manovra adeguati è ammessa la<br />

realizzazione <strong>di</strong> accessi ai parcheggi tramite sistemi automatizzati <strong>di</strong> elevazione e movimentazione<br />

meccanizzata.<br />

In tal caso devono comunque essere realizzati spazi <strong>di</strong> attesa delle autovetture, <strong>di</strong>mensionati in modo<br />

tale da non creare ostacolo ai flussi veicolari sulle se<strong>di</strong> stradali.<br />

Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti che coinvolgano spazi esterni,<br />

dovranno essere previsti idonei spazi per il ricovero temporaneo <strong>di</strong> cicli e motocicli.<br />

Art. 92 - Autorimesse pubbliche o d’uso pubblico<br />

Ai fini del presente regolamento per autorimesse pubbliche o d’uso pubblico si intendono tutti i<br />

ricoveri per autoveicoli al chiuso, interrati o meno, aperti al pubblico, che vengano utilizzati, anche<br />

parzialmente, a rotazione su base oraria o giornaliera.<br />

Le autorimesse pubbliche o d’uso pubblico devono essere realizzate nel rispetto <strong>di</strong> tutte le norme<br />

igieniche, <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> prevenzione incen<strong>di</strong> dettate dalle vigenti leggi, decreti e regolamenti.<br />

Qualora queste ultime vengano realizzate al <strong>di</strong> sotto o in prossimità <strong>di</strong> aree ver<strong>di</strong>, o al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong><br />

strade o piazze pubbliche, le relative bocche <strong>di</strong> areazione devono venir realizzate in modo tale da non<br />

recare molestia o danno e sfociare almeno m 3,00 al <strong>di</strong> sopra del piano <strong>di</strong> calpestio dell’area<br />

soprastante, qualora non esistano e<strong>di</strong>fici circostanti in un raggio <strong>di</strong> m 10,00. In ogni altro caso, le<br />

bocche <strong>di</strong> areazione delle autorimesse in esame, devono sfociare al <strong>di</strong> sopra del colmo del tetto più<br />

alto degli e<strong>di</strong>fici circostanti.<br />

In tali autorimesse deve essere realizzato almeno un idoneo servizio igienico per il personale addetto.<br />

Le autorimesse pubbliche dovranno essere presegnalate da apposita segnaletica.<br />

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CAPO VI REQUISITI DEGLI EDIFICI FINALIZZATI<br />

AL RISPARMIO DEL FABBISOGNO ENERGETICO<br />

E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI<br />

INQUINANTI E CLIMALTERANTI<br />

Art. 93 - Finalità e premesse<br />

TITOLO I<br />

OBIETTIVI<br />

La normativa contenuta nel presente Capo intende perseguire l’obiettivo <strong>di</strong> migliorare le con<strong>di</strong>zioni<br />

abitative attraverso la costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici energeticamente efficienti, nel rispetto dell’ambiente.<br />

Per l’attuazione <strong>di</strong> tale fine, alcune <strong>di</strong>sposizioni del presente Capo hanno natura cogente, altre<br />

d’in<strong>di</strong>rizzo.<br />

Le misure cogenti previste nel presente Capo sono a integrazione <strong>di</strong> quanto prescritto in materia dalla<br />

normativa nazionale e regionale vigente.<br />

Ai fini dell’applicazione dei requisiti <strong>di</strong> efficienza energetica agli e<strong>di</strong>fici, in funzione delle <strong>di</strong>fferenti<br />

destinazioni d’uso, il presente Capo fa riferimento alle destinazioni d’uso previste dal Decreto del<br />

Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412 e sue successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />

Art. 94 - Ambito <strong>di</strong> applicazione<br />

Ove non <strong>di</strong>versamente specificato, i requisiti in materia <strong>di</strong> efficienza e risparmio energetico, uso<br />

razionale dell’energia e produzione energetica da fonti rinnovabili, contenuti nel presente Capo, si<br />

applicano agli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione,<br />

ampliamento, mo<strong>di</strong>fica degli e<strong>di</strong>fici e degli impianti secondo quanto in<strong>di</strong>cato dalle <strong>di</strong>sposizioni<br />

legislative nazionali (Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni)<br />

e dalle <strong>di</strong>sposizioni legislative regionali (Deliberazione della Giunta Regionale 26/06/2007 n. 8/5018 e<br />

successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni). Nel seguito, per brevità, l’insieme <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni verrà<br />

in<strong>di</strong>cato come “normativa generale”.<br />

I casi <strong>di</strong> esclusione previsti dalla normativa generale, riferiti al campo <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> cui al<br />

precedente comma 1, sono estesi a comprendere gli immobili compresi nell’inventario dei beni<br />

culturali isolati, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implichi una alterazione inaccettabile dei<br />

caratteri o dell’aspetto esteriore <strong>di</strong> tali immobili, con particolare riferimento alle valenze storico,<br />

artistiche o ambientali.<br />

L’adozione <strong>di</strong> criteri e sistemi <strong>di</strong> efficienza energetica <strong>di</strong> cui al presente titolo, devono garantire<br />

comunque il rispetto delle altre norme poste in tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze tra gli e<strong>di</strong>fici, altezza minime interne<br />

ed igiene e salubrità degli ambienti.<br />

Art. 95 - Certificazione energetica e targa energetica degli e<strong>di</strong>fici<br />

Relativamente agli obblighi <strong>di</strong> certificazione energetica degli e<strong>di</strong>fici, le modalità <strong>di</strong> produzione,<br />

presentazione e rilascio dell’attestato <strong>di</strong> certificazione energetica, la classificazione energetica degli<br />

e<strong>di</strong>fici, le modalità <strong>di</strong> rilascio della targa energetica, gli eventuali suoi aggiornamenti, si rimanda alla<br />

normativa generale.<br />

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TITOLO II<br />

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO<br />

TERMICO<br />

Art. 96 - Contenimento del fabbisogno termico del sistema e<strong>di</strong>ficio-impianto<br />

Ai fini del rispetto dei principi <strong>di</strong> contenimento del fabbisogno termico degli e<strong>di</strong>fici e più in generale del<br />

risparmio energetico, gli interventi e<strong>di</strong>lizi devono essere progettati e realizzati sulla base dei criteri e<br />

delle verifiche <strong>di</strong> efficienza energetica definite dalla normativa generale e dalle norme del presente<br />

regolamento in quanto integrative.<br />

Gli interventi e<strong>di</strong>lizi relativi a casi e configurazioni <strong>di</strong> progetto particolari, che non trovassero adeguata<br />

rispondenza nella procedura generale <strong>di</strong> calcolo e certificazione in vigore, possono essere verificati e<br />

stu<strong>di</strong>ati secondo altri meto<strong>di</strong>, procedure o specifiche tecniche definiti da organismi nazionali, istituti <strong>di</strong><br />

ricerca o enti universitari, purché in accordo con quanto definito dal Decreto Legislativo 19/08/2005 n.<br />

192 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni, e specificatamente approvati allo scopo dall’Organismo<br />

Regionale <strong>di</strong> Accre<strong>di</strong>tamento.<br />

In tali casi il progettista e il certificatore energetico sono responsabili, per quanto <strong>di</strong> rispettiva<br />

competenza, nell’assicurare che le metodologie ed i criteri utilizzati siano conformi a quelli autorizzati<br />

dall’Organismo Regionale <strong>di</strong> Accre<strong>di</strong>tamento e che i relativi risultati finali siano documentati in<br />

accordo alle specifiche in<strong>di</strong>cazioni, se <strong>di</strong>sponibili, allo scopo fornite da tale Organismo.<br />

Art. 97 - Isolamento termico ed acustico dell’involucro e delle strutture e<strong>di</strong>lizie<br />

Per quanto attiene l’isolamento termico ed acustico si rimanda a quanto previsto dalla normativa<br />

generale in materia in tema <strong>di</strong> rispetto dei valori limite relativi a :<br />

il fabbisogno annuo <strong>di</strong> energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

il ren<strong>di</strong>mento stagionale dell’impianto termico;<br />

l’isolamento termico ed acustico e la verifica delle trasmittanze dell’involucro e delle strutture <strong>di</strong>visorie<br />

perimetrali e non.<br />

In caso <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria con rifacimento della copertura <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti, i<br />

valori massimi <strong>di</strong> trasmittanza delle parti coinvolte nell’intervento debbono in ogni caso rispettare i<br />

limiti definiti per le coperture degli e<strong>di</strong>fici nuovi (0,30 W/m 2 K) e debbono garantire il rispetto dei<br />

requisiti sull’inerzia termica definiti al successivo articolo 100.<br />

Se la copertura è a falda e a <strong>di</strong>retto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto,<br />

mansarda, ecc.), la stessa, oltre a garantire i valori <strong>di</strong> trasmittanza e <strong>di</strong> inerzia termica <strong>di</strong> cui al<br />

precedente comma 2, deve essere <strong>di</strong> tipo ventilato o equivalente.<br />

Negli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio, le prescrizioni <strong>di</strong> cui al presente articolo vanno applicate all’intero e<strong>di</strong>ficio. In caso <strong>di</strong><br />

interventi relativi a ristrutturazioni parziali ed ampliamenti volumetrici le suddette prescrizioni sono da<br />

applicare alle sole parti oggetto dell’intervento.<br />

Ai fini del rispetto delle norme contenute nel Capo V, gli incrementi <strong>di</strong> spessore delle murature<br />

perimetrali e orizzontali, finalizzati a garantire i requisiti specificati <strong>di</strong> isolamento termico o acustico,<br />

debbono essere considerati secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 20/04/1995 n. 26 e<br />

secondo i criteri ed i limiti <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati :<br />

nella determinazione dei volumi, dell'altezza massima e dei rapporti <strong>di</strong> copertura, tutte le opere<br />

murarie perimetrali, portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai interme<strong>di</strong> o <strong>di</strong><br />

copertura che presentino spessore complessivo superiore a cm 30, verranno considerate con un<br />

valore convenzionale pari al valore complessivo dello spessore totale ridotto <strong>di</strong> cm 30 o, se il<br />

valore così calcolato risultasse inferiore a cm 30, pari comunque a cm 30.<br />

È fatto salvo il rispetto delle <strong>di</strong>stanze minime tra e<strong>di</strong>fici, così come definite dal Co<strong>di</strong>ce Civile, per la<br />

verifica delle quali si dovrà sempre fare riferimento allo spessore reale delle pareti.<br />

42


Art. 98 - Orientamento dell’e<strong>di</strong>ficio e controllo degli apporti solari<br />

La collocazione ed il posizionamento degli e<strong>di</strong>fici all’interno <strong>di</strong> un lotto devono privilegiare il rapporto<br />

con l’ambiente allo scopo <strong>di</strong> migliorare il microclima interno e sfruttare al meglio le risorse energetiche<br />

rinnovabili, mirando in particolare a favorire l’apporto energetico del sole nel periodo invernale e a<br />

mantenere sotto controllo il soleggiamento nel periodo estivo.<br />

In assenza <strong>di</strong> documentati impe<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> natura tecnica e funzionale o <strong>di</strong> specifiche e motivate scelte<br />

<strong>di</strong> natura urbanistica o <strong>di</strong> valorizzazione storico-artistica, si raccomanda che gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova<br />

costruzione rispettino le seguenti <strong>di</strong>sposizioni :<br />

a) l’asse longitu<strong>di</strong>nale principale deve essere posizionato lungo la <strong>di</strong>rettrice est-ovest, con una<br />

tolleranza <strong>di</strong> 45°;<br />

b) gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere <strong>di</strong>sposti a sudest,<br />

sud e sud-ovest;<br />

c) gli ambienti che hanno meno bisogno <strong>di</strong> riscaldamento e <strong>di</strong> illuminazione (autorimesse, ripostigli,<br />

lavanderie, corridoi o altro) devono essere, preferibilmente, <strong>di</strong>sposti lungo il lato nord e servire da<br />

cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;<br />

d) le <strong>di</strong>stanze tra gli e<strong>di</strong>fici all’interno dello stesso lotto devono essere tali da garantire sulle facciate,<br />

nelle peggiori con<strong>di</strong>zioni stagionali (21 <strong>di</strong>cembre), il minimo ombreggiamento possibile, secondo i<br />

criteri definiti al successivo comma 3;<br />

e) le aperture aero illuminanti massime devono essere collocate da sud-est a sud-ovest, e debbono<br />

essere provviste <strong>di</strong> schermature esterne o altri sistemi che permettano <strong>di</strong> rispettare il requisito del<br />

minimo soleggiamento estivo <strong>di</strong> cui al comma 4 del presente articolo.<br />

L’orientamento dell’e<strong>di</strong>ficio e delle sue superfici deve in ogni caso garantire la migliore esposizione<br />

possibile in funzione dell’apporto <strong>di</strong> energia solare e del miglior rispetto dell’obiettivo in<strong>di</strong>cato al<br />

comma 1 del presente articolo.<br />

Al fine <strong>di</strong> favorire l’apporto energetico del sole nel periodo invernale, ciascuno degli elementi<br />

trasparenti che chiude gli spazi principali dell’organismo e<strong>di</strong>lizio deve avere assicurato alle ore 10, 12,<br />

14 del 21 <strong>di</strong>cembre un’area soleggiata non inferiore all’80% della superficie trasparente dell’elemento<br />

stesso. In particolari con<strong>di</strong>zioni del sito, quali la preesistenza <strong>di</strong> manufatti ombreggianti l’organismo<br />

e<strong>di</strong>lizio, il requisito in<strong>di</strong>cato è convenzionalmente raggiunto con il soleggiamento dell’80% <strong>di</strong> ciascuna<br />

delle finestre dei piani non in ombra nelle ore in cui viene verificato il requisito.<br />

Al fine <strong>di</strong> limitare un apporto eccessivo del calore solare in estate, durante il periodo estivo<br />

l’ombreggiamento <strong>di</strong> ciascuno degli elementi trasparenti delle chiusure esterne degli spazi<br />

dell’organismo e<strong>di</strong>lizio destinati ad attività principali deve essere uguale o superiore all’80%. Tale<br />

livello deve essere verificato, sempre con buon esito, alle ore 11, 13, 15, 17 del 21 giugno (ora<br />

solare).<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo hanno valore <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo, ma assumono valore vincolante<br />

qualora si intenda accedere ai benefici stabiliti dall’Amministrazione comunale in favore delle<br />

costruzioni con più elevate caratteristiche <strong>di</strong> efficienza energetica e sostenibilità ambientale.<br />

Nei casi in cui le presenti <strong>di</strong>sposizioni abbiano valore vincolante, la deroga è comunque possibile se<br />

motivata da vincoli oggettivi adeguatamente <strong>di</strong>mostrati dal progettista e riconosciuti sussistenti<br />

dall’Amministrazione comunale. In tal caso il progettista accompagnerà la richiesta <strong>di</strong> deroga con una<br />

relazione tecnica ove verranno specificate le misure progettuali assunte per far sì che la soluzione<br />

proposta, nel suo insieme, risulti in grado <strong>di</strong> fornire vantaggi energetici equivalenti. Della deroga si<br />

dovrà dare atto nei provve<strong>di</strong>menti abilitativi e nel caso <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> inizio attività dovrà essere<br />

allegato l’esito positivo della valutazione preliminare <strong>di</strong> cui al precedente articolo 44.<br />

Art. 99 - Serre bioclimatiche, tetti ver<strong>di</strong> e altri sistemi passivi<br />

1. Sia nelle nuove costruzioni che nel recupero degli e<strong>di</strong>fici esistenti, i sistemi passivi per la<br />

captazione e lo sfruttamento dell’energia solare integrati nell’e<strong>di</strong>ficio (quali, ad esempio, le serre<br />

bioclimatiche non abitabili, i muri <strong>di</strong> accumulo, i muri <strong>di</strong> Trombe, i sistemi strutturali a “doppia<br />

43


pelle”, i camini solari, i tetti captanti, ecc.) sono considerati volumi tecnici e non sono computati ai<br />

fini volumetrici alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cate.<br />

2. Le serre bioclimatiche non abitabili sono considerate volumi tecnici e quin<strong>di</strong> non computabili ai<br />

fini dei parametri <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, purché rispettino simultaneamente le seguenti con<strong>di</strong>zioni :<br />

a) si integrino nell’organismo e<strong>di</strong>lizio, nuovo o esistente, in maniera tale da valorizzarlo.<br />

b) siano collocate sulle facciate esposte nell’angolo compreso tra sud-est e sud-ovest.<br />

c) siano dotate <strong>di</strong> aperture verso l’esterno, allo scopo <strong>di</strong> garantire una corretta ventilazione, e non<br />

siano climatizzate me<strong>di</strong>ante sistemi <strong>di</strong> riscaldamento o raffrescamento attivi.<br />

d) siano dotate <strong>di</strong> opportune schermature e/o <strong>di</strong>spositivi mobili o rimovibili, per evitare il<br />

surriscaldamento estivo.<br />

e) non devono alterare i rapporti aereo illuminanti previsti dai Regolamenti comunali vigenti, né<br />

possono contribuire, per i locali limitrofi, al raggiungimento degli stessi; devono inoltre<br />

garantire idonea aerazione ed illuminazione naturale.<br />

f) devono <strong>di</strong>mostrare, attraverso i necessari calcoli energetici redatti da un tecnico abilitato ed<br />

allegati al progetto, la loro funzione <strong>di</strong> riduzione dei consumi <strong>di</strong> combustibile fossile per il<br />

riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare, e/o la<br />

funzione <strong>di</strong> spazio interme<strong>di</strong>o.<br />

In particolare la serra bioclimatica deve ridurre il fabbisogno energetico dell’unità immobiliare<br />

alla quale è collegata in misura non inferiore al 5% per le unità <strong>di</strong> superficie lorda <strong>di</strong> pavimento<br />

inferiore o pari a m 2 100 ed in misura non inferiore al 3% negli altri casi. Il guadagno<br />

energetico si deve ricavare dal rapporto tra il valore del fabbisogno energetico per la<br />

climatizzazione invernale EP.h, con serra, ed il valore dello stesso calcolato senza serra. Le<br />

chiusure trasparenti della serra devono rispettare i requisiti <strong>di</strong> ombreggiamento estivo e <strong>di</strong><br />

soleggiamento invernale in<strong>di</strong>cati nel presente Capo, in particolare all’art. 98 commi 3 e 4.<br />

g) la struttura <strong>di</strong> chiusura delle serre deve essere completamente trasparente, fatto salvo<br />

l’ingombro dei supporti; i serramenti devono presentare buona resistenza all’invecchiamento<br />

ed al degrado estetico e funzionale e la separazione con il locale retrostante deve essere<br />

mantenuta me<strong>di</strong>ante una parete che utilizzi i serramenti esistenti o altri aventi maggiore<br />

contenimento delle <strong>di</strong>spersioni.<br />

h) non possono comportare la permanenza <strong>di</strong> persone, cioè devono avere <strong>di</strong>mensioni minime e<br />

funzionali esclusivamente al contenimento del fabbisogno energetico, presentando una sola<br />

apertura per assicurarne la manutenzione. In particolare :<br />

la profon<strong>di</strong>tà massima della serra deve essere inferiore a m 1,50, salvo casi particolari che<br />

potranno essere valutati dall’Amministrazione comunale, per adeguati motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />

architettonico, impiantistico e tecnico/funzionale;<br />

eventuali aperture nella parete devono avere superficie complessiva inferiore a m 2 2,50.<br />

3. Altri sistemi passivi - quali i muri <strong>di</strong> accumulo, i muri <strong>di</strong> Trombe, i muri collettori ed altre soluzioni<br />

similari per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva - debbono essere<br />

progettati e supportati da una relazione redatta da un tecnico abilitato che <strong>di</strong>mostri la riduzione <strong>di</strong><br />

combustibile fossile e/o il guadagno energetico procurato - ovverosia la <strong>di</strong>fferenza tra l’energia<br />

<strong>di</strong>spersa in presenza ed in assenza <strong>di</strong> tali sistemi.<br />

4. Per gli interventi sulle coperture degli e<strong>di</strong>fici, compatibilmente con i vincoli <strong>di</strong> natura artistica,<br />

architettonica e <strong>di</strong> resistenza delle strutture, è consentita la realizzazione <strong>di</strong> tetti ver<strong>di</strong> (piani o<br />

inclinati) con lo scopo <strong>di</strong> ridurre gli effetti ambientali in estate, dovuti all’insolazione sulle superfici<br />

orizzontali.<br />

Le <strong>di</strong>fferenti tipologie <strong>di</strong> copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con<br />

quanto definito in proposito dalle norme UNI.<br />

Lo sfruttamento <strong>di</strong> questa tecnologia richiede che sia garantito l’accesso per la manutenzione.<br />

44


Qualora, per effetto della realizzazione <strong>di</strong> tetti ver<strong>di</strong>, lo spessore della copertura eccedesse i cm<br />

30, tale spessore verrà convenzionalmente considerato pari a cm 30 o, se superiore a cm 60,<br />

pari allo spessore effettivo ridotto <strong>di</strong> cm 30.<br />

Art. 100 - Inerzia termica dell’involucro e<strong>di</strong>lizio<br />

L’inerzia termica dell’e<strong>di</strong>ficio nel suo complesso, la ventilazione delle coperture e delle facciate, il<br />

corretto uso dei materiali <strong>di</strong> isolamento, l’attenuazione dell’irraggiamento solare <strong>di</strong>retto, la corretta<br />

esposizione degli ambienti debbono essere valutati in sede <strong>di</strong> progetto al fine <strong>di</strong> favorire il controllo<br />

del surriscaldamento estivo. In particolare le pareti opache perimetrali degli e<strong>di</strong>fici (verticali, orizzontali<br />

o inclinate) debbono garantire un’inerzia termica in grado <strong>di</strong> mantenere con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> comfort negli<br />

ambienti durante il periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell’aria grazie alla capacità <strong>di</strong><br />

accumulare calore e <strong>di</strong> attenuare e ritardare gli effetti delle variazioni <strong>di</strong> temperatura esterna.<br />

Fatto salvo il rispetto <strong>di</strong> prescrizioni più stringenti poste dalle normative generali, le <strong>di</strong>sposizioni del<br />

presente articolo hanno valore <strong>di</strong> raccomandazione e linee guida al progetto, assumendo carattere<br />

obbligatorio in caso d’interventi e<strong>di</strong>lizi che coinvolgano superfici <strong>di</strong> copertura a <strong>di</strong>retto contatto con<br />

ambienti abitabili (sottotetto, mansarda, ecc.).<br />

In aggiunta e ad integrazione <strong>di</strong> quanto definito in proposito dalle normative generali in materia,<br />

l’inerzia termica richiesta al comma 1, per gli elementi della copertura e per le pareti orientate nel<br />

quadrante che va da nord-est fino a sud e poi fino a nord-ovest, può essere verificata adottando in<br />

alternativa i criteri <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati :<br />

verificando che la massa superficiale (Ms) delle pareti opache (verticali, orizzontali, inclinate) sia<br />

maggiore <strong>di</strong> 230 kg/m 2 ;<br />

verificando che il coefficiente <strong>di</strong> sfasamento delle superfici opache (Dt, f) ed il coefficiente <strong>di</strong><br />

attenuazione (f.a) rispettino i valori limite in<strong>di</strong>cati nella seguente tabella (rif. UNI EN ISO 13786):<br />

TABELLA - Valori limite del coefficiente <strong>di</strong> sfasamento e <strong>di</strong> attenuazione<br />

Strutture Dt.f f.a<br />

Per le pareti perimetrali opache ≥ 8 h ≤ 0,35<br />

Per il solaio orizzontale a copertura della superficie abitabile dell’ultimo<br />

piano<br />

≥ 9 h ≤ 0,30<br />

La verifica <strong>di</strong> cui al comma 3 del presente articolo può anche essere eseguita utilizzando <strong>di</strong>fferenti<br />

parametri e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> calcolo, purché supportati da una norma riconosciuta a livello nazionale o<br />

europeo e purché il progettista possa <strong>di</strong>mostrare che i criteri ed i valori limite assunti sono in grado <strong>di</strong><br />

produrre con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> comfort almeno equivalenti a quelle garantite dai meto<strong>di</strong> sopra in<strong>di</strong>cati.<br />

Alla stessa stregua gli effetti positivi possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo <strong>di</strong> tecniche<br />

e materiali innovativi, che permettano <strong>di</strong> contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in<br />

funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso, deve essere prodotta dal progettista<br />

una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali adottati che ne attesti<br />

l’efficacia rispetto alle predette <strong>di</strong>sposizioni.<br />

Il requisito <strong>di</strong> cui al presente articolo è applicabile agli e<strong>di</strong>fici nuovi, agli interventi <strong>di</strong> demolizione e<br />

ricostruzione, in manutenzione straor<strong>di</strong>naria o ristrutturazione, agli interventi <strong>di</strong> ampliamento<br />

volumetrico, qualora il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’e<strong>di</strong>ficio risulti<br />

superiore al 20% <strong>di</strong> quello esistente, agli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia che coinvolgono più del<br />

25% della superficie <strong>di</strong>sperdente dell’e<strong>di</strong>ficio a cui l’impianto è asservito.<br />

Nei casi in cui l’intervento è limitato a specifiche parti dell’involucro, il requisito è applicabile solo agli<br />

elementi oggetto dell’intervento.<br />

I valori dei parametri relativi alle caratteristiche fisico tecniche dei materiali utilizzate nei calcoli (quali,<br />

ad esempio, la conduttività termica o la capacità termica, il calore specifico, la densità <strong>di</strong> massa dei<br />

materiali componenti dell’involucro) devono essere chiaramente supportati da documenti tecnici e<br />

normativi riconosciuti a livello nazionale o europeo o specificatamente approvati allo scopo dal<br />

<strong>Comune</strong>.<br />

45


In caso contrario, le caratteristiche fisico tecniche dei materiali impiegati dovranno essere supportate<br />

da apposite certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti dalla UE, e che dovranno essere<br />

consegnate, al termine dei lavori, unitamente alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità delle opere.<br />

In assenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni normative, è in ogni caso responsabilità del progettista assicurare<br />

l’atten<strong>di</strong>bilità e l’adeguatezza delle caratteristiche dei materiali utilizzati per garantire l’inerzia termica<br />

dei <strong>di</strong>fferenti elementi costruttivi.<br />

Art. 101 - Schermatura e protezione dall’irraggiamento solare<br />

Nei casi previsti dalla normativa generale, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi <strong>di</strong><br />

illuminazione naturale <strong>di</strong>retta previsti dai Regolamenti comunali vigenti, le superfici vetrate esterne<br />

debbono essere provviste <strong>di</strong> opportuni elementi <strong>di</strong> schermatura esterni.<br />

Tali <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> schermatura (quali frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane<br />

orientabili, ecc. ) devono essere applicati all’esterno del serramento e devono garantire un efficace<br />

controllo del surriscaldamento riducendo l'ingresso della ra<strong>di</strong>azione solare in estate, ma non nella<br />

stagione invernale.<br />

In caso <strong>di</strong> superfici trasparenti inclinate, i sistemi <strong>di</strong> schermatura devono in generale garantire<br />

l’ombreggiamento dall’interno.<br />

La protezione dal sole delle parti trasparenti dell’e<strong>di</strong>ficio può essere ottenuta anche con l’impiego <strong>di</strong><br />

soluzioni quali mensole o aggetti frangisole. Le schermature possono eventualmente essere costituite<br />

da vegetazione a foglie caduche, integrata da sistemi artificiali. La presenza <strong>di</strong> logge, qualora si<br />

<strong>di</strong>mostri che, in funzione del loro orientamento e <strong>di</strong>mensione, genera una efficace protezione dal sole,<br />

può sod<strong>di</strong>sfare il requisito <strong>di</strong> cui al presente articolo.<br />

L’efficacia della schermatura può essere ottenuta anche attraverso l’adozione <strong>di</strong> materiali e tecnologie<br />

passive che siano idonee a filtrare l’irraggiamento solare sulle finestre ed a mitigare il<br />

surriscaldamento dell’ambiente, pur conservando una corretta illuminazione naturale.<br />

Le misure <strong>di</strong> progetto previste debbono essere accuratamente descritte dal progettista nella relazione<br />

tecnica, assieme all’in<strong>di</strong>cazione dei risultati attesi ed, in particolare, delle temperature superficiali delle<br />

pareti attese nei locali interni, durante il periodo estivo.<br />

Al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare l’efficacia e la corretta <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> eventuali sistemi fissi <strong>di</strong> schermatura, il<br />

progettista potrà adottare i criteri per il controllo dell’ombreggiamento e del soleggiamento in<strong>di</strong>cati ai<br />

commi 3 e 4 del precedente articolo 98.<br />

Art. 102 - Materiali ecosostenibili<br />

Ai fini della sostenibilità ambientale e della qualità e<strong>di</strong>lizia, si raccomanda l’uso <strong>di</strong> materiali e finiture<br />

naturali o riciclabili che, nella fabbricazione, posa in opera e nello smaltimento finale, richiedono un<br />

basso consumo <strong>di</strong> energia e comportano un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo <strong>di</strong> vita.<br />

L’impiego <strong>di</strong> materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il<br />

risparmio energetico e la qualità acustica degli e<strong>di</strong>fici.<br />

Art. 103 - Isolamento acustico<br />

Per gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio si raccomanda l’adozione <strong>di</strong> misure migliorative che, per quanto riguarda i rumori esterni<br />

ed i rumori provenienti da altre unità abitative, garantiscano un isolamento acustico superiore del 5%<br />

rispetto ai valori <strong>di</strong> isolamento imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997<br />

e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni.<br />

Le medesime misure migliorative, per quanto riguarda i rumori da calpestio e da impianti, sono da<br />

adottare assumendo limiti <strong>di</strong> rumore ammissibile inferiori del 5% rispetto ai valori prescritti dal<br />

<strong>di</strong>sposto normativo sopracitato.<br />

46


TITOLO III<br />

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI<br />

Art. 104 - Adozione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> calore ad alto ren<strong>di</strong>mento<br />

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa generale in materia, per gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione,<br />

per quelli oggetto <strong>di</strong> demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale ed in quelli in cui è<br />

prevista la completa sostituzione dell'impianto <strong>di</strong> riscaldamento o del solo generatore <strong>di</strong> calore, è<br />

obbligatorio prevedere l'impiego <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> calore ad alto ren<strong>di</strong>mento.<br />

I nuovi generatori <strong>di</strong> calore devono garantire i ren<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati:<br />

TABELLA - Ren<strong>di</strong>menti minimi generatori <strong>di</strong> calore<br />

a) nel caso in cui l’e<strong>di</strong>ficio sia collegato a una rete <strong>di</strong> gas metano, i nuovi generatori <strong>di</strong> calore devono<br />

avere emissioni <strong>di</strong> NOx


contabilizzazione dell’energia termica prelevata in<strong>di</strong>vidualmente da ogni utente, come specificato al<br />

successivo articolo 108.<br />

Quando si ritenga necessaria l’installazione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> raffrescamento per favorire il benessere<br />

termico interno nella stagione estiva, è raccomandata l’installazione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> raffrescamento<br />

<strong>di</strong> tipo centralizzato, con gruppo frigorifero produttore <strong>di</strong> acqua refrigerata e sistema <strong>di</strong>stributivo<br />

caratterizzato da rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’aria raffrescata o dell’acqua refrigerata. In particolare, ove<br />

possibile, si raccomanda l’utilizzo <strong>di</strong> tecnologie a minore impatto ambientale quali, ad esempio, le<br />

macchine frigorifere a compressione <strong>di</strong> tipo reversibile, con raffreddamento ad acqua <strong>di</strong> falda o con<br />

sonde geotermiche, o le macchine frigorifere ad assorbimento abbinate ad impianti solari.<br />

In tutti gli e<strong>di</strong>fici provvisti <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> climatizzazione per il raffrescamento estivo è obbligatorio<br />

osservare le seguenti prescrizioni:<br />

prevedere un sistema <strong>di</strong> regolazione per ciascun ambiente;<br />

regolare l’impianto in modo che la temperatura interna e l’umi<strong>di</strong>tà, nei mesi estivi siano conformi alle<br />

in<strong>di</strong>cazioni delle migliori regole tecniche in vigore.<br />

Art. 106 - Adozione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> climatizzazione a bassa temperatura<br />

Agli effetti delle presenti <strong>di</strong>sposizioni, si considerano sistemi a bassa temperatura gli impianti in grado<br />

<strong>di</strong> fornire una corretta climatizzazione invernale con una temperatura <strong>di</strong> mandata non superiore a<br />

55°C. A titolo <strong>di</strong> esempio, sono considerati tali gli impianti costituiti da pannelli ra<strong>di</strong>anti a pavimento,<br />

soffitto, parete, o alcuni impianti <strong>di</strong> termoventilazione invernale.<br />

Se opportunamente configurati, i sistemi <strong>di</strong> riscaldamento a bassa temperatura possono essere<br />

anche utilizzati per assicurare in modo efficiente il raffrescamento estivo.<br />

Art. 107 - Regolazione locale della temperatura nell’ambiente<br />

Nel caso <strong>di</strong> nuova installazione degli impianti o ristrutturazione integrale degli impianti termici esistenti<br />

è obbligatoria l’installazione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> regolazione locale (valvole termostatiche, termostati collegati<br />

a sistemi locali o centrali <strong>di</strong> attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli terminali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione del calore,<br />

garantiscano il mantenimento della temperatura nei singoli ambienti o nelle singole zone aventi<br />

caratteristiche <strong>di</strong> esposizione uniformi, evitando il rischio <strong>di</strong> surriscaldamento.<br />

Quanto previsto dal precedente comma 1 si applica quando si attuano interventi <strong>di</strong> manutenzione<br />

straor<strong>di</strong>naria dell’impianto <strong>di</strong> riscaldamento che prevedano la sostituzione dei terminali scaldanti o il<br />

rifacimento della rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’energia termica.<br />

Art. 108 - Contabilizzazione e gestione energetica in<strong>di</strong>viduale<br />

Nel caso <strong>di</strong> nuova installazione o nel caso <strong>di</strong> ristrutturazione integrale degli impianti termici esistenti,<br />

con produzione centralizzata del calore e/o del raffrescamento, gli impianti devono essere dotati <strong>di</strong><br />

sistemi <strong>di</strong> contabilizzazione in<strong>di</strong>viduale che consentano una regolazione ed una gestione autonoma<br />

ed in<strong>di</strong>pendente, oltre che la contabilizzazione in<strong>di</strong>viduale dei consumi <strong>di</strong> energia termica.<br />

Art. 109 - Ventilazione naturale e meccanica<br />

I sistemi <strong>di</strong> ventilazione negli e<strong>di</strong>fici debbono essere concepiti e realizzati in modo da sod<strong>di</strong>sfare,<br />

contemporaneamente e con continuità, le esigenze <strong>di</strong> controllo della qualità dell’aria e <strong>di</strong> controllo del<br />

comfort abitativo, nel rispetto dei requisiti <strong>di</strong> risparmio energetico.<br />

Ai fini del mantenimento <strong>di</strong> un livello accettabile <strong>di</strong> qualità dell’aria all’interno degli ambienti, a fronte <strong>di</strong><br />

un consumo minimo <strong>di</strong> risorse energetiche, soluzioni efficaci da adottare possono essere le seguenti:<br />

adozione <strong>di</strong> serramenti apribili con infissi a bassa permeabilità, tali da garantire comunque adeguati<br />

ricambi d’aria <strong>di</strong> infiltrazione per evitare problemi <strong>di</strong> condensa superficiale (e purché rispettosi dei<br />

necessari requisiti <strong>di</strong> isolamento acustico);<br />

adozione <strong>di</strong> bocchette o <strong>di</strong> griglie <strong>di</strong> ventilazione regolabili inseriti nel serramento;<br />

48


adozione <strong>di</strong> impianti a ventilazione meccanica controllata.<br />

In caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio, tutti i locali a<strong>di</strong>biti ad abitazione permanente (ad esclusione quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> corridoi, <strong>di</strong>simpegni<br />

e servizi ciechi) debbono usufruire <strong>di</strong> aerazione naturale <strong>di</strong>retta.<br />

Le finestre <strong>di</strong> detti locali devono prospettare <strong>di</strong>rettamente su spazi liberi o su cortili, nel rispetto dei<br />

rapporti aero illuminanti richiesti dai Regolamenti comunali vigenti, e debbono consentire quanto più<br />

possibile una ventilazione trasversale, realizzabile attraverso riscontri d’aria o aperture collocate su<br />

pareti opposte.<br />

Nelle singole unità immobiliari deve sempre essere garantito il riscontro d’aria naturale al fine <strong>di</strong><br />

consentire un idoneo ricambio d’aria all’interno dei locali <strong>di</strong> abitazione.<br />

Nei casi in cui il ricorso alla sola ventilazione naturale non risulti sufficiente, si dovrà prevedere<br />

l’impiego <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> ventilazione meccanica : in questi casi, allo scopo <strong>di</strong> ridurre il consumo<br />

energetico, l’adozione <strong>di</strong> un sistema meccanico con recupero <strong>di</strong> calore è in generale raccomandato e<br />

<strong>di</strong>venta obbligatorio alle con<strong>di</strong>zioni previste dalla normativa generale (articolo 5 del Decreto del<br />

Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni).<br />

In caso d’intervento <strong>di</strong> nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio, in alternativa, nei casi ammessi dalle norme igienico-sanitarie, o ad integrazione della<br />

ventilazione naturale, si può prevedere l’installazione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> ventilazione ad azionamento<br />

meccanico, che garantisca:<br />

per ogni unità a carattere residenziale, valori <strong>di</strong> ricambio d’aria me<strong>di</strong>o giornaliero pari alle in<strong>di</strong>cazioni<br />

<strong>di</strong> legge;<br />

per le destinazioni d’uso <strong>di</strong>verse da quella residenziale, valori <strong>di</strong> ricambio d’aria secondo quanto<br />

<strong>di</strong>sciplinato dalla norma UNI 10339.<br />

Art. 110 - Efficienza energetica degli impianti elettrici e <strong>di</strong> illuminazione, riduzione<br />

dell’inquinamento luminoso<br />

Negli e<strong>di</strong>fici pubblici, d’uso pubblico o destinati al terziario, in caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> nuova costruzione,<br />

demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale dell’e<strong>di</strong>ficio o rifacimento degli impianti<br />

elettrici, è obbligatorio l’installazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi che permettano <strong>di</strong> controllare i consumi <strong>di</strong> energia<br />

per l’illuminazione, quali interruttori a tempo, sensori <strong>di</strong> presenza o sensori <strong>di</strong> illuminazione naturale,<br />

ecc.<br />

Nei casi d’intervento <strong>di</strong> cui al comma precedente, riferiti ad e<strong>di</strong>fici in tutto o in parte <strong>di</strong> tipo<br />

residenziale, è obbligatorio l’installazione <strong>di</strong> interruttori crepuscolari o a tempo nelle parti comuni.<br />

Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> illuminamento artificiale negli spazi a<strong>di</strong>biti ad attività principale, secondaria (attività<br />

comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello <strong>di</strong> benessere visivo, in<br />

funzione dell’attività prevista.<br />

Per i valori corretti <strong>di</strong> illuminamento si deve fare riferimento alla normativa generale (norme UNI, CEI,<br />

EN).<br />

L’illuminazione esterna pubblica e privata <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, giar<strong>di</strong>ni, parchi, strade, piazze, ecc. è soggetta<br />

alle norme della Legge Regionale 27/03/2000 n. 17 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni che<br />

dettano <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> contenimento <strong>di</strong> tutti i fenomeni <strong>di</strong> inquinamento luminoso e <strong>di</strong><br />

risparmio energetico.<br />

Nelle aree comuni esterne (private, condominiali o d’uso pubblico) relative ad interventi <strong>di</strong> nuova<br />

costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale dell’e<strong>di</strong>ficio, è obbligatorio che i<br />

corpi illuminanti siano previsti <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, e<br />

forniscano sempre un flusso luminoso orientato verso il basso, per ridurre al minimo le <strong>di</strong>spersioni<br />

verso la volta celeste e il riflesso sugli e<strong>di</strong>fici, così come richiesto dalla citata Legge Regionale<br />

27/03/2000 n. 17.<br />

Si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale per quanto concerne la necessità <strong>di</strong><br />

presentazione <strong>di</strong> un progetto illuminotecnico, la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità dell’impianto<br />

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d’illuminazione a fine lavori da parte degli installatori, l’in<strong>di</strong>viduazione degli impianti d’illuminazione<br />

esterna non qualificabili come impianti <strong>di</strong> modesta entità per i quali è necessaria la preventiva<br />

autorizzazione sindacale.<br />

Art. 111 - Utilizzo <strong>di</strong> energie rinnovabili<br />

TITOLO IV<br />

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI<br />

Per tutte le categorie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, <strong>di</strong> proprietà pubblica o privata, è obbligatorio l'utilizzo <strong>di</strong> fonti<br />

rinnovabili per la produzione <strong>di</strong> energia termica ed elettrica, sulla base <strong>di</strong> quanto previsto dalle<br />

normative generali in materia.<br />

Negli e<strong>di</strong>fici pubblici e privati, oltre ai casi obbligatori previsti dalla normativa generale, è<br />

raccomandato, per gli e<strong>di</strong>fici soggetti a interventi <strong>di</strong> ampliamento o ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, progettare<br />

e realizzare l’impianto <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia termica in modo tale che almeno il 50% del<br />

fabbisogno annuo dell’energia primaria richiesta per la produzione dell’acqua calda sanitaria sia<br />

sod<strong>di</strong>sfatto attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili - quali collettori solari termici, risorse<br />

geotermiche, pompe <strong>di</strong> calore a bassa entalpia, biomasse.<br />

Tale limite è ridotto al 20% per gli e<strong>di</strong>fici situati nei centri storici.<br />

Qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete <strong>di</strong> teleriscaldamento o da reflui energetici <strong>di</strong> un<br />

processo produttivo non altrimenti utilizzabili, il requisito sopra in<strong>di</strong>cato si riterrà sod<strong>di</strong>sfatto.<br />

Qualora l’ubicazione dell’e<strong>di</strong>ficio renda tecnicamente impossibile l’installazione <strong>di</strong> impianti solari<br />

termici o fotovoltaici, oppure esistano con<strong>di</strong>zioni tali da impe<strong>di</strong>re lo sfruttamento ottimale delle fonti<br />

rinnovabili così come in<strong>di</strong>cato dalle <strong>di</strong>sposizioni normative, è possibile ottenere deroga al rispetto <strong>di</strong><br />

tali <strong>di</strong>sposizioni.<br />

Le ragioni tecniche alla base della richiesta <strong>di</strong> deroga devono essere dettagliatamente documentate<br />

dal progettista, nella relazione tecnica <strong>di</strong> progetto inerente le caratteristiche energetiche dell’e<strong>di</strong>ficio, e<br />

saranno valutate a giu<strong>di</strong>zio insindacabile dell’Amministrazione comunale.<br />

Art. 111 bis - Impianti solari termici<br />

Salvo motivate richieste <strong>di</strong> deroga, approvate dall’Amministrazione comunale, gli impianti solari<br />

termici devono rispettare le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />

a) i collettori solari devono essere installati su tetti piani o su falde o facciate esposte a sud, sud-est,<br />

sud-ovest, est, ovest, ed essere integrati con l’architettura dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

b) i collettori <strong>di</strong>sposti su falde inclinate e quelli installati su facciate, balaustre o parapetti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

devono essere adagiati in modo complanare alla superficie <strong>di</strong> appoggio;<br />

c) nel caso <strong>di</strong> coperture piane, i pannelli e i loro serbatoi possono essere installati con inclinazione<br />

ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento<br />

tra <strong>di</strong> essi, se <strong>di</strong>sposti su più file;<br />

d) i serbatoi <strong>di</strong> accumulo devono essere posizionati all’interno degli e<strong>di</strong>fici.<br />

La determinazione del fabbisogno <strong>di</strong> acqua calda sanitaria per gli e<strong>di</strong>fici residenziali deve essere<br />

effettuata secondo le eventuali norme <strong>di</strong> carattere generale o secondo le <strong>di</strong>sposizioni contenute nella<br />

raccomandazione del Comitato Termotecnico Italiano (C.T.I.) R3/03 SC06 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

e integrazioni.<br />

La relazione tecnica <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti,<br />

ecc.) che <strong>di</strong>mostrano le scelte progettuali relative all’installazione dei collettori stessi sono parte<br />

integrante della documentazione <strong>di</strong> progetto.<br />

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Art. 111 ter - Impianti solari fotovoltaici<br />

Negli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio, devono essere previsti impianti per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica fotovoltaica, aventi<br />

potenza nominale almeno pari alla maggiore tra quelle <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cate :<br />

1 kWp per ciascuna unità, nel caso <strong>di</strong> destinazione residenziale - 5 kWp, nel caso <strong>di</strong> fabbricati<br />

industriali con superficie utile superiore a m 2 100;<br />

la potenza nominale necessaria per erogare almeno l’80% dell’energia elettrica annualmente richiesta<br />

per la gestione delle parti comuni dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

A tal fine il progetto deve prevedere, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento:<br />

a) L’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> una superficie della copertura dell’e<strong>di</strong>ficio o <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> pertinenza tali da<br />

consentire l’installazione dei moduli fotovoltaici richiesti;<br />

b) la presenza <strong>di</strong> un vano tecnico accessibile, per la manutenzione degli impianti, dove possano<br />

essere ospitati i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e <strong>di</strong><br />

connessione alla rete, con caratteristiche idonee ad ospitare un quadro elettrico ed i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong><br />

interfaccia con la rete;<br />

c) la realizzazione dei collegamenti dei moduli fotovoltaici al vano tecnico, <strong>di</strong> norma richiedente un<br />

cave<strong>di</strong>o <strong>di</strong> sezione opportuna, per consentire l’alloggio <strong>di</strong> due canaline destinate ad ospitare i tubi<br />

corrugati per i collegamenti elettrici all’impianto fotovoltaico ed il collegamento alla rete <strong>di</strong> terra.<br />

La scelta delle superfici per la installazione dei moduli fotovoltaici deve tener conto del grado <strong>di</strong><br />

ombreggiamento che può interessare tali aree per effetto <strong>di</strong> altre parti dell’e<strong>di</strong>ficio stesso o <strong>di</strong> altre<br />

costruzioni limitrofe.<br />

L’applicazione del presente articolo è raccomandata, ma non obbligatoria, per gli e<strong>di</strong>fici soggetti ad<br />

interventi <strong>di</strong> ampliamento o soggetti a ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia non integrale, e non è richiesta nel caso<br />

<strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici che siano già collegati a sistemi <strong>di</strong> produzione dell’energia elettrica alimentati da energie<br />

rinnovabili o assimilate.<br />

La collocazione dei pannelli solari sulle facciate e/o sulle coperture degli e<strong>di</strong>fici deve in ogni caso<br />

rispettare gli stessi criteri precisati al comma 1 dell’articolo 111 bis.<br />

Eventuali casi particolari, ai fini della collocazione dei pannelli solari e/o dell’impianto fotovoltaico,<br />

saranno sottoposti al parere preventivo della Commissione per l’e<strong>di</strong>lizia o per il paesaggio, a seconda<br />

della competenza, per valutare il loro corretto inserimento dal punto <strong>di</strong> vista ambientale.<br />

Art. 111 quater - Pompe <strong>di</strong> calore, unità motocondensanti e simili<br />

Non è consentito installare e apporre sulle facciate prospettanti la pubblica via, o comunque visibili da<br />

essa, impianti tecnologici a vista quali pompe <strong>di</strong> calore, unità motocondensanti e simili.<br />

Dette installazioni sono ammesse, nel rispetto delle altre prescrizioni del presente regolamento, solo<br />

su facciate tergali, chiostrine o cortili interni all’e<strong>di</strong>ficio, comunque su pareti non visibili da spazi<br />

pubblici.<br />

Dette installazioni sono inoltre ammesse su balconi e terrazze <strong>di</strong> copertura a con<strong>di</strong>zione che non<br />

risultino visibili dall’esterno.<br />

TITOLO V<br />

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE<br />

Art. 112 - Contabilizzazione in<strong>di</strong>viduale dell’acqua potabile e recupero e riutilizzo delle acque<br />

piovane<br />

Negli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio o negli e<strong>di</strong>fici oggetto <strong>di</strong> riqualificazione impiantistica, è obbligatorio prevedere<br />

l’installazione <strong>di</strong> contatori volumetrici in<strong>di</strong>viduali dell’acqua potabile (uno per ogni unità immobiliare),<br />

così da garantire che i costi <strong>di</strong> approvvigionamento dell’acqua siano ripartiti in base ai consumi reali<br />

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sostenuti da ogni singolo proprietario o occupante, favorendo comportamenti corretti e più in generale<br />

una razionalizzazione dei consumi.<br />

Al fine della riduzione del consumo <strong>di</strong> acqua potabile, fatte salve necessità specifiche <strong>di</strong> attività<br />

produttive, in tutti gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione<br />

integrale dell’e<strong>di</strong>ficio, quando la superficie destinata a verde pertinenziale o a cortile è superiore a<br />

m 2 200, è obbligatorio il recupero e l’utilizzo <strong>di</strong> acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli e<strong>di</strong>fici,<br />

per l’irrigazione del verde, la pulizia dei cortili e dei passaggi.<br />

In tal senso le coperture dei tetti devono essere munite <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> gronda atti a convogliare le acque<br />

meteoriche nei pluviali e nel sistema <strong>di</strong> raccolta per poter essere riutilizzate.<br />

Nei casi in<strong>di</strong>cati al precedente comma 1, per la raccolta delle acque meteoriche, si deve prevedere<br />

una adeguata cisterna o vasca, il cui volume totale deve essere calcolato in funzione del volume <strong>di</strong><br />

pioggia captabile nel corso dell'anno, nonché in funzione del consumo totale annuo <strong>di</strong> acqua<br />

necessaria per l’irrigazione e la pulizia dei cortili (volume minimo da prevedere) o per gli altri eventuali<br />

usi previsti (quali l’alimentazione delle cassette <strong>di</strong> scarico dei WC, l’alimentazione delle lavatrici a ciò<br />

pre<strong>di</strong>sposte, gli usi tecnologici relativi a sistemi <strong>di</strong> climatizzazione passiva/attiva, ecc.).<br />

In particolare, il volume del sistema <strong>di</strong> raccolta, per l’irrigazione del verde ed il lavaggio dei cortili, non<br />

deve essere inferiore a :<br />

35 litri per m 2 <strong>di</strong> superficie coperta, negli e<strong>di</strong>fici (anche in parte) ad uso residenziale;<br />

20 litri per m 2 <strong>di</strong> superficie coperta, negli e<strong>di</strong>fici destinati ad altro uso.<br />

La raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche sono raccomandati, oltre ai casi in<strong>di</strong>cati al precedente<br />

comma 1, anche quando la superficie a verde e/o a cortile risulta inferiore a m 2 200, sia ai fini<br />

dell’irrigazione e del lavaggio delle superfici, sia per altri usi, quali quelli in<strong>di</strong>cati al precedente comma<br />

3, non necessitanti dell’uso <strong>di</strong> acqua potabile.<br />

In tutti gli impianti previsti per il recupero delle acque piovane, l’acqua piovana che cade sulle<br />

coperture deve essere canalizzata e convogliata in idonei serbatoi o vasche <strong>di</strong> raccolta, dove è<br />

mantenuta al fresco e al buio, in un ambiente pulito e a perfetta tenuta.<br />

Il serbatoio o la vasca <strong>di</strong> raccolta (o vasca volano) debbono essere dotati <strong>di</strong> un filtro per l’acqua in<br />

ingresso e <strong>di</strong> uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per smaltire l’eventuale acqua in<br />

eccesso.<br />

L’impianto deve prevedere un adeguato sistema <strong>di</strong> pompaggio per fornire l’acqua alla pressione<br />

necessaria.<br />

La rete così costituita non può essere collegata in alcun modo alla rete dell’acqua potabile, e le sue<br />

bocchette devono essere dotate della <strong>di</strong>citura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente,<br />

così da poter essere facilmente in<strong>di</strong>viduate dall’utenza.<br />

In tutti gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio e negli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione degli impianti idrici ed igienici, è obbligatoria l’adozione<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi per la regolazione del flusso <strong>di</strong> acqua nelle cassette <strong>di</strong> cacciata.<br />

Il <strong>di</strong>spositivo, comandabile manualmente, deve consentire la regolazione, prima dello scarico, <strong>di</strong><br />

almeno due <strong>di</strong>versi volumi d’acqua : il primo compreso tra 7 e 12 litri, il secondo tra 5 e 7 litri.<br />

Art. 113 - Riduzione degli effetti del gas radon e dell’inquinamento elettromagnetico interno<br />

Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon, in tutti gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione,<br />

demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale dell’e<strong>di</strong>ficio in aree ad alto rischio, così come<br />

in<strong>di</strong>viduate dalle misurazioni dell’ARPA, deve essere garantita una adeguata ventilazione su ogni lato<br />

del fabbricato.<br />

In particolare, nei locali interrati, seminterrati o al piano terra, si devono adottare accorgimenti (quali<br />

vespai areati, aerazione permanente naturale dei locali, pellicole impermeabili al gas, ecc.) per<br />

impe<strong>di</strong>re l’eventuale passaggio del gas negli ambienti soprastanti, in modo che la concentrazione del<br />

suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle raccomandazioni europee ed in<strong>di</strong>viduati<br />

attraverso il monitoraggio effettuato dall’ente preposto.<br />

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In tutti gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ristrutturazione integrale<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio, al fine <strong>di</strong> ridurre il più possibile l'esposizione degli utenti, si raccomanda <strong>di</strong> minimizzare,<br />

negli ambienti interni, il livello dei campi elettromagnetici a frequenza 50 Hz, impiegando, almeno nei<br />

locali <strong>di</strong> permanenza abitativa prolungata (camere da letto), impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione a stella associati<br />

a <strong>di</strong>sgiuntori e cavi schermati o impianti a bassa tensione.<br />

È altresì utile prevedere il decentramento <strong>di</strong> contatori e l'allontanamento delle dorsali <strong>di</strong> conduttori dai<br />

posti letto.<br />

Per gli interventi <strong>di</strong> recupero degli e<strong>di</strong>fici esistenti, si consiglia che almeno nei locali <strong>di</strong> permanenza<br />

abitativa prolungata (camere da letto) siano impiegati <strong>di</strong>sgiuntori e cavi schermati.<br />

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CAPO VII REQUISITI DEGLI INTERVENTI CHE<br />

INCIDONO SULL’AMBIENTE URBANO<br />

TITOLO I<br />

INTERVENTI SU ELEMENTI ESTERNI AGLI EDIFICI<br />

Art. 114 - Zoccoli e decorazioni<br />

Lo zoccolo delle case prospicienti la pubblica via e dei muri <strong>di</strong> cinta, deve essere costituito da<br />

materiali durevoli e resistenti ed avere un'altezza <strong>di</strong> almeno m 0,60.<br />

Questa <strong>di</strong>sposizione vale anche per i fabbricati costruiti in arretramento, quando la zona <strong>di</strong><br />

arretramento non venga cintata.<br />

Deve inoltre essere garantito, sulle facciate dei fabbricati prospicienti la pubblica via e sui muri <strong>di</strong><br />

cinta, per una fascia continua <strong>di</strong> altezza pari a m 2,50 misurata dal piede del fabbricato, o comunque<br />

su tutto il muro <strong>di</strong> cinta quando più basso, un trattamento protettivo anti-graffiti operato me<strong>di</strong>ante<br />

sistemi <strong>di</strong> protezione, atossici e per quanto possibile biodegradabili, che permettano una facile pulizia<br />

delle superfici imbrattate. Nel progetto e<strong>di</strong>lizio va allegata la scheda tecnica descrittiva del trattamento<br />

protettivo previsto onde consentire successivamente un’appropriata scelta del sistema <strong>di</strong> pulizia ed un<br />

corretto utilizzo dei detergenti o dei solventi.<br />

Lo zoccolo delle case non potrà mai occupare alcuna parte dell'area stradale.<br />

Le decorazioni degli e<strong>di</strong>fici, qualora siano ad altezza inferiore a m 3,50 dal suolo, non possono<br />

sporgere sull'area stradale più <strong>di</strong> cm 3.<br />

Prescrizioni particolari potranno essere impartite qualora si tratti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici monumentali o <strong>di</strong> particolare<br />

pregio.<br />

Art. 115 - Strutture aggettanti su suolo pubblico<br />

La realizzazione <strong>di</strong> strutture aggettanti su suolo pubblico (balconi, pensiline, gronde, cornicioni, ecc.)<br />

verrà valutata caso per caso sentita eventualmente la Commissione e<strong>di</strong>lizia o quella per il Paesaggio<br />

in relazione a specifici aspetti funzionali, architettonici, estetici o ambientali; potrà essere assentita<br />

solo se l'aggetto non sia superiore al 10% della larghezza stradale e con un massimo <strong>di</strong> m 1,50, per<br />

balconi e gronde, e sia posto a non meno <strong>di</strong> m 4,50 <strong>di</strong> altezza, misurata fra l'intradosso e il suolo a filo<br />

della parete.<br />

Se la strada è munita <strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong>, l'altezza minima consentita dovrà essere non inferiore a m 3,50<br />

(misurata fra l'intradosso e il marciapie<strong>di</strong>, a filo della parete) e l'aggetto, oltre a rispettare i limiti sopra<br />

in<strong>di</strong>cati, dovrà essere arretrato <strong>di</strong> almeno m 0,50 dal filo del marciapie<strong>di</strong> stesso.<br />

Art. 116 - Strutture aggettanti su suolo privato<br />

Negli spazi liberi tra un fabbricato e i confini con altre proprietà, possono essere realizzate strutture<br />

aggettanti (balconi, pensiline, ecc.) per una profon<strong>di</strong>tà che non superi la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 3,00 m tra il limite<br />

dell’aggetto ed il confine <strong>di</strong> proprietà opposto.<br />

Quando i corpi aggettanti sono collegati fra loro da piano a piano, costituiscono fronte del fabbricato<br />

agli effetti delle <strong>di</strong>stanze dai confini.<br />

In caso <strong>di</strong> interventi su e<strong>di</strong>fici esistenti, posti a <strong>di</strong>stanza dai confini inferiore a quella consentita dal<br />

presente regolamento, la possibilità <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> corpi aggettanti ed i loro limiti, saranno valutati,<br />

caso per caso, in relazione agli aspetti funzionali, architettonici, estetici o ambientali.<br />

Le strutture aggettanti che siano collegate tra loro da piano a piano costituiscono fronte del fabbricato,<br />

agli effetti delle <strong>di</strong>stanze. È in facoltà dell’Amministrazione consentire il collegamento verticale delle<br />

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strutture aggettanti, senza che lo stesso sia considerato fronte del fabbricato, sentita la Commissione<br />

E<strong>di</strong>lizia o per il Paesaggio in relazione agli aspetti funzionali, architettonici, estetici e/o ambientali.<br />

Art. 117 - Interventi <strong>di</strong> recinzione<br />

Salvo quanto prescritto dalla strumentazione urbanistica generale, dalla strumentazione urbanistica<br />

sovracomunale attinente il Parco dei Colli <strong>di</strong> <strong>Bergamo</strong> o da piani attuativi, il proprietario può, in<br />

qualunque tempo, chiudere il proprio terreno, e<strong>di</strong>ficato o meno, a prescindere dalla destinazione<br />

urbanistica prevista dalla strumentazione urbanistica generale, con recinzioni leggere (pali e rete<br />

senza muri e fondazioni continue) e consone all’ambiente, fatto salvo quanto <strong>di</strong>sposto dall’articolo 72,<br />

comma 4.<br />

Recinzioni <strong>di</strong>verse (ivi compresi muri <strong>di</strong> cinta, cancellate e barriere metalliche) possono essere<br />

realizzate solo laddove esse non risultino in contrasto con la <strong>di</strong>sciplina urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia vigente<br />

ed abbiano altezza complessiva non superiore a m 2,00, misurata a partire dal fondo più basso.<br />

Le recinzioni debbono essere realizzate in materiali non pericolosi e durevoli, con adeguata<br />

zoccolatura per il contenimento dell'acqua, ed avere, <strong>di</strong> norma, una trasparenza pari, per ciascun<br />

metro quadrato <strong>di</strong> superficie, almeno al 50% della superficie stessa; eventuali soluzioni, <strong>di</strong>verse<br />

quanto a trasparenza, potranno essere ammesse, tenendo conto del loro positivo inserimento<br />

ambientale e della loro rispondenza a specifiche esigenze dell'inse<strong>di</strong>amento posto nell'area da<br />

recingere.<br />

Le recinzioni da realizzare in a<strong>di</strong>acenza a spazi pubblici o <strong>di</strong> pubblico transito dovranno altresì<br />

rispettare gli allineamenti prescritti, in funzione <strong>di</strong> esigenze <strong>di</strong> sicurezza del traffico, <strong>di</strong> adeguatezza<br />

delle se<strong>di</strong> viarie e dei marciapie<strong>di</strong>, nonché gli eventuali allineamenti preesistenti.<br />

Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive dettate, in materia, da leggi speciali.<br />

La domanda per ottenere l'assenso alla realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> nuova costruzione <strong>di</strong> recinzioni o<br />

<strong>di</strong> interventi su recinzioni esistenti o la denuncia debbono essere corredate dagli stessi elaborati<br />

(necessari e sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto) previsti per il rispettivo tipo<br />

d'intervento.<br />

Art. 118 - Tende, lapi<strong>di</strong>, vetrinette e decorazioni murali<br />

È consentita l'apposizione alle porte ed alle finestre, <strong>di</strong> tende che possono anche aggettare sullo<br />

spazio pubblico, con l'osservanza delle prescrizioni che verranno impartite nei singoli casi, a<br />

con<strong>di</strong>zione che siano retrattili e che non abbiano strutture d'appoggio fisse.<br />

Le tende poste sulle aperture dei piani terreni, sono proibite quando le aperture prospettino su strade<br />

prive <strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong>. Nelle strade con marciapie<strong>di</strong> l'aggetto dovrà essere inferiore <strong>di</strong> almeno m 0,50<br />

alla larghezza dei marciapie<strong>di</strong> stesso.<br />

Le tende, le loro appen<strong>di</strong>ci ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezza inferiore a m<br />

2,20 dal marciapie<strong>di</strong>; sono proibite le appen<strong>di</strong>ci verticali, anche <strong>di</strong> tela, o guarnizioni <strong>di</strong> frangia che<br />

scendano al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> m 2,20.<br />

Le lapi<strong>di</strong> poste su facciate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici anche privati a ricordo e commemorazione <strong>di</strong> personaggi o <strong>di</strong><br />

eventi storici, sono da ritenersi inamovibili, salvo autorizzazione comunale e delle altre competenti<br />

autorità. L'apposizione <strong>di</strong> nuove lapi<strong>di</strong> è soggetta a permesso <strong>di</strong> costruire gratuito.<br />

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista, <strong>di</strong>pinti<br />

figurativi ed ornamentali <strong>di</strong> qualsiasi genere, né procedere al restauro <strong>di</strong> quelli già esistenti, senza<br />

avere ottenuto l'approvazione dei relativi progetti e bozzetti.<br />

È ammessa, previo provve<strong>di</strong>mento autorizzativo del Dirigente competente, la posa <strong>di</strong> vetrinette<br />

purché non alterino o coprano gli elementi architettonici dell’e<strong>di</strong>ficio e purché rimangano entro il filo <strong>di</strong><br />

facciata senza sporgere sul suolo pubblico.<br />

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Art. 119 - Applicazione <strong>di</strong> segnalazioni <strong>di</strong> pubblica utilità<br />

L'Amministrazione comunale può, previo avviso alla proprietà, applicare (o fare applicare) sul fronte<br />

delle costruzioni:<br />

le targhe con in<strong>di</strong>cazione dei toponimi attribuiti alle aree pubbliche;<br />

i cartelli per segnalazioni stradali;<br />

le piastrine e i capisal<strong>di</strong> per in<strong>di</strong>cazioni altimetriche, <strong>di</strong> tracciamenti, <strong>di</strong> idranti, ecc.;<br />

le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi <strong>di</strong> trasporto pubblico,<br />

tramviari e filoviari;<br />

i cartelli in<strong>di</strong>catori dei servizi <strong>di</strong> trasporto, <strong>di</strong> pronto soccorso e delle farmacie; i cartelli segnalatori dei<br />

servizi postali, telefonici e simili; gli orologi elettrici;<br />

gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento in<strong>di</strong>spensabile<br />

all'organizzazione degli spazi pubblici;<br />

le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.<br />

Le targhe delle vie, le piastrine, i capisal<strong>di</strong>, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i cartelli sopra in<strong>di</strong>cati<br />

non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.<br />

L'installazione <strong>di</strong> quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo del traffico o<br />

essere pericolosa per il pedone e deve avvenire nel rispetto dei valori ambientali.<br />

Il proprietario, prima <strong>di</strong> iniziare qualsiasi lavoro nella parte <strong>di</strong> un fabbricato alla quale sia apposto uno<br />

degli apparecchi o in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> cui ai commi precedenti, deve darne avviso all'Amministrazione<br />

comunale, che prescrive nel più breve tempo possibile le cautele del caso.<br />

L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del<br />

proprietario. Gli in<strong>di</strong>catori numerici vengono posati esclusivamente a cura dell'Amministrazione<br />

comunale utilizzando materiale appropriato.<br />

In caso <strong>di</strong> demolizione dell'e<strong>di</strong>ficio, <strong>di</strong> soppressione <strong>di</strong> porte esterne <strong>di</strong> accesso pedonale o <strong>di</strong><br />

variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine <strong>di</strong><br />

quin<strong>di</strong>ci giorni, gli in<strong>di</strong>catori in precedenza assegnatigli.<br />

Art. 120 - Cartelli pubblicitari, manifesti, insegne<br />

È soggetto ad autorizzazione il posizionamento, a scopo <strong>di</strong> pubblicità, <strong>di</strong> oggetti <strong>di</strong> qualsiasi genere<br />

sui fabbricati, sulle aree libere <strong>di</strong> pertinenza degli stessi o sulle aree non e<strong>di</strong>ficate, sia private che<br />

pubbliche, o d’uso pubblico.<br />

Per la posa <strong>di</strong> mezzi pubblicitari, visibili dalle strade pubbliche o dalle linee ferroviarie, è necessaria,<br />

fatte salve le autorizzazioni <strong>di</strong> competenza <strong>di</strong> altri enti, l’autorizzazione comunale, accordabile solo<br />

quando risulti accertato che non venga alterato in alcun modo il decoro urbano.<br />

Nella città antica e nelle altre zone della città <strong>di</strong> particolare rilevanza storica, artistica o architettonica,<br />

sui prospetti e sui fianchi degli e<strong>di</strong>fici prospicienti piazze monumentali e su muri e decorazioni<br />

architettoniche <strong>di</strong> chiese, palazzi <strong>di</strong> carattere storico artistico, nonché sulle Mura Venete e sulle porte<br />

<strong>di</strong> accesso a Città Alta, è vietata l’esposizione <strong>di</strong> oggetti e insegne luminose a scopo <strong>di</strong> pubblicità,<br />

nonché l’affissione <strong>di</strong> cartelloni <strong>di</strong> pubblicità.<br />

Per le insegne a ban<strong>di</strong>era, consentite solo quando abbiano limitata sporgenza, rispettino il limite <strong>di</strong><br />

altezza dal suolo, stabilito dall’articolo 115 (“Strutture aggettanti su suolo pubblico”) e non nocciano al<br />

decoro dell’ambiente, si applicano i seguenti criteri generali:<br />

1. nei borghi storici e nelle zone <strong>di</strong> interesse artistico ed architettonico, sono <strong>di</strong> norma vietate.<br />

Eccezionalmente, possono essere consentite quelle in grado <strong>di</strong> apportare un significativo<br />

miglioramento al contesto ambientale ed architettonico in cui vengono inserite (ad es.: con la<br />

rimozione <strong>di</strong> insegne esistenti non decorose), con il quale dovranno integrarsi inequivocabilmente;<br />

2. all’interno del centro e<strong>di</strong>ficato sono vietate le insegne a ban<strong>di</strong>era. L’installazione <strong>di</strong> queste potrà<br />

venire concessa per motivate ragioni artistico-architettoniche e <strong>di</strong> consonanza con il contesto<br />

architettonico e con i caratteri paesaggistici dell’ambito <strong>di</strong> riferimento.<br />

56


Le domande <strong>di</strong> autorizzazione per la posizione <strong>di</strong> insegne o simili, devono essere corredate da:<br />

documentazione fotografica generale e <strong>di</strong> dettaglio dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

elaborati grafici costituiti da estratto mappa in scala 1:2000, piante, sezioni e prospetto in scala 1:100,<br />

particolari dell’insegna in scala 1:20.<br />

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà <strong>di</strong> negare l’autorizzazione quando si intenda porre<br />

l’insegna su e<strong>di</strong>fici storici od artistici o costituenti un insieme architettonico <strong>di</strong> particolare importanza o<br />

quando, tenuto conto della forma, nonché dei materiali e della tinteggiatura, l’apposizione <strong>di</strong> essa<br />

potrebbe risultare in contrasto con il pubblico decoro.<br />

TITOLO II<br />

IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ED APPARATI RADIO-<br />

ELETTRICI<br />

Art. 121 - Disciplina generale<br />

In conseguenza dell’assimilazione delle infrastrutture <strong>di</strong> reti pubbliche <strong>di</strong> comunicazione alle opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria operata dall’articolo 86, comma 3, del Decreto Legislativo 01/08/2003 n. 259,<br />

gli impianti <strong>di</strong> cui al presente Titolo non incidono sugli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità, a con<strong>di</strong>zione che il volume<br />

tecnico necessario al loro alloggiamento e l’eventuale struttura <strong>di</strong> sostegno degli apparati siano<br />

<strong>di</strong>mensionati al minimo in<strong>di</strong>spensabile. Il volume tecnico necessario alle apparecchiature elettroniche,<br />

se non collocato in vani esistenti, non dovrà, comunque, superare i m 3 12.<br />

Il progetto <strong>di</strong> installazione degli impianti dovrà garantire il corretto inserimento nel contesto circostante<br />

a salvaguar<strong>di</strong>a dei valori ambientali e/o paesistici.<br />

Art. 122 - Tipologia degli impianti ammessi<br />

In tutto il territorio comunale è vietata l’installazione <strong>di</strong> tralicci, fatta eccezione per i tralicci per gli<br />

impianti ra<strong>di</strong>o-televisivi, quando una relazione asseverata <strong>di</strong> un tecnico abilitato specificamente nella<br />

materia <strong>di</strong>mostri l’assoluta necessità dell’impianto e l’assoluta impossibilità <strong>di</strong> collocare l’impianto<br />

stesso su strutture <strong>di</strong>verse dal traliccio.<br />

Gli impianti da collocare sulle coperture <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti non potranno essere costituiti da strutture <strong>di</strong><br />

altezza superiore a m 3 rispetto al punto <strong>di</strong> emergenza dalla copertura dell’e<strong>di</strong>ficio ove verranno<br />

collocati.<br />

All’interno dei perimetri definiti dal Piano Regolatore Generale del centro storico <strong>di</strong> Città Alta, dei<br />

borghi storici e degli antichi nuclei storici <strong>di</strong> Colognola, Campagnola, Valtesse, Valverde e Longuelo,<br />

gli impianti <strong>di</strong> cui al presente Titolo possono essere installati solo se <strong>di</strong> tipologia a microcelle.<br />

Tipologie <strong>di</strong>verse da quella a microcelle potranno essere ammesse in caso <strong>di</strong> compresenza <strong>di</strong> due<br />

con<strong>di</strong>zioni:<br />

quando una relazione asseverata <strong>di</strong> un tecnico abilitato specificamente nella materia <strong>di</strong>mostri<br />

l’assoluta necessità dell’impianto e l’assoluta impossibilità <strong>di</strong> utilizzare la tipologia a microcelle,<br />

quando, a giu<strong>di</strong>zio della commissione competente in base al Capo IV, la soluzione prospettata<br />

garantisca il corretto inserimento nel contesto.<br />

In ogni caso, gli impianti <strong>di</strong> cui al presente articolo saranno sottoposti alla valutazione della<br />

competente Commissione E<strong>di</strong>lizia o per il Paesaggio.<br />

Art. 123- Installazione provvisoria ed installazione in ambiti soggetti a trasformazione<br />

Gli impianti <strong>di</strong> cui al presente articolo, nonché le modalità della loro installazione dovranno essere<br />

agevolmente asportabili, nel rispetto dell’articolo precedente.<br />

A fini <strong>di</strong> razionale <strong>di</strong>slocazione sul territorio, l’Amministrazione si riserva <strong>di</strong> valutare l’installazione<br />

provvisoria <strong>di</strong> impianti, purché la normativa non li escluda dall’ambito interessato. In questi casi, si<br />

applica l’articolo 32 del presente regolamento.<br />

57


Negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, l’installazione degli impianti <strong>di</strong> cui al presente Titolo è<br />

consentita anche in assenza <strong>di</strong> piano, purché il gestore dell’impianto assuma, con atto allegato alla<br />

domanda, l’obbligo <strong>di</strong> procedere all’integrale rimozione dell’impianto, a semplice richiesta del <strong>Comune</strong><br />

finalizzata a consentire la trasformazione prevista dal Piano. L’atto <strong>di</strong> impegno dovrà contenere anche<br />

l’assenso all’esecuzione in danno da parte del <strong>Comune</strong>, in caso <strong>di</strong> inadempienza. L’obbligo<br />

dell’integrale rimozione a carico del gestore dovrà essere assistito da una fideiussione <strong>di</strong> importo tale<br />

da garantire l’integrale copertura delle spese in caso <strong>di</strong> intervento comunale.<br />

Art. 124 - Manutenzione degli e<strong>di</strong>fici<br />

TITOLO III<br />

MANUTENZIONE E DECORO DEGLI EDIFICI<br />

Ogni proprietario deve mantenere il proprio e<strong>di</strong>ficio in tutte le sue parti in piena conformità con le<br />

<strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong> igiene ed in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> decoro.<br />

In particolare, i proprietari sono tenuti a mantenere in buono stato i prospetti, i fronti, le gronde ed i<br />

canali <strong>di</strong> gronda i fumaioli ed i camini degli stabili, nonché i pilastri ed i soffitti dei porticati, le pareti<br />

degli an<strong>di</strong>ti, degli atri, delle scale, dei corridoi e <strong>di</strong> tutti i luoghi d’uso comune, per quanto riguarda i<br />

rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature dei muri.<br />

In caso <strong>di</strong> inottemperanza agli obblighi previsti ai due precedenti commi, il <strong>Comune</strong> provvede d’ufficio<br />

all’esecuzione delle opere necessarie, a spese del proprietario, quando questi, regolarmente <strong>di</strong>ffidato,<br />

non abbia provveduto nel termine prefissato all’esecuzione degli interventi connessi alle esigenze <strong>di</strong><br />

decoro, <strong>di</strong> igiene ed incolumità pubblica.<br />

Art. 125 - Manutenzione delle aree scoperte<br />

Le aree libere e le pertinenze dei fabbricati devono essere mantenute in con<strong>di</strong>zioni decorose e pulite.<br />

Si deve in particolare evitare che le stesse <strong>di</strong>ventino ricettacolo <strong>di</strong> topi, rettili ed animali randagi o<br />

deposito <strong>di</strong> materiale abbandonato e che vi crescano erbacce. Nel caso tali aree si presentino in<br />

con<strong>di</strong>zioni indecorose, si provvederà come in<strong>di</strong>cato all’articolo precedente.<br />

Art. 126 - Decoro degli e<strong>di</strong>fici<br />

Il ripristino delle con<strong>di</strong>zioni originarie delle facciate e coperture deturpate da atti vandalici (scritte o<br />

<strong>di</strong>segni) non è subor<strong>di</strong>nato ad alcuna forma <strong>di</strong> autorizzazione e può essere effettuato<br />

tempestivamente dal proprietario.<br />

È vietato utilizzare la facciata per collocarvi elementi aggiuntivi, impianti tecnologici <strong>di</strong> qualsiasi<br />

genere ad eccezione dei servizi primari e degli oggetti in<strong>di</strong>cati all’articolo 119 (“Applicazione <strong>di</strong><br />

segnalazioni <strong>di</strong> pubblica utilità”). Può tuttavia essere autorizzata, previa presentazione <strong>di</strong> specifico<br />

progetto <strong>di</strong> inserimento estetico-ambientale, l’apposizione <strong>di</strong> vetrinette, insegne, attrezzature e/o<br />

scritte <strong>di</strong> identificazione commerciale e pubblicitaria, installazioni luminose, tende solari, lapi<strong>di</strong><br />

commemorative, targhe secondo le in<strong>di</strong>cazioni riportate all’articolo 118 (“Tende, lapi<strong>di</strong>, vetrinette e<br />

decorazioni murali”). Alla medesima valutazione sono pure subor<strong>di</strong>nate eventuali apparecchiature<br />

tecnologiche per la telecomunicazione e la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> energia, per il ricambio ed il trattamento<br />

dell’aria ed i sistemi antifurto.<br />

Gli elementi ed i manufatti architettonici e/o decorativi esistenti non possono essere rimossi senza<br />

autorizzazione, da rilasciare, previa presentazione <strong>di</strong> un progetto globale che giustifichi l’eliminazione<br />

dell’elemento decorativo. È comunque vietata l’asportazione o la mo<strong>di</strong>fica degli elementi <strong>di</strong> pregio che<br />

devono essere idoneamente preservati durante qualsiasi intervento.<br />

Gli interventi e<strong>di</strong>lizi che incidano sull’aspetto esteriore <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio e le nuove costruzioni devono<br />

essere progettati considerando soprattutto i valori storico-artistici, ambientali ed architettonici<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio medesimo e del contesto circostante.<br />

58


Nel caso <strong>di</strong> interventi sui fronti, gli stessi devono comunque essere coerenti e unitari rispetto alle<br />

caratteristiche architettoniche del fabbricato.<br />

Le nuove costruzioni e le ricostruzioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, anche privi <strong>di</strong> connotazione storico-architettonica,<br />

ubicate in zone anche esterne alla città antica, devono comunque rispettare e/o favorire con la loro<br />

<strong>di</strong>sposizione ed aspetto esteriore la salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> alberi <strong>di</strong> alto fusto o comunque significativi e gli<br />

scorci prospettici, le visuali e le vedute sul verde.<br />

Eventuali cancellate e recinzioni devono accordarsi per tipologia e colore con il resto della facciata.<br />

L'installazione <strong>di</strong> antenne al servizio <strong>di</strong> unità immobiliari comprese nello stesso fabbricato ove avviene<br />

l'installazione stessa è soggetta alla <strong>di</strong>sciplina dello specifico regolamento <strong>di</strong> condominio, fermo<br />

restando che l’installazione avverrà previa denuncia <strong>di</strong> inizio attività.<br />

Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti globali su e<strong>di</strong>fici esistenti le antenne devono essere, <strong>di</strong><br />

norma, centralizzate. L’installazione <strong>di</strong> antenne non centralizzate deve essere adeguatamente<br />

motivata nell’ambito della denuncia d’inizio attività da presentare.<br />

Le apparecchiature e gli impianti in genere (ra<strong>di</strong>o, teletrasmissioni, telefonia, ecc.) dovranno, <strong>di</strong><br />

norma, essere ricoverati in appositi vani interrati o interni all’e<strong>di</strong>ficio o in copertura dello stesso.<br />

Art. 127 - Interventi sulle pareti esterne degli e<strong>di</strong>fici e <strong>di</strong>sciplina del colore<br />

La finitura delle facciate deve essere eseguita con materiali adatti allo scopo e durevoli. L’uso <strong>di</strong><br />

rivestimenti impone idoneo ancoraggio con la struttura retrostante. È pure possibile il mantenimento a<br />

vista del cemento armato purché la sua superficie sia trattata con idonei protettivi che ne impe<strong>di</strong>scano<br />

il degrado. Per l’utilizzo <strong>di</strong> facciate continue e <strong>di</strong> vetrate a specchio può essere richiesta la<br />

presentazione <strong>di</strong> uno specifico stu<strong>di</strong>o preliminare <strong>di</strong> inserimento nel contesto.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> colorazione dei prospetti esterni degli e<strong>di</strong>fici devono obbligatoriamente seguire ed<br />

essere contestuali agli interventi <strong>di</strong> intonacatura ed essere <strong>di</strong> norma estesi all’intero fabbricato,<br />

prescindendo dalle <strong>di</strong>visioni proprietarie o catastali; tale obbligo si estende a tutti gli elementi<br />

costitutivi del prospetto.<br />

Gli intonaci, le tinteggiature esterne e i materiali <strong>di</strong> rivestimento devono caratterizzarsi come un<br />

insieme armonico e coerente lungo ciascun fronte dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

Le operazioni <strong>di</strong> rintonacatura e <strong>di</strong> tinteggiatura degli e<strong>di</strong>fici esistenti non dovranno arrecare<br />

pregiu<strong>di</strong>zio alla leggibilità <strong>di</strong> preesistenti decorazioni, decorazioni a rilievo, fregi e altri elementi<br />

decorativi già esistenti sulle facciate.<br />

Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici preesistenti <strong>di</strong> antica formazione, il colore delle facciate dovrà preferibilmente<br />

riprendere quello originale.<br />

Nei casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici in cortina in cui non sia possibile in<strong>di</strong>viduare le coloriture originarie dovranno essere<br />

utilizzate cromie che si rapportino in modo adeguato ed armonico con le tinte delle facciate degli<br />

e<strong>di</strong>fici circostanti.<br />

Fatte salve specifiche in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> pianificazione cromatica o <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> sul colore elaborati<br />

dall’Amministrazione comunale, in generale la colorazione delle facciate e dei serramenti deve<br />

rapportarsi con il contesto circostante al fine <strong>di</strong> assicurare una significativa integrazione armonica ed<br />

in tal senso la colorazione deve essere concordata con gli uffici comunali.<br />

Nella verifica <strong>di</strong> tale rapporto e della conseguente capacità d’integrazione armonica, in caso <strong>di</strong><br />

valutazioni estetiche non coincidenti, prevale il giu<strong>di</strong>zio espresso dall’Amministrazione comunale.<br />

La colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata. È inoltre obbligatorio<br />

che tutti gli infissi esterni dello stesso e<strong>di</strong>ficio e della stessa unità e<strong>di</strong>lizia abbiano la medesima tinta e<br />

tonalità, fatti salvi specifici stu<strong>di</strong> cromatici valutati positivamente dall’Amministrazione comunale.<br />

Elementi architettonici e/o pittorici <strong>di</strong> pregio esistenti sulle facciate devono essere conservati e<br />

valorizzati.<br />

59


TITOLO IV<br />

AREE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, AMBIENTALE, PAESISTICO<br />

Art. 128 - Aree <strong>di</strong> particolare pregio storico, ambientale, paesistico<br />

Si intendono per aree <strong>di</strong> particolare pregio storico, ambientale e paesistico quelle sottoposte alla<br />

tutela del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, quelle comprese nei piani <strong>di</strong> recupero dei borghi<br />

storici e le aree inserite nei piani particolareggiati dei nuclei periferici <strong>di</strong> antica formazione.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici o i manufatti siti in aree <strong>di</strong> particolare pregio storico, ambientale, paesistico, sono soggetti<br />

alla normativa contenuta nel presente capo.<br />

Nelle aree in oggetto sono prescritti la conservazione in loco, il ripristino e la valorizzazione degli<br />

elementi, sia visibili che costruttivi, <strong>di</strong> valore monumentale, storico-documentario ed ambientale,<br />

aventi caratteristiche <strong>di</strong> pregio o interesse <strong>di</strong> testimonianza ovvero carattere <strong>di</strong> unicità.<br />

Nelle stesse aree gli interventi su e<strong>di</strong>fici in cortina, devono favorire la valorizzazione dell’unità<br />

architettonica <strong>di</strong> origine evitando operazioni tendenti ad in<strong>di</strong>viduare ulteriori <strong>di</strong>verse sud<strong>di</strong>visioni<br />

(proprietarie, catastali, estetiche od altro).<br />

Art. 129 - Caratteristiche delle superfici esterne degli e<strong>di</strong>fici in aree <strong>di</strong> particolare pregio<br />

I <strong>di</strong>versi sistemi <strong>di</strong> finitura degli strati superficiali dei manufatti e<strong>di</strong>lizi devono rispettare un corretto<br />

inserimento nel contesto circostante.<br />

Salvo <strong>di</strong>verse in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> specifici strumenti normativi, le superfici e<strong>di</strong>lizie devono essere finite con<br />

intonaco colorato in pasta ovvero finito con uno strato superficiale colorante.<br />

È escluso l’utilizzo <strong>di</strong> materiali plastici e vernici protettive trasparenti ad elevata lucentezza. Soluzioni<br />

figurative o particolari tecniche <strong>di</strong> finitura devono ottenere preventivo assenso dall’ufficio comunale<br />

competente.<br />

Salvo <strong>di</strong>verse in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> una specifica pianificazione cromatica, il colore delle facciate deve<br />

rapportarsi per integrazione armonica con il contesto circostante, valutando la visione d’insieme della<br />

via o della piazza, l’impianto spaziale, gli elementi architettonici limitrofi, la luminosità del contesto e<br />

della superficie oggetto d’intervento, la sua estensione in rapporto agli altri elementi <strong>di</strong> prospetto quali<br />

griglie, infissi, portoni, ecc. o decorativi, le relazioni cromatiche con la vegetazione e le attrezzature<br />

urbane circostanti.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici intonacati in tutto o in parte, non possono subire interventi <strong>di</strong> scrostatura, anche parziale,<br />

finalizzati all’evidenziazione delle strutture murarie in pietra o mattoni.<br />

In seguito a ritrovamenti in sito <strong>di</strong> particolare interesse monumentale, storico-artistico o documentario,<br />

ovvero in presenza <strong>di</strong> particolari situazioni ambientali, possono essere concesse soluzioni <strong>di</strong> finitura in<br />

deroga alle <strong>di</strong>sposizioni suddette. Ciò è comunque possibile unicamente in seguito all’approvazione <strong>di</strong><br />

uno specifico progetto che evidenzi chiaramente, sostenga e giustifichi le scelte proposte ed in<br />

funzione <strong>di</strong> un migliore e più corretto inserimento ambientale ovvero <strong>di</strong> una maggior valorizzazione<br />

del manufatto.<br />

Art. 130 - Disciplina del verde<br />

TITOLO V<br />

VERDE E PERCORSI PRIVATI E D’USO PUBBLICO<br />

La formazione, la conservazione e/o la sostituzione del verde sia negli spazi pubblici o ad uso<br />

pubblico che privati è assoggettata alle specifiche norme contenute nel “Regolamento per la tutela del<br />

verde urbano” adottato dal Consiglio comunale.<br />

60


Art. 131 - Strade private<br />

Le strade private su cui non insistono servitù pubbliche possono essere chiuse con cancello, sbarra,<br />

paracarro a scomparsa od altri idonei impianti. Per ragioni <strong>di</strong> sicurezza la chiusura può essere<br />

prescritta dall’Amministrazione comunale.<br />

I piani attuativi in<strong>di</strong>viduano come private le strade non destinate a collegare fra <strong>di</strong> loro almeno due o<br />

più spazi pubblici esistenti all’esterno dell’ambito territoriale oggetto del piano attuativo medesimo,<br />

ferma restando la possibilità per la Pubblica Amministrazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare strade pubbliche o<br />

comunque d’uso pubblico anche all’interno del Piano Attuativo.<br />

Le strade private devono avere una carreggiata <strong>di</strong> larghezza tale da consentire l’accesso dei mezzi <strong>di</strong><br />

soccorso e prevedere idonei percorsi pedonali o ciclopedonali.<br />

Le con<strong>di</strong>zioni e il regime dell’occupazione del suolo pubblico o d’uso pubblico, sono <strong>di</strong>sciplinate dal<br />

“Regolamento per le occupazioni <strong>di</strong> spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone”<br />

Art. 132 - Portici e gallerie<br />

I portici, le gallerie ed altri luoghi privati aperti al pubblico passaggio devono essere pavimentati con<br />

materiale idoneo ed appropriato all’ambiente e alla funzione e sempre debitamente illuminati.<br />

La manutenzione, l’illuminazione e la pulizia dei medesimi sono carico dei proprietari.<br />

L’Amministrazione comunale può <strong>di</strong>sporre o consentire limitazioni <strong>di</strong> orario all’apertura <strong>di</strong> detti spazi e<br />

luoghi per ragioni <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Art 133 - Passi carrabili<br />

L’apertura <strong>di</strong> passi carrabili sulla pubblica via é subor<strong>di</strong>nata al rilascio <strong>di</strong> specifica autorizzazione.<br />

I passi carrabili sono realizzati nei mo<strong>di</strong> e con le caratteristiche stabilite dal Decreto Legislativo<br />

30/04/1992 n. 285 (Nuovo co<strong>di</strong>ce della strada), e dal Decreto del Presidente della Repubblica<br />

16/12/1992 n. 495 (Regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione del nuovo co<strong>di</strong>ce della strada) e<br />

successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />

a) i passi carrabili devono essere realizzati in modo tale che l’accesso dalla corsia stradale su cui si<br />

aprono sia consentito senza invadere la corsia opposta;<br />

b) ove il lotto o la costruzione fronteggi più strade, l’accesso é posto su quella a minor traffico salvo<br />

comprovate <strong>di</strong>verse esigenze.<br />

L’accesso tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sussistano comprovate<br />

esigenze <strong>di</strong> movimento all’interno e/o all’esterno dell’area interessata.<br />

Qualora lo spazio privato sia utilizzato come parcheggio aperto al pubblico o per attività produttive,<br />

commerciali e <strong>di</strong> deposito, il numero, la posizione e l’ampiezza dei passi carrabili debbono essere<br />

idonei a contemperare le esigenze del traffico in entrata ed in uscita con quelle della sicurezza e della<br />

circolazione.<br />

È ammessa, a cura e spese dell’interessato e su autorizzazione dell’Amministrazione, l’apertura <strong>di</strong><br />

passi carrabili nel cordolo del marciapiede a con<strong>di</strong>zione che la <strong>di</strong>stanza del passo carrabile dallo<br />

spigolo della costruzione o recinzione d’angolo fra due strade percorse da traffico veicolare, non sia<br />

inferiore a m 12,00.<br />

L’accesso dalle strade alle autorimesse interrate deve essere assicurato sull’area privata per mezzo<br />

<strong>di</strong> rampe antisdrucciolevoli <strong>di</strong> tracciato e pendenza idonei, eventualmente dotate <strong>di</strong> scalinata o<br />

percorsi dentati per i pedoni e <strong>di</strong> tratti in piano <strong>di</strong> lunghezza non inferiore a m 6,00.<br />

L’Amministrazione può prescrivere l’uso <strong>di</strong> soluzioni alternative alla rampa in presenza <strong>di</strong> particolari<br />

situazioni <strong>di</strong> carattere ambientale o <strong>di</strong> sicurezza.<br />

I cancelli posti sui passi carrabili devono essere arretrati, <strong>di</strong> norma, rispetto alla strada almeno <strong>di</strong> m<br />

5,00, fatte salve eventuali deroghe consentite dalla legge per i sistemi automatici <strong>di</strong> apertura, nelle<br />

zone a basso traffico veicolare e/o nell’ambito del centro storico.<br />

61


Sono fatti salvi i passi carrabili autorizzati fino alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente regolamento.<br />

Tuttavia, la mo<strong>di</strong>fica della larghezza del passo carrabile comporta l’adeguamento alle norme<br />

contenute nel presente regolamento.<br />

Nelle zone residenziali la larghezza del passo carrabile non deve essere superiore, <strong>di</strong> norma, a m<br />

5,00 e la <strong>di</strong>stanza del passo carrabile dalle intersezioni stradali dovrà essere <strong>di</strong> almeno m 12,00.<br />

Art. 134 - E<strong>di</strong>cole e chioschi<br />

La realizzazione su suolo pubblico <strong>di</strong> e<strong>di</strong>cole o <strong>di</strong> chioschi, provvisori o permanenti, é consentita solo<br />

se le loro caratteristiche risultino conformi allo specifico regolamento urbano comunale. In mancanza<br />

<strong>di</strong> detto strumento, l’idoneità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>cole e chioschi è valutata tenendo conto dell’utilità pubblica del<br />

servizio svolto, della compatibilità delle <strong>di</strong>mensioni ed aspetto in relazione alla definizione stessa <strong>di</strong><br />

e<strong>di</strong>cola o chiosco e con riferimento anche agli elementi connotativi del contesto in cui devono essere<br />

inseriti.<br />

Le e<strong>di</strong>cole ed i chioschi su aree pubbliche non sono considerati manufatti e<strong>di</strong>lizi e pertanto non si<br />

assoggettano al rispetto del titolo I del Capo V e potranno essere posizionati previa verifica dei<br />

requisiti igienico-sanitari purché non in contrasto con le norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.<br />

285 (Nuovo co<strong>di</strong>ce della strada), e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495<br />

(Regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione del nuovo co<strong>di</strong>ce della strada) e successive mo<strong>di</strong>fiche e<br />

integrazioni.<br />

62


CAPO VIII REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI<br />

Art. 135 - Richiesta e consegna dei punti fissi<br />

TITOLO I<br />

L’INTERVENTO<br />

Prima dell’inizio dei lavori il proprietario o committente deve richiedere all’Amministrazione la<br />

determinazione dei punti fissi <strong>di</strong> linea e <strong>di</strong> livello ai quali egli dovrà esattamente attenersi.<br />

Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, l’ufficio competente provvede alla consegna dei punti<br />

fissi ed alla redazione e sottoscrizione del relativo verbale. Nella stessa occasione sono in<strong>di</strong>cate,<br />

dallo stesso ufficio, le livellette per la pavimentazione <strong>di</strong> portici, gallerie ed altri luoghi aperti al<br />

pubblico passaggio.<br />

Per la consegna dei punti fissi, il richiedente deve fornire gli operai e gli attrezzi necessari e prestarsi<br />

alle operazioni che gli verranno in<strong>di</strong>cate dagli incaricati municipali.<br />

Gli adempimenti <strong>di</strong> cui sopra non sono necessari ove i punti fissi <strong>di</strong> linea e <strong>di</strong> livello siano riscontrabili<br />

dal progetto con riferimento a quote assolute o a manufatti esistenti e specificamente in<strong>di</strong>viduati.<br />

Art. 136 - Inizio dei lavori<br />

L’inizio dei lavori deve essere, a cura dell’interessato, comunicato per scritto al competente Servizio<br />

comunale in<strong>di</strong>cando, contemporaneamente, il nome del <strong>di</strong>rettore dei lavori, del costruttore, del<br />

responsabile <strong>di</strong> cantiere e, se previsto, del responsabile della sicurezza. Eventuali cambiamenti<br />

devono essere tempestivamente segnalati.<br />

I lavori possono essere iniziati anche prima del rilascio del titolo abilitativo, quando si tratti <strong>di</strong> opere<br />

richieste da urgenti e comprovate ragioni <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> tutela della pubblica incolumità: in questi<br />

casi, deve, però, esserne fatta imme<strong>di</strong>ata denuncia.<br />

Il proprietario risponde della conformità delle opere alle <strong>di</strong>sposizioni delle leggi e dei regolamenti in<br />

vigore ed ha l’obbligo <strong>di</strong> attenersi alle <strong>di</strong>sposizioni che verranno in seguito impartite<br />

dall’Amministrazione, tanto per le opere già eseguite, quanto per quelle ancora da eseguire.<br />

Art. 137 - Conservazione dei titoli legittimanti l’attività costruttiva<br />

Dal giorno <strong>di</strong> inizio dei lavori fino a quello <strong>di</strong> ultimazione, i permessi <strong>di</strong> costruire, le Denunce d’inizio <strong>di</strong><br />

attività, unitamente agli esemplari dei <strong>di</strong>segni vistati dal competente ufficio, o copie delle stesse rese<br />

conformi da asseverazione del Direttore dei lavori, nonché i documenti riguardanti il Piano della<br />

Sicurezza ex Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 494 , dovranno sempre trovarsi nel cantiere per<br />

essere esibiti ai funzionari, agenti od incaricati comunali.<br />

Analoga <strong>di</strong>sposizione si applica agli atti relativi all’impiego <strong>di</strong> cementi armati, qualora siano previste<br />

opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica.<br />

L’esecutore dei lavori deve affiggere nel cantiere in posizione visibile a tutti una tabella, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />

adeguate e leggibile dalla pubblica via, nella quale siano in<strong>di</strong>cati: l’oggetto dei lavori, il committente,<br />

l’impresa esecutrice, il progettista, il <strong>di</strong>rettore dei lavori, il numero e la data del permesso <strong>di</strong> costruire o<br />

il numero e la data <strong>di</strong> presentazione della denuncia d’inizio <strong>di</strong> attività ed il termine <strong>di</strong> efficacia del<br />

provve<strong>di</strong>mento abilitativo.<br />

Art. 138 - Mancanza del Direttore dei lavori<br />

Qualora il Direttore dei lavori venga meno per rinuncia o altra causa, il titolare del provve<strong>di</strong>mento<br />

abilitativo dovrà provvedere all’imme<strong>di</strong>ata sospensione dei lavori e darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al<br />

63


<strong>Comune</strong>. I lavori potranno essere ripresi solo dopo il deposito presso gli Uffici comunali della nomina<br />

<strong>di</strong> un nuovo Direttore dei lavori, corredata dall’accettazione del professionista.<br />

Art. 139 - Ispezione alle costruzioni<br />

L’Amministrazione può far procedere d’ufficio alla visita dei lavori e<strong>di</strong>li per costatarne il regolare<br />

andamento e la conformità al progetto approvato, in particolare in occasione della presentazione della<br />

“Relazione a struttura ultimata” a seguito dell’ultimazione delle strutture in cemento armato. Il<br />

proprietario e l’assuntore dei lavori devono esibire, a richiesta, i tipi del progetto stesso, fornire tutti i<br />

chiarimenti del caso e dare assistenza per rilievi e misure.<br />

Art. 140 - I provve<strong>di</strong>menti per opere eseguite in <strong>di</strong>fformità<br />

Qualora i competenti Uffici comunali accertino opere eseguite in <strong>di</strong>fformità da quelle assentite dal<br />

permesso <strong>di</strong> costruire, o in <strong>di</strong>fformità <strong>di</strong> quanto contenuto nella denuncia d’Inizio <strong>di</strong> Attività, il Dirigente<br />

emana i provve<strong>di</strong>menti previsti dalla legge vigente.<br />

Art. 141 - I provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sospensione dei lavori e i provve<strong>di</strong>menti sanzionatori<br />

La sospensione dei lavori, i provve<strong>di</strong>menti sanzionatori e quelli inibitori <strong>di</strong> attività abusive (anche in<br />

materia delegata dalla Regione) nonché la declaratoria dell’avvenuta decadenza dei titoli rilasciati,<br />

sono adottati dal Dirigente competente, sulla scorta delle risultanze <strong>di</strong> specifico verbale <strong>di</strong><br />

accertamento con proposta <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento.<br />

Art. 142 - Interruzione <strong>di</strong> lavori<br />

Nel caso in cui il proprietario <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio in costruzione sia costretto ad interromperne l’esecuzione,<br />

dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la soli<strong>di</strong>tà delle parti costruite, al fine <strong>di</strong> prevenire<br />

qualsiasi danno a persone ed a cose ed osservare tutte le cautele atte a salvaguardare la pubblica<br />

incolumità.<br />

In caso <strong>di</strong> inosservanza, l’Amministrazione emetterà <strong>di</strong>ffida per l’adozione, entro un idoneo termine,<br />

delle misure necessarie e, in caso <strong>di</strong> inadempienza, provvederà d’ufficio, a spese degli interessati.<br />

Art. 143 - Termine <strong>di</strong> inizio e ultimazione dei lavori<br />

L’inizio e il termine dei lavori devono avvenire entro le scadenze previste dal provve<strong>di</strong>mento<br />

assentivo.<br />

Nel caso <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> inizio attività, l’inizio dei lavori non può avvenire prima del trentesimo giorno<br />

dalla data <strong>di</strong> deposito della denuncia e non può avvenire trascorso un anno da tale trentesimo giorno.<br />

Il termine <strong>di</strong> tre anni per l’ultimazione dei lavori oggetto <strong>di</strong> denuncia decorre dall’effettivo inizio dei<br />

lavori.<br />

Il titolare del provve<strong>di</strong>mento deve presentare all’ufficio tecnico comunale la comunicazione <strong>di</strong> inizio<br />

dei lavori e la denuncia <strong>di</strong> fine lavori entro cinque giorni dall’inizio o dall’ultimazione dei lavori stessi al<br />

fine <strong>di</strong> consentire il controllo. Nel caso <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> inizio attività, il denunciante deve presentare la<br />

comunicazione <strong>di</strong> fine lavori entro il termine e per la finalità sopra precisata.<br />

Art. 144 - Denuncia <strong>di</strong> ultimazione delle opere<br />

Le opere assentite devono essere realizzate nella loro integrità, ivi comprese le sistemazioni esterne,<br />

ove previsto.<br />

Contestualmente alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fine lavori, deve essere presentata <strong>di</strong>chiarazione del <strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori che asseveri che le opere realizzate non pregiu<strong>di</strong>cano la sicurezza e garantiscono l’idoneità<br />

statica dell’e<strong>di</strong>ficio. Qualora non siano stati fatti interventi sulle strutture, la <strong>di</strong>chiarazione si limiterà ad<br />

in<strong>di</strong>care tale circostanza.<br />

Nel caso l’ufficio preposto al controllo, a seguito <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> fine lavori, verifichi che<br />

l’intervento non è ultimato, lo stesso ne dà comunicazione al Dirigente competente, il quale sospende<br />

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il rilascio dell’agibilità, sino ad intervenuta ultimazione dei lavori. Nel caso in cui i titoli abilitativi siano<br />

scaduti, il Dirigente sospende i lavori fino all’ottenimento <strong>di</strong> nuovi titoli abilitativi per i restanti lavori.<br />

Art. 145 - Libretto d’uso e <strong>di</strong> manutenzione<br />

Per gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, <strong>di</strong> ristrutturazione globale e <strong>di</strong> sopralzo degli e<strong>di</strong>fici esistenti è<br />

fatto obbligo <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre il libretto d’uso e <strong>di</strong> manutenzione (L.U.M.).<br />

Il libretto d’uso e <strong>di</strong> manutenzione costituisce l’insieme delle informazioni tecniche sulle caratteristiche<br />

del fabbricato nei suoi aspetti tecnico-costruttivi e impiantistici e sull’idoneità tecnica agli usi che<br />

possono essere fatti del fabbricato stesso e delle sue parti.<br />

Il libretto d’uso e <strong>di</strong> manutenzione dovrà contenere tutte le informazioni circa le caratteristiche del<br />

fabbricato, ivi compresa la “certificazione energetica dell’e<strong>di</strong>ficio” e le raccomandazioni per il<br />

miglioramento della prestanza energetica dello stesso, redatte ai sensi del Decreto Legislativo<br />

19/08/2005 n. 192.<br />

Il libretto d’uso e <strong>di</strong> manutenzione viene redatto dal Direttore dei lavori e viene allegato alla richiesta<br />

<strong>di</strong> agibilità del fabbricato e deve contenere le seguenti informazioni minime:<br />

principali dati strutturali in or<strong>di</strong>ne, in particolare, ai carichi propri e ai sovraccarichi accidentali previsti<br />

e ammessi per ogni singola struttura orizzontale, accompagnati da copia degli elaborati grafici allegati<br />

alle denunce per le strutture<br />

schema <strong>di</strong>stributivo degli impianti a rete e descrizione dei caratteri degli stessi nonché copia delle<br />

certificazioni <strong>di</strong> idoneità<br />

caratteri e dati tecnici sugli impianti <strong>di</strong> sollevamento<br />

Copia del libretto deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell’immobile<br />

(Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso <strong>di</strong> attività non residenziali, ecc,)<br />

e deve essere aggiornato in occasione <strong>di</strong> ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o<br />

sugli impianti.<br />

In occasione <strong>di</strong> ogni successivo intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> ristrutturazione globale e <strong>di</strong> sopralzo, sia che<br />

venga effettuato previa richiesta all’Amministrazione Comunale, sia che venga realizzato con<br />

denuncia <strong>di</strong> inizio attività, dovrà essere depositata, contestualmente alla documentazione richiesta dal<br />

presente regolamento, copia del libretto d’uso e <strong>di</strong> manutenzione.<br />

Art. 146 - Sicurezza nei cantieri<br />

TITOLO II<br />

NORME GENERALI PER I CANTIERI<br />

In ogni lavoro <strong>di</strong> costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere<br />

adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo <strong>di</strong> garantire la sicurezza e la incolumità della<br />

popolazione, nonché la tutela dell'ambiente.<br />

Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia <strong>di</strong> prevenzione degli infortuni, <strong>di</strong><br />

sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alle <strong>di</strong>sposizioni della vigente legislazione.<br />

Qualora ne ravvisasse la necessità per ragioni <strong>di</strong> sicurezza e/o <strong>di</strong> igiene pubbliche, il Sindaco potrà<br />

emettere <strong>di</strong>ffida per l'adozione, entro un congruo termine, delle cautele ritenute necessarie ed, in<br />

caso <strong>di</strong> inadempienza, <strong>di</strong>sporre la loro esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.<br />

La concessione <strong>di</strong> cui all’articolo 150 (“Salvaguar<strong>di</strong>a degli spazi pubblici e d’uso pubblico”) dovrà<br />

precisare anche le modalità <strong>di</strong> segnalazione notturna e <strong>di</strong>urna al fine <strong>di</strong> salvaguardare la pubblica<br />

incolumità.<br />

Art. 147 - Recinzione dei cantieri<br />

I cantieri e<strong>di</strong>li devono essere isolati, me<strong>di</strong>ante opportune recinzioni, con materiali idonei e <strong>di</strong> altezza<br />

non inferiore a m 2,00, ed essere presegnalati nelle ore notturne.<br />

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I lavori su immobili (siano essi fabbricati o aree) prospicienti o insistenti su aree pubbliche od aperte<br />

al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa degli immobili medesimi o con analoghe<br />

misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le norme<br />

del presente articolo non si applicano in caso <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> scarsa consistenza e <strong>di</strong> breve durata, purché<br />

vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per<br />

evitare ogni possibile inconveniente.<br />

L'Amministrazione Comunale ha facoltà <strong>di</strong> servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le<br />

pubbliche affissioni senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.<br />

La recinzione dovrà essere mantenuta con aspetto decoroso, e dovrà essere sostituita o ripristinata<br />

qualora leda il decoro dell'ambiente anche a seguito <strong>di</strong> danneggiamento.<br />

L’Amministrazione può prescrivere specifiche modalità tecnico-decorative artistiche per l’ottenimento<br />

del miglior risultato visivo.<br />

Art. 148 - Strutture provvisionali e macchinari mobili<br />

Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponti, impalcature, scale parapetti, ecc.) devono avere<br />

caratteristiche idonee a garantire stabilità e sicurezza e devono essere conformate alle norme<br />

antinfortunistiche.<br />

Le scale aeree, i ponti mobili, gli apparecchi <strong>di</strong> sollevamento e ogni altro macchinario non possono<br />

essere posti in uso se non siano muniti <strong>di</strong> regolare certificato <strong>di</strong> collaudo.<br />

Qualora l’uso delle apparecchiature richieda anche <strong>di</strong> occupare, per un limitato periodo <strong>di</strong> tempo, area<br />

pubblica o <strong>di</strong> sovrastare aree destinate al transito <strong>di</strong> persone e <strong>di</strong> mezzi non <strong>di</strong> cantiere, dovrà essere<br />

preventivamente ottenuta la necessaria concessione comunale e garantita un’adeguata sorveglianza<br />

e gestione del transito delle persone e dei mezzi da parte <strong>di</strong> personale dell’Impresa.<br />

Nel corso <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> sopraelevazione e comunque <strong>di</strong> interventi su e<strong>di</strong>fici occupati, dovranno essere<br />

messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli occupanti dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

Art. 149 - Operazioni <strong>di</strong> scavo<br />

Nelle operazioni <strong>di</strong> scavo deve essere assicurata la stabilità dei fronti, in modo che resistano alla<br />

spinta del terreno e che non venga compromessa la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici e degli impianti posti nelle<br />

vicinanze.<br />

Nell’ambito delle operazioni <strong>di</strong> scavo, in particolare nella formazione <strong>di</strong> parcheggi interrati e nella<br />

realizzazione <strong>di</strong> paratie, l’adozione <strong>di</strong> una tecnica costruttiva basata su tiranti infissi nel sottosuolo<br />

delle proprietà limitrofe potrà essere autorizzata, solo in presenza <strong>di</strong> specifico accordo con le altre<br />

proprietà interessate e purché bene motivata e supportata da un accurato stu<strong>di</strong>o geologico ed<br />

indagine geotecnica estesa anche all’intorno del sito oggetto <strong>di</strong> scavo, che garantisca l’efficacia delle<br />

soluzioni tecniche adottate, la sicurezza generale e la stabilità degli immobili esistenti.<br />

Tale sicurezza va inoltre verificata con operazioni <strong>di</strong> controllo e/o <strong>di</strong> monitoraggio perio<strong>di</strong>che, le quali<br />

devono interessare, non solo lo scavo, ma anche la zona circostante e gli immobili che possono<br />

essere interessati in relazione alle caratteristiche dello scavo stesso.<br />

Qualora venissero riscontrate anomalie, quali infiltrazioni d’acqua, lesioni degli e<strong>di</strong>fici o variazioni nei<br />

valori delle misure <strong>di</strong> monitoraggio, il Direttore dei lavori dovrà dare comunicazione al <strong>Comune</strong> degli<br />

interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi e dei manufatti esistenti e provvedervi,<br />

sospendendo i lavori fintanto che la realizzazione degli interventi citati non renda nuovamente sicura<br />

la loro realizzazione.<br />

Art. 150 - Salvaguar<strong>di</strong>a degli spazi pubblici o d’uso pubblico<br />

L’utilizzo, per l’attività <strong>di</strong> cantiere o per la posa <strong>di</strong> ponteggi, del suolo pubblico e/o la manomissione<br />

dello stesso, deve essere preceduto da apposita concessione nella quale vengano in<strong>di</strong>cate le<br />

prescrizioni cui attenersi per non danneggiare il suolo, da restituire, alla scadenza della concessione,<br />

nelle medesime con<strong>di</strong>zioni in cui lo si è ricevuto. Solo dopo l’ottenimento della predetta concessione,<br />

66


l’area pubblica o d’uso pubblico potrà venire inclusa nella recinzione <strong>di</strong> cantiere, in conformità al<br />

“Regolamento per le occupazioni <strong>di</strong> spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone”,<br />

garantendo sempre in sicurezza il traffico veicolare e pedonale.<br />

Anche nel caso in cui la realizzazione dei lavori possa interessare canali o servizi pubblici, il<br />

costruttore dovrà richiedere le prescrizioni cui attenersi al competente ufficio comunale.<br />

La stabilità degli scavi verso spazi pubblici o d'uso pubblico deve essere assicurata in modo da<br />

resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza degli e<strong>di</strong>fici e<br />

impianti posti nelle vicinanze.<br />

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà <strong>di</strong> provvedere d’ufficio, a spese dell’impresa che<br />

detiene il cantiere, all’esecuzione delle prescrizioni contenute nella concessione del suolo o connesse<br />

alla stabilità degli scavi quando l’impresa stessa non vi provveda.<br />

Qualora dall’attività <strong>di</strong> cantiere derivino effetti molesti, vibrazioni o altro, per gli spazi pubblici o d’uso<br />

pubblico, il <strong>Comune</strong> potrà prescrivere specifiche misure per evitarli, attenuarli o attenuarne le<br />

conseguenze, su in<strong>di</strong>cazione della struttura tecnica dell’Azienda Sanitaria Locale<br />

Nell’esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico, in particolare<br />

durante le operazioni <strong>di</strong> trasporto dei materiali <strong>di</strong> risulta ai recapiti autorizzati.<br />

Art. 151 - Divieto <strong>di</strong> ingombrare spazi esterni alla recinzione<br />

L'attività <strong>di</strong> cantiere è vietata al <strong>di</strong> fuori dell'area in<strong>di</strong>viduata, perimetrata e recintata allo scopo. È<br />

vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici o d’uso pubblico a<strong>di</strong>acenti al cantiere.<br />

Solo in caso <strong>di</strong> necessità in<strong>di</strong>cata e comprovata dagli interessati in un’esplicita richiesta,<br />

l’Amministrazione potrà autorizzare il deposito <strong>di</strong> materiali su spazi pubblici o d’uso pubblico al <strong>di</strong> fuori<br />

della recinzione <strong>di</strong> cantiere con le cautele stabilite per i singoli casi dal competente ufficio comunale e<br />

sotto l’osservanza dei regolamenti comunali.<br />

Art. 152 - Orari dell’attività lavorativa <strong>di</strong> cantiere<br />

La regolamentazione degli orari in cui è consentita l'attività <strong>di</strong> cantiere è <strong>di</strong>sciplinata dal Regolamento<br />

per il rilascio delle autorizzazioni in deroga allo svolgimento <strong>di</strong> attività temporanee, <strong>di</strong> manifestazioni<br />

in luogo pubblico o aperto al pubblico, <strong>di</strong> spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, che<br />

comportino l’impiego <strong>di</strong> macchinari o impianti rumorosi. A seguito <strong>di</strong> motivata e documentata richiesta<br />

degli interessati, il Sindaco potrà concedere deroghe a tali <strong>di</strong>sposizioni in relazione a particolari<br />

situazioni del cantiere o a particolari fasi <strong>di</strong> lavorazione.<br />

Art. 153 - Allontanamento dei materiali <strong>di</strong> risulta<br />

Per ogni intervento <strong>di</strong> demolizione o scavo o altro che comporti l’allontanamento <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> risulta,<br />

il titolare dell’opera, nella comunicazione al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> inizio lavori, deve specificare, ove non in<strong>di</strong>cato<br />

dalla Amministrazione Comunale, l’idoneo recapito dello stesso materiale, che deve essere<br />

documentato ad opere eseguite.<br />

In ogni caso, prima del conferimento in <strong>di</strong>scarica, dovranno, ove possibile, essere effettuate tutte le<br />

operazioni volte alla separazione dei materiali <strong>di</strong> risulta, in funzione <strong>di</strong> un eventuale riciclaggio.<br />

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, per gli interventi su strutture con presenza <strong>di</strong><br />

materiali amiantiferi, si applicano le procedure previste dal Decreto Legislativo 15/08/1991 n. 277,<br />

dalla Legge 27/03/1992 n. 257 e loro successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni e dalle in<strong>di</strong>cazioni tecniche<br />

ed amministrative emanate dalla Regione.<br />

Art. 154 - Norme per limitare l'inquinamento acustico<br />

L'attività <strong>di</strong> cantiere e<strong>di</strong>le, ancorché <strong>di</strong> carattere temporaneo, è considerata sorgente fissa <strong>di</strong> rumore<br />

ed è soggetta alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991.<br />

Per quanto riguarda le altre norme <strong>di</strong> carattere regolamentare tese a limitare l’inquinamento acustico,<br />

nonché per le modalità <strong>di</strong> rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento <strong>di</strong> attività temporanee che<br />

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comportino l’impiego <strong>di</strong> macchinari o impianti rumorosi, occorre fare riferimento al vigente<br />

“Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga allo svolgimento <strong>di</strong> attività temporanee, <strong>di</strong><br />

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, <strong>di</strong> spettacoli a carattere temporaneo ovvero<br />

mobile, che comportino l’impiego <strong>di</strong> macchinari o impianti rumorosi”, approvato dal Consiglio<br />

comunale in data 06/02/2006 con deliberazione n. 25/I 98977/2005 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e<br />

integrazioni<br />

Art. 155 - Rinvenimento <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> pregio artistico, storico, archeologico<br />

Ove nel corso <strong>di</strong> un intervento e<strong>di</strong>lizio, o nel fare scavi, si scoprano elementi <strong>di</strong> interesse storico,<br />

artistico o archeologico non conosciuti e denunciati in sede <strong>di</strong> progetto, il titolare del permesso <strong>di</strong><br />

costruire o il denunciante, il <strong>di</strong>rettore dei lavori, il costruttore o chiunque ne venisse a conoscenza<br />

deve darne imme<strong>di</strong>ato avviso al <strong>Comune</strong> o alla competente Soprintendenza, fermi restando gli<br />

obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti.<br />

All’atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguar<strong>di</strong>a dei reperti.<br />

Nell’ipotesi <strong>di</strong> danno o pericolo <strong>di</strong> danno ad un bene culturale, ambientale od archeologico, i<br />

proprietari devono presentare imme<strong>di</strong>ata denuncia alla competente Soprintendenza ed al <strong>Comune</strong> e<br />

prendere idonei provve<strong>di</strong>menti, atti a scongiurare l’imme<strong>di</strong>ato pericolo, senza compromettere il bene.<br />

L’Amministrazione comunale tiene perio<strong>di</strong>camente informata la Soprintendenza per i Beni<br />

Archeologici circa i provve<strong>di</strong>menti autorizzativi per interventi che comportino scavi in aree considerate<br />

<strong>di</strong> interesse archeologico, in<strong>di</strong>viduate nell’apposito elaborato grafico allegato agli atti <strong>di</strong><br />

strumentazione urbanistica.<br />

Art. 156 - Interventi urgenti e imprevisti<br />

Gli interventi necessari al fine <strong>di</strong> evitare un pericolo imminente per l’incolumità delle persone o per<br />

l’integrità <strong>di</strong> beni, possono essere eseguiti, quando non sia possibile ovviare al pericolo con<br />

l’inter<strong>di</strong>zione dell’accesso, senza il preventivo titolo abilitativo e<strong>di</strong>lizio, sotto la responsabilità<br />

personale del proprietario, del possessore o del detentore e dell’esecutore, responsabilità che<br />

comprende anche l’accertamento dell’effettività del pericolo. Tali opere si possono effettuare solo nel<br />

rispetto del tipo d’intervento previsto dalla strumentazione urbanistica per l’immobile interessato.<br />

Ove, nel caso dell’esecuzione <strong>di</strong> interventi su costruzioni o manufatti esistenti, si <strong>di</strong>a luogo a<br />

demolizioni non previste dal progetto ovvero si verifichino crolli, il Direttore dei lavori o il detentore del<br />

titolo abilitativo sono tenuti all’imme<strong>di</strong>ata sospensione dei lavori ed alla comunicazione al competente<br />

ufficio comunale della demolizione effettuata o del crollo verificatosi.<br />

I lavori relativi alla parte interessata potranno essere ripresi solo dopo il rilascio del titolo per la<br />

variante necessaria.<br />

Art. 157 - Tolleranze <strong>di</strong> cantiere<br />

Costituiscono tolleranze <strong>di</strong> cantiere i seguenti <strong>di</strong>scostamenti rispetto alle misure lineari in<strong>di</strong>cate nel<br />

progetto per ciascun manufatto e<strong>di</strong>lizio:<br />

- per misure previste dal progetto inferiori o uguali a m 5,00 : 1,00%<br />

- per misure previste dal progetto superiori a m 5,00 e fino a m 15,00 : 0,50%<br />

- per misure previste dal progetto superiori a m 15,00 : 0,20%<br />

Sono da considerare tolleranze <strong>di</strong> cantiere anche gli eventuali <strong>di</strong>scostamenti che non superino il 5%<br />

della <strong>di</strong>mensione della superficie lorda <strong>di</strong> pavimento <strong>di</strong> ogni singola unità immobiliare prevista dal<br />

progetto a con<strong>di</strong>zione che sia rispettata la superficie lorda <strong>di</strong> pavimento complessiva, per la quale è<br />

ammessa una tolleranza massima dell’1% rispetto a quella prevista dal progetto stesso.<br />

Non si potranno, in ogni caso, invocare le predette tolleranze <strong>di</strong> cantiere nei confronti dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> terzi,<br />

delle <strong>di</strong>stanze dai confini e delle misure minime fissate per legge nonché degli allineamenti verso gli<br />

spazi pubblici.<br />

68


TITOLO III<br />

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI<br />

Art. 158 - Salubrità dei terreni e<strong>di</strong>ficabili<br />

Un terreno è fabbricabile solo quando è dotato <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> allontanamento e smaltimento delle acque<br />

luride e meteoriche, ovvero <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dalle eventuali invasioni <strong>di</strong> acque superficiali o <strong>di</strong><br />

sottosuolo.<br />

È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito <strong>di</strong> rifiuti in genere,<br />

letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere<br />

completamente risanato il sottosuolo corrispondente.<br />

È vietato l’uso a scopo e<strong>di</strong>ficatorio del terreno già a<strong>di</strong>bito a cimitero fino a quando non siano trascorsi<br />

30 anni dall’ultima sepoltura e 15 anni dall’esumazione dell’ultima salma.<br />

Art. 159 - Aree ine<strong>di</strong>ficate o abbandonate ed e<strong>di</strong>fici in <strong>di</strong>suso<br />

Le aree ine<strong>di</strong>ficate, ovvero abbandonate, gli e<strong>di</strong>fici o parti <strong>di</strong> essi, i manufatti o altro in <strong>di</strong>suso, le cui<br />

con<strong>di</strong>zioni possano determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere adeguatamente<br />

recintati e sottoposti, con idonea perio<strong>di</strong>cità, ad interventi <strong>di</strong> pulizia, cura del verde, e, se necessario,<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione o <strong>di</strong> derattizzazione. Tali interventi devono, comunque, precedere le opere <strong>di</strong><br />

sistemazione e<strong>di</strong>lizia o <strong>di</strong> demolizione dei beni suddetti.<br />

Il <strong>di</strong>rigente competente può, per ragioni <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong> tutela ambientale, <strong>di</strong> igiene e <strong>di</strong> decoro,<br />

prescrivere che:<br />

gli e<strong>di</strong>fici, o le parti <strong>di</strong> questi in <strong>di</strong>suso, vengano resi inaccessibili tramite idonee opere che<br />

consentano la realizzazione degli interventi <strong>di</strong> manutenzione;<br />

le aree ine<strong>di</strong>ficate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri <strong>di</strong> cinta o cancellate o con recinzioni<br />

le quali <strong>di</strong>ano garanzie <strong>di</strong> stabilità e durata, abbiano altezza non inferiore a m 2,50 e non superiore<br />

a m 3,00 ed un aspetto decoroso;<br />

In caso <strong>di</strong> inottemperanza alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio in danno<br />

dei contravventori. Qualora l'intervento interessi aree <strong>di</strong>smesse, precedentemente a<strong>di</strong>bite ad attività<br />

produttive, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni legislative vigenti.<br />

Art. 160 - Riuso dei materiali - Materiali <strong>di</strong> costruzione<br />

Nelle costruzioni, è vietato il reimpiego <strong>di</strong> materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non<br />

idonei dal punto <strong>di</strong> vista igienico sanitario.<br />

È altresì vietato, per le colmate, l'uso <strong>di</strong> terra o altri materiali <strong>di</strong> risulta che siano inquinati.<br />

I materiali impiegati per la realizzazione delle costruzioni, oltre ai requisiti <strong>di</strong> resistenza meccanica e<br />

stabilità, devono sod<strong>di</strong>sfare i seguenti requisiti essenziali:<br />

a) sicurezza in caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o;<br />

b) non emanare o provocare gas tossici, ra<strong>di</strong>azioni o particelle pericolose o dannose per la salute.<br />

Per i materiali che rientrano nelle tipologie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica<br />

21/04/1993 n. 246, attuativo della Direttiva CEE 89/106 del 21/12/1988, si ritiene comprovato il<br />

rispetto dei requisiti <strong>di</strong> cui al comma precedente.<br />

Art. 161 - Materiali per la costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici a<strong>di</strong>biti ad attività produttive e a depositi<br />

I materiali per dette costruzioni, in particolare i pavimenti ed i rivestimenti, devono essere adatti<br />

all’attività svolta nell’e<strong>di</strong>ficio o ai beni depositati, così da risultare durevoli, facilmente lavabili e da<br />

consentire una rapida rimozione <strong>di</strong> eventuali scorie o immon<strong>di</strong>zie.<br />

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In caso <strong>di</strong> attività rumorose, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la trasmissione<br />

all’esterno <strong>di</strong> fenomeni acustici <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo, in particolare: isolamento delle pareti, chiusura delle<br />

aperture, insonorizzazione dei macchinari, loro posizionamento su pavimenti galleggianti o altro.<br />

Per assicurare la migliore vivibilità nelle zone circostanti, ove necessario, devono essere applicati filtri<br />

per l’abbattimento <strong>di</strong> fumi e polveri.<br />

70


CAPO IX NORME FINALI E TRANSITORIE<br />

Art. 162 - Rinvio a leggi speciali<br />

Per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione degli impianti idraulici, elettrici, termici nonché<br />

degli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento e <strong>di</strong> sollevamento, così come per ciò che attiene alle misure contro<br />

l'inquinamento atmosferico ed idrico e a quelle per la tutela dell'ambiente, nonché alle misure per la<br />

sicurezza dei cantieri, si rinvia alle relative normative legislative e ai regolamenti vigenti.<br />

L'attività e<strong>di</strong>lizia è, altresì, soggetta al rispetto <strong>di</strong> tutte le leggi speciali riguardanti la tutela delle cose <strong>di</strong><br />

interesse storico, artistico, paesaggistico ed ambientale.<br />

Art. 163 - Abrogazione <strong>di</strong> norme preesistenti<br />

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e<strong>di</strong>lizio si deve considerare abrogato il regolamento<br />

precedente ed altresì abrogate tutte le <strong>di</strong>sposizioni comunali contrarie o incompatibili con le presenti<br />

norme, fatti salvi i criteri prescrittivi previsti nella strumentazione urbanistica generale ed attuativa.<br />

Art. 164 - Vigilanza sugli interventi<br />

Il Responsabile dell’ufficio competente esercita la vigilanza, come previsto dal comma 1 dell'articolo<br />

27 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

legislative e regolamentari in materia e<strong>di</strong>lizia), sull'attività urbanistico-e<strong>di</strong>lizia nel territorio comunale<br />

per assicurarne la rispondenza alle norme <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> regolamento, alle prescrizioni degli strumenti<br />

urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel permesso <strong>di</strong> costruire o nel titolo abilitativo.<br />

Art. 165 - Provve<strong>di</strong>menti amministrativi<br />

Il Dirigente competente, quando accerta che sono stati eseguiti o sono in corso <strong>di</strong> esecuzione<br />

interventi in <strong>di</strong>fformità o in assenza dei titoli abilitativi, adotta i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui ai Capi I e II del<br />

Titolo IV della Parte I del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni, nonché <strong>di</strong> cui alle eventuali altre norme legislative in materia.<br />

Art. 166 - Sanzioni<br />

Per quanto non espressamente previsto da specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> leggi dello Stato o della<br />

Regione, a ciascuna violazione alle <strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento si applica una sanzione<br />

amministrativa pecuniaria irrogata dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 17 della Legge<br />

24/11/1981 n. 689, consistente nel pagamento <strong>di</strong> una somma non superiore a 500,00 € ai sensi<br />

dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

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RIMANDI A NORME E REGOLAMENTI<br />

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991; 71<br />

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997; 50<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380; 7; 28; 74<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495; 64; 65<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 20/10/1998 n. 447; 25<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 21/04/1993 n. 246; 73<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412; 44; 52<br />

Decreto Legislativo 01/08/2003 n. 259; 60<br />

Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 494; 12; 66<br />

Decreto Legislativo 15/08/1991 n. 277; 71<br />

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 74<br />

Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192; 44; 45; 68<br />

Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42; 8; 24; 27; 63<br />

Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285; 34; 64; 65<br />

Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444; 34; 35<br />

Deliberazione della Giunta Regionale 26/06/2007 n. 8/5018; 44<br />

Legge 07/08/1990 n. 241; 23; 26<br />

Legge 09/01/1989 n. 13; 9; 34; 35; 36<br />

Legge 09/01/1991 n. 10; 50<br />

Legge 24/11/1981 n. 689; 74<br />

Legge 27/03/1992 n. 257; 71<br />

Legge Regionale 11/03/2005 n. 12; 7; 9; 12; 25; 30; 36; 40<br />

Legge Regionale 20/02/1989 n. 6; 9<br />

Legge Regionale 20/04/1995 n. 26; 45<br />

Legge Regionale 27/03/2000 n. 17; 53<br />

Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Regolatore Generale; 31<br />

Piano regolatore cimiteriale; 12<br />

Regolamento della partecipazione; 23; 27<br />

Regolamento <strong>di</strong> Polizia Mortuaria; 12<br />

Regolamento locale d’igiene; 7; 28; 39<br />

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga allo svolgimento <strong>di</strong> attività temporanee, <strong>di</strong><br />

manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, <strong>di</strong> spettacoli a carattere temporaneo<br />

ovvero mobile, che comportino l’impiego <strong>di</strong> macchinari o impianti rumorosi; 70; 71<br />

Regolamento per la tutela del verde urbano; 64<br />

Regolamento per le occupazioni <strong>di</strong> spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo<br />

canone; 64; 70<br />

Regolamento sull'or<strong>di</strong>namento generale degli uffici e dei servizi; 23; 25<br />

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