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Legge regionale 51/1993 – bando 2006 Disposizioni operative per ...

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<strong>Legge</strong> <strong>regionale</strong> <strong>51</strong>/<strong>1993</strong> <strong>–</strong> <strong>bando</strong> <strong>2006</strong><br />

<strong>Disposizioni</strong> <strong>o<strong>per</strong>ative</strong> <strong>per</strong> la concessione delle agevolazioni in c/interessi<br />

connesse a finanziamenti di programmi di investimento ai sensi della L.R. 19<br />

ottobre <strong>1993</strong>, n.<strong>51</strong> - Settore Artigianato.<br />

Le presenti disposizioni <strong>o<strong>per</strong>ative</strong>, relative al contributo in conto interessi destinato alle imprese<br />

artigiane <strong>per</strong> i finanziamenti contratti <strong>per</strong> la realizzazione delle iniziative ammesse alle agevolazioni<br />

di cui alla L.R. <strong>51</strong>/<strong>1993</strong> <strong>–</strong> <strong>bando</strong> <strong>2006</strong>, sono state redatte in conformità a quanto previsto dagli artt.<br />

2 e 3 della <strong>Legge</strong>, disciplinati dalle direttive approvate con deliberazione della Giunta <strong>regionale</strong> n.<br />

50/131 del 30/12/<strong>1993</strong>, integrata dalle deliberazioni n. 5/14 del 15/02/1996 e 2/18 del 17/01/<strong>2006</strong>.<br />

Caratteristiche dei finanziamenti<br />

I contratti di finanziamento, stipulati e da stipulare che ciascuna impresa può stipulare con<br />

qualsiasi istituto bancario, secondo le tipologie in uso presso lo stesso, devono riferirsi<br />

esclusivamente al programma agevolato ai sensi della <strong>Legge</strong> Regionale <strong>51</strong>/93 (finanziamento di<br />

scopo).<br />

A tal fine, l’Ente Istruttore, potrà richiedere all’istituto bancario che ha concesso il finanziamento in<br />

relazione al quale è stata avanzata richiesta del contributo apposita dichiarazione attestante<br />

l’avvenuto accertamento che il finanziamento stesso è destinato alle finalità previste nel modulo di<br />

domanda.<br />

Qualora l’impresa, in data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione, ma prima<br />

della conclusione dell’investimento, abbia già stipulato ed ottenuto erogazioni di finanziamenti con<br />

caratteristiche differenti da quelle sotto indicate, il contributo sarà calcolato secondo le<br />

caratteristiche qui specificate e le modalità indicate nel seguito, in linea con quanto previsto dalla<br />

<strong>Legge</strong> Regionale di Riferimento.<br />

Misura e modalità di calcolo ed erogazione del contributo<br />

- tasso di riferimento: quello indicato ed aggiornato con Decreto del Ministro dello Sviluppo<br />

Economico, in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea. Detto tasso di riferimento è<br />

reso pubblico sul sito internet:<br />

http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html, alla data di<br />

stipula del contratto di finanziamento;<br />

- tasso agevolato: 36% del tasso di riferimento;<br />

- calcolo contributo: differenza rate tra piano al tasso di riferimento e piano al tasso agevolato<br />

(entrambi con ammortamento francese), da cui contributo costante;<br />

- durata: a) <strong>per</strong> l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento<br />

dell'attività artigiana nonché <strong>per</strong> le relative spese di progettazione, durata massima di 18<br />

(diciotto) anni, comprensivi di un <strong>per</strong>iodo di utilizzo e di preammortamento non su<strong>per</strong>iore a 3<br />

(tre) anni; b) <strong>per</strong> l'acquisto di macchinari, di attrezzature e licenze, durata massima di 7 (sette)<br />

anni, comprensivi di un <strong>per</strong>iodo di utilizzo e di preammortamento non su<strong>per</strong>iore a 2 (due) anni;<br />

Qualunque sia la maggior durata del finanziamento, il contributo in conto interessi è<br />

riconosciuto comunque <strong>per</strong> la durata massima agevolabile, comprensiva dell’eventuale <strong>per</strong>iodo<br />

di utilizzo e/o preammortamento. Pertanto nell'ipotesi in cui la durata dei finanziamento risulti<br />

su<strong>per</strong>iore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà<br />

determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati <strong>per</strong> le durate massime consentite. In<br />

tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata al<br />

tasso contrattuale.<br />

1


Il contributo effettivamente spettante e concedibile in via definitiva all’impresa sarà il minore tra<br />

quello riveniente dal ricalcolo in sede finale e quello concesso con determinazione <strong>regionale</strong>.<br />

Iter di erogazione del contributo<br />

L’Ente Istruttore, ricevuta da parte dell’impresa la documentazione attestante il compimento<br />

dell’iniziativa oggetto di domanda, compreso contratto di finanziamento e relativo piano di<br />

ammortamento, e dopo averne valutata la conformità alle disposizioni normative, dispone, sulla<br />

base della determinazione già adottata dall’Assessorato competente, l’erogazione del contributo.<br />

L’erogazione del contributo avverrà semestralmente, secondo il seguente iter procedurale:<br />

- al termine o in prossimità di ogni semestre solare (entro e non oltre il 10 gennaio/10 luglio),<br />

l’Ente Istruttore inoltrerà alla Banca finanziatrice un prospetto preliminare di liquidazione<br />

contributo contenente l’elenco delle pratiche destinatarie del contributo in conto interessi, con<br />

indicazione <strong>per</strong> ciascuna pratica dei seguenti riferimenti:<br />

a) numero di protocollo assegnato;<br />

b) importo del finanziamento erogato;<br />

c) importo ammesso al beneficio;<br />

d) importo di contributo spettante <strong>per</strong> ciascuna scadenza del semestre in esame;<br />

e) importo di contributo spettante <strong>per</strong> eventuali scadenze precedenti qualora non ancora<br />

liquidato;<br />

- la Banca finanziatrice dovrà ritornare tale elenco entro il 31 gennaio/31 luglio con l’indicazione:<br />

1. dell’avvenuto pagamento o meno delle rate <strong>per</strong> ogni singola scadenza;<br />

2. dell’eventuale avvenuta estinzione del finanziamento con indicazione della valuta<br />

dell’o<strong>per</strong>azione<br />

3. dell’eventuale avvenuta cessazione dell’impresa ovvero della sottoposizione della stessa<br />

alle procedure concorsuali<br />

Il contributo verrà liquidato con <strong>per</strong>iodicità semestrale dall’Ente Istruttore, <strong>per</strong> il tramite del gestore<br />

del fondo (CARIGE), che o<strong>per</strong>a quale sostituto d’imposta, alle Banche Finanziatrici a seguito<br />

dell’avvenuta conferma da parte delle stesse dell’incasso delle singole rate relative al <strong>per</strong>iodo.<br />

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la<br />

spesa sia stata sostenuta e l’investimento sia stato destinato ai fini aziendali.<br />

Con la prima erogazione del contributo, saranno quindi corrisposte contestualmente le quote del<br />

contributo relative alle rate di ammortamento (e preammortamento se presente) eventualmente<br />

scadute e pagate dalla data di erogazione alla data di rendicontazione dell’iniziativa.<br />

Cessazione e revoca del contributo<br />

1. Il contributo agli interessi cessa nei casi di:<br />

a) insolvenza dell’impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;<br />

b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento dopo l’erogazione a saldo del<br />

contributo in conto capitale;<br />

c) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;<br />

d) fallimento o concordato preventivo dell’impresa beneficiaria.<br />

La corresponsione del contributo agli interessi <strong>per</strong>iodici cessa a partire dalle semestralità in cui<br />

si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c), e d).<br />

Nel caso sub a), la corresponsione del contributo in conto interessi viene sospesa a partire<br />

dal giorno successivo alla data dell’ultima rata regolarmente pagata; in tali casi, il contributo<br />

sarà liquidato nel/i semestre/i successivo/i a quello in cui la Banca finanziatrice-convenzionata<br />

comunicherà l’avvenuta regolarizzazione del finanziamento con il pagamento delle rate in<br />

mora.<br />

Qualora la morosità si protragga <strong>per</strong> oltre un anno dalla data di scadenza della prima rata<br />

insoluta, cessa definitivamente il diritto al contributo e l’Ente Istruttore comunicherà all’impresa<br />

beneficiaria, alla Regione Autonoma della Sardegna ed alla Banca finanziatrice la <strong>per</strong>dita del<br />

beneficio; il finanziamento sarà regolato dalla Banca finanziatrice- secondo le modalità da<br />

questa in uso.<br />

2


Nei casi sub b) c) e d) l’eventuale comunicazione tardiva comporterà il diritto dell’Ente<br />

Istruttore di rivalersi direttamente nei confronti della Banca finanziatrice, lasciando a sua cura<br />

l’onere del recu<strong>per</strong>o nei confronti dell’Impresa beneficiaria.<br />

2. Il contributo in conto interessi è revocato ab origine nei casi di:<br />

a) dichiarazioni false o contenenti dati, notizie inesatti o reticenti;<br />

b) destinazione del finanziamento a scopi diversi da quelli previsti dal programma agevolato<br />

ai sensi della L.R. <strong>51</strong>/93;<br />

c) mancata ultimazione dell’iniziativa oggetto di agevolazione entro 24 mesi dalla data del<br />

provvedimento di concessione, salvo proroga di 6 mesi da concedersi da parte dell’autorità<br />

Amministrativa competente ai sensi della L.R. 31/98;<br />

d) venir meno dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previste dalla L.R. <strong>51</strong>/93;<br />

e) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento prima dell’erogazione a saldo del<br />

contributo in conto capitale;<br />

f) alienazione, cessione o distrazione dei laboratori acquistati o costruiti, ricorrendo al<br />

contributo, nei 15 anni successivi alla data di presentazione della domanda;<br />

g) alienazione, cessione o distrazione dei macchinari ed attrezzature, oggetto delle<br />

agevolazioni, nei 7 anni successivi alla data di presentazione della domanda;<br />

h) inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione.<br />

Indebita <strong>per</strong>cezione del contributo<br />

Gli eventuali contributi in conto interessi indebitamente <strong>per</strong>cepiti dovranno essere restituiti dalle<br />

imprese beneficiarie alla Regione Autonoma della Sardegna (<strong>per</strong> il tramite dell’Ente Istruttore ai<br />

sensi della Convenzione da questi stipulata con l’Ente) maggiorati degli interessi computati ad un<br />

tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recu<strong>per</strong>o delle somme dovute<br />

maggiorato di 4 punti (art. 5 c. 5 L.R. <strong>51</strong>/93) <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo intercorrente tra le valute di erogazione<br />

dei contributi non più spettanti e quella di effettiva restituzione degli stessi.<br />

3


<strong>Disposizioni</strong> <strong>o<strong>per</strong>ative</strong> <strong>per</strong> la concessione delle agevolazioni in<br />

c/capitale relative o<strong>per</strong>azioni effettuate il leasing<br />

Il contributo relativo alla prima quota, pari al macrocanone <strong>–</strong> ove previsto - verrà erogato dietro<br />

specifica richiesta dell’impresa, previa esibizione della documentazione sotto elencata da allegare<br />

a quella prevista dalla normativa di riferimento, <strong>per</strong> la richiesta di erogazione :<br />

- contratto di leasing<br />

- verbale di consegna del bene<br />

- fattura del fornitore intestata alla società di leasing<br />

- attestazione rilasciata dalla società di leasing relativa all’avvenuto pagamento del<br />

macrocanone<br />

L’entità della prima quota non potrà su<strong>per</strong>are quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere<br />

inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante risultante dalla determinazione di<br />

concessione provvisoria (<strong>per</strong> spese dirette e spese leasing).<br />

Il contributo residuo sarà erogato, dietro specifica richiesta dell’impresa, in un numero di quote<br />

pari alla durata in semestri del contratto di leasing (max 5 anni <strong>per</strong> macchinari impianti ed<br />

attrezzature e max 15 anni, <strong>per</strong> le o<strong>per</strong>e murarie ed assimilate) alle scadenze fisse del 30/06 e del<br />

31/12, previa acquisizione:<br />

- dell’attestazione rilasciata dalla società di leasing relativa all’avvenuto pagamento dei<br />

canoni del <strong>per</strong>iodo<br />

L’erogazione del contributo decorrerà dalla data di pagamento del primo canone di locazione e non<br />

da quello di prelocazione.<br />

Il contributo verrà liquidato con <strong>per</strong>iodicità semestrale dall’Ente Istruttore, <strong>per</strong> il tramite del gestore<br />

del fondo (CARIGE), che o<strong>per</strong>a quale sostituto d’imposta, direttamente all’impresa beneficiaria,<br />

entro il 30 del mese successivo a quello di scadenza del semestre (30/06 e 31/12) verificata la<br />

regolarità del pagamento dei canoni del <strong>per</strong>iodo di riferimento.<br />

Il primo trasferimento avverrà pro-quota in relazione ai mesi trascorsi dalla data del pagamento del<br />

primo canone a quella di scadenza del primo semestre utile <strong>per</strong> l’erogazione (30/06 e 31/12).<br />

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