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MODULO A_Lezione 2

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CORSO RSPP – Modulo A<br />

<strong>Lezione</strong> 2


Come si è evoluta nel corso degli anni la figura dell'Rspp e<br />

come sono progressivamente cambiate le sue responsabilità in<br />

caso di evento incidentale?<br />

Quali sono le figure prevenzionali più esposte alla<br />

responsabilità penale e quali comportamenti tenere per<br />

evitare effetti disastrosi per la propria vita professionale?<br />

Inoltre, come distinguere in termini di responsabilità la nuova<br />

figura del dirigente da quella del datore di lavoro?<br />

Ne parlano Paolo Varesi e Lorenzo Fantini richiamo gli aspetti penali connessi alla<br />

figure prevenzionali con particolare riguardo agli art. 40-41 c.p.


Video – Rspp e Dirigente, Preposto: Poteri,<br />

doveri e responsabilità delle figure<br />

prevenzionali


L’RSPP non è sanzionato dal D.Lgs n.81 del 2008: l’RSPP è un consulente.<br />

Perchè allora continua però a crescere il numero di<br />

condanne penali per gli RSPP?<br />

Se l’RSPP sbaglia la sua consulenza, fa sbagliare il D.L. e/o il dirigente si applica<br />

l’articolo 41 del Codice Penale: c’è il concorso che ha portato qualcuno a sbagliare,<br />

quindi l’RSPP viene chiamato in garanzia e lo condanna!


Perché l’RSPP sbaglia?<br />

- Per mancanza di tempi;<br />

- Per pressioni dall’azienda, RESISTENZA DEI D.L. (gli RSPP sono dipendenti!);<br />

- Per mancanza di professionalità.<br />

CONCORSO DI COLPA


CONSIGLI:<br />

È un problema culturale: bisogna educare i D.L. ad ascoltare<br />

l’RSPP, perché è un tecnico che paga per farsi aiutare.


Il Datore di Lavoro si avvale della collaborazione dei Dirigenti.<br />

Ma con la delega degli obblighi di cui all’art. 18 il<br />

D.L. delega sui Dirigenti anche le responsabilità?


Il Datore di Lavoro si avvale della collaborazione dei Dirigenti.<br />

Ma con la delega degli obblighi di cui all’art. 18 il<br />

D.L. delega sui Dirigenti anche le responsabilità?<br />

RISPOSTA:<br />

ASSOLUTAMENTE NO!!!


La delega è uno STRUMENTO DI ORGANIZZAZIONE, non libera il Datore di Lavoro<br />

dalle sue responsabilità!<br />

Secondo l’art. 18 la responsabilità è cumulativa: è sia del D.L. che del Dirigente.<br />

Es. un’azienda trasferisce funzioni, ma il potere di spesa non si può trasferire oltre<br />

una certa soglia economica.<br />

Non c’è delega che tenga se l’infortunio accade oltre quella spesa.<br />

È possibile che il Dirigente venga condannato e che il Datore di Lavoro venga assolto?<br />

Sì, è capitato, ma il giudice dovrà verificare che i poteri del D.L. sono stati trasferiti<br />

con delega completamente al Dirigente.<br />

Ricordiamo che deve esserci sempre corrispondenza tra forma e sostanza, altrimenti<br />

è la sostanza che governa e vengono condannati tutti e due!<br />

In sede di giudizio deve essere chiaro chi fa cosa e chi non ha fatto quello che doveva<br />

esser fatto, altrimenti se non è chiaro vengono condannati tutti (concorso di reato).


LA FORMAZIONE<br />

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una FORMAZIONE<br />

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle<br />

conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:<br />

✓<br />

✓<br />

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della<br />

prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di<br />

vigilanza, controllo, assistenza;<br />

rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e<br />

procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di<br />

appartenenza dell’azienda.<br />

La formazione è regolamentata dall’Accordo raggiunto tra il Ministro del Lavoro e<br />

delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di<br />

Trento e Bolzano nel dicembre 2011.<br />

Secondo tale Accordo la formazione va erogata in due moduli distinti: uno di<br />

formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione<br />

dei concetti generali, ed uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o<br />

12 ore, a seconda che il settore di attività aziendale sia inserito in classe di rischio<br />

basso, medio o alto, per un numero totale di ore pari ad almeno 8, 12 o 16 ore.


Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.)<br />

L’insieme delle norme previste dal T.U. 81/08 (costituito da<br />

306 articoli, 13 titoli e 51 allegati tecnici) disegna un sistema<br />

che vede i LAVORATORI al centro dell’organizzazione della<br />

sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’informazione, la<br />

formazione, l’educazione e la sensibilizzazione.


Cosa vuol dire SICUREZZA sui luoghi di lavoro?<br />

Significa tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori<br />

durante il lavoro.<br />

Il T.U. 81/08 ha segnato una svolta al concetto di sicurezza in<br />

azienda. L’innovazione è consistita nel fatto che, in azienda<br />

come negli studi professionali, deve essere<br />

obbligatoriamente fatta una valutazione dei rischi.<br />

Occorre quindi che siano adottati una serie di interventi per il<br />

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (ad<br />

es., l’adeguamento di macchine ed impianti, la sostituzioni di<br />

sostanze pericolose, il controllo sanitario, i corsi di<br />

formazione).


Vediamo ora cosa si intende per LUOGO DI LAVORO<br />

?<br />

Una definizione possibile viene data dalla Corte di Cassazione<br />

(Cass. Pen., sez. IV, 18 maggio 2011, n. 19553) secondo cui:<br />

“ […] per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa<br />

antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il<br />

lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le<br />

mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa<br />

antinfortunistica, il riferimento ai ‘luoghi di lavoro’ ed ai ‘posti di<br />

lavoro’ non può che riguardare qualsiasi posto nel quale<br />

concretamente si svolga l'attività lavorativa […]”


IL CASO proposto dalla citata sentenza della Corte di<br />

Cassazione (Cass. Pen. n. 19553/2011)<br />

Tizio, incaricato da Caio, si reca presso la sede di altra<br />

società allo scopo di valutare le lavorazioni da eseguire<br />

per lo smontaggio di alcune strutture (celle frigo, ecc.) site<br />

presso uno stabilimento non più in uso, al fine di<br />

formulare un preventivo alla ditta committente.<br />

Durante il sopralluogo Tizio sale (utilizzando una scala<br />

metallica) sulla copertura di una cella frigorifera alta 5<br />

metri, scivola, pur avendo indossato le scarpe antiscivolo,<br />

e precipita a terra riportando la frattura del calcagno.


IL CASO<br />

Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto la responsabilità in capo a Caio per il reato<br />

di lesioni colpose nell’occorso a Tizio.<br />

Si legge in sentenza, infatti, che “a nulla rileva, ai fini della verifica delle<br />

responsabilità dell'odierno imputato in relazione alla contestata violazione di<br />

norme antinfortunistiche, che il manufatto nei confronti del quale è stato<br />

disposto l'intervento di Tizio fosse di pertinenza di terzi; così come nulla rileva la<br />

ragione per la quale allo stesso lavoratore è stato dato incarico di portarsi nello<br />

stabilimento della società possibile committente. Ciò che rileva è che il<br />

lavoratore si è recato presso lo stabilimento di detta società su ordine<br />

impartitogli da chi evidentemente ricopriva, all'interno dell'azienda, un ruolo che<br />

gliene dava facoltà e che egli si sia infortunato mentre era intento a svolgere il<br />

compito assegnatogli…” (Cass. Pen. n. 16553/2011).<br />

Caio, pertanto, è responsabile nei confronti di Tizio in quanto quest’ultimo ha<br />

esercitato un compito affidatogli, presso uno stabilimento differente dalla sua<br />

normale sede di lavoro, ma non per questo da non considerare come tale. Era<br />

pertanto nelle precise responsabilità di Caio fornire a Tizio i mezzi per compiere<br />

l’attività di sopralluogo nella massima sicurezza.


Alcune DEFINIZIONI iniziali<br />

SALUTE: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,<br />

non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità<br />

(OMS 1946 e D.Lgs. 81/08).<br />

come stabilito dall’art. 32 della Costituzione, la salute rappresenta un<br />

bene e un diritto fondamentale ed inalienabile di ogni essere umano, nonché<br />

un interesse della collettività.<br />

FATTORE (di rischio): ad esempio ambienti, materiali,<br />

attrezzature, impianti, metodi di lavoro.<br />

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato<br />

fattore avente il potenziale di causare danni (D.Lgs. 81/08).<br />

In altre parole: la presenza di sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici,<br />

oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla<br />

possibilità di nuocere quando raggiungono una certa<br />

dimensione o entità.


Alcune DEFINIZIONI iniziali (segue)<br />

INFORTUNIO: evento lesivo che si verifica in modo improvviso<br />

ed imprevisto per causa violenta in occasione di un’attività<br />

lavorativa<br />

… dal quale possono derivare:<br />

• la morte;<br />

• un’inabilità permanente (parziale o assoluta);<br />

• un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che<br />

comporta l’astensione dal lavoro;<br />

… nel quale si riconoscono le seguenti caratteristiche:<br />

• rilevanza clinica;<br />

• nesso causa-effetto;<br />

• danno a breve distanza di tempo.


MALATTIA (professionale): patologia specifica la cui causa,<br />

che agisce sempre in modo graduale e progressivo,<br />

è direttamente ed immediatamente identificabile in un<br />

fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro<br />

In generale: ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un<br />

infortunio


COSA SI INTENDE PER RISCHIO NEI LUOGHI DI<br />

LAVORO ?<br />

(Definizione come da D.Lgs. n.81/08):<br />

Il rischio è la probabilità di raggiungimento del livello<br />

potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di<br />

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla<br />

loro combinazione.<br />

La valutazione del rischio viene definita come il prodotto tra<br />

la probabilità di accadimento di un evento pericoloso, e la<br />

gravità delle possibili lesioni o dei danni connessi al suo<br />

verificarsi.<br />

Consiste nell’esame scrupoloso e globale di tutti i rischi<br />

presenti, allo scopo di scegliere le adeguate misure di<br />

sicurezza.<br />

E’ rappresentata dalla funzione: R = P x D


COSA SI INTENDE PER DANNO ?<br />

Il danno è la conseguenza di un'azione, rappresentabile<br />

come una qualunque alterazione, transitoria o permanente,<br />

dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione da cui<br />

sorge un disagio fisico, mentale e sociale dell’individuo.<br />

Ad esempio: - una frattura<br />

- la perdita di una mano<br />

- un'infezione delle vie urinarie<br />

- la silicosi<br />

- una gastrite da stress


COSA SI INTENDE PER DANNO ? (segue)<br />

Siamo in presenza di un danno anche quando un incidente<br />

provoca un’alterazione di tipo solo materiale a spese delle<br />

attrezzature di lavoro e dell’ambiente.<br />

Non si tratta, tuttavia, di danno penalmente rilevante.<br />

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina,<br />

apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante<br />

il lavoro.<br />

(Definizione come da D.Lgs. n.81/08 art. 69, comma 1 a) )


COSA SI INTENDE PER PREVENZIONE ?<br />

La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure<br />

necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro,<br />

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi<br />

professionali nel rispetto della salute della popolazione e<br />

dell’integrità dell’ambiente esterno.<br />

(Art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. n.81/08)<br />

Più semplicemente intendiamo per “prevenzione” tutte quelle<br />

azioni finalizzate ad impedire o a ridurre la possibilità che si<br />

verifichi un evento dannoso o non desiderato.


TESTIMONIANZE: Cinque storie sulla prevenzione aziendale<br />

Video – Progetto "Sicurezza si può" - LA<br />

RICETTA DELLA SICUREZZA - MARTINI


COME PREVENIRE ..<br />

• eliminare i rischi alla radice, riducendo l’esposizione dei<br />

lavoratori ad essi soggetti<br />

• sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o<br />

meno pericolosi;<br />

• adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti per un<br />

continuo miglioramento della prevenzione;<br />

• continua informazione, formazione e addestramento dei<br />

lavoratori.<br />

Nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, è<br />

essenziale controllarli e monitorarli affinché non<br />

compromettano la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br />

E SE PREVENIRE NON E’ SUFFICIENTE ?


.. SI PARLA QUINDI DI PROTEZIONE ..<br />

“letteralmente, dal latino protegĕre è una parola composta<br />

da pro- e tegĕre che significa «COPRIRE PRIMA»<br />

Le misure di protezione servono, quindi, a limitare le<br />

conseguenze di un evento (es. allagamento, incendio, crollo)<br />

nel momento in cui si verifica.<br />

Non diminuiscono un rischio<br />

professionale e nemmeno le occasioni<br />

di accadimento di un incidente, ma ne<br />

contengono esclusivamente le<br />

conseguenze e ne limitano i danni (a<br />

persone e cose).


TIPI DI PROTEZIONE<br />

Con il termine protezione collettiva<br />

non si intende “la divina provvidenza”<br />

alla quale il Datore di Lavoro può affidare<br />

la salute e la sicurezza dei propri lavoratori,<br />

ma rappresenta il complesso delle misure<br />

protettive adottate dall’azienda quando<br />

la stessa prende in considerazione l’adozione dei dispositivi di<br />

protezione collettiva (DPC) che hanno la “funzione di<br />

salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza”.<br />

I DPC sono strumenti fruibili da tutti i lavoratori, senza che gli<br />

stessi debbano indossarli, come ad esempio ponteggi,<br />

parapetti, protezioni fisse di macchine e attrezzature..


TIPI DI PROTEZIONE<br />

Con il termine protezione individuale, invece, intendiamo<br />

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e<br />

tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno<br />

o più rischi, nonché ogni complemento o accessorio<br />

destinato a tale scopo.<br />

I sistemi impiegati per tale funzione sono i “conosciuti”<br />

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).


Dpi (Dispositivi di Protezione<br />

Individuale)<br />

Sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere<br />

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di<br />

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di<br />

minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro,<br />

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale<br />

scopo”. (D.Lgs. 81/08 art.74)


OBBLIGO D’USO<br />

“I DPI devono essere impiegati quando i rischi non<br />

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da<br />

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione<br />

collettiva, da misure, metodi o procedimenti di<br />

riorganizzazione del lavoro”.<br />

(D.Lgs. 81/08 art.75)


1/6


VERBALE DI CONSEGNA D.P.I (segue) 2/6


VERBALE DI CONSEGNA D.P.I (segue) 3/6


VERBALE DI CONSEGNA D.P.I (segue) 4/6


VERBALE DI CONSEGNA D.P.I (segue) 5/6


VERBALE DI CONSEGNA D.P.I. 6/6


REQUISITI DEI DPI<br />

✱ Essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 475/92;<br />

✱ essere adeguati ai rischi da prevenire;<br />

✱ essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di<br />

lavoro;<br />

✱ tenere conto delle esigenze ergonomiche.


Dpi: 1 a categoria<br />

✱ DPI di semplice progettazione, destinati a<br />

salvaguardare la persona da rischi di danni fisici<br />

di lieve entità.<br />

✱ Il fabbricatore deve fornire etichetta o foglio<br />

illustrativo e la dichiarazione di conformità.


Dpi: 3 a categoria<br />

✱ DPI di complessa progettazione, destinati a<br />

salvaguardare le persone dai rischi di morte o di lesioni<br />

gravi e di carattere permanente.<br />

✱ Sono necessari la certificazione del prodotto, il sistema<br />

di qualità secondo la direttiva 89/686/CEE, l’etichetta o<br />

il foglio illustrativo.


Dpi: 2 a categoria<br />

✱ DPI che non rientrano nelle altre due categorie.<br />

✱ Il fabbricatore deve fornire etichetta o foglio<br />

illustrativo.<br />

ISTRUZIONI D’USO


Le categorie: RIEPILOGANDO<br />

1° CATEGORIA<br />

Rischi minori<br />

3° CATEGORIA<br />

Rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente<br />

2° CATEGORIA<br />

Tutti gli altri rischi


Misure Organizzative<br />

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’<br />

Il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato effettua di una<br />

dichiarazione di conformità, da allegare alla documentazione tecnica<br />

del modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI del D.Lgs.<br />

475/92, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono<br />

conformi alle disposizioni del presente decreto.


Misure Organizzative<br />

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’<br />

SCOPO DELLA DICHIARAZIONE<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

identificare il DPI<br />

definire a “che cosa” è conforme il DPI<br />

identificare il fabbricante<br />

definire il soggetto responsabile<br />

definire la data di immissione sul mercato


Misure Organizzative<br />

Le procedure di certificazione a seconda della categoria<br />

di appartenenza, prevedono i seguenti passaggi:<br />

❑ Per i DPI di 1° categoria, il fabbricante provvede<br />

autonomamente alla apposizione della marcatura CE sul DPI e<br />

li pone direttamente sul mercato.


Misure Organizzative<br />

MARCATURA CE<br />

❑ Se il DPI è di 2° o 3° categoria, prima di produrlo il fabbricante<br />

deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE:<br />

■ Fa domanda ad un solo organismo di controllo<br />

autorizzato e notificato, fornisce sufficienti esemplari del<br />

modello e correda la domanda con la documentazione<br />

tecnica e la nota informativa<br />

■ L’organismo effettua il controllo del modello e rilascia<br />

l’attestato di certificazione CE<br />

❑ Se il DPI è di 3° categoria, il fabbricante deve far verificare<br />

anche:<br />

■ controllo della produzione<br />

■ controllo annuale del prodotto finito


Le procedure di Certificazione: RIEPILOGANDO<br />

1° CATEGORIA:<br />

Dichiarazione di Conformità<br />

2° CATEGORIA:<br />

Dichiarazione di Conformità<br />

Attestato di certificazione CE<br />

3° CATEGORIA:<br />

Dichiarazione di Conformità<br />

Attestato di certificazione CE<br />

Verifica almeno annuale PRODOTTO FINITO


Misure Organizzative<br />

• MARCATURA CE<br />

❑ Il fabbricante effettua la dichiarazione di conformità CE<br />

❑ Tutti i DPI devono riportare la marcatura CE.<br />

❑ Se non è possibile marcare direttamente il DPI, la<br />

contrassegnatura deve essere apposta sulla confezione<br />

1° CATEGORIA 2° CATEGORIA 3° CATEGORIA<br />

n° di riconoscimento<br />

dell’organismo notificato


Misure Organizzative<br />

• MARCATURA DI RICONOSCIMENTO<br />

❑<br />

Oltre alla marcatura CE, il DPI dovrebbe riportare una ulteriore<br />

marcatura destinata a comprendere almeno:<br />

– Il nome, marchio o altro sistema di<br />

identificazione/riconoscimento del fabbricante<br />

– Il riferimento all’articolo o al modello<br />

– Eventuale riferimento alla misura o alla taglia (se del caso)<br />

– Tutte le informazioni ritenute necessarie (classi di protezione,<br />

pittogrammi, riferimenti alle norme tecniche…)


Misure Organizzative<br />

Esempio di Marcatura di riconoscimento


Misure Organizzative<br />

Nota informativa (o istruzioni d’uso)<br />

❑ La nota informativa, prevista dal D.Lgs. 475/92, è un<br />

requisito essenziale di sicurezza e deve essere, (nel<br />

caso di DPI di 2° o 3° categoria) valutata, giudicata e<br />

approvata dall’organismo di controllo autorizzato che<br />

interviene nelle procedure di certificazione CE del DPI.<br />

❑ Deve essere preparata e rilasciata obbligatoriamente<br />

dal fabbricante, e deve contenere, oltre al nome e<br />

all’indirizzo del fabbricante ogni informazione utile<br />

relativamente alle condizioni in cui può essere usato, i<br />

limiti di utilizzo, la durata di uso in base all’entità del<br />

rischio e la frequenza dell’esposizione….


Misure Organizzative<br />

Il Fabbricante<br />

❑<br />

Indipendentemente dalla categoria del DPI, prima della sua immissione<br />

sul mercato, il fabbricante (il soggetto giuridicamente responsabile della<br />

commercializzazione), deve:<br />

■ Apporre la marcatura CE (di tipologia differente in<br />

base alla categoria)<br />

■ Produrre una nota informativa (istruzioni d’uso)<br />

■ Rilasciare la dichiarazione di conformità CE ( o<br />

autocertificazione) - rif. Art. 11 D.Lgs. 475/92


Altra caratteristica<br />

essenziale dei DPI<br />

I DPI devono per legge<br />

riportare il marchio CE<br />

che indica la conformità ai requisiti<br />

essenziali di salute e sicurezza


TIPI DI PROTEZIONE<br />

Un approccio rigoroso riguardo alla tutela di salute e<br />

sicurezza dei lavoratori è quello di considerare<br />

l’adozione dei DPC come prioritaria rispetto all’uso dei DPI.<br />

Infatti, se l’art. 15 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le misure<br />

generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei<br />

luoghi di lavoro rappresentano la priorità delle misure di<br />

protezione collettiva rispetto alle misure di protezione<br />

individuale, l’art. 75 afferma che:<br />

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono<br />

essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche<br />

di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,<br />

metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.<br />

(Art. 75 D.Lgs. n.81/08)


TIPI DI PROTEZIONE<br />

Nel campo della sicurezza antincendio distinguiamo,<br />

inoltre, misure di:<br />

Misure di protezione passiva, che non richiedono l'azione<br />

dell'uomo o l'azionamento di un impianto:<br />

✓ compartimentazioni e porte antincendio;<br />

✓ uscite di sicurezza, vie d'esodo, scale protette e a prova<br />

di fumo;<br />

✓ adeguata segnaletica di sicurezza.<br />

Misure di protezione attiva, che richiedono l'intervento umano<br />

o l'azionamento di un impianto:<br />

✓ impianti di rilevamento incendi e di allarme;<br />

✓ estintori, idranti, naspo, reti sprinkler;<br />

✓ luci di emergenza;<br />

✓ presidi e squadre di emergenza.


TIPI DI PROTEZIONE<br />

Misure di protezione passiva:<br />

Misure di protezione attiva:


DPI quando<br />

Eliminazione del rischio<br />

Isolamento del rischio<br />

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE<br />

COLLETTIVA<br />

Allontanamento<br />

dell’operatore<br />

In presenza di rischio residuo<br />

Prevedere l’impiego dei DPI


Requisiti essenziali<br />

di Salute e di Sicurezza<br />

dei DPI<br />

- Fattori di comfort ed efficacia<br />

- Adeguamento dei DPI alla morfologia<br />

dell’utilizzatore<br />

- Leggerezza e solidità<br />

- Compatibilità tra i DPI destinati ad essere<br />

usati simultaneamente


NON COSTITUISCONO DPI<br />

(art. 74)<br />

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non<br />

specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute<br />

del lavoratore;<br />

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;<br />

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,<br />

delle forze di polizia e del personale del servizio per il<br />

mantenimento dell'ordine pubblico;<br />

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di<br />

trasporto stradali;<br />

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente<br />

sportivi e non per attività lavorative ;<br />

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;<br />

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e<br />

fattori nocivi. . (es. dosimetri personali)


Al fine di ottemperare agli obblighi imposti<br />

dal D.Lgs.81/08<br />

il Datore di Lavoro deve:<br />

➢ valutare il rischio presente nei luoghi di lavoro;<br />

➢ individuare le misure più idonee a ridurre, se non è<br />

possibile eliminare, tale rischio;<br />

➢ individuare, infine, i Dispositivi di Prevenzione (DPI)<br />

adatti a contenere il rischio residuo, cioè non<br />

eliminabile


Metodologia generale<br />

di riduzione del rischio<br />

1. combattere il rischio alla fonte, attraverso la<br />

segregazione della fonte di rischio o almeno il suo<br />

confinamento<br />

2. applicare misure di protezione collettiva ( DPC)<br />

piuttosto che misure di protezione individuale


Percorso DPI<br />

1. attribuzione (scelta dei DPI adatti ai rischi con cui si ha a che<br />

fare);<br />

2. distribuzione (documentazione dell'avvenuta consegna e delle<br />

caratteristiche dei dispositivi, tramite scheda specifica, riportante<br />

le caratteristiche dei materiali distribuiti, le modalità d’uso e le<br />

informazioni necessarie al corretto utilizzo);<br />

3. gestione (verifica dell’effettivo impiego dei Dispositivi durante<br />

il lavoro, delle modalità e dello stato d'uso)<br />

4. mantenimento (verifiche programmate nel tempo fino<br />

all'eventuale sostituzione)<br />

5. riconsegna ed eventuale sostituzione (sempre attraverso una<br />

documentazione dettagliata da controfirmare e da conservare)<br />

6. smaltimento (sostituzione ed eliminazione dei materiali<br />

obsoleti e non più funzionali, quando non addirittura pericolosi,<br />

eliminazione da far rientrare in una corretta gestione dei rifiuti)


OBBLIGHI DEI LAVORATORI<br />

- Si sottopongono al programma di formazione ed addestramento<br />

organizzato dal datore di lavoro, nei casi ritenuti necessari (D.P.I. di<br />

terza classe)<br />

- Utilizzano i DPI conformemente all’informazione ed alla<br />

formazione ricevute<br />

- Hanno cura dei DPI messi a disposizione<br />

- Non vi apportano modifiche di loro iniziativa<br />

- Al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali in termini di<br />

riconsegna<br />

- Segnalano immediatamente eventuali difetti o inconvenienti.


Dispositivi collettivi<br />

Ventilazione e areazione<br />

• Tecniche di ventilazione ed aspirazione forzata<br />

per bonificare gli ambienti di lavoro dagli<br />

inquinanti aerodispersi


Dispositivi collettivi<br />

Aspirazione localizzata<br />

• captazione degli inquinanti in prossimità del<br />

punto di emissione<br />

• cappe aspiranti mobili<br />

• cappe aspiranti a flusso verticale o laminare<br />

fisse


Dispositivi collettivi<br />

Aspirazione localizzata - vantaggi:<br />

• aspirazione completa delle sostanze prima<br />

della loro diffusione in ambiente<br />

• richiesta energetica contenuta<br />

• abbattimento e recupero degli inquinanti<br />

• evita di diffondere in ambiente esterno gli<br />

inquinanti


Dispositivi collettivi<br />

Aspirazione localizzata - svantaggi:<br />

• difficile realizzazione in caso di numerosi punti<br />

di utilizzo di inquinanti<br />

• notevoli costi di impianto<br />

• ingombro e rigidità del lay-out


Dispositivi collettivi<br />

Ventilazione per diluizione<br />

• creazione di un impianto di ventilazione che<br />

apporta aria pulita (filtrata) negli ambienti di<br />

lavoro<br />

• diluizione dell’aria “inquinata”


Dispositivi collettivi<br />

Ventilazione per diluizione - vantaggi<br />

• Costi ridotti<br />

• integra l’aspirazione localizzata quando le<br />

sorgenti inquinanti sono molto numerose<br />

• unico sistema quando non esistono sorgenti di<br />

inquinamento localizzato


Dispositivi collettivi<br />

Ventilazione per diluizione - svantaggi<br />

• non elimina gli inquinanti ma diluisce l’aria<br />

inquinata<br />

• non cattura e non abbatte gli inquinanti che<br />

pertanto si disperdono in ambiente esterno<br />

• in caso di trattamento termico/filtrazione<br />

richiede un grande dispendio di energia


Dispositivi collettivi<br />

Isolamento acustico<br />

• Il rumore nell’ambiente di lavoro è diffuso per<br />

via diretta o riflessa<br />

• E’ possibile diminuire la propagazione del<br />

rumore impiegando determinati materiali


Dispositivi collettivi<br />

Isolamento acustico<br />

• contro al propagazione diretta si usano<br />

tramezzi o schermi<br />

• contro la propagazione riflessa si usano<br />

materiali fonoassorbenti (lana di vetro, di<br />

roccia, poliuretano)


Dispositivi collettivi<br />

Pannelli fonoassorbenti<br />

• Il coefficiente di assorbimento del rumore è in<br />

funzione della frequenza


Dispositivi personali<br />

• I dispositivi di protezione individuale devono<br />

essere in grado di proteggere i lavoratori in<br />

funzione dei livelli di concentrazione presenti<br />

nell’ambiente di lavoro per permettere<br />

un’esposizione al massimo pari alla<br />

concentrazione/dose limite dell’inquinante<br />

relativo


Dispositivi personali<br />

• I dispositivi di protezione individuale devono<br />

poter essere indossati dai lavoratori esposti<br />

ad un determinato fattore di rischio per il<br />

quale non è possibile intervenire in altro<br />

modo


Dispositivi personali<br />

• I dispositivi di protezione individuale devono<br />

corrispondere a specifiche norme europee<br />

(EN) perché siano conformi al fattore di<br />

protezione ricercato<br />

• Non esistono dispositivi in grado di<br />

proteggere tutti i rischi presenti ma occorre<br />

selezionarli in base alla loro efficacia


Dispositivi personali<br />

• occhi<br />

• vie aree<br />

• corpo<br />

• piedi<br />

• udito<br />

Protezione di:


Protezione occhi<br />

Rischi<br />

• meccanico<br />

• radiazioni luminose<br />

• gocce spruzzi<br />

• polveri<br />

• schegge<br />

• gas


Protezione occhi<br />

• EN 169: saldatura<br />

• EN 170: filtri ultravioletti<br />

• EN 171: filtri infrarossi<br />

• EN 172: filtri per abbagliamento solare<br />

• EN 207: filtri per radiazioni laser


Protezione occhi<br />

Requisiti protettivi<br />

• Resistenza meccanica<br />

• Protezione da radiazione luminosa<br />

• Metalli fusi e solidi incandescenti<br />

• Liquidi<br />

• Polveri<br />

• Gas


• Archi elettrici<br />

• Protezione laser<br />

Protezione occhi


Protezione vie respiratorie<br />

• Respiratori a filtro - dipendenti dall’aria<br />

esterna<br />

• Respiratori isolati - indipendenti dall’aria<br />

esterna


Protezione vie respiratorie<br />

Norme di riferimento<br />

• EN 149: Facciali filtranti antipolvere<br />

• EN 143: Filtri antipolvere<br />

• EN 141: filtri antigas e vapori e combinati<br />

• UNI 10720: guida alla scelta e all’uso di<br />

apparecchi per la protezione delle vie<br />

respiratorie


Protezione vie respiratorie<br />

Respiratori a filtro devono essere usati sempre<br />

quando:<br />

• Ossigeno < 17% (CEN)<br />

• Concentrazione inquinanti superiore ai limiti<br />

da respiratori a filtro<br />

• In presenza di gas o vapori con soglia olfattiva<br />

superiore a TLV (limite di esposizione)


Protezione vie respiratorie<br />

Respiratori antipolvere (EN 149 - 143)<br />

• Facciali filtranti (FFP 1, 2, 3)<br />

• Filtri antipolvere (P 1, 2, 3)<br />

efficienza filtrante<br />

1 78%<br />

2 92%<br />

3 98%


Protezione vie respiratorie<br />

Respiratori antipolvere (EN 149 - 143)<br />

• Classe S: protezione da aerosol liquidi e<br />

nebbie acquose<br />

• Classe SL: nebbie organiche


Protezione vie respiratorie<br />

Respiratori antigas (EN 141)<br />

tipo colore protezione<br />

A marrone gas e vap. org. con p.eb.>65°C<br />

B grigio gas e vapori inorganici<br />

E giallo gas acidi<br />

K verde ammoniaca e derivati


Protezione vie respiratorie<br />

Respiratori antigas (EN 141)<br />

• I filtri A sono in carbone attivo<br />

• I filtri B, E, K sono in carbone attivo<br />

impregnato con sostanze in grado di reagire<br />

chimicamente con gli inquinanti


Dispositivi personali<br />

Per ogni tipo di filtro sono presenti 3 classi di<br />

protezione date dalla capacità di<br />

assorbimento che è la durata del filtro<br />

• 1 = bassa<br />

• 2 = media<br />

• 3 = alta


Protezione delle vie respiratorie<br />

La protezione di un dispositivo antigas è<br />

determinata dal tipo di maschera<br />

• semimaschera efficienza pari a 98%<br />

• pieno facciale: efficienza pari a 99,9%


Protezione delle mani<br />

Norme di riferimento<br />

• EN 420: pittogrammi<br />

• EN 374: prodotti chimici e microbiologici<br />

• EN 381-7: motoseghe<br />

• EN 388: rischi meccanici<br />

• EN 407: rischi termici<br />

• EN 421: radiazioni ionizzanti


Protezione delle mani<br />

• EN 511: protezione freddo<br />

• EN 659: pompieri<br />

• EN 1082: utilizzo coltelli


Protezione delle mani<br />

Protezione del rischio chimico (EN-374)<br />

• la scelta del guanto deve tenere conto<br />

dell’indice di degradazione a contatto con<br />

l’inquinante<br />

• prova di permeazione: passaggio<br />

dell’inquinante a livello molecolare


Protezione delle mani<br />

Protezione dai rischi meccanici<br />

• resistenza all’abrasione = 4 livelli<br />

• resistenza al taglio = 5 livelli<br />

• resistenza alla lacerazione = 4 livelli<br />

• resistenza alla perforazione = 4 livelli


Protezione delle mani<br />

Protezione da calore/fuoco<br />

• comportamento alla fiamma = 4 livelli<br />

• calore di contatto = 4 livelli<br />

• calore convettivo = 4 livelli<br />

• piccole proiezioni di metallo fuso = 4 livelli<br />

• grandi proiezioni di metallo fuso = 4 livelli


Protezione delle mani<br />

Protezione contro freddo<br />

• freddo convettivo = 3 livelli<br />

• freddo di contatto = 3 livelli<br />

• permeabilità all’acqua = 1 livello


Protezione dei piedi<br />

Normativa di riferimento<br />

• EN 345: calzature di sicurezza<br />

• EN 346: calzature di protezione<br />

• EN 347: calzature da lavoro


Protezione dei piedi<br />

Ciascuna categoria ha 5 livelli di protezione<br />

• Calzature di sicurezza: hanno puntale per<br />

sostenere un impatto fisico di 200 joule<br />

• Calzature di protezione: hanno puntale per<br />

sostenere un impatto fisico di 100 joule<br />

• Calzature da lavoro: non hanno puntale


Protezione dei piedi<br />

Proprietà di sicurezza (pittogrammi)<br />

• antistatiche<br />

• impermeabilità tomaia<br />

• lamina antiforo<br />

• conduttività elettrica della suola<br />

• isolamento da calore<br />

• isolamento da freddo


Protezione dei piedi<br />

• resistenza agli idrocarburi<br />

• resistenza al calore per contatto


Protezione dell’udito<br />

Norme di riferimento<br />

• EN 352-1: cuffie antirumore<br />

• EN 352-2: inserti antirumore<br />

• EN 3252-3: cuffie antirumore per elmetto<br />

• EN 352-4: cuffie antirumore attive<br />

• EN 458: valutazione idoneità otoprotettori


Protezione dell’udito<br />

• Gli otoprotettori devono essere scelti sulla<br />

base dei livelli di esposizione equivalente (Leq)<br />

presenti nell’ambiente di lavoro


Protezione dell’udito<br />

• L’otoprotettore deve quindi essere in grado di<br />

riportare la pressione sonora sull’orecchio al<br />

di sotto del livello di azione (pari ai sensi del<br />

D.lgs. 81/08 a 85 dB(A))


Protezione dell’udito<br />

• La protezione dell’udito non deve essere<br />

eccessiva (iperprotezione) ovvero si deve<br />

evitare di arrivare al livello pari a livello di<br />

azione - 15 dB(A)<br />

• Una eccessiva protezione comporta un<br />

isolamento dell’operatore


Protezione dell’udito<br />

• La protezione ottimale è quella che garantisce<br />

all’operatore di essere esposto tra 75 e 80<br />

dB(A)


Protezione dell’udito<br />

• La scelta degli otoprotettori deve tenere conto<br />

principalmente del SNR = Riduzione<br />

Semplificata del Rumore<br />

• L’attenuazione del rumore viene indicata dal<br />

produttore di otoprotettori con un valore<br />

medio<br />

• La scelta finale deve tenere conto anche della<br />

frequenza del rumore


Protezione dell’udito<br />

• L’attenuazione complessiva è in funzione del<br />

tempo di utilizzo dell’otoprotettore


VIDEO - Un attimo prima e...un attimo<br />

dopo


Il documentario "Un attimo prima e..un attimo<br />

dopo", realizzato da Inail - Direzione Regionale<br />

Sardegna in collaborazione con l'Agenzia Regionale<br />

del Lavoro, contiene testimonianze di alcuni grandi<br />

invalidi che raccontano la loro esperienza<br />

drammatica e come la loro vita sia cambiata da<br />

quando sono stati vittime di infortunio sul lavoro<br />

LA NON SICUREZZA


I SOGGETTI DELLA SICUREZZA<br />

→ Datore di Lavoro (D.L.)<br />

→ Dirigenti<br />

→ Preposti<br />

→ Medico competente (M.C.)<br />

→ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)<br />

→ Addetti emergenze (Antincendio A.I. - Primo Soccorso P.S.)<br />

→ Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)<br />

→ Tutti i lavoratori


Il Datore di Lavoro (D.L.)<br />

è il principale destinatario degli obblighi in materia di<br />

sicurezza, ed è soggetto responsabile penalmente.<br />

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,<br />

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto<br />

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la<br />

propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione<br />

stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri<br />

decisionali e di spesa […].<br />

(Art. 2 D.Lgs. n.81/08)<br />

Tra tutti gli obblighi a cui il D.L. è soggetto,<br />

ve ne sono alcuni che NON può delegare<br />

in alcun modo..


Obblighi del datore di lavoro NON DELEGABILI<br />

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:<br />

a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente<br />

elaborazione del documento previsto dall’articolo 28<br />

(Oggetto della Valutazione dei Rischi);<br />

b. la designazione del responsabile del servizio<br />

prevenzione e protezione dai rischi.<br />

(Art. 17 comma 1 D.Lgs. n.81/08)<br />

E’ evidente che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il<br />

D.L. dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali,<br />

peraltro in larga misure previste dal D.Lgs 81/08, quali: dirigenti ,<br />

preposti, consulenti,<br />

RSPP, RLS, medico competente, ecc..


COME delegare ??<br />

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente<br />

esclusa, è ammessa dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 con i seguenti limiti e<br />

condizioni:<br />

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;<br />

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza<br />

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;<br />

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e<br />

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;<br />

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo<br />

svolgimento delle funzioni delegate.<br />

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.<br />

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva<br />

pubblicità.<br />

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di<br />

lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni<br />

trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e<br />

controllo di cui all’articolo 30, comma 4.<br />

(Rif. art. 16 D.Lgs. n.81/08)


Obblighi del datore di lavoro e dirigenti<br />

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le medesime<br />

attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:<br />

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza<br />

sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.<br />

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle<br />

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei<br />

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di<br />

primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;<br />

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle<br />

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;<br />

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione<br />

individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e<br />

protezione e il medico competente, ove presente;<br />

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno<br />

ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone<br />

che li espongono ad un rischio grave e specifico;


Obblighi del datore di lavoro e dirigenti (segue)<br />

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme<br />

vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di<br />

igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi<br />

di protezione individuali messi a loro disposizione;<br />

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal<br />

programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente<br />

l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;<br />

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare<br />

tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;<br />

f) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di<br />

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,<br />

immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona<br />

pericolosa;<br />

g) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo<br />

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da<br />

prendere in materia di protezione;


Obblighi del datore di lavoro e dirigenti (segue)<br />

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e<br />

addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;<br />

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela<br />

della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la<br />

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste<br />

un pericolo grave e immediato;<br />

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione<br />

delle misure di sicurezza e di protezione della salute;<br />

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la<br />

sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,<br />

copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su<br />

supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché<br />

consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla<br />

lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda.


Obblighi del datore di lavoro e dirigenti (segue)<br />

p) Elaborare il documento di cui all’art. 26, comma 3<br />

anche su supporto informatico come previsto dall’art.<br />

53, comma 5, e, su richiesta di questi e per<br />

l’espletamento della sua funzione, consegnarne<br />

tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori<br />

per la sicurezza. Il documento è consultato<br />

esclusivamente in azienda;<br />

q) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le<br />

misure tecniche adottate possano causare rischi per la<br />

salute della popolazione o deteriorare l’ambiente<br />

esterno verificando periodicamente la perdurante<br />

assenza di rischio;


Obblighi del datore di lavoro e dirigenti<br />

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro<br />

tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di<br />

lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato<br />

medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli<br />

infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un<br />

giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli<br />

infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre<br />

giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che<br />

comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera<br />

comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del<br />

testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli<br />

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;<br />

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle<br />

ipotesi<br />

di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008;


Obblighi del datore di lavoro e dirigenti<br />

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e<br />

dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e<br />

immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle<br />

dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone<br />

presenti;<br />

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,<br />

munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di<br />

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore<br />

di lavoro<br />

La L. 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto che "La tessera di riconoscimento<br />

deve contenere, oltre agli elementi specificati, anche la data di assunzione e,<br />

in caso di subappalto, la relativa autorizzazione".<br />

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione<br />

periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;<br />

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti<br />

organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza<br />

del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della<br />

prevenzione e della protezione;


Obblighi del datore di lavoro e dirigenti<br />

aa)<br />

bb)<br />

comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite,<br />

al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di<br />

cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei<br />

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione<br />

l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei<br />

lavoratori gia' eletti o designati;<br />

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria<br />

non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto<br />

giudizio di idoneità.


Obblighi del datore di lavoro e dirigenti<br />

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione<br />

ed al medico competente informazioni in merito a:<br />

a) la natura dei rischi;<br />

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione<br />

delle misure preventive e protettive;<br />

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;<br />

d) i dati relativi agli infortuni e quelli riguardanti le malattie<br />

professionali;<br />

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.


In sintesi, il D.L.<br />

Si avvale della<br />

Collaborazione di<br />

Dirigenti e Preposti<br />

Consulenti ed esperti di sicurezza


La Riunione Periodica<br />

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:<br />

a)il documento di valutazione dei rischi;<br />

b)l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza<br />

sanitaria;<br />

c)i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di<br />

protezione individuale;<br />

d)i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei<br />

lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.<br />

Nel corso della riunione possono essere individuati:<br />

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di<br />

malattie professionali;<br />

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee<br />

guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.<br />

(Art. 35 D.Lgs. n.81/08)


Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze<br />

La redazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze<br />

(più conosciuto con l'acronimo DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza<br />

introdotto dall'art. 26 del Testo Unico.<br />

Secondo il D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro committente promuove la<br />

cooperazione e il coordinamento delle imprese in caso di affidamento di lavori,<br />

servizi e forniture all'interno della propria azienda non soggetti all'obbligo di<br />

stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborando un unico documento<br />

di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non<br />

e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,<br />

limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie<br />

professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del<br />

datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei<br />

lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza<br />

e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico<br />

conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta<br />

dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.


Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze<br />

Gli obblighi precedentemente illustrati non si applicano ai servizi di<br />

natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e<br />

(per effetto della Legge di Conversione n. 98/2013) viene anche estesa la<br />

possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non<br />

sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno<br />

l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla<br />

somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle<br />

attività considerata con riferimento all’arco temporale di un anno<br />

dall’inizio dei lavori.


Il Preposto<br />

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei<br />

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura<br />

dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e<br />

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,<br />

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori<br />

ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; (Art. 2,<br />

comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 81/2008)<br />

In particolare trattasi di un soggetto, alle<br />

dirette dipendenze del datore di lavoro, al<br />

quale è attribuita (di fatto, o mediante specifico<br />

incarico) una funzione di controllo permanente<br />

e di sovrintendenza nello svolgimento della<br />

prestazione lavorativa


Obblighi del preposto<br />

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:<br />

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori<br />

dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di<br />

salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei<br />

dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di<br />

persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;<br />

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate<br />

istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e<br />

specifico;<br />

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio<br />

in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di<br />

pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o<br />

la zona pericolosa;<br />

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio<br />

di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e<br />

le disposizioni prese o da prendere in materia<br />

di protezione;


Obblighi del preposto<br />

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo<br />

grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da<br />

prendere in materia di protezione;<br />

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di<br />

riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo<br />

grave ed immediato;<br />

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze<br />

dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione<br />

individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il<br />

lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;<br />

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto<br />

dall’articolo 37.


Il Medico Competente (M.C.)<br />

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e<br />

professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo<br />

quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di<br />

lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo<br />

stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli<br />

altri compiti di cui al presente Decreto<br />

(Art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 81/2008)<br />

Non si tratta quindi del “medico di famiglia” ma di un<br />

professionista specializzato, ad esempio, in:<br />

•medicina del lavoro;<br />

•igiene e medicina preventiva dei lavoratori e<br />

psicotecnica;<br />

•medicina legale.


Obblighi del Medico Competente<br />

Il medico competente:<br />

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione<br />

e protezione alla valutazione dei rischi, (…) alla predisposizione<br />

della attuazione delle misure per la tutela della salute e della<br />

integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei<br />

confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del<br />

servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed<br />

esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla<br />

attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”,<br />

secondo i principi della responsabilità sociale;<br />

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (…);<br />

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella<br />

sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;<br />

tale cartella e‘ conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo<br />

il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza<br />

sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di<br />

custodia concordato al momento della nomina del<br />

medico competente;


Obblighi del Medico Competente<br />

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la<br />

documentazione sanitaria in suo possesso, (…) nel rispetto del<br />

segreto professionale;<br />

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,<br />

copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le<br />

informazioni necessarie relative alla conservazione della<br />

medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va<br />

conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo<br />

30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno<br />

dieci anni, (…);<br />

f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle<br />

sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo,<br />

(…);<br />

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della<br />

sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di<br />

esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di<br />

sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione<br />

della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce<br />

altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai<br />

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;


Obblighi del Medico Competente<br />

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza<br />

sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia<br />

copia della documentazione sanitaria;<br />

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al<br />

datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi,<br />

ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi<br />

della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di<br />

detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e<br />

della integrità psico-fisica dei lavoratori;<br />

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa<br />

che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità<br />

diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua<br />

annotazione nel documento di valutazione dei rischi;<br />

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei<br />

lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della<br />

valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;<br />

n) (…) autocertifica i requisiti professionali;


La SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Gli esiti della visita medica devono essere allegati<br />

alla cartella sanitaria e di rischio.<br />

Il medico competente esprime uno dei seguenti<br />

giudizi relativi alla mansione specifica:<br />

a) idoneità;<br />

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con<br />

prescrizioni o limitazioni;<br />

c) inidoneità temporanea;<br />

d) inidoneità permanente.<br />

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità<br />

temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.<br />

Dei giudizi di idoneità rilasciati, il medico competente<br />

informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.


Perché è IMPORTANTE la sorveglianza<br />

sanitaria?<br />

• L’attività di sorveglianza sanitaria deve:<br />

- verificare l’accettabilità dei compiti lavorativi per i singoli soggetti,<br />

permettendo l’espressione del giudizio di idoneità;<br />

- rilevare i soggetti portatori di particolari patologie o<br />

costituzionalmente predisposti;<br />

- monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori;<br />

- misurare la prevalenza di malattie tra i lavoratori in funzione<br />

dell’età, del sesso, e la loro distribuzione nelle varie mansioni e in<br />

funzione dell’anzianità lavorativa.


Svantaggi della sorveglianza sanitaria<br />

- reali : in caso di eccesso di visite o di esami strumentali e/o<br />

ematochimici oppure di monitoraggio ambientale e biologico<br />

qualora non realmente necessari;<br />

- apparenti : la sorveglianza sanitaria ha un costo ma, se<br />

condotta con il giusto equilibrio lo svantaggio economico può<br />

essere solo a breve termine, infatti, favorisce una gestione più<br />

razionale del personale e contribuisce a diminuire la<br />

probabilità che insorgano malattie professionali o che si<br />

verifichino infortuni, con un evidente ritorno economico, in<br />

termini di giornate lavorative perse, oneri assicurativi,<br />

eventuali indennizzi chiesti direttamente all’Azienda


La sorveglianza sanitaria<br />

QUANDO E’ obbligatoria:<br />

(Art. 41, comma 1 D.Lgs.81/08 e s.m.i.)<br />

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle<br />

indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;<br />

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia<br />

ritenuta dal medico competente correlata ai rischi<br />

lavorativi.


La sorveglianza sanitaria<br />

QUANDO E’ proibita:<br />

(art. 41, comma 3 D.Lgs.81/08 e s.m.i.)<br />

• a) per accertare stati di gravidanza;<br />

• b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente<br />

•per verificare stati di sieropositività per HIV<br />

•che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non<br />

esiste precisa indicazione clinica<br />

•finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non<br />

correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto<br />

•su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o<br />

le assenze per infermità del lavoratore


LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE<br />

(art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)<br />

a) visita medica preventiva intesa a constatare<br />

l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il<br />

lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua<br />

idoneita' alla mansione specifica;<br />

Art. 41, comma 2-bis Le visite mediche preventive possono essere<br />

svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal<br />

medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.


LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE<br />

b) visita medica periodica per controllare lo<br />

stato di salute dei lavoratori ed esprimere il<br />

giudizio di idoneita' alla mansione specifica.<br />

CON QUALE PERIODICITÀ ?


Periodicità delle visite mediche<br />

(art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)<br />

• La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla<br />

relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta<br />

l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita<br />

dal medico competente in funzione della valutazione del<br />

rischio.<br />

• L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può<br />

disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria<br />

differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;


Periodicità delle visite mediche<br />

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico<br />

competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di<br />

peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità<br />

alla mansione specifica;<br />

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde<br />

verificare l'idoneità alla mansione specifica;<br />

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi<br />

previsti dalla normativa vigente.


Periodicità delle visite mediche<br />

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;<br />

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a<br />

seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai<br />

sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla<br />

mansione.


SORVEGLIANZA SANITARIA: Alcol e stupefacenti<br />

(art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)<br />

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite<br />

di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì<br />

finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol<br />

dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e<br />

stupefacenti.


VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE<br />

(Legge 125 del 30 marzo 2001)<br />

MANSIONI A<br />

RISCHIO<br />

Test alcolimetrico<br />

effettuato dal medico<br />

competente o dal<br />

medico dell’Organo di<br />

Vigilanza<br />

Esclusione dal<br />

COMPITO<br />

LAVORATIVO A<br />

RISCHIO e avvio<br />

ai previsti<br />

percorsi di<br />

recupero


VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O<br />

PSICOTROPE<br />

D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007<br />

Visite specialistiche in medicina del lavoro<br />

con anamnesi mirata<br />

Test di screening su urina<br />

Verifica positiva: giudizio di inidoneità<br />

temporanea alla mansione<br />

Invio ai SERT<br />

SOGGETTI CON<br />

MANSIONE A<br />

RISCHIO<br />

IDENTIFICATA<br />

NELLA<br />

NORMATIVA<br />

(D.M. 186/90)


I PROTOCOLLI SANITARI<br />

(art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08)<br />

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del<br />

datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e<br />

biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio<br />

ritenuti necessari dal medico competente.


Titolo X - Rischio Biologico<br />

VACCINAZIONI<br />

Della sorveglianza sanitaria fa parte anche:<br />

- la messa a disposizione di vaccini efficaci per<br />

quei lavoratori che non sono già immuni<br />

all'agente biologico presente nella lavorazione,<br />

da somministrare a cura del medico<br />

competente;


IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA<br />

(art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08)<br />

• idoneità;<br />

• Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o<br />

limitazioni;<br />

• Inidoneità temporanea;<br />

• Inidoneità permanente.<br />

COPIA DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE E AL DATORE DI LAVORO!!!


PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITA' ALLA MANSIONE<br />

SPECIFICA<br />

(art. 42, comma 1 D.Lgs. 81/08)<br />

Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico<br />

competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla<br />

mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad<br />

altra mansione compatibile con il suo stato di salute.


DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE<br />

Il sanitario che effettua la diagnosi di una malattia la cui origine<br />

professionale è quantomeno sospetta ha l’obbligo di segnalare la<br />

patologia a diversi enti<br />

Referto all’autorità<br />

giudiziaria (Procura della<br />

Repubblica)<br />

(ai sensi dell’ art. 365 C.P. e 334<br />

C.P.P.)<br />

Denuncia alla<br />

Direzione Provinciale<br />

del Lavoro<br />

Denuncia all’Inail<br />

(ai sensi dell’art. 10 D.L.<br />

38/2000)<br />

Denuncia di Malattia<br />

Professionale all’Asl ( ai<br />

sensi dell’art 139 del D.P.R.<br />

1124/1965 e L. 833/2000)<br />

( ai sensi dell’art. 139 D.P.R.<br />

1124/1965)


La tutela della gravidanza è assicurata da tre norme<br />

fondamentalmente: la L. n. 1204/71, il D.P.R. n.<br />

1026/76 e il D.P.R. n. 645/96<br />

• Il Medico Competente dovrà collaborare<br />

nell’elaborazione del documento di valutazione dei<br />

rischi considerando lo stato di gravidanza e il<br />

puerperio da un lato e l’allattamento dall’altro come<br />

situazioni di disagio psicofisico e conseguentemente<br />

suggerire delle norme di “esclusione” o “non<br />

esclusione” da quella specifica mansione e operazione<br />

lavorativa.


ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE<br />

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP)<br />

è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni<br />

all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione<br />

dai rischi professionali per i lavoratori.<br />

Gli addetti (ASPP) e il responsabile (RSPP) del Servizio devono<br />

possedere le capacità e i requisiti professionali fissati nel<br />

D.Lgs. 81/2008 all'articolo 32, devono:<br />

✓ essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche<br />

dell'azienda;<br />

✓ disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento<br />

dei compiti loro assegnati;<br />

✓ non possono subire pregiudizio a causa della attività<br />

svolta nell'espletamento del proprio incarico.


IL RUOLO STRATEGICO di RSPP e ASPP<br />

✓ Generare comportamenti corretti durante il lavoro;<br />

✓ Utilizzare in sicurezza strumenti, macchinari, sostanze;<br />

✓ Utilizzare correttamente i D.P.I.;<br />

✓ Far sì che la sicurezza degli operatori diventi parte integrante<br />

della pianificazione e programmazione aziendale;<br />

✓ Permettere che i cambiamenti prospettati dalle leggi possano<br />

divenire reali e non rimanere sulla carta;<br />

✓ Risolvere il conflitto vigente tra ciò che la legge impone e ciò<br />

che dovrebbe essere un bisogno naturale;<br />

✓ Favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza che possa<br />

divenire parte integrante del sistema di valori condiviso da<br />

tutti, portando il lavoratore a sentirsi inserito in un sistema<br />

affidabile, garante del suo benessere lavorativo.


IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e<br />

protezione all’interno della azienda o della unità produttiva,<br />

oppure incarica persone/ servizi esterni costituiti anche<br />

presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi<br />

paritetici.<br />

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni,<br />

NON è per questo esonerato dalla propria responsabilità in<br />

materia.


Ne parlano il Dott. Paolo Varesi (Responsabile Ufficio Giuridico AIFES – Associazione Italiana<br />

Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro) e l’Avv. Lorenzo Fantini ( Esperto di diritto del<br />

lavoro, diritto sindacale, salute e sicurezza sul lavoro).<br />

Video – ASR 7 luglio 2016, come cambiano i<br />

percorsi formativi e le figure dell'R-Aspp


NOVITA’<br />

- Semplificato con un Modulo generale B, comune a<br />

tutti i settori di 48 ore, tranne i moduli aggiuntivi<br />

per cui si prevede formazione specifica con 12-16<br />

ore aggiuntive (agricoltura, pesca, costruzioni)<br />

- Aggiornamento<br />

- Formazione lavoratori, preposti, macchine<br />

- Tabella con i crediti formativi (Decreto Legge n. 69<br />

«Decreto del Fare») alcuni aggiornamenti<br />

comportano la possibilità di non seguire altri corsi<br />

perché i programmi sono assorbiti.


Gli RSPP e gli ASPP sono dei manager della Sicurezza, dei consulenti.<br />

Devono capire tutte le dinamiche organizzative aziendali, non solo per qualità<br />

professionale , ma per obbligo.<br />

Il Modulo B subisce tutte le modifiche del nuovo Accordo Stato Regioni.<br />

- RSPP che lavora già in un settore non deve integrare il modulo B, ma deve<br />

aggiornarsi<br />

- RSPP che ha preso in passato tutti i settori B (ma esiste davvero chi conosce<br />

tutti i settori della sicurezza?!) può operare senza integrare il modulo B<br />

- RSPP cambia settore, dovrà usare la tabella di comparazione nel nuovo<br />

Accordo e capire con quante ore deve integrare il suo modulo B.<br />

OVVIAMENTE le competenze devono sempre<br />

essere aggiornate!!!


Se non ti aggiorni non sei in grado di affrontare i compiti<br />

dell’RSPP:<br />

- Valutare i rischi;<br />

- Identificare le misure di prevenzione e protezione;<br />

- Dire al Datore di Lavoro quali misure adottare;<br />

- Individuare un percorso di formazione, addestramento e di<br />

aggiornamento<br />

Se non svolgi bene i tuoi compiti:<br />

- Fai un danno ai lavoratori;<br />

- Ne puoi rispondere penalmente<br />

- Ne rispondi comunque professionalmente.<br />

RSPP= 40 ORE nel quinquennio<br />

ASPP= 20 ORE nel quinquennio


Gli Addetti alle emergenze<br />

Tra gli obblighi previsti per il datore di lavoro, vi è quello di<br />

designare preventivamente i lavoratori incaricati<br />

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta<br />

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di<br />

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso<br />

e, comunque, di gestione dell’emergenza.


Gli Addetti ANTINCENDIO (A.I.)<br />

Si tratta di lavoratori designati dal datore di lavoro e<br />

addestrati al fine di prevenire l'insorgere di incendi<br />

e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose<br />

e alle persone.<br />

Svolgono infatti un importante ruolo nella prevenzione<br />

antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi<br />

di lavoro e la segnalazione di eventuali anomalie<br />

suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso di<br />

incendio, di facilitare la propagazione dello stesso.<br />

In caso di emergenza, intervengono sull'evento in<br />

corso per controllarne l'evoluzione, per assicurare un<br />

esodo sicuro di tutte le persone in caso si renda<br />

necessario<br />

allontanarle dal luogo in cui si trovano.


Gli Addetti ANTINCENDIO<br />

La formazione obbligatoria degli addetti, varia<br />

secondo il tipo di azienda ed il rischio di incendio<br />

(art. 37 del D.Lgs. 81/08).<br />

La normativa prevede che, nelle aziende fino a 5 lavoratori, il<br />

datore di lavoro possa svolgere in prima persona le funzioni di<br />

addetto antincendio, sottoponendosi alla formazione prevista.<br />

Durata corsi a seconda della tipologia di aziende:<br />

Attività a rischio di incendio basso<br />

Attività a rischio di incendio medio<br />

Attività a rischio di incendio elevato<br />

4 ore<br />

8 ore<br />

16 ore


Classificazione aziende INCENDIO<br />

Luogo di lavoro a rischio di incendio basso<br />

Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a<br />

basso tasso di infiammabilità e in cui le condizioni dei locali e di<br />

esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio<br />

ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso<br />

è da ritenersi limitata.<br />

Luogo di lavoro a rischio medio<br />

Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o<br />

condizioni dei locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma<br />

nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi<br />

limitata.<br />

Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato<br />

Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente<br />

infiammabili e/o per le condizioni dei locali e/o di esercizio sussistono notevoli<br />

probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità<br />

di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione<br />

come luogo a rischio di incendio basso o medio.


I COMPITI dell’addetto ANTINCENDIO<br />

In relazione all’entità dell’evento DEVE:<br />

• attivare lo stato di preallarme (vocale o telefonico);<br />

• recarsi immediatamente nel luogo del pericolo<br />

e valutare l'entità dello stesso;<br />

• verificare l'effettiva presenza di una situazione di emergenza;<br />

• in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire<br />

in quanto addestrato all'uso degli estintori;<br />

• nel caso non sia sicuro di poter controllare l'incendio o<br />

comunque di intervenire sul pericolo, deve evitare di perdere<br />

tempo in vani tentativi, ma piuttosto deve dare inizio alle<br />

procedure di evacuazione,<br />

NON IMPROVVISARSI EROE O VIGILE DEL FUOCO


I COMPITI dell’addetto ANTINCENDIO<br />

• isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato<br />

l'incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di<br />

accesso, dopo essersi assicurati che non siano<br />

rimaste persone all'interno;<br />

• occuparsi di coloro che necessitano di assistenza,<br />

conducendoli al più presto nel luogo di raccolta più vicino;<br />

• verificare per ciascun piano l'avvenuta evacuazione,<br />

controllando ciascun locale, compresi i bagni;<br />

• verificare l'avvenuta evacuazione delle persone, mediante<br />

accertamento diretto che indiretto (es: tramite compilazione<br />

modulo di evacuazione oppure mediante l’appello del<br />

personale);<br />

• affiancare i VV.F durante l'intervento fornendo tutte le<br />

informazioni del caso;<br />

• segnalare il cessato allarme.


Gli Addetti PRIMO SOCCORSO (P.S.)<br />

Con il termine PRIMO SOCCORSO si intende<br />

“l’insieme delle azioni che permettono di aiutare<br />

una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei<br />

soccorsi qualificati”.<br />

Inoltre “dopo aver compiuto un esame primario inerente i<br />

parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di<br />

emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente<br />

predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare<br />

l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso<br />

il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero”


Gli Addetti PRIMO SOCCORSO<br />

Bisogna ricordare che “il giusto soccorso” significa:<br />

non mettere a repentaglio la propria vita,<br />

non prestare interventi superiori alle proprie capacità,<br />

non farsi prendere dal panico,<br />

non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del pers. sanitario<br />

NON CREDERSI MAI MEDICI O INFERMIERI


Gli Addetti PRIMO SOCCORSO<br />

La formazione obbligatoria degli addetti, varia<br />

secondo la tipologia di attività svolta, del numero dei<br />

lavoratori occupati e dei fattori di rischio.<br />

(art. 37 del D.Lgs. 81/08).<br />

Come per l’antincendio, la normativa prevede che, nelle<br />

aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro possa svolgere in<br />

prima persona le funzioni di addetto primo soccorso,<br />

sottoponendosi alla formazione prevista.<br />

Durata corsi a seconda della tipologia di aziende:<br />

Aziende Gruppo A 16 ore<br />

Aziende Gruppo B, C 12 ore<br />

Aggiornamento Aziende Gruppo A<br />

Aggiornamento Aziende Gruppo B, C<br />

6 ore<br />

4 ore


Classificazione aziende PRIMO SOCCORSO<br />

Gruppo A<br />

Aziende a rischio rilevante<br />

Aziende con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL *<br />

con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4<br />

Aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell' agricoltura.<br />

Gruppo B<br />

Aziende con più di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A<br />

Gruppo C<br />

Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A<br />

L'INAIL ha reso noti gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per<br />

gruppo di tariffa, per l'attuazione dell'art.1, comma 1, del Decreto Ministeriale n.<br />

388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto<br />

soccorso aziendale


Aziende del gruppo A<br />

(oltre ad attività a rischio di incidente rilevante o con particolari<br />

caratteristiche di rischio elevato, anche le aziende con più di 5 lavoratori e<br />

indice di inabilità permanente superiore a quattro) devono:<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

comunicare la loro appartenenza al gruppo A all'ASL competente;<br />

munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione<br />

minima indicata nell'allegato 1 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di<br />

comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario<br />

nazionale;<br />

effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto<br />

soccorso (16 ore) con cadenza triennale.


Aziende del gruppo B<br />

(aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:<br />

❑<br />

❑<br />

munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione<br />

minima indicata nell'allegato 1 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di<br />

comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario<br />

nazionale;<br />

effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto<br />

soccorso (12 ore) con cadenza triennale.


Aziende del gruppo C<br />

(aziende meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:<br />

❑<br />

❑<br />

munirsi di pacchetto di medicazione comprendente la dotazione minima<br />

indicata nell'allegato 2 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di<br />

comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario<br />

nazionale;<br />

effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto<br />

soccorso (12 ore) con cadenza triennale.


CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI P.S.<br />

Guanti sterili monouso (5 paia).<br />

Visiera paraschizzi<br />

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).<br />

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3).<br />

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).<br />

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).<br />

Teli sterili monouso (2).<br />

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).<br />

Confezione di rete elastica di misura media (1).<br />

Confezione di cotone idrofilo (1).<br />

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).<br />

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).<br />

Un paio di forbici.<br />

Lacci emostatici (3).<br />

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).<br />

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).<br />

Termometro.<br />

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.


CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE<br />

Guanti sterili monouso (2 paia).<br />

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).<br />

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).<br />

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).<br />

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).<br />

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).<br />

Confezione di cotone idrofilo (1).<br />

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).<br />

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).<br />

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).<br />

Un paio di forbici (1).<br />

Un laccio emostatico (1).<br />

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).<br />

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).<br />

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa<br />

del servizio di emergenza.<br />

• Per entrambe vale la regola “da integrare in base ai rischi presenti e sul consiglio<br />

del medico competente”


Per chi è il pacchetto di medicazione?<br />

• Tutti i lavoratori che prestano la propria attività in luoghi<br />

isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva<br />

• È obbligatorio avere un mezzo di comunicazione idoneo per<br />

raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il<br />

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118).


Gli Addetti PRIMO SOCCORSO<br />

• Né il D.Lgs. 81 né il DM 388 danno indicazione del numero<br />

degli addetti al pronto soccorso.<br />

• Il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei<br />

luoghi di lavoro in collaborazione con il Ministero della Salute<br />

relativamente al numero degli incaricati ritiene che il Datore di<br />

Lavoro debba provvedere alla "formazione di un numero di<br />

lavoratori tale da garantire la copertura di tutti i turni di<br />

lavoro e che a tale copertura sia addetto un numero di<br />

persone formate che garantisca l "effettiva efficienza e<br />

funzionalità del sistema di emergenza in funzione dei rischi<br />

specifici valutati per ciascuna azienda o unità produttiva".


I COMPITI dell’addetto PRIMO SOCCORSO<br />

Ecco le azioni idonee per chi si trova a soccorrere<br />

un soggetto colto da malore:<br />

•verificare che la scena dell’evento sia in sicurezza<br />

(es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la<br />

corrente!);<br />

•provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per<br />

l’infortunato e ai successivi soccorritori del 118;<br />

•esaminare l’infortunato, valutando la natura e entità del<br />

malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali:<br />

coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto;<br />

•proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal<br />

sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo<br />

se cosciente;<br />

•utilizzare guanti o dispositivi di protezione<br />

individuali se necessari.


I COMPITI dell’addetto PRIMO SOCCORSO<br />

•telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza<br />

comunicando: l’indirizzo del luogo ove si è verificato<br />

l’infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni<br />

delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno<br />

se respiri normalmente o no, se c’è stato un trauma con o<br />

senza emorragie.<br />

•praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle<br />

proprie competenze anche con azioni di valutazione e<br />

sostegno delle funzioni vitali, apprese durante i corsi di<br />

formazione, sino all’arrivo dei soccorritori del 118;<br />

•astenersi dall’eseguire manovre interventi od azioni<br />

inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per<br />

il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di<br />

salute dell’infortunato o di ritardare l’arrivo dei soccorsi<br />

(es. spostare il soggetto se non necessario);


Il Rappresentante dei lavoratori (R.L.S.)<br />

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per<br />

quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza<br />

durante il lavoro.<br />

(Art. 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n° 81/2008)<br />

L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le<br />

modalità previste nell’ art.47 comma 6 del T.U. e l’art.50<br />

stabilisce le sue attribuzioni.<br />

In tutte le aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS<br />

è eletto direttamente dai lavoratori mentre in aziende con più<br />

di 15 lavoratori il RLS viene generalmente scelto nell’ambito delle<br />

rappresentanze sindacali in azienda, ove presenti.


Il Rappresentante dei lavoratori Territoriale<br />

Se non si procede all’elezione del RLS aziendale, le relative<br />

funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale o dal<br />

rappresentante di sito produttivo, salvo diverse intese tra le<br />

associazioni datoriali e sindacali comparativamente più<br />

rappresentative sul piano nazionale.<br />

Il RLST è una figura esterna che esercita le attribuzioni, pari a<br />

quelle del RLS aziendale, previste all’articolo 50, esclusivamente<br />

nelle aziende in cui non si è provveduto all’elezione del<br />

rappresentate interno.<br />

Le modalità di elezione o designazione del RLST sono<br />

individuate dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o<br />

di Categoria, che definiscono anche le modalità di accesso e di<br />

preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei<br />

luoghi di lavoro del comparto o del territorio<br />

a cui è assegnato.


Attribuzioni del RLS<br />

L’art. 50 del D.Lgs. 81/08 stabilisce le attribuzioni del<br />

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sono<br />

quelle già previste dalla normativa precedente.<br />

Le novità di rilievo prevedono che il RLS, su sua richiesta e<br />

per l’espletamento della sua funzione, riceva copia del<br />

Documento di Valutazione di tutti i rischi (art. 17) e del<br />

documento di valutazione dei rischi che va allegato al contratto<br />

di appalto o di opera, che indica le misure adottate per eliminare<br />

o ridurre al minimo i rischi da interferenze.<br />

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al<br />

rispetto delle disposizioni sulla privacy e del segreto industriale<br />

relativamente alle informazioni contenute nel documento di<br />

valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi<br />

lavorativi di cui viene a conoscenza<br />

nell’esercizio delle funzioni.


Attribuzioni del RLS<br />

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la<br />

sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o<br />

addetto al servizio di prevenzione e protezione.<br />

Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di<br />

salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi<br />

specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria<br />

rappresentanza (art. 37 comma 10).<br />

E’ previsto l’obbligo di aggiornamento periodico della<br />

formazione che non può essere inferiore a 4 ore all’anno per le<br />

imprese che occupano fino a 50 lavoratori e a 8 ore annue per<br />

le imprese che occupano più di 50 lavoratori.


I Lavoratori<br />

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,<br />

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di<br />

un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,<br />

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una<br />

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.<br />

(Art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008)<br />

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di<br />

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli<br />

effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,<br />

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.


Video – Venerdì nero - La responsabilità<br />

nella sicurezza sul lavoro<br />

FONTE: Suva, l’azienda più grande in<br />

Svizzera nel campo dell'assicurazione<br />

obbligatoria contro gli infortuni


Venerdì nero - Un filmato sul tema della sicurezza sul lavoro.<br />

Chi si assume la responsabilità per la sicurezza sul lavoro?<br />

Come si possono prevenire gli infortuni sul lavoro?<br />

È possibile violare le regole della sicurezza sul lavoro al fine di<br />

lavorare più velocemente e aumentare il fatturato?<br />

Perché le norme di sicurezza devono essere rispettate?<br />

l filmato fornisce le risposte a questi interrogativi.<br />

Peter Meier ricorda ancora chiaramente il giorno in cui, con il consenso<br />

del suo capo, ha disattivato il dispositivo di protezione al sistema robotico.<br />

Quel giorno ha cambiato la sua vita.


Obblighi dei Lavoratori<br />

I lavoratori devono in particolare:<br />

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,<br />

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e<br />

sicurezza sui luoghi di lavoro;<br />

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di<br />

lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva<br />

ed individuale;<br />

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i<br />

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,nonché i dispositivi di<br />

sicurezza;<br />

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a<br />

loro disposizione;


Obblighi dei Lavoratori<br />

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al<br />

preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere<br />

c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui<br />

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di<br />

urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto<br />

salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni<br />

di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante<br />

dei lavoratori per la sicurezza;<br />

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi<br />

di sicurezza o di segnalazione o di controllo;<br />

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono<br />

di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza<br />

propria o di altri lavoratori;<br />

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento<br />

organizzati dal datore di lavoro;<br />

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o<br />

comunque disposti dal medico competente.


I Lavoratori<br />

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una<br />

adeguata INFORMAZIONE:<br />

✓<br />

✓<br />

✓<br />

✓<br />

✓<br />

✓<br />

✓<br />

sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla<br />

attività della impresa in generale;<br />

sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta<br />

antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;<br />

sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso<br />

e antincendio;<br />

sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e<br />

protezione, e del medico competente;<br />

sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di<br />

sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;<br />

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base<br />

delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme<br />

di buona tecnica;<br />

sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.


Il Sistema Sanzionatorio<br />

Sono previste sanzioni anche in caso di violazione dell’art. 43<br />

comma 3 che impedisce ai lavoratori di rifiutare la<br />

designazione per uno dei ruoli per la tutela della sicurezza sul<br />

lavoro, se non per giustificato motivo.


Il Sistema Sanzionatorio<br />

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 € sono<br />

previsti per il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi<br />

di informazione, formazione e addestramento dei<br />

lavoratori di cui agli artt. 36 e 37<br />

del D.Lgs. 81


Il Sistema Sanzionatorio


Il Sistema Sanzionatorio<br />

Con la recente Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 sono state<br />

innalzate tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% ,<br />

aumentando quindi il costo economico della mancata prevenzione e<br />

protezione per chi dovesse violare le norme di sicurezza e igiene del<br />

lavoro.


Testo unico -Art 28 - La Valutazione dei Rischi<br />

Oggetto della VdR<br />

Art 28 comma 1<br />

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle<br />

sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi<br />

di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei<br />

lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi<br />

particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, (vedi<br />

accordo UE 8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,<br />

nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da<br />

altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui<br />

viene resa la prestazione di lavoro. e i rischi derivanti dal possibile<br />

rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili<br />

interessati da attività di scavo.


Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.<br />

Il Datore di lavoro effettua la Valutazione ed elabora il Documento<br />

Collaborazione con RSPP e Medico Competente ( nei casi previsti dall’art. 41)<br />

Consultazione del RLS<br />

Rielaborazione in occasione di:<br />

• modifiche significative di processo produttivo;<br />

• modifiche dell’organizzazione del lavoro;<br />

• grado di evoluzione della tecnica di prevenzione;<br />

• infortuni significativi<br />

• risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.<br />

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.<br />

Nelle ipotesi di necessità di rielaborazione il documento di valutazione dei rischi deve<br />

essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.<br />

Il DVR (art 17 comma 1 lett a) e il DUVRI (art 26 comma 3) devono essere custoditi presso<br />

l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.


Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.<br />

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione sulla base<br />

delle procedure standardizzate (di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).<br />

Le procedure standardizzate sono state recepite con Decreto interministeriale (Decreto<br />

del 30 novembre 2012)<br />

Sono escluse le aziende che pur avendo fino a 10 lavoratori presentano rischi<br />

particolari (art. 31, comma 6 del DLgs 81/08):<br />

•aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto<br />

1999, n. 334, e successive modificazioni;<br />

•centrali termoelettriche;<br />

•impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17<br />

marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;( radiazioni ionizzanti)<br />

•aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.<br />

•nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;<br />

•nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori


Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.<br />

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei<br />

rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).<br />

Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai<br />

commi 1, 2, 3, e 4 art 29<br />

Le procedure standardizzate si applicano anche alle aziende che rientrano nel titolo IV<br />

(cantieri temporanei e mobili)<br />

Le disposizioni di cui al punto precedente ( procedure standardizzate) non si applicano alle<br />

attività svolte nelle seguenti aziende:<br />

a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); (aziende con rischi<br />

elevati: Seveso, Centrali Termoelettriche, Aziende con presenza di Radiazioni Ionizzanti,<br />

Industrie Estrattive, Fabbricazione e deposito esplosivi polveri e munizioni , Ospedali con<br />

oltre di 50 lavoratori)<br />

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici,<br />

da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;


DUVRI art. 26<br />

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione nell’attuazione<br />

delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e il coordinamento degli<br />

interventi al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, elaborando un<br />

unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per<br />

eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.<br />

Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in<br />

funzione dell’evoluzione dei lavori.<br />

L’obbligo di elaborare il DUVRI non si applica ai servizi di natura<br />

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o<br />

servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini/giorno, sempre che essi<br />

non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,<br />

biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui<br />

all’allegato XI.


DUVRI art. 26<br />

L’interferenza è una circostanza in cui si verifica un EVENTO RISCHIOSO<br />

tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o<br />

tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede.


Informazione lavoratori art. 36<br />

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata<br />

informazione su:<br />

•rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in<br />

generale;<br />

•procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei<br />

luoghi di lavoro;<br />

•nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46;<br />

•nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione,<br />

e del medico competente.<br />

•rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza<br />

e le disposizioni aziendali in materia;<br />

•pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle<br />

schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona<br />

tecnica;<br />

• misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.<br />

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i<br />

lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.<br />

Ove La Informazione Riguardi Lavoratori Immigrati, Essa Avviene Previa<br />

Verifica Della Comprensione Della Lingua Utilizzata Nel Percorso<br />

Informativo.


Formazione lavoratori e RLS art. 37<br />

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed<br />

adeguata …, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:<br />

→ concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della<br />

prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,<br />

controllo, assistenza;<br />

→rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure<br />

di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza<br />

dell’azienda<br />

Anche i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e<br />

specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in<br />

materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente<br />

comma comprendono:<br />

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;<br />

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;<br />

c) valutazione dei rischi;<br />

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di<br />

prevenzione e protezione.


Valutazione del rischio.<br />

LA “VALUTAZIONE DEL RISCHIO” è divenuta di uso comune con il<br />

recepimento di Direttive Comunitarie.<br />

Prima di ciò le norme in tema di tutela della salute e sicurezza dei<br />

lavoratori hanno avuto valore prescrittivo e repressivo.<br />

La legislazione a carattere partecipativo orientata alla promozione della<br />

salute e sicurezza ha portato a processi di tipo valutativo per tutto ciò che è<br />

ragionevolmente prevedibile.<br />

Il processo di valutazione dei rischi non va visto come un adempimento<br />

burocratico ma come un fondamentale e continuo momento di verifica<br />

dell’attività produttiva dal quale dipendono la salute e la sicurezza di tutti<br />

coloro che fanno parte della medesima attività.<br />

La giurisprudenza, ha ritenuto responsabile il datore di lavoro in tutti i casi<br />

in cui il documento di valutazione dei rischi non fosse risultato completo e<br />

aggiornato (“culpa in vigilando”), anche nel caso che la carenza materiale<br />

fosse attribuibile ad un consulente esterno (“culpa in eligendo”)


Valutazione del rischio<br />

La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del<br />

lavoro intrapreso per definire quale siano le cause probabili di lesioni o di<br />

danni sia che:<br />

a) risulti possibile eliminare il pericolo,<br />

b)oppure definirne le misure protettive del caso,<br />

c) oppure ridurli fino a livelli accettabili, secondo quanto previsto dall'Art. 15<br />

del D. Lgs. 81/2008 (misure generali di tutela).<br />

La valutazione del rischio è una operazione complessa che richiede<br />

necessariamente per ogni ambiente di lavoro o posto di lavoro una serie di<br />

operazioni successive e conseguenti tra loro.<br />

E’ il momento in cui si decidono quali livelli di rischio siano accettabili per il<br />

singolo individuo e/o per la collettività ed è il momento in cui oltre a<br />

dimostrare di essere in regola con le norme si scelgono le priorità di<br />

intervento.


Valutazione del rischio<br />

La VALUTAZIONE DEL RISCHIO è quindi lo strumento<br />

fondamentale che permette al D.L. di individuare le<br />

misure di prevenzione, di pianificarne l’attuazione, il<br />

miglioramento, ed il controllo al fine di verificarne<br />

l’efficacia e l’efficienza.<br />

A seguito della VDR il datore di lavoro potrà così<br />

confermare le misure di prevenzione già in atto o<br />

decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle<br />

innovazioni di carattere tecnico od organizzativo<br />

sopravvenute in materia di sicurezza


Valutazione del rischio. Obiettivo<br />

Per tutte le attività di lavoro vi sono rischi associati (costruire<br />

una casa, impiegare prodotti chimici, lavorare in un ospedale<br />

ecc.).<br />

L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di<br />

consentire al datore di lavoro di prendere<br />

provvedimenti che sono effettivamente necessari per<br />

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br />

Questi provvedimenti comprendono:<br />

• La prevenzione<br />

• La protezione<br />

• L’informazione dei lavoratori<br />

• La formazione professionale degli stessi<br />

• L’organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari


Valutazione del rischio. I soggetti<br />

L’obbligo di realizzare la valutazione di tutti i rischi con la<br />

conseguente elaborazione del documento spetta al datore di<br />

lavoro. Art 17 D.Lgs 81/08<br />

Alla valutazione del rischio collabora il RSPP e il medico<br />

competente nei casi previsti dall’art 41.<br />

La valutazione si avvale del contributo del RLS in quanto<br />

deve essere realizzata previa consultazione del RLS il quale<br />

adeguatamente formato (Art.37 comma 10) è una risorsa<br />

tecnica oltre che il collettore delle esperienze e delle<br />

valutazioni degli stessi lavoratori.<br />

Il processo di valutazione investe anche in modo più o meno<br />

diretto anche i progettisti (art 22), i fabbricanti e i fornitori (art<br />

23) e gli installatori (art 24)


Valutazione del rischio. I soggetti<br />

Art 22<br />

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi<br />

generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle<br />

scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di<br />

protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.<br />

Art.23<br />

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di<br />

attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti<br />

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul<br />

lavoro.<br />

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla<br />

conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla<br />

relativa documentazione.<br />

Art. 24<br />

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per<br />

la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul<br />

lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.


Poiché i rischi presenti nell’ambiente di lavoro possono essere molteplici, appare<br />

necessario inserirli in una scala di priorità.<br />

Valutazione del rischio. Classificazione<br />

La classificazione del rischio permette agli operatori della sicurezza di distinguere<br />

e differenziare il rischio in base a determinati parametri qualitativi.<br />

Il rischio, infatti, può assumere connotazioni differenti a seconda dei “punti di<br />

vista” secondo i quali viene valutato.<br />

I principali parametri tramite i quali possono essere classificati i rischi sono la<br />

“mansione” (potenzialità della fonte di pericolo), la “popolazione”(quantità dei<br />

soggetti coinvolti), la “conoscenza del lavoratore” e la “tollerabilità del<br />

rischio”.<br />

Si parla quindi di rischio generico o specifico, individuale o collettivo,<br />

volontario o involontario e tollerabile o intollerabile.<br />

Il medesimo rischio può essere definito contemporaneamente specifico,<br />

individuale e trascurabile: semplicemente cambia il parametro secondo il quale in<br />

quel momento tale rischio è valutato.


Valutazione del rischio. Classificazione<br />

Generico<br />

Rischio<br />

Specifico<br />

Continuo<br />

Rischio<br />

Discontinuo<br />

Incidente stradale<br />

Incidente stradale per un addetto al settore trasporto<br />

Sono quelli inerenti specifiche attività lavorative<br />

Insorgono per attività non usuali (guasti/errori, manutenzione)<br />

Individuale<br />

Rischio<br />

Collettivo<br />

Volontario<br />

Rischio<br />

Involontario<br />

Tollerabile<br />

Rischio<br />

Intollerabile<br />

Insorge per un solo individuo<br />

Insorge per più individui<br />

Di cui sì è almeno parzialmente a conoscenza<br />

Rischi non conosciuti<br />

Tollerabile se ad esempio ne deriva un beneficio<br />

Non tollerabile


Valutazione del rischio. Criteri<br />

La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività<br />

lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili.<br />

La valutazione deve coinvolgere i lavoratori i quali devono<br />

successivamente essere informati circa le valutazioni stesse e i<br />

provvedimenti posti in essere.<br />

Non vi sono regole predefinite per la realizzazione della<br />

valutazione dei rischi ma si dovrà strutturare in modo da:<br />

garantire che si tenga conto di tutti i pericoli degni di nota<br />

(pericoli persistenti, pericoli dovuti a guasti e pericoli dovuti ad<br />

errori, non trascurando i lavori complementari e situazioni di<br />

lavoro che esulano dalla routine manutenzione, pulizia, ecc.)<br />

N.B. Non considerare un pericolo equivale a non valutare il<br />

rischio ad esso associato


Valutazione del rischio. Criteri<br />

•Il processo logico della valutazione comporta l’identificazione di<br />

tutti i possibili eventi anomali dell’attività oggetto dello studio, la<br />

stima della probabilità di accadimento e la valutazione della<br />

magnitudo delle conseguenze.<br />

•Nella valutazione del rischio quindi convergono concetti di tipo<br />

probabilistico e affidabilistico di componenti e sistemi, e sono<br />

richieste competenze e conoscenze multidisciplinari.


Valutazione del rischio. Criteri<br />

Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con<br />

uno standard normativo o tecnico di riferimento la valutazione dei rischi<br />

comporta un contributo soggettivo del valutatore .<br />

Possono pesare negativamente sulla valutazione quegli elementi di<br />

percezione soggettiva che con l’abitudine possono portare ad una<br />

sottostima.<br />

A mitigare la soggettività del valutatore contribuiscono la consultazione con<br />

le RLS e la raccolta critica dei giudizi dei lavoratori.<br />

La fase di valutazione del rischio può essere espletata utilizzando diverse<br />

metodologie di lavoro, alcune delle quali utilizzano funzioni matematiche.<br />

Si deve tenere conto nell’ambito delle tipologie di rischio trattate anche di<br />

altri elementi quali ad esempio:<br />

agile lettura<br />

individuazione sintetica dei livelli di rischio individuati


Valutazione del rischio. Criteri<br />

Occorre tenere presente la struttura sequenziale che un incidente<br />

assume.<br />

• A volte l’insorgere di un’unica causa (evento iniziatore) può<br />

portare direttamente a conseguenze incidentali.<br />

• Più spesso l’incidente presenta una struttura più complessa di<br />

carattere essenzialmente sequenziale :<br />

evento iniziatore - eventi intermedi – evento finale.<br />

Per eliminare l’incidente bisogna eliminare le concause o le<br />

concatenazioni in cui l’uomo è spesso l’anello debole.<br />

•Fallimenti tecnici<br />

•Fallimenti umani<br />

•Fallimenti organizzativi


Valutazione del rischio. Fonti informative<br />

La valutazione va fatta precedere da:<br />

Attente ricognizioni e acquisizioni di informazioni di tutti gli elementi utili disponibili<br />

come ad esempio:<br />

•analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti;<br />

•consultazione e/o partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti;<br />

•dati e manuali forniti dai fabbricanti e dai fornitori; (schede di sicurezza delle sostanze e<br />

prodotti)<br />

•fonti documentarie ed esperienze in rapporto alla attività in oggetto; (documentazione<br />

delle associazioni commerciali o di professionisti qualificati nel campo della sicurezza e<br />

della sanità);<br />

•orientamenti proposti dagli enti nazionali o dagli istituti competenti nel campo della<br />

sicurezza, della sanità e dell’igiene del lavoro;


Valutazione del rischio. Fonti informative<br />

•dati relativi a incidenti e infortuni, compresi i rapporti sugli eventi pericolosi (incidenti<br />

mancati, indagini epidemiologiche, registro infortuni, denunce INAIL;<br />

•metodi di lavoro, manuali e procedure operative;(registro manutenzioni, atti autorizzativi)<br />

•controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni;<br />

•pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore;<br />

•norme definite da organismi di standardizzazione europei o nazionali;<br />

•norme minime nel campo della sicurezza e della sanità del posto di lavoro<br />

•riviste specializzate;


Valutazione del rischio. Metodologia<br />

METODOLOGIA: MODO RAZIONALE DI PROCEDERE<br />

Una delle prime metodologie di valutazione del rischio nel settore chimico è stata<br />

formalizzata nel 1983 dallo statunitense National Research Council (NRC).<br />

In tale procedura il processo valutativo veniva scomposto in fasi


Valutazione del rischio. Metodologia<br />

Esistono molti modi di procedere per l'analisi dei pericoli e la stima dei rischi.<br />

Sicuramente occorre:<br />

✓Competenza necessaria per condurre una VdR, così come l’entità dello sforzo e delle<br />

risorse necessarie, o il livello di dettaglio necessario per la realizzazione della VdR, derivano<br />

dalla natura e dalla entità dei rischi, così come la complessità e variabilità delle tappe del<br />

processo.<br />

✓Descrivere in modo minuzioso il processo e/o le attività;<br />

✓Realizzare un elenco di tutti i rischi noti nell’ambiente di lavoro comprendesi i rischi<br />

presenti durante attività di lavoro eccezionali, come anomalie o operazioni di<br />

manutenzione.<br />

✓Elencare gli agenti nocivi sulla base dell’esame delle materie prime, e di una attenta analisi<br />

dei processi che consenta di identificare i prodotti intermedi e quelli finiti.<br />

✓Raccogliere informazioni anche direttamente dai lavoratori in specifiche aree produttive.<br />

✓Effettuare sopralluoghi


Valutazione del rischio. Metodologia<br />

✓Caratterizzare il rischio, cioè darne una descrizione accurata individuarne la tipologia<br />

determinarne la misurazione in termini qualitativi o quantitativi e stabilirne<br />

l’accettabilità consente di ordinare i fattori di rischio e di stabilire un ordine di priorità<br />

nelle misure da prendere.<br />

Occorre inoltre tener presente:<br />

Nello stimare o misurare il rischio, ci sarà sempre un certo grado di incertezza.<br />

•La valutazione della severità del rischio è spesso influenzata dai potenziali danni o<br />

benefici personali, dalle informazioni disponibili e dalla familiarità e comprensione del<br />

rischio.<br />

•Il rischio percepito e quello reale possono essere molto differenti.<br />

Inoltre:<br />

E’ importante che Il processo di valutazione sia affiancato da un contemporaneo processo<br />

di comunicazione, tramite il quale ciascuna delle diverse fasi della valutazione viene<br />

portata a conoscenza dei lavoratori, dei loro rappresentanti e, in alcuni casi, anche delle<br />

comunità, e delle autorità locali interessate ai problemi di salute e sicurezza.


Valutazione del rischio. Metodologia<br />

Tutte le metodologie utilizzate nella valutazione del rischio corrispondono<br />

sostanzialmente a sistemi di identificazione e valutazione dei problemi.<br />

Ogni metodo è stato sviluppato per applicazioni particolari.<br />

Esistono due tipi fondamentali di analisi dei rischi; uno è chiamato metodo deduttivo e<br />

l'altro metodo induttivo.<br />

• Nel metodo deduttivo, si ipotizza l'evento finale (incidente) e si ricercano gli eventi<br />

e le cause che hanno provocato l'evento finale. (analisi ad albero dei guasti)<br />

• Nel metodo induttivo, si ipotizza e si valuta la frequenza e la conseguenza del<br />

guasto di un componente o la deviazione di un processo. L'analisi successiva<br />

identifica gli eventi che tale guasto potrebbe verificare e si arriva a conoscere il<br />

possibile incidente. (analisi dei modi di guasto e dei loro effetti o analisi ad albero<br />

degli eventi)<br />

Le tecniche impiegate sono generalmente, qualitative; ma, aumentando la complessità<br />

delle situazioni da valutare si rendono necessari metodi quantitativi.


Valutazione del rischio. Metodologia<br />

Metodi quantitativi:<br />

si basano sull’analisi quantitativa del rischio R = f(P,D), in cui:<br />

- la funzione f tiene conto della maggior parte dei parametri che intervengono nella nascita<br />

e nello sviluppo del rischio, quali: fattore umano, materiali, macchina, processo e<br />

ambiente;<br />

- vengono considerati, oltre alla probabilità di accadimento e gravità del danno, anche altri<br />

fattori quali: estensione del danno, frequenza e durata di esposizione, possibilità di evitare<br />

o limitare il danno, ecc.<br />

Tale tipologia di valutazione viene effettuata quando si vuole valutare il rischio in modo<br />

molto dettagliato e analitico, lasciando poco spazio alla soggettività del valutatore.<br />

Metodi qualitativi:<br />

non utilizzano espressioni matematiche del tipo R = f(P,D) per valutare i diversi rischi, ma<br />

effettuano un’analisi qualitativa verificando la conformità alle norme vigenti. Il punto di<br />

arrivo è un giudizio qualitativo della situazione che si sta valutando.<br />

Metodi semi-quantitativi (o semi-qualitativi):<br />

si basano su un’analisi quantitativa, in cui il rischio è R=f(P,D), ma con approccio<br />

leggermente semplificato. I dati a disposizione sono quelli rilevati al momento dell’indagine<br />

ed i parametri di confronto sono quelli che prescrivono le norme tecniche, dipendenti<br />

sempre dalla probabilità di accadimento e del danno conseguente.


Valutazione del rischio. Metodologia<br />

metodologie di analisi di rischio e scopi che si vogliono raggiungere:<br />

Tecniche specifiche usate per identificare i rischi nella fase di pianificazione e di<br />

progettazione.<br />

• Gli studi sul rischio e sull’operatività (HAZOP), tecniche qualitative usate per<br />

identificare i rischi derivanti da errori meccanici e da quelli umani.<br />

• Analisi delle modalità d’errore e dei loro effetti (FMEA), tecniche induttive usate<br />

soprattutto per identificare gli errori meccanici.<br />

• Analisi delle mansioni (task analysis), una tecnica induttiva usata per identificare la<br />

sorgente probabile dell’errore umano.<br />

Metodi utilizzati per identificare i rischi nel luogo di lavoro.<br />

• Analisi Storica (Statistiche sugli incidenti e malattie professionali, dati INAIL).<br />

• Indagini sugli incidenti ( banche dati, letteratura tecnica)<br />

• Audit di sicurezza<br />

• Checklist.<br />

• Sopralluoghi.


Valutazione del rischio. Fasi<br />

INDIVIDUARE I PERICOLI che sussistono nel luogo di lavoro<br />

Pericoli<br />

ordinari o generici<br />

•ambiente di lavoro<br />

•macchine e impianti<br />

•attrezzature<br />

Esempi<br />

di processo<br />

specifici<br />

ergonomici<br />

organizzativi<br />

•Rilasci sostanze pericolose<br />

•Contaminazioni<br />

•Incendi ed esplosioni<br />

•Presenza sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro<br />

•Rilasci di energia nell’ambiente di lavoro<br />

•Esposizione ad agenti fisici<br />

•Movimentazione manuale di carichi<br />

•Videoterminali<br />

•Posture incongrue<br />

•Interferenza, confusione nei ruoli<br />

•Carenza di informazione e formazione<br />

•Carenza procedure<br />

•Carenza comunicazione


Valutazione del rischio. Fasi<br />

INDIVIDUARE LE PERSONE ESPOSTE<br />

Individuare per ciascun pericolo, chi sono le persone che potrebbero subire un danno<br />

tenendo conto dell'esposizione diretta e indiretta di tutti i lavoratori.<br />

Particolare attenzione deve essere prestata a:<br />

•questioni di genere<br />

•gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno<br />

particolari requisiti:<br />

lavoratori con disabilità<br />

lavoratori migranti<br />

lavoratori giovani e anziani<br />

donne in gravidanza<br />

personale privo di formazione o inesperto<br />

lavoratori a tempo parziale e con contratti a tempo determinato


Valutazione del rischio. Fasi<br />

VALUTARE I RISCHI DERIVANTI DA CIASCUN PERICOLO in termini di<br />

probabilità, gravità e frequenza di esposizione<br />

A tal fine si possono considerare i seguenti fattori:<br />

•il grado di probabilità che un pericolo possa determinare un danno (per esempio,<br />

improbabile, possibile ma poco verosimile, probabile o inevitabile nel tempo);<br />

•la possibile gravità del danno (per esempio se il danno è contenuto, un infortunio che<br />

non provoca lesioni, una lesione superficiale -lividi o lacerazioni-, una lesione grave<br />

-fratture, amputazioni, malattie croniche-, un incidente mortale, o più infortuni<br />

mortali);<br />

•la frequenza dell'esposizione e il numero di lavoratori esposti.


Valutazione del rischio. Fasi<br />

DECIDERE quali provvedimenti debbano essere presi per prevenire e proteggere<br />

la salute e la sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle norme di legge, in modo<br />

da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di<br />

lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici, che si trovano sul luogo di lavoro,<br />

nonché dell’organizzazione dello stesso.<br />

Se possibile prevenire o eliminare i rischi alla radice. Per esempio, valutando:<br />

•se l'attività o il lavoro siano indispensabili;<br />

•la possibilità di eliminare il pericolo;<br />

•la possibilità di utilizzare sostanze o processi di lavoro diversi.<br />

Qualora non sia possibile evitare o prevenire i rischi, allora stabilire se sia possibile<br />

ridurli a un livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza degli esposti<br />

ulteriori principi generali di prevenzione:<br />

•combattere i rischi alla fonte;<br />

•adeguare il lavoro a ciascun individuo, nella scelta dei posti di lavoro e delle<br />

attrezzature; tener conto del grado di evoluzione della tecnica;<br />

•priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle protezioni individuali


Valutazione del rischio. Fasi<br />

INTERVENIRE con azioni concrete, mettere in atto misure e mezzi e definire<br />

le priorità<br />

Un intervento efficace comprende l'elaborazione di un piano che specifichi:<br />

•quali misure attuare;<br />

•i mezzi messi a disposizione (tempo, risorse ecc.);<br />

•le persone responsabili per le diverse misure e il relativo calendario di intervento;<br />

•le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste, e una data per la revisione<br />

delle misure di controllo.<br />

È importante coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nel processo:<br />

•informandoli delle misure messe in atto, di come saranno attuate e di chi sarà la<br />

persona incaricata della loro attuazione;<br />

•fornendo loro una formazione o istruzioni adeguate sulle misure o i processi che<br />

saranno attuati.


Valutazione del rischio. Fasi<br />

CONTROLLARE e REVISIONARE i provvedimenti posti in atto per<br />

comprendere se risultano adeguati e se rimangano efficaci nel tempo.<br />

•il grado di evoluzione probabile dell'attività lavorativa;<br />

•le modifiche, l'introduzione di un nuovo processo, nuove attrezzature o nuovi<br />

materiali, le variazioni apportate nell'organizzazione del lavoro possono alterare la<br />

percezione del rischio sul luogo di lavoro;<br />

•dopo aver adottato le nuove misure necessarie alla luce della valutazione dei rischi, è<br />

indispensabile analizzare le nuove condizioni di lavoro per monitorare le conseguenze<br />

delle modifiche apportate. È altresì fondamentale evitare il trasferimento del rischio;<br />

ciò significa che occorre evitare di creare un nuovo rischio per risolvere un problema;<br />

•la valutazione non è più applicabile, in quanto i dati o le informazioni su cui si basa<br />

non sono più validi;<br />

•le misure di prevenzione e di protezione attualmente in atto non sono sufficienti o<br />

non sono più adeguate, per esempio perché sono disponibili nuove informazioni<br />

concernenti particolari misure di controllo;<br />

•Mancati infortuni


Valutazione del rischio. Fasi<br />

DIMOSTRARE e DOCUMENTARE che tutti i fattori attinenti l’attività<br />

lavorativa siano stati presi in esame. Registrare almeno il nome delle<br />

persone che effettuano la V.d.R., i pericoli individuati, misure necessarie,<br />

informazioni specifiche, coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti<br />

È necessario conservare una registrazione dei risultati delle valutazioni dei rischi sul<br />

lavoro.<br />

Tale registrazione può essere utilizzata come base per:<br />

•trasmettere informazioni alle persone interessate;<br />

•monitorare l'introduzione delle misure necessarie;<br />

•fornire una prova alle autorità di vigilanza;<br />

•provvedere a una revisione, in caso di mutamenti nelle circostanze


Analisi del rischio<br />

schema logico dell’analisi del rischio<br />

I metodi di analisi e valutazione dei rischi si differenziano per scopo, completezza<br />

ed utilizzo ma tutti presentano la stessa sequenza di fasi logiche principali:<br />

✓<br />

✓<br />

✓<br />

✓<br />

✓<br />

Identificazione dei pericoli e degli eventi incidentali si individuano in modo<br />

sistematico tutti i pericoli legati all’attività in esame ed i fattori di rischio connessi (in<br />

questa fase si usano prevalentemente check-list, dati storici sugli incidenti, casi simili<br />

ecc.).<br />

Valutazione delle frequenze di accadimento (esperienza e banche dati)<br />

Analisi delle conseguenze<br />

Valutazione del rischio: si stima il rischio per ogni pericolo individuato; questa fase<br />

comprende anche il giudizio sul grado di accettabilità del rischio stesso.<br />

Definizione delle priorità degli interventi correttivi: i pericoli vengono ordinati per<br />

valori di rischio decrescenti e per tutti i casi in cui tale livello risulta inaccettabile si<br />

individuano azioni correttive adeguate.


Valutazione del rischio. Matrici di rischio<br />

OCCORRE RICORDARE E TENERE PRESENTE CHE<br />

IL RISCHIO NON PUO’ ESSERE RIDOTTO A ZERO.<br />

Il RISCHIO è funzione del tempo di esposizione, della probabilità che si<br />

verifichi un evento dannoso e della gravità del danno<br />

R = f ( t , P, D,)<br />

RIDURRE IL RISCHIO EQUIVALE A :<br />

•ridurre il tempo di esposizione per t = 0 si ha R = 0<br />

•ridurre la probabilità che un evento si verifichi per P = 0 si ha R = 0<br />

•ridurre la gravità delle conseguenze ( del danno) per D = 0 si ha R = 0


Valutazione del rischio.<br />

PREVENZIONE PROTEZIONE<br />

Diminuire la<br />

PROBABILITA’<br />

dell’EVENTO<br />

Diminuire la<br />

ENTITA’<br />

del DANNO


Video – Come gestire la<br />

sicurezza


Come si valuta il Rischio<br />

Definizione di rischio:<br />

RISCHIO: Probabilità di raggiungimento<br />

del livello potenziale di danno nelle<br />

condizioni di impiego o di esposizione ad<br />

un determinato fattore o agente oppure<br />

alla loro combinazione.


Come si valuta il Rischio<br />

Definizione di pericolo :<br />

PERICOLO: Proprietà o<br />

qualità intrinseca di un<br />

determinato fattore avente<br />

potenziale di causare danni


Come si valuta il Rischio<br />

Il rischio è il prodotto della probabilità che<br />

un certo evento si verifichi e il danno che<br />

l’evento stesso può provocare.<br />

[R]=[E]X[P]<br />

E: Entità del danno<br />

P: Probabilità che l’evento si verifichi


Come si valuta il Rischio<br />

L’entità del danno si valuta su una scala da 1 a 4 in base<br />

alla gravità del danno che l’evento causa.<br />

[E]: gravità dell’evento dovuto al fattore di rischio<br />

Valore sintetico da 1 a 4<br />

[E4]=4<br />

[E3]=3<br />

[E2]=2<br />

[E1]=1<br />

Entità del danno gravissimo<br />

Entità del danno grave<br />

Entità del danno serio<br />

Entità del danno lieve


Come si valuta il Rischio<br />

Allo stesso modo la possibilità che l’evento si verifichi si valuta<br />

su una scala da 1 a 4 in base alla probabilità dell’evento<br />

stesso.<br />

[P]: possibilità che l’evento si verifichi<br />

Valore sintetico da 1 a 4<br />

[P4]=4<br />

[P3]=3<br />

[P2]=2<br />

[P1]=1<br />

Probabilità alta<br />

Probabilità media<br />

Probabilità bassa<br />

Probabilità bassissima


Come si valuta il Rischio<br />

[R]=[E]X[P]<br />

Valore sintetico da 1 a 16<br />

Rischio R Probabilità Bassissima Probabilità Bassa Probabilità Media Probabilità Alta<br />

R P1 P2 P3<br />

P4<br />

Danno lieve Rischio Basso Rischio Basso<br />

E1 P1xE1=1 P2xE1=2<br />

Rischio Moderato<br />

P3xE1=3<br />

Rischio Moderato<br />

P4xE1=4<br />

Danno serio<br />

E2<br />

Danno grave<br />

E3<br />

Danno gravissimo<br />

E4<br />

Rischio Basso Rischio Moderato Rischio Medio Rischio Rilevante<br />

P1xE2=2 P2xE2=4 P3xE2=6 P4xE4=8<br />

Rischio Moderato Rischio Medio Rischio Rilevante Rischio Alto<br />

P1xE3=3 P2xE3=6 P3xE3=9 P4xE4=12<br />

Rischio Moderato Rischio Rilevante Rischio Alto Rischio Alto<br />

P1xE4=4 P2xE4=8 P3xE4=12 P4xE4=16


Come si valuta il Rischio<br />

[R]=[E]X[P]<br />

Valore sintetico da 1 a 16<br />

11


IL RISCHIO RESIDUO ED I D.P.I.


Protezione del capo D.P.I.<br />

Quando usarli<br />

Casco<br />

E’ obbligatorio usare il casco ogni volta che<br />

sussistono pericoli di offesa del capo.<br />

Essendo difficile escludere con certezza l’esistenza di<br />

situazioni di pericolo di lesioni al capo, è consigliabile<br />

fare uso continuo del casco.<br />

Quando si lavora sotto l’azione prolungata del sole<br />

bisogna fare uso di un adatto copricapo, per evitare<br />

colpi di sole.<br />

Alcuni elmetti sono già predisposti per accogliere<br />

altri DPI di cui si presentasse la necessità d’uso<br />

(visiere, schermi e otoprotettori)


Protezione del capo D.P.I.<br />

Rischi legati al mancato utilizzo lesioni alla testa<br />

Le principali lavorazioni dove è obbligatorio l’uso dell’elmetto<br />

protettivo sono:<br />

• lavorazioni che si svolgono sotto o in prossimità di posti di lavoro<br />

sopraelevati<br />

• lavori e accesso in galleria<br />

• lavori di demolizioni<br />

• ….


Protezione del capo D.P.I.<br />

Caratteristiche<br />

Il casco deve avere al suo interno<br />

particolari sostegni che lo<br />

mantengono distaccato dal capo in<br />

modo da attutire l’eventuale urto.<br />

Possono essere dotati di una<br />

cinghietta sottomento o di una<br />

stringinuca per evitarne la caduta.<br />

Sono, normalmente, forniti di fori<br />

laterali per areazione e fascette<br />

antisudore sulla fronte.


Protezione delle mani<br />

D.P.I.<br />

Quando usarli<br />

La protezione delle mani è affidata a DPI con<br />

caratteristiche idonee al tipo di rischio da cui ci si deve<br />

proteggere.<br />

• guanti in plastica<br />

Utilizzo: manipolazioni con prodotti chimici<br />

Materiale: impermeabili e resistenti (PVC o NBR)<br />

• guanti in gomma<br />

Utilizzo:<br />

scivolosi<br />

• guanti in cuoio (pelle)<br />

Utilizzo:<br />

scivolosi<br />

• guanti dielettrici<br />

Utilizzo:<br />

Materiale:<br />

manipolazioni con materiali taglienti e/o<br />

manipolazioni con materiali taglienti e/o<br />

protezione contro la corrente elettrica<br />

isolante<br />

Guanti


Protezione delle mani<br />

D.P.I.<br />

Rischi legati al mancato utilizzo: Lesioni alle mani, dermatiti da contatto<br />

Le principali lavorazioni dove è obbligatorio l’uso dei guanti sono:<br />

• manipolazioni di sostanze corrosive, caustiche, acide (calce,…)<br />

• manipolazione di materiale tagliente o abrasivo (cavi di acciaio)<br />

• manipolazione di materiale incandescente o molto caldo<br />

Caratteristiche<br />

I DPI sono di vario tipo a seconda delle esigenze specifiche dell’utilizzatore, delle<br />

caratteristiche di resistenza e in base al tipo di materiale con il quale vengono<br />

prodotti.<br />

Perché siano efficaci bisogna tenere conto delle mansioni, dei prodotti e di<br />

eventuali allergie dell’utilizzatore.


Protezione dei piedi D.P.I.<br />

Quando usarli<br />

Scarpe<br />

L’uso delle scarpe di sicurezza è necessario per la<br />

protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui<br />

esistono specifici pericoli di ustioni, causticazione,<br />

punture o schiacciamento.<br />

Il personale che lavora in ambienti umidi con<br />

pavimenti bagnati, dovrà fare uso di idonei scarpe<br />

impermeabili e antiscivolo.


Protezione dei piedi D.P.I.<br />

Rischi legati al mancato utilizzo: Lesioni ai piedi, schiacciamento, scivolamento e<br />

cadute<br />

Le principali lavorazioni dove è obbligatorio l’uso delle<br />

scarpe sono:<br />

• lavorazioni che si svolgono in cantieri<br />

• lavorazioni che comportano la caduta di<br />

materiale dall’alto<br />

• …..<br />

Caratteristiche<br />

• scarpe di sicurezza<br />

Variano per tipo, forma e materiale in funzione del<br />

tipo di rischio da cui proteggono.<br />

• stivali di sicurezza<br />

Sono realizzati, normalmente, in gomma e PVC..


Protezione degli occhi<br />

Quando usarli<br />

D.P.I.<br />

I mezzi di protezione degli occhi (occhiali,<br />

mascherine, visiere,…) devono essere impiegati da<br />

tutti coloro che sono esposti al pericolo di offesa<br />

degli occhi.<br />

E’ importante usare lo schermo prima dell’inizio<br />

della lavorazione, anche se il lavoro pericoloso dura<br />

pochi istanti.<br />

L’utilizzo di macchine munite di paraschegge che<br />

non fornisca protezione totale, impone al<br />

lavoratore l’uso di DPI di protezione degli occhi.<br />

occhiali


Protezione degli occhi<br />

D.P.I.<br />

Rischi legati al mancato utilizzo: Lesioni degli occhi<br />

I DPI per gli occhi sono da utilizzare quando prescritto dall’apposita cartellonistica<br />

e comunque:<br />

• lavori di saldatura elettrica e/o ossiacetilenica;<br />

• lavori con uso di smerigli, mole e similari,<br />

• manipolazione di liquidi corrosivi, acidi,<br />

• …<br />

Caratteristiche<br />

I DPI per gli occhi sono solitamente occhiali con lenti in materiali infrangibili che variano in base<br />

alla lavorazione e all’utilizzatore.<br />

Le lenti devono essere neutre per non determinare alterazioni delle immagini, causa di<br />

affaticamento visivo, bruciori agli occhi e mal di testa.


Protezione dell’udito D.P.I.<br />

Quando usarli<br />

Cuffie<br />

I mezzi di protezione dell’udito devono essere impiegati da tutti<br />

coloro che sono esposti a livelli di rumore molto elevati.<br />

Il grado di rischio del rumore dipende da numerosi fattori:<br />

• il tempo di esposizione più è elevato e maggiore è il rischio;<br />

• il tipo di rumore continuo, intermittente o improvviso;<br />

• la distanza dalla sorgente più si è vicini maggiori sono i rischi;<br />

• la sensibilità individuale varia da persona a persona<br />

• danni progressivi all’udito il rischio è maggiore se ci sono<br />

patologie in corso all’apparato uditivo.


Protezione dell’udito D.P.I.<br />

Rischi legati al mancato utilizzo: Perdita dell’udito, aumento dell’ansia e dello stress<br />

Le principali lavorazioni in cui è obbligatorio utilizzare otoprotettori :<br />

• lavori in ambienti rumorosi<br />

• utilizzo di demolitori, altri battenti e similari;<br />

• lavori con macchine particolarmente rumorose<br />

L’organismo umano inizia a reagire al rumore quando<br />

questo raggiunge una intensità di circa 70 dB:<br />

< 80 dB non sono previsti provvedimenti particolari<br />

80 < X < 85 dB i lavoratori devono essere informati sui rischi e le<br />

misure preventive adottate;<br />

85 < X < 90 dB oltre all’informazione devono essere tenuti a<br />

disposizione i DPI anche se non è obbligatorio usarli<br />

> 90 dB è obbligatorio l’uso dei DPI


Protezione dell’udito D.P.I.<br />

Caratteristiche<br />

I DPI per le orecchie sono costituiti da materiale<br />

fonoassorbente che può essere posto esternamente al<br />

condotto auricolare (cuffie) o internamente (tappi auricolari).<br />

La scelta tra inserti, cuffie o caschi deve essere operata<br />

valutando le caratteristiche specifiche del rumore presente e<br />

le caratteristiche del mezzo di protezione.


Protezione dell’udito D.P.I.<br />

Caratteristiche<br />

➢ CUFFIE ANTIRUMORE<br />

Sono costituite da due calotte rigide internamente rivestite da materiale<br />

fonoassorbente. Il grado di attenuazione è dato dalla consistenza delle coppe<br />

auricolari e dalla pressione che esercita l’archetto sul capo.<br />

Per una perfetta protezione dell’udito è importante che il tampone della cuffia<br />

sia a contatto diretto con la zona dell’orecchio. I capelli lunghi posti tra<br />

l’orecchio e il tampone della cuffia ne riducono il potere di protezione.<br />

Le cuffie possono essere indossate facilmente e con rapidità e lasciano libero il<br />

condotto auricolare, sono però meno tollerabili in condizioni di clima caldo ed<br />

umido e se portate a lungo.<br />

Sono utilizzabili per attenuare il rumore per esposizioni fino a 105 dB


Protezione dell’udito D.P.I.<br />

Caratteristiche<br />

➢INSERTI AURICOLARI<br />

Esistono in diversi modelli, da modellare e già modellati<br />

I DISPOSITIVI DA MODELLARE devono essere plasmati prima di essere<br />

indossati nel condotto auricolare, sono realizzati in schiuma polimerica<br />

ed hanno forma conica o cilindrica<br />

I DISPOSITIVI PREMODELLATI si distinguono in modelli da inserimento<br />

totale o inserimento parziale<br />

La scelta dei tamponi della misura giusta e il loro adattamento al<br />

condotto uditivo vanno affidati a un medico o a un sanitario<br />

specializzato.<br />

Sono utilizzabili per attenuare il rumore per esposizioni fino a 95 dB


Protezione dell’udito D.P.I.<br />

Caratteristiche<br />

CASCHI ANTIRUMORE<br />

Sono costruiti in materiale fonoassorbente<br />

come cuoio, sughero, materiale plastico.<br />

Sono caratterizzati da alti livelli di<br />

attenuazione grazie alla loro capacità di<br />

ridurre la quantità di energia sonora<br />

trasmessa attraverso le ossa craniche.<br />

Sono utilizzabili per attenuare il rumore per<br />

esposizioni superiori a 105 dB


Protezione contro la caduta<br />

D.P.I.<br />

Quando usarli<br />

Cintura di<br />

sicurezza<br />

I mezzi di protezione contro la caduta sono necessari per i<br />

lavoratori esposti ai pericoli di caduta dall’alto e entro vani o che<br />

devono prestare la loro opera entro pozzi cisterne e simili.<br />

Le imbracature devono essere personali e ben regolate sulle<br />

misure delle persone che le utilizzeranno, non dovranno stringere<br />

eccessivamente e neppure essere troppo larghe.<br />

La cintura di sicurezza deve essere sempre ancorata a parti stabili e<br />

di buona tenuta.


Protezione contro la caduta<br />

D.P.I.<br />

Rischi legati al mancato utilizzo<br />

I DPI legati ai rischi della caduta dall’alto sono da utilizzare quando<br />

prescritto dall’apposita cartellonistica e comunque:<br />

• montaggio e smontaggio ponteggi,<br />

• lavori su scale superiori a 2 m o in prossimità di vani<br />

aperti non protetti;<br />

• …..


Protezione contro la caduta<br />

D.P.I.<br />

Caratteristiche<br />

Le imbracature anticaduta sono<br />

costituite da cinghie, bretelle,<br />

cosciali e sottonatiche.<br />

Possono essere realizzati con<br />

diversi tipi di attacco<br />

• attacco posteriore<br />

• attacchi anteriori e posteriori<br />

• attacchi laterali


Protezione delle vie respiratorie D.P.I.<br />

Quando usarli<br />

Maschera<br />

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni<br />

pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a<br />

disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi<br />

idonei da conservarsi in luogo adatto facilmente<br />

accessibile e noto al personale.<br />

E’ necessario indossare i DPI in una zona non<br />

contaminata seguendo scrupolosamente le avvertenze<br />

d’uso del costruttore.<br />

L’uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie è<br />

sconsigliato nel caso in cui il lavoratore sia affetto da<br />

asma, allergie o pressione sanguigna alta.


Protezione delle vie respiratorie D.P.I.<br />

Rischi legati al mancato utilizzo: problemi respiratori, intossicazioni<br />

Le principali lavorazioni dove è importante l’uso di queste protezioni:<br />

• lavori in ambienti polverosi, in particolare con presenza di amianto o<br />

altri inquinanti<br />

• utilizzo di sostanze volatili pericolose……<br />

Caratteristiche<br />

I principali DPI contro il rumore sono:<br />

• facciale filtrante,<br />

• semimaschera e maschera completa<br />

• autorespiratori


Protezione delle vie respiratorie D.P.I.<br />

• FACCIALE FILTRANTE<br />

E’ costituito interamente o<br />

prevalentemente da materiale filtrante, è<br />

dotato di stringinaso e elastico regolabile.<br />

Deve essere mantenuto integro, ogni<br />

manomissione può compromettere la sua<br />

efficacia<br />

Alcuni modelli filtranti, definiti “specifici”,<br />

trattengono, oltre al materiale particellare,<br />

anche vapori (organici o acidi).


Protezione delle vie respiratorie D.P.I.<br />

• MASCHERE O SEMIMASCHERE A FILTRO<br />

Rendono l’aria respirabile attraverso filtri per<br />

particelle, gas o vapori che possono essere<br />

sostituiti quando sono sporchi.<br />

Il tipo di filtro da utilizzare va scelto in funzione<br />

degli agenti dai quali ci si deve proteggere; le<br />

sostanze pericolose dalle quali il filtro protegge<br />

sono indicate sull’etichetta.<br />

Nell’utilizzazione dei filtri è necessario controllare<br />

che:<br />

- non siano scaduti<br />

- la confezione non risulti alterata


Protezione delle vie respiratorie D.P.I.<br />

• AUTORESPIRATORI<br />

Sono apparecchi di respirazione con riserva<br />

autonoma di ossigeno o aria in bombole.<br />

Devono essere utilizzati da personale addestrato.<br />

Il loro impiego è limitato nel tempo dalla capacità<br />

delle bombole e dallo sforzo dell’operatore,<br />

Devono essere ispezionati prima e dopo l’uso e l’aria<br />

di ricarica deve essere esente da sostanze inquinanti.

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