MODULO A_Lezione 2
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CORSO RSPP – Modulo A<br />
<strong>Lezione</strong> 2
Come si è evoluta nel corso degli anni la figura dell'Rspp e<br />
come sono progressivamente cambiate le sue responsabilità in<br />
caso di evento incidentale?<br />
Quali sono le figure prevenzionali più esposte alla<br />
responsabilità penale e quali comportamenti tenere per<br />
evitare effetti disastrosi per la propria vita professionale?<br />
Inoltre, come distinguere in termini di responsabilità la nuova<br />
figura del dirigente da quella del datore di lavoro?<br />
Ne parlano Paolo Varesi e Lorenzo Fantini richiamo gli aspetti penali connessi alla<br />
figure prevenzionali con particolare riguardo agli art. 40-41 c.p.
Video – Rspp e Dirigente, Preposto: Poteri,<br />
doveri e responsabilità delle figure<br />
prevenzionali
L’RSPP non è sanzionato dal D.Lgs n.81 del 2008: l’RSPP è un consulente.<br />
Perchè allora continua però a crescere il numero di<br />
condanne penali per gli RSPP?<br />
Se l’RSPP sbaglia la sua consulenza, fa sbagliare il D.L. e/o il dirigente si applica<br />
l’articolo 41 del Codice Penale: c’è il concorso che ha portato qualcuno a sbagliare,<br />
quindi l’RSPP viene chiamato in garanzia e lo condanna!
Perché l’RSPP sbaglia?<br />
- Per mancanza di tempi;<br />
- Per pressioni dall’azienda, RESISTENZA DEI D.L. (gli RSPP sono dipendenti!);<br />
- Per mancanza di professionalità.<br />
CONCORSO DI COLPA
CONSIGLI:<br />
È un problema culturale: bisogna educare i D.L. ad ascoltare<br />
l’RSPP, perché è un tecnico che paga per farsi aiutare.
Il Datore di Lavoro si avvale della collaborazione dei Dirigenti.<br />
Ma con la delega degli obblighi di cui all’art. 18 il<br />
D.L. delega sui Dirigenti anche le responsabilità?
Il Datore di Lavoro si avvale della collaborazione dei Dirigenti.<br />
Ma con la delega degli obblighi di cui all’art. 18 il<br />
D.L. delega sui Dirigenti anche le responsabilità?<br />
RISPOSTA:<br />
ASSOLUTAMENTE NO!!!
La delega è uno STRUMENTO DI ORGANIZZAZIONE, non libera il Datore di Lavoro<br />
dalle sue responsabilità!<br />
Secondo l’art. 18 la responsabilità è cumulativa: è sia del D.L. che del Dirigente.<br />
Es. un’azienda trasferisce funzioni, ma il potere di spesa non si può trasferire oltre<br />
una certa soglia economica.<br />
Non c’è delega che tenga se l’infortunio accade oltre quella spesa.<br />
È possibile che il Dirigente venga condannato e che il Datore di Lavoro venga assolto?<br />
Sì, è capitato, ma il giudice dovrà verificare che i poteri del D.L. sono stati trasferiti<br />
con delega completamente al Dirigente.<br />
Ricordiamo che deve esserci sempre corrispondenza tra forma e sostanza, altrimenti<br />
è la sostanza che governa e vengono condannati tutti e due!<br />
In sede di giudizio deve essere chiaro chi fa cosa e chi non ha fatto quello che doveva<br />
esser fatto, altrimenti se non è chiaro vengono condannati tutti (concorso di reato).
LA FORMAZIONE<br />
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una FORMAZIONE<br />
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle<br />
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:<br />
✓<br />
✓<br />
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della<br />
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di<br />
vigilanza, controllo, assistenza;<br />
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e<br />
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di<br />
appartenenza dell’azienda.<br />
La formazione è regolamentata dall’Accordo raggiunto tra il Ministro del Lavoro e<br />
delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di<br />
Trento e Bolzano nel dicembre 2011.<br />
Secondo tale Accordo la formazione va erogata in due moduli distinti: uno di<br />
formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione<br />
dei concetti generali, ed uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o<br />
12 ore, a seconda che il settore di attività aziendale sia inserito in classe di rischio<br />
basso, medio o alto, per un numero totale di ore pari ad almeno 8, 12 o 16 ore.
Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.)<br />
L’insieme delle norme previste dal T.U. 81/08 (costituito da<br />
306 articoli, 13 titoli e 51 allegati tecnici) disegna un sistema<br />
che vede i LAVORATORI al centro dell’organizzazione della<br />
sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’informazione, la<br />
formazione, l’educazione e la sensibilizzazione.
Cosa vuol dire SICUREZZA sui luoghi di lavoro?<br />
Significa tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori<br />
durante il lavoro.<br />
Il T.U. 81/08 ha segnato una svolta al concetto di sicurezza in<br />
azienda. L’innovazione è consistita nel fatto che, in azienda<br />
come negli studi professionali, deve essere<br />
obbligatoriamente fatta una valutazione dei rischi.<br />
Occorre quindi che siano adottati una serie di interventi per il<br />
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (ad<br />
es., l’adeguamento di macchine ed impianti, la sostituzioni di<br />
sostanze pericolose, il controllo sanitario, i corsi di<br />
formazione).
Vediamo ora cosa si intende per LUOGO DI LAVORO<br />
?<br />
Una definizione possibile viene data dalla Corte di Cassazione<br />
(Cass. Pen., sez. IV, 18 maggio 2011, n. 19553) secondo cui:<br />
“ […] per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa<br />
antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il<br />
lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le<br />
mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa<br />
antinfortunistica, il riferimento ai ‘luoghi di lavoro’ ed ai ‘posti di<br />
lavoro’ non può che riguardare qualsiasi posto nel quale<br />
concretamente si svolga l'attività lavorativa […]”
IL CASO proposto dalla citata sentenza della Corte di<br />
Cassazione (Cass. Pen. n. 19553/2011)<br />
Tizio, incaricato da Caio, si reca presso la sede di altra<br />
società allo scopo di valutare le lavorazioni da eseguire<br />
per lo smontaggio di alcune strutture (celle frigo, ecc.) site<br />
presso uno stabilimento non più in uso, al fine di<br />
formulare un preventivo alla ditta committente.<br />
Durante il sopralluogo Tizio sale (utilizzando una scala<br />
metallica) sulla copertura di una cella frigorifera alta 5<br />
metri, scivola, pur avendo indossato le scarpe antiscivolo,<br />
e precipita a terra riportando la frattura del calcagno.
IL CASO<br />
Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto la responsabilità in capo a Caio per il reato<br />
di lesioni colpose nell’occorso a Tizio.<br />
Si legge in sentenza, infatti, che “a nulla rileva, ai fini della verifica delle<br />
responsabilità dell'odierno imputato in relazione alla contestata violazione di<br />
norme antinfortunistiche, che il manufatto nei confronti del quale è stato<br />
disposto l'intervento di Tizio fosse di pertinenza di terzi; così come nulla rileva la<br />
ragione per la quale allo stesso lavoratore è stato dato incarico di portarsi nello<br />
stabilimento della società possibile committente. Ciò che rileva è che il<br />
lavoratore si è recato presso lo stabilimento di detta società su ordine<br />
impartitogli da chi evidentemente ricopriva, all'interno dell'azienda, un ruolo che<br />
gliene dava facoltà e che egli si sia infortunato mentre era intento a svolgere il<br />
compito assegnatogli…” (Cass. Pen. n. 16553/2011).<br />
Caio, pertanto, è responsabile nei confronti di Tizio in quanto quest’ultimo ha<br />
esercitato un compito affidatogli, presso uno stabilimento differente dalla sua<br />
normale sede di lavoro, ma non per questo da non considerare come tale. Era<br />
pertanto nelle precise responsabilità di Caio fornire a Tizio i mezzi per compiere<br />
l’attività di sopralluogo nella massima sicurezza.
Alcune DEFINIZIONI iniziali<br />
SALUTE: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,<br />
non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità<br />
(OMS 1946 e D.Lgs. 81/08).<br />
come stabilito dall’art. 32 della Costituzione, la salute rappresenta un<br />
bene e un diritto fondamentale ed inalienabile di ogni essere umano, nonché<br />
un interesse della collettività.<br />
FATTORE (di rischio): ad esempio ambienti, materiali,<br />
attrezzature, impianti, metodi di lavoro.<br />
PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato<br />
fattore avente il potenziale di causare danni (D.Lgs. 81/08).<br />
In altre parole: la presenza di sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici,<br />
oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla<br />
possibilità di nuocere quando raggiungono una certa<br />
dimensione o entità.
Alcune DEFINIZIONI iniziali (segue)<br />
INFORTUNIO: evento lesivo che si verifica in modo improvviso<br />
ed imprevisto per causa violenta in occasione di un’attività<br />
lavorativa<br />
… dal quale possono derivare:<br />
• la morte;<br />
• un’inabilità permanente (parziale o assoluta);<br />
• un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che<br />
comporta l’astensione dal lavoro;<br />
… nel quale si riconoscono le seguenti caratteristiche:<br />
• rilevanza clinica;<br />
• nesso causa-effetto;<br />
• danno a breve distanza di tempo.
MALATTIA (professionale): patologia specifica la cui causa,<br />
che agisce sempre in modo graduale e progressivo,<br />
è direttamente ed immediatamente identificabile in un<br />
fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro<br />
In generale: ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un<br />
infortunio
COSA SI INTENDE PER RISCHIO NEI LUOGHI DI<br />
LAVORO ?<br />
(Definizione come da D.Lgs. n.81/08):<br />
Il rischio è la probabilità di raggiungimento del livello<br />
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di<br />
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla<br />
loro combinazione.<br />
La valutazione del rischio viene definita come il prodotto tra<br />
la probabilità di accadimento di un evento pericoloso, e la<br />
gravità delle possibili lesioni o dei danni connessi al suo<br />
verificarsi.<br />
Consiste nell’esame scrupoloso e globale di tutti i rischi<br />
presenti, allo scopo di scegliere le adeguate misure di<br />
sicurezza.<br />
E’ rappresentata dalla funzione: R = P x D
COSA SI INTENDE PER DANNO ?<br />
Il danno è la conseguenza di un'azione, rappresentabile<br />
come una qualunque alterazione, transitoria o permanente,<br />
dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione da cui<br />
sorge un disagio fisico, mentale e sociale dell’individuo.<br />
Ad esempio: - una frattura<br />
- la perdita di una mano<br />
- un'infezione delle vie urinarie<br />
- la silicosi<br />
- una gastrite da stress
COSA SI INTENDE PER DANNO ? (segue)<br />
Siamo in presenza di un danno anche quando un incidente<br />
provoca un’alterazione di tipo solo materiale a spese delle<br />
attrezzature di lavoro e dell’ambiente.<br />
Non si tratta, tuttavia, di danno penalmente rilevante.<br />
Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina,<br />
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante<br />
il lavoro.<br />
(Definizione come da D.Lgs. n.81/08 art. 69, comma 1 a) )
COSA SI INTENDE PER PREVENZIONE ?<br />
La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure<br />
necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro,<br />
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi<br />
professionali nel rispetto della salute della popolazione e<br />
dell’integrità dell’ambiente esterno.<br />
(Art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. n.81/08)<br />
Più semplicemente intendiamo per “prevenzione” tutte quelle<br />
azioni finalizzate ad impedire o a ridurre la possibilità che si<br />
verifichi un evento dannoso o non desiderato.
TESTIMONIANZE: Cinque storie sulla prevenzione aziendale<br />
Video – Progetto "Sicurezza si può" - LA<br />
RICETTA DELLA SICUREZZA - MARTINI
COME PREVENIRE ..<br />
• eliminare i rischi alla radice, riducendo l’esposizione dei<br />
lavoratori ad essi soggetti<br />
• sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o<br />
meno pericolosi;<br />
• adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti per un<br />
continuo miglioramento della prevenzione;<br />
• continua informazione, formazione e addestramento dei<br />
lavoratori.<br />
Nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, è<br />
essenziale controllarli e monitorarli affinché non<br />
compromettano la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br />
E SE PREVENIRE NON E’ SUFFICIENTE ?
.. SI PARLA QUINDI DI PROTEZIONE ..<br />
“letteralmente, dal latino protegĕre è una parola composta<br />
da pro- e tegĕre che significa «COPRIRE PRIMA»<br />
Le misure di protezione servono, quindi, a limitare le<br />
conseguenze di un evento (es. allagamento, incendio, crollo)<br />
nel momento in cui si verifica.<br />
Non diminuiscono un rischio<br />
professionale e nemmeno le occasioni<br />
di accadimento di un incidente, ma ne<br />
contengono esclusivamente le<br />
conseguenze e ne limitano i danni (a<br />
persone e cose).
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Con il termine protezione collettiva<br />
non si intende “la divina provvidenza”<br />
alla quale il Datore di Lavoro può affidare<br />
la salute e la sicurezza dei propri lavoratori,<br />
ma rappresenta il complesso delle misure<br />
protettive adottate dall’azienda quando<br />
la stessa prende in considerazione l’adozione dei dispositivi di<br />
protezione collettiva (DPC) che hanno la “funzione di<br />
salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza”.<br />
I DPC sono strumenti fruibili da tutti i lavoratori, senza che gli<br />
stessi debbano indossarli, come ad esempio ponteggi,<br />
parapetti, protezioni fisse di macchine e attrezzature..
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Con il termine protezione individuale, invece, intendiamo<br />
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e<br />
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno<br />
o più rischi, nonché ogni complemento o accessorio<br />
destinato a tale scopo.<br />
I sistemi impiegati per tale funzione sono i “conosciuti”<br />
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
Dpi (Dispositivi di Protezione<br />
Individuale)<br />
Sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere<br />
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di<br />
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di<br />
minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro,<br />
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale<br />
scopo”. (D.Lgs. 81/08 art.74)
OBBLIGO D’USO<br />
“I DPI devono essere impiegati quando i rischi non<br />
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da<br />
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione<br />
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di<br />
riorganizzazione del lavoro”.<br />
(D.Lgs. 81/08 art.75)
1/6
VERBALE DI CONSEGNA D.P.I (segue) 2/6
VERBALE DI CONSEGNA D.P.I (segue) 3/6
VERBALE DI CONSEGNA D.P.I (segue) 4/6
VERBALE DI CONSEGNA D.P.I (segue) 5/6
VERBALE DI CONSEGNA D.P.I. 6/6
REQUISITI DEI DPI<br />
✱ Essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 475/92;<br />
✱ essere adeguati ai rischi da prevenire;<br />
✱ essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di<br />
lavoro;<br />
✱ tenere conto delle esigenze ergonomiche.
Dpi: 1 a categoria<br />
✱ DPI di semplice progettazione, destinati a<br />
salvaguardare la persona da rischi di danni fisici<br />
di lieve entità.<br />
✱ Il fabbricatore deve fornire etichetta o foglio<br />
illustrativo e la dichiarazione di conformità.
Dpi: 3 a categoria<br />
✱ DPI di complessa progettazione, destinati a<br />
salvaguardare le persone dai rischi di morte o di lesioni<br />
gravi e di carattere permanente.<br />
✱ Sono necessari la certificazione del prodotto, il sistema<br />
di qualità secondo la direttiva 89/686/CEE, l’etichetta o<br />
il foglio illustrativo.
Dpi: 2 a categoria<br />
✱ DPI che non rientrano nelle altre due categorie.<br />
✱ Il fabbricatore deve fornire etichetta o foglio<br />
illustrativo.<br />
ISTRUZIONI D’USO
Le categorie: RIEPILOGANDO<br />
1° CATEGORIA<br />
Rischi minori<br />
3° CATEGORIA<br />
Rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente<br />
2° CATEGORIA<br />
Tutti gli altri rischi
Misure Organizzative<br />
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’<br />
Il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato effettua di una<br />
dichiarazione di conformità, da allegare alla documentazione tecnica<br />
del modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI del D.Lgs.<br />
475/92, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono<br />
conformi alle disposizioni del presente decreto.
Misure Organizzative<br />
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’<br />
SCOPO DELLA DICHIARAZIONE<br />
❖<br />
❖<br />
❖<br />
❖<br />
❖<br />
identificare il DPI<br />
definire a “che cosa” è conforme il DPI<br />
identificare il fabbricante<br />
definire il soggetto responsabile<br />
definire la data di immissione sul mercato
Misure Organizzative<br />
Le procedure di certificazione a seconda della categoria<br />
di appartenenza, prevedono i seguenti passaggi:<br />
❑ Per i DPI di 1° categoria, il fabbricante provvede<br />
autonomamente alla apposizione della marcatura CE sul DPI e<br />
li pone direttamente sul mercato.
Misure Organizzative<br />
MARCATURA CE<br />
❑ Se il DPI è di 2° o 3° categoria, prima di produrlo il fabbricante<br />
deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE:<br />
■ Fa domanda ad un solo organismo di controllo<br />
autorizzato e notificato, fornisce sufficienti esemplari del<br />
modello e correda la domanda con la documentazione<br />
tecnica e la nota informativa<br />
■ L’organismo effettua il controllo del modello e rilascia<br />
l’attestato di certificazione CE<br />
❑ Se il DPI è di 3° categoria, il fabbricante deve far verificare<br />
anche:<br />
■ controllo della produzione<br />
■ controllo annuale del prodotto finito
Le procedure di Certificazione: RIEPILOGANDO<br />
1° CATEGORIA:<br />
Dichiarazione di Conformità<br />
2° CATEGORIA:<br />
Dichiarazione di Conformità<br />
Attestato di certificazione CE<br />
3° CATEGORIA:<br />
Dichiarazione di Conformità<br />
Attestato di certificazione CE<br />
Verifica almeno annuale PRODOTTO FINITO
Misure Organizzative<br />
• MARCATURA CE<br />
❑ Il fabbricante effettua la dichiarazione di conformità CE<br />
❑ Tutti i DPI devono riportare la marcatura CE.<br />
❑ Se non è possibile marcare direttamente il DPI, la<br />
contrassegnatura deve essere apposta sulla confezione<br />
1° CATEGORIA 2° CATEGORIA 3° CATEGORIA<br />
n° di riconoscimento<br />
dell’organismo notificato
Misure Organizzative<br />
• MARCATURA DI RICONOSCIMENTO<br />
❑<br />
Oltre alla marcatura CE, il DPI dovrebbe riportare una ulteriore<br />
marcatura destinata a comprendere almeno:<br />
– Il nome, marchio o altro sistema di<br />
identificazione/riconoscimento del fabbricante<br />
– Il riferimento all’articolo o al modello<br />
– Eventuale riferimento alla misura o alla taglia (se del caso)<br />
– Tutte le informazioni ritenute necessarie (classi di protezione,<br />
pittogrammi, riferimenti alle norme tecniche…)
Misure Organizzative<br />
Esempio di Marcatura di riconoscimento
Misure Organizzative<br />
Nota informativa (o istruzioni d’uso)<br />
❑ La nota informativa, prevista dal D.Lgs. 475/92, è un<br />
requisito essenziale di sicurezza e deve essere, (nel<br />
caso di DPI di 2° o 3° categoria) valutata, giudicata e<br />
approvata dall’organismo di controllo autorizzato che<br />
interviene nelle procedure di certificazione CE del DPI.<br />
❑ Deve essere preparata e rilasciata obbligatoriamente<br />
dal fabbricante, e deve contenere, oltre al nome e<br />
all’indirizzo del fabbricante ogni informazione utile<br />
relativamente alle condizioni in cui può essere usato, i<br />
limiti di utilizzo, la durata di uso in base all’entità del<br />
rischio e la frequenza dell’esposizione….
Misure Organizzative<br />
Il Fabbricante<br />
❑<br />
Indipendentemente dalla categoria del DPI, prima della sua immissione<br />
sul mercato, il fabbricante (il soggetto giuridicamente responsabile della<br />
commercializzazione), deve:<br />
■ Apporre la marcatura CE (di tipologia differente in<br />
base alla categoria)<br />
■ Produrre una nota informativa (istruzioni d’uso)<br />
■ Rilasciare la dichiarazione di conformità CE ( o<br />
autocertificazione) - rif. Art. 11 D.Lgs. 475/92
Altra caratteristica<br />
essenziale dei DPI<br />
I DPI devono per legge<br />
riportare il marchio CE<br />
che indica la conformità ai requisiti<br />
essenziali di salute e sicurezza
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Un approccio rigoroso riguardo alla tutela di salute e<br />
sicurezza dei lavoratori è quello di considerare<br />
l’adozione dei DPC come prioritaria rispetto all’uso dei DPI.<br />
Infatti, se l’art. 15 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le misure<br />
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei<br />
luoghi di lavoro rappresentano la priorità delle misure di<br />
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione<br />
individuale, l’art. 75 afferma che:<br />
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono<br />
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche<br />
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,<br />
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.<br />
(Art. 75 D.Lgs. n.81/08)
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Nel campo della sicurezza antincendio distinguiamo,<br />
inoltre, misure di:<br />
Misure di protezione passiva, che non richiedono l'azione<br />
dell'uomo o l'azionamento di un impianto:<br />
✓ compartimentazioni e porte antincendio;<br />
✓ uscite di sicurezza, vie d'esodo, scale protette e a prova<br />
di fumo;<br />
✓ adeguata segnaletica di sicurezza.<br />
Misure di protezione attiva, che richiedono l'intervento umano<br />
o l'azionamento di un impianto:<br />
✓ impianti di rilevamento incendi e di allarme;<br />
✓ estintori, idranti, naspo, reti sprinkler;<br />
✓ luci di emergenza;<br />
✓ presidi e squadre di emergenza.
TIPI DI PROTEZIONE<br />
Misure di protezione passiva:<br />
Misure di protezione attiva:
DPI quando<br />
Eliminazione del rischio<br />
Isolamento del rischio<br />
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE<br />
COLLETTIVA<br />
Allontanamento<br />
dell’operatore<br />
In presenza di rischio residuo<br />
Prevedere l’impiego dei DPI
Requisiti essenziali<br />
di Salute e di Sicurezza<br />
dei DPI<br />
- Fattori di comfort ed efficacia<br />
- Adeguamento dei DPI alla morfologia<br />
dell’utilizzatore<br />
- Leggerezza e solidità<br />
- Compatibilità tra i DPI destinati ad essere<br />
usati simultaneamente
NON COSTITUISCONO DPI<br />
(art. 74)<br />
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non<br />
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute<br />
del lavoratore;<br />
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;<br />
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,<br />
delle forze di polizia e del personale del servizio per il<br />
mantenimento dell'ordine pubblico;<br />
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di<br />
trasporto stradali;<br />
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente<br />
sportivi e non per attività lavorative ;<br />
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;<br />
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e<br />
fattori nocivi. . (es. dosimetri personali)
Al fine di ottemperare agli obblighi imposti<br />
dal D.Lgs.81/08<br />
il Datore di Lavoro deve:<br />
➢ valutare il rischio presente nei luoghi di lavoro;<br />
➢ individuare le misure più idonee a ridurre, se non è<br />
possibile eliminare, tale rischio;<br />
➢ individuare, infine, i Dispositivi di Prevenzione (DPI)<br />
adatti a contenere il rischio residuo, cioè non<br />
eliminabile
Metodologia generale<br />
di riduzione del rischio<br />
1. combattere il rischio alla fonte, attraverso la<br />
segregazione della fonte di rischio o almeno il suo<br />
confinamento<br />
2. applicare misure di protezione collettiva ( DPC)<br />
piuttosto che misure di protezione individuale
Percorso DPI<br />
1. attribuzione (scelta dei DPI adatti ai rischi con cui si ha a che<br />
fare);<br />
2. distribuzione (documentazione dell'avvenuta consegna e delle<br />
caratteristiche dei dispositivi, tramite scheda specifica, riportante<br />
le caratteristiche dei materiali distribuiti, le modalità d’uso e le<br />
informazioni necessarie al corretto utilizzo);<br />
3. gestione (verifica dell’effettivo impiego dei Dispositivi durante<br />
il lavoro, delle modalità e dello stato d'uso)<br />
4. mantenimento (verifiche programmate nel tempo fino<br />
all'eventuale sostituzione)<br />
5. riconsegna ed eventuale sostituzione (sempre attraverso una<br />
documentazione dettagliata da controfirmare e da conservare)<br />
6. smaltimento (sostituzione ed eliminazione dei materiali<br />
obsoleti e non più funzionali, quando non addirittura pericolosi,<br />
eliminazione da far rientrare in una corretta gestione dei rifiuti)
OBBLIGHI DEI LAVORATORI<br />
- Si sottopongono al programma di formazione ed addestramento<br />
organizzato dal datore di lavoro, nei casi ritenuti necessari (D.P.I. di<br />
terza classe)<br />
- Utilizzano i DPI conformemente all’informazione ed alla<br />
formazione ricevute<br />
- Hanno cura dei DPI messi a disposizione<br />
- Non vi apportano modifiche di loro iniziativa<br />
- Al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali in termini di<br />
riconsegna<br />
- Segnalano immediatamente eventuali difetti o inconvenienti.
Dispositivi collettivi<br />
Ventilazione e areazione<br />
• Tecniche di ventilazione ed aspirazione forzata<br />
per bonificare gli ambienti di lavoro dagli<br />
inquinanti aerodispersi
Dispositivi collettivi<br />
Aspirazione localizzata<br />
• captazione degli inquinanti in prossimità del<br />
punto di emissione<br />
• cappe aspiranti mobili<br />
• cappe aspiranti a flusso verticale o laminare<br />
fisse
Dispositivi collettivi<br />
Aspirazione localizzata - vantaggi:<br />
• aspirazione completa delle sostanze prima<br />
della loro diffusione in ambiente<br />
• richiesta energetica contenuta<br />
• abbattimento e recupero degli inquinanti<br />
• evita di diffondere in ambiente esterno gli<br />
inquinanti
Dispositivi collettivi<br />
Aspirazione localizzata - svantaggi:<br />
• difficile realizzazione in caso di numerosi punti<br />
di utilizzo di inquinanti<br />
• notevoli costi di impianto<br />
• ingombro e rigidità del lay-out
Dispositivi collettivi<br />
Ventilazione per diluizione<br />
• creazione di un impianto di ventilazione che<br />
apporta aria pulita (filtrata) negli ambienti di<br />
lavoro<br />
• diluizione dell’aria “inquinata”
Dispositivi collettivi<br />
Ventilazione per diluizione - vantaggi<br />
• Costi ridotti<br />
• integra l’aspirazione localizzata quando le<br />
sorgenti inquinanti sono molto numerose<br />
• unico sistema quando non esistono sorgenti di<br />
inquinamento localizzato
Dispositivi collettivi<br />
Ventilazione per diluizione - svantaggi<br />
• non elimina gli inquinanti ma diluisce l’aria<br />
inquinata<br />
• non cattura e non abbatte gli inquinanti che<br />
pertanto si disperdono in ambiente esterno<br />
• in caso di trattamento termico/filtrazione<br />
richiede un grande dispendio di energia
Dispositivi collettivi<br />
Isolamento acustico<br />
• Il rumore nell’ambiente di lavoro è diffuso per<br />
via diretta o riflessa<br />
• E’ possibile diminuire la propagazione del<br />
rumore impiegando determinati materiali
Dispositivi collettivi<br />
Isolamento acustico<br />
• contro al propagazione diretta si usano<br />
tramezzi o schermi<br />
• contro la propagazione riflessa si usano<br />
materiali fonoassorbenti (lana di vetro, di<br />
roccia, poliuretano)
Dispositivi collettivi<br />
Pannelli fonoassorbenti<br />
• Il coefficiente di assorbimento del rumore è in<br />
funzione della frequenza
Dispositivi personali<br />
• I dispositivi di protezione individuale devono<br />
essere in grado di proteggere i lavoratori in<br />
funzione dei livelli di concentrazione presenti<br />
nell’ambiente di lavoro per permettere<br />
un’esposizione al massimo pari alla<br />
concentrazione/dose limite dell’inquinante<br />
relativo
Dispositivi personali<br />
• I dispositivi di protezione individuale devono<br />
poter essere indossati dai lavoratori esposti<br />
ad un determinato fattore di rischio per il<br />
quale non è possibile intervenire in altro<br />
modo
Dispositivi personali<br />
• I dispositivi di protezione individuale devono<br />
corrispondere a specifiche norme europee<br />
(EN) perché siano conformi al fattore di<br />
protezione ricercato<br />
• Non esistono dispositivi in grado di<br />
proteggere tutti i rischi presenti ma occorre<br />
selezionarli in base alla loro efficacia
Dispositivi personali<br />
• occhi<br />
• vie aree<br />
• corpo<br />
• piedi<br />
• udito<br />
Protezione di:
Protezione occhi<br />
Rischi<br />
• meccanico<br />
• radiazioni luminose<br />
• gocce spruzzi<br />
• polveri<br />
• schegge<br />
• gas
Protezione occhi<br />
• EN 169: saldatura<br />
• EN 170: filtri ultravioletti<br />
• EN 171: filtri infrarossi<br />
• EN 172: filtri per abbagliamento solare<br />
• EN 207: filtri per radiazioni laser
Protezione occhi<br />
Requisiti protettivi<br />
• Resistenza meccanica<br />
• Protezione da radiazione luminosa<br />
• Metalli fusi e solidi incandescenti<br />
• Liquidi<br />
• Polveri<br />
• Gas
• Archi elettrici<br />
• Protezione laser<br />
Protezione occhi
Protezione vie respiratorie<br />
• Respiratori a filtro - dipendenti dall’aria<br />
esterna<br />
• Respiratori isolati - indipendenti dall’aria<br />
esterna
Protezione vie respiratorie<br />
Norme di riferimento<br />
• EN 149: Facciali filtranti antipolvere<br />
• EN 143: Filtri antipolvere<br />
• EN 141: filtri antigas e vapori e combinati<br />
• UNI 10720: guida alla scelta e all’uso di<br />
apparecchi per la protezione delle vie<br />
respiratorie
Protezione vie respiratorie<br />
Respiratori a filtro devono essere usati sempre<br />
quando:<br />
• Ossigeno < 17% (CEN)<br />
• Concentrazione inquinanti superiore ai limiti<br />
da respiratori a filtro<br />
• In presenza di gas o vapori con soglia olfattiva<br />
superiore a TLV (limite di esposizione)
Protezione vie respiratorie<br />
Respiratori antipolvere (EN 149 - 143)<br />
• Facciali filtranti (FFP 1, 2, 3)<br />
• Filtri antipolvere (P 1, 2, 3)<br />
efficienza filtrante<br />
1 78%<br />
2 92%<br />
3 98%
Protezione vie respiratorie<br />
Respiratori antipolvere (EN 149 - 143)<br />
• Classe S: protezione da aerosol liquidi e<br />
nebbie acquose<br />
• Classe SL: nebbie organiche
Protezione vie respiratorie<br />
Respiratori antigas (EN 141)<br />
tipo colore protezione<br />
A marrone gas e vap. org. con p.eb.>65°C<br />
B grigio gas e vapori inorganici<br />
E giallo gas acidi<br />
K verde ammoniaca e derivati
Protezione vie respiratorie<br />
Respiratori antigas (EN 141)<br />
• I filtri A sono in carbone attivo<br />
• I filtri B, E, K sono in carbone attivo<br />
impregnato con sostanze in grado di reagire<br />
chimicamente con gli inquinanti
Dispositivi personali<br />
Per ogni tipo di filtro sono presenti 3 classi di<br />
protezione date dalla capacità di<br />
assorbimento che è la durata del filtro<br />
• 1 = bassa<br />
• 2 = media<br />
• 3 = alta
Protezione delle vie respiratorie<br />
La protezione di un dispositivo antigas è<br />
determinata dal tipo di maschera<br />
• semimaschera efficienza pari a 98%<br />
• pieno facciale: efficienza pari a 99,9%
Protezione delle mani<br />
Norme di riferimento<br />
• EN 420: pittogrammi<br />
• EN 374: prodotti chimici e microbiologici<br />
• EN 381-7: motoseghe<br />
• EN 388: rischi meccanici<br />
• EN 407: rischi termici<br />
• EN 421: radiazioni ionizzanti
Protezione delle mani<br />
• EN 511: protezione freddo<br />
• EN 659: pompieri<br />
• EN 1082: utilizzo coltelli
Protezione delle mani<br />
Protezione del rischio chimico (EN-374)<br />
• la scelta del guanto deve tenere conto<br />
dell’indice di degradazione a contatto con<br />
l’inquinante<br />
• prova di permeazione: passaggio<br />
dell’inquinante a livello molecolare
Protezione delle mani<br />
Protezione dai rischi meccanici<br />
• resistenza all’abrasione = 4 livelli<br />
• resistenza al taglio = 5 livelli<br />
• resistenza alla lacerazione = 4 livelli<br />
• resistenza alla perforazione = 4 livelli
Protezione delle mani<br />
Protezione da calore/fuoco<br />
• comportamento alla fiamma = 4 livelli<br />
• calore di contatto = 4 livelli<br />
• calore convettivo = 4 livelli<br />
• piccole proiezioni di metallo fuso = 4 livelli<br />
• grandi proiezioni di metallo fuso = 4 livelli
Protezione delle mani<br />
Protezione contro freddo<br />
• freddo convettivo = 3 livelli<br />
• freddo di contatto = 3 livelli<br />
• permeabilità all’acqua = 1 livello
Protezione dei piedi<br />
Normativa di riferimento<br />
• EN 345: calzature di sicurezza<br />
• EN 346: calzature di protezione<br />
• EN 347: calzature da lavoro
Protezione dei piedi<br />
Ciascuna categoria ha 5 livelli di protezione<br />
• Calzature di sicurezza: hanno puntale per<br />
sostenere un impatto fisico di 200 joule<br />
• Calzature di protezione: hanno puntale per<br />
sostenere un impatto fisico di 100 joule<br />
• Calzature da lavoro: non hanno puntale
Protezione dei piedi<br />
Proprietà di sicurezza (pittogrammi)<br />
• antistatiche<br />
• impermeabilità tomaia<br />
• lamina antiforo<br />
• conduttività elettrica della suola<br />
• isolamento da calore<br />
• isolamento da freddo
Protezione dei piedi<br />
• resistenza agli idrocarburi<br />
• resistenza al calore per contatto
Protezione dell’udito<br />
Norme di riferimento<br />
• EN 352-1: cuffie antirumore<br />
• EN 352-2: inserti antirumore<br />
• EN 3252-3: cuffie antirumore per elmetto<br />
• EN 352-4: cuffie antirumore attive<br />
• EN 458: valutazione idoneità otoprotettori
Protezione dell’udito<br />
• Gli otoprotettori devono essere scelti sulla<br />
base dei livelli di esposizione equivalente (Leq)<br />
presenti nell’ambiente di lavoro
Protezione dell’udito<br />
• L’otoprotettore deve quindi essere in grado di<br />
riportare la pressione sonora sull’orecchio al<br />
di sotto del livello di azione (pari ai sensi del<br />
D.lgs. 81/08 a 85 dB(A))
Protezione dell’udito<br />
• La protezione dell’udito non deve essere<br />
eccessiva (iperprotezione) ovvero si deve<br />
evitare di arrivare al livello pari a livello di<br />
azione - 15 dB(A)<br />
• Una eccessiva protezione comporta un<br />
isolamento dell’operatore
Protezione dell’udito<br />
• La protezione ottimale è quella che garantisce<br />
all’operatore di essere esposto tra 75 e 80<br />
dB(A)
Protezione dell’udito<br />
• La scelta degli otoprotettori deve tenere conto<br />
principalmente del SNR = Riduzione<br />
Semplificata del Rumore<br />
• L’attenuazione del rumore viene indicata dal<br />
produttore di otoprotettori con un valore<br />
medio<br />
• La scelta finale deve tenere conto anche della<br />
frequenza del rumore
Protezione dell’udito<br />
• L’attenuazione complessiva è in funzione del<br />
tempo di utilizzo dell’otoprotettore
VIDEO - Un attimo prima e...un attimo<br />
dopo
Il documentario "Un attimo prima e..un attimo<br />
dopo", realizzato da Inail - Direzione Regionale<br />
Sardegna in collaborazione con l'Agenzia Regionale<br />
del Lavoro, contiene testimonianze di alcuni grandi<br />
invalidi che raccontano la loro esperienza<br />
drammatica e come la loro vita sia cambiata da<br />
quando sono stati vittime di infortunio sul lavoro<br />
LA NON SICUREZZA
I SOGGETTI DELLA SICUREZZA<br />
→ Datore di Lavoro (D.L.)<br />
→ Dirigenti<br />
→ Preposti<br />
→ Medico competente (M.C.)<br />
→ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)<br />
→ Addetti emergenze (Antincendio A.I. - Primo Soccorso P.S.)<br />
→ Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)<br />
→ Tutti i lavoratori
Il Datore di Lavoro (D.L.)<br />
è il principale destinatario degli obblighi in materia di<br />
sicurezza, ed è soggetto responsabile penalmente.<br />
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,<br />
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto<br />
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la<br />
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione<br />
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri<br />
decisionali e di spesa […].<br />
(Art. 2 D.Lgs. n.81/08)<br />
Tra tutti gli obblighi a cui il D.L. è soggetto,<br />
ve ne sono alcuni che NON può delegare<br />
in alcun modo..
Obblighi del datore di lavoro NON DELEGABILI<br />
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:<br />
a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente<br />
elaborazione del documento previsto dall’articolo 28<br />
(Oggetto della Valutazione dei Rischi);<br />
b. la designazione del responsabile del servizio<br />
prevenzione e protezione dai rischi.<br />
(Art. 17 comma 1 D.Lgs. n.81/08)<br />
E’ evidente che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il<br />
D.L. dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali,<br />
peraltro in larga misure previste dal D.Lgs 81/08, quali: dirigenti ,<br />
preposti, consulenti,<br />
RSPP, RLS, medico competente, ecc..
COME delegare ??<br />
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente<br />
esclusa, è ammessa dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 con i seguenti limiti e<br />
condizioni:<br />
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;<br />
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza<br />
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;<br />
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e<br />
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;<br />
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo<br />
svolgimento delle funzioni delegate.<br />
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.<br />
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva<br />
pubblicità.<br />
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di<br />
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni<br />
trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e<br />
controllo di cui all’articolo 30, comma 4.<br />
(Rif. art. 16 D.Lgs. n.81/08)
Obblighi del datore di lavoro e dirigenti<br />
Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le medesime<br />
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:<br />
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza<br />
sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.<br />
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle<br />
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei<br />
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di<br />
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;<br />
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle<br />
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;<br />
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione<br />
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e<br />
protezione e il medico competente, ove presente;<br />
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno<br />
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone<br />
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Obblighi del datore di lavoro e dirigenti (segue)<br />
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme<br />
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di<br />
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi<br />
di protezione individuali messi a loro disposizione;<br />
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal<br />
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente<br />
l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;<br />
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare<br />
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;<br />
f) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di<br />
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,<br />
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona<br />
pericolosa;<br />
g) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo<br />
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da<br />
prendere in materia di protezione;
Obblighi del datore di lavoro e dirigenti (segue)<br />
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e<br />
addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;<br />
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela<br />
della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la<br />
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste<br />
un pericolo grave e immediato;<br />
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione<br />
delle misure di sicurezza e di protezione della salute;<br />
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la<br />
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,<br />
copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su<br />
supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché<br />
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla<br />
lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda.
Obblighi del datore di lavoro e dirigenti (segue)<br />
p) Elaborare il documento di cui all’art. 26, comma 3<br />
anche su supporto informatico come previsto dall’art.<br />
53, comma 5, e, su richiesta di questi e per<br />
l’espletamento della sua funzione, consegnarne<br />
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori<br />
per la sicurezza. Il documento è consultato<br />
esclusivamente in azienda;<br />
q) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le<br />
misure tecniche adottate possano causare rischi per la<br />
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente<br />
esterno verificando periodicamente la perdurante<br />
assenza di rischio;
Obblighi del datore di lavoro e dirigenti<br />
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro<br />
tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di<br />
lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato<br />
medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli<br />
infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un<br />
giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli<br />
infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre<br />
giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che<br />
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera<br />
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del<br />
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli<br />
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del<br />
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;<br />
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle<br />
ipotesi<br />
di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008;
Obblighi del datore di lavoro e dirigenti<br />
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e<br />
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e<br />
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle<br />
dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone<br />
presenti;<br />
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,<br />
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di<br />
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore<br />
di lavoro<br />
La L. 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto che "La tessera di riconoscimento<br />
deve contenere, oltre agli elementi specificati, anche la data di assunzione e,<br />
in caso di subappalto, la relativa autorizzazione".<br />
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione<br />
periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;<br />
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti<br />
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza<br />
del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della<br />
prevenzione e della protezione;
Obblighi del datore di lavoro e dirigenti<br />
aa)<br />
bb)<br />
comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite,<br />
al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di<br />
cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei<br />
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione<br />
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei<br />
lavoratori gia' eletti o designati;<br />
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria<br />
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto<br />
giudizio di idoneità.
Obblighi del datore di lavoro e dirigenti<br />
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione<br />
ed al medico competente informazioni in merito a:<br />
a) la natura dei rischi;<br />
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione<br />
delle misure preventive e protettive;<br />
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;<br />
d) i dati relativi agli infortuni e quelli riguardanti le malattie<br />
professionali;<br />
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
In sintesi, il D.L.<br />
Si avvale della<br />
Collaborazione di<br />
Dirigenti e Preposti<br />
Consulenti ed esperti di sicurezza
La Riunione Periodica<br />
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:<br />
a)il documento di valutazione dei rischi;<br />
b)l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza<br />
sanitaria;<br />
c)i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di<br />
protezione individuale;<br />
d)i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei<br />
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.<br />
Nel corso della riunione possono essere individuati:<br />
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di<br />
malattie professionali;<br />
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee<br />
guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.<br />
(Art. 35 D.Lgs. n.81/08)
Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze<br />
La redazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze<br />
(più conosciuto con l'acronimo DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza<br />
introdotto dall'art. 26 del Testo Unico.<br />
Secondo il D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro committente promuove la<br />
cooperazione e il coordinamento delle imprese in caso di affidamento di lavori,<br />
servizi e forniture all'interno della propria azienda non soggetti all'obbligo di<br />
stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborando un unico documento<br />
di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non<br />
e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,<br />
limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie<br />
professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del<br />
datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei<br />
lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza<br />
e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico<br />
conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta<br />
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze<br />
Gli obblighi precedentemente illustrati non si applicano ai servizi di<br />
natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e<br />
(per effetto della Legge di Conversione n. 98/2013) viene anche estesa la<br />
possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non<br />
sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno<br />
l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla<br />
somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle<br />
attività considerata con riferimento all’arco temporale di un anno<br />
dall’inizio dei lavori.
Il Preposto<br />
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei<br />
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura<br />
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e<br />
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,<br />
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori<br />
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; (Art. 2,<br />
comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 81/2008)<br />
In particolare trattasi di un soggetto, alle<br />
dirette dipendenze del datore di lavoro, al<br />
quale è attribuita (di fatto, o mediante specifico<br />
incarico) una funzione di controllo permanente<br />
e di sovrintendenza nello svolgimento della<br />
prestazione lavorativa
Obblighi del preposto<br />
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:<br />
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori<br />
dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di<br />
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei<br />
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di<br />
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;<br />
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate<br />
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e<br />
specifico;<br />
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio<br />
in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di<br />
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o<br />
la zona pericolosa;<br />
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio<br />
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e<br />
le disposizioni prese o da prendere in materia<br />
di protezione;
Obblighi del preposto<br />
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo<br />
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da<br />
prendere in materia di protezione;<br />
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di<br />
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo<br />
grave ed immediato;<br />
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze<br />
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione<br />
individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il<br />
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;<br />
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto<br />
dall’articolo 37.
Il Medico Competente (M.C.)<br />
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e<br />
professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo<br />
quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di<br />
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo<br />
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli<br />
altri compiti di cui al presente Decreto<br />
(Art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 81/2008)<br />
Non si tratta quindi del “medico di famiglia” ma di un<br />
professionista specializzato, ad esempio, in:<br />
•medicina del lavoro;<br />
•igiene e medicina preventiva dei lavoratori e<br />
psicotecnica;<br />
•medicina legale.
Obblighi del Medico Competente<br />
Il medico competente:<br />
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione<br />
e protezione alla valutazione dei rischi, (…) alla predisposizione<br />
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della<br />
integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei<br />
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del<br />
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed<br />
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla<br />
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”,<br />
secondo i principi della responsabilità sociale;<br />
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (…);<br />
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella<br />
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;<br />
tale cartella e‘ conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo<br />
il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza<br />
sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di<br />
custodia concordato al momento della nomina del<br />
medico competente;
Obblighi del Medico Competente<br />
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la<br />
documentazione sanitaria in suo possesso, (…) nel rispetto del<br />
segreto professionale;<br />
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,<br />
copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le<br />
informazioni necessarie relative alla conservazione della<br />
medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va<br />
conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo<br />
30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno<br />
dieci anni, (…);<br />
f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle<br />
sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo,<br />
(…);<br />
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della<br />
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di<br />
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di<br />
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione<br />
della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce<br />
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai<br />
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Obblighi del Medico Competente<br />
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza<br />
sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia<br />
copia della documentazione sanitaria;<br />
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al<br />
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi,<br />
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi<br />
della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di<br />
detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e<br />
della integrità psico-fisica dei lavoratori;<br />
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa<br />
che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità<br />
diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua<br />
annotazione nel documento di valutazione dei rischi;<br />
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei<br />
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della<br />
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;<br />
n) (…) autocertifica i requisiti professionali;
La SORVEGLIANZA SANITARIA<br />
Gli esiti della visita medica devono essere allegati<br />
alla cartella sanitaria e di rischio.<br />
Il medico competente esprime uno dei seguenti<br />
giudizi relativi alla mansione specifica:<br />
a) idoneità;<br />
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con<br />
prescrizioni o limitazioni;<br />
c) inidoneità temporanea;<br />
d) inidoneità permanente.<br />
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità<br />
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.<br />
Dei giudizi di idoneità rilasciati, il medico competente<br />
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Perché è IMPORTANTE la sorveglianza<br />
sanitaria?<br />
• L’attività di sorveglianza sanitaria deve:<br />
- verificare l’accettabilità dei compiti lavorativi per i singoli soggetti,<br />
permettendo l’espressione del giudizio di idoneità;<br />
- rilevare i soggetti portatori di particolari patologie o<br />
costituzionalmente predisposti;<br />
- monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori;<br />
- misurare la prevalenza di malattie tra i lavoratori in funzione<br />
dell’età, del sesso, e la loro distribuzione nelle varie mansioni e in<br />
funzione dell’anzianità lavorativa.
Svantaggi della sorveglianza sanitaria<br />
- reali : in caso di eccesso di visite o di esami strumentali e/o<br />
ematochimici oppure di monitoraggio ambientale e biologico<br />
qualora non realmente necessari;<br />
- apparenti : la sorveglianza sanitaria ha un costo ma, se<br />
condotta con il giusto equilibrio lo svantaggio economico può<br />
essere solo a breve termine, infatti, favorisce una gestione più<br />
razionale del personale e contribuisce a diminuire la<br />
probabilità che insorgano malattie professionali o che si<br />
verifichino infortuni, con un evidente ritorno economico, in<br />
termini di giornate lavorative perse, oneri assicurativi,<br />
eventuali indennizzi chiesti direttamente all’Azienda
La sorveglianza sanitaria<br />
QUANDO E’ obbligatoria:<br />
(Art. 41, comma 1 D.Lgs.81/08 e s.m.i.)<br />
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle<br />
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;<br />
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia<br />
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi<br />
lavorativi.
La sorveglianza sanitaria<br />
QUANDO E’ proibita:<br />
(art. 41, comma 3 D.Lgs.81/08 e s.m.i.)<br />
• a) per accertare stati di gravidanza;<br />
• b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente<br />
•per verificare stati di sieropositività per HIV<br />
•che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non<br />
esiste precisa indicazione clinica<br />
•finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non<br />
correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto<br />
•su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o<br />
le assenze per infermità del lavoratore
LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE<br />
(art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)<br />
a) visita medica preventiva intesa a constatare<br />
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il<br />
lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua<br />
idoneita' alla mansione specifica;<br />
Art. 41, comma 2-bis Le visite mediche preventive possono essere<br />
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal<br />
medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE<br />
b) visita medica periodica per controllare lo<br />
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il<br />
giudizio di idoneita' alla mansione specifica.<br />
CON QUALE PERIODICITÀ ?
Periodicità delle visite mediche<br />
(art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)<br />
• La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla<br />
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta<br />
l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita<br />
dal medico competente in funzione della valutazione del<br />
rischio.<br />
• L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può<br />
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria<br />
differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
Periodicità delle visite mediche<br />
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico<br />
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di<br />
peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità<br />
alla mansione specifica;<br />
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde<br />
verificare l'idoneità alla mansione specifica;<br />
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi<br />
previsti dalla normativa vigente.
Periodicità delle visite mediche<br />
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;<br />
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a<br />
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai<br />
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla<br />
mansione.
SORVEGLIANZA SANITARIA: Alcol e stupefacenti<br />
(art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)<br />
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite<br />
di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì<br />
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol<br />
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e<br />
stupefacenti.
VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE<br />
(Legge 125 del 30 marzo 2001)<br />
MANSIONI A<br />
RISCHIO<br />
Test alcolimetrico<br />
effettuato dal medico<br />
competente o dal<br />
medico dell’Organo di<br />
Vigilanza<br />
Esclusione dal<br />
COMPITO<br />
LAVORATIVO A<br />
RISCHIO e avvio<br />
ai previsti<br />
percorsi di<br />
recupero
VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O<br />
PSICOTROPE<br />
D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007<br />
Visite specialistiche in medicina del lavoro<br />
con anamnesi mirata<br />
Test di screening su urina<br />
Verifica positiva: giudizio di inidoneità<br />
temporanea alla mansione<br />
Invio ai SERT<br />
SOGGETTI CON<br />
MANSIONE A<br />
RISCHIO<br />
IDENTIFICATA<br />
NELLA<br />
NORMATIVA<br />
(D.M. 186/90)
I PROTOCOLLI SANITARI<br />
(art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08)<br />
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del<br />
datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e<br />
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio<br />
ritenuti necessari dal medico competente.
Titolo X - Rischio Biologico<br />
VACCINAZIONI<br />
Della sorveglianza sanitaria fa parte anche:<br />
- la messa a disposizione di vaccini efficaci per<br />
quei lavoratori che non sono già immuni<br />
all'agente biologico presente nella lavorazione,<br />
da somministrare a cura del medico<br />
competente;
IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA<br />
(art. 41, comma 4 D.Lgs. 81/08)<br />
• idoneità;<br />
• Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o<br />
limitazioni;<br />
• Inidoneità temporanea;<br />
• Inidoneità permanente.<br />
COPIA DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE E AL DATORE DI LAVORO!!!
PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITA' ALLA MANSIONE<br />
SPECIFICA<br />
(art. 42, comma 1 D.Lgs. 81/08)<br />
Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico<br />
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla<br />
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad<br />
altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE<br />
Il sanitario che effettua la diagnosi di una malattia la cui origine<br />
professionale è quantomeno sospetta ha l’obbligo di segnalare la<br />
patologia a diversi enti<br />
Referto all’autorità<br />
giudiziaria (Procura della<br />
Repubblica)<br />
(ai sensi dell’ art. 365 C.P. e 334<br />
C.P.P.)<br />
Denuncia alla<br />
Direzione Provinciale<br />
del Lavoro<br />
Denuncia all’Inail<br />
(ai sensi dell’art. 10 D.L.<br />
38/2000)<br />
Denuncia di Malattia<br />
Professionale all’Asl ( ai<br />
sensi dell’art 139 del D.P.R.<br />
1124/1965 e L. 833/2000)<br />
( ai sensi dell’art. 139 D.P.R.<br />
1124/1965)
La tutela della gravidanza è assicurata da tre norme<br />
fondamentalmente: la L. n. 1204/71, il D.P.R. n.<br />
1026/76 e il D.P.R. n. 645/96<br />
• Il Medico Competente dovrà collaborare<br />
nell’elaborazione del documento di valutazione dei<br />
rischi considerando lo stato di gravidanza e il<br />
puerperio da un lato e l’allattamento dall’altro come<br />
situazioni di disagio psicofisico e conseguentemente<br />
suggerire delle norme di “esclusione” o “non<br />
esclusione” da quella specifica mansione e operazione<br />
lavorativa.
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE<br />
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP)<br />
è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni<br />
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione<br />
dai rischi professionali per i lavoratori.<br />
Gli addetti (ASPP) e il responsabile (RSPP) del Servizio devono<br />
possedere le capacità e i requisiti professionali fissati nel<br />
D.Lgs. 81/2008 all'articolo 32, devono:<br />
✓ essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche<br />
dell'azienda;<br />
✓ disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento<br />
dei compiti loro assegnati;<br />
✓ non possono subire pregiudizio a causa della attività<br />
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
IL RUOLO STRATEGICO di RSPP e ASPP<br />
✓ Generare comportamenti corretti durante il lavoro;<br />
✓ Utilizzare in sicurezza strumenti, macchinari, sostanze;<br />
✓ Utilizzare correttamente i D.P.I.;<br />
✓ Far sì che la sicurezza degli operatori diventi parte integrante<br />
della pianificazione e programmazione aziendale;<br />
✓ Permettere che i cambiamenti prospettati dalle leggi possano<br />
divenire reali e non rimanere sulla carta;<br />
✓ Risolvere il conflitto vigente tra ciò che la legge impone e ciò<br />
che dovrebbe essere un bisogno naturale;<br />
✓ Favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza che possa<br />
divenire parte integrante del sistema di valori condiviso da<br />
tutti, portando il lavoratore a sentirsi inserito in un sistema<br />
affidabile, garante del suo benessere lavorativo.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e<br />
protezione all’interno della azienda o della unità produttiva,<br />
oppure incarica persone/ servizi esterni costituiti anche<br />
presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi<br />
paritetici.<br />
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni,<br />
NON è per questo esonerato dalla propria responsabilità in<br />
materia.
Ne parlano il Dott. Paolo Varesi (Responsabile Ufficio Giuridico AIFES – Associazione Italiana<br />
Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro) e l’Avv. Lorenzo Fantini ( Esperto di diritto del<br />
lavoro, diritto sindacale, salute e sicurezza sul lavoro).<br />
Video – ASR 7 luglio 2016, come cambiano i<br />
percorsi formativi e le figure dell'R-Aspp
NOVITA’<br />
- Semplificato con un Modulo generale B, comune a<br />
tutti i settori di 48 ore, tranne i moduli aggiuntivi<br />
per cui si prevede formazione specifica con 12-16<br />
ore aggiuntive (agricoltura, pesca, costruzioni)<br />
- Aggiornamento<br />
- Formazione lavoratori, preposti, macchine<br />
- Tabella con i crediti formativi (Decreto Legge n. 69<br />
«Decreto del Fare») alcuni aggiornamenti<br />
comportano la possibilità di non seguire altri corsi<br />
perché i programmi sono assorbiti.
Gli RSPP e gli ASPP sono dei manager della Sicurezza, dei consulenti.<br />
Devono capire tutte le dinamiche organizzative aziendali, non solo per qualità<br />
professionale , ma per obbligo.<br />
Il Modulo B subisce tutte le modifiche del nuovo Accordo Stato Regioni.<br />
- RSPP che lavora già in un settore non deve integrare il modulo B, ma deve<br />
aggiornarsi<br />
- RSPP che ha preso in passato tutti i settori B (ma esiste davvero chi conosce<br />
tutti i settori della sicurezza?!) può operare senza integrare il modulo B<br />
- RSPP cambia settore, dovrà usare la tabella di comparazione nel nuovo<br />
Accordo e capire con quante ore deve integrare il suo modulo B.<br />
OVVIAMENTE le competenze devono sempre<br />
essere aggiornate!!!
Se non ti aggiorni non sei in grado di affrontare i compiti<br />
dell’RSPP:<br />
- Valutare i rischi;<br />
- Identificare le misure di prevenzione e protezione;<br />
- Dire al Datore di Lavoro quali misure adottare;<br />
- Individuare un percorso di formazione, addestramento e di<br />
aggiornamento<br />
Se non svolgi bene i tuoi compiti:<br />
- Fai un danno ai lavoratori;<br />
- Ne puoi rispondere penalmente<br />
- Ne rispondi comunque professionalmente.<br />
RSPP= 40 ORE nel quinquennio<br />
ASPP= 20 ORE nel quinquennio
Gli Addetti alle emergenze<br />
Tra gli obblighi previsti per il datore di lavoro, vi è quello di<br />
designare preventivamente i lavoratori incaricati<br />
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta<br />
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di<br />
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso<br />
e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Gli Addetti ANTINCENDIO (A.I.)<br />
Si tratta di lavoratori designati dal datore di lavoro e<br />
addestrati al fine di prevenire l'insorgere di incendi<br />
e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose<br />
e alle persone.<br />
Svolgono infatti un importante ruolo nella prevenzione<br />
antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi<br />
di lavoro e la segnalazione di eventuali anomalie<br />
suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso di<br />
incendio, di facilitare la propagazione dello stesso.<br />
In caso di emergenza, intervengono sull'evento in<br />
corso per controllarne l'evoluzione, per assicurare un<br />
esodo sicuro di tutte le persone in caso si renda<br />
necessario<br />
allontanarle dal luogo in cui si trovano.
Gli Addetti ANTINCENDIO<br />
La formazione obbligatoria degli addetti, varia<br />
secondo il tipo di azienda ed il rischio di incendio<br />
(art. 37 del D.Lgs. 81/08).<br />
La normativa prevede che, nelle aziende fino a 5 lavoratori, il<br />
datore di lavoro possa svolgere in prima persona le funzioni di<br />
addetto antincendio, sottoponendosi alla formazione prevista.<br />
Durata corsi a seconda della tipologia di aziende:<br />
Attività a rischio di incendio basso<br />
Attività a rischio di incendio medio<br />
Attività a rischio di incendio elevato<br />
4 ore<br />
8 ore<br />
16 ore
Classificazione aziende INCENDIO<br />
Luogo di lavoro a rischio di incendio basso<br />
Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a<br />
basso tasso di infiammabilità e in cui le condizioni dei locali e di<br />
esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio<br />
ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso<br />
è da ritenersi limitata.<br />
Luogo di lavoro a rischio medio<br />
Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o<br />
condizioni dei locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma<br />
nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi<br />
limitata.<br />
Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato<br />
Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente<br />
infiammabili e/o per le condizioni dei locali e/o di esercizio sussistono notevoli<br />
probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità<br />
di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione<br />
come luogo a rischio di incendio basso o medio.
I COMPITI dell’addetto ANTINCENDIO<br />
In relazione all’entità dell’evento DEVE:<br />
• attivare lo stato di preallarme (vocale o telefonico);<br />
• recarsi immediatamente nel luogo del pericolo<br />
e valutare l'entità dello stesso;<br />
• verificare l'effettiva presenza di una situazione di emergenza;<br />
• in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire<br />
in quanto addestrato all'uso degli estintori;<br />
• nel caso non sia sicuro di poter controllare l'incendio o<br />
comunque di intervenire sul pericolo, deve evitare di perdere<br />
tempo in vani tentativi, ma piuttosto deve dare inizio alle<br />
procedure di evacuazione,<br />
NON IMPROVVISARSI EROE O VIGILE DEL FUOCO
I COMPITI dell’addetto ANTINCENDIO<br />
• isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato<br />
l'incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di<br />
accesso, dopo essersi assicurati che non siano<br />
rimaste persone all'interno;<br />
• occuparsi di coloro che necessitano di assistenza,<br />
conducendoli al più presto nel luogo di raccolta più vicino;<br />
• verificare per ciascun piano l'avvenuta evacuazione,<br />
controllando ciascun locale, compresi i bagni;<br />
• verificare l'avvenuta evacuazione delle persone, mediante<br />
accertamento diretto che indiretto (es: tramite compilazione<br />
modulo di evacuazione oppure mediante l’appello del<br />
personale);<br />
• affiancare i VV.F durante l'intervento fornendo tutte le<br />
informazioni del caso;<br />
• segnalare il cessato allarme.
Gli Addetti PRIMO SOCCORSO (P.S.)<br />
Con il termine PRIMO SOCCORSO si intende<br />
“l’insieme delle azioni che permettono di aiutare<br />
una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei<br />
soccorsi qualificati”.<br />
Inoltre “dopo aver compiuto un esame primario inerente i<br />
parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di<br />
emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente<br />
predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare<br />
l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso<br />
il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero”
Gli Addetti PRIMO SOCCORSO<br />
Bisogna ricordare che “il giusto soccorso” significa:<br />
non mettere a repentaglio la propria vita,<br />
non prestare interventi superiori alle proprie capacità,<br />
non farsi prendere dal panico,<br />
non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del pers. sanitario<br />
NON CREDERSI MAI MEDICI O INFERMIERI
Gli Addetti PRIMO SOCCORSO<br />
La formazione obbligatoria degli addetti, varia<br />
secondo la tipologia di attività svolta, del numero dei<br />
lavoratori occupati e dei fattori di rischio.<br />
(art. 37 del D.Lgs. 81/08).<br />
Come per l’antincendio, la normativa prevede che, nelle<br />
aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro possa svolgere in<br />
prima persona le funzioni di addetto primo soccorso,<br />
sottoponendosi alla formazione prevista.<br />
Durata corsi a seconda della tipologia di aziende:<br />
Aziende Gruppo A 16 ore<br />
Aziende Gruppo B, C 12 ore<br />
Aggiornamento Aziende Gruppo A<br />
Aggiornamento Aziende Gruppo B, C<br />
6 ore<br />
4 ore
Classificazione aziende PRIMO SOCCORSO<br />
Gruppo A<br />
Aziende a rischio rilevante<br />
Aziende con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL *<br />
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4<br />
Aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell' agricoltura.<br />
Gruppo B<br />
Aziende con più di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A<br />
Gruppo C<br />
Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A<br />
L'INAIL ha reso noti gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per<br />
gruppo di tariffa, per l'attuazione dell'art.1, comma 1, del Decreto Ministeriale n.<br />
388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto<br />
soccorso aziendale
Aziende del gruppo A<br />
(oltre ad attività a rischio di incidente rilevante o con particolari<br />
caratteristiche di rischio elevato, anche le aziende con più di 5 lavoratori e<br />
indice di inabilità permanente superiore a quattro) devono:<br />
❑<br />
❑<br />
❑<br />
comunicare la loro appartenenza al gruppo A all'ASL competente;<br />
munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione<br />
minima indicata nell'allegato 1 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di<br />
comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario<br />
nazionale;<br />
effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto<br />
soccorso (16 ore) con cadenza triennale.
Aziende del gruppo B<br />
(aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:<br />
❑<br />
❑<br />
munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione<br />
minima indicata nell'allegato 1 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di<br />
comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario<br />
nazionale;<br />
effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto<br />
soccorso (12 ore) con cadenza triennale.
Aziende del gruppo C<br />
(aziende meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A) devono:<br />
❑<br />
❑<br />
munirsi di pacchetto di medicazione comprendente la dotazione minima<br />
indicata nell'allegato 2 al DM 388/03 e di un idoneo mezzo di<br />
comunicazione per attivare il sistema di emergenza del sistema sanitario<br />
nazionale;<br />
effettuare la formazione del proprio personale addetto al pronto<br />
soccorso (12 ore) con cadenza triennale.
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI P.S.<br />
Guanti sterili monouso (5 paia).<br />
Visiera paraschizzi<br />
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).<br />
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3).<br />
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).<br />
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).<br />
Teli sterili monouso (2).<br />
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).<br />
Confezione di rete elastica di misura media (1).<br />
Confezione di cotone idrofilo (1).<br />
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).<br />
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).<br />
Un paio di forbici.<br />
Lacci emostatici (3).<br />
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).<br />
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).<br />
Termometro.<br />
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE<br />
Guanti sterili monouso (2 paia).<br />
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).<br />
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).<br />
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).<br />
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).<br />
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).<br />
Confezione di cotone idrofilo (1).<br />
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).<br />
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).<br />
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).<br />
Un paio di forbici (1).<br />
Un laccio emostatico (1).<br />
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).<br />
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).<br />
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa<br />
del servizio di emergenza.<br />
• Per entrambe vale la regola “da integrare in base ai rischi presenti e sul consiglio<br />
del medico competente”
Per chi è il pacchetto di medicazione?<br />
• Tutti i lavoratori che prestano la propria attività in luoghi<br />
isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva<br />
• È obbligatorio avere un mezzo di comunicazione idoneo per<br />
raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il<br />
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118).
Gli Addetti PRIMO SOCCORSO<br />
• Né il D.Lgs. 81 né il DM 388 danno indicazione del numero<br />
degli addetti al pronto soccorso.<br />
• Il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei<br />
luoghi di lavoro in collaborazione con il Ministero della Salute<br />
relativamente al numero degli incaricati ritiene che il Datore di<br />
Lavoro debba provvedere alla "formazione di un numero di<br />
lavoratori tale da garantire la copertura di tutti i turni di<br />
lavoro e che a tale copertura sia addetto un numero di<br />
persone formate che garantisca l "effettiva efficienza e<br />
funzionalità del sistema di emergenza in funzione dei rischi<br />
specifici valutati per ciascuna azienda o unità produttiva".
I COMPITI dell’addetto PRIMO SOCCORSO<br />
Ecco le azioni idonee per chi si trova a soccorrere<br />
un soggetto colto da malore:<br />
•verificare che la scena dell’evento sia in sicurezza<br />
(es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la<br />
corrente!);<br />
•provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per<br />
l’infortunato e ai successivi soccorritori del 118;<br />
•esaminare l’infortunato, valutando la natura e entità del<br />
malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali:<br />
coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto;<br />
•proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal<br />
sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo<br />
se cosciente;<br />
•utilizzare guanti o dispositivi di protezione<br />
individuali se necessari.
I COMPITI dell’addetto PRIMO SOCCORSO<br />
•telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza<br />
comunicando: l’indirizzo del luogo ove si è verificato<br />
l’infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni<br />
delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno<br />
se respiri normalmente o no, se c’è stato un trauma con o<br />
senza emorragie.<br />
•praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle<br />
proprie competenze anche con azioni di valutazione e<br />
sostegno delle funzioni vitali, apprese durante i corsi di<br />
formazione, sino all’arrivo dei soccorritori del 118;<br />
•astenersi dall’eseguire manovre interventi od azioni<br />
inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per<br />
il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di<br />
salute dell’infortunato o di ritardare l’arrivo dei soccorsi<br />
(es. spostare il soggetto se non necessario);
Il Rappresentante dei lavoratori (R.L.S.)<br />
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per<br />
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza<br />
durante il lavoro.<br />
(Art. 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n° 81/2008)<br />
L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le<br />
modalità previste nell’ art.47 comma 6 del T.U. e l’art.50<br />
stabilisce le sue attribuzioni.<br />
In tutte le aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS<br />
è eletto direttamente dai lavoratori mentre in aziende con più<br />
di 15 lavoratori il RLS viene generalmente scelto nell’ambito delle<br />
rappresentanze sindacali in azienda, ove presenti.
Il Rappresentante dei lavoratori Territoriale<br />
Se non si procede all’elezione del RLS aziendale, le relative<br />
funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale o dal<br />
rappresentante di sito produttivo, salvo diverse intese tra le<br />
associazioni datoriali e sindacali comparativamente più<br />
rappresentative sul piano nazionale.<br />
Il RLST è una figura esterna che esercita le attribuzioni, pari a<br />
quelle del RLS aziendale, previste all’articolo 50, esclusivamente<br />
nelle aziende in cui non si è provveduto all’elezione del<br />
rappresentate interno.<br />
Le modalità di elezione o designazione del RLST sono<br />
individuate dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o<br />
di Categoria, che definiscono anche le modalità di accesso e di<br />
preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei<br />
luoghi di lavoro del comparto o del territorio<br />
a cui è assegnato.
Attribuzioni del RLS<br />
L’art. 50 del D.Lgs. 81/08 stabilisce le attribuzioni del<br />
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sono<br />
quelle già previste dalla normativa precedente.<br />
Le novità di rilievo prevedono che il RLS, su sua richiesta e<br />
per l’espletamento della sua funzione, riceva copia del<br />
Documento di Valutazione di tutti i rischi (art. 17) e del<br />
documento di valutazione dei rischi che va allegato al contratto<br />
di appalto o di opera, che indica le misure adottate per eliminare<br />
o ridurre al minimo i rischi da interferenze.<br />
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al<br />
rispetto delle disposizioni sulla privacy e del segreto industriale<br />
relativamente alle informazioni contenute nel documento di<br />
valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi<br />
lavorativi di cui viene a conoscenza<br />
nell’esercizio delle funzioni.
Attribuzioni del RLS<br />
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la<br />
sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o<br />
addetto al servizio di prevenzione e protezione.<br />
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di<br />
salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi<br />
specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria<br />
rappresentanza (art. 37 comma 10).<br />
E’ previsto l’obbligo di aggiornamento periodico della<br />
formazione che non può essere inferiore a 4 ore all’anno per le<br />
imprese che occupano fino a 50 lavoratori e a 8 ore annue per<br />
le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
I Lavoratori<br />
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,<br />
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di<br />
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,<br />
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una<br />
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.<br />
(Art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008)<br />
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di<br />
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli<br />
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,<br />
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Video – Venerdì nero - La responsabilità<br />
nella sicurezza sul lavoro<br />
FONTE: Suva, l’azienda più grande in<br />
Svizzera nel campo dell'assicurazione<br />
obbligatoria contro gli infortuni
Venerdì nero - Un filmato sul tema della sicurezza sul lavoro.<br />
Chi si assume la responsabilità per la sicurezza sul lavoro?<br />
Come si possono prevenire gli infortuni sul lavoro?<br />
È possibile violare le regole della sicurezza sul lavoro al fine di<br />
lavorare più velocemente e aumentare il fatturato?<br />
Perché le norme di sicurezza devono essere rispettate?<br />
l filmato fornisce le risposte a questi interrogativi.<br />
Peter Meier ricorda ancora chiaramente il giorno in cui, con il consenso<br />
del suo capo, ha disattivato il dispositivo di protezione al sistema robotico.<br />
Quel giorno ha cambiato la sua vita.
Obblighi dei Lavoratori<br />
I lavoratori devono in particolare:<br />
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,<br />
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e<br />
sicurezza sui luoghi di lavoro;<br />
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di<br />
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva<br />
ed individuale;<br />
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i<br />
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,nonché i dispositivi di<br />
sicurezza;<br />
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a<br />
loro disposizione;
Obblighi dei Lavoratori<br />
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al<br />
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere<br />
c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui<br />
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di<br />
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto<br />
salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni<br />
di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante<br />
dei lavoratori per la sicurezza;<br />
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi<br />
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;<br />
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono<br />
di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza<br />
propria o di altri lavoratori;<br />
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento<br />
organizzati dal datore di lavoro;<br />
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o<br />
comunque disposti dal medico competente.
I Lavoratori<br />
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una<br />
adeguata INFORMAZIONE:<br />
✓<br />
✓<br />
✓<br />
✓<br />
✓<br />
✓<br />
✓<br />
sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla<br />
attività della impresa in generale;<br />
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta<br />
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;<br />
sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso<br />
e antincendio;<br />
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e<br />
protezione, e del medico competente;<br />
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di<br />
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;<br />
sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base<br />
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme<br />
di buona tecnica;<br />
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il Sistema Sanzionatorio<br />
Sono previste sanzioni anche in caso di violazione dell’art. 43<br />
comma 3 che impedisce ai lavoratori di rifiutare la<br />
designazione per uno dei ruoli per la tutela della sicurezza sul<br />
lavoro, se non per giustificato motivo.
Il Sistema Sanzionatorio<br />
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 € sono<br />
previsti per il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi<br />
di informazione, formazione e addestramento dei<br />
lavoratori di cui agli artt. 36 e 37<br />
del D.Lgs. 81
Il Sistema Sanzionatorio
Il Sistema Sanzionatorio<br />
Con la recente Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 sono state<br />
innalzate tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% ,<br />
aumentando quindi il costo economico della mancata prevenzione e<br />
protezione per chi dovesse violare le norme di sicurezza e igiene del<br />
lavoro.
Testo unico -Art 28 - La Valutazione dei Rischi<br />
Oggetto della VdR<br />
Art 28 comma 1<br />
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle<br />
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi<br />
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei<br />
lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi<br />
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, (vedi<br />
accordo UE 8/10/04), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,<br />
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da<br />
altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui<br />
viene resa la prestazione di lavoro. e i rischi derivanti dal possibile<br />
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili<br />
interessati da attività di scavo.
Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.<br />
Il Datore di lavoro effettua la Valutazione ed elabora il Documento<br />
Collaborazione con RSPP e Medico Competente ( nei casi previsti dall’art. 41)<br />
Consultazione del RLS<br />
Rielaborazione in occasione di:<br />
• modifiche significative di processo produttivo;<br />
• modifiche dell’organizzazione del lavoro;<br />
• grado di evoluzione della tecnica di prevenzione;<br />
• infortuni significativi<br />
• risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.<br />
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.<br />
Nelle ipotesi di necessità di rielaborazione il documento di valutazione dei rischi deve<br />
essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.<br />
Il DVR (art 17 comma 1 lett a) e il DUVRI (art 26 comma 3) devono essere custoditi presso<br />
l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.<br />
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione sulla base<br />
delle procedure standardizzate (di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).<br />
Le procedure standardizzate sono state recepite con Decreto interministeriale (Decreto<br />
del 30 novembre 2012)<br />
Sono escluse le aziende che pur avendo fino a 10 lavoratori presentano rischi<br />
particolari (art. 31, comma 6 del DLgs 81/08):<br />
•aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto<br />
1999, n. 334, e successive modificazioni;<br />
•centrali termoelettriche;<br />
•impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17<br />
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;( radiazioni ionizzanti)<br />
•aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.<br />
•nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;<br />
•nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori
Testo unico- Art 29 Modalità di effettuazione della V.d.R.<br />
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei<br />
rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).<br />
Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai<br />
commi 1, 2, 3, e 4 art 29<br />
Le procedure standardizzate si applicano anche alle aziende che rientrano nel titolo IV<br />
(cantieri temporanei e mobili)<br />
Le disposizioni di cui al punto precedente ( procedure standardizzate) non si applicano alle<br />
attività svolte nelle seguenti aziende:<br />
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); (aziende con rischi<br />
elevati: Seveso, Centrali Termoelettriche, Aziende con presenza di Radiazioni Ionizzanti,<br />
Industrie Estrattive, Fabbricazione e deposito esplosivi polveri e munizioni , Ospedali con<br />
oltre di 50 lavoratori)<br />
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici,<br />
da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
DUVRI art. 26<br />
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione nell’attuazione<br />
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e il coordinamento degli<br />
interventi al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, elaborando un<br />
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per<br />
eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.<br />
Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in<br />
funzione dell’evoluzione dei lavori.<br />
L’obbligo di elaborare il DUVRI non si applica ai servizi di natura<br />
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o<br />
servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini/giorno, sempre che essi<br />
non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,<br />
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui<br />
all’allegato XI.
DUVRI art. 26<br />
L’interferenza è una circostanza in cui si verifica un EVENTO RISCHIOSO<br />
tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o<br />
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede.
Informazione lavoratori art. 36<br />
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata<br />
informazione su:<br />
•rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in<br />
generale;<br />
•procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei<br />
luoghi di lavoro;<br />
•nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46;<br />
•nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione,<br />
e del medico competente.<br />
•rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza<br />
e le disposizioni aziendali in materia;<br />
•pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle<br />
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona<br />
tecnica;<br />
• misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.<br />
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i<br />
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.<br />
Ove La Informazione Riguardi Lavoratori Immigrati, Essa Avviene Previa<br />
Verifica Della Comprensione Della Lingua Utilizzata Nel Percorso<br />
Informativo.
Formazione lavoratori e RLS art. 37<br />
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed<br />
adeguata …, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:<br />
→ concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della<br />
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,<br />
controllo, assistenza;<br />
→rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure<br />
di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza<br />
dell’azienda<br />
Anche i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e<br />
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in<br />
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente<br />
comma comprendono:<br />
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;<br />
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;<br />
c) valutazione dei rischi;<br />
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di<br />
prevenzione e protezione.
Valutazione del rischio.<br />
LA “VALUTAZIONE DEL RISCHIO” è divenuta di uso comune con il<br />
recepimento di Direttive Comunitarie.<br />
Prima di ciò le norme in tema di tutela della salute e sicurezza dei<br />
lavoratori hanno avuto valore prescrittivo e repressivo.<br />
La legislazione a carattere partecipativo orientata alla promozione della<br />
salute e sicurezza ha portato a processi di tipo valutativo per tutto ciò che è<br />
ragionevolmente prevedibile.<br />
Il processo di valutazione dei rischi non va visto come un adempimento<br />
burocratico ma come un fondamentale e continuo momento di verifica<br />
dell’attività produttiva dal quale dipendono la salute e la sicurezza di tutti<br />
coloro che fanno parte della medesima attività.<br />
La giurisprudenza, ha ritenuto responsabile il datore di lavoro in tutti i casi<br />
in cui il documento di valutazione dei rischi non fosse risultato completo e<br />
aggiornato (“culpa in vigilando”), anche nel caso che la carenza materiale<br />
fosse attribuibile ad un consulente esterno (“culpa in eligendo”)
Valutazione del rischio<br />
La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del<br />
lavoro intrapreso per definire quale siano le cause probabili di lesioni o di<br />
danni sia che:<br />
a) risulti possibile eliminare il pericolo,<br />
b)oppure definirne le misure protettive del caso,<br />
c) oppure ridurli fino a livelli accettabili, secondo quanto previsto dall'Art. 15<br />
del D. Lgs. 81/2008 (misure generali di tutela).<br />
La valutazione del rischio è una operazione complessa che richiede<br />
necessariamente per ogni ambiente di lavoro o posto di lavoro una serie di<br />
operazioni successive e conseguenti tra loro.<br />
E’ il momento in cui si decidono quali livelli di rischio siano accettabili per il<br />
singolo individuo e/o per la collettività ed è il momento in cui oltre a<br />
dimostrare di essere in regola con le norme si scelgono le priorità di<br />
intervento.
Valutazione del rischio<br />
La VALUTAZIONE DEL RISCHIO è quindi lo strumento<br />
fondamentale che permette al D.L. di individuare le<br />
misure di prevenzione, di pianificarne l’attuazione, il<br />
miglioramento, ed il controllo al fine di verificarne<br />
l’efficacia e l’efficienza.<br />
A seguito della VDR il datore di lavoro potrà così<br />
confermare le misure di prevenzione già in atto o<br />
decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle<br />
innovazioni di carattere tecnico od organizzativo<br />
sopravvenute in materia di sicurezza
Valutazione del rischio. Obiettivo<br />
Per tutte le attività di lavoro vi sono rischi associati (costruire<br />
una casa, impiegare prodotti chimici, lavorare in un ospedale<br />
ecc.).<br />
L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di<br />
consentire al datore di lavoro di prendere<br />
provvedimenti che sono effettivamente necessari per<br />
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br />
Questi provvedimenti comprendono:<br />
• La prevenzione<br />
• La protezione<br />
• L’informazione dei lavoratori<br />
• La formazione professionale degli stessi<br />
• L’organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari
Valutazione del rischio. I soggetti<br />
L’obbligo di realizzare la valutazione di tutti i rischi con la<br />
conseguente elaborazione del documento spetta al datore di<br />
lavoro. Art 17 D.Lgs 81/08<br />
Alla valutazione del rischio collabora il RSPP e il medico<br />
competente nei casi previsti dall’art 41.<br />
La valutazione si avvale del contributo del RLS in quanto<br />
deve essere realizzata previa consultazione del RLS il quale<br />
adeguatamente formato (Art.37 comma 10) è una risorsa<br />
tecnica oltre che il collettore delle esperienze e delle<br />
valutazioni degli stessi lavoratori.<br />
Il processo di valutazione investe anche in modo più o meno<br />
diretto anche i progettisti (art 22), i fabbricanti e i fornitori (art<br />
23) e gli installatori (art 24)
Valutazione del rischio. I soggetti<br />
Art 22<br />
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi<br />
generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle<br />
scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di<br />
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.<br />
Art.23<br />
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di<br />
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti<br />
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul<br />
lavoro.<br />
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla<br />
conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla<br />
relativa documentazione.<br />
Art. 24<br />
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per<br />
la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul<br />
lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Poiché i rischi presenti nell’ambiente di lavoro possono essere molteplici, appare<br />
necessario inserirli in una scala di priorità.<br />
Valutazione del rischio. Classificazione<br />
La classificazione del rischio permette agli operatori della sicurezza di distinguere<br />
e differenziare il rischio in base a determinati parametri qualitativi.<br />
Il rischio, infatti, può assumere connotazioni differenti a seconda dei “punti di<br />
vista” secondo i quali viene valutato.<br />
I principali parametri tramite i quali possono essere classificati i rischi sono la<br />
“mansione” (potenzialità della fonte di pericolo), la “popolazione”(quantità dei<br />
soggetti coinvolti), la “conoscenza del lavoratore” e la “tollerabilità del<br />
rischio”.<br />
Si parla quindi di rischio generico o specifico, individuale o collettivo,<br />
volontario o involontario e tollerabile o intollerabile.<br />
Il medesimo rischio può essere definito contemporaneamente specifico,<br />
individuale e trascurabile: semplicemente cambia il parametro secondo il quale in<br />
quel momento tale rischio è valutato.
Valutazione del rischio. Classificazione<br />
Generico<br />
Rischio<br />
Specifico<br />
Continuo<br />
Rischio<br />
Discontinuo<br />
Incidente stradale<br />
Incidente stradale per un addetto al settore trasporto<br />
Sono quelli inerenti specifiche attività lavorative<br />
Insorgono per attività non usuali (guasti/errori, manutenzione)<br />
Individuale<br />
Rischio<br />
Collettivo<br />
Volontario<br />
Rischio<br />
Involontario<br />
Tollerabile<br />
Rischio<br />
Intollerabile<br />
Insorge per un solo individuo<br />
Insorge per più individui<br />
Di cui sì è almeno parzialmente a conoscenza<br />
Rischi non conosciuti<br />
Tollerabile se ad esempio ne deriva un beneficio<br />
Non tollerabile
Valutazione del rischio. Criteri<br />
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività<br />
lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili.<br />
La valutazione deve coinvolgere i lavoratori i quali devono<br />
successivamente essere informati circa le valutazioni stesse e i<br />
provvedimenti posti in essere.<br />
Non vi sono regole predefinite per la realizzazione della<br />
valutazione dei rischi ma si dovrà strutturare in modo da:<br />
garantire che si tenga conto di tutti i pericoli degni di nota<br />
(pericoli persistenti, pericoli dovuti a guasti e pericoli dovuti ad<br />
errori, non trascurando i lavori complementari e situazioni di<br />
lavoro che esulano dalla routine manutenzione, pulizia, ecc.)<br />
N.B. Non considerare un pericolo equivale a non valutare il<br />
rischio ad esso associato
Valutazione del rischio. Criteri<br />
•Il processo logico della valutazione comporta l’identificazione di<br />
tutti i possibili eventi anomali dell’attività oggetto dello studio, la<br />
stima della probabilità di accadimento e la valutazione della<br />
magnitudo delle conseguenze.<br />
•Nella valutazione del rischio quindi convergono concetti di tipo<br />
probabilistico e affidabilistico di componenti e sistemi, e sono<br />
richieste competenze e conoscenze multidisciplinari.
Valutazione del rischio. Criteri<br />
Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con<br />
uno standard normativo o tecnico di riferimento la valutazione dei rischi<br />
comporta un contributo soggettivo del valutatore .<br />
Possono pesare negativamente sulla valutazione quegli elementi di<br />
percezione soggettiva che con l’abitudine possono portare ad una<br />
sottostima.<br />
A mitigare la soggettività del valutatore contribuiscono la consultazione con<br />
le RLS e la raccolta critica dei giudizi dei lavoratori.<br />
La fase di valutazione del rischio può essere espletata utilizzando diverse<br />
metodologie di lavoro, alcune delle quali utilizzano funzioni matematiche.<br />
Si deve tenere conto nell’ambito delle tipologie di rischio trattate anche di<br />
altri elementi quali ad esempio:<br />
agile lettura<br />
individuazione sintetica dei livelli di rischio individuati
Valutazione del rischio. Criteri<br />
Occorre tenere presente la struttura sequenziale che un incidente<br />
assume.<br />
• A volte l’insorgere di un’unica causa (evento iniziatore) può<br />
portare direttamente a conseguenze incidentali.<br />
• Più spesso l’incidente presenta una struttura più complessa di<br />
carattere essenzialmente sequenziale :<br />
evento iniziatore - eventi intermedi – evento finale.<br />
Per eliminare l’incidente bisogna eliminare le concause o le<br />
concatenazioni in cui l’uomo è spesso l’anello debole.<br />
•Fallimenti tecnici<br />
•Fallimenti umani<br />
•Fallimenti organizzativi
Valutazione del rischio. Fonti informative<br />
La valutazione va fatta precedere da:<br />
Attente ricognizioni e acquisizioni di informazioni di tutti gli elementi utili disponibili<br />
come ad esempio:<br />
•analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti;<br />
•consultazione e/o partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti;<br />
•dati e manuali forniti dai fabbricanti e dai fornitori; (schede di sicurezza delle sostanze e<br />
prodotti)<br />
•fonti documentarie ed esperienze in rapporto alla attività in oggetto; (documentazione<br />
delle associazioni commerciali o di professionisti qualificati nel campo della sicurezza e<br />
della sanità);<br />
•orientamenti proposti dagli enti nazionali o dagli istituti competenti nel campo della<br />
sicurezza, della sanità e dell’igiene del lavoro;
Valutazione del rischio. Fonti informative<br />
•dati relativi a incidenti e infortuni, compresi i rapporti sugli eventi pericolosi (incidenti<br />
mancati, indagini epidemiologiche, registro infortuni, denunce INAIL;<br />
•metodi di lavoro, manuali e procedure operative;(registro manutenzioni, atti autorizzativi)<br />
•controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni;<br />
•pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore;<br />
•norme definite da organismi di standardizzazione europei o nazionali;<br />
•norme minime nel campo della sicurezza e della sanità del posto di lavoro<br />
•riviste specializzate;
Valutazione del rischio. Metodologia<br />
METODOLOGIA: MODO RAZIONALE DI PROCEDERE<br />
Una delle prime metodologie di valutazione del rischio nel settore chimico è stata<br />
formalizzata nel 1983 dallo statunitense National Research Council (NRC).<br />
In tale procedura il processo valutativo veniva scomposto in fasi
Valutazione del rischio. Metodologia<br />
Esistono molti modi di procedere per l'analisi dei pericoli e la stima dei rischi.<br />
Sicuramente occorre:<br />
✓Competenza necessaria per condurre una VdR, così come l’entità dello sforzo e delle<br />
risorse necessarie, o il livello di dettaglio necessario per la realizzazione della VdR, derivano<br />
dalla natura e dalla entità dei rischi, così come la complessità e variabilità delle tappe del<br />
processo.<br />
✓Descrivere in modo minuzioso il processo e/o le attività;<br />
✓Realizzare un elenco di tutti i rischi noti nell’ambiente di lavoro comprendesi i rischi<br />
presenti durante attività di lavoro eccezionali, come anomalie o operazioni di<br />
manutenzione.<br />
✓Elencare gli agenti nocivi sulla base dell’esame delle materie prime, e di una attenta analisi<br />
dei processi che consenta di identificare i prodotti intermedi e quelli finiti.<br />
✓Raccogliere informazioni anche direttamente dai lavoratori in specifiche aree produttive.<br />
✓Effettuare sopralluoghi
Valutazione del rischio. Metodologia<br />
✓Caratterizzare il rischio, cioè darne una descrizione accurata individuarne la tipologia<br />
determinarne la misurazione in termini qualitativi o quantitativi e stabilirne<br />
l’accettabilità consente di ordinare i fattori di rischio e di stabilire un ordine di priorità<br />
nelle misure da prendere.<br />
Occorre inoltre tener presente:<br />
Nello stimare o misurare il rischio, ci sarà sempre un certo grado di incertezza.<br />
•La valutazione della severità del rischio è spesso influenzata dai potenziali danni o<br />
benefici personali, dalle informazioni disponibili e dalla familiarità e comprensione del<br />
rischio.<br />
•Il rischio percepito e quello reale possono essere molto differenti.<br />
Inoltre:<br />
E’ importante che Il processo di valutazione sia affiancato da un contemporaneo processo<br />
di comunicazione, tramite il quale ciascuna delle diverse fasi della valutazione viene<br />
portata a conoscenza dei lavoratori, dei loro rappresentanti e, in alcuni casi, anche delle<br />
comunità, e delle autorità locali interessate ai problemi di salute e sicurezza.
Valutazione del rischio. Metodologia<br />
Tutte le metodologie utilizzate nella valutazione del rischio corrispondono<br />
sostanzialmente a sistemi di identificazione e valutazione dei problemi.<br />
Ogni metodo è stato sviluppato per applicazioni particolari.<br />
Esistono due tipi fondamentali di analisi dei rischi; uno è chiamato metodo deduttivo e<br />
l'altro metodo induttivo.<br />
• Nel metodo deduttivo, si ipotizza l'evento finale (incidente) e si ricercano gli eventi<br />
e le cause che hanno provocato l'evento finale. (analisi ad albero dei guasti)<br />
• Nel metodo induttivo, si ipotizza e si valuta la frequenza e la conseguenza del<br />
guasto di un componente o la deviazione di un processo. L'analisi successiva<br />
identifica gli eventi che tale guasto potrebbe verificare e si arriva a conoscere il<br />
possibile incidente. (analisi dei modi di guasto e dei loro effetti o analisi ad albero<br />
degli eventi)<br />
Le tecniche impiegate sono generalmente, qualitative; ma, aumentando la complessità<br />
delle situazioni da valutare si rendono necessari metodi quantitativi.
Valutazione del rischio. Metodologia<br />
Metodi quantitativi:<br />
si basano sull’analisi quantitativa del rischio R = f(P,D), in cui:<br />
- la funzione f tiene conto della maggior parte dei parametri che intervengono nella nascita<br />
e nello sviluppo del rischio, quali: fattore umano, materiali, macchina, processo e<br />
ambiente;<br />
- vengono considerati, oltre alla probabilità di accadimento e gravità del danno, anche altri<br />
fattori quali: estensione del danno, frequenza e durata di esposizione, possibilità di evitare<br />
o limitare il danno, ecc.<br />
Tale tipologia di valutazione viene effettuata quando si vuole valutare il rischio in modo<br />
molto dettagliato e analitico, lasciando poco spazio alla soggettività del valutatore.<br />
Metodi qualitativi:<br />
non utilizzano espressioni matematiche del tipo R = f(P,D) per valutare i diversi rischi, ma<br />
effettuano un’analisi qualitativa verificando la conformità alle norme vigenti. Il punto di<br />
arrivo è un giudizio qualitativo della situazione che si sta valutando.<br />
Metodi semi-quantitativi (o semi-qualitativi):<br />
si basano su un’analisi quantitativa, in cui il rischio è R=f(P,D), ma con approccio<br />
leggermente semplificato. I dati a disposizione sono quelli rilevati al momento dell’indagine<br />
ed i parametri di confronto sono quelli che prescrivono le norme tecniche, dipendenti<br />
sempre dalla probabilità di accadimento e del danno conseguente.
Valutazione del rischio. Metodologia<br />
metodologie di analisi di rischio e scopi che si vogliono raggiungere:<br />
Tecniche specifiche usate per identificare i rischi nella fase di pianificazione e di<br />
progettazione.<br />
• Gli studi sul rischio e sull’operatività (HAZOP), tecniche qualitative usate per<br />
identificare i rischi derivanti da errori meccanici e da quelli umani.<br />
• Analisi delle modalità d’errore e dei loro effetti (FMEA), tecniche induttive usate<br />
soprattutto per identificare gli errori meccanici.<br />
• Analisi delle mansioni (task analysis), una tecnica induttiva usata per identificare la<br />
sorgente probabile dell’errore umano.<br />
Metodi utilizzati per identificare i rischi nel luogo di lavoro.<br />
• Analisi Storica (Statistiche sugli incidenti e malattie professionali, dati INAIL).<br />
• Indagini sugli incidenti ( banche dati, letteratura tecnica)<br />
• Audit di sicurezza<br />
• Checklist.<br />
• Sopralluoghi.
Valutazione del rischio. Fasi<br />
INDIVIDUARE I PERICOLI che sussistono nel luogo di lavoro<br />
Pericoli<br />
ordinari o generici<br />
•ambiente di lavoro<br />
•macchine e impianti<br />
•attrezzature<br />
Esempi<br />
di processo<br />
specifici<br />
ergonomici<br />
organizzativi<br />
•Rilasci sostanze pericolose<br />
•Contaminazioni<br />
•Incendi ed esplosioni<br />
•Presenza sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro<br />
•Rilasci di energia nell’ambiente di lavoro<br />
•Esposizione ad agenti fisici<br />
•Movimentazione manuale di carichi<br />
•Videoterminali<br />
•Posture incongrue<br />
•Interferenza, confusione nei ruoli<br />
•Carenza di informazione e formazione<br />
•Carenza procedure<br />
•Carenza comunicazione
Valutazione del rischio. Fasi<br />
INDIVIDUARE LE PERSONE ESPOSTE<br />
Individuare per ciascun pericolo, chi sono le persone che potrebbero subire un danno<br />
tenendo conto dell'esposizione diretta e indiretta di tutti i lavoratori.<br />
Particolare attenzione deve essere prestata a:<br />
•questioni di genere<br />
•gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno<br />
particolari requisiti:<br />
lavoratori con disabilità<br />
lavoratori migranti<br />
lavoratori giovani e anziani<br />
donne in gravidanza<br />
personale privo di formazione o inesperto<br />
lavoratori a tempo parziale e con contratti a tempo determinato
Valutazione del rischio. Fasi<br />
VALUTARE I RISCHI DERIVANTI DA CIASCUN PERICOLO in termini di<br />
probabilità, gravità e frequenza di esposizione<br />
A tal fine si possono considerare i seguenti fattori:<br />
•il grado di probabilità che un pericolo possa determinare un danno (per esempio,<br />
improbabile, possibile ma poco verosimile, probabile o inevitabile nel tempo);<br />
•la possibile gravità del danno (per esempio se il danno è contenuto, un infortunio che<br />
non provoca lesioni, una lesione superficiale -lividi o lacerazioni-, una lesione grave<br />
-fratture, amputazioni, malattie croniche-, un incidente mortale, o più infortuni<br />
mortali);<br />
•la frequenza dell'esposizione e il numero di lavoratori esposti.
Valutazione del rischio. Fasi<br />
DECIDERE quali provvedimenti debbano essere presi per prevenire e proteggere<br />
la salute e la sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle norme di legge, in modo<br />
da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di<br />
lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici, che si trovano sul luogo di lavoro,<br />
nonché dell’organizzazione dello stesso.<br />
Se possibile prevenire o eliminare i rischi alla radice. Per esempio, valutando:<br />
•se l'attività o il lavoro siano indispensabili;<br />
•la possibilità di eliminare il pericolo;<br />
•la possibilità di utilizzare sostanze o processi di lavoro diversi.<br />
Qualora non sia possibile evitare o prevenire i rischi, allora stabilire se sia possibile<br />
ridurli a un livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza degli esposti<br />
ulteriori principi generali di prevenzione:<br />
•combattere i rischi alla fonte;<br />
•adeguare il lavoro a ciascun individuo, nella scelta dei posti di lavoro e delle<br />
attrezzature; tener conto del grado di evoluzione della tecnica;<br />
•priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle protezioni individuali
Valutazione del rischio. Fasi<br />
INTERVENIRE con azioni concrete, mettere in atto misure e mezzi e definire<br />
le priorità<br />
Un intervento efficace comprende l'elaborazione di un piano che specifichi:<br />
•quali misure attuare;<br />
•i mezzi messi a disposizione (tempo, risorse ecc.);<br />
•le persone responsabili per le diverse misure e il relativo calendario di intervento;<br />
•le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste, e una data per la revisione<br />
delle misure di controllo.<br />
È importante coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nel processo:<br />
•informandoli delle misure messe in atto, di come saranno attuate e di chi sarà la<br />
persona incaricata della loro attuazione;<br />
•fornendo loro una formazione o istruzioni adeguate sulle misure o i processi che<br />
saranno attuati.
Valutazione del rischio. Fasi<br />
CONTROLLARE e REVISIONARE i provvedimenti posti in atto per<br />
comprendere se risultano adeguati e se rimangano efficaci nel tempo.<br />
•il grado di evoluzione probabile dell'attività lavorativa;<br />
•le modifiche, l'introduzione di un nuovo processo, nuove attrezzature o nuovi<br />
materiali, le variazioni apportate nell'organizzazione del lavoro possono alterare la<br />
percezione del rischio sul luogo di lavoro;<br />
•dopo aver adottato le nuove misure necessarie alla luce della valutazione dei rischi, è<br />
indispensabile analizzare le nuove condizioni di lavoro per monitorare le conseguenze<br />
delle modifiche apportate. È altresì fondamentale evitare il trasferimento del rischio;<br />
ciò significa che occorre evitare di creare un nuovo rischio per risolvere un problema;<br />
•la valutazione non è più applicabile, in quanto i dati o le informazioni su cui si basa<br />
non sono più validi;<br />
•le misure di prevenzione e di protezione attualmente in atto non sono sufficienti o<br />
non sono più adeguate, per esempio perché sono disponibili nuove informazioni<br />
concernenti particolari misure di controllo;<br />
•Mancati infortuni
Valutazione del rischio. Fasi<br />
DIMOSTRARE e DOCUMENTARE che tutti i fattori attinenti l’attività<br />
lavorativa siano stati presi in esame. Registrare almeno il nome delle<br />
persone che effettuano la V.d.R., i pericoli individuati, misure necessarie,<br />
informazioni specifiche, coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti<br />
È necessario conservare una registrazione dei risultati delle valutazioni dei rischi sul<br />
lavoro.<br />
Tale registrazione può essere utilizzata come base per:<br />
•trasmettere informazioni alle persone interessate;<br />
•monitorare l'introduzione delle misure necessarie;<br />
•fornire una prova alle autorità di vigilanza;<br />
•provvedere a una revisione, in caso di mutamenti nelle circostanze
Analisi del rischio<br />
schema logico dell’analisi del rischio<br />
I metodi di analisi e valutazione dei rischi si differenziano per scopo, completezza<br />
ed utilizzo ma tutti presentano la stessa sequenza di fasi logiche principali:<br />
✓<br />
✓<br />
✓<br />
✓<br />
✓<br />
Identificazione dei pericoli e degli eventi incidentali si individuano in modo<br />
sistematico tutti i pericoli legati all’attività in esame ed i fattori di rischio connessi (in<br />
questa fase si usano prevalentemente check-list, dati storici sugli incidenti, casi simili<br />
ecc.).<br />
Valutazione delle frequenze di accadimento (esperienza e banche dati)<br />
Analisi delle conseguenze<br />
Valutazione del rischio: si stima il rischio per ogni pericolo individuato; questa fase<br />
comprende anche il giudizio sul grado di accettabilità del rischio stesso.<br />
Definizione delle priorità degli interventi correttivi: i pericoli vengono ordinati per<br />
valori di rischio decrescenti e per tutti i casi in cui tale livello risulta inaccettabile si<br />
individuano azioni correttive adeguate.
Valutazione del rischio. Matrici di rischio<br />
OCCORRE RICORDARE E TENERE PRESENTE CHE<br />
IL RISCHIO NON PUO’ ESSERE RIDOTTO A ZERO.<br />
Il RISCHIO è funzione del tempo di esposizione, della probabilità che si<br />
verifichi un evento dannoso e della gravità del danno<br />
R = f ( t , P, D,)<br />
RIDURRE IL RISCHIO EQUIVALE A :<br />
•ridurre il tempo di esposizione per t = 0 si ha R = 0<br />
•ridurre la probabilità che un evento si verifichi per P = 0 si ha R = 0<br />
•ridurre la gravità delle conseguenze ( del danno) per D = 0 si ha R = 0
Valutazione del rischio.<br />
PREVENZIONE PROTEZIONE<br />
Diminuire la<br />
PROBABILITA’<br />
dell’EVENTO<br />
Diminuire la<br />
ENTITA’<br />
del DANNO
Video – Come gestire la<br />
sicurezza
Come si valuta il Rischio<br />
Definizione di rischio:<br />
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento<br />
del livello potenziale di danno nelle<br />
condizioni di impiego o di esposizione ad<br />
un determinato fattore o agente oppure<br />
alla loro combinazione.
Come si valuta il Rischio<br />
Definizione di pericolo :<br />
PERICOLO: Proprietà o<br />
qualità intrinseca di un<br />
determinato fattore avente<br />
potenziale di causare danni
Come si valuta il Rischio<br />
Il rischio è il prodotto della probabilità che<br />
un certo evento si verifichi e il danno che<br />
l’evento stesso può provocare.<br />
[R]=[E]X[P]<br />
E: Entità del danno<br />
P: Probabilità che l’evento si verifichi
Come si valuta il Rischio<br />
L’entità del danno si valuta su una scala da 1 a 4 in base<br />
alla gravità del danno che l’evento causa.<br />
[E]: gravità dell’evento dovuto al fattore di rischio<br />
Valore sintetico da 1 a 4<br />
[E4]=4<br />
[E3]=3<br />
[E2]=2<br />
[E1]=1<br />
Entità del danno gravissimo<br />
Entità del danno grave<br />
Entità del danno serio<br />
Entità del danno lieve
Come si valuta il Rischio<br />
Allo stesso modo la possibilità che l’evento si verifichi si valuta<br />
su una scala da 1 a 4 in base alla probabilità dell’evento<br />
stesso.<br />
[P]: possibilità che l’evento si verifichi<br />
Valore sintetico da 1 a 4<br />
[P4]=4<br />
[P3]=3<br />
[P2]=2<br />
[P1]=1<br />
Probabilità alta<br />
Probabilità media<br />
Probabilità bassa<br />
Probabilità bassissima
Come si valuta il Rischio<br />
[R]=[E]X[P]<br />
Valore sintetico da 1 a 16<br />
Rischio R Probabilità Bassissima Probabilità Bassa Probabilità Media Probabilità Alta<br />
R P1 P2 P3<br />
P4<br />
Danno lieve Rischio Basso Rischio Basso<br />
E1 P1xE1=1 P2xE1=2<br />
Rischio Moderato<br />
P3xE1=3<br />
Rischio Moderato<br />
P4xE1=4<br />
Danno serio<br />
E2<br />
Danno grave<br />
E3<br />
Danno gravissimo<br />
E4<br />
Rischio Basso Rischio Moderato Rischio Medio Rischio Rilevante<br />
P1xE2=2 P2xE2=4 P3xE2=6 P4xE4=8<br />
Rischio Moderato Rischio Medio Rischio Rilevante Rischio Alto<br />
P1xE3=3 P2xE3=6 P3xE3=9 P4xE4=12<br />
Rischio Moderato Rischio Rilevante Rischio Alto Rischio Alto<br />
P1xE4=4 P2xE4=8 P3xE4=12 P4xE4=16
Come si valuta il Rischio<br />
[R]=[E]X[P]<br />
Valore sintetico da 1 a 16<br />
11
IL RISCHIO RESIDUO ED I D.P.I.
Protezione del capo D.P.I.<br />
Quando usarli<br />
Casco<br />
E’ obbligatorio usare il casco ogni volta che<br />
sussistono pericoli di offesa del capo.<br />
Essendo difficile escludere con certezza l’esistenza di<br />
situazioni di pericolo di lesioni al capo, è consigliabile<br />
fare uso continuo del casco.<br />
Quando si lavora sotto l’azione prolungata del sole<br />
bisogna fare uso di un adatto copricapo, per evitare<br />
colpi di sole.<br />
Alcuni elmetti sono già predisposti per accogliere<br />
altri DPI di cui si presentasse la necessità d’uso<br />
(visiere, schermi e otoprotettori)
Protezione del capo D.P.I.<br />
Rischi legati al mancato utilizzo lesioni alla testa<br />
Le principali lavorazioni dove è obbligatorio l’uso dell’elmetto<br />
protettivo sono:<br />
• lavorazioni che si svolgono sotto o in prossimità di posti di lavoro<br />
sopraelevati<br />
• lavori e accesso in galleria<br />
• lavori di demolizioni<br />
• ….
Protezione del capo D.P.I.<br />
Caratteristiche<br />
Il casco deve avere al suo interno<br />
particolari sostegni che lo<br />
mantengono distaccato dal capo in<br />
modo da attutire l’eventuale urto.<br />
Possono essere dotati di una<br />
cinghietta sottomento o di una<br />
stringinuca per evitarne la caduta.<br />
Sono, normalmente, forniti di fori<br />
laterali per areazione e fascette<br />
antisudore sulla fronte.
Protezione delle mani<br />
D.P.I.<br />
Quando usarli<br />
La protezione delle mani è affidata a DPI con<br />
caratteristiche idonee al tipo di rischio da cui ci si deve<br />
proteggere.<br />
• guanti in plastica<br />
Utilizzo: manipolazioni con prodotti chimici<br />
Materiale: impermeabili e resistenti (PVC o NBR)<br />
• guanti in gomma<br />
Utilizzo:<br />
scivolosi<br />
• guanti in cuoio (pelle)<br />
Utilizzo:<br />
scivolosi<br />
• guanti dielettrici<br />
Utilizzo:<br />
Materiale:<br />
manipolazioni con materiali taglienti e/o<br />
manipolazioni con materiali taglienti e/o<br />
protezione contro la corrente elettrica<br />
isolante<br />
Guanti
Protezione delle mani<br />
D.P.I.<br />
Rischi legati al mancato utilizzo: Lesioni alle mani, dermatiti da contatto<br />
Le principali lavorazioni dove è obbligatorio l’uso dei guanti sono:<br />
• manipolazioni di sostanze corrosive, caustiche, acide (calce,…)<br />
• manipolazione di materiale tagliente o abrasivo (cavi di acciaio)<br />
• manipolazione di materiale incandescente o molto caldo<br />
Caratteristiche<br />
I DPI sono di vario tipo a seconda delle esigenze specifiche dell’utilizzatore, delle<br />
caratteristiche di resistenza e in base al tipo di materiale con il quale vengono<br />
prodotti.<br />
Perché siano efficaci bisogna tenere conto delle mansioni, dei prodotti e di<br />
eventuali allergie dell’utilizzatore.
Protezione dei piedi D.P.I.<br />
Quando usarli<br />
Scarpe<br />
L’uso delle scarpe di sicurezza è necessario per la<br />
protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui<br />
esistono specifici pericoli di ustioni, causticazione,<br />
punture o schiacciamento.<br />
Il personale che lavora in ambienti umidi con<br />
pavimenti bagnati, dovrà fare uso di idonei scarpe<br />
impermeabili e antiscivolo.
Protezione dei piedi D.P.I.<br />
Rischi legati al mancato utilizzo: Lesioni ai piedi, schiacciamento, scivolamento e<br />
cadute<br />
Le principali lavorazioni dove è obbligatorio l’uso delle<br />
scarpe sono:<br />
• lavorazioni che si svolgono in cantieri<br />
• lavorazioni che comportano la caduta di<br />
materiale dall’alto<br />
• …..<br />
Caratteristiche<br />
• scarpe di sicurezza<br />
Variano per tipo, forma e materiale in funzione del<br />
tipo di rischio da cui proteggono.<br />
• stivali di sicurezza<br />
Sono realizzati, normalmente, in gomma e PVC..
Protezione degli occhi<br />
Quando usarli<br />
D.P.I.<br />
I mezzi di protezione degli occhi (occhiali,<br />
mascherine, visiere,…) devono essere impiegati da<br />
tutti coloro che sono esposti al pericolo di offesa<br />
degli occhi.<br />
E’ importante usare lo schermo prima dell’inizio<br />
della lavorazione, anche se il lavoro pericoloso dura<br />
pochi istanti.<br />
L’utilizzo di macchine munite di paraschegge che<br />
non fornisca protezione totale, impone al<br />
lavoratore l’uso di DPI di protezione degli occhi.<br />
occhiali
Protezione degli occhi<br />
D.P.I.<br />
Rischi legati al mancato utilizzo: Lesioni degli occhi<br />
I DPI per gli occhi sono da utilizzare quando prescritto dall’apposita cartellonistica<br />
e comunque:<br />
• lavori di saldatura elettrica e/o ossiacetilenica;<br />
• lavori con uso di smerigli, mole e similari,<br />
• manipolazione di liquidi corrosivi, acidi,<br />
• …<br />
Caratteristiche<br />
I DPI per gli occhi sono solitamente occhiali con lenti in materiali infrangibili che variano in base<br />
alla lavorazione e all’utilizzatore.<br />
Le lenti devono essere neutre per non determinare alterazioni delle immagini, causa di<br />
affaticamento visivo, bruciori agli occhi e mal di testa.
Protezione dell’udito D.P.I.<br />
Quando usarli<br />
Cuffie<br />
I mezzi di protezione dell’udito devono essere impiegati da tutti<br />
coloro che sono esposti a livelli di rumore molto elevati.<br />
Il grado di rischio del rumore dipende da numerosi fattori:<br />
• il tempo di esposizione più è elevato e maggiore è il rischio;<br />
• il tipo di rumore continuo, intermittente o improvviso;<br />
• la distanza dalla sorgente più si è vicini maggiori sono i rischi;<br />
• la sensibilità individuale varia da persona a persona<br />
• danni progressivi all’udito il rischio è maggiore se ci sono<br />
patologie in corso all’apparato uditivo.
Protezione dell’udito D.P.I.<br />
Rischi legati al mancato utilizzo: Perdita dell’udito, aumento dell’ansia e dello stress<br />
Le principali lavorazioni in cui è obbligatorio utilizzare otoprotettori :<br />
• lavori in ambienti rumorosi<br />
• utilizzo di demolitori, altri battenti e similari;<br />
• lavori con macchine particolarmente rumorose<br />
L’organismo umano inizia a reagire al rumore quando<br />
questo raggiunge una intensità di circa 70 dB:<br />
< 80 dB non sono previsti provvedimenti particolari<br />
80 < X < 85 dB i lavoratori devono essere informati sui rischi e le<br />
misure preventive adottate;<br />
85 < X < 90 dB oltre all’informazione devono essere tenuti a<br />
disposizione i DPI anche se non è obbligatorio usarli<br />
> 90 dB è obbligatorio l’uso dei DPI
Protezione dell’udito D.P.I.<br />
Caratteristiche<br />
I DPI per le orecchie sono costituiti da materiale<br />
fonoassorbente che può essere posto esternamente al<br />
condotto auricolare (cuffie) o internamente (tappi auricolari).<br />
La scelta tra inserti, cuffie o caschi deve essere operata<br />
valutando le caratteristiche specifiche del rumore presente e<br />
le caratteristiche del mezzo di protezione.
Protezione dell’udito D.P.I.<br />
Caratteristiche<br />
➢ CUFFIE ANTIRUMORE<br />
Sono costituite da due calotte rigide internamente rivestite da materiale<br />
fonoassorbente. Il grado di attenuazione è dato dalla consistenza delle coppe<br />
auricolari e dalla pressione che esercita l’archetto sul capo.<br />
Per una perfetta protezione dell’udito è importante che il tampone della cuffia<br />
sia a contatto diretto con la zona dell’orecchio. I capelli lunghi posti tra<br />
l’orecchio e il tampone della cuffia ne riducono il potere di protezione.<br />
Le cuffie possono essere indossate facilmente e con rapidità e lasciano libero il<br />
condotto auricolare, sono però meno tollerabili in condizioni di clima caldo ed<br />
umido e se portate a lungo.<br />
Sono utilizzabili per attenuare il rumore per esposizioni fino a 105 dB
Protezione dell’udito D.P.I.<br />
Caratteristiche<br />
➢INSERTI AURICOLARI<br />
Esistono in diversi modelli, da modellare e già modellati<br />
I DISPOSITIVI DA MODELLARE devono essere plasmati prima di essere<br />
indossati nel condotto auricolare, sono realizzati in schiuma polimerica<br />
ed hanno forma conica o cilindrica<br />
I DISPOSITIVI PREMODELLATI si distinguono in modelli da inserimento<br />
totale o inserimento parziale<br />
La scelta dei tamponi della misura giusta e il loro adattamento al<br />
condotto uditivo vanno affidati a un medico o a un sanitario<br />
specializzato.<br />
Sono utilizzabili per attenuare il rumore per esposizioni fino a 95 dB
Protezione dell’udito D.P.I.<br />
Caratteristiche<br />
CASCHI ANTIRUMORE<br />
Sono costruiti in materiale fonoassorbente<br />
come cuoio, sughero, materiale plastico.<br />
Sono caratterizzati da alti livelli di<br />
attenuazione grazie alla loro capacità di<br />
ridurre la quantità di energia sonora<br />
trasmessa attraverso le ossa craniche.<br />
Sono utilizzabili per attenuare il rumore per<br />
esposizioni superiori a 105 dB
Protezione contro la caduta<br />
D.P.I.<br />
Quando usarli<br />
Cintura di<br />
sicurezza<br />
I mezzi di protezione contro la caduta sono necessari per i<br />
lavoratori esposti ai pericoli di caduta dall’alto e entro vani o che<br />
devono prestare la loro opera entro pozzi cisterne e simili.<br />
Le imbracature devono essere personali e ben regolate sulle<br />
misure delle persone che le utilizzeranno, non dovranno stringere<br />
eccessivamente e neppure essere troppo larghe.<br />
La cintura di sicurezza deve essere sempre ancorata a parti stabili e<br />
di buona tenuta.
Protezione contro la caduta<br />
D.P.I.<br />
Rischi legati al mancato utilizzo<br />
I DPI legati ai rischi della caduta dall’alto sono da utilizzare quando<br />
prescritto dall’apposita cartellonistica e comunque:<br />
• montaggio e smontaggio ponteggi,<br />
• lavori su scale superiori a 2 m o in prossimità di vani<br />
aperti non protetti;<br />
• …..
Protezione contro la caduta<br />
D.P.I.<br />
Caratteristiche<br />
Le imbracature anticaduta sono<br />
costituite da cinghie, bretelle,<br />
cosciali e sottonatiche.<br />
Possono essere realizzati con<br />
diversi tipi di attacco<br />
• attacco posteriore<br />
• attacchi anteriori e posteriori<br />
• attacchi laterali
Protezione delle vie respiratorie D.P.I.<br />
Quando usarli<br />
Maschera<br />
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni<br />
pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a<br />
disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi<br />
idonei da conservarsi in luogo adatto facilmente<br />
accessibile e noto al personale.<br />
E’ necessario indossare i DPI in una zona non<br />
contaminata seguendo scrupolosamente le avvertenze<br />
d’uso del costruttore.<br />
L’uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie è<br />
sconsigliato nel caso in cui il lavoratore sia affetto da<br />
asma, allergie o pressione sanguigna alta.
Protezione delle vie respiratorie D.P.I.<br />
Rischi legati al mancato utilizzo: problemi respiratori, intossicazioni<br />
Le principali lavorazioni dove è importante l’uso di queste protezioni:<br />
• lavori in ambienti polverosi, in particolare con presenza di amianto o<br />
altri inquinanti<br />
• utilizzo di sostanze volatili pericolose……<br />
Caratteristiche<br />
I principali DPI contro il rumore sono:<br />
• facciale filtrante,<br />
• semimaschera e maschera completa<br />
• autorespiratori
Protezione delle vie respiratorie D.P.I.<br />
• FACCIALE FILTRANTE<br />
E’ costituito interamente o<br />
prevalentemente da materiale filtrante, è<br />
dotato di stringinaso e elastico regolabile.<br />
Deve essere mantenuto integro, ogni<br />
manomissione può compromettere la sua<br />
efficacia<br />
Alcuni modelli filtranti, definiti “specifici”,<br />
trattengono, oltre al materiale particellare,<br />
anche vapori (organici o acidi).
Protezione delle vie respiratorie D.P.I.<br />
• MASCHERE O SEMIMASCHERE A FILTRO<br />
Rendono l’aria respirabile attraverso filtri per<br />
particelle, gas o vapori che possono essere<br />
sostituiti quando sono sporchi.<br />
Il tipo di filtro da utilizzare va scelto in funzione<br />
degli agenti dai quali ci si deve proteggere; le<br />
sostanze pericolose dalle quali il filtro protegge<br />
sono indicate sull’etichetta.<br />
Nell’utilizzazione dei filtri è necessario controllare<br />
che:<br />
- non siano scaduti<br />
- la confezione non risulti alterata
Protezione delle vie respiratorie D.P.I.<br />
• AUTORESPIRATORI<br />
Sono apparecchi di respirazione con riserva<br />
autonoma di ossigeno o aria in bombole.<br />
Devono essere utilizzati da personale addestrato.<br />
Il loro impiego è limitato nel tempo dalla capacità<br />
delle bombole e dallo sforzo dell’operatore,<br />
Devono essere ispezionati prima e dopo l’uso e l’aria<br />
di ricarica deve essere esente da sostanze inquinanti.