A tutti gli iscritti - Collegio TSRM Firenze
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COLLEGIO PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE<br />
DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA<br />
DELLE PROVINCE DI FIRENZE, AREZZO, PRATO,<br />
PISTOIA, LUCCA E MASSA CARRARA<br />
Istituito ai sensi delle Leggi:<br />
4 agosto 1965 n°1103, 31 Gennaio 1983 n 25, D.M. 2 Agosto 1996.<br />
Codice Fiscale: 80031650486<br />
Ufficio di Presidenza<br />
Prot.: 41/A/2013 Sede, 19/03/2013<br />
Via XX Settembre, 76 – 50129 <strong>Firenze</strong> -- 055/23.47.090 – 055/23.47.420<br />
firenze@tsrm.org http://www.tsrm-prov-fi.it/<br />
A <strong>tutti</strong> <strong>gli</strong> <strong>iscritti</strong><br />
Oggetto: Attività di radiologia convenzionale svolta dal Tecnico Sanitario di Radiologia<br />
Medica, in assenza fisica del medico radiologo.<br />
In riferimento ai recenti fatti di Marlia (LU) nei quali sono stati coinvolti due nostri colleghi, lo scrivente<br />
<strong>Collegio</strong> Professionale interprovinciale <strong>TSRM</strong> intende esprimersi in modo autonomo e dirimente circa i<br />
comportamenti che i nostri <strong>iscritti</strong> devono tenere nello svolgimento delle “attività di radiologia<br />
convenzionale” in assenza fisica del medico radiologo, in attesa del pronunciamento definitivo delle<br />
competenti autorità sui fatti adesso citati.<br />
Questo <strong>Collegio</strong> Professionale rammenta ai propri colleghi che il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica<br />
(<strong>TSRM</strong>), oggi figura laureata, “ è l’operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto<br />
dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su<br />
prescrizione medica <strong>tutti</strong> <strong>gli</strong> interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali<br />
che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché <strong>gli</strong> interventi per la<br />
protezionistica fisica o dosimetrica.”<br />
La “professione sanitaria” di <strong>TSRM</strong> è determinata dal contenuto del decreto ministeriale istitutivo<br />
del relativo profilo professionale (D.M. 746/94 - regolamento concernente l’individuazione della figura e del<br />
relativo profilo professionale del <strong>TSRM</strong>), dalla Legge 42/99 (Disposizioni in materia di professioni<br />
sanitarie), dalla Legge 10 agosto 2000 n. 251 (art 3) disciplinante le professioni tecnico sanitarie, nonché
da<strong>gli</strong> ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di laurea e di formazione post-base, e dallo specifico codice<br />
deontologico (Codice Deontologico del <strong>TSRM</strong> approvato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali<br />
Tecnici Sanitari di Radiologia medica 2004), oltre a quanto riportato nel documento di indirizzo per<br />
l’identificazione delle competenze dell’area radiologica (SIRM-FNCP<strong>TSRM</strong> 2005).<br />
Secondo l’ultimo documento ricordato “ l'atto radiologico è il risultato di processi all'interno dei quali, per<br />
quanto di rispettiva competenza, sono coinvolti il medico specialista dell'Area Radiologica, lo specialista in<br />
fisica sanitaria, e il tecnico sanitario di radiologia medica. L'atto radiologico deriva dalla formulazione della<br />
richiesta da parte del prescrivente e si avvia con la verifica della motivazione clinica della richiesta medesima<br />
(giustificazione). La giustificazione - che è un passaggio di ordine clinico - è di competenza del medico<br />
specialista dell'Area Radiologica; la collegata giustificazione delle procedure deve svolgersi nell'ambito<br />
dell'attività professionale specialistica, tenendo conto di linee guida e protocolli espressi dalle Associazioni<br />
Scientifiche di riferimento. Se la procedura è giustificata sotto il profilo clinico, il <strong>TSRM</strong> verifica i dati<br />
anagrafici della persona e quelli necessari, per quanto di competenza, a stabilire l’idoneità generale di<br />
quest'ultimo ad essere sottoposto alla procedura. Qualora, al riguardo, il <strong>TSRM</strong> ravveda la necessità di<br />
discostarsi dai protocolli formalizzati è tenuto a porre la problematica al medico specialista dell'Area<br />
Radiologica per i provvedimenti del caso. Al medico specialista dell'Area Radiologica compete inoltre<br />
l'eventuale approfondimento clinico-anamnestico e, anche su segnalazione del <strong>TSRM</strong>, ogni decisione relativa<br />
alla gestione clinica della persona. Gli aspetti tecnici della procedura competono al <strong>TSRM</strong> che li svolge<br />
secondo regole di buona tecnica e nel rispetto di protocolli definiti in base a linee guida locali, nazionali o<br />
internazionali, espresse dalle associazioni scientifiche dì riferimento, e concordati con il medico specialista<br />
dell'Area Radiologica, nonché secondo le disposizioni di legge vigenti ed i principi del mi<strong>gli</strong>oramento continuo<br />
della qualità. Il <strong>TSRM</strong> provvede anche, in particolare per le procedure svolte in autonomia, all'eventuale<br />
registrazione della dose ” 1 .<br />
Nell’ambito di una concreta e fattiva collaborazione tra il medico radiologo e il <strong>TSRM</strong>, l’attività di<br />
quest’ultimo risulta “qualificata come professione sanitaria, con spazi professionali rilevanti ed ampi. Logica<br />
1 Documento d'indirizzo per l'identificazione delle competenze dell'Area Radiologica SIRM‐FNCP<strong>TSRM</strong> 2005<br />
Via XX Settembre, 76 – 50129 <strong>Firenze</strong> -- 055/23.47.090 – 055/23.47.420<br />
firenze@tsrm.org http://www.tsrm-prov-fi.it/
conseguenza è l’assunzione da parte del <strong>TSRM</strong> di una diretta e piena responsabilità nello svolgimento de<strong>gli</strong><br />
atti di competenza. Emerge peraltro che l’attività del <strong>TSRM</strong> non sia effettuabile in assenza di prescrizione<br />
medica e senza la responsabilità clinica del medico specialista nel processo di giustificazione delle<br />
procedure (che non necessariamente è espressa in ogni singolo caso, ma, nelle pratiche più comuni, è<br />
espressa come protocollo - validato dal responsabile dell’impianto radiologico - di svolgimento del<br />
processo), e comunque sempre nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall’Unione Europea” 2 .<br />
Pertanto, sulla base di quanto sopra richiamato, per le attività di radiologia convenzionale in assenza<br />
fisica del medico radiologo, lo scrivente <strong>Collegio</strong> Professionale invita i propri <strong>iscritti</strong> ad attenersi a quanto<br />
indicato nei suddetti protocolli di svolgimento del processo e, ove mancanti, ad attivarsi fattivamente quanto<br />
prima nei confronti dei competenti responsabili per l’ottenimento de<strong>gli</strong> stessi.<br />
Via XX Settembre, 76 – 50129 <strong>Firenze</strong> -- 055/23.47.090 – 055/23.47.420<br />
firenze@tsrm.org http://www.tsrm-prov-fi.it/<br />
Per il Consi<strong>gli</strong>o Direttivo<br />
Il Presidente<br />
<strong>TSRM</strong> dr Leonardo Capaccioli<br />
2 Documenti SIRM 2007 ‐ L’atto medico radiologico (http://www.sirm.org/index.php/documenti/cat_view/78‐documenti‐di‐<br />
riferimento?start=20)