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L'Agrotecnico Oggi dicembre 04 - Collegio Nazionale degli Agrotecnici

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A TTUALITÀ<br />

I<br />

n questi ultimi anni si è acceso,<br />

attorno all’argomento OGM (organismi<br />

geneticamente modificati) un<br />

dibattito piuttosto serrato che ha reso<br />

necessaria l’emanazione di normative<br />

molto selettive e rispettose delle richieste<br />

dei consumatori europei, i quali si<br />

sono sempre espressi contro la coltivazione<br />

di piante geneticamente modificate<br />

e di alimenti da esse derivanti.<br />

Dal mese di aprile 20<strong>04</strong> sono entrate<br />

in vigore alcune normative europee<br />

cogenti in tutti i Paesi membri<br />

dell’Unione per cercare di garantire il<br />

consumatore attraverso un’etichettatura<br />

specifica, in grado di indicare l’eventuale<br />

presenza di OGM nel prodotto.<br />

In ambito comunitario gli interventi<br />

normativi, che hanno cercato di regolare<br />

tale settore sono numerosi, tuttavia<br />

i principali sono il Regolamento CE<br />

n. 641/20<strong>04</strong> della Commissione e il<br />

Regolamento CE n. 1829/2003 del<br />

Parlamento e del Consiglio. Infatti, il<br />

primo contiene delle norme attuative<br />

che vanno ad integrare e rendere operativo<br />

il secondo.<br />

Il Regolamento 1829/2003, nei considerando,<br />

fa emergere la determinazione<br />

di un livello di soglia necessario per<br />

evidenziare la presenza di materiale<br />

OGM sia in alimenti destinati al consumo<br />

umano che nei mangimi, definendo<br />

norme specifiche per l’autorizzazione,<br />

il controllo e l’ etichettatura <strong>degli</strong><br />

stessi, introducendo il limite dello 0,9%<br />

di materiale contenente organismi<br />

geneticamente modificati eventualmente<br />

presenti (limite che dal 18<br />

aprile 20<strong>04</strong> è stato ridotto allo<br />

0,5%).<br />

Il precedente Regolamento del 2003,<br />

nei considerando, riproponeva la<br />

necessità e l’urgenza di un’etichettatura<br />

che non confondesse in alcun modo<br />

il consumatore e che definisse chiaramente<br />

la presenza di sostanze OGM.<br />

Tuttavia, nasceva tra i Paesi membri la<br />

necessità di uniformare le diverse<br />

norme in materia, in un’ottica di salvaguardia<br />

della salute del consumatore e<br />

di eliminazione delle barrire al libero<br />

commercio, demandando all’Autorità<br />

per la sicurezza alimentare il compito<br />

di definire, attraverso indagini specifi-<br />

6 Dicembre 20<strong>04</strong><br />

« OGM: LA NORMATIVA E<br />

L’UNIONE EUROPEA, PER ASSICURARE UN<br />

È INTERVENUTA ATTRAVERSO L’EMISSIONE D<br />

che ed accurate, l’impatto che l’introduzione<br />

di alimenti OGM potrebbe<br />

avere sulla salute del consumatore.<br />

Interessante è il considerando n. 16<br />

che afferma come “il presente regolamento<br />

dovrebbe disciplinare alimenti<br />

e mangimi prodotti da un OGM ma<br />

non quelli con un OGM”, ossia si<br />

osserva come il legislatore consideri<br />

che si parta da una materia prima contenente<br />

organismi geneticamente<br />

modificati e non miscelando materiali<br />

di diversa origine, con il rischio di<br />

avere un materiale eterogeneo, del<br />

quale sarebbe difficile trovare l’origine.<br />

Il legislatore ritiene, come punto fermo<br />

imprescindibile, che si debba procedere<br />

al controllo e al monitoraggio della<br />

salute umana a seguito dell’impiego di<br />

OGM ed istituire un registro nel quale<br />

indicare quali sono stati i cibi e/o mangimi<br />

geneticamente modificati introdotti<br />

e gli effetti possibili sull’ambiente,<br />

cercando di tutelare la ricerca che<br />

viene compiuta da quelle società che<br />

hanno investito in ricerca sugli OGM,<br />

in maniera tale da raccogliere la maggior<br />

parte delle informazioni possibili<br />

ed avere un quadro, il più possibile<br />

completo, sugli effetti che prodotti<br />

geneticamente modificati potrebbero<br />

avere sulla salute umana.<br />

Nel pacchetto normativo del<br />

Regolamento 1829/2003, gli OGM<br />

possono essere introdotti sul mercato<br />

previa indicazione non fraudolenta ed<br />

ingannevole dell’etichetta attraverso<br />

una domanda da presentare<br />

all’Autorità, nella quale vengono definite<br />

le caratteristiche dell’alimento<br />

immesso sul mercato, che dovrà necessariamente<br />

essere portata a conoscenza<br />

di tutti gli Stati membri e di un dossier<br />

in grado di dimostrare come tale<br />

prodotto non abbia effetti nocivi sulla<br />

salute umana e che rispetti i criteri etici<br />

ed i precetti delle minoranze religiose e<br />

le modalità per eseguire il campionamento<br />

e l’analisi <strong>degli</strong> alimenti. Gli<br />

OGM e i prodotti che li contengono<br />

devono, necessariamente, assoggettarsi<br />

a quanto disposto dalla Direttiva<br />

2001/18/CE per l’analisi del rischio e<br />

<strong>degli</strong> effetti sull’ambiente. Un elemento<br />

importante è offerto, dopo la concessione<br />

dell’autorizzazione, dall’obbligatorietà<br />

che l’informazione debba circolare<br />

tra tutti i Paesi membri, affinché,<br />

qualora sorgano dei rischi per la salute<br />

del consumatore, si possa intervenire<br />

per bloccare l’autorizzazione.<br />

Per quanto attiene poi all’etichettatura,

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