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Ambiente e Sicurezza..

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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA<br />

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN<br />

Antincendio Decreto del Presidente<br />

della Repubblica 1˚ giugno<br />

2004<br />

Igiene di alimenti<br />

e bevande<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

dei prodotti<br />

NOVITÀ<br />

GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI<br />

Decreto legislativo<br />

21 maggio 2004, n.169<br />

Decreto del Ministero delle<br />

Politiche agricole e forestali<br />

15 giugno 2004<br />

Decreto del Ministero<br />

della Salute 9 aprile 2004<br />

Decreto legislativo<br />

21 maggio 2004, n.172<br />

Acqua Decreto del Ministero<br />

della Salute 6 aprile 2004,<br />

n.174<br />

SICUREZZA<br />

«Autorizzazione al Ministero dell’Interno<br />

- Dipartimento dei vigili<br />

del fuoco, del soccorso e della difesa<br />

civile, ed al Ministero degli<br />

affari esteri, ad avviare procedure<br />

concorsuali per il reclutamento di<br />

personale»<br />

«Attuazione della direttiva<br />

2002/ 46/CE relativa agli integratori<br />

alimentari»<br />

«Aggiornamento del manuale<br />

operativo delle procedure dei controlli<br />

di conformità alle norme comuni<br />

di qualità sui prodotti ortofrutticoli,<br />

di cui all’art. 9, comma<br />

1, del decreto ministeriale 28 dicembre<br />

2001, adottato con decreto<br />

ministeriale 3 dicembre 2003,<br />

in attuazione del regolamento<br />

(CE) n. 1148/2001 della Commissione<br />

CE, in materia di controlli di<br />

conformità alle norme di commercializzazione,<br />

applicabili nel setto-<br />

re degli ortofrutticoli freschi»<br />

«Recepimento delle direttive n.<br />

2003/113/CE, 2003/118/CE e 2004/2/<br />

CE ed aggiornamento del decreto<br />

del Ministro della sanità 19 maggio<br />

2000, concernente i limiti massimi<br />

di residui di sostanze attive contenute<br />

nei prodotti fitosanitari tollerati<br />

nei prodotti destinati all’alimentazione»<br />

«Attuazione della direttiva n.<br />

2001/95/CE relativa alla sicurezza<br />

generale dei prodotti»<br />

AMBIENTE<br />

«Regolamento concernente i materiali<br />

e gli oggetti che possono essere<br />

utilizzati negli impianti fissi di<br />

captazione, trattamento, adduzione<br />

e distribuzione delle acque destinate<br />

al consumo umano»<br />

in Gazzetta Ufficiale<br />

del 14 luglio 2004, n. 163<br />

in Gazzetta Ufficiale<br />

del 15 luglio 2004, n. 164<br />

Sintesi a pag. 99<br />

in Gazzetta Ufficiale<br />

del 15 luglio 2004, n. 164<br />

Sintesi a pag. 99<br />

in Gazzetta Ufficiale<br />

del 14 luglio 2004, n. 163<br />

in Gazzetta Ufficiale<br />

del 16 luglio 2004, n. 165<br />

Sintesi a pag. 100<br />

in Gazzetta Ufficiale<br />

del 17 luglio 2004, n. 166<br />

Sintesi a pag. 115<br />

Ulteriori approfondimenti<br />

sui prossimi numeri di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

4 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Aria Decreto legislativo<br />

21 maggio 2004, n. 171<br />

IPPC Circolare del Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio 13 luglio<br />

2004<br />

Rifiuti Decreto del Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio 3 giugno<br />

2004, n.167<br />

Sviluppo<br />

sostenibile<br />

Decreto del Ministero<br />

delle attività produttive<br />

7 luglio 2004<br />

«Attuazione della direttiva<br />

2001/ 81/CE relativa ai limiti nazionali<br />

di emissione di alcuni inquinanti<br />

atmosferici»<br />

«Circolare interpretativa in materia<br />

di prevenzione e riduzione<br />

integrate dell’inquinamento, di<br />

cui al decreto legislativo 4 agosto<br />

1999, n. 372, con particolare<br />

riferimento all’allegato I»<br />

«Regolamento concernente modifiche<br />

al decreto ministeriale 28 aprile<br />

1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione<br />

di direttive dell’Unione europea,<br />

avente ad oggetto la disciplina<br />

dell’Albo nazionale delle imprese,<br />

che effettuano la gestione dei<br />

rifiuti”»<br />

«Graduatorie delle iniziative ammissibili<br />

alle agevolazioni previste<br />

dal bando speciale di cui alla<br />

legge 19 dicembre 1992, n. 488,<br />

per il perseguimento di specifiche<br />

finalità di miglioramento<br />

della sostenibilità ambientale»<br />

Il contenuto è disponibile on-line all’indirizzo<br />

wwww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

NOVITÀ<br />

in Gazzetta Ufficiale<br />

del 16 luglio 2004, n. 165<br />

Sintesi a pag. 116<br />

Ulteriori approfondimenti<br />

sui prossimi numeri di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

in Gazzetta Ufficiale<br />

del 19 luglio 2004, n. 167<br />

Sintesi a pag. 116<br />

Ulteriori approfondimenti<br />

sui prossimi numeri di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

In Gazzetta Ufficiale<br />

del 9 luglio 2004, n. 159<br />

Sintesi a pag. 117<br />

Ulteriori approfondimenti<br />

sui prossimi numeri di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

in Gazzetta Ufficiale<br />

del 22 luglio 2004, n. 170<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 5


Articoli<br />

SOMMARIO<br />

Approfondimenti<br />

● Con il D.M. 21 giugno 2004 sulle porte recepite le disposizioni europee<br />

di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 14<br />

● La risposta del MinInterno sul rifornimento dei serbatoi fissi interrati e non<br />

di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 24<br />

● Incidenti rilevanti: il Ministero ribadisce le procedure<br />

per il certificato di prevenzione incendi<br />

di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 27<br />

● Incidenti rilevanti: con due note chiariti i rapporti d’ispezione e il loro coordinamento<br />

di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 29<br />

● Ancora problemi applicativi specifici per la bonifica di acque e suoli agricoli<br />

di Luciano Butti.................................................................................................................................. p. 32<br />

● Scarichi di acque meteoriche: suggerimenti per le autorizzazioni<br />

di Fabio Muriano ............................................................................................................................... p. 37<br />

● Nell’Allegato B al D.M. n. 367/2003 alcune prescrizioni di dubbia legittimità<br />

di Mara Chilosi e Andrea Martelli ................................................................................................... p. 43<br />

● Autorità di controllo più autonome sui limiti per le sostanze pericolose<br />

di Vincenzo Riganti........................................................................................................................... p. 47<br />

● Legge n. 326/2003 e Finanziaria 2004: come cambiano i servizi pubblici locali?<br />

di Mara Chilosi................................................................................................................................... p. 51<br />

● Sugli impianti di depurazione idrica l’ISTAT fotografa lo stato dell’arte<br />

di Maria Luisa Felici.......................................................................................................................... p. 60<br />

● Rapporto INAIL 2003:<br />

occhio alla prevenzione anche con meno infortuni<br />

di Marco Stancati .............................................................................................................................. p. 72<br />

● Dall’Accordo Interconfederale le nuove tutele del lavoratore a domicilio<br />

di Mario Gallo..................................................................................................................................... p. 79<br />

● Il primo soccorso:<br />

alcuni chiarimenti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 388<br />

di Enzandrea Prandi......................................................................................................................... p. 88<br />

● Dalla circolare MinLavoro n. 24/2004 nuovi chiarimenti<br />

sulla riforma dei servizi ispettivi<br />

di Mario Gallo..................................................................................................................................... p. 90<br />

● Dopo il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 al via gli studi di impatto acustico<br />

di Francesco Borchi, Fabio Miniati, Andrea Sanchini, Andrea Tombolato .............................. p. 108<br />

Legislazione<br />

In sintesi<br />

SPECIALE ..................................................................................................................................................... p. 10<br />

L’APPROFONDIMENTO ................................................................................................................................ p. 10<br />

IGIENE E SICUREZZA ................................................................................................................................... p. 10<br />

AMBIENTE ..................................................................................................................................................... p. 12<br />

DALLE REGIONI ........................................................................................................................................... p. 12<br />

● Con il D.M. 21 giugno 2004 sulle porte<br />

recepite le disposizioni europee<br />

Decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2004 ...................................................................... p. 17<br />

● Acqua: materiali per impianti fissi di captazione<br />

Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174............................................................ p. 115<br />

6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


● Emissioni nazionali annue<br />

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 ...................................................................................................... p. 116<br />

● Gestione dei rifiuti<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio 3 giugno 2004, n. 167 ................................................................................................ p. 117<br />

● Integratori alimentari<br />

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 ...................................................................................................... p. 99<br />

● Qualità prodotti agroalimentari<br />

Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 15 giugno 2004 ............................... p. 99<br />

● <strong>Sicurezza</strong> generale dei prodotti<br />

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172 ...................................................................................................... p. 100<br />

● Dalle Regioni<br />

Rassegna di delibere e leggi regionali giugno-luglio 2004......................................................... p. 120<br />

Prassi<br />

● La risposta del MinInterno sul rifornimento dei serbatoi fissi interrati e non<br />

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,<br />

24 giugno 2004, Prot. n. P1122/4106/1 sott. 38 .......................................................................... p. 25<br />

● Incidenti rilevanti: il Ministero ribadisce le procedure<br />

per il certificato di prevenzione incendi<br />

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 31 maggio 2004,<br />

Prot. n. DCPST/A4/RS/1054........................................................................................................... p. 28<br />

● Incidenti rilevanti: con due note chiariti i rapporti d’ispezione e il loro coordinamento<br />

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 27 maggio 2004,<br />

Prot. n. DCPST/A4/RS/1040........................................................................................................... p. 30<br />

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,<br />

1˚ giugno 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1067 .............................................................................. p. 30<br />

● Autorità di controllo più autonome sui limiti per le sostanze pericolose<br />

Direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 27 maggio 2004 ................ p. 49<br />

● Dall’Accordo Interconfederale le nuove tutele del lavoratore a domicilio<br />

Accordo Interconfederale per il recepimento dell’Accordo<br />

- Quadro Europeo sul Telelavoro concluso il 16 luglio 2002<br />

tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES............................................................................................... p. 83<br />

● Infortuni: dall’INAIL un nuovo criterio per individuare la sede competente<br />

Delibera Commissario Straordinario INAIL 17 giugno 2004, PRES-C.S. n. 446.................... p. 87<br />

● Il primo soccorso: alcuni chiarimenti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 388<br />

Circolare del Ministero della Salute 3 giugno 2004, Prot. DGPREV - 13008/P/..................... p. 89<br />

Circolare Confindustria - Area strategica Welfare e Risorse umane,<br />

Lavoro e Relazioni Industriali, 6 luglio 2004, n. 18057 ............................................................... p. 89<br />

● Dalla circolare MinLavoro n. 24/2004 nuovi chiarimenti<br />

sulla riforma dei servizi ispettivi<br />

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 giugno 2004, n. 24 ................ p. 95<br />

● IPPC<br />

Circolare del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 13 luglio 2004................... p. 116<br />

Giurisprudenza<br />

SOMMARIO<br />

● Macchina senza portata massima<br />

Cassazione penale, sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 39182............................................................. p. 101<br />

● Infortunio sul lavoro: calcolo della pena pecuniaria<br />

Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 36991 ....................................................... p. 101<br />

● Condanna a pena pecuniaria e sospensione condizionale<br />

Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2003, n. 36621........................................................ p. 102<br />

● Obbligo di vigilanza. Responsabilità del datore di lavoro<br />

Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 36993 ....................................................... p. 104<br />

● Consenso ad una prassi scorretta di lavoro<br />

Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 37001 ....................................................... p. 105<br />

● Se la contestazione è generica, l’infortunio è procedibile d’ufficio<br />

Cassazione penale, sez. IV, 2 ottobre 2003, n. 37463............................................................... p. 106<br />

● Scarti animali e disciplina sui rifiuti<br />

Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2004, n. 26851.............................................................. p. 118<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7


SOMMARIO<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Direttore responsabile: FRANCESCO DEMURO<br />

Coordinatore editoriale: Massimo Cassani<br />

Redazione: Dario De Andrea (02/30223270), Donatella Bollani<br />

(02/30223272)<br />

Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.<br />

Presidente: GUIDALBERTO GUIDI<br />

Vicepresidente Operativo: GIANCARLO CERUTTI<br />

Amministratore Delegato: GIUSEPPE CERBONE<br />

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998.<br />

Sede legale: Via Paolo Lomazzo 52 - 20154 Milano.<br />

Amministrazione: Via Castellanza 11 - 20151 Milano.<br />

Direzione, redazione: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano -<br />

Fax 02/30223992.<br />

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna<br />

parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi<br />

grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione.<br />

Manoscritti e fotografie su qualsiasi supporto veicolati, anche<br />

se non pubblicati, non si restituiscono.<br />

Servizio clienti periodici: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina<br />

Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).<br />

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I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n.<br />

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Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente<br />

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n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).<br />

8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


3<br />

AGOSTO<br />

31<br />

AGOSTO<br />

4<br />

SETTEMBRE<br />

12<br />

SETTEMBRE<br />

15<br />

SETTEMBRE<br />

ERRATA CORRIGE - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER GLI SCARICHI ESISTENTI ALL’ENTRATA IN VIGORE<br />

DEL D.LGS. N. 152/1999<br />

I titolari degli scarichi esistenti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999, «ancorché non<br />

autorizzati», hanno tempo fino al 17 agosto 2004 per inoltrare una nuova domanda di autorizzazione<br />

agli scarichi ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, comma 11, D.Lgs. n. 152/1999. (Art. 62, comma 11, D.Lgs.<br />

n. 152/1999; art. 10-bis, D.L. n. 147/2003, convertito, con modifiche, in legge n. 200/2003)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Titolari degli scarichi esistenti al momento<br />

dell’entrata in vigore del D.Lgs.<br />

n. 152/1999, «...ancorché non autorizzati...».<br />

CAMPIONAMENTO ACQUE DA BALNEAZIONE<br />

- -<br />

Entro il 31 agosto 2004 le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) ovvero, se non istituite, i Presidi<br />

e servizi di prevenzione multizonali, devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti<br />

mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione. (Art. 2, lett. c) e d), e art. 4, comma 3, D.P.R. 8 giugno 1982, n.<br />

470; art. 18, comma 1, lett. b), legge 29 dicembre 2000, n. 422)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Regioni Mensile (stagione balneare) 30 settembre 2004<br />

ADEGUAMENTO TECNICO PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE<br />

Scade il termine entro il quale tutti gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, esistenti<br />

alla data di entrata in vigore del D.M. 24 maggio 2002, dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al titolo V<br />

dell’allegato al medesimo D.M. 24 maggio 2002 recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione,<br />

costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione». (Art. 1, comma<br />

3, D.M. 24 maggio 2002)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Titolari di impianti di distribuzione stradale<br />

di gas naturale per autotrazione<br />

- -<br />

RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO E PULITINTOLAVANDERIE<br />

Scade il termine entro il quale le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera ex<br />

D.P.R. n. 203/1988 (regioni o province, a seconda della previsione in tal senso delle discipline regionali) devono<br />

provvedere a rilasciare le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di<br />

tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Queste autorizzazioni dovranno<br />

prevedere l’esenzione, per i gestori delle citate attività, dagli obblighi di misurazione in continuo o periodiche<br />

altrimenti previsti dall’art. 4, comma 2, D.M. n. 44/2004. (Art. 9, comma 2, D.M. 16 gennaio 2004, n. 44)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni<br />

per le emissioni in atmosfera<br />

ex D.P.R. n. 203/1988 (regioni o province,<br />

a seconda della previsione in tal<br />

senso delle discipline regionali)<br />

- -<br />

ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO: ACCENTRAMENTO INAIL<br />

Termine entro il quale il datore di lavoro interessato ad ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 11, D.M. 18 giugno<br />

1988 e successive modifiche, per l’accentramento presso un’unica sede dell’INAIL delle posizioni assicurative<br />

concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo, deve presentare motivata istanza, corredata della<br />

copia del provvedimento di autorizzazione all’accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla<br />

direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’INAIL presso la quale si chiede<br />

l’accentramento. (Art. 12, D.M. 18 giugno 1988; D.M. 24 febbraio 1988)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Datori di lavoro interessati ad ottenere<br />

all’accentramento presso un’unica sede<br />

dell’INAIL delle posizioni assicurative<br />

concernenti lavori diversi da quelli a<br />

carattere temporaneo<br />

RUBRICA<br />

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

SCADENZARIO<br />

Annuale 15 settembre 2005<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9


IN SINTESI<br />

SINTESI RUBRICA<br />

Speciale<br />

ANTINCENDIO<br />

ARTICOLI...................................................................................................................................................................................................... da pag. 14<br />

Prevenzione incendi: ultimi provvedimenti e chiarimenti - In questo Speciale raccogliamo alcuni commenti agli ultimi provvedimenti<br />

e circolari pubblicati dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. In particolare: il decreto del Ministero<br />

dell’Interno 21 giugno 2004, «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri<br />

elementi di chiusura», emanato per adottare anche in Italia le disposizioni comunitarie più recenti; la circolare del Dipartimento dei<br />

Vigili del Fuoco - Area prevenzione incendi - 24 giugno 2004, Prot. n. P1122/4106/1 sott. 38, «D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti<br />

su norme di esercizio e modalità di installazione dei serbatoi fissi», che risponde ai quesiti riguardanti la possibilità di riempimento dei<br />

serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora<br />

adeguati con il sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio e la necessità di disporre di indirizzi tecnici uniformi per la<br />

concessione di deroghe qualora non sia possibile l’interramento dei serbatoi fissi; la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Area<br />

Rischi Industriali 31 maggio 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1054, «Certificato di Prevenzione Incendi per attività a rischio di incidente<br />

rilevante soggette a presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999. Chiarimenti», affronta il tema del<br />

rilascio del certificato di prevenzione incendi alle attività soggette al rischio di incidente rilevante. Nel nuovo chiarimento si esamina lo<br />

snellimento delle procedure, ribadendo la necessità di rispettare i tempi previsti dalle disposizioni procedurali vigenti nel rispetto del<br />

criterio di economicità dell’azione amministrativa; le circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Area Rischi Industriali 27 maggio<br />

2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1040, «D.Lgs. 334/99 - Individuazione dell’autorità preposta al controllo e adempimenti connessi ai rapporti<br />

finali d’ispezione» e 1˚ giugno 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1067, «Controlli ed ispezioni nella attività a rischio di incidente rilevante» che<br />

forniscono precisazioni di grande importanza sull’attività di controllo dei Comitati tecnici regionali (CTR). Questi comitati sono stati<br />

istituiti presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco con il D.P.R. n. 577/1982 ed hanno competenze, riconosciute anche dal D.Lgs. n.<br />

334/1999 sugli stabilimenti e le attività a rischio di incidente rilevante.<br />

L’Approfondimento<br />

ACQUA<br />

ARTICOLI ...................................................................................................................................................................................................... da pag. 32<br />

COMMENTO .................................................................................................................................................................................................. a pag. 47<br />

TESTO ............................................................................................................................................................................................................. a pag. 49<br />

Acque: il punto della situazione tra novità legislative e chiarimenti interpretativi - Essendo molto articolato, il settore delle<br />

acque è costantemente al centro di un duplice processo evolutivo che abbraccia, da un lato, la legislazione e, dall’altro, le conseguenti<br />

ricadute tecnologiche, di mercato, ecc. Tipico è il caso dei servizi pubblici locali, le cui ultime modifiche si sono rese necessarie a seguito di<br />

una procedura d’infrazione comunitaria; non meno importanti sono i temi legati al trattamento delle acque emunte (con relativi<br />

problemi applicativi specifici legati alla realizzazione delle bonifiche) e alle domande di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche,<br />

la cui disciplina è resa ancora più confusa dall’assenza di una legislazione nazionale di riferimento. Particolarmente interessante è poi la<br />

“fotografia” dell’ISTAT sulla distribuzione nazionale delle diverse tipologie di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e sulle<br />

reti fognarie. Sul fronte legislativo, la direttiva dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> 27 maggio 2004 (in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2004, n.<br />

137) ha ridimensionato le interpretazioni estensive che erano state date al D.M. n. 367/2003, mentre il più recentemente è stato<br />

pubblicato il decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n.174 «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono<br />

essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano»,<br />

commentato sinteticamente a pag. 115 e sul quale seguiranno ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>).<br />

Igiene e sicurezza<br />

IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

SINTESI............................................................................................................................................................................................................. a pag. 99<br />

Integratori alimentari - Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, attua la disciplina comunitaria in materia di «integratori alimentari»,<br />

intendendo come tali «i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che sostituiscono una fonte concentrata di sostanze<br />

nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva<br />

aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di orgine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate» (art. 2,<br />

comma 1). In particolare risulta disciplinata la commercializzazione di dette sostanze come prodotti alimentari (e presentate come tali),<br />

le quali dovranno necessariamente essere commercializzate in forma preconfezionata (in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2004, n. 164 e<br />

all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SINTESI............................................................................................................................................................................................................. a pag. 99<br />

Qualità prodotti agroalimentari - Il decreto del Ministero delle Politiche agricole 15 giugno 2004 sostituisce gli allegati D, G, M e O del<br />

manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ex D.M. 3<br />

dicembre 2003 indicato al titolo, sostanzialmente introducendo le nuove check-list relative alla domanda di iscrizione nella banca dati,<br />

alla richiesta di controllo all’import-export e alla notifica di spedizione. Risulta, altresì, abrogata la precedente disciplina di cui al D.M. 3<br />

luglio 2002 in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. (in<br />

Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2004, n. 164 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SICUREZZA DEI PRODOTTI<br />

SINTESI........................................................................................................................................................................................................... a pag. 100<br />

<strong>Sicurezza</strong> generale dei prodotti - Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di derivazione comunitaria, garantisce, in linea<br />

generale, la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica. Risultano sottratti al campo applicativo i prodotti usati,<br />

forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne<br />

informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto (art. 2, comma 1, lett. a). Secondo un principio di specialità delle leggi, inoltre,<br />

qualora un prodotto sia soggetto a requisiti di sicurezza prescritti a livello di normativa comunitaria, la nuova disciplina prevista dal<br />

10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

decreto sarà applicabile soltanto in riferimento agli aspetti ed ai rischi/categorie di rischi non soggetti alla normativa settoriale. Restano,<br />

inoltre, sottratti al campo applicativo del D.Lgs. n. 172/2004 anche i prodotti alimentari ex Regolamento (CE) n. 178/2002. (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 16 luglio 2004, n. 165 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

ARTICOLO....................................................................................................................................................................................................... a pag. 72<br />

Rapporto INAIL 2003: attenzione alla prevenzione anche con meno infortuni - Come ogni anno l’INAIL ha presentato il rapporto<br />

annuale sugli infortuni. Si nota immediatamente, che, in quasi tutti i settori produttivi, ci si trova davanti ad una diminuzione, rispetto<br />

all’anno 2002, dei casi di infortunio, nonché di quelli mortali. Il dato appare ancora più significativo se si tiene conto del fatto che, nel<br />

corso dell’ultimo anno, l’occupazione è aumentata dell’1%. Se si raffronta, inoltre, il dato italiano con quello elaborato da Eurostat in<br />

Europa, si nota che è decisamente inferiore a quello di altri grandi Paesi europei come la Spagna, la Francia e la Germania. L’intera<br />

documentazione del Rapporto Annuale 2003 dell’INAIL (Rapporto, Appendice Statistica, Relazione del Presidente) è consultabile e<br />

scaricabile all’indirizzo http://www.inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/rapporti/rapportoannuale/2003)<br />

COMMENTO................................................................................................................................................................................................... a pag. 79<br />

TESTO.............................................................................................................................................................................................................. a pag. 83<br />

Dall’Accordo Interconfederale le nuove tutele del lavoratore a domicilio - Negli ultimi anni, grazie alle numerose trattative<br />

svoltesi tra Confindustria e associazioni sindacali conclusesi con l’Accordo Interconfederale 9 giugno 2004, per il recepimento delle<br />

disposizioni pervenute dall’Accordo-Quadro Europeo, il telelavoro trova finalmente una disciplina che getta le basi per un futuro<br />

riassetto della legislazione in materia. È questo un passo molto importante, visto la crescita costante di questo tipo di impiego e<br />

considerata, soprattutto, la normativa vigente in materia ormai obsoleta e opaca. Molto importante è l’accento che pone l’Accordo sulle<br />

problematiche connesse all’organizzazione della sicurezza in questo ambito lavorativo. Il testo dell’accordo interconfederale 9 giugno<br />

2004 completo dell’Accordo quadro europeo sul telelavoro - stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e CEEP - è<br />

disponibile on-line all’indirizzo httb://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/<br />

NOTA E TESTO................................................................................................................................................................................................ a pag. 87<br />

Infortuni: dall’INAIL un nuovo criterio per individuare la sede competente - Con la delibera 17 giugno 2004, n. 446, l’INAIL ha<br />

modificato i criteri per individuare la Sede competente a trattare i casi di infortunio. Secondo il nuovo criterio, per tutti gli infortuni<br />

accaduti dopo il 12 luglio 2004, la sede competente è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato, luogo in cui vive<br />

abitualmente. L’Istituto ha già assicurato che le denunce presentate o pervenute dopo il 12 luglio a sedi non competenti possano essere<br />

restituite o non accettate dagli uffici che le ricevono. Le denunce che perverranno alla sede non competente saranno gestite sia per<br />

l’aspetto operativo che per quello procedurale dalla sede ricevente per conto della sede competente.<br />

COMMENTO................................................................................................................................................................................................... a pag. 88<br />

TESTI.............................................................................................................................................................................................................. da pag. 89<br />

Il primo soccorso in azienda e nei cantieri edili: alcuni chiarimenti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 388/2003 - Il<br />

decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 introdurrà, a partire dal 3 agosto prossimo, importanti novità in merito agli obblighi inerenti<br />

la gestione e l’organizzazione del servizio di pronto soccorso aziendale. I suoi contenuti supereranno le indicazioni normative fornite da<br />

previgenti disposizioni in materia (in particolare le indicazioni fornite al riguardo dal D.P.R. n. 303/1956). Come spesso avviene per norme<br />

che rielaborano e rivisitano criticamente materie precedentemente trattate, introducendo nuovi parametri di riferimento e attuazioni<br />

concettuali, il D.M. n. 388/2003 ha suscitato numerosi quesiti e diverse esigenze interpretative su aspetti che non risultavano sufficientemente<br />

esplicati. Si pubblicano le risposte del Ministero della Salute diffuse mediante circolare dello stesso Ministero 3 giugno 2004, Prot.<br />

DGPREV - 130008/P/ e dalla circolare di Confindustria 6 luglio 2004, n. 18057.<br />

COMMENTO................................................................................................................................................................................................... a pag. 90<br />

TESTI.............................................................................................................................................................................................................. da pag. 95<br />

Dalla circolare MinLavoro n. 24/2004 nuovi chiarimenti sulla riforma dei servizi ispettivi - Con l’emanazione della circolare 24<br />

giugno 2004, n. 24, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto tempestivamente sulla delicata materia dell’attività<br />

ispettiva fornendo importanti chiarimenti e indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, il quale,<br />

com’è noto, ha riformato l’intero sistema di vigilanza sul mercato del lavoro, in attuazione della delega contenuta all’art. 8 della legge n.<br />

30/2003 (cosiddetta legge “Biagi”). La disamina ministeriale proposta con la circolare n. 24/2004 è a trecentosessanta gradi poiché tocca<br />

tutti i nodi cruciali del citato D.Lgs. n. 124/2004, confermando anche alcuni orientamenti interpretativi offerti dalla dottrina in prima<br />

battuta. Tuttavia, non tutti i dubbi sono stati dissolti, almeno su tre delicate questioni; comunque, bisogna riconoscere che con questo<br />

provvedimento il Ministero ha offerto un apprezzabile contributo ad un primo riassetto dell’attività di controllo e in questa sede<br />

approfondiremo in particolare quegli aspetti della circolare rilevanti anche ai fini della vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro.<br />

MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 101<br />

Infortunio sul lavoro: calcolo della pena pecuniaria - Incorre in errore di diritto nella quantificazione della pena il Giudice che, a<br />

seguito di giudizio di equivalenza tra le circostanze, la determini in misura superiore al massimo edittale (fattispecie di applicazione di<br />

pena pecuniaria in tema di infortunio sul lavoro). (Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 36991)<br />

MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 102<br />

Condanna a pena pecuniaria e sospensione condizionale della pena - È nulla per totale carenza di motivazione la sentenza di<br />

condanna che abbia implicitamente rigettato la richiesta dell’imputato di concessione della sospensione condizionale della pena<br />

(fattispecie in tema di condanna del datore di lavoro, con irrogazione della sola pena pecuniaria, per alcuni reati in tema di sicurezza e di<br />

prevenzione degli infortuni sul lavoro). (Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2003, n. 36621)<br />

MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 104<br />

Obbligo di vigilanza. Responsabilità del datore di lavoro - In assenza di delega prevenzionistica, la presenza di un preposto non<br />

esenta da responsabilità il datore di lavoro, il quale è tenuto ad effettuare la necessaria vigilanza sia sulla concreta organizzazione del<br />

lavoro che sulla funzionalità dei macchinari messi a disposizione dei lavoratori. (Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 36993)<br />

MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 105<br />

Consenso ad una prassi scorretta di lavoro - Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, qualora<br />

acconsenta all’esecuzione di una prassi scorretta di lavoro da lui conosciuta (fattispecie di infortunio ad una pressa punzonatrice).<br />

(Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 370019)<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11


SINTESI RUBRICA<br />

MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 106<br />

Se la contestazione è generica, l’infortunio è procedibile d’ufficio - È procedibile d’ufficio l’infortunio sul lavoro, produttivo di<br />

lesioni gravi, rispetto al quale sia stata contestata la sola colpa generica, purché dal capo di imputazione si evinca chiaramente la<br />

condotta oggetto di addebito. e questa si risolva nella violazione di una specifica norma di legge (fattispecie in tema di violazione<br />

dell’art. 115 del D.P.R. n. 547/1955). (Cassazione penale, sez. IV, 2 ottobre 2003, n. 37463)<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 101<br />

Macchina senza portata massima - Il costruttore e il datore di lavoro sono entrambi responsabili, a titolo autonomo, della mancata<br />

rispondenza di un’attrezzatura di lavoro alla normativa antinfortunistica (fattispecie in tema di omicidio colposo da errato uso di una<br />

gru di sollevamento). (Cassazione penale, sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 39182)<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

ACQUA<br />

SINTESI .......................................................................................................................................................................................................... a pag. 115<br />

Materiali per impianti fissi di captazione - Il decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174, rappresenta la disciplina tecnica<br />

concernente le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento,<br />

di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano ex D.Lgs. n. 31/2001, da utilizzare tanto negli impianti nuovi<br />

quanto per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento in<br />

questione (salvo indicazioni particolari). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta Ufficiale del<br />

17 luglio 2004, n. 166 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

ARIA<br />

SINTESI ......................................................................................................................................................................................................... a pag. 116<br />

Emissioni nazionali annue - Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 rappresenta la nuova normativa tecnica emanata, in attuazione della<br />

corrispondente direttiva 2001/81/CE, «al fine di tutelare l’ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione,<br />

dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo». Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2004, n. 165 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

IPPC<br />

SINTESI .......................................................................................................................................................................................................... a pag. 116<br />

IPPC - La circolare del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 13 luglio 2004 è un interessante provvedimento interpretativo<br />

della normativa indicata al titolo, tra l’altro in riferimento alla definizione del concetto di capacità produttiva e alla definizione del<br />

concetto di «attività connessa». Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta Ufficiale del 19 luglio<br />

2004, n. 167 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

RIFIUTI<br />

SINTESI ......................................................................................................................................................................................................... a pag. 117<br />

Albo nazionale rifiuti. Biologi - Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 3 giugno 2004, n. 167 recepisce la<br />

sentenza n. 3097/2001 resa dal TAR Lazio, sez. II-bis, concernente l’annullamento, in parte, del D.M. n. 406/1998, limitatamente alla non<br />

menzione dei biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare l’attestazione, a mezzo di perizia giurata, circa l’idoneità dei mezzi di<br />

trasporto relativamente ai rifiuti da trasportare. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 9 luglio 2004, n. 159 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

MASSIMA E NOTA ...................................................................................................................................................................................... a pag. 118<br />

Scarti animali e disciplina sui rifiuti - Lo svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di scarti animali non trattati in<br />

assenza della iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti comporta l’applicabilità dei reati previsti dall’art.<br />

51 del D.Lgs. n. 22/1997, poiché la esclusione del regime generale dei rifiuti prevista dall’articolo 8, comma 1, del citato decreto n.<br />

22/1997 per le carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati deve essere interpretata restrittivamente, e non può, perciò,<br />

estendersi agli scarti animali. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. (Cassazione penale, sez. III, 15<br />

giugno 2004, n. 26851)<br />

RUMORE<br />

ARTICOLO .................................................................................................................................................................................................... a pag. 108<br />

Dopo il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 al via gli studi di impatto acustico - Visto che la pubblicazione del D.P.R. 30 marzo 2004, n.<br />

142, recante le «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare», ha<br />

sostanzialmente completato il quadro legislativo nazionale in tema di rumore, è possibile ora, passare a un livello più operativo,<br />

definendo le caratteristiche che dovrebbe possedere uno studio di impatto ambientale acustico relativo alla realizzazione di una nuova<br />

infrastruttura stradale, attraverso la perimetrazione della fascia territoriale, l’individuazione di tutti i ricettori presenti, la modellazione<br />

della geometria dei luoghi oggetto d’indagine, l’effettuazione dei calcoli acustici nello stato di progetto senza opere di mitigazione,<br />

l’individuazione dei punti di criticità ecc. Ciò dovrebbe portare, in ultima analisi, a risultati in grado di conciliare rigore scientifico e<br />

facilità di lettura, in modo da rendere possibile la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d’azione destinati a ridurre<br />

nel territorio i problemi dell’inquinamento acustico.<br />

Dalle Regioni<br />

SINTESI.......................................................................................................................................................................................................... a pag. 120<br />

Rassegna di delibere e leggi regionali giugno-luglio 2004 - Tra le delibere e le leggi regionali pubblicate nei mesi di mesi di giugno<br />

e luglio 2004 rilevano la delibera della Giunta regionale piemontese 24 maggio 2004, n. 31-12557, che approva le linee di indirizzo per la<br />

definizione di un progetto di promozione delle attività di prevenzione delle patologie da lavoro, la delibera della Giunta regionale 17<br />

maggio 2004, n. 938 che reca le disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, La<br />

determinazione del Dirigente della regione Piemonte per la programmazione e gestione dei rifiuti 7 giugno 2004, n. 137 sugli interventi<br />

per il miglioramento qualitativo dei fanghi da recuperare a fini agricoli. I testi dei provvedimenti regionali sono disponibili on-line<br />

all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/<br />

12 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


PREVENZIONE INCENDI:<br />

ULTIMI PROVVEDIMENTI E CHIARIMENTI<br />

DAL MINISTERO DELL’INTERNO<br />

E DAL DIPARTIMENTO VVF<br />

In questo Speciale raccogliamo alcuni commenti agli ultimi provvedimenti<br />

e circolari pubblicati dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento<br />

dei Vigili del Fuoco.<br />

In particolare:<br />

● decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2004, «Norme tecniche e<br />

procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione<br />

di porte ed altri elementi di chiusura», in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio<br />

2004, n. 155, emanato per adottare anche in Italia le disposizioni comunitarie<br />

più recenti;<br />

● circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Area prevenzione<br />

incendi - 24 giugno 2004, Prot. n. P1122/4106/1 sott. 38, «D.P.R. 24<br />

ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti su norme di esercizio e modalità di<br />

installazione dei serbatoi fissi», che risponde ai quesiti riguardanti la<br />

possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di<br />

scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, presso<br />

impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza<br />

finalizzato alla sicurezza antincendio e la necessità di disporre di indirizzi<br />

tecnici uniformi per la concessione di deroghe qualora non sia possibile<br />

l’interramento dei serbatoi fissi.;<br />

● circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Area Rischi Industriali 31<br />

maggio 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1054, «Certificato di Prevenzione Incendi<br />

per attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione del<br />

rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999. Chiarimenti»,<br />

affronta il tema del rilascio del certificato di prevenzione incendi alle attività<br />

soggette al rischio di incidente rilevante. Nel nuovo chiarimento si esamina<br />

lo snellimento delle procedure, ribadendo la necessità di rispettare i<br />

tempi previsti dalle disposizioni procedurali vigenti nel rispetto del criterio<br />

di economicità dell’azione amministrativa;<br />

● circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Area Rischi Industriali<br />

27 maggio 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1040, «D.Lgs. n. 334/1999 - Individuazione<br />

dell’autorità preposta al controllo e adempimenti connessi ai<br />

rapporti finali d’ispezione» e 1˚ giugno 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1067,<br />

«Controlli ed ispezioni nella attività a rischio di incidente rilevante» che<br />

forniscono precisazioni di grande importanza sull’attività di controllo<br />

dei Comitati tecnici regionali (CTR). Questi comitati sono stati istituiti<br />

presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco con il D.P.R. n. 577/1982<br />

ed hanno anche competenze, riconosciute anche dal D.Lgs. n. 334/1999<br />

sugli stabilimenti e le attività a rischio di incidente rilevante.<br />

Contributi di:<br />

● Stefano Marsella


ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

Nuovi obblighi e documentazione per l’immissione in commercio di elementi di chiusura resistenti al fuoco<br />

Con il D.M. 21 giugno 2004 sulle porte<br />

recepite le disposizioni europee<br />

Il Ministero dell’Interno ha<br />

emanato il decreto 21 giugno<br />

2004 recante «Norme tecniche<br />

e procedurali per la classificazione<br />

di resistenza al fuoco ed<br />

omologazione di porte ed altri<br />

elementi di chiusura». Il provvedimento<br />

apporta alla normativa<br />

vigente, il decreto dello stesso<br />

Ministero 14 dicembre 1993,<br />

alcune novità sulle procedure<br />

di omologazione delle porte resistenti<br />

al fuoco, riguardante<br />

sia gli aspetti procedurali sia<br />

quelli di natura tecnica legati<br />

alla produzione ed alla caratterizzazione<br />

di questi prodotti,<br />

recependo anche in Italia le<br />

più recenti disposizioni comunitarie.<br />

SPECIALE<br />

Nella Gazzetta Ufficiale del 5<br />

luglio 2004, n. 155, è stato<br />

pubblicato il decreto del Ministero<br />

dell’Interno 21 giugno 2004<br />

«Norme tecniche e procedurali per<br />

la classificazione di resistenza al fuoco<br />

ed omologazione di porte ed altri<br />

elementi di chiusura». Questo provvedimento<br />

innova le procedure di omologazione<br />

delle porte [1] resistenti al<br />

fuoco, procedure che erano state approvate<br />

con il decreto 14 dicembre<br />

1993 «Norme tecniche e procedurali<br />

per la classificazione di resistenza al<br />

fuoco ed omologazione di porte ed<br />

altri elementi di chiusura» [2] . Il principale<br />

motivo della sua emanazione è<br />

legato alla necessità di adottare anche<br />

in Italia le disposizioni comunitarie<br />

più recenti in materia di resistenza al<br />

fuoco degli elementi di chiusura. Tra<br />

le diverse norme che hanno motivato<br />

il nuovo atto, in particolare, nella premessa<br />

vengono citate le norme:<br />

● UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN<br />

1363-2:2001 «Prove di resistenza<br />

al fuoco: requisiti generali» e «Prove<br />

di resistenza al fuoco: procedure<br />

alternative ed aggiuntive»;<br />

● UNI EN 1634-1:2001 «Prove di<br />

resistenza al fuoco per porte ed elementi<br />

di chiusura»;<br />

● EN 1191:2000 ed EN 12605:<br />

2000 «Windows and doors - Resistance<br />

to repeated opening and closing<br />

- Test method» e «Industrial,<br />

commercial and garage doors and<br />

gates - Mechanical aspects - Test<br />

method».<br />

Tra queste norme, la UNI EN<br />

1634-1:200, che specifica il metodo<br />

di determinazione della resistenza al<br />

fuoco delle porte e di altri elementi di<br />

chiusura da installare nelle aperture<br />

degli elementi di separazione verticali,<br />

costituisce il riferimento più importante.<br />

Per illustrare in estrema sintesi il<br />

decreto, conviene partire dalla sua articolazione,<br />

che riguarda sia gli aspetti<br />

procedurali che quelli di natura tecnica<br />

legati alla produzione ed alla caratterizzazione<br />

di questi prodotti. Il<br />

contenuto della nuova disposizione,<br />

quindi, non interessa solo il settore<br />

dei produttori di elementi di chiusura<br />

ed il relativo interfaccia dei laboratori,<br />

ma comprende norme che dovranno<br />

essere conosciute da tutti coloro<br />

che partecipano al processo della prevenzione<br />

incendi. Questi aspetti riguardano<br />

i doveri connessi all’installazione<br />

delle porte resistenti al fuoco,<br />

una nuova terminologia sulla classificazione,<br />

gli obblighi stabiliti in capo<br />

a chi immette in commercio il prodotto<br />

ed anche a chi lo utilizza.<br />

Si illustrano, nel seguito, i diversi<br />

articoli nei loro aspetti più significativi.<br />

Art. 1 - Classificazione<br />

Questo articolo introduce subito il<br />

cuore del provvedimento, che riguarda<br />

la nuova modalità di caratterizzazione<br />

degli elementi di chiusura. Con<br />

il decreto del 2004 le prove si effettuano<br />

secondo quanto specificato nel-<br />

[1] Si veda sull’argomento di Stefano Marsella, Le porte resistenti al fuoco, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 11/1999, pag. 16, e, dello<br />

stesso autore, Resistenza al fuoco: le porte di grandi dimensioni, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 19/2001, pag. 19.<br />

[2] In Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303.<br />

14 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


la norma UNI EN 1634-1 e, di conseguenza,<br />

secondo alcune parti delle<br />

norme UNI EN 1363-1 e UNI EN<br />

1363-2. La curva di riscaldamento alla<br />

quale deve essere sottoposto il prodotto<br />

è quella prevista dalla UNI EN<br />

1363-1, secondo la precisazione contenuta<br />

nel comma 2.<br />

Nel comma 3 del primo articolo è<br />

presente una delle novità più significative<br />

del decreto, e cioè l’introduzione<br />

di una nuova terminologia che si<br />

affianca a quella nota ai professionisti<br />

da anni. Infatti, il decreto specifica<br />

che la terminologia RE e REI riferita<br />

alle porte è da intendersi, con la nuova<br />

classificazione, rispettivamente<br />

equivalente a E ed EI2. Inoltre, il<br />

decreto ricorda che, se nei decreti di<br />

prevenzione incendi di successiva<br />

emanazione sarà prescritto l’impiego<br />

di porte ed altri elementi di chiusura<br />

classificati E ed EI2, potranno essere<br />

utilizzate porte omologate con la classificazione<br />

RE e REI nel rispetto di<br />

tutte le condizioni previste dal decreto.<br />

Il comma 5 del primo articolo indica<br />

nella Direzione centrale per la prevenzione<br />

e sicurezza tecnica del Ministero<br />

dell’Interno (Dipartimento dei<br />

Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico<br />

e della difesa civile) l’ufficio competente<br />

per gli adempimenti previsti<br />

dal decreto del Ministero dell’Interno<br />

26 marzo 1985. Per l’effettuazione di<br />

prove valide ai fini delle omologazioni<br />

secondo le norme di cui al comma<br />

1 del presente articolo, la citata Direzione<br />

centrale predisporrà la modulistica<br />

occorrente per il rilascio del rapporto<br />

e del certificato di prova.<br />

Art. 2 - Definizioni<br />

Questo articolo approva le definizioni<br />

che riguardano il processo tecnico<br />

dell’omologazione delle porte (riportate<br />

nel riquadro), che non sembrano<br />

apportare particolari elementi di<br />

novità rispetto al quadro già noto.<br />

Art. 3 - Utilizzazione<br />

Il contenuto di questo articolo è<br />

particolarmente importante, almeno<br />

sotto il profilo teorico. Infatti, il comma<br />

1 chiarisce l’ambito di applicazio-<br />

SPECIALE<br />

ne del decreto, stabilendo l’obbligo<br />

di impiego di elementi di chiusura<br />

omologati con una formulazione molto<br />

ampia: «Le porte ed altri elementi<br />

di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi<br />

nelle attività soggette all’applicazione<br />

delle norme e criteri di<br />

prevenzione incendi devono essere<br />

omologate».<br />

Nei successivi commi 2, 3 e 4<br />

sono stabiliti obblighi nei riguardi di<br />

chi immette in commercio i prodotti<br />

(specificando quale è la documentazione<br />

da disporre per la immissione<br />

in commercio di porte resistenti al<br />

fuoco), degli installatori (il decreto<br />

specifica che l’installatore è tenuto a<br />

redigere a propria firma la dichiarazione<br />

di corretta posa in opera ai sensi<br />

del decreto 4 maggio 1998, allegato<br />

II, comma 2.1) e di chi utilizza il<br />

prodotto (in questo caso l’innovazione<br />

del decreto è rilevante, in quanto<br />

si stabilisce che l’utilizzatore è tenuto<br />

a mantenere in efficienza ogni porta<br />

resistente al fuoco, mediante controlli<br />

periodici da parte di personale qualificato<br />

e secondo le indicazioni d’uso e<br />

manutenzione di cui all’art. 2, lettera<br />

j, presenti nel libretto di uso e manutenzione).<br />

Si può rilevare che il termine<br />

“utilizzatore” non è usuale nel settore<br />

della prevenzione incendi e che<br />

potrebbe trovare una successiva specificazione.<br />

Artt. 4, 5 e 6 - Omologazione<br />

e certificazione<br />

In questi articoli si affrontano<br />

aspetti di natura specialistica, legati<br />

essenzialmente alla documentazione<br />

delle prove da svolgere sui prodotti,<br />

alla presentazione delle istanze ed ai<br />

relativi riflessi in campo comunitario<br />

delle omologazioni.<br />

Art. 7 - Obblighi e responsabilità<br />

per il produttore<br />

Con questo articolo si stabiliscono<br />

in modo esplicito gli obblighi di chi<br />

produce questi elementi di chiusura.<br />

In particolare, il produttore, sotto la<br />

sua personale responsabilità civile e<br />

penale, è tenuto a:<br />

a) emettere, per ogni porta resistente<br />

al fuoco, la dichiarazione di<br />

conformità;<br />

ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

b) rilasciare, per ogni porta resistente<br />

al fuoco, copia dell’atto di<br />

omologazione cui fa riferimento la<br />

dichiarazione;<br />

c) fornire, a corredo di ogni esemplare,<br />

il libretto d’uso e manutenzione;<br />

d) applicare, sulla porta resistente<br />

al fuoco, il marchio di conformità;<br />

e) consentire l’accesso ai locali di<br />

deposito, fornire tutte le informazioni<br />

necessarie alla verifica della conformità<br />

dei prodotti stessi e consentire il<br />

prelievo di quanto necessario alle<br />

operazioni di controllo.<br />

Art. 8 - Controlli e vigilanza<br />

Con questo articolo si ribadiscono<br />

le competenze del Ministero dell’Interno<br />

sui controlli e le verifiche da<br />

compiere sulle porte resistenti al fuoco<br />

omologate. In particolare, il decreto<br />

stabilisce che gli accertamenti svolti<br />

dai Vigili del Fuoco sul mercato<br />

possono essere effettuati presso il magazzino<br />

del produttore, i depositi sussidiari<br />

del produttore, i grossisti, gli<br />

importatori, i commercianti e gli utilizzatori,<br />

mentre le modalità dei controlli<br />

stessi (individuazione, prelievo<br />

ed esecuzione delle verifiche delle<br />

porte da sottoporre a controllo) saranno<br />

stabilite con un successivo provvedimento<br />

del Ministero stesso.<br />

Art. 9 - Validità, rinnovo,<br />

decadenza dell’omologazione<br />

Questo articolo stabilisce che<br />

l’omologazione ha validità cinque anni<br />

ed è rinnovabile su istanza del produttore,<br />

ad ogni scadenza, per un ulteriore<br />

periodo di cinque anni. Si specifica,<br />

a questo proposito, che il rinnovo<br />

non comporta la ripetizione delle<br />

prove tecniche, qualora la porta resistente<br />

al fuoco non abbia subito modifiche.<br />

Il decreto specifica, altresì, che<br />

il rinnovo dell’atto di omologazione<br />

rientra tra i servizi a pagamento previsti<br />

dalla legge 26 luglio 1965, n. 966.<br />

Il comma 3 di questo articolo prevede,<br />

inoltre, che l’omologazione decade<br />

automaticamente se la porta resistente<br />

al fuoco subisce una qualsiasi<br />

modifica non prevista nell’atto di<br />

omologazione. Altri motivi di revoca<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15


ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

dell’omologazione indicati esplicitamente<br />

nel testo sono:<br />

a) non conformità rilevata della<br />

porta resistente al fuoco alla porta<br />

omologata;<br />

b) non ottemperanza da parte del<br />

produttore in tutto o in parte agli obblighi<br />

fissati all’art. 7.<br />

Come ovvio, la revoca o la decadenza<br />

dell’omologazione comportano<br />

il divieto dell’immissione sul mercato<br />

e di questa circostanza l’articolo<br />

9 fa esplicito riferimento.<br />

Art. 10 - Norme transitorie<br />

L’ultimo articolo del decreto prevede<br />

che, a decorrere da sei mesi<br />

dalla data di pubblicazione nella Gaz-<br />

SPECIALE<br />

zetta Ufficiale (5 luglio 2004), le prove<br />

di resistenza al fuoco si eseguono<br />

secondo le norme di cui all’art. 1,<br />

comma 1, del decreto.<br />

Lo stesso articolo chiarisce anche<br />

che è consentito eseguire le prove di<br />

resistenza al fuoco secondo la norma<br />

UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all’entrata<br />

in vigore dell’obbligo della marcatura<br />

CE.<br />

Il comma 3 di questo articolo prevede<br />

che le omologazioni di porte<br />

resistenti al fuoco rilasciate ai sensi<br />

del decreto 14 dicembre 1993 non<br />

decadono, mentre il comma 4 prende<br />

in considerazione la produzione e la<br />

immissione in commercio di porte resistenti<br />

al fuoco di grandi dimensio-<br />

ni, di cui all’art. 3 del decreto ministeriale<br />

27 gennaio 1999, chiarendo che<br />

è consentito continuare a procedere<br />

con l’applicazione delle procedure<br />

ivi stabilite.<br />

In sostanza, il decreto 21 giugno<br />

2004 adegua per le porte e gli altri<br />

elementi verticali di chiusura resistenti<br />

al fuoco, alle nuove disposizioni<br />

comunitarie l’iter procedurale relativo<br />

alla omologazione.<br />

Questo atto, che farà parte delle<br />

procedure di prevenzione incendi fino<br />

a che non sia istituita anche per<br />

questi prodotti la marcatura CE, è<br />

ormai soggetto ad una disciplina che<br />

si avvicina al quadro comunitario, anche<br />

per quanto riguarda la nuova terminologia<br />

(si veda la tabella 1).<br />

TABELLA 1<br />

La nuova terminologia proposta dal D.M. 21 giugno 2004<br />

a) per «Omologazione» si intende l’atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa,<br />

illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco.<br />

Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte<br />

resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta<br />

del risultato di prova integrate dalle variazioni riportate nell’allegato C;<br />

b) per «Prototipo» si intende il campione, parte del campione medesimo e/o la documentazione idonea alla completa<br />

identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova;<br />

c) per «Porta omologata» si intende la porta o altro elemento di chiusura per la quale il produttore ha espletato la<br />

procedura di omologazione;<br />

d) per «Produttore» della porta resistente al fuoco, si intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell’Unione<br />

europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l’accordo SEE, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome,<br />

marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante autorizzato dallo stesso purché<br />

residente in uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l’accordo SEE;<br />

e) per «Laboratorio» si intende l’area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza<br />

tecnica del Ministero dell’interno o altro laboratorio italiano autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 26<br />

marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell’Unione europea o dei Paesi contraenti l’accordo<br />

SEE, che provvede alla esecuzione delle prove e all’emissione del certificato di prova ai fini dell’omologazione della porta<br />

resistente al fuoco;<br />

f) per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio o da un organismo di certificazione, con il<br />

quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione<br />

sottoposto a prova;<br />

g) per «Rapporto di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto<br />

indicato al punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1;<br />

h) per «Dichiarazione di conformità» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità della<br />

porta resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l’altro, i seguenti dati:<br />

h.1) nome del produttore;<br />

h.2) anno di costruzione;<br />

h.3) numero progressivo di matricola;<br />

h.4) nominativo del laboratorio e dell’organismo di certificazione se diversi;<br />

h.5) codice di omologazione;<br />

h.6) classe di resistenza al fuoco.<br />

Con la dichiarazione di conformità il produttore si impegna a garantire comunque la prestazione certificata, quali che<br />

siano le modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle consentite nell’atto di omologazione;<br />

i) per «Marchio di conformità» si intende l’indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sulla porta<br />

resistente al fuoco contenente almeno il numero progressivo di matricola ed il codice di omologazione;<br />

j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte<br />

resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti:<br />

j.1) modalità ed avvertenze d’uso;<br />

j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;<br />

j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta;<br />

j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.<br />

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Decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2004<br />

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco<br />

ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura<br />

in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2004, n. 155<br />

IL MINISTRO DELL’INTERNO<br />

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante<br />

«Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento<br />

e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei<br />

vigili del fuoco per i servizi a pagamento», e successive<br />

modifiche;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29<br />

luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento<br />

concernente l’espletamento dei servizi di<br />

prevenzione e vigilanza antincendi»;<br />

Visto il proprio decreto 26 marzo 1985, pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985,<br />

recante «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e<br />

l’iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero<br />

dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,<br />

n. 818»;<br />

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993, pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre<br />

1993, recante «Norme tecniche e procedurali per la<br />

classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione<br />

di porte ed altri elementi di chiusura»;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12<br />

gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento recante<br />

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione<br />

incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge<br />

15 marzo 1997, n. 59»;<br />

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio<br />

1999, recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri<br />

elementi di chiusura»;<br />

Visto il proprio decreto 20 aprile 2001, pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001,<br />

recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di<br />

grandi dimensioni»;<br />

Viste la norme UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN<br />

1363-2:2001 recanti rispettivamente «Prove di resistenza<br />

al fuoco: requisiti generali» e «Prove di resistenza<br />

al fuoco: procedure alternative ed aggiuntive»;<br />

Vista la norma UNI EN 1634-1:2001 recante «Prove<br />

di resistenza al fuoco per porte ed elementi di<br />

chiusura»;<br />

Viste le norme EN 1191:2000 ed EN 12605:2000<br />

recanti rispettivamente «Windows and doors - Resistance<br />

to repeated opening and closing - Test<br />

method» e «Industrial, commercial and garage doors<br />

and gates - Mechanical aspects - Test method»;<br />

SPECIALE<br />

Vista la decisione della Commissione della Comunità<br />

europea 2000/367/EC del 3 maggio 2000, pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee<br />

del 6 giugno 2000, «che attua la direttiva<br />

89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la<br />

classificazione della resistenza all’azione del fuoco<br />

dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione<br />

e dei loro elementi»;<br />

Considerato lo sviluppo delle norme EN in materia<br />

di prove di resistenza al fuoco e la futura attivazione<br />

della procedura di marcatura CE dei prodotti da<br />

costruzione;<br />

Ritenuto quindi opportuno provvedere al recepimento<br />

della norma europea UNI EN 1634-1:2001 che<br />

specifica il metodo di determinazione della resistenza<br />

al fuoco delle porte e di altri elementi di chiusura<br />

da installare nelle aperture degli elementi di separazione<br />

verticali;<br />

Visto il parere favorevole espresso nella riunione<br />

n. 260 dell’11 marzo 2003 dal Comitato centrale<br />

tecnicoscientifico per la prevenzione incendi di cui<br />

all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

29 luglio 1982, n. 577;<br />

Esperita, con notifica 2003/0160/I, la procedura<br />

d’informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che<br />

codifica la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE<br />

e successive modifiche;<br />

Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione<br />

SG (2004) D/50563, dalla Commissione europea;<br />

Decreta:<br />

ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

Art. 1<br />

Classificazione<br />

1. La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni,<br />

nonché le modalità di redazione del rapporto di<br />

prova in forma completa di porte ed elementi di<br />

chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo quanto<br />

specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per<br />

quanto da essa richiamato, nelle norme UNI EN<br />

1363-1 e UNI EN 1363-2.<br />

2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare<br />

tramite la prova a fuoco secondo la curva di riscaldamento<br />

prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta<br />

previo il condizionamento meccanico previsto al punto<br />

10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il<br />

condizionamento meccanico va eseguito secondo<br />

quanto descritto nell’allegato A.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17


ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

3. Ai fini della successiva omologazione, la classificazione<br />

delle porte resistenti al fuoco si effettua<br />

secondo quanto indicato nello specifico punto della<br />

tabella 4 della decisione della Commissione del 3<br />

maggio 2000, riportato nell’allegato B al presente<br />

decreto.<br />

4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione<br />

incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta<br />

per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia<br />

RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione,<br />

equivalente a E ed EI2 rispettivamente. Laddove<br />

nei decreti di prevenzione incendi di successiva<br />

emanazione sia prescritto l’impiego di porte ed altri<br />

elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno<br />

essere utilizzate porte omologate con la classificazione<br />

RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste<br />

dal presente decreto.<br />

5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza<br />

tecnica del Ministero dell’interno cura gli adempimenti<br />

previsti dal decreto del Ministero dell’interno<br />

26 marzo 1985. Per l’effettuazione di prove valide<br />

ai fini delle omologazioni secondo le norme di cui al<br />

comma 1 del presente articolo, la suddetta Direzione<br />

centrale predisporrà la modulistica occorrente per il<br />

rilascio del rapporto e del certificato di prova.<br />

Art. 2<br />

Definizioni<br />

Ai fini del presente decreto valgono le seguenti<br />

definizioni:<br />

a) per «Omologazione» si intende l’atto conclusivo<br />

attestante il corretto espletamento della procedura<br />

tecnico-amministrativa, illustrata nel presente decreto,<br />

finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati<br />

delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento<br />

è autorizzata la riproduzione del prototipo e la<br />

connessa immissione in commercio di porte resistenti<br />

al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla<br />

norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione<br />

diretta del risultato di prova integrate dalle variazioni<br />

riportate nell’allegato C;<br />

b) per «Prototipo» si intende il campione, parte<br />

del campione medesimo e/o la documentazione idonea<br />

alla completa identificazione e caratterizzazione<br />

della porta omologata, conservato dal laboratorio che<br />

rilascia il certificato di prova;<br />

c) per «Porta omologata» si intende la porta o altro<br />

elemento di chiusura per la quale il produttore ha<br />

espletato la procedura di omologazione;<br />

d) per «Produttore» della porta resistente al fuoco,<br />

si intende il fabbricante residente in uno dei paesi<br />

dell’Unione europea, ovvero in uno dei paesi costi-<br />

SPECIALE<br />

tuenti l’accordo SEE, nonché ogni persona che, apponendo<br />

il proprio nome, marchio o segno distintivo<br />

sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante<br />

autorizzato dallo stesso purché residente<br />

in uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero in uno<br />

dei Paesi costituenti l’accordo SEE;<br />

e) per «Laboratorio» si intende l’area di protezione<br />

passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la<br />

sicurezza tecnica del Ministero dell’interno o altro laboratorio<br />

italiano autorizzato ai sensi del decreto del Ministero<br />

dell’interno 26 marzo 1985, ovvero altro laboratorio,<br />

riconosciuto in uno dei Paesi dell’Unione europea o dei<br />

Paesi contraenti l’accordo SEE, che provvede alla esecuzione<br />

delle prove e all’emissione del certificato di prova<br />

ai fini dell’omologazione della porta resistente al fuoco;<br />

f) per «Certificato di prova» si intende il documento,<br />

rilasciato dal laboratorio o da un organismo di<br />

certificazione, con il quale, sulla base dei risultati<br />

contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe<br />

di resistenza al fuoco del campione sottoposto a<br />

prova;<br />

g) per «Rapporto di prova» si intende il documento,<br />

rilasciato dal laboratorio a seguito della prova,<br />

riportante quanto indicato al punto 12 della norma<br />

EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1;<br />

h) per «Dichiarazione di conformità» si intende la<br />

dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la<br />

conformità della porta resistente al fuoco alla porta<br />

omologata e contenente, tra l’altro, i seguenti dati:<br />

h.1) nome del produttore;<br />

h.2) anno di costruzione;<br />

h.3) numero progressivo di matricola;<br />

h.4) nominativo del laboratorio e dell’organismo<br />

di certificazione se diversi;<br />

h.5) codice di omologazione;<br />

h.6) classe di resistenza al fuoco.<br />

Con la dichiarazione di conformità il produttore si<br />

impegna a garantire comunque la prestazione certificata,<br />

quali che siano le modifiche apportate alla<br />

porta resistente al fuoco tra quelle consentite nell’atto<br />

di omologazione;<br />

i) per «Marchio di conformità» si intende l’indicazione<br />

permanente ed indelebile apposta dal produttore<br />

sulla porta resistente al fuoco contenente almeno<br />

il numero progressivo di matricola ed il codice di<br />

omologazione;<br />

j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione»<br />

si intende il documento, allegato ad ogni singola<br />

fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta,<br />

come minimo, i seguenti contenuti:<br />

j.1) modalità ed avvertenze d’uso;<br />

j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con<br />

frequenza almeno semestrale;<br />

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j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta<br />

installazione, uso e manutenzione della porta;<br />

j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.<br />

Art. 3<br />

Utilizzazione<br />

1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti<br />

al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione<br />

delle norme e criteri di prevenzione incendi<br />

devono essere omologate.<br />

2. La documentazione da disporre per la immissione<br />

in commercio di porte resistenti al fuoco è composta<br />

da:<br />

a) copia dell’atto di omologazione della porta;<br />

b) dichiarazione di conformità alla porta omologata;<br />

c) libretto di installazione, uso e manutenzione.<br />

3. L’installatore è tenuto a redigere a propria firma<br />

la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del<br />

decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.<br />

4. L’utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza<br />

ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli<br />

periodici da parte di personale qualificato e secondo<br />

le indicazioni d’uso e manutenzione di cui all’art. 2,<br />

lettera j), presenti nel libretto di uso e manutenzione.<br />

Art. 4<br />

Procedure per il rilascio dei certificati di prova<br />

1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano<br />

ai laboratori autorizzati ai sensi del decreto 26<br />

marzo 1985.<br />

2. Per l’ottenimento del certificato di prova ai fini<br />

del rilascio dell’omologazione si adotta la seguente<br />

procedura:<br />

a) il produttore trasmette l’istanza e la documentazione<br />

tecnica relativa al campione da sottoporre a<br />

prova;<br />

b) il laboratorio, verificata la correttezza della<br />

documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro<br />

trenta giorni, l’invio della campionatura di prova e<br />

comunica l’importo della somma occorrente per l’esecuzione<br />

delle prove;<br />

c) il produttore invia la campionatura di prova<br />

richiesta comprensiva del campione testimone previsto<br />

all’art. 14 del decreto 26 marzo 1985 e l’attestato<br />

di versamento relativo alla somma di cui alla precedente<br />

lettera b) entro sessanta giorni dalla data della<br />

comunicazione del laboratorio; in caso di mancato<br />

invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei<br />

termini;<br />

d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico<br />

SPECIALE<br />

ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente<br />

entro quindici giorni dalla data di ricevimento<br />

della campionatura e del pagamento di cui alla lettera<br />

c);<br />

e) il laboratorio provvede al rilascio del certificato<br />

di prova entro novanta giorni dalla data di iscrizione<br />

nel suddetto elenco cronologico e si impegna a conservare,<br />

in locale idoneo, il campione testimone per<br />

un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del<br />

certificato di prova.<br />

Art. 5<br />

Procedure per il rilascio dell’atto di omologazione<br />

1. Il rilascio dell’atto di omologazione rientra tra i<br />

servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio<br />

1965, n. 966, e successive modifiche.<br />

2. Per l’ottenimento dell’atto di omologazione della<br />

porta resistente al fuoco si adotta la seguente<br />

procedura:<br />

a) il produttore inoltra apposita istanza all’area di<br />

protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione<br />

e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno,<br />

corredata dal certificato di prova a lui intestato,<br />

rilasciato dal laboratorio, in originale;<br />

b) l’area di protezione passiva avvia il procedimento<br />

amministrativo e comunica all’interessato, entro<br />

trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza,<br />

l’importo della somma occorrente per il rilascio;<br />

c) il produttore invia l’attestato di versamento<br />

relativo alla somma di cui alla precedente lettera<br />

entro trenta giorni dalla data della comunicazione<br />

dell’area di protezione passiva; in caso di mancato<br />

invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei<br />

termini;<br />

d) l’area di protezione passiva, valutata la documentazione<br />

presentata, provvede, entro sessanta giorni<br />

dalla data di ricevimento dell’istanza dell’attestato<br />

di versamento, a rilasciare al produttore l’atto di<br />

omologazione della porta resistente al fuoco contenente<br />

tutte le modifiche consentite sul prototipo, motivando<br />

l’eventuale diniego.<br />

3. L’area di protezione passiva renderà noto, periodicamente,<br />

l’elenco aggiornato delle porte resistenti<br />

al fuoco omologate.<br />

Art. 6<br />

Omologazione di porte certificate<br />

in ambito comunitario<br />

1. Le porte resistenti al fuoco legalmente certificate<br />

in uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero in<br />

uno dei Paesi contraenti l’accordo SEE, sulla base<br />

delle norme di cui all’art. 1 secondo metodi di controllo<br />

riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19


ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

essere omologate in Italia per essere impiegate nel<br />

campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.<br />

2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure<br />

previste all’art. 5, garantendo l’identificazione<br />

delle modalità di controllo riconosciute dal Paese<br />

dell’Unione europea ovvero contraente l’accordo<br />

SEE.<br />

3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata<br />

da traduzione in lingua italiana.<br />

Art. 7<br />

Obblighi e responsabilità per il produttore<br />

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti<br />

disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti<br />

adempimenti sotto la sua personale responsabilità<br />

civile e penale:<br />

a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la<br />

dichiarazione di conformità di cui all’art. 2, lettera h);<br />

b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco,<br />

copia dell’atto di omologazione cui fa riferimento la<br />

dichiarazione di cui al comma precedente;<br />

c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto<br />

d’uso e manutenzione di cui all’art. 2, lettera j);<br />

d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il<br />

marchio di conformità di cui all’art. 2, lettera i);<br />

e) consentire l’accesso ai locali di deposito, fornire<br />

tutte le informazioni necessarie alla verifica della<br />

conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo<br />

di quanto necessario alle operazioni di controllo di<br />

cui al successivo art. 8.<br />

Art. 8<br />

Controlli e vigilanza<br />

1. Il Ministero dell’interno ha facoltà di effettuare<br />

controlli e verifiche, sulle porte resistenti al fuoco<br />

omologate.<br />

2. Gli accertamenti di cui al comma precedente<br />

possono essere effettuati presso il magazzino del<br />

produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti,<br />

gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.<br />

3. Con successivo provvedimento relativo ai controlli<br />

sui prodotti antincendio omologati dal Ministero<br />

dell’interno, saranno stabiliti i criteri e le modalità<br />

di individuazione, di prelievo e di esecuzione delle<br />

verifiche delle porte da sottoporre a controllo, nonché<br />

gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori<br />

per le operazioni descritte.<br />

Art. 9<br />

Validità, rinnovo, decadenza<br />

e annullamento dell’omologazione<br />

1. L’omologazione ha validità cinque anni ed è rinnova-<br />

SPECIALE<br />

bile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un<br />

ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta<br />

la ripetizione delle prove tecniche, qualora il produttore<br />

dichiari che la porta resistente al fuoco non abbia subito<br />

modifiche. Il rinnovo dell’atto di omologazione rientra tra<br />

i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965,<br />

n. 966, e successive modifiche.<br />

2. L’omologazione non è rinnovabile in caso di<br />

revoca.<br />

3. L’omologazione decade automaticamente se la<br />

porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica<br />

non prevista nell’atto di omologazione. La nuova<br />

normativa stabilirà i tempi necessari per l’adeguamento<br />

dei sistemi di produzione e per lo smaltimento<br />

delle scorte.<br />

4. Il Ministero dell’interno ha facoltà di revocare<br />

l’omologazione se:<br />

a) viene rilevata la non conformità della porta<br />

resistente al fuoco alla porta omologata;<br />

b) il produttore non ottempera in tutto o in parte<br />

agli obblighi fissati all’art. 7.<br />

5. La revoca o la decadenza dell’omologazione<br />

comportano il divieto dell’immissione sul mercato<br />

e il divieto di emissione della dichiarazione di<br />

conformità per la porta resistente al fuoco omologata.<br />

Art. 10<br />

Norme transitorie<br />

1. Ai fini del rilascio dell’atto di omologazione di cui<br />

all’art. 3, comma 1, del presente decreto, a decorrere da<br />

sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,<br />

le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo<br />

le norme di cui all’art. 1, comma 1, del presente<br />

decreto. È inoltre consentito eseguire le prove di resistenza<br />

al fuoco anche secondo la norma UNI-CNVVF<br />

9723/FA1 fino all’entrata in vigore dell’obbligo della<br />

marcatura CE.<br />

2. È consentito il rilascio di atti di omologazione<br />

del prototipo o per estensione dei risultati di porte<br />

certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel<br />

rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre<br />

1993 e, con decorrenza immediata, anche nel<br />

rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6 del<br />

presente decreto.<br />

3. Le omologazioni di porte resistenti al fuoco<br />

rilasciate ai sensi del decreto 14 dicembre 1993 non<br />

decadono.<br />

4. La produzione e la immissione in commercio di<br />

porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, di cui<br />

all’art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999,<br />

potra’ avvenire nel rispetto delle condizioni previste<br />

all’art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 2001 e dal<br />

comma punto 2 dell’allegato C al presente decreto. l<br />

20 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


SPECIALE<br />

Modalità di condizionamento meccanico<br />

Allegato A<br />

1. Prima di sottoporre il campione alla prova di resistenza al fuoco, va verificata la funzionalità del<br />

campione mediante un minimo di 500 cicli di apertura e chiusura, da eseguirsi secondo le procedure<br />

previste nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta.<br />

2. Prima di sottoporre alla prova di resistenza al fuoco il campione va sottoposto ad un minimo di 5000<br />

cicli di apertura e chiusura (sbattimento), da eseguirsi secondo le procedure previste nella norma EN<br />

1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta avendo cura di aumentare la velocità di apertura del<br />

50% per porte ad apertura manuale e alla massima velocità operativa per porte automatizzate.<br />

3. In alternativa alle procedure previste nelle norme EN 1191 e EN 12605 è consentita l’esecuzione dei<br />

500 cicli per la verifica della funzionalità e dei 5000 cicli di sbattimento secondo le procedure di seguito<br />

indicate:<br />

Verifica di funzionalità<br />

a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1.<br />

b) Misurare ed annotare, prima dell’inizio dei cicli, le seguenti grandezze:<br />

b.1) la forza massima espressa in N con precisione al 2% necessaria per aprire la porta con dispositivo di<br />

chiusura sbloccato;<br />

b.2) la corsa dell’anta (o delle ante) espressa in gradi o in millimetri;<br />

b.3) le distanze tra i punti di riferimento individuati per testimoniare l’usura.<br />

c) Sbloccare il dispositivo di chiusura applicando una forza che aumenti del 50/pm 10% la forza operativa<br />

necessaria per lo sblocco per dispositivi a sblocco manuale ovvero alla massima forza imposta dal<br />

meccanismo di sblocco per dispositivi a sblocco motorizzato.<br />

d) Portare l’anta (o le ante) in posizione di apertura fino a 90˚/pm 10˚ (misurati dalla posizione di<br />

chiusura) ovvero fino alla posizione di arresto del limitatore o del dispositivo di chiusura se ciò accade<br />

prima dei 90˚; in ogni caso la posizione di arresto non deve intervenire prima del 60% della posizione di<br />

fine corsa. Nel caso di porte ad apertura manuale, la velocità massima di apertura dell’anta (o delle ante)<br />

deve essere pari a 0,5/pm 0,05 m/s se la parte mobile ha una massa non superiore a 400 kg e pari a 0,2<br />

/pm 0,02 m/s se la parte mobile ha una massa superiore a 400 kg. Nel caso di porte ad apertura<br />

motorizzata va settata la velocità come sopra descritto. Nel caso di motori a velocità non settabile la<br />

velocità di apertura sarà quella effettivamente permessa dal sistema. Detta velocità massima di apertura<br />

va raggiunta fra i 20˚ e i 60˚ di apertura o fra il 20% e il 60% della corsa dell’anta e mantenuta costante<br />

fino a fine corsa.<br />

e) Lasciare in posizione di apertura l’anta per un tempo non superiore a 4 s se la porta è ad apertura<br />

manuale. Per porte ad apertura motorizzata il tempo di apertura è quello previsto dal dispositivo di<br />

apertura nel funzionamento effettivo.<br />

f) Portare l’anta in chiusura con il dispositivo di autochiusura sincerandosi che l’arresto della fase di<br />

chiusura avvenga per battuta dell’anta (o delle ante) sul telaio.<br />

g) Bloccare il dispositivo di chiusura.<br />

h) Osservare un periodo di riposo nella posizione di chiusura così come previsto alla lettera d).<br />

i) Ripetere ed annotare, alla fine del numero di cicli previsto, le misure di cui alla lettera e), unitamente<br />

ad ogni anomalia riscontrata.<br />

Sbattimento<br />

ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1 con i<br />

dispositivi di chiusura rimossi o interdetti.<br />

b) Ripetere l’operazione di apertura descritta per la verifica di funzionalità alla lettera d) avendo cura di<br />

aumentare la velocità operativa del 50% per porte ad apertura manuale e per porte ad apertura<br />

motorizzata con velocità settabile ovvero alla velocità realmente consentita per porte ad apertura<br />

motorizzata con velocità non settabile.<br />

c) Ripetere l’operazione descritta per la verifica di funzionalità alla lettera e).<br />

d) Effettuare l’operazione di chiusura come descritto alla lettera b) per la fase di apertura.<br />

e) Ripetere l’operazione descritta per la verifica di funzionalità alla lettera h).<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21


ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

SPECIALE<br />

Classificazione delle porte resistenti al fuoco<br />

Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al fuoco è di seguito illustrato:<br />

E 15 20 30 45 60 90 120 180 240<br />

EI1 15 20 30 45 60 90 120 180 240<br />

EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240<br />

EW 20 30 60<br />

Allegato B<br />

Il requisito di tenuta E è l’attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a non lasciar passare né<br />

produrre, se sottoposto all’azione dell’incendio su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non<br />

esposto. La perdita del requisito E si ha al verificarsi di uno dei seguenti fenomeni:<br />

- aperture di fessure passanti superiori a fissate dimensioni (punto 10.4.5.3 della UNI EN 1363-1);<br />

- accensione di un batuffolo di cotone posto ad una distanza di 30 mm per un massimo di 30 s (punto<br />

10.4.5.2 della UNI EN 1363-1) su tutta la superficie;<br />

- presenza di fiamma persistente sulla faccia non esposta.<br />

Il requisito di isolamento I è l’attitudine di una porta od altro elemento di chiusura a ridurre entro un<br />

dato limite la trasmissione del calore dal lato esposto all’incendio al lato non esposto.<br />

La perdita del requisito di tenuta significa anche perdita del requisito di isolamento, sia che il limite<br />

specifico di temperatura sia stato superato o meno.<br />

Sono previsti due criteri di isolamento.<br />

Isolamento I1.<br />

Si considera che l’elemento in prova perde l’isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti<br />

fenomeni:<br />

- l’aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140˚C (punto 9.1.2.2 della UNI EN<br />

1634-1);<br />

- l’aumento della temperatura su ogni punto dell’anta, con esclusione della zona entro 25 mm dal bordo<br />

visibile o foro di passaggio, supera i 180˚C (punto 9.1.2.4, lettera b) della UNI EN 1634-1);<br />

- l’aumento della temperatura sul telaio supera i 180˚C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se<br />

il telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm<br />

(punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1).<br />

Isolamento I2.<br />

Si considera che l’elemento in prova perde l’isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti<br />

fenomeni:<br />

- l’aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140˚C (punto 9.1.2.2 della UNI EN<br />

1634-1);<br />

- l’aumento della temperatura su ogni punto dell’anta, con esclusione della zona entro 100 mm dal<br />

bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180˚C (punto 9.1.2.3, lettera c) della UNI EN 1634-1);<br />

- l’aumento della temperatura sul telaio supera i 360˚C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se<br />

il telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm<br />

(punto 9.1.2.3, lettera b) della UNI EN 1634-1).<br />

Il requisito di irraggiamento W è l’attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a resistere<br />

all’incendio agente su una sola faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai materiali<br />

costituenti la superficie non esposta sia ad altri materiali o a persone ad essa adiacenti.<br />

Una porta od altro elemento di chiusura che soddisfa i criteri di isolamento I1 o I2 si ritiene che soddisfi<br />

anche il requisito di irraggiamento W per lo stesso tempo. La perdita del requisito di tenuta E significa<br />

automaticamente perdita del requisito di irraggiamento W.<br />

22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


SPECIALE<br />

Variazioni consentite aggiuntive<br />

ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

Allegato C<br />

1) Fatti salvi i limiti di estendibilità indicati nel campo di applicazione diretta dei risultati di prova, sono<br />

consentiti i seguenti trasferimenti dei risultati:<br />

a) è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porte scorrevoli a più ante a porte scorrevoli con<br />

un minore numero di ante costruttivamente identiche in ogni dettaglio;<br />

b) è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta a due ante a battente, a porta realizzata<br />

con la sola anta primaria a condizione che il telaio fisso e la sezione dell’anta rimangano invariati<br />

mentre la nuova battuta dell’anta corrisponda alla battuta sul telaio perimetrale dell’anta del prototipo<br />

provato;<br />

c) è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento, a porta con<br />

battuta a pavimento;<br />

d) è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta a due ante uguali di cui una cieca e l’altra<br />

munita di specchiatura di diversa natura da quella di base di superficie non maggiore di 0,25 m 2 e del<br />

15% dell’intera superficie dell’anta stessa quale dei due inferiori, a porta con entrambe le ante o cieche<br />

o con specchiatura come l’anta del prototipo provato. In caso di prototipo con ante disuguali, le<br />

variazioni ammesse o da apportarsi sulla seconda specchiatura, corrispondono a quelle dei casi di<br />

variazione dimensionale di cui alla successiva lettera e);<br />

e) è consentito il trasferimento dei risultati di prova, nel caso di porte con ante con specchiatura, di<br />

diversa natura da quella di base, a porte con ante di dimensioni maggiori, minori o invariate nel rispetto<br />

delle seguenti condizioni:<br />

- la specchiatura può essere ridotta o eliminata, per prototipi provati con specchiatura di superficie non<br />

maggiore di 0,25 m 2 o del 15% dell’intera superficie dell’anta stessa, quale dei due inferiore;<br />

- la specchiatura può essere ridotta fino al 0,25 m 2 o al 15% dell’intera superficie dell’anta stessa, quale<br />

dei due superiore, per prototipi provato con specchiatura di superficie maggiore di suddette dimensioni;<br />

- le distanze dal bordo superiore e dai bordi laterali della nuova anta alla relativa specchiatura, devono<br />

essere non inferiori alle corrispondenti distanze del prototipo provato. Inoltre la distanza dal bordo<br />

inferiore della nuova anta alla relativa specchiatura non deve essere inferiore alla distanza del bordo<br />

superiore del prototipo provato alla relativa specchiatura;<br />

- non è ammesso alcun aumento dell’altezza e/o della larghezza della specchiatura che, inoltre, deve<br />

mantenere la stessa figura geometrica senza alcuna possibilità di rotazione. Nel caso di specie, rettangoli<br />

e quadrati possono essere considerati come una stessa figura geometrica.<br />

2) È ammesso il trasferimento dei risultati di prova a porte di dimensioni estese oltre il campo di<br />

applicazione diretta dei risultati di prova a condizione che:<br />

a) il campione in prova abbia dimensioni pari alle massime compatibili con la bocca del forno (2600 mm<br />

in larghezza e 2700 mm in altezza o superiori);<br />

b) il campione in prova abbia conseguito l’ulteriore margine di resistenza al fuoco previsto;<br />

c) il sistema costruttivo sia rigorosamente rispettato;<br />

d) siano presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare un degrado della resistenza al fuoco (punti di chiusura,<br />

punti di ancoraggio fra i componenti, punti di fissaggio all’elemento di supporto proporzionali alle<br />

dimensioni lineari dell’elemento stesso e quant’altro il produttore ritenga necessario e adeguatamente<br />

sperimentato).<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23


ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

Alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340<br />

La risposta del MinInterno sul rifornimento<br />

dei serbatoi fissi interrati e non<br />

Il Dipartimento dei Vigili del<br />

Fuoco - Area Prevenzione Incendi<br />

- ha fornito, con la circolare<br />

24 giugno 2004, prot. n.<br />

P1122/4106/1 sott. 38, alcuni<br />

chiarimenti a quesiti posti sulla<br />

corretta applicazione del<br />

D.P.R. 24 ottobre 2004, n. 340,<br />

riguardanti la possibilità di<br />

riempimento dei serbatoi fissi<br />

utilizzando il sistema di scarico<br />

delle autocisterne conformi alle<br />

norme ADR, per impianti<br />

già esistenti non ancora adeguati<br />

alle disposizioni di sicurezza<br />

antincendio. La nota fornisce,<br />

inoltre, informazioni su<br />

indirizzi tecnici uniformi da<br />

adottare per l’ottenimento di<br />

una deroga necessaria in caso<br />

di installazione di serbatoi parzialmente<br />

o completamente<br />

fuori terra.<br />

SPECIALE<br />

Con la lettera circolare del 24<br />

giugno 2004, Prot. n. P1122/<br />

4106/1 sott. 38, avente per<br />

oggetto «D.P.R. 24 ottobre 2003,<br />

n. 340 - Chiarimenti su norme di<br />

esercizio e modalità di installazione<br />

dei serbatoi fissi» il Ministero<br />

dell’Interno - Area Prevenzione incendi<br />

- ha fornito alcuni chiarimenti<br />

a domande pervenute in merito<br />

alla corretta applicazione del<br />

D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340,<br />

«Regolamento recante disciplina<br />

per la sicurezza degli impianti di<br />

distribuzione stradale di GPL per<br />

autotrazione» [1] . In particolare, i<br />

quesiti posti riguardavano la possibilità<br />

di riempimento dei serbatoi<br />

fissi utilizzando il sistema di scarico<br />

in dotazione ad autocisterne<br />

conformi alle norme ADR, presso<br />

impianti esistenti non ancora adeguati<br />

con il sistema di emergenza<br />

finalizzato alla sicurezza antincendio<br />

e la necessità di disporre di<br />

indirizzi tecnici uniformi per la<br />

concessione di deroghe qualora<br />

non fosse possibile l’interramento<br />

dei serbatoi fissi. A tali questioni,<br />

la nota ha fornito i seguenti chiarimenti.<br />

Riempimento<br />

da serbatoi fissi<br />

Il punto 15.2 dell’allegato A al<br />

D.P.R. n. 340/2003, stabilisce che<br />

le operazioni di riempimento dei<br />

serbatoi fissi possano essere effettuate<br />

con il motore dell’autocisterna<br />

in moto. L’autocisterna, in tale<br />

caso, deve essere provvista di sistema<br />

di sicurezza conforme alle<br />

vigenti norme ADR. Il decreto prevede<br />

anche che le norme di esercizio<br />

(punto 15 dell’allegato A) devono<br />

essere applicate dalla sua data<br />

di entrata in vigore, mentre è<br />

previsto un periodo di 5 anni per<br />

l’adeguamento degli impianti esistenti.<br />

In questa situazione, è ammesso<br />

effettuare il rifornimento dei<br />

serbatoi fissi utilizzando il sistema<br />

di scarico in dotazione all’autocisterna<br />

- e quindi con il motore<br />

accesso - nel caso in cui gli impianti<br />

esistenti non siano ancora<br />

stati adeguati con il sistema di<br />

emergenza, ma con l’autocisterna<br />

conforme alle norme ADR?<br />

La risposta della nota ministeriale<br />

è favorevole a questa possibilità,<br />

dato che le operazioni di rifornimento<br />

effettuate con il sistema<br />

di scarico in dotazione ad autocisterne<br />

conformi alle norme ADR,<br />

garantiscono la sicurezza anche in<br />

assenza del collegamento con il<br />

sistema di emergenza. Un altro<br />

motivo che induce a tale risposta<br />

può essere rintracciato nella ridu-<br />

[1] Si veda, sull’argomento, Stefano Marsella, Tecnica e procedure: le novità del D.P.R. n. 340/2003 sugli impianti stradali di<br />

distribuzione GPL, e I primi chiarimenti dei VVF sul D.P.R. n. 340/2003 per gli impianti di distribuzione GPL, in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 1/2004, pag. 41 e pag. 56.<br />

24 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


zione delle percorrenze nel trasporto<br />

su strada del GPL che ha portato<br />

a consentire tale possibilità<br />

esclusivamente presso impianti esistenti<br />

e limitatamente al periodo<br />

transitorio.<br />

Per quanto riguarda la posa in<br />

opera dei serbatoi fissi, il chiarimento<br />

a cui risponde la nota riguarda<br />

le deroghe, e cioè la possibilità<br />

(istituita con il D.P.R. n.<br />

577/1982 e ribadita con il D.P.R.<br />

n. 37/1998) di chiedere l’adozione<br />

di misure di sicurezza alternative<br />

a quelle previste da una norma,<br />

purché non diminuisca il livello di<br />

sicurezza richiesto dalla normativa.<br />

A questo riguardo, per rispondere<br />

al quesito, la nota ha fatto<br />

riferimento al contenuto della lettera-circolare<br />

11 dicembre 2003, n.<br />

P154574106/1, sott. 38, «Pubblicazione<br />

del D.P.R. 24 ottobre<br />

2003, n. 340 - Chiarimenti ed indirizzi<br />

applicativi», ed ha quindi<br />

confermato la possibilità di chiedere<br />

deroghe per l’installazione dei<br />

serbatoi parzialmente o completamente<br />

fuori terra. La possibilità, si<br />

ricorda nella lettera circolare, è limitata<br />

ai casi in cui i serbatoi siano<br />

totalmente protetti in corrispondenza<br />

di ogni punto con idoneo<br />

spessore di materiale di ricoprimento.<br />

In tale caso, però, la nota<br />

specifica che devono essere seguiti<br />

i criteri di installazione previsti<br />

dalla bozza di regolamento allegata<br />

alla lettera-circolare n.<br />

P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno<br />

1999 «D.P.R. 24 ottobre<br />

2003, n. 340 - Chiarimenti su nor-<br />

me di esercizio e modalità di installazione<br />

dei serbatoi fissi.»,<br />

(serbatoi totalmente o parzialmente<br />

fuori terra ubicati in cassa di<br />

contenimento di cemento armato o<br />

ricoperti con protezione catodica).<br />

Tale bozza, si ricorderà, recava in<br />

allegato uno schema di regolamento<br />

sui distributori stradali di GPL<br />

del quale molte parti (in particolare,<br />

quelle relative ai prodotti, e<br />

cioè anche ai serbatoi ed alle relative<br />

caratteristiche di messa in opera)<br />

non sono poi state adottate con<br />

il D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340,<br />

«Regolamento recante disciplina<br />

per la sicurezza degli impianti di<br />

distribuzione stradale di G.P.L.<br />

per autotrazione», rimandando<br />

per la posa in opera alle norme<br />

precedenti emanate sull’argomento.<br />

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile<br />

Direzione Centrale per la Prevenzione e la <strong>Sicurezza</strong> Tecnica - Area prevenzione incendi<br />

24 giugno 2004, Prot. n. P1122/4106/1 sott. 38<br />

Oggetto: D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti<br />

su norme di esercizio e modalità di installazione<br />

dei serbatoi fissi.<br />

Pervengono da alcuni Comandi provinciali dei Vigili<br />

del Fuoco e dalle Associazioni di categoria quesiti<br />

in merito alla corretta applicazione del D.P.R. 24<br />

ottobre 2003, n. 340, concernente: “Regolamento<br />

recante disciplina per la sicurezza degli impianti di<br />

distribuzione stradale di GPL per autotrazione”, per<br />

quanto attiene i seguenti aspetti:<br />

a) possibilità di riempimento dei serbatoi fissi<br />

utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad<br />

autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti<br />

esistenti non ancora adeguati con il sistema di<br />

emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio;<br />

b) indirizzi tecnici uniformi per la concessione di<br />

deroghe qualora, per motivate esigenze, non sia possibile<br />

l’interramento dei serbatoi fissi.<br />

In merito alle questioni esposte si forniscono i<br />

seguenti chiarimenti.<br />

SPECIALE<br />

ANTINCENDIO<br />

Documento<br />

a) Il punto 15.2 dell’allegato A al D.P.R. n.<br />

340/2003, stabilisce che le operazioni di riempimento<br />

dei serbatoi fissi possono essere effettuate con<br />

motore dell’autocisterna in moto se quest’ultima è<br />

provvista di sistema di sicurezza conforme alle vigenti<br />

norme ADR, in grado di chiudere le valvole e<br />

spegnere il motore, e se tale sistema di sicurezza è<br />

collegato al sistema di emergenza dell’impianto di<br />

distribuzione finalizzato alla sicurezza antincendio.<br />

Il predetto regolamento stabilisce che le norme di<br />

esercizio di cui al punto 15 dell’allegato A - comprese<br />

le modalità di effettuazione delle operazioni di<br />

riempimento dei serbatoi - devono essere applicate<br />

dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre è<br />

previsto un periodo di 5 anni per l’adeguamento<br />

degli impianti esistenti, ivi incluso la realizzazione<br />

del sistema di emergenza. Ciò posto viene chiesto se<br />

sia ammesso effettuare il rifornimento dei serbatoi<br />

fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione<br />

all’autocisterna - e quindi con il motore acceso - nel<br />

caso in cui gli impianti esistenti non siano ancora<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25


ANTINCENDIO<br />

Documento<br />

stati adeguati con il sistema di emergenza, sempre<br />

che l’autocisterna sia conforme alle norme ADR. Al<br />

riguardo, considerato che le operazioni di rifornimento<br />

effettuate con il sistema di scarico in dotazione ad<br />

autocisterne conformi alle norme ADR, garantiscono,<br />

pur in assenza del collegamento con il sistema di<br />

emergenza, un livello di sicurezza non inferiore a<br />

quello ottenibile utilizzando le usuali attrezzature in<br />

dotazione agli impianti, e tenendo altresì presente<br />

che tale prassi permette di ridurre le percorrenze nel<br />

trasporto su strada del GPL, eliminando le fasi di<br />

pesatura presso i depositi a seguito di ogni singolo<br />

scarico di prodotto, si ritiene che la suddetta procedura<br />

possa essere adottata esclusivamente presso impianti<br />

esistenti e limitatamente al periodo transitorio<br />

stabilito per l’adeguamento alle misure previste dal<br />

titolo III dell’allegato A. Resta inteso che al di fuori<br />

dei casi sopra menzionati, il riempimento dei serbatoi<br />

fissi mediante il sistema di scarico delle autocisterne<br />

è subordinato, tassativamente, all’osservanza<br />

integrale delle disposizioni di esercizio di cui al<br />

punto 15 dell’allegato A citato D.P.R. n. 340/2003.<br />

SPECIALE<br />

b) In merito alle modalità di sistemazione dei<br />

serbatoi fissi, si ribadisce quanto già comunicato con<br />

lettera-circolare n. P154574106/1 sott. 38 dell’11<br />

dicembre 2003, confermando la possibilità di avanzare<br />

richiesta di approvazione in deroga, in presenza di<br />

motivate esigenze costruttive, per progetti di impianti<br />

che prevedano l’installazione dei serbatoi parzialmente<br />

o completamente fuori terra purché totalmente<br />

protetti in corrispondenza di ogni punto con idoneo<br />

spessore di materiale di ricoprimento. Al riguardo si<br />

ritiene che i criteri di installazione originariamente<br />

previsti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della bozza di regolamento<br />

allegata alla lettera-circolare n. P716/4106/1<br />

sott. 38 del 24 giugno 1999, (ossia serbatoi totalmente<br />

o parzialmente fuori terra ubicati in cassa di contenimento<br />

di cemento armato o ricoperti con protezione<br />

catodica), possano costituire, fatte salve specifiche<br />

situazioni al contorno, un valido riferimento<br />

tecnico da seguire nell’esame delle istanze di deroga<br />

anche al fine di perseguire la necessaria uniformità<br />

applicativa. l<br />

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Le novità sugli appalti pubblici di lavori: dalla normativa europea a quella nazionale e regionale<br />

Roma, 28-30 settembre 2004<br />

La complessa disciplina degli appalti pubblici di lavori è continuamente oggetto di modifiche, da qui l’esigenza di<br />

un costante aggiornamento da parte degli operatori del settore.<br />

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lavori: dalla Direttiva CE 3 febbraio 2004, agli interventi della Corte Costituzionale e delle Regioni.<br />

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dei lavori, al sistema di qualificazione delle imprese, alla redazione ed esecuzione del contratto, alle<br />

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realizzazione delle opere.<br />

DOCENTI: Ignazio Del Castillo, Viceprocuratore Generale - Corte dei Conti / Claudio Galtieri, Consigliere -<br />

Corte dei Conti e Consulente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici / Umberto Realfonzo, Consigliere di<br />

T.A.R. per il Lazio e Presidente Servizio Controllo Interno Ministero delle Comunicazioni<br />

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26 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Le attività soggette alle direttive “Seveso” sono tra quelle più esposte al rischio di incendio<br />

Incidenti rilevanti: il Ministero ribadisce le procedure<br />

per il certificato di prevenzione incendi<br />

Nonostante i numerosi provvedimenti<br />

nati per definire il tema<br />

del rilascio del certificato<br />

di prevenzione incendi nelle attività<br />

soggette a rischio di incidente<br />

rilevante, il Ministero<br />

dell’Interno ha ritenuto necessario<br />

emanare una ulteriore<br />

nota, del 31 maggio 2004,<br />

prot. n. DCPST/A4/RS/1054, che<br />

snellisse le procedure evidenziando<br />

la necessità di uniformarsi<br />

ai tempi previsti dalle disposizioni<br />

procedurali vigenti,<br />

nel rispetto del criterio di economicità<br />

dell’azione amministrativa.<br />

La nota, infatti, dispone<br />

che il certificato venga rilasciato<br />

entro i quindici giorni<br />

successivi alla comunicazione<br />

del positivo accertamento sopralluogo<br />

da parte del Comitato<br />

al Comando Provinciale dei<br />

VVF competente per territorio.<br />

SPECIALE<br />

La nota del Ministero dell’Interno<br />

31 maggio 2004, prot. n.<br />

DCPST/A4/RS/1054, a distanza<br />

di pochi mesi da un precedente chiarimento<br />

che verteva sul medesimo argomento,<br />

ha affrontato di nuovo il tema<br />

del rilascio del certificato di prevenzione<br />

incendi alle attività soggette al<br />

rischio di incidente rilevante. Nel nuovo<br />

chiarimento si esamina lo snellimento<br />

delle procedure, ribadendo la<br />

necessità di rispettare i tempi previsti<br />

dalle disposizioni procedurali vigenti<br />

nel rispetto del criterio di economicità<br />

dell’azione amministrativa.<br />

Le attività soggette alle “direttive<br />

Seveso” [1] sono, in molti casi, anche<br />

classificate tra quelle pericolose per il<br />

rischio di incendio o di esplosione, e<br />

quindi soggette all’obbligo di rilascio<br />

del certificato di prevenzione incendi.<br />

Questa doppia dipendenza è stata fonte<br />

di numerosi problemi interpretativi,<br />

dato che i due settori sono regolati<br />

da provvedimenti di legge e regolamentari<br />

differenti.<br />

Già nello scorso mese di gennaio,<br />

il Ministero dell’Interno, con la nota<br />

del 23 gennaio 2004, prot. n. DCPST/<br />

A4/RS/209, «Semplificazione delle<br />

procedure di prevenzione incendi nelle<br />

attività a rischio di incidente rilevante<br />

soggette al D.Lgs. n. 334/1999.<br />

Chiarimenti», ha fornito alcuni chiarimenti<br />

a dei problemi legati all’interpretazione<br />

delle disposizioni regolamentari.<br />

In tale nota, venivano esaminati<br />

i due casi di attività soggette o<br />

non soggette all’obbligo di presenta-<br />

ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

zione del rapporto di sicurezza. Nel<br />

primo caso si ribadiva la non assoggettabilità<br />

di tali impianti alle procedure<br />

disciplinate dal D.P.R. n.<br />

37/1998 (e cioè, la domanda di parere<br />

di conformità e quella di sopralluogo<br />

per il rilascio del certificato di prevenzione<br />

incendi) [2] ed il conseguente<br />

snellimento delle procedure realizzato<br />

con la partecipazione del Comando<br />

dei Vigili del Fuoco all’attività collegiale<br />

prevista dal D.Lgs. n. 334/1999,<br />

«Attuazione della direttiva 96/82/CE<br />

relativa al controllo dei pericoli di<br />

incidenti rilevanti connessi con determinate<br />

sostanze pericolose» e dal decreto<br />

ministeriale 19 marzo 2001 [3] ,<br />

«Procedure di prevenzione incendi relative<br />

ad attività a rischio di incidenti<br />

rilevanti». Sempre a proposito delle<br />

attività soggette alla presentazione<br />

del rapporto, invece, la nota ricordava<br />

che i lavori non comportanti un aggravio<br />

del rischio non vincolano gli interessati<br />

alla richiesta di rilascio del certificato<br />

di prevenzione incendi.<br />

Nelle attività che non sono soggette<br />

all’obbligo di presentazione del rapporto<br />

di sicurezza, invece, i gestori<br />

sono comunque tenuti all’ottemperanza<br />

di quanto previsto nell’art. 5, «Obblighi<br />

generali del gestore», nell’art.<br />

6, “Notifica” e nell’art. 7, «Politica di<br />

prevenzione degli incidenti rilevanti».<br />

Per quanto riguarda lo snellimento<br />

delle procedure, il procedimento mediante<br />

autocertificazione (D.P.R. n.<br />

447/1998) non è applicabile nemmeno<br />

per le attività esenti dall’obbligo<br />

di presentazione del rapporto di sicurezza.<br />

[1] Si veda sull'argomento lo Speciale Rischio di incidenti rilevanti tra “Seveso III” e procedure nazionali, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 7/2004, pag. 17.<br />

[2] Il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 37/1998, esclude esplicitamente dal campo di applicazione gli impianti a rischio di<br />

incidente rilevante: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle<br />

attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della<br />

Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni».<br />

[3] Si veda sul tema, Stefano Marsella, Novità sulle competenze in materia di prevenzione incendi, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />

9/2001, pag. 44.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27


ANTINCENDIO<br />

Documento<br />

Al chiarimento appena ricordato si<br />

aggiunge la nota del Ministero dell’Interno<br />

- Area rischi industriali - del 31<br />

maggio 2004, DCPST/A4/RS/1054,<br />

avente per oggetto «Certificato di Prevenzione<br />

Incendi per attività a rischio<br />

di incidente rilevante soggette a presentazione<br />

del rapporto di sicurezza<br />

ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 334/<br />

1999. Chiarimenti».<br />

La nota del maggio 2004 prende<br />

nuovamente in considerazione il tema<br />

delle procedure di prevenzione incendi<br />

applicabili alle attività soggette a<br />

rischio di incidente rilevante ed alla<br />

presentazione del rapporto di sicurezza<br />

(art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999). Ricordando<br />

che a questi impianti non si<br />

applicano le procedure del D.P.R. n.<br />

37/1998, «Regolamento recante disciplina<br />

dei procedimenti relativi alla<br />

prevenzione incendi a norma dell’articolo<br />

20, comma 8, della legge 15 marzo<br />

1997, n. 59», ma quelle semplificate<br />

di prevenzione incendi stabilite dal<br />

D.M. 19 marzo 2001 (in quanto esplicitamente<br />

disposto dall’art. 26, com-<br />

ma 2, del D.Lgs. n. 334/1999), la nota<br />

sottolinea che tali procedure sono finalizzate<br />

al rilascio del certificato. Questo,<br />

infatti, attesta il rispetto delle prescrizioni<br />

previste dalla normativa di<br />

prevenzione incendi, nonché la sussistenza<br />

dei relativi requisiti di sicurezza.<br />

Nel caso di specie, però, i tempi<br />

della procedura sono fissati dagli artt.<br />

4 e 5 del D.M. 19 marzo 2001 e quindi<br />

il certificato viene rilasciato o rinnovato<br />

entro quindici giorni dalla comunicazione<br />

del positivo accertamento sopralluogo<br />

da parte del Comitato di cui<br />

all’art.19 del D.Lgs. n. 334/1999 al<br />

Comando Provinciale dei Vigili del<br />

Fuoco competente per territorio (nelle<br />

attività ordinarie il termine previsto è<br />

di novanta giorni, termine che però<br />

comprende anche l’espletamento della<br />

visita sopralluogo).<br />

Anche la validità del certificato è stabilita<br />

all’art. 4, comma 2, del decreto ed<br />

è quinquennale (nelle attività ordinarie<br />

più complesse tale durata è triennale,<br />

mentre per quelle semplici il rinnovo<br />

avviene ogni sei anni). In questo modo,<br />

in sostanza, si armonizzano le procedu-<br />

re sui rischi di incidente rilevante con<br />

quelle di prevenzione incendi.<br />

Infine, un ulteriore problema emerso<br />

con l’applicazione dei provvedimenti<br />

regolamentari citati, ai quali la<br />

nota ha risposto esplicitamente, è<br />

quella della decorrenza del certificato<br />

di prevenzione incendi. A questo riguardo<br />

la circolare spiega che l’atto<br />

decorre dalla data del sopralluogo<br />

(svolto dall’organo collegiale). Per<br />

quanto riguarda i casi di “non aggravio”<br />

la nota ricorda (citando la precedente<br />

nota ministeriale del 23 gennaio<br />

2004, prot. n. DCPST/A4/RS/209)<br />

che, nel caso in cui siano effettuate<br />

modifiche non comportanti aggravio<br />

del preesistente livello di rischio, ai<br />

sensi del decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

9 agosto 2000 [4] , «Linee<br />

guida per l’attuazione del sistema di<br />

gestione della sicurezza», il titolare<br />

dell’attività non deve chiedere un nuovo<br />

certificato. Tale atto, quindi potrà<br />

essere rinnovato alla sua scadenza naturale,<br />

fatte salve eventuali modifiche<br />

che aumentino il livello complessivo<br />

di rischio dell’impianto.<br />

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico<br />

e della Difesa civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la <strong>Sicurezza</strong> tecnica<br />

- Area Rischi Industriali 31 maggio 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1054<br />

Oggetto: Certificato di Prevenzione Incendi per<br />

attività a rischio di incidente rilevante soggette a<br />

presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi<br />

dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99. Chiarimenti<br />

Pervengono a questo Dipartimento quesiti in merito alle<br />

procedure di prevenzione incendi da applicare alle attività di<br />

rischio di incidente rilevante soggette a presentazione di<br />

rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99.<br />

Come è noto, nei casi in esame, non si applica il D.P.R.<br />

37/98 ma vanno espletate le procedure semplificate di prevenzione<br />

incendi stabilite dal D.M. 19 marzo 2001, in ottemperanza<br />

di quanto disposto dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs.<br />

334/99.<br />

Tali procedure sono finalizzate al rilascio del certificato<br />

di prevenzione incendi quale attestato del rispetto delle prescrizioni<br />

previste dalla normativa di prevenzione incendi,<br />

nonché della sussistenza dei relativi requisiti di sicurezza.<br />

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 19 marzo 2001, il<br />

certificato viene rilasciato o rinnovato entro quindici giorni<br />

dalla comunicazione del positivo accertamento sopralluogo<br />

da parte del Comitato di cui all’art. 18 del D.Lgs. 334/99 al<br />

SPECIALE<br />

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per<br />

territorio.<br />

Si chiarisce che la validità quinquennale del certificato -<br />

stabilita all’art. 4, comma 2, proprio al fine di semplificare<br />

ed armonizzare le procedure sui rischi di incidente rilevante<br />

con quelle di prevenzione incendi - decorre dalla data del<br />

sopralluogo.<br />

Si ricorda che, come più volte precisato da questo Dipartimento<br />

(cfr. nota prot. n. DCPST/A4/RS/209 del 23 gennaio<br />

2004), nel caso in cui vengano effettuate modifiche non<br />

comportanti aggravio del preesistente livello di rischio, ai<br />

sensi del Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> 9 agosto<br />

2000, il titolare dell’attività non deve procedere a richiedere<br />

un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi che, pertanto,<br />

va aggiornato e rinnovato alla sua scadenza.<br />

Al fine di evitare ritardi ed ingiustificati indugi procedurali,<br />

si raccomanda di adottare ed applicare tutte le misure<br />

ritenute necessarie ad espletare gli accertamenti sopralluogo<br />

e le conseguenti relative comunicazioni con la massima<br />

tempestività.<br />

Confidando nel consueto impegno, si evidenzia la particolare<br />

rilevanza della materia, raccomandando la puntuale ed<br />

attenta osservanza delle norme sopra richiamate. l<br />

[4] Si veda sull'argomento, di Annalisa Casoni, Le linee guida per aziende a rischio, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 18/2000, pag. 27.<br />

28 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Per il Consiglio di Stato spetta ai Comitati Tecnici Regionali il controllo del rispetto delle prescrizioni<br />

Incidenti rilevanti: con due note chiariti<br />

i rapporti di ispezione e il loro coordinamento<br />

Secondo un parere fornito dal<br />

Consiglio di Stato, i Comitati<br />

Tecnici Regionali erano stati individuati<br />

come l’autorità preposta<br />

al controllo del rispetto<br />

delle prescrizioni risultanti dall’esame<br />

dei rapporti di sicurezza<br />

e dalle verifiche ispettive.<br />

Questo incarico, però, non risultava<br />

ben definito in tutte le<br />

sue peculiarità, ed è per questo<br />

motivo che si è resa necessaria<br />

la pubblicazione di due<br />

note esplicative del Ministero<br />

dell’Interno, qui di seguito<br />

pubblicate, che forniscono alcune<br />

precisazioni di grande importanza<br />

sull’attività di controllo<br />

dei CTR. individuando, inoltre,<br />

le modalità di coordinamento<br />

tra l’attività di controllo<br />

dei comitati e le attività di<br />

istruttoria.<br />

SPECIALE<br />

Con due note datate, rispettivamente,<br />

27 maggio 2004 e 1˚<br />

giugno 2004, il Ministero dell’Interno<br />

- Area Rischi industriali -<br />

ha fornito delle precisazioni di grande<br />

importanza sull’attività di controllo<br />

dei Comitati tecnici regionali<br />

(CTR). Questi comitati sono stati<br />

istituiti presso le Direzioni regionali<br />

dei Vigili del Fuoco con il D.P.R. n.<br />

577/1982 ed hanno anche competenze,<br />

riconosciute anche dal D.Lgs. n.<br />

334/1999 sugli stabilimenti e le attività<br />

a rischio di incidente rilevante.<br />

Il motivo che ha portato all’emanazione<br />

delle due note deve essere<br />

rintracciato nel parere fornito dal<br />

Consiglio di Stato in merito all’individuazione<br />

dell’autorità preposta ai<br />

controlli degli stabilimenti ricadenti<br />

nelle “direttive Seveso”. In particolare,<br />

sollecitato da uno specifico<br />

quesito, il Consiglio di Stato ha attribuito<br />

ai CTR la veste di autorità<br />

preposta al controllo del rispetto delle<br />

prescrizioni che emergono dall’esame<br />

dei rapporti di sicurezza e<br />

dalle verifiche ispettive. Le precisazioni<br />

a cui si accenna si sono rese<br />

necessarie a causa di questa nuova<br />

incombenza, che viene a colmare<br />

un parziale vuoto legislativo, anche<br />

se era già stata prefigurata dal Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del Territorio.<br />

Con la nota 27 maggio 2004,<br />

DCPST/A4/RS/1040 «D.Lgs. n.<br />

334/1999 - individuazione dell’autorità<br />

preposta al controllo e adempimenti<br />

connessi ai rapporti finali<br />

d’ispezione» il Ministero ha dispo-<br />

ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

sto che i Funzionari dei Vigili del<br />

Fuoco che fanno parte delle Commissioni<br />

ispettive curino la trasmissione<br />

del rapporto finale agli Organi<br />

dei Vigili del Fuoco (Comando provinciale,<br />

Direzione regionale ed uffici<br />

centrali).<br />

Con la successiva del 1˚ giugno<br />

2004, DCPST/A4/RS/1067 «Controlli<br />

ed ispezioni nelle attività a<br />

rischio di incidente rilevante» è stato<br />

ripreso l’argomento per ricordare<br />

ai Direttori Regionali VVF, in qualità<br />

di Presidenti dei CTR, che devono<br />

essere adottate tutte le misure di<br />

coordinamento tra l’attività di controllo<br />

e quella istruttoria. Tale operazione<br />

è essenziale in quanto le visite<br />

ispettive continuano ad essere coordinate<br />

dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del Territorio, che<br />

non ha rappresentanti nel CTR. Poiché,<br />

invece, nell’ambito delle commissioni<br />

ispettive coordinate da questo<br />

dicastero è prevista la presenza<br />

di un Funzionario VVF, con la nota<br />

del giugno 2004 si chiede che i rapporti<br />

finali di ispezione siano sottoposti<br />

direttamente al CTR. A loro<br />

volta, i CTR dovranno interessare<br />

tutte le istituzioni coinvolte (Prefetture,<br />

Comuni, Regioni e Comandi<br />

VVF) per favorire l’adozione dei<br />

provvedimenti di rispettiva competenza.<br />

Infine, si richiede ai CTR di<br />

inviare copia dei rapporti al Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del<br />

territorio ed all’Area rischi industriali<br />

del Ministero dell’Interno per consentire<br />

l’opera di monitoraggio dell’attività<br />

di controllo su questi stabilimenti.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29


ANTINCENDIO<br />

Documento<br />

Oggetto: D.Lgs. n. 334/1999 - Individuazione<br />

dell’autorità preposta al controllo e adempimenti<br />

connessi ai rapporti finali d’ispezione<br />

Si fa seguito alle note prot. n. 47426/25209/61.2<br />

del 5 maggio 2003 e prot. n. DPCST/A4/RS/909 del<br />

30 aprile 2004, concernenti l’oggetto, per trasmettere<br />

copia della nota DSA/2004/0008577 dell’8 aprile<br />

2004 con la quale il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del Territorio ha reso noto il parere del Consiglio<br />

di Stato in merito all’individuazione dell’autorità<br />

preposta al controllo delle attività industriali a<br />

rischio di incidente rilevante.<br />

Tale parere accoglie sostanzialmente le conclusioni<br />

formulate a suo tempo dallo stesso Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>,<br />

che affidavano ai CTR il potere di adotta-<br />

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico<br />

e della Difesa civile - Direzione Centrale per la Prevenzione<br />

e la <strong>Sicurezza</strong> tecnica - Area Rischi Industriali<br />

1˚ giugno 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1067<br />

Oggetto: Controlli ed ispezioni nell’attività a rischio<br />

di incidente rilevante<br />

In relazione al parere del Consiglio di Stato concernente<br />

l’oggetto, trasmesso dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del Territorio con nota<br />

DSA/2004/ 0008577 dell’8 aprile 2004, si invitano le<br />

SS.LL., in qualità di Presidenti dei CTR a voler<br />

adottare tutte le misure ritenute necessarie al coordinamento<br />

tra attività di controllo ed attività istruttoria<br />

sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.<br />

In particolare, per quanto riguarda le ispezioni in<br />

corso da parte delle Commissioni nominate dal citato<br />

Ministero, si invita a voler disporre affinché i rapporti<br />

finali di ispezione - pervenuti da parte della commissione<br />

ispettiva, o da parte del componente del<br />

SPECIALE<br />

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico<br />

e della Difesa civile - Direzione Centrale per la Prevenzione<br />

e la <strong>Sicurezza</strong> tecnica - Area Rischi Industriali<br />

27 maggio 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1040<br />

re tutti i provvedimenti connessi agli esiti delle procedure<br />

di controllo previste dal D.Lgs. 334/99, ivi<br />

comprese le misure di cui all’art. 27, comma 4.<br />

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a disporre<br />

affinché, nel momento in cui verrà redatto il rapporto<br />

finale delle ispezioni in corso di svolgimento, il<br />

componente del CNVVF facente parte della commissione<br />

ispettiva, ne curi l’immediata trasmissione, ai<br />

fini dell’attivazione delle necessarie conseguenti<br />

azioni, alla Direzione Regionale e al Comando Provinciale<br />

dei Vigili del Fuoco competenti per territorio<br />

nonché, per l’aggiornamento dell’attività di monitoraggio,<br />

all’Area Rischi Industriali di questo Dipartimento.<br />

Confidando nel consueto impegno, si rimane in<br />

attesa di assicurazione e riscontro.<br />

CNVVF facente parte della commissione stessa (cfr.<br />

nota prot. n. DCPST/A4/RS/1040 del 27 maggio<br />

2004) - vengano sottoposti all’attenzione del CTR<br />

A cura dei CTR verrà successivamente effettuata<br />

la trasmissione di copia dei rapporti ispettivi al Prefetto,<br />

al Sindaco, alla Regione ed al Comando Provinciale<br />

dei Vigili del Fuoco per l’eventuale adozione<br />

dei provvedimenti di rispettiva competenza, nonché<br />

al gestore ai fini della decorrenza dei termini di cui<br />

all’art. 25, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 334/99 e,<br />

per opportuna conoscenza, alla Direzione Salvaguardia<br />

Ambientale del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del Territorio ed all’Area Rischi Industriali di<br />

questa Direzione Centrale.<br />

Confidando nel consueto impegno, si rimane in<br />

attesa di assicurazione e riscontro. l<br />

30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


ACQUE:<br />

NOVITÀ E APPROFONDIMENTI<br />

Il settore delle acque è costantemente al centro di un processo evolutivo sia per<br />

quanto riguarda la legislazione sia per le conseguenti ricadute tecnologiche, di<br />

mercato, ecc.<br />

Così, il recente D.M. n. 367/2003, che ha fissato «standard di qualità nell’ambiente<br />

acquatico per le sostanze pericolose» continua a sollevare perplessità interpretative<br />

e applicative; un primo segnale di risposta è arrivato dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

con la direttiva 27 maggio 2004, che, nel dettare le disposizioni interpretative<br />

delle norme relative agli standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze<br />

pericolose, tende a ricondurre le stesse nell’ambito del decreto legislativo 11 maggio<br />

1999, n. 152, ridimensionando le interpretazioni estensive che erano state date<br />

al D.M. 367/2003, non soltanto dalla dottrina, ma, anche e soprattutto, dalle autorità<br />

alle quali competeva la sua attuazione.<br />

Un altro tema sempre molto “vivo” è quello dei servizi pubblici locali, le cui<br />

modifiche, per effetto della conversione del D.L. n. 269/2003 e della legge Finanziaria<br />

2004, si sono rese necessarie a seguito di una procedura d’infrazione comunitaria<br />

avviata dopo l’introduzione dell’art. 35, legge n. 448/2001.<br />

A dimostrazione della trasversalità della materia, non possono essere ignorati i<br />

problemi applicativi specifici legati alla realizzazione delle bonifiche, visto che<br />

riguardano, in primis, il trattamento delle acque emunte, oltre ai limiti per i<br />

suoli agricoli e ai valori previsti per alcuni inquinanti (PCB, idrocarburi e piombo<br />

tetraetile).<br />

Aperto resta anche il tema delle domande di autorizzazione allo scarico di<br />

acque meteoriche, la cui disciplina è resa ancora più confusa dall’assenza di una<br />

legislazione nazionale di riferimento; sull’argomento può essere utile una riepilogo<br />

dei principali passaggi operativi, anche prendendo spunto dalle realtà regionali già<br />

attive come quella lombarda.<br />

Interessante è anche lo studio realizzato dall’ISTAT che “fotografa” la distribuzione<br />

nazionale delle diverse tipologie di impianti di depurazione delle acque reflue<br />

urbane e sulle reti fognarie.<br />

Di recentissima pubblicazione è, infine, il decreto del Ministero della salute 6<br />

aprile 2004, n. 174 «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono<br />

essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e<br />

distribuzione delle acque destinate al consumo umano» commentato sinteticamente<br />

a pag. 115 e sul quale seguiranno ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri<br />

di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

Contributi di:<br />

● Luciano Butti<br />

● Fabio Muriano<br />

● Mara Chilosi e Andrea Martelli<br />

● Vincenzo Riganti<br />

● Maria Luisa Felici


ACQUA<br />

Articolo<br />

di Luciano Butti, Butti, Peres & Partner avvocati e professore di diritto dell’ambiente presso<br />

l’Università di Padova<br />

La disciplina italiana in materia<br />

di bonifica risulta difettosa<br />

e palesemente esagerata. Basti<br />

fare un paragone con i limiti<br />

di PCB per i suoli agricoli previsti<br />

in altri paesi europei. Si nota<br />

immediatamente che sono<br />

di molto superiori a quelli italiani,<br />

ponendo il dubbio che,<br />

in effetti, si dovrebbe prevedere<br />

un’opera di bonifica sulla<br />

base di un’analisi del rischio e<br />

non sul mero superamento dei<br />

valori tabellari. In merito, poi,<br />

all’autorizzazione per la realizzazione<br />

di interventi di bonifica<br />

delle acque emunte, il<br />

D.Lgs. n. 22/1997 prevede una<br />

preventiva autorizzazione comunale,<br />

che però, secondo il<br />

decreto, dovrebbe richiedersi<br />

anche per gli interventi di<br />

emergenza, con conseguente<br />

allungamento dei tempi, in<br />

contrasto con il significato del<br />

termine “urgenza”. Si riscontra,<br />

inoltre, una totale assenza<br />

di disposizioni che stabiliscano<br />

i valori limite accettabili degli<br />

inquinanti residui nelle acque<br />

emunte che, dopo il trattamento,<br />

devono essere scaricate in<br />

un corpo idrico ricettore.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Atteso il Testo Unico di settore per risolvere, almeno, una parte delle criticità<br />

Ancora problemi applicativi specifici<br />

per la bonifica di acque e suoli agricoli<br />

Èdavvero problematico, in Italia,<br />

impostare con serenità<br />

una complessa attività di bonifica<br />

di un sito contaminato. Infatti,<br />

la disciplina che l’Italia ha introdotto<br />

da pochi anni (arrivando perciò<br />

dopo la maggior parte degli<br />

altri Paesi europei) pecca, in alcuni<br />

aspetti, di astrattezza e contiene<br />

palesi esagerazioni.<br />

Ad esempio:<br />

● diversamente da quanto accade<br />

nella maggior parte degli altri Paesi,<br />

i valori di accettabilità per le contaminazioni<br />

(contenuti nelle tabelle<br />

del D.M. n. 471/1999) [1] non funzionano<br />

come valori di screening (oltrepassati<br />

i quali vi è l’obbligo di procedere<br />

ad analisi di rischio sito-specifica),<br />

ma, salvo eccezioni, costituiscono<br />

gli obiettivi dell’intervento di<br />

bonifica;<br />

● nonostante questo, i valori di<br />

accettabilità, in concreto, sono:<br />

- in taluni casi assai più severi<br />

rispetto a quelli vigenti all’estero<br />

(tipico esempio è il valore dei<br />

PCB nei suoli, come evidenziato<br />

di seguito);<br />

- in altri casi, addirittura più rigidi<br />

di quelli previsti per le acque potabili<br />

(è il caso di alcuni solventi);<br />

● la stessa analisi di rischio, che a<br />

determinate condizioni consente di<br />

realizzare una bonifica meno<br />

“spinta” di quella che comporterebbe<br />

il ritorno al di sotto dei limiti<br />

tabellari, non è chiaramente definita<br />

nel suo metodo e nei suoi contorni.<br />

Il risultato è molto semplice da<br />

descrivere:<br />

● le bonifiche stanno effettivamente<br />

“partendo” solo in situazioni molto<br />

specifiche;<br />

● la diversità di atteggiamento da<br />

parte delle diverse amministrazioni<br />

locali è impressionante, con conseguenti<br />

ingiustificabili disparità di<br />

trattamento fra gli operatori;<br />

● il contenzioso giudiziario è elevatissimo.<br />

È auspicabile che il futuro e<br />

atteso Testo Unico in materia di<br />

bonifiche possa risolvere almeno<br />

una parte dei problemi esistenti e<br />

consentire così che, grazie a una<br />

disciplina più equilibrata e realistica,<br />

le bonifiche possano davvero<br />

essere realizzate in tutto il territorio<br />

nazionale, con evidenti<br />

vantaggi per la salvaguardia ambientale.<br />

Nell’attesa, peraltro, è opportuno<br />

esaminare alcuni specifici problemi<br />

applicativi e interpretativi<br />

di notevole importanza pratica.<br />

Autorizzazione per la<br />

razione delle acque emunte<br />

Si esamina, in primo luogo, una<br />

problematica di tipo formale, relativa<br />

a ipotesi di messa in sicurezza o bonifica<br />

con emungimento e successivo<br />

trattamento delle acque sotterranee.<br />

[1] «Regolamento recante criteri e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi<br />

dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni», in S.O. n. 218 alla<br />

Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n. 293. Si vedano anche i nn. 2/2000, 5/2000 e il Supplemento n. 6/2002.<br />

32 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


In alcuni casi, le autorità hanno<br />

richiesto che il trattamento delle acque<br />

emunte venga preventivamente<br />

autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28<br />

della normativa sui rifiuti (D.Lgs. n.<br />

22/1997 [2] ).<br />

Si tratta di una richiesta priva<br />

di fondamento giuridico e concretamente<br />

non attuabile.<br />

In primo luogo, infatti, nelle<br />

ipotesi di vera e propria bonifica,<br />

l’art. 17, comma 7, D.Lgs. n.<br />

22/1997, prevede che l’autorizzazione<br />

comunale alla realizzazione<br />

degli interventi «sostituisce a tutti<br />

gli effetti le autorizzazioni, (...)<br />

e gli assensi previsti dalla legislazione<br />

vigente per la realizzazione<br />

e l’esercizio degli impianti e delle<br />

attrezzature necessarie all’attuazione<br />

del progetto di bonifica».<br />

Ma anche nel caso di messa in<br />

sicurezza di emergenza, la strada<br />

della preventiva autorizzazione ai<br />

sensi del decreto “Ronchi” non appare<br />

concretamente praticabile, né<br />

legislativamente prevista, per le seguenti<br />

ragioni:<br />

● sul piano pratico, la particolare<br />

urgenza di queste attività (che, ai<br />

sensi dall’art. 7, D.M. n. 471/1999,<br />

devono addirittura essere attivate entro<br />

48 ore dall’evento che ha prodotto<br />

l’inquinamento) rende impossibile<br />

la preventiva acquisizione di una<br />

qualsiasi autorizzazione (tanto più<br />

nel settore dei rifiuti, dove è spesso<br />

necessaria anche la procedura di<br />

VIA);<br />

● anche dal punto di vista strettamente<br />

giuridico, la normativa prevede<br />

un meccanismo diverso dalla preventiva<br />

autorizzazione per la verifica,<br />

da parte delle autorità, dell’attività<br />

posta in essere e per l’eventuale<br />

imposizione di prescrizioni (vale a<br />

dire per gli obiettivi essenziali di<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

qualsiasi regime autorizzatorio). E<br />

infatti:<br />

- nel caso di «notifica di pericolo<br />

di inquinamento e interventi di<br />

messa in sicurezza d’emergenza»<br />

(art. 7, D.M. n. 471/1999), le prescrizioni<br />

integrative del comune o<br />

della regione vengono adottate<br />

con provvedimento da emettersi<br />

nei trenta giorni successivi al ricevimento<br />

della comunicazione che<br />

attesta l’avvenuto inizio della messa<br />

in sicurezza (art. 7, comma 3,<br />

D.M. citato);<br />

- nel caso di «ordinanze» (art.<br />

8, D.M. n. 471/1999), il medesimo<br />

meccanismo trova applicazione<br />

per effetto del rinvio operato dal<br />

quarto comma dell’art. 8;<br />

- nel caso, infine, di «interventi<br />

ad iniziativa degli interessati»<br />

(art. 9, D.M. n. 471/1999), un meccanismo<br />

identico è previsto dal secondo<br />

comma dell’art. 9.<br />

Limiti di accettabilità per le<br />

acque emunte e trattate<br />

Dopo il trattamento, spesso effettuato<br />

con sistemi di depurazione<br />

a carboni attivi, le acque emunte<br />

vengono scaricate in un corpo<br />

ricettore, diverso a seconda dei<br />

casi.<br />

Si è posto il problema della individuazione<br />

dei limiti di accettabilità<br />

degli inquinanti compresi in<br />

questo scarico.<br />

Secondo una parte delle autorità<br />

amministrative coinvolte nei<br />

procedimenti di bonifica, lo scarico<br />

delle acque emunte dovrebbe,<br />

obbligatoriamente, rispettare i «valori<br />

di concentrazione limite accettabili<br />

nelle acque sotterranee» previsti<br />

dalla apposita tabella contenuta<br />

nel D.M. n. 471/1999. La stessa<br />

tesi è stata recentemente sostenuta,<br />

in linea di principio, pur senza<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

escludere, come si vedrà, la possibilità<br />

di eccezioni anche da un Giudice<br />

amministrativo (TAR Campania,<br />

sez. I. 3 maggio 2004, n.<br />

7756/04).<br />

Questa tesi appare priva di<br />

una giustificazione completamente<br />

convincente, per le seguenti<br />

ragioni:<br />

● nessuna norma impone espressamente<br />

l’obbligo di rispettare i<br />

valori del D.M. n. 471/1999 per lo<br />

scarico delle acque emunte e trattate;<br />

● se, comunque, si vuole individuare<br />

un riferimento di carattere<br />

generale, esso è offerto, per tutte<br />

le situazioni nelle quali le acque<br />

emunte e trattate vengono convogliate<br />

nel sistema di collettamento<br />

e depurazione di un impianto produttivo,<br />

dalla tabella 3 dell’Allegato<br />

5 al D.Lgs. n. 152/1999 [3] , che<br />

contiene proprio i limiti di accettabilità<br />

applicabili agli scarichi produttivi.<br />

● al contrario, tutta la disciplina<br />

sulle bonifiche è basata sull’approvazione<br />

comunale, cui compete individuare<br />

le caratteristiche dell’intervento<br />

di bonifica, con l’espressa<br />

possibilità di derogare al generale<br />

obbligo di ridurre i valori di<br />

inquinamento al di sotto dei limiti<br />

del D.M. n. 471/1999, ove essi<br />

non siano concretamente raggiungibili<br />

con l’applicazione delle migliori<br />

tecniche disponibili a costi<br />

accettabili. Questo aspetto è, peraltro,<br />

specificamente riconosciuto<br />

anche nella citata sentenza del<br />

TAR Campania 3 maggio 2004, n.<br />

7756/2004, che ammette (come eccezione<br />

alla regola generale)<br />

l’eventualità di dimostrare l’impossibilità<br />

di raggiungere allo scarico<br />

i limiti del D.M. 471/1999,<br />

purché sia documentato che questi<br />

[2] «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di<br />

imballaggio», in S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38.<br />

[3] «Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento<br />

delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezine delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati<br />

provenienti da fonti agricole», in S.O. n. 101/L alla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124. Si veda anche l’Inserto<br />

pubblicato nel n. 11/1999 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33


ACQUA<br />

Articolo<br />

non sono raggiungibili utilizzando<br />

le migliori tecniche disponibili a<br />

costi accettabili.<br />

Pertanto, i valori da rispettare<br />

per lo scarico delle acque emunte<br />

e trattate non sono individuabili a<br />

priori in modo eguale per tutte le<br />

situazioni, ma devono essere definiti<br />

in sede di progettazione della<br />

bonifica o della messa in sicurezza,<br />

con la possibilità, ovviamente,<br />

per l’autorità competente all’approvazione<br />

del progetto, di richiedere<br />

un intervento più spinto, anche<br />

se sulla base di un’analisi specifica<br />

del sito.<br />

Valori di accettabilità<br />

per i suoli agricoli<br />

La normativa sulle bonifiche<br />

contiene (nel D.M. n. 471/1999) la<br />

tabella contenente l’elenco dei limiti<br />

di accettabilità per la contaminazione<br />

dei siti, con valori differenziati<br />

a seconda che si tratti di<br />

siti:<br />

● a uso «verde pubblico, privato e<br />

residenziale» (colonna A);<br />

● a uso «commerciale e industriale»<br />

(colonna B).<br />

Manca, invece, ogni espressa indicazione<br />

in merito ai limiti di riferimento<br />

per quanto riguarda le zone<br />

a finalità agricole.<br />

L’art. 17, comma 15, D.Lgs. n.<br />

22/1997 stabiliva, infatti, che «i<br />

limiti (...) relativi ad aree destinate<br />

alla produzione agricola e all’allevamento»<br />

dovessero essere<br />

«definiti ed approvati di concerto<br />

con il Ministero delle risorse agricole,<br />

alimentari e forestali»; tuttavia,<br />

a oggi, questa determinazione<br />

interministeriale non è ancora avvenuta.<br />

Secondo l’orientamento che alcuni<br />

enti locali ufficiosamente dichiarano<br />

di voler seguire, alle zone<br />

agricole si applicherebbero<br />

“per analogia” i limiti previsti per<br />

le zone residenziali.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

È presumibile si tratti di una<br />

tesi giuridicamente e tecnicamente<br />

infondata. E infatti:<br />

● l’interpretazione strettamente<br />

letterale del dato normativo porta,<br />

al contrario, a concludere che attualmente,<br />

in ragione della citata<br />

vistosa lacuna legislativa - e, anzi,<br />

in attesa che la stessa venga colmata<br />

dai competenti ministeri così<br />

come previsto dall’art. 17, comma<br />

15, D.Lgs. n. 22/1997 - non esiste<br />

alcun valore-limite statale di accettabilità<br />

che possa essere utilizzato<br />

come riferimento generale per le<br />

zone a uso agricolo;<br />

● un’ulteriore argomentazione<br />

nella stessa direzione è basata sul<br />

generale principio di riserva di legge<br />

statale in materia penale. Poiché<br />

l’omessa bonifica prevede la<br />

sanzione penale, l’eventuale applicazione<br />

di questo tipo di punizione<br />

a seguito del mancato rispetto<br />

dei limiti di accettabilità desunti<br />

solo in via analogica da quelli previsti<br />

per suoli diversi, porterebbe<br />

a una palese violazione del suddetto<br />

principio.<br />

Naturalmente, è ragionevole<br />

che gli organi di controllo e gli<br />

enti locali intendano introdurre alcune<br />

cautele, che, peraltro, devono<br />

trovare fondamento nella normativa<br />

vigente.<br />

La Regione Lombardia si è dotata<br />

di uno strumento giuridico pienamente<br />

utilizzabile a questo scopo;<br />

si tratta della delibera della<br />

Giunta Regionale 1˚ agosto 1996,<br />

n. 6/17252 [4] (provvedimenti analoghi<br />

esistevano in altre regioni; si<br />

vedano, ad esempio, per la Toscana,<br />

le deliberazioni del Consiglio<br />

regionale nn. 167/1993 e<br />

169/1995).<br />

I valori che questa delibera prevede<br />

per la maggior parte delle<br />

sostanze inquinanti sono, per lo<br />

più intermedi fra quelli che il<br />

D.M. n. 471/1999, prevede, rispet-<br />

tivamente, per le zone destinate a<br />

verde pubblico privato e residenziale<br />

e per quelle a uso commerciale<br />

e industriale.<br />

Gli argomenti giuridici favorevoli<br />

all’applicabilità di questa delibera<br />

sono in sintesi i seguenti:<br />

● l’art. 57, comma 1, D.Lgs. n.<br />

22/1997 fa salve, «sino all’adozione<br />

delle specifiche norme adottate<br />

in attuazione del presente decreto»,<br />

le «norme regolamentari e tecniche»<br />

(eventualmente, anche regionali)<br />

precedenti al decreto Ronchi;<br />

● l’art. 18, comma 2, del D.M. n.<br />

471/1999 dispone che «restano validi<br />

ed efficaci» i progetti di bonifica<br />

già approvati prima della entrata in<br />

vigore dello decreto stesso; in tal<br />

modo, in particolare per i suoli<br />

(quelli agricoli) per i quali non sono<br />

stati introdotti nuovi limiti statali,<br />

viene, implicitamente, ma chiaramente,<br />

riconosciuta la validità sanitaria<br />

e ambientale dei limiti regionali<br />

preesistenti;<br />

● in mancanza del “concerto” fra i<br />

Ministeri competenti in esito al quale<br />

lo Stato avrebbe dovuto emanare<br />

i limiti per i suoli agricoli (art. 17,<br />

comma 15, D.Lgs. n. 22/1997), non<br />

si può ritenere vigente per questi<br />

suoli alcun altro limite di derivazione<br />

statale, mentre le regioni conservano<br />

un generale potere di integrare<br />

i limiti statali.<br />

Le considerazioni che precedono<br />

trovano oggi espressa e autorevole<br />

conferma nella decisione<br />

del TAR Milano, sez. I, 11 novembre<br />

2003, n. 4982, che così<br />

testualmente afferma: «In difetto<br />

di normativa specifica, ai terreni<br />

agricoli non possono applicarsi<br />

automaticamente - cioè senza<br />

una specifica motivazione che<br />

dia conto della necessità di bonifica<br />

in rapporto a particolari livelli<br />

di contaminazione - i valori<br />

dettati per terreni a destinazione<br />

diversa».<br />

[4] «Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati sul territorio lombardo» (in 2˚ S.S. al B.U.R. del 10<br />

ottobre1996, n. 41)<br />

34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


La tesi opposta è stata invece<br />

sostenuta dal TAR Umbria (sentenza<br />

8 aprile 2004, n. 168). Secondo<br />

questa decisione, alle zone agricole<br />

si applicherebbero “per analogia”<br />

i limiti previsti per le zone<br />

residenziali. Il Tribunale umbro<br />

valorizza, al fine di pervenire a<br />

questa conclusione, per certi aspetti<br />

sorprendente, i seguenti argomenti:<br />

● esiste un parere espresso dall’Istituto<br />

Superiore di Sanità (nota 6 novembre<br />

2003, n. prot. 051899), secondo il<br />

quale anche per i suoli agricoli «i valori<br />

di concentrazione» previsti dal<br />

D.M. 471/1999 per le aree residenziali<br />

«possono essere considerati sufficientemente<br />

cautelativi anche in relazione<br />

a scenari multipli di esposizione<br />

umana (ingestione, inalazione e<br />

contatto dermico) sia di tipo diretto<br />

che indiretto»;<br />

● una diversa interpretazione renderebbe<br />

inapplicabile, nelle aree agricole,<br />

la normativa sulle bonifiche;<br />

● la coltivazione connessa alla destinazione<br />

agricola, permettendo alle<br />

sostanze inquinanti di essere assimilate<br />

nei prodotti destinati all’alimentazione,<br />

richiede limiti di concentrazione<br />

non meno cautelativi di<br />

quelli ritenuti adeguati per il verde<br />

(urbano).<br />

La tesi dei giudici umbri appare<br />

giuridicamente insostenibile, per le<br />

ragioni sopra specificate. Non si<br />

può del resto sostenere (come fa<br />

espressamente il TAR Umbria) che<br />

la bipartizione su cui è incentrata la<br />

tabella 1, Allegato 1 al D.M. n.<br />

471/1999, possa intendersi come<br />

una semplificazione comprensiva<br />

dell’intera gamma delle possibili destinazioni<br />

urbanistiche (compresa<br />

quella agricola) dei siti contaminati.<br />

Infatti, il D.Lgs. n. 22/1997, prevedeva<br />

uno specifico provvedimento<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

interministeriale per la definizione<br />

dei limiti agricoli che, peraltro, non<br />

è stato emanato.<br />

In conclusione, non si reputa<br />

legittima un’ordinanza comunale<br />

che - ritenuti senz’altro applicabili<br />

per i suoli agricoli i limiti stabiliti<br />

dal D.M. n. 471/1999 per le zone<br />

residenziali - diffidi il privato a<br />

bonificare terreni agricoli aventi<br />

concentrazioni superiori a quelle<br />

fissate per i suoli residenziali dal<br />

D.M. n. 471/1999; in particolare:<br />

● nelle regioni dove esiste una normativa<br />

regionale previgente, essa deve<br />

essere applicata;<br />

● nelle regioni invece dove questa<br />

normativa manca, la questione andrà<br />

necessariamente risolta, caso<br />

per caso, sulla base di una analisi di<br />

rischio.<br />

I valori limite per i PCB<br />

per il D.M. n. 471/1999<br />

È assai diffusa l’affermazione<br />

secondo la quale i valori di accettabilità<br />

previsti dal D.M. n.<br />

471/1999 sono molto rigidi.<br />

Si verifica, quindi, la correttezza<br />

di questa affermazione, con riferimento<br />

specifico al caso dei PCB<br />

(policlorobifenili), attraverso il<br />

confronto dei valori italiani con<br />

quelli di altri Paesi europei.<br />

La normativa italiana in materia di<br />

bonifiche (D.M. n. 471/ 1999) prevede<br />

- per i PCB - i seguenti «valori di<br />

concentrazione limite accettabili nel<br />

suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica<br />

destinazione d’uso dei siti da<br />

bonificare»:<br />

● siti a uso verde pubblico, privato<br />

e residenziale: 0,001 mg/kg;<br />

● siti a uso commerciale e industriale:<br />

5 mg/kg.<br />

In Germania la normativa sulle<br />

bonifiche identifica:<br />

● tre tipi di valori: “valori di scree-<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

ning ”[5] , “valori di azione ”[6] (fissati<br />

solo per un ristretto gruppo di contaminanti)<br />

e “valori di cautela”;<br />

● quattro differenti utilizzazioni<br />

del suolo (“giochi per bambini”,<br />

“aree residenziali”, “parchi e aree<br />

ricreative” e “siti industriali e commerciali”);<br />

● tre tipi di possibile percorso dei<br />

contaminanti (“suolo-esseri umani<br />

attraverso contatto diretto”; “suoloraccolti<br />

agricoli”; “suolo-falda”).<br />

Per quanto concerne i PCB, la<br />

legislazione tedesca vigente individua:<br />

● “valori di screening” esclusivamente<br />

con riferimento ai percorsi<br />

“suolo-esseri umani attraverso contatto<br />

diretto” e “suolo-falda”;<br />

● “valori di azione” esclusivamente<br />

con riferimento al percorso<br />

“suolo-raccolti agricoli”;<br />

● “valori di cautela”.<br />

I valori fissati per i PCB sono<br />

significativamente superiori a<br />

quelli previsti dalla legislazione<br />

italiana (così, ad esempio, per i<br />

siti industriali e commerciali, il<br />

valore di screening fissato per i<br />

PCB con riferimento al percorso<br />

“suolo - esseri umani attraverso<br />

contatto diretto” è di 40 mg/kg).<br />

In Svezia non esiste alcuna fissazione<br />

legislativa di un valore<br />

massimo tollerato di PCB nei suoli<br />

(la necessità o meno della bonifica<br />

viene definita sulla base dell’analisi<br />

di rischio). Vi sono, tuttavia,<br />

linee guida per i valori di<br />

PCB nei suoli, definite sulla base<br />

dei potenziali effetti sulla salute<br />

umana (rischio di ingestione e di<br />

contatto).<br />

Questi limiti, definiti in relazione<br />

alla somma totale di sette congeneri,<br />

sono superiori rispetto a<br />

quelli fissati dal D.M. n.<br />

471/1999. Ad esempio, per le aree<br />

[5] Al di sotto dei quali nessuna ulteriore indagine è richiesta e il suolo si considera non contaminato. Al di sopra del valore, si<br />

pretende un’analisi di rischio per valutare se sussista o meno un rischio significativo.<br />

[6] Al di sopra dei quali il suolo si considera contaminato; tuttavia, anche in questo caso, la necessità e gli obiettivi dell’intervento<br />

di bonifica vengono definiti sulla base di una valutazione del rischio. In altre parole, i “valori di azione” (così come i “valori di<br />

screening”) non costituiscono l’obiettivo dell’intervento di bonifica che - lo si ripete - viene definito caso per caso sulla base<br />

dell’analisi di rischio.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35


ACQUA<br />

Articolo<br />

sensibili si parla di 0,02 mg/kg,<br />

mentre per quelle non sensibili di<br />

7 mg/kg.<br />

Con riferimento, poi, ai potenziali<br />

effetti ecotossicologici, vi sono<br />

valori ancora<br />

più elevati.<br />

In Francia, i limiti<br />

di contaminazione<br />

dei suoli<br />

da PCB sono fissati<br />

in tre modi<br />

differenti e per<br />

due differenti<br />

combinazioni di<br />

congeneri. I valori<br />

riguardanti i<br />

suoli non sensibili<br />

variano tra 17<br />

e 60 mg/kg, e sono<br />

perciò assai<br />

superiori a quelli<br />

previsti dalla normativa<br />

italiana per le aree industriali.<br />

In Danimarca, Austria, Norvegia,<br />

Regno Unito e Finlandia non<br />

esiste alcuna fissazione legislativa<br />

di un valore massimo tollerato di<br />

PCB nei suoli (la necessità o meno<br />

della bonifica viene definita<br />

sulla base dell’analisi di rischio).<br />

Del resto, l’incongruità dei limiti<br />

fissati per i PCB dalla normativa<br />

italiana sulla contaminazione<br />

dei suoli (D.M. n. 471/1999) è già<br />

stata sostanzialmente riconosciuta<br />

anche in alcuni documenti ufficiali<br />

delle Autorità. Ad esempio:<br />

● il rapporto 2002 di ARPAV sullo<br />

L’incongruità dei limiti<br />

fissati per i PCB dalla<br />

normativa italiana sulla<br />

contaminazione dei<br />

suoli (D.M. n. 471/1999)<br />

è già stata<br />

sostanzialmente<br />

riconosciuta anche in<br />

alcuni documenti<br />

ufficiali delle Autorità<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

stato dell’ambiente nella provincia<br />

di Verona mostra - in tutte le aree a<br />

uso verde pubblico della Provincia<br />

di Verona - concentrazioni di PCB<br />

comprese tra 1 e 14 microgrammi/<br />

kg, tutte, perciò,<br />

assai superiori al<br />

limite di concentrazioni<br />

fissato<br />

dalla normativa<br />

per le aree residenziali<br />

[7] ;<br />

● lo stesso sito<br />

ufficiale dell’APAT<br />

afferma<br />

che le concentrazioni<br />

fissate,<br />

quanto ai PCB,<br />

dal D.M. n.<br />

471/1999 per le<br />

aree residenziali<br />

sono «così basse»<br />

da risultare<br />

«difficilmente determinabili».<br />

Alla luce di questi dati si può<br />

concludere che:<br />

● in gran parte dei Paesi considerati<br />

(e anche in parte di quelli nei<br />

quali la legislazione individua limiti<br />

per i PCB) la necessità o meno<br />

della bonifica viene definita<br />

sulla base dell’analisi di rischio e<br />

non per il mero superamento di un<br />

determinato valore tabellare;<br />

● nei Paesi dove la legislazione<br />

individua limiti di contaminazione<br />

dei suoli riferiti ai PCB, questi<br />

limiti sono significativamente più<br />

elevati di quelli italiani [8] ;<br />

● l’irrazionalità dei limiti italiani<br />

è già stata sostanzialmente riconosciuta<br />

in alcuni documenti ufficiali<br />

delle Autorità;<br />

● conseguentemente, è ragionevole<br />

supporre che dal mero superamento<br />

dei valori previsti per i<br />

PCB dal D.M. n. 471/1999 non<br />

derivi necessariamente un rischio<br />

sanitario e/o ambientale.<br />

IC e Pb: la bagarre TAR -<br />

Istituto Superiore di Sanità<br />

Due ulteriori parametri sui quali<br />

- dopo l’approvazione del D.M.<br />

n. 471/1999 - la discussione tecnica<br />

è stata assai accesa sono gli<br />

idrocarburi e il piombo tetraetile.<br />

In particolare, l’Istituto Superiore<br />

di Sanità ha sostenuto - fornendo<br />

criteri più rigorosi di quelli risultanti<br />

dal testo letterale del<br />

D.M. 471/1999 - che dovrebbero<br />

essere sempre osservati il limite di<br />

10 microgrammi/litro per gli idrocarburi<br />

totali nelle acque sotterranee<br />

e di 0,5 microgrammi/litro per<br />

il piombo tetraetile.<br />

La recentissima sentenza del<br />

TAR Campania, sez. I, 3 maggio<br />

2004, n. 7756/04 ha però dato<br />

torto all’Istituto Superiore di Sanità,<br />

sostenendo che valori più<br />

restrittivi di quelli previsti dal<br />

D.M. n. 471/1999 non possono<br />

essere imposti sulla base di un<br />

ragionamento tecnico di carattere<br />

generale (anche se fondato), ma<br />

soltanto alla luce di considerazioni<br />

specifiche riguardanti il sito da<br />

bonificare. l<br />

[7] Un dato appare estremamente significativo. Il paragrafo 7.4.2 del Rapporto ARPAV citato nel testo analizza la concentrazione<br />

di numerosi inquinanti nei suoli a uso residenziale o a verde pubblico. Per tutti gli inquinanti diversi dai PCB considerati<br />

(piombo, rame, zinco, cadmio, mercurio, nichel e cromo) vengono rinvenute - ovunque o quasi - concentrazioni inferiori ai<br />

limiti fissati dal D.M. n. 471/1999 per la contaminazione delle aree dotate di tale destinazione; questa circostanza viene<br />

debitamente evidenziata da ARPAV (si vedano, infatti, le osservazioni contenute nelle pagine da 7.10 a 7.16) come<br />

dimostrazione che la “situazione attuale” è positiva (si veda la tabella riassuntiva degli indicatori a p. 7.9). Al contrario, per i<br />

PCB, i valori rinvenuti (si veda p. 7.17) sono - come si è detto nel testo - tutti superiori al valore di 1 microgrammo/Kg (0,001<br />

mg/Kg) indicato dal D.M. n. 471/1999 come limite di accettabilità per la contaminazione dei suoli residenziali. Nonostante<br />

questo, la “situazione attuale” viene giudicata da ARPAV positiva (si veda la tabella riassuntiva degli indicatori a p. 7.9), sul<br />

presupposto che si tratta di valori «dello stesso ordine di grandezza di analoghi studi condotti in altri paesi europei» (cfr. p.<br />

7.17). Vi è un’unica possibile conclusione, ovvero che sono i valori fissati per i PCB dal D.M. n. 471/1999 a essere del tutto<br />

eccentrici e incongrui.<br />

[8] Per i PCB, l’estrema rigidità dei valori previsti dalla normativa italiana sulle bonifiche appare paradossale se si considera che,<br />

con esagerazione opposta, la disciplina degli scarichi (D.Lgs. n. 152/1999) non contiene per questi composti organici alcun<br />

valore di emissione.<br />

36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


di Fabio Muriano, responsabile unità organizzativa acque - difesa del suolo<br />

- Amministrazione provinciale di Lecco<br />

In mancanza di un chiarimento<br />

definitivo del quadro normativo<br />

nazionale, reso ancora più confuso<br />

dalla facoltà attribuita alle<br />

amministrazioni regionali di introdurre<br />

autonomi elementi interpretativi,<br />

la disciplina delle acque<br />

meteoriche presenta, allo<br />

stato attuale, accanto a qualche<br />

“luce”, parecchie “ombre”, soprattutto<br />

con riferimento alle<br />

procedure previste per le istruttorie<br />

delle domande di autorizzazione<br />

allo scarico. Possono essere<br />

utili, quindi, alcuni suggerimenti<br />

tecnici, sulla base anche<br />

di esperienze condotte su casi<br />

differenti, prevedendo, come<br />

prima chiave di lettura, una tripartizione<br />

delle acque meteoriche<br />

a seconda che provengano<br />

da agglomerati, venendo convogliate<br />

in reti fognarie separate,<br />

piuttosto che da stabilimenti industriali<br />

(nel cui caso andranno<br />

distinte quelle contaminate da<br />

quelle non) o da insediamenti<br />

di tipo residenziale o da servizi.<br />

Interessante, a questo scopo,<br />

può essere il paragone con la legislazione<br />

di una regione “di peso”<br />

quale la Lombardia.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

La disciplina delle acque meteoriche<br />

risulta solo vagamente individuata<br />

dalla normativa statale<br />

vigente sulla tutela delle acque<br />

(articolo 39 D.Lgs. n. 152/1999);<br />

peraltro, l’articolo citato assegna alle<br />

regioni il compito di specificare<br />

meglio la materia. Nell’attesa che il<br />

quadro normativo di riferimento<br />

venga meglio precisato, può essere<br />

utile proporre alcuni suggerimenti<br />

tecnici da tenere in considerazione<br />

in occasione delle istruttorie per le<br />

domande di autorizzazione allo scarico<br />

[1] , con particolare riferimento<br />

agli scarichi di acque meteoriche<br />

provenienti:<br />

● da agglomerato e convogliate in<br />

reti fognarie separate;<br />

● da stabilimenti industriali;<br />

● da insediamenti di tipo residenziale<br />

o da servizi.<br />

Acque meteoriche<br />

provenienti da agglomerato<br />

Si ritiene che l’obbligo di acquisire<br />

specifica autorizzazione<br />

ex D.Lgs. n. 152/1999, valga anche<br />

nel caso degli scarichi di acque<br />

meteoriche provenienti da reti<br />

fognarie separate [2] . Nell’autorizzazione<br />

dovranno essere individuati<br />

come scarichi di reti per sole<br />

acque meteoriche e non potranno<br />

cambiare uso e destinazione,<br />

se non dopo che il titolare abbia<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Resta auspicabile una migliore definizione del quadro normativo nazionale<br />

Scarichi di acque meteoriche:<br />

suggerimenti per le autorizzazioni<br />

presentato nuova domanda e ottenuto<br />

la relativa autorizzazione.<br />

L’opportunità di far presentare la<br />

domanda e autorizzare esplicitamente<br />

questa tipologia di scarichi<br />

deriva dalla constatazione che<br />

spesso tali reti non raccolgono solo<br />

acque meteoriche, ma anche<br />

acque reflue, per via di immissioni<br />

ignorate o, nella peggiore delle<br />

ipotesi, addirittura autorizzate dal<br />

titolare della rete. È, pertanto, opportuno<br />

disciplinare il funzionamento<br />

di queste reti con un’autorizzazione,<br />

prevedendo la disattivazione<br />

delle eventuali immissioni<br />

anomale esistenti o vietando le<br />

nuove, qualora, al momento, non<br />

ce ne siano. Infatti, si ritiene che<br />

le reti provenienti da agglomerato<br />

destinate alla raccolta delle sole<br />

acque meteoriche non debbano ricevere<br />

scarichi di reflui domestici<br />

o industriali e nemmeno di acque<br />

meteoriche contaminate. Potrà essere<br />

ammesso, invece, il convogliamento<br />

in queste reti delle acque<br />

di pioggia scolmate dagli scaricatori<br />

di piena ubicati sulle reti<br />

miste per acque reflue urbane [3] .<br />

Qualora sorgano dubbi circa la<br />

presenza di acque reflue o meteoriche<br />

contaminate nella rete in relazione<br />

alla quale è stata presentata<br />

domanda di autorizzazione allo<br />

scarico come tombinatura, è oppor-<br />

[1] Alcune disposizioni illustrate discendono dall’applicazione della vigente normativa di settore della Regione Lombardia. Esse<br />

sono state ugualmente inserite perché possono costituire un valido confronto per chi opera in altre regioni d’Italia e possono<br />

(segue)<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37


ACQUA<br />

Articolo<br />

tuno che, durante il sopralluogo<br />

istruttorio, venga prelevato dall’ARPA<br />

un campione dallo scarico<br />

per la ricerca analitica dei parametri<br />

che possono confermare la<br />

tipologia di acque scaricate.<br />

Nel caso in cui si sospetti:<br />

● la presenza di acque reflue domestiche<br />

nella rete, è opportuno<br />

che venga cercata in sito, nel campione<br />

prelevato, la presenza di ammoniaca<br />

e venga letto il valore di<br />

pH;<br />

● la presenza di acque reflue industriali<br />

o meteoriche contaminate,<br />

dovranno essere cercate le sostanze,<br />

scelte dall’ARPA, che possono<br />

contaminare le acque scaricate, in<br />

relazione alla tipologia di insediamenti<br />

industriali presenti nella zona<br />

attraversata dalla rete oggetto<br />

dell’istruttoria;<br />

Qualora vengano rilevate (anche<br />

indirettamente attraverso le analisi<br />

di cui ai punti precedenti) acque reflue<br />

o meteoriche contaminate in reti<br />

per le quali è stata presentata domanda<br />

come scarico di rete per acque<br />

bianche, si ritiene che gli scarichi<br />

di questi condotti non debbano<br />

essere autorizzati come scarichi di<br />

reti per sole acque meteoriche.<br />

Nel corso dell’istruttoria (se<br />

possibile durante lo stesso sopralluogo)<br />

si dovrà accertare la volontà<br />

del titolare dello scarico, ovvero<br />

se intenda utilizzare la condot-<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

ta come rete di raccolta di sole<br />

acque meteoriche o mischiandole<br />

alle reflue urbane (si veda lo schema<br />

1). L’istruttoria potrà concludersi<br />

con il rilascio di un’autorizzazione<br />

allo scarico (dando atto<br />

che attualmente la rete funziona<br />

come rete mista) solo nel caso in<br />

cui l’entità (stimata sulla base degli<br />

elementi raccolti in istruttoria)<br />

di acque reflue o meteoriche contaminate<br />

presenti in tombinatura<br />

sia modesta e il titolare dello scarico<br />

manifesti la volontà di utilizzare<br />

la rete per la raccolta delle<br />

sole acque meteoriche. In autorizzazione<br />

dovrà essere prescritto al<br />

titolare di individuare, entro una<br />

precisa tempistica, gli scarichi esistenti<br />

di acque reflue domestiche,<br />

industriali o meteoriche contaminate,<br />

procedendo poi alla loro disattivazione.<br />

Nel caso, invece, in cui l’entità<br />

di queste acque presenti in tombinatura<br />

sia significativa e, quindi,<br />

la risoluzione del problema sia<br />

più complessa, l’istruttoria si dovrà<br />

concludere con un rigetto. Il<br />

titolare dello scarico dovrà presentare<br />

nuova domanda classificando<br />

il complesso di condotte come rete<br />

mista, indicando nell’istanza<br />

gli interventi e la relativa tempistica<br />

previsti per farla funzionare:<br />

● per la raccolta di sole acque<br />

meteoriche, con disattivazione degli<br />

allacciamenti di scarichi di ori-<br />

gine domestica e/o industriale attualmente<br />

esistenti,<br />

● come rete mista di raccolta di<br />

acque reflue urbane, con conseguente<br />

collegamento a un impianto<br />

di trattamento.<br />

Si ritiene che non debbano essere<br />

oggetto di autorizzazione le bocche<br />

di scarico di condotte realizzate<br />

esclusivamente per intubare rogge,<br />

acque sorgive e di drenaggio<br />

(anche queste tubazioni talvolta sono<br />

denominate tombinature).<br />

Infine, si ricorda, che è sempre<br />

consentito «recapitare sul suolo»<br />

o negli strati superficiali del sottosuolo<br />

scarichi di rete fognaria convoglianti<br />

esclusivamente acque<br />

bianche (articolo 29, comma 1, lettera<br />

e), D.Lgs. n. 152/1999).<br />

Scarichi provenienti<br />

da stabilimenti industriali<br />

Per la disciplina delle acque meteoriche<br />

provenienti da stabilimenti<br />

industriali, si deve premettere<br />

che, per dare chiarezza alla materia,<br />

sarebbe opportuno che le regioni<br />

emanassero una specifica disciplina<br />

in base ai principi fissati<br />

dall’articolo 39, D.Lgs. n. 152/<br />

1999 [4] .<br />

Per quanto riguarda la Regione<br />

Lombardia, ad esempio, le disposizioni<br />

contenute nella L.R. n.<br />

62/1985 [5] , rispetto alle acque meteoriche<br />

(articoli 19 e 20), risulta-<br />

fornire qualche idea utile per quegli argomenti rispetto ai quali la regione di riferimento non ha ancora emanato alcuna<br />

disciplina specifica.<br />

[2] Sono le cosiddette “reti per acque bianche” o “tombinature”.<br />

[3] Riguardo alla distinzione tra “acque meteoriche contaminate” e “non contaminate”, si rimanda a quanto indicato nel<br />

paragrafo successivo.<br />

[4] L’articolo 39, D.Lgs. n. 152/1999, per quanto riguarda gli scarichi di acque meteoriche provenienti da stabilimenti industriali,<br />

fornisce due indicazioni. In primo luogo, in base al comma 1, lettera b), le regioni devono individuare i casi particolari in cui<br />

gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre reti separate devono essere autorizzati e sottoposti a<br />

specifiche prescrizioni (il termine altre sembra riferirsi al fatto che tali reti sono diverse da quelle fognarie separate pubbliche<br />

di cui alla lettera a) del medesimo comma e di cui all’articolo 2, D.Lgs. n. 152/1999; il riferimento, pertanto, dovrebbe essere<br />

alle reti private di raccolta delle acque meteoriche). In secondo luogo (si veda l’articolo 39, comma 3), le regioni devono<br />

individuare i casi in cui le acque di prima pioggia devono essere trattate in impianti di depurazione (c’è da chiedersi se<br />

quest’altro tipo di situazioni sia una sotto categoria di quelle di cui alla lettera b) sopra citata, o viceversa; in altre parole, non<br />

è chiaro come si possano raccordare i due commi).<br />

[5] «Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento»<br />

(in S.O. n. 3 del 31 maggio 1985 al B.U.R. del 29 maggio 1985, n. 22).<br />

38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


no solo in parte conciliabili con i<br />

criteri fissati dal D.Lgs. n.<br />

152/1999.<br />

In attesa di una nuova disciplina<br />

può essere utile proporre i seguenti<br />

criteri che derivano dai<br />

principi indicati nell’articolo 39,<br />

D.Lgs. n. 152/ 1999, e da alcune<br />

disposizioni contenute nella legge<br />

della Regione Lombardia. n.<br />

62/1985.<br />

Innanzitutto, si deve chiarire<br />

che, considerata la nuova classificazione<br />

introdotta dall’articolo 2,<br />

D.Lgs. n. 152/1999, rispetto agli<br />

scarichi si ritiene che tutte le acque<br />

derivanti dal dilavamento meteorico<br />

delle superfici e delle coperture<br />

degli stabilimenti industriali<br />

debbano essere individuate, da<br />

un punto di vista formale, semplicemente<br />

come “acque meteoriche”<br />

(e non, ad esempio, come acque<br />

reflue industriali).<br />

In merito a questa tipologia di<br />

acque e alla relativa disciplina degli<br />

scarichi, si ritiene che debba<br />

essere operata una sostanziale distinzione<br />

in [6] :<br />

● acque meteoriche contaminate;<br />

● acque meteoriche non contaminate.<br />

Acque meteoriche<br />

contaminate<br />

Le acque meteoriche contaminate<br />

si dividono in:<br />

● le acque di dilavamento meteorico<br />

derivanti dalle sole aree (non co-<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

perte) dove avviene lo stoccaggio di<br />

particolari categorie di rifiuti [7] odi<br />

sostanze o materiali solidi [8] ;<br />

● acque provenienti dalle aree dove<br />

avvengono operazioni di carico e<br />

scarico di sopra citati rifiuti o materiali;<br />

in questi casi, infatti, si può<br />

avere la contaminazione delle acque<br />

meteoriche che dilavano queste<br />

aree, ben oltre la sola quota relativa<br />

alla prima pioggia (sono escluse le<br />

zone dove avviene il solo trasporto<br />

su automezzo delle sostanze e/o dei<br />

rifiuti).<br />

È opportuno gestire queste acque<br />

meteoriche contaminate alla<br />

stessa stregua delle reflue industriali<br />

(pur non essendo classificate<br />

tali). Ciò, in concreto, comporta,<br />

innanzitutto, l’obbligo di<br />

ottenere esplicita autorizzazione<br />

allo scarico (si veda anche il principio<br />

indicato dall’articolo 39,<br />

comma 1 lettera b), D.Lgs. n.<br />

152/1999). Queste situazioni dovranno<br />

essere attentamente valutate<br />

durante l’istruttoria tecnica,<br />

anche al fine di individuare eventuali<br />

soluzioni da suggerire alla<br />

ditta per evitare o ridurre la contaminazione<br />

delle acque meteoriche,<br />

lasciando, comunque, alla<br />

stessa il compito di formulare<br />

delle proposte al riguardo. Se<br />

possibile, l’ARPA, durante l’istruttoria,<br />

dovrà anche procedere<br />

al prelievo di campioni delle acque<br />

meteoriche scaricate e prove-<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

nienti da queste aree durante le<br />

precipitazioni atmosferiche, al fine<br />

di valutare il grado di contaminazione<br />

delle stesse e la relativa<br />

aliquota che necessita di trattamento<br />

prima dello scarico in corpo<br />

d’acqua superficiale, tenuto<br />

conto dei limiti allo scarico.<br />

Le acque meteoriche contaminate<br />

derivanti dalle aree sopra indicate<br />

(qualora queste aree non<br />

siano coperte) dovranno essere<br />

raccolte separatamente rispetto a<br />

quelle miste; in altri termini, attraverso<br />

la delimitazione delle aree<br />

di stoccaggio e di carico e scarico<br />

o mediante la realizzazione di pavimentazioni<br />

in pendenza, cordoli<br />

e di apposite griglie, dovrà essere<br />

evitata la commistione tra le acque<br />

meteoriche che dilavano queste<br />

aree e quelle non contaminate<br />

derivanti da superfici dove non si<br />

svolgono le attività sopra descritte<br />

o derivanti dai pluviali delle<br />

coperture. In ogni caso, non dovrà<br />

essere ammesso l’invio delle acque<br />

meteoriche non contaminate<br />

agli impianti di trattamento destinati<br />

a ricevere le acque meteoriche<br />

contaminate, le reflue industriali,<br />

le reflue domestiche o le<br />

assimilate.<br />

Per quanto riguarda il ricettore<br />

dove possono essere recapitate le<br />

acque meteoriche contaminate, appare<br />

opportuno applicare gli stessi<br />

principi e divieti previsti dall’arti-<br />

[6] In sostanza, si tratta di distinguere le situazioni in cui le acque meteoriche dilavano solo una superficie pavimentata<br />

eventualmente contaminata da quelle in cui i materiali depositati su questa superficie possono rilasciare uno o più agenti<br />

inquinanti. Nel primo caso, il dilavamento meteorico realizzato dalla “prima pioggia”, in genere, è sufficiente a pulire la<br />

superficie, rimuovendo dalla stessa le sostanze che eventualmente la ricoprono. Nel secondo caso, invece, si può avere un<br />

rilascio dell’agente inquinante per tutto il tempo in cui avviene il dilavamento meteorico del materiale stoccato e, quindi, anche<br />

per molto tempo dall’inizio della precipitazione atmosferica. In questa evenienza, anche le acque successive alla prima pioggia<br />

necessitano di trattamento.<br />

[7] Si ritiene che rientrino in questi casi i rottami e gli altri rifiuti ferrosi ossidabili in genere.<br />

[8] Nel caso di stoccaggio di sostanze o materiali solidi, le acque meteoriche di dilavamento delle relative aree di stoccaggio<br />

saranno da considerare contaminate solo in presenza di particolari materiali che possano determinare un rilascio di<br />

contaminanti nelle acque meteoriche, se esposte al dilavamento atmosferico. Ad esempio, nel caso aree di stoccaggio di<br />

legname o di lastre prefabbricate di cemento, le relative acque meteoriche di dilavamento dovranno essere, in genere,<br />

considerate non contaminate; al contrario, nel caso di aree di stoccaggio di materiali ferrosi ossidabili o di materiali solidi con<br />

granulometria particolarmente fine (ad es. composti minerali), le relative acque meteoriche di dilavamento dovranno essere, in<br />

genere, considerate contaminate.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39


ACQUA<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

40 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


colo 29, D.Lgs. n. 152/1999, per<br />

gli scarichi di acque reflue industriali,<br />

ammettendo, quindi, lo scarico<br />

sul suolo solo nei casi particolari<br />

ivi specificati.<br />

Per quanto riguarda l’immissione<br />

delle acque in corpo d’acqua<br />

superficiale o in rete fognaria, invece,<br />

si propone l’applicazione<br />

degli stessi limiti generalmente<br />

validi per gli scarichi di acque<br />

reflue industriali (in autorizzazione<br />

ciò dovrà essere imposto come<br />

specifica prescrizione [9] del permesso<br />

stesso) e cioè quelli di cui<br />

alla tabella 3 dell’Allegato 5 al<br />

D.Lgs. n. 152/1999, a meno che<br />

non sussistano gli estremi per utilizzare,<br />

nel caso di recapito in<br />

acque superficiali, limiti più restrittivi<br />

ai sensi dell’articolo 45,<br />

comma 8, D.Lgs. n. 152/1999.<br />

Ciò potrà comportare che anche<br />

una parte significativa (e non solo<br />

quella di prima pioggia [10] ) delle<br />

acque scaricate sia trattata in<br />

impianti di depurazione in grado<br />

di rimuovere le sostanze contenute<br />

nelle acque meteoriche e di<br />

garantire il rispetto dei limiti allo<br />

scarico. È, in genere, opportuno<br />

che le acque meteoriche contaminate,<br />

prima di essere addotte all’impianto<br />

centralizzato siano sottoposte<br />

a un trattamento di dissabbiatura<br />

[11] , preferibilmente con ingresso<br />

tangenziale.<br />

Qualora il trattamento del volume<br />

d’acqua in questione (spesso<br />

significativo) costituisca un pro-<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

blema, potrà essere prevista come<br />

alternativa la copertura, almeno in<br />

parte, dell’area di stoccaggio e di<br />

carico e scarico, evitando il dilavamento<br />

meteorico dei rifiuti o dei<br />

materiali stoccati e diminuendo o<br />

eliminando completamente (in caso<br />

di copertura totale dell’area) le<br />

acque meteoriche per cui è richiesto<br />

il trattamento. Nel caso in cui<br />

vengano individuati in istruttoria<br />

stabilimenti industriali nei quali<br />

una parte delle acque meteoriche<br />

sia ritenuta contaminata e la gestione<br />

di queste acque non avvenga<br />

secondo i principi sopra esposti,<br />

si suggerisce di condizionare<br />

la validità dell’autorizzazione alla<br />

trasmissione, entro un certo termine<br />

(ad esempio 6 mesi), di un<br />

progetto a firma di tecnico abilitato<br />

che chiarisca come la ditta<br />

intenda risolvere la situazione (potranno<br />

essere suggerite dalla Provincia<br />

e dall’ARPA eventuali alternative<br />

specifiche emerse in<br />

istruttoria). È opportuno prevedere<br />

che i contenuti di questo progetto<br />

debbano essere formalmente approvati<br />

da provincia e ARPA. Entro<br />

un termine successivo, da stabilirsi<br />

in relazione allo specifico<br />

caso, dovrà essere imposta, sempre<br />

come condizione di validità,<br />

la realizzazione delle opere previste<br />

nel progetto.<br />

Infine, se le acque meteoriche<br />

contaminate sono convogliate allo<br />

scarico finale o all’eventuale<br />

impianto di trattamento a presidio<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

dello scarico, da sole e non insieme<br />

ad acque di processo o raffreddamento<br />

diretto, per il controllo<br />

della qualità si ritiene che debba<br />

essere installato, sul relativo pozzetto<br />

di campionamento, un autocampionatore<br />

collegato a un pluviometro<br />

(sistema automatico di<br />

prelievo) [12] .<br />

Acque meteoriche<br />

non contaminate<br />

Possono essere considerate tali<br />

tutte le acque meteoriche di dilavamento<br />

di aree non comprese nella<br />

casistica sopra descritta (anche se,<br />

in senso assoluto, tutte le acque<br />

meteoriche presentano un certo<br />

grado di contaminazione), ovvero,<br />

le acque di dilavamento delle coperture<br />

(pluviali delle coperture) e<br />

delle aree non interessate dagli<br />

stoccaggi e da operazioni di carico<br />

e scarico dei rifiuti o materiali sopra<br />

precisati.<br />

Per le acque meteoriche non<br />

contaminate si ritiene che non valga<br />

l’obbligo di acquisire specifica<br />

autorizzazione allo scarico, né si<br />

ritiene che vi siano dei particolari<br />

limiti allo scarico in corpo d’acqua<br />

superficiale da rispettare.<br />

Eventualmente, potranno essere<br />

previsti trattamenti solo per le acque<br />

di prima pioggia.<br />

Nel caso della Regione Lombardia,<br />

ad esempio, si ricorda che<br />

l’obbligo di separare la prima pioggia<br />

vige solo nel caso in cui le<br />

acque meteoriche siano recapitate<br />

[9] Ciò in quanto il D.Lgs. n. 152/1999 non stabilisce quali limiti devono essere rispettati dagli scarichi di acque meteoriche.<br />

[10] In alcuni casi (ad esempio centri di stoccaggio di rottami ferrosi), anche dopo alcuni giorni di pioggia si ha una significativa<br />

contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree in questione.<br />

[11] Sono preferibili i dissabbiatori aerati, nei quali il moto tangenziale dei reflui in ingresso si compone con quello circolare<br />

indotto dalle bolle d’aria insufflate, dando origine a un moto a spirale; l’immissione di aria favorisce anche la flottazione delle<br />

sostanze più leggere.<br />

[12] Infatti, se allo scarico sono convogliate anche acque di processo o raffreddamento diretto, il campionamento dello scarico è<br />

possibile anche in tempo asciutto, durante lo svolgimento dell’attività produttiva. Al contrario qualora allo scarico siano<br />

convogliate solo acque meteoriche contaminate, il controllo della qualità delle acque meteoriche contaminate sarà possibile<br />

solo in occasione degli eventi atmosferici; per consentire il prelievo di campioni in tempo reale si renderà allora necessario<br />

l’utilizzo di sistemi automatici di prelievo.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41


ACQUA<br />

Articolo<br />

sul suolo [13] ; al riguardo, si richiamano<br />

le disposizioni di cui agli<br />

articoli 19 e 20, L.R. n. 62/1985<br />

(per le acque di prima pioggia recapitate<br />

sul suolo, in zone non servite<br />

da pubblica fognatura e non<br />

ubicate vicino a un corpo idrico<br />

superficiale, devono essere rispettati<br />

specifici limiti allo scarico nel<br />

caso di alcune categorie di stabilimenti<br />

industriali con superficie superiore<br />

a 2000 mq, individuati con<br />

D.C.R. 21 marzo 1990, n. 1946,<br />

come, ad esempio industria petrolchimica).<br />

Se le superfici dilavate sono caratterizzate<br />

dalla presenza di idrocarburi<br />

(ad es. stazioni di distribuzione<br />

di carburante), risulta necessaria<br />

l’installazione (e la costante<br />

manutenzione), a presidio dello<br />

scarico, di un disoleatore dimensionato<br />

almeno sull’aliquota delle<br />

acque di prima pioggia [14] . Non<br />

sarà, in genere, ammesso l’invio<br />

ai sistemi di trattamento delle acque<br />

di prima pioggia delle acque<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

meteoriche provenienti dal dilavamento<br />

delle coperture (pluviali).<br />

Scarichi da insediamenti<br />

residenziali o da servizi<br />

In attesa di disposizioni regionali<br />

ai sensi dell’articolo 39, D.Lgs.<br />

n. 152/1999, per le acque meteoriche<br />

di dilavamento di superfici e<br />

coperture di insediamenti di tipo<br />

residenziale o dove si svolgono<br />

attività di servizio [15] , si consiglia<br />

di non rilasciare autorizzazioni<br />

specifiche per disciplinare lo scarico<br />

esclusivo di tali acque, tenuto<br />

conto della loro scarsa pericolosità<br />

e del loro elevato numero. Nel<br />

caso di insediamenti che presentino<br />

anche altre tipologie di acque<br />

reflue (ad es. domestiche), nell’autorizzazione<br />

allo scarico per queste<br />

acque si consiglia di segnalare<br />

l’eventuale esistenza di condotte<br />

indipendenti di scarico di acque<br />

meteoriche in corpo d’acqua superficiale,<br />

al fine di vincolare il titolare<br />

dell’insediamento a non variare<br />

la natura dei reflui convogliati da<br />

tali scarichi senza preventiva autorizzazione.<br />

Dal punto di vista tecnico, invece,<br />

va precisato che le acque meteoriche<br />

provenienti dagli insediamenti<br />

in esame possono determinare<br />

dei problemi idraulici nei sistemi<br />

di trattamento delle acque reflue<br />

domestiche (in genere dimensionati<br />

per trattare carichi idraulici<br />

modesti). Inoltre, il trattamento<br />

di queste acque, nel caso degli insediamenti<br />

di tipo residenziale o<br />

configurabili quali “servizi”, appare<br />

ingiustificato, tenuto conto che<br />

le stesse non risultano contaminate.<br />

Infine, negli insediamenti di tipo<br />

residenziale o dove si svolge<br />

attività di servizio, in genere di<br />

limitate dimensioni, la separazione<br />

di tali acque è normalmente<br />

agevole. Per questi motivi, si consiglia<br />

di vietare, di norma, che le<br />

acque meteoriche siano trattate<br />

nei sistemi di depurazione delle<br />

acque reflue domestiche e/o assimilate.<br />

l<br />

[13] Inoltre, la prima pioggia non può essere recapitata sul suolo qualora la zona sia servita da pubblica fognatura o ubicata in<br />

prossimità di un corpo d’acqua superficiale. In questi casi solo la seconda pioggia potrà trovare recapito sul suolo.<br />

[14] L’articolo 20, comma 2, L.R. n. 62/1985 definisce come acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento<br />

meteorico, a una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di<br />

drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si deve assumere che questo valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di<br />

afflusso alla rete si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di<br />

qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate. L’intercettazione di questa aliquota presuppone l’esistenza al<br />

termine della rete di raccolta delle acque meteoriche di un manufatto che svolga la funzione di “separatore delle acque di<br />

prima pioggia”. Si ritiene che questo sistema si possa basare su due criteri di funzionamento:<br />

- in base al primo criterio, il manufatto separatore potrà essere costituito da una vasca di volume pari alla cosiddetta “prima<br />

pioggia”, calcolato in base agli elementi forniti dalla legge regionale (5 mm per la superficie scolante, tenuto conto dei coefficienti di<br />

afflusso). A vasca piena, un sensore di livello (anche un semplice galleggiante) dovrà comandare la chiusura della tubazione di<br />

afflusso (ad esempio, dovrà determinare la chiusura di una valvola), escludendo completamente la vasca. Le acque invasate<br />

dovranno, quindi, essere convogliate al trattamento. Le ulteriori meteoriche raccolte dalla rete (definibili «acque di seconda pioggia»)<br />

dovranno non transitare dalla vasca, ma essere scaricate direttamente nel recapito (suolo, corpo idrico, o rete fognaria, fatte salve,<br />

nel secondo caso, eventuali vasche volano richieste da motivi di difesa idraulica del recettore);<br />

- in base al secondo criterio, il manufatto sarà costituito da uno sfioratore delle portate eccedenti la prima pioggia. La portata<br />

da assumere come soglia di sfioro potrà essere calcolata, tenendo conto degli elementi forniti dalla normativa regionale,<br />

mediante le leggi dell’idraulica. Questo secondo criterio risulta, in sostanza, contemplato dalla L.R. n. 62/1985, dal momento<br />

che fornisce un’indicazione di tempo (15 minuti) «ai fini del calcolo delle portate», pur risultando meno affidabile, perché il<br />

sistema di separazione basato sulla soglia di portata risente della reale intensità di pioggia (i 5 mm si possono verificare con<br />

tempi e quindi con portate diversi rispetto a quelli indicati dalla legge).<br />

Non vengono ritenuti ammissibili, invece, i sistemi che utilizzano esclusivamente il fattore tempo per discriminare tra prima e<br />

seconda pioggia. Impostando, ad esempio, l’eventuale timer sui 15 minuti indicati dalla legge e inviando al trattamento la<br />

totalità delle acque di pioggia comprese in questo intervallo, si può verificare l’afflusso di enormi volumi e portate d’acqua al<br />

sistema di trattamento, pregiudicandone l’efficienza.<br />

[15] Nella categoria “servizi” sono inclusi gli insediamenti dove si svolgono attività turistiche, sportive, ricreative scolastiche,<br />

sanitarie e commerciali (negozi, centri di vendita all’ingrosso, ecc.).<br />

42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


di Mara Chilosi e Andrea Martelli, Butti Peres & Partner, avvocati<br />

L’obiettivo dichiarato dal D.M.<br />

n. 367/2003 è quello di fissare<br />

«standard di qualità nell’ambiente<br />

acquatico per le sostanze<br />

pericolose». In particolare, l’art.<br />

1, comma 10, D.M. n. 367/2003<br />

dispone che il punto 1.2. dell’Allegato<br />

5 al D.Lgs. n. 152/1999<br />

(relativo alle acque reflue industriali)<br />

sia modificato dall’Allegato<br />

B al nuovo decreto. Ciò pone<br />

due problemi; innanzitutto, non<br />

è chiaro se l’Allegato B al D.M.<br />

n. 367/2003 sostituisca integralmente<br />

il punto 1.2. dell’Allegato<br />

5, al D.Lgs. n. 152/1999 o se,<br />

invece, si limiti a integrarlo modificandolo;<br />

in secondo luogo,<br />

occorre chiedersi quali limiti incontri<br />

la potestà regolamentare<br />

del Governo nel modificare gli<br />

allegati del D.Lgs. n. 152/1999 e,<br />

conseguentemente, se questi limiti<br />

nel caso di specie siano<br />

eventualmente stati superati. La<br />

data di pubblicazione in Gazzetta<br />

Ufficiale limita, di fatto, i rimedi<br />

giurisdizionali offerti dall’ordinamento<br />

per sindacare i<br />

profili di dubbia legittimità dell’Allegato<br />

B al D.M. n. 367/2003.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Aquattro mesi dalla sua pubblicazione<br />

sulla Gazzetta Ufficiale dell’8<br />

gennaio 2004, n. 5, è necessario<br />

soffermarsi sull’Allegato B al decreto<br />

del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del Territorio 6 novembre 2003,<br />

n. 367 [1] (adottato ai sensi dell’art. 3,<br />

comma 4 D.Lgs. n. 152/1999 [2] ), concernente<br />

la «fissazione di standard di qualità<br />

nell’ambiente acquatico per le sostanze<br />

pericolose», che contiene alcune rilevanti<br />

innovazioni (o, addirittura, deviazioni)<br />

rispetto alla disciplina-base contenuta<br />

nel D.Lgs. n. 152/1999, la cui portata<br />

non è forse stata, sino a oggi, effettivamente<br />

percepita o, in ogni caso, sufficientemente<br />

evidenziata.<br />

Fra le premesse, il D.M. n. 367/2003<br />

richiama la direttiva 2000/60/CE relativa<br />

alla istituzione di un quadro per<br />

l’azione comunitaria in materia di acque<br />

[3] , il cui recepimento, in scadenza<br />

alla fine di dicembre dello scorso anno,<br />

è stato previsto dalla legge Comunitaria<br />

2003 (legge n. 306/2003 [4] ) ed è dichiaratamente<br />

fondato sulla «necessità di modificare<br />

gli standard di qualità sulla base<br />

di progressi scientifici e tecnologici e<br />

tenuto conto dell’evoluzione normativa<br />

a livello comunitario».<br />

In quest’ottica, il decreto ministeriale<br />

definisce standard di qualità riferiti alle<br />

sostanze pericolose individuate a livello<br />

comunitario (Allegato A), stabilendo la<br />

tempistica di adeguamento (che dovrà<br />

avvenire per fasi, la prima in scadenza al<br />

31 dicembre 2008, la seconda al 31 dicembre<br />

2015).<br />

Ai fini del raggiungimento degli standard<br />

di qualità fissati nell’Allegato A,<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Limitati i poteri delle regioni e le competenze degli enti locali sulle acque reflue industriali<br />

Nell’Allegato B al D.M. n. 367/2003<br />

alcune prescrizioni di dubbia legittimità<br />

l’art. 1, comma 10, D.M. n. 367/2003<br />

dispone che il punto 1.2. dell’Allegato 5<br />

al D.Lgs. n. 152/1999 (relativo alle acque<br />

reflue industriali) sia modificato dall’Allegato<br />

B al nuovo decreto.<br />

Che gli Allegati al D.Lgs. n.<br />

152/1999 possano essere variati da una<br />

fonte di rango secondario è del resto<br />

previsto dallo stesso decreto legislativo,<br />

all’art. 3, comma 4, che stabilisce come<br />

attraverso regolamenti adottati ai sensi<br />

dell’art. 17, comma 3, legge n.<br />

400/1988 [5] - quale è il decreto in commento<br />

- possano essere modificati gli<br />

allegati «per adeguarli a sopravvenute<br />

esigenze o a nuove acquisizioni<br />

scientifiche o tecnologiche».<br />

La laconica espressione contenuta<br />

nel citato art. 1, comma 10, suscita però<br />

due ordini di problemi interpretativi:<br />

● innanzitutto, non è chiaro se l’Allegato<br />

B al D.M. n. 367/2003 sostituisca<br />

integralmente il punto 1.2. dell’Allegato<br />

5, al D.Lgs. n. 152/ 1999 o se, invece,<br />

si limiti a integrarlo modificandolo;<br />

● in secondo luogo, occorre chiedersi<br />

quali limiti incontri la potestà regolamentare<br />

del Governo nel modificare gli<br />

allegati del D.Lgs. n. 152/1999 e, conseguentemente,<br />

se questi limiti, nel caso<br />

di specie, siano eventualmente stati superati.<br />

Quanto al primo problema, dalla lettura<br />

dell’Allegato B sembrerebbe evincersi<br />

che - nonostante l’art. 10 parli testualmente<br />

di “modifica” - esso intenda<br />

sostituirsi integralmente il punto 1.2. dell’Allegato<br />

5 al D.Lgs. n. 152/1999; lo si<br />

deduce, ad esempio, dalla riproduzione<br />

testuale, nel punto 3, delle regole relative<br />

alle metodiche di campionamento,<br />

[1] Si vedano anche V. Riganti, Con il D.M. 6 novembre 2003, n. 367 nuovi standard di qualità per le acque e Tra nuovi limiti e<br />

costi per le tecnologie parte male il nuovo decreto sulle acque, rispettivamente in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2004, pag. 72 e n.<br />

6/2004, pag. 70.<br />

(segue)<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43


ACQUA<br />

Articolo<br />

già contenute nell’originaria versione<br />

del citato alleato del D.Lgs. n. 152/1999,<br />

che, altrimenti, non avrebbe avuto senso<br />

riportare nuovamente.<br />

Se, invece, si preferisse rimanere aderenti<br />

alla formulazione letterale della<br />

norma, nascerebbe, per l’interprete, il delicato<br />

problema di individuare le parti<br />

dell’originario punto 1.2, dell’Allegato<br />

5 al D.Lgs. n. 152/1999 “sopravissute”<br />

alle modifiche apportate dal D.M. n.<br />

367/2003 e quelle sostituite (ossia, implicitamente<br />

abrogate) da quest’ultimo decreto,<br />

con tutte le difficoltà che ne conseguono<br />

in termini di coordinamento.<br />

In merito al secondo problema interpretativo<br />

sopra richiamato, va osservato,<br />

anzitutto, che l’ampiezza della previsione<br />

contenuta nell’art. 3, comma 4,<br />

D.Lgs. n. 152/1999 non permette di circoscrivere<br />

con chiarezza i limiti entro i<br />

quali il Governo può muoversi nel modificare<br />

il testo del decreto legislativo.<br />

Ciò premesso, anche leggendo il periodo<br />

dell’art. 3, comma 4, in coordinamento<br />

con la prima parte della disposizione<br />

(secondo cui «gli allegati al<br />

D.Lgs. n. 152/1999 e i regolamenti<br />

stabiliscono le “prescrizioni tecniche”»<br />

necessarie all’attuazione del<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

D.Lgs. n. 152/1999), sembrerebbe ragionevole<br />

ritenere che le modifiche agli Allegati<br />

debbano avere a oggetto soltanto<br />

aspetti di carattere eminentemente tecnico,<br />

fra cui limiti di emissione e le matrici<br />

ambientali indicate nelle tabelle, le<br />

metodiche di campionamento e analisi,<br />

ecc. [6] .<br />

L’allegato B al D.M. n. 367/2003,<br />

come si vedrà oltre, contiene, invece,<br />

alcune disposizioni di portata normativa<br />

ben più ampia, destinate a innovare (surrettiziamente?)<br />

anche alcuni aspetti originariamente<br />

disciplinati in modo diverso,<br />

non dagli Allegati, ma, direttamente, da<br />

alcuni articoli del D.Lgs. n. 152/1999,<br />

con ciò travalicando i confini del potere<br />

regolamentare attribuito al Governo dal<br />

citato art. 3, comma 4, D.Lgs. n.<br />

152/1999.<br />

Ci si riferisce, in particolare, alle nuove<br />

regole dettate dal D.M. n. 367/2003<br />

in materia di:<br />

● separazione degli scarichi di processo<br />

dalle acque di raffreddamento e di<br />

gestione delle acque di prima pioggia<br />

(punto 4);<br />

● prescrizioni minime che devono essere<br />

inserite nelle autorizzazioni al trattamento<br />

rifiuti negli impianti di depura-<br />

zione rilasciate ai sensi dell’art. 36,<br />

comma 2, D.Lgs. n. 152/1999 (punto<br />

5) [7] .<br />

Acque di raffreddamento e<br />

di prima pioggia (punto 4)<br />

Il punto 4 dell’Allegato B al D.M. n.<br />

367/2003 stabilisce che «gli scarichi di<br />

processo devono essere separati dagli<br />

scarichi di acque di raffreddamento e<br />

deve essere previsto l’avvio separato allo<br />

scarico delle acque di prima pioggia».<br />

Esso, nel rendere obbligatoria e generalizzata<br />

la separazione degli scarichi di<br />

processo dagli scarichi dalle acque di<br />

raffreddamento, si pone in chiaro contrasto<br />

con l’art. 28, comma 5, D.Lgs. n.<br />

152/1999, che demanda, invece, all’autorità<br />

competente il compito di prescrivere,<br />

in sede di autorizzazione e in via<br />

soltanto eventuale, la separazione dello<br />

scarico delle acque di raffreddamento, di<br />

lavaggio, ovvero impiegate per la produzione<br />

di energia, rispetto allo scarico terminale<br />

di ciascun stabilimento.<br />

Inoltre, nella parte in cui il citato punto<br />

4 impone - ancora una volta, in via<br />

obbligatoria e generalizzata - l’avvio separato<br />

allo scarico delle acque di prima<br />

[2] «Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento<br />

delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai<br />

nitrati provenienti da fonti agricole» (in S.O. n. 101 alla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124)<br />

[3] In G.U.C.E. L del 22 dicembre 2000, n. 327). Si veda M. Chilosi, La nuova direttiva-quadro per l’azione comunitaria in materia<br />

di acque: verso un “152-ter”? in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 7/2001, pag. 69. Della stessa Autrice, si veda l’approfondimento sugli<br />

obblighi di attuazione della direttiva da parte dell’Italia, come disposto dalla Comunitaria 2003, a pag. 27 del n. 23/2003 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

In particolare, la direttiva 2000/60/CE si propone di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle<br />

acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:<br />

- impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e<br />

delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;<br />

- agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;<br />

- miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale<br />

riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli<br />

scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;<br />

- assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l’aumento;<br />

- contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.<br />

[4] Legge 31 ottobre 2003, n.306 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità<br />

europee. Legge comunitaria 2003» (in S.O. n. 173 alla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003, n. 266). Si vedano il n. 23/2003<br />

e il n. 1/2004 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[5] «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali<br />

di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 1999, n. 259). È il cosiddetto<br />

“decreto Burlando-bis”.<br />

[6] Anche nel parere espresso il 29 settembre 2003 sullo schema di regolamento dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio<br />

di Stato si legge, a conferma di ciò, che «si tratta di una normativa che appare segnata da un elevatissimo grado di tecnicismo».<br />

[7] Resta impregiudicata dalla nuova disciplina la possibilità, prevista dall’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 152/1999, di svolgere<br />

attività di trattamento dei rifiuti liquidi in regime autorizzativo semplificato (ossia mediante comunicazione) nel rispetto delle<br />

seguenti condizioni:<br />

(segue)<br />

44 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


pioggia, esso contrasta, altresì, con un’altra<br />

disposizione contenuta nell’art. 39,<br />

comma 3, D.Lgs. n. 152/1999, che demanda<br />

alle regioni il potere di discipline<br />

«i casi in cui può essere richiesto che le<br />

acque di prima pioggia e di lavaggio<br />

delle aree esterne siano convogliate e<br />

opportunamente trattate in impianti di<br />

depurazione per particolari ipotesi nelle<br />

quali, in relazione alle attività svolte, vi<br />

sia il rischio di dilavamento dalle superfici<br />

impermeabili scoperte di sostanze<br />

pericolose o di sostanze che creano pregiudizio<br />

per il raggiungimento degli<br />

obiettivi di qualità dei corpi idrici». In<br />

altre parole, nel silenzio della normativa<br />

regionale, in merito alle acque di prima<br />

pioggia non potevano essere, sino a oggi,<br />

stabilite particolari prescrizioni quale<br />

è l’obbligo dell’avvio separato allo scarico.<br />

Nel caso in cui le regioni avessero,<br />

invece, dettato disposizioni in questa materia<br />

[8] , si pone ora il problema del coordinamento<br />

con le nuove regole prescritte<br />

direttamente dal D.M. n. 367/2003.<br />

Rifiuti in impianti per<br />

reflui urbani (punto 5)<br />

L’art. 36, comma 2, D.Lgs. n.<br />

152/1999 attribuisce all’autorità competente<br />

(regione o provincia, a seconda del<br />

riparto stabilito in sede regionale) la facoltà<br />

di autorizzare - in deroga al divieto<br />

generale - i gestori del servizio idrico<br />

integrato, «in relazione a particolari esigenze<br />

e nei limiti della capacità residua<br />

di trattamento», a smaltire rifiuti liquidi<br />

nell’impianto di trattamento delle acque<br />

reflue urbane, «limitatamente alle tipologie<br />

compatibili con il processo di depurazione».<br />

Al di là quanto espressamente previsto<br />

dall’art. 36 - fra cui il fatto che l’autorizzazione<br />

in deroga sia consentita purché<br />

non si comprometta il riutilizzo delle<br />

acque reflue e dei fanghi e che il<br />

produttore dei rifiuti e il trasportatore<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

dei rifiuti siano tenuti al rispetto della<br />

normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n.<br />

22/1997) - spettava, dunque, all’autorità<br />

competente il potere di imporre, in sede<br />

di rilascio dell’autorizzazione, ogni eventuale<br />

prescrizione necessaria, tenuto conto<br />

delle peculiarità del caso specifico.<br />

La nuova disciplina introdotta dal<br />

punto 5 dell’Allegato B al D.M. n.<br />

367/2003 detta, invece, a priori le condizioni<br />

cui l’autorità competente deve subordinare<br />

il rilascio della autorizzazione<br />

in deroga ex art. 36, comma 2, D.Lgs. n.<br />

152/1999, prevedendo, in particolare:<br />

● che l’impianto sia dotato di un idoneo<br />

sistema di pretrattamento, dedicato<br />

e adeguato alle tipologie di rifiuti liquidi<br />

da smaltire; di conseguenza, in assenza<br />

di una specifica sezione dell’impianto<br />

dedicata al pretrattamento rifiuti, non<br />

sembra più possibile autorizzare l’attività<br />

di smaltimento);<br />

● che questo impianto sia individuato<br />

alla luce delle migliori tecniche disponibili,<br />

tali da garantire, all’uscita del pretrattamento<br />

e all’ingresso nel depuratore<br />

urbano, «concentrazioni di sostanze<br />

pericolose non superiori di un fattore<br />

20 rispetto agli standard di qualità di<br />

cui alla tabella 1 dell’allegato A al<br />

D.M. 367/2003».<br />

Essa impone, quindi, limiti in concentrazione<br />

che dovranno essere rispettati<br />

prima dell’ingresso del rifiuto pretrattato<br />

nella sezione di depurazione delle acque<br />

reflue urbane, impedendo, di fatto (o<br />

comprimendo significativamente), quella<br />

valutazione caso per caso in merito al<br />

processo di depurazione e alle residue<br />

capacità di trattamento che l’art. 36,<br />

D.Lgs. n. 152/1999 affida, invece, all’autorità<br />

competente.<br />

È presumibile che questa disposizione<br />

intendesse eliminare la possibilità,<br />

per i gestori degli impianti di trattamento<br />

delle acque reflue urbane, di “diluire”<br />

la concentrazione delle sostanze perico-<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

lose eventualmente contenute nei rifiuti<br />

liquidi smaltiti nel medesimo impianto<br />

mediante la miscelazione di questi ultimi<br />

con le acque reflue provenienti dalla<br />

rete fognaria.<br />

La (comprensibile) esigenza di evitare<br />

lo “smaltimento per diluizione” avrebbe,<br />

però, potuto giustificare l’imposizione,<br />

all’uscita dell’impianto di pretrattamento,<br />

del rispetto dei limiti previsti per<br />

lo scarico in rete fognaria. Il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> ha, invece, individuato,<br />

per alcuni parametri, valori talmente restrittivi<br />

da rendere ingiustificato ogni ulteriore<br />

trattamento del rifiuto, posto che<br />

i limiti che devono essere rispettati in<br />

ingresso all’impianto di depurazione sono<br />

spesso inferiori a quelli imposti per<br />

lo scarico finale [9] .<br />

A ciò si aggiunga che la fissazione di<br />

tetti massimi così restrittivi sembrerebbe,<br />

peraltro, creare una ingiustificata disparità<br />

fra i gestori degli impianti per le<br />

acque reflue urbane rispetto a chi gestisce<br />

i rifiuti liquidi, a tutto vantaggio di<br />

questi ultimi, i quali, in uscita dal proprio<br />

ciclo produttivo, dovranno, infatti,<br />

rispettare i limiti di cui alla tabella 3,<br />

Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/1999, che,<br />

come visto precedentemente, sono nettamente<br />

inferiori.<br />

Inoltre, non è chiaro cosa succeda nel<br />

caso in cui non vengano individuate tecnologie<br />

- avendo sempre come riferimento,<br />

nel fare ciò, il concetto di migliori<br />

tecniche disponibili (MTD o BAT) - in<br />

grado di assicurare il rispetto del limite<br />

di qualità delle acque moltiplicato per il<br />

fattore 20. Ci si chiede, in altri termini,<br />

se l’autorizzazione al trattamento di rifiuti<br />

liquidi nell’impianto di depurazione<br />

possa essere rilasciata, sia pure con l’imposizione<br />

di un limite meno restrittivo.<br />

La soluzione positiva (riconoscere la<br />

possibilità di rilasciare l’autorizzazione),<br />

benché non fedele al tenore letterale della<br />

norma, sembra, tuttavia, preferibile,<br />

- provenienza dei rifiuti dal medesimo Ambito Territoriale Ottimale in cui il gestore del servizio idrico integrato esercita;<br />

- qualità dei rifiuti conforme ai limiti di tabella 3, Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/1999 per lo scarico nella rete fognaria urbana,<br />

ovvero provenienza dei rifiuti dalla manutenzione ordinaria della rete, di altri impianti di trattamento delle acque reflue<br />

urbane, sistemi di trattamento dei reflui domestici a servizio di edifici isolati.<br />

[8] Si possono ricordare la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 15 gennaio 2002, n. 402 e la deliberazione<br />

della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 9 giugno 2003, n. 1053.<br />

[9] A titolo di esempio, il limite stabilito dalla tabella 3 dell’Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/1999 per lo scarico in corpo idrico<br />

superficiale del parametro arsenico è di 500 µg/L, a fronte del limite di 100 µg/L fissato dal D.M. n. 367/2003 (5 µg/L<br />

moltiplicato per il fattore 20). La situazione non muta per i parametri cromo (80 µg/L contro i 2000 µg/L dello scarico finale),<br />

nichel (60 µg/L contro i 2000 µg/L dello scarico finale) e piombo (40 µg/L contro i 200 µg/L dello scarico finale).<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 45


ACQUA<br />

Articolo<br />

pena, altrimenti, l’ingiustificato (se non<br />

addirittura illegittimo) svuotamento di significato<br />

del ruolo attribuito all’autorità<br />

competente dall’art. 36, D.Lgs. n.<br />

152/1999.<br />

Prima di soffermarsi sui possibili rimedi<br />

giurisdizionali, occorre segnalare<br />

che, in merito ad alcune delle problematiche<br />

analizzate nel presente contributo,<br />

è intervento di recente lo stesso Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>, che, con propria direttiva<br />

27 maggio 2004 (in Gazzetta Ufficiale<br />

del 14 giugno 2004, n. 137), ha<br />

dettato «Disposizioni interpretative delle<br />

norme relative agli standard di qualità<br />

nell’ambiente acquatico per le sostanze<br />

pericolose» (si veda l’articolo a firma<br />

di V. Riganti, pubblicato a pag. 47). Questo<br />

provvedimento, occorre ricordarlo,<br />

non costituisce una fonte del diritto; pertanto,<br />

esso non è vincolante, ma ha soltanto<br />

il valore di un “suggerimento interpretativo”<br />

(peraltro, “autentico”, in quanto<br />

proveniente dalla medesima autorità,<br />

il dicastero dell’<strong>Ambiente</strong>, che ha emanato<br />

la norma interpretata) rivolto alle<br />

amministrazioni chiamate ad applicare il<br />

D.M. n. 367/2003.<br />

Ciò premesso, è, comunque, interessare<br />

notare come la citata direttiva sembri<br />

implicitamente confermare le sopra<br />

evidenziate perplessità suscitate dalle numerose<br />

disposizioni del D.M. n.<br />

367/2003 che si pongono in conflitto<br />

con il D.Lgs. n. 152/1999.<br />

Ci si riferisce, in particolare, ai passaggi<br />

della direttiva secondo cui:<br />

● il DM 367/2003 va «interpretato ed<br />

applicato nel rispetto del quadro normativo<br />

costituito dal sovraordinato decreto<br />

legislativo n. 152/1999 che al suo<br />

titolo IV individua quali strumenti di<br />

tutela i piani di tutela delle acque (capo<br />

I, articoli 42-44) e la disciplina degli<br />

scarichi (capo II, articoli 45-53)» e«in<br />

questo contesto va considerata anche la<br />

gestione dei fanghi derivanti dagli impianti<br />

di depurazione»;<br />

● «restano fermi, altresì, il disposto<br />

dell’art. 28, comma 5» D.Lgs. n.<br />

152/1999, «che lascia all’autorità competente<br />

la decisione in materia di separazione<br />

degli scarichi di processo da<br />

quelli delle acque di raffreddamento,<br />

l’art. 39, D.Lgs. n. 152/1999 in materia<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

di acque di prima pioggia, nonché la<br />

normativa sui fanghi di depurazione di<br />

cui al decreto legislativo n. 99/1992»;<br />

● «la scelta se attenersi o meno alle<br />

indicazioni riportate nel predetto allegato<br />

B» al D.M. n. 367/2003 «rientra<br />

nelle facoltà delle autorità competenti».<br />

I possibili rimedi<br />

giurisdizionali<br />

Come si è visto, il D.M. n. 367/2003<br />

sembra porsi in contrasto con numerose<br />

disposizioni del D.Lgs. n. 152/1999 (in<br />

primo luogo, con gli articoli 39 e 36, ma<br />

anche con gli articoli 3, comma 4, 28,<br />

commi 4 e 5, 45, commi 8 e 9 e 52),<br />

comprimendo, in particolare, la potestà<br />

normativa delle regioni e le competenze<br />

amministrative degli enti locali. Per queste<br />

ragioni, occorre chiedersi quali siano<br />

i rimedi di carattere giurisdizionale offerti<br />

dall’ordinamento per sindacare i profili<br />

di dubbia legittimità dell’Allegato B al<br />

D.M. n. 367/2003.<br />

In primo luogo, sarebbe stato possibile<br />

ipotizzare l’impugnazione del D.M.<br />

n. 367/2003 da parte delle regioni innanzi<br />

alla Corte Costituzionale, mediante<br />

lo strumento del conflitto di attribuzione<br />

fra Stato e regioni, disciplinato dalla legge<br />

costituzionale n. 87/1953 [10] , in riferimento,<br />

in particolare, al punto 4 dell’Allegato<br />

B al D.M. n. 367/2003, che, nel<br />

prevedere direttamente particolari prescrizioni<br />

in materia di gestione delle acque<br />

di prima pioggia, invade le competenze<br />

attribuite in questa materia alle<br />

regioni dall’art. 39, D.Lgs. n. 152/1999.<br />

Allo stato attuale, questo rimedio non è,<br />

tuttavia, più utilizzabile, poiché è scaduto<br />

il termine di decadenza per la presentazione<br />

del ricorso fissato dalla legge in<br />

sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto<br />

(in questo caso, la pubblicazione<br />

sulla Gazzetta Ufficiale, che è avvenuta<br />

l’8 gennaio 2004).<br />

Esaurito è anche il termine - sessanta<br />

giorni decorrenti, trattandosi di atto normativo,<br />

sempre dalla pubblicazione in<br />

Gazzetta Ufficiale - per il secondo possibile<br />

rimedio giurisdizionale, consistente<br />

nell’impugnazione immediata del<br />

D.M. n. 367/2003 innanzi al TAR per<br />

il Lazio a opera di soggetti che fossero<br />

stati in grado di dimostrarne la capacità<br />

di ledere direttamente propri interessi (si<br />

pensi, fra quelle sopra evidenziate, alla<br />

disposizione che impone la separazione<br />

degli scarichi di processo dagli scarichi<br />

delle acque di raffreddamento e l’avvio<br />

separato allo scarico delle acque di prima<br />

pioggia). Peraltro, l’impugnazione diretta<br />

è stata presumibilmente lo strumento<br />

utilizzato dagli 11 ricorrenti che, il 2<br />

aprile 2004, hanno depositato presso il<br />

TAR Lazio un ricorso collettivo (reg.<br />

gen. n. 3209/2004) contro il D.M. n.<br />

367/2003.<br />

Non più esperibile è, inoltre, lo strumento<br />

del ricorso straordinario al Presidente<br />

della Repubblica di cui al D.P.R.<br />

n. 1199/1971 [11] - trattasi di rimedio di<br />

natura amministrativa (e non giurisdizionale)<br />

ammesso in via generale contro<br />

gli atti amministrativi definitivi per<br />

censurare i soli vizi di legittimità - a<br />

causa dell’avvenuto decorso del termine<br />

di centoventi giorni per la proposizione<br />

del ricorso.<br />

Una quarta opportunità è costituita,<br />

essendo il nuovo decreto, a tutti gli effetti,<br />

un atto formalmente amministrativo<br />

(benché sostanzialmente normativo),<br />

dalla possibilità di impugnare il D.M.<br />

n. 367/2003 innanzi al TAR per il<br />

Lazio congiuntamente a un eventuale<br />

provvedimento amministrativo applicativo<br />

(ad esempio, di diniego dell’autorizzazione<br />

allo smaltimento di rifiuti<br />

negli impianti di trattamento di acque<br />

reflue urbane o, viceversa, di autorizzazione<br />

con prescrizioni conformi a quelle<br />

stabilite dall’Allegato B al D.M. n.<br />

367/2003), quale atto presupposto non<br />

immediatamente lesivo degli interessi<br />

del ricorrente, dalla cui illegittimità deriva,<br />

però, l’illegittimità dell’atto applicativo,<br />

secondo il consolidato meccanismo<br />

della “doppia impugnazione”. Infine,<br />

resta naturalmente ferma la possibilità<br />

per il giudice ordinario (civile o penale)<br />

- nonché, secondo un recente orientamento<br />

del Consiglio di Stato, anche per<br />

il giudice amministrativo in sede di ricorso<br />

presentato contro l’atto applicativo<br />

- di disapplicare il D.M. n.<br />

367/2003, ove lo ritenga illegittimo per<br />

le ragioni sopra esposte, ossia di decidere<br />

come se esso non vi fosse. l<br />

[10] «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1953, n. 62).<br />

[11] «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi» (in Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1972, n. 13).<br />

46 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


di Vincenzo Riganti, professore di Normazione e Certificazione - Università di Pavia<br />

Dopo la pubblicazione del D.M.<br />

n. 367/2003, recante «Regolamento<br />

concernente la fissazione<br />

di standard di qualità nell’ambiente<br />

acquatico per le sostanze<br />

pericolose, ai sensi dell’articolo<br />

3, comma 4, del decreto legislativo<br />

11 maggio 1999, n. 152», permanevano<br />

non pochi dubbi interpretativi.<br />

A questo proposito,<br />

la direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e del Territorio 27<br />

maggio 2004, tende a ricondurre<br />

le disposizioni interpretative<br />

delle norme relative agli standard<br />

di qualità nell’ambiente acquatico<br />

per le sostanze pericolose<br />

nell’ambito del decreto legislativo<br />

11 maggio 1999, n. 152,<br />

ridimensionando le interpretazioni<br />

estensive che erano state<br />

date al D.M. n. 367/2003, non<br />

soltanto dalla dottrina, ma, anche<br />

e soprattutto, dalle autorità<br />

alle quali competeva la sua attuazione.<br />

Per effetto di questo<br />

nuovo documento, infatti, viene<br />

chiarito come resti facoltativa,<br />

per le autorità competenti, la<br />

scelta se attenersi o meno alle<br />

indicazioni riportate nell’Allegato<br />

B al D.M. n. 367/2003.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Tra i non pochi rilievi critici che<br />

sono stati mossi al decreto ministeriale<br />

6 novembre 2003, n.<br />

367 [1] (si veda anche l’articolo a firma<br />

M. Chilosi e A. Martelli, pubblicato<br />

a pag. 43), merita attenzione anche<br />

quello che, attraverso un decreto ministeriale,<br />

erano state modificate norme<br />

dettate da un decreto legislativo, cioè<br />

da una norma giuridica gerarchicamente<br />

superiore; tanto che anche in<br />

questa direzione si era mosso il ricorso<br />

presentato al Tribunale Amministrativo<br />

Regionale del Lazio.<br />

La direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e del Territorio 27 maggio<br />

2004, nel dettare le disposizioni interpretative<br />

delle norme relative agli<br />

standard di qualità nell’ambiente acquatico<br />

per le sostanze pericolose, tende<br />

a ricondurre le stesse nell’ambito<br />

del decreto legislativo 11 maggio<br />

1999, n. 152, ridimensionando le interpretazioni<br />

estensive che erano state<br />

date al D.M. 367/2003, non soltanto<br />

dalla dottrina, ma, anche e soprattutto,<br />

dalle autorità alle quali competeva<br />

la sua attuazione.<br />

Va premesso che il Governo, con<br />

l’atto di recepimento della direttiva<br />

europea 2000/60/CE [2] , che prevede<br />

la riduzione e la graduale diminuzione<br />

dell’inquinamento provocato dallo<br />

scarico, emissione e rilascio di sostanze<br />

pericolose prioritarie, e con l’adozione<br />

del testo unico sulle acque [3]<br />

previsto dal disegno di legge sulla delega<br />

ambientale di cui si attende l’ap-<br />

ACQUA<br />

Commento<br />

Le precisazioni nella direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e del Territorio 27 maggio 2004<br />

Autorità di controllo più autonome<br />

sui limiti per le sostanze pericolose<br />

provazione da parte del Parlamento,<br />

intende riordinare la normativa vigente.<br />

Si assisterà, quindi, a un’ulteriore<br />

modifica della normativa, che in parte<br />

- per quanto riguarda gli standard di<br />

qualità nell’ambiente acquatico nella<br />

matrice acquosa - sembra essere anticipata<br />

dalla direttiva ministeriale, almeno<br />

nelle sue linee direttrici.<br />

Gli scarichi<br />

di sostanze pericolose<br />

Un primo punto di rilevo è l’inquadramento<br />

degli “scarichi di sostanze<br />

pericolose” nell’ambito di quanto dettato<br />

dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. n.<br />

152/1999. La direttiva ministeriale,difatti,<br />

precisa che le disposizioni del<br />

D.M. n. 367/2003 in materia di scarichi<br />

si applicano solo in presenza di due<br />

condizioni concorrenti e concomitanti:<br />

● che gli stabilimenti dai quali prende<br />

origine lo scarico siano quelli nei<br />

quali si svolgono attività che comportano<br />

la produzione, la trasformazione<br />

o l’utilizzazione delle sostanze pericolose<br />

considerate nel decreto stesso e<br />

● che, negli scarichi, queste sostanze<br />

siano presenti in quantità o concentrazione<br />

superiori ai limiti di rilevabilità<br />

delle metodiche analitiche disponibili.<br />

Si noti che non si parla di limiti di<br />

accettabilità (quelli indicati nella tabella<br />

3 dell’Allegato 5 al D.Lgs. n.<br />

152/1999), bensì di limiti di rilevabilità<br />

analitica, che sono molto più bassi.<br />

Questo farebbe pensare che l’articolo<br />

riguardi soltanto i cicli produttivi<br />

[1] «Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo<br />

3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2004, n. 5). Si vedano, dello stesso<br />

autore, Con il D.M. 6 novembre 2003, n. 367 nuovi standard di qualità per le acque e Tra nuovi limiti e costi per le tecnologie parte<br />

male il nuovo decreto sulle acque, rispettivamente, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2004, pag. 72 e n. 6/2004, pag. 70.<br />

(segue)<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47


ACQUA<br />

Commento<br />

elencati nella tabella 3/A. Tuttavia,<br />

l’articolo 34 recita: «Le disposizioni<br />

relative agli scarichi di sostanze pericolose<br />

si applicano agli stabilimenti<br />

nei quali si svolgono attività che comportano<br />

la produzione, la trasformazione<br />

o l’utilizzazione delle sostanze di<br />

cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato<br />

5». Il dettato letterale si presta all’interpretazione<br />

restrittiva secondo la quale<br />

i cicli produttivi indicati nella tabella<br />

3/A sono soggetti a vincoli sia per la<br />

concentrazione degli inquinanti sia per<br />

la quantità massima scaricabile per unità<br />

di elemento caratteristico dell’attività<br />

inquinante; tuttavia, la possibilità di<br />

interventi volti a rendere più severi i<br />

limiti di concentrazione e le modalità<br />

di scarico viene estesa da alcuni organi<br />

di controllo a tutti gli effluenti che<br />

contengono le sostanze indicate nella<br />

tabella 5, indipendentemente dal ciclo<br />

lavorativo di provenienza e dal fatto<br />

che la loro concentrazione rientri nei<br />

limiti tabulari. Nel prosieguo dell’articolo,<br />

in effetti, si dettano norme differenziate<br />

per i due casi presi in esame:<br />

● più severe per gli specifici cicli<br />

produttivi nominativamente indicati<br />

nella tabella 3/A [4] ;<br />

● meno severe per gli altri cicli produttivi.<br />

Difatti, vincoli quali la separazione<br />

degli scarichi parziali da quello generale<br />

e la loro qualificazione come rifiuti<br />

nel D.Lgs. n. 152/1999 (alla cui<br />

disciplina sono, quindi, soggetti), non<br />

sono generalizzati, bensì (secondo<br />

l’art. 34), discendono da una valutazione<br />

dell’autorità competente, che ha<br />

luogo caso per caso.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

È da osservare che vi è una sostanziale<br />

diversità tra le sostanze elencate<br />

nell’Allegato 3/A e quelle elencate nell’Allegato<br />

5. Mentre le prime sono<br />

sicuramente considerate, nella letteratura<br />

scientifica, come dotate di particolare<br />

ed elevata pericolosità nei confronti<br />

dell’ambiente, tra le seconde figurano<br />

sostanze come lo zinco, che<br />

non è neppure previsto tra i parametri<br />

di potabilità delle acque destinate al<br />

consumo umano, e come il rame, che<br />

è consentito, in queste ultime, a livello<br />

di 1 milligrammo/litro, ben al di sopra<br />

del limite di rilevabilità analitica [5] .In<br />

concreto, alcune autorità di controllo<br />

danno un’interpretazione restrittiva<br />

del dettato della norma, imponendo a<br />

scarichi quali quelli delle acque piovane<br />

collettate (nelle quali lo zinco, che<br />

è un inquinante ubiquitario, quasi sempre<br />

è presente in concentrazione rilevabile,<br />

anche se inferiore al limite della<br />

tabella 3 dell’Allegato 5) la separazione<br />

dallo scarico generale e il trattamento<br />

a parte, classificandoli come contenente<br />

una sostanza pericolosa. Il che<br />

può essere formalmente vero, ma non<br />

lo è in senso sostanziale.<br />

Le nuove disposizioni<br />

interpretative<br />

La mitigazione apportata dalle disposizioni<br />

interpretative non tocca<br />

questi aspetti, bensì rende facoltativa,<br />

per le autorità competenti, la scelta se<br />

attenersi o meno alle indicazioni riportate<br />

nell’Allegato B al D.M. n.<br />

367/2003, che, in una lettura letterale,<br />

faceva ritenere che, per tutte le attività<br />

industriali in cui fossero presenti<br />

sostanze individuate all’allegato A,<br />

fosse obbligatorio:<br />

● porre in opera misuratori di portata;<br />

● porre in opera campionatori automatici;<br />

● assicurare autocontrolli;<br />

● separare gli scarichi di processo da<br />

quelli delle acque di raffreddamento;<br />

● avviare separatamente allo scarico<br />

le acque di prima pioggia; ecc.<br />

Ora, le disposizioni interpretative<br />

affermano che «la scelta se attenersi<br />

o meno alle indicazioni riportate nel<br />

predetto allegato B rientra nelle facoltà<br />

delle autorità competenti».<br />

Parimenti, viene precisato che rimane<br />

in capo all’autorità competente la<br />

decisione in materia di separazione degli<br />

scarichi di processo da quelli delle<br />

acque di raffreddamento (art. 28, comma<br />

5, D.Lgs. n. 152/1999), in materia<br />

di separazione delle acque di prima<br />

pioggia (art. 39) nonché di utilizzo<br />

agricolo dei fanghi di depurazione (D.<br />

Lgs. n. 99/1992) [6] . Si tratta, quindi, di<br />

valutazioni da assumere caso per caso.<br />

Inoltre, sulla base della trasparenza<br />

degli atti amministrativi ai sensi della<br />

legge 7 agosto 1990, n. 241 [7] , ogni<br />

prescrizione dell’autorità dovrà essere<br />

adeguatamente giustificata, con esclusione<br />

di riferimenti di tipo generico o<br />

generale. La motivazione non potrà<br />

che far riferimento al piano di tutela<br />

delle acque, che dovrà essere approvato<br />

dalle regioni entro il 31 dicembre<br />

2004, sulla base dei dati raccolti attraverso<br />

l’indagine conoscitiva sulle pressioni<br />

antropiche e sullo stato di qualità<br />

dei corpi idrici, quest’ultimo, beninteso,<br />

con preciso ed esplicito riferimen-<br />

[2] «Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione<br />

comunitaria in materia di acque» (in G.U.C.E. L del 22 dicembre 2000, n. 327). Si veda M. Chilosi, La nuova direttiva-quadro<br />

per l’azione comunitaria in materia di acque: verso un “152-ter”? in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 7/2001, pag. 69. Della stessa<br />

Autrice, si veda l’approfondimento sugli obblighi di attuazione della direttiva da parte dell’Italia, come disposto dalla<br />

Comunitaria 2003, a pag. 27 del n. 23/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[3] Si ricordi che il D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni e integrazioni è impropriamente chiamato “testo unico”.<br />

[4] Ad esempio più severi vincoli autorizzativi.<br />

[5] D.Lgs. n. 31/2001 «Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» (in S.O. n.<br />

41 alla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001, n. 52). Si veda anche lo Speciale sul n. 9/2001 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[6] «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei<br />

fanghi di depurazione in agricoltura» (in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38).<br />

[7] «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192)<br />

48 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


to agli inquinanti di cui all’allegato A<br />

al D.M. n. 367/2003. Non pochi dubbi<br />

permangono sulla possibilità, per tutte<br />

le regioni, di completare l’indagine in<br />

tempo per travasarne i risultati nei piani<br />

regionali di tutela, che dovrebbero<br />

essere adottati entro il 2004 (anche se<br />

il termine è ordinatorio).<br />

Va sottolineato che le disposizioni<br />

interpretative affermano che «la disciplina<br />

degli scarichi, ex art. 28 del<br />

decreto legislativo n. 152/1999, consegue<br />

alle decisioni pianificatorie di cui<br />

sopra», cioè all’adozione del piano di<br />

tutela delle acque, nel cui contesto va<br />

considerata anche la gestione dei fanghi<br />

di depurazione [8] .<br />

Viene precisato anche che le autori-<br />

tà competenti dovranno scaglionare<br />

nel tempo le prescrizioni autorizzative,<br />

dando ai titolari delle attività dalle quali<br />

prendono origine gli scarichi, i tempi<br />

di adeguamento necessari.<br />

Resta salva, secondo le disposizioni<br />

interpretative, la possibilità che le autorità<br />

competenti possano fissare (fin<br />

d’ora), in sede autorizzativa, valori limite<br />

di emissione più restrittivi di quelli<br />

stabiliti ai sensi della normativa generale,<br />

anche se solo «in particolari situazioni<br />

di accertato pericolo per l’ambiente»,<br />

che devono essere adeguatamente<br />

descritte, con motivazione specifica<br />

e non generica.<br />

Da ultimo, è importante che nel<br />

citato riordino della normativa vigen-<br />

te siano distinte con chiarezza, con lo<br />

scopo di eliminare le diverse interpretazioni<br />

tuttora possibili e non specificate<br />

dalla nuova disposizione interpretativa,<br />

le sostanziali differenze tra<br />

le sostanze elencate nell’allegato A<br />

al D.M. n. 367/2003, e le sostanze<br />

pericolose che decadono dai processi<br />

produttivi indicati nella tabella 3/A<br />

al D.Lgs. n. 152/1999, da un lato, e<br />

le altre sostanze elencate in tabella 5<br />

del D.Lgs. n. 152/1999 [9] , dall’altro.<br />

Tra queste categorie di sostanze, pur<br />

tutte definite (non sempre a ragione)<br />

pericolose, vi è, tuttavia, una diversa<br />

graduazione di pericolosità nei confronti<br />

dell’ambiente, della quale la<br />

legge dovrebbe tener conto.<br />

Direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 27 maggio 2004<br />

Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità<br />

nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose<br />

in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2004, n. 137<br />

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE<br />

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO<br />

(omissis)<br />

Emana<br />

la seguente direttiva:<br />

1. Obiettivo del decreto ministeriale n. 367/2003 è<br />

di fissare in modo uniforme su tutto il territorio<br />

nazionale gli standard di qualità nell’ambiente acquatico<br />

nella matrice acquosa, per i corpi idrici significativi<br />

e per quelli a specifica destinazione, al fine di<br />

assicurare un’elevata tutela ambientale alle scadenze<br />

temporali fissate dal decreto legislativo n. 152/1999<br />

al 2008 (art. 5, comma 3) e al 2015 (art. 4, comma<br />

4), per le sostanze pericolose individuate a livello<br />

comunitario, immesse nell’ambiente idrico da fonti<br />

puntuali e diffuse.<br />

Il decreto va pertanto interpretato ed applicato nel<br />

rispetto del quadro normativo costituito dal sovraordi-<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

ACQUA<br />

Commento<br />

nato decreto legislativo n. 152/1999 che al suo titolo<br />

IV individua quali strumenti di tutela i piani di tutela<br />

delle acque (capo I, articoli 42-44) e la disciplina<br />

degli scarichi (capo II, articoli 45-53).<br />

Infatti, lo strumento sostanziale per la tutela delle<br />

acque dall’inquinamento provocato dalle sostanze pericolose<br />

è definito negli articoli 42, 43 e 44 del<br />

decreto legislativo citato, i quali prescrivono che le<br />

regioni debbono svolgere un’attività conoscitiva finalizzata<br />

all’individuazione delle pressioni antropiche<br />

ed al rilevamento dello stato di qualità dei corpi<br />

idrici. Sulla base dei dati raccolti, le regioni devono<br />

approvare il piano di tutela delle acque non oltre il<br />

31 dicembre 2004. In questo contesto va considerata<br />

anche la gestione dei fanghi derivanti dagli impianti<br />

di depurazione.<br />

La disciplina degli scarichi, ex art. 28 del decreto<br />

legislativo n. 152/1999, consegue alle decisioni pianificatorie<br />

di cui sopra.<br />

2. Le disposizioni del decreto ministeriale n.<br />

[8] Viene segnalato che alcune autorità di controllo hanno già inibito l’utilizzo agricolo dei fanghi di biodepurazione prodotti da<br />

impianti che operano sulla base del comma 2 del D.Lgs. n. 152/1999.<br />

[9] Per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 dello stesso decreto legislativo.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49


ACQUA<br />

Documento<br />

367/2003 concernenti gli scarichi si applicano, ai<br />

sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n.<br />

152/1999, agli stabilimenti nei quali si svolgono attività<br />

che comportano la produzione, la trasformazione<br />

o l’utilizzazione delle sostanze pericolose considerate<br />

nel decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la<br />

presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni<br />

superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche<br />

disponibili. Si tratta pertanto di due condizioni<br />

concorrenti e soltanto in presenza di entrambe si<br />

deve ritenere che gli scarichi siano da qualificare<br />

“scarichi di sostanze pericolose”.<br />

3. In particolare, sulla base della normativa vigente,<br />

l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione,<br />

tenendo conto della tossicità, della persistenza<br />

e della bioaccumulazione della sostanza considerata<br />

nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico,<br />

può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo<br />

per l’ambiente anche per la copresenza di altri<br />

scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione<br />

più restrittivi di quelli fissati ai sensi della<br />

normativa generale.<br />

Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato<br />

5 del decreto legislativo n. 152/1999, derivanti dai<br />

cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la<br />

quantità massima ammissibile della sostanza continuerà<br />

ad essere espressa in unità di peso per unità di<br />

elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè<br />

per materia prima o per unità di prodotto, in conformità<br />

con quanto indicato nella stessa tabella.<br />

Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze<br />

pericolose il punto di misurazione dello<br />

scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo<br />

stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve<br />

lo stabilimento medesimo. Restano fermi, altresì,<br />

il disposto dell’art. 28, comma 5, che lascia<br />

all’autorità competente la decisione in materia di<br />

separazione degli scarichi di processo da quelli<br />

delle acque di raffreddamento, il disposto dell’art.<br />

39 in materia di acque di prima pioggia nonché la<br />

normativa sui fanghi di depurazione di cui al decreto<br />

legislativo n. 99/1992.<br />

Per tutte queste disposizioni le autorità competenti<br />

scaglioneranno nel tempo le prescrizioni autorizzative,<br />

dando ai titolari delle attività da cui originano gli<br />

scarichi i tempi di adeguamento necessari nel rispetto<br />

del disposto dell’art. 62, comma 3, del decreto<br />

legislativo n. 152/1999.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

4. L’allegato B del decreto ministeriale n.<br />

367/2003 essendo finalizzato - come espressamente<br />

previsto dall’art. 1, comma 10 - al raggiungimento<br />

degli standard di qualità per le sostanze pericolose,<br />

integra il punto 1.2 dell’allegato V del decreto legislativo<br />

n. 152/1999, e deve conseguentemente intendersi<br />

riferito agli scarichi contenenti sostanze pericolose,<br />

individuati all’art. 34, comma 1, dello stesso<br />

decreto. In attesa del recepimento della direttiva<br />

CE/2000/60 - che disciplinerà dettagliatamente la<br />

materia modificando, se del caso, la normativa sostanziale<br />

vigente, di cui, in particolare, al decreto<br />

legislativo n. 152/1999 (capo III), nonché al decreto<br />

legislativo n. 372/1999 e al decreto legislativo n.<br />

99/1992 - la scelta se attenersi o meno alle indicazioni<br />

riportate nel predetto allegato B rientra nelle facoltà<br />

delle autorità competenti, ai sensi di quanto precisato<br />

al precedente punto 3 e con le precisazioni di cui<br />

al successivo punto 5.<br />

5. Per assicurare la necessaria trasparenza degli<br />

atti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto<br />

1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento<br />

amministrativo e di diritto di accesso ai<br />

documenti amministrativi», ogni prescrizione eventualmente<br />

adottata nelle autorizzazioni dovrà essere<br />

adeguatamente motivata sulla base delle indicazioni<br />

contenute nel piano regionale di tutela, tenendo<br />

conto in particolare della portata del corpo<br />

d’acqua e del carico massimo ammissibile nello<br />

stesso. Si ricorda infatti che l’art. 3 comma 1,<br />

della predetta legge prescrive che ogni provvedimento<br />

amministrativo deve essere motivato e che<br />

la motivazione deve indicare i presupposti di fatto<br />

e le ragioni giuridiche che hanno determinato la<br />

decisione dell’amministrazione, in relazione alle<br />

risultanze dell’istruttoria. Se le ragioni della decisione<br />

risultano da altro atto dell’amministrazione<br />

richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione<br />

di quest’ultima deve essere indicato e<br />

reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama<br />

che, nel caso in specie, non può essere che il piano<br />

regionale di tutela delle acque.<br />

6. Considerata l’esigenza di assicurare il raggiungimento<br />

degli standard di qualità della acque dall’inquinamento<br />

delle sostanze pericolose con criteri<br />

di omogeneità sul territorio, le autorità competenti<br />

si atterranno a quanto sopra indicato al fine di<br />

garantire l’unitarietà dell’azione di tutela ambientale.<br />

l<br />

50 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


di Mara Chilosi, Butti, Peres & Partner, avvocati<br />

ll Governo italiano, dovendo<br />

porre rimedio a un’infrazione<br />

comunitaria avviata dopo l’introduzione<br />

dell’art. 35 legge<br />

n. 448/2001, ha modificato il<br />

Testo Unico sull’ordinamento<br />

degli enti locali (TUEL), definito<br />

dall’art. 113<br />

D.Lgs. n. 267/2000, in materia<br />

di servizi pubblici locali. Questa<br />

variazione è stata introdotta<br />

in un primo momento con<br />

l’art. 14, decreto-legge<br />

n. 269/2003, e, in seguito, con<br />

l’art. 4, legge di conversione n.<br />

326/2003. Tra le modifiche apportate,<br />

la variazione della definizione<br />

dei servizi pubblici locali,<br />

che da «rilevanza industriale»<br />

passa a «rilevanza economica<br />

(concetto dinamico e<br />

relativo, coerente con le indicazioni<br />

della Commissione europea),<br />

l’allargamento dell’esclusione<br />

dal “periodo transitorio”<br />

a ulteriori tipologie di società<br />

e la disciplina della fase successiva<br />

a tale periodo.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Aseguito della procedura di infrazione<br />

comunitaria avviata<br />

dalla Commissione europea<br />

nei confronti dell’Italia dopo l’entrata<br />

in vigore dell’art. 35, legge n.<br />

448/2001 [1] (legge Finanziaria<br />

2002), il Governo ha ulteriormente<br />

modificato l’art. 113, D.Lgs. n.<br />

267/2000 («Testo unico sull’ordinamento<br />

degli enti locali», di seguito<br />

TUEL) in materia di servizi pubblici<br />

locali, dapprima con l’art. 14, decreto-legge<br />

n. 269/2003 [2] (convertito<br />

con modificazioni nella legge n.<br />

326/2003 [3] ), e, successivamente,<br />

con l’art. 4 della legge n. 350/2003<br />

(legge Finanziaria 2004) [4] .<br />

La nuova formulazione<br />

del TUEL<br />

Il D.L. n. 269/2003 aveva modificato<br />

la rubrica dell’art. 113 TUEL,<br />

riformulando l’originaria denominazione<br />

di «servizi pubblici locali di<br />

rilevanza industriale» in quella di<br />

«servizi di pubblici locali di rilevanza<br />

economica».<br />

Come ha avuto modo di chiarire<br />

la giurisprudenza amministrativa a<br />

seguito della riforma apportata dall’art.<br />

35 Finanziaria 2002 [5] , l’individuazione<br />

delle attività soggette alla<br />

nuova disciplina è rimessa - soprattutto<br />

in assenza di una normativa di<br />

attuazione - alla libera determinazio-<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Le misure rese necessarie a seguito di una procedura di infrazione comunitaria<br />

Legge n. 326/2003 e Finanziaria 2004:<br />

come cambiano i servizi pubblici locali?<br />

ne dell’interprete, il quale deve definire<br />

la natura dell’attività in concreto<br />

effettuata, utilizzando criteri oggettivi<br />

di valutazione, quali la rilevante<br />

organizzazione di uomini e<br />

mezzi, l’impiego di capitale richiesto<br />

e la complessità delle operazioni<br />

svolte [6] .<br />

La stessa Commissione europea<br />

(nella relazione sul Consiglio Europeo<br />

di Laeken in materia di servizi<br />

di interesse generale [7] ) ha rilevato<br />

che non è possibile né opportuno<br />

creare un elenco “costitutivo” ed<br />

esaustivo di tutti i servizi da considerare<br />

di natura non economica e,<br />

quindi, sottratti alla disciplina comunitaria<br />

a tutela della concorrenza.<br />

La “rilevanza economica” di un<br />

servizio pubblico locale è, infatti,<br />

necessariamente, un concetto dinamico<br />

e relativo, posto che la medesima<br />

attività permette o meno di conseguire<br />

la copertura dei costi con i<br />

ricavi e la remunerazione dei capitali<br />

investiti a seconda di fattori locali,<br />

quali, ad esempio, la comunità e<br />

il territorio di riferimento.<br />

La scelta, recepita nel D.L. n.<br />

269/2003, di abrogare il regolamento<br />

governativo di cui al comma 16<br />

dell’art. 35 - il quale doveva elencare<br />

i «servizi pubblici locali di rilevanza<br />

industriale», al fine di delineare<br />

l’ambito di applicabilità della<br />

[1] «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (in S.O. n. 285, alla Gazzetta Ufficiale del 29<br />

dicembre 2001, n. 301).<br />

[2] Si veda sul tema, dello stesso autore, Novità per i servizi pubblici locali dal decreto-legge n. 269/2003, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,<br />

n. 22/2003, pag. 72.<br />

[3] «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo<br />

sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici» (in S.O. n. 181 alla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274).<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51<br />

(segue)


ACQUA<br />

Articolo<br />

riforma - risulta, quindi, corretta e<br />

coerente rispetto alle indicazioni fornite<br />

dalla Commissione europea e<br />

dalla recente giurisprudenza amministrativa.<br />

È, in definitiva, presumibile che<br />

il compito di valutare la “rilevanza<br />

economica” di un attività sarà demandato<br />

alle amministrazioni locali,<br />

per la parte non espressamente<br />

disciplinata dalle normative nazionali<br />

di settore e dalle leggi regionali di<br />

attuazione [8] .<br />

La legge n. 350/2003, nel convertire<br />

il D.L. n. 269/2003, ha peraltro<br />

sottratto all’ambito di applicabilità<br />

dell’art. 113 TUEL «i settori disciplinati<br />

dai decreti legislativi 16 marzo<br />

1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n.<br />

164» (e, quindi, i servizi di distribuzione<br />

di gas ed energia elettrica a<br />

livello locale), con la conseguenza<br />

che essi sono oggi regolati esclusivamente<br />

dalle normative di settore, risultando,<br />

invece, assoggettati alla disciplina<br />

di cui all’art. 113, TUEL:<br />

Articolo 113 TUEL<br />

(D.L. n. 269/2003)<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

● il servizio idrico integrato;<br />

● il servizio di gestione dei rifiuti<br />

solidi urbani;<br />

● sino alla definitiva esclusione, attualmente<br />

in discussione al Parlamento,<br />

il servizio di trasporto locale.<br />

Il decreto-legge n. 269/2003 aveva<br />

poi previsto che l’erogazione dei<br />

servizi pubblici locali a rilevanza<br />

economica da parte dei gestori individuati<br />

prima dell’introduzione della<br />

nuova disciplina proconcorrenziale<br />

potesse protrarsi, al massimo, sino<br />

al 31 dicembre 2006, fermi restando<br />

i diversi termini fissati dalle<br />

normative di settore.<br />

Il provvedimento aveva eliminato<br />

ogni possibilità di proroga del<br />

“periodo transitorio”, abrogando i<br />

commi 3 e 4, art. 35 legge Finanziaria<br />

2002, i quali consentivano la protrazione<br />

dell’affidamento in presenza<br />

di determinate condizioni, legate<br />

principalmente alla privatizzazione<br />

della compagine sociale e all’allar-<br />

«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano<br />

le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici<br />

locali concernono la tutela della concorrenza e sono<br />

inderogabili ed integrative delle discipline di settore.<br />

Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di<br />

attuazione di specifiche normative comunitarie.»<br />

gamento del bacino d’utenza.<br />

L’abrogazione delle due disposizioni<br />

era stata espressamente richiesta<br />

dalla Commissione europea, in<br />

quanto le proroghe, che potevano<br />

arrivare sino a cinque anni, avrebbero<br />

comportato uno slittamento eccessivo<br />

del termine di apertura dei mercati.<br />

La legge n. 326/2003 ha reintrodotto<br />

la possibilità di allungare il<br />

termine di anticipata cessazione delle<br />

gestioni esistenti, introducendo,<br />

dopo il comma 15-bis art. 113<br />

TUEL, un comma 15-ter, a norma<br />

del quale: «Il termine del 31 dicembre<br />

2006, di cui al comma 15-bis,<br />

può essere differito ad una data successiva,<br />

previo accordo, raggiunto<br />

caso per caso, con la Commissione<br />

europea, alle condizioni sotto indicate:<br />

a) nel caso in cui, almeno dodici<br />

mesi prima dello scadere del suddetto<br />

termine si dia luogo, mediante<br />

una o più fusioni, alla costituzione<br />

Articolo 113 TUEL<br />

(legge Finanziaria 2004)<br />

«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano<br />

le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici<br />

locali concernono la tutela della concorrenza e sono<br />

inderogabili ed integrative delle discipline di settore.<br />

Restano ferme le altre disposizioni di settore e<br />

quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.<br />

Restano escluse dal campo di applicazione<br />

del presente articolo i settori disciplinati dai decreti<br />

legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000,<br />

n. 164 e successive modificazioni».<br />

[4] «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2004)» (in S. O. n. 196 alla<br />

Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299).<br />

[5] Il riferimento è, in particolare, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2380/2003; per un commento si veda, dello stesso Autore,<br />

Servizi pubblici locali a rilevanza industriale: l’art. 35 al vaglio del giudice amministrativo, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 18/2003,<br />

pag. 71. Sul punto si vedano anche T.A.R. Marche, sentenza n. 246/2003 e T.A.R. Campania, sentenza n. 4203/2003.<br />

[6] La distinzione tra «servizi di rilevanza economica» e«servizi privi di rilevanza economica» non è scevra di conseguenze: solo i<br />

primi, infatti, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 113, D.Lgs. n. 267/2000, mentre i secondi sono disciplinati dall’art.<br />

113-bis del medesimo decreto, il quale consente, sussistendone le condizioni, l’affidamento dell’attività al gestore senza<br />

ricorrere alle procedure a evidenza pubblica.<br />

[7] Documento COM (2001) 598.def.<br />

[8] Si veda, ad esempio, la L.R. Lombardia del 12 dicembre 2003, n. 26 (in B.U.R.L. del 16 dicembre 2003, n. 51), la quale ha<br />

stabilito che «i servizi locali di interesse economico generale (...) sono comunque individuabili nei seguenti: gestione dei rifiuti<br />

urbani; distribuzione dell’energia elettrica e termica e del gas naturale; gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti<br />

nel sottosuolo; gestione del servizio idrico integrato». La legge regionale fa chiaramente intendere, nell’utilizzare il «comunque»,<br />

che l’elenco proposto all’art. 2 non è esaustivo, lasciando quindi aperta la possibilità che le amministrazioni competenti<br />

individuino - eventualmente supportate dalla giurisprudenza e con le necessarie differenziazioni locali - ulteriori attività che<br />

debbono essere svolte nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 113, D.Lgs. n. 267/2000.<br />

52 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


di una nuova società capace di servire<br />

un bacino di utenza complessivamente<br />

non inferiore a due volte<br />

quello originariamente servito dalla<br />

società maggiore; in questa ipotesi<br />

il differimento non può comunque<br />

essere superiore ad un anno;<br />

b) nel caso in cui, entro il termine<br />

di cui alla lettera a), un’impresa affidataria,<br />

anche a seguito di una o più<br />

fusioni, si trovi ad operare in un ambito<br />

corrispondente almeno all’intero<br />

territorio provinciale ovvero a quello<br />

ottimale, laddove previsto dalle norme<br />

vigenti; in questa ipotesi il differimento<br />

non può comunque essere superiore<br />

a due anni»<br />

La legge di conversione ha dunque<br />

riproposto le ipotesi di proroga<br />

originariamente previste dall’art.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Articolo 113 TUEL (D.L. n. 269/2003) Articolo 113 TUEL (legge Finanziaria 2004)<br />

15-ter:«Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma<br />

15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo<br />

accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione<br />

europea, alle condizioni sotto indicate:<br />

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere<br />

del suddetto termine si dia luogo, mediante una o<br />

più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace<br />

di servire un bacino di utenza complessivamente non<br />

inferiore a due volte quello originariamente servito<br />

dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento<br />

non può comunque essere superiore ad un anno;<br />

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),<br />

un’impresa affidataria, anche a seguito di una o più<br />

fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente<br />

almeno all’intero territorio provinciale ovvero a quello<br />

ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa<br />

ipotesi il differimento non può comunque essere<br />

superiore a due anni».<br />

35, comma 3, lettere a) e b), legge<br />

Finanziaria 2002, subordinandone,<br />

però, la concreta operatività a un<br />

accordo stipulato di volta in volta<br />

tra la società di gestione e la Commissione<br />

europea, rispetto al quale<br />

la legge non fornisce alcuna indicazione<br />

procedurale, rimandando, presumibilmente,<br />

a un meccanismo di<br />

assenso preventivo simile a quello<br />

previsto per gli “aiuti di Stato”.<br />

L’obbligo di “anticipata cessazione”<br />

delle gestioni attribuite senza<br />

selezione concorsuale non riguarda<br />

peraltro tutte le società che<br />

risultino attualmente affidatarie dirette<br />

di un servizio pubblico locale;<br />

ne sono, infatti, esentate:<br />

● le società a capitale misto il cui<br />

socio privato sia stato selezionato<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

con procedure a evidenza pubblica<br />

(in questo caso, infatti, il Legislatore<br />

presume che la tutela della concorrenza<br />

sia, comunque, assicurata,<br />

anche se in un momento antecedente<br />

a quello della scelta del soggetto<br />

gestore);<br />

● le società che rispondono al modello<br />

dell’“affidamento in house”.<br />

Quest’ultima ipotesi riguarda, in<br />

particolare, le società di capitali partecipate<br />

totalmente dagli enti locali,<br />

anche con affidamento diretto, a patto<br />

che gli enti pubblici titolari «esercitino<br />

sulla società un controllo analogo<br />

a quello esercitato sui propri<br />

servizi e che la società realizzi la<br />

parte più importante della propria<br />

attività con l’ente o gli enti pubblici<br />

che la controllano» [9] .<br />

[9] Le due condizioni sono state introdotte dal D.L. n. 269/2003 sulla falsariga della sentenza della Corte di Giustizia europea<br />

pronunciata il 18 novembre 1999, in causa C-107/98, nota come sentenza Teckal, nella quale è stata affermata la legittimità<br />

dell’assegnazione senza gara di un servizio, nel caso in cui il soggetto affidatario sia controllato dagli enti locali e svolga la<br />

parte più significativa della propria attività a favore degli enti medesimi (cosidetto “affidamento in house”). Per quanto<br />

riguarda l’ordinamento italiano, questo principio era già stato accolto, prima dell’emanazione del D.L. n. 269/2003, nella<br />

circolare del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 19 ottobre 2001, n. 12727<br />

(cosiddetta circolare “Bottiglione”), recante «Affidamento a società miste della gestione dei servizi pubblici locali», la quale<br />

ha richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza Teckal, sostenendo che il rapporto di<br />

controllo intercorrente tra enti locali e soggetto gestore deve essere analogo a una relazione di subordinazione gerarchica, la<br />

quale si verifica, in particolare, «quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sull’ente<br />

societario». In questi casi, la gestione del servizio può essere affidata direttamente, senza necessità di procedere con gara a<br />

evidenza pubblica, secondo le modalità indicate nelle leggi comunitarie. Ciò anche quando si configuri una concessione di<br />

servizi, ossia qualora l’affidamento riguardi «un servizio in cambio della gestione dello stesso come corrispettivo». La<br />

Commissione europea, nella procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia il 26 giugno 2002, ha ulteriormente<br />

chiarito che affinché possa sussistere il «controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) non è sufficiente il semplice<br />

esercizio degli strumenti di cui dispone il socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario. Il controllo<br />

contemplato dalla sentenza Teckal fa infatti riferimento ad un rapporto che determina, da parte dell’amministrazione<br />

(segue)<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53


ACQUA<br />

Articolo<br />

Si noti che sui (nebulosi) concetti<br />

di “affidamento in house” e<br />

di «controllo analogo a quello<br />

esercitato sui propri servizi» la V<br />

Sezione del Consiglio di Stato ha<br />

recentemente sospeso un giudizio<br />

riguardante l’attribuzione senza<br />

gara a una società interamente pubblica<br />

del servizio di gestione di<br />

parcheggi pubblici a pagamento,<br />

rimettendo gli atti alla Corte di<br />

Giustizia della Comunità Europa<br />

ai sensi dell’art. 234, Trattato, ai<br />

fini di ottenere una pronuncia pregiudiziale<br />

in ordine alla compatibilità<br />

della normativa regionale del<br />

Trentino Alto Adige - e, in particolare,<br />

della deroga ai sistemi di scelta<br />

del contraente di cui alla direttiva<br />

92/50/CEE (contenuta anche<br />

nella legislazione statale) - rispetto<br />

al diritto comunitario.<br />

Nella parte motivazionale dell’ordinanza<br />

(emessa in Camera di Consiglio<br />

in data 27 gennaio 2004), il Giudice<br />

Amministrativo rileva che<br />

l’espressione «controllo analogo a<br />

quello esercitato sui propri servizi»,<br />

utilizzata dalla Corte di Giustizia nella<br />

nota sentenza Teckal e ripresa dal<br />

Articolo 113 TUEL<br />

(D.L. n. 269/2003, L. n. 326/2003)<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Legislatore nazionale, «propone un<br />

nuovo problema interpretativo, dovendosi<br />

stabilire quando il controllo esercitato<br />

presenti le caratteristiche volute<br />

dalla sentenza. Più specificamente<br />

si tratta di capire se il possesso dell’intero<br />

capitale del soggetto affidatario,<br />

nella specie una società per azioni,<br />

possa garantire quella situazione<br />

di dipendenza organica che normalmente<br />

si realizza nell’organizzazione<br />

burocratica di una pubblica amministrazione».<br />

Secondo il Consiglio di Stato, il<br />

concetto di società “in house” dovrebbe<br />

essere riportato «ad un fenomeno<br />

giuridico assimilabile a quello delle<br />

aziende municipalizzate di cui al R.D.<br />

15 ottobre 1925, n. 2578, nel quale si<br />

istituiva un nuovo soggetto, con capacità<br />

giuridica propria e propri organi,<br />

sottoposto peraltro a penetranti poteri<br />

di vigilanza da parte dell’Amministrazione<br />

(art. 16 e segg. R.D. n. 2578/<br />

1925) [10] . Tale esperienza, d’altra parte,<br />

era caratterizzata dall’obbligo dell’azienda<br />

di svolgere la propria attività<br />

mediante contratti, scegliendo il<br />

contraente con procedure ad evidenza<br />

pubblica (art. 57 e segg. del Regola-<br />

mento di cui al D.P.R. 4 ottobre 1986,<br />

n. 902). L’affidamento diretto a società<br />

per azioni, del tutto autonome, salvo<br />

l’esercizio dei poteri propri del possessore<br />

della maggioranza delle azioni,<br />

secondo le norme del diritto commerciale<br />

comune, sembra esporre la<br />

gestione delle pubbliche risorse a procedure<br />

diverse da quelle destinate a<br />

garantire una crescita del mercato interno,<br />

l’economia nelle spese e il vantaggio<br />

per l’utenza».<br />

Per questi motivi, il Consiglio ritiene<br />

che la possibilità di affidare in via<br />

diretta servizi pubblici locali a società<br />

di capitali a partecipazione interamente<br />

pubblica (e per ciò solo considerate<br />

“in house”) si ponga in contrasto con<br />

gli artt. 12, 45, 46, 49 e 86, Trattato<br />

dell’Unione Europea, che tutelano i<br />

principi di non discriminazione, di libertà<br />

nella prestazione dei servizi pubblici<br />

e di libera concorrenza.<br />

La pronuncia pregiudiziale della<br />

Corte di Giustizia fornirà decisivi<br />

spunti interpretativi per la soluzione<br />

del problema della applicabilità del<br />

“modello Teckal” alle società di capitali,<br />

utilizzabili su scala generale,<br />

posto che - come ha rilevato lo stes-<br />

Articolo 113 TUEL<br />

(legge Finanziaria 2004)<br />

5-bis: «Le normative di settore, al fine di superare assetti<br />

monopolistici, possono introdurre regole che assicurino<br />

concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse<br />

disciplinate prevedendo, nel rispetto delle disposizioni<br />

di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della<br />

modalità di conferimento del servizio.»<br />

controllante, un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e che riguarda<br />

l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato, non possedendo alcuna<br />

autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione, si configura soltanto come un’entità distinta solo formalmente<br />

dall’amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa. Solo a tali condizioni si può ritenere che tra<br />

amministrazione ed aggiudicatario non sussista, agli effetti pratici, un rapporto di terzietà rilevante ai fini dell’applicazione delle regole<br />

comunitarie in materia di appalti pubblici». Sul concetto di “affidamento in house” e di “controllo” si vedano anche le sentenze della<br />

Corte di Giustizia 27 febbraio 2003, C-373/00, Truley e 8 maggio 2003, C-349/97, Spagna vs. Commissione.<br />

[10] La costituzione e le modalità di funzionamento delle aziende speciali e dei consorzi - formule a tutt’oggi operative per lo<br />

svolgimento di attività diverse dai servizi di rilevanza economica - sono regolate dal D.P.R. n. 902/21986 e, in virtù di espresso<br />

richiamo, dal R.D. n. 2578/1925 (recante «Testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei<br />

comuni e delle province»). Questo ultimo provvedimento prevede:<br />

- la devoluzione degli «utili netti dell’azienda (...) al bilancio comunale. Alle perdite si fa fronte col fondo di riserva... e, in caso<br />

di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale»;<br />

-la«vigilanza del consiglio comunale», che può sempre verificare l’andamento dell’azienda (art. 2). In particolare, «i bilanci<br />

(segue)<br />

54 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Articolo 113 TUEL<br />

(D.L. n. 269/2003, L. n. 326/2003)<br />

so Consiglio di Stato - «la soluzione<br />

del quesito in esame non esplica<br />

effetti solo sulla applicabilità della<br />

normativa della Regione Trentino<br />

Alto Adige, perché anche la legislazione<br />

dello Stato consente ora la<br />

deroga al metodo di scelta del contraente<br />

mediante procedura ad evidenza<br />

pubblica».<br />

Modifiche dalla legge<br />

Finanziaria 2004<br />

La legge n. 350/2003, ha inserito,<br />

nell’art. 113 TUEL, tre nuove disposi-<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

zioni (in particolare, i commi 5-bis,<br />

5-ter e 15-quater) e ha modificato il<br />

comma 15-bis, introdotto con il D.L.<br />

n. 269/2003, individuando ulteriori<br />

ipotesi eccezionali rispetto alla generale<br />

previsione della “cessazione anticipata”<br />

delle gestioni esistenti a far data<br />

dal 31 dicembre 2006.<br />

Prima di analizzare il contenuto di<br />

queste disposizioni occorre ricordare<br />

che l’originaria riforma dell’art. 113<br />

TUEL, apportata dall’art. 35 legge Finanziaria<br />

2002, ha disposto che «le<br />

discipline di settore stabiliscono i casi<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Articolo 113 TUEL<br />

(legge Finanziaria 2004)<br />

5-ter: «In ogni caso in cui la gestione della rete, separata<br />

o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata<br />

affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori<br />

di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei<br />

lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente<br />

mediante contratti di appalto o di concessione<br />

di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di<br />

evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui<br />

all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e<br />

all’articolo 143 del regolamento di cui al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.<br />

Qualora la gestione della rete, separata o integrata con<br />

la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di<br />

gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i<br />

lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato<br />

ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata<br />

abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio<br />

relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi.<br />

Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente<br />

la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore<br />

deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza<br />

pubblica previste dalla legislazione vigente».<br />

nei quali l’attività di gestione delle reti<br />

e degli impianti destinati alla produzione<br />

dei servizi pubblici locali... può<br />

essere separata da quella di erogazione<br />

degli stessi» (art. 113, comma 3).<br />

A mente del comma 4 dell’art.<br />

113, l’attività di gestione delle infrastrutture<br />

può essere affidata a<br />

“imprese idonee” selezionate con gara,<br />

ovvero a società a capitale pubblico<br />

totalitario che corrispondano al modello<br />

dell’“affidamento in house”<br />

(che si verifica, come visto, qualora<br />

gli enti pubblici proprietari esercitino<br />

delle aziende e le deliberazioni della commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante<br />

l’esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l’anno sono comunicati<br />

all’amministrazione del comune. Nel termine di 15 giorni il consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni che<br />

saranno comunicate, a cura del sindaco, alla commissione amministratrice» (art. 16);<br />

- la vigilanza del prefetto sulla gestione del servizio pubblico e sul rispetto del regolamento, con potere di inchiesta e di revoca<br />

degli atti (artt. 17 e 19).<br />

- l’elezione (e lo scioglimento d’ufficio), da parte del Consiglio comunale, della Commissione amministratrice. La stretta<br />

correlazione tra azienda e comune è evidenziata dal fatto che i 2/5 della commissione possano essere formati da membri del<br />

Consiglio comunale e dalla condizione per cui «la commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche<br />

durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni» e che<br />

«il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate». Tra i compiti della<br />

commissione figura quello di provvedere «a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto occorra per il funzionamento<br />

dell’azienda» (artt. 5 e 6);<br />

- «Per l’accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle<br />

aziende speciali si applicano le norme della legge comunale e provinciale» (art. 7).<br />

La giurisprudenza ha costantemente configurato quello intercorrente tra comune e azienda speciale come «rapporto di<br />

immedesimazione organica», non ritenendo che ciò potesse compromettere la riconosciuta «autonomia contabile e finanziaria,<br />

nonché la capacità di compiere i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del proprio fine e di stare in giudizio»<br />

dell’azienda speciale (tra tutte, si veda la sentenza della Corte dei Conti, sez. II, 15 luglio 1985, n. 142).<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55


ACQUA<br />

Articolo<br />

Articolo 113 TUEL<br />

(D.L. n. 269/2003, L. n. 326/2003)<br />

15-bis: «Nel caso in cui le disposizioni previste per i<br />

singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di<br />

transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste<br />

nel presente articolo, le concessioni rilasciate con<br />

procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque<br />

entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,<br />

senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.<br />

Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate<br />

a società a capitale misto pubblico privato nelle<br />

quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure<br />

ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto<br />

delle norme interne e comunitarie in materia di<br />

concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale<br />

interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici<br />

titolari del capitale sociale esercitino sulla società un<br />

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e<br />

che la società realizzi la parte più importante della propria<br />

attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano».<br />

Articolo 113 TUEL<br />

(D.L. n. 269/2003, L. n. 326/2003)<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Articolo 113 TUEL<br />

(legge Finanziaria 2004)<br />

15-bis: «Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli<br />

settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione,<br />

ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel<br />

presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure<br />

diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro<br />

e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità<br />

di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse<br />

dalla cessazione le concessioni affidate a società a<br />

capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato<br />

sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica<br />

che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne<br />

e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle<br />

affidate a società a capitale interamente pubblico a<br />

condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale<br />

esercitino sulla società un controllo analogo a quello<br />

esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la<br />

parte più importante della propria attività con l’ente o<br />

gli enti pubblici che la controllano.<br />

Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni<br />

affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società già<br />

quotate in borsa e a quelle da esse direttamente<br />

partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie<br />

esclusive del servizio, nonché a società<br />

originariamente a capitale interamente pubblico<br />

che entro la stessa data abbiano provveduto a<br />

collocare sul mercato quote di capitale attraverso<br />

procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe<br />

le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque<br />

allo spirare del termine equivalente a quello<br />

della durata media delle concessioni aggiudicate<br />

nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza<br />

pubblica, salva la possibilità di determinare<br />

caso per caso la cessazione in una data successiva<br />

qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di<br />

recupero di particolari investimenti effettuati da<br />

parte del gestore».<br />

Articolo 113 TUEL<br />

(legge Finanziaria 2004)<br />

15-quater: «A decorrere dal 1º gennaio 2007 si applica il<br />

divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti<br />

dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i<br />

servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.<br />

Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,<br />

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive<br />

modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del<br />

settore e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del<br />

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo<br />

definisce le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese<br />

estere, o di imprese italiane che abbiano avuto<br />

all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure<br />

di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo<br />

caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano<br />

garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi<br />

mercati».<br />

56 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


sulla società un controllo analogo a<br />

quello relativo ai propri servizi e la<br />

società realizzi la parte più importante<br />

della propria attività a favore degli<br />

enti soci).<br />

L’attività di erogazione del servizio,<br />

invece, deve essere attribuita, per<br />

previsioni generale, a soggetti scelti<br />

con gara o che abbiano acquisito una<br />

partecipazione privata con procedure<br />

a evidenza pubblica (anticipando,<br />

quindi, la selezione concorsuale al<br />

momento della costituzione, della trasformazione<br />

o, comunque, della<br />

“privatizzazione” della società), ovvero,<br />

eccezionalmente, a società interamente<br />

pubbliche, se rispondenti alle<br />

condizioni dell’“affidamento in house”<br />

sopra esaminate.<br />

Il comma 5-bis dell’art. 113,<br />

come riformato dalla legge Finanziaria<br />

2004, prevede che «le normative<br />

di settore, al fine di superare<br />

assetti monopolistici, possono<br />

introdurre regole che assicurino<br />

concorrenzialità nella gestione<br />

dei servizi da esse disciplinati prevedendo,<br />

nel rispetto delle disposizioni<br />

di cui al comma 5» (normative<br />

nazionali di settore e normative<br />

comunitarie in materia di concorrenza),<br />

«criteri di gradualità nella<br />

scelta della modalità di conferimento<br />

del servizio».<br />

La disposizione è stata introdotta<br />

all’evidente scopo di permettere al<br />

Legislatore di “graduare” gli interventi<br />

volti all’apertura dei mercati -<br />

accelerando o eventualmente rallentando,<br />

nel rispetto delle direttive stabilite<br />

dalla Commissione europea, il<br />

processo di liberalizzazione - a seconda<br />

delle peculiarità del settore<br />

interessato. È possibile, ad esempio,<br />

che venga stabilito un limite alla<br />

durata delle gestioni disposte a favore<br />

di società “in house”, stabilendo<br />

un termine per procedere alla privatizzazione<br />

delle stesse con procedure<br />

a evidenza pubblica.<br />

Il nuovo art. 113, comma 5-ter,<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

TUEL, coerentemente con la disposizione<br />

precedente, appare finalizzato<br />

a garantire un “livello minimo”<br />

di concorrenza, prevedendo che, in<br />

tutti i casi in cui la gestione della<br />

rete, degli impianti e delle altre dotazioni<br />

patrimoniali (sia essa «separata<br />

o integrata con l’erogazione dei<br />

servizi») venga affidata senza gara<br />

(ad esempio, ricorrendo al modello<br />

dell’“affidamento in house”), i gestori<br />

debbano provvedere all’esecuzione<br />

dei lavori «comunque connessi<br />

alla gestione della rete», mediante<br />

«contratti di appalto o di concessione<br />

di lavori pubblici, aggiudicati<br />

a seguito di procedure di evidenza<br />

pubblica», con la possibilità di svolgere<br />

le opere in economia nei limiti<br />

stabiliti dall’art. 24 della legge n.<br />

109/1994 [11] .<br />

Nell’ipotesi in cui l’attività di gestione<br />

delle infrastrutture sia affidata<br />

con gara, i lavori a essa connessi<br />

possono essere svolti in economia<br />

dal soggetto affidatario soltanto se<br />

la gara espletata «abbia avuto ad<br />

oggetto sia la gestione del servizio<br />

relativo alla rete, sia l’esecuzione<br />

dei lavori connessi».<br />

Qualora, invece, la procedura concorsuale<br />

riguardi la sola attività di erogazione,<br />

«il gestore deve appaltare i<br />

lavori a terzi con le procedure ad<br />

evidenza pubblica previste dalla legislazione<br />

vigente», con una sostanziale<br />

equiparazione alla disciplina prevista<br />

per gli affidamenti diretti.<br />

Precedentemente si è visto come<br />

la legge di conversione n. 326/2003,<br />

abbia attenuato la previsione, contenuta<br />

nel D.L. n. 269/2003, della «anticipata<br />

cessazione», al 31 dicembre<br />

2006, delle gestioni in corso affidate<br />

senza procedure a evidenza<br />

pubblica, introducendo la possibilità<br />

di prorogare questo termine sino<br />

a due anni nel caso vengano raggiunte,<br />

mediante operazioni societarie,<br />

dimensioni gestionali rilevanti e<br />

meritevoli di salvaguardia.<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Già il D.L. n. 269/2003 aveva sottratto<br />

dalla “anticipata cessazione”:<br />

● le società che avessero ottenuto<br />

la gestione del servizio aggiudicandosi<br />

una gara;<br />

● le società miste che avessero selezionato<br />

il partner privato con procedura<br />

concorsuale;<br />

● le società interamente pubbliche<br />

che rispondano al modello dell’“affidamento<br />

in house”.<br />

La legge Finanziaria 2004 ha stabilito<br />

una ulteriore deroga alla previsione<br />

di cui al comma 15-bis art.<br />

113, TUEL, escludendo dall’applicazione<br />

del “periodo transitorio”:<br />

● le società già quotate in borsa (e<br />

quelle da esse direttamente partecipate),<br />

alle quali la gestione del servizio<br />

risulti affidata alla data del 1˚ ottobre<br />

2003, a condizione che siano concessionarie<br />

esclusive del servizio;<br />

● le società originariamente a capitale<br />

pubblico totalitario che, entro il<br />

1˚ ottobre 2003, abbiano provveduto<br />

a collocare sul mercato quote di<br />

capitale attraverso procedure ad evidenza<br />

pubblica.<br />

In entrambe le ipotesi, le concessioni<br />

cessano comunque «allo spirare<br />

del termine equivalente a quello della<br />

durata media delle concessioni aggiudicate<br />

nello stesso settore a seguito di<br />

procedure di evidenza pubblica, salva<br />

la possibilità di determinare caso<br />

per caso la cessazione in una data<br />

successiva qualora la stessa risulti<br />

proporzionata ai tempi di recupero di<br />

particolari investimenti effettuati da<br />

parte del gestore».<br />

L’indeterminatezza della disposizione<br />

ora riportata porta a ritenere che<br />

la scadenza effettiva di questo tipo di<br />

gestioni - come le modalità e le condizioni<br />

per disporre periodi di salvaguardia<br />

più lunghi - verrà stabilita da un<br />

provvedimento di attuazione, non potendo<br />

una scelta di questo genere essere<br />

rimessa alla pura discrezionalità<br />

delle amministrazioni locali.<br />

Su questo punto si segnala che il<br />

[11] Si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 170/1984, n. 113/1985, n. 389/1989 e n. 168/1991; si veda, altresì, la<br />

sentenza della Cassazione penale, sez. III, 1˚ luglio 1999, n. 9983, Valentini.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57


ACQUA<br />

Articolo<br />

TAR Liguria, sez. II, con ordinanza<br />

22 aprile 2004 n. 822, ha sospeso un<br />

giudizio concernente l’attribuzione<br />

senza gara del servizio idrico integrato<br />

a una società mista quotata in borsa,<br />

rimettendo gli atti alla Corte di<br />

Giustizia della Comunità europea, al<br />

fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale<br />

circa la compatibilità della vigente<br />

normativa in materia di servizi<br />

pubblici locali (in particolare, del<br />

comma 15-bis dell’art. 113 TUEL nella<br />

versione modificata dalla legge finanziaria<br />

2004) rispetto al diritto comunitario,<br />

come interpretato dalla<br />

Corte europea nella sentenza 7 dicembre<br />

2000 resa in causa C-324/98 (sentenza<br />

Teleaustria) e dalla Commissione<br />

europea con la comunicazione interpretativa<br />

29 aprile 2000.<br />

Secondo questo indirizzo interpretativo,<br />

l’obbligo di affidamento mediante<br />

gara previsto dal diritto comunitario<br />

sugli appalti si estende anche<br />

alle concessioni di pubblici servizi,<br />

nonostante queste non siano espressamente<br />

prese in considerazione dal<br />

Trattato o da norme derivate. L’obbligo<br />

di selezione concorsuale deriva,<br />

infatti, dell’applicazione estensiva, anche<br />

alle concessioni, delle norme del<br />

Trattato che instaurano e garantiscono<br />

il buon funzionamento del mercato<br />

unico (artt. 12, 28, 49 e 86).<br />

Il TAR Liguria ha sollevato al riguardo<br />

tre questioni pregiudiziali.<br />

Innanzitutto, si è chiesto se l’interpretazione<br />

suddetta debba essere adottata<br />

anche in situazioni riguardanti<br />

soggetti appartenenti a un unico Stato<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

membro e, quindi, anche qualora sia<br />

totalmente assente il connotato di transnazionalità<br />

sui cui si fonda la tutela<br />

degli scambi comunitari assicurata<br />

dall’art. 12, Trattato (il quale vieta,<br />

appunto, qualsiasi discriminazione tra<br />

operatori fondata sulla nazionalità).<br />

In passato, il Giudice comunitario aveva<br />

già escluso che ciò fosse necessario<br />

(sentenza 9 settembre 1999, resa<br />

in causa C-108/98).<br />

Il TAR Liguria si è chiesto poi se<br />

sia possibile, per gli Stati membri, introdurre<br />

nel proprio ordinamento, nel<br />

momento in cui si conformano al Trattato,<br />

disposizioni transitorie che salvaguardano<br />

temporaneamente le concessioni<br />

di pubblici servizi affidate senza<br />

gara anche dopo l’emanazione della<br />

sentenza Teleaustria (ossia dopo il 7<br />

dicembre 2000) e, in caso affermativo,<br />

quale possa essere la durata del<br />

“periodo transitorio”. In altre parole, il<br />

Giudice amministrativo si è posto il<br />

dubbio della compatibilità del comma<br />

15-bis dell’art. 113 rispetto al diritto<br />

comunitario, nella parte in cui esclude<br />

la cessazione degli affidamenti diretti<br />

disposti a favore di società quotate in<br />

borsa dopo il 7 dicembre 2000 (data in<br />

cui la Corte di Giustizia ha affermato il<br />

principio per il quale anche le concessioni<br />

di pubblici servizi devono essere<br />

attribuite con gara) e prima del 2 ottobre<br />

2003. La Corte Costituzionale ha<br />

più volte affermato che il principio dell’immediata<br />

applicabilità della normativa<br />

comunitaria nel territorio dello Stato<br />

sussiste non solo con riferimento ai<br />

regolamenti e alle direttive self-execu-<br />

ting, ma anche alle sentenze interpretative<br />

della Corte di Giustizia [12] . Pertanto,<br />

la sentenza Teleaustria non produce<br />

verosimilmente alcun effetto soltanto<br />

sulle concessioni già affidate senza gara<br />

al momento della propria emanazione,<br />

avvenuta il 7 dicembre 2000, mentre<br />

non è chiara la sorte delle concessioni<br />

affidate senza gara successivamente<br />

a questa data, pur nella vigenza di una<br />

disciplina nazionale che consente tale<br />

possibilità (nel caso di specie, l’abrogato<br />

comma 5 dell’art. 35, legge finanziaria<br />

2002) o che, comunque, le fa espressamente<br />

salve (comma 15-bis dell’art.<br />

113 TUEL).<br />

Con la terza e ultima questione<br />

pregiudiziale, il TAR Liguria, rilevata<br />

la indubbia natura di «interesse<br />

economico generale» del servizio<br />

idrico integrato [13] , ha chiesto<br />

alla Corte di Giustizia se il titolare<br />

dello stesso possa godere delle<br />

esenzioni previste dall’art. 86 del<br />

Trattato CE, secondo il quale le<br />

regole comunitarie sulla concorrenza<br />

non trovano applicazione<br />

nel caso in cui ciò possa compromettere,<br />

in linea di diritto o di<br />

fatto, la specifica missione affidata<br />

al gestore [14] .<br />

La soluzione di queste questioni<br />

da parte del Giudice comunitario<br />

contribuirà, indubbiamente, a fare<br />

chiarezza sulla legittimità degli affidamenti<br />

diretti dei servizi pubblici<br />

locali (e, in particolare, del<br />

“ciclo dell’acqua”) disposti prima<br />

e dopo la riforma, avvenuta con la<br />

legge finanziaria del 2002.<br />

[12] Questa natura si evince dalle sentenze della Corte di Giustizia rese in C-320/91 e C-393/92, dalla Comunicazione della<br />

Commissione sui servizi di interesse generale in Europa pubblicata in G.U.C.E C del 26 settembre 1996, n. 281 e dalla<br />

direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE.<br />

[13] In particolare, individuata la ratio dell’abrogato comma 5 dell’art. 35, legge finanziaria 2002 (che permetteva l’affidamento<br />

diretto del servizio idrico integrato a favore di società totalmente pubbliche partecipate dagli enti locali dell’Ambito per un<br />

periodo di tempo comunque limitato) nella opportunità di compiere le attività necessarie alla indizione proficua della gara (ad<br />

esempio, la ricognizione delle opere e delle risorse, la definizione del piano degli interventi, la realizzazione delle opere, il<br />

superamento delle gestioni frammentarie), al contempo erogando il servizio, il TAR ligure ha chiesto al Giudice comunitario se<br />

l’art. 86 del Trattato possa essere interpretato nel senso di consentire la deroga ai principi della concorrenza per un periodo<br />

comunque determinato e contenuto in limiti ragionevoli, qualora l’espletamento della gara, ad avviso del giudice del caso<br />

concreto, possa pregiudicare la tempestiva realizzazione, attivazione e gestione del servizio pubblico. In caso di risposta<br />

affermativa al quesito posto dal TAR Liguria, l’affidamento diretto disposto dopo il 7 dicembre 2000 a favore di società<br />

quotate in borsa, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, potrà essere considerato legittimo, ancorché<br />

disposto, relativamente al servizio idrico integrato, ai sensi dell’abrogato comma 5 dell’art. 35, legge finanziaria 2002.<br />

[14] «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (in S.O. n.29, alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41)<br />

58 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Da ultimo, l’art. 113, comma<br />

15-ter, anch’esso introdotto dalla legge<br />

Finanziaria 2004, si preoccupa di<br />

disciplinare la fase successiva alla scadenza<br />

del “periodo transitorio” definito<br />

dal comma 15-bis (31 dicembre<br />

2006).<br />

La disposizione stabilisce, in particolare,<br />

che «a decorrere dal 1º gennaio<br />

2007 si applica il divieto di cui al<br />

comma 6, salvo nei casi in cui si tratti<br />

dell’espletamento delle prime gare<br />

aventi ad oggetto i servizi forniti dalle<br />

società partecipanti alla gara stessa».<br />

Il comma 6 dell’art. 113 stabilisce<br />

che la partecipazione alle gare per la<br />

scelta del soggetto a cui affidare l’erogazione<br />

del servizio sia inibita alle<br />

società che, in Italia o all’estero, gestiscano<br />

a qualunque titolo servizi pubblici<br />

locali in virtù di un affidamento<br />

diretto, di procedure non a evidenza<br />

pubblica o dei relativi rinnovi, alle<br />

società da esse controllate o a queste<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

collegate, alle loro controllanti nonché<br />

alle società controllate o collegate<br />

con queste ultime.<br />

Inoltre, devono essere escluse dalle<br />

gare le società alle quali sia stata<br />

attribuita (se separata dall’erogazione<br />

del servizio) l’attività di gestione delle<br />

reti, degli impianti e delle altre dotazioni<br />

patrimoniali.<br />

Questo divieto non si applica peraltro,<br />

per espressa previsione normativa,<br />

alle prime gare indette, in caso di<br />

scadenza del periodo transitorio, per<br />

l’attribuzione del medesimo servizio<br />

erogato dalle società in questione (coerentemente,<br />

del resto, con quanto stabilito<br />

da alcune normative di settore,<br />

come, ad esempio, dal D.Lgs. n.<br />

164/2000 [15] in materia di distribuzione<br />

del gas naturale).<br />

Il comma 15-ter dispone, infine,<br />

che il Governo debba definire, con<br />

regolamento emanato ai sensi del<br />

D.P.R. n. 400/1988, le «condizioni<br />

per l’ammissione alle gare di imprese<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

estere, o di imprese italiane che abbiano<br />

avuto all’estero la gestione del<br />

servizio senza ricorrere a procedure<br />

di evidenza pubblica, a condizione<br />

che, nel primo caso, sia fatto salvo il<br />

principio di reciprocità e siano garantiti<br />

tempi certi per l’effettiva apertura<br />

dei relativi mercati».<br />

La norma opportunamente reintroduce<br />

- seppure con contenuto più limitato<br />

e senza la fissazione di un termine<br />

- il regolamento originariamente<br />

previsto dal comma 16, art. 35, legge<br />

Finanziaria 2002, disposizione abrogata<br />

dal D.L. n. 269/2003, anche in ragione<br />

del ritardo maturato dall’Esecutivo<br />

rispetto alla scadenza del giugno<br />

2003. La lacuna normativa circa le<br />

condizioni per l’ammissione alle gare<br />

di imprese che abbiano ottenuto l’affidamento<br />

di un servizio senza partecipare<br />

a procedure concorsuali rischiava,<br />

infatti, di vanificare la portata della<br />

riforma proconcorrenziale e di creare<br />

ingiustificate discriminazioni. l<br />

[15] «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41<br />

della legge 17 maggio 1999, n. 144» (in Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2000, n. 142). È il cosiddetto “decreto Letta”.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59


ACQUA<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna capofila nella convogliazione negli stabilimenti di trattamento<br />

Sugli impianti di depurazione idrica<br />

l’ISTAT fotografa lo stato dell’arte<br />

di Maria Luisa Felici, geologo e giornalista scientifico<br />

Dopo un’indagine svoltasi su<br />

L’<br />

ISTAT ha recentemente<br />

tutto il territorio nazionale,<br />

pubblicato i primi risultati<br />

l’ISTAT ha pubblicato una serie<br />

riguardanti le rilevazioni<br />

censuarie sugli impianti di depura-<br />

di tabelle contenenti dati agzione<br />

delle acque reflue urbane e<br />

giornati a tutto il 1999 sugli im- sulle reti fognarie, aggiornati a tutto<br />

pianti di depurazione delle ac- il 1999.<br />

que reflue urbane e sulle reti<br />

fognarie, nelle quali vengono La copertura della rete<br />

evidenziate le differenze esi-<br />

Complessivamente, i comuni italiani<br />

che dispongono di una rete fostenti<br />

tra le varie regioni in<br />

gnaria che copra in tutto o in parte il<br />

funzione del numero di im- territorio comunale, sono 7.988, papianti<br />

presenti sul territorio di ri al 99% del totale. Il rimanente<br />

ognuna e di quanti tra questi 1%, ovvero 112 comuni, è sprovvi-<br />

sono effettivamente in esercisto di rete fognaria, anche se in alcuni<br />

centri sono presenti piccoli imzio.<br />

Tra i dati emersi, la bassissipianti<br />

di trattamento dei reflui, gestima<br />

quantità di acque convoti però in forma autonoma dagli<br />

gliate in impianti che effettua- utenti.<br />

no un trattamento di tipo pri- Tra i comuni provvisti di rete fomario,<br />

in grado di rimuovere gnaria, il 48% depura completamen-<br />

la parte dei solidi sospesi sedite<br />

tutte le acque reflue convogliate<br />

nella fognatura pubblica (si vedano<br />

mentabili attraverso un proces- le tabelle 1 e 2), il 39% ne depura<br />

so di decantazione meccanica. solo una parte, mentre il 13% scari-<br />

Difforme, inoltre, la distribuca le acque reflue non trattate in un<br />

zione geografica delle tipolo- corpo idrico come lago, mare, corso<br />

gie di trattamento, per lo più d’acqua, ecc.<br />

Le regioni in cui si osserva la<br />

primario nel nord-est dell’Ita-<br />

maggiore convogliazione degli scalia,<br />

secondario nel sud e terziarichi negli impianti di depurazione<br />

rio nel nord-ovest.<br />

sono Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna,<br />

mentre Marche, Toscana e Calabria<br />

sono agli ultimi posti. Inoltre,<br />

in molti comuni lo scarico fognario<br />

non subisce alcun tipo di trattamento<br />

di depurazione; è quanto accade,<br />

soprattutto, in Lombardia, Piemonte,<br />

Lazio, Calabria e Campania. Ad<br />

eccezione di Milano, in tutti i comuni<br />

con più di 80.000 abitanti le acque<br />

reflue sono trattate in maniera<br />

completa o parziale.<br />

Complessivamente, in Italia sono<br />

presenti 12.468 impianti, di cui<br />

12.065 già esistenti e 403 in corso<br />

di realizzazione. Tra gli impianti esistenti,<br />

11.509, pari al 95,39%, risulta<br />

essere in esercizio. Gli impianti<br />

esistenti sono per lo più presenti nel<br />

nord-est e nel nord-ovest, con, rispettivamente,<br />

il 99% e il 97% in<br />

esercizio; al contrario, le isole e il<br />

sud riportano i valori più bassi, rispettivamente,<br />

l’89% e l’88% (si veda<br />

la tabella 3). Il Trentino Alto-<br />

Adige ha tutti gli impianti esistenti<br />

in esercizio, seguito da Valle d’Aosta,<br />

Emilia-Romagna e Piemonte.<br />

Gli impianti di depurazione sono<br />

classificati in tre tipologie in base<br />

alla capacità di abbattimento del carico<br />

inquinante (si veda la tabella 4).<br />

Applicazione dei processi<br />

di depurazione<br />

Gli impianti di depurazione con<br />

trattamento primario rimuovono la<br />

maggior parte dei solidi sospesi sedimentabili<br />

per decantazione meccanica<br />

nei bacini di sedimentazione, facendo<br />

ricorso o meno all’uso di flocculanti.<br />

Le vasche settiche di<br />

Imhoff, che permettono la chiarificazione<br />

dei liquami domestici provenienti<br />

da insediamenti civili di ridotte<br />

dimensioni, sono incluse in questa<br />

tipologia.<br />

Gli impianti di depurazione con<br />

trattamento secondario impiegano<br />

un processo di ossidazione biologica<br />

della sostanza organica biodegradabile<br />

sospesa e disciolta nelle acque<br />

di scarico, utilizzando batteri<br />

aerobi.<br />

Gli impianti di depurazione con<br />

60 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


trattamento terziario rimuovono le<br />

sostanze non eliminate con i trattamenti<br />

precedenti, come microrganismi,<br />

sali nutritivi, sostanze organiche,<br />

ecc.<br />

Gli impianti in esercizio sono:<br />

● trattamento primario: 51%;<br />

● trattamento secondario: 42%;<br />

● trattamento terziario: 7%.<br />

In particolare, 9.210 sono di piccole<br />

dimensioni (fino a 2.000 AES);<br />

di questi 5.699 presentano una tipologia<br />

di trattamento primario (si veda<br />

la tabella 5).<br />

La capacità effettiva depurativa<br />

degli impianti (si veda la tabella 6),<br />

è pari a circa 64 milioni di abitanti<br />

equivalenti serviti (gli abitanti equivalenti<br />

serviti, AES in acronimo,<br />

rappresentano l’unità di misura con<br />

cui si esprime il carico equivalente<br />

organico biodegradabile in arrivo all’impianto<br />

di depurazione: 1 abitante<br />

equivalente = 60 grammi di<br />

BOD 5). Il carico degli AES effettivi<br />

è depurato:<br />

● per il 58% dagli impianti di tipo<br />

secondario;<br />

● per il 35% da impianti di tipo<br />

terziario;<br />

● solo per il 7% da impianti di tipo<br />

primario.<br />

Considerando la capacità effettiva<br />

e quella potenziale di progetto,<br />

Regioni e<br />

ripartizioni<br />

geografiche<br />

Depurazione<br />

completa<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

dimensionata in base ai picchi stagionali<br />

di carico inquinante e calcolata<br />

in 79 milioni di AES, il nord<br />

Italia dispone di 22 milioni di AES<br />

effettivi, pari al 34% del totale, e 40<br />

milioni di AES potenziali, corrispondenti<br />

al 51% della capacità potenziale<br />

di depurazione. I maggiori<br />

carichi inquinanti in ingresso negli<br />

impianti di depurazione sono:<br />

● nel nord-est per quanto concerne<br />

il trattamento primario;<br />

● nel sud per il trattamento secondario;<br />

● nel nord-ovest per il terziario.<br />

La più elevata capacità potenziale<br />

di depurazione per il trattamento<br />

primario è presente nel nord-est; nel<br />

nord-ovest per il trattamento secondario<br />

e terziario. Sebbene, in genere,<br />

il numero di AES di progetto sia<br />

più alto rispetto a quelli effettivi, si<br />

rilevano alcuni casi di sottodimensionamento<br />

degli impianti rispetto<br />

ai carichi inquinanti in ingresso in<br />

Puglia per gli impianti primari e secondari<br />

e in Calabria per gli impianti<br />

terziari.<br />

Valutando globalmente gli AES<br />

effettivi e gli AES di progetto, si ha:<br />

● nel Centro Italia la maggior incidenza<br />

di trattamento terziario;<br />

● nelle isole e nel sud è prevalente<br />

il trattamento secondario;<br />

Comuni con depurazione delle acque reflue<br />

convogliate nella fognatura pubblica<br />

Depurazione<br />

parziale<br />

Depurazione<br />

assente<br />

● nel nord-ovest e nel nord-est il<br />

trattamento primario.<br />

Per quanto riguarda la capacità<br />

media degli impianti di depurazione<br />

(si veda la tabella 7), valutati in<br />

AES effettivi, il valore si attesta intorno<br />

ai 27.223 AES per gli impianti<br />

terziari contro i 778 per gli impianti<br />

primari. La Sicilia presenta il<br />

più elevato valore di AES per gli<br />

impianti di depurazione primaria, la<br />

Puglia per il trattamento secondario,<br />

la Valle d’Aosta, il Piemonte e<br />

la Campania per il trattamento terziario.<br />

I gestori degli impianti di depurazione<br />

assommano a 4.245, ma di<br />

questi solo l’8% gestisce esclusivamente<br />

il servizio di depurazione; il<br />

restante 92% svolge la propria attività<br />

anche in altri cicli d’uso delle<br />

acque urbane (acquedotti, reti di distribuzione<br />

di acqua potabile, reti<br />

fognarie).<br />

Gli impianti di depurazione sono<br />

gestiti nell’86% dei casi direttamente<br />

dai comuni, con punte del 90% al<br />

sud, [in particolare in Calabria<br />

(94%) e Campania (92%)] e in Valle<br />

d’Aosta (94%).<br />

Il centro registra la percentuale più<br />

bassa, 81%, in particolare in Toscana<br />

(64%), nella quale è però presente il<br />

maggior numero di società per azioni<br />

(si vedano le tabelle 8 e 9). l<br />

Totale<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

TABELLA 1<br />

Comuni secondo il grado di depurazione delle acque<br />

reflue, per regione e ripartizione geografica. Anno 1999<br />

Comuni<br />

privi del<br />

servizio di<br />

fognatura<br />

pubblica<br />

Totale<br />

comuni<br />

N. % N. % N. % N. %<br />

Piemonte 658 54,7 453 37,6 93 7,7 1.204 100,0 2 1.206<br />

Valle d’Aosta 57 77,0 14 18,9 3 4,1 74 100,0 - 74<br />

Lombardia 721 46,7 514 33,3 308 20,0 1.543 100,0 3 1.546<br />

Trentino<br />

Alto Adige<br />

181 53,9 138 41,1 17 5,1 336 100,0 3 339<br />

Bolzano-Bozen 62 53,9 51 44,3 2 1,7 115 100,0 1 116<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61


Trento 119 53,8 87 39,4 15 6,8 221 100,0 2 223<br />

Veneto 371 65,4 178 31,4 18 3,2 567 100,0 14 581<br />

Friuli<br />

Venezia Giulia<br />

111 51,6 93 43,3 11 5,1 215 100,0 4 219<br />

Liguria 127 54,3 91 38,9 16 6,8 234 100,0 1 235<br />

Emilia<br />

Romagna<br />

151 44,3 186 54,5 4 1,2 341 100,0 - 341<br />

Toscana 70 24,4 171 59,6 46 16,0 287 100,0 - 287<br />

Umbria 33 35,9 55 59,8 4 4,3 92 100,0 - 92<br />

Marche 58 23,8 157 64,3 29 11,9 244 100,0 2 246<br />

Lazio 145 38,6 136 36,2 95 25,3 376 100,0 1 377<br />

Abruzzo 105 34,4 166 54,4 34 11,1 305 100,0 - 305<br />

Molise 78 57,4 44 32,4 14 10,3 136 100,0 - 136<br />

Campania 206 37,5 238 43,4 105 19,1 549 100,0 2 551<br />

Puglia 188 94,5 7 3,5 4 2,0 199 100,0 59 258<br />

Basilicata 47 35,9 61 46,6 23 17,6 131 100,0 - 131<br />

Calabria 103 25,2 193 47,2 113 27,6 409 100,0 - 409<br />

Sicilia 123 33,3 150 40,7 96 26,0 369 100,0 21 390<br />

Sardegna 271 71,9 86 22,8 20 5,3 377 100,0 - 377<br />

ITALIA 3.804 47,6 3.131 39,2 1.053 13,2 7.988 100,0 112 8.100<br />

Italia Nord<br />

occidentale<br />

1.563 51,2 1.072 35,1 420 13,7 3.055 100,0 6 3.061<br />

Italia Nord<br />

orientale<br />

814 55,8 595 40,8 50 3,4 1.459 100,0 21 1.480<br />

Italia Centrale 306 30,6 519 52,0 174 17,4 999 100,0 3 1.002<br />

Italia<br />

Meridionale<br />

727 42,0 709 41,0 293 16,9 1.729 100,0 61 1.790<br />

Italia Insulare 394 52,8 236 31,6 116 15,5 746 100,0 21 767<br />

Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />

Classi<br />

di ampiezza<br />

demografica<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Depurazione<br />

completa<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

TABELLA 2<br />

Comuni secondo il grado di depurazione delle acque<br />

reflue urbane, per classe di ampiezza demografica.<br />

Anno 1999<br />

Comuni con depurazione delle acque reflue<br />

convogliate nella fognatura pubblica<br />

Depurazione<br />

parziale<br />

Depurazione<br />

assente<br />

Totale<br />

Comuni<br />

privi del<br />

servizio di<br />

fognatura<br />

pubblica<br />

Totale<br />

comuni<br />

Fino a 500 423 292 110 825 7 832<br />

501-1.000 501 439 190 1.130 5 1.135<br />

1.001-2.000 738 645 275 1.658 15 1.673<br />

2.001-3.000 454 396 143 993 15 1.008<br />

3.001-4.000 303 287 101 691 11 702<br />

4.001-5.000 243 192 49 484 6 490<br />

62 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


L'APPROFONDIMENTO<br />

5.001-10.000 559 465 117 1.141 33 1.174<br />

10.001-15.000 214 176 29 419 12 431<br />

15.001-20.000 100 67 12 179 1 180<br />

20.001-30.000 104 67 8 179 6 185<br />

30.001-40.000 61 34 8 103 - 103<br />

40.001-50.000 25 15 7 47 - 47<br />

50.001-65.000 33 19 1 53 1 54<br />

65.001-80.000 11 6 2 19 - 19<br />

80.001-100.000 12 14 - 26 - 26<br />

100.001-250.000 19 9 - 28 - 28<br />

250.001-500.000 3 4 - 7 - 7<br />

Oltre 500.000 1 4 1 6 - 6<br />

Totale 3.804 3.131 1.053 7.988 112 8.100<br />

Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />

Impianti di depurazione delle acque reflue urbane<br />

esistenti e in corso di realizzazione, per regione<br />

e ripartizione geografica. Anno 1999<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

TABELLA 3<br />

Regioni e<br />

ripartizioni<br />

geografiche<br />

In<br />

servizio<br />

Impianti esistenti<br />

Non<br />

in servizio<br />

Totale<br />

Impianti in corso<br />

di realizzazione<br />

N. % N. % N. %<br />

Piemonte 2.459 98,2 45 1,8 2.504 100,0 30<br />

Valle d’Aosta 214 99,5 1 0,5 215 100,0 4<br />

Lombardia 1.113 95,8 49 4,2 1.162 100,0 27<br />

Trentino<br />

Alto Adige<br />

270 100,0 - - 270 100,0 14<br />

Bolzano-Bozen 74 100,0 - - 74 100,0 3<br />

Trento 196 100,0 - - 196 100,0 11<br />

Veneto 925 97,4 25 2,6 950 100,0 14<br />

Friuli<br />

Venezia Giulia<br />

531 97,8 12 2,2 543 100,0 10<br />

Liguria 543 96,3 21 3,7 564 100,0 17<br />

Emilia - Romagna 1.249 99,3 9 0,7 1.258 100,0 12<br />

Toscana 673 97,0 21 3,0 694 100,0 18<br />

Umbria 329 94,5 19 5,5 348 100,0 15<br />

Marche 350 95,6 16 4,4 366 100,0 9<br />

Lazio 489 93,0 37 7,0 526 100,0 40<br />

Abruzzo 809 96,9 26 3,1 835 100,0 24<br />

Molise 125 95,4 6 4,6 131 100,0 15<br />

Campania 334 81,9 74 18,1 408 100,0 69<br />

Puglia 189 95,0 10 5,0 199 100,0 -<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63


Regioni e<br />

ripartizionigeografiche<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Primario Secondario Terziario Totale<br />

Numero AES<br />

Di cui<br />

vasche<br />

Imhoff<br />

Effettivi<br />

Di<br />

progetto<br />

N.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Basilicata 85 85,0 15 15,0 100 100,0 3<br />

Calabria 242 70,1 103 29,9 345 100,0 41<br />

Sicilia 228 85,1 40 14,9 268 100,0 27<br />

Sardegna 352 92,9 27 7,1 379 100,0 14<br />

ITALIA 11.509 94,8 556 4,6 12.065 100,0 403<br />

Italia Nord<br />

occidentale<br />

4.329 97,4 116 2,6 4.445 100,0 78<br />

Italia Nord<br />

orientale<br />

2.975 98,5 46 1,5 3.021 100,0 50<br />

Italia Centrale 1.841 95,2 93 4,8 1.934 100,0 82<br />

Italia Meridionale 1.784 88,4 234 11,6 2.018 100,0 152<br />

Italia Insulare 580 89,6 67 10,4 647 100,0 41<br />

Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />

TABELLA 4<br />

Impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio<br />

per tipologia di trattamento, abitanti equivalenti serviti (AES)<br />

effettivi e di progetto, per regione e ripartizione geografica.<br />

Anno 1999<br />

Effettivi<br />

AES<br />

Di<br />

progetto<br />

N.<br />

Effettivi<br />

AES<br />

Di<br />

progetto<br />

N.<br />

Effettivi<br />

AES<br />

Di<br />

progetto<br />

Piemonte 1.665 1.276 434.887 524.409 760 2.587.774 2.971.310 34 2.546.366 4.230.885 2.459 5.569.027 7.726.604<br />

Valle<br />

d’Aosta<br />

191 161 49.941 60.489 22 99.939 139.073 1 148.300 148.300 214 298.180 347.862<br />

Lombardia 431 328 431.265 442.764 529 5.343.914 6.164.149 153 3.134.748 4.115.507 1.113 8.909.927 10.722.420<br />

Trentino<br />

Alto Adige<br />

130 70 101.711 121.763 92 363.598 600.678 48 1.174.242 1.685.281 270 1.639.551 2.407.722<br />

Bolzano<br />

Bozen<br />

19 18 17.197 18.506 39 158.314 190.499 16 745.180 968.919 74 920.691 1.177.924<br />

Trento 111 52 84.514 103.257 53 205.284 410.179 32 429.062 716.362 196 718.860 1.229.798<br />

Veneto 478 307 231.172 296.687 353 4.261.168 4.747.747 94 1.751.982 2.303.533 925 6.244.322 7.347.967<br />

Friuli - Venezia<br />

Giulia<br />

294 136 438.441 519.855 224 910.909 972.467 13 337.470 434.580 531 1.686.820 1.926.902<br />

Liguria 437 348 575.438 602.255 97 776.171 1.026.525 9 402.780 898.500 543 1.754.389 2.527.280<br />

Emilia<br />

Romagna<br />

751 664 774.643 857.621 409 2.924.496 3.727.723 89 2.160.464 2.738.298 1.249 5.859.603 7.323.642<br />

Toscana 184 105 51.203 58.191 409 1.776.051 2.221.702 80 3.717.215 4.434.052 673 5.544.469 6.713.945<br />

Umbria 197 184 26.894 30.224 115 177.611 185.006 17 332.692 417.491 329 537.197 632.721<br />

Marche 160 107 62.122 76.978 178 704.379 808.406 12 540.300 727.500 350 1.306.801 1.612.884<br />

Lazio 115 25 171.284 212.011 319 3.832.813 4.574.876 55 1.229.911 1.561.237 489 5.234.008 6.348.124<br />

Abruzzo 566 473 66.762 74.047 228 899.821 926.272 15 439.076 585.760 809 1.405.659 1.586.079<br />

Molise 4 - 16.093 16.293 109 52.369 636.059 12 118.965 149.282 125 687.427 801.634<br />

Campania 48 20 239.235 676.316 251 3.632.369 4.254.073 35 1.752.292 2.400.685 334 5.623.896 7.331.074<br />

Puglia 25 2 197.322 192.726 120 3.123.648 2.795.993 44 1.205.854 2.060.308 189 4.526.824 5.049.027<br />

Basilicata 12 7 19.286 19.778 48 150.947 179.477 25 269.776 303.278 85 440.009 502.533<br />

Calabria 67 38 84.859 90.288 158 1.174.905 1.246.709 17 118.632 115.251 242 1.378.396 1.452.248<br />

Sicilia 46 20 514.357 602.725 163 2.409.988 2.965.641 19 425.108 645.521 228 3.349.453 4.213.887<br />

Sardegna 38 6 53.847 55.763 271 1.605.178 1.855.506 43 380.523 561.311 352 2.039.548 2.472.580<br />

64 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Regioni e<br />

ripartizionigeografiche<br />

Primario Secondario Terziario Totale<br />

Numero AES<br />

Di cui<br />

vasche<br />

Imhoff<br />

Effettivi<br />

Di<br />

progetto<br />

N.<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

ITALIA 5.839 4.277 4.540.762 5.531.183 4.855 37.308.048 42.999.392 815 22.186.696 30.516.560 11.509 64.035.506 79.047.135<br />

Italia Nord<br />

occidentale<br />

2.724 2.113 1.491.531 1.629.917 1.408 8.807.798 10.301.057 197 6.232.194 9.393.192 4.329 16.531.523 21.324.166<br />

Italia Nord<br />

orientale<br />

1.653 1.177 1.545.967 1.795.926 1.078 8.460.171 10.048.615 244 5.424.158 7.161.692 2.975 15.430.296 19.006.233<br />

Italia Centrale 656 421 311.503 377.404 1.021 6.490.854 7.789.990 164 5.820.118 7.140.280 1.841 12.622.475 15.307.674<br />

Italia Meridionale<br />

722 540 623.557 1.069.448 914 9.534.059 10.038.583 148 3.904.595 5.614.564 1.784 14.062.211 16.722.595<br />

Italia Insulare 84 26 568.204 658.488 434 4.015.166 4.821.147 62 805.631 1.206.832 580 5.389.001 6.686.467<br />

Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />

Effettivi<br />

AES<br />

Di<br />

progetto<br />

N.<br />

Effettivi<br />

AES<br />

Di<br />

progetto<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

TABELLA 5<br />

Impianti di depurazione delle acque reflue urbane in<br />

esercizio per tipologia di trattamento, abitanti equivalenti<br />

serviti (AES) effettivi e di progetto, per regione<br />

e ripartizione geografica. Anno 1999<br />

(Composizione percentuale)<br />

N.<br />

Effettivi<br />

AES<br />

Di<br />

progetto<br />

Piemonte 67,7 51,9 7,8 6,8 30,9 46,5 38,5 1,4 45,7 54,8 100,0 100,0 100,0<br />

Valle<br />

d’Aosta<br />

89,3 75,2 16,7 17,4 10,3 33,5 40,0 0,5 49,7 42,6 100,0 100,0 100,0<br />

Lombardia 38,7 29,5 4,8 4,1 47,5 60,0 57,5 13,7 35,2 38,4 100,0 100,0 100,0<br />

Trentino Alto<br />

Adige<br />

48,1 25,9 6,2 5,1 34,1 22,2 24,9 17,8 71,6 70,0 100,0 100,0 100,0<br />

Bolzano<br />

Bozen<br />

25,7 24,3 1,9 1,6 52,7 17,2 16,2 21,6 80,9 82,3 100,0 100,0 100,0<br />

Trento 56,6 26,5 11,8 8,4 27,0 28,6 33,4 16,3 59,7 58,3 100,0 100,0 100,0<br />

Veneto 51,7 33,2 3,7 4,0 38,2 68,2 64,6 10,2 28,1 31,3 100,0 100,0 100,0<br />

Friuli - Venezia<br />

Giulia<br />

55,4 25,6 26,0 27,0 42,2 54,0 50,5 2,4 20,0 22,6 100,0 100,0 100,0<br />

Liguria 80,5 64,1 32,8 23,8 17,9 44,2 40,6 1,7 23,0 35,6 100,0 100,0 100,0<br />

Emilia<br />

Romagna<br />

60,1 53,2 13,2 11,7 32,7 49,9 50,9 7,1 36,9 37,4 100,0 100,0 100,0<br />

Toscana 27,3 15,6 0,9 0,9 60,8 32,0 33,1 11,9 67,0 66,0 100,0 100,0 100,0<br />

Umbria 59,9 55,9 5,0 4,8 35,0 33,1 29,2 5,2 61,9 66,0 100,0 100,0 100,0<br />

Marche 45,7 30,6 4,8 4,8 50,9 53,9 50,1 3,4 41,3 45,1 100,0 100,0 100,0<br />

Lazio 23,5 5,1 3,3 3,3 65,2 73,2 72,1 11,2 23,5 24,6 100,0 100,0 100,0<br />

Abruzzo 70,0 58,5 4,7 4,7 28,2 64,0 58,4 1,9 31,2 36,9 100,0 100,0 100,0<br />

Molise 3,2 - 2,3 2,0 87,2 80,4 79,3 9,6 17,3 18,6 100,0 100,0 100,0<br />

Campania 14,4 6,0 4,3 9,2 75,1 64,6 58,0 10,5 31,2 32,7 100,0 100,0 100,0<br />

Puglia 13,2 1,1 4,4 3,8 63,5 69,0 55,4 23,3 26,6 40,8 100,0 100,0 100,0<br />

Basilicata 14,1 8,2 4,4 3,9 56,5 34,3 35,7 29,4 61,3 60,3 100,0 100,0 100,0<br />

Calabria 27,7 15,7 6,2 6,2 65,3 85,2 85,8 7,0 8,6 7,9 100,0 100,0 100,0<br />

Sicilia 20,2 8,8 15,4 14,3 71,5 72,0 70,4 8,3 12,7 15,3 100,0 100,0 100,0<br />

Sardegna 10,8 1,7 2,6 2,3 77,0 78,7 75,0 12,2 18,7 22,7 100,0 100,0 100,0<br />

ITALIA 50,7 37,2 7,1 7,0 42,2 58,3 54,4 7,1 34,6 38,6 100,0 100,0 100,0<br />

Italia Nord<br />

occidentale<br />

62,9 48,8 9,0 7,6 32,5 53,3 48,3 4,6 37,7 44,0 100,0 100,0 100,0<br />

Italia Nord<br />

orientale<br />

55,6 39,6 10,0 9,4 36,2 54,8 52,9 8,2 35,2 37,7 100,0 100,0 100,0<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65


ACQUA<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Italia Centrale 35,6 22,9 2,5 2,5 55,5 51,4 50,9 8,9 46,1 46,6 100,0 100,0 100,0<br />

Italia<br />

Meridionale<br />

40,5 30,3 4,4 6,4 51,2 67,8 60,0 8,3 27,8 33,6 100,0 100,0 100,0<br />

Italia Insulare 14,5 4,5 10,5 9,8 74,8 74,5 72,1 10,7 14,9 18,0 100,0 100,0 100,0<br />

Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />

Impianti di depurazione delle acque reflue urbane<br />

in esercizio secondo la tipologia di trattamento,<br />

per ripartizione geografica e classi di abitanti<br />

equivalenti serviti (AES) effettivi. Anno 1999<br />

Classi di AES<br />

effettivi<br />

Primario Secondario<br />

ITALIA<br />

Terziario Totale<br />

Fino a 2.000 5.669 3.207 334 9.210<br />

2.001-10.000 97 1.121 244 1.462<br />

10.001-50.000 57 409 143 609<br />

50.001-100.000 10 69 45 124<br />

Oltre 100.000 6 49 49 104<br />

Totale 5.839 4.855<br />

ITALIA NORD OCCIDENTALE<br />

815 11.509<br />

Fino a 2.000 2.672 1.004 94 3.770<br />

2.001-10.000 23 263 55 341<br />

10.001-50.000 23 111 26 160<br />

50.001-100.000 6 17 5 28<br />

Oltre 100.000 - 13 17 30<br />

Totale 2.724 1.408<br />

ITALIA NORD ORIENTALE<br />

197 4.329<br />

Fino a 2.000 1.623 740 99 2.462<br />

2.001-10.000 18 236 70 324<br />

10.001-50.000 5 78 46 129<br />

50.001-100.000 3 11 16 30<br />

Oltre 100.000 4 13 13 30<br />

Totale 1.653 1.078<br />

ITALIA CENTRALE<br />

244 2.975<br />

Fino a 2.000 634 733 72 1.439<br />

2.001-10.000 18 207 40 265<br />

10.001-50.000 4 62 29 95<br />

50.001-100.000 - 13 13 26<br />

Oltre 100.000 - 6 10 16<br />

Totale 656 1.021<br />

ITALIA MERIDIONALE<br />

164 1.841<br />

Fino a 2.000 682 536 49 1.267<br />

2.001-10.000 22 241 53 316<br />

10.001-50.000 17 104 32 153<br />

50.001-100.000 - 22 5 27<br />

TABELLA 6<br />

66 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


L'APPROFONDIMENTO<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Oltre 100.000 1 11 9 21<br />

Totale 722 914<br />

ITALIA INSULARE<br />

148 1.784<br />

Fino a 2.000 58 194 20 272<br />

2.001-10.000 16 174 26 216<br />

10.001-50.000 8 54 10 72<br />

50.001-100.000 1 6 6 13<br />

Oltre 100.000 1 6 - 7<br />

Totale 84 434 62 580<br />

Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />

TABELLA 7<br />

Capacità media degli impianti di depurazione delle acque<br />

reflue urbane in esercizio in termini di AES effettivi,<br />

secondo la tipologia di trattamento, per regione e<br />

ripartizione geografica. Anno 1999<br />

Regioni<br />

e ripartizioni<br />

geografiche<br />

Primario Secondario Terziario Totale<br />

Piemonte 261 3.405 74.893 2.265<br />

Valle D'Aosta 261 4.543 148.300 1.393<br />

Lombardia 1.001 10.102 20.489 8.005<br />

Trentino - Alto Adige 782 3.952 24.463 6.072<br />

Bolzano 905 4.059 46.574 12.442<br />

Trento 761 3.873 13.408 3.668<br />

Veneto 484 12.071 18.638 6.751<br />

Friuli - Venezia Giulia 1.491 4.067 25.959 3.177<br />

Liguria 1.317 8.002 44.753 3.231<br />

Emilia - Romagna 1.031 7.150 24.275 4.691<br />

Toscana 278 4.342 46.465 8.238<br />

Umbria 137 1.544 19.570 1.633<br />

Marche 388 3.957 45.025 3.734<br />

Lazio 1.489 12.015 22.362 10.703<br />

Abruzzo 118 3.947 29.272 1.738<br />

Molise 4.023 5.068 9.914 5.499<br />

Campania 4.984 14.472 50.065 16.838<br />

Puglia 7.893 26.030 27.406 23.951<br />

Basilicata 1.607 3.145 10.791 5.177<br />

Calabria 1.267 7.436 6.978 5.696<br />

Sicilia 11.182 14.785 22.374 14.691<br />

Sardegna 1.417 5.923 8.849 5.794<br />

ITALIA 778 7.684 27.223 5.564<br />

Italia Nord occidentale 548 6.256 31.636 3.819<br />

Italia Nord orientale 935 7.848 22.230 5.187<br />

Italia Centrale 475 6.357 35.489 6.856<br />

Italia Meridionale 864 10.431 26.382 7.882<br />

Italia Insulare 6.764 9.252 12.994 9.291<br />

Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 67


Regioni<br />

e ripartizione<br />

geografiche<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

Comune<br />

Azienda municipalizzata<br />

Consorzio e<br />

Azienda speciale<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

TABELLA 8<br />

Gestori di impianti di depurazione delle acque reflue<br />

urbane secondo la forma giuridica, per regione<br />

e ripartizione geografica. Anno 1999<br />

Consorzio<br />

(a)<br />

Ente<br />

pubblico<br />

(b)<br />

Società<br />

per azioni<br />

Altro Totale<br />

Piemonte 677 7 28 1 13 15 741<br />

Valle d'Aosta 50 - 1 1 1 - 53<br />

Lombardia 436 14 34 3 43 13 543<br />

Trentino - Alto<br />

Adige<br />

123 1 12 3 3 7 149<br />

Bolzano-Bozen 40 1 12 2 1 7 63<br />

Trento 83 - - 1 2 - 86<br />

Veneto 241 11 18 1 10 10 291<br />

Friuli - Venezia<br />

Giulia<br />

112 3 5 1 5 7 133<br />

Liguria 130 - 9 2 5 7 153<br />

Emilia - Romagna 113 3 10 - 13 2 141<br />

Toscana 80 7 9 2 18 9 125<br />

Umbria 65 1 1 - 6 4 77<br />

Marche 117 6 6 - 3 9 141<br />

Lazio 202 1 3 - 10 17 233<br />

Abruzzo 155 2 5 1 2 7 172<br />

Molise 77 - - 9 - 11 97<br />

Campania 286 2 6 1 6 9 310<br />

Puglia 40 - - - 1 4 45<br />

Basilicata 72 - 2 - - 16 90<br />

Calabria 307 - 5 - 1 13 326<br />

Sicilia 242 1 4 4 5 14 270<br />

Sardegna 117 1 12 4 3 18 155<br />

ITALIA 3.642 60 170 33 148 192 4.245<br />

Italia Nord<br />

occidentale<br />

1.293 21 72 7 62 35 1.490<br />

Italia Nord<br />

orientale<br />

589 18 45 5 31 26 714<br />

Italia Centrale 464 15 19 2 37 39 576<br />

Italia Meridionale 937 4 18 11 10 60 1.040<br />

Italia Insulare 359 2 16 8 8 32 425<br />

(a) Comprende anche i consorzi ai sensi della legge 142/90.<br />

(b) Comprende gli enti pubblici regionali, provinciali e statali nonché le Regioni e le Province.<br />

Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />

68 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Regioni<br />

e ripartizione<br />

geografiche<br />

Comune<br />

Azienda municipalizzata<br />

Consorzio e<br />

Azienda speciale<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Consorzio<br />

(a)<br />

Ente<br />

pubblico<br />

(b)<br />

Società<br />

per azioni<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

TABELLA 9<br />

Gestori di impianti di depurazione delle acque reflue<br />

urbane secondo la forma giuridica, per regione<br />

e ripartizione geografica. Anno 1999<br />

(composizione percentuale)<br />

Altro Totale<br />

Piemonte 91,4 0,9 3,8 0,1 1,8 2,0 100,0<br />

Valle d'Aosta 94,3 - 1,9 1,9 1,9 - 100,0<br />

Lombardia 80,3 2,6 6,3 0,6 7,9 2,4 100,0<br />

Trentino - Alto<br />

Adige<br />

82,6 0,7 8,1 2,0 2,0 4,7 100,0<br />

Bolzano-Bozen 63,5 1,6 19,0 3,2 1,6 11,1 100,0<br />

Trento 96,5 - - 1,2 2,3 - 100,0<br />

Veneto 82,8 3,8 6,2 0,3 3,4 3,4 100,0<br />

Friuli - Venezia<br />

Giulia<br />

84,2 2,3 3,8 0,8 3,8 5,3 100,0<br />

Liguria 85,0 - 5,9 1,3 3,3 4,6 100,0<br />

Emilia - Romagna 80,1 2,1 7,1 - 9,2 1,4 100,0<br />

Toscana 64,0 5,6 7,2 1,6 14,4 7,2 100,0<br />

Umbria 84,4 1,3 1,3 - 7,8 5,2 100,0<br />

Marche 83,0 4,3 4,3 - 2,1 6,4 100,0<br />

Lazio 86,7 0,4 1,3 - 4,3 7,3 100,0<br />

Abruzzo 90,1 1,2 2,9 0,6 1,2 4,1 100,0<br />

Molise 78,6 - - 10,2 - 11,2 100,0<br />

Campania 92,3 0,6 1,9 0,3 1,9 2,9 100,0<br />

Puglia 88,9 - - - 2,2 8,9 100,0<br />

Basilicata 80,0 - 2,2 - - 17,8 100,0<br />

Calabria 94,2 - 1,5 - 0,3 4,0 100,0<br />

Sicilia 89,6 0,4 1,5 1,5 1,9 5,2 100,0<br />

Sardegna 75,5 0,6 7,7 2,6 1,9 11,6 100,0<br />

ITALIA 85,8 1,4 4,0 0,8 3,5 4,5 100,0<br />

Italia Nord<br />

occidentale<br />

86,8 1,4 4,8 0,5 4,2 2,3 100,0<br />

Italia Nord<br />

orientale<br />

82,5 2,5 6,3 0,7 4,3 3,6 100,0<br />

Italia Centrale 80,6 2,6 3,3 0,3 6,4 6,8 100,0<br />

Italia Meridionale 90,0 0,4 1,7 1,2 1,0 5,8 100,0<br />

Italia Insulare 84,5 0,5 3,8 1,9 1,9 7,5 100,0<br />

(a) (b) cfr. corrispondenti note alla Tavola 8<br />

Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Osservatorio INAIL - Articolo<br />

Rapporto INAIL 2003:<br />

occhio alla prevenzione anche con meno infortuni<br />

INAIL<br />

Come ogni anno l’INAIL ha presentato il rapporto sugli infortuni. Leggendo i dati si nota immediatamente, che, in quasi<br />

tutti i settori produttivi, ci si trova davanti ad una diminuzione, rispetto all’anno 2002, dei casi di infortunio, nonché di<br />

quelli mortali. Il dato appare ancora più significativo se si tiene conto del fatto che, nel corso dell’ultimo anno, l’occupazione<br />

è aumentata dell’1%. Se si raffronta, inoltre, il dato italiano con quello elaborato da Eurostat in Europa, si nota che è<br />

decisamente inferiore a quello di altri grandi Paesi europei come la Spagna, la Francia e la Germania.<br />

I<br />

l Presidente dell’INAIL Vincenzo Mungari,<br />

che ha presentato l’8 luglio il Rapporto<br />

Annuale 2003 nell’Auditorium dell’Istituto<br />

a Roma ha confermato che lo scorso anno<br />

sono accaduti «meno infortuni (-15.000 rispetto<br />

all’anno precedente), meno morti (-87), ma<br />

la prevenzione e la sicurezza devono ancora<br />

diventare un valore sociale. Nel nostro Paese e<br />

nel mondo.».<br />

Gli infortuni nel 2003:<br />

una panoramica<br />

Tav. 1 - Rapporto INAIL 2003<br />

Il calo rispetto al dato del 2002 è dell’1,5%:<br />

dai 993.000 infortuni di due anni fa ai<br />

978.000 dell’anno scorso. Più in dettaglio,<br />

una riduzione dell’1,5% nell’industria e servizi,<br />

una più marcata in agricoltura (-3,5%) e<br />

un incremento del 2,1% per i dipendenti<br />

dello Stato,<br />

Il dato, che si può ritenere ormai consolidato,<br />

conferma pienamente le stime previsionali<br />

effettuate nei mesi precedenti su dati<br />

provvisori e risulta ancora più significativo,<br />

se si tiene conto che nello stesso anno<br />

2003, l’occupazione è cresciuta dell’1%<br />

(fonte ISTAT); il trend in diminuzione sembra<br />

comunque destinato, sulla base di proiezioni<br />

effettuate sui dati del primo trimestre<br />

2004, a proseguire anche nell’anno in corso:<br />

per esso infatti si stima, una riduzione<br />

complessiva compresa tra -1% e -2%.<br />

Significativa anche la flessione degli infortuni<br />

mortali che sono scesi dai 1.481 del 2002<br />

ai 1.394 del 2003, con una flessione di 27<br />

casi nell’industria e servizi, 47 in agricoltura<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

di Marco Stancati,<br />

direttore centrale comunicazione INAIL<br />

e 13 tra i dipendenti dello Stato. Il risparmio<br />

di vite umane è da attribuire in larga parte<br />

alla significativa contrazione degli infortuni<br />

mortali in itinere, scesi dai 390 denunciati<br />

nel 2002 ai 328 del 2003; un dato positivo<br />

riconducibile anche agli effetti esplicati nella<br />

seconda metà dell’anno dalle disposizioni in<br />

materia di circolazione stradale e, in particolare,<br />

dalla “patente a punti”.<br />

Sul piano territoriale, si registra per l’industria<br />

e i servizi un calo diffuso ed abbastanza<br />

omogeneo nelle varie aree geografiche del<br />

Paese, con maggiori accentuazioni al sud e<br />

nel nord ovest (in particolare Puglia, Basilicata,<br />

Calabria, Piemonte). Incrementi di un certo<br />

rilievo in Trentino Alto Adige. In agricoltura<br />

la flessione interessa tutte le zone geografiche<br />

ad eccezione delle Isole dove si segnalano<br />

modesti incrementi.<br />

A livello di settori economici, il calo generale<br />

degli infortuni ha interessato in misura più<br />

consistente i tradizionali settori dell’agricoltura<br />

e dell’industria rispetto a quelli dei servizi.<br />

Significativa la contrazione nell’industria manifatturiera<br />

(in particolare tessile e metalmeccanica)<br />

e dei trasporti. Sostanzialmente stabile<br />

il settore delle costruzioni, che nel 2003<br />

ha registrato peraltro una notevole crescita<br />

occupazionale (+3,5%), senza che questo<br />

comportasse un incremento degli incidenti,<br />

anche grazie agli investimenti in prevenzione<br />

che sono stati realizzati in particolare su<br />

questo settore.<br />

Pur in presenza di questo quadro statistico<br />

confortante occorre stare in guardia contro<br />

ogni ingiustificato trionfalismo. Bisogna evitare<br />

di usare in maniera cinica le statistiche:<br />

dietro i numeri ci sono altrettante persone<br />

che hanno visto compromessa, talvolta in modo<br />

irreversibile, la propria esistenza.<br />

Gli infortuni su lavoro<br />

nella UE e nel mondo<br />

Anche se il fenomeno degli infortuni sul lavoro<br />

è in calo da qualche anno in tutta l’Unione<br />

Europea, sono stati circa 4,7 milioni gli infortuni<br />

con assenza dal lavoro superiori a tre giorni<br />

che si sono verificati nell’UE nel corso dell’ultimo<br />

anno per il quale sono disponibili i dati<br />

EUROSTAT (il 2001) e circa 5.000 i morti sul<br />

lavoro (esclusi i casi di infortuni in itinere ea<br />

bordo di qualsiasi mezzo di trasporto).<br />

Gli infortuni a livello europeo si distribuiscono<br />

prevalentemente nell’industria manifatturiera<br />

(27,4%), nelle costruzioni (17,5%), nel<br />

commercio (11,3%) nei trasporti (9,4%). I<br />

casi mortali sono concentrati nel settore delle<br />

costruzioni (24%), industria manifatturiera<br />

(19%), trasporti (18%) e agricoltura (12%).<br />

Sulla base dei “tassi di incidenza standardizzati”<br />

elaborati da Eurostat, l’Italia si colloca<br />

al di sotto delle medie europee (UE 15 Stati<br />

e UE 12 Stati - Zona EURO) per quanto<br />

riguarda il complesso degli infortuni (3.779<br />

per 100.000 occupati contro, rispettivamente,<br />

3.830 e 4.416). Il dato italiano è decisamente<br />

inferiore a quello di altri grandi Paesi<br />

europei: la Spagna (6.917), la Francia<br />

(4.819) e la Germania (4.380).<br />

Per i casi mortali, l’indicatore relativo all’Italia si<br />

colloca in linea con quello medio della UE-12 e<br />

poco sopra quello medio della UE-15.<br />

Ma gli infortuni sul lavoro costituiscono un<br />

72 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Anni<br />

Tav. 1 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2003 e denunciati all’INAIL<br />

Agricoltura<br />

problema per tutti i Paesi, e secondo le stime<br />

dell’Organizzazione Internazionale del<br />

Lavoro, ogni anno nel mondo circa 270 milioni<br />

di persone sono coinvolte in incidenti<br />

sul lavoro, mentre sono 160 milioni quelle<br />

affette da malattie connesse al lavoro, il tutto<br />

con riflessi economici stimati intorno al<br />

4% del PIL mondiale.<br />

Il dato più impressionante è quello che stima<br />

in 6.000 le persone che muoiono in media<br />

ogni giorno nel mondo per incidenti o malattie<br />

da lavoro, per un totale di oltre 2,2 milioni<br />

di casi l’anno. Il numero dei morti per<br />

infortunio sfiora i 350.000, di cui 22.000<br />

sono minori.<br />

Gli infortuni degli extracomunitari<br />

Tav. 6 - Rapporto INAIL 2003<br />

Nel rapporto annuale INAIL 2003 è stata<br />

dedicata specifica attenzione al fenomeno<br />

infortunistico che riguarda due categorie<br />

che vanno assumendo sempre più rilievo nello<br />

scenario attuale del mondo del lavoro: gli<br />

extracomunitari e i lavoratori cosiddetti<br />

“atipici”.<br />

Circa 107.000 sono stati gli infortuni sul<br />

lavoro degli extracomunitari nel 2003 e 157<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Per anno, gestione e sesso<br />

Totale infortuni Mortali<br />

Industria<br />

e Servizi<br />

Dipendenti<br />

Conto<br />

Stato<br />

Totale<br />

Agricoltura<br />

Industria<br />

e Servizi<br />

i casi mortali. Un fenomeno in crescita (erano<br />

stati 92.000 infortuni e 120 i casi mortali<br />

nel 2002) legato alla progressiva emersione<br />

di lavoratori già presenti e all’ingresso di nuove<br />

forze lavoro.<br />

Il tasso di incidenza infortunistica per i lavoratori<br />

extracomunitari risulta sensibilmente più<br />

elevato rispetto a quello medio nazionale<br />

(57 casi contro 44 per 1.000 occupati) e la<br />

spiegazione è da ricercarsi nelle attività svolte,<br />

in genere pericolose, legate alla mobilità<br />

e alla stagionalità dell’impiego.<br />

A pagare il tributo più elevato in termini di<br />

infortuni sono i lavoratori di Marocco<br />

(20,5%), Albania (13%) e Romania (8%),<br />

mentre gli infortuni mortali vedono in testa<br />

l’Albania (32 morti), Romania (22 morti) e<br />

Marocco (19 morti).<br />

I settori di attività dove si concentrano gli<br />

infortuni degli extracomunitari sono le<br />

costruzioni (25,5% dei casi mortali) e<br />

l’industria manifatturiera, in particolare<br />

la metallurgia.<br />

A livello territoriale, gli infortuni degli<br />

extracomunitari sono concentrati al<br />

nord (quasi 80% del totale nazionale)<br />

soprattutto in Lombardia (21,1%), Veneto<br />

(19,6%), e Emilia Romagna (18,9%).<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Osservatorio INAIL - Articolo<br />

Dipendenti<br />

Conto<br />

Stato<br />

Totale<br />

Maschi<br />

2001 60.295 711.700 7.651 779.646 150 1.260 12 1.422<br />

2002 55.437 684.638 8.154 748.229 160 1.178 17 1.355<br />

2003<br />

Femmine<br />

53.999 672.601 7.866 734.466 112 1.149 8 1.269<br />

2001 20.238 208.958 14.547 243.743 9 112 6 127<br />

2002 18.233 210.029 16.349 244.611 7 112 7 126<br />

2003 17.099 209.075 17.163 243.337 8 114 3 125<br />

Maschi e Femmine<br />

2001 80.533 920.658 22.198 1.023.389 159 1.372 18 1.549<br />

2002 73.670 894.667 24.503 992.840 167 1.290 24 1.481<br />

2003 71.098 881.676 25.029 977.803 120 1.263 11 1.394<br />

Il trend per gli “atipici”<br />

Tav. 8 - Rapporto INAIL 2003<br />

Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati,<br />

sono stati circa 7.500 gli infortuni nell’anno<br />

2003, di cui 14 mortali. Questa è una<br />

categoria di lavoratori prevalentemente addetti<br />

ad attività di carattere impiegatizio e<br />

tecnico impiegatizio, ed esprime un indice di<br />

incidenza (circa 20 infortuni denunciati per<br />

1.000 occupati stimati) inferiore a quello medio<br />

nazionale e in linea con le caratteristiche<br />

lavorative e di rischio della categoria impegnata<br />

in larga parte nelle attività dei servizi.<br />

Sono stati invece circa 12.500 gli infortuni<br />

dei lavoratori interinali nell’anno 2003, di<br />

cui 11 casi mortali. Si tratta di una categoria<br />

di lavoratori che operano prevalentemente<br />

nei settori produttivi dell’Industria e orientati<br />

ad attività di tipo manuale, e quindi presenta<br />

un indice di incidenza di circa 70 infortuni<br />

denunciati per 1.000 lavoratori, che rappresenta<br />

un valore sensibilmente superiore a<br />

quello medio nazionale.<br />

Sia per i lavoratori parasubordinati che per<br />

gli interinali, gli infortuni sul lavoro sono concentrati<br />

soprattutto al Nord dove tali forme<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Osservatorio INAIL - Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Tav. 6 - Extracomunitari - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2003<br />

e denunciati all’INAIL per Paese di nascita, gestione e anno<br />

Paese<br />

di nascita<br />

Agricoltura<br />

Totale infortuni Mortali<br />

2001 2002 2003 2001 2002 2003<br />

Marocco 688 755 818 1 1 3<br />

Albania 531 647 803 2 1 -<br />

India 309 390 479 - 1 1<br />

Romania 122 256 456 1 2 1<br />

Tunisia 275 374 372 1 - -<br />

Macedonia 172 188 279 - - -<br />

Jugoslavia 200 187 188 - - -<br />

Altri Paesi 1.166 1.336 1.554 3 1 2<br />

In complesso 3.463 4.133 4.949 8 6 7<br />

Industria e servizi<br />

Marocco 15.953 19.991 21.116 16 22 16<br />

Albania 8.241 10.562 13.115 10 16 32<br />

Romania 2.802 4.480 8.086 14 18 21<br />

Tunisia 4.815 5.956 6.051 4 6 7<br />

Jugoslavia 4.235 4.802 5.135 7 6 7<br />

Senegal 3.880 4.234 4.455 3 2 5<br />

Egitto 1.636 1.873 2.284 3 6 3<br />

Pakistan 1.516 1.422 2.103 1 1<br />

Argentina 1.202 1.677 2.098 4 1 3<br />

Altri Paesi 26.035 32.884 37.538 52 36 55<br />

In complesso 70.315 87.881 101.981<br />

Totale<br />

113 114 150<br />

Marocco 16.641 20.746 21.934 17 23 19<br />

Albania 8.772 11.209 13.918 12 17 32<br />

Romania 2.924 4.736 8.542 15 20 22<br />

Tunisia 5.090 6.330 6.423 5 6 7<br />

Jugoslavia 4.435 4.989 5.323 7 6 7<br />

Senegal 4.040 4.407 4.633 4 2 5<br />

Egitto 1.708 1.946 2.366 3 6 3<br />

India 1.555 1.887 2.302 3 3 4<br />

Macedonia 1.287 1.710 2.180 3 4 4<br />

Altri Paesi 27.326 34.054 39.309 52 33 54<br />

In complesso 73.778 92.014 106.930 121 120 157<br />

74 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Osservatorio INAIL - Articolo<br />

Tav. 8 - Parasubordinati - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2003 e denunciati all’INAIL<br />

per settore di attività economica e anno - Industria e servizi<br />

Settore<br />

Totale infortuni Mortali<br />

di attività economica 2001 2002 2003 2001 2002 2003<br />

Agrindustria 29 47 38 - 1 -<br />

Pesca 2 1 1 - - -<br />

Estrazione di minerali 9 12 9 - - -<br />

Industria alimentare 100 150 133 - - -<br />

Industria tessile e abbigliamento 76 74 71 - - -<br />

Industria conciaria 22 20 26 - - -<br />

Industria del legno 36 66 49 - - -<br />

Industria della carta 55 68 59 - - -<br />

Industria del petrolio 2 5 - - -<br />

Industria chimica 33 37 42 - 1 -<br />

Industria della gomma e plastica 42 46 64 - - -<br />

Industria lav. minerali non metalliferi 52 74 59 - 2 3<br />

Industria dei metalli 209 285 244 1 3 -<br />

Industria meccanica 152 155 161 1 1 -<br />

Industria macchine elettriche 58 87 81 1 - 2<br />

Industria fabbricazione mezzi<br />

di trasporto<br />

35 59 46 - - -<br />

Altre industrie 53 85 72 - 1 -<br />

Totale Industrie manifatturiere 925 1.206 1.112 3 8 5<br />

Elettricità, gas, acqua 19 27 20 - - -<br />

Costruzioni 376 549 558 1 3 2<br />

Industria 1.360 1.842 1.738 4 12 7<br />

Commercio e riparazione auto 82 92 113 3 - -<br />

Commercio all'ingrosso 283 337 324 3 1 1<br />

Commercio al dettaglio 235 351 343 1 1 -<br />

Totale commercio 600 780 780 7 2 1<br />

Alberghi e ristoranti 286 380 277 - 4 -<br />

Trasporti e comunicazioni 439 648 582 1 2 3<br />

Intermediazione finanziaria 32 47 42 - - -<br />

Attività immobiliari e professionali 668 1.030 889 2 5 -<br />

Pubblica Amministrazione 122 123 144 - - -<br />

Istruzione 55 93 60 - - 1<br />

Sanità e servizi sociali 264 391 343 - 2 -<br />

Altri servizi pubblici 299 347 344 1 1 1<br />

Servizi 2.765 3.839 3.461 11 16 6<br />

Industria e servizi 4.125 5.681 5.199 15 28 13<br />

Non determinato 857 1.665 2.351 - - 1<br />

In complesso 4.982 7.346 7.550 15 28 14<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Osservatorio INAIL - Articolo<br />

contrattuali sono più diffuse e consolidate;<br />

in particolare in Lombardia, Veneto ed Emilia<br />

Romagna, regioni nelle quali si registra<br />

più della metà degli infortuni denunciati in<br />

Italia per queste categorie di lavoratori.<br />

I settori più a rischio<br />

Tav. 3 - Rapporto INAIL 2003<br />

Secondo il rapporto annuale INAIL, le attività<br />

economiche più pericolose nell’anno 2003,<br />

in termini assoluti, risultano essere la lavorazione<br />

dei metalli (ferro, acciaio, fusioni, saldature<br />

ecc.), la lavorazione dei minerali non<br />

metalliferi (vetro, ceramica, laterizi ecc.), la<br />

lavorazione del legno e le costruzioni.<br />

Si tratta di settori con una forte componente<br />

di lavoro manuale o, comunque, caratterizzati<br />

da uno stretto e continuo contatto<br />

fisico fra il lavoratore e gli strumenti, macchinari<br />

o materiali dell’ambiente di lavoro.<br />

Se si esamina l’indice di gravità degli infortuni<br />

e ci si sofferma sugli infortuni con esiti di<br />

invalidità permanente, emerge ancora più<br />

chiaramente il nesso tra rischio infortunistico<br />

e lavorazione di tipo manuale: il settore<br />

più pericoloso in questo caso è quello della<br />

lavorazione del legno, dove il 60% degli<br />

infortuni invalidanti colpisce la mano, seguito<br />

dalle costruzioni.<br />

Sempre tenendo conto dell’indice relativo di<br />

gravità, negli infortuni con esito mortale la<br />

graduatoria vede balzare al primo posto il<br />

settore dei trasporti che, con oltre 65.000<br />

infortuni e quasi 200 morti l’anno, fornisce<br />

una quota rilevante del contributo del mondo<br />

del lavoro alle stragi sulla strada. Seguono,<br />

nella graduatoria della mortalità, l’estrazione<br />

dei minerali e le costruzioni.<br />

Zoom sulle costruzioni<br />

Proprio le attività di costruzione esprimono<br />

da sempre un rischio infortunistico molto<br />

elevato, e non solo in Italia.<br />

Numeri preoccupanti al punto che nel 2003<br />

è stata bandita una campagna informativa<br />

e ispettiva incentrata proprio sulla prevenzione,<br />

in particolare delle cadute dall’alto.<br />

E che il tema del rischio nel settore costruzioni<br />

sia ancora attuale trova conferma<br />

nel programma della “Settimana europea<br />

della sicurezza 2004” (ottobre),<br />

nella quale proprio la prevenzione degli<br />

infortuni nello specifico (“il rischio nel<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

settore delle costruzioni”) rappresenterà<br />

l’argomento centrale dei lavori.<br />

Attualmente in Italia questo settore, che è ai<br />

primi posti in tutte le graduatorie di rischio,<br />

dà luogo, ogni anno, a più di 100.000 infortuni<br />

e 300 morti. Nella UE il totale annuo degli<br />

infortuni (con assenza dal lavoro superiore a<br />

tre giorni) è di circa 800.000 e 1.300 morti.<br />

La storia delle costruzioni è strettamente collegata<br />

alle vicende sociali ed economiche<br />

del Paese: vorticosa crescita degli infortuni<br />

negli anni della ricostruzione post-bellica, fino<br />

a raggiungere la punta massima nei primi<br />

anni ’60 con oltre 300.000 infortuni e<br />

1.000 morti l’anno. Progressiva e netta flessione<br />

dalla fine anni ’60 fino alla metà degli<br />

anni ’90, quando il fenomeno sembra assestato<br />

sui valori attuali. Nell’arco degli ultimi<br />

50 anni il rischio di infortunio mortale è sceso<br />

da circa 0,80 casi per mille addetti a 0,20<br />

(un rapporto di 4 a 1).<br />

Gli indici di frequenza del settore, ancora troppo<br />

elevati, sono molto differenziati in relazione<br />

alla dimensione aziendale: il rischio risulta<br />

molto più elevato nelle piccole aziende.<br />

Si riscontrano, inoltre, frequenze infortunistiche<br />

nettamente superiori tra i lavoratori dipendenti<br />

rispetto ai lavoratori autonomi, anche<br />

se è presumibile una minore propensione,<br />

da parte di questi ultimi, a denunciare<br />

infortuni di minore gravità.<br />

In particolare, le cadute dall’alto (da ponteggi<br />

o da tetti) rappresentano ancora oggi uno<br />

degli aspetti più gravi del settore, anche se vi<br />

è stato un sensibile regresso a partire dagli<br />

anni immediatamente successivi alla emanazione<br />

delle norme prevenzionali di tipo europeo:<br />

attualmente il fenomeno risulta assestato<br />

intorno ai 10.000 casi annui, con un numero<br />

di morti ancora superiore a 100.<br />

Panoramica sulle malattie<br />

professionali<br />

Tav. 18 - Rapporto INAIL 2003<br />

L’INAIL avverte nel Rapporto che l’analisi<br />

dell’andamento dell’ultimo quinquennio<br />

dal 1999 al 2003 è stata svolta con criteri<br />

di estrazione dei dati rinnovati rispetto<br />

alle precedenti serie storiche. Tale analisi<br />

conferma una sostanziale stabilità numerica<br />

delle malattie da lavoro di cui<br />

l’INAIL viene a conoscenza. La cadenza è<br />

di circa 24.000 casi l’anno nell’industria<br />

e nei servizi e un migliaio in agricoltura.<br />

Le quote di casi indeterminati sono per gli<br />

anni più recenti ancora assai elevate, né potrebbe<br />

essere differentemente per un fenomeno<br />

dai tempi non brevissimi come è quello<br />

delle malattie professionali. In ogni caso,<br />

pur esprimendo le valutazioni con i tempi<br />

del condizionale, sembra proseguire la tendenza<br />

alla flessione del numero delle malattie<br />

tabellate a tutto vantaggio del complesso<br />

delle non tabellate secondo una logica che<br />

peraltro appare fisiologicamente in linea con<br />

il quadro complessivo della situazione.<br />

Il confronto sottolinea che le malattie non<br />

tabellate esprimono ormai numeri praticamente<br />

doppi rispetto alle tabellate e rappresentano<br />

addirittura oltre i due terzi del totale<br />

delle richieste di riconoscimento.<br />

L’analisi per tipo di tecnopatia evidenzia come<br />

negli ultimi anni ipoacusie e sordità da<br />

rumore, pur continuando ad occupare la posizione<br />

di vertice nelle graduatorie hanno<br />

visto sensibilmente ridotto il loro numero di<br />

fronte alla crescita di altre patologie e, in<br />

particolar modo, delle tendiniti che sono<br />

quasi raddoppiate e dei casi di sindrome del<br />

tunnel carpale.<br />

A fronte della flessione percentuale e numerica<br />

delle ipoacusie, si confermano ai vertici<br />

della graduatoria:<br />

● l’asma bronchiale e l’alveolite allergica<br />

nel settore agricolo;<br />

● le malattie cutanee (peraltro in regresso),<br />

l’asbestosi, le neoplasie da asbesto<br />

(ancora in crescita) e le malattie osteoarticolari<br />

in area industriale e terziaria dove la<br />

silicosi, in costante regresso da molti anni<br />

per il diminuire delle fonti di rischio, mostra<br />

ancora numeri di un certo rilievo.<br />

Discorso a parte per i tumori che, stabili o in<br />

moderata espansione numerica, denunciano,<br />

senza alcun dubbio, solo una quota parziale<br />

del fenomeno reale stante l’ancora scarsa<br />

propensione (ed è un problema culturale)<br />

della classe medica all’indagine sistematica<br />

circa la possibile natura professionale di queste<br />

patologie. l<br />

L’intera documentazione del<br />

Rapporto Annuale 2003 dell’INAIL<br />

(Rapporto, Appendice<br />

Statistica, Relazione del Presidente)<br />

è consultabile e scaricabile<br />

all’indirizzo: http://www.<br />

inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/rapporti/rapportoannuale/2003/rapportoannuale.htm<br />

76 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Osservatorio INAIL - Articolo<br />

Tav. 3 - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2003 e denunciati all’INAIL<br />

per settore di attività economica, sesso e anno - Industria e servizi<br />

Settore<br />

Maschi e Femmine Femmine<br />

di attività economica<br />

2001 2002 2003 2001 2002 2003<br />

A Agrindustria 10 10 15 - - 1<br />

B Pesca 1 3 4 - - -<br />

C Estrazione di minerali 9 14 9 - - -<br />

DA Industria alimentare 23 42 29 2 6 2<br />

DB Industria tessile e abbigliamento 18 10 14 2 3 6<br />

DC Industria conciaria 7 9 4 2 2 1<br />

DD Industria del legno 11 15 10 1 1 -<br />

DE Industria della carta 9 9 12 1 3 2<br />

DF Industria del petrolio 4 1 2 - - -<br />

DG Industria chimica 19 25 16 3 - 1<br />

DH Industria della gomma e plastica 19 11 8 4 4 2<br />

DI Industria lav. minerali non metalliferi 32 27 35 1 2 3<br />

DJ Industria dei metalli 92 91 94 4 1 -<br />

DK Industria meccanica 48 38 47 2 1 4<br />

DL Industria macchine elettriche 37 26 23 5 1 2<br />

DM<br />

Industria fabbricazione mezzi<br />

di trasporto<br />

14 13 5 2 1 -<br />

DN Altre industrie 18 15 10 1 - 3<br />

D Totale Industrie manifatturiere 351 332 309 30 25 26<br />

E Elettricità, gas, acqua 11 5 9 2 - 1<br />

F Costruzioni 332 317 316 2 3 2<br />

Industria 714 681 662 34 28 30<br />

G50 Commercio e riparazione auto 35 32 38 - 2 2<br />

G51 Commercio all'ingrosso 56 53 44 4 8 3<br />

G52 Commercio al dettaglio 33 31 25 10 11 5<br />

G Totale commercio 124 116 107 14 21 10<br />

H Alberghi e ristoranti 33 48 39 9 11 9<br />

I Trasporti e comunicazioni 228 191 169 7 5 4<br />

J Intermediazione finanziaria 11 14 10 2 3 5<br />

K Attività immobiliari e professionali 88 85 79 12 18 20<br />

L Pubblica Amministrazione 24 17 24 6 6 9<br />

M Istruzione 2 3 5 - 1 1<br />

N Sanità e servizi sociali 19 16 14 9 7 4<br />

O Altri servizi pubblici 31 36 25 8 7 5<br />

Servizi 560 526 472 67 79 67<br />

Industria e servizi 1.274 1.207 1.134 101 107 97<br />

Non determinato 98 83 129 11 5 17<br />

In complesso 1.372 1.290 1.263 112 112 114<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Osservatorio INAIL - Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Tav. 18 - Malattie professionali manifestatesi nel periodo 1999-2003 e denunciate all’INAIL<br />

per settore di attività economica e anno - Industria e servizi<br />

Settore di attività economica 1999 2000 2001 2002 2003<br />

A Agrindustria 59 44 77 93 59<br />

B Pesca 3 6 5 9 8<br />

C Estrazione di minerali 195 201 150 200 165<br />

DA Industria alimentare 403 442 548 495 407<br />

DB Industria tessile e abbigliamento 513 431 525 532 500<br />

DC Industria conciaria 195 206 224 258 206<br />

DD Industria del legno 322 316 333 358 317<br />

DE Industria della carta 197 172 225 238 241<br />

DF Industria del petrolio 27 31 40 47 20<br />

DG Industria chimica 197 219 328 225 196<br />

DH Industria della gomma e plastica 204 226 259 285 250<br />

DI Industria lav. minerali non metalliferi 739 731 808 792 658<br />

DJ Industria dei metalli 1.611 1.581 1.818 1.722 1.289<br />

DK Industria meccanica 838 863 955 946 697<br />

DL Industria macchine elettriche 285 302 386 379 330<br />

DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto 816 740 953 1.020 788<br />

DN Altre industrie 425 377 436 447 376<br />

D Totale Industrie manifatturiere 6.772 6.637 7.838 7.744 6.275<br />

E Elettricità, gas, acqua 134 125 159 211 177<br />

F Costruzioni 2.406 2.485 2.516 2.838 2.281<br />

Industria 9.569 9.498 10.745 11.095 8.965<br />

G50 Commercio e riparazione auto 265 289 330 405 368<br />

G51 Commercio all'ingrosso 138 158 214 251 201<br />

G52 Commercio al dettaglio 177 200 247 290 241<br />

G Totale commercio 580 647 791 946 810<br />

H Alberghi e ristoranti 95 131 174 202 175<br />

I Trasporti e comunicazioni 585 643 898 1.091 835<br />

J Intermediazione finanziaria 40 20 38 53 43<br />

K Attività immobiliari e professionali 323 340 390 573 483<br />

L Pubblica Amministrazione 490 423 550 573 528<br />

M Istruzione 13 12 21 35 20<br />

N Sanità e servizi sociali 320 324 318 368 299<br />

O Altri servizi pubblici 420 436 495 601 561<br />

Servizi 2.866 2.976 3.675 4.442 3.754<br />

Industria e servizi 12.435 12.474 14.420 15.537 12.719<br />

Non determinato 11.659 12.302 12.713 9.791 10.512<br />

In complesso 24.094 24.776 27.133 25.328 23.231<br />

78 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


di Mario Gallo, docente di Diritto della <strong>Sicurezza</strong> del Lavoro presso il Corso di Perfezionamento<br />

per Consulenti del Lavoro - Università degli Studi di Cassino<br />

Negli ultimi anni, grazie alle<br />

numerose trattative svoltesi<br />

tra Confindustria e associazioni<br />

sindacali conclusesi con l’Accordo<br />

Interconfederale del 9<br />

giugno 2004, per il recepimento<br />

delle disposizioni pervenute<br />

dall’Accordo-Quadro Europeo,<br />

il telelavoro trova finalmente<br />

una disciplina che getta le basi<br />

per un futuro riassetto della legislazione<br />

in materia. È questo<br />

un passo molto importante, visto<br />

la crescita costante di questo<br />

tipo di impiego e considerata,<br />

soprattutto, la normativa vigente<br />

in materia ormai obsoleta<br />

e opaca. Molto importante<br />

è l’accento che pone l’Accordo<br />

sulle problematiche connesse<br />

all’organizzazione della sicurezza<br />

in questo ambito lavorativo.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Adistanza di circa due anni dalla<br />

conclusione dell’Accordo-<br />

Quadro Europeo sul telelavoro,<br />

siglato tra UNICE/UEAPME,<br />

CEEP e CES, anche l’Italia dà attuazione<br />

all’intesa europea con l’Accordo<br />

Interconfederale di recepimento<br />

del 9 giugno 2004, allineandosi così<br />

con Svezia, Gran Bretagna, Olanda<br />

e Spagna. Infatti, grazie al nuovo<br />

accordo concluso dalla Confindustria<br />

e da altri organismi datoriali<br />

con CGIL, CISL, UIL, il telelavoro<br />

trova finalmente una disciplina quadro<br />

che, sia pur di tipo collettivo, è<br />

destinata a fungere da propulsore<br />

per un futuro riassetto della legislazione<br />

in materia. Si consideri che,<br />

secondo i dati diffusi dal Censis, si<br />

può stimare che il 3,6% degli occupati<br />

operano attraverso il telelavoro<br />

e l’1,6% lavora direttamente da casa;<br />

in futuro il dato è destinato a<br />

crescere: nel 2005 il peso del telelavoro<br />

salirà al 7,1%, mentre i cosiddetti<br />

home workers arriveranno al<br />

4,2%. Tutto ciò a fronte di una normativa<br />

ormai obsoleta e opaca che<br />

regolamenta confusamente questa<br />

forma flessibile di lavoro, specie sotto<br />

il profilo della sicurezza e igiene<br />

del lavoro; pertanto, per meglio<br />

comprendere il contesto giuridico in<br />

cui il nuovo Accordo Interconfederale<br />

si va ad inserire è opportuno<br />

preliminarmente chiarire brevemente<br />

sia la natura del rapporto in esame<br />

sia l’attuale quadro normativo<br />

generale per sviluppare, successiva-<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

Nel 2005 il telelavoro salirà al 7,1%, mentre i cosiddetti home workers arriveranno al 4,2%<br />

Dall’Accordo Interconfederale<br />

le nuove tutele del lavoratore a domicilio<br />

mente, gli aspetti innovativi dell’Accordo<br />

Interconfederale e le problematiche<br />

operative connesse all’organizzazione<br />

della sicurezza nel telelavoro.<br />

La disciplina generale<br />

In primo luogo occorre premettere<br />

che il telelavoro è essenzialmente<br />

riconducibile allo schema generale<br />

del lavoro a domicilio disciplinato<br />

dalla legge n. 877/1973 - che ha<br />

abrogato la legge n. 264/1958 che<br />

originariamente regolava l’istituto -<br />

la quale, all’art. 1, afferma il principio<br />

in base al quale «È lavoratore a<br />

domicilio chiunque, con vincolo di<br />

subordinazione, esegue nel proprio<br />

domicilio o in locale di cui abbia<br />

disponibilità, anche con l’aiuto accessorio<br />

di membri della sua famiglia<br />

conviventi e a carico, ma con<br />

esclusione di manodopera salariata<br />

e di apprendisti, lavoro retribuito<br />

per conto di uno o più imprenditori,<br />

utilizzando materie prime o accessorie<br />

e attrezzature proprie o dello<br />

stesso imprenditore, anche se fornite<br />

per tramite di terzi». Il successivo<br />

comma 2 deroga ai principi generali<br />

della subordinazione contenuti<br />

nell’art. 2094 c.c., ritenendo necessario,<br />

ai fini dell’esistenza del vincolo,<br />

anche della sussistenza di una<br />

sola attività direttiva da parte dell’imprenditore<br />

di tipo discontinuo -<br />

anche una volta per tutte [1] - e una<br />

di controllo ex post. Nel successivo<br />

articolo 2 è fatto divieto di ricorrere<br />

[1] Cass. Civ., 23 luglio 1983 n. 5096, GC, 1984, I, 1215; Cass. Civ. 17 febbraio 1998 n. 1676, FI, 1998, I, 1463.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

al lavoro a domicilio «per le attività<br />

le quali comportino l’impiego di sostanze<br />

o materiali nocivi o pericolosi<br />

per la salute o l’incolumità del<br />

lavoratore e dei suoi familiari» [2] .<br />

L’art. 2128 cod. civ., invece, si limita<br />

ad un generico rinvio alla disciplina<br />

generale del lavoro nell’impresa<br />

in quanto compatibile con la specialità<br />

del rapporto. Il timore dell’evasione<br />

dalle tutele si è tradotto in una<br />

disciplina originariamente molto rigida,<br />

basata oltre che sulle accennate<br />

disposizioni, anche sull’Accordo<br />

Interconfederale 20 giugno 1997<br />

per il settore terziario, e sul D.P.R.<br />

n. 70/1999 - emanato in attuazione<br />

dell’art. 4, commi 1 e 3, legge n.<br />

191/1998 - per il settore pubblico.<br />

La sicurezza nel telelavoro<br />

Per quanto concerne la tutela del<br />

diritto alla salute del telelavoratore,<br />

occorre ammettere che la stessa rappresenta<br />

ancora oggi una materia alquanto<br />

lacunosa. Per meglio analizzare<br />

i termini della questione bisogna<br />

evidenziare che il telelavoro - o<br />

lavoro a distanza - può concretamente<br />

assumere o la forma comune del<br />

lavoro a domicilio o quella più avanzata<br />

del telecottage in cui sono messi<br />

a disposizione edifici, anche di<br />

terzi, appositamente attrezzati [3] .In<br />

quest’ultimo caso, se il luogo di lavoro<br />

appartiene al datore di lavoro,<br />

si applicheranno le comuni regole<br />

di sicurezza e igiene del lavoro,<br />

mentre, nella fattispecie in cui sia di<br />

terzi - per esempio un’impresa che<br />

offre locali già attrezzati con VDT,<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

usufruibili da una pluralità di committenti<br />

- nel permanere la responsabilità<br />

del datore di telelavoro, andranno<br />

sviluppati rapporti di cooperazione<br />

e di coordinamento.<br />

Più complessa appare, invece, la<br />

fattispecie del telelavoro a domicilio.<br />

Infatti, pur se è da ritenersi applicabile<br />

il principio generale di tutela<br />

contenuto nell’art. 2087 cod. civ.,<br />

in quanto compatibile, non altrettanto<br />

si può dire per la disciplina antinfortunistica<br />

specifica che garantisce<br />

il diritto alla salute solo al lavoratore<br />

«che fuori del proprio domicilio<br />

presta il proprio lavoro alle dipendenze<br />

e sotto la direzione altrui»<br />

(Cfr. art. 3, D.P.R. 27 aprile 1955,<br />

n. 547, art. 3, D.P.R. 19 marzo<br />

1956, n. 303, e art. 1, comma 3,<br />

D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277). Infatti,<br />

come è stato magistralmente<br />

posto in evidenza dalla Suprema<br />

Corte di Cassazione il presupposto<br />

comune di applicazione delle norme<br />

antinfortunistiche e di igiene del lavoro<br />

è costituito dalla sussistenza di<br />

rapporti di lavoro subordinato strictu<br />

sensu; ciò comporta la non applicabilità<br />

delle disposizioni al lavoro<br />

a domicilio, che per sua stessa definizione,<br />

anche normativa, implica<br />

l’espletamento dell’attività nel domicilio<br />

del prestatore o, comunque,<br />

in locali a questo equiparabili, avendone<br />

la disponibilità il lavoratore<br />

stesso e non anche il datore di lavoro<br />

(Cass. Pen., sez. III, Sent. 13<br />

dicembre 1999, n. 14165) [4] .<br />

L’impossibilità da parte del datore<br />

di lavoro di vigilare sul telelavo-<br />

ratore - che costituisce uno dei tre<br />

pilastri su cui poggia la responsabilità<br />

penale - ha indotto il legislatore<br />

nel recepire la direttiva 89/391/CEE<br />

ad operare nel D.Lgs. 19 settembre<br />

1994, n. 626, una forma di confinamento,<br />

statuendo, all’art. 1, comma<br />

3, che al lavoro a domicilio le disposizioni<br />

del decreto si applicano solo<br />

nei casi espressamente previsti. Il<br />

risultato è che, in concreto, anche la<br />

disciplina del D.Lgs. n. 626/1994<br />

non trova applicazione nella fattispecie<br />

del telelavoro a domicilio, tenuto<br />

conto che i locali di lavoro sono<br />

nella disponibilità del lavoratore e<br />

non anche del datore di lavoro (conforme<br />

Cass. Pen., sez. 3, 13 dicembre<br />

1996, Aringhi e altro).<br />

Rispetto a questo quadro deficitario,<br />

in cui non sono mancati negli<br />

ultimi anni tentativi coraggiosi da<br />

parte di giurisprudenza e dottrina,<br />

in una rincorsa affannosa finalizzata<br />

a dimostrare l’applicabilità di<br />

ciò che invece non lo è - sfociando<br />

anche in alcuni casi nell’applicazione<br />

analogica della norma penale a<br />

situazioni in essa non contemplate,<br />

in evidente violazione del divieto<br />

sancito dall’art. 14 delle preleggi [5]<br />

- un’inversione di tendenza si è registrato<br />

nel solo settore pubblico<br />

grazie al già citato D.P.R. n.<br />

70/1999, in cui non solo viene definito<br />

il concetto di telelavoro [6] ,ma<br />

per la prima volta è stata dettata<br />

una specifica disciplina protettiva<br />

attraverso l’art. 3, il quale dispone<br />

che l’organo di governo di ciascuna<br />

amministrazione deve elaborare<br />

[2] La violazione di tale precetto è sanzionata con l’arresto fino a sei mesi (art. 13, comma 1, legge n. 887/1973).<br />

[3] A. Trupiano, Telelavoro nella P.A.: le norme sulla sicurezza, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 2/1999, pag. 52.<br />

[4] In tal senso conforme la dottrina di F. Pontrandolfi, La nozione di lavoro subordinato nelle norme per la prevenzione infortuni,<br />

in “Riv. inf. mal. prof.” 1999, II, 11, il quale ha precisato che l’elemento essenziale della tutela prevenzionale è costituito dalla<br />

«presenza del lavoratore - a qualsiasi titolo - presso la sede di lavoro dell’imprenditore, (solamente) all’interno della quale lo<br />

stesso ha l’obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di rischio». Si veda anche A. Vallebona, Istituzioni di<br />

diritto del lavoro - parte II - Il rapporto di lavoro, G. Giappichelli, Torino, 1999, pag. 414 e segg., che nega l’applicabilità della<br />

disciplina antinfortunistica «poiché l’ambiente ove questo si svolge non è nella disponibilità dell’imprenditore».<br />

[5] Cfr. Pret. Pistoia, Sez. Pescia, 12 aprile 1999.<br />

[6] Ai sensi dell’art. 2 del citato D.P.R. n. 70/1999 «la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni<br />

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo,<br />

collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie<br />

dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa<br />

inerisce.»<br />

80 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


un progetto di telelavoro in cui siano<br />

precisati, tra gli altri, gli obiettivi,<br />

le attività interessate, le tecnologie<br />

utilizzate ed i sistemi di supporto,<br />

le modalità di effettuazione secondo<br />

principi di ergonomia cognitiva.<br />

Inoltre, l’art. 4 definisce una<br />

specifica obbligazione di sicurezza<br />

a carico del datore di lavoro pubblico<br />

statuendo al comma 2 che «La<br />

prestazione di telelavoro può effettuarsi<br />

nel domicilio del dipendente<br />

a condizione che sia ivi disponibile<br />

un ambiente di lavoro di cui l’amministrazione<br />

abbia preventivamente<br />

verificato la conformità alle norme<br />

generali di prevenzione e sicurezza<br />

delle utenze domestiche» [7] .<br />

A corollario il successivo art. 5,<br />

nel disciplinare gli aspetti organizzativi<br />

della postazione di lavoro,<br />

prevede che la stessa deve essere<br />

messa a disposizione, installata e<br />

collaudata a cura ed a spese dell’amministrazione<br />

interessata, sulla<br />

quale gravano altresì la manutenzione<br />

e la gestione di sistemi di<br />

supporto per il dipendente ed i relativi<br />

costi; grava, invece, sul lavoratore<br />

l’obbligo di utilizzare la postazione<br />

esclusivamente per le attività<br />

inerenti al rapporto di lavoro. In<br />

quest’articolato contesto normativo,<br />

uno spazio di rilievo è riconosciuto<br />

alla contrattazione collettiva<br />

alla quale è assegnato il delicato<br />

compito sia di garantire al telelavoratore<br />

un trattamento equivalente a<br />

quello dei dipendenti impiegati nella<br />

sede di lavoro e, in particolare,<br />

una adeguata tutela della salute e<br />

della sicurezza del lavoro, sia di<br />

definire le modalità per l’accesso<br />

al domicilio del dipendente addetto<br />

al telelavoro dei soggetti aventi<br />

competenza in materia di salute,<br />

sicurezza e manutenzione (art. 7).<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il nuovo sistema<br />

delle tutele<br />

Delineato il sistema normativo<br />

previgente ora è possibile analizzare<br />

e meglio apprezzare gli aspetti<br />

innovativi dell’Accordo Interconfederale<br />

del 9 giugno 2004. Come accennato<br />

con tale strumento è stato<br />

recepito l’Accordo-quadro europeo,<br />

stipulato a Bruxelles il 16 luglio<br />

2002, tra UNICE/UEAPME, CEEP<br />

e CES (si veda il riquadro 1); uno<br />

degli obiettivi strategici è coniugare<br />

flessibilità e sicurezza. Un primo<br />

aspetto importante è che l’art. 1, in<br />

un certo senso, annulla la tradizionale<br />

equazione telelavoro uguale rapporto<br />

speciale e, viceversa, afferma<br />

il nuovo concetto che lo stesso non<br />

è altro che una «forma di organizzazione<br />

e/o di svolgimento del lavoro<br />

che si avvale delle tecnologie dell’informazione<br />

nell’ambito di un<br />

contratto o di un rapporto di lavoro,<br />

in cui l’attività lavorativa che<br />

potrebbe anche essere svolta nei locali<br />

dell’impresa, viene regolarmente<br />

svolta al di fuori dei locali della<br />

stessa» (art. 1). L’opzione per tale<br />

strumento è rimessa alla libera volontà<br />

delle parti in via originaria o<br />

successiva, con l’obbligo per il datore<br />

di lavoro di fornire al telelavoratore<br />

le relative informazioni scritte,<br />

conformemente alla direttiva 91/<br />

533/CEE, ivi incluse le informazioni<br />

relative al contratto collettivo applicato<br />

ed alla descrizione della prestazione<br />

lavorativa (art. 2).<br />

Il successivo articolo 3 inserisce<br />

il principio di non discriminazione<br />

in materia di condizioni di lavoro,<br />

disponendo che il telelavoratore fruisce<br />

dei medesimi diritti, garantiti<br />

dalla legislazione e dal contratto collettivo<br />

applicato, previsti per un lavoratore<br />

comparabile che svolge at-<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

tività nei locali dell’impresa. In tale<br />

direzione si colloca il successivo<br />

art. 5 che tutela il diritto alla riservatezza<br />

del lavoratore, disponendo al<br />

comma 2 che l’eventuale installazione<br />

di qualsiasi strumento di controllo<br />

deve risultare proporzionata all’obiettivo<br />

perseguito e deve essere<br />

effettuata nel rispetto del D.Lgs. 19<br />

settembre 1994, n. 626, in materia<br />

di videoterminali. Naturalmente andranno<br />

osservati anche i principi<br />

contenuti nell’art. 4 della legge n.<br />

300/1970 sull’impiego di impianti<br />

audiovisivi [8] .<br />

Per prevenire eventuali contenziosi<br />

l’art. 6 dispone che la regolamentazione<br />

degli strumenti di lavoro<br />

deve avvenire prima dell’inizio<br />

del telelavoro. Di regola, è il datore<br />

di lavoro ad essere responsabile della<br />

fornitura, dell’istallazione e della<br />

manutenzione degli strumenti necessari<br />

ad un telelavoro svolto regolarmente,<br />

salvo che il telelavoratore<br />

non faccia uso di strumenti propri,<br />

fermo restando l’obbligo a carico<br />

del lavoratore di segnalare immediatamente<br />

ogni guasto o malfunzionamento<br />

alle strutture aziendali competenti.<br />

Accanto a queste norme di carattere<br />

generale il nuovo Accordo definisce<br />

all’art. 7 alcuni punti cardine<br />

in materia di sicurezza e igiene del<br />

lavoro. Infatti, dopo un’affermazione<br />

di mero principio - alla luce di<br />

quanto evidenziato in precedenza -<br />

in base alla quale «Il datore di lavoro<br />

è responsabile della tutela della<br />

salute e della sicurezza professionale<br />

del telelavoratore, conformemente<br />

alla direttiva 89/391/CEE,<br />

oltre che alle direttive particolari<br />

come recepite, alla legislazione nazionale<br />

e ai contratti collettivi, in<br />

quanto applicabili», di notevole ri-<br />

[7] Si veda sull’argomento di Walter Saresella, Il telelavoro negli uffici pubblici, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 7/1999, pag. 99.<br />

[8] L’art. 4 dispone il divieto utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza<br />

dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e<br />

produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei<br />

lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di<br />

queste, con la commissione interna.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

lievo appare il comma 2, il quale,<br />

sia pure timidamente, determina a<br />

carico del datore di lavoro l’obbligo<br />

di elaborare una politica di prevenzione<br />

con particolare riferimento<br />

ai rischi da videoterminali, nonché<br />

delle specifiche disposizioni<br />

aziendali di sicurezza che dovranno<br />

essere notificate al lavoratore il<br />

quale, naturalmente, ne sarà tenuto<br />

al rispetto. Sul piano operativo<br />

l’art. 8, nel riconoscere a quest’ultimo<br />

un’autonomia nell’organizzazione<br />

del lavoro - sia pure nei limiti<br />

delle direttive aziendali impartite<br />

- dispone che il carico di lavoro ed<br />

i livelli di prestazione del telelavoratore<br />

devono essere equivalenti a<br />

quelli dei lavoratori comparabili<br />

che svolgono attività nei locali dell’impresa;<br />

non solo, ma per prevenire<br />

l’isolamento del telelavoratore<br />

rispetto agli altri lavoratori dell’azienda,<br />

il datore di lavoro è tenuto<br />

a garantire l’adozione di apposite<br />

misure, come l’opportunità di incontrarsi<br />

regolarmente con i colleghi<br />

e di accedere alle informazioni<br />

dell’azienda. Sintonizzato con<br />

l’art. 3 è l’art. 9, il quale assicura<br />

che i telelavoratori, compresi i supervisori,<br />

fruiscano delle medesime<br />

opportunità d’accesso alla formazione<br />

di base e ad una formazione<br />

specifica, mirata sugli strumenti<br />

tecnici di lavoro di cui dispongono<br />

e sulle caratteristiche di tale forma<br />

di organizzazione del lavoro. Pertanto,<br />

non sorge alcun dubbio circa<br />

la trasposizione nel rapporto individuale<br />

di telelavoro degli articoli 22<br />

e 56 del D.Lgs. 19 settembre 1994,<br />

n. 626, ed in particolare l’obbligo<br />

per il datore di assicurare al lavoratore<br />

un’adeguata formazione in materia<br />

di videoterminali, per quanto<br />

concerne le misure applicabili al<br />

posto di lavoro, in base all’analisi<br />

dei rischi, le modalità di svolgimen-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

to dell’attività, e la protezione degli<br />

occhi e della vista. Analogamente<br />

andranno osservate le linee guida<br />

contenute nel D.M. 2 ottobre<br />

2000 [9] .<br />

Inoltre, al fine di verificare la<br />

corretta applicazione della disciplina<br />

in materia di salute e sicurezza,<br />

al datore di lavoro, alle rappresentanze<br />

dei lavoratori e/o alle autorità<br />

competenti è riconosciuto il potere<br />

d’accesso al luogo in cui viene svolto<br />

il telelavoro, nei limiti della normativa<br />

nazionale e dei contratti collettivi;<br />

qualora il telelavoratore svolga<br />

l’attività nel proprio domicilio,<br />

tale accesso è subordinato a preavviso<br />

ed al suo consenso, nei limiti<br />

della normativa nazionale e dei contratti<br />

collettivi, fermo restando che<br />

lo stesso può chiedere ispezioni<br />

(art. 7, commi 3 e 4).<br />

Pertanto, da una prima lettura<br />

sembrerebbe che, in effetti, le tutele<br />

tutto sommato si limitano a tre soli<br />

aspetti: politica di prevenzione, direttive<br />

e formazione. Tuttavia, ad<br />

un’attenta lettura dell’art. 3 in tema<br />

di principio di non discriminazione<br />

delle condizioni di lavoro, appare<br />

evidente che l’Accordo Interconfederale,<br />

sia pure indirettamente, di<br />

riflesso, rende applicabile l’intero sistema<br />

di tutele della sicurezza e igiene<br />

normalmente previste per i lavoratori<br />

che operano all’interno dell’unità<br />

produttiva.<br />

Conclusioni<br />

Non c’è dubbio che il nuovo<br />

Accordo Interconfederale 9 giugno<br />

2004 ha un’importante valore<br />

propulsivo sotto il profilo della<br />

sicurezza e igiene del lavoro, in<br />

quanto obbliga sia le organizzazioni<br />

sindacali a dare vita a contratti<br />

collettivi caratterizzati da tutele<br />

forti per i telelavoratori, sia<br />

le aziende a rinnovare i modelli<br />

organizzativi [10] . Resta, tuttavia,<br />

un problema di fondo; l’Accordo<br />

in esame è figlio dell’autonomia<br />

collettiva e non del potere legislativo.<br />

Il risultato è che continua a<br />

persistere un quadro normativo<br />

abnorme e squilibrato, in contrasto<br />

con il principio d’uguaglianza<br />

garantito dall’art. 3 della Costituzione,<br />

in cui telelavoro pubblico<br />

e privato non hanno pari dignità;<br />

mentre al primo è assicurata una<br />

tutela forte - anche in termini sanzionatori<br />

- di tipo legale, al secondo,<br />

invece, è riconosciuta solo<br />

una tutela tutto sommato di natura<br />

contrattuale. L’effetto negativo<br />

più evidente di questo stato di<br />

cose, per esempio, si registra in<br />

ordine alla sorveglianza sanitaria<br />

prevista per i lavoratori che utilizzano<br />

un’attrezzatura munita di videoterminali,<br />

in modo sistematico<br />

o abituale, per venti ore settimanali,<br />

dedotte le interruzioni previste<br />

dall’art. 54 del D.Lgs. 19<br />

settembre 1994, n. 626. L’Accordo<br />

Interconfederale estende con<br />

l’art. 3 questa fondamentale tutela<br />

anche al telelavoro a domicilio,<br />

ma il chiaroscuro che contorna<br />

l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19<br />

settembre 1994, n. 626, consiglia<br />

anche di richiedere espressamente<br />

al lavoratore il proprio consenso<br />

all’assoggettamento al controllo<br />

sanitario del medico competente,<br />

assolutamente non necessario<br />

per le altre categorie di lavoratori.<br />

Pertanto, siamo ancora una volta<br />

alla presenza di un sistema normativo<br />

antiquato rispetto al fenomeno<br />

della flessibilità del lavoro,<br />

con poche luci e molte ombre,<br />

che dovrebbe stimolare il legislatore<br />

ad intervenire immediatamente:<br />

l’occasione più propizia è quella<br />

del prossimo testo unico della<br />

sicurezza.<br />

[9] Si veda sull’argomento, di Mario Gallo, La tutela degli addetti al VDT: problemi applicativi delle nuove linee guida, in<br />

<strong>Ambiente</strong> & <strong>Sicurezza</strong> n. 22/2000, pag. 31.<br />

[10] In tal senso si veda anche l’interessante lavoro di M. Santachiara, Il telelavoro domiciliare: l’esperienza di Telecom Italia, in<br />

Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, n. 28/2002, pag. 99.<br />

82 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Le nuove regole sul telelavoro in sintesi<br />

- il telelavoro è una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie<br />

dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa che potrebbe<br />

anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa (art. 1);<br />

- principio di non discriminazione in materia di condizioni di lavoro (art. 3);<br />

- il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il<br />

software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali (art. 4);<br />

- tutela del diritto alla riservatezza del lavoratore (art. 5);<br />

- di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti<br />

necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri (art. 6);<br />

- obbligo di segnalazione immediata di guasti o malfunzionamento degli strumenti di lavoro da parte del<br />

telelavoratore (art. 6);<br />

- il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore (art. 7);<br />

- obbligo del datore di lavoro d’informare il lavoratore sulle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza<br />

sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video, e di elaborare specifiche disposizioni (art. 7, comma 2);<br />

- il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza (art. 7, comma 2);<br />

- nuova regolamentazione degli accessi e delle ispezioni (art. 7, comma 2);<br />

- carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che<br />

svolgono attività nei locali dell’impresa (art. 8, comma 2);<br />

- sviluppo di azioni di prevenzione dell’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda (art.<br />

8, comma 3);<br />

- formazione specifica (art. 9).<br />

Accordo Interconfederale per il recepimento dell’Accordo<br />

- Quadro Europeo sul Telelavoro concluso il<br />

16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES<br />

Il 9 giugno 2004<br />

tra<br />

CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO,<br />

CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI,<br />

CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA,<br />

CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, COLDIRETTI,<br />

CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE,<br />

CONFCOMMERCIO, CONFINTERIM,<br />

LEGACOOP, UNCI<br />

e CGIL, CISL, UIL<br />

- visto l’accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato<br />

a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME,<br />

CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito<br />

dell’invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione<br />

delle Comunità europee - nell’ambito della seconda<br />

fase della consultazione relativa alla modernizzazione<br />

ed al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare<br />

negoziati in tema di telelavoro;<br />

- vista la dichiarazione attraverso la quale le parti<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

Riquadro 1<br />

stipulanti l’accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno<br />

annunciato che all’attuazione di tale accordo negli<br />

Stati Membri, negli Stati appartenenti allo Spazio Economico<br />

Europeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno<br />

le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie<br />

conformemente alle prassi e alle procedure nazionali<br />

proprie delle parti sociali;<br />

- considerato che le parti in epigrafe ritengono che il<br />

telelavoro costituisce per le imprese una modalità di<br />

svolgimento della prestazione che consente di modernizzare<br />

l’organizzazione del lavoro e per i lavoratori una<br />

modalità di svolgimento della prestazione che permette<br />

di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale<br />

offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento<br />

dei compiti loro affidati;<br />

- considerato che se si intende utilizzare al meglio le<br />

possibilità insite nella società dell’informazione, si deve<br />

incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del<br />

lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza,<br />

migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

persone disabili più ampie opportunità sul mercato del<br />

lavoro;<br />

- considerato che l’accordo europeo mira a stabilire<br />

un quadro generale a livello europeo;<br />

le parti in epigrafe riconoscono che<br />

1. il presente accordo interconfederale costituisce<br />

attuazione, ex art. 139, paragrafo 2, del Trattato che<br />

istituisce la Comunità europea, dell’accordo-quadro europeo<br />

sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio<br />

2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES di cui si<br />

allega il testo nella traduzione in lingua italiana così<br />

come concordata fra le parti in epigrafe;<br />

2. il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni<br />

e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale<br />

motivo le parti hanno individuato nell’accordo una definizione<br />

del telelavoro che consente di considerare diverse<br />

forme di telelavoro svolte con regolarità;<br />

3. l’accordo, realizzato su base volontaria, mira a<br />

stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale<br />

le organizzazioni aderenti alle parti in epigrafe daranno<br />

applicazione conformemente alle prassi e procedure<br />

usuali proprie delle stesse parti sociali;<br />

4. l’applicazione dell’accordo non deve costituire<br />

valido motivo per ridurre il livello generale di tutela<br />

garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo<br />

medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione<br />

si eviterà di porre inutili oneri a carico delle<br />

piccole e medie imprese.<br />

Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe concordano:<br />

Art. 1<br />

Definizione e campo di applicazione<br />

1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione<br />

e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle<br />

tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto<br />

o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa<br />

che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa,<br />

viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della<br />

stessa.<br />

2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il<br />

telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso<br />

precedentemente definito.<br />

Art. 2<br />

Carattere volontario<br />

1. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del<br />

datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può<br />

essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni<br />

del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno<br />

assunto volontariamente.<br />

2. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a<br />

fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte,<br />

conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le<br />

informazioni relative al contratto collettivo applicato ed<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità<br />

del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni<br />

scritte relative all’unità produttiva cui il telelavoratore<br />

è assegnato, il suo superiore diretto o le altre<br />

persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per<br />

questioni di natura professionale o personale, nonché le<br />

modalità cui fare riferimento.<br />

3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella<br />

descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il<br />

datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro,<br />

il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta.<br />

4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di<br />

voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore può<br />

accettare o rifiutare la richiesta.<br />

5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica<br />

unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento<br />

del lavoro, non incide, di per sé, sullo status<br />

del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per<br />

il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione<br />

del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni<br />

del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.<br />

6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella<br />

descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione<br />

di passare al telelavoro è reversibile per effetto di<br />

accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità può<br />

comportare il ritorno all’attività lavorativa nei locali<br />

del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo o del<br />

lavoratore.<br />

Art. 3<br />

Condizioni di lavoro<br />

1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il<br />

telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla<br />

legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti<br />

per un lavoratore comparabile che svolge attività nei<br />

locali dell’impresa.<br />

Art. 4<br />

Protezione dei dati<br />

1. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare<br />

misure appropriate, in particolare per quel che riguarda<br />

il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati<br />

ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.<br />

2. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore<br />

in ordine a tutte le norme di legge e regole<br />

aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.<br />

3. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali<br />

norme e regole.<br />

4. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore,<br />

in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione<br />

riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti,<br />

programmi informatici, quali internet ed alle eventuali<br />

sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito<br />

dalla contrattazione collettiva.<br />

84 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Art. 5<br />

Diritto alla riservatezza<br />

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza<br />

del telelavoratore.<br />

2. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di<br />

controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito<br />

e deve essere effettuata nel rispetto del d.lgs. 19<br />

settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva<br />

90/270/CEE relativa ai videoterminali.<br />

Art. 6<br />

Strumenti di lavoro<br />

1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e<br />

responsabilità deve essere chiaramente definita prima<br />

dell’inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto<br />

dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni<br />

questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in<br />

tal senso previsto dal successivo comma 5.<br />

2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della<br />

fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli<br />

strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente,<br />

salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti<br />

propri.<br />

3. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il<br />

datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura<br />

dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare<br />

quelli relativi alla comunicazione.<br />

4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i<br />

supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione<br />

lavorativa.<br />

5. Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal<br />

senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi,<br />

nonché in base a quanto concordato ai sensi del<br />

comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi<br />

derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti<br />

di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.<br />

6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti<br />

di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato<br />

avviso alle strutture aziendali competenti.<br />

7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di<br />

lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale<br />

illegale via internet.<br />

Art. 7<br />

Salute e sicurezza<br />

1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della<br />

salute e della sicurezza professionale del telelavoratore,<br />

conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle<br />

direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale<br />

e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.<br />

2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle<br />

politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul<br />

lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video.<br />

Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali<br />

di sicurezza.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

3. Al fine di verificare la corretta applicazione della<br />

disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza,<br />

il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o<br />

le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui<br />

viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa<br />

nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore<br />

svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale<br />

accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso,<br />

nei limiti della normativa nazionale e dei contratti<br />

collettivi.<br />

4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.<br />

Art. 8<br />

Organizzazione del lavoro<br />

1. Nell’ambito della legislazione, dei contratti collettivi<br />

e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore<br />

gestisce l’organizzazione del proprio tempo di<br />

lavoro.<br />

2. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del<br />

telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei<br />

lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali<br />

dell’impresa.<br />

3. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure<br />

dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore<br />

rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, come l’opportunità<br />

di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di<br />

accedere alle informazioni dell’azienda.<br />

Art. 9<br />

Formazione<br />

1. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità<br />

di accesso alla formazione e allo sviluppo della<br />

carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività<br />

nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi<br />

criteri di valutazione di tali lavoratori.<br />

2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i<br />

lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione<br />

specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui<br />

dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione<br />

del lavoro. Il supervisore del telelavoratore<br />

ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno<br />

di un addestramento professionale per tale forma<br />

di lavoro e per la sua gestione.<br />

Art. 10<br />

Diritti collettivi<br />

1. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi<br />

dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda.<br />

Non deve essere ostacolata la comunicazione con i<br />

rappresentanti dei lavoratori.<br />

2. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione<br />

e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative<br />

dei lavoratori dove queste sono previste.<br />

3. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per deter-<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 85


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

minare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei<br />

lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti<br />

collettivi.<br />

4. L’unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà<br />

assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è<br />

precisata fin dall’inizio.<br />

5. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e<br />

consultati in merito all’introduzione del telelavoro conformemente<br />

alla legislazione nazionale, alle direttive<br />

europee come recepite ed ai contratti collettivi.<br />

Art. 11<br />

Contrattazione collettiva<br />

1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze<br />

delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le<br />

stesse possono concludere, al livello competente, accordi<br />

che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri<br />

definiti con il presente accordo interconfederale. Sono<br />

fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.<br />

2. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto<br />

individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere,<br />

ai sensi dell’art. 2, comma 6, la reversibilità della decisione<br />

di passare al telelavoro con indicazione delle<br />

relative modalità.<br />

3. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche<br />

del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici<br />

integrativi di natura collettiva e/o individuale.<br />

Art. 12<br />

Applicazione e verifica dell’Accordo<br />

1. In caso di controversie relative all’interpretazione<br />

ed all’applicazione del presente accordo interconfederale<br />

le parti interessate potranno rivolgersi congiuntamente<br />

o separatamente alle parti firmatarie richiamate in<br />

epigrafe.<br />

2. Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UE-<br />

APME, CEEP e CES circa l’attuazione in sede nazionale<br />

dell’accordo-quadro europeo ed alla sua eventuale<br />

revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni<br />

territoriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di<br />

rappresentanza delle imprese così come le Federazioni<br />

nazionali e territoriali aderenti a CGIL, CISL, UIL,<br />

provvederanno a comunicare con periodicità annuale<br />

alle parti in epigrafe, la conclusione di accordi e contratti<br />

collettivi in materia di telelavoro ed ogni utile informazione<br />

circa l’andamento di tale modalità di svolgimento<br />

della prestazione lavorativa. l<br />

ALLEGATO<br />

. Accordo europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 (omissis)<br />

Il testo è disponibile on–line all’indirizzo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Ponteggi: tolleranze conformate alle norme EN<br />

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Tutela<br />

delle Condizioni di Lavoro - Divisione VII Igiene e sicurezza del lavoro<br />

8 luglio 2004, n. 28, Prot. 5827/PR/OP/PONT/Circ<br />

Oggetto: Art. 30 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego<br />

di ponteggi metallici fissi - Chiarimenti concernenti le tolleranze dimensionali dei profili cavi<br />

Le circolari nn. 85/78, 44/90, e 132/91 di questo Ministero riguardanti le autorizzazioni alla costruzione<br />

ed all’impiego dei metallici fissi, rispettivamente a tubi e giunti, a telai prefabbricati ed a montanti e<br />

traversi prefabbricati, hanno fissato via via nel tempo le tolleranze sugli spessori dei tubi.<br />

Considerato che su tale argomento negli ultimi anni sono state introdotte nel sistema normativo<br />

italiano norme EN, si ritiene opportuno, su conforme parere del gruppo ponteggi, uniformare dette<br />

tolleranze riferendosi a quanto previsto da tali norme ed in particolare alle norme UNI EN 39 e d UNI EN<br />

10219-2, sia per ciò che attiene ai tubi sciolti per ponteggi a tubi giunti e sia per tubi utilizzati per<br />

ponteggi a telai prefabbricati ed a montanti e traversi prefabbricati, nelle quali la tolleranza in difetto<br />

sugli spessori è pari al 10%.<br />

Il Dirigente<br />

Dott. ssa A.M. Faventi<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il Direttore generale<br />

Dott. Paolo Onelli<br />

86 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


IGIENE E SICUREZZA<br />

Infortuni: dall’INAIL un nuovo criterio<br />

per individuare la sede competente<br />

INAIL<br />

Delibera Commissario Straordinario INAIL<br />

17 giugno 2004, PRES-C.S. n. 446<br />

Oggetto: Modifica dei criteri per l’individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro<br />

e di malattia professionale. Articoli 13 e 53, commi 1 e 5, del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione<br />

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e<br />

successive modificazioni.<br />

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Osservatorio INAIL - Documento<br />

Con la delibera 17 giugno 2004, n. 446, l’INAIL ha modificato i criteri per individuare la Sede competente a trattare i casi di<br />

infortunio. Secondo il nuovo criterio, per tutti gli infortuni accaduti dopo il 12 luglio 2004, la sede competente è quella nel<br />

cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato, luogo in cui vive abitualmente. L’Istituto ha già escluso che le<br />

denunce presentate o pervenute dopo il 12 luglio a sedi non competenti possano essere restituite o non accettate dagli<br />

uffici che le ricevono. Le denunce che perverranno alla sede non competente saranno gestite sia per l’aspetto operativo che<br />

per quello procedurale dalla sede ricevente per conto della sede competente.<br />

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;<br />

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;<br />

visti il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5<br />

luglio 2002 ed i successivi Decreti di proroga;<br />

vista la relazione del Direttore Generale in data 10 giugno 2004;<br />

visto il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,<br />

approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;<br />

visto, in particolare, l’articolo 13 del predetto Testo Unico - al quale rinvia il successivo art. 53, commi 1 e 5 - che prevede che<br />

la denuncia degli infortuni e delle malattie professionali deve essere effettuata “nella sede della circoscrizione dell’Istituto<br />

assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall’Istituto medesimo”;<br />

rilevata la necessità di facilitare i rapporti tra l’Istituto e gli assicurati, quali soggetti destinatari della tutela;<br />

considerato l’interesse dell’Istituto all’erogazione delle prestazioni con efficacia e tempestività;<br />

considerato che il criterio del “domicilio dell’assicurato” ai fini dell’attribuzione della competenza territoriale a trattare le<br />

denunce di infortunio e di malattia professionale non incide sui rapporti con i datori di lavoro, anche in considerazione<br />

della possibilità di effettuare le denunce di infortunio via internet.<br />

Delibera<br />

che la Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale è quella nel cui ambito<br />

territoriale rientra il domicilio dell’assicurato.<br />

Bando INAIL: entro il 28 luglio 2004<br />

la presentazione delle domande<br />

http://www.inail.it/prevenzionerischio/incentiviindex.htm<br />

L’INAIL promuove il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento<br />

delle strutture e dell’organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e<br />

medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni.<br />

Per la compilazione guidata delle domande è stato predisposto un apposito CD Rom, scaricabile dal sito<br />

internet www.inail.it e disponibile presso tutte le dell’Istituto.<br />

Le domande - che dovranno essere compilate esclusivamente attraverso il CD Rom - devono essere inoltrate<br />

all’INAIL entro il 28 luglio 2004, secondo le modalità indicate sul bando.<br />

Il file da inviare è quello con estensione .ISI2<br />

Per ulteriori informazioni telefonare al numero verde 803-888<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 87


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

di Enzandrea Prandi, medico del lavoro<br />

Il decreto ministeriale 15 luglio<br />

2003, n. 388 introdurrà, a partire<br />

dal 3 agosto prossimo, importanti<br />

novità in merito agli<br />

obblighi inerenti la gestione e<br />

l’organizzazione del servizio di<br />

pronto soccorso aziendale. I<br />

suoi contenuti supereranno le<br />

indicazioni normative fornite<br />

da previgenti disposizioni in<br />

materia (in particolare le indicazioni<br />

fornite al riguardo dal<br />

D.P.R. n. 303/1956). Come spesso<br />

avviene per norme che rielaborano<br />

e rivisitano criticamente<br />

materie precedentemente<br />

trattate, introducendo nuovi<br />

parametri di riferimento e attuazioni<br />

concettuali, il D.M. n.<br />

388/2003 ha suscitato numerosi<br />

quesiti e diverse esigenze interpretative<br />

su aspetti che non<br />

risultavano sufficientemente<br />

esplicati.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Le risposte del Ministero della Salute ad alcunei quesiti sul pronto soccorso in azienda e nei cantieri edili<br />

Il primo soccorso: alcuni chiarimenti<br />

prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 388<br />

Il Ministero della Salute, Dipartimento<br />

della Prevenzione e della<br />

Comunicazione, Direzione Generale<br />

Prevenzione Sanitaria ha risposto<br />

con due note rispettivamente del<br />

3 giugno 2004 e 30 giugno 2004 a<br />

quesiti da più parte posti in merito<br />

all’applicazione di alcuni articoli<br />

del D.M. n. 388/2003 [1] .<br />

Articolo 1, comma 1: la nota<br />

riferisce, giustamente, la definizione<br />

di unità produttiva all’articolo 2,<br />

comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.<br />

626/1994 (unità produttiva: stabilimento<br />

o struttura finalizzata alla produzione<br />

di beni o servizi, dotata di<br />

autonomia finanziaria e tecnico-funzionale)<br />

precisando che per la classificazione<br />

si deve far riferimento a<br />

tutti i lavoratori dell’azienda o dell’unità<br />

produttiva in ogni caso tenendo<br />

conto dell’attività svolta con indice<br />

più elevato. A tal riguardo è utile,<br />

per contiguità dei concetti espressi,<br />

riportare anche la risposta in merito<br />

al quesito posto circa l’individuazione<br />

dei presidi di primo soccorso<br />

che devono essere garantiti<br />

nei cantieri edili. Anche a questo<br />

proposito viene ritenuto fondamentale<br />

il concetto di unità produttiva<br />

espresso nell’articolo 2. comma 1,<br />

lettera i) del D.Lg. n. 626/1994: nel<br />

caso i cantieri rientrino in tale definizione<br />

il presidio sanitario dovrà<br />

essere rappresentato dalla cassetta<br />

di pronto soccorso eventualmente integrata<br />

da presidi di cui si ravvisi la<br />

necessità in base alla presenza di<br />

specifici rischi. I cantieri non rientranti<br />

nelle caratteristiche strutturali/<br />

operative della definizione di unità<br />

produttiva (ad es. piccoli cantieri<br />

stradali, ristrutturazioni con la presenza<br />

di una singola impresa ecc.)<br />

dovrà essere previsto sempre almeno<br />

un pacchetto di medicazione.<br />

Articolo 2, comma 5: il pacchetto<br />

di medicazione ed idoneo mezzo<br />

di comunicazione deve essere previsto<br />

quando il personale dell’azienda<br />

lavori all’esterno della stessa ed in<br />

luoghi isolati intesi come mal collegati<br />

o lontani dai centri abitati (a<br />

questo proposito ritengo che si sarebbe<br />

dovuto far riferimento a posti<br />

di primo soccorso e non alla semplice<br />

esistenza di un paese, NdR).<br />

Articolo 3, comma 1: si precisa<br />

che gli addetti al primo soccorso,<br />

anche se datori di lavoro, devono<br />

frequentare uno specifico corso per<br />

acquisire le necessarie conoscenze<br />

teoriche e pratiche per l’attuazione<br />

delle misure di primo soccorso. Gli<br />

obbiettivi didattici di tale corso, a<br />

far data dall’entrata in vigore del<br />

D.M. n. 388/2003, sono quelli previsti<br />

negli allegati 3 e 4 del decreto<br />

ministeriale stesso. Relativamente<br />

all’obbligo dell’aggiornamento della<br />

formazione da effettuarsi ogni tre<br />

anni il riferimento temporale sul<br />

quale basarsi è chiaramente espresso<br />

dalla data di ultimazione dell’ultimo<br />

corso effettuato.<br />

[1] Sull’argomento si veda Nadia Taverna, «Dal 4 agosto 2004 nuova organizzazione del pronto soccorso», n. 4/2004, pag. 18;<br />

Enzandrea Prandi, «Con il D.M. n. 388/2003 sul primo soccorso più spazio alla valutazione dei rischi», in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 5/2004, pag. II.<br />

88 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Circolare del Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione<br />

e della Comunicazione - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria,<br />

3 giugno 2004, Prot. DGPREV - 13008/P/<br />

Oggetto: Quesiti applicazione del Decreto 15<br />

luglio 2003 n. 388<br />

In riferimento ai quesiti posti, per quanto specificato in<br />

oggetto, da parte dello scrivente Ufficio si precisa quanto<br />

segue.<br />

Art. 1 c. 1. - Classificazione: ai fini della classificazione<br />

delle aziende, ovvero delle unità produttive, intese secondo<br />

la definizione data dal DLgs. 626/94 come<br />

“Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di<br />

beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”,<br />

vanno considerati tutti i lavoratori dell’azienda.<br />

Se l’azienda o l’unità produttiva svolge attività lavorative<br />

comprese in gruppi diversi, per identificare la categoria<br />

di appartenenza il datore di lavoro deve riferirsi all’attività<br />

con indice più elevato.<br />

Art. 2 c. 5 - Obbligo di fornire pacchetto di medicazione<br />

e mezzo idoneo di comunicazione: tale obbligo riguarda<br />

l’utilizzazione di proprio personale in attività esterne<br />

alla sede aziendale o all’unità produttiva limitatamente a<br />

prestazioni lavorative in luoghi isolati intesi come mal<br />

collegati e/o appartati e lontani rispetto ai centri abitati<br />

secondo la comune accezione del termine.<br />

Art. 3 c. 1 - Addetti al pronto soccorso: precisato che<br />

l’art. 95 del D.Lgs. 626/94 prevede l’esonero dalla frequenza<br />

del corso di formazione di cui al comma 2 dell’art. 10<br />

Alle Organizzazioni Confederate<br />

D.M. 15 luglio 2003, n. 388. Disposizioni sul pronto<br />

soccorso aziendale. Individuazione dei presidi di pronto<br />

soccorso nei cantieri edili o di ingegneria civile. Parere<br />

del Ministero della Salute.<br />

Il Ministero della Salute - Dipartimento della prevenzione<br />

e della comunicazione - D.G. prevenzione sanitaria,<br />

Uff. II - ha risposto, con nota n. 15677/P/F.1.a.a. del<br />

30 giugno 2004, ad un quesito, da noi posto in merito<br />

all’individuazione dei presidi di pronto soccorso che<br />

devono essere garantiti nei cantieri edili o di ingegneria<br />

civile, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 15 luglio 2003.<br />

Il contenuto della risposta viene di seguito riportato:<br />

“Per i cantieri rientranti nella definizione di azienda o<br />

unità produttiva, il presidio sanitario da assegnare risulta<br />

essere costituito dalla cassetta di pronto soccorso. Il<br />

contenuto di detta cassetta, fissato dall’allegati 1 del<br />

D.M. in oggetto, dovrà essere eventualmente integrato<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

per il datore di lavoro, che rientrando nei casi previsti<br />

nell’allegato 1, svolga direttamente i compiti propri del<br />

servizio di prevenzione e protezione dai rischi, elencati<br />

nell’art. 9, solamente in prima applicazione ed in ogni<br />

caso non oltre il 31.12.1996, precisato che detti compiti<br />

non ricomprendono il pronto soccorso, si osserva che la<br />

necessità della frequenza a specifico corso per acquisire le<br />

necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l’attuazione<br />

delle misure di primo soccorso, risultano necessarie sia<br />

nel caso in cui il datore di lavoro, avvalendosi del comma<br />

2 dell’art. 15 svolga direttamente tali funzioni, sia nel<br />

caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgere<br />

uno o più dipendenti.<br />

Con l’entrata in vigore del regolamento, gli obiettivi<br />

didattici ed i contenuti minimi della formazione per il<br />

primo soccorso sono stabiliti negli allegati 3 e 4 dello<br />

stesso: secondo la precisazione del comma 5 sono ritenuti<br />

validi i corsi ultimati precedentemente.<br />

Per quanto attiene all’obbligo di aggiornamento della<br />

formazione, con cadenza triennale almeno per quanto<br />

riguarda le capacità di intervento pratico, non essendo<br />

previsti differimenti, lo stesso è da ritenere immediatamente<br />

vigente con l’entrata in vigore, e ovviamente da riferire<br />

alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze<br />

connesse a formazioni datate: pertanto, per la ripetizione<br />

della formazione il riferimento è costituito dalla data di<br />

ultimazione dell’ultimo corso effettuato.<br />

Circolare Confindustria - Area strategica Welfare e Risorse umane,<br />

Lavoro e Relazioni Industriali, 6 luglio 2004, n. 18057<br />

sulla base di rischi specifici, in applicazione di quanto<br />

previsto dall’art. 4.<br />

Per altri cantieri (temporanei o mobili) non rientranti<br />

per caratteristiche strutturali/operative nella definizione<br />

di unità produttiva, può risultare sufficiente un idoneo<br />

pacchetto di medicazione.......”.<br />

Si rammenta che l’art. 2, comma 1 lett. i) del decreto<br />

legislativo n. 626/1994, e successive modifiche ed integrazioni,<br />

definisce l’unità produttiva nei termini seguenti:<br />

“unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla<br />

produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria<br />

e tecnico-funzionale.”<br />

Pertanto, in tutti i cantieri edili o di ingegneria civile,<br />

operanti al di fuori della sede aziendale e non configurabili<br />

come unità produttive, secondo la definizione sopra<br />

ricordata, è sufficiente che sia garantito da parte del<br />

datore di lavoro, come presidio sanitario, il pacchetto di<br />

medicazione di cui all’art. 2 comma 2 lett. a). l<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

di Mario Gallo, docente di Diritto della <strong>Sicurezza</strong> del Lavoro presso il Corso di Perfezionamento<br />

Consulenti del Lavoro - Università degli Studi di Cassino<br />

Con l’emanazione della circolare<br />

24 giugno 2004, n. 24, il Ministero<br />

del Lavoro e delle Politiche<br />

Sociali è intervenuto tempestivamente<br />

sulla delicata materia<br />

dell’attività ispettiva fornendo<br />

importanti chiarimenti<br />

e indicazioni operative in ordine<br />

alla corretta applicazione<br />

D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, il<br />

quale, com’è noto, ha riformato<br />

l’intero sistema di vigilanza<br />

sul mercato del lavoro, in attuazione<br />

della delega contenuta<br />

all’art. 8 della legge n.<br />

30/2003, cosiddetta “legge Biagi”.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Indicazioni operative sulla corretta applicazione D.Lgs. n. 124/2004 di riforma del sistema di vigilanza<br />

Dalla circolare MinLavoro n. 24/2004<br />

nuovi chiarimenti sulla riforma dei servizi ispettivi<br />

La disamina ministeriale proposta<br />

con la circolare n.<br />

24/2004 è a trecentosessanta<br />

gradi poiché tocca tutti i nodi cruciali<br />

del citato D.Lgs. n.<br />

124/2004, confermando anche alcuni<br />

orientamenti interpretativi offerti<br />

dalla dottrina in prima battuta<br />

[1] . Tuttavia, non tutti i dubbi<br />

sono stati dissolti, almeno su tre<br />

delicate questioni; comunque, bisogna<br />

riconoscere che con questo<br />

provvedimento il Ministero ha offerto<br />

un apprezzabile contributo<br />

ad un primo riassetto dell’attività<br />

di controllo e in questa sede approfondiremo<br />

in particolare quegli<br />

aspetti della circolare rilevanti<br />

anche ai fini della vigilanza in<br />

materia di sicurezza e igiene del<br />

lavoro.<br />

L’attività<br />

di vigilanza generale<br />

Un primo aspetto che la novella<br />

circolare affronta è l’organizzazione<br />

complessiva dell’intero sistema<br />

di vigilanza basato su due direttrici<br />

fondamentali; la prima vede le<br />

Direzioni Regionali del Lavoro<br />

con il delicato compito di coordinare<br />

sul proprio territorio regionale<br />

di competenza l’attività di vigilanza<br />

in materia di rapporto di lavoro,<br />

individuando linee operative<br />

e priorità d’azione sulla base delle<br />

direttive emanate dalla Direzione<br />

Generale, in sintonia con le linee<br />

guida della Commissione centrale<br />

di coordinamento. La seconda riconferma<br />

il ruolo nevralgico delle<br />

Direzioni Provinciali del Lavoro<br />

alle quali, come in passato, è assegnato<br />

il compito di vigilare sulla<br />

tutela dei rapporti di lavoro coordinandosi<br />

con INPS, INAIL e gli<br />

altri enti previdenziali, specie per<br />

quanto concerne la piaga del lavoro<br />

sommerso. Per quanto riguarda<br />

lo status del personale ispettivo in<br />

forza alle Direzioni e il personale<br />

di vigilanza di INPS, INAIL,<br />

ENPALS e degli altri enti previdenziali,<br />

resta ferma in primo luogo<br />

la qualifica di pubblico ufficiale;<br />

tuttavia, viene nuovamente ribadito<br />

- quasi per rimarcare la differenza<br />

con i poteri conferiti agli<br />

ispettori degli enti previdenziali -<br />

che al personale ispettivo delle direzioni<br />

Regionali e Provinciali del<br />

Lavoro è riconosciuta anche la<br />

qualità d’ufficiale di Polizia Giudiziaria<br />

(UPG), naturalmente «nei limiti<br />

del servizio cui è destinato e<br />

secondo le attribuzioni conferite<br />

dalla normativa vigente». Pertanto,<br />

gli ispettori del lavoro continueranno<br />

a svolgere sia la vigilanza<br />

amministrativa (temporalmente<br />

antecedente al sorgere di ipotesi<br />

di reato, e orientata alla prevenzione)<br />

che quella giudiziaria (in cui<br />

sono stati rilevate ipotesi di reato).<br />

Gli ispettori degli enti previdenziali,<br />

viceversa, qualora accer-<br />

[1] Pierguido Soprani, Con il D.Lgs. n. 124/2004 riformate le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 11/2004, pag. 16; dello stesso autore, Il rimborso delle somme pagate per le contravvenzioni, in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 14/2004, pag. 74.<br />

90 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


tino la sussistenza di un reato perseguibile<br />

d’ufficio non potranno<br />

autonomamente operare per il ripristino<br />

della legalità ma dovranno<br />

limitarsi al dare notizia direttamente<br />

all’Autorità Giudiziaria ai<br />

sensi dell’art. 331 c.p.c. né tantomeno,<br />

in ogni caso, hanno funzioni<br />

investigative - come il potere<br />

d’interrogare il datore o i lavoratori<br />

o altri soggetti - conformemente<br />

all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.<br />

124/2004.<br />

Per quanto riguarda il nuovo<br />

modello unificato di verbale ispettivo<br />

previsto dall’art. 10, comma<br />

4, del predetto decreto, in attesa<br />

che entro il 27 novembre 2004 sia<br />

emanato da parte del Ministero il<br />

relativo provvedimento regolamentare,<br />

la circolare si limita a ricordare<br />

che i verbali di accertamento<br />

del personale che effettua vigilanza<br />

costituiscono fonte di prova in<br />

ordine agli elementi di fatto acquisiti<br />

e documentati e possono essere<br />

reciprocamente utilizzati per<br />

l’adozione di eventuali provvedimenti<br />

sanzionatori amministrativi<br />

e civili di competenza dei relativi<br />

organi ispettivi. Sotto quest’ultimo<br />

profilo, inoltre, precisa che<br />

l’utilizzabilità diretta delle acquisizioni<br />

effettuate dai vari organi di<br />

controllo «è conforme ai principi<br />

di buon andamento ed efficacia<br />

della pubblica amministrazione»,<br />

poiché consente l’utilizzazione degli<br />

elementi acquisiti in sede di<br />

vigilanza anche da altri soggetti<br />

«purché tali elementi siano contenuti<br />

nei verbali di accertamento<br />

che, come è noto, godono tutti della<br />

medesima fede privilegiata (cfr.<br />

ex multis, Cass. Sez. Civ. dell’11<br />

giugno 2001, n. 7832)».<br />

Sempre in tema d’esercizio della<br />

funzione di vigilanza la circola-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

re del Ministero dell’Interno n.<br />

24/2004 affronta anche il tema della<br />

razionalizzazione della stessa;<br />

rinviando al futuro decreto che dovrà<br />

regolamentare le modalità di<br />

attuazione e il funzionamento della<br />

banca dati telematica, con<br />

l’obiettivo di evitare le frequenti<br />

duplicazioni degli interventi ispettivi<br />

[2] in via transitoria viene introdotto<br />

un meccanismo d’interscambio<br />

- a mezzo posta elettronica -<br />

tra tutti gli organi di vigilanza interessati<br />

che con la massima tempestività<br />

dovranno comunicare reciprocamente<br />

i nominativi dei datori<br />

di lavoro ispezionati, secondo modalità<br />

definite sulla base di intese<br />

raggiunte a livello regionale o provinciale.<br />

La vigilanza<br />

in materia di sicurezza<br />

Per quanto riguarda l’attività di<br />

vigilanza in materia di sicurezza<br />

del lavoro la circolare in esame<br />

non fornisce alcuna indicazione di<br />

carattere operativo in ordine al coordinamento<br />

dei servizi ispettivi;<br />

com’è noto l’art. 1, comma 1, del<br />

D.Lgs. n. 124/2004 ha lasciato immutato<br />

il sistema delle competenze<br />

disegnato dall’art. 23 del<br />

D.Lgs. n. 626/1994, il quale assegna<br />

una competenza primaria di<br />

tipo generale ai dipartimenti di<br />

prevenzione delle Aziende Sanitarie<br />

Locali ed una solo integrativa<br />

di tipo speciale ai servizi ispettivi<br />

alle DPL (si veda la tabella 1).<br />

Per questi ultimi l’attività di vigilanza<br />

è circoscritta ad alcune attività<br />

- per esempio, i lavori edili -<br />

con l’obbligo d’informare preventivamente<br />

l’ASL competente per<br />

territorio (art. 23, comma 2,<br />

D.Lgs. n. 626/1994; D.P.C.M. 14<br />

ottobre 1997, n. 412). Questo prin-<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

cipio fondamentale, finalizzato a<br />

salvaguardare il modello di vigilanza<br />

introdotto con la legge<br />

833/1978, nella prassi corrente in<br />

diversi casi è stato disatteso in<br />

quanto gli ispettori non solo hanno<br />

proceduto a controlli in materia<br />

di sicurezza presso aziende escluse<br />

della propria competenza ma<br />

anche senza aver esperito la prescritta<br />

azione informazione preventiva<br />

all’ASL, con il risultato che i<br />

PVC sono da ritenersi viziati per<br />

mancanza del presupposto di legittimità.<br />

Un richiamo da parte del<br />

Ministero ad un maggior rigore in<br />

tal senso sarebbe stato opportuno.<br />

La promozione<br />

al rispetto della normativa<br />

La circolare n. 24/2004 detta<br />

anche importanti chiarimenti sulla<br />

nuova funzione di promozione al<br />

rispetto della normativa lavoristica<br />

e previdenziale delle Direzioni<br />

che, almeno in prima analisi, aveva<br />

suscitato le lamentele delle categorie<br />

professionali alle quali è<br />

riservata la consulenza del lavoro.<br />

Il Ministero è efficacemente intervenuto<br />

su tale problematica in primo<br />

luogo rimarcando che l’attività<br />

di promozione deve essere finalizzata<br />

al rispetto della normativa,<br />

su questioni di rilevanza generale,<br />

nonché sulle novità legislative e<br />

interpretative. Pertanto, restano<br />

esclusi i singoli casi concreti o<br />

problemi particolari d’interesse<br />

aziendale i quali continuano a rimanere<br />

di competenza tipica dei<br />

consulenti del lavoro e delle altre<br />

figure professionali di cui alla legge<br />

n. 12/1979 (Dottori Commercialisti,<br />

Avvocati e Ragionieri Commercialisti).<br />

Nello svolgimento di<br />

tale funzione gli ispettori non rivestono<br />

la qualifica di UPG, ossia<br />

[2] Un esempio emblematico di tale fenomeno negativo - tra i tanti - riscontrato nella prassi professionale è il caso di un<br />

distributore di carburanti che nel corso del mese di novembre dello scorso anno in una sola settimana è stato controllato dagli<br />

ispettori della DRL, dell’INPS, dell’INAIL, nonché dalla Guardia di Finanza, per verificare le presenza di lavoro nero con<br />

addirittura un ispettore che voleva sanzionare il datore di lavoro che al momento non disponeva del libro matricola in quanto<br />

consegnato al proprio consulente che lo doveva esibire presso la DRL.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 91


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

92 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


non esercitano funzioni di vigilanza<br />

né possono svolgere alcuna attività<br />

di accertamento.<br />

Sul piano operativo gli ispettori<br />

dovranno fornire chiarimenti e indicazioni<br />

operative che devono<br />

fondarsi esclusivamente su circolari<br />

e su posizioni ufficiali assunte<br />

dal Ministero del Lavoro. La circolare<br />

ricorda ancora che bisognerà<br />

attendere un Decreto Ministeriale<br />

che stabilirà lo schema di convenzione<br />

in forza del quale la Direzione<br />

Generale, le DRL, le DPL e gli<br />

Enti previdenziali, anche d’intesa<br />

tra loro, potranno svolgere attività<br />

di informazione ed aggiornamento<br />

nei confronti di enti, datori di lavoro<br />

ed associazioni a cura e spese<br />

degli stessi. Resta da capire se i<br />

prossimi interventi toccheranno in<br />

qualche modo anche l’attività d’informazione,<br />

consulenza e assistenza<br />

in materia di sicurezza e igiene<br />

del lavoro ai sensi dell’art. 24 del<br />

D.Lgs. n. 626/1994.<br />

L’istituto dell’interpello<br />

Uno degli aspetti francamente<br />

più deludenti della riforma introdotta<br />

dal D.Lgs. n. 124/2004 è la<br />

disciplina sul diritto d’interpello.<br />

Ulteriore articolazione della funzione<br />

di promozione del nuovo<br />

modello d’ispezione, rispetto ai<br />

principi previsti dall’art. 9 del citato<br />

decreto la circolare non aggiunge<br />

nulla di particolarmente significativo,<br />

limitandosi a ricordare che<br />

l’interpello è uno strumento che<br />

può essere utilizzato in via esclusiva<br />

dagli enti pubblici, le associazioni<br />

di categoria e ordini professionali.<br />

Abilitati a ricevere la domanda<br />

sono le Direzioni Provinciali<br />

del Lavoro nonché INAIL,<br />

INPS e gli altri enti previdenziali,<br />

ai quali i predetti soggetti potranno<br />

indirizzare unicamente quesiti<br />

di ordine generale sull’applicazio-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

ne della normativa nelle materie<br />

di propria competenza: pertanto,<br />

saranno automaticamente “scartati”<br />

quei quesiti di carattere particolare<br />

o proposti dalle singole aziende.<br />

Sul piano strettamente operativo<br />

la domanda andrà proposta unicamente<br />

alle sedi periferiche per<br />

via telematica e successivamente<br />

le stesse analizzeranno preliminarmente<br />

il quesito trasmettendolo<br />

“tempestivamente” alla Direzione<br />

Generale corredato da un’apposita<br />

relazione.<br />

Sul piano degli effetti giuridici<br />

della risposta all’interpello fornita<br />

dalla Direzione Generale la circolare<br />

precisa che gli stessi non toccano<br />

l’ambito del rapporto di lavoro<br />

che intercorre tra le parti e qualora<br />

il datore di lavoro provveda<br />

ad adeguarsi a quanto forma oggetto<br />

della risposta all’interpello, tale<br />

comportamento adesivo va valutato<br />

ai fini della sussistenza dell’elemento<br />

soggettivo (colpa o dolo)<br />

nella commissione degli illeciti<br />

amministrativi (art. 3, legge n.<br />

689/1981) nonché dell’applicazione<br />

delle sanzioni civili. Qualche<br />

autore ha già cercato di omologare<br />

il nuovo strumento come conforme<br />

all’interpello previsto in materia<br />

tributaria ma in realtà sono<br />

molto diversi tra di loro. In primo<br />

luogo non vengono chiaramente<br />

definiti i termini procedurali; in<br />

secondo luogo l’interpello è collettivo<br />

- in materia tributaria, invece,<br />

anche il singolo contribuente è legittimato<br />

ad agire - e non tutela il<br />

richiedente assistito dall’associazione<br />

di categoria o dal professionista<br />

il quale non solo non può<br />

proporre quesiti specifici ma ammesso<br />

anche che si uniformi alla<br />

soluzione data dalla Direzione Generale<br />

rischia di non ottenere alcun<br />

beneficio sotto il profilo penale.<br />

Resta solo il dato di fatto che<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

l’interpello è ammissibile anche<br />

per le normative in materia di sicurezza<br />

e igiene del lavoro ricadenti<br />

sotto la competenza delle DPL.<br />

Gli istituti del ravvedimento<br />

operoso obbligatorio<br />

Molto interessanti sono i chiarimenti<br />

ministeriali in materia di diffida<br />

(art. 13, D.Lgs. n. 124/2004)<br />

in cui il personale ispettivo, rilevato<br />

l’inosservanza di norme alla<br />

quale sono collegate sanzioni amministrative,<br />

è obbligato «a diffidare<br />

il datore di lavoro alla regolarizzazione<br />

delle inosservanze comunque<br />

sanabili, fissando il relativo<br />

termine »[3] . A differenza del<br />

vecchio e discusso modello di tipo<br />

facoltativo, lo strumento in esame<br />

ha natura obbligatoria ed è applicabile<br />

in quelle fattispecie d’illeciti<br />

amministrativi comunque sanabili<br />

commessi anche anteriormente al<br />

27 maggio 2004, data di entrata in<br />

vigore delle nuove norme. Pertanto,<br />

la circolare precisa che sono<br />

escluse dalla sfera applicativa dell’istituto<br />

tutte le violazioni in cui<br />

l’interesse sostanziale protetto dalla<br />

norma non è “... in alcun modo<br />

recuperabile”: la fattispecie più<br />

critica in tal senso è soprattutto<br />

quella relativa alla tutela dell’integrità<br />

psico-fisica e della personalità<br />

morale del lavoratore. A titolo<br />

esemplificativo, sia pure con qualche<br />

imprecisione tecnica, il Ministero<br />

richiama la fattispecie del superamento<br />

delle 48 ore medie di<br />

lavoro settimanale, quella delle<br />

violazioni sostanziali in materia di<br />

apprendistato, oppure l’utilizzo di<br />

lavoratori dello spettacolo senza<br />

certificato di agibilità. Viceversa,<br />

sono qualificate come sanabili le<br />

violazioni amministrative relative<br />

ad adempimenti omessi, in tutto o<br />

in parte, che possono ancora essere<br />

materialmente realizzabili, an-<br />

[3] Si ricorda che ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004, ottemperando alla diffida impartita il trasgressore sarà<br />

ammesso a pagare una sanzione pecuniaria pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad 1/4 della sanzione<br />

stabilita in misura fissa.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 93


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

che qualora la legge preveda un<br />

termine per l’effettuazione dell’adempimento,<br />

e le forme di ravvedimento<br />

volontario tardivo, in<br />

cui il trasgressore ha, ancor prima<br />

dell’adozione della diffida, posto<br />

in essere il comportamento dovuto,<br />

sia pure oltre il termine stabilito<br />

dalla norma.<br />

Per quanto concerne l’istituto<br />

della disposizione (art. 14, D.Lgs.<br />

n. 124/2004) l’intervento ministeriale<br />

appare scarsamente incisivo;<br />

tale strumento, com’è noto, ha ormai<br />

un carattere residuale nei soli<br />

casi in cui ai fini dell’applicazione<br />

delle norme è attribuito dalle singole<br />

disposizioni di legge un apprezzamento<br />

discrezionale degli<br />

ispettori. La circolare ricorda che<br />

contro il provvedimento è ammesso<br />

entro 15 giorni ricorso al Direttore<br />

della DPL competente per territorio,<br />

il quale è chiamato a decidere<br />

nei successivi 15 giorni; in<br />

caso di mancata decisione il ricorso<br />

si intende respinto (principio<br />

del “silenzio-rigetto”).<br />

Certamente una maggiore valenza<br />

interpretativa ha la precisazione<br />

che restano ancora in vigore gli<br />

artt. 10 e 11 del D.P.R. 19 marzo<br />

1955, n. 520. L’art. 10 del predetto<br />

D.P.R. n. 520/1955 dispone che<br />

«Le disposizioni impartite dagli<br />

ispettori del lavoro in materia di<br />

prevenzione infortuni sono esecutive.<br />

Sono parimenti esecutive,<br />

quando siano approvate dal capo<br />

dell’Ispettorato provinciale competente<br />

le disposizioni impartite<br />

dagli ispettori per l’applicazione<br />

di norme obbligatorie per cui sia<br />

attribuito all’Ispettorato dalle singole<br />

leggi un apprezzamento discrezionale.<br />

Contro tali disposizio-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

ni è ammesso ricorso al Ministro<br />

per il lavoro e la previdenza sociale<br />

entro quindici giorni, salvo<br />

quanto disposto dal successivo<br />

art. 31. Il ricorso non ha effetto<br />

sospensivo, salvo i casi nei quali<br />

la sospensione sia espressamente<br />

stabilita da disposizioni legislative<br />

o regolamentari, o il Ministro<br />

ritenga di disporla» [4] . Il successivo<br />

art. 11, invece, dispone che<br />

l’inosservanza della disposizione<br />

impartita in materia di sicurezza o<br />

igiene del lavoro è punita con l’arresto<br />

fino a un mese o dell’ammenda<br />

fino a euro 413.<br />

Per quanto concerne, infine,<br />

l’istituto della prescrizione obbligatoria<br />

(art. 15, D.Lgs. n.<br />

124/2004) - per il quale si è fatto<br />

pedissequa trasposizione delle norme<br />

del D.Lgs. n. 758/1994 - la<br />

circolare n. 24/2004 si è limitata a<br />

ricordare l’ambito applicativo -<br />

reati di natura contravvenzionale,<br />

con pena alternativa dell’arresto o<br />

dell’ammenda ovvero della sola<br />

ammenda - e che l’accesso ai benefici<br />

è ammesso non solo quando<br />

l’inadempienza può essere sanata,<br />

ma anche nelle ipotesi di reato a<br />

“condotta esaurita”; trattasi, pertanto,<br />

dei reati istantanei, con o<br />

senza effetti permanenti, nonché<br />

nelle fattispecie in cui il reo abbia<br />

autonomamente provveduto all’adempimento<br />

degli obblighi di<br />

legge sanzionati precedentemente<br />

all’emanazione della prescrizione:<br />

si rilevi la chiara trasposizione degli<br />

insegnamenti della Corte Costituzionale<br />

contenuti nella sentenza<br />

18 febbraio 1998, n. 19.<br />

Conclusioni<br />

Ancora una volta il tanto atteso<br />

chiarimento ministeriale non appaga<br />

completamente le aspettative,<br />

almeno su tre punti. Infatti, ci si<br />

attendeva soprattutto uno sforzo<br />

da parte del Ministero del Welfare<br />

che ponesse le basi per raccordare<br />

più efficacemente l’azione di vigilanza<br />

dei diversi organi ispettivi,<br />

promuovendo la concertazione e il<br />

coordinamento, ingredienti questi<br />

la cui mancanza determina un sistema<br />

di controllo con evidenti zone<br />

d’ombra. Un aspetto non secondario<br />

è il mancato richiamo all’art.<br />

24 del D.Lgs. n. 626/1994<br />

che non è stato armonizzato rispetto<br />

alle nuove funzioni di promozione,<br />

specie quelle individuate nell’art.<br />

8, comma 3. Infine, un’ultima<br />

annotazione di carattere generale<br />

riguarda l’istituto dell’interpello;<br />

non vi è dubbio che uno<br />

degli elementi che frequentemente<br />

pone in sofferenza gli addetti ai<br />

lavori nell’applicazione della legislazione<br />

in materia di sicurezza e<br />

igiene del lavoro è l’incertezza interprativa.<br />

Di fronte a questo problema<br />

così delicato - basti pensare<br />

a settori nevralgici come l’edilizia<br />

- il legislatore delegato ha scelto<br />

un modello operativo a ridotta efficacia,<br />

legato anche ad una procedura<br />

molto burocratica, che quasi<br />

ne disincentiva l’utilizzo e che appare<br />

escludere le associazioni di<br />

professionisti che allo stato attuale<br />

sono privi di un proprio Albo.<br />

Pertanto, bisognerà attendere nuovi<br />

chiarimenti anche se, ormai, la<br />

speranza di un sistema di vigilanza<br />

più equilibrato deve essere riposta<br />

nell’atteso Codice della sicurezza<br />

previsto dalla legge delega<br />

29 luglio 2003, n. 229, ed in odore<br />

di proroga di sei mesi [5] .<br />

[4] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. del 16 maggio 1983, n. 354, Enel c. Ispettorato provinciale del lavoro di Rieti (p.d. 830740) in<br />

base al quale «L’art. 10 del D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520, attribuisce all’ispettore del lavoro un generale potere di impartire<br />

disposizioni esecutive in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto tale potere può essere esercitato anche nei<br />

casi in cui le singole norme non demandino espressamente all’ispettore il compito di specificare misure di sicurezza indicate<br />

mediante “clausole generali”». Cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, sent. del 5 marzo 1985, n. 82, Ministero del lavoro e della<br />

previdenza sociale c. Soc. Fiat (p.d. 850399); Consiglio di Stato, sez. VI, 19 luglio 1994, Ministero del lavoro c. Società<br />

Autostrade.<br />

[5] Mario Gallo, Approvata la delega al Governo per la definizione del nuovo codice, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 18/2003, pag. 38.<br />

94 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali<br />

24 giugno 2004, n. 24<br />

Oggetto: D.Lgs. n. 125 del 23 aprile 2004. Chiarimenti<br />

e indicazioni operative<br />

Il Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n. 124<br />

introduce nell’ordinamento una organica riforma dei<br />

servizi di vigilanza in materia di lavoro, in attuazione<br />

della delega legislativa prevista dall’art. 8, legge 14<br />

febbraio 2003, n. 30, con particolare riferimento all’organizzazione<br />

complessiva e al coordinamento dell’attività<br />

ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia<br />

di lavoro e legislazione sociale, nonché di quelli comunque<br />

impegnati sul territorio in azioni di contrasto al<br />

lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da<br />

quelli di ordine e sicurezza pubblica.<br />

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche<br />

a mezzo della Direzione Generale con compiti di direzione<br />

e di coordinamento delle attività ispettive, di cui<br />

all’art. 2 del D.Lgs. n. 124/2004 e della Commissione<br />

centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, assume,<br />

nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni<br />

e alle Province autonome, le iniziative di contrasto al<br />

lavoro sommerso e irregolare, provvedendo a vigilare<br />

su tutto il territorio nazionale in materia di rapporti di<br />

lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti<br />

diritti civili e sociali, anche promuovendo l’osservanza<br />

complessiva della normativa di legislazione sociale e<br />

del lavoro, ivi compresa l’applicazione dei contratti<br />

collettivi e della disciplina previdenziale.<br />

La Direzione Generale assume compiti di direzione<br />

delle attività ispettive, fornisce direttive operative e<br />

svolge attività di coordinamento nella vigilanza della<br />

predetta materia, assicurando l’esercizio unitario dell’attività<br />

ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e<br />

degli Enti previdenziali, nonché l’uniformità di comportamento<br />

dei relativi organi di vigilanza.<br />

Compiti delle Direzioni regionali<br />

del lavoro (art. 4)<br />

Alle Direzioni regionali del lavoro (DRL) spetta il<br />

compito di coordinare sul relativo territorio regionale<br />

l’attività di vigilanza in materia, individuando linee<br />

operative e priorità di azione sulla base delle direttive<br />

emanate dalla Direzione Generale, anche conformemente<br />

agli indirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commissione<br />

centrale di coordinamento.<br />

I Direttori regionali, nello svolgere tale attività di<br />

coordinamento, privilegiano un confronto diretto e costante<br />

con i Direttori regionali degli Enti previdenziali e<br />

assicurativi, favorendo ogni ulteriore attività di consultazione<br />

e di dialogo e comunque con incontri di coordinamento<br />

che abbiano luogo almeno ogni tre mesi.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

Quanto alla composizione della Commissione regionale<br />

di coordinamento, istituita con decreto del Direttore<br />

della DRL, l’individuazione delle rappresentanze sindacali<br />

competenti ad effettuare la designazione dei rispettivi<br />

rappresentanti avviene, nell’ambito di quelle<br />

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,<br />

fra le organizzazioni che a livello regionale hanno<br />

maggiore rappresentatività.<br />

Compiti delle Direzioni provinciali<br />

del lavoro (art. 5)<br />

Alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) spetta il<br />

compito di coordinare, nell’ambito territoriale di competenza,<br />

l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione<br />

sociale fornendo le direttive necessarie a razionalizzare<br />

l’attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni<br />

di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione.<br />

Al fine di garantire una più integrata ed efficace<br />

azione complessiva di contrasto del lavoro irregolare<br />

sul territorio e di evitare duplicità di interventi, deve<br />

ravvisarsi, anche a livello provinciale, l’opportunità di<br />

mantenere costanti rapporti con gli Enti impegnati nell’attività<br />

di vigilanza, con particolare riferimento a<br />

INPS e INAIL.<br />

In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite dalle<br />

DRL e dalle Commissioni regionali, si ritiene opportuno<br />

favorire ogni attività di consultazione e di dialogo<br />

con tutti i soggetti interessati, da realizzarsi in particolare<br />

mediante incontri almeno trimestrali con i Direttori<br />

provinciali di INPS, INAIL, nonché degli altri Enti<br />

previdenziali.<br />

In ogni caso in cui sia necessario attivare un più<br />

stretto coordinamento operativo di tutti gli organi impegnati<br />

nell’azione di contrasto al lavoro irregolare, sono<br />

convocati i CLES, nella composizione prevista dal<br />

D.Lgs. n. 124/2004, che sostituiscono operativamente<br />

le commissioni provinciali di coordinamento della vigilanza.<br />

A tal proposito si ritiene opportuno precisare che<br />

la partecipazione al CLES del Comandante provinciale<br />

della Guardia di finanza, del rappresentante degli Uffici<br />

locali dell’Agenzia delle entrate e del presidente della<br />

Commissione provinciale per la emersione del lavoro<br />

non regolare di cui all’articolo 78, comma 4, della L. n.<br />

448/1998, è conseguenza automatica della previsione<br />

normativa e non necessita di alcun ulteriore atto amministrativo.<br />

A tali organismi spetta, infatti, il ruolo di supporto<br />

del Dirigente, supporto che nelle rispettive sedi nazionale<br />

e regionali è riservato alle apposite Commissioni<br />

centrale e regionali di coordinamento.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

Inoltre i CLES dovranno redigere un rapporto trimestrale<br />

sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati<br />

della attività ispettiva nella provincia di competenza,<br />

anche avvalendosi degli esiti dell’attività delle Commissioni<br />

per l’emersione del lavoro non regolare.<br />

Ogni anno dovrà essere, altresì, redatta una relazione<br />

di sintesi sull’attività svolta.<br />

Le relazioni trimestrali e annuali dovranno essere<br />

inviate alle DRL che, a loro volta, trasmetteranno i dati<br />

elaborati alla Direzione Generale per le valutazioni complessive.<br />

Al fine di predisporre e redigere le relazioni di cui<br />

sopra, i CLES potranno articolarsi in sottocommissioni<br />

operative che procederanno alla necessaria attività di<br />

raccolta dati e alla istruttoria di tali documenti.<br />

Si ritiene opportuno, infine, che il dirigente dell’ufficio,<br />

ferma restando la propria autonomia decisionale e<br />

le sue prerogative, consulti i responsabili dei Servizi<br />

Ispezione Lavoro e Politiche del Lavoro, nonché dell’Ufficio<br />

Legale, onde acquisire i dati statistici e le<br />

segnalazioni di merito da portare quali elementi di discussione<br />

all’interno dei CLES.<br />

Personale ispettivo (art. 6)<br />

Nulla muta rispetto al passato con riferimento all’esercizio<br />

delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro<br />

e di legislazione sociale da parte del personale in<br />

forza presso le DRL e le DPL, nonché del personale di<br />

vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti<br />

per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria nell’ambito<br />

dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi<br />

previdenziali e contributivi.<br />

Il personale ispettivo in forza presso le direzioni<br />

regionali e provinciali del lavoro, nei limiti del servizio<br />

cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla<br />

normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di<br />

Polizia Giudiziaria.<br />

Ove in occasione della attività ispettiva si riscontri,<br />

da parte del personale di vigilanza degli enti previdenziali,<br />

la sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, le<br />

comunicazioni di legge andranno effettuate direttamente<br />

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p..<br />

Restano evidentemente fermi i poteri di contestazione<br />

degli illeciti amministrativi in capo a tutto il personale<br />

di vigilanza, indipendentemente dal possesso della<br />

qualifica di Ispettore del lavoro, delle DRL e delle DPL,<br />

nonché degli Enti previdenziali.<br />

Competenze delle Direzioni<br />

del Lavoro (artt. 7 e 8)<br />

Le Direzioni del lavoro hanno competenza generale<br />

in materia di vigilanza sulla tutela dei rapporti di lavoro<br />

e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività<br />

lavorativa, prescindendo dalla specifica tipologia contrattuale<br />

adottata dalle parti contraenti.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Al personale delle DPL è affidato anche il compito<br />

di svolgere attività di prevenzione e promozione finalizzata<br />

al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale,<br />

su questioni di rilevanza generale, nonché sulle novità<br />

legislative e interpretative. Tali iniziative sono organizzate<br />

dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso con i<br />

CLES e con le Commissioni Regionali e Provinciali,<br />

che ne stabiliscono le modalità di svolgimento.<br />

Le problematiche trattate nel corso di tali attività non<br />

possono riguardare, peraltro, singoli casi concreti o problemi<br />

particolari di interesse aziendale, essendo questi<br />

prerogativa tipica dei consulenti del lavoro e delle altre<br />

figure professionali di cui alla legge n. 12/1979.<br />

Nel corso di tali iniziative, che possono aver luogo<br />

anche presso le aziende, il personale, ove rivesta qualifica<br />

ispettiva, non esercita funzioni di vigilanza né può<br />

svolgere alcuna attività di accertamento.<br />

L’attività informativa, promozionale e preventiva<br />

può essere svolta, altresì, nel corso dell’attività ispettiva<br />

qualora emergano profili di inosservanza e di non corretta<br />

applicazione della normativa, in assenza di rilievi<br />

sanzionatori di tipo penale o amministrativo.<br />

Anche in queste situazioni, il personale ispettivo può<br />

fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono<br />

fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali<br />

del Ministero del lavoro (e degli Enti di previdenza<br />

per i profili di competenza).<br />

Sulla base di una apposita convenzione, il cui schema<br />

sarà definito da successivo Decreto Ministeriale, la<br />

Direzione Generale e le DRL e DPL e gli Enti previdenziali,<br />

anche d’intesa tra loro, potranno svolgere attività<br />

di informazione ed aggiornamento nei confronti di enti,<br />

datori di lavoro ed associazioni a cura e spese degli<br />

stessi, secondo quanto stabilito dal predetto Decreto.<br />

La disciplina sopra descritta non trova applicazione<br />

sino all’emanazione del decreto ministeriale che stabilirà<br />

lo schema delle convenzioni e i relativi profili economici.<br />

Diritto di interpello (art. 9)<br />

Il diritto di interpello compete esclusivamente ad enti<br />

pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali.<br />

Tale facoltà consiste nella possibilità di porre alle<br />

DPL e agli Istituti previdenziali quesiti di ordine generale<br />

sull’applicazione delle normative, nelle materie di<br />

rispettiva competenza.<br />

Tali quesiti, inoltrati alle sedi competenti esclusivamente<br />

in via telematica, dovranno essere istruiti rispettivamente<br />

dalle DPL e dagli Istituti previdenziali destinatari<br />

degli stessi e quindi tempestivamente inviati alla<br />

Direzione Generale corredati da apposita relazione.<br />

Per quanto sopra precisato, in relazione a tale particolare<br />

procedura, le DPL e le sedi periferiche degli Istituti<br />

non potranno dare seguito a quesiti di carattere particolare<br />

o proposti dalle singole aziende.<br />

96 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Peraltro ogni attività di carattere “informativo” nei<br />

confronti delle aziende e dei lavoratori può continuare<br />

ad essere svolta dal personale ispettivo, senza che tale<br />

attività possa integrare i requisiti tipici della consulenza<br />

del lavoro, che rimane riservata ai professionisti di cui<br />

all’art. 1 della legge n. 12/1979.<br />

Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali<br />

conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in<br />

cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto<br />

forma oggetto della risposta all’interpello, tale comportamento<br />

adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell’elemento<br />

soggettivo (colpa o dolo) nella commissione<br />

degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n.<br />

689/1981) nonché dell’applicazione delle sanzioni civili.<br />

Si fa riserva di comunicare l’indirizzo di posta elettronica<br />

della Direzione Generale per la trasmissione dei<br />

quesiti.<br />

Razionalizzazione dell’attività<br />

di vigilanza (art. 10)<br />

In attesa del Decreto Ministeriale che stabilirà le<br />

modalità di attuazione e il funzionamento della banca<br />

dati telematica, al fine di evitare duplicazione di interventi<br />

ispettivi in materia di lavoro previdenza e assistenza<br />

sociale, tutti gli organi di vigilanza interessati provvedono<br />

con la massima tempestività a comunicare reciprocamente<br />

i nominativi dei datori di lavoro ispezionati,<br />

secondo modalità definite sulla base di intese raggiunte<br />

a livello regionale o provinciale.<br />

Tali comunicazioni vanno effettuate mediante indirizzo<br />

di posta elettronica riservato ad uso dei Dirigenti e<br />

dei Responsabili dei servizi ispettivi di DPL, INPS,<br />

INAIL e degli altri Enti previdenziali interessati.<br />

Nell’ottica di un maggior coordinamento e cooperazione,<br />

i Direttori delle DRL istituiscono Gruppi di intervento<br />

straordinario in ambito regionale, nel rispetto<br />

delle direttive della Direzione Generale, d’intesa con il<br />

Comando Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del<br />

lavoro e con le Direzioni regionali di INAIL e INPS.<br />

Il coordinamento del gruppo è affidato, dal Dirigente<br />

o dal responsabile del Settore Ispettivo della DRL, ad<br />

uno degli Ispettori del lavoro che lo compongono.<br />

Nelle more della attuazione del modello unificato di<br />

verbale ispettivo, che costituisce uno strumento unitario<br />

di rilevazione degli illeciti, si sottolinea l’importanza<br />

del comma 5 dell’art. 10 per il quale i verbali di accertamento<br />

del personale che effettua vigilanza costituiscono<br />

fonte di prova in ordine agli elementi di fatto acquisiti e<br />

documentati e possono essere reciprocamente utilizzati<br />

per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori<br />

amministrativi e civili di competenza dei relativi organi<br />

ispettivi.<br />

L’utilizzabilità diretta delle acquisizioni effettuate<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

dai vari organi di controllo risulta infatti conforme ai<br />

principi di buon andamento ed efficacia della pubblica<br />

amministrazione, in quanto rende possibile, ai fini della<br />

adozione dei provvedimenti sanzionatori, l’utilizzazione<br />

degli elementi acquisiti in sede di vigilanza anche da<br />

altri soggetti purché tali elementi siano contenuti nei<br />

verbali di accertamento che, come è noto, godono tutti<br />

della medesima fede privilegiata (cfr. ex multis, Cass.<br />

Sez. Civ. del 11 giugno 2001, n. 7832). (omissis)<br />

Diffida (art. 13)<br />

Il personale ispettivo, anche degli Enti previdenziali<br />

per i profili di competenza, che durante un accertamento<br />

constata l’inosservanza di norme per inadempimenti<br />

cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel verbale<br />

di ispezione deve provvedere “a diffidare il datore di<br />

lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque<br />

sanabili, fissando il relativo termine”.<br />

La diffida opera dunque quale condizione di procedibilità<br />

in ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati<br />

e provati e se le inadempienze risultano sanabili.<br />

In primo luogo sono da ritenersi escluse dall’ambito<br />

della diffida tutte le violazioni in cui l’interesse sostanziale<br />

(soprattutto relativo alla tutela dell’integrità psicofisica<br />

e della personalità morale) protetto dalla norma<br />

non è in alcun modo recuperabile (ad es. per aver fatto<br />

superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, per non<br />

aver rispettato adempimenti, di tipo non meramente<br />

documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile<br />

e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori<br />

dello spettacolo privi del certificato di agibilità).<br />

Sono invece da ritenersi “sanabili” le violazioni amministrative<br />

relative ad adempimenti omessi, in tutto o<br />

in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili,<br />

anche qualora la legge preveda un termine per<br />

l’effettuazione dell’adempimento (illeciti omissivi istantanei<br />

con effetti permanenti).<br />

Appare invece possibile attivare la procedura in esame<br />

anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor<br />

prima dell’adozione della diffida, posto in essere il<br />

comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale<br />

circostanza infatti - analogamente a quanto avviene in<br />

materia di prescrizione obbligatoria - risulterebbe incongruo<br />

penalizzare chi effettua comunque un adempimento<br />

dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo<br />

ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur<br />

latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la<br />

finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata<br />

mediante un comportamento posto in essere<br />

volontariamente dal trasgressore.<br />

Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e<br />

proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta<br />

posta in essere e conseguente ammissione al pagamento<br />

della sanzione ai sensi dell’articolo 13 del decreto<br />

(diffida ora per allora).<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 97


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

Se il datore di lavoro ottempera alla diffida il procedimento<br />

sanzionatorio si estingue mediante il pagamento di<br />

una somma agevolata a titolo di sanzione, pari al minimo<br />

fissato dalla legge oppure, in caso di sanzioni in misura<br />

fissa, a un quarto dell’importo stabilito.<br />

Va comunque rilevato che nelle ipotesi in cui l’ammontare<br />

della somma, determinato ai sensi dell’articolo 13 del<br />

decreto, sia superiore alla sanzione in misura ridotta, quantificata<br />

ai sensi dell’articolo 16 della L. n. 689/1981, non è<br />

evidentemente conforme alla finalità dell’istituto procedere<br />

con l’atto di diffida.<br />

La nuova diffida, inoltre, interrompe i termini di cui<br />

all’art. 14 della legge n. 689/1981, “fino alla scadenza del<br />

termine per la regolarizzazione”, pertanto, verificata l’inottemperanza,<br />

l’attività ispettiva riprende il suo corso.<br />

Si ricorda, da ultimo, che la diffida trova applicazione a<br />

decorrere dal 27 maggio 2004 ed è applicabile anche alle<br />

violazioni commesse antecedentemente a tale data.<br />

Disposizione (art. 14)<br />

L’art. 14 del decreto attribuisce efficacia “esecutiva”<br />

alle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia<br />

di lavoro e di legislazione sociale, “nell’ambito dell’applicazione<br />

delle norme per cui sia attribuito dalle singole<br />

disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale”.<br />

Il provvedimento è ricorribile entro 15 giorni con ricorso<br />

al Direttore della DPL competente per territorio, il<br />

quale è chiamato a decidere nei successivi 15 giorni, in<br />

caso di mancata decisione il ricorso si intende respinto<br />

(cosiddetto “silenzio-rigetto”).<br />

A differenza della diffida, la disposizione impone al<br />

datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Con la circolare del MinWelfare n. 25/2004<br />

entrano a pieno regime le Agenzie per il lavoro<br />

quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove<br />

essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie<br />

considerata.<br />

Rimangono, peraltro, in vigore gli artt. 10 e 11 del<br />

D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; pertanto, l’inottemperanza<br />

alla disposizione del funzionario ispettivo seguita ad essere<br />

soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali,<br />

secondo la distinzione per materia.<br />

Prescrizione obbligatoria (art. 15)<br />

La “prescrizione obbligatoria” è un provvedimento impartito<br />

dal personale ispettivo nell’esercizio delle funzioni<br />

di polizia giudiziaria, conseguente all’accertamento di violazioni<br />

che costituiscono reato.<br />

Nel ridefinire l’istituto, il decreto non ha inteso intaccare<br />

la struttura originaria dello strumento, già ottimamente funzionante<br />

e strategicamente efficace, limitandosi ad operarne<br />

una estensiva applicazione a tutte le ipotesi di reato in cui<br />

sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda<br />

ovvero punite soltanto con ammenda (art. 15, co. 1).<br />

La prescrizione si applica non soltanto quando l’inadempienza<br />

può essere sanata, ma anche nelle ipotesi di<br />

reato a “condotta esaurita”, vale a dire nei reati istantanei,<br />

con o senza effetti permanenti, nonché nelle fattispecie in<br />

cui il reo abbia autonomamente provveduto all’adempimento<br />

degli obblighi di legge sanzionati precedentemente<br />

all’emanazione della prescrizione.<br />

La nuova “prescrizione obbligatoria”, dunque, si presenta<br />

quale omologo della nuova diffida: l’una opera nelle<br />

ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se l’inadempimento<br />

è sanabile), l’altra a fronte di violazioni di carattere<br />

penale (in ogni caso).<br />

(omissis) l<br />

L’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro 5 maggio 2004, in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2004, n. 153, e della<br />

circolare 24 giugno 2004, n. 25, in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2004, n. 151, da parte del Ministero del Lavoro<br />

consente il decollo definitivo del nuovo statuto delle Agenzie per il Lavoro previsto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003<br />

(legge Biagi). In particolare la nuova circolare fornisce chiarimenti operativi in ordine alle procedure d’iscrizione all’Albo<br />

e d’autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale<br />

e supporto alla ricollocazione professionale. Nella disamina ministeriale viene puntualizzato che nel “documento<br />

analitico” previsto per l’iscrizione tra i vari requisiti è necessario attestare la conformità alla normativa in materia di<br />

sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro. In tale documento, inoltre, dovrà essere descritto il modello organizzativo<br />

dell’agenzia, con la specificazione delle unità organizzative presenti sul territorio («unità organizzative, dislocate<br />

territorialmente» ex articolo 5, comma 2, D.M. 23 dicembre 2003), dell’organico, ossia del personale dell’agenzia; della<br />

disponibilità dei locali e delle attrezzature richieste dall’articolo 2, comma 1, del già citato D.M. 5 maggio 2004.<br />

Al punto 7, viene anche richiamato l’articolo 2 del D.M. 5 maggio 2004, il quale definisce le caratteristiche minime<br />

dei locali destinati dai soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività oggetto dell’autorizzazione. Dopo avere<br />

chiarito il concetto di sportello - unità organizzative che nello svolgimento dell’attività autorizzata accolgono<br />

direttamente e offrono un servizio ai clienti - viene sottolineato che nel caso in cui gli sportelli esistenti delle<br />

agenzie necessitassero di un adeguamento per garantire l’accessibilità dei locali ai disabili, per il tempo strettamente<br />

necessario e purché siano stati avviati i lavori, le stesse dovranno assicurare in ogni caso l’accesso al servizio da<br />

parte dei disabili, anche erogando il servizio stesso fisicamente fuori dai locali dell’agenzia. Si osservi che il rispetto<br />

della normativa sull’accesso ai disabili è richiesto anche da parte degli studi professionali dei consulenti del<br />

lavoro che erogano il servizio.<br />

98 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

ITALIA<br />

INTEGRATORI ALIMENTARI<br />

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169<br />

«Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa<br />

agli integratori alimentari» (G.U.<br />

del 15 luglio 2004, n. 164)<br />

Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, attua la disciplina<br />

comunitaria in materia di «integratori alimentari»,<br />

intendendo come tali «i prodotti alimentari<br />

destinati ad integrare la comune dieta<br />

e che sostituiscono una fonte concentrata di<br />

sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali,<br />

o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o<br />

fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva<br />

aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed<br />

estratti di orgine vegetale, sia monocomposti<br />

che pluricomposti, in forme predosate» (art. 2,<br />

comma 1). In particolare risulta disciplinata la<br />

commercializzazione di dette sostanze come<br />

prodotti alimentari (e presentate come tali), le<br />

quali dovranno necessariamente essere commercializzate<br />

in forma preconfezionata.<br />

La nuova disciplina detta norme per tutte le fasi<br />

di «processo» e messa in commercio degli integratori<br />

alimentari, dalle vitamine e minerali utilizzabili<br />

(con relativi criteri di purezza delle fonti<br />

e livelli massimi ammissibili), alle regole in<br />

materia di produzione e confezionamento (consentite<br />

solo in stabilimenti autorizzati ex art.<br />

10, D.Lgs. n. 111/1992), di etichettatura (tra l’altro<br />

obbligo di apporre la denominazione «integratore<br />

alimentare») o di pubblicità, vietando -<br />

nel caso di integratori propagandati in qualunque<br />

modo come coadiuvanti di regimi dietetici<br />

ipocalorici volti alla riduzione del peso - la<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

possibilità di fare riferimento ai tempi o quantità<br />

di perdita di peso conseguenti al loro impiego<br />

(art. 7, comma 1). La messa in commercio<br />

potrà avvenire soltanto previo invio, da parte<br />

dell’impresa interessata, al Ministero della Salute<br />

del modello di etichetta utilizzata per il prodotto<br />

in questione, con facoltà delle autorità<br />

ministeriali di apporre divieti (art. 10). Il decreto<br />

rinvia alla disciplina generale di cui alla legge n.<br />

283/1962 per quanto non altrimenti disposto e<br />

commina al Ministero della Salute la definizione<br />

di un Piano annuale di vigilanza sui prodotti<br />

de quo. È previsto, infine, un doppio binario<br />

sanzionatorio, con sanzioni pecuniarie penali<br />

(ammenda da euro 2.000 a euro 20.000) in caso<br />

di commercializzazione non in forma preconfezionata<br />

ovvero per la trasgressione alle disposizioni<br />

in materia di vitamine e alimentari utilizzabili<br />

(artt. 1, 3 e 15, comma 1), e sanzioni pecuniarie<br />

amministrative per tutti gli altri tipi di violazioni<br />

(art. 15, commi 2-4), salvo, naturalmente,<br />

la configurabilità di deteriori ipotesi di reato.<br />

QUALITÀ PRODOTTI AGROALIMENTARI<br />

Decreto del Ministero delle Politiche<br />

agricole e forestali 15 giugno 2004<br />

«Aggiornamento del manuale operativo<br />

e delle procedure dei controlli di conformità<br />

alle norme comuni di qualità sui prodotti<br />

ortofrutticoli di cui all’art. 9, comma 1, del<br />

decreto ministeriale 28 dicembre 2001, adottato<br />

con decreto ministeriale 3 dicembre 2003,<br />

in attuazione del regolamento (CE) n.<br />

1148/2001 della Commissione CE, in materia di<br />

controlli di conformità alle norme di commercializzazione,<br />

applicabili nel settore degli ortofrutticoli<br />

freschi» (G.U. del 15 luglio 2004, n.<br />

164)<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 99


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

Il D.M. 15 giugno 2004 sostituisce gli allegati<br />

D, G, M e O del manuale operativo delle procedure<br />

dei controlli di conformità alle norme<br />

comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli,<br />

ex D.M. 3 dicembre 2003 indicato al titolo,<br />

sostanzialmente introducendo le nuove check-list<br />

relative alla domanda di iscrizione nella<br />

banca dati, alla richiesta di controllo all’import-export<br />

e alla notifica di spedizione. Risulta,<br />

altresì, abrogata la precedente disciplina di<br />

cui al D.M. 3 luglio 2002 in materia di controlli<br />

di conformità alle norme di commercializzazione<br />

applicabili nel settore degli ortofrutticoli<br />

freschi.<br />

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI<br />

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172<br />

«Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE<br />

relativa alla sicurezza generale dei prodotti»<br />

(G.U. del 16 luglio 2004, n. 165)<br />

Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172, di derivazione<br />

comunitaria, garantisce, in linea generale, la sicurezza<br />

dei prodotti immessi sul mercato ovvero<br />

in libera pratica, intendendo per “prodotto”<br />

«qualsiasi prodotto destinato al consumatore,<br />

anche nel quadro di una prestazione di servizi,<br />

o suscettibile, in condizioni ragionevolmente<br />

prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore,<br />

anche se non a lui destinato, fornito o reso<br />

disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito<br />

di un’attività commerciale, indipendentemente<br />

dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso<br />

a nuovo». Risultano sottratti al campo applicativo<br />

i prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato,<br />

o come prodotti da riparare o da rimettere<br />

a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il<br />

fornitore ne informi per iscritto la persona cui<br />

fornisce il prodotto (art. 2, comma 1, lett. a).<br />

Secondo un principio di specialità delle leggi,<br />

inoltre, qualora un prodotto sia soggetto a requisiti<br />

di sicurezza prescritti a livello di normati-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

va comunitaria, la nuova disciplina prevista dal<br />

decreto sarà applicabile soltanto in riferimento<br />

agli aspetti ed ai rischi/categorie di rischi non<br />

soggetti alla normativa settoriale. Restano, inoltre,<br />

sottratti al campo applicativo del D.Lgs. n.<br />

172/2004 anche i prodotti alimentari ex Regolamento<br />

(CE) n. 178/2002. A carico del produttore<br />

e del distributore sono, dunque, previsti taluni<br />

stringenti obblighi quali, innanzitutto, il principio<br />

generale per il produttore (vedi infra) di<br />

immettere sul mercato soltanto «prodotti sicuri»<br />

(art. 3, comma 1). Il concetto di sicurezza è, a<br />

propria volta, estremamente ampio, dovendosi<br />

intendere come tale «qualsiasi prodotto che, in<br />

condizioni di uso normali o ragionevolmente<br />

prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la<br />

messa in servizio, l’installazione e la manutenzione,<br />

non presenti alcun rischio oppure presenti<br />

unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego<br />

del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza<br />

di un livello elevato di tutela della<br />

salute e della sicurezza delle persone» in funzione,<br />

in particolare, di alcuni elementi classificati<br />

quali: 1) le caratteristiche del prodotto, specie la<br />

sua composizione, il suo imballaggio, le modalità<br />

del suo assemblaggio e, se del caso, la sua<br />

installazione e manutenzione; 2) l’effetto del<br />

prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente<br />

prevedibile l’utilizzazione del primo<br />

con i secondi; 3) la presentazione del prodotto,<br />

della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze<br />

e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione,<br />

nonché di qualsiasi altra indicazione o<br />

informazione relativa al prodotto; 4) le categorie<br />

di consumatori che si trovano in condizione<br />

di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in<br />

particolare dei minori e degli anziani (art. 2,<br />

comma 1, lett. b). La possibilità di raggiungere<br />

un livello di sicurezza superiore o di procurarsi<br />

altri prodotti che presentano un rischio minore<br />

non costituisce un motivo sufficiente per<br />

considerare un prodotto come non sicuro o<br />

pericoloso, cioè non rispondente alla definizione<br />

di prodotto sicuro appena citata. l<br />

100 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


a cura di Pierguido Soprani, avvocato,<br />

MACCHINA SENZA PORTATA MASSIMA<br />

Cassazione penale, sez. IV,<br />

(ud. 30 aprile 2003)<br />

17 ottobre 2003, n. 39182,<br />

Pres. Battisti, Rel. Iacopino<br />

Prevenzione degli infortuni - Lavoro in cantiere<br />

- Uso di una gru - Omessa indicazione<br />

della portata massima ammissibile - Carenza<br />

del costruttore - Responsabilità del medesimo<br />

- Sussiste - Responsabilità del datore<br />

di lavoro - Valutazione - Sussiste<br />

Il costruttore e il datore di lavoro sono entrambi<br />

responsabili, a titolo autonomo, della mancata<br />

rispondenza di un’attrezzatura di lavoro alla normativa<br />

antinfortunistica (fattispecie in tema di<br />

omicidio colposo da errato uso di una gru di<br />

sollevamento).<br />

Nota<br />

Il caso all’attenzione della Corte di Cassazione<br />

ha riguardato l’infortunio, con conseguenze<br />

mortali, occorso ad un gruista ribaltatosi dopo<br />

avere sollevato dieci traverse in cemento armato<br />

con una gru. Nei gradi di merito erano stati condannati<br />

tanto il datore di lavoro, quanto i costruttori<br />

della gru, in relazione alla mancata indicazione,<br />

sulla macchina, al momento della vendita,<br />

della portata legale. Tale portata era di kg.<br />

2900 mentre, al momento dell’utilizzo da parte<br />

del lavoratore deceduto, la gru presentava un<br />

sovraccarico, avendo alzato un peso di oltre<br />

4000 kg.<br />

Il ricorso per Cassazione veniva proposto da uno<br />

dei due costruttori, il quale osservava in primo<br />

luogo che l’applicazione della targa di indicazione<br />

della portata massima ammissibile avveniva<br />

per prassi generale durante il processo di costruzione,<br />

cosicché non si vede perché, proprio nel<br />

caso di specie, si fosse dovuta fare un’eccezione;<br />

dunque la targhetta autoadesiva indicante la<br />

portata legale si era verosimilmente staccata o<br />

cancellata con la manutenzione del mezzo, anche<br />

perché questo era stato venduto otto anni<br />

prima dell’infortunio. Secondariamente, atteso<br />

che il perito aveva accertato che la macchina<br />

aveva sollevato un peso di kg 4.195, con una<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

differenza in meno di kg 538 rispetto al punto di<br />

ribaltamento individuato in kg 4.733, non essendo<br />

stato raggiunto tale punto, si doveva dedurre<br />

che la gru non si sarebbe ribaltata se non avesse<br />

operato in quelle condizioni, come dimostrato<br />

dal fatto che nessun incidente si era verificato in<br />

8 anni dall’acquisto, nonostante il sollevamento<br />

di traversine per kg 4.195.<br />

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha svolto le<br />

seguenti considerazioni:<br />

- che le modalità dell’incidente erano dovute ad<br />

un insieme di irregolarità che, come evidenziato<br />

dal perito nominato, riguardavano il superamento<br />

della portata legale della gru, il posizionamento<br />

della macchina (presenza di un avvallamento<br />

del terreno al di sotto di un pneumatico dal lato<br />

del ribaltamento), la non corretta posizione dei<br />

martinetti con conseguente oscillazione del carico<br />

sollevato, la mancanza di una ruota e l’insufficiente<br />

pressione delle altre;<br />

- che la gru si era ribaltata perché al sollevamento<br />

di un peso superiore a quello di cui alla portata<br />

legale (oltre mille chili rispetto a questa) si<br />

erano aggiunte le altre irregolarità relative alla<br />

manutenzione della macchina;<br />

- che, ciò nonostante, il ribaltamento non si sarebbe<br />

potuto determinare, qualora la gru avesse<br />

sollevato un carico compreso nella portata legale.<br />

In siffatto contesto, i Giudici hanno ritenuto<br />

l’importanza, nel determinismo causale dell’evento,<br />

dell’omessa indicazione sulla gru, al momento<br />

della vendita, della portata legale consentita<br />

(2900 Kg. nell’impiego concreto della macchina),<br />

e l’irrilevanza del fatto che non fosse stato<br />

superato nell’uso della gru il limite massimo di<br />

portata, costituendo la fissazione della portata<br />

in Kg. 2900 un misura prudenziale da rispettare<br />

proprio nella previsione di eventuali irregolarità<br />

nell’uso della macchina, in modo da assicurare,<br />

comunque, condizioni di sicurezza.<br />

INFORTUNIO SUL LAVORO:<br />

CALCOLO DELLA PENA PECUNIARIA<br />

Cassazione penale, sez. IV,<br />

(ud. 4 luglio 2003)<br />

26 settembre 2003, n. 36991,<br />

Pres. Coco, Rel. Piccialli<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

Infortunio sul lavoro - Lesioni personali -<br />

Condanna del datore di lavoro - Giudizio<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 101


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

di equivalenza delle circostanze - Irrogazione<br />

della pena pecuniaria - Errore nel<br />

calcolo della pena - Valutazione - Restituzione<br />

degli atti al Giudice di merito.<br />

Incorre in errore di diritto nella quantificazione<br />

della pena il Giudice che, a seguito di giudizio<br />

di equivalenza tra le circostanze, la determini<br />

in misura superiore al massimo edittale<br />

(fattispecie di applicazione di pena pecuniaria<br />

in tema di infortunio sul lavoro).<br />

Nota<br />

Nella vicenda giudiziaria in oggetto il datore di<br />

lavoro, condannato in entrambi i gradi del giudizio<br />

di merito per il reato di lesioni colpose aggravate<br />

dalla violazione delle norme per la prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro, si vedeva inflitta<br />

dalla Corte di Appello, previo giudizio di equivalenza<br />

delle attenuanti generiche rispetto alle<br />

contestate aggravanti, la pena pecuniaria quantificata<br />

nella misura di 600 euro.<br />

Con il ricorso per Cassazione l’imputato, pur<br />

avendo ottenuto, in conformità alla richiesta<br />

difensiva, la riforma della sentenza di primo<br />

grado che aveva irrogato la pena detentiva,<br />

lamentava che la Corte di Appello aveva comminato<br />

una pena difforme e superiore rispetto<br />

a quella prevista dall’art. 590, comma 1 del<br />

Codice penale, risultante all’esito del giudizio<br />

di comparazione delle circostanze.<br />

La Cassazione ha riconosciuto che, nel determinare<br />

la pena, «il giudice è incorso in un evidente<br />

errore», poiché per l’ipotesi in contestazione<br />

nel processo era prevista l’applicabilità della<br />

pena alternativa della multa sino ad euro<br />

309. L’ulteriore valutazione del Supremo collegio<br />

è stata che «solo il giudice di merito è<br />

titolare del potere di verificare la congruità e<br />

la legittimità della pena», e che «l’errore in<br />

questione non è suscettibile di rettifica diretta<br />

da parte di questa Corte (...) di talché deve<br />

essere disposto l’annullamento sul punto della<br />

sentenza impugnata», con la conseguenza<br />

che il giudice del rinvio «dovrà quindi correttamente<br />

rideterminare la pena pecuniaria entro<br />

i limiti edittali; ferme, ovviamente, le statuizioni<br />

sull’accertamento del reato, sulla responsabilità<br />

dell’imputato e sul giudizio di comparazione<br />

delle circostanze».<br />

Nell’ipotesi di lesioni personali gravi, con prognosi<br />

di invalidità temporanea superiore ai 40<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

giorni, aggravata dalla commissione del fatto<br />

con violazione delle norme per la prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro, l’art. 590 del Codice<br />

penale prevede la pena alternativa della reclusione<br />

da due a sei mesi o della multa da euro<br />

206 a euro 619. Peraltro, a seguito della concessione<br />

delle attenuanti generiche ritenute<br />

equivalenti al profilo circostanziale aggravante,<br />

l’esito del giudizio di comparazione riconduceva<br />

la pena nella previsione base della reclusione<br />

fino a tre mesi o della multa fino a<br />

euro 309: infatti l’art. 69 c.p. «Concorso di<br />

circostanze aggravanti e attenuanti», stabilisce<br />

che, qualora il giudice ritenga che fra le<br />

circostanze aggravanti e quelle attenuanti vi<br />

sia equivalenza, è tenuto ad applicare la pena<br />

avendo come riferimento quella prevista per il<br />

reato base (cioè come se le circostanze contestate<br />

non sussistessero).<br />

È insegnamento costante della giurisprudenza<br />

di legittimità che l’illegalità della pena applicata<br />

costituisce motivo di ricorso per Cassazione<br />

per violazione della legge penale; in tal<br />

caso, come è avvenuto nel caso di specie, la<br />

Corte di Cassazione non può procedere alla<br />

correzione dell’errore, irrogando una pena diversa,<br />

ma deve limitarsi ad annullare sul punto<br />

la sentenza, con rinvio al Giudice di merito<br />

(Cass., sez. III, 16 febbraio 1999, Zanon; Cass.,<br />

sez. VI, 13 febbraio 1995, Rossi; Cass., sez. V,<br />

22 settembre 1993, Curci; Cass., sez. II, 4 novembre<br />

1992, Capitieri).<br />

CONDANNA A PENA PECUNIARIA<br />

E SOSPENSIONE CONDIZIONALE<br />

Cassazione penale, sez. III,<br />

(ud. 15 luglio 2003)<br />

24 settembre 2003, n. 36621,<br />

Pres. Grassi, Rel. Franco<br />

Prevenzione infortuni - Reati contravvenzionali<br />

- Condanna del datore di lavoro -<br />

Irrogazione della pena pecuniaria - Mancata<br />

concessione della sospensione condizionale<br />

della pena chiesta dall’imputata - Vizio<br />

di motivazione - Valutazione - Sussiste<br />

È nulla per totale carenza di motivazione la<br />

sentenza di condanna che abbia implicitamente<br />

rigettato la richiesta dell’imputato di<br />

102 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


concessione della sospensione condizionale<br />

della pena (fattispecie in tema di condanna<br />

del datore di lavoro, con irrogazione della<br />

sola pena pecuniaria, per alcuni reati in tema<br />

di sicurezza e di prevenzione degli infortuni<br />

sul lavoro).<br />

Nota<br />

Il caso oggetto della valutazione da parte<br />

della Corte di Cassazione riguardava la condanna<br />

subita in primo grado dal datore di<br />

lavoro, per alcune violazioni alla normativa<br />

prevenzionistica posta a tutela delle condizioni<br />

di lavoro, e l’omessa concessione del beneficio<br />

della sospensione condizionale della pena,<br />

ritualmente richiesto dal difensore nello<br />

svolgimento delle conclusioni in pubblica<br />

udienza.<br />

Nel proporre ricorso per cassazione l’imputato<br />

aveva lamentato che, nonostante la richiesta<br />

difensiva di concessione dei benefici di<br />

legge, e sebbene egli avrebbe potuto beneficiare<br />

quanto meno della sospensione condizionale<br />

della pena, il Giudice di merito non<br />

aveva concesso il beneficio senza alcuna motivazione<br />

al riguardo.<br />

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso,<br />

valutando che dal verbale di udienza effettivamente<br />

risultava che il difensore aveva chiesto<br />

espressamente la concessione di entrambi<br />

benefici di legge (sospensione condizionale<br />

della pena e non menzione della condanna<br />

nel certificato penale), e che non sussistevano<br />

ostacoli obiettivi alla concessione della<br />

sospensione condizionale della pena, in quanto<br />

l’imputato aveva un solo precedente per<br />

una contravvenzione tributaria con condanna<br />

alla pena dell’ammenda, senza concessione,<br />

all’epoca, dei suddetti benefici.<br />

Il rigetto dell’istanza difensiva, implicitamente<br />

desumibile dalla mancata concessione del<br />

beneficio richiesto, ha determinato la nullità<br />

della sentenza impugnata, in quanto affetta<br />

da vizio di totale carenza di motivazione sul<br />

punto, con conseguente restituzione degli atti<br />

al Giudice di prime cure per un nuovo giudizio.<br />

La disciplina dell’istituto della sospensione<br />

condizionale della pena nel Codice penale<br />

(artt. 163 e segg.) prevede che, nel pronunciare<br />

sentenza di condanna alla reclusione o<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

all’arresto per un tempo non superiore a due<br />

anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o<br />

congiunta alla pena detentiva (ragguagliata<br />

calcolando 38,73 euro di pena pecuniaria per<br />

un giorno di pena detentiva), sia equivalente<br />

ad una pena privativa della libertà personale<br />

per un tempo non superiore, nel complesso,<br />

a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione<br />

della pena rimanga sospesa per il<br />

termine di cinque anni se la condanna è per<br />

delitto, e di due anni se la condanna è per<br />

contravvenzione. Il beneficio può essere concesso<br />

non più di una volta (salvo che, in caso<br />

di seconda condanna, la pena da infliggere,<br />

cumulata con quella irrogata con la precedente<br />

condanna, non superi i limiti indicati), e<br />

sempre che il giudice presuma che l’imputato<br />

si asterrà dal commettere ulteriori reati. Se,<br />

nei termini stabiliti, il condannato non commette<br />

un delitto, ovvero una contravvenzione<br />

della stessa indole, il reato è estinto, e<br />

l’esecuzione della pena non ha luogo; in caso<br />

contrario si procede alla revoca del beneficio.<br />

Ora, dal momento che la Giurisprudenza<br />

(Cass. pen., sez. V, 12 aprile 1999, n. 1039;<br />

Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 1990, n. 10322;<br />

Cass. pen., Sez. Unite, 28 febbraio 1984, n.<br />

1718) costantemente ritiene che, ove sia irrogata<br />

la condanna alla sola pena pecuniaria<br />

(anche in sostituzione di una pena detentiva:<br />

Cass. pen., sez. I, 29 marzo 1999, n. 1006), non<br />

si debba tener conto, nel computo numerico,<br />

di tale specie di sentenza, in siffatta evenienza<br />

di sanzione monetaria, il Giudice è solito<br />

non applicare la sospensione condizionale della<br />

pena. Peraltro, nel caso di specie, il difensore<br />

dell’imputato ne aveva fatto specifica richiesta:<br />

sicché, in quanto sussistenti i requisiti<br />

richiesti dalla legge, il beneficio non poteva<br />

essergli negato, per di più senza alcuna motivazione.<br />

Nella Giurisprudenza della Suprema Corte,<br />

vale peraltro anche il caso contrario: l’imputato<br />

condannato a pena pecuniaria condizionalmente<br />

sospesa dal Giudice senza la formulazione<br />

di esplicita richiesta in tal senso, può<br />

impugnare la sentenza al fine di ottenere la<br />

revoca del beneficio, sì da non “bruciarselo”<br />

per ipotesi definibili in sede patrimoniale<br />

(sul tema Cass. pen., sez. I, 7 marzo 2001, n.<br />

20).<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 103


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

OBBLIGO DI VIGILANZA.<br />

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO<br />

Cassazione penale, sez. IV,<br />

(ud. 4 luglio 2003)<br />

26 settembre 2003, n. 36993,<br />

Pres. Coco, Rel. Piccialli<br />

Prevenzione degli infortuni - Lavori alle<br />

macchine - Disattivazione della cellula fotoelettrica<br />

di blocco - Avvio involontario della<br />

macchina - Contatto accidentale del lavoratore<br />

con organi in movimento - Lesioni<br />

personali gravi - Conferimento di delega di<br />

funzioni - Prova - Non sussiste - Responsabilità<br />

del datore di lavoro per omessa vigilanza<br />

- Valutazione - È responsabile<br />

In assenza di delega prevenzionistica, la presenza<br />

di un preposto non esenta da responsabilità<br />

il datore di lavoro, il quale è tenuto ad<br />

effettuare la necessaria vigilanza sia sulla concreta<br />

organizzazione del lavoro che sulla funzionalità<br />

dei macchinari messi a disposizione<br />

dei lavoratori.<br />

Nota<br />

Il caso in esame attiene alla condanna del datore<br />

di lavoro, nei due gradi del giudizio di merito,<br />

alla pena di mesi due di reclusione, per un infortunio<br />

subito da un dipendente, che si era procurato<br />

lesioni colpose gravi mentre lavorava ad<br />

una pressa piegatrice in un’officina. A causa di<br />

una macchia d’olio, il lavoratore scivolava e, per<br />

evitare la caduta, si aggrappava al macchinario<br />

premendo inavvertitamente con il piede il pedale<br />

di avviamento e introducendo la mano nello<br />

spazio sottostante la pressa; poiché la cellula<br />

fotoelettrica che bloccava automaticamente la<br />

discesa era stata disattivata, la pressa schiacciava<br />

la mano dell’operaio con conseguente avulsione<br />

parziale di alcune dita.<br />

A carico dell’imputato erano stati ravvisati plurimi<br />

profili di colpa (le specifiche contravvenzioni<br />

contestate - artt. 68, 115 e 116 D.P.R. n.<br />

547/1955 - erano state estinte secondo la procedura<br />

del D.Lgs. n. 758/1994), consistenti nell’avere<br />

consentito che l’apposito meccanismo<br />

di sicurezza della pressa piegatrice fosse inefficiente<br />

e che al funzionamento di tale pressa<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

fosse addetto, nonostante l’intrinseca pericolosità<br />

dell’apparecchio, un lavoratore sprovvisto<br />

di specifico addestramento.<br />

Con il ricorso per Cassazione l’imputato aveva<br />

asserito di avere delegato l’osservanza delle norme<br />

antinfortunistiche ad altro operaio, e che il<br />

macchinario messo a disposizione era funzionante<br />

e idoneo a fini prevenzionistici: aveva altresì<br />

addotto che la circostanza che la cellula fotoelettrica<br />

fosse stata disattivata - così come la presenza<br />

di una macchia d’olio sul pavimento - non<br />

poteva imputarsi a se medesimo, avendo egli,<br />

nella sua qualità di datore di lavoro, assolto alle<br />

proprie responsabilità.<br />

Secondo l’imputato l’infortunio si era verificato<br />

per sfortunate circostanze del tutto imprevedibili<br />

quale la caduta, l’involontario azionamento<br />

della macchina, e la contemporanea<br />

introduzione della mano del lavoratore nello<br />

spazio sottostante la pressa, situazione questa<br />

che rivestiva i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità,<br />

dell’esorbitanza rispetto al processo<br />

produttivo e che non poteva dunque<br />

addebitarsi al medesimo.<br />

La Suprema Corte ha peraltro ritenuto l’infondatezza<br />

dei motivi di ricorso, ritenendo sussistenti<br />

sia il profilo di colpa, sia il nesso di causalità.<br />

Sotto il primo profilo, in carenza di prova circa<br />

l’effettivo conferimento di delega di funzioni,<br />

con idonea attribuzione di poteri e mezzi per<br />

assolvere le funzioni stesse, la Cassazione ha<br />

affermato il principio di diritto riportato in<br />

massima, ulteriormente irrobustito dalla considerazione<br />

che al funzionamento della pressa,<br />

macchinario intrinsecamente pericoloso, era<br />

stato addetto un lavoratore non esperto e privo<br />

della necessaria preparazione.<br />

Sotto il secondo profilo, la Corte ha escluso<br />

che l’involontaria accensione della macchina e<br />

la contemporanea introduzione della mano<br />

da parte del lavoratore, conseguenti alla sua<br />

caduta, potessero interrompere il nesso di causalità,<br />

tanto più in una situazione di inoperatività<br />

della cellula fotoelettrica, dipendente da<br />

sua disattivazione, che impediva la funzionalità<br />

della pressa in presenza di un corpo estraneo,<br />

e dunque anche allorché venisse inavvertitamente<br />

introdotta una mano da parte dell’operatore.<br />

Sotto questo profilo la situazione<br />

di materiale disattivazione della cellula fotoelettrica,<br />

che impediva la discesa della pressa in<br />

presenza di un corpo estraneo, è stata addebi-<br />

104 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


tata proprio al datore di lavoro, per inosservanza<br />

dell’obbligo di organizzazione del lavoro<br />

e di vigilanza sull’esecuzione dello stesso<br />

all’interno dello stabilimento.<br />

Quanto poi all’invocata concorrente responsabilità<br />

del lavoratore, questa eventualità non è stata<br />

ritenuta influente sulla posizione del datore<br />

di lavoro, il quale era chiamato a rispondere<br />

iure proprio, nella suddetta qualità, dell’inosservanza<br />

degli obblighi gravanti sul medesimo.<br />

CONSENSO<br />

AD UNA PRASSI SCORRETTA DI LAVORO<br />

Cassazione penale, sez. IV,<br />

(ud. 7 luglio 2003)<br />

26 settembre 2003, n. 37001,<br />

Pres. D’Urso, Rel. Visconti<br />

Prevenzione infortuni - Lavoro alle macchine<br />

- Pressa punzonatrice - Pulsante ad<br />

uomo presente - Azionamento del pulsante<br />

con i gomiti da parte del lavoratore -<br />

Responsabilità del datore di lavoro - Valutazione<br />

- Conoscenza della prassi scorretta<br />

di lavoro - È responsabile<br />

Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio<br />

occorso al dipendente, qualora acconsenta<br />

all’esecuzione di una prassi scorretta di lavoro<br />

da lui conosciuta (fattispecie di infortunio<br />

ad una pressa punzonatrice).<br />

Nota<br />

La vicenda sub iudice ha riguardato l’infortunio<br />

sul lavoro occorso durante il lavoro ad una<br />

pressa punzonatrice, causa l’azionamento dei<br />

pulsanti di comando della discesa del punzone,<br />

da parte del lavoratore, con i gomiti, senza<br />

togliere la mano dalla verticale di caduta.<br />

Condannato alla pena di giorni venti di reclusione<br />

nei due gradi del processo di merito per la<br />

violazione dell’art. 115 del D.P.R. 27 aprile 1955,<br />

n. 547, l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione,<br />

adducendo che il macchinario era fornito<br />

di tutti gli accorgimenti indicati dalla citata<br />

norma antinfortunistica, e che le lesioni erano<br />

state causate esclusivamente da un comportamento<br />

eccezionale, abnorme, ed esorbitante rispetto<br />

al procedimento lavorativo da parte dell’addetto,<br />

che aveva inutilmente tenuta ferma<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

con le mani la tomaia da punzonare, benché questa<br />

fosse stata bloccata dall’apposito fermaglio.<br />

La Suprema Corte è stata tuttavia di opposto<br />

avviso: la circostanza che la macchina fosse<br />

pienamente rispondente alla previsione dell’art.<br />

115, D.P.R. n. 547/1955, essendo la stessa<br />

dotata di comando obbligato per mezzo dei<br />

due organi da manovrarsi contemporaneamente<br />

con ambo le mani dell’unico dipendente<br />

addetto, è stata ritenuta dai Giudici totalmente<br />

irrilevante, dal momento che il datore<br />

di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche<br />

proprio per evitare che il dipendente<br />

compia scelte irrazionali che, se effettuate,<br />

possano pregiudicarne l’integrità psico-fisica.<br />

Dunque le ripetute istruzioni impartite alla<br />

dipendente per utilizzare la macchina - cui<br />

peraltro ella era da tempo addetta - in tutta<br />

sicurezza, sono risultate insufficienti, tenuto<br />

conto del fatto che l’imputato, anche girando<br />

di persona all’interno dello stabilimento, era a<br />

conoscenza sia della possibilità di far funzionare<br />

la macchina anche con i gomiti, e non solo<br />

con le mani, sia della concreta pericolosa abitudine<br />

della dipendente di azionare la macchina<br />

con i gomiti, ponendo così le mani nella<br />

zona di battuta del punzone.<br />

La Cassazione ha poi rimarcato che la condotta<br />

del lavoratore fu tale al fine di “aggirare comodamente<br />

il presidio antinfortunistico, traducendosi<br />

per giunta in un miglioramento del lavoro<br />

quanto a precisione esecutiva ed a velocità di<br />

produzione”; essendo di ciò consapevole l’imputato,<br />

nella sua qualità di datore di lavoro, la<br />

valutazione dei giudici di merito circa la prevedibilità<br />

e non abnormità della condotta del dipendente<br />

è stata pienamente condivisa, con conseguente<br />

declaratoria di responsabilità del ricorrente;<br />

né, d’altro canto, può costituire giustificazione<br />

la migliore esecuzione e la maggiore precisione<br />

del lavoro, essendo rispetto ad esso bene<br />

primario, anche costituzionalmente tutelato<br />

(art. 32), la salute degli individui.<br />

La pronuncia della Cassazione si allinea con<br />

l’orientamento che condivisibilmente ritiene<br />

che, in tema di tutela delle condizioni di lavoro,<br />

«la colpa prevenzionale va commisurata<br />

con il criterio del consenso: all’inerzia rispetto<br />

al dovere di attivazione imposto dalla legge,<br />

deve affiancarsi non la conoscenza effettiva,<br />

bensì la mera conoscibilità, intesa quale potere-dovere<br />

di conoscere una situazione di cui si<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 105


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

ha l’obbligo della conoscenza. A fronte di un<br />

dovere di conoscenza, l’ignoranza colpevole<br />

non è in alcun modo discriminata dalla legge<br />

e, in presenza di una condotta omissiva, tenuta<br />

di fronte ad una situazione conoscibile ed<br />

in contrasto con prescrizioni legislative, il consenso<br />

alla protrazione di tale situazione si deduce<br />

per conseguenza logica inevitabile» (in<br />

tal senso, tra le altre, Cass. pen. sez. III, 14<br />

febbraio 2000, Fichera).<br />

La Cassazione ha così censurato l’acquiescenza<br />

dell’imputato ad una prassi operativa scorretta,<br />

consistente nell’inosservanza di una specifica<br />

disposizione di legge.<br />

SE LA CONTESTAZIONE È GENERICA<br />

L’INFORTUNIO È PROCEDIBILE D’UFFICIO<br />

Cassazione penale, sez. IV,<br />

(ud. 8 luglio 2003)<br />

2 ottobre 2003, n. 37463,<br />

Pres. Olivieri, Rel. Iacopino<br />

Prevenzione degli infortuni - Lavoro alle<br />

macchine - Pressa punzonatrice - Lesioni<br />

personali gravi - Violazione dell’art. 115 del<br />

D.P.R. n. 547/55 - Omessa contestazione del<br />

profilo di colpa specifica - Contestazione<br />

della colpa generica - Enunciazione chiara<br />

del fatto nel capo di imputazione - Procedibilità<br />

del reato - È procedibile d’ufficio<br />

È procedibile d’ufficio l’infortunio sul lavoro,<br />

produttivo di lesioni gravi, rispetto al quale<br />

sia stata contestata la sola colpa generica, purché<br />

dal capo di imputazione si evinca chiaramente<br />

la condotta oggetto di addebito e questa<br />

si risolva nella violazione di una specifica<br />

norma di legge (fattispecie in tema di violazione<br />

dell’art. 115 del D.P.R. n. 547/1955).<br />

Nota<br />

L’infortunio de quo si era verificato durante il<br />

lavoro ad una pressa (sostituzione dello stampo<br />

chiuso con uno aperto) non dotata di ripari o di<br />

dispositivi atti ad evitare che parti del corpo del<br />

lavoratore potessero essere colpite dal punzone<br />

che era stato azionato dal comando a pedale, e<br />

non dalla doppia pulsantiera, come previsto dall’art.<br />

115, D.P.R. n. 547/1955. L’operaio, dopo avere<br />

montato uno stampo aperto per una determi-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

nata operazione, aveva iniziato a lavorare sulla<br />

macchina per prova, senza essere stato a ciò comandato,<br />

ponendo in essere una manovra pericolosa<br />

in quanto, per estrarre il pezzo dalla macchina,<br />

aveva utilizzato le mani anziché le pinze magnetiche.<br />

Nel fare ciò, aveva inavvertitamente<br />

premuto il pulsante, così avviando la discesa del<br />

punzone mentre la mano si trovava nel raggio di<br />

caduta della pressa. Per l’effetto, egli aveva riportato<br />

l’amputazione di due dita della mano.<br />

Condannato in primo e in secondo grado, il datore<br />

di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione,<br />

deducendo tra l’altro la nullità del decreto<br />

di citazione a giudizio per omessa enunciazione<br />

in forma chiara e precisa del fatto. Invero il<br />

capo di imputazione non conteneva la contestazione<br />

della violazione delle norme sulla prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro (in particolare<br />

dell’art. 115 citato) che era stata ravvisata dai<br />

giudici; pertanto il datore di lavoro ricorrente<br />

aveva sostenuto che, non essendo stata contestata<br />

la specifica aggravante, il reato non era<br />

perseguibile di ufficio ma a querela, e che essa<br />

non era stata presentata<br />

L’opinione della Cassazione è stata diversa: il<br />

capo di imputazione era chiaro, in quanto, pur<br />

mancando l’indicazione dell’art. 115, D.P.R. n.<br />

547/1955, la condotta era specificata in tutti i<br />

suoi aspetti ed appariva ben determinata anche<br />

con riferimento alla violazione delle norme antinfortunistiche.<br />

Il fatto storico era del pari illustrato<br />

in maniera precisa, e, d’altro canto, nei<br />

procedimenti per reati colposi l’affermazione di<br />

responsabilità per un’ipotesi di colpa non menzionata<br />

nel capo di imputazione rientra pur sempre<br />

nella generica contestazione di colpa, giacchè<br />

questa, benché ulteriormente specificata<br />

dai giudici, pone il prevenuto nelle condizioni di<br />

difendersi da qualunque addebito (Cass. Sez. IV,<br />

13 settembre 1994, Cortese). Non solo dunque<br />

non era a parlarsi di un difetto di correlazione<br />

tra imputazione e sentenza; ma poiché la violazione<br />

della norma antinfortunistica, benché<br />

non espressamente menzionata nel capo di imputazione,<br />

risultava dalle circostanze di fatto<br />

contestate all’imputato, è stata altresì esclusa la<br />

procedibilità a querela del reato, in quanto l’aggravante<br />

del fatto commesso con violazione delle<br />

norme per la prevenzione degli infortuni sul<br />

lavoro è stata descritta e deve essere tenuta<br />

presente ai fini della perseguibilità di ufficio,<br />

considerata l’entità delle lesioni patite dal lavoratore<br />

(lesioni gravi, con prognosi superiore ai<br />

40 giorni). l<br />

106 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


RUMORE<br />

Articolo<br />

di Francesco Borchi, ingegnere, tecnico competente in acustica ambientale - Regione Toscana,<br />

Fabio Miniati, ingegnere, tecnico competente in acustica ambientale - Regione Toscana,<br />

Andrea Sanchini, ingegnere, Spectra S.r.l. e Andrea Tombolato, fisico, tecnico competente<br />

in acustica ambientale - Regione Veneto<br />

La pubblicazione del D.P.R. 30<br />

marzo 2004, n. 142, recante le<br />

«Disposizioni per il contenimento<br />

e la prevenzione dell’inquinamento<br />

acustico derivante dal<br />

traffico veicolare», pur rimanendo<br />

da emanare alcuni decreti relativi<br />

a materie specifiche, ha sostanzialmente<br />

completato, per<br />

quanto di competenza statale, il<br />

quadro normativo in materia. Il<br />

passo successivo è quello di tentare<br />

la definizione delle caratteristiche<br />

che dovrebbe possedere<br />

uno studio di impatto ambientale<br />

acustico relativo alla<br />

realizzazione di una nuova infrastruttura<br />

stradale, attraverso la<br />

perimetrazione della fascia territoriale,<br />

l’individuazione di tutti i<br />

ricettori presenti, la modellazione<br />

della geometria dei luoghi<br />

oggetto d’indagine, ecc. I risultati,<br />

se rigorosi e facilmente leggibili,<br />

renderanno, di fatto, possibile<br />

la partecipazione del pubblico<br />

alla predisposizione dei piani<br />

d’azione destinati a ridurre nel<br />

territorio i problemi dell’inquinamento<br />

acustico.<br />

AMBIENTE<br />

Tra gli obiettivi la partecipazione pubblica alla predisposizione dei piani d’azione<br />

Dopo il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142<br />

al via gli studi di impatto acustico<br />

Il contesto normativo<br />

statale ed europea<br />

Il 19 marzo 2003, approvando il<br />

nuovo decreto relativo all’inquinamento<br />

acustico derivante da traffico<br />

veicolare [1] , il Consiglio dei Ministri<br />

ha dato attuazione a quanto previsto<br />

dall’articolo 11, legge 26 ottobre<br />

1995, n. 447 [2] . In questo modo, per<br />

quanto di competenza statale, il quadro<br />

normativo in materia di tutela dall’inquinamento<br />

acustico risulta sostanzialmente<br />

completo [3] .<br />

L’evenienza, di per sé importante,<br />

avrebbe potuto acquistato ancora maggior<br />

rilievo se il Governo avesse adottato,<br />

entro il 30 giugno 2004, come<br />

previsto dall’articolo 14, legge 31 ottobre<br />

2003, n. 306 [4] , un decreto legislativo<br />

di riordino, coordinamento e integrazione<br />

delle disposizioni normative<br />

in materia di tutela dall’inquinamento<br />

acustico, nel rispetto dei principi e delle<br />

disposizioni comunitarie in materia,<br />

nonché dei seguenti criteri direttivi:<br />

● adeguare l’ordinamento interno<br />

alla direttiva 2002/49/CE [5] , relativa<br />

alla determinazione e alla gestione<br />

del rumore ambientale;<br />

● dare piena e coerente attuazione<br />

alla citata direttiva 2002/49/CE, al<br />

fine di garantire elevati livelli di<br />

tutela dell’ambiente e della salute;<br />

● salvaguardare le azioni già poste<br />

in essere dalle autorità locali e dalle<br />

imprese e per l’attuazione della legge<br />

26 ottobre 1995, n. 447;<br />

● prevedere adeguati strumenti di<br />

informazione al pubblico in merito<br />

al rumore ambientale e ai relativi<br />

effetti e, in particolare, stabilire procedure<br />

che garantiscano la partecipazione<br />

del pubblico alla predisposizione<br />

dei piani d’azione destinati a<br />

ridurre nel territorio i problemi dell’inquinamento<br />

acustico.<br />

L’articolato del nuovo<br />

regolamento<br />

Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142,<br />

che prevede una regolamentazione<br />

analoga a quanto già stabilito dal<br />

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 [6] ,<br />

per le infrastrutture ferroviarie, si<br />

compone di 11 articoli e di un Allegato,<br />

riportante due tabelle.<br />

All’articolo 1 sono definiti, tra gli<br />

altri, i concetti di infrastruttura stradale<br />

(di nuova realizzazione ed esistente;<br />

si vedano, rispettivamente, le tabelle<br />

1 e 2), ricettore, centro abitato, fascia<br />

di pertinenza acustica.<br />

Vale la pena soffermarsi sulla definizione<br />

di «ricettore», laddove si caratterizzano,<br />

tra l’altro, come tali anche<br />

le aree territoriali edificabili, già<br />

individuate dai piani regolatori generali<br />

e relative varianti vigenti, al momento<br />

della presentazione dei progetti<br />

di massima relativi a infrastrutture<br />

[1] D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal<br />

traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447» (in Gazzetta Ufficiale del 1˚ giugno 2004, n.<br />

127). Si veda anche A. Demozzi e I. Postai, Rumore da infrastrutture stradali: in Gazzetta Ufficiale il regolamento in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 13/2004, pag. 13.<br />

(segue)<br />

108 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


di nuova realizzazione. Con questo<br />

richiamo, il D.P.R. n. 142/2004, dà<br />

concreta attuazione al precetto, implicito<br />

in tanti passaggi della legge n.<br />

447/1995, che prevede il coordinamento<br />

della pianificazione urbanistica<br />

con le determinazioni amministrative<br />

assunte ai fini della tutela dall’inquinamento<br />

acustico.<br />

L’articolo 2 («Campo di applicazione»)<br />

stabilisce, altresì, che le infrastrutture<br />

stradali non sono soggette al<br />

rispetto dei limiti di emissione fissati<br />

dal piano comunale di classificazione<br />

acustica [7] (PCCA), né si applica<br />

quanto previsto con riguardo ai valori<br />

di attenzione o di qualità; parimenti, il<br />

rumore prodotto dalle infrastrutture<br />

stradali risulta escluso dall’applicazione<br />

del criterio differenziale ai sensi<br />

dell’articolo 4, D.P.C.M. 14 novembre<br />

1997, «Determinazione dei valori<br />

limite delle sorgenti sonore» [8] .<br />

A chiarire quali limiti siano efficaci<br />

con riferimento alle infrastrutture<br />

stradali (di nuova realizzazione o esistenti)<br />

è il combinato disposto degli<br />

articoli 3 (Fascia di pertinenza acustica),4(Limiti<br />

di immissione per infrastrutture<br />

stradali di nuova realizzazio-<br />

AMBIENTE<br />

ne) e5(Limiti di immissione per infrastrutture<br />

stradali esistenti).<br />

Se le due tabelle dell’Allegato 1<br />

indicano i valori numerici di questi<br />

limiti, nonché l’estensione della fascia<br />

di pertinenza, è importante chiarire<br />

il meccanismo di applicazione.<br />

All’interno della propria fascia di<br />

pertinenza (di larghezza dipendente<br />

dal tipo di strada ed eventualmente raddoppiata<br />

in presenza di scuole, ospedali,<br />

case di cura e di riposo) l’infrastruttura<br />

è soggetta solo ai limiti stabiliti<br />

dal decreto in esame e contribuisce<br />

essa sola al raggiungimento di tali valori<br />

soglia. Al di fuori della suddetta<br />

fascia, la rumorosità derivante dal traffico<br />

veicolare concorre, con tutte le<br />

altre sorgenti di rumorosità ambientale,<br />

al raggiungimento dei limiti assoluti<br />

di immissione [9] (fissati dal PCCA).<br />

La verifica del rispetto dei limiti va<br />

effettuata, come recita l’articolo 6 («Interventi<br />

per il rispetto dei limiti»), in<br />

facciata degli edifici a un metro dalla<br />

stessa e, dato da non trascurare, in corrispondenza<br />

dei punti di maggiore<br />

esposizione nonché dei ricettori (non è,<br />

quindi, un valore mediato spazialmente,<br />

ma da rilevare ove risulti massimo).<br />

RUMORE<br />

Articolo<br />

Il D.P.R. n. 142/2004 presenta, sempre<br />

all’articolo 6, un elemento di flessibilità,<br />

laddove viene stabilito che, qualora<br />

i valori limite non siano tecnicamente<br />

conseguibili, ovvero considerazioni<br />

di natura tecnica, economica, ambientale<br />

evidenzino l’opportunità di<br />

procedere a interventi (di risanamento<br />

acustico) diretti sui ricettori, possono<br />

essere derogati i valori soglia in facciata<br />

purché siano rispettati valori limite<br />

[10] da valutare all’interno degli ambienti<br />

abitativi (al centro della stanza<br />

interessata, a finestre chiuse e a 1,5<br />

metri di altezza dal pavimento).<br />

Relativamente alle modalità di attuazione<br />

degli interventi diretti sul ricettore,<br />

appena sopra considerati, l’articolo<br />

7 prevede la predisposizione di<br />

linee guida del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio, di<br />

concerto con i dicasteri della salute e<br />

delle infrastrutture dei trasporti.<br />

L’articolo 8 («Interventi di risanamento<br />

acustico a carico del titolare»),<br />

al comma 1, stabilisce l’importante disposizione<br />

secondo cui il soggetto che<br />

richiede titolo abilitativo all’edificazione<br />

in prossimità di infrastrutture esistenti<br />

deve farsi carico degli interventi<br />

[2] «Legge quadro sull’inquinamento acustico» (in S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995, n. 254)<br />

[3] A rigore, pur essendo completo il quadro generale, devono ancora essere emanati alcuni decreti relativi a materie specifiche.<br />

Tra questi occorre ricordare:<br />

- il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici che deve recare indicazioni dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la<br />

ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico<br />

(previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f), legge n. 447/1995);<br />

- il decreto del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> riguardante la predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di<br />

educazione scolastica (previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera n), legge n. 447/1995).<br />

[4] «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria<br />

2003» (in S.O. n. 173 alla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003, n. 266). Si vedano il n. 23/2003 e il n. 1/2004 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[5] In G.U.C.E. L del 18 luglio 2002, n. 189. Alla direttiva 2002/49/CE, ha fatto seguito l’importante raccomandazione della<br />

Commissione 6 agosto 2003, concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell’attività industriale,<br />

degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità (in G.U.C.E. L del 22 agosto 2003, n. 212.<br />

[6] «Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento<br />

acustico derivante da traffico ferroviario» (in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1999, n. 2).<br />

[7] Ogni comune deve predisporre il proprio “piano di classificazione acustica” ai sensi dell’articolo 6, legge n. 447/1995.<br />

[8] In Gazzetta Ufficiale del 1˚ dicembre 1997, n. 280.<br />

[9] Va debitamente sottolineato il fatto che, all’interno della fascia di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dall’infrastruttura<br />

viaria devono rispettare, singolarmente, i limiti di emissione e, nel loro insieme, quelli di immissione, come stabiliti dal<br />

piano comunale di classificazione acustica. Si veda, in proposito, l’articolo 3, comma 3, D.P.C.M. 14 novembre 1997<br />

«Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore».<br />

[10] I valori limite all’interno degli ambienti abitativi sono i seguenti:<br />

- 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;<br />

- 40 dBA Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;<br />

- 45 dBA Leq diurno per le scuole.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 109


Tipi di strada<br />

(secondo<br />

codice della<br />

strada)<br />

Sottotipi a<br />

fini acustici<br />

(secondo D.M.<br />

5/11/2001<br />

norme funz. e<br />

geom. per la<br />

costruzione<br />

delle strade)<br />

(e delle attività) da porre in essere a<br />

garanzia del rispetto dei limiti.<br />

Il comma 2 prevede analogo regime<br />

per il richiedente titolo abilitativo<br />

all’edificazione se lo stesso atto autorizzatorio<br />

è rilasciato dopo la data di<br />

approvazione del progetto definitivo<br />

dell’infrastruttura stradale.<br />

Le disposizioni poco sopra riportate,<br />

per trovare corretta applicazione, richiedono,<br />

com’è facile intuire, un’efficace<br />

circolazione di informazioni tra tutti gli<br />

attori interessati (provati, pubblica amministrazione,<br />

enti gestori delle infrastrutture<br />

stradali e/o soggetti proponenti<br />

interventi di nuova realizzazione).<br />

Nell’ottica di contenere le emissioni<br />

sonore alla fonte, l’articolo 9 («Verifica<br />

dei limiti di emissione degli autoveicoli»)<br />

prescrive che siano effettuati controlli,<br />

secondo le disposizioni già contenute<br />

all’articolo 80, D.Lgs. 30 aprile<br />

1992, n. 285 [11] , e successive modifiche,<br />

per accertare la rispondenza degli<br />

Ampiezza<br />

fascia di<br />

pertinenza<br />

acustica<br />

(m)<br />

Scuole*, ospedali,<br />

case di cura e di riposo<br />

diurno<br />

dBA<br />

notturno<br />

dBA<br />

autoveicoli circolanti alla certificazione<br />

di omologazione ai fini acustici.<br />

Le attività di monitoraggio per il<br />

rilevamento dell’inquinamento acustico<br />

prodotto, comunque, dalle infrastrutture<br />

di trasporto devono essere<br />

realizzate, secondo l’articolo 10<br />

(«Monitoraggio»), in conformità alle<br />

direttive impartite dal Ministero dell’ambiente<br />

e della tutela del territorio.<br />

Quanto sopra, da parte degli enti gestori,<br />

avvalendosi degli ordinari stanziamenti<br />

di bilancio.<br />

L’articolo 11 («Disposizioni finali»),<br />

considerando il fondamentale<br />

D.M. 29 novembre 2000 [12] , mira a<br />

far salvi gli interventi di risanamento<br />

acustico effettuati alla data di entrata<br />

in vigore del D.P.R. n. 142/2004.<br />

Analoga salvaguardia per le prescrizioni<br />

inserite nei provvedimenti<br />

di approvazione di progetti definitivi,<br />

qualora più restrittive dei limiti<br />

previsti a seguito dell’emanazione<br />

del decreto in esame.<br />

diurno<br />

dBA<br />

Altri ricettori<br />

notturno<br />

dBA<br />

A - autostrada 250 50 40 65 55<br />

B - extraurbana<br />

principale<br />

250 50 40 65 55<br />

C - extraurba- C1 250 50 40 65 55<br />

na secondaria C2 150 50 40 65 55<br />

D - urbana di<br />

scorrimento<br />

100 50 40 65 55<br />

E - urbana di<br />

quartiere<br />

RUMORE<br />

Articolo<br />

30<br />

F - locale 30<br />

* per le scuole vale solo il limite diurno.<br />

AMBIENTE<br />

Strade di nuova realizzazione<br />

TABELLA 1<br />

Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C<br />

allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, comunque, in modo<br />

conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come<br />

prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 447/1995.<br />

Progettazione acustica e<br />

infrastrutture di trasporto<br />

L’articolo 8, comma 2, legge 26<br />

ottobre 1995, n. 447, stabilisce chiaramente<br />

che, per progetti sottoposti a<br />

valutazione di impatto ambientale,<br />

ovvero su richiesta dei comuni, i competenti<br />

soggetti titolari dei progetti o<br />

delle opere predispongano una documentazione<br />

di impatto acustico relativa<br />

alla realizzazione, alla modifica o<br />

al potenziamento di strade di tipo A<br />

(autostrade), B (strade extraurbane<br />

principali), C (strade extraurbane secondarie),<br />

D (strade urbane di scorrimento),<br />

E (strade urbane di quartiere)<br />

ed F (strade locali).<br />

Il settore normativo da considerare<br />

per la progettazione acustica di cui si<br />

tratta è costituito da:<br />

● D.M. 16 marzo 1998 [13] «Tecniche<br />

di rilevamento e di misurazione<br />

dell’inquinamento acustico». Questo<br />

provvedimento indica le modalità di<br />

effettuazione delle misure di collaudo<br />

[11] «Nuovo codice della strada» (in S.O. n. 74 alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114).<br />

[12] «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative<br />

infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore» (in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre<br />

2000, n. 285).<br />

[13] In Gazzetta Ufficiale del 1˚ aprile 1998, n. 76.<br />

110 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


e le metodiche di elaborazione dei<br />

dati ottenuti, al fine di ottenere i valori<br />

da confrontare con i limiti;<br />

● D.P.R. n. 142/2004 che fissa (all’interno<br />

delle fasce di pertinenza) i<br />

valori soglia per le strade di tipo A<br />

(autostrade), B (extraurbane principali),<br />

C (extraurbane secondarie) e D<br />

(urbane di scorrimento);<br />

● D.P.C.M. 14 novembre 1997. I limiti<br />

assoluti di immissione introdotti<br />

da questo provvedimento legati al PC-<br />

CA vengono utilizzati come riferimento<br />

nel caso di strade di tipo E<br />

(urbane di quartiere) e F (locali), ma<br />

anche per le strade di tipo A, B, C, D<br />

al di fuori delle fasce di pertinenza (è<br />

Tipi di strada<br />

(secondo<br />

codice della<br />

strada)<br />

Sottotipi a<br />

fini acustici<br />

(secondo<br />

norme CNR<br />

1980 e<br />

direttiva Put)<br />

utile ribadire che, all’interno della fascia<br />

di pertinenza, i livelli di confronto<br />

con i limiti previsti per infrastrutture<br />

stradali sono quelli prodotti dal solo<br />

traffico veicolare, mentre, all’esterno<br />

della fascia di pertinenza, il livello<br />

di confronto è quello prodotto da tutte<br />

le sorgenti di rumore);<br />

● D.M. 29 novembre 2000.<br />

In particolare l’Allegato 2 al D.M.<br />

29 novembre 2000, definisce i criteri<br />

di progettazione acustica degli interventi,<br />

siano essi inerenti:<br />

● la realizzazione di nuove infrastrutture<br />

di trasporto;<br />

● la realizzazione di opere di mitigazione<br />

su infrastrutture esistenti;<br />

● la realizzazione di insediamenti<br />

Ampiezza<br />

fascia di<br />

pertinenza<br />

acustica<br />

(m)<br />

Scuole*, ospedali,<br />

case di cura e di riposo<br />

diurno<br />

dBA<br />

notturno<br />

dBA<br />

civili o, comunque, di possibili ricettori<br />

(residenze, scuole, ospedali,<br />

ecc.) nei pressi di un’infrastruttura<br />

esistente o con progetto definitivo<br />

approvato.<br />

Ovviamente, oltre a quanto appena<br />

detto, è possibile che si debba prendere<br />

in considerazione specifiche disposizioni<br />

regionali (volte a dettagliare<br />

ulteriormente il quadro previsto dalla<br />

normativa statale), laddove emanate e<br />

quindi vigenti.<br />

Se, peraltro, il citato D.M. 29 novembre<br />

2000, ancora all’Allegato 2,<br />

fissa puntualmente le caratteristiche<br />

che deve possedere il software di modellazione<br />

acustica [14] che viene utilizzato<br />

per calcoli e mappature, la Comu-<br />

diurno<br />

dBA<br />

Altri ricettori<br />

notturno<br />

dBA<br />

A - autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60<br />

150 (fascia B) 65 55<br />

B - extraurbana<br />

principale<br />

100 (fascia A) 50 40 70 60<br />

150 (fascia B) 65 55<br />

C - extraurbana<br />

secondaria<br />

D - urbana di<br />

scorrimento<br />

E - urbana di<br />

quartiere<br />

Ca (strade<br />

a carreggiate<br />

separate e tipo<br />

IV CNR 1980)<br />

Cb (tutte le altre<br />

strade<br />

extraurbane<br />

secondarie)<br />

Da (strade<br />

a carreggiate<br />

separate e<br />

interquartiere)<br />

Db (tutte le<br />

altre strade<br />

urbane di<br />

scorrimento)<br />

100 (fascia A) 50 40 70 60<br />

150 (fascia B) 65 55<br />

100 (fascia A) 50 40 70 60<br />

50 (fascia B) 65 55<br />

100 50 40 70 60<br />

100 65 55<br />

30<br />

F - locale 30<br />

* per le scuole vale solo il limite diurno.<br />

AMBIENTE<br />

Strade esistenti e assimilabili<br />

RUMORE<br />

Articolo<br />

TABELLA 2<br />

Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C<br />

allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, comunque, in modo<br />

conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come<br />

prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 447/1995.<br />

[14] In primo luogo la possibilità di modellizzare la geometria del sito (terreno, edifici, ostacoli di varia natura, ecc.) e di tenerne<br />

conto nel calcolo acustico.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 111


RUMORE<br />

Articolo<br />

nità europea, con la già citata direttiva<br />

2002/49/CE, completa il quadro prevedendo<br />

che le valutazioni da effettuare<br />

con riguardo a infrastrutture di trasporto<br />

stradale dovrebbero riferirsi al metodo<br />

di calcolo francese NMPB Routes<br />

96 [15] , che, a sua volta, riprende la<br />

norma tecnica XPS 31-133 e che utilizza<br />

i valori di emissione acustica tratti<br />

dalla “Guide de Bruit” [16] .<br />

L’aderenza alle specificazioni riportate<br />

dalla normativa italiana, prima, ed<br />

europea, poi, garantisce pertanto, sulla<br />

base di quanto appena sopra ricordato,<br />

la produzione di dati ambientali acustici<br />

standardizzati e, quindi, confrontabili<br />

e utilizzabili in ambito non solo nazionale,<br />

ma anche europeo.<br />

Studio per una nuova<br />

infrastruttura stradale<br />

Poiché il quadro normativo in materia<br />

risulta oggi definito non solo nelle<br />

sue linee essenziali, già note da<br />

tempo, ma anche nei suoi ultimi dettagli,<br />

non è fuori luogo tentare di definire<br />

quali siano le caratteristiche che<br />

dovrebbe possedere uno studio di impatto<br />

ambientale acustico relativo alla<br />

realizzazione di una nuova infrastruttura<br />

stradale.<br />

In generale, gli obiettivi di uno studio<br />

di progettazione acustica inerente<br />

alla realizzazione di una nuova infrastruttura<br />

si possono sintetizzare come<br />

segue:<br />

● previsione dei livelli sonori (dovuti<br />

esclusivamente al traffico veicolare)<br />

lungo la fascia territoriale di pertinenza<br />

della infrastruttura interessata;<br />

● individuazione puntuale, sulla base<br />

del confronto tra livelli previsti e<br />

limiti fissati, di aree/edifici sensibili e<br />

di punti di criticità acustica;<br />

● indicazione delle idonee misure di<br />

mitigazione, con contestuale progettazione<br />

di massima delle stesse.<br />

Se questi sono gli obiettivi, il pro-<br />

AMBIENTE<br />

gramma di lavoro dovrebbe prevedere<br />

le seguenti attività:<br />

● perimetrazione, su supporto informatico,<br />

della fascia territoriale (fascia<br />

di pertinenza, eventualmente allargata<br />

per la presenza di scuole, ospedali,<br />

case di cura e di riposo) oggetto di<br />

indagine;<br />

● individuazione, all’interno di questa<br />

fascia territoriale, di tutti i ricettori presenti<br />

(residenze, scuole, ospedali, ecc.);<br />

● modellazione della geometria dei<br />

luoghi oggetto d’indagine: modello<br />

del terreno e caratteristiche degli edifici<br />

(in particolare l’altezza in gronda) e<br />

ostacoli;<br />

● modellazione acustica a calcolatore<br />

mediante l’utilizzo dello standard<br />

NMPB Routes 96 implementato su applicativo<br />

dedicato;<br />

● effettuazione dei calcoli acustici<br />

nello stato di progetto senza opere di<br />

mitigazione;<br />

● individuazione dei punti di criticità<br />

acustica, con riferimento sia alle aree/<br />

edifici sensibili sia agli altri ricettori<br />

presenti;<br />

● calcolo, per ognuna delle aree critiche<br />

individuate, dell’indice di priorità<br />

di intervento secondo quanto analiticamente<br />

previsto dal citato D.M. 29 novembre<br />

2000;<br />

● definizione degli interventi di mitigazione,<br />

con dimensionamento di<br />

massima degli stessi. Per il dimensionamento<br />

di massima delle nuove opere<br />

di mitigazione è sempre lo stesso<br />

D.M. 29 novembre 2000 a costituire<br />

riferimento;<br />

● modellazione della situazione acustica<br />

a seguito degli interventi di mitigazione<br />

e confronto con gli obiettivi<br />

di progetto.<br />

Va detto che misure di validazione<br />

del software utilizzato nel caso di studio,<br />

effettuate in sito (presso la strada<br />

esistente), hanno permesso di verificare<br />

la buona aderenza ai valori misura-<br />

ti delle simulazioni eseguite utilizzando<br />

il modello NMPB Routes 96.<br />

Come nota metodologica va sottolineato<br />

che, poiché l’impianto della legge<br />

quadro prevede, come già visto,<br />

che le infrastrutture di trasporto rispondano,<br />

all’interno della propria fascia<br />

di pertinenza, a limiti che valgono in<br />

via esclusiva per le stesse infrastrutture,<br />

da ciò segue che, nella definizione<br />

degli stessi limiti e, quindi, degli obiettivi<br />

di progetto, l’acquisizione dei piani<br />

di classificazione acustica dei territori<br />

comunali interessati risulta fornire,<br />

senz’altro, utili elementi conoscitivi,<br />

ma non vincoli progettuali cogenti.<br />

Ciò è vero, almeno all’interno della<br />

fascia di pertinenza dell’infrastruttura<br />

e con riferimento alle tipologie A, B,<br />

C e D. Lo studio di impatto acustico<br />

per le infrastrutture di cui sopra può,<br />

quindi, essere condotto anche in assenza<br />

di PCCA approvato.<br />

Al termine degli studi, delle attività<br />

e delle modellazioni a calcolatore, gli<br />

elaborati prodotti sono costituiti da una<br />

relazione tecnica illustrativa, da elaborati<br />

cartografici e mappature relativi alle<br />

situazioni di fatto e di progetto e da<br />

adeguata documentazione fotografica.<br />

Le mappature acustiche risultano<br />

di particolare interesse in quanto offrono<br />

una rappresentazione sintetica e<br />

immediata dell’impatto acustico generato<br />

dall’infrastruttura di progetto. La<br />

produzione degli elaborati in forma<br />

grafica consente di eseguire un facile<br />

confronto con i limiti imposti dall’ente<br />

incaricato della valutazione.<br />

Con l’utilizzo di questi evoluti strumenti<br />

di analisi, che consentono di<br />

pervenire a risultati allo stesso tempo<br />

rigorosi e facilmente leggibili, si renderà,<br />

di fatto, possibile la partecipazione<br />

del pubblico [17] alla predisposizione<br />

dei piani d’azione destinati a ridurre<br />

nel territorio i problemi dell’inquinamento<br />

acustico. l<br />

[15] Metodo di calcolo provvisorio sino alla definizione di un nuovo metodo.<br />

[16] Questa indicazione è, peraltro, ribadita dalla già citata raccomandazione della Commissione 6 agosto 2003, concernente le<br />

linee guida relative ai metodi di calcolo dell’attività veicolare e ferroviario e i relativi limiti di rumorosità industriale, degli<br />

aeromobili, del traffico.<br />

[17] È, peraltro, la stessa direttiva 2002/49/CE a prevedere esplicitamente la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei<br />

piani d’azione contro l’inquinamento acustico; condivisione che non può prescindere da una campagna d’informazione<br />

condotta mediante adeguati strumenti.<br />

112 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


a cura di Roberto Bottio, Funzionario Tecnico UNI<br />

AMBIENTE<br />

UNI<br />

La normativa tecnica<br />

I sistemi antirumore ricadono nell’ambito della direttiva europea “nuovo approccio” 89/106/CEE. A essa sono legate diverse<br />

norme europee armonizzate come la norma “quadro” prEN14388 Road traffic noise reducing devices - Specifications, al<br />

momento in fase di elaborazione, che richiama una parte delle norme elencate.<br />

Il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, fattosi portavoce delle richieste pervenute da più parti, ha richiesto alla Commissione ACUSTI-<br />

CA dell’UNI di attivarsi per avere una norma UNI che costituisse una linea guida per la realizzazione di interventi di<br />

bonifica acustica ambientale, mediante l’utilizzo di apposite barriere.<br />

Dall’inizio dell’anno 2003, il gruppo misto ACUSTICA/STRADE “Sistemi schermanti” [1] , sta lavorando per soddisfare le<br />

esigenze del Ministero <strong>Ambiente</strong> elaborando il progetto di norma U20.00.114.0 - «Linee guida per la progettazione,<br />

esecuzione e collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra (stradali e ferroviarie)».<br />

Oltre al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, partecipano al gruppo i gestori delle infrastrutture (ANAS, autostrade, ferrovie), l’APAT -<br />

Agenzia per la Protezione dell’<strong>Ambiente</strong> (ex ANPA), le ARPA, i produttori di sistemi antirumore (coordinato da ACAI –<br />

Associazione fra i costruttori in acciaio italiani), i laboratori, le università e gli studi di consulenza.<br />

La bozza completa del progetto è stata definita il 24 giugno 2004; successivamente, verrà fatta una revisione più<br />

dettagliata e formale e, a seguire, verrà presentata al gruppo per la sua definitiva approvazione prima della presentazione<br />

alle due commissioni ACUSTICA e STRADE competenti dell’argomento, prevista per settembre 2004.<br />

Il progetto di norma U20.00.114.0 tratta i seguenti argomenti:<br />

● progettazione preliminare, intesa come studio mirato alla verifica di fattibilità di interventi di risanamento acustico<br />

a mezzo di sistemi antirumore, identifica gli obiettivi e le tecniche di mitigazione applicabili. Essa consente di stabilire<br />

l’efficacia dell’intervento definendone le specifiche minime, in termini dimensionali e qualitativi, consentendo, altresì, di<br />

prevedere i livelli di pressione sonora ai ricettori conseguenti all’introduzione di sistemi antirumore. La fattibilità e<br />

l’efficacia dell’intervento dovranno essere valutate tenendo conto dei livelli di rumore ante-operam rilevati ai ricettori nel<br />

periodo di riferimento più gravoso, in termini di emissioni prodotte dalla sorgente disturbante, garantendo la conformità<br />

ai limiti di immissione sonora stabiliti dalla legislazione vigente su tutta l’area di influenza. Il progetto preliminare dovrà<br />

tenere conto dei regolamenti vigenti e del quadro di riferimento ambientale, degli indirizzi di pianificazione comunale e<br />

della zonizzazione acustica;<br />

● progettazione definitiva: in continuità con le indicazioni del progetto preliminare e sulla base di tutti gli accertamenti<br />

tecnici da questo prescritti (monitoraggi, definizione della sorgente, sondaggi ecc.) contiene tutti gli elementi necessari<br />

a compiere l’intero percorso autorizzativo per il rilascio della concessione edilizia, dell’accertamento di conformità<br />

urbanistica o di altro atto equivalente. Il progetto definitivo, per quanto relativo alla parte acustica, contiene il completo<br />

inquadramento dell’intervento di mitigazione a un livello di approfondimento tale da non produrre significative differenze<br />

di tecniche e di costo nella successiva fase esecutiva. Il progetto definitivo fissa le caratteristiche architettoniche e<br />

strutturali del sistema antirumore, individuando le specifiche di progetto a cui fare riferimento nella progettazione<br />

esecutiva;<br />

● progettazione esecutiva che costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, definendo, quindi, impiantistico<br />

l’intervento da realizzare in ogni suo particolare architettonico e strutturale; in dettaglio, descrive i criteri utilizzati per le<br />

scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e<br />

qualitativi;<br />

● requisiti degli appaltatori dei lavori inerenti sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto; devono essere<br />

assicurati per garantire la qualità complessiva dell’opera;<br />

● requisiti dei sistemi antirumore: sono sia direttamente connessi alla loro funzione (caratteristiche acustiche) sia<br />

relativi ad altre proprietà meccaniche, di sicurezza, di compatibilità ambientale sia a requisiti di durabilità;<br />

● requisiti dei materiali che devono garantire le prestazioni acustiche, non acustiche e di durabilità. La scelta di questi<br />

materiali deve essere definita in relazione alla situazione ambientale del sito di installazione e, quindi, con specifico<br />

orientamento verso materiali in grado di offrire la massima durabilità richiesta e riciclabilità al termine della vita utile.<br />

Inoltre, si specifica quali sono le caratteristiche fisiche e chimiche rilevanti dei materiali costituenti impiegati nella<br />

costruzione del prodotto finito e i rispettivi valori di riferimento affinché il sistema antirumore mantenga le prestazioni<br />

dichiarate per l’intera durata della vita. Sono trattati prima gli elementi acustici e poi quelli strutturali, distinguendo, ogni<br />

volta, tra le principali famiglie di materiali, e, in seguito, guarnizioni e sigillanti, accessori metallici e porte di servizio.<br />

Vengono anche considerati i sistemi antirumore, per i quali non è sempre possibile distinguere tra elementi acustici e<br />

strutturali (terrapieni naturali e in terra rinforzata, bromuri e barriere inverdibili a basso ingombro trasversale);<br />

● le modalità di collaudo allo scopo di accertarne la rispondenza alle previsioni progettuali.<br />

––––––––––––––––––<br />

(1) Il gruppo è coordinato dal prof. M. Garai dell’Università di Bologna<br />

RUMORE<br />

Osservatorio UNI - Articolo<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 113


RUMORE<br />

Osservatorio UNI - Articolo<br />

AMBIENTE<br />

Elenco norme<br />

I sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra hanno sia proprietà direttamente connesse alla loro funzione<br />

(caratteristiche acustiche) che altre proprietà meccaniche, di sicurezza e di compatibilità ambientale.<br />

Norme riguardanti le caratteristiche acustiche dei sistemi antirumore<br />

Le caratteristiche acustiche possono essere suddivise in due categorie:<br />

1. le caratteristiche estrinseche, per le quali si rimanda alla norma UNI 11022 - «Acustica - Misurazione dell’efficacia<br />

acustica dei sistemi antirumore (insertion loss), per infrastrutture di trasporto, installati in ambiente esterno»;<br />

2. le caratteristiche intrinseche, comprendenti quelle proprie del prodotto antirumore, indipendentemente dall’ambiente<br />

in cui esso sarà installato e dall’effetto finale di riduzione del rumore su ricevitori dati. Allo scopo esistono le seguenti<br />

norme:<br />

● UNI EN 1793-1 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Parte 1: Metodo di prova per la<br />

determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di assorbimento acustico»;<br />

● UNI EN 1793-2 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Parte 2: Metodo di prova per la<br />

determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di isolamento acustico per via aerea»;<br />

● UNI EN 1793-3 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Parte 3: Metodo di prova per la<br />

determinazione della prestazione acustica - Spettro normalizzato del rumore da traffico»;<br />

● UNI CEN/TS 1793-4 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione<br />

della prestazione acustica - Parte 4: Caratteristiche intrinseche - Valori in situ della difrazione sonora»;<br />

● UNI CEN/TS 1793-5 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione<br />

della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche - Valori in sito della riflessione sonora e dell’isolamento acustico<br />

per via aerea».<br />

Norme riguardanti le caratteristiche meccaniche di sicurezza e ambientali dei sistemi antirumore<br />

● UNI EN 1794-1 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Parte 1: Prestazioni non acustiche -<br />

Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità»;<br />

● UNI EN 1794-2 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Parte 2: Prestazioni non acustiche -<br />

Requisiti generali di sicurezza e ambientali».<br />

Progetti di norma europei specifici sui sistemi antirumore in preparazione<br />

● prEN 14388, «Road traffic noise reducing devices - Specifications»;<br />

● prEN 14389-1, «Road traffic noise reducing devices - Procedure for assessing long term performance - Part 1: Acoustic<br />

characteristics»;<br />

● prEN 14389-2, «Road traffic noise reducing devices - Procedure for assessing long term performance - Part 2:<br />

Non-acoustical characteristics».<br />

Norme complementari<br />

A volte i sistemi antirumore devono essere coordinati con le barriere di sicurezza stradali, per le quali si applicano le<br />

seguenti norme:<br />

● UNI EN 1317-1 «Barriere di sicurezza stradali - Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di prova»;<br />

● UNI EN 1317-2 «Barriere di sicurezza stradali - Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d’urto e<br />

metodi di prova per le barriere di sicurezza».<br />

Inoltre, per poter valutare l’utilizzo dei sistemi antirumore, è necessario una progettazione preliminare rivolta alla verifica<br />

di fattibilità dell’intervento di risanamento acustico per mezzo dei sistemi antirumore. La fattibilità e l’efficacia dell’intervento<br />

dovranno essere valutate tenendo conto dei livelli di rumore previsti ai ricettori e dei regolamenti vigenti e del<br />

quadro di riferimento ambientale. Allo scopo si elencano una serie di norme e di progetti utili per una buona progettazione<br />

preliminare.<br />

● UNI 9884 «Acustica - Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale»;<br />

● UNI 11109 «Impatto ambientale - Linee guida per lo studio dell’impatto sul paesaggio nella redazione degli studi di<br />

impatto ambientale»;<br />

● Progetti UNI U20.00.094, «Acustica - Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti»:<br />

- Parte 1: Generalità;<br />

- Parte 2: Rumore stradale;<br />

- Parte 3: Rumore ferroviario;<br />

- Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali);<br />

- Parte 6: Rumore da luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.<br />

114 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

ITALIA<br />

ACQUA: MATERIALI PER IMPIANTI FISSI<br />

DI CAPTAZIONE<br />

Decreto del Ministero della salute<br />

6 aprile 2004, n. 174<br />

«Regolamento concernente i materiali e<br />

gli oggetti che possono essere utilizzati<br />

negli impianti fissi di captazione, trattamento,<br />

adduzione e distribuzione delle acque destinate<br />

al consumo umano» (G.U. del 17 luglio<br />

2004, n. 166)<br />

Trattasi della disciplina tecnica concernente<br />

le condizioni alle quali devono rispondere i<br />

materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti<br />

fissi di captazione, di trattamento, di adduzione<br />

e di distribuzione delle acque destinate<br />

al consumo umano ex D.Lgs. n.<br />

31/2001, intesi come materiali da utilizzare<br />

tanto negli impianti nuovi quanto per sostituzioni<br />

nelle riparazioni, a partire da dodici<br />

mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta<br />

Ufficiale del regolamento in questione (salvo<br />

indicazioni particolari).<br />

L’articolo 2 reca, al proposito, un principio<br />

generale secondo il quale i materiali e gli<br />

oggetti in questione, così come i loro prodotti<br />

di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione,<br />

guarnizioni ecc.), dovranno essere<br />

compatibili con le caratteristiche delle acque<br />

destinate al consumo umano, sì come<br />

definite ex Allegato I, D.Lgs. n. 31/2001 citato.<br />

Gli stessi materiali e oggetti non dovranno,<br />

inoltre, alterare, nel tempo, l’acqua con<br />

essi posta a contatto sia in condizioni normali<br />

che d’impiego e di messa in opera. In particolare<br />

questa alterazione non dovrà avvenire<br />

né conferendo all’acqua un carattere noci-<br />

AMBIENTE<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

vo per la salute, né modificandone sfavorevolmente<br />

le caratteristiche organolettiche,<br />

fisiche, chimiche e microbiologiche. Parimenti<br />

i materiali e gli oggetti non dovranno, nel<br />

tempo, modificare le caratteristiche delle acque<br />

poste con essi in contatto, in maniera<br />

tale da non consentire il rispetto dei limiti<br />

vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione<br />

delle acque reflue urbane. Risulta,<br />

in questo senso, previsto, a carico delle<br />

imprese che producono oggetti destinati a<br />

venire in contatto con acque destinate al<br />

consumo umano, un obbligo di controllo circa<br />

la rispondenza alle norme a essi applicabili<br />

e di dimostrazione di aver adeguatamente<br />

provveduto ai controlli e agli accertamenti<br />

necessari, tra l’altro con onere di corredare<br />

ciascuna fornitura di etichettatura o stampigliatura<br />

o marcatura attestante che gli oggetti<br />

in questione sono conformi alle norme<br />

della disciplina in oggetto (e, laddove non<br />

possibile, da idonea dichiarazione in questo<br />

senso).<br />

Idonee procedure in grado di prevenire la<br />

contaminazione dell’acqua destinata al consumo<br />

umano dovranno essere prese anche<br />

in fase di ristrutturazione degli impianti di<br />

adduzione ecc., come per il trasporto e lo<br />

stoccaggio dei materiali in questione (artt. 3<br />

e4).<br />

Il Capo II, artt. da 5 a 8, reca, a propria volta,<br />

disposizioni particolari per i materiali costituenti<br />

le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni<br />

e gli accessori (leghe utilizzabili ecc.).<br />

Da ultimo il decreto abroga, in chiusura, la<br />

precedente normativa di cui all’art. 56,<br />

«Istruzioni ministeriali» 20 giugno 1896 recanti<br />

«Compilazione dei regolamenti locali<br />

sull’igiene del suolo e dell’abitato». Ulteriori<br />

approfondimenti sui prossimi numeri di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 115


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

EMISSIONI NAZIONALI ANNUE<br />

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171<br />

«Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa<br />

ai limiti nazionali di emissione di<br />

alcuni inquinanti atmosferici» (G.U. del 16 luglio<br />

2004, n. 165)<br />

Trattasi della nuova normativa tecnica emanata,<br />

in attuazione della corrispondente direttiva<br />

europea indicata al titolo, «al fine di<br />

tutelare l’ambiente e la salute umana dagli<br />

effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla<br />

eutrofizzazione del suolo e dalla presenza<br />

di ozono al livello del suolo», individuando<br />

gli strumenti per far sì che le emissioni<br />

nazionali annue per il biossido di zolfo, per<br />

gli ossidi di azoto, per i composti organici<br />

volatili e per l’ammoniaca, rispettino, entro<br />

il 2010 (e negli anni successivi), i limiti nazionali<br />

di emissione all’uopo individuati in allegato<br />

I (art. 1, comma 1). Risultano sottratte<br />

all’applicazione della disciplina sia le emissioni<br />

derivanti dal traffico marittimo internazionale<br />

che quelle degli aeromobili al di fuori<br />

del ciclo di atterraggio e di decollo.<br />

Gli strumenti approntati dal decreto vertono<br />

intorno a due linee direttrici. Da un lato<br />

si trovano, innanzitutto, l’obbligo di elaborare,<br />

da parte del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e<br />

della Tutela del territorio - previo concerto<br />

con vari altri dicasteri un programma nazionale<br />

di riduzione delle emissioni, da sottoporre<br />

al CIPE entro otto mesi dall’entrata in<br />

vigore del decreto in questione. Il piano dovrà<br />

recare gli obiettivi di riduzione delle<br />

emissioni suddette, comprendendo, quanto<br />

meno, le misure per la riduzione delle emissioni<br />

derivanti da impianti termici per uso<br />

civile e da attività industriali, agricole e zootecniche,<br />

da trasporto stradale e da attività<br />

industriali, in attuazione degli impegni derivanti<br />

per l’Italia dalla sottoscrizione del Protocollo<br />

alla Convenzione di Ginevra sull’inquinamento<br />

atmosferico trasfrontaliero a<br />

lunga distanza (protocollo di Goteborg del<br />

1˚ dicembre 1999). Il Programma, che aggior-<br />

AMBIENTE<br />

na quello nazionale «per la progressiva riduzione<br />

delle emissioni nazionali annue di<br />

biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti<br />

organici volatili e di ammoniaca» già<br />

notificato alla Commissione europea, dovrà,<br />

altresì, contenere incentivi finanziari, misure<br />

economiche, strumenti volontari e di mercato,<br />

per promuovere e agevolare le misure<br />

e i programmi per la riduzione delle emissioni,<br />

nonché programmi pilota per la riduzione<br />

delle emissioni volti a definire i modelli<br />

di intervento economicamente più efficaci.<br />

Risulteranno, comunque, sottratte alle misure<br />

previste dal Programma nazionale, le<br />

emissioni derivanti dai mezzi impiegati per<br />

fini istituzionali delle Forze Armate, delle<br />

Forze di Polizia e dal Corpo Nazionale dei<br />

Vigili del Fuoco.<br />

Sotto altro profilo si trovano l’obbligo a<br />

carico di APAT ed ENEA di elaborare gli<br />

inventari provvisori e definitivi delle emissioni<br />

e, su questa base, di prevedere le proiezioni<br />

delle medesime, con onere di rendicontazione<br />

annuale a favore del Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio il<br />

quale, a propria volta, dovrà riferire alla<br />

Commissione europea e all’Agenzia europea<br />

per l’ambiente. Sul medesimo dicastero<br />

grava, infine, l’onere di messa a disposizione<br />

del pubblico «in forma chiara, comprensibile<br />

ed accessibile», anche attraverso la pubblicazione<br />

sul sito internet ministeriale, sia<br />

dei programmi di riduzione delle emissioni<br />

che degli inventari e proiezioni delle emissioni<br />

sopra indicate. Ulteriori approfondimenti<br />

sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

IPPC<br />

Circolare del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio<br />

13 luglio 2004<br />

«Circolare interpretativa in materia di<br />

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento,<br />

di cui al decreto legislativo 4 agosto<br />

1999, n. 372, con particolare riferimento<br />

all’allegato I» (G.U. del 19 luglio 2004, n. 167)<br />

116 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Si tratta di un interessante provvedimento interpretativo<br />

della normativa indicata al titolo,<br />

tra l’altro in riferimento alla definizione del<br />

concetto di capacità produttiva e alla definizione<br />

del concetto di «attività connessa».<br />

Riguardo il primo aspetto, ricordando la circolare,<br />

come in generale essendo le soglie<br />

delimitanti il campo applicativo del D.Lgs. n.<br />

372/1999, espresse in termini di capacità produttiva,<br />

sarà da intendersi come capacità<br />

produttiva la «capacità relazionabile al massimo<br />

inquinamento potenziale dell’impianto»,<br />

salvo i casi in cui l’attività sia caratterizzata<br />

da discontinuità nella produzione o nei<br />

processi, ovvero da sequenzialità nei processi<br />

o, ancora, salvo che si tratta del caso di<br />

più linee produttive di diversa capacità non<br />

utilizzate continuativamente in contemporaneità<br />

e da pluralità dei prodotti. Nell’ipotesi<br />

di questa seconda casistica, la circolare reca<br />

preziose definizioni in ordine alla corretta<br />

interpretazione di ciascuno dei concetti detti<br />

(periodo di utilizzo, discontinuità dei processi,<br />

pluralità di linee, capacità specifica,<br />

pluralità di prodotti, sequenzialità ecc.).<br />

Circa, invece, il concetto di «attività connessa»,<br />

com’è noto costitutiva della definizione<br />

di «impianto» ex art. 2, comma 3, D.Lgs. n.<br />

372/1999, il provvedimento interpretativo<br />

chiarisce, dapprima, cosa debba intendersi<br />

per «attività accessoria» ai sensi della medesima<br />

definizione, affermando, in questo senso,<br />

la necessità di intendere un’attività svolta<br />

dallo stesso gestore, nello stesso sito dell’attività<br />

principale o in uo contiguo e direttamente<br />

connesso a quello dell’attività principale<br />

(«per mezzo di infrastrutture tecnologiche<br />

funzionali alla conduzione dell’attività<br />

principale») e con modalità di svolgimento<br />

tali da avere qualche implicazione tecnica<br />

con le modalità di svolgimento dell’attività<br />

principale. Ulteriori importanti chiarimenti<br />

sono forniti circa i concetti di «sito di ubicazione<br />

dell’impianto» (rispetto al quale la circolare<br />

rinvia alla definizione all’uopo indicata<br />

all’art. 2, punto t), regolamento (CE) n.<br />

761/2001 in materia di adesione volontaria<br />

AMBIENTE<br />

delle organizzazioni a un sistema comunitario<br />

di ecogestione e audit - EMAS), di impianti<br />

di combustione, di arrostimento, chimici<br />

per la fabbricazione di prodotti chimici di<br />

base, nonché alla definizione di «densità di<br />

colata per forno», di«capacità produttiva»<br />

per gli impianti per il pretrattamento, di<br />

«prodotto finito» e, infine, di capacità di<br />

produzione di prodotti finiti per la fabbricazione<br />

di prodotti alimentari. Ulteriori approfondimenti<br />

sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<br />

<strong>Sicurezza</strong>.<br />

GESTIONE DEI RIFIUTI<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio 3 giugno<br />

2004, n. 167<br />

«Regolamento concernente modifiche al<br />

decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.<br />

406, recante “Norme di attuazione di direttive<br />

dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina<br />

dell’Albo nazionale delle imprese, che<br />

effettuano la gestione dei rifiuti”» (G.U. n.<br />

159 del 9 luglio 2004)<br />

Il decreto recepisce la sentenza n. 3097/2001<br />

resa dal TAR Lazio, sez. II-bis, concernente<br />

l’annullamento, in parte, del D.M. n.<br />

406/1998, limitatamente alla non menzione<br />

dei biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare<br />

l’attestazione, a mezzo di perizia giurata,<br />

circa l’idoneità dei mezzi di trasporto<br />

relativamente ai rifiuti da trasportare. Si<br />

tratta della nota perizia che le imprese intenzionate<br />

a effettuare attività di raccolta e<br />

trasporto rifiuti devono allegare alla domanda<br />

di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese<br />

che effettuano la gestione dei rifiuti.<br />

Per l’effetto risulta modificato l’art. 12, comma<br />

3, lett. a), citato D.M. n. 406/1998, inserendo<br />

anche i biologi tra i professionisti abilitati<br />

a rilasciare detta perizia. Ulteriori approfondimenti<br />

sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 117


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

a cura di Luciano Butti e Fabio Dal Seno, Butti Peres & Partner avvocati<br />

SCARTI ANIMALI E<br />

DISCIPLINA SUI RIFIUTI<br />

Cassazione penale, sez. III<br />

(ud. 5 maggio 2004)<br />

15 giugno 2004, n. 26851,<br />

Pres. Savignano, Rel. Lombardi<br />

Scarti animali destinati all’eliminazione -<br />

Disciplina dei rifiuti (D.Lgs. n. 22/1997) -<br />

Applicabilità in concorso con il Regolamento<br />

CE n. 1774/2002 - D.Lgs. n. 508/92 -<br />

Abrogazione tacita per effetto dell’entrata<br />

in vigore del predetto Regolamento<br />

Lo svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto<br />

e stoccaggio di scarti animali non trattati in assenza<br />

della iscrizione all’albo nazionale delle imprese<br />

esercenti la gestione dei rifiuti comporta<br />

l’applicabilità dei reati previsti dall’art. 51 del<br />

D.Lgs. n. 22/1997, poiché la esclusione del regime<br />

generale dei rifiuti prevista dall’articolo 8,<br />

comma 1, del citato decreto n. 22/1997 per le<br />

carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati<br />

deve essere interpretata restrittivamente,<br />

e non può, perciò, estendersi agli scarti animali.<br />

Il D.Lgs. n. 508/1992 deve ritenersi tacitamente<br />

abrogato per effetto dell’entrata in vigore del<br />

Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento<br />

Europeo e del Consiglio in materia di raccolta,<br />

trasporto, magazzinaggio e altre attività riguardanti<br />

i sottoprodotti di origine animale.<br />

Nota<br />

Con questa sentenza, la Cassazione sposa in pieno<br />

la tesi più rigorosa in materia di gestione<br />

degli scarti animali, secondo la quale la normativa<br />

speciale esistente in materia (in passato il<br />

D.Lgs. n. 508/1992, ora il regolamento europeo<br />

n. 1774/2002) non consente di evitare l’applicabilità<br />

della normativa sui rifiuti (D.Lgs. n. 22/1997)<br />

e dei reati penali da essa previsti.<br />

La Corte si dice consapevole che, in passato, un<br />

diverso indirizzo giurisprudenziale aveva sostenuto<br />

che «La materia dei rifiuti di origine animale<br />

trova una propria particolare disciplina nel<br />

decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (attuativo<br />

della direttiva 90/667/CEE), così che le<br />

attività di smaltimento e trasporto dei cd. scarti<br />

AMBIENTE<br />

da macellazione sono sottratte alla disciplina di<br />

cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22<br />

in virtù del principio di specialità rispetto alla<br />

disciplina generale in tema di rifiuti.» (Cass., sez.<br />

III, n. 29236/2003).<br />

Questo orientamento viene tuttavia disatteso,<br />

con l’accoglimento invece della diversa tesi (anch’essa<br />

in passato sostenuta dalla Cassazione)<br />

secondo la quale «In tema di gestione dei rifiuti,<br />

configura l’ipotesi di reato di cui agli art. 30 e 51<br />

del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 lo svolgimento<br />

dell’attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di<br />

scarti animali non trattati in assenza della iscrizione<br />

all’albo nazionale delle imprese esercenti<br />

la gestione dei rifiuti, atteso che la esclusione<br />

dal regime generale dei rifiuti prevista dall’art.<br />

8, comma 1, del citato decreto n. 22 per le carogne<br />

ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati,<br />

non può estendersi agli scarti animali in quanto<br />

le esclusioni dall’ambito di una normativa<br />

devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.»<br />

(Cass., sez. III, n. 8520/2002).<br />

In particolare, secondo la sentenza in commento,<br />

due sono le argomentazioni fondamentali<br />

da considerare:<br />

- il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 regolerebbe<br />

esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria<br />

della fase di trasformazione dei rifiuti di<br />

origine animale, con esclusione, quindi, dei profili<br />

di gestione dei rifiuti, per i quali rimane la<br />

operatività del decreto n. 22/1997;<br />

- il D.Lgs. n. 508/1992 dovrebbe ritenersi tacitamente<br />

abrogato per effetto dell’entrata in vigore<br />

del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento<br />

Europeo e del Consiglio in materia di<br />

raccolta, trasporto, magazzinaggio e altre attività<br />

riguardanti i sottoprodotti di origine animale.<br />

Se non verrà modificato, l’indirizzo restrittivo<br />

accolto dalla Suprema Corte con la sentenza in<br />

commento appare destinato a ripercuotersi assai<br />

pesantemente sull’organizzazione e sulle<br />

procedure adottate dagli operatori del settore.<br />

La severità delle sanzioni penali previste dal<br />

D.Lgs. n. 22/1997, sulla gestione dei rifiuti deve<br />

perciò spingere le aziende interessate a effettuare<br />

un’attenta valutazione della propria attività,<br />

al fine di individuare eventuali modifiche da apportare<br />

per evitare i rischi sanzionatori.<br />

Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri<br />

di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. l<br />

118 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


RASSEGNA DI DELIBERE<br />

E LEGGI REGIONALI<br />

GIUGNO-LUGLIO 2004<br />

a cura di Alessandro Jazzetti............................................ pag. 120


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

a cura di Alessandro Jazzetti, magistrato<br />

GIUGNO - LUGLIO 2004<br />

Regione Ambito Estremi e nota<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Abruzzo <strong>Sicurezza</strong><br />

sul lavoro<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

sul lavoro<br />

Piemonte <strong>Sicurezza</strong><br />

sul lavoro<br />

DALLE REGIONI<br />

RASSEGNA DI DELIBERE E LEGGI REGIONALI<br />

Delibera Giunta Regionale 12 marzo 2004, n. 129<br />

«Linee-guida per l’applicazione del D.Lgs. 26 maggio 2000, n.<br />

187 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i<br />

pericoli delle radiazioni connesse ad esposizioni mediche»<br />

(in B.U. Abruzzo 4 giugno 2004, n. 15)<br />

Delibera Giunta Regionale 12 marzo 2004, n. 139<br />

«Iniziative in materia di prevenzione e promozione della salute nei<br />

luoghi di lavoro»<br />

(in B.U. Abruzzo 4 giugno 2004, n. 15)<br />

Delibera Giunta Regionale 24 maggio 2004, n. 31-12557<br />

«Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione di un<br />

progetto di promozione delle attività di prevenzione delle patologie<br />

da lavoro»<br />

(in B.U. Piemonte 1˚ luglio 2004, n. 26)<br />

Abruzzo Acqua<br />

AMBIENTE<br />

Delibera Giunta Regionale 20 febbraio 2004, n. 103<br />

«Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione<br />

del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e relativa gestione<br />

delle spese»<br />

(in B.U. Abruzzo 4 giugno 2004, n. 15)<br />

Lazio Acqua Delibera Giunta Regionale 2 aprile 2004, n. 236<br />

«Revisione della prima individuazione delle sezioni di prelievo<br />

e di misura sui corpi idrici significativi della Regione Lazio e<br />

prescrizioni ad Arpa Lazio per gli adempimenti relativi al<br />

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive disposizioni<br />

correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18<br />

agosto 2000, n. 258»<br />

(in B.U. Lazio 19 giugno 2004, n. 17, S.O. n. 2)<br />

Liguria Acqua Delibera Giunta Regionale 28 maggio 2004, n. 540<br />

«Approvazione obiettivi su scala di bacino e priorità degli interventi<br />

per la redazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque ex art.<br />

44, D.Lgs. n. 152/1999»<br />

(in B.U. Liguria 23 giugno 2004, n. 25, parte seconda)<br />

Umbria Acqua Delibera Giunta Regionale 18 maggio 2004, n. 598<br />

«Direttiva regionale concernente le procedure e adempimenti<br />

tecnico-contabili per la concessione delle risorse, l’esecuzione,<br />

il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi-azioni<br />

previsti nell’Accordo di programma quadro “Tutela delle acque<br />

e gestione integrata delle risorse idriche”»<br />

(in B.U. Umbria 23 giugno 2004, n. 26)<br />

Abruzzo Finanziamenti Determinazione 3 maggio 2004, n. DE2/31<br />

«Piano investimenti 2002-2003 - Programma di potenziamento regionale»<br />

(in B.U. Abruzzo 30 giugno 2004, n. 18)<br />

120 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15


Basilicata Finanziamenti Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004, n. 1207<br />

«Piano Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000-2006. Elenco definitivo degli<br />

ammessi agli aiuti, bando mis. 3.1 - Agricoltura Biologica - Delib.<br />

G.R. n. 421/2003»<br />

(in B.U. Basilicata 4 giugno 2004, n. 41)<br />

Friuli<br />

Venezia Giulia<br />

Emilia<br />

Romagna<br />

Finanziamenti Decisione dell’Assessore Regionale alle Risorse agricole, naturali<br />

e forestali 26 maggio 2004, n. 410<br />

«Disposizione di ulteriori risorse finanziarie relativamente alla misura<br />

“i” del Piano di Sviluppo Rurale»<br />

(in B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2004, n. 23)<br />

Incidenti<br />

rilevanti<br />

Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004, n. 938<br />

«Direttiva per l’applicazione dell’art. 6 della L.R. 17 dicembre<br />

2003, n. 26 recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti<br />

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»<br />

(in B.U. Emilia-Romagna 9 giugno 2004, n. 74)<br />

Basilicata Rifiuti Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004, n. 1200<br />

«D.Lgs. n. 36/2003, art. 5. Adeguamento del piano regionale di<br />

gestione dei rifiuti. Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili<br />

da collocare in discarica. Adozione»<br />

(in B.U. Basilicata 7 giugno 2004, n. 42)<br />

Rifiuti Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004, n. 1194<br />

«D.Lgs. n. 209/1999, art. 4 - Adozione programma di raccolta, smaltimento<br />

e decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB in<br />

modifica ed integrazione al programma approvato con Delib. G.R.<br />

23 settembre 2003, n. 703»<br />

(in B.U. Basilicata 17 giugno 2004, n. 44)<br />

Emilia<br />

Romagna<br />

DALLE REGIONI<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

Rifiuti Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 26 maggio<br />

2004, n. 126<br />

«Disposizioni in merito alla prestazione delle garanzie finanziarie<br />

previste per la gestione successiva alla chiusura delle discariche di<br />

rifiuti»<br />

(in B.U. Emilia-Romagna 9 giugno 2004, n. 74)<br />

Lombardia Rifiuti Delibera del Consiglio Regionale 18 maggio 2004, n. VII/1011<br />

«Atto di indirizzo in materia di pianificazione regionale per la<br />

gestione dei rifiuti in attuazione della legge regionale 12 dicembre<br />

2003, n. 26, art. 19»<br />

(in B.U. Lombardia 7 giugno 2004, n. 24)<br />

Piemonte Rifiuti Determinazione del Dirigente regionale del Settore programmazione<br />

e gestione rifiuti 7 giugno 2004, n. 137<br />

«Legge n. 549/1995, L.R. n. 24/2002 e L.R. n. 39/1996. Interventi per il<br />

miglioramento qualitativo dei fanghi ai fini del recupero a fini<br />

agricoli, di cui alla Delib. G.R. 1˚ marzo 2000, n. 23//29513. Modalità,<br />

termini e modulistica per la redazione e presentazione delle istanze<br />

di finanziamento»<br />

(in B.U. Piemonte 17 giugno 2004, n. 24)<br />

Rifiuti Circolare del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno<br />

2004, n. 2/AQA<br />

«D.Lgs. n. 36/2003. Prestazione delle garanzie finanziarie per la<br />

gestione successiva alla chiusura delle discariche»<br />

(in B.U. Piemonte 28 giugno 2004, n. 25)<br />

Puglia Rifiuti Delibera Giunta Regionale 3 giugno 2004, n. 805<br />

«Piano regionale per la raccolta e smaltimento degli apparecchi<br />

contenenti PCB soggetti ad inventario - Approvazione»<br />

(in B.U. Puglia 21 giugno 2004, n. 76)<br />

La Giunta regionale pugliese con Delibera 2086/2003 aveva in<br />

precedenza approvato il “Piano regionale per la raccolta e<br />

smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad<br />

inventario”.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 121


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

Sardegna Rifiuti Delibera Giunta Regionale 3 maggio 2004, n. 21/16<br />

«POR 2000-2006 Asse I - Attuazione della misura 1.4 -<br />

Iniziative dirette alla riduzione della produzione dei rifiuti<br />

urbani e alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Programma<br />

degli interventi selezionati tramite bando. Annualità<br />

2003-2004»<br />

(in B.U. Sardegna 21 giugno 2004, n. 20)<br />

Toscana Rifiuti Ordinanza Regione Toscana 14 giugno 2004, n. A/6<br />

«Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre<br />

2003, n. 3325 - Attuazione dell’ordinanza n. A/1 del 18<br />

dicembre 2003 in relazione al finanziamento dell’intervento di<br />

smaltimento dei rifiuti depositati a seguito dell’alluvione in<br />

aree private. (Ordinanza n. A/6)»<br />

(in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2004, n. 154)<br />

Rifiuti Delibera Giunta Regionale 7 giugno 2004, n. 548<br />

«L.R. 25/98 art. 12 comma 7 - pronuncia di conformità sul<br />

Piano di Gestione dei Rifiuti speciali e speciali pericolosi della Provincia<br />

di Pistoia»<br />

(in B.U. Toscana 30 giugno 2004, n. 26)<br />

Umbria Rifiuti Delibera Giunta Regionale 26 maggio 2004, n. 678<br />

«Anno 2003. Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata. Certificazione<br />

dei dati e adozione degli elaborati»<br />

(in B.U. Umbria 23 giugno 2004, n. 26)<br />

Abruzzo Tutela<br />

ambientale<br />

Basilicata Tutela<br />

ambientale<br />

Friuli<br />

Venezia Giulia<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

Sardegna Tutela<br />

ambientale<br />

Toscana Tutela<br />

ambientale<br />

DALLE REGIONI<br />

Delibera Giunta Regionale 10 ottobre 2003, n. 1122<br />

«D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n.<br />

447 come modificato dal D.P.R. 31 marzo 2000, n. 440:<br />

Definizione della disciplina delle “Aree ecologicamente<br />

attrezzate”»<br />

(in B.U. Abruzzo 11 giugno 2004, n. 16)<br />

Delibera Giunta Regionale 7 giugno 2004, n. 1359<br />

«Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione: Approvazione programma<br />

di controllo POR Basilicata 2000/2006 - Programma di azioni<br />

innovative “Territorio di Eccellenza” anno 2003»<br />

(in B.U. Basilicata 24 giugno 2004, n. 47)<br />

Obiettivo del programma è la realizzazione di azioni tese a<br />

migliorare la qualità ambientale del territorio regionale, attraverso<br />

la sperimentazione in un’area limitata - il comprensorio<br />

della Val D’Agri - di un processo di certificazione ambientale<br />

territoriale.<br />

Decisione dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali<br />

e forestali 26 maggio 2004, n. 409<br />

«Modifiche al Dec. Ass. 18 gennaio 2001, n. 8 dell’Assessore alle<br />

foreste d’approvazione del “Bando-regolamento relativo alla<br />

pianificazione dei processi di gestione forestale; progetti di filiera<br />

ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione<br />

dei boschi danneggiati; mantenimento e miglioramento della<br />

stabilità ecologica delle foreste”»<br />

(in B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2004, n. 23)<br />

Delibera del Presidente della Giunta Regionale 3 giugno<br />

2004, n. 73<br />

«Modifica al D.P.G.R. 2 luglio 2001, n. 48. Variazione dotazione<br />

organica del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale»<br />

(in B.U. Sardegna 11 giugno 2004, n. 19)<br />

Delibera del Consiglio Regionale 25 maggio 2004, n. 48<br />

«Legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche<br />

autoctone). Programma regionale per la tutela delle risorse<br />

genetiche autoctone vegetali per l’anno 2004»<br />

(in B.U. Toscana 16 giugno 2004, n. 24, parte seconda)<br />

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