You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA<br />
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN<br />
Antincendio Decreto del Presidente<br />
della Repubblica 1˚ giugno<br />
2004<br />
Igiene di alimenti<br />
e bevande<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
dei prodotti<br />
NOVITÀ<br />
GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI<br />
Decreto legislativo<br />
21 maggio 2004, n.169<br />
Decreto del Ministero delle<br />
Politiche agricole e forestali<br />
15 giugno 2004<br />
Decreto del Ministero<br />
della Salute 9 aprile 2004<br />
Decreto legislativo<br />
21 maggio 2004, n.172<br />
Acqua Decreto del Ministero<br />
della Salute 6 aprile 2004,<br />
n.174<br />
SICUREZZA<br />
«Autorizzazione al Ministero dell’Interno<br />
- Dipartimento dei vigili<br />
del fuoco, del soccorso e della difesa<br />
civile, ed al Ministero degli<br />
affari esteri, ad avviare procedure<br />
concorsuali per il reclutamento di<br />
personale»<br />
«Attuazione della direttiva<br />
2002/ 46/CE relativa agli integratori<br />
alimentari»<br />
«Aggiornamento del manuale<br />
operativo delle procedure dei controlli<br />
di conformità alle norme comuni<br />
di qualità sui prodotti ortofrutticoli,<br />
di cui all’art. 9, comma<br />
1, del decreto ministeriale 28 dicembre<br />
2001, adottato con decreto<br />
ministeriale 3 dicembre 2003,<br />
in attuazione del regolamento<br />
(CE) n. 1148/2001 della Commissione<br />
CE, in materia di controlli di<br />
conformità alle norme di commercializzazione,<br />
applicabili nel setto-<br />
re degli ortofrutticoli freschi»<br />
«Recepimento delle direttive n.<br />
2003/113/CE, 2003/118/CE e 2004/2/<br />
CE ed aggiornamento del decreto<br />
del Ministro della sanità 19 maggio<br />
2000, concernente i limiti massimi<br />
di residui di sostanze attive contenute<br />
nei prodotti fitosanitari tollerati<br />
nei prodotti destinati all’alimentazione»<br />
«Attuazione della direttiva n.<br />
2001/95/CE relativa alla sicurezza<br />
generale dei prodotti»<br />
AMBIENTE<br />
«Regolamento concernente i materiali<br />
e gli oggetti che possono essere<br />
utilizzati negli impianti fissi di<br />
captazione, trattamento, adduzione<br />
e distribuzione delle acque destinate<br />
al consumo umano»<br />
in Gazzetta Ufficiale<br />
del 14 luglio 2004, n. 163<br />
in Gazzetta Ufficiale<br />
del 15 luglio 2004, n. 164<br />
Sintesi a pag. 99<br />
in Gazzetta Ufficiale<br />
del 15 luglio 2004, n. 164<br />
Sintesi a pag. 99<br />
in Gazzetta Ufficiale<br />
del 14 luglio 2004, n. 163<br />
in Gazzetta Ufficiale<br />
del 16 luglio 2004, n. 165<br />
Sintesi a pag. 100<br />
in Gazzetta Ufficiale<br />
del 17 luglio 2004, n. 166<br />
Sintesi a pag. 115<br />
Ulteriori approfondimenti<br />
sui prossimi numeri di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
4 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Aria Decreto legislativo<br />
21 maggio 2004, n. 171<br />
IPPC Circolare del Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />
del territorio 13 luglio<br />
2004<br />
Rifiuti Decreto del Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />
del territorio 3 giugno<br />
2004, n.167<br />
Sviluppo<br />
sostenibile<br />
Decreto del Ministero<br />
delle attività produttive<br />
7 luglio 2004<br />
«Attuazione della direttiva<br />
2001/ 81/CE relativa ai limiti nazionali<br />
di emissione di alcuni inquinanti<br />
atmosferici»<br />
«Circolare interpretativa in materia<br />
di prevenzione e riduzione<br />
integrate dell’inquinamento, di<br />
cui al decreto legislativo 4 agosto<br />
1999, n. 372, con particolare<br />
riferimento all’allegato I»<br />
«Regolamento concernente modifiche<br />
al decreto ministeriale 28 aprile<br />
1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione<br />
di direttive dell’Unione europea,<br />
avente ad oggetto la disciplina<br />
dell’Albo nazionale delle imprese,<br />
che effettuano la gestione dei<br />
rifiuti”»<br />
«Graduatorie delle iniziative ammissibili<br />
alle agevolazioni previste<br />
dal bando speciale di cui alla<br />
legge 19 dicembre 1992, n. 488,<br />
per il perseguimento di specifiche<br />
finalità di miglioramento<br />
della sostenibilità ambientale»<br />
Il contenuto è disponibile on-line all’indirizzo<br />
wwww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
NOVITÀ<br />
in Gazzetta Ufficiale<br />
del 16 luglio 2004, n. 165<br />
Sintesi a pag. 116<br />
Ulteriori approfondimenti<br />
sui prossimi numeri di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
in Gazzetta Ufficiale<br />
del 19 luglio 2004, n. 167<br />
Sintesi a pag. 116<br />
Ulteriori approfondimenti<br />
sui prossimi numeri di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
In Gazzetta Ufficiale<br />
del 9 luglio 2004, n. 159<br />
Sintesi a pag. 117<br />
Ulteriori approfondimenti<br />
sui prossimi numeri di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
in Gazzetta Ufficiale<br />
del 22 luglio 2004, n. 170<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 5
Articoli<br />
SOMMARIO<br />
Approfondimenti<br />
● Con il D.M. 21 giugno 2004 sulle porte recepite le disposizioni europee<br />
di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 14<br />
● La risposta del MinInterno sul rifornimento dei serbatoi fissi interrati e non<br />
di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 24<br />
● Incidenti rilevanti: il Ministero ribadisce le procedure<br />
per il certificato di prevenzione incendi<br />
di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 27<br />
● Incidenti rilevanti: con due note chiariti i rapporti d’ispezione e il loro coordinamento<br />
di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 29<br />
● Ancora problemi applicativi specifici per la bonifica di acque e suoli agricoli<br />
di Luciano Butti.................................................................................................................................. p. 32<br />
● Scarichi di acque meteoriche: suggerimenti per le autorizzazioni<br />
di Fabio Muriano ............................................................................................................................... p. 37<br />
● Nell’Allegato B al D.M. n. 367/2003 alcune prescrizioni di dubbia legittimità<br />
di Mara Chilosi e Andrea Martelli ................................................................................................... p. 43<br />
● Autorità di controllo più autonome sui limiti per le sostanze pericolose<br />
di Vincenzo Riganti........................................................................................................................... p. 47<br />
● Legge n. 326/2003 e Finanziaria 2004: come cambiano i servizi pubblici locali?<br />
di Mara Chilosi................................................................................................................................... p. 51<br />
● Sugli impianti di depurazione idrica l’ISTAT fotografa lo stato dell’arte<br />
di Maria Luisa Felici.......................................................................................................................... p. 60<br />
● Rapporto INAIL 2003:<br />
occhio alla prevenzione anche con meno infortuni<br />
di Marco Stancati .............................................................................................................................. p. 72<br />
● Dall’Accordo Interconfederale le nuove tutele del lavoratore a domicilio<br />
di Mario Gallo..................................................................................................................................... p. 79<br />
● Il primo soccorso:<br />
alcuni chiarimenti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 388<br />
di Enzandrea Prandi......................................................................................................................... p. 88<br />
● Dalla circolare MinLavoro n. 24/2004 nuovi chiarimenti<br />
sulla riforma dei servizi ispettivi<br />
di Mario Gallo..................................................................................................................................... p. 90<br />
● Dopo il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 al via gli studi di impatto acustico<br />
di Francesco Borchi, Fabio Miniati, Andrea Sanchini, Andrea Tombolato .............................. p. 108<br />
Legislazione<br />
In sintesi<br />
SPECIALE ..................................................................................................................................................... p. 10<br />
L’APPROFONDIMENTO ................................................................................................................................ p. 10<br />
IGIENE E SICUREZZA ................................................................................................................................... p. 10<br />
AMBIENTE ..................................................................................................................................................... p. 12<br />
DALLE REGIONI ........................................................................................................................................... p. 12<br />
● Con il D.M. 21 giugno 2004 sulle porte<br />
recepite le disposizioni europee<br />
Decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2004 ...................................................................... p. 17<br />
● Acqua: materiali per impianti fissi di captazione<br />
Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174............................................................ p. 115<br />
6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
● Emissioni nazionali annue<br />
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 ...................................................................................................... p. 116<br />
● Gestione dei rifiuti<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />
del territorio 3 giugno 2004, n. 167 ................................................................................................ p. 117<br />
● Integratori alimentari<br />
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 ...................................................................................................... p. 99<br />
● Qualità prodotti agroalimentari<br />
Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 15 giugno 2004 ............................... p. 99<br />
● <strong>Sicurezza</strong> generale dei prodotti<br />
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172 ...................................................................................................... p. 100<br />
● Dalle Regioni<br />
Rassegna di delibere e leggi regionali giugno-luglio 2004......................................................... p. 120<br />
Prassi<br />
● La risposta del MinInterno sul rifornimento dei serbatoi fissi interrati e non<br />
Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,<br />
24 giugno 2004, Prot. n. P1122/4106/1 sott. 38 .......................................................................... p. 25<br />
● Incidenti rilevanti: il Ministero ribadisce le procedure<br />
per il certificato di prevenzione incendi<br />
Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 31 maggio 2004,<br />
Prot. n. DCPST/A4/RS/1054........................................................................................................... p. 28<br />
● Incidenti rilevanti: con due note chiariti i rapporti d’ispezione e il loro coordinamento<br />
Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 27 maggio 2004,<br />
Prot. n. DCPST/A4/RS/1040........................................................................................................... p. 30<br />
Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,<br />
1˚ giugno 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1067 .............................................................................. p. 30<br />
● Autorità di controllo più autonome sui limiti per le sostanze pericolose<br />
Direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 27 maggio 2004 ................ p. 49<br />
● Dall’Accordo Interconfederale le nuove tutele del lavoratore a domicilio<br />
Accordo Interconfederale per il recepimento dell’Accordo<br />
- Quadro Europeo sul Telelavoro concluso il 16 luglio 2002<br />
tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES............................................................................................... p. 83<br />
● Infortuni: dall’INAIL un nuovo criterio per individuare la sede competente<br />
Delibera Commissario Straordinario INAIL 17 giugno 2004, PRES-C.S. n. 446.................... p. 87<br />
● Il primo soccorso: alcuni chiarimenti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 388<br />
Circolare del Ministero della Salute 3 giugno 2004, Prot. DGPREV - 13008/P/..................... p. 89<br />
Circolare Confindustria - Area strategica Welfare e Risorse umane,<br />
Lavoro e Relazioni Industriali, 6 luglio 2004, n. 18057 ............................................................... p. 89<br />
● Dalla circolare MinLavoro n. 24/2004 nuovi chiarimenti<br />
sulla riforma dei servizi ispettivi<br />
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 giugno 2004, n. 24 ................ p. 95<br />
● IPPC<br />
Circolare del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 13 luglio 2004................... p. 116<br />
Giurisprudenza<br />
SOMMARIO<br />
● Macchina senza portata massima<br />
Cassazione penale, sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 39182............................................................. p. 101<br />
● Infortunio sul lavoro: calcolo della pena pecuniaria<br />
Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 36991 ....................................................... p. 101<br />
● Condanna a pena pecuniaria e sospensione condizionale<br />
Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2003, n. 36621........................................................ p. 102<br />
● Obbligo di vigilanza. Responsabilità del datore di lavoro<br />
Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 36993 ....................................................... p. 104<br />
● Consenso ad una prassi scorretta di lavoro<br />
Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 37001 ....................................................... p. 105<br />
● Se la contestazione è generica, l’infortunio è procedibile d’ufficio<br />
Cassazione penale, sez. IV, 2 ottobre 2003, n. 37463............................................................... p. 106<br />
● Scarti animali e disciplina sui rifiuti<br />
Cassazione penale, sez. III, 15 giugno 2004, n. 26851.............................................................. p. 118<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7
SOMMARIO<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
Direttore responsabile: FRANCESCO DEMURO<br />
Coordinatore editoriale: Massimo Cassani<br />
Redazione: Dario De Andrea (02/30223270), Donatella Bollani<br />
(02/30223272)<br />
Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.<br />
Presidente: GUIDALBERTO GUIDI<br />
Vicepresidente Operativo: GIANCARLO CERUTTI<br />
Amministratore Delegato: GIUSEPPE CERBONE<br />
Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998.<br />
Sede legale: Via Paolo Lomazzo 52 - 20154 Milano.<br />
Amministrazione: Via Castellanza 11 - 20151 Milano.<br />
Direzione, redazione: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano -<br />
Fax 02/30223992.<br />
IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna<br />
parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi<br />
grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione.<br />
Manoscritti e fotografie su qualsiasi supporto veicolati, anche<br />
se non pubblicati, non si restituiscono.<br />
Servizio clienti periodici: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina<br />
Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).<br />
Tel. 3022 5680 (prefisso 02 oppure 06)<br />
Fax 3022 5400 (prefisso 02 oppure 06)<br />
I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n.<br />
02-06/30225402-06 o via e-mail a servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com<br />
entro 2 mesi dall’uscita del numero stesso.<br />
Abbonamento per 12 mesi (Italia): 139 €<br />
Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente<br />
e inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento<br />
sul c.c.p. n. 31481203.<br />
La ricevuta di pagamento tramite c.c.p. può essere inviata<br />
anche via fax ai numeri 06/30225406 - 02/30225406 oppure<br />
per posta a Il Sole 24 ORE, Via Tiburtina Valeria Km 68,700 -<br />
67061 Carsoli (AQ).<br />
Pubblicità: Il Sole 24 ORE Edagricole s.r.l. - Via Goito 13 -<br />
40126 Bologna - Tel.: 051/65751<br />
Stampa: IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S.<br />
n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).<br />
8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
3<br />
AGOSTO<br />
31<br />
AGOSTO<br />
4<br />
SETTEMBRE<br />
12<br />
SETTEMBRE<br />
15<br />
SETTEMBRE<br />
ERRATA CORRIGE - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER GLI SCARICHI ESISTENTI ALL’ENTRATA IN VIGORE<br />
DEL D.LGS. N. 152/1999<br />
I titolari degli scarichi esistenti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999, «ancorché non<br />
autorizzati», hanno tempo fino al 17 agosto 2004 per inoltrare una nuova domanda di autorizzazione<br />
agli scarichi ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, comma 11, D.Lgs. n. 152/1999. (Art. 62, comma 11, D.Lgs.<br />
n. 152/1999; art. 10-bis, D.L. n. 147/2003, convertito, con modifiche, in legge n. 200/2003)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Titolari degli scarichi esistenti al momento<br />
dell’entrata in vigore del D.Lgs.<br />
n. 152/1999, «...ancorché non autorizzati...».<br />
CAMPIONAMENTO ACQUE DA BALNEAZIONE<br />
- -<br />
Entro il 31 agosto 2004 le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) ovvero, se non istituite, i Presidi<br />
e servizi di prevenzione multizonali, devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti<br />
mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione. (Art. 2, lett. c) e d), e art. 4, comma 3, D.P.R. 8 giugno 1982, n.<br />
470; art. 18, comma 1, lett. b), legge 29 dicembre 2000, n. 422)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Regioni Mensile (stagione balneare) 30 settembre 2004<br />
ADEGUAMENTO TECNICO PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE<br />
Scade il termine entro il quale tutti gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, esistenti<br />
alla data di entrata in vigore del D.M. 24 maggio 2002, dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al titolo V<br />
dell’allegato al medesimo D.M. 24 maggio 2002 recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione,<br />
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione». (Art. 1, comma<br />
3, D.M. 24 maggio 2002)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Titolari di impianti di distribuzione stradale<br />
di gas naturale per autotrazione<br />
- -<br />
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO E PULITINTOLAVANDERIE<br />
Scade il termine entro il quale le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera ex<br />
D.P.R. n. 203/1988 (regioni o province, a seconda della previsione in tal senso delle discipline regionali) devono<br />
provvedere a rilasciare le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di<br />
tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Queste autorizzazioni dovranno<br />
prevedere l’esenzione, per i gestori delle citate attività, dagli obblighi di misurazione in continuo o periodiche<br />
altrimenti previsti dall’art. 4, comma 2, D.M. n. 44/2004. (Art. 9, comma 2, D.M. 16 gennaio 2004, n. 44)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni<br />
per le emissioni in atmosfera<br />
ex D.P.R. n. 203/1988 (regioni o province,<br />
a seconda della previsione in tal<br />
senso delle discipline regionali)<br />
- -<br />
ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO: ACCENTRAMENTO INAIL<br />
Termine entro il quale il datore di lavoro interessato ad ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 11, D.M. 18 giugno<br />
1988 e successive modifiche, per l’accentramento presso un’unica sede dell’INAIL delle posizioni assicurative<br />
concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo, deve presentare motivata istanza, corredata della<br />
copia del provvedimento di autorizzazione all’accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla<br />
direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’INAIL presso la quale si chiede<br />
l’accentramento. (Art. 12, D.M. 18 giugno 1988; D.M. 24 febbraio 1988)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />
Datori di lavoro interessati ad ottenere<br />
all’accentramento presso un’unica sede<br />
dell’INAIL delle posizioni assicurative<br />
concernenti lavori diversi da quelli a<br />
carattere temporaneo<br />
RUBRICA<br />
OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />
SCADENZARIO<br />
Annuale 15 settembre 2005<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9
IN SINTESI<br />
SINTESI RUBRICA<br />
Speciale<br />
ANTINCENDIO<br />
ARTICOLI...................................................................................................................................................................................................... da pag. 14<br />
Prevenzione incendi: ultimi provvedimenti e chiarimenti - In questo Speciale raccogliamo alcuni commenti agli ultimi provvedimenti<br />
e circolari pubblicati dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. In particolare: il decreto del Ministero<br />
dell’Interno 21 giugno 2004, «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri<br />
elementi di chiusura», emanato per adottare anche in Italia le disposizioni comunitarie più recenti; la circolare del Dipartimento dei<br />
Vigili del Fuoco - Area prevenzione incendi - 24 giugno 2004, Prot. n. P1122/4106/1 sott. 38, «D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti<br />
su norme di esercizio e modalità di installazione dei serbatoi fissi», che risponde ai quesiti riguardanti la possibilità di riempimento dei<br />
serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora<br />
adeguati con il sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio e la necessità di disporre di indirizzi tecnici uniformi per la<br />
concessione di deroghe qualora non sia possibile l’interramento dei serbatoi fissi; la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Area<br />
Rischi Industriali 31 maggio 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1054, «Certificato di Prevenzione Incendi per attività a rischio di incidente<br />
rilevante soggette a presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999. Chiarimenti», affronta il tema del<br />
rilascio del certificato di prevenzione incendi alle attività soggette al rischio di incidente rilevante. Nel nuovo chiarimento si esamina lo<br />
snellimento delle procedure, ribadendo la necessità di rispettare i tempi previsti dalle disposizioni procedurali vigenti nel rispetto del<br />
criterio di economicità dell’azione amministrativa; le circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Area Rischi Industriali 27 maggio<br />
2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1040, «D.Lgs. 334/99 - Individuazione dell’autorità preposta al controllo e adempimenti connessi ai rapporti<br />
finali d’ispezione» e 1˚ giugno 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1067, «Controlli ed ispezioni nella attività a rischio di incidente rilevante» che<br />
forniscono precisazioni di grande importanza sull’attività di controllo dei Comitati tecnici regionali (CTR). Questi comitati sono stati<br />
istituiti presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco con il D.P.R. n. 577/1982 ed hanno competenze, riconosciute anche dal D.Lgs. n.<br />
334/1999 sugli stabilimenti e le attività a rischio di incidente rilevante.<br />
L’Approfondimento<br />
ACQUA<br />
ARTICOLI ...................................................................................................................................................................................................... da pag. 32<br />
COMMENTO .................................................................................................................................................................................................. a pag. 47<br />
TESTO ............................................................................................................................................................................................................. a pag. 49<br />
Acque: il punto della situazione tra novità legislative e chiarimenti interpretativi - Essendo molto articolato, il settore delle<br />
acque è costantemente al centro di un duplice processo evolutivo che abbraccia, da un lato, la legislazione e, dall’altro, le conseguenti<br />
ricadute tecnologiche, di mercato, ecc. Tipico è il caso dei servizi pubblici locali, le cui ultime modifiche si sono rese necessarie a seguito di<br />
una procedura d’infrazione comunitaria; non meno importanti sono i temi legati al trattamento delle acque emunte (con relativi<br />
problemi applicativi specifici legati alla realizzazione delle bonifiche) e alle domande di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche,<br />
la cui disciplina è resa ancora più confusa dall’assenza di una legislazione nazionale di riferimento. Particolarmente interessante è poi la<br />
“fotografia” dell’ISTAT sulla distribuzione nazionale delle diverse tipologie di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e sulle<br />
reti fognarie. Sul fronte legislativo, la direttiva dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> 27 maggio 2004 (in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2004, n.<br />
137) ha ridimensionato le interpretazioni estensive che erano state date al D.M. n. 367/2003, mentre il più recentemente è stato<br />
pubblicato il decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n.174 «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono<br />
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano»,<br />
commentato sinteticamente a pag. 115 e sul quale seguiranno ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>).<br />
Igiene e sicurezza<br />
IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />
SINTESI............................................................................................................................................................................................................. a pag. 99<br />
Integratori alimentari - Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, attua la disciplina comunitaria in materia di «integratori alimentari»,<br />
intendendo come tali «i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che sostituiscono una fonte concentrata di sostanze<br />
nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva<br />
aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di orgine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate» (art. 2,<br />
comma 1). In particolare risulta disciplinata la commercializzazione di dette sostanze come prodotti alimentari (e presentate come tali),<br />
le quali dovranno necessariamente essere commercializzate in forma preconfezionata (in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2004, n. 164 e<br />
all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
SINTESI............................................................................................................................................................................................................. a pag. 99<br />
Qualità prodotti agroalimentari - Il decreto del Ministero delle Politiche agricole 15 giugno 2004 sostituisce gli allegati D, G, M e O del<br />
manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ex D.M. 3<br />
dicembre 2003 indicato al titolo, sostanzialmente introducendo le nuove check-list relative alla domanda di iscrizione nella banca dati,<br />
alla richiesta di controllo all’import-export e alla notifica di spedizione. Risulta, altresì, abrogata la precedente disciplina di cui al D.M. 3<br />
luglio 2002 in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. (in<br />
Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2004, n. 164 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
SICUREZZA DEI PRODOTTI<br />
SINTESI........................................................................................................................................................................................................... a pag. 100<br />
<strong>Sicurezza</strong> generale dei prodotti - Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di derivazione comunitaria, garantisce, in linea<br />
generale, la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica. Risultano sottratti al campo applicativo i prodotti usati,<br />
forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne<br />
informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto (art. 2, comma 1, lett. a). Secondo un principio di specialità delle leggi, inoltre,<br />
qualora un prodotto sia soggetto a requisiti di sicurezza prescritti a livello di normativa comunitaria, la nuova disciplina prevista dal<br />
10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
RUBRICA<br />
SINTESI<br />
decreto sarà applicabile soltanto in riferimento agli aspetti ed ai rischi/categorie di rischi non soggetti alla normativa settoriale. Restano,<br />
inoltre, sottratti al campo applicativo del D.Lgs. n. 172/2004 anche i prodotti alimentari ex Regolamento (CE) n. 178/2002. (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 16 luglio 2004, n. 165 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
ARTICOLO....................................................................................................................................................................................................... a pag. 72<br />
Rapporto INAIL 2003: attenzione alla prevenzione anche con meno infortuni - Come ogni anno l’INAIL ha presentato il rapporto<br />
annuale sugli infortuni. Si nota immediatamente, che, in quasi tutti i settori produttivi, ci si trova davanti ad una diminuzione, rispetto<br />
all’anno 2002, dei casi di infortunio, nonché di quelli mortali. Il dato appare ancora più significativo se si tiene conto del fatto che, nel<br />
corso dell’ultimo anno, l’occupazione è aumentata dell’1%. Se si raffronta, inoltre, il dato italiano con quello elaborato da Eurostat in<br />
Europa, si nota che è decisamente inferiore a quello di altri grandi Paesi europei come la Spagna, la Francia e la Germania. L’intera<br />
documentazione del Rapporto Annuale 2003 dell’INAIL (Rapporto, Appendice Statistica, Relazione del Presidente) è consultabile e<br />
scaricabile all’indirizzo http://www.inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/rapporti/rapportoannuale/2003)<br />
COMMENTO................................................................................................................................................................................................... a pag. 79<br />
TESTO.............................................................................................................................................................................................................. a pag. 83<br />
Dall’Accordo Interconfederale le nuove tutele del lavoratore a domicilio - Negli ultimi anni, grazie alle numerose trattative<br />
svoltesi tra Confindustria e associazioni sindacali conclusesi con l’Accordo Interconfederale 9 giugno 2004, per il recepimento delle<br />
disposizioni pervenute dall’Accordo-Quadro Europeo, il telelavoro trova finalmente una disciplina che getta le basi per un futuro<br />
riassetto della legislazione in materia. È questo un passo molto importante, visto la crescita costante di questo tipo di impiego e<br />
considerata, soprattutto, la normativa vigente in materia ormai obsoleta e opaca. Molto importante è l’accento che pone l’Accordo sulle<br />
problematiche connesse all’organizzazione della sicurezza in questo ambito lavorativo. Il testo dell’accordo interconfederale 9 giugno<br />
2004 completo dell’Accordo quadro europeo sul telelavoro - stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e CEEP - è<br />
disponibile on-line all’indirizzo httb://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/<br />
NOTA E TESTO................................................................................................................................................................................................ a pag. 87<br />
Infortuni: dall’INAIL un nuovo criterio per individuare la sede competente - Con la delibera 17 giugno 2004, n. 446, l’INAIL ha<br />
modificato i criteri per individuare la Sede competente a trattare i casi di infortunio. Secondo il nuovo criterio, per tutti gli infortuni<br />
accaduti dopo il 12 luglio 2004, la sede competente è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato, luogo in cui vive<br />
abitualmente. L’Istituto ha già assicurato che le denunce presentate o pervenute dopo il 12 luglio a sedi non competenti possano essere<br />
restituite o non accettate dagli uffici che le ricevono. Le denunce che perverranno alla sede non competente saranno gestite sia per<br />
l’aspetto operativo che per quello procedurale dalla sede ricevente per conto della sede competente.<br />
COMMENTO................................................................................................................................................................................................... a pag. 88<br />
TESTI.............................................................................................................................................................................................................. da pag. 89<br />
Il primo soccorso in azienda e nei cantieri edili: alcuni chiarimenti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 388/2003 - Il<br />
decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 introdurrà, a partire dal 3 agosto prossimo, importanti novità in merito agli obblighi inerenti<br />
la gestione e l’organizzazione del servizio di pronto soccorso aziendale. I suoi contenuti supereranno le indicazioni normative fornite da<br />
previgenti disposizioni in materia (in particolare le indicazioni fornite al riguardo dal D.P.R. n. 303/1956). Come spesso avviene per norme<br />
che rielaborano e rivisitano criticamente materie precedentemente trattate, introducendo nuovi parametri di riferimento e attuazioni<br />
concettuali, il D.M. n. 388/2003 ha suscitato numerosi quesiti e diverse esigenze interpretative su aspetti che non risultavano sufficientemente<br />
esplicati. Si pubblicano le risposte del Ministero della Salute diffuse mediante circolare dello stesso Ministero 3 giugno 2004, Prot.<br />
DGPREV - 130008/P/ e dalla circolare di Confindustria 6 luglio 2004, n. 18057.<br />
COMMENTO................................................................................................................................................................................................... a pag. 90<br />
TESTI.............................................................................................................................................................................................................. da pag. 95<br />
Dalla circolare MinLavoro n. 24/2004 nuovi chiarimenti sulla riforma dei servizi ispettivi - Con l’emanazione della circolare 24<br />
giugno 2004, n. 24, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto tempestivamente sulla delicata materia dell’attività<br />
ispettiva fornendo importanti chiarimenti e indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, il quale,<br />
com’è noto, ha riformato l’intero sistema di vigilanza sul mercato del lavoro, in attuazione della delega contenuta all’art. 8 della legge n.<br />
30/2003 (cosiddetta legge “Biagi”). La disamina ministeriale proposta con la circolare n. 24/2004 è a trecentosessanta gradi poiché tocca<br />
tutti i nodi cruciali del citato D.Lgs. n. 124/2004, confermando anche alcuni orientamenti interpretativi offerti dalla dottrina in prima<br />
battuta. Tuttavia, non tutti i dubbi sono stati dissolti, almeno su tre delicate questioni; comunque, bisogna riconoscere che con questo<br />
provvedimento il Ministero ha offerto un apprezzabile contributo ad un primo riassetto dell’attività di controllo e in questa sede<br />
approfondiremo in particolare quegli aspetti della circolare rilevanti anche ai fini della vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro.<br />
MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 101<br />
Infortunio sul lavoro: calcolo della pena pecuniaria - Incorre in errore di diritto nella quantificazione della pena il Giudice che, a<br />
seguito di giudizio di equivalenza tra le circostanze, la determini in misura superiore al massimo edittale (fattispecie di applicazione di<br />
pena pecuniaria in tema di infortunio sul lavoro). (Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 36991)<br />
MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 102<br />
Condanna a pena pecuniaria e sospensione condizionale della pena - È nulla per totale carenza di motivazione la sentenza di<br />
condanna che abbia implicitamente rigettato la richiesta dell’imputato di concessione della sospensione condizionale della pena<br />
(fattispecie in tema di condanna del datore di lavoro, con irrogazione della sola pena pecuniaria, per alcuni reati in tema di sicurezza e di<br />
prevenzione degli infortuni sul lavoro). (Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2003, n. 36621)<br />
MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 104<br />
Obbligo di vigilanza. Responsabilità del datore di lavoro - In assenza di delega prevenzionistica, la presenza di un preposto non<br />
esenta da responsabilità il datore di lavoro, il quale è tenuto ad effettuare la necessaria vigilanza sia sulla concreta organizzazione del<br />
lavoro che sulla funzionalità dei macchinari messi a disposizione dei lavoratori. (Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 36993)<br />
MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 105<br />
Consenso ad una prassi scorretta di lavoro - Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, qualora<br />
acconsenta all’esecuzione di una prassi scorretta di lavoro da lui conosciuta (fattispecie di infortunio ad una pressa punzonatrice).<br />
(Cassazione penale, sez. IV, 26 settembre 2003, n. 370019)<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11
SINTESI RUBRICA<br />
MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 106<br />
Se la contestazione è generica, l’infortunio è procedibile d’ufficio - È procedibile d’ufficio l’infortunio sul lavoro, produttivo di<br />
lesioni gravi, rispetto al quale sia stata contestata la sola colpa generica, purché dal capo di imputazione si evinca chiaramente la<br />
condotta oggetto di addebito. e questa si risolva nella violazione di una specifica norma di legge (fattispecie in tema di violazione<br />
dell’art. 115 del D.P.R. n. 547/1955). (Cassazione penale, sez. IV, 2 ottobre 2003, n. 37463)<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
MASSIMA E NOTA........................................................................................................................................................................................ a pag. 101<br />
Macchina senza portata massima - Il costruttore e il datore di lavoro sono entrambi responsabili, a titolo autonomo, della mancata<br />
rispondenza di un’attrezzatura di lavoro alla normativa antinfortunistica (fattispecie in tema di omicidio colposo da errato uso di una<br />
gru di sollevamento). (Cassazione penale, sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 39182)<br />
<strong>Ambiente</strong><br />
ACQUA<br />
SINTESI .......................................................................................................................................................................................................... a pag. 115<br />
Materiali per impianti fissi di captazione - Il decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004, n. 174, rappresenta la disciplina tecnica<br />
concernente le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento,<br />
di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano ex D.Lgs. n. 31/2001, da utilizzare tanto negli impianti nuovi<br />
quanto per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento in<br />
questione (salvo indicazioni particolari). Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta Ufficiale del<br />
17 luglio 2004, n. 166 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
ARIA<br />
SINTESI ......................................................................................................................................................................................................... a pag. 116<br />
Emissioni nazionali annue - Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 rappresenta la nuova normativa tecnica emanata, in attuazione della<br />
corrispondente direttiva 2001/81/CE, «al fine di tutelare l’ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione,<br />
dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo». Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2004, n. 165 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
IPPC<br />
SINTESI .......................................................................................................................................................................................................... a pag. 116<br />
IPPC - La circolare del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 13 luglio 2004 è un interessante provvedimento interpretativo<br />
della normativa indicata al titolo, tra l’altro in riferimento alla definizione del concetto di capacità produttiva e alla definizione del<br />
concetto di «attività connessa». Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta Ufficiale del 19 luglio<br />
2004, n. 167 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
RIFIUTI<br />
SINTESI ......................................................................................................................................................................................................... a pag. 117<br />
Albo nazionale rifiuti. Biologi - Il decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 3 giugno 2004, n. 167 recepisce la<br />
sentenza n. 3097/2001 resa dal TAR Lazio, sez. II-bis, concernente l’annullamento, in parte, del D.M. n. 406/1998, limitatamente alla non<br />
menzione dei biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare l’attestazione, a mezzo di perizia giurata, circa l’idoneità dei mezzi di<br />
trasporto relativamente ai rifiuti da trasportare. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 9 luglio 2004, n. 159 e all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
MASSIMA E NOTA ...................................................................................................................................................................................... a pag. 118<br />
Scarti animali e disciplina sui rifiuti - Lo svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di scarti animali non trattati in<br />
assenza della iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti comporta l’applicabilità dei reati previsti dall’art.<br />
51 del D.Lgs. n. 22/1997, poiché la esclusione del regime generale dei rifiuti prevista dall’articolo 8, comma 1, del citato decreto n.<br />
22/1997 per le carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati deve essere interpretata restrittivamente, e non può, perciò,<br />
estendersi agli scarti animali. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. (Cassazione penale, sez. III, 15<br />
giugno 2004, n. 26851)<br />
RUMORE<br />
ARTICOLO .................................................................................................................................................................................................... a pag. 108<br />
Dopo il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 al via gli studi di impatto acustico - Visto che la pubblicazione del D.P.R. 30 marzo 2004, n.<br />
142, recante le «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare», ha<br />
sostanzialmente completato il quadro legislativo nazionale in tema di rumore, è possibile ora, passare a un livello più operativo,<br />
definendo le caratteristiche che dovrebbe possedere uno studio di impatto ambientale acustico relativo alla realizzazione di una nuova<br />
infrastruttura stradale, attraverso la perimetrazione della fascia territoriale, l’individuazione di tutti i ricettori presenti, la modellazione<br />
della geometria dei luoghi oggetto d’indagine, l’effettuazione dei calcoli acustici nello stato di progetto senza opere di mitigazione,<br />
l’individuazione dei punti di criticità ecc. Ciò dovrebbe portare, in ultima analisi, a risultati in grado di conciliare rigore scientifico e<br />
facilità di lettura, in modo da rendere possibile la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d’azione destinati a ridurre<br />
nel territorio i problemi dell’inquinamento acustico.<br />
Dalle Regioni<br />
SINTESI.......................................................................................................................................................................................................... a pag. 120<br />
Rassegna di delibere e leggi regionali giugno-luglio 2004 - Tra le delibere e le leggi regionali pubblicate nei mesi di mesi di giugno<br />
e luglio 2004 rilevano la delibera della Giunta regionale piemontese 24 maggio 2004, n. 31-12557, che approva le linee di indirizzo per la<br />
definizione di un progetto di promozione delle attività di prevenzione delle patologie da lavoro, la delibera della Giunta regionale 17<br />
maggio 2004, n. 938 che reca le disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, La<br />
determinazione del Dirigente della regione Piemonte per la programmazione e gestione dei rifiuti 7 giugno 2004, n. 137 sugli interventi<br />
per il miglioramento qualitativo dei fanghi da recuperare a fini agricoli. I testi dei provvedimenti regionali sono disponibili on-line<br />
all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/<br />
12 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
PREVENZIONE INCENDI:<br />
ULTIMI PROVVEDIMENTI E CHIARIMENTI<br />
DAL MINISTERO DELL’INTERNO<br />
E DAL DIPARTIMENTO VVF<br />
In questo Speciale raccogliamo alcuni commenti agli ultimi provvedimenti<br />
e circolari pubblicati dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento<br />
dei Vigili del Fuoco.<br />
In particolare:<br />
● decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2004, «Norme tecniche e<br />
procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione<br />
di porte ed altri elementi di chiusura», in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio<br />
2004, n. 155, emanato per adottare anche in Italia le disposizioni comunitarie<br />
più recenti;<br />
● circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Area prevenzione<br />
incendi - 24 giugno 2004, Prot. n. P1122/4106/1 sott. 38, «D.P.R. 24<br />
ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti su norme di esercizio e modalità di<br />
installazione dei serbatoi fissi», che risponde ai quesiti riguardanti la<br />
possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di<br />
scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, presso<br />
impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza<br />
finalizzato alla sicurezza antincendio e la necessità di disporre di indirizzi<br />
tecnici uniformi per la concessione di deroghe qualora non sia possibile<br />
l’interramento dei serbatoi fissi.;<br />
● circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Area Rischi Industriali 31<br />
maggio 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1054, «Certificato di Prevenzione Incendi<br />
per attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione del<br />
rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999. Chiarimenti»,<br />
affronta il tema del rilascio del certificato di prevenzione incendi alle attività<br />
soggette al rischio di incidente rilevante. Nel nuovo chiarimento si esamina<br />
lo snellimento delle procedure, ribadendo la necessità di rispettare i<br />
tempi previsti dalle disposizioni procedurali vigenti nel rispetto del criterio<br />
di economicità dell’azione amministrativa;<br />
● circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Area Rischi Industriali<br />
27 maggio 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1040, «D.Lgs. n. 334/1999 - Individuazione<br />
dell’autorità preposta al controllo e adempimenti connessi ai<br />
rapporti finali d’ispezione» e 1˚ giugno 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1067,<br />
«Controlli ed ispezioni nella attività a rischio di incidente rilevante» che<br />
forniscono precisazioni di grande importanza sull’attività di controllo<br />
dei Comitati tecnici regionali (CTR). Questi comitati sono stati istituiti<br />
presso le Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco con il D.P.R. n. 577/1982<br />
ed hanno anche competenze, riconosciute anche dal D.Lgs. n. 334/1999<br />
sugli stabilimenti e le attività a rischio di incidente rilevante.<br />
Contributi di:<br />
● Stefano Marsella
ANTINCENDIO<br />
Commento<br />
Nuovi obblighi e documentazione per l’immissione in commercio di elementi di chiusura resistenti al fuoco<br />
Con il D.M. 21 giugno 2004 sulle porte<br />
recepite le disposizioni europee<br />
Il Ministero dell’Interno ha<br />
emanato il decreto 21 giugno<br />
2004 recante «Norme tecniche<br />
e procedurali per la classificazione<br />
di resistenza al fuoco ed<br />
omologazione di porte ed altri<br />
elementi di chiusura». Il provvedimento<br />
apporta alla normativa<br />
vigente, il decreto dello stesso<br />
Ministero 14 dicembre 1993,<br />
alcune novità sulle procedure<br />
di omologazione delle porte resistenti<br />
al fuoco, riguardante<br />
sia gli aspetti procedurali sia<br />
quelli di natura tecnica legati<br />
alla produzione ed alla caratterizzazione<br />
di questi prodotti,<br />
recependo anche in Italia le<br />
più recenti disposizioni comunitarie.<br />
SPECIALE<br />
Nella Gazzetta Ufficiale del 5<br />
luglio 2004, n. 155, è stato<br />
pubblicato il decreto del Ministero<br />
dell’Interno 21 giugno 2004<br />
«Norme tecniche e procedurali per<br />
la classificazione di resistenza al fuoco<br />
ed omologazione di porte ed altri<br />
elementi di chiusura». Questo provvedimento<br />
innova le procedure di omologazione<br />
delle porte [1] resistenti al<br />
fuoco, procedure che erano state approvate<br />
con il decreto 14 dicembre<br />
1993 «Norme tecniche e procedurali<br />
per la classificazione di resistenza al<br />
fuoco ed omologazione di porte ed<br />
altri elementi di chiusura» [2] . Il principale<br />
motivo della sua emanazione è<br />
legato alla necessità di adottare anche<br />
in Italia le disposizioni comunitarie<br />
più recenti in materia di resistenza al<br />
fuoco degli elementi di chiusura. Tra<br />
le diverse norme che hanno motivato<br />
il nuovo atto, in particolare, nella premessa<br />
vengono citate le norme:<br />
● UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN<br />
1363-2:2001 «Prove di resistenza<br />
al fuoco: requisiti generali» e «Prove<br />
di resistenza al fuoco: procedure<br />
alternative ed aggiuntive»;<br />
● UNI EN 1634-1:2001 «Prove di<br />
resistenza al fuoco per porte ed elementi<br />
di chiusura»;<br />
● EN 1191:2000 ed EN 12605:<br />
2000 «Windows and doors - Resistance<br />
to repeated opening and closing<br />
- Test method» e «Industrial,<br />
commercial and garage doors and<br />
gates - Mechanical aspects - Test<br />
method».<br />
Tra queste norme, la UNI EN<br />
1634-1:200, che specifica il metodo<br />
di determinazione della resistenza al<br />
fuoco delle porte e di altri elementi di<br />
chiusura da installare nelle aperture<br />
degli elementi di separazione verticali,<br />
costituisce il riferimento più importante.<br />
Per illustrare in estrema sintesi il<br />
decreto, conviene partire dalla sua articolazione,<br />
che riguarda sia gli aspetti<br />
procedurali che quelli di natura tecnica<br />
legati alla produzione ed alla caratterizzazione<br />
di questi prodotti. Il<br />
contenuto della nuova disposizione,<br />
quindi, non interessa solo il settore<br />
dei produttori di elementi di chiusura<br />
ed il relativo interfaccia dei laboratori,<br />
ma comprende norme che dovranno<br />
essere conosciute da tutti coloro<br />
che partecipano al processo della prevenzione<br />
incendi. Questi aspetti riguardano<br />
i doveri connessi all’installazione<br />
delle porte resistenti al fuoco,<br />
una nuova terminologia sulla classificazione,<br />
gli obblighi stabiliti in capo<br />
a chi immette in commercio il prodotto<br />
ed anche a chi lo utilizza.<br />
Si illustrano, nel seguito, i diversi<br />
articoli nei loro aspetti più significativi.<br />
Art. 1 - Classificazione<br />
Questo articolo introduce subito il<br />
cuore del provvedimento, che riguarda<br />
la nuova modalità di caratterizzazione<br />
degli elementi di chiusura. Con<br />
il decreto del 2004 le prove si effettuano<br />
secondo quanto specificato nel-<br />
[1] Si veda sull’argomento di Stefano Marsella, Le porte resistenti al fuoco, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 11/1999, pag. 16, e, dello<br />
stesso autore, Resistenza al fuoco: le porte di grandi dimensioni, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 19/2001, pag. 19.<br />
[2] In Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303.<br />
14 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
la norma UNI EN 1634-1 e, di conseguenza,<br />
secondo alcune parti delle<br />
norme UNI EN 1363-1 e UNI EN<br />
1363-2. La curva di riscaldamento alla<br />
quale deve essere sottoposto il prodotto<br />
è quella prevista dalla UNI EN<br />
1363-1, secondo la precisazione contenuta<br />
nel comma 2.<br />
Nel comma 3 del primo articolo è<br />
presente una delle novità più significative<br />
del decreto, e cioè l’introduzione<br />
di una nuova terminologia che si<br />
affianca a quella nota ai professionisti<br />
da anni. Infatti, il decreto specifica<br />
che la terminologia RE e REI riferita<br />
alle porte è da intendersi, con la nuova<br />
classificazione, rispettivamente<br />
equivalente a E ed EI2. Inoltre, il<br />
decreto ricorda che, se nei decreti di<br />
prevenzione incendi di successiva<br />
emanazione sarà prescritto l’impiego<br />
di porte ed altri elementi di chiusura<br />
classificati E ed EI2, potranno essere<br />
utilizzate porte omologate con la classificazione<br />
RE e REI nel rispetto di<br />
tutte le condizioni previste dal decreto.<br />
Il comma 5 del primo articolo indica<br />
nella Direzione centrale per la prevenzione<br />
e sicurezza tecnica del Ministero<br />
dell’Interno (Dipartimento dei<br />
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico<br />
e della difesa civile) l’ufficio competente<br />
per gli adempimenti previsti<br />
dal decreto del Ministero dell’Interno<br />
26 marzo 1985. Per l’effettuazione di<br />
prove valide ai fini delle omologazioni<br />
secondo le norme di cui al comma<br />
1 del presente articolo, la citata Direzione<br />
centrale predisporrà la modulistica<br />
occorrente per il rilascio del rapporto<br />
e del certificato di prova.<br />
Art. 2 - Definizioni<br />
Questo articolo approva le definizioni<br />
che riguardano il processo tecnico<br />
dell’omologazione delle porte (riportate<br />
nel riquadro), che non sembrano<br />
apportare particolari elementi di<br />
novità rispetto al quadro già noto.<br />
Art. 3 - Utilizzazione<br />
Il contenuto di questo articolo è<br />
particolarmente importante, almeno<br />
sotto il profilo teorico. Infatti, il comma<br />
1 chiarisce l’ambito di applicazio-<br />
SPECIALE<br />
ne del decreto, stabilendo l’obbligo<br />
di impiego di elementi di chiusura<br />
omologati con una formulazione molto<br />
ampia: «Le porte ed altri elementi<br />
di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi<br />
nelle attività soggette all’applicazione<br />
delle norme e criteri di<br />
prevenzione incendi devono essere<br />
omologate».<br />
Nei successivi commi 2, 3 e 4<br />
sono stabiliti obblighi nei riguardi di<br />
chi immette in commercio i prodotti<br />
(specificando quale è la documentazione<br />
da disporre per la immissione<br />
in commercio di porte resistenti al<br />
fuoco), degli installatori (il decreto<br />
specifica che l’installatore è tenuto a<br />
redigere a propria firma la dichiarazione<br />
di corretta posa in opera ai sensi<br />
del decreto 4 maggio 1998, allegato<br />
II, comma 2.1) e di chi utilizza il<br />
prodotto (in questo caso l’innovazione<br />
del decreto è rilevante, in quanto<br />
si stabilisce che l’utilizzatore è tenuto<br />
a mantenere in efficienza ogni porta<br />
resistente al fuoco, mediante controlli<br />
periodici da parte di personale qualificato<br />
e secondo le indicazioni d’uso e<br />
manutenzione di cui all’art. 2, lettera<br />
j, presenti nel libretto di uso e manutenzione).<br />
Si può rilevare che il termine<br />
“utilizzatore” non è usuale nel settore<br />
della prevenzione incendi e che<br />
potrebbe trovare una successiva specificazione.<br />
Artt. 4, 5 e 6 - Omologazione<br />
e certificazione<br />
In questi articoli si affrontano<br />
aspetti di natura specialistica, legati<br />
essenzialmente alla documentazione<br />
delle prove da svolgere sui prodotti,<br />
alla presentazione delle istanze ed ai<br />
relativi riflessi in campo comunitario<br />
delle omologazioni.<br />
Art. 7 - Obblighi e responsabilità<br />
per il produttore<br />
Con questo articolo si stabiliscono<br />
in modo esplicito gli obblighi di chi<br />
produce questi elementi di chiusura.<br />
In particolare, il produttore, sotto la<br />
sua personale responsabilità civile e<br />
penale, è tenuto a:<br />
a) emettere, per ogni porta resistente<br />
al fuoco, la dichiarazione di<br />
conformità;<br />
ANTINCENDIO<br />
Commento<br />
b) rilasciare, per ogni porta resistente<br />
al fuoco, copia dell’atto di<br />
omologazione cui fa riferimento la<br />
dichiarazione;<br />
c) fornire, a corredo di ogni esemplare,<br />
il libretto d’uso e manutenzione;<br />
d) applicare, sulla porta resistente<br />
al fuoco, il marchio di conformità;<br />
e) consentire l’accesso ai locali di<br />
deposito, fornire tutte le informazioni<br />
necessarie alla verifica della conformità<br />
dei prodotti stessi e consentire il<br />
prelievo di quanto necessario alle<br />
operazioni di controllo.<br />
Art. 8 - Controlli e vigilanza<br />
Con questo articolo si ribadiscono<br />
le competenze del Ministero dell’Interno<br />
sui controlli e le verifiche da<br />
compiere sulle porte resistenti al fuoco<br />
omologate. In particolare, il decreto<br />
stabilisce che gli accertamenti svolti<br />
dai Vigili del Fuoco sul mercato<br />
possono essere effettuati presso il magazzino<br />
del produttore, i depositi sussidiari<br />
del produttore, i grossisti, gli<br />
importatori, i commercianti e gli utilizzatori,<br />
mentre le modalità dei controlli<br />
stessi (individuazione, prelievo<br />
ed esecuzione delle verifiche delle<br />
porte da sottoporre a controllo) saranno<br />
stabilite con un successivo provvedimento<br />
del Ministero stesso.<br />
Art. 9 - Validità, rinnovo,<br />
decadenza dell’omologazione<br />
Questo articolo stabilisce che<br />
l’omologazione ha validità cinque anni<br />
ed è rinnovabile su istanza del produttore,<br />
ad ogni scadenza, per un ulteriore<br />
periodo di cinque anni. Si specifica,<br />
a questo proposito, che il rinnovo<br />
non comporta la ripetizione delle<br />
prove tecniche, qualora la porta resistente<br />
al fuoco non abbia subito modifiche.<br />
Il decreto specifica, altresì, che<br />
il rinnovo dell’atto di omologazione<br />
rientra tra i servizi a pagamento previsti<br />
dalla legge 26 luglio 1965, n. 966.<br />
Il comma 3 di questo articolo prevede,<br />
inoltre, che l’omologazione decade<br />
automaticamente se la porta resistente<br />
al fuoco subisce una qualsiasi<br />
modifica non prevista nell’atto di<br />
omologazione. Altri motivi di revoca<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15
ANTINCENDIO<br />
Commento<br />
dell’omologazione indicati esplicitamente<br />
nel testo sono:<br />
a) non conformità rilevata della<br />
porta resistente al fuoco alla porta<br />
omologata;<br />
b) non ottemperanza da parte del<br />
produttore in tutto o in parte agli obblighi<br />
fissati all’art. 7.<br />
Come ovvio, la revoca o la decadenza<br />
dell’omologazione comportano<br />
il divieto dell’immissione sul mercato<br />
e di questa circostanza l’articolo<br />
9 fa esplicito riferimento.<br />
Art. 10 - Norme transitorie<br />
L’ultimo articolo del decreto prevede<br />
che, a decorrere da sei mesi<br />
dalla data di pubblicazione nella Gaz-<br />
SPECIALE<br />
zetta Ufficiale (5 luglio 2004), le prove<br />
di resistenza al fuoco si eseguono<br />
secondo le norme di cui all’art. 1,<br />
comma 1, del decreto.<br />
Lo stesso articolo chiarisce anche<br />
che è consentito eseguire le prove di<br />
resistenza al fuoco secondo la norma<br />
UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all’entrata<br />
in vigore dell’obbligo della marcatura<br />
CE.<br />
Il comma 3 di questo articolo prevede<br />
che le omologazioni di porte<br />
resistenti al fuoco rilasciate ai sensi<br />
del decreto 14 dicembre 1993 non<br />
decadono, mentre il comma 4 prende<br />
in considerazione la produzione e la<br />
immissione in commercio di porte resistenti<br />
al fuoco di grandi dimensio-<br />
ni, di cui all’art. 3 del decreto ministeriale<br />
27 gennaio 1999, chiarendo che<br />
è consentito continuare a procedere<br />
con l’applicazione delle procedure<br />
ivi stabilite.<br />
In sostanza, il decreto 21 giugno<br />
2004 adegua per le porte e gli altri<br />
elementi verticali di chiusura resistenti<br />
al fuoco, alle nuove disposizioni<br />
comunitarie l’iter procedurale relativo<br />
alla omologazione.<br />
Questo atto, che farà parte delle<br />
procedure di prevenzione incendi fino<br />
a che non sia istituita anche per<br />
questi prodotti la marcatura CE, è<br />
ormai soggetto ad una disciplina che<br />
si avvicina al quadro comunitario, anche<br />
per quanto riguarda la nuova terminologia<br />
(si veda la tabella 1).<br />
TABELLA 1<br />
La nuova terminologia proposta dal D.M. 21 giugno 2004<br />
a) per «Omologazione» si intende l’atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa,<br />
illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco.<br />
Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte<br />
resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta<br />
del risultato di prova integrate dalle variazioni riportate nell’allegato C;<br />
b) per «Prototipo» si intende il campione, parte del campione medesimo e/o la documentazione idonea alla completa<br />
identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova;<br />
c) per «Porta omologata» si intende la porta o altro elemento di chiusura per la quale il produttore ha espletato la<br />
procedura di omologazione;<br />
d) per «Produttore» della porta resistente al fuoco, si intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell’Unione<br />
europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l’accordo SEE, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome,<br />
marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante autorizzato dallo stesso purché<br />
residente in uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l’accordo SEE;<br />
e) per «Laboratorio» si intende l’area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza<br />
tecnica del Ministero dell’interno o altro laboratorio italiano autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 26<br />
marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell’Unione europea o dei Paesi contraenti l’accordo<br />
SEE, che provvede alla esecuzione delle prove e all’emissione del certificato di prova ai fini dell’omologazione della porta<br />
resistente al fuoco;<br />
f) per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio o da un organismo di certificazione, con il<br />
quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione<br />
sottoposto a prova;<br />
g) per «Rapporto di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto<br />
indicato al punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1;<br />
h) per «Dichiarazione di conformità» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità della<br />
porta resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l’altro, i seguenti dati:<br />
h.1) nome del produttore;<br />
h.2) anno di costruzione;<br />
h.3) numero progressivo di matricola;<br />
h.4) nominativo del laboratorio e dell’organismo di certificazione se diversi;<br />
h.5) codice di omologazione;<br />
h.6) classe di resistenza al fuoco.<br />
Con la dichiarazione di conformità il produttore si impegna a garantire comunque la prestazione certificata, quali che<br />
siano le modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle consentite nell’atto di omologazione;<br />
i) per «Marchio di conformità» si intende l’indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sulla porta<br />
resistente al fuoco contenente almeno il numero progressivo di matricola ed il codice di omologazione;<br />
j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte<br />
resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti:<br />
j.1) modalità ed avvertenze d’uso;<br />
j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;<br />
j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta;<br />
j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.<br />
16 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2004<br />
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco<br />
ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura<br />
in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2004, n. 155<br />
IL MINISTRO DELL’INTERNO<br />
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante<br />
«Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento<br />
e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei<br />
vigili del fuoco per i servizi a pagamento», e successive<br />
modifiche;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29<br />
luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento<br />
concernente l’espletamento dei servizi di<br />
prevenzione e vigilanza antincendi»;<br />
Visto il proprio decreto 26 marzo 1985, pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985,<br />
recante «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e<br />
l’iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero<br />
dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984,<br />
n. 818»;<br />
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993, pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre<br />
1993, recante «Norme tecniche e procedurali per la<br />
classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione<br />
di porte ed altri elementi di chiusura»;<br />
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12<br />
gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento recante<br />
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione<br />
incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge<br />
15 marzo 1997, n. 59»;<br />
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio<br />
1999, recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri<br />
elementi di chiusura»;<br />
Visto il proprio decreto 20 aprile 2001, pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001,<br />
recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di<br />
grandi dimensioni»;<br />
Viste la norme UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN<br />
1363-2:2001 recanti rispettivamente «Prove di resistenza<br />
al fuoco: requisiti generali» e «Prove di resistenza<br />
al fuoco: procedure alternative ed aggiuntive»;<br />
Vista la norma UNI EN 1634-1:2001 recante «Prove<br />
di resistenza al fuoco per porte ed elementi di<br />
chiusura»;<br />
Viste le norme EN 1191:2000 ed EN 12605:2000<br />
recanti rispettivamente «Windows and doors - Resistance<br />
to repeated opening and closing - Test<br />
method» e «Industrial, commercial and garage doors<br />
and gates - Mechanical aspects - Test method»;<br />
SPECIALE<br />
Vista la decisione della Commissione della Comunità<br />
europea 2000/367/EC del 3 maggio 2000, pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee<br />
del 6 giugno 2000, «che attua la direttiva<br />
89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la<br />
classificazione della resistenza all’azione del fuoco<br />
dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione<br />
e dei loro elementi»;<br />
Considerato lo sviluppo delle norme EN in materia<br />
di prove di resistenza al fuoco e la futura attivazione<br />
della procedura di marcatura CE dei prodotti da<br />
costruzione;<br />
Ritenuto quindi opportuno provvedere al recepimento<br />
della norma europea UNI EN 1634-1:2001 che<br />
specifica il metodo di determinazione della resistenza<br />
al fuoco delle porte e di altri elementi di chiusura<br />
da installare nelle aperture degli elementi di separazione<br />
verticali;<br />
Visto il parere favorevole espresso nella riunione<br />
n. 260 dell’11 marzo 2003 dal Comitato centrale<br />
tecnicoscientifico per la prevenzione incendi di cui<br />
all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica<br />
29 luglio 1982, n. 577;<br />
Esperita, con notifica 2003/0160/I, la procedura<br />
d’informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che<br />
codifica la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE<br />
e successive modifiche;<br />
Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione<br />
SG (2004) D/50563, dalla Commissione europea;<br />
Decreta:<br />
ANTINCENDIO<br />
Legislazione<br />
Art. 1<br />
Classificazione<br />
1. La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni,<br />
nonché le modalità di redazione del rapporto di<br />
prova in forma completa di porte ed elementi di<br />
chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo quanto<br />
specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per<br />
quanto da essa richiamato, nelle norme UNI EN<br />
1363-1 e UNI EN 1363-2.<br />
2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare<br />
tramite la prova a fuoco secondo la curva di riscaldamento<br />
prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta<br />
previo il condizionamento meccanico previsto al punto<br />
10.1.1, comma a) della norma UNI EN 1634-1. Il<br />
condizionamento meccanico va eseguito secondo<br />
quanto descritto nell’allegato A.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17
ANTINCENDIO<br />
Legislazione<br />
3. Ai fini della successiva omologazione, la classificazione<br />
delle porte resistenti al fuoco si effettua<br />
secondo quanto indicato nello specifico punto della<br />
tabella 4 della decisione della Commissione del 3<br />
maggio 2000, riportato nell’allegato B al presente<br />
decreto.<br />
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione<br />
incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta<br />
per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia<br />
RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione,<br />
equivalente a E ed EI2 rispettivamente. Laddove<br />
nei decreti di prevenzione incendi di successiva<br />
emanazione sia prescritto l’impiego di porte ed altri<br />
elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno<br />
essere utilizzate porte omologate con la classificazione<br />
RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste<br />
dal presente decreto.<br />
5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza<br />
tecnica del Ministero dell’interno cura gli adempimenti<br />
previsti dal decreto del Ministero dell’interno<br />
26 marzo 1985. Per l’effettuazione di prove valide<br />
ai fini delle omologazioni secondo le norme di cui al<br />
comma 1 del presente articolo, la suddetta Direzione<br />
centrale predisporrà la modulistica occorrente per il<br />
rilascio del rapporto e del certificato di prova.<br />
Art. 2<br />
Definizioni<br />
Ai fini del presente decreto valgono le seguenti<br />
definizioni:<br />
a) per «Omologazione» si intende l’atto conclusivo<br />
attestante il corretto espletamento della procedura<br />
tecnico-amministrativa, illustrata nel presente decreto,<br />
finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati<br />
delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento<br />
è autorizzata la riproduzione del prototipo e la<br />
connessa immissione in commercio di porte resistenti<br />
al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla<br />
norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione<br />
diretta del risultato di prova integrate dalle variazioni<br />
riportate nell’allegato C;<br />
b) per «Prototipo» si intende il campione, parte<br />
del campione medesimo e/o la documentazione idonea<br />
alla completa identificazione e caratterizzazione<br />
della porta omologata, conservato dal laboratorio che<br />
rilascia il certificato di prova;<br />
c) per «Porta omologata» si intende la porta o altro<br />
elemento di chiusura per la quale il produttore ha<br />
espletato la procedura di omologazione;<br />
d) per «Produttore» della porta resistente al fuoco,<br />
si intende il fabbricante residente in uno dei paesi<br />
dell’Unione europea, ovvero in uno dei paesi costi-<br />
SPECIALE<br />
tuenti l’accordo SEE, nonché ogni persona che, apponendo<br />
il proprio nome, marchio o segno distintivo<br />
sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante<br />
autorizzato dallo stesso purché residente<br />
in uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero in uno<br />
dei Paesi costituenti l’accordo SEE;<br />
e) per «Laboratorio» si intende l’area di protezione<br />
passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la<br />
sicurezza tecnica del Ministero dell’interno o altro laboratorio<br />
italiano autorizzato ai sensi del decreto del Ministero<br />
dell’interno 26 marzo 1985, ovvero altro laboratorio,<br />
riconosciuto in uno dei Paesi dell’Unione europea o dei<br />
Paesi contraenti l’accordo SEE, che provvede alla esecuzione<br />
delle prove e all’emissione del certificato di prova<br />
ai fini dell’omologazione della porta resistente al fuoco;<br />
f) per «Certificato di prova» si intende il documento,<br />
rilasciato dal laboratorio o da un organismo di<br />
certificazione, con il quale, sulla base dei risultati<br />
contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe<br />
di resistenza al fuoco del campione sottoposto a<br />
prova;<br />
g) per «Rapporto di prova» si intende il documento,<br />
rilasciato dal laboratorio a seguito della prova,<br />
riportante quanto indicato al punto 12 della norma<br />
EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1;<br />
h) per «Dichiarazione di conformità» si intende la<br />
dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la<br />
conformità della porta resistente al fuoco alla porta<br />
omologata e contenente, tra l’altro, i seguenti dati:<br />
h.1) nome del produttore;<br />
h.2) anno di costruzione;<br />
h.3) numero progressivo di matricola;<br />
h.4) nominativo del laboratorio e dell’organismo<br />
di certificazione se diversi;<br />
h.5) codice di omologazione;<br />
h.6) classe di resistenza al fuoco.<br />
Con la dichiarazione di conformità il produttore si<br />
impegna a garantire comunque la prestazione certificata,<br />
quali che siano le modifiche apportate alla<br />
porta resistente al fuoco tra quelle consentite nell’atto<br />
di omologazione;<br />
i) per «Marchio di conformità» si intende l’indicazione<br />
permanente ed indelebile apposta dal produttore<br />
sulla porta resistente al fuoco contenente almeno<br />
il numero progressivo di matricola ed il codice di<br />
omologazione;<br />
j) per «Libretto di installazione, uso e manutenzione»<br />
si intende il documento, allegato ad ogni singola<br />
fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta,<br />
come minimo, i seguenti contenuti:<br />
j.1) modalità ed avvertenze d’uso;<br />
j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con<br />
frequenza almeno semestrale;<br />
18 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta<br />
installazione, uso e manutenzione della porta;<br />
j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.<br />
Art. 3<br />
Utilizzazione<br />
1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti<br />
al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all’applicazione<br />
delle norme e criteri di prevenzione incendi<br />
devono essere omologate.<br />
2. La documentazione da disporre per la immissione<br />
in commercio di porte resistenti al fuoco è composta<br />
da:<br />
a) copia dell’atto di omologazione della porta;<br />
b) dichiarazione di conformità alla porta omologata;<br />
c) libretto di installazione, uso e manutenzione.<br />
3. L’installatore è tenuto a redigere a propria firma<br />
la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del<br />
decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.<br />
4. L’utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza<br />
ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli<br />
periodici da parte di personale qualificato e secondo<br />
le indicazioni d’uso e manutenzione di cui all’art. 2,<br />
lettera j), presenti nel libretto di uso e manutenzione.<br />
Art. 4<br />
Procedure per il rilascio dei certificati di prova<br />
1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano<br />
ai laboratori autorizzati ai sensi del decreto 26<br />
marzo 1985.<br />
2. Per l’ottenimento del certificato di prova ai fini<br />
del rilascio dell’omologazione si adotta la seguente<br />
procedura:<br />
a) il produttore trasmette l’istanza e la documentazione<br />
tecnica relativa al campione da sottoporre a<br />
prova;<br />
b) il laboratorio, verificata la correttezza della<br />
documentazione di cui alla lettera a), richiede, entro<br />
trenta giorni, l’invio della campionatura di prova e<br />
comunica l’importo della somma occorrente per l’esecuzione<br />
delle prove;<br />
c) il produttore invia la campionatura di prova<br />
richiesta comprensiva del campione testimone previsto<br />
all’art. 14 del decreto 26 marzo 1985 e l’attestato<br />
di versamento relativo alla somma di cui alla precedente<br />
lettera b) entro sessanta giorni dalla data della<br />
comunicazione del laboratorio; in caso di mancato<br />
invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei<br />
termini;<br />
d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico<br />
SPECIALE<br />
ANTINCENDIO<br />
Legislazione<br />
elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente<br />
entro quindici giorni dalla data di ricevimento<br />
della campionatura e del pagamento di cui alla lettera<br />
c);<br />
e) il laboratorio provvede al rilascio del certificato<br />
di prova entro novanta giorni dalla data di iscrizione<br />
nel suddetto elenco cronologico e si impegna a conservare,<br />
in locale idoneo, il campione testimone per<br />
un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del<br />
certificato di prova.<br />
Art. 5<br />
Procedure per il rilascio dell’atto di omologazione<br />
1. Il rilascio dell’atto di omologazione rientra tra i<br />
servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio<br />
1965, n. 966, e successive modifiche.<br />
2. Per l’ottenimento dell’atto di omologazione della<br />
porta resistente al fuoco si adotta la seguente<br />
procedura:<br />
a) il produttore inoltra apposita istanza all’area di<br />
protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione<br />
e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno,<br />
corredata dal certificato di prova a lui intestato,<br />
rilasciato dal laboratorio, in originale;<br />
b) l’area di protezione passiva avvia il procedimento<br />
amministrativo e comunica all’interessato, entro<br />
trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza,<br />
l’importo della somma occorrente per il rilascio;<br />
c) il produttore invia l’attestato di versamento<br />
relativo alla somma di cui alla precedente lettera<br />
entro trenta giorni dalla data della comunicazione<br />
dell’area di protezione passiva; in caso di mancato<br />
invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei<br />
termini;<br />
d) l’area di protezione passiva, valutata la documentazione<br />
presentata, provvede, entro sessanta giorni<br />
dalla data di ricevimento dell’istanza dell’attestato<br />
di versamento, a rilasciare al produttore l’atto di<br />
omologazione della porta resistente al fuoco contenente<br />
tutte le modifiche consentite sul prototipo, motivando<br />
l’eventuale diniego.<br />
3. L’area di protezione passiva renderà noto, periodicamente,<br />
l’elenco aggiornato delle porte resistenti<br />
al fuoco omologate.<br />
Art. 6<br />
Omologazione di porte certificate<br />
in ambito comunitario<br />
1. Le porte resistenti al fuoco legalmente certificate<br />
in uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero in<br />
uno dei Paesi contraenti l’accordo SEE, sulla base<br />
delle norme di cui all’art. 1 secondo metodi di controllo<br />
riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19
ANTINCENDIO<br />
Legislazione<br />
essere omologate in Italia per essere impiegate nel<br />
campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.<br />
2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure<br />
previste all’art. 5, garantendo l’identificazione<br />
delle modalità di controllo riconosciute dal Paese<br />
dell’Unione europea ovvero contraente l’accordo<br />
SEE.<br />
3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata<br />
da traduzione in lingua italiana.<br />
Art. 7<br />
Obblighi e responsabilità per il produttore<br />
1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti<br />
disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti<br />
adempimenti sotto la sua personale responsabilità<br />
civile e penale:<br />
a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la<br />
dichiarazione di conformità di cui all’art. 2, lettera h);<br />
b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco,<br />
copia dell’atto di omologazione cui fa riferimento la<br />
dichiarazione di cui al comma precedente;<br />
c) fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto<br />
d’uso e manutenzione di cui all’art. 2, lettera j);<br />
d) applicare, sulla porta resistente al fuoco, il<br />
marchio di conformità di cui all’art. 2, lettera i);<br />
e) consentire l’accesso ai locali di deposito, fornire<br />
tutte le informazioni necessarie alla verifica della<br />
conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo<br />
di quanto necessario alle operazioni di controllo di<br />
cui al successivo art. 8.<br />
Art. 8<br />
Controlli e vigilanza<br />
1. Il Ministero dell’interno ha facoltà di effettuare<br />
controlli e verifiche, sulle porte resistenti al fuoco<br />
omologate.<br />
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente<br />
possono essere effettuati presso il magazzino del<br />
produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti,<br />
gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.<br />
3. Con successivo provvedimento relativo ai controlli<br />
sui prodotti antincendio omologati dal Ministero<br />
dell’interno, saranno stabiliti i criteri e le modalità<br />
di individuazione, di prelievo e di esecuzione delle<br />
verifiche delle porte da sottoporre a controllo, nonché<br />
gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori<br />
per le operazioni descritte.<br />
Art. 9<br />
Validità, rinnovo, decadenza<br />
e annullamento dell’omologazione<br />
1. L’omologazione ha validità cinque anni ed è rinnova-<br />
SPECIALE<br />
bile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un<br />
ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta<br />
la ripetizione delle prove tecniche, qualora il produttore<br />
dichiari che la porta resistente al fuoco non abbia subito<br />
modifiche. Il rinnovo dell’atto di omologazione rientra tra<br />
i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965,<br />
n. 966, e successive modifiche.<br />
2. L’omologazione non è rinnovabile in caso di<br />
revoca.<br />
3. L’omologazione decade automaticamente se la<br />
porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica<br />
non prevista nell’atto di omologazione. La nuova<br />
normativa stabilirà i tempi necessari per l’adeguamento<br />
dei sistemi di produzione e per lo smaltimento<br />
delle scorte.<br />
4. Il Ministero dell’interno ha facoltà di revocare<br />
l’omologazione se:<br />
a) viene rilevata la non conformità della porta<br />
resistente al fuoco alla porta omologata;<br />
b) il produttore non ottempera in tutto o in parte<br />
agli obblighi fissati all’art. 7.<br />
5. La revoca o la decadenza dell’omologazione<br />
comportano il divieto dell’immissione sul mercato<br />
e il divieto di emissione della dichiarazione di<br />
conformità per la porta resistente al fuoco omologata.<br />
Art. 10<br />
Norme transitorie<br />
1. Ai fini del rilascio dell’atto di omologazione di cui<br />
all’art. 3, comma 1, del presente decreto, a decorrere da<br />
sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,<br />
le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo<br />
le norme di cui all’art. 1, comma 1, del presente<br />
decreto. È inoltre consentito eseguire le prove di resistenza<br />
al fuoco anche secondo la norma UNI-CNVVF<br />
9723/FA1 fino all’entrata in vigore dell’obbligo della<br />
marcatura CE.<br />
2. È consentito il rilascio di atti di omologazione<br />
del prototipo o per estensione dei risultati di porte<br />
certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel<br />
rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre<br />
1993 e, con decorrenza immediata, anche nel<br />
rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6 del<br />
presente decreto.<br />
3. Le omologazioni di porte resistenti al fuoco<br />
rilasciate ai sensi del decreto 14 dicembre 1993 non<br />
decadono.<br />
4. La produzione e la immissione in commercio di<br />
porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, di cui<br />
all’art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999,<br />
potra’ avvenire nel rispetto delle condizioni previste<br />
all’art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 2001 e dal<br />
comma punto 2 dell’allegato C al presente decreto. l<br />
20 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
SPECIALE<br />
Modalità di condizionamento meccanico<br />
Allegato A<br />
1. Prima di sottoporre il campione alla prova di resistenza al fuoco, va verificata la funzionalità del<br />
campione mediante un minimo di 500 cicli di apertura e chiusura, da eseguirsi secondo le procedure<br />
previste nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta.<br />
2. Prima di sottoporre alla prova di resistenza al fuoco il campione va sottoposto ad un minimo di 5000<br />
cicli di apertura e chiusura (sbattimento), da eseguirsi secondo le procedure previste nella norma EN<br />
1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta avendo cura di aumentare la velocità di apertura del<br />
50% per porte ad apertura manuale e alla massima velocità operativa per porte automatizzate.<br />
3. In alternativa alle procedure previste nelle norme EN 1191 e EN 12605 è consentita l’esecuzione dei<br />
500 cicli per la verifica della funzionalità e dei 5000 cicli di sbattimento secondo le procedure di seguito<br />
indicate:<br />
Verifica di funzionalità<br />
a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1.<br />
b) Misurare ed annotare, prima dell’inizio dei cicli, le seguenti grandezze:<br />
b.1) la forza massima espressa in N con precisione al 2% necessaria per aprire la porta con dispositivo di<br />
chiusura sbloccato;<br />
b.2) la corsa dell’anta (o delle ante) espressa in gradi o in millimetri;<br />
b.3) le distanze tra i punti di riferimento individuati per testimoniare l’usura.<br />
c) Sbloccare il dispositivo di chiusura applicando una forza che aumenti del 50/pm 10% la forza operativa<br />
necessaria per lo sblocco per dispositivi a sblocco manuale ovvero alla massima forza imposta dal<br />
meccanismo di sblocco per dispositivi a sblocco motorizzato.<br />
d) Portare l’anta (o le ante) in posizione di apertura fino a 90˚/pm 10˚ (misurati dalla posizione di<br />
chiusura) ovvero fino alla posizione di arresto del limitatore o del dispositivo di chiusura se ciò accade<br />
prima dei 90˚; in ogni caso la posizione di arresto non deve intervenire prima del 60% della posizione di<br />
fine corsa. Nel caso di porte ad apertura manuale, la velocità massima di apertura dell’anta (o delle ante)<br />
deve essere pari a 0,5/pm 0,05 m/s se la parte mobile ha una massa non superiore a 400 kg e pari a 0,2<br />
/pm 0,02 m/s se la parte mobile ha una massa superiore a 400 kg. Nel caso di porte ad apertura<br />
motorizzata va settata la velocità come sopra descritto. Nel caso di motori a velocità non settabile la<br />
velocità di apertura sarà quella effettivamente permessa dal sistema. Detta velocità massima di apertura<br />
va raggiunta fra i 20˚ e i 60˚ di apertura o fra il 20% e il 60% della corsa dell’anta e mantenuta costante<br />
fino a fine corsa.<br />
e) Lasciare in posizione di apertura l’anta per un tempo non superiore a 4 s se la porta è ad apertura<br />
manuale. Per porte ad apertura motorizzata il tempo di apertura è quello previsto dal dispositivo di<br />
apertura nel funzionamento effettivo.<br />
f) Portare l’anta in chiusura con il dispositivo di autochiusura sincerandosi che l’arresto della fase di<br />
chiusura avvenga per battuta dell’anta (o delle ante) sul telaio.<br />
g) Bloccare il dispositivo di chiusura.<br />
h) Osservare un periodo di riposo nella posizione di chiusura così come previsto alla lettera d).<br />
i) Ripetere ed annotare, alla fine del numero di cicli previsto, le misure di cui alla lettera e), unitamente<br />
ad ogni anomalia riscontrata.<br />
Sbattimento<br />
ANTINCENDIO<br />
Legislazione<br />
a) Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1 con i<br />
dispositivi di chiusura rimossi o interdetti.<br />
b) Ripetere l’operazione di apertura descritta per la verifica di funzionalità alla lettera d) avendo cura di<br />
aumentare la velocità operativa del 50% per porte ad apertura manuale e per porte ad apertura<br />
motorizzata con velocità settabile ovvero alla velocità realmente consentita per porte ad apertura<br />
motorizzata con velocità non settabile.<br />
c) Ripetere l’operazione descritta per la verifica di funzionalità alla lettera e).<br />
d) Effettuare l’operazione di chiusura come descritto alla lettera b) per la fase di apertura.<br />
e) Ripetere l’operazione descritta per la verifica di funzionalità alla lettera h).<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21
ANTINCENDIO<br />
Legislazione<br />
SPECIALE<br />
Classificazione delle porte resistenti al fuoco<br />
Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al fuoco è di seguito illustrato:<br />
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240<br />
EI1 15 20 30 45 60 90 120 180 240<br />
EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240<br />
EW 20 30 60<br />
Allegato B<br />
Il requisito di tenuta E è l’attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a non lasciar passare né<br />
produrre, se sottoposto all’azione dell’incendio su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non<br />
esposto. La perdita del requisito E si ha al verificarsi di uno dei seguenti fenomeni:<br />
- aperture di fessure passanti superiori a fissate dimensioni (punto 10.4.5.3 della UNI EN 1363-1);<br />
- accensione di un batuffolo di cotone posto ad una distanza di 30 mm per un massimo di 30 s (punto<br />
10.4.5.2 della UNI EN 1363-1) su tutta la superficie;<br />
- presenza di fiamma persistente sulla faccia non esposta.<br />
Il requisito di isolamento I è l’attitudine di una porta od altro elemento di chiusura a ridurre entro un<br />
dato limite la trasmissione del calore dal lato esposto all’incendio al lato non esposto.<br />
La perdita del requisito di tenuta significa anche perdita del requisito di isolamento, sia che il limite<br />
specifico di temperatura sia stato superato o meno.<br />
Sono previsti due criteri di isolamento.<br />
Isolamento I1.<br />
Si considera che l’elemento in prova perde l’isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti<br />
fenomeni:<br />
- l’aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140˚C (punto 9.1.2.2 della UNI EN<br />
1634-1);<br />
- l’aumento della temperatura su ogni punto dell’anta, con esclusione della zona entro 25 mm dal bordo<br />
visibile o foro di passaggio, supera i 180˚C (punto 9.1.2.4, lettera b) della UNI EN 1634-1);<br />
- l’aumento della temperatura sul telaio supera i 180˚C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se<br />
il telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm<br />
(punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1).<br />
Isolamento I2.<br />
Si considera che l’elemento in prova perde l’isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti<br />
fenomeni:<br />
- l’aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140˚C (punto 9.1.2.2 della UNI EN<br />
1634-1);<br />
- l’aumento della temperatura su ogni punto dell’anta, con esclusione della zona entro 100 mm dal<br />
bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180˚C (punto 9.1.2.3, lettera c) della UNI EN 1634-1);<br />
- l’aumento della temperatura sul telaio supera i 360˚C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se<br />
il telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm<br />
(punto 9.1.2.3, lettera b) della UNI EN 1634-1).<br />
Il requisito di irraggiamento W è l’attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a resistere<br />
all’incendio agente su una sola faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai materiali<br />
costituenti la superficie non esposta sia ad altri materiali o a persone ad essa adiacenti.<br />
Una porta od altro elemento di chiusura che soddisfa i criteri di isolamento I1 o I2 si ritiene che soddisfi<br />
anche il requisito di irraggiamento W per lo stesso tempo. La perdita del requisito di tenuta E significa<br />
automaticamente perdita del requisito di irraggiamento W.<br />
22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
SPECIALE<br />
Variazioni consentite aggiuntive<br />
ANTINCENDIO<br />
Legislazione<br />
Allegato C<br />
1) Fatti salvi i limiti di estendibilità indicati nel campo di applicazione diretta dei risultati di prova, sono<br />
consentiti i seguenti trasferimenti dei risultati:<br />
a) è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porte scorrevoli a più ante a porte scorrevoli con<br />
un minore numero di ante costruttivamente identiche in ogni dettaglio;<br />
b) è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta a due ante a battente, a porta realizzata<br />
con la sola anta primaria a condizione che il telaio fisso e la sezione dell’anta rimangano invariati<br />
mentre la nuova battuta dell’anta corrisponda alla battuta sul telaio perimetrale dell’anta del prototipo<br />
provato;<br />
c) è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento, a porta con<br />
battuta a pavimento;<br />
d) è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta a due ante uguali di cui una cieca e l’altra<br />
munita di specchiatura di diversa natura da quella di base di superficie non maggiore di 0,25 m 2 e del<br />
15% dell’intera superficie dell’anta stessa quale dei due inferiori, a porta con entrambe le ante o cieche<br />
o con specchiatura come l’anta del prototipo provato. In caso di prototipo con ante disuguali, le<br />
variazioni ammesse o da apportarsi sulla seconda specchiatura, corrispondono a quelle dei casi di<br />
variazione dimensionale di cui alla successiva lettera e);<br />
e) è consentito il trasferimento dei risultati di prova, nel caso di porte con ante con specchiatura, di<br />
diversa natura da quella di base, a porte con ante di dimensioni maggiori, minori o invariate nel rispetto<br />
delle seguenti condizioni:<br />
- la specchiatura può essere ridotta o eliminata, per prototipi provati con specchiatura di superficie non<br />
maggiore di 0,25 m 2 o del 15% dell’intera superficie dell’anta stessa, quale dei due inferiore;<br />
- la specchiatura può essere ridotta fino al 0,25 m 2 o al 15% dell’intera superficie dell’anta stessa, quale<br />
dei due superiore, per prototipi provato con specchiatura di superficie maggiore di suddette dimensioni;<br />
- le distanze dal bordo superiore e dai bordi laterali della nuova anta alla relativa specchiatura, devono<br />
essere non inferiori alle corrispondenti distanze del prototipo provato. Inoltre la distanza dal bordo<br />
inferiore della nuova anta alla relativa specchiatura non deve essere inferiore alla distanza del bordo<br />
superiore del prototipo provato alla relativa specchiatura;<br />
- non è ammesso alcun aumento dell’altezza e/o della larghezza della specchiatura che, inoltre, deve<br />
mantenere la stessa figura geometrica senza alcuna possibilità di rotazione. Nel caso di specie, rettangoli<br />
e quadrati possono essere considerati come una stessa figura geometrica.<br />
2) È ammesso il trasferimento dei risultati di prova a porte di dimensioni estese oltre il campo di<br />
applicazione diretta dei risultati di prova a condizione che:<br />
a) il campione in prova abbia dimensioni pari alle massime compatibili con la bocca del forno (2600 mm<br />
in larghezza e 2700 mm in altezza o superiori);<br />
b) il campione in prova abbia conseguito l’ulteriore margine di resistenza al fuoco previsto;<br />
c) il sistema costruttivo sia rigorosamente rispettato;<br />
d) siano presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare un degrado della resistenza al fuoco (punti di chiusura,<br />
punti di ancoraggio fra i componenti, punti di fissaggio all’elemento di supporto proporzionali alle<br />
dimensioni lineari dell’elemento stesso e quant’altro il produttore ritenga necessario e adeguatamente<br />
sperimentato).<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23
ANTINCENDIO<br />
Commento<br />
Alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340<br />
La risposta del MinInterno sul rifornimento<br />
dei serbatoi fissi interrati e non<br />
Il Dipartimento dei Vigili del<br />
Fuoco - Area Prevenzione Incendi<br />
- ha fornito, con la circolare<br />
24 giugno 2004, prot. n.<br />
P1122/4106/1 sott. 38, alcuni<br />
chiarimenti a quesiti posti sulla<br />
corretta applicazione del<br />
D.P.R. 24 ottobre 2004, n. 340,<br />
riguardanti la possibilità di<br />
riempimento dei serbatoi fissi<br />
utilizzando il sistema di scarico<br />
delle autocisterne conformi alle<br />
norme ADR, per impianti<br />
già esistenti non ancora adeguati<br />
alle disposizioni di sicurezza<br />
antincendio. La nota fornisce,<br />
inoltre, informazioni su<br />
indirizzi tecnici uniformi da<br />
adottare per l’ottenimento di<br />
una deroga necessaria in caso<br />
di installazione di serbatoi parzialmente<br />
o completamente<br />
fuori terra.<br />
SPECIALE<br />
Con la lettera circolare del 24<br />
giugno 2004, Prot. n. P1122/<br />
4106/1 sott. 38, avente per<br />
oggetto «D.P.R. 24 ottobre 2003,<br />
n. 340 - Chiarimenti su norme di<br />
esercizio e modalità di installazione<br />
dei serbatoi fissi» il Ministero<br />
dell’Interno - Area Prevenzione incendi<br />
- ha fornito alcuni chiarimenti<br />
a domande pervenute in merito<br />
alla corretta applicazione del<br />
D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340,<br />
«Regolamento recante disciplina<br />
per la sicurezza degli impianti di<br />
distribuzione stradale di GPL per<br />
autotrazione» [1] . In particolare, i<br />
quesiti posti riguardavano la possibilità<br />
di riempimento dei serbatoi<br />
fissi utilizzando il sistema di scarico<br />
in dotazione ad autocisterne<br />
conformi alle norme ADR, presso<br />
impianti esistenti non ancora adeguati<br />
con il sistema di emergenza<br />
finalizzato alla sicurezza antincendio<br />
e la necessità di disporre di<br />
indirizzi tecnici uniformi per la<br />
concessione di deroghe qualora<br />
non fosse possibile l’interramento<br />
dei serbatoi fissi. A tali questioni,<br />
la nota ha fornito i seguenti chiarimenti.<br />
Riempimento<br />
da serbatoi fissi<br />
Il punto 15.2 dell’allegato A al<br />
D.P.R. n. 340/2003, stabilisce che<br />
le operazioni di riempimento dei<br />
serbatoi fissi possano essere effettuate<br />
con il motore dell’autocisterna<br />
in moto. L’autocisterna, in tale<br />
caso, deve essere provvista di sistema<br />
di sicurezza conforme alle<br />
vigenti norme ADR. Il decreto prevede<br />
anche che le norme di esercizio<br />
(punto 15 dell’allegato A) devono<br />
essere applicate dalla sua data<br />
di entrata in vigore, mentre è<br />
previsto un periodo di 5 anni per<br />
l’adeguamento degli impianti esistenti.<br />
In questa situazione, è ammesso<br />
effettuare il rifornimento dei<br />
serbatoi fissi utilizzando il sistema<br />
di scarico in dotazione all’autocisterna<br />
- e quindi con il motore<br />
accesso - nel caso in cui gli impianti<br />
esistenti non siano ancora<br />
stati adeguati con il sistema di<br />
emergenza, ma con l’autocisterna<br />
conforme alle norme ADR?<br />
La risposta della nota ministeriale<br />
è favorevole a questa possibilità,<br />
dato che le operazioni di rifornimento<br />
effettuate con il sistema<br />
di scarico in dotazione ad autocisterne<br />
conformi alle norme ADR,<br />
garantiscono la sicurezza anche in<br />
assenza del collegamento con il<br />
sistema di emergenza. Un altro<br />
motivo che induce a tale risposta<br />
può essere rintracciato nella ridu-<br />
[1] Si veda, sull’argomento, Stefano Marsella, Tecnica e procedure: le novità del D.P.R. n. 340/2003 sugli impianti stradali di<br />
distribuzione GPL, e I primi chiarimenti dei VVF sul D.P.R. n. 340/2003 per gli impianti di distribuzione GPL, in<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 1/2004, pag. 41 e pag. 56.<br />
24 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
zione delle percorrenze nel trasporto<br />
su strada del GPL che ha portato<br />
a consentire tale possibilità<br />
esclusivamente presso impianti esistenti<br />
e limitatamente al periodo<br />
transitorio.<br />
Per quanto riguarda la posa in<br />
opera dei serbatoi fissi, il chiarimento<br />
a cui risponde la nota riguarda<br />
le deroghe, e cioè la possibilità<br />
(istituita con il D.P.R. n.<br />
577/1982 e ribadita con il D.P.R.<br />
n. 37/1998) di chiedere l’adozione<br />
di misure di sicurezza alternative<br />
a quelle previste da una norma,<br />
purché non diminuisca il livello di<br />
sicurezza richiesto dalla normativa.<br />
A questo riguardo, per rispondere<br />
al quesito, la nota ha fatto<br />
riferimento al contenuto della lettera-circolare<br />
11 dicembre 2003, n.<br />
P154574106/1, sott. 38, «Pubblicazione<br />
del D.P.R. 24 ottobre<br />
2003, n. 340 - Chiarimenti ed indirizzi<br />
applicativi», ed ha quindi<br />
confermato la possibilità di chiedere<br />
deroghe per l’installazione dei<br />
serbatoi parzialmente o completamente<br />
fuori terra. La possibilità, si<br />
ricorda nella lettera circolare, è limitata<br />
ai casi in cui i serbatoi siano<br />
totalmente protetti in corrispondenza<br />
di ogni punto con idoneo<br />
spessore di materiale di ricoprimento.<br />
In tale caso, però, la nota<br />
specifica che devono essere seguiti<br />
i criteri di installazione previsti<br />
dalla bozza di regolamento allegata<br />
alla lettera-circolare n.<br />
P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno<br />
1999 «D.P.R. 24 ottobre<br />
2003, n. 340 - Chiarimenti su nor-<br />
me di esercizio e modalità di installazione<br />
dei serbatoi fissi.»,<br />
(serbatoi totalmente o parzialmente<br />
fuori terra ubicati in cassa di<br />
contenimento di cemento armato o<br />
ricoperti con protezione catodica).<br />
Tale bozza, si ricorderà, recava in<br />
allegato uno schema di regolamento<br />
sui distributori stradali di GPL<br />
del quale molte parti (in particolare,<br />
quelle relative ai prodotti, e<br />
cioè anche ai serbatoi ed alle relative<br />
caratteristiche di messa in opera)<br />
non sono poi state adottate con<br />
il D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340,<br />
«Regolamento recante disciplina<br />
per la sicurezza degli impianti di<br />
distribuzione stradale di G.P.L.<br />
per autotrazione», rimandando<br />
per la posa in opera alle norme<br />
precedenti emanate sull’argomento.<br />
Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile<br />
Direzione Centrale per la Prevenzione e la <strong>Sicurezza</strong> Tecnica - Area prevenzione incendi<br />
24 giugno 2004, Prot. n. P1122/4106/1 sott. 38<br />
Oggetto: D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti<br />
su norme di esercizio e modalità di installazione<br />
dei serbatoi fissi.<br />
Pervengono da alcuni Comandi provinciali dei Vigili<br />
del Fuoco e dalle Associazioni di categoria quesiti<br />
in merito alla corretta applicazione del D.P.R. 24<br />
ottobre 2003, n. 340, concernente: “Regolamento<br />
recante disciplina per la sicurezza degli impianti di<br />
distribuzione stradale di GPL per autotrazione”, per<br />
quanto attiene i seguenti aspetti:<br />
a) possibilità di riempimento dei serbatoi fissi<br />
utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad<br />
autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti<br />
esistenti non ancora adeguati con il sistema di<br />
emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio;<br />
b) indirizzi tecnici uniformi per la concessione di<br />
deroghe qualora, per motivate esigenze, non sia possibile<br />
l’interramento dei serbatoi fissi.<br />
In merito alle questioni esposte si forniscono i<br />
seguenti chiarimenti.<br />
SPECIALE<br />
ANTINCENDIO<br />
Documento<br />
a) Il punto 15.2 dell’allegato A al D.P.R. n.<br />
340/2003, stabilisce che le operazioni di riempimento<br />
dei serbatoi fissi possono essere effettuate con<br />
motore dell’autocisterna in moto se quest’ultima è<br />
provvista di sistema di sicurezza conforme alle vigenti<br />
norme ADR, in grado di chiudere le valvole e<br />
spegnere il motore, e se tale sistema di sicurezza è<br />
collegato al sistema di emergenza dell’impianto di<br />
distribuzione finalizzato alla sicurezza antincendio.<br />
Il predetto regolamento stabilisce che le norme di<br />
esercizio di cui al punto 15 dell’allegato A - comprese<br />
le modalità di effettuazione delle operazioni di<br />
riempimento dei serbatoi - devono essere applicate<br />
dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre è<br />
previsto un periodo di 5 anni per l’adeguamento<br />
degli impianti esistenti, ivi incluso la realizzazione<br />
del sistema di emergenza. Ciò posto viene chiesto se<br />
sia ammesso effettuare il rifornimento dei serbatoi<br />
fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione<br />
all’autocisterna - e quindi con il motore acceso - nel<br />
caso in cui gli impianti esistenti non siano ancora<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25
ANTINCENDIO<br />
Documento<br />
stati adeguati con il sistema di emergenza, sempre<br />
che l’autocisterna sia conforme alle norme ADR. Al<br />
riguardo, considerato che le operazioni di rifornimento<br />
effettuate con il sistema di scarico in dotazione ad<br />
autocisterne conformi alle norme ADR, garantiscono,<br />
pur in assenza del collegamento con il sistema di<br />
emergenza, un livello di sicurezza non inferiore a<br />
quello ottenibile utilizzando le usuali attrezzature in<br />
dotazione agli impianti, e tenendo altresì presente<br />
che tale prassi permette di ridurre le percorrenze nel<br />
trasporto su strada del GPL, eliminando le fasi di<br />
pesatura presso i depositi a seguito di ogni singolo<br />
scarico di prodotto, si ritiene che la suddetta procedura<br />
possa essere adottata esclusivamente presso impianti<br />
esistenti e limitatamente al periodo transitorio<br />
stabilito per l’adeguamento alle misure previste dal<br />
titolo III dell’allegato A. Resta inteso che al di fuori<br />
dei casi sopra menzionati, il riempimento dei serbatoi<br />
fissi mediante il sistema di scarico delle autocisterne<br />
è subordinato, tassativamente, all’osservanza<br />
integrale delle disposizioni di esercizio di cui al<br />
punto 15 dell’allegato A citato D.P.R. n. 340/2003.<br />
SPECIALE<br />
b) In merito alle modalità di sistemazione dei<br />
serbatoi fissi, si ribadisce quanto già comunicato con<br />
lettera-circolare n. P154574106/1 sott. 38 dell’11<br />
dicembre 2003, confermando la possibilità di avanzare<br />
richiesta di approvazione in deroga, in presenza di<br />
motivate esigenze costruttive, per progetti di impianti<br />
che prevedano l’installazione dei serbatoi parzialmente<br />
o completamente fuori terra purché totalmente<br />
protetti in corrispondenza di ogni punto con idoneo<br />
spessore di materiale di ricoprimento. Al riguardo si<br />
ritiene che i criteri di installazione originariamente<br />
previsti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della bozza di regolamento<br />
allegata alla lettera-circolare n. P716/4106/1<br />
sott. 38 del 24 giugno 1999, (ossia serbatoi totalmente<br />
o parzialmente fuori terra ubicati in cassa di contenimento<br />
di cemento armato o ricoperti con protezione<br />
catodica), possano costituire, fatte salve specifiche<br />
situazioni al contorno, un valido riferimento<br />
tecnico da seguire nell’esame delle istanze di deroga<br />
anche al fine di perseguire la necessaria uniformità<br />
applicativa. l<br />
CENTRO DI FORMAZIONE DE IL SOLE 24 ORE<br />
Le novità sugli appalti pubblici di lavori: dalla normativa europea a quella nazionale e regionale<br />
Roma, 28-30 settembre 2004<br />
La complessa disciplina degli appalti pubblici di lavori è continuamente oggetto di modifiche, da qui l’esigenza di<br />
un costante aggiornamento da parte degli operatori del settore.<br />
Gli Esperti de Il Sole 24 Ore analizzeranno quindi tutte le ultime novità normative in materia di appalti pubblici di<br />
lavori: dalla Direttiva CE 3 febbraio 2004, agli interventi della Corte Costituzionale e delle Regioni.<br />
Verrà dedicata una particolare attenzione alle fasi di programmazione e progettazione, alle procedure di realizzazione<br />
dei lavori, al sistema di qualificazione delle imprese, alla redazione ed esecuzione del contratto, alle<br />
responsabilità civili, penali e amministrative dei diversi soggetti coinvolti e alle nuove polizze assicurative nella<br />
realizzazione delle opere.<br />
DOCENTI: Ignazio Del Castillo, Viceprocuratore Generale - Corte dei Conti / Claudio Galtieri, Consigliere -<br />
Corte dei Conti e Consulente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici / Umberto Realfonzo, Consigliere di<br />
T.A.R. per il Lazio e Presidente Servizio Controllo Interno Ministero delle Comunicazioni<br />
.<br />
Per informazioni: www.24oreformazione.com Area Tematica Edilizia & Appalti<br />
oppure contattare francesca.brambilla@ilsole24ore.com tel. 02.30223946<br />
26 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Le attività soggette alle direttive “Seveso” sono tra quelle più esposte al rischio di incendio<br />
Incidenti rilevanti: il Ministero ribadisce le procedure<br />
per il certificato di prevenzione incendi<br />
Nonostante i numerosi provvedimenti<br />
nati per definire il tema<br />
del rilascio del certificato<br />
di prevenzione incendi nelle attività<br />
soggette a rischio di incidente<br />
rilevante, il Ministero<br />
dell’Interno ha ritenuto necessario<br />
emanare una ulteriore<br />
nota, del 31 maggio 2004,<br />
prot. n. DCPST/A4/RS/1054, che<br />
snellisse le procedure evidenziando<br />
la necessità di uniformarsi<br />
ai tempi previsti dalle disposizioni<br />
procedurali vigenti,<br />
nel rispetto del criterio di economicità<br />
dell’azione amministrativa.<br />
La nota, infatti, dispone<br />
che il certificato venga rilasciato<br />
entro i quindici giorni<br />
successivi alla comunicazione<br />
del positivo accertamento sopralluogo<br />
da parte del Comitato<br />
al Comando Provinciale dei<br />
VVF competente per territorio.<br />
SPECIALE<br />
La nota del Ministero dell’Interno<br />
31 maggio 2004, prot. n.<br />
DCPST/A4/RS/1054, a distanza<br />
di pochi mesi da un precedente chiarimento<br />
che verteva sul medesimo argomento,<br />
ha affrontato di nuovo il tema<br />
del rilascio del certificato di prevenzione<br />
incendi alle attività soggette al<br />
rischio di incidente rilevante. Nel nuovo<br />
chiarimento si esamina lo snellimento<br />
delle procedure, ribadendo la<br />
necessità di rispettare i tempi previsti<br />
dalle disposizioni procedurali vigenti<br />
nel rispetto del criterio di economicità<br />
dell’azione amministrativa.<br />
Le attività soggette alle “direttive<br />
Seveso” [1] sono, in molti casi, anche<br />
classificate tra quelle pericolose per il<br />
rischio di incendio o di esplosione, e<br />
quindi soggette all’obbligo di rilascio<br />
del certificato di prevenzione incendi.<br />
Questa doppia dipendenza è stata fonte<br />
di numerosi problemi interpretativi,<br />
dato che i due settori sono regolati<br />
da provvedimenti di legge e regolamentari<br />
differenti.<br />
Già nello scorso mese di gennaio,<br />
il Ministero dell’Interno, con la nota<br />
del 23 gennaio 2004, prot. n. DCPST/<br />
A4/RS/209, «Semplificazione delle<br />
procedure di prevenzione incendi nelle<br />
attività a rischio di incidente rilevante<br />
soggette al D.Lgs. n. 334/1999.<br />
Chiarimenti», ha fornito alcuni chiarimenti<br />
a dei problemi legati all’interpretazione<br />
delle disposizioni regolamentari.<br />
In tale nota, venivano esaminati<br />
i due casi di attività soggette o<br />
non soggette all’obbligo di presenta-<br />
ANTINCENDIO<br />
Commento<br />
zione del rapporto di sicurezza. Nel<br />
primo caso si ribadiva la non assoggettabilità<br />
di tali impianti alle procedure<br />
disciplinate dal D.P.R. n.<br />
37/1998 (e cioè, la domanda di parere<br />
di conformità e quella di sopralluogo<br />
per il rilascio del certificato di prevenzione<br />
incendi) [2] ed il conseguente<br />
snellimento delle procedure realizzato<br />
con la partecipazione del Comando<br />
dei Vigili del Fuoco all’attività collegiale<br />
prevista dal D.Lgs. n. 334/1999,<br />
«Attuazione della direttiva 96/82/CE<br />
relativa al controllo dei pericoli di<br />
incidenti rilevanti connessi con determinate<br />
sostanze pericolose» e dal decreto<br />
ministeriale 19 marzo 2001 [3] ,<br />
«Procedure di prevenzione incendi relative<br />
ad attività a rischio di incidenti<br />
rilevanti». Sempre a proposito delle<br />
attività soggette alla presentazione<br />
del rapporto, invece, la nota ricordava<br />
che i lavori non comportanti un aggravio<br />
del rischio non vincolano gli interessati<br />
alla richiesta di rilascio del certificato<br />
di prevenzione incendi.<br />
Nelle attività che non sono soggette<br />
all’obbligo di presentazione del rapporto<br />
di sicurezza, invece, i gestori<br />
sono comunque tenuti all’ottemperanza<br />
di quanto previsto nell’art. 5, «Obblighi<br />
generali del gestore», nell’art.<br />
6, “Notifica” e nell’art. 7, «Politica di<br />
prevenzione degli incidenti rilevanti».<br />
Per quanto riguarda lo snellimento<br />
delle procedure, il procedimento mediante<br />
autocertificazione (D.P.R. n.<br />
447/1998) non è applicabile nemmeno<br />
per le attività esenti dall’obbligo<br />
di presentazione del rapporto di sicurezza.<br />
[1] Si veda sull'argomento lo Speciale Rischio di incidenti rilevanti tra “Seveso III” e procedure nazionali, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />
n. 7/2004, pag. 17.<br />
[2] Il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 37/1998, esclude esplicitamente dal campo di applicazione gli impianti a rischio di<br />
incidente rilevante: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle<br />
attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della<br />
Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni».<br />
[3] Si veda sul tema, Stefano Marsella, Novità sulle competenze in materia di prevenzione incendi, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />
9/2001, pag. 44.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27
ANTINCENDIO<br />
Documento<br />
Al chiarimento appena ricordato si<br />
aggiunge la nota del Ministero dell’Interno<br />
- Area rischi industriali - del 31<br />
maggio 2004, DCPST/A4/RS/1054,<br />
avente per oggetto «Certificato di Prevenzione<br />
Incendi per attività a rischio<br />
di incidente rilevante soggette a presentazione<br />
del rapporto di sicurezza<br />
ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 334/<br />
1999. Chiarimenti».<br />
La nota del maggio 2004 prende<br />
nuovamente in considerazione il tema<br />
delle procedure di prevenzione incendi<br />
applicabili alle attività soggette a<br />
rischio di incidente rilevante ed alla<br />
presentazione del rapporto di sicurezza<br />
(art. 8 del D.Lgs. n. 334/1999). Ricordando<br />
che a questi impianti non si<br />
applicano le procedure del D.P.R. n.<br />
37/1998, «Regolamento recante disciplina<br />
dei procedimenti relativi alla<br />
prevenzione incendi a norma dell’articolo<br />
20, comma 8, della legge 15 marzo<br />
1997, n. 59», ma quelle semplificate<br />
di prevenzione incendi stabilite dal<br />
D.M. 19 marzo 2001 (in quanto esplicitamente<br />
disposto dall’art. 26, com-<br />
ma 2, del D.Lgs. n. 334/1999), la nota<br />
sottolinea che tali procedure sono finalizzate<br />
al rilascio del certificato. Questo,<br />
infatti, attesta il rispetto delle prescrizioni<br />
previste dalla normativa di<br />
prevenzione incendi, nonché la sussistenza<br />
dei relativi requisiti di sicurezza.<br />
Nel caso di specie, però, i tempi<br />
della procedura sono fissati dagli artt.<br />
4 e 5 del D.M. 19 marzo 2001 e quindi<br />
il certificato viene rilasciato o rinnovato<br />
entro quindici giorni dalla comunicazione<br />
del positivo accertamento sopralluogo<br />
da parte del Comitato di cui<br />
all’art.19 del D.Lgs. n. 334/1999 al<br />
Comando Provinciale dei Vigili del<br />
Fuoco competente per territorio (nelle<br />
attività ordinarie il termine previsto è<br />
di novanta giorni, termine che però<br />
comprende anche l’espletamento della<br />
visita sopralluogo).<br />
Anche la validità del certificato è stabilita<br />
all’art. 4, comma 2, del decreto ed<br />
è quinquennale (nelle attività ordinarie<br />
più complesse tale durata è triennale,<br />
mentre per quelle semplici il rinnovo<br />
avviene ogni sei anni). In questo modo,<br />
in sostanza, si armonizzano le procedu-<br />
re sui rischi di incidente rilevante con<br />
quelle di prevenzione incendi.<br />
Infine, un ulteriore problema emerso<br />
con l’applicazione dei provvedimenti<br />
regolamentari citati, ai quali la<br />
nota ha risposto esplicitamente, è<br />
quella della decorrenza del certificato<br />
di prevenzione incendi. A questo riguardo<br />
la circolare spiega che l’atto<br />
decorre dalla data del sopralluogo<br />
(svolto dall’organo collegiale). Per<br />
quanto riguarda i casi di “non aggravio”<br />
la nota ricorda (citando la precedente<br />
nota ministeriale del 23 gennaio<br />
2004, prot. n. DCPST/A4/RS/209)<br />
che, nel caso in cui siano effettuate<br />
modifiche non comportanti aggravio<br />
del preesistente livello di rischio, ai<br />
sensi del decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
9 agosto 2000 [4] , «Linee<br />
guida per l’attuazione del sistema di<br />
gestione della sicurezza», il titolare<br />
dell’attività non deve chiedere un nuovo<br />
certificato. Tale atto, quindi potrà<br />
essere rinnovato alla sua scadenza naturale,<br />
fatte salve eventuali modifiche<br />
che aumentino il livello complessivo<br />
di rischio dell’impianto.<br />
Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico<br />
e della Difesa civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la <strong>Sicurezza</strong> tecnica<br />
- Area Rischi Industriali 31 maggio 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1054<br />
Oggetto: Certificato di Prevenzione Incendi per<br />
attività a rischio di incidente rilevante soggette a<br />
presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi<br />
dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99. Chiarimenti<br />
Pervengono a questo Dipartimento quesiti in merito alle<br />
procedure di prevenzione incendi da applicare alle attività di<br />
rischio di incidente rilevante soggette a presentazione di<br />
rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99.<br />
Come è noto, nei casi in esame, non si applica il D.P.R.<br />
37/98 ma vanno espletate le procedure semplificate di prevenzione<br />
incendi stabilite dal D.M. 19 marzo 2001, in ottemperanza<br />
di quanto disposto dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs.<br />
334/99.<br />
Tali procedure sono finalizzate al rilascio del certificato<br />
di prevenzione incendi quale attestato del rispetto delle prescrizioni<br />
previste dalla normativa di prevenzione incendi,<br />
nonché della sussistenza dei relativi requisiti di sicurezza.<br />
Ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 19 marzo 2001, il<br />
certificato viene rilasciato o rinnovato entro quindici giorni<br />
dalla comunicazione del positivo accertamento sopralluogo<br />
da parte del Comitato di cui all’art. 18 del D.Lgs. 334/99 al<br />
SPECIALE<br />
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per<br />
territorio.<br />
Si chiarisce che la validità quinquennale del certificato -<br />
stabilita all’art. 4, comma 2, proprio al fine di semplificare<br />
ed armonizzare le procedure sui rischi di incidente rilevante<br />
con quelle di prevenzione incendi - decorre dalla data del<br />
sopralluogo.<br />
Si ricorda che, come più volte precisato da questo Dipartimento<br />
(cfr. nota prot. n. DCPST/A4/RS/209 del 23 gennaio<br />
2004), nel caso in cui vengano effettuate modifiche non<br />
comportanti aggravio del preesistente livello di rischio, ai<br />
sensi del Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> 9 agosto<br />
2000, il titolare dell’attività non deve procedere a richiedere<br />
un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi che, pertanto,<br />
va aggiornato e rinnovato alla sua scadenza.<br />
Al fine di evitare ritardi ed ingiustificati indugi procedurali,<br />
si raccomanda di adottare ed applicare tutte le misure<br />
ritenute necessarie ad espletare gli accertamenti sopralluogo<br />
e le conseguenti relative comunicazioni con la massima<br />
tempestività.<br />
Confidando nel consueto impegno, si evidenzia la particolare<br />
rilevanza della materia, raccomandando la puntuale ed<br />
attenta osservanza delle norme sopra richiamate. l<br />
[4] Si veda sull'argomento, di Annalisa Casoni, Le linee guida per aziende a rischio, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 18/2000, pag. 27.<br />
28 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Per il Consiglio di Stato spetta ai Comitati Tecnici Regionali il controllo del rispetto delle prescrizioni<br />
Incidenti rilevanti: con due note chiariti<br />
i rapporti di ispezione e il loro coordinamento<br />
Secondo un parere fornito dal<br />
Consiglio di Stato, i Comitati<br />
Tecnici Regionali erano stati individuati<br />
come l’autorità preposta<br />
al controllo del rispetto<br />
delle prescrizioni risultanti dall’esame<br />
dei rapporti di sicurezza<br />
e dalle verifiche ispettive.<br />
Questo incarico, però, non risultava<br />
ben definito in tutte le<br />
sue peculiarità, ed è per questo<br />
motivo che si è resa necessaria<br />
la pubblicazione di due<br />
note esplicative del Ministero<br />
dell’Interno, qui di seguito<br />
pubblicate, che forniscono alcune<br />
precisazioni di grande importanza<br />
sull’attività di controllo<br />
dei CTR. individuando, inoltre,<br />
le modalità di coordinamento<br />
tra l’attività di controllo<br />
dei comitati e le attività di<br />
istruttoria.<br />
SPECIALE<br />
Con due note datate, rispettivamente,<br />
27 maggio 2004 e 1˚<br />
giugno 2004, il Ministero dell’Interno<br />
- Area Rischi industriali -<br />
ha fornito delle precisazioni di grande<br />
importanza sull’attività di controllo<br />
dei Comitati tecnici regionali<br />
(CTR). Questi comitati sono stati<br />
istituiti presso le Direzioni regionali<br />
dei Vigili del Fuoco con il D.P.R. n.<br />
577/1982 ed hanno anche competenze,<br />
riconosciute anche dal D.Lgs. n.<br />
334/1999 sugli stabilimenti e le attività<br />
a rischio di incidente rilevante.<br />
Il motivo che ha portato all’emanazione<br />
delle due note deve essere<br />
rintracciato nel parere fornito dal<br />
Consiglio di Stato in merito all’individuazione<br />
dell’autorità preposta ai<br />
controlli degli stabilimenti ricadenti<br />
nelle “direttive Seveso”. In particolare,<br />
sollecitato da uno specifico<br />
quesito, il Consiglio di Stato ha attribuito<br />
ai CTR la veste di autorità<br />
preposta al controllo del rispetto delle<br />
prescrizioni che emergono dall’esame<br />
dei rapporti di sicurezza e<br />
dalle verifiche ispettive. Le precisazioni<br />
a cui si accenna si sono rese<br />
necessarie a causa di questa nuova<br />
incombenza, che viene a colmare<br />
un parziale vuoto legislativo, anche<br />
se era già stata prefigurata dal Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />
del Territorio.<br />
Con la nota 27 maggio 2004,<br />
DCPST/A4/RS/1040 «D.Lgs. n.<br />
334/1999 - individuazione dell’autorità<br />
preposta al controllo e adempimenti<br />
connessi ai rapporti finali<br />
d’ispezione» il Ministero ha dispo-<br />
ANTINCENDIO<br />
Commento<br />
sto che i Funzionari dei Vigili del<br />
Fuoco che fanno parte delle Commissioni<br />
ispettive curino la trasmissione<br />
del rapporto finale agli Organi<br />
dei Vigili del Fuoco (Comando provinciale,<br />
Direzione regionale ed uffici<br />
centrali).<br />
Con la successiva del 1˚ giugno<br />
2004, DCPST/A4/RS/1067 «Controlli<br />
ed ispezioni nelle attività a<br />
rischio di incidente rilevante» è stato<br />
ripreso l’argomento per ricordare<br />
ai Direttori Regionali VVF, in qualità<br />
di Presidenti dei CTR, che devono<br />
essere adottate tutte le misure di<br />
coordinamento tra l’attività di controllo<br />
e quella istruttoria. Tale operazione<br />
è essenziale in quanto le visite<br />
ispettive continuano ad essere coordinate<br />
dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela del Territorio, che<br />
non ha rappresentanti nel CTR. Poiché,<br />
invece, nell’ambito delle commissioni<br />
ispettive coordinate da questo<br />
dicastero è prevista la presenza<br />
di un Funzionario VVF, con la nota<br />
del giugno 2004 si chiede che i rapporti<br />
finali di ispezione siano sottoposti<br />
direttamente al CTR. A loro<br />
volta, i CTR dovranno interessare<br />
tutte le istituzioni coinvolte (Prefetture,<br />
Comuni, Regioni e Comandi<br />
VVF) per favorire l’adozione dei<br />
provvedimenti di rispettiva competenza.<br />
Infine, si richiede ai CTR di<br />
inviare copia dei rapporti al Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del<br />
territorio ed all’Area rischi industriali<br />
del Ministero dell’Interno per consentire<br />
l’opera di monitoraggio dell’attività<br />
di controllo su questi stabilimenti.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29
ANTINCENDIO<br />
Documento<br />
Oggetto: D.Lgs. n. 334/1999 - Individuazione<br />
dell’autorità preposta al controllo e adempimenti<br />
connessi ai rapporti finali d’ispezione<br />
Si fa seguito alle note prot. n. 47426/25209/61.2<br />
del 5 maggio 2003 e prot. n. DPCST/A4/RS/909 del<br />
30 aprile 2004, concernenti l’oggetto, per trasmettere<br />
copia della nota DSA/2004/0008577 dell’8 aprile<br />
2004 con la quale il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />
Tutela del Territorio ha reso noto il parere del Consiglio<br />
di Stato in merito all’individuazione dell’autorità<br />
preposta al controllo delle attività industriali a<br />
rischio di incidente rilevante.<br />
Tale parere accoglie sostanzialmente le conclusioni<br />
formulate a suo tempo dallo stesso Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>,<br />
che affidavano ai CTR il potere di adotta-<br />
Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico<br />
e della Difesa civile - Direzione Centrale per la Prevenzione<br />
e la <strong>Sicurezza</strong> tecnica - Area Rischi Industriali<br />
1˚ giugno 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1067<br />
Oggetto: Controlli ed ispezioni nell’attività a rischio<br />
di incidente rilevante<br />
In relazione al parere del Consiglio di Stato concernente<br />
l’oggetto, trasmesso dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela del Territorio con nota<br />
DSA/2004/ 0008577 dell’8 aprile 2004, si invitano le<br />
SS.LL., in qualità di Presidenti dei CTR a voler<br />
adottare tutte le misure ritenute necessarie al coordinamento<br />
tra attività di controllo ed attività istruttoria<br />
sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.<br />
In particolare, per quanto riguarda le ispezioni in<br />
corso da parte delle Commissioni nominate dal citato<br />
Ministero, si invita a voler disporre affinché i rapporti<br />
finali di ispezione - pervenuti da parte della commissione<br />
ispettiva, o da parte del componente del<br />
SPECIALE<br />
Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico<br />
e della Difesa civile - Direzione Centrale per la Prevenzione<br />
e la <strong>Sicurezza</strong> tecnica - Area Rischi Industriali<br />
27 maggio 2004, Prot. n. DCPST/A4/RS/1040<br />
re tutti i provvedimenti connessi agli esiti delle procedure<br />
di controllo previste dal D.Lgs. 334/99, ivi<br />
comprese le misure di cui all’art. 27, comma 4.<br />
Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a disporre<br />
affinché, nel momento in cui verrà redatto il rapporto<br />
finale delle ispezioni in corso di svolgimento, il<br />
componente del CNVVF facente parte della commissione<br />
ispettiva, ne curi l’immediata trasmissione, ai<br />
fini dell’attivazione delle necessarie conseguenti<br />
azioni, alla Direzione Regionale e al Comando Provinciale<br />
dei Vigili del Fuoco competenti per territorio<br />
nonché, per l’aggiornamento dell’attività di monitoraggio,<br />
all’Area Rischi Industriali di questo Dipartimento.<br />
Confidando nel consueto impegno, si rimane in<br />
attesa di assicurazione e riscontro.<br />
CNVVF facente parte della commissione stessa (cfr.<br />
nota prot. n. DCPST/A4/RS/1040 del 27 maggio<br />
2004) - vengano sottoposti all’attenzione del CTR<br />
A cura dei CTR verrà successivamente effettuata<br />
la trasmissione di copia dei rapporti ispettivi al Prefetto,<br />
al Sindaco, alla Regione ed al Comando Provinciale<br />
dei Vigili del Fuoco per l’eventuale adozione<br />
dei provvedimenti di rispettiva competenza, nonché<br />
al gestore ai fini della decorrenza dei termini di cui<br />
all’art. 25, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 334/99 e,<br />
per opportuna conoscenza, alla Direzione Salvaguardia<br />
Ambientale del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />
Tutela del Territorio ed all’Area Rischi Industriali di<br />
questa Direzione Centrale.<br />
Confidando nel consueto impegno, si rimane in<br />
attesa di assicurazione e riscontro. l<br />
30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
ACQUE:<br />
NOVITÀ E APPROFONDIMENTI<br />
Il settore delle acque è costantemente al centro di un processo evolutivo sia per<br />
quanto riguarda la legislazione sia per le conseguenti ricadute tecnologiche, di<br />
mercato, ecc.<br />
Così, il recente D.M. n. 367/2003, che ha fissato «standard di qualità nell’ambiente<br />
acquatico per le sostanze pericolose» continua a sollevare perplessità interpretative<br />
e applicative; un primo segnale di risposta è arrivato dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
con la direttiva 27 maggio 2004, che, nel dettare le disposizioni interpretative<br />
delle norme relative agli standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze<br />
pericolose, tende a ricondurre le stesse nell’ambito del decreto legislativo 11 maggio<br />
1999, n. 152, ridimensionando le interpretazioni estensive che erano state date<br />
al D.M. 367/2003, non soltanto dalla dottrina, ma, anche e soprattutto, dalle autorità<br />
alle quali competeva la sua attuazione.<br />
Un altro tema sempre molto “vivo” è quello dei servizi pubblici locali, le cui<br />
modifiche, per effetto della conversione del D.L. n. 269/2003 e della legge Finanziaria<br />
2004, si sono rese necessarie a seguito di una procedura d’infrazione comunitaria<br />
avviata dopo l’introduzione dell’art. 35, legge n. 448/2001.<br />
A dimostrazione della trasversalità della materia, non possono essere ignorati i<br />
problemi applicativi specifici legati alla realizzazione delle bonifiche, visto che<br />
riguardano, in primis, il trattamento delle acque emunte, oltre ai limiti per i<br />
suoli agricoli e ai valori previsti per alcuni inquinanti (PCB, idrocarburi e piombo<br />
tetraetile).<br />
Aperto resta anche il tema delle domande di autorizzazione allo scarico di<br />
acque meteoriche, la cui disciplina è resa ancora più confusa dall’assenza di una<br />
legislazione nazionale di riferimento; sull’argomento può essere utile una riepilogo<br />
dei principali passaggi operativi, anche prendendo spunto dalle realtà regionali già<br />
attive come quella lombarda.<br />
Interessante è anche lo studio realizzato dall’ISTAT che “fotografa” la distribuzione<br />
nazionale delle diverse tipologie di impianti di depurazione delle acque reflue<br />
urbane e sulle reti fognarie.<br />
Di recentissima pubblicazione è, infine, il decreto del Ministero della salute 6<br />
aprile 2004, n. 174 «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono<br />
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e<br />
distribuzione delle acque destinate al consumo umano» commentato sinteticamente<br />
a pag. 115 e sul quale seguiranno ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri<br />
di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
Contributi di:<br />
● Luciano Butti<br />
● Fabio Muriano<br />
● Mara Chilosi e Andrea Martelli<br />
● Vincenzo Riganti<br />
● Maria Luisa Felici
ACQUA<br />
Articolo<br />
di Luciano Butti, Butti, Peres & Partner avvocati e professore di diritto dell’ambiente presso<br />
l’Università di Padova<br />
La disciplina italiana in materia<br />
di bonifica risulta difettosa<br />
e palesemente esagerata. Basti<br />
fare un paragone con i limiti<br />
di PCB per i suoli agricoli previsti<br />
in altri paesi europei. Si nota<br />
immediatamente che sono<br />
di molto superiori a quelli italiani,<br />
ponendo il dubbio che,<br />
in effetti, si dovrebbe prevedere<br />
un’opera di bonifica sulla<br />
base di un’analisi del rischio e<br />
non sul mero superamento dei<br />
valori tabellari. In merito, poi,<br />
all’autorizzazione per la realizzazione<br />
di interventi di bonifica<br />
delle acque emunte, il<br />
D.Lgs. n. 22/1997 prevede una<br />
preventiva autorizzazione comunale,<br />
che però, secondo il<br />
decreto, dovrebbe richiedersi<br />
anche per gli interventi di<br />
emergenza, con conseguente<br />
allungamento dei tempi, in<br />
contrasto con il significato del<br />
termine “urgenza”. Si riscontra,<br />
inoltre, una totale assenza<br />
di disposizioni che stabiliscano<br />
i valori limite accettabili degli<br />
inquinanti residui nelle acque<br />
emunte che, dopo il trattamento,<br />
devono essere scaricate in<br />
un corpo idrico ricettore.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Atteso il Testo Unico di settore per risolvere, almeno, una parte delle criticità<br />
Ancora problemi applicativi specifici<br />
per la bonifica di acque e suoli agricoli<br />
Èdavvero problematico, in Italia,<br />
impostare con serenità<br />
una complessa attività di bonifica<br />
di un sito contaminato. Infatti,<br />
la disciplina che l’Italia ha introdotto<br />
da pochi anni (arrivando perciò<br />
dopo la maggior parte degli<br />
altri Paesi europei) pecca, in alcuni<br />
aspetti, di astrattezza e contiene<br />
palesi esagerazioni.<br />
Ad esempio:<br />
● diversamente da quanto accade<br />
nella maggior parte degli altri Paesi,<br />
i valori di accettabilità per le contaminazioni<br />
(contenuti nelle tabelle<br />
del D.M. n. 471/1999) [1] non funzionano<br />
come valori di screening (oltrepassati<br />
i quali vi è l’obbligo di procedere<br />
ad analisi di rischio sito-specifica),<br />
ma, salvo eccezioni, costituiscono<br />
gli obiettivi dell’intervento di<br />
bonifica;<br />
● nonostante questo, i valori di<br />
accettabilità, in concreto, sono:<br />
- in taluni casi assai più severi<br />
rispetto a quelli vigenti all’estero<br />
(tipico esempio è il valore dei<br />
PCB nei suoli, come evidenziato<br />
di seguito);<br />
- in altri casi, addirittura più rigidi<br />
di quelli previsti per le acque potabili<br />
(è il caso di alcuni solventi);<br />
● la stessa analisi di rischio, che a<br />
determinate condizioni consente di<br />
realizzare una bonifica meno<br />
“spinta” di quella che comporterebbe<br />
il ritorno al di sotto dei limiti<br />
tabellari, non è chiaramente definita<br />
nel suo metodo e nei suoi contorni.<br />
Il risultato è molto semplice da<br />
descrivere:<br />
● le bonifiche stanno effettivamente<br />
“partendo” solo in situazioni molto<br />
specifiche;<br />
● la diversità di atteggiamento da<br />
parte delle diverse amministrazioni<br />
locali è impressionante, con conseguenti<br />
ingiustificabili disparità di<br />
trattamento fra gli operatori;<br />
● il contenzioso giudiziario è elevatissimo.<br />
È auspicabile che il futuro e<br />
atteso Testo Unico in materia di<br />
bonifiche possa risolvere almeno<br />
una parte dei problemi esistenti e<br />
consentire così che, grazie a una<br />
disciplina più equilibrata e realistica,<br />
le bonifiche possano davvero<br />
essere realizzate in tutto il territorio<br />
nazionale, con evidenti<br />
vantaggi per la salvaguardia ambientale.<br />
Nell’attesa, peraltro, è opportuno<br />
esaminare alcuni specifici problemi<br />
applicativi e interpretativi<br />
di notevole importanza pratica.<br />
Autorizzazione per la<br />
razione delle acque emunte<br />
Si esamina, in primo luogo, una<br />
problematica di tipo formale, relativa<br />
a ipotesi di messa in sicurezza o bonifica<br />
con emungimento e successivo<br />
trattamento delle acque sotterranee.<br />
[1] «Regolamento recante criteri e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi<br />
dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni», in S.O. n. 218 alla<br />
Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n. 293. Si vedano anche i nn. 2/2000, 5/2000 e il Supplemento n. 6/2002.<br />
32 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
In alcuni casi, le autorità hanno<br />
richiesto che il trattamento delle acque<br />
emunte venga preventivamente<br />
autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28<br />
della normativa sui rifiuti (D.Lgs. n.<br />
22/1997 [2] ).<br />
Si tratta di una richiesta priva<br />
di fondamento giuridico e concretamente<br />
non attuabile.<br />
In primo luogo, infatti, nelle<br />
ipotesi di vera e propria bonifica,<br />
l’art. 17, comma 7, D.Lgs. n.<br />
22/1997, prevede che l’autorizzazione<br />
comunale alla realizzazione<br />
degli interventi «sostituisce a tutti<br />
gli effetti le autorizzazioni, (...)<br />
e gli assensi previsti dalla legislazione<br />
vigente per la realizzazione<br />
e l’esercizio degli impianti e delle<br />
attrezzature necessarie all’attuazione<br />
del progetto di bonifica».<br />
Ma anche nel caso di messa in<br />
sicurezza di emergenza, la strada<br />
della preventiva autorizzazione ai<br />
sensi del decreto “Ronchi” non appare<br />
concretamente praticabile, né<br />
legislativamente prevista, per le seguenti<br />
ragioni:<br />
● sul piano pratico, la particolare<br />
urgenza di queste attività (che, ai<br />
sensi dall’art. 7, D.M. n. 471/1999,<br />
devono addirittura essere attivate entro<br />
48 ore dall’evento che ha prodotto<br />
l’inquinamento) rende impossibile<br />
la preventiva acquisizione di una<br />
qualsiasi autorizzazione (tanto più<br />
nel settore dei rifiuti, dove è spesso<br />
necessaria anche la procedura di<br />
VIA);<br />
● anche dal punto di vista strettamente<br />
giuridico, la normativa prevede<br />
un meccanismo diverso dalla preventiva<br />
autorizzazione per la verifica,<br />
da parte delle autorità, dell’attività<br />
posta in essere e per l’eventuale<br />
imposizione di prescrizioni (vale a<br />
dire per gli obiettivi essenziali di<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
qualsiasi regime autorizzatorio). E<br />
infatti:<br />
- nel caso di «notifica di pericolo<br />
di inquinamento e interventi di<br />
messa in sicurezza d’emergenza»<br />
(art. 7, D.M. n. 471/1999), le prescrizioni<br />
integrative del comune o<br />
della regione vengono adottate<br />
con provvedimento da emettersi<br />
nei trenta giorni successivi al ricevimento<br />
della comunicazione che<br />
attesta l’avvenuto inizio della messa<br />
in sicurezza (art. 7, comma 3,<br />
D.M. citato);<br />
- nel caso di «ordinanze» (art.<br />
8, D.M. n. 471/1999), il medesimo<br />
meccanismo trova applicazione<br />
per effetto del rinvio operato dal<br />
quarto comma dell’art. 8;<br />
- nel caso, infine, di «interventi<br />
ad iniziativa degli interessati»<br />
(art. 9, D.M. n. 471/1999), un meccanismo<br />
identico è previsto dal secondo<br />
comma dell’art. 9.<br />
Limiti di accettabilità per le<br />
acque emunte e trattate<br />
Dopo il trattamento, spesso effettuato<br />
con sistemi di depurazione<br />
a carboni attivi, le acque emunte<br />
vengono scaricate in un corpo<br />
ricettore, diverso a seconda dei<br />
casi.<br />
Si è posto il problema della individuazione<br />
dei limiti di accettabilità<br />
degli inquinanti compresi in<br />
questo scarico.<br />
Secondo una parte delle autorità<br />
amministrative coinvolte nei<br />
procedimenti di bonifica, lo scarico<br />
delle acque emunte dovrebbe,<br />
obbligatoriamente, rispettare i «valori<br />
di concentrazione limite accettabili<br />
nelle acque sotterranee» previsti<br />
dalla apposita tabella contenuta<br />
nel D.M. n. 471/1999. La stessa<br />
tesi è stata recentemente sostenuta,<br />
in linea di principio, pur senza<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
escludere, come si vedrà, la possibilità<br />
di eccezioni anche da un Giudice<br />
amministrativo (TAR Campania,<br />
sez. I. 3 maggio 2004, n.<br />
7756/04).<br />
Questa tesi appare priva di<br />
una giustificazione completamente<br />
convincente, per le seguenti<br />
ragioni:<br />
● nessuna norma impone espressamente<br />
l’obbligo di rispettare i<br />
valori del D.M. n. 471/1999 per lo<br />
scarico delle acque emunte e trattate;<br />
● se, comunque, si vuole individuare<br />
un riferimento di carattere<br />
generale, esso è offerto, per tutte<br />
le situazioni nelle quali le acque<br />
emunte e trattate vengono convogliate<br />
nel sistema di collettamento<br />
e depurazione di un impianto produttivo,<br />
dalla tabella 3 dell’Allegato<br />
5 al D.Lgs. n. 152/1999 [3] , che<br />
contiene proprio i limiti di accettabilità<br />
applicabili agli scarichi produttivi.<br />
● al contrario, tutta la disciplina<br />
sulle bonifiche è basata sull’approvazione<br />
comunale, cui compete individuare<br />
le caratteristiche dell’intervento<br />
di bonifica, con l’espressa<br />
possibilità di derogare al generale<br />
obbligo di ridurre i valori di<br />
inquinamento al di sotto dei limiti<br />
del D.M. n. 471/1999, ove essi<br />
non siano concretamente raggiungibili<br />
con l’applicazione delle migliori<br />
tecniche disponibili a costi<br />
accettabili. Questo aspetto è, peraltro,<br />
specificamente riconosciuto<br />
anche nella citata sentenza del<br />
TAR Campania 3 maggio 2004, n.<br />
7756/2004, che ammette (come eccezione<br />
alla regola generale)<br />
l’eventualità di dimostrare l’impossibilità<br />
di raggiungere allo scarico<br />
i limiti del D.M. 471/1999,<br />
purché sia documentato che questi<br />
[2] «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di<br />
imballaggio», in S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 38.<br />
[3] «Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento<br />
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezine delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati<br />
provenienti da fonti agricole», in S.O. n. 101/L alla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124. Si veda anche l’Inserto<br />
pubblicato nel n. 11/1999 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33
ACQUA<br />
Articolo<br />
non sono raggiungibili utilizzando<br />
le migliori tecniche disponibili a<br />
costi accettabili.<br />
Pertanto, i valori da rispettare<br />
per lo scarico delle acque emunte<br />
e trattate non sono individuabili a<br />
priori in modo eguale per tutte le<br />
situazioni, ma devono essere definiti<br />
in sede di progettazione della<br />
bonifica o della messa in sicurezza,<br />
con la possibilità, ovviamente,<br />
per l’autorità competente all’approvazione<br />
del progetto, di richiedere<br />
un intervento più spinto, anche<br />
se sulla base di un’analisi specifica<br />
del sito.<br />
Valori di accettabilità<br />
per i suoli agricoli<br />
La normativa sulle bonifiche<br />
contiene (nel D.M. n. 471/1999) la<br />
tabella contenente l’elenco dei limiti<br />
di accettabilità per la contaminazione<br />
dei siti, con valori differenziati<br />
a seconda che si tratti di<br />
siti:<br />
● a uso «verde pubblico, privato e<br />
residenziale» (colonna A);<br />
● a uso «commerciale e industriale»<br />
(colonna B).<br />
Manca, invece, ogni espressa indicazione<br />
in merito ai limiti di riferimento<br />
per quanto riguarda le zone<br />
a finalità agricole.<br />
L’art. 17, comma 15, D.Lgs. n.<br />
22/1997 stabiliva, infatti, che «i<br />
limiti (...) relativi ad aree destinate<br />
alla produzione agricola e all’allevamento»<br />
dovessero essere<br />
«definiti ed approvati di concerto<br />
con il Ministero delle risorse agricole,<br />
alimentari e forestali»; tuttavia,<br />
a oggi, questa determinazione<br />
interministeriale non è ancora avvenuta.<br />
Secondo l’orientamento che alcuni<br />
enti locali ufficiosamente dichiarano<br />
di voler seguire, alle zone<br />
agricole si applicherebbero<br />
“per analogia” i limiti previsti per<br />
le zone residenziali.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
È presumibile si tratti di una<br />
tesi giuridicamente e tecnicamente<br />
infondata. E infatti:<br />
● l’interpretazione strettamente<br />
letterale del dato normativo porta,<br />
al contrario, a concludere che attualmente,<br />
in ragione della citata<br />
vistosa lacuna legislativa - e, anzi,<br />
in attesa che la stessa venga colmata<br />
dai competenti ministeri così<br />
come previsto dall’art. 17, comma<br />
15, D.Lgs. n. 22/1997 - non esiste<br />
alcun valore-limite statale di accettabilità<br />
che possa essere utilizzato<br />
come riferimento generale per le<br />
zone a uso agricolo;<br />
● un’ulteriore argomentazione<br />
nella stessa direzione è basata sul<br />
generale principio di riserva di legge<br />
statale in materia penale. Poiché<br />
l’omessa bonifica prevede la<br />
sanzione penale, l’eventuale applicazione<br />
di questo tipo di punizione<br />
a seguito del mancato rispetto<br />
dei limiti di accettabilità desunti<br />
solo in via analogica da quelli previsti<br />
per suoli diversi, porterebbe<br />
a una palese violazione del suddetto<br />
principio.<br />
Naturalmente, è ragionevole<br />
che gli organi di controllo e gli<br />
enti locali intendano introdurre alcune<br />
cautele, che, peraltro, devono<br />
trovare fondamento nella normativa<br />
vigente.<br />
La Regione Lombardia si è dotata<br />
di uno strumento giuridico pienamente<br />
utilizzabile a questo scopo;<br />
si tratta della delibera della<br />
Giunta Regionale 1˚ agosto 1996,<br />
n. 6/17252 [4] (provvedimenti analoghi<br />
esistevano in altre regioni; si<br />
vedano, ad esempio, per la Toscana,<br />
le deliberazioni del Consiglio<br />
regionale nn. 167/1993 e<br />
169/1995).<br />
I valori che questa delibera prevede<br />
per la maggior parte delle<br />
sostanze inquinanti sono, per lo<br />
più intermedi fra quelli che il<br />
D.M. n. 471/1999, prevede, rispet-<br />
tivamente, per le zone destinate a<br />
verde pubblico privato e residenziale<br />
e per quelle a uso commerciale<br />
e industriale.<br />
Gli argomenti giuridici favorevoli<br />
all’applicabilità di questa delibera<br />
sono in sintesi i seguenti:<br />
● l’art. 57, comma 1, D.Lgs. n.<br />
22/1997 fa salve, «sino all’adozione<br />
delle specifiche norme adottate<br />
in attuazione del presente decreto»,<br />
le «norme regolamentari e tecniche»<br />
(eventualmente, anche regionali)<br />
precedenti al decreto Ronchi;<br />
● l’art. 18, comma 2, del D.M. n.<br />
471/1999 dispone che «restano validi<br />
ed efficaci» i progetti di bonifica<br />
già approvati prima della entrata in<br />
vigore dello decreto stesso; in tal<br />
modo, in particolare per i suoli<br />
(quelli agricoli) per i quali non sono<br />
stati introdotti nuovi limiti statali,<br />
viene, implicitamente, ma chiaramente,<br />
riconosciuta la validità sanitaria<br />
e ambientale dei limiti regionali<br />
preesistenti;<br />
● in mancanza del “concerto” fra i<br />
Ministeri competenti in esito al quale<br />
lo Stato avrebbe dovuto emanare<br />
i limiti per i suoli agricoli (art. 17,<br />
comma 15, D.Lgs. n. 22/1997), non<br />
si può ritenere vigente per questi<br />
suoli alcun altro limite di derivazione<br />
statale, mentre le regioni conservano<br />
un generale potere di integrare<br />
i limiti statali.<br />
Le considerazioni che precedono<br />
trovano oggi espressa e autorevole<br />
conferma nella decisione<br />
del TAR Milano, sez. I, 11 novembre<br />
2003, n. 4982, che così<br />
testualmente afferma: «In difetto<br />
di normativa specifica, ai terreni<br />
agricoli non possono applicarsi<br />
automaticamente - cioè senza<br />
una specifica motivazione che<br />
dia conto della necessità di bonifica<br />
in rapporto a particolari livelli<br />
di contaminazione - i valori<br />
dettati per terreni a destinazione<br />
diversa».<br />
[4] «Standard di qualità dei suoli per la bonifica dei terreni contaminati sul territorio lombardo» (in 2˚ S.S. al B.U.R. del 10<br />
ottobre1996, n. 41)<br />
34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
La tesi opposta è stata invece<br />
sostenuta dal TAR Umbria (sentenza<br />
8 aprile 2004, n. 168). Secondo<br />
questa decisione, alle zone agricole<br />
si applicherebbero “per analogia”<br />
i limiti previsti per le zone<br />
residenziali. Il Tribunale umbro<br />
valorizza, al fine di pervenire a<br />
questa conclusione, per certi aspetti<br />
sorprendente, i seguenti argomenti:<br />
● esiste un parere espresso dall’Istituto<br />
Superiore di Sanità (nota 6 novembre<br />
2003, n. prot. 051899), secondo il<br />
quale anche per i suoli agricoli «i valori<br />
di concentrazione» previsti dal<br />
D.M. 471/1999 per le aree residenziali<br />
«possono essere considerati sufficientemente<br />
cautelativi anche in relazione<br />
a scenari multipli di esposizione<br />
umana (ingestione, inalazione e<br />
contatto dermico) sia di tipo diretto<br />
che indiretto»;<br />
● una diversa interpretazione renderebbe<br />
inapplicabile, nelle aree agricole,<br />
la normativa sulle bonifiche;<br />
● la coltivazione connessa alla destinazione<br />
agricola, permettendo alle<br />
sostanze inquinanti di essere assimilate<br />
nei prodotti destinati all’alimentazione,<br />
richiede limiti di concentrazione<br />
non meno cautelativi di<br />
quelli ritenuti adeguati per il verde<br />
(urbano).<br />
La tesi dei giudici umbri appare<br />
giuridicamente insostenibile, per le<br />
ragioni sopra specificate. Non si<br />
può del resto sostenere (come fa<br />
espressamente il TAR Umbria) che<br />
la bipartizione su cui è incentrata la<br />
tabella 1, Allegato 1 al D.M. n.<br />
471/1999, possa intendersi come<br />
una semplificazione comprensiva<br />
dell’intera gamma delle possibili destinazioni<br />
urbanistiche (compresa<br />
quella agricola) dei siti contaminati.<br />
Infatti, il D.Lgs. n. 22/1997, prevedeva<br />
uno specifico provvedimento<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
interministeriale per la definizione<br />
dei limiti agricoli che, peraltro, non<br />
è stato emanato.<br />
In conclusione, non si reputa<br />
legittima un’ordinanza comunale<br />
che - ritenuti senz’altro applicabili<br />
per i suoli agricoli i limiti stabiliti<br />
dal D.M. n. 471/1999 per le zone<br />
residenziali - diffidi il privato a<br />
bonificare terreni agricoli aventi<br />
concentrazioni superiori a quelle<br />
fissate per i suoli residenziali dal<br />
D.M. n. 471/1999; in particolare:<br />
● nelle regioni dove esiste una normativa<br />
regionale previgente, essa deve<br />
essere applicata;<br />
● nelle regioni invece dove questa<br />
normativa manca, la questione andrà<br />
necessariamente risolta, caso<br />
per caso, sulla base di una analisi di<br />
rischio.<br />
I valori limite per i PCB<br />
per il D.M. n. 471/1999<br />
È assai diffusa l’affermazione<br />
secondo la quale i valori di accettabilità<br />
previsti dal D.M. n.<br />
471/1999 sono molto rigidi.<br />
Si verifica, quindi, la correttezza<br />
di questa affermazione, con riferimento<br />
specifico al caso dei PCB<br />
(policlorobifenili), attraverso il<br />
confronto dei valori italiani con<br />
quelli di altri Paesi europei.<br />
La normativa italiana in materia di<br />
bonifiche (D.M. n. 471/ 1999) prevede<br />
- per i PCB - i seguenti «valori di<br />
concentrazione limite accettabili nel<br />
suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica<br />
destinazione d’uso dei siti da<br />
bonificare»:<br />
● siti a uso verde pubblico, privato<br />
e residenziale: 0,001 mg/kg;<br />
● siti a uso commerciale e industriale:<br />
5 mg/kg.<br />
In Germania la normativa sulle<br />
bonifiche identifica:<br />
● tre tipi di valori: “valori di scree-<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
ning ”[5] , “valori di azione ”[6] (fissati<br />
solo per un ristretto gruppo di contaminanti)<br />
e “valori di cautela”;<br />
● quattro differenti utilizzazioni<br />
del suolo (“giochi per bambini”,<br />
“aree residenziali”, “parchi e aree<br />
ricreative” e “siti industriali e commerciali”);<br />
● tre tipi di possibile percorso dei<br />
contaminanti (“suolo-esseri umani<br />
attraverso contatto diretto”; “suoloraccolti<br />
agricoli”; “suolo-falda”).<br />
Per quanto concerne i PCB, la<br />
legislazione tedesca vigente individua:<br />
● “valori di screening” esclusivamente<br />
con riferimento ai percorsi<br />
“suolo-esseri umani attraverso contatto<br />
diretto” e “suolo-falda”;<br />
● “valori di azione” esclusivamente<br />
con riferimento al percorso<br />
“suolo-raccolti agricoli”;<br />
● “valori di cautela”.<br />
I valori fissati per i PCB sono<br />
significativamente superiori a<br />
quelli previsti dalla legislazione<br />
italiana (così, ad esempio, per i<br />
siti industriali e commerciali, il<br />
valore di screening fissato per i<br />
PCB con riferimento al percorso<br />
“suolo - esseri umani attraverso<br />
contatto diretto” è di 40 mg/kg).<br />
In Svezia non esiste alcuna fissazione<br />
legislativa di un valore<br />
massimo tollerato di PCB nei suoli<br />
(la necessità o meno della bonifica<br />
viene definita sulla base dell’analisi<br />
di rischio). Vi sono, tuttavia,<br />
linee guida per i valori di<br />
PCB nei suoli, definite sulla base<br />
dei potenziali effetti sulla salute<br />
umana (rischio di ingestione e di<br />
contatto).<br />
Questi limiti, definiti in relazione<br />
alla somma totale di sette congeneri,<br />
sono superiori rispetto a<br />
quelli fissati dal D.M. n.<br />
471/1999. Ad esempio, per le aree<br />
[5] Al di sotto dei quali nessuna ulteriore indagine è richiesta e il suolo si considera non contaminato. Al di sopra del valore, si<br />
pretende un’analisi di rischio per valutare se sussista o meno un rischio significativo.<br />
[6] Al di sopra dei quali il suolo si considera contaminato; tuttavia, anche in questo caso, la necessità e gli obiettivi dell’intervento<br />
di bonifica vengono definiti sulla base di una valutazione del rischio. In altre parole, i “valori di azione” (così come i “valori di<br />
screening”) non costituiscono l’obiettivo dell’intervento di bonifica che - lo si ripete - viene definito caso per caso sulla base<br />
dell’analisi di rischio.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35
ACQUA<br />
Articolo<br />
sensibili si parla di 0,02 mg/kg,<br />
mentre per quelle non sensibili di<br />
7 mg/kg.<br />
Con riferimento, poi, ai potenziali<br />
effetti ecotossicologici, vi sono<br />
valori ancora<br />
più elevati.<br />
In Francia, i limiti<br />
di contaminazione<br />
dei suoli<br />
da PCB sono fissati<br />
in tre modi<br />
differenti e per<br />
due differenti<br />
combinazioni di<br />
congeneri. I valori<br />
riguardanti i<br />
suoli non sensibili<br />
variano tra 17<br />
e 60 mg/kg, e sono<br />
perciò assai<br />
superiori a quelli<br />
previsti dalla normativa<br />
italiana per le aree industriali.<br />
In Danimarca, Austria, Norvegia,<br />
Regno Unito e Finlandia non<br />
esiste alcuna fissazione legislativa<br />
di un valore massimo tollerato di<br />
PCB nei suoli (la necessità o meno<br />
della bonifica viene definita<br />
sulla base dell’analisi di rischio).<br />
Del resto, l’incongruità dei limiti<br />
fissati per i PCB dalla normativa<br />
italiana sulla contaminazione<br />
dei suoli (D.M. n. 471/1999) è già<br />
stata sostanzialmente riconosciuta<br />
anche in alcuni documenti ufficiali<br />
delle Autorità. Ad esempio:<br />
● il rapporto 2002 di ARPAV sullo<br />
L’incongruità dei limiti<br />
fissati per i PCB dalla<br />
normativa italiana sulla<br />
contaminazione dei<br />
suoli (D.M. n. 471/1999)<br />
è già stata<br />
sostanzialmente<br />
riconosciuta anche in<br />
alcuni documenti<br />
ufficiali delle Autorità<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
stato dell’ambiente nella provincia<br />
di Verona mostra - in tutte le aree a<br />
uso verde pubblico della Provincia<br />
di Verona - concentrazioni di PCB<br />
comprese tra 1 e 14 microgrammi/<br />
kg, tutte, perciò,<br />
assai superiori al<br />
limite di concentrazioni<br />
fissato<br />
dalla normativa<br />
per le aree residenziali<br />
[7] ;<br />
● lo stesso sito<br />
ufficiale dell’APAT<br />
afferma<br />
che le concentrazioni<br />
fissate,<br />
quanto ai PCB,<br />
dal D.M. n.<br />
471/1999 per le<br />
aree residenziali<br />
sono «così basse»<br />
da risultare<br />
«difficilmente determinabili».<br />
Alla luce di questi dati si può<br />
concludere che:<br />
● in gran parte dei Paesi considerati<br />
(e anche in parte di quelli nei<br />
quali la legislazione individua limiti<br />
per i PCB) la necessità o meno<br />
della bonifica viene definita<br />
sulla base dell’analisi di rischio e<br />
non per il mero superamento di un<br />
determinato valore tabellare;<br />
● nei Paesi dove la legislazione<br />
individua limiti di contaminazione<br />
dei suoli riferiti ai PCB, questi<br />
limiti sono significativamente più<br />
elevati di quelli italiani [8] ;<br />
● l’irrazionalità dei limiti italiani<br />
è già stata sostanzialmente riconosciuta<br />
in alcuni documenti ufficiali<br />
delle Autorità;<br />
● conseguentemente, è ragionevole<br />
supporre che dal mero superamento<br />
dei valori previsti per i<br />
PCB dal D.M. n. 471/1999 non<br />
derivi necessariamente un rischio<br />
sanitario e/o ambientale.<br />
IC e Pb: la bagarre TAR -<br />
Istituto Superiore di Sanità<br />
Due ulteriori parametri sui quali<br />
- dopo l’approvazione del D.M.<br />
n. 471/1999 - la discussione tecnica<br />
è stata assai accesa sono gli<br />
idrocarburi e il piombo tetraetile.<br />
In particolare, l’Istituto Superiore<br />
di Sanità ha sostenuto - fornendo<br />
criteri più rigorosi di quelli risultanti<br />
dal testo letterale del<br />
D.M. 471/1999 - che dovrebbero<br />
essere sempre osservati il limite di<br />
10 microgrammi/litro per gli idrocarburi<br />
totali nelle acque sotterranee<br />
e di 0,5 microgrammi/litro per<br />
il piombo tetraetile.<br />
La recentissima sentenza del<br />
TAR Campania, sez. I, 3 maggio<br />
2004, n. 7756/04 ha però dato<br />
torto all’Istituto Superiore di Sanità,<br />
sostenendo che valori più<br />
restrittivi di quelli previsti dal<br />
D.M. n. 471/1999 non possono<br />
essere imposti sulla base di un<br />
ragionamento tecnico di carattere<br />
generale (anche se fondato), ma<br />
soltanto alla luce di considerazioni<br />
specifiche riguardanti il sito da<br />
bonificare. l<br />
[7] Un dato appare estremamente significativo. Il paragrafo 7.4.2 del Rapporto ARPAV citato nel testo analizza la concentrazione<br />
di numerosi inquinanti nei suoli a uso residenziale o a verde pubblico. Per tutti gli inquinanti diversi dai PCB considerati<br />
(piombo, rame, zinco, cadmio, mercurio, nichel e cromo) vengono rinvenute - ovunque o quasi - concentrazioni inferiori ai<br />
limiti fissati dal D.M. n. 471/1999 per la contaminazione delle aree dotate di tale destinazione; questa circostanza viene<br />
debitamente evidenziata da ARPAV (si vedano, infatti, le osservazioni contenute nelle pagine da 7.10 a 7.16) come<br />
dimostrazione che la “situazione attuale” è positiva (si veda la tabella riassuntiva degli indicatori a p. 7.9). Al contrario, per i<br />
PCB, i valori rinvenuti (si veda p. 7.17) sono - come si è detto nel testo - tutti superiori al valore di 1 microgrammo/Kg (0,001<br />
mg/Kg) indicato dal D.M. n. 471/1999 come limite di accettabilità per la contaminazione dei suoli residenziali. Nonostante<br />
questo, la “situazione attuale” viene giudicata da ARPAV positiva (si veda la tabella riassuntiva degli indicatori a p. 7.9), sul<br />
presupposto che si tratta di valori «dello stesso ordine di grandezza di analoghi studi condotti in altri paesi europei» (cfr. p.<br />
7.17). Vi è un’unica possibile conclusione, ovvero che sono i valori fissati per i PCB dal D.M. n. 471/1999 a essere del tutto<br />
eccentrici e incongrui.<br />
[8] Per i PCB, l’estrema rigidità dei valori previsti dalla normativa italiana sulle bonifiche appare paradossale se si considera che,<br />
con esagerazione opposta, la disciplina degli scarichi (D.Lgs. n. 152/1999) non contiene per questi composti organici alcun<br />
valore di emissione.<br />
36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
di Fabio Muriano, responsabile unità organizzativa acque - difesa del suolo<br />
- Amministrazione provinciale di Lecco<br />
In mancanza di un chiarimento<br />
definitivo del quadro normativo<br />
nazionale, reso ancora più confuso<br />
dalla facoltà attribuita alle<br />
amministrazioni regionali di introdurre<br />
autonomi elementi interpretativi,<br />
la disciplina delle acque<br />
meteoriche presenta, allo<br />
stato attuale, accanto a qualche<br />
“luce”, parecchie “ombre”, soprattutto<br />
con riferimento alle<br />
procedure previste per le istruttorie<br />
delle domande di autorizzazione<br />
allo scarico. Possono essere<br />
utili, quindi, alcuni suggerimenti<br />
tecnici, sulla base anche<br />
di esperienze condotte su casi<br />
differenti, prevedendo, come<br />
prima chiave di lettura, una tripartizione<br />
delle acque meteoriche<br />
a seconda che provengano<br />
da agglomerati, venendo convogliate<br />
in reti fognarie separate,<br />
piuttosto che da stabilimenti industriali<br />
(nel cui caso andranno<br />
distinte quelle contaminate da<br />
quelle non) o da insediamenti<br />
di tipo residenziale o da servizi.<br />
Interessante, a questo scopo,<br />
può essere il paragone con la legislazione<br />
di una regione “di peso”<br />
quale la Lombardia.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
La disciplina delle acque meteoriche<br />
risulta solo vagamente individuata<br />
dalla normativa statale<br />
vigente sulla tutela delle acque<br />
(articolo 39 D.Lgs. n. 152/1999);<br />
peraltro, l’articolo citato assegna alle<br />
regioni il compito di specificare<br />
meglio la materia. Nell’attesa che il<br />
quadro normativo di riferimento<br />
venga meglio precisato, può essere<br />
utile proporre alcuni suggerimenti<br />
tecnici da tenere in considerazione<br />
in occasione delle istruttorie per le<br />
domande di autorizzazione allo scarico<br />
[1] , con particolare riferimento<br />
agli scarichi di acque meteoriche<br />
provenienti:<br />
● da agglomerato e convogliate in<br />
reti fognarie separate;<br />
● da stabilimenti industriali;<br />
● da insediamenti di tipo residenziale<br />
o da servizi.<br />
Acque meteoriche<br />
provenienti da agglomerato<br />
Si ritiene che l’obbligo di acquisire<br />
specifica autorizzazione<br />
ex D.Lgs. n. 152/1999, valga anche<br />
nel caso degli scarichi di acque<br />
meteoriche provenienti da reti<br />
fognarie separate [2] . Nell’autorizzazione<br />
dovranno essere individuati<br />
come scarichi di reti per sole<br />
acque meteoriche e non potranno<br />
cambiare uso e destinazione,<br />
se non dopo che il titolare abbia<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Resta auspicabile una migliore definizione del quadro normativo nazionale<br />
Scarichi di acque meteoriche:<br />
suggerimenti per le autorizzazioni<br />
presentato nuova domanda e ottenuto<br />
la relativa autorizzazione.<br />
L’opportunità di far presentare la<br />
domanda e autorizzare esplicitamente<br />
questa tipologia di scarichi<br />
deriva dalla constatazione che<br />
spesso tali reti non raccolgono solo<br />
acque meteoriche, ma anche<br />
acque reflue, per via di immissioni<br />
ignorate o, nella peggiore delle<br />
ipotesi, addirittura autorizzate dal<br />
titolare della rete. È, pertanto, opportuno<br />
disciplinare il funzionamento<br />
di queste reti con un’autorizzazione,<br />
prevedendo la disattivazione<br />
delle eventuali immissioni<br />
anomale esistenti o vietando le<br />
nuove, qualora, al momento, non<br />
ce ne siano. Infatti, si ritiene che<br />
le reti provenienti da agglomerato<br />
destinate alla raccolta delle sole<br />
acque meteoriche non debbano ricevere<br />
scarichi di reflui domestici<br />
o industriali e nemmeno di acque<br />
meteoriche contaminate. Potrà essere<br />
ammesso, invece, il convogliamento<br />
in queste reti delle acque<br />
di pioggia scolmate dagli scaricatori<br />
di piena ubicati sulle reti<br />
miste per acque reflue urbane [3] .<br />
Qualora sorgano dubbi circa la<br />
presenza di acque reflue o meteoriche<br />
contaminate nella rete in relazione<br />
alla quale è stata presentata<br />
domanda di autorizzazione allo<br />
scarico come tombinatura, è oppor-<br />
[1] Alcune disposizioni illustrate discendono dall’applicazione della vigente normativa di settore della Regione Lombardia. Esse<br />
sono state ugualmente inserite perché possono costituire un valido confronto per chi opera in altre regioni d’Italia e possono<br />
(segue)<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37
ACQUA<br />
Articolo<br />
tuno che, durante il sopralluogo<br />
istruttorio, venga prelevato dall’ARPA<br />
un campione dallo scarico<br />
per la ricerca analitica dei parametri<br />
che possono confermare la<br />
tipologia di acque scaricate.<br />
Nel caso in cui si sospetti:<br />
● la presenza di acque reflue domestiche<br />
nella rete, è opportuno<br />
che venga cercata in sito, nel campione<br />
prelevato, la presenza di ammoniaca<br />
e venga letto il valore di<br />
pH;<br />
● la presenza di acque reflue industriali<br />
o meteoriche contaminate,<br />
dovranno essere cercate le sostanze,<br />
scelte dall’ARPA, che possono<br />
contaminare le acque scaricate, in<br />
relazione alla tipologia di insediamenti<br />
industriali presenti nella zona<br />
attraversata dalla rete oggetto<br />
dell’istruttoria;<br />
Qualora vengano rilevate (anche<br />
indirettamente attraverso le analisi<br />
di cui ai punti precedenti) acque reflue<br />
o meteoriche contaminate in reti<br />
per le quali è stata presentata domanda<br />
come scarico di rete per acque<br />
bianche, si ritiene che gli scarichi<br />
di questi condotti non debbano<br />
essere autorizzati come scarichi di<br />
reti per sole acque meteoriche.<br />
Nel corso dell’istruttoria (se<br />
possibile durante lo stesso sopralluogo)<br />
si dovrà accertare la volontà<br />
del titolare dello scarico, ovvero<br />
se intenda utilizzare la condot-<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
ta come rete di raccolta di sole<br />
acque meteoriche o mischiandole<br />
alle reflue urbane (si veda lo schema<br />
1). L’istruttoria potrà concludersi<br />
con il rilascio di un’autorizzazione<br />
allo scarico (dando atto<br />
che attualmente la rete funziona<br />
come rete mista) solo nel caso in<br />
cui l’entità (stimata sulla base degli<br />
elementi raccolti in istruttoria)<br />
di acque reflue o meteoriche contaminate<br />
presenti in tombinatura<br />
sia modesta e il titolare dello scarico<br />
manifesti la volontà di utilizzare<br />
la rete per la raccolta delle<br />
sole acque meteoriche. In autorizzazione<br />
dovrà essere prescritto al<br />
titolare di individuare, entro una<br />
precisa tempistica, gli scarichi esistenti<br />
di acque reflue domestiche,<br />
industriali o meteoriche contaminate,<br />
procedendo poi alla loro disattivazione.<br />
Nel caso, invece, in cui l’entità<br />
di queste acque presenti in tombinatura<br />
sia significativa e, quindi,<br />
la risoluzione del problema sia<br />
più complessa, l’istruttoria si dovrà<br />
concludere con un rigetto. Il<br />
titolare dello scarico dovrà presentare<br />
nuova domanda classificando<br />
il complesso di condotte come rete<br />
mista, indicando nell’istanza<br />
gli interventi e la relativa tempistica<br />
previsti per farla funzionare:<br />
● per la raccolta di sole acque<br />
meteoriche, con disattivazione degli<br />
allacciamenti di scarichi di ori-<br />
gine domestica e/o industriale attualmente<br />
esistenti,<br />
● come rete mista di raccolta di<br />
acque reflue urbane, con conseguente<br />
collegamento a un impianto<br />
di trattamento.<br />
Si ritiene che non debbano essere<br />
oggetto di autorizzazione le bocche<br />
di scarico di condotte realizzate<br />
esclusivamente per intubare rogge,<br />
acque sorgive e di drenaggio<br />
(anche queste tubazioni talvolta sono<br />
denominate tombinature).<br />
Infine, si ricorda, che è sempre<br />
consentito «recapitare sul suolo»<br />
o negli strati superficiali del sottosuolo<br />
scarichi di rete fognaria convoglianti<br />
esclusivamente acque<br />
bianche (articolo 29, comma 1, lettera<br />
e), D.Lgs. n. 152/1999).<br />
Scarichi provenienti<br />
da stabilimenti industriali<br />
Per la disciplina delle acque meteoriche<br />
provenienti da stabilimenti<br />
industriali, si deve premettere<br />
che, per dare chiarezza alla materia,<br />
sarebbe opportuno che le regioni<br />
emanassero una specifica disciplina<br />
in base ai principi fissati<br />
dall’articolo 39, D.Lgs. n. 152/<br />
1999 [4] .<br />
Per quanto riguarda la Regione<br />
Lombardia, ad esempio, le disposizioni<br />
contenute nella L.R. n.<br />
62/1985 [5] , rispetto alle acque meteoriche<br />
(articoli 19 e 20), risulta-<br />
fornire qualche idea utile per quegli argomenti rispetto ai quali la regione di riferimento non ha ancora emanato alcuna<br />
disciplina specifica.<br />
[2] Sono le cosiddette “reti per acque bianche” o “tombinature”.<br />
[3] Riguardo alla distinzione tra “acque meteoriche contaminate” e “non contaminate”, si rimanda a quanto indicato nel<br />
paragrafo successivo.<br />
[4] L’articolo 39, D.Lgs. n. 152/1999, per quanto riguarda gli scarichi di acque meteoriche provenienti da stabilimenti industriali,<br />
fornisce due indicazioni. In primo luogo, in base al comma 1, lettera b), le regioni devono individuare i casi particolari in cui<br />
gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre reti separate devono essere autorizzati e sottoposti a<br />
specifiche prescrizioni (il termine altre sembra riferirsi al fatto che tali reti sono diverse da quelle fognarie separate pubbliche<br />
di cui alla lettera a) del medesimo comma e di cui all’articolo 2, D.Lgs. n. 152/1999; il riferimento, pertanto, dovrebbe essere<br />
alle reti private di raccolta delle acque meteoriche). In secondo luogo (si veda l’articolo 39, comma 3), le regioni devono<br />
individuare i casi in cui le acque di prima pioggia devono essere trattate in impianti di depurazione (c’è da chiedersi se<br />
quest’altro tipo di situazioni sia una sotto categoria di quelle di cui alla lettera b) sopra citata, o viceversa; in altre parole, non<br />
è chiaro come si possano raccordare i due commi).<br />
[5] «Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento»<br />
(in S.O. n. 3 del 31 maggio 1985 al B.U.R. del 29 maggio 1985, n. 22).<br />
38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
no solo in parte conciliabili con i<br />
criteri fissati dal D.Lgs. n.<br />
152/1999.<br />
In attesa di una nuova disciplina<br />
può essere utile proporre i seguenti<br />
criteri che derivano dai<br />
principi indicati nell’articolo 39,<br />
D.Lgs. n. 152/ 1999, e da alcune<br />
disposizioni contenute nella legge<br />
della Regione Lombardia. n.<br />
62/1985.<br />
Innanzitutto, si deve chiarire<br />
che, considerata la nuova classificazione<br />
introdotta dall’articolo 2,<br />
D.Lgs. n. 152/1999, rispetto agli<br />
scarichi si ritiene che tutte le acque<br />
derivanti dal dilavamento meteorico<br />
delle superfici e delle coperture<br />
degli stabilimenti industriali<br />
debbano essere individuate, da<br />
un punto di vista formale, semplicemente<br />
come “acque meteoriche”<br />
(e non, ad esempio, come acque<br />
reflue industriali).<br />
In merito a questa tipologia di<br />
acque e alla relativa disciplina degli<br />
scarichi, si ritiene che debba<br />
essere operata una sostanziale distinzione<br />
in [6] :<br />
● acque meteoriche contaminate;<br />
● acque meteoriche non contaminate.<br />
Acque meteoriche<br />
contaminate<br />
Le acque meteoriche contaminate<br />
si dividono in:<br />
● le acque di dilavamento meteorico<br />
derivanti dalle sole aree (non co-<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
perte) dove avviene lo stoccaggio di<br />
particolari categorie di rifiuti [7] odi<br />
sostanze o materiali solidi [8] ;<br />
● acque provenienti dalle aree dove<br />
avvengono operazioni di carico e<br />
scarico di sopra citati rifiuti o materiali;<br />
in questi casi, infatti, si può<br />
avere la contaminazione delle acque<br />
meteoriche che dilavano queste<br />
aree, ben oltre la sola quota relativa<br />
alla prima pioggia (sono escluse le<br />
zone dove avviene il solo trasporto<br />
su automezzo delle sostanze e/o dei<br />
rifiuti).<br />
È opportuno gestire queste acque<br />
meteoriche contaminate alla<br />
stessa stregua delle reflue industriali<br />
(pur non essendo classificate<br />
tali). Ciò, in concreto, comporta,<br />
innanzitutto, l’obbligo di<br />
ottenere esplicita autorizzazione<br />
allo scarico (si veda anche il principio<br />
indicato dall’articolo 39,<br />
comma 1 lettera b), D.Lgs. n.<br />
152/1999). Queste situazioni dovranno<br />
essere attentamente valutate<br />
durante l’istruttoria tecnica,<br />
anche al fine di individuare eventuali<br />
soluzioni da suggerire alla<br />
ditta per evitare o ridurre la contaminazione<br />
delle acque meteoriche,<br />
lasciando, comunque, alla<br />
stessa il compito di formulare<br />
delle proposte al riguardo. Se<br />
possibile, l’ARPA, durante l’istruttoria,<br />
dovrà anche procedere<br />
al prelievo di campioni delle acque<br />
meteoriche scaricate e prove-<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
nienti da queste aree durante le<br />
precipitazioni atmosferiche, al fine<br />
di valutare il grado di contaminazione<br />
delle stesse e la relativa<br />
aliquota che necessita di trattamento<br />
prima dello scarico in corpo<br />
d’acqua superficiale, tenuto<br />
conto dei limiti allo scarico.<br />
Le acque meteoriche contaminate<br />
derivanti dalle aree sopra indicate<br />
(qualora queste aree non<br />
siano coperte) dovranno essere<br />
raccolte separatamente rispetto a<br />
quelle miste; in altri termini, attraverso<br />
la delimitazione delle aree<br />
di stoccaggio e di carico e scarico<br />
o mediante la realizzazione di pavimentazioni<br />
in pendenza, cordoli<br />
e di apposite griglie, dovrà essere<br />
evitata la commistione tra le acque<br />
meteoriche che dilavano queste<br />
aree e quelle non contaminate<br />
derivanti da superfici dove non si<br />
svolgono le attività sopra descritte<br />
o derivanti dai pluviali delle<br />
coperture. In ogni caso, non dovrà<br />
essere ammesso l’invio delle acque<br />
meteoriche non contaminate<br />
agli impianti di trattamento destinati<br />
a ricevere le acque meteoriche<br />
contaminate, le reflue industriali,<br />
le reflue domestiche o le<br />
assimilate.<br />
Per quanto riguarda il ricettore<br />
dove possono essere recapitate le<br />
acque meteoriche contaminate, appare<br />
opportuno applicare gli stessi<br />
principi e divieti previsti dall’arti-<br />
[6] In sostanza, si tratta di distinguere le situazioni in cui le acque meteoriche dilavano solo una superficie pavimentata<br />
eventualmente contaminata da quelle in cui i materiali depositati su questa superficie possono rilasciare uno o più agenti<br />
inquinanti. Nel primo caso, il dilavamento meteorico realizzato dalla “prima pioggia”, in genere, è sufficiente a pulire la<br />
superficie, rimuovendo dalla stessa le sostanze che eventualmente la ricoprono. Nel secondo caso, invece, si può avere un<br />
rilascio dell’agente inquinante per tutto il tempo in cui avviene il dilavamento meteorico del materiale stoccato e, quindi, anche<br />
per molto tempo dall’inizio della precipitazione atmosferica. In questa evenienza, anche le acque successive alla prima pioggia<br />
necessitano di trattamento.<br />
[7] Si ritiene che rientrino in questi casi i rottami e gli altri rifiuti ferrosi ossidabili in genere.<br />
[8] Nel caso di stoccaggio di sostanze o materiali solidi, le acque meteoriche di dilavamento delle relative aree di stoccaggio<br />
saranno da considerare contaminate solo in presenza di particolari materiali che possano determinare un rilascio di<br />
contaminanti nelle acque meteoriche, se esposte al dilavamento atmosferico. Ad esempio, nel caso aree di stoccaggio di<br />
legname o di lastre prefabbricate di cemento, le relative acque meteoriche di dilavamento dovranno essere, in genere,<br />
considerate non contaminate; al contrario, nel caso di aree di stoccaggio di materiali ferrosi ossidabili o di materiali solidi con<br />
granulometria particolarmente fine (ad es. composti minerali), le relative acque meteoriche di dilavamento dovranno essere, in<br />
genere, considerate contaminate.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39
ACQUA<br />
Articolo<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
40 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
colo 29, D.Lgs. n. 152/1999, per<br />
gli scarichi di acque reflue industriali,<br />
ammettendo, quindi, lo scarico<br />
sul suolo solo nei casi particolari<br />
ivi specificati.<br />
Per quanto riguarda l’immissione<br />
delle acque in corpo d’acqua<br />
superficiale o in rete fognaria, invece,<br />
si propone l’applicazione<br />
degli stessi limiti generalmente<br />
validi per gli scarichi di acque<br />
reflue industriali (in autorizzazione<br />
ciò dovrà essere imposto come<br />
specifica prescrizione [9] del permesso<br />
stesso) e cioè quelli di cui<br />
alla tabella 3 dell’Allegato 5 al<br />
D.Lgs. n. 152/1999, a meno che<br />
non sussistano gli estremi per utilizzare,<br />
nel caso di recapito in<br />
acque superficiali, limiti più restrittivi<br />
ai sensi dell’articolo 45,<br />
comma 8, D.Lgs. n. 152/1999.<br />
Ciò potrà comportare che anche<br />
una parte significativa (e non solo<br />
quella di prima pioggia [10] ) delle<br />
acque scaricate sia trattata in<br />
impianti di depurazione in grado<br />
di rimuovere le sostanze contenute<br />
nelle acque meteoriche e di<br />
garantire il rispetto dei limiti allo<br />
scarico. È, in genere, opportuno<br />
che le acque meteoriche contaminate,<br />
prima di essere addotte all’impianto<br />
centralizzato siano sottoposte<br />
a un trattamento di dissabbiatura<br />
[11] , preferibilmente con ingresso<br />
tangenziale.<br />
Qualora il trattamento del volume<br />
d’acqua in questione (spesso<br />
significativo) costituisca un pro-<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
blema, potrà essere prevista come<br />
alternativa la copertura, almeno in<br />
parte, dell’area di stoccaggio e di<br />
carico e scarico, evitando il dilavamento<br />
meteorico dei rifiuti o dei<br />
materiali stoccati e diminuendo o<br />
eliminando completamente (in caso<br />
di copertura totale dell’area) le<br />
acque meteoriche per cui è richiesto<br />
il trattamento. Nel caso in cui<br />
vengano individuati in istruttoria<br />
stabilimenti industriali nei quali<br />
una parte delle acque meteoriche<br />
sia ritenuta contaminata e la gestione<br />
di queste acque non avvenga<br />
secondo i principi sopra esposti,<br />
si suggerisce di condizionare<br />
la validità dell’autorizzazione alla<br />
trasmissione, entro un certo termine<br />
(ad esempio 6 mesi), di un<br />
progetto a firma di tecnico abilitato<br />
che chiarisca come la ditta<br />
intenda risolvere la situazione (potranno<br />
essere suggerite dalla Provincia<br />
e dall’ARPA eventuali alternative<br />
specifiche emerse in<br />
istruttoria). È opportuno prevedere<br />
che i contenuti di questo progetto<br />
debbano essere formalmente approvati<br />
da provincia e ARPA. Entro<br />
un termine successivo, da stabilirsi<br />
in relazione allo specifico<br />
caso, dovrà essere imposta, sempre<br />
come condizione di validità,<br />
la realizzazione delle opere previste<br />
nel progetto.<br />
Infine, se le acque meteoriche<br />
contaminate sono convogliate allo<br />
scarico finale o all’eventuale<br />
impianto di trattamento a presidio<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
dello scarico, da sole e non insieme<br />
ad acque di processo o raffreddamento<br />
diretto, per il controllo<br />
della qualità si ritiene che debba<br />
essere installato, sul relativo pozzetto<br />
di campionamento, un autocampionatore<br />
collegato a un pluviometro<br />
(sistema automatico di<br />
prelievo) [12] .<br />
Acque meteoriche<br />
non contaminate<br />
Possono essere considerate tali<br />
tutte le acque meteoriche di dilavamento<br />
di aree non comprese nella<br />
casistica sopra descritta (anche se,<br />
in senso assoluto, tutte le acque<br />
meteoriche presentano un certo<br />
grado di contaminazione), ovvero,<br />
le acque di dilavamento delle coperture<br />
(pluviali delle coperture) e<br />
delle aree non interessate dagli<br />
stoccaggi e da operazioni di carico<br />
e scarico dei rifiuti o materiali sopra<br />
precisati.<br />
Per le acque meteoriche non<br />
contaminate si ritiene che non valga<br />
l’obbligo di acquisire specifica<br />
autorizzazione allo scarico, né si<br />
ritiene che vi siano dei particolari<br />
limiti allo scarico in corpo d’acqua<br />
superficiale da rispettare.<br />
Eventualmente, potranno essere<br />
previsti trattamenti solo per le acque<br />
di prima pioggia.<br />
Nel caso della Regione Lombardia,<br />
ad esempio, si ricorda che<br />
l’obbligo di separare la prima pioggia<br />
vige solo nel caso in cui le<br />
acque meteoriche siano recapitate<br />
[9] Ciò in quanto il D.Lgs. n. 152/1999 non stabilisce quali limiti devono essere rispettati dagli scarichi di acque meteoriche.<br />
[10] In alcuni casi (ad esempio centri di stoccaggio di rottami ferrosi), anche dopo alcuni giorni di pioggia si ha una significativa<br />
contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree in questione.<br />
[11] Sono preferibili i dissabbiatori aerati, nei quali il moto tangenziale dei reflui in ingresso si compone con quello circolare<br />
indotto dalle bolle d’aria insufflate, dando origine a un moto a spirale; l’immissione di aria favorisce anche la flottazione delle<br />
sostanze più leggere.<br />
[12] Infatti, se allo scarico sono convogliate anche acque di processo o raffreddamento diretto, il campionamento dello scarico è<br />
possibile anche in tempo asciutto, durante lo svolgimento dell’attività produttiva. Al contrario qualora allo scarico siano<br />
convogliate solo acque meteoriche contaminate, il controllo della qualità delle acque meteoriche contaminate sarà possibile<br />
solo in occasione degli eventi atmosferici; per consentire il prelievo di campioni in tempo reale si renderà allora necessario<br />
l’utilizzo di sistemi automatici di prelievo.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41
ACQUA<br />
Articolo<br />
sul suolo [13] ; al riguardo, si richiamano<br />
le disposizioni di cui agli<br />
articoli 19 e 20, L.R. n. 62/1985<br />
(per le acque di prima pioggia recapitate<br />
sul suolo, in zone non servite<br />
da pubblica fognatura e non<br />
ubicate vicino a un corpo idrico<br />
superficiale, devono essere rispettati<br />
specifici limiti allo scarico nel<br />
caso di alcune categorie di stabilimenti<br />
industriali con superficie superiore<br />
a 2000 mq, individuati con<br />
D.C.R. 21 marzo 1990, n. 1946,<br />
come, ad esempio industria petrolchimica).<br />
Se le superfici dilavate sono caratterizzate<br />
dalla presenza di idrocarburi<br />
(ad es. stazioni di distribuzione<br />
di carburante), risulta necessaria<br />
l’installazione (e la costante<br />
manutenzione), a presidio dello<br />
scarico, di un disoleatore dimensionato<br />
almeno sull’aliquota delle<br />
acque di prima pioggia [14] . Non<br />
sarà, in genere, ammesso l’invio<br />
ai sistemi di trattamento delle acque<br />
di prima pioggia delle acque<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
meteoriche provenienti dal dilavamento<br />
delle coperture (pluviali).<br />
Scarichi da insediamenti<br />
residenziali o da servizi<br />
In attesa di disposizioni regionali<br />
ai sensi dell’articolo 39, D.Lgs.<br />
n. 152/1999, per le acque meteoriche<br />
di dilavamento di superfici e<br />
coperture di insediamenti di tipo<br />
residenziale o dove si svolgono<br />
attività di servizio [15] , si consiglia<br />
di non rilasciare autorizzazioni<br />
specifiche per disciplinare lo scarico<br />
esclusivo di tali acque, tenuto<br />
conto della loro scarsa pericolosità<br />
e del loro elevato numero. Nel<br />
caso di insediamenti che presentino<br />
anche altre tipologie di acque<br />
reflue (ad es. domestiche), nell’autorizzazione<br />
allo scarico per queste<br />
acque si consiglia di segnalare<br />
l’eventuale esistenza di condotte<br />
indipendenti di scarico di acque<br />
meteoriche in corpo d’acqua superficiale,<br />
al fine di vincolare il titolare<br />
dell’insediamento a non variare<br />
la natura dei reflui convogliati da<br />
tali scarichi senza preventiva autorizzazione.<br />
Dal punto di vista tecnico, invece,<br />
va precisato che le acque meteoriche<br />
provenienti dagli insediamenti<br />
in esame possono determinare<br />
dei problemi idraulici nei sistemi<br />
di trattamento delle acque reflue<br />
domestiche (in genere dimensionati<br />
per trattare carichi idraulici<br />
modesti). Inoltre, il trattamento<br />
di queste acque, nel caso degli insediamenti<br />
di tipo residenziale o<br />
configurabili quali “servizi”, appare<br />
ingiustificato, tenuto conto che<br />
le stesse non risultano contaminate.<br />
Infine, negli insediamenti di tipo<br />
residenziale o dove si svolge<br />
attività di servizio, in genere di<br />
limitate dimensioni, la separazione<br />
di tali acque è normalmente<br />
agevole. Per questi motivi, si consiglia<br />
di vietare, di norma, che le<br />
acque meteoriche siano trattate<br />
nei sistemi di depurazione delle<br />
acque reflue domestiche e/o assimilate.<br />
l<br />
[13] Inoltre, la prima pioggia non può essere recapitata sul suolo qualora la zona sia servita da pubblica fognatura o ubicata in<br />
prossimità di un corpo d’acqua superficiale. In questi casi solo la seconda pioggia potrà trovare recapito sul suolo.<br />
[14] L’articolo 20, comma 2, L.R. n. 62/1985 definisce come acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento<br />
meteorico, a una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di<br />
drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si deve assumere che questo valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di<br />
afflusso alla rete si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di<br />
qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate. L’intercettazione di questa aliquota presuppone l’esistenza al<br />
termine della rete di raccolta delle acque meteoriche di un manufatto che svolga la funzione di “separatore delle acque di<br />
prima pioggia”. Si ritiene che questo sistema si possa basare su due criteri di funzionamento:<br />
- in base al primo criterio, il manufatto separatore potrà essere costituito da una vasca di volume pari alla cosiddetta “prima<br />
pioggia”, calcolato in base agli elementi forniti dalla legge regionale (5 mm per la superficie scolante, tenuto conto dei coefficienti di<br />
afflusso). A vasca piena, un sensore di livello (anche un semplice galleggiante) dovrà comandare la chiusura della tubazione di<br />
afflusso (ad esempio, dovrà determinare la chiusura di una valvola), escludendo completamente la vasca. Le acque invasate<br />
dovranno, quindi, essere convogliate al trattamento. Le ulteriori meteoriche raccolte dalla rete (definibili «acque di seconda pioggia»)<br />
dovranno non transitare dalla vasca, ma essere scaricate direttamente nel recapito (suolo, corpo idrico, o rete fognaria, fatte salve,<br />
nel secondo caso, eventuali vasche volano richieste da motivi di difesa idraulica del recettore);<br />
- in base al secondo criterio, il manufatto sarà costituito da uno sfioratore delle portate eccedenti la prima pioggia. La portata<br />
da assumere come soglia di sfioro potrà essere calcolata, tenendo conto degli elementi forniti dalla normativa regionale,<br />
mediante le leggi dell’idraulica. Questo secondo criterio risulta, in sostanza, contemplato dalla L.R. n. 62/1985, dal momento<br />
che fornisce un’indicazione di tempo (15 minuti) «ai fini del calcolo delle portate», pur risultando meno affidabile, perché il<br />
sistema di separazione basato sulla soglia di portata risente della reale intensità di pioggia (i 5 mm si possono verificare con<br />
tempi e quindi con portate diversi rispetto a quelli indicati dalla legge).<br />
Non vengono ritenuti ammissibili, invece, i sistemi che utilizzano esclusivamente il fattore tempo per discriminare tra prima e<br />
seconda pioggia. Impostando, ad esempio, l’eventuale timer sui 15 minuti indicati dalla legge e inviando al trattamento la<br />
totalità delle acque di pioggia comprese in questo intervallo, si può verificare l’afflusso di enormi volumi e portate d’acqua al<br />
sistema di trattamento, pregiudicandone l’efficienza.<br />
[15] Nella categoria “servizi” sono inclusi gli insediamenti dove si svolgono attività turistiche, sportive, ricreative scolastiche,<br />
sanitarie e commerciali (negozi, centri di vendita all’ingrosso, ecc.).<br />
42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
di Mara Chilosi e Andrea Martelli, Butti Peres & Partner, avvocati<br />
L’obiettivo dichiarato dal D.M.<br />
n. 367/2003 è quello di fissare<br />
«standard di qualità nell’ambiente<br />
acquatico per le sostanze<br />
pericolose». In particolare, l’art.<br />
1, comma 10, D.M. n. 367/2003<br />
dispone che il punto 1.2. dell’Allegato<br />
5 al D.Lgs. n. 152/1999<br />
(relativo alle acque reflue industriali)<br />
sia modificato dall’Allegato<br />
B al nuovo decreto. Ciò pone<br />
due problemi; innanzitutto, non<br />
è chiaro se l’Allegato B al D.M.<br />
n. 367/2003 sostituisca integralmente<br />
il punto 1.2. dell’Allegato<br />
5, al D.Lgs. n. 152/1999 o se,<br />
invece, si limiti a integrarlo modificandolo;<br />
in secondo luogo,<br />
occorre chiedersi quali limiti incontri<br />
la potestà regolamentare<br />
del Governo nel modificare gli<br />
allegati del D.Lgs. n. 152/1999 e,<br />
conseguentemente, se questi limiti<br />
nel caso di specie siano<br />
eventualmente stati superati. La<br />
data di pubblicazione in Gazzetta<br />
Ufficiale limita, di fatto, i rimedi<br />
giurisdizionali offerti dall’ordinamento<br />
per sindacare i<br />
profili di dubbia legittimità dell’Allegato<br />
B al D.M. n. 367/2003.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Aquattro mesi dalla sua pubblicazione<br />
sulla Gazzetta Ufficiale dell’8<br />
gennaio 2004, n. 5, è necessario<br />
soffermarsi sull’Allegato B al decreto<br />
del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />
Tutela del Territorio 6 novembre 2003,<br />
n. 367 [1] (adottato ai sensi dell’art. 3,<br />
comma 4 D.Lgs. n. 152/1999 [2] ), concernente<br />
la «fissazione di standard di qualità<br />
nell’ambiente acquatico per le sostanze<br />
pericolose», che contiene alcune rilevanti<br />
innovazioni (o, addirittura, deviazioni)<br />
rispetto alla disciplina-base contenuta<br />
nel D.Lgs. n. 152/1999, la cui portata<br />
non è forse stata, sino a oggi, effettivamente<br />
percepita o, in ogni caso, sufficientemente<br />
evidenziata.<br />
Fra le premesse, il D.M. n. 367/2003<br />
richiama la direttiva 2000/60/CE relativa<br />
alla istituzione di un quadro per<br />
l’azione comunitaria in materia di acque<br />
[3] , il cui recepimento, in scadenza<br />
alla fine di dicembre dello scorso anno,<br />
è stato previsto dalla legge Comunitaria<br />
2003 (legge n. 306/2003 [4] ) ed è dichiaratamente<br />
fondato sulla «necessità di modificare<br />
gli standard di qualità sulla base<br />
di progressi scientifici e tecnologici e<br />
tenuto conto dell’evoluzione normativa<br />
a livello comunitario».<br />
In quest’ottica, il decreto ministeriale<br />
definisce standard di qualità riferiti alle<br />
sostanze pericolose individuate a livello<br />
comunitario (Allegato A), stabilendo la<br />
tempistica di adeguamento (che dovrà<br />
avvenire per fasi, la prima in scadenza al<br />
31 dicembre 2008, la seconda al 31 dicembre<br />
2015).<br />
Ai fini del raggiungimento degli standard<br />
di qualità fissati nell’Allegato A,<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Limitati i poteri delle regioni e le competenze degli enti locali sulle acque reflue industriali<br />
Nell’Allegato B al D.M. n. 367/2003<br />
alcune prescrizioni di dubbia legittimità<br />
l’art. 1, comma 10, D.M. n. 367/2003<br />
dispone che il punto 1.2. dell’Allegato 5<br />
al D.Lgs. n. 152/1999 (relativo alle acque<br />
reflue industriali) sia modificato dall’Allegato<br />
B al nuovo decreto.<br />
Che gli Allegati al D.Lgs. n.<br />
152/1999 possano essere variati da una<br />
fonte di rango secondario è del resto<br />
previsto dallo stesso decreto legislativo,<br />
all’art. 3, comma 4, che stabilisce come<br />
attraverso regolamenti adottati ai sensi<br />
dell’art. 17, comma 3, legge n.<br />
400/1988 [5] - quale è il decreto in commento<br />
- possano essere modificati gli<br />
allegati «per adeguarli a sopravvenute<br />
esigenze o a nuove acquisizioni<br />
scientifiche o tecnologiche».<br />
La laconica espressione contenuta<br />
nel citato art. 1, comma 10, suscita però<br />
due ordini di problemi interpretativi:<br />
● innanzitutto, non è chiaro se l’Allegato<br />
B al D.M. n. 367/2003 sostituisca<br />
integralmente il punto 1.2. dell’Allegato<br />
5, al D.Lgs. n. 152/ 1999 o se, invece,<br />
si limiti a integrarlo modificandolo;<br />
● in secondo luogo, occorre chiedersi<br />
quali limiti incontri la potestà regolamentare<br />
del Governo nel modificare gli<br />
allegati del D.Lgs. n. 152/1999 e, conseguentemente,<br />
se questi limiti, nel caso<br />
di specie, siano eventualmente stati superati.<br />
Quanto al primo problema, dalla lettura<br />
dell’Allegato B sembrerebbe evincersi<br />
che - nonostante l’art. 10 parli testualmente<br />
di “modifica” - esso intenda<br />
sostituirsi integralmente il punto 1.2. dell’Allegato<br />
5 al D.Lgs. n. 152/1999; lo si<br />
deduce, ad esempio, dalla riproduzione<br />
testuale, nel punto 3, delle regole relative<br />
alle metodiche di campionamento,<br />
[1] Si vedano anche V. Riganti, Con il D.M. 6 novembre 2003, n. 367 nuovi standard di qualità per le acque e Tra nuovi limiti e<br />
costi per le tecnologie parte male il nuovo decreto sulle acque, rispettivamente in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2004, pag. 72 e n.<br />
6/2004, pag. 70.<br />
(segue)<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43
ACQUA<br />
Articolo<br />
già contenute nell’originaria versione<br />
del citato alleato del D.Lgs. n. 152/1999,<br />
che, altrimenti, non avrebbe avuto senso<br />
riportare nuovamente.<br />
Se, invece, si preferisse rimanere aderenti<br />
alla formulazione letterale della<br />
norma, nascerebbe, per l’interprete, il delicato<br />
problema di individuare le parti<br />
dell’originario punto 1.2, dell’Allegato<br />
5 al D.Lgs. n. 152/1999 “sopravissute”<br />
alle modifiche apportate dal D.M. n.<br />
367/2003 e quelle sostituite (ossia, implicitamente<br />
abrogate) da quest’ultimo decreto,<br />
con tutte le difficoltà che ne conseguono<br />
in termini di coordinamento.<br />
In merito al secondo problema interpretativo<br />
sopra richiamato, va osservato,<br />
anzitutto, che l’ampiezza della previsione<br />
contenuta nell’art. 3, comma 4,<br />
D.Lgs. n. 152/1999 non permette di circoscrivere<br />
con chiarezza i limiti entro i<br />
quali il Governo può muoversi nel modificare<br />
il testo del decreto legislativo.<br />
Ciò premesso, anche leggendo il periodo<br />
dell’art. 3, comma 4, in coordinamento<br />
con la prima parte della disposizione<br />
(secondo cui «gli allegati al<br />
D.Lgs. n. 152/1999 e i regolamenti<br />
stabiliscono le “prescrizioni tecniche”»<br />
necessarie all’attuazione del<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
D.Lgs. n. 152/1999), sembrerebbe ragionevole<br />
ritenere che le modifiche agli Allegati<br />
debbano avere a oggetto soltanto<br />
aspetti di carattere eminentemente tecnico,<br />
fra cui limiti di emissione e le matrici<br />
ambientali indicate nelle tabelle, le<br />
metodiche di campionamento e analisi,<br />
ecc. [6] .<br />
L’allegato B al D.M. n. 367/2003,<br />
come si vedrà oltre, contiene, invece,<br />
alcune disposizioni di portata normativa<br />
ben più ampia, destinate a innovare (surrettiziamente?)<br />
anche alcuni aspetti originariamente<br />
disciplinati in modo diverso,<br />
non dagli Allegati, ma, direttamente, da<br />
alcuni articoli del D.Lgs. n. 152/1999,<br />
con ciò travalicando i confini del potere<br />
regolamentare attribuito al Governo dal<br />
citato art. 3, comma 4, D.Lgs. n.<br />
152/1999.<br />
Ci si riferisce, in particolare, alle nuove<br />
regole dettate dal D.M. n. 367/2003<br />
in materia di:<br />
● separazione degli scarichi di processo<br />
dalle acque di raffreddamento e di<br />
gestione delle acque di prima pioggia<br />
(punto 4);<br />
● prescrizioni minime che devono essere<br />
inserite nelle autorizzazioni al trattamento<br />
rifiuti negli impianti di depura-<br />
zione rilasciate ai sensi dell’art. 36,<br />
comma 2, D.Lgs. n. 152/1999 (punto<br />
5) [7] .<br />
Acque di raffreddamento e<br />
di prima pioggia (punto 4)<br />
Il punto 4 dell’Allegato B al D.M. n.<br />
367/2003 stabilisce che «gli scarichi di<br />
processo devono essere separati dagli<br />
scarichi di acque di raffreddamento e<br />
deve essere previsto l’avvio separato allo<br />
scarico delle acque di prima pioggia».<br />
Esso, nel rendere obbligatoria e generalizzata<br />
la separazione degli scarichi di<br />
processo dagli scarichi dalle acque di<br />
raffreddamento, si pone in chiaro contrasto<br />
con l’art. 28, comma 5, D.Lgs. n.<br />
152/1999, che demanda, invece, all’autorità<br />
competente il compito di prescrivere,<br />
in sede di autorizzazione e in via<br />
soltanto eventuale, la separazione dello<br />
scarico delle acque di raffreddamento, di<br />
lavaggio, ovvero impiegate per la produzione<br />
di energia, rispetto allo scarico terminale<br />
di ciascun stabilimento.<br />
Inoltre, nella parte in cui il citato punto<br />
4 impone - ancora una volta, in via<br />
obbligatoria e generalizzata - l’avvio separato<br />
allo scarico delle acque di prima<br />
[2] «Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento<br />
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai<br />
nitrati provenienti da fonti agricole» (in S.O. n. 101 alla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124)<br />
[3] In G.U.C.E. L del 22 dicembre 2000, n. 327). Si veda M. Chilosi, La nuova direttiva-quadro per l’azione comunitaria in materia<br />
di acque: verso un “152-ter”? in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 7/2001, pag. 69. Della stessa Autrice, si veda l’approfondimento sugli<br />
obblighi di attuazione della direttiva da parte dell’Italia, come disposto dalla Comunitaria 2003, a pag. 27 del n. 23/2003 di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
In particolare, la direttiva 2000/60/CE si propone di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle<br />
acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:<br />
- impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e<br />
delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;<br />
- agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;<br />
- miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale<br />
riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli<br />
scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;<br />
- assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l’aumento;<br />
- contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.<br />
[4] Legge 31 ottobre 2003, n.306 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità<br />
europee. Legge comunitaria 2003» (in S.O. n. 173 alla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003, n. 266). Si vedano il n. 23/2003<br />
e il n. 1/2004 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[5] «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali<br />
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 1999, n. 259). È il cosiddetto<br />
“decreto Burlando-bis”.<br />
[6] Anche nel parere espresso il 29 settembre 2003 sullo schema di regolamento dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio<br />
di Stato si legge, a conferma di ciò, che «si tratta di una normativa che appare segnata da un elevatissimo grado di tecnicismo».<br />
[7] Resta impregiudicata dalla nuova disciplina la possibilità, prevista dall’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 152/1999, di svolgere<br />
attività di trattamento dei rifiuti liquidi in regime autorizzativo semplificato (ossia mediante comunicazione) nel rispetto delle<br />
seguenti condizioni:<br />
(segue)<br />
44 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
pioggia, esso contrasta, altresì, con un’altra<br />
disposizione contenuta nell’art. 39,<br />
comma 3, D.Lgs. n. 152/1999, che demanda<br />
alle regioni il potere di discipline<br />
«i casi in cui può essere richiesto che le<br />
acque di prima pioggia e di lavaggio<br />
delle aree esterne siano convogliate e<br />
opportunamente trattate in impianti di<br />
depurazione per particolari ipotesi nelle<br />
quali, in relazione alle attività svolte, vi<br />
sia il rischio di dilavamento dalle superfici<br />
impermeabili scoperte di sostanze<br />
pericolose o di sostanze che creano pregiudizio<br />
per il raggiungimento degli<br />
obiettivi di qualità dei corpi idrici». In<br />
altre parole, nel silenzio della normativa<br />
regionale, in merito alle acque di prima<br />
pioggia non potevano essere, sino a oggi,<br />
stabilite particolari prescrizioni quale<br />
è l’obbligo dell’avvio separato allo scarico.<br />
Nel caso in cui le regioni avessero,<br />
invece, dettato disposizioni in questa materia<br />
[8] , si pone ora il problema del coordinamento<br />
con le nuove regole prescritte<br />
direttamente dal D.M. n. 367/2003.<br />
Rifiuti in impianti per<br />
reflui urbani (punto 5)<br />
L’art. 36, comma 2, D.Lgs. n.<br />
152/1999 attribuisce all’autorità competente<br />
(regione o provincia, a seconda del<br />
riparto stabilito in sede regionale) la facoltà<br />
di autorizzare - in deroga al divieto<br />
generale - i gestori del servizio idrico<br />
integrato, «in relazione a particolari esigenze<br />
e nei limiti della capacità residua<br />
di trattamento», a smaltire rifiuti liquidi<br />
nell’impianto di trattamento delle acque<br />
reflue urbane, «limitatamente alle tipologie<br />
compatibili con il processo di depurazione».<br />
Al di là quanto espressamente previsto<br />
dall’art. 36 - fra cui il fatto che l’autorizzazione<br />
in deroga sia consentita purché<br />
non si comprometta il riutilizzo delle<br />
acque reflue e dei fanghi e che il<br />
produttore dei rifiuti e il trasportatore<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
dei rifiuti siano tenuti al rispetto della<br />
normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n.<br />
22/1997) - spettava, dunque, all’autorità<br />
competente il potere di imporre, in sede<br />
di rilascio dell’autorizzazione, ogni eventuale<br />
prescrizione necessaria, tenuto conto<br />
delle peculiarità del caso specifico.<br />
La nuova disciplina introdotta dal<br />
punto 5 dell’Allegato B al D.M. n.<br />
367/2003 detta, invece, a priori le condizioni<br />
cui l’autorità competente deve subordinare<br />
il rilascio della autorizzazione<br />
in deroga ex art. 36, comma 2, D.Lgs. n.<br />
152/1999, prevedendo, in particolare:<br />
● che l’impianto sia dotato di un idoneo<br />
sistema di pretrattamento, dedicato<br />
e adeguato alle tipologie di rifiuti liquidi<br />
da smaltire; di conseguenza, in assenza<br />
di una specifica sezione dell’impianto<br />
dedicata al pretrattamento rifiuti, non<br />
sembra più possibile autorizzare l’attività<br />
di smaltimento);<br />
● che questo impianto sia individuato<br />
alla luce delle migliori tecniche disponibili,<br />
tali da garantire, all’uscita del pretrattamento<br />
e all’ingresso nel depuratore<br />
urbano, «concentrazioni di sostanze<br />
pericolose non superiori di un fattore<br />
20 rispetto agli standard di qualità di<br />
cui alla tabella 1 dell’allegato A al<br />
D.M. 367/2003».<br />
Essa impone, quindi, limiti in concentrazione<br />
che dovranno essere rispettati<br />
prima dell’ingresso del rifiuto pretrattato<br />
nella sezione di depurazione delle acque<br />
reflue urbane, impedendo, di fatto (o<br />
comprimendo significativamente), quella<br />
valutazione caso per caso in merito al<br />
processo di depurazione e alle residue<br />
capacità di trattamento che l’art. 36,<br />
D.Lgs. n. 152/1999 affida, invece, all’autorità<br />
competente.<br />
È presumibile che questa disposizione<br />
intendesse eliminare la possibilità,<br />
per i gestori degli impianti di trattamento<br />
delle acque reflue urbane, di “diluire”<br />
la concentrazione delle sostanze perico-<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
lose eventualmente contenute nei rifiuti<br />
liquidi smaltiti nel medesimo impianto<br />
mediante la miscelazione di questi ultimi<br />
con le acque reflue provenienti dalla<br />
rete fognaria.<br />
La (comprensibile) esigenza di evitare<br />
lo “smaltimento per diluizione” avrebbe,<br />
però, potuto giustificare l’imposizione,<br />
all’uscita dell’impianto di pretrattamento,<br />
del rispetto dei limiti previsti per<br />
lo scarico in rete fognaria. Il Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> ha, invece, individuato,<br />
per alcuni parametri, valori talmente restrittivi<br />
da rendere ingiustificato ogni ulteriore<br />
trattamento del rifiuto, posto che<br />
i limiti che devono essere rispettati in<br />
ingresso all’impianto di depurazione sono<br />
spesso inferiori a quelli imposti per<br />
lo scarico finale [9] .<br />
A ciò si aggiunga che la fissazione di<br />
tetti massimi così restrittivi sembrerebbe,<br />
peraltro, creare una ingiustificata disparità<br />
fra i gestori degli impianti per le<br />
acque reflue urbane rispetto a chi gestisce<br />
i rifiuti liquidi, a tutto vantaggio di<br />
questi ultimi, i quali, in uscita dal proprio<br />
ciclo produttivo, dovranno, infatti,<br />
rispettare i limiti di cui alla tabella 3,<br />
Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/1999, che,<br />
come visto precedentemente, sono nettamente<br />
inferiori.<br />
Inoltre, non è chiaro cosa succeda nel<br />
caso in cui non vengano individuate tecnologie<br />
- avendo sempre come riferimento,<br />
nel fare ciò, il concetto di migliori<br />
tecniche disponibili (MTD o BAT) - in<br />
grado di assicurare il rispetto del limite<br />
di qualità delle acque moltiplicato per il<br />
fattore 20. Ci si chiede, in altri termini,<br />
se l’autorizzazione al trattamento di rifiuti<br />
liquidi nell’impianto di depurazione<br />
possa essere rilasciata, sia pure con l’imposizione<br />
di un limite meno restrittivo.<br />
La soluzione positiva (riconoscere la<br />
possibilità di rilasciare l’autorizzazione),<br />
benché non fedele al tenore letterale della<br />
norma, sembra, tuttavia, preferibile,<br />
- provenienza dei rifiuti dal medesimo Ambito Territoriale Ottimale in cui il gestore del servizio idrico integrato esercita;<br />
- qualità dei rifiuti conforme ai limiti di tabella 3, Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/1999 per lo scarico nella rete fognaria urbana,<br />
ovvero provenienza dei rifiuti dalla manutenzione ordinaria della rete, di altri impianti di trattamento delle acque reflue<br />
urbane, sistemi di trattamento dei reflui domestici a servizio di edifici isolati.<br />
[8] Si possono ricordare la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 15 gennaio 2002, n. 402 e la deliberazione<br />
della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 9 giugno 2003, n. 1053.<br />
[9] A titolo di esempio, il limite stabilito dalla tabella 3 dell’Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/1999 per lo scarico in corpo idrico<br />
superficiale del parametro arsenico è di 500 µg/L, a fronte del limite di 100 µg/L fissato dal D.M. n. 367/2003 (5 µg/L<br />
moltiplicato per il fattore 20). La situazione non muta per i parametri cromo (80 µg/L contro i 2000 µg/L dello scarico finale),<br />
nichel (60 µg/L contro i 2000 µg/L dello scarico finale) e piombo (40 µg/L contro i 200 µg/L dello scarico finale).<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 45
ACQUA<br />
Articolo<br />
pena, altrimenti, l’ingiustificato (se non<br />
addirittura illegittimo) svuotamento di significato<br />
del ruolo attribuito all’autorità<br />
competente dall’art. 36, D.Lgs. n.<br />
152/1999.<br />
Prima di soffermarsi sui possibili rimedi<br />
giurisdizionali, occorre segnalare<br />
che, in merito ad alcune delle problematiche<br />
analizzate nel presente contributo,<br />
è intervento di recente lo stesso Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong>, che, con propria direttiva<br />
27 maggio 2004 (in Gazzetta Ufficiale<br />
del 14 giugno 2004, n. 137), ha<br />
dettato «Disposizioni interpretative delle<br />
norme relative agli standard di qualità<br />
nell’ambiente acquatico per le sostanze<br />
pericolose» (si veda l’articolo a firma<br />
di V. Riganti, pubblicato a pag. 47). Questo<br />
provvedimento, occorre ricordarlo,<br />
non costituisce una fonte del diritto; pertanto,<br />
esso non è vincolante, ma ha soltanto<br />
il valore di un “suggerimento interpretativo”<br />
(peraltro, “autentico”, in quanto<br />
proveniente dalla medesima autorità,<br />
il dicastero dell’<strong>Ambiente</strong>, che ha emanato<br />
la norma interpretata) rivolto alle<br />
amministrazioni chiamate ad applicare il<br />
D.M. n. 367/2003.<br />
Ciò premesso, è, comunque, interessare<br />
notare come la citata direttiva sembri<br />
implicitamente confermare le sopra<br />
evidenziate perplessità suscitate dalle numerose<br />
disposizioni del D.M. n.<br />
367/2003 che si pongono in conflitto<br />
con il D.Lgs. n. 152/1999.<br />
Ci si riferisce, in particolare, ai passaggi<br />
della direttiva secondo cui:<br />
● il DM 367/2003 va «interpretato ed<br />
applicato nel rispetto del quadro normativo<br />
costituito dal sovraordinato decreto<br />
legislativo n. 152/1999 che al suo<br />
titolo IV individua quali strumenti di<br />
tutela i piani di tutela delle acque (capo<br />
I, articoli 42-44) e la disciplina degli<br />
scarichi (capo II, articoli 45-53)» e«in<br />
questo contesto va considerata anche la<br />
gestione dei fanghi derivanti dagli impianti<br />
di depurazione»;<br />
● «restano fermi, altresì, il disposto<br />
dell’art. 28, comma 5» D.Lgs. n.<br />
152/1999, «che lascia all’autorità competente<br />
la decisione in materia di separazione<br />
degli scarichi di processo da<br />
quelli delle acque di raffreddamento,<br />
l’art. 39, D.Lgs. n. 152/1999 in materia<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
di acque di prima pioggia, nonché la<br />
normativa sui fanghi di depurazione di<br />
cui al decreto legislativo n. 99/1992»;<br />
● «la scelta se attenersi o meno alle<br />
indicazioni riportate nel predetto allegato<br />
B» al D.M. n. 367/2003 «rientra<br />
nelle facoltà delle autorità competenti».<br />
I possibili rimedi<br />
giurisdizionali<br />
Come si è visto, il D.M. n. 367/2003<br />
sembra porsi in contrasto con numerose<br />
disposizioni del D.Lgs. n. 152/1999 (in<br />
primo luogo, con gli articoli 39 e 36, ma<br />
anche con gli articoli 3, comma 4, 28,<br />
commi 4 e 5, 45, commi 8 e 9 e 52),<br />
comprimendo, in particolare, la potestà<br />
normativa delle regioni e le competenze<br />
amministrative degli enti locali. Per queste<br />
ragioni, occorre chiedersi quali siano<br />
i rimedi di carattere giurisdizionale offerti<br />
dall’ordinamento per sindacare i profili<br />
di dubbia legittimità dell’Allegato B al<br />
D.M. n. 367/2003.<br />
In primo luogo, sarebbe stato possibile<br />
ipotizzare l’impugnazione del D.M.<br />
n. 367/2003 da parte delle regioni innanzi<br />
alla Corte Costituzionale, mediante<br />
lo strumento del conflitto di attribuzione<br />
fra Stato e regioni, disciplinato dalla legge<br />
costituzionale n. 87/1953 [10] , in riferimento,<br />
in particolare, al punto 4 dell’Allegato<br />
B al D.M. n. 367/2003, che, nel<br />
prevedere direttamente particolari prescrizioni<br />
in materia di gestione delle acque<br />
di prima pioggia, invade le competenze<br />
attribuite in questa materia alle<br />
regioni dall’art. 39, D.Lgs. n. 152/1999.<br />
Allo stato attuale, questo rimedio non è,<br />
tuttavia, più utilizzabile, poiché è scaduto<br />
il termine di decadenza per la presentazione<br />
del ricorso fissato dalla legge in<br />
sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto<br />
(in questo caso, la pubblicazione<br />
sulla Gazzetta Ufficiale, che è avvenuta<br />
l’8 gennaio 2004).<br />
Esaurito è anche il termine - sessanta<br />
giorni decorrenti, trattandosi di atto normativo,<br />
sempre dalla pubblicazione in<br />
Gazzetta Ufficiale - per il secondo possibile<br />
rimedio giurisdizionale, consistente<br />
nell’impugnazione immediata del<br />
D.M. n. 367/2003 innanzi al TAR per<br />
il Lazio a opera di soggetti che fossero<br />
stati in grado di dimostrarne la capacità<br />
di ledere direttamente propri interessi (si<br />
pensi, fra quelle sopra evidenziate, alla<br />
disposizione che impone la separazione<br />
degli scarichi di processo dagli scarichi<br />
delle acque di raffreddamento e l’avvio<br />
separato allo scarico delle acque di prima<br />
pioggia). Peraltro, l’impugnazione diretta<br />
è stata presumibilmente lo strumento<br />
utilizzato dagli 11 ricorrenti che, il 2<br />
aprile 2004, hanno depositato presso il<br />
TAR Lazio un ricorso collettivo (reg.<br />
gen. n. 3209/2004) contro il D.M. n.<br />
367/2003.<br />
Non più esperibile è, inoltre, lo strumento<br />
del ricorso straordinario al Presidente<br />
della Repubblica di cui al D.P.R.<br />
n. 1199/1971 [11] - trattasi di rimedio di<br />
natura amministrativa (e non giurisdizionale)<br />
ammesso in via generale contro<br />
gli atti amministrativi definitivi per<br />
censurare i soli vizi di legittimità - a<br />
causa dell’avvenuto decorso del termine<br />
di centoventi giorni per la proposizione<br />
del ricorso.<br />
Una quarta opportunità è costituita,<br />
essendo il nuovo decreto, a tutti gli effetti,<br />
un atto formalmente amministrativo<br />
(benché sostanzialmente normativo),<br />
dalla possibilità di impugnare il D.M.<br />
n. 367/2003 innanzi al TAR per il<br />
Lazio congiuntamente a un eventuale<br />
provvedimento amministrativo applicativo<br />
(ad esempio, di diniego dell’autorizzazione<br />
allo smaltimento di rifiuti<br />
negli impianti di trattamento di acque<br />
reflue urbane o, viceversa, di autorizzazione<br />
con prescrizioni conformi a quelle<br />
stabilite dall’Allegato B al D.M. n.<br />
367/2003), quale atto presupposto non<br />
immediatamente lesivo degli interessi<br />
del ricorrente, dalla cui illegittimità deriva,<br />
però, l’illegittimità dell’atto applicativo,<br />
secondo il consolidato meccanismo<br />
della “doppia impugnazione”. Infine,<br />
resta naturalmente ferma la possibilità<br />
per il giudice ordinario (civile o penale)<br />
- nonché, secondo un recente orientamento<br />
del Consiglio di Stato, anche per<br />
il giudice amministrativo in sede di ricorso<br />
presentato contro l’atto applicativo<br />
- di disapplicare il D.M. n.<br />
367/2003, ove lo ritenga illegittimo per<br />
le ragioni sopra esposte, ossia di decidere<br />
come se esso non vi fosse. l<br />
[10] «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1953, n. 62).<br />
[11] «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi» (in Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1972, n. 13).<br />
46 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
di Vincenzo Riganti, professore di Normazione e Certificazione - Università di Pavia<br />
Dopo la pubblicazione del D.M.<br />
n. 367/2003, recante «Regolamento<br />
concernente la fissazione<br />
di standard di qualità nell’ambiente<br />
acquatico per le sostanze<br />
pericolose, ai sensi dell’articolo<br />
3, comma 4, del decreto legislativo<br />
11 maggio 1999, n. 152», permanevano<br />
non pochi dubbi interpretativi.<br />
A questo proposito,<br />
la direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e del Territorio 27<br />
maggio 2004, tende a ricondurre<br />
le disposizioni interpretative<br />
delle norme relative agli standard<br />
di qualità nell’ambiente acquatico<br />
per le sostanze pericolose<br />
nell’ambito del decreto legislativo<br />
11 maggio 1999, n. 152,<br />
ridimensionando le interpretazioni<br />
estensive che erano state<br />
date al D.M. n. 367/2003, non<br />
soltanto dalla dottrina, ma, anche<br />
e soprattutto, dalle autorità<br />
alle quali competeva la sua attuazione.<br />
Per effetto di questo<br />
nuovo documento, infatti, viene<br />
chiarito come resti facoltativa,<br />
per le autorità competenti, la<br />
scelta se attenersi o meno alle<br />
indicazioni riportate nell’Allegato<br />
B al D.M. n. 367/2003.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Tra i non pochi rilievi critici che<br />
sono stati mossi al decreto ministeriale<br />
6 novembre 2003, n.<br />
367 [1] (si veda anche l’articolo a firma<br />
M. Chilosi e A. Martelli, pubblicato<br />
a pag. 43), merita attenzione anche<br />
quello che, attraverso un decreto ministeriale,<br />
erano state modificate norme<br />
dettate da un decreto legislativo, cioè<br />
da una norma giuridica gerarchicamente<br />
superiore; tanto che anche in<br />
questa direzione si era mosso il ricorso<br />
presentato al Tribunale Amministrativo<br />
Regionale del Lazio.<br />
La direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e del Territorio 27 maggio<br />
2004, nel dettare le disposizioni interpretative<br />
delle norme relative agli<br />
standard di qualità nell’ambiente acquatico<br />
per le sostanze pericolose, tende<br />
a ricondurre le stesse nell’ambito<br />
del decreto legislativo 11 maggio<br />
1999, n. 152, ridimensionando le interpretazioni<br />
estensive che erano state<br />
date al D.M. 367/2003, non soltanto<br />
dalla dottrina, ma, anche e soprattutto,<br />
dalle autorità alle quali competeva<br />
la sua attuazione.<br />
Va premesso che il Governo, con<br />
l’atto di recepimento della direttiva<br />
europea 2000/60/CE [2] , che prevede<br />
la riduzione e la graduale diminuzione<br />
dell’inquinamento provocato dallo<br />
scarico, emissione e rilascio di sostanze<br />
pericolose prioritarie, e con l’adozione<br />
del testo unico sulle acque [3]<br />
previsto dal disegno di legge sulla delega<br />
ambientale di cui si attende l’ap-<br />
ACQUA<br />
Commento<br />
Le precisazioni nella direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e del Territorio 27 maggio 2004<br />
Autorità di controllo più autonome<br />
sui limiti per le sostanze pericolose<br />
provazione da parte del Parlamento,<br />
intende riordinare la normativa vigente.<br />
Si assisterà, quindi, a un’ulteriore<br />
modifica della normativa, che in parte<br />
- per quanto riguarda gli standard di<br />
qualità nell’ambiente acquatico nella<br />
matrice acquosa - sembra essere anticipata<br />
dalla direttiva ministeriale, almeno<br />
nelle sue linee direttrici.<br />
Gli scarichi<br />
di sostanze pericolose<br />
Un primo punto di rilevo è l’inquadramento<br />
degli “scarichi di sostanze<br />
pericolose” nell’ambito di quanto dettato<br />
dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. n.<br />
152/1999. La direttiva ministeriale,difatti,<br />
precisa che le disposizioni del<br />
D.M. n. 367/2003 in materia di scarichi<br />
si applicano solo in presenza di due<br />
condizioni concorrenti e concomitanti:<br />
● che gli stabilimenti dai quali prende<br />
origine lo scarico siano quelli nei<br />
quali si svolgono attività che comportano<br />
la produzione, la trasformazione<br />
o l’utilizzazione delle sostanze pericolose<br />
considerate nel decreto stesso e<br />
● che, negli scarichi, queste sostanze<br />
siano presenti in quantità o concentrazione<br />
superiori ai limiti di rilevabilità<br />
delle metodiche analitiche disponibili.<br />
Si noti che non si parla di limiti di<br />
accettabilità (quelli indicati nella tabella<br />
3 dell’Allegato 5 al D.Lgs. n.<br />
152/1999), bensì di limiti di rilevabilità<br />
analitica, che sono molto più bassi.<br />
Questo farebbe pensare che l’articolo<br />
riguardi soltanto i cicli produttivi<br />
[1] «Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo<br />
3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2004, n. 5). Si vedano, dello stesso<br />
autore, Con il D.M. 6 novembre 2003, n. 367 nuovi standard di qualità per le acque e Tra nuovi limiti e costi per le tecnologie parte<br />
male il nuovo decreto sulle acque, rispettivamente, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 3/2004, pag. 72 e n. 6/2004, pag. 70.<br />
(segue)<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47
ACQUA<br />
Commento<br />
elencati nella tabella 3/A. Tuttavia,<br />
l’articolo 34 recita: «Le disposizioni<br />
relative agli scarichi di sostanze pericolose<br />
si applicano agli stabilimenti<br />
nei quali si svolgono attività che comportano<br />
la produzione, la trasformazione<br />
o l’utilizzazione delle sostanze di<br />
cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato<br />
5». Il dettato letterale si presta all’interpretazione<br />
restrittiva secondo la quale<br />
i cicli produttivi indicati nella tabella<br />
3/A sono soggetti a vincoli sia per la<br />
concentrazione degli inquinanti sia per<br />
la quantità massima scaricabile per unità<br />
di elemento caratteristico dell’attività<br />
inquinante; tuttavia, la possibilità di<br />
interventi volti a rendere più severi i<br />
limiti di concentrazione e le modalità<br />
di scarico viene estesa da alcuni organi<br />
di controllo a tutti gli effluenti che<br />
contengono le sostanze indicate nella<br />
tabella 5, indipendentemente dal ciclo<br />
lavorativo di provenienza e dal fatto<br />
che la loro concentrazione rientri nei<br />
limiti tabulari. Nel prosieguo dell’articolo,<br />
in effetti, si dettano norme differenziate<br />
per i due casi presi in esame:<br />
● più severe per gli specifici cicli<br />
produttivi nominativamente indicati<br />
nella tabella 3/A [4] ;<br />
● meno severe per gli altri cicli produttivi.<br />
Difatti, vincoli quali la separazione<br />
degli scarichi parziali da quello generale<br />
e la loro qualificazione come rifiuti<br />
nel D.Lgs. n. 152/1999 (alla cui<br />
disciplina sono, quindi, soggetti), non<br />
sono generalizzati, bensì (secondo<br />
l’art. 34), discendono da una valutazione<br />
dell’autorità competente, che ha<br />
luogo caso per caso.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
È da osservare che vi è una sostanziale<br />
diversità tra le sostanze elencate<br />
nell’Allegato 3/A e quelle elencate nell’Allegato<br />
5. Mentre le prime sono<br />
sicuramente considerate, nella letteratura<br />
scientifica, come dotate di particolare<br />
ed elevata pericolosità nei confronti<br />
dell’ambiente, tra le seconde figurano<br />
sostanze come lo zinco, che<br />
non è neppure previsto tra i parametri<br />
di potabilità delle acque destinate al<br />
consumo umano, e come il rame, che<br />
è consentito, in queste ultime, a livello<br />
di 1 milligrammo/litro, ben al di sopra<br />
del limite di rilevabilità analitica [5] .In<br />
concreto, alcune autorità di controllo<br />
danno un’interpretazione restrittiva<br />
del dettato della norma, imponendo a<br />
scarichi quali quelli delle acque piovane<br />
collettate (nelle quali lo zinco, che<br />
è un inquinante ubiquitario, quasi sempre<br />
è presente in concentrazione rilevabile,<br />
anche se inferiore al limite della<br />
tabella 3 dell’Allegato 5) la separazione<br />
dallo scarico generale e il trattamento<br />
a parte, classificandoli come contenente<br />
una sostanza pericolosa. Il che<br />
può essere formalmente vero, ma non<br />
lo è in senso sostanziale.<br />
Le nuove disposizioni<br />
interpretative<br />
La mitigazione apportata dalle disposizioni<br />
interpretative non tocca<br />
questi aspetti, bensì rende facoltativa,<br />
per le autorità competenti, la scelta se<br />
attenersi o meno alle indicazioni riportate<br />
nell’Allegato B al D.M. n.<br />
367/2003, che, in una lettura letterale,<br />
faceva ritenere che, per tutte le attività<br />
industriali in cui fossero presenti<br />
sostanze individuate all’allegato A,<br />
fosse obbligatorio:<br />
● porre in opera misuratori di portata;<br />
● porre in opera campionatori automatici;<br />
● assicurare autocontrolli;<br />
● separare gli scarichi di processo da<br />
quelli delle acque di raffreddamento;<br />
● avviare separatamente allo scarico<br />
le acque di prima pioggia; ecc.<br />
Ora, le disposizioni interpretative<br />
affermano che «la scelta se attenersi<br />
o meno alle indicazioni riportate nel<br />
predetto allegato B rientra nelle facoltà<br />
delle autorità competenti».<br />
Parimenti, viene precisato che rimane<br />
in capo all’autorità competente la<br />
decisione in materia di separazione degli<br />
scarichi di processo da quelli delle<br />
acque di raffreddamento (art. 28, comma<br />
5, D.Lgs. n. 152/1999), in materia<br />
di separazione delle acque di prima<br />
pioggia (art. 39) nonché di utilizzo<br />
agricolo dei fanghi di depurazione (D.<br />
Lgs. n. 99/1992) [6] . Si tratta, quindi, di<br />
valutazioni da assumere caso per caso.<br />
Inoltre, sulla base della trasparenza<br />
degli atti amministrativi ai sensi della<br />
legge 7 agosto 1990, n. 241 [7] , ogni<br />
prescrizione dell’autorità dovrà essere<br />
adeguatamente giustificata, con esclusione<br />
di riferimenti di tipo generico o<br />
generale. La motivazione non potrà<br />
che far riferimento al piano di tutela<br />
delle acque, che dovrà essere approvato<br />
dalle regioni entro il 31 dicembre<br />
2004, sulla base dei dati raccolti attraverso<br />
l’indagine conoscitiva sulle pressioni<br />
antropiche e sullo stato di qualità<br />
dei corpi idrici, quest’ultimo, beninteso,<br />
con preciso ed esplicito riferimen-<br />
[2] «Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione<br />
comunitaria in materia di acque» (in G.U.C.E. L del 22 dicembre 2000, n. 327). Si veda M. Chilosi, La nuova direttiva-quadro<br />
per l’azione comunitaria in materia di acque: verso un “152-ter”? in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 7/2001, pag. 69. Della stessa<br />
Autrice, si veda l’approfondimento sugli obblighi di attuazione della direttiva da parte dell’Italia, come disposto dalla<br />
Comunitaria 2003, a pag. 27 del n. 23/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[3] Si ricordi che il D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni e integrazioni è impropriamente chiamato “testo unico”.<br />
[4] Ad esempio più severi vincoli autorizzativi.<br />
[5] D.Lgs. n. 31/2001 «Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» (in S.O. n.<br />
41 alla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001, n. 52). Si veda anche lo Speciale sul n. 9/2001 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[6] «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei<br />
fanghi di depurazione in agricoltura» (in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38).<br />
[7] «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192)<br />
48 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
to agli inquinanti di cui all’allegato A<br />
al D.M. n. 367/2003. Non pochi dubbi<br />
permangono sulla possibilità, per tutte<br />
le regioni, di completare l’indagine in<br />
tempo per travasarne i risultati nei piani<br />
regionali di tutela, che dovrebbero<br />
essere adottati entro il 2004 (anche se<br />
il termine è ordinatorio).<br />
Va sottolineato che le disposizioni<br />
interpretative affermano che «la disciplina<br />
degli scarichi, ex art. 28 del<br />
decreto legislativo n. 152/1999, consegue<br />
alle decisioni pianificatorie di cui<br />
sopra», cioè all’adozione del piano di<br />
tutela delle acque, nel cui contesto va<br />
considerata anche la gestione dei fanghi<br />
di depurazione [8] .<br />
Viene precisato anche che le autori-<br />
tà competenti dovranno scaglionare<br />
nel tempo le prescrizioni autorizzative,<br />
dando ai titolari delle attività dalle quali<br />
prendono origine gli scarichi, i tempi<br />
di adeguamento necessari.<br />
Resta salva, secondo le disposizioni<br />
interpretative, la possibilità che le autorità<br />
competenti possano fissare (fin<br />
d’ora), in sede autorizzativa, valori limite<br />
di emissione più restrittivi di quelli<br />
stabiliti ai sensi della normativa generale,<br />
anche se solo «in particolari situazioni<br />
di accertato pericolo per l’ambiente»,<br />
che devono essere adeguatamente<br />
descritte, con motivazione specifica<br />
e non generica.<br />
Da ultimo, è importante che nel<br />
citato riordino della normativa vigen-<br />
te siano distinte con chiarezza, con lo<br />
scopo di eliminare le diverse interpretazioni<br />
tuttora possibili e non specificate<br />
dalla nuova disposizione interpretativa,<br />
le sostanziali differenze tra<br />
le sostanze elencate nell’allegato A<br />
al D.M. n. 367/2003, e le sostanze<br />
pericolose che decadono dai processi<br />
produttivi indicati nella tabella 3/A<br />
al D.Lgs. n. 152/1999, da un lato, e<br />
le altre sostanze elencate in tabella 5<br />
del D.Lgs. n. 152/1999 [9] , dall’altro.<br />
Tra queste categorie di sostanze, pur<br />
tutte definite (non sempre a ragione)<br />
pericolose, vi è, tuttavia, una diversa<br />
graduazione di pericolosità nei confronti<br />
dell’ambiente, della quale la<br />
legge dovrebbe tener conto.<br />
Direttiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio 27 maggio 2004<br />
Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità<br />
nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose<br />
in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2004, n. 137<br />
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE<br />
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO<br />
(omissis)<br />
Emana<br />
la seguente direttiva:<br />
1. Obiettivo del decreto ministeriale n. 367/2003 è<br />
di fissare in modo uniforme su tutto il territorio<br />
nazionale gli standard di qualità nell’ambiente acquatico<br />
nella matrice acquosa, per i corpi idrici significativi<br />
e per quelli a specifica destinazione, al fine di<br />
assicurare un’elevata tutela ambientale alle scadenze<br />
temporali fissate dal decreto legislativo n. 152/1999<br />
al 2008 (art. 5, comma 3) e al 2015 (art. 4, comma<br />
4), per le sostanze pericolose individuate a livello<br />
comunitario, immesse nell’ambiente idrico da fonti<br />
puntuali e diffuse.<br />
Il decreto va pertanto interpretato ed applicato nel<br />
rispetto del quadro normativo costituito dal sovraordi-<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
ACQUA<br />
Commento<br />
nato decreto legislativo n. 152/1999 che al suo titolo<br />
IV individua quali strumenti di tutela i piani di tutela<br />
delle acque (capo I, articoli 42-44) e la disciplina<br />
degli scarichi (capo II, articoli 45-53).<br />
Infatti, lo strumento sostanziale per la tutela delle<br />
acque dall’inquinamento provocato dalle sostanze pericolose<br />
è definito negli articoli 42, 43 e 44 del<br />
decreto legislativo citato, i quali prescrivono che le<br />
regioni debbono svolgere un’attività conoscitiva finalizzata<br />
all’individuazione delle pressioni antropiche<br />
ed al rilevamento dello stato di qualità dei corpi<br />
idrici. Sulla base dei dati raccolti, le regioni devono<br />
approvare il piano di tutela delle acque non oltre il<br />
31 dicembre 2004. In questo contesto va considerata<br />
anche la gestione dei fanghi derivanti dagli impianti<br />
di depurazione.<br />
La disciplina degli scarichi, ex art. 28 del decreto<br />
legislativo n. 152/1999, consegue alle decisioni pianificatorie<br />
di cui sopra.<br />
2. Le disposizioni del decreto ministeriale n.<br />
[8] Viene segnalato che alcune autorità di controllo hanno già inibito l’utilizzo agricolo dei fanghi di biodepurazione prodotti da<br />
impianti che operano sulla base del comma 2 del D.Lgs. n. 152/1999.<br />
[9] Per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 dello stesso decreto legislativo.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49
ACQUA<br />
Documento<br />
367/2003 concernenti gli scarichi si applicano, ai<br />
sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n.<br />
152/1999, agli stabilimenti nei quali si svolgono attività<br />
che comportano la produzione, la trasformazione<br />
o l’utilizzazione delle sostanze pericolose considerate<br />
nel decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la<br />
presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni<br />
superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche<br />
disponibili. Si tratta pertanto di due condizioni<br />
concorrenti e soltanto in presenza di entrambe si<br />
deve ritenere che gli scarichi siano da qualificare<br />
“scarichi di sostanze pericolose”.<br />
3. In particolare, sulla base della normativa vigente,<br />
l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione,<br />
tenendo conto della tossicità, della persistenza<br />
e della bioaccumulazione della sostanza considerata<br />
nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico,<br />
può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo<br />
per l’ambiente anche per la copresenza di altri<br />
scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione<br />
più restrittivi di quelli fissati ai sensi della<br />
normativa generale.<br />
Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato<br />
5 del decreto legislativo n. 152/1999, derivanti dai<br />
cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la<br />
quantità massima ammissibile della sostanza continuerà<br />
ad essere espressa in unità di peso per unità di<br />
elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè<br />
per materia prima o per unità di prodotto, in conformità<br />
con quanto indicato nella stessa tabella.<br />
Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze<br />
pericolose il punto di misurazione dello<br />
scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo<br />
stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve<br />
lo stabilimento medesimo. Restano fermi, altresì,<br />
il disposto dell’art. 28, comma 5, che lascia<br />
all’autorità competente la decisione in materia di<br />
separazione degli scarichi di processo da quelli<br />
delle acque di raffreddamento, il disposto dell’art.<br />
39 in materia di acque di prima pioggia nonché la<br />
normativa sui fanghi di depurazione di cui al decreto<br />
legislativo n. 99/1992.<br />
Per tutte queste disposizioni le autorità competenti<br />
scaglioneranno nel tempo le prescrizioni autorizzative,<br />
dando ai titolari delle attività da cui originano gli<br />
scarichi i tempi di adeguamento necessari nel rispetto<br />
del disposto dell’art. 62, comma 3, del decreto<br />
legislativo n. 152/1999.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
4. L’allegato B del decreto ministeriale n.<br />
367/2003 essendo finalizzato - come espressamente<br />
previsto dall’art. 1, comma 10 - al raggiungimento<br />
degli standard di qualità per le sostanze pericolose,<br />
integra il punto 1.2 dell’allegato V del decreto legislativo<br />
n. 152/1999, e deve conseguentemente intendersi<br />
riferito agli scarichi contenenti sostanze pericolose,<br />
individuati all’art. 34, comma 1, dello stesso<br />
decreto. In attesa del recepimento della direttiva<br />
CE/2000/60 - che disciplinerà dettagliatamente la<br />
materia modificando, se del caso, la normativa sostanziale<br />
vigente, di cui, in particolare, al decreto<br />
legislativo n. 152/1999 (capo III), nonché al decreto<br />
legislativo n. 372/1999 e al decreto legislativo n.<br />
99/1992 - la scelta se attenersi o meno alle indicazioni<br />
riportate nel predetto allegato B rientra nelle facoltà<br />
delle autorità competenti, ai sensi di quanto precisato<br />
al precedente punto 3 e con le precisazioni di cui<br />
al successivo punto 5.<br />
5. Per assicurare la necessaria trasparenza degli<br />
atti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto<br />
1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento<br />
amministrativo e di diritto di accesso ai<br />
documenti amministrativi», ogni prescrizione eventualmente<br />
adottata nelle autorizzazioni dovrà essere<br />
adeguatamente motivata sulla base delle indicazioni<br />
contenute nel piano regionale di tutela, tenendo<br />
conto in particolare della portata del corpo<br />
d’acqua e del carico massimo ammissibile nello<br />
stesso. Si ricorda infatti che l’art. 3 comma 1,<br />
della predetta legge prescrive che ogni provvedimento<br />
amministrativo deve essere motivato e che<br />
la motivazione deve indicare i presupposti di fatto<br />
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la<br />
decisione dell’amministrazione, in relazione alle<br />
risultanze dell’istruttoria. Se le ragioni della decisione<br />
risultano da altro atto dell’amministrazione<br />
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione<br />
di quest’ultima deve essere indicato e<br />
reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama<br />
che, nel caso in specie, non può essere che il piano<br />
regionale di tutela delle acque.<br />
6. Considerata l’esigenza di assicurare il raggiungimento<br />
degli standard di qualità della acque dall’inquinamento<br />
delle sostanze pericolose con criteri<br />
di omogeneità sul territorio, le autorità competenti<br />
si atterranno a quanto sopra indicato al fine di<br />
garantire l’unitarietà dell’azione di tutela ambientale.<br />
l<br />
50 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
di Mara Chilosi, Butti, Peres & Partner, avvocati<br />
ll Governo italiano, dovendo<br />
porre rimedio a un’infrazione<br />
comunitaria avviata dopo l’introduzione<br />
dell’art. 35 legge<br />
n. 448/2001, ha modificato il<br />
Testo Unico sull’ordinamento<br />
degli enti locali (TUEL), definito<br />
dall’art. 113<br />
D.Lgs. n. 267/2000, in materia<br />
di servizi pubblici locali. Questa<br />
variazione è stata introdotta<br />
in un primo momento con<br />
l’art. 14, decreto-legge<br />
n. 269/2003, e, in seguito, con<br />
l’art. 4, legge di conversione n.<br />
326/2003. Tra le modifiche apportate,<br />
la variazione della definizione<br />
dei servizi pubblici locali,<br />
che da «rilevanza industriale»<br />
passa a «rilevanza economica<br />
(concetto dinamico e<br />
relativo, coerente con le indicazioni<br />
della Commissione europea),<br />
l’allargamento dell’esclusione<br />
dal “periodo transitorio”<br />
a ulteriori tipologie di società<br />
e la disciplina della fase successiva<br />
a tale periodo.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Aseguito della procedura di infrazione<br />
comunitaria avviata<br />
dalla Commissione europea<br />
nei confronti dell’Italia dopo l’entrata<br />
in vigore dell’art. 35, legge n.<br />
448/2001 [1] (legge Finanziaria<br />
2002), il Governo ha ulteriormente<br />
modificato l’art. 113, D.Lgs. n.<br />
267/2000 («Testo unico sull’ordinamento<br />
degli enti locali», di seguito<br />
TUEL) in materia di servizi pubblici<br />
locali, dapprima con l’art. 14, decreto-legge<br />
n. 269/2003 [2] (convertito<br />
con modificazioni nella legge n.<br />
326/2003 [3] ), e, successivamente,<br />
con l’art. 4 della legge n. 350/2003<br />
(legge Finanziaria 2004) [4] .<br />
La nuova formulazione<br />
del TUEL<br />
Il D.L. n. 269/2003 aveva modificato<br />
la rubrica dell’art. 113 TUEL,<br />
riformulando l’originaria denominazione<br />
di «servizi pubblici locali di<br />
rilevanza industriale» in quella di<br />
«servizi di pubblici locali di rilevanza<br />
economica».<br />
Come ha avuto modo di chiarire<br />
la giurisprudenza amministrativa a<br />
seguito della riforma apportata dall’art.<br />
35 Finanziaria 2002 [5] , l’individuazione<br />
delle attività soggette alla<br />
nuova disciplina è rimessa - soprattutto<br />
in assenza di una normativa di<br />
attuazione - alla libera determinazio-<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Le misure rese necessarie a seguito di una procedura di infrazione comunitaria<br />
Legge n. 326/2003 e Finanziaria 2004:<br />
come cambiano i servizi pubblici locali?<br />
ne dell’interprete, il quale deve definire<br />
la natura dell’attività in concreto<br />
effettuata, utilizzando criteri oggettivi<br />
di valutazione, quali la rilevante<br />
organizzazione di uomini e<br />
mezzi, l’impiego di capitale richiesto<br />
e la complessità delle operazioni<br />
svolte [6] .<br />
La stessa Commissione europea<br />
(nella relazione sul Consiglio Europeo<br />
di Laeken in materia di servizi<br />
di interesse generale [7] ) ha rilevato<br />
che non è possibile né opportuno<br />
creare un elenco “costitutivo” ed<br />
esaustivo di tutti i servizi da considerare<br />
di natura non economica e,<br />
quindi, sottratti alla disciplina comunitaria<br />
a tutela della concorrenza.<br />
La “rilevanza economica” di un<br />
servizio pubblico locale è, infatti,<br />
necessariamente, un concetto dinamico<br />
e relativo, posto che la medesima<br />
attività permette o meno di conseguire<br />
la copertura dei costi con i<br />
ricavi e la remunerazione dei capitali<br />
investiti a seconda di fattori locali,<br />
quali, ad esempio, la comunità e<br />
il territorio di riferimento.<br />
La scelta, recepita nel D.L. n.<br />
269/2003, di abrogare il regolamento<br />
governativo di cui al comma 16<br />
dell’art. 35 - il quale doveva elencare<br />
i «servizi pubblici locali di rilevanza<br />
industriale», al fine di delineare<br />
l’ambito di applicabilità della<br />
[1] «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (in S.O. n. 285, alla Gazzetta Ufficiale del 29<br />
dicembre 2001, n. 301).<br />
[2] Si veda sul tema, dello stesso autore, Novità per i servizi pubblici locali dal decreto-legge n. 269/2003, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,<br />
n. 22/2003, pag. 72.<br />
[3] «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo<br />
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici» (in S.O. n. 181 alla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274).<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51<br />
(segue)
ACQUA<br />
Articolo<br />
riforma - risulta, quindi, corretta e<br />
coerente rispetto alle indicazioni fornite<br />
dalla Commissione europea e<br />
dalla recente giurisprudenza amministrativa.<br />
È, in definitiva, presumibile che<br />
il compito di valutare la “rilevanza<br />
economica” di un attività sarà demandato<br />
alle amministrazioni locali,<br />
per la parte non espressamente<br />
disciplinata dalle normative nazionali<br />
di settore e dalle leggi regionali di<br />
attuazione [8] .<br />
La legge n. 350/2003, nel convertire<br />
il D.L. n. 269/2003, ha peraltro<br />
sottratto all’ambito di applicabilità<br />
dell’art. 113 TUEL «i settori disciplinati<br />
dai decreti legislativi 16 marzo<br />
1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n.<br />
164» (e, quindi, i servizi di distribuzione<br />
di gas ed energia elettrica a<br />
livello locale), con la conseguenza<br />
che essi sono oggi regolati esclusivamente<br />
dalle normative di settore, risultando,<br />
invece, assoggettati alla disciplina<br />
di cui all’art. 113, TUEL:<br />
Articolo 113 TUEL<br />
(D.L. n. 269/2003)<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
● il servizio idrico integrato;<br />
● il servizio di gestione dei rifiuti<br />
solidi urbani;<br />
● sino alla definitiva esclusione, attualmente<br />
in discussione al Parlamento,<br />
il servizio di trasporto locale.<br />
Il decreto-legge n. 269/2003 aveva<br />
poi previsto che l’erogazione dei<br />
servizi pubblici locali a rilevanza<br />
economica da parte dei gestori individuati<br />
prima dell’introduzione della<br />
nuova disciplina proconcorrenziale<br />
potesse protrarsi, al massimo, sino<br />
al 31 dicembre 2006, fermi restando<br />
i diversi termini fissati dalle<br />
normative di settore.<br />
Il provvedimento aveva eliminato<br />
ogni possibilità di proroga del<br />
“periodo transitorio”, abrogando i<br />
commi 3 e 4, art. 35 legge Finanziaria<br />
2002, i quali consentivano la protrazione<br />
dell’affidamento in presenza<br />
di determinate condizioni, legate<br />
principalmente alla privatizzazione<br />
della compagine sociale e all’allar-<br />
«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano<br />
le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici<br />
locali concernono la tutela della concorrenza e sono<br />
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.<br />
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di<br />
attuazione di specifiche normative comunitarie.»<br />
gamento del bacino d’utenza.<br />
L’abrogazione delle due disposizioni<br />
era stata espressamente richiesta<br />
dalla Commissione europea, in<br />
quanto le proroghe, che potevano<br />
arrivare sino a cinque anni, avrebbero<br />
comportato uno slittamento eccessivo<br />
del termine di apertura dei mercati.<br />
La legge n. 326/2003 ha reintrodotto<br />
la possibilità di allungare il<br />
termine di anticipata cessazione delle<br />
gestioni esistenti, introducendo,<br />
dopo il comma 15-bis art. 113<br />
TUEL, un comma 15-ter, a norma<br />
del quale: «Il termine del 31 dicembre<br />
2006, di cui al comma 15-bis,<br />
può essere differito ad una data successiva,<br />
previo accordo, raggiunto<br />
caso per caso, con la Commissione<br />
europea, alle condizioni sotto indicate:<br />
a) nel caso in cui, almeno dodici<br />
mesi prima dello scadere del suddetto<br />
termine si dia luogo, mediante<br />
una o più fusioni, alla costituzione<br />
Articolo 113 TUEL<br />
(legge Finanziaria 2004)<br />
«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano<br />
le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici<br />
locali concernono la tutela della concorrenza e sono<br />
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.<br />
Restano ferme le altre disposizioni di settore e<br />
quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.<br />
Restano escluse dal campo di applicazione<br />
del presente articolo i settori disciplinati dai decreti<br />
legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000,<br />
n. 164 e successive modificazioni».<br />
[4] «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2004)» (in S. O. n. 196 alla<br />
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299).<br />
[5] Il riferimento è, in particolare, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2380/2003; per un commento si veda, dello stesso Autore,<br />
Servizi pubblici locali a rilevanza industriale: l’art. 35 al vaglio del giudice amministrativo, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 18/2003,<br />
pag. 71. Sul punto si vedano anche T.A.R. Marche, sentenza n. 246/2003 e T.A.R. Campania, sentenza n. 4203/2003.<br />
[6] La distinzione tra «servizi di rilevanza economica» e«servizi privi di rilevanza economica» non è scevra di conseguenze: solo i<br />
primi, infatti, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 113, D.Lgs. n. 267/2000, mentre i secondi sono disciplinati dall’art.<br />
113-bis del medesimo decreto, il quale consente, sussistendone le condizioni, l’affidamento dell’attività al gestore senza<br />
ricorrere alle procedure a evidenza pubblica.<br />
[7] Documento COM (2001) 598.def.<br />
[8] Si veda, ad esempio, la L.R. Lombardia del 12 dicembre 2003, n. 26 (in B.U.R.L. del 16 dicembre 2003, n. 51), la quale ha<br />
stabilito che «i servizi locali di interesse economico generale (...) sono comunque individuabili nei seguenti: gestione dei rifiuti<br />
urbani; distribuzione dell’energia elettrica e termica e del gas naturale; gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti<br />
nel sottosuolo; gestione del servizio idrico integrato». La legge regionale fa chiaramente intendere, nell’utilizzare il «comunque»,<br />
che l’elenco proposto all’art. 2 non è esaustivo, lasciando quindi aperta la possibilità che le amministrazioni competenti<br />
individuino - eventualmente supportate dalla giurisprudenza e con le necessarie differenziazioni locali - ulteriori attività che<br />
debbono essere svolte nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 113, D.Lgs. n. 267/2000.<br />
52 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
di una nuova società capace di servire<br />
un bacino di utenza complessivamente<br />
non inferiore a due volte<br />
quello originariamente servito dalla<br />
società maggiore; in questa ipotesi<br />
il differimento non può comunque<br />
essere superiore ad un anno;<br />
b) nel caso in cui, entro il termine<br />
di cui alla lettera a), un’impresa affidataria,<br />
anche a seguito di una o più<br />
fusioni, si trovi ad operare in un ambito<br />
corrispondente almeno all’intero<br />
territorio provinciale ovvero a quello<br />
ottimale, laddove previsto dalle norme<br />
vigenti; in questa ipotesi il differimento<br />
non può comunque essere superiore<br />
a due anni»<br />
La legge di conversione ha dunque<br />
riproposto le ipotesi di proroga<br />
originariamente previste dall’art.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Articolo 113 TUEL (D.L. n. 269/2003) Articolo 113 TUEL (legge Finanziaria 2004)<br />
15-ter:«Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma<br />
15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo<br />
accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione<br />
europea, alle condizioni sotto indicate:<br />
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere<br />
del suddetto termine si dia luogo, mediante una o<br />
più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace<br />
di servire un bacino di utenza complessivamente non<br />
inferiore a due volte quello originariamente servito<br />
dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento<br />
non può comunque essere superiore ad un anno;<br />
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),<br />
un’impresa affidataria, anche a seguito di una o più<br />
fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente<br />
almeno all’intero territorio provinciale ovvero a quello<br />
ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa<br />
ipotesi il differimento non può comunque essere<br />
superiore a due anni».<br />
35, comma 3, lettere a) e b), legge<br />
Finanziaria 2002, subordinandone,<br />
però, la concreta operatività a un<br />
accordo stipulato di volta in volta<br />
tra la società di gestione e la Commissione<br />
europea, rispetto al quale<br />
la legge non fornisce alcuna indicazione<br />
procedurale, rimandando, presumibilmente,<br />
a un meccanismo di<br />
assenso preventivo simile a quello<br />
previsto per gli “aiuti di Stato”.<br />
L’obbligo di “anticipata cessazione”<br />
delle gestioni attribuite senza<br />
selezione concorsuale non riguarda<br />
peraltro tutte le società che<br />
risultino attualmente affidatarie dirette<br />
di un servizio pubblico locale;<br />
ne sono, infatti, esentate:<br />
● le società a capitale misto il cui<br />
socio privato sia stato selezionato<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
con procedure a evidenza pubblica<br />
(in questo caso, infatti, il Legislatore<br />
presume che la tutela della concorrenza<br />
sia, comunque, assicurata,<br />
anche se in un momento antecedente<br />
a quello della scelta del soggetto<br />
gestore);<br />
● le società che rispondono al modello<br />
dell’“affidamento in house”.<br />
Quest’ultima ipotesi riguarda, in<br />
particolare, le società di capitali partecipate<br />
totalmente dagli enti locali,<br />
anche con affidamento diretto, a patto<br />
che gli enti pubblici titolari «esercitino<br />
sulla società un controllo analogo<br />
a quello esercitato sui propri<br />
servizi e che la società realizzi la<br />
parte più importante della propria<br />
attività con l’ente o gli enti pubblici<br />
che la controllano» [9] .<br />
[9] Le due condizioni sono state introdotte dal D.L. n. 269/2003 sulla falsariga della sentenza della Corte di Giustizia europea<br />
pronunciata il 18 novembre 1999, in causa C-107/98, nota come sentenza Teckal, nella quale è stata affermata la legittimità<br />
dell’assegnazione senza gara di un servizio, nel caso in cui il soggetto affidatario sia controllato dagli enti locali e svolga la<br />
parte più significativa della propria attività a favore degli enti medesimi (cosidetto “affidamento in house”). Per quanto<br />
riguarda l’ordinamento italiano, questo principio era già stato accolto, prima dell’emanazione del D.L. n. 269/2003, nella<br />
circolare del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 19 ottobre 2001, n. 12727<br />
(cosiddetta circolare “Bottiglione”), recante «Affidamento a società miste della gestione dei servizi pubblici locali», la quale<br />
ha richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza Teckal, sostenendo che il rapporto di<br />
controllo intercorrente tra enti locali e soggetto gestore deve essere analogo a una relazione di subordinazione gerarchica, la<br />
quale si verifica, in particolare, «quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sull’ente<br />
societario». In questi casi, la gestione del servizio può essere affidata direttamente, senza necessità di procedere con gara a<br />
evidenza pubblica, secondo le modalità indicate nelle leggi comunitarie. Ciò anche quando si configuri una concessione di<br />
servizi, ossia qualora l’affidamento riguardi «un servizio in cambio della gestione dello stesso come corrispettivo». La<br />
Commissione europea, nella procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia il 26 giugno 2002, ha ulteriormente<br />
chiarito che affinché possa sussistere il «controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) non è sufficiente il semplice<br />
esercizio degli strumenti di cui dispone il socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario. Il controllo<br />
contemplato dalla sentenza Teckal fa infatti riferimento ad un rapporto che determina, da parte dell’amministrazione<br />
(segue)<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53
ACQUA<br />
Articolo<br />
Si noti che sui (nebulosi) concetti<br />
di “affidamento in house” e<br />
di «controllo analogo a quello<br />
esercitato sui propri servizi» la V<br />
Sezione del Consiglio di Stato ha<br />
recentemente sospeso un giudizio<br />
riguardante l’attribuzione senza<br />
gara a una società interamente pubblica<br />
del servizio di gestione di<br />
parcheggi pubblici a pagamento,<br />
rimettendo gli atti alla Corte di<br />
Giustizia della Comunità Europa<br />
ai sensi dell’art. 234, Trattato, ai<br />
fini di ottenere una pronuncia pregiudiziale<br />
in ordine alla compatibilità<br />
della normativa regionale del<br />
Trentino Alto Adige - e, in particolare,<br />
della deroga ai sistemi di scelta<br />
del contraente di cui alla direttiva<br />
92/50/CEE (contenuta anche<br />
nella legislazione statale) - rispetto<br />
al diritto comunitario.<br />
Nella parte motivazionale dell’ordinanza<br />
(emessa in Camera di Consiglio<br />
in data 27 gennaio 2004), il Giudice<br />
Amministrativo rileva che<br />
l’espressione «controllo analogo a<br />
quello esercitato sui propri servizi»,<br />
utilizzata dalla Corte di Giustizia nella<br />
nota sentenza Teckal e ripresa dal<br />
Articolo 113 TUEL<br />
(D.L. n. 269/2003, L. n. 326/2003)<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Legislatore nazionale, «propone un<br />
nuovo problema interpretativo, dovendosi<br />
stabilire quando il controllo esercitato<br />
presenti le caratteristiche volute<br />
dalla sentenza. Più specificamente<br />
si tratta di capire se il possesso dell’intero<br />
capitale del soggetto affidatario,<br />
nella specie una società per azioni,<br />
possa garantire quella situazione<br />
di dipendenza organica che normalmente<br />
si realizza nell’organizzazione<br />
burocratica di una pubblica amministrazione».<br />
Secondo il Consiglio di Stato, il<br />
concetto di società “in house” dovrebbe<br />
essere riportato «ad un fenomeno<br />
giuridico assimilabile a quello delle<br />
aziende municipalizzate di cui al R.D.<br />
15 ottobre 1925, n. 2578, nel quale si<br />
istituiva un nuovo soggetto, con capacità<br />
giuridica propria e propri organi,<br />
sottoposto peraltro a penetranti poteri<br />
di vigilanza da parte dell’Amministrazione<br />
(art. 16 e segg. R.D. n. 2578/<br />
1925) [10] . Tale esperienza, d’altra parte,<br />
era caratterizzata dall’obbligo dell’azienda<br />
di svolgere la propria attività<br />
mediante contratti, scegliendo il<br />
contraente con procedure ad evidenza<br />
pubblica (art. 57 e segg. del Regola-<br />
mento di cui al D.P.R. 4 ottobre 1986,<br />
n. 902). L’affidamento diretto a società<br />
per azioni, del tutto autonome, salvo<br />
l’esercizio dei poteri propri del possessore<br />
della maggioranza delle azioni,<br />
secondo le norme del diritto commerciale<br />
comune, sembra esporre la<br />
gestione delle pubbliche risorse a procedure<br />
diverse da quelle destinate a<br />
garantire una crescita del mercato interno,<br />
l’economia nelle spese e il vantaggio<br />
per l’utenza».<br />
Per questi motivi, il Consiglio ritiene<br />
che la possibilità di affidare in via<br />
diretta servizi pubblici locali a società<br />
di capitali a partecipazione interamente<br />
pubblica (e per ciò solo considerate<br />
“in house”) si ponga in contrasto con<br />
gli artt. 12, 45, 46, 49 e 86, Trattato<br />
dell’Unione Europea, che tutelano i<br />
principi di non discriminazione, di libertà<br />
nella prestazione dei servizi pubblici<br />
e di libera concorrenza.<br />
La pronuncia pregiudiziale della<br />
Corte di Giustizia fornirà decisivi<br />
spunti interpretativi per la soluzione<br />
del problema della applicabilità del<br />
“modello Teckal” alle società di capitali,<br />
utilizzabili su scala generale,<br />
posto che - come ha rilevato lo stes-<br />
Articolo 113 TUEL<br />
(legge Finanziaria 2004)<br />
5-bis: «Le normative di settore, al fine di superare assetti<br />
monopolistici, possono introdurre regole che assicurino<br />
concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse<br />
disciplinate prevedendo, nel rispetto delle disposizioni<br />
di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della<br />
modalità di conferimento del servizio.»<br />
controllante, un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e che riguarda<br />
l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato, non possedendo alcuna<br />
autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione, si configura soltanto come un’entità distinta solo formalmente<br />
dall’amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa. Solo a tali condizioni si può ritenere che tra<br />
amministrazione ed aggiudicatario non sussista, agli effetti pratici, un rapporto di terzietà rilevante ai fini dell’applicazione delle regole<br />
comunitarie in materia di appalti pubblici». Sul concetto di “affidamento in house” e di “controllo” si vedano anche le sentenze della<br />
Corte di Giustizia 27 febbraio 2003, C-373/00, Truley e 8 maggio 2003, C-349/97, Spagna vs. Commissione.<br />
[10] La costituzione e le modalità di funzionamento delle aziende speciali e dei consorzi - formule a tutt’oggi operative per lo<br />
svolgimento di attività diverse dai servizi di rilevanza economica - sono regolate dal D.P.R. n. 902/21986 e, in virtù di espresso<br />
richiamo, dal R.D. n. 2578/1925 (recante «Testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei<br />
comuni e delle province»). Questo ultimo provvedimento prevede:<br />
- la devoluzione degli «utili netti dell’azienda (...) al bilancio comunale. Alle perdite si fa fronte col fondo di riserva... e, in caso<br />
di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale»;<br />
-la«vigilanza del consiglio comunale», che può sempre verificare l’andamento dell’azienda (art. 2). In particolare, «i bilanci<br />
(segue)<br />
54 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Articolo 113 TUEL<br />
(D.L. n. 269/2003, L. n. 326/2003)<br />
so Consiglio di Stato - «la soluzione<br />
del quesito in esame non esplica<br />
effetti solo sulla applicabilità della<br />
normativa della Regione Trentino<br />
Alto Adige, perché anche la legislazione<br />
dello Stato consente ora la<br />
deroga al metodo di scelta del contraente<br />
mediante procedura ad evidenza<br />
pubblica».<br />
Modifiche dalla legge<br />
Finanziaria 2004<br />
La legge n. 350/2003, ha inserito,<br />
nell’art. 113 TUEL, tre nuove disposi-<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
zioni (in particolare, i commi 5-bis,<br />
5-ter e 15-quater) e ha modificato il<br />
comma 15-bis, introdotto con il D.L.<br />
n. 269/2003, individuando ulteriori<br />
ipotesi eccezionali rispetto alla generale<br />
previsione della “cessazione anticipata”<br />
delle gestioni esistenti a far data<br />
dal 31 dicembre 2006.<br />
Prima di analizzare il contenuto di<br />
queste disposizioni occorre ricordare<br />
che l’originaria riforma dell’art. 113<br />
TUEL, apportata dall’art. 35 legge Finanziaria<br />
2002, ha disposto che «le<br />
discipline di settore stabiliscono i casi<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Articolo 113 TUEL<br />
(legge Finanziaria 2004)<br />
5-ter: «In ogni caso in cui la gestione della rete, separata<br />
o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata<br />
affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori<br />
di cui ai precedenti commi provvedono all’esecuzione dei<br />
lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente<br />
mediante contratti di appalto o di concessione<br />
di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di<br />
evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui<br />
all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e<br />
all’articolo 143 del regolamento di cui al decreto del<br />
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.<br />
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con<br />
la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di<br />
gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i<br />
lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato<br />
ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata<br />
abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio<br />
relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi.<br />
Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente<br />
la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore<br />
deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza<br />
pubblica previste dalla legislazione vigente».<br />
nei quali l’attività di gestione delle reti<br />
e degli impianti destinati alla produzione<br />
dei servizi pubblici locali... può<br />
essere separata da quella di erogazione<br />
degli stessi» (art. 113, comma 3).<br />
A mente del comma 4 dell’art.<br />
113, l’attività di gestione delle infrastrutture<br />
può essere affidata a<br />
“imprese idonee” selezionate con gara,<br />
ovvero a società a capitale pubblico<br />
totalitario che corrispondano al modello<br />
dell’“affidamento in house”<br />
(che si verifica, come visto, qualora<br />
gli enti pubblici proprietari esercitino<br />
delle aziende e le deliberazioni della commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante<br />
l’esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l’anno sono comunicati<br />
all’amministrazione del comune. Nel termine di 15 giorni il consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni che<br />
saranno comunicate, a cura del sindaco, alla commissione amministratrice» (art. 16);<br />
- la vigilanza del prefetto sulla gestione del servizio pubblico e sul rispetto del regolamento, con potere di inchiesta e di revoca<br />
degli atti (artt. 17 e 19).<br />
- l’elezione (e lo scioglimento d’ufficio), da parte del Consiglio comunale, della Commissione amministratrice. La stretta<br />
correlazione tra azienda e comune è evidenziata dal fatto che i 2/5 della commissione possano essere formati da membri del<br />
Consiglio comunale e dalla condizione per cui «la commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche<br />
durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni» e che<br />
«il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate». Tra i compiti della<br />
commissione figura quello di provvedere «a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto occorra per il funzionamento<br />
dell’azienda» (artt. 5 e 6);<br />
- «Per l’accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle<br />
aziende speciali si applicano le norme della legge comunale e provinciale» (art. 7).<br />
La giurisprudenza ha costantemente configurato quello intercorrente tra comune e azienda speciale come «rapporto di<br />
immedesimazione organica», non ritenendo che ciò potesse compromettere la riconosciuta «autonomia contabile e finanziaria,<br />
nonché la capacità di compiere i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del proprio fine e di stare in giudizio»<br />
dell’azienda speciale (tra tutte, si veda la sentenza della Corte dei Conti, sez. II, 15 luglio 1985, n. 142).<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55
ACQUA<br />
Articolo<br />
Articolo 113 TUEL<br />
(D.L. n. 269/2003, L. n. 326/2003)<br />
15-bis: «Nel caso in cui le disposizioni previste per i<br />
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di<br />
transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste<br />
nel presente articolo, le concessioni rilasciate con<br />
procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque<br />
entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,<br />
senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.<br />
Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate<br />
a società a capitale misto pubblico privato nelle<br />
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure<br />
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto<br />
delle norme interne e comunitarie in materia di<br />
concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale<br />
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici<br />
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un<br />
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e<br />
che la società realizzi la parte più importante della propria<br />
attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano».<br />
Articolo 113 TUEL<br />
(D.L. n. 269/2003, L. n. 326/2003)<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Articolo 113 TUEL<br />
(legge Finanziaria 2004)<br />
15-bis: «Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli<br />
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione,<br />
ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel<br />
presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure<br />
diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro<br />
e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità<br />
di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse<br />
dalla cessazione le concessioni affidate a società a<br />
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato<br />
sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica<br />
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne<br />
e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle<br />
affidate a società a capitale interamente pubblico a<br />
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale<br />
esercitino sulla società un controllo analogo a quello<br />
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la<br />
parte più importante della propria attività con l’ente o<br />
gli enti pubblici che la controllano.<br />
Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni<br />
affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società già<br />
quotate in borsa e a quelle da esse direttamente<br />
partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie<br />
esclusive del servizio, nonché a società<br />
originariamente a capitale interamente pubblico<br />
che entro la stessa data abbiano provveduto a<br />
collocare sul mercato quote di capitale attraverso<br />
procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe<br />
le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque<br />
allo spirare del termine equivalente a quello<br />
della durata media delle concessioni aggiudicate<br />
nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza<br />
pubblica, salva la possibilità di determinare<br />
caso per caso la cessazione in una data successiva<br />
qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di<br />
recupero di particolari investimenti effettuati da<br />
parte del gestore».<br />
Articolo 113 TUEL<br />
(legge Finanziaria 2004)<br />
15-quater: «A decorrere dal 1º gennaio 2007 si applica il<br />
divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti<br />
dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i<br />
servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.<br />
Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,<br />
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive<br />
modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del<br />
settore e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del<br />
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo<br />
definisce le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese<br />
estere, o di imprese italiane che abbiano avuto<br />
all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure<br />
di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo<br />
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano<br />
garantiti tempi certi per l’effettiva apertura dei relativi<br />
mercati».<br />
56 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
sulla società un controllo analogo a<br />
quello relativo ai propri servizi e la<br />
società realizzi la parte più importante<br />
della propria attività a favore degli<br />
enti soci).<br />
L’attività di erogazione del servizio,<br />
invece, deve essere attribuita, per<br />
previsioni generale, a soggetti scelti<br />
con gara o che abbiano acquisito una<br />
partecipazione privata con procedure<br />
a evidenza pubblica (anticipando,<br />
quindi, la selezione concorsuale al<br />
momento della costituzione, della trasformazione<br />
o, comunque, della<br />
“privatizzazione” della società), ovvero,<br />
eccezionalmente, a società interamente<br />
pubbliche, se rispondenti alle<br />
condizioni dell’“affidamento in house”<br />
sopra esaminate.<br />
Il comma 5-bis dell’art. 113,<br />
come riformato dalla legge Finanziaria<br />
2004, prevede che «le normative<br />
di settore, al fine di superare<br />
assetti monopolistici, possono<br />
introdurre regole che assicurino<br />
concorrenzialità nella gestione<br />
dei servizi da esse disciplinati prevedendo,<br />
nel rispetto delle disposizioni<br />
di cui al comma 5» (normative<br />
nazionali di settore e normative<br />
comunitarie in materia di concorrenza),<br />
«criteri di gradualità nella<br />
scelta della modalità di conferimento<br />
del servizio».<br />
La disposizione è stata introdotta<br />
all’evidente scopo di permettere al<br />
Legislatore di “graduare” gli interventi<br />
volti all’apertura dei mercati -<br />
accelerando o eventualmente rallentando,<br />
nel rispetto delle direttive stabilite<br />
dalla Commissione europea, il<br />
processo di liberalizzazione - a seconda<br />
delle peculiarità del settore<br />
interessato. È possibile, ad esempio,<br />
che venga stabilito un limite alla<br />
durata delle gestioni disposte a favore<br />
di società “in house”, stabilendo<br />
un termine per procedere alla privatizzazione<br />
delle stesse con procedure<br />
a evidenza pubblica.<br />
Il nuovo art. 113, comma 5-ter,<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
TUEL, coerentemente con la disposizione<br />
precedente, appare finalizzato<br />
a garantire un “livello minimo”<br />
di concorrenza, prevedendo che, in<br />
tutti i casi in cui la gestione della<br />
rete, degli impianti e delle altre dotazioni<br />
patrimoniali (sia essa «separata<br />
o integrata con l’erogazione dei<br />
servizi») venga affidata senza gara<br />
(ad esempio, ricorrendo al modello<br />
dell’“affidamento in house”), i gestori<br />
debbano provvedere all’esecuzione<br />
dei lavori «comunque connessi<br />
alla gestione della rete», mediante<br />
«contratti di appalto o di concessione<br />
di lavori pubblici, aggiudicati<br />
a seguito di procedure di evidenza<br />
pubblica», con la possibilità di svolgere<br />
le opere in economia nei limiti<br />
stabiliti dall’art. 24 della legge n.<br />
109/1994 [11] .<br />
Nell’ipotesi in cui l’attività di gestione<br />
delle infrastrutture sia affidata<br />
con gara, i lavori a essa connessi<br />
possono essere svolti in economia<br />
dal soggetto affidatario soltanto se<br />
la gara espletata «abbia avuto ad<br />
oggetto sia la gestione del servizio<br />
relativo alla rete, sia l’esecuzione<br />
dei lavori connessi».<br />
Qualora, invece, la procedura concorsuale<br />
riguardi la sola attività di erogazione,<br />
«il gestore deve appaltare i<br />
lavori a terzi con le procedure ad<br />
evidenza pubblica previste dalla legislazione<br />
vigente», con una sostanziale<br />
equiparazione alla disciplina prevista<br />
per gli affidamenti diretti.<br />
Precedentemente si è visto come<br />
la legge di conversione n. 326/2003,<br />
abbia attenuato la previsione, contenuta<br />
nel D.L. n. 269/2003, della «anticipata<br />
cessazione», al 31 dicembre<br />
2006, delle gestioni in corso affidate<br />
senza procedure a evidenza<br />
pubblica, introducendo la possibilità<br />
di prorogare questo termine sino<br />
a due anni nel caso vengano raggiunte,<br />
mediante operazioni societarie,<br />
dimensioni gestionali rilevanti e<br />
meritevoli di salvaguardia.<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Già il D.L. n. 269/2003 aveva sottratto<br />
dalla “anticipata cessazione”:<br />
● le società che avessero ottenuto<br />
la gestione del servizio aggiudicandosi<br />
una gara;<br />
● le società miste che avessero selezionato<br />
il partner privato con procedura<br />
concorsuale;<br />
● le società interamente pubbliche<br />
che rispondano al modello dell’“affidamento<br />
in house”.<br />
La legge Finanziaria 2004 ha stabilito<br />
una ulteriore deroga alla previsione<br />
di cui al comma 15-bis art.<br />
113, TUEL, escludendo dall’applicazione<br />
del “periodo transitorio”:<br />
● le società già quotate in borsa (e<br />
quelle da esse direttamente partecipate),<br />
alle quali la gestione del servizio<br />
risulti affidata alla data del 1˚ ottobre<br />
2003, a condizione che siano concessionarie<br />
esclusive del servizio;<br />
● le società originariamente a capitale<br />
pubblico totalitario che, entro il<br />
1˚ ottobre 2003, abbiano provveduto<br />
a collocare sul mercato quote di<br />
capitale attraverso procedure ad evidenza<br />
pubblica.<br />
In entrambe le ipotesi, le concessioni<br />
cessano comunque «allo spirare<br />
del termine equivalente a quello della<br />
durata media delle concessioni aggiudicate<br />
nello stesso settore a seguito di<br />
procedure di evidenza pubblica, salva<br />
la possibilità di determinare caso<br />
per caso la cessazione in una data<br />
successiva qualora la stessa risulti<br />
proporzionata ai tempi di recupero di<br />
particolari investimenti effettuati da<br />
parte del gestore».<br />
L’indeterminatezza della disposizione<br />
ora riportata porta a ritenere che<br />
la scadenza effettiva di questo tipo di<br />
gestioni - come le modalità e le condizioni<br />
per disporre periodi di salvaguardia<br />
più lunghi - verrà stabilita da un<br />
provvedimento di attuazione, non potendo<br />
una scelta di questo genere essere<br />
rimessa alla pura discrezionalità<br />
delle amministrazioni locali.<br />
Su questo punto si segnala che il<br />
[11] Si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 170/1984, n. 113/1985, n. 389/1989 e n. 168/1991; si veda, altresì, la<br />
sentenza della Cassazione penale, sez. III, 1˚ luglio 1999, n. 9983, Valentini.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57
ACQUA<br />
Articolo<br />
TAR Liguria, sez. II, con ordinanza<br />
22 aprile 2004 n. 822, ha sospeso un<br />
giudizio concernente l’attribuzione<br />
senza gara del servizio idrico integrato<br />
a una società mista quotata in borsa,<br />
rimettendo gli atti alla Corte di<br />
Giustizia della Comunità europea, al<br />
fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale<br />
circa la compatibilità della vigente<br />
normativa in materia di servizi<br />
pubblici locali (in particolare, del<br />
comma 15-bis dell’art. 113 TUEL nella<br />
versione modificata dalla legge finanziaria<br />
2004) rispetto al diritto comunitario,<br />
come interpretato dalla<br />
Corte europea nella sentenza 7 dicembre<br />
2000 resa in causa C-324/98 (sentenza<br />
Teleaustria) e dalla Commissione<br />
europea con la comunicazione interpretativa<br />
29 aprile 2000.<br />
Secondo questo indirizzo interpretativo,<br />
l’obbligo di affidamento mediante<br />
gara previsto dal diritto comunitario<br />
sugli appalti si estende anche<br />
alle concessioni di pubblici servizi,<br />
nonostante queste non siano espressamente<br />
prese in considerazione dal<br />
Trattato o da norme derivate. L’obbligo<br />
di selezione concorsuale deriva,<br />
infatti, dell’applicazione estensiva, anche<br />
alle concessioni, delle norme del<br />
Trattato che instaurano e garantiscono<br />
il buon funzionamento del mercato<br />
unico (artt. 12, 28, 49 e 86).<br />
Il TAR Liguria ha sollevato al riguardo<br />
tre questioni pregiudiziali.<br />
Innanzitutto, si è chiesto se l’interpretazione<br />
suddetta debba essere adottata<br />
anche in situazioni riguardanti<br />
soggetti appartenenti a un unico Stato<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
membro e, quindi, anche qualora sia<br />
totalmente assente il connotato di transnazionalità<br />
sui cui si fonda la tutela<br />
degli scambi comunitari assicurata<br />
dall’art. 12, Trattato (il quale vieta,<br />
appunto, qualsiasi discriminazione tra<br />
operatori fondata sulla nazionalità).<br />
In passato, il Giudice comunitario aveva<br />
già escluso che ciò fosse necessario<br />
(sentenza 9 settembre 1999, resa<br />
in causa C-108/98).<br />
Il TAR Liguria si è chiesto poi se<br />
sia possibile, per gli Stati membri, introdurre<br />
nel proprio ordinamento, nel<br />
momento in cui si conformano al Trattato,<br />
disposizioni transitorie che salvaguardano<br />
temporaneamente le concessioni<br />
di pubblici servizi affidate senza<br />
gara anche dopo l’emanazione della<br />
sentenza Teleaustria (ossia dopo il 7<br />
dicembre 2000) e, in caso affermativo,<br />
quale possa essere la durata del<br />
“periodo transitorio”. In altre parole, il<br />
Giudice amministrativo si è posto il<br />
dubbio della compatibilità del comma<br />
15-bis dell’art. 113 rispetto al diritto<br />
comunitario, nella parte in cui esclude<br />
la cessazione degli affidamenti diretti<br />
disposti a favore di società quotate in<br />
borsa dopo il 7 dicembre 2000 (data in<br />
cui la Corte di Giustizia ha affermato il<br />
principio per il quale anche le concessioni<br />
di pubblici servizi devono essere<br />
attribuite con gara) e prima del 2 ottobre<br />
2003. La Corte Costituzionale ha<br />
più volte affermato che il principio dell’immediata<br />
applicabilità della normativa<br />
comunitaria nel territorio dello Stato<br />
sussiste non solo con riferimento ai<br />
regolamenti e alle direttive self-execu-<br />
ting, ma anche alle sentenze interpretative<br />
della Corte di Giustizia [12] . Pertanto,<br />
la sentenza Teleaustria non produce<br />
verosimilmente alcun effetto soltanto<br />
sulle concessioni già affidate senza gara<br />
al momento della propria emanazione,<br />
avvenuta il 7 dicembre 2000, mentre<br />
non è chiara la sorte delle concessioni<br />
affidate senza gara successivamente<br />
a questa data, pur nella vigenza di una<br />
disciplina nazionale che consente tale<br />
possibilità (nel caso di specie, l’abrogato<br />
comma 5 dell’art. 35, legge finanziaria<br />
2002) o che, comunque, le fa espressamente<br />
salve (comma 15-bis dell’art.<br />
113 TUEL).<br />
Con la terza e ultima questione<br />
pregiudiziale, il TAR Liguria, rilevata<br />
la indubbia natura di «interesse<br />
economico generale» del servizio<br />
idrico integrato [13] , ha chiesto<br />
alla Corte di Giustizia se il titolare<br />
dello stesso possa godere delle<br />
esenzioni previste dall’art. 86 del<br />
Trattato CE, secondo il quale le<br />
regole comunitarie sulla concorrenza<br />
non trovano applicazione<br />
nel caso in cui ciò possa compromettere,<br />
in linea di diritto o di<br />
fatto, la specifica missione affidata<br />
al gestore [14] .<br />
La soluzione di queste questioni<br />
da parte del Giudice comunitario<br />
contribuirà, indubbiamente, a fare<br />
chiarezza sulla legittimità degli affidamenti<br />
diretti dei servizi pubblici<br />
locali (e, in particolare, del<br />
“ciclo dell’acqua”) disposti prima<br />
e dopo la riforma, avvenuta con la<br />
legge finanziaria del 2002.<br />
[12] Questa natura si evince dalle sentenze della Corte di Giustizia rese in C-320/91 e C-393/92, dalla Comunicazione della<br />
Commissione sui servizi di interesse generale in Europa pubblicata in G.U.C.E C del 26 settembre 1996, n. 281 e dalla<br />
direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE.<br />
[13] In particolare, individuata la ratio dell’abrogato comma 5 dell’art. 35, legge finanziaria 2002 (che permetteva l’affidamento<br />
diretto del servizio idrico integrato a favore di società totalmente pubbliche partecipate dagli enti locali dell’Ambito per un<br />
periodo di tempo comunque limitato) nella opportunità di compiere le attività necessarie alla indizione proficua della gara (ad<br />
esempio, la ricognizione delle opere e delle risorse, la definizione del piano degli interventi, la realizzazione delle opere, il<br />
superamento delle gestioni frammentarie), al contempo erogando il servizio, il TAR ligure ha chiesto al Giudice comunitario se<br />
l’art. 86 del Trattato possa essere interpretato nel senso di consentire la deroga ai principi della concorrenza per un periodo<br />
comunque determinato e contenuto in limiti ragionevoli, qualora l’espletamento della gara, ad avviso del giudice del caso<br />
concreto, possa pregiudicare la tempestiva realizzazione, attivazione e gestione del servizio pubblico. In caso di risposta<br />
affermativa al quesito posto dal TAR Liguria, l’affidamento diretto disposto dopo il 7 dicembre 2000 a favore di società<br />
quotate in borsa, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, potrà essere considerato legittimo, ancorché<br />
disposto, relativamente al servizio idrico integrato, ai sensi dell’abrogato comma 5 dell’art. 35, legge finanziaria 2002.<br />
[14] «Legge quadro in materia di lavori pubblici» (in S.O. n.29, alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41)<br />
58 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Da ultimo, l’art. 113, comma<br />
15-ter, anch’esso introdotto dalla legge<br />
Finanziaria 2004, si preoccupa di<br />
disciplinare la fase successiva alla scadenza<br />
del “periodo transitorio” definito<br />
dal comma 15-bis (31 dicembre<br />
2006).<br />
La disposizione stabilisce, in particolare,<br />
che «a decorrere dal 1º gennaio<br />
2007 si applica il divieto di cui al<br />
comma 6, salvo nei casi in cui si tratti<br />
dell’espletamento delle prime gare<br />
aventi ad oggetto i servizi forniti dalle<br />
società partecipanti alla gara stessa».<br />
Il comma 6 dell’art. 113 stabilisce<br />
che la partecipazione alle gare per la<br />
scelta del soggetto a cui affidare l’erogazione<br />
del servizio sia inibita alle<br />
società che, in Italia o all’estero, gestiscano<br />
a qualunque titolo servizi pubblici<br />
locali in virtù di un affidamento<br />
diretto, di procedure non a evidenza<br />
pubblica o dei relativi rinnovi, alle<br />
società da esse controllate o a queste<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
collegate, alle loro controllanti nonché<br />
alle società controllate o collegate<br />
con queste ultime.<br />
Inoltre, devono essere escluse dalle<br />
gare le società alle quali sia stata<br />
attribuita (se separata dall’erogazione<br />
del servizio) l’attività di gestione delle<br />
reti, degli impianti e delle altre dotazioni<br />
patrimoniali.<br />
Questo divieto non si applica peraltro,<br />
per espressa previsione normativa,<br />
alle prime gare indette, in caso di<br />
scadenza del periodo transitorio, per<br />
l’attribuzione del medesimo servizio<br />
erogato dalle società in questione (coerentemente,<br />
del resto, con quanto stabilito<br />
da alcune normative di settore,<br />
come, ad esempio, dal D.Lgs. n.<br />
164/2000 [15] in materia di distribuzione<br />
del gas naturale).<br />
Il comma 15-ter dispone, infine,<br />
che il Governo debba definire, con<br />
regolamento emanato ai sensi del<br />
D.P.R. n. 400/1988, le «condizioni<br />
per l’ammissione alle gare di imprese<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
estere, o di imprese italiane che abbiano<br />
avuto all’estero la gestione del<br />
servizio senza ricorrere a procedure<br />
di evidenza pubblica, a condizione<br />
che, nel primo caso, sia fatto salvo il<br />
principio di reciprocità e siano garantiti<br />
tempi certi per l’effettiva apertura<br />
dei relativi mercati».<br />
La norma opportunamente reintroduce<br />
- seppure con contenuto più limitato<br />
e senza la fissazione di un termine<br />
- il regolamento originariamente<br />
previsto dal comma 16, art. 35, legge<br />
Finanziaria 2002, disposizione abrogata<br />
dal D.L. n. 269/2003, anche in ragione<br />
del ritardo maturato dall’Esecutivo<br />
rispetto alla scadenza del giugno<br />
2003. La lacuna normativa circa le<br />
condizioni per l’ammissione alle gare<br />
di imprese che abbiano ottenuto l’affidamento<br />
di un servizio senza partecipare<br />
a procedure concorsuali rischiava,<br />
infatti, di vanificare la portata della<br />
riforma proconcorrenziale e di creare<br />
ingiustificate discriminazioni. l<br />
[15] «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41<br />
della legge 17 maggio 1999, n. 144» (in Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2000, n. 142). È il cosiddetto “decreto Letta”.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59
ACQUA<br />
Articolo<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna capofila nella convogliazione negli stabilimenti di trattamento<br />
Sugli impianti di depurazione idrica<br />
l’ISTAT fotografa lo stato dell’arte<br />
di Maria Luisa Felici, geologo e giornalista scientifico<br />
Dopo un’indagine svoltasi su<br />
L’<br />
ISTAT ha recentemente<br />
tutto il territorio nazionale,<br />
pubblicato i primi risultati<br />
l’ISTAT ha pubblicato una serie<br />
riguardanti le rilevazioni<br />
censuarie sugli impianti di depura-<br />
di tabelle contenenti dati agzione<br />
delle acque reflue urbane e<br />
giornati a tutto il 1999 sugli im- sulle reti fognarie, aggiornati a tutto<br />
pianti di depurazione delle ac- il 1999.<br />
que reflue urbane e sulle reti<br />
fognarie, nelle quali vengono La copertura della rete<br />
evidenziate le differenze esi-<br />
Complessivamente, i comuni italiani<br />
che dispongono di una rete fostenti<br />
tra le varie regioni in<br />
gnaria che copra in tutto o in parte il<br />
funzione del numero di im- territorio comunale, sono 7.988, papianti<br />
presenti sul territorio di ri al 99% del totale. Il rimanente<br />
ognuna e di quanti tra questi 1%, ovvero 112 comuni, è sprovvi-<br />
sono effettivamente in esercisto di rete fognaria, anche se in alcuni<br />
centri sono presenti piccoli imzio.<br />
Tra i dati emersi, la bassissipianti<br />
di trattamento dei reflui, gestima<br />
quantità di acque convoti però in forma autonoma dagli<br />
gliate in impianti che effettua- utenti.<br />
no un trattamento di tipo pri- Tra i comuni provvisti di rete fomario,<br />
in grado di rimuovere gnaria, il 48% depura completamen-<br />
la parte dei solidi sospesi sedite<br />
tutte le acque reflue convogliate<br />
nella fognatura pubblica (si vedano<br />
mentabili attraverso un proces- le tabelle 1 e 2), il 39% ne depura<br />
so di decantazione meccanica. solo una parte, mentre il 13% scari-<br />
Difforme, inoltre, la distribuca le acque reflue non trattate in un<br />
zione geografica delle tipolo- corpo idrico come lago, mare, corso<br />
gie di trattamento, per lo più d’acqua, ecc.<br />
Le regioni in cui si osserva la<br />
primario nel nord-est dell’Ita-<br />
maggiore convogliazione degli scalia,<br />
secondario nel sud e terziarichi negli impianti di depurazione<br />
rio nel nord-ovest.<br />
sono Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna,<br />
mentre Marche, Toscana e Calabria<br />
sono agli ultimi posti. Inoltre,<br />
in molti comuni lo scarico fognario<br />
non subisce alcun tipo di trattamento<br />
di depurazione; è quanto accade,<br />
soprattutto, in Lombardia, Piemonte,<br />
Lazio, Calabria e Campania. Ad<br />
eccezione di Milano, in tutti i comuni<br />
con più di 80.000 abitanti le acque<br />
reflue sono trattate in maniera<br />
completa o parziale.<br />
Complessivamente, in Italia sono<br />
presenti 12.468 impianti, di cui<br />
12.065 già esistenti e 403 in corso<br />
di realizzazione. Tra gli impianti esistenti,<br />
11.509, pari al 95,39%, risulta<br />
essere in esercizio. Gli impianti<br />
esistenti sono per lo più presenti nel<br />
nord-est e nel nord-ovest, con, rispettivamente,<br />
il 99% e il 97% in<br />
esercizio; al contrario, le isole e il<br />
sud riportano i valori più bassi, rispettivamente,<br />
l’89% e l’88% (si veda<br />
la tabella 3). Il Trentino Alto-<br />
Adige ha tutti gli impianti esistenti<br />
in esercizio, seguito da Valle d’Aosta,<br />
Emilia-Romagna e Piemonte.<br />
Gli impianti di depurazione sono<br />
classificati in tre tipologie in base<br />
alla capacità di abbattimento del carico<br />
inquinante (si veda la tabella 4).<br />
Applicazione dei processi<br />
di depurazione<br />
Gli impianti di depurazione con<br />
trattamento primario rimuovono la<br />
maggior parte dei solidi sospesi sedimentabili<br />
per decantazione meccanica<br />
nei bacini di sedimentazione, facendo<br />
ricorso o meno all’uso di flocculanti.<br />
Le vasche settiche di<br />
Imhoff, che permettono la chiarificazione<br />
dei liquami domestici provenienti<br />
da insediamenti civili di ridotte<br />
dimensioni, sono incluse in questa<br />
tipologia.<br />
Gli impianti di depurazione con<br />
trattamento secondario impiegano<br />
un processo di ossidazione biologica<br />
della sostanza organica biodegradabile<br />
sospesa e disciolta nelle acque<br />
di scarico, utilizzando batteri<br />
aerobi.<br />
Gli impianti di depurazione con<br />
60 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
trattamento terziario rimuovono le<br />
sostanze non eliminate con i trattamenti<br />
precedenti, come microrganismi,<br />
sali nutritivi, sostanze organiche,<br />
ecc.<br />
Gli impianti in esercizio sono:<br />
● trattamento primario: 51%;<br />
● trattamento secondario: 42%;<br />
● trattamento terziario: 7%.<br />
In particolare, 9.210 sono di piccole<br />
dimensioni (fino a 2.000 AES);<br />
di questi 5.699 presentano una tipologia<br />
di trattamento primario (si veda<br />
la tabella 5).<br />
La capacità effettiva depurativa<br />
degli impianti (si veda la tabella 6),<br />
è pari a circa 64 milioni di abitanti<br />
equivalenti serviti (gli abitanti equivalenti<br />
serviti, AES in acronimo,<br />
rappresentano l’unità di misura con<br />
cui si esprime il carico equivalente<br />
organico biodegradabile in arrivo all’impianto<br />
di depurazione: 1 abitante<br />
equivalente = 60 grammi di<br />
BOD 5). Il carico degli AES effettivi<br />
è depurato:<br />
● per il 58% dagli impianti di tipo<br />
secondario;<br />
● per il 35% da impianti di tipo<br />
terziario;<br />
● solo per il 7% da impianti di tipo<br />
primario.<br />
Considerando la capacità effettiva<br />
e quella potenziale di progetto,<br />
Regioni e<br />
ripartizioni<br />
geografiche<br />
Depurazione<br />
completa<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
dimensionata in base ai picchi stagionali<br />
di carico inquinante e calcolata<br />
in 79 milioni di AES, il nord<br />
Italia dispone di 22 milioni di AES<br />
effettivi, pari al 34% del totale, e 40<br />
milioni di AES potenziali, corrispondenti<br />
al 51% della capacità potenziale<br />
di depurazione. I maggiori<br />
carichi inquinanti in ingresso negli<br />
impianti di depurazione sono:<br />
● nel nord-est per quanto concerne<br />
il trattamento primario;<br />
● nel sud per il trattamento secondario;<br />
● nel nord-ovest per il terziario.<br />
La più elevata capacità potenziale<br />
di depurazione per il trattamento<br />
primario è presente nel nord-est; nel<br />
nord-ovest per il trattamento secondario<br />
e terziario. Sebbene, in genere,<br />
il numero di AES di progetto sia<br />
più alto rispetto a quelli effettivi, si<br />
rilevano alcuni casi di sottodimensionamento<br />
degli impianti rispetto<br />
ai carichi inquinanti in ingresso in<br />
Puglia per gli impianti primari e secondari<br />
e in Calabria per gli impianti<br />
terziari.<br />
Valutando globalmente gli AES<br />
effettivi e gli AES di progetto, si ha:<br />
● nel Centro Italia la maggior incidenza<br />
di trattamento terziario;<br />
● nelle isole e nel sud è prevalente<br />
il trattamento secondario;<br />
Comuni con depurazione delle acque reflue<br />
convogliate nella fognatura pubblica<br />
Depurazione<br />
parziale<br />
Depurazione<br />
assente<br />
● nel nord-ovest e nel nord-est il<br />
trattamento primario.<br />
Per quanto riguarda la capacità<br />
media degli impianti di depurazione<br />
(si veda la tabella 7), valutati in<br />
AES effettivi, il valore si attesta intorno<br />
ai 27.223 AES per gli impianti<br />
terziari contro i 778 per gli impianti<br />
primari. La Sicilia presenta il<br />
più elevato valore di AES per gli<br />
impianti di depurazione primaria, la<br />
Puglia per il trattamento secondario,<br />
la Valle d’Aosta, il Piemonte e<br />
la Campania per il trattamento terziario.<br />
I gestori degli impianti di depurazione<br />
assommano a 4.245, ma di<br />
questi solo l’8% gestisce esclusivamente<br />
il servizio di depurazione; il<br />
restante 92% svolge la propria attività<br />
anche in altri cicli d’uso delle<br />
acque urbane (acquedotti, reti di distribuzione<br />
di acqua potabile, reti<br />
fognarie).<br />
Gli impianti di depurazione sono<br />
gestiti nell’86% dei casi direttamente<br />
dai comuni, con punte del 90% al<br />
sud, [in particolare in Calabria<br />
(94%) e Campania (92%)] e in Valle<br />
d’Aosta (94%).<br />
Il centro registra la percentuale più<br />
bassa, 81%, in particolare in Toscana<br />
(64%), nella quale è però presente il<br />
maggior numero di società per azioni<br />
(si vedano le tabelle 8 e 9). l<br />
Totale<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
TABELLA 1<br />
Comuni secondo il grado di depurazione delle acque<br />
reflue, per regione e ripartizione geografica. Anno 1999<br />
Comuni<br />
privi del<br />
servizio di<br />
fognatura<br />
pubblica<br />
Totale<br />
comuni<br />
N. % N. % N. % N. %<br />
Piemonte 658 54,7 453 37,6 93 7,7 1.204 100,0 2 1.206<br />
Valle d’Aosta 57 77,0 14 18,9 3 4,1 74 100,0 - 74<br />
Lombardia 721 46,7 514 33,3 308 20,0 1.543 100,0 3 1.546<br />
Trentino<br />
Alto Adige<br />
181 53,9 138 41,1 17 5,1 336 100,0 3 339<br />
Bolzano-Bozen 62 53,9 51 44,3 2 1,7 115 100,0 1 116<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61
Trento 119 53,8 87 39,4 15 6,8 221 100,0 2 223<br />
Veneto 371 65,4 178 31,4 18 3,2 567 100,0 14 581<br />
Friuli<br />
Venezia Giulia<br />
111 51,6 93 43,3 11 5,1 215 100,0 4 219<br />
Liguria 127 54,3 91 38,9 16 6,8 234 100,0 1 235<br />
Emilia<br />
Romagna<br />
151 44,3 186 54,5 4 1,2 341 100,0 - 341<br />
Toscana 70 24,4 171 59,6 46 16,0 287 100,0 - 287<br />
Umbria 33 35,9 55 59,8 4 4,3 92 100,0 - 92<br />
Marche 58 23,8 157 64,3 29 11,9 244 100,0 2 246<br />
Lazio 145 38,6 136 36,2 95 25,3 376 100,0 1 377<br />
Abruzzo 105 34,4 166 54,4 34 11,1 305 100,0 - 305<br />
Molise 78 57,4 44 32,4 14 10,3 136 100,0 - 136<br />
Campania 206 37,5 238 43,4 105 19,1 549 100,0 2 551<br />
Puglia 188 94,5 7 3,5 4 2,0 199 100,0 59 258<br />
Basilicata 47 35,9 61 46,6 23 17,6 131 100,0 - 131<br />
Calabria 103 25,2 193 47,2 113 27,6 409 100,0 - 409<br />
Sicilia 123 33,3 150 40,7 96 26,0 369 100,0 21 390<br />
Sardegna 271 71,9 86 22,8 20 5,3 377 100,0 - 377<br />
ITALIA 3.804 47,6 3.131 39,2 1.053 13,2 7.988 100,0 112 8.100<br />
Italia Nord<br />
occidentale<br />
1.563 51,2 1.072 35,1 420 13,7 3.055 100,0 6 3.061<br />
Italia Nord<br />
orientale<br />
814 55,8 595 40,8 50 3,4 1.459 100,0 21 1.480<br />
Italia Centrale 306 30,6 519 52,0 174 17,4 999 100,0 3 1.002<br />
Italia<br />
Meridionale<br />
727 42,0 709 41,0 293 16,9 1.729 100,0 61 1.790<br />
Italia Insulare 394 52,8 236 31,6 116 15,5 746 100,0 21 767<br />
Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />
Classi<br />
di ampiezza<br />
demografica<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Depurazione<br />
completa<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
TABELLA 2<br />
Comuni secondo il grado di depurazione delle acque<br />
reflue urbane, per classe di ampiezza demografica.<br />
Anno 1999<br />
Comuni con depurazione delle acque reflue<br />
convogliate nella fognatura pubblica<br />
Depurazione<br />
parziale<br />
Depurazione<br />
assente<br />
Totale<br />
Comuni<br />
privi del<br />
servizio di<br />
fognatura<br />
pubblica<br />
Totale<br />
comuni<br />
Fino a 500 423 292 110 825 7 832<br />
501-1.000 501 439 190 1.130 5 1.135<br />
1.001-2.000 738 645 275 1.658 15 1.673<br />
2.001-3.000 454 396 143 993 15 1.008<br />
3.001-4.000 303 287 101 691 11 702<br />
4.001-5.000 243 192 49 484 6 490<br />
62 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
L'APPROFONDIMENTO<br />
5.001-10.000 559 465 117 1.141 33 1.174<br />
10.001-15.000 214 176 29 419 12 431<br />
15.001-20.000 100 67 12 179 1 180<br />
20.001-30.000 104 67 8 179 6 185<br />
30.001-40.000 61 34 8 103 - 103<br />
40.001-50.000 25 15 7 47 - 47<br />
50.001-65.000 33 19 1 53 1 54<br />
65.001-80.000 11 6 2 19 - 19<br />
80.001-100.000 12 14 - 26 - 26<br />
100.001-250.000 19 9 - 28 - 28<br />
250.001-500.000 3 4 - 7 - 7<br />
Oltre 500.000 1 4 1 6 - 6<br />
Totale 3.804 3.131 1.053 7.988 112 8.100<br />
Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />
Impianti di depurazione delle acque reflue urbane<br />
esistenti e in corso di realizzazione, per regione<br />
e ripartizione geografica. Anno 1999<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
TABELLA 3<br />
Regioni e<br />
ripartizioni<br />
geografiche<br />
In<br />
servizio<br />
Impianti esistenti<br />
Non<br />
in servizio<br />
Totale<br />
Impianti in corso<br />
di realizzazione<br />
N. % N. % N. %<br />
Piemonte 2.459 98,2 45 1,8 2.504 100,0 30<br />
Valle d’Aosta 214 99,5 1 0,5 215 100,0 4<br />
Lombardia 1.113 95,8 49 4,2 1.162 100,0 27<br />
Trentino<br />
Alto Adige<br />
270 100,0 - - 270 100,0 14<br />
Bolzano-Bozen 74 100,0 - - 74 100,0 3<br />
Trento 196 100,0 - - 196 100,0 11<br />
Veneto 925 97,4 25 2,6 950 100,0 14<br />
Friuli<br />
Venezia Giulia<br />
531 97,8 12 2,2 543 100,0 10<br />
Liguria 543 96,3 21 3,7 564 100,0 17<br />
Emilia - Romagna 1.249 99,3 9 0,7 1.258 100,0 12<br />
Toscana 673 97,0 21 3,0 694 100,0 18<br />
Umbria 329 94,5 19 5,5 348 100,0 15<br />
Marche 350 95,6 16 4,4 366 100,0 9<br />
Lazio 489 93,0 37 7,0 526 100,0 40<br />
Abruzzo 809 96,9 26 3,1 835 100,0 24<br />
Molise 125 95,4 6 4,6 131 100,0 15<br />
Campania 334 81,9 74 18,1 408 100,0 69<br />
Puglia 189 95,0 10 5,0 199 100,0 -<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63
Regioni e<br />
ripartizionigeografiche<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Primario Secondario Terziario Totale<br />
Numero AES<br />
Di cui<br />
vasche<br />
Imhoff<br />
Effettivi<br />
Di<br />
progetto<br />
N.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Basilicata 85 85,0 15 15,0 100 100,0 3<br />
Calabria 242 70,1 103 29,9 345 100,0 41<br />
Sicilia 228 85,1 40 14,9 268 100,0 27<br />
Sardegna 352 92,9 27 7,1 379 100,0 14<br />
ITALIA 11.509 94,8 556 4,6 12.065 100,0 403<br />
Italia Nord<br />
occidentale<br />
4.329 97,4 116 2,6 4.445 100,0 78<br />
Italia Nord<br />
orientale<br />
2.975 98,5 46 1,5 3.021 100,0 50<br />
Italia Centrale 1.841 95,2 93 4,8 1.934 100,0 82<br />
Italia Meridionale 1.784 88,4 234 11,6 2.018 100,0 152<br />
Italia Insulare 580 89,6 67 10,4 647 100,0 41<br />
Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />
TABELLA 4<br />
Impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio<br />
per tipologia di trattamento, abitanti equivalenti serviti (AES)<br />
effettivi e di progetto, per regione e ripartizione geografica.<br />
Anno 1999<br />
Effettivi<br />
AES<br />
Di<br />
progetto<br />
N.<br />
Effettivi<br />
AES<br />
Di<br />
progetto<br />
N.<br />
Effettivi<br />
AES<br />
Di<br />
progetto<br />
Piemonte 1.665 1.276 434.887 524.409 760 2.587.774 2.971.310 34 2.546.366 4.230.885 2.459 5.569.027 7.726.604<br />
Valle<br />
d’Aosta<br />
191 161 49.941 60.489 22 99.939 139.073 1 148.300 148.300 214 298.180 347.862<br />
Lombardia 431 328 431.265 442.764 529 5.343.914 6.164.149 153 3.134.748 4.115.507 1.113 8.909.927 10.722.420<br />
Trentino<br />
Alto Adige<br />
130 70 101.711 121.763 92 363.598 600.678 48 1.174.242 1.685.281 270 1.639.551 2.407.722<br />
Bolzano<br />
Bozen<br />
19 18 17.197 18.506 39 158.314 190.499 16 745.180 968.919 74 920.691 1.177.924<br />
Trento 111 52 84.514 103.257 53 205.284 410.179 32 429.062 716.362 196 718.860 1.229.798<br />
Veneto 478 307 231.172 296.687 353 4.261.168 4.747.747 94 1.751.982 2.303.533 925 6.244.322 7.347.967<br />
Friuli - Venezia<br />
Giulia<br />
294 136 438.441 519.855 224 910.909 972.467 13 337.470 434.580 531 1.686.820 1.926.902<br />
Liguria 437 348 575.438 602.255 97 776.171 1.026.525 9 402.780 898.500 543 1.754.389 2.527.280<br />
Emilia<br />
Romagna<br />
751 664 774.643 857.621 409 2.924.496 3.727.723 89 2.160.464 2.738.298 1.249 5.859.603 7.323.642<br />
Toscana 184 105 51.203 58.191 409 1.776.051 2.221.702 80 3.717.215 4.434.052 673 5.544.469 6.713.945<br />
Umbria 197 184 26.894 30.224 115 177.611 185.006 17 332.692 417.491 329 537.197 632.721<br />
Marche 160 107 62.122 76.978 178 704.379 808.406 12 540.300 727.500 350 1.306.801 1.612.884<br />
Lazio 115 25 171.284 212.011 319 3.832.813 4.574.876 55 1.229.911 1.561.237 489 5.234.008 6.348.124<br />
Abruzzo 566 473 66.762 74.047 228 899.821 926.272 15 439.076 585.760 809 1.405.659 1.586.079<br />
Molise 4 - 16.093 16.293 109 52.369 636.059 12 118.965 149.282 125 687.427 801.634<br />
Campania 48 20 239.235 676.316 251 3.632.369 4.254.073 35 1.752.292 2.400.685 334 5.623.896 7.331.074<br />
Puglia 25 2 197.322 192.726 120 3.123.648 2.795.993 44 1.205.854 2.060.308 189 4.526.824 5.049.027<br />
Basilicata 12 7 19.286 19.778 48 150.947 179.477 25 269.776 303.278 85 440.009 502.533<br />
Calabria 67 38 84.859 90.288 158 1.174.905 1.246.709 17 118.632 115.251 242 1.378.396 1.452.248<br />
Sicilia 46 20 514.357 602.725 163 2.409.988 2.965.641 19 425.108 645.521 228 3.349.453 4.213.887<br />
Sardegna 38 6 53.847 55.763 271 1.605.178 1.855.506 43 380.523 561.311 352 2.039.548 2.472.580<br />
64 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Regioni e<br />
ripartizionigeografiche<br />
Primario Secondario Terziario Totale<br />
Numero AES<br />
Di cui<br />
vasche<br />
Imhoff<br />
Effettivi<br />
Di<br />
progetto<br />
N.<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
ITALIA 5.839 4.277 4.540.762 5.531.183 4.855 37.308.048 42.999.392 815 22.186.696 30.516.560 11.509 64.035.506 79.047.135<br />
Italia Nord<br />
occidentale<br />
2.724 2.113 1.491.531 1.629.917 1.408 8.807.798 10.301.057 197 6.232.194 9.393.192 4.329 16.531.523 21.324.166<br />
Italia Nord<br />
orientale<br />
1.653 1.177 1.545.967 1.795.926 1.078 8.460.171 10.048.615 244 5.424.158 7.161.692 2.975 15.430.296 19.006.233<br />
Italia Centrale 656 421 311.503 377.404 1.021 6.490.854 7.789.990 164 5.820.118 7.140.280 1.841 12.622.475 15.307.674<br />
Italia Meridionale<br />
722 540 623.557 1.069.448 914 9.534.059 10.038.583 148 3.904.595 5.614.564 1.784 14.062.211 16.722.595<br />
Italia Insulare 84 26 568.204 658.488 434 4.015.166 4.821.147 62 805.631 1.206.832 580 5.389.001 6.686.467<br />
Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />
Effettivi<br />
AES<br />
Di<br />
progetto<br />
N.<br />
Effettivi<br />
AES<br />
Di<br />
progetto<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
TABELLA 5<br />
Impianti di depurazione delle acque reflue urbane in<br />
esercizio per tipologia di trattamento, abitanti equivalenti<br />
serviti (AES) effettivi e di progetto, per regione<br />
e ripartizione geografica. Anno 1999<br />
(Composizione percentuale)<br />
N.<br />
Effettivi<br />
AES<br />
Di<br />
progetto<br />
Piemonte 67,7 51,9 7,8 6,8 30,9 46,5 38,5 1,4 45,7 54,8 100,0 100,0 100,0<br />
Valle<br />
d’Aosta<br />
89,3 75,2 16,7 17,4 10,3 33,5 40,0 0,5 49,7 42,6 100,0 100,0 100,0<br />
Lombardia 38,7 29,5 4,8 4,1 47,5 60,0 57,5 13,7 35,2 38,4 100,0 100,0 100,0<br />
Trentino Alto<br />
Adige<br />
48,1 25,9 6,2 5,1 34,1 22,2 24,9 17,8 71,6 70,0 100,0 100,0 100,0<br />
Bolzano<br />
Bozen<br />
25,7 24,3 1,9 1,6 52,7 17,2 16,2 21,6 80,9 82,3 100,0 100,0 100,0<br />
Trento 56,6 26,5 11,8 8,4 27,0 28,6 33,4 16,3 59,7 58,3 100,0 100,0 100,0<br />
Veneto 51,7 33,2 3,7 4,0 38,2 68,2 64,6 10,2 28,1 31,3 100,0 100,0 100,0<br />
Friuli - Venezia<br />
Giulia<br />
55,4 25,6 26,0 27,0 42,2 54,0 50,5 2,4 20,0 22,6 100,0 100,0 100,0<br />
Liguria 80,5 64,1 32,8 23,8 17,9 44,2 40,6 1,7 23,0 35,6 100,0 100,0 100,0<br />
Emilia<br />
Romagna<br />
60,1 53,2 13,2 11,7 32,7 49,9 50,9 7,1 36,9 37,4 100,0 100,0 100,0<br />
Toscana 27,3 15,6 0,9 0,9 60,8 32,0 33,1 11,9 67,0 66,0 100,0 100,0 100,0<br />
Umbria 59,9 55,9 5,0 4,8 35,0 33,1 29,2 5,2 61,9 66,0 100,0 100,0 100,0<br />
Marche 45,7 30,6 4,8 4,8 50,9 53,9 50,1 3,4 41,3 45,1 100,0 100,0 100,0<br />
Lazio 23,5 5,1 3,3 3,3 65,2 73,2 72,1 11,2 23,5 24,6 100,0 100,0 100,0<br />
Abruzzo 70,0 58,5 4,7 4,7 28,2 64,0 58,4 1,9 31,2 36,9 100,0 100,0 100,0<br />
Molise 3,2 - 2,3 2,0 87,2 80,4 79,3 9,6 17,3 18,6 100,0 100,0 100,0<br />
Campania 14,4 6,0 4,3 9,2 75,1 64,6 58,0 10,5 31,2 32,7 100,0 100,0 100,0<br />
Puglia 13,2 1,1 4,4 3,8 63,5 69,0 55,4 23,3 26,6 40,8 100,0 100,0 100,0<br />
Basilicata 14,1 8,2 4,4 3,9 56,5 34,3 35,7 29,4 61,3 60,3 100,0 100,0 100,0<br />
Calabria 27,7 15,7 6,2 6,2 65,3 85,2 85,8 7,0 8,6 7,9 100,0 100,0 100,0<br />
Sicilia 20,2 8,8 15,4 14,3 71,5 72,0 70,4 8,3 12,7 15,3 100,0 100,0 100,0<br />
Sardegna 10,8 1,7 2,6 2,3 77,0 78,7 75,0 12,2 18,7 22,7 100,0 100,0 100,0<br />
ITALIA 50,7 37,2 7,1 7,0 42,2 58,3 54,4 7,1 34,6 38,6 100,0 100,0 100,0<br />
Italia Nord<br />
occidentale<br />
62,9 48,8 9,0 7,6 32,5 53,3 48,3 4,6 37,7 44,0 100,0 100,0 100,0<br />
Italia Nord<br />
orientale<br />
55,6 39,6 10,0 9,4 36,2 54,8 52,9 8,2 35,2 37,7 100,0 100,0 100,0<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65
ACQUA<br />
Articolo<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Italia Centrale 35,6 22,9 2,5 2,5 55,5 51,4 50,9 8,9 46,1 46,6 100,0 100,0 100,0<br />
Italia<br />
Meridionale<br />
40,5 30,3 4,4 6,4 51,2 67,8 60,0 8,3 27,8 33,6 100,0 100,0 100,0<br />
Italia Insulare 14,5 4,5 10,5 9,8 74,8 74,5 72,1 10,7 14,9 18,0 100,0 100,0 100,0<br />
Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />
Impianti di depurazione delle acque reflue urbane<br />
in esercizio secondo la tipologia di trattamento,<br />
per ripartizione geografica e classi di abitanti<br />
equivalenti serviti (AES) effettivi. Anno 1999<br />
Classi di AES<br />
effettivi<br />
Primario Secondario<br />
ITALIA<br />
Terziario Totale<br />
Fino a 2.000 5.669 3.207 334 9.210<br />
2.001-10.000 97 1.121 244 1.462<br />
10.001-50.000 57 409 143 609<br />
50.001-100.000 10 69 45 124<br />
Oltre 100.000 6 49 49 104<br />
Totale 5.839 4.855<br />
ITALIA NORD OCCIDENTALE<br />
815 11.509<br />
Fino a 2.000 2.672 1.004 94 3.770<br />
2.001-10.000 23 263 55 341<br />
10.001-50.000 23 111 26 160<br />
50.001-100.000 6 17 5 28<br />
Oltre 100.000 - 13 17 30<br />
Totale 2.724 1.408<br />
ITALIA NORD ORIENTALE<br />
197 4.329<br />
Fino a 2.000 1.623 740 99 2.462<br />
2.001-10.000 18 236 70 324<br />
10.001-50.000 5 78 46 129<br />
50.001-100.000 3 11 16 30<br />
Oltre 100.000 4 13 13 30<br />
Totale 1.653 1.078<br />
ITALIA CENTRALE<br />
244 2.975<br />
Fino a 2.000 634 733 72 1.439<br />
2.001-10.000 18 207 40 265<br />
10.001-50.000 4 62 29 95<br />
50.001-100.000 - 13 13 26<br />
Oltre 100.000 - 6 10 16<br />
Totale 656 1.021<br />
ITALIA MERIDIONALE<br />
164 1.841<br />
Fino a 2.000 682 536 49 1.267<br />
2.001-10.000 22 241 53 316<br />
10.001-50.000 17 104 32 153<br />
50.001-100.000 - 22 5 27<br />
TABELLA 6<br />
66 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
L'APPROFONDIMENTO<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Oltre 100.000 1 11 9 21<br />
Totale 722 914<br />
ITALIA INSULARE<br />
148 1.784<br />
Fino a 2.000 58 194 20 272<br />
2.001-10.000 16 174 26 216<br />
10.001-50.000 8 54 10 72<br />
50.001-100.000 1 6 6 13<br />
Oltre 100.000 1 6 - 7<br />
Totale 84 434 62 580<br />
Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />
TABELLA 7<br />
Capacità media degli impianti di depurazione delle acque<br />
reflue urbane in esercizio in termini di AES effettivi,<br />
secondo la tipologia di trattamento, per regione e<br />
ripartizione geografica. Anno 1999<br />
Regioni<br />
e ripartizioni<br />
geografiche<br />
Primario Secondario Terziario Totale<br />
Piemonte 261 3.405 74.893 2.265<br />
Valle D'Aosta 261 4.543 148.300 1.393<br />
Lombardia 1.001 10.102 20.489 8.005<br />
Trentino - Alto Adige 782 3.952 24.463 6.072<br />
Bolzano 905 4.059 46.574 12.442<br />
Trento 761 3.873 13.408 3.668<br />
Veneto 484 12.071 18.638 6.751<br />
Friuli - Venezia Giulia 1.491 4.067 25.959 3.177<br />
Liguria 1.317 8.002 44.753 3.231<br />
Emilia - Romagna 1.031 7.150 24.275 4.691<br />
Toscana 278 4.342 46.465 8.238<br />
Umbria 137 1.544 19.570 1.633<br />
Marche 388 3.957 45.025 3.734<br />
Lazio 1.489 12.015 22.362 10.703<br />
Abruzzo 118 3.947 29.272 1.738<br />
Molise 4.023 5.068 9.914 5.499<br />
Campania 4.984 14.472 50.065 16.838<br />
Puglia 7.893 26.030 27.406 23.951<br />
Basilicata 1.607 3.145 10.791 5.177<br />
Calabria 1.267 7.436 6.978 5.696<br />
Sicilia 11.182 14.785 22.374 14.691<br />
Sardegna 1.417 5.923 8.849 5.794<br />
ITALIA 778 7.684 27.223 5.564<br />
Italia Nord occidentale 548 6.256 31.636 3.819<br />
Italia Nord orientale 935 7.848 22.230 5.187<br />
Italia Centrale 475 6.357 35.489 6.856<br />
Italia Meridionale 864 10.431 26.382 7.882<br />
Italia Insulare 6.764 9.252 12.994 9.291<br />
Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 67
Regioni<br />
e ripartizione<br />
geografiche<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
Comune<br />
Azienda municipalizzata<br />
Consorzio e<br />
Azienda speciale<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
TABELLA 8<br />
Gestori di impianti di depurazione delle acque reflue<br />
urbane secondo la forma giuridica, per regione<br />
e ripartizione geografica. Anno 1999<br />
Consorzio<br />
(a)<br />
Ente<br />
pubblico<br />
(b)<br />
Società<br />
per azioni<br />
Altro Totale<br />
Piemonte 677 7 28 1 13 15 741<br />
Valle d'Aosta 50 - 1 1 1 - 53<br />
Lombardia 436 14 34 3 43 13 543<br />
Trentino - Alto<br />
Adige<br />
123 1 12 3 3 7 149<br />
Bolzano-Bozen 40 1 12 2 1 7 63<br />
Trento 83 - - 1 2 - 86<br />
Veneto 241 11 18 1 10 10 291<br />
Friuli - Venezia<br />
Giulia<br />
112 3 5 1 5 7 133<br />
Liguria 130 - 9 2 5 7 153<br />
Emilia - Romagna 113 3 10 - 13 2 141<br />
Toscana 80 7 9 2 18 9 125<br />
Umbria 65 1 1 - 6 4 77<br />
Marche 117 6 6 - 3 9 141<br />
Lazio 202 1 3 - 10 17 233<br />
Abruzzo 155 2 5 1 2 7 172<br />
Molise 77 - - 9 - 11 97<br />
Campania 286 2 6 1 6 9 310<br />
Puglia 40 - - - 1 4 45<br />
Basilicata 72 - 2 - - 16 90<br />
Calabria 307 - 5 - 1 13 326<br />
Sicilia 242 1 4 4 5 14 270<br />
Sardegna 117 1 12 4 3 18 155<br />
ITALIA 3.642 60 170 33 148 192 4.245<br />
Italia Nord<br />
occidentale<br />
1.293 21 72 7 62 35 1.490<br />
Italia Nord<br />
orientale<br />
589 18 45 5 31 26 714<br />
Italia Centrale 464 15 19 2 37 39 576<br />
Italia Meridionale 937 4 18 11 10 60 1.040<br />
Italia Insulare 359 2 16 8 8 32 425<br />
(a) Comprende anche i consorzi ai sensi della legge 142/90.<br />
(b) Comprende gli enti pubblici regionali, provinciali e statali nonché le Regioni e le Province.<br />
Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />
68 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Regioni<br />
e ripartizione<br />
geografiche<br />
Comune<br />
Azienda municipalizzata<br />
Consorzio e<br />
Azienda speciale<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Consorzio<br />
(a)<br />
Ente<br />
pubblico<br />
(b)<br />
Società<br />
per azioni<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
TABELLA 9<br />
Gestori di impianti di depurazione delle acque reflue<br />
urbane secondo la forma giuridica, per regione<br />
e ripartizione geografica. Anno 1999<br />
(composizione percentuale)<br />
Altro Totale<br />
Piemonte 91,4 0,9 3,8 0,1 1,8 2,0 100,0<br />
Valle d'Aosta 94,3 - 1,9 1,9 1,9 - 100,0<br />
Lombardia 80,3 2,6 6,3 0,6 7,9 2,4 100,0<br />
Trentino - Alto<br />
Adige<br />
82,6 0,7 8,1 2,0 2,0 4,7 100,0<br />
Bolzano-Bozen 63,5 1,6 19,0 3,2 1,6 11,1 100,0<br />
Trento 96,5 - - 1,2 2,3 - 100,0<br />
Veneto 82,8 3,8 6,2 0,3 3,4 3,4 100,0<br />
Friuli - Venezia<br />
Giulia<br />
84,2 2,3 3,8 0,8 3,8 5,3 100,0<br />
Liguria 85,0 - 5,9 1,3 3,3 4,6 100,0<br />
Emilia - Romagna 80,1 2,1 7,1 - 9,2 1,4 100,0<br />
Toscana 64,0 5,6 7,2 1,6 14,4 7,2 100,0<br />
Umbria 84,4 1,3 1,3 - 7,8 5,2 100,0<br />
Marche 83,0 4,3 4,3 - 2,1 6,4 100,0<br />
Lazio 86,7 0,4 1,3 - 4,3 7,3 100,0<br />
Abruzzo 90,1 1,2 2,9 0,6 1,2 4,1 100,0<br />
Molise 78,6 - - 10,2 - 11,2 100,0<br />
Campania 92,3 0,6 1,9 0,3 1,9 2,9 100,0<br />
Puglia 88,9 - - - 2,2 8,9 100,0<br />
Basilicata 80,0 - 2,2 - - 17,8 100,0<br />
Calabria 94,2 - 1,5 - 0,3 4,0 100,0<br />
Sicilia 89,6 0,4 1,5 1,5 1,9 5,2 100,0<br />
Sardegna 75,5 0,6 7,7 2,6 1,9 11,6 100,0<br />
ITALIA 85,8 1,4 4,0 0,8 3,5 4,5 100,0<br />
Italia Nord<br />
occidentale<br />
86,8 1,4 4,8 0,5 4,2 2,3 100,0<br />
Italia Nord<br />
orientale<br />
82,5 2,5 6,3 0,7 4,3 3,6 100,0<br />
Italia Centrale 80,6 2,6 3,3 0,3 6,4 6,8 100,0<br />
Italia Meridionale 90,0 0,4 1,7 1,2 1,0 5,8 100,0<br />
Italia Insulare 84,5 0,5 3,8 1,9 1,9 7,5 100,0<br />
(a) (b) cfr. corrispondenti note alla Tavola 8<br />
Fonte: Istat - Sistema delle Indagini sulle Acque, Anno 1999<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Osservatorio INAIL - Articolo<br />
Rapporto INAIL 2003:<br />
occhio alla prevenzione anche con meno infortuni<br />
INAIL<br />
Come ogni anno l’INAIL ha presentato il rapporto sugli infortuni. Leggendo i dati si nota immediatamente, che, in quasi<br />
tutti i settori produttivi, ci si trova davanti ad una diminuzione, rispetto all’anno 2002, dei casi di infortunio, nonché di<br />
quelli mortali. Il dato appare ancora più significativo se si tiene conto del fatto che, nel corso dell’ultimo anno, l’occupazione<br />
è aumentata dell’1%. Se si raffronta, inoltre, il dato italiano con quello elaborato da Eurostat in Europa, si nota che è<br />
decisamente inferiore a quello di altri grandi Paesi europei come la Spagna, la Francia e la Germania.<br />
I<br />
l Presidente dell’INAIL Vincenzo Mungari,<br />
che ha presentato l’8 luglio il Rapporto<br />
Annuale 2003 nell’Auditorium dell’Istituto<br />
a Roma ha confermato che lo scorso anno<br />
sono accaduti «meno infortuni (-15.000 rispetto<br />
all’anno precedente), meno morti (-87), ma<br />
la prevenzione e la sicurezza devono ancora<br />
diventare un valore sociale. Nel nostro Paese e<br />
nel mondo.».<br />
Gli infortuni nel 2003:<br />
una panoramica<br />
Tav. 1 - Rapporto INAIL 2003<br />
Il calo rispetto al dato del 2002 è dell’1,5%:<br />
dai 993.000 infortuni di due anni fa ai<br />
978.000 dell’anno scorso. Più in dettaglio,<br />
una riduzione dell’1,5% nell’industria e servizi,<br />
una più marcata in agricoltura (-3,5%) e<br />
un incremento del 2,1% per i dipendenti<br />
dello Stato,<br />
Il dato, che si può ritenere ormai consolidato,<br />
conferma pienamente le stime previsionali<br />
effettuate nei mesi precedenti su dati<br />
provvisori e risulta ancora più significativo,<br />
se si tiene conto che nello stesso anno<br />
2003, l’occupazione è cresciuta dell’1%<br />
(fonte ISTAT); il trend in diminuzione sembra<br />
comunque destinato, sulla base di proiezioni<br />
effettuate sui dati del primo trimestre<br />
2004, a proseguire anche nell’anno in corso:<br />
per esso infatti si stima, una riduzione<br />
complessiva compresa tra -1% e -2%.<br />
Significativa anche la flessione degli infortuni<br />
mortali che sono scesi dai 1.481 del 2002<br />
ai 1.394 del 2003, con una flessione di 27<br />
casi nell’industria e servizi, 47 in agricoltura<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
di Marco Stancati,<br />
direttore centrale comunicazione INAIL<br />
e 13 tra i dipendenti dello Stato. Il risparmio<br />
di vite umane è da attribuire in larga parte<br />
alla significativa contrazione degli infortuni<br />
mortali in itinere, scesi dai 390 denunciati<br />
nel 2002 ai 328 del 2003; un dato positivo<br />
riconducibile anche agli effetti esplicati nella<br />
seconda metà dell’anno dalle disposizioni in<br />
materia di circolazione stradale e, in particolare,<br />
dalla “patente a punti”.<br />
Sul piano territoriale, si registra per l’industria<br />
e i servizi un calo diffuso ed abbastanza<br />
omogeneo nelle varie aree geografiche del<br />
Paese, con maggiori accentuazioni al sud e<br />
nel nord ovest (in particolare Puglia, Basilicata,<br />
Calabria, Piemonte). Incrementi di un certo<br />
rilievo in Trentino Alto Adige. In agricoltura<br />
la flessione interessa tutte le zone geografiche<br />
ad eccezione delle Isole dove si segnalano<br />
modesti incrementi.<br />
A livello di settori economici, il calo generale<br />
degli infortuni ha interessato in misura più<br />
consistente i tradizionali settori dell’agricoltura<br />
e dell’industria rispetto a quelli dei servizi.<br />
Significativa la contrazione nell’industria manifatturiera<br />
(in particolare tessile e metalmeccanica)<br />
e dei trasporti. Sostanzialmente stabile<br />
il settore delle costruzioni, che nel 2003<br />
ha registrato peraltro una notevole crescita<br />
occupazionale (+3,5%), senza che questo<br />
comportasse un incremento degli incidenti,<br />
anche grazie agli investimenti in prevenzione<br />
che sono stati realizzati in particolare su<br />
questo settore.<br />
Pur in presenza di questo quadro statistico<br />
confortante occorre stare in guardia contro<br />
ogni ingiustificato trionfalismo. Bisogna evitare<br />
di usare in maniera cinica le statistiche:<br />
dietro i numeri ci sono altrettante persone<br />
che hanno visto compromessa, talvolta in modo<br />
irreversibile, la propria esistenza.<br />
Gli infortuni su lavoro<br />
nella UE e nel mondo<br />
Anche se il fenomeno degli infortuni sul lavoro<br />
è in calo da qualche anno in tutta l’Unione<br />
Europea, sono stati circa 4,7 milioni gli infortuni<br />
con assenza dal lavoro superiori a tre giorni<br />
che si sono verificati nell’UE nel corso dell’ultimo<br />
anno per il quale sono disponibili i dati<br />
EUROSTAT (il 2001) e circa 5.000 i morti sul<br />
lavoro (esclusi i casi di infortuni in itinere ea<br />
bordo di qualsiasi mezzo di trasporto).<br />
Gli infortuni a livello europeo si distribuiscono<br />
prevalentemente nell’industria manifatturiera<br />
(27,4%), nelle costruzioni (17,5%), nel<br />
commercio (11,3%) nei trasporti (9,4%). I<br />
casi mortali sono concentrati nel settore delle<br />
costruzioni (24%), industria manifatturiera<br />
(19%), trasporti (18%) e agricoltura (12%).<br />
Sulla base dei “tassi di incidenza standardizzati”<br />
elaborati da Eurostat, l’Italia si colloca<br />
al di sotto delle medie europee (UE 15 Stati<br />
e UE 12 Stati - Zona EURO) per quanto<br />
riguarda il complesso degli infortuni (3.779<br />
per 100.000 occupati contro, rispettivamente,<br />
3.830 e 4.416). Il dato italiano è decisamente<br />
inferiore a quello di altri grandi Paesi<br />
europei: la Spagna (6.917), la Francia<br />
(4.819) e la Germania (4.380).<br />
Per i casi mortali, l’indicatore relativo all’Italia si<br />
colloca in linea con quello medio della UE-12 e<br />
poco sopra quello medio della UE-15.<br />
Ma gli infortuni sul lavoro costituiscono un<br />
72 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Anni<br />
Tav. 1 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2003 e denunciati all’INAIL<br />
Agricoltura<br />
problema per tutti i Paesi, e secondo le stime<br />
dell’Organizzazione Internazionale del<br />
Lavoro, ogni anno nel mondo circa 270 milioni<br />
di persone sono coinvolte in incidenti<br />
sul lavoro, mentre sono 160 milioni quelle<br />
affette da malattie connesse al lavoro, il tutto<br />
con riflessi economici stimati intorno al<br />
4% del PIL mondiale.<br />
Il dato più impressionante è quello che stima<br />
in 6.000 le persone che muoiono in media<br />
ogni giorno nel mondo per incidenti o malattie<br />
da lavoro, per un totale di oltre 2,2 milioni<br />
di casi l’anno. Il numero dei morti per<br />
infortunio sfiora i 350.000, di cui 22.000<br />
sono minori.<br />
Gli infortuni degli extracomunitari<br />
Tav. 6 - Rapporto INAIL 2003<br />
Nel rapporto annuale INAIL 2003 è stata<br />
dedicata specifica attenzione al fenomeno<br />
infortunistico che riguarda due categorie<br />
che vanno assumendo sempre più rilievo nello<br />
scenario attuale del mondo del lavoro: gli<br />
extracomunitari e i lavoratori cosiddetti<br />
“atipici”.<br />
Circa 107.000 sono stati gli infortuni sul<br />
lavoro degli extracomunitari nel 2003 e 157<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Per anno, gestione e sesso<br />
Totale infortuni Mortali<br />
Industria<br />
e Servizi<br />
Dipendenti<br />
Conto<br />
Stato<br />
Totale<br />
Agricoltura<br />
Industria<br />
e Servizi<br />
i casi mortali. Un fenomeno in crescita (erano<br />
stati 92.000 infortuni e 120 i casi mortali<br />
nel 2002) legato alla progressiva emersione<br />
di lavoratori già presenti e all’ingresso di nuove<br />
forze lavoro.<br />
Il tasso di incidenza infortunistica per i lavoratori<br />
extracomunitari risulta sensibilmente più<br />
elevato rispetto a quello medio nazionale<br />
(57 casi contro 44 per 1.000 occupati) e la<br />
spiegazione è da ricercarsi nelle attività svolte,<br />
in genere pericolose, legate alla mobilità<br />
e alla stagionalità dell’impiego.<br />
A pagare il tributo più elevato in termini di<br />
infortuni sono i lavoratori di Marocco<br />
(20,5%), Albania (13%) e Romania (8%),<br />
mentre gli infortuni mortali vedono in testa<br />
l’Albania (32 morti), Romania (22 morti) e<br />
Marocco (19 morti).<br />
I settori di attività dove si concentrano gli<br />
infortuni degli extracomunitari sono le<br />
costruzioni (25,5% dei casi mortali) e<br />
l’industria manifatturiera, in particolare<br />
la metallurgia.<br />
A livello territoriale, gli infortuni degli<br />
extracomunitari sono concentrati al<br />
nord (quasi 80% del totale nazionale)<br />
soprattutto in Lombardia (21,1%), Veneto<br />
(19,6%), e Emilia Romagna (18,9%).<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Osservatorio INAIL - Articolo<br />
Dipendenti<br />
Conto<br />
Stato<br />
Totale<br />
Maschi<br />
2001 60.295 711.700 7.651 779.646 150 1.260 12 1.422<br />
2002 55.437 684.638 8.154 748.229 160 1.178 17 1.355<br />
2003<br />
Femmine<br />
53.999 672.601 7.866 734.466 112 1.149 8 1.269<br />
2001 20.238 208.958 14.547 243.743 9 112 6 127<br />
2002 18.233 210.029 16.349 244.611 7 112 7 126<br />
2003 17.099 209.075 17.163 243.337 8 114 3 125<br />
Maschi e Femmine<br />
2001 80.533 920.658 22.198 1.023.389 159 1.372 18 1.549<br />
2002 73.670 894.667 24.503 992.840 167 1.290 24 1.481<br />
2003 71.098 881.676 25.029 977.803 120 1.263 11 1.394<br />
Il trend per gli “atipici”<br />
Tav. 8 - Rapporto INAIL 2003<br />
Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati,<br />
sono stati circa 7.500 gli infortuni nell’anno<br />
2003, di cui 14 mortali. Questa è una<br />
categoria di lavoratori prevalentemente addetti<br />
ad attività di carattere impiegatizio e<br />
tecnico impiegatizio, ed esprime un indice di<br />
incidenza (circa 20 infortuni denunciati per<br />
1.000 occupati stimati) inferiore a quello medio<br />
nazionale e in linea con le caratteristiche<br />
lavorative e di rischio della categoria impegnata<br />
in larga parte nelle attività dei servizi.<br />
Sono stati invece circa 12.500 gli infortuni<br />
dei lavoratori interinali nell’anno 2003, di<br />
cui 11 casi mortali. Si tratta di una categoria<br />
di lavoratori che operano prevalentemente<br />
nei settori produttivi dell’Industria e orientati<br />
ad attività di tipo manuale, e quindi presenta<br />
un indice di incidenza di circa 70 infortuni<br />
denunciati per 1.000 lavoratori, che rappresenta<br />
un valore sensibilmente superiore a<br />
quello medio nazionale.<br />
Sia per i lavoratori parasubordinati che per<br />
gli interinali, gli infortuni sul lavoro sono concentrati<br />
soprattutto al Nord dove tali forme<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Osservatorio INAIL - Articolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Tav. 6 - Extracomunitari - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2003<br />
e denunciati all’INAIL per Paese di nascita, gestione e anno<br />
Paese<br />
di nascita<br />
Agricoltura<br />
Totale infortuni Mortali<br />
2001 2002 2003 2001 2002 2003<br />
Marocco 688 755 818 1 1 3<br />
Albania 531 647 803 2 1 -<br />
India 309 390 479 - 1 1<br />
Romania 122 256 456 1 2 1<br />
Tunisia 275 374 372 1 - -<br />
Macedonia 172 188 279 - - -<br />
Jugoslavia 200 187 188 - - -<br />
Altri Paesi 1.166 1.336 1.554 3 1 2<br />
In complesso 3.463 4.133 4.949 8 6 7<br />
Industria e servizi<br />
Marocco 15.953 19.991 21.116 16 22 16<br />
Albania 8.241 10.562 13.115 10 16 32<br />
Romania 2.802 4.480 8.086 14 18 21<br />
Tunisia 4.815 5.956 6.051 4 6 7<br />
Jugoslavia 4.235 4.802 5.135 7 6 7<br />
Senegal 3.880 4.234 4.455 3 2 5<br />
Egitto 1.636 1.873 2.284 3 6 3<br />
Pakistan 1.516 1.422 2.103 1 1<br />
Argentina 1.202 1.677 2.098 4 1 3<br />
Altri Paesi 26.035 32.884 37.538 52 36 55<br />
In complesso 70.315 87.881 101.981<br />
Totale<br />
113 114 150<br />
Marocco 16.641 20.746 21.934 17 23 19<br />
Albania 8.772 11.209 13.918 12 17 32<br />
Romania 2.924 4.736 8.542 15 20 22<br />
Tunisia 5.090 6.330 6.423 5 6 7<br />
Jugoslavia 4.435 4.989 5.323 7 6 7<br />
Senegal 4.040 4.407 4.633 4 2 5<br />
Egitto 1.708 1.946 2.366 3 6 3<br />
India 1.555 1.887 2.302 3 3 4<br />
Macedonia 1.287 1.710 2.180 3 4 4<br />
Altri Paesi 27.326 34.054 39.309 52 33 54<br />
In complesso 73.778 92.014 106.930 121 120 157<br />
74 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Osservatorio INAIL - Articolo<br />
Tav. 8 - Parasubordinati - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2003 e denunciati all’INAIL<br />
per settore di attività economica e anno - Industria e servizi<br />
Settore<br />
Totale infortuni Mortali<br />
di attività economica 2001 2002 2003 2001 2002 2003<br />
Agrindustria 29 47 38 - 1 -<br />
Pesca 2 1 1 - - -<br />
Estrazione di minerali 9 12 9 - - -<br />
Industria alimentare 100 150 133 - - -<br />
Industria tessile e abbigliamento 76 74 71 - - -<br />
Industria conciaria 22 20 26 - - -<br />
Industria del legno 36 66 49 - - -<br />
Industria della carta 55 68 59 - - -<br />
Industria del petrolio 2 5 - - -<br />
Industria chimica 33 37 42 - 1 -<br />
Industria della gomma e plastica 42 46 64 - - -<br />
Industria lav. minerali non metalliferi 52 74 59 - 2 3<br />
Industria dei metalli 209 285 244 1 3 -<br />
Industria meccanica 152 155 161 1 1 -<br />
Industria macchine elettriche 58 87 81 1 - 2<br />
Industria fabbricazione mezzi<br />
di trasporto<br />
35 59 46 - - -<br />
Altre industrie 53 85 72 - 1 -<br />
Totale Industrie manifatturiere 925 1.206 1.112 3 8 5<br />
Elettricità, gas, acqua 19 27 20 - - -<br />
Costruzioni 376 549 558 1 3 2<br />
Industria 1.360 1.842 1.738 4 12 7<br />
Commercio e riparazione auto 82 92 113 3 - -<br />
Commercio all'ingrosso 283 337 324 3 1 1<br />
Commercio al dettaglio 235 351 343 1 1 -<br />
Totale commercio 600 780 780 7 2 1<br />
Alberghi e ristoranti 286 380 277 - 4 -<br />
Trasporti e comunicazioni 439 648 582 1 2 3<br />
Intermediazione finanziaria 32 47 42 - - -<br />
Attività immobiliari e professionali 668 1.030 889 2 5 -<br />
Pubblica Amministrazione 122 123 144 - - -<br />
Istruzione 55 93 60 - - 1<br />
Sanità e servizi sociali 264 391 343 - 2 -<br />
Altri servizi pubblici 299 347 344 1 1 1<br />
Servizi 2.765 3.839 3.461 11 16 6<br />
Industria e servizi 4.125 5.681 5.199 15 28 13<br />
Non determinato 857 1.665 2.351 - - 1<br />
In complesso 4.982 7.346 7.550 15 28 14<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Osservatorio INAIL - Articolo<br />
contrattuali sono più diffuse e consolidate;<br />
in particolare in Lombardia, Veneto ed Emilia<br />
Romagna, regioni nelle quali si registra<br />
più della metà degli infortuni denunciati in<br />
Italia per queste categorie di lavoratori.<br />
I settori più a rischio<br />
Tav. 3 - Rapporto INAIL 2003<br />
Secondo il rapporto annuale INAIL, le attività<br />
economiche più pericolose nell’anno 2003,<br />
in termini assoluti, risultano essere la lavorazione<br />
dei metalli (ferro, acciaio, fusioni, saldature<br />
ecc.), la lavorazione dei minerali non<br />
metalliferi (vetro, ceramica, laterizi ecc.), la<br />
lavorazione del legno e le costruzioni.<br />
Si tratta di settori con una forte componente<br />
di lavoro manuale o, comunque, caratterizzati<br />
da uno stretto e continuo contatto<br />
fisico fra il lavoratore e gli strumenti, macchinari<br />
o materiali dell’ambiente di lavoro.<br />
Se si esamina l’indice di gravità degli infortuni<br />
e ci si sofferma sugli infortuni con esiti di<br />
invalidità permanente, emerge ancora più<br />
chiaramente il nesso tra rischio infortunistico<br />
e lavorazione di tipo manuale: il settore<br />
più pericoloso in questo caso è quello della<br />
lavorazione del legno, dove il 60% degli<br />
infortuni invalidanti colpisce la mano, seguito<br />
dalle costruzioni.<br />
Sempre tenendo conto dell’indice relativo di<br />
gravità, negli infortuni con esito mortale la<br />
graduatoria vede balzare al primo posto il<br />
settore dei trasporti che, con oltre 65.000<br />
infortuni e quasi 200 morti l’anno, fornisce<br />
una quota rilevante del contributo del mondo<br />
del lavoro alle stragi sulla strada. Seguono,<br />
nella graduatoria della mortalità, l’estrazione<br />
dei minerali e le costruzioni.<br />
Zoom sulle costruzioni<br />
Proprio le attività di costruzione esprimono<br />
da sempre un rischio infortunistico molto<br />
elevato, e non solo in Italia.<br />
Numeri preoccupanti al punto che nel 2003<br />
è stata bandita una campagna informativa<br />
e ispettiva incentrata proprio sulla prevenzione,<br />
in particolare delle cadute dall’alto.<br />
E che il tema del rischio nel settore costruzioni<br />
sia ancora attuale trova conferma<br />
nel programma della “Settimana europea<br />
della sicurezza 2004” (ottobre),<br />
nella quale proprio la prevenzione degli<br />
infortuni nello specifico (“il rischio nel<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
settore delle costruzioni”) rappresenterà<br />
l’argomento centrale dei lavori.<br />
Attualmente in Italia questo settore, che è ai<br />
primi posti in tutte le graduatorie di rischio,<br />
dà luogo, ogni anno, a più di 100.000 infortuni<br />
e 300 morti. Nella UE il totale annuo degli<br />
infortuni (con assenza dal lavoro superiore a<br />
tre giorni) è di circa 800.000 e 1.300 morti.<br />
La storia delle costruzioni è strettamente collegata<br />
alle vicende sociali ed economiche<br />
del Paese: vorticosa crescita degli infortuni<br />
negli anni della ricostruzione post-bellica, fino<br />
a raggiungere la punta massima nei primi<br />
anni ’60 con oltre 300.000 infortuni e<br />
1.000 morti l’anno. Progressiva e netta flessione<br />
dalla fine anni ’60 fino alla metà degli<br />
anni ’90, quando il fenomeno sembra assestato<br />
sui valori attuali. Nell’arco degli ultimi<br />
50 anni il rischio di infortunio mortale è sceso<br />
da circa 0,80 casi per mille addetti a 0,20<br />
(un rapporto di 4 a 1).<br />
Gli indici di frequenza del settore, ancora troppo<br />
elevati, sono molto differenziati in relazione<br />
alla dimensione aziendale: il rischio risulta<br />
molto più elevato nelle piccole aziende.<br />
Si riscontrano, inoltre, frequenze infortunistiche<br />
nettamente superiori tra i lavoratori dipendenti<br />
rispetto ai lavoratori autonomi, anche<br />
se è presumibile una minore propensione,<br />
da parte di questi ultimi, a denunciare<br />
infortuni di minore gravità.<br />
In particolare, le cadute dall’alto (da ponteggi<br />
o da tetti) rappresentano ancora oggi uno<br />
degli aspetti più gravi del settore, anche se vi<br />
è stato un sensibile regresso a partire dagli<br />
anni immediatamente successivi alla emanazione<br />
delle norme prevenzionali di tipo europeo:<br />
attualmente il fenomeno risulta assestato<br />
intorno ai 10.000 casi annui, con un numero<br />
di morti ancora superiore a 100.<br />
Panoramica sulle malattie<br />
professionali<br />
Tav. 18 - Rapporto INAIL 2003<br />
L’INAIL avverte nel Rapporto che l’analisi<br />
dell’andamento dell’ultimo quinquennio<br />
dal 1999 al 2003 è stata svolta con criteri<br />
di estrazione dei dati rinnovati rispetto<br />
alle precedenti serie storiche. Tale analisi<br />
conferma una sostanziale stabilità numerica<br />
delle malattie da lavoro di cui<br />
l’INAIL viene a conoscenza. La cadenza è<br />
di circa 24.000 casi l’anno nell’industria<br />
e nei servizi e un migliaio in agricoltura.<br />
Le quote di casi indeterminati sono per gli<br />
anni più recenti ancora assai elevate, né potrebbe<br />
essere differentemente per un fenomeno<br />
dai tempi non brevissimi come è quello<br />
delle malattie professionali. In ogni caso,<br />
pur esprimendo le valutazioni con i tempi<br />
del condizionale, sembra proseguire la tendenza<br />
alla flessione del numero delle malattie<br />
tabellate a tutto vantaggio del complesso<br />
delle non tabellate secondo una logica che<br />
peraltro appare fisiologicamente in linea con<br />
il quadro complessivo della situazione.<br />
Il confronto sottolinea che le malattie non<br />
tabellate esprimono ormai numeri praticamente<br />
doppi rispetto alle tabellate e rappresentano<br />
addirittura oltre i due terzi del totale<br />
delle richieste di riconoscimento.<br />
L’analisi per tipo di tecnopatia evidenzia come<br />
negli ultimi anni ipoacusie e sordità da<br />
rumore, pur continuando ad occupare la posizione<br />
di vertice nelle graduatorie hanno<br />
visto sensibilmente ridotto il loro numero di<br />
fronte alla crescita di altre patologie e, in<br />
particolar modo, delle tendiniti che sono<br />
quasi raddoppiate e dei casi di sindrome del<br />
tunnel carpale.<br />
A fronte della flessione percentuale e numerica<br />
delle ipoacusie, si confermano ai vertici<br />
della graduatoria:<br />
● l’asma bronchiale e l’alveolite allergica<br />
nel settore agricolo;<br />
● le malattie cutanee (peraltro in regresso),<br />
l’asbestosi, le neoplasie da asbesto<br />
(ancora in crescita) e le malattie osteoarticolari<br />
in area industriale e terziaria dove la<br />
silicosi, in costante regresso da molti anni<br />
per il diminuire delle fonti di rischio, mostra<br />
ancora numeri di un certo rilievo.<br />
Discorso a parte per i tumori che, stabili o in<br />
moderata espansione numerica, denunciano,<br />
senza alcun dubbio, solo una quota parziale<br />
del fenomeno reale stante l’ancora scarsa<br />
propensione (ed è un problema culturale)<br />
della classe medica all’indagine sistematica<br />
circa la possibile natura professionale di queste<br />
patologie. l<br />
L’intera documentazione del<br />
Rapporto Annuale 2003 dell’INAIL<br />
(Rapporto, Appendice<br />
Statistica, Relazione del Presidente)<br />
è consultabile e scaricabile<br />
all’indirizzo: http://www.<br />
inail.it/pubblicazionieriviste/tuttititoli/rapporti/rapportoannuale/2003/rapportoannuale.htm<br />
76 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Osservatorio INAIL - Articolo<br />
Tav. 3 - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2003 e denunciati all’INAIL<br />
per settore di attività economica, sesso e anno - Industria e servizi<br />
Settore<br />
Maschi e Femmine Femmine<br />
di attività economica<br />
2001 2002 2003 2001 2002 2003<br />
A Agrindustria 10 10 15 - - 1<br />
B Pesca 1 3 4 - - -<br />
C Estrazione di minerali 9 14 9 - - -<br />
DA Industria alimentare 23 42 29 2 6 2<br />
DB Industria tessile e abbigliamento 18 10 14 2 3 6<br />
DC Industria conciaria 7 9 4 2 2 1<br />
DD Industria del legno 11 15 10 1 1 -<br />
DE Industria della carta 9 9 12 1 3 2<br />
DF Industria del petrolio 4 1 2 - - -<br />
DG Industria chimica 19 25 16 3 - 1<br />
DH Industria della gomma e plastica 19 11 8 4 4 2<br />
DI Industria lav. minerali non metalliferi 32 27 35 1 2 3<br />
DJ Industria dei metalli 92 91 94 4 1 -<br />
DK Industria meccanica 48 38 47 2 1 4<br />
DL Industria macchine elettriche 37 26 23 5 1 2<br />
DM<br />
Industria fabbricazione mezzi<br />
di trasporto<br />
14 13 5 2 1 -<br />
DN Altre industrie 18 15 10 1 - 3<br />
D Totale Industrie manifatturiere 351 332 309 30 25 26<br />
E Elettricità, gas, acqua 11 5 9 2 - 1<br />
F Costruzioni 332 317 316 2 3 2<br />
Industria 714 681 662 34 28 30<br />
G50 Commercio e riparazione auto 35 32 38 - 2 2<br />
G51 Commercio all'ingrosso 56 53 44 4 8 3<br />
G52 Commercio al dettaglio 33 31 25 10 11 5<br />
G Totale commercio 124 116 107 14 21 10<br />
H Alberghi e ristoranti 33 48 39 9 11 9<br />
I Trasporti e comunicazioni 228 191 169 7 5 4<br />
J Intermediazione finanziaria 11 14 10 2 3 5<br />
K Attività immobiliari e professionali 88 85 79 12 18 20<br />
L Pubblica Amministrazione 24 17 24 6 6 9<br />
M Istruzione 2 3 5 - 1 1<br />
N Sanità e servizi sociali 19 16 14 9 7 4<br />
O Altri servizi pubblici 31 36 25 8 7 5<br />
Servizi 560 526 472 67 79 67<br />
Industria e servizi 1.274 1.207 1.134 101 107 97<br />
Non determinato 98 83 129 11 5 17<br />
In complesso 1.372 1.290 1.263 112 112 114<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Osservatorio INAIL - Articolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Tav. 18 - Malattie professionali manifestatesi nel periodo 1999-2003 e denunciate all’INAIL<br />
per settore di attività economica e anno - Industria e servizi<br />
Settore di attività economica 1999 2000 2001 2002 2003<br />
A Agrindustria 59 44 77 93 59<br />
B Pesca 3 6 5 9 8<br />
C Estrazione di minerali 195 201 150 200 165<br />
DA Industria alimentare 403 442 548 495 407<br />
DB Industria tessile e abbigliamento 513 431 525 532 500<br />
DC Industria conciaria 195 206 224 258 206<br />
DD Industria del legno 322 316 333 358 317<br />
DE Industria della carta 197 172 225 238 241<br />
DF Industria del petrolio 27 31 40 47 20<br />
DG Industria chimica 197 219 328 225 196<br />
DH Industria della gomma e plastica 204 226 259 285 250<br />
DI Industria lav. minerali non metalliferi 739 731 808 792 658<br />
DJ Industria dei metalli 1.611 1.581 1.818 1.722 1.289<br />
DK Industria meccanica 838 863 955 946 697<br />
DL Industria macchine elettriche 285 302 386 379 330<br />
DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto 816 740 953 1.020 788<br />
DN Altre industrie 425 377 436 447 376<br />
D Totale Industrie manifatturiere 6.772 6.637 7.838 7.744 6.275<br />
E Elettricità, gas, acqua 134 125 159 211 177<br />
F Costruzioni 2.406 2.485 2.516 2.838 2.281<br />
Industria 9.569 9.498 10.745 11.095 8.965<br />
G50 Commercio e riparazione auto 265 289 330 405 368<br />
G51 Commercio all'ingrosso 138 158 214 251 201<br />
G52 Commercio al dettaglio 177 200 247 290 241<br />
G Totale commercio 580 647 791 946 810<br />
H Alberghi e ristoranti 95 131 174 202 175<br />
I Trasporti e comunicazioni 585 643 898 1.091 835<br />
J Intermediazione finanziaria 40 20 38 53 43<br />
K Attività immobiliari e professionali 323 340 390 573 483<br />
L Pubblica Amministrazione 490 423 550 573 528<br />
M Istruzione 13 12 21 35 20<br />
N Sanità e servizi sociali 320 324 318 368 299<br />
O Altri servizi pubblici 420 436 495 601 561<br />
Servizi 2.866 2.976 3.675 4.442 3.754<br />
Industria e servizi 12.435 12.474 14.420 15.537 12.719<br />
Non determinato 11.659 12.302 12.713 9.791 10.512<br />
In complesso 24.094 24.776 27.133 25.328 23.231<br />
78 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
di Mario Gallo, docente di Diritto della <strong>Sicurezza</strong> del Lavoro presso il Corso di Perfezionamento<br />
per Consulenti del Lavoro - Università degli Studi di Cassino<br />
Negli ultimi anni, grazie alle<br />
numerose trattative svoltesi<br />
tra Confindustria e associazioni<br />
sindacali conclusesi con l’Accordo<br />
Interconfederale del 9<br />
giugno 2004, per il recepimento<br />
delle disposizioni pervenute<br />
dall’Accordo-Quadro Europeo,<br />
il telelavoro trova finalmente<br />
una disciplina che getta le basi<br />
per un futuro riassetto della legislazione<br />
in materia. È questo<br />
un passo molto importante, visto<br />
la crescita costante di questo<br />
tipo di impiego e considerata,<br />
soprattutto, la normativa vigente<br />
in materia ormai obsoleta<br />
e opaca. Molto importante<br />
è l’accento che pone l’Accordo<br />
sulle problematiche connesse<br />
all’organizzazione della sicurezza<br />
in questo ambito lavorativo.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Adistanza di circa due anni dalla<br />
conclusione dell’Accordo-<br />
Quadro Europeo sul telelavoro,<br />
siglato tra UNICE/UEAPME,<br />
CEEP e CES, anche l’Italia dà attuazione<br />
all’intesa europea con l’Accordo<br />
Interconfederale di recepimento<br />
del 9 giugno 2004, allineandosi così<br />
con Svezia, Gran Bretagna, Olanda<br />
e Spagna. Infatti, grazie al nuovo<br />
accordo concluso dalla Confindustria<br />
e da altri organismi datoriali<br />
con CGIL, CISL, UIL, il telelavoro<br />
trova finalmente una disciplina quadro<br />
che, sia pur di tipo collettivo, è<br />
destinata a fungere da propulsore<br />
per un futuro riassetto della legislazione<br />
in materia. Si consideri che,<br />
secondo i dati diffusi dal Censis, si<br />
può stimare che il 3,6% degli occupati<br />
operano attraverso il telelavoro<br />
e l’1,6% lavora direttamente da casa;<br />
in futuro il dato è destinato a<br />
crescere: nel 2005 il peso del telelavoro<br />
salirà al 7,1%, mentre i cosiddetti<br />
home workers arriveranno al<br />
4,2%. Tutto ciò a fronte di una normativa<br />
ormai obsoleta e opaca che<br />
regolamenta confusamente questa<br />
forma flessibile di lavoro, specie sotto<br />
il profilo della sicurezza e igiene<br />
del lavoro; pertanto, per meglio<br />
comprendere il contesto giuridico in<br />
cui il nuovo Accordo Interconfederale<br />
si va ad inserire è opportuno<br />
preliminarmente chiarire brevemente<br />
sia la natura del rapporto in esame<br />
sia l’attuale quadro normativo<br />
generale per sviluppare, successiva-<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
Nel 2005 il telelavoro salirà al 7,1%, mentre i cosiddetti home workers arriveranno al 4,2%<br />
Dall’Accordo Interconfederale<br />
le nuove tutele del lavoratore a domicilio<br />
mente, gli aspetti innovativi dell’Accordo<br />
Interconfederale e le problematiche<br />
operative connesse all’organizzazione<br />
della sicurezza nel telelavoro.<br />
La disciplina generale<br />
In primo luogo occorre premettere<br />
che il telelavoro è essenzialmente<br />
riconducibile allo schema generale<br />
del lavoro a domicilio disciplinato<br />
dalla legge n. 877/1973 - che ha<br />
abrogato la legge n. 264/1958 che<br />
originariamente regolava l’istituto -<br />
la quale, all’art. 1, afferma il principio<br />
in base al quale «È lavoratore a<br />
domicilio chiunque, con vincolo di<br />
subordinazione, esegue nel proprio<br />
domicilio o in locale di cui abbia<br />
disponibilità, anche con l’aiuto accessorio<br />
di membri della sua famiglia<br />
conviventi e a carico, ma con<br />
esclusione di manodopera salariata<br />
e di apprendisti, lavoro retribuito<br />
per conto di uno o più imprenditori,<br />
utilizzando materie prime o accessorie<br />
e attrezzature proprie o dello<br />
stesso imprenditore, anche se fornite<br />
per tramite di terzi». Il successivo<br />
comma 2 deroga ai principi generali<br />
della subordinazione contenuti<br />
nell’art. 2094 c.c., ritenendo necessario,<br />
ai fini dell’esistenza del vincolo,<br />
anche della sussistenza di una<br />
sola attività direttiva da parte dell’imprenditore<br />
di tipo discontinuo -<br />
anche una volta per tutte [1] - e una<br />
di controllo ex post. Nel successivo<br />
articolo 2 è fatto divieto di ricorrere<br />
[1] Cass. Civ., 23 luglio 1983 n. 5096, GC, 1984, I, 1215; Cass. Civ. 17 febbraio 1998 n. 1676, FI, 1998, I, 1463.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
al lavoro a domicilio «per le attività<br />
le quali comportino l’impiego di sostanze<br />
o materiali nocivi o pericolosi<br />
per la salute o l’incolumità del<br />
lavoratore e dei suoi familiari» [2] .<br />
L’art. 2128 cod. civ., invece, si limita<br />
ad un generico rinvio alla disciplina<br />
generale del lavoro nell’impresa<br />
in quanto compatibile con la specialità<br />
del rapporto. Il timore dell’evasione<br />
dalle tutele si è tradotto in una<br />
disciplina originariamente molto rigida,<br />
basata oltre che sulle accennate<br />
disposizioni, anche sull’Accordo<br />
Interconfederale 20 giugno 1997<br />
per il settore terziario, e sul D.P.R.<br />
n. 70/1999 - emanato in attuazione<br />
dell’art. 4, commi 1 e 3, legge n.<br />
191/1998 - per il settore pubblico.<br />
La sicurezza nel telelavoro<br />
Per quanto concerne la tutela del<br />
diritto alla salute del telelavoratore,<br />
occorre ammettere che la stessa rappresenta<br />
ancora oggi una materia alquanto<br />
lacunosa. Per meglio analizzare<br />
i termini della questione bisogna<br />
evidenziare che il telelavoro - o<br />
lavoro a distanza - può concretamente<br />
assumere o la forma comune del<br />
lavoro a domicilio o quella più avanzata<br />
del telecottage in cui sono messi<br />
a disposizione edifici, anche di<br />
terzi, appositamente attrezzati [3] .In<br />
quest’ultimo caso, se il luogo di lavoro<br />
appartiene al datore di lavoro,<br />
si applicheranno le comuni regole<br />
di sicurezza e igiene del lavoro,<br />
mentre, nella fattispecie in cui sia di<br />
terzi - per esempio un’impresa che<br />
offre locali già attrezzati con VDT,<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
usufruibili da una pluralità di committenti<br />
- nel permanere la responsabilità<br />
del datore di telelavoro, andranno<br />
sviluppati rapporti di cooperazione<br />
e di coordinamento.<br />
Più complessa appare, invece, la<br />
fattispecie del telelavoro a domicilio.<br />
Infatti, pur se è da ritenersi applicabile<br />
il principio generale di tutela<br />
contenuto nell’art. 2087 cod. civ.,<br />
in quanto compatibile, non altrettanto<br />
si può dire per la disciplina antinfortunistica<br />
specifica che garantisce<br />
il diritto alla salute solo al lavoratore<br />
«che fuori del proprio domicilio<br />
presta il proprio lavoro alle dipendenze<br />
e sotto la direzione altrui»<br />
(Cfr. art. 3, D.P.R. 27 aprile 1955,<br />
n. 547, art. 3, D.P.R. 19 marzo<br />
1956, n. 303, e art. 1, comma 3,<br />
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277). Infatti,<br />
come è stato magistralmente<br />
posto in evidenza dalla Suprema<br />
Corte di Cassazione il presupposto<br />
comune di applicazione delle norme<br />
antinfortunistiche e di igiene del lavoro<br />
è costituito dalla sussistenza di<br />
rapporti di lavoro subordinato strictu<br />
sensu; ciò comporta la non applicabilità<br />
delle disposizioni al lavoro<br />
a domicilio, che per sua stessa definizione,<br />
anche normativa, implica<br />
l’espletamento dell’attività nel domicilio<br />
del prestatore o, comunque,<br />
in locali a questo equiparabili, avendone<br />
la disponibilità il lavoratore<br />
stesso e non anche il datore di lavoro<br />
(Cass. Pen., sez. III, Sent. 13<br />
dicembre 1999, n. 14165) [4] .<br />
L’impossibilità da parte del datore<br />
di lavoro di vigilare sul telelavo-<br />
ratore - che costituisce uno dei tre<br />
pilastri su cui poggia la responsabilità<br />
penale - ha indotto il legislatore<br />
nel recepire la direttiva 89/391/CEE<br />
ad operare nel D.Lgs. 19 settembre<br />
1994, n. 626, una forma di confinamento,<br />
statuendo, all’art. 1, comma<br />
3, che al lavoro a domicilio le disposizioni<br />
del decreto si applicano solo<br />
nei casi espressamente previsti. Il<br />
risultato è che, in concreto, anche la<br />
disciplina del D.Lgs. n. 626/1994<br />
non trova applicazione nella fattispecie<br />
del telelavoro a domicilio, tenuto<br />
conto che i locali di lavoro sono<br />
nella disponibilità del lavoratore e<br />
non anche del datore di lavoro (conforme<br />
Cass. Pen., sez. 3, 13 dicembre<br />
1996, Aringhi e altro).<br />
Rispetto a questo quadro deficitario,<br />
in cui non sono mancati negli<br />
ultimi anni tentativi coraggiosi da<br />
parte di giurisprudenza e dottrina,<br />
in una rincorsa affannosa finalizzata<br />
a dimostrare l’applicabilità di<br />
ciò che invece non lo è - sfociando<br />
anche in alcuni casi nell’applicazione<br />
analogica della norma penale a<br />
situazioni in essa non contemplate,<br />
in evidente violazione del divieto<br />
sancito dall’art. 14 delle preleggi [5]<br />
- un’inversione di tendenza si è registrato<br />
nel solo settore pubblico<br />
grazie al già citato D.P.R. n.<br />
70/1999, in cui non solo viene definito<br />
il concetto di telelavoro [6] ,ma<br />
per la prima volta è stata dettata<br />
una specifica disciplina protettiva<br />
attraverso l’art. 3, il quale dispone<br />
che l’organo di governo di ciascuna<br />
amministrazione deve elaborare<br />
[2] La violazione di tale precetto è sanzionata con l’arresto fino a sei mesi (art. 13, comma 1, legge n. 887/1973).<br />
[3] A. Trupiano, Telelavoro nella P.A.: le norme sulla sicurezza, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 2/1999, pag. 52.<br />
[4] In tal senso conforme la dottrina di F. Pontrandolfi, La nozione di lavoro subordinato nelle norme per la prevenzione infortuni,<br />
in “Riv. inf. mal. prof.” 1999, II, 11, il quale ha precisato che l’elemento essenziale della tutela prevenzionale è costituito dalla<br />
«presenza del lavoratore - a qualsiasi titolo - presso la sede di lavoro dell’imprenditore, (solamente) all’interno della quale lo<br />
stesso ha l’obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di rischio». Si veda anche A. Vallebona, Istituzioni di<br />
diritto del lavoro - parte II - Il rapporto di lavoro, G. Giappichelli, Torino, 1999, pag. 414 e segg., che nega l’applicabilità della<br />
disciplina antinfortunistica «poiché l’ambiente ove questo si svolge non è nella disponibilità dell’imprenditore».<br />
[5] Cfr. Pret. Pistoia, Sez. Pescia, 12 aprile 1999.<br />
[6] Ai sensi dell’art. 2 del citato D.P.R. n. 70/1999 «la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni<br />
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo,<br />
collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie<br />
dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa<br />
inerisce.»<br />
80 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
un progetto di telelavoro in cui siano<br />
precisati, tra gli altri, gli obiettivi,<br />
le attività interessate, le tecnologie<br />
utilizzate ed i sistemi di supporto,<br />
le modalità di effettuazione secondo<br />
principi di ergonomia cognitiva.<br />
Inoltre, l’art. 4 definisce una<br />
specifica obbligazione di sicurezza<br />
a carico del datore di lavoro pubblico<br />
statuendo al comma 2 che «La<br />
prestazione di telelavoro può effettuarsi<br />
nel domicilio del dipendente<br />
a condizione che sia ivi disponibile<br />
un ambiente di lavoro di cui l’amministrazione<br />
abbia preventivamente<br />
verificato la conformità alle norme<br />
generali di prevenzione e sicurezza<br />
delle utenze domestiche» [7] .<br />
A corollario il successivo art. 5,<br />
nel disciplinare gli aspetti organizzativi<br />
della postazione di lavoro,<br />
prevede che la stessa deve essere<br />
messa a disposizione, installata e<br />
collaudata a cura ed a spese dell’amministrazione<br />
interessata, sulla<br />
quale gravano altresì la manutenzione<br />
e la gestione di sistemi di<br />
supporto per il dipendente ed i relativi<br />
costi; grava, invece, sul lavoratore<br />
l’obbligo di utilizzare la postazione<br />
esclusivamente per le attività<br />
inerenti al rapporto di lavoro. In<br />
quest’articolato contesto normativo,<br />
uno spazio di rilievo è riconosciuto<br />
alla contrattazione collettiva<br />
alla quale è assegnato il delicato<br />
compito sia di garantire al telelavoratore<br />
un trattamento equivalente a<br />
quello dei dipendenti impiegati nella<br />
sede di lavoro e, in particolare,<br />
una adeguata tutela della salute e<br />
della sicurezza del lavoro, sia di<br />
definire le modalità per l’accesso<br />
al domicilio del dipendente addetto<br />
al telelavoro dei soggetti aventi<br />
competenza in materia di salute,<br />
sicurezza e manutenzione (art. 7).<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Il nuovo sistema<br />
delle tutele<br />
Delineato il sistema normativo<br />
previgente ora è possibile analizzare<br />
e meglio apprezzare gli aspetti<br />
innovativi dell’Accordo Interconfederale<br />
del 9 giugno 2004. Come accennato<br />
con tale strumento è stato<br />
recepito l’Accordo-quadro europeo,<br />
stipulato a Bruxelles il 16 luglio<br />
2002, tra UNICE/UEAPME, CEEP<br />
e CES (si veda il riquadro 1); uno<br />
degli obiettivi strategici è coniugare<br />
flessibilità e sicurezza. Un primo<br />
aspetto importante è che l’art. 1, in<br />
un certo senso, annulla la tradizionale<br />
equazione telelavoro uguale rapporto<br />
speciale e, viceversa, afferma<br />
il nuovo concetto che lo stesso non<br />
è altro che una «forma di organizzazione<br />
e/o di svolgimento del lavoro<br />
che si avvale delle tecnologie dell’informazione<br />
nell’ambito di un<br />
contratto o di un rapporto di lavoro,<br />
in cui l’attività lavorativa che<br />
potrebbe anche essere svolta nei locali<br />
dell’impresa, viene regolarmente<br />
svolta al di fuori dei locali della<br />
stessa» (art. 1). L’opzione per tale<br />
strumento è rimessa alla libera volontà<br />
delle parti in via originaria o<br />
successiva, con l’obbligo per il datore<br />
di lavoro di fornire al telelavoratore<br />
le relative informazioni scritte,<br />
conformemente alla direttiva 91/<br />
533/CEE, ivi incluse le informazioni<br />
relative al contratto collettivo applicato<br />
ed alla descrizione della prestazione<br />
lavorativa (art. 2).<br />
Il successivo articolo 3 inserisce<br />
il principio di non discriminazione<br />
in materia di condizioni di lavoro,<br />
disponendo che il telelavoratore fruisce<br />
dei medesimi diritti, garantiti<br />
dalla legislazione e dal contratto collettivo<br />
applicato, previsti per un lavoratore<br />
comparabile che svolge at-<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
tività nei locali dell’impresa. In tale<br />
direzione si colloca il successivo<br />
art. 5 che tutela il diritto alla riservatezza<br />
del lavoratore, disponendo al<br />
comma 2 che l’eventuale installazione<br />
di qualsiasi strumento di controllo<br />
deve risultare proporzionata all’obiettivo<br />
perseguito e deve essere<br />
effettuata nel rispetto del D.Lgs. 19<br />
settembre 1994, n. 626, in materia<br />
di videoterminali. Naturalmente andranno<br />
osservati anche i principi<br />
contenuti nell’art. 4 della legge n.<br />
300/1970 sull’impiego di impianti<br />
audiovisivi [8] .<br />
Per prevenire eventuali contenziosi<br />
l’art. 6 dispone che la regolamentazione<br />
degli strumenti di lavoro<br />
deve avvenire prima dell’inizio<br />
del telelavoro. Di regola, è il datore<br />
di lavoro ad essere responsabile della<br />
fornitura, dell’istallazione e della<br />
manutenzione degli strumenti necessari<br />
ad un telelavoro svolto regolarmente,<br />
salvo che il telelavoratore<br />
non faccia uso di strumenti propri,<br />
fermo restando l’obbligo a carico<br />
del lavoratore di segnalare immediatamente<br />
ogni guasto o malfunzionamento<br />
alle strutture aziendali competenti.<br />
Accanto a queste norme di carattere<br />
generale il nuovo Accordo definisce<br />
all’art. 7 alcuni punti cardine<br />
in materia di sicurezza e igiene del<br />
lavoro. Infatti, dopo un’affermazione<br />
di mero principio - alla luce di<br />
quanto evidenziato in precedenza -<br />
in base alla quale «Il datore di lavoro<br />
è responsabile della tutela della<br />
salute e della sicurezza professionale<br />
del telelavoratore, conformemente<br />
alla direttiva 89/391/CEE,<br />
oltre che alle direttive particolari<br />
come recepite, alla legislazione nazionale<br />
e ai contratti collettivi, in<br />
quanto applicabili», di notevole ri-<br />
[7] Si veda sull’argomento di Walter Saresella, Il telelavoro negli uffici pubblici, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 7/1999, pag. 99.<br />
[8] L’art. 4 dispone il divieto utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza<br />
dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e<br />
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei<br />
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di<br />
queste, con la commissione interna.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
lievo appare il comma 2, il quale,<br />
sia pure timidamente, determina a<br />
carico del datore di lavoro l’obbligo<br />
di elaborare una politica di prevenzione<br />
con particolare riferimento<br />
ai rischi da videoterminali, nonché<br />
delle specifiche disposizioni<br />
aziendali di sicurezza che dovranno<br />
essere notificate al lavoratore il<br />
quale, naturalmente, ne sarà tenuto<br />
al rispetto. Sul piano operativo<br />
l’art. 8, nel riconoscere a quest’ultimo<br />
un’autonomia nell’organizzazione<br />
del lavoro - sia pure nei limiti<br />
delle direttive aziendali impartite<br />
- dispone che il carico di lavoro ed<br />
i livelli di prestazione del telelavoratore<br />
devono essere equivalenti a<br />
quelli dei lavoratori comparabili<br />
che svolgono attività nei locali dell’impresa;<br />
non solo, ma per prevenire<br />
l’isolamento del telelavoratore<br />
rispetto agli altri lavoratori dell’azienda,<br />
il datore di lavoro è tenuto<br />
a garantire l’adozione di apposite<br />
misure, come l’opportunità di incontrarsi<br />
regolarmente con i colleghi<br />
e di accedere alle informazioni<br />
dell’azienda. Sintonizzato con<br />
l’art. 3 è l’art. 9, il quale assicura<br />
che i telelavoratori, compresi i supervisori,<br />
fruiscano delle medesime<br />
opportunità d’accesso alla formazione<br />
di base e ad una formazione<br />
specifica, mirata sugli strumenti<br />
tecnici di lavoro di cui dispongono<br />
e sulle caratteristiche di tale forma<br />
di organizzazione del lavoro. Pertanto,<br />
non sorge alcun dubbio circa<br />
la trasposizione nel rapporto individuale<br />
di telelavoro degli articoli 22<br />
e 56 del D.Lgs. 19 settembre 1994,<br />
n. 626, ed in particolare l’obbligo<br />
per il datore di assicurare al lavoratore<br />
un’adeguata formazione in materia<br />
di videoterminali, per quanto<br />
concerne le misure applicabili al<br />
posto di lavoro, in base all’analisi<br />
dei rischi, le modalità di svolgimen-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
to dell’attività, e la protezione degli<br />
occhi e della vista. Analogamente<br />
andranno osservate le linee guida<br />
contenute nel D.M. 2 ottobre<br />
2000 [9] .<br />
Inoltre, al fine di verificare la<br />
corretta applicazione della disciplina<br />
in materia di salute e sicurezza,<br />
al datore di lavoro, alle rappresentanze<br />
dei lavoratori e/o alle autorità<br />
competenti è riconosciuto il potere<br />
d’accesso al luogo in cui viene svolto<br />
il telelavoro, nei limiti della normativa<br />
nazionale e dei contratti collettivi;<br />
qualora il telelavoratore svolga<br />
l’attività nel proprio domicilio,<br />
tale accesso è subordinato a preavviso<br />
ed al suo consenso, nei limiti<br />
della normativa nazionale e dei contratti<br />
collettivi, fermo restando che<br />
lo stesso può chiedere ispezioni<br />
(art. 7, commi 3 e 4).<br />
Pertanto, da una prima lettura<br />
sembrerebbe che, in effetti, le tutele<br />
tutto sommato si limitano a tre soli<br />
aspetti: politica di prevenzione, direttive<br />
e formazione. Tuttavia, ad<br />
un’attenta lettura dell’art. 3 in tema<br />
di principio di non discriminazione<br />
delle condizioni di lavoro, appare<br />
evidente che l’Accordo Interconfederale,<br />
sia pure indirettamente, di<br />
riflesso, rende applicabile l’intero sistema<br />
di tutele della sicurezza e igiene<br />
normalmente previste per i lavoratori<br />
che operano all’interno dell’unità<br />
produttiva.<br />
Conclusioni<br />
Non c’è dubbio che il nuovo<br />
Accordo Interconfederale 9 giugno<br />
2004 ha un’importante valore<br />
propulsivo sotto il profilo della<br />
sicurezza e igiene del lavoro, in<br />
quanto obbliga sia le organizzazioni<br />
sindacali a dare vita a contratti<br />
collettivi caratterizzati da tutele<br />
forti per i telelavoratori, sia<br />
le aziende a rinnovare i modelli<br />
organizzativi [10] . Resta, tuttavia,<br />
un problema di fondo; l’Accordo<br />
in esame è figlio dell’autonomia<br />
collettiva e non del potere legislativo.<br />
Il risultato è che continua a<br />
persistere un quadro normativo<br />
abnorme e squilibrato, in contrasto<br />
con il principio d’uguaglianza<br />
garantito dall’art. 3 della Costituzione,<br />
in cui telelavoro pubblico<br />
e privato non hanno pari dignità;<br />
mentre al primo è assicurata una<br />
tutela forte - anche in termini sanzionatori<br />
- di tipo legale, al secondo,<br />
invece, è riconosciuta solo<br />
una tutela tutto sommato di natura<br />
contrattuale. L’effetto negativo<br />
più evidente di questo stato di<br />
cose, per esempio, si registra in<br />
ordine alla sorveglianza sanitaria<br />
prevista per i lavoratori che utilizzano<br />
un’attrezzatura munita di videoterminali,<br />
in modo sistematico<br />
o abituale, per venti ore settimanali,<br />
dedotte le interruzioni previste<br />
dall’art. 54 del D.Lgs. 19<br />
settembre 1994, n. 626. L’Accordo<br />
Interconfederale estende con<br />
l’art. 3 questa fondamentale tutela<br />
anche al telelavoro a domicilio,<br />
ma il chiaroscuro che contorna<br />
l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19<br />
settembre 1994, n. 626, consiglia<br />
anche di richiedere espressamente<br />
al lavoratore il proprio consenso<br />
all’assoggettamento al controllo<br />
sanitario del medico competente,<br />
assolutamente non necessario<br />
per le altre categorie di lavoratori.<br />
Pertanto, siamo ancora una volta<br />
alla presenza di un sistema normativo<br />
antiquato rispetto al fenomeno<br />
della flessibilità del lavoro,<br />
con poche luci e molte ombre,<br />
che dovrebbe stimolare il legislatore<br />
ad intervenire immediatamente:<br />
l’occasione più propizia è quella<br />
del prossimo testo unico della<br />
sicurezza.<br />
[9] Si veda sull’argomento, di Mario Gallo, La tutela degli addetti al VDT: problemi applicativi delle nuove linee guida, in<br />
<strong>Ambiente</strong> & <strong>Sicurezza</strong> n. 22/2000, pag. 31.<br />
[10] In tal senso si veda anche l’interessante lavoro di M. Santachiara, Il telelavoro domiciliare: l’esperienza di Telecom Italia, in<br />
Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, n. 28/2002, pag. 99.<br />
82 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Le nuove regole sul telelavoro in sintesi<br />
- il telelavoro è una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie<br />
dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa che potrebbe<br />
anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa (art. 1);<br />
- principio di non discriminazione in materia di condizioni di lavoro (art. 3);<br />
- il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il<br />
software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali (art. 4);<br />
- tutela del diritto alla riservatezza del lavoratore (art. 5);<br />
- di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti<br />
necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri (art. 6);<br />
- obbligo di segnalazione immediata di guasti o malfunzionamento degli strumenti di lavoro da parte del<br />
telelavoratore (art. 6);<br />
- il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore (art. 7);<br />
- obbligo del datore di lavoro d’informare il lavoratore sulle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza<br />
sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video, e di elaborare specifiche disposizioni (art. 7, comma 2);<br />
- il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza (art. 7, comma 2);<br />
- nuova regolamentazione degli accessi e delle ispezioni (art. 7, comma 2);<br />
- carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che<br />
svolgono attività nei locali dell’impresa (art. 8, comma 2);<br />
- sviluppo di azioni di prevenzione dell’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda (art.<br />
8, comma 3);<br />
- formazione specifica (art. 9).<br />
Accordo Interconfederale per il recepimento dell’Accordo<br />
- Quadro Europeo sul Telelavoro concluso il<br />
16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES<br />
Il 9 giugno 2004<br />
tra<br />
CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO,<br />
CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI,<br />
CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA,<br />
CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, COLDIRETTI,<br />
CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE,<br />
CONFCOMMERCIO, CONFINTERIM,<br />
LEGACOOP, UNCI<br />
e CGIL, CISL, UIL<br />
- visto l’accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato<br />
a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME,<br />
CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito<br />
dell’invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione<br />
delle Comunità europee - nell’ambito della seconda<br />
fase della consultazione relativa alla modernizzazione<br />
ed al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare<br />
negoziati in tema di telelavoro;<br />
- vista la dichiarazione attraverso la quale le parti<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Documento<br />
Riquadro 1<br />
stipulanti l’accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno<br />
annunciato che all’attuazione di tale accordo negli<br />
Stati Membri, negli Stati appartenenti allo Spazio Economico<br />
Europeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno<br />
le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie<br />
conformemente alle prassi e alle procedure nazionali<br />
proprie delle parti sociali;<br />
- considerato che le parti in epigrafe ritengono che il<br />
telelavoro costituisce per le imprese una modalità di<br />
svolgimento della prestazione che consente di modernizzare<br />
l’organizzazione del lavoro e per i lavoratori una<br />
modalità di svolgimento della prestazione che permette<br />
di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale<br />
offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento<br />
dei compiti loro affidati;<br />
- considerato che se si intende utilizzare al meglio le<br />
possibilità insite nella società dell’informazione, si deve<br />
incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del<br />
lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza,<br />
migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Documento<br />
persone disabili più ampie opportunità sul mercato del<br />
lavoro;<br />
- considerato che l’accordo europeo mira a stabilire<br />
un quadro generale a livello europeo;<br />
le parti in epigrafe riconoscono che<br />
1. il presente accordo interconfederale costituisce<br />
attuazione, ex art. 139, paragrafo 2, del Trattato che<br />
istituisce la Comunità europea, dell’accordo-quadro europeo<br />
sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio<br />
2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES di cui si<br />
allega il testo nella traduzione in lingua italiana così<br />
come concordata fra le parti in epigrafe;<br />
2. il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni<br />
e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale<br />
motivo le parti hanno individuato nell’accordo una definizione<br />
del telelavoro che consente di considerare diverse<br />
forme di telelavoro svolte con regolarità;<br />
3. l’accordo, realizzato su base volontaria, mira a<br />
stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale<br />
le organizzazioni aderenti alle parti in epigrafe daranno<br />
applicazione conformemente alle prassi e procedure<br />
usuali proprie delle stesse parti sociali;<br />
4. l’applicazione dell’accordo non deve costituire<br />
valido motivo per ridurre il livello generale di tutela<br />
garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo<br />
medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione<br />
si eviterà di porre inutili oneri a carico delle<br />
piccole e medie imprese.<br />
Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe concordano:<br />
Art. 1<br />
Definizione e campo di applicazione<br />
1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione<br />
e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle<br />
tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto<br />
o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa<br />
che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa,<br />
viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della<br />
stessa.<br />
2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il<br />
telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso<br />
precedentemente definito.<br />
Art. 2<br />
Carattere volontario<br />
1. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del<br />
datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può<br />
essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni<br />
del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno<br />
assunto volontariamente.<br />
2. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a<br />
fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte,<br />
conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le<br />
informazioni relative al contratto collettivo applicato ed<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità<br />
del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni<br />
scritte relative all’unità produttiva cui il telelavoratore<br />
è assegnato, il suo superiore diretto o le altre<br />
persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per<br />
questioni di natura professionale o personale, nonché le<br />
modalità cui fare riferimento.<br />
3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella<br />
descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il<br />
datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro,<br />
il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta.<br />
4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di<br />
voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore può<br />
accettare o rifiutare la richiesta.<br />
5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica<br />
unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento<br />
del lavoro, non incide, di per sé, sullo status<br />
del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per<br />
il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione<br />
del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni<br />
del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.<br />
6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella<br />
descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione<br />
di passare al telelavoro è reversibile per effetto di<br />
accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità può<br />
comportare il ritorno all’attività lavorativa nei locali<br />
del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo o del<br />
lavoratore.<br />
Art. 3<br />
Condizioni di lavoro<br />
1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il<br />
telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla<br />
legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti<br />
per un lavoratore comparabile che svolge attività nei<br />
locali dell’impresa.<br />
Art. 4<br />
Protezione dei dati<br />
1. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare<br />
misure appropriate, in particolare per quel che riguarda<br />
il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati<br />
ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.<br />
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore<br />
in ordine a tutte le norme di legge e regole<br />
aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.<br />
3. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali<br />
norme e regole.<br />
4. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore,<br />
in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione<br />
riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti,<br />
programmi informatici, quali internet ed alle eventuali<br />
sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito<br />
dalla contrattazione collettiva.<br />
84 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Art. 5<br />
Diritto alla riservatezza<br />
1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza<br />
del telelavoratore.<br />
2. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di<br />
controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito<br />
e deve essere effettuata nel rispetto del d.lgs. 19<br />
settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva<br />
90/270/CEE relativa ai videoterminali.<br />
Art. 6<br />
Strumenti di lavoro<br />
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e<br />
responsabilità deve essere chiaramente definita prima<br />
dell’inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto<br />
dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni<br />
questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in<br />
tal senso previsto dal successivo comma 5.<br />
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della<br />
fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli<br />
strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente,<br />
salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti<br />
propri.<br />
3. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il<br />
datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura<br />
dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare<br />
quelli relativi alla comunicazione.<br />
4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i<br />
supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione<br />
lavorativa.<br />
5. Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal<br />
senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi,<br />
nonché in base a quanto concordato ai sensi del<br />
comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi<br />
derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti<br />
di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.<br />
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti<br />
di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato<br />
avviso alle strutture aziendali competenti.<br />
7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di<br />
lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale<br />
illegale via internet.<br />
Art. 7<br />
Salute e sicurezza<br />
1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della<br />
salute e della sicurezza professionale del telelavoratore,<br />
conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle<br />
direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale<br />
e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.<br />
2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle<br />
politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul<br />
lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video.<br />
Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali<br />
di sicurezza.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Documento<br />
3. Al fine di verificare la corretta applicazione della<br />
disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza,<br />
il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o<br />
le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui<br />
viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa<br />
nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore<br />
svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale<br />
accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso,<br />
nei limiti della normativa nazionale e dei contratti<br />
collettivi.<br />
4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.<br />
Art. 8<br />
Organizzazione del lavoro<br />
1. Nell’ambito della legislazione, dei contratti collettivi<br />
e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore<br />
gestisce l’organizzazione del proprio tempo di<br />
lavoro.<br />
2. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del<br />
telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei<br />
lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali<br />
dell’impresa.<br />
3. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure<br />
dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore<br />
rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, come l’opportunità<br />
di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di<br />
accedere alle informazioni dell’azienda.<br />
Art. 9<br />
Formazione<br />
1. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità<br />
di accesso alla formazione e allo sviluppo della<br />
carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività<br />
nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi<br />
criteri di valutazione di tali lavoratori.<br />
2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i<br />
lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione<br />
specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui<br />
dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione<br />
del lavoro. Il supervisore del telelavoratore<br />
ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno<br />
di un addestramento professionale per tale forma<br />
di lavoro e per la sua gestione.<br />
Art. 10<br />
Diritti collettivi<br />
1. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi<br />
dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda.<br />
Non deve essere ostacolata la comunicazione con i<br />
rappresentanti dei lavoratori.<br />
2. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione<br />
e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative<br />
dei lavoratori dove queste sono previste.<br />
3. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per deter-<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 85
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Documento<br />
minare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei<br />
lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti<br />
collettivi.<br />
4. L’unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà<br />
assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è<br />
precisata fin dall’inizio.<br />
5. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e<br />
consultati in merito all’introduzione del telelavoro conformemente<br />
alla legislazione nazionale, alle direttive<br />
europee come recepite ed ai contratti collettivi.<br />
Art. 11<br />
Contrattazione collettiva<br />
1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze<br />
delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le<br />
stesse possono concludere, al livello competente, accordi<br />
che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri<br />
definiti con il presente accordo interconfederale. Sono<br />
fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.<br />
2. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto<br />
individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere,<br />
ai sensi dell’art. 2, comma 6, la reversibilità della decisione<br />
di passare al telelavoro con indicazione delle<br />
relative modalità.<br />
3. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche<br />
del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici<br />
integrativi di natura collettiva e/o individuale.<br />
Art. 12<br />
Applicazione e verifica dell’Accordo<br />
1. In caso di controversie relative all’interpretazione<br />
ed all’applicazione del presente accordo interconfederale<br />
le parti interessate potranno rivolgersi congiuntamente<br />
o separatamente alle parti firmatarie richiamate in<br />
epigrafe.<br />
2. Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UE-<br />
APME, CEEP e CES circa l’attuazione in sede nazionale<br />
dell’accordo-quadro europeo ed alla sua eventuale<br />
revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni<br />
territoriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di<br />
rappresentanza delle imprese così come le Federazioni<br />
nazionali e territoriali aderenti a CGIL, CISL, UIL,<br />
provvederanno a comunicare con periodicità annuale<br />
alle parti in epigrafe, la conclusione di accordi e contratti<br />
collettivi in materia di telelavoro ed ogni utile informazione<br />
circa l’andamento di tale modalità di svolgimento<br />
della prestazione lavorativa. l<br />
ALLEGATO<br />
. Accordo europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 (omissis)<br />
Il testo è disponibile on–line all’indirizzo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
Ponteggi: tolleranze conformate alle norme EN<br />
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Tutela<br />
delle Condizioni di Lavoro - Divisione VII Igiene e sicurezza del lavoro<br />
8 luglio 2004, n. 28, Prot. 5827/PR/OP/PONT/Circ<br />
Oggetto: Art. 30 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego<br />
di ponteggi metallici fissi - Chiarimenti concernenti le tolleranze dimensionali dei profili cavi<br />
Le circolari nn. 85/78, 44/90, e 132/91 di questo Ministero riguardanti le autorizzazioni alla costruzione<br />
ed all’impiego dei metallici fissi, rispettivamente a tubi e giunti, a telai prefabbricati ed a montanti e<br />
traversi prefabbricati, hanno fissato via via nel tempo le tolleranze sugli spessori dei tubi.<br />
Considerato che su tale argomento negli ultimi anni sono state introdotte nel sistema normativo<br />
italiano norme EN, si ritiene opportuno, su conforme parere del gruppo ponteggi, uniformare dette<br />
tolleranze riferendosi a quanto previsto da tali norme ed in particolare alle norme UNI EN 39 e d UNI EN<br />
10219-2, sia per ciò che attiene ai tubi sciolti per ponteggi a tubi giunti e sia per tubi utilizzati per<br />
ponteggi a telai prefabbricati ed a montanti e traversi prefabbricati, nelle quali la tolleranza in difetto<br />
sugli spessori è pari al 10%.<br />
Il Dirigente<br />
Dott. ssa A.M. Faventi<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Il Direttore generale<br />
Dott. Paolo Onelli<br />
86 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
IGIENE E SICUREZZA<br />
Infortuni: dall’INAIL un nuovo criterio<br />
per individuare la sede competente<br />
INAIL<br />
Delibera Commissario Straordinario INAIL<br />
17 giugno 2004, PRES-C.S. n. 446<br />
Oggetto: Modifica dei criteri per l’individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro<br />
e di malattia professionale. Articoli 13 e 53, commi 1 e 5, del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione<br />
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e<br />
successive modificazioni.<br />
IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Osservatorio INAIL - Documento<br />
Con la delibera 17 giugno 2004, n. 446, l’INAIL ha modificato i criteri per individuare la Sede competente a trattare i casi di<br />
infortunio. Secondo il nuovo criterio, per tutti gli infortuni accaduti dopo il 12 luglio 2004, la sede competente è quella nel<br />
cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato, luogo in cui vive abitualmente. L’Istituto ha già escluso che le<br />
denunce presentate o pervenute dopo il 12 luglio a sedi non competenti possano essere restituite o non accettate dagli<br />
uffici che le ricevono. Le denunce che perverranno alla sede non competente saranno gestite sia per l’aspetto operativo che<br />
per quello procedurale dalla sede ricevente per conto della sede competente.<br />
visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;<br />
visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;<br />
visti il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5<br />
luglio 2002 ed i successivi Decreti di proroga;<br />
vista la relazione del Direttore Generale in data 10 giugno 2004;<br />
visto il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,<br />
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;<br />
visto, in particolare, l’articolo 13 del predetto Testo Unico - al quale rinvia il successivo art. 53, commi 1 e 5 - che prevede che<br />
la denuncia degli infortuni e delle malattie professionali deve essere effettuata “nella sede della circoscrizione dell’Istituto<br />
assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall’Istituto medesimo”;<br />
rilevata la necessità di facilitare i rapporti tra l’Istituto e gli assicurati, quali soggetti destinatari della tutela;<br />
considerato l’interesse dell’Istituto all’erogazione delle prestazioni con efficacia e tempestività;<br />
considerato che il criterio del “domicilio dell’assicurato” ai fini dell’attribuzione della competenza territoriale a trattare le<br />
denunce di infortunio e di malattia professionale non incide sui rapporti con i datori di lavoro, anche in considerazione<br />
della possibilità di effettuare le denunce di infortunio via internet.<br />
Delibera<br />
che la Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale è quella nel cui ambito<br />
territoriale rientra il domicilio dell’assicurato.<br />
Bando INAIL: entro il 28 luglio 2004<br />
la presentazione delle domande<br />
http://www.inail.it/prevenzionerischio/incentiviindex.htm<br />
L’INAIL promuove il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di adeguamento<br />
delle strutture e dell’organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e<br />
medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni.<br />
Per la compilazione guidata delle domande è stato predisposto un apposito CD Rom, scaricabile dal sito<br />
internet www.inail.it e disponibile presso tutte le dell’Istituto.<br />
Le domande - che dovranno essere compilate esclusivamente attraverso il CD Rom - devono essere inoltrate<br />
all’INAIL entro il 28 luglio 2004, secondo le modalità indicate sul bando.<br />
Il file da inviare è quello con estensione .ISI2<br />
Per ulteriori informazioni telefonare al numero verde 803-888<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 87
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
di Enzandrea Prandi, medico del lavoro<br />
Il decreto ministeriale 15 luglio<br />
2003, n. 388 introdurrà, a partire<br />
dal 3 agosto prossimo, importanti<br />
novità in merito agli<br />
obblighi inerenti la gestione e<br />
l’organizzazione del servizio di<br />
pronto soccorso aziendale. I<br />
suoi contenuti supereranno le<br />
indicazioni normative fornite<br />
da previgenti disposizioni in<br />
materia (in particolare le indicazioni<br />
fornite al riguardo dal<br />
D.P.R. n. 303/1956). Come spesso<br />
avviene per norme che rielaborano<br />
e rivisitano criticamente<br />
materie precedentemente<br />
trattate, introducendo nuovi<br />
parametri di riferimento e attuazioni<br />
concettuali, il D.M. n.<br />
388/2003 ha suscitato numerosi<br />
quesiti e diverse esigenze interpretative<br />
su aspetti che non<br />
risultavano sufficientemente<br />
esplicati.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Le risposte del Ministero della Salute ad alcunei quesiti sul pronto soccorso in azienda e nei cantieri edili<br />
Il primo soccorso: alcuni chiarimenti<br />
prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 388<br />
Il Ministero della Salute, Dipartimento<br />
della Prevenzione e della<br />
Comunicazione, Direzione Generale<br />
Prevenzione Sanitaria ha risposto<br />
con due note rispettivamente del<br />
3 giugno 2004 e 30 giugno 2004 a<br />
quesiti da più parte posti in merito<br />
all’applicazione di alcuni articoli<br />
del D.M. n. 388/2003 [1] .<br />
Articolo 1, comma 1: la nota<br />
riferisce, giustamente, la definizione<br />
di unità produttiva all’articolo 2,<br />
comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.<br />
626/1994 (unità produttiva: stabilimento<br />
o struttura finalizzata alla produzione<br />
di beni o servizi, dotata di<br />
autonomia finanziaria e tecnico-funzionale)<br />
precisando che per la classificazione<br />
si deve far riferimento a<br />
tutti i lavoratori dell’azienda o dell’unità<br />
produttiva in ogni caso tenendo<br />
conto dell’attività svolta con indice<br />
più elevato. A tal riguardo è utile,<br />
per contiguità dei concetti espressi,<br />
riportare anche la risposta in merito<br />
al quesito posto circa l’individuazione<br />
dei presidi di primo soccorso<br />
che devono essere garantiti<br />
nei cantieri edili. Anche a questo<br />
proposito viene ritenuto fondamentale<br />
il concetto di unità produttiva<br />
espresso nell’articolo 2. comma 1,<br />
lettera i) del D.Lg. n. 626/1994: nel<br />
caso i cantieri rientrino in tale definizione<br />
il presidio sanitario dovrà<br />
essere rappresentato dalla cassetta<br />
di pronto soccorso eventualmente integrata<br />
da presidi di cui si ravvisi la<br />
necessità in base alla presenza di<br />
specifici rischi. I cantieri non rientranti<br />
nelle caratteristiche strutturali/<br />
operative della definizione di unità<br />
produttiva (ad es. piccoli cantieri<br />
stradali, ristrutturazioni con la presenza<br />
di una singola impresa ecc.)<br />
dovrà essere previsto sempre almeno<br />
un pacchetto di medicazione.<br />
Articolo 2, comma 5: il pacchetto<br />
di medicazione ed idoneo mezzo<br />
di comunicazione deve essere previsto<br />
quando il personale dell’azienda<br />
lavori all’esterno della stessa ed in<br />
luoghi isolati intesi come mal collegati<br />
o lontani dai centri abitati (a<br />
questo proposito ritengo che si sarebbe<br />
dovuto far riferimento a posti<br />
di primo soccorso e non alla semplice<br />
esistenza di un paese, NdR).<br />
Articolo 3, comma 1: si precisa<br />
che gli addetti al primo soccorso,<br />
anche se datori di lavoro, devono<br />
frequentare uno specifico corso per<br />
acquisire le necessarie conoscenze<br />
teoriche e pratiche per l’attuazione<br />
delle misure di primo soccorso. Gli<br />
obbiettivi didattici di tale corso, a<br />
far data dall’entrata in vigore del<br />
D.M. n. 388/2003, sono quelli previsti<br />
negli allegati 3 e 4 del decreto<br />
ministeriale stesso. Relativamente<br />
all’obbligo dell’aggiornamento della<br />
formazione da effettuarsi ogni tre<br />
anni il riferimento temporale sul<br />
quale basarsi è chiaramente espresso<br />
dalla data di ultimazione dell’ultimo<br />
corso effettuato.<br />
[1] Sull’argomento si veda Nadia Taverna, «Dal 4 agosto 2004 nuova organizzazione del pronto soccorso», n. 4/2004, pag. 18;<br />
Enzandrea Prandi, «Con il D.M. n. 388/2003 sul primo soccorso più spazio alla valutazione dei rischi», in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />
n. 5/2004, pag. II.<br />
88 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Circolare del Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione<br />
e della Comunicazione - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria,<br />
3 giugno 2004, Prot. DGPREV - 13008/P/<br />
Oggetto: Quesiti applicazione del Decreto 15<br />
luglio 2003 n. 388<br />
In riferimento ai quesiti posti, per quanto specificato in<br />
oggetto, da parte dello scrivente Ufficio si precisa quanto<br />
segue.<br />
Art. 1 c. 1. - Classificazione: ai fini della classificazione<br />
delle aziende, ovvero delle unità produttive, intese secondo<br />
la definizione data dal DLgs. 626/94 come<br />
“Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di<br />
beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”,<br />
vanno considerati tutti i lavoratori dell’azienda.<br />
Se l’azienda o l’unità produttiva svolge attività lavorative<br />
comprese in gruppi diversi, per identificare la categoria<br />
di appartenenza il datore di lavoro deve riferirsi all’attività<br />
con indice più elevato.<br />
Art. 2 c. 5 - Obbligo di fornire pacchetto di medicazione<br />
e mezzo idoneo di comunicazione: tale obbligo riguarda<br />
l’utilizzazione di proprio personale in attività esterne<br />
alla sede aziendale o all’unità produttiva limitatamente a<br />
prestazioni lavorative in luoghi isolati intesi come mal<br />
collegati e/o appartati e lontani rispetto ai centri abitati<br />
secondo la comune accezione del termine.<br />
Art. 3 c. 1 - Addetti al pronto soccorso: precisato che<br />
l’art. 95 del D.Lgs. 626/94 prevede l’esonero dalla frequenza<br />
del corso di formazione di cui al comma 2 dell’art. 10<br />
Alle Organizzazioni Confederate<br />
D.M. 15 luglio 2003, n. 388. Disposizioni sul pronto<br />
soccorso aziendale. Individuazione dei presidi di pronto<br />
soccorso nei cantieri edili o di ingegneria civile. Parere<br />
del Ministero della Salute.<br />
Il Ministero della Salute - Dipartimento della prevenzione<br />
e della comunicazione - D.G. prevenzione sanitaria,<br />
Uff. II - ha risposto, con nota n. 15677/P/F.1.a.a. del<br />
30 giugno 2004, ad un quesito, da noi posto in merito<br />
all’individuazione dei presidi di pronto soccorso che<br />
devono essere garantiti nei cantieri edili o di ingegneria<br />
civile, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 15 luglio 2003.<br />
Il contenuto della risposta viene di seguito riportato:<br />
“Per i cantieri rientranti nella definizione di azienda o<br />
unità produttiva, il presidio sanitario da assegnare risulta<br />
essere costituito dalla cassetta di pronto soccorso. Il<br />
contenuto di detta cassetta, fissato dall’allegati 1 del<br />
D.M. in oggetto, dovrà essere eventualmente integrato<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Documento<br />
per il datore di lavoro, che rientrando nei casi previsti<br />
nell’allegato 1, svolga direttamente i compiti propri del<br />
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, elencati<br />
nell’art. 9, solamente in prima applicazione ed in ogni<br />
caso non oltre il 31.12.1996, precisato che detti compiti<br />
non ricomprendono il pronto soccorso, si osserva che la<br />
necessità della frequenza a specifico corso per acquisire le<br />
necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l’attuazione<br />
delle misure di primo soccorso, risultano necessarie sia<br />
nel caso in cui il datore di lavoro, avvalendosi del comma<br />
2 dell’art. 15 svolga direttamente tali funzioni, sia nel<br />
caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgere<br />
uno o più dipendenti.<br />
Con l’entrata in vigore del regolamento, gli obiettivi<br />
didattici ed i contenuti minimi della formazione per il<br />
primo soccorso sono stabiliti negli allegati 3 e 4 dello<br />
stesso: secondo la precisazione del comma 5 sono ritenuti<br />
validi i corsi ultimati precedentemente.<br />
Per quanto attiene all’obbligo di aggiornamento della<br />
formazione, con cadenza triennale almeno per quanto<br />
riguarda le capacità di intervento pratico, non essendo<br />
previsti differimenti, lo stesso è da ritenere immediatamente<br />
vigente con l’entrata in vigore, e ovviamente da riferire<br />
alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze<br />
connesse a formazioni datate: pertanto, per la ripetizione<br />
della formazione il riferimento è costituito dalla data di<br />
ultimazione dell’ultimo corso effettuato.<br />
Circolare Confindustria - Area strategica Welfare e Risorse umane,<br />
Lavoro e Relazioni Industriali, 6 luglio 2004, n. 18057<br />
sulla base di rischi specifici, in applicazione di quanto<br />
previsto dall’art. 4.<br />
Per altri cantieri (temporanei o mobili) non rientranti<br />
per caratteristiche strutturali/operative nella definizione<br />
di unità produttiva, può risultare sufficiente un idoneo<br />
pacchetto di medicazione.......”.<br />
Si rammenta che l’art. 2, comma 1 lett. i) del decreto<br />
legislativo n. 626/1994, e successive modifiche ed integrazioni,<br />
definisce l’unità produttiva nei termini seguenti:<br />
“unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla<br />
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria<br />
e tecnico-funzionale.”<br />
Pertanto, in tutti i cantieri edili o di ingegneria civile,<br />
operanti al di fuori della sede aziendale e non configurabili<br />
come unità produttive, secondo la definizione sopra<br />
ricordata, è sufficiente che sia garantito da parte del<br />
datore di lavoro, come presidio sanitario, il pacchetto di<br />
medicazione di cui all’art. 2 comma 2 lett. a). l<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
di Mario Gallo, docente di Diritto della <strong>Sicurezza</strong> del Lavoro presso il Corso di Perfezionamento<br />
Consulenti del Lavoro - Università degli Studi di Cassino<br />
Con l’emanazione della circolare<br />
24 giugno 2004, n. 24, il Ministero<br />
del Lavoro e delle Politiche<br />
Sociali è intervenuto tempestivamente<br />
sulla delicata materia<br />
dell’attività ispettiva fornendo<br />
importanti chiarimenti<br />
e indicazioni operative in ordine<br />
alla corretta applicazione<br />
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, il<br />
quale, com’è noto, ha riformato<br />
l’intero sistema di vigilanza<br />
sul mercato del lavoro, in attuazione<br />
della delega contenuta<br />
all’art. 8 della legge n.<br />
30/2003, cosiddetta “legge Biagi”.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Indicazioni operative sulla corretta applicazione D.Lgs. n. 124/2004 di riforma del sistema di vigilanza<br />
Dalla circolare MinLavoro n. 24/2004<br />
nuovi chiarimenti sulla riforma dei servizi ispettivi<br />
La disamina ministeriale proposta<br />
con la circolare n.<br />
24/2004 è a trecentosessanta<br />
gradi poiché tocca tutti i nodi cruciali<br />
del citato D.Lgs. n.<br />
124/2004, confermando anche alcuni<br />
orientamenti interpretativi offerti<br />
dalla dottrina in prima battuta<br />
[1] . Tuttavia, non tutti i dubbi<br />
sono stati dissolti, almeno su tre<br />
delicate questioni; comunque, bisogna<br />
riconoscere che con questo<br />
provvedimento il Ministero ha offerto<br />
un apprezzabile contributo<br />
ad un primo riassetto dell’attività<br />
di controllo e in questa sede approfondiremo<br />
in particolare quegli<br />
aspetti della circolare rilevanti<br />
anche ai fini della vigilanza in<br />
materia di sicurezza e igiene del<br />
lavoro.<br />
L’attività<br />
di vigilanza generale<br />
Un primo aspetto che la novella<br />
circolare affronta è l’organizzazione<br />
complessiva dell’intero sistema<br />
di vigilanza basato su due direttrici<br />
fondamentali; la prima vede le<br />
Direzioni Regionali del Lavoro<br />
con il delicato compito di coordinare<br />
sul proprio territorio regionale<br />
di competenza l’attività di vigilanza<br />
in materia di rapporto di lavoro,<br />
individuando linee operative<br />
e priorità d’azione sulla base delle<br />
direttive emanate dalla Direzione<br />
Generale, in sintonia con le linee<br />
guida della Commissione centrale<br />
di coordinamento. La seconda riconferma<br />
il ruolo nevralgico delle<br />
Direzioni Provinciali del Lavoro<br />
alle quali, come in passato, è assegnato<br />
il compito di vigilare sulla<br />
tutela dei rapporti di lavoro coordinandosi<br />
con INPS, INAIL e gli<br />
altri enti previdenziali, specie per<br />
quanto concerne la piaga del lavoro<br />
sommerso. Per quanto riguarda<br />
lo status del personale ispettivo in<br />
forza alle Direzioni e il personale<br />
di vigilanza di INPS, INAIL,<br />
ENPALS e degli altri enti previdenziali,<br />
resta ferma in primo luogo<br />
la qualifica di pubblico ufficiale;<br />
tuttavia, viene nuovamente ribadito<br />
- quasi per rimarcare la differenza<br />
con i poteri conferiti agli<br />
ispettori degli enti previdenziali -<br />
che al personale ispettivo delle direzioni<br />
Regionali e Provinciali del<br />
Lavoro è riconosciuta anche la<br />
qualità d’ufficiale di Polizia Giudiziaria<br />
(UPG), naturalmente «nei limiti<br />
del servizio cui è destinato e<br />
secondo le attribuzioni conferite<br />
dalla normativa vigente». Pertanto,<br />
gli ispettori del lavoro continueranno<br />
a svolgere sia la vigilanza<br />
amministrativa (temporalmente<br />
antecedente al sorgere di ipotesi<br />
di reato, e orientata alla prevenzione)<br />
che quella giudiziaria (in cui<br />
sono stati rilevate ipotesi di reato).<br />
Gli ispettori degli enti previdenziali,<br />
viceversa, qualora accer-<br />
[1] Pierguido Soprani, Con il D.Lgs. n. 124/2004 riformate le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, in<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 11/2004, pag. 16; dello stesso autore, Il rimborso delle somme pagate per le contravvenzioni, in<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 14/2004, pag. 74.<br />
90 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
tino la sussistenza di un reato perseguibile<br />
d’ufficio non potranno<br />
autonomamente operare per il ripristino<br />
della legalità ma dovranno<br />
limitarsi al dare notizia direttamente<br />
all’Autorità Giudiziaria ai<br />
sensi dell’art. 331 c.p.c. né tantomeno,<br />
in ogni caso, hanno funzioni<br />
investigative - come il potere<br />
d’interrogare il datore o i lavoratori<br />
o altri soggetti - conformemente<br />
all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.<br />
124/2004.<br />
Per quanto riguarda il nuovo<br />
modello unificato di verbale ispettivo<br />
previsto dall’art. 10, comma<br />
4, del predetto decreto, in attesa<br />
che entro il 27 novembre 2004 sia<br />
emanato da parte del Ministero il<br />
relativo provvedimento regolamentare,<br />
la circolare si limita a ricordare<br />
che i verbali di accertamento<br />
del personale che effettua vigilanza<br />
costituiscono fonte di prova in<br />
ordine agli elementi di fatto acquisiti<br />
e documentati e possono essere<br />
reciprocamente utilizzati per<br />
l’adozione di eventuali provvedimenti<br />
sanzionatori amministrativi<br />
e civili di competenza dei relativi<br />
organi ispettivi. Sotto quest’ultimo<br />
profilo, inoltre, precisa che<br />
l’utilizzabilità diretta delle acquisizioni<br />
effettuate dai vari organi di<br />
controllo «è conforme ai principi<br />
di buon andamento ed efficacia<br />
della pubblica amministrazione»,<br />
poiché consente l’utilizzazione degli<br />
elementi acquisiti in sede di<br />
vigilanza anche da altri soggetti<br />
«purché tali elementi siano contenuti<br />
nei verbali di accertamento<br />
che, come è noto, godono tutti della<br />
medesima fede privilegiata (cfr.<br />
ex multis, Cass. Sez. Civ. dell’11<br />
giugno 2001, n. 7832)».<br />
Sempre in tema d’esercizio della<br />
funzione di vigilanza la circola-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
re del Ministero dell’Interno n.<br />
24/2004 affronta anche il tema della<br />
razionalizzazione della stessa;<br />
rinviando al futuro decreto che dovrà<br />
regolamentare le modalità di<br />
attuazione e il funzionamento della<br />
banca dati telematica, con<br />
l’obiettivo di evitare le frequenti<br />
duplicazioni degli interventi ispettivi<br />
[2] in via transitoria viene introdotto<br />
un meccanismo d’interscambio<br />
- a mezzo posta elettronica -<br />
tra tutti gli organi di vigilanza interessati<br />
che con la massima tempestività<br />
dovranno comunicare reciprocamente<br />
i nominativi dei datori<br />
di lavoro ispezionati, secondo modalità<br />
definite sulla base di intese<br />
raggiunte a livello regionale o provinciale.<br />
La vigilanza<br />
in materia di sicurezza<br />
Per quanto riguarda l’attività di<br />
vigilanza in materia di sicurezza<br />
del lavoro la circolare in esame<br />
non fornisce alcuna indicazione di<br />
carattere operativo in ordine al coordinamento<br />
dei servizi ispettivi;<br />
com’è noto l’art. 1, comma 1, del<br />
D.Lgs. n. 124/2004 ha lasciato immutato<br />
il sistema delle competenze<br />
disegnato dall’art. 23 del<br />
D.Lgs. n. 626/1994, il quale assegna<br />
una competenza primaria di<br />
tipo generale ai dipartimenti di<br />
prevenzione delle Aziende Sanitarie<br />
Locali ed una solo integrativa<br />
di tipo speciale ai servizi ispettivi<br />
alle DPL (si veda la tabella 1).<br />
Per questi ultimi l’attività di vigilanza<br />
è circoscritta ad alcune attività<br />
- per esempio, i lavori edili -<br />
con l’obbligo d’informare preventivamente<br />
l’ASL competente per<br />
territorio (art. 23, comma 2,<br />
D.Lgs. n. 626/1994; D.P.C.M. 14<br />
ottobre 1997, n. 412). Questo prin-<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
cipio fondamentale, finalizzato a<br />
salvaguardare il modello di vigilanza<br />
introdotto con la legge<br />
833/1978, nella prassi corrente in<br />
diversi casi è stato disatteso in<br />
quanto gli ispettori non solo hanno<br />
proceduto a controlli in materia<br />
di sicurezza presso aziende escluse<br />
della propria competenza ma<br />
anche senza aver esperito la prescritta<br />
azione informazione preventiva<br />
all’ASL, con il risultato che i<br />
PVC sono da ritenersi viziati per<br />
mancanza del presupposto di legittimità.<br />
Un richiamo da parte del<br />
Ministero ad un maggior rigore in<br />
tal senso sarebbe stato opportuno.<br />
La promozione<br />
al rispetto della normativa<br />
La circolare n. 24/2004 detta<br />
anche importanti chiarimenti sulla<br />
nuova funzione di promozione al<br />
rispetto della normativa lavoristica<br />
e previdenziale delle Direzioni<br />
che, almeno in prima analisi, aveva<br />
suscitato le lamentele delle categorie<br />
professionali alle quali è<br />
riservata la consulenza del lavoro.<br />
Il Ministero è efficacemente intervenuto<br />
su tale problematica in primo<br />
luogo rimarcando che l’attività<br />
di promozione deve essere finalizzata<br />
al rispetto della normativa,<br />
su questioni di rilevanza generale,<br />
nonché sulle novità legislative e<br />
interpretative. Pertanto, restano<br />
esclusi i singoli casi concreti o<br />
problemi particolari d’interesse<br />
aziendale i quali continuano a rimanere<br />
di competenza tipica dei<br />
consulenti del lavoro e delle altre<br />
figure professionali di cui alla legge<br />
n. 12/1979 (Dottori Commercialisti,<br />
Avvocati e Ragionieri Commercialisti).<br />
Nello svolgimento di<br />
tale funzione gli ispettori non rivestono<br />
la qualifica di UPG, ossia<br />
[2] Un esempio emblematico di tale fenomeno negativo - tra i tanti - riscontrato nella prassi professionale è il caso di un<br />
distributore di carburanti che nel corso del mese di novembre dello scorso anno in una sola settimana è stato controllato dagli<br />
ispettori della DRL, dell’INPS, dell’INAIL, nonché dalla Guardia di Finanza, per verificare le presenza di lavoro nero con<br />
addirittura un ispettore che voleva sanzionare il datore di lavoro che al momento non disponeva del libro matricola in quanto<br />
consegnato al proprio consulente che lo doveva esibire presso la DRL.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 91
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
92 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
non esercitano funzioni di vigilanza<br />
né possono svolgere alcuna attività<br />
di accertamento.<br />
Sul piano operativo gli ispettori<br />
dovranno fornire chiarimenti e indicazioni<br />
operative che devono<br />
fondarsi esclusivamente su circolari<br />
e su posizioni ufficiali assunte<br />
dal Ministero del Lavoro. La circolare<br />
ricorda ancora che bisognerà<br />
attendere un Decreto Ministeriale<br />
che stabilirà lo schema di convenzione<br />
in forza del quale la Direzione<br />
Generale, le DRL, le DPL e gli<br />
Enti previdenziali, anche d’intesa<br />
tra loro, potranno svolgere attività<br />
di informazione ed aggiornamento<br />
nei confronti di enti, datori di lavoro<br />
ed associazioni a cura e spese<br />
degli stessi. Resta da capire se i<br />
prossimi interventi toccheranno in<br />
qualche modo anche l’attività d’informazione,<br />
consulenza e assistenza<br />
in materia di sicurezza e igiene<br />
del lavoro ai sensi dell’art. 24 del<br />
D.Lgs. n. 626/1994.<br />
L’istituto dell’interpello<br />
Uno degli aspetti francamente<br />
più deludenti della riforma introdotta<br />
dal D.Lgs. n. 124/2004 è la<br />
disciplina sul diritto d’interpello.<br />
Ulteriore articolazione della funzione<br />
di promozione del nuovo<br />
modello d’ispezione, rispetto ai<br />
principi previsti dall’art. 9 del citato<br />
decreto la circolare non aggiunge<br />
nulla di particolarmente significativo,<br />
limitandosi a ricordare che<br />
l’interpello è uno strumento che<br />
può essere utilizzato in via esclusiva<br />
dagli enti pubblici, le associazioni<br />
di categoria e ordini professionali.<br />
Abilitati a ricevere la domanda<br />
sono le Direzioni Provinciali<br />
del Lavoro nonché INAIL,<br />
INPS e gli altri enti previdenziali,<br />
ai quali i predetti soggetti potranno<br />
indirizzare unicamente quesiti<br />
di ordine generale sull’applicazio-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
ne della normativa nelle materie<br />
di propria competenza: pertanto,<br />
saranno automaticamente “scartati”<br />
quei quesiti di carattere particolare<br />
o proposti dalle singole aziende.<br />
Sul piano strettamente operativo<br />
la domanda andrà proposta unicamente<br />
alle sedi periferiche per<br />
via telematica e successivamente<br />
le stesse analizzeranno preliminarmente<br />
il quesito trasmettendolo<br />
“tempestivamente” alla Direzione<br />
Generale corredato da un’apposita<br />
relazione.<br />
Sul piano degli effetti giuridici<br />
della risposta all’interpello fornita<br />
dalla Direzione Generale la circolare<br />
precisa che gli stessi non toccano<br />
l’ambito del rapporto di lavoro<br />
che intercorre tra le parti e qualora<br />
il datore di lavoro provveda<br />
ad adeguarsi a quanto forma oggetto<br />
della risposta all’interpello, tale<br />
comportamento adesivo va valutato<br />
ai fini della sussistenza dell’elemento<br />
soggettivo (colpa o dolo)<br />
nella commissione degli illeciti<br />
amministrativi (art. 3, legge n.<br />
689/1981) nonché dell’applicazione<br />
delle sanzioni civili. Qualche<br />
autore ha già cercato di omologare<br />
il nuovo strumento come conforme<br />
all’interpello previsto in materia<br />
tributaria ma in realtà sono<br />
molto diversi tra di loro. In primo<br />
luogo non vengono chiaramente<br />
definiti i termini procedurali; in<br />
secondo luogo l’interpello è collettivo<br />
- in materia tributaria, invece,<br />
anche il singolo contribuente è legittimato<br />
ad agire - e non tutela il<br />
richiedente assistito dall’associazione<br />
di categoria o dal professionista<br />
il quale non solo non può<br />
proporre quesiti specifici ma ammesso<br />
anche che si uniformi alla<br />
soluzione data dalla Direzione Generale<br />
rischia di non ottenere alcun<br />
beneficio sotto il profilo penale.<br />
Resta solo il dato di fatto che<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
l’interpello è ammissibile anche<br />
per le normative in materia di sicurezza<br />
e igiene del lavoro ricadenti<br />
sotto la competenza delle DPL.<br />
Gli istituti del ravvedimento<br />
operoso obbligatorio<br />
Molto interessanti sono i chiarimenti<br />
ministeriali in materia di diffida<br />
(art. 13, D.Lgs. n. 124/2004)<br />
in cui il personale ispettivo, rilevato<br />
l’inosservanza di norme alla<br />
quale sono collegate sanzioni amministrative,<br />
è obbligato «a diffidare<br />
il datore di lavoro alla regolarizzazione<br />
delle inosservanze comunque<br />
sanabili, fissando il relativo<br />
termine »[3] . A differenza del<br />
vecchio e discusso modello di tipo<br />
facoltativo, lo strumento in esame<br />
ha natura obbligatoria ed è applicabile<br />
in quelle fattispecie d’illeciti<br />
amministrativi comunque sanabili<br />
commessi anche anteriormente al<br />
27 maggio 2004, data di entrata in<br />
vigore delle nuove norme. Pertanto,<br />
la circolare precisa che sono<br />
escluse dalla sfera applicativa dell’istituto<br />
tutte le violazioni in cui<br />
l’interesse sostanziale protetto dalla<br />
norma non è “... in alcun modo<br />
recuperabile”: la fattispecie più<br />
critica in tal senso è soprattutto<br />
quella relativa alla tutela dell’integrità<br />
psico-fisica e della personalità<br />
morale del lavoratore. A titolo<br />
esemplificativo, sia pure con qualche<br />
imprecisione tecnica, il Ministero<br />
richiama la fattispecie del superamento<br />
delle 48 ore medie di<br />
lavoro settimanale, quella delle<br />
violazioni sostanziali in materia di<br />
apprendistato, oppure l’utilizzo di<br />
lavoratori dello spettacolo senza<br />
certificato di agibilità. Viceversa,<br />
sono qualificate come sanabili le<br />
violazioni amministrative relative<br />
ad adempimenti omessi, in tutto o<br />
in parte, che possono ancora essere<br />
materialmente realizzabili, an-<br />
[3] Si ricorda che ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004, ottemperando alla diffida impartita il trasgressore sarà<br />
ammesso a pagare una sanzione pecuniaria pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad 1/4 della sanzione<br />
stabilita in misura fissa.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 93
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Commento<br />
che qualora la legge preveda un<br />
termine per l’effettuazione dell’adempimento,<br />
e le forme di ravvedimento<br />
volontario tardivo, in<br />
cui il trasgressore ha, ancor prima<br />
dell’adozione della diffida, posto<br />
in essere il comportamento dovuto,<br />
sia pure oltre il termine stabilito<br />
dalla norma.<br />
Per quanto concerne l’istituto<br />
della disposizione (art. 14, D.Lgs.<br />
n. 124/2004) l’intervento ministeriale<br />
appare scarsamente incisivo;<br />
tale strumento, com’è noto, ha ormai<br />
un carattere residuale nei soli<br />
casi in cui ai fini dell’applicazione<br />
delle norme è attribuito dalle singole<br />
disposizioni di legge un apprezzamento<br />
discrezionale degli<br />
ispettori. La circolare ricorda che<br />
contro il provvedimento è ammesso<br />
entro 15 giorni ricorso al Direttore<br />
della DPL competente per territorio,<br />
il quale è chiamato a decidere<br />
nei successivi 15 giorni; in<br />
caso di mancata decisione il ricorso<br />
si intende respinto (principio<br />
del “silenzio-rigetto”).<br />
Certamente una maggiore valenza<br />
interpretativa ha la precisazione<br />
che restano ancora in vigore gli<br />
artt. 10 e 11 del D.P.R. 19 marzo<br />
1955, n. 520. L’art. 10 del predetto<br />
D.P.R. n. 520/1955 dispone che<br />
«Le disposizioni impartite dagli<br />
ispettori del lavoro in materia di<br />
prevenzione infortuni sono esecutive.<br />
Sono parimenti esecutive,<br />
quando siano approvate dal capo<br />
dell’Ispettorato provinciale competente<br />
le disposizioni impartite<br />
dagli ispettori per l’applicazione<br />
di norme obbligatorie per cui sia<br />
attribuito all’Ispettorato dalle singole<br />
leggi un apprezzamento discrezionale.<br />
Contro tali disposizio-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
ni è ammesso ricorso al Ministro<br />
per il lavoro e la previdenza sociale<br />
entro quindici giorni, salvo<br />
quanto disposto dal successivo<br />
art. 31. Il ricorso non ha effetto<br />
sospensivo, salvo i casi nei quali<br />
la sospensione sia espressamente<br />
stabilita da disposizioni legislative<br />
o regolamentari, o il Ministro<br />
ritenga di disporla» [4] . Il successivo<br />
art. 11, invece, dispone che<br />
l’inosservanza della disposizione<br />
impartita in materia di sicurezza o<br />
igiene del lavoro è punita con l’arresto<br />
fino a un mese o dell’ammenda<br />
fino a euro 413.<br />
Per quanto concerne, infine,<br />
l’istituto della prescrizione obbligatoria<br />
(art. 15, D.Lgs. n.<br />
124/2004) - per il quale si è fatto<br />
pedissequa trasposizione delle norme<br />
del D.Lgs. n. 758/1994 - la<br />
circolare n. 24/2004 si è limitata a<br />
ricordare l’ambito applicativo -<br />
reati di natura contravvenzionale,<br />
con pena alternativa dell’arresto o<br />
dell’ammenda ovvero della sola<br />
ammenda - e che l’accesso ai benefici<br />
è ammesso non solo quando<br />
l’inadempienza può essere sanata,<br />
ma anche nelle ipotesi di reato a<br />
“condotta esaurita”; trattasi, pertanto,<br />
dei reati istantanei, con o<br />
senza effetti permanenti, nonché<br />
nelle fattispecie in cui il reo abbia<br />
autonomamente provveduto all’adempimento<br />
degli obblighi di<br />
legge sanzionati precedentemente<br />
all’emanazione della prescrizione:<br />
si rilevi la chiara trasposizione degli<br />
insegnamenti della Corte Costituzionale<br />
contenuti nella sentenza<br />
18 febbraio 1998, n. 19.<br />
Conclusioni<br />
Ancora una volta il tanto atteso<br />
chiarimento ministeriale non appaga<br />
completamente le aspettative,<br />
almeno su tre punti. Infatti, ci si<br />
attendeva soprattutto uno sforzo<br />
da parte del Ministero del Welfare<br />
che ponesse le basi per raccordare<br />
più efficacemente l’azione di vigilanza<br />
dei diversi organi ispettivi,<br />
promuovendo la concertazione e il<br />
coordinamento, ingredienti questi<br />
la cui mancanza determina un sistema<br />
di controllo con evidenti zone<br />
d’ombra. Un aspetto non secondario<br />
è il mancato richiamo all’art.<br />
24 del D.Lgs. n. 626/1994<br />
che non è stato armonizzato rispetto<br />
alle nuove funzioni di promozione,<br />
specie quelle individuate nell’art.<br />
8, comma 3. Infine, un’ultima<br />
annotazione di carattere generale<br />
riguarda l’istituto dell’interpello;<br />
non vi è dubbio che uno<br />
degli elementi che frequentemente<br />
pone in sofferenza gli addetti ai<br />
lavori nell’applicazione della legislazione<br />
in materia di sicurezza e<br />
igiene del lavoro è l’incertezza interprativa.<br />
Di fronte a questo problema<br />
così delicato - basti pensare<br />
a settori nevralgici come l’edilizia<br />
- il legislatore delegato ha scelto<br />
un modello operativo a ridotta efficacia,<br />
legato anche ad una procedura<br />
molto burocratica, che quasi<br />
ne disincentiva l’utilizzo e che appare<br />
escludere le associazioni di<br />
professionisti che allo stato attuale<br />
sono privi di un proprio Albo.<br />
Pertanto, bisognerà attendere nuovi<br />
chiarimenti anche se, ormai, la<br />
speranza di un sistema di vigilanza<br />
più equilibrato deve essere riposta<br />
nell’atteso Codice della sicurezza<br />
previsto dalla legge delega<br />
29 luglio 2003, n. 229, ed in odore<br />
di proroga di sei mesi [5] .<br />
[4] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. del 16 maggio 1983, n. 354, Enel c. Ispettorato provinciale del lavoro di Rieti (p.d. 830740) in<br />
base al quale «L’art. 10 del D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520, attribuisce all’ispettore del lavoro un generale potere di impartire<br />
disposizioni esecutive in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto tale potere può essere esercitato anche nei<br />
casi in cui le singole norme non demandino espressamente all’ispettore il compito di specificare misure di sicurezza indicate<br />
mediante “clausole generali”». Cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, sent. del 5 marzo 1985, n. 82, Ministero del lavoro e della<br />
previdenza sociale c. Soc. Fiat (p.d. 850399); Consiglio di Stato, sez. VI, 19 luglio 1994, Ministero del lavoro c. Società<br />
Autostrade.<br />
[5] Mario Gallo, Approvata la delega al Governo per la definizione del nuovo codice, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n. 18/2003, pag. 38.<br />
94 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali<br />
24 giugno 2004, n. 24<br />
Oggetto: D.Lgs. n. 125 del 23 aprile 2004. Chiarimenti<br />
e indicazioni operative<br />
Il Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n. 124<br />
introduce nell’ordinamento una organica riforma dei<br />
servizi di vigilanza in materia di lavoro, in attuazione<br />
della delega legislativa prevista dall’art. 8, legge 14<br />
febbraio 2003, n. 30, con particolare riferimento all’organizzazione<br />
complessiva e al coordinamento dell’attività<br />
ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia<br />
di lavoro e legislazione sociale, nonché di quelli comunque<br />
impegnati sul territorio in azioni di contrasto al<br />
lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da<br />
quelli di ordine e sicurezza pubblica.<br />
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche<br />
a mezzo della Direzione Generale con compiti di direzione<br />
e di coordinamento delle attività ispettive, di cui<br />
all’art. 2 del D.Lgs. n. 124/2004 e della Commissione<br />
centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, assume,<br />
nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni<br />
e alle Province autonome, le iniziative di contrasto al<br />
lavoro sommerso e irregolare, provvedendo a vigilare<br />
su tutto il territorio nazionale in materia di rapporti di<br />
lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti<br />
diritti civili e sociali, anche promuovendo l’osservanza<br />
complessiva della normativa di legislazione sociale e<br />
del lavoro, ivi compresa l’applicazione dei contratti<br />
collettivi e della disciplina previdenziale.<br />
La Direzione Generale assume compiti di direzione<br />
delle attività ispettive, fornisce direttive operative e<br />
svolge attività di coordinamento nella vigilanza della<br />
predetta materia, assicurando l’esercizio unitario dell’attività<br />
ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e<br />
degli Enti previdenziali, nonché l’uniformità di comportamento<br />
dei relativi organi di vigilanza.<br />
Compiti delle Direzioni regionali<br />
del lavoro (art. 4)<br />
Alle Direzioni regionali del lavoro (DRL) spetta il<br />
compito di coordinare sul relativo territorio regionale<br />
l’attività di vigilanza in materia, individuando linee<br />
operative e priorità di azione sulla base delle direttive<br />
emanate dalla Direzione Generale, anche conformemente<br />
agli indirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commissione<br />
centrale di coordinamento.<br />
I Direttori regionali, nello svolgere tale attività di<br />
coordinamento, privilegiano un confronto diretto e costante<br />
con i Direttori regionali degli Enti previdenziali e<br />
assicurativi, favorendo ogni ulteriore attività di consultazione<br />
e di dialogo e comunque con incontri di coordinamento<br />
che abbiano luogo almeno ogni tre mesi.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Documento<br />
Quanto alla composizione della Commissione regionale<br />
di coordinamento, istituita con decreto del Direttore<br />
della DRL, l’individuazione delle rappresentanze sindacali<br />
competenti ad effettuare la designazione dei rispettivi<br />
rappresentanti avviene, nell’ambito di quelle<br />
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,<br />
fra le organizzazioni che a livello regionale hanno<br />
maggiore rappresentatività.<br />
Compiti delle Direzioni provinciali<br />
del lavoro (art. 5)<br />
Alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) spetta il<br />
compito di coordinare, nell’ambito territoriale di competenza,<br />
l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione<br />
sociale fornendo le direttive necessarie a razionalizzare<br />
l’attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni<br />
di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione.<br />
Al fine di garantire una più integrata ed efficace<br />
azione complessiva di contrasto del lavoro irregolare<br />
sul territorio e di evitare duplicità di interventi, deve<br />
ravvisarsi, anche a livello provinciale, l’opportunità di<br />
mantenere costanti rapporti con gli Enti impegnati nell’attività<br />
di vigilanza, con particolare riferimento a<br />
INPS e INAIL.<br />
In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite dalle<br />
DRL e dalle Commissioni regionali, si ritiene opportuno<br />
favorire ogni attività di consultazione e di dialogo<br />
con tutti i soggetti interessati, da realizzarsi in particolare<br />
mediante incontri almeno trimestrali con i Direttori<br />
provinciali di INPS, INAIL, nonché degli altri Enti<br />
previdenziali.<br />
In ogni caso in cui sia necessario attivare un più<br />
stretto coordinamento operativo di tutti gli organi impegnati<br />
nell’azione di contrasto al lavoro irregolare, sono<br />
convocati i CLES, nella composizione prevista dal<br />
D.Lgs. n. 124/2004, che sostituiscono operativamente<br />
le commissioni provinciali di coordinamento della vigilanza.<br />
A tal proposito si ritiene opportuno precisare che<br />
la partecipazione al CLES del Comandante provinciale<br />
della Guardia di finanza, del rappresentante degli Uffici<br />
locali dell’Agenzia delle entrate e del presidente della<br />
Commissione provinciale per la emersione del lavoro<br />
non regolare di cui all’articolo 78, comma 4, della L. n.<br />
448/1998, è conseguenza automatica della previsione<br />
normativa e non necessita di alcun ulteriore atto amministrativo.<br />
A tali organismi spetta, infatti, il ruolo di supporto<br />
del Dirigente, supporto che nelle rispettive sedi nazionale<br />
e regionali è riservato alle apposite Commissioni<br />
centrale e regionali di coordinamento.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Documento<br />
Inoltre i CLES dovranno redigere un rapporto trimestrale<br />
sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati<br />
della attività ispettiva nella provincia di competenza,<br />
anche avvalendosi degli esiti dell’attività delle Commissioni<br />
per l’emersione del lavoro non regolare.<br />
Ogni anno dovrà essere, altresì, redatta una relazione<br />
di sintesi sull’attività svolta.<br />
Le relazioni trimestrali e annuali dovranno essere<br />
inviate alle DRL che, a loro volta, trasmetteranno i dati<br />
elaborati alla Direzione Generale per le valutazioni complessive.<br />
Al fine di predisporre e redigere le relazioni di cui<br />
sopra, i CLES potranno articolarsi in sottocommissioni<br />
operative che procederanno alla necessaria attività di<br />
raccolta dati e alla istruttoria di tali documenti.<br />
Si ritiene opportuno, infine, che il dirigente dell’ufficio,<br />
ferma restando la propria autonomia decisionale e<br />
le sue prerogative, consulti i responsabili dei Servizi<br />
Ispezione Lavoro e Politiche del Lavoro, nonché dell’Ufficio<br />
Legale, onde acquisire i dati statistici e le<br />
segnalazioni di merito da portare quali elementi di discussione<br />
all’interno dei CLES.<br />
Personale ispettivo (art. 6)<br />
Nulla muta rispetto al passato con riferimento all’esercizio<br />
delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro<br />
e di legislazione sociale da parte del personale in<br />
forza presso le DRL e le DPL, nonché del personale di<br />
vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti<br />
per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria nell’ambito<br />
dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi<br />
previdenziali e contributivi.<br />
Il personale ispettivo in forza presso le direzioni<br />
regionali e provinciali del lavoro, nei limiti del servizio<br />
cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla<br />
normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di<br />
Polizia Giudiziaria.<br />
Ove in occasione della attività ispettiva si riscontri,<br />
da parte del personale di vigilanza degli enti previdenziali,<br />
la sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, le<br />
comunicazioni di legge andranno effettuate direttamente<br />
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p..<br />
Restano evidentemente fermi i poteri di contestazione<br />
degli illeciti amministrativi in capo a tutto il personale<br />
di vigilanza, indipendentemente dal possesso della<br />
qualifica di Ispettore del lavoro, delle DRL e delle DPL,<br />
nonché degli Enti previdenziali.<br />
Competenze delle Direzioni<br />
del Lavoro (artt. 7 e 8)<br />
Le Direzioni del lavoro hanno competenza generale<br />
in materia di vigilanza sulla tutela dei rapporti di lavoro<br />
e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività<br />
lavorativa, prescindendo dalla specifica tipologia contrattuale<br />
adottata dalle parti contraenti.<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Al personale delle DPL è affidato anche il compito<br />
di svolgere attività di prevenzione e promozione finalizzata<br />
al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale,<br />
su questioni di rilevanza generale, nonché sulle novità<br />
legislative e interpretative. Tali iniziative sono organizzate<br />
dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso con i<br />
CLES e con le Commissioni Regionali e Provinciali,<br />
che ne stabiliscono le modalità di svolgimento.<br />
Le problematiche trattate nel corso di tali attività non<br />
possono riguardare, peraltro, singoli casi concreti o problemi<br />
particolari di interesse aziendale, essendo questi<br />
prerogativa tipica dei consulenti del lavoro e delle altre<br />
figure professionali di cui alla legge n. 12/1979.<br />
Nel corso di tali iniziative, che possono aver luogo<br />
anche presso le aziende, il personale, ove rivesta qualifica<br />
ispettiva, non esercita funzioni di vigilanza né può<br />
svolgere alcuna attività di accertamento.<br />
L’attività informativa, promozionale e preventiva<br />
può essere svolta, altresì, nel corso dell’attività ispettiva<br />
qualora emergano profili di inosservanza e di non corretta<br />
applicazione della normativa, in assenza di rilievi<br />
sanzionatori di tipo penale o amministrativo.<br />
Anche in queste situazioni, il personale ispettivo può<br />
fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono<br />
fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali<br />
del Ministero del lavoro (e degli Enti di previdenza<br />
per i profili di competenza).<br />
Sulla base di una apposita convenzione, il cui schema<br />
sarà definito da successivo Decreto Ministeriale, la<br />
Direzione Generale e le DRL e DPL e gli Enti previdenziali,<br />
anche d’intesa tra loro, potranno svolgere attività<br />
di informazione ed aggiornamento nei confronti di enti,<br />
datori di lavoro ed associazioni a cura e spese degli<br />
stessi, secondo quanto stabilito dal predetto Decreto.<br />
La disciplina sopra descritta non trova applicazione<br />
sino all’emanazione del decreto ministeriale che stabilirà<br />
lo schema delle convenzioni e i relativi profili economici.<br />
Diritto di interpello (art. 9)<br />
Il diritto di interpello compete esclusivamente ad enti<br />
pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali.<br />
Tale facoltà consiste nella possibilità di porre alle<br />
DPL e agli Istituti previdenziali quesiti di ordine generale<br />
sull’applicazione delle normative, nelle materie di<br />
rispettiva competenza.<br />
Tali quesiti, inoltrati alle sedi competenti esclusivamente<br />
in via telematica, dovranno essere istruiti rispettivamente<br />
dalle DPL e dagli Istituti previdenziali destinatari<br />
degli stessi e quindi tempestivamente inviati alla<br />
Direzione Generale corredati da apposita relazione.<br />
Per quanto sopra precisato, in relazione a tale particolare<br />
procedura, le DPL e le sedi periferiche degli Istituti<br />
non potranno dare seguito a quesiti di carattere particolare<br />
o proposti dalle singole aziende.<br />
96 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Peraltro ogni attività di carattere “informativo” nei<br />
confronti delle aziende e dei lavoratori può continuare<br />
ad essere svolta dal personale ispettivo, senza che tale<br />
attività possa integrare i requisiti tipici della consulenza<br />
del lavoro, che rimane riservata ai professionisti di cui<br />
all’art. 1 della legge n. 12/1979.<br />
Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali<br />
conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in<br />
cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto<br />
forma oggetto della risposta all’interpello, tale comportamento<br />
adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell’elemento<br />
soggettivo (colpa o dolo) nella commissione<br />
degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n.<br />
689/1981) nonché dell’applicazione delle sanzioni civili.<br />
Si fa riserva di comunicare l’indirizzo di posta elettronica<br />
della Direzione Generale per la trasmissione dei<br />
quesiti.<br />
Razionalizzazione dell’attività<br />
di vigilanza (art. 10)<br />
In attesa del Decreto Ministeriale che stabilirà le<br />
modalità di attuazione e il funzionamento della banca<br />
dati telematica, al fine di evitare duplicazione di interventi<br />
ispettivi in materia di lavoro previdenza e assistenza<br />
sociale, tutti gli organi di vigilanza interessati provvedono<br />
con la massima tempestività a comunicare reciprocamente<br />
i nominativi dei datori di lavoro ispezionati,<br />
secondo modalità definite sulla base di intese raggiunte<br />
a livello regionale o provinciale.<br />
Tali comunicazioni vanno effettuate mediante indirizzo<br />
di posta elettronica riservato ad uso dei Dirigenti e<br />
dei Responsabili dei servizi ispettivi di DPL, INPS,<br />
INAIL e degli altri Enti previdenziali interessati.<br />
Nell’ottica di un maggior coordinamento e cooperazione,<br />
i Direttori delle DRL istituiscono Gruppi di intervento<br />
straordinario in ambito regionale, nel rispetto<br />
delle direttive della Direzione Generale, d’intesa con il<br />
Comando Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del<br />
lavoro e con le Direzioni regionali di INAIL e INPS.<br />
Il coordinamento del gruppo è affidato, dal Dirigente<br />
o dal responsabile del Settore Ispettivo della DRL, ad<br />
uno degli Ispettori del lavoro che lo compongono.<br />
Nelle more della attuazione del modello unificato di<br />
verbale ispettivo, che costituisce uno strumento unitario<br />
di rilevazione degli illeciti, si sottolinea l’importanza<br />
del comma 5 dell’art. 10 per il quale i verbali di accertamento<br />
del personale che effettua vigilanza costituiscono<br />
fonte di prova in ordine agli elementi di fatto acquisiti e<br />
documentati e possono essere reciprocamente utilizzati<br />
per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori<br />
amministrativi e civili di competenza dei relativi organi<br />
ispettivi.<br />
L’utilizzabilità diretta delle acquisizioni effettuate<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Documento<br />
dai vari organi di controllo risulta infatti conforme ai<br />
principi di buon andamento ed efficacia della pubblica<br />
amministrazione, in quanto rende possibile, ai fini della<br />
adozione dei provvedimenti sanzionatori, l’utilizzazione<br />
degli elementi acquisiti in sede di vigilanza anche da<br />
altri soggetti purché tali elementi siano contenuti nei<br />
verbali di accertamento che, come è noto, godono tutti<br />
della medesima fede privilegiata (cfr. ex multis, Cass.<br />
Sez. Civ. del 11 giugno 2001, n. 7832). (omissis)<br />
Diffida (art. 13)<br />
Il personale ispettivo, anche degli Enti previdenziali<br />
per i profili di competenza, che durante un accertamento<br />
constata l’inosservanza di norme per inadempimenti<br />
cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel verbale<br />
di ispezione deve provvedere “a diffidare il datore di<br />
lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque<br />
sanabili, fissando il relativo termine”.<br />
La diffida opera dunque quale condizione di procedibilità<br />
in ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati<br />
e provati e se le inadempienze risultano sanabili.<br />
In primo luogo sono da ritenersi escluse dall’ambito<br />
della diffida tutte le violazioni in cui l’interesse sostanziale<br />
(soprattutto relativo alla tutela dell’integrità psicofisica<br />
e della personalità morale) protetto dalla norma<br />
non è in alcun modo recuperabile (ad es. per aver fatto<br />
superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, per non<br />
aver rispettato adempimenti, di tipo non meramente<br />
documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile<br />
e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori<br />
dello spettacolo privi del certificato di agibilità).<br />
Sono invece da ritenersi “sanabili” le violazioni amministrative<br />
relative ad adempimenti omessi, in tutto o<br />
in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili,<br />
anche qualora la legge preveda un termine per<br />
l’effettuazione dell’adempimento (illeciti omissivi istantanei<br />
con effetti permanenti).<br />
Appare invece possibile attivare la procedura in esame<br />
anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor<br />
prima dell’adozione della diffida, posto in essere il<br />
comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale<br />
circostanza infatti - analogamente a quanto avviene in<br />
materia di prescrizione obbligatoria - risulterebbe incongruo<br />
penalizzare chi effettua comunque un adempimento<br />
dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo<br />
ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur<br />
latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la<br />
finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata<br />
mediante un comportamento posto in essere<br />
volontariamente dal trasgressore.<br />
Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e<br />
proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta<br />
posta in essere e conseguente ammissione al pagamento<br />
della sanzione ai sensi dell’articolo 13 del decreto<br />
(diffida ora per allora).<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 97
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Documento<br />
Se il datore di lavoro ottempera alla diffida il procedimento<br />
sanzionatorio si estingue mediante il pagamento di<br />
una somma agevolata a titolo di sanzione, pari al minimo<br />
fissato dalla legge oppure, in caso di sanzioni in misura<br />
fissa, a un quarto dell’importo stabilito.<br />
Va comunque rilevato che nelle ipotesi in cui l’ammontare<br />
della somma, determinato ai sensi dell’articolo 13 del<br />
decreto, sia superiore alla sanzione in misura ridotta, quantificata<br />
ai sensi dell’articolo 16 della L. n. 689/1981, non è<br />
evidentemente conforme alla finalità dell’istituto procedere<br />
con l’atto di diffida.<br />
La nuova diffida, inoltre, interrompe i termini di cui<br />
all’art. 14 della legge n. 689/1981, “fino alla scadenza del<br />
termine per la regolarizzazione”, pertanto, verificata l’inottemperanza,<br />
l’attività ispettiva riprende il suo corso.<br />
Si ricorda, da ultimo, che la diffida trova applicazione a<br />
decorrere dal 27 maggio 2004 ed è applicabile anche alle<br />
violazioni commesse antecedentemente a tale data.<br />
Disposizione (art. 14)<br />
L’art. 14 del decreto attribuisce efficacia “esecutiva”<br />
alle disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia<br />
di lavoro e di legislazione sociale, “nell’ambito dell’applicazione<br />
delle norme per cui sia attribuito dalle singole<br />
disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale”.<br />
Il provvedimento è ricorribile entro 15 giorni con ricorso<br />
al Direttore della DPL competente per territorio, il<br />
quale è chiamato a decidere nei successivi 15 giorni, in<br />
caso di mancata decisione il ricorso si intende respinto<br />
(cosiddetto “silenzio-rigetto”).<br />
A differenza della diffida, la disposizione impone al<br />
datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Con la circolare del MinWelfare n. 25/2004<br />
entrano a pieno regime le Agenzie per il lavoro<br />
quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove<br />
essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie<br />
considerata.<br />
Rimangono, peraltro, in vigore gli artt. 10 e 11 del<br />
D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; pertanto, l’inottemperanza<br />
alla disposizione del funzionario ispettivo seguita ad essere<br />
soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali,<br />
secondo la distinzione per materia.<br />
Prescrizione obbligatoria (art. 15)<br />
La “prescrizione obbligatoria” è un provvedimento impartito<br />
dal personale ispettivo nell’esercizio delle funzioni<br />
di polizia giudiziaria, conseguente all’accertamento di violazioni<br />
che costituiscono reato.<br />
Nel ridefinire l’istituto, il decreto non ha inteso intaccare<br />
la struttura originaria dello strumento, già ottimamente funzionante<br />
e strategicamente efficace, limitandosi ad operarne<br />
una estensiva applicazione a tutte le ipotesi di reato in cui<br />
sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda<br />
ovvero punite soltanto con ammenda (art. 15, co. 1).<br />
La prescrizione si applica non soltanto quando l’inadempienza<br />
può essere sanata, ma anche nelle ipotesi di<br />
reato a “condotta esaurita”, vale a dire nei reati istantanei,<br />
con o senza effetti permanenti, nonché nelle fattispecie in<br />
cui il reo abbia autonomamente provveduto all’adempimento<br />
degli obblighi di legge sanzionati precedentemente<br />
all’emanazione della prescrizione.<br />
La nuova “prescrizione obbligatoria”, dunque, si presenta<br />
quale omologo della nuova diffida: l’una opera nelle<br />
ipotesi di illecito amministrativo (ma solo se l’inadempimento<br />
è sanabile), l’altra a fronte di violazioni di carattere<br />
penale (in ogni caso).<br />
(omissis) l<br />
L’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro 5 maggio 2004, in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2004, n. 153, e della<br />
circolare 24 giugno 2004, n. 25, in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2004, n. 151, da parte del Ministero del Lavoro<br />
consente il decollo definitivo del nuovo statuto delle Agenzie per il Lavoro previsto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003<br />
(legge Biagi). In particolare la nuova circolare fornisce chiarimenti operativi in ordine alle procedure d’iscrizione all’Albo<br />
e d’autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale<br />
e supporto alla ricollocazione professionale. Nella disamina ministeriale viene puntualizzato che nel “documento<br />
analitico” previsto per l’iscrizione tra i vari requisiti è necessario attestare la conformità alla normativa in materia di<br />
sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro. In tale documento, inoltre, dovrà essere descritto il modello organizzativo<br />
dell’agenzia, con la specificazione delle unità organizzative presenti sul territorio («unità organizzative, dislocate<br />
territorialmente» ex articolo 5, comma 2, D.M. 23 dicembre 2003), dell’organico, ossia del personale dell’agenzia; della<br />
disponibilità dei locali e delle attrezzature richieste dall’articolo 2, comma 1, del già citato D.M. 5 maggio 2004.<br />
Al punto 7, viene anche richiamato l’articolo 2 del D.M. 5 maggio 2004, il quale definisce le caratteristiche minime<br />
dei locali destinati dai soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività oggetto dell’autorizzazione. Dopo avere<br />
chiarito il concetto di sportello - unità organizzative che nello svolgimento dell’attività autorizzata accolgono<br />
direttamente e offrono un servizio ai clienti - viene sottolineato che nel caso in cui gli sportelli esistenti delle<br />
agenzie necessitassero di un adeguamento per garantire l’accessibilità dei locali ai disabili, per il tempo strettamente<br />
necessario e purché siano stati avviati i lavori, le stesse dovranno assicurare in ogni caso l’accesso al servizio da<br />
parte dei disabili, anche erogando il servizio stesso fisicamente fuori dai locali dell’agenzia. Si osservi che il rispetto<br />
della normativa sull’accesso ai disabili è richiesto anche da parte degli studi professionali dei consulenti del<br />
lavoro che erogano il servizio.<br />
98 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />
ITALIA<br />
INTEGRATORI ALIMENTARI<br />
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169<br />
«Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa<br />
agli integratori alimentari» (G.U.<br />
del 15 luglio 2004, n. 164)<br />
Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, attua la disciplina<br />
comunitaria in materia di «integratori alimentari»,<br />
intendendo come tali «i prodotti alimentari<br />
destinati ad integrare la comune dieta<br />
e che sostituiscono una fonte concentrata di<br />
sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali,<br />
o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o<br />
fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva<br />
aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed<br />
estratti di orgine vegetale, sia monocomposti<br />
che pluricomposti, in forme predosate» (art. 2,<br />
comma 1). In particolare risulta disciplinata la<br />
commercializzazione di dette sostanze come<br />
prodotti alimentari (e presentate come tali), le<br />
quali dovranno necessariamente essere commercializzate<br />
in forma preconfezionata.<br />
La nuova disciplina detta norme per tutte le fasi<br />
di «processo» e messa in commercio degli integratori<br />
alimentari, dalle vitamine e minerali utilizzabili<br />
(con relativi criteri di purezza delle fonti<br />
e livelli massimi ammissibili), alle regole in<br />
materia di produzione e confezionamento (consentite<br />
solo in stabilimenti autorizzati ex art.<br />
10, D.Lgs. n. 111/1992), di etichettatura (tra l’altro<br />
obbligo di apporre la denominazione «integratore<br />
alimentare») o di pubblicità, vietando -<br />
nel caso di integratori propagandati in qualunque<br />
modo come coadiuvanti di regimi dietetici<br />
ipocalorici volti alla riduzione del peso - la<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
possibilità di fare riferimento ai tempi o quantità<br />
di perdita di peso conseguenti al loro impiego<br />
(art. 7, comma 1). La messa in commercio<br />
potrà avvenire soltanto previo invio, da parte<br />
dell’impresa interessata, al Ministero della Salute<br />
del modello di etichetta utilizzata per il prodotto<br />
in questione, con facoltà delle autorità<br />
ministeriali di apporre divieti (art. 10). Il decreto<br />
rinvia alla disciplina generale di cui alla legge n.<br />
283/1962 per quanto non altrimenti disposto e<br />
commina al Ministero della Salute la definizione<br />
di un Piano annuale di vigilanza sui prodotti<br />
de quo. È previsto, infine, un doppio binario<br />
sanzionatorio, con sanzioni pecuniarie penali<br />
(ammenda da euro 2.000 a euro 20.000) in caso<br />
di commercializzazione non in forma preconfezionata<br />
ovvero per la trasgressione alle disposizioni<br />
in materia di vitamine e alimentari utilizzabili<br />
(artt. 1, 3 e 15, comma 1), e sanzioni pecuniarie<br />
amministrative per tutti gli altri tipi di violazioni<br />
(art. 15, commi 2-4), salvo, naturalmente,<br />
la configurabilità di deteriori ipotesi di reato.<br />
QUALITÀ PRODOTTI AGROALIMENTARI<br />
Decreto del Ministero delle Politiche<br />
agricole e forestali 15 giugno 2004<br />
«Aggiornamento del manuale operativo<br />
e delle procedure dei controlli di conformità<br />
alle norme comuni di qualità sui prodotti<br />
ortofrutticoli di cui all’art. 9, comma 1, del<br />
decreto ministeriale 28 dicembre 2001, adottato<br />
con decreto ministeriale 3 dicembre 2003,<br />
in attuazione del regolamento (CE) n.<br />
1148/2001 della Commissione CE, in materia di<br />
controlli di conformità alle norme di commercializzazione,<br />
applicabili nel settore degli ortofrutticoli<br />
freschi» (G.U. del 15 luglio 2004, n.<br />
164)<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 99
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
Il D.M. 15 giugno 2004 sostituisce gli allegati<br />
D, G, M e O del manuale operativo delle procedure<br />
dei controlli di conformità alle norme<br />
comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli,<br />
ex D.M. 3 dicembre 2003 indicato al titolo,<br />
sostanzialmente introducendo le nuove check-list<br />
relative alla domanda di iscrizione nella<br />
banca dati, alla richiesta di controllo all’import-export<br />
e alla notifica di spedizione. Risulta,<br />
altresì, abrogata la precedente disciplina di<br />
cui al D.M. 3 luglio 2002 in materia di controlli<br />
di conformità alle norme di commercializzazione<br />
applicabili nel settore degli ortofrutticoli<br />
freschi.<br />
SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI<br />
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172<br />
«Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE<br />
relativa alla sicurezza generale dei prodotti»<br />
(G.U. del 16 luglio 2004, n. 165)<br />
Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172, di derivazione<br />
comunitaria, garantisce, in linea generale, la sicurezza<br />
dei prodotti immessi sul mercato ovvero<br />
in libera pratica, intendendo per “prodotto”<br />
«qualsiasi prodotto destinato al consumatore,<br />
anche nel quadro di una prestazione di servizi,<br />
o suscettibile, in condizioni ragionevolmente<br />
prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore,<br />
anche se non a lui destinato, fornito o reso<br />
disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito<br />
di un’attività commerciale, indipendentemente<br />
dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso<br />
a nuovo». Risultano sottratti al campo applicativo<br />
i prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato,<br />
o come prodotti da riparare o da rimettere<br />
a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il<br />
fornitore ne informi per iscritto la persona cui<br />
fornisce il prodotto (art. 2, comma 1, lett. a).<br />
Secondo un principio di specialità delle leggi,<br />
inoltre, qualora un prodotto sia soggetto a requisiti<br />
di sicurezza prescritti a livello di normati-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
va comunitaria, la nuova disciplina prevista dal<br />
decreto sarà applicabile soltanto in riferimento<br />
agli aspetti ed ai rischi/categorie di rischi non<br />
soggetti alla normativa settoriale. Restano, inoltre,<br />
sottratti al campo applicativo del D.Lgs. n.<br />
172/2004 anche i prodotti alimentari ex Regolamento<br />
(CE) n. 178/2002. A carico del produttore<br />
e del distributore sono, dunque, previsti taluni<br />
stringenti obblighi quali, innanzitutto, il principio<br />
generale per il produttore (vedi infra) di<br />
immettere sul mercato soltanto «prodotti sicuri»<br />
(art. 3, comma 1). Il concetto di sicurezza è, a<br />
propria volta, estremamente ampio, dovendosi<br />
intendere come tale «qualsiasi prodotto che, in<br />
condizioni di uso normali o ragionevolmente<br />
prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la<br />
messa in servizio, l’installazione e la manutenzione,<br />
non presenti alcun rischio oppure presenti<br />
unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego<br />
del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza<br />
di un livello elevato di tutela della<br />
salute e della sicurezza delle persone» in funzione,<br />
in particolare, di alcuni elementi classificati<br />
quali: 1) le caratteristiche del prodotto, specie la<br />
sua composizione, il suo imballaggio, le modalità<br />
del suo assemblaggio e, se del caso, la sua<br />
installazione e manutenzione; 2) l’effetto del<br />
prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente<br />
prevedibile l’utilizzazione del primo<br />
con i secondi; 3) la presentazione del prodotto,<br />
della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze<br />
e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione,<br />
nonché di qualsiasi altra indicazione o<br />
informazione relativa al prodotto; 4) le categorie<br />
di consumatori che si trovano in condizione<br />
di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in<br />
particolare dei minori e degli anziani (art. 2,<br />
comma 1, lett. b). La possibilità di raggiungere<br />
un livello di sicurezza superiore o di procurarsi<br />
altri prodotti che presentano un rischio minore<br />
non costituisce un motivo sufficiente per<br />
considerare un prodotto come non sicuro o<br />
pericoloso, cioè non rispondente alla definizione<br />
di prodotto sicuro appena citata. l<br />
100 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
a cura di Pierguido Soprani, avvocato,<br />
MACCHINA SENZA PORTATA MASSIMA<br />
Cassazione penale, sez. IV,<br />
(ud. 30 aprile 2003)<br />
17 ottobre 2003, n. 39182,<br />
Pres. Battisti, Rel. Iacopino<br />
Prevenzione degli infortuni - Lavoro in cantiere<br />
- Uso di una gru - Omessa indicazione<br />
della portata massima ammissibile - Carenza<br />
del costruttore - Responsabilità del medesimo<br />
- Sussiste - Responsabilità del datore<br />
di lavoro - Valutazione - Sussiste<br />
Il costruttore e il datore di lavoro sono entrambi<br />
responsabili, a titolo autonomo, della mancata<br />
rispondenza di un’attrezzatura di lavoro alla normativa<br />
antinfortunistica (fattispecie in tema di<br />
omicidio colposo da errato uso di una gru di<br />
sollevamento).<br />
Nota<br />
Il caso all’attenzione della Corte di Cassazione<br />
ha riguardato l’infortunio, con conseguenze<br />
mortali, occorso ad un gruista ribaltatosi dopo<br />
avere sollevato dieci traverse in cemento armato<br />
con una gru. Nei gradi di merito erano stati condannati<br />
tanto il datore di lavoro, quanto i costruttori<br />
della gru, in relazione alla mancata indicazione,<br />
sulla macchina, al momento della vendita,<br />
della portata legale. Tale portata era di kg.<br />
2900 mentre, al momento dell’utilizzo da parte<br />
del lavoratore deceduto, la gru presentava un<br />
sovraccarico, avendo alzato un peso di oltre<br />
4000 kg.<br />
Il ricorso per Cassazione veniva proposto da uno<br />
dei due costruttori, il quale osservava in primo<br />
luogo che l’applicazione della targa di indicazione<br />
della portata massima ammissibile avveniva<br />
per prassi generale durante il processo di costruzione,<br />
cosicché non si vede perché, proprio nel<br />
caso di specie, si fosse dovuta fare un’eccezione;<br />
dunque la targhetta autoadesiva indicante la<br />
portata legale si era verosimilmente staccata o<br />
cancellata con la manutenzione del mezzo, anche<br />
perché questo era stato venduto otto anni<br />
prima dell’infortunio. Secondariamente, atteso<br />
che il perito aveva accertato che la macchina<br />
aveva sollevato un peso di kg 4.195, con una<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />
differenza in meno di kg 538 rispetto al punto di<br />
ribaltamento individuato in kg 4.733, non essendo<br />
stato raggiunto tale punto, si doveva dedurre<br />
che la gru non si sarebbe ribaltata se non avesse<br />
operato in quelle condizioni, come dimostrato<br />
dal fatto che nessun incidente si era verificato in<br />
8 anni dall’acquisto, nonostante il sollevamento<br />
di traversine per kg 4.195.<br />
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha svolto le<br />
seguenti considerazioni:<br />
- che le modalità dell’incidente erano dovute ad<br />
un insieme di irregolarità che, come evidenziato<br />
dal perito nominato, riguardavano il superamento<br />
della portata legale della gru, il posizionamento<br />
della macchina (presenza di un avvallamento<br />
del terreno al di sotto di un pneumatico dal lato<br />
del ribaltamento), la non corretta posizione dei<br />
martinetti con conseguente oscillazione del carico<br />
sollevato, la mancanza di una ruota e l’insufficiente<br />
pressione delle altre;<br />
- che la gru si era ribaltata perché al sollevamento<br />
di un peso superiore a quello di cui alla portata<br />
legale (oltre mille chili rispetto a questa) si<br />
erano aggiunte le altre irregolarità relative alla<br />
manutenzione della macchina;<br />
- che, ciò nonostante, il ribaltamento non si sarebbe<br />
potuto determinare, qualora la gru avesse<br />
sollevato un carico compreso nella portata legale.<br />
In siffatto contesto, i Giudici hanno ritenuto<br />
l’importanza, nel determinismo causale dell’evento,<br />
dell’omessa indicazione sulla gru, al momento<br />
della vendita, della portata legale consentita<br />
(2900 Kg. nell’impiego concreto della macchina),<br />
e l’irrilevanza del fatto che non fosse stato<br />
superato nell’uso della gru il limite massimo di<br />
portata, costituendo la fissazione della portata<br />
in Kg. 2900 un misura prudenziale da rispettare<br />
proprio nella previsione di eventuali irregolarità<br />
nell’uso della macchina, in modo da assicurare,<br />
comunque, condizioni di sicurezza.<br />
INFORTUNIO SUL LAVORO:<br />
CALCOLO DELLA PENA PECUNIARIA<br />
Cassazione penale, sez. IV,<br />
(ud. 4 luglio 2003)<br />
26 settembre 2003, n. 36991,<br />
Pres. Coco, Rel. Piccialli<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
Infortunio sul lavoro - Lesioni personali -<br />
Condanna del datore di lavoro - Giudizio<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 101
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
di equivalenza delle circostanze - Irrogazione<br />
della pena pecuniaria - Errore nel<br />
calcolo della pena - Valutazione - Restituzione<br />
degli atti al Giudice di merito.<br />
Incorre in errore di diritto nella quantificazione<br />
della pena il Giudice che, a seguito di giudizio<br />
di equivalenza tra le circostanze, la determini<br />
in misura superiore al massimo edittale<br />
(fattispecie di applicazione di pena pecuniaria<br />
in tema di infortunio sul lavoro).<br />
Nota<br />
Nella vicenda giudiziaria in oggetto il datore di<br />
lavoro, condannato in entrambi i gradi del giudizio<br />
di merito per il reato di lesioni colpose aggravate<br />
dalla violazione delle norme per la prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro, si vedeva inflitta<br />
dalla Corte di Appello, previo giudizio di equivalenza<br />
delle attenuanti generiche rispetto alle<br />
contestate aggravanti, la pena pecuniaria quantificata<br />
nella misura di 600 euro.<br />
Con il ricorso per Cassazione l’imputato, pur<br />
avendo ottenuto, in conformità alla richiesta<br />
difensiva, la riforma della sentenza di primo<br />
grado che aveva irrogato la pena detentiva,<br />
lamentava che la Corte di Appello aveva comminato<br />
una pena difforme e superiore rispetto<br />
a quella prevista dall’art. 590, comma 1 del<br />
Codice penale, risultante all’esito del giudizio<br />
di comparazione delle circostanze.<br />
La Cassazione ha riconosciuto che, nel determinare<br />
la pena, «il giudice è incorso in un evidente<br />
errore», poiché per l’ipotesi in contestazione<br />
nel processo era prevista l’applicabilità della<br />
pena alternativa della multa sino ad euro<br />
309. L’ulteriore valutazione del Supremo collegio<br />
è stata che «solo il giudice di merito è<br />
titolare del potere di verificare la congruità e<br />
la legittimità della pena», e che «l’errore in<br />
questione non è suscettibile di rettifica diretta<br />
da parte di questa Corte (...) di talché deve<br />
essere disposto l’annullamento sul punto della<br />
sentenza impugnata», con la conseguenza<br />
che il giudice del rinvio «dovrà quindi correttamente<br />
rideterminare la pena pecuniaria entro<br />
i limiti edittali; ferme, ovviamente, le statuizioni<br />
sull’accertamento del reato, sulla responsabilità<br />
dell’imputato e sul giudizio di comparazione<br />
delle circostanze».<br />
Nell’ipotesi di lesioni personali gravi, con prognosi<br />
di invalidità temporanea superiore ai 40<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
giorni, aggravata dalla commissione del fatto<br />
con violazione delle norme per la prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro, l’art. 590 del Codice<br />
penale prevede la pena alternativa della reclusione<br />
da due a sei mesi o della multa da euro<br />
206 a euro 619. Peraltro, a seguito della concessione<br />
delle attenuanti generiche ritenute<br />
equivalenti al profilo circostanziale aggravante,<br />
l’esito del giudizio di comparazione riconduceva<br />
la pena nella previsione base della reclusione<br />
fino a tre mesi o della multa fino a<br />
euro 309: infatti l’art. 69 c.p. «Concorso di<br />
circostanze aggravanti e attenuanti», stabilisce<br />
che, qualora il giudice ritenga che fra le<br />
circostanze aggravanti e quelle attenuanti vi<br />
sia equivalenza, è tenuto ad applicare la pena<br />
avendo come riferimento quella prevista per il<br />
reato base (cioè come se le circostanze contestate<br />
non sussistessero).<br />
È insegnamento costante della giurisprudenza<br />
di legittimità che l’illegalità della pena applicata<br />
costituisce motivo di ricorso per Cassazione<br />
per violazione della legge penale; in tal<br />
caso, come è avvenuto nel caso di specie, la<br />
Corte di Cassazione non può procedere alla<br />
correzione dell’errore, irrogando una pena diversa,<br />
ma deve limitarsi ad annullare sul punto<br />
la sentenza, con rinvio al Giudice di merito<br />
(Cass., sez. III, 16 febbraio 1999, Zanon; Cass.,<br />
sez. VI, 13 febbraio 1995, Rossi; Cass., sez. V,<br />
22 settembre 1993, Curci; Cass., sez. II, 4 novembre<br />
1992, Capitieri).<br />
CONDANNA A PENA PECUNIARIA<br />
E SOSPENSIONE CONDIZIONALE<br />
Cassazione penale, sez. III,<br />
(ud. 15 luglio 2003)<br />
24 settembre 2003, n. 36621,<br />
Pres. Grassi, Rel. Franco<br />
Prevenzione infortuni - Reati contravvenzionali<br />
- Condanna del datore di lavoro -<br />
Irrogazione della pena pecuniaria - Mancata<br />
concessione della sospensione condizionale<br />
della pena chiesta dall’imputata - Vizio<br />
di motivazione - Valutazione - Sussiste<br />
È nulla per totale carenza di motivazione la<br />
sentenza di condanna che abbia implicitamente<br />
rigettato la richiesta dell’imputato di<br />
102 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
concessione della sospensione condizionale<br />
della pena (fattispecie in tema di condanna<br />
del datore di lavoro, con irrogazione della<br />
sola pena pecuniaria, per alcuni reati in tema<br />
di sicurezza e di prevenzione degli infortuni<br />
sul lavoro).<br />
Nota<br />
Il caso oggetto della valutazione da parte<br />
della Corte di Cassazione riguardava la condanna<br />
subita in primo grado dal datore di<br />
lavoro, per alcune violazioni alla normativa<br />
prevenzionistica posta a tutela delle condizioni<br />
di lavoro, e l’omessa concessione del beneficio<br />
della sospensione condizionale della pena,<br />
ritualmente richiesto dal difensore nello<br />
svolgimento delle conclusioni in pubblica<br />
udienza.<br />
Nel proporre ricorso per cassazione l’imputato<br />
aveva lamentato che, nonostante la richiesta<br />
difensiva di concessione dei benefici di<br />
legge, e sebbene egli avrebbe potuto beneficiare<br />
quanto meno della sospensione condizionale<br />
della pena, il Giudice di merito non<br />
aveva concesso il beneficio senza alcuna motivazione<br />
al riguardo.<br />
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso,<br />
valutando che dal verbale di udienza effettivamente<br />
risultava che il difensore aveva chiesto<br />
espressamente la concessione di entrambi<br />
benefici di legge (sospensione condizionale<br />
della pena e non menzione della condanna<br />
nel certificato penale), e che non sussistevano<br />
ostacoli obiettivi alla concessione della<br />
sospensione condizionale della pena, in quanto<br />
l’imputato aveva un solo precedente per<br />
una contravvenzione tributaria con condanna<br />
alla pena dell’ammenda, senza concessione,<br />
all’epoca, dei suddetti benefici.<br />
Il rigetto dell’istanza difensiva, implicitamente<br />
desumibile dalla mancata concessione del<br />
beneficio richiesto, ha determinato la nullità<br />
della sentenza impugnata, in quanto affetta<br />
da vizio di totale carenza di motivazione sul<br />
punto, con conseguente restituzione degli atti<br />
al Giudice di prime cure per un nuovo giudizio.<br />
La disciplina dell’istituto della sospensione<br />
condizionale della pena nel Codice penale<br />
(artt. 163 e segg.) prevede che, nel pronunciare<br />
sentenza di condanna alla reclusione o<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
all’arresto per un tempo non superiore a due<br />
anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o<br />
congiunta alla pena detentiva (ragguagliata<br />
calcolando 38,73 euro di pena pecuniaria per<br />
un giorno di pena detentiva), sia equivalente<br />
ad una pena privativa della libertà personale<br />
per un tempo non superiore, nel complesso,<br />
a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione<br />
della pena rimanga sospesa per il<br />
termine di cinque anni se la condanna è per<br />
delitto, e di due anni se la condanna è per<br />
contravvenzione. Il beneficio può essere concesso<br />
non più di una volta (salvo che, in caso<br />
di seconda condanna, la pena da infliggere,<br />
cumulata con quella irrogata con la precedente<br />
condanna, non superi i limiti indicati), e<br />
sempre che il giudice presuma che l’imputato<br />
si asterrà dal commettere ulteriori reati. Se,<br />
nei termini stabiliti, il condannato non commette<br />
un delitto, ovvero una contravvenzione<br />
della stessa indole, il reato è estinto, e<br />
l’esecuzione della pena non ha luogo; in caso<br />
contrario si procede alla revoca del beneficio.<br />
Ora, dal momento che la Giurisprudenza<br />
(Cass. pen., sez. V, 12 aprile 1999, n. 1039;<br />
Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 1990, n. 10322;<br />
Cass. pen., Sez. Unite, 28 febbraio 1984, n.<br />
1718) costantemente ritiene che, ove sia irrogata<br />
la condanna alla sola pena pecuniaria<br />
(anche in sostituzione di una pena detentiva:<br />
Cass. pen., sez. I, 29 marzo 1999, n. 1006), non<br />
si debba tener conto, nel computo numerico,<br />
di tale specie di sentenza, in siffatta evenienza<br />
di sanzione monetaria, il Giudice è solito<br />
non applicare la sospensione condizionale della<br />
pena. Peraltro, nel caso di specie, il difensore<br />
dell’imputato ne aveva fatto specifica richiesta:<br />
sicché, in quanto sussistenti i requisiti<br />
richiesti dalla legge, il beneficio non poteva<br />
essergli negato, per di più senza alcuna motivazione.<br />
Nella Giurisprudenza della Suprema Corte,<br />
vale peraltro anche il caso contrario: l’imputato<br />
condannato a pena pecuniaria condizionalmente<br />
sospesa dal Giudice senza la formulazione<br />
di esplicita richiesta in tal senso, può<br />
impugnare la sentenza al fine di ottenere la<br />
revoca del beneficio, sì da non “bruciarselo”<br />
per ipotesi definibili in sede patrimoniale<br />
(sul tema Cass. pen., sez. I, 7 marzo 2001, n.<br />
20).<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 103
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
OBBLIGO DI VIGILANZA.<br />
RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO<br />
Cassazione penale, sez. IV,<br />
(ud. 4 luglio 2003)<br />
26 settembre 2003, n. 36993,<br />
Pres. Coco, Rel. Piccialli<br />
Prevenzione degli infortuni - Lavori alle<br />
macchine - Disattivazione della cellula fotoelettrica<br />
di blocco - Avvio involontario della<br />
macchina - Contatto accidentale del lavoratore<br />
con organi in movimento - Lesioni<br />
personali gravi - Conferimento di delega di<br />
funzioni - Prova - Non sussiste - Responsabilità<br />
del datore di lavoro per omessa vigilanza<br />
- Valutazione - È responsabile<br />
In assenza di delega prevenzionistica, la presenza<br />
di un preposto non esenta da responsabilità<br />
il datore di lavoro, il quale è tenuto ad<br />
effettuare la necessaria vigilanza sia sulla concreta<br />
organizzazione del lavoro che sulla funzionalità<br />
dei macchinari messi a disposizione<br />
dei lavoratori.<br />
Nota<br />
Il caso in esame attiene alla condanna del datore<br />
di lavoro, nei due gradi del giudizio di merito,<br />
alla pena di mesi due di reclusione, per un infortunio<br />
subito da un dipendente, che si era procurato<br />
lesioni colpose gravi mentre lavorava ad<br />
una pressa piegatrice in un’officina. A causa di<br />
una macchia d’olio, il lavoratore scivolava e, per<br />
evitare la caduta, si aggrappava al macchinario<br />
premendo inavvertitamente con il piede il pedale<br />
di avviamento e introducendo la mano nello<br />
spazio sottostante la pressa; poiché la cellula<br />
fotoelettrica che bloccava automaticamente la<br />
discesa era stata disattivata, la pressa schiacciava<br />
la mano dell’operaio con conseguente avulsione<br />
parziale di alcune dita.<br />
A carico dell’imputato erano stati ravvisati plurimi<br />
profili di colpa (le specifiche contravvenzioni<br />
contestate - artt. 68, 115 e 116 D.P.R. n.<br />
547/1955 - erano state estinte secondo la procedura<br />
del D.Lgs. n. 758/1994), consistenti nell’avere<br />
consentito che l’apposito meccanismo<br />
di sicurezza della pressa piegatrice fosse inefficiente<br />
e che al funzionamento di tale pressa<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
fosse addetto, nonostante l’intrinseca pericolosità<br />
dell’apparecchio, un lavoratore sprovvisto<br />
di specifico addestramento.<br />
Con il ricorso per Cassazione l’imputato aveva<br />
asserito di avere delegato l’osservanza delle norme<br />
antinfortunistiche ad altro operaio, e che il<br />
macchinario messo a disposizione era funzionante<br />
e idoneo a fini prevenzionistici: aveva altresì<br />
addotto che la circostanza che la cellula fotoelettrica<br />
fosse stata disattivata - così come la presenza<br />
di una macchia d’olio sul pavimento - non<br />
poteva imputarsi a se medesimo, avendo egli,<br />
nella sua qualità di datore di lavoro, assolto alle<br />
proprie responsabilità.<br />
Secondo l’imputato l’infortunio si era verificato<br />
per sfortunate circostanze del tutto imprevedibili<br />
quale la caduta, l’involontario azionamento<br />
della macchina, e la contemporanea<br />
introduzione della mano del lavoratore nello<br />
spazio sottostante la pressa, situazione questa<br />
che rivestiva i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità,<br />
dell’esorbitanza rispetto al processo<br />
produttivo e che non poteva dunque<br />
addebitarsi al medesimo.<br />
La Suprema Corte ha peraltro ritenuto l’infondatezza<br />
dei motivi di ricorso, ritenendo sussistenti<br />
sia il profilo di colpa, sia il nesso di causalità.<br />
Sotto il primo profilo, in carenza di prova circa<br />
l’effettivo conferimento di delega di funzioni,<br />
con idonea attribuzione di poteri e mezzi per<br />
assolvere le funzioni stesse, la Cassazione ha<br />
affermato il principio di diritto riportato in<br />
massima, ulteriormente irrobustito dalla considerazione<br />
che al funzionamento della pressa,<br />
macchinario intrinsecamente pericoloso, era<br />
stato addetto un lavoratore non esperto e privo<br />
della necessaria preparazione.<br />
Sotto il secondo profilo, la Corte ha escluso<br />
che l’involontaria accensione della macchina e<br />
la contemporanea introduzione della mano<br />
da parte del lavoratore, conseguenti alla sua<br />
caduta, potessero interrompere il nesso di causalità,<br />
tanto più in una situazione di inoperatività<br />
della cellula fotoelettrica, dipendente da<br />
sua disattivazione, che impediva la funzionalità<br />
della pressa in presenza di un corpo estraneo,<br />
e dunque anche allorché venisse inavvertitamente<br />
introdotta una mano da parte dell’operatore.<br />
Sotto questo profilo la situazione<br />
di materiale disattivazione della cellula fotoelettrica,<br />
che impediva la discesa della pressa in<br />
presenza di un corpo estraneo, è stata addebi-<br />
104 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
tata proprio al datore di lavoro, per inosservanza<br />
dell’obbligo di organizzazione del lavoro<br />
e di vigilanza sull’esecuzione dello stesso<br />
all’interno dello stabilimento.<br />
Quanto poi all’invocata concorrente responsabilità<br />
del lavoratore, questa eventualità non è stata<br />
ritenuta influente sulla posizione del datore<br />
di lavoro, il quale era chiamato a rispondere<br />
iure proprio, nella suddetta qualità, dell’inosservanza<br />
degli obblighi gravanti sul medesimo.<br />
CONSENSO<br />
AD UNA PRASSI SCORRETTA DI LAVORO<br />
Cassazione penale, sez. IV,<br />
(ud. 7 luglio 2003)<br />
26 settembre 2003, n. 37001,<br />
Pres. D’Urso, Rel. Visconti<br />
Prevenzione infortuni - Lavoro alle macchine<br />
- Pressa punzonatrice - Pulsante ad<br />
uomo presente - Azionamento del pulsante<br />
con i gomiti da parte del lavoratore -<br />
Responsabilità del datore di lavoro - Valutazione<br />
- Conoscenza della prassi scorretta<br />
di lavoro - È responsabile<br />
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio<br />
occorso al dipendente, qualora acconsenta<br />
all’esecuzione di una prassi scorretta di lavoro<br />
da lui conosciuta (fattispecie di infortunio<br />
ad una pressa punzonatrice).<br />
Nota<br />
La vicenda sub iudice ha riguardato l’infortunio<br />
sul lavoro occorso durante il lavoro ad una<br />
pressa punzonatrice, causa l’azionamento dei<br />
pulsanti di comando della discesa del punzone,<br />
da parte del lavoratore, con i gomiti, senza<br />
togliere la mano dalla verticale di caduta.<br />
Condannato alla pena di giorni venti di reclusione<br />
nei due gradi del processo di merito per la<br />
violazione dell’art. 115 del D.P.R. 27 aprile 1955,<br />
n. 547, l’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione,<br />
adducendo che il macchinario era fornito<br />
di tutti gli accorgimenti indicati dalla citata<br />
norma antinfortunistica, e che le lesioni erano<br />
state causate esclusivamente da un comportamento<br />
eccezionale, abnorme, ed esorbitante rispetto<br />
al procedimento lavorativo da parte dell’addetto,<br />
che aveva inutilmente tenuta ferma<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
con le mani la tomaia da punzonare, benché questa<br />
fosse stata bloccata dall’apposito fermaglio.<br />
La Suprema Corte è stata tuttavia di opposto<br />
avviso: la circostanza che la macchina fosse<br />
pienamente rispondente alla previsione dell’art.<br />
115, D.P.R. n. 547/1955, essendo la stessa<br />
dotata di comando obbligato per mezzo dei<br />
due organi da manovrarsi contemporaneamente<br />
con ambo le mani dell’unico dipendente<br />
addetto, è stata ritenuta dai Giudici totalmente<br />
irrilevante, dal momento che il datore<br />
di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche<br />
proprio per evitare che il dipendente<br />
compia scelte irrazionali che, se effettuate,<br />
possano pregiudicarne l’integrità psico-fisica.<br />
Dunque le ripetute istruzioni impartite alla<br />
dipendente per utilizzare la macchina - cui<br />
peraltro ella era da tempo addetta - in tutta<br />
sicurezza, sono risultate insufficienti, tenuto<br />
conto del fatto che l’imputato, anche girando<br />
di persona all’interno dello stabilimento, era a<br />
conoscenza sia della possibilità di far funzionare<br />
la macchina anche con i gomiti, e non solo<br />
con le mani, sia della concreta pericolosa abitudine<br />
della dipendente di azionare la macchina<br />
con i gomiti, ponendo così le mani nella<br />
zona di battuta del punzone.<br />
La Cassazione ha poi rimarcato che la condotta<br />
del lavoratore fu tale al fine di “aggirare comodamente<br />
il presidio antinfortunistico, traducendosi<br />
per giunta in un miglioramento del lavoro<br />
quanto a precisione esecutiva ed a velocità di<br />
produzione”; essendo di ciò consapevole l’imputato,<br />
nella sua qualità di datore di lavoro, la<br />
valutazione dei giudici di merito circa la prevedibilità<br />
e non abnormità della condotta del dipendente<br />
è stata pienamente condivisa, con conseguente<br />
declaratoria di responsabilità del ricorrente;<br />
né, d’altro canto, può costituire giustificazione<br />
la migliore esecuzione e la maggiore precisione<br />
del lavoro, essendo rispetto ad esso bene<br />
primario, anche costituzionalmente tutelato<br />
(art. 32), la salute degli individui.<br />
La pronuncia della Cassazione si allinea con<br />
l’orientamento che condivisibilmente ritiene<br />
che, in tema di tutela delle condizioni di lavoro,<br />
«la colpa prevenzionale va commisurata<br />
con il criterio del consenso: all’inerzia rispetto<br />
al dovere di attivazione imposto dalla legge,<br />
deve affiancarsi non la conoscenza effettiva,<br />
bensì la mera conoscibilità, intesa quale potere-dovere<br />
di conoscere una situazione di cui si<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 105
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
ha l’obbligo della conoscenza. A fronte di un<br />
dovere di conoscenza, l’ignoranza colpevole<br />
non è in alcun modo discriminata dalla legge<br />
e, in presenza di una condotta omissiva, tenuta<br />
di fronte ad una situazione conoscibile ed<br />
in contrasto con prescrizioni legislative, il consenso<br />
alla protrazione di tale situazione si deduce<br />
per conseguenza logica inevitabile» (in<br />
tal senso, tra le altre, Cass. pen. sez. III, 14<br />
febbraio 2000, Fichera).<br />
La Cassazione ha così censurato l’acquiescenza<br />
dell’imputato ad una prassi operativa scorretta,<br />
consistente nell’inosservanza di una specifica<br />
disposizione di legge.<br />
SE LA CONTESTAZIONE È GENERICA<br />
L’INFORTUNIO È PROCEDIBILE D’UFFICIO<br />
Cassazione penale, sez. IV,<br />
(ud. 8 luglio 2003)<br />
2 ottobre 2003, n. 37463,<br />
Pres. Olivieri, Rel. Iacopino<br />
Prevenzione degli infortuni - Lavoro alle<br />
macchine - Pressa punzonatrice - Lesioni<br />
personali gravi - Violazione dell’art. 115 del<br />
D.P.R. n. 547/55 - Omessa contestazione del<br />
profilo di colpa specifica - Contestazione<br />
della colpa generica - Enunciazione chiara<br />
del fatto nel capo di imputazione - Procedibilità<br />
del reato - È procedibile d’ufficio<br />
È procedibile d’ufficio l’infortunio sul lavoro,<br />
produttivo di lesioni gravi, rispetto al quale<br />
sia stata contestata la sola colpa generica, purché<br />
dal capo di imputazione si evinca chiaramente<br />
la condotta oggetto di addebito e questa<br />
si risolva nella violazione di una specifica<br />
norma di legge (fattispecie in tema di violazione<br />
dell’art. 115 del D.P.R. n. 547/1955).<br />
Nota<br />
L’infortunio de quo si era verificato durante il<br />
lavoro ad una pressa (sostituzione dello stampo<br />
chiuso con uno aperto) non dotata di ripari o di<br />
dispositivi atti ad evitare che parti del corpo del<br />
lavoratore potessero essere colpite dal punzone<br />
che era stato azionato dal comando a pedale, e<br />
non dalla doppia pulsantiera, come previsto dall’art.<br />
115, D.P.R. n. 547/1955. L’operaio, dopo avere<br />
montato uno stampo aperto per una determi-<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
nata operazione, aveva iniziato a lavorare sulla<br />
macchina per prova, senza essere stato a ciò comandato,<br />
ponendo in essere una manovra pericolosa<br />
in quanto, per estrarre il pezzo dalla macchina,<br />
aveva utilizzato le mani anziché le pinze magnetiche.<br />
Nel fare ciò, aveva inavvertitamente<br />
premuto il pulsante, così avviando la discesa del<br />
punzone mentre la mano si trovava nel raggio di<br />
caduta della pressa. Per l’effetto, egli aveva riportato<br />
l’amputazione di due dita della mano.<br />
Condannato in primo e in secondo grado, il datore<br />
di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione,<br />
deducendo tra l’altro la nullità del decreto<br />
di citazione a giudizio per omessa enunciazione<br />
in forma chiara e precisa del fatto. Invero il<br />
capo di imputazione non conteneva la contestazione<br />
della violazione delle norme sulla prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro (in particolare<br />
dell’art. 115 citato) che era stata ravvisata dai<br />
giudici; pertanto il datore di lavoro ricorrente<br />
aveva sostenuto che, non essendo stata contestata<br />
la specifica aggravante, il reato non era<br />
perseguibile di ufficio ma a querela, e che essa<br />
non era stata presentata<br />
L’opinione della Cassazione è stata diversa: il<br />
capo di imputazione era chiaro, in quanto, pur<br />
mancando l’indicazione dell’art. 115, D.P.R. n.<br />
547/1955, la condotta era specificata in tutti i<br />
suoi aspetti ed appariva ben determinata anche<br />
con riferimento alla violazione delle norme antinfortunistiche.<br />
Il fatto storico era del pari illustrato<br />
in maniera precisa, e, d’altro canto, nei<br />
procedimenti per reati colposi l’affermazione di<br />
responsabilità per un’ipotesi di colpa non menzionata<br />
nel capo di imputazione rientra pur sempre<br />
nella generica contestazione di colpa, giacchè<br />
questa, benché ulteriormente specificata<br />
dai giudici, pone il prevenuto nelle condizioni di<br />
difendersi da qualunque addebito (Cass. Sez. IV,<br />
13 settembre 1994, Cortese). Non solo dunque<br />
non era a parlarsi di un difetto di correlazione<br />
tra imputazione e sentenza; ma poiché la violazione<br />
della norma antinfortunistica, benché<br />
non espressamente menzionata nel capo di imputazione,<br />
risultava dalle circostanze di fatto<br />
contestate all’imputato, è stata altresì esclusa la<br />
procedibilità a querela del reato, in quanto l’aggravante<br />
del fatto commesso con violazione delle<br />
norme per la prevenzione degli infortuni sul<br />
lavoro è stata descritta e deve essere tenuta<br />
presente ai fini della perseguibilità di ufficio,<br />
considerata l’entità delle lesioni patite dal lavoratore<br />
(lesioni gravi, con prognosi superiore ai<br />
40 giorni). l<br />
106 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
RUMORE<br />
Articolo<br />
di Francesco Borchi, ingegnere, tecnico competente in acustica ambientale - Regione Toscana,<br />
Fabio Miniati, ingegnere, tecnico competente in acustica ambientale - Regione Toscana,<br />
Andrea Sanchini, ingegnere, Spectra S.r.l. e Andrea Tombolato, fisico, tecnico competente<br />
in acustica ambientale - Regione Veneto<br />
La pubblicazione del D.P.R. 30<br />
marzo 2004, n. 142, recante le<br />
«Disposizioni per il contenimento<br />
e la prevenzione dell’inquinamento<br />
acustico derivante dal<br />
traffico veicolare», pur rimanendo<br />
da emanare alcuni decreti relativi<br />
a materie specifiche, ha sostanzialmente<br />
completato, per<br />
quanto di competenza statale, il<br />
quadro normativo in materia. Il<br />
passo successivo è quello di tentare<br />
la definizione delle caratteristiche<br />
che dovrebbe possedere<br />
uno studio di impatto ambientale<br />
acustico relativo alla<br />
realizzazione di una nuova infrastruttura<br />
stradale, attraverso la<br />
perimetrazione della fascia territoriale,<br />
l’individuazione di tutti i<br />
ricettori presenti, la modellazione<br />
della geometria dei luoghi<br />
oggetto d’indagine, ecc. I risultati,<br />
se rigorosi e facilmente leggibili,<br />
renderanno, di fatto, possibile<br />
la partecipazione del pubblico<br />
alla predisposizione dei piani<br />
d’azione destinati a ridurre nel<br />
territorio i problemi dell’inquinamento<br />
acustico.<br />
AMBIENTE<br />
Tra gli obiettivi la partecipazione pubblica alla predisposizione dei piani d’azione<br />
Dopo il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142<br />
al via gli studi di impatto acustico<br />
Il contesto normativo<br />
statale ed europea<br />
Il 19 marzo 2003, approvando il<br />
nuovo decreto relativo all’inquinamento<br />
acustico derivante da traffico<br />
veicolare [1] , il Consiglio dei Ministri<br />
ha dato attuazione a quanto previsto<br />
dall’articolo 11, legge 26 ottobre<br />
1995, n. 447 [2] . In questo modo, per<br />
quanto di competenza statale, il quadro<br />
normativo in materia di tutela dall’inquinamento<br />
acustico risulta sostanzialmente<br />
completo [3] .<br />
L’evenienza, di per sé importante,<br />
avrebbe potuto acquistato ancora maggior<br />
rilievo se il Governo avesse adottato,<br />
entro il 30 giugno 2004, come<br />
previsto dall’articolo 14, legge 31 ottobre<br />
2003, n. 306 [4] , un decreto legislativo<br />
di riordino, coordinamento e integrazione<br />
delle disposizioni normative<br />
in materia di tutela dall’inquinamento<br />
acustico, nel rispetto dei principi e delle<br />
disposizioni comunitarie in materia,<br />
nonché dei seguenti criteri direttivi:<br />
● adeguare l’ordinamento interno<br />
alla direttiva 2002/49/CE [5] , relativa<br />
alla determinazione e alla gestione<br />
del rumore ambientale;<br />
● dare piena e coerente attuazione<br />
alla citata direttiva 2002/49/CE, al<br />
fine di garantire elevati livelli di<br />
tutela dell’ambiente e della salute;<br />
● salvaguardare le azioni già poste<br />
in essere dalle autorità locali e dalle<br />
imprese e per l’attuazione della legge<br />
26 ottobre 1995, n. 447;<br />
● prevedere adeguati strumenti di<br />
informazione al pubblico in merito<br />
al rumore ambientale e ai relativi<br />
effetti e, in particolare, stabilire procedure<br />
che garantiscano la partecipazione<br />
del pubblico alla predisposizione<br />
dei piani d’azione destinati a<br />
ridurre nel territorio i problemi dell’inquinamento<br />
acustico.<br />
L’articolato del nuovo<br />
regolamento<br />
Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142,<br />
che prevede una regolamentazione<br />
analoga a quanto già stabilito dal<br />
D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 [6] ,<br />
per le infrastrutture ferroviarie, si<br />
compone di 11 articoli e di un Allegato,<br />
riportante due tabelle.<br />
All’articolo 1 sono definiti, tra gli<br />
altri, i concetti di infrastruttura stradale<br />
(di nuova realizzazione ed esistente;<br />
si vedano, rispettivamente, le tabelle<br />
1 e 2), ricettore, centro abitato, fascia<br />
di pertinenza acustica.<br />
Vale la pena soffermarsi sulla definizione<br />
di «ricettore», laddove si caratterizzano,<br />
tra l’altro, come tali anche<br />
le aree territoriali edificabili, già<br />
individuate dai piani regolatori generali<br />
e relative varianti vigenti, al momento<br />
della presentazione dei progetti<br />
di massima relativi a infrastrutture<br />
[1] D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal<br />
traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447» (in Gazzetta Ufficiale del 1˚ giugno 2004, n.<br />
127). Si veda anche A. Demozzi e I. Postai, Rumore da infrastrutture stradali: in Gazzetta Ufficiale il regolamento in<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 13/2004, pag. 13.<br />
(segue)<br />
108 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
di nuova realizzazione. Con questo<br />
richiamo, il D.P.R. n. 142/2004, dà<br />
concreta attuazione al precetto, implicito<br />
in tanti passaggi della legge n.<br />
447/1995, che prevede il coordinamento<br />
della pianificazione urbanistica<br />
con le determinazioni amministrative<br />
assunte ai fini della tutela dall’inquinamento<br />
acustico.<br />
L’articolo 2 («Campo di applicazione»)<br />
stabilisce, altresì, che le infrastrutture<br />
stradali non sono soggette al<br />
rispetto dei limiti di emissione fissati<br />
dal piano comunale di classificazione<br />
acustica [7] (PCCA), né si applica<br />
quanto previsto con riguardo ai valori<br />
di attenzione o di qualità; parimenti, il<br />
rumore prodotto dalle infrastrutture<br />
stradali risulta escluso dall’applicazione<br />
del criterio differenziale ai sensi<br />
dell’articolo 4, D.P.C.M. 14 novembre<br />
1997, «Determinazione dei valori<br />
limite delle sorgenti sonore» [8] .<br />
A chiarire quali limiti siano efficaci<br />
con riferimento alle infrastrutture<br />
stradali (di nuova realizzazione o esistenti)<br />
è il combinato disposto degli<br />
articoli 3 (Fascia di pertinenza acustica),4(Limiti<br />
di immissione per infrastrutture<br />
stradali di nuova realizzazio-<br />
AMBIENTE<br />
ne) e5(Limiti di immissione per infrastrutture<br />
stradali esistenti).<br />
Se le due tabelle dell’Allegato 1<br />
indicano i valori numerici di questi<br />
limiti, nonché l’estensione della fascia<br />
di pertinenza, è importante chiarire<br />
il meccanismo di applicazione.<br />
All’interno della propria fascia di<br />
pertinenza (di larghezza dipendente<br />
dal tipo di strada ed eventualmente raddoppiata<br />
in presenza di scuole, ospedali,<br />
case di cura e di riposo) l’infrastruttura<br />
è soggetta solo ai limiti stabiliti<br />
dal decreto in esame e contribuisce<br />
essa sola al raggiungimento di tali valori<br />
soglia. Al di fuori della suddetta<br />
fascia, la rumorosità derivante dal traffico<br />
veicolare concorre, con tutte le<br />
altre sorgenti di rumorosità ambientale,<br />
al raggiungimento dei limiti assoluti<br />
di immissione [9] (fissati dal PCCA).<br />
La verifica del rispetto dei limiti va<br />
effettuata, come recita l’articolo 6 («Interventi<br />
per il rispetto dei limiti»), in<br />
facciata degli edifici a un metro dalla<br />
stessa e, dato da non trascurare, in corrispondenza<br />
dei punti di maggiore<br />
esposizione nonché dei ricettori (non è,<br />
quindi, un valore mediato spazialmente,<br />
ma da rilevare ove risulti massimo).<br />
RUMORE<br />
Articolo<br />
Il D.P.R. n. 142/2004 presenta, sempre<br />
all’articolo 6, un elemento di flessibilità,<br />
laddove viene stabilito che, qualora<br />
i valori limite non siano tecnicamente<br />
conseguibili, ovvero considerazioni<br />
di natura tecnica, economica, ambientale<br />
evidenzino l’opportunità di<br />
procedere a interventi (di risanamento<br />
acustico) diretti sui ricettori, possono<br />
essere derogati i valori soglia in facciata<br />
purché siano rispettati valori limite<br />
[10] da valutare all’interno degli ambienti<br />
abitativi (al centro della stanza<br />
interessata, a finestre chiuse e a 1,5<br />
metri di altezza dal pavimento).<br />
Relativamente alle modalità di attuazione<br />
degli interventi diretti sul ricettore,<br />
appena sopra considerati, l’articolo<br />
7 prevede la predisposizione di<br />
linee guida del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela del territorio, di<br />
concerto con i dicasteri della salute e<br />
delle infrastrutture dei trasporti.<br />
L’articolo 8 («Interventi di risanamento<br />
acustico a carico del titolare»),<br />
al comma 1, stabilisce l’importante disposizione<br />
secondo cui il soggetto che<br />
richiede titolo abilitativo all’edificazione<br />
in prossimità di infrastrutture esistenti<br />
deve farsi carico degli interventi<br />
[2] «Legge quadro sull’inquinamento acustico» (in S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995, n. 254)<br />
[3] A rigore, pur essendo completo il quadro generale, devono ancora essere emanati alcuni decreti relativi a materie specifiche.<br />
Tra questi occorre ricordare:<br />
- il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici che deve recare indicazioni dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la<br />
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico<br />
(previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f), legge n. 447/1995);<br />
- il decreto del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> riguardante la predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di<br />
educazione scolastica (previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera n), legge n. 447/1995).<br />
[4] «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria<br />
2003» (in S.O. n. 173 alla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003, n. 266). Si vedano il n. 23/2003 e il n. 1/2004 di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[5] In G.U.C.E. L del 18 luglio 2002, n. 189. Alla direttiva 2002/49/CE, ha fatto seguito l’importante raccomandazione della<br />
Commissione 6 agosto 2003, concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell’attività industriale,<br />
degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità (in G.U.C.E. L del 22 agosto 2003, n. 212.<br />
[6] «Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento<br />
acustico derivante da traffico ferroviario» (in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1999, n. 2).<br />
[7] Ogni comune deve predisporre il proprio “piano di classificazione acustica” ai sensi dell’articolo 6, legge n. 447/1995.<br />
[8] In Gazzetta Ufficiale del 1˚ dicembre 1997, n. 280.<br />
[9] Va debitamente sottolineato il fatto che, all’interno della fascia di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dall’infrastruttura<br />
viaria devono rispettare, singolarmente, i limiti di emissione e, nel loro insieme, quelli di immissione, come stabiliti dal<br />
piano comunale di classificazione acustica. Si veda, in proposito, l’articolo 3, comma 3, D.P.C.M. 14 novembre 1997<br />
«Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore».<br />
[10] I valori limite all’interno degli ambienti abitativi sono i seguenti:<br />
- 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;<br />
- 40 dBA Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;<br />
- 45 dBA Leq diurno per le scuole.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 109
Tipi di strada<br />
(secondo<br />
codice della<br />
strada)<br />
Sottotipi a<br />
fini acustici<br />
(secondo D.M.<br />
5/11/2001<br />
norme funz. e<br />
geom. per la<br />
costruzione<br />
delle strade)<br />
(e delle attività) da porre in essere a<br />
garanzia del rispetto dei limiti.<br />
Il comma 2 prevede analogo regime<br />
per il richiedente titolo abilitativo<br />
all’edificazione se lo stesso atto autorizzatorio<br />
è rilasciato dopo la data di<br />
approvazione del progetto definitivo<br />
dell’infrastruttura stradale.<br />
Le disposizioni poco sopra riportate,<br />
per trovare corretta applicazione, richiedono,<br />
com’è facile intuire, un’efficace<br />
circolazione di informazioni tra tutti gli<br />
attori interessati (provati, pubblica amministrazione,<br />
enti gestori delle infrastrutture<br />
stradali e/o soggetti proponenti<br />
interventi di nuova realizzazione).<br />
Nell’ottica di contenere le emissioni<br />
sonore alla fonte, l’articolo 9 («Verifica<br />
dei limiti di emissione degli autoveicoli»)<br />
prescrive che siano effettuati controlli,<br />
secondo le disposizioni già contenute<br />
all’articolo 80, D.Lgs. 30 aprile<br />
1992, n. 285 [11] , e successive modifiche,<br />
per accertare la rispondenza degli<br />
Ampiezza<br />
fascia di<br />
pertinenza<br />
acustica<br />
(m)<br />
Scuole*, ospedali,<br />
case di cura e di riposo<br />
diurno<br />
dBA<br />
notturno<br />
dBA<br />
autoveicoli circolanti alla certificazione<br />
di omologazione ai fini acustici.<br />
Le attività di monitoraggio per il<br />
rilevamento dell’inquinamento acustico<br />
prodotto, comunque, dalle infrastrutture<br />
di trasporto devono essere<br />
realizzate, secondo l’articolo 10<br />
(«Monitoraggio»), in conformità alle<br />
direttive impartite dal Ministero dell’ambiente<br />
e della tutela del territorio.<br />
Quanto sopra, da parte degli enti gestori,<br />
avvalendosi degli ordinari stanziamenti<br />
di bilancio.<br />
L’articolo 11 («Disposizioni finali»),<br />
considerando il fondamentale<br />
D.M. 29 novembre 2000 [12] , mira a<br />
far salvi gli interventi di risanamento<br />
acustico effettuati alla data di entrata<br />
in vigore del D.P.R. n. 142/2004.<br />
Analoga salvaguardia per le prescrizioni<br />
inserite nei provvedimenti<br />
di approvazione di progetti definitivi,<br />
qualora più restrittive dei limiti<br />
previsti a seguito dell’emanazione<br />
del decreto in esame.<br />
diurno<br />
dBA<br />
Altri ricettori<br />
notturno<br />
dBA<br />
A - autostrada 250 50 40 65 55<br />
B - extraurbana<br />
principale<br />
250 50 40 65 55<br />
C - extraurba- C1 250 50 40 65 55<br />
na secondaria C2 150 50 40 65 55<br />
D - urbana di<br />
scorrimento<br />
100 50 40 65 55<br />
E - urbana di<br />
quartiere<br />
RUMORE<br />
Articolo<br />
30<br />
F - locale 30<br />
* per le scuole vale solo il limite diurno.<br />
AMBIENTE<br />
Strade di nuova realizzazione<br />
TABELLA 1<br />
Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C<br />
allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, comunque, in modo<br />
conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come<br />
prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 447/1995.<br />
Progettazione acustica e<br />
infrastrutture di trasporto<br />
L’articolo 8, comma 2, legge 26<br />
ottobre 1995, n. 447, stabilisce chiaramente<br />
che, per progetti sottoposti a<br />
valutazione di impatto ambientale,<br />
ovvero su richiesta dei comuni, i competenti<br />
soggetti titolari dei progetti o<br />
delle opere predispongano una documentazione<br />
di impatto acustico relativa<br />
alla realizzazione, alla modifica o<br />
al potenziamento di strade di tipo A<br />
(autostrade), B (strade extraurbane<br />
principali), C (strade extraurbane secondarie),<br />
D (strade urbane di scorrimento),<br />
E (strade urbane di quartiere)<br />
ed F (strade locali).<br />
Il settore normativo da considerare<br />
per la progettazione acustica di cui si<br />
tratta è costituito da:<br />
● D.M. 16 marzo 1998 [13] «Tecniche<br />
di rilevamento e di misurazione<br />
dell’inquinamento acustico». Questo<br />
provvedimento indica le modalità di<br />
effettuazione delle misure di collaudo<br />
[11] «Nuovo codice della strada» (in S.O. n. 74 alla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114).<br />
[12] «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative<br />
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore» (in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre<br />
2000, n. 285).<br />
[13] In Gazzetta Ufficiale del 1˚ aprile 1998, n. 76.<br />
110 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
e le metodiche di elaborazione dei<br />
dati ottenuti, al fine di ottenere i valori<br />
da confrontare con i limiti;<br />
● D.P.R. n. 142/2004 che fissa (all’interno<br />
delle fasce di pertinenza) i<br />
valori soglia per le strade di tipo A<br />
(autostrade), B (extraurbane principali),<br />
C (extraurbane secondarie) e D<br />
(urbane di scorrimento);<br />
● D.P.C.M. 14 novembre 1997. I limiti<br />
assoluti di immissione introdotti<br />
da questo provvedimento legati al PC-<br />
CA vengono utilizzati come riferimento<br />
nel caso di strade di tipo E<br />
(urbane di quartiere) e F (locali), ma<br />
anche per le strade di tipo A, B, C, D<br />
al di fuori delle fasce di pertinenza (è<br />
Tipi di strada<br />
(secondo<br />
codice della<br />
strada)<br />
Sottotipi a<br />
fini acustici<br />
(secondo<br />
norme CNR<br />
1980 e<br />
direttiva Put)<br />
utile ribadire che, all’interno della fascia<br />
di pertinenza, i livelli di confronto<br />
con i limiti previsti per infrastrutture<br />
stradali sono quelli prodotti dal solo<br />
traffico veicolare, mentre, all’esterno<br />
della fascia di pertinenza, il livello<br />
di confronto è quello prodotto da tutte<br />
le sorgenti di rumore);<br />
● D.M. 29 novembre 2000.<br />
In particolare l’Allegato 2 al D.M.<br />
29 novembre 2000, definisce i criteri<br />
di progettazione acustica degli interventi,<br />
siano essi inerenti:<br />
● la realizzazione di nuove infrastrutture<br />
di trasporto;<br />
● la realizzazione di opere di mitigazione<br />
su infrastrutture esistenti;<br />
● la realizzazione di insediamenti<br />
Ampiezza<br />
fascia di<br />
pertinenza<br />
acustica<br />
(m)<br />
Scuole*, ospedali,<br />
case di cura e di riposo<br />
diurno<br />
dBA<br />
notturno<br />
dBA<br />
civili o, comunque, di possibili ricettori<br />
(residenze, scuole, ospedali,<br />
ecc.) nei pressi di un’infrastruttura<br />
esistente o con progetto definitivo<br />
approvato.<br />
Ovviamente, oltre a quanto appena<br />
detto, è possibile che si debba prendere<br />
in considerazione specifiche disposizioni<br />
regionali (volte a dettagliare<br />
ulteriormente il quadro previsto dalla<br />
normativa statale), laddove emanate e<br />
quindi vigenti.<br />
Se, peraltro, il citato D.M. 29 novembre<br />
2000, ancora all’Allegato 2,<br />
fissa puntualmente le caratteristiche<br />
che deve possedere il software di modellazione<br />
acustica [14] che viene utilizzato<br />
per calcoli e mappature, la Comu-<br />
diurno<br />
dBA<br />
Altri ricettori<br />
notturno<br />
dBA<br />
A - autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60<br />
150 (fascia B) 65 55<br />
B - extraurbana<br />
principale<br />
100 (fascia A) 50 40 70 60<br />
150 (fascia B) 65 55<br />
C - extraurbana<br />
secondaria<br />
D - urbana di<br />
scorrimento<br />
E - urbana di<br />
quartiere<br />
Ca (strade<br />
a carreggiate<br />
separate e tipo<br />
IV CNR 1980)<br />
Cb (tutte le altre<br />
strade<br />
extraurbane<br />
secondarie)<br />
Da (strade<br />
a carreggiate<br />
separate e<br />
interquartiere)<br />
Db (tutte le<br />
altre strade<br />
urbane di<br />
scorrimento)<br />
100 (fascia A) 50 40 70 60<br />
150 (fascia B) 65 55<br />
100 (fascia A) 50 40 70 60<br />
50 (fascia B) 65 55<br />
100 50 40 70 60<br />
100 65 55<br />
30<br />
F - locale 30<br />
* per le scuole vale solo il limite diurno.<br />
AMBIENTE<br />
Strade esistenti e assimilabili<br />
RUMORE<br />
Articolo<br />
TABELLA 2<br />
Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C<br />
allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, comunque, in modo<br />
conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come<br />
prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 447/1995.<br />
[14] In primo luogo la possibilità di modellizzare la geometria del sito (terreno, edifici, ostacoli di varia natura, ecc.) e di tenerne<br />
conto nel calcolo acustico.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 111
RUMORE<br />
Articolo<br />
nità europea, con la già citata direttiva<br />
2002/49/CE, completa il quadro prevedendo<br />
che le valutazioni da effettuare<br />
con riguardo a infrastrutture di trasporto<br />
stradale dovrebbero riferirsi al metodo<br />
di calcolo francese NMPB Routes<br />
96 [15] , che, a sua volta, riprende la<br />
norma tecnica XPS 31-133 e che utilizza<br />
i valori di emissione acustica tratti<br />
dalla “Guide de Bruit” [16] .<br />
L’aderenza alle specificazioni riportate<br />
dalla normativa italiana, prima, ed<br />
europea, poi, garantisce pertanto, sulla<br />
base di quanto appena sopra ricordato,<br />
la produzione di dati ambientali acustici<br />
standardizzati e, quindi, confrontabili<br />
e utilizzabili in ambito non solo nazionale,<br />
ma anche europeo.<br />
Studio per una nuova<br />
infrastruttura stradale<br />
Poiché il quadro normativo in materia<br />
risulta oggi definito non solo nelle<br />
sue linee essenziali, già note da<br />
tempo, ma anche nei suoi ultimi dettagli,<br />
non è fuori luogo tentare di definire<br />
quali siano le caratteristiche che<br />
dovrebbe possedere uno studio di impatto<br />
ambientale acustico relativo alla<br />
realizzazione di una nuova infrastruttura<br />
stradale.<br />
In generale, gli obiettivi di uno studio<br />
di progettazione acustica inerente<br />
alla realizzazione di una nuova infrastruttura<br />
si possono sintetizzare come<br />
segue:<br />
● previsione dei livelli sonori (dovuti<br />
esclusivamente al traffico veicolare)<br />
lungo la fascia territoriale di pertinenza<br />
della infrastruttura interessata;<br />
● individuazione puntuale, sulla base<br />
del confronto tra livelli previsti e<br />
limiti fissati, di aree/edifici sensibili e<br />
di punti di criticità acustica;<br />
● indicazione delle idonee misure di<br />
mitigazione, con contestuale progettazione<br />
di massima delle stesse.<br />
Se questi sono gli obiettivi, il pro-<br />
AMBIENTE<br />
gramma di lavoro dovrebbe prevedere<br />
le seguenti attività:<br />
● perimetrazione, su supporto informatico,<br />
della fascia territoriale (fascia<br />
di pertinenza, eventualmente allargata<br />
per la presenza di scuole, ospedali,<br />
case di cura e di riposo) oggetto di<br />
indagine;<br />
● individuazione, all’interno di questa<br />
fascia territoriale, di tutti i ricettori presenti<br />
(residenze, scuole, ospedali, ecc.);<br />
● modellazione della geometria dei<br />
luoghi oggetto d’indagine: modello<br />
del terreno e caratteristiche degli edifici<br />
(in particolare l’altezza in gronda) e<br />
ostacoli;<br />
● modellazione acustica a calcolatore<br />
mediante l’utilizzo dello standard<br />
NMPB Routes 96 implementato su applicativo<br />
dedicato;<br />
● effettuazione dei calcoli acustici<br />
nello stato di progetto senza opere di<br />
mitigazione;<br />
● individuazione dei punti di criticità<br />
acustica, con riferimento sia alle aree/<br />
edifici sensibili sia agli altri ricettori<br />
presenti;<br />
● calcolo, per ognuna delle aree critiche<br />
individuate, dell’indice di priorità<br />
di intervento secondo quanto analiticamente<br />
previsto dal citato D.M. 29 novembre<br />
2000;<br />
● definizione degli interventi di mitigazione,<br />
con dimensionamento di<br />
massima degli stessi. Per il dimensionamento<br />
di massima delle nuove opere<br />
di mitigazione è sempre lo stesso<br />
D.M. 29 novembre 2000 a costituire<br />
riferimento;<br />
● modellazione della situazione acustica<br />
a seguito degli interventi di mitigazione<br />
e confronto con gli obiettivi<br />
di progetto.<br />
Va detto che misure di validazione<br />
del software utilizzato nel caso di studio,<br />
effettuate in sito (presso la strada<br />
esistente), hanno permesso di verificare<br />
la buona aderenza ai valori misura-<br />
ti delle simulazioni eseguite utilizzando<br />
il modello NMPB Routes 96.<br />
Come nota metodologica va sottolineato<br />
che, poiché l’impianto della legge<br />
quadro prevede, come già visto,<br />
che le infrastrutture di trasporto rispondano,<br />
all’interno della propria fascia<br />
di pertinenza, a limiti che valgono in<br />
via esclusiva per le stesse infrastrutture,<br />
da ciò segue che, nella definizione<br />
degli stessi limiti e, quindi, degli obiettivi<br />
di progetto, l’acquisizione dei piani<br />
di classificazione acustica dei territori<br />
comunali interessati risulta fornire,<br />
senz’altro, utili elementi conoscitivi,<br />
ma non vincoli progettuali cogenti.<br />
Ciò è vero, almeno all’interno della<br />
fascia di pertinenza dell’infrastruttura<br />
e con riferimento alle tipologie A, B,<br />
C e D. Lo studio di impatto acustico<br />
per le infrastrutture di cui sopra può,<br />
quindi, essere condotto anche in assenza<br />
di PCCA approvato.<br />
Al termine degli studi, delle attività<br />
e delle modellazioni a calcolatore, gli<br />
elaborati prodotti sono costituiti da una<br />
relazione tecnica illustrativa, da elaborati<br />
cartografici e mappature relativi alle<br />
situazioni di fatto e di progetto e da<br />
adeguata documentazione fotografica.<br />
Le mappature acustiche risultano<br />
di particolare interesse in quanto offrono<br />
una rappresentazione sintetica e<br />
immediata dell’impatto acustico generato<br />
dall’infrastruttura di progetto. La<br />
produzione degli elaborati in forma<br />
grafica consente di eseguire un facile<br />
confronto con i limiti imposti dall’ente<br />
incaricato della valutazione.<br />
Con l’utilizzo di questi evoluti strumenti<br />
di analisi, che consentono di<br />
pervenire a risultati allo stesso tempo<br />
rigorosi e facilmente leggibili, si renderà,<br />
di fatto, possibile la partecipazione<br />
del pubblico [17] alla predisposizione<br />
dei piani d’azione destinati a ridurre<br />
nel territorio i problemi dell’inquinamento<br />
acustico. l<br />
[15] Metodo di calcolo provvisorio sino alla definizione di un nuovo metodo.<br />
[16] Questa indicazione è, peraltro, ribadita dalla già citata raccomandazione della Commissione 6 agosto 2003, concernente le<br />
linee guida relative ai metodi di calcolo dell’attività veicolare e ferroviario e i relativi limiti di rumorosità industriale, degli<br />
aeromobili, del traffico.<br />
[17] È, peraltro, la stessa direttiva 2002/49/CE a prevedere esplicitamente la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei<br />
piani d’azione contro l’inquinamento acustico; condivisione che non può prescindere da una campagna d’informazione<br />
condotta mediante adeguati strumenti.<br />
112 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
a cura di Roberto Bottio, Funzionario Tecnico UNI<br />
AMBIENTE<br />
UNI<br />
La normativa tecnica<br />
I sistemi antirumore ricadono nell’ambito della direttiva europea “nuovo approccio” 89/106/CEE. A essa sono legate diverse<br />
norme europee armonizzate come la norma “quadro” prEN14388 Road traffic noise reducing devices - Specifications, al<br />
momento in fase di elaborazione, che richiama una parte delle norme elencate.<br />
Il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, fattosi portavoce delle richieste pervenute da più parti, ha richiesto alla Commissione ACUSTI-<br />
CA dell’UNI di attivarsi per avere una norma UNI che costituisse una linea guida per la realizzazione di interventi di<br />
bonifica acustica ambientale, mediante l’utilizzo di apposite barriere.<br />
Dall’inizio dell’anno 2003, il gruppo misto ACUSTICA/STRADE “Sistemi schermanti” [1] , sta lavorando per soddisfare le<br />
esigenze del Ministero <strong>Ambiente</strong> elaborando il progetto di norma U20.00.114.0 - «Linee guida per la progettazione,<br />
esecuzione e collaudo di sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra (stradali e ferroviarie)».<br />
Oltre al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, partecipano al gruppo i gestori delle infrastrutture (ANAS, autostrade, ferrovie), l’APAT -<br />
Agenzia per la Protezione dell’<strong>Ambiente</strong> (ex ANPA), le ARPA, i produttori di sistemi antirumore (coordinato da ACAI –<br />
Associazione fra i costruttori in acciaio italiani), i laboratori, le università e gli studi di consulenza.<br />
La bozza completa del progetto è stata definita il 24 giugno 2004; successivamente, verrà fatta una revisione più<br />
dettagliata e formale e, a seguire, verrà presentata al gruppo per la sua definitiva approvazione prima della presentazione<br />
alle due commissioni ACUSTICA e STRADE competenti dell’argomento, prevista per settembre 2004.<br />
Il progetto di norma U20.00.114.0 tratta i seguenti argomenti:<br />
● progettazione preliminare, intesa come studio mirato alla verifica di fattibilità di interventi di risanamento acustico<br />
a mezzo di sistemi antirumore, identifica gli obiettivi e le tecniche di mitigazione applicabili. Essa consente di stabilire<br />
l’efficacia dell’intervento definendone le specifiche minime, in termini dimensionali e qualitativi, consentendo, altresì, di<br />
prevedere i livelli di pressione sonora ai ricettori conseguenti all’introduzione di sistemi antirumore. La fattibilità e<br />
l’efficacia dell’intervento dovranno essere valutate tenendo conto dei livelli di rumore ante-operam rilevati ai ricettori nel<br />
periodo di riferimento più gravoso, in termini di emissioni prodotte dalla sorgente disturbante, garantendo la conformità<br />
ai limiti di immissione sonora stabiliti dalla legislazione vigente su tutta l’area di influenza. Il progetto preliminare dovrà<br />
tenere conto dei regolamenti vigenti e del quadro di riferimento ambientale, degli indirizzi di pianificazione comunale e<br />
della zonizzazione acustica;<br />
● progettazione definitiva: in continuità con le indicazioni del progetto preliminare e sulla base di tutti gli accertamenti<br />
tecnici da questo prescritti (monitoraggi, definizione della sorgente, sondaggi ecc.) contiene tutti gli elementi necessari<br />
a compiere l’intero percorso autorizzativo per il rilascio della concessione edilizia, dell’accertamento di conformità<br />
urbanistica o di altro atto equivalente. Il progetto definitivo, per quanto relativo alla parte acustica, contiene il completo<br />
inquadramento dell’intervento di mitigazione a un livello di approfondimento tale da non produrre significative differenze<br />
di tecniche e di costo nella successiva fase esecutiva. Il progetto definitivo fissa le caratteristiche architettoniche e<br />
strutturali del sistema antirumore, individuando le specifiche di progetto a cui fare riferimento nella progettazione<br />
esecutiva;<br />
● progettazione esecutiva che costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, definendo, quindi, impiantistico<br />
l’intervento da realizzare in ogni suo particolare architettonico e strutturale; in dettaglio, descrive i criteri utilizzati per le<br />
scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e<br />
qualitativi;<br />
● requisiti degli appaltatori dei lavori inerenti sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto; devono essere<br />
assicurati per garantire la qualità complessiva dell’opera;<br />
● requisiti dei sistemi antirumore: sono sia direttamente connessi alla loro funzione (caratteristiche acustiche) sia<br />
relativi ad altre proprietà meccaniche, di sicurezza, di compatibilità ambientale sia a requisiti di durabilità;<br />
● requisiti dei materiali che devono garantire le prestazioni acustiche, non acustiche e di durabilità. La scelta di questi<br />
materiali deve essere definita in relazione alla situazione ambientale del sito di installazione e, quindi, con specifico<br />
orientamento verso materiali in grado di offrire la massima durabilità richiesta e riciclabilità al termine della vita utile.<br />
Inoltre, si specifica quali sono le caratteristiche fisiche e chimiche rilevanti dei materiali costituenti impiegati nella<br />
costruzione del prodotto finito e i rispettivi valori di riferimento affinché il sistema antirumore mantenga le prestazioni<br />
dichiarate per l’intera durata della vita. Sono trattati prima gli elementi acustici e poi quelli strutturali, distinguendo, ogni<br />
volta, tra le principali famiglie di materiali, e, in seguito, guarnizioni e sigillanti, accessori metallici e porte di servizio.<br />
Vengono anche considerati i sistemi antirumore, per i quali non è sempre possibile distinguere tra elementi acustici e<br />
strutturali (terrapieni naturali e in terra rinforzata, bromuri e barriere inverdibili a basso ingombro trasversale);<br />
● le modalità di collaudo allo scopo di accertarne la rispondenza alle previsioni progettuali.<br />
––––––––––––––––––<br />
(1) Il gruppo è coordinato dal prof. M. Garai dell’Università di Bologna<br />
RUMORE<br />
Osservatorio UNI - Articolo<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 113
RUMORE<br />
Osservatorio UNI - Articolo<br />
AMBIENTE<br />
Elenco norme<br />
I sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra hanno sia proprietà direttamente connesse alla loro funzione<br />
(caratteristiche acustiche) che altre proprietà meccaniche, di sicurezza e di compatibilità ambientale.<br />
Norme riguardanti le caratteristiche acustiche dei sistemi antirumore<br />
Le caratteristiche acustiche possono essere suddivise in due categorie:<br />
1. le caratteristiche estrinseche, per le quali si rimanda alla norma UNI 11022 - «Acustica - Misurazione dell’efficacia<br />
acustica dei sistemi antirumore (insertion loss), per infrastrutture di trasporto, installati in ambiente esterno»;<br />
2. le caratteristiche intrinseche, comprendenti quelle proprie del prodotto antirumore, indipendentemente dall’ambiente<br />
in cui esso sarà installato e dall’effetto finale di riduzione del rumore su ricevitori dati. Allo scopo esistono le seguenti<br />
norme:<br />
● UNI EN 1793-1 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Parte 1: Metodo di prova per la<br />
determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di assorbimento acustico»;<br />
● UNI EN 1793-2 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Parte 2: Metodo di prova per la<br />
determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di isolamento acustico per via aerea»;<br />
● UNI EN 1793-3 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Parte 3: Metodo di prova per la<br />
determinazione della prestazione acustica - Spettro normalizzato del rumore da traffico»;<br />
● UNI CEN/TS 1793-4 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione<br />
della prestazione acustica - Parte 4: Caratteristiche intrinseche - Valori in situ della difrazione sonora»;<br />
● UNI CEN/TS 1793-5 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione<br />
della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche - Valori in sito della riflessione sonora e dell’isolamento acustico<br />
per via aerea».<br />
Norme riguardanti le caratteristiche meccaniche di sicurezza e ambientali dei sistemi antirumore<br />
● UNI EN 1794-1 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Parte 1: Prestazioni non acustiche -<br />
Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità»;<br />
● UNI EN 1794-2 «Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Parte 2: Prestazioni non acustiche -<br />
Requisiti generali di sicurezza e ambientali».<br />
Progetti di norma europei specifici sui sistemi antirumore in preparazione<br />
● prEN 14388, «Road traffic noise reducing devices - Specifications»;<br />
● prEN 14389-1, «Road traffic noise reducing devices - Procedure for assessing long term performance - Part 1: Acoustic<br />
characteristics»;<br />
● prEN 14389-2, «Road traffic noise reducing devices - Procedure for assessing long term performance - Part 2:<br />
Non-acoustical characteristics».<br />
Norme complementari<br />
A volte i sistemi antirumore devono essere coordinati con le barriere di sicurezza stradali, per le quali si applicano le<br />
seguenti norme:<br />
● UNI EN 1317-1 «Barriere di sicurezza stradali - Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di prova»;<br />
● UNI EN 1317-2 «Barriere di sicurezza stradali - Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d’urto e<br />
metodi di prova per le barriere di sicurezza».<br />
Inoltre, per poter valutare l’utilizzo dei sistemi antirumore, è necessario una progettazione preliminare rivolta alla verifica<br />
di fattibilità dell’intervento di risanamento acustico per mezzo dei sistemi antirumore. La fattibilità e l’efficacia dell’intervento<br />
dovranno essere valutate tenendo conto dei livelli di rumore previsti ai ricettori e dei regolamenti vigenti e del<br />
quadro di riferimento ambientale. Allo scopo si elencano una serie di norme e di progetti utili per una buona progettazione<br />
preliminare.<br />
● UNI 9884 «Acustica - Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale»;<br />
● UNI 11109 «Impatto ambientale - Linee guida per lo studio dell’impatto sul paesaggio nella redazione degli studi di<br />
impatto ambientale»;<br />
● Progetti UNI U20.00.094, «Acustica - Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti»:<br />
- Parte 1: Generalità;<br />
- Parte 2: Rumore stradale;<br />
- Parte 3: Rumore ferroviario;<br />
- Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali);<br />
- Parte 6: Rumore da luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.<br />
114 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />
a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />
ITALIA<br />
ACQUA: MATERIALI PER IMPIANTI FISSI<br />
DI CAPTAZIONE<br />
Decreto del Ministero della salute<br />
6 aprile 2004, n. 174<br />
«Regolamento concernente i materiali e<br />
gli oggetti che possono essere utilizzati<br />
negli impianti fissi di captazione, trattamento,<br />
adduzione e distribuzione delle acque destinate<br />
al consumo umano» (G.U. del 17 luglio<br />
2004, n. 166)<br />
Trattasi della disciplina tecnica concernente<br />
le condizioni alle quali devono rispondere i<br />
materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti<br />
fissi di captazione, di trattamento, di adduzione<br />
e di distribuzione delle acque destinate<br />
al consumo umano ex D.Lgs. n.<br />
31/2001, intesi come materiali da utilizzare<br />
tanto negli impianti nuovi quanto per sostituzioni<br />
nelle riparazioni, a partire da dodici<br />
mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta<br />
Ufficiale del regolamento in questione (salvo<br />
indicazioni particolari).<br />
L’articolo 2 reca, al proposito, un principio<br />
generale secondo il quale i materiali e gli<br />
oggetti in questione, così come i loro prodotti<br />
di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione,<br />
guarnizioni ecc.), dovranno essere<br />
compatibili con le caratteristiche delle acque<br />
destinate al consumo umano, sì come<br />
definite ex Allegato I, D.Lgs. n. 31/2001 citato.<br />
Gli stessi materiali e oggetti non dovranno,<br />
inoltre, alterare, nel tempo, l’acqua con<br />
essi posta a contatto sia in condizioni normali<br />
che d’impiego e di messa in opera. In particolare<br />
questa alterazione non dovrà avvenire<br />
né conferendo all’acqua un carattere noci-<br />
AMBIENTE<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
vo per la salute, né modificandone sfavorevolmente<br />
le caratteristiche organolettiche,<br />
fisiche, chimiche e microbiologiche. Parimenti<br />
i materiali e gli oggetti non dovranno, nel<br />
tempo, modificare le caratteristiche delle acque<br />
poste con essi in contatto, in maniera<br />
tale da non consentire il rispetto dei limiti<br />
vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione<br />
delle acque reflue urbane. Risulta,<br />
in questo senso, previsto, a carico delle<br />
imprese che producono oggetti destinati a<br />
venire in contatto con acque destinate al<br />
consumo umano, un obbligo di controllo circa<br />
la rispondenza alle norme a essi applicabili<br />
e di dimostrazione di aver adeguatamente<br />
provveduto ai controlli e agli accertamenti<br />
necessari, tra l’altro con onere di corredare<br />
ciascuna fornitura di etichettatura o stampigliatura<br />
o marcatura attestante che gli oggetti<br />
in questione sono conformi alle norme<br />
della disciplina in oggetto (e, laddove non<br />
possibile, da idonea dichiarazione in questo<br />
senso).<br />
Idonee procedure in grado di prevenire la<br />
contaminazione dell’acqua destinata al consumo<br />
umano dovranno essere prese anche<br />
in fase di ristrutturazione degli impianti di<br />
adduzione ecc., come per il trasporto e lo<br />
stoccaggio dei materiali in questione (artt. 3<br />
e4).<br />
Il Capo II, artt. da 5 a 8, reca, a propria volta,<br />
disposizioni particolari per i materiali costituenti<br />
le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni<br />
e gli accessori (leghe utilizzabili ecc.).<br />
Da ultimo il decreto abroga, in chiusura, la<br />
precedente normativa di cui all’art. 56,<br />
«Istruzioni ministeriali» 20 giugno 1896 recanti<br />
«Compilazione dei regolamenti locali<br />
sull’igiene del suolo e dell’abitato». Ulteriori<br />
approfondimenti sui prossimi numeri di<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 115
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
EMISSIONI NAZIONALI ANNUE<br />
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171<br />
«Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa<br />
ai limiti nazionali di emissione di<br />
alcuni inquinanti atmosferici» (G.U. del 16 luglio<br />
2004, n. 165)<br />
Trattasi della nuova normativa tecnica emanata,<br />
in attuazione della corrispondente direttiva<br />
europea indicata al titolo, «al fine di<br />
tutelare l’ambiente e la salute umana dagli<br />
effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla<br />
eutrofizzazione del suolo e dalla presenza<br />
di ozono al livello del suolo», individuando<br />
gli strumenti per far sì che le emissioni<br />
nazionali annue per il biossido di zolfo, per<br />
gli ossidi di azoto, per i composti organici<br />
volatili e per l’ammoniaca, rispettino, entro<br />
il 2010 (e negli anni successivi), i limiti nazionali<br />
di emissione all’uopo individuati in allegato<br />
I (art. 1, comma 1). Risultano sottratte<br />
all’applicazione della disciplina sia le emissioni<br />
derivanti dal traffico marittimo internazionale<br />
che quelle degli aeromobili al di fuori<br />
del ciclo di atterraggio e di decollo.<br />
Gli strumenti approntati dal decreto vertono<br />
intorno a due linee direttrici. Da un lato<br />
si trovano, innanzitutto, l’obbligo di elaborare,<br />
da parte del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e<br />
della Tutela del territorio - previo concerto<br />
con vari altri dicasteri un programma nazionale<br />
di riduzione delle emissioni, da sottoporre<br />
al CIPE entro otto mesi dall’entrata in<br />
vigore del decreto in questione. Il piano dovrà<br />
recare gli obiettivi di riduzione delle<br />
emissioni suddette, comprendendo, quanto<br />
meno, le misure per la riduzione delle emissioni<br />
derivanti da impianti termici per uso<br />
civile e da attività industriali, agricole e zootecniche,<br />
da trasporto stradale e da attività<br />
industriali, in attuazione degli impegni derivanti<br />
per l’Italia dalla sottoscrizione del Protocollo<br />
alla Convenzione di Ginevra sull’inquinamento<br />
atmosferico trasfrontaliero a<br />
lunga distanza (protocollo di Goteborg del<br />
1˚ dicembre 1999). Il Programma, che aggior-<br />
AMBIENTE<br />
na quello nazionale «per la progressiva riduzione<br />
delle emissioni nazionali annue di<br />
biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti<br />
organici volatili e di ammoniaca» già<br />
notificato alla Commissione europea, dovrà,<br />
altresì, contenere incentivi finanziari, misure<br />
economiche, strumenti volontari e di mercato,<br />
per promuovere e agevolare le misure<br />
e i programmi per la riduzione delle emissioni,<br />
nonché programmi pilota per la riduzione<br />
delle emissioni volti a definire i modelli<br />
di intervento economicamente più efficaci.<br />
Risulteranno, comunque, sottratte alle misure<br />
previste dal Programma nazionale, le<br />
emissioni derivanti dai mezzi impiegati per<br />
fini istituzionali delle Forze Armate, delle<br />
Forze di Polizia e dal Corpo Nazionale dei<br />
Vigili del Fuoco.<br />
Sotto altro profilo si trovano l’obbligo a<br />
carico di APAT ed ENEA di elaborare gli<br />
inventari provvisori e definitivi delle emissioni<br />
e, su questa base, di prevedere le proiezioni<br />
delle medesime, con onere di rendicontazione<br />
annuale a favore del Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio il<br />
quale, a propria volta, dovrà riferire alla<br />
Commissione europea e all’Agenzia europea<br />
per l’ambiente. Sul medesimo dicastero<br />
grava, infine, l’onere di messa a disposizione<br />
del pubblico «in forma chiara, comprensibile<br />
ed accessibile», anche attraverso la pubblicazione<br />
sul sito internet ministeriale, sia<br />
dei programmi di riduzione delle emissioni<br />
che degli inventari e proiezioni delle emissioni<br />
sopra indicate. Ulteriori approfondimenti<br />
sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
IPPC<br />
Circolare del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela del territorio<br />
13 luglio 2004<br />
«Circolare interpretativa in materia di<br />
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento,<br />
di cui al decreto legislativo 4 agosto<br />
1999, n. 372, con particolare riferimento<br />
all’allegato I» (G.U. del 19 luglio 2004, n. 167)<br />
116 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Si tratta di un interessante provvedimento interpretativo<br />
della normativa indicata al titolo,<br />
tra l’altro in riferimento alla definizione del<br />
concetto di capacità produttiva e alla definizione<br />
del concetto di «attività connessa».<br />
Riguardo il primo aspetto, ricordando la circolare,<br />
come in generale essendo le soglie<br />
delimitanti il campo applicativo del D.Lgs. n.<br />
372/1999, espresse in termini di capacità produttiva,<br />
sarà da intendersi come capacità<br />
produttiva la «capacità relazionabile al massimo<br />
inquinamento potenziale dell’impianto»,<br />
salvo i casi in cui l’attività sia caratterizzata<br />
da discontinuità nella produzione o nei<br />
processi, ovvero da sequenzialità nei processi<br />
o, ancora, salvo che si tratta del caso di<br />
più linee produttive di diversa capacità non<br />
utilizzate continuativamente in contemporaneità<br />
e da pluralità dei prodotti. Nell’ipotesi<br />
di questa seconda casistica, la circolare reca<br />
preziose definizioni in ordine alla corretta<br />
interpretazione di ciascuno dei concetti detti<br />
(periodo di utilizzo, discontinuità dei processi,<br />
pluralità di linee, capacità specifica,<br />
pluralità di prodotti, sequenzialità ecc.).<br />
Circa, invece, il concetto di «attività connessa»,<br />
com’è noto costitutiva della definizione<br />
di «impianto» ex art. 2, comma 3, D.Lgs. n.<br />
372/1999, il provvedimento interpretativo<br />
chiarisce, dapprima, cosa debba intendersi<br />
per «attività accessoria» ai sensi della medesima<br />
definizione, affermando, in questo senso,<br />
la necessità di intendere un’attività svolta<br />
dallo stesso gestore, nello stesso sito dell’attività<br />
principale o in uo contiguo e direttamente<br />
connesso a quello dell’attività principale<br />
(«per mezzo di infrastrutture tecnologiche<br />
funzionali alla conduzione dell’attività<br />
principale») e con modalità di svolgimento<br />
tali da avere qualche implicazione tecnica<br />
con le modalità di svolgimento dell’attività<br />
principale. Ulteriori importanti chiarimenti<br />
sono forniti circa i concetti di «sito di ubicazione<br />
dell’impianto» (rispetto al quale la circolare<br />
rinvia alla definizione all’uopo indicata<br />
all’art. 2, punto t), regolamento (CE) n.<br />
761/2001 in materia di adesione volontaria<br />
AMBIENTE<br />
delle organizzazioni a un sistema comunitario<br />
di ecogestione e audit - EMAS), di impianti<br />
di combustione, di arrostimento, chimici<br />
per la fabbricazione di prodotti chimici di<br />
base, nonché alla definizione di «densità di<br />
colata per forno», di«capacità produttiva»<br />
per gli impianti per il pretrattamento, di<br />
«prodotto finito» e, infine, di capacità di<br />
produzione di prodotti finiti per la fabbricazione<br />
di prodotti alimentari. Ulteriori approfondimenti<br />
sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<br />
<strong>Sicurezza</strong>.<br />
GESTIONE DEI RIFIUTI<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
Decreto del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela del territorio 3 giugno<br />
2004, n. 167<br />
«Regolamento concernente modifiche al<br />
decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.<br />
406, recante “Norme di attuazione di direttive<br />
dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina<br />
dell’Albo nazionale delle imprese, che<br />
effettuano la gestione dei rifiuti”» (G.U. n.<br />
159 del 9 luglio 2004)<br />
Il decreto recepisce la sentenza n. 3097/2001<br />
resa dal TAR Lazio, sez. II-bis, concernente<br />
l’annullamento, in parte, del D.M. n.<br />
406/1998, limitatamente alla non menzione<br />
dei biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare<br />
l’attestazione, a mezzo di perizia giurata,<br />
circa l’idoneità dei mezzi di trasporto<br />
relativamente ai rifiuti da trasportare. Si<br />
tratta della nota perizia che le imprese intenzionate<br />
a effettuare attività di raccolta e<br />
trasporto rifiuti devono allegare alla domanda<br />
di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese<br />
che effettuano la gestione dei rifiuti.<br />
Per l’effetto risulta modificato l’art. 12, comma<br />
3, lett. a), citato D.M. n. 406/1998, inserendo<br />
anche i biologi tra i professionisti abilitati<br />
a rilasciare detta perizia. Ulteriori approfondimenti<br />
sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 117
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />
a cura di Luciano Butti e Fabio Dal Seno, Butti Peres & Partner avvocati<br />
SCARTI ANIMALI E<br />
DISCIPLINA SUI RIFIUTI<br />
Cassazione penale, sez. III<br />
(ud. 5 maggio 2004)<br />
15 giugno 2004, n. 26851,<br />
Pres. Savignano, Rel. Lombardi<br />
Scarti animali destinati all’eliminazione -<br />
Disciplina dei rifiuti (D.Lgs. n. 22/1997) -<br />
Applicabilità in concorso con il Regolamento<br />
CE n. 1774/2002 - D.Lgs. n. 508/92 -<br />
Abrogazione tacita per effetto dell’entrata<br />
in vigore del predetto Regolamento<br />
Lo svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto<br />
e stoccaggio di scarti animali non trattati in assenza<br />
della iscrizione all’albo nazionale delle imprese<br />
esercenti la gestione dei rifiuti comporta<br />
l’applicabilità dei reati previsti dall’art. 51 del<br />
D.Lgs. n. 22/1997, poiché la esclusione del regime<br />
generale dei rifiuti prevista dall’articolo 8,<br />
comma 1, del citato decreto n. 22/1997 per le<br />
carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati<br />
deve essere interpretata restrittivamente,<br />
e non può, perciò, estendersi agli scarti animali.<br />
Il D.Lgs. n. 508/1992 deve ritenersi tacitamente<br />
abrogato per effetto dell’entrata in vigore del<br />
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento<br />
Europeo e del Consiglio in materia di raccolta,<br />
trasporto, magazzinaggio e altre attività riguardanti<br />
i sottoprodotti di origine animale.<br />
Nota<br />
Con questa sentenza, la Cassazione sposa in pieno<br />
la tesi più rigorosa in materia di gestione<br />
degli scarti animali, secondo la quale la normativa<br />
speciale esistente in materia (in passato il<br />
D.Lgs. n. 508/1992, ora il regolamento europeo<br />
n. 1774/2002) non consente di evitare l’applicabilità<br />
della normativa sui rifiuti (D.Lgs. n. 22/1997)<br />
e dei reati penali da essa previsti.<br />
La Corte si dice consapevole che, in passato, un<br />
diverso indirizzo giurisprudenziale aveva sostenuto<br />
che «La materia dei rifiuti di origine animale<br />
trova una propria particolare disciplina nel<br />
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (attuativo<br />
della direttiva 90/667/CEE), così che le<br />
attività di smaltimento e trasporto dei cd. scarti<br />
AMBIENTE<br />
da macellazione sono sottratte alla disciplina di<br />
cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22<br />
in virtù del principio di specialità rispetto alla<br />
disciplina generale in tema di rifiuti.» (Cass., sez.<br />
III, n. 29236/2003).<br />
Questo orientamento viene tuttavia disatteso,<br />
con l’accoglimento invece della diversa tesi (anch’essa<br />
in passato sostenuta dalla Cassazione)<br />
secondo la quale «In tema di gestione dei rifiuti,<br />
configura l’ipotesi di reato di cui agli art. 30 e 51<br />
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 lo svolgimento<br />
dell’attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di<br />
scarti animali non trattati in assenza della iscrizione<br />
all’albo nazionale delle imprese esercenti<br />
la gestione dei rifiuti, atteso che la esclusione<br />
dal regime generale dei rifiuti prevista dall’art.<br />
8, comma 1, del citato decreto n. 22 per le carogne<br />
ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati,<br />
non può estendersi agli scarti animali in quanto<br />
le esclusioni dall’ambito di una normativa<br />
devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.»<br />
(Cass., sez. III, n. 8520/2002).<br />
In particolare, secondo la sentenza in commento,<br />
due sono le argomentazioni fondamentali<br />
da considerare:<br />
- il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 regolerebbe<br />
esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria<br />
della fase di trasformazione dei rifiuti di<br />
origine animale, con esclusione, quindi, dei profili<br />
di gestione dei rifiuti, per i quali rimane la<br />
operatività del decreto n. 22/1997;<br />
- il D.Lgs. n. 508/1992 dovrebbe ritenersi tacitamente<br />
abrogato per effetto dell’entrata in vigore<br />
del regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento<br />
Europeo e del Consiglio in materia di<br />
raccolta, trasporto, magazzinaggio e altre attività<br />
riguardanti i sottoprodotti di origine animale.<br />
Se non verrà modificato, l’indirizzo restrittivo<br />
accolto dalla Suprema Corte con la sentenza in<br />
commento appare destinato a ripercuotersi assai<br />
pesantemente sull’organizzazione e sulle<br />
procedure adottate dagli operatori del settore.<br />
La severità delle sanzioni penali previste dal<br />
D.Lgs. n. 22/1997, sulla gestione dei rifiuti deve<br />
perciò spingere le aziende interessate a effettuare<br />
un’attenta valutazione della propria attività,<br />
al fine di individuare eventuali modifiche da apportare<br />
per evitare i rischi sanzionatori.<br />
Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri<br />
di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. l<br />
118 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
RASSEGNA DI DELIBERE<br />
E LEGGI REGIONALI<br />
GIUGNO-LUGLIO 2004<br />
a cura di Alessandro Jazzetti............................................ pag. 120
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
a cura di Alessandro Jazzetti, magistrato<br />
GIUGNO - LUGLIO 2004<br />
Regione Ambito Estremi e nota<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Abruzzo <strong>Sicurezza</strong><br />
sul lavoro<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
sul lavoro<br />
Piemonte <strong>Sicurezza</strong><br />
sul lavoro<br />
DALLE REGIONI<br />
RASSEGNA DI DELIBERE E LEGGI REGIONALI<br />
Delibera Giunta Regionale 12 marzo 2004, n. 129<br />
«Linee-guida per l’applicazione del D.Lgs. 26 maggio 2000, n.<br />
187 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i<br />
pericoli delle radiazioni connesse ad esposizioni mediche»<br />
(in B.U. Abruzzo 4 giugno 2004, n. 15)<br />
Delibera Giunta Regionale 12 marzo 2004, n. 139<br />
«Iniziative in materia di prevenzione e promozione della salute nei<br />
luoghi di lavoro»<br />
(in B.U. Abruzzo 4 giugno 2004, n. 15)<br />
Delibera Giunta Regionale 24 maggio 2004, n. 31-12557<br />
«Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione di un<br />
progetto di promozione delle attività di prevenzione delle patologie<br />
da lavoro»<br />
(in B.U. Piemonte 1˚ luglio 2004, n. 26)<br />
Abruzzo Acqua<br />
AMBIENTE<br />
Delibera Giunta Regionale 20 febbraio 2004, n. 103<br />
«Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione<br />
del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e relativa gestione<br />
delle spese»<br />
(in B.U. Abruzzo 4 giugno 2004, n. 15)<br />
Lazio Acqua Delibera Giunta Regionale 2 aprile 2004, n. 236<br />
«Revisione della prima individuazione delle sezioni di prelievo<br />
e di misura sui corpi idrici significativi della Regione Lazio e<br />
prescrizioni ad Arpa Lazio per gli adempimenti relativi al<br />
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive disposizioni<br />
correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18<br />
agosto 2000, n. 258»<br />
(in B.U. Lazio 19 giugno 2004, n. 17, S.O. n. 2)<br />
Liguria Acqua Delibera Giunta Regionale 28 maggio 2004, n. 540<br />
«Approvazione obiettivi su scala di bacino e priorità degli interventi<br />
per la redazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque ex art.<br />
44, D.Lgs. n. 152/1999»<br />
(in B.U. Liguria 23 giugno 2004, n. 25, parte seconda)<br />
Umbria Acqua Delibera Giunta Regionale 18 maggio 2004, n. 598<br />
«Direttiva regionale concernente le procedure e adempimenti<br />
tecnico-contabili per la concessione delle risorse, l’esecuzione,<br />
il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi-azioni<br />
previsti nell’Accordo di programma quadro “Tutela delle acque<br />
e gestione integrata delle risorse idriche”»<br />
(in B.U. Umbria 23 giugno 2004, n. 26)<br />
Abruzzo Finanziamenti Determinazione 3 maggio 2004, n. DE2/31<br />
«Piano investimenti 2002-2003 - Programma di potenziamento regionale»<br />
(in B.U. Abruzzo 30 giugno 2004, n. 18)<br />
120 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15
Basilicata Finanziamenti Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004, n. 1207<br />
«Piano Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000-2006. Elenco definitivo degli<br />
ammessi agli aiuti, bando mis. 3.1 - Agricoltura Biologica - Delib.<br />
G.R. n. 421/2003»<br />
(in B.U. Basilicata 4 giugno 2004, n. 41)<br />
Friuli<br />
Venezia Giulia<br />
Emilia<br />
Romagna<br />
Finanziamenti Decisione dell’Assessore Regionale alle Risorse agricole, naturali<br />
e forestali 26 maggio 2004, n. 410<br />
«Disposizione di ulteriori risorse finanziarie relativamente alla misura<br />
“i” del Piano di Sviluppo Rurale»<br />
(in B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2004, n. 23)<br />
Incidenti<br />
rilevanti<br />
Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004, n. 938<br />
«Direttiva per l’applicazione dell’art. 6 della L.R. 17 dicembre<br />
2003, n. 26 recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti<br />
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»<br />
(in B.U. Emilia-Romagna 9 giugno 2004, n. 74)<br />
Basilicata Rifiuti Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004, n. 1200<br />
«D.Lgs. n. 36/2003, art. 5. Adeguamento del piano regionale di<br />
gestione dei rifiuti. Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili<br />
da collocare in discarica. Adozione»<br />
(in B.U. Basilicata 7 giugno 2004, n. 42)<br />
Rifiuti Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004, n. 1194<br />
«D.Lgs. n. 209/1999, art. 4 - Adozione programma di raccolta, smaltimento<br />
e decontaminazione degli apparecchi contenenti PCB in<br />
modifica ed integrazione al programma approvato con Delib. G.R.<br />
23 settembre 2003, n. 703»<br />
(in B.U. Basilicata 17 giugno 2004, n. 44)<br />
Emilia<br />
Romagna<br />
DALLE REGIONI<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
Rifiuti Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 26 maggio<br />
2004, n. 126<br />
«Disposizioni in merito alla prestazione delle garanzie finanziarie<br />
previste per la gestione successiva alla chiusura delle discariche di<br />
rifiuti»<br />
(in B.U. Emilia-Romagna 9 giugno 2004, n. 74)<br />
Lombardia Rifiuti Delibera del Consiglio Regionale 18 maggio 2004, n. VII/1011<br />
«Atto di indirizzo in materia di pianificazione regionale per la<br />
gestione dei rifiuti in attuazione della legge regionale 12 dicembre<br />
2003, n. 26, art. 19»<br />
(in B.U. Lombardia 7 giugno 2004, n. 24)<br />
Piemonte Rifiuti Determinazione del Dirigente regionale del Settore programmazione<br />
e gestione rifiuti 7 giugno 2004, n. 137<br />
«Legge n. 549/1995, L.R. n. 24/2002 e L.R. n. 39/1996. Interventi per il<br />
miglioramento qualitativo dei fanghi ai fini del recupero a fini<br />
agricoli, di cui alla Delib. G.R. 1˚ marzo 2000, n. 23//29513. Modalità,<br />
termini e modulistica per la redazione e presentazione delle istanze<br />
di finanziamento»<br />
(in B.U. Piemonte 17 giugno 2004, n. 24)<br />
Rifiuti Circolare del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno<br />
2004, n. 2/AQA<br />
«D.Lgs. n. 36/2003. Prestazione delle garanzie finanziarie per la<br />
gestione successiva alla chiusura delle discariche»<br />
(in B.U. Piemonte 28 giugno 2004, n. 25)<br />
Puglia Rifiuti Delibera Giunta Regionale 3 giugno 2004, n. 805<br />
«Piano regionale per la raccolta e smaltimento degli apparecchi<br />
contenenti PCB soggetti ad inventario - Approvazione»<br />
(in B.U. Puglia 21 giugno 2004, n. 76)<br />
La Giunta regionale pugliese con Delibera 2086/2003 aveva in<br />
precedenza approvato il “Piano regionale per la raccolta e<br />
smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad<br />
inventario”.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 121
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
Sardegna Rifiuti Delibera Giunta Regionale 3 maggio 2004, n. 21/16<br />
«POR 2000-2006 Asse I - Attuazione della misura 1.4 -<br />
Iniziative dirette alla riduzione della produzione dei rifiuti<br />
urbani e alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Programma<br />
degli interventi selezionati tramite bando. Annualità<br />
2003-2004»<br />
(in B.U. Sardegna 21 giugno 2004, n. 20)<br />
Toscana Rifiuti Ordinanza Regione Toscana 14 giugno 2004, n. A/6<br />
«Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre<br />
2003, n. 3325 - Attuazione dell’ordinanza n. A/1 del 18<br />
dicembre 2003 in relazione al finanziamento dell’intervento di<br />
smaltimento dei rifiuti depositati a seguito dell’alluvione in<br />
aree private. (Ordinanza n. A/6)»<br />
(in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2004, n. 154)<br />
Rifiuti Delibera Giunta Regionale 7 giugno 2004, n. 548<br />
«L.R. 25/98 art. 12 comma 7 - pronuncia di conformità sul<br />
Piano di Gestione dei Rifiuti speciali e speciali pericolosi della Provincia<br />
di Pistoia»<br />
(in B.U. Toscana 30 giugno 2004, n. 26)<br />
Umbria Rifiuti Delibera Giunta Regionale 26 maggio 2004, n. 678<br />
«Anno 2003. Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata. Certificazione<br />
dei dati e adozione degli elaborati»<br />
(in B.U. Umbria 23 giugno 2004, n. 26)<br />
Abruzzo Tutela<br />
ambientale<br />
Basilicata Tutela<br />
ambientale<br />
Friuli<br />
Venezia Giulia<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
Sardegna Tutela<br />
ambientale<br />
Toscana Tutela<br />
ambientale<br />
DALLE REGIONI<br />
Delibera Giunta Regionale 10 ottobre 2003, n. 1122<br />
«D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n.<br />
447 come modificato dal D.P.R. 31 marzo 2000, n. 440:<br />
Definizione della disciplina delle “Aree ecologicamente<br />
attrezzate”»<br />
(in B.U. Abruzzo 11 giugno 2004, n. 16)<br />
Delibera Giunta Regionale 7 giugno 2004, n. 1359<br />
«Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione: Approvazione programma<br />
di controllo POR Basilicata 2000/2006 - Programma di azioni<br />
innovative “Territorio di Eccellenza” anno 2003»<br />
(in B.U. Basilicata 24 giugno 2004, n. 47)<br />
Obiettivo del programma è la realizzazione di azioni tese a<br />
migliorare la qualità ambientale del territorio regionale, attraverso<br />
la sperimentazione in un’area limitata - il comprensorio<br />
della Val D’Agri - di un processo di certificazione ambientale<br />
territoriale.<br />
Decisione dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali<br />
e forestali 26 maggio 2004, n. 409<br />
«Modifiche al Dec. Ass. 18 gennaio 2001, n. 8 dell’Assessore alle<br />
foreste d’approvazione del “Bando-regolamento relativo alla<br />
pianificazione dei processi di gestione forestale; progetti di filiera<br />
ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione<br />
dei boschi danneggiati; mantenimento e miglioramento della<br />
stabilità ecologica delle foreste”»<br />
(in B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2004, n. 23)<br />
Delibera del Presidente della Giunta Regionale 3 giugno<br />
2004, n. 73<br />
«Modifica al D.P.G.R. 2 luglio 2001, n. 48. Variazione dotazione<br />
organica del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale»<br />
(in B.U. Sardegna 11 giugno 2004, n. 19)<br />
Delibera del Consiglio Regionale 25 maggio 2004, n. 48<br />
«Legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche<br />
autoctone). Programma regionale per la tutela delle risorse<br />
genetiche autoctone vegetali per l’anno 2004»<br />
(in B.U. Toscana 16 giugno 2004, n. 24, parte seconda)<br />
122 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15