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Laudonio A., Rastrellamento di azioni, delisting ed ... - Diritto Bancario

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marzo, quando il term sheet venne sottoscritto da entrambe le parti, mentre il contratto<br />

<strong>di</strong> finanziamento fu stipulato soltanto il seguente 16 aprile.<br />

2.7. A questo punto, pare al Collegio pacifico che il rastrellamento dei titoli effettuato<br />

tra gennaio e febbraio non sia l’effetto <strong>di</strong> un’informazione privilegiata sull’offerta<br />

pubblica totalitaria, giacché questa acquistò attualità, per quanto sin qui osservato,<br />

soltanto intorno alla metà del mese <strong>di</strong> marzo.<br />

2.8. Non v’è dubbio che la Cremofin – e, nella sostanza, i Cremonini – acquistarono<br />

<strong>azioni</strong> della Cremonini S.p.A. nel periodo compreso tra gennaio e febbraio in vista <strong>di</strong><br />

tale operazione, ma assai prima che fosse possibile sapere se e quando la stessa sarebbe<br />

<strong>di</strong>venuta attuale: sicché lo stesso prezzo pagato per azione sul mercato è risultato<br />

vantaggioso nella prospettiva dell’o.p.a. soltanto retrospettivamente, e cioè in rapporto<br />

all’epoca, allora del tutto incerta, in cui l’offerta venne poi formalizzata.<br />

3.1. In conclusione, va riconosciuto fondato il primo profilo del ricorso.<br />

Lo è tuttavia anche l’altro, prima considerato, muovendo nuovamente dal presupposto –<br />

per vero incontestabile - che l’operazione de qua sia riconducibile alla famiglia<br />

Cremonini, la quale non può essere sanzionata per aver sfruttato notizie relative ad un<br />

operazione che essa stava concependo e <strong>di</strong> cui dunque non era ovviamente informata da<br />

altri.<br />

Il fatto che i Cremonini avessero cariche sociali e controllo del capitale è irrilevante in<br />

tal senso, poiché non è per questo che gli stessi sono venuti a conoscenza della volontà<br />

<strong>di</strong> realizzare l’offerta pubblica.<br />

3.2.1. Invero, lo stesso provve<strong>di</strong>mento impugnato cita, sul punto, il trentesimo<br />

considerando della <strong>di</strong>rettiva 2003/6/CE, il quale rileva che “l’acquisizione o la cessione<br />

<strong>di</strong> strumenti finanziari implica necessariamente una decisione preliminare <strong>di</strong> acquisire o<br />

<strong>di</strong> c<strong>ed</strong>ere da parte della persona che proc<strong>ed</strong>e ad una <strong>di</strong> queste oper<strong>azioni</strong>”, per cui “non<br />

si dovrebbe considerare che il fatto <strong>di</strong> effettuare questo acquisto o cessione costituisca<br />

<strong>di</strong> per sé un’utilizzazione <strong>di</strong> un’informazione privilegiata”.<br />

Invero, la previsione si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame, per cui non è<br />

chiaro per quale motivo lo stesso provve<strong>di</strong>mento impugnato invece lo escluda: del resto,<br />

la ratio della norma <strong>di</strong> cui all’art. 187 bis è <strong>di</strong> punire chi sfrutta indebitamente<br />

conoscenze acquisite per ragioni professionali.<br />

3.2.2. Ora, come osservano i ricorrenti, la formulazione della norma pone come<br />

elemento essenziale della condotta sanzionabile la circostanza che l’acquisizione<br />

dell’informazione avvenga in ragione della relazione esistente tra insider <strong>ed</strong> emittente,<br />

confermando così che, in un contesto sanzionatorio, chi lancia l’offerta pubblica non<br />

può considerarsi insider <strong>di</strong> se stesso, in quanto egli è creatore dell’informazione.<br />

3.3. Né, d’altro canto, si comprende il significato della <strong>di</strong>stinzione, proposta dalle <strong>di</strong>fese<br />

CONSOB, tra rastrellamenti ammessi – finalizzati ad acquisire il controllo della società<br />

- e vietati, cui sarebbe riconducibile quello in esame. Anche quest’ultimo, invero, è<br />

astrattamente funzionale al buon esito dell’operazione che la famiglia Cremonini ha<br />

inteso avviare, né cambia qualcosa che qui si tratti <strong>di</strong> acquisire non la sola maggioranza,<br />

ma il controllo totalitario della Cremonini S.p.A., per poi effettuare il <strong>delisting</strong>.<br />

4.1. Il ricorso, con assorbimento dei motivi residui, va pertanto accolto.<br />

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