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Anno LXIV (Seconda Serie) - N. 1 Gennaio-Febbraio 2009<br />

RIVISTA<br />

DI<br />

FONDATA NEL 1924 DA<br />

G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI<br />

GIÀ DIRETTA DA<br />

E. T. LIEBMAN e G. TARZIA<br />

DIRETTORI<br />

C. PUNZI e E.F. RICCI<br />

COMITATO DI DIREZIONE<br />

M. ACONE - G. BONGIORNO - B. CAVALLONE - F. CIPRIANI<br />

V. COLESANTI - L.P. COMOGLIO - C. CONSOLO<br />

G. COSTANTINO - C. FERRI - R.E. KOSTORIS<br />

S. LA CHINA - G. MONTELEONE - L. MONTESANO<br />

R. ORIANI - N. PICARDI - A. SALETTI<br />

B. SASSANI - N. TROCKER - R. VACCARELLA<br />

ISSN 0035-6182<br />

TARIFFA R.O.C.: POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46)<br />

ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO - PUB. BIMESTRALE


RIVISTA<br />

DI<br />

FONDATA NEL 1924 DA<br />

G. CHIOVENDA, F. CARNELUTTI e P. CALAMANDREI<br />

GIÀ DIRETTA DA<br />

E. T. LIEBMAN e G. TARZIA<br />

DIRETTORI<br />

C. PUNZI e E.F. RICCI<br />

COMITATO DI DIREZIONE<br />

M. ACONE - G. BONGIORNO - B. CAVALLONE - F. CIPRIANI<br />

V. COLESANTI - L.P. COMOGLIO - C. CONSOLO<br />

G. COSTANTINO - C. FERRI - R.E. KOSTORIS<br />

S. LA CHINA - G. MONTELEONE - L. MONTESANO<br />

R. ORIANI - N. PICARDI - A. SALETTI<br />

B. SASSANI - N. TROCKER - R. VACCARELLA<br />

Volume LXIV (II Serie) - Anno 2009<br />

ISSN 0035-6182


INDICE DEL FASCICOLO<br />

Anno LXIV (Seconda Serie) – N. 1 – Gennaio-Febbraio 2009<br />

————<br />

ARTICOLI<br />

Girolamo Monteleone, Intorno al concetto di ver<strong>it</strong>à «materiale»<br />

o «oggettiva» nel processo civile ....................................... Pag. 1<br />

Francesco P. Luiso, Invalid<strong>it</strong>à della sentenza e mezzi di gravame<br />

.................................................................................... » 15<br />

Giulio Ubertis, Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e «processo<br />

equo»: riflessi sul processo penale <strong>it</strong>aliano ...................... » 33<br />

Remo Caponi, Variabil<strong>it</strong>à dell’oggetto del processo (nell’azione<br />

collettiva risarc<strong>it</strong>oria) ......................................................... » 47<br />

Lotario D<strong>it</strong>trich, I termini nell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale ........................ » 53<br />

Antonio Lamorgese, Null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice<br />

ordinario ............................................................................. » 67<br />

STORIA DEL PROCESSO<br />

E DELLA DOTTRINA PROCESSUALE<br />

V<strong>it</strong>torio Colesanti, Gian Antonio Micheli «processualista» ...... Pag. 95<br />

Ugo Petronio, Laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam<br />

deus tra teologia e dir<strong>it</strong>to ................................................... » 103<br />

DIBATTITI<br />

Renzo Orlandi, Questioni attuali in tema di processo penale e<br />

informatica .......................................................................... Pag. 129<br />

Clarice Delle Donne, Ancora sugli effetti della pronuncia sulla<br />

giurisdizione a carico del processo: la Cassazione si misura<br />

con i profili applicativi .................................................. » 139<br />

ATTUALITÀ LEGISLATIVA<br />

Stefano Alberto Villata, Il regolamento C.E. n. 1393/2007 sulle<br />

notificazioni di atti giudiziali nell’amb<strong>it</strong>o degli Stati<br />

membri ............................................................................. Pag. 153


IV<br />

indice del fascicolo<br />

RECENSIONI E SEGNALAZIONI<br />

Opere segnalate: Antonio Briguglio (G. Finocchiaro); Michele<br />

Caianiello (M. Daniele); Franco Cipriani (a cura di) (E.<br />

F. Ricci); Claudio Consolo (G. Verde); Claudio Consolo,<br />

Marco Bona, Paolo Buzzelli (E. F. Ricci); Ilaria Lombardini<br />

(F. Ferrari); Roberto Marengo (E. Ruggeri); Sergio Menchini<br />

(a cura di) (E. Marinucci); Nicola Picardi (A. Tedoldi);<br />

Gian Franco Ricci (C. Punzi); Alberto Villa (A. Briguglio);<br />

Ignazio Zingales (A. Trinchi) ................................... Pag. 167<br />

NOTE ALLE SENTENZE<br />

Bruno Cavallone, Inutilizzabil<strong>it</strong>à, ai fini della decisione, del documento<br />

prodotto da una parte, quando essa non abbia<br />

tempestivamente indicato lo scopo della produzione ........ Pag. 188<br />

Bruno Sassani, Ferruccio Auletta, Ansia da incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à e<br />

processo societario: ancora una discutibile applicazione di<br />

giustizia cost<strong>it</strong>uzionale ........................................................ » 203<br />

Daniela D’Adamo, L’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della prevalenza del r<strong>it</strong>o<br />

societario sugli altri r<strong>it</strong>i con riguardo alle cause connesse » 211<br />

Elena Marinucci, L’impugnazione per null<strong>it</strong>à del lodo esorb<strong>it</strong>ante<br />

dalla convenzione di arb<strong>it</strong>rato .................................. » 223<br />

Emanuele Odorisio, Dichiarazione di improcedibil<strong>it</strong>à dell’impugnazione<br />

principale ed impugnazione incidentale tardiva .. » 238<br />

Francesca Ferrari, La reclamabil<strong>it</strong>à del diniego di istruzione<br />

preventiva ............................................................................ » 249<br />

Paola Licci, Istruzione preventiva e reclamo: una soluzione che<br />

ancora non convince .......................................................... » 259<br />

SENTENZE<br />

Prova civile, prova documentale, documento prodotto senza indicazione<br />

dello scopo della produzione con riferimento alle<br />

pretese della parte, potere-dovere del giudice di tener conto<br />

del documento, insussistenza: Corte di Cassazione, sez. un.<br />

civ., 1 febbraio 2008, n. 2435 ............................................ Pag. 187<br />

Processo societario, connessione tra cause soggette a r<strong>it</strong>o societario<br />

e cause soggette ad altro r<strong>it</strong>o, prevalenza del r<strong>it</strong>o societario<br />

sugli altri r<strong>it</strong>i, illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale, sussistenza:<br />

Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, 28 marzo 2008, n. 71 ................ » 200<br />

Arb<strong>it</strong>rato, decisione degli arb<strong>it</strong>ri sui lim<strong>it</strong>i della clausola compromissoria,<br />

decisione sul mer<strong>it</strong>o entro i lim<strong>it</strong>i predetti, im


indice del fascicolo V<br />

pugnazione del lodo per aver pronunciato fuori dai lim<strong>it</strong>i<br />

della convenzione di arb<strong>it</strong>rato, inammissibil<strong>it</strong>à, sussistenza:<br />

Corte di Cassazione, sez. I civ., 9 gennaio 2008, n. 178 .. Pag. 221<br />

Arb<strong>it</strong>rato, decisione degli arb<strong>it</strong>ri sui lim<strong>it</strong>i della clausola compromissoria,<br />

motivazione inidonea a far comprendere l’<strong>it</strong>er<br />

logico segu<strong>it</strong>o dagli arb<strong>it</strong>ri o la ratio decidendi, impugnabil<strong>it</strong>à<br />

del lodo per difetto di motivazione o per violazione delle<br />

norme relative all’impugnazione dei contratti, ammissibil<strong>it</strong>à,<br />

sussistenza: Corte di Cassazione, sez. I civ., 9 gennaio<br />

2008, n. 178 ................................................................ » 221<br />

Impugnazioni civili, impugnazioni incidentali, improcedibil<strong>it</strong>à<br />

dell’impugnazione principale, impugnazione incidentale<br />

tardiva, inefficacia, sussistenza: Corte di Cassazione, sez.<br />

un. civ., 14 aprile 2008, n. 9741 ........................................ » 233<br />

Istruzione preventiva, istanza avente ad oggetto l’assunzione di<br />

testimoni ovvero l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale,<br />

provvedimento di rigetto, reclamo, inammissibil<strong>it</strong>à,<br />

illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale, sussistenza: Corte Cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

16 maggio 2008, n. 144 ................................................ » 247<br />

PANORAMI<br />

Niccolò Nisivoccia, Osservatorio sulla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

(Processo civile: 1º novembre-31 dicembre 2008) ............ Pag. 269<br />

Gina Gioia, Osservatorio sulle Sezioni Un<strong>it</strong>e civili (Processo civile:<br />

1º ottobre-30 novembre 2008) ................................... » 273


INTORNO AL CONCETTO DI VERITÀ<br />

«MATERIALE» O «OGGETTIVA»<br />

NEL PROCESSO CIVILE<br />

Sommario: 1. L’ordinanza della procedura civile della Repubblica democratica<br />

tedesca (1975). – 2. Il commento di H. Kellner. – 3. I fondamenti<br />

dell’ordinanza e del commento. – 4. Fisionomia del processo civile tracciata<br />

nell’ordinanza e sua analogia con quella propugnata da una parte<br />

della nostra dottrina. – 5. L’ideologia pubblicistica del processo all’epoca<br />

dell’emanazione dell’attuale codice di procedura civile. – 6. Raffronto<br />

tra tale ideologia e quella sottesa all’ordinanza processuale della Repubblica<br />

democratica tedesca: i punti di contatto. – 7. Netto contrasto<br />

con l’attuale ordinamento cost<strong>it</strong>uzionale <strong>it</strong>aliano del processo civile a<br />

sfondo pubblicistico-inquis<strong>it</strong>orio. – 8. Reale ruolo processuale del concetto<br />

di ver<strong>it</strong>à «materiale» o «oggettiva». Sua inconsistenza logica e giuridica.<br />

– 9. Conclusione.<br />

1. – Non saremo mai abbastanza grati a Nicola Picardi per avere curato<br />

con grande passione e perseveranza quella magnifica collana su «Testi e documenti<br />

per la storia del processo», che ci ha permesso di conoscere in modo<br />

agevole e completo l’evoluzione storica delle più importanti leggi processuali<br />

sia <strong>it</strong>aliane che dell’Europa continentale.<br />

Il X volume della I sezione, riguardante «i grandi modelli europei», contiene<br />

l’Ordinanza della procedura civile emanata nel 1975 nella ex Repubblica<br />

democratica tedesca, oggi non più in vigore perché travolta in uno a detta<br />

Repubblica dai noti eventi storici del 1989 (1). Il testo normativo ed il saggio<br />

introduttivo di H. Kellner, già Professore di Dir<strong>it</strong>to processuale civile nell’Univers<strong>it</strong>à<br />

di Berlino Est, conservano però a mio parere notevole interesse come<br />

testimonianza di un modo di concepire il processo e la giurisdizione civili<br />

ancora ben presenti anche nella letteratura e nel pensiero giuridico del mondo<br />

c.d. (in passato) occidentale.<br />

N. Picardi in una sua breve prefazione ci informa dei dubbi insorti sulla<br />

(1) V. Ordinanza della procedura civile della Repubblica democratica tedesca –<br />

1975, in Testi e Documenti per la storia del processo, a cura di N. Picardi e A. Giuliani,<br />

Milano 2004.


2<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

pubblicazione dell’Ordinanza, dato che essa risultava ormai cancellata in uno<br />

al regime pol<strong>it</strong>ico, che l’aveva generata. Prevalse l’idea di pubblicare il tutto<br />

come documenti spettrali (2) di un mondo scomparso. È stata una saggia decisione<br />

perché, come vedremo, quei documenti sono spettrali se rifer<strong>it</strong>i ad un<br />

determinato ordinamento giuridico e pol<strong>it</strong>ico non più esistente, ma lo sono<br />

molto meno se rifer<strong>it</strong>i ad un atteggiamento mentale e culturale tutt’ora alquanto<br />

diffuso.<br />

2. – Conviene, anz<strong>it</strong>utto, osservare come l’A. del commento introduttivo<br />

parta dalla convinzione, talvolta implic<strong>it</strong>a tal’altra esplic<strong>it</strong>a, di essere approdato<br />

a concetti defin<strong>it</strong>ivi ed inoppugnabili scrivendo quasi sub specie aetern<strong>it</strong>atis.<br />

Ma il quadro pol<strong>it</strong>ico-sociale, da lui descr<strong>it</strong>to e posto a fondamento<br />

delle sue vedute in tema di giurisdizione e processo civile, non corrispondeva<br />

evidentemente alla realtà effettiva del suo paese, perché altrimenti non si sarebbe<br />

mai verificato il crollo del sistema pol<strong>it</strong>ico, che l’Ordinanza del 1975<br />

fedelmente rispecchiava, e soprattutto quel crollo, dovuto essenzialmente a<br />

difetti intrinseci, non sarebbe stato segu<strong>it</strong>o dalle imponenti e prolungate manifestazioni<br />

di giubilo popolare note in tutto il mondo.<br />

Dunque è bene avvertire, nel valutare tale introduzione, che non ci troviamo<br />

al cospetto di uno studioso che applichi un metodo oggettivo di ricerca,<br />

ma di un giurista postosi consapevolmente al servizio di una ideologia<br />

pol<strong>it</strong>ica, alle cui esigenze egli piegava i concetti di processo e di giurisdizione,<br />

e non viceversa. Trattavasi in sostanza di un pol<strong>it</strong>ico del dir<strong>it</strong>to, figura<br />

ben nota che conta ancora oggi anche in Italia numerosi rappresentanti.<br />

Questa osservazione preliminare è molto importante, perché consente<br />

sub<strong>it</strong>o di percepire il valore effettivo delle supponenti cr<strong>it</strong>iche rivolte a principi<br />

processuali degni del massimo rispetto e radicati nella nostra coscienza<br />

come espressione di giustizia (senza aggettivi), quali ad esempio quelli del<br />

contradd<strong>it</strong>torio e dell’imparzial<strong>it</strong>à del giudice, che vengono svalutati come<br />

borghesi e cap<strong>it</strong>alistici per essere sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i da altri di segno opposto.<br />

3. – Secondo il Kellner, dunque, l’unico ed essenziale cardine, intorno al<br />

quale il processo civile deve essere costru<strong>it</strong>o, è quello dell’accertamento della<br />

ver<strong>it</strong>à oggettiva o materiale (3); da esso discendono in via strettamente consequenziale<br />

(a mò di corollario) tutti gli altri suoi peculiari caratteri.<br />

Anz<strong>it</strong>utto il principio della c.d. collaborazione tra giudice e parti in funzione<br />

del suddetto accertamento e quindi la connessa concezione del dir<strong>it</strong>to di<br />

difesa a sfondo «collaborazionista», nel senso che comp<strong>it</strong>o dell’avvocato non<br />

(2) Cfr. N. Picardi, Prefazione, nel Volume sopra c<strong>it</strong>ato, p. X.<br />

(3) Cfr. H. Kellner, Introduzione, in Ordinanza della procedura civile della Repubblica<br />

democratica tedesca, c<strong>it</strong>., pp. XXVI, XXVIII, XXXVII, XXXVIII e passim.


intorno al concetto di ver<strong>it</strong>à «materiale» ... 3<br />

è quello di tutelare gli interessi della parte, che in lui ha riposto la propria<br />

fiducia, bensì quello di aiutare il giudice a raggiungere il suo primario obbiettivo<br />

(4).<br />

Ovviamente in questo quadro processuale il magistrato è assoluto e sol<strong>it</strong>ario<br />

protagonista, nel senso che egli, essendo attivamente impegnato nello<br />

svolgimento del suo comp<strong>it</strong>o, deve avere il pieno dominio del procedimento<br />

senza subire condizionamenti o controlli di sorta dai contendenti (5), ridotti<br />

sostanzialmente al ruolo di semplici comparse.<br />

Le parti, avendo il dovere di collaborare anche a costo, se del caso, della<br />

propria sconf<strong>it</strong>ta, hanno anche quello di dire la ver<strong>it</strong>à oggettiva (6). A rafforzare<br />

tale obbligo è previsto che in vari casi il P.M. possa agire o intervenire in<br />

giudizio ed impugnare autonomamente ogni sentenza (7). Questa, inoltre,<br />

non passa mai defin<strong>it</strong>ivamente in giudicato potendo essere sempre riformata<br />

e/o annullata se si scopra in futuro una ver<strong>it</strong>à diversa da quella, che era stata<br />

accertata in precedenza (8).<br />

In coerenza al suo scopo il processo deve necessariamente essere orale,<br />

immediato e concentrato, perché lo scr<strong>it</strong>to permette alle parti ed al giudice di<br />

riflettere e quindi di alterare il vero (9). Lo studioso tiene particolarmente ai<br />

suddetti requis<strong>it</strong>i, al punto da r<strong>it</strong>enerli come un contrassegno ineliminabile<br />

della giurisdizione civile.<br />

L’insieme dei cennati caratteri non intaccherebbe il principio dispos<strong>it</strong>ivo,<br />

perché generalmente spetta anche al t<strong>it</strong>olare del dir<strong>it</strong>to agire in giudizio<br />

(10), pur se l’atto iniziale di impulso in pratica si esaurisce in se stesso<br />

dato che gli amplissimi poteri attribu<strong>it</strong>i al giudice a processo iniziato sottraggono<br />

alle parti la concreta possibil<strong>it</strong>à di influire sul suo svolgimento.<br />

Per converso, il fine sommo dell’accertamento della ver<strong>it</strong>à oggettiva genera<br />

di necess<strong>it</strong>à la caduta di quei vecchi e falsi principi processuali di origine<br />

borghese-cap<strong>it</strong>alistica con esso incompatibili. Primo fra tutti quello dell’imparzial<strong>it</strong>à<br />

del giudice, che rappresenta una mistificazione inconsistente: essendo<br />

il dir<strong>it</strong>to per definizione espressione di parte (nel senso di una determinata<br />

classe sociale), anche il giudice, applicando il dir<strong>it</strong>to, è parziale e deve<br />

(4) Cfr. H. Kellner, Introduzione, c<strong>it</strong>., p. XXVII, XXXVII, XLII e passim.<br />

(5) Op. c<strong>it</strong>., pp. XXXVII, XLII, XLIX e passim.<br />

(6) Op. c<strong>it</strong>., pp. XLIV.<br />

(7) Op. c<strong>it</strong>., pp. XLIV, XLV, LXXVIII, e passim.<br />

(8) Op. c<strong>it</strong>., pp. XLVI, LXXXIV, LXXXV e passim. Non è dato comprendere, tuttavia,<br />

come possa accadere che emerga in futuro una ver<strong>it</strong>à diversa se nel processo a tal<br />

fine organizzato era già stata accertata quella materiale. Bisogna ammettere, quindi, che<br />

anche il giudice mun<strong>it</strong>o di vasti poteri processuali può sbagliare e di conseguenza ciò<br />

non garantisce a priori il m<strong>it</strong>ico accertamento della c.d. ver<strong>it</strong>à materiale.<br />

(9) Op. c<strong>it</strong>., pp. XXXVII, XLII, XLIX.<br />

(10) Op. c<strong>it</strong>., p. XLIX ss.


4<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

attivarsi per raggiungere i fini indicati dal potere pol<strong>it</strong>ico (11). Neppure il<br />

principio del contradd<strong>it</strong>torio ha alcun pregio avendo invece le parti il dovere<br />

di collaborare in vista dell’accertamento della ver<strong>it</strong>à (12); esso cost<strong>it</strong>uisce solo<br />

la risultante di una par<strong>it</strong>à formale, ma non effettiva, tra i contendenti. Anzi,<br />

tale principio è oggetto di particolari e diffuse cr<strong>it</strong>iche basate su argomenti<br />

anche presso di noi ben noti, perché da tempo ripetuti da alcuni studiosi <strong>it</strong>aliani<br />

la cui notorietà esime da appos<strong>it</strong>e c<strong>it</strong>azioni.<br />

A questo punto è essenziale chiarire cosa debba esattamente intendersi<br />

per ver<strong>it</strong>à «materiale» o «oggettiva», assunta a fulcro del processo civile.<br />

Non si tratta, come a prima vista si sarebbe indotti a pensare, dei fatti realmente<br />

accaduti da cui è sorta la controversia, poiché il loro accertamento processuale<br />

si risolve sempre in termini di verosimiglianza e di valutazione soggettiva<br />

(13). Si tratta, invece, di una ent<strong>it</strong>à concettuale astratta inerente all’idea<br />

marxista-leninista della c.d. prassi. Vale a dire che è ver<strong>it</strong>à «oggettiva» o<br />

«materiale» non quello che è realmente accaduto, ma tutto ciò che è coerente<br />

con la prassi sociale delineata a priori, e quindi tutto quanto permette alla<br />

ideologia pol<strong>it</strong>ica, r<strong>it</strong>enuta più adeguata all’assetto dello Stato e della società,<br />

di imporsi nei fatti. In caso di contrasto tra le due ver<strong>it</strong>à, non è quella reale<br />

che prevale ma quella pol<strong>it</strong>ica (14), perché èquest’ultima quella materiale o<br />

oggettiva, non la prima che è soggettiva e per definizione dubbia. Tutto si<br />

giuoca, quindi, sull’equivoco e sull’ambigu<strong>it</strong>à del termine ver<strong>it</strong>à, che funziona<br />

come specchietto per le allodole: attrae consensi per il suo significato co-<br />

(11) Op. c<strong>it</strong>., p. XL.<br />

(12) Cfr. supra nota 4.<br />

(13) Cfr. Introduzione, c<strong>it</strong>., p. XLII e ss.: «Restano ancora alcune brevi osservazioni<br />

sul problema dell’eventuale accertamento della ver<strong>it</strong>à oggettiva. Non si tratta, però delle<br />

questioni concrete,concernenti l’apprezzamento delle prove nel processo civile, bensì dell’aspetto<br />

filosofico, ossia del problema generale sull’effettiva esistenza di un cr<strong>it</strong>erio valido<br />

per valutare la prova testimoniale. Su questo problema il marxismo-leninismo assume una<br />

posizione chiarissima: l’esperienza è,alla fine, la caratteristica della ver<strong>it</strong>à. Per prassi, essa<br />

sta ad indicare in senso marxistico-filosofico... l’intero processo sociale della realtà oggettiva.<br />

Se una conoscenza sia vera o falsa, lo stabilisce in defin<strong>it</strong>iva il risultato dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

tendente alla sua realizzazione. Il risultato dell’attiv<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uisce la prova della conoscenza<br />

soggettiva e la caratteristica della oggettiv<strong>it</strong>à che sa essere ver<strong>it</strong>iera. La prassi rappresenta il<br />

corso materiale dell’azione,pilotata dalla volontà, nel quale si inseriscono, tra l’altro (con<br />

riferimento al confronto con la realtà oggettiva) le previsioni sulla realtà da modificare, in<br />

quanto il menzionato corso materiale viene, di norma, strutturato conformemente alle previsioni<br />

stesse».<br />

(14) È appena il caso di ricordare che ad eguale concezione si ispirava l’organo ufficiale<br />

di stampa del Part<strong>it</strong>o comunista sovietico, il cui t<strong>it</strong>olo era pravda, che vuol dire,<br />

appunto, ver<strong>it</strong>à. Ma era una ver<strong>it</strong>à tutta particolare, tanto che ovunque non era r<strong>it</strong>enuta attendibile,<br />

salvo che nei circoli pol<strong>it</strong>ici e/o culturali organici a quel part<strong>it</strong>o.


intorno al concetto di ver<strong>it</strong>à «materiale» ... 5<br />

mune o corrente, ma viene utilizzato in chiave processuale con la riserva<br />

mentale di un’accezione ben diversa.<br />

La conclusione del discorso è,pertanto, che non solo il dir<strong>it</strong>to, il giudice,<br />

il processo, la giurisdizione sono di parte, ma anche la ver<strong>it</strong>à materiale o oggettiva<br />

deve esserlo, perché, se così non fosse, tutta la costruzione giuridicoideologica<br />

cadrebbe nel nulla.<br />

4. – Il descr<strong>it</strong>to sistema processuale viene pretenziosamente r<strong>it</strong>enuto nell’introduzione<br />

come quello veramente idoneo a far trionfare la giustizia ela<br />

ver<strong>it</strong>à e come la più genuina ed autentica espressione di uno Stato profondamente<br />

democratico. Sennonché sembra potersi fondatamente e senza particolari<br />

sforzi dialettici obbiettare che un processo affidato ad un giudice onnipotente<br />

ed inquis<strong>it</strong>ore, che non deve essere (e non è) imparziale ed è obbligato a<br />

servire fedelmente delle direttive pol<strong>it</strong>iche provenienti dall’esterno, non rappresenta<br />

un progresso rispetto ad un processo regolato da diversi ed opposti<br />

principi. Esso, infatti, non è altro che l’espressione di uno Stato autor<strong>it</strong>ario e/<br />

o di polizia in amb<strong>it</strong>o giurisdizionale, vale a dire di un sistema pol<strong>it</strong>ico assolutistico<br />

ed illiberale ben noto in epoche storiche precedenti la nasc<strong>it</strong>a dello<br />

Stato libero di dir<strong>it</strong>to basato sul fondamentale canone della divisione dei pubblici<br />

poteri. Dunque,si tratta all’evidenza di un regresso, non di un progresso.<br />

Le esposte ed elementari obbiezioni non cost<strong>it</strong>uiscono una nov<strong>it</strong>à, essendo<br />

da tempo note e di per se evidenti, per cui appare inutile indugiare<br />

su di esse. Invece, la questione giuridico-processuale molto importante che<br />

nasce a questo punto è, a mio parere, un’altra.<br />

Nozioni come ricerca e accertamento della ver<strong>it</strong>à materiale, oral<strong>it</strong>à-immediatezza-concentrazione,<br />

poteri direttivi e probatori da attribuire copiosamente<br />

al giudice, collaborazione tra parti, avvocati e giudice, non sono estranee<br />

ad un ampio settore della nostra dottrina processuale, che da tempo li add<strong>it</strong>a<br />

come fattori indispensabili per un processo civile rapido ed efficace, tanto<br />

da avere influenzato significativamente non solo la cultura accademica ma<br />

anche la legislazione in vigore.<br />

Che cosa significa tutto questo? Vuol forse dire che il processo civile<br />

resta sempre eguale a se stesso anche se regolato in modo diametralmente opposto?<br />

Oppure che in uno Stato libero di dir<strong>it</strong>to esso possa o debba essere<br />

dominato dagli stessi principi, che ben si attagliano ad uno Stato autor<strong>it</strong>ario<br />

di polizia, se non addir<strong>it</strong>tura dichiaratamente d<strong>it</strong>tatoriale, come se si trattasse<br />

di un isola che non risenta del mare che la circonda?<br />

5. – La risposta ai cruciali ques<strong>it</strong>i qui posti induce a riprendere in esame<br />

le dottrine elaborate da due tra i nostri più reputati processualisti, i quali ebbero<br />

anche la fortunata opportun<strong>it</strong>à di collaborare attivamente alla stesura del<br />

vigente codice di procedura civile, risalente al 1940. Queste dottrine vengono<br />

per ora prese in considerazione quasi come una foto o un oggetto d’epoca,<br />

cioè come un importante documento dello spir<strong>it</strong>o e dell’ambiente culturale


6<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

ed intellettuale caratterizzanti il momento storico in cui venne alla luce il nostro<br />

codice. Esula, allo stato, da questo esame qualunque valutazione di tipo<br />

pol<strong>it</strong>ico come anche la cr<strong>it</strong>ica di tipo giuridico: si tratta, solo, di registrare le<br />

tendenze di quel tempo e prenderne atto.<br />

Già in una nota prolusione del 16 gennaio 1920 il principale e più attivo<br />

artefice della riforma processuale del 1939/40 aveva tracciato in modo chiarissimo<br />

la distinzione corrente, a suo parere,tra la concezione c.d. privatistica<br />

e quella c.d. pubblicistica del processo civile (15). Secondo la prima le parti<br />

dominerebbero il processo ed il giudice sarebbe relegato al ruolo passivo di<br />

spettatore impotente del loro agire, lim<strong>it</strong>andosi infine a decidere la causa come<br />

un arb<strong>it</strong>ro neutro che si disinteressa del contenuto della l<strong>it</strong>e giudiziaria. In<br />

base alla seconda il giudice sarebbe il portatore dell’interesse dello Stato ad<br />

accertare il vero e ad applicare in concreto la norma di legge da esso emanata,<br />

rispetto al quale interesse pubblico le parti sono soltanto l’inconsapevole tram<strong>it</strong>e<br />

che da l’impulso al giudizio. Quindi il giudice deve svolgere un ruolo<br />

attivo, è il vero e più importante protagonista del dramma processuale, deve<br />

essere mun<strong>it</strong>o di tutti i poteri idonei a regolare il procedimento e soprattutto<br />

del potere di disporre di ogni prova che gli permetta di assolvere al suo più<br />

essenziale comp<strong>it</strong>o: l’accertamento della ver<strong>it</strong>à materiale (16). In questa visione<br />

l’Avvocato assume una nuova e superiore dign<strong>it</strong>à, che giustifica socialmente<br />

e giuridicamente la sua funzione, che altrimenti apparirebbe una intermediazione<br />

nociva e parass<strong>it</strong>aria, e cioè non più quella di difendere l’interesse<br />

del cliente in base ad un rapporto fiduciario, ma quella di essere «il migliore<br />

cooperatore del giudice nel raggiungimento del vero giuridico» (17). È<br />

inutile dire che lo Studioso manifestava chiaramente la sua preferenza per<br />

la concezione pubblicistica.<br />

I concetti sinteticamente esposti, alquanto diffusi in una parte della dottrina<br />

processuale, trovarono un coerente sviluppo tecnico in uno scr<strong>it</strong>to apparso<br />

negli studi Redenti del 1951 (18), ma in realtà risalente al 1941 (19),<br />

che in considerazione di ciò assume un significato pregnante perché coevo<br />

(15) Cfr. P. Calamandrei, L’Avvocatura e la riforma del processo civile, Prolusione<br />

letta nell’Univers<strong>it</strong>à di Siena il 16 gennaio 1920, in Studi sul processo civile, I, Padova<br />

1930, pp. 296-350.<br />

(16) Cfr. P. Calamandrei, L’Avvocatura e la riforma del processo civile, c<strong>it</strong>., p. 299,<br />

311 e ss., 316.<br />

(17) Cfr. P. Calamandrei, op. c<strong>it</strong>., p. 317.<br />

(18) Cfr. T. Carnacini, Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, in Studi in onore<br />

di E. Redenti, II, Milano 1951, pp. 695-772. L’A. avverte in apertura dell’esistenza dello<br />

scr<strong>it</strong>to c<strong>it</strong>ato alla nota seguente.<br />

(19) Cfr. T. Carnacini, Volontà finale e tecnica della parte nel processo civile, Bologna<br />

1941.


intorno al concetto di ver<strong>it</strong>à «materiale» ... 7<br />

all’emanazione del codice di procedura civile, cui anche l’A. fu chiamato a<br />

cooperare (20), contribuendo così a far luce sull’atmosfera da cui esso scaturì.<br />

La tesi esposta negli scr<strong>it</strong>ti qui ricordati è ben nota. Il processo civile è<br />

un ist<strong>it</strong>uto governato dal dir<strong>it</strong>to pubblico, cui le parti devono adeguarsi se vogliono<br />

ottenere la tutela giurisdizionale dei loro dir<strong>it</strong>ti. Esso obbedisce ad un<br />

interesse pure pubblico, distinto da quello privato cost<strong>it</strong>uente il sos strato del<br />

dir<strong>it</strong>to soggettivo, ed è regolato da una sua propria legge che deve vedere il<br />

giudice come protagonista attivo in vista dell’accertamento della ver<strong>it</strong>à materiale<br />

e della norma giuridica, che vi inerisce. Mentre il principio dispos<strong>it</strong>ivo<br />

in senso stretto o proprio è lim<strong>it</strong>ato alla fase o all’aspetto della proposizione<br />

della domanda giudiziale, riguarda la sfera sostanziale del dir<strong>it</strong>to e precede<br />

l’insaturazione del giudizio, la legge regolatrice del processo va oltre, ha<br />

un oggetto diverso, con la conseguenza che conferire al giudice i più estesi<br />

poteri per regolare il procedimento ed introdurre di ufficio tutte le prove idonee<br />

all’accertamento della ver<strong>it</strong>à materiale non intacca il dir<strong>it</strong>to soggettivo ed<br />

il principio dispos<strong>it</strong>ivo. È solo questione di tecnica processuale cui le parti<br />

devono adeguarsi, poiché come il processo serve alle parti queste servono<br />

al primo. Da qui il paragone del giudice al pilota di un autoveicolo, o al comandante<br />

della nave: l’individuo sale in macchina, o nella nave, perché vuole<br />

raggiungere una meta, ma spetta unicamente al pilota condurre il mezzo nel<br />

modo migliore secondo le sue proprie caratteristiche per arrivare alla destinazione<br />

indicatagli (21).<br />

Questa veduta è apparsa per certi versi eccessiva ed è stata sottoposta a<br />

cr<strong>it</strong>iche fondate (22). Tuttavia non è questo il momento delle obbiezioni; interessano,<br />

invece, i presupposti concettuali sui quali essa si fonda.<br />

(20) Cfr. F. Cipriani, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, Napoli<br />

1992, pp. 38 ss., 363 ss., 377 e passim; G. Monteleone, Manuale di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

civile, 4ª ed., I, Padova 2007, pp. 336-338 testo e note.<br />

(21) Cfr. T. Carnacini, Volontà finale e tecnica della parte nel processo civile, c<strong>it</strong>.,<br />

16, nota 1; Id., Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, c<strong>it</strong>., 713, nota 37; P. Calamandrei,<br />

Ist<strong>it</strong>uzioni di dir<strong>it</strong>to processuale civile, I, Padova 1941, pp. 230-240. Su di esso<br />

cfr. F. Cipriani, La nave, il timoniere e il processo civile, inPiero Calamandrei e la procedura<br />

civile, Napoli 2007, pp. 187-189; in precedenza Id., Il processo civile nello Stato<br />

democratico, Napoli 2006, p. 11 ss.<br />

(22) Cfr., tra i primi cr<strong>it</strong>ici, M. Cappelletti, La testimonianza della parte nel sistema<br />

dell’oral<strong>it</strong>à, I, Milano 1962, p. 303 ss., il quale studioso non era precisamente un sosten<strong>it</strong>ore<br />

del principio dispos<strong>it</strong>ivo. Su questa opera, che sotto le spoglie dell’oral<strong>it</strong>à sostiene in<br />

sostanza l’idea di un processo civile pubblicistico ed inquis<strong>it</strong>orio in cui il giudice, in virtù<br />

del c.d. libero convincimento, può escutere come testimoni le parti ed i terzi giuridicamente<br />

interessati alla controversia, cfr. l’importante messa a punto del F. Mazzarella, A propos<strong>it</strong>o<br />

di «oral<strong>it</strong>à» e di «testimonianza della parte», inRiv. trim. dir. proc. civ. 1962, pp. 968-<br />

1004.


8<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

6. – Come accennato, si è qui scelto il pensiero di due autorevoli rappresentanti<br />

della nostra dottrina processuale sia perché essi rappresentano in modo<br />

esemplare una concezione del processo e della giurisdizione civili tutt’ora<br />

ben presente e segu<strong>it</strong>a, sia perché essa ebbe sicuramente ad influenzare la stesura<br />

del codice, come fedelmente testimonia la sua relazione di accompagnamento.<br />

Ora, se si mette a confronto tale concezione con il saggio introduttivo di<br />

H. Kellner all’Ordinanza processuale dell’ormai defunta Repubblica democratica<br />

tedesca, le analogie sono impressionanti. I capisaldi teorici sono identici:<br />

l’accertamento della ver<strong>it</strong>à materiale, il giudice attivo dotato di ampi ed<br />

insindacabili poteri, la funzione dell’avvocato, la collaborazione tra parti e<br />

giudice, oral<strong>it</strong>à-immediatezza-concentrazione, ec. Mi fermo qui per non far<br />

torto all’intelligenza del lettore.<br />

L’unica differenza sta in questo. Lo Studioso tedesco, al coperto di una<br />

organizzazione statale basata su un’ideologia pol<strong>it</strong>ica che si credeva eterna ed<br />

infallibile, non es<strong>it</strong>ò a condannare dispregiativamente il principio del contrad<strong>it</strong>torio<br />

e quello dell’imparzial<strong>it</strong>à del giudice, liquidati come il retaggio di<br />

concezioni borghesi e cap<strong>it</strong>alistiche del dir<strong>it</strong>to incompatibili con i veri fini<br />

e la struttura del processo civile. I nostri, invece, pensavano, senza timore<br />

di cadere nell’ambigu<strong>it</strong>à ed in contradizione, di potere conciliare la concezione<br />

c.d. pubblicistica con quegli stessi principi, da sempre ed ovunque sent<strong>it</strong>i<br />

nella coscienza comune come la più salda e migliore garanzia della giustizia<br />

e come l’essenza stessa della funzione giudiziaria.<br />

Sennonché, esaminando la questione con mente fredda e scevra da preconcetti,<br />

è ben chiaro che aveva ragione il Kellner, il quale, sentendosi libero<br />

di esprimere il proprio pensiero senza ambigu<strong>it</strong>à o compromessi, affermò e<br />

dimostrò nel suo saggio che in un processo civile costru<strong>it</strong>o in funzione del<br />

del giudice in vista del c.d. accertamento della ver<strong>it</strong>à materiale non possono<br />

trovare ingresso né il principio del contradd<strong>it</strong>torio né quello della sua imparzial<strong>it</strong>à.<br />

Invero, se primo dovere delle parti e dei difensori è quello di collaborare<br />

in vista del suddetto accertamento, e se il giudice deve avere tutti i poteri,<br />

compresi quelli probatori, per giungere ad esso, è del tutto inutile continuare<br />

a parlare di contradd<strong>it</strong>torio, di dir<strong>it</strong>to di difesa, di imparzial<strong>it</strong>à, ecc. In<br />

una visione del genere la presenza delle parti si giustifica non perché esse siano<br />

artefici e protagoniste del processo, ma perché esse sono i destinatari passivi<br />

dei provvedimenti giudiziali.<br />

La conclusione, allora, è che il processo civile non è come una macchina<br />

sempre uguale a se stessa, comunque essa sia costru<strong>it</strong>a e regolata. La sua disciplina<br />

giuridica non è solo una questione di pura tecnica legislativa, cui le<br />

parti debbono inchinarsi se vogliono raggiungere la meta della tutela giudiziaria<br />

dei propri dir<strong>it</strong>ti, ma influisce profondamente sulla loro natura ed il loro<br />

modo di essere. La concezione pubblicistica del processo e della giurisdizione<br />

civile, nei termini sopra rifer<strong>it</strong>i e comunemente accolti, mettendo in campo<br />

un preteso interesse superiore e pubblico prevalente su quello delle parti, le


intorno al concetto di ver<strong>it</strong>à «materiale» ... 9<br />

espropria e snatura profondamente i loro dir<strong>it</strong>ti che, nella delicata fase della<br />

contestazione, perdono la loro intrinseca caratteristica di autonomia ed individual<strong>it</strong>à<br />

per divenire oggetto (nella migliore delle ipotesi) di un paternalismo<br />

poliziesco. Dunque, ai due diversi sistemi processuali corrispondono concezioni<br />

profondamente diverse del dir<strong>it</strong>to e della giurisdizione, a loro volta<br />

espressione di assetti pol<strong>it</strong>ico-cost<strong>it</strong>uzionali altrettanto diversi (23). Si tratta<br />

di vedere quale di esse sia più confacente ad uno Stato libero di dir<strong>it</strong>to, ed<br />

a questo esame non può sottrarsi il nostro codice del 1940 figlio di un epoca<br />

e di un regime pol<strong>it</strong>ico imbevuti da statalismo autor<strong>it</strong>aristico.<br />

7. – Molta acqua è passata sotto i ponti da quando è stato emanato il<br />

codice di procedura civile.<br />

La storia si è incaricata di dimostrare, anz<strong>it</strong>utto, come i regimi pol<strong>it</strong>ici<br />

d<strong>it</strong>tatoriali ed autor<strong>it</strong>ari, di qualunque colore e tendenza, siano miseramente<br />

fall<strong>it</strong>i alla prova inappellabile dei fatti. Essi si sono rivelati del tutto incapaci<br />

di conseguire i fini di riscatto e di redenzione sociale, che tutti proclamavano<br />

a parole, mentre di fatto sono stati artefici di tragedie disumane e di odiose<br />

persecuzioni.<br />

In Italia, anch’essa profondamente colp<strong>it</strong>a da tragici eventi storici, è stata<br />

emanata una nuova Cost<strong>it</strong>uzione repubblicana a carattere rigido ispirata a<br />

principi di libertà e democrazia. Essa nell’art. 24 ha elevato a garanzia cost<strong>it</strong>uzionale<br />

il «dir<strong>it</strong>to di agire in giudizio per la tutela dei propri dir<strong>it</strong>ti e interessi<br />

leg<strong>it</strong>timi», ed ha proclamato che «la difesa è dir<strong>it</strong>to inviolabile in ogni<br />

stato e grado del procedimento». Alla luce di tali norme non è più possibile<br />

parlare di relativ<strong>it</strong>à del concetto di azione, né èlec<strong>it</strong>o (concettualmente) considerare<br />

le parti che agiscono in giudizio come «gli inconsapevoli strumenti»<br />

di un pubblico interesse (24). L’azione è, invece, quello specifico potere co-<br />

(23) Cfr., da ultimo, G. Monteleone, Manuale, I, c<strong>it</strong>., p. 270 s.<br />

(24) Così F. Calamandrei, L’Avvocatura e la riforma del processo civile, c<strong>it</strong>., p. 314<br />

e passim; Id., Relativ<strong>it</strong>à del concetto di azione, inRiv. dir. proc. 1939, I, p. 22 ss.; tutta<br />

l’opera scientifica di questo Studioso è dominata da tale concetto. All’art. 24 Cost. ed alla<br />

sua incidenza sul versante della tutela giurisdizionale dei dir<strong>it</strong>ti e degli interessi sono state<br />

dedicate alcune monografie: V. Vigor<strong>it</strong>i, Garanzie cost<strong>it</strong>uzionali del processo civile, Milano<br />

1970; L.P. Comoglio, La garanzia cost<strong>it</strong>uzionale dell’azione ed il processo civile, Padova<br />

1970, spec. pp. 97-157; Id., in Commentario alla Cost<strong>it</strong>uzione a cura di G. Branca,<br />

Rapporti civili. Artt. 24-26, Bologna 1981, pp. 1-53; N. Trocker, Processo civile e Cost<strong>it</strong>uzione,<br />

Milano 1974. Tutti questi lavori, però, o hanno un contenuto prevalentemente descr<strong>it</strong>tivo,<br />

o non centrano l’aspetto più importante della garanzia cost<strong>it</strong>uzionale perché condizionati<br />

da vedute pregiudiziali, ossia preconcetti. Si pensi, ad esempio, alla pretesa di<br />

adeguare l’art. 24 Cost. ai vari concetti astratti e aprioristici di azione ad esso preesistenti,<br />

mentre, invece, deve essere quel concetto ad essere ricostru<strong>it</strong>o ex novo proprio sulla base<br />

del nuovo assetto cost<strong>it</strong>uzionale. Oppure alla pretesa antigiuridica, perché contraria ai prin-


10<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

st<strong>it</strong>uzionalmente garant<strong>it</strong>o che serve a tutelare i dir<strong>it</strong>ti e gli interessi leg<strong>it</strong>timi<br />

di ogni c<strong>it</strong>tadino, il quale agisce consapevolmente proprio a questo fine e non<br />

come inconsapevole strumento per l’attuazione di un preteso, ma fantomatico,<br />

interesse dello Stato diverso e ad esso dir<strong>it</strong>to contrapposto.<br />

Né èpiùlec<strong>it</strong>o astrarre artificiosamente il dir<strong>it</strong>to di azione dal processo<br />

giurisdizionale, cui essa da l’avvio, per sostenere che il c.d. principio dispos<strong>it</strong>ivo<br />

riguarda solo l’aspetto sostanziale ma non lo svolgersi del procedimento,<br />

che sarebbe governato da una disciplina tecnica del tutto indifferente alla<br />

natura giuridica dei dir<strong>it</strong>ti in esso dedotti. Siffatta veduta, oltre ad essere intrinsecamente<br />

assurda da un punto di vista logico in quanto pretende di separare<br />

ed isolare il processo dalla sua fonte genetica (il fiume dalla sua sorgente),<br />

versa in netto contrasto con le richiamate norme cost<strong>it</strong>uzionali. Agire in<br />

giudizio, infatti, altro non vuol dire che promuovere e svolgere tutto quel procedimento<br />

attraverso il quale si attua la tutela giurisdizionale dei dir<strong>it</strong>ti dall’inizio<br />

alla fine, non solo proporre la domanda giudiziale.<br />

Ancora, nella attuale formulazione dell’art. 111 Cost. sono espressamente<br />

sanc<strong>it</strong>i il principio del contradd<strong>it</strong>torio (non della collaborazione tra<br />

giudice e parti per la ricerca della ver<strong>it</strong>à materiale!), e quello di imparzial<strong>it</strong>à<br />

e terzietà del giudice. Questi principi sono a loro volta strettamente connessi<br />

alle norme contenute negli artt. 101 e 104, secondo cui i giudici sono soggetti<br />

soltanto alla legge e la magistratura cost<strong>it</strong>uisce un ordine autonomo ed indipendente<br />

da ogni altro potere. È facile immaginare quale pericoloso squilibrio<br />

nell’assetto cost<strong>it</strong>uzionale dello Stato deriverebbe dal fatto che un corpo<br />

di funzionari, eretto ad ordine indipendente e incontrollabile da qualsiasi altro<br />

potere, non sia ad un tempo vincolato dall’obbligo assoluto e cogente della<br />

più rigorosa imparzial<strong>it</strong>à nell’espletamento della funzione giudiziaria: questa<br />

garanzia può darla in concreto soltanto la legge (intrinseca ed estrinseca) del<br />

processo ed in sua mancanza si aprirebbe la strada a qualunque abuso, tanto<br />

più pericoloso in quanto ammantato dall’apparente forma della legal<strong>it</strong>à.<br />

Principi analoghi, del resto, sono proclamati anche dalla Convenzione<br />

europea sui dir<strong>it</strong>ti dell’uomo (art. 6) ratificata dall’Italia con L. 4-8-1955 n.<br />

848, e non solo da essa.<br />

Ne consegue che ogni concezione del processo civile, che si ponga direttamente<br />

o indirettamente in contrasto con essi, deve reputarsi contraria al<br />

sistema della nostra Cost<strong>it</strong>uzione e delle Convenzioni internazionali e quindi<br />

non può che essere respinta con fermezza.<br />

cipi di ermeneutica sempre segu<strong>it</strong>i e codificati, di interpretare l’intera Cost<strong>it</strong>uzione (139 articoli)<br />

alla luce di un solo suo comma, vale a dire l’art. 3 cpv., quando è invece evidente<br />

che deve essere al contrario, non potendo né logicamente né giuridicamente un solo comma<br />

conformare di se l’intero impianto cost<strong>it</strong>uzionale. Si tratta, come al sol<strong>it</strong>o, di elaborazioni<br />

concettuali tipiche da pol<strong>it</strong>ica del dir<strong>it</strong>to, come poco sopra osservato nel testo, che sovrappongono<br />

al dato giuridico valutazioni e ideologismi ad esso estranei.


intorno al concetto di ver<strong>it</strong>à «materiale» ... 11<br />

8. – Sarebbe, però, ingeneroso cr<strong>it</strong>icare con il facile senno di poi quei<br />

nostri maestri predecessori che maturarono le loro convinzioni in epoca diversa<br />

e in un tessuto normativo egualmente diverso da quello odierno. Non<br />

si può rimproverare loro di non aver saputo prevedere il futuro, e quindi restano<br />

immutati, pur nel dissenso, la devozione ed il rispetto loro comunque<br />

dovuti. Ma come valutare chi ancora si ostina a sostenere concezioni pubblicistiche<br />

del processo civile di stampo analogo a quelle sopra richiamate, come<br />

se la storia e le leggi si fossero fermate alla prima metà dello scorso secolo?<br />

Più in particolare, cosa vuol dire oggi in concreto affermare il principio<br />

del c.d. accertamento della ver<strong>it</strong>à materiale o oggettiva con tutto quel che ne<br />

consegue?<br />

Intanto, il concetto di ver<strong>it</strong>à materiale è inséequivoco ed inconsistente,<br />

perché presuppone una indimostrabile contrapposizione con un’altra ver<strong>it</strong>à di<br />

impossibile definizione, essendo essa una sola e senza aggettivi. Inoltre, il<br />

suo c.d. accertamento è un fine estraneo alla giurisdizione civile, che serve<br />

invece ad accertare e tutelare dir<strong>it</strong>ti e non ver<strong>it</strong>à, più o meno materiali (v.<br />

art. 2907 c.c.). Ne consegue che l’asser<strong>it</strong>o principio ha in realtà la funzione<br />

di costruire e leg<strong>it</strong>timare un processo civile in cui: il giudice sia attivo, vale a<br />

dire inquis<strong>it</strong>ore e consapevole portatore di istanze esterne al giudizio (25); abbia<br />

quindi il potere di dirigere il procedimento a sua discrezione ed anche<br />

contro le parti; abbia quindi il potere di introdurre qualunque prova di ufficio<br />

per accertare la c.d. ver<strong>it</strong>à materiale; le parti ed i difensori abbiano di contro il<br />

dovere di collaborare alla ricerca della ver<strong>it</strong>à, se del caso anche contro il proprio<br />

interesse.<br />

Tutto ciò nonèaltro che la sostanziale negazione del dir<strong>it</strong>to soggettivo<br />

di azione e conduce alla evidente violazione dei principi cost<strong>it</strong>uzionali dell’imparzial<strong>it</strong>à<br />

del giudice e del contradd<strong>it</strong>torio: basta r<strong>it</strong>ornare al saggio del<br />

Kellner sull’Ordinanza processuale dell’estinta Repubblica democratica tedesca,<br />

da cui questo scr<strong>it</strong>to ha preso le mosse, per rendersene conto. Come ulteriore<br />

prova, basta leggere le tesi esposte nell’opera di un giurista, di estrazione<br />

pol<strong>it</strong>ica e culturale molto simile a quella del Kellner (26), in cui si en-<br />

(25) V. in questo senso per tutti, da ultimo, M. Taruffo, Poteri istruttori del giudice e<br />

delle parti in Europa, inRiv. trim. dir. proc. civ. 2006, p. 452 ss.; S. Chiarloni, Il presente<br />

come storia: dai codici di procedura civile sardi alle recentissime riforme e proposte di<br />

riforma, inRiv. trim. dir. proc. civ. 2004, p. 470 s. e nota 63.<br />

Per la confutazione delle tesi sostenute dai c<strong>it</strong>ati Autori cfr., da ultimo, G. Monteleone,<br />

Lim<strong>it</strong>i alla prova di ufficio nel processo civile (cenni di dir<strong>it</strong>to comparato e sul dir<strong>it</strong>to<br />

comparato), inRiv. dir. proc. 2007, pp. 863-874; Id., L’attuale dibatt<strong>it</strong>o sugli «orientamenti<br />

pubblicistici» del processo civile, inRass. forense 2005, pp. 1199-1223.<br />

(26) Cfr. M.R. Damaska, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica<br />

del processo, trad. <strong>it</strong>. di A. Giussani e F. Rota, Bologna 1991, pp. 147 ss., 249 ss.


12<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

fatizza il giudice attivo che cerca la ver<strong>it</strong>à materiale e mette la sua funzione al<br />

servizio del potere pol<strong>it</strong>ico.<br />

Il dir<strong>it</strong>to soggettivo di azione, che in uno Stato libero appartiene esclusivamente<br />

all’individuo non perché gli venga graziosamente concesso da<br />

qualcuno ma perché èun attributo essenziale della persona umana intesa come<br />

soggetto t<strong>it</strong>olare di dir<strong>it</strong>ti, non si esaurisce soltanto nella proposizione della<br />

domanda giudiziale ma informa di se tutto il processo, che dell’azione è il<br />

prodotto nel suo continuo svolgersi.<br />

Il principio del contradd<strong>it</strong>torio ed il connesso dir<strong>it</strong>to di difesa postulano<br />

che leg<strong>it</strong>timamente le parti perseguano con mezzi lec<strong>it</strong>i e giuridicamente regolati<br />

la difesa dei propri interessi, e non si può pretendere che esse collaborino<br />

per la ricerca della c.d. ver<strong>it</strong>à materiale perché ciò sarebbe incompatibile<br />

con la loro naturale posizione processuale. Quando gli interessati hanno voglia<br />

di collaborare non vanno in causa, ev<strong>it</strong>ano l’urto tra le contrapposte pretese,<br />

oppure si accordano durante il corso del giudizio.<br />

L’accertamento della ver<strong>it</strong>à deve scaturire dal contradd<strong>it</strong>torio tra le parti,<br />

sulle quali incombe l’onere di provare i fatti allegati nel proprio interesse,<br />

non dall’attiv<strong>it</strong>à di un giudice inquis<strong>it</strong>ore che le interroga (27) ed introduce<br />

di ufficio le prove. L’interrogatorio delle parti è comp<strong>it</strong>o di un organo inquirente,<br />

non di un giudice, e per questa chiara e semplice ragione esso, malgrado<br />

previsto ed in alcuni casi addir<strong>it</strong>tura imposto dalla legge, non è mai attecch<strong>it</strong>o<br />

e non ha dato utili risultati. La deduzione e la ricerca delle prove è un<br />

comp<strong>it</strong>o che rientra a pieno ed esclusivo t<strong>it</strong>olo nella strategia difensiva dei<br />

contendenti: attribuirlo al giudice significa solo dargli la stessa loro veste<br />

ed abbassarlo al loro livello nella controversia giudiziaria. Nel processo il<br />

contradd<strong>it</strong>torio si sviluppa tra le parti, non tra queste ed il giudice, per cui<br />

non salva nulla la regola secondo cui venga loro eventualmente concesso, come<br />

contrappeso al potere officioso, di chiedere l’ammissione di prove contrarie<br />

a quelle introdotte di ufficio. Anzi, proprio questa eventuale facoltà cost<strong>it</strong>uisce<br />

la più evidente dimostrazione della consumata adulterazione del processo<br />

civile, divenuto ormai il triste e riprovevole scenario di una contesa<br />

tra alcuno dei l<strong>it</strong>iganti ed il giudice (28).<br />

In sostanza, secondo le vedute qui cr<strong>it</strong>icate si pretende che le parti siano<br />

imparziali, perché vincolate dal dovere di cooperare al preteso accertamento<br />

della ver<strong>it</strong>à materiale, mentre il giudice allo stesso fine può e deve essere parziale<br />

sost<strong>it</strong>uendosi ad esse nell’introduzione delle prove in giudizio. Come si<br />

(27) Come, invece, vorrebbe M. Cappelletti, op. c<strong>it</strong>., supra, nota 22.<br />

(28) Sul valore del principio di imparzial<strong>it</strong>à e terzietà del giudice cfr., da ultimo, A.<br />

Alvarado Velloso, Imparzial<strong>it</strong>à del giudice e giusto processo, inStato di dir<strong>it</strong>to e garanzie<br />

processuali, Quaderni della Rivista «Il giusto processo civile», Napoli 2008, pp. 149-164.<br />

Il Quaderno racchiude gli atti delle II giornate internazionali di Dir<strong>it</strong>to processuale civile<br />

tenutesi in Bari nel giugno 2007.


intorno al concetto di ver<strong>it</strong>à «materiale» ... 13<br />

vede, si tratta del manifesto capovolgimento dei principi basilari della giurisdizione<br />

civile senza che ne consegua alcun beneficio, perché nessuno ha mai<br />

dimostrato in modo oggettivo e scientifico che un tal sistema conduca realmente<br />

a risultati migliori o più attendibili. Ci troviamo, pertanto, in presenza<br />

solo di opzioni ideologiche astratte e per di più retaggio di concezioni pol<strong>it</strong>iche<br />

ormai defunte in quanto storicamente superate a causa dei loro errori.<br />

9. – Affinché il processo civile possa veramente assolvere alla sua funzione,<br />

che è quella di tutelare i dir<strong>it</strong>ti dei c<strong>it</strong>tadini, dai quali soltanto scaturisce<br />

l’azione, e non di perseguire astratti interessi pubblici da essi diversi, la<br />

prima essenziale regola è che in esso ognuno resti al suo posto. Il giudice,<br />

terzo ed imparziale come afferma la Cost<strong>it</strong>uzione e prima ancora la nostra civiltà<br />

giuridica, deve stare al di sopra delle parti per valutare oggettivamente<br />

secondo il suo libero convincimento la materia del contendere.<br />

Queste hanno il dir<strong>it</strong>to di agire e di difendersi all’esclusivo fine di tutelare<br />

le proprie posizioni giuridiche e dal loro contradd<strong>it</strong>torio, vale a dire dal<br />

loro contrasto dialettico e solo da esso, devono scaturire il vero e la decisione<br />

finale.<br />

Ogni alterazione di questo delicato congegno allontana sia il c.d. accertamento<br />

della ver<strong>it</strong>à materiale sia la giustizia, perché «risultato e modo di arrivarvi<br />

sono, come sempre nella storia dell’azione, indissolubilmente un<strong>it</strong>i.<br />

Se si stacca il risultato dal modo di arrivarvi, si rende impossibile il risultato,<br />

lo si nega proprio con l’intenzione di salvaguardarlo» (29).<br />

Girolamo Monteleone<br />

Professore ordinario<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Palermo<br />

(29) Così, con perfetta sintesi, G. Capograssi, Intorno al processo (ricordando Giuseppe<br />

Chiovenda), inOpere, IV, Milano 1959, p. 150. Il concetto viene ulteriormente sviluppato<br />

e ribad<strong>it</strong>o in quella stupenda e profondissima pagina in cui si spiega il rapporto tra<br />

ver<strong>it</strong>à e processo ed in che cosa la prima consista, per cui cfr., Id., Giudizio processo scienza<br />

ver<strong>it</strong>à, inOpere, c<strong>it</strong>., V, pp. 53-76.<br />

Sarebbe, forse, il momento che gli studiosi del processo riconoscano in Capograssi<br />

non solo un filosofo del dir<strong>it</strong>to (nel vero senso della parola), ma anche uno dei nostri<br />

più grandi processualisti, l’unico, tra l’altro, che abbia saputo cogliere nella sua essenza<br />

l’apporto dato da G. Chiovenda alla scienza del dir<strong>it</strong>to ed a quella del processo in ispecie.


INVALIDITÀ DELLA SENTENZA<br />

E MEZZI DI GRAVAME<br />

Sommario: 1. La invalid<strong>it</strong>à della sentenza appellata. – 2. La null<strong>it</strong>à della sentenza<br />

ed i mezzi di impugnazione. – 3. Il rilievo in appello della null<strong>it</strong>à<br />

della sentenza impugnata. – 4. La trattazione e l’istruzione probatoria<br />

della null<strong>it</strong>à. – 5. La sanatoria della null<strong>it</strong>à. – 6. La rinnovazione in appello<br />

e la rimessione al primo giudice.<br />

1. – Nel trattare dell’appello, la dottrina ha fondatamente privilegiato i<br />

profili correlati alla sua funzione primigenia, che è quella di far fronte ad<br />

una (asser<strong>it</strong>a) ingiustizia della sentenza di primo grado (1). Minor attenzione<br />

ha così ricevuto l’altra funzione dello stesso, che è quella di far fronte ad una<br />

(asser<strong>it</strong>a) invalid<strong>it</strong>à della sentenza resa in prime cure. Del resto, nello stesso<br />

codice di r<strong>it</strong>o, dei diciannove articoli dedicati all’appello, solo due sono le<br />

norme che si occupano della null<strong>it</strong>à della sentenza di primo grado: gli artt.<br />

353 e 354. È bene precisare fin da ora che, contrariamente a quanto potrebbe<br />

sembrare ad un’analisi superficiale, tutte le ipotesi previste da queste norme<br />

integrano fattispecie di invalid<strong>it</strong>à della sentenza, ancorché non per tutte vi sia<br />

un vizio del processo. In particolare, mentre nei casi di cui all’art. 354, comma<br />

1º, c.p.c., la sentenza è nulla perché ha pronunciato nel mer<strong>it</strong>o quando<br />

non ve ne erano le condizioni, viceversa nei casi di cui all’art. 353 e 354,<br />

comma 2º, c.p.c., la null<strong>it</strong>à della sentenza deriva da ciò, che il giudice di primo<br />

grado non ha tenuto il comportamento prescr<strong>it</strong>to, in quanto – pur avendo<br />

il dovere di decidere nel mer<strong>it</strong>o – non ha a tale dovere adempiuto.<br />

A questa prima, sommaria constatazione se ne aggiunge immediatamente<br />

un’altra: le due norme sopra indicate si occupano esclusivamente del contenuto<br />

della sentenza di appello, con la precipua final<strong>it</strong>à di stabilire quando la<br />

null<strong>it</strong>à della sentenza appellata possa trovare rimedio in sede di gravame e<br />

quando, invece, debba trovare rimedio attraverso la rimessione al giudice<br />

di primo grado.<br />

(1) Basti considerare, per fare solo un esempio, che, delle 627 pagine in cui consiste<br />

la voce di Mortara (Appello civile, inDig. <strong>it</strong>., vol. III, 2, Torino 1890), solo 8 pagine sono<br />

dedicate all’appello come strumento per far fronte alle invalid<strong>it</strong>à verificatesi nel processo di<br />

primo grado.


16<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

È rimasto, pertanto, nell’ombra il profilo relativo alle peculiar<strong>it</strong>à dell’appello<br />

nella fase per così dire rescindente, logicamente antecedente a quanto<br />

disciplinato dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (2): e, cioè, allorché in sede di appello<br />

si debba verificare l’invalid<strong>it</strong>à, e non l’ingiustizia, della sentenza appellata. In<br />

che modi la questione di r<strong>it</strong>o può divenire oggetto di esame in appello? Come<br />

tale questione deve essere trattata, istru<strong>it</strong>a e decisa? In sostanza, quali adattamenti<br />

richiede la disciplina del processo di appello – che è stata pensata dal<br />

legislatore per far fronte all’ingiustizia della sentenza – quando invece ci si<br />

deve occupare della invalid<strong>it</strong>à della stessa (3)?<br />

Anche l’attenzione della dottrina, come quella – l’abbiamo appena visto<br />

– del legislatore, si colloca di sol<strong>it</strong>o a valle delle questioni sopra indicate, in<br />

quanto essa si concentra prevalentemente sui rimedi nei confronti di una null<strong>it</strong>à<br />

prodottasi in prime cure e come tale dichiarata in appello. L’analisi dei<br />

contributi dottrinali mostra che sono stati privilegiati i problemi relativi alla<br />

rinnovazione in appello degli atti invalidi, alla rimessione al primo giudice,<br />

alla chiusura in r<strong>it</strong>o del processo: tutti problemi, questi, che presuppongono<br />

appunto che la sentenza di primo grado sia stata riconosciuta invalida.<br />

Agli altri profili, quelli dunque pregiudiziali, dedicheremo in via principale<br />

la nostra attenzione, senza peraltro trascurare anche alcuni accenni al<br />

momento per così dire rescissorio, soprattutto con riferimento alla rinnovazione<br />

in appello degli atti invalidi ed al rapporto fra rinnovazione in appello<br />

e rimessione al giudice di primo grado.<br />

2. – Per mettere a fuoco gli argomenti sopra indicati, occorre premettere<br />

qualche breve cenno sul ruolo che svolgono l’appello, e più in generale i<br />

mezzi di impugnazione, come strumento di tutela nei confronti degli illec<strong>it</strong>i<br />

processuali.<br />

La utilizzazione dei mezzi di impugnazione con riferimento agli errores<br />

in procedendo trova il suo fondamento in una regola, che realizza una radicale<br />

modifica di quelle che, secondo i principi, sarebbero le conseguenze della<br />

invalid<strong>it</strong>à della sentenza. Nella sua magistrale ricostruzione di un ipotetico<br />

(4) ordinamento che non preveda alcun mezzo di impugnazione della sen-<br />

(2) V., ad es., Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova 2006, 22.<br />

(3) Contra Chiarloni, Giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma del<br />

processo civile. (Ancora contro il formalismo delle garanzie), inGiur. <strong>it</strong>. 1993, IV, 484,<br />

secondo il quale l’espressione «soltanto nei lim<strong>it</strong>i e secondo le regole proprie di questi<br />

mezzi di impugnazione», contenuta nell’art. 161, comma 1º, c.p.c., significa che le norme<br />

che disciplinano i mezzi di impugnazione si applicano nello stesso modo vuoi che attengano<br />

all’ingiustizia vuoi che attengano all’invalid<strong>it</strong>à della sentenza. Le ragioni del nostro<br />

radicale dissenso sono esposte nel successivo paragrafo.<br />

(4) Ma non poi del tutto ipotetico: v. Orestano, voce Appello, a) dir<strong>it</strong>to romano, in<br />

Enc. dir., vol. II, Milano 1958, 708-709.


invalid<strong>it</strong>à della sentenza e mezzi di gravame 17<br />

tenza (5), Calamandrei conclude che la ingiustizia della sentenza sarebbe, in<br />

quel sistema, irrilevante, mentre la invalid<strong>it</strong>à della stessa potrebbe essere fatta<br />

valere ab externo (come accade per la null<strong>it</strong>à di un contratto), in qualunque<br />

tempo e luogo, da parte di chiunque ne avesse interesse (6), con il solo lim<strong>it</strong>e<br />

del prodursi degli effetti di stabilizzazione propri del dir<strong>it</strong>to sostanziale (7),<br />

come la prescrizione, l’usucapione e l’estinzione per non uso.<br />

La regola in questione ha assunto nel tempo i più diversi nomi: voies de<br />

null<strong>it</strong>é n’ont lieu contre les jugements, onere dell’impugnazione, conversione<br />

delle null<strong>it</strong>à in motivi di impugnazione (8). Essa svolge la precisa funzione di<br />

impedire quelle che sarebbero le conseguenze «naturali» del vizio della sentenza<br />

– e, cioè, lo si è già detto, la possibil<strong>it</strong>à di farne valere la inefficacia,<br />

come conseguenza della sua invalid<strong>it</strong>à, in qualunque tempo e luogo, da parte<br />

di chiunque vi abbia interesse – e dare dunque una maggior stabil<strong>it</strong>à al contenuto<br />

di mer<strong>it</strong>o della sentenza stessa.<br />

Non vi è dubbio, dunque, che i mezzi di impugnazione, e quindi l’appello,<br />

essendo funzionali a due scopi diversi (contrastare innanz<strong>it</strong>utto l’ingiustizia,<br />

ma anche l’invalid<strong>it</strong>à della sentenza), hanno radici e quindi portata profondamente<br />

diverse. Da un lato, allorché sono diretti a cercare una decisione<br />

«giusta» (i.e., il cui contenuto sia conforme alla realtà sostanziale), essi cost<strong>it</strong>uiscono<br />

strumenti del tutto artificiali, nel senso che l’ingiustizia della sentenza<br />

è denunciabile se e nei lim<strong>it</strong>i in cui il sistema lo preveda; sicché, ove<br />

(5) Calamandrei, Vizi della sentenza e mezzi di gravame, inOpere giuridiche, vol.<br />

VIII, Napoli 1979, 249 ss.<br />

(6) La ricostruzione di Calamandrei, op. loc. c<strong>it</strong>., è a mio avviso non convincente<br />

solo laddove ipotizza possibile, in un tale ipotetico stato di natura, oltre alla invalid<strong>it</strong>à/inefficacia<br />

della sentenza di cui al testo, anche la annullabil<strong>it</strong>à della stessa, e cioè una s<strong>it</strong>uazione<br />

nella quale la sentenza, nonostante la invalid<strong>it</strong>à, sia pur tuttavia efficace, e la invalid<strong>it</strong>à<br />

debba essere fatta valere attraverso uno specifico mezzo in un termine prefissato. Infatti, se<br />

in tesi manca ogni e qualsiasi disciplina dei mezzi di impugnazione, non è possibile immaginare<br />

una s<strong>it</strong>uazione quale quella appena delineata, che esige appunto uno specifico intervento<br />

del legislatore. Insomma, mentre l’actio null<strong>it</strong>atis discende dai principi, la querela<br />

null<strong>it</strong>atis deve trovare necessario fondamento in un previsione normativa.<br />

(7) Come appunto prevede l’art. 1422 c.c.<br />

(8) Si noti che il principio della conversione delle null<strong>it</strong>à in motivi di impugnazione<br />

non ha niente a che vedere con la disciplina della rimessione al primo giudice, in quanto gli<br />

artt. 353 e 354 c.p.c. si occupano delle conseguenze del principio in parola, e non lo fondano.<br />

In altri termini, la regola di cui parliamo onera la parte di far valere la null<strong>it</strong>à della<br />

sentenza con l’appello, ma niente dice circa le conseguenze dell’accertamento dell’error in<br />

procedendo. In questo senso Ricci, Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile, in<br />

Riv. dir. proc. 1978, 73. Contra Balena, La rimessione della causa al primo giudice, Napoli<br />

1984, 2 e 35.<br />

Sul diverso significato che aveva il principio, in base al quale «i motivi di null<strong>it</strong>à valgono<br />

in appello come motivi di gravame», si v. Mortara, Appello civile, c<strong>it</strong>., 766.


18<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

manchi il mezzo di impugnazione idoneo a contestare l’ingiustizia della sentenza,<br />

questa rimane irrilevante. Dall’altro lato, allorché sono diretti a denunciare<br />

la invalid<strong>it</strong>à della sentenza, essi cost<strong>it</strong>uiscono gli strumenti per l’attuazione<br />

del principio dell’onere dell’impugnazione di cui all’art. 161, comma<br />

1º, c.p.c., sì da far divenire marginale la regola che, in loro mancanza, trova<br />

fisiologica applicazione, e che è oggi espressa dall’art. 161, comma 2º, c.p.c.<br />

Due punti fermi interlocutori si debbono pertanto acquisire. Il primo riguarda<br />

i rapporti fra giudicato formale e giudicato sostanziale. Una deroga al<br />

principio dell’onere dell’impugnazione non cost<strong>it</strong>uisce in alcun caso una deroga<br />

al giudicato sostanziale. La «sacral<strong>it</strong>à» del giudicato non è affatto messa<br />

in discussione quando la invalid<strong>it</strong>à della sentenza possa essere fatta valere anche<br />

al di fuori dei mezzi di impugnazione, secondo i canoni di quell’actio<br />

null<strong>it</strong>atis che, come abbiamo visto, in mancanza di una deroga espressa sarebbe<br />

utilizzabile nei confronti dell’invalid<strong>it</strong>à della sentenza (9). La cosa giudicata<br />

sostanziale entra in crisi quando sia possibile contestare l’efficacia della<br />

sentenza in ragione della sua ingiustizia: cioè, in altri termini, quando sia<br />

giuridicamente possibile affermare che il contenuto della decisione non corrisponde<br />

alla realtà sostanziale. Viceversa, la possibil<strong>it</strong>à di contestare, al di<br />

fuori dei mezzi di impugnazione, l’efficacia della sentenza in ragione della<br />

sua invalid<strong>it</strong>à non ha niente a che vedere con il giudicato sostanziale.<br />

Il giudicato sostanziale presuppone la valid<strong>it</strong>à della sentenza, poiché attiene<br />

al contenuto della stessa; e dal canto suo il giudicato formale cost<strong>it</strong>uisce<br />

ragione di sanatoria (rectius, di irrilevanza) della null<strong>it</strong>à della sentenza se ed<br />

in quanto operi il principio dell’onere dell’impugnazione. La possibil<strong>it</strong>à di<br />

contestare la valid<strong>it</strong>à della sentenza anche dopo il suo passaggio in giudicato<br />

formale si ha appunto quando non trova applicazione il principio dell’onere<br />

dell’impugnazione (nel qual caso ci troviamo dinanzi ad una vera e propria<br />

actio null<strong>it</strong>atis (10)), oppure quando tale principio trova sì applicazione,<br />

ma le regole per così dire ordinarie dei mezzi di impugnazione sono alterate<br />

proprio in ragione della null<strong>it</strong>à della sentenza (nel qual caso ci troviamo dinanzi<br />

ad una querela null<strong>it</strong>atis come accade, lo vedremo fra poco, nella fattispecie<br />

prevista dall’art. 327, comma 2º, c.p.c.).<br />

Il secondo punto fermo interlocutorio è strettamente connesso al primo:<br />

poiché l’onere dell’impugnazione restringe (nel senso che convoglia su precisi<br />

binari di tempo, di luogo e di mezzi) una domanda di tutela che, in sua<br />

mancanza, potrebbe essere fatta valere attraverso un’actio null<strong>it</strong>atis, sarebbe<br />

(9) Conf., mi pare, Caponi, Azione di null<strong>it</strong>à (profili di teoria generale), inRiv. dir.<br />

civ. Supplemento 2008, il quale giustamente afferma che la conversione delle null<strong>it</strong>à in motivi<br />

di impugnazione «assicura la stabil<strong>it</strong>à del giudicato sostanziale, mettendolo al riparo<br />

dai riflessi della invalid<strong>it</strong>à [corsivo nostro] della sentenza che lo contiene».<br />

(10) Contra Balena, La rimessione, c<strong>it</strong>., 293.


invalid<strong>it</strong>à della sentenza e mezzi di gravame 19<br />

profondamente errato r<strong>it</strong>enere che i vizi della sentenza in tanto abbiano rilevanza,<br />

in quanto vi sia un mezzo di impugnazione idoneo a farli valere; sicché,<br />

ove un tale mezzo manchi, l’invalid<strong>it</strong>à della sentenza sia irrilevante. È<br />

vero che il giudicato (formale) cost<strong>it</strong>uisce il principale strumento di sanatoria<br />

dei vizi del processo, ma ciò se ed in quanto i mezzi di impugnazione siano<br />

uno strumento idoneo a far valere tali vizi. Se, invece, non c’è un mezzo di<br />

impugnazione idoneo a far valere il vizio, la conseguenza non è l’irrilevanza<br />

del vizio in questione, sibbene la possibil<strong>it</strong>à di farlo valere anche al di fuori<br />

dei mezzi di impugnazione.<br />

L’opposta opinione (11), come già da tempo è stato rilevato (12), realizza<br />

una petizione di principio, o meglio un’inversione logica. È l’esistenza di<br />

un idoneo mezzo di impugnazione a condizionare l’applicazione dell’art.<br />

161, comma 1º, c.p.c., e non è, viceversa, l’art. 161, comma 1º c.p.c. a fornire<br />

l’unico mezzo per far valere i vizi del processo.<br />

Si deve, infatti, considerare che dir<strong>it</strong>to di azione significa dir<strong>it</strong>to alla tutela<br />

giurisdizionale nei confronti di qualunque illec<strong>it</strong>o, anche processuale.<br />

Uno Stato di dir<strong>it</strong>to non può sottrarre al controllo giurisdizionale i propri atti<br />

autor<strong>it</strong>ativi, qualunque natura essi abbiano (13). Pure la conform<strong>it</strong>à al dir<strong>it</strong>to<br />

(ovviamente processuale) degli atti autor<strong>it</strong>ativi giurisdizionali deve poter essere<br />

verificata: naturalmente, sempre in sede giurisdizionale, attraverso un<br />

processo avente funzione dichiarativa (artt. 617 c.p.c. e 26 l. fall.). Ove,<br />

poi, l’asser<strong>it</strong>o illec<strong>it</strong>o processuale si sia prodotto nel processo di cognizione,<br />

sono di regola i mezzi di impugnazione a fornire la necessaria tutela giurisdizionale<br />

nei confronti di tale illec<strong>it</strong>o: sempre, naturalmente, che essi siano in<br />

grado di fornirla; perché, se così non accade, o vengono ad essere modificate<br />

le regole proprie del mezzo di impugnazione, oppure viene meno l’onere dell’impugnazione.<br />

(11) Su cui v. Martinetto, Delle null<strong>it</strong>à degli atti, inCommentario del codice di procedura<br />

civile, diretto da Allorio, 1973, 1640-1641; Balena, La rimessione, c<strong>it</strong>., 299 nt. 168,<br />

312-313 (ma v. però, in senso diverso, Id., L’impugnazione delle sentenze di Cassazione in<br />

Riv. dir. civ. 2004, I, 119 ss.) e Consolo, La revocazione delle decisioni della Cassazione e<br />

la formazione del giudicato, Padova 1989, 21 ss. Conso, Il regime dei vizi delle sentenze di<br />

Cassazione, inGiur. <strong>it</strong>. 1955, IV, 129 ss., r<strong>it</strong>iene che solo de iure condendo sarebbe possibile<br />

avere un rimedio nei confronti delle null<strong>it</strong>à delle sentenze di Cassazione (op. c<strong>it</strong>.,<br />

134). Per la dottrina più risalente Betti, Dir<strong>it</strong>to processuale civile, Roma 1936, 632-633.<br />

(12) Chiovenda, Principii di dir<strong>it</strong>to processuale civile, Napoli 1965, 490, nt 1; Calamandrei,<br />

Vizi della sentenza, c<strong>it</strong>., 249; Denti, Note sui provvedimenti non impugnabili nel<br />

processo civile, inRiv. dir. proc. 1954, I, 25 ss.; Id., Null<strong>it</strong>à degli atti processuali civili, in<br />

Noviss. dig. <strong>it</strong>., vol. XI, Torino 1965, 483-484; Mandrioli, L’assorbimento dell’azione civile<br />

di null<strong>it</strong>à e l’art. 111 della Cost<strong>it</strong>uzione, Milano 1967, 89 ss.<br />

(13) Per un cenno in tal senso v. Pizzorusso, Doppio grado di giurisdizione e principi<br />

cost<strong>it</strong>uzionali, inRiv. dir. proc. 1978, 33-34.


20<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Di ciò si ha riscontro, oltre che nell’art. 161, comma 2º, c.p.c., anche<br />

nell’art. 327, comma 2º, c.p.c., che in sostanza trasforma i mezzi di impugnazione<br />

ordinari in straordinari, consentendo al contumace c.d. involontario di<br />

far valere la violazione del contradd<strong>it</strong>torio al di là del passaggio in giudicato<br />

formale: come già accennato, qui siamo in presenza di una vera e propria<br />

querela null<strong>it</strong>atis. Ma si pensi anche al falsamente rappresentato, o all’incapace:<br />

non vi è dubbio che pure a costoro deve essere riconosciuta la possibil<strong>it</strong>à<br />

di far valere il vizio del processo anche al di fuori delle impugnazioni<br />

ordinarie, o quantomeno dei termini per proporre le stesse (14).<br />

Ed è significativa, in questa ottica, l’esperienza giurisprudenziale relativa<br />

all’art. 391 bis c.p.c., che la Corte di cassazione utilizza come strumento<br />

per far valere i vizi propri del processo di cassazione, dando quindi all’errore<br />

di fatto un significato ben diverso da quello che la stessa Corte gli attribuisce<br />

quando si tratti di sentenza di mer<strong>it</strong>o (15).<br />

Se ora concentriamo l’attenzione sul processo di appello, è facile constatare<br />

che la struttura dell’appello è tale da renderlo strumento idoneo a verificare<br />

la sussistenza di null<strong>it</strong>à nel processo di primo grado. Nel processo di appello<br />

parti e giudice hanno gli stessi poteri che hanno nel processo di primo<br />

grado, sicché non vi è alcun ostacolo a far sì che quella sia la sede nella quale<br />

si ottiene tutela giurisdizionale piena nei confronti dell’illec<strong>it</strong>o processuale<br />

prodottosi in prime cure. Infatti, il processo di appello è un processo di cognizione<br />

strutturalmente simile al processo di primo grado; dunque, esso<br />

può benissimo fornire quel processo di cognizione, nel quale si chiede una<br />

tutela dichiarativa nei confronti di un illec<strong>it</strong>o: qui, un illec<strong>it</strong>o processuale, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o<br />

dalla sentenza di primo grado, che è invalida, proprio perché la sua<br />

pronuncia – rectius, la pronuncia della stessa con quel contenuto – realizza<br />

un illec<strong>it</strong>o.<br />

Senonché, proprio questa caratteristica del giudizio di appello ha prodot-<br />

(14) Basti ricordare, a questo propos<strong>it</strong>o, la vicenda che ha riguardato l’art. 175 c.p.p.,<br />

che il legislatore ha dovuto modificare nel 2005, appunto derogando al giudicato formale, a<br />

segu<strong>it</strong>o dei ripetuti interventi della Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo, culminati con la nota<br />

sentenza Sejdovic. Sul punto si v. Moscarini, Il giudizio in absentia nell’ottica delle giurisdizioni<br />

internazionali ed in una recente legge <strong>it</strong>aliana, inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen. 2005,<br />

573 ss.<br />

(15) Ad es., Cass. 11 ottobre 2006, n. 21718, in una fattispecie nella quale la Corte<br />

aveva pronunciato l’estinzione del giudizio di cassazione, sull’erroneo presupposto che il<br />

ricorrente avesse rinunciato al ricorso; Cass. 28 giugno 2005, n. 13905, in una fattispecie<br />

nella quale la Corte aveva condannato alle spese il ricorrente a favore della controparte, che<br />

non aveva svolto attiv<strong>it</strong>à difensiva; Cass. 30 dicembre 2004, n. 24170, in una fattispecie<br />

nella quale la Corte aveva pronunciato la sentenza, nonostante che non fosse stato comunicato,<br />

alle parti cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e, l’avviso di fissazione dell’udienza. Sul punto v. Besso, La sentenza<br />

civile inesistente, Torino 1996, 283 ss.


invalid<strong>it</strong>à della sentenza e mezzi di gravame 21<br />

to una sorta di appiattimento delle questioni di r<strong>it</strong>o sulle questione di mer<strong>it</strong>o:<br />

o, meglio, ha fatto sì che non sempre si tenesse conto delle differenze che,<br />

pure in appello, si hanno quando entra in gioco non l’ingiustizia, ma l’invalid<strong>it</strong>à<br />

della sentenza impugnata.<br />

Nel prosieguo del lavoro, cercheremo dunque di vedere come si deve<br />

adattare il processo di appello – che è stato disciplinato dal legislatore come<br />

strumento per verificare la ingiustizia della sentenza di primo grado – quando<br />

invece venga in gioco l’invalid<strong>it</strong>à di quest’ultima.<br />

3. – La prima questione da affrontare riguarda i tempi e i modi per investire<br />

il giudice di appello della questione attinente all’invalid<strong>it</strong>à della sentenza<br />

di primo grado. A questo propos<strong>it</strong>o, occorre fare una distinzione.<br />

Se l’invalid<strong>it</strong>à della sentenza deriva da un difetto del processo rilevabile<br />

in ogni stato e grado del processo stesso, e su di esso la sentenza stessa non<br />

ha pronunciato, il giudice di appello è invest<strong>it</strong>o della questione relativa alla<br />

invalid<strong>it</strong>à puramente e semplicemente mediante il rilievo, anche officioso<br />

(16), del difetto in questione; rilievo che può essere effettuato in ogni momento<br />

del processo di appello.<br />

Una diversa soluzione, che accomunasse l’ipotesi in esame a quella che<br />

esamineremo immediatamente di segu<strong>it</strong>o, potrebbe essere sostenuta solo a<br />

patto di vedere nella decisione di mer<strong>it</strong>o anche una decisione implic<strong>it</strong>a sulla<br />

inesistenza di vizi processuali: ma una tale premessa non può essere accettata,<br />

perché porterebbe all’abrogazione tac<strong>it</strong>a di tutte le norme, che prevedono<br />

la rilevabil<strong>it</strong>à di una certa questione in ogni stato e grado del processo.<br />

Diversa, e più complessa, è la s<strong>it</strong>uazione che si ha quando l’illec<strong>it</strong>o processuale<br />

è già stato oggetto di esame da parte del giudice di primo grado, perché<br />

la relativa questione è stata sollevata da una delle parti o perché èstata<br />

rilevata di ufficio da quel giudice. In questo caso, è pacifico, in giurisprudenza,<br />

che della null<strong>it</strong>à il giudice di appello deve essere invest<strong>it</strong>o dalla parte che,<br />

rispetto a tale questione, è rimasta soccombente, non potendo il giudice dell’impugnazione<br />

riesaminarla di ufficio: neppure quando si tratta di questione<br />

rilevabile in ogni stato e grado del processo (17).<br />

È bene, peraltro, precisare che una decisione sulla questione di r<strong>it</strong>o si ha<br />

soltanto quando il giudice ha deciso di un’eccezione di parte (dichiarando il<br />

vizio esistente o inesistente), oppure quando ha affermato l’esistenza del vizio.<br />

Non può, invece, r<strong>it</strong>enersi che si abbia una decisione di r<strong>it</strong>o quando il<br />

(16) Chiovenda, Principii, c<strong>it</strong>., 658; Rascio, L’oggetto dell’appello civile, Napoli<br />

1996, 315 ss. In giurisprudenza, fra le tante, Cass. 14 marzo 2006, n. 5515; Cass. 11 marzo<br />

2004, n. 5035, in Giur. <strong>it</strong>. 2005, 1371.<br />

(17) V., fra le tante, Cass. 6 novembre 2006, n. 23628; Cass. 8 agosto 2001, n.<br />

10961. In dottrina Rascio, L’oggetto, c<strong>it</strong>., 312 ss.


22<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

giudice, di ufficio, neghi la sussistenza del vizio: quando, ad es., affermi incidenter<br />

tantum e senza che nessuno lo abbia contestato, di essere competente.<br />

Infatti, in tal caso il giudice fa una semplice ricognizione dei suoi poteridoveri<br />

processuali, e non risolve alcuna controversia relativa al processo (18).<br />

Ciò precisato, e prima di vedere in che modo la parte debba investire il<br />

giudice di appello della questione di r<strong>it</strong>o già esaminata in prime cure, occorre<br />

chiarire, in generale, quale sia la posizione del giudice dell’impugnazione allorché,<br />

in ossequio all’art. 161, comma 1º, c.p.c., sia fatta valere dinanzi a lui<br />

la null<strong>it</strong>à della sentenza.<br />

Come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, in virtù dell’onere<br />

dell’impugnazione l’appello è lo strumento attraverso il quale il soggetto, leso<br />

dall’illec<strong>it</strong>o processuale, eserc<strong>it</strong>a il proprio dir<strong>it</strong>to di azione ex art. 24<br />

Cost. E dunque, quando in sede di impugnazione si fa valere un vizio processuale<br />

prodottosi in primo grado, rilevante è sempre e solo l’illec<strong>it</strong>o processuale<br />

in sé, mentre non svolge alcun ruolo l’errone<strong>it</strong>à della decisione, che<br />

abbia eventualmente affrontato e deciso la questione di r<strong>it</strong>o. La sussistenza o<br />

meno dell’illec<strong>it</strong>o prescinde totalmente da quanto affermato nella sentenza,<br />

poiché l’opinione dell’autore dell’atto (asser<strong>it</strong>amente) illec<strong>it</strong>o – e tale è necessariamente<br />

la sentenza impugnata, o in sé o per ripercussione – circa il<br />

modo di essere dei fatti processualmente rilevanti e circa l’interpretazione<br />

ed applicazione a tali fatti delle norme processuali è una mera opinione<br />

del tutto ininfluente, come quella di qualunque soggetto destinatario di<br />

una regola di condotta (19).<br />

In altri termini, ed esemplificando: il giudice di primo grado, a fronte di<br />

una eccezione di incompetenza per terr<strong>it</strong>orio, dichiara di essere competente in<br />

ragione del fatto che, sulla base delle sommarie informazioni acquis<strong>it</strong>e ex art.<br />

38, comma 3º, c.p.c., il convenuto è domiciliato nel suo circondario; oppure<br />

in ragione del fatto che l’art. 18 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che<br />

la competenza terr<strong>it</strong>oriale del giudice ad<strong>it</strong>o sussiste, quando (come nel caso<br />

concreto risulta dagli atti di causa) il convenuto abbia un’amante che in quel<br />

circondario ab<strong>it</strong>a. Il convenuto investe, nei modi e termini che vedremo, il<br />

giudice di appello della questione di competenza, contestando alternativamente<br />

la sussistenza dei fatti storici, che fondano il domicilio ex art. 43, com-<br />

(18) Calamandrei, Sulla distinzione tra «error in judicando» ed «error in procedendo»,<br />

inOpere giuridiche, vol. VIII, Napoli 1979, 293. Contra Consolo, Le impugnazioni,<br />

c<strong>it</strong>., 103.<br />

(19) Calamandrei, Sulla distinzione, op. e loc. c<strong>it</strong>.: «la deliberazione interiore che il<br />

giudice compie prima di eseguire qualunque azione non è che l’esercizio di quella facoltà<br />

di ragionamento, che guida in ogni contingenza la condotta degli esseri ragionevoli e che<br />

si chiama ‘giudizio’ in senso volgare; ma non è giàuna manifestazione di quel giudicare<br />

in senso tecnico, che porta con sé la dichiarazione obbligatoria di una volontà concreta di<br />

legge».


invalid<strong>it</strong>à della sentenza e mezzi di gravame 23<br />

ma 1º, c.p.c.; oppure che l’art. 18 c.p.c. possa essere interpretato nel senso<br />

che avere un’amante che ab<strong>it</strong>a nel circondario fonda la competenza terr<strong>it</strong>oriale.<br />

Ebbene, il giudice di appello non deve verificare se l’opinione, espressa<br />

dal giudice di primo grado circa la propria competenza, sia corretta o meno<br />

nei suoi profili di fatto e di dir<strong>it</strong>to; ma deve autonomamente esaminare e decidere<br />

la questione, prescindendo dalle ragioni addotte nella sentenza, attraverso<br />

l’accertamento dei fatti storici (processualmente) rilevanti, e l’applicazione<br />

agli stessi delle norme (processuali) correttamente individuate ed interpretate.<br />

Insomma, facendo quello che fa qualunque giudice di primo grado.<br />

Infatti, quella del giudice di primo grado non può essere considerata una<br />

«decisione» in senso proprio, posto che il destinatario di una regola di condotta<br />

non può essere terzo ed indifferente rispetto ad essa, e dunque non può<br />

«decidere» in senso proprio circa i propri dir<strong>it</strong>ti e doveri. L’ordinamento può,<br />

certo, prevedere che, in mancanza di una contestazione da effettuarsi nei modi<br />

e nei tempi che lo stesso ordinamento prescrive, l’opinione espressa dal<br />

destinatario della regola di condotta non possa più essere contestata (20).<br />

Ma, quando la contestazione sia correttamente e tempestivamente effettuata,<br />

la questione deve poter essere affrontata e risolta dal giudice in tutta la sua<br />

lat<strong>it</strong>udine. Se la contestazione deve essere proposta in forma di impugnazione,<br />

il giudizio che ne deriva è un giudizio di primo grado: e tale è, in effetti,<br />

per le ragioni già viste, il giudizio di impugnazione rispetto alle null<strong>it</strong>à della<br />

sentenza impugnata. In altri termini, il controllo sulla conform<strong>it</strong>à al dir<strong>it</strong>to<br />

(processuale) dei comportamenti tenuti in sede giurisdizionale, pur avendo<br />

luogo, appunto, in quella stessa sede (nel caso dell’appello e del ricorso<br />

per cassazione, addir<strong>it</strong>tura nello stesso processo), non può che essere pieno<br />

ed in alcun modo condizionato dalle opinioni espresse nella sentenza, della<br />

quale si contesta la valid<strong>it</strong>à.<br />

Acquis<strong>it</strong>o, dunque, che non sussiste alcuna divers<strong>it</strong>à a seconda che la<br />

questione di r<strong>it</strong>o, di cui il giudice di appello è invest<strong>it</strong>o, sia stata o meno<br />

già decisa dal giudice di primo grado, possiamo stabilire quali differenze intercorrono<br />

fra un atto di appello che attenga al mer<strong>it</strong>o ed un atto di appello<br />

che attenga al r<strong>it</strong>o. La risposta, sulla base di quanto sopra visto, è semplice:<br />

mentre nel primo caso i motivi di appello svolgono la funzione che la più recente<br />

giurisprudenza attribuisce loro (21), nel secondo caso i motivi di appel-<br />

(20) Come accade, ad es., per l’arb<strong>it</strong>ro in virtù dell’art. 817 c.p.c.<br />

(21) Cass. 24 agosto 2007, n. 17960; Cass. 5 giugno 2007, n. 13175. Sulla questione,<br />

in commento a Cass. 29 gennaio 2000, n. 16, v. Sassani, Le sezioni un<strong>it</strong>e della cassazione<br />

e l’inammissibil<strong>it</strong>à dell’atto di appello carente di motivi specifici, inRiv. dir. proc.<br />

2000, 511 ss.; Proto Pisani, In tema di motivi specifici di impugnazione, inForo <strong>it</strong>. 2000, I,<br />

1615 ed ora in Osservazioni e note sul processo civile, Napoli 2004, 349. In precedenza<br />

Consolo, La rimessione in primo grado e l’appello come gravame sost<strong>it</strong>utivo (Una disciplina<br />

in crisi), inJus 1997, 93 ss. ed ora Id., Le impugnazioni, c<strong>it</strong>., 88 ss.


24<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

lo servono solo ad individuare la questione di r<strong>it</strong>o devoluta alla decisione del<br />

giudice di appello, ed in nessun modo devono indicare quali siano gli errori<br />

commessi dal giudice di primo grado. Non c’è necess<strong>it</strong>à di censurare, se non<br />

in senso atecnico, la decisione del giudice di primo grado, posto che rilevante<br />

non è cosa quel giudice abbia pensato della questione di r<strong>it</strong>o, ma solo se vi sia<br />

o meno – per dirla con Calamandrei (22) – «una ‘inesecuzione’ di legge, perfettamente<br />

simile a quella che di fronte ad altre norme giuridiche può essere<br />

commessa anche da chi non sia giudice».<br />

Analoghe conclusioni valgono per l’appello incidentale, nei casi in<br />

cui la questione di r<strong>it</strong>o non possa essere oggetto di riproposizione ex art.<br />

346 c.p.c., ma debba essere oggetto di appello incidentale. Il che accade<br />

quando la questione pregiudiziale di r<strong>it</strong>o sia stata decisa con sentenza<br />

non defin<strong>it</strong>iva (23).<br />

Per questa ragione non sono convincenti quelle decisioni che, «appiattendo»<br />

il r<strong>it</strong>o sul mer<strong>it</strong>o, r<strong>it</strong>engono che all’impugnazione su questioni di r<strong>it</strong>o<br />

debbano applicarsi le stesse regole e gli stessi lim<strong>it</strong>i dell’impugnazione sul<br />

mer<strong>it</strong>o: e ciò sia per quanto riguarda l’appello (24) sia per quanto riguarda<br />

l’impugnazione per null<strong>it</strong>à del lodo (25).<br />

4. – La trattazione e l’istruttoria relative alla null<strong>it</strong>à della sentenza di primo<br />

grado non presentano particolari problemi, posto che il giudice dell’appello<br />

ha gli stessi poteri di un giudice di primo grado. Egli, pertanto, accerta<br />

i fatti storici processualmente rilevanti, interpreta ed applica a quei fatti le<br />

norme processuali, traendo la conclusione circa la conform<strong>it</strong>à a dir<strong>it</strong>to o meno<br />

della sentenza impugnata; circa, dunque, la valid<strong>it</strong>à o invalid<strong>it</strong>à della stessa.<br />

Ben diversa, come sappiamo, è la s<strong>it</strong>uazione che si verifica dinanzi alla<br />

Corte di cassazione, laddove la profonda differenza fra r<strong>it</strong>o e mer<strong>it</strong>o si rivela<br />

immediatamente nella diversa cognizione che la Corte ha del fatto storico rilevante:<br />

piena e diretta per quello processuale, tendenzialmente esclusa per<br />

quello sostanziale.<br />

Anche l’attiv<strong>it</strong>à istruttoria non presenta particolar<strong>it</strong>à di rilievo. Va da sé<br />

(22) Calamandrei, La Cassazione civile, vol. II, in Opere giuridiche, vol. VII, Napoli<br />

1976, 38. Nello stesso senso, Id., Sulla distinzione, c<strong>it</strong>., 291.<br />

(23) Cass. 14 novembre 2002, n. 16022; Cass. 28 aprile 1993, n. 5001.<br />

(24) Cass. 18 luglio 2007, n. 15733, con riferimento ad una sentenza, che aveva rigettato<br />

l’eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti del convenuto. La Corte ha affermato<br />

che il gravame deve contenere l’esposizione delle ragioni, per le quali si r<strong>it</strong>iene<br />

erronea, sul punto della giurisdizione, la decisione impugnata. Nel senso del testo v. invece<br />

Cass. 20 giugno 2007, n. 14288, in Foro <strong>it</strong>. 2008, I, 202.<br />

(25) Cass. 5 giugno 2007, n. 13161 e Cass. 9 gennaio 2008, n. 178, che hanno r<strong>it</strong>enuto<br />

insindacabile in sede di impugnazione per null<strong>it</strong>à l’interpretazione della clausola<br />

compromissoria da parte degli arb<strong>it</strong>ri.


invalid<strong>it</strong>à della sentenza e mezzi di gravame 25<br />

che i lim<strong>it</strong>i posti dall’art. 345 c.p.c. non trovano applicazione, in quanto si<br />

riferiscono ad un giudizio di gravame che attiene al mer<strong>it</strong>o, mentre rispetto<br />

alla questione di r<strong>it</strong>o – come già evidenziato – il processo di appello è un giudizio<br />

di primo grado. Dunque anche l’eventuale attiv<strong>it</strong>à istruttoria non incontra<br />

le preclusioni proprie dell’appello.<br />

Ciò èindiscutibile quando la questione di r<strong>it</strong>o sia rilevabile di ufficio,<br />

poiché tale rilevabil<strong>it</strong>à dimostra la presenza di un interesse «pubblico» che<br />

certamente non può essere condizionato dall’attiv<strong>it</strong>à delle parti. Analogamente,<br />

se la questione è rilevata per la prima volta in appello, non vi possono essere<br />

preclusioni all’attiv<strong>it</strong>à istruttoria. Qualche dubbio potrebbe sorgere, invece,<br />

qualora – non essendo la questione di r<strong>it</strong>o rilevabile di ufficio – essa<br />

sia stata sollevata in primo grado: si pensi al convenuto cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o che contesta<br />

la sussistenza della giurisdizione, negando di avere in Italia il proprio domicilio.<br />

In questo caso si potrebbe, credo fondatamente, sostenere che l’attore<br />

ha l’onere di proporre, fin dal momento in cui l’eccezione è sollevata, le proprie<br />

istanze istruttorie volte a dimostrare la sussistenza di tale domicilio in<br />

Italia.<br />

5. – Il giudice di appello potrà accertare insussistente o sussistente, nel<br />

processo di prime cure, l’illec<strong>it</strong>o processuale, stabilendo che la sentenza di<br />

primo grado è valida o invalida.<br />

Nulla quaestio, evidentemente, nel primo caso. Se sono proposte anche<br />

censure di mer<strong>it</strong>o, il giudizio di appello avrà le caratteristiche che ha quando<br />

(come accade di sol<strong>it</strong>o) è fatta valere la ingiustizia, e non la invalid<strong>it</strong>à della<br />

sentenza di prime cure. Se, invece, nei casi in cui ciò èpossibile (26), il giudice<br />

di appello è stato invest<strong>it</strong>o della sola questione della null<strong>it</strong>à, egli si lim<strong>it</strong>erà<br />

a rigettare l’impugnazione.<br />

Quando, al contrario, il giudice di appello dichiara la invalid<strong>it</strong>à della<br />

sentenza di primo grado, troveranno applicazione gli artt. 353 e 354 c.p.c.,<br />

i quali disciplinano due delle tre possibili conseguenze della dichiarazione<br />

di invalid<strong>it</strong>à della sentenza appellata: pronuncia di una valida sentenza di mer<strong>it</strong>o<br />

in appello; annullamento della sentenza e rinvio della causa al primo giudice,<br />

affinché l’emanazione di una valida sentenza di mer<strong>it</strong>o sia effettuata in<br />

quella sede. Non viene espressamente disciplinata, perché non presenta particolar<strong>it</strong>à<br />

di rilievo, l’ipotesi in cui il giudice di appello definisca il processo<br />

con sentenza di r<strong>it</strong>o (27).<br />

(26) V. infra, in questo stesso paragrafo.<br />

(27) Oltre che ai casi di omessa o inesistente notificazione (Cass. 12 aprile 2006, n.<br />

8608; Cass. 12 gennaio 1999, n. 259, in Arch. giur. circ. sin. 1999, 407), la chiusura in r<strong>it</strong>o<br />

dell’intero processo trova applicazione laddove la domanda sia stata proposta nei confronti<br />

di un incapace: Cass. 10 febbraio 2003, n. 1947, in Giur. <strong>it</strong>. 2003, 1572. In dottrina v. Rascio,<br />

L’oggetto, c<strong>it</strong>., 329 ss.


26<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Nessun particolare problema si pone quando il giudice di appello dichiara<br />

invalida la pronuncia di primo grado, per aver il primo giudice pronunciato<br />

in r<strong>it</strong>o, laddove egli aveva il dovere di pronunciare nel mer<strong>it</strong>o. In questo caso<br />

la sentenza di mer<strong>it</strong>o sarà emessa dal giudice di appello, tranne che si verifichi<br />

uno dei casi previsti dagli artt. 353 e 354, secondo comma, c.p.c.<br />

Per quanto riguarda, invece, la eventuale rinnovazione in appello degli<br />

atti, la cui null<strong>it</strong>à ha prodotto, direttamente o per ripercussione, la invalid<strong>it</strong>à<br />

della sentenza, il problema non sembra di difficile soluzione: si tratta di individuare<br />

in che momento del processo di primo grado si è prodotta la null<strong>it</strong>à<br />

che ha contagiato la sentenza, e rifare il processo da quel momento in<br />

poi (28), con l’eccezione degli atti «successivi che ne sono indipendenti»<br />

(art. 159, comma 1º, c.p.c.) (29).<br />

Le parti ed il giudice di appello, nella fase di rinnovazione degli atti,<br />

hanno pertanto i poteri e doveri che avevano le parti ed il giudice di primo<br />

grado nel momento in cui si è verificato il vizio (30). La rinnovazione ha luogo<br />

secondo le regole proprie del processo di primo grado, e non secondo<br />

quelle del processo di appello. Ecco perché cost<strong>it</strong>uisce un inganno ottico<br />

chiedersi quali atti possono essere compiuti in appello, in applicazione delle<br />

regole stabil<strong>it</strong>e per il gravame di mer<strong>it</strong>o. Va da sé, dunque, che i lim<strong>it</strong>i posti<br />

dall’art. 345 c.p.c. non trovano applicazione, in quanto il divieto dello ius novorum<br />

presuppone che la sentenza di primo grado sia immune da vizi (31).<br />

Conseguentemente, in linea di principio e ipotizzando per il momento<br />

inesistenti le diverse previsioni dell’art. 354, comma 1º, c.p.c., se il vizio attiene<br />

all’atto introduttivo del giudizio, il convenuto si trova nella s<strong>it</strong>uazione<br />

(28) Chiovenda, Principii, c<strong>it</strong>., 982; Calamandrei, La Cassazione, c<strong>it</strong>., 262-263;<br />

Ciaccia Cavallari, La rinnovazione nel processo di cognizione, Milano 1981, 407 ss.<br />

Con riferimento al giudizio di rinvio dopo la cassazione per vizio processuale v. Consolo,<br />

Le impugnazioni, c<strong>it</strong>., 220.<br />

(29) Come accade allorché la null<strong>it</strong>à si produca in un subprocedimento autonomo e<br />

parallelo ad altri: ad es., l’invalid<strong>it</strong>à della consulenza tecnica, redatta dal c.t.u. senza convocare<br />

i c.t.p., colpisce sì la sentenza che l’abbia utilizzata, ma non le altre prove successivamente<br />

assunte, che dunque non dovranno essere rinnovate.<br />

(30) Pertanto, se il vizio attiene alla notificazione del ricorso nel r<strong>it</strong>o del lavoro, rimangono<br />

ferme per l’attore le preclusioni di cui all’art. 414 c.p.c.: Cass. 18 maggio 2007,<br />

n. 11628 (che, nel caso di specie, ha r<strong>it</strong>enuto applicabile l’art. 354, comma 1º, c.p.c.).<br />

(31) In questi esatti termini Cass. 10 febbraio 2003, n. 1935. Non convincono, quindi,<br />

quelle opinioni che ist<strong>it</strong>uiscono una interdipendenza fra appello chiuso e rimessione in<br />

primo grado. Si afferma, infatti, che la lim<strong>it</strong>azione dei poteri delle parti in sede di appello<br />

rende opportuno, se non necessario, un ampliamento delle ipotesi di rimessione, per garantire<br />

il dir<strong>it</strong>to di difesa e la par<strong>it</strong>à delle armi (Olivieri, La rimessione al primo giudice nell’appello<br />

civile, Napoli 1999, 85-86, 131, 200-201, 232 ss., 368). Ma la rinnovazione degli<br />

atti viziati non incontra i lim<strong>it</strong>i previsti per il sindacato sul mer<strong>it</strong>o della decisione di primo<br />

grado.


invalid<strong>it</strong>à della sentenza e mezzi di gravame 27<br />

prevista, rispettivamente, dagli artt. 166-167 e 416 c.p.c. In quest’ipotesi, non<br />

ha pertanto senso richiedere la rimessione in termini di cui all’art. 294, comma<br />

1º, c.p.c. (32), poiché il convenuto acquista automaticamente il potere di<br />

compiere tutti gli atti successivi a quello viziato, essendo il processo rinnovato<br />

da quel momento in poi. E ciò anche a prescindere dal fatto che mai<br />

la giurisprudenza esige, nell’ipotesi di null<strong>it</strong>à della c<strong>it</strong>azione o della sua notificazione,<br />

la prova che il vizio ha imped<strong>it</strong>o alla parte di avere conoscenza<br />

del processo (33).<br />

Così, ove il vizio si collochi nella fase istruttoria – ad es., perché non sia<br />

stata comunicata ad una delle parti l’ordinanza di rinvio dell’udienza e questa<br />

sia dunque rimasta assente nella successiva fase del processo; oppure perché<br />

il processo interrotto sia stato malamente riassunto – dovranno essere rinnovate<br />

le prove assunte ed i successivi atti compiuti da quel momento in poi,<br />

salvo che la parte pregiudicata dal vizio non dichiari di volerli accettare.<br />

Così, ed infine, se è la sentenza in sé ad essere viziata – ad es., perché il<br />

dispos<strong>it</strong>ivo non è stato letto in udienza, oppure perché la sentenza è stata pronunciata<br />

dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale o viceversa<br />

– il giudice di appello pronuncia una nuova sentenza, sost<strong>it</strong>utiva di<br />

quella viziata. In quest’ultima ipotesi, sulla base delle considerazioni fatte<br />

nel § 3, dobbiamo constatare che la null<strong>it</strong>à dell’atto-sentenza non è affatto<br />

irrilevante, come talvolta affermato (34), in quanto viene meno – per l’appel-<br />

(32) Così, invece, Balena, La rimessione, c<strong>it</strong>., 123 ss., 152, 341, 351; Consolo, La<br />

rimessione, c<strong>it</strong>., 86; Gasperini, Ancora sui poteri processuali del giudice d’appello in caso<br />

di null<strong>it</strong>à della c<strong>it</strong>azione di primo grado per vizi c.d. «processuali», inGiust. civ. 2000, I,<br />

119 ss. In senso contrario Olivieri, La rimessione al primo giudice, c<strong>it</strong>., 410 ss, ma con<br />

riferimento alle ipotesi di rimessione in primo grado.<br />

(33) Nella giurisprudenza degli ultimi trenta anni non esiste una sola sentenza ed<strong>it</strong>a<br />

che, in presenza di una null<strong>it</strong>à dell’atto introduttivo o della sua notificazione, condizioni la<br />

rimessione in termini alla dimostrazione che il vizio ha imped<strong>it</strong>o alla parte di avere conoscenza<br />

del processo. Cass. 8 febbraio 1982, n. 724, in Giur. <strong>it</strong>. 1982, I, 1, 458, c<strong>it</strong>ata da<br />

Balena, La rimessione, c<strong>it</strong>., 152, nt 195, consente alla parte il compimento in appello di<br />

tutte le attiv<strong>it</strong>à che questa non abbia potuto eserc<strong>it</strong>are in primo grado, a causa della null<strong>it</strong>à<br />

della c<strong>it</strong>azione, senza fare alcuna menzione della rimessione in termini. A loro volta, Cass.<br />

22 giugno 1985, n. 3757, in Giust. civ. 1986, I, 850 e Cass. 6 giugno 1985, n. 3370, in<br />

Giust. civ. 1986, I, 2538 (le cui massime potrebbero trarre in inganno) riguardavano ipotesi,<br />

nelle quali si era avuta la contumacia c.d. volontaria, in quanto non sussisteva alcun<br />

vizio della c<strong>it</strong>azione o della sua notificazione.<br />

(34) Balena, La rimessione, c<strong>it</strong>., 322 ss. Con formulazione ancora più generale Perrot,<br />

L’effetto devolutivo dell’appello e il dir<strong>it</strong>to di avocazione nel processo civile francese,<br />

in Riv. dir. proc. 1958, 396 ss.; Ricci, Il doppio grado di giurisdizione, c<strong>it</strong>., 73 ss. Sulla<br />

questione v. da ultimo Vellani, Alcune considerazioni in tema di lettura del dispos<strong>it</strong>ivo<br />

in udienza nel processo del lavoro, inStudi in onore di Carmine Punzi, vol. II, Torino<br />

2008, 146.


28<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

lante – l’onere di individuare i motivi di appello (non c’è necess<strong>it</strong>à di cr<strong>it</strong>icare<br />

il mer<strong>it</strong>o di una sentenza invalida!) e – per l’appellato – di riproporre le questioni<br />

non accolte ex art. 346 c.p.c. (35). Le parti si trovano, infatti, in sede di<br />

rinnovazione degli atti, nella s<strong>it</strong>uazione in cui erano al momento in cui si è<br />

verificato il vizio: e, pertanto, con le conclusioni precisate e senza che vi<br />

sia alcuna sentenza di mer<strong>it</strong>o, posto che quella appellata è (dichiarata) invalida<br />

(36).<br />

Si badi bene che la possibil<strong>it</strong>à di far valere la null<strong>it</strong>à della sentenza senza,<br />

dunque, la necess<strong>it</strong>à (non l’opportun<strong>it</strong>à! (37)) di indicare per quali motivi<br />

essa sia ingiusta non significa che l’appellante non debba, contestualmente<br />

alla denuncia dell’error in procedendo, anche chiedere la pronuncia di una<br />

nuova sentenza di mer<strong>it</strong>o (38): solo che tale nuova sentenza di mer<strong>it</strong>o è pronunciata<br />

dal giudice di appello come se egli fosse il giudice di primo grado.<br />

In ciò consiste, appunto, la rinnovazione dell’atto (qui, della sentenza) nulla.<br />

Parte della dottrina ha obiettato (39) che «non pare accettabile che un<br />

errore nell’operato del giudice di primo grado abbia l’effetto di incidere sulla<br />

struttura del giudizio di appello». L’equivoco sta tutto nella parola «errore»,<br />

(35) Consolo, La rimessione, c<strong>it</strong>., 87; Ronco, Errores in procedendo, errores in iudicando<br />

e requis<strong>it</strong>i dell’atto di appello, inGiur. <strong>it</strong>. 1999, 1807.<br />

(36) Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli 1991, 179; Rascio,<br />

L’oggetto, c<strong>it</strong>., 332 ss. (con lim<strong>it</strong>azioni, tuttavia, non del tutto persuasive, perché trascurano<br />

la rilevanza che ha la necessaria rinnovazione dell’atto – qui della sentenza – invalido. Se il<br />

giudice di appello deve rinnovare una sentenza invalida, e per far ciò il processo di appello<br />

si riposiziona nel momento in cui il vizio si è verificato, mi sembra chiaro che il giudice di<br />

appello deve decidere tutto ciò che è stato sottoposto alla decisione del giudice di primo<br />

grado.). Contra Balena, In tema di appello fondato esclusivamente sulla null<strong>it</strong>à della c<strong>it</strong>azione,<br />

inForo <strong>it</strong>. 2006, I, 3225.<br />

(37) È evidente, infatti, che l’appellante avrà tutta la convenienza di convincere il<br />

giudice dell’appello della errone<strong>it</strong>à, nel mer<strong>it</strong>o, della sentenza appellata. Ma si tratterà appunto<br />

di convenienza, non di necess<strong>it</strong>à.<br />

(38) La giurisprudenza concorde, infatti, r<strong>it</strong>iene inammissibile l’appello con il quale<br />

si chieda unicamente la dichiarazione di invalid<strong>it</strong>à della sentenza impugnata, qualora il vizio<br />

denunciato, ove riscontrato esistente, non porti ad una pronuncia di appello di contenuto<br />

meramente processuale (chiusura in r<strong>it</strong>o del giudizio; rimessione al primo giudice):<br />

fra le più recenti pronunce della Cassazione in tal senso, v. Cass. 4 febbraio 2008, n.<br />

2551; Cass. 2 luglio 2007, n. 14977; Cass. 15 marzo 2007, n. 6031; Cass. 27 maggio<br />

2005, n. 11292, in Foro <strong>it</strong>. 2006, I, 3223.<br />

Sul punto v. Rascio, L’oggetto, c<strong>it</strong>., 328 ss., ed ora l’ampia trattazione di Gradi, Vizi<br />

in procedendo e ingiustizia della decisione, inStudi in onore di Carmine Punzi, vol. III,<br />

Torino 2008, 63 ss., spec. 81 ss., le cui conclusioni sono a mio avviso largamente da condividere.<br />

(39) Chiarloni, Giudice monocratico, c<strong>it</strong>., 483. Dalla quale obiezione Rascio, L’oggetto,<br />

c<strong>it</strong>., 334 ss., si è fatto, a mio sommesso avviso, impressionare più del dovuto.


invalid<strong>it</strong>à della sentenza e mezzi di gravame 29<br />

un<strong>it</strong>ariamente utilizzato per indicare due fenomeni radicalmente opposti, come<br />

l’errore che porta ad una sentenza ingiusta, e quello che porta ad un sentenza<br />

invalida. In realtà, come abbiamo visto poc’anzi, l’error in procedendo<br />

non è un vero errore, quantomeno non lo è nello stesso senso dell’error in<br />

iudicando: esso in realtà èun puro e semplice illec<strong>it</strong>o, alla pari di quello commesso<br />

da un qualunque altro soggetto che tiene un comportamento difforme<br />

dalla previsione normativa, e rispetto al quale è assolutamente irrilevante l’opinione<br />

espressa da colui che lo ha commesso.<br />

Certo, sarebbe strano che un errore nella decisione di mer<strong>it</strong>o incidesse<br />

sulla struttura del mezzo di impugnazione; ma non è affatto strano, anzi è<br />

normale che una «inesecuzione di legge» possa incidere sulla struttura del<br />

mezzo di impugnazione: del resto, non è proprio questo ciò che accade nei<br />

casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.? E se l’«errore» del giudice di primo<br />

grado, che ha deciso nel mer<strong>it</strong>o una controversia che nel mer<strong>it</strong>o non poteva<br />

essere decisa per la mancata integrazione del contradd<strong>it</strong>torio, trasforma l’appello<br />

da gravame sost<strong>it</strong>utivo in gravame di annullamento, perché mai l’«errore»<br />

del giudice di primo grado, che ha deciso monocraticamente una controversia<br />

a decisione collegiale, non potrebbe investire il giudice di appello di<br />

una cognizione piena della controversia, non condizionata dalle regole della<br />

devoluzione proprie delle censure di mer<strong>it</strong>o?<br />

6. – Ora, quella sopra indicata è la ricostruzione «ideale» di una totale<br />

eliminazione, in appello, della null<strong>it</strong>à della sentenza di primo grado. A tale<br />

risultato fanno eccezione, ex pos<strong>it</strong>ivo iure, le ipotesi previste dagli artt. 353<br />

e 354 c.p.c.: con le quali ipotesi si realizza, come è stato acutamente rilevato<br />

(40), una sopravvivenza della querela null<strong>it</strong>atis nel dir<strong>it</strong>to moderno. Non è<br />

questa la sede in cui sia possibile affrontare di nuovo un argomento, che è<br />

stato trattato in due monografie, in una amplissima serie di interventi dottrinali<br />

e che è oggetto di un vastissimo ed incerto contenzioso (41).<br />

(40) Calamandrei, Sopravvivenza della querela di null<strong>it</strong>à nel processo civile vigente,<br />

in Opere giuridiche, vol. VIII, c<strong>it</strong>., 519 ss.; Liebman, Le null<strong>it</strong>à processuali e il giudizio di<br />

impugnazione, inRiv. dir. proc. 1970, 202-203.<br />

(41) Basti considerare che, in trent’anni, risultano disponibili oltre novecento sentenze<br />

relative agli artt. 353 e 354 c.p.c., alle quali si debbono ovviamente aggiungere a quelle<br />

che riguardano i paralleli ist<strong>it</strong>uti previsti dall’art. 35, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (legge<br />

T.A.R.) e dall’art. 59, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In relazione al processo tributario,<br />

ad es., è attualmente incerta la soluzione da dare alle ipotesi nelle quali il giudice di appello<br />

dichiari la null<strong>it</strong>à della sentenza di primo grado, per essersi il ricorrente difeso di persona in<br />

una controversia nella quale è invece necessaria la difesa tecnica. Poiché nel processo tributario<br />

tale null<strong>it</strong>à, come si sa, è sanabile (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 189, cui la Corte<br />

di cassazione si è adeguata a partire dalla sentenza 12 giugno 2002, n. 8369), nasce il problema<br />

di cosa debba fare il giudice di appello quando rilevi il vizio in questione. Fra le


30<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Un punto, però, credo che sia indispensabile precisare. L’annullamento<br />

della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello ed il rinvio della<br />

causa al primo giudice non godono dei favori di parte della dottrina, che vede<br />

in essi un fattore di dilatazione dei tempi processuali (42): una dilatazione ingiustificata,<br />

ben s’intende, in quanto per un verso si r<strong>it</strong>iene infondato, de iure<br />

cond<strong>it</strong>o, estendere le fattispecie di rimessione individuate dall’art. 354, comma<br />

1º, c.p.c., ad ipotesi analoghe ma non espressamente previste, come la<br />

null<strong>it</strong>à della c<strong>it</strong>azione (43); per altro verso si afferma, de iure condendo,<br />

che anche per le fattispecie oggi previste dall’art. 354, comma 1º, c.p.c.<br />

ultime pronunce della S.C., nel senso che si abbia la rimessione al primo giudice, Cass. 12<br />

novembre 2007, n. 23457; Cass. 12 marzo 2008, n. 6538.<br />

(42) È questa la tesi di fondo di Balena, La rimessione, c<strong>it</strong>.; Id., La garanzia del doppio<br />

grado di giurisdizione, inStato di dir<strong>it</strong>to e garanzie processuali, a cura di Cipriani,<br />

Napoli 2008, 264-265. Ma v. in senso contrario Olivieri, La rimessione al primo giudice,<br />

c<strong>it</strong>., 196 ss.<br />

(43) In argomento v. Consolo, La rimessione, c<strong>it</strong>., 87-88 il quale, de lege lata, r<strong>it</strong>iene<br />

non sostenibile la rimessione al primo giudice e dunque necessaria la chiusura il r<strong>it</strong>o del<br />

giudizio. Sulla questione v. ora Id., Le impugnazioni, c<strong>it</strong>., 122 ss.<br />

La questione è la più controversa in giurisprudenza, insieme a quella attinente alla<br />

inosservanza, nel r<strong>it</strong>o del lavoro, del termine dilatorio di cui all’art. 415 c.p.c.<br />

Nel senso che la null<strong>it</strong>à della c<strong>it</strong>azione in primo grado comporta la chiusura in r<strong>it</strong>o del<br />

giudizio si v. Cass. 3 maggio 2004, n. 8344. Nel senso che comporta la pronuncia nel mer<strong>it</strong>o,<br />

previa rinnovazione degli atti in appello, si v. Cass. 29 gennaio 2007, n. 1820; Cass.<br />

13 dicembre 2005, n. 27411; Cass. 29 settembre 2005, n. 19159; Cass. 26 aprile 2005, n.<br />

8604, in Dir. prat. soc. 2005, 24, 90; Cass. 15 settembre 2004, n. 18571; Cass. 7 marzo<br />

2003, n. 3424, in Foro <strong>it</strong>. 2003, I, 3080; Cass. 7 luglio 1999, n. 7054, in Giust. civ.<br />

2000, I, 111 con nota di Gasperini, Ancora sui poteri processuali del giudice d’appello<br />

in caso di null<strong>it</strong>à della c<strong>it</strong>azione di primo grado per vizi c.d. «processuali», edinForo<br />

<strong>it</strong>. 1999, I, 3240; Cass. 3 luglio 1999, n. 6879. Nel senso che comporta annullamento e<br />

rinvio in primo grado Cass. 27 maggio 2005, n. 11292, in Foro <strong>it</strong>. 2006, I, 3223, con nota<br />

di Balena, In tema di appello fondato esclusivamente sulla null<strong>it</strong>à della c<strong>it</strong>azione; Cass. 19<br />

novembre 2003, n. 17519.<br />

Con riferimento al r<strong>it</strong>o del lavoro, nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio<br />

comporta pronuncia nel mer<strong>it</strong>o, previa rinnovazione degli atti in appello, si v. Cass. 24 agosto<br />

2004 n. 16680; Cass., sez. un., 21 marzo 2001, n. 122, in Giust. civ. 2001, I, 1193; in<br />

Mass. giur. lav. 2001, 1052; in Lav. giur. 2001, 1035; in Corriere giur. 2001, 1485, in<br />

Nuova giur. civ. comm. 2002, I, 142, in Foro <strong>it</strong>. 2002, I, 2811. Nel senso, invece, che tale<br />

inosservanza comporta l’annullamento ed il rinvio in primo grado si v. la giurisprudenza<br />

antecedente alla S.U. sopra indicate: Cass. 5 novembre 1998, n. 11151; Cass. 20 agosto<br />

1997, n. 7746, in Notiz. giur. lav. 1998, 99.<br />

Sempre in materia di r<strong>it</strong>o lavoro, si ha annullamento e rinvio al primo giudice nei casi<br />

di omessa notificazione del ricorso (Cass. 8 settembre 2004, n. 18081; Cass. 16 marzo<br />

2004, n. 5358; Cass. 9 luglio 2003, n. 10782); di mancata indicazione della data di udienza<br />

nel ricorso notificato (Cass. 30 maggio 2000, n. 7227, in Foro <strong>it</strong>. 2001, I, 2910); di noti-


invalid<strong>it</strong>à della sentenza e mezzi di gravame 31<br />

ben potrebbe essere soppresso il rinvio al primo giudice. In ambo i casi – si<br />

sostiene – la rinnovazione degli atti invalidi in appello cost<strong>it</strong>uisce strumento<br />

del tutto idoneo ad ovviare al pregiudizio che le parti abbiano sub<strong>it</strong>o a causa<br />

dell’invalid<strong>it</strong>à degli atti del processo di primo grado.<br />

Ebbene, la soluzione può anche essere accolta: ma solo a patto che si sia<br />

coerenti fino in fondo, e si consenta dunque alle parti di poter spendere in<br />

appello tutti i poteri corrispondenti a quelli che essi hanno in primo grado.<br />

Quindi, se la null<strong>it</strong>à riguarda l’atto introduttivo o la sua notificazione, una<br />

rinnovazione in appello può essere accettata solo a patto che si consenta al<br />

convenuto non solo di proporre domande riconvenzionali, ma anche di chiamare<br />

in causa terzi (44). Se si arretra perplessi di fronte a queste possibil<strong>it</strong>à<br />

(45), allora vuol dire che non si è del tutto convinti che le parti non abbiano<br />

di che lamentarsi se la loro causa è validamente decisa in un solo grado di<br />

giudizio, e che dunque l’appello non è idoneo a rimediare a tutti gli inconvenienti<br />

causati dall’invalid<strong>it</strong>à della sentenza di primo grado.<br />

Francesco P. Luiso<br />

Professore ordinario<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Pisa<br />

ficazione alla parte personalmente dell’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 30 giugno<br />

1998, n. 6410).<br />

(44) Consolo, La rimessione, c<strong>it</strong>., 87.<br />

(45) Balena, La rimessione, c<strong>it</strong>., 346 ss.


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO<br />

E «PROCESSO EQUO»: RIFLESSI SUL PROCESSO<br />

PENALE ITALIANO (*)<br />

Sommario: 1. Prospettiva dell’indagine. – 2. Riflessi interni dell’esame globale<br />

della vicenda da parte della Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo. – 3.<br />

Il procedimento contumaciale. – 4. Dir<strong>it</strong>to alla prova e contradd<strong>it</strong>torio. –<br />

5. Condanne dell’Italia per violazioni dell’equ<strong>it</strong>à processuale e adeguamento<br />

dell’ordinamento interno. (1)<br />

1. – Come normalmente accade, il t<strong>it</strong>olo della sessione di un Convegno<br />

si presta a molteplici interpretazioni. Anche oggi la regola non soffre eccezione<br />

e quindi conviene individuare la prospettiva che orienterà il successivo discorso,<br />

comunque ancorato alla relazione introduttiva in considerazione della<br />

nostra funzione di interlocutori sulla medesima.<br />

Almeno due possono essere le ottiche da cui porsi.<br />

La prima è quella individuata e segu<strong>it</strong>a da Vladimiro Zagrebelsky, il<br />

quale – pur dando la preferenza ai temi del processo contumaciale e della<br />

prova dichiarativa – ha illustrato in maniera chiara e tendenzialmente<br />

completa la giurisprudenza in materia della Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo.<br />

Una seconda è però quella volutamente esclusa dallo stesso Zagrebelzky.<br />

Quando si tratta, infatti, dell’applicazione della Convenzione europea dei<br />

dir<strong>it</strong>ti dell’uomo in rapporto al processo penale, viene spontaneo non accontentarsi<br />

di sapere quali siano gli orientamenti della giurisprudenza europea in<br />

materia. Questo viene vissuto come solo un primo indeclinabile passo, pregiudiziale<br />

a una valutazione del nostro ordinamento, rispetto al quale va verificata<br />

l’osservanza dei precetti pattizi: come afferma Zagrebelsky riguardo<br />

al «linguaggio della Corte» escludendone l’analisi dal suo orizzonte, si tratta<br />

di «tradurne il senso e la portata in quello giuridico processuale penale <strong>it</strong>alia-<br />

(*) Relazione svolta il 26 settembre 2008 al XXII Convegno nazionale dell’Associazione<br />

tra gli studiosi del processo penale «Gian Domenico Pisapia» su «Processo penale e<br />

giustizia europea. Omaggio a Giovanni Conso» nell’amb<strong>it</strong>o della sessione su «Corte europea<br />

dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e ‘processo equo’».


34<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

no... valuta[ndo] le ricadute della giurisprudenza europea sui vari ist<strong>it</strong>uti (e le<br />

prassi applicative) del dir<strong>it</strong>to nazionale» (1).<br />

Per operare in tale direzione occorre anz<strong>it</strong>utto depurare l’insieme dei<br />

provvedimenti sottoponibili a esame dalle pronunce inerenti a questioni<br />

esclusivamente collegate a profili peculiari del caso deciso, come quelle riferentisi<br />

a un comportamento r<strong>it</strong>enuto illeg<strong>it</strong>timo pure secondo l’ordinamento<br />

interno dello Stato interessato ovvero attinenti all’eccessiva lunghezza dei<br />

procedimenti: questa è per sua natura connessa all’evolversi concreto della<br />

singola vicenda o alle contingenti carenze dell’organizzazione giudiziaria,<br />

anziché a una valutazione di consonanza della legislazione processuale con<br />

le prescrizioni di fonte internazionalistica.<br />

Con almeno una precisazione: per ottenere una scansione dei r<strong>it</strong>mi processuali<br />

«ragionevole» ai sensi dell’art. 6, comma 1, conv. eur. dir. uomo non<br />

basta né richiamarsi al dovere del giudice di prendere gli opportuni provvedimenti<br />

nei confronti di chi ingiustificatamente li rallenti (come per<strong>it</strong>i che<br />

non espletino sollec<strong>it</strong>amente il loro comp<strong>it</strong>o o testi che non compaiano (2))<br />

né eliminare i cosiddetti «tempi morti», ossia gli intervalli tra un’attiv<strong>it</strong>à processuale<br />

e l’altra non motivati da esigenze concernenti il processo in corso<br />

(quali ad esempio l’osservanza di termini dilatori). Occorre inoltre strutturare<br />

un sistema che garantisca la celer<strong>it</strong>à procedimentale, prevedendo non solo r<strong>it</strong>i<br />

alternativi adeguati alla diversa compless<strong>it</strong>à delle varie regiudicande, ma anche<br />

ist<strong>it</strong>uti come, ad esempio, l’archiviazione o, successivamente, la prescrizione<br />

dell’azione, quando r<strong>it</strong>ardi ingiustificati renderebbero lo svolgimento<br />

del processo «irrimediabilmente in contrasto con imprescindibili requis<strong>it</strong>i<br />

per godere di quell’effettiv<strong>it</strong>à della difesa che dovrebbe improntarlo in ogni<br />

occasione» (3). Ma evidentemente non è sufficiente. Bisogna altresì che lo<br />

Stato organizzi sempre il sistema giudiziario in modo e con mezzi consoni<br />

allo scopo di una ragionevole durata procedimentale, dato che pure nell’ipotesi<br />

di s<strong>it</strong>uazioni eccezionali, esse dovrebbero venire fronteggiate in tempi<br />

brevi: se questi si prolungassero, non si tratterebbe più di «eccezional<strong>it</strong>à»,<br />

ma di mancato assolvimento dell’obbligo di organizzare l’amministrazione<br />

della giustizia con gli strumenti idonei ad appagare il bisogno di celer<strong>it</strong>à<br />

che deve caratterizzarla (4).<br />

In propos<strong>it</strong>o, non si può dimenticare l’attenzione prestata da sub<strong>it</strong>o a<br />

(1) V. Zagrebelsky, Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e «processo equo», p. 2 del<br />

dattiloscr<strong>it</strong>to.<br />

(2) Cfr., rispettivamente, C. dir. uomo, sent. 25 giugno 1987, Capuano c. Italia, § 30-<br />

32, e C. dir. uomo, sez. IV, sent. 21 settembre 2004, Kusmierek c. Polonia, § 65.<br />

(3) G. Ubertis, Azione penale, contradd<strong>it</strong>torio e durata ragionevole del processo, in<br />

Riv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen. 2005, 136.<br />

(4) C. dir. uomo, sent. 7 luglio 1989, Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Spagna,<br />

§ 40.


corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e «processo equo» ... 35<br />

quest’ultimo argomento dalla nostra Associazione, che – sotto la presidenza<br />

di chi (Gian Domenico Pisapia) è ricordato nella sua denominazione – celebrò<br />

il suo I Convegno (organizzato in collaborazione con il siracusano Ist<strong>it</strong>uto<br />

Superiore Internazionale di Scienze Criminali) nel giugno del 1986 dedicandolo<br />

proprio al tema «Organizzazione giudiziaria e processo penale». E<br />

sarebbe forse necessario che lo studio della materia venisse ripreso a fondo in<br />

un prossimo nostro Convegno nazionale, soprattutto dopo le ulteriori lim<strong>it</strong>azioni<br />

alle risorse finanziarie che deriveranno dal recente d.l. 25 giugno 2008<br />

n. 112 conv. in l. 6 agosto 2008 n. 133 anche nel campo dell’amministrazione<br />

della giustizia, dove peraltro risulta, ad esempio, che già da tempo molti organi<br />

giurisdizionali sono costretti a ridurre la loro attiv<strong>it</strong>à, non potendo tenere<br />

udienza al pomeriggio per carenza di personale ausiliario.<br />

Conformemente a questa preliminare actio finium regundorum tendente<br />

a distinguere dalle altre le pronunce inerenti a questioni di carattere generale,<br />

volgeremo dunque lo sguardo agli orientamenti della Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti<br />

dell’uomo che implicano rilevanti riflessi nell’ordinamento <strong>it</strong>aliano, con specifica<br />

attenzione alle tematiche esaminate nell’introduzione di Zagrebelsky.<br />

2. – La relazione scr<strong>it</strong>ta di Vladimiro sostanzialmente esordisce (5) rammentando<br />

che la Corte europea considera suo comp<strong>it</strong>o operare una valutazione<br />

della vicenda sottoposta al suo esame non distinta per ciascuno dei suoi<br />

momenti successivi ma nella sua global<strong>it</strong>à, dato che un singolo difetto del<br />

procedimento nazionale non necessariamente dà origine a una violazione pattizia.<br />

Da ciò tuttavia non deriva che siffatta impostazione possa essere trasfer<strong>it</strong>a<br />

senza adattamenti per la disamina di compatibil<strong>it</strong>à dell’ordinamento nazionale<br />

rispetto ai propri principi cost<strong>it</strong>utivi. Non è detto, cioè, che lo sviluppo<br />

processuale r<strong>it</strong>enuto congruo in rapporto ai precetti di fonte internazionalistica<br />

sia automaticamente sufficiente per reputarlo adeguato anche ai principi<br />

cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

Se si vuole pensare a un problema analogo già deciso in modo da ampliare<br />

l’operativ<strong>it</strong>à dei dir<strong>it</strong>ti garant<strong>it</strong>i in amb<strong>it</strong>o internazionale oltre quanto<br />

accertato dagli organi sovranazionali, può farsi riferimento alla soluzione offerta<br />

dalla giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale al problema della cosiddetta discriminazione<br />

a rovescio, relativa a «s<strong>it</strong>uazioni di dispar<strong>it</strong>à in danno di c<strong>it</strong>tadini<br />

di uno Stato membro, o delle sue imprese, che si verificano come effetto indiretto<br />

dell’applicazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario» (6). Al riguardo, si è disposta,<br />

in forza dell’art. 3 Cost. (nonché, date le circostanze, dell’art. 41 Cost.),<br />

(5) ... con il supporto della c<strong>it</strong>azione di C. dir. uomo, sent. 23 aprile 1997, Van Mechelen<br />

e altri c. Paesi Bassi, § 50.<br />

(6) Corte cost., sent. 30 dicembre 1997 n. 443, in Giur. cost. 1997, 3911.


36<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

l’equiparazione dei soggetti <strong>it</strong>aliani a quelli stranieri, estendendo ai primi la<br />

disciplina (più favorevole) contemplata per i secondi: nella specie, si trattava<br />

di consentire alle imprese aventi stabilimento in Italia l’utilizzazione, «nella<br />

produzione e nella commercializzazione di paste alimentari,... di ingredienti<br />

leg<strong>it</strong>timamente impiegati, in base al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, nel terr<strong>it</strong>orio della<br />

Comun<strong>it</strong>à europea» (7), ma vietati dalla legislazione <strong>it</strong>aliana.<br />

Un caso emblematico di necessaria espansione nel riconoscimento di un<br />

dir<strong>it</strong>to processuale pattizio consegue alla rilevata violazione dell’art. 6, commi<br />

1 e 3, lett. a e b, conv. eur. dir. uomo, per non avere l’accusato goduto dei<br />

dir<strong>it</strong>ti a essere informato «della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo<br />

carico» e a «disporre del tempo e delle facil<strong>it</strong>azioni necessarie per preparare<br />

la sua difesa», qualora la condanna concerna una qualificazione del fatto diversa<br />

da quella per cui era stata eserc<strong>it</strong>ata l’azione penale e siffatta ridefinizione<br />

sia operata, in sede di decisione, dal giudice di appello (8) o di cassazione (9).<br />

In queste eventual<strong>it</strong>à e in una visione globale del procedimento, alla<br />

Corte di Strasburgo basta assicurare all’imputato la possibil<strong>it</strong>à di dibattere<br />

la questione sul nomen iuris dell’imputazione nei suoi profili sia fattuali<br />

che giuridici almeno in una successiva fase di impugnazione (10). Nell’ordinamento<br />

interno, invece, se sono prospettabili soluzioni interpretative convenzionalmente<br />

orientate per i giudizi di mer<strong>it</strong>o (11), da un lato resta comunque<br />

insuperabile il contrasto con la normativa convenzionale (considerati i<br />

lim<strong>it</strong>i intrinseci al ricorso per cassazione) nell’ipotesi di ridefinizione giuridica<br />

del fatto compiuta per la prima volta in tale sede (12) o anche in quella di<br />

appello senza garantire anteriormente il contradd<strong>it</strong>torio; dall’altro, emerge un<br />

contrasto con l’art. 3 Cost. per la «discriminatoria privazione del contradd<strong>it</strong>torio<br />

in un grado di giudizio su uno dei temi decisori, qualora la diversa qualifica<br />

venga operata senza preavviso ex art. 521 c.p.p. con la sentenza di primo<br />

grado» (13) o con la preventiva informazione all’accusato, ma solo in<br />

corso di appello.<br />

Conclusivamente, pertanto, è innegabile che, per salvaguardare un<br />

uguale trattamento a tutti gli imputati, il dir<strong>it</strong>to a difendersi relativamente<br />

al nomen iuris mutato rispetto all’imputazione originaria va tutelato in Italia<br />

(7) Corte cost., sent. 30 dicembre 1997 n. 443, c<strong>it</strong>. 3913.<br />

(8) C. dir. uomo, sez. I, sent. 20 aprile 2006, I.H. e altri c. Austria.<br />

(9) C. dir. uomo, sez. II, sent. 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia.<br />

(10) C. dir. uomo, sez. III, sent. 21 febbraio 2002, Sipavicius c. L<strong>it</strong>uania, § 33; C.<br />

dir. uomo, sez. II, sent. 1º marzo 2001, Dallos c. Ungheria, § 52.<br />

(11) ... come quella presentata da L. De Matteis, Diversa qualificazione giuridica<br />

dell’accusa e dir<strong>it</strong>to di difesa, inCass. pen. 2006, 3839.<br />

(12) L. De Matteis, Osservazioni a C. dir. uomo, sez. II, sent. 11 dicembre 2007,<br />

Drassich c. Italia, ivi 2008, 1648.<br />

(13) G. Ubertis, Sistema di procedura penale,I,Principi generali, Torino 2007, 152.


corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e «processo equo» ... 37<br />

senza poter leg<strong>it</strong>timare che eventi casuali come la sua modifica nell’uno o<br />

nell’altro grado della fase del giudizio sia idonea a determinare diverse discipline<br />

delle potenzial<strong>it</strong>à difensive quando si tratti di soggetti che siano imputati<br />

per medesime fattispecie di reato. Ne consegue l’esigenza di contemplare<br />

tanto una regressione del processo al primo grado quando la diversa qualificazione<br />

giuridica avvenga in sede di impugnazione quanto, sulla scia dell’impostazione<br />

segu<strong>it</strong>a dalle sent. cost. n. 265 del 1994 (14) e 530 del 1995 (15),<br />

la possibil<strong>it</strong>à per l’imputato di accedere ai r<strong>it</strong>i alternativi.<br />

3. – Come noto, fin dalla prima sentenza in materia (tra l’altro riguardante<br />

proprio l’Italia) la Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo ha stabil<strong>it</strong>o che<br />

ogni imputato ha il dir<strong>it</strong>to – soggetto a rinuncia solo se effettuata espressamente<br />

o, almeno, in maniera inequivoca (16) – di presenziare alle udienze attinenti<br />

alla consistenza fattuale dell’accusa, in applicazione della fairness<br />

processuale contenuta nell’art. 6, comma 1, conv. eur. dir. uomo (17) e, tra<br />

l’altro, coerentemente anche alla Risoluzione n. 11 del 1975 adottata il 21<br />

maggio 1975 dal Com<strong>it</strong>ato dei ministri del Consiglio d’Europa (18). Qualora<br />

si incorra in una violazione di tale dir<strong>it</strong>to, occorre quindi garantire al condannato<br />

il dir<strong>it</strong>to alla ripetizione del processo, affinché un organo giurisdizionale<br />

si pronunci di nuovo, dopo avere ascoltato le sue ragioni (19).<br />

Appare in questa sede superfluo rammentare il percorso che, dopo una<br />

serie di ulteriori condanne dell’Italia culminate con l’ingiunzione a modificare<br />

la normativa nazionale caratterizzata da un difetto strutturale (20), ha condotto<br />

all’emanazione del d.l. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. in l. 22 aprile 2005<br />

n. 60, recante «disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze<br />

contumaciali e dei decreti di condanna». Preme invece rilevare che la disciplina<br />

in materia non appare ancora conforme al dettato convenzionale, il<br />

quale, fungendo da «norma interposta», ne genera il contrasto pure con l’art.<br />

117, comma 1, Cost.<br />

Ma giova segnalare come la giurisprudenza ordinaria sia restia a recepi-<br />

(14) Corte cost., sent. 30 giugno 1994 n. 265, in Giur. cost. 1994, 2153 ss., con nota<br />

di V. Retico.<br />

(15) Corte cost., sent. 29 dicembre 1995 n. 530, in Giur. cost. 1995, 4415 ss., con<br />

nota di V. Pini.<br />

(16) C. dir. uomo, sez. III, sent. 28 settembre 2006, Hu c. Italia, § 54, dove sono<br />

esemplificati i casi in cui tale requis<strong>it</strong>o può reputarsi integrato; C. dir. uomo, sent. 25 novembre<br />

1977, Zana c. Turchia, § 70.<br />

(17) C. dir. uomo, sent. 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, § 26-27.<br />

(18) Una sua traduzione in lingua <strong>it</strong>aliana è reperibile in Ind. pen. 1976, p. 538-539.<br />

(19) C. dir. uomo, sent. 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, § 29.<br />

(20) C. dir. uomo, sez. I, sent. 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, § 44 e 47, nonché<br />

n. 2 e 3 del dispos<strong>it</strong>ivo.


38<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

re l’insegnamento della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, secondo cui il giudice comune,<br />

quando non r<strong>it</strong>enga possibile «interpretare la norma interna in modo conforme<br />

alla disposizione internazionale... ovvero dub<strong>it</strong>i della compatibil<strong>it</strong>à della<br />

norma interna con la disposizione convenzionale ‘interposta’, ...deve investire<br />

[la Corte medesima] della relativa questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma» Cost. (21). Le perpless<strong>it</strong>à<br />

afferenti a una recente sentenza della Cassazione a sezioni un<strong>it</strong>e, pertanto,<br />

non concernono solo la soluzione adottata, bensì anche l’argomentazione finale<br />

impiegata dalla stessa decisione. Questa, infatti, conclude «nel senso che<br />

la impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell’interesse<br />

dell’imputato contumace, una volta che – come nella specie – sia intervenuta<br />

la relativa decisione, preclude all’imputato la possibil<strong>it</strong>à di ottenere la rest<strong>it</strong>uzione<br />

nel termine per proporre a sua volta impugnazione», giustificandosi<br />

con l’esigenza di «bilanciare le garanzie normativamente previste per il contumace,<br />

con la tutela di tutti gli altri interessi cost<strong>it</strong>uzionalmente presidiati»<br />

(22) e affermando tra l’altro esplic<strong>it</strong>amente che il sistema processuale penale<br />

avrebbe scelto di «far prevalere i profili della difesa tecnica rispetto alla<br />

difesa ‘personale’» (23). Si dimentica così che, come accennato, in tale evenienza<br />

«il giudice avrebbe l’obbligo di rivolgersi alla Corte, in quanto – ponendosi<br />

un problema, in defin<strong>it</strong>iva, di bilanciamento tra diversi dir<strong>it</strong>ti e principi<br />

cost<strong>it</strong>uzionali – sarebbe impossibile rinvenire una soluzione sicuramente<br />

cost<strong>it</strong>uzionale da privilegiare immediatamente» (24).<br />

Tuttavia, i problemi susc<strong>it</strong>ati dall’attuale disciplina del procedimento<br />

contumaciale non attengono unicamente ai presupposti di applicabil<strong>it</strong>à dell’art.<br />

175 c.p.p.<br />

Infatti, l’eventual<strong>it</strong>à della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello<br />

per il contumace in primo grado, condizionata alle previsioni dell’art. 603,<br />

comma 4, c.p.p., è cosa manifestamente diversa dalla salvaguardia della ripetizione<br />

del processo, qualora la mancata partecipazione alle precedenti attiv<strong>it</strong>à e<br />

(21) Corte cost., sent. 24 ottobre 2007 n. 349, in Giur. cost. 2007, 3555.<br />

(22) Cass., sez. un., 31 gennaio 2008, Huzuneanu, in Cass. pen. 2008, 2369, in motivazione.<br />

(23) Cass., sez. un., 31 gennaio 2008, Huzuneanu, c<strong>it</strong>., 2368.<br />

(24) V. Sciarabba, Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti<br />

nazionali ed internazionali, inGiur. cost. 2007, 3587, dalle cui considerazioni emerge<br />

che, per sostenere correttamente la propria scelta, la Corte di cassazione avrebbe dovuto,<br />

per un verso, riferirsi a una configurazione «verticale» dei rapporti tra Cost<strong>it</strong>uzione e Convenzione<br />

europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e, per l’altro, asserire «che la norma sospettata o<br />

addir<strong>it</strong>tura r<strong>it</strong>enuta non conforme a[i] vincoli [internazionali sarebbe] l’unica (sicuramente)<br />

conforme a Cost<strong>it</strong>uzione», contraddicendo però la presunta «varietà delle possibili soluzioni»<br />

(Cass., sez. un., 31 gennaio 2008, Huzuneanu, c<strong>it</strong>., 2360, in motivazione), che aveva<br />

originato l’intervento delle sezioni un<strong>it</strong>e.


corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e «processo equo» ... 39<br />

l’omesso preavviso di essa fossero dovuti a una causa indipendente dalla volontà<br />

dell’imputato: e la compatibil<strong>it</strong>à con i precetti convenzionali sarebbe ancor<br />

più problematica se venisse segu<strong>it</strong>o l’orientamento di chi r<strong>it</strong>iene consent<strong>it</strong>o al<br />

giudice dell’impugnazione l’utilizzo di quanto compiuto in primo grado (25).<br />

Inoltre, nella nostra ottica cost<strong>it</strong>uzionale, confligge con gli artt. 3 e 24,<br />

comma 2, Cost. privare un accusato incolpevolmente contumace dell’intervento<br />

a un grado di giudizio in relazione ai medesimi reati per i quali sia generalmente<br />

riconosciuto dall’ordinamento il dir<strong>it</strong>to al doppio grado di giurisdizione<br />

di mer<strong>it</strong>o: con l’ulteriore e più specifico profilo (26) dipendente dalla<br />

circostanza che sarebbero ormai precluse tutte le attiv<strong>it</strong>à non potute eserc<strong>it</strong>are<br />

e riservate in primo grado all’udienza preliminare (quali le richieste di r<strong>it</strong>i alternativi)<br />

o al dibattimento (si pensi, per esemplificare, alle questioni preliminari<br />

di cui all’art. 491 c.p.p.).<br />

Infine, l’attuale normativa continua a lasciare senza tutela l’imputato «incolpevole»<br />

dichiarato contumace in sede di appello, poiché manca la possibil<strong>it</strong>à<br />

di far valere tale s<strong>it</strong>uazione con appos<strong>it</strong>o motivo di ricorso per cassazione, generatore<br />

di un annullamento con rinvio: con la conseguenza di una violazione<br />

dell’art. 6 conv. eur. dir. uomo non dissimile da quella constatata dalla Corte<br />

europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo per un giudizio contumaciale svoltosi (sebbene<br />

non «in prima battuta», ma dopo l’accoglimento di un ricorso per cassazione<br />

proposto dal pubblico ministero) davanti alla corte d’assise d’appello (27).<br />

4. – Non meno rilevanti sono i riflessi della giurisprudenza della Corte<br />

di Strasburgo in materia di acquisizione della prova dichiarativa, considerato<br />

che risulta ormai acclarato come il dir<strong>it</strong>to alla prova comporti i dir<strong>it</strong>ti tanto<br />

all’ammissione di un esperimento gnoseologico verosimile, pertinente, rilevante,<br />

non vietato dalla legge, nonché richiesto secondo le forme e i termini<br />

normativamente previsti, quanto alla sua effettiva assunzione in contradd<strong>it</strong>torio<br />

e alla valutazione dei suoi es<strong>it</strong>i.<br />

Proprio sul piano della presenza delle parti all’assunzione probatoria so-<br />

(25) Secondo P. Moscarini, La contumacia dell’imputato, Milano 1997, 467, «ammettere<br />

prove qui acquis<strong>it</strong>e nonostante il [già contumace] fosse ignaro, senza colpa, della<br />

c<strong>it</strong>azione o assolutamente impossibil<strong>it</strong>ato a comparire significa accettare il rischio che detta<br />

ripetizione sia, in tutto o in parte, ininfluente, nella misura in cui il collegio d’appello r<strong>it</strong>enga<br />

di attribuire maggiore credibil<strong>it</strong>à alle precedenti risultanze».<br />

(26) Esso è stato rilevato, ad esempio, da F. Caprioli, Cooperazione giudiziaria e<br />

processo in absentia, in Aa.Vv., L’area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di<br />

un equilibrio fra prior<strong>it</strong>à repressive ed esigenze di garanzia, a cura di T. Rafaraci, Milano<br />

2007, 398; L. Filippi, R<strong>it</strong>o contumaciale: quale «equo processo»?, inCass. pen. 2005,<br />

2204; G. Ubertis, Come rendere giusto il processo senza imputato (2004), in Id., Argomenti<br />

di procedura penale, II, Milano 2006, 174-175.<br />

(27) C. dir. uomo, sent. 28 agosto 1991, F.C.B. c. Italia, § 14 e 17-19.


40<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

no sorte le maggiori controversie e si sono avuti i più numerosi interventi della<br />

Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo.<br />

In estrema sintesi, essa individua un terza via per i rapporti tra dir<strong>it</strong>to<br />

alla prova e contradd<strong>it</strong>torio: non si accontenta di un contradd<strong>it</strong>torio debole,<br />

lim<strong>it</strong>ato agli aspetti argomentativi del fenomeno probatorio (per cui le parti<br />

potrebbero unicamente offrire al giudice le proprie valutazioni su una dichiarazione<br />

testimoniale a suo tempo resa non alla loro presenza), ma non esige<br />

un contradd<strong>it</strong>torio forte, esteso fino a comprendere necessariamente gli aspetti<br />

attinenti al momento genetico dell’elemento gnoseologico (attraverso l’intervento<br />

delle medesime parti nel momento in cui il teste rende il suo enunciato).<br />

Essa, per usare una formula impiegata per la prima volta al X Convegno<br />

di questa Associazione, «r<strong>it</strong>iene ineludibile garantire che, prima di essere<br />

giudicato, l’imputato possa guardare negli occhi chi depone contro di lui e<br />

possa contestargli le affermazioni rese in una fase precedente... esige come<br />

requis<strong>it</strong>o minimo che la fonte di prova sia comunque inser<strong>it</strong>a nel circu<strong>it</strong>o<br />

del contradd<strong>it</strong>torio: esige, cioè, un contradd<strong>it</strong>torio almeno differ<strong>it</strong>o sulla fonte<br />

di prova» (28).<br />

Conseguentemente, essa ha reputato conforme al dettato convenzionale<br />

«l’utilizzo a fini di prova di dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini<br />

preliminari agli organi inquirenti da un testimone che le abbia successivamente<br />

r<strong>it</strong>rattate in sede dibattimentale... nella misura in cui l’esame dibattimentale<br />

del testimone abbia garant<strong>it</strong>o alla difesa la possibil<strong>it</strong>à di contestare<br />

il contenuto delle sue precedenti dichiarazioni» (29). Ma, coerentemente, ha<br />

r<strong>it</strong>enuto incompatibile con l’art. 6 conv. eur. dir. uomo fondare una condanna<br />

esclusivamente o in maniera determinante su dichiarazioni rese prima del dibattimento<br />

senza osservare il contradd<strong>it</strong>torio, ad esempio, da chi successivamente<br />

in sede di giudizio non sia stato sottoposto a esame perché «vulnerabile»,<br />

ossia tale che la sottoposizione a confronto dialettico ne metterebbe a<br />

repentaglio l’equilibrio – nonché, trattandosi di minore, lo sviluppo – psicofisico<br />

(l’adozione di specifiche modal<strong>it</strong>à per l’acquisizione probatoria a tutela<br />

della salute o della privatezza del dichiarante sarebbe quindi possibile qualora<br />

però esse fossero contemporaneamente idonee a salvaguardare il dir<strong>it</strong>to di difesa<br />

dell’imputato (30)), deceduto (31) o divenuto irreperibile (32) oppure da<br />

(28) G. Ubertis, Doppio binario, contradd<strong>it</strong>torio sulla fonte di prova e incompatibil<strong>it</strong>à<br />

del giudice (1996), in Id., Argomenti di procedura penale, Milano 2002, 182.<br />

(29) C. dir. uomo, sez. II, dec. 16 marzo 2000, Camilleri c. Malta, in Cass. pen.<br />

2002, 1815, m. 610.<br />

(30) C. dir. uomo, sez. III, sent. 10 novembre 2005, Bocos-Cuesta c. Paesi Bassi,<br />

§ 69.<br />

(31) C. dir. uomo, sez. I, sent. 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia, § 86 ss.<br />

(32) C. dir. uomo, sent. 6 dicembre 1988, Barberá, Messegué e Jabardo c. Spagna, §<br />

86 e 89.


corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e «processo equo» ... 41<br />

stranieri che abbiano deposto all’estero senza che mai la difesa abbia avuto<br />

l’occasione di interrogarli (33).<br />

Sulla base di tale orientamento, si evidenzierebbe il contrasto con il sistema<br />

pattizio degli artt. 238, comma 3, 512, comma 1, 512-bis e 513, comma<br />

2, secondo periodo, c.p.p., almeno in quanto attinenti all’uso determinante<br />

contra reum di elementi di prova dichiarativa precedentemente acquis<strong>it</strong>i<br />

senza la partecipazione della controparte, relativamente alla quale non sia applicabile<br />

l’ipotesi della «condotta illec<strong>it</strong>a» contemplata dall’art. 111, comma<br />

5, terza ipotesi, Cost. (e analoga argomentazione sarebbe sostenibile rispetto<br />

all’art. 195, comma 3, c.p.p. per la mancanza della richiesta audizione con il<br />

metodo dialettico di chi abbia direttamente percep<strong>it</strong>o i fatti rifer<strong>it</strong>i durante la<br />

testimonianza de relato).<br />

Il particolare interesse dell’argomento, tuttavia, consiste pure nella circostanza<br />

che un’attenta esegesi dell’art. 111, comma 5, seconda ipotesi Cost.<br />

condurrebbe all’analogo risultato di r<strong>it</strong>enere cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>time le<br />

c<strong>it</strong>ate norme codicistiche.<br />

In propos<strong>it</strong>o, basta considerare che l’«impossibil<strong>it</strong>à di natura oggettiva»<br />

sussiste, se rigorosamente intesa, solo quando inerisce alla natura «dell’oggetto»,<br />

cioè cost<strong>it</strong>uisce una caratteristica propria dello strumento probatorio<br />

in quanto tale, come esemplificativamente avviene nell’ipotesi della videoregistrazione<br />

di un furto compiuto nottetempo in un locale deserto, effettuata<br />

automaticamente da una cinepresa: i dati visivi così ottenuti non potrebbero<br />

essere in alcuna maniera raggiungibili attraverso una testimonianza, nemmeno<br />

differ<strong>it</strong>a, rendendo incontestabilmente acquisibile il documento cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o<br />

dal supporto tecnologico recante le immagini della commissione del reato. La<br />

medesima impossibil<strong>it</strong>à non sarebbe invece definibile «di natura oggettiva»<br />

qualora, estensivamente e più discutibilmente, derivasse da una «causa oggettiva»<br />

esterna all’esperimento conosc<strong>it</strong>ivo e influente sulle sue modal<strong>it</strong>à assuntive<br />

(come accade quando sopravvengono ostacoli imprevedibili alla ripetizione<br />

in contradd<strong>it</strong>torio di quanto compiuto in sua mancanza).<br />

E giova comunque rilevare che verso un’interpretazione delle norme<br />

sulle letture dibattimentali «letto nel quadro dei principi desumibili dal sistema<br />

cost<strong>it</strong>uzionale (art. 111 Cost.) e da quello della Convenzione per la salvaguardia<br />

dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 6)» sembra<br />

dirigersi la più recente giurisprudenza, che vincola il giudice di mer<strong>it</strong>o a<br />

«ogni opportuna cautela... [tra l’altro] ponendo in relazione la testimonianza<br />

con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali» (34). Riguardo alla<br />

dichiarazione in oggetto, sarebbe quindi vietato un suo impiego esclusivo per<br />

(33) C. dir. uomo, sez. II, sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia, § 26 e 28.<br />

(34) Cass., sez. II, 18 ottobre 2007, Poltronieri, in Dir. pen. proc. 2008, 883, da cui è<br />

tratta anche la c<strong>it</strong>azione immediatamente precedente.


42<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

la decisione, restandone da valutare gli effetti (determinanti o no) sulla pronuncia<br />

ai fini della sua compatibil<strong>it</strong>à con l’art. 6 conv. eur. dir. uomo: ma non<br />

può disconoscersi che un uso anche lim<strong>it</strong>ato di tale elemento conosc<strong>it</strong>ivo sarebbe<br />

imped<strong>it</strong>o dall’art. 111, comma 5, Cost. se inteso come non comprendente<br />

tra le deroghe all’attuazione del contradd<strong>it</strong>torio la «causa oggettiva»<br />

della sua impossibil<strong>it</strong>à. Pure in questo caso, come accade per l’interpretazione<br />

dominante sul recepimento in Cost<strong>it</strong>uzione del contradd<strong>it</strong>torio «forte» poi<br />

trasfusa nella l. 1º marzo 2001 n. 63 (35), il nostro sistema apparirebbe più<br />

rigoroso nella tutela del contradd<strong>it</strong>torio rispetto alle prescrizioni pattizie.<br />

Inoltre, va segnalato che l’esigenza di un contradd<strong>it</strong>torio almeno differ<strong>it</strong>o<br />

sulla fonte di prova incide altresì sulla disciplina del cosiddetto contradd<strong>it</strong>torio<br />

«inquinato» di cui all’art. 111, comma 5, Cost. Non sempre, infatti,<br />

una condotta illec<strong>it</strong>a a danno del testimone permetterebbe l’elusione della<br />

dialettica probatoria almeno differ<strong>it</strong>a. Se un soggetto che l’avesse sub<strong>it</strong>a fosse<br />

chiamato a deporre contro più imputati, ma a solo uno di essi (o addir<strong>it</strong>tura<br />

a un terzo interessato all’es<strong>it</strong>o del processo) fossero addeb<strong>it</strong>abili le pressioni<br />

antigiuridiche, non sembra leg<strong>it</strong>timo emanare una decisione basandosi<br />

essenzialmente su dichiarazioni sfavorevoli, l’autore delle quali non ne abbia<br />

reso conto all’accusato che sia incolpevole in relazione a tale comportamento<br />

illec<strong>it</strong>o: invero, nei confronti dei coimputati, con riferimento alla posizione<br />

di un testimone reticente siffatto potrebbe reputarsi integrata l’esemplificazione<br />

dell’art. 111, comma 4, secondo periodo, Cost., sostenendosi<br />

che la sottrazione all’interrogatorio sia effetto di una libera scelta, essendo<br />

coartata solamente quella concernente il soggetto a cui favore è stato realizzato<br />

il fatto illec<strong>it</strong>o. Più in generale, per tutte le occorrenze di contradd<strong>it</strong>torio<br />

«inquinato», fondare una condanna, esclusivamente o in maniera determinante,<br />

su quanto asser<strong>it</strong>o da una persona per la quale non si sia avuta un’occasione<br />

adeguata e sufficiente di esame da parte di un accusato non responsabile<br />

di tale s<strong>it</strong>uazione comporta certamente una violazione dell’art. 6 conv.<br />

eur. dir. uomo.<br />

5. – Tuttavia, il tema che sembra attualmente all’ordine del giorno attiene<br />

al problema relativo a come l’Italia possa adeguarsi alle condanne della<br />

Corte europea per violazioni dell’equ<strong>it</strong>à processuale collegate a carenze strutturali<br />

del suo sistema processuale, essendo tenuta a colmarle ai sensi dell’art.<br />

46 conv. eur. dir. uomo.<br />

Riprendendo argomenti recentissimamente esposti (36), il problema più<br />

(35) Per una recente illustrazione delle possibil<strong>it</strong>à interpretative dell’art. 111 Cost.,<br />

sia consent<strong>it</strong>o rinviare a G. Ubertis, Sistema di procedura penale, I,Principi generali,<br />

c<strong>it</strong>., 167 ss.<br />

(36) G. Ubertis, L’adeguamento <strong>it</strong>aliano alle condanne europee per violazioni del-


corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e «processo equo» ... 43<br />

rilevante inerisce ai casi in cui, come per la prima volta segnalato dal Com<strong>it</strong>ato<br />

dei ministri nella Raccomandazione n. 2 del 19 gennaio 2000 (37), la necessaria<br />

rest<strong>it</strong>utio in integrum del soggetto v<strong>it</strong>tima della violazione convenzionale<br />

possa ottenersi solo attraverso la riapertura del procedimento in cui<br />

quest’ultima sia avvenuta.<br />

Tale esigenza, però, collide inev<strong>it</strong>abilmente con il giudicato ormai formatosi<br />

nell’ordinamento interno (eventualmente, come già indicato supra,<br />

§ 3, pure a segu<strong>it</strong>o di impugnazione della sentenza contumaciale, che non garantisce<br />

una partecipazione alle attiv<strong>it</strong>à processuali idonea a consentire nel<br />

nuovo grado il «recupero» della trasgressione pattizia). In propos<strong>it</strong>o, la giurisprudenza<br />

cerca di aggirare l’ostacolo, o fingendo di abbatterlo ma in concreto<br />

applicando l’art. 175 c.p.p. (38) o sostenendo che – nonostante attraverso<br />

l’incidente di esecuzione sia «preclusa la deduzione di vicende procedurali<br />

coperte dal giudicato» (39) – «il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a<br />

norma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibil<strong>it</strong>à del giudicato quando la Corte europea<br />

per la salvaguardia dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia<br />

accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione<br />

delle regole sul processo equo sanc<strong>it</strong>a dall’art. 6 della Convenzione europea e<br />

abbia riconosciuto il dir<strong>it</strong>to del condannato alla rinnovazione del giudizio,<br />

anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo<br />

idoneo ad instaurare il nuovo processo» (40).<br />

Ma così facendo si ottengono due risultati parimenti negativi: da un lato,<br />

pur ev<strong>it</strong>ando al condannato, in materia di libertà personale, le conseguenze<br />

immediatamente dannose della pronuncia affetta da un vizio riscontrato dalla<br />

Corte di Strasburgo, non gli si assicura una completa rest<strong>it</strong>utio in integrum e<br />

pertanto non ci si adegua per intero alla sentenza europea (41); dall’altro, si<br />

l’equ<strong>it</strong>à processuale, in Aa.Vv., Giurisprudenza europea e processo penale. Nuovi scenari<br />

dopo il «caso Dorigo» e gli interventi della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, a cura di R. Kostoris-A.<br />

Balsamo, Torino 2008, 99 ss., che si ev<strong>it</strong>erà di c<strong>it</strong>are ulteriormente nel prosieguo della presente<br />

relazione, ma cui si rinvia per ulteriori approfondimenti e richiami bibliografici e giurisprudenziali.<br />

(37) Reperibile in traduzione <strong>it</strong>aliana in Dir. pen. proc. 2000, 391, con nota di A.<br />

Saccucci.<br />

(38) Per l’individuazione delle proliss<strong>it</strong>à e degli arzigogoli ricostruttivi di Cass., sez.<br />

I, 12 luglio 2006, Somogyi, in Dir. giust. 2006, n. 38, 51 ss., con motivazione, cfr. G.<br />

Ubertis, Contumaci, doppia rest<strong>it</strong>uzione in termine, ivi, 48-49.<br />

(39) S. Lonati, Il «caso Dorigo»: un altro tentativo della giurisprudenza di dare esecuzione<br />

alle sentenze della Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo in attesa di un (auspicato)<br />

intervento legislativo, inRiv. <strong>it</strong>. dir. e proc. pen. 2007, 1539.<br />

(40) Cass., sez. I, 1º dicembre 2006, Dorigo, in Cass. pen. 2007, 1447-1448 (in motivazione).<br />

Analogamente si era pronunciato Trib. Roma, 25 settembre 2006, Bracci, c<strong>it</strong>.,<br />

275 (in motivazione).<br />

(41) Come viene evidenziato pure da E. Selvaggi, Le sentenze della Corte europea


44<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

realizza «la paradossale s<strong>it</strong>uazione di un giudicato penale... collocato... in una<br />

sorta di limbo processuale» (42).<br />

È sicuramente vero che attualmente non sono rinvenibili nel nostro ordinamento<br />

ist<strong>it</strong>uti esplic<strong>it</strong>amente disciplinati per conseguire la riapertura del<br />

processo. Ma è altrettanto sostenibile che una soluzione lineare è tuttavia possibile,<br />

qualora si ponga la dovuta attenzione sia al sistema che ai concetti di<br />

teoria generale.<br />

Sintetizzando al massimo, può affermarsi che l’inosservanza dei requis<strong>it</strong>i<br />

del processo equo, imposti sia dall’art. 6 conv. eur. dir. uomo (vincolante<br />

per il legislatore processuale penale in forza tanto degli artt. 76 e 77, comma<br />

1, Cost. – dato il preambolo dell’art. 2 legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81 –<br />

quanto dell’art. 117, comma 1, Cost.) sia dall’art. 111, comma 1, Cost., generi<br />

il venir meno della giurisdizione in senso proprio, originandone unicamente<br />

un suo simulacro.<br />

Ma considerando l’assenza di una previsione legislativa di questa eventual<strong>it</strong>à<br />

e di una disciplina dei suoi effetti (salvo il caso della trasgressione al<br />

canone della durata ragionevole del processo, le cui conseguenze sono contemplate<br />

dalla l. 24 marzo 2001 n. 89), nonché la sua macroscopica difform<strong>it</strong>à<br />

dal modello processuale, emergerebbe per tale ipotesi l’integrazione dei<br />

due caratteri peculiari dell’inesistenza giuridica.<br />

Non sussistendo giuridicamente un giudizio, nemmeno sorge la questione<br />

di rispettare un giudicato e il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 670,<br />

comma 1, c.p.p., dovrebbe solo accertare la mancanza del t<strong>it</strong>olo esecutivo e<br />

assumere le delibere conseguenti: la sospensione dell’esecuzione, la liberazione<br />

dell’interessato se in vinculis non per altro motivo e (regredendo il procedimento<br />

allo stato e al grado in cui si è realizzata l’invalid<strong>it</strong>à) la rimessione<br />

degli atti al giudice a suo tempo competente per la fase processuale invalidamente<br />

celebrata, da svolgere per la prima volta r<strong>it</strong>ualmente.<br />

Certamente sarebbe meglio un intervento del Parlamento, sebbene non<br />

possa escludersene uno della Corte cost<strong>it</strong>uzionale: essa, infatti, ha recentemente<br />

dichiarato infondata una questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art.<br />

630, lett. a, c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 Cost. (43), ma si<br />

è lasciata aperta la strada per l’eventuale accoglimento successivo di una questione<br />

basata su altri parametri (quali, in primis, l’art. 117, comma 1, Cost.).<br />

Nell’attesa di una soluzione legislativa, la nostra proposta ermeneutica è<br />

dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e il giudicato nazionale: confl<strong>it</strong>to non risolvibile?, inCass. pen. 2006,<br />

3188.<br />

(42) A. Pugiotto, Vent’anni dopo l’insegnamento di Giovanni Battaglini, in All’incrocio<br />

tra Cost<strong>it</strong>uzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna<br />

delle sentenze di Strasburgo, a cura di R. Bin e altri, Torino 2007, 193.<br />

(43) Corte cost., sent. 30 aprile 2008 n. 129, in G.U., 1ª Serie speciale, 7 maggio<br />

2008 n. 20, 47 ss.


corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e «processo equo» ... 45<br />

indubbiamente rigorosa ed estrema. Essa, però, oltre che adeguata agli impegni<br />

pattizi, risulta comunque meno lesiva per il sistema della ricordata impostazione<br />

giurisprudenziale che asserisce l’astratta esistenza di un giudicato<br />

iniquamente formatosi, dichiarandone però l’ineseguibil<strong>it</strong>à e quindi riducendolo<br />

in concreto a carta straccia.<br />

Giulio Ubertis<br />

Professore ordinario<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Milano-Bicocca


VARIABILITÀ DELL’OGGETTO DEL PROCESSO<br />

(NELL’AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA) (*)<br />

Sommario: 1. Premessa. – 2. Tesi e ant<strong>it</strong>esi. – 3. Oggetto del processo nell’orb<strong>it</strong>a<br />

della fattispecie: difficoltà. – 4. Oggetto del processo variabile. –<br />

5. Lim<strong>it</strong>azione del principio dispos<strong>it</strong>ivo: obiezione e replica. – 6. Compromissione<br />

della terzietà del giudice: obiezione e replica. – 7. Sintesi.<br />

1. – Nell’esperienza <strong>it</strong>aliana del processo civile si attribuisce una importanza<br />

fondamentale alla tempestiva individuazione dell’oggetto del processo,<br />

perché essa rileva ai fini dell’applicazione di una serie di ist<strong>it</strong>uti nel corso di<br />

quest’ultimo, e poi ai fini della determinazione dell’oggetto del giudicato. La<br />

consapevolezza di ciò conduce a cogliere in questa nozione una delle porte di<br />

accesso allo studio del processo di cognizione. (1)<br />

Non sorprende quindi che l’approfondimento del tema rivesta un ruolo<br />

centrale nella costruzione sistematica dell’azione collettiva risarc<strong>it</strong>oria (art.<br />

140 bis c. cons., non ancora efficace).<br />

2. – Si contendono il campo fondamentalmente due tesi, che, con qualche<br />

semplificazione, possono essere ridotte alla seguente contrapposizione.<br />

Secondo una prima tesi, oggetto del processo e del giudicato sono i sin-<br />

(*) Relazione al convegno «La conciliazione collettiva», Univers<strong>it</strong>à degli Studi di<br />

Milano, 26 settembre 2008. Essa riprende sinteticamente idee sviluppate in precedenti<br />

scr<strong>it</strong>ti dell’a., cui si rinvia per l’apparato bibliografico: Modelli europei di tutela collettiva<br />

nel processo civile: esperienze tedesca e <strong>it</strong>aliana a confronto, inRiv. trim. dir. proc. civ.<br />

2007, 1229; Azione di null<strong>it</strong>à (profili di teoria generale), inRiv. dir. civ.; Supplemento annuale<br />

di studi e ricerche 2008, 59; Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali,<br />

inRiv. trim. dir. proc. civ.; Supplemento 2008, 99; Autonomia privata e processo<br />

civile (appunti sul possibile ruolo del notaio nella crisi coniugale),inForo <strong>it</strong>. 2008, I, 162;<br />

Divieto di frazionamento giudiziale del cred<strong>it</strong>o: applicazione del principio di proporzional<strong>it</strong>à<br />

nella giustizia civile?, ivi 2008, I, 1519; L<strong>it</strong>isconsorzio «aggregato». L’azione risarc<strong>it</strong>oria<br />

in forma collettiva dei consumatori, inRiv. trim. dir. proc. civ. 2008, 819; Azioni collettive:<br />

interessi protetti e modelli processuali di tutela,inRiv. dir. proc. 2008, n. 5; Azione<br />

collettiva risarc<strong>it</strong>oria (art. 140 bis cod. consumo). Oggetto del processo e del giudicato<br />

«ad assetto variabile», in Foro <strong>it</strong>. 2008, V, 200; Nozione di controversia «complessa»:<br />

impieghi normativi, ivi, in corso di pubblicazione.


48<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

goli cred<strong>it</strong>i risarc<strong>it</strong>ori e rest<strong>it</strong>utori dei consumatori che aderiscono all’azione<br />

collettiva risarc<strong>it</strong>oria promossa dalla associazione o dal com<strong>it</strong>ato, con possibil<strong>it</strong>à<br />

– dipendente dallo stato degli atti – di ottenere anche una tutela di condanna.<br />

Secondo l’altra tesi, oggetto del processo e del giudicato non sono mai i<br />

cred<strong>it</strong>i risarc<strong>it</strong>ori e rest<strong>it</strong>utori degli aderenti, ma un qualcosa di meno. Diverso<br />

a seconda delle sfumature tra le varie tesi, il quid minus è tale da escludere in<br />

ogni caso la possibil<strong>it</strong>à di ottenere una sentenza di condanna a vantaggio degli<br />

aderenti: l’an del dir<strong>it</strong>to, la questione relativa alla illice<strong>it</strong>à della condotta<br />

plurioffensiva, la responsabil<strong>it</strong>à risarc<strong>it</strong>oria o rest<strong>it</strong>utoria dell’impresa o l’interesse<br />

collettivo dei consumatori e degli utenti.<br />

La scelta tra l’una e l’altra tesi non è pregiudicata da ragioni di ordine<br />

cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

In particolare, le tesi che colgono l’oggetto del processo e del giudicato<br />

nell’azione collettiva risarc<strong>it</strong>oria in un qualcosa di diverso da un dir<strong>it</strong>to o comunque<br />

da una s<strong>it</strong>uazione soggettiva sostanziale non incontrano un ostacolo<br />

insuperabile nell’art. 24 Cost.<br />

Come le altre garanzie cost<strong>it</strong>uzionali, l’art. 24 Cost. è esposto al bilanciamento<br />

con altri valori cost<strong>it</strong>uzionali. Invalicabile è solo il suo contenuto<br />

essenziale, che consiste nel dischiudere sempre la tutela giurisdizionale dei<br />

dir<strong>it</strong>ti attraverso un processo a cognizione piena.<br />

Ciò non esclude la possibil<strong>it</strong>à di lim<strong>it</strong>are l’oggetto del processo ad una<br />

questione comune ad una serie di cause, quando ciò sia lo strumento per conseguire<br />

economia processuale secondo il canone di proporzional<strong>it</strong>à. Quest’ultimo<br />

può essere ambientato nell’esperienza processuale <strong>it</strong>aliana come un risvolto<br />

del valore cost<strong>it</strong>uzionale della efficienza nella disciplina del processo,<br />

che si desume dall’affermazione della sua ragionevole durata (art. 111, comma<br />

2º, Cost.).<br />

3. – Per cercare di superare la contrapposizione fra le due tesi, occorre<br />

rimettere in discussione lo stesso approccio con cui di sol<strong>it</strong>o i processualisti<br />

affrontano questi problemi.<br />

Gli argomenti che animano la contrapposizione considerano l’oggetto<br />

del processo e del giudicato esclusivamente da un punto di vista strutturale.<br />

Essi considerano il problema risolto, sol che si identifichi con un sufficiente<br />

grado di precisione che cosa l’attore ha dedotto in giudizio: un dir<strong>it</strong>to sostanziale<br />

o una mera questione?<br />

I due punti di vista contrapposti sono accomunati da una notevole astrazione.<br />

Entrambi si muovono sul piano della teoria della fattispecie, tanto che<br />

l’alternativa potrebbe essere così riformulata: oggetto del processo è un effetto<br />

giuridico o un elemento della fattispecie?<br />

La statica ricostruzione dell’oggetto del processo entro la teoria della<br />

fattispecie incontra difficoltà ad inquadrare la concreta dinamica delle attiv<strong>it</strong>à<br />

protettive o lesive degli interessi umani. Questa ricostruzione allontana fre


variabil<strong>it</strong>à dell’oggetto del processo ... 49<br />

quentemente l’idea di oggetto del processo da quella realtà contingente e concreta<br />

che l’attore chiede hic et nunc di sottoporre a giudizio (1).<br />

In altri termini, se è importante sapere che cosa l’attore fa valere in giudizio,<br />

ancora più importante è sapere perché, come e quando lo fa valere.<br />

Non si tratta di una apertura indiscriminata verso la rilevanza dei motivi soggettivi<br />

e individuali alla base della iniziativa processuale, bensì di una apertura<br />

calibrata verso lo scopo oggettivo che, nella s<strong>it</strong>uazione concreta in cui si<br />

trova il soggetto, sorregge la sua azione giudiziale.<br />

Una considerazione meramente strutturale, statica, rigida, atemporale<br />

dell’oggetto del processo, uno sforzo teso a rispondere solo alla domanda relativa<br />

al «che cosa» è dedotto in giudizio in termini di fattispecie o di effetto,<br />

indipendentemente dalle condizioni fattuali e dalle aspettative dell’attore e<br />

del convenuto, perde il contatto con una realtà sostanziale dalle mille sfaccettature.<br />

È difficile lasciare il «perché», il «come» e il «quando» integralmente<br />

fuori dalla teoria dell’oggetto del processo.<br />

4. – Quid iuris dal discorso svolto nei paragrafi precedenti in tema di<br />

oggetto del processo e del giudicato nell’azione collettiva risarc<strong>it</strong>oria?<br />

La prima conseguenza è quella di rinunciare a confrontare di nuovo pedissequamente<br />

gli argomenti a sostegno dell’una o dell’altra tesi sull’oggetto<br />

del processo, specialmente quelli che si fondano essenzialmente sulla lettura<br />

del testo dell’art. 140 bis c.cons. Si profila sotto i nostri occhi l’entrata in vigore<br />

di un’opera legislativa che rende plausibili tesi opposte.<br />

(1) Le cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à di una statica ricostruzione dell’oggetto del processo entro la teoria<br />

della fattispecie hanno guadagnato per la prima volta in modo prepotente le luci della ribalta<br />

giudiziaria <strong>it</strong>aliana nel caso Gubisch c. Palumbo, deciso dalla Corte giustizia delle<br />

comun<strong>it</strong>à europee, sentenza 8 dicembre 1987, causa 144/86, in Foro <strong>it</strong>., 1988, IV, 341:<br />

«quando si tratta in particolare, come nel caso di specie, della vend<strong>it</strong>a internazionale di beni<br />

mobili materiali, ne risulta che la domanda di esecuzione del contratto è volta a renderlo<br />

efficace, e che la domanda di annullamento e di risoluzione è volta appunto a negargli ogni<br />

efficacia. La forza obbligatoria del contratto si trova pertanto al centro delle due controversie.<br />

Se la domanda di annullamento o di risoluzione è la domanda posteriore, essa può addir<strong>it</strong>tura<br />

essere considerata un semplice mezzo di difesa contro la prima domanda presentata<br />

in forma di azione autonoma dinanzi ad un tribunale di un altro Stato contraente. Stando<br />

così le cose dal punto di vista processuale è giocoforza constatare che le due<br />

controversie hanno il medesimo oggetto, dato che quest’ultima nozione non può essere ristretta<br />

all’ident<strong>it</strong>à formale delle due domande».<br />

Il mutamento di prospettiva espresso nel passo della sentenza appena c<strong>it</strong>ato è di una<br />

semplic<strong>it</strong>à disarmante. Così l’accertamento giudiziale può assumere i connotati di un «prisma»<br />

nel quale si riflette l’esistenza umana, prima che l’ordinamento di dir<strong>it</strong>to sostanziale.<br />

Così si può recuperare la correlazione di valutazioni tra dir<strong>it</strong>to privato e dir<strong>it</strong>to processuale<br />

civile, che impedisce un uso abusivo del processo.


50<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Tale cornice normativa è in grado di recepire e offrire un fondamento ad<br />

interpretazioni schiettamente orientate alle conseguenze. Il dibatt<strong>it</strong>o si può<br />

spostare dalla lettera della legge alla mer<strong>it</strong>evolezza delle conseguenze che<br />

sulla base di quella piattaforma autor<strong>it</strong>ativa intendiamo conseguire.<br />

Due esempi applicativi, ovviamente senza pretesa di completezza.<br />

Primo esempio. L’illec<strong>it</strong>o plurioffensivo consiste in un identico servizio<br />

erogato senza richiesta dal professionista ad una plural<strong>it</strong>à di utenti. Per il servizio<br />

è stato corrisposto un identico corrispettivo. Dall’accertamento della illice<strong>it</strong>à<br />

della condotta del convenuto scaturisce automaticamente la determinazione<br />

della somma da rest<strong>it</strong>uire.<br />

È mer<strong>it</strong>evole di essere sostenuta (e conforme alla garanzia cost<strong>it</strong>uzionale<br />

dell’effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale) una interpretazione orientata alla<br />

conseguenza di offrire ai singoli aderenti all’azione un t<strong>it</strong>olo esecutivo al termine<br />

del processo collettivo.<br />

Secondo esempio. L’illec<strong>it</strong>o plurioffensivo consiste nella produzione e<br />

vend<strong>it</strong>a di un prodotto nocivo per la salute umana. L’accertamento dell’an<br />

e del quantum del danno sub<strong>it</strong>o da ciascun consumatore dipende da un giudizio<br />

individualizzato, calibrato sulle circostanze che hanno determinato il<br />

danno nel singolo caso.<br />

È mer<strong>it</strong>evole di essere sostenuta (e conforme al canone di efficienza della<br />

giustizia civile) una interpretazione orientata alla conseguenza di escludere<br />

la possibil<strong>it</strong>à di impegnare il processo collettivo nel giudizio individualizzato<br />

relativo ad uno o più dei dir<strong>it</strong>ti cumulati. Oggetto del processo e del giudicato<br />

è in questo caso lim<strong>it</strong>ato alla questione comune attinente all’illice<strong>it</strong>à della<br />

condotta dell’impresa convenuta.<br />

Serve allo scopo una norma che consenta al giudice – in collaborazione<br />

con le parti – di scegliere in concreto (in sede di giudizio di ammissibil<strong>it</strong>à)<br />

almeno tra due modelli di oggetto del processo legislativamente predeterminati.<br />

5. – Rispetto a quest’ultima soluzione, si prospetta una obiezione: la<br />

scelta giudiziale tra modelli alternativi di oggetto del processo lim<strong>it</strong>a un<br />

aspetto fondamentale del principio dispos<strong>it</strong>ivo in senso sostanziale, cioè il<br />

dominio della autonomia delle parti, non solo nella determinazione dell’inizio<br />

e della fine del processo, ma anche del suo oggetto.<br />

L’obiezione è seria e costringe ad una replica articolata. Innanz<strong>it</strong>utto,<br />

vagliare l’incidenza del principio dispos<strong>it</strong>ivo nel processo civile non equivale<br />

a discettare dell’eterno r<strong>it</strong>orno dell’identico. Nel panorama europeo, l’incidenza<br />

del principio dispos<strong>it</strong>ivo non è identica nei vari ordinamenti. L’elemento<br />

in cui si registrano più sfaccettature è probabilmente proprio quello<br />

relativo alla delim<strong>it</strong>azione dell’oggetto del processo e del giudicato. Si passa<br />

dalla ristretta soluzione tedesca, in cui l’oggetto del processo e del giudicato è<br />

delim<strong>it</strong>ato dalla richiesta della parte, individuata attraverso i fatti allegati, alla<br />

intermedia soluzione <strong>it</strong>aliana, in cui la legge e non solo la volontà delle parti


variabil<strong>it</strong>à dell’oggetto del processo ... 51<br />

può contribuire alla delim<strong>it</strong>azione oggettiva del giudicato (art. 34 c.p.c.), per<br />

arrivare all’ampia soluzione inglese, che può precludere ogni nuova considerazione<br />

dei fatti oggetto della decisione giudiziale.<br />

L’art. 34 c.p.c. consente una estensione dell’oggetto del processo alle<br />

questioni pregiudiziali (e quindi una lim<strong>it</strong>azione dell’autonomia delle parti)<br />

dettata da ragioni di economia ed efficienza della tutela giurisdizionale, valutate<br />

in via generale ed astratta dal legislatore.<br />

La soluzione proposta alla fine del paragrafo precedente consente una<br />

estensione (o anche una restrizione) dell’oggetto del processo collettivo risarc<strong>it</strong>orio<br />

dettata da ragioni di economia ed efficienza della tutela giurisdizionale,<br />

valutate in concreto dal giudice.<br />

In entrambi i casi il principio dispos<strong>it</strong>ivo è lim<strong>it</strong>ato da ragioni attinenti<br />

alla funzional<strong>it</strong>à del processo, che nel secondo caso non sono certamente più<br />

deboli. Al contrario: il canone di proporzional<strong>it</strong>à nell’impiego delle risorse<br />

dell’amministrazione giudiziaria suggerisce di configurare la disciplina delle<br />

cause seriali di massa all’es<strong>it</strong>o di un bilanciamento di valori cost<strong>it</strong>uzionali,<br />

che colloca su un piatto della bilancia le garanzie cost<strong>it</strong>uzionali che sorreggono<br />

il modello tradizionale di tutela giurisdizionale dei dir<strong>it</strong>ti nel singolo<br />

processo, e sull’altro piatto l’efficienza dell’amministrazione della giustizia,<br />

che sorregge la tutela giurisdizionale dei dir<strong>it</strong>ti nell’insieme dei processi o<br />

in una classe di essi.<br />

6. – Contro questo ragionamento si prospetta la seguente obiezione finale:<br />

problematica non è tanto la lim<strong>it</strong>azione del principio dispos<strong>it</strong>ivo in<br />

sé, quanto il fatto che essa sia affidata all’apprezzamento e alla scelta del giudice<br />

nel caso concreto. Ciò metterebbe a repentaglio la garanzia cost<strong>it</strong>uzionale<br />

della imparzial<strong>it</strong>à del giudice.<br />

Anche questa obiezione si espone ad una replica, che consente di confermare<br />

la soluzione proposta.<br />

La previsione di un aumento di poteri del giudice è frequentemente accompagnata<br />

dal rilievo cr<strong>it</strong>ico che tale aumento mina o può minare la sua imparzial<strong>it</strong>à.<br />

Ciò èaccaduto in particolare con la previsione dei poteri istruttori<br />

d’ufficio del giudice.<br />

Ammesso e non concesso che l’esercizio del potere di delim<strong>it</strong>are l’oggetto<br />

del processo (in dipendenza dal carattere semplice o complesso della<br />

controversia collettiva risarc<strong>it</strong>oria) paghi qualche leggero prezzo sul piano<br />

della imparzial<strong>it</strong>à psicologica del giudice, nel quadro di quel bilanciamento<br />

di valori cost<strong>it</strong>uzionali cui deve ispirarsi la disciplina della tutela collettiva<br />

giurisdizionale, quel prezzo non sembra superiore a quello collegato all’esercizio<br />

dei poteri istruttori d’ufficio e mer<strong>it</strong>a di essere pagato.<br />

In concreto, ciò significa essenzialmente: a) se l’attore delinea l’oggetto<br />

del processo in termini più ristretti di quelli efficienti (ad es., nel primo esempio<br />

del paragrafo n. 4, egli lim<strong>it</strong>a l’oggetto del processo alla questione relativa<br />

all’illice<strong>it</strong>à della condotta del convenuto), il giudice rileva la questione


52<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

d’ufficio e, in caso di inerzia delle parti, estende l’oggetto del processo ai cred<strong>it</strong>i<br />

rest<strong>it</strong>utori individuali; b) se l’attore delinea l’oggetto del processo in termini<br />

più ampi di quelli efficienti (ad es., nel secondo esempio del paragrafo<br />

n. 4, egli estende l’oggetto del processo ai cred<strong>it</strong>i risarc<strong>it</strong>ori individuali), il<br />

giudice rileva la questione d’ufficio e, in caso di inerzia delle parti, lim<strong>it</strong>a<br />

l’oggetto del processo alla questione relativa all’illice<strong>it</strong>à della condotta del<br />

convenuto.<br />

7. – In sintesi, l’azione collettiva risarc<strong>it</strong>oria ha un oggetto variabile e<br />

giudizialmente determinabile in concreto, in dipendenza dal carattere semplice<br />

o complesso della controversia e quindi dallo scopo oggettivamente perseguibile<br />

dalle parti.<br />

Una conclusione che presuppone l’abbandono della rigida adesione all’idea<br />

che l’immutabile identificazione ad opera delle parti dell’oggetto del<br />

processo e del giudicato cost<strong>it</strong>uisca quasi l’alfa e l’omega del processo civile.<br />

Remo Caponi<br />

Professore ordinario<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Firenze


I TERMINI NELL’ARBITRATO RITUALE (*)<br />

Sommario: 1. L’eterogenea natura dei termini nel processo arb<strong>it</strong>rale rispetto<br />

al processo ordinario. – 2. Il principio del contradd<strong>it</strong>torio come elemento<br />

determinante nella qualificazione dei termini nell’arb<strong>it</strong>rato. – 3. L’inapplicabil<strong>it</strong>à<br />

al processo arb<strong>it</strong>rale della normativa ordinaria in materia di<br />

termini. – 4. La vincolativ<strong>it</strong>à dei termini nel processo arb<strong>it</strong>rale discende<br />

dalla convenzione di arb<strong>it</strong>rato. Conseguenze. – 5. Posizione dei termini,<br />

loro riapertura ed eventuale rimessione in termini. – 6. La null<strong>it</strong>à per<br />

violazione del contradd<strong>it</strong>torio ex art. 829 n. 9 c.p.c. conseguente alla<br />

violazione dei termini. (1)<br />

1. – Lo sviluppo temporale del processo è retto dai termini che ne regolano<br />

lo svolgimento e che, nel processo di cognizione avanti al giudice statale,<br />

sempre più ne cadenzano il r<strong>it</strong>mo secondo la naturale sequenza allegazione<br />

– istruzione – decisione.<br />

Mentre però il processo statuale (sia esso ordinario o speciale, «societario»<br />

o di lavoro) affida per la gran parte la disciplina di tale sequenza ad<br />

espresse norme di legge, ciò non accade nel processo arb<strong>it</strong>rale. Vi sono, è<br />

vero, nella disciplina dell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale norme che dettano termini processuali:<br />

si pensi in primis al termine per la pronuncia del lodo, e alle relative<br />

ipotesi di interruzione e proroga; al termine per la nomina degli arb<strong>it</strong>ri, per<br />

la loro messa in mora o per la loro ricusazione, e ancora per l’impugnazione<br />

del lodo (1). Difetta invece nella normativa arb<strong>it</strong>rale qualunque disciplina<br />

espressa dei termini «interni» all’arb<strong>it</strong>rato stesso: ove le parti non ne abbiano<br />

dettato un’espressa regolamentazione, nell’amb<strong>it</strong>o delle «norme che gli arbi-<br />

(*) Questo scr<strong>it</strong>to è destinato agli Studi in onore di Modestino Acone.<br />

(1) Tratteremo nel testo unicamente dei termini che sono posti dagli arb<strong>it</strong>ri alle parti;<br />

esulano invece dalla nostra analisi i termini posti dalla legge o dalle parti stesse agli arb<strong>it</strong>ri<br />

(e il pensiero corre soprattutto al termine per la pronuncia del lodo, ma anche alla messa in<br />

mora prevista dall’art. 813 bis c.p.c.), poiché in tali casi le conseguenze dell’inadempimento<br />

sono stabil<strong>it</strong>e dalle legge stessa; parimenti non ci si occuperà dei termini concessi dagli<br />

arb<strong>it</strong>ri a soggetti diversi dalle parti (si pensi al termine per il depos<strong>it</strong>o della consulenza tecnica,<br />

o il termine per la comparizione di un teste), ove la sanzione si pone su un piano diverso<br />

da quello della null<strong>it</strong>à degli atti (sost<strong>it</strong>uzione del consulente, richiesta di un ordine di<br />

comparizione, ecc.).


54<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

tri devono osservare nel procedimento» (art. 816 bis primo comma c.p.c.), il<br />

relativo regime risulterà dalla facoltà riconosciuta agli arb<strong>it</strong>ri «di regolare lo<br />

svolgimento dell’arb<strong>it</strong>rato nel modo che r<strong>it</strong>engono più opportuno», con l’unico<br />

lim<strong>it</strong>e che «essi debbono in ogni caso attuare il principio del contradd<strong>it</strong>torio,<br />

concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibil<strong>it</strong>à di difesa»<br />

(art. 816 bis c.p.c.).<br />

Nel contempo, nella pratica arb<strong>it</strong>rale sempre più si impone la prassi di<br />

costruire (quantomeno) la fase introduttiva dei procedimenti arb<strong>it</strong>rali sulla<br />

falsariga della normativa dettata dal codice di r<strong>it</strong>o per il processo civile ordinario:<br />

si assiste così frequentemente alla concessione alle parti di termini per<br />

il depos<strong>it</strong>o di memorie destinate a precisare o a modificare domande ed eccezioni,<br />

segu<strong>it</strong>i da termini contrapposti per la deduzione di mezzi istruttori<br />

e per la successiva indicazione di prova contraria. Si riproduce così, mutatis<br />

mutandis, la sequenza oggi «compressa» nel sesto comma dell’art. 183 c.p.c.,<br />

finalizzata alla definizione già nella fase preliminare del processo di domande,<br />

eccezioni e prove.<br />

Mentre però l’inosservanza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., e più in<br />

generale di tutti i termini indicati dalla legge come «perentori», conduce nel<br />

r<strong>it</strong>o ordinario per espressa disposizione di legge alla decadenza della parte<br />

inadempiente dal relativo potere processuale di allegazione e prova, analoghe<br />

disposizioni sono invece assenti nel processo arb<strong>it</strong>rale, ove occorre porsi il<br />

problema delle conseguenze delle violazioni dei termini imposti dagli arb<strong>it</strong>ri<br />

e, per questo, identificarne correttamente la natura.<br />

Non c’è bisogno di sottolineare quanto il problema sia anche praticamente<br />

rilevante; e ciò ancor più oggi, ove la severa cadenza delle preclusioni<br />

processuali dettata da termini perentori nel processo ordinario cost<strong>it</strong>uisce un<br />

modello, al quale gli operatori dell’arb<strong>it</strong>rato inev<strong>it</strong>abilmente si rivolgono.<br />

2. – Le parti possono «stabilire, nella convenzione d’arb<strong>it</strong>rato, o con atto<br />

scr<strong>it</strong>to separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arb<strong>it</strong>rale, le norme<br />

che gli arb<strong>it</strong>ri debbono osservare nel procedimento arb<strong>it</strong>rale» (art. 816 bis);<br />

esse possono inoltre dotare tali prescrizioni della relativa sanzione, prevedendo<br />

che il mancato e non sanato rispetto di determinate forme produca la null<strong>it</strong>à<br />

del relativo atto, deducibile in sede di impugnazione (art. 829 n. 7 c.p.c.).<br />

Ovviamente, qualora ciò sia avvenuto (come per vero raramente accadrà, se<br />

non nell’amb<strong>it</strong>o di un complessivo rinvio a regolamentazioni arb<strong>it</strong>rali standard,<br />

pure di regola assai ermetiche sul punto), non si porrà il problema della<br />

natura dei termini, che troveranno in tale residuale ipotesi espressa disciplina.<br />

Ove però difetti tale regolamentazione convenzionale, cost<strong>it</strong>uisce premessa<br />

ormai acquis<strong>it</strong>a che gli arb<strong>it</strong>ri non hanno alcun dovere di conformarsi,<br />

quanto alle regole dell’arb<strong>it</strong>rato, a quelle poste dal codice di r<strong>it</strong>o: nulla osta,<br />

ovviamente, a che queste vengano utilizzate per libera scelta dell’arb<strong>it</strong>ro stesso,<br />

ma in tal caso si tratterà di un fenomeno di importazione volontaria del<br />

modello processuale ordinario, trasformato in regola arb<strong>it</strong>rale (2). Ne conse


i termini nell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale 55<br />

gue che, per la nostra analisi, sarà ininfluente che la regola posta dall’arb<strong>it</strong>ro<br />

sia identica a quella ordinaria, o sia invece frutto di una determinazione ad<br />

hoc: in ambedue i casi il problema della natura e vincolativ<strong>it</strong>à delle forme<br />

processuali si porrà in termini identici.<br />

L’art. 816 bis riconosce agli arb<strong>it</strong>ri il potere di regolare lo svolgimento<br />

dell’arb<strong>it</strong>rato nel modo che r<strong>it</strong>engono più opportuno; per converso però il codice<br />

non sanziona direttamente l’eventuale inottemperanza a tali regole, se<br />

non ponendo un’unica regola, di portata generale, e cioè che gli arb<strong>it</strong>ri devono<br />

«attuare il principio del contradd<strong>it</strong>torio, concedendo alle parti ragionevoli<br />

ed equivalenti possibil<strong>it</strong>à di difesa» (art. 816 bis c.p.c.); l’inosservanza di tale<br />

fondamentale regola è poi sanzionata dall’art. 829 n. 9, ove viene comminata<br />

la null<strong>it</strong>à del lodo «se non è stato osservato nel procedimento arb<strong>it</strong>rale il principio<br />

del contradd<strong>it</strong>torio» (3).<br />

3. – Nel processo di cognizione avanti al giudice ordinario opera la di-<br />

(2) Il principio è pacifico: cfr. Briguglio, in Brigulio-Fazzalari-Marengo, La nuova<br />

disciplina dell’arb<strong>it</strong>rato, Milano 1994, p. 105; Satta, Commentario, IV, 2, Milano 1971,<br />

p. 269 e ss., giunge anzi alla conclusione che la disciplina del processo ordinario sia incompatibile<br />

con quella dell’arb<strong>it</strong>rato, atteso che gli arb<strong>it</strong>ri difettano del potere di comminare<br />

autonomi motivi di null<strong>it</strong>à, da far valere in sede di impugnazione del lodo; D’Andrea, Procedimento,<br />

inDizionario dell’arb<strong>it</strong>rato, Torino 1997, p. 470; Della Pietra, Procedimento,<br />

in AA.VV., Dir<strong>it</strong>to dell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale, Torino 1997, p. 143; Bernini, L’arb<strong>it</strong>rato, Bologna<br />

1993, p. 338; Punzi, Disegno sistematico dell’arb<strong>it</strong>rato, vol. I, Padova 2000, p. 475.<br />

Il tema è stato affrontato in giurisprudenza in particolare da Cass. 31 gennaio 2007,<br />

n. 2201 (sez. I, rel. Del Core), in un caso nel quale le parti nella clausola compromissoria<br />

avevano stabil<strong>it</strong>o un rinvio «alle norme inderogabili del codice di procedura civile». Dedotta<br />

in sede di impugnazione per null<strong>it</strong>à da una delle parti la violazione di alcune norme contenute<br />

nel libro secondo del codice di r<strong>it</strong>o, la Corte, nella perspicua motivazione, ha avuto<br />

modo di osservare che «peraltro, la forma imposta a pena di null<strong>it</strong>à dall’ordinamento dello<br />

Stato per il processo ordinario non trasmigra solo per tale ragione nel processo arb<strong>it</strong>rale; il<br />

rilievo della null<strong>it</strong>à dell’atto difforme dovrà essere voluto dalle parti in sede di predeterminazione<br />

delle regole processuali. In diversi termini, l’inosservanza di forme prescr<strong>it</strong>te per i<br />

giudizi sotto pena di null<strong>it</strong>à può determinare la null<strong>it</strong>à del lodo soltanto se le parti, prima<br />

del giudizio arb<strong>it</strong>rale, abbiano stabil<strong>it</strong>o le regole procedimentali cui attenersi, eventualmente<br />

anche mediante richiamo a quelle del giudizio ordinario. La null<strong>it</strong>à prefissata dalla legge,<br />

infatti, avrà rilievo soltanto se la forma prevista per l’atto a pena di null<strong>it</strong>à èvoluta dalle<br />

parti nella determinazione consensuale delle forme processuali...».<br />

(3) La già c<strong>it</strong>ata sentenza Cass. 31 gennaio 2007, n.2201, ha avuto cura di specificare<br />

che «la previsione di null<strong>it</strong>à del lodo per violazione del contradd<strong>it</strong>torio di cui all’art.<br />

829 c.p.c., n. 9, ha un’autonoma valenza, quale norma di salvaguardia, allorquando le parti,<br />

nella libertà di plasmare le forme di svolgimento dell’arb<strong>it</strong>rato, hanno posto un lim<strong>it</strong>e al<br />

rilievo giuridico delle null<strong>it</strong>à formali», salvo specificare che «la violazione del contradd<strong>it</strong>torio<br />

non è rilevabile se l’atto ha egualmente raggiunto lo scopo di instaurarne (un giudizio<br />

– n.d.r.) regolare o se comunque l’inosservanza non ha causato pregiudizio alla parte».


56<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

stinzione tra termini perentori e termini ordinatori, che trova la sua disciplina<br />

negli artt. 152 e ss. c.p.c. Occorre allora verificare se il regime «ordinario»<br />

dei termini sia compatibile con il processo arb<strong>it</strong>rale.<br />

In dottrina il tema si è sviluppato su tre direttrici, che possiamo così sintetizzare.<br />

In primo luogo, vi è chi ha r<strong>it</strong>enuto che gli arb<strong>it</strong>ri non possano, tout<br />

court, porre termini «perentori», poiché essi difettano in origine del relativo<br />

potere, a loro non concesso dalla legge sull’arb<strong>it</strong>rato, che non prevede l’impugnazione<br />

del lodo per l’inosservanza di termini siffatti; questa corrente dottrinale<br />

fa peraltro eccezione per il termine ultimo dettato per la «precisazione<br />

delle conclusioni», che chiude defin<strong>it</strong>ivamente la fase di deduzione avanti al<br />

collegio (4).<br />

Vi è poi chi r<strong>it</strong>iene, con particolare riferimento ai termini istruttori, che<br />

questi si impongano alle parti, a pena di null<strong>it</strong>à degli atti compiuti fuori termine,<br />

esclusivamente laddove l’arb<strong>it</strong>ro abbia espressamente impresso loro la<br />

qualifica di «perentorietà», avendosi diversamente una lesione del principio<br />

cost<strong>it</strong>uzionale del dir<strong>it</strong>to di difesa (5).<br />

(4) Così Schizzerotto, Dell’arb<strong>it</strong>rato, III ed., Milano 1988, p. 509; cfr. anche Carnicini,<br />

voce Arb<strong>it</strong>rato,inNuovo Digesto <strong>it</strong>., Torino 1958, I, 2, p. 893; Vecchione, L’arb<strong>it</strong>rato<br />

nel sistema del processo civile, Milano 1971, p. 532, che però r<strong>it</strong>iene avere effetto preclusivo<br />

l’inv<strong>it</strong>o alle parti di precisare le conclusioni; G.F. Ricci, Svolgimento del procedimento,<br />

in AA.VV., Arb<strong>it</strong>rato, commentario diretto da F. Carpi, II ed., Bologna 2007, p. 363.<br />

Articolate sono poi le conclusioni di Punzi, Disegno sistematico dell’arb<strong>it</strong>rato, vol. I, Padova<br />

2000, p. 483, il quale, con riferimento al previgente art. 816 c.p.c., riconosce il potere<br />

degli arb<strong>it</strong>ri di dettare termini vincolanti per le parti e giustamente sottolinea che tale soluzione<br />

«trova conferma non solo nel richiamo del principio del contradd<strong>it</strong>torio, ma anche<br />

nella lettura dei precetti pos<strong>it</strong>ivi che, prescrivendo il modo in cui il contradd<strong>it</strong>torio deve<br />

essere assicurato, con l’assegnazione alle parti di termini ‘per presentare documenti e memorie<br />

e per esporre le loro repliche’, impongono che di questi termini venga garant<strong>it</strong>a l’osservanza<br />

per assicurare il corretto esercizio del dir<strong>it</strong>to di difesa e la tempestiva conclusione<br />

del giudizio».<br />

(5) «Ma v’è comunque un risultato minimo, al quale l’art. 24 Cost. non può non porre<br />

capo: la necess<strong>it</strong>à che nessuna istanza istruttoria e nessuna produzione di prove sia dichiarata<br />

inammissibile – per mancato rispetto di un termine, per difetto di forma, o per<br />

qualsiasi altra ragione –, se non in base a disposizioni fissate e rese note alle parti prima<br />

del compimento dell’atto...ciò consente di integrare nel modo opportuno anche quanto disposto<br />

dal già c<strong>it</strong>ato art. 816 4º comma, cod. proc. civ., circa l’assegnazione di un termine<br />

per il depos<strong>it</strong>o di documenti e memorie: giacché il termine non può essere reso dagli arb<strong>it</strong>ri<br />

perentorio, se non attraverso un’espressa dichiarazione in tal senso al momento della sua<br />

imposizione o comunque prima della sua scadenza»: così E. Ricci, La prova nell’arb<strong>it</strong>rato<br />

irr<strong>it</strong>uale, Milano 1974, p. 109-111. Nello stesso ordine di idee è poi Briguglio, Fazzalari,<br />

Marengo, op. c<strong>it</strong>., p. 103; La China, L’arb<strong>it</strong>rato, 2 a ed., Milano 2004, p. 88; che espressamente<br />

riconosce agli arb<strong>it</strong>ri il potere di porre termini perentori, con l’onere di avvertire


i termini nell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale 57<br />

Deve poi registrarsi la diffusa tendenza a leggere l’art. 816 bis c.p.c.<br />

esclusivamente come norma che impone agli arb<strong>it</strong>ri di imporre termini equilibrati<br />

e rispettosi del principio del contradd<strong>it</strong>torio, senza però soffermarsi<br />

sulle conseguenze della violazione dei termini pur leg<strong>it</strong>timamente posti (6).<br />

In realtà, tutte queste prese di posizione danno per scontato ciò che<br />

scontato non è affatto, e cioè che esistano sub specie aetern<strong>it</strong>atis termini<br />

«strutturalmente» perentori e termini «strutturalmente» ordinatori. A me pare<br />

invece che il problema sia tutto di dir<strong>it</strong>to pos<strong>it</strong>ivo, e che la qualifica di «ordinatorio»<br />

o «perentorio», assegnato ad un termine, altro non sia che un’espressione<br />

lessicale riassuntiva di un determinato regime, che si desume<br />

dal codice di r<strong>it</strong>o vigente e la cui applicabil<strong>it</strong>à al processo arb<strong>it</strong>rale eget probationem.<br />

Così impostato il problema, mi sembra fuor di dubbio che il regime dei<br />

termini «perentori» dettato dal codice di r<strong>it</strong>o sia incompatibile con l’arb<strong>it</strong>rato.<br />

L’art. 152 c.p.c. pone due regole cardine: per essere perentorio un termine<br />

deve essere espressamente previsto dalla legge come tale; il giudice non ha<br />

un autonomo potere di definire un determinato termine come stabil<strong>it</strong>o a pena<br />

di decadenza, a meno che la legge non gli conceda (anche implic<strong>it</strong>amente,<br />

come è ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza) il relativo potere. Ne consegue<br />

che, se si volesse postulare l’applicabil<strong>it</strong>à dell’art. 152 c.p.c. al processo<br />

arb<strong>it</strong>rale, se ne dovrebbe dedurre la trasposizione pressoché integrale nell’arb<strong>it</strong>rato<br />

delle regole che reggono il processo ordinario. A t<strong>it</strong>olo d’esempio,<br />

la possibil<strong>it</strong>à di comminare una decadenza per mancato rispetto dei termini<br />

per sollevare eccezioni in senso proprio, o nuove domande, o richiedere l’ammissione<br />

di mezzi di prova, con conseguente null<strong>it</strong>à dell’atto successivo che<br />

avesse come tardivo oggetto tali allegazioni o prove, comporterebbe per converso<br />

la trasposizione nel processo arb<strong>it</strong>rale dell’integrale regime dettato dagli<br />

artt. 163, 167, 180, 183 c.p.c.; discorso analogo si potrebbe poi fare per<br />

tutte le fasi del processo (7).<br />

espressamente le parti di tale natura del termine; Grossi, Sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di memorie e documenti<br />

dopo la scadenza del termine fissato dagli arb<strong>it</strong>ri, inRiv. arb. 1993, p. 259.<br />

(6) In questo senso, anche con riferimento alla normativa anteriore alla riforma, si<br />

vedano Della Pietra, Procedimento, c<strong>it</strong>., p. 146; Bernini, L’arb<strong>it</strong>rato, Bologna 1993, p.<br />

339; Bernini, L’arb<strong>it</strong>rato, Bologna 1993, p. 339; Carnacini, voce Arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale, inNovissimo<br />

Digesto <strong>it</strong>., I, 2, Torino 1958, p. 887; Carpi, Profili del contradd<strong>it</strong>torio nell’arb<strong>it</strong>rato,<br />

inRiv. arb. 2002, p. 10; Punzi, voce Arb<strong>it</strong>rato-I) Arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale e irr<strong>it</strong>uale, inEnc.<br />

giur., Roma 1995, p. 25; Rubino, Sammartano, Il dir<strong>it</strong>to dell’arb<strong>it</strong>rato, 5 a ed., Padova<br />

2006, p. 704; Vecchione, L’arb<strong>it</strong>rato nel sistema del processo civile, Milano 1971, p. 492.<br />

(7) È invece pacifico in giurisprudenza che, qualora le parti non abbiano vincolato<br />

gli arb<strong>it</strong>ri in ordine ai lim<strong>it</strong>i di proponibil<strong>it</strong>à delle nuove domande (come può avvenire<br />

in particolare tram<strong>it</strong>e il richiamo alle norme dettate per il processo ordinario), gli arb<strong>it</strong>ri<br />

rimangono liberi di ammettere per tutto il corso dell’arb<strong>it</strong>rato nuove domande e, a fortori,


58<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Richiederebbe poi un’impervia motivazione la tesi, che volesse invocare<br />

l’applicabil<strong>it</strong>à in amb<strong>it</strong>o arb<strong>it</strong>rale dell’art. 153 c.p.c., che impedisce la prorogabil<strong>it</strong>à<br />

(o l’abbreviazione) dei termini «perentori» su accordo delle parti: di<br />

quelle parti cioè, che sono invece leg<strong>it</strong>timate dall’art. 816 bis a dettare «tutte<br />

le regole di procedura dell’arb<strong>it</strong>rato, salvo il rispetto del principio del contradd<strong>it</strong>torio».<br />

Ovviamente nessun interprete si è spinto a tale conclusione:<br />

il che dimostra che quando la dottrina parla di «termine perentorio» nell’arb<strong>it</strong>rato<br />

si riferisce a qualcosa di diverso rispetto all’omologo ist<strong>it</strong>uto dettato<br />

dal codice di r<strong>it</strong>o.<br />

Altrettanto vano mi sembrerebbe il tentativo di «importare» nel processo<br />

arb<strong>it</strong>rale il regime dettato per i termini «ordinatori» dall’art. 154 c.p.c., secondo<br />

il quale il termine non stabil<strong>it</strong>o a pena di decadenza può essere prorogato,<br />

anche d’ufficio, ma prima della sua scadenza, per una durata comunque non<br />

eccedente quella del termine originario, con l’ulteriore corollario che non potrebbe<br />

essere consent<strong>it</strong>a proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente<br />

gravi e con provvedimento motivato. Per vero, è constatazione comune che la<br />

norma in esame è, a dir poco, di oscura interpretazione e soggetta ad applicazioni<br />

inev<strong>it</strong>abilmente contra legem: talché l’idea di una sua applicazione<br />

anche al processo arb<strong>it</strong>rale, prima ancora che inammissibile, mi sembrerebbe<br />

altamente inopportuna. D’altro canto, sotto un profilo sistematico valgono<br />

qui a fortori le medesime considerazioni svolte in relazione al termine «perentorio»:<br />

non si vede perché l’arb<strong>it</strong>ro, al quale la legge conferisce assai ampi<br />

poteri discrezionali in ordine al regolamento del procedimento, dovrebbe<br />

considerarsi vincolato a prorogare il termine ordinatorio per «una durata<br />

non superiore al termine originario» o, a maggior ragione, perché non possa<br />

liberamente concedere una «proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente<br />

gravi e con provvedimento motivato», come invece dispone l’art.<br />

154 c.p.c.<br />

4. – La concessione di un termine alle parti entro il quale deve essere<br />

svolta una determinata attiv<strong>it</strong>à processuale coinvolge nell’arb<strong>it</strong>rato due posizioni<br />

ben distinte, dovendo distinguersi le regole che si rivolgono agli arb<strong>it</strong>ri<br />

dalle conseguenze che ne derivano alle parti.<br />

In primo luogo, gli arb<strong>it</strong>ri sono vincolati, nel porre il termine, al rispetto<br />

dei dir<strong>it</strong>ti di difesa delle parti e, più specificamente, a concedere «ragionevoli<br />

ed equivalenti possibil<strong>it</strong>à di difesa». Ciò comporta due ovvie conseguenze:<br />

un termine non dovrà essere troppo ravvicinato, in relazione all’attiv<strong>it</strong>à che<br />

nuove eccezioni e mezzi di prova, sempreché venga assicurato «il dialettico svolgimento<br />

delle rispettive deduzioni e controdeduzioni»: così, tra le tante, Cass. 8 aprile 2004, n.<br />

6950; Cass. 19 febbraio 2003, n. 2472, in Riv. arb. 2003, p. 317, con nota di Izzo, Omessa<br />

formulazione dei ques<strong>it</strong>i e r<strong>it</strong>uale proposizione della domanda di arb<strong>it</strong>rato.


i termini nell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale 59<br />

entro quella data dovrà essere svolta; a fronte di una facoltà riconosciuta ad<br />

una delle parti, dovrà essere concesso un congruo termine per l’esercizio della<br />

facoltà di replica ad opera dell’altra parte.<br />

La «ragionevolezza» dei termini dovrà poi tenere conto del bilanciamento<br />

di interessi tra le esigenze di difesa delle parti e la necess<strong>it</strong>à, per gli<br />

arb<strong>it</strong>ri, di rispettare il termine per la pronuncia del lodo.<br />

Con riferimento invece alle parti, la questione è la seguente: i termini<br />

concessi dagli arb<strong>it</strong>ri, nei lim<strong>it</strong>i in cui siano, per l’appunto, «ragionevoli ed<br />

equivalenti», in che misura possono r<strong>it</strong>enersi vincolanti? In particolare, la<br />

violazione del termine posto dagli arb<strong>it</strong>ri produce ipso jure la null<strong>it</strong>à dell’atto<br />

compiuto fuori termine, per difetto delle sue qual<strong>it</strong>à temporali, o questo può<br />

invece essere leg<strong>it</strong>timamente acquis<strong>it</strong>o e utilizzato nel processo?<br />

Si noti che il problema si pone anche qualora l’arb<strong>it</strong>ro abbia specificato<br />

che il termine è «perentorio». Esclusa l’applicabil<strong>it</strong>à del regime ordinario e<br />

della relativa automatica sanzione di decadenza, derivante da una norma pos<strong>it</strong>iva<br />

di legge, il problema nell’arb<strong>it</strong>rato diviene quello di verificare se l’atto,<br />

compiuto dopo la scadenza del termine, violi o meno il principio del contradd<strong>it</strong>torio,<br />

con la conseguente sanzione di null<strong>it</strong>à ex art. 829 n. 9: il che non è<br />

affatto detto che accada, qualora, come di regola avverrà, la controparte sia<br />

stata messa comunque nelle condizioni di replicare all’atto compiuto fuori<br />

termine e, non foss’altro che per prudenza difensiva, abbia effettivamente<br />

provveduto in tal senso.<br />

Per risolvere il problema mi pare che si debba partire da una prima osservazione.<br />

Il potere (giurisdizionale, secondo l’opinione preferibile; secondo<br />

altri invece negoziale, come pure r<strong>it</strong>iene la Corte di cassazione), di cui gli arb<strong>it</strong>ri<br />

r<strong>it</strong>uali sono t<strong>it</strong>olari, ha certo nella vincolativ<strong>it</strong>à del lodo il suo momento<br />

di più evidente emersione, ma si esplica comunque in termini cogenti per tutta<br />

la durata del processo arb<strong>it</strong>rale, e segnatamente proprio nel potere, riconosciuto<br />

agli arb<strong>it</strong>ri, di regolare come meglio r<strong>it</strong>engano lo svolgimento del processo<br />

(8).<br />

(8) Una ricognizione della giurisprudenza, che non si arresti alle massime pubblicate,<br />

dimostra l’ovvio, ovvero che il processo arb<strong>it</strong>rale, come ogni processo, si compone di<br />

fasi progressive e vincolanti. Così cost<strong>it</strong>uisce giurisprudenza costante che «Gli arb<strong>it</strong>ri devono<br />

consentire alle parti di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze<br />

del processo, di presentare entro un termine prefissato memorie e repliche e di prendere<br />

visione in tempo utile delle istanze e delle richieste avversarie» (Cass. 16 maggio 2000,<br />

n. 6288); conforme Cass. 2 febbraio 2001, n. 1496; Cass. 11 gennaio 1988, n. 64; Cass.<br />

24 gennaio 2005, n. 1398; Cass. 13 luglio 1994, n. 6579. Cass. 14 febbraio 1997, n.<br />

1404 ha poi affermato che «l’arb<strong>it</strong>ro, pur potendo regolare il giudizio stesso nel modo<br />

che r<strong>it</strong>iene più opportuno quando le parti non abbiano determinato le regole da porre a base<br />

del procedimento, è comunque tenuto ad osservare i canoni fondamentali che garantiscono<br />

il rispetto del contradd<strong>it</strong>torio e del dir<strong>it</strong>to di difesa, consentendo alle parti di esporre i ri-


60<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

La parte che non rispetti i termini posti dall’arb<strong>it</strong>ro è dunque inadempiente,<br />

sia pure in maniera per così dire indiretta, alla convenzione d’arb<strong>it</strong>rato.<br />

Occorre poi chiedersi se la null<strong>it</strong>à derivante dalla violazione del contradd<strong>it</strong>torio,<br />

sanzionata in sede di impugnazione per null<strong>it</strong>à ex art. 829 n. 9 c.p.c.<br />

debba essere valutata considerando il procedimento nel suo insieme, come<br />

quella complessiva sequenza di atti che va dalla domanda arb<strong>it</strong>rale sino alla<br />

pronuncia del lodo, o se invece debba essere valutata in relazione a singole e<br />

più ristrette fasi procedimentali, caratterizzate da una sostanziale unic<strong>it</strong>à di<br />

funzione.<br />

La prima alternativa, talvolta sposata dalla giurisprudenza, ha in sé i germi<br />

della dissoluzione del processo arb<strong>it</strong>rale. Nulla infatti potrebbe impedire<br />

ad una delle parti di proporre nuove domande, nuove eccezioni o mezzi di<br />

prova in qualunque momento del processo arb<strong>it</strong>rale, solo che vi sia uno spazio<br />

difensivo successivo anche di fatto riconosciuto alla controparte. È però<br />

evidente che una tale soluzione comporta l’impossibil<strong>it</strong>à per gli arb<strong>it</strong>ri di dettare<br />

le regole di funzionamento del processo. La facoltà che spetta agli arb<strong>it</strong>ri<br />

di «regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che r<strong>it</strong>engono più opportuno»<br />

(art. 816 terzo comma c.p.c.) non può essere ridotta a ciò, che gli arb<strong>it</strong>ri<br />

possano fornire unicamente dei paterni consigli alle parti, circa il modo più<br />

opportuno di condurre l’arb<strong>it</strong>rato.<br />

È dunque ad una indagine anal<strong>it</strong>ica che occorre volgersi, valutando le<br />

singole ipotesi che si possono verificare nel corso del procedimento arb<strong>it</strong>rale<br />

in relazione ai termini posti dagli arb<strong>it</strong>ri.<br />

5. – La discrezional<strong>it</strong>à degli arb<strong>it</strong>ri nella concessione dei termini è vincolata,<br />

come si è piùvolte rimarcato, dal rispetto del contradd<strong>it</strong>torio e dall’esigenza<br />

di concedere alle parti «ragionevoli ed equivalenti possibil<strong>it</strong>à di<br />

difesa».<br />

La sequenza iniziale degli atti in memorie dedicate prima alla defin<strong>it</strong>iva<br />

posizione e precisazione delle domande e delle eccezioni, se non anche alla<br />

proposizione di nuove domande, segu<strong>it</strong>e da altre aventi la funzione di allega-<br />

spettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed in tempo utile le richieste<br />

di controparte, nonché di presentare entro termini prefissati memorie e repliche (da<br />

ultimo, Cass. 464-96), è anche vero che le parti conservano il loro potere dispos<strong>it</strong>ivo nella<br />

scelta dei mezzi di difesa e sono tenute a proporre tempestivamente le rispettive richieste ed<br />

eccezioni». Infine Cass. 12 aprile 2001, n. 5498, ha osservato che «ove siano stati concessi<br />

alle parti – sub<strong>it</strong>o dopo la formulazione dei ques<strong>it</strong>i o contestualmente a questi – termini per<br />

note e repliche, deve r<strong>it</strong>enersi che esse in tal modo siano state poste in condizione di formulare<br />

ogni loro richiesta, istruttoria e di mer<strong>it</strong>o, cosicché gli arb<strong>it</strong>ri, ove intendano decidere<br />

allo stato degli atti, non sono tenuti a concedere alcun ulteriore termini per note, né a<br />

disporre alcuna altra forma di contradd<strong>it</strong>torio orale della causa».


i termini nell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale 61<br />

zione e produzione delle prove, per chiudere infine con memorie contenenti<br />

esclusivamente «prove contrarie», pur non essendo in alcun modo obbligatoria,<br />

è certo quella più consueta e funzionale, sia per la corretta partizione della<br />

sequenza delle attiv<strong>it</strong>à, sia per la dimestichezza che i difensori di regola hanno<br />

con tale progressione dell’attiv<strong>it</strong>à difensiva (9).<br />

Ancor più usuale è la sequenza finale, che di regola si articola nello<br />

scambio di due contrapposti scr<strong>it</strong>ti difensivi finali, salva poi (di regola, ma<br />

non necessariamente) una discussione orale finale. Ancora una volta occorre<br />

rimarcare che qui massima è la libertà degli arb<strong>it</strong>ri nella scelta dei termini e<br />

delle modal<strong>it</strong>à di discussione, salva sempre la necess<strong>it</strong>à di assicurare «ragionevoli<br />

ed equivalenti possibil<strong>it</strong>à di difesa».<br />

Nulla osta poi, evidentemente, alla concessione di termini intermedi, di<br />

regola finalizzati al depos<strong>it</strong>o di mere memorie difensive illustrative delle domande,<br />

eccezioni o istanza istruttorie già proposte, o ancora a commento dell’es<strong>it</strong>o<br />

di prove cost<strong>it</strong>uende o di consulenze tecniche.<br />

In ogni caso, quale che sia la sequenza scelta dagli arb<strong>it</strong>ri, questa dovrà<br />

sempre assicurare il corretto esercizio del dir<strong>it</strong>to di replica: esigenza questa di<br />

recente giustamente ribad<strong>it</strong>a dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale nella nota decisione<br />

che ha dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 8, secondo comma,<br />

lett. c) del d.lgs. n. 5/2003 (giudizio societario) (10), e di cui la dottrina ha<br />

già giustamente sottolineato la portata espansiva.<br />

(9) La corretta percezione della cost<strong>it</strong>uzionale necess<strong>it</strong>à di termini regolatori della sequenza<br />

processuale ha indotto parte della dottrina a r<strong>it</strong>enere che si applichino nel caso di<br />

specie le preclusioni dettate dalla normativa ordinaria, almeno per quanto attiene alla scansione<br />

dei termini: così Marengo, Lo svolgimento del processo arb<strong>it</strong>rale, inRiv. arb. 1997,<br />

p. 309, che in relazione alla necess<strong>it</strong>à delle defin<strong>it</strong>iva formulazione delle istanze istruttorie,<br />

ricalcata sul modello dettato dall’art. 184 c.p.c., sottolinea come «la defin<strong>it</strong>iva formulazione<br />

di esse incide, anche qui, sull’efficienza delle difese delle parti, condizionata dalla possibil<strong>it</strong>à<br />

di conoscere i rispettivi apparati probatori; permettendo al giudice, inoltre, di indirizzare<br />

al meglio la propria iniziativa d’ufficio». Si tratta forse di una conclusione eccessivamente<br />

restr<strong>it</strong>tiva, considerando che gli arb<strong>it</strong>ri rimangono pur sempre t<strong>it</strong>olari del potere di<br />

porre le regole del procedimento, ma è tesi sintomatica della necess<strong>it</strong>à, avvert<strong>it</strong>a dagli interpreti,<br />

di una corretta scansione temporale della fase introduttiva del processo. Più ragionevolmente<br />

La China, op. c<strong>it</strong>., p. 89, ammette la possibil<strong>it</strong>à per gli arb<strong>it</strong>ri di dettare termini<br />

perentori, che siano però espressamente indicati come tali, e ne segnala l’opportun<strong>it</strong>à soprattutto<br />

in relazione alla fase finale del processo.<br />

(10) Corte cost., 24 luglio 2007, n. 321, che ha dichiarato «l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

dell’art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione<br />

dei procedimenti in materia di dir<strong>it</strong>to societario e di intermediazione finanziaria, nonché<br />

in materia bancaria e cred<strong>it</strong>izia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n.<br />

366), nella parte in cui non prevede anche l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese<br />

dalle quali sorga l’esigenza dell’esercizio del dir<strong>it</strong>to di replica dell’attore». A commento<br />

di tale decisione si può vedere sin d’ora Delle Donne, Eccezioni non rilevabili d’ufficio


62<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Gli arb<strong>it</strong>ri possono specificare che i termini concessi per lo svolgimento<br />

di determinate attiv<strong>it</strong>à processuali siano posti «a pena di decadenza» dalle relative<br />

facoltà. Come già sièdetto, l’origine di tale potere deve individuarsi<br />

direttamente nella convenzione arb<strong>it</strong>rale, in virtù della quale le parti si sono<br />

sottoposte al potere direttivo del giudice privato. Da tali principi consegue<br />

che, qualora una delle parti provveda al compimento dell’atto fuori termine,<br />

l’arb<strong>it</strong>ro non solo potrà, ma dovrà ev<strong>it</strong>are di tenerne conto. L’esercizio di tale<br />

potere potrà assumere anche la forma (in qualche modo estrema) della materiale<br />

espunzione dell’atto tardivamente depos<strong>it</strong>ato dal fascicolo d’ufficio, o<br />

più semplicemente quella di un giudizio di inammissibil<strong>it</strong>à delle relative deduzioni<br />

o produzioni.<br />

Parimenti non dub<strong>it</strong>abile è l’applicabil<strong>it</strong>à al processo arb<strong>it</strong>rale dell’ist<strong>it</strong>uto<br />

della rimessione in termini, che anzi in questo contesto potrà operare<br />

con qualche maggiore elastic<strong>it</strong>à rispetto agli eccessivi lim<strong>it</strong>i che l’ist<strong>it</strong>uto conosce<br />

nell’applicazione che di esso fa la giurisprudenza.<br />

Nel processo ordinario non si pone il problema dell’esistenza di un potere<br />

puramente discrezionale di riapertura dei termini perentori già scaduti, al<br />

di fuori delle ipotesi di rimessione: in quell’ambiente processuale, dominato<br />

dalla natura ufficiosa dei termini perentori, la decadenza discende infatti dalla<br />

legge, e non dalla volontà del giudicante (11). Ci si deve però chiedere se la<br />

soluzione non possa essere diversa nel processo arb<strong>it</strong>rale dove, come si spera<br />

di aver già chiar<strong>it</strong>o, il termine «perentorio» è frutto unicamente di una decisione<br />

degli arb<strong>it</strong>ri, che non è a priori assurdo ipotizzare, almeno in astratto,<br />

revocabile.<br />

Nulla osta in primo luogo ad una riapertura dei termini a segu<strong>it</strong>o di concorde<br />

istanza delle parti, precisando però che la concessione del relativo<br />

provvedimento rientrerà a pieno t<strong>it</strong>olo nella discrezional<strong>it</strong>à del giudicante, anche<br />

in relazione alle necess<strong>it</strong>à poste dall’eventuale scadenza del termine per<br />

la decisione. Giustamente si è osservato che, in prossim<strong>it</strong>à della scadenza del<br />

termine stesso, l’accordo delle parti dovrà avere ad oggetto anche la proroga<br />

del termine fissato per la decisione, essendo altrimenti il collegio leg<strong>it</strong>timato<br />

e dir<strong>it</strong>to di replica dell’attore: la parziale incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à dell’art. 8, comma 2º, lett. a)<br />

del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in questa Rivista 2008, p. 810, che giustamente inquadra<br />

la decisione nella cornice del principio del «giusti processo»; sulla stessa pronuncia si può<br />

anche vedere, per una prima lettura. Gradi, Il processo come dialogo, ovvero sul dir<strong>it</strong>to di<br />

replica dell’attore nel r<strong>it</strong>o commerciale, ibidem, p. 823.<br />

(11) È il caso di rammentare che «il regime di preclusioni introdotto nel r<strong>it</strong>o civile<br />

ordinario riformato deve r<strong>it</strong>enersi inteso non solo a tutela dell’interesse di parte ma anche<br />

dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che<br />

la tardiv<strong>it</strong>à di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio dal<br />

giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo»:<br />

Cassazione, 7 aprile 2000, n. 4376.


i termini nell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale 63<br />

a negare l’ulteriore svolgimento del contradd<strong>it</strong>torio (12). È questo un primo e<br />

non secondario tratto differenziale rispetto al regime ordinario.<br />

Più complesso è il problema che potrebbe porsi qualora una sola delle<br />

parti richiedesse la riapertura dei termini, già qualificati come «perentori»,<br />

nell’opposizione della o delle controparti.<br />

È ovvio che qui si pone in maniera imperativa la necess<strong>it</strong>à di rispettare il<br />

principio del contradd<strong>it</strong>torio e che le parti possano fruire di «equivalenti possibil<strong>it</strong>à<br />

di difesa», come rec<strong>it</strong>a l’art. 816 bis c.p.c., rammentando poi che l’eventuale<br />

violazione di tale regola cardine comporta la null<strong>it</strong>à del lodo ai sensi<br />

dell’art. 829 n. 9 c.p.c.<br />

Il problema non può essere risolto semplicemente affermando che gli arb<strong>it</strong>ri<br />

potranno riaprire i termini, già defin<strong>it</strong>i «perentori», con la sola condizione<br />

di assegnare alla controparte un nuovo e contrapposto termine. L’«equivalenza»<br />

delle possibil<strong>it</strong>à di difesa deve infatti essere apprezzata non solo sotto<br />

l’aspetto «quant<strong>it</strong>ativo» (ad essere prosaicamente esplicativi, assicurando alle<br />

parti un numero uguale di contrapposte memorie), ma anche sotto quello<br />

temporale. Non sarebbe infatti «equivalente» la s<strong>it</strong>uazione processuale che<br />

verrebbe a determinarsi qualora una delle parti, in adempimento del provvedimento<br />

arb<strong>it</strong>rale, pienamente ottemperasse al termine «perentorio», dando<br />

fondo alle sue difese (che di volta in volta potranno consistere in domande,<br />

eccezioni, allegazioni di fatti secondari, mezzi di prova cost<strong>it</strong>uendi o documenti),<br />

mentre la controparte, magari maliziosamente, si sia riservata qualche<br />

strumento difensivo, da spendere in una successiva difesa conseguente alla<br />

riapertura dei termini. Qui l’equivalenza, apparentemente garant<strong>it</strong>a dalla concessione<br />

di altri termini bilaterali, sarebbe solo formale, poiché la parte adempiente<br />

nulla avrebbe più da aggiungere, rispetto a quanto tempestivamente<br />

già dedotto, mentre la parte inadempiente verrebbe ad essere avvantaggiata,<br />

potendo replicare conoscendo già tutte le difese della controparte.<br />

Credo che qui la già chiar<strong>it</strong>a circostanza che i termini arb<strong>it</strong>rali non trovano<br />

origine in cogenti disposizioni di legge, quanto nei poteri concessi all’arb<strong>it</strong>ro<br />

dalla convenzione di arb<strong>it</strong>rato, permetta di giungere a soluzioni di<br />

ragionevole equilibrio. Atteso che il vincolo che gli arb<strong>it</strong>ri incontrano è quello<br />

di assicurare «equivalenti possibil<strong>it</strong>à di difesa» alle parti, r<strong>it</strong>errei che un’eventuale<br />

riapertura dei termini, pur originariamente concessi a pena di decadenza,<br />

potrebbe giustificarsi qualora una delle parti abbia fatto un uso inappropriato<br />

o malizioso delle sue facoltà processuali o, ancor prima, qualora<br />

l’arb<strong>it</strong>ro si avveda ex post dell’originaria inadeguatezza dei termini concessi.<br />

D’altro canto, l’esperienza del processo societario e, in particolare, la già<br />

ricordata dichiarazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à dell’art. 8, secondo comma lett.<br />

c), cost<strong>it</strong>uisce fresco memento della necess<strong>it</strong>à di ev<strong>it</strong>are moduli processuali<br />

(12) Così giustamente Punzi, op. c<strong>it</strong>., p. 485.


64<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

che leg<strong>it</strong>timino troppo anticipate chiusure del dibatt<strong>it</strong>o processuale, con conseguente<br />

squilibrio della posizione delle parti.<br />

Non escluderei poi che la riapertura dei termini possa essere giustificata<br />

anche da mere considerazioni di opportun<strong>it</strong>à, come ben potrebbe accadere<br />

laddove lo sviluppo del dibatt<strong>it</strong>o processuale renda chiara agli arb<strong>it</strong>ri l’opportun<strong>it</strong>à<br />

di estendere ulteriormente la fase di trattazione: evenienza questa tutt’altro<br />

che rara negli arb<strong>it</strong>rati aventi ad oggetto fattispecie strutturalmente<br />

molto complesse (un caso per tutti, gli appalti di opere).<br />

Vi possono poi essere dei casi lim<strong>it</strong>e nei quali anche la violazione di termini<br />

non espressamente indicati come perentori può condurre alla dichiarazione<br />

di inammissibil<strong>it</strong>à di atti o produzioni documentali. Paradigmatico appare<br />

il caso deciso con lodo del 9 aprile 1990 (13), ove una della parti, «dopo<br />

quattro mesi di inerzia», scelse di depos<strong>it</strong>are «un enorme mole di documenti<br />

e due memorie dopo il termine fissato dal Collegio alle parti»: correttamente<br />

il collegio arb<strong>it</strong>rale, richiamando il principio del contradd<strong>it</strong>torio, ha negato<br />

ingresso a tali tardive produzioni e allegazioni. Una tale soluzione si giustifica<br />

anche considerando che, pur riaprendo i termini, verrebbero qui a mancare<br />

«equivalenti possibil<strong>it</strong>à di difesa» a danno della parte che ha, invece,<br />

correttamente e tempestivamente adempiuto (14).<br />

In conclusione, tenderei a riconoscere agli arb<strong>it</strong>ri un potere tendenzialmente<br />

ampio di modulazione e rimodulazione dei termini: non però un potere<br />

totalmente discrezionale, dovendo di volta in volta valutarsi le contrapposte<br />

s<strong>it</strong>uazioni processuali e il concreto svolgimento del dir<strong>it</strong>to di difesa nell’amb<strong>it</strong>o<br />

del contradd<strong>it</strong>torio arb<strong>it</strong>rale.<br />

6. – Termine di riferimento ultimo per valutare il corretto esercizio del<br />

potere di porre termini nel processo arb<strong>it</strong>rale è la verifica che in sede di impugnazione<br />

per null<strong>it</strong>à la corte d’appello può essere chiamata a svolgere sotto<br />

il profilo della mancata osservanza del principio del contradd<strong>it</strong>torio (art. 829<br />

n. 9 c.p.c.).<br />

In primo luogo, rientra certamente in tale motivo la valutazione in ordine<br />

alla congru<strong>it</strong>à dei termini ob origine concessi dagli arb<strong>it</strong>ri, sia sotto il profilo<br />

della loro «ragionevolezza» sia sotto quello dell’assicurazione a tutte le<br />

parti di «equidistanti possibil<strong>it</strong>à di difesa».<br />

Non sarà invece nullo per violazione del principio del contradd<strong>it</strong>torio il<br />

lodo pronunciato senza che gli arb<strong>it</strong>ri abbiano tenuto conto di atti compiuti<br />

(13) Il lodo si rinviene in Riv. arb. 1993, p. 257, con nota contraria di Grossi, Sulla<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del depos<strong>it</strong>o di memorie e documenti dopo la scadenza del termine fissato dagli<br />

arb<strong>it</strong>ri.<br />

(14) Si è poi giustamente negata la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della rinuncia ad una domanda dopo la<br />

defin<strong>it</strong>iva chiusura della discussione, avendo dunque gli arb<strong>it</strong>ri già «trattenuto» la causa in<br />

decisione (App. Genova, 21 gennaio 1963, in Foro <strong>it</strong>. 1963, I, 810).


i termini nell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale 65<br />

fuori da un termine, indicato come «perentorio», da una delle parti. La decisione<br />

negativa infatti non solo non comporterà una violazione del richiamato<br />

principio, ma ne cost<strong>it</strong>uirà anzi applicazione. Possibili eccezioni, come si è<br />

sopra rimarcato, si potranno avere nelle ipotesi di inadeguatezza dei termini<br />

concessi o di abuso del dir<strong>it</strong>to di difesa di una delle parti: in questi casi la<br />

decadenza comminata potrebbe apparire in concreto ingiustamente lesiva<br />

del dir<strong>it</strong>to al contradd<strong>it</strong>torio di una delle parti.<br />

Per contro, rientrerà nella cognizione del giudice dell’impugnazione per<br />

null<strong>it</strong>à il mancato rispetto dei termini ad opera delle parti, qualora gli arb<strong>it</strong>ri<br />

abbiano, senza alcun ragionevole ed esplic<strong>it</strong>ato motivo, fatto utilizzo di difese<br />

dalle quali le parti erano decadute; mi sembra che in tal caso lo squilibrio<br />

che si viene a determinare tra la parte che ha tempestivamente e correttamente<br />

adempiuto ai termini che su di lei gravavano e quella invece che ha tardivamente<br />

adempiuto integri in linea di principio una lesione del contradd<strong>it</strong>torio,<br />

deducibile come motivo di null<strong>it</strong>à del lodo. Tale regola va però coordinata<br />

con altri principi: in primo luogo, occorrerà che una lesione del principio<br />

del contradd<strong>it</strong>torio si sia effettivamente realizzata, comprimendo in maniera<br />

significativa il dir<strong>it</strong>to di difesa di una delle parti; in secondo luogo, sarà anche<br />

necessario che la parte che ne ha interesse abbia sollevato tempestivamente la<br />

relativa eccezione, rammentandosi che nel processo arb<strong>it</strong>rale la volontà concorde<br />

delle parti (espressa anche tac<strong>it</strong>amente e per fatti concludenti, e dunque<br />

anche omettendo di sollevare una eccezione) è di regola determinante.<br />

Infine, spetterà al giudice dell’impugnazione per null<strong>it</strong>à verificare se la<br />

rimessione in termini eventualmente pronunciata dagli arb<strong>it</strong>ri abbia in concreto<br />

violato o meno il principio del contradd<strong>it</strong>torio: ipotesi questa che sarà<br />

però di fatto improbabile, qualora, come sarà la regola, siano stati assegnati<br />

nuovi termini contrapposti a tutte le parti, e, come pure frequentemente accadrà,<br />

la parte che si sarà opposta alla riapertura dei termini vi abbia poi prestato,<br />

per prudenza difensiva, sostanziale ossequio.<br />

Lotario D<strong>it</strong>trich<br />

Professore ordinario<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Trieste


NULLITÀ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO<br />

E GIUDICE ORDINARIO<br />

Sommario: 1. Premessa. – 2. La competenza del giudice ordinario sugli atti<br />

illeg<strong>it</strong>timi secondo la legge fondamentale del 1865. – 3. A propos<strong>it</strong>o degli<br />

«affari non compresi». – 4. La competenza del giudice ordinario lim<strong>it</strong>ata<br />

agli atti nulli. – 5. La ricerca dei lim<strong>it</strong>i esterni e dei presupposti di<br />

esistenza del potere. – 6. Atto nullo e carenza di potere nella giurisprudenza<br />

ordinaria e amministrativa. – 7. Atto nullo e carenza di potere nell’art.<br />

21 septies della legge n. 241 del 1990. – 8. Quale giurisdizione sul<br />

provvedimento nullo?<br />

1. – Una riflessione sul significato dell’atto amministrativo nullo per il<br />

giudice ordinario, in particolare ai fini del radicamento della sua giurisdizione,<br />

costringe a riflettere sulla storia della giustizia amministrativa e sull’annoso<br />

problema del riparto della giurisdizione, che non cesserà di ostacolare<br />

l’evoluzione del nostro sistema giudiziario nella sua complessiva funzional<strong>it</strong>à<br />

fino a quando avremo due giudici diversi tra i quali, comunque, la giurisdizione<br />

dovrebbe essere ripart<strong>it</strong>a, come ammoniva Nigro (1), secondo cr<strong>it</strong>eri di<br />

uguaglianza, con una valutazione non solo quant<strong>it</strong>ativa ma anche qual<strong>it</strong>ativa<br />

delle controversie.<br />

Seppur sinteticamente è necessario partire dalla legge fondamentale n.<br />

2248 del 1865 all. E, la cui attuale vigenza e central<strong>it</strong>à ai fini del riparto delle<br />

giurisdizioni è confermata dalla sentenza n. 204/2004 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

sebbene le ordinanze della Cassazione di giugno 2006 (sez. un. n.<br />

13659, 13660 e 13991) la considerino come semplice norma di chiusura o<br />

residuale.<br />

2. – La general<strong>it</strong>à e onnicomprensiv<strong>it</strong>à della competenza del giudice ordinario,<br />

come è noto, è espressa nell’ampia formulazione dell’art. 2 che ad<br />

esso devolve «tutte le materie nelle quali si faccia questione d’un dir<strong>it</strong>to civile<br />

o pol<strong>it</strong>ico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione,<br />

e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autor<strong>it</strong>à<br />

amministrativa». Nel sistema della legge del 1865 la giurisdizione<br />

(1) M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna 1983, 65.


68<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

del giudice ordinario non trovava lim<strong>it</strong>azioni nella presenza di atti amministrativi<br />

autor<strong>it</strong>ativi, potendo esso pienamente non solo conoscerli direttamente<br />

e nei suoi effetti dannosi (art. 4 comma 1) ma anche sindacarne la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />

essendogli imped<strong>it</strong>o soltanto di revocarli e modificarli (art. 4 comma 2)<br />

e, si r<strong>it</strong>enne, anche di annullarli e di emettere sentenze cost<strong>it</strong>utive. Questa lim<strong>it</strong>azione,<br />

secondo autorevole dottrina, «presuppone che tale giudice [ordinario]<br />

possa conoscere principal<strong>it</strong>er di atti illeg<strong>it</strong>timi, ma non a tal segno<br />

da essere nulli, ossia possa conoscere di atti invalidi in senso stretto, rispetto<br />

ai quali si possa lamentare una illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à che sia diversa e minore di quella<br />

consistente nel difetto di potere» (2). Ai fini del nostro discorso sull’atto nullo<br />

è importante qui considerare che nessuna ontologica incompatibil<strong>it</strong>à tra dir<strong>it</strong>to<br />

soggettivo e (esercizio del) potere è desumibile dalla legge fondamentale<br />

del 1865, la quale anzi «parla di lesioni (3) cioè di s<strong>it</strong>uazioni concrete (di giuridica<br />

concretezza), per valutare le quali non ci si può riferire soltanto [all’atto<br />

nullo]» (4) il quale, essendo inefficace, neppure sarebbe in grado di causare<br />

reali lesioni; pertanto, secondo l’illustre Autore, «qualsiasi illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />

quali ne siano le conseguenze – null<strong>it</strong>à o invalid<strong>it</strong>à – può essere rilevata<br />

dal giudice ordinario nell’esercizio della sua competenza principale» (5).<br />

Questa conclusione si spiega con la compatibil<strong>it</strong>à tra dir<strong>it</strong>to soggettivo ed<br />

esercizio del potere. Ciò, del resto, è confermato sia dall’art. 7 della legge<br />

del 1865 (che nel riconoscere alla p.a. il potere di disporre della proprietà privata<br />

ne consente l’esercizio «sempre però senza pregiudizio dei dir<strong>it</strong>ti delle<br />

parti») sia, soprattutto, dalla stessa esistenza di una giurisdizione esclusiva<br />

del giudice amministrativo che ha ad oggetto (anche) dir<strong>it</strong>ti soggettivi, seppur<br />

commisti ad interessi leg<strong>it</strong>timi (i quali sorgono a fronte dell’esercizio del potere).<br />

3. – Come sappiamo, con la legge Crispi del 1889 fu ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a la IV<br />

Sezione del Consiglio di Stato per la tutela di quegli «affari non compresi»<br />

(v. art. 3 della legge del 1865) cioè di quella miriade di interessi ai quali si<br />

volle attribuire una tutela che non era offerta dal giudice ordinario secondo<br />

la legge del 1865, essendo rimessi alla cognizione dell’autor<strong>it</strong>à amministrativa.<br />

La sentenza n. 204/2004 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, nel riportare<br />

alcuni passaggi del dibatt<strong>it</strong>o svolto in assemblea cost<strong>it</strong>uente, ha ricordato<br />

che «il Consiglio di Stato non ha mai tolto nulla al giudice ordinario<br />

(2) E. Cannada-Bartoli, La tutela giudiziaria del c<strong>it</strong>tadino verso la pubblica amministrazione,<br />

Milano 1964, 93 e 156.<br />

(3) «Quando la contestazione cade sopra un dir<strong>it</strong>to che si pretende leso da un atto<br />

dell’autor<strong>it</strong>à amministrativa, i tribunali si lim<strong>it</strong>eranno a conoscere degli effetti dell’atto<br />

stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio» (art. 4 comma 1 della legge del 1865).<br />

(4) E. Cannada-Bartoli, c<strong>it</strong>., 187 s.<br />

(5) E. Cannada-Bartoli, c<strong>it</strong>.


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 69<br />

[...] in quanto la giurisdizione amministrativa è sorta ‘non come usurpazione<br />

al giudice ordinario di particolari attribuzioni, ma come conquista di<br />

una tutela giurisdizionale da parte del c<strong>it</strong>tadino nei confronti della pubblica<br />

amministrazione; quindi non si tratta di ristabilire la tutela giudiziaria ordinaria<br />

del c<strong>it</strong>tadino che sia stata usurpata da questa giurisdizione amministrativa,<br />

ma di riconsacrare la perfetta tradizione di una conquista particolare<br />

di tutela da parte del c<strong>it</strong>tadino’». In realtà, le attribuzioni che il nuovo<br />

giudice (amministrativo) finì per attrarre alla propria competenza furono<br />

ben più estese rispetto a quelle che avrebbero potuto rientrare nell’amb<strong>it</strong>o<br />

degli «affari non compresi». La dottrina (6), analizzando la giurisprudenza<br />

del giudice ordinario nel periodo tra il 1865 ed il 1889 (quando il nuovo<br />

giudice fu ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o), ha dimostrato che quasi indiscussa era l’affermazione<br />

della propria competenza da parte del giudice ordinario sull’atto illeg<strong>it</strong>timo<br />

(7) (e non solo nullo) lesivo dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi (nonché sul risarcimento<br />

del danno) e che negli anni successivi tale competenza venne progressivamente<br />

negata per essere attribu<strong>it</strong>a al nuovo organo al quale successivamente<br />

fu riconosciuta la natura giurisdizionale (8). Tante le vere ragioni<br />

di questa complessa operazione: il bisogno di protezione dell’autor<strong>it</strong>à<br />

pol<strong>it</strong>ico-amministrativa rispetto alle temute invasioni di campo da parte<br />

del giudice ordinario, l’equivoco sulla natura (amministrativa o giurisdizionale)<br />

del Consiglio di Stato, ecc.. Ragioni, quindi, diverse e, comunque,<br />

ulteriori rispetto a quelle accred<strong>it</strong>ate dalla versione ufficiale segu<strong>it</strong>a anche<br />

dalle recenti ordinanze della Cassazione sez. un. n. 13659, 13660 e 13991/<br />

2006, che spiegano l’ist<strong>it</strong>uzione del nuovo giudice con la vast<strong>it</strong>à degli«affari<br />

non compresi» lasciati all’autor<strong>it</strong>à amministrativa e con la presunta timidezza<br />

del giudice ordinario. In ogni caso, l’effetto pratico fu, da un lato,<br />

di accrescere la tutela del privato (il quale poteva ottenere dal nuovo giudice<br />

l’annullamento dell’atto che il giudice ordinario non poteva dare) e,<br />

dall’altro, di attribuire al giudice amministrativo competenze che prima<br />

erano del giudice ordinario il quale, almeno a quell’epoca, le aveva eserc<strong>it</strong>ate<br />

senza troppa timidezza (mostrata invero diversi decenni dopo l’entrata<br />

in vigore della legge Crispi) (9).<br />

(6) E. Cannada-Bartoli, c<strong>it</strong>., 14 s. e, spec. 94 ss.<br />

(7) Del resto, l’art. 26 del r.d. n. 1054/1924 prevedeva (e prevede) la competenza del<br />

Consiglio di Stato sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge<br />

«quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell’autor<strong>it</strong>à giudiziaria».<br />

(8) Si registrano, comunque, pronunce della Cassazione che in anni successivi al<br />

1889 dimostrano la «resistenza» del giudice ordinario al nuovo corso.<br />

(9) V. Bachelet, La giustizia amministrativa nella Cost<strong>it</strong>uzione <strong>it</strong>aliana, Milano<br />

1966, 24, ha evidenziato «le reticenze derivanti dalla necess<strong>it</strong>à di dare per buone le finzioni<br />

che il legislatore aveva dovuto adottare per far intendere che la legge dell’‘89 e le successive<br />

non modificavano il sistema del ’65 basato sul principio della giurisdizione unica».


70<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

4. – Inizia così la lunga storia del difficile rapporto tra le due giurisdizioni<br />

e della lenta erosione della giurisdizione del giudice civile culminata<br />

negli interventi legislativi degli anni 1998-2000. I vari cr<strong>it</strong>eri di riparto della<br />

giurisdizione elaborati nel tempo ebbero, di fatto, il risultato di restringere la<br />

giurisdizione ordinaria. La teoria del pet<strong>it</strong>um formale portò a r<strong>it</strong>enere ben radicata<br />

la giurisdizione del giudice amministrativo per il solo fatto che fosse<br />

chiesto in giudizio l’annullamento di un atto amministrativo (pur se, in ipotesi,<br />

incidente su dir<strong>it</strong>ti soggettivi) (10); la teoria della prospettazione portò a<br />

r<strong>it</strong>enere ben radicata la giurisdizione del giudice amministrativo per il solo<br />

fatto che l’interessato si lamentasse (come di fatto accadeva) del cattivo<br />

uso (anziché della mancanza) del potere eserc<strong>it</strong>ato dall’autor<strong>it</strong>à amministrativa<br />

invadendo la sfera d’azione dei privati (11); infine, la teoria, tuttora segu<strong>it</strong>a,<br />

del cosiddetto pet<strong>it</strong>um sostanziale o della causa petendi, accolta dalla giurisprudenza<br />

a segu<strong>it</strong>o del noto concordato giurisprudenziale del 1930 e affinata<br />

con la nota distinzione tra carenza e cattivo uso del potere, ha determinato,<br />

tra l’altro, una inammissibile inversione nel rapporto tra le questioni<br />

(che il giudice deve esaminare) attinenti al processo e quelle attinenti al mer<strong>it</strong>o.<br />

Postulando la necess<strong>it</strong>à di ricercare la effettiva natura giuridica della s<strong>it</strong>uazione<br />

soggettiva fatta valere (in termini di dir<strong>it</strong>to soggettivo o di interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo) alla luce della protezione accordata dall’ordinamento, la teoria del<br />

pet<strong>it</strong>um sostanziale si è saldata, da un lato, con i principi, cost<strong>it</strong>uenti espressione<br />

di concezioni ancora non pienamente democratiche dello Stato, di presunzione<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, di autor<strong>it</strong>ativ<strong>it</strong>à ed esecutorietà dell’atto amministrativo<br />

(considerato, quantunque illeg<strong>it</strong>timo, idoneo a degradare i dir<strong>it</strong>ti dei privati<br />

in quanto espressione della Sovran<strong>it</strong>à dello Stato); dall’altro, con la r<strong>it</strong>enuta<br />

natura dell’interesse leg<strong>it</strong>timo come interesse solo occasionalmente protetto<br />

e, infine, con acr<strong>it</strong>iche e semplicistiche applicazioni del cr<strong>it</strong>erio di riparto<br />

delle giurisdizioni fondato sulla distinzione tra norme di azioni (da cui sorgerebbero<br />

solo interessi leg<strong>it</strong>timi) e norme di relazione (da cui sorgerebbero<br />

dir<strong>it</strong>ti soggettivi).<br />

La teoria della carenza/cattivo uso del potere si basa sull’idea, sostenuta<br />

con vigore dall’Avvocatura dello Stato (sin nella relazione per gli anni 1912-<br />

1925) e poi in gran parte segu<strong>it</strong>a dalla giurisprudenza, secondo cui le norme<br />

che regolano l’attiv<strong>it</strong>à della p.a. «sono innanzi tutto poste nell’interesse della<br />

amministrazione stessa e per meglio realizzare quel vantaggio generale che è<br />

la causa determinante di qualsiasi azione amministrativa... e che è sufficiente<br />

la presenza, in qualsiasi punto, di questo potere discrezionale perché sia da<br />

(10) R. Galli, Corso di dir<strong>it</strong>to amministrativo, Padova 1996, 1088.<br />

(11) Vedi la cr<strong>it</strong>ica a questo cr<strong>it</strong>erio di A.M. Sandulli, Questioni recenti in tema di<br />

discriminazione delle competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo, inForo<br />

<strong>it</strong>. 1952, 1075 s.


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 71<br />

escludersi la esistenza di dir<strong>it</strong>ti a favore dei singoli»; «non basta, dunque, che<br />

la norma contenga lim<strong>it</strong>i e condizioni all’attiv<strong>it</strong>à amministrativa per escludere<br />

il potere e ammettere il dir<strong>it</strong>to del privato, occorrendo a tale effetto esaminare<br />

se il precetto ponga un obbligo preciso di cui il singolo sia ammesso ad esigere,<br />

nel proprio interesse, l’adempimento o enunci semplicemente un cr<strong>it</strong>erio<br />

che debba servire di guida all’organo preposto alla cura di un determinato<br />

interesse pubblico».<br />

Con queste lucide parole Cannada-Bartoli cr<strong>it</strong>icava l’utilizzazione del<br />

cr<strong>it</strong>erio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della norma (di<br />

azione o di relazione): «Si premette che sono norme di azione quelle che regolano<br />

l’attiv<strong>it</strong>à amministrativa e poi si cerca – con es<strong>it</strong>o naturalmente negativo<br />

– se da tali norme possano derivare dir<strong>it</strong>ti soggettivi per il c<strong>it</strong>tadino»;<br />

«La necess<strong>it</strong>à che la norma che disciplina immediatamente l’attiv<strong>it</strong>à dell’amministrazione<br />

cost<strong>it</strong>uisca altresì il dir<strong>it</strong>to del privato, presuppone che questi<br />

non possa vantare un dir<strong>it</strong>to subiettivo se non in base a tale norma. Tale sistema<br />

non è, però, segu<strong>it</strong>o dal nostro ordinamento, il quale stabilisce i dir<strong>it</strong>ti<br />

soggettivi dei c<strong>it</strong>tadini all’infuori delle disposizioni dirette a regolare immediatamente<br />

l’attiv<strong>it</strong>à amministrativa, di guisa che appare ozioso cercare in siffatte<br />

disposizioni la specifica garanzia che qualifichi dir<strong>it</strong>ti soggettivi gli interessi<br />

dei c<strong>it</strong>tadini» (12). L’effetto è di disconoscere elementari ver<strong>it</strong>à e cioè<br />

che in uno Stato moderno deve valere la presunzione che gli interessi dei privati<br />

cost<strong>it</strong>uiscano dir<strong>it</strong>ti soggettivi; che dir<strong>it</strong>ti come la proprietà e la personal<strong>it</strong>à<br />

non sono creati dall’ordinamento pubblico ma da questo solo lim<strong>it</strong>ati e, al<br />

di là del lim<strong>it</strong>e, riprendono di fronte allo Stato il loro pieno vigore; che la<br />

fonte dei dir<strong>it</strong>ti dei c<strong>it</strong>tadini si deve ricercare in norme diverse da quelle di<br />

azione; che si devono considerare norme di relazione tutte quelle che creano<br />

invasioni nella sfera giuridica dei privati ovvero rapporti qualificati con essi;<br />

che la libertà (sia negativa che pos<strong>it</strong>iva) è contenuta nei dir<strong>it</strong>ti soggettivi di<br />

cui è espressione il principio, radicato nel dir<strong>it</strong>to comune, del neminem laedere<br />

(art. 2043 c.c.).<br />

In realtà, la erosione della giurisdizione ordinaria è stata solo una conseguenza<br />

della necess<strong>it</strong>à di ev<strong>it</strong>are che il giudice ordinario conoscesse l’atto<br />

amministrativo. Si doveva impedirgli di sindacarne la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. Per raggiungere<br />

questo obiettivo la strada (pur sperimentata a livello teorico) del depotenziamento<br />

dell’ist<strong>it</strong>uto della disapplicazione incidentale dell’atto amministrativo<br />

(art. 5 della legge del 1865) non era adeguata: il giudice ordinario,<br />

infatti, quando ha giurisdizione, esamina il rapporto in profond<strong>it</strong>à e, sebbene<br />

la dottrina r<strong>it</strong>enga che la disapplicazione consista in un provvedimento giudiziale<br />

di natura cost<strong>it</strong>utiva (13), l’interesse del giudice ordinario non è rivol-<br />

(12) E. Cannada-Bartoli, c<strong>it</strong>., 92 e 132.<br />

(13) M.S. Giannini, Ist<strong>it</strong>uzioni di dir<strong>it</strong>to amministrativo, Milano 1981, 440.


72<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

to all’atto (illeg<strong>it</strong>timo) in sé (che spesso nemmeno viene formalmente disapplicato)<br />

ma al bene della v<strong>it</strong>a da attribuire direttamente alla parte v<strong>it</strong>toriosa<br />

anche mediante pronunce che, oggi, contengono spesso ordini alla p.a. di<br />

comportamenti specifici a tutela dei dir<strong>it</strong>ti dei privati (14). Ciò dimostra<br />

che i tradizionali lim<strong>it</strong>i interni che vietavano al giudice ordinario di emettere<br />

sentenze cost<strong>it</strong>utive o di condanna a un fare specifico verso la p.a. sono in via<br />

di superamento nella giurisprudenza ordinaria, finalmente in linea con il mutato<br />

quadro cost<strong>it</strong>uzionale e, in particolare, con gli artt. 24 e 113 comma 1 e 2<br />

Cost., riferendosi il lim<strong>it</strong>e previsto nel comma 3 al solo annullamento (peraltro<br />

dei soli provvedimenti autor<strong>it</strong>ativi).<br />

Strada adeguata, invece, si è rivelata la teorica – elaborata sulla base delle<br />

idee sostenute dall’Avvocatura dello Stato – della cosiddetta carenza di potere<br />

«in astratto» come necessario presupposto del radicamento della giurisdizione<br />

ordinaria: potrebbe sussistere la giurisdizione del giudice ordinario solo<br />

in mancanza di norme di legge attributive, in astratto, del potere alla p.a. (15).<br />

Laddove esista una norma che attribuisca un potere ad una autor<strong>it</strong>à intesa come<br />

plesso amministrativo in senso lato, ossia come settore di attiv<strong>it</strong>à amministrativa,<br />

qualsiasi doglianza del privato potrebbe avere ad oggetto soltanto<br />

l’esercizio (illeg<strong>it</strong>timo) del potere stesso. La sola esistenza in astratto della<br />

norma attributiva del potere, determinando la possibil<strong>it</strong>à del sacrificio del privato,<br />

avrebbe l’effetto di affievolire le posizioni soggettive dei privati.<br />

Tuttavia, a parte il fatto che la mera possibil<strong>it</strong>à del sacrificio non è ancora<br />

sacrificio e non giustifica la negazione di una s<strong>it</strong>uazione concreta, qual è<br />

quella del dir<strong>it</strong>to soggettivo, è evidente come tale impostazione, mirando a<br />

negare la competenza giurisdizionale sugli atti discrezionali (contrariamente<br />

alla legge del 1865 che impediva solo di annullarli o modificarli), finiva per<br />

affermare la competenza del giudice ordinario solo sugli atti nulli o inesistenti.<br />

In realtà, non si vede come tali atti (inefficaci) possano arrecare quelle lesioni<br />

dei dir<strong>it</strong>ti di cui il giudice ordinario dovrebbe conoscere ai sensi dell’art.<br />

4 della legge del 1865 (è facile comprendere che lesioni possono essere arrecate<br />

solo dall’esercizio del potere, così come l’arricchimento del donatario<br />

(14) Tale divieto, secondo la più moderna dottrina e giurisprudenza (v., tra le tante,<br />

in materia di dir<strong>it</strong>to alla salute, Cass., sez. un., 20 febbraio 1992 n. 2092 e, di dir<strong>it</strong>to di<br />

proprietà, Cass. 25 febbraio 1999 n. 1636), non sussiste tutte le volte in cui il giudice ordinario<br />

sia forn<strong>it</strong>o di giurisdizione quando gli sia richiesto di eliminare il pregiudizio ad un<br />

dir<strong>it</strong>to fondamentale del privato (non suscettibile di degradazione) arrecato da un comportamento<br />

della p.a. che non può essere espressione di una potestà pubblicistica che con l’esistenza<br />

di quel dir<strong>it</strong>to è, infatti, incompatibile, sicché non viene in discussione l’esercizio<br />

del potere discrezionale ma la necess<strong>it</strong>à di ripristino delle condizioni di legal<strong>it</strong>à.<br />

(15) V., tal senso, sostanzialmente, Cass. 4 luglio 1949 n. 1659, in Foro <strong>it</strong>. 1949,<br />

I, 926.


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 73<br />

consegue all’esercizio e non alla mera t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del potere di donare da parte<br />

del donante).<br />

Con questa impostazione (qui non condivisa) è coerente la tesi, contrastata<br />

da autorevole dottrina (16), secondo cui il riparto della giurisdizione dovrebbe<br />

realizzarsi affidando al giudice ordinario la competenza sugli atti di gestione<br />

ed al giudice amministrativo la giurisdizione sugli atti di imperio (17):<br />

la competenza del giudice ordinario sarebbe così lim<strong>it</strong>ata ai cosiddetti comportamenti<br />

senza potere (18) e, in defin<strong>it</strong>iva, agli atti nulli. Questa tesi, in realtà,<br />

non è mai stata segu<strong>it</strong>a. La distinzione tra atti nulli/inesistenti ed atti illeg<strong>it</strong>timi,<br />

così come quella tra atti di imperio e di gestione, non ha mai avuto<br />

effettiva rilevanza pratica come cr<strong>it</strong>erio di riparto della giurisdizione, e ciò<br />

è dimostrato dal disinteresse della giurisprudenza per la categoria della null<strong>it</strong>à.<br />

Ai fini del radicamento della giurisdizione ordinaria, infatti, non si è mai andati<br />

alla ricerca di atti formalmente nulli da individuare nella fattispecie. L’attenzione<br />

del giudice del riparto è sempre stata rivolta a riempire di significato<br />

una formula così generica ed evanescente qual è quella della «carenza di potere»,<br />

piuttosto che a pronunciarsi ex professo sui presupposti della null<strong>it</strong>à. La<br />

null<strong>it</strong>à o inesistenza dell’atto (a prescindere da declaratorie formali) è, semmai,<br />

un effetto della carenza di potere ravvisata nella fattispecie alla quale<br />

consegue la inefficacia dell’atto amministrativo. La qualificazione dell’atto<br />

nullo come inefficace, comunque, ha rappresentato un progresso rispetto alla<br />

r<strong>it</strong>enuta efficacia (provvisoria) dell’atto illeg<strong>it</strong>timo come conseguenza della<br />

sua imperativ<strong>it</strong>à giustificata nella sovran<strong>it</strong>à dello Stato anziché nel principio<br />

di legal<strong>it</strong>à (ex art. 97 Cost.) (19) verso il quale – come rilevato anche dalla dottrina<br />

(20) – il giudice ordinario ha sempre dimostrato particolare sensibil<strong>it</strong>à.<br />

5. – Diverse le tecniche usate dalla giurisprudenza ordinaria per contenere<br />

gli effetti della cosiddetta carenza di potere «in astratto». Dal controllo<br />

delle regole di comune ed elementare prudenza che devono essere osservate<br />

dalla p.a. come da qualunque soggetto privato (21), con l’escamotage di ri-<br />

(16) V., tra gli altri, A.M. Sandulli, Dir<strong>it</strong>to amministrativo, c<strong>it</strong>., 1236; E. Cannada-<br />

Bartoli, c<strong>it</strong>.<br />

(17) Questo cr<strong>it</strong>erio è stato r<strong>it</strong>enuto «radicalmente sbagliato» da M. Nigro, c<strong>it</strong>., 184.<br />

(18) V., in tal senso, M.S. Giannini, Discorso generale sulla giustizia amministrativa,<br />

inRiv. dir. proc. 1963, 522.<br />

(19) Il nuovo art. 1 delle legge n. 241/1990 stabilisce che «L’attiv<strong>it</strong>à amministrativa<br />

persegue i fini determinati dalla legge...».<br />

(20) Si veda M. D’Orsogna, Il problema della null<strong>it</strong>à in dir<strong>it</strong>to amministrativo, Milano<br />

2003, 181 ss., 193 ss. e, per le diverse interpretazioni del principio di legal<strong>it</strong>à in dir<strong>it</strong>to<br />

amministrativo, 136 ss.<br />

(21) Una delle prime sentenze che afferma che la discrezional<strong>it</strong>à della p.a. soggiace a<br />

queste regole è Cass. 19 giugno 1936, in Foro <strong>it</strong>. 1936, 1487.


74<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

ferire il controllo non all’esercizio del potere ma al travalicamento dei suoi<br />

lim<strong>it</strong>i esterni, sintomaticamente individuati nel rispetto dei principi generali<br />

dell’ordinamento (neminem laedere, buona fede e correttezza, imparzial<strong>it</strong>à,<br />

affidamento, ecc.); alla categoria della cosiddetta carenza di potere in concreto.<br />

Secondo una antica ma ancora attuale decisione delle Sezioni un<strong>it</strong>e «la<br />

generica nozione di potere amministrativo è una costruzione dottrinale astratta,<br />

desunta da fattispecie legali che prevedono distinti poteri, che si contrappone<br />

alla nozione, del pari astratta, di esercizio del potere in un procedimento<br />

amministrativo»; poiché le disposizioni sul riparto delle giurisdizioni danno<br />

«rilevanza non alle nozioni astratte del dir<strong>it</strong>to soggettivo e dell’interesse leg<strong>it</strong>timo<br />

ma al riconoscimento che, per dir<strong>it</strong>to pos<strong>it</strong>ivo, abbia l’uno e l’altro,<br />

la formula esistenza del potere – esercizio del potere non può intendersi<br />

nel senso di un aprioristico cr<strong>it</strong>erio di discriminazione delle giurisdizioni,<br />

dando rilievo a note dominanti delle nozioni generiche; all’astrattezza dell’attribuzione<br />

del potere contrapposta all’esercizio dello stesso, del pari astrattamente<br />

considerato, o anche alla conseguente generica affermazione che ogni<br />

violazione di lim<strong>it</strong>i in tema di potere concerne l’esercizio di esso con l’effetto<br />

che a sindacare la loro violazione è competente il giudice amministrativo.<br />

Occorre invece accertare la disciplina del singolo potere in relazione alla tutela<br />

del dir<strong>it</strong>to soggettivo e dell’interesse leg<strong>it</strong>timo, stabilire cioè, con riferimento<br />

alle norme di legge da applicare, se la questione concerne l’esistenza<br />

di un presupposto che possa qualificarsi di astratta attribuzione del potere in<br />

quanto la sua mancanza esclude la riferibil<strong>it</strong>à dell’atto al potere medesimo...;<br />

ovvero un presupposto che pur non essendo di astratta attribuzione del potere<br />

abbia la funzione di tutela del dir<strong>it</strong>to soggettivo; o invece l’osservanza di un<br />

lim<strong>it</strong>e previsto per la tutela dell’interesse pubblico» (22). Il principio di fondo<br />

è che le norme attinenti ai poteri amministrativi, laddove coinvolgano direttamente<br />

interessi dei privati ovvero determinino relazioni qualificate con la<br />

p.a., non possono esser considerate attinenti a semplici modal<strong>it</strong>à di esercizio<br />

del potere ma condizionano necessariamente la v<strong>it</strong>a stessa del potere «il quale<br />

in tanto può essere eserc<strong>it</strong>ato, e quindi in tanto può interferire nella sfera giuridica<br />

altrui, e cioè in tanto è in grado di acquistare v<strong>it</strong>al<strong>it</strong>à, in quanto quelle<br />

norme vengano osservate», sicché «i presupposti cui siffatte norme si riferiscono<br />

vanno cioè configurati necessariamente e sempre come condizioni storico-ambientali<br />

essenziali per l’esplicazione del potere, il quale non può aver<br />

v<strong>it</strong>a se non nel concorso di essi» (23).<br />

(22) V. Cass. 24 ottobre 1958 n. 3457, in Giust. civ. 1958, I, 2029, con nota sostanzialmente<br />

adesiva di A.M. Sandulli, Lesione di dir<strong>it</strong>ti soggettivi per l’esercizio di potestas<br />

publica nondum nata.<br />

(23) In tal senso è A.M. Sandulli, Lesione di dir<strong>it</strong>ti soggettivi, c<strong>it</strong>. Il medesimo a., in


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 75<br />

Quando la legge richieda il concorso di presupposti di fatto in presenza<br />

dei quali il potere può aver v<strong>it</strong>a e può essere eserc<strong>it</strong>ato (potranno essere termini<br />

o adempimenti formali previsti come condizione per l’adozione di atti<br />

o di comportamenti anche successivi, ecc.), in mancanza di essi l’esercizio<br />

dell’attiv<strong>it</strong>à amministrativa determina la lesione di veri e propri dir<strong>it</strong>ti soggettivi<br />

dei quali è (o dovrebbe essere) chiamato a giudicare il giudice ordinario,<br />

fatta eccezione per le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />

in «particolari materie» espressamente indicate dalla legge (art.<br />

103 Cost.). Sembra così accolta quella dottrina secondo la quale «l’art. 23<br />

della Cost<strong>it</strong>uzione, nella sua lata formulazione, esprime, precisamente, tale<br />

principio [cioè che] il sacrificio dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi... può avvenire in base,<br />

ossia conformemente, alla legge. Riguardo ad ogni attiv<strong>it</strong>à amministrativa<br />

che direttamente imponga a un privato una prestazione, pos<strong>it</strong>iva o negativa,<br />

di natura personale o patrimoniale, la conseguenza [...] si trae facilmente:<br />

ogni siffatta attiv<strong>it</strong>à amministrativa incide sempre su una s<strong>it</strong>uazione che risulta<br />

qualificata come dir<strong>it</strong>to soggettivo» (24). Ne dovrebbe conseguire che<br />

quando il potere è eserc<strong>it</strong>ato in modo illeg<strong>it</strong>timo, il danno sub<strong>it</strong>o dal privato<br />

non può essere considerato, in senso giuridico, una conseguenza del potere,<br />

per la semplice ragione che esso non è piùriconoscibile come tale e non v’è<br />

alcuna ragione giuridica perché quell’illec<strong>it</strong>o possa condividere le prerogative<br />

(anche giurisdizionali) che l’ordinamento riconosce al pubblico potere<br />

(leg<strong>it</strong>timo). Questa conclusione, come sappiamo, non è condivisa dalle Sezioni<br />

un<strong>it</strong>e della Cassazione nelle tre ordinanze di giugno 2006 (n. 13659,<br />

13660 e 13991) le quali però sostanzialmente aderiscono al cr<strong>it</strong>erio della carenza<br />

di potere in concreto, laddove, per radicare la giurisdizione del giudice<br />

Sulla competenza a giudicare del mancato riconoscimento da parte dei comuni delle obbligazioni<br />

contratte sotto il regime repubblicano fascista, inForo <strong>it</strong>. 1949, 35, ha osservato:<br />

«per identificare in una certa azione l’esercizio di un determinato potere previsto dall’ordinamento<br />

[è] necessario che esso venga effettivamente eserc<strong>it</strong>ato dallo stesso soggetto,<br />

sullo stesso oggetto, con lo stesso contenuto e la stessa causa, e nel concorso delle medesime<br />

circostanze, cui l’ordinamento fa riferimento in ordine al potere di cui si tratta. Allorché<br />

uno soltanto di tali elementi non coincida, dovrà convenirsi di non essere in presenza di<br />

quel potere: con la conseguenza, ai fini che qui interessano, della mancanza di ogni posizione<br />

di soggezione giuridica del soggetto nei cui confronti l’azione sia stata eserc<strong>it</strong>ata, e<br />

cioè con la conseguenza della tutela più piena della posizione giuridica del primo rispetto al<br />

secondo – posizione alla quale, appunto per ciò, non può essere disconosciuta la qualifica<br />

di dir<strong>it</strong>to soggettivo» (in senso conf. v., ad esempio, Cass. sez. un., 9 gennaio 1974 n. 61;<br />

Cass. sez. un. 10 novembre 1973 n. 2965; Cass. sez. un., 5 novembre 1973 n. 2856).<br />

(24) E. Cannada-Bartoli, c<strong>it</strong>., 131, il quale osservava che il momento della libertà<br />

individuale è essenziale ad ogni dir<strong>it</strong>to soggettivo, il quale, secondo i principi accolti nello<br />

Stato moderno, vale erga omnes nei confronti di qualsiasi soggetto, privato e pubblico, ed è<br />

protetto dal generale dovere del neminem laedere finché non venga «leg<strong>it</strong>timamente» sacrificato<br />

dall’autor<strong>it</strong>à.


76<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

amministrativo (sia di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à che esclusiva), richiedono l’esercizio «in<br />

concreto» del potere «che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato<br />

nei modi ed in presenza dei requis<strong>it</strong>i richiesti per valere come atto o<br />

provvedimento» ovvero che il potere non sia attribu<strong>it</strong>o alla p.a. «a tutela del<br />

privato» ovvero che il dir<strong>it</strong>to del privato non appartenga al novero dei «dir<strong>it</strong>ti<br />

incomprimibili».<br />

6. – Una prima conclusione che emerge dalla giurisprudenza ordinaria<br />

(precedente all’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990) è che non esiste<br />

una corrispondenza biunivoca tra null<strong>it</strong>à e carenza di potere, almeno nel senso<br />

che vi può essere (un accertamento di) carenza di potere senza (una formale<br />

declaratoria di) null<strong>it</strong>à dell’atto (25) e (una declaratoria di) null<strong>it</strong>à (ad<br />

es. per un vizio intrinseco dell’atto) senza (un formale accertamento di) carenza<br />

di potere (ovvero, comunque, un giudizio sulla invalid<strong>it</strong>à e non sulla<br />

esistenza del potere). Per il giudice ordinario la carenza di potere, fino ad oggi,<br />

non si è tradotta necessariamente in un vizio intrinseco dell’atto, tale da<br />

renderlo necessariamente e «formalmente» invalido o inesistente, ma è stata<br />

considerata alla stregua di un presupposto esterno o, più correttamente, come<br />

una s<strong>it</strong>uazione condizionante, in senso negativo, la capac<strong>it</strong>à della p.a. di degradare<br />

o affievolire i dir<strong>it</strong>ti soggettivi dei privati. In altri termini, quella peculiare<br />

ed atipica ipotesi di null<strong>it</strong>à o inesistenza o inefficacia (26), quando dichiarata<br />

dal giudice ordinario in conseguenza della carenza di potere, è considerata<br />

dal giudice ordinario alle stregua di un vizio riguardante non la struttura<br />

dell’atto in sé ma, per così dire, i suoi presupposti.<br />

Il quadro che emerge dall’analisi della giurisprudenza amministrativa è<br />

parzialmente diverso. In via generale, da un lato, può dirsi che la natura impugnatoria<br />

del giudizio ha indotto il giudice amministrativo ad esaminare più<br />

in profond<strong>it</strong>à i requis<strong>it</strong>i essenziali di struttura dell’atto (forma, oggetto, destinatario)<br />

(27) e, quindi, a enucleare i requis<strong>it</strong>i di valid<strong>it</strong>à formale dello stesso<br />

(25) Significative sono le pronunce che dichiarano la carenza di potere per effetto della<br />

incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della norma attributiva del potere senza necess<strong>it</strong>à di dichiarare la null<strong>it</strong>à<br />

dell’atto amministrativo (v. Cass., sez. un., 21 gennaio 1976 n. 180; Cass. 29 maggio 1995<br />

n. 6001; Cass. 12 marzo 1968 n. 806; contra Cons. Stato, ad. pl., 8 aprile 1963 n. 8).<br />

(26) R. Caranta, L’inesistenza dell’atto giuridico, Milano 1990, 171 e 222, ha osservato<br />

che la giurisprudenza qualifica il provvedimento adottato in carenza di potere a volte<br />

come nullo, a volte come inesistente, a volte come inefficace, a volte si lim<strong>it</strong>a ad affermare<br />

la giurisdizione ordinaria in ipotesi di carenza di potere. M.A. Sandulli, Riforma della l. n.<br />

241/1990 e processo amministrativo: introduzione al tema, inIl Foro amm.-Tar, Milano<br />

2005, suppl. al n. 6/05, equipara la null<strong>it</strong>à all’inesistenza dell’atto amministrativo.<br />

(27) In dottrina, sulle cause di null<strong>it</strong>à e di inesistenza ante riforma del 2005, v. P.M.<br />

Vipiana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e di mer<strong>it</strong>o, cause di null<strong>it</strong>à ed<br />

irregolar<strong>it</strong>à, Padova 2003, 419 ss.; dopo la riforma, v. D. Ponte, La null<strong>it</strong>à del provvedi-


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 77<br />

(per mancanza di sottoscrizione (28), di data, di oggetto (29), ecc.) (30), sebbene<br />

sia stato restr<strong>it</strong>tivo nel ravvisare in concreto la null<strong>it</strong>à (31), fatta eccezione<br />

per i provvedimenti adottati in violazione o elusione del giudicato su cui<br />

(negli ultimi venti anni circa) si è formata una ricca giurisprudenza (32); abbastanza<br />

recente è il riconoscimento della null<strong>it</strong>à (testuale) dell’atto amministrativo<br />

nei casi pure previsti espressamente dalla legge (33); costante è l’affermazione<br />

che «in via generale le violazioni di norme imperative, per quanto<br />

gravi, danno luogo non ad inesistenza o null<strong>it</strong>à ma a semplice invalid<strong>it</strong>à che,<br />

come tale, deve formare oggetto di appos<strong>it</strong>a censura in sede giudiziaria» nel<br />

prescr<strong>it</strong>to termine di decadenza (34). Da altro lato, qui interessa notare che<br />

per la giurisprudenza amministrativa la carenza di potere determina sempre<br />

la null<strong>it</strong>à formale del provvedimento (35), anche se non è chiaro se l’esistenza<br />

mento amministrativo, Milano 2007, 65 ss.; D. Macrì, La null<strong>it</strong>à del provvedimento amministrativo,<br />

inNuova rassegna 2006, n. 3, 265 ss.; F. Rocco e G. Ruggeri, in Le nuove leggi<br />

amministrative. L’azione amministrativa, Milano 2005, 872 ss. e 890 ss.<br />

(28) V. Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 1991 n. 885; T.A.R. Lazio, Roma 27<br />

maggio 1996 n. 1086; T.A.R. Campania, Napoli 19 giugno 2001 n. 2810; T.A.R. Sicilia,<br />

Catania 30 aprile 1996 n. 703.<br />

(29) V. T.A.R. Puglia, Lecce 4 febbraio 2005 n. 461, in un caso in cui non esistevano<br />

più gli abusi nel momento in cui l’Amministrazione era chiamata a pronunciarsi sulla<br />

istanza di condono, ha r<strong>it</strong>enuto che l’eventuale provvedimento sarebbe stato «non concepibile»<br />

in quanto avrebbe avuto un «oggetto impossibile».<br />

(30) V., ad es., T.A.R. Abruzzo, Pescara 10 gennaio 1984 n. 11: «Si ha null<strong>it</strong>à assoluta<br />

ed insanabile del provvedimento amministrativo qualora esso manchi di taluno degli<br />

elementi essenziali destinati a cost<strong>it</strong>uirlo, quali l’oggetto, il soggetto, la volontà, il contenuto,<br />

la forma, ovvero quando l’atto sia adottato nonostante l’incompetenza assoluta dell’organo».<br />

È stato considerato nullo l’atto emanato dal funzionario con intento fraudolento:<br />

v. Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2000 n. 3708.<br />

(31) Questo atteggiamento è stato indotto dalla struttura del giudizio amministrativo<br />

modellata sulla illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto impugnabile solo ad istanza di parte nel termine di<br />

decadenza, contrariamente all’azione di null<strong>it</strong>à (che è rilevabile anche d’ufficio, cost<strong>it</strong>uisce<br />

oggetto di sentenza dichiarativa di accertamento, è imprescr<strong>it</strong>tibile, ecc.), e dalla decisa tendenza<br />

a considerare la difform<strong>it</strong>à tra il provvedimento e lo schema legale (o paradigma normativo)<br />

come terr<strong>it</strong>orio esclusivo (o privilegiato) della invalid<strong>it</strong>à intesa come illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e<br />

cioè vizio riguardante le modal<strong>it</strong>à di esercizio del potere.<br />

(32) Una delle prime decisioni è Cons. Stato, ad. pl., 11 marzo 1984 n. 6, cui sono<br />

segu<strong>it</strong>e molte altre.<br />

(33) V. Cons. Stato, ad. pl., 29 febbraio 1992 n. 2; ad. pl., 5 marzo 1992, n. 5 (nelle<br />

ipotesi di cost<strong>it</strong>uzione contra-legem di rapporti di impiego pubblico).<br />

(34) V. Cons. Giust. amm. Sic. 28 settembre 1998 n. 507; Cons. Stato, sez. VI, n.<br />

948/1999, c<strong>it</strong>.<br />

(35) Il giudice amministrativo si mostra attento alle conseguenze (invalidanti) della<br />

carenza di potere sul provvedimento. V., ad es., Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2003 n. 35:<br />

«... nel dir<strong>it</strong>to amministrativo il vizio generato dall’inosservanza di una disposizione nor-


78<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

del potere (in astratto) cost<strong>it</strong>uisca un pre-requis<strong>it</strong>o condizionante la valid<strong>it</strong>à<br />

dell’atto (cioè se – la carenza di potere – operi su un piano diverso dai vizi<br />

propri degli elementi o requis<strong>it</strong>i essenziali dell’atto, quali la forma, la volontà,<br />

l’oggetto, ecc.) (36), o se, come sembra nella giurisprudenza successiva<br />

alla riforma del 2005, l’esistenza del potere cost<strong>it</strong>uisca essa stessa un requis<strong>it</strong>o<br />

essenziale di valid<strong>it</strong>à dell’atto (al pari degli altri).<br />

7. – L’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 (aggiunto dall’art. 14<br />

della legge n. 15 del 2005) ha disciplinato la «null<strong>it</strong>à del provvedimento»<br />

«che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione,<br />

che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché<br />

negli altri casi espressamente previsti dalla legge».<br />

Una prima considerazione generale è che il legislatore ha inteso distinguere<br />

nettamente la null<strong>it</strong>à (art. 21 septies) dalla «annullabil<strong>it</strong>à» del provvedimento<br />

amministrativo per vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (art. 21 octies: violazione di<br />

legge, eccesso di potere, incompetenza). Il provvedimento affetto dalle più<br />

gravi e intollerabili difform<strong>it</strong>à rispetto al modello legale (perché privo degli<br />

elementi minimi – c.d. strutturali – e/o contrario ai principi e alle norme che<br />

regolano l’agire della p.a. nelle relazioni con i privati) è qualificato, per la<br />

prima volta, come nullo. L’avere la legge disciplinato espressamente la null<strong>it</strong>à<br />

(sebbene con una formulazione piuttosto vaga laddove non dice quali siano<br />

gli «elementi essenziali» del provvedimento amministrativo) (37) deve indurre<br />

l’interprete ad un particolare sforzo di ricerca e differenziazione dei casi<br />

di null<strong>it</strong>à rispetto a quelli di mera illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. E dovrebbe essere superato<br />

l’orientamento tradizionale che ha ricondotto nell’amb<strong>it</strong>o della mera illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

vizi anche molto gravi dell’atto amministrativo. La conform<strong>it</strong>à o difform<strong>it</strong>à<br />

del provvedimento rispetto allo schema legale – tradizionalmente ricondotta<br />

dal giudice amministrativo nei binari della «leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à-illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à» –<br />

mativa diretta a regolare l’azione della p.a. consiste nella sola illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à per violazione di<br />

legge che implica, al pari del vizio di annullabil<strong>it</strong>à dei negozi giuridici, l’efficacia dell’atto<br />

fino al suo annullamento da parte del giudice amministrativo o della stessa p.a., senza quindi<br />

che possa configurarsi una più grave ipotesi di invalid<strong>it</strong>à, paragonabile alla null<strong>it</strong>à, che<br />

impedisca al provvedimento di produrre i suoi effetti (se non nel diverso caso della carenza<br />

di potere)»; in caso di contrasto con norma comun<strong>it</strong>aria, sempre secondo Cons. Stato n. 35/<br />

2003 c<strong>it</strong>., la regola è la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à-annullabil<strong>it</strong>à dell’atto e, infatti, «la diversa forma patologica<br />

della null<strong>it</strong>à (o della inesistenza) risulta configurabile nella sola ipotesi in cui il<br />

provvedimento nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva<br />

del potere incompatibile (e, quindi, disapplicabile) con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario» (conf. Cons.<br />

Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 579).<br />

(36) V., ad es., Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1998 n. 166.<br />

(37) V., sul punto, le cr<strong>it</strong>iche di F. Satta, La riforma della legge n. 241/90: dubbi e<br />

perpless<strong>it</strong>à, inwww.giustamm.<strong>it</strong>.


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 79<br />

deve essere valutata, oggi, con riferimento anche ad ulteriori parametri che<br />

condizionano la stessa esistenza (giuridica) del provvedimento e, quindi, la<br />

riconoscibil<strong>it</strong>à del pubblico potere nel caso concreto. Sembra che il legislatore<br />

abbia voluto dire che la null<strong>it</strong>à non deve essere considerata più come la<br />

cenerentola delle invalid<strong>it</strong>à, come qualcosa di eterodosso o eccezionale nel<br />

sistema (38).<br />

Una seconda considerazione è che con la disciplina della null<strong>it</strong>à il legislatore<br />

sembra voler r<strong>it</strong>ornare a quella concezione negoziale del provvedimento<br />

amministrativo di impronta privatistica che ha segnato la dottrina amministrativistica<br />

dei primi del ’900, poi superata dalle concezioni cosiddette<br />

procedimentali e funzionali dell’atto amministrativo, che hanno consent<strong>it</strong>o<br />

l’emancipazione del dir<strong>it</strong>to amministrativo dal dir<strong>it</strong>to privato (39). L’interesse<br />

per i vizi strutturali del provvedimento sembra una diretta conseguenza della<br />

generalizzata (seppur tendenziale) applicazione alla p.a. del dir<strong>it</strong>to privato, ai<br />

sensi dell’art. 1 comma 1 bis della legge n. 241/1990. Ciò dovrebbe giustificare<br />

minore prudenza nell’applicazione del dir<strong>it</strong>to privato, specie di quei<br />

principi che ben possono considerarsi generali, in quanto destinati a valere<br />

nei confronti di qualunque soggetto di dir<strong>it</strong>to e, quindi, anche della p.a.,<br />

quando si trovi nelle stesse identiche condizioni in cui si trovano i privati.<br />

Entrambi (p.a. e privati) vedono lim<strong>it</strong>ata, rispettivamente, la propria discrezional<strong>it</strong>à<br />

e autonomia: il superamento dei relativi confini esterni dovrebbe<br />

comportare la medesima sanzione (40). Se è vero che l’art. 21 septies prevede<br />

la null<strong>it</strong>à solo per la mancanza degli elementi essenziali e non in caso di loro<br />

contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico o al buon costume né in<br />

caso di mancanza dei requis<strong>it</strong>i di determinatezza, determinabil<strong>it</strong>à e possibil<strong>it</strong>à<br />

dell’oggetto (41), non si può negare che, secondo i principi generali dell’ordinamento<br />

giuridico (non solo di quello privatistico), l’ipotesi della mancanza<br />

degli elementi essenziali degli atti giuridici è del tutto equivalente a quella<br />

in cui gli elementi essenziali siano indeterminati o indeterminabili (42) o illec<strong>it</strong>i<br />

perché contrari all’ordine pubblico, al buon costume e a norme impe-<br />

(38) Del resto, che la disciplina dell’annullamento per mera illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à non sia sufficiente<br />

a ripristinare l’ordine giuridico violato è ben compreso dalla giurisprudenza. Sulla<br />

inadeguatezza della mera annullabil<strong>it</strong>à v. S. De Felice, Null<strong>it</strong>à del provvedimento amministrativo,<br />

inwww.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>.<br />

(39) V. la ricostruzione effettuata da M. D’Orsogna, c<strong>it</strong>.<br />

(40) V., sul punto, le osservazioni di A. Bartolini, La null<strong>it</strong>à del provvedimento nel<br />

rapporto amministrativo, Torino 2002, 193 ss.<br />

(41) V. artt. 1418 comma 1-2, 1343, 1346 c.c.<br />

(42) È significativo che, già prima della riforma della legge n. 241, secondo T.A.R.<br />

Campania, Napoli 5 marzo 1998 n. 808, la verifica della null<strong>it</strong>à degli atti amministrativi<br />

riguardava anche i vizi «che possano ingenerare incertezza sulla stessa loro provenienza<br />

dall’autor<strong>it</strong>à amministrativa...».


80<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

rative poste a protezione di interessi generali (verrebbe da dire: generalissimi)<br />

sovraordinati alla stessa p.a. (43). In queste ipotesi il comportamento della<br />

p.a. nei rapporti con i privati non può essere valutato sul piano della mera<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à formale ovvero del rispetto di norme di azione: si ha infatti la violazione<br />

di norme di «relazione» quali sono quelle che stabiliscono il contenuto<br />

minimo essenziale perché il potere sia riconoscibile come tale nei rapporti<br />

qualificati con i privati: la sanzione è prevista dall’ordinamento a livello<br />

di principio generale ed è necessariamente identica a quella dei rapporti tra<br />

privati (la null<strong>it</strong>à). Non v’è spazio per l’interesse leg<strong>it</strong>timo che indica l’interesse<br />

del privato al rispetto di norme di azione ovvero al corretto esercizio di<br />

un potere discrezionale non riconoscibile nel caso concreto e delle cui prerogative<br />

quindi la p.a. non può più avvalersi. Un esempio può servire a chiarire.<br />

Fin tanto che la legge consentiva la cosiddetta revisione prezzi negli appalti<br />

pubblici l’interesse dell’appaltatore al riconoscimento della stessa valeva come<br />

interesse leg<strong>it</strong>timo (tutelabile davanti al giudice amministrativo). Quando<br />

la legge ha vietato la revisione prezzi la s<strong>it</strong>uazione soggettiva dell’appaltatore<br />

è di interesse non più leg<strong>it</strong>timo: «In tema di appalti pubblici, per effetto dell’art.<br />

3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convert<strong>it</strong>o con modificazioni<br />

dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (che ha generalizzato l’esclusione, già prevista<br />

dall’art. 33, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, della facoltà<br />

dell’Amministrazione comm<strong>it</strong>tente di procedere alla revisione dei prezzi),<br />

e dell’art. 26, comma terzo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (che ha<br />

confermato l’inapplicabil<strong>it</strong>à dell’art. 1664, primo comma, c.c.), il divieto della<br />

revisione dei prezzi è divenuto un vero e proprio principio regolatore degli<br />

appalti pubblici, con la conseguenza che non è più configurabile, al riguardo,<br />

una posizione di interesse leg<strong>it</strong>timo dell’appaltatore, ma si pone soltanto un<br />

problema di valid<strong>it</strong>à delle clausole contrattuali che, nel sopravvenuto regime,<br />

abbiano riconosciuto il dir<strong>it</strong>to alla revisione: spetta pertanto al giudice ordinario<br />

la giurisdizione in ordine alla domanda di riconoscimento della revisione<br />

dei prezzi proposta dall’appaltatore, non implicando detto accertamento<br />

un sindacato in ordine all’esercizio di poteri discrezionali dell’Amministrazione»<br />

(44).<br />

Si è sostenuto, inoltre, che il nuovo art. 1 della legge n. 241 (secondo cui<br />

l’attiv<strong>it</strong>à amministrativa «è retta da cr<strong>it</strong>eri di economic<strong>it</strong>à, di efficacia, di pub-<br />

(43) A. Bartolini, c<strong>it</strong>., 181, non condivide la tesi secondo cui l’atto amministrativo<br />

sarebbe espressione di discrezional<strong>it</strong>à e non di autonomia privata, con conseguente inapplicabil<strong>it</strong>à<br />

delle categorie civilistiche della invalid<strong>it</strong>à, e quella secondo cui in dir<strong>it</strong>to amministrativo<br />

tutte le violazione delle norme procedimentali darebbero luogo soltanto all’annullabil<strong>it</strong>à.<br />

L’a. r<strong>it</strong>iene che almeno la violazione delle norme cosiddette imperative categoriche<br />

dovrebbe determinare la null<strong>it</strong>à (dell’atto vincolato) secondo un principio di dir<strong>it</strong>to comune<br />

capace di superare le regole particolari che disciplinano l’azione della p.a.<br />

(44) Cass., sez. un., 5 aprile 2007 n. 8519.


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 81<br />

blic<strong>it</strong>à e di trasparenza... nonché dai principi del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario») avrebbe<br />

inglobato nell’amb<strong>it</strong>o dei vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à ogni genere di violazione di<br />

cr<strong>it</strong>eri e principi generali dell’ordinamento (con la conseguenza che il provvedimento<br />

potrebbe essere solo annullabile). Si può replicare che i predetti<br />

cr<strong>it</strong>eri e principi cost<strong>it</strong>uiscono regole di comportamento rilevanti ai fini della<br />

responsabil<strong>it</strong>à della p.a. (45) e non della valid<strong>it</strong>à dei provvedimenti amministrativi<br />

– a tal fine dovrebbero quantomeno essere tradotti in specifiche norme<br />

di legge (imperative) (46) –, ciò almeno secondo il dir<strong>it</strong>to privato che tendenzialmente<br />

dovrebbe regolare l’azione della p.a. (ex art. 1 bis co. 2 della<br />

legge n. 241).<br />

Ancora scarsa è la giurisprudenza che abbia fatto espressa applicazione<br />

dell’art. 21 septies. Con riguardo agli elementi essenziali dell’atto, vi sono<br />

pronunce che non modificano sostanzialmente i tradizionali cr<strong>it</strong>eri di giudizio<br />

(47); altre sembrano più rigorose rispetto al passato nella identificazione<br />

dei requis<strong>it</strong>i soggettivi e oggettivi del provvedimento (48), anche in materia<br />

espropriativa (49); secondo un orientamento, la motivazione cost<strong>it</strong>uisce elemento<br />

essenziale dell’atto la cui mancanza determina la null<strong>it</strong>à del provvedimento<br />

(50); non si rinvengono decisioni sulla (mancanza o illice<strong>it</strong>à della)<br />

causa ai fini dell’eventuale null<strong>it</strong>à del provvedimento amministrativo.<br />

(45) Nel dir<strong>it</strong>to privato la inosservanza delle regole comportamentali (es.: obblighi<br />

informativi posti a carico degli intermediari finanziari) non determina la null<strong>it</strong>à del contratto<br />

per violazione di norma imperativa ma rileva ai fini della responsabil<strong>it</strong>à dell’intermediario:<br />

v. Cass. 29 settembre 2005 n. 19024.<br />

(46) Si dub<strong>it</strong>a in realtà che i cr<strong>it</strong>eri e principi generali di cui parla l’art. 1 della legge<br />

n. 241 (che cost<strong>it</strong>uiscono norme di azione per la p.a.) possano considerarsi norme imperative<br />

quali sono quelle che, ponendo lim<strong>it</strong>i reciproci nelle «relazioni» tra p.a. e privati, valgono<br />

per la general<strong>it</strong>à dei soggetti dell’ordinamento.<br />

(47) V., ad es., T.A.R. Liguria 25 giugno 2005 n. 972.<br />

(48) Secondo T.A.R. Liguria 7 febbraio 2007 n. 169, la mancata sottoscrizione di un<br />

atto amministrativo comporta la null<strong>it</strong>à dello stesso alla luce della legge n. 15/2005 che ha<br />

modificato la legge n. 241/1990.<br />

(49) Cass., sez. un., 7 febbraio 2007 n. 2688, con richiamo alla disciplina del procedimento<br />

amministrativo, in materia di occupazione usurpativa, ha r<strong>it</strong>enuto radicalmente<br />

nullo il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. «per non contenere l’indicazione<br />

dei termini per l’inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell’opera, richiesta dall’art.13<br />

della legge 2359 del 1865, e rispondente alla necess<strong>it</strong>à di rilievo cost<strong>it</strong>uzionale<br />

(art. 42, terzo comma, Cost.), di lim<strong>it</strong>are il potere discrezionale della p.a., al fine di ev<strong>it</strong>are<br />

di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, nonché all’ulteriore<br />

final<strong>it</strong>à di tutelare l’interesse pubblico a che l’opera venga esegu<strong>it</strong>a in un arco di<br />

tempo valutato congruo per l’interesse generale, per evidenti ragioni di serietà dell’azione<br />

amministrativa». V. T.A.R. Lombardia, Milano 22 aprile 2005 n. 855.<br />

(50) In tal senso è Trib. Roma 26 luglio 2006 n. 16773, ined<strong>it</strong>a. Del resto, dopo l’entrata<br />

in vigore della legge n. 241/1990, il vizio di difetto di motivazione da figura sintoma-


82<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Si ha l’impressione, comunque, che la giurisprudenza non si discosti da<br />

quella precedente alla riforma del 2005, almeno per quanto riguarda l’individuazione<br />

dei cosiddetti elementi essenziali del provvedimento.<br />

Quanto alla carenza di potere, è noto che la giurisprudenza amministrativa<br />

(ai fini del riparto della giurisdizione) l’ha quasi sempre considerata «in<br />

astratto». Il testo del nuovo art. 21 septies sembra aver ridato vigore a questa<br />

tesi: l’aver previsto la null<strong>it</strong>à del provvedimento viziato da «difetto assoluto<br />

di attribuzione» (da intendersi, in ipotesi, solo come assenza radicale del potere<br />

e come incompetenza assoluta dell’organo (51)) avrebbe defin<strong>it</strong>ivamente<br />

tolto c<strong>it</strong>tadinanza alla categoria della carenza di potere in concreto, implic<strong>it</strong>amente<br />

confermando l’esattezza della teoria che la considerava vizio di mera<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à riguardante l’esercizio del potere (violazione di legge) (52). Il presupposto<br />

teorico è che ogni genere di vizio dell’atto si debba tradurre in una<br />

invalid<strong>it</strong>à tassativamente prevista, ora, dall’art. 21 septies. Coerentemente<br />

con la giurisprudenza amministrativa che la considera come vizio formale<br />

e causa (necessaria) di invalid<strong>it</strong>à dell’atto, si sostiene che la carenza di potere<br />

potrebbe determinare la null<strong>it</strong>à in casi eccezionali (e sostanzialmente di scuola),<br />

in tutti gli altri potrebbe determinare soltanto la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (53). La ca-<br />

tica di eccesso di potere si trasformò in vera e propria violazione di legge (v. T.A.R. Sicilia,<br />

Catania 12 settembre 1997 n. 1742); dopo la modifica della legge n. 241, che ha disciplinato<br />

la null<strong>it</strong>à per mancanza degli elementi essenziali, può dirsi che la sua mancanza comporta<br />

la null<strong>it</strong>à del provvedimento, sempre che si consideri la motivazione elemento essenziale<br />

(v. art. 3 della legge n. 241 mod.). In senso contrario è G. Carlotti, Il nuovo provvedimento<br />

amministrativo, Padova 2005, 403.<br />

(51) Secondo T.A.R. Calabria, Catanzaro 7 novembre 1999 n. 907, essa sussiste<br />

«quando vi è una totale estrane<strong>it</strong>à dell’organo che provvede al plesso organizzativo cui<br />

compete l’adozione dell’atto in base alla ripartizione corretta delle attribuzioni, da far apparire<br />

assolutamente non riferibile l’atto stesso all’Amministrazione cui dovrebbe essere<br />

imputato».<br />

(52) V., in tal senso, V. Cerulli-Irelli, Principii del dir<strong>it</strong>to amministrativo, Torino<br />

2005, 236; S. De Felice, c<strong>it</strong>.; D. Ponte, c<strong>it</strong>., 107 ss.; T. Cap<strong>it</strong>anio e M. Balloriani, in Le<br />

nuove regole dell’azione amministrativa dopo le leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, Milano<br />

2005, 833 ss. e 915 ss.. V., nella giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Campania, Napoli<br />

28 aprile 2005 n. 5025 e Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2006 n. 4858.<br />

(53) Secondo Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2006 n. 891: «nel dir<strong>it</strong>to amministrativo<br />

la null<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uisce una forma speciale di invalid<strong>it</strong>à, che si ha nei soli casi (oggi meglio<br />

defin<strong>it</strong>i dal legislatore con l’art. 21 septies l. n. 241 del 1990) in cui sia specificamente<br />

sanc<strong>it</strong>a dalla legge, mentre l’annullabil<strong>it</strong>à del provvedimento cost<strong>it</strong>uisce la regola generale<br />

del provvedimento, contrariamente a quanto avviene nel dir<strong>it</strong>to civile (nel caso di specie, il<br />

provvedimento di revoca dei contributi è stato emesso dall’Amministrazione competente<br />

ad adottarlo e, quindi, deve essere senza dubbio escluso che il provvedimento possa essere<br />

considerato nullo, non essendo stato emanato da un’Amministrazione totalmente priva del<br />

potere di emanarlo)».


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 83<br />

tegoria della carenza di potere sarebbe così disciplinata (verrebbe da dire: ingabbiata)<br />

dalla legge generale sul procedimento amministrativo. Verrebbe essa<br />

stessa considerata alla stregua di una comune forma di invalid<strong>it</strong>à e cioè<br />

(ma solo nei casi più gravi) come null<strong>it</strong>à (c.d. illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à forte). Il legislatore<br />

del 2005 avrebbe così voluto rinsaldare il legame tra l’attiv<strong>it</strong>à provvedimentale<br />

della p.a. e la legge attributiva (anzi, le leggi attributive) del potere, dando<br />

così una maggiore copertura legale all’azione amministrativa. La p.a., nei<br />

rapporti con i privati, rimarrebbe priva della «protezione» assicuratale dall’essere<br />

«pubblico potere» nelle s<strong>it</strong>uazioni eccezionali di carenza di potere<br />

«in astratto» (soltanto nelle quali il provvedimento potrebbe essere nullo<br />

ex art. 21 septies). In ogni altro caso in cui, in passato, era ravvisabile una<br />

carenza di potere «in concreto» per mancanza dei presupposti legali dell’azione<br />

(temporali, ambientali, attinenti alla identificazione dei soggetti passivi<br />

dell’azione amministrativa, ecc.), ormai potrebbero ravvisarsi solo illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

da denunciare nel termine di decadenza.<br />

Questa impostazione non è condivisibile per diverse ragioni.<br />

Oggi che l’art. 21 septies ha disciplinato la null<strong>it</strong>à del provvedimento<br />

amministrativo, pur in ipotesi r<strong>it</strong>enendo che non solo vi abbia inglobato la<br />

carenza di potere ma l’abbia anche qualificata esclusivamente come «difetto<br />

assoluto di attribuzione», non per questo si può r<strong>it</strong>enere che tale «difetto assoluto»<br />

coincida con la cosiddetta carenza di potere «in astratto». In realtà,<br />

carenza di potere «in astratto» e carenza di potere «in concreto» sono espressioni<br />

che indicano soltanto la prospettiva dalla quale si osserva il fenomeno:<br />

secondo l’una, è sufficiente che il potere sussista in una norma astratta alla<br />

quale la p.a. faccia in qualsiasi modo riferimento; secondo l’altra prospettiva,<br />

invece, è necessario che l’azione concreta della p.a. trovi corrispondenza nella<br />

norma attributiva del potere (che, infatti, non contiene una delega in bianco<br />

alla p.a. ma fissa i presupposti, l’oggetto ed individua i destinatari dell’azione<br />

amministrativa) perché solo in tal modo il potere è «riconoscibile» come tale.<br />

È evidente che la valutazione di un «difetto assoluto di attribuzione» è il risultato<br />

del controllo sulla esistenza del potere che può essere operato da entrambe<br />

le prospettive (in astratto e in concreto). Se risulti una carenza di potere<br />

da una prospettiva di valutazione in concreto, non per questo il difetto di<br />

attribuzione non è assoluto o è meno assoluto (54). È significativo che la giurisprudenza<br />

ha qualificato come ipotesi di difetto assoluto di attribuzioni, ai<br />

(54) Anche secondo Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 1991 n. 58, determina difetto<br />

di potere e non semplice illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del suo esercizio la mancanza dei presupposti del potere<br />

stesso ovvero l’inosservanza dei suoi lim<strong>it</strong>i che, pur non riferendosi espressamente alla<br />

sua astratta attribuzione o configurazione, condizionano pur sempre in modo assoluto l’esercizio<br />

di esso nel caso concreto, esercizio che, se esplicato in tale carenza, non può interferire<br />

sul dir<strong>it</strong>to soggettivo degradandolo a s<strong>it</strong>uazione di interesse leg<strong>it</strong>timo.


84<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

sensi del nuovo art. 21 septies, casi che sarebbero qualificabili come di carenza<br />

di potere in concreto (55).<br />

Si deve, quindi, r<strong>it</strong>enere che la carenza di potere, in tutte le sue sfaccettature,<br />

trovi dimora nella null<strong>it</strong>à ex art. 21 septies, anche nel senso che è causa<br />

di formale null<strong>it</strong>à del provvedimento. Poiché il provvedimento amministrativo<br />

cost<strong>it</strong>uisce la forma tipica di esercizio del potere (56), è l’art. 21 septies<br />

che impone al giudice di verificare, necessariamente in concreto, che il<br />

potere sussista in capo alla p.a., verificando, ad esempio, che quel provvedimento<br />

sia forn<strong>it</strong>o degli elementi essenziali. Infatti è evidente che un provvedimento<br />

privo o gravemente carente di tali elementi ovvero adottato in violazione<br />

di norme di relazione imperative (es.: proib<strong>it</strong>ive), non consente di riconoscere<br />

un pubblico potere nell’azione della p.a., nel qual caso il rapporto<br />

con il privato è (e deve essere considerato) par<strong>it</strong>ario, con tutte le conseguenze<br />

che ne derivano. La p.a. in tanto può rivendicare una posizione di supremazia<br />

rispetto al privato in quanto il suo agire avvenga nel rispetto dei parametri<br />

che, secondo l’ordinamento, ne condizionano l’esistenza e la riconoscibil<strong>it</strong>à<br />

come pubblico potere. Tra questi parametri sono oggi compresi anche gli elementi<br />

strutturali (essenziali) del provvedimento amministrativo. Un esempio<br />

è offerto dal decreto di espropriazione pronunciato sulla base di una dichiarazione<br />

di pubblica util<strong>it</strong>à di cui manchi il termine finale di efficacia o questo<br />

sia scaduto: è stato rilevato che qui «non si tratta di un problema di difetto di<br />

attribuzione, ma del fatto che manca l’oggetto in relazione al quale questo<br />

tipo di potere può essere eserc<strong>it</strong>ato, che non è il bene immobile in sé, ma questo<br />

in quanto in precedenza qualificato dalla sua destinazione ad opera di<br />

pubblica util<strong>it</strong>à. L’esercizio del potere di espropriazione sfocia in un atto nullo,<br />

perché loèstato su un oggetto giuridicamente impossibile» (57).<br />

(55) T.A.R. Puglia, Bari 26 ottobre 2005 n. 4581, ha r<strong>it</strong>enuto nullo per difetto assoluto<br />

di attribuzioni un provvedimento dell’Ente Parco nazionale del Gargano di diniego della<br />

autorizzazione richiesta da un Comune per la realizzazione di barriere frangiflutti a protezione<br />

della costa, in quanto la legge prevedeva il nulla-osta da parte dell’Ente c<strong>it</strong>ato per le<br />

opere all’interno del parco mentre le acque marine sono escluse dal terr<strong>it</strong>orio del parco.<br />

(56) Tanto che è discussa l’applicabil<strong>it</strong>à dell’art. 21 septies agli altri atti della serie<br />

procedimentale: v. D. Ponte, c<strong>it</strong>., 78 ss.<br />

(57) V., in tal senso, P. V<strong>it</strong>toria, Azioni risarc<strong>it</strong>orie verso la pubblica amministrazione.<br />

Il catalogo dei problemi e la responsabil<strong>it</strong>à da comportamento. Relazione svolta al<br />

convegno organizzato presso la Corte di Cassazione il 26 ottobre 2005, in tema di Azioni<br />

risarc<strong>it</strong>orie verso la P.A.. Questioni di giurisdizione. In senso conf. sembra T.A.R. Lombardia,<br />

Milano 22 aprile 2005 n. 855: «Più che annullabili, gli atti in questione sono nulli<br />

per carenza di oggetto, siccome incidenti su area già acquis<strong>it</strong>a alla mano pubblica per accessione<br />

invert<strong>it</strong>a; e di tale null<strong>it</strong>à – anche per quanto concerne gli eventuali correlativi riflessi<br />

risarc<strong>it</strong>ori derivanti dalla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale<br />

(che la memoria finale degli interessati riconduce alla violazione dei doveri comportamen-


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 85<br />

Una diversa interpretazione che faccia leva sulla assolutezza del difetto<br />

di attribuzione (ex art. 21 septies) per desumerne che tutti i casi già considerati<br />

come di carenza di potere in concreto dovrebbero oggi rientrare nell’amb<strong>it</strong>o<br />

della sola illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, con conseguente necessaria affermazione<br />

della giurisdizione amministrativa (ed esclusione, per quanto qui interessa,<br />

della giurisdizione ordinaria), non è condivisibile. Poiché occorre sempre<br />

preferire le interpretazioni più conformi ai principi generali dell’ordinamento<br />

e meno dubbie sul piano della compatibil<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale (principio di<br />

legal<strong>it</strong>à, imparzial<strong>it</strong>à della p.a., ecc.), sembra più corretto r<strong>it</strong>enere che se la<br />

p.a. agisce comunque in carenza di potere, avuto riguardo alle singole e<br />

specifiche norme attributive, non è certo in virtù di una norma generale<br />

sul procedimento amministrativo (art. 21 septies) che quel potere può sopravvenire.<br />

Qualora, invece, si seguisse la opposta interpretazione, cioè si ammettesse<br />

la declaratoria di null<strong>it</strong>à del provvedimento solo in caso di carenza di<br />

potere «in astratto», comunque non vi sarebbero ragioni per r<strong>it</strong>enere che,<br />

in tutte quelle altre svariate s<strong>it</strong>uazioni in cui è comunque ravvisabile una carenza<br />

di potere, i dir<strong>it</strong>ti dei c<strong>it</strong>tadini possano subire affievolimenti o degradazioni.<br />

L’esistenza o meno del potere deve essere sempre verificato in concreto,<br />

a prescindere ed indipendentemente dalle sanzioni apprestate dal legislatore<br />

(in questo caso con la null<strong>it</strong>à del provvedimento). Pensiamo ad una s<strong>it</strong>uazione<br />

di carenza di potere in concreto, in cui il Cassazione affermò la giurisdizione<br />

del giudice ordinario, senza dichiarare la null<strong>it</strong>à formale del provvedimento,<br />

ravvisandovi la lesione di dir<strong>it</strong>ti soggettivi: era stato impugnato<br />

un provvedimento comunale che determinava a carico degli alunni di una<br />

scuola materna un contributo per il servizio mensa che non usufruivano, nonostante<br />

che la legge stabilisse la gratu<strong>it</strong>à della fruizione del servizio di scuola<br />

materna (il potere di imporre il contributo esisteva solo nei confronti dei<br />

fru<strong>it</strong>ori del servizio mensa) (58). Se si condivideva questa soluzione quando<br />

fu adottata, non v’è ragione per non condividerla oggi (e, per converso, se<br />

non la si condivideva ieri, non la si può condividere oggi).<br />

8. – Dovrebbe essere ormai chiaro come risolvere il problema dell’individuazione<br />

del giudice competente a giudicare dei provvedimenti nulli, che<br />

peraltro si pone esclusivamente quando l’accertamento e la dichiarazione della<br />

null<strong>it</strong>à riguardi il provvedimento impugnato in via principale (posto che<br />

l’accertamento in via incidentale è sempre consent<strong>it</strong>o ai sensi dell’art. 5 della<br />

tali incombenti alla p.a. nell’amb<strong>it</strong>o del ‘contratto amministrativo’ sorto tra la medesima e<br />

il c<strong>it</strong>tadino) – è chiamato a conoscere il giudice civile...».<br />

(58) V. Cass., sez. un., 4 dicembre 1991 n. 13030. V. anche la fattispecie esaminata<br />

da T.A.R. Puglia, Bari 26 ottobre 2005 n. 4581.


86<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

legge del 1865) (59). Si è detto che, nella giurisprudenza ordinaria precedente<br />

alla riforma del 2005, tra null<strong>it</strong>à e carenza di potere (in tutte le sue configurazioni)<br />

non esisteva una corrispondenza biunivoca, nel senso che poteva esservi<br />

l’una in mancanza dell’altra e viceversa, e se ne sono indicate alcune<br />

ragioni.<br />

Con l’art. 21 septies il rapporto tra null<strong>it</strong>à e carenza di potere sembra<br />

mutato. L’aver tassativamente disciplinato i casi di null<strong>it</strong>à del provvedimento<br />

amministrativo, cioè dell’atto tipico di esercizio del potere, sta a significare<br />

che, in quei casi, il potere non è riconoscibile come tale e, quindi, non sussiste.<br />

Il provvedimento nullo è un provvedimento carente di potere nel caso<br />

concreto. Del resto, nei casi di difetto assoluto di attribuzione e mancanza degli<br />

elementi essenziali, è agevole individuare ipotesi sinora considerate di carenza<br />

di potere (in astratto e in concreto) (60) ed è significativo che nella giurisprudenza<br />

amministrativa successiva alla riforma del 2005 l’esistenza del<br />

potere in capo alla p.a. sia considerata alla stregua di un requis<strong>it</strong>o essenziale<br />

di valid<strong>it</strong>à dell’atto (61).<br />

Ne consegue che la giurisdizione dovrebbe spettare al giudice ordinario<br />

(62) anche sul risarcimento del danno conseguente all’atto nul-<br />

(59) V., in tal senso, G. Carlotti, c<strong>it</strong>., 414 ss.<br />

(60) Cass. 7 febbraio 2007 n. 2688 c<strong>it</strong>., ha affermato la giurisdizione ordinaria, oltre<br />

nei casi di in cui la dichiarazione di pubblica util<strong>it</strong>à non contenga i termini previsti per le<br />

espropriazioni e i lavori, «nelle ipotesi di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di<br />

p.u. individuate dalla L. n. 2359, art. 13, comma 3, nel caso di inutile decorso dei termini<br />

finali in essa fissati per il compimento dell’espropriazione e dei lavori (senza che sia intervenuto<br />

il decreto ablativo o si sia verificata la cd. occupazione espropriativa); e dalla L. n. 1<br />

del 1978, art. 1, comma 3, nell’ipotesi di mancato inizio delle opere ‘‘nel triennio successivo<br />

all’approvazione del progetto’’: a nulla rilevando che in entrambe le fattispecie il potere<br />

ablativo fosse in origine attribu<strong>it</strong>o all’amministrazione, in quanto è decisivo che tale<br />

attribuzione fosse circoscr<strong>it</strong>ta nel tempo direttamente dal legislatore e fosse già venuta meno<br />

all’epoca dell’utilizzazione della proprietà privata».<br />

(61) V., ad es., Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2005 n. 6023, secondo cui l’atto «è<br />

nullo o inesistente solo nelle ipotesi in cui esso sia qualificato tale dalla legge oppure manchi<br />

dei requis<strong>it</strong>i essenziali, quali possono essere la radicale carenza di potere ovvero il difetto<br />

di forma, della volontà, dell’oggetto o del destinatario, mentre non può parlarsi di inesistenza<br />

dell’atto allorché si discuta unicamente dei vizi del procedimento che lo ha preceduto».<br />

Conf. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2006 n. 3712.<br />

(62) In tal senso si sono espressi G. Carlotti, c<strong>it</strong>., 416, il quale osserva: «a fronte di<br />

un provvedimento nullo, non si verifica alcun effetto degradatorio in ragione dell’insussistente<br />

imperativ<strong>it</strong>à dell’atto. Ne consegue che, in assenza di diverse previsioni normative,<br />

in tali casi la competenza a conoscere della fattispecie spetterà esclusivamente al giudice<br />

ordinario quale giudice naturale dei dir<strong>it</strong>ti: la sfera giuridica del destinatario non può invero<br />

r<strong>it</strong>enersi giuridicamente incisa da un comportamento senza potere e, dunque, il provvedimento<br />

in concreto adottato, giacché inefficace, continua a fronteggiare veri e propri dir<strong>it</strong>ti –


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 87<br />

lo (63) (secondo un orientamento, come si vedrà, il giudice amministrativo<br />

potrebbe conoscerne solo in sede di giurisdizione esclusiva riguardante<br />

i dir<strong>it</strong>ti soggettivi).<br />

La conclusione non cambia qualora si r<strong>it</strong>enga, invece, che nella (in ipotesi)<br />

più ristretta categoria dell’atto nullo ex art. 21 septies non possano rientrare<br />

tutte le s<strong>it</strong>uazioni sinora considerate dalla giurisprudenza come di carenza<br />

di potere e cioè che le ipotesi di null<strong>it</strong>à considerate nell’art. 21 septies non<br />

comprendano tutte le ipotesi cosiddette di carenza di potere in concreto: s’è<br />

già detto, infatti, che ciò non dovrebbe cost<strong>it</strong>uire valido motivo per negare la<br />

esistenza di dir<strong>it</strong>ti soggettivi a fronte dell’esercizio di un potere comunque<br />

carente.<br />

Una parte della dottrina auspica che le controversie sui provvedimenti<br />

nulli siano tutte attribu<strong>it</strong>e alla giurisdizione del giudice amministrativo (64).<br />

Si sostiene che dalla previsione della giurisdizione esclusiva lim<strong>it</strong>atamente<br />

alle controversie sulle «questioni inerenti alla null<strong>it</strong>à dei provvedimenti amministrativi<br />

in violazione o elusione del giudicato» si desumerebbe che le<br />

controversie sugli altri provvedimenti nulli rientrerebbero nella giurisdizione<br />

generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del giudice amministrativo. Tuttavia, se un argomento<br />

si può desumere dalla previsione della giurisdizione esclusiva sui provvedi-<br />

e non meri interessi leg<strong>it</strong>timi – del c<strong>it</strong>tadino» (il medesimo a. precisa che la competenza è<br />

del giudice amministrativo nei soli casi di giurisdizione esclusiva) e A.M. Sandulli, Riforma<br />

della l. n. 241/1990, c<strong>it</strong>., 13. V. Cerulli-Irelli, in Brevi considerazioni sugli effetti della<br />

nuova disciplina sull’azione amministrativa in amb<strong>it</strong>o processuale, inwww.astrid.<strong>it</strong>, Rassegna,<br />

29 luglio 2005, n. 13, ha osservato che dalla individuazione in sede teorica degli<br />

elementi essenziali dell’atto amministrativo, «deriveranno prevedibili estensioni dell’area<br />

della null<strong>it</strong>à a scap<strong>it</strong>o di quella dell’annullabil<strong>it</strong>à degli atti amministrativi; con inev<strong>it</strong>abili<br />

ricadute sul piano del riparto della giurisdizione, sotto forma di ampliamento di quella ordinaria<br />

rispetto a quella amministrativa. Si pensi ad esempio alla motivazione o alla causa<br />

del provvedimento: laddove considerati elementi essenziali ai sensi dell’art. 21 septies, la<br />

loro mancanza verrebbe a tradursi in un vizio di null<strong>it</strong>à e non di annullabil<strong>it</strong>à (come per lo<br />

più finora si è r<strong>it</strong>enuto), con un nuovo e diverso riallineamento del confine (mobile) tra<br />

giurisdizione ordinaria e amministrativa, a vantaggio della prima».<br />

A favore della giurisdizione ordinaria vi sono poi anche indicazioni legislative di carattere<br />

sistematico: l’art. 33 della legge n. 287 del 1990 (norme a tutela della concorrenza e<br />

del mercato) attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sui provvedimenti amministrativi<br />

adottati in materia, al giudice ordinario la giurisdizione sulle azioni di null<strong>it</strong>à<br />

e di risarcimento del danno.<br />

(63) Ad es., secondo l’interpretazione dell’art. 21 septies condivisa nel testo, dovrebbe<br />

sussistere la giurisdizione ordinaria in caso di assoluta incertezza dell’area cost<strong>it</strong>uente<br />

oggetto del decreto autorizzativo di occupazione (v., in senso contrario, in passato, Cass.,<br />

sez. un., 18 novembre 1997 n. 11438).<br />

(64) V., in tal senso, D. Ponte, c<strong>it</strong>., 229 ss.; M. Balloriani, c<strong>it</strong>., 893 ss.. In giurisprudenza<br />

v. T.A.R. Puglia, Bari n. 4581/2005 c<strong>it</strong>.


88<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

menti violativi o elusivi del giudicato è proprio a favore della giurisdizione<br />

del giudice ordinario. L’aver previsto come esclusiva la giurisdizione del giudice<br />

amministrativo soltanto sulle «questioni inerenti alla null<strong>it</strong>à dei provvedimenti<br />

amministrativi in violazione o elusione del giudicato» (art. 21 septies<br />

comma 2) dimostra che, a fronte del provvedimento amministrativo nullo<br />

perché emesso in violazione o elusione del giudicato, sussistono dir<strong>it</strong>ti soggettivi;<br />

poiché il legislatore non ha previsto analoga giurisdizione esclusiva<br />

sugli altri provvedimenti nulli indicati nel comma 1 (difetto di attribuzione,<br />

mancanza degli elementi essenziali, null<strong>it</strong>à testuali), sembra logico r<strong>it</strong>enere<br />

che rispetto ad essi sussistano dir<strong>it</strong>ti soggettivi (dei quali deve giudicare il<br />

giudice ordinario) al pari di quelli che sussistono a fronte dei provvedimenti<br />

emessi in violazione o elusione del giudicato (dei quali in tanto può giudicare<br />

il giudice amministrativo in quanto dal legislatore attribu<strong>it</strong>i alla sua giurisdizione<br />

esclusiva) (65). È significativo che nei casi di null<strong>it</strong>à della cost<strong>it</strong>uzione<br />

del rapporto di pubblico impiego alle dipendenze di enti pubblici non economici,<br />

anche per violazione di norme imperative, si è r<strong>it</strong>enuto che la giurisdizione<br />

del giudice amministrativo fosse quella esclusiva (66) (e non quella generale<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à) proprio per esservi implicati dir<strong>it</strong>ti soggettivi.<br />

Altro argomento sostenuto dai fautori della generalizzazione della giurisdizione<br />

amministrativa fa leva non solo sulla asser<strong>it</strong>a necess<strong>it</strong>à di ricercare<br />

l’esistenza del potere in astratte norme attributive (ricerca che, ovviamente,<br />

darebbe quasi sempre es<strong>it</strong>o pos<strong>it</strong>ivo) ma anche sull’idea che la stessa esistenza<br />

materiale di un «provvedimento amministrativo», comunque emesso, darebbe<br />

«garanzia» della esistenza di un potere in capo alla p.a. e logicamente<br />

se ne desume che anche l’atto nullo produrrebbe effetti giuridici simili a quelli<br />

prodotti dall’atto illeg<strong>it</strong>timo (67). Si sostiene, infatti, che anche il provve-<br />

(65) P. V<strong>it</strong>toria ha efficacemente osservato che la disposizione di cui al comma 2<br />

dell’art. 21 septies «non si presta a significare che le questioni inerenti agli altri casi di null<strong>it</strong>à<br />

pertengono invece alla giurisdizione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, ché, altrimenti, la distinzione tra annullabil<strong>it</strong>à<br />

e null<strong>it</strong>à del provvedimento sarebbe stata inutilmente posta».<br />

(66) V., ad es., Cass., sez. un., 22 novembre 1999 n. 815.<br />

(67) La circostanza che anche l’atto nullo, com’è noto, produca effetti materiali (cioè<br />

determini non effetti giuridici ma fatti che, a loro volta, determinano effetti giuridici, secondo<br />

la connessione fatto-effetto) viene valorizzata da T.A.R. Puglia, Bari n. 4581/2005 c<strong>it</strong>.<br />

secondo cui «nel dir<strong>it</strong>to amministrativo il connotato esteriore di autor<strong>it</strong>ativ<strong>it</strong>à carica questa<br />

evidenza di significati più forti». Ciò serve per ammettere l’azione dichiarativa di null<strong>it</strong>à<br />

del provvedimento, adattandola al processo amministrativo (che tradizionalmente conosce,<br />

con poche eccezioni, soltanto l’azione cost<strong>it</strong>utiva di annullamento). Si è sempre r<strong>it</strong>enuto,<br />

invece, almeno fino alla riforma del 2005, che la inefficacia giuridica originaria dell’atto<br />

nullo fosse un carattere fondamentale della null<strong>it</strong>à, e ciò era indirettamente dimostrato dalla<br />

tecnica della dichiarazione di inammissibil<strong>it</strong>à dell’impugnazione dell’atto amministrativo<br />

nullo per difetto di interesse.


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 89<br />

dimento emanato da un’autor<strong>it</strong>à amministrativa carente in assoluto di potere,<br />

dal punto di vista formale, avrebbe pur sempre la veste di atto amministrativo<br />

e ciò sarebbe sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa (68).<br />

È evidente che se non si accetta la premessa teorica, non se ne possono<br />

accettare neppure le conseguenze (69). Solo una osservazione telegrafica: se<br />

fosse sufficiente ravvisare l’esistenza del potere nell’iperuranio delle norme<br />

(come in sostanza r<strong>it</strong>enuto dalla Cassazione nel 1949) o, per quanto qui interessa,<br />

nella sola forma dell’agire della p.a. (il provvedimento amministrativo),<br />

senza riferimento alla concretezza dei rapporti tra la p.a. ed i privati, la<br />

sentenza n. 204 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale non avrebbe dichiarato l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

della norma che attribuiva alla giurisdizione esclusiva le controversie<br />

(riattribu<strong>it</strong>e al giudice ordinario) in materia di «indenn<strong>it</strong>à, canoni ed<br />

altri corrispettivi»: infatti, come negare che anche il canone concessorio,<br />

sul quale si controverte, ha come suo presupposto ed è conseguenza (mediata)<br />

di un provvedimento concessorio che ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o esercizio di potere?<br />

L’aver poi la Corte cost<strong>it</strong>uzionale espunto i comportamenti dall’amb<strong>it</strong>o della<br />

giurisdizione esclusiva ex art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla legge<br />

n. 205/2000 (cioè proprio da quel tipo di giurisdizione nel quale il giudice<br />

amministrativo può conoscere dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi) sta a dimostrare che le<br />

relative controversie sono oggi di spettanza del giudice ordinario e non<br />

può rilevare per ricondurle alla giurisdizione amministrativa «che, invece<br />

del comportamento, avrebbe potuto essere adottato un provvedimento o<br />

che il comportamento si iscriva in un’area in cui l’amministrazione può eserc<strong>it</strong>are<br />

poteri» (70).<br />

Si deve, quindi, escludere che il provvedimento amministrativo sia, di<br />

per sé, un mezzo di riconoscimento del potere in capo alla p.a. L’avere l’art.<br />

21 septies sanc<strong>it</strong>o specifiche ipotesi di null<strong>it</strong>à del provvedimento dimostra,<br />

ancor più, che il potere, per dirsi esistente, deve concretamente essere riconoscibile<br />

come tale e non v’è dubbio che esso non è riconoscibile se l’atto è<br />

privo di uno dei suoi elementi essenziali (71) o se emesso in tutte quelle s<strong>it</strong>uazioni<br />

in cui la giurisprudenza ha ravvisato in passato e ravviserà in futuro<br />

una carenza di potere.<br />

Secondo una terza interpretazione la giurisdizione sul provvedimento<br />

(68) C. Varrone, Null<strong>it</strong>à e annullabil<strong>it</strong>à del provvedimento amministrativo, Relazione<br />

tenuta al Convegno nazionale di Salerno il 7-8 ottobre 2005 su Riforma della legge 241/<br />

90 e ruolo del giudice amministrativo.<br />

(69) M.A. Sandulli, Riforma della l. n. 241/1990, c<strong>it</strong>., ha osservato che questa tesi<br />

dell’atto nullo come atto comunque idoneo a produrre interinalmente effetti pienamente<br />

giuridici, elaborata al fine di giustificare la giurisdizione amministrativa, «rischierebbe...<br />

una facile condanna di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à».<br />

(70) V., in tal senso, P. V<strong>it</strong>toria c<strong>it</strong>.<br />

(71) V., in tal senso, M.A. Sandulli, Riforma della l. n. 241/1990 c<strong>it</strong>.


90<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

nullo dovrebbe essere ripart<strong>it</strong>a tra giudice amministrativo e giudice ordinario<br />

a seconda della natura della s<strong>it</strong>uazione soggettiva implicata, obiettandosi, da<br />

un lato, che la giurisdizione non può dipendere dal tipo di vizio o, più esattamente,<br />

di invalid<strong>it</strong>à ravvisabile nel provvedimento (72) e, dall’altro, che il<br />

dir<strong>it</strong>to soggettivo non può sorgere dall’atto nullo (73).<br />

Invero, del principio che la giurisdizione non può dipendere dal tipo di<br />

vizio denunciato dovrebbe farsi applicazione sempre, ev<strong>it</strong>ando anche di r<strong>it</strong>enere<br />

che, ai fini del radicamento della giurisdizione amministrativa, possa<br />

dirsi sufficiente la circostanza che sia denunciato un vizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del<br />

provvedimento, senza farsi carico di accertare se una carenza di potere comunque<br />

sussista nella concreta fattispecie (74).<br />

In ogni caso, da quanto già detto dovrebbe essere chiaro che la giurisdizione<br />

del giudice ordinario sul provvedimento nullo non dipende affatto dal<br />

tipo di vizio del provvedimento ma dalla s<strong>it</strong>uazione di carenza di potere in<br />

capo alla p.a. che è resa evidente dalla null<strong>it</strong>à del provvedimento. Se è vero<br />

che il giudice amministrativo ha competenza sugli interessi leg<strong>it</strong>timi, i quali<br />

(anche secondo la sentenza n. 204/2004) possono sussistere esclusivamente<br />

a fronte dell’esercizio del potere da parte della p.a., risulta evidente che<br />

quando tale potere non sussiste (perché il provvedimento è nullo), la giurisdizione<br />

amministrativa non può essere radicata non sussistendo interessi leg<strong>it</strong>timi<br />

(75).<br />

Né sarebbe possibile lim<strong>it</strong>are la giurisdizione ordinaria alle controversie<br />

ove siano implicati interessi oppos<strong>it</strong>ivi (che, non potendo essere degradati da<br />

provvedimenti nulli, rimarrebbero nello stato originario di dir<strong>it</strong>ti soggettivi),<br />

escludendo le controversie relative agli interessi pretensivi.<br />

(72) V., in tal senso, C. Varrone, Null<strong>it</strong>à e annullabil<strong>it</strong>à, c<strong>it</strong>.; V. Cerulli-Irelli, Principii,<br />

c<strong>it</strong>., 237; De Felice, c<strong>it</strong>.; G. Ajello, La null<strong>it</strong>à del provvedimento amministrativo tra<br />

dubbi e certezze,inwww.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>; A. Romano-Tassone, L’azione di null<strong>it</strong>à<br />

ed il giudice amministrativo (versione provvisoria), 2007 (Relazione tenuta nel convegno<br />

L’azione di null<strong>it</strong>à ed il giudice amministrativo, Siena-Certosa di Pontignano, 22 giugno<br />

2007).<br />

(73) De Felice, c<strong>it</strong>.<br />

(74) Significative sono le massime che escludono che l’esistenza di eventuali illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

del provvedimento, dichiarate (o non dichiarate) dal giudice amministrativo, possa<br />

precludere al giudice ordinario di accertare la eventuale carenza di potere della p.a. V.,<br />

ad es., Cass. 3 maggio 2005 n. 9171 e Cass. 19 ottobre 2006 n. 22492.<br />

(75) Anche la dottrina che è contraria all’affermazione della generalizzata competenza<br />

del giudice ordinario sul provvedimento nullo riconosce che «Se la codificazione della<br />

null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo può avere un senso... esso sembra invece da ricercare proprio<br />

nella riaffermazione del valore intrinseco degli interessi del c<strong>it</strong>tadino, che nelle ipotesi<br />

di null<strong>it</strong>à sono sottratte dall’ordinamento all’effetto conformativo della (illeg<strong>it</strong>tima) manifestazione<br />

del potere, e mantengono quindi il proprio assetto originario»: in tal senso v. A.<br />

Romano-Tassone, L’azione di null<strong>it</strong>à, c<strong>it</strong>.


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 91<br />

Una tale conclusione non sarebbe condivisibile.<br />

In primo luogo, per evidenti ragioni (condivise anche dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale)<br />

di concentrazione della tutela dinanzi ad un unico giudice, che rendono<br />

inopportuno ripartire la giurisdizione sul provvedimento nullo a seconda<br />

del tipo di interesse (sostanziale) fatto valere dal privato. Del resto, è indubbio<br />

che gli strumenti processuali a disposizione del giudice civile siano<br />

adeguati ai fini della declaratoria di null<strong>it</strong>à del provvedimento (oltre che<br />

del risarcimento del danno) a tutela di un bene generale – la certezza dei rapporti<br />

giuridici – che trascende gli interessi della p.a. ed esige protezione sul<br />

piano delle norme di relazione. Ciò èdimostrato anche dalla tesi, autorevolmente<br />

espressa in dottrina, secondo cui le ipotesi di null<strong>it</strong>à di cui all’art. 21<br />

septies sono previste a fini di garanzia del privato e, per questo, sono defin<strong>it</strong>e<br />

«di protezione» (76). La Cassazione (sez. un. nn. 13659, 13660 e 13991/<br />

2006) r<strong>it</strong>iene che spettino al giudice ordinario le controversie (anche risarc<strong>it</strong>orie)<br />

nelle quali il pur esistente potere sia attribu<strong>it</strong>o alla p.a. «a tutela del privato».<br />

In secondo luogo, soprattutto, perché gli interessi anche pretensivi a<br />

fronte del provvedimento nullo non sono interessi «leg<strong>it</strong>timi» ma semplici interessi<br />

sostanziali e a nulla varrebbe obiettare che, comunque, rispetto al bene<br />

della v<strong>it</strong>a il privato non avrebbe un dir<strong>it</strong>to soggettivo perfetto. In questa obiezione<br />

è implic<strong>it</strong>a la credenza che il giudice ordinario avrebbe giurisdizione<br />

esclusivamente sulle s<strong>it</strong>uazioni di dir<strong>it</strong>to soggettivo perfetto (o, addir<strong>it</strong>tura,<br />

solo sui cosiddetti dir<strong>it</strong>ti fondamentali o incomprimibili) mentre spetterebbe<br />

al giudice amministrativo giudicare sulla miriade di interessi sostanziali fatti<br />

comunque valere dai privati nei confronti della p.a. Ciò non si condivide e<br />

non è nemmeno processualmente realizzabile.<br />

Quella del giudice amministrativo è giurisdizione (fatta eccezione per<br />

quella esclusiva) lim<strong>it</strong>ata agli interessi leg<strong>it</strong>timi i quali non possono esistere<br />

se non a fronte dell’esercizio di un potere esistente: se, come nel caso del<br />

provvedimento nullo, il potere non esiste, non può esistere nemmeno un interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo.<br />

Inoltre, il giudice ordinario ad<strong>it</strong>o non potrebbe comunque declinare la<br />

giurisdizione. Come autorevole dottrina ha spiegato, perché sussistalacompetenza<br />

del giudice civile è «sufficiente che ‘si faccia questione’ di un dir<strong>it</strong>to<br />

soggettivo, indipendentemente dal fatto che in concreto un dir<strong>it</strong>to soggettivo<br />

realmente sussista ed effettivamente appartenga a chi afferma di esserne t<strong>it</strong>olare<br />

[...] È sufficiente, in altri termini, che l’attore [...] ponga in discussione<br />

l’appartenenza all’Amministrazione del potere che esso abbia preteso di<br />

eserc<strong>it</strong>are, senza che abbia importanza invece il fatto che effettivamente esista<br />

una norma di relazione sulla base della quale la pretesa debba esser r<strong>it</strong>e-<br />

(76) A. Romano-Tassone, L’azione di null<strong>it</strong>à, c<strong>it</strong>.


92<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

nuta fondata (e quindi il fatto che effettivamente l’Amministrazione sia priva<br />

del potere contestato): l’accertamento della effettiva esistenza di una norma<br />

del genere attiene infatti al mer<strong>it</strong>o della controversia (onde, nel mer<strong>it</strong>o, il<br />

giudice civile, in tanto potrà poi accogliere la domanda, in quanto riconosca<br />

all’attore la effettiva t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to soggettivo). Entro tali lim<strong>it</strong>i può dirsi<br />

che sia esatta, ai fini della determinazione della competenza del giudice<br />

ordinario (non così invece ai fini della competenza del giudice amministrativo)<br />

la c.d. teoria della prospettazione, secondo la quale la competenza non<br />

va determinata sulla base della effettiva consistenza (dir<strong>it</strong>to o interesse) del<br />

‘bene della v<strong>it</strong>a’ del quale si controverte, bensì alla stregua della valutazione<br />

fatta dall’attore della materia della controversia, e, più precisamente, a seconda<br />

che egli prospetti la lesione, che affermi di aver sub<strong>it</strong>a (o che intende<br />

prevenire), come lesione di un dir<strong>it</strong>to o di un interesse, ovverosia a seconda<br />

che contesti all’Amministrazione ogni potere in materia, o si lim<strong>it</strong>i a dolersi<br />

del cattivo uso di un potere di cui non contesta l’esistenza» (77). Ai fini del<br />

radicamento della competenza del giudice amministrativo, invece, «si impone<br />

un’indagine pregiudiziale di tipo più penetrante che senza impingere defin<strong>it</strong>ivamente<br />

il mer<strong>it</strong>o della questione non si attenga comunque alla sola articolazione<br />

formale dedotta dalla parte attraverso l’esame concreto dell’atto<br />

amministrativo impugnato, bensì verificando come si debba qualificare la s<strong>it</strong>uazione<br />

soggettiva sostanzialmente dedotta in relazione alle norme effettivamente<br />

applicate» (78).<br />

In altri termini, perché sussista la giurisdizione amministrativa è necessario<br />

che la s<strong>it</strong>uazione soggettiva sia effettivamente e con certezza di interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo; in tutti gli altri casi (anche quando la s<strong>it</strong>uazione soggettiva sia di<br />

dubbia qualificazione) la giurisdizione non può non essere del giudice ordinario<br />

al quale spetta, nel mer<strong>it</strong>o, di accertare se l’interesse sostanziale fatto<br />

valere dal privato assurga al rango di dir<strong>it</strong>to soggettivo o sia invece un interesse<br />

di mero fatto non mer<strong>it</strong>evole di tutela o, in ipotesi, sia bisognoso di una<br />

ulteriore valutazione da parte della stessa p.a. Tale impostazione è coerente<br />

con la natura tendenzialmente generale e illim<strong>it</strong>ata della competenza del giudice<br />

ordinario (79) nonché con i principi espressi dalla sentenza n. 204/2004<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale che lega indissolubilmente la giurisdizione amministrativa<br />

anche esclusiva all’interesse leg<strong>it</strong>timo e questo, a sua volta, all’esercizio<br />

di un potere esistente (e riconoscibile) in concreto. Se, invece, della<br />

predetta sentenza si offre una lettura meno rigorosa e cioè si r<strong>it</strong>iene che la<br />

(77) A.M. Sandulli, Dir<strong>it</strong>to amministrativo, II, Milano 1984, 1240-1241. Ci sia consent<strong>it</strong>o<br />

di rinviare a A. Lamorgese, Riparto della giurisdizione e pet<strong>it</strong>um sostanziale: riflessioni<br />

dopo Corte cost<strong>it</strong>uzionale n. 204 del 2004, inGiur. <strong>it</strong>. 2005, 2224 ss.<br />

(78) Cons. Stato, sez. VI, 30.1.1991 n. 58; conf. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio<br />

1979 n. 11.<br />

(79) V., in tal senso, anche Corte cost. 30 dicembre 1987 n. 641.


null<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e giudice ordinario 93<br />

giurisdizione esclusiva sia ammissibile anche in mancanza di (o a prescindere<br />

da) interessi leg<strong>it</strong>timi effettivamente esistenti in concreto, purché la p.a. sia<br />

t<strong>it</strong>olare di poteri nelle materie indicate dalla legge (80), dovrebbe concludersi<br />

che una giurisdizione amministrativa sul provvedimento nullo potrebbe ravvisarsi<br />

unicamente in sede di giurisdizione esclusiva nel cui amb<strong>it</strong>o il giudice<br />

amministrativo può conoscere dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi. Al di fuori delle materie<br />

di giurisdizione esclusiva, invece, sul provvedimento nullo non dovrebbe comunque<br />

esserci spazio per la giurisdizione amministrativa, essendo ravvisabili<br />

dir<strong>it</strong>ti soggettivi o interessi giuridicamente rilevanti (dei quali deve giudicare<br />

il giudice ordinario) ma non interessi leg<strong>it</strong>timi.<br />

Antonio Lamorgese<br />

Magistrato<br />

(80) In tal senso sembra orientata Cass., sez. un., 27 giugno 2007 n. 14794.


STORIA DEL PROCESSO<br />

E DELLA DOTTRINA PROCESSUALE<br />

GIAN ANTONIO MICHELI «PROCESSUALISTA» (*)<br />

Sono molto grato a tutti, e in particolare al vecchio amico di lontani anni<br />

perugini Augusto Fantozzi (che ha voluto esser qui presente benché in questi<br />

giorni sin troppo occupato... da voli, ahilui non pindarici!), per aver pensato a<br />

me in questa occasione, per dir qualche parola in ricordo di Gian Antonio<br />

Micheli, del Micheli «processualista», cui mi legano tanti momenti della<br />

mia v<strong>it</strong>a. E forse è proprio a questi antichi legami, oltre che – purtroppo! –<br />

per essere ormai il più «anziano» processualista ancora in attiv<strong>it</strong>à accademica,<br />

che debbo l’onore che mi è stato riservato, e di cui mi auguro di riuscire a<br />

essere degno. (1)<br />

Ho detto che mi legano a Micheli tanti momenti di v<strong>it</strong>a. Anz<strong>it</strong>utto la comune<br />

formazione, non solo e non tanto di processualista, ma (pur a distanza<br />

di anni) di studenti all’Univers<strong>it</strong>à di Pavia, e ancor più in particolare al Ghislieri;<br />

e dico sub<strong>it</strong>o che non è cosa da poco, perché almeno un tempo tra chi<br />

aveva vissuto quell’esperienza restava un vincolo di «comune appartenenza»,<br />

al di là del percorso che poi ognuno avrebbe segu<strong>it</strong>o. E Micheli, per quel che<br />

ne so, è stato il primo dei ghislieriani a dedicarsi allo studio del processo civile,<br />

il primo però di una (abbastanza) lunga serie: sub<strong>it</strong>o dopo di Lui, infatti,<br />

V<strong>it</strong>torio Denti, poi Virginio Rognoni, dieci anni dopo io stesso, e poi altri<br />

ancora che è qui inutile elencare tanto sono noti.<br />

A Pavia, Micheli era stato allievo di Giovanni Cristofolini (il prediletto<br />

di Carnelutti), prematuramente scomparso poco dopo la sua laurea. Ma<br />

era già benpiùche una promessa!, e venne sub<strong>it</strong>o «adottato» da M. T. Zanzucchi<br />

– che pur aveva il proprio allievo diretto nel coetaneo Garbagnati,<br />

ma come anni prima con Satta manifestava le sue doti di «scopr<strong>it</strong>ore di talenti»<br />

–, verso il quale Micheli ha sempre poi avuto parole di costante, af-<br />

(*) Relazione introduttiva al Convegno, tenuto il 26 settembre 2008 all’Univers<strong>it</strong>à di<br />

Roma La Sapienza, su «Lo sviluppo del dir<strong>it</strong>to tributario e il pensiero di Gian Antonio Micheli»,<br />

a cura di Augusto Fantozzi e degli studiosi del dir<strong>it</strong>to tributario, che han voluto che<br />

Micheli venisse anz<strong>it</strong>utto ricordato come processualista.


96<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

fettuosa grat<strong>it</strong>udine, a lui dedicando tanti anni dopo una delle sue opere<br />

maggiori.<br />

Primo vinc<strong>it</strong>ore (con Garbagnati e Pavanini) del concorso del 1942,<br />

svolse il suo insegnamento in tempi difficili dapprima a Urbino, poi a Bari,<br />

e quindi per vari anni a Parma, essendosi nel frattempo – lui, milanese di via<br />

Goldoni, altro ghislieriano di più antichi tempi! – trasfer<strong>it</strong>o a Roma, dove assolveva<br />

importanti incarichi, specie in quello che era allora il maggiore Ist<strong>it</strong>uto<br />

di cred<strong>it</strong>o del Paese.<br />

Quando nel 1956 Liebman «passò» a Milano, si sentiva parlare di un<br />

suo possibile r<strong>it</strong>orno a Pavia, cui era sempre rimasto legatissimo – all’Univers<strong>it</strong>à,<br />

al Ghislieri, alle poche stanzette di cui dirò più oltre –, r<strong>it</strong>orno vivamente<br />

vagheggiato da tutti, specie dall’allora Preside di Facoltà (Giuseppe Stolfi)<br />

che lo aveva visto studente e insisteva per riaverlo; ma l’improvvisa scomparsa<br />

di P. Calamandrei, e la offertagli possibil<strong>it</strong>à di esserne successore, avvicinandosi<br />

anche a Roma, lo indussero a optare per la cattedra fiorentina.<br />

Alcuni anni dopo, da Firenze a Roma, su altra cattedra «creata» appos<strong>it</strong>amente<br />

per Lui e per altro magistero, anche per intervento di S. Satta che lo voleva<br />

con sé (fors’anche vedendolo come suo possibile successore), avendone altissima<br />

considerazione.<br />

***<br />

Già da questi brevissimi cenni appare chiaramente l’unanime stima,<br />

presso tutti, goduta da Micheli, e desidero qui sottolineare il «tutti». Perché<br />

questa era una sua caratteristica, un «portato» – al di là dei mer<strong>it</strong>i<br />

scientifici e della prodigiosa sua attiv<strong>it</strong>à – delle sue doti «umane». Nel<br />

mondo a volte non facile dei rapporti accademici, Micheli era amico di<br />

tutti, e tutti ne cercavano l’amicizia. Per es., Liebman, che lo avrebbe trovato<br />

giovanissimo e ancora in fieri a Pavia (se, per ragioni «forzose» non<br />

fosse invece approdato al Rio de la Plata!) lo considerava un suo mancato<br />

allievo finale; Satta e Andrioli, nei loro a volte non idilliaci rapporti, trovavano<br />

un punto di unione nella comune amicizia con Micheli; Allorio,<br />

l’altro processualista passato (o forse meglio prestato) al dir<strong>it</strong>to tributario,<br />

lo considerava un po’ il suo «alter ego», riconoscendone proprio come<br />

processualista le finissime qual<strong>it</strong>à in uno alla vast<strong>it</strong>à d’interessi; ecc. E<br />

non sto qui a dire come e quanto Micheli avesse a cuore e seguisse i suoi<br />

allievi, perché molti dei presenti avendo avuto questa fortuna lo sanno<br />

certo meglio di me. Ma, inclinando a ricordi personali, non posso tacere<br />

l’ultima conversazione con Micheli, agli inizi di quel mese di settembre<br />

1980: in essa, sempre mostrando il suo attaccamento per quella che segu<strong>it</strong>ava<br />

a considerare la «sua» Univers<strong>it</strong>à di Pavia, auspicava che venisse destinata<br />

una cattedra (allora eran poche!) al dir<strong>it</strong>to tributario, esprimendo<br />

l’apprezzamento più vivo per un giovane – «è anche dei nostri», ricordo<br />

come fosse allora che ebbe a dire! – che è poi diventato un vero personag


gian antonio micheli «processualista» 97<br />

gio, e ognuno avrà agevolmente inteso a chi mi riferisco. Solo pochi giorni<br />

dopo l’addolorata voce di N. Picardi mi dava l’incredibile notizia di<br />

quanto improvvisamente accaduto.<br />

***<br />

Micheli processualista: di questo dovrei qui dire, anche ricordandone<br />

brevemente (come fare altrimenti?) pur solo talune, giacché sarebbe impossibile<br />

oltre che inutile ricordarle tutte, delle opere «maggiori».<br />

Nota costante (e anche per questo, pur nel volgere dei tempi e di normative<br />

continuamente modificate, esse mantengono attual<strong>it</strong>à) sì la loro «raffinatezza<br />

concettuale», ma sempre accompagnata dalla sensibil<strong>it</strong>à dell’operare<br />

del dir<strong>it</strong>to e degli ist<strong>it</strong>uti giuridici nel mondo degli uomini e dei loro rapporti;<br />

più specificamente, l’idea del processo sì come espressione della «civiltà» di<br />

ogni aggregazione sociale, ma ad un tempo un valore non tanto in se stesso<br />

quanto nella sua idone<strong>it</strong>à a saper condurre all’attuazione dei valori come riconosciuti<br />

e tutelati dall’ordinamento sostanziale. E quindi: strumento di libertà,<br />

con le occorrenti garanzie anche di almen tendenziale par<strong>it</strong>à per chi<br />

vi si trova impegnato, ma mirante alla «effettiv<strong>it</strong>à» della tutela giurisdizionale;<br />

e i temi trattati si vedono a loro volta calati nella prospettiva della loro<br />

operativ<strong>it</strong>à concreta, senza vacue astrazioni fine a se stesse.<br />

Se ne può trovar conferma già nelle prime opere (rinuncia agli atti del<br />

giudizio, prova a futura memoria), ma mi piace qui indugiare su altro aspetto<br />

della multiforme, inesauribile attiv<strong>it</strong>à di Micheli; facendo così menzione di<br />

un agile volumetto degli «Studi pavesi», con il quale Micheli fu tra i primi,<br />

già negli «anni trenta», a palesare l’interesse per la comparazione con sistemi<br />

giuridici diversi («case law e stare decisis»), starei per dire gettando a Pavia<br />

il seme che vent’anni dopo V. Denti avrebbe fatto fruttare dando v<strong>it</strong>a a una<br />

scuola ded<strong>it</strong>a alla comparazione con il mondo e l’esperienza anglosassoni.<br />

Altra è però l’opera (la cui notorietà certo trascende la ristretta cerchia<br />

dei cultori del dir<strong>it</strong>to processuale) che r<strong>it</strong>engo senz’altro di poter indicare come<br />

la «maggiore» di Micheli, in cui tutti gli aspetti della sua poliedrica personal<strong>it</strong>à<br />

e cultura più rifulgono. E cioè: la monografia sull’«onere della prova»<br />

nella quale, in una visione globale dell’un<strong>it</strong>à dell’ordinamento, l’importanza<br />

della regola di giudizio nel quadro della tutela giurisdizionale dei dir<strong>it</strong>ti,<br />

con tutte le implicazioni che vi si riconducono, ha ricevuto compiuta illustrazione.<br />

A tal propos<strong>it</strong>o, essendo qui inutile cercar di ripercorrerne il cammino,<br />

vorrei lim<strong>it</strong>armi a un piccolo ricordo personale di anni lontani, al tempo trascorso<br />

sul finir degli «anni cinquanta» a Monaco di Baviera: allorché R. Pohle,<br />

il t<strong>it</strong>olare dell’insegnamento del dir<strong>it</strong>to processuale civile, mi chiese di rivedere<br />

il testo di una sua risposta – peraltro vergata in quasi ottimo <strong>it</strong>aliano! –<br />

con la quale ringraziava Micheli per l’invio di non ricordo quale suo scr<strong>it</strong>to.<br />

E fu quella l’occasione per manifestare la sua ammirazione per l’indicata monografia,<br />

che – diceva Pohle – aveva arricch<strong>it</strong>o le sue conoscenze al di là del


98<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

pur celebrato Beweislast di L. Rosenberg. Veramente, l’onere della prova di<br />

Micheli, anche tradotto in altre lingue, è e resta, come vien fatto ab<strong>it</strong>ualmente<br />

di dire, un «classico» della dottrina giuridica <strong>it</strong>aliana, sempre un punto di riferimento<br />

pur a ormai tanti anni dalla sua (prima) pubblicazione.<br />

***<br />

Della molteplic<strong>it</strong>à e vast<strong>it</strong>à d’interessi di Micheli «processualista» son<br />

poi manifestazione concreta quelli che – ben inteso, solo per convenzione<br />

– vengono chiamati gli scr<strong>it</strong>ti «minori», che ormai molti anni addietro, soprattutto<br />

per l’amorevole cura di N. Picardi con qualche modesto intervento<br />

altrui, sono stati raccolti.<br />

Tra di essi, accanto a numerosissimi altri sui più svariati temi, sempre<br />

densi di pensiero e profonda percezione della realtà in cui gli ist<strong>it</strong>uti del processo<br />

son chiamati a operare (per es., quello apparso negli Studi in onore di<br />

Redenti, su «compensazione legale e pignoramento», o anche sugger<strong>it</strong>i dalla<br />

sua esperienza pratica su «misure cautelari ed esecutive su cred<strong>it</strong>i documentari»,<br />

ecc.), mi piace ricordarne qui alcuni: che, a mio avviso, con la già ricordata<br />

opera sull’onere della prova, rappresentano forse il culmine dell’operos<strong>it</strong>à<br />

scientifica di Micheli nell’amb<strong>it</strong>o del dir<strong>it</strong>to processuale.<br />

Mi riferisco ai molteplici saggi con i quali, per così dire, Micheli ebbe a<br />

«riscoprire» la giurisdizione volontaria, contro la sua soppressione nominale<br />

che il codice avevo inteso attuare. Revisione cr<strong>it</strong>ica della stessa nozione di<br />

giurisdizione volontaria, forma e sostanza della giurisdizione volontaria, revocabil<strong>it</strong>à<br />

e modificabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti in camera di consiglio, vizi<br />

del provvedimento e incidenza sugli atti sottostanti e tutela dei terzi (il famoso<br />

art. 742 c.p.c. che tante dispute ebbe a sollevare): ecco, in poche parole<br />

riecheggiando i t<strong>it</strong>oli, i temi affrontati da Micheli, che, pur non riun<strong>it</strong>i in autonomo<br />

volume, offrono un compiuto panorama, riconducendo a un<strong>it</strong>à frammentarie<br />

disposizioni. In pari tempo, punto di partenza e stimolo per altri interventi<br />

– come non rammentare il «saggio polemico» di Allorio e la monografia<br />

del qui presente carissimo amico Fazzalari? – sì da far allora divenire<br />

quello della giurisdizione volontaria un tema, starei per dire pur con non bella<br />

espressione, «di moda».<br />

Senza voler qui più oltre indugiare al riguardo, sarei invece curioso, oggi,<br />

di vedere quale sarebbe l’atteggiamento di Micheli, tanto rispettoso delle<br />

garanzie offerte dalla cognizione piena dell’ordinario processo civile anche a<br />

fronte di dettati cost<strong>it</strong>uzionali, dinanzi alla progressiva estensione dello<br />

«schema camerale» (semplificatorio) ad ogni genere di vicenda.<br />

***<br />

Mi avvedo di star facendo proprio quel che non intendevo fare, una pur<br />

lim<strong>it</strong>atissima elencazione di opere di Micheli: ma come altrimenti poter cer


gian antonio micheli «processualista» 99<br />

care di rendere conto, pur brevissimamente, di quel che è stato Gian Antonio<br />

Micheli nel mondo della dottrina <strong>it</strong>aliana del processo?<br />

Quella che vien da chiamare l’inesauribile «curios<strong>it</strong>à», e quindi vast<strong>it</strong>à<br />

d’interessi di Micheli nella sua operos<strong>it</strong>à scientifica, trova riscontro anche nel<br />

suo rivolgersi alla tutela esecutiva: con l’imponente, puntuale, denso di spunti<br />

cr<strong>it</strong>ico-ricostruttivi, «commento» alle norme del codice civile in tema di esecuzione<br />

(nell’opera a cura di Scialoja e Branca); ancora una volta imprescindibile<br />

punto di riferimento per ogni trattazione su pignoramento, vend<strong>it</strong>a e assegnazione,<br />

e s<strong>it</strong>uazioni correlate al compimento del processo esecutivo (in particolare,<br />

espropriazione). Ma anche la tutela concorsuale: per es., con lo studio sulla<br />

sentenza di fallimento come manifestazione di c.d. giurisdizione «obiettiva»; o<br />

allargando l’orizzonte, con l’esame del primo progetto di Convenzione europea,<br />

imperniato sui canoni dell’un<strong>it</strong>à e universal<strong>it</strong>à del fallimento.<br />

Infine, quasi a suggello della sua attiv<strong>it</strong>à di studioso del processo civile,<br />

il «Corso»: agile, snello, avente forse (oserei dire) una sorta di modello<br />

in quello di Liebman, ma con punti e sistematica originali, teso all’essenziale;<br />

basato – come era usuale allora, e non sarebbe forse male continuasse a<br />

esserlo – sul «binomio» giurisdizione-azione; rappresentativo dell’essenza<br />

del processo civile, strumento di attuazione dei dir<strong>it</strong>ti e necess<strong>it</strong>ante dell’iniziativa<br />

del singolo, ma in pari tempo espressione della forse più alta funzione<br />

dello Stato-ordinamento, in cui dunque privato e pubblico han da trovare<br />

il corretto punto di equilibrio. Un libro, certo, nato nella e per la scuola,<br />

di cui può esser lec<strong>it</strong>o lamentare che non si sia pensato (come per altri) di<br />

aggiornarlo alla luce delle successive, incessanti «manipolazioni» normative;<br />

e completato da altro, credo meno conosciuto, volumetto di «Lezioni»<br />

sull’esecuzione forzata. Nel quale in poche pagine, non più di un centinaio,<br />

c’era tutto, senza una parola di troppo; e dico c’era perché oggi molto è<br />

cambiato (in peggio? probabilmente sì, almeno per la tecnica legislativa),<br />

senza mai dimenticare – per usare l’espressione di un famoso giurista d’oltralpe<br />

(Stein) – che «punto di partenza e di arrivo dell’esecuzione» è sempre<br />

il dir<strong>it</strong>to sostanziale.<br />

***<br />

Questo, così solo a grandi linee tratteggiato, con sommari e certo insufficienti<br />

richiami a talune delle sue opere, il Micheli processualista: uno studioso<br />

«a tutto campo», di ogni aspetto della tutela giurisdizionale dei dir<strong>it</strong>ti. E<br />

come tale da tutti riconosciuto, in primis da Carnelutti, che lo volle accanto a<br />

sé, a Liebman e Andrioli, nella direzione di quella Rivista che per quarant’anni<br />

in Carnelutti s’era pressoché identificata.<br />

Ma quella che s’è chiamata la vast<strong>it</strong>à degli interessi di Micheli, la sua<br />

capac<strong>it</strong>à di muoversi da protagonista anche al di là dell’amb<strong>it</strong>o primario della<br />

sua operos<strong>it</strong>à, hanno avuto ben altri riscontri: il più appariscente dei quali è<br />

stato il passaggio dalla dottrina del processo civile al dir<strong>it</strong>to tributario, per di


100<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

venirne in breve tempo uno dei maggiori esponenti, anzi, un vero «caposcuola»<br />

(e, sarà consent<strong>it</strong>o dire, portando l’esperienza e il rigore metodologico<br />

della sua formazione di processualista).<br />

Vien qui naturale, tanto più per chi di entrambi (in maggiore o minor<br />

misura sol per ragioni «logistiche»!) abbia potuto godere della benevolenza<br />

e amicizia, fare una sorta di parallelo con la vicenda di altro processualista,<br />

anch’egli dedicatosi al dir<strong>it</strong>to tributario; e ognuno intende il riferimento a E.<br />

Allorio, che per un quarto di secolo ebbe a destinare il suo magistero (non<br />

solo, ma) anche al dir<strong>it</strong>to tributario.<br />

Almeno per un verso, tuttavia, la vicenda presenta aspetti diversi. Al<br />

dir<strong>it</strong>to tributario Allorio giunse dopo avervi dedicato una delle sue opere<br />

maggiori, che – mi disse egli stesso una volta – nei suoi intendimenti avrebbe<br />

dovuto rappresentate un primo passo per la costruzione di una vera e<br />

propria Allgemeine Prozessrechtslehre, comprensiva di processo civile, penale,<br />

amministrativo, tributario. Il che non credo proprio possa ripetersi per<br />

Micheli: per il quale verrebbe invece da parlare (l’espressione può anche<br />

apparire un po’ retorica, e ne chiedo venia) del felice compimento di «primi<br />

amori».<br />

Nel nobile palazzo pavese dell’età di Maria Theresia, ove con la Facoltà<br />

di giurisprudenza ha sede il corpo centrale di quell’antica Univers<strong>it</strong>à (l’unica<br />

per molti secoli dell’intero «ducato») vi erano ai miei tempi – e credo proprio<br />

anche vent’anni prima, al tempo del Micheli studente; poi tutto è cambiato –<br />

alcune stanzette con una targa, «Ist<strong>it</strong>uto di finanza». Erano, ripeto, poche<br />

stanzette, disadorne, piuttosto brutte, di contro alla pur austera solenn<strong>it</strong>à di<br />

quella che una volta aveva visto il Primo Console, rendere omaggio a chi<br />

da lui inv<strong>it</strong>ato a spiegargli il funzionamento della pila. Ma in quelle stanze<br />

si eran via via formati Ezio Vanoni, Antonio Pesenti, Sergio Steve, e poi<br />

Francesco Forte, Giannino Parravicini, e altri ancora, sino al mio compagno<br />

d’anno Mario Sarcinelli che, forse non sapendo che altro fare, vi passava pur<br />

i giorni festivi (anche, come mi disse una volta inorrid<strong>it</strong>o, per spolverare libri<br />

in cui, horribile visu, aveva visto delle tarme!). Vi sovraintendeva, avendovi<br />

trascorso tutta la sua v<strong>it</strong>a, Benvenuto Griziotti, dirigendo anche una Rivista,<br />

quella di «scienza delle finanze e dir<strong>it</strong>to finanziario».<br />

Ebbene: anche il Micheli studente, e poi dopo la laurea, frequentava<br />

quelle stanze collaborando alla redazione (poi alla direzione) di quella Rivista;<br />

accompagnando insomma la sua formazione di processualista anche<br />

con quella di studioso dei problemi della finanza pubblica, della imposizione<br />

fiscale, del tributo, dei momenti e strumenti di tutela, con quanto vi fa<br />

contorno. Ecco perché – e tali pur lontani ricordi eran sempre presenti in<br />

Lui, che se ben rammento, insieme alla più parte di coloro che ho prima<br />

elencato, volle anche assistere all’ultima lezione di Griziotti – mi è parso<br />

lec<strong>it</strong>o dire che (venti e più anni dopo) il passaggio di Micheli al dir<strong>it</strong>to tributario<br />

e all’insegnamento di una disciplina di ognor maggior rilevanza,<br />

può anche esser visto come un (parziale, perché del processo civile ha sem


gian antonio micheli «processualista» 101<br />

pre tenuto a occuparsi) r<strong>it</strong>orno a «primi amori» non mai dismessi e anzi viepiù<br />

accentuati.<br />

***<br />

Altro dire non so, mentre mi scuso se troppo a lungo vi ho intrattenuti,<br />

anche con ricordi personali (sui quali potrei sì indugiare, ma che non interessano<br />

a nessuno).<br />

Spero solo, e forse mi illudo, di essere riusc<strong>it</strong>o almeno a delineare che<br />

cosa sia stato e abbia rappresentato Gian Antonio Micheli nel mondo della<br />

dottrina del processo civile: uno dei maggiori esponenti di una splendida generazione,<br />

degna continuatrice di quei Maestri che, sul finir degli «anni venti»<br />

avevano indotto uno dei più illustri giuristi germanici ad affermare pubblicamente<br />

che la palma degli studi processuali aveva varcato le Alpi, per<br />

giungere in «das Land wo die Z<strong>it</strong>ronen blühen», nel Paese dove fioriscono<br />

i limoni.<br />

Questo, dunque, il Micheli processualista. E a noi venuti dopo, oltre al<br />

ricordo di un uomo probo e generoso, accanto all’ammirazione per la sua inesauribile<br />

attiv<strong>it</strong>à, resta il rimpianto per averlo troppo presto perduto, con quel<br />

po’ di amarezza derivante dalla piena coscienza di non essere riusc<strong>it</strong>i a fare<br />

altrettanto.<br />

V<strong>it</strong>torio Colesanti


LABORATORIO PER UNA RICERCA: IUDICARE<br />

TAMQUAM DEUS TRA TEOLOGIA E DIRITTO (*)<br />

Sommario: 1. Premessa. – 2. Pietro Verri e il giudizio del senato. – 3. Qualche<br />

cenno sull’uso della formula. – 4. Sulle tracce dell’origine della formula.<br />

– 5. Ma anche Dio giudica in base alle testimonianze. – 6. Il giudizio<br />

di Dio dalla teologia al dir<strong>it</strong>to. – 7. Il giudizio sull’adultera. – 8.<br />

Giuda Iscariota trad<strong>it</strong>ore, sacrilego e ladro. – 9. L’uso congiunto dei diversi<br />

precedenti teologici e giuridici. – 10. La scienza del dir<strong>it</strong>to di fronte<br />

al problema del giudizio secondo coscienza. – 11. Il potere di giudicare<br />

secondo ver<strong>it</strong>à. – 12. Il principe è Dio in terra. – 13. Continu<strong>it</strong>à e<br />

discontinu<strong>it</strong>à di una formula.<br />

1. – Un libro recente (1) ha riproposto all’attenzione degli studiosi una<br />

formula – «iudicare tamquam Deus» – che era già stata segnalata in passato<br />

(2) e che si è prestata a letture diverse che, di volta in volta, ne hanno colto<br />

ora la vis polemica accompagnata da alcune connotazioni tecniche molto risalenti<br />

(3), ora, sbrigativamente, la natura «di maniera» o addir<strong>it</strong>tura di sola<br />

metafora, quasi una delle tante altre formule – «potentissime rex», «dic<strong>it</strong>ur<br />

sacratissimus» – che avevano connotato i poteri di un corpo giudiziario<br />

che era stato famoso e celebrato da tanti e che una lettura disattenta ha inarid<strong>it</strong>o<br />

a «deus ex machina» (4) del ducato di Milano.<br />

E così, in passato, questa formula è stata considerata espressione di una<br />

(*) Questo articolo era stato destinato agli Studi in onore di Carmine Punzi, dove non<br />

è stato pubblicato per un disguido, ma resta dedicato a Lui; qui compare in una versione in<br />

cui sono state allegger<strong>it</strong>e le note e apparirà in versione integrale negli Atti di un Convegno<br />

tenutosi a Teramo.<br />

(1) A. Monti, Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel ducato di<br />

Milano tra cinque e settecento, Milano 2003, e soprattutto p. 100 ss.<br />

(2) Sin da U. Petronio, Il senato di Milano, Milano 1972, p. 188.<br />

(3) U. Petronio, I Senati giudiziari, inI Senati nella storia, Roma 1997, vol. II, p.<br />

391 e p. 396.<br />

(4) A. Cavanna, Tramonto e fine degli statuti lombardi, inDir<strong>it</strong>to comune e dir<strong>it</strong>ti<br />

locali nella storia dell’Europa – Atti del convegno di Varenna 1979, Milano 1980, p.<br />

318, nt. 27, ripreso da A. Monti, Iudicare, c<strong>it</strong>., p. 100 e nt. 134; A. Cavanna, La «coscienza<br />

del giudice», inStudi di storia del dir<strong>it</strong>to, Milano 1999, vol. II, p. 593 ss.


104<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

«letteratura magnificatoria», o è stata ascr<strong>it</strong>ta alle tante «massime c<strong>it</strong>ate e rec<strong>it</strong>ate<br />

dai giuristi quasi come segmento di una l<strong>it</strong>ania» o agli «assiomi enfatici»,<br />

ed è stata rimescolata alla rinfusa con altre espressioni enfatiche che talvolta<br />

non salgono a dign<strong>it</strong>à di formula, come «in tota Europa celeberrimus»,<br />

e che altre volte sono, invece, formule dense di significati tecnici e che sono<br />

state usate a connotare la posizione e il ruolo tutto particolare di certe magistrature,<br />

come «iudicare ut princeps», «lege pos<strong>it</strong>iva solutus est», «est iudex<br />

aequ<strong>it</strong>atis», «spir<strong>it</strong>u Dei reg<strong>it</strong>ur», giudicare «divino quoddam afflatu» o«secundum<br />

conscientiam» o, ancora, «sola facti ver<strong>it</strong>ate inspecta», o «pro lege<br />

accipiuntur» (5).<br />

E così, anche nella riproposta recente, l’attenzione alla formula è stata,<br />

tutto sommato, solo di maniera, come quella che è stata utilizzata senza andare<br />

a cercare se alle sue spalle non vi fosse una tradizione – di fatti culturali<br />

e di fatti giuridici – che mer<strong>it</strong>ava di essere indagata o almeno segnalata all’attenzione<br />

degli studiosi.<br />

Per questo, ho pensato di seguire la strada già tracciata da alcuni vecchi,<br />

grandi maestri i quali, di fronte a certe formule ricorrenti nelle fonti che indagavano,<br />

non si sono appagati di constatarne l’uso, ma ne hanno indagato la<br />

storia (6): nella convinzione che si debba sempre prestare attenzione, tanta attenzione,<br />

alle voci che ci vengono dal passato, senza mai imbalsamarle nella<br />

banal<strong>it</strong>à di un qualche strumento retorico, soprattutto perché chi si occupi di<br />

storia – e la storia giuridica è una delle mille facce della storia – deve essere<br />

ab<strong>it</strong>uato a intendere sempre l’orecchio, quando questo sia percosso da tanto<br />

«crescente romor» (7).<br />

Tuttavia, la compless<strong>it</strong>à del materiale che mi si è presentato davanti, le<br />

mille difficoltà di datazione e di attribuzione e la dimensione, necessariamente<br />

contenuta, di questo lavoro mi hanno indotto a dargli, già dallo stesso t<strong>it</strong>olo,<br />

un taglio di lavoro «aperto», di laboratorio per una ricerca da fare, quando<br />

si cominciano a raccogliere, a selezionare e ad aggruppare i materiali, prima<br />

di scandagliarli davvero, e fino in fondo; e questo potrà giustificare, o almeno<br />

spiegare, la mancanza di apparato cr<strong>it</strong>ico nell’uso delle fonti, che qui<br />

sono assunte come espressione di un’atmosfera culturale – come si vedrà,<br />

teologica e giuridica insieme – piuttosto che come prodotto specifico di questo<br />

o di quell’autore, inser<strong>it</strong>o nel contesto dell’evoluzione del pensiero teologico<br />

e di quello storico-giuridico.<br />

2. – In una pagina giustamente famosa scr<strong>it</strong>ta proprio al tramonto del-<br />

(5) A. Cavanna, La «coscienza del giudice», c<strong>it</strong>., p. 592 ss.<br />

(6) Per la polemica tra Ercole, Mochy Onory e Calasso v. di recente E. Cortese, Il<br />

dir<strong>it</strong>to nella storia medievale, Roma 1995, II, p. 283 s.<br />

(7) A. Manzoni, Adelchi, atto 3º, coro, v. 6.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 105<br />

l’antico regime, Pietro Verri ha sintetizzato così i grandi poteri che erano stati<br />

eserc<strong>it</strong>ati dal senato di Milano, abol<strong>it</strong>o appena da qualche anno (1787), quando<br />

la rivoluzione francese era già alle soglie: «il senato corredato nella sua<br />

ist<strong>it</strong>uzione di somma autor<strong>it</strong>à, ed operando immediatamente in nome della<br />

maestà del monarca, si reputava maggiore del governatore stesso; la v<strong>it</strong>a,<br />

la libertà, la fortuna d’ogni c<strong>it</strong>tadino erano abbandonate al potere illim<strong>it</strong>ato<br />

di questo corpo terribile, che si credeva sciolto dai rigidi principii di ragione,<br />

ed osava dire che giudicava tamquam Deus» (8).<br />

Il primo problema che ci si può porre di fronte a questa formula – si vedrà<br />

più oltre se e in che misura la definizione sia calzante – è quello del significato<br />

che le ha attribu<strong>it</strong>o Pietro Verri, in un testo tormentato, scr<strong>it</strong>to quando<br />

in lui si faceva strada una coscienza diversa da quella municipale e patrizia<br />

che lo aveva animato e sostenuto in tante battaglie pol<strong>it</strong>iche degli anni<br />

passati.<br />

In quell’anno, 1790, Pietro stava approdando a una coscienza nuova, ormai<br />

compiutamente borghese, che gli faceva ammonire, in quegli stessi Pensieri<br />

del 1790, il patriziato di cui faceva parte con parole di rara, lucida intelligenza:<br />

«Nobili, apr<strong>it</strong>e gli occhi, maturate i vostri consigli, nulla precip<strong>it</strong>ate.<br />

Mirate intorno l’Europa, leggete almeno i fogli pubblici, esaminate la pubblica<br />

opinione, svegliatevi. Non è più tempo da arrogarvi soli la rappresentanza<br />

della c<strong>it</strong>tà. Ogni c<strong>it</strong>tadino possidente, al pari di voi ha dir<strong>it</strong>to di eleggere e di<br />

essere eletto in servigio della patria. Nell’oscur<strong>it</strong>à de’ passati secoli potevate<br />

concentrare la municipal<strong>it</strong>à nel vostro ceto, e sostenere un’oligarchia; ma la<br />

ragione ha fatto progresso: ora fa ribrezzo e sdegno ciò che è gotico e deforme»<br />

(9).<br />

Così, la furia polemica che lo aveva animato quasi trent’anni prima si<br />

era attenuata, e la frase «iudicare tamquam Deus» era diventata, con qualche<br />

probabil<strong>it</strong>à, solo una metafora, un modo di denotare una s<strong>it</strong>uazione contro la<br />

quale si era scagliato in un’altra sua opera famosa, l’Orazione panegirica<br />

(1763), nella quale aveva bollato la giurisprudenza dei suoi tempi e i poteri,<br />

soprattutto gli strapoteri, del senato, esclamando con enfasi retorica: «Oh<br />

gran senato presso cui, acciocché i casi decisi non pregiudichino mai a quelli<br />

da decidere, con saggio accorgimento non fanno peso le decisioni già fatte...<br />

Oh gran senato che non giudica come i senati, bensì come Dio. ‘Senatus iudicat<br />

tamquam Deus’, cioè non dando mai ragione delle proprie sentenze;<br />

poiché se desse ragione gliene resterebbe tanto meno per lui, e non è mai soverchia<br />

la ragione in un tribunale di giustizia; ‘iudicat tamquam Deus’ ad<br />

(8) P. Verri, Pensieri sullo stato pol<strong>it</strong>ico del milanese nel 1790, in Id., Scr<strong>it</strong>ti vari,<br />

Firenze 1854, vol. II, appendice, p. 4.<br />

(9) P. Verri, Pensieri, c<strong>it</strong>., p. 35.


106<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

im<strong>it</strong>azione dei giudizi di Dio col fuoco, coll’acqua, col duello, e coi dadi,<br />

quali come c’insegnano le storie chiamavansi pure ‘iudicia Dei’» (10).<br />

A voler dar conto compiuto dell’evoluzione della mental<strong>it</strong>à di Verri e<br />

del suo atteggiamento verso le magistrature tradizionali e il senato in particolare,<br />

bisogna anche ricordare che già dal 1771 Pietro aveva cominciato a<br />

prendere le distanze dalla corte di Vienna, anche per disillusioni personali<br />

ben note, quando nel 1765 era usc<strong>it</strong>o sconf<strong>it</strong>to nella corsa alla presidenza<br />

del supremo Consiglio d’economia e poi nel 1771 a quella del Magistrato camerale<br />

(11), e aveva iniziato un recupero della tradizione municipale che tuttavia<br />

non divenne mai, in lui, ripiegamento nostalgico sul passato, e seppe<br />

farsi, invece, apertura feconda a quei nuovi orizzonti borghesi che lo videro<br />

ancora protagonista nel 1790: «Io tentai tutti i mezzi, che potevo impedire<br />

questi mali, giacché, amico, non penso più come una volta, e, avvil<strong>it</strong>o che<br />

sia il ceto de’ patrizii, viviamo sotto un governo dispotico. Si tendeva ad abolire<br />

l’autor<strong>it</strong>à del senato, che bisogna pure amare come il solo, che ha fatto<br />

argine al perfetto dispotismo del plenipotenziario» (12).<br />

Con queste precisazioni, si può concludere che, in Verri, la formula «iudicare<br />

tamquam Deus», che già si era involuta in semplice metafora, abbia<br />

assunto due connotazioni diverse: una prima, vivacemente polemica, a bollare<br />

un antico regime sent<strong>it</strong>o in tante occasioni come «gotico e deforme», tanto<br />

che quel modo di giudicare imperscrutabile praticato dal senato di Milano ancora<br />

al tempo di Pietro poteva essere accostato a pratiche sicuramente barbariche<br />

e alto-medievali – i giudizi dove il fuoco, l’acqua bollente, il duello assurgevano<br />

a prova privilegiata – o ad altri giudizi sui quali avevano ironizzato<br />

in tanti – il giudizio dei dadi, che richiama alla memoria le pagine gustose<br />

e sarcastiche di Rabelais dove il giudice Bridoye decideva gettando i dadi,<br />

convinto che quello fosse il modo più sicuro e più giusto (13).<br />

E poi una seconda, quando la polemica si è ormai stemperata e la formula<br />

si lim<strong>it</strong>a a constatare che quella grande magistratura giudicava come<br />

Dio stesso.<br />

3. – Chiar<strong>it</strong>a la posizione di Verri, si tratta di capire come gli sia pervenuta,<br />

se gli è pervenuta da altri, la formula «iudicare tamquam Deus»,<br />

che egli ha utilizzato nei modi metaforici e con le final<strong>it</strong>à che si sono appena<br />

viste.<br />

(10) P. Verri, Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese (1763), ora in C.<br />

Beccaria, Dei del<strong>it</strong>ti e delle pene, a cura di F. Venturi, Torino 1965, p. 137.<br />

(11) U. Petronio, I Senati, c<strong>it</strong>., p. 392 ss.<br />

(12) Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri, IV, Milano 1919, lettera riservata<br />

Milano dic. 1771, p. 311 ss.<br />

(13) F. Rabelais, Gargantua e Pantagruele, Torino 1932, l. 3º, cap. 39º ss., p.<br />

451 ss.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 107<br />

Anche qui, le indicazioni non mancano, ed è certo che la scienza giuridica<br />

lombarda, che Pietro non ignorava, almeno per quel tanto che gli serviva<br />

nei propri scr<strong>it</strong>ti, gli aveva offerto spunti sicuri: da Bossi a Garoni a Menochio<br />

a Calvino a Ruginelli, erano stati in tanti a sostenere che il senato giudicasse<br />

come giudicava Dio stesso (14).<br />

Ma queste indicazioni offrono suggestioni diverse da quella che è stata<br />

fatta propria da Verri, quando ha piegato una tradizione antica, e connotata da<br />

riferimenti e da valori tutti sicuramente pos<strong>it</strong>ivi, alle proprie esigenze personali<br />

di polemista e di philosophe, attribuendole così un forte disvalore.<br />

Si tratta, quindi, di cercare di inseguire questa tradizione antica – lo si è<br />

già fatto con altre formule, come la contrapposizione tra il giudizio delle leggi<br />

e il giudizio degli uomini (15) – per recuperare nel microcosmo di una formula<br />

o addir<strong>it</strong>tura di una parola (16) una pagina di storia che non mer<strong>it</strong>a una<br />

lettura solo impressionistica e che, allora, va opportunamente storicizzata.<br />

Nelle fonti giuridiche, la formula «iudicare tamquam Deus» ricorre<br />

spesso insieme con un’altra formula, ben più nota, «iudicare», o «procedere»,<br />

«sola facti ver<strong>it</strong>ate inspecta», e questo riporta immediatamente ai problemi<br />

del processo sommario, fortemente inquis<strong>it</strong>orio; e riporta anche, nel riferimento<br />

a un giudizio che deve avvenire secondo la ver<strong>it</strong>as facti, ad un altro<br />

problema formidabile, quello del rapporto tra il giudice e la prova.<br />

Questo groviglio di problemi è evidente, tanto per fare un esempio, in<br />

un brevissimo passo di Tommaso Grammatico, che ha scr<strong>it</strong>to che il sacro regio<br />

consiglio del suo regno di Napoli, che era parificato anch’esso a un senato,<br />

procedeva «sola facti ver<strong>it</strong>ate inspecta» e che quindi poteva «iudicare,<br />

secundum quod Deus esset iudicaturus» (17).<br />

I diversi filoni mer<strong>it</strong>ano di essere segu<strong>it</strong>i separatamente l’uno dall’altro.<br />

4. – Ma va soddisfatta, ancor prima, un’altra curios<strong>it</strong>à, quella che riguarda<br />

la scelta di quelle parole e di quella simil<strong>it</strong>udine – tamquam Deus: come<br />

Dio – usate per costruire la formula: nel dubbio, che ci si deve porre se non si<br />

vuole rischiare, ancora una volta, di appiattire in un generico impressionismo<br />

un doveroso tentativo di storicizzazione, che anche le parole e le simil<strong>it</strong>udini<br />

usate – quelle, e non altre – riecheggino fatti di cultura e di mental<strong>it</strong>à propri,<br />

esclusivamente propri, di un’epoca determinata e irripetibile.<br />

(14) V. in A. Monti, Iudicare, c<strong>it</strong>., p. 100 ss.; per l’uso della formula per i senati<br />

giudiziari o per magistrature simili v. U. Petronio, I senati, c<strong>it</strong>., p. 383 ss.<br />

(15) U. Petronio, Una cr<strong>it</strong>ica arcadica di Lodovico Antonio Muratori ai difetti della<br />

giurisprudenza, Roma 1999, p. 46 s.<br />

(16) U. Petronio, Adhaerentes. Un problema teorico di dir<strong>it</strong>to comune, inScr<strong>it</strong>ti in<br />

memoria di Domenico Barillaro, Milano 1982, p. 41 ss.<br />

(17) T. Grammatici, Decisiones sacri regii consilii neapol<strong>it</strong>ani, dec. 62, n. 31 (ed.<br />

Venetiis 1572, p. 1178).


108<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Tanto più, poi, che il nostro medioevo e ancor più l’umanesimo che lo<br />

ha segu<strong>it</strong>o hanno praticato con convinzione la tecnica del riuso, e si sono<br />

espressi volentieri riutilizzando e manipolando fonti dell’antich<strong>it</strong>à, soprattutto<br />

quella romana.<br />

Ci si deve chiedere, allora, che cosa potesse esserci, in termini di mental<strong>it</strong>à<br />

e di cultura, dietro quel paragone con Dio e, in particolare, con il suo<br />

modo di giudicare, che magari è diverso da quello degli uomini, tanto più<br />

che sappiamo tutti che un paragone o una somiglianza muovono sempre<br />

da una differenza: i logici, ancor prima dei giuristi, hanno spiegato che niente<br />

è uguale a ciò a cui è simile (18).<br />

Poteva esserci, con buona probabil<strong>it</strong>à, un giudicare secondo giustizia,<br />

come induce a credere il connubio frequente, che ricorre nelle fonti, con<br />

l’altra formula «sola facti ver<strong>it</strong>ate inspecta»; ma forse poteva anche esserci<br />

un giudicare secondo equ<strong>it</strong>à, o, meglio ancora, secondo una giustizia che<br />

non era quella dell’uomo ma quella di Dio, al di sopra, e soprattutto al di<br />

là, delle circostanze che erano note, e scrutando nel profondo delle cose<br />

e dei cuori, ma in un modo che, a sua volta, non era scandagliabile dall’uomo,<br />

perché era il modo di Dio, che, lo sappiamo, aveva vie diverse da quelle<br />

degli uomini (19).<br />

Se fosse così, sarebbe necessario andar a cercare se, dietro la formula,<br />

non ci sia stato tutto un affastellarsi e un inseguirsi di ver<strong>it</strong>à di fede, di concetti<br />

e di c<strong>it</strong>azioni, talvolta puntuali talvolta solo orecchiate, che provenivano<br />

dalle scr<strong>it</strong>ture; bisognerebbe, in sostanza, fare i conti con la teologia.<br />

Invece, si può escludere con una qualche certezza che ci siano echi classici<br />

dimostrabili; infatti, un passo che richiama l’alternativa tra i modi degli<br />

uomini e i modi della divin<strong>it</strong>à si trova una volta sola in Seneca, un autore che<br />

è stato spesso caro al pensiero cristiano anche in epoche diverse, anche per<br />

una sua pretesa corrispondenza con san Paolo (20).<br />

Esclusa, allora, una tradizione diretta dai classici, in quelle parole iudicare<br />

tamquam Deus e in quel riferimento ai modi di Dio è del tutto verosimile<br />

che ci sia la tradizione delle scr<strong>it</strong>ture, dove non è affatto infrequente la<br />

rappresentazione di un Dio che giudica le cose umane.<br />

Tra le fonti bibliche, la prima suggestione che verrebbe fatto di cogliere,<br />

anche se non è strettamente pertinente dal punto di vista degli echi testuali, è<br />

quella del libro di Giobbe, quando a Giobbe, che è un giusto che sembra colp<strong>it</strong>o<br />

ingiustamente dal destino e che per questo si difende quasi pretendendo<br />

di aver ragione anche di fronte a Dio che chiama a testimone della propria<br />

(18) N. Everard, Loci argumentorum legales, ed. Lugduni 1579, p. 129 s.<br />

(19) Is. 55, 8.<br />

(20) L. Annaei Senecae, Epistularum moralium ad Lucilium, lib. I, X,V.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 109<br />

giustizia, risponde Dio stesso, giudicandolo: «Quis est iste involvens sententias/sermonibus<br />

imper<strong>it</strong>is?» (21)<br />

E che il libro di Giobbe si sia prestato ad essere letto anche come un processo<br />

vero e proprio lo fa pensare la sua struttura complessiva, e lo suggeriscono<br />

alcune parole che ricorrono nella Vulgata, e forse non per caso, e che sono<br />

proprie del lessico processuale: Elefaz, Baldad, Sofar sono accusatori di Giobbe<br />

– si parla di «accusatio», di «incusatio», e Giobbe replica «accusationi»–e<br />

Dio stesso usa termini del processo, come «contend<strong>it</strong>» o«argu<strong>it</strong>» e,soprattutto,<br />

chiede ancora a Giobbe: «Interrogabo te, et indica mihi./Numquid irr<strong>it</strong>um<br />

facies iudicium meum,/et condemnabis me, ut tu iustificeris?» (22).<br />

Ed è, ancora, quello di Giobbe, un processo nel quale il vero giudice si<br />

pronuncia «de turbine», dopo aver affermato – ed è il nucleo forte del libro –<br />

che il suo giudizio è nel mistero, e che le sue ragioni non possono, e nemmeno<br />

devono, essere conosciute.<br />

Sempre nelle scr<strong>it</strong>ture, ci sono altri giudizi – due tra tutti: quello contro<br />

Sodoma e Gomorra e quello dell’adultera (23) – sui quali occorrerà soffermarsi;<br />

ma per adesso restiamo alla mental<strong>it</strong>à e alla cultura complessiva del mondo<br />

cristiano, che si esprimono nella contrapposizione dei modi di Dio ai modi degli<br />

uomini e nelle parole che compongono la formula tamquam Deus.<br />

Che fanno capolino in un’epistola di Giovanni, quando le usa – e forse è<br />

il solo – riferendosi all’anticristo, che siederà nel tempio «ostendens se tamquam<br />

s<strong>it</strong> Deus» (24).<br />

Ma senza arrivare alla contrapposizione totale tra il Cristo e l’anticristo,<br />

il pensiero cristiano è tutto percorso da un’altra contrapposizione, meno irresolubile,<br />

e anzi destinata a una ricomposizione tutta singolare: quella tra Dio<br />

e l’uomo, che è fatto a immagine di Dio e che può assurgere alla dign<strong>it</strong>à di<br />

diventare figlio di Dio attraverso la mediazione del Cristo uomo-Dio.<br />

Così, nella letteratura cristiana sono frequentissimi il confronto e l’ant<strong>it</strong>esi<br />

tra l’uomo e Dio, come quando si afferma che «ira Dei non est ut hominis»<br />

(25), o che «humiliandus erat homo, ut exaltetur Deus» (26), o che «susceptor<br />

Deus, susceptus homo» (27).<br />

(21) Iob. 38, 2.<br />

(22) Iob, 40, 1-3; per gli altri termini v. passim.<br />

(23) V. rispettivamente Gen. 18, vv. 16 ss. e Ioh. 8.10-11.<br />

(24) Ioh., 2 Thess., 2,3-4; anche Ambrosius Mediolanensis, Explanatio psalmorum<br />

XII, Cl. 0140, ps. 40, cap. 25, par. 2, p. 246, linea 13, riprende la metafora dell’Anticristo<br />

che siede nel tempio «tamquam s<strong>it</strong> Deus».<br />

(25) Augustinus Hipponensis, In Joannis evangelium tractatus CXXIV, in Pl.<br />

35, 1973.<br />

(26) Augustinus, Sermones de sanctis, sermo 287, in Pl. 38, col. 1301.<br />

(27) Augustinus, Sermo primo de simbolo ad catechumenos, cap. 3, 8, in Pl.<br />

40, 632.


110<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Allo stesso modo, è frequentissima, addir<strong>it</strong>tura onnipervasiva, l’attenzione<br />

a quel singolare crocevia tra uman<strong>it</strong>à e divin<strong>it</strong>à, che è rappresentato<br />

dal Cristo, nel quale soltanto convergono la persona umana e quella divina<br />

–«unus Christus Deus et homo» (28) – e che si esprime nell’affermazione<br />

che «Deus factus est homo, ut homo Deus fieret» (29).<br />

Anche altri passi ci riportano alla posizione tutta esclusiva del Cristo uomo-Dio<br />

– e questo può spiegare perché la formula sia stata usata da Giovanni<br />

in riferimento al suo opposto, l’anticristo – il quale, ad esempio, può essere<br />

tentato dal diavolo – come lo è stato (30) – «ut homo», ma che «ut Deus ab<br />

angelis adoratur» (31); o che insegna, secondo Ambrogio, «non quasi homo,<br />

sed potius ut Deus qui doctrinam non didicer<strong>it</strong>, sed invener<strong>it</strong>» (32); o che<br />

prega come uomo, ma «dat quod orat ut Deus» (33); che «inter bestias commoratur<br />

ut homo sed ministerio ut<strong>it</strong>ur angelico ut Deus» (34); che «ut homo<br />

mor<strong>it</strong>ur... ut Deus surg<strong>it</strong>» (35); che è, sempre come Cristo, «dives et pauper...<br />

tamquam Deus dives, tamquam homo pauper» (36); che, infine, è stato crocifisso<br />

per morire come uomo, ma «ut Deus in ipso crucis mysterio triumphav<strong>it</strong>»<br />

(37).<br />

Da qui, allora, anche il problema del giudizio del Cristo che, come uomo,<br />

conosce in modo umano, e che però, come Dio, conosce in modo divino,<br />

e quindi magari interroga «ut homo», e tuttavia «operatur ut Deus» (38); oppure<br />

che come uomo guarda il volto – ma sarebbe meglio dire, forse, il sembiante<br />

(«faciem») – e come Dio «corpora, corda, mentes, sensus, praeter<strong>it</strong>a,<br />

praesentia, futura contemplatur» (39).<br />

Sul punto tutto particolare del giudizio la tradizione propriamente cri-<br />

(28) Augustinus, In Iohannis evangelium tractatus, tratt. 37, in Pl. 35, 1675, e tratt.<br />

78, in Pl. 35, 1836, e anche in Pl. 38, 941; Pl. 40, 631; Pl. 42, 1122.<br />

(29) V. in Pl. 30, 220B, e in Pl. 57, 545A.<br />

(30) Matth. 4, 5 ss; Luc. 4,3 ss.<br />

(31) Matth. 4, 11; Vigilius Tapsensis, De Trin<strong>it</strong>ate libri XII, in Pl. 62, 306B; e v.<br />

anche Pl. 16, 535C.<br />

(32) Ambrosius, De fide ad Gratianum Augustum libri V, l. II, cap. IX, in Pl.<br />

16, 577B.<br />

(33) Augustinus, Sermones de tempore, sermo 217, in Pl. 38, 1083, e v. anche in Pl.<br />

26, 1161B, ed in Pl. 70, 790C.<br />

(34) Beda Venerabilis, In Marci evangelium expos<strong>it</strong>ii, in Pl. 92, 140A.<br />

(35) Gregorius Illiber<strong>it</strong>anus, Fides catholica, n.6,inCorpus christianorum, series<br />

latina, 69, p. 271.<br />

(36) Augustinus, Sermones de Scripturis, sermo 113, in Pl. 38, 686.<br />

(37) Chromatius Aquileiensis, Sermones, sermo 19, cap. 5, in Corpus christianorum,<br />

s. lat., IX App. 91 s.<br />

(38) Petrus Chrysologus, Collectio sermonum, sermo 176, in Pl. 52, 664B.<br />

(39) Petrus Chrysologus, Collectio sermonum, sermo 32, in Pl. 52, 291B; e v. anche<br />

in Pl. 212, 146A.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 111<br />

stiana si intreccia con quella retorico-classica, perché erano stati già Agostino<br />

e Cassiodoro ad affermare entrambi che Dio non ha bisogno di testimoni, ma<br />

che è egli stesso testimone della ver<strong>it</strong>à. Così Agostino si era interrogato<br />

«numquid enim Deus iudicans quaes<strong>it</strong>urus est testes, per quos discat qui<br />

sis?» (40); e Cassiodoro aveva affermato, commentando un salmo nel quale<br />

Dio aveva dichiarato al suo popolo «testificabor tibi»: «Cum hic ante iudicem<br />

soleant testes produci, ipse Dominus iudicii testem se dic<strong>it</strong> esse ver<strong>it</strong>atis;<br />

ut nullus de factorum suorum compensatione dub<strong>it</strong>aret, ubi talis adstipulator<br />

existeret; quod tamen consequenter expon<strong>it</strong>. Testificatur enim Dominus<br />

quando in illo iudicio maiestatis suae unicuique deder<strong>it</strong> pro factorum suorum<br />

qual<strong>it</strong>ate sententiam: ubi testibus opus non er<strong>it</strong> ut iudicetur, sed ipsum<br />

iudicium actuum nostrorum testimonium dab<strong>it</strong>» (41).<br />

Ma torniamo ancora un momento all’uso della formula «tamquam<br />

Deus», che si inf<strong>it</strong>tisce nel tempo, e ricorre in Ambrogio, in Agostino, in Eusebio<br />

di Cesarea, e in tanti altri (42): fino a Bonaventura che, di nuovo, ce la<br />

presenta in unione al iudicare, in quella che poi sarà la distinzione famosa tra<br />

il modo in cui giudica Dio e il modo in cui giudicano gli uomini e, secondo<br />

lui ma non secondo altri, lo stesso Messia: «Hic non est Messias quia Messias<br />

non iudicat nisi secundum visiones testium tamquam homo sed ille non<br />

secundum visionem oculorum iudicab<strong>it</strong> sed tamquam Deus» (43).<br />

È evidente, dagli spunti precedenti e da questo ultimo passo del cristianesimo<br />

maturo, che si era già ben radicata la convinzione che c’erano due<br />

modi di giudicare, quello degli uomini e quello di Dio che giudicava, come<br />

affermava già il libro di Giobbe, «de turbine», e quindi in un modo tutto diverso<br />

da quello umano: gli uomini giudicano secondo la rappresentazione dei<br />

sensi, mentre Dio non giudica secondo la rappresentazione dei sensi.<br />

In fondo, questa tradizione risale almeno fino ad Agostino e Alipio, che<br />

avevano affermato, per un verso, l’imperscrutabil<strong>it</strong>à dei giudizi resi da Dio<br />

«come Dio» – «inscrutabilia iudicia Dei tamquam Deus» – e la contrapposizione<br />

dell’uomo a Dio, pur se fatto ad immagine di lui ma non fino al punto<br />

di essere come il figlio di lui – «et fec<strong>it</strong> Deus hominem ad imaginem Dei, ut<br />

(40) Augustinus, Sermones, sermo 47, cap. 6, in Pl. 38, 299.<br />

(41) Cassiodorus Vivariensis, Expos<strong>it</strong>io psalmorum, psalmus 80, vers. 8, in Pl.<br />

70, 589B.<br />

(42) Ambrosius, De fide, in Pl. 16, 574C; Augustinus, Retractationes, in Pl. 32, 589;<br />

per altri passi di Agostino v. in Pl. 33, 820, in Pl. 33, 442, 773, 947, Pl. 34, 1139, Pl. 34,<br />

1264, Pl. 34,244; Pl. 35, 750, 812; Pl. 35, 1997; Pl. 35, 1565, 1744, 1832, 1920; Pl. 36,<br />

184, 520; in Pl. 38, 686, 710; Pl. 39, 1862; Pl. 41, 323; Pl. 42, 397; Pl. 42, 538; Pl. 44,<br />

323; Pl. 45, 1631; Pl. 45, 1569.<br />

(43) Bonaventura, Collationes in Hexaemeron. Principium, collatio 3, par. 21, linea<br />

13.


112<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

non sic accipiatur tamquam Deus pater ad imaginem Dei, hoc est filii<br />

sui» (44).<br />

Il quadro che ne esce è, da un lato, quello che mette in ant<strong>it</strong>esi l’uomo<br />

con Dio – potrebbe sembrare anche troppo scontato, ma ribadirlo qui ha un<br />

suo senso particolare – e quello che vuole che il giudizio di Dio sia imperscrutabile<br />

quando sia reso «tamquam Deus» – e questo induce a chiedersi<br />

se Dio possa giudicare anche non come Dio – ma che sia diverso quando,<br />

appunto, non sia reso dalla persona divina, come indica il passo, densissimo,<br />

di Bonaventura che afferma che il Messia, uomo-Dio, può giudicare anche<br />

come Messia, e quindi senza esprimere la propria divin<strong>it</strong>à.<br />

5. – Se è vera e forte questa tradizione che vuole che il giudizio di Dio<br />

sia imperscrutabile e diretto al cuore degli uomini, è altrettanto vero che il<br />

pensiero religioso e la teologia hanno immaginato anche un altro percorso<br />

che segue anche Dio per giudicare: come quando, pur conoscendo la ver<strong>it</strong>à,<br />

come non può non conoscerla, scende lui stesso a vedere come stanno le cose<br />

o le accerta con i suoi messi o con i testimoni.<br />

Un giudizio famoso che ricorre nell’antico testamento è quello che portò<br />

alla condanna di Sodoma e Gomorra, quando Dio non volle celare la sue intenzioni<br />

ad Abramo, che era stato designato con i suoi figli «ut custodiant<br />

viam Domini et faciant iust<strong>it</strong>iam et iudicium»; e allora gli disse che il clamore<br />

del peccato di Sodoma e di Gomorra si era moltiplicato e aggravato troppo,<br />

tanto che egli sarebbe sceso in terra e avrebbe visto «utrum clamorem qui<br />

ven<strong>it</strong> ad me opere compleverint an non est <strong>it</strong>a ut sciam» (45).<br />

Una tradizione risalente che si è protratta almeno fino al quinto secolo si è<br />

soffermata su questo testo per leggervi l’att<strong>it</strong>udine di Dio al perdono dei peccatori<br />

pent<strong>it</strong>i, così come era avvenuto nel caso degli ab<strong>it</strong>anti di Ninive (46).<br />

Ma poco più tardi ha preso corpo anche un’altra lettura, che ha affiancato<br />

alla misericordia di Dio, che si muoveva contro i peccatori solo quando<br />

il clamor si faceva grande, quasi insopportabile alle sue orecchie, un altro livello<br />

di lettura del testo, e quindi un altro senso, quello che voleva che egli<br />

punisse «ex iudicio» e non «sine iudicio»: che punisse, quindi, attraverso un<br />

processo e mai senza processo, tanto che egli aveva mandato i suoi angeli<br />

sulla terra per vedere con i loro occhi, e con la punizione di Sodoma aveva<br />

prefigurato l’ultimo giudizio e la punizione che ne sarebbe dovuta scaturire<br />

per i peccatori, nel fuoco eterno (47) – forse se ne può trovare un’eco ancora<br />

(44) Alypius et Augustinus, Epistulae, epist. 186, in Pl. 33, 815; e ancora Augustinus<br />

in Pl. 34, 244.<br />

(45) Gen. 18, vv. 16 ss.<br />

(46) Hieronymus Stridonensis, Liber genesis, Commentaria in Zachariam, in Pl. 25,<br />

1473A-C.<br />

(47) Salvianus Massiliensis, De gubernatione dei, in Pl. 53, 40C-D.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 113<br />

nel Dies irae di Tommaso da Celano, che vuole che anche quel giudizio finale<br />

e defin<strong>it</strong>ivo sarà reso in base alle prove, e alle prove scr<strong>it</strong>te: «Liber scriptus<br />

proferetur/in quo totum continetur/unde mundus iudicetur».<br />

Un secolo più tardi, il medesimo passo biblico è stato analizzato e commentato<br />

in modo più compiuto da papa Gregorio magno, forse non a caso in<br />

un cap<strong>it</strong>olo dei suoi Moralia in Iob, che esortava a non essere precip<strong>it</strong>osi nei<br />

giudizi sopratutto se riguardavano questioni gravi: «ne ad proferendam sententiam<br />

unquam praecip<strong>it</strong>es esse debeamus, ne temere indiscussa iudicemus,<br />

ne quaelibet mala aud<strong>it</strong>a nos moveant, ne passim dicta sine probatione credamus».<br />

In questo testo lo spunto è ripreso dal passo del Genesi che riferisce del<br />

peccato di Sodoma e dei sodom<strong>it</strong>i, quando certamente la s<strong>it</strong>uazione era ben<br />

chiara agli occhi di Dio, onnipotente e onnisciente, e tuttavia egli non volle<br />

giudicare i peccati «per sent<strong>it</strong>o dire» («mala... aud<strong>it</strong>a»), ma scese dal cielo a<br />

vedere con i propri occhi; sicché il papa si chiede: «Omnipotens <strong>it</strong>aque Dominus<br />

et omnia sciens, cur ante probationem quasi dub<strong>it</strong>at, nisi ut grav<strong>it</strong>atis<br />

nobis exemplum proponat, ne mala hominum ante praesumamus credere<br />

quam provare?».<br />

E la risposta è trovata nella volontà di dare agli uomini un esempio, lo<br />

stesso che poi sarà anche di Giobbe: «quod maiora crimina et tarde credenda<br />

sunt cum audiuntur, et c<strong>it</strong>ius punienda sunt cum verac<strong>it</strong>er agnoscuntur.<br />

Huius ergo diligentiae beatus Iob sollic<strong>it</strong>udinem gerens, a<strong>it</strong>: Et causam<br />

quam nesciebam, diligentissime investigabam».<br />

Per questo, conclude questo cap<strong>it</strong>olo dei Moralia, anche la chiesa deve<br />

fare, e fa, lo stesso, quando «mala carnalium iudicat, hoc quod nesc<strong>it</strong> investigat,<br />

quia mala quae nesc<strong>it</strong> operando investigat per iudicium corrigendo»<br />

(48).<br />

In tempi successivi, le argomentazioni sul passo del Genesi si inf<strong>it</strong>tirono,<br />

da quella di Paterio, notaio di papa Gregorio, a quelle di Giuliano da Toledo,<br />

del venerabile Beda, di Rabano Mauro, di Walafrido Strabone, di Ratramno<br />

di Corbie, di Angelomo, di papa Adriano II, di Remigio di Auxerre,<br />

di Spera in Dio, di Oddone, di Atto da Vercelli, di Pier Damiani, di Bruno da<br />

Asti, di Ruperto di Deutz, di Pietro di Celle, di Pietro comestore, di Pietro<br />

cantore (49), e forse si potrebbe continuare ancora con qualche altro autore,<br />

(48) Gregorius I, Moralia, cap. 46, In iudiciis non simus praecip<strong>it</strong>es, in Pl. 76,<br />

126D-127C.<br />

(49) V. in Pl. 79, 701D-702C; Pl. 96, 700D; Pl. 91, 239B; Pl. 91, 173A; Pl. 107,<br />

553C; Pl. 100, 540C; Pl. 113, 128A; Pl. 121, 73C; Pl. 115, 184A; Pl. 122, 1314D; Pl.<br />

131, 90C; Pl. 115, 916A; Pl. 121, 463A; Pl. 133, 340A; Atto Pl. 134, 326A; Pl. 144,<br />

209A; Pl. 145, 851C; Pl. 145, 1002C; Pl. 164, 193B; Pl. 167, 365B, 405 C-406A; Pl.<br />

168, 872A, 1091C; Pl. 168, 1091C; Pl. 202, 596C-D; Pl. 198, 1099C-D; Pl. 205, 333D-<br />

334B.


114<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

magari attento soprattutto ai profili teologici della conoscenza che Dio ha dei<br />

giusti e del suo rifiuto degli ingiusti (50).<br />

6. – Intanto, mentre proseguiva l’attenzione teologica al passo del Genesi<br />

che racconta la distruzione di Sodoma e Gomorra e la punizione del peccato<br />

di sodomia, il passo dei Moralia in Iob di Gregorio magno subì una manipolazione<br />

che non è stata infrequente anche per altri testi canonici.<br />

Infatti, il lungo testo che comincia con le parole Omnipotens Deus (o<br />

Deus omnipotens) entrò a comporre, abilmente intrecciato con altri materiali<br />

biblici ed evangelici, una decretale, attribu<strong>it</strong>a falsamente a un papa Evaristo<br />

vissuto alla fine del primo secolo, la quale trovò la propria collocazione nelle<br />

Decretales dello Pseudo Isidoro (51), e da lì intraprese un cammino che la<br />

portò, almeno attraverso il Decretum di Burcardo, la Collectio canonum di<br />

Anselmo da Lucca, la Panormia eilDecretum di Ivo di Chartres (52) e altre<br />

raccolte canoniche (53), addir<strong>it</strong>tura fino al Decretum Gratiani (54), dove fu<br />

oggetto di qualche studio per il suo valore giuridico, prima dai decretasti (55)<br />

e poi dai dalla glossa.<br />

Infatti, lo stesso Graziano osservò che quando il crimine è noto ad altri,<br />

ma non al giudice – e la glossa precisò: «tamquam iudici» –«nec tunc sine<br />

examinatione feriendum est: quia in crimen sibi occultum iudex sententiam<br />

ferre non debet»; e il casus al c. Deus omnipotens osservò che questo esempio<br />

ammoniva «ne praecip<strong>it</strong>es simus in sententia ferenda: quia si dominus,<br />

qui sciebat factum, ver<strong>it</strong>atem diligenter inquisiv<strong>it</strong>: multo fortius homines iudicantes,<br />

qui ver<strong>it</strong>atem nesciunt, debent inquirere diligenter omnia, et neminem<br />

ante probationem condemnare, ver<strong>it</strong>ate dicente: nol<strong>it</strong>e iudicare, et non<br />

iudicamini» (56).<br />

7. – Come sappiamo, le scr<strong>it</strong>ture sono ricche di spunti su giudizi pronun-<br />

(50) Auctor incertus (Augustinus Hipponensis?), Sermones suppos<strong>it</strong>i de scripturis,<br />

Sermo V, in Pl. 39, 1749.<br />

(51) Decretales pseudoisidorianae et cap<strong>it</strong>ula Angilramni, Leipzig s.d. (ora Aalen<br />

1963), Epistola Evaristi secunda, p. 90 ss. e p. 92.<br />

(52) Burchard von Worms, Decretorum libri XX, l. 11, c. 9, Scientia Verlag Aalen<br />

1992, p. 147; Panormia IV, c. 116, in Pl. 161, c. 1207.<br />

(53) V. l’elenco nell’edizione di Friedberg, I, cc. 447 s., n. 370.<br />

(54) C. Deus omnipotens, c. 20, C. II, q. I.<br />

(55) Non ne tratta Rufinus von Bologna, Summa decretorum, ora ed. an. Aalen<br />

1963, p. 237 ss.; Rolando Bandinelli e Paucapalea fanno cenno al problema dell’uso dell’ordo<br />

iudiciarius per il crimen manifestum: v.Summa magisteri Rolandi, Innsbruck 1874,<br />

p. 16. Ne scrive Stephan von Doornick (Stephanus Tornacensis) Die summa über das decretum<br />

Gratiani, Giessen 1891 (ed. an. Aalen 1965), p. 164.<br />

(56) V. la palea, la glossa e il casus al c. Deus omnipotens, c. 20, C. II, q. I.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 115<br />

ciati da Dio o dal Cristo, e tra questi ultimi ce n’è un altro, quello nei confronti<br />

dell’adultera, che ha attratto l’attenzione del pensiero religioso e di<br />

quello teologico per le tante implicazioni che vi si potevano r<strong>it</strong>rovare e per<br />

gli ammaestramenti che se ne potevano trarre.<br />

Intanto, la compresenza, nella condotta del Cristo, di alcune qual<strong>it</strong>à che<br />

esprimevano, ciascuna a proprio modo, un tratto del suo essere e del suo modo<br />

di agire: «mansuetudinem ut liberator» della donna accusata; «ver<strong>it</strong>atem<br />

ut doctor», che è insieme quella del dottore che conosce la legge ma anche di<br />

colui che conosce le cose («ver<strong>it</strong>atas agnoscebatur»); «iust<strong>it</strong>iam ut cogn<strong>it</strong>or»,<br />

dove r<strong>it</strong>orna ancora una volta un termine proprio del lessico giudiziario.<br />

Per questo, continuò Agostino, la giustizia voleva che «puniatur peccatrix,<br />

sed non a peccatoribus, impleatur lex sed non a praevaricatoribus legis»,<br />

e fu così che, andati via tutti gli altri, rimasero due soli a fronteggiarsi,<br />

«misera et misericordia» (57), in una contrapposizione che, al pari di altre,<br />

assume sempre più una valenza esistenziale, quasi una struttura del rapporto<br />

tra l’uomo e Dio: «vulnerata et medicus», «magna miseria et magna misericordia»,<br />

«peccatrix et Salvator», «aegrota et medicus», «solus, et sola»,<br />

«creator, et creatura» «qui suum reatum agnoscebat, et qui peccatum dim<strong>it</strong>tebat»,<br />

«misericordia et miseria»; «misera cum misericordia» (58).<br />

In questi passi, e in altri che si potrebbero c<strong>it</strong>are, il discorso sembra prevalentemente<br />

di carattere spir<strong>it</strong>uale, ma a renderlo denso di risonanze anche<br />

terrene stanno, in primo luogo, il lessico usato – «doctor», «cogn<strong>it</strong>or», «reatum»<br />

–cheè, ancora una volta, quello proprio del linguaggio giuridico, e<br />

poi alcuni spunti che riportano qui sulla terra: come quando si afferma che<br />

«non ergo Deus contra legem suam, quia nec imperator contra leges suas fac<strong>it</strong>,<br />

quando confessis dat indulgentiam. Moyses minister legis, Christus promulgator<br />

legis: Moyses lapidat ut iudex, Christus indulget ut rex»(59), o<br />

che la donna era stata portata «ad latorem legis» (60); o quando si riprende,<br />

e non una volta sola, il passo del «date a Cesare quel che è di Cesare» (61)<br />

per spiegare che in questo giudizio Cristo «interrogatores interrogav<strong>it</strong> et ideo<br />

iudices iudicav<strong>it</strong>» (62); o quando si r<strong>it</strong>orna sul fatto che la donna, pur in mancanza<br />

di accusatori, non poteva essere tranquilla, perché era davanti a un giu-<br />

(57) Augustinus, In Ioannis evangelium tract. CXXIV, Tract. XXXIII, cap. VII, 40-<br />

53, e cap. VIII, 1-11, in Pl. 35,1650.<br />

(58) Augustinus, In Ioannis evangelium tractatus CXXIV, in Pl. 35, 1650; ancora<br />

Agostino in Pl. 36, 590; Pl. 38, 1390; Pl. 38, 109; Pl. 46, 901; altri in Pl. 112, 1448B;<br />

Pl. 170, 110D; Pl. 174, 705D.<br />

(59) Augustinus, Enarrationes in Psalmos, salmo 50, in Pl. 36, 590.<br />

(60) Augustinus, Enarrationes in Psalmos, salmo 102, in Pl. 37, 1325.<br />

(61) Lc. 20, 22-25.<br />

(62) Augustinus, Sermones de Scripturis, sermo XIII, cap. IV e cap. VI, in Pl.<br />

38, 110.


116<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

dice senza peccato che, come tale, poteva giudicarla (63); o si equipara il fatto<br />

che Cristo abbia scr<strong>it</strong>to due volte in terra alla formal<strong>it</strong>à del«subscrips<strong>it</strong> imperator»<br />

posto in calce al rescr<strong>it</strong>to, che appunto si chiama «<strong>it</strong>erum forma»(64);o<br />

si c<strong>it</strong>a un salmo famoso – «et nunc, reges, intellig<strong>it</strong>e;/erudimini, qui iudicatis<br />

terram» (65) – per trarne la conseguenza che «iudex in se primum, tum in alios<br />

ius dicat» eche«ibi te volo probare integrum iudicem, ubi non quaeris testem»<br />

(66).<br />

E va segnalato ancora un ultimo spunto, di nuovo di Agostino, che riporta<br />

alla dialettica tra cielo e terra, tra il Cristo-uomo che giudica e il Cristo-Dio<br />

che perdona, là dove si legge che l’adultera si era accusata del proprio<br />

peccato, che ben conosceva come lo conosceva anche il suo giudice, il<br />

quale però voleva la sua confessione, anche se è vero che, secondo la dottrina<br />

agostiniana della predestinazione, nessuno si salva per la confessione o per i<br />

mer<strong>it</strong>i, ma solo per la misericordia (67).<br />

Qui, piuttosto che accostare testi a testi o seguire le mille fila di una produzione<br />

culturale plurisecolare, si può saltare più avanti nel tempo, e accennare<br />

a una interpretazione diffusa del passo evangelico: quella che troviamo<br />

nel venerabile Beda, tanto per fare un esempio, che nel chinarsi in terra del<br />

Cristo identifica l’umil<strong>it</strong>as, nel suo scrivere con il d<strong>it</strong>o che è flessibile, la discretio<br />

elasubtil<strong>it</strong>as, nella terra il simbolo del cuore umano, che è capace di<br />

rendere frutti buoni o cattivi; e che nell’agire del Cristo vede l’ammaestramento<br />

«ut cum quaelibet proximorum errata conspicimus, non haec ante reprehendendo<br />

iudicemus, quam ad conscientiam nostram humil<strong>it</strong>er reversi,<br />

dig<strong>it</strong>o eam discretionis solerter exculpamus; et quid in ea cond<strong>it</strong>ori placeat,<br />

quidve displiceat, sedula examinatione dirimamus» (68).<br />

Intorno a questo nucleo di fondo, che è comune a molti, si vanno aggregando<br />

arricchimenti ulteriori, diversi dall’uno all’altro autore, che insistono ora<br />

su questo ora su quell’altro aspetto della vicenda, e che sono tutti accomunati<br />

nel leggere il testo di Giovanni come uno schema di processo; e mer<strong>it</strong>a ricordare<br />

che alcuni mettono in risalto quella che è stata detta la persona mixta (69)<br />

del Cristo: «Quia enim Deus erat et homo, per id quod homo erat, accusatae<br />

misereri potu<strong>it</strong>: per id vero quod Deus est, dimisso scelere eam absolv<strong>it</strong>»(70).<br />

(63) Augustinus, Sermones de Scripturis, sermo 13, cap. V, in Pl. 38, 109.<br />

(64) Augustinus, Sermones ined<strong>it</strong>i, sermo XX, in Pl. 46, 901.<br />

(65) Salm. 2, 10.<br />

(66) Augustinus, Sermones de Scripturis, sermo 13, cap. 6, in Pl. 38, 109.<br />

(67) Augustinus, Sermones ined<strong>it</strong>i, sermo 20, cap. 5, in Pl. 46, 901.<br />

(68) Beda, In Evangelium S. Ioannis, cap. VIII, in Pl. 92, 735D; e in Beda, Homiliae,<br />

XX, in Pl. 94, 107B.<br />

(69) E.H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, Princeton 1957, ora I due corpi del<br />

re, Torino 1989, p. 38 ss.<br />

(70) Auctor incertus, Homilia XCV, in Pl. 95, 1282A.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 117<br />

Così, in riferimento al nostro passo di Giovanni che viene messo di nuovo<br />

in relazione con quell’altro di Luca che prescrive di rendere a Cesare quello<br />

che è di Cesare, prende corpo anche un’altra considerazione importante,<br />

anche se non è rifer<strong>it</strong>a direttamente all’adultera, ma ai farisei: ed è la considerazione<br />

che il Cristo non ha bisogno «ut quis ei testimonium perhibeat de<br />

homine», perché èlui «qui fec<strong>it</strong> nomine» (71), e così si riporta l’attenzione al<br />

giudizio su Sodoma e Gomorra.<br />

E tuttavia, come in quel giudizio del vecchio testamento, anche in questo<br />

sulla donna adultera Dio non si accontenta di quello che sa per la propria<br />

divin<strong>it</strong>à, ma vuole accusatori e testimoni, e testimoni «sine crimine»,ein<br />

mancanza di essi non giudica applicando la legge ma sceglie la misericordia:<br />

«Oportet enim tam accusatores quam testes sine crimine esse in omni, sive<br />

divinae, sive humanae legis iusto examine. At illi criminosos se esse fuga<br />

sua confessi sunt... et iudicat aequ<strong>it</strong>atem, nihil prorsus agens extra ius legemque<br />

iudicii, dum deficientibus accusatoribus coeptamque causam relinquentibus,<br />

<strong>it</strong>a demum decedenti iudicio misericordiam subrogans» (72).<br />

Così èquasi concluso il lungo <strong>it</strong>inerario che dai testi biblici è passato<br />

per quelli evangelici e che da entrambi questi testi ha tratto un insegnamento<br />

che non è solamente morale ma anche giuridico: nel processo si devono rispettare<br />

le regole del processo, perché – ha scr<strong>it</strong>to Pierre de Blois (Petrus Blesensis)<br />

– Dio ha detto «sicut audio, sic iudico» (73), e per questo, ammonisce<br />

Pietro, «in iudiciis nunquam ad rumusculos movearis, nec tibi obrepat furtiva<br />

suspicio. Dominus Iudam, quem prod<strong>it</strong>orem noverat, quia non convinc<strong>it</strong>ur,<br />

non condemnat. Parc<strong>it</strong> mulieri in adulterio deprehensae, eo quod non<br />

appareat accusator. Non Sodomam subvert<strong>it</strong>, donec descendat et videat<br />

utrum clamorem opere compleverint» (74).<br />

8. – Il passo appena c<strong>it</strong>ato ci parla anche di Giuda e introduce almeno<br />

altre due vicende che sarebbero potute sfociare in un giudizio, o addir<strong>it</strong>tura<br />

in due giudizi diversi, anche se invece non è stato così.<br />

Entrambe riguardavano Giuda, un personaggio che ha un rilievo centrale<br />

nel pensiero cristiano, per le mille implicazioni che sono state scorte<br />

nella sua azione di tradire – ma sarebbe più corretto dire «di consegnare»<br />

–ilCristo,ancheseiPadrisonorimasti estranei al tipo di dibatt<strong>it</strong>o che,<br />

(71) Remigius Antissiodorensis, Enarrationes in Psalmos, psalmus LXIII, in Pl.<br />

131, 461D.<br />

(72) Rupertus Tu<strong>it</strong>iensis, Commentaria in Ioannem, in Pl. 169, 534A. La necess<strong>it</strong>à<br />

della presenza del mar<strong>it</strong>o che accusi di adultrerio la moglie è poi contenuta in una decretale<br />

di Innocenzo III: v. c. Tuae fratern<strong>it</strong>atis, X,de procuratoribus, c. 4, X, I, XXXVIII.<br />

(73) Io. 5.30.<br />

(74) Petrus Blesensis, Canon episcopalis sive De inst<strong>it</strong>utione episcopi, in Pl. 207,<br />

1105C.


118<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

in tempi recenti o addir<strong>it</strong>tura recentissimi, gli hanno dato una dimensione<br />

più complessa, attribuendogli un ruolo ora pol<strong>it</strong>ico, nel contesto del confl<strong>it</strong>to<br />

tra schieramenti diversi del popolo ebraico del primo secolo, ora di v<strong>it</strong>tima,<br />

anch’essa designata per concorrere al disegno della salvezza (75), ora<br />

addir<strong>it</strong>tura esistenziale, in certi racconti o in certo teatro non sempre di buona<br />

qual<strong>it</strong>à (76).<br />

La vicenda più nota e certamente più importante è quella che vede Giuda,<br />

che ha già deciso di tradire e che anzi ha già concordato i tempi e i modi<br />

del tradimento, partecipare con gli altri apostoli alla cena pasquale e addir<strong>it</strong>tura<br />

alla comunione con il corpo e il sangue del Cristo, che però lui stesso<br />

contribuirà a far versare.<br />

Su questo testo la riflessione è stata quasi esclusivamente teologica, come<br />

quella che investe un momento centrale della nuova alleanza, quella eterna,<br />

tra Dio e gli uomini (77).<br />

E così cisièinterrogati, ad esempio, sul perché anche Giuda fosse stato<br />

ammesso alla comunione e sulle conseguenze di questo fatto, e si è risposto<br />

in modi diversi.<br />

Secondo Agostino, poi ripreso da altri, questo era un esempio e addir<strong>it</strong>tura<br />

un simbolo della patientia, perfino singularis patientia, del Cristo, che<br />

però già assumeva la valenza, tutta teologica, di non consentire alcuna lacerazione<br />

nel corpo della chiesa, lasciando che anche i peccatori vi trovassero<br />

un proprio spazio insieme con i giusti (78).<br />

Altri, che questa volta si muovevano esclusivamente sul piano della teologia,<br />

si ponevano il problema della presenza di Giuda tra gli apostoli, che<br />

non era diverso da quello della presenza di Satana tra gli angeli (79), e si<br />

chiedevano se il ministero che anch’egli aveva eserc<strong>it</strong>ato potesse produrre<br />

lo stesso i suoi frutti, e concludevano che «nempe et Iudas, cum fuer<strong>it</strong> sacrilegus<br />

atque fur, quidquid eg<strong>it</strong> inter apostolos pro dign<strong>it</strong>ate commissa, beneficia<br />

per indignum data, nulla ex hoc detrimenta senserunt» (80).<br />

(75) J.P. Meier, A marginal Jew, New York 2001, trad. <strong>it</strong>. Un ebreo marginale, Brescia<br />

2003, III, p. 157 ss. e p. 214 ss.; e R.B. Halas, Judas Iscariot: A Scriptural and Theoloigical<br />

Study of His Person, Deeds, and Eternal Lot, Washington 1946.<br />

(76) Per la parte in cui ne tratta fa eccezione, ovviamente, N. Bulgakov, Il maestro e<br />

Margher<strong>it</strong>a, Torino 1967.<br />

(77) Mt. 26, 26-28; Mc. 14, 22-25; Lc. 22, 14-18, che però non parla dell’alleanza.<br />

(78) Augustinus, Epistolae, ep. 43, cap. 8, in Pl. 33, 171; e v. Pl. 35, 1762 (il passo<br />

di Agostino è diventato il c. 3, C. XXIII, q. 4). Per altri autori o passi v. in Pl. 125, 1112C,;<br />

Pl. 180, 803º, Pl. 180, 873D; Pl. 37, 1911; Pl. 38, 608; Pl. 39, 1955; Pl. 47, 1132º; Pl. 112,<br />

124B; Pl. 40, 615; Pl. 49, 1121A.<br />

(79) Ioannes Cassianus, Collationes, in Pl. 49, 1120D.<br />

(80) Anastasius I, Decreta, VII, in Pl. 130, 313A; altri autori o passi in Pl. 104,<br />

144A-B; Pl. 43, 67; Pl. 130, 991A; Pl. 121, 470B.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 119<br />

Ma Giuda non era stato solo un trad<strong>it</strong>ore, ma anche un ladro, e un ladro<br />

sacrilego perché si era appropriato, come si vedrà, di beni della comun<strong>it</strong>à ecclesiale;<br />

e l’immagine di Giuda ladro, o addir<strong>it</strong>tura «sacrilegus atque fur», e<br />

tuttavia non condannato, ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o addir<strong>it</strong>tura un topos della letteratura<br />

cristiana medievale (81): ma anche questa s<strong>it</strong>uazione di Giuda poneva problemi<br />

sul piano religioso e su quello giuridico, perché se era vero che Giuda era<br />

riusc<strong>it</strong>o a non farsi scoprire come ladro – infatti era rimasto «occultus<br />

fur» (82), come è stato scr<strong>it</strong>to – era anche vero che il suo comportamento<br />

e il suo peccato erano ben noti al Cristo-Dio, che però non li aveva resi manifesti<br />

agli apostoli, in segno di ammaestramento – si è detto – che si devono<br />

tollerare anche i malvagi, almeno quando sono tali solo davanti a Dio (83).<br />

Così la vicenda di Giuda ladro e sacrilego si propone come un ponte gettato<br />

tra teologia e dir<strong>it</strong>to e tra i due principali testi evangelici che hanno Giuda<br />

come protagonista, quello del trad<strong>it</strong>ore e quello del ladro.<br />

Si passa così al secondo episodio che, almeno per questa parte, forse<br />

non è tra i più noti tra i mille che hanno segnato gli anni di Cristo sulla terra,<br />

e che hanno assunto – tutti – un valore esemplare già per gli uomini del medioevo,<br />

ab<strong>it</strong>uati e addir<strong>it</strong>tura vincolati a una lettura stratigrafica e polisensica<br />

del testo, nei suoi diversi significati possibili – storico, parabolico, metaforico<br />

per i testi della scr<strong>it</strong>tura; letterale, allegorico, morale, anagogico per l’opera<br />

letteraria, secondo la teorizzazione che poi è stata di Dante (84).<br />

Due vangeli sinottici – quello di Matteo e quello di Marco – raccontano<br />

dell’unzione di Betania, quando la Maddalena aveva usato un balsamo prezioso<br />

e profumato per ungere il capo del Cristo, mentre lo si sarebbe potuto<br />

vendere – avevano protestato alcuni discepoli di cui però non si fa il nome –<br />

per dare il ricavato ai poveri; e Cristo aveva lodato, invece, quell’azione car<strong>it</strong>atevole<br />

verso di sé, superiore a una semplice elemosina, perché prefigurava<br />

l’unzione del proprio corpo deposto dalla croce (85).<br />

(81) Almeno sin da Augustinus, In Ioannis evangelium tractatus, CXXIV, in Pl. 35,<br />

1762; per l’uso successivo v. in Pl. 66, 542D; Pl. 67, 314A; Pl. 84, 810B; Pl. 102, 861C;<br />

Pl. 103, 439C; Pl. 129, 1067A E 1069A; Pl. 129, 1079C; Pl. 129, 1216D; Pl. 130, 991A;<br />

Pl. 130, 991A; Pl. 131, 200D; Pl. 132, 685B; Pl. 138, 815D; Pl. 143, 1203B; Pl. 145,<br />

137D; Pl. 157, 905B; Pl. 163, 683A; Pl. 167, 1560B; Pl. 178, 282D; Pl. 180, 803B; Pl.<br />

180, 873C.<br />

(82) Rupertus Tu<strong>it</strong>iensis, Epistola ad Cunonem, in Pl. 167, 1560B.<br />

(83) Ivi; l’inv<strong>it</strong>o generalizzato alla tolleranza dei malvagi, sull’esempio della tolleranza<br />

del Cristo nei confronti di Giuda, è inser<strong>it</strong>o anche nel Decretum di Graziano, in<br />

un canone costru<strong>it</strong>o con materiali agostiniani: c. 2, C. XXIII, q. 4.<br />

(84) E.R. Curtius, La l<strong>it</strong>térature européenne et le moyen age latin, Paris 1965, p.<br />

272, che c<strong>it</strong>a Albertus Magnus, Summa theologica, I, 9-5; D. Alighieri, Il convivio, II,<br />

capp. I ss., Bologna 1966.<br />

(85) Mt. 26, 6-13; Mc. 14,3-9; Gv. 12,1 ss.


120<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Giovanni, invece, ci ha trasmesso una tradizione diversa, che vuole che<br />

a protestare sia stato proprio Giuda, che teneva la cassa comune degli apostoli<br />

e che aveva ag<strong>it</strong>o non per sollec<strong>it</strong>azione della car<strong>it</strong>à verso i poveri, ma per<br />

volontà di appropriarsi di quel denaro (86).<br />

Anche in questo caso ci si è chiesti, sin da tempi molto risalenti, perché<br />

Cristo non lo avesse condannato, lui che era onnisciente e che leggeva nel<br />

cuore degli uomini e quindi anche in quello di Giuda così come aveva potuto<br />

leggere nel cuore dell’adultera e come Dio aveva potuto conoscere i comportamenti<br />

e i peccati dei Sodom<strong>it</strong>i e dei Gomorrei pur senza doverli verificare<br />

nella loro concretezza attraverso i suoi angeli.<br />

La spiegazione di questo comportamento è stata attribu<strong>it</strong>a a lungo, per<br />

tutto il medioevo e anche oltre, ad Ambrogio, in un suo preteso commento<br />

alla prima lettera ai Corinzi, anche se più tardi, con Erasmo, è stato messo<br />

in dubbio che l’autore di quel testo, e dell’intero commento alle epistole di<br />

Paolo, potesse essere Ambrogio, e così sièpensato a un Ambrosiaster (87).<br />

L’autore, chiunque fosse, ha spiegato la vicenda nei suoi termini giuridici<br />

corretti, e ha affermato, con una frase che poi ha assunto anch’essa una<br />

valenza formulare nell’inf<strong>it</strong>tirsi delle c<strong>it</strong>azioni già alto-medievali, che «iudicis<br />

non est sine accusatore damnare, quia et Dominus Iudam, cum fur esset,<br />

quia non est accusatus, minime abiec<strong>it</strong>» (88).<br />

Di nuovo, quindi, un modello di comportamento anche giuridico, che è<br />

circolato in modi diversi, sia come una lettera decretale di papa Eleuterio<br />

(177 d.C.) (89), sia in una epistola apocrifa già attribu<strong>it</strong>a a papa Damaso<br />

(m. 384) e in certi suoi decreta entrati a comporre le decretali dello Pseudo-Isidoro<br />

(90), sia in un testo forse di Agostino (91), sia, in segu<strong>it</strong>o, negli<br />

scr<strong>it</strong>ti di tanti altri autori (92), fino a cost<strong>it</strong>uire poi un punto fermo del proces-<br />

(86) Gv. 12,1 ss..<br />

(87) Per una rassegna delle diverse attribuzioni del commento alle epistole di Paolo<br />

v. già Pl. 17, 41 ss.<br />

(88) Ambrosiaster, Commentaria in Epistolam ad Corinthios Primam,cap. 5, vers. 2,<br />

in Pl. 17, col. 219.<br />

(89) Eleutherius Papa, Decreta, in Pl. 130, 119C e in Decretales pseudoisidorianae,<br />

c<strong>it</strong>., p. 125 s.; Burcardo di Worms riprende da lui il passo inser<strong>it</strong>o nel proprio Decretum: v.<br />

in Pl. 140, 916B.<br />

(90) Damasus Papa, Opera apocrypha, ep. IV, in Pl. 13, 439B, e Damasus Papa, Decreta,<br />

epistola Damasi ad episcopis Italiae, in Pl. 130, 667B e in Decretales pseudo-isidorianae,<br />

c<strong>it</strong>., p. 519.<br />

(91) Auctor incertus (Augustinus Hipponensis?), Quaestiones veteris et novi testamenti,<br />

in Pl. 35, 2310.<br />

(92) V. in Pl. 97, 753B; 381, 794A; Pl. 112, 50C; Pl. 114, 527B; Pl. 124, 1105B; Pl.<br />

124, 1105C, Pl. 125, 682A, 714A, 767D; Pl. 125, 1098B; Pl. 126, 135C; Pl. 129, 1164D;<br />

Pl. 130, 119 C; Pl. 147, 373A; Pl. 162, 189C; Pl. 163, 683B; Pl. 191, 1573B.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 121<br />

so romano-canonico: senza accusatore nessuno può essere processato, nemmeno<br />

quando la vicenda è ben nota anche al giudice.<br />

Inoltre, il passo del preteso Ambrogio è stato c<strong>it</strong>ato in una lettera di papa<br />

Stefano V (93) ed è stato rimaneggiato anch’esso, insieme con altri materiali,<br />

in una decretale pseudo-isidoriana (94), e, quali che ne siano state le provenienze,<br />

è trans<strong>it</strong>ato nel Decretum e nella Panormia di Ivo (95), per approdare<br />

anch’esso, come la falsa decretale Omnipotens Deus, nel Decretum di Graziano<br />

(96), rafforzando così la propria valenza normativa e diventando oggetto<br />

di commento da parte dei decretisti.<br />

9. – La varietà delle fonti e la ricchezza dell’uso che ne hanno fatto gli<br />

autori ha consent<strong>it</strong>o che si pervenisse ai medesimi risultati – tenere distinti il<br />

modo in cui può giudicare Dio e il modo in cui può giudicare l’uomo; prendere<br />

ad esempio per i comportamenti dell’uomo il fatto che anche Dio non<br />

abbia voluto giudicare senza testimoni, lui che certo lo avrebbe potuto – attraverso<br />

percorsi argomentativi diversi, che muovono ora dal giudizio su Sodoma,<br />

ora dal giudizio sull’adultera, ora dal giudizio mancato su Giuda.<br />

Ma ci sono alcuni autori che, invece, riprendono insieme gli spunti che<br />

provengono un po’ da tutti i testi della Scr<strong>it</strong>tura, e tra questi mer<strong>it</strong>a un cenno<br />

particolare la Rhetorica ecclesiastica, che ci mostra una sistemazione abbastanza<br />

matura dei problemi del giudizio e delle testimonianze, e che attinge<br />

un po’ a tutte le fonti viste sin qui: all’assoluzione dell’adultera, per sostenere<br />

che «culpa criminis indignam redd<strong>it</strong> personam potestate tribunalis»; alla discesa<br />

di Dio in terra per vedere direttamente cosa succedesse a Sodoma, lui al<br />

quale «loqu<strong>it</strong>ur omne silentium et fabulatur omne secretum», per dare agli<br />

uomini l’esempio che non si deve «indiscrete et indiscusse iudicare»; a papa<br />

Evaristo per dimostrare che «non est praecip<strong>it</strong>anter ferenda sententia de notis<br />

soli iudici, sed de illis, quae et iudici et aliis publica constant cog<strong>it</strong>atione<br />

vel operazione»; allo pseudo-Ambrogio che aveva spiegato perché Giuda<br />

non fosse stato condannato, per affermare che «quod est notum soli iudici,<br />

non est diffiniendum sententia iudiciali»; di nuovo alla falsa decretale di papa<br />

Evaristo, questa volta c<strong>it</strong>ato però come di papa Stefano, per ribadire che non<br />

(93) Stephanus V, Epistolae, diplomata et privilegia, ep. XIX., in Pl. 129, 806B-C.<br />

(94) Decreta Eleutherii, inDecretales pseudoisidorianae, c<strong>it</strong>., p. 125 s.; altri materiali<br />

provengono dal can. 11 del Concilio toletano VI (686).<br />

(95) Ivo Carnotensis, Panormia, IV, 115 e 117, in Pl. 161, 1207A-B, e Ivo Carnotensis,<br />

Decretum, VI, 317 e 431, in Pl. 161, 510B e 539D; e v. anche Ivo Carnotensis, Epistolae,<br />

ep. 68, in Pl. 162, 87C.<br />

(96) V. c. Nichil c. 4, C. II, q. 1 che attribuisce il testo a papa Eleuterio, c. In manifesta,<br />

c. 17, C. II, q. 1 e c. Si quis c. 31, C. XXIII, q. 4 che invece attribuiscono il testo ad<br />

Ambrogio. E v. più tardi una decretale di Eugenio: c. si sacerdos, X,de officio iudicis ordinarii,<br />

c. 2, X, I, XXXI.


122<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

si deve giudicare nemmeno quando il fatto «aliis notum est et non iudici»,<br />

perché anche le s<strong>it</strong>uazioni note debbono essere «certis indiciis... comprobata»<br />

(97).<br />

10. – Il problema del giudizio secondo ver<strong>it</strong>à, che significa anche il potere<br />

giudicare indipendentemente da quanto risulti dagli atti del processo, è<br />

stato uno dei più tormentati del dir<strong>it</strong>to processuale del nostro medioevo, e<br />

le ricerche di Knut Nörr prima e di Domenico Maffei poi, riprese ancora<br />

di recente da Antonio Padoa Schioppa (98), hanno dimostrato la grande diffidenza<br />

dei giuristi canonisti di fronte all’ipotesi di un giudizio reso secondo<br />

coscienza o addir<strong>it</strong>tura, specularmente, contro coscienza, quando il vincolo<br />

assoluto alle prove vorrebbe che si condannasse chi si sa innocente, o che<br />

si assolvesse chi si sa colpevole.<br />

A questo atteggiamento problematico dei canonisti avrebbe fatto riscontro,<br />

invece, la maggiore disponibil<strong>it</strong>à da parte dei giuristi civilisti, dato che<br />

già Irnerio, il caposcuola, si sarebbe orientato verso questa soluzione: «quer<strong>it</strong>ur<br />

utrum secundum allegata iudex contra conscientiam debeat iudicare?<br />

Distinguendum <strong>it</strong>aque videtur, utrum in civili, an in criminali negozio debeat<br />

iudicare. Si in civili, secundum allegata pronunciandum est, licet dominus<br />

Guarnerius dicatur al<strong>it</strong>er iudicasse: secundum conscientiam» (99).<br />

Non stupisce che, tra i giuristi civilisti, sia stato Martino, che era spir<strong>it</strong>ualis<br />

homo, a percorrere un <strong>it</strong>inerario forse più rigoroso di quello del maestro<br />

e più vicino, in sostanza, a quello che veniva dalla teologia e dal dir<strong>it</strong>to canonico,<br />

avvalendosi dei medesimi passi delle scr<strong>it</strong>ture per sostenere, in dissenso<br />

con altri, la tesi che il giudice possa, e debba, giudicare secondo quello<br />

che sa in un giudizio civile, mentre deve giudicare secondo quello che gli risulta<br />

dagli atti del processo in un giudizio penale: «ubi sine accusatore iudicare<br />

non potest, exemplo Christi, qui mulierem accusatam de adulterio absolv<strong>it</strong>,<br />

dicens: mulier, non est qui te accuset, nec ego te condemnabo. Alii<br />

contra» (100).<br />

Non è certo il caso di tornare su questo problema, se non per ricordare<br />

(97) Die Rethorica ecclesiastica, Aalen 1952, p. 4, p. 25 s., p. 68 s.<br />

(98) K.W. Nörr, Zur Stellung, c<strong>it</strong>.; D. Maffei, Il giudice testimone e una questio di<br />

Iacques de Révigny (Ms. Bon. Coll. Hisp. 82), ora in Id., Studi di storia delle univers<strong>it</strong>à e<br />

della letteratura giuridica, Gladbach 1995, p. 527 ss.; A. Padoa Schioppa, Sulla coscienza<br />

del giudice nel dir<strong>it</strong>to comune, ora in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca,<br />

Napoli 2001, VI, p. 119 ss.<br />

(99) Petrus Blesensis, Speculum iuris canonici, Berlin 1837, p. 26, in K.W. Nörr,<br />

Zur Stellung, c<strong>it</strong>., p. 25.<br />

(100) Dissensiones dominorum, che riprendo da K.W. Nörr, Zur Stellung des Richters<br />

im gelehrten Prozess der Frühze<strong>it</strong>: Iudex secundum allegata non secundum conscientiam<br />

iudicat, München 1967, p. 22. s.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 123<br />

che, accanto a Martino, anche Piacentino si era rifatto al passo evangelico per<br />

argomentare la proprio tesi sulla suppletio da parte del giudice, cioè sul potere<br />

di integrare sia i fatti che erano stati acquis<strong>it</strong>i al processo (supplere de<br />

facto) sia gli argomenti giuridici svolti nel processo (supplere de iure):«Dic<strong>it</strong><br />

Pla(centinus) quod si advocati minus dixerint, iudex debet supplere, tam de<br />

iure, quam de facto... Alii dicunt, tantum de iure, et non de facto... et inducunt<br />

argumentum mulieris accusatae de adulterio, de qua dominus dix<strong>it</strong>: ‘vade<br />

mulier, quia nemo est qui accuset, nec ego te condempnabo’» (101).<br />

Per i canonisti, invece, il problema è stato più complesso, per la particolar<strong>it</strong>à<br />

delle s<strong>it</strong>uazioni nelle quali si poteva trovare il giudice ecclesiastico<br />

– il vescovo, ad esempio – che conosceva di una vicenda o nella propria posizione<br />

di vescovo, appunto, o che poteva conoscerla, invece, nella propria<br />

posizione di giudice o, ancora, in quanto privato, e quindi come uomo.<br />

Da qui un complesso di discussioni che portano a individuare tre alternative<br />

di conoscenza possibile: quella ut Deus, quando un fatto fosse noto a<br />

chi doveva giudicare per averlo saputo in confessione o altrimenti, ma sempre<br />

nella qual<strong>it</strong>à di successore degli apostoli, e quindi in modo riportabile alla<br />

categoria del divino; quella ut iudex, quando la conoscenza derivava dagli atti<br />

del processo, oppure quella ut homo, quando si trattava di conoscenza propria,<br />

acquis<strong>it</strong>a fuori del processo, magari per aver visto il fatto mentre accadeva<br />

(102).<br />

A questi filoni principali se ne dovrebbero aggiungere altri ancora, come<br />

quello del giudizio formulato dal vescovo o dal giudice «Deum habens prae<br />

oculis», che forse risente di un’eco che viene da una cost<strong>it</strong>uzione di Giustiniano<br />

(103) che affermava che i giudici dovevano giudicare ponendo le sacre<br />

scr<strong>it</strong>ture davanti a sé.<br />

O come quello che ci riporta direttamente alla costruzione del processo<br />

sommario; e ad altri filoni ancora che, di regola, escludono la possibil<strong>it</strong>à che<br />

il giudice giudichi in modo diverso da quanto risulti dagli atti del processo, e<br />

secondo coscienza, e quindi che egli possa giudicare in un modo che non sia<br />

quello dell’uomo, ma quello di Dio: «tamquam Deus», come afferma finalmente<br />

la glossa al Liber Extra, che riprende anche il ben noto testo Deus omnipotens<br />

che circolava sotto il nome di papa Evaristo (104): «<strong>it</strong>em ex eo quod<br />

dic<strong>it</strong> hic, inquirere, ulcisci, et punire secundum quod canones censent, est<br />

(101) Dissensiones dominorum in K.W. Nörr, Zur Stellung, c<strong>it</strong>., p. 17 s.; e v, anche<br />

p. 24.<br />

(102) V. i tanti autori e i testi utilizzati da K.W. Nörr, Zur Stellung, c<strong>it</strong>., p. 18-22, 30-<br />

33, 36-41, 44-45, 50, 52-53, 62-64, 72, 79-80, 86-89; ovviamente, i civilisti costruirono<br />

due distinzioni soltanto, ut iudex-ut homo: v. in K.W. Nörr, Zur Stellung, c<strong>it</strong>., p. 30 ss.<br />

(103) C. 3.1.14.1; ma v. anche C. 1, 4, 27; Nov. 60 e auth. sed iudex, dopo l. nec<br />

honore, de episcopis et clericis.<br />

(104) V. gl. secundum quod canones censent] inc.perniciosam X de officio iudicis


124<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

arg. quod iudex debet iudicare secundum allegata, et secundum canones et<br />

leges, et non secundum conscientiam... argum. contra infra quod potest iudicare<br />

secundum quod putat... In hoc casu quando iudex aliud habet in conscientia,<br />

et al<strong>it</strong>er constat per probationes leg<strong>it</strong>imas, dicunt quidam quod debet<br />

alii causam delegare... Alii dicunt et melius, quod licet iudex aliud habeat<br />

in conscientia sua quam constet per allegata, debet iudicare secundum quod<br />

facta est fides sibi in iudicio per iura primo dicta et non debet sequi conscientiam,<br />

quia non sc<strong>it</strong> illa tamquam iudex, sed tamquam Deus... nec peccat,<br />

nec dic<strong>it</strong>ur facere contra conscientiam, et <strong>it</strong>a nec in condemnando nec<br />

in absolvendo sequatur conscientiam. Et quod <strong>it</strong>a s<strong>it</strong> procedendum patet,<br />

nam dominus omnia sciebat, et tamen nullum volu<strong>it</strong> condemnare nisi probationibus<br />

convinceretur ... c. Deus omnipotens».<br />

Però, resta ancora il problema di capire attraverso quali percorsi la scienza<br />

giuridica sia giunta, più tardi, a costruire il concetto che esistono alcune<br />

magistrature che, invece, godono di poteri così larghi da poter giudicare, a<br />

ben vedere, tamquam Deus.<br />

Ma prima occorre sgombrare il campo di un altro ostacolo.<br />

11. – Nel corso di queste pagine si è già fatto cenno ai problemi del processo<br />

sommario e alle formule che lo hanno connotato – procedere «simplic<strong>it</strong>er<br />

et de plano», «sine strep<strong>it</strong>u et figura iudicii», che provengono dalle clementine<br />

Dispendiosam e Saepe (105) – e al suo intrecciarsi con il processo<br />

arb<strong>it</strong>rario, quello fondato sul potere di giudicare «sola facti ver<strong>it</strong>ate inspecta»,<br />

con una formula che mer<strong>it</strong>erebbe anch’essa di essere ricostru<strong>it</strong>a nelle<br />

sue origini e nelle sue implicazioni.<br />

Come ci ha insegnato Ennio Cortese (106), quest’ultimo era il modo tipico<br />

di esprimersi delle lettere arb<strong>it</strong>rarie dei sovrani angioini, ma che forse<br />

risale, secondo altre testimonianze, addir<strong>it</strong>tura a norme statutarie del primo<br />

duecento (107).<br />

Sicché ci si dovrebbe chiedere se processo sommario, processo arb<strong>it</strong>rario<br />

e potere di iudicare tamquam Deus siano espressione di una medesima<br />

tradizione e di una medesima realtà storico-giuridica, quella che si sostanzia,<br />

come rec<strong>it</strong>ano anche le lettere arb<strong>it</strong>rarie, nel potere di giudicare avendo da-<br />

ordinarii (c.1, X, 1,31); invece il casus al c. si sacerdos X, de officio iudicis ordinarii (c. 2,<br />

X, I, 31) usa la distinzione ut iudex ut Deus.<br />

(105) C. 2, Clem. II, 1; c. 2, Clem. V, 11.<br />

(106) E. Cortese, Nicolaus de Ursone de Salerno. Un’opera ignota sulle lettere arb<strong>it</strong>rarie<br />

angioine nella tradizione dei trattati sulla tortura, ora in Id., Scr<strong>it</strong>ti, a cura di I.<br />

Birocchi e U. Petronio, Spoleto 1999, vol. I, 321 ss.<br />

(107) G. Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, Milano 1927, vol. II, p.<br />

327 ss.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 125<br />

vanti agli occhi Dio e la giustizia: e la risposta, ancora una volta, non sarebbe<br />

affatto semplice.<br />

Perché se l’approdo finisce per coincidere, con buona probabil<strong>it</strong>à i percorsi<br />

per arrivarvi sono stati diversi, e non deve trarre in inganno il riferimento<br />

al principio giustinianeo che vuole che nessun giudice proceda «nisi prius<br />

ante iudicialem sedem sacrosanctae deponantur scripturae» (108) e che può<br />

far pensare a un giudizio reso «Deum habens prae oculis».<br />

Potrebbe essere testimone della coincidenza solo apparente un passo di<br />

un ordo iudiciarius ben noto, quello di Grazia aretino, che afferma che «debent<br />

<strong>it</strong>aque iudices semper habere Deum prae oculis», ma in riferimento al<br />

giudizio ordinario e non a quello sommario: con la conseguenza che l’habere<br />

Deum prae oculis non sarebbe espressione dei poteri arb<strong>it</strong>rari che caratterizzano<br />

il processo sommario, ma dei poteri anche ordinari, e quindi di un ordo<br />

iudiciorum consolidato.<br />

Al medesimo modo, nel Corpus iuris non è infrequente l’uso dell’espressione<br />

ver<strong>it</strong>as rei in relazione all’oggetto del giudizio, e va segnalato soprattutto<br />

un passo tratto da un rescr<strong>it</strong>to che dispone che «omissa iurisiurandi<br />

facultate iudex de ver<strong>it</strong>ate cognoscet» (109).<br />

Tuttavia, il concetto – ver<strong>it</strong>as rei o ver<strong>it</strong>as facti – si sostanzia in modo<br />

diverso sotto l’influenza del pensiero cristiano, che colloca la ver<strong>it</strong>à inDio,e<br />

che riporta al fatto che solo il giudizio di Dio è un giudizio di ver<strong>it</strong>à, con la<br />

conseguenza che si torna al problema di come si sia pervenuti a riconoscere<br />

anche ad altri il potere di giudicare come giudica Dio, in pienezza di ver<strong>it</strong>à.<br />

12. – Per questo, forse bisogna rintracciare ancora un altro filone della<br />

tradizione religiosa, quello che talvolta identifica il re con Dio e che pure ricorre<br />

nella Bibbia, anche se non sembra in sintonia con la concezione ebraica<br />

della monarchia (110), e che in una età di assolutismo maturo, o già ben avviato<br />

a farsi maturo, può aver favor<strong>it</strong>o l’assimilazione dei poteri che, in terra,<br />

erano propri del re a quelli che, in cielo, erano propri di Dio.<br />

Anche in questo caso, motivi della tradizione religiosa si intrecciano con<br />

motivi della tradizione giuridica, fino alla costruzione del re «come gemina<br />

persona, umano per natura e divino per grazia» (111).<br />

Anche in questo caso siamo di fronte a elaborazioni concettuali ben note,<br />

e sarebbe inutile affastellare c<strong>it</strong>azioni a c<strong>it</strong>azioni, testi a testi.<br />

(108) C. 3.1.14.1; ma v. anche C. 1, 4, 27; Nov. 60 e auth. sed iudex, dopo l. nec<br />

honore, de episcopis et clericis.<br />

(109) C. 5, 53, 2.<br />

(110) V. nei salmi la formula «rex meus et Deus meus»: in Sal. 5, ver. 3, Sal. 43, ver.<br />

5, Sal. 83, ver. 4, Sal. 94, ver. 3 («Deus magnus dominus et rex magnus»), Sal. 144, ver. 1;<br />

e anche Sal. 73, ver. 12.<br />

(111) E.H. Kantorowicz, I due corpi, c<strong>it</strong>., p. 76.


126<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Ma vale la pena ricordare un passo di Bartolo, che r<strong>it</strong>eneva che il principe<br />

fosse Dio in terra (112), nel quale si discute dei poteri tutti particolari del<br />

re-giudice, il quale poteva giudicare concedendo la rest<strong>it</strong>utio in integrum, cosa<br />

che non potevano fare altri giudici perché era solo l’imperatore a poter agire<br />

«ver<strong>it</strong>ate inspecta» (113): «et hoc potu<strong>it</strong> facere imperator ex plen<strong>it</strong>udine<br />

potestastatis suae, alius iudex non posset, quia si pet<strong>it</strong>a est rest<strong>it</strong>utio ex edicto<br />

de minoribus, non potest rest<strong>it</strong>uire ex edicto ex quibus causis maiores vigintiquinque<br />

annis in integrum rest<strong>it</strong>uuntur; sed imperator, ut finem l<strong>it</strong>ibus<br />

imponeret, potu<strong>it</strong> hoc facere ver<strong>it</strong>ate inspecta potius, quam rigoros<strong>it</strong>atem».<br />

Oppure un passo di Baldo, che riprese l’argomento della canonistica<br />

della possibil<strong>it</strong>à che alla conoscenza di un fatto si pervenisse in tre modi diversi,<br />

raccogliendo una tradizione che giocava sull’ambivalenza della parola<br />

conscientia, forse sull’eco di fonti giustinianee: «Nota quod unus et idem homo<br />

potest habere ter conscientias, unam ut Deus, aliam quia vid<strong>it</strong>, et tertiam<br />

ex actis et probatis coram se. Et istam debet sequi tamquam iudex»; e poi<br />

spiegava che per conscientia si doveva intendere la «cordis scientia» e che<br />

essa, la coscienza, non era altro che «oculus cordis»; e che, tuttavia, continuò<br />

a r<strong>it</strong>enere che il vescovo-giudice, che fosse venuto a conoscenza di un fatto in<br />

confessione dove operava come successore degli apostoli, dovesse giudicare<br />

non per quello che sapeva, ma per quello che risultava dagli atti del processo,<br />

«quia non ut iudex sc<strong>it</strong>, sed ut Deus» (114).<br />

Questa tesi restr<strong>it</strong>tiva dei poteri del giudice derivava a Baldo anche da<br />

una tradizione diversa, quella che gli proveniva da Aristotele quando aveva<br />

affermato che il giudice era la legge vivente (115) e che lo portava ad affermare<br />

che «iudex succed<strong>it</strong> loco legis et vocatur princeps», e che pertanto, nel<br />

suo stretto legame con la legge, non era lui a giudicare, «sed lex» (116).<br />

Da qui in avanti, i giuristi insistettero sul fatto che, per il giudice, giu-<br />

(112) Bartoli a Saxoferrato,Tractatus super const<strong>it</strong>utione extravaganti, Ad reprimendum,<br />

ed. Venetiis 1602, X, p. 95, n. 5.<br />

(113) Bartoli a Saxoferrato, In primam digesti veteris commentaria,l.Aemilius ff. de<br />

minoribus D. 4.4.38, ed c<strong>it</strong>., I, 136v, n. 5. Per il potere di imperatore e papa di supplere, e<br />

quindi di giudicare secondo coscienza, v. anche Bartoli a Saxoferrato, In primam codicis<br />

partem commentaria,inl.non dub<strong>it</strong>andum C. ut quae desunt advocatis partium iudex suppleat<br />

(C. 2.10.1), ed. c<strong>it</strong>., VII, p.63v s. Altre posizioni in K.W. Nörr, Zur Stellung, c<strong>it</strong>., p.<br />

86 ss.<br />

(114) Baldi Ubaldi, In decretalium volumen commentaria, inc.si sacerdos, X,de<br />

officio iudicis ordinarii, ed. Venetiis 1580. f. 125, nn. 3-4.<br />

(115) Aristotele, Etica nicomachea, 1132a, 20; da qui è stata costru<strong>it</strong>o il dir<strong>it</strong>to vivente:<br />

v. L. Mengoni, Il dir<strong>it</strong>to vivente come categoria ermeneutica, in Id., Ermeneutica e<br />

dogmatica giuridica, Milano 1996, 141 ss.<br />

(116) Baldi Ubaldi, In decretalium, c<strong>it</strong>, in c. canonum, X,de const<strong>it</strong>utionibus, ed.<br />

c<strong>it</strong>. ff. 10-10v, n. 10.


laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam deus ... 127<br />

dicare «sola facti ver<strong>it</strong>ate inspecta» significava «iudicare secundum quod<br />

Deus esset iudicaturus» (117), o ricordarono, riprendendo Bartolo, che i parlamenti<br />

potevano giudicare «secundum conscientiam» (118), o che «ut Deus<br />

nosse, est nosse ver<strong>it</strong>atem: nam Deus ver<strong>it</strong>as est» (119).<br />

E altri giuristi, soprattutto pratici, costruirono l’ident<strong>it</strong>à tra i poteri del<br />

principe e quelli delle sue «curiae summae» – parlamenti o senati – che erano<br />

somme come Dio era sommo e che potevano giudicare non «secundum allegata<br />

et probata», come dovevano fare gli altri giudici, ma «ex bono et aequo...<br />

et secundum conscientiam» e quindi dovevano, o potevano, seguire<br />

la ver<strong>it</strong>as e non la subtil<strong>it</strong>as (120).<br />

13. – Questa scorribanda tra i testi teologici e giuridici medievali non<br />

pretende affatto di avere una qualche completezza né di aver segnalato temi<br />

nuovi o di aver prospettato soluzioni originali.<br />

Voleva lim<strong>it</strong>arsi, e ha cercato di farlo alla meno peggio, a rest<strong>it</strong>uire dign<strong>it</strong>à<br />

culturale a una formula apparentemente banale, che ha preso le mosse<br />

almeno dall’età tardo antica e che è giunta a lambire l’ottocento, attraverso un<br />

percorso che ha impegnato forze culturali diverse.<br />

A questo punto, potrebbe non essere improbabile che un qualche lettore<br />

– ammesso che possa esserci – sollevi di nuovo il problema delle mie inclinazioni<br />

verso la continu<strong>it</strong>à piuttosto che verso la discontinu<strong>it</strong>à, e penso di poter<br />

dire ancora qualcosa.<br />

Chi si occupa di storia acquisisce, nel tempo, una certa inclinazione alla<br />

continu<strong>it</strong>à dei fenomeni storici, soprattutto se li esamina nel lungo periodo e<br />

se cerca di trovare, di volta in volta, le radici del fenomeno che osserva; del<br />

resto ci è stato insegnato che la conscenza storica avviene «per causas», e<br />

questo ci riporta naturalmente alla categoria della continu<strong>it</strong>à.<br />

Tuttavia, cercare le origini di una tradizione e seguirla nel suo snodarsi<br />

negli anni o nei secoli non significa affatto farsi partigiano del tradizionalismo<br />

quasi nostalgico di un «nihil sub sole novi» che, tra l’altro, non si addice<br />

alla mia natura.<br />

E nemmeno si può parteggiare per la continu<strong>it</strong>à o per la discontinu<strong>it</strong>à<br />

quasi che si trattasse di fare scelte di campo, per un verso o, all’opposto, scelte<br />

di fede – mi verrebbe fatto di pensare, a propos<strong>it</strong>o delle tante degenerazioni,<br />

o dei tanti svolgimenti, di un termine così rispettabile – fede –, a quei ti-<br />

(117) T. Grammatici, Decisiones sacri regii consilii neapol<strong>it</strong>ani, dec. 19, ed. Venetiis<br />

1557, p. 34-35, nn. 3-8.<br />

(118) G. Papae, Decisiones, dec. 29, ed. Lugduni 1602, p. 43.<br />

(119) P. Matthaei, in nota a G. Papae, Decisiones, dec. 29, ed. c<strong>it</strong>. p. 44.<br />

(120) P. Rebuffi, Concordata inter sanctissimum dominum nostrum papam Leonem<br />

X et sedem apostolicam, ac christianissimum dominum nostrum regem Franciscum, et regnum,<br />

ed<strong>it</strong>a..., in ver.curias summas, ed. Parisiis 1555, p. 17.


128<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

fosi che proclamano, e magari vivono, la propria adesione a una squadra in<br />

termini, appunto, di fede.<br />

E nemmeno si tratta di parteggiare, come si faceva a scuola da ragazzi,<br />

per Eracl<strong>it</strong>o o per Parmenide, per Platone o per Aristotele, per Dante o<br />

per Petrarca, e via discorrendo, come se si trattasse di stare per Coppi o per<br />

Bartali.<br />

Sicché, per concludere, direi – se proprio dovessi prendere part<strong>it</strong>o anch’io<br />

tra continu<strong>it</strong>à e discontinu<strong>it</strong>à dei valori sotttesi alla nostra formula –<br />

che sarebbero vere, ovviamente, entrambe le risposte, perché nel corso dei<br />

secoli le parole usate per costruirla e i valori sottesi ad esse e alla formula<br />

nel suo complesso si sono evoluti fino a cambiare radicalmente, quando dietro<br />

a un giudizio fatto secondo coscienza in forza di un arb<strong>it</strong>rium che spettava<br />

al sovrano per il suo identificarsi, in terra, con Dio si è cominciato ad<br />

intravedere il pericolo degli abusi infin<strong>it</strong>i che potevano nascere, e quando<br />

la coscienza di questi abusi ha attribu<strong>it</strong>o alle parole iudicare tamquam Deus<br />

quella connotazione negativa e di arb<strong>it</strong>rio sovrano che era tutto l’opposto di<br />

quello che si voleva esprimere quando si è cominciato ad utilizzarle.<br />

Ugo Petronio<br />

Professore ordinario<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Roma-La Sapienza


DIBATTITI<br />

QUESTIONI ATTUALI IN TEMA DI PROCESSO<br />

PENALE E INFORMATICA (*)<br />

Sommario: 1. Premessa. – 2. Breve ricognizione della normativa in vigore. –<br />

3. Norme in procinto di essere approvate. – 4. Osservazioni conclusive.<br />

1. – L’impatto delle tecnologie informatiche ha crescente importanza sul<br />

terreno dell’accertamento penale. Un impatto tale da sfidare i tradizionali parametri<br />

normativi di taluni ist<strong>it</strong>uti del dir<strong>it</strong>to processuale. Il carattere, per così<br />

dire, trasversale di quest’ultimo, sconsiglia peraltro di lim<strong>it</strong>are il discorso all’accertamento<br />

dei computer o dei cyber crimes. Anche reati comuni, infatti,<br />

sono spesso scoperti o provati grazie all’uso di programmi e strumenti informatici<br />

ormai entrati nell’arsenale quotidiano degli organi investigativi. Molteplici<br />

gli esempi forn<strong>it</strong>i dalla cronaca: alibi confermati o sment<strong>it</strong>i da un tabulato<br />

telefonico o dall’uso del computer in una determinata fascia oraria;<br />

documenti di rilievo penale ricevuti o trasmessi via e-mail oppure archiviati<br />

sul disco rigido; operazioni sotto copertura fatte con l’uso di programmi informatici<br />

in grado di «spiare» gli internauti; indagini virtuali fatte grazie alla<br />

elaborazione e all’incrocio di dati archiviati in banche dati elettroniche. L’elenco<br />

potrebbe continuare facendosi via via più anal<strong>it</strong>ico, ma credo che questi<br />

pochi cenni siano sufficienti a dar conto di un fenomeno in cresc<strong>it</strong>a e mer<strong>it</strong>evole<br />

della massima attenzione da parte del giurista pos<strong>it</strong>ivo. Un fenomeno –<br />

mi affretto ad aggiungere – segu<strong>it</strong>o, finora, da un’insufficiente presa d’atto in<br />

sede legislativa, giurisprudenziale e dottrinale. (1)<br />

In un incontro come questo credo sia utile riflettere un po’ su tali insufficienze,<br />

a cominciare da quelle constatabili sul terreno della legge processuale.<br />

2. – La prima e fino a ora unica norma che il nostro codice di r<strong>it</strong>o dedica<br />

alle indagini informatiche è contenuta nell’art. 266-bis, novellato dalla legge<br />

(*) Testo dell’intervento svolto all’Univers<strong>it</strong>à di Verona nel corso del convegno in<br />

tema di «Computer e cyber crimes: minacce globali, risposte globali», 26-27 ottobre 2007.


130<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

n. 547 del 1993 (1). Essa ammette l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche<br />

per controllare flussi di informazione con gli stessi lim<strong>it</strong>i previsti<br />

per le intercettazioni telefoniche. Ma le tecnologie informatiche funzionano<br />

diversamente dal telefono, sicché, a regolamentare con la dovuta compiutezza<br />

la materia, non è sufficiente l’estensione della quale ho appena dato conto.<br />

Basti pensare al modo di funzionare della posta elettronica. Diversamente<br />

dalla comune telefonata, che suppone interlocutori dialoganti in una medesima<br />

frazione temporale, lo scambio di messaggi via e-mail avviene sol<strong>it</strong>amente<br />

in tempi distinti, con missive e risposte collocate in tempi distinti. Cosa<br />

significa, allora, vien da chiedersi, intercettare un messaggio di posta elettronica?<br />

Vuol forse dire captarlo nel momento preciso in cui il m<strong>it</strong>tente lo invia?<br />

Oppure significa acquisirne copia anche dopo l’invio, finché il destinatario<br />

non l’abbia letto? E poi, quale tutela garantire ai messaggi già letti? Valgono<br />

qui le regole delle intercettazioni? O quelle (assai meno garantiste) in tema di<br />

perquisizione e sequestro? Riprenderò nell’ultimo scorcio del mio intervento<br />

il filo di tali riflessioni, dopo aver completato una sommaria ricognizione<br />

normativa utile a orientarsi in questa nuova materia.<br />

Oltre all’accennata norma codicistica, vanno qui ricordate disposizioni<br />

di leggi speciali che regolano la conservazione e l’acquisizione di tabulati telefonici.<br />

Collocate (discutibilmente) nel d.lgs. n. 196 del 2003 (cosiddetto<br />

«codice privacy»), esse impongono attualmente (fino alla fine del 2008) ai<br />

forn<strong>it</strong>ori di servizi telefonici obblighi di conservazione dei dati esterni per<br />

un periodo complessivo di otto anni e ai forn<strong>it</strong>ori di servizi telematici analogo<br />

obbligo per un periodo di tre anni. Ciò, allo scopo di cost<strong>it</strong>uire banche dati<br />

alle quali tanto l’autor<strong>it</strong>à giudiziaria quanto gli avvocati difensori possano attingere.<br />

Intervento normativo senz’altro opportuno, che però poteva esser attuato<br />

con maggior attenzione sia alla durata sia ai doveri di conservazione dei forn<strong>it</strong>ori<br />

di servizio e alle esigenze di riservatezza connesse a questa specie particolare<br />

di dati personali. Un obbligo di conservazione così duraturo e così<br />

generalizzato espone al rischio di abusi, anche ad opera dei privati: abusi<br />

puntualmente verificatisi, nel settembre 2006, con la vicenda dei «tabulati<br />

Telecom». Assai più equilibrate appaiono, al riguardo, le soluzioni escog<strong>it</strong>ate<br />

dal legislatore tedesco (con il § 3 Telekommunikationsdienstunternehmen-<br />

(1) La relazione è stata svolta prima che fossero approvate la legge n. 48 del 2008<br />

(Ratifica della Convenzione di Budapest sul cybercrime) e il d.lgs. n. 109 del 2008 Decreto<br />

Legislativo 30 maggio 2008, n. 109 (Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la<br />

conservazione dei dati generati o trattati nell’amb<strong>it</strong>o della forn<strong>it</strong>ura di servizi di comunicazione<br />

elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica<br />

la direttiva 2002/58/CE). Delle disposizione processuali (almeno delle principali) che<br />

questi provvedimenti legislativi hanno introdotto si darà succintamente conto in appos<strong>it</strong>i<br />

incisi nelle note e nel testo.


questioni attuali in tema di processo penale e informatica 131<br />

Datenschutzverordnung del 1996, nonché con i §§ 100g e 100h StPO), alle<br />

quali il legislatore <strong>it</strong>aliano avrebbe potuto utilmente ispirarsi. Tanto più se si<br />

pensa che la direttiva europea sulla conservazione dei dati telefonici e telematici<br />

pone lim<strong>it</strong>i temporali assai più ridotti di quelli ora vigenti in Italia: da un<br />

minimo di sei a un massimo di ventiquattro mesi (così l’art. 6 della Direttiva<br />

2006/24/CE adottata il 15 marzo 2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio<br />

UE) (2).<br />

Altra norma della quale dar conto è quella che rende possibile l’uso dell’informatica<br />

per contrastare manifestazioni criminose che spesso dell’informatica<br />

si servono. L’art. 14 l. n. 269 del 1998 rende possibili attiv<strong>it</strong>à sottocopertura<br />

volte ad acquisire prove in ordine allo sfruttamento sessuale di minori,<br />

attraverso l’uso di software usati come esca. Si tratta di uno strumento<br />

certamente efficace per contrastare fenomeni gravi e odiosi. Esso rende possibili,<br />

a ben vedere, autentiche incursioni informatiche negli hard disks di numerosi<br />

computers connessi alla rete. C’è da sorprendersi che il c<strong>it</strong>ato art. 14<br />

non sia stato im<strong>it</strong>ato per confezionare norme volte a regolare analoghe indagini<br />

informatiche sotto copertura, con riguardo ad altre gravi manifestazioni<br />

di criminal<strong>it</strong>à (ad esempio, terroristica). L’esistenza di software in grado di<br />

«spiare» i dati archiviati nelle memorie elettroniche rende oggi possibili perquisizioni<br />

on-line. La giurisprudenza tedesca ha già avuto modo di affrontare<br />

il problema, arrivando alla conclusione che siffatte perquisizioni – per il loro<br />

carattere «clandestino» – non sono leg<strong>it</strong>time in assenza di regolamentazione<br />

legislativa specifica e i loro risultati sarebbero, dunque inutilizzabili(cfr.<br />

BGH decisione del 31 gennaio 2007, in Juristenze<strong>it</strong>ung 2007, 796) (3).<br />

Da noi il problema non è stato discusso né in giurisprudenza né indot-<br />

(2) L’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2008 (novellato da ultimo dall’art. 2 d.lgs. n. 109 del<br />

2008) impone ora un lim<strong>it</strong>e massimo di ventiquattro mesi per la conservazione dei dati del<br />

traffico telefonico e di dodici mesi per i dati relativi al traffico telematico.<br />

(3) Nel febbraio del 2008, il Bundesverfassungsgericht ha emesso una decisione di<br />

grande importanza ai fini del nostro discorso. Si tratta precisamente della sentenza 27 febbraio<br />

2008 (1 BvR 370/07; 1 BvR 595/07), accessibile al s<strong>it</strong>o web http://www.bundesverfassungsgericht.de.<br />

La sentenza in questione conia un nuovo dir<strong>it</strong>to fondamentale (Grundrecht auf Gewährleistung<br />

der Vertraulichke<strong>it</strong> und Integr<strong>it</strong>ät informationstechnischer Systeme) proprio<br />

con riguardo all’esigenza di assicurare l’affidabil<strong>it</strong>à e integr<strong>it</strong>à dei nuovi sistemi di comunicazione<br />

informatica. Un dir<strong>it</strong>to fondamentale distinto tanto da quello avente ad oggetto il<br />

domicilio, quanto da quello riguardante il dir<strong>it</strong>to alla autodeterminazione sull’uso di dati<br />

personali (informationelles Selbstbestimmungsrecht), coniato nel 1983 con la nota Volkszählungsweteil.<br />

Ne segue che ogni operazione investigativa suscettibile di comprimere<br />

questo dir<strong>it</strong>to – si ripete – di nuovo conio, va adeguatamente bilanciata con interessi di perseguimento<br />

o prevenzione di reati di una certa grav<strong>it</strong>à; essa, inoltre, va adeguatamente sorvegliata<br />

dall’autor<strong>it</strong>à giudiziaria, come accade per le altre operazioni lim<strong>it</strong>ative di dir<strong>it</strong>ti<br />

fondamentali.


132<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

trina, eppure esso mer<strong>it</strong>a attenzione, perché – l’esperienza lo insegna – le<br />

nuove tecniche investigative tendono ad essere impiegate prima che ne siano<br />

disciplinate le modal<strong>it</strong>à, anche quando sono in gioco dir<strong>it</strong>ti individuali che la<br />

legge dovrebbe tutelare.<br />

3. – Fra le iniziative legislative in corso spicca quella riguardante la ratifica<br />

della Convenzione sulla criminal<strong>it</strong>à informatica, fatta a Budapest il 23<br />

novembre 2001. Presentato alla Camera dei deputati il 19 giugno 2007, il<br />

d.d.l. nr. 2807 di iniziativa governativa contiene un capo (il terzo) dedicato<br />

alla legge processuale (4).<br />

Un primo gruppo di norme (artt. 8-9) riguarda le perquisizioni e i sequestri<br />

di dati informatici. Si capisce, dal tenore delle modifiche proposte, che le<br />

nuove disposizioni si lim<strong>it</strong>ano a render possibile l’accesso della polizia e dell’autor<strong>it</strong>à<br />

giudiziaria nei luoghi in cui si trovano i computers, allo scopo di<br />

acquisire dati rilevanti per la repressione di qualsivoglia reato. Esse non si<br />

riferiscono, invece, alle perquisizioni on-line, quelle più insidiose perché attuate<br />

all’insaputa di chi le subisce, attraverso programmi spyware. Dal momento<br />

che la tecnologia rende possibili simili intrusioni nelle memorie elettroniche<br />

dei computers, sarebbe opportuno che il legislatore disciplinasse a<br />

parte questa peculiare specie di perquisizione, che – per il modo in cui è esegu<strong>it</strong>a<br />

– comprime un dir<strong>it</strong>to diverso dal domicilio; un dir<strong>it</strong>to della persona<br />

ancora privo di una sua identificazione e di un suo nome, collegato all’esigenza<br />

di tutelare la sicurezza dei sistemi informatici da incursioni o aggressioni<br />

esterne (5). Ovviamente, dev’essere permesso all’autor<strong>it</strong>à giudiziaria di<br />

«ispezionare» – anche con l’uso di programmi spyware se necessario – le<br />

memorie elettroniche dove risultassero archiviate informazioni rilevanti per<br />

l’accertamento penale. Ma ciò dovrebbe avvenire con l’introduzione di una<br />

appos<strong>it</strong>a norma che preveda nel dettaglio le modal<strong>it</strong>à (autorizzazione giudiziale,<br />

esecuzione, documentazione) della perquisizione on-line e – conformemente<br />

al principio di proporzional<strong>it</strong>à – ne subordini l’ammissibil<strong>it</strong>à a presupposti<br />

di idone<strong>it</strong>à, adeguatezza e proporzione con la grav<strong>it</strong>à del reato da accertare.<br />

L’altra disposizione di carattere processuale contenuta nel d.d.l n. 2807<br />

(ora l. n. 48 del 2008) risolve un problema di t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à a condurre le indagini<br />

relative a taluni fra i del<strong>it</strong>ti sol<strong>it</strong>amente compiuti con l’uso di tecnologie in-<br />

(4) Come detto supra nt. 1, il d.d.l. è stato approvato con l. 18 marzo 2008, n. 48 ed<br />

è entrato in vigore il successivo 5 aprile. I riferimenti normativi indicati nel testo sono quelli<br />

della legge licenziata dal Parlamento non quelli del corrispondente d.d.l. Nel passaggio<br />

dal disegno alla legge, il contenuto delle disposizioni è rimasto inalterato. Mantengono pertanto<br />

valid<strong>it</strong>à i rilievi cr<strong>it</strong>ici svolti con riguardo al progetto di legge.<br />

(5) Come appunto afferma la Corte cost<strong>it</strong>uzionale tedesca nella sentenza c<strong>it</strong>ata supra,<br />

nt. 3.


questioni attuali in tema di processo penale e informatica 133<br />

formatiche o telematiche. Dovrebbe spettare alle direzioni distrettuali antimafia<br />

il comp<strong>it</strong>o di investigare i reati in tema di pedopornografia (artt. 600,<br />

600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies c.p.), di lesione della libertà morale<br />

tram<strong>it</strong>e accesso, detenzione e diffusione abusivi di codici di accesso a sistemi<br />

informatici (artt. 615ter, 615quater, 615quinquies c.p.), di lesione dell’inviolabil<strong>it</strong>à<br />

dei segreti con l’uso distorto di sistemi informatici e di telecomunicazione<br />

(artt. 617bis, 617ter, 617quater, 617quinquies, 617sexies c.p.), di danneggiamenti<br />

su o truffe con sistemi informatici e telematici (artt. 635bis,<br />

635ter, 635quater, 640ter, 640quinquies c.p.). L’art. 51 c.p.p. si arricchisce<br />

di un nuovo comma (3quinquies), sì da espandere ulteriormente l’amb<strong>it</strong>o di<br />

attribuzioni delle procure distrettuali antimafia. Ciò – si legge nella relazione<br />

accompagnatoria al c<strong>it</strong>ato d.d.l. – allo scopo di favorire «il coordinamento<br />

delle indagini e la formazione di gruppi di lavoro specializzati in materia».<br />

Norma forse non necessaria, benché entrambe le esigenze siano certamente<br />

avvert<strong>it</strong>e con riguardo a questi settori di criminal<strong>it</strong>à. In particolare, l’esigenza<br />

di coordinamento investigativo si fonda sulla circostanza che, sovente, i del<strong>it</strong>ti<br />

informatici sono manifestazioni di delinquenza associata e, in quanto tali,<br />

rientrerebbero comunque nella sfera d’attribuzione delle ventisei direzioni distrettuali<br />

antimafia (a norma dell’art. 51 comma 3bis).<br />

Si intravede qui il rischio di confusioni in sede applicativa, perché taluni<br />

dei del<strong>it</strong>ti richiamati dall’art. 51 comma 3quinquies sono al contempo menzionati<br />

nel comma 3bis dello stesso articolo (ad esempio, forse per errore,<br />

l’art. 600 c.p. è richiamato qui e lì). Orbene, solo le indagini per i del<strong>it</strong>ti elencati<br />

nell’art. 51 comma 3bis sono soggette al coordinamento centrale attribu<strong>it</strong>o<br />

dall’art. 371bis c.p.p. al procuratore nazionale antimafia.<br />

Il coordinamento reso possibile dal futuribile art. 51, comma 3quinquies,<br />

sarebbe, pertanto, incompleto, lim<strong>it</strong>andosi ai collegamenti più o meno<br />

spontanei fra le procure distrettuali. E questo a fronte di una criminal<strong>it</strong>à come<br />

quella informatica che, quando si sviluppa in forma associata, ha, per così<br />

dire, vocazione transnazionale. Sarebbe consigliabile, pertanto, che – a scanso<br />

di equivoci – la legge di ratifica della Convenzione di Budapest provvedesse<br />

a modificare pure l’art. 371bis c.p.p., estendendone l’applicazione anche<br />

all’art. 51, comma 3quinquies. Questo anche in considerazione del rilievo<br />

che la Convenzione di Budapest esige, da ogni parte contraente, l’indicazione<br />

di un’autor<strong>it</strong>à centrale (art. 27) e di un punto di contatto (art. 35), al fine<br />

di facil<strong>it</strong>are le cooperazione giudiziaria internazionale.<br />

Quale autor<strong>it</strong>à centrale, la l. n. 48 del 2008 di ratifica indica il ministro<br />

della giustizia (art. 13). Quanto al punto di contatto, esso è lasciato alla determinazione<br />

dell’esecutivo e, precisamente, dei dicasteri della giustizia e<br />

dell’interno, che dovrebbero individuarlo «di concerto». Orbene, questo punto<br />

di contatto potrebbe proprio essere il procuratore nazionale antimafia, se la<br />

legge gli attribuisse comp<strong>it</strong>i di coordinamento centrale nella lotta alle diverse<br />

forme di criminal<strong>it</strong>à informatica.<br />

Ecco perché appare superfluo e fonte di possibile confusione il c<strong>it</strong>ato art.


134<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

51, comma 3quinquies. In mancanza della disposizione in esso contenuta, le<br />

indagini sui del<strong>it</strong>ti informatici compiuti da associazioni criminose sarebbero<br />

attribu<strong>it</strong>e (ex art. 51, comma 3bis) alle direzioni distrettuali antimafia, coordinate<br />

dalla procura nazionale antimafia. Si potrebbe anzi prof<strong>it</strong>tare dell’occasione<br />

per estendere le attribuzioni di quest’ultima ai del<strong>it</strong>ti con final<strong>it</strong>à di<br />

terrorismo (art. 51, comma 3quater), considerato che – soprattutto nelle attiv<strong>it</strong>à<br />

di terrorismo internazionale – si fa largo uso di mezzi informatici.<br />

4. – Il quadro sommariamente tracciato evidenzia lacune normative e irresolutezze<br />

che attendono di essere rimediate nel prossimo futuro. Oltre alle<br />

perquisizioni on-line, anche l’acquisizione di messaggi e-mail esige di essere<br />

regolata con norme appos<strong>it</strong>e, capaci di soluzioni equilibrate fra gli interessi in<br />

gioco.<br />

Ho già accennato – a questo riguardo – che la disposizione contenuta<br />

nell’art. 266bis c.p.p. copre solo in parte il ventaglio di ipotesi qui prospettabili.<br />

È vero che lì si parla di comunicazioni esegu<strong>it</strong>e con «l’impiego di tecnologie<br />

informatiche e telematiche», ma è altrettanto indubbio che la norma<br />

allude alla «intercettazione» di tali comunicazioni. Essa sembra dunque riferirsi<br />

ai soli casi di captazione del messaggio eseguibile nel lasso di tempo che<br />

separa l’invio dal momento in cui il destinatario ne prende conoscenza. Una<br />

volta giunto a destinazione, il messaggio non è più intercettabile, bensì acquisibile<br />

tram<strong>it</strong>e esibizione spontanea o con le modal<strong>it</strong>à del sequestro. In altre<br />

parole, l’intercettazione suppone un procedimento comunicativo in corso.<br />

Procedimento che, nel caso della posta elettronica, si conclude con l’operazione<br />

di check-mail esegu<strong>it</strong>a dal destinatario (6).<br />

Diversamente dalle intercettazioni telefoniche, dove gli interlocutori comunicano<br />

a voce in un medesimo arco temporale, le intercettazioni di e-mail<br />

suppongono comunicazioni scr<strong>it</strong>te, con tempi diversi per l’invio e per l’effettiva<br />

ricezione. Se le prime hanno carattere sincronico, le altre sono, per così<br />

dire, asincrone. Ne segue che l’acquisizione di messaggi e-mail non ancora<br />

letti cade sotto l’applicazione dell’art. 266bis. Non così i messaggi già letti,<br />

che vanno invece trattati analogamente a lettere già aperte, dissigillate, vale a<br />

dire come documenti (informatici) coperti dalla riservatezza che garantisce le<br />

informazioni di carattere personale, ma non tali da mer<strong>it</strong>are la più intensa tutela<br />

apprestata dagli artt. 266 ss. c.p.p., in attuazione dell’art. 15 cost. Potrebbe<br />

insomma bastare un decreto del pubblico ministero per metter le mani su<br />

messaggi e-mail già «aperti».<br />

(6) Utili spunti per distinzioni in tal senso sono offerti in una istruttiva sentenza<br />

emessa dalla corte cost<strong>it</strong>uzionale tedesca in data 2 marzo 2006, annotata da B. Gercke,<br />

in Strafverteidiger 2006, 453 ss.; il testo integrale della sentenza è rintracciabile nel s<strong>it</strong>o<br />

web: www.bundesverfassungsgericht.de).


questioni attuali in tema di processo penale e informatica 135<br />

Certo, non sempre sarà facile distinguere la posta «aperta» da quella<br />

«chiusa». La cosa non si presenta problematica quando si abbia a che fare<br />

con programmi di posta elettronica quali, ad esempio, Outlook express o Eudora,<br />

basati sul Pop Office Protocol (POP): questi consentono di scaricare e<br />

mantenere sul computer i messaggi letti; inoltre, i messaggi non letti sono sol<strong>it</strong>amente<br />

evidenziati, sì da renderli riconoscibili all’utente. Vanno tuttavia<br />

messi in conto accidenti della v<strong>it</strong>a reale quali, ad esempio, clicks inavvert<strong>it</strong>i<br />

o provocati da altri, che rendono solo apparente l’effettiva conoscenza del<br />

messaggio da parte del destinatario. Una relativa sicurezza che quest’ultimo<br />

sia stato davvero raggiunto dall’e-mail la si ha solo se risulta una sua risposta<br />

al messaggio (7).<br />

Diversamente stanno le cose quando si usino altri protocolli di lettura,<br />

come i servizi Webmail o gli IMAP (Internet Message Access Protocol), molto<br />

usati da aziende e ist<strong>it</strong>uzioni dotate di propri servers. I programmi che usano<br />

tali protocolli permettono di leggere la posta elettronica da qualsiasi postazione,<br />

senza che rimanga traccia del messaggio sul computer di volta in<br />

volta usato a tal fine. Per mettere le mani su questi messaggi è necessaria<br />

la collaborazione della persona colp<strong>it</strong>a dall’operazione investigativa (non necessariamente<br />

l’indagato – si badi – potendosi trattare anche di terzo destinatario<br />

di messaggi rilevanti per l’accertamento di qualche reato): solo lui conosce<br />

password e codici di accesso in grado di aprire il mail-box.<br />

In assenza di tale collaborazione, l’accesso alla posta elettronica potrà<br />

avvenire solo attraverso perquisizioni on-line oppure rivolgendosi al forn<strong>it</strong>ore<br />

di servizio sul cui server sono custod<strong>it</strong>i i messaggi ricercati. E, siccome non<br />

si sa se questi ultimi siano stati letti dal destinatario, l’intrusione non potrà<br />

avvenire che nelle forme dell’intercettazione telematica, a norma dell’art.<br />

266bis e ss. Ad analoga conclusione si dovrebbe giungere per l’acquisizione<br />

di messaggi che, pur gest<strong>it</strong>i con programmi POP, sono presenti sul server del<br />

forn<strong>it</strong>ore, ma non sul computer dell’utente, ad esempio perché eliminati da<br />

quest’ultimo. Anche qui, l’unico modo per recuperare il messaggio consiste<br />

nell’attingerlo dal server nel quale è «sepolto» (sempre che il client non abbia<br />

settato il proprio programma di posta elettronica in maniera da eliminare dal<br />

server stesso ogni traccia dei messaggi cancellati sul proprio computer).<br />

In defin<strong>it</strong>iva, al fine di stabilire se le norme da applicare sono quelle sulle<br />

intercettazioni o quelle in tema di perquisizioni e sequestri risulta decisivo<br />

stabilire se il messaggio di posta elettronica sia o meno giunto al suo destinatario<br />

e, altrettanto importante, se sia o meno nella sua diretta disponibil<strong>it</strong>à.<br />

In caso di risposta negativa a una delle due questioni si applica l’art.<br />

266bis. Altrimenti, la ricerca dei messaggi dovrà avvenire nel rispetto delle<br />

disposizioni scr<strong>it</strong>te negli artt. 250 e 253 in tema di perquisizioni e sequestri.<br />

(7) Sempre che qualcun altro non si sia insinuato nella sua posta elettronica.


136<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Un’ultima notazione pare doverosa con riguardo alle operazioni di perquisizione<br />

e di sequestro. Queste vanno condotte con grande prudenza, quando<br />

hanno ad oggetto materiale informatico. Il rischio è che l’attiv<strong>it</strong>à investigativa<br />

oltrepassi i confini segnati dalla notizia di reato. Il rischio ha una sua<br />

ineludibile concretezza, quando l’acquisizione dei dati informatici avviene<br />

clonando il disco rigido contenente i dati ricercati. L’operazione ha senz’altro<br />

i suoi vantaggi, anche perché consente di rest<strong>it</strong>uire in poco tempo il computer<br />

o addir<strong>it</strong>tura di ev<strong>it</strong>arne il sequestro. Ma è operazione facilmente destinata a<br />

degenerare in strumento di ricerca di altre, nuove notizie di reato. Si vanificherebbe,<br />

in tal modo, il presupposto legalmente stabil<strong>it</strong>o per le perquisizioni:<br />

queste si giustificano in quanto puntino alla ricerca di cose pertinenti al<br />

reato. Non possono trasformarsi in mezzi intenzionalmente utilizzati per scoprire<br />

nuove notizie di reato. Se così fosse, sarebbero aperte le porte all’arb<strong>it</strong>rio<br />

dell’inquirente, il quale avrebbe nella perquisizione e nel sequestro due<br />

formidabili strumenti per cercare quel che vuole, non quel che deve. Insomma,<br />

la notizia di reato pone un lim<strong>it</strong>e ai possibili abusi di polizia e pubblico<br />

ministero. Si tratta, comprensibilmente, di un lim<strong>it</strong>e assai fragile di fronte alle<br />

perquisizioni e ai sequestri di materiale informatico.<br />

Il problema è giunto all’attenzione della nostra Corte di cassazione in<br />

una recente sentenza (la n. 25755 del 16 febbraio 2007, depos<strong>it</strong>ata il 4 luglio<br />

2007) che riguardava il sequestro del computer di un giornalista. «Al fine di<br />

ev<strong>it</strong>are che i provvedimenti di perquisizione e sequestro si trasformino in<br />

strumenti di ricerca della not<strong>it</strong>ia criminis – così la motivazione – è necessario<br />

che si individuino, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare<br />

con riferimento a specifiche attiv<strong>it</strong>à illec<strong>it</strong>e...».<br />

Facile da dire, difficilissimo da attuare nel caso di perquisizioni e sequestri<br />

aventi ad oggetto materiale informatico. La difficoltà risiede nella circostanza<br />

che perquisizioni di questo tipo (e il problema è comune alle intercettazioni<br />

telefoniche) inev<strong>it</strong>abilmente rendono possibile l’acquisizione casuale<br />

di nuove notizie di reato. Va vietata, con sever<strong>it</strong>à, la ricerca intenzionale di<br />

nuove not<strong>it</strong>iae criminis. Ma sarebbe assurdo vietare il reperimento casuale<br />

delle stesse. Occorre perciò affidarsi alla diligenza e buona fede degli investigatori,<br />

consapevoli che per essi sarebbe assai facile dissimulare la condotta<br />

vietata, muovendo intenzionalmente alla scoperta di nuovi addeb<strong>it</strong>i con sequestri<br />

informatici di per sé leg<strong>it</strong>timi, perché giustificati da asser<strong>it</strong>e notizie<br />

di reato. Il rischio di abusi sarebbe inferiore, se anche la legge processuale<br />

<strong>it</strong>aliana regolasse a parte il sequestro probatorio di cose casualmente trovate<br />

nel corso di una perquisizione. Una norma del genere è rintracciabile nella<br />

StPO tedesca, che – proprio al fine di ev<strong>it</strong>are usi distorti dell’attiv<strong>it</strong>à di perquisizione<br />

– presta attenzione al fenomeno dei cosiddetti reperti casuali (Zufallsfunden).<br />

Stabilisce il § 108 di quell’ordinamento processuale che la res pertinente<br />

a un reato diverso da quello che ha giustificato la perquisizione va provvisoriamente<br />

bloccata dalla polizia o dal pubblico ministero, in attesa che il giu


questioni attuali in tema di processo penale e informatica 137<br />

dice dell’indagine preliminare (Erm<strong>it</strong>tlungsrichter), appurato il corretto operare<br />

dell’autor<strong>it</strong>à requirente – emetta un più duraturo provvedimento di sequestro.<br />

Un simile meccanismo procedurale non eliminerebbe alla radice i segnalati<br />

rischi d’abuso. Avrebbe tuttavia l’effetto quantomeno di scoraggiare<br />

tentazioni censurabili alle quali qualche zelante pubblico ministero fatalmente<br />

cederebbe, finché resta t<strong>it</strong>olare del potere di sequestrare res «casualmente»<br />

scoperte.<br />

Al termine di queste brevi osservazioni una conclusione si impone. Lo<br />

stato attuale della normativa processuale <strong>it</strong>aliana in tema di operazioni investigative<br />

informatiche è visibilmente inadeguato. A uno sviluppo tecnologico<br />

capace di creare nuove sfide e ined<strong>it</strong>i pericoli sul terreno dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />

non è corrisposta una elaborazione giuridica in grado di proteggere i t<strong>it</strong>olari<br />

di quei dir<strong>it</strong>ti. Era lec<strong>it</strong>o aspettarsi qualcosa di più dai provvedimenti<br />

legislativi approvati nel corso del 2008. Sarebbe stato sufficiente gettare lo<br />

sguardo oltre i confini del nostro ordinamento processuale per constatare<br />

che, altrove, molti dei nuovi, ined<strong>it</strong>i problemi giuridici posti dall’uso dell’informatica<br />

nell’accertamento dei reati sono già stati chiar<strong>it</strong>i e avviati a ragionevole<br />

soluzione.<br />

Renzo Orlandi<br />

Professore ordinario<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Bologna


ANCORA SUGLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA<br />

SULLA GIURISDIZIONE A CARICO DEL PROCESSO:<br />

LA CASSAZIONE SI MISURA<br />

CON I PROFILI APPLICATIVI<br />

Sommario: 1. Gli effetti della declinatoria di giurisdizione in Cass., sez. un.,<br />

n. 4109/2007 e Corte cost. n. 77/2007. – 2. Le prime pronunce rese dalla<br />

Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, impugnazione ex<br />

art. 360, comma 1º, n. 1, e confl<strong>it</strong>to di giurisdizione, dopo il mutamento<br />

sistematico del 2007. – 3. Riassunzione dello stesso processo o proposizione<br />

ex novo della domanda? Profili problematici. – 4. L’intervento<br />

del legislatore tra necess<strong>it</strong>à e prudenza.<br />

1. – È noto che con la sentenza a Sezioni Un<strong>it</strong>e n. 4109/2007 (1) la Cassazione<br />

ha r<strong>it</strong>enuto che l’ordinamento processuale sia, già de iure cond<strong>it</strong>o,<br />

ispirato al principio della translatio iudicii tra giudici ordinari e speciali in<br />

ipotesi di pronuncia sulla giurisdizione. Ha perciò affermato che in ogni caso<br />

di statuizione sulla giurisdizione da parte sua il processo debba essere riassunto,<br />

ai sensi dell’art. 367, comma 2º, davanti al giudice ordinario o speciale<br />

cui essa ha riconosciuto la giurisdizione. La conclusione vale dunque anche<br />

se, all’es<strong>it</strong>o di regolamento preventivo, è confermata la giurisdizione di un<br />

giudice a quo diverso da quello ordinario, dovendosi r<strong>it</strong>enere superata la precedente<br />

lettura restr<strong>it</strong>tiva dell’art. 367, comma 2º, il cui tenore letterale consentiva<br />

la riassunzione solo in tale ultima ipotesi (2).<br />

(1) Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109, sulla quale si rinvia, da ultimo, per una<br />

accurata ed aggiornata indicazione dei riferimenti, a Ricci, Declinatoria di giurisdizione e<br />

(così detta) translatio iudicii, in Riv. dir. proc. 2008, n. 1, nota 1.<br />

(2) È pur vero che non si è qui in presenza di una declinatoria di giurisdizione, ma<br />

l’interpretazione tradizionalmente invalsa sull’art. 367, comma 2º, conduceva comunque a<br />

conseguenze simili a quelle derivanti da una declinatoria, non consentendo la riassunzione<br />

del giudizio se ad essere (confermata o) affermata fosse una giurisdizione diversa da quella<br />

ordinaria. La Corte ha poi r<strong>it</strong>enuto che anche la declinatoria di giurisdizione del giudice di<br />

mer<strong>it</strong>o, ordinario o speciale, possa dar luogo a translatio iudicii, e che all’eventuale ulteriore<br />

declinatoria del giudice ad quem, oggi non vincolato alla pronuncia del giudice a quo<br />

sulla giurisdizione, possa farsi fronte sollevando il confl<strong>it</strong>to negativo di giurisdizione ex art.<br />

362, comma 2º.


140<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Per parte sua la Consulta (3), dichiarando in epoca quasi coeva l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 30 della legge T.A.R., ha posto il principio che gli effetti sostanziali<br />

e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione<br />

si conservano nel processo che, a segu<strong>it</strong>o di declinatoria di giurisdizione, è<br />

prosegu<strong>it</strong>o davanti al giudice che ha potestas iudicandi.<br />

Tuttavia al contrario della Cassazione che r<strong>it</strong>iene applicabile l’art. 367,<br />

comma 2º, la Consulta non solo non offre risposte sul quomodo della asser<strong>it</strong>a<br />

«prosecuzione», ma anche rinviene una lacuna nell’ordinamento, che è solo il<br />

legislatore, e non l’interprete de iure cond<strong>it</strong>o, a poter colmare.<br />

Il «distinguo» non appare di poco conto né sul piano astratto né nelle<br />

sue ricadute concrete. Le due letture del sistema si sovrappongono perfettamente<br />

sulla necess<strong>it</strong>à che si conservino gli effetti (sostanziali e processuali)<br />

della domanda dopo la declinatoria di giurisdizione resa (dal giudice di mer<strong>it</strong>o<br />

o dalla Cassazione) nel processo a quo. Questo è dunque oggi un principio<br />

generale dell’ordinamento processuale che entrambe le Corti hanno<br />

contribu<strong>it</strong>o a porre.<br />

Ma se per la Consulta gli sviluppi processuali successivi alla declinatoria<br />

sono demandati al legislatore, la Cassazione si spinge oltre e, muovendosi<br />

completamente su terreno già codificato, opta per la riassunzione ex art. 367,<br />

comma 2º.<br />

Secondo la Corte di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à la fase processuale successiva alla declinatoria<br />

afferisce perciò allostessoprocessogiàerroneamente incardinato,<br />

con quel che ne segue in ordine sia all’utilizzabil<strong>it</strong>à degli atti del giudice<br />

già compiuti che alla sopravvivenza degli eventuali vizi nel processo riassunto.<br />

A seguire la Consulta non è invece utilizzabile il congegno dell’art. 367,<br />

comma 2º, perché, in assenza di normativa ad hoc, il sistema non autorizza la<br />

conclusione che la declinatoria di giurisdizione preluda alla riassunzione dello<br />

stesso processo piuttosto che all’inizio di altro: l’alternativa deve essere<br />

sciolta dal legislatore e l’unico principio già de iure cond<strong>it</strong>o attuabile è appunto<br />

quello della conservazione degli effetti della domanda. Riassumendo:<br />

per la Cassazione resta intatta, dopo la declinatoria, la l<strong>it</strong>ispendenza in tutte le<br />

sue implicazioni; per la Consulta invece della l<strong>it</strong>ispendenza (in senso ampio)<br />

resta il nucleo di effetti (processuali e sostanziali) legati alla proposizione della<br />

domanda.<br />

All’indomani delle due pronunce il sistema si confronta perciò con l’alternativa<br />

(pericolosamente) irrisolta tra prosecuzione del medesimo processo<br />

(3) Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77, commentata per lo più insieme all’intervento<br />

immediatamente precedente delle Sezioni Un<strong>it</strong>e di cui alla nota 1. Per i relativi riferimenti<br />

si torna dunque a rinviare alla completa rassegna di Ricci, Declinatoria... ecc., c<strong>it</strong>., ibidem.


ancora sugli effetti della pronuncia sulla giurisdizione ... 141<br />

ed inizio di un processo nuovo sulla stessa domanda: tecniche entrambe, come<br />

si vedrà, astrattamente praticabili, ma ciascuna con i suoi nodi irrisolti.<br />

Di ciò ètraccia nei primi provvedimenti ed<strong>it</strong>i con cui la Cassazione, statuendo<br />

sulla giurisdizione in sede di regolamento preventivo e di impugnazione<br />

ex artt. 360, comma 1º, n. 1 e 362, comma 1º, si è misurata con la casistica<br />

concreta. In alcuni casi la conferma della giurisdizione a qua si accompagna<br />

al silenzio in ordine alla sorte del processo (4). In altri (5), cui corrisponde<br />

l’individuazione di una diversa potestas iudicandi, vièil riferimento,<br />

ora solo in motivazione, ora anche nel dispos<strong>it</strong>ivo, alla conservazione degli<br />

effetti della domanda, o è disposta la rimessione ad altro giudice per la prosecuzione<br />

del processo: ambigu<strong>it</strong>à di formule, in parte ered<strong>it</strong>ata dalla sentenza<br />

n. 77/2007 (6), che lascia sostanzialmente impregiudicata la scelta tra le<br />

due strade.<br />

Le ricadute della pronuncia sulla giurisdizione a carico del processo (e<br />

della domanda) non sono tuttavia un monol<strong>it</strong>e valutabile sempre nello stesso<br />

modo, ma una tipologia articolata perché influenzata da variabili più o meno<br />

complesse. È questa una componente da non trascurare nell’analisi della giurisprudenza<br />

successiva a Sezioni Un<strong>it</strong>e n. 4109/2007 e Corte cost. n. 77/<br />

2007. In essa la necess<strong>it</strong>à di risolvere le questioni di giurisdizione segna infatti<br />

l’allontanamento dagli ampi orizzonti degli interventi nomofilattici e/o di<br />

«correzione» del sistema in senso cost<strong>it</strong>uzionalmente orientato. Nella stessa<br />

prospettiva ravvicinata e concreta deve dunque porsi anche l’interprete, sforzandosi<br />

di operare precisi «distinguo» laddove invece le pronunce di «sistema»<br />

del 2007 avevano compiuto, ciascuna a suo modo, una reductio ad<br />

unum.<br />

2. – La presenza di una (sia pur lim<strong>it</strong>ata) casistica ed<strong>it</strong>a consente una<br />

prima riflessione sui possibili risvolti processuali della pronuncia sulla giurisdizione<br />

da parte della Cassazione (7).<br />

La circostanza che la statuizione sia vincolante per tutti i plessi giurisdi-<br />

(4) V., ad es., Cass., sez. un., ord. 11 gennaio 2008, n. 379; Cass., sez. un., ord. 1<br />

aprile 2008, n. 8409.<br />

(5) V. infra, §2.<br />

(6) Sentenza che, nel mentre lascia volutamente irrisolto il dubbio se alla declinatoria<br />

debba seguire la riassunzione del (medesimo) processo o l’inizio di uno nuovo, discorre<br />

poi, anche nel dispos<strong>it</strong>ivo, di prosecuzione del processo. Per altri pregnanti rilievi<br />

in ordine ai rapporti tra dispos<strong>it</strong>ivo e ratio decidendi della pronuncia, in relazione alla<br />

conservazione degli effetti della domanda v. oggi Ricci, Declinatoria... ecc., c<strong>it</strong>., in<br />

Riv. dir. proc. 2008, n. 4.<br />

(7) Non saranno invece presi in considerazioni i complessi profili della declinatoria<br />

da parte dei giudici di mer<strong>it</strong>o, su cui si rinvia invece, da ultimo, a Ricci, Declinatoria...<br />

ecc., c<strong>it</strong>., spec. nn. 2 e 4, per una compiuta analisi anche in punto di sviluppi successivi


142<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

zionali contribuisce a semplificare la ricostruzione della fattispecie sotto il<br />

profilo dell’identificazione del giudice che deve trattare la controversia, al<br />

quale non è consent<strong>it</strong>o mettere ulteriormente in discussione la propria potestas<br />

iudicandi. Nondimeno si impongono comunque dei «distinguo».<br />

L’ipotesi in cui la Cassazione si pronuncia all’es<strong>it</strong>o di regolamento preventivo<br />

e conferma la giurisdizione a qua (quale che sia: ordinaria, amministrativa,<br />

tributaria, contabile) non dà v<strong>it</strong>a, lo si è già chiar<strong>it</strong>o, ad una declinatoria.<br />

Essa va però considerata in questa sede perché, in ragione della tradizionale<br />

lettura restr<strong>it</strong>tiva dell’art. 367, comma 2º, poteva dar v<strong>it</strong>a, ut supra,ad<br />

effetti simili a quelli di una secca declinatoria sotto il profilo della chiusura<br />

del processo in r<strong>it</strong>o senza conservazione degli effetti della domanda.<br />

Ragionevole appare qui (se il processo è stato sospeso) la riassunzione<br />

presso lo stesso giudice ai sensi dell’art. 367, comma 2º. La questione di giurisdizione<br />

è stata infatti, l<strong>it</strong>e pendente, sottratta al giudice a quo e devoluta<br />

alla Cassazione per una decisione defin<strong>it</strong>iva al di fuori del sistema dei gradi.<br />

Se la Corte conferma la giurisdizione a qua lo stesso processo, rivelatosi correttamente<br />

incardinato, non può che riprendere o continuare davanti a quel<br />

giudice, per la decisione nel mer<strong>it</strong>o. Né può parlarsi di translatio iudicii, attesa<br />

la necessaria decidibil<strong>it</strong>à nel mer<strong>it</strong>o da parte dello stesso giudice (8).<br />

Stessa conclusione si prospetta nelle altre ipotesi di pronuncia della Cassazione<br />

sulla giurisdizione, se essa è attribu<strong>it</strong>a al giudice aquo. Si tratta infatti<br />

di impugnazioni ordinarie, che in quanto tali presuppongono la l<strong>it</strong>ispendenza:<br />

così, se è riformata la sentenza declinatoria della giurisdizione, la riassunzione<br />

consente la decisione di mer<strong>it</strong>o da parte dello stesso giudice che l’aveva<br />

r<strong>it</strong>enuta preclusa.<br />

Se viceversa la sentenza impugnata afferma la giurisdizione, ma il ricorso<br />

è rigettato, si avrà il passaggio in giudicato della decisione di mer<strong>it</strong>o assunta<br />

sul presupposto dell’esistenza della giurisdizione.<br />

Diverso scenario si apre se invece, in sede di regolamento di giurisdizione<br />

o di impugnazione ordinaria ex artt. 360, comma 1º, n. 1 e 362, comma 1º,<br />

la Cassazione attribuisce potestas iudicandi ad un diverso plesso giurisdizionale:<br />

riprende qui vigore il dubbio tra proposizione di nuova domanda o prosecuzione<br />

dell’originario processo.<br />

del processo e significato da attribuire all’espressione di sintesi «conservazione degli effetti<br />

della domanda».<br />

(8) L’unico ostacolo alla praticabil<strong>it</strong>à della riassunzione era cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, prima dell’intervento<br />

di Cass., sez. un., n. 4109/2007, dall’interpretazione restr<strong>it</strong>tiva dell’art. 367, comma<br />

2º, asser<strong>it</strong>amene applicabile, in parte qua, solo se all’es<strong>it</strong>o di regolamento preventivo in<br />

corso di giudizio ordinario la Corte avesse confermato la scelta del giudice. Superata la<br />

lettura restr<strong>it</strong>tiva le ipotesi descr<strong>it</strong>te si prestano dunque ad essere risolte de iure cond<strong>it</strong>o<br />

con l’applicazione (anche estensiva) dell’art. 367, comma 2º, con la conseguenza che alla<br />

mancata riassunzione nei termini segue l’estinzione del processo.


ancora sugli effetti della pronuncia sulla giurisdizione ... 143<br />

È stato autorevolmente puntualizzato (9) che per aversi pendenza del<br />

processo è indispensabile che vi sia un giudice concretamente invest<strong>it</strong>o: nell’attuale<br />

disciplina codicistica della translatio iudicii la possibil<strong>it</strong>à di riassunzione<br />

ha infatti per presupposto la designazione vincolante di un giudice ad<br />

quem «davanti al quale il processo comincia sub<strong>it</strong>o a pendere (...)», e presso<br />

il quale è dunque possibile che continui tram<strong>it</strong>e quell’atto di (mero) impulso<br />

processuale che è appunto la riassunzione.<br />

Orbene, queste caratteristiche non sempre si rinvengono in ipotesi di<br />

pronuncia sulla giurisdizione: in particolare, non quando la Corte debba lim<strong>it</strong>arsi<br />

ad indicare (non il singolo giudice in concreto competente, ma solo) il<br />

plesso cui appartiene la potestas iudicandi.<br />

È pur vero che il giudice ad quem è vincolato in punto di giurisdizione,<br />

ma è altrettanto vero che non sempre la Corte può statuire anche sulla competenza<br />

indicando il giudice davanti al quale in ipotesi il processo potrebbe<br />

dirsi pendente, e perciò continuare. In particolare, ciò avviene, ai sensi dell’art.<br />

382, comma 1º, in caso di designazione del giudice ordinario o di quello<br />

tributario (10), ma pare allo stato da escludersi se è invece riconosciuta la giurisdizione<br />

amministrativa o contabile (11).<br />

Se ne dovrebbe dedurre che in tali ultimi casi la declinatoria di giurisdi-<br />

(9) E.F. Ricci, Declinatoria... ecc., c<strong>it</strong>., n. 2. L’a. muove però esclusivamente dall’analisi<br />

delle conseguenze delle declinatorie rese dai giudici di mer<strong>it</strong>o, ipotesi (che esulano<br />

dall’amb<strong>it</strong>o di questo scr<strong>it</strong>to) dalle quali effettivamente non scaturisce, de iure cond<strong>it</strong>o, vincolo<br />

alcuno del giudice ad quem né come ufficio né tantomeno come organo a r<strong>it</strong>enersi<br />

forn<strong>it</strong>o di giurisdizione, di talché una perdurante pendenza del processo pare proprio da<br />

escludersi. Non è sempre così invece, come si vedrà (v. infra nel testo e in nota successiva),<br />

per le pronunce della Cassazione, perché la Corte ha in alcuni casi il potere di statuire anche<br />

sulla competenza. In tal senso il richiamo dell’art. 382 alla determinazione del giudice<br />

competente «quando occorre» pare più pregnante di quanto r<strong>it</strong>enuto da Ricci, Declinatoria...<br />

ecc., c<strong>it</strong>., n. 2: esso non si riferisce solo ai casi in cui il difetto di giurisdizione è relativo<br />

e non assoluto, ma anche a quelli in cui la Cassazione è giudice di ultima istanza<br />

anche sulla competenza (ciò che accade per la giurisdizione ordinaria, ma anche per quella<br />

tributaria).<br />

(10) Qui l’indicazione del giudice competente dovrebbe r<strong>it</strong>enersi direttamente vincolante.<br />

Nel primo caso non meno che nel secondo infatti la Corte è l’organo cui spetta<br />

l’ultima parola in materia di competenza, come dimostra l’impugnabil<strong>it</strong>à in cassazione<br />

delle sentenze delle commissioni tributarie regionali, ex art. 62, 1º comma, d.lgs. n.<br />

546/1992, (per tutti i motivi dell’art. 360 e dunque) anche per violazione delle norme sulla<br />

competenza.<br />

(11) Nell’amb<strong>it</strong>o della giurisdizione amministrativa unico organo deputato a statuire<br />

sulla competenza è il Consiglio di Stato, le cui pronunce non sono per tali motivi impugnabili<br />

in Cassazione. Per quel che riguarda la Corte dei Conti, l’art. 1, comma 7º, del<br />

d.l. 15 novembre 1993, convert<strong>it</strong>o, con modifiche, nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, prevede,<br />

tra l’altro, che le Sezioni Riun<strong>it</strong>e della Corte dei Conti decidano sui confl<strong>it</strong>ti di com-


144<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

zione chiude il processo a quo, restando la decisione di mer<strong>it</strong>o affidata ad un<br />

nuovo processo davanti al giudice speciale (di cui va individuato ex novo<br />

l’organo competente).<br />

La casistica evidenzia che la Cassazione: a) affermata in sede di ricorso<br />

ex art. 360, comma 1º, n. 1, la giurisdizione tributaria, adotta un dispos<strong>it</strong>ivo<br />

di cassazione della sentenza e rinvio della causa ad una specifica Commissione<br />

tributaria provinciale (12); b) affermata, sempre in sede di ricorso ordinario<br />

ex art. 360, comma 1º, n. 1, la giurisdizione amministrativa esclusiva, richiamando<br />

in motivazione la sentenza n. 77/2007 della Consulta, stabilisce<br />

che «le parti potranno proseguire il giudizio dinanzi a tale giudice, con salvezza<br />

degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice<br />

privo di giurisdizione» (13). Il dispos<strong>it</strong>ivo contiene però il solo accoglimento<br />

del ricorso e la attribuzione di potestas iudicandi al giudice ordinario; b1) su<br />

ricorso preventivo in pendenza di giudizio ordinario, r<strong>it</strong>enuta la giurisdizione<br />

amministrativa su una delle più domande, asserisce in motivazione che «va<br />

disposta la prosecuzione del relativo giudizio innanzi al competente tribunale<br />

amministrativo». In dispos<strong>it</strong>ivo tace però sulla prosecuzione (14); b2) del pari<br />

in altra fattispecie di regolamento preventivo in corso di giudizio ordinario,<br />

adotta un dispos<strong>it</strong>ivo di statuizione della giurisdizione amministrativa e rimessione<br />

delle parti al T.A.R. «terr<strong>it</strong>orialmente competente» (15); c) affermata,<br />

all’es<strong>it</strong>o di regolamento preventivo nel corso di giudizio ordinario, la giurisdizione<br />

della Corte dei conti, adotta un dispos<strong>it</strong>ivo di rimessione a tale giudice<br />

«terr<strong>it</strong>orialmente competente» (16).<br />

Pare dunque che rispetto alle giurisdizioni contabile ed amministrativa<br />

la Cassazione lasci impregiudicata l’individuazione del giudice competente;<br />

i riferimenti, variamente operati nei dispos<strong>it</strong>ivi e/o nelle motivazioni, alla rimessione<br />

delle parti al giudice speciale o alla prosecuzione del processo, non<br />

petenza. Anche in tal caso le pronunce della Corte sono impugnabili solo per motivi di<br />

giurisdizione.<br />

(12) Identificata in relazione alla competenza terr<strong>it</strong>oriale del Giudice di pace per errore<br />

ad<strong>it</strong>o in prima battuta: Cass., sez. un., sent. 19 novembre 2007, n. 23832.<br />

(13) Cass., sez. un., sent. 16 novembre 2007, n. 23738.<br />

(14) Cass., sez. un., ord. 12 marzo 2008, n. 6534.<br />

(15) Cass., sez. un., ord. 12 marzo 2008, n. 6525. Nello stesso senso anche Cass.,<br />

sez. un., ord. 20 febbraio 2008, n. 4290.<br />

(16) Cass., sez. un., ord. 20 marzo 2008, n. 7446, che richiama in motivazione i principi<br />

affermati da Sezioni Un<strong>it</strong>e n. 4109/2007 e la loro applicabil<strong>it</strong>à ad ogni ipotesi di decisione<br />

della Corte sulla giurisdizione. Viceversa, in altre ordinanze rese all’es<strong>it</strong>o di regolamento<br />

di giurisdizione e con attribuzione di giurisdizione ad altro plesso, vi è assoluto<br />

silenzio in ordine alla sorte futura del processo: v., ad es., Cass., sez. un., ord. 5 febbraio<br />

2008, n. 2656; Cass., sez. un., ord. 18 dicembre 2007, nn. 26630 e 26631; Cass., sez. un.,<br />

ord. 18 dicembre 2007, n. 26627.


ancora sugli effetti della pronuncia sulla giurisdizione ... 145<br />

paiono dunque intaccare la sostanza di un processo che si chiude con il provvedimento<br />

defin<strong>it</strong>ivo e vincolante sulla giurisdizione (17).<br />

Ad ulteriori riflessioni induce poi la pronuncia (18) che, resa su ricorso<br />

per confl<strong>it</strong>to negativo di giurisdizione avverso due sentenze (di T.A.R. e di<br />

tribunale), afferma in motivazione la necess<strong>it</strong>à, sulla base di Corte cost. n.<br />

77/2007, di rimessione innanzi al giudice amministrativo, con salvezza degli<br />

effetti sostanziali e processuali della domanda. Il dispos<strong>it</strong>ivo ripete poi la rimessione<br />

delle parti innanzi allo stesso T.A.R. che aveva reso una delle sentenze<br />

denunciate, «per la prosecuzione del giudizio».<br />

Ebbene, l’identificazione dell’organo cui compete la decisione deve r<strong>it</strong>enersi<br />

qui vincolante, così che il processo, già pendente davanti a quel giudice,<br />

potrebbe ivi proseguire tram<strong>it</strong>e riassunzione?<br />

La risposta non dovrebbe essere diversa da quella valida in generale. Sequ<strong>it</strong>ur<br />

che la asser<strong>it</strong>a prosecuzione si traduce anche in tal caso nella proposizione<br />

ex novo della domanda al T.A.R., del quale dovrà individuarsi, senza alcun<br />

vincolo derivante dall’indicazione della Corte, la competenza. Sono piuttosto gli<br />

effetti della domanda ad avere quale dies a quo la data della l<strong>it</strong>ispendenza presso<br />

il T.A.R. indicato dalla Corte, ed è forse in questa particolare prospettiva,<br />

indotta dall’esistenza del confl<strong>it</strong>to negativo, che è stata concep<strong>it</strong>a l’indicazione.<br />

3. – Entrambi i capi dell’alternativa tra riassunzione dello stesso processo<br />

e proposizione ex novo della domanda sembrano dunque trovare, almeno<br />

in astratto, un loro margine di operativ<strong>it</strong>à. Ciascuno di essi presenta però i<br />

suoi profili problematici.<br />

Partendo dalla riassunzione (astrattamente praticabile, ut supra, nel passaggio<br />

dalla giurisdizione ordinaria a quella tributaria e viceversa), va anz<strong>it</strong>utto<br />

sciolto il dubbio relativo al termine: se nei casi di regolamento preventivo<br />

può funzionare l’art. 367, comma 2º, quid per impugnazione ex artt. 360,<br />

comma 1º, n. 1 e 362, comma 1º (19)? Le soluzioni prospettabili sono varie,<br />

(17) Non mancano tuttavia profili di incertezza, come mostra il caso di regolamento<br />

di giurisdizione proposto in corso di giudizio contabile, in cui la Corte r<strong>it</strong>iene sussistere la<br />

giurisdizione ordinaria, ed in particolare quella del giudice del lavoro, ma non ripete, in<br />

dispos<strong>it</strong>ivo, questa indicazione, lim<strong>it</strong>andosi ad un generico riferimento alla giurisdizione<br />

ordinaria: così Cass., sez. un., 30 aprile 2008, n. 10870.<br />

(18) Cass., sez. un., 12 novembre 2007, n. 23439.<br />

(19) Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11656, all’es<strong>it</strong>o di ricorso avverso la sentenza<br />

con cui la Corte d’appello rigettava l’impugnazione sulla declinatoria di giurisdizione ha confermato<br />

la giurisdizione ordinaria, rinviando allo stesso tribunale che aveva reso la declinatoria<br />

in primo grado, ma in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 3º, e 353, comma<br />

1º. La soluzione, in sé eterodossa rispetto alla corrente ricostruzione del rinvio c.d. rest<strong>it</strong>utorio,<br />

dà la misura delle incertezze ancora esistenti sul quomodo della rimessione al primo giudice, e<br />

di come queste fatalmente complichino ulteriormente il quadro che ci occupa.


146<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

ma è indispensabile l’intervento del legislatore, anche in ragione della circostanza<br />

che è sempre problematico ricollegare effetti di decadenza a norme applicabili<br />

comunque solo in via estensiva o analogica.<br />

Va poi general<strong>it</strong>er rilevato che il processo, trasmigrando da una giurisdizione<br />

all’altra, sconta inev<strong>it</strong>abilmente il passaggio a un diverso corpus<br />

di regole, con problemi forse non dissimili da quelli tipici del passaggio da<br />

un r<strong>it</strong>o ad altro davanti al giudice ordinario.<br />

È piuttosto agevole sostenere che la fase davanti al diverso plesso giurisdizionale<br />

debba svolgersi secondo le regole proprie di questo. Non altrettanto<br />

è invece a dirsi in ordine ai termini di decadenza ed in generale alle preclusioni<br />

maturate nella fase precedente, quando si tratti di valutarne la sopravvivenza<br />

nella nuova fase processuale. Qui i dubbi paiono anzi alimentarsi<br />

della possibile applicazione analogica delle norme dettate per la giurisdizione<br />

ordinaria, recando esse discipline in parte qua (20) ant<strong>it</strong>etiche.<br />

Se infatti la normativa codicistica impone, quando i r<strong>it</strong>i sono caratterizzati<br />

da diversi regimi di preclusioni, che il mutamento non pregiudichi in alcun<br />

modo l’esercizio dei poteri delle parti (21), il principio cui è ispirato l’art.<br />

16, comma 6º, del d.lgs. n. 5/2003, recante la disciplina del r<strong>it</strong>o societario, è<br />

invece nel senso del mantenimento delle decadenze già maturate. Quale delle<br />

due discipline andrebbe allora in ipotesi applicata in via analogica?<br />

Anche questo aspetto richiede dunque una precisa normativa di riferimento,<br />

non potendo restare affidato all’applicazione estensiva o analogica,<br />

peraltro di incerta identificazione, di altre discipline.<br />

In ordine invece agli effetti della domanda, la trasmigrazione del processo<br />

impone che il giudice ad quem valuti, alla luce della data della notifica<br />

dell’atto introduttivo del giudizio davanti al giudice a quo, la tempestiv<strong>it</strong>à<br />

della stessa (22). Ad esso giudice compete inoltre l’autonoma valutazione<br />

(20) Si tratta degli artt. 426-427 c.p.c., 1, comma 5º, e 16, comma 6º, del d.lgs. n. 5/<br />

2003 sul processo societario. Per entrambe le discipline gli atti compiuti con il r<strong>it</strong>o errato<br />

non sono per ciò solo viziati, dovendosi verificare, alla luce del r<strong>it</strong>o corretto, quali tra quelli<br />

già compiuti possono essere mantenuti perché ugualmente disciplinati, quali vanno ripetuti<br />

perché diversamente disciplinati e quali invece eliminati perché tipici del solo r<strong>it</strong>o errato.<br />

Dovendo il processo continuare con il r<strong>it</strong>o corretto, gli atti già (leg<strong>it</strong>timamente) compiuti<br />

secondo il r<strong>it</strong>o errato sopravvivono solo se previsti dal primo e con la relativa efficacia,<br />

come si evince dall’ultimo comma dell’art. 427 c.p.c. Fin qui i principi comuni.<br />

(21) La tecnica utilizzata dall’art. 426 in caso di passaggio dal r<strong>it</strong>o ordinario a quello<br />

del lavoro consiste nell’assegnazione di un termine per l’eventuale integrazione degli atti<br />

introduttivi. Quanto al caso inverso, in cui il r<strong>it</strong>o corretto è ispirato a preclusioni meno rigide<br />

del r<strong>it</strong>o errato, la giurisprudenza r<strong>it</strong>iene che le parti beneficino di tutti i poteri ancora<br />

spendibili nel primo.<br />

(22) Così, ad esempio (v. Glendi, Translatio iudicii tra diverse giurisdizioni: problemi<br />

pratici e prospettive «in apicibus», in Riv. giurisp. trib. 2007, 561) in caso di passaggio


ancora sugli effetti della pronuncia sulla giurisdizione ... 147<br />

di ogni altro profilo di valid<strong>it</strong>à e/o ammissibil<strong>it</strong>à della domanda stessa, nonché<br />

dell’esistenza dei presupposti processuali secondo le regole del processo<br />

dinanzi a lui, restando precluso il riesame del solo profilo inerente alla giurisdizione<br />

ed alla competenza.<br />

Va inoltre rilevato che le misure cautelari eventualmente rese dal giudice<br />

riconosciuto privo di giurisdizione perdono effetto quando il processo è<br />

riassunto davanti al giudice ad quem, con conseguenti problemi di possibili<br />

vuoti di tutela medio tempore.<br />

Passando ai casi in cui pare necessaria la proposizione ex novo della domanda<br />

(statuizione a favore della giurisdizione amministrativa o contabile), è<br />

cruciale l’identificazione del relativo termine.<br />

Le soluzioni finora proposte (23) si basano sull’interpretazione analogica<br />

di altre norme, ma proprio per questo scontano il grosso lim<strong>it</strong>e di far discendere<br />

dall’analogia e non dall’applicazione di norma ad hoc effetti di decadenza<br />

(24).<br />

La rilevanza del profilo si apprezza in tutti i casi (25) in cui alla declinatoria<br />

di giurisdizione non si accompagni la fissazione di un termine per<br />

la riproposizione: è possibile che il giudice ad quem dichiari la tardiv<strong>it</strong>à della<br />

stessa perché non notificata, ad esempio, nel termine di sei mesi dalla comunicazione<br />

(se si applicano analogicamente gli artt. 50 o 367), o in quello di un<br />

anno dalla pubblicazione della sentenza (applicazione analogica dell’art.<br />

392)? La risposta dovrebbe essere negativa, proprio perché la tutela delle parti<br />

impone che i termini di decadenza siano certi e predeterminati ex lege, in<br />

ragione delle gravi conseguenze legate al loro inutile spirare. La soluzione<br />

potrebbe tuttavia, ma la cautela è comunque d’obbligo, essere diversa se fosse<br />

la stessa Cassazione ad indicare un termine (26), quale che esso sia: in tal<br />

alla giurisdizione tributaria di controversia generata da avviso di accertamento, la Commissione<br />

provinciale dovrà riferirsi, ai fini della tempestiv<strong>it</strong>à dell’impugnazione dell’avviso ex<br />

artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, alla data di notifica della c<strong>it</strong>azione erroneamente effettuata<br />

davanti al giudice ordinario.<br />

(23) Per una efficace panoramica delle quali si rinvia, da ultimo, a Ricci, Declinatoria...<br />

ecc., c<strong>it</strong>., n. 5.<br />

(24) L’esigenza sistematica di un termine non è in discussione: è tuttavia necessario<br />

il supporto di una normativa ad hoc.<br />

(25) Non pochi, come la breve rassegna compiuta nelle pagine precedenti ha evidenziato.<br />

(26) Maggior consapevolezza della Cassazione mostra in tal senso il Consiglio di<br />

Stato, che, con sent. n. 2231 del 13 maggio 2008, declina la giurisdizione e, in applicazione<br />

dei principi posti da Corte cost. n. 77/2007, espressamente richiamata, fissa per la prosecuzione<br />

davanti al giudice ordinario il termine di cui all’art. 50. Anche in tal caso va tuttavia<br />

rilevato l’uso di un termine, prosecuzione, che lascia sostanzialmente impregiudicata<br />

la scelta (che a parere di chi scrive dovrebbe essere a favore della nuova domanda) tra riassunzione<br />

stricto sensu e proposizione di nuova domanda.


148<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

caso le parti sarebbero infatti preventivamente edotte sia dell’esistenza di un<br />

termine di decadenza, che della sua durata e decorrenza. Si tratterebbe comunque<br />

pur sempre di soluzione provvisoria, in attesa di un intervento del<br />

legislatore (27).<br />

In punto di regole processuali, l’atto introduttivo riveste la forma ex lege<br />

imposta per la domanda davanti al giudice indicato dalla Cassazione; trattandosi<br />

di nuova domanda, nessun rilievo hanno gli eventuali vizi verificatisi<br />

nella fase davanti al giudice privo di giurisdizione; del pari, le verifiche in<br />

ordine alla ricorrenza dei presupposti processuali saranno condotte esclusivamente<br />

in riferimento al nuovo atto introduttivo. Gli effetti saranno solo quelli<br />

tipici della domanda davanti al giudice ad quem (28), con la particolar<strong>it</strong>à che<br />

l’interruzione-sospensione della prescrizione e/o l’impedimento della decadenza<br />

si attestano alla data dell’atto introduttivo davanti al giudice a quo (29).<br />

L’estrema delicatezza del profilo legato all’attuale assenza di norme che<br />

fissino un termine perentorio torna infine ad assumere la massima rilevanza<br />

per tutte le domande che, a segu<strong>it</strong>o di declinatoria di giurisdizione adottata<br />

prima di Corte cost. n. 77/2007, non sono state riproposte per lo spirare, medio<br />

tempore, di termini di decadenza o prescrizione. Non pare possibile<br />

escludere, per esse, la riattivazione della vicenda processuale (a seconda<br />

dei casi, ut supra, nella forma della riassunzione o della riproposizione), in<br />

quanto la Consulta ha chiar<strong>it</strong>o che l’ordinamento processuale impedisce<br />

che effetti di decadenza e/o prescrizione possano discendere dalla sola declinatoria<br />

di giurisdizione (30). E la conclusione dovrebbe a stretto rigore valere<br />

anche se, in ipotesi, fosse trascorso il più lungo tra i termini di riassunzione<br />

oggi previsti ex lege.<br />

(27) Si tratterebbe infatti di termine perentorio fissato dal giudice senza che la legge<br />

lo autorizzi in tal senso. Il che aprirebbe scenari piuttosto problematici laddove, ad es., il<br />

termine non venisse rispettato. Potrebbe dichiararsi la decadenza o l’inammissibil<strong>it</strong>à della<br />

domanda per tardiv<strong>it</strong>à rispetto ad un termine che, in buona sostanza, risulta pur sempre<br />

creato ex novo dal giudice? Ed ancora: potrebbe in ipotesi la Cassazione (restando nella<br />

prospettiva ristretta di queste pagine) fissare un termine diverso da quelli già codificati,<br />

e quale valore avrebbe tale fissazione? Potrebbero le parti, in alternativa, applicare uno<br />

dei diversi termini già previsti dalla legge? Come è possibile notare, a questi interrogativi<br />

non può che rispondere il legislatore, ogni opzione essendo astrattamente ipotizzabile, ma<br />

non certo de iure cond<strong>it</strong>o.<br />

(28) Amplius, in tal senso, Ricci, Declinatoria... ecc., c<strong>it</strong>., n. 4.<br />

(29) Quanto alla problematica degli atti di istruzione eventualmente compiuti nel<br />

processo chiuso a segu<strong>it</strong>o della declinatoria, ed alla conseguenza che essi vanno considerati<br />

atti di un altro processo, come tali valutabili nel nuovo v. ancora Ricci, Declinatoria... ecc.,<br />

c<strong>it</strong>. n. 2.<br />

(30) Ciò salvo che, ovviamente, i termini di decadenza e/o di prescrizione non siano<br />

maturati prima della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione.


ancora sugli effetti della pronuncia sulla giurisdizione ... 149<br />

La conclusione appare certo sconcertante, portando a r<strong>it</strong>enere sostanzialmente<br />

riattivabile la vicenda processuale sine die.<br />

Sarebbe però altrettanto sconcertante far discendere effetti di decadenza<br />

dalla possibil<strong>it</strong>à di riassumere il processo o riproporre la domanda dallo spirare<br />

di termini perentori non previsti dalla legge, e che comunque persino i<br />

giudici potrebbero, al più, ricavare in via estensiva o analogica non da una<br />

sola norma, ma da più norme che prevedono ciascuna termini diversi per<br />

estensione e decorrenza.<br />

La conclusione patrocinata non mira dunque a negare la necess<strong>it</strong>à sistematica<br />

di un termine di decadenza (quale che sia) in ipotesi siffatte (ciò che<br />

sarebbe davvero arduo dimostrare!) (31). Essa evidenzia piuttosto, e proprio<br />

(31) In tal senso (ed in risposta agli acuti rilievi di Acone, Giurisdizione e translatio<br />

iudicii... aspettando Godot, inRiv. dir. proc. 2007, 1603, nota 23) mi pare che la problematica<br />

del termine di riattivazione della vicenda giurisdizionale (nella forma della riassunzione<br />

o della riproposizione della domanda) prescinda dal termine di impugnazione previsto<br />

per le sentenze (anche rese) sulla giurisdizione.<br />

Fermo restando infatti che esse (qualora prevengano dai giudici di mer<strong>it</strong>o) possono<br />

essere impugnate esclusivamente nei termini di legge, spirati i quali passano in giudicato<br />

formale, resta impregiudicata la (diversa) questione dei termini in cui il processo deve essere<br />

riattivato, termini che allo stato non sono previsti da alcuna norma e che, ove ricavati<br />

in via analogica o estensiva, comportano i problemi evidenziati nel testo. La pendenza della<br />

l<strong>it</strong>e, sub specie di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, che<br />

l’a. esclude in caso di confl<strong>it</strong>to di giurisdizione, a me pare invece anche in tal caso (in particolare<br />

se il confl<strong>it</strong>to è negativo) presente proprio in virtù della sentenza della Consulta,<br />

che ne ha affermato il carattere di principio generale dell’ordinamento processuale. Tale<br />

l<strong>it</strong>ispendenza (nell’accezione supra indicata) è infatti per la Corte collegata non alla singola<br />

sentenza recante la declinatoria, ma piuttosto all’ordinamento letto in chiave cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />

orientata. Mi pare perciò che dopo la sentenza della Consulta gli effetti imped<strong>it</strong>ivi<br />

della decadenza e/o interruttivo-sospensivi della prescrizione debbano considerarsi fermi<br />

dopo ogni ipotesi di declinatoria di giurisdizione, e quindi anche nel caso della doppia declinatoria<br />

(da parte di giudici di mer<strong>it</strong>o di diversi plessi) che può dar luogo a ricorso in cassazione<br />

ex art. 362, comma 2º, n. 1 (come del resto mostra Cass., sez. un., 12 novembre<br />

2007, n. 23439, su cui v. amplius supra § 1). Non può dunque farsi distinzione tra declinatorie<br />

intervenute prima o dopo la pronuncia della Consulta, o tra declinatorie passate o<br />

meno in giudicato: il giudicato sulla giurisdizione non è infatti in grado di impedire (il permanere<br />

di quel frammento di l<strong>it</strong>ispendenza che è) la conservazione degli effetti della domanda,<br />

(conservazione che, non derivando dalla sentenza ma dal sistema, non può r<strong>it</strong>enersi<br />

imped<strong>it</strong>a o preclusa dal giudicato) ma solo di chiudere il processo davanti al giudice a quo,<br />

impedendo ivi la riproposizione della domanda. Neppure, trattandosi di giudicato sul r<strong>it</strong>o,<br />

vi è per definizione decisione sul mer<strong>it</strong>o, che, configurando un «rapporto esaur<strong>it</strong>o», potrebbe<br />

impedire l’applicazione della sentenza di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale. Le conseguenze indubbiamente<br />

gravi della r<strong>it</strong>enuta possibil<strong>it</strong>à di riattivazione sine die del processo (e quindi<br />

anche di processi in cui la declinatoria sia intervenuta da molto tempo) non dipendono dunque<br />

dall’applicazione dei principi fissati da Corte cost. n. 77/2007 a tutte le declinatorie di


150<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

sul presupposto di tale necess<strong>it</strong>à, come l’intervento del legislatore sia (almeno)<br />

in parte qua indispensabile, non potendo il principio di conservazione<br />

degli effetti della domanda operare concretamente senza un corredo di regole<br />

processuali ad hoc.<br />

4. – In cauda. L’intervento del legislatore si rivela, ut supra, indispensabile<br />

per far luce sui molti punti oscuri evidenziati, e su altri di non minore<br />

peso; al contempo esso dovrebbe tuttavia attentamente calibrarsi, come già<br />

autorevolmente auspicato (32), al di fuori dei profili squis<strong>it</strong>amente tecnicoprocessuali<br />

di cui sopra. Ciò vale, ad es., per l’eventual<strong>it</strong>à di modifiche della<br />

giurisdizione per ragioni di connessione, ad instar di quanto oggi avviene per<br />

la competenza.<br />

L’un<strong>it</strong>à funzionale della giurisdizione, che potrebbe cost<strong>it</strong>uirne la ratio,<br />

va infatti bilanciata con il carattere naturale che la Consulta ha riconosciuto,<br />

con la sentenza n. 204/2004, al giudice amministrativo ed ai giudici speciali;<br />

conclusione oggi ribad<strong>it</strong>a anche dalle sentenze nn. 64/2008 e 130/2008 (33)<br />

con le quali si è affermata la corrispondenza biunivoca tra giurisdizione tributaria<br />

e materia tributaria.<br />

Nei rapporti tra diversi plessi giurisdizionali i profili di natural<strong>it</strong>à del<br />

giudice appaiono dunque ancora oggi più stringenti che tra giudici dello stesso<br />

ordine.<br />

Una equiparazione in toto (34) dei profili dinamici della giurisdizione a<br />

giurisdizione, ma all’assenza di una disciplina legislativa che preveda termini di decadenza<br />

da tale potere di riattivazione.<br />

(32) Ancora Ricci, Declinatoria... ecc., c<strong>it</strong>., n. 6, di cui si condivide, in generale,<br />

l’auspicio alla prudenza del legislatore. Prudenza che andrebbe mantenuta anche su ogni<br />

profilo di generale equiparazione tra competenza e giurisdizione.<br />

(33) Corte cost. 14 marzo 2008, n. 64 ha dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art.<br />

2, comma 2º, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui consente che<br />

alla giurisdizione tributaria appartengano controversie relative alla debenza del canone, di<br />

cui all’art. 63 d.lgs. n. 446/1997 e succ. mod., non avente natura tributaria. Corte cost. 14<br />

maggio 2008, n. 130 ha invece dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’art. 2, comma 1º, del d.lgs. n.<br />

546/1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative<br />

alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche se conseguano a violazione di<br />

disposizioni non aventi natura tributaria.<br />

(34) Cioè non lim<strong>it</strong>atamente agli specifici profili della l<strong>it</strong>ispendenza in senso ampio<br />

consistenti nella conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Si tratta<br />

di profili complessi che i lim<strong>it</strong>i di questo scr<strong>it</strong>to non consentono di affrontare. Basti qui<br />

solo accennare alla circostanza che ove si ammettessero, ad es., deroghe alla giurisdizione<br />

per motivi di connessione, il relativo provvedimento dovrebbe potersi impugnare, ma innanzi<br />

a quale giudice? La Cassazione forse, come avviene oggi per la competenza? E come<br />

potrebbe ciò conciliarsi con la Cost<strong>it</strong>uzione, che impone che quelle di competenza siano<br />

questioni interne alle giurisdizioni amministrativa e contabile, non tangibili dall’organo


ancora sugli effetti della pronuncia sulla giurisdizione ... 151<br />

quelli della competenza potrebbe inoltre rivelarsi incompatibile con i rapporti<br />

ist<strong>it</strong>uzionali tra i diversi giudici speciali, ed in particolar modo con la complessa<br />

trama che la Cost<strong>it</strong>uzione ha creato per garantire la reciproca indipendenza<br />

della giurisdizione amministrativa e contabile da quella civile e del suo<br />

organo di vertice. Il legislatore non potrebbe perciò pregiudicare con scelte di<br />

natura tecnica un equilibrio interno voluto dalla stessa Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Clarice Delle Donne<br />

Dottore di ricerca<br />

di vertice della giurisdizione ordinaria? Ciò dimostra come sia da trattare con estrema cautela<br />

ogni aspetto relativo alla pura e semplice trasposizione alla giurisdizione dei meccanismi<br />

processuali oggi codificati per la competenza.


ATTUALITÀ LEGISLATIVA<br />

IL REGOLAMENTO C.E. N. 1393/2007<br />

SULLE NOTIFICAZIONI DI ATTI GIUDIZIALI<br />

NELL’AMBITO DEGLI STATI MEMBRI<br />

Sommario: 1. Il reg. C.E. n. 1348/2000, le proposte di modifica della Commissione<br />

e i lavori preparatori. – 2. Amb<strong>it</strong>o di applicazione e scelte generali<br />

del legislatore comun<strong>it</strong>ario. – 3. La notifica mediante trasmissione<br />

tra organi decentrati. La disciplina linguistica e il dir<strong>it</strong>to di rifiuto. – 4.<br />

La data e i costi della notificazione. – 5. Gli «altri» mezzi di notifica: la<br />

notifica per posta e la notifica c.d. diretta.<br />

1. – Il 13 novembre 2008 è entrata in vigore sotto forma del nuovo ed<br />

autonomo reg. C.E. 13 novembre 2007, n. 1393, la revisione della disciplina<br />

comun<strong>it</strong>aria, di cui al reg. C.E. 29 maggio 2000, n. 1348, delle notificazioni<br />

e comunicazioni di atti giudiziali e stragiudiziali nell’amb<strong>it</strong>o degli Stati<br />

membri.<br />

Tale processo di revisione è stato avviato, con proposta della Commissione<br />

7 luglio 2005 COM 2005/305 def, a segu<strong>it</strong>o delle verifiche e delle informazioni<br />

raccolte dalla Commissione – anche attraverso diffuse procedure<br />

di consultazione nell’amb<strong>it</strong>o della rete giudiziaria europea – in ordine all’applicazione<br />

del previgente reg. C.E. n. 1348/2000, verifiche ed informazioni<br />

conflu<strong>it</strong>e nell’omonimo rapporto sull’applicazione del 1º ottobre 2004 (1).<br />

Seppur il reg. C.E. n. 1348/2000 ha rappresentato comunque un considerevole<br />

miglioramento per tutti gli operatori della giustizia in relazione alle<br />

notifiche all’estero tra Stati membri (2) – le quali, prima dell’introduzione<br />

(1) COM/2004/603 def, rapporto peraltro esplic<strong>it</strong>amente previsto dall’art. 24 del reg.<br />

1348/2000.<br />

(2) Al riguardo, giova rilevare che già soltanto la scelta del regolamento, in luogo<br />

della direttiva – scelta auspicata dal Parlamento Europeo (vedine la relazione AS-0060/<br />

1999 def. dell’11 novembre 1999) – ha consent<strong>it</strong>o un’attuazione omogenea delle disposizioni<br />

comun<strong>it</strong>arie, concorrendo così a rendere più agevole la cooperazione tra organi dei<br />

singoli Stati membri.


154<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

della disciplina uniforme, erano vincolate al rispetto del sistema centralizzato<br />

di cui alla Convenzione dell’Aja del 1965, salva la presenza di trattati bilaterali<br />

più favorevoli – non sono mancate difficoltà applicative e problemi interpretativi.<br />

In particolare, l’indagine intrapresa dall’esecutivo comun<strong>it</strong>ario, da un lato,<br />

aveva sin dall’inizio evidenziato alcune lacune derivanti dalla insufficiente<br />

padronanza dello strumento da parte degli organi locali incaricati, che<br />

comportavano, in particolare, errori nella trasmissione degli atti ed allungamento<br />

dei tempi necessari per il compimento dell’intero procedimento, dall’altro<br />

lato, erano emerse difficoltà pratiche conseguenti alla mancata trasparenza<br />

in ordine ai costi e alla loro composizione, variabili tra Stato e Stato, a<br />

seconda che l’incaricato per il processo di notificazione nel singolo paese<br />

membro fosse o meno un libero professionista. Si sottolineavano poi i principali<br />

problemi di natura strettamente interpretativa sorti nell’immediato dell’entrata<br />

in vigore della disciplina uniforme: così in particolare, in relazione<br />

alla disciplina relativa alla lingua dell’atto da notificare ed alla possibil<strong>it</strong>à per<br />

il ricevente di rifiutare la notificazione di un atto redatto o non accompagnato<br />

da una traduzione in una lingua differente da quella della sua nazional<strong>it</strong>à oda<br />

quella dello Stato richiesto della notifica, od ancora in relazione al termine di<br />

compimento del procedimento notificatorio, con particolare riguardo al sistema<br />

della c.d. doppia data, adottato da alcuni Stati membri ed ignoto ad altri.<br />

A segu<strong>it</strong>o delle predette indagini e consultazioni, nell’ottobre del 2005<br />

la Commissione ha adottato una proposta di emendamento del reg. C.E. n.<br />

1348/2000 (3), poi trasformata, su indicazione del Consiglio e del Parlamento<br />

Europeo (4), nella proposta (5) di un vero e proprio nuovo strumento legislativo<br />

che sost<strong>it</strong>uisce, abrogandolo quello precedente, onde consentirne un «più<br />

facile accesso e lettura» (6), nuovo regolamento che, come detto, è stato al<br />

fine approvato, con procedura di co-decisione, nel novembre 2007.<br />

Qui di segu<strong>it</strong>o verranno quindi esaminate sinteticamente, ed a prima lettura,<br />

le principali modifiche introdotte dal nuovo regolamento rispetto alla disciplina<br />

previgente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia<br />

che ha avuto modo di formarsi nel vigore del regolamento 1348.<br />

2. – La prima modifica rilevante – oltre all’inserzione di ulteriori considerando<br />

che giustificano la novellazione/sost<strong>it</strong>uzione del testo precedente –<br />

(3) Sulla quale v. ad esempio il contributo di B. Sujecki, Verordnugsvorschlag zur<br />

Änderung der Europäischen Zustellungsverordnung – Ein Schr<strong>it</strong>t in die richtige Richtung,<br />

in EuZW – Eur. Ze<strong>it</strong>schrift für Wirtschafsrecht 2006, I, 1.<br />

(4) V. Risoluzione legislativa 4 luglio 2006, in Gazz.uff.com.eur.2006, C 303<br />

E/69.<br />

(5) V. Proposta 1º dicembre 2006, COM(2006) 751 def.<br />

(6) Cfr. considerando 27.


il regolamento c.e. n. 1393/2007 sulle notificazioni ... 155<br />

riguarda l’amb<strong>it</strong>o di applicazione, di cui all’art. 1, che rimane quello, di consuetudine,<br />

«civile e commerciale», con le ulteriori specificazioni (presente, la<br />

prima, anche nel reg. C.E. 44/2001 c.d. «Bruxelles I») che è esclusa «la materia<br />

fiscale, doganale o amministrativa, [e] la responsabil<strong>it</strong>à dello Stato per<br />

atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»)» (7).<br />

Specificazione probabilmente inutile, in quanto appunto corrispondente ad<br />

una nozione che cost<strong>it</strong>uisce ius commune del dir<strong>it</strong>to processuale di matrice<br />

comun<strong>it</strong>aria: «persone n’en douta<strong>it</strong>, mais cela va mieux en disant» ha comunque<br />

chiosato, con pragmatismo, un primo commentatore francese (8).<br />

Il regolamento conferma ed anzi rafforza poi il «doppio binario» del<br />

procedimento notificatorio: da un lato, la notifica tram<strong>it</strong>e trasmissione degli<br />

atti tra gli organi decentrati, dall’altro la notifica diretta (per posta, per ufficio<br />

consolare ovvero tram<strong>it</strong>e l’invest<strong>it</strong>ura dell’organo deputato alla notifica dello<br />

Stato richiesto) riguardo alla quale sono state peraltro soppresse, come si vedrà<br />

meglio di segu<strong>it</strong>o, talune facoltà degli Stati membri di disciplinare ovvero<br />

lim<strong>it</strong>are ovvero addir<strong>it</strong>tura porre riserve al loro utilizzo.<br />

In relazione al concorso tra diversi procedimenti notificatori, si era posto,<br />

nel vigore del reg. C.E. n. 1348/2000, il dubbio in ordine alla sussistenza<br />

di una gerarchia tra i mezzi di notifica che vedeva quale strumento ordinario<br />

la trasmissione degli atti tra gli organi decentrati previsto dalla prima sezione<br />

del regolamento nei confronti degli «altri mezzi» contemplati dalla successiva<br />

sezione: tale dubbio è stato risolto dalla Corte di Giustizia, con la sentenza<br />

9 febbraio 2006 (9) che ha recisamente negato che vi sia un rapporto gerarchico<br />

tra notifica tram<strong>it</strong>e enti designati e notifica per posta. Nella medesima<br />

occasione la Corte ha altresì chiar<strong>it</strong>o che, in caso di cumulo di una notificazione<br />

tram<strong>it</strong>e organi locali con una notificazione per posta, l’eventuale termine<br />

processuale – nella specie si trattava del termine per impugnare una sentenza<br />

decorrente appunto dalla notifica – principia dalla prima notifica validamente<br />

perfezionatasi.<br />

3. – In relazione alla notifica per rogatoria, che avviene attraverso la trasmissione<br />

da parte dell’organo nazionale decentrato al corrispondente organo<br />

locale dello Stato ricevente, il legislatore comun<strong>it</strong>ario è intervenuto principalmente<br />

in ordine alla disciplina del dir<strong>it</strong>to di rifiuto, eserc<strong>it</strong>abile nel caso in cui<br />

l’atto non sia stato redatto in lingua compresa dal ricevente ovvero non sia accompagnato<br />

da idonea traduzione, nonché in ordine ai tempi del procedimento.<br />

(7) Specificazione, quest’ultima, introdotta dalla Posizione Comune del Consiglio<br />

del 28 giugno 2007 n. 10/2007.<br />

(8) Così C. Nourissat, Le règlement (CE) nº 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif<br />

à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale:<br />

ce qui va changer dans un an, inProcédures 2008, 2, alerte 3.<br />

(9) In causa C-473/04, Plumex.


156<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Tale ultimo intervento prevede, attraverso una modifica dell’art. 7, che<br />

l’organo ricevente prenda tutte le misure necessarie per notificare o comunicare<br />

l’atto nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese dalla ricezione.<br />

È evidente peraltro che l’omesso rispetto di tale termine acceleratorio<br />

non ha alcuna conseguenza sulla valid<strong>it</strong>à della notifica tardiva, imponendo<br />

soltanto all’organo ricevente di avvisare immediatamente l’organo m<strong>it</strong>tente<br />

e di proseguire nel compimento delle attiv<strong>it</strong>à necessarie alla notifica, fatta salva<br />

diversa indicazione dell’organo m<strong>it</strong>tente.<br />

Nonostante tale previsione sia stata enfatizzata dagli organi comun<strong>it</strong>ari,<br />

ovviamente pare a chi scrive che la norma possa essere catalogata tra i «buoni<br />

propos<strong>it</strong>i» del legislatore comun<strong>it</strong>ario (10), quali si trovano spesso elencati<br />

nei numerosi considerando dei testi legislativi europei.<br />

Di maggior rilievo, anche perché la previgente norma aveva dato luogo<br />

ad alcune incertezze interpretative, è il nuovo art. 8 che regola, in combinato<br />

disposto con l’art. 5, il regime linguistico delle notificazioni, disciplinando la<br />

necess<strong>it</strong>à di traduzione dell’atto notificando e il dir<strong>it</strong>to di rifiuto del destinatario,<br />

laddove l’atto non rispetti i requis<strong>it</strong>i linguistici. Tale regime linguistico<br />

è stato peraltro espressamente esteso, dall’art. 8, alinea 4, anche agli «altri<br />

mezzi di trasmissione» (via consolare, postale e diretta) previsti dalla seconda<br />

sezione del regolamento.<br />

In ordine al primo profilo, giova innanzi tutto sottolineare che il regolamento<br />

in commento conferma l’orientamento della Corte di Giustizia in ordine<br />

al fatto che la traduzione dell’atto cost<strong>it</strong>uisce soltanto un’eventual<strong>it</strong>à che<br />

discende o dalla scelta libera del m<strong>it</strong>tente ovvero dall’esercizio del dir<strong>it</strong>to di<br />

rifiuto dell’atto da parte del destinatario (11).<br />

(10) Così anche B. Sujecki, Die reformierte Zustellungsverordnung, inNeue juristische<br />

Wochensschrift 2008, 1628 ss., spec. 1630.<br />

(11) Ha osservato, in particolare, C. Giust. CE, sez. III, 8 maggio 2008, C-14/07,<br />

Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner, punti 56 ss. che «dall’esame delle disposizioni,<br />

rispettivamente, delle convenzioni dell’Aia del 1965, di Bruxelles e del 1997, dei regolamenti<br />

nn. 1348/2000 e 44/2001, nonché delle comunicazioni degli Stati membri in conform<strong>it</strong>à<br />

all’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1348/2000 risulta che, nelle materie disciplinate da<br />

tali disposizioni, la traduzione di una domanda giudiziale effettuata a cura del richiedente<br />

non è considerata, né dal legislatore comun<strong>it</strong>ario né dagli Stati membri, quale elemento indispensabile<br />

all’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti della difesa del convenuto, essendo soltanto necessario<br />

che quest’ultimo disponga del tempo sufficiente a consentirgli di far tradurre l’atto e di organizzare<br />

la sua difesa. Una tale scelta del legislatore comun<strong>it</strong>ario e degli Stati membri non<br />

è in contrasto con la tutela dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali quale risulta dalla CEDU. Infatti, l’art. 6,<br />

n. 3, lett. a), di questa convenzione, secondo il quale ogni accusato ha, in particolare, dir<strong>it</strong>to<br />

a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un<br />

modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, è applicabile<br />

soltanto in materia penale. Nessuna disposizione della CEDU impone la traduzione di


il regolamento c.e. n. 1393/2007 sulle notificazioni ... 157<br />

Tale dir<strong>it</strong>to è oggi eserc<strong>it</strong>abile, nell’ipotesi in cui l’atto non sia redatto o<br />

tradotto in una lingua compresa dal destinatario ovvero nella lingua ufficiale<br />

dello Stato richiesto, immediatamente, nel momento stesso della ricezione<br />

dell’atto, ovvero in un termine (che mi pare) di decadenza di 7 giorni da quest’ultima,<br />

termine un<strong>it</strong>ario che supera le difformi discipline nazionali emerse<br />

nel vigore del reg. C.E. n. 1348/2000 (12). A tal fine il legislatore comun<strong>it</strong>ario<br />

ha previsto che l’organo notificante informi il destinatario dell’esistenza e<br />

delle modal<strong>it</strong>à di esercizio di tale dir<strong>it</strong>to, tram<strong>it</strong>e la consegna di uno specifico<br />

formulario, allegato sub II al testo in commento, redatto in tutte le lingue degli<br />

Stati membri (13).<br />

Da segnalare è innanzi tutto l’impossibil<strong>it</strong>à di rifiutare l’atto, laddove sia<br />

redatto o tradotto in qualsiasi lingua compresa dal ricevente, anche diversa<br />

dalla lingua ufficiale del luogo della notifica e dalla lingua ufficiale dello Stato<br />

m<strong>it</strong>tente (14): ciò dovrebbe consentire, nell’amb<strong>it</strong>o del commercio internazionale,<br />

un maggiore utilizzo, da parte del richiedente la notifica, della più<br />

«agevole» lingua inglese (15) o comunque della lingua utilizzata dalle parti<br />

nel rapporto commerciale.<br />

una domanda giudiziale in materia civile e commerciale. Di conseguenza, se il legislatore<br />

comun<strong>it</strong>ario ha scelto, con l’art. 8 del regolamento n. 1348/2000, di permettere al destinatario<br />

di un atto di rifiutarlo qualora questo non sia tradotto in una lingua ufficiale dello Stato<br />

membro richiesto, o in una lingua dello Stato membro m<strong>it</strong>tente da lui compresa, è stato<br />

principalmente allo scopo di determinare, in modo uniforme, chi debba assicurare la traduzione<br />

di tale atto ed assumerne il costo nella fase della sua notificazione o comunicazione».<br />

(12) Il legislatore comun<strong>it</strong>ario ha infatti r<strong>it</strong>enuto opportuno disciplinare direttamente<br />

il termine entro il quale è consent<strong>it</strong>o l’esercizio del dir<strong>it</strong>to di rifiuto, a fronte di una regolamentazione<br />

nazionale che, con le sue difform<strong>it</strong>à, creava incertezza nell’applicazione del<br />

dir<strong>it</strong>to di rifiuto. Basti pensare all’Austria ove si r<strong>it</strong>eneva applicabile il § 12, alinea 2, della<br />

Zustellungsgesetz che prevede un termine di appena 3 giorni per il rifiuto dell’atto non propriamente<br />

tradotto (v. al riguardo, P. Sander, in N. Rachauer-P. Sander-W. Wessely (a cura<br />

di), Österreichisches Zustellrecht. Kommentar, Vienna-New York 2007, 375).<br />

(13) V. C. Nourissat, Le règlement (CE) nº 1393/2007, c<strong>it</strong>. Nel vigore del regolamento<br />

1348/00 si era peraltro sottolineato (R. Hausmann, Auslegungsprobleme der Europäischen<br />

Zustellungsverordnung, inEur. legal forum 2007, II, 1 ss., spec. 12) come la previsione<br />

di un dir<strong>it</strong>to di rifiuto tutelasse a sufficienza il destinatario, purché quest’ultimo fosse<br />

reso edotto dell’esistenza di tale dir<strong>it</strong>to, cosa che non sempre avveniva, considerata la<br />

scarsa conoscenza da parte degli ufficiali giudiziari o degli incaricati per le notifiche del<br />

sistema comun<strong>it</strong>ario in commento, tanto più in caso di utilizzo da parte dell’organo locale<br />

dello Stato richiesto della notifica per posta (v. ad es. § 175 ZPO).<br />

(14) Il regolamento 1348 lim<strong>it</strong>ava appunto a quest’ultima ipotesi – lingua ufficiale<br />

dello Stato m<strong>it</strong>tente – la rilevanza della comprensione da parte del destinatario della lingua<br />

in cui fosse redatto l’atto, mentre oggi l’atto può essere notificato in qualsiasi lingua compresa<br />

dal destinatario.<br />

(15) Così ad esempio R. Hausmann, Auslegungsprobleme der Europäischen Zustel-


158<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Proprio a tale ultimo riguardo, e con precipuo riferimento all’utilizzo<br />

dell’inglese quale comune lingua utilizzata dalle parti, ci si può peraltro chiedere<br />

se sia sufficiente una comprensione elementare della lingua straniera, o<br />

sia al contrario necessaria una conoscenza diffusa che consenta la comprensione<br />

anche dei termini tecnico-giuridici utilizzati nell’atto notificato.<br />

Pure con riguardo a siffatta fattispecie entrano infatti in confl<strong>it</strong>to, da un<br />

lato, la sped<strong>it</strong>ezza del procedimento notificatorio, dall’altro i dir<strong>it</strong>ti di difesa<br />

del soggetto al quale l’atto è indirizzato.<br />

Chi scrive r<strong>it</strong>iene che non sia sufficiente una conoscenza elementare della<br />

lingua, essendo al contrario indispensabili nozioni che consentano di comprendere<br />

la natura dell’atto notificato, nonché l’eventuale necess<strong>it</strong>à di rivolgersi<br />

tempestivamente ad un legale per compiere atti processuali (16). Vero è<br />

che in tale ultimo caso la posizione del soggetto ricevente è comunque maggiormente<br />

garant<strong>it</strong>a dal riconoscimento del dir<strong>it</strong>to di rifiuto che consente una<br />

sostanziale «autovalutazione» del livello di comprensione della lingua straniera<br />

(17).<br />

Resta comunque problematica, nel caso di esercizio di tale dir<strong>it</strong>to, la<br />

prova della sufficiente ovvero insufficiente conoscenza da parte di quest’ultimo<br />

della lingua dell’atto, tale da rendere abusivo ovvero lec<strong>it</strong>o il rifiuto e<br />

sostanzialmente perfetta la notifica, anche per il destinatario, sin dalla prima<br />

trasmissione (18). Al riguardo, ci si potrebbe domandare su quale parte gravi<br />

l’onere della prova della conoscenza/non conoscenza della lingua. Se si considera<br />

che la non comprensione della lingua in cui è redatto o tradotto l’atto<br />

lungsverordnung, c<strong>it</strong>., 13 che rileva peraltro come l’utilizzo dell’inglese potrebbe consentire<br />

la notifica del medesimo atto tradotto a più convenuti domiciliati in una plural<strong>it</strong>à di<br />

Stati membri.<br />

(16) V. al riguardo anche C. Giust. CE, sez. III, 8 maggio 2008, C-14/07, Ingenieurbürò<br />

Michael Weiss und Partner, Punti 80 e ss. che ha rilevato come il grado di conoscenza<br />

di una lingua, necessario ad escludere la necess<strong>it</strong>à di una traduzione, non equivale al<br />

grado sufficiente per la redazione di corrispondenza, dovendo il destinatario conoscere<br />

la lingua straniera con approfondimento tale da essere in grado di svolgere le proprie difese<br />

in giudizio. Cfr. pure OLG München, in IPRspr. 2003, 185 che ha r<strong>it</strong>enuto non sufficiente<br />

la conoscenza «commerciale» della lingua straniera, essendo necessaria la conoscenza del<br />

linguaggio processuale.<br />

(17) Sul punto cfr. C. Giust. CE, sez. III, 8 maggio 2008, C-14/07, c<strong>it</strong>., punti 82-84<br />

la quale ha però negato che il destinatario possa essere arb<strong>it</strong>ro del grado di comprensione<br />

della lingua straniera sufficiente per rendere illeg<strong>it</strong>timo il dir<strong>it</strong>to di rifiuto, «in quanto ciò<br />

equivarrebbe a far dipendere l’effettiv<strong>it</strong>à della notificazione o della comunicazione dalla<br />

buona volontà del destinatario dell’atto».<br />

(18) Nel senso che, in caso di esercizio abusivo del dir<strong>it</strong>to di rifiuto, si debba far riferimento,<br />

ai fini della data della notifica, al perfezionamento del primo tentativo, al quale<br />

abbia fatto segu<strong>it</strong>o il rifiuto da parte del destinatario v. B. Sujecki, Die reformierte Zustellungsverordnung,<br />

c<strong>it</strong>., 1630.


il regolamento c.e. n. 1393/2007 sulle notificazioni ... 159<br />

cost<strong>it</strong>uisce fatto cost<strong>it</strong>utivo del dir<strong>it</strong>to al rifiuto e che tale dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uisce<br />

eccezione al sistema comun<strong>it</strong>ario delle notifiche di atti giudiziali, appare<br />

più corretto addossare l’onere probatorio al ricevente (19), fatta salva l’intrinseca<br />

difficoltà di dimostrare un fatto negativo. Intrinseca difficoltà che dovrebbe<br />

suggerire semmai una revisione del regolamento sul punto.<br />

Ulteriore problematica sorge, sempre con riguardo alla conoscenza della<br />

lingua, in relazione alle persone giuridiche: la dottrina che si è occupata di<br />

tali ipotesi si è condivisibilmente espressa nel senso che sia necessario fare<br />

riferimento, non tanto alla persona che riceve in prima persona la notifica,<br />

ma al soggetto nelle cui mani, in ottemperanza all’organizzazione interna dell’ente,<br />

l’atto è destinato (20).<br />

In ogni caso, si deve altresì considerare che l’art. 8 specifica ulteriormente<br />

che, in ipotesi di rifiuto per difetto di traduzione in lingua compresa<br />

dal ricevente, la notifica si deve considerare perfetta nel momento in cui<br />

sia stata trasmessa conformemente al regolamento idonea traduzione, fatta<br />

salva la scissione del momento perfezionativo per il m<strong>it</strong>tente, nel caso in<br />

cui la legge dello Stato m<strong>it</strong>tente preveda un termine di prescrizione o decadenza<br />

per far valere giudizialmente un dir<strong>it</strong>to, di talché, in tale frangente e<br />

per tali effetti, la notifica si considererà perfezionata, per il m<strong>it</strong>tente, al momento<br />

della consegna del primo atto (21).<br />

A fronte delle suddette previsioni, appare comunque consigliabile, da un<br />

punto di vista meramente pragmatico e «tuzioristico», inviare sin dall’inizio<br />

(19) Nel senso che l’onere della prova della non comprensione della lingua in cui è<br />

redatto l’atto gravi sul destinatario della notificazione, v. ad es. P. Schlosser, Eu-Zivilprozessrecht,<br />

2 a ed., München 2003, 534. Cfr. anche R. Hausmann, Auslegungsprobleme der<br />

Europäischen Zustellungsverordnung, c<strong>it</strong>., 9 ove ulteriori riferimenti che sottolinea peraltro<br />

come un eventuale difforme giudizio da parte del giudice dell’exequatur potrebbe comportare<br />

l’impossibil<strong>it</strong>à di riconoscimento della pronuncia per violazione del dir<strong>it</strong>to al contradd<strong>it</strong>torio<br />

tutelato dall’art. 34, nr. 2 del reg. C.E. n. 44/01.<br />

(20) P. Schlosser, Eu-Zivilprozessrecht, c<strong>it</strong>., 534. V. pure P. Sander, in N. Rachauer-<br />

P. Sander-W. Wessely (a cura di), Österreichisches Zustellrecht. Kommentar, c<strong>it</strong>., 374<br />

nonché R. Hausmann, Auslegungsprobleme der Europäischen Zustellungsverordnung,<br />

c<strong>it</strong>., 9.<br />

(21) Tale principio era già stato enunciato, nella vigenza del reg. C.E. n. 1348/2000,<br />

dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 8 novembre 2005, in causa C- 443/03, Götz Leffler,<br />

di cui anche di segu<strong>it</strong>o nel testo. La Corte del Lussemburgo aveva rilevato che «la data<br />

di una notificazione o comunicazione può essere importante anche per il richiedente, ad<br />

esempio, allorché l’atto notificato è un ricorso da presentarsi entro un termine perentorio<br />

oèdiretto ad interrompere una prescrizione», con la conseguenza che – escluso che l’omissione<br />

della traduzione implichi ex se null<strong>it</strong>à della notifica – «il richiedente deve poter<br />

fruire, quanto alla data, dell’effetto della notificazione o comunicazione iniziale, sempreché<br />

abbia avuto la diligenza di sanare il vizio mediante l’invio di una traduzione nel più breve<br />

tempo possibile».


160<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

l’atto corredato da traduzione nella lingua ufficiale dello Stato richiesto, tenendo<br />

peraltro presente che l’eventuale esercizio del dir<strong>it</strong>to di rifiuto da parte<br />

del ricevente, se certamente non impedisce, attraverso la successiva sanatoria,<br />

l’immediato esplicarsi dell’efficacia della notifica a favore del soggetto che<br />

l’ha richiesta, comporta comunque il differimento per la parte ricevente,<br />

del perfezionamento del procedimento, con conseguente allungamento dei<br />

tempi processuali. Basti pensare all’ipotesi in cui, a segu<strong>it</strong>o della notifica dell’atto<br />

di c<strong>it</strong>azione in lingua non compresa dal destinatario, quest’ultimo eserc<strong>it</strong>i<br />

il proprio dir<strong>it</strong>to di rifiuto, al quale sia segu<strong>it</strong>o un secondo invio accompagnato<br />

dalla prescr<strong>it</strong>ta traduzione. È evidente che in tale fattispecie i termini<br />

a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. dovranno computarsi soltanto dalla<br />

seconda notifica, con la conseguente null<strong>it</strong>à, in caso di mancato rispetto<br />

dei medesimi, dell’atto introduttivo e ordine di rinnovazione, in caso di contumacia,<br />

ovvero differimento della prima udienza, nell’ipotesi opposta.<br />

Nello stesso tempo, giova rilevare che il rispetto della disciplina in tema<br />

di avviso dell’esistenza del dir<strong>it</strong>to di rifiuto dovrebbe comunque tutelare il<br />

m<strong>it</strong>tente da ogni rischio di opposizione in sede di riconoscimento/esecuzione<br />

della sentenza emanata in contumacia ai sensi del reg. C.E. n. 44/01, da parte<br />

del soggetto che lamenti di non essere venuto a conoscenza dell’atto giudiziario<br />

(22).<br />

Sempre in tema di lingua dell’atto notificando, si deve altresì segnalare<br />

che la Corte di Giustizia ha avuto già modo di occuparsi in due occasioni della<br />

disciplina in commento, segno inequivocabile che il suddetto tema cost<strong>it</strong>uisce<br />

il principale punto di frizione tra esigenze di sped<strong>it</strong>ezza e tutela del<br />

chiamato in giudizio.<br />

Il primo intervento della Corte del Lussemburgo, con la sentenza 8 novembre<br />

2005 (23), è stato originato dall’esercizio del dir<strong>it</strong>to di rifiuto a fronte<br />

(22) Cfr. C. Giust. CE, 13 ottobre 2005, C-522/03, Scania Finance France S.A. la<br />

quale, pronunciandosi su una questione pregiudiziale relativa all’art. 27, punto 2 della Convenzione<br />

di Bruxelles sollevata in relazione ad una notifica effettuata, prima dell’entrata in<br />

vigore del regolamento 1348, attraverso il ricorso alle norme interne – in particolare, ad<br />

una forma di notifica f<strong>it</strong>tizia, mediante il depos<strong>it</strong>o dell’atto presso la Procura Generale, contemplata<br />

dagli artt. 684 e ss. del nuovo codice di procedura civile francese – ha chiar<strong>it</strong>o<br />

come, ai fini del riconoscimento ed esecuzione di una sentenza straniera, la regolar<strong>it</strong>à della<br />

notifica dell’atto giudiziario a convenuto domiciliato all’estero debba essere valutata in<br />

conform<strong>it</strong>à delle disposizioni convenzionali (oggi del regolamento comun<strong>it</strong>ario), non potendo<br />

aver rilievo le disposizioni interne contemplanti forme f<strong>it</strong>tizie di notifica (c.d. remise<br />

au parquet). Sul tema della c.d. fiktive Inlandszustellung v. ad es. R. Hausmann, Auslegungsprobleme<br />

der Europäischen Zustellungsverordnung, c<strong>it</strong>., 6 e ss.<br />

(23) In causa C-443/03, Götz Leffler, pubblicata in Riv. dir. int. 2006, II, 497, nonché<br />

inInt’l Lis 2006, 2, 72 con nota di P. Biavati, Le conseguenze della mancata traduzione<br />

di un atto giudiziario notificato in un altro paese dell’UE einDir. com. scambi


il regolamento c.e. n. 1393/2007 sulle notificazioni ... 161<br />

della notifica di un atto di impugnazione non correttamente tradotto ai sensi<br />

dell’art. 8 dell’allora vigente reg. C.E. n. 1348/2000. In particolare, il giudice<br />

rem<strong>it</strong>tente – nel caso di specie l’Hoge Raad der Nederland – ha sottoposto<br />

alla Corte tre questioni pregiudiziali, riguardanti: (a) la sanabil<strong>it</strong>à del vizio<br />

discendente dall’omesso rispetto delle disposizioni sulla lingua di cui all’art.<br />

8; (b) in caso di risposta negativa al primo ques<strong>it</strong>o, le conseguenze giuridiche<br />

di tale vizio; (c) per il caso di risposta pos<strong>it</strong>iva al primo ques<strong>it</strong>o, le modal<strong>it</strong>à<br />

in cui può avvenire la sanatoria.<br />

In relazione alla prima questione, la Corte ha innanzi tutto rilevato che le<br />

final<strong>it</strong>à del regolamento di garantire la rapid<strong>it</strong>à e l’efficacia della trasmissione<br />

degli atti, nonché «l’efficacia pratica che va riconosciuta alla possibil<strong>it</strong>à prevista<br />

dagli artt. 5 e 8 del detto regolamento, di non far tradurre l’atto nella<br />

lingua ufficiale dello Stato richiesto», escludono che l’omissione della traduzione<br />

sia sanzionabile con la null<strong>it</strong>à dell’atto e consentono, al contrario, di<br />

sanare la mancanza di traduzione (24). Tale soluzione si impone a livello<br />

di interpretazione autonoma del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, dovendosi escludere<br />

che le conseguenze del rifiuto dell’atto siano stabil<strong>it</strong>e dal dir<strong>it</strong>to nazionale,<br />

pena altrimenti la frustrazione degli obiettivi di creazione di uno spazio comune<br />

di giustizia.<br />

In ordine alle modal<strong>it</strong>à concrete per sanare il vizio, la Corte di Giustizia<br />

ha giudicato che si debbano utilizzare le modal<strong>it</strong>à previste dal regolamento<br />

stesso, soluzione che, come visto, è stata esplic<strong>it</strong>amente recep<strong>it</strong>a dal nuovo<br />

art. 8, comma 3º, del reg. C.E. n. 1393/2007.<br />

Il secondo recentissimo intervento della Corte di Giustizia datato 8 maggio<br />

2008 (25), trae origine da una controversia insorta tra la camera di commercio<br />

di Berlino e un noto studio di arch<strong>it</strong>ettura inglese al quale era stato<br />

commissionata la progettazione di un intervento edilizio. Il rapporto contrat-<br />

int. 2006, 64 con nota di E. Adobati, L’atto giudiziario o extragiudiziario notificato ai sensi<br />

del regolamento CE n. 1348/2000 rimane valido anche se viene rifiutato per mancanza<br />

della traduzione nella lingua del paese di destinazione.<br />

(24) Tale conclusione si giustificherebbe anche in forza della menzione, da parte dell’art.<br />

8, comma 2º, dei «documenti di cui si chiede la traduzione», il che significherebbe<br />

che è possibile, per il destinatario, domandare una traduzione e, pertanto, per il m<strong>it</strong>tente,<br />

rimediare alla mancanza di traduzione, inviando la traduzione richiesta. Inoltre, il formulario<br />

tipo che certifica la notificazione non include il rifiuto dell’atto tra le eventuali cause<br />

di mancata notificazione. Infine, con tipico argomento per inconvenientem, «ammettere<br />

che non si possa mai rimediare a tale rifiuto lederebbe i dir<strong>it</strong>ti del m<strong>it</strong>tente in maniera tale<br />

che questi non si accollerebbe mai il rischio di notificare un atto non tradotto, il che comprometterebbe<br />

l’util<strong>it</strong>à del regolamento e, in particolare, delle sue disposizioni relative alla<br />

traduzione degli atti, che concorrono alla final<strong>it</strong>à di garantire la rapid<strong>it</strong>à della trasmissione<br />

di questi ultimi».<br />

(25) C. Giust. CE, sez. III, 8 maggio 2008, C-14/07, c<strong>it</strong>.


162<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

tuale prevedeva che tutta la corrispondenza e le prestazioni venissero redatte<br />

in lingua tedesca. La camera di commercio, a fronte di alcuni inadempimenti<br />

dello studio inglese, agiva in giudizio in Germania, notificando dapprima<br />

l’atto introduttivo, con i relativi allegati, in lingua tedesca, ed in un secondo<br />

tempo, a fronte del rifiuto di cui all’art. 8 del reg. C.E. n. 1348/2000, provvedendo<br />

ad una nuova notifica dell’atto, questa volta tradotto in lingua inglese,<br />

atto sempre accompagnato dagli allegati non tradotti (26). Pure in questo<br />

caso, lo studio inglese rifiutava la ricezione contestando la mancata traduzione<br />

degli allegati e sollevava, sul presupposto che anche la seconda notifica<br />

fosse nulla, eccezione di prescrizione. I giudici di prime e seconde cure respingevano<br />

l’eccezione, che veniva riproposta innanzi al Bundesgerichtshof<br />

(27), il quale sollevava innanzi alla Corte di Giustizia le seguenti tre questioni<br />

pregiudiziali: (a) se debba essere negato il dir<strong>it</strong>to di rifiuto laddove soltanto<br />

i documenti allegati non rispettino i requis<strong>it</strong>i linguistici dell’art. 8; (b) in<br />

caso di soluzione negativa della prima questione, se si possa r<strong>it</strong>enere «compresa»<br />

dal destinatario la lingua straniera che questi, nell’esercizio della sua<br />

professione, abbia convenuto con la controparte di utilizzare per la corrispondenza;<br />

(c) in caso di soluzione negativa anche della precedente questione, se<br />

comunque non sia leg<strong>it</strong>timo l’esercizio della facoltà di rifiuto, laddove una<br />

parte abbia convenuto l’utilizzo di una determinata lingua per la corrispondenza<br />

e gli allegati, non tradotti, riguardino tale corrispondenza e siano redatti<br />

nella lingua convenuta.<br />

La Corte del Lussemburgo, pur prendendo atto che le legislazioni di alcuni<br />

Stati membri (tra i quali appunto la Germania) prescrivono che l’atto introduttivo<br />

sia notificato in uno con i documenti nello stesso richiamati, elabora<br />

una nozione autonoma dell’atto giudiziale da notificare, desumibile dalle<br />

fonti comun<strong>it</strong>arie – in particolare dagli artt. 19, 26 e 34 del reg. C.E. n. 44/<br />

2001 (c.d. «Bruxelles I») – e coincidente con la nozione di domanda giudiziale.<br />

Domanda giudiziale che viene defin<strong>it</strong>a, sulla scorta della propria giurisprudenza<br />

(28) formatasi nel vigore della Convenzione di Bruxelles del 1968,<br />

quale «atto la cui comunicazione o notificazione al convenuto, effettuata regolarmente<br />

e in tempo utile, pone quest’ultimo in grado di far valere i suoi<br />

dir<strong>it</strong>ti». Per adempiere a tali final<strong>it</strong>à l’atto deve poi «consentire di identificare<br />

(26) Giova rammentare che il § 131 della ZPO prevede che l’atto introduttivo del<br />

giudizio debba essere accompagnato dai documenti al quale questi fanno riferimento, di<br />

talché anche questi ultimi devono essere notificati al convenuto, a meno che la controparte<br />

non ne conosca già il contenuto ovvero gli stessi siano voluminosi, nel qual caso è sufficiente<br />

la mera indicazione nell’atto dei documenti rilevanti.<br />

(27) BGH, 21 dicembre 2006. Cfr., per una nota di commento, B. Sujecki, Das annahmeverweigerungsrecht<br />

im Europäischen Zustellungsrecht, in Eur. Ze<strong>it</strong>. Für Wirtschaftsrech<br />

2007, 363 ss.<br />

(28) Cfr. in particolare C. Giust. CE, 13 luglio 1995, C-474/93, Hengst Import.


il regolamento c.e. n. 1393/2007 sulle notificazioni ... 163<br />

in modo certo quantomeno l’oggetto e la causa della domanda, nonché l’inv<strong>it</strong>o<br />

a comparire dinanzi al giudice, ovvero, a seconda della natura del procedimento,<br />

la possibil<strong>it</strong>à di esperire un ricorso giurisdizionale».<br />

Così elaborata la nozione di atto giudiziale da notificare, risulta conseguenza<br />

logica che i documenti allegati, i quali svolgano esclusivamente una<br />

funzione probatoria (29), non cost<strong>it</strong>uiscono parte integrante della domanda<br />

giudiziale e non devono quindi essere tradotti per aversi una valida notifica<br />

ai sensi del regolamento.<br />

Sulla seconda questione, ovvero sulla possibil<strong>it</strong>à di presumere la conoscenza<br />

della lingua, nel caso in cui il destinatario abbia convenuto con la controparte,<br />

nel rapporto contrattuale per cui è controversia, l’uso nella corrispondenza<br />

della lingua straniera, la Corte di Giustizia esclude che la comprensione<br />

della lingua possa essere automaticamente presunta, essendo, come<br />

già visto, diverso il grado di conoscenza di una lingua necessaria per la redazione<br />

di corrispondenza ovvero per la difesa dei propri dir<strong>it</strong>ti in giudizio. Di<br />

conseguenza, siffatta circostanza potrà al più avere efficacia di indizio, il quale,<br />

non da solo, ma esclusivamente insieme ad altri elementi – quali l’invio<br />

effettivo della corrispondenza da parte del destinatario dell’atto nella lingua<br />

dell’atto notificato o comunicato, o la presenza, nel contratto iniziale, di clausole<br />

attributive della competenza, in caso di l<strong>it</strong>e, ai giudici dello Stato m<strong>it</strong>tente,<br />

ovvero che assoggettano il contratto al dir<strong>it</strong>to di tale Stato membro – potrà<br />

condurre il giudice a r<strong>it</strong>enere la lingua straniera sufficientemente compresa<br />

dal destinatario.<br />

Sulla terza questione, relativa alla possibil<strong>it</strong>à di rifiutare l’atto, qualora<br />

alcuni allegati, essenziali per la comprensione dell’atto, non siano tradotti<br />

in lingua compresa dal destinatario, ma siano al destinatario già noti per aver<br />

convenuto l’utilizzo della lingua straniera per la corrispondenza e per essere<br />

tale corrispondenza redatta nella lingua concordata, la Corte del Lussembur-<br />

(29) Giudizio sulla funzione probatoria che è ovviamente rimessa al giudice nazionale,<br />

il quale deve valutare se il contenuto della domanda giudiziale ponga il convenuto in<br />

grado di far valere i suoi dir<strong>it</strong>ti nello Stato m<strong>it</strong>tente e gli consenta, in particolare, di individuare<br />

l’oggetto e la causa della domanda contro di esso diretta, nonché l’esistenza del<br />

procedimento giurisdizionale. Ove r<strong>it</strong>enga che tale contenuto non sia sufficiente a questo<br />

scopo in ragione del fatto che alcuni elementi essenziali relativi alla domanda sono reperibili<br />

esclusivamente nei documenti allegati, il giudice nazionale è tenuto a sforzarsi di risolvere<br />

il problema nell’amb<strong>it</strong>o del suo dir<strong>it</strong>to processuale nazionale, vegliando affinché<br />

sia assicurata la piena efficacia del regolamento n. 1348/2000, nel rispetto della sua final<strong>it</strong>à<br />

e preservando al contempo nel miglior modo possibile gli interessi delle diverse parti in<br />

causa. All’attore potrebbe ad esempio essere riconosciuta la possibil<strong>it</strong>à di rimediare all’assenza<br />

di traduzione di un allegato indispensabile, inviandola secondo le modal<strong>it</strong>à previste<br />

dal regolamento nel tempo più breve possibile.


164<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

go ha chiar<strong>it</strong>o che in tal caso, ovviamente, non compete al destinatario il dir<strong>it</strong>to<br />

di rifiuto.<br />

4. – Sempre in relazione alla notifica per rogatoria, ma con disposizione<br />

applicabile anche agli altri mezzi di trasmissione, il nuovo art. 9 disciplina<br />

poi espressamente la data della notificazione, prevedendo che, fatto salvo<br />

quanto disposto dal sopra commentato art. 8, in relazione al perfezionamento<br />

della notifica in caso di rifiuto dell’atto per omessa tradizione, la notifica si<br />

considera perfetta nel momento dell’avvenuta notificazione secondo la legge<br />

dello Stato ricevente. L’art. 9, alinea 2, consente poi un’espressa deroga a tale<br />

principio, laddove un atto debba notificarsi entro un determinato termine: in<br />

tal caso la data da prendere in considerazione è quella dello Stato richiedente,<br />

con la conseguenza che viene così consent<strong>it</strong>a (30), a livello comun<strong>it</strong>ario, la<br />

ricezione del c.d. sistema della doppia data (31) che prevede la scissione soggettiva<br />

della data di perfezionamento, sistema il quale, come noto, ha trovato<br />

generale ingresso nel nostro ordinamento a segu<strong>it</strong>o della sentenza della Corte<br />

Cost<strong>it</strong>uzionale, 26 novembre 2002, n. 477.<br />

L’art. 11 tenta poi di risolvere uno dei principali problemi pratici emersi<br />

nell’applicazione del reg. C.E. n. 1348/2000 riguardante i costi del procedimento<br />

notificatorio transfrontaliero, laddove lo stesso sia affidato a liberi professionisti,<br />

prevedendo la determinazione, da parte dei singoli Stati membri,<br />

di un dir<strong>it</strong>to forfettario unico, il cui importo deve essere fissato nel rispetto<br />

del principio di proporzional<strong>it</strong>à e non discriminazione e comunicato alla<br />

Commissione.<br />

5. – Infine, il regolamento in commento ha inciso anche sulle «altre»<br />

modal<strong>it</strong>à di notifica, le quali, come già rilevate, sono poste sullo stesso piano<br />

della notificazione tram<strong>it</strong>e trasmissione tra gli uffici decentrati.<br />

In particolare, in relazione alla notifica diretta per posta, il legislatore<br />

comun<strong>it</strong>ario ha unificato le modal<strong>it</strong>à di trasmissione necessarie e sufficienti<br />

ai fini di una r<strong>it</strong>uale notifica, modal<strong>it</strong>à la cui determinazione nel previgente<br />

reg. C.E. n. 1348/00 era invece rimessa ai singoli Stati membri, con conseguenti<br />

difform<strong>it</strong>à di regime tra Stato e Stato, che comportavano rilevanti rischi<br />

di incertezze applicative.<br />

Prescrive invece l’art. 14 che «ciascuno Stato membro ha facoltà di no-<br />

(30) Gli Stati membri che non conoscono il sistema della doppia data non potranno<br />

quindi opporsi al suo riconoscimento.<br />

(31) Il considerando n. 15 precisa che tale sistema esiste solo in un numero lim<strong>it</strong>ato<br />

di Stati membri, cosicché èopportuno che i suddetti Stati ne informino la Commissione, la<br />

quale dovrebbe pubblicare tale informazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea<br />

e renderla disponibile nell’amb<strong>it</strong>o della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.


il regolamento c.e. n. 1393/2007 sulle notificazioni ... 165<br />

tificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato<br />

membro direttamente tram<strong>it</strong>e i servizi postali, mediante lettera raccomandata<br />

con ricevuta di r<strong>it</strong>orno o mezzo equivalente». La raccomandata con ricevuta<br />

di r<strong>it</strong>orno, strumento peraltro già usualmente adoperato in numerosi Stati, ivi<br />

inclusa l’Italia, cost<strong>it</strong>uisce quindi il modello per le notificazioni per via postale.<br />

In relazione all’amb<strong>it</strong>o soggettivo, ovvero ai soggetti t<strong>it</strong>olati ad operare<br />

la notifica per posta, ci si potrebbe chiedere se vi possa provvedere direttamente<br />

l’avvocato del richiedente la notifica, tanto più a fronte di norme interne<br />

che, come in Italia (32), consentono al difensore di notificare direttamente<br />

gli atti giudiziali. La risposta dovrebbe essere in linea teorica pos<strong>it</strong>iva,<br />

condizionata però alla designazione, da parte del singolo Stato membro, ai<br />

sensi dell’art. 2 del Regolamento, del difensore quale «organo m<strong>it</strong>tente» (33),<br />

designazione che l’Italia non ha al momento compiuto (34).<br />

Al riguardo, giova poi rammentare che, come già segnalato nel paragrafo<br />

3, l’art. 8, alinea 4, estende esplic<strong>it</strong>amente la disciplina sull’uso della lingua<br />

e sul dir<strong>it</strong>to di rifiuto anche alle notifiche «dirette» ivi inclusa quella postale,<br />

di talché il destinatario dovrà essere avvisato, attraverso l’idoneo formulario<br />

di cui all’allegato II, della sussistenza del c.d. dir<strong>it</strong>to di rifiuto, ove<br />

l’atto sia redatto, ovvero non sia accompagnato da una traduzione, in lingua<br />

compresa dal destinatario oppure in lingua ufficiale del luogo della notificazione.<br />

Dal punto di vista pratico, la notifica per posta rappresenta certamente il<br />

mezzo più rapido per le notifiche transfrontaliere, anche se incontra ancora<br />

alcune difficoltà applicative che neppure il nuovo regolamento è in grado<br />

di superare. Ci si riferisce in particolare ai numerosi casi nei quali la ricevuta<br />

di r<strong>it</strong>orno, e con ciò la prova dell’avvenuta notifica, non viene rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dall’agente<br />

postale estero all’organo m<strong>it</strong>tente, a causa della scarsa confidenza<br />

con gli avvisi di ricevimento esteri (35). La considerazione può apparire, in<br />

qual modo, prosaica, ma ai fini di rendere maggiormente sicura la notifica<br />

diretta per posta, sarebbe di maggiore efficacia una modifica della Convenzione<br />

postale universale, che disciplina il modello della ricevuta di r<strong>it</strong>orno<br />

per la posta raccomandata internazionale, prevedendo l’utilizzo, a fianco di<br />

quella francese, anche della lingua inglese, nonché un corso di formazione<br />

(32) Cfr. l. 53/94.<br />

(33) Cfr. R. Hausmann, Auslegungsprobleme der Europäischen Zustellungsverordnung,<br />

c<strong>it</strong>., 14.<br />

(34) V. invece ad es. la Scozia che ha incluso, tra gli organi m<strong>it</strong>tenti, gli accred<strong>it</strong>ed<br />

solic<strong>it</strong>ors.<br />

(35) Per analoghe considerazioni v. R. Hausmann, Auslegungsprobleme der Europäischen<br />

Zustellungsverordnung, c<strong>it</strong>., 13 testo e nt. 123 ove ulteriori riferimenti.


166<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

per agenti postali, piuttosto che qualsiasi modifica delle disposizioni normative<br />

comun<strong>it</strong>arie (36).<br />

Con riguardo alla notifica propriamente diretta, ovvero attraverso l’accesso<br />

diretto da parte della parte del procedimento estero dei procedimenti<br />

notificatori previsti nei singoli Stati membri per le controversie interne, l’art.<br />

15 ne estende l’applicazione a tutti gli Stati membri, i quali, nella previgente<br />

formulazione, avevano la facoltà di opporsi a tale possibil<strong>it</strong>à. Facoltà di opposizione<br />

che, in relazione all’accessibil<strong>it</strong>à di tale forma di notifica nei singoli<br />

Stati, permane comunque, giacché la norma c<strong>it</strong>ata prevede l’utilizzo di<br />

siffatta modal<strong>it</strong>à «sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione<br />

diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro». Ciò significa che i<br />

singoli Stati non potranno opporsi al riconoscimento dell’efficacia della notifica<br />

diretta effettuata in altro Stato, la cui legge la consenta, mentre il singolo<br />

Stato potrà vietare che soggetti parti di un procedimento straniero si possano<br />

valere della propria organizzazione e dei propri strumenti notificatori<br />

per notificare direttamente un atto di un procedimento estero.<br />

Stefano Alberto Villata<br />

Ricercatore<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Milano<br />

(36) Chi scrive ha avuto per esempio esperienza diretta del fatto che statisticamente<br />

in relazione alle notifiche per posta in Inghilterra, pur raggiungendo queste il destinatario,<br />

quasi mai viene rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, dalle reali poste, la ricevuta di r<strong>it</strong>orno, il cui modello è, come<br />

noto, redatto, in conform<strong>it</strong>à della Convenzione postale universale, in francese (oltre che<br />

in <strong>it</strong>aliano quale lingua dell’ufficio postale m<strong>it</strong>tente).


RECENSIONI E SEGNALAZIONI<br />

Antonio Briguglio, L’azione collettiva risarc<strong>it</strong>oria, Giappichelli, Torino<br />

2008, pp. X-160.<br />

Inser<strong>it</strong>a all’interno della legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre<br />

2007, n. 244) nella sorpresa generale e nella confusione dei lavori parlamentari,<br />

l’azione collettiva risarc<strong>it</strong>oria per la tutela dei consumatori e degli utenti<br />

è comparsa nell’ordinamento giuridico <strong>it</strong>aliano come un «fulmine a ciel sereno»,<br />

al quale è segu<strong>it</strong>o un «acquazzone» di contributi dottrinali.<br />

La gran mole di opere monografiche ed<strong>it</strong>e e di lavori apparsi su riviste<br />

tutti dedicati al tema si spiega agevolmente facendo riferimento non soltanto<br />

alla nov<strong>it</strong>à della materia, all’interesse destato nel grande pubblico dei non<br />

giuristi a ragione delle attese ricadute pratiche delle nuove norme, ma anche<br />

e soprattutto alla circostanza che la loro analisi impone di confrontarsi con i<br />

massimi sistemi del dir<strong>it</strong>to processuale civile: l’aspetto più affascinante e nel<br />

contempo maggiormente impegnativo delle nuove previsioni, infatti, è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o<br />

dallo stabilire in che misura introducono eccezioni ovvero confermano<br />

regole tanto fondamentali quanto tradizionali.<br />

Questa impegnativa e stimolante prospettiva è segu<strong>it</strong>a anche dall’opera<br />

che qui si segnala, nonostante la stessa si presenti come un istant book dalle<br />

dimensioni volutamente lim<strong>it</strong>ate e possa vantare un approccio assai accattivante<br />

alla materia: il volume, infatti, si articola in una serie di ventuno domande<br />

ed altrettante risposte, relative alle presumibili principali questioni<br />

pratiche che saranno poste dall’applicazione delle nuove norme.<br />

Sebbene questa modal<strong>it</strong>à espos<strong>it</strong>iva (che gode di una certa diffusione<br />

nelle pubblicazioni divulgative, specie di lingua anglosassone) sia inusuale<br />

per la nostra tradizione letteraria giuridica, l’opera fornisce un quadro completo<br />

e complessivo del nuovo ist<strong>it</strong>uto che, ai sensi dell’art. 36, d.l. 23 maggio<br />

2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica»,<br />

convert<strong>it</strong>o dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, è destinato (salve ulteriori proroghe<br />

e/o eventuali modificazioni) ad entrare in vigore (anziché il 28 giugno 2008,<br />

come originariamente previsto), il 1º gennaio 2009 (Giuseppe Finocchiaro).<br />

Michele Caianiello, Ammissione della prova e contradd<strong>it</strong>torio nelle giurisdizioni<br />

penali internazionali, Giappichelli, Torino 2008, pp. 228.<br />

Il volume si occupa delle procedure di accertamento dei fatti che con-


168<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

traddistinguono la giustizia penale internazionale, considerate sotto una duplice<br />

prospettiva: la fase di ammissione delle prove e i casi di deroga al contradd<strong>it</strong>torio<br />

nella loro formazione. Si tratta di due tematiche centrali nel contesto<br />

della disciplina processualpenalistica <strong>it</strong>aliana, e lo sguardo alle esperienze<br />

dei Tribunali ad hoc e della Corte penale internazionale consente di coglierne<br />

ulteriori implicazioni e snodi problematici.<br />

L’analisi muove dalle regole di ammissione della prova stabil<strong>it</strong>e dalle<br />

norme internazionali, le quali, anziché fissare parametri rigidi come la «pertinenza»<br />

e la «non superflu<strong>it</strong>à» richiesti dal nostro art. 190 c.p.p., preferiscono<br />

dettare cr<strong>it</strong>eri flessibili, che conferiscono al giudice il potere di considerare<br />

il potenziale peso conosc<strong>it</strong>ivo della prova, e met-tono in crisi la separazione<br />

tra il momento dell’ammissione e quello della valutazione che scandiscono il<br />

procedimento probatorio. L’a., poi, si sofferma sui molteplici meccanismi di<br />

erosione del contradd<strong>it</strong>torio previsti in queste tipologie processuali, tra cui<br />

spiccano la regola di preferenza della prova scr<strong>it</strong>ta su quella orale e le forme<br />

di recupero delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini.<br />

Sono scelte che in gran parte dipendono dal carattere ibrido della giustizia<br />

penale internazionale, la quale deve essere in grado di armonizzare tra loro<br />

sistemi di origine e di tradizioni diverse. Esse, però, ampliano i poteri discrezionali<br />

del giudice, e l’auspicio dell’a. è che non conducano alla creazione<br />

di un dir<strong>it</strong>to giurisprudenziale, a scap<strong>it</strong>o della legge scr<strong>it</strong>ta e dei bilanciamenti<br />

tra i valori in gioco da quest’ultima effettuati (Marcello Daniele).<br />

Franco Cipriani (a cura di), Stato di dir<strong>it</strong>to e garanzie processuali, Edizioni<br />

Scientifiche Italiane, Bari 2008, pp. 325.<br />

Come emerge dal sottot<strong>it</strong>olo (Atti delle II e Giornate Internazionali di<br />

Dir<strong>it</strong>to processuale civile) il volume contiene le relazioni e gli interventi di<br />

un convegno svoltosi nel 2007 nelle Univers<strong>it</strong>à di Bari e di Casamassima,<br />

a ideale prosecuzione di altre «giornate» tenutesi nel 2006 a Valencia sotto<br />

l’organizzazione di Juan Montero Aroca.<br />

Il libro si apre con una breve rievocazione di Augusto Cerino-Canova<br />

dovuta a Girolamo Monteleone, segu<strong>it</strong>a da un indirizzo di saluto di Antonio<br />

Jannarelli e da una presentazione di Franco Cipriani. Seguono gli scr<strong>it</strong>ti relativi<br />

alle tre sessioni, nelle quali i lavori sono stati suddivisi.<br />

Quanto alla prima sessione (svoltasi a Bari sotto la presidenza di Franco<br />

Cipriani) si possono leggere gli scr<strong>it</strong>ti di Girolamo Monteleone (Alle origini<br />

del principio del libero convincimento del giudice: saggio apparso anche su<br />

questa Rivista 2008, 123 ss.), Juan Montero Aroca (Valoración de la prueba,<br />

reglas legales, garantía y libertad en el proceso civil), Giuseppe Trisorio<br />

Liuzzi (Il dir<strong>it</strong>to alla difesa), Augusto Chizzini (Prolegomena a ogni futura<br />

metafisica del «giusto processo» che voglia presentarsi come rispettosa della<br />

tutela cost<strong>it</strong>uzionale dei dir<strong>it</strong>ti), nonché gli interventi dello stesso Cipriani co


ecensioni e segnalazioni 169<br />

me presidente. Quanto alla seconda sessione, anch’essa svoltasi a Bari sotto<br />

la presidenza di Andrea Proto Pisani, si leggono gli scr<strong>it</strong>ti di Adolfo Alvarado<br />

Velloso (Imparzial<strong>it</strong>à del giudice e giusto processo), Ferruccio Tommaseo (Il<br />

fondamento cost<strong>it</strong>uzionale della tutela cautelare), Sergio Menchini (I provvedimenti<br />

sommari con funzione esecutiva e senza autor<strong>it</strong>à di giudicato), Luís<br />

Correia de Mendonça (Processo civil líquido e garantias), oltre che (naturalmente)<br />

gli interventi di Proto Pisani come presidente. Quanto alla terza sessione<br />

(svoltasi a Casamassima sotto la presidenza di Romano Vaccarella) dopo<br />

le parole di saluto di Roberto Bocchini e un’introduzione di Roberto Martino,<br />

si leggono gli scr<strong>it</strong>ti di Gianpiero Balena (La garanzia del doppio grado<br />

di giurisdizione), Bruno Sassani (Tra «consapevolezza culturale» e «buona<br />

volontà organizzativa»: considerazioni sparse sulla deprecata funzione nomofilattica<br />

della Corte di cassazione), Federico Guillermo José Dominguez<br />

(Corte Suprema de Justicia, Casación, Autor<strong>it</strong>arismo Judicial), Carlos Alberto<br />

Alvaro de Oliveira (L’esercizio della giurisdizione e i dir<strong>it</strong>ti fondamentali:<br />

una nuova prospettiva), oltre che (naturalmente) le parole di Vaccarella<br />

come presidente della riunione.<br />

Considerati nel loro complesso, i contributi contenuti nel libro cost<strong>it</strong>uiscono<br />

un polifonico coro nel quale si mescolano voci <strong>it</strong>aliane, iberiche (spagnole<br />

e portoghesi), ibero-americane (argentine e brasiliane): coro polifonico<br />

unificato dal tema delle garanzie fondamentali del processo civile come filo<br />

conduttore ma nello stesso tempo caratterizzato anche da varietà di temi,<br />

orientamenti e prospettive. Saggi come quelli di Trisorio Liuzzi, Tommaseo,<br />

Menchini, Balena, infatti, sono dei contributi di dir<strong>it</strong>to pos<strong>it</strong>ivo <strong>it</strong>aliano, con i<br />

quali è possibile dialogare (poco importa, se in senso adesivo o cr<strong>it</strong>ico) senza<br />

particolari scelte di campo di tipo ideologico. Altri contributi (come quelli di<br />

Chizzini, Sassani e Alvaro de Oliveira) si avvicinano da diversi punti di vista<br />

al terreno della dottrina generale del processo e del dir<strong>it</strong>to. Altri contributi<br />

ancora (come quello di Correia de Mendonça e quello di Dominguez) sono<br />

preziosi come esposizione e informazione sull’esperienza maturata in altri<br />

Paesi. Infine, vi sono anche dei saggi che, oltre ad interessare sotto i profili<br />

appena accennati, hanno un più spiccato carattere ideologico: quello di Monteleone<br />

(che considera da un punto di vista cr<strong>it</strong>ico, e sulla base di una riflessione<br />

storica, il principio del libero convincimento del giudice, con sottolineatura<br />

dei suoi profili di rischio), quello di Montero Aroca (che difende<br />

le regole di prova legale non solo quanto ai documenti, ma anche come risultato<br />

di strumenti quali la confessione e il giuramento), quello di Alvarado<br />

Velloso (che considera i principio inquis<strong>it</strong>orio come contrario alla garanzia<br />

di imparzial<strong>it</strong>à del giudice), quello (cost<strong>it</strong>uente la presentazione del volume)<br />

di Franco Cipriani: ove l’a. da un lato sintetizza le proprie posizioni lato sensu<br />

pol<strong>it</strong>iche a tutti note, dall’altro torna ancora una volta sull’origine «fascista»<br />

del c.p.c. del 1942, riaffermando la totale estrane<strong>it</strong>à di tale codice alla<br />

visione di Chiovenda.<br />

L’interesse del volume è indiscutibile, sia per i cultori del dir<strong>it</strong>to pos<strong>it</strong>i


170<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

vo <strong>it</strong>aliano, sia per chi sia curioso dell’esperienza maturata altrove, sia per chi<br />

desideri impegnarsi in un dibatt<strong>it</strong>o ideologicamente orientato, sia per chi voglia<br />

continuare il discorso sulle origini del c.p.c. del 1942. A quest’ultimo<br />

propos<strong>it</strong>o, preso atto delle precisazioni di Cipriani sul modo con il quale le<br />

cose si sono svolte in concreto (punto, sul quale non ho niente da dire: Cipriani<br />

è da questo punto di vista uno storico formidabile), resta secondo<br />

me aperta una valutazione di carattere puramente oggettivo, in termini di raffronto<br />

tra quanto lo stesso codice prevedeva nella sua configurazione originaria<br />

e le idee che Chiovenda aveva introdotto nella nostra cultura. Una breve<br />

segnalazione non è tuttavia la sede adatta per discutere in profond<strong>it</strong>à, e mi<br />

astengo pertanto dal proseguire. Come recensore, preferisco prendere atto ancora<br />

una volta (e lo faccio con affetto) del ruolo, che Cipriani ha assunto come<br />

continuo inv<strong>it</strong>o alla riflessione e ad una non timorosa contrapposizione di<br />

idee (E.F. Ricci).<br />

Claudio Consolo, Spiegazioni di dir<strong>it</strong>to processuale civile, 6 a ed., Cedam,<br />

Padova 2008, Tomo I (Le tutele: di mer<strong>it</strong>o, sommarie ed esecutive)<br />

pp. IX-434, Tomo II (Profili generali) pp. XV-573.<br />

Nel 2008 vede la luce la sesta edizione delle Spiegazioni di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

civile, che raggiungono, così, la dimensione di un corso completo e<br />

aggiornato, in tre volumi, secondo un’impostazione, come dichiara l’a., «sistematico-pragmatica».<br />

Il primo volume è dedicato alle «tutele di mer<strong>it</strong>o,<br />

sommarie ed esecutive»; il secondo ai «profili generali», in particolare del<br />

processo di cognizione, ed il terzo (per ora annunciato) al r<strong>it</strong>o, alle prove e<br />

alle impugnazioni.<br />

Fin dal suo primo apparire l’opera mi aveva interessato non solo per la<br />

sua originale tess<strong>it</strong>ura, ma anche e soprattutto per la quasi spontanea convergenza<br />

di molte soluzioni con quelle da me prefer<strong>it</strong>e. Sarebbe stato, perciò,<br />

naturale che già segnalassi l’opera originaria, se non ne fossi stato imped<strong>it</strong>o<br />

da alquanta mia indolenza e da una istintiva avversione verso la segnalazione<br />

o la recensione dell’opera altrui (quante volte mi è cap<strong>it</strong>ato di modificare il<br />

mio giudizio iniziale e di scoprire nelle opere lette aspetti non colti o di ricevere<br />

stimoli del tutto nuovi e in primo tempo inaspettati!).<br />

Il trascorrere impietoso degli anni mi fa, però, r<strong>it</strong>enere che non posso più<br />

rimandare (anche se, confesso, non ho ancora letto il terzo volume).<br />

Quali sono le ragioni delle nostre convergenze? Volendo semplificare, si<br />

può scrivere un testo ist<strong>it</strong>uzionale osservando il processo soprattutto dal punto<br />

di vista del giudice, che lo dirige, e da quello di chi ne anima la dialettica,<br />

in particolare attraverso la difesa tecnica. Il rischio, in entrambi i casi, è che<br />

ne riesca schiacciata la parte, che è, poi, la destinataria degli effetti dei provvedimenti<br />

giudiziali (vuoi che abbia ag<strong>it</strong>o vuoi che si sia difesa). Per ev<strong>it</strong>are<br />

questo rischio Claudio Consolo pone in primo piano il dir<strong>it</strong>to sostanziale, co


ecensioni e segnalazioni 171<br />

sì esaltando il valore strumentale del processo. A mo’ di esempio, seguiamo<br />

le tracce della sua esposizione sulle azioni di cognizione. Non vi è un cap<strong>it</strong>olo<br />

appos<strong>it</strong>amente dedicato alla tutela di accertamento, che è «l’in sé» della<br />

tutela giurisdizionale, ma le riflessioni dell’a. sono dedicate soprattutto alla<br />

tutela cost<strong>it</strong>utiva e alla tutela di condanna. Ed i due temi sono vivisezionati<br />

in ragione degli effetti che le sentenze producono, perché altra è la tutela<br />

che mira a cost<strong>it</strong>uire s<strong>it</strong>uazioni giuridiche, altra quella che tende a distruggerle<br />

o a modificarle, altra ancora quella che persegue la condanna a pagare o la<br />

condanna a prestazioni specifiche o una pronuncia inib<strong>it</strong>oria o la condanna in<br />

futuro.<br />

Il lettore, qualora volesse trovare conferma del mio rilievo, dovrebbe<br />

leggere nel secondo volume il cap<strong>it</strong>olo dedicato all’interesse ad agire, nel<br />

quale, coerentemente, trovano spazio le riflessioni sulla tutela di accertamento,<br />

che nel primo volume erano state appena accennate. Ed è da sottolineare<br />

come Consolo, mentre per ciò che riguarda le azioni cost<strong>it</strong>utive e di condanna<br />

àncora l’interesse ad agire alla prospettazione del dir<strong>it</strong>to contenuta nelle<br />

istanze del difensore, per ciò che concerne l’interesse nell’azione di accertamento<br />

afferma «qui non si parla di affermata incertezza, ma di una realtà, come<br />

tale pregiudizievole» (vol. II, p. 263). Il fatto è che nei primi casi il dir<strong>it</strong>to<br />

sostanziale individua le s<strong>it</strong>uazioni mer<strong>it</strong>evoli di tutela, là dove nella tutela di<br />

accertamento, di cui l’a. condivide l’atipic<strong>it</strong>à, l’oggetto della tutela finisce<br />

inev<strong>it</strong>abilmente con l’essere fissato nel processo e attraverso il medesimo.<br />

Lo stretto collegamento tra dir<strong>it</strong>to sostanziale e processo è, poi, coerentemente<br />

sviluppato nella trattazione dedicata al giudicato, nella quale C. afferma<br />

con nettezza che oggetto del giudicato «è solo il dir<strong>it</strong>to fatto valere<br />

e la statuizione che lo concerne« (vol. I, p. 195), dedicando la successiva analisi<br />

in particolare ai suoi lim<strong>it</strong>i cronologici e soggettivi, con un esame dettagliato<br />

del dir<strong>it</strong>to pos<strong>it</strong>ivo e in particolare delle s<strong>it</strong>uazioni sostanziali deducibili<br />

nei processi in una prospettiva di contenimento, al processo e alle parti,<br />

dell’efficacia della sentenza.<br />

Insistere sugli esempi sarebbe noioso e quelli fatti mi sembrano sufficienti<br />

per illustrare le linee-guida dell’opera, sulle quali ho segnalato la<br />

mia naturale convergenza. Qualcosa vorrei dire del metodo espos<strong>it</strong>ivo. Anche<br />

qui, volendo esemplificare, prendo a base i cap<strong>it</strong>oli che, nel secondo volume,<br />

sono dedicati ai presupposti processuali, per segnalare come il discorso, che<br />

parte da una premessa sistematica (è ancora valida la categoria dei presupposti<br />

processuali?), cost<strong>it</strong>uisca quasi un pretesto per affrontare una miriade di<br />

questioni, che sfociano nell’ampia trattazione, contenuta nel quarto cap<strong>it</strong>olo,<br />

sul dir<strong>it</strong>to processuale internazionale (che da sempre ha stimolato l’interesse<br />

dell’a.).<br />

A questo punto è necessario porsi una domanda. Questo libro nasce dall’esperienza<br />

dell’insegnamento – spesso sembra di leggere la trascrizione «in<br />

presa diretta» del pensiero dell’a. quale si dipana nel corso di una lezione – e<br />

coinvolge il lettore più smaliziato, accompagnandolo e quasi portandolo per


172<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

mano verso le conclusioni a cui egli vuole pervenire. Non dub<strong>it</strong>o che gli studenti,<br />

sotto la guida sapiente del Maestro, ne possano trarre insegnamenti<br />

preziosi e tali che, nel loro bagaglio di conoscenze, non solo restino impressi<br />

in maniera forte e duratura, ma siano anche di valido sussidio per le attiv<strong>it</strong>à<br />

che andranno ad intraprendere. Ma quanti e quali sono gli attuali studenti all’altezza<br />

di uno studio così impegnativo?<br />

La mia esperienza didattica non mi induce all’ottimismo. Da anni, oramai,<br />

ricorro, nelle mie lezioni, al linguaggio più elementare di cui sono capace,<br />

partendo dall’esempio pratico di un atto di c<strong>it</strong>azione per illustrare,<br />

via via, quel tanto di principi fondamentali che cost<strong>it</strong>uiscono l’ossatura del<br />

nostro processo. In tal modo finisco col privilegiare, contro la mia natura,<br />

un metodo empirico di tipo anglosassone, consapevole che oggi non è possibile<br />

insegnare diversamente.<br />

Questa consapevolezza mi porta a temere che le Spiegazioni – così singolari<br />

nell’impostazione e così dense di contenuti – finiscano con l’essere un<br />

prodotto che si pone ad un livello troppo alto rispetto alla media di chi frequenta<br />

le aule univers<strong>it</strong>arie. Il che – sia chiaro – non è un rilievo cr<strong>it</strong>ico che<br />

muova all’a., ma la (malinconica) constatazione della progressiva «licealizzazione»<br />

della nostra Univers<strong>it</strong>à. Infatti, non posso chiudere questa segnalazione<br />

senza ringraziare Claudio Consolo per averci dato un’opera che, ravvivando<br />

una prestigiosa tradizione, mer<strong>it</strong>a negli scaffali delle nostre biblioteche un<br />

posto di assoluto privilegio (Giovanni Verde).<br />

Claudio Consolo, Marco Bona, Paolo Buzzelli, Obiettivo Class Action: l’azione<br />

collettiva risarc<strong>it</strong>oria, Ipsoa, Milano 2008, pp. XXI-337.<br />

Come emerge dal t<strong>it</strong>olo questo libro, che si giova di una presentazione<br />

di Vincenzo Carbone, si occupa dell’azione risarc<strong>it</strong>oria prevista dall’art. 140<br />

bis del codice del consumo, come introdotto nel nostro dir<strong>it</strong>to pos<strong>it</strong>ivo dalla<br />

legge 24 dicembre 2007, n. 244.<br />

Il primo cap<strong>it</strong>olo, dovuto a Marco Bona, cost<strong>it</strong>uisce un’introduzione al<br />

tema, di carattere comparatistico e storico. Il secondo cap<strong>it</strong>olo, dovuto a Paolo<br />

Buzzelli e a Marco Bona, si occupa dell’identificazione dei soggetti tutelati<br />

(«consumatori ed utenti»), nonché del tipo di s<strong>it</strong>uazioni e di rapporti, dai quali<br />

l’azione risarc<strong>it</strong>oria può trarre v<strong>it</strong>a. Il terzo cap<strong>it</strong>olo, dovuto a Paolo Buzzelli,<br />

si occupa dei soggetti leg<strong>it</strong>timati. Il quarto cap<strong>it</strong>olo, dovuto a Marco<br />

Bona, si occupa del risarcimento del danno e della rest<strong>it</strong>uzione di somme come<br />

possibile pet<strong>it</strong>um dell’azione, con un excursus volto a fare il punto sugli<br />

attuali orientamenti in tema di risarcimento in generale. Il cap<strong>it</strong>olo quinto, dovuto<br />

a Marco Bona, si occupa della prescrizione, nonché (ovviamente) della<br />

sua interruzione sia tram<strong>it</strong>e la proposizione dell’azione collettiva, sia tram<strong>it</strong>e<br />

le adesioni dei singoli interessati, sia tram<strong>it</strong>e gli interventi. Il cap<strong>it</strong>olo sesto,<br />

dovuto a Claudio Consolo, ha per oggetto la disciplina del procedimento. Il


ecensioni e segnalazioni 173<br />

cap<strong>it</strong>olo settimo, dovuto a Claudio Consolo, si occupa delle adesioni dei singoli<br />

all’azione collettiva, nonché degli interventi in causa. Il cap<strong>it</strong>olo ottavo,<br />

a sua volta dovuto a Claudio Consolo, si occupa degli effetti della decisione.<br />

Infine il cap<strong>it</strong>olo nono, dovuto a Paolo Buzzelli con inserti di Consolo, si occupa<br />

della transazione e della conciliazione collettiva, nonché del giudizio individuale<br />

di liquidazione. Chiude il volume un’appendice normativa, nella<br />

quale il testo di legge in vigore è accompagnato dalle proposte che lo hanno<br />

preceduto e da legislazioni e modelli stranieri (ricavati dal mondo anglosassone:<br />

USA, Australia, Inghilterra).<br />

Il volume cost<strong>it</strong>uisce un importantissimo punto di riferimento nel dibatt<strong>it</strong>o,<br />

che sul tema è prevedibilmente destinato a continuare nei prossimi anni.<br />

Da un lato, infatti, l’opera copre l’intera materia, con dichiarata aspirazione<br />

alla completezza. Dall’altro il grado di approfondimento dei problemi è il<br />

massimo, che l’appena iniziato insieme di studi può consentire; e propone<br />

sia questioni sulle quali ulteriormente riflettere, sia soluzioni rispetto alle<br />

quali assumere un atteggiamento adesivo o cr<strong>it</strong>ico.<br />

Con particolare riguardo alle soluzioni proposte, è inev<strong>it</strong>abile che (nel fervore<br />

del dibatt<strong>it</strong>o in corso) l’attenzione del recensore si fissi soprattutto sui<br />

punti almeno prima facie suscettibili di reazione cr<strong>it</strong>ica: il sale dei nostri studi<br />

è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla discussione; e d’altro canto il dissenso, quando riguarda il<br />

mer<strong>it</strong>o delle tesi prese in considerazione anziché il metodo della ricerca, è sempre<br />

un implic<strong>it</strong>a manifestazione di stima verso coloro, ai quali ci si contrappone.<br />

Oso dunque manifestare (sia pure senza poter motivare ampiamente in questa<br />

sede il mio pensiero) un dissenso dalla tesi di Consolo, che esclude la possibil<strong>it</strong>à<br />

dipiùazioni collettive contemporanee: secondo me, infatti, tale concorso<br />

va considerato ammissibile, dovendosi invece escludere l’ammissibil<strong>it</strong>à (da<br />

parte di singoli consumatori o utenti) di contemporanea adesione a diverse<br />

azioni collettive aventi il medesimo oggetto. Inoltre (ed è questa l’altra faccia<br />

della medesima medaglia), non credo che il giudicato su un’azione collettiva<br />

precluda una nuova azione collettiva sul medesimo oggetto: ancora una volta,<br />

si deve se mai impedire che alla nuova azione collettiva aderisca chi già aveva<br />

ader<strong>it</strong>o all’azione collettiva precedentemente decisa. Ma non è ovviamente<br />

questa l’occasione per un ampio discorso di mer<strong>it</strong>o; e, ripeto, il dissenso si fonda<br />

su un apprezzamento senza riserve come premessa ferma. Quando dico che<br />

il volume susc<strong>it</strong>a il desiderio di entrare nel dibatt<strong>it</strong>o, dico quanto basta per farlo<br />

considerare prezioso e consigliarne vivamente la lettura (E.F. Ricci).<br />

Ilaria Lombardini, Il nuovo assetto dell’arb<strong>it</strong>rato negli appalti di opere pubbliche,<br />

Giuffrè, Milano 2007, pp. XIV-345.<br />

Il volume è dedicato all’analisi delle nov<strong>it</strong>à in materia di arb<strong>it</strong>rato negli<br />

appalti di opere pubbliche determinate dal codice degli appalti (d.lgs. n. 163/<br />

2006) nonché dalla recente riforma del giudizio arb<strong>it</strong>rale (d.lgs. n. 40/2006),


174<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

(anteriormente a quanto previsto dall’art. 3, commi da 19 a 22, l. 24 dicembre<br />

2007, n. 246)<br />

Il primo cap<strong>it</strong>olo si occupa in particolare dell’evoluzione storica dell’ist<strong>it</strong>uto<br />

e, in questo contesto, l’a., nel prendere in considerazione i diversi e<br />

successivi dati normativi, giunge a delineare le difficoltà determinate dal contradd<strong>it</strong>torio<br />

atteggiamento, prima di sfavore poi di favor poi ancora di sfavore,<br />

adottato dal legislatore rispetto all’utilizzo di questo strumento di risoluzione<br />

delle controversie nel settore delle opere pubbliche. Illuminante e profetica,<br />

anche rispetto alle vicende legislative successive all’usc<strong>it</strong>a della monografia,<br />

è sotto questo profilo la c<strong>it</strong>azione di Satta «Chi appena conosce le vicende<br />

legislative e dottrinarie dell’arb<strong>it</strong>rato sa come esso si trovi ad essere di<br />

volta a volta oggetto di esaltazione romantica e di teologica repulsa».<br />

Nel secondo cap<strong>it</strong>olo l’a. si dedica all’analisi dell’arb<strong>it</strong>rato amministrato<br />

dalla Camera arb<strong>it</strong>rale dei contratti pubblici esaminando l’ist<strong>it</strong>uzione in particolare<br />

dal punto di vista funzionale ed occupandosi di sottolineare la peculiar<strong>it</strong>à<br />

del sistema a cd. doppio binario sanc<strong>it</strong>o dal codice degli appalti, in forza<br />

del quale si distingue l’arb<strong>it</strong>rato disciplinato dalle regole del codice di procedura<br />

civile da quello obbligatoriamente amministrato, che si configura tutte<br />

le volte in cui le parti non riescano a trovare l’accordo in mer<strong>it</strong>o alla nomina<br />

del presidente del collegio arb<strong>it</strong>rale.<br />

Il cap<strong>it</strong>olo terzo è prevalentemente volto a delineare l’amb<strong>it</strong>o di applicazione,<br />

sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, dell’arb<strong>it</strong>rato<br />

in questa materia; quanto, invece, ai cap<strong>it</strong>oli quarto e quinto negli stessi si<br />

delinea il procedimento arb<strong>it</strong>rale suddividendo il medesimo in due fasi, precisamente<br />

quella della cost<strong>it</strong>uzione del collegio e quella dello svolgimento<br />

del giudizio e della decisione.<br />

Nei rilievi conclusivi, a valle dell’esame del procedimento così come<br />

delineato dal legislatore nel codice degli appalti, l’a. sottolinea come la disciplina<br />

dell’arb<strong>it</strong>rato nel settore specifico cost<strong>it</strong>uisca una sorta di «controriforma»<br />

rispetto alla disciplina generale dell’arb<strong>it</strong>rato ad hoc, così come riformata<br />

dal d.lgs. n. 40/2006 ed indubbiamente volta a conferire all’arb<strong>it</strong>rato un<br />

modello procedimentale un<strong>it</strong>ario, flessibile e, dunque, il più possibile adattabile<br />

alle esigenze specifiche delle parti (Francesca Ferrari).<br />

Roberto Marengo, Garanzie processuali e tutela dei consumatori, Giappichelli,<br />

Torino 2007, pp. 328.<br />

Il testo di Roberto Marengo mer<strong>it</strong>a di essere segnalato, non solo perché<br />

– in chiave comparatistica – offre al lettore un ampio e dettagliato panorama<br />

degli strumenti di garanzia processuale nei sistemi di dir<strong>it</strong>to continentale e di<br />

common law, predisposti per rendere effettiva la tutela sostanziale dei consumatori<br />

dopo i progressi legislativi e giurisprudenziali degli ultimi decenni,<br />

ma anche perché – in un’ottica strettamente interna – ricostruisce l’esperienza


ecensioni e segnalazioni 175<br />

<strong>it</strong>aliana delle misure inib<strong>it</strong>orie e correttive a favore del consumatore, nonché<br />

le prospettive di riforma e i disegni di legge finalizzati all’introduzione della<br />

class action risarc<strong>it</strong>oria.<br />

Tali prospettive di riforma, che – seppur per un «errore di voto» – avevano<br />

trovato una prima concretizzazione nella Legge Finanziaria del 2008 e<br />

dovevano divenire operative alla fine di giugno dello stesso anno, sono state<br />

congelate almeno fino al 1º gennaio 2009 e poste al vaglio della c.d. Commissione<br />

Scajola.<br />

In questo quadro, l’opera di Marengo mostra molteplici profili di interesse.<br />

(a) Ad esempio, proprio circa il tema della effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale<br />

del consumatore, affrontato dall’A. premettendo alcuni rilievi sull’evoluzione<br />

della cornice ordinaria, al fine di individuare prima le garanzie<br />

processuali generali e i dir<strong>it</strong>ti fondamentali, esaminando poi le particolari soluzioni<br />

approntate dagli ordinamenti di common law e dal sistema europeo<br />

(p. 1 ss.; 205 ss.). (b) E così con riguardo al problema della leg<strong>it</strong>timazione<br />

all’esercizio della tutela collettiva, che si muove tra l’alternativa di essere riconosciuta<br />

a qualunque interessato, ed anche al singolo, salvo il conseguente<br />

potere del giudice di valutare se l’esercente l’azione collettiva sia adeguatamente<br />

rappresentativo della classe di riferimento – secondo il paradigma statun<strong>it</strong>ense,<br />

adottato anche in Canada ed Australia (p. 61 ss.) – o essere lim<strong>it</strong>ata<br />

alle sole associazioni predeterminate dal legislatore, secondo un modello invalso<br />

prevalentemente in Europa e, in particolare, anche in Italia (p. 112 ss.).<br />

Senza dimenticare l’esperienza brasiliana, dove l’abil<strong>it</strong>azione dei singoli viene<br />

esclusa per essere attribu<strong>it</strong>a al P.M., allo Stato federale e alle ent<strong>it</strong>à terr<strong>it</strong>oriali<br />

locali, agli enti e organi della P.A. cui sia affidata la tutela degli interessi<br />

e dir<strong>it</strong>ti oggetto della controversia, alle associazioni dei consumatori cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e<br />

da almeno un anno, secondo l’archetipo recep<strong>it</strong>o in Uruguay, Perù e<br />

Costa Rica (p. 95 ss.). (c) O, da ultimo, quanto al dibatt<strong>it</strong>o sull’opportun<strong>it</strong>à di<br />

introdurre l’ist<strong>it</strong>uto dei pun<strong>it</strong>ive damages caratteristico dei sistemi di common<br />

law nell’ordinamento <strong>it</strong>aliano, non solo al consueto scopo di porre un deterrente<br />

alle condotte lesive dei produttori, ma anche al fine di accrescere le risorse<br />

finanziarie da rivolgere alla tutela giurisdizionale dei consumatori (p.<br />

184 ss.) (Emanuele Ruggeri).<br />

Sergio Menchini (a cura di), Le azioni seriali, Edizioni Scientifiche Italiane,<br />

Napoli 2008, pp. 243.<br />

Il volume cost<strong>it</strong>uisce il primo Quaderno della Rivista Il giusto processo<br />

civile e raccoglie le relazioni e gli interventi dell’Incontro di studi sul tema Le<br />

azioni seriali (Univers<strong>it</strong>à di Pisa, 4 e 5 maggio 2007) promosso dal Centro<br />

interunivers<strong>it</strong>ario di studi e di ricerche sulla giustizia civile Giovanni Fabbrini<br />

e presieduto da Elio Fazzalari.<br />

Gli scr<strong>it</strong>ti raccolti nel Quaderno, pur non tenendo conto della nuova


176<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

azione collettiva risarc<strong>it</strong>oria (art. 140 bis codice del consumo), introdotta dalla<br />

legge 24 dicembre 2007, n. 244 quando il volume era in bozze, delineano<br />

un quadro di ampio respiro della tutela collettiva e del relativo dibatt<strong>it</strong>o, fornendo<br />

pertanto all’interprete gli strumenti per comprendere le origini, la funzione,<br />

i pregi e i lim<strong>it</strong>i del nuovo ist<strong>it</strong>uto.<br />

Ampio spazio è dedicato ai modelli di tutela collettiva vigenti in ordinamenti<br />

diversi da quello <strong>it</strong>aliano, sia nelle relazioni di Ada Pellegrini Grinover<br />

(Brasile), di Remo Caponi (Germania) e di Beatrice Gambineri (Francia)<br />

espressamente dedicate al dir<strong>it</strong>to straniero, sia nella relazione di Sergio Menchini<br />

(che è anche curatore del volume) e in alcuni interventi (di Davide<br />

Amadei, Roberto Marengo e Andrea Giussani), il cui t<strong>it</strong>olo sembrerebbe evocare<br />

il solo dir<strong>it</strong>to <strong>it</strong>aliano.<br />

Altrettanto profonda e ampia è l’analisi dell’ordinamento <strong>it</strong>aliano. Le<br />

Relazioni di Andrea Orestano e Sergio Menchini, e gli Interventi di Ilaria Pagni,<br />

Giuseppe Trisorio Liuzzi e Davide Amadei mostrano come il tema delle<br />

c.d. azioni seriali sollevasse problemi de iure cond<strong>it</strong>o, già prima dell’introduzione<br />

dell’art. 140 bis codice del consumo. Si tratta di problemi di dir<strong>it</strong>to sostanziale,<br />

ma anche, e soprattutto, di dir<strong>it</strong>to processuale: lo stesso Andrea<br />

Orestano rileva che «le s<strong>it</strong>uazioni sostanziali tutelate (...) si rivelano assai<br />

evanescenti, così che in primo piano sembra destinato a porsi il momento della<br />

tutela». Dalla lettura di questi scr<strong>it</strong>ti si comprende come la disciplina processuale<br />

delle azioni collettive oggi vigenti nel nostro ordinamento – molto<br />

più numerose di quanto non si creda, come emerge dalla relazione di Sergio<br />

Menchini al § 4 – vada ricostru<strong>it</strong>a sottoponendo a revisione, ove necessario, i<br />

principi generali del processo civile propri delle controversie individuali. In<br />

quest’ottica si affrontano in profond<strong>it</strong>à, nel volume, i temi della leg<strong>it</strong>timazione<br />

ad agire, dell’oggetto, dell’efficacia, e del coordinamento con le azioni individuali.<br />

Ampio spazio è altresì dedicato alle valutazioni de iure condendo. Soprattutto<br />

negli interventi di Giampiero Balena e di Mauro Bove il lettore troverà<br />

un’accurata analisi cr<strong>it</strong>ica dei progetti di legge che hanno preceduto l’introduzione<br />

dell’art. 140 bis codice del consumo.<br />

In ultima analisi, mi pare che questo volume apporti ben più del mero<br />

«contributo alla riflessione» in tema di azioni seriali preannunciato da Sergio<br />

Menchini nella Prefazione (Elena Marinucci).<br />

Nicola Picardi, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Giuffrè Ed<strong>it</strong>ore,<br />

Milano 2007, pp. VII 264.<br />

Nicola Picardi ci dona un libro bellissimo, che non può mancare nella<br />

biblioteca del cultore del dir<strong>it</strong>to processuale civile come del giurista e dell’operatore<br />

del dir<strong>it</strong>to in genere. L’opera è ben più che la coerente reductio ad<br />

un<strong>it</strong>atem di una serie di studî svolti in oltre un quarto di secolo e richiamati a


ecensioni e segnalazioni 177<br />

piè dell’Introduzione, in un percorso di ricerca parallelo e spir<strong>it</strong>ualmente simbiotico<br />

con quello del compianto Alessandro Giuliani, filosofo del dir<strong>it</strong>to che<br />

insegnava nell’Ateneo perugino e che fece della concezione retorica del processo<br />

e delle ricerche sull’ordo iudiciarius medievale il suo campo di elezione.<br />

La consecutio dei varî cap<strong>it</strong>oli, arricch<strong>it</strong>i da un’Appendice che, in certo<br />

senso, sintetizza e produce ad consequentias l’ampia ricostruzione storicocomparatistica<br />

offerta nelle dense pagine, mostra un’ampiezza di respiro e<br />

di visione che solo un Maestro avvezzo al presente, non meno che al passato<br />

(anche remoto) dei problemi della giurisdizione civile, poteva imprimere al<br />

proprio lavoro, facendo propria la risposta che Marc Bloch dava alla domanda<br />

«a che serve la storia?»: a studiare «il passato in funzione del presente e il<br />

presente in funzione del passato». Il tutto imprezios<strong>it</strong>o da doviziosi richiami<br />

bibliografici e riferimenti storici, talvolta anche in chiave distesamente aneddotica,<br />

come negli exempla della polemica tra Azzone e Lotario sulla iurisdictio<br />

iure proprio dell’imperatore (con annessa scommessa di un cavallo,<br />

onde i posteri commentarono che Lotario, che quella scommessa perse solo<br />

perché l’opinio di Azzone meglio soddisfaceva gli interessi del «cliente», aequum<br />

dix<strong>it</strong> et equum perdid<strong>it</strong>); oppure nel caso, divenuto proverbiale, del mugnaio<br />

di Sans-Souci, che seppe resistere alle tracotanze nobiliari elevando la<br />

celebre invocazione: «ci sono dei giudici a Berlino!».<br />

Il libro si apre con un cap<strong>it</strong>olo I, che funge da Introduzione e che fornisce<br />

il tessuto connettivo e il manifesto dell’opera: il t<strong>it</strong>olo del primo paragrafo<br />

(«La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione») – che riprende quello<br />

del saggio dell’a. nella sua stesura originaria e cost<strong>it</strong>uisce la parafrasi del t<strong>it</strong>olo<br />

che Savigny diede al celeberrimo pamphlet del 1814, con cui si opponeva,<br />

a petto delle posizioni del Thibaut, all’introduzione in Germania di un codice<br />

modellato sul Code Napoléon (Vom Beruf unserer Ze<strong>it</strong> für Gesetzgebung<br />

und Rechtswissenschaft) –dàil senso e la misura dell’opera di Picardi,<br />

che riflette sulla contemporanea rivalutazione del momento giurisprudenziale<br />

del dir<strong>it</strong>to.<br />

Con il II cap<strong>it</strong>olo Picardi dà abbrivio alla ricerca, descrivendo il significato<br />

di iurisdictio ediiudex ordinarius nello ius commune classico, quando<br />

il termine «giudice» indicava la suprema autor<strong>it</strong>à del re-giudice e la stessa<br />

funzione legislativa non era che una componente della funzione giudiziaria.<br />

S’ebbe peraltro, nel sistema feudale come in quello comunale, una progressiva<br />

erosione della iurisdictio ordinaria dell’imperatore, per concessione de<br />

iure o per usurpazione de facto da parte del feudatario o del comune, in cui il<br />

giudice non era un funzionario di carriera condizionato da vincoli burocratici,<br />

era assist<strong>it</strong>o da un esperto di dir<strong>it</strong>to (mercè l’ist<strong>it</strong>uto del consilium sapientis)<br />

ed eserc<strong>it</strong>ava un ruolo più vicino a quello di un mediatore e di un arb<strong>it</strong>ro imparziale,<br />

che a quello di un funzionario o di un burocrate che traduce tout<br />

court la volontà del sovrano. La sua educazione era basata sulla retorica e<br />

sulla dialettica, tanto che persino il «Tresor» di Brunetto Latini (la cara e<br />

buona immagine paterna / di voi quando nel mondo ad ora ad ora / m’inse


178<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

gnavate come l’uom s’etterna: Inf., XV, 83-85), conteneva un catalogo delle<br />

norme di condotta del buon giudice nella civiltà comunale. A quei tempi la<br />

procedura, meglio nota come ordo iudiciarius, era manifestazione di una ragione<br />

pratica e sociale, veniva confezionata con la collaborazione essenziale<br />

dei giudici e degli avvocati e progressivamente si inverava nella prassi dei<br />

tribunali, lo stylus (o consuetudo) curiae che pro lege habetur, purché rationabilis.<br />

Nel cap<strong>it</strong>olo III Picardi esamina, in dense pagine, la giurisdizione nella<br />

common law, sottolineando il progressivo distacco delle Royal Courts of Justice<br />

dalla curia regis e il coevo accentramento del potere giudiziario in un<br />

numero relativamente esiguo di giudici professionali con sede a Londra,<br />

che esaltavano il ruolo di garanzia della common law, cioè delle norme plasticamente<br />

create per via giurisprudenziale, quale lim<strong>it</strong>e al potere del re, a lui<br />

preesistente poiché «continuamente raffinato attraverso molte generazioni per<br />

opera di un numero infin<strong>it</strong>o di uomini seri e dotti e... giunto a tale perfezione<br />

attraverso una lunga esperienza», secondo le parole di Sir Edward Coke, che<br />

ben rappresentano l’un<strong>it</strong>à intellettuale, ideologica e cetuale dei giudici e degli<br />

avvocati inglesi, autentici serjeants at law, gelosi custodi della common law<br />

costru<strong>it</strong>a come case law. Non mancano, naturalmente, riferimenti alla parallela<br />

giurisdizione della Chancery Court, nata proprio dai vasti poteri del Lord<br />

Cancelliere di concedere i royal wr<strong>it</strong>s, con l’annesso power to make new law<br />

e, soprattutto, di offrire risposte a coloro che facevano appello all’aequ<strong>it</strong>as e<br />

alla benign<strong>it</strong>as regali, nonché all’ist<strong>it</strong>uto del justice of the peace, «most thoroughly<br />

English of English inst<strong>it</strong>utions», come lo considerava Ma<strong>it</strong>land.<br />

Chiuso l’importante excursus in terra anglica, i cap<strong>it</strong>oli IV, V e VI formano<br />

un inscindibile continuum, che conduce dagli albori della moderna<br />

concezione della sovran<strong>it</strong>à agli es<strong>it</strong>i «erosivi» di tale nozione che la contemporanea<br />

postmodern<strong>it</strong>à sottopone allo sguardo attento degli osservatori e degli<br />

studiosi. Picardi prende le mosse dalla paradigmatica s<strong>it</strong>uazione delle giurisdizioni<br />

in Francia, da quell’endemico confl<strong>it</strong>to che contrappose dapprima<br />

la giustizia regia a quella feudale e signorile e poi, all’interno della stessa giustizia<br />

regia, i Parlamenti al sovrano lungo tutto l’arco dell’Ancien Régime sino<br />

alla Rivoluzione del 1789. A Jean Bodin – scampato, a quanto pare, alla<br />

strage degli Ugonotti della notte di San Bartolomeo, ordinata da Caterina de’<br />

Medici e dai suoi consiglieri ispirandosi, a dir di Montaigne, alle teorie di<br />

Machiavelli – e poi a Pufendorf si deve la definizione di iudiciaria potestas<br />

come pars summi Imperii. In tal modo la iurisdictio, da nozione generale che<br />

era, diventa una componente della sovran<strong>it</strong>à, un potere a questa subordinato e<br />

da questa derivato. Dall’extrastatual<strong>it</strong>à, conclude Picardi, si passa alla statual<strong>it</strong>à<br />

della giurisdizione.<br />

Riprendendo, nel cap<strong>it</strong>olo V, il filo evolutivo delle giurisdizioni in Francia,<br />

l’a. si sofferma in particolare sui tredici Parlements, emanazioni terr<strong>it</strong>oriali<br />

della curia regis, che creavano una f<strong>it</strong>ta trama di tribunali, con cinque o<br />

sei gradi di giurisdizione e con la confusione e le lungaggini che ben possono


ecensioni e segnalazioni 179<br />

essere evinte, anziché da fonti schiettamente storiografiche, dalle opere letterarie<br />

di Rabelais e di Racine (Les Plaideurs). Si creò in quegli anni una vera e<br />

propria nobiltà di toga (noblesse de robe), inamovibilmente invest<strong>it</strong>a di un<br />

office durevole e venale e, soprattutto, non soggetta ad alcun rapporto burocratico-gerarchico<br />

con il sovrano, tanto che un acuto osservatore come Tocqueville,<br />

parlando di Ancien Régime e Révolution, aveva ben ragione di notare<br />

che «non vi era paese in Europa in cui i tribunali ordinarî dipendessero<br />

meno dal governo, che in Francia». Per quel che concerne la procedura civile,<br />

con l’Ordonnance civile del 1667, facente parte del celebre Code Louis, si<br />

ebbe l’archetipo delle codificazioni moderne e una decisa affermazione della<br />

thèse royale, che voleva ridurre il giudice a mera bouche de la loi, rispetto<br />

alla thèse parlamentaire (su cui influì direttamente l’ex magistrato Montesquieu),<br />

che attribuiva ai giudici il ruolo di garanti e custodi delle lois fondamentales<br />

del regno di Francia, che neppure il sovrano avrebbe potuto intaccare.<br />

La Révolution si appropriò, infine, del principio della separazione dei<br />

poteri in una versione che favoriva la supremazia di quello legislativo, aprendo<br />

la strada all’applicazione della cosiddetta legal<strong>it</strong>à rivoluzionaria da parte<br />

dei famigerati tribunali. A ciò s’accompagnarono l’azzeramento dei poteri<br />

dei Parlements, «enterrés tout vivants», e la contemporanea trasformazione<br />

dei giudici in «salariati di Stato», secondo l’espressione della legge sull’ordinamento<br />

giudiziario dell’agosto del 1790, astretti ad utilizzare il référé législatif<br />

(già presente in nuce nel Code Louis) per risolvere i dubbî interpretativi,<br />

e soggetti al controllo del Tribunal de cassation, inizialmente ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o presso<br />

il corpo legislativo, ma ben presto affrancatosi da questo. Abol<strong>it</strong>i i privilegî di<br />

classe e di ceto, smantellate le molteplici giurisdizioni, si era ormai affermato<br />

il monopolio statuale della giurisdizione. Napoleone colse appieno i frutti di<br />

questa impostazione e, con la grande loi del 1810 sull’organizzazione giudiziaria,<br />

giunse a porre il giudice sotto il controllo dell’esecutivo, mentre dal<br />

Code de procédure civile del 1806 sortì defin<strong>it</strong>ivamente confermata l’appropriazione<br />

della procedura da parte del sovrano.<br />

In area germanica gli sviluppi furono ben altri. In Austria, l’alleanza tra<br />

giusnaturalismo wolffiano e Polizeistaat fu alla base del modello di giudicefunzionario<br />

che si diffonderà sul continente in età moderna, con il defin<strong>it</strong>ivo<br />

abbandono della pregressa concezione del nobile officium iudicis. In Prussia<br />

questo modello di giudice-funzionario, asserv<strong>it</strong>o al regio potere entro una rigida<br />

struttura gerarchico-burocratica, raggiunse lo zen<strong>it</strong>, tanto che ancora a<br />

fine Ottocento, nel celebre libro di Jhering Der Zweck im Recht, r<strong>it</strong>roviamo<br />

la metafora della caserma di origine fredericiana: «come il soldato nella severa<br />

disciplina mil<strong>it</strong>are deve anz<strong>it</strong>utto imparare la subordinazione, così nell’amministrazione<br />

della giustizia il giudice deve imparare ad obbedire alla<br />

legge».<br />

Nel cap<strong>it</strong>olo VI Picardi chiude il grande affresco sulla giurisdizione,<br />

esaminando gli sviluppi e i fermenti che giungono sino ai nostri giorni. Quella<br />

concezione statuale e burocratica della giurisdizione che permane forte in


180<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Wach, Mortara, Chiovenda e Garsonnet, farà sentire i suoi echi persino sulla<br />

nostra Cost<strong>it</strong>uzione del 1947 la quale, pur incline a munire i giudici di peculiari<br />

guarentigie, definisce la magistratura come «ordine» e non come potere,<br />

anche se poi, nel dirla «indipendente da ogni altro potere», mostra di porla<br />

quoad effectum sullo stesso piano dell’esecutivo e del legislativo. Nella seconda<br />

metà del XX secolo si assiste a una rivalutazione del momento giurisprudenziale<br />

ed equ<strong>it</strong>ativo del dir<strong>it</strong>to e, correlativamente, a un progressivo,<br />

ancorché contrastato recupero di potere da parte dei giudici, in coincidenza<br />

con una revisione del concetto stesso di sovran<strong>it</strong>à, quale naturale e inev<strong>it</strong>abile<br />

conseguenza dell’avvento dell’Unione Europea e di un sistema economico<br />

globale che non conosce frontiere.<br />

Nelle Appendici l’a. completa l’indagine, riprendendo la voce Processo<br />

civile (dir<strong>it</strong>to moderno), apparsa nel 1987 sull’Enciclopedia del dir<strong>it</strong>to, poco<br />

prima dell’altrettanto fondamentale voce Prova in genere (filosofia del dir<strong>it</strong>to)<br />

di Alessandro Giuliani (pubblicata l’anno successivo), a comporre un<br />

quadro un<strong>it</strong>ario che uno studioso della statura di Knut Wolfgang Nörr add<strong>it</strong>a<br />

quale «svolta storico-ideologica e metodologica nella storiografia del dir<strong>it</strong>to<br />

processuale». Picardi dà nuovi t<strong>it</strong>oli ai due saggi posti nelle Appendici, a suggello<br />

di un <strong>it</strong>er storico quasi speculare o, vichianamente, di corsi e ricorsi:<br />

«Dal giudizio al processo» èridenominata la voce Processo civile; «Torniamo<br />

al giudizio?» si int<strong>it</strong>ola ex novo l’articolo «Audiatur et altera pars, le matrici<br />

storico-culturali del contradd<strong>it</strong>torio», apparso nel 2003 sulla Trimestrale,<br />

nel quale l’a. riprende l’inv<strong>it</strong>o di Carnelutti del 1949 a tornare al giudizio.<br />

Si tratta di scr<strong>it</strong>ti troppo noti per ripercorrerli sia pure in forma compendiosa.<br />

Il processo, come scriveva già Carnelutti, altro non è che giudizio e formazione<br />

del giudizio: sicché la forma dub<strong>it</strong>ativa del saggio con cui, per evidente<br />

understatement, si chiude il libro, si traduce in un’esortazione a riscoprire il<br />

valore del iudicium, quale actus trium personarum che si invera nel costante<br />

confronto dialogico tra il giudice e le parti, per una nuova alba della iurisdictio<br />

e dell’ars disputandi (Alberto Tedoldi).<br />

Gian Franco Ricci, Dir<strong>it</strong>to processuale civile, 2 a ed., Giappichelli, Torino<br />

2008, vol. I, pp. 329.<br />

A tre anni dalla pubblicazione del primo volume di questo manuale,<br />

Gian Franco Ricci, dimostrando la sua grande operos<strong>it</strong>à e la costante attenzione<br />

all’evoluzione della nostra legislazione in materia processuale, ha dato<br />

alle stampe una seconda edizione, che tiene conto delle modifiche legislative<br />

intervenute medio tempore e quindi degli interventi del legislatore successivi<br />

alle riforme del 2005 e del 2006. Di tali riforme l’a. aveva tenuto conto nella<br />

prima edizione dell’opera, il cui terzo volume è stato pubblicato solo alcuni<br />

mesi fa, e cioè nel marzo del 2008.<br />

Già la prima edizione del primo volume si era imposta all’attenzione


ecensioni e segnalazioni 181<br />

della dottrina per la trattazione approfond<strong>it</strong>a e svolta con rara chiarezza di linguaggio<br />

dei temi generali del processo, che sono stati riprodotti integralmente<br />

in questa seconda edizione. Mi riferisco al cap<strong>it</strong>olo dedicato ai principi generali<br />

del processo, aventi la propria fonte non solo nella legge ordinaria, ma<br />

nella Cost<strong>it</strong>uzione e nelle «Carte internazionali» (p. 51 ss.), nonché ai cap<strong>it</strong>oli<br />

dedicati all’azione (p. 75 ss.), alla difesa (p. 121 ss.), al giudice (p. 161 ss.),<br />

alle parti (p. 199 ss.), al p.m. (p. 221 ss.) e, quindi, al procedimento (p. 227<br />

ss.), agli atti processuali (p. 255 ss.) e al giudicato (p. 285 ss.).<br />

La convulsa produzione legislativa di questi ultimi anni ha imposto di<br />

tener conto in particolare, in questa seconda edizione, di tre riforme, alcune<br />

delle quali ancora di incerta applicazione, come l’introduzione della c.d. class<br />

action, con l’inserimento nel Codice del consumo di un art. 140 bis, a segu<strong>it</strong>o<br />

dell’approvazione della l. 24 dicembre 2007, n. 244. Dicevo che si tratta di<br />

riforma di incerta applicazione, giacché, dopo la proroga della sua entrata in<br />

vigore dal 30 giugno 2008 al gennaio 2009, il patrio legislatore sta provvedendo<br />

ad un integrale riesame della legge, sicché èdubbio non solo il tempo<br />

della sua entrata in vigore, ma la stessa permanenza di alcune delle sue disposizioni<br />

caratteristiche, che Ricci non ha mancato di evidenziare, come ad<br />

esempio il regime degli effetti dell’azione risarc<strong>it</strong>oria per i terzi, effetti subordinati<br />

all’adesione dei singoli consumatori all’azione collettiva o al loro intervento<br />

nel processo. Orbene, nel testo originario dell’art. 140 bis l’adesione<br />

dei singoli è ammessa anche nel corso del giudizio di appello, laddove nella<br />

rielaborazione legislativa in corso si tenderebbe a lim<strong>it</strong>arla al giudizio di primo<br />

grado.<br />

Altro aspetto delicato della legge, segnalato da Gian Franco Ricci, è il<br />

necessario coordinamento tra l’azione collettiva e l’azione individuale del<br />

singolo componente del gruppo che abbia ag<strong>it</strong>o per proprio conto, così come<br />

l’esperibil<strong>it</strong>à di più azioni collettive su iniziativa di gruppi autonomi di consumatori.<br />

Gian Franco Ricci ha dato, inoltre, esaurientemente conto della modifica<br />

dell’art. 149 c.p.c., relativo alle notificazioni a mezzo posta. Qui Ricci ha<br />

messo in evidenza che il legislatore, recependo il principio espresso dalla<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale nella sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477, ha stabil<strong>it</strong>o<br />

che gli effetti delle notificazioni a mezzo posta si producono per il notificante<br />

sin dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Si deve notare,<br />

tuttavia, che tale anticipazione per il notificante degli effetti della notificazione,<br />

e salvo il perfezionamento della stessa con la consegna al destinatario,<br />

è stata lim<strong>it</strong>ata dal legislatore alle notificazioni a mezzo del servizio postale<br />

e non è stata estesa a ogni forma di notificazione, come avrebbe sugger<strong>it</strong>o<br />

la presa di posizione della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, che ha ribad<strong>it</strong>o con la<br />

sentenza 23 gennaio 2004, n. 28 che tale principio e la sua portata generale<br />

per ogni forma di notificazione sono ormai entrati a pieno t<strong>it</strong>olo nel dir<strong>it</strong>to<br />

vivente.<br />

Infine Ricci ha avuto modo di occuparsi delle ultime nov<strong>it</strong>à legislative


182<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

contenute nel d.l. 25 giugno 2008, n. 112. Qui giustamente Ricci nota che si<br />

tratta di nov<strong>it</strong>à «minimali» (ma importanti). Due di queste «nov<strong>it</strong>à» sono di<br />

immediata applicazione, sia pure ai giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008.<br />

La prima riguarda l’art. 181 c.p.c., con la previsione di una ipotesi di cancellazione<br />

della causa dal ruolo, che comporta, con la mancata comparizione di<br />

ambedue le parti, l’estinzione immediata del processo. La seconda riguarda il<br />

processo del lavoro, con la modifica dell’art. 429 c.p.c. Il legislatore ha stabil<strong>it</strong>o,<br />

infatti, che nella stessa udienza di discussione il giudice deve provvedere<br />

non solo alla lettura del dispos<strong>it</strong>ivo, ma anche alla «esposizione delle<br />

ragioni di fatto e di dir<strong>it</strong>to della decisione».<br />

La terza nov<strong>it</strong>à legislativa non ha immediata applicazione, giacché, sia<br />

pure per i processi in corso alla data del 25 giugno 2008, sarà applicabile solo<br />

dalla data fissata con uno o più decreti del Ministero della Giustizia. Da tale<br />

data tutte le notificazioni e le comunicazioni di cui all’art. 170 c.p.c. e che<br />

sono dirette al difensore cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, nonché la notifica dell’ordinanza di cui<br />

agli artt. 191 e 192 c.p.c. e ogni altra comunicazione al consulente tecnico<br />

dovranno essere effettuate per via telematica.<br />

Concordo con Gian Franco Ricci sulla cr<strong>it</strong>ica allo stillicidio di modifiche<br />

al codice di procedura civile, effettuate «a spizzichi e bocconi». Ma è dovere<br />

della dottrina cercare di operare sul tessuto normativo, reso incerto dai<br />

continui interventi, non sempre necessari e non sempre coerenti, del legislatore,<br />

per tentare di ricostruire, comunque, un processo che corrisponda, nonostante<br />

tutto, all’attesa di giustizia dei c<strong>it</strong>tadini.<br />

E Gian Franco Ricci, con la sua opera, attenta a questa convulsa evoluzione<br />

legislativa, ma fondata su quelle solide basi dommatiche che rappresentano<br />

un connotato essenziale della Scuola alla quale appartiene, ha offerto un<br />

contributo prezioso, la cui util<strong>it</strong>à, anche per la chiarezza del linguaggio usato,<br />

sarà indubbia non solo per chi si avvicina allo studio del processo civile, ma<br />

pure per coloro che del processo sono protagonisti nelle aule giudiziarie (Carmine<br />

Punzi).<br />

Alberto Villa, Arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale e sospensione delle decisioni sociali, Giuffrè,<br />

Milano 2007, pp. IX-297.<br />

Con una coral<strong>it</strong>à che ha trasformato l’affermazione in luogo comune,<br />

tutti dicono da tempo che il tabù del divieto di misure cautelari arb<strong>it</strong>rali consacrate<br />

dall’art. 818 c.p.c., a motivo della assenza dei poteri autor<strong>it</strong>ativi o<br />

coerc<strong>it</strong>ivi in capo ai giudici privati, è per l’appunto un tabù, tralaticio ed irrazionale,<br />

nulla avendo a che fare quella pretesa ragione con la conseguenza<br />

che se ne vorrebbe trarre.<br />

Fatto si è però che il tabù è sopravvissuto a due ampie novelle della nostra<br />

disciplina arb<strong>it</strong>rale. Sarà perché l’attribuzione di un potere cautelare generale<br />

agli arb<strong>it</strong>ri risulterebbe fuga in avanti «impol<strong>it</strong>ica» per gli ambienti go


ecensioni e segnalazioni 183<br />

vernativi e parlamentari, come si è sempre sussurrato ai garzoni di legislatori<br />

che hanno voluto provarci? Sarà perché la tutela cautelare arb<strong>it</strong>rale, pur nei<br />

lidi ove essa esiste, è rimasta comunque oggetto misterioso ed almeno quant<strong>it</strong>ativamente<br />

poco praticato? Sarà perché tra il dire ed il fare vi è di mezzo il<br />

piccolo mare di una regolamentazione (della esecutiv<strong>it</strong>à e dell’eventuale reclamo)<br />

equilibrata fra le esigenze di garanzia e quelle di protezione della vicenda<br />

arb<strong>it</strong>rale da eccessive intrusioni della giurisdizione statuale (e per di<br />

più in corso d’opera e cioè prima della decisione di mer<strong>it</strong>o)?<br />

È accaduto per altro che il legislatore dell’«arb<strong>it</strong>rato societario», avendo<br />

senza mezzi termini dischiuso agli arb<strong>it</strong>ri la materia sulla impugnativa delle<br />

delibere assembleari (la cui compromettibil<strong>it</strong>à era prima il più delle volte negata<br />

o lasciata in balia dei contingenti umori una giurisprudenza ondivaga), si<br />

sia visto pressoché costretto ad estendere ai giudici privati, in deroga appunto<br />

alla regola generale ex art. 818 c.p.c., il potere di sospendere in via cautelare<br />

le delibere impugnate. Il superamento del tabù era appunto quasi obbligato<br />

per una misura sospensiva che il sistema segu<strong>it</strong>a a volere rigorosamente inser<strong>it</strong>a<br />

nell’alveo del giudizio di mer<strong>it</strong>o sulla valid<strong>it</strong>à della delibera; sicché affidare<br />

agli arb<strong>it</strong>ri il mer<strong>it</strong>o, conservando l’esclusiva del giudice sulla cautela<br />

sarebbe parso davvero incongruo. Il superamento del tabù era altresì meno<br />

appariscente, a fronte di una cautela di tipo sospensivo (degli effetti) e se<br />

si vuole implic<strong>it</strong>amente autorizzatorio (autorizzazione a condursi come se<br />

la delibera non vi fosse).<br />

Il futuro dirà se questa apertura sia prodromica ad un ulteriore e fors’anche<br />

totale sgretolamento del veto. Per intanto la nov<strong>it</strong>à, che è comunque notevole<br />

e densa di quaestiones, va metabolizzata sistematicamente. Al che un<br />

contributo viene dal volume di Alberto Villa.<br />

L’opera si articola in tre parti, la prima delle quali è dedicata, per quel<br />

tanto che giova all’economia dell’opera e con approccio di notevole consapevolezza,<br />

all’analisi dei due ist<strong>it</strong>uti di cui si celebrano gli sponsali. Quanto<br />

all’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale, è accolta la tesi per cui lo stesso, sotto il profilo della sua<br />

funzione e del suo es<strong>it</strong>o effettuale, si colloca sul medesimo piano del giudizio<br />

ordinario avanti agli organi statuali. Quanto alla sospensione delle deliberazioni<br />

sociali, essa è ricondotta al genus dei provvedimenti cautelari ed alla<br />

specie dei provvedimenti anticipatori.<br />

Nella seconda parte del volume si analizza il quadro normativo che disciplina<br />

il rapporto tra arb<strong>it</strong>rato e tutela cautelare. In particolare, sono esaminati,<br />

nella loro origine e nelle diverse letture prospettate dagli interpreti, il disposto<br />

dell’art. 818 c.p.c., che esclude che gli arb<strong>it</strong>ri possano emettere «provvedimenti<br />

cautelari», e quello dell’art. 35, 5º comma, d.lgs. n. 5/2003, che<br />

accorda ai giudici privati «il potere di disporre (...) la sospensione dell’efficacia<br />

della delibera» assunta dall’assemblea. All’es<strong>it</strong>o dell’esame, è r<strong>it</strong>enuto<br />

non accoglibile l’orientamento per cui l’art. 35, 5º comma, sarebbe norma<br />

meramente ricogn<strong>it</strong>iva di poteri già rinvenibili all’interno del sistema (giusta<br />

una lettura restr<strong>it</strong>tiva del divieto di cui all’art. 818); al contrario, si sostiene


184<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

che l’art. 35 attribuisce agli arb<strong>it</strong>ri un potere altrimenti da escludersi, e cost<strong>it</strong>uisce<br />

quindi la fonte esclusiva della potestà cautelare arb<strong>it</strong>rale in subiecta<br />

materia.<br />

La terza parte dell’opera è dedicata alla verifica, alla luce del disposto<br />

dell’art. 35, 5º comma, della lat<strong>it</strong>udine e della disciplina dei poteri degli arb<strong>it</strong>ri<br />

r<strong>it</strong>uali in punto di sospensione delle decisioni sociali. Quanto all’arb<strong>it</strong>rato<br />

ex artt. 34-36 d.lgs. n. 5/2003, si prospetta una lettura estensiva, che, da un<br />

lato, considera la sospensiva arb<strong>it</strong>rale accessoria a qualsivoglia giudizio impugnatorio<br />

avente ad oggetto la difform<strong>it</strong>à della decisione sociale dal modello<br />

delinato nella legge e nei patti sociali; e, dall’altro lato, r<strong>it</strong>iene suscettibili<br />

di essere sospese apud arb<strong>it</strong>ros non solo le delibere dell’organo assembleare,<br />

ma anche quelle degli altri organi della società e le decisioni assunte dai soci<br />

o dagli amministratori prescindendo dal metodo collegiale. Quanto all’arb<strong>it</strong>rato<br />

del dir<strong>it</strong>to comune, l’art. 35, 5º comma, è considerato applicabile in<br />

via analogica all’arb<strong>it</strong>rato societario regolato (solo) dagli artt. 806 e ss.<br />

c.p.c. (e nascente da compromesso o da clausola compromissoria non statutaria).<br />

Infine circa la disciplina del potere cautelare attribu<strong>it</strong>o ai giudici privati,<br />

emergono due orientamenti di fondo: anz<strong>it</strong>utto, gli arb<strong>it</strong>ri si collocano, almeno<br />

tendenzialmente, in una posizione che è la medesima di quella del giudice<br />

dello Stato (avuto riguardo, tra l’altro, alla possibil<strong>it</strong>à di emettere provvedimento<br />

inaud<strong>it</strong>a altera parte, alla valutazione dei presupposti della pronuncia<br />

di sospensione, allo sviluppo e all’es<strong>it</strong>o del procedimento cautelare).<br />

Inoltre, la tutela cautelare arb<strong>it</strong>rale non esclude quella apud iudicem, con la<br />

conseguenza che l’organo statuale potrà disporre, ex art. 700 c.p.c., la sospensione<br />

della decisione impugnata, eserc<strong>it</strong>ando un potere che, anteriormente alla<br />

cost<strong>it</strong>uzione del collegio arb<strong>it</strong>rale, è esclusivo, mentre, in segu<strong>it</strong>o, si rapporta<br />

a quello del giudice privato in termini di sussidiarietà.<br />

La trattazione, che è di evidente interesse per il cultori dell’arb<strong>it</strong>rato, è<br />

sempre limpida (Antonio Briguglio).<br />

Ignazio Zingales, Pubblica amministrazione e lim<strong>it</strong>i della giurisdizione tra<br />

principi cost<strong>it</strong>uzionali e strumenti processuali, Giuffrè, Milano 2007,<br />

pp. XIV-297.<br />

La recente devoluzione alla giurisdizione amministrativa di controversie<br />

coinvolgenti in via esclusiva rapporti privatistici ed aventi ad oggetto dir<strong>it</strong>ti<br />

soggettivi avvenuta da parte del legislatore negli anni 1998-2000 nonché la<br />

pubblicazione della sentenza n. 204 del 6 luglio 2004 con la quale la Corte<br />

Cost<strong>it</strong>uzionale ha delim<strong>it</strong>ato e precisato l’amb<strong>it</strong>o di discrezional<strong>it</strong>à che la Cost<strong>it</strong>uzione<br />

riconosce al legislatore in ordine alla ridistribuzione delle funzioni<br />

giurisdizionali tra giudice ordinario e giudice amministrativo, offrono all’a.<br />

del testo segnalato l’occasione per approfondire la tematica relativa alla individuazione<br />

dei lim<strong>it</strong>i entro cui il legislatore ordinario può ampliare la giuri


ecensioni e segnalazioni 185<br />

sdizione esclusiva del giudice amministrativo nonché quella dei rapporti tra<br />

giurisdizione civile e giurisdizione amministrativa.<br />

Il testo, suddiviso in tre cap<strong>it</strong>oli, è articolato in due parti.<br />

Nella prima parte l’a. individua attraverso l’esame dell’impianto cost<strong>it</strong>uzionale<br />

ed in particolare dell’art. 103 Cost. secondo cui le materie assoggettabili<br />

alla cognizione del giudice amministrativo devono essere «particolari»<br />

ed avendo a mente i principi enunciati dalla sentenza n. 204/2004 tra cui<br />

quello secondo cui il legislatore «deve considerare la natura delle s<strong>it</strong>uazioni<br />

soggettive coinvolte e non fondarsi esclusivamente sul dato oggettivo delle<br />

materie», le direttive cost<strong>it</strong>uzionali che dovrebbero guidarlo nel modificare<br />

l’assetto delle competenze giurisdizionali. Ciò sia nel caso in cui venga riconosciuta<br />

al giudice speciale la giurisdizione in tema di dir<strong>it</strong>ti soggettivi, sia<br />

nel caso in cui venga allargata la giurisdizione ordinaria al campo degli interessi<br />

leg<strong>it</strong>timi.<br />

Se da un lato l’esame dei principi cost<strong>it</strong>uzionali leg<strong>it</strong>tima la tutelabil<strong>it</strong>à<br />

di posizioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi leg<strong>it</strong>timi avanti<br />

al giudice ordinario e permette di escludere quindi la configurabil<strong>it</strong>à di una<br />

giurisdizione esclusiva ordinaria, dall’altro le affermazioni del giudice delle<br />

leggi contenute nella sentenza di cui sopra offrono lo spunto per individuare<br />

altre materie la cui devoluzione al giudice amministrativo appare in contrasto<br />

con i principi cost<strong>it</strong>uzionali e pertanto suscettibile di futura declaratoria di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />

L’a. analizza in particolare la disciplina del pubblico impiego privatizzato<br />

nella quale coesistono atti di natura privatistica accanto ad atti amministrativi,<br />

giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa tanto da far dub<strong>it</strong>are<br />

che in tale materia vengano rispettati i principi ed i valori garant<strong>it</strong>i dagli<br />

artt. 3 e 24 Cost.<br />

La seconda parte del libro è interamente dedicata all’esplorazione del fenomeno<br />

del difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione,<br />

fenomeno questo che viene scrutato sia per individuarne in concreto<br />

l’amb<strong>it</strong>o di applicazione, sia per chiarirne la sua reale natura di questione<br />

di giurisdizione.<br />

Muovendo ancora una volta dall’individuazione dei principi cost<strong>it</strong>uzionali<br />

ed approfondendo la natura delle indagini dirette tanto ad accertare l’esistenza<br />

o meno di una norma che tuteli la posizione giuridica soggettiva<br />

azionata nei confronti della p.a., tanto a verificare la pol<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à o meno di<br />

un determinato atto, tanto a determinare i caratteri distintivi della determinazione<br />

amministrativa non sindacabile in sede giurisdizionale, l’a. si interroga<br />

circa l’operativ<strong>it</strong>à anche per la questione di giurisdizione in esame, degli strumenti<br />

deputati alla verifica della giurisdizione (Alessandro Trinchi).


GIURISPRUDENZA<br />

Corte di Cassazione, sez. un. civ., sentenza 1 febbraio 2008, n. 2435<br />

Pres. Carbone – Rel. Finocchiaro<br />

P.P.G. c. C.V. e O.G. e Amministrazione Provinciale di Lecce<br />

Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla<br />

parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei<br />

propri scr<strong>it</strong>ti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese<br />

(massima non ufficiale) (1).<br />

(Omissis). – In mer<strong>it</strong>o all’ulteriore profilo di censura e al rilievo che, in<br />

realtà, il numero esatto delle piazzole risultava già dai documenti in atti e, in<br />

particolare, dagli atti penali, lo stesso è parimenti inammissibile.<br />

In termini opposti rispetto a quanto invocato dalla ricorrente, infatti, deve<br />

ribadirsi – in conform<strong>it</strong>à, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata<br />

di questa Corte regolatrice – che il giudice ha il potere-dovere di esaminare<br />

i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata<br />

ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scr<strong>it</strong>ti difensivi gli scopi<br />

della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti<br />

per la controparte la impossibil<strong>it</strong>à di controdedurre e per lo stesso giudice imped<strong>it</strong>a<br />

la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della<br />

decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304).<br />

Infatti, poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall’iniziativa<br />

della parte e dall’obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia<br />

nei lim<strong>it</strong>i delle domande delle parti, al giudice è inib<strong>it</strong>o trarre dai documenti<br />

comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai<br />

fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o comunque<br />

sollec<strong>it</strong>ate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n.<br />

1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385; nel senso che perché il giudice possa<br />

e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la<br />

r<strong>it</strong>ual<strong>it</strong>à della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta<br />

nel rispetto delle regole del contradd<strong>it</strong>torio, anche la esistenza di una domanda,<br />

o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22<br />

novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione).


188<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Non risultando – né la circostanza è stata dedotta in qualche modo nel<br />

motivo – che la odierna ricorrente abbia, in sede di mer<strong>it</strong>o, affermato che il<br />

proprio assunto, quanto al numero delle piazzole esistenti nella azienda, risultava<br />

dai documenti del processo penale, è palese che esattamente i giudici del<br />

mer<strong>it</strong>o non hanno preso in esame i documenti in questione richiamati dalla<br />

ricorrente nell’amb<strong>it</strong>o del secondo motivo.<br />

Il tutto a prescindere dal considerare che la ricorrente, in violazione della<br />

regola della autosufficienza del ricorso per cassazione, pur invocando la<br />

autor<strong>it</strong>à dei ricordati documenti a sostegno dei propri assunti, ha omesso di<br />

trascriverne il contenuto nel ricorso, non permettendo, pertanto, a questa Corte<br />

di percepire la rilevanza e pertinenza degli stessi ai fini del decidere.<br />

(Omissis).<br />

(1) Inutilizzabil<strong>it</strong>à, ai fini della decisione, del documento prodotto<br />

da una parte, quando essa non abbia tempestivamente indicato<br />

lo scopo della produzione.<br />

1. – Due funzionari della Ripartizione Agricoltura della provincia di<br />

Lecce effettuano un sopralluogo in un’azienda agr<strong>it</strong>uristica, e ne redigono<br />

un verbale, sulla base del quale la Giunta provinciale propone all’Assessorato<br />

regionale la cancellazione dell’impresa dall’elenco degli operatori agr<strong>it</strong>uristici:<br />

cancellazione che – pare di capire – viene effettivamente disposta. Il t<strong>it</strong>olare<br />

dell’azienda c<strong>it</strong>a allora in giudizio i due funzionari e l’Amministrazione<br />

provinciale, chiedendo l’accertamento della fals<strong>it</strong>à del verbale e il risarcimento<br />

dei danni.<br />

La domanda viene respinta nel mer<strong>it</strong>o in primo e in secondo grado, rispettivamente<br />

dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Lecce.<br />

L’attore ricorre per cassazione, e poiché con uno dei motivi dell’impugnazione<br />

deduce che la Corte d’appello ha erroneamente «negato la giurisdizione<br />

del giudice ordinario a conoscere di alcuni aspetti della controversia»<br />

(diversi da quello qui in esame), il ricorso viene assegnato alle Sezioni Un<strong>it</strong>e,<br />

le quali si trovano pertanto a dover esaminare, tra l’altro, un asser<strong>it</strong>o difetto di<br />

motivazione, consistente in ciò che i giudici del mer<strong>it</strong>o avevano negato la fals<strong>it</strong>à<br />

del famigerato verbale in ordine al numero delle piazzole per roulotte esistenti<br />

nell’azienda (circostanza rilevante per valutarne l’idone<strong>it</strong>à agr<strong>it</strong>uristica<br />

ai sensi della disciplina del settore), nonostante che il numero di piazzole ivi<br />

indicato fosse diverso da quello reale, desumibile da documenti prodotti dall’attore<br />

ed acquis<strong>it</strong>i al processo (a quanto pare, copie di atti di un processo<br />

penale originato dalla stessa vicenda).<br />

Le Sezioni Un<strong>it</strong>e r<strong>it</strong>engono la censura inammissibile, argomentando –<br />

nel passo della motivazione qui sopra trascr<strong>it</strong>to – che il giudice non ha sempre<br />

e comunque «il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla


giurisprudenza 189<br />

parte», ma a tal fine è necessaria una «specifica istanza» della stessa parte,<br />

accompagnata dalla (o implic<strong>it</strong>a nella) esposizione, negli scr<strong>it</strong>ti difensivi, degli<br />

«scopi della relativa esibizione (recte, ovviamente: produzione) con riguardo<br />

alle sue pretese». In mancanza di ciò, la controparte si troverebbe nella<br />

«impossibil<strong>it</strong>à di controdedurre», e al giudice sarebbe «imped<strong>it</strong>a la valutazione<br />

delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione». E la<br />

regola – conforme, si dice, «ad una giurisprudenza più che consolidata di<br />

questa Corte regolatrice» – si giustifica perché il nostro ordinamento processuale<br />

è «caratterizzato dall’iniziativa della parte e dall’obbligo del giudice di<br />

rendere la propria pronunzia nei lim<strong>it</strong>i delle domande delle parti».<br />

Nel caso di specie, non risultava che la parte ricorrente, nei propri scr<strong>it</strong>ti<br />

difensivi delle fasi di mer<strong>it</strong>o, avesse espressamente menzionato i documenti<br />

in questione a sostegno delle proprie allegazioni relative al numero delle<br />

piazzole. Inoltre, la stessa ricorrente, «in violazione della regola della autosufficienza<br />

del ricorso per cassazione, pur invocando l’autor<strong>it</strong>à dei ricordati<br />

documenti», aveva «omesso di trascriverne il contenuto nel ricorso, non permettendo,<br />

pertanto, a questa Corte di percepire la rilevanza e pertinenza degli<br />

stessi ai fini del decidere».<br />

Dal punto di vista della teoria del giudizio di fatto e della disciplina dell’istruzione<br />

probatoria nel processo ordinario di cognizione, il discorso delle<br />

Sezioni Un<strong>it</strong>e, benché non privo di anticipazioni nella giurisprudenza della<br />

Corte (1), mer<strong>it</strong>a attenzione e susc<strong>it</strong>a qualche perpless<strong>it</strong>à.<br />

2. – Preliminarmente, ma partendo dal fondo, sembra opportuno dire<br />

qualche cosa sul rilievo che la mancata trascrizione nel ricorso per cassazione<br />

dei documenti che, secondo il ricorrente, i giudici del mer<strong>it</strong>o avevano immotivatamente<br />

ignorato, impediva alla Corte di valutarne la rilevanza. E ciò in<br />

ossequio alla c.d. «regola della autosufficienza del ricorso per cassazione»<br />

(2).<br />

Nel contesto della motivazione in esame, quest’ultima appare come una<br />

ratio del giudizio di inammissibil<strong>it</strong>à del motivo di ricorso, concorrente con<br />

quella enunciata nei precedenti capoversi. Secondo la Corte, insomma, la parte<br />

non aveva illustrato ai giudici del mer<strong>it</strong>o lo scopo della produzione dei documenti<br />

in questione, e dunque quei giudici avevano fatto bene a non tenerne<br />

conto. Peraltro, il giudice di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à avrebbe potuto (o forse dovuto) veri-<br />

(1) Il precedente più puntuale, tra quelli c<strong>it</strong>ati in questa sentenza, sembra essere<br />

Cass. 16 agosto 1990, n. 8304, dove peraltro non si trova alcun riferimento ai principii della<br />

«iniziativa della parte» e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; né ovviamente<br />

– ratione temporis – alla regola della «autosufficienza del ricorso».<br />

(2) Su questa (presunta) regola, come si sa elaborata dalla recente giurisprudenza<br />

della Corte Suprema, v. ampiamente, per tutti, R. Poli, Specific<strong>it</strong>à, autosufficienza e ques<strong>it</strong>o<br />

di dir<strong>it</strong>to nei motivi di ricorso per cassazione, in questa Rivista 2008, 1249 ss. e 1256 ss.


190<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

ficare se quei documenti fossero davvero rilevanti per la decisione del mer<strong>it</strong>o<br />

(e quindi indirettamente per quella della stessa Corte sul denunciato difetto di<br />

motivazione): ma tale verifica era imped<strong>it</strong>a dalla mancata trascrizione di essi<br />

nel testo del ricorso, non potendosi pretendere – in forza del principio della<br />

«autosufficienza» – che la Corte li andasse a scovare nel fascicolo delle fasi<br />

di mer<strong>it</strong>o della parte ricorrente.<br />

Senonché èsufficiente per l’appunto «mettere in chiaro» l’argomentazione<br />

in questi termini, per accorgersi che qualcosa non funziona sui piani<br />

– tra loro ovviamente connessi – della logica e della retorica.<br />

Prescindiamo dal chiederci di dove la Corte abbia tratto il convincimento<br />

che il ricorrente non aveva a suo tempo illustrato, nell’uno e/o nell’altro<br />

grado del giudizio di mer<strong>it</strong>o, lo scopo della produzione, anche se è difficile<br />

credere che abbia potuto capirlo senza esaminare gli atti dei relativi procedimenti,<br />

con il che avrebbe essa per prima ignorato la regola della «autosufficienza»<br />

del ricorso, almeno nei termini rigidi in cui sembra interpretarla.<br />

Ma, in ogni caso, la Corte dice, chiaramente anche se a contrario, che,<br />

se i documenti in questione fossero stati trascr<strong>it</strong>ti nel ricorso, essa si sarebbe<br />

data carico di valutarne la rilevanza ai fini della decisione del mer<strong>it</strong>o. Dunque<br />

bisogna altresì credere che, se tale verifica fosse stata possibile, e si fosse<br />

conclusa pos<strong>it</strong>ivamente (sì, quei documenti erano rilevanti, o magari addir<strong>it</strong>tura<br />

decisivi), la Corte non solo non avrebbe r<strong>it</strong>enuto inammissibile la censura<br />

di difetto di motivazione formulata dal ricorrente, ma l’avrebbe accolta,<br />

così però implic<strong>it</strong>amente rinnegando il principio, poco prima enunciato,<br />

che i documenti prodotti ma non «illustrati» dinanzi ai giudici del mer<strong>it</strong>o devono<br />

considerarsi tamquam non essent.<br />

Siamo dunque in presenza di due rationes decidendi, sul punto di dir<strong>it</strong>to,<br />

non tanto concorrenti, quanto apertamente incompatibili.<br />

Al che si potrebbe aggiungere, come chiosa, che l’istintiva allergia dei<br />

nostri giudici, e così anche della Corte di cassazione, all’idea che si possa<br />

non tener conto, ai fini del giudizio di fatto, di qualche informazione che<br />

sia comunque entrata nel fascicolo, non importa come e da dove (3), è evidentemente<br />

tale da indurli, anche quando affermano eccezionalmente la inutilizzabil<strong>it</strong>à<br />

di una certa «risultanza» in quanto irregolarmente o solo apparentemente<br />

acquis<strong>it</strong>a, a cercare qualche giustificazione supplementare della mancata<br />

utilizzazione nel caso concreto. Qui, la giustificazione viene costru<strong>it</strong>a attraverso<br />

un’interpretazione rigidamente formalistica del principio della auto-<br />

(3) Verso tale orientamento è accaduto più volte a chi scrive di assumere un atteggiamento<br />

vivacemente cr<strong>it</strong>ico: cfr. per es. la mia Cr<strong>it</strong>ica della teoria delle prove atipiche,in<br />

questa Rivista 1978, 679 ss., poi negli Studi in onore di Enrico Tullio Liebman, Milano<br />

1979, vol. II, 1329 ss. e in Il giudice e la prova nel processo civile, Padova 1991, 335<br />

ss. e 382 ss.; e ora le mie Riflessioni sulla cultura della prova, inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen.<br />

2008, 947 ss., 957 ss.


giurisprudenza 191<br />

sufficienza del ricorso, stando alla quale, se per esempio la prova del numero<br />

di piazzole di cui si discuteva nella specie fosse stata fotografica, il ricorrente<br />

avrebbe dovuto avvalersi di adeguati strumenti tecnologici per riprodurre<br />

l’immagine in una pagina del ricorso, a guisa di «illustrazione nel testo».<br />

Conclusione pericolosa, perché qualche avvocato potrebbe trarne incoraggiamento<br />

alla trascrizione e/o riproduzione, nel testo del ricorso per cassazione,<br />

dell’intero contenuto dei fascicoli dei gradi di mer<strong>it</strong>o (i nostri computers consentono<br />

questo ed altro, a costi relativamente modici) (4), con il che il principio<br />

di autosufficienza sarebbe scrupolosamente rispettato, ma riuscirebbe<br />

altresì vanificata la sua funzional<strong>it</strong>à al risparmio di tempo e di energie dei magistrati.<br />

3. – Venendo comunque al cuore del problema, dice la Corte che il divieto,<br />

o l’impossibil<strong>it</strong>à, per i giudici del mer<strong>it</strong>o, di esaminare i documenti prodotti<br />

da una parte, dei quali però essa non abbia spiegato lo scopo della produzione,<br />

deriverebbe dall’essere il nostro ordinamento processuale «caratterizzato<br />

dall’iniziativa della parte e dall’obbligo del giudice di rendere la propria<br />

pronunzia nei lim<strong>it</strong>i delle domande delle parti», cioè dal principio della<br />

domanda e da quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (artt.<br />

99, 112 c.p.c.).<br />

Si tratta però di un’affermazione equivoca, perché questi ultimi due fondamentali<br />

principii possono riguardare soltanto l’allegazione o la mancata allegazione<br />

dei «fatti principali», concorrenti a identificare domande o eccezioni;<br />

mentre la regola (se esiste), secondo cui la produzione di un documento<br />

deve essere accompagnata dalla indicazione del relativo scopo, non può evidentemente<br />

non riguardare anche l’allegazione dei «fatti secondari». Non<br />

sembra dunque ragionevole voler dedurre questa regola da quei principii (5).<br />

Se, poi, la Corte, parlando di iniziativa della parte, etc., avesse solo inteso<br />

genericamente invocare il principio degli allegata et probata, sanc<strong>it</strong>o un<br />

(4) Sul punto v. A. Tedoldi, La nuova disciplina del procedimento di cassazione:<br />

esegesi e spunti, inGiur. <strong>it</strong>. 2006, 2002-2011, dove si parla dei «fotomontaggi» ai quali<br />

già sidedicano«icassazionistipiùzelanti, in ciò agevolati dalle moderne tecniche riproduttive».<br />

(5) Da questo punto di vista, sembra invece corretta la motivazione di Cass. 12 febbraio<br />

1994, n. 1419, pure c<strong>it</strong>ata dalla sentenza in esame, dove si dice che il principio sanc<strong>it</strong>o<br />

dall’art. 112 c.p.c. impedisce al giudice di tenere conto della prova documentale di un<br />

fatto potenzialmente cost<strong>it</strong>utivo della domanda, quando il fatto come tale non è stato tempestivamente<br />

allegato. Analogamente può interpretarsi la motivazione di Cass. n. 15103/<br />

2000 (resa in sede di revocazione), dalla quale risulta che il documento del cui mancato<br />

esame la ricorrente si doleva avrebbe potuto fornire la prova di un fatto estintivo, deducibile<br />

a fondamento di un’eccezione in senso proprio, ma non tempestivamente dedotto a<br />

questo fine nel giudizio di mer<strong>it</strong>o.


192<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

po’ approssimativamente dall’art. 115 c.p.c. (con il che si sarebbe posta in<br />

una posizione «allineatrice», poco difendibile in sede teorica almeno da<br />

quando, quasi sessant’anni fa, Carnacini dedicò e int<strong>it</strong>olò un saggio giustamente<br />

famoso alla distinzione fra «tutela giurisdizionale» e «tecnica del processo»)<br />

(6), allora si dovrebbe obiettare che questo principio (cioè laVerhandlungsmaxime<br />

dei tedeschi, ovvero il «principio dispos<strong>it</strong>ivo in senso processuale<br />

o improprio» di Cappelletti) (7) si risolve in realtà nell’impedire o lim<strong>it</strong>are<br />

l’iniziativa del giudice per l’accertamento dei fatti – incisivamente, i tedeschi<br />

parlano di Sperrwirkung (8) – ma di per sé non vieta affatto al giudice<br />

di utilizzare ai fini della decisione fatti (beninteso «secondari», ovvero estintivi,<br />

imped<strong>it</strong>ivi o modificativi «rilevabili d’ufficio») «emergenti» dalle prove<br />

raccolte per iniziativa delle parti, ancorché da loro non specificamente allegati<br />

(9), cioè i fatti che i francesi definiscono «avventizi» (10).<br />

La giustificazione teorica e sistematica che la Corte Suprema vorrebbe<br />

dare della regola di dir<strong>it</strong>to enunciata in questa sentenza sembra dunque ben<br />

poco consistente.<br />

4. – Ciò non vuol dire, peraltro, che la regola non possa esistere, bensì<br />

che essa dovrebbe se mai essere costru<strong>it</strong>a e giustificata diversamente.<br />

A questo fine, si potrebbe in primo luogo richiamare quell’autorevole<br />

dottrina (Benvenuti), secondo cui, in un processo retto dal «metodo dispos<strong>it</strong>ivo»,<br />

quale è certamente il nostro processo civile ordinario, non è sufficiente<br />

la «affermazione» di un fatto, ad opera di una parte, per vincolare il giudice a<br />

tenerne conto ai fini della decisione, ma è necessario altresì che la parte «disponga»<br />

di quella dichiarazione con una manifestazione negoziale di volontà<br />

(11). Da ciò si potrebbe infatti teoricamente desumere un divieto, per il<br />

(6) T. Carnacini, Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, inStudi in onore di<br />

E. Redenti, Milano 1951, vol. II, 695 ss. Sulla rilevanza e sul ruolo di questo saggio nell’evoluzione<br />

della dottrina <strong>it</strong>aliana sulla formazione del giudizio di fatto, cfr. B. Cavallone,<br />

I poteri di iniziativa istruttoria del giudice civile. Premessa storico-cr<strong>it</strong>ica, inStudi Parmensi,<br />

XXVIII, 1980, 23 ss., poi in Il giudice e la prova c<strong>it</strong>., p. 3 ss. e 29 ss.; e ora E.<br />

Fabiani, I poteri istruttori del giudice civile, Napoli-Roma 2008, 131 ss.<br />

(7) M. Cappelletti, La testimonianza della parte nel sistema dell’oral<strong>it</strong>à, Milano<br />

1962, vol. I, 303 ss.; e cfr. ancora B. Cavallone, op. ult. c<strong>it</strong>., 39 ss.; E. Fabiani, op. ult.<br />

c<strong>it</strong>., 142 ss.<br />

(8) V. per es. D. Brüggemann, Iudex statutor und iudex investigator, Bielefeld 1968,<br />

118 ss.<br />

(9) B. Cavallone, Principio dispos<strong>it</strong>ivo, fatti secondarii e fatti «rilevabili ex officio»,<br />

in Il giudice e la prova, c<strong>it</strong>., 99 ss. e 123 ss.<br />

(10) Cfr. in propos<strong>it</strong>o D. Buoncristiani, L’allegazione dei fatti nel processo civile,<br />

Torino 2001, 212 ss. et passim, e ivi i riferimenti soprattutto agli scr<strong>it</strong>ti di H. Motulsky.<br />

(11) F. Benvenuti, L’istruzione nel processo amministrativo, Padova 1953, 206 ss. e<br />

233 ss. et passim. Su questa dottrina, comunque fondamentale per la dogmatica delle Ma-


giurisprudenza 193<br />

giudice, di tenere conto dei fatti che le parti abbiano introdotto nel processo<br />

senza esplic<strong>it</strong>amente «farli valere»: che è infatti, più o meno, quanto dice ora<br />

la Corte Suprema.<br />

Senonché questo discorso non può portare lontano, ai fini che qui interessano,<br />

poiché proprio quella dottrina r<strong>it</strong>iene che la predetta manifestazione<br />

negoziale di volontà si debba riconoscere anche nella semplice produzione<br />

del documento dal quale il fatto emerga oggettivamente (12). Applicando<br />

la teoria al nostro caso, il fatto che il numero delle famose piazzole emergesse<br />

da un documento prodotto dalla parte attrice e poi ricorrente avrebbe dunque<br />

consent<strong>it</strong>o ed anzi imposto al giudice di tenerne conto, ancorché la stessa<br />

parte non ne avesse altrimenti parlato nei propri scr<strong>it</strong>ti difensivi dei gradi<br />

di mer<strong>it</strong>o.<br />

Senza dire che l’art. 115 c.p.c. – l’unica norma pos<strong>it</strong>iva che possa r<strong>it</strong>enersi<br />

pertinente al problema in esame – si lim<strong>it</strong>a a vincolare il giudice alla<br />

utilizzazione dei risultati delle prove offerte dalle parti, ma, come si è detto,<br />

non esige anche una separata autonoma allegazione dei fatti che risultino comunque<br />

provati. Salvo, beninteso, che si tratti di «fatti principali», come tali<br />

rientranti (anche) nell’area del «principio dispos<strong>it</strong>ivo in senso sostanziale o<br />

proprio» (13).<br />

5. – Una giustificazione più plausibile della regola di cui si discute potrebbe<br />

in qualche modo desumersi, invece, proprio da questa stessa sentenza,<br />

quando dice, sia pure incidenter e quasi casualmente, che la mancata enunciazione<br />

dello scopo della produzione di un documento, da parte di chi la effettua,<br />

mette la controparte nella «impossibil<strong>it</strong>à di controdedurre».<br />

E dico «quasi casualmente», in quanto quest’ultimo accenno è accompagnato,<br />

in termini omogenei e simmetrici, dal rilievo che, nella stessa s<strong>it</strong>uazione<br />

ora descr<strong>it</strong>ta, riuscirebbe «per lo stesso giudice imped<strong>it</strong>a la valutazione<br />

delle risultanze probatorie». Il che palesemente si risolve in una petizione<br />

di principio, giacché l’unico «impedimento» alla valutazione giudiziale delle<br />

risultanze «avventizie» di cui si tratta potrebbe derivare per l’appunto soltanto<br />

da quella regola che la Corte sta cercando di giustificare.<br />

Ma per contro non è per nulla irragionevole, ictu oculi, l’opinione che la<br />

produzione di un documento, non accompagnata da alcuna argomentazione o<br />

almeno indicazione intesa a spiegarne l’util<strong>it</strong>à e lo scopo, possa tradursi (non<br />

già in una violazione del principio dispos<strong>it</strong>ivo, in alcuno dei suoi possibili<br />

significati teorici, bensì) in una lesione del contradd<strong>it</strong>torio.<br />

ximen, cfr., in senso variamente cr<strong>it</strong>ico: B. Cavallone, I poteri di iniziativa, c<strong>it</strong>., 32 ss.; D.<br />

Buoncristiani, op. c<strong>it</strong>., 19 ss.; E Fabiani, op. c<strong>it</strong>., 162 ss.<br />

(12) F. Benvenuti, op. c<strong>it</strong>., 233 ss.<br />

(13) B. Cavallone, Principio dispos<strong>it</strong>ivo c<strong>it</strong>., spec. 115.


194<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

La questione presenta un apprezzabile rilievo pratico, prima che teorico,<br />

soprattutto se si considerano gli effetti di tre fenomeni apparentemente eterogenei,<br />

che hanno in comune la collocazione temporale negli ultimi tre decenni<br />

del ventesimo secolo.<br />

Il primo consiste nella progressiva diffusione e generalizzazione dell’impiego<br />

delle macchine fotocopiatrici negli studi legali, che ha consent<strong>it</strong>o<br />

di incrementare vistosamente, e a costi decrescenti, il contenuto cartaceo<br />

dei fascicoli dei documenti da produrre in causa. In precedenza, era necessario<br />

produrre gli originali, oppure avvalersi di costose copie autentiche, o di<br />

fotografie, o di altri più incerti e farraginosi strumenti di duplicazione, e ne<br />

derivava una (coatta ma lodevole) parsimonia degli avvocati in materia di<br />

produzioni documentali. Nei fascicoli – snelli e ben rilegati con l’ago e il filo<br />

del materassaio (14) – non c’era spazio per carte «avventizie», ma solo per<br />

pochi e selezionati documenti «di ruolo», del cui contenuto non era difficile,<br />

anche per la controparte che andava ad ispezionarli in cancelleria, acquisire<br />

piena consapevolezza.<br />

Il secondo fenomeno consiste nella progressiva liberazione del processo<br />

dall’«incubo fiscale» di cui parlava Calamandrei già nel 1931 (15), cioè, in<br />

sintesi, dalla gran parte delle regole vessatorie, più o meno apertamente contrastanti,<br />

a partire dal 1948, con l’art. 24 Cost., che subordinavano l’erogazione<br />

della tutela giurisdizionale all’esatto adempimento di tutti gli obblighi tributari<br />

comunque connessi con la documentazione prodotta, o anche solo<br />

menzionata, nei giudizi civili. Per quanto qui più direttamente interessa, ci<br />

si riferisce soprattutto all’atroce «bollo di produzione», tramandato dall’art.<br />

44, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3268, all’art. 2, d.p.r. 26 ottobre 1972, n.<br />

642 – norme interpretate dai cancellieri, per il timore di responsabil<strong>it</strong>à personali,<br />

in termini così estensivi da esigere la bollatura, ove fossero prodotte in<br />

causa, anche di una cartolina di auguri o di una pagina della Gazzetta dello<br />

Sport – ed abol<strong>it</strong>o solo con il d.p.r. 30 dicembre 1982, n. 955. Anche questo<br />

assurdo balzello (non tutto il male viene per nuocere) fungeva infatti da prezioso<br />

calmiere al peso e al volume dei fascicoli.<br />

Le innovazioni tecnologiche (alla diffusione delle fotocopiatrici si è aggiunta<br />

strada facendo, con es<strong>it</strong>i inquietanti, la incontenibile produttiv<strong>it</strong>à delle<br />

nostre «stampanti») e quelle normative hanno dunque aperto la strada a produzioni<br />

documentali elefantiache, idonee non solo ad intasare le scaffalature<br />

delle cancellerie (al che si potrà forse porre rimedio con la produzione dei<br />

«dischetti», altra diavoleria tecnologica), ma anche a mettere in difficoltà<br />

la controparte del «producente», costretta talvolta ad esaminare centinaia o<br />

(14) B. Cavallone, Il processo come contagio, in questa Rivista, 2002, 581-593.<br />

(15) P. Calamandrei, Il processo civile sotto l’incubo fiscale, inRiv. dir. proc. civ.,<br />

1931, 50 ss.


giurisprudenza 195<br />

migliaia di carte, per ev<strong>it</strong>are di essere colta di sorpresa quando, negli scr<strong>it</strong>ti<br />

conclusionali, l’avversario estrarrà dal mucchio l’unico foglio significativo,<br />

ed essa non potrà chiamare in soccorso nessuna Sperrwirkung, trattandosi appunto<br />

di documenti r<strong>it</strong>ualmente prodotti in causa dalla parte interessata.<br />

6. – Le conseguenze di questi due fenomeni sarebbero state comunque<br />

contenute, se fosse ancora rimasto in vigore il (mai abbastanza rimpianto)<br />

«vecchio r<strong>it</strong>o», elaborato dalla famigerata «novella» del 1950, sotto il cui bonario<br />

impero la pressoché totale assenza di barriere preclusive faceva sì che,<br />

di fronte al depos<strong>it</strong>o, da parte di un difensore, di qualunque «pezzo di carta»,<br />

anche il più esiguo ed innocuo, l’avversario potesse chiedere con sussiego, e<br />

prontamente ottenere dal giudice istruttore, «congruo termine» per esaminarlo,<br />

ed occorrendo «replicare e controdedurre», nonché naturalmente per produrre<br />

a sua volta, se del caso, qualche nuovo reperto cartaceo, capace di vanificare<br />

gli effetti insidiosi della produzione nemica. Forse non era un rimedio<br />

elegantissimo e a tenuta stagna, ma certo contribuiva significativamente<br />

ad ev<strong>it</strong>are le sorprese.<br />

Ma le cose sono cambiate – veniamo così al terzo fenomeno – con le<br />

riforme degli anni Novanta, e l’avvento del c.d. sistema delle preclusioni,<br />

che, per quanto riguarda la produzione dei documenti, ha posto come termine<br />

finale preclusivo quello del depos<strong>it</strong>o dell’ultima delle memorie (attualmente,<br />

la terza di quelle previste dall’art. 183, 6º comma, c.p.c.) destinate alle iniziative<br />

istruttorie; ed anzi si potrebbe perfino dub<strong>it</strong>are e si è dub<strong>it</strong>ato che, in tale<br />

occasione, la produzione sia possibile, dato che la legge parla solo di «indicazioni<br />

di prova contraria» rispetto alle precedenti deduzioni e produzioni<br />

della controparte.<br />

Cosicché, stando ad una rigorosa interpretazione delle norme, se una<br />

parte produce il famoso quintale di carta in allegato alla propria (seconda<br />

e) penultima memoria, la controparte non solo deve affrettarsi ad esaminarlo<br />

nei successivi (o meglio «ulteriori») venti giorni – termine che nell’ancien<br />

régime nessuno avrebbe r<strong>it</strong>enuto «congruo» – ma deve anche lim<strong>it</strong>are la propria<br />

reazione alla produzione (se non addir<strong>it</strong>tura alla sola deduzione) di «prove<br />

contrarie». Vero è che questa nozione si presta ad interpretazioni assai<br />

estensive (per chi non è propenso a poco praticabili sottigliezze logiche, tutte<br />

le prove del convenuto, in defin<strong>it</strong>iva, sono contrarie a quelle dell’attore, e viceversa)<br />

(16), e che un atteggiamento permissivo è agevolato dal fatto che per<br />

le produzioni documentali non esiste un filtro preventivo di ammissibil<strong>it</strong>à edi<br />

rilevanza, di modo che ciò che viene infilato nel fascicolo necessariamente vi<br />

(16) Considerazioni di questo tipo si leggono nella condivisibile e rinfrescante motivazione<br />

di Cass., 9 febbraio 2005, n. 2656, in Foro <strong>it</strong>., 2005, 1730 s., con nota di C.M.<br />

Barone.


196<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

rimane fino alla decisione della causa, allorché diventa più difficile, come<br />

sappiamo, che il giudice si inibisca l’esame delle «risultanze» tardivamente<br />

(o irregolarmente) acquis<strong>it</strong>e. Ma, proprio se questo è vero, allora la massa<br />

dei nuovi documenti può di fatto venire prodotta anche con la terza e ultima<br />

memoria, mettendo l’avversario nell’impossibil<strong>it</strong>à di reagire, salva eventualmente<br />

la sola rimessione in termini di cui all’art. 184 bis, rimedio la cui applicabil<strong>it</strong>à<br />

in questa s<strong>it</strong>uazione, peraltro, sembra tutt’altro che certa, trattandosi<br />

di una preclusione che avrebbe potuto essere ev<strong>it</strong>ata, ove la parte che se ne<br />

duole avesse prestato ossequio alla veneranda Eventualmaxime, nell’edizione<br />

velle<strong>it</strong>ariamente rispolverata dalla riforma del nostro r<strong>it</strong>o (17).<br />

7. – In questa s<strong>it</strong>uazione, è evidente che il documento inser<strong>it</strong>o nel fascicolo<br />

senza motivazioni espresse né commenti, con l’intento o con la speranza<br />

o comunque con l’effetto di far «emergere» solo in sede di decisione la prova<br />

di qualche circostanza utile, può dare luogo a una lesione del contradd<strong>it</strong>torio<br />

più frequentemente di quanto potesse accadere nel vigore del «vecchio r<strong>it</strong>o».<br />

Ed è questa circostanza, più di altre, quella che, a mio avviso, può empiricamente<br />

giustificare le preoccupazioni espresse ora, un po’ sbrigativamente,<br />

dalla Corte di Cassazione.<br />

La soluzione del problema non è tuttavia così facile.<br />

Premesso che, come si è già visto, non esiste alcuna norma di legge la<br />

quale vieti esplic<strong>it</strong>amente al giudice del mer<strong>it</strong>o di utilizzare ai fini della decisione<br />

anche fatti – secondari, o «rilevabili d’ufficio», e peraltro rilevanti<br />

– «emergenti» dai documenti acquis<strong>it</strong>i, quando la parte, nel produrre quei documenti,<br />

non abbia dichiarato che si proponeva di dare così la prova di quei<br />

fatti: per costruire in sede giurisprudenziale un principio di questo tipo non è<br />

sufficiente dire – come dice ora la Cassazione – che non è affetta da vizio<br />

della motivazione la decisione di mer<strong>it</strong>o che ignora il fatto «emergente»;<br />

ma bisognerebbe anche chiarire esplic<strong>it</strong>amente che cosa debba fare il giudice<br />

del mer<strong>it</strong>o quando si avveda del fatto, ma solo in sede decisoria, o sua sponte<br />

o perché sollec<strong>it</strong>ato da una delle parti nei suoi scr<strong>it</strong>ti conclusionali.<br />

Ora, le risposte possibili a questo ques<strong>it</strong>o sembrano essere, teoricamente,<br />

tre: il giudice deve tenere conto, sic et simplic<strong>it</strong>er, del documento in questione,<br />

e del fatto (purché non si tratti di un «fatto principale») che esso rappresenta:<br />

soluzione tradizionalmente accolta dalla nostra giurisprudenza; il<br />

giudice ne deve tenere conto, ma, prima di farlo, deve riaprire sul punto il<br />

(17) Sul contenuto e sulla storia di questo principio v. da ultimo D. Buoncristiani,<br />

op. c<strong>it</strong>., 145 ss., 151 ss. et passim. Per un’interpretazione molto rigida del principio, nel<br />

contesto del nostro «sistema delle preclusioni» e con specifico riguardo alle prove documentali,<br />

cfr. M. Maffuccini, Questioni aperte sulle preclusioni istruttorie, in questa Rivista<br />

2005, 543 ss.


giurisprudenza 197<br />

contradd<strong>it</strong>torio tra le parti: soluzione sostanzialmente accolta nel processo<br />

francese (18); il giudice non ne deve tenere alcun conto, tamquam non esset.<br />

Due recenti sentenze della Corte Suprema, autorevolmente annotate su<br />

questa Rivista (19), pronunciando in termini contrapposti sulla null<strong>it</strong>à, per<br />

violazione del contradd<strong>it</strong>torio, della sentenza che decida il mer<strong>it</strong>o della controversia<br />

in base ad una questione, di fatto o di dir<strong>it</strong>to, rilevabile d’ufficio ma<br />

non prospettata dalle parti né ad esse segnalata dal giudice nel corso del procedimento,<br />

potrebbero essere invocate a sostegno rispettivamente della prima<br />

e della seconda soluzione, e così anche le contrastanti opinioni degli annotatori,<br />

che trovano riscontro, come è ovvio che sia, in due concezioni diverse<br />

del contradd<strong>it</strong>torio.<br />

In ultima analisi, infatti, e semplificando i termini del dibatt<strong>it</strong>o, Ricci<br />

muove dall’idea che la garanzia del contradd<strong>it</strong>torio sia comunque fatta salva<br />

quando le parti abbiano avuto uguale possibil<strong>it</strong>à di accesso alle informazioni<br />

rilevanti per la decisione, dopo di che l’esercizio effettivo del contradd<strong>it</strong>torio<br />

deve essere lasciato alla libertà di autodeterminazione delle parti, non potendosi<br />

«attribuire al giudice il comp<strong>it</strong>o di correggere gli errori dei difensori, come<br />

funzione ist<strong>it</strong>uzionale» (20). Comoglio r<strong>it</strong>iene invece che, dato il dovere<br />

di imparzial<strong>it</strong>à del giudice, «non sarebbe concepibile che egli, pur avvedendosi<br />

tempestivamente di una questione rilevabile d’ufficio, della quale nessuna<br />

delle parti si sia data carico (...), si astenesse dal rilevarla e dall’indicarla<br />

come oggetto di un preventivo contradd<strong>it</strong>torio, al solo fine di non interferire<br />

nelle libere scelte strategiche delle contrapposte difese» (21).<br />

È degno di nota, peraltro, che sia quelle due decisioni della Cassazione<br />

sia i predetti commentatori, occupandosi della valid<strong>it</strong>à o invalid<strong>it</strong>à di una sentenza<br />

di mer<strong>it</strong>o che abbia tenuto conto del dato «emergente» senza riaprire su<br />

di esso il contradd<strong>it</strong>torio tra le parti (adottando, dunque, la prima delle soluzioni<br />

sopra prospettate), diano per scontato, implic<strong>it</strong>amente, che il giudice del<br />

mer<strong>it</strong>o debba comunque tenere conto di quel dato, e porsi per l’appunto la<br />

sola questione se riaprire o no il contradd<strong>it</strong>torio (22); mentre né le une né<br />

(18) Cfr. al riguardo, diffusamente, D. Buoncristiani, op. c<strong>it</strong>., 173 ss.<br />

(19) Cass. 27 luglio 2005, n. 15705 e Cass. 5 agosto 2005, n. 16577, in questa Rivista<br />

2006, 747 ss., con note di E.F. Ricci, La sentenza «della terza via» e il contradd<strong>it</strong>torio,<br />

750 ss. e di L.P. Comoglio, «Terza via» e processo «giusto», 755 ss. Le medesime sentenze<br />

sono pubblicate anche in Foro <strong>it</strong>. 2006, 3174 ss., con nota di E. Fabiani, Rilievo d’ufficio<br />

di «questioni» da parte del giudice, obbligo di sollevare il contradd<strong>it</strong>torio delle parti e null<strong>it</strong>à<br />

della sentenza.<br />

(20) E.F. Ricci, op. c<strong>it</strong>., 753.<br />

(21) L.P. Comoglio, op. c<strong>it</strong>., 760.<br />

(22) Lo stesso potrebbe dirsi per l’analogo dibatt<strong>it</strong>o svoltosi in precedenza con riferimento<br />

alla pronuncia di Cass. 21 novembre 2001, n. 14637, in Giust. civ. 2002, I, 1611<br />

ss., con nota di F.P. Luiso, Questione rilevata di ufficio e contradd<strong>it</strong>torio: una sentenza


198<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

gli altri considerano, nemmeno ob<strong>it</strong>er, l’ipotesi che il giudice del mer<strong>it</strong>o non<br />

debba tenerne conto (terza delle soluzioni di cui sopra).<br />

La sentenza ora in esame, se si prescinde dalle incertezze e dalle incongruenze<br />

rilevate nella sua motivazione, riconosce invece, in via di principio,<br />

almeno la possibil<strong>it</strong>à che il giudice del mer<strong>it</strong>o leg<strong>it</strong>timamente non tenga conto<br />

di un documento acquis<strong>it</strong>o agli atti del processo, ma per così dire di soppiatto,<br />

nonostante che la sua produzione non contrasti con alcuna espressa disposizione<br />

normativa, né relativa ai poteri di iniziativa istruttoria delle parti e del<br />

giudice, né direttamente inerente alla disciplina processuale delle preclusioni.<br />

Cosa a mio avviso notevole, siccome contrastante con la ricordata ab<strong>it</strong>uale<br />

reticenza dei nostri giudici di ogni grado ad espungere dal fascicolo qualsiasi<br />

elemento informativo che vi sia di fatto entrato, e a maggior ragione quando<br />

vi sia entrato senza palesi violazioni di legge.<br />

8. – Certo, la possibil<strong>it</strong>à di ignorare consapevolmente una questione insorta<br />

solo nella fase decisoria del processo – come alternativa alla pronuncia<br />

di una decisione «della terza via» e alla riapertura del contradd<strong>it</strong>torio – può<br />

susc<strong>it</strong>are perpless<strong>it</strong>à quando si tratti di una questione di dir<strong>it</strong>to, perché in tal<br />

caso dovrebbe probabilmente prevalere il principio iura nov<strong>it</strong> curia (anche<br />

così, del resto, potrebbe spiegarsi il nuovo secondo comma dell’art. 384<br />

c.p.c.): non si può costringere il giudice a rendere una decisione che egli r<strong>it</strong>enga<br />

errata de iure. Ma non sembra che esistano ostacoli logici alla praticabil<strong>it</strong>à<br />

di questa alternativa quando si tratti invece di una questione di fatto<br />

(23), dato che in tale amb<strong>it</strong>o la cognizione del giudice è comunque sempre<br />

e di necess<strong>it</strong>à circoscr<strong>it</strong>ta, in via di principio, al materiale che le parti hanno<br />

validamente e tempestivamente introdotto nel processo.<br />

D’altra parte, non vi è motivo per ravvisare in una posizione come questa<br />

una deplorevole indifferenza per l’esigenza che le decisioni giudiziali siano<br />

conformi alla «ver<strong>it</strong>à», e pertanto «giuste» (24). Ciò che si vuole consta-<br />

«rivoluzionaria»?,einGiur. <strong>it</strong>. 2002, 1363 ss. con nota di S. Chiarloni, La sentenza «della<br />

terza via» in cassazione: un altro caso di formalismo delle garanzie? La posizione della<br />

Corte Suprema e quella di Luiso corrispondevano allora, grosso modo, a quella successiva<br />

di Comoglio; la posizione di Chiarloni a quella di Ricci.<br />

(23) Non credo che sia necessario dedicare particolare attenzione, da questo punto di<br />

vista, all’ipotesi, anal<strong>it</strong>icamente discussa da Luiso e Chiarloni (nelle note c<strong>it</strong>ate supra), che<br />

il rilievo di ufficio di una questione di dir<strong>it</strong>to renda rilevanti, e quindi mer<strong>it</strong>evoli di contradd<strong>it</strong>torio,<br />

anche fatti che non lo sarebbero stati senza quel rilievo. Si sta infatti parlando,<br />

qui, del caso in cui l’oggetto immediato della tardiva percezione del giudice, in sede decisoria,<br />

consista nel documento, e nel fatto ivi rappresentato, non in una questione di dir<strong>it</strong>to.<br />

(24) È questa l’opinione, in particolare, di M. Taruffo, Poteri probatori delle parti e<br />

del giudice in Europa, inRiv. trim. dir. proc. civ. 2006, 451 ss., 468 ss., e di S. Chiarloni,<br />

Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione, ivi 2008, 129 ss.,144 ss.


giurisprudenza 199<br />

tare, molto più modestamente, è che proprio il rispetto del contradd<strong>it</strong>torio, e<br />

del «dir<strong>it</strong>to alla prova», possono essere, almeno in qualche caso, tutelati più<br />

efficacemente «per cavare» che «per mettere» (come diceva Michelangelo a<br />

propos<strong>it</strong>o della scultura), cioè escludendo dal processo le informazioni che vi<br />

siano entrate con modal<strong>it</strong>à concretamente lesive di quei medesimi principii<br />

(25): e così per esempio – giacché di questo si è ora discusso – nascoste<br />

più o meno intenzionalmente in una valanga informe di carta che la controparte<br />

non ha, ragionevolmente, tempo e modo di esaminare con attenzione.<br />

Per converso, ovviare a s<strong>it</strong>uazioni di questo tipo con la riapertura del contradd<strong>it</strong>torio<br />

sul fatto «emergente», cioè con la rimessione della causa in istruttoria<br />

e con il conseguente allungamento dei già biblici tempi del processo, significa<br />

comunque consentire alle parti (quale che sia quella che di volta in volta<br />

ne trae vantaggio) di prolungare l’apporto delle informazioni utilizzabili per<br />

il giudizio di fatto al di là dei lim<strong>it</strong>i temporali e funzionali – che pure devono<br />

esistere – fissati dalle regole del processo; e ciò sul presupposto, più o meno<br />

esplic<strong>it</strong>amente enunciato, che la «ricerca della ver<strong>it</strong>à» giustifichi, in defin<strong>it</strong>iva,<br />

qualunque sacrificio di queste regole.<br />

Anche in questo caso, dunque, si può vedere come sullo sfondo di ogni<br />

questione relativa alla formazione del giudizio di fatto, anche apparentemente<br />

marginale, emerga la contrapposizione ideale tra i valori dell’«ordine asimmetrico»<br />

e quelli dell’«ordine isonomico», ai quali Alessandro Giuliani ha<br />

dedicato pagine fondamentali, troppo spesso trascurate o fraintese. E se<br />

mai può sorprendere che l’adesione ai primi abbia radici così profonde nella<br />

coscienza degli studiosi del processo civile, mentre l’opposta scelta «isonomica»<br />

prevale nella cultura del processo penale, dove pure l’esigenza di scoprire<br />

la «ver<strong>it</strong>à materiale» – così almeno si insegnava una volta – dovrebbe<br />

essere più intensa (26).<br />

Bruno Cavallone<br />

(25) Per un cenno in questo senso, con riferimento alla indiscriminata utilizzazione<br />

delle prove «raccolte altrove», al di fuori del contradd<strong>it</strong>torio tra le parti «attuali» del processo,<br />

v. B. Cavallone, Oral<strong>it</strong>à e disciplina delle prove nella riforma del processo civile, in<br />

questa Rivista 1984, 686 ss., e in Il giudice e la prova, c<strong>it</strong>., 437 ss., 463.<br />

(26) Su questo singolare rovesciamento di prospettive ideali e culturali, e sulle sue<br />

presumibili cause, mi permetto di rinviare ancora una volta alle mie Riflessioni c<strong>it</strong>., 960 ss.


Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, sentenza 28 marzo 2008, n. 71<br />

Pres. Bile – Rel. Amirante<br />

F.M. c. Irix Software s.r.l.<br />

È cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>timo, in relazione all’art. 76 Cost., l’art. 1,<br />

comma 1º, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti<br />

in materia di dir<strong>it</strong>to societario e di intermediazione finanziaria,<br />

nonché in materia bancaria e cred<strong>it</strong>izia, in attuazione dell’articolo 12 della<br />

legge 3 ottobre 2001, n. 366), lim<strong>it</strong>atamente alle parole: «incluse quelle connesse<br />

a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura<br />

civile» (1).<br />

(Omissis). 1. – Il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha sollevato,<br />

in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 76 della Cost<strong>it</strong>uzione, questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.<br />

5 (Definizione dei procedimenti in materia di dir<strong>it</strong>to societario e di intermediazione<br />

finanziaria, nonché in materia bancaria e cred<strong>it</strong>izia, in attuazione<br />

dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), «nella parte in cui prevede<br />

che nel caso di connessione tra una causa compresa dalla norma richiamata<br />

e uno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. i procedimenti siano sottoposti al<br />

r<strong>it</strong>o di cui al d.lgs. n. 5/2003».<br />

Il giudice rem<strong>it</strong>tente espone che davanti a lui pende un giudizio avente<br />

ad oggetto le domande proposte da un lavoratore contro la società sua datrice<br />

di lavoro per accertare che con questa è intercorso un rapporto di lavoro<br />

subordinato e per far dichiarare illeg<strong>it</strong>timo l’atto di risoluzione del medesimo<br />

intimatogli dalla controparte, nonché la domanda proposta dallo stesso<br />

lavoratore nei confronti di altra società, ai sensi dell’art. 2497 cod. civ.,<br />

per farne accertare la corresponsabil<strong>it</strong>à e ottenerne la condanna al risarcimento<br />

del danno.<br />

Si tratta, ad avviso del rem<strong>it</strong>tente, di domande connesse, in quanto l’accertamento<br />

e la condanna oggetto della domanda contro la società datrice di<br />

lavoro cost<strong>it</strong>uiscono l’antecedente logico-giuridico della pretesa avanzata nei<br />

confronti dell’altra società. In applicazione della norma censurata entrambe le<br />

domande dovrebbero essere esaminate secondo la disciplina del cosiddetto<br />

r<strong>it</strong>o societario, poiché si configura un caso di connessione per pregiudizial<strong>it</strong>à,<br />

il che induce un duplice ordine di dubbi di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della<br />

disposizione suddetta.


giurisprudenza 201<br />

In primo luogo, essa sarebbe stata introdotta dal legislatore delegato al<br />

di fuori dei termini della delega che nulla stabiliva in tema di r<strong>it</strong>o applicabile<br />

in caso di connessione tra procedimenti regolati da r<strong>it</strong>i diversi. In secondo<br />

luogo, prevedendo che – in caso di connessione ed, in particolare, di cumulo<br />

tra una causa da trattare con il r<strong>it</strong>o societario ed altra rientrante tra quelle previste<br />

dall’art. 409 cod. proc. civ. – anche questa sia assoggettata al r<strong>it</strong>o societario,<br />

la disposizione contrasterebbe con i parametri indicati, in quanto la disciplina<br />

del processo del lavoro, con tutte le sue peculiar<strong>it</strong>à, è predisposta alla<br />

migliore tutela di quelle posizioni soggettive tipiche del rapporto di lavoro,<br />

alcune delle quali hanno diretta derivazione da norme cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

2. – La questione è fondata in riferimento all’art. 76 della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

La disciplina della connessione, comportante modificazioni della competenza<br />

– oppure, più lim<strong>it</strong>atamente e per quanto qui interessa, identificativa<br />

del r<strong>it</strong>o da seguire da parte del giudice comunque competente – concerne<br />

particolari rapporti tra procedimenti e non attiene ad un solo tipo di procedimento.Nelsistemadelcodicediproceduracivilevigente,ladisposizionefondamentale<br />

è contenuta nell’art. 40. Ai fini del presente scrutinio vengono in<br />

rilievo i commi terzo e quarto. Essi sono così rispettivamente formulati:<br />

«nei casi previsti dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente<br />

proposte o successivamente riun<strong>it</strong>e, debbono essere trattate e decise col<br />

r<strong>it</strong>o ordinario, salva l’applicazione del solo r<strong>it</strong>o speciale quando una di tali<br />

cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442»; «qualora le cause<br />

connesse siano assoggettate a differenti r<strong>it</strong>i speciali debbono essere trattate<br />

e decise col r<strong>it</strong>o previsto per quella tra esseinragionedellaqualevienedeterminata<br />

la competenza o, in subordine, col r<strong>it</strong>o previsto per la causa di<br />

maggior valore».<br />

È opportuno soggiungere che l’art. 281-nonies – il quale prescrive che,<br />

in caso di connessione di cause da decidere in sede collegiale con cause da<br />

decidere dallo stesso tribunale in composizione monocratica, anche queste<br />

siano rimesse al collegio – non attiene al tipo di procedimento, di cui presuppone<br />

l’identificazione, bensì alla cost<strong>it</strong>uzione del giudice. La suddetta disposizione,<br />

pertanto, è estranea all’àmb<strong>it</strong>o del presente scrutinio di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />

Quanto detto è funzionale alla interpretazione della norma di delegazione<br />

(art. 12 della legge n. 366 del 2001).<br />

Di questa, per quanto ora interessa, vengono in rilievo il comma 1 ed il<br />

comma 2, lettere a) eb), così formulati:<br />

«1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche<br />

della competenza per terr<strong>it</strong>orio e per materia, siano dirette ad assicurare<br />

una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:<br />

dir<strong>it</strong>to societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle<br />

partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;<br />

materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di inter


202<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

mediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e<br />

successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e<br />

cred<strong>it</strong>izia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive<br />

modificazioni.<br />

2. Per il perseguimento delle final<strong>it</strong>à e nelle materie di cui al comma 1, il<br />

Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano<br />

prevedere:<br />

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;<br />

b) l’attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1<br />

al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio<br />

monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti».<br />

Il tenore delle suddette disposizioni denota che il legislatore delegante<br />

ha lim<strong>it</strong>ato l’oggetto della delega alle materie indicate e cioè al dir<strong>it</strong>to societario,<br />

alle materie disciplinate dal testo unico n. 58 del 1998 in tema di intermediazione<br />

finanziaria, nonché a quelle previste dal testo unico delle leggi in<br />

materia bancaria e cred<strong>it</strong>izia n. 385 del 1993. L’indicazione della final<strong>it</strong>à di<br />

«assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti» non attiene<br />

alla definizione dell’oggetto della delega e l’uso del plurale «procedimenti»<br />

si riferisce ai diversi tipi da disciplinare (di mer<strong>it</strong>o, cautelare, cosiddetto<br />

abbreviato, etc.) nell’àmb<strong>it</strong>o delle materie indicate.<br />

Sulla base di siffatta delega è stata emanata la disposizione dell’art. 1,<br />

comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, la quale, nel definire le controversie cui<br />

si applica il decreto, vi include quelle connesse a norma degli articoli 31,<br />

32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile. Essa detta, in riferimento<br />

a procedimenti connessi a controversie inmateriasocietariamaaventiad<br />

oggetto materie diverse, una disciplina degli effetti della connessione, riguardo<br />

al r<strong>it</strong>o da seguire, derogatoria rispetto a quella generale contenuta<br />

nel codice. La deroga riguarda la prevalenza, rispetto a tutti gli altri, del<br />

r<strong>it</strong>o societario e la inclusione tra le ipotesi di connessione di quella di<br />

cui all’art. 33 del codice di procedura civile, che il successivo art. 40<br />

non contempla.<br />

Siffatta disposizione esorb<strong>it</strong>a dalla delega nel cui dettato, per quanto rilevato,<br />

non trova fondamento. Il rem<strong>it</strong>tente, avendo riguardo alla specific<strong>it</strong>à<br />

delle domande a lui proposte e, quindi, con stretto riferimento alla rilevanza<br />

nel giudizio a quo, censura la disposizione delegata soltanto nella parte in cui<br />

stabilisce l’applicabil<strong>it</strong>à del r<strong>it</strong>o societario anche in caso di connessione fra<br />

una controversia a questo soggetta ed altra rientrante nelle previsioni dell’art.<br />

409 cod. proc. civ. Tuttavia, una volta accertato che la legge di delega non<br />

autorizzava il Governo ad intervenire in tema di connessione tra procedimenti<br />

aventi oggetti diversi, la lim<strong>it</strong>azione non ha ragion d’essere e il thema decidendum<br />

non può che avere ad oggetto l’intera disposizione concernente il<br />

r<strong>it</strong>o applicabile alle controversie connesse, sicché la dichiarazione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale va pronunciata per quella parte che inizia con la parola


giurisprudenza 203<br />

«incluse» e termina con la parola «civile». Nei vari molteplici casi di connessione,<br />

oltre a quello di cui al giudizio a quo, il r<strong>it</strong>o andrà individuato secondo<br />

il regime generale sopra descr<strong>it</strong>to.<br />

(Omissis). – [...] dichiara l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 1, comma<br />

1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti<br />

in materia di dir<strong>it</strong>to societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia<br />

bancaria e cred<strong>it</strong>izia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre<br />

2001, n. 366), lim<strong>it</strong>atamente alle parole: «incluse quelle connesse a norma<br />

degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile», in relazione<br />

all’art. 76 della Cost.<br />

(1) Ansia da incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à e processo societario: ancora una<br />

discutibile applicazione di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

1. – La Corte cost<strong>it</strong>uzionale, superando persino «quanto si era auspicato<br />

avvenisse» (1), ha dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della disposizione<br />

che, nel definire l’amb<strong>it</strong>o di applicazione del c.d. r<strong>it</strong>o societario (art. 1, comma<br />

1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), lo estendeva alle controversie «connesse<br />

in senso stretto a quelle espressamente nominate» (2).<br />

Ciò èaccaduto, ancora (e soltanto) per eccesso di delega (3), in «un giudizio<br />

avente ad oggetto le domande proposte da un lavoratore contro la società<br />

sua datrice di lavoro per accertare che con questa [era] intercorso un<br />

rapporto di lavoro subordinato e per fare dichiarare illeg<strong>it</strong>timo l’atto di risoluzione<br />

del medesimo intimatogli dalla controparte, nonché la domanda proposta<br />

dallo stesso lavoratore nei confronti di altra società, ai sensi dell’art.<br />

2497 c.c., per farne accertare la corresponsabil<strong>it</strong>à e ottenere la condanna al<br />

risarcimento del danno».<br />

(1) Dalfino, L’(automatica) prevalenza del r<strong>it</strong>o societario è incost<strong>it</strong>uzionale: fine di<br />

un primato e r<strong>it</strong>orno (per il lavoratore) alle garanzie,inForo <strong>it</strong>., 2008, I, 1366; la sentenza<br />

è annotata più o meno cogli stessi toni enfatici anche in Guida al dir<strong>it</strong>to 2008, 15, 51, da<br />

Sacchettini, Ripristinata la regola generale contenuta nel codice di procedura, einRiv.<br />

cr<strong>it</strong>ica dir. lav. 2008, 93, da Guariso, E finalmente finì la peregrinazione del socio lavoratore<br />

da un giudice all’altro.<br />

(2) Relazione al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in Vietti, Auletta, Lo Cascio, Tombari,<br />

Zoppini (a cura di), La riforma del dir<strong>it</strong>to societario. Lavori preparatori testi e materiali,<br />

Milano 2006, 89; per una prima applicazione della sentenza in commento v. Trib. Salerno,<br />

sez. I, 26 giugno 2008, in Red. Giuffrè 2008.<br />

(3) Cfr. Corte cost. n. 340 del 12 ottobre 2007, su cui Auletta e Sassani, L’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale per «contrasto con la tradizione»: in morte di una (buona) «regola di<br />

processo», inRiv. dir. proc. 2008, 519.


204<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Vuoi la decisione, vuoi l’enfasi di alcuno tra i plaudenti commentatori<br />

(4) susc<strong>it</strong>ano perpless<strong>it</strong>à di ordine vario.<br />

2. – Sostiene la Corte che, fuori dell’autorizzazione del Parlamento, il<br />

Governo avrebbe introdotto «una disciplina degli effetti della connessione,<br />

riguardo al r<strong>it</strong>o da seguire, derogatoria rispetto a quella generale contenuta<br />

nel codice»; in pratica, il decreto avrebbe dettato norme su «materie diverse»<br />

da quelle per cui era stato autorizzato.<br />

L’argomento è molto controvertibile: i precisi doveri posti dall’atto di<br />

delega al Legislatore delegato gli imponevano di operare concretamente<br />

per garantire che il loro assolvimento non fosse vanificato da una disciplina<br />

della connessione penalizzante per il nuovo r<strong>it</strong>o. Questo valeva per le garanzie<br />

della concentrazione del procedimento, per la garanzia della riduzione dei<br />

tempi processuali, e per la garanzia della composizione collegiale del giudice,<br />

tutte imposte dall’art. 12 della legge n. 366 del 2001: garanzie che sarebbero<br />

state assai poco... garant<strong>it</strong>e in un sistema che avesse (direttamente o indirettamente<br />

(5)) regolato il cumulo attribuendo generale prevalenza al r<strong>it</strong>o ordinario<br />

(art. 40, 3º comma, c.p.c.), e che, nel confl<strong>it</strong>to tra r<strong>it</strong>i speciali, avesse<br />

determinato la prevalenza in funzione di elementi estrinseci (art. 40, 4º comma).<br />

Il Governo, quindi, non poteva esimersi dal regolare il r<strong>it</strong>o in ipotesi di<br />

cumulo, se non a pena di consentire agevoli aggiramenti dei principi ineludibili<br />

imposti dalla legge di delegazione (6).<br />

Tanto più che la normativa di default (che secondo la Corte tale doveva<br />

rimanere) non può vantare alcuna superior<strong>it</strong>à sul piano delle fonti. È arcinoto,<br />

infatti, l’indirizzo di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale secondo il quale la disciplina della<br />

connessione non involge temi cost<strong>it</strong>uzionali, né di garanzie superiori (7),<br />

(4) Non tra questi è, però, Tiscini, Il r<strong>it</strong>o societario, l’eccesso di delega e le petizioni<br />

di principio, inGiusto proc. civ. 2008, 887 e in www.judicium.<strong>it</strong>.<br />

(5) Se il Governo avesse omesso ogni disciplina specifica, avrebbe parimenti stabil<strong>it</strong>o<br />

– grazie alla residuale cogenza del codice (per via dell’art. 1 c.p.c. già prima dell’art. 1,<br />

comma 4, d.lgs. n. 5/2003) – una compiuta disciplina delle materie del cui r<strong>it</strong>o aveva pieno<br />

t<strong>it</strong>olo di occuparsi, ma così avrebbe fin<strong>it</strong>o per sottrarre queste stesse materie, in caso di cumulo,<br />

all’amb<strong>it</strong>o applicativo del r<strong>it</strong>o ad esse naturale stante la normale prevalenza del procedimento<br />

ordinario (art. 40, 3º comma, c.p.c.).<br />

(6) «Si è scelto, pertanto, di sacrificare il r<strong>it</strong>o ordinario a favore del nuovo processo<br />

societario; diversamente, si rischierebbe di vanificare l’applicazione della riforma processuale,<br />

atteso che sarebbe sufficiente la proposizione di una causa connessa, anche attraverso<br />

la formulazione di domande infondate, per attivare la vis attractiva del r<strong>it</strong>o ordinario»:<br />

così Mancuso, Amb<strong>it</strong>o di applicazione del nuovo processo societario ed ordinanza di mutamento<br />

del r<strong>it</strong>o, inGiur. mer<strong>it</strong>o 2005, 2151.<br />

(7) «Nel processo l<strong>it</strong>isconsortile facoltativo si realizza un simultaneus processus che<br />

è per altro mero espediente processuale mirato a fini di economia processuale e di prevenzione<br />

del pericolo di giudicati contradd<strong>it</strong>tori, ma la sua mancata attuazione non riguarda il


giurisprudenza 205<br />

sicché l’operato del Governo non si imbatteva neppure in ceppi di confine<br />

veramente invalicabili. Lascia pertanto perplessi leggere dell’art. 40 c.p.c. come<br />

di una «disposizione fondamentale» atta a condizionare lim<strong>it</strong>ativamente<br />

la restante legislazione ordinaria.<br />

In defin<strong>it</strong>iva, l’accusa al Legislatore delegato di essere andato ultra vires<br />

appare fondata sul nulla: la delega ricevuta dal Governo era sufficiente alla<br />

redazione (anche) dell’appos<strong>it</strong>a disciplina della connessione. E tanto basta<br />

per escludere alla radice la violazione dell’art. 76 Cost., norma questa utilizzata<br />

in via esclusiva per la declaratoria di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à (laddove il rimettente<br />

aveva offerto alla Corte la possibil<strong>it</strong>à di giudicare anche secondo parametri<br />

non formali di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à).<br />

3. – La conclusione alla quale si è appena pervenuti è di sicuro assorbente,<br />

ma la singolar<strong>it</strong>à della decisione in commento si lascia apprezzare anche<br />

sotto altri profili.<br />

Anche infatti ad ammettere l’opportun<strong>it</strong>à di difendere l’art. 40 c.p.c. dai<br />

pretesi stravolgimenti del legislatore delegato, la Corte non si è accorta che<br />

l’ipotesi di connessione rilevante in concreto non aveva molto a che fare<br />

con tale «disposizione fondamentale». Il caso di specie, anziché «un caso<br />

di connessione per pregiudizial<strong>it</strong>à», come riferisce il giudice aquo(evidentemente<br />

ignaro, tra l’altro, della necessaria ident<strong>it</strong>à delle parti richiesta a tal<br />

fine (8), risulta piuttosto «conseguenza di una mera scelta dell’attore con riferimento<br />

a cause [...] non collegate da rapporti di evidente subordinazione»<br />

(9). Esso è dunque ascrivibile all’art. 33 c.p.c., cioè all’ipotesi di «cause<br />

contro più persone [...] connesse per l’oggetto o per il t<strong>it</strong>olo»: cause per le<br />

dir<strong>it</strong>to di azione e difesa, anche se in mancanza di contemporane<strong>it</strong>à, la pretesa sostanziale<br />

del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria<br />

con pienezza di contradd<strong>it</strong>torio e difesa»: Corte cost. 5 febbraio 1999, n. 18; «l’esigenza<br />

del simultaneus processus non è elevata a regola cost<strong>it</strong>uzionale, ma si configura<br />

quale mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all’economia dei giudizi ed<br />

alla prevenzione del pericolo di giudicati contradd<strong>it</strong>tori, sicché la sua inattuabil<strong>it</strong>à non riguarda<br />

né il dir<strong>it</strong>to di azione né quello di difesa»: Corte cost. 25 marzo 2005, n. 124; v.<br />

anche Id. 28 luglio 2000, n. 398.<br />

(8) V., per esempio, Cass. 16 marzo 2007, n. 6159; né una fattispecie del genere sottoposto<br />

alla Corte cost<strong>it</strong>uzionale rientra tra quelle alle quali si adattano i «correttiv[i]» al<br />

principio di necessaria ident<strong>it</strong>à delle parti hinc et inde, di cui discorre da ultima Cass.<br />

18 febbraio 2008, n. 3936, in Giust. civ. 2008, I, 1914.<br />

(9) Sono parole di Cass. 25 marzo 2003, n. 4367, dove si assume «non esse[re] consent<strong>it</strong>o<br />

che il mutamento del r<strong>it</strong>o [...] sia conseguenza di una mera scelta dell’attore con<br />

riferimento a cause non connesse o non collegate da rapporti di evidente subordinazione»;<br />

conf. Trib. Salerno, sez. I, 27 novembre 2007, c<strong>it</strong>.


206<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

quali la lettura consolidata dell’art. 40 non ammette cumulo per l’evenienza<br />

di r<strong>it</strong>i differenti.<br />

La «disposizione fondamentale» dell’art. 40 non riguarda allora la vicenda<br />

sub judice, néper la previsione del cumulo delle cause, né per la prevalenza<br />

del r<strong>it</strong>o della causa di lavoro, essendo incontroverso che «l’art. 40<br />

c.p.c. [...] esclude la possibil<strong>it</strong>à di proporre più domande connesse soggettivamente<br />

ai sensi dell’art. 33 o dell’art. 103 c.p.c., e soggette a r<strong>it</strong>i diversi»<br />

(10). Insomma, secondo la disciplina codicistica il caso avrebbe dato luogo<br />

a trattazioni separate senza alcuna applicazione dell’art. 40 c.p.c.<br />

È innovando rispetto all’art. 40 c.p.c. che l’art. 1 d.lgs. n. 5/03 consente,<br />

con la riunione, la prevalenza del r<strong>it</strong>o societario dell’una causa sul r<strong>it</strong>o eventualmente<br />

diverso dell’altra (11). Del mer<strong>it</strong>o di questa scelta si può certo discutere<br />

quando a recedere sia il r<strong>it</strong>o della causa di lavoro, ma – una volta<br />

esclusi tanto l’ultra vires del delegato, quanto il rango sovraordinato della disciplina<br />

della connessione e del cumulo – all’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della soluzione<br />

è consent<strong>it</strong>o arrivare in un solo modo: assumendo che la Cost<strong>it</strong>uzione garantisca<br />

la prevalenza assoluta del r<strong>it</strong>o del lavoro nei confronti di ogni altro<br />

r<strong>it</strong>o. E poiché la cosa non la si può ricavare dalla disciplina della connessione<br />

(disciplina la cui rilevanza è esclusa in thesi), questa opzione non esprime<br />

altro che una graduatoria di valori, ed implica necessariamente che il r<strong>it</strong>o dettato<br />

per la causa di lavoro sia – in sé preso – un valore cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />

protetto.<br />

Il mer<strong>it</strong>o della conclusione è dubbio (12), ma poiché la logica serve a<br />

poco dove domina il pol<strong>it</strong>icamente corretto, non saremo certo noi a stupirci<br />

che la si accetti a mo’ di assioma.<br />

4. – Sennonché, l’intangibil<strong>it</strong>à del r<strong>it</strong>o della causa di lavoro non aveva<br />

affatto bisogno della rimozione della disciplina della connessione dettata dal<br />

legislatore societario. L’assioma sarebbe stato perfettamente garant<strong>it</strong>o dall’agevole<br />

interpretazione dell’art. 1 d.lgs. n. 5/2003 per cui – data l’ipotesi dell’art.<br />

33 c.p.c. – l’espansiv<strong>it</strong>à del r<strong>it</strong>o della causa societaria trovava lim<strong>it</strong>e al<br />

(10) Cass. 22 ottobre 2004, n. 20638; conf. Id. 30 agosto 2004, n. 17404.<br />

(11) In effetti, la disposizione rimossa, muovendo dalla giurisprudenza anteriore secondo<br />

cui il codice «esclude la possibil<strong>it</strong>à di proporre più domande connesse soggettivamente<br />

ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 133 c.p.c. e soggette a r<strong>it</strong>i diversi» (Cass. 15 maggio<br />

2001, n. 6660), si era lim<strong>it</strong>ata, in base a un’elementare applicazione di autoresponsabil<strong>it</strong>à, a<br />

consentire il simultaneo processo altresì per semplice cumulo soggettivo sotto condizione<br />

che l’attore fosse disponibile a mandar soggetta al r<strong>it</strong>o societario anche la controversia altrimenti<br />

aliena.<br />

(12) La dimostrazione sarebbe puramente retorica: da un punto di vista logico vale<br />

più il suo contrario, cioè che il Legislatore delegato aveva degli imperativi precisi da garantire.


giurisprudenza 207<br />

cospetto di una causa di lavoro. Una interpretazione, questa, cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />

orientata (come suole dirsi) che – lungi dal distruggere una norma<br />

di più ampia portata – ne avrebbe commisurata l’interpretazione al caso specifico<br />

in cui veniva in gioco un valore r<strong>it</strong>enuto (non importa se a ragione o a<br />

torto) cost<strong>it</strong>uzionalmente prevalente.<br />

È costante esperienza della Corte quella di dare alla declaratoria di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

il senso della ultima ratio, cioè dell’opzione residua dopo aver<br />

saggiato l’impossibil<strong>it</strong>à di ogni interpretazione compatibile con il valore tutelato<br />

dalla Charta. Nel nostro caso ciò non è accaduto.<br />

La sentenza omette infatti di censurare almeno due macroscopiche inerzie<br />

del rimettente (che agiva quale giudice del lavoro): a) non aver preso posizione<br />

sulla possibile (o finanche doverosa) separazione delle cause (che<br />

avrebbe di per sé assicurato a ciascuna causa il r<strong>it</strong>o suo proprio) (13); b)<br />

non aver considerato l’altra attuabile opzione ermeneutica del cumulo, ma<br />

con prevalenza del r<strong>it</strong>o della controversia di lavoro rispetto al r<strong>it</strong>o societario.<br />

Viceversa, la Corte avrebbe potuto (dovuto!) esigere, sotto pena di<br />

inammissibil<strong>it</strong>à, che la questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale avesse preso<br />

le mosse dall’argomentata esclusione dell’esercizio del potere di separazione<br />

delle cause ovvero dall’impossibil<strong>it</strong>à di pervenire per via esegetica alla auspicata<br />

applicazione del r<strong>it</strong>o del lavoro alle cause riun<strong>it</strong>e (14). In dottrina e giurisprudenza<br />

non erano, del resto, mancate chiare prese di posizione in favore<br />

sia dell’una (15) che dell’altra chance (16), ciascuna delle quali avrebbe de-<br />

(13) Sulla separazione, v. De V<strong>it</strong>a, Non contestazione, «concludenza», separazione<br />

e altre questioni in tema di processo societario, inCorr. giur. 2008, 414.<br />

(14) È ragione di (manifesta) inammissibil<strong>it</strong>à della questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

«che, dunque, il giudice rimettente non ha neppure tentato di attribuire alle disposizioni<br />

[...] interpretazioni diverse da quelle da lui prospettate e tali da escludere l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale della disposizione denunciata»; infatti, «la mancata utilizzazione dei<br />

poteri interpretativi che la legge riconosce, in via esclusiva, al giudice rimettente e la mancata<br />

esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche al fine di far fronte al dubbio di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

ipotizzato integrano omissioni tali da rendere manifestamente inammissibili le<br />

sollevate questioni di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale (ex plurimis: ordinanze n. 85 del 2007; n.<br />

32 del 2007; n. 299 del 2006; n. 315 del 2002)»: così, da ultima, Corte cost., ord. 7 novembre<br />

2008, n. 363, che «bene ha deciso» anche secondo De M<strong>it</strong>a, in Sole 24 ore, 23 novembre<br />

2008, n. 324, 23, il quale nel commento al provvedimento ricorda che «la decisione<br />

prosegue quindi quel filone giurisprudenziale secondo il quale l’interpretazione adeguatrice<br />

da parte del giudice non è una facoltà, ma un dovere», tanto più «in mancanza di un dir<strong>it</strong>to<br />

vivente».<br />

(15) Trib. Bari 14 gennaio 2005, in Dir. e giust. 2005, 11, 27.<br />

(16) Cfr. per la continua prevalenza del r<strong>it</strong>o del lavoro, per motivi diversi, Barbieri,<br />

Il lavoro nelle cooperative, in AA.VV., Lavoro e dir<strong>it</strong>ti dopo il d. leg. 276/03, a cura di<br />

Curzio, Bari 2004, 374; Guariso, Maffuccini, Cooperative: r<strong>it</strong>o e competenza alla prova<br />

del nuovo dir<strong>it</strong>to societario, inRiv. cr<strong>it</strong>ica dir. lav. 2005, 279. Guariso, E finalmente finì


208<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

terminato il superamento ante diem della questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

e il venir meno dei presupposti della stessa.<br />

Correttamente impostato, il problema della inscindibil<strong>it</strong>à del nesso «causa<br />

di lavoro-r<strong>it</strong>o del lavoro» avrebbe trovato la sua naturale soluzione in una<br />

sentenza interpretativa di rigetto. Se poi la Corte, diffidando della perfetta tenuta<br />

di tale tipo di sentenza (non a torto: si trova sempre qualche giudice tentato<br />

dal proclamarsi solutus dalla motivazione di rigetto), avesse inteso dare<br />

maggior garanzia al proprio responso, avrebbe avuto l’arma della sentenza di<br />

accoglimento, ma pur sempre interpretativa, cioè avrebbe potuto dichiarare<br />

l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della norma soltanto nella misura in cui essa non esclude<br />

il cumulo tra causa a r<strong>it</strong>o societario e causa di lavoro, ovvero nella misura in<br />

cui, fermo il cumulo, il r<strong>it</strong>o della causa di lavoro non prevale sul r<strong>it</strong>o societario<br />

dell’altra causa. Tutte opzioni razionali che da un lato tutelavano in pieno<br />

il valore r<strong>it</strong>enuto cost<strong>it</strong>uzionalmente primario e dall’altro rispettavano la<br />

(sempre riconosciuta) discrezional<strong>it</strong>à legislativa in materia di (r<strong>it</strong>i e) connessione.<br />

È però ovvio che i pregi (indiscutibili) di questa linea divengono difetti<br />

se l’intento (manifestato dalla conclusione) è quello di cancellare del tutto la<br />

disciplina della connessione dettata dall’art. 1 d.lgs. n. 5/2003. Infatti l’unico<br />

strumento idoneo al fine è l’eccesso di delega.<br />

Che poi questo eccesso sia immaginario – come si è visto – conta poco:<br />

è il fine che si forgia i propri mezzi!<br />

5. – Il valore ideologico dell’operazione sembra confermato dalle reazioni<br />

che ha susc<strong>it</strong>ato: una sentenza che, intervenendo in materia assolutamente<br />

priva di copertura cost<strong>it</strong>uzionale (qual è la connessione di cause), come<br />

la stessa Corte aveva rammentato con inus<strong>it</strong>ata chiarezza espressiva anche<br />

a propos<strong>it</strong>o della cancellazione secca del r<strong>it</strong>o del lavoro per le controversie<br />

dei soci cooperatori realizzata dalla Legge Biagi (17), e adoperando il solo<br />

parametro formale dell’art. 76 Cost. benché in presenza di una denuncia di<br />

incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à rifer<strong>it</strong>a a parametri anche sostanziali quali gli artt. 3, 24 e<br />

35 Cost., viene salutata come sperato «r<strong>it</strong>orno (per il lavoratore) alle garanzie»<br />

e «ben-ven[uta] eliminazione dell’odiosa deroga» (18).<br />

Peraltro, visto che l’effetto voluto dalla disposizione delegata non ap-<br />

la peregrinazione del socio lavoratore da un giudice all’altro, c<strong>it</strong>., 95, ribadisce che «se il<br />

r<strong>it</strong>o del lavoro prevale sul r<strong>it</strong>o ordinario ex art. 40, 3º comma e il r<strong>it</strong>o ordinario – sempre in<br />

forza del 3º comma c<strong>it</strong>ato – prevale a sua volta su ogni altro r<strong>it</strong>o speciale tranne quello del<br />

lavoro, ne segue che il legislatore ha voluto garantire al r<strong>it</strong>o del lavoro una preferenza assoluta,<br />

anche tra i r<strong>it</strong>i speciali, in forza della particolare tutela cost<strong>it</strong>uzionale accordata al<br />

lavoratore».<br />

(17) Cfr. Corte cost. 28 dicembre 2006, n. 460.<br />

(18) Dalfino, op. c<strong>it</strong>., 1366.


giurisprudenza 209<br />

pare, allo stato, né escluso defin<strong>it</strong>ivamente né imped<strong>it</strong>o ulteriormente da<br />

principi di sicura cogenza (19), e considerato che la materia incisa dalla pronuncia<br />

è ben altrimenti che lim<strong>it</strong>ata alle controversie di lavoro, tanto entusiasmo<br />

finisce per esprimere, se non una manifestazione di pervasiv<strong>it</strong>à dello<br />

strumento ideologico nel trattamento delle categorie del dir<strong>it</strong>to processuale,<br />

un eccesso che mina l’attendibil<strong>it</strong>à della ricostruzione. Sì, perché, a voler<br />

essere scrupolosi, l’entusiasmo per l’accaduto sarebbe realmente giustificato<br />

se investisse la circostanza che, in caso di cumulo, il r<strong>it</strong>o societario recede<br />

solo rispetto al r<strong>it</strong>o della causa di lavoro, e non sempre rispetto al r<strong>it</strong>o<br />

ordinario e, spesso e volentieri, rispetto ad altri r<strong>it</strong>i speciali. Dell’eliminazione<br />

della «odiosa deroga» si giovano infatti tutti: locatori e coniugi, forn<strong>it</strong>ori<br />

e finanziatori, assicuratori, corrispondenti, mandanti, appaltatori, concorrenti.<br />

Si converrà che,standocosìle cose, appare riduttivo felic<strong>it</strong>are solo<br />

i lavoratori!<br />

6. – Si conceda infine di tornare sull’argomento dell’eccesso di delega.<br />

Non occorrono grandi doti di penetrazione per concludere che la Corte sta<br />

scrupolosamente svolgendo l’algor<strong>it</strong>mo proposto dal famoso «Parere» del<br />

C.S.M. (20) che accompagnò la stesura del decreto legislativo: la legge di delega<br />

non consentiva altro al delegato se non la riduzione di alcuni termini, e<br />

lasciava così scoperta ogni altra iniziativa di riscr<strong>it</strong>tura e razionalizzazione<br />

della procedura.<br />

L’eccesso di delega appare sempre più la chiave universale per umiliare<br />

il processo societario (in luogo, magari, di una dign<strong>it</strong>osa abrogazione, per<br />

(19) Il venir meno, adesso, della previsione di prevalenza del r<strong>it</strong>o societario sul r<strong>it</strong>o<br />

previsto per la causa oggettivamente connessa contro il diverso convenuto, se è vero che<br />

importa che «il r<strong>it</strong>o andrà individuato secondo il regime generale», non garantisce affatto la<br />

prevalenza a priori del r<strong>it</strong>o del lavoro su quello societario (che sarebbe l’effetto dell’applicazione<br />

dell’art. 40, 3º comma, come detto alieno dalla fattispecie) atteso che il regime di<br />

riferimento (ove cumulo si ammetta), sarebbe (al più) quello dell’art. 40, 4º comma (come<br />

conviene anche Guariso, op. loc. ult. c<strong>it</strong>.), dove si stabilisce che «tra differenti r<strong>it</strong>i speciali<br />

[si impone il] r<strong>it</strong>o previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la<br />

competenza o, in subordine, [il] r<strong>it</strong>o previsto per la causa di maggior valore» (art. 40, 4º<br />

comma, c.p.c.). In pratica, non è detto che l’ablazione della norma, ove cumulo continui<br />

ad ammettersi, importi regolarmente un risultato diverso, il che prova come la censurata<br />

esuberanza normativa del Governo aveva portata effettuale corrispondente a un’eventuale<br />

astensione da ogni iuris pos<strong>it</strong>io. Si tratta di un es<strong>it</strong>o che, specie in relazione alla deliberata<br />

ablazione della norma ben oltre i lim<strong>it</strong>i di rilevanza nella fattispecie del giudizio a quo (cioè<br />

anche per quanto concerne i rapporti tra r<strong>it</strong>o societario e ogni altro r<strong>it</strong>o che non sia quello<br />

laburistico), dà ragione della mancanza del benché minimo tentativo di conservazione della<br />

disposizione denunciata.<br />

(20) Può leggersi in Vietti, Auletta, Lo Cascio, Tombari, Zoppini (a cura di), op. c<strong>it</strong>.,<br />

3596.


210<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

legge), passepartout oltremodo efficiente se si riflette che in nessun altro modo<br />

si sarebbe riusc<strong>it</strong>i a portare al livello di questione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à temi<br />

come la disciplina della connessione.<br />

A percorrere fino in fondo questa strada, del già agonizzante decreto legislativo<br />

n. 5/2003 non si salverebbe nulla o quasi. Di tale operazione di<br />

smantellamento possono ben rallegrasi quelle voci che hanno cominciato a<br />

parlare di stravolgimento dell’ordinamento prima ancora di leggere e tentar<br />

di capire.<br />

Bruno Sassani<br />

Ferruccio Auletta<br />

Professore ordinario<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Napoli Federico II


(1) L’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della prevalenza del r<strong>it</strong>o societario sugli<br />

altri r<strong>it</strong>i con riguardo alle cause connesse.<br />

1. – Con la sentenza che si annota (1), la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale ha dichiarato<br />

l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’art. 1, comma 1º, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione<br />

dei procedimenti in materia di dir<strong>it</strong>to societario e di intermediazione<br />

finanziaria, nonché in materia bancaria e cred<strong>it</strong>izia, in attuazione dell’articolo<br />

12 l. 3 ottobre 2001, n. 366), lim<strong>it</strong>atamente alle parole: «incluse quelle connesse<br />

a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura<br />

civile» (2).<br />

La questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della c<strong>it</strong>ata norma è stata sollevata<br />

dal Tribunale di Padova con ordinanza del 7 luglio 2006, in riferimento<br />

agli artt. 3, 24, 35 e 76 Cost., nel corso di un giudizio per l’accertamento<br />

dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società<br />

convenuta (e dell’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto di recesso dal rapporto da parte di<br />

quest’ultima), in cui era stata, al contempo, proposta azione di responsabil<strong>it</strong>à<br />

ai sensi dell’art. 2497 c.c. nei riguardi di altra società. In particolare, il giu-<br />

(1) Ed<strong>it</strong>a in Guida dir. 2008, 15, 48 ss., con nota di E. Pacchettini; in Dir. lav. 2008,<br />

1, 90 ss., con nota A. Guariso; in Dir<strong>it</strong>to e pratica delle soc. 10 giugno 2008, 44 ss., con<br />

nota di G. Prenna; in Foro <strong>it</strong>. 2008, I, 1361 ss., con nota di D. Dalfino; ed in Lavoro nella<br />

Giur. 2008, 8, 793 ss., con nota di S. Vallone.<br />

(2) La decisione de qua rappresenta un nuovo colpo in ordine alla compatibil<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

del r<strong>it</strong>o societario, cui aveva fatto breccia la pronuncia della Corte cost. 24 luglio<br />

2007, n. 321 (ed<strong>it</strong>a in questa Rivista 2008, 808 ss., con nota di C. Delle Donne, Eccezioni<br />

non rilevabili d’ufficio e dir<strong>it</strong>to di replica dell’attore: la parziale incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 8, comma 2º, lett. a), d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e con nota di M. Gradi, Il processo<br />

come dialogo, ovvero il dir<strong>it</strong>to di replica dell’attore nel r<strong>it</strong>o commerciale; edinCorriere<br />

giur. 2007, 9, 1384, con nota di C. Consolo, Sub<strong>it</strong>anea istanza di fissazione di udienza<br />

ed incomprimibile dir<strong>it</strong>to di replica dell’attore (non onniscientemente presago di difese<br />

a sorpresa) che ha dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della lett. a) dell’art. 8 d.lgs. n. 5/<br />

2003 nella parte in cui non prevede l’ipotesi che il convenuto abbia svolto difese dalle quali<br />

sorga l’esigenza dell’esercizio del dir<strong>it</strong>to di replica dell’attore. Successivamente, Corte<br />

cost. 12 ottobre 2007, n. 340, ed<strong>it</strong>a in Guida dir. 2007, 43, 27 ss., con nota di E. Sacchettini,<br />

ed in Foro <strong>it</strong>. 2008, I, 721 ss., con nota di N. Ventura e A. Briguglio, ha dichiarato<br />

illeg<strong>it</strong>timo l’art. 13, comma 2º, d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nella parte in cui stabilisce<br />

«in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente<br />

notificato la comparsa di cost<strong>it</strong>uzione, si intendono non contestati e il tribunale decide<br />

sulla domanda in base alla concludenza di questa». In punto di eccesso di delega va,<br />

altresì, menzionata la sentenza della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale del 17 maggio 2007, n. 170, in<br />

Corriere giur. 2007, 7, 924, che ha dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 134,<br />

comma 1º, d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) nella parte in cui prevedeva<br />

l’applicazione del r<strong>it</strong>o societario alle materie concernenti la proprietà industriale ed intellettuale.


212<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

dice di mer<strong>it</strong>o ha censurato l’art. 1 d.lgs. n. 5/2003, nella parte in cui esso<br />

prevedeva che, nel caso di connessione tra una causa sottoposta al r<strong>it</strong>o societario<br />

ed altra concernente uno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., prevalesse<br />

il r<strong>it</strong>o commerciale.<br />

Tale previsione normativa, a parere del giudice rem<strong>it</strong>tente, era, in primo<br />

luogo, in contrasto con la l. 3 ottobre 2001, n. 366 e, segnatamente, con l’art.<br />

12 ove non si rinvengono specifiche norme in punto materia di connessione e<br />

di prevalenza del r<strong>it</strong>o societario, con la conseguenza che la legge processuale<br />

commerciale delegata esorb<strong>it</strong>erebbe dai lim<strong>it</strong>i della delega, in violazione dell’art.<br />

76 Cost.<br />

In più, la disciplina censurata, derogando il precetto dell’art. 40, comma<br />

3º e 4º, c.p.c., ove è sanc<strong>it</strong>a la prevalenza del r<strong>it</strong>o del lavoro su quello<br />

ordinario, pregiudicherebbe, secondo il tribunale padovano, dir<strong>it</strong>ti di rilievo<br />

cost<strong>it</strong>uzionale sottesi al processo del lavoro, primo fra tutti l’art. 3<br />

Cost., posto che tale r<strong>it</strong>o, attraverso particolari regole quali, ad esempio,<br />

il conferimento al giudice di poteri istruttori particolarmente incisivi, è finalizzato<br />

ad equilibrare la posizione di dispar<strong>it</strong>à sostanziale delle parti del<br />

rapporto giuridico.<br />

2. – La Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato la<br />

questione fondata in riferimento all’art. 76 Cost. per eccesso di delega, estendendo<br />

la portata della sua decisione a tutte le ipotesi di connessione tra r<strong>it</strong>i di<br />

cui al primo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 5/2003 e non lim<strong>it</strong>ando la censura alla<br />

sola fattispecie di nesso tra r<strong>it</strong>o societario e r<strong>it</strong>o del lavoro, sottoposta alla sua<br />

delibazione dal giudice a quo.<br />

La censura ha come paradigma la legge delega che, all’art. 12, comma<br />

1º, comma 2º, lettere a) eb) – delegando il Governo ad emanare norme che,<br />

senza modifiche della competenza per terr<strong>it</strong>orio e per materia, siano dirette<br />

ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti nelle<br />

materie di dir<strong>it</strong>to societario, conferendo, a tal fine, all’esecutivo il potere di<br />

dettare regole processuali atte a prevedere la concentrazione del procedimento<br />

e la riduzione dei termini processuali, nonché l’attribuzione di tutte<br />

le controversie al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali<br />

di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi<br />

coinvolti – ha delim<strong>it</strong>ato l’oggetto dell’intervento del legislatore delegato<br />

al dir<strong>it</strong>to societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle<br />

partecipazioni sociali ed ai patti parasociali, alle materie disciplinate dal<br />

T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al<br />

d.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, nonché alle materia di cui al<br />

T.U. delle leggi in materia bancaria e cred<strong>it</strong>izia disciplinate dal d.lgs. n.<br />

385/1993.<br />

Nella delega non sono, dunque, contemplate altre materie; ne deriva che<br />

la prevalenza del r<strong>it</strong>o societario stabil<strong>it</strong>a ad opera dell’art. 1, comma 1º, d.lgs.<br />

n. 5/2003 rispetto a tutti gli altri, in relazione a procedimenti connessi a con


giurisprudenza 213<br />

troversie in materia societaria, l’inclusione tra le ipotesi di connessione di<br />

quella di cui all’art. 33 c.p.c., in deroga rispetto alla disciplina generale di<br />

cui all’art. 40 c.p.c., e la conseguente regolamentazione da parte del legislatore<br />

delegato, seppure lim<strong>it</strong>atamente al profilo del r<strong>it</strong>o applicabile, di materie<br />

differenti rispetto a quelle tassativamente elencate nella norma introduttiva<br />

del procedimento societario, cost<strong>it</strong>uirebbero, per la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

esercizio arb<strong>it</strong>rario ed esorb<strong>it</strong>ante del potere attribu<strong>it</strong>o dalla legge delega. E<br />

ciò tanto più in considerazione del fatto che l’indicazione della final<strong>it</strong>à di «assicurare<br />

una più rapida ed efficace definizione di procedimenti», contenuta<br />

nell’art. 12 della c<strong>it</strong>ata legge, si riferisce non già a materie diverse da quelle<br />

«societarie», bensì alle diverse tipologie di procedimento – di mer<strong>it</strong>o, cautelare,<br />

r<strong>it</strong>o abbreviato – nell’alveo delle materie indicate.<br />

3. – Prodromica all’analisi dell’incidenza della pronuncia della Corte<br />

Cost<strong>it</strong>uzionale sul precetto dell’art. 1, comma 1º, d.lgs. n. 5/2003 è l’illustrazione<br />

della disciplina anteriormente vigente.<br />

La legge anteriore prescriveva la prevalenza del r<strong>it</strong>o societario su ogni<br />

altro r<strong>it</strong>o in caso di connessione (3), in deroga alla disciplina generale contenuta<br />

nel codice di r<strong>it</strong>o di cui all’art. 40 c.p.c. e, più precisamente, dei comma<br />

3º e 4º, secondo cui «nei casi previsti dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.,<br />

le cause, cumulativamente proposte o successivamente riun<strong>it</strong>e, debbono essere<br />

trattate e decise col r<strong>it</strong>o ordinario, salva l’applicazione del solo r<strong>it</strong>o speciale<br />

quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442»; e<br />

«qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti r<strong>it</strong>i speciali debbo-<br />

(3) Sulla prevalenza del r<strong>it</strong>o societario su ogni altro r<strong>it</strong>o speciale si veda, tra gli altri,<br />

in dottrina E. Senini, F. Vedana, Il nuovo processo societario, bancario e finanziario, Torino<br />

2003, 23; G. Arieta, F. De Santis, Dir<strong>it</strong>to processuale societario, Padova 2004, 61; D.<br />

Dalfino, in I procedimenti in materia commerciale, a cura di G. Costantino, Padova 2005,<br />

2 ss.; L. Rubino, in La riforma del dir<strong>it</strong>to societario, a cura di G. Lo Cascio, I procedimenti,<br />

2 a ed., Milano 2006, 20; G. Costantino, Il nuovo processo commerciale: la cognizione<br />

ordinaria in primo grado, inRiv. dir. proc. 2003, 399; M.C. Giorgetti, Fase introduttiva e<br />

fissazione dell’udienza nel processo societario, inwww.judicium.<strong>it</strong>, par. 4; D. Buoncristiani,<br />

Profili sistematici e problemi pratici del nuovo r<strong>it</strong>o speciale societario, inwww.judicium.<strong>it</strong>,<br />

par. 6; M. Bove, Il processo dichiarativo societario in primo grado, inwww.judicium.<strong>it</strong>,<br />

par. 1; C. Cecchella, Il nuovo r<strong>it</strong>o ordinario per le l<strong>it</strong>i societarie: un’anticipazione<br />

della riforma del processo civile, inwww.judicium.<strong>it</strong>, par. 3. Ed in giurisprudenza cfr.,<br />

ex multis, Trib. Bari 14 gennaio 2005, in Foro <strong>it</strong>. Rep. 2005, voce Società (procedimenti),<br />

n. 117; Trib. Vicenza 2 agosto 2004, in Foro <strong>it</strong>. Rep. 2005, voce Società (procedimenti),<br />

c<strong>it</strong>., n. 119. Diverso è il problema della connessione tra cause societarie rette dal vecchio<br />

r<strong>it</strong>o e cause societarie soggette al nuovo r<strong>it</strong>o: per una sintetica illustrazione della disciplina<br />

applicabile a questa fattispecie ci si permette di rimandare al commento dell’ordinanza del<br />

Trib. Alba 6 luglio 2005, ed<strong>it</strong>o in www.judicium.<strong>it</strong> ed ai richiami dottrinali e giurisprudenziali<br />

ivi contenuti.


214<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

no essere trattate e decise col r<strong>it</strong>o previsto per quella tra esse in ragione della<br />

quale viene determinata la competenza o, in subordine, col r<strong>it</strong>o previsto per la<br />

causa di maggior valore» (4).<br />

La disposizione doveva intendersi rifer<strong>it</strong>a esclusivamente al r<strong>it</strong>o e non<br />

alla competenza (5).<br />

Le ragioni di connessione erano individuate dall’art. 1, comma 1º, d.lgs.<br />

n. 5/2003 mediante il richiamo agli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c. che si<br />

(4) A completamento del quadro della disciplina generale, deve essere menzionato<br />

l’art. 281 novies c.p.c., il quale prescrive che, in caso di connessione di cause da decidere<br />

in sede collegiale con cause da decidere dallo stesso tribunale in composizione monocratica,<br />

anche queste siano rimesse al collegio. Nella sentenza all’esame si legge che tale disposizione<br />

normativa esulerebbe dall’àmb<strong>it</strong>o dell’indagine, attenendo essa alla cost<strong>it</strong>uzione<br />

del giudice. L’argomentazione della Corte – se appare corretta in relazione all’abrogato art.<br />

274 bis c.p.c., che riconduceva espressamente la distribuzione delle controversie tra collegio<br />

e giudice monocratico alla «cost<strong>it</strong>uzione del giudice», con la conseguente applicabil<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 158 c.p.c. – oggi, a segu<strong>it</strong>o dell’abrogazione della suddetta norma ad opera del<br />

d.lgs. n. 51/1998, non ha più pregio, dal momento che l’articolato, introducendo gli artt.<br />

50 bis-50 quater c.p.c. e gli artt. 281 bis-281 novies c.p.c., ha escluso espressamente<br />

che la distribuzione tra collegio e giudice monocratico sia ascrivibile alla cost<strong>it</strong>uzione<br />

del giudice (cfr. art. 50 quater c.p.c.), cosicché l’eventuale inosservanza delle regole sul<br />

punto, ivi compresa nelle cause connesse, dà origine ad una null<strong>it</strong>à sanabile rispetto alla<br />

quale si applica il principio che il vizio si converte in motivi di gravame, di cui al primo<br />

comma dell’art. 161 c.p.c. (cfr. per un’applicazione di questo principio: Cass., sez. un., 25<br />

novembre 2008, n. 28040). Ne deriva che l’art. 281 novies c.p.c., operando con riguardo<br />

alle fattispecie di cui all’art. 274 c.p.c. in cui più procedimenti relativi a cause connesse<br />

si celebrino davanti allo stesso ufficio giudiziario, anche quando esse pendano dinanzi a<br />

giudici diversi della medesima sezione o di differenti sezioni del medesimo tribunale<br />

(cfr. art. 274, comma 2º, c.p.c.: vedi, sul punto, ex multis, G. Tarzia, Lineamenti del processo<br />

civile di cognizione, 3 a ed., Milano 2007, 248 ss.), non appare estraneo al presente<br />

campo d’indagine, visto e considerato che conferma, per altra via, la prevalenza del r<strong>it</strong>o<br />

societario, sottoposto alla delibazione collegiale, e causa connessa soggetta ad altro r<strong>it</strong>o<br />

ove il giudice è monocratico (eccezion fatta per le ipotesi regolate dall’art. 1, comma 3º,<br />

d.lgs. n. 5/2003, unico caso in cui il giudice societario è monocratico): vedi, per analoghi<br />

rilievi, B. Sassani, C. Aytano, Codice di procedura ipertestuale, a cura di L. P. Comoglio e<br />

R. Vaccarella, Torino 2006, 2925; G. Costantino, Il nuovo processo commerciale: la cognizione<br />

ordinaria in primo grado c<strong>it</strong>., 387 ss., spec. 399, secondo cui «si tratta, quindi,<br />

di una questione riguardante i rapporti tra magistrati addetti al medesimo ufficio, in riferimento<br />

alla quale la prevalenza del nuovo r<strong>it</strong>o su quello del lavoro deriva, prima che dalla<br />

nuova disciplina, dalla prevalenza del collegio sul giudice monocratico già deducibile dall’art.<br />

281 nonies c.p.c.: la regola generale stabil<strong>it</strong>a dalla riforma, infatti, è per la collegial<strong>it</strong>à;<br />

ai sensi dell’art. 1, comma 3º, ne sono escluse soltanto le controversie tra banche».<br />

(5) Nei medesimi termini G. Arieta, F. De Santis, op. c<strong>it</strong>., 61; M. Montanaro, sub art.<br />

1, in Commentario dei processi societari, dir. da G. Arieta e F. De Santis, Torino 2007, 6<br />

ss., spec. 102.


giurisprudenza 215<br />

riferivano, rispettivamente, alle cause accessorie, alle cause di garanzia, al cumulo<br />

soggettivo, agli accertamenti incidentali, all’eccezione di compensazione<br />

ed alle cause riconvenzionali. Dal testo del c<strong>it</strong>ato art. 1, comma 1º, d.lgs.<br />

n. 5/2003, si evinceva come le ragioni di connessione individuate dal legislatore<br />

societario, idonee a determinare la trattazione congiunta delle cause soggette<br />

a r<strong>it</strong>i differenti, assumessero dei contorni più ampi rispetto alla fattispecie<br />

di cui all’art. 40, comma 3º, c.p.c. (6), posto che siffatta regola non annovera<br />

tra i casi che giustificano il simultaneus processus il cumulo soggettivo<br />

previsto dall’art. 33 c.p.c. (7).<br />

In tal modo, il legislatore societario voleva, evidentemente, eliminare il<br />

rischio della pronuncia di decisioni inconciliabili anche nelle ipotesi di connessione<br />

debole (8).<br />

Il netto favor manifestato dal legislatore nei confronti della disciplina<br />

del processo societario aveva susc<strong>it</strong>ato non poche perpless<strong>it</strong>à indottrina<br />

perché in contrasto con l’opposto principio racchiuso nell’art. 40, comma<br />

3º, c.p.c. che, per contro, fa prevalere la disciplina generale su quella speciale<br />

(9).<br />

Tale prevalenza si r<strong>it</strong>eneva dovesse valere anche in relazione al caso in<br />

cui, tra le cause da trattare congiuntamente, vi fosse una controversia di lavoro<br />

o di previdenza rientrante fra quelle indicate negli artt. 409 e 442<br />

(6) Si precisa che, in caso di accordo tra le parti per l’elezione del r<strong>it</strong>o societario ex<br />

art. 70 ter c.p.c., le ipotesi di connessione sono regolate dalla norma generale di cui all’art.<br />

40 c.p.c., e non dall’art. 1 d.lgs. n. 5/2003.<br />

(7) L’esclusione dell’art. 33 c.p.c. dall’àmb<strong>it</strong>o applicativo dell’art. 40 c.p.c. è stata<br />

giustificata dalla dottrina sulla base del rilievo secondo cui questa norma sottende una ragione<br />

di connessione «debole» che, in quanto tale, attenua il rischio di pronunce incompatibili.<br />

Sulla distinzione operata dalla dottrina tradizionale tra le ragioni di connessione «forte»<br />

e di connessione «debole», che non è ontologicamente dissimile dalla distinzione tra la<br />

connessione «per coordinazione» e quella di connessione «per subordinazione» – concetti,<br />

questi ultimi, implicanti, rispettivamente, in caso di trattazione separata delle cause connesse,<br />

il primo, un contrasto logico tra giudicati, ed il secondo un confl<strong>it</strong>to pratico tra giudicati<br />

– si veda G. Fabbrini, voce Connessione (dir<strong>it</strong>to processuale civile),inEnc. giur. Treccani,<br />

VIII, Roma 1988; G. Tarzia, Connessione di cause e processo simultaneo, inRiv. trim. dir.<br />

e proc. civ. 1988, 397 ss.; E. Merlin, Connessione di cause e plural<strong>it</strong>à di «r<strong>it</strong>i» nel nuovo<br />

art. 40 c.p.c., inRiv. dir. proc. 1993, 1021 ss.<br />

(8) Per analoghi rilievi vedi, tra gli altri, E. D’Alessandro, M. C. Giorgetti, F. Santagada,<br />

M. A. Zumpano, Il nuovo processo societario, Milano 2006, 17.<br />

(9) Per le cr<strong>it</strong>iche a tale scelta legislativa cfr. A. Carratta, in Il nuovo processo societario,<br />

sub art. 1, in Commentario diretto da S. Chiarloni, Bologna 2004, 79 ss., spec. 81,<br />

che ravvisava dubbi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della norma sia sotto il profilo dell’eccesso<br />

di delega, che sotto il profilo dell’irragionevole discriminazione rispetto alle controversie<br />

soggette ad altri r<strong>it</strong>i speciali. Vedi, nello stesso senso, D. Buoncristiani, op. c<strong>it</strong>., par. 6.


216<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

c.p.c., a differenza di quanto previsto nella disciplina contenuta nell’art. 40<br />

c.p.c. che, in tale fattispecie, fa salva l’applicazione del r<strong>it</strong>o del lavoro (10).<br />

La supremazia del r<strong>it</strong>o societario sul r<strong>it</strong>o del lavoro è stata sostenuta in<br />

dottrina non solo sulla base della norma processuale introduttiva del decreto<br />

societario, ma anche alla luce di argomentazioni di matrice sostanziale e con<br />

riguardo alle controversie che coinvolgono soci-lavoratori di società cooperative.<br />

Le radici di tale ultima tesi si rinvengono nel disposto di cui all’art.<br />

1, comma 3º, l. 3 aprile 2001, n. 142 (revisione della legislazione in materia<br />

cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore),<br />

così come modificato dall’art. 9, comma 1º, lett. d), l. 14 febbraio 2003,<br />

n. 30 (11), il quale configura il rapporto tra socio-lavoratore e cooperativa co-<br />

(10) La preminenza del r<strong>it</strong>o societario, indiscutibile alla luce del tenore della disciplina<br />

testé illustrata, è stata, tuttavia, revocata in dubbio ad opera di una parte minor<strong>it</strong>aria<br />

della dottrina che, sempre con riferimento alla fattispecie di collegamento con cause sottoposte<br />

al r<strong>it</strong>o del lavoro, sosteneva la prevalenza del r<strong>it</strong>o del lavoro di cui all’art. 409 c.p.c.<br />

su quello societario, sulla base del comma 3º dell’art. 40 c.p.c. Seguendo questa tesi, tale<br />

ultima disposizione di legge, nel sancire la preminenza del primo su tutti i r<strong>it</strong>i speciali,<br />

avrebbe superato il precetto dell’art. 1 d.lgs. n. 5/2003: si veda, in questi termini, A. Tedoldi,<br />

Appunti in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e nuovo r<strong>it</strong>o societario, inGiur.<br />

<strong>it</strong>. 2005, 220 ss., e G. Gioia, La riforma delle società. Il processo, a cura di B. Sassani,<br />

Torino 2003, 18 ss., che ravvisava la prevalenza del r<strong>it</strong>o del lavoro anche a cagione della<br />

ratio ad esso sottesa, identificabile con la tutela della parte contrattualmente più debole,<br />

maggiormente pregnante rispetto alla final<strong>it</strong>à di assicurare il buon funzionamento dei rapporti<br />

sociali, cui è ispirato il procedimento societario. Aderendo a siffatta tesi, la pronuncia<br />

della Consulta non inciderebbe nell’individuazione della disciplina della connessione tra<br />

cause sottoposte al r<strong>it</strong>o del lavoro e quelle soggette al r<strong>it</strong>o societario; di talché, la sentenza<br />

de qua esplicherebbe i suoi effetti solo nelle ipotesi di connessione tra cause societarie e<br />

cause da celebrarsi con r<strong>it</strong>o ordinario, ovvero con altro r<strong>it</strong>o speciale.<br />

(11) Ai sensi dell’art. 1, comma 3º, l. 3 aprile 2001, n. 142 nella sua formulazione<br />

originaria, «il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente<br />

all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro,<br />

in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di<br />

collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento<br />

degli scopi sociali (Omissis)». La c<strong>it</strong>ata legge del 2001 aveva messo fine ad un lungo<br />

dibatt<strong>it</strong>o dottrinale sull’inquadramento della figura del socio-lavoratore e, recependo i<br />

princìpi espressi dalla sentenza della Cass., sez. un., 30 ottobre 1998, n. 10906 (ed<strong>it</strong>a in<br />

Foro <strong>it</strong>. 2000, I, 931, con nota di G. Ricci), aveva stabil<strong>it</strong>o che il rapporto di lavoro del<br />

socio di cooperativa si poneva come ulteriore e distinto rispetto a quello associativo e, dunque,<br />

era sottoposto al r<strong>it</strong>o del lavoro di cui agli artt. 409 ss. c.p.c. (si veda sull’argomento,<br />

tra gli altri, D. Dalfino, La tutela processuale del socio lavoratore di cooperativa, inRiv.<br />

giur. lav. 2004, I, 243 ss.). L’art. 9, comma 1º, lett. d), l. 14 febbraio 2003, n. 30, ha modificato<br />

tale norma sopprimendo il termine «distinto», ed ha modificato l’art. 5, comma 2º,<br />

l. n. 142/2001 attribuendo alla competenza del tribunale ordinario le controversie tra socio<br />

e cooperativa relative alla prestazione mutualistica. Tali modifiche, secondo una parte della


giurisprudenza 217<br />

me un «unicum» inscindibile tra la posizione del socio, da un lato, e quella<br />

del lavoratore, dall’altro, in cui prevale il vincolo associativo sul vincolo del<br />

mero rapporto di lavoro, cosicché, nelle controversie in cui è parte tale soggetto,<br />

sarebbe applicabile la disciplina del procedimento societario, in luogo<br />

di quella del lavoro. Di talché, per i sosten<strong>it</strong>ori di questa tesi, la sentenza della<br />

Consulta ora all’esame non inciderebbe in alcuna misura in punto di elezione<br />

del r<strong>it</strong>o, visto e considerato che la supremazia del r<strong>it</strong>o societario risiederebbe,<br />

non già (o non solo) nel disposto dell’art. 1, comma 1º, d.lgs. n. 5/2003, oggetto<br />

della pronuncia, bensì nella normativa sostanziale in materia di società<br />

cooperativa dianzi richiamata.<br />

4. – Tratteggiato il quadro normativo di riferimento, è, ora, possibile valutare<br />

le argomentazioni con le quali la Consulta, ravvisando un eccesso di<br />

delega da parte del legislatore delegato, ha ascr<strong>it</strong>to la fattispecie della connessione<br />

tra cause societarie e cause sottoposte a r<strong>it</strong>o diverso alla disciplina generale<br />

contenuta nell’art. 40 del codice di r<strong>it</strong>o.<br />

La verifica della sussistenza o meno dell’eccesso di delega, nei sensi<br />

ravvisati dalla Corte, postula il richiamo ai cr<strong>it</strong>eri cui soggiace la legislazione<br />

delegata.<br />

L’art. 76 Cost., come è noto, abil<strong>it</strong>a il Governo alla funzione legislativa<br />

solo previa determinazione nella legge di delegazione, da parte del Parlamento,<br />

dei princìpi e cr<strong>it</strong>eri direttivi, soltanto per un periodo di tempo lim<strong>it</strong>ato e<br />

per oggetti defin<strong>it</strong>i.<br />

giurisprudenza (cfr., in questo senso, Trib. Siena 26 febbraio 2007, ord., in Dir. lav. 2007,<br />

4, 1299 ss.; Cass. 9 marzo 2003, n. 4799, in Riv. giur. lav. 2005, II, 295, con nota di B.<br />

Clemente; Trib. Milano 28 aprile 2003, in Dir. lav. 2003, 735, con nota di A. Guariso)<br />

avrebbero, per un verso, attribu<strong>it</strong>o le fattispecie che coinvolgono il socio-lavoratore alla<br />

delibazione del giudice ordinario e, per altro verso, stabil<strong>it</strong>o l’indissolubil<strong>it</strong>à della posizione<br />

del socio e del lavoratore, nonché la supremazia del vincolo associativo, cosicché, in relazione<br />

a tali fattispecie, opererebbe il r<strong>it</strong>o societario. In questa mutata ottica, l’ipotesi di licenziamento<br />

del socio-lavoratore è configurata come esclusione dalla società. Avverso<br />

questa impostazione, altre pronunce della giurisprudenza (Cass. 18 gennaio 2005, n. 850<br />

e Trib. Torino 30 giugno 2004, in Riv. giur. lav. 2005, con nota di M. Parpaglioni,<br />

2005, II, 275; Trib. Bologna 24 luglio 2003, in Mass. giur. lav. 2004, 521, con nota di<br />

A. Montanari), nonostante la modifica normativa, hanno continuato ad ascrivere la fattispecie<br />

de qua all’alveo di applicazione del r<strong>it</strong>o del lavoro. Per un quadro riassuntivo delle diverse<br />

interpretazioni forn<strong>it</strong>e dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione all’evoluzione<br />

della disciplina sulle società cooperative si rimanda a R. Riverso, Le cooperative e il socio<br />

lavoratore, a cura di L. Montuschi, P. Rullini, Torino 2004, 69; M. Pallini, Il riparto di<br />

competenza processuale nelle controversie tra socio-lavoratore e società cooperativa, in<br />

Riv. <strong>it</strong>. dir. lav. 2005, 3, 708-713; e F. Mugnaini, Il licenziamento del socio lavoratore<br />

di cooperativa: dal nuovo concetto di «esclusione» alla deminutio della tutela processuale,<br />

nota a Trib. Siena 26 febbraio 2007, ord. c<strong>it</strong>., inDir. lav. 2007, 4, 1308 ss.


218<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Preliminare all’analisi del superamento, da parte del legislatore delegato,<br />

dei lim<strong>it</strong>i imposti dalla legge delega deve essere, dunque, necessariamente, la<br />

valutazione, con riguardo all’art. 12 l. 3 ottobre 2001 n. 366, della sussistenza<br />

e sufficienza dei princìpi e cr<strong>it</strong>eri direttivi, nonché della definizione dell’oggetto,<br />

in ossequio a quanto disposto dalla Carta fondamentale (12).<br />

Se si muove dall’ultimo dei suindicati profili in punto di delim<strong>it</strong>azione<br />

oggettiva della delega, può, senza dubbio, affermarsi che la legge di delegazione<br />

– laddove essa enuncia tassativamente le materie di dir<strong>it</strong>to societario,<br />

comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali<br />

ed ai patti parasociali, le materie disciplinate dal T.U. delle disposizioni in<br />

materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n.<br />

58 e successive modifiche, e le materie di cui al T.U. delle leggi in materia<br />

bancaria e cred<strong>it</strong>izia, disciplinate dal d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 – è precisa<br />

nell’individuare l’àmb<strong>it</strong>o di applicazione del r<strong>it</strong>o societario.<br />

Circa la sussistenza nella legge delega dei princìpi e dei cr<strong>it</strong>eri direttivi,<br />

nel tentativo di individuare la linea di discrimen tra tali concetti, può affermarsi<br />

che, dal punto di vista ontologico, i princìpi cost<strong>it</strong>uiscono gli elementi<br />

necessari della disciplina che il potere esecutivo ha la potestà di emanare,<br />

mentre i cr<strong>it</strong>eri direttivi prescrivono le linee guida sottese al potere legislativo<br />

delegato; in altri termini, i princìpi sono statuizioni fondamentali destinate ad<br />

essere attuate dal Governo, a differenza dei cr<strong>it</strong>eri direttivi, i quali ultimi sono<br />

preordinati a lim<strong>it</strong>are ulteriormente la discrezional<strong>it</strong>à del legislatore delegato,<br />

imponendogli di perseguire determinate final<strong>it</strong>à, di garantire esigenze, di contemperare<br />

interessi o, infine, di dare attuazione ai princìpi indicati dalla legge<br />

di delega secondo modal<strong>it</strong>à tecniche predefin<strong>it</strong>e (13).<br />

In ogni legge delega è necessaria la duplice presenza di norme programmatiche<br />

e dell’enunciazione dei cr<strong>it</strong>eri teleologici, e non sembrano rispon-<br />

(12) Sul duplice ordine di cr<strong>it</strong>eri sussistenti nella legge di delegazione si veda in dottrina,<br />

tra gli altri e senza alcuna pretesa di completezza, G. B. Ferri, Sulla delegazione legislativa<br />

(Contributo all’interpretazione dell’art. 76 della Cost<strong>it</strong>uzione), inStudi di dir<strong>it</strong>to<br />

cost<strong>it</strong>uzionale in memoria di L. Rossi, Milano 1952, 174; L. Carlassare Caiani, Sulla natura<br />

giuridica dei testi unici, inRiv. trim. dir. pubbl. 1961, 74 ss.; P. Gasparri, Lezioni<br />

di dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale, II, Padova 1965, 549; C. Lavagna, Ist<strong>it</strong>uzioni di dir<strong>it</strong>to pubblico,<br />

Roma 1966, 341; S. Fois, Problemi della «recezione» nel dir<strong>it</strong>to interno: leggi di recezione<br />

e riserva di legge,inStudi in memoria di T. Ascarelli, II, Milano 1969, 706 ss.; E. Lignola,<br />

La delegazione legislativa, Milano 1956, 54; L. Paladin, Decreto legislativo, inNoviss.<br />

dig. <strong>it</strong>., V, 1960, 298. E, più di recente, P. Caretti, U. De Siervo, Ist<strong>it</strong>uzioni di dir<strong>it</strong>to pubblico,<br />

Torino 1998, 314; M. Ruotolo, S. Spuntarelli, Commento all’art. 76 Cost., in R. Bifulco,<br />

A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Cost<strong>it</strong>uzione 2006, II, 1484.<br />

(13) Cfr. per queste definizioni A. A. Cervati, voce Legge delega e delegata, inEnc.<br />

dir. 1973, XXIII, 939 ss., spec. 951.


giurisprudenza 219<br />

denti al dettato dell’art. 76 Cost. enunciazioni di princìpio o direttive così generali<br />

da essere passibili di riferimento ad àmb<strong>it</strong>i normativi indistinti (14).<br />

Ebbene, l’indicazione, nel caso di specie, del conferimento al Governo<br />

del potere di emettere regole dirette a garantire una «più celere definizione<br />

del processo attraverso la concentrazione del procedimento e la riduzione<br />

dei termini processuali» appare «generica» posto che tali princìpi e cr<strong>it</strong>eri<br />

dettati dalla legge delega non si riferiscono precipuamente alla legislazione<br />

delegata in materia di r<strong>it</strong>o commerciale, ma involgono tutta la «materia processuale»,<br />

in quanto consacrati nell’art. 111 Cost.; l’art. 12 l. n. 366/2001 si<br />

è, quindi, soltanto lim<strong>it</strong>ato ad esplic<strong>it</strong>are il canone di rango cost<strong>it</strong>uzionale della<br />

ragionevole durata del processo.<br />

Se è vero, poi, che al legislatore delegato è riconosciuto un potere di<br />

riempimento dei contenuti della legge di delega (15), quest’ultima non deve<br />

essere un conten<strong>it</strong>ore vuoto (16), tanto più nel caso in cui essa tenda al radicale<br />

riordino o alla riforma di un intero settore normativo: così, è già nella<br />

fonte del potere legislativo che si trova la radice del vizio (17).<br />

(14) Vedi in questo senso A. A. Cervati, voce Legge delega e delegata, c<strong>it</strong>., 950.<br />

(15) Vedi sul punto Corte cost. 8 febbraio 1991, n. 68, in Giur. cost. 1991, 487.<br />

(16) Sebbene la corrispondenza delle norme delegate alla legge delega debba essere<br />

valutata anche in considerazione della maggiore o minore specific<strong>it</strong>à degli stessi cr<strong>it</strong>eri direttivi<br />

e delle final<strong>it</strong>à che il legislatore delegante intende perseguire: in tal senso, vedi Corte<br />

cost. 5 giugno 2003, n. 199.<br />

(17) Già autorevole dottrina ha rilevato un vizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della<br />

legge delega per difetto di specific<strong>it</strong>à dei cr<strong>it</strong>eri direttivi: si veda, in tal senso, G. Tarzia,<br />

Interrogativi sul nuovo processo societario, inRiv. dir. proc. 2003, 645; A. Carratta, Premessa,<br />

inIl nuovo processo societario c<strong>it</strong>., 25; S. Menchini, Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale del<br />

r<strong>it</strong>o di cognizione ordinario per le controversie societarie?,inCorriere giur. 2005, 306; D.<br />

Dalfino, Sub art. 2, in Nuove leggi civ. comm. 2005, 143. In giurisprudenza, Trib.Napoli ha<br />

sollevato la questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 12 l. 3 ottobre 2001, n. 366 per<br />

la mancanza di princìpi e cr<strong>it</strong>eri direttivi, con la conseguente assoluta libertà del legislatore<br />

delegato che avrebbe, in questo àmb<strong>it</strong>o, creato un vero e proprio nuovo modello processuale,<br />

completamente diverso dal procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura<br />

civile (cfr. ordd. nn. 320, 422, da 439 a 444 e 571 del 2005); Trib. Brescia, con ordinanza<br />

18 ottobre 2004, ed<strong>it</strong>a in Società 2005, 85, con nota di E. Senini, Il processo ordinario di<br />

cognizione al vaglio della Consulta, ha rilevato l’estrema sintetic<strong>it</strong>à dell’art. 12 legge c<strong>it</strong>.<br />

Le due questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte cost., con<br />

ordinanza 26 maggio 2006, in Foro <strong>it</strong>. 2007, I, 2059, in questa Rivista 2007, 777, con nota<br />

di C. Aytano, ed in Corriere giur. 2007, con nota di M. De Cristofaro, C. Di Blasi e C.<br />

Consolo (per un quadro riassuntivo delle questioni di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale sollevate<br />

in relazione al r<strong>it</strong>o societario si veda C. Aytano, Il processo societario imputato di «lesa<br />

cost<strong>it</strong>uzione»: le assoluzioni della Corte, inwww.judicium.<strong>it</strong>). Si segnala che la giurisprudenza<br />

cost<strong>it</strong>uzionale, in caso di legge delega indeterminata, compiendo una forzatura interpretativa,<br />

r<strong>it</strong>iene che l’enucleazione dei cr<strong>it</strong>eri direttivi possa essere ricavata dal Governo<br />

per relationem, vale a dire considerando i princìpi ricavabili dal contesto normativo gene-


220<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Non si misconoscono gli effetti dirompenti che scaturiscono da siffatta<br />

soluzione interpretativa; ciò non di meno, se si pone mente al fatto che la censura<br />

di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à contenuta nella sentenza qui analizzata e le motivazioni<br />

ivi racchiuse potrebbero essere riproposte, mutatis mutandis, in relazione<br />

a tutte le norme del decreto societario o, almeno, con riguardo agli artt. da<br />

1 a 17 d.lgs. n. 5/2003 (18), si può ragionevolmente concludere che l’adesione<br />

alla prospettata soluzione non fa che anticipare gli effetti che si verificheranno,<br />

in ogni caso, con successivi interventi censori della Consulta.<br />

La legge delegata non può essere, dunque, tacciata di aver superato i lim<strong>it</strong>i<br />

tracciati dalla legge delega, essendo detti lim<strong>it</strong>i del tutto insussistenti.<br />

D’altro canto è ben vero che la stessa legge ha esorb<strong>it</strong>ato dai confini applicativi<br />

del r<strong>it</strong>o societario, là dove essa ha esteso tale r<strong>it</strong>o a materie diverse<br />

da quelle elencate dall’art. 12 l. n. 366/2001: in questo senso la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

nella decisone in commento, ha colto nel segno.<br />

Il vizio della legge delegata pare, tuttavia, assorb<strong>it</strong>o da quello maggiormente<br />

pregnante afferente la legge delega, nei sensi poc’anzi chiar<strong>it</strong>i.<br />

Daniela D’Adamo<br />

Professore aggregato<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Bergamo<br />

rale nel quale la legge si inserisce (cfr., in termini, Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276; Corte<br />

cost. 31 maggio 2000, n. 163 e Corte cost. 27 aprile 2000, n. 126). Sulla questione devono<br />

essere, pure, richiamate le osservazioni del C.S.M (cfr. parere del C.S.M. del 13 dicembre<br />

2002 allo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2002, in<br />

Foro <strong>it</strong>. 2003, III, 181), secondo cui la norma contenuta nella legge delega deve essere interpretata<br />

facendo leva sulla giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale dianzi segnalata, utilizzando come<br />

parametro la disciplina del vigente processo di cognizione davanti al tribunale, come<br />

contenuta nel libro II, t<strong>it</strong>olo I, del codice di r<strong>it</strong>o.<br />

(18) Tant’è vero che, già prima dell’intervento ora all’esame, la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

con la sentenza 12 ottobre 2007, n. 340 c<strong>it</strong>., ha dichiarato incost<strong>it</strong>uzionale per «eccesso<br />

di delega» l’art. 13 d.lgs. n. 5/2003.


Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza 9 gennaio 2008, n. 178<br />

Pres. Panebianco – Rel. Salvato<br />

Pegaso costruzioni srl c. Stefanelli e altri<br />

Il lodo arb<strong>it</strong>rale non è impugnabile per aver pronunciato fuori dei lim<strong>it</strong>i<br />

della convenzione di arb<strong>it</strong>rato, se la decisione sul mer<strong>it</strong>o resta all’interno dei<br />

lim<strong>it</strong>i che gli arb<strong>it</strong>ri hanno attribu<strong>it</strong>o alla clausola compromissoria previa<br />

interpretazione della medesima (massima non ufficiale) (1).<br />

La decisione relativa ai lim<strong>it</strong>i della clausola compromissoria, che gli<br />

arb<strong>it</strong>ri hanno preso in via preliminare alla decisione sul mer<strong>it</strong>o, è impugnabile<br />

per difetto di motivazione, ovvero per violazione delle norme relative all’interpretazione<br />

dei contratti, se la motivazione è radicalmente inidonea a<br />

far comprendere l’<strong>it</strong>er logico segu<strong>it</strong>o dagli arb<strong>it</strong>ri o la ratio decidendi (massima<br />

non ufficiale) (2).<br />

(Omissis). – Il secondo motivo non pone in discussione la natura, r<strong>it</strong>uale<br />

o irr<strong>it</strong>uale, dell’arb<strong>it</strong>rato (ipotesi nella quale avrebbe dovuto essere direttamente<br />

esaminata in questa sede la clausola compromissoria cost<strong>it</strong>uente la<br />

fonte dell’arb<strong>it</strong>rato, in quanto la relativa indagine incide sulla questione, di<br />

carattere processuale, della ammissibil<strong>it</strong>à dell’impugnazione del lodo, Cass.<br />

n. 16718 del 2006; n. 12714 del 2002; n. 10935 del 2001), ma profila la questione<br />

della identificazione dell’oggetto della clausola compromissoria, quindi<br />

della individuazione delle controversie nascenti dal contratto e che le parti,<br />

nell’esercizio della loro autonomia privata, hanno inteso compromettere in<br />

arb<strong>it</strong>ri, e cioè dell’amb<strong>it</strong>o oggettivo del potere decisorio degli arb<strong>it</strong>ri stessi.<br />

Siffatta prospettazione non dà luogo, come sostenuto dalla ricorrente, ad<br />

una questione di «competenza» e/o di «giurisdizione», ma, secondo la giurisprudenza<br />

di questa Corte – consolidata nell’affermare che sia all’arb<strong>it</strong>rato<br />

r<strong>it</strong>uale che a quello irr<strong>it</strong>uale va riconosciuta natura privata, configurandosi<br />

in ogni caso la devoluzione della controversia ad arb<strong>it</strong>ri come rinuncia all’azione<br />

giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un’opzione<br />

per la soluzione della controversia sul piano privatistico (per tutte, Cass.<br />

Sez. un., n. 1251 del 2000; Cass. n. 16718 del 2006; n. 12714 del 2002) –<br />

configura una questione di mer<strong>it</strong>o, la cui soluzione richiede l’interpretazione<br />

della clausola secondo i canoni ermeneutici che la governano (art. 1362 c.c. e<br />

segg.).<br />

Pertanto, una volta che gli arb<strong>it</strong>ri hanno fissato, mediante l’interpretazio-


222<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

ne della clausola, l’amb<strong>it</strong>o oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio,<br />

il relativo dictum, proprio in quanto ha previamente defin<strong>it</strong>o i «confini»<br />

della clausola stessa, non è impugnabile per null<strong>it</strong>à ai sensi dell’art. 829<br />

c.p.c., comma 1º, n. 4), (per avere, cioè, «pronunciato fuori dei lim<strong>it</strong>i del<br />

compromesso» o della clausola compromissoria), bensì unicamente ai sensi<br />

del combinato disposto dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5), e art. 823<br />

c.p.c., comma 2, n. 3), vale a dire nel solo caso in cui la motivazione sul punto<br />

in esame risulti radicalmente inidonea alla comprensione dell’<strong>it</strong>er logicogiuridico<br />

segu<strong>it</strong>o dal collegio arb<strong>it</strong>rale o all’individuazione della ratio decidendi<br />

del lodo, ovvero, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 2, per violazione<br />

o falsa applicazione delle regole ermeneutiche codicistiche (Cass. n. 18917<br />

del 2004; n. 5549 del 2004).<br />

L’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto<br />

del negozio si traduce invero in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva<br />

al giudice di mer<strong>it</strong>o e, conseguentemente, detto accertamento è censurabile in<br />

questa sede solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non<br />

consentire la ricostruzione dell’<strong>it</strong>er logico segu<strong>it</strong>o da quel giudice per giungere<br />

ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso<br />

di violazione delle norme ermeneutiche (Cass. n. 5549 del 2004).<br />

Nella specie, la Corte terr<strong>it</strong>oriale ha rigettato le censure della ricorrente,<br />

osservando che «la competenza del collegio arb<strong>it</strong>rale, cui sia stata defer<strong>it</strong>a la<br />

cognizione sulla interpretazione o esecuzione di un contratto, si estende anche<br />

alla sua risoluzione, attenendo questa (ed il recesso dal negozio rappresenta<br />

una forma di risoluzione, ai cui principi, peraltro, deve ricondursi quando,<br />

come nella specie, discende dalla pattuizione di una caparra confirmatoria)<br />

agli aspetti esecutivi del contratto (Cass. 10707/92)».<br />

A fronte di questa motivazione, sintetica, ma sufficiente e logicamente<br />

coerente, la ricorrente non ha indicato quali canoni ermeneutici sarebbero stati<br />

violati e neppure ha evidenziato l’inadeguatezza strutturale della motivazione<br />

e, in defin<strong>it</strong>iva, sollec<strong>it</strong>a, inammissibilmente, la rilettura del testo della<br />

clausola, chiedendo che ne venga ricostru<strong>it</strong>o il tenore alla luce delle sue argomentazioni.<br />

La clausola contrattuale, stabilendo che «qualsiasi controversia potesse<br />

sorgere tra le parti sull’interpretazione e/o esecuzione del contratto», consentiva,<br />

infatti, sul piano letterale e logico l’interpretazione estratta – con motivazione<br />

congrua ed immune da vizi logici – dal giudice del mer<strong>it</strong>o. Tanto,<br />

ancor più in quanto, come costantemente affermato da questa Corte, il collegio<br />

arb<strong>it</strong>rale, al quale con una clausola siano state defer<strong>it</strong>e le controversie in<br />

materia di interpretazione o di applicazione del contratto, è competente a decidere<br />

anche in materia d’inadempimento o di risoluzione del contratto stesso<br />

poiché detto patto, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato<br />

in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese<br />

aventi causa nel contratto (per tutte Cass. n. 28485 del 2005; n. 1496 del<br />

2001; n. 1557 del 1997). (Omissis).


giurisprudenza 223<br />

(1-2) L’impugnazione per null<strong>it</strong>à del lodo esorb<strong>it</strong>ante dalla convenzione<br />

di arb<strong>it</strong>rato.<br />

1. – La decisione in esame si riferisce ad un giudizio arb<strong>it</strong>rale disciplinato<br />

dalle norme del T<strong>it</strong>olo VIII del codice di procedura civile antecedenti la<br />

novella dovuta al d.lgs. n. 40/2006 ed è altresì conforme ad una precedente<br />

sentenza del 2004 (1), ma mer<strong>it</strong>a di essere annotata per verificare se e come la<br />

nuova e più ricca disciplina dell’arb<strong>it</strong>rato getti una diversa luce sui problemi<br />

interpretativi affrontati dalla Cassazione.<br />

La Cassazione indica i motivi di impugnazione che consentono la censura<br />

di un lodo, il cui oggetto esorb<strong>it</strong>i dai lim<strong>it</strong>i delle convenzione di arb<strong>it</strong>rato,<br />

a causa di un’erronea interpretazione della stessa da parte degli arb<strong>it</strong>ri. Si<br />

tratta, secondo la Corte, dei motivi che permettono di impugnare il lodo carente<br />

di motivazione (art. 829, comma 1º, n. 5, c.p.c.) (2), ovvero il lodo nel<br />

quale sia rinvenibile una violazione di legge (art. 829, comma 2º, c.p.c. oggi<br />

divenuto comma 3º) (3).<br />

La Corte giunge a questa conclusione muovendo, come premessa, dalla<br />

considerazione che l’arb<strong>it</strong>rato cost<strong>it</strong>uisce una «soluzione della controversia<br />

sul piano privatistico». Tale qualifica impedirebbe di ricondurre il problema<br />

dei lim<strong>it</strong>i del potere decisorio degli arb<strong>it</strong>ri ad una questione di competenza o<br />

di giurisdizione ed imporrebbe invece di assegnare allo stesso natura di questione<br />

di mer<strong>it</strong>o. Trattandosi di un problema di mer<strong>it</strong>o, esso potrebbe rilevare,<br />

in sede di impugnazione del lodo, esclusivamente dal punto di vista dei motivi<br />

di impugnazione che consentono il sindacato del mer<strong>it</strong>o del lodo, disciplinati<br />

negli artt. 829, comma 1º, n. 5 e comma 3º, c.p.c.<br />

2. – La decisione della Corte, che non poteva essere condivisa già prima<br />

della novella del 2006, appare a fortiori oggi non mer<strong>it</strong>evole di adesione (4).<br />

Una parte delle premesse dalle quali muove la Corte può essere condivisa.<br />

Si tratta anz<strong>it</strong>utto dell’affermazione, secondo la quale la portata dell’accordo<br />

di arb<strong>it</strong>rato va ricostru<strong>it</strong>a sulla base dei canoni ermeneutici relativi all’interpretazione<br />

dei contratti: gli arb<strong>it</strong>ri, utilizzando quei canoni, individuano<br />

(1) Cass., 21 settembre 2004, n. 18917, in Riv. arb. 2006, 82 ss., con nota di A. Motto,<br />

In tema di clausola compromissoria: forma, oggetto, rilevanza del comportamento delle<br />

parti.<br />

(2) Verosimilmente allorché nella motivazione non sia rinvenibile il cr<strong>it</strong>erio in base<br />

al quale gli arb<strong>it</strong>ri hanno defin<strong>it</strong>o i lim<strong>it</strong>i della convenzione di arb<strong>it</strong>rato, ma la sentenza tace<br />

sul punto.<br />

(3) Qualora emerga che gli arb<strong>it</strong>ri abbiano individuato i lim<strong>it</strong>i dell’accordo di arb<strong>it</strong>rato,<br />

violando le norme di legge sulla interpretazione dei contratti.<br />

(4) Cr<strong>it</strong>ica la precedente sentenza del 2004 A. Motto, In tema di clausola compromissoria:<br />

forma, oggetto, rilevanza del comportamento delle parti, c<strong>it</strong>., 92 ss.


224<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

i lim<strong>it</strong>i entro i quali le parti affidano loro la decisione di una controversia,<br />

rinunciando alla soluzione della stessa da parte dell’autor<strong>it</strong>à giudiziaria ordinaria.<br />

È del pari condivisibile il rilievo, secondo il quale il problema dei lim<strong>it</strong>i<br />

della convenzione di arb<strong>it</strong>rato non cost<strong>it</strong>uisce, ad oggi, una «questione di giurisdizione».<br />

In effetti, «nel nostro linguaggio corrente (...) il ‘difetto di giurisdizione’<br />

riguarda soltanto tre temi: il difetto di potere del giudice civile perché<br />

la controversia appartiene al giudice amministrativo, il difetto di potere<br />

del giudice amministrativo perché la controversia appartiene al giudice civile,<br />

il difetto di potere del giudice <strong>it</strong>aliano per ragioni legate alla cosiddetta ‘competenza<br />

internazionale’» (5). Convince altresì l’osservazione, secondo la quale<br />

non devono descriversi neppure in termini di competenza i rapporti tra giudici<br />

e arb<strong>it</strong>ri r<strong>it</strong>uali. L’assimilazione di questi rapporti a quelli fra giudici togati<br />

potrebbe essere fuorviante, perché implicherebbe il rinvio ad una complessa<br />

disciplina, che nel giudizio davanti agli arb<strong>it</strong>ri in gran parte non sarebbe<br />

applicabile (6).<br />

Il dissenso rispetto alla decisione in esame concerne invece, anz<strong>it</strong>utto,<br />

l’assunto, sul quale la Cassazione fonda i rilievi di cui sopra, secondo il quale<br />

la stipulazione della convenzione di arb<strong>it</strong>rato cost<strong>it</strong>uisce «un’opzione per la<br />

soluzione della controversia sul piano privatistico». La Cassazione ribadisce<br />

qui un proprio orientamento consolidato, già confutato prima della novella da<br />

autorevole dottrina (7) e oggi, ad avviso dei più, defin<strong>it</strong>ivamente sment<strong>it</strong>o<br />

dall’art. 824 bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 40/2006), a norma del quale<br />

«il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza<br />

pronunciata dall’autor<strong>it</strong>à giudiziaria» (8).<br />

(5) E. F. Ricci, La Cassazione si pronuncia ancora sulla «natura» della convenzione<br />

di arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale: tra l’attaccamento a vecchi schemi e qualche incertezza concettuale,<br />

inRiv. dir. proc. 2007, 1296. Cfr. altresì sul punto E. F. Ricci, L’arb<strong>it</strong>ro di fronte alla<br />

l<strong>it</strong>ispendenza giudiziaria, inRiv. dir. proc. 2000, 505 ss.<br />

(6) Cfr. sul punto E. F. Ricci, L’arb<strong>it</strong>ro di fronte alla l<strong>it</strong>ispendenza giudiziaria,<br />

c<strong>it</strong>., 506 ss.; Id., La Cassazione si pronuncia ancora sulla «natura» della convenzione<br />

di arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale: tra l’attaccamento a vecchi schemi e qualche incertezza concettuale,<br />

c<strong>it</strong>., 1298; F. Danovi, La pregiudizial<strong>it</strong>à nell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale, Padova 1999, 393 ss., con<br />

la dottrina e la giurisprudenza ivi c<strong>it</strong>ate; C. Cavallini, Profili dell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale, Milano<br />

2005, 84.<br />

(7) Alle cui argomentazioni i lim<strong>it</strong>i del presente lavoro impongono di fare rinvio. Sul<br />

punto cfr. da ultimo E. F. Ricci, La Cassazione si pronuncia ancora sulla «natura» della<br />

convenzione di arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale: tra l’attaccamento a vecchi schemi e qualche incertezza<br />

concettuale, c<strong>it</strong>., 1295, con la dottrina e la giurisprudenza ivi c<strong>it</strong>ata.<br />

(8) Nel senso che il nuovo art. 824 bis c.p.c. traduce in legge la tesi secondo la quale<br />

il lodo ha la stessa efficacia della sentenza cfr.: E. F. Ricci, Profili liberali della nuova disciplina<br />

dell’arb<strong>it</strong>rato, in Aa.Vv., Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell’arb<strong>it</strong>rato,<br />

Quaderni della Rivista trimestrale di dir<strong>it</strong>to e procedura civile, Milano 2006, 24 ss.; G.


giurisprudenza 225<br />

Non può neppure essere condiviso il corollario che la Cassazione ricava<br />

dal complesso delle premesse di cui sopra: il carattere «di mer<strong>it</strong>o» della questione<br />

relativa alla esorb<strong>it</strong>anza del lodo dai lim<strong>it</strong>i dell’accordo di arb<strong>it</strong>rato nel<br />

giudizio di impugnazione per null<strong>it</strong>à. Le pagine che seguono sono dedicate<br />

alla confutazione di questo corollario.<br />

3. – Il tema dei lim<strong>it</strong>i oggettivi di una convenzione di arb<strong>it</strong>rato pone, sotto<br />

il profilo che qui è in considerazione, gli stessi problemi sollevati dalla esistenza<br />

o dalla valid<strong>it</strong>à della stessa. Si tratta, in entrambi i casi, di comprendere<br />

se una o più controversie siano devolute alla decisione di arb<strong>it</strong>ri o dell’autor<strong>it</strong>à<br />

giudiziaria. Quello dei lim<strong>it</strong>i (così come quello dell’esistenza tout<br />

court) del potere decisorio degli arb<strong>it</strong>ri era prima della novella ed è a fortiori<br />

oggi un problema che, nel giudizio arb<strong>it</strong>rale e nel giudizio di impugnazione<br />

del lodo, non attiene al mer<strong>it</strong>o della controversia (9), ma riveste natura eminentemente<br />

processuale (10), cost<strong>it</strong>uendo l’ampiezza della convenzione di ar-<br />

Verde, Lineamenti di dir<strong>it</strong>to dell’arb<strong>it</strong>rato, 2 a ed., Torino 2006, 150 ss.; F. Carpi, sub art.<br />

824 bis, in Aa.Vv., Arb<strong>it</strong>rato, (Commentario diretto da F. Carpi), 2 a ed., Bologna 2007,<br />

592 ss.; F.P. Luiso, Dir<strong>it</strong>to processuale civile, IV, 4 a ed., Milano 2007, 425 ss.; S. Boccagna,<br />

sub. art. 824 bis c.p.c., in Aa.Vv., Codice di procedura civile commentato, a cura di C.<br />

Consolo e F.P. Luiso, 3 a ed. diretta da C. Consolo, Padova 2007, 5989 ss.; Id., Appunti<br />

sulla nuova disciplina dei rapporti tra arb<strong>it</strong>rato e giurisdizione, inStudi in onore di Carmine<br />

Punzi, vol. II, Torino 2008, 324; E. D’Alessandro, Il lodo arb<strong>it</strong>rale, in Aa.Vv., Il nuovo<br />

processo arb<strong>it</strong>rale, a cura di C. Cecchella, Milano 2006, 133 ss.; C. Mandrioli, Dir<strong>it</strong>to<br />

processuale civile, 18 a ed., vol. III, Torino, 2006, 393 ss.; G. Barbieri, in G. Barbieri, E.<br />

Bella, Il nuovo dir<strong>it</strong>to dell’arb<strong>it</strong>rato,inTrattato di dir<strong>it</strong>to commerciale e di dir<strong>it</strong>to pubblico<br />

dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova 2007, 306. Parte della dottrina, nonostante il<br />

tenore dell’art. 824 bis c.p.c., continua tuttavia a negare un’equiparazione di effetti fra sentenza<br />

e lodo. Cfr. sul punto: E. Fazzalari, Questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale, in Aa.Vv.,<br />

La riforma della disciplina dell’arb<strong>it</strong>rato, a cura di E. Fazzalari, Milano 2006, 3 ss.; Id.,<br />

Ancora in tema di svolgimento del processo arb<strong>it</strong>rale, inStudi in onore di Carmine Punzi,<br />

vol. II, c<strong>it</strong>., 465 ss.; C. Punzi, «Efficacia di sentenza» del lodo, in Aa.Vv., La riforma della<br />

disciplina dell’arb<strong>it</strong>rato, a cura di E. Fazzalari, c<strong>it</strong>., 155 ss.; Id., Ancora sulla delega in<br />

tema di arb<strong>it</strong>rato: riaffermazione della natura privatistica dell’ist<strong>it</strong>uto, in Aa.Vv., Le nuove<br />

norme processuali e fallimentari, a cura di C. Punzi e E. F. Ricci, Padova 2005, 271 ss.;<br />

Id., Il processo civile. Sistema e problematiche, vol. III, Torino, 2008, 223 ss.; F. Auletta,<br />

sub art. 824 bis c.p.c in Aa.Vv., Riforma del dir<strong>it</strong>to arb<strong>it</strong>rale, a cura di S. Menchini, Le<br />

nuove leggi civili commentate, Padova 2007, 1395 ss.<br />

(9) La qualificazione in termini di mer<strong>it</strong>o della questione relativa all’esistenza di<br />

una convenzione di arb<strong>it</strong>rato è stata ribad<strong>it</strong>a dalla Cassazione, a sezioni un<strong>it</strong>e, anche di<br />

recente: Cass., sez. un. civ., 5 gennaio 2007, n. 35, in Riv. dir. proc. 2007, 1293 ss.,<br />

con nota cr<strong>it</strong>ica di E. F. Ricci, La Cassazione si pronuncia ancora sulla «natura» della<br />

convenzione di arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale: tra l’attaccamento a vecchi schemi e qualche incertezza<br />

concettuale, c<strong>it</strong>.<br />

(10) Cfr. in tal senso già G. Chiovenda, Principii di dir<strong>it</strong>to processuale civile, 3 a ed.,


226<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

b<strong>it</strong>rato un presupposto processuale del giudizio davanti agli arb<strong>it</strong>ri. «La questione<br />

avente ad oggetto la convenzione di arb<strong>it</strong>rato riguarda la ‘proponibil<strong>it</strong>à<br />

o improponibil<strong>it</strong>à della domanda (...)» (11), perché sull’esistenza e dunque<br />

sull’ampiezza della convenzione di arb<strong>it</strong>rato si fonda la potestas iudicandi<br />

degli arb<strong>it</strong>ri. Per la censura della violazione dell’amb<strong>it</strong>o oggettivo di questo<br />

presupposto processuale dell’arb<strong>it</strong>rato il legislatore ha predisposto un appos<strong>it</strong>o<br />

motivo di impugnazione (irrinunciabile), previsto e disciplinato nell’art.<br />

829, comma 1º, n. 4, parte prima, c.p.c., a norma del quale «l’impugnazione<br />

rist., Napoli 1965, 107, il quale rilevava che «la legge riconosce (...) un importantissimo<br />

contratto, che appartiene propriamente al dir<strong>it</strong>to privato, ma che ha un’importanza processuale<br />

negativa, in quanto dà alle parti una eccezione processuale, cioè il dir<strong>it</strong>to di impedire<br />

la cost<strong>it</strong>uzione di un rapporto processuale: è il compromesso, ossia l’accordo delle parti di<br />

deferire la definizione della controversie a uno o più privati (arb<strong>it</strong>ri) (...) Se una delle parti<br />

compromettenti c<strong>it</strong>asse l’altra davanti al giudice, il convenuto può impedire l’esame del<br />

mer<strong>it</strong>o mediante la eccezione di compromesso, che non è nédi incompetenza, né di l<strong>it</strong>ispendenza,<br />

ma di rinuncia al procedimento di cognizione giudiziaria». Cfr. oggi, in tal senso:<br />

G. Verde, Lineamenti di dir<strong>it</strong>to dell’arb<strong>it</strong>rato,2 a ed., c<strong>it</strong>., 22, il quale afferma che «l’art.<br />

817 ha modellato le questioni sul potere decisorio degli arb<strong>it</strong>ri in analogia con quanto è<br />

previsto per il giudice statale. Ma non ha potuto operare una completa assimilazione,<br />

non essendo previste la possibil<strong>it</strong>à di proporre regolamento di competenza e la trasmigrazione<br />

davanti al giudice ordinario»; F. P. Luiso, Dir<strong>it</strong>to processuale civile, IV, 4ª ed., c<strong>it</strong>.,<br />

373, il quale osserva che l’assimilazione alla questione di competenza è «molto superficiale,<br />

perché se così fosse, la questione di giurisdizione dovrebbe essere esaminata prima dell’eccezione<br />

di compromesso: il che non accade. Dunque, la presenza di un patto compromissorio<br />

non rende il giudice incompetente; essa produce qualcosa che sta a monte, un difetto<br />

assoluto di giurisdizione, in quanto in presenza di patto compromissorio il giudice<br />

non ha potere giurisdizionale»; C. Consolo, L’arb<strong>it</strong>rato con sede estera, la natura della<br />

relativa eccezione e l’essenziale comp<strong>it</strong>o che rimane affidato al regolamento della giurisdizione<br />

<strong>it</strong>aliana,inStudi in onore di Carmine Punzi, vol. II, c<strong>it</strong>., 4127 ss.; Id., Spiegazioni<br />

di dir<strong>it</strong>to processo processuale civile, II, Profili generali, 6ª ed., Padova 2008, 16 e 184 ss.;<br />

M. Bove, Ancora sui rapporti fra arb<strong>it</strong>ro e giudice statale, inRiv. arb. 2007, 368; S. Boccagna,<br />

sub art. 817, in Aa.Vv., Codice di procedura civile commentato, a cura di C. Consolo<br />

e F. P. Luiso, 3ª ed. diretta da C. Consolo, c<strong>it</strong>., III, 5934, il quale parla di «pronuncia<br />

di r<strong>it</strong>o assimilabile ad una pronuncia sulla competenza»; Id., Appunti sulla nuova disciplina<br />

dei rapporti tra arb<strong>it</strong>rato e giurisdizione, c<strong>it</strong>., 325; E. Righetti, L’eccezione di compromesso,<br />

inStudi in onore di Carmine Punzi, vol. II, c<strong>it</strong>., 638. Nello stesso senso, prima della<br />

novella, proprio a commento della sentenza del 2004 di identico tenore rispetto a quella<br />

ora in commento: A. Motto, In tema di clausola compromissoria: forma, oggetto, rilevanza<br />

del comportamento delle parti, c<strong>it</strong>., 92 ss. Cfr. altresì sul punto, prima della novella del<br />

2006, F. Danovi, La pregiudizial<strong>it</strong>à nell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale, c<strong>it</strong>., 433; C. Cavallini, Profili<br />

dell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale, c<strong>it</strong>., 77 ss., con la dottrina e la giurisprudenza ivi c<strong>it</strong>ate.<br />

(11) E. F. Ricci, La Cassazione si pronuncia ancora sulla «natura» della convenzione<br />

di arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale: tra l’attaccamento a vecchi schemi e qualche incertezza concettuale,<br />

c<strong>it</strong>., 1299.


giurisprudenza 227<br />

per null<strong>it</strong>à èammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia (...) 4) se il<br />

lodo ha pronunciato fuori dei lim<strong>it</strong>i della convenzione di arb<strong>it</strong>rato (...)».<br />

Chi impugna il lodo con il motivo di impugnazione ora richiamato contesta<br />

appunto l’an della decisione degli arb<strong>it</strong>ri e non il tenore della stessa. Si<br />

tratta di un caso di null<strong>it</strong>à che abbraccia due tipi di vizi del lodo: la decisione<br />

esorb<strong>it</strong>ante dai lim<strong>it</strong>i dell’accordo di arb<strong>it</strong>rato indotta dalla domanda di una<br />

delle parti e la decisione che supera i lim<strong>it</strong>i della convenzione di arb<strong>it</strong>rato<br />

a prescindere da qualsiasi domanda di parte (12). La parte che impugna il lodo<br />

assume che, se gli arb<strong>it</strong>ri avessero correttamente applicato le regole ermeneutiche<br />

sull’interpretazione dei contratti, essi non avrebbero deciso la controversia<br />

non compresa nell’accordo di arb<strong>it</strong>rato e, a fronte di un’eventuale<br />

domanda di parte esorb<strong>it</strong>ante da quei lim<strong>it</strong>i, avrebbero dovuto emettere una<br />

decisione a contenuto processuale di inammissibil<strong>it</strong>à della decisione di mer<strong>it</strong>o.<br />

«Il motivo di impugnazione non è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’errata decisione degli arb<strong>it</strong>ri<br />

circa la sussistenza del proprio potere decisorio, ma tout court dalla<br />

mancanza di tale potere» (13).<br />

A ben vedere il rapporto fra arb<strong>it</strong>ri e giudici togati pone problemi molto<br />

simili a quelli sollevati dai rapporti fra giudici togati, tanto che oggi lo stesso<br />

legislatore lo descrive in termini di competenza. Ed infatti: l’art. 817 c.p.c.,<br />

così come novellato dal d.lgs. n. 40/2006, al 1º comma, dispone che «se la<br />

valid<strong>it</strong>à, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arb<strong>it</strong>rato o la regolare<br />

cost<strong>it</strong>uzione degli arb<strong>it</strong>ri sono contestate nel corso dell’arb<strong>it</strong>rato, gli arb<strong>it</strong>ri<br />

decidono sulla propria competenza» (14) e l’art. 819 ter, c.p.c., regolando i<br />

rapporti fra arb<strong>it</strong>ri e autor<strong>it</strong>à giudiziaria, al comma 1º, secondo periodo, sancisce<br />

la suscettibil<strong>it</strong>à di impugnazione con regolamento di competenza della<br />

(12) E. Zucconi Galli Fonseca, sub art. 829 c.p.c., in Aa.Vv., Arb<strong>it</strong>rato (Commentario<br />

diretto da F. Carpi), 2 a ed., c<strong>it</strong>., 724; G. Verde, Lineamenti di dir<strong>it</strong>to dell’arb<strong>it</strong>rato,<br />

2 a ed., c<strong>it</strong>., 158.<br />

(13) F. P. Luiso, Rapporti fra arb<strong>it</strong>ro e giudice, in Aa.Vv., La riforma della disciplina<br />

dell’arb<strong>it</strong>rato, a cura di E. Fazzalari, c<strong>it</strong>., 119.<br />

(14) La questione dell’ampiezza della convenzione di arb<strong>it</strong>rato è, alla luce del nuovo<br />

tenore dell’art. 817 c.p.c., una questione di competenza secondo G. F. Ricci, sub art. 817,<br />

in Arb<strong>it</strong>rato, 2 a ed. (Commentario diretto da F. Carpi), c<strong>it</strong>., 468 ss. Dub<strong>it</strong>a invece che il<br />

tenore della rubrica e del testo dell’art. 817 c.p.c. imponga di assegnare alla questione dell’ampiezza<br />

della convenzione di arb<strong>it</strong>rato la natura di questione di competenza in senso tecnico<br />

G. Ruffini, sub art. 817, in Aa.Vv., Riforma del dir<strong>it</strong>to arb<strong>it</strong>rale, a cura di S. Menchini,<br />

Le nuove leggi civili commentate, c<strong>it</strong>., 1307 ss.. C. Punzi (Il processo civile. Sistema e<br />

problematiche, vol. III, c<strong>it</strong>., 182) si rammarica della scelta compiuta dal legislatore, il quale<br />

si è discostato dalla giurisprudenza che aveva qualificato la natura di mer<strong>it</strong>o dell’eccezione<br />

di compromesso e comunque r<strong>it</strong>iene che «al di là del nomen utilizzato dal legislatore, e<br />

della scelta di rendere assoggettabile a regolamento di competenza ‘la sentenza con la quale<br />

il giudice afferma o nega la propria competenza’ (...) i rapporti tra arb<strong>it</strong>ri e giudici ordinari<br />

non possono essere ricostru<strong>it</strong>i facendo ricorso ai principi propri della competenza».


228<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

sentenza con la quale il giudice ordinario affermi o neghi la propria competenza<br />

in relazione ad una convenzione di arb<strong>it</strong>rato (15). Se il richiamo in queste<br />

norme alla nozione di competenza deve intendersi come un rinvio in senso<br />

atecnico, esso dovrebbe chiarire tuttavia defin<strong>it</strong>ivamente che le questioni<br />

relative alla convenzione di arb<strong>it</strong>rato condividono, delle questioni concernenti<br />

la competenza del giudice togato, la natura processuale.<br />

Le precedenti considerazioni trovano ulteriore conferma nell’art. 830,<br />

comma 2º, c.p.c. (così come novellato dal d.lgs. n. 40/2006), a norma del quale<br />

l’es<strong>it</strong>o dell’impugnazione accolta ex art. 829, comma 1º, n. 4, c.p.c. è esclusivamente<br />

rescindente: l’annullamento del lodo esorb<strong>it</strong>ante dai lim<strong>it</strong>i della convenzione<br />

di arb<strong>it</strong>rato rest<strong>it</strong>uisce alle parti la possibil<strong>it</strong>à di ottenere una decisone<br />

di mer<strong>it</strong>o di primo grado da parte del giudice togato ovvero da parte di arb<strong>it</strong>ri,<br />

previa stipulazione di una nuova e più ampia convenzione di arb<strong>it</strong>rato.<br />

4. – Chi invece impugna il lodo con i motivi di impugnazione di cui all’art.<br />

829, comma 1º, n. 5 e comma 3º, c.p.c. (i motivi di impugnazione che,<br />

secondo la Cassazione, consentirebbero la censura del lodo esorb<strong>it</strong>ante dai<br />

lim<strong>it</strong>i della convenzione di arb<strong>it</strong>rato male interpretata dagli arb<strong>it</strong>ri) censura<br />

il mer<strong>it</strong>o della decisione degli arb<strong>it</strong>ri, sulla base dell’implic<strong>it</strong>o presupposto<br />

che essi avessero il potere di decidere nel mer<strong>it</strong>o (16).<br />

Si censura il mer<strong>it</strong>o del lodo anz<strong>it</strong>utto allorché lo si impugni ex art.<br />

829, comma 3º, c.p.c. (corrispondente al comma 2º vigente prima del<br />

d.lgs. n. 40/2006). Le norme la cui violazione qui rileva, come ha precisato<br />

oggi il legislatore riformulando questo motivo di impugnazione, sono quelle<br />

«relative al mer<strong>it</strong>o della controversia» e dunque, il più delle volte, disposizioni<br />

di dir<strong>it</strong>to sostanziale (17). Chi impugna il lodo per questo motivo ne<br />

(15) S. La China (L’arb<strong>it</strong>rato. Il sistema e l’esperienza, 3 a ed., Milano 2007, 106)<br />

ricava dal tenore dell’art. 819 ter c.p.c. la considerazione che «se (...) le parti di una l<strong>it</strong>e<br />

che potrebbe spettare al giudice ordinario <strong>it</strong>aliano la sottomettono ad un arb<strong>it</strong>rato in Italia,<br />

si può dire e si dice che, in sostanza, è stata scelta una diversa competenza – dell’arb<strong>it</strong>ro<br />

invece che del giudice, interna insomma allo stesso ed unico ordinamento –, e lo stesso<br />

codice parla e di competenza degli arb<strong>it</strong>ri e di competenza del giudice – art. 819 ter –;<br />

e v’è così una semplificazione concettuale e linguistica in piena sintonia con lo spir<strong>it</strong>o<br />

del nostro ist<strong>it</strong>uto».<br />

(16) «I motivi di impugnazione individuati dalla Cassazione presuppongono effettivamente<br />

esistente il potere decisorio degli arb<strong>it</strong>ri; e cost<strong>it</strong>uisce una petizione di principio<br />

r<strong>it</strong>enere che questo potere vi è, perché gli arb<strong>it</strong>ri lo hanno accertato esistente. Con la stessa<br />

logica, si dovrebbe dire che è necessaria la querela di falso anche per contestare la qual<strong>it</strong>à<br />

di pubblico ufficiale, che il rogante si è autoattribu<strong>it</strong>o nell’atto pubblico!». Con queste parole:<br />

F. P. Luiso, Rapporti fra arb<strong>it</strong>ro e giudice, in Aa.Vv., La riforma della disciplina dell’arb<strong>it</strong>rato,<br />

c<strong>it</strong>., 119, nota n. 24.<br />

(17) La sentenza (nel giudizio di cassazione) e il lodo (nel giudizio di impugnazione<br />

per null<strong>it</strong>à) sono censurabili per violazione di norme sostanziali, se in essi si è deciso il


giurisprudenza 229<br />

chiede l’annullamento, perché r<strong>it</strong>ienecheladecisionesiaerrataacausadi<br />

una violazione delle norme disciplinanti il o i rapporti giuridici coinvolti<br />

dalla controversia e non chiede invece che il lodo sia annullato perché sulla<br />

stessa gli arb<strong>it</strong>ri non dovevano decidere (giusta o sbagliata che fosse la decisione<br />

resa).<br />

Nella maggior parte dei casi, le norme la cui violazione viene fatta valere<br />

con il motivo di impugnazione di cui all’art. 829, comma 3º, c.p.c. sono<br />

quelle di dir<strong>it</strong>to sostanziale: non è tuttavia vero il contrario. Non basta, in<br />

altre parole, che la norma violata sia di dir<strong>it</strong>to sostanziale per ricondurre<br />

la censura del lodo a questo motivo di impugnazione. La circostanza che<br />

le norme sulla interpretazione dei contratti siano di dir<strong>it</strong>to sostanziale non<br />

deve dunque trarre in inganno, inducendo a ricondurre la violazione delle<br />

stesse da parte degli arb<strong>it</strong>ri al motivo di impugnazione previsto all’art.<br />

829, comma 3º, c.p.c. Gli arb<strong>it</strong>ri non violano una regola di dir<strong>it</strong>to relativa<br />

al mer<strong>it</strong>o della controversia, ma una norma processuale relativa all’individuazione<br />

dei lim<strong>it</strong>i del loro potere di decidere la controversia. L’oggetto<br />

della convenzione di arb<strong>it</strong>rato non cost<strong>it</strong>uisce infatti il mer<strong>it</strong>o della controversia,<br />

ma è condicio sine qua non della leg<strong>it</strong>tima pendenza della controversia<br />

davanti agli arb<strong>it</strong>ri.<br />

Si censura altresì il mer<strong>it</strong>o del lodo anche quando lo si impugna sotto il<br />

profilo della carenza della motivazione (art. 829, comma 1º, n. 5, c.p.c.). E la<br />

riconducibil<strong>it</strong>à della esorb<strong>it</strong>anza del lodo dai lim<strong>it</strong>i della convenzione di arb<strong>it</strong>rato<br />

a questo motivo di impugnazione va negata, oltre che per le ragioni che<br />

ne impediscono la sussunzione sotto il motivo di impugnazione previsto all’art.<br />

829, comma 3º, c.p.c., anche perché gli arb<strong>it</strong>ri non sono tenuti a dare, a<br />

pena di null<strong>it</strong>à del lodo, un’adeguata motivazione dei cr<strong>it</strong>eri in base ai quali<br />

individuano i lim<strong>it</strong>i oggettivi dell’accordo di arb<strong>it</strong>rato. Se il lodo esorb<strong>it</strong>a dai<br />

lim<strong>it</strong>i della convenzione di arb<strong>it</strong>rato, esso mer<strong>it</strong>a l’annullamento, sia che gli<br />

arb<strong>it</strong>ri abbiano motivato la loro scelta, sia che non l’abbiano fatto. Se invece<br />

gli arb<strong>it</strong>ri decidono entro i lim<strong>it</strong>i della convenzione di arb<strong>it</strong>rato il lodo è, sotto<br />

il profilo della motivazione, valido, anche se essi non danno conto dei cr<strong>it</strong>eri<br />

in base ai quali ricostruiscono la volontà delle parti, individuando i confini<br />

dell’accordo di arb<strong>it</strong>rato.<br />

Ad ulteriore conferma dei rilievi di cui sopra va rilevato che, allorché<br />

l’impugnazione del lodo sia accolta in forza di questi motivi (art.<br />

829, comma 1º, n. 5 e comma 3º, c.p.c.), la corte d’appello non si deve<br />

lim<strong>it</strong>are ad una pronuncia ablativa del lodo ma, ex art. 830, comma 2º,<br />

mer<strong>it</strong>o della controversia, e per violazione di norme processuali, se l’oggetto del giudizio di<br />

mer<strong>it</strong>o è una questione processuale: cfr., in tal senso, C. Consolo, Le impugnazioni delle<br />

sentenze e dei lodi, Padova 2006, 174; F. P. Luiso, Dir<strong>it</strong>to processuale civile, vol. II, 4 a<br />

ed., Milano 2007, 406.


230<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

c.p.c. (così come novellato dal d.lgs. n. 40/2006), decide (salva volontà<br />

contraria delle parti) il mer<strong>it</strong>o della controversia, proprio perché unadecisione<br />

di mer<strong>it</strong>o di primo grado degli arb<strong>it</strong>ri, sia pure errata, c’è stata e<br />

doveva esserci.<br />

5. – La soluzione data al problema in esame dalla Cassazione risente a<br />

mio avviso della compless<strong>it</strong>à e della ambivalenza che caratterizzano quel peculiare<br />

tipo di contratto cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla convenzione di arb<strong>it</strong>rato: un contratto<br />

che produce effetti di tipo processuale, ma dal quale scaturiscono anche effetti<br />

di dir<strong>it</strong>to sostanziale e che, soprattutto, è suscettibile di un diverso regime,<br />

secondo che su di esso si giudichi prima o dopo che quegli effetti si siano<br />

prodotti (18).<br />

Ed infatti la questione dei lim<strong>it</strong>i della convenzione di arb<strong>it</strong>rato, che, nel<br />

corso del giudizio arb<strong>it</strong>rale e (per quel che qui interessa) nel giudizio di impugnazione<br />

del lodo – vale a dire dopo che tutti gli effetti della convenzione<br />

di arb<strong>it</strong>rato si sono prodotti –, riveste carattere processuale, in un giudizio di<br />

primo grado avente ad oggetto la valid<strong>it</strong>à della convenzione stessa, instaurato<br />

prima che la convenzione abbia prodotto i propri effetti, rivestirebbe invece i<br />

caratteri di una «questione di mer<strong>it</strong>o» o meglio, di dir<strong>it</strong>to sostanziale, perché<br />

il mer<strong>it</strong>o della controversia pendente davanti al giudice togato sarebbe rappresentato<br />

dalla valid<strong>it</strong>à e dai lim<strong>it</strong>i della convenzione stessa (19). Conseguentemente,<br />

in sede di impugnazione della decisione resa da quel giudice<br />

togato, avente ad oggetto la valid<strong>it</strong>à della convenzione stessa, il problema<br />

dei suoi lim<strong>it</strong>i oggettivi rivestirebbe il carattere di questione di mer<strong>it</strong>o e<br />

non processuale. L’impugnazione della decisione del giudice togato, che riconoscesse<br />

all’accordo di arb<strong>it</strong>rato lim<strong>it</strong>i non consent<strong>it</strong>i dall’applicazione delle<br />

regole sull’interpretazione dei contratti, andrebbe così formulata in Cassazione<br />

riconducendo la censura al motivo di impugnazione di cui all’art. 360,<br />

n. 3, c.p.c., che consente (sia pure a grandi linee) doglianze corrispondenti a<br />

quelle riconducibili al caso di null<strong>it</strong>à del lodo previsto all’art. 829, comma 3º,<br />

c.p.c.<br />

Le cose stanno invece diversamente, vale la pena ribadirlo, nel caso del<br />

(18) Cfr. sul punto V. Colesanti, Cognizione sulla valid<strong>it</strong>à del compromesso in arb<strong>it</strong>ri,<br />

inRiv. dir. proc. 1958, 244 ss.<br />

(19) L’ammissibil<strong>it</strong>à di un giudizio con tale oggetto, già sostenuta in via interpretativa<br />

da autorevole dottrina in passato (V. Colesanti, Cognizione sulla valid<strong>it</strong>à del compromesso<br />

in arb<strong>it</strong>ri, c<strong>it</strong>., 244 ss.), può oggi essere ricavata a contrario dall’art. 819 ter c.p.c.,<br />

nel quale si esclude la proponibil<strong>it</strong>à di una domanda con questo oggetto dopo l’instaurazione<br />

del giudizio arb<strong>it</strong>rale. Cfr. in tal senso: F.P. Luiso, Rapporti fra arb<strong>it</strong>ro e giudice,<br />

in Aa.Vv., La riforma della disciplina dell’arb<strong>it</strong>rato, c<strong>it</strong>., 114; M. Bove, Ancora sui rapporti<br />

fra arb<strong>it</strong>ro e giudice statale, c<strong>it</strong>., 361 ss.; E. Righetti, L’eccezione di compromesso,<br />

c<strong>it</strong>., 637.


giurisprudenza 231<br />

giudizio di impugnazione del lodo di mer<strong>it</strong>o esorb<strong>it</strong>ante dai lim<strong>it</strong>i di una convenzione<br />

di arb<strong>it</strong>rato. I lim<strong>it</strong>i oggettivi della convenzione, in quel giudizio,<br />

non cost<strong>it</strong>uiscono questione di mer<strong>it</strong>o, ma presupposto processuale del lodo<br />

(di mer<strong>it</strong>o).<br />

6. – La soluzione prospettata, secondo la quale il lodo esorb<strong>it</strong>ante dai<br />

lim<strong>it</strong>i della convenzione di arb<strong>it</strong>rato (perché interpretata dagli arb<strong>it</strong>ri in violazione<br />

delle regole sull’interpretazione dei contratti) non mer<strong>it</strong>a di essere<br />

censurato con i motivi di impugnazione previsti all’art. 829, comma 1º, n.<br />

5 e comma 3º c.p.c. trova ulteriore conferma, a mio avviso, nella circostanza<br />

che, così opinando, il motivo di impugnazione di cui all’art. 829, comma 1º,<br />

n. 4, c.p.c. perderebbe sostanzialmente portata applicativa a meno di sostenere,<br />

il che mi sembra difficile, che la decisione arb<strong>it</strong>rale possa essere annullata<br />

ex art. 829, comma 1º, n. 4, c.p.c. solo allorché l’esorb<strong>it</strong>anza non derivi da<br />

un’erronea interpretazione da parte degli arb<strong>it</strong>ri della volontà dei compromettenti,<br />

per effetto della violazione delle regole ermeneutiche sull’interpretazione<br />

dei contratti.<br />

Va infine considerato che uno dei due motivi di impugnazione ai quali,<br />

secondo la Cassazione, andrebbe ricondotta la censura del lodo esorb<strong>it</strong>ante<br />

dai lim<strong>it</strong>i della convenzione di arb<strong>it</strong>rato – quello di cui all’art. 829,<br />

comma 3º, c.p.c. – è rinunciabile, oggi ancora più che nel passato, nel senso<br />

che esso può essere invocato dalle parti solo previa espressa previsione<br />

in tal senso. La natura meramente eventuale di questo profilo di censura<br />

del lodo esporrebbe così le parti al rischio di restare vincolate alla decisione<br />

di arb<strong>it</strong>ri – e non del giudice togato – senza che esse abbiano scelto l’arb<strong>it</strong>rato<br />

come soluzione della controversia fra loro insorta. E ciò mipare<br />

inammissibile.<br />

7. – La sentenza in commento precisa infine quale possa essere la portata<br />

di una convenzione di arb<strong>it</strong>rato, che devolva ad arb<strong>it</strong>ri la decisione di<br />

controversie relative alla interpretazione ed alla applicazione di un contratto.<br />

E, in parte qua, la sentenza mer<strong>it</strong>a di essere condivisa.<br />

La Cassazione dà risposta pos<strong>it</strong>iva al ques<strong>it</strong>o, se la portata di una convenzione<br />

di arb<strong>it</strong>rato, che devolva ad arb<strong>it</strong>ri controversie relative all’interpretazione<br />

o all’applicazione del contratto, comprenda anche le controversie relative<br />

all’inadempimento o alla risoluzione del contratto stesso. La condivisibile<br />

soluzione pos<strong>it</strong>iva del ques<strong>it</strong>o muove dall’assunto che, salva volontà<br />

espressa contraria delle parti, la convenzione di arb<strong>it</strong>rato dovrebbe concernere<br />

tutte le controversie, che a vario t<strong>it</strong>olo riguardino il contratto, nel quale la<br />

clausola compromissoria sia inser<strong>it</strong>a.<br />

La decisione della Cassazione, già condivisibile prima della novella del<br />

2006, trova oggi esplic<strong>it</strong>a conferma nell’art. 808 quater c.p.c., rubricato «Interpretazione<br />

della convenzione di arb<strong>it</strong>rato», a norma del quale «nel dubbio,<br />

la convenzione di arb<strong>it</strong>rato si interpreta nel senso che la competenza arb<strong>it</strong>rale


232<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui<br />

la convenzione si riferisce» (20).<br />

Elena Marinucci<br />

Professore associato<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Milano-Bicocca<br />

(20) Cfr. in tal senso, prima della novella del 2006: Cass., 22 febbraio 1993, n. 2177,<br />

in Giur. <strong>it</strong> 1994, I, 1, 472. Cfr sul punto oggi, dopo la novella: G. Ruffini, sub art. 808<br />

quater, in Aa.Vv., Codice di procedura civile commentato, a cura di C. Consolo e F. P.<br />

Luiso, 3 a ed. diretta da C. Consolo, c<strong>it</strong>., vol. III, 5758 ss.


Corte di Cassazione, sez. un. civ., sentenza 14 aprile 2008, n. 9741<br />

Pres. Carbone – Rel. Triola<br />

D.L.M. c. Ministero delle finanze<br />

La dichiarazione di improcedibil<strong>it</strong>à dell’impugnazione principale determina<br />

l’inefficacia della impugnazione incidentale tardiva (massima non ufficiale)<br />

(1).<br />

(Omissis). – Per quanto riguarda il contrasto in relazione al quale la causa<br />

è stata rimessa a queste Sezioni Un<strong>it</strong>e, l’argomento principale a sostegno<br />

dell’orientamento che si potrebbe definire restr<strong>it</strong>tivo viene desunto, dalla sentenza<br />

22 settembre 1978, n. 4269, dal fatto che, da un lato, l’art. 334, comma<br />

2º, c.p.c. non fa alcun riferimento alla categoria dell’improcedibil<strong>it</strong>à, e dall’altro,<br />

«all’impugnazione incidentale tardiva non è assegnata una mera funzione<br />

riequilibratrice, ma una forza espansiva illim<strong>it</strong>ata, cioè un potere processuale<br />

autonomo e, come tale, non condizionato nel suo esercizio dalla<br />

condotta processuale del primo impugnante».<br />

A tale «precedente» rinviano varie decisioni successive (sent. 29 maggio<br />

1980, n. 3556; 9 novembre 1983, n. 6626; 6 marzo 1985, n. 1845; 17 luglio<br />

1987, n. 6294; 24 maggio 1993, n. 5817; 2 giugno 1997, n. 4894; 30 settembre<br />

2005, n. 19177).<br />

Un ulteriore argomento è stato individuato dalla sentenza 9 dicembre<br />

1989, n. 5455, la quale, oltre ad osservare che, mentre l’inammissibil<strong>it</strong>à dipende<br />

da cause precedenti o contemporanee alla notificazione dell’impugnazione,<br />

l’improcedibil<strong>it</strong>à èdeterminata da eventi posteriori alla notifica stessa,<br />

ha rilevato che l’estensione della portata applicativa dell’art. 334, comma 2º,<br />

c.p.c. al caso dell’improcedibil<strong>it</strong>à avrebbe l’effetto di far dipendere la decisione<br />

sul ricorso incidentale tardivo dall’iniziativa, esclusiva e potenzialmente<br />

arb<strong>it</strong>raria, dell’impugnante principale. In altre parole, poiché l’improcedibil<strong>it</strong>à<br />

si collega all’inattiv<strong>it</strong>à, il ricorrente principale potrebbe decidere – dando o<br />

facendo mancare il proprio impulso processuale – se gli convenga o meno<br />

consentire al Giudice di pronunciarsi sulla propria ma, di conseguenza, anche<br />

sull’altrui impugnazione.<br />

All’orientamento fin qui descr<strong>it</strong>to se ne contrappone un altro, che si potrebbe<br />

definire estensivo, in base al quale la regola contenuta nell’art. 334,<br />

comma 2º, c.p.c. dovrebbe estendersi anche al caso di improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso<br />

principale. Questo secondo filone giurisprudenziale si ricollega, innan-


234<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

z<strong>it</strong>utto, alla pronuncia di questa Suprema Corte a Sezioni Un<strong>it</strong>e 28 luglio<br />

1986, n. 4818, la quale, affrontando un problema leggermente diverso, ossia<br />

quello dell’acquiescenza all’impugnazione e, di conseguenza, dell’improponibil<strong>it</strong>à<br />

della medesima in base a quanto disposto dall’art. 329 c.p.c., ha affermato<br />

che non possano nutrirsi dubbi sull’equivalenza tra improponibil<strong>it</strong>à<br />

ed inammissibil<strong>it</strong>à dell’impugnazione principale ai fini dell’applicazione<br />

estensiva dell’art. 334, comma 2º, c.p.c.; le due fattispecie, infatti, «hanno<br />

in comune il dato essenziale della ratio della norma: nel senso che l’esistenza<br />

ab origine del difetto che preclude l’impugnazione principale si riflette sull’impugnazione<br />

incidentale che da essa dipende, quando questa sia tardiva».<br />

La sentenza, quindi, non si occupa della figura dell’improcedibil<strong>it</strong>à, bensì di<br />

quella dell’improponibil<strong>it</strong>à e, partendo dal dato obiettivo cost<strong>it</strong>uto dall’art.<br />

329 c.p.c., equipara l’improponibil<strong>it</strong>à all’inammissibil<strong>it</strong>à, almeno per ciò<br />

che concerne il riverberarsi di tali vicende sull’impugnazione incidentale tardiva.<br />

Sulla scia della pronuncia delle Sezioni Un<strong>it</strong>e appena richiamata si pone<br />

la successiva sentenza 29 maggio 1997, n. 4760, la quale si sofferma diffusamente<br />

sul problema in esame e perviene alla conclusione secondo cui la<br />

portata dell’art. 334, comma 2º, c.p.c. non può essere lim<strong>it</strong>ata al solo caso di<br />

inammissibil<strong>it</strong>à dell’impugnazione principale, dovendo invece essere estesa<br />

ai casi di improcedibil<strong>it</strong>à ed improponibil<strong>it</strong>à. Le argomentazioni utilizzate<br />

per pervenire a siffatta conclusione sono essenzialmente di due tipi: da<br />

un lato, si osserva che l’interesse sull’impugnazione incidentale tardiva<br />

«in tanto persiste e trova tutela da parte dell’ordinamento, in quanto può<br />

venire esaminata l’impugnazione principale»; in altre parole, è solol’esistenza<br />

di un’impugnazione principale idonea ad essere scrutinata a dare<br />

senso ad un’impugnazione – quella incidentale tardiva, appunto – che altrimenti<br />

non potrebbe neppure esistere. D’altro lato, poi, la sentenza richiama<br />

e completa un’argomentazione già contenuta nella sentenza delle Sezioni<br />

Un<strong>it</strong>e, ossia quella della sostanziale equiparabil<strong>it</strong>à, ai fini che interessano,<br />

delle diverse categorie della inammissibil<strong>it</strong>à, improcedibil<strong>it</strong>à ed improponibil<strong>it</strong>à.<br />

Queste tre diverse figure avrebbero «in comune il dato essenziale della<br />

ratio della norma: l’esistenza ab origine di un difetto che preclude l’esame<br />

dell’impugnazione principale si riflette sull’impugnazione incidentale<br />

che da essa dipende, quando questa sia tardiva». Il nesso di dipendenza dall’impugnazione<br />

principale, naturalmente, vale nei confronti della sola impugnazione<br />

incidentale tardiva, mentre non è configurabile verso quella<br />

tempestiva.<br />

Anche la sentenza 5 luglio 2004, n. 12249 afferma che l’inammissibil<strong>it</strong>à,<br />

l’improcedibil<strong>it</strong>à e l’improponibil<strong>it</strong>à hanno in comune «il dato essenziale<br />

consistente in una carenza o vizio formale del procedimento di impugnazione<br />

tale da precludere l’esame nel mer<strong>it</strong>o dell’impugnazione stessa», il che imporrebbe<br />

di pervenire ad un’interpretazione estensiva dell’art. 334, comma<br />

2º, c.p.c. Sarebbe, in sostanza, l’esistenza di elementi comuni a questi tre vizi


giurisprudenza 235<br />

processuali a determinare la coincidenza delle conseguenze in ordine all’efficacia<br />

dell’impugnazione incidentale tardiva.<br />

Tali argomentazioni sono state recep<strong>it</strong>e dalla successiva sentenza 14<br />

marzo 2002, n. 3743, per la quale l’interpretazione estensiva dell’art. 334,<br />

comma 2º, c.p.c. si collega in modo armonioso con quello che è il fondamento<br />

stesso dell’impugnazione incidentale tardiva, ossia «rendere possibile l’accettazione<br />

della sentenza, in s<strong>it</strong>uazione di reciproca soccombenza, solo quando<br />

anche l’avversario tenga analogo comportamento»; da ciò la Corte desume<br />

che è irragionevole «consentire, peraltro senza lim<strong>it</strong>i di ammissibil<strong>it</strong>à,<br />

l’impugnazione tardiva anche nelle ipotesi in cui, sia pure per ragioni oggettive,<br />

si è determinata la stabil<strong>it</strong>à delle statuizioni favorevoli a colui che impugna<br />

in via incidentale».<br />

Si collocano nel solco di questi precedenti le sentenze 6 giugno 2003, n.<br />

9056 e 22 dicembre 2005, n. 28422.<br />

Più di recente la sentenza 21 aprile 2006, n. 9452, dopo avere ribad<strong>it</strong>o la<br />

fondamentale argomentazione posta a base della sentenza n. 4760 del 1997, e<br />

cioè che «l’interesse al ricorso incidentale tardivo può trovare tutela nell’ordinamento<br />

se ed in quanto può venire esaminato il ricorso principale, la cui<br />

regolare proposizione rappresenta la insuperabile condizione che leg<strong>it</strong>tima<br />

l’eccezionale superamento dei termini di impugnazione», ha ripreso – allo<br />

scopo evidente di confutarla – una delle argomentazioni utilizzate dalla sentenza<br />

n. 6220 del 2005 per giungere all’opposta conclusione, ossia quella del<br />

carattere eccezionale del disposto dell’art. 334, comma 2º, c.p.c. Osserva in<br />

propos<strong>it</strong>o tale decisione che, pur dovendosi concordare sul carattere di norma<br />

eccezionale dell’art. 334 c.p.c., «ciò può farsi rispetto al comma 1º, della disposizione,<br />

e non al comma 2º, che appare, invece, cost<strong>it</strong>uire il lim<strong>it</strong>e dell’eccezione<br />

sanc<strong>it</strong>a nel precedente alinea, il punto di r<strong>it</strong>orno alle regole generali<br />

sulla proponibil<strong>it</strong>à delle impugnazioni». In altre parole, eccezionale sarebbe il<br />

disposto dell’art. 334, comma 1º, c.p.c. che sancisce la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di un’impugnazione<br />

proposta fuori termine, mentre la norma del comma 2º, non farebbe<br />

che tornare alle regole generali sui termini per impugnare, il cui superamento<br />

stabilisce il passaggio in giudicato della sentenza. E poiché il sistema<br />

tende naturalmente a favorire il formarsi del giudicato, per ovvi motivi di<br />

certezza giuridica, l’interpretazione estensiva dell’art. 334, comma 2º, c.p.c.<br />

«appare non solo possibile, ma anzi doverosa, in quanto funzionale ad assicurare<br />

un’interpretazione (questa sì necessariamente) restr<strong>it</strong>tiva dell’eccezione,<br />

sanc<strong>it</strong>a nel comma 1º, al rispetto dei termini per l’impugnazione».<br />

La sentenza stessa, infine, utilizza, a favore della propria tesi, un ulteriore<br />

argomento del tutto innovativo, richiamando, cioè, la sentenza 5 luglio<br />

1991, n. 7431, delle Sezioni Un<strong>it</strong>e in base alla quale la declaratoria di improcedibil<strong>it</strong>à<br />

del ricorso deve essere effettuata con prior<strong>it</strong>à anche con riguardo<br />

all’inammissibil<strong>it</strong>à del medesimo, poiché l’improcedibil<strong>it</strong>à non consente alcun<br />

esame ulteriore del ricorso stesso, argomento ripreso dalla decisione<br />

20 gennaio 2006 n. 1104. Ne conseguirebbe, che, «se l’improcedibil<strong>it</strong>à


236<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

non consente alcun ulteriore esame del ricorso, precludendo anche una eventuale<br />

pronuncia di inammissibil<strong>it</strong>à, è davvero difficile negare che essa – comportando<br />

una s<strong>it</strong>uazione che, in modo più radicale, esclude la possibil<strong>it</strong>à di<br />

valutare l’impugnazione principale persino sotto il profilo dell’ammissibil<strong>it</strong>à<br />

– non determini l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva secondo<br />

la ratio della regola espressa dall’art. 334 c.p.c.».<br />

R<strong>it</strong>iene il collegio che se il problema dovesse risolversi sulla base di una<br />

possibile applicazione analogica dell’art. 334, comma 2º, c.p.c. anche alla improcedibil<strong>it</strong>à<br />

del ricorso principale, la risposta non potrebbe che essere negativa.<br />

Occorre, in propos<strong>it</strong>o, partire dalla considerazione che il ricorso alla interpretazione<br />

analogica non è consent<strong>it</strong>o ogni volta in cui una fattispecie<br />

astratta non sia in concreto espressamente disciplinata; ai fini di tale ricorso<br />

è necessaria la individuazione di una lacuna nell’ordinamento, cioè una incompletezza<br />

dello stesso contrastante col disegno generale, da colmare sulla<br />

base di quanto disposto da norme specifiche (analogia legis) o desumibile<br />

dai principii (analogia iuris).<br />

Ove tale presupposto non sussista, ai fini della esclusione del ricorso all’analogia<br />

è sufficiente il c.d. ragionamento a contrario.<br />

Ciò sarebbe sufficiente ai fini della esclusione della applicabil<strong>it</strong>à dell’art.<br />

334, comma 2º, c.p.c. nel caso di improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso principale,<br />

dal momento che tale disposizione fa riferimento espresso solo alla inammissibil<strong>it</strong>à<br />

del ricorso principale, nulla disponendo per quanto riguarda la improcedibil<strong>it</strong>à.<br />

È evidente che, in tale prospettiva, diventa irrilevante la uniform<strong>it</strong>à tra<br />

acquiescenza e inammissibil<strong>it</strong>à affermata dalle sentenze 28 luglio 1986, n.<br />

4818, 29 maggio 1997, n. 4760, 5 luglio 2004, n. 12249 (a prescindere dalla<br />

considerazione che la prima è ricollegata ad un comportamento della parte<br />

precedente l’impugnazione e risponde al principio secondo il quale nemo potest<br />

venire contra factum proprium e la seconda è ricollegata ad un vizio nell’esercizio<br />

del potere di impugnazione).<br />

Ugualmente irrilevante diventa la natura eccezionale o meno dell’art.<br />

334, comma 2º, c.p.c. in quanto, come già detto, la natura non eccezionale<br />

di una norma non è sufficiente a giustificarne l’applicazione in via analogia<br />

a fattispecie non espressamente disciplinate.<br />

Né può essere utile la sentenza 5 luglio 1991, n. 7431, in base alla quale<br />

la declaratoria di improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso deve essere effettuata con prior<strong>it</strong>à<br />

anche con riguardo all’inammissibil<strong>it</strong>à del medesimo, poiché l’improcedibil<strong>it</strong>à<br />

non consente alcun esame ulteriore del ricorso stesso (argomento ripreso<br />

dalla sentenza 20 gennaio 2006 n. 1104), in quanto non risolve il problema<br />

della sorte della impugnazione incidentale tardiva nel caso di dichiarazione<br />

di improcedibil<strong>it</strong>à della impugnazione principale.<br />

L’esclusione della possibil<strong>it</strong>à di una applicazione analogica dell’art.<br />

334, comma 2º, c.p.c. all’ipotesi di improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso principale,


giurisprudenza 237<br />

non significa, però, che la inefficacia del ricorso incidentale tardivo non possa<br />

essere desunta sulla base di una interpretazione logico-sistematica.<br />

Occorre, in propos<strong>it</strong>o, partire dalla considerazione che la ratio della<br />

previsione della impugnazione incidentale tardiva consiste nel rimettere<br />

in termini, a segu<strong>it</strong>o della impugnazione proposta dalla controparte, la parte<br />

che, pur non essendo stata totalmente v<strong>it</strong>toriosa, si considera comunque<br />

soddisfatta dall’es<strong>it</strong>o del giudizio e ha lasciato, di conseguenza, decorrere<br />

i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., e che si troverebbe esposta al rischio<br />

del passaggio in giudicato dei capi della sentenza a lei sfavorevoli e<br />

dell’accoglimento della impugnazione per quanto riguarda i capi ai lei favorevoli.<br />

Ove tale rischio venga successivamente meno, perché il ricorso principale<br />

non può essere esaminato, viene meno anche l’interesse al ricorso incidentale<br />

tardivo, essendo illogico r<strong>it</strong>enere che una impugnazione (tra l’altro<br />

anomala) possa trovare tutela nell’ordinamento in caso di mancanza sopravvenuta<br />

del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibil<strong>it</strong>à,<br />

non potendosi condividere, perché contraria alla ratio sopra esposta,<br />

l’affermazione della sentenza 22 settembre 1978, n. 4269, secondo la<br />

quale «all’impugnazione incidentale tardiva non è assegnata una mera funzione<br />

riequilibratrice, ma una forza espansiva illim<strong>it</strong>ata, cioè un potere processuale<br />

autonomo e, come tale, non condizionato nel suo esercizio dalla<br />

condotta processuale del primo impugnante».<br />

Per le stesse considerazioni non si può condividere l’affermazione della<br />

sentenza 9 dicembre 1989, n. 5455, secondo la quale, poiché l’improcedibil<strong>it</strong>à<br />

si collega all’inattiv<strong>it</strong>à, il ricorrente principale potrebbe decidere – dando<br />

o facendo mancare il proprio impulso processuale – se gli convenga o meno<br />

consentire al giudice di pronunciarsi sulla propria ma, di conseguenza, anche<br />

sull’altrui impugnazione, A parte il fatto che adducere incumveniens non est<br />

solvere argumentum, il ricorrente incidentale tardivo non avrebbe motivo di<br />

dolersi del mancato esame della propria impugnazione, dipendente dal comportamento<br />

del ricorrente in via principale, dal momento che verrebbe comunque<br />

assicurato il passaggio in giudicato della sentenza delle cui statuizioni<br />

non aveva inizialmente avuto motivo di dolersi.<br />

Alla luce di tali considerazioni, la disposizione di cui all’art. 334, comma<br />

2º, c.p.c. non solo non è eccezionale (come intu<strong>it</strong>o dalla sentenza 21 aprile<br />

2006, n. 9452), ma è superflua, nel senso che la «inefficacia» del ricorso<br />

incidentale tardivo, nel caso di inammissibil<strong>it</strong>à del ricorso principale, sarebbe<br />

stata comunque desumibile dal sistema.<br />

Ne consegue ulteriormente che l’affermazione secondo la quale la «inefficacia»<br />

(intesa nel senso di inammissibil<strong>it</strong>à sopravvenuta per difetto di interesse)<br />

del ricorso incidentale tardivo nel caso di improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso<br />

principale cost<strong>it</strong>uisce non l’applicazione analogica di una norma eccezionale,<br />

ma l’effetto di una interpretazione logico-sistematica.<br />

Applicando tale principio ne consegue che nella specie va dichiarato im


238<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

procedibile il ricorso principale e va dichiarato inefficace il ricorso incidentale.<br />

(Omissis).<br />

(1) Dichiarazione di improcedibil<strong>it</strong>à dell’impugnazione principale<br />

ed impugnazione incidentale tardiva.<br />

1. – Con la sentenza che si annota la Corte di cassazione è intervenuta<br />

per risolvere il contrasto sorto in giurisprudenza «in ordine agli effetti della<br />

improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso principale sul ricorso incidentale tardivo».<br />

La Corte ha rilevato che mentre secondo un primo orientamento – che a<br />

suo avviso potrebbe essere defin<strong>it</strong>o «restr<strong>it</strong>tivo» – l’improcedibil<strong>it</strong>à della impugnazione<br />

principale non farebbe perdere efficacia alla impugnazione incidentale<br />

tardiva (1), secondo un diverso e contrapposto orientamento – che a<br />

suo avviso potrebbe essere defin<strong>it</strong>o «estensivo» – «la regola contenuta nell’art.<br />

334, comma 2º, c.p.c. dovrebbe estendersi anche al caso di improcedibil<strong>it</strong>à<br />

del ricorso principale» (2).<br />

(1) Cass. 14 dicembre 1949, n. 2592, in Foro <strong>it</strong>. Rep. 1949, voce Cassazione in materia<br />

civile, n. 262; Cass. 24 luglio 1951, n. 2108, ivi 1951, voce Impugnazioni in materia<br />

civile in genere, n. 138; Cass. 7 aprile 1954, n. 1095, ivi 1954, voce c<strong>it</strong>., n. 163; Cass. 15<br />

dicembre 1954, n. 4480, in Giust. civ. 1954, I, 2883 s.; Cass. 17 maggio 1956, n. 1684, ivi<br />

1956, I, 2077 ss.; Cass. 26 luglio 1956, n. 2870, in Giust. civ. Mass. 1956, 965; Cass. 5<br />

aprile 1957, n. 1177, in Giust. civ. 1957, I, 577 ss.; Cass. 18 giugno 1958, n. 2088, in Foro<br />

<strong>it</strong>. Rep. 1958, voce Impugnazioni in materia civile in genere, n. 185; Cass. 11 marzo 1959,<br />

n. 700, ivi 1959, voce Cassazione in materia civile, n. 129; Cass. 24 marzo 1962, n. 607,<br />

ivi 1962, voce c<strong>it</strong>., n. 276; Cass. 24 luglio 1965, n. 1755, ivi 1965, voce c<strong>it</strong>., n. 320; Cass.<br />

19 novembre 1969, n. 3756, ivi 1971, voce Impugnazioni civili, n. 84; Trib. S. Maria Capua<br />

Vetere 30 dicembre 1972, in Nuovo dir. 1974, 309 ss.; Cass. 5 febbraio 1974, n. 311,<br />

in Foro <strong>it</strong>. Rep. 1974, voce Impugnazioni civili, n. 115; Cass. 2 settembre 1974, n. 2411,<br />

ivi, voce Cassazione civile, n. 285; Cass. 16 luglio 1975, n. 2822 e Cass. 5 dicembre 1975,<br />

n. 4043, ivi 1975, voce c<strong>it</strong>., nn. 242 e 243; Cass. 29 maggio 1980, n. 3556, ivi 1980, voce<br />

Impugnazioni civili, n. 142; Cass. 9 novembre 1983, n. 6626, ivi 1983, voce c<strong>it</strong>., n. 160;<br />

Cass. 6 marzo 1985, n. 1845, ivi 1985, voce c<strong>it</strong>., n. 109; Cass. 25 agosto 1986, n. 5161,<br />

ivi 1986, voce c<strong>it</strong>., n. 115; Cass. 17 luglio 1987, n. 6294, ivi 1987, voce c<strong>it</strong>., n. 134; Cass.<br />

9 dicembre 1989, n. 5455, ivi 1989, voce c<strong>it</strong>., n. 66; Cass. 9 aprile 1992, n. 4366, ivi 1992,<br />

voce c<strong>it</strong>., n. 66; Cass. 24 maggio 1993, n. 5817, ivi 1993, voce c<strong>it</strong>., n. 80; Cass. 2 giugno<br />

1997, n. 4894, ivi 1997, voce c<strong>it</strong>., n. 106; Cass. 23 marzo 2005, n. 6220, ivi 2005, voce<br />

Cassazione civile, n. 289; Cass. 30 settembre 2005, n. 19177, ivi, voce Impugnazioni civili,<br />

n. 110. In tal senso v. anche Cass. 13 giugno 1972, n. 1856, in Rass. Avv. Stato 1972, I,<br />

776, la quale precisò, tuttavia, che qualora per la dichiarata improcedibil<strong>it</strong>à venga meno<br />

l’interesse al ricorso incidentale, per essere risultata la parte pienamente v<strong>it</strong>toriosa nel mer<strong>it</strong>o<br />

della causa, la impugnazione incidentale deve dichiararsi inammissibile.<br />

(2) Cass. 18 dicembre 1950, n. 2781, in Foro <strong>it</strong>. Rep. 1950, voce Cassazione in ma-


giurisprudenza 239<br />

Le Sezioni Un<strong>it</strong>e, hanno risolto il contrasto a favore di quest’ultimo<br />

orientamento, affermando, in conclusione, che «la ‘inefficacia’ (intesa nel<br />

senso di inammissibil<strong>it</strong>à sopravvenuta per difetto di interesse) del ricorso incidentale<br />

tardivo nel caso di improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso principale cost<strong>it</strong>uisce<br />

non l’applicazione analogica di una norma eccezionale, ma l’effetto di una<br />

interpretazione logico-sistematica».<br />

Pur condividendo il punto di partenza del ragionamento della Corte – e<br />

cioè che per risolvere il contrasto non può farsi ricorso alla interpretazione<br />

per analogia, non essendovi alcuna lacuna nell’ordinamento – la soluzione<br />

cui sono giunte le Sezioni Un<strong>it</strong>e, sposata peraltro da una isolata dottrina (3),<br />

non mer<strong>it</strong>a, a mio avviso, adesione. R<strong>it</strong>engo, pertanto, che vada ribad<strong>it</strong>o l’insegnamento<br />

della quasi unanim<strong>it</strong>à della dottrina (4) e del prevalente orienta-<br />

teria civile, n. 177; Cass. 15 gennaio 1952, n. 85, ivi 1952, voce Impugnazioni in materia<br />

civile in genere, n. 140; App. Trieste 26 giugno 1962, in Le Corti di Brescia, Venezia e<br />

Trieste 1962, 707 ss.; Cass. 29 maggio 1997, n. 4760, in Foro <strong>it</strong>. 1997, I, 2946 ss.; Cass.<br />

14 marzo 2002, n. 3743, in Foro <strong>it</strong>. Rep. 2002, voce Impugnazioni civili, n. 111; Cass. 22<br />

dicembre 2005, n. 28422 ivi 2005, voce c<strong>it</strong>., n. 109; Cass. 21 aprile 2006, n. 9452, ivi 2006,<br />

voce c<strong>it</strong>., n. 104.<br />

(3) V. R. Provinciali, Delle impugnazioni in generale, Napoli 1962, 243. Secondo<br />

una autorevole dottrina (C. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, 2ª ed., Padova<br />

2008, 79 ss.) anche l’improcedibil<strong>it</strong>à dell’impugnazione principale «sembrerebbe»<br />

portare all’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, poiché l’improcedibil<strong>it</strong>à<br />

«può essere accostata all’inammissibil<strong>it</strong>à in quanto in entrambi i casi si rileva un vizio o<br />

un’inosservanza di oneri nella fase iniziale del procedimento di impugnazione». Ad avviso<br />

di questa stessa dottrina, pertanto, ad una diversa conclusione deve pervenirsi nei casi in<br />

cui l’improcedibil<strong>it</strong>à èconseguente ad eventi posteriori alla notificazione dell’impugnazione<br />

principale (C. Consolo, op. c<strong>it</strong>., 80 nota 11).<br />

(4) V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, 3 a ed., Napoli 1960, vol.<br />

II, 410; A. Attardi, Lim<strong>it</strong>i di applicazione del gravame incidentale tardivo, inRiv. dir.<br />

proc. 1965, 173 ss., spec. 181; G. Balena, Elementi di dir<strong>it</strong>to processuale civile, 4 a ed.,<br />

Bari 2007, vol. II, 345; L. Bianchi D’Espinosa, Inammissibil<strong>it</strong>à ed improcedibil<strong>it</strong>à delle<br />

impugnazioni (nota a Cass. 4 maggio 1948, n. 634), in Giur. compl. cass. civ. 1948, II,<br />

87 ss.; G.P. Califano, L’impugnazione incidentale tardiva, in G.P. Califano, C. Perago,<br />

Le impugnazioni civili, Torino 1999, 307 ss., spec. 314 s.; E. Caputo, Rinuncia dell’appellante<br />

ali atti del giudizio ed accettazione dell’appellato (nota a App. Trieste 26 marzo<br />

1973), in Giur. mer<strong>it</strong>o 1974, I, 247 ss., spec. 249; A. Cerino Canova, C. Consolo, voce<br />

Impugnazioni, I) Dir<strong>it</strong>to processuale civile,inEnc. giur., vol. XVI, Roma 1993, 1 ss., spec.<br />

21; A. Cerino Canova, voce Inammissibil<strong>it</strong>à e improcedibil<strong>it</strong>à, inEnc. giur., vol. XVI, Roma<br />

1993, 1 ss.; C. Ferri, in L.P. Comoglio, C. Ferri, M. Taruffo, Lezioni sul processo civile,<br />

4 a ed., Bologna 2006, vol. I, 605; N. Giudiceandrea, Le impugnazioni civili, Milano<br />

1952, vol. I, 241 s.; E. Grasso, Le impugnazioni incidentali, Milano 1973, 121 ss.; A. Lugo,<br />

voce Inammissibil<strong>it</strong>à e improcedibil<strong>it</strong>à (dir<strong>it</strong>to processuale civile), inNoviss. dig. <strong>it</strong>.,<br />

vol. VIII, Torino 1968, 483 ss., 485 ss.; F.P. Luiso, voce Appello nel dir<strong>it</strong>to processuale<br />

civile, inDig. <strong>it</strong>., disc. priv., sez. civ., vol. I, Torino 1987, 361 ss., spec. 383; C. Mandrioli,


240<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

mento giurisprudenziale, secondo il quale l’improcedibil<strong>it</strong>à della impugnazione<br />

principale non comporta la perd<strong>it</strong>a di efficacia di quella incidentale tardiva.<br />

2. – È necessario, preliminarmente, fare chiarezza sulla ratio dell’ist<strong>it</strong>uto<br />

dell’impugnazione incidentale tardiva.<br />

Questo ist<strong>it</strong>uto, così come pacificamente riconosciuto in dottrina (5), as-<br />

Dir<strong>it</strong>to processuale civile, 19 a ed., Torino 2007, vol. II, 435; A. Massari, Osservazioni a<br />

App. Trieste 28 maggio 1955, in Giur. <strong>it</strong>. 1955, I, 2, 431 ss., spec. 434; F. Mazzarella, voce<br />

Cassazione, I) Dir<strong>it</strong>to processuale civile, inEnc. giur., vol. II, Roma 1993, 1 ss., spec. 19;<br />

G. Monteleone, Manuale di dir<strong>it</strong>to processuale civile, 4 a ed., Padova 2007, vol. I, 605; A.<br />

Proto Pisani, Lezioni di dir<strong>it</strong>to processuale civile, 5 a ed., Napoli 2006, 461; E. Redenti, Dir<strong>it</strong>to<br />

processuale civile, Milano 1949, vol. I, 95; A. Ronco, Tre canoni ed un mistero per la<br />

fase introduttiva del giudizio di cassazione (nota a Cass. 15 aprile 1994, n. 3555), in Giur.<br />

<strong>it</strong>. 1995, I, 1, 37 ss., spec. 43 s.; S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, rist.,<br />

Milano 1966, vol. II, 2, 84 ss.; G. Tarzia, Lineamenti del processo civile di cognizione, 3 a<br />

ed., Milano 2007, 311, testo e nota 24; M. Vellani, Appunti sull’impugnazione incidentale<br />

tardiva, inRiv. trim. dir. proc. civ. 1951, 973 ss., spec. 981 s.; Id., voce Appello, c) Dir<strong>it</strong>to<br />

processuale civile, inEnc. dir., vol. II, Milano 1958, 718 ss., spec. 743; G. Verde, Profili<br />

del processo civile, 2 a ed., Napoli 1996, vol. II, 233.<br />

(5) G. Arieta, F. De Santis, L. Montesano, Corso base di dir<strong>it</strong>to processuale civile,<br />

2 a ed., Padova 2005, 443 ss.; G. Balena, op. c<strong>it</strong>., 344 ss.; G.P. Califano, op. c<strong>it</strong>., 307; R.<br />

Caponi, La rimessione in termini nel processo civile, Milano 1996, 445; A. Cerino Canova,<br />

Fermenti di nov<strong>it</strong>à riguardo all’impugnazione incidentale tardiva (nota a Cass. 13 gennaio<br />

1982, n. 179), in Giur. <strong>it</strong>. 1983, I, 1, 295 ss., 305; S. Chiarloni, L’impugnazione incidentale<br />

nel processo civile, Milano 1969, 13 ss., 288; A. Chizzini, «Revirement» della giurisprudenza<br />

in tema di impugnazioni incidentali tardive (nota a Cass. 24 novembre 1988, n.<br />

6311), in Giur. <strong>it</strong>. 1989, I, 1, 1135 ss., 1141; Id., Ancora sui lim<strong>it</strong>i di applicazione incidentale<br />

tardiva: la decisione delle Sezioni un<strong>it</strong>e (nota a Cass., sez. un., 7 novembre 1989, n.<br />

4640), in Giur. <strong>it</strong>. 1990, I, 1, 391 ss., spec. 395; C. Consolo, op. c<strong>it</strong>., 71; C. Corrado, Riflessioni<br />

a margine degli artt. 334 e 331 c.p.c. (nota a Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n.<br />

24627), in Riv. dir. proc. 2008, 1423 ss.; E. Dalmotto, Conferme circa l’ammissibil<strong>it</strong>à dell’impugnazione<br />

incidentale tardiva oggettivamente autonoma (nota a Cass. 21 febbraio<br />

1994, n. 1652 e Cass. 5 marzo 1994, n. 2145), in Giur. <strong>it</strong>. 1995, I, 1, 1766 ss., Id., L’abolizione<br />

dei lim<strong>it</strong>i oggettivi dell’impugnazione incidentale tardiva chiama quella dei lim<strong>it</strong>i<br />

soggettivi (nota a Cass. 9 febbraio 1995, n. 1466), in Giur. <strong>it</strong>. 1995, I, 1, 2055 ss.,<br />

2058; F. De Santis, La rimessione in termini nel processo civile, Torino 1997, 277, nota<br />

30; C. Ferri, op. c<strong>it</strong>., 604 s.; B. Gambineri, Orientamenti e disorientamenti giurisprudenziali<br />

in tema di lim<strong>it</strong>azioni soggettive alla impugnazione incidentale tardiva (nota a Cass.<br />

27 ottobre 1995, n. 11190 e Cass. 9 febbraio 1995, n. 1466), in Foro <strong>it</strong>. 1996, I, 919 ss.,<br />

939, 942, 945; E. Grasso, op. c<strong>it</strong>., 127 s.; E.F. Liebman, Arb<strong>it</strong>rarie lim<strong>it</strong>azioni all’impugnazione<br />

incidentale tardiva, inRiv. dir. proc. 1969, 573 ss., spec. 575; F.P. Luiso, Dir<strong>it</strong>to<br />

processuale civile, 4 a ed., Milano 2007, vol. II, 340; C. Mandrioli, op. c<strong>it</strong>., 435; L. Montesano,<br />

G. Arieta, Dir<strong>it</strong>to processuale civile, Torino 1994, vol. II, 215 s.; M. Orsenigo, Im-


giurisprudenza 241<br />

solve alla funzione di favorire l’accettazione della sentenza e quindi la formazione<br />

del giudicato.<br />

L’ist<strong>it</strong>uto, consentendo alla parte, parzialmente soccombente ma disposta<br />

ad accettare l’es<strong>it</strong>o complessivo della sentenza, destinataria della impugnazione<br />

altrui, di impugnare in via incidentale anche dopo la scadenza<br />

dei termini, impedisce che questa parte sia costretta a impugnare per prima<br />

per non correre il rischio di subire l’impugnazione altrui nell’imminenza della<br />

scadenza dei termini o addir<strong>it</strong>tura, alla luce della regola della scissione soggettiva<br />

del momento di perfezionamento della notificazione dell’impugnazione<br />

(6), oltre la scadenza degli stessi. Qualora questi ultimi eventi dovessero<br />

verificarsi e mancasse la possibil<strong>it</strong>à di proporre impugnazione incidentale anche<br />

tardivamente, la parte rischierebbe, infatti, di essere oramai decaduta dal<br />

potere di impugnare (nell’ipotesi di notificazione dell’impugnazione ricevuta<br />

nell’ultimo giorno utile o successivamente) o comunque di vedersi consumato<br />

per la gran parte il termine per l’impugnazione e di dover quindi predisporre<br />

la propria impugnazione in un tempo assai esiguo (nell’ipotesi di notifica<br />

dell’impugnazione nei giorni appena antecedenti all’ultimo utile). Sotto questo<br />

primo punto di vista, quindi, l’ist<strong>it</strong>uto serve ad impedire la proposizione<br />

di un giudizio di impugnazione in realtà «non voluto» dalla parte e che la<br />

stessa proporrebbe «prudenzialmente» (7), al solo fine di non correre il rischio<br />

cui si è fatto cenno poc’anzi (8).<br />

Nonostante normalmente nelle illustrazioni generali dell’ist<strong>it</strong>uto ci si lim<strong>it</strong>i<br />

a segnalare questo aspetto, l’impugnazione incidentale tardiva, tuttavia, assolve<br />

alla propria funzione di favorire l’accettazione della sentenza e la formazione<br />

del giudicato anche sotto un altro punto di vista. Per comprendere questo<br />

secondo punto di vista è sufficiente immaginare cosa accadrebbe se non esistesse<br />

la disposizione di cui all’art. 334, comma 1º, c.p.c. e la parte parzialmen-<br />

pugnazioni incidentali tardive e lim<strong>it</strong>azioni oggettive: trent’anni di disorientamenti giurisprudenziali<br />

(nota a Cass. 13 luglio 1984, n. 4112 e Cass. 12 marzo 1984, n. 1690), in Foro<br />

<strong>it</strong>. 1985, I, 1445 ss., 1446, 1472; A. Proto Pisani, op. c<strong>it</strong>., 460 s.; C. Punzi, Il processo civile.<br />

Sistema e problematiche, Torino 2008, vol. II, 384 ss.; A. Ronco, op. c<strong>it</strong>., 44; G. Tarzia,<br />

op. c<strong>it</strong>., 310 ss.; G. Verde, op. c<strong>it</strong>., 232.<br />

(6) Cfr. art. 149, comma 3º, c.p.c. nonché Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28, in Foro<br />

<strong>it</strong>. 2004, I, 646 ss. con nota di R. Caponi, Sul perfezionamento della notificazione nel<br />

processo civile (su qualche disattenzione della Corte cost<strong>it</strong>uzionale).<br />

(7) C. Consolo, op. c<strong>it</strong>., 72.<br />

(8) In dottrina si è sottolineato come in tal modo si cerca di «frenare la corsa al gravame»,<br />

di dissuadere gravami «esclusivamente ispirati dal sospetto per le iniziative altrui<br />

ed alimentati da reciproca cautela» (A. Cerino Canova, Fermenti di nov<strong>it</strong>à riguardo all’impugnazione<br />

incidentale tardiva, c<strong>it</strong>., 305), di lim<strong>it</strong>are la proposizione di «gravami meramente<br />

cautelativi» (A. Chizzini, Ancora sui lim<strong>it</strong>i di applicazione incidentale tardiva: la<br />

decisione delle Sezioni un<strong>it</strong>e, c<strong>it</strong>., 395).


242<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

te soccombente – non rileva in tal caso se si tratti di parte disposta o meno ad<br />

accettare l’es<strong>it</strong>o complessivo del giudizio – si accorgesse che, nell’imminenza<br />

della scadenza del termine, la controparte non abbia ancora proposto l’impugnazione<br />

della sentenza. In tal caso l’assenza di una disposizione come l’art.<br />

334, comma 1º, c.p.c. potrebbe spingere la parte ad impugnare la sentenza.<br />

La parte è infatti consapevole del fatto che, grazie all’imminenza della scadenza<br />

dei termini, la sua iniziativa: o non rischia di susc<strong>it</strong>are la reazione della controparte<br />

che rimetta in discussione il capo di sentenza ad essa favorevole (nel<br />

caso in cui la notificazione della impugnazione venga ricevuta dal destinatario<br />

l’ultimo giorno utile o successivamente) e potrà quindi portare nella peggiore<br />

delle ipotesi alla conferma della soccombenza ripart<strong>it</strong>a risultante dalla sentenza<br />

impugnata; oppure, comunque, metterà indifficoltàla controparte, la quale se<br />

vorrà reagire dovrà farlo entro un termine che potrebbe essere brevissimo (nel<br />

caso in cui la notifica dell’impugnazione venga ricevuta nei giorni appena antecedenti<br />

all’ultimo utile). In questa seconda prospettiva, quindi, l’art. 334,<br />

comma 2º, c.p.c. scoraggia l’impugnazione in via principale rendendo comunque<br />

possibile, indipendentemente dalla scadenza dei termini, la reazione dell’impugnato<br />

attraverso l’impugnazione incidentale c.d. tardiva (9). Anche sotto<br />

questo secondo punto di vista, quindi, l’ist<strong>it</strong>uto assolve alla funzione di favorire<br />

l’accettazione della sentenza e la formazione del giudicato.<br />

3. – Ciò precisato, è possibile adesso spostare l’attenzione al rapporto<br />

che lega l’impugnazione principale all’impugnazione incidentale tardiva. Il<br />

rilievo fondamentale dal quale occorre prendere le mosse – e che è condiviso<br />

anche dalla sentenza in commento – è che, come testimoniato dalla collocazione<br />

topografica della disposizione, il legislatore, nel momento in cui ha avvert<strong>it</strong>o<br />

l’esigenza di stabilire in quale modo le vicende della impugnazione<br />

principale influiscano su quelle della impugnazione incidentale tardiva, ha sicuramente<br />

tenuto in considerazione le final<strong>it</strong>à di questo ist<strong>it</strong>uto. Vale pertanto<br />

anche per il comma 2º dell’art. 334 c.p.c. quanto autorevole dottrina ha osservato<br />

in ordine al comma 1º del medesimo articolo e cioè che l’esegesi<br />

di tale disposizione «va sviluppata in armonia con la funzione dell’impugnazione<br />

incidentale tardiva e cioè con l’att<strong>it</strong>udine del mezzo ad incoraggiare la<br />

desistenza delle parti dall’esperimento dei gravami» (10).<br />

(9) In tal senso in dottrina la giustificazione della impugnazione incidentale tardiva è<br />

stata ravvisata «in una specie di favor iudicati, e quindi, in una remora che viene imposta<br />

all’impugnazione principale della sentenza con la minaccia di una reviviscenza della impugnazione<br />

preclusa» (S. Satta, op. c<strong>it</strong>., 81). Su questa funzione deterrente dell’ist<strong>it</strong>uto, v. G.<br />

Verde, op. c<strong>it</strong>., 232. In giurisprudenza v. Cass. 24 novembre 1988, n. 6311, c<strong>it</strong>., nonché<br />

Cass., sez. un., 7 novembre 1989, n. 4640, c<strong>it</strong>.<br />

(10) A. Cerino Canova, Fermenti di nov<strong>it</strong>à riguardo all’impugnazione incidentale<br />

tardiva, c<strong>it</strong>., 300.


giurisprudenza 243<br />

In tal senso, tuttavia, si deve osservare che non è vero quanto affermato<br />

dalla Corte e cioè che la disposizione di cui all’art. 334, comma 2º, c.p.c. è<br />

«superflua, nel senso che la ‘inefficacia’ del ricorso incidentale tardivo, nel<br />

caso di inammissibil<strong>it</strong>à del ricorso principale, sarebbe stata comunque desumibile<br />

dal sistema» (11). Se da un lato non v’è dubbio che tale regola è coerente<br />

con il fatto che l’impugnazione incidentale tardiva è stata ammessa solo<br />

in conseguenza della proposizione della impugnazione principale, dall’altro<br />

lato è altrettanto indubbio che, come è stato già notato in dottrina (12), non<br />

si tratta dell’unica possibile regola, disciplinante il rapporto tra le due impugnazioni,<br />

coerente con l’ist<strong>it</strong>uto. In altre parole, se si tiene presente la final<strong>it</strong>à<br />

dell’ist<strong>it</strong>uto la sanzione della inefficacia della impugnazione incidentale tardiva<br />

per effetto della inammissibil<strong>it</strong>à della impugnazione principale non è<br />

una strada obbligata. Ed infatti se il legislatore avesse svincolato l’efficacia<br />

della impugnazione incidentale tardiva dalla ammissibil<strong>it</strong>à della impugnazione<br />

principale – e quindi avesse previsto il permanere di efficacia della impugnazione<br />

incidentale tardiva anche in caso di inammissibil<strong>it</strong>à della impugnazione<br />

principale – ciò non sarebbe stato in contrasto con la ratio dell’art. 334,<br />

comma 1º, c.p.c. Se lo scopo dell’ist<strong>it</strong>uto è anche quello di scoraggiare la parte<br />

parzialmente soccombente ad impugnare, avvertendola che la sua impugnazione,<br />

anche se proposta nell’imminenza della scadenza dei termini, potrebbe<br />

indurre la controparte ad impugnare a sua volta la sentenza, è chiaro<br />

che l’efficacia deterrente dell’ist<strong>it</strong>uto sarebbe ancora maggiore se tale avvertimento<br />

fosse accompagnato dall’ulteriore regola secondo la quale se per un<br />

qualsiasi motivo l’impugnazione principale dovesse essere dichiarata inammissibile<br />

ciò non precluderà l’esame di quella incidentale, seppure tardiva<br />

(13). Per questa ragione non può quindi essere condivisa l’affermazione<br />

della Corte secondo la quale la sanzione della inammissibil<strong>it</strong>à discende dal<br />

sistema e la espressa previsione del legislatore sarebbe «superflua». Si tratta<br />

invece di una scelta del nostro legislatore che rientra pienamente nei suoi poteri<br />

discrezionali ma che, come ho cercato adesso di dimostrare, non è assolutamente<br />

una scelta necess<strong>it</strong>ata.<br />

4. – La ver<strong>it</strong>à, alla luce di quanto sin qui esposto, è che nel disciplinare il<br />

rapporto tra impugnazione principale ed impugnazione incidentale tardiva il<br />

(11) In dottrina è già stato autorevolmente osservato, con riferimento alla disposizione<br />

di cui all’art. 334, comma 2º, c.p.c. che «la norma indica i lim<strong>it</strong>i entro i quali si esaurisce<br />

la dipendenza dell’una dall’altra impugnazione, e sotto questo profilo ha una funzione rilevante<br />

se non essenziale. Quella dipendenza e la sua portata non potrebbero desumersi infatti<br />

dal fondamento della norma principale senza un residuo di incertezza» (E. Grasso, op.<br />

c<strong>it</strong>., 121).<br />

(12) A. Ronco, op. c<strong>it</strong>., 44.<br />

(13) Cfr. ancora A. Ronco, op. c<strong>it</strong>., 44.


244<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

legislatore è stato libero di graduare nel modo che ha r<strong>it</strong>enuto più opportuno<br />

la dipendenza della seconda dalle sorti della prima.<br />

Nel compiere tale scelta il legislatore ha dovuto vagliare un ventaglio di<br />

ipotesi che vanno da quella implicante il massimo possibile di legame, e<br />

quindi la dipendenza totale della tardiva dalla principale (nel senso che l’efficacia<br />

della prima è subordinata all’accoglimento della seconda, sicché qualsiasi<br />

altro es<strong>it</strong>o della impugnazione principale diverso dal suo accoglimento<br />

impedisce l’esame della impugnazione incidentale tardiva), a quella che, invece,<br />

esclude qualsiasi legame, e quindi l’indipendenza della tardiva dalla<br />

principale (nel senso che qualunque sia la statuizione sulla principale, l’impugnazione<br />

incidentale tardiva non perde mai efficacia).<br />

Nello stabilire il grado di dipendenza tra le due impugnazioni il legislatore<br />

ha dovuto tenere in considerazione i due diversi modi – sui quali mi sono<br />

in precedenza soffermato – nei quali l’ist<strong>it</strong>uto dell’impugnazione incidentale<br />

tardiva assolve alla propria funzione di favorire l’accettazione della sentenza<br />

e la formazione del giudicato.<br />

Da un primo punto di vista, nella misura in cui l’ist<strong>it</strong>uto assolve alla propria<br />

funzione scoraggiando impugnazioni principali meramente cautelative,<br />

l’esigenza sembrerebbe essere quella di consentire l’esame della impugnazione<br />

incidentale tardiva solo in caso di accoglimento di quella principale, assicurando<br />

il massimo grado possibile di vincolo tra le due impugnazioni. Ed<br />

infatti, dal momento che l’interesse all’impugnazione incidentale tardiva sorge<br />

solo in segu<strong>it</strong>o alla impugnazione principale, tutte le volte in cui per un<br />

qualsiasi motivo l’impugnazione principale non porta a quella soccombenza<br />

temuta dall’impugnante incidentale tardivo, se si consente l’esame di quella<br />

incidentale tardiva si da accesso ad una impugnazione sforn<strong>it</strong>a di un effettivo<br />

interesse ad impugnare.<br />

Da un secondo punto di vista, nella misura in cui l’ist<strong>it</strong>uto assolve alla<br />

propria funzione «con la minaccia di una reviviscenza della impugnazione<br />

preclusa», è invece chiaro che tanto più è forte il vincolo di dipendenza tra<br />

le due impugnazioni, tanto minore è l’efficacia deterrente dell’ist<strong>it</strong>uto, e viceversa<br />

(14). Ad esempio, se il legislatore avesse stabil<strong>it</strong>o che l’esame della<br />

impugnazione incidentale tardiva è preclusa anche dal solo rigetto di quella<br />

principale, la parte avrebbe minori remore a proporre impugnazione in quanto<br />

consapevole che la propria iniziativa non rischia di trasformare una soccombenza<br />

parziale in una soccombenza totale, visto che se il capo di sentenza<br />

ad essa sfavorevole non viene riformato non si passerà neanche all’esame<br />

della impugnazione incidentale tardiva. In questa seconda prospettiva, pertanto,<br />

l’esigenza sembrerebbe essere quella di prevedere la massima autonomia<br />

tra le due impugnazioni.<br />

(14) In tal senso vedi sempre A. Ronco, op. c<strong>it</strong>., 44.


giurisprudenza 245<br />

Il legislatore, nel disciplinare i rapporti tra le due impugnazioni, ha dovuto<br />

far uso dei propri poteri discrezionali al fine di individuare, tra le due<br />

contrapposte esigenze ora ricordate, il giusto punto di equilibrio che assicuri<br />

al massimo possibile la final<strong>it</strong>à ultima dell’ist<strong>it</strong>uto. Dalla lettera dell’art. 334,<br />

comma 2º, c.p.c. – come testimoniato anche dalla genesi della norma (15) –<br />

risulta chiaramente che il nostro legislatore ha effettuato la scelta di circoscrivere<br />

la dipendenza tra le due impugnazioni al solo caso in cui l’impugnazione<br />

principale sia stata dichiarata inammissibile, escludendo quindi che altre<br />

vicende come la dichiarazione di improcedibil<strong>it</strong>à possano influire sulla efficacia<br />

della impugnazione incidentale tardiva.<br />

Peraltro, se si tiene conto di quanto osservato in precedenza sul modo di<br />

operare dell’ist<strong>it</strong>uto, non è difficile immaginare per quale motivo il legislatore<br />

non abbia menzionato accanto alla inammissibil<strong>it</strong>à anche l’improcedibil<strong>it</strong>à<br />

dell’impugnazione principale come causa di inefficacia della impugnazione<br />

incidentale tardiva.<br />

Se si guarda solo alla final<strong>it</strong>à dell’ist<strong>it</strong>uto di scoraggiare impugnazioni<br />

meramente cautelative, non v’è differenza tra inammissibil<strong>it</strong>à ed improcedibil<strong>it</strong>à.<br />

In entrambi i casi infatti, come osservato anche dalle Sezioni Un<strong>it</strong>e,<br />

viene meno il rischio per la parte «del passaggio in giudicato dei capi della<br />

sentenza a lei sfavorevoli e dell’accoglimento della impugnazione per quanto<br />

riguarda i capi a lei favorevoli».<br />

Se invece si guarda l’altra diversa direzione nella quale opera l’ist<strong>it</strong>uto,<br />

ci si accorge che vi è una ragione alla base della divers<strong>it</strong>à di disciplina.<br />

Poiché l’improcedibil<strong>it</strong>à èprevista dal nostro ordinamento come conseguenza<br />

di comportamenti successivi alla proposizione della impugnazione<br />

(16), se si lega l’efficacia della impugnazione incidentale tardiva alla procedibil<strong>it</strong>à<br />

di quella principale, si offre all’impugnante in via principale il potere<br />

di decidere se gli convenga o meno far esaminare entrambe le impugnazioni<br />

(17). Ciò, tuttavia, rischia di disinnescare – in modo assai più incisivo<br />

(15) L’originario progetto Solmi del 1939 prevedeva infatti all’art. 341 che l’impugnazione<br />

incidentale tardiva perdeva efficacia non solo in caso di inammissibil<strong>it</strong>à di quella<br />

principale ma anche in caso di improcedibil<strong>it</strong>à o di rinunzia. Su proposta del relatore (Piola-Caselli)<br />

venne approvata una modifica del testo nel senso di cui all’attuale art. 334, comma<br />

2º, c.p.c. e lo stesso relatore motivò laratio di tale lim<strong>it</strong>azione osservando che se si<br />

parifica alla dichiarazione di inammissibil<strong>it</strong>à quella di improcedibil<strong>it</strong>à si offre alla parte<br />

che ha proposto l’impugnazione principale la facoltà di determinare con un suo fatto posteriore<br />

all’impugnazione la sorte della impugnazione incidentale tardiva (v. Atti della<br />

Commissione delle assemblee legislative, Roma 1940, verbale n. 39, 416 ss.).<br />

(16) E. Grasso, op. c<strong>it</strong>., 122; A. Cerino Canova, voce Inammissibil<strong>it</strong>à e improcedibil<strong>it</strong>à,<br />

c<strong>it</strong>., 1; S. La China, voce Procedibil<strong>it</strong>à (condizioni di), inEnc. dir., vol. XXXV, Milano<br />

1986, 795 ss.; A. Lugo, op. c<strong>it</strong>., 484 ss.; G. Verde, op. c<strong>it</strong>., 233.<br />

(17) In tal senso v. A. Ronco, op. c<strong>it</strong>., 44; G. Verde, op. c<strong>it</strong>., 233.


246<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

rispetto all’ipotesi della inammissibil<strong>it</strong>à (18) – l’efficacia deterrente dell’impugnazione<br />

incidentale tardiva, in quanto la parte non sarà piùscoraggiata<br />

dal proporre impugnazione nell’imminenza della scadenza dei termini, consapevole<br />

del fatto che se dovesse realizzarsi l’evento temuto, ovvero l’impugnazione<br />

incidentale tardiva della controparte, essa potrà, con un proprio<br />

comportamento, impedire l’esame di entrambe le impugnazioni (19).<br />

Emanuele Odorisio<br />

Professore associato<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Macerata<br />

(18) Le ragioni che giustificano un diverso trattamento tra improcedibil<strong>it</strong>à ed inammissibil<strong>it</strong>à<br />

non vengono meno nella particolare ipotesi di inammissibil<strong>it</strong>à rappresentata dalla<br />

mancata integrazione del contradd<strong>it</strong>torio ordinata dal giudice ex art. 331 c.p.c. In tal caso<br />

l’inammissibil<strong>it</strong>à consegue ad un comportamento (omissivo) successivo alla proposizione<br />

della impugnazione, che peraltro non è solo dell’impugnante, ma è imputabile ad entrambe<br />

le parti, visto che com’è noto, all’integrazione può provvedere una qualsiasi delle parti, e<br />

quindi anche l’impugnante incidentale tardivo (cfr. G.F. Ricci, Il l<strong>it</strong>isconsorzio nelle fasi di<br />

gravame, Milano 2005, 433 s.).<br />

(19) Peraltro se si r<strong>it</strong>iene che in caso di improcedibil<strong>it</strong>à dell’impugnazione il regime<br />

delle spese sia quello previsto dall’art. 310 c.p.c. per l’estinzione, vi è un ulteriore motivo<br />

per considerare ragionevole il permanere di efficacia della impugnazione incidentale tardiva<br />

in caso di improcedibil<strong>it</strong>à di quella principale. Tra le ragioni che possono spingere la<br />

parte ad accettare la sentenza e a non impugnarla vi è senza dubbio anche la valutazione<br />

circa il costo della impugnazione stessa. Se la parte è consapevole del fatto che in caso di<br />

impugnazione incidentale tardiva, un comportamento della controparte potrebbe impedire<br />

l’esame di tale impugnazione e costringerla a pagare le relative spese, ciò potrebbe incoraggiarla<br />

ad impugnare in via principale. Ed infatti la parte, se dovesse essere costretta<br />

ad impugnare in via incidentale tardiva, correrebbe il rischio di subire l’evento temuto<br />

(il pagamento delle spese) che l’aveva indotta a non impugnare in via principale, senza però<br />

nemmeno avere la possibil<strong>it</strong>à di vedersi esaminata l’impugnazione.


Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, sentenza 16 maggio 2008, n. 144<br />

Pres. Bile – Rel. Amirante<br />

Cascini c. Polidoro e altri<br />

Sono cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>timi, in relazione agli artt. 3, 24 e 111<br />

Cost., gli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono<br />

la reclamabil<strong>it</strong>à del provvedimento di rigetto dell’istanza volta a provocare<br />

l’assunzione di testimoni ovvero l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale<br />

(1).<br />

(Omissis). – 1. Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, ad<strong>it</strong>o<br />

con reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso per accertamento<br />

tecnico preventivo (da effettuare su un immobile, che si assumeva dissestato<br />

in conseguenza di lavori esegu<strong>it</strong>i da condomini) ha sollevato, in riferimento<br />

agli articoli 3, 24 e 111 della Cost<strong>it</strong>uzione, questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura<br />

civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo contro le ordinanze<br />

di rigetto delle domande di istruzione preventiva.<br />

Il rem<strong>it</strong>tente premette che la disciplina dell’istruzione preventiva va inser<strong>it</strong>a,<br />

secondo l’opinione largamente condivisa, nell’amb<strong>it</strong>o di quella della<br />

tutela cautelare, la cui ragione generale consiste nell’approntare rimedi idonei<br />

ad ev<strong>it</strong>are che la durata dello svolgimento del processo ordinario possa<br />

recare pregiudizio a chi ha ragione ed è parte essenziale della tutela giurisdizionale.<br />

Osserva, al riguardo, che, mentre l’art. 695 c.p.c. dispone che sul<br />

ricorso per istruzione preventiva il giudice provvede con ordinanza non impugnabile,<br />

l’art. 669-quaterdecies c.p.c. stabilisce che, delle disposizioni regolanti<br />

il procedimento cautelare uniforme di cui al capo III, sezione I, del<br />

libro quarto del codice di procedura civile, soltanto l’art. 669-septies è applicabile<br />

all’istruzione preventiva. Di conseguenza, non è applicabileladisposizione<br />

che, a segu<strong>it</strong>o della sentenza di questa Corte n. 253 del 1994, prevede<br />

la reclamabil<strong>it</strong>à anche dei provvedimenti di rigetto dei ricorsi in materia<br />

cautelare.<br />

Il rem<strong>it</strong>tente sostiene che ragioni in parte analoghe a quelle che hanno<br />

giustificato la pronuncia di questa Corte, con la quale fu dichiarata l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 669-terdecies c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la reclamabil<strong>it</strong>à<br />

del provvedimento di rigetto della domanda cautelare, conducono a<br />

r<strong>it</strong>enere illeg<strong>it</strong>tima la norma censurata. Infatti, da un lato, anche in questo ca-


248<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

so, con la possibile dispersione delle prove, il rigetto del ricorso diretto ad<br />

ottenere un provvedimento di istruzione preventiva può provocare un pregiudizio<br />

irrimediabile al ricorrente; dall’altro, la non reclamabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti<br />

di accoglimento non produce eguali danni al resistente. Infatti l’art.<br />

698 c.p.c. stabilisce, al secondo comma, che «l’assunzione preventiva dei<br />

mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibil<strong>it</strong>à<br />

e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di mer<strong>it</strong>o» e al<br />

terzo comma che «i processi verbali delle prove non possono essere prodotti<br />

nel giudizio di mer<strong>it</strong>o, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili<br />

nel giudizio stesso».<br />

2. La questione è fondata.<br />

Essa deve essere considerata un<strong>it</strong>ariamente in riferimento a tutti i parametri<br />

evocati.<br />

È opportuno premettere che questa Corte non r<strong>it</strong>iene oggetto di possibili<br />

dubbi i principi costantemente affermati della non necessaria previsione di un<br />

doppio grado di mer<strong>it</strong>o per la realizzazione del dir<strong>it</strong>to di difesa e della parimenti<br />

non necessaria attribuzione di identiche facoltà a tutte le parti, purché<br />

sia ad esse assicurata la sostanziale par<strong>it</strong>à di efficacia degli strumenti processuali<br />

predisposti, a seconda delle posizioni, con riguardo alla consistenza dei<br />

diversi interessi (sentenza n. 107 del 2007).<br />

Da ribadire è, inoltre, il principio secondo cui il legislatore fruisce di<br />

ampi margini di scelte nella regolazione degli ist<strong>it</strong>uti processuali (sentenza<br />

n. 237 del 2007).<br />

Tutto ciò premesso, si deve anche affermare che la disciplina del processo<br />

non si sottrae allo scrutinio di ragionevolezza (ordinanza n. 128 del 1999).<br />

Con riguardo alla normativa censurata, si rileva anz<strong>it</strong>utto che essa fa<br />

parte della tutela cautelare, della quale condivide la ratio ispiratrice che è<br />

quella di ev<strong>it</strong>are che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della<br />

parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni. Non si può dub<strong>it</strong>are<br />

che l’impossibil<strong>it</strong>à di sentire in futuro nella sede ordinaria uno o diversi testimoni,<br />

così come l’alterazione dello stato di luoghi o, in generale, di ciò<br />

che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico possano provocare pregiudizi<br />

irreparabili al dir<strong>it</strong>to che la parte istante intende far valere.<br />

Le analogie tra le ragioni che impongono la tutela cautelare e quelle che<br />

presiedono alla disciplina della istruzione preventiva sono state già più volte<br />

riconosciute da questa Corte, che ha anche sottolineato il rapporto che lega il<br />

dir<strong>it</strong>to di eserc<strong>it</strong>are l’onus probandi con la garanzia di cui all’art. 24 Cost.<br />

(sentenze n. 471 del 1990, n. 257 del 1996, n. 46 del 1997).<br />

Se si ha riguardo alla reclamabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti di rigetto di istanze<br />

cautelari sostanziali, la non reclamabil<strong>it</strong>à di quelli che respingono ricorsi<br />

per provvedimenti di istruzione preventiva si presenta quindi come un’incoerenza<br />

interna alla disciplina della tutela cautelare. La discrasia è ancora più<br />

puntuale e evidente rispetto al provvedimento di diniego di sequestro giudiziario<br />

per provvedere alla custodia temporanea di libri, registri, documenti,


giurisprudenza 249<br />

campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova,<br />

disciplinato dall’art. 670, secondo comma, del codice di procedura civile.<br />

Né varrebbe obiettare che l’art. 669-septies c.p.c. attribuisce al ricorrente,<br />

sussistendo determinate condizioni, la facoltà di riproporre l’istanza. Come<br />

questa Corte ha rilevato, la riproposizione della istanza al medesimo giudice<br />

che ha emesso il provvedimento di rigetto opera su un piano diverso da<br />

quello del reclamo e non assicura lo stesso livello di efficacia di questo (sentenza<br />

n. 253 del 1994).<br />

La non impugnabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento<br />

non comporta tuttavia par<strong>it</strong>à di tutela tra le parti. Mentre, infatti, il pregiudizio<br />

che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione<br />

di un provvedimento di istruzione preventiva non è defin<strong>it</strong>ivo, in quanto<br />

ogni questione relativa all’ammissibil<strong>it</strong>à e rilevanza è rinviata al mer<strong>it</strong>o, il<br />

danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere<br />

irreparabile.<br />

Le norme impugnate vanno, quindi, dichiarate illeg<strong>it</strong>time nella parte in<br />

cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall’art.<br />

669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta l’istanza per l’assunzione<br />

preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 del medesimo<br />

codice. (Omissis).<br />

(1) La reclamabil<strong>it</strong>à del diniego di istruzione preventiva.<br />

1. – La sentenza in epigrafe si pronuncia sulla dibattuta questione della<br />

reclamabil<strong>it</strong>à-irreclamabil<strong>it</strong>à del provvedimento di rigetto di un’istanza di<br />

istruzione preventiva.<br />

Nel caso di specie il ricorrente aveva richiesto un provvedimento di accertamento<br />

tecnico preventivo da effettuare su un immobile, l’istanza era stata<br />

respinta e lo stesso ricorrente aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 669terdecies<br />

c.p.c. Il Tribunale di Chieti, ad<strong>it</strong>o appunto col reclamo, sollevava la<br />

questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695<br />

c.p.c. in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui i primi<br />

non consentono di proporre il reclamo contro le ordinanze di rigetto delle<br />

istanze di provvedimenti di istruzione preventiva.<br />

Al riguardo giova ricordare che effettivamente i dati normativi succ<strong>it</strong>ati<br />

concorrevano tutti a sancire – prima della pronuncia oggetto di queste considerazioni<br />

– l’inammissibil<strong>it</strong>à del reclamo.<br />

In particolare l’art. 695 c.p.c. definisce esplic<strong>it</strong>amente come non impugnabile<br />

l’ordinanza che decide circa l’ammissione dei mezzi di prova e l’art.<br />

696 c.p.c. (che si occupa specificamente dell’accertamento tecnico preventivo)<br />

opera un rinvio al già c<strong>it</strong>ato art. 695 c.p.c. Quanto poi all’art. 669-quaterdecies<br />

c.p.c., che definisce l’amb<strong>it</strong>o di applicazione del procedimento


250<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

cautelare uniforme, statuisce che lo stesso si applica alle ipotesi di cui alle<br />

sezioni II, III e V del capo III, ev<strong>it</strong>ando dunque il riferimento alla sezione<br />

IV, nella quale è contenuta la disciplina dei provvedimenti di istruzione preventiva.<br />

Peraltro la stessa norma prevede che si applichi ai procedimenti di<br />

istruzione preventiva esclusivamente l’art. 669-septies c.p.c., che identifica<br />

quale unico rimedio rispetto al rigetto dell’istanza la riproponibil<strong>it</strong>à della<br />

medesima.<br />

Sulla base di questi elementi normativi, la giurisprudenza di mer<strong>it</strong>o<br />

escludeva l’ammissibil<strong>it</strong>à del reclamo sottolineando come tale inammissibil<strong>it</strong>à<br />

fosse stata chiaramente sanc<strong>it</strong>a dal legislatore (1); peraltro, a favore di tale<br />

interpretazione, autorevole dottrina sottolineava come l’irreclamabil<strong>it</strong>à del<br />

provvedimento di istruzione preventiva si fondava sullo stesso scopo dell’ist<strong>it</strong>uto,<br />

volto non a tutelare un dir<strong>it</strong>to sostanziale, bensì esclusivamente il dir<strong>it</strong>to<br />

alla prova, e sottolineando come se, da un lato, non si poteva negare la<br />

natura cautelare dei procedimenti in questione, dall’altro nel caso di specie il<br />

legislatore avesse approntato un rimedio volto alla salvaguardia del dir<strong>it</strong>to<br />

processuale alla prova e che dunque tale procedimento doveva mutuare la<br />

sua disciplina non già dal procedimento cautelare uniforme, bensì dagli articoli<br />

191 ss. c.p.c. (2).<br />

Sempre a favore dell’irreclamabil<strong>it</strong>à, alcuni Autori si pronunciavano in<br />

termini di minore pericolos<strong>it</strong>à ed invasiv<strong>it</strong>à del provvedimento di istruzione<br />

preventiva rispetto alle altre misure cautelari, sottolineandosi come il primo<br />

non avrebbe effetti sulla realtà materiale, in quanto «non è idoneo in sé e<br />

per sé ad incidere su s<strong>it</strong>uazioni sostanziali» ed è improduttivo di effetti extraprocessuali<br />

(3). La tesi dell’irreclamabil<strong>it</strong>à trovava poi un ulteriore argomento<br />

a suo favore, prima dell’avvento della strumental<strong>it</strong>à attenuata di cui al 669octies<br />

c.p.c. attualmente vigente, nella distinzione – oggi non più attuale –<br />

tra le altre misure cautelari, per le quali veniva sanc<strong>it</strong>o un obbligo generalizzato<br />

di iniziare con celer<strong>it</strong>à il giudizio di mer<strong>it</strong>o, ed il provvedimento di istruzione<br />

preventiva che, invece, era escluso da tale obbligo (4).<br />

(1) Cfr. a mero t<strong>it</strong>olo esemplificativo Trib. Roma, 25 febbraio 1995, in Dir. lav.<br />

1995, II, 87; Trib. Catanzaro, 7 settembre 1998, in Giust. civ. 1998, I, 3257; Trib. Messina,<br />

21 agosto 1999, in Giur. mer<strong>it</strong>o 2000, 6; Trib. Napoli, 11 dicembre 1999, in Giur. nap.<br />

2000, 196, Trib. Alessandria, 26 maggio 2007, in Giur. <strong>it</strong>. 2008, 174.<br />

(2) In questo senso Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli<br />

1991, 385; Trisorio Liuzzi, voce Istruzione preventiva, inDigesto disc. priv., sez. civ.,<br />

vol. X, Torino 1993, 244.<br />

(3) Luiso, Dir<strong>it</strong>to processuale civile, vol. IV, Milano 2007, 260.<br />

(4) Il rapporto fra istruzione preventiva e giudizio di mer<strong>it</strong>o viene qualificato in termini<br />

di «remoto grado di strumental<strong>it</strong>à» (Balena, voce Istruzione. Il Procedimento di istruzione<br />

preventiva, inEnc. giur., vol. XVIII, Roma 1990, 1 ss.). di «estremo attenuarsi del<br />

vincolo di strumental<strong>it</strong>à» (Salvaneschi, I provvedimenti di istruzione preventiva,inRiv. dir.


giurisprudenza 251<br />

Peraltro anche gli Autori che non condividevano la tesi della inidone<strong>it</strong>à<br />

del provvedimento di istruzione preventiva a creare pregiudizio, sottolineavano<br />

come i dati normativi fossero tutti inequivocabilmente da interpretarsi nel<br />

senso della inammissibil<strong>it</strong>à del reclamo e come, dunque, per addivenire ad<br />

una diversa lettura delle norme fosse imprescindibile un intervento correttivo<br />

della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale (5).<br />

2. – Nel panorama così come sopra delineato della giurisprudenza e della<br />

dottrina, si inseriva tuttavia la pronuncia della Corte di Cassazione n. 4940<br />

del 28 maggio 1996 (6).<br />

In quel caso la Suprema Corte veniva ad<strong>it</strong>a mediante istanza di regolamento<br />

di competenza (7) dal resistente; il provvedimento impugnato era in<br />

realtà un provvedimento di accoglimento dell’istanza di accertamento tecnico<br />

preventivo e di rigetto implic<strong>it</strong>o della contestazione sulla competenza in<br />

quanto il giudice, a fronte dell’eccezione di incompetenza sollevata dal resistente,<br />

aveva disposto «procedersi oltre» sottoponendo il ques<strong>it</strong>o al consulente<br />

tecnico d’ufficio nominato. La Suprema Corte, dopo aver ricordato i dati<br />

normativi rilevanti nonché i lavori preparatori dell’art 669-quaterdecies<br />

c.p.c., nella parte in cui la norma sancisce l’applicabil<strong>it</strong>à ai procedimenti di<br />

istruzione preventiva del solo art. 669-septies c.p.c., sottolineava come<br />

«per quanto riguarda la pronuncia su questioni di competenza, adottata dal<br />

giudice richiesto di provvedimento di istruzione preventiva, possono darsi<br />

due ipotesi: A) il giudice ad<strong>it</strong>o dichiara, con ordinanza, la propria incompetenza...<br />

B) Il giudice ad<strong>it</strong>o dichiara, espressamente od implic<strong>it</strong>amente, la propria<br />

incompetenza e provvede nel mer<strong>it</strong>o dell’istanza, rigettandola o accogliendola».<br />

Quanto alla prima ipotesi, la Cassazione sanciva la reclamabil<strong>it</strong>à del<br />

provvedimento di diniego r<strong>it</strong>enendo che tale soluzione derivasse inequivoca-<br />

proc. 1998, 801), ovvero di «strumental<strong>it</strong>à ipotetica» (Nicotina, voce Istruzione preventiva,<br />

in Enc. dir., vol. XXIII, Milano 1973, 156). Sottolinea il diverso atteggiarsi della strumental<strong>it</strong>à<br />

nel caso di specie anche Calvosa, La tutela cautelare, Torino 1963, 233.<br />

(5) Cipriani, L’impugnazione dei provvedimenti di istruzione preventiva, inForo <strong>it</strong>.<br />

1996, I, 2772. Salvaneschi, I provvedimenti di istruzione preventiva, c<strong>it</strong>., 814.<br />

(6) In Foro <strong>it</strong>. 1996, I, 2766.<br />

(7) Cipriani, in nota alla pronuncia in questione sottolinea peraltro che «non era la<br />

prima volta che si utilizzava il regolamento di competenza per tentare di impugnare un<br />

provvedimento di istruzione preventiva e bisogna pur dire che era stato questo l’unico strumento<br />

che avesse avuto qualche fortuna» e rimarca come dal 1942 non siano stati certamente<br />

«pochi i tentativi effettuati dalle parti per rimuovere i provvedimenti di istruzione<br />

preventiva: istanza di revoca, reclamo al Collegio, appello, regolamento di competenza, regolamento<br />

di giurisdizione, ricorso ex art. 111 Cost., tutto è stato provato per superare il<br />

drastico dettato della legge... e, io direi, non a caso».


252<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

bilmente dalla sentenza n. 253 del 1994 (8) nonché dalla sentenza n. 197 del<br />

1995 della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale (9), mediante le quali era stato ribad<strong>it</strong>o il carattere<br />

di «generale mezzo di controlli» del reclamo e lo stesso era stato esteso<br />

«contro ogni provvedimento di diniego dell’invocata tutela cautelare, senza<br />

possibil<strong>it</strong>à di distinguere a seconda delle ragioni – di mer<strong>it</strong>o e dir<strong>it</strong>to, ivi<br />

comprese quelle attinenti alla competenza, del diniego stesso».<br />

Quanto invece all’ipotesi del provvedimento di accoglimento dell’istanza<br />

di provvedimento di istruzione preventiva, e, dunque, di diniego esplic<strong>it</strong>o<br />

o implic<strong>it</strong>o dell’eccezione di incompetenza, la Corte sottolineava come la<br />

stessa dovesse r<strong>it</strong>enersi più complessa, stante l’irreclamabil<strong>it</strong>à del provvedimento<br />

medesimo. Omettendo in questa sede di ricordare le numerose cr<strong>it</strong>iche<br />

espresse dalla dottrina rispetto a tale pronuncia, non si può ev<strong>it</strong>are di considerare<br />

che la giurisprudenza di mer<strong>it</strong>o si è tuttavia più volte discostata dall’indicazione<br />

della Suprema Corte, rimanendo dunque ferma sull’inammissibil<strong>it</strong>à<br />

del reclamo avvero il provvedimento, sia esso di segno pos<strong>it</strong>ivo o negativo,<br />

che si pronuncia sull’istanza di istruzione preventiva.<br />

3. – Nel solco tracciato dalla giurisprudenza di mer<strong>it</strong>o si sono poi pronunciate<br />

le Sezioni Un<strong>it</strong>e della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7129<br />

del 21 luglio 1998 escludendo la possibil<strong>it</strong>à di proporre il regolamento di<br />

competenza avverso il provvedimento di istruzione preventiva, e sottolineando<br />

che a tale conclusione si debba pervenire inev<strong>it</strong>abilmente ove si riconosca<br />

che «il provvedimento che dispone un mezzo di istruzione preventiva non è<br />

suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi<br />

di un provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e della strumental<strong>it</strong>à<br />

(10)».<br />

La pronuncia da ultimo c<strong>it</strong>ata tuttavia da un lato ha avuto il mer<strong>it</strong>o di<br />

(8) In Giur. <strong>it</strong>. 1994, 409. Trattasi della ben nota sentenza con la quale la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale<br />

ha dichiarato cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>timo l’art. 669 terdecies c.p.c. nella parte<br />

in cui la formulazione originaria della norma non ammette il reclamo avverso l’ordinanza<br />

di rigetto della misura cautelare. In mer<strong>it</strong>o cfr. Consolo, Il reclamo cautelare e la «par<strong>it</strong>à<br />

delle armi» r<strong>it</strong>rovata, inGiur. <strong>it</strong>. 1994, 378; Capponi, Il reclamo avverso il provvedimento<br />

cautelare negativo (il difficile rapporto tra legislatore ordinario e legislatore cost<strong>it</strong>uzionale),<br />

inForo <strong>it</strong>. 1994, I, 2005; Tommaseo, Rigetto della domanda cautelare e garanzia del<br />

reclamo, inCorr. giur. 1994, 948; Guarnieri, Note in tema di reclamabil<strong>it</strong>à del provvedimento<br />

di rigetto della domanda cautelare, inMass. giur. lav. 1994, 669; Arieta, Reclamabil<strong>it</strong>à<br />

del provvedimento di rigetto e struttura del reclamo cautelare, inGiur. cost. 1994,<br />

2033.<br />

(9) In Giur. <strong>it</strong>. 1995, I, 1, 369 con nota di Consolo, Rigetto per incompetenza, reclamo<br />

cautelare (e l’ombra del regolamento di competenza); cfr. anche Ghirga, Il controllo<br />

sulla competenza in materia cautelare, inRiv. dir. proc. 1995, 922.<br />

(10) In Foro <strong>it</strong>. 1999, I, 952.


giurisprudenza 253<br />

affrancare il provvedimento in materia di istruzione preventiva dal regolamento<br />

di competenza, superando dunque la precedente pronuncia del 1996<br />

quanto all’ordinanza di accoglimento dell’istanza di istruzione tecnica preventiva,<br />

dall’altro non si è in alcun modo posta il problema dell’ammissibil<strong>it</strong>à<br />

o meno del reclamo avverso il provvedimento di contenuto negativo (11).<br />

In questo contesto si inserisce la pronuncia odierna della Consulta che,<br />

come già sièdetto, sancisce la reclamabil<strong>it</strong>à del provvedimento che rigetta<br />

l’istanza di istruzione preventiva.<br />

4. – Al fine di valutare tale pronuncia, non si può che muovere dalle<br />

stesse premesse del decisum della Corte, e, dunque, dalla analisi in mer<strong>it</strong>o<br />

alla natura del provvedimento di istruzione preventiva. Sul punto si condividono<br />

le considerazioni di quella parte della dottrina che ha sottolineato come<br />

l’esistenza di una disciplina «asistematica» (12) dei procedimenti di istruzione<br />

preventiva non può in ogni caso far dub<strong>it</strong>are della misura cautelare dei medesimi,<br />

che pur non essendo volti a tutelare un dir<strong>it</strong>to sostanziale, sono in<br />

ogni caso funzionali alla neutralizzazione del pericolo ins<strong>it</strong>o nel trascorrere<br />

del tempo, in quanto assicurano il dir<strong>it</strong>to alla prova dal pericolo che la stessa<br />

possa in un momento successivo non essere più assunta (13).<br />

È altresì innegabile che la più macroscopica differenza fra il procedimento<br />

di istruzione preventiva e le altre misure cautelari sia venuto meno<br />

con l’avvento della strumental<strong>it</strong>à attenuata. Ed infatti, alla luce della nuova<br />

formulazione dell’art. 669-octies c.p.c. (14), il provvedimento di istruzione<br />

preventiva è equiparabile agli altri provvedimenti qualificabili come anticipatori,<br />

in quanto finalizzato non ad un giudizio di mer<strong>it</strong>o da instaurarsi entro<br />

un termine perentorio, bensì solo ad un possibile futuro processo di cognizione.<br />

Affermata dunque la natura cautelare, la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale sostiene<br />

altresì l’ident<strong>it</strong>à di funzione tra il provvedimento in questione ed il sequestro<br />

giudiziario disciplinato all’art. 670 II comma c.p.c. e, alla luce di tale ident<strong>it</strong>à,<br />

la «discrasia» derivante dalla irreclamabililtà dei primi rispetto alla reclamabil<strong>it</strong>à<br />

del secondo, sottolineando come la discrasia in questione non possa<br />

considerarsi risolta in relazione alla riproponibiltà dell’stanza di istruzione<br />

preventiva, posto che «la riproposizione dell’istanza al medesimo giudice<br />

(11) In questi termini si esprime anche Cipriani, Ancora sull’impugnazione dei provvedimenti<br />

di istruzione preventiva, inForo <strong>it</strong>. 1999, I, 955.<br />

(12) Salvaneschi, I provvedimenti di istruzione preventiva, c<strong>it</strong>., 800.<br />

(13) Concordano sulla natura cautelare dei provvedimenti in questione tra gli altri:<br />

Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova<br />

1936, 31; Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano 1959-1968, vol. IV,<br />

1, 252; Trisorio Liuzzi, voce Istruzione preventiva, c<strong>it</strong>., 242 ss.<br />

(14) Così come modificato dalla legge n. 80 del 2005.


254<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

che ha emesso il provvedimento di rigetto opera su un piano diverso da quello<br />

del reclamo e non assicura lo stesso livello di efficacia di questo» (15).<br />

5. – Fin qui le argomentazioni della Corte paiono davvero condivisibili,<br />

ciò che invece non convince è l’<strong>it</strong>er argomentativo mediante il quale la Consulta<br />

giunge ad ammettere il reclamo rispetto ai provvedimenti di diniego,<br />

mantenendo l’irreclamabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti di accoglimento. A tale conclusione<br />

infatti la Corte addiviene sulla base della considerazione secondo la<br />

quale la impugnabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti di contenuto negativo e la non impugnabil<strong>it</strong>à<br />

di quelli di contenuto pos<strong>it</strong>ivo non comporterebbe violazione del<br />

principio della «par<strong>it</strong>à di tutela tra le parti» (16), e ciò in quanto mentre il<br />

pregiudizio derivante dal primo potrebbe essere irreparabile, quello derivante<br />

dal secondo non potrebbe mai qualificarsi come «defin<strong>it</strong>ivo, in quanto<br />

ogni questione relativa all’ammissibil<strong>it</strong>à e rilevanza (della prova assunta)<br />

è rinviata al mer<strong>it</strong>o». La Consulta in questo contesto opera un esplic<strong>it</strong>o rinvio<br />

alla sentenza n. 253 del 1994, ma sembra dimenticare che, con quella<br />

pronuncia, la Corte medesima ha ammesso il reclamo del provvedimento<br />

di rigetto di misura cautelare, posto che già la formulazione originaria dell’art.<br />

669-terdecies c.p.c. consentiva il reclamo avverso il provvedimento di<br />

accoglimento (17).<br />

In realtà la conclusione in mer<strong>it</strong>o alla irreclamabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti<br />

di segno pos<strong>it</strong>ivo cost<strong>it</strong>uisce, a parere di chi scrive, una palese violazione degli<br />

artt. 3 e 24 Cost. sotto il profilo della «par<strong>it</strong>à delle armi». Vero è che chi<br />

subisce il provvedimento di istruzione preventiva potrà nel possibile futuro<br />

giudizio di mer<strong>it</strong>o sostenere l’inammissibil<strong>it</strong>à e/o l’irrilevanza della prova assunta,<br />

ma è innegabile che tale potere di contestazione eserc<strong>it</strong>abile nel processo<br />

di cognizione non cost<strong>it</strong>uisca strumento equivalente rispetto al reclamo<br />

(18). Ciò non significa che sia sempre necessario prevedere il doppio gra-<br />

(15) La discrasia in questione era già stata segnalata in particolare da Romano, La<br />

tutela cautelare della prova nel processo civile, Napoli 2004, 310.<br />

(16) In particolare il profilo in questione è oggetto di approfond<strong>it</strong>a analisi da parte di<br />

Delle Donne, La consulta ammette il reclamo contro i provvedimenti di diniego dell’istruzione<br />

preventiva ma non contro quelli di accoglimento: è vera par<strong>it</strong>à delle armi?, in<br />

www.judicium.<strong>it</strong>.<br />

(17) La legge n. 80 del 2005 si è peraltro fatta carico di eccepire nel nuovo disposto<br />

dell’art. 669-terdecies c.p.c. la pronuncia c<strong>it</strong>ata ed infatti oggi la norma prevede: «Contro<br />

l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare e ammesso<br />

reclamo...».<br />

(18) Sotto questo profilo cfr. Besso, La prova prima del processo, Torino 2004, 280<br />

ss.; l’autrice sottolinea l’inadeguatezza della tesi secondo la quale il provvedimento che<br />

concede la misura di istruzione preventiva dovrebbe qualificarsi come non reclamabile<br />

in quanto non darebbe luogo a danno alcuno, tesi quest’ultima sostenuta in particolare


giurisprudenza 255<br />

do di giudizio per la realizzazione del dir<strong>it</strong>to di difesa, bensì significa che gli<br />

strumenti offerti alle parti debbono avere efficacia quantomeno potenzialmente<br />

equivalente e così non è nel caso di specie.<br />

A tale constatazione si perviene agevolmente ove solo si consideri la ratio<br />

dei procedimenti di istruzione preventiva, se infatti questi ultimi trovano<br />

la loro ragion d’essere precipua nell’esigenza di ev<strong>it</strong>are che, nel tempo occorrente<br />

per addivenire al giudizio di mer<strong>it</strong>o, la prova possa disperdersi, è chiaro<br />

che, nella maggior parte dei casi, nel futuro giudizio di mer<strong>it</strong>o la prova assunta<br />

in via preventiva cost<strong>it</strong>uirà l’unico mezzo di prova possibile, basti pensare<br />

all’ipotesi in cui il testimone sia nel frattempo venuto a mancare ovvero lo<br />

stato dei luoghi sia defin<strong>it</strong>ivamente mutato. In questi casi è chiaro che le censure<br />

di inammissibil<strong>it</strong>à e/o di irrilevanza di colui che ha sub<strong>it</strong>o il provvedimento<br />

di istruzione preventiva ben potranno esser valutate nel giudizio di<br />

mer<strong>it</strong>o, ma difficilmente verranno accolte, e ciò semplicemente perché la prova<br />

contrastata potrebbe cost<strong>it</strong>uire – e così facilmente sarà tutte le volte in cui<br />

il periculum sia stato valutato in modo rigoroso – l’unica possibile rispetto ai<br />

fatti controversi (19).<br />

Quanto poi alla presunta minore pericolos<strong>it</strong>à del provvedimento di istruzione<br />

preventiva rispetto alle altre misure cautelari, è chiaro che la stessa è<br />

davvero difficilmente comprensibile ove solo si consideri la potenziale valenza<br />

invasiva di uno strumento qual è l’accertamento tecnico preventivo.<br />

6. – La Corte sembra essersi appiatt<strong>it</strong>a sull’ordinanza di rimessione, ma<br />

ben poteva – come già èstato sottolineato (20) – correggere i lim<strong>it</strong>i segnati<br />

dal giudice rem<strong>it</strong>tente ed ammettere dunque il reclamo nei confronti di tutti<br />

i provvedimenti di istruzione preventiva. Per tal via si sarebbe eliminata non<br />

solo la discrasia fra il provvedimento pos<strong>it</strong>ivo di istruzione preventiva ed il<br />

provvedimento di accoglimento dell’istanza di sequestro giudiziario che tut-<br />

da Montesano, Sul reclamo contro il rifiuto di istruzione preventiva, inRiv. dir. proc.<br />

1998, 102-103; Id., Danno irreparabile e reclamo nell’istruzione preventiva, inRiv. dir.<br />

proc. 2000, 103-104.<br />

(19) Cfr. sul punto le considerazioni di Delle Donne, La Consulta ammette il reclamo<br />

contro i provvedimenti di diniego dell’istruzione preventiva ma non contro quelli di<br />

accoglimento: è vera par<strong>it</strong>à delle armi?, c<strong>it</strong>.; l’autore sottolinea come l’inammissibil<strong>it</strong>à<br />

del reclamo avverso i provvedimenti che dispongono l’istruzione preventiva si possa configurare<br />

in termini di pregiudizial<strong>it</strong>à non solo per colui il quale subisce la misura, bensì<br />

anche per il beneficiario e ciò tutte le volte in cui il resistente proponga nel giudizio di mer<strong>it</strong>o<br />

eccezione di null<strong>it</strong>à del procedimento di assunzione della prova in via preventiva; in<br />

questa ipotesi infatti, ove la prova preventiva venga dichiarata nulla e non sia possibile rinnovarla,<br />

il danneggiato sarà colui il quale ha chiesto la e in prime cure beneficiato della<br />

misura di istruzione preventiva.<br />

(20) Il riferimento è ancora a Delle Donne, c<strong>it</strong>.


256<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

t’ora permane, ma si sarebbero altresì eliminate le altre discrasie a livello sistematico<br />

che derivano dall’irreclamabil<strong>it</strong>à del provvedimento di accoglimento<br />

dell’istanza di istruzione preventiva. Si intende far riferimento in particolare<br />

alla reclamabil<strong>it</strong>à di tale provvedimento nel contesto del r<strong>it</strong>o societario,<br />

nonché alla irreclamabil<strong>it</strong>à del provvedimento (di rigetto o di accoglimento)<br />

di descrizione ex art. 128 Codice della Proprietà Industriale.<br />

Quanto al r<strong>it</strong>o societario, nel contesto di quest’ultimo la generale reclamabil<strong>it</strong>à<br />

dei provvedimenti cautelari è sanc<strong>it</strong>a dall’art. 23 del d.lgs. n. 5 del<br />

2003 che non solo non opera alcun distinguo, ma anzi, al comma 5, prevede<br />

espressamente «Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare é dato reclamo<br />

a norma dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile...» (21).<br />

Quanto, invece, alla descrizione, oggi disciplinata dal Codice della proprietà<br />

industriale (d.lgs. n. 30 del 2005), la medesima appartiene certamente<br />

al genus dei provvedimenti di istruzione preventiva, ma l’art. 128 C.P.I. (22)<br />

detta in mer<strong>it</strong>o alla stessa una disciplina autonoma richiamando solo una disposizione<br />

specifica del procedimento cautelare uniforme, precisamente<br />

l’art. 669-undecies c.p.c. L’omissione di un richiamo generalizzato alle norme<br />

di cui agli articoli 695 ss. e 669-bis e ss. c.p.c., contenuto invece nell’art.<br />

129 C.P.I. che si occupa del sequestro, ha indotto la dottrina a chiedersi se<br />

fosse comunque consent<strong>it</strong>a l’applicazione delle norme non specificamente<br />

richiamate (23). Ora il problema si pone in quanto da un lato l’art. 128<br />

C.P.I. qualifica espressamente come «non impugnabile» il provvedimento<br />

che il Presidente della Sezione Specializzata assume a fronte dell’istanza<br />

di descrizione e, dall’altro, l’art. 128 C.P.I. non richiama l’art. 695 c.p.c.,<br />

oggi riformulato dalla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale. A fronte di ciò si deve r<strong>it</strong>enere<br />

che, salvo un ulteriore intervento della Consulta, dovrà r<strong>it</strong>enersi non impugnabile<br />

sia il provvedimento con il quale venga concessa la descrizione, sia<br />

quello di diniego.<br />

(21) La disposizione da ultimo c<strong>it</strong>ata prevede l’esperibil<strong>it</strong>à del reclamo in termini generali<br />

e, dunque, non si può che condividere l’opinione di quegli Autori che hanno sottolineato<br />

come il reclamo debba r<strong>it</strong>enersi ammissibile, nel contesto del r<strong>it</strong>o societario, anche<br />

avverso i provvedimenti di istruzione preventiva (cfr. Frus, in Il nuovo processo societario,<br />

commentario diretto da S. Chiarloni, Bologna 2004, 704; Romano, Riflessioni sui provvedimenti<br />

cautelari nel nuovo processo societario, inRiv. dir. proc. 2004, 1196).<br />

(22) La norma c<strong>it</strong>ata riprende la disciplina della descrizione dai disposti dei previgenti<br />

artt. 81 e 82 legge inv. (r.d. 29 giugno 1939, n. 1127) e degli artt. 61 e 62 legge marchi<br />

(r.d. 21 giugno 1942, n. 929). La norma è stata peraltro oggetto di un’ulteriore riforma a<br />

segu<strong>it</strong>o della integrazione del codice della proprietà industriale al fine di attuare in Italia la<br />

direttiva comun<strong>it</strong>aria n. 2004/48/CE sul rispetto dei dir<strong>it</strong>ti di proprietà intellettuale (la c.d.<br />

direttiva sull’Enforcement).<br />

(23) Cfr. Codice della proprietà industriale. Commento alla normativa sui dir<strong>it</strong>ti derivanti<br />

da brevettazione e registrazione, a cura di Ghiaini, De Benedetti, Milano 2006, 327.


giurisprudenza 257<br />

7. – Un ulteriore problema che emerge alla luce della pronuncia della<br />

Consulta concerne i provvedimenti di istruzione preventiva pronunciati dal<br />

giudice di pace; ed infatti se da un lato il giudice di pace è incompetente rispetto<br />

ai provvedimenti cautelari genericamente intesi, dall’altro lo stesso è<br />

invece sicuramente competente rispetto ai provvedimenti di istruzione preventiva.<br />

Ciò premesso, l’art. 669-terdecies c.p.c. non prende neppure in considerazione<br />

l’ipotesi del reclamo rispetto ad un provvedimento emesso dal<br />

giudice di pace e, dunque, non è dato rinvenire nella norma alcun riferimento<br />

al fine di individuare il giudice competente per il reclamo avverso il provvedimento<br />

con il quale il giudice di pace non accolga l’istanza di istruzione preventiva<br />

(24).<br />

Peraltro a tale omissione si r<strong>it</strong>iene si possa porre rimedio applicando<br />

in via analogica il cr<strong>it</strong>erio delineato dall’art. 669-terdecies c.p.c., ai sensi<br />

del quale il giudice competente per il reclamo è quello di composizione<br />

collegiale superiore rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento<br />

impugnato, nel caso in questione il Tribunale. A favore di questa conclusione<br />

mil<strong>it</strong>a anche la disciplina che era contenuta nell’art. 669-terdecies<br />

c.p.c. prima dell’abolizione dell’ufficio del pretore sanc<strong>it</strong>a dal d.lgs. n.<br />

51 del 1998.<br />

8. – Infine, alla luce della nov<strong>it</strong>à introdotta dalla legge n. 80 del 2005,<br />

bisogna chiedersi se la regola della reclamabil<strong>it</strong>à del provvedimento di diniego<br />

possa valere anche rispetto al provvedimento con il quale venga rigettata<br />

un’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. In realtà,<br />

premesso che la norma da ultimo c<strong>it</strong>ata rinvia all’art. 696, II comma, c.p.c.<br />

che, a sua volta, richiama l’art. 695 c.p.c., si r<strong>it</strong>iene che la pronuncia della<br />

Corte Cost<strong>it</strong>uzionale oggetto di queste considerazioni determini, anche relativamente<br />

alla consulenza tecnica preventiva, l’ammissibil<strong>it</strong>à del reclamo avverso<br />

il provvedimento negativo. Tale conclusione, derivante dalla mera esegesi<br />

del dato normativo, è però difficilmente conciliabile con la natura del<br />

nuovo ist<strong>it</strong>uto alla luce della motivazione sulla quale si fonda la pronuncia<br />

della Corte.<br />

Ed infatti se da un lato tale provvedimento è disciplinato nell’amb<strong>it</strong>o<br />

dell’istruzione preventiva, dall’altro lo stesso è sicuramente il meno cautelare<br />

di tali provvedimenti, posto che si propone come principale funzione la composizione<br />

della l<strong>it</strong>e e, nella valutazione in mer<strong>it</strong>o alla concedibil<strong>it</strong>à di tale<br />

provvedimento, nessun rilievo viene attribu<strong>it</strong>o al periculum (25).<br />

(24) Cfr. E. Sacchettini, Si profila un rebus procedurale sulle modal<strong>it</strong>à di impugnazione,<br />

inGuida al dir<strong>it</strong>to 2008, 22 33 ss.<br />

(25) È ben noto che lo strumento in questione ha innanz<strong>it</strong>utto natura e funzione conciliativa.<br />

Cfr. in materia Besso, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione


258<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

In conclusione la pronuncia n. 144 del 2008 della Corte è condivisibile<br />

nella misura in cui ammette il reclamo avverso il provvedimento negativo,<br />

ma è davvero non condivisibile sia in quanto non si cura delle molteplici discrasie<br />

del sistema (e ciò nonostante l’intento equilibratore dichiarato dalla<br />

Corte) sia in quanto si fonda su una concezione del provvedimento di istruzione<br />

preventiva come provvedimento meno pericoloso rispetto agli altri<br />

provvedimenti cautelari, ciò che non trova alcun riscontro nel dato normativo<br />

e che, anzi, pare contraddetto dai più recenti interventi operati dal legislatore<br />

in materia di istruzione preventiva (26).<br />

Francesca Ferrari<br />

Ricercatore<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à dell’Insubria<br />

della l<strong>it</strong>e, inLe recenti riforme del processo civile, Commentario, dir. da Chiarloni, t. 2º,<br />

Bologna 2007, 1316 ss; Ghirga, Le nuove norme sui procedimenti cautelari, inRiv. dir.<br />

proc. 2005, 781 ss.; Guaglione, Commento agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., inLa riforma<br />

del processo civile, a cura di Cipriani e Monteleone, Padova 2007, 525 ss.; Nardo, La nuova<br />

funzione conciliativa dell’accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge<br />

n. 80/2005, inwww.judicium.<strong>it</strong>; Salvaneschi, I procedimenti di istruzione preventiva, in<br />

Consolo, Luiso, Menchini, Salvaneschi, Il processo civile di riforma in riforma, Milano<br />

2006, 109 ss.; Bonatti, Un modello dottor Jeckyll: la consulenza tecnica conciliativa, in<br />

Riv. trim. dir. proc. civ. 2007, 247 ss.; Romano, Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation<br />

ed anticipazione della prova, inCorr. giur. 2006, 405 ss. In particolare la giurisprudenza<br />

sottolinea la funzione conciliativa nella misura in cui ha r<strong>it</strong>enuto inammissibile la richiesta<br />

di consulenza tecnica preventiva «laddove le parti non controvertano soltanto sulla misura<br />

dell’obbligazione risarc<strong>it</strong>oria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, oltre che<br />

sulla individuazione del soggetto a essa eventualmente tenuto» (Trib. Milano, 17 aprile<br />

2007, in Giur. <strong>it</strong>. 2007, 2268).<br />

(26) In particolare il legislatore della legge n. 80 del 2005 ha decisamente potenziato<br />

l’ist<strong>it</strong>uto dell’accertamento tecnico preventivo prevedendo che lo stesso possa comprendere<br />

anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Peraltro<br />

la nuova norma consente ora di richiedere ed ottenere prima dell’instaurazione del giudizio<br />

di mer<strong>it</strong>o anche l’ispezione giudiziale di persone fisiche (sotto questo profilo per la ver<strong>it</strong>à il<br />

legislatore si è lim<strong>it</strong>ato a raccogliere le indicazioni della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale derivanti dalla<br />

pronuncia n. 471 del 22 ottobre 1990, in Giur. <strong>it</strong>. 1991, I, 1, 622, nonché dalla sentenza<br />

n. 257 del 19 luglio 1996, in Giur. cost. 1996, 2310 ss.


(1) Istruzione preventiva e reclamo: una soluzione che ancora non<br />

convince.<br />

1. – La sentenza in epigrafe interviene sulla disciplina del procedimento<br />

di istruzione preventiva tentando di ricondurla – ma solo parzialmente e con<br />

risultati opinabili – entro i confini del principio di par<strong>it</strong>à delle armi (1).<br />

Pendente reclamo avverso l’ordinanza di rigetto di un’istanza di accertamento<br />

tecnico preventivo, il Tribunale di Chieti solleva la questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale degli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c., con riferimento<br />

agli artt. 3, 24 e 111 della Cost<strong>it</strong>uzione, nella parte in cui non consentono<br />

l’esperimento del rimedio dell’art. 669 terdecies, avverso il provvedimento<br />

che rigetta l’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova<br />

di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c.<br />

La Consulta – ricalcando nella sua motivazione i rilievi effettuati dal<br />

giudice rem<strong>it</strong>tente – r<strong>it</strong>iene fondato il dubbio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

Partendo dall’assunto che la disciplina dell’istruzione preventiva vada<br />

inser<strong>it</strong>a nell’amb<strong>it</strong>o della tutela cautelare, della quale condivide la natura e<br />

la ratio (assicurare che la durata del processo non si traduca in un pregiudizio<br />

per chi ha ragione), la non reclamabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti negativi rappresenterebbe<br />

per il Giudicante un’incoerenza interna al sistema. Ancor più, tale<br />

contradd<strong>it</strong>torietà si renderebbe palese volgendo lo sguardo ai provvedimenti<br />

di diniego di sequestro giudiziario: non si riuscirebbe a comprendere come<br />

sia possibile concedere il reclamo contro questi – ai quali si applicano naturalmente<br />

le disposizioni di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. – e non anche contro<br />

il rifiuto di istruzione preventiva, atteso che entrambi sono accomunati,<br />

oltre che dalla natura cautelare, dalla medesima funzione.<br />

La sottrazione al reclamo del provvedimento di diniego dell’accertamento<br />

tecnico preventivo provocherebbe una possibile dispersione delle prove, con determinazione,<br />

in capo al ricorrente, di un pregiudizio irreparabile al dir<strong>it</strong>to che<br />

intende fare valere. Né potrebbe il meccanismo di cui all’art. 669 septies c.p.c. –<br />

che prevede la facoltà di riproporre l’istanza al medesimo giudice in caso di rigetto<br />

della domanda – rappresentare un valido strumento di tutela alternativo al<br />

reclamo, atteso che i due rimedi si pongono su livelli di efficacia differenti e<br />

richiedono minori o maggiori oneri per la parte che intenda avvalersene (2).<br />

(1) Per ulteriori commenti, v. C. Delle Donne, La Consulta ammette il reclamo contro<br />

i provvedimenti di diniego dell’istruzione preventiva ma non contro quelli di accoglimento:<br />

è vera par<strong>it</strong>à delle armi?, inwww.judicium.<strong>it</strong>.; A.A. Romano, La Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

estende il reclamo cautelare all’ordinanza di rigetto dell’istanza di istruzione preventiva,<br />

inCorriere giur. 2008, 1072.<br />

(2) A tal propos<strong>it</strong>o la Consulta richiama i principi già enunciati nella storica sentenza<br />

253 del 1994 di cui si dirà infra §2.


260<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Traendo spunto dalle osservazioni del rem<strong>it</strong>tente, con una breve, ma netta<br />

e discutibile nota di chiusura, la sentenza chiarisce, poi, che la reclamabil<strong>it</strong>à<br />

delle ordinanze di istruzione preventiva debba essere lim<strong>it</strong>ata ai soli provvedimenti<br />

di segno negativo e non anche estesa a quelli che concedono la<br />

misura: tale divers<strong>it</strong>à di trattamento non configurerebbe alcuna violazione<br />

del principio di par<strong>it</strong>à delle armi. La scelta – a detta della Corte – troverebbe<br />

una sua giustificazione nella divers<strong>it</strong>à dei pregiudizi che nell’uno o nell’altro<br />

caso possono subire le parti (3).<br />

2. – Con la dichiarazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à in commento, la Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

ripropone, in materia di istruzione preventiva, il risultato a cui era<br />

pervenuta nel 1994.<br />

Con la sentenza del 23 giugno 1994, n. 253 (4), il Giudice delle leggi<br />

aveva sanc<strong>it</strong>o l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 669 terdecies (5), nella<br />

parte in cui non prevedeva la possibil<strong>it</strong>à di esperire il reclamo contro i prov-<br />

(3) Su quest’ultimo aspetto, v. amplius infra §4.<br />

(4) In Giur. <strong>it</strong>. 1994, I, 409, con nota di C. Consolo, Il reclamo cautelare e la «par<strong>it</strong>à<br />

delle armi» r<strong>it</strong>rovata, einForo <strong>it</strong>. 1994, I, 2005, con nota di B. Capponi, Il reclamo<br />

avverso il provvedimento cautelare negativo (il difficile rapporto tra legislatore ordinario<br />

e legislatore cost<strong>it</strong>uzionale). Per la Consulta, la sola possibil<strong>it</strong>à concessa al ricorrente soccombente<br />

di riproporre l’istanza, ai sensi dell’art. 669 septies c.p.c., non rappresentava una<br />

sufficiente garanzia. A differenza del reclamo, nel quale è chiamato a decidere un giudice<br />

diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato, con la riproposizione<br />

dell’istanza ci si rivolge al medesimo giudice che ha già respinto la richiesta di misura cautelare.<br />

Peraltro, l’art. 669 septies porrebbe un ulteriore preclusione alla riproposizione dell’istanza,<br />

rappresentata dalla necess<strong>it</strong>à di addurre mutamenti delle circostanze o nuove ragioni<br />

di fatto e di dir<strong>it</strong>to. V., inoltre, Corte cost. 26 maggio 1995, n. 197, in Giur. <strong>it</strong>. 1995,<br />

I, 369, con nota di C. Consolo, Rigetto per incompetenza, reclamo cautelare (e l’ombra del<br />

regolamento di competenza), che ha poi chiar<strong>it</strong>o, con una sentenza interpretativa di rigetto,<br />

che il reclamo cautelare doveva r<strong>it</strong>enersi esteso non solo ai provvedimenti di rigetto nel<br />

mer<strong>it</strong>o ma anche ai provvedimenti negativi di r<strong>it</strong>o, compresi quelli sull’incompetenza.<br />

(5) Tale disposizione, a segu<strong>it</strong>o della modifiche operate dalla l. 14 maggio 2005, n.<br />

80, è stata adeguata al dictum della Corte cost<strong>it</strong>uzionale. Oggi, infatti, oggetto di reclamo<br />

può essere qualunque «ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento<br />

cautelare». Per un commento alla disciplina riformata del reclamo cautelare, v. C. Petrillo,<br />

in Aa.Vv., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. Briguglio, B. Capponi,<br />

Padova 2007, vol. I, 216 ss.; G. Balena, M. Bove, Le riforme più recenti del processo<br />

civile, Bari 2006, 353 e ss.; F. P. Luiso, B. Sassani, La riforma del processo civile, Milano<br />

2006, 228, 229; S. Menchini, Le modifiche al procedimento cautelare uniforme e ai processi<br />

possessori, in C. Consolo, F. P. Luiso, S. Menchini, L. Salvaneschi, Il processo civile<br />

di riforma in riforma, Milano 2006, 92-94; G. Olivieri, Brevi considerazioni sulle nuove<br />

norme del procedimento cautelare uniforme,inwww.judicium.<strong>it</strong>; R. Caponi, Provvedimenti<br />

cautelari e azioni possessorie, in Aa.Vv., Le modifiche al codice di procedura civile previste<br />

dalla l. n. 80 del 2005, inForo <strong>it</strong>. 2005, V, 135-138.


giurisprudenza 261<br />

vedimenti di diniego di misure cautelari; il che aveva lasciato intatto il quadro<br />

normativo di riferimento per l’istruzione preventiva (6).<br />

Per quest’ultimo procedimento è infatti prevista espressamente l’applicabil<strong>it</strong>à<br />

di una soltanto delle disposizioni del r<strong>it</strong>o cautelare uniforme (l’art.<br />

669 quaterdecies c.p.c. lim<strong>it</strong>a all’art. 669 septies c.p.c. il novero delle norme<br />

applicabili all’istruzione preventiva); il che impedisce di r<strong>it</strong>enere utilizzabili<br />

le altre, atteso che, altrimenti, la precisazione dell’art. 669 quaterdecies c.p.c.<br />

sarebbe del tutto inutile.<br />

Dal combinato disposto degli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c. – norma<br />

quest’ultima che prevede l’inimpugnabil<strong>it</strong>à dell’ordinanza istruttoria ante<br />

causam –siètratta fino ad ora la conclusione di escludere il reclamo contro<br />

i provvedimenti di istruzione preventiva. È perciò che – come precisato dal<br />

rem<strong>it</strong>tente – una valutazione circa la cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à dell’art. 695 e dell’art.<br />

669 quaterdecies è necessaria, non potendo raggiungersi il medesimo risultato<br />

attraverso una interpretazione estensiva della sentenza add<strong>it</strong>iva n. 253<br />

del 1994.<br />

Vi è stato tuttavia in dottrina chi ha r<strong>it</strong>enuto percorribile proprio la strada<br />

dell’interpretazione estensiva, sul presupposto che non sarebbe ostativa al reclamo<br />

la previsione dell’art. 669 quaterdecies c.p.c. (il quale, altrimenti, lim<strong>it</strong>ando<br />

l’amb<strong>it</strong>o di applicazione del r<strong>it</strong>o cautelare uniforme, precluderebbe il<br />

rimedio avverso i provvedimenti di diniego di prova prima del processo).<br />

(6) È opportuno ricordare che la disciplina dell’istruzione preventiva è in parte mutata<br />

a segu<strong>it</strong>o della riforma del 2005. In primis, sièampliato l’amb<strong>it</strong>o oggettivo di utilizzo<br />

dell’accertamento tecnico e dell’ispezione giudiziale preventiva, adeguandolo al quadro interpretativo<br />

delineato dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale con le sentenze del 22 ottobre 1990, n. 471<br />

e del 19 luglio 1996, n. 257. La norma, recependo le due pronunce della Consulta, oggi<br />

prevede che i due mezzi di prova preventivi possano «essere disposti anche sulla persona<br />

dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta». In<br />

più è stato inser<strong>it</strong>o un secondo comma dell’art. 696 c.p.c., grazie al quale è consent<strong>it</strong>o al<br />

consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, di compiere valutazioni<br />

anche in ordine ad una stima dell’ent<strong>it</strong>à dei danni lamentati.<br />

Inoltre è stato introdotto l’art. 696 bis c.p.c. che disciplina un ist<strong>it</strong>uto del tutto nuovo<br />

nel panorama del processo civile <strong>it</strong>aliano: la consulenza tecnica preventiva. Tale strumento,<br />

per il quale sembrerebbero non richieste le condizioni di cui all’art. 696 c.p.c. (cioè ilpericulum<br />

in mora), attesa la sua funzione non cautelare, sarebbe preordinato a favorire una<br />

composizione preventiva della l<strong>it</strong>e. Per un commento sulle riforme in tema di istruzione<br />

preventiva, v. A. Panzarola, in Aa.Vv., Commentario alle riforme, c<strong>it</strong>., 254 ss.; G. Balena,<br />

M. Bove, Le riforme più recenti, c<strong>it</strong>., 367 ss.; F. P. Luiso, B. Sassani, La riforma del processo,<br />

c<strong>it</strong>., 230 ss.; L. Salvaneschi, I procedimenti di istruzione preventiva, in C. Consolo,<br />

F. P. Luiso, S. Menchini, L. Salvaneschi, Il processo civile, c<strong>it</strong>., 113 ss.; G. N. Nardo, La<br />

nuova funzione conciliativa dell’accertamento tecnico preventivo alla luce della recente<br />

legge n. 80/2005, inwww.judicium.<strong>it</strong>.<br />

Sul rapporto tra reclamo e consulenza tecnica preventiva v. infra, nota 22.


262<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

Stando a quest’ultima ricostruzione, gli effetti della sentenza interpretativa<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale opererebbero anche per l’istruzione preventiva (7).<br />

Nello stesso senso si è poi orientata una parte della giurisprudenza di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, la quale ha affermato che il mancato richiamo dell’art. 669 terdecies,<br />

in relazione all’istruzione preventiva, non esclude l’estensione della pronuncia<br />

di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à n. 253 del 1994 (8).<br />

3. – Nonostante tali opzioni interpretative (9), la dichiarazione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

degli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c. è apparsa oggi alla Consulta<br />

come un atto dovuto; ciò sul presupposto che i suoi precedenti interventi<br />

non avevano inciso sulle norme considerate.<br />

La soluzione – certamente auspicata da molti, in quanto offre finalmente<br />

una certezza interpretativa (10) – trova un suo fondamento nell’ident<strong>it</strong>à diratio<br />

tra istruzione preventiva e tutela cautelare tout court, in quanto ambedue<br />

(7) Così L. Montesano, Sul reclamo contro il rifiuto di istruzione preventiva, inRiv.<br />

dir. proc. 1998, 102, al quale sembra che il reclamo debba essere ammesso contro il rifiuto<br />

di istruzione preventiva anche per motivi di r<strong>it</strong>o, risultando evidente la potenzial<strong>it</strong>à dannosa<br />

del diniego di tutela; C. Besso, Istruzione preventiva e reclamo: una «relazione» davvero<br />

inammissibile?, inGiur. <strong>it</strong>. 2008, 174; Id., La prova prima del processo, Torino 2004, 279<br />

ss.; L. Salvaneschi, I provvedimenti di istruzione preventiva, inRiv. dir. proc. 1998, 811.<br />

(8) Tale orientamento è stato inaugurato da Cass. 28 maggio 1996, n. 4940, in Foro<br />

<strong>it</strong>. 1996, I, 2766, con osservazioni di F. Cipriani, L’impugnazione dei provvedimenti di<br />

istruzione preventiva. Nel caso di specie la Corte ha affermato che il rimedio del reclamo<br />

sarebbe esperibile tanto contro il provvedimento di rigetto, anche per incompetenza, del<br />

giudice cui si sia chiesta la prova preventiva, quanto contro la dichiarazione, esplic<strong>it</strong>a o<br />

implic<strong>it</strong>a che sia, di competenza, lim<strong>it</strong>atamente all’ipotesi in cui l’istanza cautelare venga<br />

rigettata. Pertanto, la scelta del legislatore, di escludere il reclamo nel procedimento di<br />

istruzione preventiva, sarebbe lim<strong>it</strong>ata ai soli provvedimenti di accoglimento, di cui si dirà<br />

infra. Secondo la Cassazione, inoltre, nell’ipotesi di provvedimento di accoglimento e contestuale<br />

rigetto dell’eccezione di incompetenza, il convenuto avrebbe comunque l’opportun<strong>it</strong>à<br />

di poter proporre regolamento di competenza. La strada del regolamento è stata poi<br />

abbandonata dalla stessa Corte con sue successive pronunce: v. per tutte Cass., sez. un.,<br />

21 luglio 1998, n. 7129, in Foro <strong>it</strong>. 1999, I, 952, con nota di F. Cipriani, Ancora sull’impugnazione<br />

dei provvedimenti di istruzione preventiva, nonché inGiur <strong>it</strong>. 1999, 693, con<br />

nota di C. Besso, Regolamento di competenza e reclamo contro il provvedimento di istruzione<br />

preventiva.<br />

(9) V. supra § precedente.<br />

(10) Non sono mancate, fino ad oggi, pronunce di giudici di mer<strong>it</strong>o tese a negare la<br />

possibil<strong>it</strong>à di utilizzare il mezzo del reclamo contro i provvedimenti di rigetto di domande<br />

di istruzione preventiva. V. Trib. Ascoli Piceno 21 novembre 2000, in Dir. lav. Marche<br />

2000, 161; Trib. Napoli 11 dicembre 1999, in Giur. napoletana 2000, 196; Trib. Messina<br />

21 agosto 1999, in Giur. mer<strong>it</strong>o 2000, 6; Trib. Catanzaro 7 settembre 1998, in Giust. civ.<br />

1998, I, 3257, con nota di M. F<strong>it</strong>tante, Brevi note sulla reclamabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti di<br />

istruzione preventiva; Trib. Roma 25 febbraio 1995, in Dir. lav. 1995, II, 87.


giurisprudenza 263<br />

tendono a garantire che la durata del processo non si traduca in un pregiudizio<br />

per la parte che ha ragione.<br />

Pertanto anche per l’istruzione preventiva (esattamente come per tutte<br />

le misure cautelari), sorge l’esigenza di garantire un controllo da parte di<br />

un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento di rigetto:<br />

se è pur vero che il diniego di tutela non incide direttamente sul dir<strong>it</strong>to sostanziale<br />

che formerà oggetto del giudizio di mer<strong>it</strong>o, esso può pregiudicare<br />

in modo irreparabile il dir<strong>it</strong>to processuale alla prova, che cost<strong>it</strong>uisce una<br />

componente essenziale del dir<strong>it</strong>to di azione e difesa garant<strong>it</strong>o dall’art. 24 della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione (11).<br />

Il dictum della Consulta sul punto pare ineccepibile. Il fatto è che ciò<br />

non basta ad assicurare la conform<strong>it</strong>à della normativa processuale ai principi<br />

cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

4. – Non di secondaria importanza è il problema della non impugnabil<strong>it</strong>à<br />

delle pronunce di accoglimento e dell’eventuale lesione del principio di par<strong>it</strong>à<br />

delle armi che da essa può derivare.<br />

Sulla questione già la Corte Suprema (12) aveva preso posizione (13),<br />

affermando che – ancorché fosse da estendere il reclamo ad ogni provvedimento<br />

di diniego della tutela cautelare, ivi incluso quello di rigetto della domanda<br />

di istruzione preventiva – il medesimo rimedio non era da applicare<br />

alle ordinanze pos<strong>it</strong>ive (14).<br />

(11) Cfr. Corte cost. 3 giugno 1966, n. 53, in Foro <strong>it</strong>. 1966, I, 991, secondo la quale<br />

il dir<strong>it</strong>to di difesa non esaurisce il suo contenuto con l’assicurare ad una parte l’assistenza<br />

tecnico-professionale e il contradd<strong>it</strong>torio. Anche il dir<strong>it</strong>to alla prova attiene alla tutela processuale<br />

di s<strong>it</strong>uazioni soggettive e si pone in rapporto di necess<strong>it</strong>à con l’esercizio della tutela<br />

giurisdizionale, tanto da far r<strong>it</strong>enere alla Consulta che, nell’ipotesi in cui si neghi o si<br />

lim<strong>it</strong>i alla parte il potere di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevole o di<br />

esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà, le si nega o lim<strong>it</strong>a la tutela giurisdizionale<br />

stessa.<br />

(12) Cass. 28 maggio 1996, n. 4940, c<strong>it</strong>.<br />

(13) V. supra §2.<br />

(14) L’esclusione del reclamo troverebbe il suo fondamento, secondo la Suprema<br />

Corte, nella natura e negli effetti del provvedimento di istruzione preventiva. Per il Giudice<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à infatti, la mancata previsione del reclamo avverso i provvedimenti di accoglimento<br />

dell’istruzione preventiva, non si risolve in una violazione dei precetti cost<strong>it</strong>uzionali<br />

in tema di dir<strong>it</strong>to d’azione, atteso che il convenuto soccombente resta pur sempre libero di<br />

far valere nel successivo giudizio di mer<strong>it</strong>o tutte le null<strong>it</strong>à del procedimento cautelare. L’unico<br />

rimedio immediato offertogli, per ev<strong>it</strong>are di essere distolto dal giudice naturale precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o<br />

per legge, sarebbe rappresentato dal regolamento di competenza. Dissente F. Cipriani,<br />

L’impugnazione dei provvedimenti, c<strong>it</strong>., 2770, il quale r<strong>it</strong>iene che il regolamento<br />

di competenza, e l’effetto sospensivo che da esso discende, sarebbe incompatibile con la<br />

peculiar<strong>it</strong>à dell’urgenza che caratterizza il procedimento di istruzione preventiva.


264<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

La questione ha susc<strong>it</strong>ato un ampio dibatt<strong>it</strong>o in dottrina (15).<br />

La ragione della paventata esclusione del reclamo avverso i provvedimenti<br />

di accoglimento andrebbe individuata nella presunta assenza di un danno<br />

alla parte soccombente nel procedimento di istruzione preventiva. Nessun<br />

pregiudizio infatti parrebbe esservi, atteso che le questioni relative all’ammissibil<strong>it</strong>à<br />

e alla rilevanza delle prove assunte prima del processo dovrebbero essere<br />

rivalutate dal giudice della causa di mer<strong>it</strong>o, il quale sarebbe libero di non<br />

ammettere i mezzi di prova che in sede di istruzione preventiva erano stati<br />

r<strong>it</strong>enuti ammissibili.<br />

Sembrerebbe allora non sussistere alcuna lesione del principio di par<strong>it</strong>à<br />

delle armi poiché ad entrambe le parti verrebbe riconosciuta la possibil<strong>it</strong>à di<br />

ottenere un riesame della misura concessa. Se, infatti, la funzione del reclamo<br />

è quella di permettere, a chi subisce un provvedimento cautelare, di far controllare<br />

la fondatezza dello stesso allo stato della s<strong>it</strong>uazione esistente, attraverso<br />

un riesame dell’ordinanza cautelare – funzione che, nell’ipotesi specifica<br />

dell’istruzione preventiva, corrisponde a quella di impedire che la prova<br />

preventivamente assunta venga utilizzata per la formazione del convincimento<br />

del giudice – è chiaro che il medesimo risultato può essere raggiunto per<br />

altra via: attraverso il riesame delle questioni di ammissibil<strong>it</strong>à del mezzo di<br />

prova di cui all’art. 698 c.p.c.<br />

Stando a tale opzione, dal momento che della valutazione piena circa la<br />

fondatezza dell’istanza istruttoria sarebbe parimenti invest<strong>it</strong>o, tanto il giudice<br />

del reclamo, quanto il giudice del mer<strong>it</strong>o – sarebbero offerti loro, sotto questo<br />

profilo, identici poteri cogn<strong>it</strong>ivi – nessuna lesione degli interessi del resistente<br />

soccombente potrebbe scaturire dalla mancata previsione del reclamo nell’ipotesi<br />

di provvedimento di accoglimento.<br />

A ben vedere però, non ammettere il reclamo in caso di concessione della<br />

tutela, per le suesposte ragioni, può considerarsi una soluzione percorribile<br />

solo lì dove si sia in grado di dimostrare che la concessione dell’istruzione<br />

preventiva non possa mai, in alcun caso, determinare un pregiudizio irreparabile<br />

per chi subisce la prova prima del processo. Non si può aprioristicamente<br />

escludere qualunque forma di danno per il solo fatto che non sia stata<br />

lesa la s<strong>it</strong>uazione soggettiva dedotta principal<strong>it</strong>er nel giudizio di mer<strong>it</strong>o. Può<br />

piuttosto accadere che l’assunzione di prova prima del processo sia causa di<br />

(15) A tal propos<strong>it</strong>o, v. L. Montesano, op. c<strong>it</strong>., 102; Id., Danno irreparabile e reclamo<br />

nell’istruzione preventiva, inRiv. dir. proc. 2000, 103, il quale r<strong>it</strong>iene impossibile il<br />

reclamo o altro rimedio contro il provvedimento che accoglie l’istanza di istruzione preventiva,<br />

tanto in ragione del divieto di applicazione sistematica o analogica del procedimento<br />

cautelare uniforme, quanto poiché r<strong>it</strong>iene non sussistere la potenzial<strong>it</strong>à di danno irreparabile.<br />

Contra F. Cipriani, L’impugnazione dei provvedimenti, c<strong>it</strong>., 2771, 2772; L. Salvaneschi,<br />

op. c<strong>it</strong>., 812; C. Besso, I procedimenti di istruzione preventiva,inI procedimenti sommari<br />

e speciali, a cura di S. Chiarloni, C. Consolo, vol. II, Torino 2005, 1237, 1238.


giurisprudenza 265<br />

lesione di una qualunque s<strong>it</strong>uazione soggettiva – anche sul piano processuale<br />

– di per sé degna di tutela (così ad esempio, dalla concessione del provvedimento<br />

può derivare una violazione del dir<strong>it</strong>to alla prova) (16).<br />

La reclamabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti di rigetto e l’esclusione del rimedio<br />

per quelli di accoglimento determina allora una sperequazione, la quale non<br />

può r<strong>it</strong>enersi compensata dalla previsione del potere per il giudice di mer<strong>it</strong>o<br />

di tornare sulla valutazione di ammissibil<strong>it</strong>à e rilevanza del mezzo di prova:<br />

l’irreparabil<strong>it</strong>à del danno si produce per il solo fatto che sia stata assunta la<br />

prova, indipendentemente dai risultati concreti che essa abbia potuto offrire<br />

alla risoluzione della controversia (17).<br />

5. – Non soddisfacente appare pertanto, sotto questo profilo, la sentenza<br />

in commento. In primo luogo essa non offre il fianco a possibili e diverse<br />

interpretazioni: la sentenza espressamente esclude l’estensione del reclamo<br />

contro i provvedimenti di accoglimento motivando la scelta con il carattere<br />

non defin<strong>it</strong>ivo del pregiudizio che può subire il resistente. Si è visto invece<br />

(18) che il pregiudizio può esserci, ed essere tale da giustificare l’impugnazione.<br />

Dalla motivazione emerge poi una certa contraddizione. È richiamato il<br />

principio in virtù del quale il legislatore non è tenuto cost<strong>it</strong>uzionalmente a<br />

prevedere un mezzo di impugnazione delle misure cautelari, ma, nel momento<br />

in cui lo fa, non può discriminare tra provvedimenti di accoglimento e di<br />

rigetto bensì èobbligato al rispetto del principio della par<strong>it</strong>à delle armi (19).<br />

Dopo una tale affermazione di intenti, la Corte giunge invece a conclusioni<br />

(16) Rileva C. Besso, I procedimenti di istruzione preventiva, c<strong>it</strong>., 1236, che, a fronte<br />

di una possibile futura controversia, il mezzo di prova può risultare utile ad entrambe le<br />

parti. Pertanto può accadere che il resistente nel procedimento di istruzione preventiva sia a<br />

sua volta interessato all’espletamento dell’accertamento tecnico, ma che il provvedimento<br />

venga concesso in violazione del suo dir<strong>it</strong>to di difesa: ad esempio lì dove la prova sia lim<strong>it</strong>ata<br />

a circostanze a sé sfavorevoli. Non concedendogli la possibil<strong>it</strong>à di proporre reclamo<br />

contro il provvedimento che concede l’istruzione preventiva, il resistente potrà soffrire un<br />

pregiudizio irreparabile consistente nell’impossibil<strong>it</strong>à di provare il suo dir<strong>it</strong>to.<br />

(17) Addir<strong>it</strong>tura potrebbe accadere che il dir<strong>it</strong>to leso dalla concessione del provvedimento<br />

di istruzione preventiva si ponga su un piano diverso e superiore rispetto al dir<strong>it</strong>to<br />

oggetto di accertamento. Ad esempio, come riferisce C. Besso, Istruzione preventiva e reclamo,<br />

c<strong>it</strong>., 176, nell’ipotesi in cui venga disposta l’esumazione del corpo di un defunto al<br />

fine di permettere, attraverso un accertamento tecnico preventivo, di stabilire le cause del<br />

decesso, è evidente che il pregiudizio che possono subire i familiari del defunto dalla concessione<br />

della misura, è ben diverso e forse più grave rispetto a quello che potrebbe patire il<br />

richiedente la misura da un provvedimento di rigetto.<br />

(18) V. supra § precedente.<br />

(19) Sul doppio grado di giudizio la Consulta richiama in motivazione ord. 23 marzo<br />

2007, n. 107.


266<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

opposte, differenziando il trattamento dei provvedimenti di rigetto rispetto a<br />

quelli di accoglimento. Il perché non è chiaro.<br />

Perché si avverte come un’incoerenza del sistema la previsione del reclamo<br />

per tutti i provvedimenti cautelari, ad eccezione di quelli di rigetto dell’istruzione<br />

preventiva, ed invece appare come ragionevole la scelta di prevedere<br />

tale mezzo di riesame solo per questi ultimi e non anche per le ordinanze<br />

che concedono la misura?<br />

Era forse un passaggio così oneroso creare un sistema che uniformasse il<br />

trattamento riservato, tanto ai provvedimenti di accoglimento, quanto a quelli<br />

di rigetto? Quale controindicazione avrebbe ostato alla generalizzazione del<br />

rimedio impugnatorio dell’art. 669 terdecies c.p.c. alle decisioni sull’istruzione<br />

preventiva, quale che ne fosse il contenuto?<br />

Che il reclamo cautelare sia un rimedio da concedere a prescindere dal<br />

contenuto del provvedimento impugnato, è peraltro scelta che il legislatore<br />

delle recenti riforme ha re<strong>it</strong>erato più volte: a t<strong>it</strong>olo esemplificativo, la l. n.<br />

80/2005 non solo ha recep<strong>it</strong>o il dictum di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à n. 253 del 1994<br />

nel novellato art. 669 terdecies c.p.c. – che espressamente contempla la reclamabil<strong>it</strong>à<br />

delle ordinanze di accoglimento e di rigetto – ma anche ad analoga<br />

conclusione è giunto introducendo il reclamo avverso l’ordinanza possessoria<br />

(art. 703, comma 3º, c.p.c.), nonché avverso quella che decide sull’istanza di<br />

sospensione nell’esecuzione (art. 624, comma 2º, c.p.c.).<br />

Se quindi poteva avere un senso un tempo (quando il procedimento cautelare<br />

uniforme era ancora in rodaggio) discriminare la reclamabil<strong>it</strong>à dei<br />

provvedimenti cautelari a seconda del loro contenuto, oggi non è più giustificabile<br />

un trattamento secundum eventum l<strong>it</strong>is. Ètroppo evidente oggi la dispar<strong>it</strong>à<br />

degli strumenti processuali predisposti in favore delle parti, dispar<strong>it</strong>à<br />

che non sembra in alcun modo giustificabile in base al principio di ragionevolezza.<br />

6. – In estrema sintesi. La sentenza in commento non appare particolarmente<br />

innovativa rispetto al quadro interpretativo che fino ad oggi si era delineato.<br />

Se da un lato con la dichiarazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à la Corte afferma<br />

un principio che dottrina e giurisprudenza di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à davano già per<br />

pacifico (20), dall’altro esclude ciò che tutti auspicavano e rispetto al quale<br />

si r<strong>it</strong>eneva necessario un intervento chiarificatore della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

o del legislatore (21): il problema della reclamabil<strong>it</strong>à dei provvedimenti di accoglimento.<br />

(20) A segu<strong>it</strong>o dei due interventi di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à del 1994 e 1995, si r<strong>it</strong>enevano<br />

già passibili di reclamo tutti i provvedimenti di rigetto, ivi inclusi quelli di diniego di istruzione<br />

preventiva. V. supra, §3.<br />

(21) L’auspicio di molti, di un intervento della Consulta volto ad una dichiarazione


giurisprudenza 267<br />

Se una dichiarazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à vièstata, questa non ha però<br />

condotto alla soluzione sperata; al contrario, addir<strong>it</strong>tura l’ha esclusa (22).<br />

Paola Licci<br />

Dottorando di ricerca<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à LUISS Guido Carli<br />

di Roma<br />

di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à degli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c., era finalizzato a garantire la<br />

possibil<strong>it</strong>à di esperire il reclamo anche avverso i provvedimenti di concessione della misura<br />

di istruzione preventiva. Tra tutti, v. F. Cipriani, L’impugnazione dei provvedimenti, c<strong>it</strong>.,<br />

2772; L. Salvaneschi, op. c<strong>it</strong>., 814. Per C. Besso, I procedimenti di istruzione preventiva,<br />

c<strong>it</strong>., 1236 ss., l’esperimento del reclamo contro i provvedimenti di accoglimento poteva essere<br />

frutto della medesima operazione ermeneutica che aveva avuto come «protagonista» il<br />

diniego di istruzione preventiva.<br />

(22) Occorre domandarsi quali possano essere gli effetti della sentenza della Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale rispetto al nuovo ist<strong>it</strong>uto della consulenza tecnica preventiva. La Consulta<br />

lim<strong>it</strong>a la dichiarazione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à alle sole ipotesi di provvedimenti negativi rispetto<br />

ad istanze istruttorie di cui agli artt. 692 (assunzione di testimoni) e 696 (accertamento tecnico<br />

ed ispezione giudiziale) c.p.c. Tuttavia, se si guarda a recenti interventi giurisprudenziali<br />

sull’art. 696 bis c.p.c., si potrebbe giungere ad una conclusione diversa, e cioè che<br />

anche i provvedimenti con i quali si ammette la consulenza tecnica preventiva, ai fini della<br />

composizione della l<strong>it</strong>e, siano reclamabili esattamente come quelli degli artt. 692 e 696<br />

c.p.c. Con ordinanza a sezioni un<strong>it</strong>e, 20 giugno 2007, n. 14301, in Giur. <strong>it</strong>. 2007, 2525,<br />

con nota di R. Masoni, la Corte Suprema esclude la suscettibil<strong>it</strong>à del provvedimento che<br />

ammette la consulenza, a ricorso straordinario per Cassazione, a regolamento preventivo<br />

di giurisdizione, nonché a regolamento di competenza. Ma, se da un lato nega tali rimedi<br />

in ragione della non defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à della misura, dall’altro, riconoscendone il carattere provvisorio<br />

e strumentale, la inserisce a pieno, al di là della collocazione codicistica, tra i provvedimenti<br />

di istruzione preventiva. Con essi infatti condivide, a detta del Giudice di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />

la natura cautelare. Tale condivisione potrebbe pertanto condurre ad una estensione<br />

del reclamo anche alla consulenza ai fini conciliativi. Tuttavia non può condividersi l’assunto<br />

della natura cautelare dell’ist<strong>it</strong>uto de quo dal momento che, come precisa la disposizione<br />

novellata, può essere richiesto « anche al di fuori delle condizioni del primo comma<br />

dell’art. 696» e, cioè, anche in assenza di un periculum in mora, che rappresenta invece una<br />

peculiar<strong>it</strong>à dell’istruzione preventiva. In tal senso, v. Trib. Mantova 3 luglio 2008, ined<strong>it</strong>a,<br />

successiva alla sentenza della Consulta in commento, che nega la natura cautelare della<br />

consulenza tecnica preventiva e conseguentemente l’esperibil<strong>it</strong>à del reclamo.


PANORAMI<br />

OSSERVATORIO SULLA CORTE COSTITUZIONALE<br />

(PROCESSO CIVILE:<br />

1º NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2008) (*)<br />

Sommario: 1. Norme invest<strong>it</strong>e da ordinanze di rimessione giunte alla Corte.<br />

– 2. Questioni dichiarate inammissibili. – 3. Questioni dichiarate infondate.<br />

1. – Sono giunte alla Corte ordinanze di rimessione aventi ad oggetto le<br />

seguenti norme: (1)<br />

– art. 26 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (nella parte in cui è stato abrogato<br />

l’ultimo comma dell’art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, e per l’effetto è stata<br />

introdotta la possibil<strong>it</strong>à di proporre appello nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione),<br />

per contrarietà agli artt. 76 e 77, comma 1º, Cost.<br />

(Trib. Reggio Emilia 7 dicembre 2007, in Gazz. uff. 5 novembre 2008, n.<br />

46; nello stesso senso Trib. Pisa – Sezione distaccata di Pontedera 14 gennaio<br />

2008, in Gazz. uff. 12 novembre 2008, n. 47);<br />

– art. 24, comma 2º, l. fall., come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n.<br />

5, nella parte in cui prevede l’applicazione del r<strong>it</strong>o camerale alle controversie<br />

derivanti dal fallimento iniziate fra il 16 luglio 2006 e la data di entrata in<br />

vigore del successivo d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in virtù del quale<br />

la norma c<strong>it</strong>ata è stata abrogata), per contrarietà agli artt. 76, 3, comma 1º,<br />

24, comma 2º e 111, comma 1º, Cost. (n. 3 ordinanze Trib. Lucca 25 giugno<br />

2008, in Gazz. uff. 5 novembre 2008, n. 46);<br />

– art. 166 c.p.c., come modificato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353 e<br />

dal d.l. 7 ottobre 1994, n. 571 (convert<strong>it</strong>o in l. 6 dicembre 1994, n. 673), nella<br />

parte in cui non prevede che il termine di cost<strong>it</strong>uzione del convenuto si computi<br />

a r<strong>it</strong>roso dall’udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis, comma 4º, c.p.c.,<br />

nelle ipotesi previste dall’art. 82, comma 1º e comma 2º, disp. att. c.p.c., per<br />

(*) Questa rubrica tiene conto delle Gazzette Ufficiali pubblicate nel periodo indicato,<br />

salve deroghe eccezionali.


270<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

contrarietà agli artt. 3, 24 e 111 Cost. (Trib. Pisa – Sezione distaccata di Pontedera<br />

21 marzo 2008, in Gazz. uff. 12 novembre 2008, n. 47);<br />

– art. 249 c.p.c., nella parte in cui non prevede la facoltà di astenersi dal<br />

testimoniare dei prossimi congiunti di una delle parti in causa, per contrarietà<br />

all’art. 3 Cost. (G.U.P. Trib. Vallo della Lucania 6 maggio 2008, in Gazz. uff.<br />

12 novembre 2008, n. 47);<br />

– art. 246 c.p.c., nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui<br />

non si disponga di altro strumento di prova, di assumere come testimoni persone<br />

pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addir<strong>it</strong>tura già presenti<br />

nel processo come parti, per contrarietà agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.<br />

(Trib. Napoli 27 aprile 2007, in Gazz. uff. 19 novembre 2008, n. 48);<br />

– art. 616, ultimo periodo, c.p.c., come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 14 l. 24 febbraio<br />

2006, n. 52, per contrarietà agli artt. 3, comma 1º, 24 e 111, comma 2º,<br />

Cost. (App. Caltanissetta 14 gennaio 2008, n. 386, in Gazz. uff. 3 dicembre<br />

2008, n. 50).<br />

2. – Con sentenza n. 365 del 3-7 novembre 2008 (Gazz. uff. 12 novembre<br />

2008, n. 47), la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate<br />

dal Trib. Firenze il 15 dicembre 2007. Il rimettente aveva denunciato gli artt.<br />

35 e 41, comma 1º e comma 4º, l. fall., come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i dal d.lgs. 9 gennaio<br />

2006, n. 5, nella parte in cui esautorano il giudice delegato da comp<strong>it</strong>i di controllo<br />

e vigilanza sulla regolar<strong>it</strong>à della procedura (per contrarietà agli artt. 3 e<br />

76 Cost.). Le questioni sono state dichiarate inammissibili in quanto irrilevanti<br />

nel giudizio, in relazione al quale sono state sollevate.<br />

Con ordinanza n. 379 del 17-20 novembre 2008 (Gazz. uff. 26 novembre<br />

2008, n. 49), la Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata<br />

dal Trib. Cagliari il 21 dicembre 2007. Il rimettente aveva denunciato l’art.<br />

276, comma 1º, c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibil<strong>it</strong>à di nominare<br />

un curatore speciale nei cui confronti promuovere l’azione di riconoscimento<br />

di patern<strong>it</strong>à o matern<strong>it</strong>à naturale, in caso di premorienza sia del presunto padre<br />

o della presunta madre sia degli eredi, per contrarietà agli artt. 3 e 24<br />

Cost. La questione è stata dichiarata inammissibile in quanto la richiesta di<br />

pronuncia add<strong>it</strong>iva non è cost<strong>it</strong>uzionalmente obbligata ma rientra nella discrezional<strong>it</strong>à<br />

del legislatore ordinario, visto che quest’ultimo, allo scopo di<br />

realizzare la pretesa del ricorrente, potrebbe sia indicare quale leg<strong>it</strong>timato<br />

passivo della domanda di dichiarazione giudiziale di patern<strong>it</strong>à, in caso di premorienza<br />

del gen<strong>it</strong>ore e dei suoi eredi, un curatore speciale, sia individuare i<br />

leg<strong>it</strong>timati negli eredi degli eredi del preteso gen<strong>it</strong>ore.<br />

Con ordinanza n. 395 del 19-28 novembre 2008 (Gazz. uff. 3 dicembre<br />

2008, n. 50), la Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal<br />

Trib. Genova il 14 dicembre 2007. Il rimettente aveva denunciato l’art. 26<br />

d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui tale norma ha introdotto l’appello<br />

contro le ordinanze emesse dal giudice di pace ex art. 23 l. 24 novembre<br />

1981, n. 689 e contro le sentenze di tale giudice, abrogando l’ultimo comma


panorami 271<br />

dello stesso art. 23 l. 689 c<strong>it</strong>., per contrarietà all’art. 76 Cost. La questione è<br />

stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla<br />

rilevanza.<br />

3. – Con ordinanza n. 396 del 19-28 novembre 2008 (Gazz. uff. 3 dicembre<br />

2008, n. 50), la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione<br />

sollevata dal Trib. Reggio Emilia il 17 maggio 2007. Il rimettente aveva<br />

denunciato l’art. 26 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui tale<br />

norma ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 l. 24 novembre 1981, n.<br />

689, introducendo per l’effetto la possibil<strong>it</strong>à di proporre appello nei giudizi<br />

di opposizione a ordinanza ingiunzione, per contrarietà agli artt. 76 e 77,<br />

comma 1º, Cost., in quanto l’abrogazione censurata non rientrava nei princìpi<br />

direttivi forn<strong>it</strong>i al legislatore delegato. La questione è stata dichiarata manifestamente<br />

infondata in quanto identica ad altre già dichiarate infondate dalla<br />

Corte mediante la sentenza n. 98 del 2008 e l’ordinanza n. 281 del 2008.<br />

Niccolò Nisivoccia<br />

Avvocato in Milano


OSSERVATORIO SULLE SEZIONI UNITE CIVILI<br />

(PROCESSO CIVILE: 1º OTTOBRE-30 NOVEMBRE 2008)<br />

Sommario: 1. Giurisdizione civile e amministrativa. – 2. Giurisdizione <strong>it</strong>aliana.<br />

– 3. Giudicato. – 4. Leg<strong>it</strong>timazione ad agire. – 5. Onere della prova.<br />

– 6. Procedimenti camerali. – 7. Procedure concorsuali. – 8. Pubblico<br />

ministero. – 9. Regolamento di giurisdizione. – 10. Revocazione.<br />

1. – (25 novembre 2008, n. 28041 - Pres. Carbone, Rel. Fioretti) Una<br />

S.p.a., operante nel settore delle paste alimentari, fu ammessa, in via provvisoria,<br />

al contributo statale per investimenti industriali ex lege 1º marzo 1986,<br />

n. 64. Entrata in vigore la l. 19 dicembre 1992, n. 488, che vietava l’aumento<br />

degli impegni assunti per le agevolazioni industriali, il Ministero, in sede di<br />

consuntivo, negò il contributo per i maggiori costi sostenuti rispetto a quelli<br />

considerati in sede di liquidazione provvisoria. La S.p.a. chiese al Tribunale<br />

di Bari la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni ma il Tribunale<br />

dichiarò il proprio difetto di giurisdizione. La Corte d’appello, rigettò<br />

l’impugnazione, confermando il difetto di giurisdizione. In materia di contributi<br />

e di sovvenzioni pubbliche, il privato vanta una posizione di interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo, con la conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione<br />

del giudice amministrativo, se detta controversia attiene alla fase<br />

procedimentale anteriore alla emanazione del provvedimento attributivo<br />

del beneficio, mentre vanta una posizione di dir<strong>it</strong>to soggettivo, con conseguente<br />

devoluzione della controversia al giudice civile, se la stessa concerne<br />

la successiva fase di erogazione del contributo. La ricorrente sostiene che con<br />

il collaudo degli impianti realizzati sorge il dir<strong>it</strong>to alla concessione dell’agevolazione.<br />

Conseguentemente le controversie attinenti alla fase successiva,<br />

riguardando posizioni di dir<strong>it</strong>to soggettivo, sono devolute alla giurisdizione<br />

del giudice civile. La tesi non è stata condivisa dalle Sezioni un<strong>it</strong>e, secondo<br />

cui la posizione della ricorrente alla concessione di un maggior contributo è<br />

di interesse leg<strong>it</strong>timo (pretensivo), il che comporta che la controversia, diretta<br />

ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal diniego del maggior contributo,<br />

debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />

(18 novembre 2008, n. 27335 - Pres. Carbone, Rel. Malpica) Una società<br />

alberghiera, t<strong>it</strong>olare di una struttura ricettiva in Gioia del Colle, chiede<br />

l’annullamento della concessione edilizia rilasciata in favore di una s.r.l., per<br />

la ristrutturazione di un ex molino per struttura alberghiera. Il T.a.r. Bari di-


274<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

chiara inammissibile il ricorso, r<strong>it</strong>enendo che la ricorrente non avesse adeguatamente<br />

dimostrato il proprio interesse a ricorrere, fondato sulla diretta interferenza<br />

tra l’attiv<strong>it</strong>à commerciale da essa eserc<strong>it</strong>ata e quella in fieri. Su appello<br />

della società alberghiera, il Consiglio di Stato rigetta l’eccezione preliminare<br />

di inammissibil<strong>it</strong>à del ricorso per pretesa violazione dell’art. 8, comma<br />

2º, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di trasposizione in sede<br />

giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, perché, per costante<br />

giurisprudenza, l’introduzione del giudizio si realizza con il depos<strong>it</strong>o<br />

del ricorso, in difetto del quale risultava, dunque, irrilevante la notificazione<br />

e non vi era conseguentemente alcuna preclusione alla proposizione del ricorso<br />

straordinario. Nel mer<strong>it</strong>o, il Consiglio, in riforma, accoglie il ricorso, r<strong>it</strong>enendo<br />

che l’attiv<strong>it</strong>à di ristrutturazione di cui all’impugnata concessione non<br />

potesse essere considerata tale, dovendo piuttosto qualificarsi come nuova<br />

edificazione, incompatibile con le vigenti prescrizioni urbanistiche. La s.r.l.<br />

ricorre alla Cassazione per ottenere la dichiarazione del difetto di giurisdizione.<br />

La Corte r<strong>it</strong>iene di dover dichiarare l’inammissibil<strong>it</strong>à del ricorso che censura<br />

la decisione del Consiglio di Stato denunciando che il giudice amministrativo<br />

ha erroneamente escluso la violazione del principio di alternativ<strong>it</strong>à<br />

tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,<br />

violando o facendo erronea applicazione dell’art. 8, d.p.r. 24 novembre<br />

1971, n. 1199. Una censura di tal fatta mira a far valere un tipico error in<br />

iudicando. La questione sollevata cost<strong>it</strong>uiva il thema decidendum sottoposto<br />

all’esame del Consiglio di Stato, il quale certamente aveva la giurisdizione a<br />

statuire su di essa, sicché palese è che il ricorso intende censurare un preteso<br />

errore interpretativo di norme giuridiche. Secondo la costante giurisprudenza,<br />

risulta inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti una tale censura<br />

sotto il profilo del difetto di giurisdizione, perché il vizio lamentato,<br />

quand’anche effettivamente sussistente, atterrebbe all’esplicazione interna<br />

del potere giurisdizionale attribu<strong>it</strong>o dalla legge al giudice amministrativo.<br />

(8 ottobre 2008, n. 24785 - Pres. Carbone, Rel. Fioretti) IlComune di<br />

Pompei conclude con una società mista un contratto di affidamento del servizio<br />

di gestione dei rifiuti solidi urbani. Nel corso dell’esecuzione del contratto<br />

sorgono alcune contestazioni, defer<strong>it</strong>e ad un collegio arb<strong>it</strong>rale. La società<br />

chiede il pagamento di somme, nonché la rest<strong>it</strong>uzione o la riduzione<br />

della penale, mentre il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione e, in subordine,<br />

l’incompetenza del collegio, essendo le domande della società già<br />

state proposte in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva. Il collegio<br />

arb<strong>it</strong>rale ha disatteso tale eccezione, per essere la controversia incentrata su<br />

mancati pagamenti di corrispettivi, con conseguente giurisdizione spettante<br />

al giudice civile, ai sensi dell’art. 5, comma 2º, l. 6 dicembre 1971, n.<br />

1034. Dello stesso avviso la Corte d’appello di Napoli e le Sezioni un<strong>it</strong>e, invest<strong>it</strong>e<br />

con ricorso ordinario, secondo cui il riparto di giurisdizione non ha<br />

sub<strong>it</strong>o modifiche ad opera dell’art. 33, comma 1º, d.lgs. 30 marzo 1998, n.<br />

80, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 7, lett. a), l. 21 luglio 2000, n. 205. La contro


panorami 275<br />

versia, avendo ad oggetto il solo pagamento di corrispettivi, rientra nell’amb<strong>it</strong>o<br />

della giurisdizione del giudice civile e, quindi, può cost<strong>it</strong>uire oggetto di<br />

giudizio arb<strong>it</strong>rale. La delibazione sulla portata applicativa delle clausole contrattuali<br />

relative ai pretesi corrispettivi non richiede un accertamento in via<br />

principale, ma soltanto una valutazione meramente incidentale del contenuto<br />

e della disciplina del rapporto di affidamento del servizio in questione, e non<br />

si risolve in una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà<br />

di adottare strumenti negoziali in sost<strong>it</strong>uzione dell’esercizio diretto del proprio<br />

potere autor<strong>it</strong>ativo.<br />

(7 ottobre 2008, n. 24709 - Pres. Carbone, Rel. Balletti) Tizia ricorre al<br />

Tribunale di Crotone per aver partecipato al concorso per sei posti di funzionario<br />

amministrativo (C2) della Regione Calabria, risultando idonea, ma non<br />

vinc<strong>it</strong>rice, giacché non le è attribu<strong>it</strong>o il t<strong>it</strong>olo di precedenza (d.p.r. 27 novembre<br />

2003). La concorrente aveva già proposto ricorso straordinario al Presidente<br />

della Repubblica, che era stato accolto e la graduatoria rettificata, risultando<br />

vinc<strong>it</strong>rice e collocata al quarto posto, senza che l’Amministrazione<br />

provvedesse ad assumerla. Successivamente era stata indetta una selezione<br />

per la copertura nell’area C3, riservata al personale dell’Amministrazione<br />

scolastica, cui Tizia partecipava, senza usufruire del maggior punteggio in relazione<br />

al servizio che avrebbe potuto prestare se fosse stata adeguatamente<br />

inquadrata. La ricorrente chiede che sia accertato il proprio dir<strong>it</strong>to all’inquadramento<br />

nella posizione C2 dal 1999 e la condanna alle differenze retributive,<br />

nonché la riapertura dei termini per l’accesso alla posizione C3. Il Giudice<br />

del lavoro dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda<br />

di condanna alla riapertura dei termini del concorso per soli interni, disponendo<br />

la prosecuzione del giudizio rispetto alle altre domande, che poi accoglie.<br />

La ricorrente propone ricorso dinanzi al T.a.r., chiedendo la rettifica della<br />

graduatoria concorsuale impugnata, mediante il suo inserimento nella posizione<br />

e con il punteggio spettante. Anche il T.a.r. dichiara il proprio difetto<br />

di giurisdizione. Per risolvere il confl<strong>it</strong>to negativo di giurisdizione Tizia si rivolge<br />

alle Sezioni un<strong>it</strong>e, le quali con riferimento alla contestata graduatoria di<br />

un concorso per soli dipendenti interni, band<strong>it</strong>o dalla P.a. per il conseguimento<br />

della qualifica superiore all’amb<strong>it</strong>o della medesima area (da C2 a C3), rimarcano<br />

che la giurisdizione si determina in funzione soprattutto dell’intrinseca<br />

natura della posizione dedotta in giudizio. L’art. 63, d.lgs. 30 marzo<br />

2001, n. 165, che riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie<br />

in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti<br />

delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali<br />

strumentali alla cost<strong>it</strong>uzione per la prima volta del rapporto di lavoro,<br />

ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale<br />

già assunto ad una fascia o area superiore, le quali integrano un vero e proprio<br />

concorso, qualunque sia l’aspetto delle prove che i candidati sono chiamati<br />

a sostenere. La giurisdizione del giudice civile residua nelle controversie<br />

attinenti a concorsi per soli interni, che comportino il passaggio da una qua


276<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

lifica all’altra,manell’amb<strong>it</strong>o della stessa area, come nel caso specifico, oggetto<br />

del confl<strong>it</strong>to negativo.<br />

2. – (13 novembre 2008, n. 27044 - Pres. Carbone, Rel. Travaglino) Un<br />

diplomatico, deducendo la propria qual<strong>it</strong>à di agente presso l’ambasciata greca,<br />

eccepì, in limine, la personale immun<strong>it</strong>à dalla giurisdizione civile <strong>it</strong>aliana<br />

in sede di esecuzione e propose opposizione all’esecuzione promossa dall’avvocato<br />

che aveva proceduto ad un pignoramento presso terzi per il pagamento<br />

della parcella per prestazioni professionali esegu<strong>it</strong>e in nome e per conto<br />

dell’agente-opponente. Il giudice di primo grado respinse l’opposizione. La<br />

sentenza fu impugnata dall’opponente dinanzi alla Corte di appello di Milano<br />

che rigettava il gravame. Nonostante il ricorso sia stato dichiarato infondato,<br />

le Sezioni un<strong>it</strong>e, hanno r<strong>it</strong>enuto di applicare, sia pur non testualmente, ma<br />

estensivamente il disposto dell’art. 363 nuovo testo c.p.c. Infatti, il ricorso<br />

per cassazione non viene dichiarato inammissibile, bensì esaminato nel mer<strong>it</strong>o,<br />

sia pur sotto altri profili, e sotto questi ultimi rigettato, con conseguente<br />

assorbimento – id est, impossibil<strong>it</strong>à di esame – della questione r<strong>it</strong>enuta dalla<br />

Corte di particolare importanza. Dalle decisioni adottate in subiecta materia<br />

dalle Sezioni un<strong>it</strong>e, con riferimento alla peculiare posizione dello Stato estero<br />

che agisca iure privatorum, èstata desunta l’esistenza di un più generale<br />

principio secondo il quale non soltanto lo Stato, maanche il soggetto-persona<br />

fisica che instauri, tanto dal lato attivo, quanto da quello passivo, rapporti<br />

(di tipo meramente privatistico) professionali, commerciali o di lavoro in Italia<br />

è tenuto ad accettare la giurisdizione dello Stato <strong>it</strong>aliano, tanto in sede di<br />

processi di cognizione quanto (come nella specie) nell’amb<strong>it</strong>o di procedure<br />

esecutive leg<strong>it</strong>timamente instaurate nei suoi confronti. Conseguentemente,<br />

in tema di competenza giurisdizionale del giudice <strong>it</strong>aliano, l’art. 31, par. 1,<br />

lett. c) Convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, ratificata con l. 9 agosto<br />

1967, n. 804, deve essere interpretato nel senso che l’immun<strong>it</strong>à dalla giurisdizione<br />

è esclusa per l’agente diplomatico, tanto nel caso in cui egli sia soggetto<br />

attivo di un’attiv<strong>it</strong>à professionale o commerciale eserc<strong>it</strong>ata al di fuori<br />

delle sue funzioni ufficiali (come testualmente previsto), quanto nell’ipotesi<br />

che egli risulti soggetto passivo di tali rapporti, se intrapresi nel terr<strong>it</strong>orio dello<br />

Stato iure privatorum, e cioè del tutto al di fuori dalle proprie funzioni e<br />

competenze ufficiali.<br />

(27 ottobre 2008, n. 25875 - Pres. Carbone, Rel. Travaglino) Una figlia,<br />

nella dichiarata qual<strong>it</strong>à di erede, ha c<strong>it</strong>ato dinanzi al tribunale del capoluogo<br />

piemontese la madre, nonché i professionisti della cui attiv<strong>it</strong>à ilde cuius si<br />

era avvalso per la gestione del proprio patrimonio per ottenere il rendimento<br />

del conto di tutti i beni di proprietà del de cuius, nonché, previa dichiarazione<br />

dell’invalid<strong>it</strong>à o inefficacia degli accordi intercorsi inter partes in Svizzera in<br />

epoca posteriore all’apertura della successione, lo scioglimento della comunione<br />

ered<strong>it</strong>aria, mediante assegnazione in proprietà esclusiva, con obbligo<br />

di collazione, dei beni facenti parte della massa ered<strong>it</strong>aria. La madre ha ecce


panorami 277<br />

p<strong>it</strong>o il difetto di giurisdizione del giudice <strong>it</strong>aliano, indicando come competente<br />

a decidere la causa il giudice svizzero, in conseguenza dei predetti accordi<br />

intercorsi inter partes in Svizzera. Le Sezioni un<strong>it</strong>e, ad<strong>it</strong>e con regolamento,<br />

r<strong>it</strong>engono che, al di là ed a prescindere da qualsiasi questione in ordine alla<br />

esistenza, valid<strong>it</strong>à, efficacia dell’accordo transattivo stipulato tra le due coeredi,<br />

l’identificazione del giudice competente a conoscere, quoad iurisdictionis,<br />

della controversia debba essere compiuta con riferimento al contenuto<br />

dell’atto di c<strong>it</strong>azione, onde individuare compiutamente i rapporti tra le diverse<br />

domande in esso contenute. La domanda principale ha ad oggetto la pet<strong>it</strong>io<br />

hered<strong>it</strong>atis e lo scioglimento della comunione ered<strong>it</strong>aria e quella conseguente<br />

la dichiarazione della null<strong>it</strong>à degli accordi intercorsi in Svizzera. La natura<br />

ered<strong>it</strong>aria della controversia non può subire alcuna mutazione, né genetica<br />

né funzionale, sul piano del pet<strong>it</strong>um e della causa petendi, per il solo fatto<br />

che l’attore, in previsione di una possibile eccezione di res l<strong>it</strong>is transacta,<br />

chieda, in limine, unaccertamento pregiudiziale aséfavorevole in ordine all’invalid<strong>it</strong>à<br />

o inefficacia degli accordi transattivi, poiché tale questione attiene<br />

evidentemente al mer<strong>it</strong>o della controversia, e non alla giurisdizione.<br />

Esclusa l’applicabil<strong>it</strong>à della Convenzione di Lugano, a mente del cui art. 1<br />

le cause ered<strong>it</strong>arie sono escluse dalla relativa sfera di applicazione, rientrando<br />

esse, di converso, nella previsione dell’art. 50, l. 31 maggio 1995, n. 218. La<br />

successione apertasi in Italia fa sì che il giudice di questo Paese sia competente<br />

a conoscere della controversia. La Corte ha anche rigettato l’ulteriore<br />

ricorso proposto dal consulente, c<strong>it</strong>tadino svizzero, per un duplice ordine<br />

di ragioni: da un canto, l’esistenza di una plural<strong>it</strong>à di convenuti consente all’attore<br />

la c<strong>it</strong>azione di tutti dinanzi al giudice nella cui circoscrizione è s<strong>it</strong>uato<br />

il domicilio di uno di essi; dall’altro, non può non considerarsi l’ulteriore,<br />

evidente rapporto di connessione da pregiudizial<strong>it</strong>à della causa di rendiconto<br />

rispetto a quella principale di pet<strong>it</strong>io hered<strong>it</strong>atis, con conseguente attrazione<br />

della prima nell’orb<strong>it</strong>a di quest’ultima e individuazione, anche sotto tale<br />

profilo, della competenza giurisdizionale del giudice <strong>it</strong>aliano.<br />

(13 ottobre 2008, n. 25037 - Pres. Carbone, Rel. Travaglino) Il Tribunale<br />

di Roma autorizzò una s.r.l. a procedere al sequestro conservativo di tutti<br />

i beni e cred<strong>it</strong>i di pertinenza di un’altra s.r.l., per una somma considerevole.<br />

La società ricorrente eseguì il sequestro c<strong>it</strong>ando una banca perché rendesse la<br />

dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., la quale si cost<strong>it</strong>uì dichiarando l’esistenza<br />

di un rapporto intestato alla deb<strong>it</strong>rice presso una filiale, che peraltro<br />

non presentava part<strong>it</strong>e utili a soddisfare il cred<strong>it</strong>ore procedente. La cred<strong>it</strong>rice<br />

promosse un nuovo giudizio, di accertamento dell’obbligo del terzo, deducendo,<br />

tra l’altro, l’esistenza di due ulteriori rapporti di cred<strong>it</strong>o della società<br />

convenuta con la filiale di Francoforte dell’ist<strong>it</strong>uto bancario. La banca eccepì<br />

il difetto di giurisdizione del giudice <strong>it</strong>aliano. L’eccezione venne rigettata dal<br />

Tribunale cap<strong>it</strong>olino, che accertava, in corso di causa, l’esistenza, presso la<br />

filiale tedesca, di somme di pertinenza della deb<strong>it</strong>rice. La banca propose appello<br />

e la corte ad<strong>it</strong>a r<strong>it</strong>enne, quanto alla questione di giurisdizione, che, nella


278<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

specie, utile cr<strong>it</strong>erio di collegamento con il giudice <strong>it</strong>aliano fosse da individuarsi<br />

nel luogo in cui il deb<strong>it</strong>ore aveva residenza o sede legale. Rilevano<br />

le Sezioni un<strong>it</strong>e come la questione della verifica, nel giudizio di accertamento<br />

dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 c.p.c., della giurisdizione del giudice<br />

ad<strong>it</strong>o (così come quelle di competenza e di leg<strong>it</strong>timazione alla sua instaurazione)<br />

possa formare oggetto di differenti soluzioni a seconda delle premesse<br />

sistematiche che si r<strong>it</strong>engano leg<strong>it</strong>timamente predicabili in ordine alla corretta<br />

individuazione dell’effettivo oggetto di tale giudizio e della efficacia della<br />

sentenza che lo definisce. Secondo un’impostazione risalente, il giudizio di<br />

cognizione sul dir<strong>it</strong>to di cred<strong>it</strong>o del deb<strong>it</strong>ore esecutato nei confronti del terzo<br />

postulerebbe l’esercizio, da parte del cred<strong>it</strong>ore procedente, di una vera e propria<br />

azione surrogatoria, onde il cred<strong>it</strong>ore, leg<strong>it</strong>timato straordinario, agirebbe<br />

in nome proprio per il mero accertamento del dir<strong>it</strong>to vantato dal deb<strong>it</strong>ore<br />

principale nei confronti del terzo pignorato. Il giudizio in parola avrebbe<br />

ad oggetto, pertanto, l’accertamento dello stesso dir<strong>it</strong>to di cred<strong>it</strong>o sostanziale<br />

che il deb<strong>it</strong>ore potrebbe far valere nei confronti del terzo mediante una autonoma<br />

iniziativa giudiziale, e si concluderebbe con una decisione destinata ad<br />

acquistare autor<strong>it</strong>à di cosa giudicata sostanziale sull’oggetto del processo: l’astratta<br />

configurabil<strong>it</strong>à di questioni di giurisdizione (non meno che di competenza)<br />

al suo interno risulta indiscutibile. Un’altra posizione (che era quella<br />

delle Sezioni un<strong>it</strong>e) è assunta da chi r<strong>it</strong>iene che il giudizio di accertamento<br />

dell’obbligo del terzo pignorato verso il deb<strong>it</strong>ore ha per oggetto l’accertamento<br />

dell’esistenza del cred<strong>it</strong>o di cui alla pretesa esecutiva per come indicata<br />

nell’atto di pignoramento, e non del rapporto sostanziale intercorrente tra il<br />

deb<strong>it</strong>ore esecutato e il terzo. Posto che, per essa, l’accertamento del rapporto<br />

sostanziale tra il deb<strong>it</strong>ore esecutato e il terzo rimane estraneo all’oggetto del<br />

giudizio de quo, risulta irrilevante la questione di giurisdizione (o di competenza).<br />

In adesione a quanto di recente sostenuto da altra parte della dottrina,<br />

le Sezioni un<strong>it</strong>e cambiano il loro orientamento e r<strong>it</strong>engono che, pur riconosciuta<br />

al cred<strong>it</strong>ore procedente una propria leg<strong>it</strong>timazione ad agire, il giudizio<br />

ex art. 548 c.p.c. si conclude, in realtà (anche per motivi di economia e celer<strong>it</strong>à<br />

processuale), con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento,<br />

l’uno avente ad oggetto il dir<strong>it</strong>to di cred<strong>it</strong>o del deb<strong>it</strong>ore esecutato nei confronti<br />

del terzo pignorato (idoneo perciò ad acquistare autor<strong>it</strong>à di cosa giudicata<br />

sostanziale fra le parti del rapporto: l’esecutato ne sarà dunque parte come<br />

l<strong>it</strong>isconsorte necessario); l’altro – di rilevanza meramente processuale, attinente<br />

all’assoggettabil<strong>it</strong>à del cred<strong>it</strong>o pignorato all’espropriazione forzata –<br />

efficace nei rapporti fra cred<strong>it</strong>ore procedente e terzo deb<strong>it</strong>or deb<strong>it</strong>oris e come<br />

tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento<br />

incidentale ex lege. Seguendo questa impostazione, le Sezioni<br />

un<strong>it</strong>e hanno r<strong>it</strong>enuto ammissibile la questione di giurisdizione, peraltro dichiarata<br />

nella fattispecie infondata, trattandosi di azione avente ad oggetto<br />

l’accertamento della sussistenza del cred<strong>it</strong>o, con precipua ed esclusiva natura<br />

cogn<strong>it</strong>oria, con conseguente applicazione del cr<strong>it</strong>erio di collegamento di cui


panorami 279<br />

all’art. 4, comma 1º, l. 31 maggio 1995, n. 218 (il luogo ove il deb<strong>it</strong>ore risiede<br />

o ha la sede legale) e altrettanto conseguente sussistenza della giurisdizione<br />

del giudice <strong>it</strong>aliano.<br />

3. – (9 ottobre 2008, n. 24883 - Pres. Carbone, Rel. Merone; 30 ottobre<br />

2008 n. 26019 - Pres. Criscuolo, Rel. Morcavallo; 7 novembre 2008, n.<br />

26789 - Pres. Criscuolo, Rel. Picone) Il primo caso in rassegna riguarda<br />

una fondazione che impugna, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale<br />

di Bologna, il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha disposto<br />

la cancellazione della fondazione stessa dall’Anagrafe unica, di cui all’art.<br />

11, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, essendo emerso, a segu<strong>it</strong>o di verifica,<br />

che l’attiv<strong>it</strong>à svolta non era diretta, come invece dichiarato, a favore di soggetti<br />

anziani in condizioni di assoluto e grave disagio e che mancava la condizione<br />

del perseguimento esclusivo delle final<strong>it</strong>à di solidarietà sociale (art.<br />

10, comma 1º, lett. b, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). La Commissione tributaria<br />

provinciale ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale<br />

ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Con ricorso per<br />

cassazione è stata sollevata la questione di giurisdizione, per la prima volta.<br />

Cambiando il loro stabile orientamento, le Sezioni un<strong>it</strong>e hanno interpretato il<br />

combinato disposto degli artt. 276 e 37 c.p.c., per r<strong>it</strong>enere che la decisione<br />

sul mer<strong>it</strong>o implica la decisione, in senso pos<strong>it</strong>ivo, della questione pregiudiziale<br />

della giurisdizione. Ove le parti non impugnano la sentenza o la impugnano<br />

ma non eccepiscono il difetto di giurisdizione, pongono in essere un<br />

comportamento incompatibile con la volontà di eccepire tale difetto e, quindi,<br />

si verifica il fenomeno della acquiescenza per incompatibil<strong>it</strong>à con le conseguenti<br />

preclusioni sanc<strong>it</strong>e. Queste considerazioni valgono anche in relazione<br />

al processo tributario, al quale si applicano le norme del c.p.c., per quanto<br />

non previsto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (artt. 1, comma 2º, e 49).<br />

Per la ricostruzione sistematica, le Sezioni un<strong>it</strong>e fanno riferimento alla teoria<br />

del doppio oggetto del giudizio, secondo cui nel processo vanno individuati<br />

due distinti e non confondibili oggetti, l’uno (processuale) concernente la<br />

sussistenza o meno del potere-dovere del giudice di risolvere il mer<strong>it</strong>o della<br />

causa e l’altro (sostanziale) relativo alla fondatezza della domanda. Stante<br />

l’obbligo del giudice di accertare l’esistenza della propria giurisdizione prima<br />

di passare all’esame del mer<strong>it</strong>o o di altra questione ad essa successiva, può<br />

leg<strong>it</strong>timamente presumersi che ogni statuizione al riguardo contenga implic<strong>it</strong>amente<br />

quella sull’antecedente logico da cui è condizionata e, cioè, sull’esistenza<br />

della giurisdizione, in difetto della quale non avrebbe potuto essere<br />

adottata. I giudici si sono posti il problema se l’assunto del giudicato implic<strong>it</strong>o<br />

sulla giurisdizione possa conciliarsi con la regola secondo la quale il difetto<br />

di giurisdizione del giudice civile nei confronti della P.a. o dei giudici<br />

c.d. speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo<br />

(art. 37, comma 1º, c.p.c.), dichiarando che la norma, così come finora interpretata,<br />

appare ictu oculi in contrasto con il generale principio di economia


280<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

processuale e hanno r<strong>it</strong>enuto che i soggetti processuali vadano responsabilizzati<br />

nella verifica della questione. L’inerzia delle parti che, consapevolmente,<br />

non sollevano l’eccezione di difetto di giurisdizione, con la riserva mentale di<br />

formularla successivamente in base ad un calcolo di convenienza (secundum<br />

eventum l<strong>it</strong>is), ha un fine palesemente dilatorio e non mer<strong>it</strong>evole di tutela. Allo<br />

stesso modo non mer<strong>it</strong>ano tutela le parti che, invece, non r<strong>it</strong>engono che<br />

sussista un problema di giurisdizione, per ben due gradi di giudizio, ma lo<br />

sollevano poi soltanto in sede di giudizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. Quanto alla rilevabil<strong>it</strong>à<br />

di ufficio del difetto di giurisdizione direttamente nel giudizio di cassazione,<br />

vi osta un elemento letterale ed uno sistematico. Il giudizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

non può essere defin<strong>it</strong>o un grado del processo, ma semmai un momento<br />

di verifica della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’intero giudizio di mer<strong>it</strong>o, nei lim<strong>it</strong>i dei motivi<br />

dedotti. Il giudizio di cassazione è tendenzialmente lim<strong>it</strong>ato alle sole questioni<br />

prospettate dalle parti, con la sola eccezione dei casi in cui la Corte intenda<br />

eserc<strong>it</strong>are, d’ufficio la funzione di nomofilachia e delle questioni rilevabili<br />

di ufficio, ma relative al ricorso. L’evoluzione giurisprudenziale, nel quadro<br />

della interpretazione sistematica, porta alla conclusione che la portata precettata<br />

dell’art. 37 c.p.c. deve essere contenuta in lim<strong>it</strong>i più ristretti di quelli<br />

autorizzati dalla lettera della legge, per cui la questione di giurisdizione<br />

può essere sollevata davanti alla Corte di cassazione solo se nei primi due<br />

gradi di giudizio non sia stata decisa alcuna questione di mer<strong>it</strong>o, ma solo questioni<br />

di r<strong>it</strong>o, cosicché non si sia formato giudicato implic<strong>it</strong>o. Ad avviso della<br />

Corte, tenuto conto del mutato quadro normativo-sistematico e delle esigenze<br />

di coerenza del sistema e di tempestiv<strong>it</strong>à delle decisioni, è leg<strong>it</strong>timo r<strong>it</strong>enere<br />

che la norma non operi anche in presenza di un giudicato implic<strong>it</strong>o sulla giurisdizione.<br />

A supporto della motivazione, le Sezioni un<strong>it</strong>e hanno richiamato<br />

l’abrogazione dell’art. 2 c.p.c. (in tema di inderogabil<strong>it</strong>à delle norme sulla<br />

giurisdizione), avvenuta in forza dell’art. 73, l. 31 maggio 1995, n. 218.<br />

La stessa legge ha anche abrogato gli artt. 3 e 37, comma 2º, c.p.c. (art.<br />

73) ed ha introdotto il principio secondo cui la sussistenza della giurisdizione<br />

del giudice <strong>it</strong>aliano può dipendere anche dall’accordo delle parti o dal comportamento<br />

del convenuto, che comparendo nel processo, non sollevi alcuna<br />

obiezione al riguardo (art. 4). Il fenomeno testimonierebbe l’evoluzione in<br />

senso dispos<strong>it</strong>ivo della giurisdizione (ma forse sarebbe stato meglio lim<strong>it</strong>are<br />

la riflessione alla sola competenza giurisdizionale internazionale) intesa come<br />

oggetto del processo. La Corte ha infine stabil<strong>it</strong>o il seguente pentalogo: fino a<br />

quando la causa non sia decisa nel mer<strong>it</strong>o in primo grado, il difetto di giurisdizione<br />

può essere eccep<strong>it</strong>o dalle parti, anche dopo la scadenza dei termini<br />

previsti dall’art. 38 c.p.c.; entro lo stesso termine le parti possono chiedere<br />

il regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.; la<br />

sentenza di primo grado di mer<strong>it</strong>o può sempre essere impugnata per difetto<br />

di giurisdizione; le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione<br />

soltanto se sul punto non si è formato il giudicato implic<strong>it</strong>o o esplic<strong>it</strong>o;<br />

il giudice può rilevare anche di ufficio il difetto di giurisdizione, fino a


panorami 281<br />

quando sul punto non si sia formato il giudicato implic<strong>it</strong>o o esplic<strong>it</strong>o. Le altre<br />

due sentenze in rassegna – riportate con progressione cronologica invert<strong>it</strong>a<br />

rispetto a quella consueta – riconfermano il principio di dir<strong>it</strong>to stabil<strong>it</strong>o dalla<br />

prima e lo applicano anche al processo del lavoro (quasi il giudice del lavoro<br />

cost<strong>it</strong>uisse un plesso giurisdizionale a sé stante), la seconda, e al processo<br />

amministrativo, la terza. In concreto, con la seconda decisione, le Sezioni<br />

un<strong>it</strong>e hanno dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione<br />

del giudice civile sollevata dall’I.n.p.d.a.p. per la prima volta nel giudizio<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, in fattispecie relativa alla riliquidazione dell’indenn<strong>it</strong>à di buonusc<strong>it</strong>a<br />

di un docente univers<strong>it</strong>ario. Con la terza decisione si precisa che non<br />

è valida l’obiezione fondata sul rilievo che la violazione del giudicato sulla<br />

giurisdizione ad opera del giudice amministrativo non potrebbe essere sindacata<br />

dalle Sezioni un<strong>it</strong>e, perché questione non attinente alla giurisdizione, risolvendosi<br />

in mero error in procedendo. Rilevare la preclusione da giudicato<br />

interno cost<strong>it</strong>uisce infatti applicazione di una regola processuale che impedisce<br />

l’esame della questione di giurisdizione, regola che è comp<strong>it</strong>o esclusivo<br />

del giudice invest<strong>it</strong>o della controversia rilevare ed applicare. Quest’ultima<br />

decisione impone, pertanto, una rimed<strong>it</strong>azione anche alla consolidata giurisprudenza<br />

amministrativa.<br />

4. – (8 ottobre 2008, n. 24772 - Pres. Carbone, Rel. Travaglino) All’origine<br />

della decisione delle Sezioni un<strong>it</strong>e vi è una domanda diretta ad ottenere<br />

il pagamento di una somma a t<strong>it</strong>olo di penale eilrisarcimento del danno<br />

proposta da una s.r.l., prom<strong>it</strong>tente vend<strong>it</strong>rice, contro la sua controparte contrattuale<br />

con cui aveva stipulato un preliminare di vend<strong>it</strong>a di edificio da ristrutturare,<br />

il quale si era successivamente risolto, per effetto di espressa clausola<br />

risolutiva, a segu<strong>it</strong>o dell’inadempimento parziale del promissario acquirente.<br />

L’ad<strong>it</strong>o Tribunale di Como rigetta la domanda promossa dall’attrice e<br />

accoglie, invece, la riconvenzionale, volta ad ottenere la rest<strong>it</strong>uzione delle<br />

somme versate in conto prezzo. Il giudice di primo grado accoglie altresì<br />

una delle domande proposte dal mandante interveniente contro il mandatario<br />

senza rappresentanza (id est il promissario acquirente), condannato a corrispondere<br />

la rest<strong>it</strong>uzione delle somme anticipate per l’acquisto dell’immobile,<br />

rigettando però quella avanzata dallo stesso interveniente nei confronti della<br />

s.r.l., rilevando l’inconfigurabil<strong>it</strong>à di un rapporto diretto tra queste parti, in<br />

mancanza di qualsivoglia contemplatio domini spesa dal mandatario nello<br />

svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à negoziali con la società terza. Dello stesso avviso<br />

la Corte di appello di Milano, che osservò come soltanto il mandatario senza<br />

rappresentanza, e non anche il mandante, poteva r<strong>it</strong>enersi invest<strong>it</strong>o dello status<br />

di leg<strong>it</strong>timato passivo rispetto all’azione di risoluzione del contratto esper<strong>it</strong>a<br />

dal terzo. L’esame del ricorso per cassazione è stato rimesso alle Sezioni<br />

un<strong>it</strong>e all’es<strong>it</strong>o di un ravvisato duplice contrasto di giurisprudenza. Sul primo,<br />

che qui interessa – in ordine alla questione dei lim<strong>it</strong>i del potere di sost<strong>it</strong>uzione<br />

del mandante, se cioè questi possa eserc<strong>it</strong>are o meno i dir<strong>it</strong>ti di cred<strong>it</strong>o de


282<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

rivanti al mandatario senza rappresentanza dalla esecuzione del mandato,<br />

ivi comprese le azioni contrattuali – si sono formati due contrapposti orientamenti.<br />

Secondo le Sezioni un<strong>it</strong>e, il vero insuperabile ostacolo che si frappone<br />

all’accoglimento della tesi estensiva è la totale pretermissione dell’analisi<br />

della posizione contrattuale del terzo. Se, nell’ottica del rapporto mandante/<br />

mandatario, la rilevanza sostanziale dell’interesse può far perno sulla t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à<br />

(soltanto) formale (oltre che istantanea) del mandatario, non può per converso<br />

trascurarsi che il terzo, nel contrattare con quest’ultimo (e soltanto con<br />

quest’ultimo), ripone un leg<strong>it</strong>timo affidamento nel fatto che tutte le vicende<br />

successive al contratto, sul piano della fisiologia, come della patologia, degli<br />

effetti, andranno a dipanarsi tra esse parti, senza alcun intervento ipotetico di<br />

terzi-mandanti, in assenza di un suo espresso consenso. Ammettere la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

della translatio non soltanto sotto il profilo attivo del cred<strong>it</strong>o (sicuramente<br />

cedibile senza consenso), ma dell’intera posizione contrattuale formalmente<br />

cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>asi in capo al mandatario si risolve, nella sostanza – se valutata<br />

non più nell’ottica del rapporto interno, ma in quella del terzo contraente –<br />

nell’ipotizzare una fattispecie di cessione senza consenso del contraente ceduto,<br />

in evidente spregio al disposto dell’art. 1406 c.c. In sostanza, secondo<br />

la regola generale, di cui all’art. 1705 c.c., il mandatario acquista i dir<strong>it</strong>ti e<br />

assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno<br />

alcun rapporto con il mandante. Eccezionali risulteranno, per converso, quelle<br />

disposizioni che non consentono alcuna integrazione di tipo analogico, né<br />

possono, nella specie, essere interpretate estensivamente, in deroga. Per esse<br />

non è prevista, sul piano processuale, una sorte diversa, imperniata sulla immediata<br />

reclamabil<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to (di cred<strong>it</strong>o o reale) da parte del mandante.<br />

L’espressione dir<strong>it</strong>ti di cred<strong>it</strong>o di cui all’art. 1705, comma 2º, c.c. va, pertanto,<br />

rigorosamente circoscr<strong>it</strong>ta all’esercizio (fisiologico) dei dir<strong>it</strong>ti sostanziali<br />

acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a<br />

loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento).<br />

5. – (11 novembre 2008, n. 26972-3-4-5 - Pres. Carbone, Rel. Preden)<br />

Con queste decisioni, le Sezioni un<strong>it</strong>e, dopo aver escluso la configurabil<strong>it</strong>à e<br />

la risarcibil<strong>it</strong>à del c.d. danno esistenziale, inteso come pregiudizio non patrimoniale,<br />

distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell’integr<strong>it</strong>à psico-fisica,<br />

e dal c.d. danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera<br />

interiore del sentire, ma alla sfera del fare aredd<strong>it</strong>uale del soggetto, hanno effettuato<br />

alcune precisazioni sull’onere probatorio. Respingono l’affermazione<br />

che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa,<br />

perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso<br />

non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena<br />

privata per un comportamento lesivo. Per quanto concerne i mezzi di prova,<br />

per il danno biologico, la vigente normativa (artt. 138 e 139, d. lgs. 7 settembre<br />

2005, n. 209) richiede l’accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo<br />

di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a stru


panorami 283<br />

mento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere,<br />

motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà<br />

non disporre l’accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l’indagine<br />

diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause),<br />

ma anche quando lo r<strong>it</strong>enga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento<br />

della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquis<strong>it</strong>i al processo (documenti,<br />

testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.<br />

Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova<br />

testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico)<br />

ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad<br />

assumere particolare rilievo, e potrà cost<strong>it</strong>uire anche l’unica fonte per la formazione<br />

del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di<br />

rango inferiore agli altri. Il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi<br />

che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata<br />

di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.<br />

6. – (17 novembre 2008, n. 27310 - Pres. Carbone, Rel. Luccioli) Un<br />

c<strong>it</strong>tadino iracheno impugna la decisione della Commissione centrale per il riconoscimento<br />

dello status di rifugiato che aveva rigettato la sua istanza volta<br />

al riconoscimento di detto status, nonché il conseguente provvedimento del<br />

questore di Prato che aveva r<strong>it</strong>irato il suo permesso di soggiorno temporaneo<br />

per asilo e lo aveva inv<strong>it</strong>ato a lasciare il terr<strong>it</strong>orio nazionale. Chiedeva, in via<br />

principale, che fosse accertata la sussistenza dei requis<strong>it</strong>i per l’attribuzione<br />

dello status di rifugiato e che in subordine gli fosse riconosciuto il dir<strong>it</strong>to<br />

di asilo nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato, ai sensi dell’art. 10, comma 3º, Cost., o<br />

in ulteriore subordine che fosse affermato il suo dir<strong>it</strong>to al rilascio di un permesso<br />

di soggiorno per motivi uman<strong>it</strong>ari, ai sensi degli artt. 5, comma 6º, e<br />

19, comma 1º, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell’art. 28, d.p.r. 31<br />

agosto 1999, n. 394. La Commissione centrale aveva respinto detta istanza<br />

sul rilievo che egli aveva addotto non già una s<strong>it</strong>uazione di pericolo per la<br />

propria incolum<strong>it</strong>à personale, ma una s<strong>it</strong>uazione oggettiva e generalizzata<br />

di pericolo. Il Tribunale di Firenze, r<strong>it</strong>enuto il proprio difetto di giurisdizione<br />

in ordine alla domanda di riconoscimento del dir<strong>it</strong>to al rilascio di un permesso<br />

di soggiorno per motivi uman<strong>it</strong>ari, in accoglimento della domanda proposta<br />

in via principale, annullava la decisione della Commissione centrale ed<br />

attribuiva all’istante lo status di rifugiato, r<strong>it</strong>enendo assorb<strong>it</strong>a la domanda subordinata<br />

diretta al riconoscimento del dir<strong>it</strong>to di asilo. La Corte di appello di<br />

Firenze, in accoglimento dell’appello principale ed in riforma dell’impugnata<br />

pronunzia, rigettava le domande del c<strong>it</strong>tadino iracheno. Ribadiscono le Sezioni<br />

un<strong>it</strong>e che le disposizioni comun<strong>it</strong>arie dirette a regolare il regime della prova,<br />

contenute in una direttiva, in ragione del loro carattere incondizionato e<br />

della precisione del loro contenuto, impongono un’interpretazione delle norme<br />

interne conforme al testo della direttiva stessa. Da ciò emerge l’errore<br />

della sentenza impugnata, che a fronte di una disposizione interna che anco


284<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

rava l’onere della prova al canone della mera possibil<strong>it</strong>à, lasciando spazio ad<br />

opzioni ermeneutiche aderenti ai cr<strong>it</strong>eri dettati dalla normativa comun<strong>it</strong>aria<br />

non attuata per essere ancora pendente il termine per il suo recepimento,<br />

ha r<strong>it</strong>enuto applicabili i principi generali del nostro ordinamento sulla ripartizione<br />

dell’onere della prova, negando qualsiasi rilievo, ai fini della dimostrazione<br />

della appartenenza del richiedente a una minoranza etnica, alla circostanza<br />

accertata che il predetto parlasse la lingua di detta minoranza e alla<br />

sua asserzione di professare una particolare religione, non dandosi carico di<br />

valutare la credibil<strong>it</strong>à delle dichiarazioni da lui rese circa le travagliate vicende<br />

vissute in Iraq e la mil<strong>it</strong>anza in un gruppo antigovernativo. Il giudice<br />

del mer<strong>it</strong>o non aveva ammesso le richieste istruttorie formulate perché non<br />

cap<strong>it</strong>olate, senza peraltro considerare che il r<strong>it</strong>o camerale, correttamente<br />

adottato, nella parte non disciplinata espressamente, resta rimesso nel suo<br />

svolgimento alle direttive concretamente dettate dal giudice, nel rispetto<br />

del principio del contradd<strong>it</strong>torio e del dir<strong>it</strong>to di difesa. Un’interpretazione della<br />

norma interna conforme ai cr<strong>it</strong>eri dettati dalla direttiva impone di ravvisare<br />

un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai<br />

fini del riconoscimento dello status di rifugiato, senza che il percorso ermeneutico<br />

da compiere nel rispetto di tali cr<strong>it</strong>eri potesse spingere verso risultati<br />

incompatibili con quelli consent<strong>it</strong>i dal dir<strong>it</strong>to interno. La Corte ha riconosciuto<br />

direttamente lo status di rifugiato, per cui risulta assorb<strong>it</strong>a la domanda subordinata<br />

di declaratoria del dir<strong>it</strong>to di asilo, nonché di riconoscimento del dir<strong>it</strong>to<br />

al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi uman<strong>it</strong>ari.<br />

7. – (13 ottobre 2008, n. 25038 e 25039 - Pres. Carbone, Rel. Travaglino)<br />

L’Ist<strong>it</strong>uto previdenza per il settore mar<strong>it</strong>timo chiede al Tribunale di<br />

Napoli la dichiarazione di fallimento della Silver Shipping ltd che non paga<br />

i contributi previdenziali, ma la società propone regolamento di giurisdizione,<br />

sostenendo di aver già trasfer<strong>it</strong>o la sede nelle Isole Vergini prima dell’istanza<br />

di fallimento e di non avere rappresentanza in Italia e, in subordine,<br />

che la pretesa f<strong>it</strong>tizietà del trasferimento, della quale, peraltro, non sarebbe<br />

stata offerta alcuna prova, non potrebbe essere oggetto di trattazione in sede<br />

di regolamento. Nel frattempo il Tribunale di Napoli indica come competente<br />

per la dichiarazione di fallimento il Tribunale di Venezia, che propone istanza<br />

di regolamento necessario di competenza. Anche questa causa è stata rimessa<br />

alle Sezioni un<strong>it</strong>e sul presupposto che la decisione sulla giurisdizione risultasse<br />

assorbente rispetto alla competenza. Le Sezioni un<strong>it</strong>e r<strong>it</strong>engono anz<strong>it</strong>utto<br />

di dover analizzare la reale natura del trasferimento di sede della ltd alla<br />

luce del comb. disp. artt. 9 l. fall. (che si pone a tutela dei cred<strong>it</strong>ori) e 25, l. 31<br />

maggio 1995, n. 218 (che induce ad affermare la persistenza della giurisdizione<br />

del giudice <strong>it</strong>aliano in presenza di un trasferimento verso l’estero solo<br />

f<strong>it</strong>tizio). I giudici di piazza Cavour invocano anche l’art. 10, l.fall. che leg<strong>it</strong>tima<br />

il giudice <strong>it</strong>aliano a dichiarare il fallimento di imprend<strong>it</strong>ori individuali o<br />

collettivi entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese a con


panorami 285<br />

dizione che l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima. In<br />

altri termini, la giurisdizione del giudice <strong>it</strong>aliano è esclusa nei soli casi di<br />

effettivo e tempestivo trasferimento della sede sociale all’estero, ma non anche<br />

nei casi di trasferimento f<strong>it</strong>tizio o fraudolento, cioè allo scopo di sottrarsi<br />

alle proprie responsabil<strong>it</strong>à patrimoniali da tempo accertate, quantificate e<br />

contestate. Anche ai sensi dell’art. 3, par. 1, del reg. Ce 1346/2000, il trasferimento<br />

all’estero della sede legale di una società, avvenuto senza il rispetto<br />

dei termini previsti dalla l.fall., lascia presumere che la coincidenza della sede<br />

effettiva con la sede legale debba continuare ad operare con riferimento alla<br />

sede anteriore. Accertata la giurisdizione del giudice <strong>it</strong>aliano, le Sezioni un<strong>it</strong>e<br />

hanno dichiarato la competenza a conoscere sull’istanza di fallimento del Tribunale<br />

di Napoli. Come osservato dal giudice veneziano, la pronuncia di incompetenza<br />

del Tribunale partenopeo si fonda sulla circostanza, contraddetta<br />

per tabulas, secondo la quale il trasferimento della sede legale da Venezia a<br />

Napoli sarebbe avvenuto entro l’anno al depos<strong>it</strong>o dell’istanza di fallimento.<br />

Tale depos<strong>it</strong>o risulta invece in data anteriore al periodo annuale indicato come<br />

ininfluente, ai fini della competenza terr<strong>it</strong>oriale, dal secondo comma dell’art.<br />

9 l. fall., con conseguente inoperativ<strong>it</strong>à del meccanismo di conservazione<br />

di cui alla norma c<strong>it</strong>ata e competenza, nello specifico, del primo giudice<br />

ad<strong>it</strong>o.<br />

8. – (13 novembre 2008, n. 27145 - Pres. Carbone, Rel. Morelli) La<br />

Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, dichiara di applicare il principio<br />

di dir<strong>it</strong>to enunciato dalla relativa sentenza di rinvio della Cassazione, per cui<br />

ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato<br />

vegetativo permanente, con conseguente radicale incapac<strong>it</strong>à di rapportarsi al<br />

mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in v<strong>it</strong>a mediante un sondino nasogastrico<br />

che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore<br />

che lo rappresenta, e nel contradd<strong>it</strong>torio con il curatore speciale, il giudice<br />

può autorizzare la disattivazione di tale presidio san<strong>it</strong>ario (fatta salva<br />

l’applicazione delle misure sugger<strong>it</strong>e dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse<br />

del paziente), unicamente in presenza di due precisi presupposti<br />

enunciati dalla stessa Corte. I giudici di mer<strong>it</strong>o hanno accolto l’istanza congiunta<br />

del tutore e del curatore speciale che sono stati autorizzati a disporre<br />

l’interruzione del trattamento di sostegno v<strong>it</strong>ale artificiale. Il P.G. presso la<br />

Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione. L’impugnazione è stata<br />

dichiarata insuscettibile di esame e inammissibile, perché il P.M. presso la<br />

corte di mer<strong>it</strong>o è carente della leg<strong>it</strong>timazione a proporla. Il potere di impugnazione<br />

del P.M. è specificamente disciplinato dall’art. 72 c.p.c. che, testualmente,<br />

lo lim<strong>it</strong>a alle sentenze relative a cause matrimoniali (escluse quelle<br />

di separazione) ed alle sentenze che dichiarino l’efficacia o l’inefficacia di<br />

sentenze straniere relative a cause matrimoniali, nonché esteso interpretativamente<br />

alle cause che questi avrebbe potuto proporre. Nella specie, il P.G. di<br />

Milano si è qualificato come interventore necessario, con implic<strong>it</strong>o riferi


286<br />

rivista di dir<strong>it</strong>to processuale<br />

mento appunto alle cause sullo stato e capac<strong>it</strong>à delle persone (di cui all’art. 70,<br />

comma 1º, n. 3, c.p.c.). La Corte ha ribad<strong>it</strong>o il principio consolidato (anche in<br />

tema di stato e capac<strong>it</strong>à delle persone) per cui fuori dai casi summenzionati,<br />

anche nelle ipotesi in cui il P.M. debba intervenire a pena di null<strong>it</strong>à, egli<br />

non è leg<strong>it</strong>timato all’impugnazione. Il difetto di leg<strong>it</strong>timazione del P.G. all’impugnativa<br />

per cassazione è stato r<strong>it</strong>enuto sotto ogni aspetto insuperabile.<br />

9. – (7 ottobre 2008, n. 24716 - Pres. Corona, Rel. Merone) Una S.p.a.,<br />

dopo aver stipulato con la Regione Campania ed il commissariato di Governo<br />

una convenzione con la quale le si affidava l’esecuzione di interventi di bonifica<br />

e ripristino ambientale di s<strong>it</strong>i inquinati, conviene in giudizio, dinanzi al<br />

Tribunale di Napoli, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Commissario<br />

di Governo per l’emergenza bonifiche e quello per l’emergenza rifiuti nonché<br />

la Regione Campania, per accertare l’inadempimento dei convenuti agli obblighi<br />

previsti dalla convenzione, con conseguente condanna dei medesimi<br />

all’adempimento ed al risarcimento dei danni. Le parti convenute spiegano<br />

domanda riconvenzionale ed eccepiscono, preliminarmente, il difetto di giurisdizione<br />

del giudice civile. Propongono inoltre regolamento diretto ad ottenere<br />

la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Nelle<br />

more del giudizio sulla giurisdizione, le parti rinunciano alle rispettive domande<br />

proposte nel giudizio di mer<strong>it</strong>o. Secondo le Sezioni un<strong>it</strong>e, la rinuncia<br />

al giudizio di mer<strong>it</strong>o comporta il venir meno dell’interesse alla decisione del<br />

regolamento di giurisdizione, che cost<strong>it</strong>uisce un procedimento incidentale rispetto<br />

a quello principale. Il che comporta la dichiarazione di inammissibil<strong>it</strong>à<br />

del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.<br />

Infatti, la proposizione dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione<br />

dà luogo ad un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale)<br />

in seno al quale l’istanza medesima è stata proposta; per cui il venir meno<br />

dell’uno travolge necessariamente l’altra, non sussistendo più il presupposto<br />

necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibil<strong>it</strong>à per<br />

sopravvenuta carenza di interesse.<br />

10. – (18 novembre 2008, n. 27331 - Pres. Carbone, Rel. Amoroso) Un<br />

ingegnere, trasfer<strong>it</strong>o dai ruoli della Regione Liguria all’amministrazione comunale<br />

di Messina, chiede l’accertamento del dir<strong>it</strong>to alla superiore qualifica<br />

di direttore di ripartizione, le differenze retributive, nonché ilrisarcimento<br />

dei danni. Il Comune, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>osi in giudizio, eccepisce pregiudizialmente<br />

il difetto di giurisdizione del giudice civile e propone ricorso per regolamento<br />

di giurisdizione.LeSezioni un<strong>it</strong>e, decidono sul regolamento proposto, dichiarando<br />

la giurisdizione del giudice civile lim<strong>it</strong>atamente alle domande di condanna<br />

dell’amministrazione al pagamento dei compensi per incarichi professionali<br />

svolti successivamente al 30 giugno 1998, nonché di condanna al risarcimento<br />

del danno per omesso conferimento di incarichi professionali successivamente<br />

alla data predetta; dichiarano, invece, la giurisdizione del giu


panorami 287<br />

dice amministrativo per tutte le altre domande proposte contro il Comune di<br />

Messina. Avverso questa ordinanza il privato propone ricorso per correzione<br />

di errori e revocazione, deducendo che tale decisione risulta essere ingiusta<br />

perché basata su fatti in contrasto con gli atti di causa. Le Sezioni un<strong>it</strong>e dichiarano<br />

inammissibile il ricorso proposto ex art. 391 bis c.p.c., in quanto viola<br />

l’art. 366 bis c.p.c. Nella specie non solo manca nel ricorso la formulazione<br />

del ques<strong>it</strong>o di dir<strong>it</strong>to, ma neppure è indicato con precisione e chiarezza<br />

quale sia l’errore di fatto che in ipotesi possa sussumersi nella fattispecie dell’art.<br />

395, n. 4, c.p.c.<br />

Gina Gioia<br />

Ricercatore<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Padova

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