cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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egli risiede, in qualunque luogo del territorio dell’Unione essa si trovi, dando con ciò una prima<br />
grande conferma istituzionale del concetto di “democrazia glocale”.<br />
26) Tale carattere transnazionale della “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione” si rintraccia pure nel diritto politico<br />
in cui essa trova la sua piena realizzazione ovvero per quanto riguarda il Parlamento Europeo.<br />
Infatti, secondo la Carta predetta, “ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità<br />
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei<br />
cittadini di detto Stato” 32 . In tal modo si conferma il carattere transnazionale del Parlamento Europeo,<br />
proprio in quanto rappresentativo dei cittadini europei in quanto tali, dato che sono essi propriamente<br />
il vero suo corpo elettorale (attivo e passivo) anche all’interno del territorio del singolo<br />
Stato membro.<br />
27) Proprio perciò la stessa “Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione” stabilisce non solo la legittimità,<br />
ma persino la necessità dell’esistenza di “partiti politici a livello dell’Unione”, dato che essi<br />
“contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione” in quanto tali, a prescindere<br />
dall’appartenenza nazionale dei cittadini europei e viceversa in connessione ai loro rispettivi<br />
grandi orientamenti politici di fondo 33 .<br />
28) Sulla base di questa duplice <strong>cittadinanza</strong>, nazionale ed europea, diventa dunque possibile una<br />
“vita democratica dell’Unione”, dal momento che l’UE riconosce la condizione essenziale della<br />
democrazia ossia “rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano<br />
di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi” 34 . Il rispetto di tale<br />
principio fa scaturire, per l’avvento di una vita democratica dell’Unione, almeno tre conseguenze<br />
condivisibili da qualsiasi persona residente nell’UE.<br />
29) Una prima conseguenza del rispetto dell’uguaglianza dei cittadini e quindi della possibilità di<br />
una vita democratica dell’Unione è il riconoscimento da parte dell’UE delle diversità delle concezioni<br />
personali del mondo e della vita, e quindi delle organizzazioni che ne sono l’espressione ovvero<br />
sia “le Chiese e le associazioni o comunità religiose”, sia le opposte “organizzazioni filosofiche e<br />
non confessionali” 35 . L’UE riconosce il rispettivo status di cui ognuna di esse gode all’interno di<br />
ogni singolo Stato membro, rinunciando con ciò a ricercarne per ciascuna uno valido per l’Unione<br />
in quanto tale. Tuttavia, data l’universalità propria di tali organizzazioni, non può non imporsi<br />
l’attenzione su di esse anche a livello dell’Unione, la quale, “riconoscendone l’identità e il contributo<br />
specifico”, “mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare” con esse 36 . Tale disposizione positiva<br />
dell’UE è alla base di una concezione laica, e quindi non clericale, ma nemmeno laicistica e<br />
tanto meno anticlericale, della vita democratica dell’Unione. Proprio sulla base di tale concezione<br />
laica, l’UE anzi si discosta pure dalla semplice opzione multiculturalistica, che lascia ogni posizione<br />
chiusa in se stessa, e si propone invece come agente promotore del dialogo interculturale fra tali diverse<br />
posizioni.<br />
30) Una seconda conseguenza del rispetto dell’uguaglianza dei cittadini e quindi della possibilità di<br />
una vita democratica dell’Unione è il fatto che l’UE “riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali<br />
al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo fra tali<br />
parti, nel rispetto della loro autonomia.” 37 In tal modo si rende possibile un confronto fra associazioni<br />
degli imprenditori e quelle dei lavoratori (dipendenti) a proposito di problemi sociali, come<br />
quelli della crescita e dell’occupazione, che sono sempre più comuni alle pur diverse realtà nazionali<br />
ed esigono, in presenza di un mercato interno unico e persino di una moneta unica, delle soluzioni<br />
32 Vedi art. I-10 TCE, ma anche nella CDFU (art. II-99, secondo la numerazione del TCE), nonché all’art. 19, par. 2, del<br />
trattato sulla Comunità europea.<br />
33 Vedi art. II-72, par. 2 (secondo la numerazione del TCE) della CDFU.<br />
34 Vedi art. I-45 TCE, il cui contenuto è espressamente previsto sia da collocare nel nuovo titolo II (“Disposizioni rela-<br />
tive ai principi democratici”) del TUE.<br />
35 Vedi art. I-52 TCE, il cui contenuto è espressamente previsto sia da collocare alla fine del titolo II, sulle disposizioni<br />
di applicazione generale, del TFU.<br />
36 Ibidem.<br />
37 Vedi art. I-48 TCE, il cui contenuto è espressamente previsto sia da collocare all’inizio del capo sulla politica sociale<br />
del TFU.