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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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Quanto all’approvazione del progetto di trattato, il PE dava una prima sommaria valutazione di<br />

quest’ultimo già con la risoluzione del 26 giugno 1997 “sulla riunione del Consiglio europeo di<br />

Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997”, a proposito delle conclusioni della “Conferenza intergovernativa”.<br />

Nel quadro di un giudizio stavolta sostanzialmente positivo, si evidenziava peraltro che il<br />

PE:<br />

- “rileva, con riserva di un esame dettagliato del testo definitivo, che le revisioni del trattato concordate, pur comportando<br />

progressi in alcuni settori importanti, non assicurano quanto necessario in un certo numero di altri settori e non affrontano<br />

alcune questioni che devono essere definite prima dell’adesione di nuovi membri all’Unione”;<br />

- per quanto riguarda lo SLSG “deplora, tuttavia, il numero di decisioni da adottarsi all'unanimità, la mancanza di un<br />

adeguato controllo parlamentare e giudiziario, i complicati accordi tesi a inserire l'accordo di Schengen nel trattato e a<br />

conformare le posizioni di taluni Stati membri”;<br />

- “esprime in primo luogo la sua preoccupazione per la mancanza di un effettivo progresso nel processo decisionale nell'ambito<br />

della politica estera e di sicurezza comune, che consente tuttora di bloccare le decisioni e non precisa il ruolo e<br />

lo status dell'Alto rappresentante dell'Unione europea in questo settore”;<br />

- “resta dubbioso sul fatto che il nuovo quadro del trattato per la PESC e la politica di difesa, integrando le "missioni<br />

Petersberg" nel trattato, possa favorire progressi effettivi”;<br />

- “deplora che non sia stato possibile procedere verso un calendario vincolante per l'integrazione dell'UEO nell'UE”<br />

[…];<br />

- “manifesta la sua insoddisfazione per la revisione dell'articolo 113 concernente le relazioni economiche esterne e più<br />

specificamente per l'incapacità di giungere a una politica commerciale completa in presenza di un adeguato controllo<br />

parlamentare e per la minaccia nei confronti dell'efficacia di tale politica”;<br />

- “esprime il proprio disappunto per il fatto che le riforme istituzionali, in particolare l'estensione della votazione a<br />

maggioranza qualificata, non siano sufficienti per un futuro ampliamento […]”;<br />

- “deplora che non siano state recepite le proposte riguardanti la personalità giuridica dell'Unione”;<br />

- “si oppone al protocollo sulla sede delle istituzioni […]”;<br />

- “deplora che la necessità di un coordinamento delle politiche economiche non sia stata presa sufficientemente in considerazione<br />

nei grandi orientamenti delle politiche economiche sottoposti al Consiglio europeo […]”<br />

- per quanto riguarda il settore “giustizia e affari interni”: “è estremamente preoccupato, tuttavia, del deficit democratico<br />

causato non solo dal fatto che negoziati e accordi in questo settore rimangono interamente ed esclusivamente nelle<br />

mani dei governi, ma anche del fatto che non è stato chiarito quale Corte possa eventualmente esercitare controlli giudiziari”.<br />

III. Il Trattato di Amsterdam<br />

Infine i ministri degli esteri degli Stati membri procedevano alla firma, il 2 ottobre 1997, del<br />

trattato di Amsterdam, “che modifica il trattato sull’Unione Europea, i trattati che istituiscono<br />

le Comunità Europee e alcuni atti connessi”.<br />

Il Trattato di Amsterdam si presentava in primo luogo quanto mai voluminoso, per la semplice ragione<br />

che esso conteneva pure: a) una serie di “Protocolli”, b) l’“Atto finale” della CIG, c) una serie<br />

di “Dichiarazioni” e, soprattutto, d) le versioni consolidate dei due principali trattati costitutivi ossia<br />

di quello dell’Unione Europea e di quello della Comunità Europea, ben distinti, ma insieme coordinati<br />

tra loro nell’ambito di quel famoso “testo unico” semplificato, richiesto dallo stesso Consiglio<br />

europeo nel suo tentativo di fornire un’immagine unitaria dell’Unione Europea, pur nel mantenimento<br />

della struttura a pilastri di essa.<br />

Il Trattato di Amsterdam come tale, in quanto semplice trattato emendativo, mancava persino di un<br />

preambolo e si limitava a prevedere, nelle sue tre parti, rispettivamente: le “modifiche di merito”<br />

(artt. 1-5), la “semplificazione” (artt. 6-11) e le “disposizioni generali e finali” (artt. 12-15).<br />

La Parte prima, relativa alle “Modifiche di merito” conteneva le modifiche apportate rispettivamente<br />

al trattato dell’Unione Europea (art. 1), al trattato della Comunità Europea (art. 2), al trattato della<br />

CECA (art. 3), al trattato della CEEA (art. 4) e all’atto relativo all’elezione dei rappresentanti nel<br />

Parlamento Europeo a suffragio universale diretto (art. 5).<br />

Per quanto riguarda l’articolo 1 relativo alle modifiche apportate al trattato dell’Unione Europea, si<br />

prevedeva:<br />

1) per quanto riguarda il suo Preambolo:

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