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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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- il diritto di tutti gli Stati membri dell’UE a “partecipare a pieno titolo e in condizioni di parità alla programmazione e<br />

alle decisioni dell’UEO”<br />

g) per l’articolo J.8:<br />

- il conferimento al segretario generale del Consiglio delle funzioni di “Alto rappresentante” per la PESC<br />

- l’eventuale nomina di “un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici”<br />

h) per l’articolo J.9:<br />

- l’obbligo per gli Stati membri di difendere “le posizioni comuni” dell’UE nell’ambito delle organizzazioni internazionali<br />

e delle conferenze internazionali, a cui partecipano<br />

i) per l’articolo J.13:<br />

- la norma in base alla quale “le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono l’adozione” delle decisioni,<br />

prese di regola all’unanimità nel campo della PESC, da parte del Consiglio<br />

- la norma in base alla quale, nel caso di un’astensione motivata con relativa dichiarazione formale, lo Stato membro<br />

“non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l’Unione”, nonché la clausola in base alla quale<br />

“la decisione non è adottata” se in sede di Consiglio si registrano gli Stati membri con astensione motivata rappresentino<br />

più di un terzo dei voti<br />

- la previsione di deliberazioni a maggioranza qualificata (con soglia di 62 voti espressi da 10 membri) nei seguenti casi:<br />

1) adozione di azioni comuni, posizioni comuni o decisioni, prese comunque sulla base di una strategia comune; 2)<br />

adozione di decisioni relative all’attuazione di azioni comuni o posizioni comuni; nonché l’impossibilità della votazione<br />

nel caso di veto di uno Stato membro<br />

l) per l’articolo J.14:<br />

- l’obbligo del voto all’unanimità del Consiglio per l’autorizzazione della Commissione ad avviare negoziati per la conclusione<br />

di accordi internazionali in campo PESC e per la loro conclusione effettiva, nonché la clausola (estesa anche<br />

alla CSGAI) in base alla quale nessun accordo sarebbe stato vincolante per uno Stato che dichiarasse che tale accordo<br />

avrebbe dovuto conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale<br />

m) per l’articolo J.16:<br />

- il ruolo dell’Alto rappresentante per la PESC: assistere il Consiglio nelle questioni della PESC, contribuendo alla formulazione,<br />

preparazione e attuazione delle decisioni politiche conducendo un dialogo politico con terzi<br />

n) per l’articolo J.17:<br />

- il diritto dei cittadini europei di accesso ai documenti della PESC<br />

- attribuzione anche delle spese operative a carico del bilancio comunitario, tranne quelle derivanti da operazioni militari<br />

o della difesa, da attribuire a carico degli Stati membri prendenti parte a esse in base a un criterio di ripartizione basato<br />

sul prodotto nazionale lordo.<br />

La nuova PESC definita dal trattato di Amsterdam era perciò caratterizzata da un notevole divario<br />

tra i suoi obiettivi, comprensivi persino del compito di difendere “l’integrità dell’Unione” e la sicurezza<br />

delle sue “frontiere esterne”, e i mezzi atti a conseguirli.<br />

Infatti la difesa comune, le nuove “operazioni” militari, l’integrazione dell’UEO nell’Unione, la politica<br />

di sicurezza e di difesa comune (PESD) e la stessa semplice “cooperazione nel settore degli<br />

armamenti” erano delle mere eventualità “futuribili”, dipendenti esclusivamente dagli Stati membri<br />

o al massimo dalle decisioni all’unanimità del Consiglio europeo. 233 A quest’ultima condizione sottostavano<br />

pure le adozioni dei principi e degli orientamenti generali, nonché delle nuove “strategie<br />

comuni” della stessa PESC.<br />

Al Consiglio restava la competenza unicamente di adottare azioni comuni o posizioni comuni.<br />

Se assunte al di fuori di qualsiasi strategia comune o comunque riguardanti accordi internazionali,<br />

esse avrebbero peraltro dovuto essere adottate all’unanimità. Il principio dell’astensione costruttiva<br />

nel caso di questo tipo di votazione era peraltro vanificato dal fatto che l’astensione motivata, che<br />

avrebbe consentito al singolo Stato membro di non applicare la decisione comune senza peraltro<br />

impedire fosse presa dall’Unione, sarebbe riuscita, nel caso fosse stata assunta da un numero di Stati<br />

membri assommanti più di un terzo dei voti, ad annullare la decisione comune stessa.<br />

Solo se assunte in base a una strategia comune, le azioni comuni o le posizioni comuni avrebbero<br />

potuto essere adottate con voto a maggioranza qualificata (con soglia rafforzata), ma anch’esso sarebbe<br />

stato vanificato appena uno Stato membro avesse manifestato la propria intenzione di opporsi<br />

a tale decisione (potere di veto) e dunque si era in presenza di un’opportunità praticamente inesistente.<br />

233 L’unica nota positiva a proposito della PESD era data dalla proclamazione del diritto di ogni Stato membro a prendere<br />

parte a operazioni militari di difesa (e non più soltanto a quelli facenti parte dell’UEO).

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