cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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- “i trattati istitutivi organizzano già la forma di governo dell’Unione descrivendo la composizione delle sue istituzioni e<br />
stabilendo in quale misura e secondo quali modalità queste ultime esercitano le loro funzioni”;<br />
- “la Corte di giustizia ha stabilito che i trattati istitutivi delle Comunità rappresentano una “carta costituzionale””;<br />
- “i trattati prevedono che l’Unione rispetti l’identità nazionale degli Stati membri e che la <strong>cittadinanza</strong> dell’Unione costituisca<br />
un complemento della <strong>cittadinanza</strong> nazionale e non sostituisca quest’ultima”;<br />
- “deplorando che nel corso dell’attuale Conferenza intergovernativa non venga affrontata la riorganizzazione dei trattati<br />
e concordando con la Commissione sul fatto che al Consiglio europeo di Nizza dovranno essere decisi una procedura<br />
e un calendario concreto per realizzare tale lavoro”;<br />
- “l’adozione di una Costituzione Europea può essere solo il risultato di un ampio dibattito pubblico avviato secondo un<br />
processo democratico in seno all’Unione Europea e [..] la procedura non può quindi essere in alcun caso limitata ai soli<br />
negoziati intergovernativi”;<br />
In queste premesse il PE introduceva il tema della Costituzione, ponendo come tema dirimente<br />
l’inserimento della Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali nei trattati e attribuendo invece alla loro “riorganizzazione”<br />
ossia alla loro fusione in un testo unico un valore sostanzialmente simbolico, visto che<br />
già gli stessi trattati istitutivi erano la “carta costituzionale” europea.<br />
Con questa impostazione “morbida” la risoluzione passava poi a suggerire appunto la “necessità di<br />
una semplificazione e di una riorganizzazione dei trattati”, con queste argomentazioni:<br />
- “l’architettura dell’Unione non risponde alle domande di democrazia, trasparenza e semplificazione manifestata dai<br />
cittadini dell’Unione Europea e da quelli dei Paesi candidati”; perciò “solo un rimaneggiamento dei testi consentirebbe<br />
un approccio più razionale e più comprensibile per quanto concerne gli obiettivi e i mezzi della costruzione dell’Unione<br />
Europea”;<br />
- “ritiene che la forma assunta dai risultati delle varie CIG che si sono succedute, vale a dire un accumulo di trattati lunghi<br />
e complessi, sia divenuta difficilmente utilizzabile sia per gli addetti ai lavori, sia per i cittadini e che i trattati attuali<br />
vadano pertanto sostituiti da un “trattato quadro” unico, leggibile e breve, che preveda la fusione dell’Unione Europea<br />
e delle tre Comunità in un’unica entità; esso conterrebbe esclusivamente le disposizioni fondamentali di natura<br />
costituzionale, segnatamente gli obiettivi dell’Unione, la protezione dei <strong>diritti</strong> fondamentali, la <strong>cittadinanza</strong>,<br />
l’attribuzione e la ripartizione dei poteri e le questioni istituzionali, mentre tutte le altre disposizioni, in particolare quelle<br />
che disciplinano le politiche comuni, figurerebbero nei protocolli allegati al “trattato quadro””;<br />
- “[…] la ricomposizione dei trattati è perfettamente possibile sotto il profilo tecnico; si tratta dell’inizio di un processo<br />
di “costituzionalizzazione” a partire da una revisione “a diritto costante”, a prescindere dalle posizioni sulle riforme istituzionali<br />
necessarie”;<br />
Il PE dunque legava strettamente la parola “Costituzione” all’idea della sostituzione dei trattati esistenti<br />
con un “trattato quadro”, inteso soprattutto come un testo “unico, leggibile e breve”, alla portata<br />
dei cittadini, grazie al fatto che avrebbe contenuto solo le disposizioni di natura costituzionale,<br />
relegando tutte le disposizioni riguardanti le politiche e il funzionamento dell’Unione a una serie di<br />
protocolli allegati al trattato stesso. 317 Questa impostazione acc<strong>attiva</strong>nte tuttavia dava en passant per<br />
scontato che, proprio al servizio dell’unicità e snellezza del testo, esso avrebbe dovuto prevedere “la<br />
fusione dell’Unione Europea e delle tre Comunità in un’unica realtà” ossia una totale rivoluzione<br />
dell’assetto politico-istituzionale europeo. Perciò la semplice “ricomposizione dei trattati” era in realtà<br />
appunto questo: “si tratta dell’inizio di un processo di “costituzionalizzazione”” ovvero ce n’est<br />
qu’un début.<br />
Perciò la risoluzione entrava poi nel merito dei “motivi di una “costituzionalizzazione” dei trattati”,<br />
con queste argomentazioni:<br />
- “l’esistenza di una Costituzione europea presenterebbe il duplice vantaggio di offrire ai cittadini europei un testo di<br />
riferimento e di procedere all’imprescindibile semplificazione delle norme che regolano le istituzioni europee”;<br />
317 La riduzione dell’unico trattato alle sole disposizioni di natura costituzionale era un’ulteriore chance per un’efficace<br />
proposta di esso agli stessi cittadini europei. E tuttavia la previsione della riconduzione di tutte le “altre” disposizioni a<br />
una serie di “protocolli” allegati allo stesso trattato fondamentale andava in controtendenza rispetto sia al rapporto del<br />
gruppo dei tre saggi (testi distinti), sia al primo rapporto del gruppo di ricerca di Firenze, che prevedeva anche e soprattutto<br />
il mantenimento del trattato CE (come contenitore distinto e separato di tutte le disposizioni comunitarie non fondamentali).