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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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- “i trattati istitutivi organizzano già la forma di governo dell’Unione descrivendo la composizione delle sue istituzioni e<br />

stabilendo in quale misura e secondo quali modalità queste ultime esercitano le loro funzioni”;<br />

- “la Corte di giustizia ha stabilito che i trattati istitutivi delle Comunità rappresentano una “carta costituzionale””;<br />

- “i trattati prevedono che l’Unione rispetti l’identità nazionale degli Stati membri e che la <strong>cittadinanza</strong> dell’Unione costituisca<br />

un complemento della <strong>cittadinanza</strong> nazionale e non sostituisca quest’ultima”;<br />

- “deplorando che nel corso dell’attuale Conferenza intergovernativa non venga affrontata la riorganizzazione dei trattati<br />

e concordando con la Commissione sul fatto che al Consiglio europeo di Nizza dovranno essere decisi una procedura<br />

e un calendario concreto per realizzare tale lavoro”;<br />

- “l’adozione di una Costituzione Europea può essere solo il risultato di un ampio dibattito pubblico avviato secondo un<br />

processo democratico in seno all’Unione Europea e [..] la procedura non può quindi essere in alcun caso limitata ai soli<br />

negoziati intergovernativi”;<br />

In queste premesse il PE introduceva il tema della Costituzione, ponendo come tema dirimente<br />

l’inserimento della Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali nei trattati e attribuendo invece alla loro “riorganizzazione”<br />

ossia alla loro fusione in un testo unico un valore sostanzialmente simbolico, visto che<br />

già gli stessi trattati istitutivi erano la “carta costituzionale” europea.<br />

Con questa impostazione “morbida” la risoluzione passava poi a suggerire appunto la “necessità di<br />

una semplificazione e di una riorganizzazione dei trattati”, con queste argomentazioni:<br />

- “l’architettura dell’Unione non risponde alle domande di democrazia, trasparenza e semplificazione manifestata dai<br />

cittadini dell’Unione Europea e da quelli dei Paesi candidati”; perciò “solo un rimaneggiamento dei testi consentirebbe<br />

un approccio più razionale e più comprensibile per quanto concerne gli obiettivi e i mezzi della costruzione dell’Unione<br />

Europea”;<br />

- “ritiene che la forma assunta dai risultati delle varie CIG che si sono succedute, vale a dire un accumulo di trattati lunghi<br />

e complessi, sia divenuta difficilmente utilizzabile sia per gli addetti ai lavori, sia per i cittadini e che i trattati attuali<br />

vadano pertanto sostituiti da un “trattato quadro” unico, leggibile e breve, che preveda la fusione dell’Unione Europea<br />

e delle tre Comunità in un’unica entità; esso conterrebbe esclusivamente le disposizioni fondamentali di natura<br />

costituzionale, segnatamente gli obiettivi dell’Unione, la protezione dei <strong>diritti</strong> fondamentali, la <strong>cittadinanza</strong>,<br />

l’attribuzione e la ripartizione dei poteri e le questioni istituzionali, mentre tutte le altre disposizioni, in particolare quelle<br />

che disciplinano le politiche comuni, figurerebbero nei protocolli allegati al “trattato quadro””;<br />

- “[…] la ricomposizione dei trattati è perfettamente possibile sotto il profilo tecnico; si tratta dell’inizio di un processo<br />

di “costituzionalizzazione” a partire da una revisione “a diritto costante”, a prescindere dalle posizioni sulle riforme istituzionali<br />

necessarie”;<br />

Il PE dunque legava strettamente la parola “Costituzione” all’idea della sostituzione dei trattati esistenti<br />

con un “trattato quadro”, inteso soprattutto come un testo “unico, leggibile e breve”, alla portata<br />

dei cittadini, grazie al fatto che avrebbe contenuto solo le disposizioni di natura costituzionale,<br />

relegando tutte le disposizioni riguardanti le politiche e il funzionamento dell’Unione a una serie di<br />

protocolli allegati al trattato stesso. 317 Questa impostazione acc<strong>attiva</strong>nte tuttavia dava en passant per<br />

scontato che, proprio al servizio dell’unicità e snellezza del testo, esso avrebbe dovuto prevedere “la<br />

fusione dell’Unione Europea e delle tre Comunità in un’unica realtà” ossia una totale rivoluzione<br />

dell’assetto politico-istituzionale europeo. Perciò la semplice “ricomposizione dei trattati” era in realtà<br />

appunto questo: “si tratta dell’inizio di un processo di “costituzionalizzazione”” ovvero ce n’est<br />

qu’un début.<br />

Perciò la risoluzione entrava poi nel merito dei “motivi di una “costituzionalizzazione” dei trattati”,<br />

con queste argomentazioni:<br />

- “l’esistenza di una Costituzione europea presenterebbe il duplice vantaggio di offrire ai cittadini europei un testo di<br />

riferimento e di procedere all’imprescindibile semplificazione delle norme che regolano le istituzioni europee”;<br />

317 La riduzione dell’unico trattato alle sole disposizioni di natura costituzionale era un’ulteriore chance per un’efficace<br />

proposta di esso agli stessi cittadini europei. E tuttavia la previsione della riconduzione di tutte le “altre” disposizioni a<br />

una serie di “protocolli” allegati allo stesso trattato fondamentale andava in controtendenza rispetto sia al rapporto del<br />

gruppo dei tre saggi (testi distinti), sia al primo rapporto del gruppo di ricerca di Firenze, che prevedeva anche e soprattutto<br />

il mantenimento del trattato CE (come contenitore distinto e separato di tutte le disposizioni comunitarie non fondamentali).

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