cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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European Parliament<br />
Committee on petitions<br />
The Secretariat<br />
Rue Wiertz<br />
B-1047 BRUSSELS<br />
La commissione per le petizioni è composta da 40 deputati e presieduta da un presidente e 4 vicepresidenti.<br />
Quale seguito viene dato a una petizione ricevibile?<br />
Se l'oggetto della petizione inviata riguarda uno dei settori di attività dell'Unione europea, la petizione<br />
è di norma dichiarata ricevibile dalla commissione per le petizioni, che prende una decisione<br />
sul seguito da darle, a norma del regolamento.<br />
Quale che sia la decisione adottata, la commissione per le petizioni ne informa senza indugio il firmatario.<br />
A seconda delle circostanze, la commissione per le petizioni può: chiedere alla Commissione europea<br />
di avviare un'indagine preliminare e fornire informazioni riguardo al rispetto della legislazione<br />
comunitaria pertinente, deferire la petizione ad altre commissioni del Parlamento europeo con richiesta<br />
di informazioni o di ulteriori azioni (una commissione parlamentare può ad esempio tenere<br />
conto di una petizione nell'ambito delle proprie attività legislative), in casi eccezionali, presentare<br />
una relazione al Parlamento da sottoporre a votazione in Aula o effettuare un sopralluogo informativo,<br />
o compiere qualsiasi altro passo giudicato opportuno per risolvere un determinato problema.<br />
La commissione per le petizioni si riunisce di norma ogni mese, eccettuato il mese di agosto, quando<br />
il Parlamento è in vacanza. La commissione è assistita da una segreteria permanente che svolge<br />
un ruolo consultivo e prepara le riunioni della commissione.<br />
Se la commissione per le petizioni può richiedere la cooperazione delle autorità nazionali o locali di<br />
uno Stato membro nel tentativo di risolvere un problema sollevato dal firmatario di una petizione,<br />
essa non può tuttavia ignorare le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri.<br />
Poiché il Parlamento europeo non è un'autorità giudiziaria, esso non può pronunciarsi sulle decisioni<br />
adottate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri né revocarle. Le petizioni che perseguono<br />
tali obiettivi sono irricevibili.<br />
Consultare:<br />
Articolo 192 del regolamento<br />
Irricevibilità di una petizione<br />
Se una petizione non rientra in un settore di attività dell'Unione europea, essa è dichiarata irricevibile.<br />
Ciò può essere dovuto al fatto che l'oggetto della petizione rientra chiaramente nella sfera di responsabilità<br />
e di competenza dello Stato membro.<br />
Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione per le petizioni sono archiviate e ad esse non<br />
viene più dato alcun seguito. La commissione per le petizioni notifica comunque al firmatario la<br />
propria decisione.<br />
A seconda dell'oggetto della petizione, la commissione per le petizioni può suggerire al firmatario<br />
di rivolgersi a un organismo non comunitario (ad esempio, la Corte europea dei <strong>diritti</strong> dell'uomo) o<br />
nazionale (ad esempio, il difensore civico nazionale o la commissione per le petizioni del parlamento<br />
nazionale).<br />
N. B. Le questioni inerenti alla c<strong>attiva</strong> amministrazione in seno alle Istituzioni o agli organi dell'Unione<br />
europea vanno inviate al Mediatore europeo.<br />
Consultare:<br />
Mediatore europeo<br />
Pubblicità delle petizioni<br />
Le petizioni, corredate dei rispettivi numeri e autori, o dell'autore principale per le petizioni colletti-