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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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European Parliament<br />

Committee on petitions<br />

The Secretariat<br />

Rue Wiertz<br />

B-1047 BRUSSELS<br />

La commissione per le petizioni è composta da 40 deputati e presieduta da un presidente e 4 vicepresidenti.<br />

Quale seguito viene dato a una petizione ricevibile?<br />

Se l'oggetto della petizione inviata riguarda uno dei settori di attività dell'Unione europea, la petizione<br />

è di norma dichiarata ricevibile dalla commissione per le petizioni, che prende una decisione<br />

sul seguito da darle, a norma del regolamento.<br />

Quale che sia la decisione adottata, la commissione per le petizioni ne informa senza indugio il firmatario.<br />

A seconda delle circostanze, la commissione per le petizioni può: chiedere alla Commissione europea<br />

di avviare un'indagine preliminare e fornire informazioni riguardo al rispetto della legislazione<br />

comunitaria pertinente, deferire la petizione ad altre commissioni del Parlamento europeo con richiesta<br />

di informazioni o di ulteriori azioni (una commissione parlamentare può ad esempio tenere<br />

conto di una petizione nell'ambito delle proprie attività legislative), in casi eccezionali, presentare<br />

una relazione al Parlamento da sottoporre a votazione in Aula o effettuare un sopralluogo informativo,<br />

o compiere qualsiasi altro passo giudicato opportuno per risolvere un determinato problema.<br />

La commissione per le petizioni si riunisce di norma ogni mese, eccettuato il mese di agosto, quando<br />

il Parlamento è in vacanza. La commissione è assistita da una segreteria permanente che svolge<br />

un ruolo consultivo e prepara le riunioni della commissione.<br />

Se la commissione per le petizioni può richiedere la cooperazione delle autorità nazionali o locali di<br />

uno Stato membro nel tentativo di risolvere un problema sollevato dal firmatario di una petizione,<br />

essa non può tuttavia ignorare le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri.<br />

Poiché il Parlamento europeo non è un'autorità giudiziaria, esso non può pronunciarsi sulle decisioni<br />

adottate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri né revocarle. Le petizioni che perseguono<br />

tali obiettivi sono irricevibili.<br />

Consultare:<br />

Articolo 192 del regolamento<br />

Irricevibilità di una petizione<br />

Se una petizione non rientra in un settore di attività dell'Unione europea, essa è dichiarata irricevibile.<br />

Ciò può essere dovuto al fatto che l'oggetto della petizione rientra chiaramente nella sfera di responsabilità<br />

e di competenza dello Stato membro.<br />

Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione per le petizioni sono archiviate e ad esse non<br />

viene più dato alcun seguito. La commissione per le petizioni notifica comunque al firmatario la<br />

propria decisione.<br />

A seconda dell'oggetto della petizione, la commissione per le petizioni può suggerire al firmatario<br />

di rivolgersi a un organismo non comunitario (ad esempio, la Corte europea dei <strong>diritti</strong> dell'uomo) o<br />

nazionale (ad esempio, il difensore civico nazionale o la commissione per le petizioni del parlamento<br />

nazionale).<br />

N. B. Le questioni inerenti alla c<strong>attiva</strong> amministrazione in seno alle Istituzioni o agli organi dell'Unione<br />

europea vanno inviate al Mediatore europeo.<br />

Consultare:<br />

Mediatore europeo<br />

Pubblicità delle petizioni<br />

Le petizioni, corredate dei rispettivi numeri e autori, o dell'autore principale per le petizioni colletti-

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