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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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fronte ai risultati del totale fallimento economico dei regimi comunisti, vero motivo determinante<br />

della loro crisi. In tal modo la BERS, proiezione finanziaria della Comunità Europea, sarebbe stata<br />

destinata a svolgere per tali Paesi un ruolo analogo a quello giocato a suo tempo dall’americano<br />

Piano Marshall per i Paesi dell’Europa occidentale.<br />

A maggior ragione, nella prospettiva della immediata costruzione di un’Unione Europea, basata innanzi<br />

tutto sulla preliminare realizzazione dell’Atto unico e in particolare sulla creazione di<br />

“un’area senza frontiere interne”, che richiedeva in primo luogo una cooperazione in materia di<br />

“politica d’asilo”, 112 veniva firmata in successione da tutti gli Stati membri la Convenzione di Dublino<br />

del 15 giugno 1990 (con firma rinnovata a Roma il 7 dicembre 1990 e a Lussemburgo il 13<br />

giugno 1991) “sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo<br />

presentata in uno degli Stati membri delle Comunità Europee”, primo atto di quella “cooperazione<br />

nei settori della giustizia e degli affari interni”, che costituirà il “terzo pilastro” della futura Unione<br />

Europea.<br />

Come effetto immediato della prima firma della Convenzione di Dublino e della perdurante assenza<br />

di un accordo globale comunitario in materia di “libera circolazione delle persone”, i cinque Stati<br />

membri firmatari dell’accordo originario di Schengen del 1985 decidevano di darne piena esecuzione<br />

con la firma della Convenzione d’applicazione del 19 giugno 1990, con la quale Belgio, Paesi<br />

Bassi, Lussemburgo, Francia e Germania davano inizio alla soppressione graduale dei controlli alle<br />

frontiere comuni. Ormai veniva perciò delineandosi il precedente di una “cooperazione rafforzata”<br />

tra un adeguato numero di Stati membri (che si sarebbe presto esteso ad altri ancora), la possibilità<br />

giuridica della quale sarà recepita successivamente all’interno dei futuri trattati come un modo strutturale<br />

di far avanzare il processo d’integrazione europea. In particolare l’accordo di Schengen verrà<br />

successivamente integrato, attraverso i futuri trattati, all’interno dell’acquis comunitario ossia delle<br />

acquisizioni giuridiche del diritto europeo, diventando uno degli obiettivi più ambiti dei futuri nuovi<br />

Stati membri. E oggi è anzi l’elemento più sensibilmente evidente dell’integrazione europea per<br />

chiunque viaggi all’interno dell’Europa unita.<br />

In tale dinamismo generale si svolgeva poi il Consiglio europeo di Dublino del 25-26 giugno 1990,<br />

che era già in grado di disporre di uno schema di progetto di Unione Politica, 113 che prevedeva una<br />

serie di quesiti per ognuno di questi punti di per sé irrinunciabili: a) l’obiettivo generale dell’Unione<br />

Politica, quanto a scopi, aspetti istituzionali e principi generali; b) la legittimazione democratica; c)<br />

l’efficienza e l’efficacia della Comunità e delle sue istituzioni; d) l’unità e la coerenza dell’azione<br />

internazionale della Comunità, quanto a scopi, processo decisionale e realizzazione. Nell’arco di<br />

quattro pagine era contenuta già l’intera costellazione problematica che interesserà la futura Unione<br />

Europea sino a tuttora.<br />

In particolare, per il punto a), si affermava fra l’altro:<br />

“L’unità e la coerenza delle sue politiche e azioni sarà assicurata attraverso istituzioni forti e democratiche. […]<br />

La trasformazione della Comunità da un’entità basata principalmente sull’integrazione economica e sulla cooperazione<br />

politica in un’unione di natura politica, comprendente una politica estera e di sicurezza comune, fa sorgere una serie di<br />

quesiti:<br />

a) scopo:<br />

[…] – come l’Unione includerà ed estenderà la nozione di una <strong>cittadinanza</strong> della Comunità, comportante <strong>diritti</strong> specifici<br />

(umani, politici, sociali, il diritto di libero movimento e residenza…) per i cittadini degli Stati membri in virtù di<br />

quegli Stati che appartengono all’Unione.”<br />

112 Una delle prime conseguenze del crollo del muro di Berlino e in genere della “cortina di ferro” fu l’afflusso immediato<br />

e massiccio nel territorio CEE di decine di migliaia di cittadini dei Paesi ancora a regime comunista (p.e. l’esodo<br />

degli Albanesi in Italia), che, in qualità di “profughi”, presentavano domanda d’asilo contemporaneamente presso più<br />

Stati membri, generando una enorme confusione amministrativa con un notevole rischio per la sicurezza pubblica soprattutto<br />

in vista della programmata “area senza frontiere interne”. La Convenzione di Dublino stabiliva i criteri<br />

d’individuazione dell’unico Stato membro competente ad accogliere la domanda d’asilo di una determinata persona.<br />

113 Tale schema era stato preparato in seguito alla prima riunione della conferenza interistituzionale preparatoria (prevista<br />

dalla risoluzione del PE) del 17 maggio 1990 e alle due riunioni, informale dei ministri degli esteri del 18 e 19 maggio<br />

1990 e ordinaria del Consiglio degli affari generali del 18 e 19 giugno 1990.

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