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Caccia - Associazione Cacciatori Bellunesi

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6<br />

PAGINA<br />

<strong>Caccia</strong> 2000 Luglio 2011<br />

L’angolo del Legale<br />

Omessa custodia armi<br />

Mi sono giunti, attraverso la redazione del Vostro giornale,<br />

alcuni quesiti su ciò che prescrive la legge circa la<br />

custodia delle armi.<br />

I RIfERImEntI nORmatIvI SOnO I SEGUEntI:<br />

Le fattispecie di omessa custodia di armi sono attualmente<br />

disciplinate dall’art. 20, 1° e 2° co., legge 18-4-1975,<br />

n. 110 nonché dall’art. 20 bis della stessa legge, introdotto<br />

dall’art. 9, 1° co., d.l. 13-5-1991, n. 152, convertito in legge<br />

12-7-1991, n. 203. La disposizione codicistica contenuta<br />

nell’art. 702 c.p., la cui formulazione precettiva è stata<br />

in parte riprodotta nel nuovo art. 20 bis da ultimo citato,<br />

è stata espressamente abrogata dall’art. 9, 2° co., d.l. 13-<br />

5-1991, n. 152, convertito in legge 12-7-1991, n. 203.<br />

Il 1° co. dell’art. 20 legge n. 110 del 1975 contiene due distinte<br />

ed autonome prescrizioni: l’una diretta genericamente<br />

a chiunque detenga armi ed esplosivi di qualsiasi<br />

genere; l’altra a chi eserciti professionalmente attività in<br />

materia di armi o di esplosivi ovvero sia autorizzato alla<br />

raccolta o collezione di armi. «La custodia delle armi di<br />

cui ai precedenti artt. 1 e 2 e degli esplosivi» - prevede la<br />

prima parte dell’art. 20, 1° co. - «deve essere assicurata<br />

con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica».<br />

La seconda parte dell’art. 20 legge n. 110 cit. prescrive<br />

«chi esercita professionalmente attività in materia di<br />

armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione<br />

di armi deve adottare e mantenere efficienti difese<br />

antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità<br />

di pubblica sicurezza».<br />

a cura dell’avv. Barbara Bastianon<br />

Il 2° co. dell’art. 20 legge n. 110 cit. sanziona l’inosservanza<br />

ai precetti dianzi descritti, stabilendo che «chiunque<br />

non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma<br />

è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con<br />

l’arresto da uno a tre mesi e con l’ammenda fino a lire un<br />

milione».<br />

I commi successivi sanzionano l’omessa denunzia di furto,<br />

smarrimento o rinvenimento di armi o di parti di esse<br />

o di esplosivi di qualunque natura.<br />

L’art. 20 bis legge n. 110 del 1975, introdotto dall’art. 9, 1°<br />

co., d.l. 13-5-1991, n. 152 convertito in legge 12-7-1991, n.<br />

203, sanziona al pari dell’abrogato art. 702 c.p., i comportamenti,<br />

attivi e negativi, che rendano armi ed esplosivi<br />

disponibili a persone le quali, a causa della minore età ovvero<br />

di stato di incapacità naturale nonché di mera inesperienza,<br />

potrebbero commettere reati contro la vita e<br />

l’incolumità personale. È punibile, «salvo che il fatto costituisca<br />

più grave reato», con l’arresto fino a due anni<br />

«chiunque consegna» - recita l’art. 20 bis, 1° co. - «a minori<br />

degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza<br />

dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci,<br />

a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio,<br />

un’arma fra quelle indicate nel 1° e 2° co. dell’art.<br />

2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici».<br />

CUStOdIa d’aRmI<br />

Prevista dall’art. 20 legge 18-4-1975, n. 110<br />

L’art. 20, 1° co., legge n. 110 del 1975 prescrive uno specifico<br />

dovere di custodia per coloro che detengono o<br />

comunque abbiano la disponibilità di armi da guerra o<br />

oggetti ad esse equiparati ovvero di armi comuni da sparo<br />

o di esplosivi.<br />

Le prescrizioni debbono essere osservate da chiunque<br />

detenga o disponga delle armi ed esplosivi nonché da<br />

coloro - quali i fabbricanti, commercianti e titolari di officine<br />

di riparazione - che esercitano professionalmente<br />

«attività» in materia di armi ed esplosivi ovvero hanno<br />

autorizzazioni alla raccolta o collezione.<br />

La ratio della norma è quella di imporre che siano osservate<br />

cautele idonee ad impedire che armi o esplosivi possano<br />

in qualsiasi modo venire in possesso di chiunque,<br />

all’insaputa o, comunque, al di fuori del controllo dell’autorità<br />

di sicurezza competente, frustrando in tal modo<br />

quel particolare rigore che, con le varie leggi in materia,<br />

il legislatore ha adottato allo scopo di prevenire una diffusione<br />

e circolazione incontrollata di armi e di esplosivi.<br />

Più semplicemente si è osservato che il bene giuridico tutelato<br />

è «l’interesse alla sicurezza pubblica» al cui scopo<br />

la norma espressamente prevede che la custodia delle<br />

armi deve essere assicurata con ogni diligenza. Questa

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