Caccia - Associazione Cacciatori Bellunesi
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6<br />
PAGINA<br />
<strong>Caccia</strong> 2000 Luglio 2011<br />
L’angolo del Legale<br />
Omessa custodia armi<br />
Mi sono giunti, attraverso la redazione del Vostro giornale,<br />
alcuni quesiti su ciò che prescrive la legge circa la<br />
custodia delle armi.<br />
I RIfERImEntI nORmatIvI SOnO I SEGUEntI:<br />
Le fattispecie di omessa custodia di armi sono attualmente<br />
disciplinate dall’art. 20, 1° e 2° co., legge 18-4-1975,<br />
n. 110 nonché dall’art. 20 bis della stessa legge, introdotto<br />
dall’art. 9, 1° co., d.l. 13-5-1991, n. 152, convertito in legge<br />
12-7-1991, n. 203. La disposizione codicistica contenuta<br />
nell’art. 702 c.p., la cui formulazione precettiva è stata<br />
in parte riprodotta nel nuovo art. 20 bis da ultimo citato,<br />
è stata espressamente abrogata dall’art. 9, 2° co., d.l. 13-<br />
5-1991, n. 152, convertito in legge 12-7-1991, n. 203.<br />
Il 1° co. dell’art. 20 legge n. 110 del 1975 contiene due distinte<br />
ed autonome prescrizioni: l’una diretta genericamente<br />
a chiunque detenga armi ed esplosivi di qualsiasi<br />
genere; l’altra a chi eserciti professionalmente attività in<br />
materia di armi o di esplosivi ovvero sia autorizzato alla<br />
raccolta o collezione di armi. «La custodia delle armi di<br />
cui ai precedenti artt. 1 e 2 e degli esplosivi» - prevede la<br />
prima parte dell’art. 20, 1° co. - «deve essere assicurata<br />
con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica».<br />
La seconda parte dell’art. 20 legge n. 110 cit. prescrive<br />
«chi esercita professionalmente attività in materia di<br />
armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione<br />
di armi deve adottare e mantenere efficienti difese<br />
antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità<br />
di pubblica sicurezza».<br />
a cura dell’avv. Barbara Bastianon<br />
Il 2° co. dell’art. 20 legge n. 110 cit. sanziona l’inosservanza<br />
ai precetti dianzi descritti, stabilendo che «chiunque<br />
non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma<br />
è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con<br />
l’arresto da uno a tre mesi e con l’ammenda fino a lire un<br />
milione».<br />
I commi successivi sanzionano l’omessa denunzia di furto,<br />
smarrimento o rinvenimento di armi o di parti di esse<br />
o di esplosivi di qualunque natura.<br />
L’art. 20 bis legge n. 110 del 1975, introdotto dall’art. 9, 1°<br />
co., d.l. 13-5-1991, n. 152 convertito in legge 12-7-1991, n.<br />
203, sanziona al pari dell’abrogato art. 702 c.p., i comportamenti,<br />
attivi e negativi, che rendano armi ed esplosivi<br />
disponibili a persone le quali, a causa della minore età ovvero<br />
di stato di incapacità naturale nonché di mera inesperienza,<br />
potrebbero commettere reati contro la vita e<br />
l’incolumità personale. È punibile, «salvo che il fatto costituisca<br />
più grave reato», con l’arresto fino a due anni<br />
«chiunque consegna» - recita l’art. 20 bis, 1° co. - «a minori<br />
degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza<br />
dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci,<br />
a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio,<br />
un’arma fra quelle indicate nel 1° e 2° co. dell’art.<br />
2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici».<br />
CUStOdIa d’aRmI<br />
Prevista dall’art. 20 legge 18-4-1975, n. 110<br />
L’art. 20, 1° co., legge n. 110 del 1975 prescrive uno specifico<br />
dovere di custodia per coloro che detengono o<br />
comunque abbiano la disponibilità di armi da guerra o<br />
oggetti ad esse equiparati ovvero di armi comuni da sparo<br />
o di esplosivi.<br />
Le prescrizioni debbono essere osservate da chiunque<br />
detenga o disponga delle armi ed esplosivi nonché da<br />
coloro - quali i fabbricanti, commercianti e titolari di officine<br />
di riparazione - che esercitano professionalmente<br />
«attività» in materia di armi ed esplosivi ovvero hanno<br />
autorizzazioni alla raccolta o collezione.<br />
La ratio della norma è quella di imporre che siano osservate<br />
cautele idonee ad impedire che armi o esplosivi possano<br />
in qualsiasi modo venire in possesso di chiunque,<br />
all’insaputa o, comunque, al di fuori del controllo dell’autorità<br />
di sicurezza competente, frustrando in tal modo<br />
quel particolare rigore che, con le varie leggi in materia,<br />
il legislatore ha adottato allo scopo di prevenire una diffusione<br />
e circolazione incontrollata di armi e di esplosivi.<br />
Più semplicemente si è osservato che il bene giuridico tutelato<br />
è «l’interesse alla sicurezza pubblica» al cui scopo<br />
la norma espressamente prevede che la custodia delle<br />
armi deve essere assicurata con ogni diligenza. Questa