Le autorità portuali [modalità compatibilità]
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LA GOVERNANCE DEI PORTI FRA DIRITTO<br />
INTERNO E DIRITTO COMUNITARIO<br />
Avv. Fulvio MEZZINA<br />
UFFICIO LEGALE<br />
AUTORITA’ PORTUALE DI BARI
Governace vocabolo utilizzato per la prima volta negli<br />
studi anglosassoni di scienze politiche e sociali. Fa<br />
riferimento alla compresenza di due fattori: a)<br />
l’esistenza di un sistema complesso; b) il ricorso alla<br />
flessibilità dei rapporti tra i soggetti del sistema.<br />
In ambito giuridico, utilizzato per designare un<br />
nuovo sistema di “governo” che passa da un modello<br />
orientato al controllo gerarchico ad uno<br />
caratterizzato da forme di cooperazione e interazione<br />
fra PP. AA. e soggetti privati, anche collettivi.
Il ruolo strategico della <strong>portuali</strong>tà<br />
In Italia il trasporto marittimo rappresenta la<br />
prima <strong>modalità</strong> di trasporto nel commercio estero<br />
delle merci: le importazioni attraverso il mare<br />
rappresentano il 61,2% del totale e le esportazioni<br />
rappresentano il 42 % del totale;<br />
nell’interscambio con i Paesi partner commerciali non<br />
appartenenti all’area europea le quote mare dell’import<br />
e dell’export salgono rispettivamente all’87% ed al 98%<br />
del totale.
DATI TRAFFICO AUTORITA’ PORTUALE DI BARI<br />
ANNO 2011<br />
PASSEGGERI 1.951.000<br />
DAI 644.828 DEL 1997<br />
CROCIERE 548.848<br />
DAI 25.853 DEL 1997<br />
MERCI MOVIMENTATE: 6.330.000 TON<br />
Da 2.410.096 del 1997<br />
CONTENITORI 10.560 TEU 3.215 nel 1997
Sintetica esposizione degli argomenti trattati:<br />
evoluzione della legislazione in materia portuale;<br />
compiti , funzioni ed ordinamento delle Autorità<br />
<strong>portuali</strong>;<br />
le attività economiche nei porti ed il relativo<br />
regime giuridico.
La disciplina dei porti italiani, in epoca antecedente<br />
alla riforma del 1994, era incentrata essenzialmente<br />
sulle norme e sui principi contenuti nel codice della<br />
navigazione e nel relativo regolamento di attuazione e<br />
su di un’articolata legislazione speciale che, fin dagli<br />
inizi del ‘900, aveva dato luogo alla istituzione, nei<br />
porti principali, di appositi Enti preposti alla loro<br />
gestione.
Si pensi:<br />
- al Consorzio autonomo del porto di Genova, istituito dalla<br />
legge 12 febbraio 1903, n. 50, successivamente confluita nel T. U.<br />
approvato con R. D. 16-1-1936 n. 801,;<br />
- al Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decretolegge<br />
14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929,<br />
n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
- al Consorzio per il porto di Civitavecchia di cui alla legge 9<br />
febbraio 1963, n. 223,<br />
- al Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decretolegge<br />
11 gennaio 1974, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed<br />
integrazioni.
Presso altri porti (Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina<br />
e Savona) furono invece istituite con la legge 9 ottobre 1967,<br />
n.961 le c.d. Aziende dei Mezzi Meccanici e Magazzini generali<br />
che erano preposte alla gestione dei mezzi meccanici di carico e<br />
scarico delle merci e dei relativi servizi, oltreché alla gestione di<br />
beni immobili e di pertinenze di proprietà dello Stato,<br />
funzionalmente destinati al servizio dei traffici marittimi. Nei<br />
porti dove non erano istituiti i predetti Enti, le funzioni<br />
amministrative competevano agli organi centrali e periferici del<br />
Ministero della Marina Mercantile che, prima della sua<br />
istituzione avvenuta nel 1946,operava come articolazione di altri<br />
Dicasteri (di volta in volta, della Marina, dei Trasporti marittimi<br />
e ferroviari, dell’Industria e del commercio, etc.).
Gli Enti-porto, pur nelle diverse denominazioni, erano<br />
qualificati espressamente, dalla legge istitutiva o dalla<br />
giurisprudenza, come enti pubblici economici ed erano<br />
accomunati dalla caratteristica di svolgere, nel contempo,<br />
sia l’attività di impresa, stipulando contratti di<br />
caricazione/scaricazione e movimentazione delle merci, di<br />
deposito, e così via, sia le funzioni pubblicistiche connesse<br />
all’amministrazione delle aree <strong>portuali</strong> interessate dai<br />
traffici ed al controllo dell’attività di impresa.<br />
Tale assetto organizzativo era inoltre caratterizzato dalla<br />
riserva, prevista dall’art. 110 cod. nav., in favore delle<br />
maestranze inquadrate nelle Compagnie <strong>portuali</strong> del<br />
monopolio per la prestazione di manodopera finalizzata<br />
allo svolgimento delle operazioni <strong>portuali</strong>.
L’attuale ordinamento portuale costituisce il frutto<br />
delle profonde trasformazioni che, nel corso del ‘900,<br />
hanno investito il sistema dei trasporti, della logistica e<br />
del commercio marittimo.<br />
I cambiamenti sono stati determinati in primo luogo<br />
dalla evoluzione delle funzioni stesse del porto, a loro<br />
volta derivate dal cambiamento di posizione<br />
nell’ambito ciclo del trasporto, come pure nelle<br />
trasformazioni economiche, locale e regionale.
I rilevanti mutamenti a cui si è accennato hanno<br />
determinato il maturare di una nuova concezione del<br />
porto che, senza smarrire la funzione di “varco<br />
d’accesso”, di “passaggio” racchiusa nel suo etimo (dal<br />
lat. portus –us propriamente “passaggio” “ingresso”),<br />
nelle più recenti elaborazioni è concepito nella sua<br />
triplice dimensione di:
a) infrastruttura di proprietà pubblica, ossia quale<br />
insieme di opere, impianti, attrezzature e simili necessari<br />
per svolgere un complesso di attività economiche;<br />
b) mercato, ossia quale spazio economico ove determinati<br />
servizi/prestazioni vengono rispettivamente chiesti ed<br />
offerti, secondo le regole proprie dell’economia di mercato;<br />
c) nodo di una rete intermodale complessa estesa<br />
all’intero territorio circostante e comprendente i servizi, le<br />
professionalità e le qualità insediative ed ambientali del<br />
sistema urbano.
Un contributo decisivo alla riforma dell’ordinamento<br />
portuale italiano è da ascriversi alla progressiva<br />
affermazione dei principi e delle norme sanciti dal<br />
Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea.<br />
Particolarmente rilevanti si sono rivelati, per la<br />
materia che ci occupa, i principi di non<br />
discriminazione, di libera circolazione delle persone,<br />
delle merci, dei servizi e dei capitali di cui agli articoli<br />
12, 14, 18, 23 e 28 ( ora 18, 21, 26, 28 e 34) del Trattato.
Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea fu<br />
sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, ratificato dall’Italia con<br />
legge 14 ottobre 1957, n.1203 ed è entrato in vigore il 1° gennaio<br />
1958. Il testo è stato modificato con il Trattato di Maastricht<br />
siglato il 7 febbraio 1992, ratificato dall’Italia con legge 3<br />
novembre 1992, n.454 (che ha sostituito l’espressione Comunità<br />
economica europea con l’espressione Comunità europea) e con il<br />
Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997, ratificato<br />
dall’Italia con legge 16 giugno 1998, n.209 entrato in vigore il 1°<br />
maggio 1999. Da ultimo, il Trattato di Lisbona, firmato il 13<br />
dicembre 2007, ha apportato ampie modifiche al Trattato<br />
sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità<br />
europea. Detto Trattato, ratificato dall’Italia con la <strong>Le</strong>gge 2 agosto<br />
2008, n.130 ed entrato in vigore in data 1° dicembre 2009, ha<br />
nuovamente modificato la numerazione degli articoli del<br />
Trattato istitutivo della Comunità Europea.
Accanto a tali principi, un ruolo fondamentale hanno<br />
avuto le norme, in materia di concorrenza, contenute<br />
negli articoli da 81 a 86 (ora da 101 a 106) tendenti ad<br />
impedire che l’apertura dei mercati nazionali, ottenuta<br />
attraverso l’unione doganale, fosse vanificata da<br />
comportamenti delle imprese tendenti a limitare,<br />
restringere o falsare la libertà degli scambi.
In particolare, ai sensi dell’art. 81 (ora 101), sono vietati<br />
(ed in quanto tali nulli di pieno diritto), gli accordi, le<br />
decisioni e le pratiche concordate tra imprese che<br />
possano pregiudicare il commercio tra gli Stati<br />
membri e che abbiano per oggetto e per effetto di<br />
impedire, restringere o falsare il gioco della<br />
concorrenza all'interno del mercato comune.
L’art.82 (ora art.102) sancisce l’in<strong>compatibilità</strong> con il<br />
mercato comune e, pertanto, vieta, nella misura in cui<br />
possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati<br />
membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o<br />
più imprese di una posizione dominante sul<br />
mercato comune o su una parte sostanziale di<br />
questo.
Art. 86 (ora 106) Trattato<br />
Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei<br />
confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui<br />
riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura<br />
contraria alle norme del Trattato medesimo, con<br />
particolare riferimento alle norme sulla concorrenza.
DECISIONE STORICA<br />
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA<br />
SENTENZA INTERPRETATIVA<br />
10 DICEMBRE 1991<br />
Resa su richiesta del Tribunale di Genova che con<br />
ordinanza del 28 maggio 1990 aveva investito la Corte<br />
di Giustizia della questione concernente la<br />
<strong>compatibilità</strong> della disciplina nazionale in materia di<br />
operazioni <strong>portuali</strong> con i principi della concorrenza.
IL CASO:<br />
La Siderurgica Gabrielli S.p.A. aveva acquistato una<br />
partita di acciaio ad Amburgo. Dopo averlo trasportato<br />
via mare a Genova, si era rivola alla Merci Convenzionali<br />
del Porto di Genova S.p.A. che era l’unica impresa<br />
concessionaria per l’esecuzione delle operazioni <strong>portuali</strong><br />
nello scalo genovese.<br />
La Merci convenzionali, a sua volta, aveva richiesto le<br />
necessarie maestranze alla locale Compagnia Portuale<br />
riservataria della fornitura di manodopera ai sensi<br />
dell’art. 110 cod. nav.
In seguito, a causa di una serie di scioperi delle<br />
maestranze della compagnia portuale, la Merci non era<br />
stata in grado, per mesi, di consegnare l’acciaio ed<br />
aveva impedito alla Siderurgica di prelevarlo<br />
autonomamente.<br />
Decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale che<br />
ordina la consegna dell’acciaio. Nel giudizio di<br />
opposizione la Siderurgica Gabrielli chiese il<br />
risarcimento di tutti i danni subiti.
Una normativa nazionale che finisca col facilitare uno<br />
sfruttamento abusivo di posizione dominante atto a<br />
pregiudicare il commercio intracomunitario è di regola<br />
incompatibile con l' art. 30 del Trattato, in quanto tale<br />
normativa renda più onerose e pertanto ostacoli le<br />
importazioni di merci in provenienza da altri Stati<br />
membri.
Uno Stato membro contravviene ai divieti posti dalle<br />
disposizioni del Trattato in materia divieto di creazione di una<br />
posizione dominante e di limiti in materia di diritti speciali o<br />
esclusivi, quando l' impresa di cui trattasi è indotta, col me<br />
esercizio dei diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare<br />
abusivamente la sua posizione dominante o quando questi diritti<br />
sono atti a produrre una situazione in cui l' impresa è indotta a<br />
commettere abusi del genere.<br />
Tale è il caso quando un' impresa cui sia stato conferito il<br />
monopolio delle operazioni <strong>portuali</strong> è indotta ad esigere il<br />
pagamento di servizi non richiesti, o a fatturare prezzi<br />
sproporzionati oppure a non servirsi della tecnologia moderna,<br />
ovvero ancora a concedere riduzioni di prezzo a taluni utenti<br />
compensate allo stesso tempo mediante aumenti dei prezzi<br />
fatturati ad altri utenti.
LEGGE 28 GENNAIO 1994, N.84<br />
RIORDINO DELLA<br />
LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE.<br />
CON DETTA LEGGE L’ORDINAMENTO ITALIANO SI<br />
E’ ADEGUATO AI PRINCIPI DI DIRITTO<br />
COMUNITARIO (DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE,<br />
DI TUTELA DELLA CONCORRENZA, DELLA LIBERA<br />
PRESTAZIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DELLA<br />
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI).
Istituzione nei porti principali di una nuova figura di<br />
Ente pubblico<br />
AUTORITA’ PORTUALE<br />
A CUI SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI<br />
PUBBLICISTICHE DI<br />
PROGRAMMAZIONE,PIANIFICAZIONE<br />
TERRITORIALE DELL’AMBITO PORTUALE,<br />
E QUELLE DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E<br />
CONTROLLO SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL<br />
PORTO
Principio fondamentale:<br />
netta separazione tra il ruolo svolto dall’Autorità<br />
pubblica titolare dei poteri di regolazione in<br />
funzione della tutela della concorrenza e di altri<br />
rilevanti interessi di natura pubblica e quello<br />
demandato agli operatori privati a cui<br />
tendenzialmente è affidato l’esercizio delle<br />
attività economiche.
Il principio di separazione tra le attività tipicamente<br />
amministrative, di cui è titolare l’Autorità portuale, e<br />
delle attività economiche, riservate a Imprese private è<br />
consacrato a chiare lettere nell’art. 6, comma 6, della<br />
legge n. 84 del 1994:<br />
<strong>Le</strong> <strong>autorità</strong> <strong>portuali</strong> non possono esercitare, né<br />
direttamente né tramite la partecipazione di società,<br />
operazioni <strong>portuali</strong> ed attività ad esse strettamente<br />
connesse.
COMPITI E FUNZIONI PRINCIPALI<br />
DELLE AUTORITA’ PORTUALI:<br />
I) Pianificazione territoriale art. 5 legge n. 84/1994<br />
IL PIANO REGOLATORE PORTUALE DELINEA<br />
l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese<br />
le aree destinate alla produzione industriale, all'attività<br />
cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie,<br />
individua altresì le caratteristiche e la destinazione<br />
funzionale delle aree interessate.
II) Programmazione art. 9 legge n. 84/1994<br />
il piano operativo triennale, soggetto a revisione<br />
annuale, individua le strategie di sviluppo delle attività<br />
<strong>portuali</strong> e gli interventi volti a garantire il rispetto degli<br />
obiettivi prefissati;
III) art. 6, comma 1, lett. a), legge n.84/1994:<br />
indirizzo, programmazione, coordinamento,<br />
promozione e controllo delle operazioni <strong>portuali</strong> di cui<br />
all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività<br />
commerciali ed industriali esercitate nei porti, con<br />
poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in<br />
riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti<br />
connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del<br />
lavoro
IV) art.6, comma 1, lett. b), legge n. 84/1994:<br />
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti<br />
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il<br />
mantenimento dei fondali, previa convenzione con il<br />
Ministero dei lavori pubblici che preveda<br />
l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato<br />
di previsione della medesima amministrazione
V) art. 6, comma 1, lett. c), legge n.84/1994:<br />
affidamento e controllo delle attività dirette alla<br />
fornitura a titolo oneroso agli utenti <strong>portuali</strong> dei<br />
servizi di interesse generale, non coincidenti né<br />
strettamente connessi alle operazioni <strong>portuali</strong> di cui<br />
all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del<br />
Ministro dei trasporti e della navigazione
VI) articolo 8, comma 3, lett. h), legge n. 84/1994:<br />
amministrazione delle aree e dei beni del demanio<br />
marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione<br />
territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base<br />
delle disposizioni di legge in materia, esercitando,<br />
sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite<br />
negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della<br />
navigazione e nelle relative norme di attuazione;
L'<strong>autorità</strong> portuale ha personalità giuridica di diritto<br />
pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa<br />
salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di<br />
autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti<br />
dalla presente legge.<br />
La gestione patrimoniale e finanziaria dell'<strong>autorità</strong><br />
portuale è disciplinata da un regolamento di<br />
contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della<br />
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7 legge n. 84/1994<br />
Sono organi dell'<strong>autorità</strong> portuale:<br />
a) il presidente;<br />
b) il comitato portuale;<br />
c) il segretariato generale;<br />
d) il collegio dei revisori dei conti.
IL PRESIDENTE (art. 8 legge n. 84/1994)<br />
procedura di nomina: è nominato, previa intesa con la<br />
regione interessata, con decreto del Ministro dei<br />
trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna<br />
di esperti di massima e comprovata qualificazione<br />
professionale nei settori dell'economia dei trasporti e<br />
portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai<br />
comuni e dalle camere di commercio, industria,<br />
artigianato e agricoltura
La terna è comunicata al Ministro dei trasporti e della<br />
navigazione tre mesi prima della scadenza del<br />
mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere<br />
di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una<br />
seconda terna di candidati nell'ambito della quale<br />
effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei<br />
termini alcuna designazione, il Ministro nomina il<br />
presidente, previa intesa con la regione interessata,<br />
comunque tra personalità che risultano esperte e di<br />
massima e comprovata qualificazione professionale nei<br />
settori dell'economia dei trasporti e portuale .
Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro<br />
trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione<br />
interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti<br />
indica il prescelto nell'àmbito di una terna formulata a tale<br />
fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto<br />
anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di<br />
commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.<br />
Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla<br />
indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta<br />
allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e<br />
dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei<br />
Ministri, che provvede con deliberazione motivata (28) .
Il presidente ha la rappresentanza dell'<strong>autorità</strong> portuale,<br />
resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una<br />
sola volta.<br />
COMPITI E FUNZIONI:<br />
- sottopone all’approvazione del Comitato portuale<br />
l’adozione degli atti fondamentali (il piano operativo<br />
triennale; il piano regolatore portuale; gli schemi di<br />
delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative<br />
variazioni, il conto consuntivo<br />
- esercita il coordinamento delle attività svolte nel porto<br />
dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento<br />
e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e<br />
concessione, e dei servizi <strong>portuali</strong>
- amministra le aree e i beni del demanio marittimo<br />
compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di<br />
cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle<br />
disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il<br />
comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli<br />
articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e<br />
nelle relative norme di attuazione ;<br />
- esercita ogni altra competenza che non sia attribuita<br />
dalla legge agli altri organi dell'<strong>autorità</strong> portuale ;
IL COMITATO PORTUALE (art. 9 legge n.84/1994)<br />
organo collegiale dalla composizione articolata in esso siedono<br />
Rappresentanti della amministrazioni statali (comandante del porto,<br />
dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente,<br />
in rappresentanza del Ministero delle finanze dirigente del competente<br />
ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in<br />
rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici);<br />
Rappresentanti istituzioni territoriali e locali (presidente della giunta<br />
regionale o da un suo delegato, presidente della provincia o da un suo<br />
delegato, sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la<br />
circoscrizione territoriale dell'<strong>autorità</strong> portuale comprenda il territorio<br />
di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella<br />
circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati presidente della<br />
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente<br />
per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato
sei rappresentanti delle seguenti categorie:<br />
1) armatori;<br />
2) industriali;<br />
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;<br />
4) spedizionieri;<br />
5) agenti e raccomandatari marittimi;<br />
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
da sei rappresentanti dei lavoratori<br />
un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti<br />
nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità<br />
portuale
ATTRIBUZIONI:<br />
a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a<br />
revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività <strong>portuali</strong> e gli interventi volti a garantire il rispetto degli<br />
obiettivi prefissati;<br />
b) adotta il piano regolatore portuale;<br />
c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di<br />
interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei<br />
beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'<strong>autorità</strong> portuale, da inviare entro il 30 aprile<br />
dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione (39) ;<br />
d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;<br />
e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;<br />
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i);<br />
g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata<br />
superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del<br />
Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;<br />
h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;<br />
i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui<br />
all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;<br />
l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui<br />
all'articolo 10;<br />
m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;<br />
n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23;<br />
n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione<br />
(40) ;<br />
n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle <strong>autorità</strong> <strong>portuali</strong> alle società di cui all'articolo 6, comma 6 (41) .
IL SEGRETARIATO GENERALE<br />
(art.10 legge n.84/1994)<br />
è composto dal segretario generale e dalla segreteria<br />
tecnico-operativa.<br />
Il segretario generale è nominato dal comitato<br />
portuale, su proposta del presidente, tra esperti di<br />
comprovata qualificazione professionale nel settore<br />
disciplinato dalla presente legge.
Il segretario generale è assunto con contratto di diritto<br />
privato di durata quadriennale, rinnovabile per una<br />
sola volta. Il segretario generale può essere rimosso in<br />
qualsiasi momento dall'incarico su proposta del<br />
presidente, con delibera del comitato portuale.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI<br />
(art. 11 legge n. 84/1994)<br />
è composto da tre membri effettivi e tre supplenti,<br />
nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della<br />
navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo dei<br />
revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con<br />
funzioni di presidente, ed un membro supplente sono<br />
nominati su designazione del Ministro del tesoro.
Il collegio dei revisori dei conti:<br />
a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta<br />
la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed<br />
effettua trimestralmente le verifiche di cassa;<br />
b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce<br />
periodicamente al Ministro dei trasporti e della<br />
navigazione;<br />
c) assiste alle riunioni del comitato portuale con<br />
almeno uno dei suoi membri.
Risorse finanziarie delle <strong>autorità</strong> <strong>portuali</strong><br />
a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e<br />
delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui<br />
all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle<br />
circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7,<br />
nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni<br />
<strong>portuali</strong>;
) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di<br />
impianti<br />
c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed<br />
imbarcate ;<br />
d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri<br />
enti ed organismi pubblici;<br />
e) da entrate diverse.
<strong>Le</strong> Autorità <strong>portuali</strong> possono avvalersi, per la<br />
riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri<br />
proventi di loro competenza, della procedura<br />
ingiuntiva di cui al regio decreto 14 arpile 1910, n.639
<strong>Le</strong> Autorità <strong>portuali</strong>, in quanto espressamente menzionate<br />
fra gli enti di cui alla Tabella A della legge 29 ottobre 1984,<br />
n.720 (di Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti<br />
ed organismi pubblici), sono assoggettate al sistema di<br />
tesoreria unica. Di tal che, ai sensi dell’art. 1, comma 1,<br />
della citata legge n.720 del 1984, gli istituti e le aziende di<br />
credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi<br />
pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge,<br />
effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e<br />
degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di<br />
pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso<br />
le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Quadro sintetico delle attività economiche nei porti:<br />
Servizi rivolti al bene nave: servizi tecnico-nautici<br />
(pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio) sono<br />
servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove<br />
essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e<br />
dell'approdo;<br />
Servizi rivolti alle merci ed attività connesse: operazioni<br />
<strong>portuali</strong> (carico, scarico, trasbordo, movimentazione<br />
merce), prestazioni specialistiche , complementari ed<br />
accessorie al ciclo delle operazioni <strong>portuali</strong> (riempimento<br />
contenitori, marcatura e pesatura merci, riparazione<br />
contenitori), fornitura di lavoro temporaneo;
Servizi di rappresentanza dell’armatore e di<br />
assistenza amministrativa: raccomandatari<br />
marittimi, Spedizionieri e spedizionieri doganali;<br />
Servizi innominati: servizi di vario genere e<br />
natura offerti da imprese o da professionisti non<br />
espressamente disciplinati dal legislatore<br />
(rifornimento combustibile alle navi, servizio<br />
integrativo antincendio, consulente chimico etc);<br />
Servizi di interesse generale non coincidenti né<br />
connessi con le operazioni <strong>portuali</strong>: forniti a titolo<br />
oneroso agli utenti <strong>portuali</strong>.
Possono essere definiti tali i servizi diretti a soddisfare<br />
un interesse essenziale della collettività e prestati con<br />
il carattere dell’universalità, vale a dire a chiunque ne<br />
faccia richiesta, ad un prezzo uniforme e ragionevole e<br />
indipendentemente dalla redditività di ogni singola<br />
prestazione.
Caratteri dei servizi economici di interesse<br />
generale:<br />
Universalità: servizi erogati a qualsiasi utente ne<br />
faccia richiesta<br />
Continuità: servizi erogati in ogni momento, senza<br />
interruzioni temporali;<br />
Esigenze di pubblico interesse: utilità essenziali per<br />
la collettività:<br />
NON necessaria redditività.
<strong>Le</strong> <strong>autorità</strong> pubbliche ritengono che i servizi di<br />
interesse economico generale debbano essere<br />
garantiti anche quando il mercato non sia<br />
sufficientemente incentivato a provvedervi da<br />
solo, posto che nessun operatore in concorrenza o<br />
privo di sussidi li erogherebbe a prezzi accettabili,<br />
se seguisse il proprio interesse commerciale.
Proprio per le caratteristiche pubbliche dei<br />
servizi di interesse generale, il diritto<br />
comunitario consente alle legislazioni nazionali<br />
di prevedere un regime giuridico derogatorio<br />
rispetto alle regole della concorrenza e ciò<br />
comunque nei limiti in cui le regole della<br />
concorrenza non siano compatibili con la<br />
specifica missione delle imprese erogatrici di<br />
detti servizi.
Quadro sintetico servizi di interesse generale:<br />
Illuminazione;<br />
Pulizia e raccolta rifiuti;<br />
Idrico;<br />
Manutenzione e riparazione;<br />
Gestione stazioni marittime passeggeri;<br />
Servizi informatici, telematici, o comuni al settore<br />
industriale o commerciale;<br />
Servizio ferroviario.
Art. 6, comma 5, della legge n.84/1994<br />
L’esercizio dei servizi di interesse generale è affidato in<br />
concessione dall’<strong>autorità</strong> portuale mediante gara<br />
pubblica.<br />
CONCORRENZA PER IL MERCATO:<br />
la competizione si esplica nella fase di selezione del<br />
concessionario che poi opererà in esclusiva.
ARTICOLO 16 L. N.84 DEL 1994<br />
Sono operazioni <strong>portuali</strong> il carico, lo scarico, il<br />
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle<br />
merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito<br />
portuale.<br />
servizi <strong>portuali</strong> quelli riferiti a prestazioni<br />
specialistiche, complementari e accessorie al ciclo<br />
delle operazioni <strong>portuali</strong>
L'<strong>autorità</strong> portuale, sentita la commissione consultiva<br />
locale, determina il numero massimo di autorizzazioni<br />
che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in<br />
relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del<br />
traffico, assicurando, comunque, il massimo della<br />
concorrenza nel settore.
CONCORRENZA NEL MERCATO:<br />
PIU’ OPERATORI ECONOMICI OPERANO MEL<br />
MERCATO RILEVANTE IN CONCORRENZA FRA<br />
LORO.<br />
TEMPERATA PERCHE’ L’AUTORITA’ PORTUALE<br />
DETERMINA IL NUMERO MASSIMO DEI SOGGETTI<br />
CHE POSSONO COMPETERE.
L'esercizio delle OPERAZIONI E DEI SERVIZI<br />
PORTUALI è soggetto ad autorizzazione dell'<strong>autorità</strong><br />
portuale Detta autorizzazione è rilasciata previa<br />
verifica del possesso da parte del richiedente dei<br />
requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo,<br />
di capacità finanziaria, di professionalità. <strong>Le</strong> imprese<br />
autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti<br />
tenuti dall'<strong>autorità</strong> portuale, sono soggette al<br />
pagamento di un canone annuo e alla prestazione di<br />
una cauzione determinati dalle medesime <strong>autorità</strong>.
L'autorizzazione ha durata rapportata al programma<br />
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora<br />
l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione<br />
ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della<br />
concessione medesima; l'autorizzazione può essere<br />
rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a<br />
seguito del rinnovo della concessione. L'<strong>autorità</strong><br />
portuale o, laddove non istituita, l'<strong>autorità</strong> marittima<br />
sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale,<br />
il rispetto delle condizioni previste nel programma<br />
operativo.
ART. 17 DELLA L. N. 84 DEL 1994<br />
Fornitura del lavoro portuale temporaneo alle imprese<br />
di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle<br />
operazioni <strong>portuali</strong> e dei servizi <strong>portuali</strong> autorizzati.<br />
procedura di gara accessibile ad imprese italiane e<br />
comunitarie per individuare<br />
l’ impresa, da autorizzare la cui attività deve essere<br />
esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro<br />
temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei<br />
servizi <strong>portuali</strong>.
le <strong>autorità</strong> <strong>portuali</strong> adottano regolamenti in materia di:<br />
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da<br />
approvare dall'<strong>autorità</strong> portuale o, laddove non istituita, dall'<strong>autorità</strong><br />
marittima;<br />
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa<br />
degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al<br />
comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;<br />
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale<br />
sia ai fini dell'accesso alle attività <strong>portuali</strong>, sia ai fini<br />
dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;<br />
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle <strong>autorità</strong> <strong>portuali</strong> o,<br />
laddove non istituite, delle <strong>autorità</strong> marittime circa l'osservanza delle<br />
regolamentazioni adottate;<br />
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
<strong>Le</strong> Autorità <strong>portuali</strong> possono sospendere l'efficacia o,<br />
nei casi più gravi, revocare le autorizzazioni<br />
allorquando accertino la violazione degli obblighi<br />
nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata.
ART. 18 L. N. 84 DEL 1994<br />
CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE ALLE IMPRESE<br />
L'Autorità portuale dà in concessione le aree demaniali<br />
e le banchine comprese nell'ambito portuale alle<br />
imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per<br />
l'espletamento delle operazioni <strong>portuali</strong>
<strong>Le</strong> concessioni sono affidate, previa determinazione dei<br />
relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici<br />
<strong>portuali</strong> ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità,<br />
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di<br />
concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto.<br />
Con il medesimo decreto sono altresì indicati:<br />
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e<br />
controllo delle Autorità concedenti, le <strong>modalità</strong> di rinnovo<br />
della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo<br />
concessionario;<br />
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono<br />
tenuti a versare.
Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è<br />
richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:<br />
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di<br />
attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo<br />
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla<br />
produttività del porto;<br />
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed<br />
organizzative, idonee anche dal punto di vista della<br />
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed<br />
operativo a carattere continuativo ed integrato per conto<br />
proprio e di terzi;<br />
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al<br />
programma di attività di cui alla lettera a).
In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area<br />
demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la<br />
quale ha ottenuto la concessione, non può essere al<br />
tempo stesso concessionaria di altra area demaniale<br />
nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale<br />
richiede una nuova concessione sia differente da quella<br />
di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area<br />
demaniale, e non può svolgere attività <strong>portuali</strong> in spazi<br />
diversi da quelli che le sono stati assegnati in<br />
concessione.