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Le autorità portuali [modalità compatibilità]

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LA GOVERNANCE DEI PORTI FRA DIRITTO<br />

INTERNO E DIRITTO COMUNITARIO<br />

Avv. Fulvio MEZZINA<br />

UFFICIO LEGALE<br />

AUTORITA’ PORTUALE DI BARI


Governace vocabolo utilizzato per la prima volta negli<br />

studi anglosassoni di scienze politiche e sociali. Fa<br />

riferimento alla compresenza di due fattori: a)<br />

l’esistenza di un sistema complesso; b) il ricorso alla<br />

flessibilità dei rapporti tra i soggetti del sistema.<br />

In ambito giuridico, utilizzato per designare un<br />

nuovo sistema di “governo” che passa da un modello<br />

orientato al controllo gerarchico ad uno<br />

caratterizzato da forme di cooperazione e interazione<br />

fra PP. AA. e soggetti privati, anche collettivi.


Il ruolo strategico della <strong>portuali</strong>tà<br />

In Italia il trasporto marittimo rappresenta la<br />

prima <strong>modalità</strong> di trasporto nel commercio estero<br />

delle merci: le importazioni attraverso il mare<br />

rappresentano il 61,2% del totale e le esportazioni<br />

rappresentano il 42 % del totale;<br />

nell’interscambio con i Paesi partner commerciali non<br />

appartenenti all’area europea le quote mare dell’import<br />

e dell’export salgono rispettivamente all’87% ed al 98%<br />

del totale.


DATI TRAFFICO AUTORITA’ PORTUALE DI BARI<br />

ANNO 2011<br />

PASSEGGERI 1.951.000<br />

DAI 644.828 DEL 1997<br />

CROCIERE 548.848<br />

DAI 25.853 DEL 1997<br />

MERCI MOVIMENTATE: 6.330.000 TON<br />

Da 2.410.096 del 1997<br />

CONTENITORI 10.560 TEU 3.215 nel 1997


Sintetica esposizione degli argomenti trattati:<br />

evoluzione della legislazione in materia portuale;<br />

compiti , funzioni ed ordinamento delle Autorità<br />

<strong>portuali</strong>;<br />

le attività economiche nei porti ed il relativo<br />

regime giuridico.


La disciplina dei porti italiani, in epoca antecedente<br />

alla riforma del 1994, era incentrata essenzialmente<br />

sulle norme e sui principi contenuti nel codice della<br />

navigazione e nel relativo regolamento di attuazione e<br />

su di un’articolata legislazione speciale che, fin dagli<br />

inizi del ‘900, aveva dato luogo alla istituzione, nei<br />

porti principali, di appositi Enti preposti alla loro<br />

gestione.


Si pensi:<br />

- al Consorzio autonomo del porto di Genova, istituito dalla<br />

legge 12 febbraio 1903, n. 50, successivamente confluita nel T. U.<br />

approvato con R. D. 16-1-1936 n. 801,;<br />

- al Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decretolegge<br />

14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929,<br />

n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;<br />

- al Consorzio per il porto di Civitavecchia di cui alla legge 9<br />

febbraio 1963, n. 223,<br />

- al Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decretolegge<br />

11 gennaio 1974, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed<br />

integrazioni.


Presso altri porti (Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina<br />

e Savona) furono invece istituite con la legge 9 ottobre 1967,<br />

n.961 le c.d. Aziende dei Mezzi Meccanici e Magazzini generali<br />

che erano preposte alla gestione dei mezzi meccanici di carico e<br />

scarico delle merci e dei relativi servizi, oltreché alla gestione di<br />

beni immobili e di pertinenze di proprietà dello Stato,<br />

funzionalmente destinati al servizio dei traffici marittimi. Nei<br />

porti dove non erano istituiti i predetti Enti, le funzioni<br />

amministrative competevano agli organi centrali e periferici del<br />

Ministero della Marina Mercantile che, prima della sua<br />

istituzione avvenuta nel 1946,operava come articolazione di altri<br />

Dicasteri (di volta in volta, della Marina, dei Trasporti marittimi<br />

e ferroviari, dell’Industria e del commercio, etc.).


Gli Enti-porto, pur nelle diverse denominazioni, erano<br />

qualificati espressamente, dalla legge istitutiva o dalla<br />

giurisprudenza, come enti pubblici economici ed erano<br />

accomunati dalla caratteristica di svolgere, nel contempo,<br />

sia l’attività di impresa, stipulando contratti di<br />

caricazione/scaricazione e movimentazione delle merci, di<br />

deposito, e così via, sia le funzioni pubblicistiche connesse<br />

all’amministrazione delle aree <strong>portuali</strong> interessate dai<br />

traffici ed al controllo dell’attività di impresa.<br />

Tale assetto organizzativo era inoltre caratterizzato dalla<br />

riserva, prevista dall’art. 110 cod. nav., in favore delle<br />

maestranze inquadrate nelle Compagnie <strong>portuali</strong> del<br />

monopolio per la prestazione di manodopera finalizzata<br />

allo svolgimento delle operazioni <strong>portuali</strong>.


L’attuale ordinamento portuale costituisce il frutto<br />

delle profonde trasformazioni che, nel corso del ‘900,<br />

hanno investito il sistema dei trasporti, della logistica e<br />

del commercio marittimo.<br />

I cambiamenti sono stati determinati in primo luogo<br />

dalla evoluzione delle funzioni stesse del porto, a loro<br />

volta derivate dal cambiamento di posizione<br />

nell’ambito ciclo del trasporto, come pure nelle<br />

trasformazioni economiche, locale e regionale.


I rilevanti mutamenti a cui si è accennato hanno<br />

determinato il maturare di una nuova concezione del<br />

porto che, senza smarrire la funzione di “varco<br />

d’accesso”, di “passaggio” racchiusa nel suo etimo (dal<br />

lat. portus –us propriamente “passaggio” “ingresso”),<br />

nelle più recenti elaborazioni è concepito nella sua<br />

triplice dimensione di:


a) infrastruttura di proprietà pubblica, ossia quale<br />

insieme di opere, impianti, attrezzature e simili necessari<br />

per svolgere un complesso di attività economiche;<br />

b) mercato, ossia quale spazio economico ove determinati<br />

servizi/prestazioni vengono rispettivamente chiesti ed<br />

offerti, secondo le regole proprie dell’economia di mercato;<br />

c) nodo di una rete intermodale complessa estesa<br />

all’intero territorio circostante e comprendente i servizi, le<br />

professionalità e le qualità insediative ed ambientali del<br />

sistema urbano.


Un contributo decisivo alla riforma dell’ordinamento<br />

portuale italiano è da ascriversi alla progressiva<br />

affermazione dei principi e delle norme sanciti dal<br />

Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea.<br />

Particolarmente rilevanti si sono rivelati, per la<br />

materia che ci occupa, i principi di non<br />

discriminazione, di libera circolazione delle persone,<br />

delle merci, dei servizi e dei capitali di cui agli articoli<br />

12, 14, 18, 23 e 28 ( ora 18, 21, 26, 28 e 34) del Trattato.


Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea fu<br />

sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, ratificato dall’Italia con<br />

legge 14 ottobre 1957, n.1203 ed è entrato in vigore il 1° gennaio<br />

1958. Il testo è stato modificato con il Trattato di Maastricht<br />

siglato il 7 febbraio 1992, ratificato dall’Italia con legge 3<br />

novembre 1992, n.454 (che ha sostituito l’espressione Comunità<br />

economica europea con l’espressione Comunità europea) e con il<br />

Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997, ratificato<br />

dall’Italia con legge 16 giugno 1998, n.209 entrato in vigore il 1°<br />

maggio 1999. Da ultimo, il Trattato di Lisbona, firmato il 13<br />

dicembre 2007, ha apportato ampie modifiche al Trattato<br />

sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità<br />

europea. Detto Trattato, ratificato dall’Italia con la <strong>Le</strong>gge 2 agosto<br />

2008, n.130 ed entrato in vigore in data 1° dicembre 2009, ha<br />

nuovamente modificato la numerazione degli articoli del<br />

Trattato istitutivo della Comunità Europea.


Accanto a tali principi, un ruolo fondamentale hanno<br />

avuto le norme, in materia di concorrenza, contenute<br />

negli articoli da 81 a 86 (ora da 101 a 106) tendenti ad<br />

impedire che l’apertura dei mercati nazionali, ottenuta<br />

attraverso l’unione doganale, fosse vanificata da<br />

comportamenti delle imprese tendenti a limitare,<br />

restringere o falsare la libertà degli scambi.


In particolare, ai sensi dell’art. 81 (ora 101), sono vietati<br />

(ed in quanto tali nulli di pieno diritto), gli accordi, le<br />

decisioni e le pratiche concordate tra imprese che<br />

possano pregiudicare il commercio tra gli Stati<br />

membri e che abbiano per oggetto e per effetto di<br />

impedire, restringere o falsare il gioco della<br />

concorrenza all'interno del mercato comune.


L’art.82 (ora art.102) sancisce l’in<strong>compatibilità</strong> con il<br />

mercato comune e, pertanto, vieta, nella misura in cui<br />

possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati<br />

membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o<br />

più imprese di una posizione dominante sul<br />

mercato comune o su una parte sostanziale di<br />

questo.


Art. 86 (ora 106) Trattato<br />

Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei<br />

confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui<br />

riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura<br />

contraria alle norme del Trattato medesimo, con<br />

particolare riferimento alle norme sulla concorrenza.


DECISIONE STORICA<br />

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA<br />

SENTENZA INTERPRETATIVA<br />

10 DICEMBRE 1991<br />

Resa su richiesta del Tribunale di Genova che con<br />

ordinanza del 28 maggio 1990 aveva investito la Corte<br />

di Giustizia della questione concernente la<br />

<strong>compatibilità</strong> della disciplina nazionale in materia di<br />

operazioni <strong>portuali</strong> con i principi della concorrenza.


IL CASO:<br />

La Siderurgica Gabrielli S.p.A. aveva acquistato una<br />

partita di acciaio ad Amburgo. Dopo averlo trasportato<br />

via mare a Genova, si era rivola alla Merci Convenzionali<br />

del Porto di Genova S.p.A. che era l’unica impresa<br />

concessionaria per l’esecuzione delle operazioni <strong>portuali</strong><br />

nello scalo genovese.<br />

La Merci convenzionali, a sua volta, aveva richiesto le<br />

necessarie maestranze alla locale Compagnia Portuale<br />

riservataria della fornitura di manodopera ai sensi<br />

dell’art. 110 cod. nav.


In seguito, a causa di una serie di scioperi delle<br />

maestranze della compagnia portuale, la Merci non era<br />

stata in grado, per mesi, di consegnare l’acciaio ed<br />

aveva impedito alla Siderurgica di prelevarlo<br />

autonomamente.<br />

Decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale che<br />

ordina la consegna dell’acciaio. Nel giudizio di<br />

opposizione la Siderurgica Gabrielli chiese il<br />

risarcimento di tutti i danni subiti.


Una normativa nazionale che finisca col facilitare uno<br />

sfruttamento abusivo di posizione dominante atto a<br />

pregiudicare il commercio intracomunitario è di regola<br />

incompatibile con l' art. 30 del Trattato, in quanto tale<br />

normativa renda più onerose e pertanto ostacoli le<br />

importazioni di merci in provenienza da altri Stati<br />

membri.


Uno Stato membro contravviene ai divieti posti dalle<br />

disposizioni del Trattato in materia divieto di creazione di una<br />

posizione dominante e di limiti in materia di diritti speciali o<br />

esclusivi, quando l' impresa di cui trattasi è indotta, col me<br />

esercizio dei diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare<br />

abusivamente la sua posizione dominante o quando questi diritti<br />

sono atti a produrre una situazione in cui l' impresa è indotta a<br />

commettere abusi del genere.<br />

Tale è il caso quando un' impresa cui sia stato conferito il<br />

monopolio delle operazioni <strong>portuali</strong> è indotta ad esigere il<br />

pagamento di servizi non richiesti, o a fatturare prezzi<br />

sproporzionati oppure a non servirsi della tecnologia moderna,<br />

ovvero ancora a concedere riduzioni di prezzo a taluni utenti<br />

compensate allo stesso tempo mediante aumenti dei prezzi<br />

fatturati ad altri utenti.


LEGGE 28 GENNAIO 1994, N.84<br />

RIORDINO DELLA<br />

LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE.<br />

CON DETTA LEGGE L’ORDINAMENTO ITALIANO SI<br />

E’ ADEGUATO AI PRINCIPI DI DIRITTO<br />

COMUNITARIO (DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE,<br />

DI TUTELA DELLA CONCORRENZA, DELLA LIBERA<br />

PRESTAZIONE DEI SERVIZI PORTUALI E DELLA<br />

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI).


Istituzione nei porti principali di una nuova figura di<br />

Ente pubblico<br />

AUTORITA’ PORTUALE<br />

A CUI SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI<br />

PUBBLICISTICHE DI<br />

PROGRAMMAZIONE,PIANIFICAZIONE<br />

TERRITORIALE DELL’AMBITO PORTUALE,<br />

E QUELLE DI INDIRIZZO COORDINAMENTO E<br />

CONTROLLO SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL<br />

PORTO


Principio fondamentale:<br />

netta separazione tra il ruolo svolto dall’Autorità<br />

pubblica titolare dei poteri di regolazione in<br />

funzione della tutela della concorrenza e di altri<br />

rilevanti interessi di natura pubblica e quello<br />

demandato agli operatori privati a cui<br />

tendenzialmente è affidato l’esercizio delle<br />

attività economiche.


Il principio di separazione tra le attività tipicamente<br />

amministrative, di cui è titolare l’Autorità portuale, e<br />

delle attività economiche, riservate a Imprese private è<br />

consacrato a chiare lettere nell’art. 6, comma 6, della<br />

legge n. 84 del 1994:<br />

<strong>Le</strong> <strong>autorità</strong> <strong>portuali</strong> non possono esercitare, né<br />

direttamente né tramite la partecipazione di società,<br />

operazioni <strong>portuali</strong> ed attività ad esse strettamente<br />

connesse.


COMPITI E FUNZIONI PRINCIPALI<br />

DELLE AUTORITA’ PORTUALI:<br />

I) Pianificazione territoriale art. 5 legge n. 84/1994<br />

IL PIANO REGOLATORE PORTUALE DELINEA<br />

l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese<br />

le aree destinate alla produzione industriale, all'attività<br />

cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie,<br />

individua altresì le caratteristiche e la destinazione<br />

funzionale delle aree interessate.


II) Programmazione art. 9 legge n. 84/1994<br />

il piano operativo triennale, soggetto a revisione<br />

annuale, individua le strategie di sviluppo delle attività<br />

<strong>portuali</strong> e gli interventi volti a garantire il rispetto degli<br />

obiettivi prefissati;


III) art. 6, comma 1, lett. a), legge n.84/1994:<br />

indirizzo, programmazione, coordinamento,<br />

promozione e controllo delle operazioni <strong>portuali</strong> di cui<br />

all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività<br />

commerciali ed industriali esercitate nei porti, con<br />

poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in<br />

riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti<br />

connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del<br />

lavoro


IV) art.6, comma 1, lett. b), legge n. 84/1994:<br />

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti<br />

comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il<br />

mantenimento dei fondali, previa convenzione con il<br />

Ministero dei lavori pubblici che preveda<br />

l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato<br />

di previsione della medesima amministrazione


V) art. 6, comma 1, lett. c), legge n.84/1994:<br />

affidamento e controllo delle attività dirette alla<br />

fornitura a titolo oneroso agli utenti <strong>portuali</strong> dei<br />

servizi di interesse generale, non coincidenti né<br />

strettamente connessi alle operazioni <strong>portuali</strong> di cui<br />

all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del<br />

Ministro dei trasporti e della navigazione


VI) articolo 8, comma 3, lett. h), legge n. 84/1994:<br />

amministrazione delle aree e dei beni del demanio<br />

marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione<br />

territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base<br />

delle disposizioni di legge in materia, esercitando,<br />

sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite<br />

negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della<br />

navigazione e nelle relative norme di attuazione;


L'<strong>autorità</strong> portuale ha personalità giuridica di diritto<br />

pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa<br />

salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di<br />

autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti<br />

dalla presente legge.<br />

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'<strong>autorità</strong><br />

portuale è disciplinata da un regolamento di<br />

contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della<br />

navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.


Art. 7 legge n. 84/1994<br />

Sono organi dell'<strong>autorità</strong> portuale:<br />

a) il presidente;<br />

b) il comitato portuale;<br />

c) il segretariato generale;<br />

d) il collegio dei revisori dei conti.


IL PRESIDENTE (art. 8 legge n. 84/1994)<br />

procedura di nomina: è nominato, previa intesa con la<br />

regione interessata, con decreto del Ministro dei<br />

trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna<br />

di esperti di massima e comprovata qualificazione<br />

professionale nei settori dell'economia dei trasporti e<br />

portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai<br />

comuni e dalle camere di commercio, industria,<br />

artigianato e agricoltura


La terna è comunicata al Ministro dei trasporti e della<br />

navigazione tre mesi prima della scadenza del<br />

mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere<br />

di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una<br />

seconda terna di candidati nell'ambito della quale<br />

effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei<br />

termini alcuna designazione, il Ministro nomina il<br />

presidente, previa intesa con la regione interessata,<br />

comunque tra personalità che risultano esperte e di<br />

massima e comprovata qualificazione professionale nei<br />

settori dell'economia dei trasporti e portuale .


Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro<br />

trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione<br />

interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti<br />

indica il prescelto nell'àmbito di una terna formulata a tale<br />

fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto<br />

anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di<br />

commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.<br />

Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla<br />

indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta<br />

allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e<br />

dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei<br />

Ministri, che provvede con deliberazione motivata (28) .


Il presidente ha la rappresentanza dell'<strong>autorità</strong> portuale,<br />

resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una<br />

sola volta.<br />

COMPITI E FUNZIONI:<br />

- sottopone all’approvazione del Comitato portuale<br />

l’adozione degli atti fondamentali (il piano operativo<br />

triennale; il piano regolatore portuale; gli schemi di<br />

delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative<br />

variazioni, il conto consuntivo<br />

- esercita il coordinamento delle attività svolte nel porto<br />

dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento<br />

e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e<br />

concessione, e dei servizi <strong>portuali</strong>


- amministra le aree e i beni del demanio marittimo<br />

compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di<br />

cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle<br />

disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il<br />

comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli<br />

articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e<br />

nelle relative norme di attuazione ;<br />

- esercita ogni altra competenza che non sia attribuita<br />

dalla legge agli altri organi dell'<strong>autorità</strong> portuale ;


IL COMITATO PORTUALE (art. 9 legge n.84/1994)<br />

organo collegiale dalla composizione articolata in esso siedono<br />

Rappresentanti della amministrazioni statali (comandante del porto,<br />

dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente,<br />

in rappresentanza del Ministero delle finanze dirigente del competente<br />

ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in<br />

rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici);<br />

Rappresentanti istituzioni territoriali e locali (presidente della giunta<br />

regionale o da un suo delegato, presidente della provincia o da un suo<br />

delegato, sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la<br />

circoscrizione territoriale dell'<strong>autorità</strong> portuale comprenda il territorio<br />

di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella<br />

circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati presidente della<br />

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente<br />

per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato


sei rappresentanti delle seguenti categorie:<br />

1) armatori;<br />

2) industriali;<br />

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;<br />

4) spedizionieri;<br />

5) agenti e raccomandatari marittimi;<br />

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.


da sei rappresentanti dei lavoratori<br />

un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti<br />

nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità<br />

portuale


ATTRIBUZIONI:<br />

a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a<br />

revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività <strong>portuali</strong> e gli interventi volti a garantire il rispetto degli<br />

obiettivi prefissati;<br />

b) adotta il piano regolatore portuale;<br />

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di<br />

interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei<br />

beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'<strong>autorità</strong> portuale, da inviare entro il 30 aprile<br />

dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione (39) ;<br />

d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;<br />

e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;<br />

f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i);<br />

g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata<br />

superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del<br />

Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;<br />

h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;<br />

i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui<br />

all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;<br />

l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui<br />

all'articolo 10;<br />

m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;<br />

n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23;<br />

n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione<br />

(40) ;<br />

n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle <strong>autorità</strong> <strong>portuali</strong> alle società di cui all'articolo 6, comma 6 (41) .


IL SEGRETARIATO GENERALE<br />

(art.10 legge n.84/1994)<br />

è composto dal segretario generale e dalla segreteria<br />

tecnico-operativa.<br />

Il segretario generale è nominato dal comitato<br />

portuale, su proposta del presidente, tra esperti di<br />

comprovata qualificazione professionale nel settore<br />

disciplinato dalla presente legge.


Il segretario generale è assunto con contratto di diritto<br />

privato di durata quadriennale, rinnovabile per una<br />

sola volta. Il segretario generale può essere rimosso in<br />

qualsiasi momento dall'incarico su proposta del<br />

presidente, con delibera del comitato portuale.


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI<br />

(art. 11 legge n. 84/1994)<br />

è composto da tre membri effettivi e tre supplenti,<br />

nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della<br />

navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo dei<br />

revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con<br />

funzioni di presidente, ed un membro supplente sono<br />

nominati su designazione del Ministro del tesoro.


Il collegio dei revisori dei conti:<br />

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta<br />

la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed<br />

effettua trimestralmente le verifiche di cassa;<br />

b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce<br />

periodicamente al Ministro dei trasporti e della<br />

navigazione;<br />

c) assiste alle riunioni del comitato portuale con<br />

almeno uno dei suoi membri.


Risorse finanziarie delle <strong>autorità</strong> <strong>portuali</strong><br />

a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e<br />

delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui<br />

all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle<br />

circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7,<br />

nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni<br />

<strong>portuali</strong>;


) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di<br />

impianti<br />

c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed<br />

imbarcate ;<br />

d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri<br />

enti ed organismi pubblici;<br />

e) da entrate diverse.


<strong>Le</strong> Autorità <strong>portuali</strong> possono avvalersi, per la<br />

riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri<br />

proventi di loro competenza, della procedura<br />

ingiuntiva di cui al regio decreto 14 arpile 1910, n.639


<strong>Le</strong> Autorità <strong>portuali</strong>, in quanto espressamente menzionate<br />

fra gli enti di cui alla Tabella A della legge 29 ottobre 1984,<br />

n.720 (di Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti<br />

ed organismi pubblici), sono assoggettate al sistema di<br />

tesoreria unica. Di tal che, ai sensi dell’art. 1, comma 1,<br />

della citata legge n.720 del 1984, gli istituti e le aziende di<br />

credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi<br />

pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge,<br />

effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e<br />

degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di<br />

pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso<br />

le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.


Quadro sintetico delle attività economiche nei porti:<br />

Servizi rivolti al bene nave: servizi tecnico-nautici<br />

(pilotaggio, rimorchio, ormeggio, battellaggio) sono<br />

servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove<br />

essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e<br />

dell'approdo;<br />

Servizi rivolti alle merci ed attività connesse: operazioni<br />

<strong>portuali</strong> (carico, scarico, trasbordo, movimentazione<br />

merce), prestazioni specialistiche , complementari ed<br />

accessorie al ciclo delle operazioni <strong>portuali</strong> (riempimento<br />

contenitori, marcatura e pesatura merci, riparazione<br />

contenitori), fornitura di lavoro temporaneo;


Servizi di rappresentanza dell’armatore e di<br />

assistenza amministrativa: raccomandatari<br />

marittimi, Spedizionieri e spedizionieri doganali;<br />

Servizi innominati: servizi di vario genere e<br />

natura offerti da imprese o da professionisti non<br />

espressamente disciplinati dal legislatore<br />

(rifornimento combustibile alle navi, servizio<br />

integrativo antincendio, consulente chimico etc);<br />

Servizi di interesse generale non coincidenti né<br />

connessi con le operazioni <strong>portuali</strong>: forniti a titolo<br />

oneroso agli utenti <strong>portuali</strong>.


Possono essere definiti tali i servizi diretti a soddisfare<br />

un interesse essenziale della collettività e prestati con<br />

il carattere dell’universalità, vale a dire a chiunque ne<br />

faccia richiesta, ad un prezzo uniforme e ragionevole e<br />

indipendentemente dalla redditività di ogni singola<br />

prestazione.


Caratteri dei servizi economici di interesse<br />

generale:<br />

Universalità: servizi erogati a qualsiasi utente ne<br />

faccia richiesta<br />

Continuità: servizi erogati in ogni momento, senza<br />

interruzioni temporali;<br />

Esigenze di pubblico interesse: utilità essenziali per<br />

la collettività:<br />

NON necessaria redditività.


<strong>Le</strong> <strong>autorità</strong> pubbliche ritengono che i servizi di<br />

interesse economico generale debbano essere<br />

garantiti anche quando il mercato non sia<br />

sufficientemente incentivato a provvedervi da<br />

solo, posto che nessun operatore in concorrenza o<br />

privo di sussidi li erogherebbe a prezzi accettabili,<br />

se seguisse il proprio interesse commerciale.


Proprio per le caratteristiche pubbliche dei<br />

servizi di interesse generale, il diritto<br />

comunitario consente alle legislazioni nazionali<br />

di prevedere un regime giuridico derogatorio<br />

rispetto alle regole della concorrenza e ciò<br />

comunque nei limiti in cui le regole della<br />

concorrenza non siano compatibili con la<br />

specifica missione delle imprese erogatrici di<br />

detti servizi.


Quadro sintetico servizi di interesse generale:<br />

Illuminazione;<br />

Pulizia e raccolta rifiuti;<br />

Idrico;<br />

Manutenzione e riparazione;<br />

Gestione stazioni marittime passeggeri;<br />

Servizi informatici, telematici, o comuni al settore<br />

industriale o commerciale;<br />

Servizio ferroviario.


Art. 6, comma 5, della legge n.84/1994<br />

L’esercizio dei servizi di interesse generale è affidato in<br />

concessione dall’<strong>autorità</strong> portuale mediante gara<br />

pubblica.<br />

CONCORRENZA PER IL MERCATO:<br />

la competizione si esplica nella fase di selezione del<br />

concessionario che poi opererà in esclusiva.


ARTICOLO 16 L. N.84 DEL 1994<br />

Sono operazioni <strong>portuali</strong> il carico, lo scarico, il<br />

trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle<br />

merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito<br />

portuale.<br />

servizi <strong>portuali</strong> quelli riferiti a prestazioni<br />

specialistiche, complementari e accessorie al ciclo<br />

delle operazioni <strong>portuali</strong>


L'<strong>autorità</strong> portuale, sentita la commissione consultiva<br />

locale, determina il numero massimo di autorizzazioni<br />

che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in<br />

relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del<br />

traffico, assicurando, comunque, il massimo della<br />

concorrenza nel settore.


CONCORRENZA NEL MERCATO:<br />

PIU’ OPERATORI ECONOMICI OPERANO MEL<br />

MERCATO RILEVANTE IN CONCORRENZA FRA<br />

LORO.<br />

TEMPERATA PERCHE’ L’AUTORITA’ PORTUALE<br />

DETERMINA IL NUMERO MASSIMO DEI SOGGETTI<br />

CHE POSSONO COMPETERE.


L'esercizio delle OPERAZIONI E DEI SERVIZI<br />

PORTUALI è soggetto ad autorizzazione dell'<strong>autorità</strong><br />

portuale Detta autorizzazione è rilasciata previa<br />

verifica del possesso da parte del richiedente dei<br />

requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo,<br />

di capacità finanziaria, di professionalità. <strong>Le</strong> imprese<br />

autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti<br />

tenuti dall'<strong>autorità</strong> portuale, sono soggette al<br />

pagamento di un canone annuo e alla prestazione di<br />

una cauzione determinati dalle medesime <strong>autorità</strong>.


L'autorizzazione ha durata rapportata al programma<br />

operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora<br />

l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione<br />

ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della<br />

concessione medesima; l'autorizzazione può essere<br />

rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a<br />

seguito del rinnovo della concessione. L'<strong>autorità</strong><br />

portuale o, laddove non istituita, l'<strong>autorità</strong> marittima<br />

sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale,<br />

il rispetto delle condizioni previste nel programma<br />

operativo.


ART. 17 DELLA L. N. 84 DEL 1994<br />

Fornitura del lavoro portuale temporaneo alle imprese<br />

di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle<br />

operazioni <strong>portuali</strong> e dei servizi <strong>portuali</strong> autorizzati.<br />

procedura di gara accessibile ad imprese italiane e<br />

comunitarie per individuare<br />

l’ impresa, da autorizzare la cui attività deve essere<br />

esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro<br />

temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei<br />

servizi <strong>portuali</strong>.


le <strong>autorità</strong> <strong>portuali</strong> adottano regolamenti in materia di:<br />

a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da<br />

approvare dall'<strong>autorità</strong> portuale o, laddove non istituita, dall'<strong>autorità</strong><br />

marittima;<br />

b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa<br />

degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al<br />

comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;<br />

c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale<br />

sia ai fini dell'accesso alle attività <strong>portuali</strong>, sia ai fini<br />

dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;<br />

d) procedure di verifica e di controllo da parte delle <strong>autorità</strong> <strong>portuali</strong> o,<br />

laddove non istituite, delle <strong>autorità</strong> marittime circa l'osservanza delle<br />

regolamentazioni adottate;<br />

e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.


<strong>Le</strong> Autorità <strong>portuali</strong> possono sospendere l'efficacia o,<br />

nei casi più gravi, revocare le autorizzazioni<br />

allorquando accertino la violazione degli obblighi<br />

nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata.


ART. 18 L. N. 84 DEL 1994<br />

CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE ALLE IMPRESE<br />

L'Autorità portuale dà in concessione le aree demaniali<br />

e le banchine comprese nell'ambito portuale alle<br />

imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per<br />

l'espletamento delle operazioni <strong>portuali</strong>


<strong>Le</strong> concessioni sono affidate, previa determinazione dei<br />

relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici<br />

<strong>portuali</strong> ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità,<br />

stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di<br />

concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto.<br />

Con il medesimo decreto sono altresì indicati:<br />

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e<br />

controllo delle Autorità concedenti, le <strong>modalità</strong> di rinnovo<br />

della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo<br />

concessionario;<br />

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono<br />

tenuti a versare.


Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è<br />

richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:<br />

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di<br />

attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo<br />

fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla<br />

produttività del porto;<br />

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed<br />

organizzative, idonee anche dal punto di vista della<br />

sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed<br />

operativo a carattere continuativo ed integrato per conto<br />

proprio e di terzi;<br />

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al<br />

programma di attività di cui alla lettera a).


In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area<br />

demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la<br />

quale ha ottenuto la concessione, non può essere al<br />

tempo stesso concessionaria di altra area demaniale<br />

nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale<br />

richiede una nuova concessione sia differente da quella<br />

di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area<br />

demaniale, e non può svolgere attività <strong>portuali</strong> in spazi<br />

diversi da quelli che le sono stati assegnati in<br />

concessione.

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