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Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.a. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Milano<br />

ANNO XXII - N. 1-2 GENNAIO-GIUGNO 2009 ISSN 1121-1725<br />

RIVISTA TRIMESTRALE DI<br />

DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA<br />

diretta da<br />

GIUSEPPE ZUCCALÀ<br />

A. ALESSANDRI, P. BERNASCONI Lugano, C. BERTEL Innsbruck,<br />

G. CASAROLI, I. CARACCIOLI, P. CONTE Bordeaux, M. DELMAS-MARTY Parigi, A. FIORELLA,<br />

G.M. FLICK, G. FLORA, F. HÖPFEL, A. LANZI, P. MANGANO, C.E. PALIERO, A. PAGLIARO,<br />

P. PATRONO, S. PROSDOCIMI, G. SCHIAVANO, K. TIEDEMANN Friburgo I. Br.


Articoli:<br />

INDICE SOMMARIO - FASCICOLO 1/2 - 2009<br />

DOTTRINA<br />

Renato Bricchetti, Bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice<br />

e operazioni infragruppo ....................... 1<br />

Riccardo Borsari, Il del<strong>it</strong>to di usura «bancaria» come figura<br />

«grave» esclusa da benefici indulgenziali. Profili cr<strong>it</strong>ici ..... 33<br />

Giuseppe Losappio, Essere e apparire banca. L’art. 133 del<br />

TULB. Esegesi e opzione pun<strong>it</strong>iva ................... 53<br />

Chiara Mancuso, Recenti tendenze di riforma del reato di conspiracy:<br />

ai confini della responsabil<strong>it</strong>à penale nel dir<strong>it</strong>to inglese 79<br />

Nicola Pisani, Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione<br />

nel dir<strong>it</strong>to penale del lavoro ....................... 123<br />

V<strong>it</strong>o Plantamura, Tipo d’autore o bene giuridico per l’interpretazione,<br />

e la riforma, del del<strong>it</strong>to di riciclaggio? ........... 161<br />

Luca Ramponi,«Transfer pricing» e categorie penalistiche. La selettiv<strong>it</strong>à<br />

dell’illec<strong>it</strong>o penale tributario tra disvalore d’azione e<br />

disvalore d’evento ............................. 193<br />

Valeria Torre, Riflessioni sul dir<strong>it</strong>to br<strong>it</strong>annico in tema di responsabil<strong>it</strong>à<br />

penale degli enti: il corporate killing ......... 253<br />

Commenti a sentenza:<br />

Antonio Materia, La tutela penale dell’ambiente ed elettromagnetismo:<br />

tempi biblici per la vicenda di radio vaticana? .... 287<br />

Anna Vanni, Brevi note sull’accertamento giurisprudenziale del<br />

dolo di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali<br />

(artt. 30, 31 l.n. 646/1982) ........................ 339<br />

ATTUALITÀ<br />

Giovanni Flora - Elmar Selbach, Profili giuridici della sicurezza<br />

degli impianti industriali ..................... 353


VI INDICE SOMMARIO - FASCICOLO 1/2 - 2009<br />

Silvio Riondato, L’incidenza sul dir<strong>it</strong>to penale degli atti dell’Unione<br />

europea in materia di cooperazione giudiziaria .... 364<br />

I reati economici nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario<br />

2009 del Presidente presso la Corte Suprema di Cassazione,<br />

dott. Vincenzo Carbone ................... 372<br />

I reati economici nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno<br />

giudiziario 2009 del Presidente F.F. della Corte d’Appello di<br />

Cagliari, dott. Vincenzo Olivieri ....................<br />

I reati economici nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno<br />

giudiziario 2009 del Presidente della Corte d’Appello di Mila-<br />

379<br />

no, dott. Giuseppe Grechi ........................<br />

I reati economici nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno<br />

giudiziario 2009 del Presidente della Corte d’Appello di Pa-<br />

382<br />

lermo, dott. Armando D’Agati .....................<br />

I reati economici nella Relazione per l’ inaugurazione dell’anno<br />

giudiziario 2009 del Presidente della Corte d’Appello di Tori-<br />

384<br />

no, dott. Mario Francesco Nov<strong>it</strong>à ...................<br />

I reati economici nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno<br />

giudiziario 2009 del Presidente della Corte d’Appello di Ve-<br />

392<br />

nezia, dott.ssa Manuela Romei Pasetti ................ 396<br />

LEGISLAZIONE<br />

– Leggi e decreti ................................ 399<br />

– Disegni e proposte .............................. 405<br />

GIURISPRUDENZA<br />

– Corte cost<strong>it</strong>uzionale ............................. 413<br />

– Corte di cassazione ............................. 417<br />

RICORDO DI MAESTRI<br />

Presentazione .................................. 441<br />

Giuseppe Bettiol nel ricordo di un allievo, di G. Zuccalà ......<br />

Il contributo di Francesco Carnelutti alla scienza penalistica, di A.<br />

443<br />

Pagliaro .................................. 449


INDICE PER MATERIA<br />

Dir<strong>it</strong>to penale dell’economia (problematiche generali) .............. VII<br />

Comun<strong>it</strong>à europea .................................. IX<br />

Computer crimes .................................. IX<br />

Dir<strong>it</strong>to penale dell’ambiente ............................ IX<br />

Dir<strong>it</strong>to penale bancario ............................... X<br />

Dir<strong>it</strong>to penale fallimentare ............................. XI<br />

Dir<strong>it</strong>to penale industriale .............................. XI<br />

Dir<strong>it</strong>to penale del lavoro .............................. XI<br />

Dir<strong>it</strong>to penale tributario .............................. XIII<br />

Dir<strong>it</strong>to penale dell’urbanistica ........................... XIII<br />

Produzione, commercio e consumo ......................... XIV<br />

Reati contro il patrimonio ............................. XIV<br />

Dir<strong>it</strong>to penale dell’economia (problematiche generali)<br />

Articoli:<br />

Mancuso C., Recenti tendenze di riforma del reato di conspiracy: ai confini<br />

della responsabil<strong>it</strong>à penale nel dir<strong>it</strong>to inglese ................ 79<br />

Torre V., Riflessioni sul dir<strong>it</strong>to br<strong>it</strong>annico in tema di responsabil<strong>it</strong>à penale<br />

degli enti: il corporate killing ......................... 253<br />

Commenti a sentenza:<br />

Vanni A., Brevi note sull’accertamento giurisprudenziale del dolo di omessa<br />

comunicazione delle variazioni patrimoniali (artt. 30, 31 l. n. 646/1982) 339<br />

Attual<strong>it</strong>à:<br />

Flora G. - Selbach E., Profili giuridici della sicurezza degli impianti industriali<br />

...................................... 353<br />

I reati economici nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario<br />

2009 del Presidente presso la Corte Suprema di Cassazione, dott. Vincenzo<br />

Carbone ................................. 372<br />

I reati economici nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario<br />

2009 del Presidente F.F. della Corte d’Appello di Cagliari, dott. Vincenzo<br />

Olivieri .................................... 379<br />

I reati economici nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario<br />

2009 del Presidente della Corte d’Appello di Milano, dott. Giuseppe<br />

Grechi ...................................... 382


VIII INDICE PER MATERIA<br />

I reati economici nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario<br />

2009 del Presidente della Corte d’Appello di Palermo, dott. Armando<br />

D’Agati ..................................... 384<br />

I reati economici nella Relazione per l’ inaugurazione dell’anno giudiziario<br />

2009 del Presidente della Corte d’Appello di Torino, dott. Mario Francesco<br />

Nov<strong>it</strong>à ................................... 392<br />

I reati economici nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario<br />

2009 del Presidente della Corte d’Appello di Venezia, dott.ssa Manuela<br />

Romei Pasetti .................................. 396<br />

Legislazione:<br />

Leggi e decreti<br />

L. 27.2.2009, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge<br />

30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni<br />

legislative e disposizioni finanziarie urgenti) ............. 401<br />

L. 30.6.2009, n. 85 (Adesione della Repubblica <strong>it</strong>aliana al Trattato concluso<br />

il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di<br />

Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di<br />

Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo<br />

all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare<br />

allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminal<strong>it</strong>à transfrontaliera<br />

e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Ist<strong>it</strong>uzione della banca<br />

dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale<br />

del DNA. Delega al Governo per l’ist<strong>it</strong>uzione dei ruoli tecnici<br />

del Corpo di polizia pen<strong>it</strong>enziaria. Modifiche al codice di procedura<br />

penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà<br />

personale) .................................... 403<br />

Disegni e proposte<br />

Senato, disegno di legge n. 1496 (Norme in materia di misure patrimoniali di<br />

sicurezza e prevenzione contro la criminal<strong>it</strong>à organizzata, certificazione<br />

antimafia, nonché delega al Governo per la custodia, la gestione e la destinazione<br />

dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina<br />

degli effetti fiscali del sequestro) .................... 406<br />

Camera dei Deputati, proposta di legge n. 2306 (Disposizioni concernenti<br />

l’accesso alla professione di costruttore edile) ................ 407<br />

Giurisprudenza:<br />

Corte di cassazione<br />

— Reati contro l’ordine pubblico - persona condannata per associazione di<br />

tipo mafioso - omessa comunicazione di variazione patrimoniale derivante<br />

da atto pubblico - reato ex art. 31 l. n. 646/1982 - sussistenza (Cass.,<br />

sez. V, 18.4.2008, n. 36595), con commento di A. Vanni ........... 339


Comun<strong>it</strong>à europea<br />

Attual<strong>it</strong>à:<br />

Riondato S.,L’incidenza sul dir<strong>it</strong>to penale degli atti dell’Unione europea in<br />

materia di cooperazione giudiziaria ...................... 364<br />

Legislazione:<br />

Leggi e decreti<br />

D. lgs. 14.5.2009, n. 64 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni<br />

del Regolamento (ce) n. 423/2007, concernente misure restr<strong>it</strong>tive<br />

nei confronti dell’Iran (09G0076)) ...................... 403<br />

Computer crimes<br />

Legislazione:<br />

Disegni e proposte<br />

Camera dei Deputati, proposta di legge n. 2195 (Disposizioni per assicurare<br />

la tutela della legal<strong>it</strong>à nella rete internet e delega al Governo per l’ist<strong>it</strong>uzione<br />

di un appos<strong>it</strong>o com<strong>it</strong>ato presso l’Autor<strong>it</strong>à per le garanzie nelle comunicazioni)<br />

.................................. 405<br />

Dir<strong>it</strong>to penale dell’ambiente<br />

INDICE PER MATERIA IX<br />

Commenti a sentenza:<br />

Materia A., La tutela penale dell’ambiente ed elettromagnetismo: tempi biblici<br />

per la vicenda di radio vaticana? ..................... 287<br />

Legislazione:<br />

Leggi e decreti<br />

L. 6.2.2009, n. 6 (Ist<strong>it</strong>uzione di una Commissione parlamentare di inchiesta<br />

sulle attiv<strong>it</strong>à illec<strong>it</strong>e connesse al ciclo dei rifiuti) ............... 399<br />

Disegni e proposte<br />

Camera dei Deputati, proposta di legge n. 2420 (Introduzione del t<strong>it</strong>olo VIbis<br />

del libro II del codice penale e dell’articolo 25-quinquies.1 del decreto<br />

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di del<strong>it</strong>ti contro l’ambiente)<br />

408<br />

Camera dei Deputati, proposta di legge n. 2533 (Modifiche al codice penale,<br />

al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.<br />

231, nonché altre disposizioni in materia di del<strong>it</strong>ti contro l’ambiente) . . . 409


X INDICE PER MATERIA<br />

Giurisprudenza:<br />

Corte di cassazione<br />

— Ambiente - reati contro l’ambiente - inquinamento idrico - scarico sul<br />

suolo - divieto - eccezioni - autorizzazione preventiva - necess<strong>it</strong>à (Cass.,<br />

sez. III, 25.2.2009, G.P. e B.P.) con nota di A.L. Vergine .......... 417<br />

— Ambiente - reati contro l’ambiente - inquinamento idrico - scarico di acque<br />

reflue industriali senza autorizzazione - acque reflue industriali - nozione<br />

(Cass., sez. III, 5.2.2009, n. 12865, S. B.) con nota di A.L. Vergine . . 418<br />

— Ambiente - reati contro l’ambiente - inquinamento idrico - scarico senza<br />

autorizzazione - t<strong>it</strong>olare dell’insediamento - gestore dell’impianto - responsabil<strong>it</strong>à<br />

- sussistenza - direttore dello stabilimento - mancanza di delega<br />

- trasferimento della responsabil<strong>it</strong>à - esclusione (Cass., sez. III,<br />

29.1.2009, n. 9497, M.) con nota di A.L. Vergine ............... 420<br />

— Ambiente - reati contro l’ambiente - inquinamento idrico - scarico di acque<br />

reflue industriali - superamento dei valori lim<strong>it</strong>e di cui alla tab. 3 dell’all.<br />

5 - sostanze diverse da quelle di cui alla tab. 5 - reato - integrazione<br />

Ambiente - reati contro l’ambiente - inquinamento idrico - scarico di acque<br />

reflue industriali - superamento dei lim<strong>it</strong>i tabellari - abrogazione<br />

della precedente normativa - nuova normativa - continu<strong>it</strong>à - sussistenza<br />

(Cass., sez. III, 12.6.2008, n. 37279, V.S.) con nota di A.L. Vergine .... 421<br />

— Reati contro l’incolum<strong>it</strong>à pubblica - contravvenzioni - getto pericoloso di<br />

cose - creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche -<br />

applicabil<strong>it</strong>à - leg<strong>it</strong>tima interpretazione estensiva e non vietata estensione<br />

analogica - ragioni<br />

Reati contro l’incolum<strong>it</strong>à pubblica - contravvenzioni - getto pericoloso<br />

di cose - emissioni provenienti da attiv<strong>it</strong>à autorizzate o disciplinate dalla<br />

legge - contenimento delle emissioni nei lim<strong>it</strong>i previsti dalla legge o dall’autorizzazione<br />

- reato - configurabil<strong>it</strong>à - esclusione<br />

Reati contro l’incolum<strong>it</strong>à pubblica - contravvenzioni - getto pericoloso<br />

di cose - emissione di gas, vapori o fumo - rapporti con la condotta di<br />

getto o versamento - ipotesi distinte di reato - esclusione - ragioni<br />

Reati contro l’incolum<strong>it</strong>à pubblica - contravvenzioni - getto pericoloso<br />

di cose - inquinamento elettromagnetico - emissione d’onde elettromagnetiche<br />

- mero superamento dei lim<strong>it</strong>i d’esposizione o dei valori d’attenzione<br />

- insufficienza - prova della concreta idone<strong>it</strong>à delle emissioni a<br />

ledere o molestare persone - necess<strong>it</strong>à (Cass., sez. III, 13.5.2008, n.<br />

36845) con commento di A. Materia ..................... 287<br />

Dir<strong>it</strong>to penale bancario<br />

Articoli:<br />

Borsari R., Il del<strong>it</strong>to di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici<br />

indulgenziali. Profili cr<strong>it</strong>ici ....................... 33<br />

Losappio G., Essere e apparire banca. L’art. 133 del TULB. Esegesi e opzione<br />

pun<strong>it</strong>iva ................................... 53


Dir<strong>it</strong>to penale fallimentare<br />

Articoli:<br />

Bricchetti R., Bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e operazioni infragruppo<br />

.................................... 1<br />

Dir<strong>it</strong>to penale industriale<br />

Giurisprudenza:<br />

Corte di cassazione<br />

— Reati in materia di marchi, brevetti e dir<strong>it</strong>ti di autore - dir<strong>it</strong>ti di autore sulle<br />

opere dell’ingegno (proprietà intellettuale) - reato previsto dall’art.<br />

171-ter, comma 2, lett. a), l. n. 633/1941 - natura - reato a consumazione<br />

anticipata - ragioni (Cass., sez. III, 19.11.2008, n. 2907, Z.) .........<br />

— Reati in materia di marchi, brevetti e dir<strong>it</strong>ti di autore - dir<strong>it</strong>ti di autore sulle<br />

opere dell’ingegno (proprietà intellettuale) - supporti abusivamente duplicati<br />

o riprodotti - mancanza del contrassegno S.I.A.E. - valenza indiziaria<br />

della illec<strong>it</strong>a duplicazione o riproduzione (Cass., sez. III, 19.11.2008,<br />

436<br />

n. 129, K.) ....................................<br />

— Reati in materia di marchi, brevetti e dir<strong>it</strong>ti di autore - brevetti (proprietà<br />

industriale) - reato ex art. 127, comma 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 -<br />

reato di cui all’art. 473 c.p. - cr<strong>it</strong>eri distintivi - fattispecie (Cass., sez. V,<br />

436<br />

15.7.2008, n. 37553, P.) ............................ 437<br />

Dir<strong>it</strong>to penale del lavoro<br />

INDICE PER MATERIA XI<br />

Articoli:<br />

Pisani N., Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione nel dir<strong>it</strong>to penale<br />

del lavoro .................................... 123<br />

Attual<strong>it</strong>à:<br />

Flora g. - Selbach E., Profili giuridici della sicurezza degli impianti industriali<br />

...................................... 353<br />

Giurisprudenza:<br />

Corte di cassazione<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - contratto d’appalto<br />

- comm<strong>it</strong>tente - esonero da responsabil<strong>it</strong>à - condizioni (Cass., sez.<br />

IV, 17.9.2008, n. 38824) con nota di M. Zalin ................. 427<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - coordinatore<br />

per l’esecuzione dei lavori - autonoma posizione di garanzia - sussistenza<br />

(Cass., sez. IV, 9.7.2008, n. 38002) ...................... 427<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - distacco di per-


XII INDICE PER MATERIA<br />

sonale dipendente presso altra impresa - destinatari degli obblighi - datore<br />

di lavoro distaccato e beneficiario della prestazione - sussistenza (Cass.,<br />

sez. IV, 24.6.2008, n. 37079) con nota di M. Zalin .............. 428<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - datore di lavoro<br />

- sicurezza dei macchinari utilizzati dai dipendenti - obbligo d’accertamento<br />

- sussistenza - affidamento sulla presenza del marchio «ce» o sulla<br />

notorietà del costruttore - esclusione (Cass., sez. IV, 12.6.2008, n. 37060) . 429<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - macchinari a cilindri<br />

- costruttore - obbligo di predisporre un dispos<strong>it</strong>ivo d’arresto - contenuto<br />

(Cass., sez. IV, 12.6.2008, n. 37058) .................. 429<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - subappalto -<br />

esonero del subcomm<strong>it</strong>tente - condizioni (Cass., sez. IV, 5.6.2008, n.<br />

27965) 429<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - coordinatore<br />

per l’esecuzione dei lavori - obblighi (Cass., sez. IV, 4.6.2008, n. 27442) . 430<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - datore di lavoro<br />

- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione -<br />

esonero della responsabil<strong>it</strong>à - esclusione (Cass., sez. IV, 20.5.2008, n.<br />

27420) con nota di M. Zalin .......................... 430<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - responsabile<br />

del servizio di prevenzione e protezione - responsabil<strong>it</strong>à - lim<strong>it</strong>i (Cass.,<br />

sez. IV, 23.4.2008, n. 25288) .......................... 431<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - comm<strong>it</strong>tente<br />

dei lavori - esonero dalla responsabil<strong>it</strong>à - condizioni e lim<strong>it</strong>i (Cass., sez.<br />

IV, 14.3.2008, n. 23090) con nota di M. Zalin ................. 431<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - coordinatore<br />

per la progettazione - coordinatore per l’esecuzione dei lavori - comp<strong>it</strong>i -<br />

rapporti con gli altri t<strong>it</strong>olari di posizioni di garanzia (Cass., sez. IV,<br />

4.3.2008, n. 18472) ............................... 432<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - datore di lavoro<br />

- società controllata - delega implic<strong>it</strong>a di funzioni - dimensioni dell’impresa<br />

- dimensione della controllante - rilevanza - esclusione (Cass., sez. IV,<br />

29.2.2008, n. 16465) .............................. 433<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - datore di lavoro<br />

- posizione di garanzia - estensione (Cass., sez. IV, 28.2.2008, n. 15241) . . 433<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - violazione delle norme - infortunio - responsabil<strong>it</strong>à<br />

del datore di lavoro - consenso del lavoratore a prestare l’attiv<strong>it</strong>à<br />

in s<strong>it</strong>uazione di pericolo - irrilevanza (Cass., sez. IV, 29.1.2008, n.<br />

12348) ...................................... 434<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - normativa antinfortunistica - destinatari<br />

- datore di lavoro - delega implic<strong>it</strong>a di funzioni - valid<strong>it</strong>à - esclusione<br />

(Cass., sez. IV, 29.1.2008, n. 8604) ...................... 434<br />

— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - impresa gest<strong>it</strong>a<br />

da società di cap<strong>it</strong>ali - componenti del consiglio d’amministrazione - riferibil<strong>it</strong>à<br />

delle disposizioni concernenti il datore di lavoro (Cass., sez. IV,<br />

11.12.2007, n. 6280) .............................. 435


— Lavoro - prevenzione infortuni - destinatari delle norme - datori di lavoro<br />

- inosservanza delle prescrizioni - valore assorbente rispetto al comportamento<br />

del lavoratore (Cass., sez. IV, 25.10.2007, n. 3448) ......... 435<br />

Dir<strong>it</strong>to penale tributario<br />

Articoli:<br />

Ramponi L., «Transfer pricing» e categorie penalistiche. La selettiv<strong>it</strong>à dell’illec<strong>it</strong>o<br />

penale tributario tra disvalore d’azione e disvalore d’evento .... 193<br />

Giurisprudenza:<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

— Tributi - reati tributari - confisca per equivalente - legge n. 244 del 2007 -<br />

applicabil<strong>it</strong>à della misura ai reati antecedenti - violazione degli obblighi<br />

internazionali derivanti dalla CEDU - questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

- errone<strong>it</strong>à del presupposto interpretativo - manifesta infondatezza<br />

(Corte cost. 11.3.2009, n. 97)<br />

Corte di cassazione<br />

......................... 413<br />

— Tributi - reati tributari - omessa presentazione della dichiarazione dei<br />

redd<strong>it</strong>i - accertamento - presunzione legale ex art. 32, comma 1 n. 2 d.P.R.<br />

n. 600/1973 - utilizzabil<strong>it</strong>à - esclusione (Cass., sez. III, 26.11.2008, n.<br />

5490, C.) .....................................<br />

— Tributi - reati tributari - dichiarazione infedele - omessa indicazione di<br />

plusvalenza da cessione di bene immobile - modal<strong>it</strong>à di calcolo (Cass., sez.<br />

438<br />

III, 26.11.2008, n. n. 3205 F.) .........................<br />

— Tributi - reati tributari - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture<br />

o altri documenti per operazioni inesistenti - fattura per operazioni<br />

«soggettivamente» inesistenti - necess<strong>it</strong>à - operazione sottostante «oggettivamente»<br />

diversa da quella indicata - reati configurabili (Cass., sez. III,<br />

438<br />

26.11.2008, n. 3203, C.) con nota di L. Pistorelli ...............<br />

— Tributi - reati tributari - dichiarazione fraudolenta mediante uso di<br />

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - momento consumativo<br />

- presentazione della dichiarazione - conseguenze (Cass., sez. III,<br />

439<br />

21.11.2008, n. 626, Z.) ............................. 439<br />

Dir<strong>it</strong>to penale dell’urbanistica<br />

Legislazione:<br />

INDICE PER MATERIA XIII<br />

Disegni e proposte<br />

Camera dei Deputati, proposta di legge n. 2306 (Disposizioni concernenti<br />

l’accesso alla professione di costruttore edile) ................ 407


XIV INDICE PER MATERIA<br />

Produzione, commercio e consumo<br />

Legislazione:<br />

Disegni e proposte<br />

Camera dei Deputati, proposta di legge n. 2274 (Regolamentazione del mercato<br />

dei materiali gemmologici e norme per la tutela dei consumatori) . . 407<br />

Reati contro il patrimonio<br />

Articoli:<br />

Borsari R., Il del<strong>it</strong>to di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici<br />

indulgenziali. Profili cr<strong>it</strong>ici .......................<br />

Plantamura V., Tipo d’autore o bene giuridico per l’interpretazione, e la ri-<br />

33<br />

forma, del del<strong>it</strong>to di riciclaggio? ....................... 161


D O T T R I N A<br />

ARTICOLI<br />

Renato Bricchetti<br />

cons. Corte di Cassazione<br />

BANCAROTTA FRAUDOLENTA, BANCAROTTA SEMPLICE<br />

E OPERAZIONI INFRAGRUPPO (*)<br />

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. - 2. Operazioni infragruppo e bancarotta fraudolenta<br />

per distrazione. - 3. Operazioni infragruppo e bancarotta fraudolenta per distruzione<br />

o dissipazione (o bancarotta semplice per operazioni di pura sorte o manifestamente<br />

imprudenti). - 4. Operazioni infragruppo, dolo della bancarotta fraudolenta<br />

patrimoniale e bene giuridico tutelato (interesse patrimoniale dei cred<strong>it</strong>ori). Interesse<br />

di gruppo e teoria dei cd. vantaggi compensativi. - 5. Operazioni infragruppo e reato<br />

di infedeltà patrimoniale (la previsione esplic<strong>it</strong>a della compensazione dei vantaggi).-6.<br />

Operazioni infragruppo e bancarotta da «reato societario». - 7. Operazioni infragruppo<br />

e bancarotta da «infedeltà patrimoniale». Il problema dell’esportabil<strong>it</strong>à del vantaggio<br />

compensativo che ne esclude il carattere di ingiustizia. - 8. Considerazioni conclusive.<br />

1. - 1.1. – La locuzione «operazioni infragruppo» viene, di regola, posta<br />

in correlazione con il del<strong>it</strong>to di bancarotta quando, dichiarato il fallimento<br />

di (o sottoposta ad altra procedura concorsuale) una società appartenente<br />

ad un gruppo, si scopre che i suoi amministratori hanno realizzato (o, comunque,<br />

concorso a realizzare) atti di disposizione di beni o comunque trasferimenti<br />

di risorse (espressioni, per ora, volutamente generiche e che saranno<br />

più avanti specificate) a favore di altra ent<strong>it</strong>à del gruppo, offensivi<br />

degli interessi patrimoniali dei cred<strong>it</strong>ori della società impover<strong>it</strong>a (sacrificata)<br />

dall’operazione, e, come tali, integranti fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale<br />

(assai più raramente di bancarotta semplice) ai sensi degli artt.<br />

216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1 (nonché 236, comma 2, n. 1 in relazione<br />

al concordato preventivo; 237, quanto alla liquidazione coatta amministrativa;<br />

95, comma 1, del d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270 con riguardo all’amministrazione<br />

straordinaria).<br />

Alla base di detta qualificazione vi è–come tra breve si ribadirà –l’affermazione<br />

secondo cui il gruppo ha natura meramente economica; sotto il<br />

(*) Relazione tenuta nell’incontro di studio organizzato dal CSM, svoltosi in ROMA il 9<br />

giugno 2008 sul tema «La tutela penale dell’impresa e dei mercati finanziari». Versione riveduta<br />

e aggiornata della relazione tenuta in analogo incontro del 23 gennaio 2007.<br />

Gli articoli, c<strong>it</strong>ati nello scr<strong>it</strong>to, privi di altra indicazione si riferiscono al R.d. 16.3.1942, n.<br />

267 (cd. legge fallimentare).<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


2 ARTICOLI<br />

profilo giuridico, invece, esistono soltanto società diverse, ciascuna con la<br />

propria autonomia patrimoniale, i propri cred<strong>it</strong>ori, i propri soci di minoranza,<br />

ecc. ( 1 ).<br />

1.2. – Le anzidette disposizioni sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale<br />

puniscono – come è noto – le condotte di diminuzione dell’attivo o di<br />

gonfiamento del passivo (finalizzato ad arrecare pregiudizio ai cred<strong>it</strong>ori)<br />

per il sol fatto che ad esse sia segu<strong>it</strong>a la sentenza dichiarativa di fallimento<br />

( 2 ), che – come è risaputo – entra a far parte, secondo l’interpretazione giurisprudenziale,<br />

della struttura del reato ma non come evento (sicché non è<br />

richiesto che le condotte abbiano cagionato il fallimento).<br />

Con le disposizioni suddette è possibile perseguire anche fatti risalenti<br />

nel tempo; la bancarotta fraudolenta patrimoniale, inoltre, è comunemente<br />

intesa come reato di pericolo (è sufficiente cioè che l’interesse all’integr<strong>it</strong>à<br />

della garanzia patrimoniale sia soltanto esposto a pericolo).<br />

Il legislatore intende, dunque, colpire anche chi «tenta», pur se il suo<br />

disegno non ha successo (perché i beni vengono poi rinvenuti e recuperati<br />

dagli organi fallimentari).<br />

1.3. – A questa classe di comportamenti era in tutto assimilabile, quanto<br />

a caratteristiche essenziali – come si avrà modo di ribadire – la bancarotta<br />

impropria «societaria» di cui all’art. 223, comma 2, n. 1.<br />

Prima delle consistenti modificazioni introdotte dall’art. 4 del d. lgs.<br />

11.4.2002, n. 61, detta ipotesi di bancarotta era, invero, integrata dalla realizzazione<br />

di uno dei fatti cost<strong>it</strong>uenti i reati societari indicati nella disposizione<br />

fallimentare purché ad essi fosse segu<strong>it</strong>a la dichiarazione di fallimento<br />

della società.<br />

Sempre in epoca anteriore alla riforma –èopportuno ricordarlo – operazioni<br />

infragruppo causative del dissesto erano anche state r<strong>it</strong>enute integrare<br />

l’ipotesi di bancarotta impropria societaria rappresentata dalla causazione<br />

con dolo o per effetto di operazioni dolose del fallimento della società,<br />

pun<strong>it</strong>a dall’art. 223, comma 2, n. 2.<br />

( 1 ) Per gruppo si intende, in assenza di definizione legislativa (tenuto conto del nuovo testo<br />

dell’art. 2497 c.c., come modificato dall’art. 5, del d. lgs. 17.1.2003, n. 6), la cooperazione<br />

di una plural<strong>it</strong>à di società–che mantengono la loro formale autonomia – per il conseguimento<br />

di un fine un<strong>it</strong>ario, necessariamente caratterizzata da una direzione economica un<strong>it</strong>aria (attiv<strong>it</strong>à<br />

di governo che può presentare diversi, più o meno intensi, aspetti concreti), eserc<strong>it</strong>abile<br />

anche da una persona fisica. Una struttura «molecolare», con tanti centri soggettivi patrimonialmente<br />

autonomi, ed un’impresa sostanzialmente un<strong>it</strong>aria, con il vantaggio della separazione<br />

dei rischi.<br />

( 2 ) In argomento v. da ultimo, Cass., I, S.U., 28.2.2008, Niccoli, RV 239398.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RENATO BRICCHETTI 3<br />

Era questa, prima della riforma, l’unica ipotesi di bancarotta che richiedesse<br />

un evento materiale rappresentato dal dissesto; come si dirà più avanti,<br />

ad essa si è affiancata la bancarotta impropria «da reato societario» di cui<br />

al numero 1 del comma 2 dell’art. 223.<br />

Ora – come si accennava – il sistema si è aggrovigliato, a causa dell’introduzione,<br />

nell’art. 2634 c.c., del del<strong>it</strong>to di infedeltà patrimoniale, dei consistenti<br />

mutamenti sub<strong>it</strong>i dal c<strong>it</strong>ato art. 223, comma 2, n. 1, e del richiamo,<br />

in esso contenuto, alla commissione dei «fatti» di cui all’art. 2634 c.c.<br />

1.4. – Dei problemi determinati da questi mutamenti ci si dovrà necessariamente<br />

occupare, non prima, però, di avere esaminato le più significative<br />

ipotesi di operazioni infragruppo integranti, nell’elaborazione sviluppatasi<br />

in epoca anteriore alle cennate riforme, fatti di bancarotta, segnatamente di<br />

bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ( 3 ).<br />

I presupposti della rilevanza penale di questi fatti vanno ricercati – come<br />

si è già accennato – nella soggettiv<strong>it</strong>à dell’ente, nell’autonomia del suo<br />

patrimonio e del suo organo gestorio, nel dovere dell’amministratore di<br />

operare nell’esclusivo interesse della società amministrata e di non anteporre<br />

ad esso interessi confl<strong>it</strong>tuali di cui siano portatori per conto di terzi e nella<br />

consapevolezza che nessuna convenienza di gruppo può frustrare le<br />

aspettative dei cred<strong>it</strong>ori delle singole società.<br />

Si tratta, in altre parole, di fatti che violano l’interesse della singola società,<br />

dei loro cred<strong>it</strong>ori, ecc. e che, di regola, presuppongono appunto un<br />

confl<strong>it</strong>to di interessi.<br />

1.5. – Sarà necessario capire, inoltre, prima di passare all’esame delle<br />

nuove disposizioni, che rilievo avesse, ante riforma, l’eventuale realizzazione,<br />

attraverso gli anzidetti trasferimenti di risorse, del cd. interesse di gruppo<br />

(al cui perseguimento la «direzione un<strong>it</strong>aria» –eserc<strong>it</strong>ata, in proprio o<br />

tram<strong>it</strong>e holding intermedie, dalla capogruppo –è, per definizione, ispirata),<br />

interesse che non riflette necessariamente quello delle singole ent<strong>it</strong>à aggregate,<br />

ma entra sovente in aperto contrasto con esso (da qui i «sacrifici» di<br />

cui si diceva all’inizio).<br />

( 3 ) In argomento, v. Sandrelli, Bancarotta fraudolenta per le società di un gruppo: condotte<br />

di distrazione ed operazioni dolose ex articolo 223 cpv. n. 2 legge fallimentare nelle operazioni<br />

intercompany,inFall., 2000, 50; Busson, Operazioni infragruppo e bancarotta mediante<br />

distrazione, inDir. pen. proc., 2001, 762; Belli, Bancarotta fraudolenta ed operazioni infragruppo:<br />

prime riflessioni alla luce del d. lgs. n. 61 del 2002 e n. 6 del 2003, in AA.VV., La riforma<br />

dei reati societari. Atti del seminario di Macerata 21 marzo 2003, a cura di Piergallini,<br />

Milano, 2004, 197.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


4 ARTICOLI<br />

2. - 2.1. – Prima che nel dir<strong>it</strong>to delle società commerciali facessero la loro<br />

apparizione i nuovi testi dell’art. 2634 c.c. e del c<strong>it</strong>ato art. 223, comma 2,<br />

n. 1 (introdotti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 4 del d. lgs. 11.4.2002, n. 61),<br />

i profili penali delle operazioni infragruppo interessavano essenzialmente –<br />

come si è detto – la casistica giurisprudenziale della bancarotta fraudolenta<br />

patrimoniale, segnatamente (ma non solo) per distrazione.<br />

Può dirsi consolidata in giurisprudenza l’affermazione secondo cui integra<br />

condotta di distrazione il dare al patrimonio una destinazione diversa<br />

rispetto ai fini che questo deve avere nell’impresa, quale elemento essenziale<br />

per la sua funzional<strong>it</strong>à e quale garanzia verso i terzi, in particolare i cred<strong>it</strong>ori<br />

( 4 ).<br />

2.2. – In materia di operazioni infragruppo, è ricorrente imbattersi<br />

nell’affermazione secondo cui cost<strong>it</strong>uisce distrazione (di attivo) qualunque<br />

trasferimento di fondi o di attiv<strong>it</strong>à e, in genere, qualunque atto di disposizione<br />

patrimoniale da una società ad un’altra effettuato senza adeguata<br />

contropart<strong>it</strong>a ( 5 ), a maggior ragione quando la società depauperata<br />

versi in stato di dissesto ( 6 ), risolvendosi in tal caso in un danno alla mas-<br />

( 4 ) Cass., sez. V, 4.11.1993, Manco, in Cass. pen., 1995, 1635 (RV 195780): «Integra gli<br />

estremi del del<strong>it</strong>to di bancarotta fraudolenta per distrazione ogni forma di ingiustificata e diversa<br />

destinazione volontariamente data al patrimonio rispetto ai fini che questo deve avere<br />

nell’impresa, quale elemento necessario per la sua funzional<strong>it</strong>à e quale garanzia verso i terzi;<br />

onde la cosciente e volontaria vend<strong>it</strong>a di consistenti beni, per scopi estranei all’impresa, effettuata<br />

con incongrui cr<strong>it</strong>eri economici ..., cost<strong>it</strong>uisce distrazione intesa come operazione diretta<br />

a ledere l’interesse patrimoniale dei cred<strong>it</strong>ori». In senso conforme, Cass., sez. V, 7.3.1989,<br />

Bruzzese, in Cass. pen., 1991, 146 (RV 182141); Cass., sez. V, 26.2.1986, Gesnelli, in Cass.<br />

pen., 1987, 1827 (RV 173143); Cass., sez. V, 28.3.1985, Passari, in Giur. pen., 1986, II, 21 (RV<br />

168927); Cass., sez. V, 18.11.1983, Bandini, in Fall., 1984, 1029 (RV 162387); Cass., sez. V,<br />

10.2.1978, Altomare, in Giur. pen., 1979, II, 658 (RV 140253).<br />

( 5 ) V. Cass., sez. V, 14.5.1993, p.m. in c. Raimondo, in Cass. pen., 1005, 1633 (RV 195824):<br />

«Ricade nell’amb<strong>it</strong>o del reato di bancarotta fraudolenta qualunque operazione dell’imprend<strong>it</strong>ore<br />

che si concreti nella sottrazione dei beni dell’impresa alla garanzia dei cred<strong>it</strong>ori. Pertanto,<br />

commette tale illec<strong>it</strong>o penale l’imprend<strong>it</strong>ore che acquisti beni a nome della sua impresa e – dopo<br />

l’acquisto – ne faccia divenire t<strong>it</strong>olari altri soggetti, senza che resti assicurata all’impresa la<br />

realizzazione di alcuna contropart<strong>it</strong>a della cessione: quali possano essere in tali casi, le final<strong>it</strong>à<br />

dell’imprend<strong>it</strong>ore che così operi è questione irrilevante al cospetto della oggettiv<strong>it</strong>à distrattiva<br />

realizzata». (Nella specie la S.C. ha r<strong>it</strong>enuto che «l’eventuale intendimento, degli autori materiali<br />

di codeste distrazioni, di finanziare, in tal modo, le altre imprese ovvero di parteciparvi, societariamente,<br />

è affatto inabile a coonestare, sotto alcun rilevante profilo, una condotta, che, vista<br />

nell’ottica delle vicende afferenti all’impresa, che così risulti cedente di beni, è sicuramente<br />

produttiva di sottrazione del patrimonio della stessa alla sua naturale destinazione)».<br />

( 6 ) V. Cass., sez. V, 4.12.2007, Spedicati, RV 238237, secondo cui «non può in alcun modo<br />

escludersi la configurabil<strong>it</strong>à del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di<br />

trasferimento ingiustificato di beni da una società in stato di insolvenza ad altra società del<br />

medesimo gruppo che si trovi in difficoltà economiche».<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RENATO BRICCHETTI 5<br />

sa dei cred<strong>it</strong>ori della società dissestata all’atto del fallimento della stessa<br />

( 7 ).<br />

L’affermazione presuppone – come si è detto (v. supra 1.1 e 1.4) – che il<br />

fenomeno del gruppo di imprese sia di natura meramente economica e non<br />

scalfisca il principio dell’autonoma personal<strong>it</strong>à giuridica di ciascuna società<br />

( 8 ).<br />

2.3. – All’interno del genus sopra delineato vengono, anzi tutto, in<br />

considerazione i prest<strong>it</strong>i o finanziamenti gratu<strong>it</strong>i o non adeguatamente remunerati,<br />

s<strong>it</strong>uazione che si verifica nel caso di cred<strong>it</strong>o senza interessi o con<br />

interessi notevolmente inferiori a quelli di mercato, senza congrue garanzie<br />

oppure quando il rimborso sia a priori escluso o decisamente improbabile<br />

( 9 ).<br />

È, comunque, di regola, sufficiente la previsione di un congruo tasso di<br />

interesse e/o di una adeguata garanzia per r<strong>it</strong>enere economicamente equilibrata<br />

l’operazione (e, quindi, escluderne la rilevanza penale), che può essere<br />

ancor più favorevolmente valutata qualora determini ulteriori effetti pos<strong>it</strong>ivi<br />

per la concedente.<br />

Si fa in propos<strong>it</strong>o l’esempio di un finanziamento, erogato dalla controllante<br />

ad una società del gruppo che si trovi in crisi reversibile, che produca<br />

benefici per l’impresa finanziatrice proprio perché consente alla controllata<br />

di uscire dalla crisi ( 10 ).<br />

Un vantaggio, dunque, legato al probabile risanamento della finanziata.<br />

( 7 ) V. Cass., sez. V, 13.3.1967, Tavazzani, in Giur. pen., 1968, II, 88 (RV 105250): «Qualunque<br />

trasferimento di cap<strong>it</strong>ali o di attiv<strong>it</strong>à in genere da una società ad un’altra, effettuato<br />

senza adeguata contropart<strong>it</strong>a e quando quella che viene depauperata sia in istato di dissesto,<br />

cost<strong>it</strong>uisce distrazione di attivo, configurabile come bancarotta fraudolenta, in quanto si risolve<br />

in un danno della massa dei cred<strong>it</strong>ori della società dissestata all’atto del fallimento della<br />

stessa. E ciò a prescindere dalla data di cost<strong>it</strong>uzione delle società verso cui si e verificato l’afflusso<br />

dei cap<strong>it</strong>ali in parola e delle final<strong>it</strong>à per cui le medesime risultano essere state cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e,<br />

e fatte salve in ogni caso le azioni civili esperibili per il recupero alla massa delle attiv<strong>it</strong>à distratte<br />

ai suoi danni».<br />

( 8 ) V. Cass., sez. V, 5.6.2003, Longo, in questa Rivista, 2004, 646; Cass., sez. V, 1.7.2002,<br />

Arienti, in Cass. pen., 2003, 2789; Cass., sez. V, 26.1.2001, Cardinali, ivi, 2002, 1532; Cass.,<br />

sez. V, 1.2.2000, Tonduti, ivi, 2001, 661; Cass., sez. V, 19.1.2000, p.m. in c. Messina, ivi, 2001,<br />

1336; Cass., sez. V, 29.12.1999, Magliano, in Dir. e pratica delle società, 2000, 4, 87; Cass., sez.<br />

V, 18.7.1999, Ceccherini, in Dir. e pratica delle società, 1999, 18, 93; Cass., sez. V, 9.3.1999,<br />

Spinelli, in Cass. pen., 2000, 3445; Cass., sez. V, 18.3.1996, Cozzi, ivi, 1997, 2234; Cass., sez. V,<br />

21.10.1985, Bedeschi, ivi, 1987, 824; Cass., sez. V, 4.5.1995, Degli Antoni, ivi, 1997, 218.<br />

( 9 ) V. Cass., sez. V, 6.10.1999, Tassan Din, in questa Rivista, 2000, 476, specificamente<br />

rifer<strong>it</strong>a ai finanziamenti a società collegate senza contropart<strong>it</strong>e e/o garanzie e ad erogazioni<br />

«fuori busta» a favore di dipendenti di società collegate.<br />

( 10 ) Cocco, I confini tra condotte lec<strong>it</strong>e, bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice nelle<br />

relazioni economiche all’interno dei gruppi di società, in questa Rivista, 2003, 1031.<br />

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6 ARTICOLI<br />

Si comprendono allora i termini della riconosciuta leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del «gratu<strong>it</strong>o»<br />

intervento.<br />

Si vogliono prevenire effetti oltremodo negativi, derivabili dall’eventuale<br />

tracollo della finanziata (propagazione ad altre ent<strong>it</strong>à di riflessi negativi;<br />

perd<strong>it</strong>a del valore della partecipazione; rischi di coinvolgimento nel dissesto,<br />

come nel caso in cui la finanziata sia l’unica acquirente dei prodotti della<br />

finanziatrice).<br />

Ma i possibili es<strong>it</strong>i dell’operazione vanno valutati avuto riguardo all’epoca<br />

in cui è stata effettuata.<br />

È a quel momento che la crisi della finanziata deve presentarsi, ad una<br />

razionale valutazione ex ante, come reversibile; che la finanziatrice deve<br />

trovarsi in condizioni di benessere e via dicendo.<br />

Allora l’operazione non appartiene alla patologia dei trasferimenti fraudolenti.<br />

2.4. – Viene, poi, in considerazione la ricezione di finanziamenti onerosi.<br />

Può, invero, cost<strong>it</strong>uire bancarotta fraudolenta per distrazione il ricevere<br />

finanziamenti con corrispettivo eccessivo (tasso di interesse e/o garanzie<br />

prestate), comportanti quindi un danno al patrimonio.<br />

2.5. – Anche il rilascio di garanzie (in particolare, fideiussioni) in favore<br />

di società del gruppo, di per sé non illec<strong>it</strong>a, può integrare la bancarotta<br />

fraudolenta per distrazione quando cost<strong>it</strong>uisca uno strumento anomalo di<br />

attiv<strong>it</strong>à, mediante il quale l’imprend<strong>it</strong>ore determini, senza alcun utile per il<br />

proprio patrimonio, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei<br />

cred<strong>it</strong>ori ( 11 ).<br />

In particolare il rilascio di garanzie in favore di società non suscettibili<br />

di risanamento, ma irrimediabilmente decotte, finisce per cost<strong>it</strong>uire una regalia.<br />

Ma il rilascio di garanzie «gratu<strong>it</strong>e» a favore di altra società del gruppo<br />

potrebbe, tuttavia, rispondere anche ad un interesse della garante, come affermato<br />

dalla giurisprudenza civile ( 12 ). Ad esempio, le garanzie prestate<br />

( 11 ) Cfr. Cass., sez. V, 26.6.1990, Bordoni, in Cass. pen., 1991, I, 828; Cass., sez. V,<br />

24.5.1984, Pompeo, in Giur. pen., 1985, II, 274. Ancora recentemente, peraltro, Cass., sez. V,<br />

22.2.2007, Pollice, RV 236936, ha affermato che «integra l’ipotesi di causazione dolosa del<br />

fallimento (art. 223, comma 2, n. 2) l’assunzione di obbligazioni gravanti sul patrimonio della<br />

società epiù specificamente il rilascio di garanzie (nella specie fideiussione bancaria) a favore<br />

di altre società del gruppo di cui sia noto lo stato di difficoltà, per importi esorb<strong>it</strong>anti dalla capienza<br />

del patrimonio della società garante con ciò determinandone il fallimento».<br />

( 12 ) Una sintesi, con adeguati richiami dottrinali, può vedersi in Napoleoni, Geometrie<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RENATO BRICCHETTI 7<br />

dalla controllante a favore della controllata possono trovare giustificazione<br />

nell’interesse della prima a proteggere il valore della propria partecipazione;<br />

le garanzie concesse dalla controllata a favore della controllante potrebbero<br />

essere leg<strong>it</strong>timate dalla funzione finanziaria svolta dalla capogruppo,<br />

impegnata ad assicurare, alle migliori condizioni, nei rapporti con gli ist<strong>it</strong>uti<br />

bancari, la liquid<strong>it</strong>à necessaria ai fini dell’operativ<strong>it</strong>à delle società del<br />

gruppo.<br />

2.6. – Cost<strong>it</strong>uiscono, inoltre, bancarotta fraudolenta patrimoniale:<br />

– la vend<strong>it</strong>a a prezzo di favore non giustificato da particolari condizioni<br />

del contratto (pagamento anticipato o viceversa dilazionato in misura<br />

non usuale) o, addir<strong>it</strong>tura, senza un effettivo corrispettivo;<br />

– la concentrazione di società di cui una con un consistente patrimonio<br />

sociale, l’altra senza un patrimonio valutabile economicamente a causa<br />

del dissesto, così diminuendo la garanzia dei cred<strong>it</strong>ori della prima a vantaggio<br />

di quelli della seconda ( 13 );<br />

– il prelevamento di una somma di denaro da una società per eseguire<br />

l’aumento di cap<strong>it</strong>ale di un’altra ( 14 ).<br />

3. - 3.1. – Si è parlato con riferimento ad operazioni infragruppo anche<br />

di bancarotta fraudolenta per distruzione.<br />

Il termine «distruzione» viene inteso come annullamento fisico del bene,<br />

rilevante non in sé ma in quanto comporta annullamento del valore economico.<br />

La distruzione può essere realizzata anche mediante omissioni che violino<br />

l’obbligo di conservazione della garanzia patrimoniale.<br />

La dottrina prevalente r<strong>it</strong>iene in questo caso che la bancarotta fraudolenta<br />

per distruzione configuri un reato di evento, come tale soggetta alla<br />

disposizione di cui all’art. 40, comma 2, c.p. per il quale «non impedire ciò<br />

che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».<br />

L’obbligo giuridico facente capo al deb<strong>it</strong>ore di impedire l’evento sareb-<br />

parallele e bagliori corruschi del dir<strong>it</strong>to penale dei gruppi (bancarotta infragruppo, infedeltà patrimoniale<br />

e «vantaggi compensativi», Cass. pen., 2005, 3810 s.<br />

( 13 ) Cass., sez. V, 10.1.1996, Napoleone, in Cass. pen., 1997, 218, fattispecie relativa a<br />

concentrazione di aziende, nella quale una società aveva confer<strong>it</strong>o due navi-cisterna a fronte<br />

di una contropart<strong>it</strong>a consistente nel conferimento del cap<strong>it</strong>ale sociale nominale, privo di valore<br />

reale, a causa del dissesto dell’altra società.<br />

( 14 ) Cass., sez. V, 14.5.1976, Hossmann, in Cass. pen., 1978, 209, secondo cui cost<strong>it</strong>uisce<br />

bancarotta fraudolenta per distrazione il prelievo di una somma della cassa di una società per<br />

eseguire l’aumento di cap<strong>it</strong>ale di un’altra società, anche se si tratti di società con attiv<strong>it</strong>à interdipendenti<br />

e solo formalmente diverse.<br />

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8 ARTICOLI<br />

be un corollario del dovere che egli ha di comportarsi secondo correttezza<br />

ex art. 1175 c.c.<br />

In conform<strong>it</strong>à al predetto obbligo giuridico, il deb<strong>it</strong>ore ha un dovere di<br />

intervento sui beni della garanzia per prevenirne il deterioramento o la distruzione,<br />

attraverso azioni materiali (custodia, manutenzione, ecc.), oppure<br />

mediante azioni giuridiche (esercizio dei dir<strong>it</strong>ti, resistenza alle pretese infondate)<br />

( 15 ).<br />

In relazione ai beni immateriali la distruzione si può realizzare anche<br />

mediante atti abdicativi come la rinuncia ad un dir<strong>it</strong>to senza contropart<strong>it</strong>a o<br />

con contropart<strong>it</strong>a inadeguata o la remissione di un deb<strong>it</strong>o.<br />

Orbene, secondo autorevole dottrina, vi sarebbe distruzione anche in<br />

caso di prestazione di servizi senza corrispettivo o con un corrispettivo inadeguato,<br />

come nel caso di trasferimenti di favore da una ad altra impresa<br />

del gruppo.<br />

La giurisprudenza riconduce, invece – come si è visto – i trasferimenti<br />

infragruppo senza contropart<strong>it</strong>a, nello schema della bancarotta fraudolenta<br />

per distrazione.<br />

Si noti, peraltro, che lo storno di fondi incidente sul patrimonio di società<br />

interamente possedute dalla società fall<strong>it</strong>a, non è stato configurato,<br />

con riguardo alla società fall<strong>it</strong>a, come distrazione ma come distruzione, economica<br />

e giuridica, di elementi attivi (le partecipazioni e i cred<strong>it</strong>i) del patrimonio<br />

della medesima ( 16 ).<br />

3.2. – In materia di operazioni infragruppo si è parlato, poi, di bancarotta<br />

fraudolenta per dissipazione.<br />

La dissipazione comprende tutte le condotte prive di qualsivoglia<br />

elemento di razional<strong>it</strong>à valutabile nell’ottica delle esigenze dell’impresa<br />

( 17 ).<br />

Gli esborsi qualificabili come dissipazione si differenziano per la loro<br />

irrazional<strong>it</strong>à dalle spese aziendali, intendendosi come tali i costi che possano<br />

ricondursi ad una strategia gestionale, sia pure a lunga scadenza, e, che<br />

comunque, siano funzionali a favorire l’impresa (i quali potrebbero rientrare,<br />

in caso d’imprudenza manifesta, nella previsione di bancarotta semplice<br />

( 15 ) V. Cass., sez. V, 10.12.1999, Riccò,inDir. e pratica delle società, 2000, 9, 82, relativa<br />

ad un caso in cui l’amministratore di una società aveva abbandonato l’attiv<strong>it</strong>à di recupero di<br />

un cred<strong>it</strong>o, di consistenza tale da poter, ove, incassato risolvere i problemi economici della<br />

società, vantato nei confronti di altra società, amministrata da persona con la quale aveva interessi<br />

economici in comune.<br />

( 16 ) V. Cass., sez. V, 27.4.1983, Carboni, in Giur. pen., 1984, III, 331.<br />

( 17 ) Cfr. Cass., sez. V, 10.6.1998, Vichi, in Cass. pen., 2000, 3449.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RENATO BRICCHETTI 9<br />

cui all’art. 217, comma 1, n. 2, che trova la sua causa nella v<strong>it</strong>a economica<br />

dell’impresa) ( 18 ).<br />

È importante questa distinzione tra condotte di dissipazione e operazioni<br />

di pura sorte o manifestamente imprudenti.<br />

La bancarotta semplice trova la propria causa nella v<strong>it</strong>a economica<br />

dell’impresa e, dunque, richiede, quanto meno in astratto, la presenza di<br />

un elemento di razional<strong>it</strong>à da valutare nell’ottica delle esigenze dell’impresa<br />

medesima o, almeno, della possibil<strong>it</strong>à che l’operazione possa raggiungere<br />

risultati pos<strong>it</strong>ivi nonostante l’errore di valutazione dell’imprend<strong>it</strong>ore.<br />

In giurisprudenza si è affermato che l’ipotesi di bancarotta fraudolenta<br />

per dissipazione si differenzia dalla fattispecie della consumazione di una<br />

notevole parte del patrimonio dell’imprend<strong>it</strong>ore per effetto di operazioni<br />

manifestamente imprudenti sia sul piano soggettivo, in quanto esige la coscienza<br />

e la volontà dell’agente di diminuire detto patrimonio per scopi del<br />

tutto estranei all’impresa, sia su quello oggettivo, in quanto l’operazione<br />

fraudolenta è priva del pur minimo profilo di coerenza con le esigenze dell’impresa<br />

stessa ( 19 ).<br />

In ogni caso, le operazioni manifestamente imprudenti sono quelle che<br />

violano regole di condotta miranti a prevenire conseguenze pregiudizievoli<br />

e che, di regola, comportano l’assunzione di un rischio eccessivo rispetto alla<br />

normale operativ<strong>it</strong>à dell’impresa.<br />

L’es<strong>it</strong>o negativo di tali operazioni è ragionevolmente prevedibile; l’imprend<strong>it</strong>ore,<br />

però, spesso animato da intenti speculativi, non se ne avvede e<br />

assume il rischio abnorme per un calcolo erroneo.<br />

In dottrina ( 20 )sifal’esempio dell’assunzione di un finanziamento a<br />

breve termine per effettuare l’investimento in immobilizzazioni tecniche o<br />

in partecipazioni da cui si preveda il conseguimento di benefici soltanto in<br />

( 18 ) Cass., sez. V, 25.9.1989, Bruzzese, c<strong>it</strong>.; Cass., sez. V, 23.11.1981, Alecce, in Giur.<br />

pen., 1982, II, 332; Cass., sez. V, 26.6.1979, Perissinotto, in Riv. pen., 1979, 1067; Cass., sez.<br />

III, 18.1.1954, Grassi, in Giur. pen., 1955, II, 386.<br />

( 19 ) V. Cass., sez. V, 23.10.2002, Galluccio, RV 225398. V. altresì Cass., sez. V,<br />

4.11.2004, Garattoni, RV 231394 secondo cui non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di<br />

cui all’art. 217, comma primo, n. 2, integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma<br />

quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che comportino<br />

un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva<br />

di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza cost<strong>it</strong>utive della<br />

fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in<br />

tutto o in parte dall’alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio<br />

affrontato non è proporzionato alle possibil<strong>it</strong>à di successo, ma, in ogni caso, si tratta<br />

pur sempre di comportamenti realizzati nell’interesse dell’impresa.<br />

( 20 ) Cocco, op. c<strong>it</strong>., 1053.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


10 ARTICOLI<br />

tempi medi o lunghi (precisandosi che operazioni siffatte possono realizzarsi<br />

anche fuori dalla crisi di impresa, di cui sovente sono causa).<br />

Le operazioni infragruppo possono, dunque – come è agevole intuire –<br />

integrare detta fattispecie con la quale è sanzionato non l’impoverimento<br />

voluto della singola società,mal’assunzione di un rischio esorb<strong>it</strong>ante ( 21 ).<br />

Ciò che occorre rilevare, tuttavia, è che il legislatore lim<strong>it</strong>a la rilevanza<br />

penale alle operazioni la cui rischios<strong>it</strong>à sia manifesta.<br />

L’operazione deve avere, dunque, questa caratteristica oggettiva, rilevabile<br />

a prima vista anche dal profano e da collocarsi al tempo della condotta.<br />

La fattispecie di bancarotta semplice in esame è, inoltre, caratterizzata<br />

dalla necess<strong>it</strong>à dell’evento naturalistico rappresentato dalla consumazione<br />

di una notevole parte del patrimonio della società fall<strong>it</strong>a.<br />

Va ricordato, infine, anche se già lo si è fatto implic<strong>it</strong>amente, che il riferimento<br />

alla manifesta imprudenza delle operazioni conduce ad attribuire<br />

rilievo alla colpa, soprattutto per delim<strong>it</strong>are oltremodo la linea di confine<br />

con la bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione ( 22 ).<br />

4. - 4.1. –Èfrequente, anche con riguardo alle operazioni infragruppo,<br />

il riferimento all’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale.<br />

Come autorevolmente affermato in dottrina ( 23 ), la chiave per l’individuazione<br />

dell’elemento psicologico si trova in una adeguata ricostruzione<br />

dei fatti di bancarotta che devono essere voluti nella pienezza della loro incidenza<br />

economico – patrimoniale: non si possono «distrarre» dei beni senza<br />

la volontà di renderli indisponibili ai cred<strong>it</strong>ori, senza rappresentarsi l’offesa<br />

che a questi deriva.<br />

Dette considerazioni trovano sostanziale conferma anche nella giurisprudenza<br />

più recente.<br />

La fraudolenza, intesa come connotato interno alla distrazione, implica,<br />

dal punto di vista soggettivo, che la condotta di colui che pone in essere<br />

l’attiv<strong>it</strong>à distrattiva sia assist<strong>it</strong>a dalla consapevolezza che le operazioni che si<br />

compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai credi-<br />

( 21 ) Cocco, op. c<strong>it</strong>., 1054, indica come ulteriori esempi il caso di imprese in cui l’interesse<br />

di gruppo porti a riunire le forze di tutti i suoi componenti, a prescindere dallo specifico<br />

interesse della singola società, nell’aspettativa di un vantaggio indiretto anche per quest’ultima<br />

di vaga realizzazione o il caso di un contributo senza un adeguato programma al salvataggio<br />

di una società del gruppo le cui sorti non si r<strong>it</strong>engano irrimediabilmente compromesse.<br />

( 22 ) V. Cass., sez. V, 23.11.1981, Alecce, c<strong>it</strong>.<br />

( 23 ) Pedrazzi,inPedrazzi-Sgubbi, Reati commessi dal fall<strong>it</strong>o. Reati commessi da persone<br />

diverse dal fall<strong>it</strong>o, inCommentario Scialoja-Branca, La legge fallimentare a cura di F. Galgano:<br />

artt. 216-227, Bologna-Roma 1995, 74.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RENATO BRICCHETTI 11<br />

tori ( 24 ), siano capaci di porre concretamente in pericolo l’interesse protetto<br />

( 25 ).<br />

Numerose sentenze precisano che, per l’esistenza del dolo, è necessario<br />

che l’imprend<strong>it</strong>ore compia gli atti perseguendo un interesse proprio o di<br />

terzi estranei all’impresa ed abbia coscienza e volontà di porre in essere atti<br />

incompatibili con gli interessi della stessa, in quanto aventi l’effetto di ledere<br />

il patrimonio aziendale, diminuire le garanzie patrimoniali ed indebolire<br />

la posizione dei cred<strong>it</strong>ori ( 26 ).<br />

Il bene giuridico tutelato dal del<strong>it</strong>to di bancarotta è, dunque, rappresentato<br />

– come già si è avuto modo di dire (supra 1.1) – dagli interessi<br />

patrimoniali dei cred<strong>it</strong>ori del fall<strong>it</strong>o (cd. concezione patrimoniale della<br />

bancarotta), segnatamente, per quanto attiene ai fatti di bancarotta fraudolenta<br />

patrimoniale, dall’interesse dei cred<strong>it</strong>ori alla conservazione della<br />

garanzia sul patrimonio del deb<strong>it</strong>ore di cui all’art. 2740, comma 1,<br />

c.c. ( 27 ).<br />

Anche i fatti incriminati a t<strong>it</strong>olo di bancarotta impropria presentano la<br />

caratteristica di ledere o porre in pericolo gli interessi dei cred<strong>it</strong>ori della società<br />

o dell’imprend<strong>it</strong>ore individuale fall<strong>it</strong>o, in caso di fatto dell’inst<strong>it</strong>ore.<br />

4.2. – L’interesse patrimoniale dei cred<strong>it</strong>ori delim<strong>it</strong>a, nelle ipotesi prese<br />

in esame, l’amb<strong>it</strong>o di possibile incidenza del cd. interesse di gruppo.<br />

Nella dottrina più autorevole si è fatta strada presto l’idea dell’interesse<br />

di gruppo come strumento per individuare quel «corrispettivo» delle operazioni<br />

infragruppo che le toglie dall’orb<strong>it</strong>a della bancarotta fraudolenta<br />

(facendo venire meno la sussistenza stessa del fatto tipico) e che fa gravare<br />

sull’accusa, a fronte degli elementi di un disegno imprend<strong>it</strong>oriale forn<strong>it</strong>o<br />

( 24 ) In questo senso, Cass., sez. V, 13.2.2006, Caimmi, RV 234232; V. inoltre Cass., sez.<br />

V, 30.1.2006, De Rosa, RV 233413: «è necessario che la condotta distrattiva, idonea a determinare<br />

uno squilibrio tra attiv<strong>it</strong>à e passiv<strong>it</strong>à–e cioè un pericolo per le ragioni cred<strong>it</strong>orie – risulti<br />

assist<strong>it</strong>a dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attiv<strong>it</strong>à, una destinazione<br />

diversa rispetto alla final<strong>it</strong>à dell’impresa e di compiere atti che possano cagionare<br />

danno ai cred<strong>it</strong>ori: occorre cioè che l’agente, pur non perseguendo direttamente tale danno,<br />

sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una s<strong>it</strong>uazione di pericolo». In senso conforme<br />

Cass., sez. V, 10.6.1998, Vichi, c<strong>it</strong>.; Cass., sez. V, 29.4.1998, Marcimino, in Cass. pen., 1999,<br />

2355; Cass., sez. III, 28.2.1992, Duval, in Riv. pen. ec., 1992, 589; Cass., sez. V, 23.10.1996,<br />

Sessegolo, in Cass. pen., 1999, 650.<br />

( 25 ) V. da ultimo Cass., sez. V, 21.9.2007, Sp<strong>it</strong>oni, RV 238212.<br />

( 26 ) V. Cass., sez. V, 6.10.1999, Tassan Din, c<strong>it</strong>.; Cass., sez. V, 17.5.1996, Gennari, in<br />

Cass. pen., 1998, 648; Cass., sez. V, 12.5.1989, Carignano, in Cass. pen., 1991, 146; Cass., sez.<br />

V, 20.3.1987, Zampolli, in Cass. pen., 1988, 1342.<br />

( 27 ) V. Cass., sez. V, 20.3.1987, Zampolli, c<strong>it</strong>.; Cass., sez. V, 18.5.1982, Fabbri, in Giur.<br />

pen., 1983, II, 571; Cass., sez. V, 13.3.1980, Ruisi, in Riv. pen., 1980, 888; Cass., sez. V,<br />

13.3.1979, Scaldalai, in Riv. pen., 1979, 876.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


12 ARTICOLI<br />

dalla difesa, l’onere di provare la natura meramente depauperatoria dell’operazione.<br />

Interesse del gruppo che deve sostanzialmente «coincidere» con l’interesse<br />

dei cred<strong>it</strong>ori della società sacrificata, nel senso che deve trovare adeguata<br />

contropart<strong>it</strong>a in util<strong>it</strong>à patrimonialmente tangibili assicurate dall’appartenenza<br />

al gruppo (venendo così a leg<strong>it</strong>timarsi come «costo») oppure in<br />

quanto risulti bilanciato da appos<strong>it</strong>e compensazioni ( 28 ).<br />

4.3. – Ciò nondimeno la giurisprudenza penale è sempre apparsa restia<br />

ad accogliere le sollec<strong>it</strong>azioni dottrinali, benché il dogma della rilevanza<br />

meramente economica del gruppo fosse stato posto in discussione dalla<br />

giurisprudenza civile, in particolare dalle affermazioni adesive alla teoria<br />

dei vantaggi compensativi ( 29 ). Teoria – beninteso – che non leg<strong>it</strong>timava<br />

condotte unilaterali di impoverimento di un’ent<strong>it</strong>à del gruppo, ma che riconosceva<br />

la necess<strong>it</strong>à di verificare se l’episodio dannoso potesse trovare<br />

«compensazione» in vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo.<br />

D’altra parte, la teoria anzidetta presentava connotati di indeterminatezza<br />

poco inclini ad essere coniugati con le norme incriminatrici della bancarotta.<br />

Una sua lettura rigorosa avrebbe imposto la necess<strong>it</strong>à, come compensazione<br />

per la società svantaggiata dall’operazione, di un «indennizzo» valutato<br />

ex post (una volta effettivamente prodottosi) come idoneo a determinare<br />

quantomeno un «pareggio» tra perd<strong>it</strong>a e guadagno.<br />

Un approccio «elastico» avrebbe consent<strong>it</strong>o, invece, di considerare come<br />

compensativi anche vantaggi non rigidamente «equivalenti» e non immediati,<br />

ma, con valutazione ex ante (in base agli elementi noti nel momento in<br />

cui l’operazione infragruppo è decisa), prevedibilmente conseguibili in un<br />

arco ragionevole di tempo (ancorché fattori non preventivabili ne impediscano<br />

poi la realizzazione) ( 30 ).<br />

Forse anche queste incertezze non hanno invogliato la giurisprudenza<br />

penale a farsi carico del problema, tra l’altro implicante un aggravio di im-<br />

( 28 )V.Pedrazzi, Dal dir<strong>it</strong>to penale delle società al dir<strong>it</strong>to penale dei gruppi: un difficile<br />

percorso, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del Convegno Internazionale di studi, Venezia<br />

16-18.11.1995, a cura di Balzarini-Carcano-Mucciarelli, vol. III, Milano 1996, 1784 (riprodotto<br />

in Pedrazzi, Dir<strong>it</strong>to penale, III, Scr<strong>it</strong>ti di dir<strong>it</strong>to penale dell’economia. Problemi generali<br />

di dir<strong>it</strong>to penale societario, Milano 2003, 815).<br />

( 29 ) Sull’adesione della giurisprudenza civile alla cd. teoria dei vantaggi compensativi, v.<br />

Napoleoni, op. c<strong>it</strong>., 3790 ss.<br />

( 30 ) Una sintesi efficace della contrapposizione, nella dottrina commercialistica, tra concezione<br />

«rigida» e concezione «elastica» della teoria dei vantaggi compensativi può vedersi in<br />

Napoleoni, op. c<strong>it</strong>., 3794.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RENATO BRICCHETTI 13<br />

pegno, sotto il profilo dell’accertamento, attesa la necess<strong>it</strong>à di dar v<strong>it</strong>a ad<br />

una indagine più ampia di quella circoscrivibile al singolo atto i cui effetti<br />

depauperatori fossero stati immediatamente percep<strong>it</strong>i.<br />

5. - 5.1. – Mentre l’interesse di gruppo stentava a farsi strada nell’area<br />

dei del<strong>it</strong>ti di bancarotta, l’ordinamento si è arricch<strong>it</strong>o del nuovo del<strong>it</strong>to di<br />

infedeltà patrimoniale, previsto dall’art. 2634 c.c., che al comma 3 ha teorizzato<br />

la circostanza che l’appartenenza ad un gruppo può comportare anche<br />

conseguenze pos<strong>it</strong>ive.<br />

Con la c<strong>it</strong>ata riforma – già si è avuto modo di dirlo –èarrivato anche il<br />

nuovo art. 223, comma 2, n. 1, che ha posto, come tra breve si dirà, diversi<br />

problemi.<br />

5.2. – L’art. 2634 c.c. prevede il del<strong>it</strong>to di «infedeltà patrimoniale» consistente<br />

nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori che<br />

«avendo un interesse in confl<strong>it</strong>to con quello della società, al fine di procurareasé<br />

o ad altri un ingiusto prof<strong>it</strong>to o altro vantaggio, compiono o concorrono<br />

a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente<br />

alla società un danno patrimoniale».<br />

Con questa disposizione il legislatore si è proposto lo scopo di ovviare<br />

all’inefficienza delle disposizioni che attribuivano rilevanza penale a specifiche<br />

ipotesi di confl<strong>it</strong>to d’interessi (contenute nei vecchi artt. 2624 e 2631<br />

c.c., oltre che nell’art. 2630, comma 2, n. 1, che puniva la «irregolare percezione<br />

di emolumenti») edall’assenza di norme incriminatrici «comuni» in<br />

grado di fronteggiare questa tipologia di aggressioni.<br />

Seguendo la strada percorsa, nel campo dei rapporti tra intermediari finanziari<br />

e clientela, dall’art. 168 TUIF, si è circoscr<strong>it</strong>ta la reazione pun<strong>it</strong>iva<br />

agli atti d’infedeltà posti in essere in una s<strong>it</strong>uazione di confl<strong>it</strong>to d’interessi.<br />

La fattispecie è stata strutturata come reato d’azione con evento di danno.<br />

Sul versante soggettivo, la fattispecie è poi ulteriormente circoscr<strong>it</strong>ta<br />

dalla previsione di un dolo specifico d’ingiusto prof<strong>it</strong>to per l’agente o per<br />

altri.<br />

5.3. – Non è ingiusto – si legge nel terzo comma dell’art. 2634 c.c. – il<br />

prof<strong>it</strong>to della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, consegu<strong>it</strong>i<br />

o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza<br />

al gruppo ( 31 ).<br />

( 31 ) In argomento v. Mucciarelli, Il ruolo dei vantaggi compensativi nell’economia del<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


14 ARTICOLI<br />

L’amb<strong>it</strong>o dei vantaggi compensativi è individuato a mezzo delle nozioni<br />

di collegamento e di gruppo, l’una – come si è puntualmente osservato ( 32 )<br />

– piuttosto indeterminata (concretandosi, a norma del terzo comma dell’art.<br />

2359 c.c. nell’esercizio di una influenza «notevole» di una società su di<br />

un’altra), l’altra addir<strong>it</strong>tura inesistente.<br />

Il legislatore della riforma civile non si è impegnato, invero, a fornire<br />

una definizione del gruppo, ma si è lim<strong>it</strong>ato ad individuarne l’essenza nell’esercizio<br />

dell’«attiv<strong>it</strong>à di direzione e di coordinamento» di cui si è detto,<br />

formula non dissimile da quella sempre utilizzata di «direzione un<strong>it</strong>aria».<br />

5.4. – In relazione a quest’ultima disposizione, è opportuno ricordare<br />

una pronuncia della Suprema Corte (su di essa si tornerà anche più avanti)<br />

che si occupa dell’amb<strong>it</strong>o di applicazione del vantaggio compensativo che<br />

esclude il carattere di ingiustizia del prof<strong>it</strong>to ( 33 ).<br />

Il ricorrente possedeva il 75% del cap<strong>it</strong>ale e amministrava «di fatto»<br />

due società, poi dichiarate fall<strong>it</strong>e; le gestiva entrambe, nonostante la presenza<br />

di un amministratore pleno jure, ma non svolgeva, però, per quel che risulta,<br />

alcuna specifica funzione imprend<strong>it</strong>oriale di indirizzo e di coordinamento.<br />

In sostanza, il ricorrente si era lim<strong>it</strong>ato al mero esercizio dei poteri inerenti<br />

alla sua qual<strong>it</strong>à di amministratore di fatto.<br />

Era stato lui a porre in essere i plurimi atti di distrazione contestati e accertati,<br />

in particolare la forn<strong>it</strong>ura di merci da parte di una delle due società<br />

ai cred<strong>it</strong>ori dell’altra (datio in solutum), a compensazione dei deb<strong>it</strong>i di quest’ultima,<br />

ed il prelevamento, tram<strong>it</strong>e assegni tratti sulle società e girati a se<br />

stesso, di denaro dalle banche.<br />

La Suprema Corte non è, tuttavia, giunta ad interrogarsi sulla sussistenza<br />

o meno di un prof<strong>it</strong>to ingiusto; ha r<strong>it</strong>enuto, invero, inapplicabile il comma<br />

3 dell’art. 2634 c.c. perché, nella specie, non c’era nessun «gruppo».<br />

Per giungere a tali affermazioni la Corte si è richiamata al complesso di<br />

del<strong>it</strong>to di infedeltà patrimoniale degli amministratori,inGiur. comm., 2002, I, 631; Acquaroli,<br />

Alcune osservazioni sul reato di infedeltà patrimoniale alla luce del nuovo dir<strong>it</strong>to societario,<br />

in AA.VV., La riforma dei reati societari. Atti del seminario di Macerata 21 marzo 2003, a cura<br />

di Piergallini, Milano, 2004, 165; Bersani, Operazioni infragruppo e vantaggi compensativi<br />

nel dir<strong>it</strong>to penale societario e fallimentare,inFisco, 2004, I, 6630; Benussi, Vantaggi compensativi<br />

e infedeltà patrimoniale nei gruppi di società: lim<strong>it</strong>e scriminante o «esegetico»?, in<br />

AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, III, Milano, 2006; Perdonò, La teoria dei vantaggi<br />

compensativi alla conquista del terr<strong>it</strong>orio dei reati fallimentari, in questa Rivista, 2006,<br />

373.<br />

( 32 ) Napoleoni, op. c<strong>it</strong>., 3799.<br />

( 33 ) V. Cass., sez. V, 18.11.2004, Giammarino, in Dir. pen. proc., 2005, 747.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RENATO BRICCHETTI 15<br />

norme (artt. 2497-2497-sexies c.c.), dedicate alla «direzione e coordinamento<br />

di società» che, pur non offrendo una nozione di «gruppo», tuttavia<br />

ne regolamenta – partendo dal fatto obiettivo dell’esercizio di attiv<strong>it</strong>à di direzione<br />

e coordinamento di una o più società da parte di un diverso soggetto<br />

– l’attiv<strong>it</strong>à.<br />

Il momento caratterizzante il gruppo è–precisa la Corte – quello di direzione<br />

e di coordinamento, quale sviluppo di un unico disegno imprend<strong>it</strong>oriale.<br />

Si può, pertanto, parlare di gruppo, soltanto quando una plural<strong>it</strong>à di società,<br />

o di imprese, risulti sottoposta alla guida un<strong>it</strong>aria che una di esse (può<br />

trattarsi anche di una persona fisica) eserc<strong>it</strong>a sulle altre.<br />

Il solo fatto, dunque, che una persona fisica si trovi in posizione di controllo<br />

astratto e formale rispetto ad una plural<strong>it</strong>à di società, non implica<br />

l’automatica configurabil<strong>it</strong>à di un «gruppo».<br />

Occorre che detta persona – conclude la Suprema Corte – abbia concretamente<br />

eserc<strong>it</strong>ato «una vera e propria funzione imprend<strong>it</strong>oriale di indirizzo<br />

e coordinamento delle società controllate (cd. holding pura) eventualmente<br />

accompagnata anche da attiv<strong>it</strong>à di natura ausiliaria e finanziaria (cd.<br />

holding operativa) dotandosi, a tal fine, di una appos<strong>it</strong>a organizzazione con<br />

uffici e dipendenti a ciò destinati».<br />

6. - 6.1. – Con l’art. 4 del d. lgs. n. 61 del 2002 è stata riformulata la disposizione<br />

incriminatrice della bancarotta «da reato societario» ( 34 ).<br />

Ne rispondono ora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i<br />

liquidatori di società dichiarate fall<strong>it</strong>e che abbiano «cagionato, o concorso a<br />

cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti<br />

dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice<br />

civile.».<br />

Oggi più che mai, la fattispecie di bancarotta in esame dà v<strong>it</strong>a ad un reato<br />

«autonomo» rispetto ai reati societari richiamati; la nuova strutturazione<br />

del del<strong>it</strong>to, segnatamente la previsione di un evento rappresentato dal dissesto,<br />

lo conferma.<br />

( 34 ) In argomento v. Bricchetti, La riforma dei reati societari modifica la fisionomia della<br />

bancarotta societaria, in AA.VV., La riforma del falso in bilancio,inDir. e pratica delle società,<br />

2002, 34; Mangione, La bancarotta fraudolenta impropria; in AA.VV., I nuovi reati societari:<br />

dir<strong>it</strong>to e processo, a cura di Giarda e Seminara, Padova, 2002, 609; Putinati, La nuova<br />

bancarotta «societaria»: imputazione oggettiva e soggettiva, inDir. e pratica delle società,<br />

11/2002, 12; Angelini, Il reato di bancarotta fraudolenta impropria innovato nella nuova disciplina<br />

degli illec<strong>it</strong>i penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, inCass. pen.,<br />

2003, 349; Perini, Il «ragionamento del dissesto»: la nuova «bancarotta da reato societario» al<br />

banco di prova della causal<strong>it</strong>à, in questa Rivista, 2004, 721.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


16 ARTICOLI<br />

Anche la volontà di tutelare i cred<strong>it</strong>ori sociali è incontrovertibile proprio<br />

perché il disvalore della nuova fattispecie si concentra sul risultato del<br />

«fatto» (integrante il reato societario), cioè sul dissesto (e non, come in passato,<br />

sul «fatto» medesimo) ( 35 ) e il dissesto non si esaurisce nella lesione al<br />

patrimonio sociale, che caratterizza le disposizioni penali societarie, masi<br />

estende alla lesione degli interessi patrimoniali dei cred<strong>it</strong>ori ( 36 ).<br />

6.2. – La nuova disposizione ha dato v<strong>it</strong>a a numerosi problemi interpretativi.<br />

La trasformazione ha, anzi tutto, «intrecciato» la nuova disposizione incriminatrice<br />

con quella di cui al comma 2, n. 2, dell’art. 223 che punisce la<br />

causazione del dissesto «con dolo o per effetto di operazioni dolose».<br />

Non è dubbio, invero, che la nuova disposizione sia «speciale» (per specificazione<br />

di precedenti elementi generali) rispetto all’ipotesi suddetta<br />

(speciale rispetto all’ipotesi di causazione «con dolo» perché individua tipiche<br />

condotte causative del dissesto; speciale rispetto alla causazione «per<br />

effetto di operazioni dolose» perché, anche in tal caso, tipizza possibili operazioni<br />

dolose), l’unica, fino al momento della riforma, che nel sistema della<br />

bancarotta imponeva, ai fini dell’integrazione del reato, la necessaria correlazione<br />

causale tra la condotta ed il «fallimento» (termine qui da intendersi<br />

– secondo l’opinione dominante – nella sua accezione sostanziale di «dissesto»<br />

della società e non nel senso formale di «sentenza dichiarativa di fallimento»)<br />

della società e che presenta una valenza omnicomprensiva, repressiva<br />

di ogni comportamento causativo del dissesto.<br />

6.3. – Questa norma «speciale» resta, comunque, un mistero.<br />

È evidente che la nuova disposizione incriminatrice non è stata sufficientemente<br />

med<strong>it</strong>ata.<br />

Il legislatore si riprometteva semplicemente di eliminare dal sistema la<br />

possibil<strong>it</strong>à che gli organi societari fossero chiamati a rispondere a t<strong>it</strong>olo di<br />

bancarotta di fatti integranti disposizioni penali societarie solo perché era<br />

segu<strong>it</strong>o, spesso anche a notevole distanza di tempo dal fatto, il fallimento<br />

della società.<br />

Sarebbe bastato, per raggiungere questo scopo, r<strong>it</strong>agliare un’area, cronologicamente<br />

delim<strong>it</strong>ata, di rischio penale all’interno della quale collocare<br />

( 35 ) Cadoppi, Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari,<br />

in AA.VV., I nuovi reati societari, a cura di Lanzi e Cadoppi, Padova, 2007, 380.<br />

( 36 ) Mucciarelli, La bancarotta societaria impropria, in AA.VV., Il nuovo dir<strong>it</strong>to penale<br />

delle società, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 448.<br />

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RENATO BRICCHETTI 17<br />

i fatti per affermarne la penale rilevanza, a t<strong>it</strong>olo di bancarotta, in caso di<br />

successiva dichiarazione di fallimento della società.<br />

Si è optato, invece, per la soluzione estrema, imponendo la necess<strong>it</strong>à di<br />

un nesso causale con l’evento – dissesto.<br />

Così facendo si è dato v<strong>it</strong>a, però,adunastrana operazione di specializzazione<br />

che ha lasciato inalterato il trattamento sanzionatorio – esiè osservato<br />

giustamente che è raro e paradossale, nel dir<strong>it</strong>to penale, che una fattispecie<br />

speciale unilateralmente sia pun<strong>it</strong>a esattamente con la stessa pena con<br />

cui è pun<strong>it</strong>a la fattispecie generale ( 37 ) – e non si sono adeguatamente valutati<br />

i possibili «perversi» effetti dell’interferenza non soltanto con la fattispecie<br />

di cui al n. 2 dell’art. 223, ma anche con le ipotesi di bancarotta fraudolenta<br />

patrimoniale (impropria).<br />

Era inev<strong>it</strong>abile, pertanto, che scattasse la ricerca del significato da attribuirsi<br />

alla sconclusionata operazione normativa, nella (sottaciuta) consapevolezza<br />

che, qualunque esso fosse, non sarebbe stato certamente rappresentativo<br />

della volontà del legislatore (vanificata, appunto, da un approccio<br />

tecnico inadeguato).<br />

Si è giunti, quindi, ad affermare ciò che il legislatore certamente non aveva<br />

pensato, cioè che la nuova fattispecie di bancarotta ha ridotto sensibilmente<br />

l’area di rilevanza delle fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2.<br />

Queste ultime fattispecie (causazione del dissesto con dolo o per effetto<br />

di operazioni dolose), invero, non potrebbero più essere realizzate da qualsivoglia<br />

condotta, dovendo essere escluse dal novero delle condotte quelle<br />

che, per via degli interventi specializzanti operati sui «fatti» di cui alle disposizioni<br />

penali societarie, oggi non integrano più detti «fatti» e, quanto<br />

meno nella componente oggettiva, detti reati.<br />

Ad esempio, una falsa comunicazione sociale, quand’anche avesse cagionato<br />

o concorso a cagionare il dissesto, non integrerebbe l’ipotesi di<br />

bancarotta se non fossero attinte le richieste soglie di punibil<strong>it</strong>à.<br />

E la giurisprudenza sembra su questa linea: in un caso in cui la sentenza<br />

di condanna impugnata aveva r<strong>it</strong>enuto sussistente il nesso di causal<strong>it</strong>à tra il<br />

falso in bilancio ed il dissesto, ha affermato che, a segu<strong>it</strong>o della riformulazione<br />

degli artt. 2621 e 2622 c.c., ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta<br />

societaria impropria di cui all’art. 223, comma 2, n. 1, si deve tenere<br />

conto del superamento delle soglie di punibil<strong>it</strong>à previste dalle nuove false<br />

comunicazioni sociali (nel caso di specie, non essendo state superate le soglie<br />

anzidette, la sentenza è stata annullata senza rinvio) ( 38 ).<br />

( 37 ) Cadoppi, op. c<strong>it</strong>., 379.<br />

( 38 ) V. Cass., sez. V, 23.4.2003, Rocco, in Cass. pen., 2003, 3747.<br />

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18 ARTICOLI<br />

6.4. – E i problemi causati dalla nuova disposizione non sono fin<strong>it</strong>i.<br />

A propos<strong>it</strong>o dei rapporti con le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale,<br />

è agevole intuire che parte dei fatti integranti reati societari, richiamati<br />

nella nuova disposizione fallimentare, è tendenzialmente destinata ad<br />

integrare ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (forse, in taluni casi,<br />

preferenziale), se la societàèdichiarata fall<strong>it</strong>a.<br />

Dalla nuova disposizione, in particolare dall’evidente affin<strong>it</strong>à tra la<br />

maggior parte dei fatti di cui alle disposizioni societarie richiamate e i fatti<br />

di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216, comma 1, n. 1,<br />

scaturiscono, dunque, altri interrogativi.<br />

Il legislatore, nel riscrivere la fattispecie incriminatrice della bancarotta<br />

«da reato societario», ha selezionato le disposizioni societarie che meglio<br />

reggessero l’assimilazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamando<br />

in particolare quelle dettate per tutelare direttamente gli interessi<br />

patrimoniali dei cred<strong>it</strong>ori o, in ogni caso, per tutelare l’integr<strong>it</strong>à del cap<strong>it</strong>ale<br />

sociale e delle riserve, cost<strong>it</strong>uenti la garanzia patrimoniale dei cred<strong>it</strong>ori medesimi<br />

(dimentichiamo, per ora, le disposizioni incriminatrici delle false comunicazioni<br />

sociali, più affini alla bancarotta documentale che non a quella<br />

patrimoniale).<br />

L’art. 216, comma 1, n. 1, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 223,<br />

comma 1, punisce, come si è detto, a t<strong>it</strong>olo di bancarotta fraudolenta patrimoniale<br />

gli atti di diminuzione, effettiva o f<strong>it</strong>tizia, del patrimonio sociale<br />

posti in essere dagli organi di amministrazione, direzione generale e controllo<br />

«interno» delle società.<br />

Per l’integrazione del del<strong>it</strong>to è sufficiente il dolo generico consistente<br />

nella consapevolezza di intaccare o, comunque, di porre in pericolo l’interesse<br />

dei cred<strong>it</strong>ori alla conservazione della garanzia patrimoniale.<br />

Nello stesso senso, si è precisato che non è richiesto l’intento specifico<br />

di arrecare un pregiudizio economico ai cred<strong>it</strong>ori, essendo sufficiente la<br />

consapevolezza della mera possibil<strong>it</strong>à di danno che possa derivarne alle ragioni<br />

dei cred<strong>it</strong>ori.<br />

Il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale quando il soggetto<br />

agisce anche a costo, «a rischio», di subire una perd<strong>it</strong>a altamente probabile<br />

se non certa ( 39 ).<br />

Si ricordi, inoltre, che, ad integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale,<br />

non è necessario che il fatto depauperatorio abbia determinato il dissesto<br />

(e neppure un concreto pericolo d’insolvenza).<br />

( 39 ) V. Cass., sez. V, 20.12.1996, S., c<strong>it</strong>.; Cass., sez. V, 5.3.1996, F. in GD, 1996, 97; Cass.,<br />

sez. V, 29.11.1990, B., c<strong>it</strong>.<br />

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RENATO BRICCHETTI 19<br />

È agevole, dunque, intuire che la commissione dei fatti sopra indicati,<br />

integranti i c<strong>it</strong>ati reati societari, è tendenzialmente destinata a realizzare fatti<br />

di bancarotta fraudolenta patrimoniale, se la societàèdichiarata fall<strong>it</strong>a.<br />

Si pensi, ad esempio, alla «indeb<strong>it</strong>a rest<strong>it</strong>uzione di conferimenti» da parte<br />

dell’amministratore (art. 2626 c.c.).<br />

La rest<strong>it</strong>uzione palese, fuori dei casi di leg<strong>it</strong>tima riduzione del cap<strong>it</strong>ale<br />

sociale, dei conferimenti ai soci è un trasferimento di beni sociali senza adeguato<br />

corrispettivo, vale a dire, se la società èdichiarata fall<strong>it</strong>a, un fatto di<br />

bancarotta fraudolenta patrimoniale, segnatamente di «distrazione»; siafferma<br />

comunemente in giurisprudenza che si ha distrazione in caso di<br />

estromissioni senza acquisizione del corrispettivo o, come anche si dice,<br />

senza contropart<strong>it</strong>a o senza contropart<strong>it</strong>a «reperibile» ( 40 ).<br />

La più verosimile rest<strong>it</strong>uzione «simulata», attuata ad esempio attraverso<br />

l’adempimento di inesistenti obbligazioni pecuniarie nascenti da contratti<br />

apparenti, il riconoscimento di passiv<strong>it</strong>à inesistenti, con o senza correlata<br />

compensazione, il pagamento di utili o di acconti su utili f<strong>it</strong>tizi, potrà integrare<br />

a seconda dei casi la bancarotta fraudolenta patrimoniale sub specie di<br />

distrazione ovvero di riconoscimento di passiv<strong>it</strong>à inesistenti ( 41 ).<br />

La liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti integra rinuncia<br />

ad un cred<strong>it</strong>o e la rinuncia ad un cred<strong>it</strong>o senza contropart<strong>it</strong>a, o con<br />

contropart<strong>it</strong>a inadeguata, realizza la bancarotta fraudolenta patrimoniale,<br />

in particolare la distrazione.<br />

Proseguendo negli esempi, che dire dell’amministratore che commetta<br />

fatti di «illegale ripartizione degli utili e delle riserve» (art. 2627 c.c.), vale a<br />

dire che riscuota (come socio) o paghi (ai soci) utili (o acconti) non realmente<br />

consegu<strong>it</strong>i o reali ma non distribuibili (con ciò violando un vincolo<br />

legale di destinazione)?<br />

La risposta è obbligata: se la società fallisce, l’uso di beni sociali per beneficiare<br />

terzi senza corrispettivo, per attribuire un vantaggio patrimoniale<br />

senza contropart<strong>it</strong>a integra, come sopra si è detto, bancarotta fraudolenta<br />

per distrazione; distrarre un bene significa, invero, anche distoglierlo da<br />

una destinazione giuridicamente vincolante, segnatamente renderlo inidoneo<br />

alla funzione di garanzia.<br />

Anche in giurisprudenza – come già si è avuto modo di dire –èfrequen-<br />

( 40 ) Cfr. Cass., sez. V, 6.2.1998, Zannoni, in Cass. pen., 2001, 295; Cass., sez. V,<br />

20.1.1998, Martini, ivi, 2001, 296; Cass., sez. V, 1.2.1988, Cartotto, ivi, 1989, 680.<br />

( 41 ) Anche secondo la giurisprudenza, per non aversi distrazione, il «pagamento» deve<br />

estinguere un deb<strong>it</strong>o «effettivo» della società: dà luogo a bancarotta fraudolenta per distrazione<br />

lo pseudo pagamento di un cred<strong>it</strong>o f<strong>it</strong>tizio (Cass., sez. V, 7.6.1973, Defindati, in Giur.<br />

comm., 1975, II, 189).<br />

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20 ARTICOLI<br />

te l’affermazione secondo cui integra distrazione ogni forma di diversa ed<br />

ingiusta destinazione volontariamente data al patrimonio rispetto ai fini che<br />

questo deve avere nell’impresa quale elemento necessario per la sua funzional<strong>it</strong>à<br />

e quale garanzia verso i terzi.<br />

A conclusioni analoghe, non può che pervenirsi anche con riguardo ai<br />

«fatti» degli amministratori, descr<strong>it</strong>ti negli artt. 2628, 2629 e 2634 c.c. (sull’infedeltà<br />

patrimoniale si tornerà nei paragrafi successivi) o dei liquidatori,<br />

previsti negli artt. 2633 e 2634 c.c.<br />

Ben difficilmente, come prima si diceva, intervenuto il fallimento della<br />

società, fatti come quelli fin qui indicati non integreranno ipotesi di bancarotta<br />

fraudolenta patrimoniale.<br />

Se ne era forse reso conto anche il legislatore del 1942 che non aveva incluso,<br />

nell’elenco di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 gli artt. 2624, 2625 e<br />

2631 c.c.<br />

Detto questo, sorge inev<strong>it</strong>abile un interrogativo: che senso ha pretendere,<br />

per la punibil<strong>it</strong>à a t<strong>it</strong>olo di bancarotta impropria «da reato societario» che la<br />

commissione di tali fatti abbia cagionato il dissesto se già, in caso di fallimento<br />

della società, essi entrerebbero nel fuoco della bancarotta impropria di cui<br />

all’art. 223, primo comma, nella parte in cui richiama l’art. 216, per la cui integrazione<br />

non è richiesto che i fatti abbiano cagionato il dissesto?<br />

Oppure il legislatore voleva questo?<br />

Sembra, naturalmente, da escludere che il legislatore delegato, includendo<br />

tali fatti nell’art. 223, comma 2, n. 1 abbia inteso affermare che, a segu<strong>it</strong>o<br />

della riforma, essi daranno v<strong>it</strong>a a bancarotta solo qualora abbiano cagionato<br />

il dissesto della società.<br />

Ma, dopo quanto si è detto in ordine al rapporto tra le fattispecie di cui<br />

ainn.1e2dell’art. 223 anche una risposta diametralmente opposta avrebbe<br />

dir<strong>it</strong>to di esistere, con la conseguenza che la riformulazione del n. 1 dell’art.<br />

223 avrebbe, di fatto, lim<strong>it</strong>ato anche l’area di rilevanza penale della<br />

bancarotta fraudolenta patrimoniale.<br />

7. - 7.1. – Si è visto che l’art. 2634 c.c. è tra le disposizioni incriminatrici<br />

di reati societari richiamate dall’art. 223, comma 2, n. 1.<br />

In altre parole, i «fatti» previsti dall’art. 2634 c.c. integrano il del<strong>it</strong>to di<br />

bancarotta fraudolenta qualora abbiano cagionato il dissesto della società.<br />

La disposizione societaria teorizza, peraltro, anche il vantaggio compensativo<br />

che esclude l’ingiustizia del prof<strong>it</strong>to della società collegata o del<br />

gruppo se consegu<strong>it</strong>o o fondatamente prevedibile ( 42 ).<br />

( 42 ) Sull’art. 2634 c.c. v. Aldrovandi, Commento all’articolo 2634 c.c., in AA.VV., I nuo-<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RENATO BRICCHETTI 21<br />

Il terzo ed ultimo interrogativo che si vuole affrontare è a questo punto<br />

facilmente intuibile.<br />

È esportabile quest’ultima disposizione nel mondo della bancarotta<br />

fraudolenta?<br />

7.2. – La giurisprudenza di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à lo ha escluso in due pronunce<br />

ravvicinate ( 43 ).<br />

In esse si legge che il vantaggio compensativo non può andare oltre la<br />

sfera dell’infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c. per la quale è previsto.<br />

Non è, dunque, applicabile all’ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria<br />

riguardante una società collegata od appartenente al gruppo, in<br />

quanto il fenomeno del collegamento societario non vulnera il principio<br />

dell’autonomia soggettiva delle società interessate ed il fallimento di una<br />

di esse prescinde dalla considerazione degli interessi del gruppo societario.<br />

Nelle decisioni anzidette la S.C. fa leva, in particolare, sulla diversa oggettiv<strong>it</strong>à<br />

giuridica dei reati, osservando che la fattispecie societaria tutela i<br />

soci nei confronti degli atti dispos<strong>it</strong>ivi, produttivi di danno, compiuti da<br />

amministratori infedeli, mentre la disposizione fallimentare protegge i cred<strong>it</strong>ori<br />

in relazione a condotte che espongano le loro ragioni anche a semplice<br />

pericolo.<br />

Il fatto, dunque, che il danno cagionato alla società possa essere «compensato»<br />

a norma del comma 3 dell’art. 2634 c.c. non giustifica l’applicazione<br />

di detta disposizione alla bancarotta per la cui integrazione è sufficiente<br />

un pericolo di danno alle ragioni dei cred<strong>it</strong>ori.<br />

Recentemente, peraltro, altra pronuncia, già in precedenza c<strong>it</strong>ata (v. supra<br />

5.4), sembra ambigua sul punto ( 44 ).<br />

vi reati societari, a cura di Lanzi e Cadoppi, Padova, 2007, 179; D’Avirro in D’Avirro-<br />

Mazzotta, I reati di «infedeltà» nelle società commerciali, Milano, 2004, 130; Scopinaro, La<br />

fattispecie di infedeltà di cui all’articolo 2634 c.c., in AA.VV., Dir<strong>it</strong>to penale delle società, a cura<br />

di Schiano di Pepe, Milano, 2003, 310; Venafro, Commento all’articolo 2634 c.c.,inLeg.<br />

pen., 2003, 517; Foffani, Le infedeltà, in AA.VV., Il nuovo dir<strong>it</strong>to penale delle società, a cura<br />

di Alessandri, Milano, 2002, 345; Maccari, Commento all’articolo 2634 c.c., in AA.VV., I<br />

nuovi illec<strong>it</strong>i penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a cura di Giunta,<br />

Torino, 2002, 165; Mil<strong>it</strong>ello, I reati di infedeltà, inDir. pen. proc., 2002, 698; Mil<strong>it</strong>ello,<br />

L’infedeltà patrimoniale,inI nuovi reati societari: dir<strong>it</strong>to e processo, a cura di Giarda e Seminara,<br />

Padova, 2002, 471.<br />

( 43 ) Cass., sez. V, 24.4.2003, Tavecchia, in Cass. pen., 2004, 2142; Cass., sez. V, 5.6.2003,<br />

Longo, in questa Rivista, 2004, 646.<br />

( 44 ) V. Cass., sez. V, 18.11.2004, Giammarino, c<strong>it</strong>.<br />

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22 ARTICOLI<br />

Non è chiaro, in altre parole, se essa si ponga sulla stessa linea delle precedenti<br />

( 45 ) o se, invece, si collochi in aperto contrasto ( 46 ).<br />

L’ambigu<strong>it</strong>à èpercepibile anche dalla massima ricavata dalla sentenza:<br />

in caso di distrazione di beni sociali in favore di altra società appartenente<br />

al medesimo soggetto, la configurabil<strong>it</strong>à, qualora intervenga il fallimento,<br />

del reato di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma 2, n. 1, e 2634<br />

c.c., non può essere esclusa, ai sensi del comma 3 del c<strong>it</strong>ato art. 2634 (secondo<br />

cui – lo si ricordi –«in ogni caso non è ingiusto il prof<strong>it</strong>to della società<br />

collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, consegu<strong>it</strong>i o fondatamente<br />

prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo»),<br />

per il solo fatto che il soggetto abbia il controllo di entrambe le società,<br />

occorrendo invece che egli abbia svolto una vera e propria funzione imprend<strong>it</strong>oriale<br />

di indirizzo e coordinamento delle società controllate (cd.<br />

holding pura), eventualmente anche accompagnata da attiv<strong>it</strong>à ausiliaria o finanziaria<br />

(cd. holding operativa) dotandosi, a tal fine, di appos<strong>it</strong>a, idonea<br />

organizzazione, con correlativa assunzione di responsabil<strong>it</strong>à ai sensi dell’art.<br />

2497 c.c.<br />

Sembra, dunque – leggendo questa massima – che, una volta sussistente<br />

la funzione di indirizzo e di coordinamento, nulla osterebbe a riconoscere<br />

l’applicabil<strong>it</strong>à del terzo comma dell’art. 2634 c.c. anche con riferimento al<br />

del<strong>it</strong>to di bancarotta.<br />

E quando, scorrendo le pagine della sentenza, si cerca una risposta a<br />

questo dubbio, ci si imbatte in affermazioni non meno ambigue: «È da aggiungere<br />

che, come è già stato affermato da questa Corte, il vantaggio compensativo<br />

previsto dall’art. 2634, comma 3 o , c.c., presuppone un confl<strong>it</strong>to<br />

di interessi, effettivo ed attuale, tra il soggetto agente che compie l’atto dispos<strong>it</strong>ivo<br />

e la società. Il confl<strong>it</strong>to non può r<strong>it</strong>enersi in ogni atto che vada a<br />

nocumento di una società ed a vantaggio di un’altra, collegata o facente<br />

parte del gruppo. Il vantaggio compensativo non può, in ogni caso, andare<br />

oltre la sfera “dell’infedeltà patrimoniale” per la quale è previsto. Deve<br />

quindi escludersi che, nella specie, potesse r<strong>it</strong>enersi sussistente un “gruppo<br />

e che fosse applicabile l’art. 2624, comma 3 o , c.c.”, non senza considerare<br />

che potrebbe parlarsi di vantaggi compensativi, solo in presenza di vantaggi<br />

“prevedibilmente fondati” e, cioè basati su elementi sicuri e non aleatori o<br />

cost<strong>it</strong>uenti una semplice aspettativa.».<br />

( 45 ) Come affermato da Napoleoni, op. c<strong>it</strong>., 3808.<br />

( 46 ) Così Perdonò, La teoria dei vantaggi compensativi alla conquista del terr<strong>it</strong>orio dei<br />

reati fallimentari, in questa Rivista, 2006, 373.<br />

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RENATO BRICCHETTI 23<br />

7.3. – La soluzione del ques<strong>it</strong>o non può comunque prescindere dalla<br />

considerazione che la disposizione fallimentare in esame individua la condotta<br />

delle ipotesi di bancarotta nella commissione di «alcuno dei fatti»<br />

previsti dalle varie disposizioni penali societarie indicate.<br />

Per risolvere l’interrogativo che ci si è posti occorre quindi, anzi tutto,<br />

stabilire il significato da attribuire alla parola «fatti».<br />

Era opinione comune in dottrina, nel vigore della precedente disposizione<br />

incriminatrice, che i «reati societari» fossero richiamati con tutti i loro<br />

estremi caratteristici, anche psicologici, come defin<strong>it</strong>i dalle norme del<br />

codice civile ( 47 ).<br />

Anche commentando la nuova disposizione, si è affermato ( 48 ) che<br />

l’espressione «fatti» indica la «tipic<strong>it</strong>à» del reato, vale a dire l’insieme degli<br />

elementi fattuali descr<strong>it</strong>ti dal legislatore nell’amb<strong>it</strong>o di una singola disposizione<br />

incriminatrice, all’interno della quale trova, dunque, posto anche il<br />

dolo (26).<br />

Le norme incriminatrici fallimentari che convivono nella disposizione<br />

in esame sarebbero, dunque, quantomeno per la maggior parte, plurioffensive,<br />

cumulandosi la tutela del bene giuridico protetto dal reato societario<br />

con quello (essenzialmente l’interesse patrimoniale dei cred<strong>it</strong>ori) tutelato<br />

dalla fattispecie fallimentare e presenterebbero un elemento soggettivo<br />

compos<strong>it</strong>o, cumulandosi il dolo della disposizione societaria con il dolo del<br />

dissesto.<br />

Potrebbe, peraltro, proporsi una accezione più ristretta della parola<br />

«fatti».<br />

Si potrebbe cioè r<strong>it</strong>enere, che la parola designi l’insieme dei soli elementi<br />

oggettivi che individuano e caratterizzano ogni singolo reato come<br />

specifica forma di offesa a uno o più beni giuridici.<br />

Ne segue che compongono il fatto tutti e solo quegli elementi oggettivi<br />

che concorrono a descrivere quella forma di offesa, vale a dire la condotta,<br />

l’evento (o gli eventi), il rapporto di causal<strong>it</strong>à tra condotta ed evento, i presupposti<br />

della condotta e l’oggetto materiale della medesima.<br />

Sarebbero, di riflesso, estranei al fatto gli elementi che appartengono alla<br />

colpevolezza e in particolare al dolo, fermo restando – come si ribadirà<br />

tra breve – che qualora si tratti di dolo specifico rileva anche l’oggettiva ido-<br />

( 47 ) Pedrazzi,inPedrazzi-Sgubbi, Reati commessi dal fall<strong>it</strong>o. Reati commessi da persone<br />

diverse dal fall<strong>it</strong>o, inCommentario Scialoja-Branca, La legge fallimentare a cura di Galgano:<br />

artt. 216-227, Bologna-Roma, 1995, 311; analogamente, Mezzetti, L’infedeltà patrimoniale<br />

nella nuova dimensione del dir<strong>it</strong>to penale societario. Spunti cr<strong>it</strong>ici su ratio dell’incriminazione<br />

e bene giuridico tutelato,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 2004, 291.<br />

( 48 )V.Cadoppi, op. c<strong>it</strong>., 397.<br />

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24 ARTICOLI<br />

ne<strong>it</strong>à dell’azione a produrre il risultato che forma il contenuto dell’intenzione<br />

perché contribuisce anche a descrivere il «fatto» ( 49 ).<br />

7.4. – Problematico è, dunque, l’innesto concernente il «fatto» di reato<br />

di cui all’art. 2634 c.c., (il fatto degli amministratori, dei direttori generali e<br />

dei liquidatori che, avendo un interesse in confl<strong>it</strong>to con quello della società,<br />

compiano o concorrano a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, al<br />

fine di procurarsi o di procurare ad altri un ingiusto prof<strong>it</strong>to o altro vantaggio,<br />

cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale).<br />

I problemi sorgono in relazione al comma 3 dell’art. 2634 c.c., il quale –<br />

come si è visto – stabilisce che non vi è ingiustizia del prof<strong>it</strong>to se l’atto di disposizione<br />

dei beni sociali è compensato da vantaggi, consegu<strong>it</strong>i o fondatamente<br />

prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.<br />

Questa disposizione contribuisce a delineare il «fatto» che entra a far<br />

parte del del<strong>it</strong>to fallimentare oppure no?<br />

Le conseguenze sono intuibilmente diverse.<br />

In caso affermativo, invero, l’atto dannoso di infedeltà in danno della<br />

società, se«compensato» da vantaggi infragruppo, non potrebbe dar v<strong>it</strong>a,<br />

anche se causativo del dissesto, all’ipotesi di bancarotta in esame.<br />

In caso negativo, si perverrebbe, invece, a conclusione diametralmente<br />

opposta.<br />

Proviamo con un esempio.<br />

La società ALFA controlla al 100% la società BETA e TIZIO è amministratore<br />

delegato della prima, nonché amministratore unico della seconda.<br />

ALFA, dopo essersi indeb<strong>it</strong>ata con le banche per acquistare un immobile<br />

(l’unico facente parte del suo patrimonio), dandolo altresì in ipoteca, e<br />

con alcune imprese per ristrutturarlo ed attrezzarlo, lo concede in locazione<br />

a BETA, società industriale, a canone «vile», r<strong>it</strong>enendo che quest’ultima<br />

potrà così distribuire utili di esercizio più elevati, non dovendo più sostenere<br />

gravosi canoni di locazione e potendo godere di una struttura immobiliare<br />

più idonea all’espletamento di nuove attiv<strong>it</strong>à produttive.<br />

Le prospettive di sviluppo di BETA restano, peraltro, per contingenze<br />

di mercato, lettera morta; gli utili non «arrivano» alla controllante ALFA<br />

che, non riuscendo più a fronteggiare banche e cred<strong>it</strong>ori diversi, fallisce.<br />

TIZIO, quale amministratore delegato di ALFA, con l’operazione de-<br />

( 49 )V.Schiavano, La nuova bancarotta fraudolenta societaria, in questa Rivista, 2003,<br />

259 e 264.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RENATO BRICCHETTI 25<br />

scr<strong>it</strong>ta, ha cagionato intenzionalmente un danno patrimoniale ad ALFA, r<strong>it</strong>enendo,<br />

peraltro, che l’«atto di disposizione» dell’immobile di ALFA fosse<br />

«compensato da vantaggi ... fondatamente prevedibili» derivanti dall’appartenenza<br />

di BETA (controllata interamente da ALFA) al gruppo.<br />

Orbene, questo «fatto» non integrerebbe il reato societario non sussistendo<br />

il dolo specifico rappresentato dallo scopo di conseguire un prof<strong>it</strong>to<br />

ingiusto.<br />

Ma, se causativo del dissesto, darebbe v<strong>it</strong>a alla condotta richiesta per<br />

l’integrazione del del<strong>it</strong>to di bancarotta in esame?<br />

Si tratta, dunque, di intendersi sulla natura di questa disposizione che<br />

concorre a definire l’ingiustizia del prof<strong>it</strong>to nei rapporti infragruppo.<br />

Corretto sembra r<strong>it</strong>enere che la disposizione in esame concorra semplicemente<br />

a definire il contenuto del dolo specifico del reato di infedeltà patrimoniale<br />

( 50 ).<br />

Se si aderisse, pertanto, all’opinione secondo cui l’espressione «fatto»<br />

include anche il dolo che caratterizza il reato societario, dovrebbe concludersi<br />

che sussiste la bancarotta «da reato societario» nelle sole ipotesi in cui<br />

l’atto di disposizione non sia stato «compensato» da vantaggi infragruppo.<br />

Se dovesse, per contro, r<strong>it</strong>enersi che il dolo che caratterizza il reato societario<br />

è escluso dal «fatto» richiamato dalla disposizione fallimentare, dovrebbe<br />

concludersi per la sussistenza della bancarotta qualora i fatti commessi,<br />

quantunque generanti vantaggi compensativi, abbiano comunque<br />

cagionato il dissesto della società del gruppo.<br />

L’infedeltà patrimoniale è, tuttavia, reato a dolo specifico.<br />

Il compimento dell’atto «confl<strong>it</strong>tuale» di disposizione deve essere finalizzato<br />

al conseguimento di un ingiusto prof<strong>it</strong>to o altro vantaggio.<br />

Ed è arduo – come si è detto al punto precedente – separare questa forma<br />

di dolo dal fatto, relegarla nella componente meramente psicologica del<br />

reato.<br />

( 50 ) Si associa con la dottrina dominante, nel manifestare perpless<strong>it</strong>à sulla scelta di far<br />

trans<strong>it</strong>are l’«efficacia liberatoria» del vantaggio compensativo dal «boccaporto» dell’elemento<br />

psicologico del reato (sub specie di esclusione del carattere di ingiustizia del prof<strong>it</strong>to, oggetto<br />

del dolo specifico dell’agente), anziché dalla «porta principale» dell’elemento materiale<br />

(sub specie di esclusione del presupposto di un «genuino» confl<strong>it</strong>to d’interessi), Napoleoni,<br />

op. c<strong>it</strong>., 3796, il quale stigmatizza, altresì, la caracollante formula descr<strong>it</strong>tiva del «congegno di<br />

esonero», spiegando che, secondo logica, non è il prof<strong>it</strong>to della «società collegata o del gruppo»<br />

a dover essere «compensato» dai vantaggi indotti dall’appartenenza alla «comun<strong>it</strong>à allargata»–due<br />

valori di segno pos<strong>it</strong>ivo non si «compensano»–quanto piuttosto il danno pat<strong>it</strong>o<br />

dalla controllata a segu<strong>it</strong>o della singola operazione infragruppo. Nello stesso senso, Giovanardi,<br />

Sull’impossibil<strong>it</strong>à di estendere i «vantaggi compensativi» ai reati fallimentari, inCass.<br />

pen., 2005, 1372.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


26 ARTICOLI<br />

È vero che questa final<strong>it</strong>à particolare, il raggiungimento di detto risultato<br />

offensivo, deve «animare» il soggetto agente.<br />

Ma non è meno vero che l’atto deve «oggettivamente» tendere verso<br />

quel risultato.<br />

E non è tale l’atto che, ex ante, appaia destinato ad essere «compensato»<br />

da vantaggi, già consegu<strong>it</strong>i o fondatamente prevedibili, derivanti dal<br />

collegamento o dall’appartenenza al gruppo.<br />

7.5. – Così impostato il problema, non sembra proprio potersi condividere<br />

l’affermazione secondo cui i «fatti» previsti dall’art. 2634 c.c. non<br />

comprendono anche la clausola dei vantaggi compensativi ( 51 ).<br />

La giurisprudenza della Suprema Corte – come si è visto –è, comunque,<br />

di diverso avviso.<br />

Recepire la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2634 c.c. –<br />

e per ora se ne sta parlando soltanto con riferimento all’ipotesi di bancarotta<br />

«da reato societario» di cui all’art. 223, comma 2, n. 1 – significherebbe,<br />

tra l’altro, abbracciare la teoria dei vantaggi compensativi nella sua prospettazione<br />

più elastica (v. supra 4.4).<br />

La locuzione «vantaggi consegu<strong>it</strong>i o fondatamente prevedibili» vale, invero,<br />

a considerare «compensativi» anche i ristori, di medio o lungo periodo,<br />

non rigidamente equiparati, ma comunque proporzionati, al danno arrecato<br />

alla società ( 52 ).<br />

Nello stesso senso mil<strong>it</strong>a il riferimento ai vantaggi «derivanti dal collegamento<br />

o dall’appartenenza al gruppo» perché lascia intendere che la<br />

compensazione non deve essere necessariamente contestuale all’atto dannoso,<br />

né derivare da altra operazione specificamente determinata, potendo<br />

ricollegarsi anche ai vantaggi derivanti dalla generale partecipazione a<br />

gruppo.<br />

Non meno corretto è osservare che il primo comma dell’art. 2497 c.c.<br />

sembra aderire, invece, alla prospettazione più rigida della teoria.<br />

La responsabil<strong>it</strong>à civile è, invero, esclusa «quando il danno risulta mancante<br />

alla luce del risultato complessivo dell’attiv<strong>it</strong>à di direzione e coordinamento<br />

ovvero integralmente eliminato anche a segu<strong>it</strong>o di operazioni a ciò<br />

dirette».<br />

Insomma, l’illec<strong>it</strong>o civile sembra ricomprendere tutti i casi nei quali il<br />

danno arrecato non sia concretamente ed integralmente «pareggiato».<br />

( 51 ) Sul punto si veda anche Masucci, Vantaggi del gruppo e dell’impresa collegata nel governo<br />

penale degli abusi di gestione, in questa Rivista, 2004, 915.<br />

( 52 ) Cfr. Napoleoni, op. c<strong>it</strong>., 3798.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


7.6. – Ma dopo avere dissertato di esportabil<strong>it</strong>à della clausola dei vantaggi<br />

compensativi dall’area dell’infedeltà patrimoniale a quella della bancarotta<br />

impropria «da reato societario», non deve perdersi di vista il dato di<br />

partenza, vale a dire che le operazioni infragruppo prive di (adeguata) contropart<strong>it</strong>a<br />

integrano la bancarotta fraudolenta per distrazione.<br />

Resta, dunque, il problema che era stato sollevato ma che la Corte di<br />

cassazione non ha affrontato nella più volte c<strong>it</strong>ata decisione ( 53 ).<br />

L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, osservando che le<br />

operazioni dovevano r<strong>it</strong>enersi giustificate da un interesse di gruppo; a segu<strong>it</strong>o<br />

dell’entrata in vigore della riforma, aveva, peraltro, prospettato una<br />

questione ben più insidiosa, affermando che le operazioni infragruppo accertate<br />

non avrebbero più potuto essere ricondotte al paradigma pun<strong>it</strong>ivo<br />

della bancarotta per distrazione, essendo ormai espressamente previste dalla<br />

nuova figura di bancarotta impropria nella parte in cui richiama l’art.<br />

2634 c.c.<br />

Ecco allora riproporsi l’ultima e la più grave delle complicazioni.<br />

Perché –èinutile negarlo –èdel tutto evidente il rischio che le operazioni<br />

infragruppo consistenti in atti di disposizione di beni sociali che cagionino<br />

un danno patrimoniale alla società che si è deliberatamente deciso<br />

di impoverire e che siano offensivi dell’interesse patrimoniale dei cred<strong>it</strong>ori<br />

della società poi dichiarata fall<strong>it</strong>a, cost<strong>it</strong>uiscano ora fatti di bancarotta fraudolenta<br />

soltanto se causativi del dissesto.<br />

Con buona pace delle precedenti affermazioni giurisprudenziali sui trasferimenti<br />

infragruppo «squilibrati» come fatti di bancarotta per distrazione.<br />

Queste ultime, infatti, sarebbero ancora attuali – come si è efficacemente<br />

osservato ( 54 ) – soltanto se le operazioni non fossero riconducibili al paradigma<br />

della fattispecie societaria, come nel caso, ad esempio, di atto dispos<strong>it</strong>ivo<br />

realizzato in assenza di confl<strong>it</strong>to di interessi.<br />

8. – La giurisprudenza, comunque, non sembra avvertire il problema.<br />

Piuttosto recentemente ha affermato, invero, che, nel valutare come<br />

distrattiva un’operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente<br />

corrispettivo per una delle società collegate, occorre tenere conto del rapporto<br />

di gruppo, perché il reato resta escluso se, con valutazione ex ante, i<br />

benefici indiretti per la società fall<strong>it</strong>a si dimostrino idonei a compensare<br />

( 53 ) Cass., sez. V, 18.11.2004, Giammarino, c<strong>it</strong>.<br />

( 54 ) Napoleoni, op. c<strong>it</strong>., 3814.<br />

RENATO BRICCHETTI 27<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


28 ARTICOLI<br />

efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l’operazione<br />

incapace di incidere sulle ragioni dei cred<strong>it</strong>ori della società ( 55 ).<br />

Quali significati attribuire ad affermazioni siffatte?<br />

Anzi tutto, che l’operazione infragruppo «squilibrata» continua ad essere<br />

ricondotta al paradigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale di<br />

cui al primo comma dell’art. 216 (naturalmente, a segu<strong>it</strong>o del richiamo contenuto<br />

nel comma 1 dell’art. 223) ( 56 ).<br />

In secondo luogo, che non è affatto necessario, perché rilevi penalmente<br />

a t<strong>it</strong>olo di bancarotta fraudolenta, che l’operazione abbia cagionato o<br />

contribu<strong>it</strong>o a cagionare il dissesto della società«sacrificata».<br />

Un «terzo» significato: così ragionando, non ha più neppure senso chiedersi<br />

se la clausola dei vantaggi compensativi di cui al comma 3 dell’art.<br />

2634 c.c. sia esportabile, un<strong>it</strong>amente al «fatto» di infedeltà patrimoniale,<br />

nella norma incriminatrice della bancarotta «da reato societario» di cui all’art.<br />

223, comma 2, n. 1.<br />

Quarto ed ultimo: che, peraltro, anche la giurisprudenza penale «apre»,<br />

come fece a suo tempo quella civile, all’interesse di gruppo ed alla teoria dei<br />

vantaggi compensativi.<br />

Sembra (ma quell’«ex ante» della massima alimenta dubbi) nella sua<br />

versione «rigorosa» (non fosse altro perché, in relazione all’art. 2634 c.c., la<br />

giurisprudenza ha interpretato la formula della «fondata prevedibil<strong>it</strong>à» dei<br />

vantaggi compensativi in modo tale da trasformarla in un giudizio di certezza,<br />

affermando che «non è sufficiente la mera speranza di vantaggi corrispondenti,<br />

compensativi della ricchezza perduta, ma occorre che tali vantaggi<br />

siano basati su elementi sicuri e non aleatori, di modo che la relativa<br />

aspettativa si traduca in una previsione di sostanziale certezza»)( 57 ), non in<br />

quella «elastica» (v. supra 4.4) recep<strong>it</strong>a dal c<strong>it</strong>ato comma 3 dell’art. 2634 c.c.<br />

( 55 ) V. Cass., sez. V, 24.5.2006, Bevilacqua, RV 234606.<br />

( 56 ) In questo senso depone anche l’ultima pronuncia conosciuta sull’argomento, Cass.,<br />

sez. V, 8.11.2007, Belleri, RV 239108, così massimata: «Integra la distrazione rilevante ex articoli<br />

216 e 223, comma primo, (bancarotta fraudolenta impropria) la condotta di colui che<br />

trasferisca, senza alcuna contropart<strong>it</strong>a economica, beni di una società in difficoltà economiche<br />

– di cui sia socio ed effettivo gestore – ad altra del medesimo gruppo in analoghe difficoltà,<br />

considerato che, in tal caso, nessuna prognosi pos<strong>it</strong>iva è possibile e che, pur a segu<strong>it</strong>o dell’introduzione<br />

nel vigente ordinamento dell’art. 2634, comma terzo, c.c., la presenza di un<br />

gruppo societario non leg<strong>it</strong>tima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società<br />

all’interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, r<strong>it</strong>enere che l’autonomia<br />

soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all’amministratore<br />

di perseguire prior<strong>it</strong>ariamente l’interesse della specifica società cui sia preposto e,<br />

pertanto, di non sacrificarne l’interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile<br />

a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a<br />

favore dei terzi cred<strong>it</strong>ori dell’organismo impover<strong>it</strong>o.».<br />

( 57 ) Cass., sez. V, 23.6.2002, Sama, in Cass. pen., 2003, 457.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


(v. supra 7.5) e destinata, sempre secondo la giurisprudenza (v. supra 7.2),<br />

ad esplicare i suoi effetti soltanto con riguardo alla disposizione penale societaria.<br />

Questi approdi giurisprudenziali sono sostanzialmente apprezzabili e<br />

comprensibili, ma non sono certo ineccepibili.<br />

A meno che la Suprema Corte non abbia inteso implic<strong>it</strong>amente affermare<br />

che la nuova versione della bancarotta «da reato societario» è«inutile»<br />

o, quantomeno, che, se i fatti integranti le disposizioni penali societarie<br />

richiamate sono qualificabili, se la società édichiarata fall<strong>it</strong>a, come ipotesi<br />

di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario che abbiano cagionato<br />

o concorso a cagionare il dissesto, come richiesto dalla norma incriminatrice<br />

della bancarotta «da reato societario».<br />

Ma si può chiudere segnalando un’altra piuttosto recente pronuncia<br />

della Suprema Corte, la cui «massima» sembra smentirlo ( 58 ).<br />

A parte alcune considerazioni, forse non necessarie, sull’esistenza di un<br />

rapporto di special<strong>it</strong>à «reciproca» tra il del<strong>it</strong>to di bancarotta patrimoniale<br />

per distrazione ed il del<strong>it</strong>to di infedeltà patrimoniale ed altre, di indubbia<br />

fondatezza, in ordine alla configurabil<strong>it</strong>à di attiv<strong>it</strong>à distrattive che non integrino<br />

infedeltà patrimoniale per mancanza di confl<strong>it</strong>to di interessi e di infedeltà<br />

patrimoniali che non integrino distrazione ed alla diversa oggettiv<strong>it</strong>à<br />

giuridica delle due fattispecie (l’una, quella fallimentare, preordinata alla<br />

tutela degli interessi patrimoniali dei cred<strong>it</strong>ori sociali, l’altra, quella societaria,<br />

alla tutela del patrimonio sociale), la Corte concluderebbe affermando<br />

che «non è, pertanto, in tal caso (un caso in cui si r<strong>it</strong>eneva non sussistere alcun<br />

confl<strong>it</strong>to di interessi) necessario, per l’integrazione della bancarotta<br />

fraudolenta, che la condotta cagioni il dissesto ex art. 223, comma 2, n. 1, in<br />

riferimento all’art. 2634 c.c.».<br />

Peraltro, quell’inciso «in tal caso», conduce inev<strong>it</strong>abilmente all’ipotizzabil<strong>it</strong>à<br />

di «casi» diversi, casi in cui, per la configurabil<strong>it</strong>à della bancarotta<br />

fraudolenta, sia necessario che il fatto abbia concorso a cagionare il dissesto.<br />

E questi altri casi sembrerebbero proprio quelli in cui l’attiv<strong>it</strong>à distrattiva<br />

é caratterizzata da un confl<strong>it</strong>to di interessi.<br />

Ma l’interprete si «riprende» quando, come sempre dovrebbe essere,<br />

decide di non «fermarsi» alla massima, ma di passare alla lettura dell’intera<br />

motivazione della sentenza.<br />

Scopre allora che un inciso siffatto nella motivazione manca.<br />

C’è, invece, un’altra interessante affermazione ... «si perverrebbe altri-<br />

( 58 ) Cass., sez. V, 16.1.2007, Ginestra, RV 236054.<br />

RENATO BRICCHETTI 29<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


30 ARTICOLI<br />

menti all’assurda conseguenza che la condotta di infedeltà patrimoniale, aggravata<br />

dal confl<strong>it</strong>to di interessi, sarebbe punibile solo se abbia determinato<br />

il dissesto della società, mentre la distrazione, commessa senza confl<strong>it</strong>to di<br />

interessi, sarebbe punibile di per sé, anche in mancanza di un rapporto di<br />

causal<strong>it</strong>à con il dissesto».<br />

Ecco, questo è vero (e già se ne è fatto cenno: v. supra 7.6). Se si volesse,<br />

infatti, trovare comunque una ratio (beninteso, incomprensibile) alla nuova<br />

disposizione sulla bancarotta fraudolenta «da reato societario» e si affermasse,<br />

pertanto, che essa ha sottratto i fatti di diminuzione patrimoniali integrativi<br />

di reati societari, che non abbiano «cagionato, o concorso a cagionare,<br />

il dissesto», dall’area della bancarotta fraudolenta patrimoniale, si<br />

perverrebbe davvero a quell’assurd<strong>it</strong>à di cui parla la Corte: che l’atto dannoso<br />

per la società compiuto dall’amministratore in s<strong>it</strong>uazione di confl<strong>it</strong>to<br />

di interessi (ad esempio: il trasferimento gratu<strong>it</strong>o di beni ad altra società cui<br />

l’agente è personalmente interessato, essendo t<strong>it</strong>olare di partecipazioni in<br />

essa) ( 59 ), essendo riconducibile al paradigma dell’art. 2634 c.c., sarebbe<br />

punibile a t<strong>it</strong>olo di bancarotta fraudolenta soltanto se avesse cagionato<br />

l’evento anzidetto; l’identico atto, realizzato in assenza di confl<strong>it</strong>to, quindi<br />

comunque meno offensivo – integrerebbe, invece, comunque (nel senso<br />

che è sufficiente che la società sia poi dichiarata fall<strong>it</strong>a) il reato di bancarotta<br />

fraudolenta patrimoniale.<br />

Zusammenfassung<br />

Die Aktiv<strong>it</strong>äten zwischen den Gruppen und der betrügerische Bankrott<br />

ist se<strong>it</strong> der 2002 erfolgten Einführung der Straftat der Vermögensuntreue<br />

(Art. 2634 ZGB) und der Reform des Bankrotts als Folge einer gesellschaftsrechtlichen<br />

Straftat (Art. 223, Absatz 2 Finanzgesetz) zu einer Angelegenhe<strong>it</strong><br />

voller absurder Komplikationen geworden. Insbesondere die Änderungen der<br />

Anwendbarke<strong>it</strong> der in Art. 2634, Absatz 3 ZGB vorgesehenen Klausel der<br />

ausgleichenden Vorteile gibt Anlass dazu, über die Verhältnisse zwischen<br />

dem neuen Bankrott als Folge einer gesellschaftsrechtlichen Straftat und den<br />

anderen Formen des Bankrotts, insbesondere jener des betrügerischen Bankrotts<br />

und jener der vorsätzlichen Herbeiführung der Zahlungsunfähigke<strong>it</strong>,<br />

nachzudenken.<br />

( 59 ) Gli esempi sono di Napoleoni, op. c<strong>it</strong>., 3814.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RENATO BRICCHETTI 31<br />

Résumé<br />

Opérations intragroupe et banqueroute frauduleuse–: voilà bien un sujet<br />

riche de complications absurdes depuis que le législateur de 2002 a défini le<br />

dél<strong>it</strong> d’infidél<strong>it</strong>é patrimoniale (article 2634 du Code civil) et a procédé àla<br />

réécr<strong>it</strong>ure de l’incrimination de la banqueroute dérivant de l’infraction commise<br />

dans le cadre d’une société (article 223. deuxième alinéa, n. 1 de la loi de<br />

faill<strong>it</strong>e). L’exportabil<strong>it</strong>é, du texte régissant le dro<strong>it</strong> des sociétés vers le texte régissant<br />

la dro<strong>it</strong> de la faill<strong>it</strong>e, de la clause des avantages compensateurs prévue<br />

au troisième alinéa del’article 2634 susmentionné du Code civil const<strong>it</strong>ue<br />

une occasion de réflexion sur les rapports entre la nouvelle banqueroute dérivant<br />

de l’infraction commise par la société et d’autres hypothèses de banqueroute,<br />

notamment la banqueroute frauduleuse patrimoniale et la banqueroute<br />

causée par un comportement dolosif ayant entraîné la faill<strong>it</strong>e.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


Riccardo Borsari<br />

ricercatore in dir<strong>it</strong>to penale nell’Univers<strong>it</strong>à di Padova<br />

IL DELITTO DI USURA «BANCARIA» COME FIGURA «GRAVE»<br />

ESCLUSA DA BENEFICI INDULGENZIALI. PROFILI CRITICI (*)<br />

Sommario: 1. Alle origini della «grav<strong>it</strong>à» dell’usura. - 2. L’usura come figura grave: ragioni<br />

attuali di una qualificazione. - 3. Usura bancaria e indulto: irragionevolezza e infondatezza<br />

di una esclusione. - 4. Il vizio ontologico: l’assimilazione dell’usura «bancaria» all’usura<br />

«comune».<br />

1. – Il reato di usura, a partire dal dir<strong>it</strong>to intermedio, reca con sé ontologicamente<br />

un (pre)giudizio di grav<strong>it</strong>à, che si apprezza in primis sotto il profilo<br />

morale, e comunque metagiuridico, oltre che sotto quello più specificamente<br />

giuridico.<br />

Nel dir<strong>it</strong>to romano, infatti, il termine «usura» designava semplicemente<br />

il giusto corrispettivo per l’utilizzo che l’accipiens faceva del denaro o della<br />

cosa fungibile altrui (dalla radice usus-utor) ed era perciò scevro di qualsiasi<br />

connotazione negativa; e benché fosse imposto un lim<strong>it</strong>e massimo agli interessi<br />

( 1 ), le sanzioni erano circoscr<strong>it</strong>te alla sfera patrimoniale ( 2 ).<br />

Sennonché, nell’interpretazione che fu già dei Padri della Chiesa, il<br />

precetto evangelico: «mutuum date nihil inde sperantes» ( 3 ) si tradusse in<br />

un assoluto «divieto delle usure» –una lettura, questa, vieppiù influenzata,<br />

poi, dal pensiero di Aristotele, il quale, nella Pol<strong>it</strong>ica, aveva stigmatizzato<br />

il ricavare denaro dal denaro «tra le forme di guadagno la più contraria<br />

a natura».<br />

«Le fonti di questo divieto non potevano essere più autorevoli, in una<br />

società come quella medievale» ( 4 ); il divieto delle usure ha così attraversato<br />

immutato i secoli – attraverso i canoni dei numerosi concilii locali e ge-<br />

(*) Relazione, corredata delle note essenziali, tenuta al Convegno «Profili penali dell’usura<br />

nell’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria», Padova, 14 marzo 2008.<br />

( 1 ) La prima traccia di un lim<strong>it</strong>e autor<strong>it</strong>ativo è in Livio (Liv. 7, 16, 1; 7, 27, 3; 7, 42, 1), il<br />

quale riferisce di un plebisc<strong>it</strong>o, del 357 a.c., con cui venne stabil<strong>it</strong>o il fenus unciarum del dodicesimo<br />

del cap<strong>it</strong>ale al mese. V. Cervenca, voce «Usura (dir<strong>it</strong>to romano)», inEnc. dir., vol.<br />

XLV, Milano, 1992, 1134.<br />

( 2 ) Sempre Livio (Liv. 7, 28; 10, 23; 33, 41) dà notizia di una competenza criminale degli<br />

edili in epoca repubblicana, con l’applicazione di multe. Da Tac<strong>it</strong>o (Ann. 6, 16) si apprende,<br />

poi, che Cesare ordinò la repressione straordinaria dell’usura, però caduta ben presto in desuetudine.<br />

Solo con il dominato, e fino a Giustiniano, le usurae illec<strong>it</strong>ae saranno nuovamente<br />

colp<strong>it</strong>e da sanzione criminale: v. ancora Cervenca, op. c<strong>it</strong>., 1135.<br />

( 3 ) Luc., 6, 35.<br />

( 4 ) Santarelli, Mercanti e società tra mercanti, Torino, 1992, 144.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


34 ARTICOLI<br />

nerali ( 5 ) – nell’occidente cristiano, che ha faticato non poco a «inventarsi<br />

un sistema dottrinale elaborato per mettere la sua pratica in armonia con<br />

la sua fede», quando lo sviluppo della società mercantile aveva, non solo<br />

reso ormai irrinunciabile il prest<strong>it</strong>o a interessi, ma svelato l’intima connessione<br />

del tradizionale divieto con la struttura economico-sociale in cui era<br />

nato (società ad economia di sussistenza) ( 6 ).<br />

I secoli successivi della storia d’Italia sono stati tuttavia segnati dalla<br />

Controriforma e dai disastri economici causati dalle guerre; di qui la posizione<br />

reazionaria del Concilio di Trento, di assoluta proibizione dell’usura<br />

(ancora) intesa come «plus accipere quam dare» ( 7 ) – mentre nei Paesi protestanti,<br />

si affermava la moderna accezione del termine, sulla scorta della luterana<br />

distinzione tra interesse e abuso dello stesso a causa del superamento<br />

di un giusto lim<strong>it</strong>e (normativamente imposto).<br />

Neppure l’Illuminismo riesce, nell’immediato, a cancellare l’usura dalle<br />

leggi criminali, sicché quasi tutti i codici preun<strong>it</strong>ari la prevedono, almeno<br />

nelle sue forme più gravi ( 8 ): solo grazie alla forte spinta del liberismo economico<br />

(e dell’anticlericalismo) risorgimentale, l’usura scompare dal codice<br />

sardo-piemontese del 1859, primo codice un<strong>it</strong>ario, e non viene riproposta<br />

nel Codice Zanardelli (1889), peraltro in un più generale contesto di libertà<br />

contrattuale nella determinazione degli interessi ( 9 ).<br />

Queste, pur sommarie, annotazioni consentono di cogliere la profond<strong>it</strong>à<br />

del condizionamento socio-culturale nei confronti del prest<strong>it</strong>o a interesse.<br />

Del resto, dall’antica condanna canonica dell’usura quale «male grave<br />

per l’ordine temporale oltre che per la salute eterna» ( 10 ), cui seguiva la<br />

scomunica, alla criminalizzazione dell’usura quale portato di una concezione<br />

etica dello Stato (fascista), il passo è (stato), invero, assai breve e<br />

prefigura un es<strong>it</strong>o per certi versi scontato nella considerazione bettioliana<br />

alla stregua della quale «più che la figura logica del del<strong>it</strong>to d’usura, è sen-<br />

( 5 ) La prima legge civile (ma minus quam perfecta, poiché priva di sanzioni) che proibisce<br />

l’usura è l’Admon<strong>it</strong>io generalis di Carlo Magno (789): cfr. Boari, voce «Usura (dir<strong>it</strong>to intermedio)»,inEnc.<br />

dir., vol. XLV, Milano, 1992, 1135 ss.<br />

( 6 )V.Gelpi, Julien-Labruyere, Storia del cred<strong>it</strong>o al consumo, Bologna, 1994, 32.<br />

( 7 ) Hier, In psalm., 54, PL, XXVI, 1042.<br />

( 8 ) Per esempio, il codice del Granducato di Toscana (1853) puniva l’usura prava o qualificata<br />

(scrocchio), mentre il Regolamento Pontificio del 1832 colpiva l’usura solo nel caso in<br />

cui la misura degli interessi fosse superata «notabilmente»: v.La Porta, La repressione dell’usura<br />

nel dir<strong>it</strong>to penale <strong>it</strong>aliano, Milano, 1963, passim.<br />

( 9 ) Art. 1831 c.c. (1865).<br />

( 10 ) Cfr. Gallo, L’usura nell’evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi,inDir.<br />

pen. proc., 1995, 299.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RICCARDO BORSARI 35<br />

t<strong>it</strong>a come decisiva la figura o il tipo dell’usuraio, come speciale tipo di delinquente»<br />

( 11 ).<br />

E infatti, la fattispecie introdotta nel Codice Rocco ( 12 ), all’articolo 644,<br />

è imperniata su elementi – lo «stato di bisogno» e «l’approf<strong>it</strong>tamento» –<br />

che rievocano l’antico divieto delle usure, in una dimensione storicizzata,<br />

dove la ragione «del giudizio di iniqu<strong>it</strong>à morale e di illice<strong>it</strong>à giuridica» si<br />

rinviene nella stretta connessione tra «bisogno sfruttato ed usura pretesa»<br />

( 13 ) – del resto, il sistema codicistico dei del<strong>it</strong>ti contro il patrimonio abbonda<br />

nella descrizione delle condotte criminose in chiave pedagogico-moralizzante<br />

( 14 ).<br />

Non meraviglia, dunque, che lo stigma pregiuridico della fattispecie<br />

pervada anche la ricostruzione interpretativa della tipic<strong>it</strong>à ( 15 ), fino a provocare<br />

l’intrusione nel giudizio di elementi a essa estranei, espressivi della moral<strong>it</strong>à<br />

della v<strong>it</strong>tima ( 16 ); l’attenzione è rimasta, comunque, prevalentemente<br />

focalizzata sull’usuraio («persona socialmente nociva»), per poi, semmai,<br />

estendersi alla considerazione dell’allarme sociale provocato dal fenomeno<br />

usuraio, quale «grave forma di parass<strong>it</strong>ismo» ( 17 ).<br />

( 11 ) Bettiol, Nota a Trib. Bologna, 20 aprile 1945,inGiur. <strong>it</strong>., 1946, II, 33 ss. Sul dir<strong>it</strong>to<br />

penale d’autore, v., per tutti, Calvi, Tipo criminologico e tipo normativo d’autore, Padova,<br />

1967.<br />

( 12 ) In realtà, già dal 1926, l’usura era stata oggetto di provvedimenti di polizia, fino al<br />

TU delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, che aveva introdotto l’ammonizione e il confino<br />

per gli usurai: v. Violante, Il del<strong>it</strong>to di usura, Milano, 1970, 220 ss.<br />

( 13 ) Santarelli, op. c<strong>it</strong>., 152; Bertolino, Le opzioni penali in tema di usura: dal Codice<br />

Rocco alla riforma del 1996,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1997, 783.<br />

( 14 ) Sgubbi, Patrimonio (reati contro il), inEnc. dir., vol. XXII, Milano, 1982, 337 ss.,<br />

specie 350 ss.; cfr. anche, in generale, Mantovani, Contributo allo studio della condotta nei<br />

del<strong>it</strong>ti contro il patrimonio, Milano, 1962, passim, specie 36 ss.; Pedrazzi, Inganno ed errore<br />

nei del<strong>it</strong>ti contro il patrimonio, Milano, 1955, ora anche in Id., Dir<strong>it</strong>to penale, II, Scr<strong>it</strong>ti di parte<br />

speciale, Milano, 2003, specie 10 ss.; Mil<strong>it</strong>ello, Patrimonio (del<strong>it</strong>ti contro il), inDig. disc.<br />

pen., vol. IX, Torino, 1995, 278 ss.<br />

( 15 ) Il riferimento è a quelle interpretazioni che riducono l’approf<strong>it</strong>tamento alla mera volontà<br />

di approf<strong>it</strong>tare, indipendentemente da una qualche connotazione attiva della condotta<br />

(Cass., 17.10.1979, in Giust. pen., 1980, II, 480, e, in dottrina, Violante, op. c<strong>it</strong>., 22 ss.), e lo<br />

stato di bisogno in ragione del modo in cui lo stesso viene avvert<strong>it</strong>o e vissuto dalla v<strong>it</strong>tima<br />

(Cass., 15.3.1983, in Giust. pen., 1983, 586, e, in dottrina, Antolisei, Manuale di dir<strong>it</strong>to penale.<br />

Parte speciale, vol. I, Milano, 1994, 345). Sull’originaria figura dell’art. 644 c.p., v. anche<br />

De Francesco, sub art. 644, in Crespi - Stella - Zuccalà, Commentario breve al codice penale,<br />

Padova, 1992, 1514 ss.; nonché Manzini, Trattato di dir<strong>it</strong>to penale <strong>it</strong>aliano, vol. IX -<br />

agg. Nuvolone, Del<strong>it</strong>ti contro il patrimonio, 1984, 868 ss.; e Grosso, Usura - c) Dir<strong>it</strong>to penale,inEnc.<br />

dir., Milano, vol. XLV, 1992, 1142 ss.<br />

( 16 ) Muscatiello, Dalla «parola data» alla «parola scr<strong>it</strong>ta»:l’usura fra presunzioni, finzioni,<br />

metafore, in questa Rivista, 2003, 180 ss.; si allude a Cass., 20.11.1990, in Cass. pen., 1993,<br />

2280, per cui lo stato di bisogno si affievolisce a ragione dell’impiego del denaro imprestato<br />

per l’acquisto di sostanze stupefacenti.<br />

( 17 ) V. Cass., 11.12.1997, in Rep. Foro <strong>it</strong>., 1998, usura, 1, che ha r<strong>it</strong>enuto sussistere lo sta-<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


36 ARTICOLI<br />

L’analisi delle più recenti implicazioni economico-sociali del fenomeno<br />

usurario ha d’altro canto disvelato lo stretto collegamento tra usura e criminal<strong>it</strong>à<br />

organizzata, la quale sistematicamente vi fa ricorso per il reinvestimento<br />

dei propri prof<strong>it</strong>ti e insieme per l’acquisizione del controllo delle imprese<br />

(in tal modo ridotte) in crisi. Siffatta consapevolezza sta alla base della<br />

individuazione dell’ordine pubblico economico quale interesse in un certo<br />

qual modo sotteso già all’originaria fattispecie dell’articolo 644 c.p. ( 18 ); ma<br />

soprattutto dell’introduzione – appunto, con la «legge antimafia» (d.l. n.<br />

306/1992, convert<strong>it</strong>o nella l. n. 356/1992) – del del<strong>it</strong>to di usura impropria<br />

(articolo 644 bis) ( 19 ), che, richiedendo l’approf<strong>it</strong>tamento di condizioni di<br />

difficoltà economica o finanziaria per così dire correlate all’esercizio di una<br />

attiv<strong>it</strong>à imprend<strong>it</strong>oriale o professionale, ha riversato nel disposto normativo<br />

un dato criminologico assunto ormai come consolidato ( 20 ) e segnato l’ingresso<br />

di una prospettiva macroeconomica nella risposta penale al fenomeno<br />

usurario.<br />

Questa è la direzione segu<strong>it</strong>a pure dalla l. n. 108/1996, la quale, immediatamente,<br />

susc<strong>it</strong>a la sensazione di un approccio «poliziesco» al problema<br />

criminale ( 21 ) –èsufficiente por mente all’inasprimento delle sanzioni e al<br />

sistema sanzionatorio complementare ( 22 ).<br />

Nel contempo, e per certi versi paradossalmente, è la stessa riforma del<br />

’96, a introdurre, attraverso la nuova fattispecie-base di usura (cosiddetta<br />

presunta), il versante attinente il controllo e la tutela penale del mercato del<br />

to di bisogno anche nell’ipotesi in cui si trattava di soddisfare un vizio come il gioco d’azzardo;<br />

v. anche Cass., 13.11.1984, in Riv. pen., 1985, 1151.<br />

( 18 )V.Florian, Il del<strong>it</strong>to di usura. Nota economico-giuridica,inGiur. <strong>it</strong>., 1935, IV, 94 ss.<br />

( 19 )V.Maccari - Mazza, Usura e riciclaggio, inCorvese - Santoro (a cura di), Il riciclaggio<br />

del denaro nella legislazione civile e penale, Milano, 1996, 261. Significativo nel senso<br />

indicato è pure l’aumento di pena della fattispecie di usura propria e l’introduzione dell’aggravante<br />

speciale in caso di esercizio di attiv<strong>it</strong>à professionale o di intermediazione finanziaria<br />

da parte dell’usuraio; v. Zanchetti, sub art. 644, in Crespi - Forti - Zuccalà, Commentario<br />

breve al codice penale, Padova, 2008, 1899.<br />

( 20 )V.Masciandaro-Porta, Il mercato dell’usura in Italia: analisi macroeconomica ed<br />

alcune evidenze empiriche sull’Italia, in AA.VV., L’usura in Italia: analisi economica e valutazione<br />

della nuova regolamentazione, Milano, 1996, passim. Sulla ratio pol<strong>it</strong>ico-criminale della<br />

riforma del 1992, appunto quella di contrastare le associazioni criminali che, specie nel meridione,<br />

si avvalevano dell’usura per assumere il controllo delle imprese (ridotte) in crisi, v. anche<br />

Bellacosa, Usura impropria,inEnc. giur., Roma, vol. XXXII, 1994, 1 ss.<br />

( 21 ) Così Dello Iacovo, Usura,inTrattato di dir<strong>it</strong>to penale dell’impresa, dir. Di Amato,<br />

vol. IX, Padova, 2007, 326 ss.<br />

( 22 )V.Manna, Usura (la nuova normativa sull’), inDig. disc. pen., Agg., 2000, Torino,<br />

671 ss., per cui è nella confisca (o meglio: nelle confische), nonché nell’estensione delle misure<br />

di prevenzione patrimoniale previste dalla l. n. 575/1965 («Disposizioni contro la mafia»),<br />

che risulta più evidente la connessione tra usura e criminal<strong>it</strong>à organizzata.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RICCARDO BORSARI 37<br />

cred<strong>it</strong>o ( 23 ) – un inequivocabile segnale dell’inclinazione verso la protezione<br />

del regolare funzionamento del mercato finanziario è pure il riconoscimento<br />

della possibil<strong>it</strong>à di cost<strong>it</strong>uirsi parte civile nei processi per usura anche ai<br />

Confidi nonché alle associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione<br />

dell’usura, dunque ad enti t<strong>it</strong>olari di interessi diffusi.<br />

Potrebbe r<strong>it</strong>enersi, dunque, che la nuova strategia di contrasto alla<br />

criminal<strong>it</strong>à organizzata si avvalga, ora, finalmente, di una visione laica del<br />

fenomeno usurario ( 24 ); e tuttavia nel severo impianto sanzionatorio della<br />

nuova disciplina si scorgono i tratti di un atteggiamento moralistico ancor<br />

più radicale nei confronti del prest<strong>it</strong>o a interesse (in sé), che in qualche<br />

modo finisce per rievocare il tradizionale, assoluto divieto delle usure<br />

( 25 ).<br />

Si delinea già da queste considerazioni introduttive quel che mi pare di<br />

potere definire il vizio endemico dell’attuale normativa penale sull’usura,<br />

vale a dire l’unificazione e l’assimilazione in un’unica, indifferenziata fattispecie<br />

di fenomeni assai differenti dal punto di vista sociale ed economico,<br />

oltre che criminologico: l’usura tradizionale, specie quella collegata alla criminal<strong>it</strong>à<br />

organizzata, e la cosiddetta usura dei «colletti bianchi»–sul punto<br />

si tornerà in segu<strong>it</strong>o.<br />

Ora, invece, interessa ulteriormente apprezzare come l’usura integri il<br />

paradigma dei mala quia prohib<strong>it</strong>a, cioè una fattispecie pun<strong>it</strong>a in ragione<br />

delle concezioni economiche – oltre che, come si è visto, morali ( 26 ) – dominanti<br />

in un dato contesto storico-sociale ( 27 ).<br />

Infatti, un rapido sguardo comparatistico svela che non tutti gli ordinamenti<br />

ne contemplano l’assoggettamento alla sanzione penale – in alcuni, lo<br />

( 23 ) V., tra gli altri, Manna, Usura (la nuova normativa sull’), c<strong>it</strong>., 655 ss.; Zanchetti,<br />

Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura<br />

soppravenuta», in questa Rivista, 2001, 565; Mucciarelli, L. 7/3/1996, n. 108 – Disposizioni<br />

in materia di usura,inLeg. pen., 1997, 2614. Significativamente, tale prospettiva trova cred<strong>it</strong>o<br />

pure tra coloro che continuano a ravvisare nel patrimonio individuale l’oggetto della tutela,<br />

come Fiandaca-Musco, Dir<strong>it</strong>to penale, pt. sp., vol. II, tomo II, I del<strong>it</strong>ti contro il patrimonio,<br />

Bologna, 2007, 224 s.<br />

( 24 ) Gargani, Usura semplice e usura qualificata. Osservazioni cr<strong>it</strong>iche sulla riforma del<br />

del<strong>it</strong>to di usura alla luce del paradigma carrariano,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 2000, 72.<br />

( 25 ) Ipotizza una sorta di r<strong>it</strong>orno allo Stato etico e alla condanna del mercato del cred<strong>it</strong>o<br />

al di là delle sfere riservate dall’ordinamento Cristiani, Guida alle nuove norme sull’usura,<br />

Torino, 1996, 6 ss.<br />

( 26 )V.Bellini, Usura fra morale e ius pos<strong>it</strong>um, in Riv. pen., 1992, 623 ss.<br />

( 27 ) Cfr. Manna, Il del<strong>it</strong>to di usura nella prospettiva comparatistica: dir<strong>it</strong>to penale «interventista»<br />

versus dir<strong>it</strong>to penale «neo-liberista», in questa Rivista, 2001, 890. Raccomanda, invece,<br />

cautela nel rilevare i collegamenti tra disciplina penale dell’usura e concezioni economiche<br />

dominanti Seminara, L’impresa e il mercato,inPedrazzi - Alessandri - Foffani - Seminara<br />

- Spagnolo, Manuale di dir<strong>it</strong>to penale dell’impresa, Bologna, 1998, 508.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


38 ARTICOLI<br />

sfruttamento dello stato di debolezza del soggetto assume rilevanza penale<br />

solo in quanto attuato con violenza, minaccia, etc., come ipotesi di estorsione.<br />

In questo senso tradizionalmente i Paesi anglosassoni, di storica matrice<br />

liberale, che si affidano a una disciplina di natura esclusivamente civilistica<br />

– l’Inghilterra già dall’usury laws repeal act del 1854. L’ordinamento federale<br />

statun<strong>it</strong>ense conosce, invece, il loan sharking («strozzinaggio»), ma come<br />

forma di extortionate cred<strong>it</strong> transaction, e quindi del<strong>it</strong>to a forte connotazione<br />

di violenza-minaccia (U.S. Code, 18 § 891 ss.) – mentre diversificata è la<br />

risposta nei singoli Stati.<br />

E ancora, il reato di usura non è stato riproposto nel nuovo codice penale<br />

spagnolo del 1995, in corrispondenza della v<strong>it</strong>toria elettorale della coalizione<br />

di centro-destra, di spiccate idee liberiste.<br />

Ulteriori notazioni si ricavano, poi, dalla disamina degli stessi ordinamenti<br />

che pur contemplano il reato di usura.<br />

La maggior parte di essi radica la punibil<strong>it</strong>à sullo sfruttamento di una s<strong>it</strong>uazione<br />

di debolezza della v<strong>it</strong>tima – oltre al codice Rocco ante riforma, si<br />

segnalano i codici norvegese, polacco, greco e, soprattutto, tedesco; proprio<br />

l’esperienza tedesca risulta particolarmente interessante ai nostri fini,<br />

poiché anche lo Strafgesetzbuch del 1871 – come il codice Zanardelli – originariamente<br />

non prevedeva il del<strong>it</strong>to di usura, introdotto, però, già dal<br />

1880 ( 28 ).<br />

Eccezionale, invece, è il modello del tasso fisso, adottato praticamente<br />

solo dall’ordinamento francese, che vi ha fatto ricorso fin dal 1966, precipuamente<br />

al fine di ev<strong>it</strong>are che l’indeterminatezza congen<strong>it</strong>a della fattispecie<br />

relegasse l’intervento penale esclusivamente alle ipotesi in cui lo squilibrio<br />

tra le prestazioni fosse talmente elevato da non susc<strong>it</strong>are dubbi sulla<br />

sussistenza di un fenomeno usurario ( 29 ); quel che qui preme rilevare della<br />

legge francese è l’apparato sanzionatorio – ivi inclusa la responsabil<strong>it</strong>à delle<br />

persone giuridiche –, che si conforma alla natura (ormai) prettamente economica<br />

del reato, in qualche modo «dichiarata» dalla stessa collocazione<br />

della norma incriminatrice nel Code de la consommation ( 30 ).<br />

( 28 )Lediverse ipotesi di usura previste dal codice penale tedesco, anche a segu<strong>it</strong>o delle<br />

riforme del 1893 e 1970, sono state dapprima unificate sotto il par. 302, dalla prima legge di<br />

riforma della criminal<strong>it</strong>à economica, del 1976; la sesta legge di riforma del dir<strong>it</strong>to penale, del<br />

1998, ha poi spostato la fattispecie al par. 291. In argomento v., per tutti, Fornasari, La disciplina<br />

penale dell’usura nella Repubblica federale tedesca: spunti per una comparazione, in<br />

questa Rivista, 1998, 101 ss.<br />

( 29 ) Guth, Usure,inRecueil Dalloz, 1981, 2.<br />

( 30 ) Nella direzione dell’esclusiva tutela del consumatore, peraltro, la sanzione penale è<br />

stata esclusa, prima (1 o agosto 2003, n. 271) per i cred<strong>it</strong>i concessi alle persone giuridiche che<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RICCARDO BORSARI 39<br />

Questo, pur parziale e sintetico, excursus storico-comparatistico rafforza<br />

all’evidenza l’idea della insussistenza di ragioni ontologiche nel senso<br />

della repressione penale dell’usura in sé e per sé, essendo questa principalmente<br />

legata a precise opzioni di natura pol<strong>it</strong>ico-economica, prima ancora<br />

che pol<strong>it</strong>ico-criminale.<br />

2. – Si impone a questo punto di sottoporre a verifica la qualificazione<br />

in termini di grav<strong>it</strong>à ( 31 ) del del<strong>it</strong>to di usura come configurato dall’articolo<br />

644 c.p. e la correttezza-ragionevolezza di tale eventuale giudizio, in sé e<br />

nell’ottica del recente provvedimento di concessione dell’indulto.<br />

Le motivazioni che sorreggono l’opinione di una valutazione indistinta<br />

e acr<strong>it</strong>ica di grav<strong>it</strong>à da parte del legislatore si radicano su taluni significativi<br />

profili della disciplina penale.<br />

Preliminarmente, rileva il forte arretramento della soglia di punibil<strong>it</strong>à:<br />

al fine di superare le difficoltà probatorie ins<strong>it</strong>e nella fattispecie soggettivamente<br />

intonata del Codice Rocco, da cui l’alta «cifra oscura» ( 32 ) e perciò<br />

l’ineffettiv<strong>it</strong>à della norma penale, il nuovo articolo 644, laddove contempla<br />

la modal<strong>it</strong>à presunta del del<strong>it</strong>to di usura, sanziona il semplice superamento<br />

di un tasso-soglia individuato tram<strong>it</strong>e elementi normativi e modulato sulle<br />

condizioni di mercato; la scorciatoia probatoria in tal modo declassa l’offensiv<strong>it</strong>à<br />

dell’illec<strong>it</strong>o al pericolo presunto ( 33 ) e fors’anche l’annulla nel mero<br />

comportamento trasgressivo di una regola imposta a tutela di un corretto<br />

funzionamento del mercato del cred<strong>it</strong>o, trasfigurando l’usura da fattispecie<br />

di contrasto di condotte pericolose intrinsecamente illec<strong>it</strong>e – quelle del «cravattaro»<br />

e della criminal<strong>it</strong>à organizzata – a fattispecie di regolamentazione<br />

eserc<strong>it</strong>ano un’attiv<strong>it</strong>à commerciale, industriale o finanziaria; poi (l. 2 agosto 2005, n. 882), anche<br />

per quelli concessi agli imprend<strong>it</strong>ori individuali; rimangono le sanzioni civili con riguardo<br />

all’usura negli scoperti di conto, ai sensi del Code monetaire et financière. V.Bonora,<br />

L’usura, Padova, 2007, 39-40.<br />

( 31 ) Per un’attenta analisi della qualificabil<strong>it</strong>à in termini di «grav<strong>it</strong>à» della criminal<strong>it</strong>à<br />

«economica», con considerazioni, pur generali, certamente utilizzabili anche in relazione alla<br />

fattispecie oggetto del presente contributo, v. Castellana, Criminal<strong>it</strong>à«economica» e criminal<strong>it</strong>à«grave»,inArch.<br />

pen., 1982, 281 ss.<br />

( 32 ) Per i dati, v. AA.VV., I mercati dell’usura a Milano, a cura di Savona - Stefanizzi, Milano,<br />

1990. Si trattava, peraltro, di un problema comune ad altri ordinamenti che adottano il<br />

modello «soggettivo» di criminalizzazione dell’usura, come quello tedesco: v. Manna, Il del<strong>it</strong>to<br />

di usura, c<strong>it</strong>., 892. Sulle cosiddette cifre oscure, v., per tutti, Forti, Tra criminologia e dir<strong>it</strong>to<br />

penale. Brevi note sulle «cifre nere» e funzione generalpreventiva della pena,inRiv. <strong>it</strong>. dir.<br />

proc. pen., 1982, 160 ss.<br />

( 33 ) In generale sull’argomento, v., per tutti, in una letteratura assai ampia, Manes, Il<br />

principio di offensiv<strong>it</strong>à nel dir<strong>it</strong>to penale. Canone di pol<strong>it</strong>ica criminale, cr<strong>it</strong>erio ermeneutico, parametro<br />

di ragionevolezza, Torino, 2005.<br />

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40 ARTICOLI<br />

di un’attiv<strong>it</strong>à pericolosa lec<strong>it</strong>a:l’attiv<strong>it</strong>à bancaria o di intermediazione finanziaria<br />

e, più in generale, di esercizio del cred<strong>it</strong>o ( 34 ).<br />

Che la direttrice della tutela (recte: dell’intervento) penale sia oramai<br />

vieppiù prevalentemente orientata verso il corretto funzionamento del mercato<br />

(ufficiale) del cred<strong>it</strong>o è confermato da un recente provvedimento legislativo<br />

– il d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. l. 28 gennaio 2009, n. 29 –<br />

che, nel disciplinare finalmente la controversa «commissione di massimo<br />

scoperto», non ha mancato di considerarne la rilevanza ai fini dell’art. 644<br />

c.p., così implic<strong>it</strong>amente riconoscendo alle banche il ruolo di attrici protagoniste<br />

del nuovo del<strong>it</strong>to di usura ( 35 ).<br />

Nel contempo, peraltro, la pena detentiva massima è addir<strong>it</strong>tura quintuplicata<br />

rispetto all’originaria previsione codicistica; sotto questo profilo,<br />

è appena il caso di evocare il nesso sussistente tra lim<strong>it</strong>i ed<strong>it</strong>tali della pena e<br />

disvalore che il legislatore attribuisce al fatto pun<strong>it</strong>o, sovente anche in chiave<br />

meramente simbolica ( 36 ).<br />

Un nesso, questo, che è ravvisabile pure nell’ultimo aumento della pena<br />

prevista all’articolo 644, quello apportato dalla l. n. 251/2005: se l’obiettivo<br />

dell’intervento fosse stato (solo) quello di mantenere adeguati termini prescrizionali<br />

di un reato di difficile accertamento processuale, la cui denuncia<br />

è per di più presentata, di regola, a distanza di anni, quando la vessazione<br />

usurante diviene intollerabile ( 37 ), non si spiegherebbe l’aumento anche<br />

della pena pecuniaria, che nemmeno nella rinnovata disciplina della prescrizione<br />

incide sulla determinazione dei termini della stessa; del resto, il<br />

termine prescrizionale dell’usura – che, per l’eccezionale norma dell’artico-<br />

( 34 ) Zanchetti, Cronaca, c<strong>it</strong>., 554 ss.<br />

( 35 ) Art. 2 bis, comma 2: «Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle<br />

clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente<br />

dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata<br />

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini<br />

dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli<br />

articoli 2e3della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze,<br />

sent<strong>it</strong>a la Banca d’Italia, emana disposizioni trans<strong>it</strong>orie in relazione all’applicazione dell’articolo<br />

2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il lim<strong>it</strong>e previsto dal terzo comma<br />

dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla<br />

disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto<br />

fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto<br />

delle nuove disposizioni». Sulla questione «penalistica» della commissione di massimo scoperto,<br />

emersa nei recenti procedimenti di usura c.d. bancaria, v. Capoti, Usura presunta nel<br />

cred<strong>it</strong>o bancario e usura della legal<strong>it</strong>à penale, in questa Rivista, 2007, 631 ss.<br />

( 36 ) V., in generale, Bonini, Quali spazi per una funzione simbolica del dir<strong>it</strong>to penale?,in<br />

Ind. pen., 2003, 491 ss.<br />

( 37 ) Così Puleio, Tanto tuonò che piovve. La legge 5 dicembre 2005, n. 251,inCass. pen.,<br />

2005, 3699.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RICCARDO BORSARI 41<br />

lo 644 ter, comunque decorre dall’ultima riscossione degli interessi e addir<strong>it</strong>tura<br />

del cap<strong>it</strong>ale, cioè dal momento in cui sono defin<strong>it</strong>ivamente recisi i<br />

vincoli di soggezione economica tra usuraio e v<strong>it</strong>tima ( 38 ) – si sarebbe concretamente<br />

dilatato per l’effetto delle circostanze aggravanti a effetto speciale<br />

previste dallo stesso articolo 644, nonché, per quanto specificamente<br />

concerne l’usura della criminal<strong>it</strong>à organizzata, dall’articolo 7 del d.l. n. 152/<br />

1991 convert<strong>it</strong>o nella l. n. 203/1991: fin dai primi commenti alla riforma del<br />

1996 ( 39 ), si è rilevato, infatti, come la tipologia delle nuove circostanze rispecchi,<br />

in realtà, le forme più diffuse di realizzazione pratica dell’usura,<br />

rendendo quasi inverosimile una contestazione della fattispecie-base.<br />

Quel che è certo, invece, è che se si guarda all’ispirazione della legge cosiddetta<br />

ex Cirielli, di ridurre i termini prescrizionali per i reati dei colletti<br />

bianchi ( 40 ), l’aumento delle pene previste dall’articolo 644 introduce un ulteriore<br />

profilo di irrazional<strong>it</strong>à legislativa nella disciplina dell’usura.<br />

Dieci anni di reclusione, dunque, come la rapina e l’estorsione; non occorre<br />

spendere molte parole per dimostrare come, se può forse r<strong>it</strong>enersi<br />

congrua per il contrasto dell’usura «tradizionale», in considerazione dell’accresciuta<br />

percezione del suo collegamento con la criminal<strong>it</strong>à organizzata,<br />

una tale pena sia, all’evidenza, del tutto sproporzionata rispetto alla cosiddetta<br />

usura bancaria ( 41 ); per suffragare questa opinione non serve nep-<br />

( 38 )V.Manzione, op. c<strong>it</strong>., 78 ss.; V<strong>it</strong>arelli, Rilievo penale dell’usura e successione di<br />

leggi,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 2001, 802 ss. Secondo l’opinione maggior<strong>it</strong>aria, invece, la norma<br />

dell’art. 644 ter confermerebbe la natura (eventualmente) permanente o a condotta frazionata<br />

del nuovo del<strong>it</strong>to di usura; v. Silva, Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato<br />

di usura, inRiv. pen., 1996, 132; Fiandaca-Musco, op. c<strong>it</strong>., 230; Pisa, Mutata la strategia<br />

di contrasto al fenomeno dell’usura,inDir. pen. proc., 1996, 418; nonché Pedrazzi, Sui tempi<br />

della nuova fattispecie di usura,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1997, c<strong>it</strong>., 663, il quale parla di «s<strong>it</strong>uazione<br />

assimilabile alla permanenza»; per la giurisprudenza; v. Cass., 11.11.2005, n. 41045, in<br />

Dir. pen. proc., 2006, 1098, con commento di Pardini.<br />

( 39 )V.Caperna - Lotti, Commento all’art. 1, in AA.VV., Per una legge dalla struttura<br />

complessa il percorso guidato all’applicazione,inGuida dir., 1996, n. 12, 37.<br />

( 40 ) Fiandaca - Musco, Dir<strong>it</strong>to penale, pt. g., Bologna, 2006, Addenda.<br />

( 41 ) È noto l’orientamento della Corte cost<strong>it</strong>uzionale in tema di proporzional<strong>it</strong>à della pena;<br />

v., per es., Corte cost., ord. n. 442/2001, la quale ha dichiarato la manifesta infondatezza<br />

della questione, posta in relazione all’art. 27, comma 3, Cost., risolvendosi essa in considerazioni<br />

cr<strong>it</strong>iche circa l’opportun<strong>it</strong>à della norma, non traducibili in censure di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

apprezzabili, a fronte della ampia discrezional<strong>it</strong>à del legislatore nella determinazione dei reati<br />

e delle relative sanzioni. Sennonché, la Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee, nel tutelare<br />

i dir<strong>it</strong>ti fondamentali collegati alla normativa comun<strong>it</strong>aria, ha spesso rilevato l’eccessiv<strong>it</strong>à della<br />

sanzione rispetto al fatto; v., tra le altre, CGCE, sent. 18.12.1989, causa n. 265/88, Messner,<br />

in Racc., 1989, 4209. Del fenomeno dell’usura si è, tuttavia, finora disinteressato il dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario, che pure influenza fortemente il dir<strong>it</strong>to penale economico degli Stati membri;<br />

in argomento, su tutti, Riondato, Profili di rapporti tra dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario e dir<strong>it</strong>to penale<br />

dell’economia («influenza», poteri del giudice penale, questione pregiudiziale ex art. 177<br />

T.C.E., questioni di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à), in questa Rivista, 1997, 1135 ss.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


42 ARTICOLI<br />

pure richiamare la legge francese, che per la fattispecie analoga alla nostra<br />

usura presunta prevede una pena di soli due anni di reclusione – lo stesso<br />

codice penale tedesco, che pur fonda la punibil<strong>it</strong>à dell’usura sul requis<strong>it</strong>o<br />

dello sfruttamento di una s<strong>it</strong>uazione di debolezza della v<strong>it</strong>tima, per l’ipotesi-base<br />

non va al di là dei tre anni di detenzione.<br />

Inoltre il comma 5 dell’articolo 644 contempla numerose circostanze<br />

aggravanti a effetto speciale di pressoché automatica integrazione ( 42 ), sì<br />

che, con riguardo all’ent<strong>it</strong>à degli aumenti di pena e alla rilevante probabil<strong>it</strong>à<br />

di un concorso di esse, ne deriva l’eccessiva grav<strong>it</strong>à (già) di una pena massima-base<br />

di 6 anni di reclusione – quella introdotta dalla l. n. 108 ( 43 ). Qui<br />

soprattutto rileva che l’esercente un’attiv<strong>it</strong>à legale di cred<strong>it</strong>o commette necessariamente<br />

un’usura aggravata per aver «ag<strong>it</strong>o nell’esercizio di un’attiv<strong>it</strong>à<br />

professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria» (n. 1), con conseguente<br />

aumento della pena da un terzo alla metà.<br />

Se poi si considera che, fisiologicamente, a chiedere cred<strong>it</strong>o alle banche<br />

sono principalmente gli imprend<strong>it</strong>ori (n. 4) ed è comunque prassi degli ist<strong>it</strong>uti<br />

di cred<strong>it</strong>o pretendere garanzie immobiliari (n. 2), un operatore bancario<br />

che conceda un cred<strong>it</strong>o a un tasso che supera di un decimo di punto la<br />

soglia rischia una pena che può arrivare ai 20 anni di reclusione!<br />

Ma vi è di più: lo strumentario sanzionatorio dell’usura è ulteriormente<br />

potenziato da una duplice ipotesi di confisca ( 44 ), per i casi di condanna o<br />

patteggiamento: la confisca (per equivalente) dei beni che cost<strong>it</strong>uiscono<br />

prezzo o prof<strong>it</strong>to del reato ovvero di somme di denaro, beni ed util<strong>it</strong>à di cui<br />

il reo abbia la disponibil<strong>it</strong>à, anche per interposta persona, per un importo<br />

pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari (ultimo<br />

comma dell’articolo 644); e la confisca (speciale) ( 45 ) del denaro, dei beni<br />

e delle altre util<strong>it</strong>à di cui il condannato non possa giustificare la provenienza<br />

e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere<br />

t<strong>it</strong>olare o avere la disponibil<strong>it</strong>à a qualsiasi t<strong>it</strong>olo in valore sproporzionato al<br />

proprio redd<strong>it</strong>o dichiarato o alla propria attiv<strong>it</strong>à economica.<br />

Non sfugge come a questa seconda forma di confisca sia totalmente<br />

( 42 )V.Melchionda, Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze, in questa<br />

Rivista, 1997, 683 ss., il quale propone una lettura assai interessante del sistema circostanziale<br />

introdotto dalla l. 108, che contribuirebbe alla precisazione della tipic<strong>it</strong>à del fatto di reato, ridotta<br />

all’osso per le esigenze di semplificazione probatoria.<br />

( 43 ) Meruzzi, Usura,inContratto e impresa, 1996, 772.<br />

( 44 ) In argomento v., per tutti, Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale.<br />

Ablazione patrimoniale, criminal<strong>it</strong>à economica, responsabil<strong>it</strong>à delle persone fisiche e giuridiche,<br />

Bologna, 2007.<br />

( 45 ) Sulla ricostruzione della natura giuridica di questa ipotesi di confisca, v. Fornari,<br />

Criminal<strong>it</strong>à del prof<strong>it</strong>to e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997, 63 ss.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RICCARDO BORSARI 43<br />

estraneo il profilo del corretto esercizio del cred<strong>it</strong>o, trattandosi di un tipico<br />

strumento di contrasto della criminal<strong>it</strong>à organizzata ( 46 ) – significativamente,<br />

è stata introdotta (dal d.l. n. 399/1994, convert<strong>it</strong>o nella l. n. 501/1994)<br />

nel d.l. n. 306/1992, convert<strong>it</strong>o nella l. n. 356/1992 (art. 12 sexies), recante<br />

«Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti<br />

di contrasto alla criminal<strong>it</strong>à mafiosa». Tuttavia proprio in questa prospettiva,<br />

ridondante è il suo «mantenimento» (articolo 6 l. n. 108) per la nuova figura<br />

di usura, in quanto essa sarebbe stata comunque applicabile nei casi di<br />

usura perpetrata della criminal<strong>it</strong>à organizzata, in virtù del secondo comma<br />

dello stesso articolo 12 sexies, che la ricollega a qualsiasi del<strong>it</strong>to commesso<br />

avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di<br />

agevolare le associazioni ivi previste.<br />

Una grav<strong>it</strong>à indifferenziata del del<strong>it</strong>to di usura emerge, infine, da taluni<br />

profili processuali della sua disciplina, tra i quali la competenza del tribunale<br />

in veste collegiale (articolo 33, comma 1, lett. c), c.p.p.) e la possibil<strong>it</strong>à del<br />

ricorso alle intercettazioni telefoniche, peraltro specificamente introdotta<br />

dalla l. n. 108 alla lett. f) dell’articolo 266 c.p.p., nonostante la nuova pena<br />

del del<strong>it</strong>to (6 anni) già le consentisse alla stregua del cr<strong>it</strong>erio generale della<br />

lett. a)( 47 ).<br />

3. – Il recente provvedimento di indulto (l. n. 176/2006) esclude il del<strong>it</strong>to<br />

di usura dal beneficio indulgenziale (articolo 1, comma 2, n. 25).<br />

Una visione di insieme delle esclusioni oggettive dalla clemenza sorregge<br />

fondatamente l’idea che l’usura è stata inclusa in ragione del suo endemico<br />

collegamento con la criminal<strong>it</strong>à organizzata; in particolare, oltre all’usura,<br />

dei del<strong>it</strong>ti contro il patrimonio è escluso solamente il riciclaggio, per di<br />

più lim<strong>it</strong>atamente al caso in cui la sost<strong>it</strong>uzione riguardi denaro, beni o altre<br />

util<strong>it</strong>à provenienti dai del<strong>it</strong>ti di sequestro a scopo di estorsione e (soprattutto)<br />

di produzione o traffico di stupefacenti, in altre parole dai del<strong>it</strong>ti da cui<br />

la criminal<strong>it</strong>à organizzata è sol<strong>it</strong>a trarre i più ingenti prof<strong>it</strong>ti.<br />

L’assolutezza dell’esclusione dell’usura si rivela, così, irragionevole ( 48 )<br />

e irrazionale.<br />

( 46 ) Manna, Usura, c<strong>it</strong>., 673 s.<br />

( 47 ) V., anche per i problemi interpretativi che ne derivano, Prosdocimi, La nuova disciplina<br />

del fenomeno usuraio,inStudium iuris, 1996, 780.<br />

( 48 ) Sulla ragionevolezza, e sul suo impiego nel dir<strong>it</strong>to penale, v. Riondato, Un dir<strong>it</strong>to<br />

penale detto «ragionevole». Raccontando Giuseppe Bettiol, Padova, 2005, passim, specie 126<br />

ss. Cfr. anche, tra i tanti, Patrono, Dir<strong>it</strong>to penale dell’impresa e interessi umani fondamentali,<br />

Padova, 1983, passim; Romano, «Mer<strong>it</strong>evolezza di pena», «bisogno di pena» e teoria del reato,<br />

inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1992, 39 ss.; Insolera, Principio di uguaglianza e controllo di ragionevolezza<br />

sulle norme penali, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, Torino, 1997, vol.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


44 ARTICOLI<br />

Nello specifico, ne deriva un trattamento indifferenziato dell’usura tradizionale,<br />

come detto strettamente collegata alla criminal<strong>it</strong>à organizzata, e<br />

dell’usura bancaria, la quale ultima così finisce per essere esonerata dal beneficio<br />

senza alcuna razionale giustificazione: muovendo, infatti, dalla constatazione,<br />

incontrovertibile, che le ridette esclusioni si radicano sulla particolare<br />

rilevanza attribu<strong>it</strong>a dal legislatore ad alcuni beni e sulla necess<strong>it</strong>à di<br />

tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, in particolare nei confronti della<br />

criminal<strong>it</strong>à organizzata ( 49 ), evidente risulta la distanza dell’usura bancaria<br />

da quegli interessi e da un siffatto contesto criminoso.<br />

Tanto più cr<strong>it</strong>icabile è poi la scelta del legislatore, in quanto non necess<strong>it</strong>ava<br />

un’espressa previsione dell’usura a cospetto delle stesse ragioni pol<strong>it</strong>ico-criminali<br />

che l’hanno sorretta, poiché le più temibili forme del del<strong>it</strong>to<br />

non avrebbero comunque potuto beneficiare dell’indulto, per effetto della<br />

lett. d) del c<strong>it</strong>ato comma 2, la quale richiama i del<strong>it</strong>ti commessi avvalendosi<br />

delle condizioni previste dall’articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di avvantaggiare<br />

le associazioni di cui alla stessa disposizione (articolo 7 d.l. n. 152/<br />

1991 c<strong>it</strong>.) ( 50 ) – si consideri anche che tra le altre esclusioni, non sono in alcun<br />

modo contemplati reati a tutela del mercato finanziario.<br />

Inoltre, e da un punto di vista generale, l’usura stride con forza nell’elenco<br />

delle ipotesi criminose non ammesse a beneficiare dell’indulto: per<br />

c<strong>it</strong>arne solo alcune, associazione sovversiva, associazione con final<strong>it</strong>à di terrorismo<br />

anche internazionale, attentato per final<strong>it</strong>à terroristiche o di eversione,<br />

banda armata, associazione per delinquere, strage, prost<strong>it</strong>uzione minorile,<br />

pornografia minorile, tratta di persone, violenza sessuale...; quanto<br />

alle pene, essa è, nella sostanza, la fattispecie con i lim<strong>it</strong>i ed<strong>it</strong>tali minori.<br />

In defin<strong>it</strong>iva, se il legislatore intendeva «non arretrare» innanzi a crimini<br />

connotati da grav<strong>it</strong>à per la sicurezza, l’ordine pubblico e per certi beni<br />

primari e coessenziali all’Uomo, e se in questa «categoria» ha reputato – da<br />

un certo punto di vista non senza fondamento (attese le possibili interconnessioni<br />

e strumental<strong>it</strong>à) – di includere anche fattispecie di reati contro il<br />

patrimonio, avrebbe quantomeno dovuto porre dei distinguo, come, del resto,<br />

ha fatto in relazione al riciclaggio.<br />

Ma è proprio la selezione dei reati-presupposto del del<strong>it</strong>to di cui all’arti-<br />

I, p. 264 ss.; Palazzo, Offensiv<strong>it</strong>à e ragionevolezza nel controllo di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sul contenuto<br />

delle leggi penali,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1998, 350 ss.<br />

( 49 ) Cozzi, Concessione di indulto: le nov<strong>it</strong>à della legge. Il commento, inDir. pen. proc.,<br />

2007, 27 ss.<br />

( 50 )D’altra parte, le circostanze attenuanti diverse da quelle previste agli artt. 98 e 114<br />

c.p. non possono essere considerate prevalenti o anche solo equivalenti all’aggravante in esame,<br />

sicché nemmeno si sarebbe posto il problema dell’effetto preclusivo di essa in caso di bilanciamento<br />

con una o più attenuanti.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RICCARDO BORSARI 45<br />

colo 648 bis c.p. che svela un’ulteriore profilo di irrazional<strong>it</strong>à della l. n. 176/<br />

2006 e, per quanto qui più interessa, dell’esclusione (dall’indulto) dell’usura<br />

bancaria: assunta come dato ormai pacifico la connessione tra usura e<br />

criminal<strong>it</strong>à organizzata, tra questa e criminal<strong>it</strong>à economica, nonché la penetrazione<br />

di siffatte forme di criminal<strong>it</strong>à nel tessuto economico lec<strong>it</strong>o, anche<br />

attraverso il circu<strong>it</strong>o bancario e finanziario, si è inteso negare a gran voce<br />

qualsivoglia indulgenza nei confronti dei reati in qualche modo attinenti alla<br />

criminal<strong>it</strong>à organizzata, per poi ammettere al beneficio il riciclaggio di<br />

denaro sporco (per esempio) proveniente dal racket delle estorsioni e pure<br />

il del<strong>it</strong>to di impiego di denaro, beni o util<strong>it</strong>à di provenienza illec<strong>it</strong>a (articolo<br />

648 ter c.p.) ( 51 )!<br />

4. – L’usura bancaria palesa ontologica distanza, direi incompatibil<strong>it</strong>à,<br />

sul piano empirico e criminologico, con il corrispondente fenomeno attribuibile<br />

alla criminal<strong>it</strong>à «comune», specie organizzata ( 52 ), anche avuto riguardo<br />

al profilo della v<strong>it</strong>tima; non casualmente si parla, a propos<strong>it</strong>o dell’usura<br />

bancaria, di un reato senza v<strong>it</strong>tima ( 53 ) – in senso criminologico, si<br />

intende.<br />

Nell’analisi economica, l’usura «criminale» è, infatti, ricostru<strong>it</strong>a come<br />

fenomeno di sfruttamento della s<strong>it</strong>uazione di difficoltà economica e finanziaria<br />

di un soggetto che non ha perciò accesso al mercato legale del cred<strong>it</strong>o.<br />

Sicché, il contratto usurario è strutturato in modo da sostanzialmente<br />

impedire, a priori, il rientro del deb<strong>it</strong>o, siccome la final<strong>it</strong>à principale persegu<strong>it</strong>a<br />

dall’usuraio non consiste, appunto, nel recupero del cap<strong>it</strong>ale, bensì<br />

nella (progressiva) sottomissione della v<strong>it</strong>tima in vista dell’impossessamento<br />

del suo intero patrimonio ( 54 ); e quest’effetto potrà essere consegu<strong>it</strong>o per<br />

il tram<strong>it</strong>e non solo di un prest<strong>it</strong>o a interesse assai elevato, ma addir<strong>it</strong>turadi<br />

( 51 ) Sia consent<strong>it</strong>a, infine, una osservazione di carattere «pol<strong>it</strong>ico», e tuttavia assai significativa<br />

in questa sede: all’epoca di approvazione della legge sull’indulto era già diffusa la notizia<br />

di esponenti anche apicali dei più importanti ist<strong>it</strong>uti bancari indagati per usura da Procure<br />

di tutta Italia – peraltro, sulla base di interpretazioni quanto meno discutibili della fattispecie<br />

(in argomento, v. Capoti, Usura presunta nel cred<strong>it</strong>o bancario e usura della legal<strong>it</strong>à, in questa<br />

Rivista, 2007, 631 ss.).<br />

( 52 )V.Masciandaro, Mercato illegale e legale del cred<strong>it</strong>o: analisi economica, in AA.VV.,<br />

Usura e attiv<strong>it</strong>à cred<strong>it</strong>izia-finanziaria, Milano, 2000, 227 ss. Sullo scollamento tra realtà empirica<br />

dei fenomeni criminosi e definizione legale dei reati, v. Sutherland, Il crimine dei colletti<br />

bianchi, ed. <strong>it</strong>. a cura di Forti, Milano, 1987, passim.<br />

( 53 )V.Zanchetti, Cronaca, c<strong>it</strong>., 559.<br />

( 54 )Di«violenza distruttiva» che «si esprime attraverso una pressione insostenibile sui<br />

flussi di cassa correnti della v<strong>it</strong>tima, costretta a erodere progressivamente il suo patrimonio»<br />

parla Masini, Per vincere l’usura niente demagogia ma regole migliori,inIl Sole 24 ore,29dicembre<br />

2000.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


46 ARTICOLI<br />

uno gratu<strong>it</strong>o concesso per un’operazione particolarmente rischiosa – celebre<br />

è lo Shylock shakespeariano ( 55 ), archetipo letterario dell’usuraio ( 56 ), il<br />

quale aveva concesso un prest<strong>it</strong>o a interesse nullo, facendosi dare in garanzia<br />

una libbra di carne di valore inferiore al cap<strong>it</strong>ale.<br />

Ebbene, pare appena il caso di rilevare come il contratto stipulato da un<br />

operatore legale del cred<strong>it</strong>o in alcun modo possa assumere tali caratteri; la<br />

perpless<strong>it</strong>à si aggrava vieppiù al cospetto della normativa vigente, la quale –<br />

a differenza del modello d’oltralpe, che ha da sempre ancorato al momento<br />

della stipulazione del contratto la valutazione di usurarietà degli interessi –<br />

(originariamente) sanzionava pure la cosiddetta usura sopravvenuta ( 57 )<br />

(solo con l’interpretazione autentica del d.l. n. 394/2000 convert<strong>it</strong>o nella l.<br />

n. 24/2001, si è eliminato quest’ulteriore scarto tra incriminazione e suo substrato<br />

criminologico) ( 58 ).<br />

Sul punto, nevralgico nell’ottica di una corretta impostazione e delim<strong>it</strong>azione<br />

della problematica, occorre intendersi senza infingimenti: sostenere<br />

che l’usura «comune» el’usura «bancaria» sono fenomeni ontologicamente<br />

differenti (e che pertanto necess<strong>it</strong>ano di una risposta differenziata), non significa<br />

in alcun modo escludere che l’esercente una legale attiv<strong>it</strong>à di cred<strong>it</strong>o<br />

possa macchiarsi del reato di usura: significa, semplicemente, che l’usura è<br />

altro dall’eccesso nelle condizioni del cred<strong>it</strong>o, il quale ultimo può ben assumere<br />

rilievo giuridico, ma non nell’amb<strong>it</strong>o di una fattispecie penale di usura.<br />

Volendo ricorrere a una semplificazione, ed esprimendosi un po’ brutalmente,<br />

si può dire: anche il banchiere può essere un cravattaro, ma affermare<br />

che il banchiere che eccede i tassi è sempre un cravattaro non è corretto,<br />

anzi è inaccettabile.<br />

Da altra, intimamente correlata angolazione, occorre nondimeno porre<br />

in luce – e tenere in considerazione nel ragionamento complessivo sulla materia<br />

– come il prosperare dell’usura in parte si radichi sulla inefficienza<br />

( 55 )V.Shakespeare, The Merchand of Venice, 1594-97.<br />

( 56 )V.Masciandaro, Shylock era banchiere o usuraio? Una teoria del cred<strong>it</strong>o di usura,in<br />

Moneta e cred<strong>it</strong>o, 1997, 192 ss.<br />

( 57 )V.Mucciarelli, op. c<strong>it</strong>., 543 ss.; Manna, Usura, c<strong>it</strong>., 661 s.; v. anche Cass. civ., sez.<br />

I, 22.4.2000, n. 5286, in Foro <strong>it</strong>., 2000, I, 2180 ss., con nota di Palmieri. Contra Severino di<br />

Benedetto, Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti<br />

usurari successivamente all’entrata della l. n. 108 del 1996,inBanca, borsa, t<strong>it</strong>. cred., 1998, 524<br />

ss., nonché coloro che r<strong>it</strong>engono l’usura un reato istantaneo; e, pur nell’amb<strong>it</strong>o della ricostruzione<br />

dell’usura come reato di durata, Pedrazzi, Sui tempi della nuova fattispecie di usura,<br />

c<strong>it</strong>., 663; Mantovano, Alcune riflessioni in tema di mutui a tasso fisso, stipulati ante l. n. 108/<br />

1996 e superamento nel tempo della misura del tasso soglia, inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 2000,<br />

1216 ss.<br />

( 58 )V.Zanchetti, Cronaca, c<strong>it</strong>., 604-605.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RICCARDO BORSARI 47<br />

[qualcuno dice sul fallimento ( 59 )] del mercato del cred<strong>it</strong>o; cosicché il dibatt<strong>it</strong>o<br />

finisce inev<strong>it</strong>abilmente, e direi opportunamente, per spostarsi sull’annosa<br />

questione delle difficoltà di accesso al cred<strong>it</strong>o. Ma proprio da questa<br />

prospettiva, non si può che ulteriormente cr<strong>it</strong>icare la disciplina introdotta<br />

dalla riforma del ’96, che finisce paradossalmente per favorire gli strozzini, i<br />

quali, grazie a essa, godono di un più ampio mercato, potendo approf<strong>it</strong>tare<br />

delle zone abbandonate dagli operatori legali del cred<strong>it</strong>o, non più in grado<br />

di finanziare leg<strong>it</strong>timamente clienti dall’elevato profilo di rischio ( 60 ).<br />

Di certo, poi, non si intende ignorare o ingenuamente sottovalutare le<br />

connessioni tra criminal<strong>it</strong>à organizzata e criminal<strong>it</strong>à dei colletti bianchi, anzi<br />

del tutto condivisibile è l’affermazione per cui l’ordine economico contiene<br />

in maniera congen<strong>it</strong>a il disordine criminale ( 61 ) – specularmente all’idea<br />

che il crimine organizzato si è evoluto passando da predatorio a parass<strong>it</strong>ico,<br />

infine a simbiotico ( 62 ); ed è fin troppo noto che proprio l’usura<br />

assurga a paradigma delle interconnessioni tra economia legale, criminal<strong>it</strong>à<br />

economica e criminal<strong>it</strong>à organizzata ( 63 ). Ma l’usura si vince, (anche) in<br />

banca ( 64 ), solo in forza di una corretta (dunque efficace) articolazione nella<br />

strategia di contrasto tra il momento civilistico e quello pun<strong>it</strong>ivo, e, all’interno<br />

di quest’ultimo, tra la sanzione amministrativa e la pena ( 65 ).<br />

Da un punto di vista pol<strong>it</strong>ico-criminale, per l’appunto, si impone qui<br />

appieno (recte: dovrebbe imporsi) la valorizzazione e l’applicazione dei<br />

principi di sussidiarietà–cui è notoriamente connaturato il ricorso alla penal<strong>it</strong>à<br />

come extrema ratio, da riservare non solo alle ipotesi di inadeguatezza<br />

di altre sanzioni ma anche alle s<strong>it</strong>uazioni nelle quali si miri a peculiarmente<br />

( 59 ) Sul fallimento del mercato del cred<strong>it</strong>o insistono Masciandaro, Trasparenza contro<br />

l’usura,inIl Sole 24 ore, 9 agosto 1994; e Centorrino, Chi alimenta lo strozzino,inIl Sole 24<br />

ore,1 o settembre 1994.<br />

( 60 )V.Masini, op. loc. c<strong>it</strong>t.; nonché Sellaroli, Il tasso di usura prefissato: una pericolosa<br />

illusione?,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1997, 218 ss.<br />

( 61 ) Ruggiero, Economie sporche. L’impresa criminale in Europa, Milano, 1996, 207-208.<br />

( 62 ) Ruggiero, Crimine organizzato: una proposta di aggiornamento delle definizioni, in<br />

Dei del<strong>it</strong>ti e delle pene, 1992, 270.<br />

( 63 )V.Masciandaro, Criminal<strong>it</strong>à e intermediazione finanziaria, Roma, 1997, 90; Masciandaro-Pansa,<br />

La farina del diavolo, Milano, 2000, 161; Insolera, Usura e criminal<strong>it</strong>à<br />

organizzata, inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1997, 126 ss. Nel senso che l’anello di congiunzione tra<br />

criminal<strong>it</strong>à dei colletti bianchi e criminal<strong>it</strong>à organizzata cost<strong>it</strong>uisce il «tallone di achille» di<br />

quest’ultima Bernasconi, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminal<strong>it</strong>ät und organisiertes<br />

verbrechen,Zürich, 1988, 61.<br />

( 64 ) Masciandaro, L’usura si vince in banca,inIl Sole 24 ore, 2 settembre 1994.<br />

( 65 ) Sul tema dell’«economia grigia» e sulle linee per una corretta anticipazione della tutela,<br />

mai solo penalistica, anzi tendenzialmente pre-penalistica, v. Eusebi, Brevi note sul rapporto<br />

fra anticipazione della tutela in materia economica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie,<br />

in questa Rivista, 1995, 741 ss.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


48 ARTICOLI<br />

proteggere e riaffermare il valore tutelato per il tram<strong>it</strong>e della stigmatizzazione<br />

ins<strong>it</strong>a nella pena ( 66 ) – e di offensiv<strong>it</strong>à ( 67 ).<br />

Occorre esser chiari sul punto: la prevenzione ( 68 ) dell’usura non ha<br />

speranza di ottenere buoni risultati con provvedimenti di natura sostanzialmente<br />

simbolica quali quelli imperniati sul panpenalismo e sull’innalzamento<br />

delle pene; necess<strong>it</strong>a, invece, di una tutela penale adeguata al fenomeno<br />

realmente lesivo ( 69 ), e perciò anche effettiva ( 70 ), nonché di un flessibile<br />

strumentario (di cui questa sia) complementare ( 71 ) (controllo del terr<strong>it</strong>orio,<br />

pol<strong>it</strong>ica di espansione dell’accesso al cred<strong>it</strong>o; dir<strong>it</strong>to civile; sanzione<br />

amministrativa, misura di prevenzione).<br />

Da queste riflessioni discende, anz<strong>it</strong>utto, la necess<strong>it</strong>à di una radicale differenziazione<br />

della risposta penale, che dovrebbe modularsi su due ben distinti<br />

percorsi repressivi – sempre, naturalmente, che si voglia mantenere<br />

l’illice<strong>it</strong>à penale dell’usura bancaria, il che non può reputarsi scontato, se<br />

non altro sulla scorta dell’osservazione degli ordinamenti stranieri: da una<br />

parte la punizione di comportamenti di per sé illec<strong>it</strong>i (quelli classici del cravattaro,<br />

per intenderci), imperniata sullo sfruttamento della debolezza della<br />

v<strong>it</strong>tima, eventualmente anche colorata da peculiari modal<strong>it</strong>à della condotta,<br />

e costru<strong>it</strong>a alla stregua di una fattispecie di danno/pericolo concreto; dall’altra,<br />

la regolamentazione dell’attiv<strong>it</strong>à pericolosa lec<strong>it</strong>a, di concessione del<br />

cred<strong>it</strong>o, consent<strong>it</strong>a fintantoché non si oltrepassino i lim<strong>it</strong>i normativamente<br />

prefissati ( 72 ).<br />

Vero si è che la criminalizzazione dell’usura bancaria assurge a (invo-<br />

( 66 ) La letteratura sul tema è assai copiosa. V., per tutti, Donini, Il volto attuale dell’illec<strong>it</strong>o<br />

penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004.<br />

( 67 ) Sulla cost<strong>it</strong>uzionalizzazione di questi principi, v. Bricola, Teoria generale del reato,in<br />

Nov. Dig. <strong>it</strong>., vol. XIX, Torino, 1974, 14 ss. e 81 ss.; Donini, Teoria del reato,inDig. disc. pen.,<br />

vol. XIV, Torino, 1999, 221 ss.; Mazzacuva, Dir<strong>it</strong>to penale e Cost<strong>it</strong>uzione, in AA.VV., Introduzione<br />

al sistema penale, Torino, 1997, vol. I, 75 ss.; Manes, op. c<strong>it</strong>., passim.<br />

( 68 ) Sulla relazione tra funzione preventiva della pena, offesa al bene giuridico e modal<strong>it</strong>à<br />

di aggressione, v., e multis, Moccia, Il dir<strong>it</strong>to penale tra essere e valore. Funzione della pena e<br />

sistematica teleologica, Napoli, 1992, passim. Nello specifico del dir<strong>it</strong>to penale economico<br />

Donini, Dolo e prevenzione generale nei reati economici, in questa Rivista, 1999, 1 ss.<br />

( 69 )V.Roxin, Pol<strong>it</strong>ica criminale e sistema del dir<strong>it</strong>to penale, trad. <strong>it</strong>aliana a cura di Moccia,<br />

Napoli, 1986, 40 ss.; Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano,<br />

1983, 237 ss.; Pul<strong>it</strong>anò, Pol<strong>it</strong>ica criminale, in AA.VV., Dir<strong>it</strong>to penale in trasformazione,a<br />

cura di Marinucci e Dolcini, Milano, 1985, 14 ss.<br />

( 70 )V.Paliero, Il principio di effettiv<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to penale,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1990,<br />

430 ss. Sulla correlazione tra leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à ed efficacia, v. anche Roxin, Franz von Liszt und die<br />

kriminalpol<strong>it</strong>ische konzeption der Alternativentwurfs,inZStW, 1969, 613 ss.<br />

( 71 )V.Cavaliere, L’usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico,<br />

in Riv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1995, 1206 ss.<br />

( 72 ) Denuncia con forza i pericoli del «dir<strong>it</strong>to penale del comportamento» Stella, Giustizia<br />

e modern<strong>it</strong>à. La protezione dell’innocente e la tutela delle v<strong>it</strong>time, Milano, 2001, 387 ss.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RICCARDO BORSARI 49<br />

lontario) paradigma della giustapposizione, che investe in generale il dir<strong>it</strong>to<br />

penale dell’economia, tra concezioni del dir<strong>it</strong>to penale e, addir<strong>it</strong>tura, dello<br />

Stato profondamente ant<strong>it</strong>etiche: su di un versante troviamo l’approccio<br />

che possiamo definire «interventista», preoccupato della tutela di beni di<br />

dimensione macroeconomica, quali il risparmio e il cred<strong>it</strong>o – lo Stato «calmiere»,<br />

incarnato proprio dal legislatore del 1996; sul versante opposto, si<br />

s<strong>it</strong>uano gli orientamento liberisti, che valorizzano il momento individualistico<br />

dell’offesa (il patrimonio dell’usurato), quando non rinunciano del<br />

tutto alla tutela penale.<br />

Qui si può solamente accennare (qualunque approfondimento ci porterebbe<br />

infatti troppo lontano) al contesto più strettamente penalistico della<br />

disputa, vale a dire il dilemma susc<strong>it</strong>ato dall’emersione di beni giuridici meta-individuali,<br />

per cui il classico dir<strong>it</strong>to penale dell’evento, di stampo ottocentesco,<br />

pare inadeguato, recando con sé il rischio di importanti defic<strong>it</strong> di<br />

tutela e, dunque, di paradossalmente snaturarsi in un dir<strong>it</strong>to penale «neo-liberista»<br />

( 73 ). In altri termini lo scenario – in cui a pieno t<strong>it</strong>olo si inserisce il<br />

dibatt<strong>it</strong>o sull’usura bancaria – si presenta compos<strong>it</strong>o, oscillando tra impostazioni<br />

tradizionali, magari improntate al dir<strong>it</strong>to penale minimo, e la tensione<br />

verso nuove forme di tutela, se del caso strutturalmente adattate e<br />

conformate alla materia penale economica ( 74 ).<br />

Diviene fondamentale, a questo punto, tentare di fornire delle coordinate<br />

di lettura, sufficientemente condivise, su cui fondare, non solo la prospettiva<br />

de iure condendo, ma pure l’interpretazione, anche nella fase applicativa,<br />

del disposto legislativo esistente.<br />

In primo luogo, occorre tener conto del generale contesto normativo<br />

del dir<strong>it</strong>to penale economico di cui l’usura bancaria è parte; ebbene, tale osservazione<br />

richiama inev<strong>it</strong>abilmente alla memoria il dir<strong>it</strong>to penale societario<br />

come scaturente dalla riforma del 2002 ( 75 ), il settore del dir<strong>it</strong>to penale<br />

finanziario, recentemente ridisegnato dalla l. n. 262/2005 (cosiddetta legge<br />

di tutela del risparmio) ( 76 ) e dalla legge di recepimento della direttiva sul<br />

V. anche Stratenwerth, Zukunftsicherung m<strong>it</strong> den M<strong>it</strong>teln des Strafrechts?,inZStW, 1993,<br />

679 ss.<br />

( 73 ) Marinucci - Dolcini, Dir<strong>it</strong>to penale «minimo» e nuove forme di criminal<strong>it</strong>à,inRiv.<br />

<strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1999, 802 ss.; contra Ferrajoli, Sul dir<strong>it</strong>to penale minimo (risposta a Giorgio<br />

Marinucci e Emilio Dolcini),inForo <strong>it</strong>., 2000, IV, 125 ss.<br />

( 74 )V.Manna, Il del<strong>it</strong>to di usura, c<strong>it</strong>., 910 ss.<br />

( 75 ) In argomento, lim<strong>it</strong>andoci ad alcune indicazioni generali, Alessandri, Il nuovo dir<strong>it</strong>to<br />

penale delle società, Milano, 2002; Lanzi - Cadoppi, I reati societari, Padova, 2007; Rossi,<br />

Reati societari, Torino, 2005.<br />

( 76 ) Cfr. Seminara, Nuovi illec<strong>it</strong>i penali e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio,inDir.<br />

pen. proc., 2006, 54 ss.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


50 ARTICOLI<br />

cosiddetto market abuse (l. n. 62/2005) ( 77 ), oltre al regime sanzionatorio<br />

del testo unico bancario.<br />

Non è questo il luogo per soffermarsi sulle problematiche susc<strong>it</strong>ate dalle<br />

riforme in questione, né sui rispettivi rapporti, collocati nel più ampio<br />

contesto del dir<strong>it</strong>to penale economico ( 78 ); preme, però, evidenziare l’incoerenza<br />

del sistema, in cui convivono fattispecie connotate da lim<strong>it</strong>i ed<strong>it</strong>tali<br />

abissalmente differenti, strutturate in maniera incoerente rispetto agli<br />

obiettivi di tutela dichiaratamente persegu<strong>it</strong>i, e indirizzate alla protezione<br />

di beni giuridici la cui selezione appare distonica ed eccentrica rispetto,<br />

non solo alle final<strong>it</strong>à propagandate, ma anche alla natura dei fenomeni da<br />

contrastare – e senza considerare i rapporti con le sanzioni alle persone giuridiche<br />

( 79 ), il magma caotico delle sanzioni amministrative e dei poteri anche<br />

sanzionatori delle diverse autor<strong>it</strong>à amministrative indipendenti di controllo<br />

( 80 ) (Banca d’Italia, Consob, Isvap, etc.).<br />

Nella prospettiva indicata, per quanto qui più interessa, mer<strong>it</strong>erebbe,<br />

invece, adeguatamente focalizzare il nesso sussistente tra usura – intesa non<br />

come mero eccesso nelle condizioni del cred<strong>it</strong>o, ma colorata di connotati<br />

criminogeni pregnanti –, riciclaggio e vigilanza sugli intermediari operanti<br />

nel settore bancario e finanziario; in quest’ottica, ben si giustifica, infatti,<br />

un intervento del dir<strong>it</strong>to penale con final<strong>it</strong>à di tutela dell’ordine pubblico e<br />

dell’ordine economico.<br />

In secondo luogo, avendo riguardo a un fenomeno in un certo senso opposto<br />

– e, comunque, radicalmente differente –, non è consent<strong>it</strong>o (e sarebbe<br />

un grave errore) rincorrere raffinate quanto astratte teorizzazioni e/o opzioni<br />

pol<strong>it</strong>iche, pretermettendo una congrua considerazione della realtà sociale,<br />

economica e soprattutto criminologica dell’Italia; la quale impone di misurarsi<br />

con la notoria pervadenza della criminal<strong>it</strong>à organizzata di stampo<br />

mafioso e con la penetrazione della stessa nei gangli dell’economia lec<strong>it</strong>a.<br />

Tali osservazioni, persino ovvie, conducono, ancora una volta, a concludere<br />

che non è dato in alcun modo arretrare, in termini di efficacia e sever<strong>it</strong>à,<br />

nella lotta al fenomeno usurario, ma questa lotta non può condursi a scap<strong>it</strong>o<br />

di un’attiv<strong>it</strong>à lec<strong>it</strong>a, e fondamentale, come quella di concessione del cred<strong>it</strong>o.<br />

( 77 ) Seminara, Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato: le norme<br />

della Comun<strong>it</strong>aria 2004 (III),inDir. pen. proc., 2006, 9 ss.<br />

( 78 ) Per un sguardo d’insieme v., tra gli altri, Carmona, Premesse a un corso di dir<strong>it</strong>to penale<br />

dell’economia. Mercato, regole e controllo penale nella postmodern<strong>it</strong>à, Padova, 2002, passim.<br />

( 79 ) Per uno sguardo d’insieme del complesso argomento v., e multis, Ambrosetti, Efficacia<br />

della legge penale nei confronti delle persone,inRonco (opera diretta da), Commentario<br />

sistematico al Codice Penale,1,La legge penale, Bologna, 2006, 183 ss.<br />

( 80 )V.Riondato-Zancani, Le Autor<strong>it</strong>à amministrative indipendenti nelle reti penali e<br />

pun<strong>it</strong>ivo-amministrative, in AA.VV., Autor<strong>it</strong>à indipendenti e Agenzie. Una ricerca giuridica interdisciplinare,<br />

a cura di Cavaleri, Dalle Vedove e Duret, Padova, 2003, 129 ss.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


RICCARDO BORSARI 51<br />

Sia consent<strong>it</strong>o chiudere con un pensiero suggestivo della varietà di implicazioni,<br />

anche emozionali e culturali, che sottostanno alla criminalizzazione<br />

dell’usura, specie bancaria: «Molte attiv<strong>it</strong>à oggi leg<strong>it</strong>time incorporano<br />

un nocciolo fatto di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, una sorta di peccato originale. L’usura si è<br />

potuta affrancare nella coscienza del mondo Cristiano quando l’invenzione<br />

del Purgatorio ne ha fatto un peccato veniale e riscattabile. I Cristiani hanno<br />

potuto allora “salvare sia la borsa che la v<strong>it</strong>a” –a ben intendere, quella<br />

eterna. Così l’economia leg<strong>it</strong>tima, che incorporando modal<strong>it</strong>à illeg<strong>it</strong>time,<br />

periodicamente se ne “purga”, tracciando confini, improbabili o adeguatamente<br />

valicabili, tra ciò che è lec<strong>it</strong>o e ciò che non lo è» ( 81 ).<br />

Zusammenfassung<br />

Der Be<strong>it</strong>rag befasst sich m<strong>it</strong> der Einstufung des Bankwuchers als sowohl<br />

in juristischer als auch in soziokultureller Hinsicht besonders schwere Straftat.<br />

Ein knapper historisch- rechtsvergleichender Exkurs zeigt, dass die Aufmerksamke<strong>it</strong><br />

häufiger der «Art» des Wuchers als dem Straftatbestand an und<br />

für sich galt. Auch im Gesetz Nr. 108/1996 spiegelt sich dies wider, insbesondere<br />

in der Verschärfung der Strafen und dem vielgestaltigen komplementären<br />

Sanktionsapparat. Das Gesetz widmet sich gleichze<strong>it</strong>ig in beachtlicher<br />

Weise der Kontrolle und dem strafrechtlichen Schutz des Finanzmarktes.<br />

Der gegenständliche Be<strong>it</strong>rag beruht auf der Überlegung, dass die gegenwärtige<br />

Gesetzeslage zum Wucher einen grundlegenden Fehler aufweist. Dieser<br />

bestehe darin, dass zwei ontologisch verschiedene Begebenhe<strong>it</strong>en in einem<br />

Straftatbestand zusammengefasst werden: Einerse<strong>it</strong>s der als «trad<strong>it</strong>ionell» zu<br />

bezeichnende Wucher, der meist in Verbindung m<strong>it</strong> der organisierten Kriminal<strong>it</strong>ät<br />

steht und andererse<strong>it</strong>s der Bankwucher. Letzterer ist derze<strong>it</strong> als erschwerter<br />

Tatbestand vorgesehen, der in zwei Fällen unter anderem die Beschlagnahme<br />

als Rechtsfolge nach sich zieht. Die der Straftat zuerkannte<br />

Schwere, die als nicht gerechtfertigt anzusehen ist, hat sogar dazu geführt,<br />

dass die Straftat – wie beispielsweise auch die Straftat der terroristischen Vereinigung,<br />

der Kinderpornografie oder dem Menschenhandel – von der Möglichke<strong>it</strong>,<br />

bei Verurteilung m<strong>it</strong> einem Strafnachlass gemäß dem vor kurzem<br />

verabschiedeten Gesetz rechnen zu können, ausgeschlossen wurde.<br />

Die gegenwärtige Angleichung des «trad<strong>it</strong>ionellen» Wuchers an den<br />

«Bankwucher» ist abzulehnen, da der eine auf die Aneignung des Vermögens<br />

des Opfers aufgrund der faktischen Unmöglichke<strong>it</strong> der Erfüllung der Forde-<br />

( 81 ) Le Goff, O la borsa o la v<strong>it</strong>a. Dall’usuraio al banchiere, Bari, 1987, 65.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


52 ARTICOLI<br />

rung abzielt und für den anderen in erster Linie unverhältnismäßig hohe Kred<strong>it</strong>kond<strong>it</strong>ionen<br />

charakteristisch sind. Daher ist eine differenzierte Regelung<br />

anzustreben: Auch wenn von der Linie der Bekämpfung des Wuchers als eines<br />

meist eng m<strong>it</strong> der organisierten Kriminal<strong>it</strong>ät verbundenen Phänomens<br />

nicht abgegangen werden darf, ist dennoch nicht außer Acht zu lassen, dass<br />

der Bankwucher im Grunde eine zwar gefährliche, jedoch erlaubte Tätigke<strong>it</strong><br />

regelt, die solange zulässig ist, bis bestimmte gesetzlich vorgegebene Grenzen<br />

überschr<strong>it</strong>ten werden.<br />

Résumé<br />

L’article aborde le thème de la qualification de l’usure (bancaire) comme<br />

infraction caractérisée par la grav<strong>it</strong>é du point de vue juridique et, avant encore,<br />

socio-culturel; une brève digression historico-comparatiste démontre en<br />

effet que l’attention s’est souvent focalisée davantage sur le «type» usurier<br />

que sur l’incrimination elle-même. La loi n. 108/1996 n’échappe pas, elle non<br />

plus, à cette logique, surtout si l’on considère le durcissement des peines et le<br />

système de sanctions complémentaire–très articulé; simultanément, la loi vise<br />

clairement au contrôle et à la protection pénale du marché du créd<strong>it</strong>.<br />

L’article repose sur l’idée que la législation actuelle en matière d’usure est<br />

affectéed’un vice de fond, à savoir l’unification en une seule incrimination de<br />

deux phénomènes ontologiquement différents: l’usure pour ainsi dire trad<strong>it</strong>ionnelle,<br />

dans la plupart des cas liée à la criminal<strong>it</strong>é organisée, et l’usure bancaire.<br />

Cette dernière se présente, dans la législation actuelle, comme une incrimination<br />

nécessairement aggravée, relativement à laquelle est contemplée,<br />

entre autres, une double hypothèse de confiscation. Une connotation de grav<strong>it</strong>é,<br />

donc, macroscopique et irraisonnable, à laquelle contribue par ailleurs<br />

l’exclusion –àl’instar des infractions telles que l’association à des fins de terrorisme,<br />

la pornographie des mineurs, la tra<strong>it</strong>e de personnes, etc. – de la dispos<strong>it</strong>ion<br />

en question par la loi récente sur l’amnistie.<br />

Les raisons qui rendent erronée l’assimilation actuelle de l’usure «trad<strong>it</strong>ionnelle»<br />

et de l’usure «bancaire» résident, pour ne rien c<strong>it</strong>er d’autre, dans le<br />

fa<strong>it</strong> que l’une vise à prendre possession du patrimoine de la victime à travers<br />

l’impossibil<strong>it</strong>é substantielle d’acqu<strong>it</strong>tement de la dette contractée, alors que<br />

l’autre const<strong>it</strong>ue tout au plus une rigid<strong>it</strong>é excessive des cond<strong>it</strong>ions d’octroi du<br />

créd<strong>it</strong>. Il s’ensu<strong>it</strong> immanquablement qu’une réponse différenciée s’avère nécessaire:<br />

en effet, s’il est impératif de ne pas renoncer à lutter contre un phénomène<br />

dangereux, car également étro<strong>it</strong>ement lié àla criminal<strong>it</strong>é organisée, on<br />

ne peut toutefois négliger que l’usure bancaire pose en réal<strong>it</strong>é un problème de<br />

réglementation d’une activ<strong>it</strong>é dangereuse lic<strong>it</strong>e, consentie tant que ne sont pas<br />

franchies les lim<strong>it</strong>es établies par la loi.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


Giuseppe Losappio<br />

prof. associato nell’Univers<strong>it</strong>à di Bari<br />

ESSERE E APPARIRE BANCA<br />

L’ART. 133 DEL TULB. ESEGESI E OPZIONE PUNITIVA<br />

Sommario: 1. Cenni introduttivi. - 2. Profili storici. - 3. Riferimenti europei. - 4. L’abuso di<br />

denominazione (art. 133, comma 1). Profili oggettivi. - 4.1. L’assenza dell’autorizzazione.<br />

- 4.2. La comunicazione. - 4.3. «S<strong>it</strong>uazione finale». - 4.4. Abuso di denominazione,<br />

iscrizione nel registro delle imprese e registrazione del UIBM. - 5. La simulazione dell’assoggettamento<br />

al controllo eserc<strong>it</strong>ato dalla Banca d’Italia sugli intermediari iscr<strong>it</strong>ti nell’elenco<br />

speciale (art. 133, comma 3, s.p.). - 5.1. Le comunicazioni e le informazioni decettive.<br />

- 5.2. L’evento. - 5.3. L’assenza dell’iscrizione nell’elenco speciale. - 6. Soggetti<br />

dell’illec<strong>it</strong>o, aspetto soggettivo e concorso di persone. - 7. Il disvalore. - 7.1. L’«abuso di<br />

denominazione». - 7.2. La simulazione dell’assoggettamento al controllo. - 7.3. Art. 133,<br />

tutela della concorrenza, tutela del nome e dei segni distintivi delle imprese. - 8. Sanzione<br />

e prospettive di riforma. - 9. Cenni di comparazione.<br />

1. – L’art. 133 del Testo Unico delle Leggi Bancarie, d. lgs. n. 385/1993<br />

(TULB) ( 1 ), nel suo piccolo, è un condensato delle virtù e soprattutto dei vizi<br />

del dir<strong>it</strong>to pun<strong>it</strong>ivo delle banche. Parva materia, senza dubbio, l’«abuso<br />

di denominazione» (e il «simulato assoggettamento al controllo»), preziosa,<br />

tuttavia, per le sue inconsuete proprietà –come dire –«riflettenti». Indulgendo<br />

al gusto della metafora, si potrebbe persino affermare che lo studio<br />

dell’art. 133 ricorda quelle ricerche che indagano i «confini» e le caratteristiche<br />

dell’universo – l’«infin<strong>it</strong>amente grande» –investigando l’«infin<strong>it</strong>amente<br />

piccolo» ( 2 ). Si pensi, ad esempio, al «bosone di Higgs» ( 3 ). Metafore<br />

( 1 ) Articolo 133 (Abuso di denominazione) «1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia<br />

segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “cred<strong>it</strong>o”,<br />

“risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in<br />

inganno sulla leg<strong>it</strong>timazione allo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria è vietato a soggetti diversi<br />

dalle banche.<br />

1-bis.L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta<br />

al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in<br />

lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla leg<strong>it</strong>timazione allo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à di<br />

emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli ist<strong>it</strong>uti di moneta elettronica e<br />

dalle banche.<br />

2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi<br />

o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1e1bis<br />

possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche e dagli ist<strong>it</strong>uti di moneta elettronica.<br />

3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è pun<strong>it</strong>o con la sanzione amministrativa<br />

pecuniaria da euro 5.160 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni<br />

e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto<br />

alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107».<br />

( 2 ) Le virgolette segnalano l’utilizzo approssimativo e non scientifico delle espressioni<br />

«infin<strong>it</strong>amente grande» e «infin<strong>it</strong>amente piccolo», temi e problemi entrambi «infin<strong>it</strong>amente»<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


54 ARTICOLI<br />

a parte, certo è che (in prospettiva diacronica, soprattutto) i due illec<strong>it</strong>i dell’art.<br />

133 sono paradigmatici del grumo di connotati ricorrente nei profili<br />

pun<strong>it</strong>ivi del TULB; un coacervo di difetti – il pendolarismo valutativo,<br />

l’ineffettiv<strong>it</strong>à, il disordine delle qualificazioni multiple, l’inosservanza del<br />

canone della comprensione tipologica – ma non solo. Gli illec<strong>it</strong>i dell’art.<br />

133, infatti, offrono un’immagine in chiaroscuro di questo amb<strong>it</strong>o di materia.<br />

L’«abuso di denominazione», in particolare, rest<strong>it</strong>uisce all’interprete<br />

una fotografia ined<strong>it</strong>a del pur nebuloso disvalore che circonda i reati e gli illec<strong>it</strong>i<br />

depenalizzati del TULB. È una diapos<strong>it</strong>iva che ribadisce le influenze<br />

del dir<strong>it</strong>to europeo e, soprattutto, svela le peculiari interferenze tra le regole<br />

della concorrenza nel settore bancario e dell’intermediazione finanziaria,<br />

da un lato, le istanze e le prospettive di tutela, compendiabili nel controverso<br />

brand della tutela delle funzioni (di vigilanza, nello specifico), dall’altro.<br />

2. – Il testo vigente dell’art. 133 è il risultato di una lunga sequenza di<br />

modifiche. L’art. 133, dunque, avvalora il giudizio secondo cui il dir<strong>it</strong>to penale<br />

bancario è uno dei settori delle «leggi penali speciali» (art. 16 c.p.) che<br />

meglio illustra il fenomeno del c.d. «pendolarismo valutativo» ( 4 ).<br />

Nel dir<strong>it</strong>to penale bancario ( 5 ), infatti, più volte il legislatore ha rec<strong>it</strong>ato,<br />

con meticolosa pedanteria, il copione che nel primo tempo lo vede criminalizzare<br />

o decriminalizzare, nel secondo dichiarare di voler depenalizzare ovvero<br />

ri-criminalizzare in gran parte, nel terzo pentirsi e fare l’esatto contrario<br />

( 6 ).<br />

complessi, come insegna anche il più divulgativo dei libri sull’argomento: Barrow, The infin<strong>it</strong>e<br />

Book. A Short Guide to the Boundless, Timeless and Endless (2005), trad. <strong>it</strong>. di Cannillo,<br />

Mondadori, 2007, passim. Spero, con questa precisazione, di essere assolto dall’abuso di denominazione,<br />

che altrimenti avrei sicuramente compiuto.<br />

( 3 ) «Il bosone di Higgs sarebbe una ipotetica particella elementare, massiva, scalare, prevista<br />

dal modello standard della fisica delle particelle. Nell’ipotesi che questa esista, essa sarebbe<br />

l’unica particella del modello standard a non essere stata ancora osservata. Questa particella<br />

giocherebbe un ruolo fondamentale all’interno del modello: la teoria la indica come<br />

portatrice di forza del campo di Higgs che si r<strong>it</strong>iene permei l’universo e dia massa a tutte le<br />

particelle» (http://<strong>it</strong>.wikipedia.org/wiki/Bosone_di_Higgs)<br />

( 4 ) Palazzo, I confini della tutela penale: selezione dei beni e cr<strong>it</strong>eri di criminalizzazione,<br />

in Riv. <strong>it</strong>. dir. e proc. pen., 1992, 460. Per un tentativo di applicazione al dir<strong>it</strong>to penale bancario<br />

rinvio a Losappio, «Pendolarismo valutativo», linee di tendenza ed incongruenze della depenalizzazione:<br />

il topos del dir<strong>it</strong>to penale bancario, in questa Rivista, 2002, 865.<br />

( 5 ) Per una definizione del dir<strong>it</strong>to penale bancario cfr. Losappio, Lineamenti di dir<strong>it</strong>to<br />

penale bancario, Bari, 2000; Id., Offensiv<strong>it</strong>à ed oggetto di tutela nel sotto-sistema del dir<strong>it</strong>to penale<br />

bancario (I parte), in questa Rivista, 871; (II parte), ivi, 2001, 43; Contento - Losappio,<br />

Il dir<strong>it</strong>to penale bancario e i reati del testo unico delle leggi bancarie,inCommentario del Testo<br />

unico delle Leggi in materia bancaria e cred<strong>it</strong>izia, a cura di F. Belli, Contento-Patroni Griffi-<br />

Porzio-Santoro, Bologna, 2003, 2150-2155.<br />

( 6 ) La felice immagine è di Patalano, Tutela dell’ordine economico e «sistema» penale<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 55<br />

Nel caso dell’art. 133 questo canovaccio è stato svolto operando un lento<br />

e continuo ampliamento della disposizione e allo stesso tempo una (tendenziale)<br />

progressiva attenuazione della risposta sanzionatoria<br />

Sotto il primo aspetto rilevano l’estensione dell’art. 133 anche agli ist<strong>it</strong>uti<br />

di emissione di moneta elettronica e il «nuovo» illec<strong>it</strong>o contenuto nella<br />

seconda parte del terzo comma; sotto l’altro, invece, il dato più significativo<br />

è senza dubbio quella che sembra essere la defin<strong>it</strong>iva depenalizzazione dell’«abuso<br />

di denominazione» e del «simulato controllo».<br />

L’origine remota di questi due illec<strong>it</strong>i (del primo in particolare) risale all’art.<br />

96, comma 1, della «Legge bancaria» 1936-1938 ( 7 ). All’epoca, l’abuso<br />

di denominazione bancaria e l’esercizio abusivo dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria erano<br />

pun<strong>it</strong>i allo stesso modo con la pena dell’ammenda da £ 10.000 a £ 100.000,<br />

successivamente più volte rivalutata fino ad un massimo di £ 20.000.000.<br />

Le due contravvenzioni vennero simultaneamente depenalizzate nel<br />

1975 ( 8 ). Si trattò, in realtà, di una depenalizzazione di carattere apparente<br />

( 9 ) e formale sia perché era già possibile estinguere il reato mediante l’oblazione,<br />

sia perché nei quasi quarant’anni intercorrenti tra la «Legge bancaria»<br />

e la legge del 1975, la seconda parte del comma 1 dell’art. 96 aveva trovato<br />

scarsissima applicazione. Nello stesso periodo, infatti, risultano pubblicate<br />

solo due sentenze ( 10 ).<br />

Ciononostante, l’art. 29 della legge 19 marzo 1990, n. 55 – inopinata-<br />

bancario. La nuova disciplina tra effettiv<strong>it</strong>à e simbolic<strong>it</strong>à, inLa disciplina penale dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

bancaria: esperienze a confronto, Atti del Seminario internazionale di San Marino-Urbino,<br />

20-21 ottobre 1994, a cura di Castaldo, in Studi Urbinati, 1995, 70.<br />

Cfr. altresì in termini, prima Fiorella, Intermediazione del cred<strong>it</strong>o e reati bancari. (Primi<br />

riflessi in prospettiva di riforma), inMateriali per una riforma del sistema penale, a cura del<br />

Centro Ricerche Sociali, Franco Angeli, 1984, 255.<br />

( 7 )L’espressione «Legge bancaria», prima del TULB, alludeva al r.d.l. 12 marzo 1936, n.<br />

375, convert<strong>it</strong>o nella legge 1 luglio 1938, n. 141. L’A.B.I., tuttavia, era sol<strong>it</strong>a utilizzare la stessa<br />

espressione per designare una più ampia raccolta di disposizioni, comprendente, ad esempio,<br />

i rr.dd.ll. 7 settembre 1926, n. 1511, 6 novembre 1926, n. 1830, 17 luglio 1937, n. 1400<br />

convert<strong>it</strong>i rispettivamente nelle ll. 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108 e nella l. 7 aprile 1938, n.<br />

636.<br />

Cfr. per un precedente ancora più antico Zanchetti, Commento Art. 30 (Abuso di denominazione<br />

bancaria, depenalizzazione),inLe modifiche al testo unico bancario. Commentario al<br />

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a cura di Dolmetta, Milano, 2000, 113.<br />

( 8 ) Cfr. artt. 10 e 14 della l. n. 706 del 1975.<br />

( 9 ) Nuvolone, Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali, inRiv. <strong>it</strong>. dir. e<br />

proc. pen., 1968, 63.<br />

( 10 ) Cfr. App. Bologna, 15.1.1958, Grossi c. Ministero del Tesoro e Banca d’Italia, Banca e<br />

borsa, 1985 II, 52 con nota di Pallini, Improponibil<strong>it</strong>à dell’azione aquiliana. Carattere interno<br />

della legge bancaria; Pret. Napoli, 2 aprile 1974, Froles, Giur. comm., 1974, II, 643 con nota di<br />

Patalano, Abuso di denominazioni sociali riservate ed aziende di cred<strong>it</strong>o (art. 96 e 2 legge<br />

banc.) e idone<strong>it</strong>à dell’azione.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


56 ARTICOLI<br />

mente ( 11 ) –«ripenalizzò» l’abuso di denominazione bancaria, pur riservando,<br />

per la prima volta, a questo reato un regime sanzionatorio diverso e più<br />

blando rispetto a quello previsto per il nuovo del<strong>it</strong>to di esercizio abusivo<br />

dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria ( 12 ).<br />

Sei anni più tardi, l’art. 64, comma 24, del d. lgs. n. 415/1996 introdusse<br />

una nuova fattispecie – c.d. reato di abuso improprio di denominazione o<br />

meglio di «simulazione di controllo» –alquanto eterogenea sia rispetto al<br />

tradizionale abuso di denominazione bancaria, sia rispetto agli altri reati<br />

omonimi che, a partire dal 1983, erano sorti in altri amb<strong>it</strong>i del sottosistema<br />

pun<strong>it</strong>ivo degli intermediari finanziari. Il nuovo illec<strong>it</strong>o, infatti, non riguarda<br />

l’uso di parole o di espressioni idonee a susc<strong>it</strong>are erronei affidamenti sulla<br />

leg<strong>it</strong>timazione allo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria, ma concerne non meglio<br />

precisate informazioni e comunicazioni con le quali i terzi siano effettivamente<br />

indotti a r<strong>it</strong>enere che una società, non soggetta alla vigilanza, sia<br />

sottoposta al controllo che la Banca d’Italia eserc<strong>it</strong>a, ai sensi dell’art. 107,<br />

comma 2, nei confronti degli intermediari finanziari iscr<strong>it</strong>ti nell’elenco speciale<br />

previsto dal comma 1 dello stesso articolo.<br />

Dopo la pan-depenalizzazione operata dall’art. 188 d. lgs. 24 febbraio<br />

1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)<br />

di tutte le altre fattispecie di abusiva denominazione disseminate<br />

nel dir<strong>it</strong>to pun<strong>it</strong>ivo degli intermediari finanziari, il TULB si sarebbe ade-<br />

( 11 ) Nel coevo dibatt<strong>it</strong>o sulla riforma del dir<strong>it</strong>to penale bancario, era del tutto prevalente<br />

la posizione della dottrina che proponeva di non abbandonare l’opzione della «semplice sanzione<br />

amministrativa», che meglio rispondeva alla natura di pericolo astratto della fattispecie<br />

di denominazione abusiva. La qualificazione penalistica avrebbe dovuto essere riservata alle<br />

ipotesi più gravi, di offesa in concreto, da costruire «come fattispecie di frode mediante abuso<br />

di denominazione bancaria» a t<strong>it</strong>olo autonomo o di aggravante del reato dell’art. 640 c.p.<br />

Così Fiorella, Problemi attuali del dir<strong>it</strong>to penale bancario (Reati bancari in senso stretto), in<br />

questa Rivista, 1988, 356-357.<br />

( 12 ) Il legislatore abbandonò così l’opzione della «Legge bancaria» ponendo su livelli differenti<br />

la risposta sanzionatoria prevista per le due forme di abusivismo.L’art. 32, comma 2,<br />

del d. lgs. n. 481 del 1992 e, appunto, l’art. 133 (dove, con pochissime modifiche, sarebbero<br />

conflu<strong>it</strong>i i testi del 1990 e del 1992) confermavano il cambio di rotta. In altri settori del dir<strong>it</strong>to<br />

pun<strong>it</strong>ivo degli intermediari finanziari, però, il legislatore era tornato, seppur per breve tempo,<br />

alla soluzione uniforme della legge bancaria. L’art. 14 del d. lgs. 2 gennaio 1991, n. 1, invero,<br />

riferiva la stessa pena prevista per l’esercizio abusivo di un’attiv<strong>it</strong>à di intermediazione<br />

mobiliare all’uso abusivo della denominazione di S.I.M.. Meno di un anno dopo, tuttavia,<br />

nella disciplina delle SICAV (art. 15 del d. lgs. 25 gennaio 1992, n. 84) l’abuso di denominazione<br />

sarebbe stato sanzionato con una pena più m<strong>it</strong>e rispetto a quella dell’esercizio abusivo<br />

di attiv<strong>it</strong>à bancaria: Clemente, commento Art. 133. Abusiva denominazione bancaria, in<br />

Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e cred<strong>it</strong>izia, a cura di Capriglione,<br />

Padova, 1994, 661; Timo, La denominazione abusiva. Le attiv<strong>it</strong>à abusive, inDir<strong>it</strong>to penale e<br />

attiv<strong>it</strong>à bancaria, Atti del Convegno di Torino, Maggio 1993, cura di Marini, Padova, 1994,<br />

302.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 57<br />

guato al nuovo trend circa un anno più tardi attuando la delega contenuta<br />

nell’art. 6, comma 3, lett. a) della l. 25 giugno 1999, n. 205. L’art. 30, d. lgs.<br />

4 agosto 1999, n. 342 dava corso, infatti, alla direttiva ivi sanc<strong>it</strong>a di «trasformare<br />

in illec<strong>it</strong>i amministrativi i reati pun<strong>it</strong>i con la sola multa ovvero con le pene,<br />

sole, alternative o congiunte, dell’arresto e dell’ammenda».<br />

Si noti, infine, che l’art. 39, comma 3, l. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto<br />

la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste<br />

dal TULB ( 13 ).<br />

3. – Già l’art. 5 della prima direttiva bancaria (77/780) faceva espressamente<br />

riferimento alle parole e alle espressioni riservate sottolineandol’esigenza<br />

di tutelare le denominazioni bancarie e, allo stesso tempo, riconoscendo<br />

agli enti cred<strong>it</strong>izi, autorizzati ad operare in sede comun<strong>it</strong>aria, la facoltà<br />

di «utilizzare, per l’esercizio delle loro attiv<strong>it</strong>à sul terr<strong>it</strong>orio della Comun<strong>it</strong>à<br />

la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede<br />

sociale, nonostante le disposizioni relative all’uso dei termini “banca”,<br />

“cassa di risparmio” o di altre denominazioni simili che possono esistere nello<br />

Stato membro osp<strong>it</strong>ante» (nono considerando).<br />

L’art. 18 della direttiva 2006/49, «codificando» la disciplina europea<br />

dell’accesso all’attiv<strong>it</strong>à degli enti cred<strong>it</strong>izi, ha confermato il contenuto della<br />

disposizione precedente, riconoscendo, però, agli stati membri il potere, di<br />

«esigere, a fini di chiarezza, l’aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione»<br />

nel caso che l’uso delle parole banca e dei relativi sinonimi, nel<br />

contesto linguistico di un paese UE, possa dar luogo a confusioni semantiche.<br />

4. – L’aspetto oggettivo dell’illec<strong>it</strong>o di abuso di denominazione consta<br />

di tre elementi:<br />

– il primo, di carattere negativo, è l’assenza dell’autorizzazione bancaria;<br />

– il secondo è l’impiego nella denominazione o in qualsivoglia segno<br />

distintivo o comunicazione rivolta al pubblico di una parola o di un’espressione,<br />

anche in lingua straniera (ad esempio, banca, banco, cassa, bank ecc.)<br />

idonee ad ingenerare l’erronea convinzione che una persona fisica o un ente<br />

sia autorizzato ad eserc<strong>it</strong>are l’attiv<strong>it</strong>à bancaria;<br />

– il terzo è la «s<strong>it</strong>uazione finale» ( 14 ) consistente appunto nell’idone<strong>it</strong>à<br />

decettiva della comunicazione.<br />

( 13 ) Cfr. Bernasconi, Le modifiche di carattere sanzionatorio, in La disciplina penale del<br />

risparmio, a cura di Giunta - Micheletti, Milano, 2008, 189.<br />

( 14 ) Cfr. Contento, Corso di dir<strong>it</strong>to penale, vol. II, Bari, 9 a ed., 2004, 32.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


58 ARTICOLI<br />

4.1. – Il divieto dell’art. 133, comma 1, è un corollario dei principi generali<br />

del sistema bancario <strong>it</strong>aliano delineati nel combinato disposto degli artt.<br />

10-11 e 14 del TULB:<br />

– l’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria è riservato alle banche;<br />

– le banche sono le imprese autorizzate all’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria<br />

dalla Banca d’Italia (mediante il rilascio dell’autorizzazione bancaria).<br />

L’art. 133 rafforza la riserva di attiv<strong>it</strong>à affiancandole una riserva di denominazione.<br />

Se, in altri termini, sono solo le imprese autorizzate dalla<br />

Banca d’Italia a svolgere l’attiv<strong>it</strong>à bancaria, solo le stesse imprese possono<br />

utilizzare nella denominazione e in qualsiasi altra comunicazione al pubblico<br />

parole e locuzioni come «ist<strong>it</strong>uto di cred<strong>it</strong>o», «cassa», «cred<strong>it</strong>o», «risparmio»<br />

ecc.<br />

Compie l’illec<strong>it</strong>o, pertanto, chi per proprio conto ovvero per conto di<br />

un’altra persona o di un ente sprovvisto dell’autorizzazione bancaria utilizza<br />

le parole o le locuzioni riservate. L’abuso di denominazione rientra, dunque,<br />

nella categoria degli illec<strong>it</strong>i imperniati sulla mancanza del consenso<br />

della pubblica amministrazione ( 15 ). L’autorizzazione è una componente<br />

dell’aspetto oggettivo costru<strong>it</strong>a negativamente ( 16 ).<br />

Tutte le considerazioni appena svolte valgono anche per il divieto sanc<strong>it</strong>o<br />

dall’art. 133, comma 1 bis, con riferimento all’espressione «moneta elettronica».<br />

Anche in questo caso l’art. 133 affianca (e tutela) la riserva di attiv<strong>it</strong>à<br />

(l’emissione dell’e.money riservata alle banche e alle altre imprese autorizzate<br />

dalla Banca d’Italia).<br />

Il testo della disposizione in esame, tuttavia, precisa che non risponde<br />

dell’illec<strong>it</strong>o (art. 51 c.p.) chi agisce nelle condizioni in cui, in relazione all’«esistenza<br />

di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto», la Banca<br />

d’Italia permette l’uso delle medesime espressioni anche da parte di soggetti<br />

diversi dalle banche e dagli ist<strong>it</strong>uti di emissione di moneta elettronica.<br />

In queste circostanze l’uso delle espressioni riservate è sganciato dall’auto-<br />

( 15 ) Amplius con specifico riferimento al dir<strong>it</strong>to penale bancario Manna, L’abusivismo<br />

bancario e finanziario nel sistema penale,inBanca, borsa, t<strong>it</strong>. cred., 1996, I, 375; Losappio, Gli<br />

illec<strong>it</strong>i amministrativi imperniati sulla mancanza del consenso della pubblica amministrazione,<br />

in Commentario del Testo unico delle Leggi in materia bancaria e cred<strong>it</strong>izia, c<strong>it</strong>., 2191. In generale<br />

M. Mantovani, L’esercizio di un’attiv<strong>it</strong>à non autorizzata. Profili penali, Torino, 2003.<br />

( 16 ) Cfr. con specifico riferimento all’abusivismo bancario Marini, voce «Reati Bancari»,<br />

inNov. dig. <strong>it</strong>., 1968, appendice VI, 401; Meyer, La tutela penale dell’accesso, inDir<strong>it</strong>to<br />

penale della banca, del mercato mobiliare e finanziario, a cura di Meyer - Stortoni, Torino,<br />

2002, 75; Castaldo, Accesso all’attiv<strong>it</strong>à bancaria e strategie penalistiche di controllo,inRiv. <strong>it</strong>.<br />

dir. proc. pen., 1996, 79.<br />

In tal senso anche Cass. pen., sez. V, 8.10.1993, Sarno, in Cass. pen., 1994, 1341, con nota<br />

di Di Amato, In tema di esercizio abusivo di attiv<strong>it</strong>à bancaria; Cass. pen., sez. V, 23.5.1994,<br />

Mariola, in questa Rivista, 1996, 369.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 59<br />

rizzazione all’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria. È il caso – si è fatto osservare –<br />

delle società appartenenti ad un gruppo bancario che utilizzino il logotipo<br />

della società capogruppo ovvero di persone o enti che per lunga tradizione<br />

utilizzino una parola o una locuzione riservata sempre che non sussista il rischio<br />

di equivoci sulla natura non bancaria dell’utilizzatore ( 17 ). È, ancora,<br />

il caso (art. 155, comma 6 ( 18 )) dei soggetti che, già prima dell’entrata in vigore<br />

del TULB, raccoglievano da tempo, senza fine di lucro e solo in amb<strong>it</strong>o<br />

locale, somme di modesto ammontare, erogando piccoli prest<strong>it</strong>i (es. casse<br />

peote).<br />

La prima s<strong>it</strong>uazione – l’esistenza di controlli che surroghino la vera e<br />

propria vigilanza bancaria –èsenza dubbio una s<strong>it</strong>uazione eccezionale, che<br />

deroga ad un principio generale e come tale non è suscettibile di estensione<br />

analogica. Non potrà, dunque, invocare l’applicazione dell’art. 133, comma<br />

2, chi si trovi in una s<strong>it</strong>uazione simile, ma non identica a quella cui la disposizione<br />

si riferisce.<br />

La s<strong>it</strong>uazione descr<strong>it</strong>ta dall’art. 155, comma 6, invece, è una previsione<br />

coerente con le linee di «pol<strong>it</strong>ica sociale e criminale, persegu<strong>it</strong>e complessivamente<br />

dal legislatore» ( 19 ). La regola, infatti, ben si iscrive nel solco dell’indirizzo<br />

segnato dall’art. 11 (e costantemente segu<strong>it</strong>o dal legislatore e dalla<br />

Banca d’Italia a partire dalle Istruzioni del 12 dicembre 1994) di non assoggettare<br />

le collette circoscr<strong>it</strong>te nell’amb<strong>it</strong>o di iniziative mutualistische e<br />

solidaristiche al regime autorizzatorio. Sotto questo profilo, pertanto, l’art.<br />

133, comma 2, è suscettibile di estensione analogica ( 20 ).<br />

4.2. – L’uso dei termini riservati è rilevante anche se meramente occasionale<br />

( 21 ). L’illec<strong>it</strong>o si perfeziona nel momento in cui la comunicazione è<br />

resa pubblica. È sufficiente la «pubblicazione», non è necessario che i terzi<br />

siano effettivamente raggiunti dalla informazione abusiva. È sufficiente<br />

l’idone<strong>it</strong>à della comunicazione pubblicata a raggiungere una plural<strong>it</strong>à di<br />

( 17 ) Cfr. sul punto Pellissero, voce «Banca - Reati Bancari»,inCommentario breve alle<br />

leggi penali complementari, a cura di Palazzo - Paliero, 2 a ed., Padova, 2007, 537-538.<br />

Cfr. altresì sul fenomeno del cred<strong>it</strong>o cooperativo Marano, Note minime sulla raccolta del<br />

risparmio da parte delle cooperative finanziarie,inBanca, borsa, t<strong>it</strong>. cred., 1996, I, 245.<br />

( 18 ) Introdotto dall’art. 35 del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Cfr. su questa disposizione<br />

l’ampio commento di Bonzanini, Art. 35 (Soggetti operanti nel settore finanziario), inLe<br />

nuove modifiche al testo unico bancario. Commentario al d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342, c<strong>it</strong>., 128.<br />

( 19 ) Contento, Corso di dir<strong>it</strong>to penale, c<strong>it</strong>., I, 58.<br />

( 20 ) Amplius Losappio, Gli illec<strong>it</strong>i amministrativi imperniati sulla mancanza del consenso<br />

della pubblica amministrazione, c<strong>it</strong>., 2189-2190.<br />

( 21 ) Cfr. Mazzi, Reati bancari,inEnc. dir., vol. XXXVII, 1987, 938; Bricola, Commento<br />

Art. 96,inCodice commentato della banca, I, a cura di F. Capriglione - V. Mezzacapo, Milano,<br />

1155.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


60 ARTICOLI<br />

soggetti, indeterminata, o comunque, non sufficientemente circoscr<strong>it</strong>ta, a<br />

priori, da cr<strong>it</strong>eri selettivi, generici o, anche, specifici, ma comunque non<br />

troppo ristretti ( 22 ).<br />

La generic<strong>it</strong>à della nozione di pubblico rende applicabile l’illec<strong>it</strong>o anche<br />

alle trasmissioni televisive o radiofoniche, in chiaro, dig<strong>it</strong>ali o satell<strong>it</strong>ari,<br />

anche se a pagamento (pay tv). Non è scontato, invece, che lo stesso valga<br />

per tutte le pagine web. Dipende dalle regole di accesso al s<strong>it</strong>o, oppure al<br />

blog, anche se solo nel caso in cui la comun<strong>it</strong>à sia particolarmente ridotta e i<br />

cr<strong>it</strong>eri di adesione molto selettivi si potrà escludere che le comunicazioni<br />

siano dirette al pubblico.<br />

Sia l’indicazione dei mezzi («denominazione», «segno distintivo», ecc.)<br />

che dell’oggetto («cred<strong>it</strong>o», «banca», ecc.) della comunicazione contenuta<br />

nel comma 1 dell’art. 133 sono meramente esemplificative. Il testo del comma<br />

1 è chiaro in tal senso nella parte in cui pone sullo stesso piano la denominazione<br />

e le altre comunicazioni, i termini «banca», «cassa», «cred<strong>it</strong>o»,<br />

ecc. e le parole o locuzioni, anche in lingua straniera, comunque idonee a<br />

susc<strong>it</strong>are confusione. L’avvenuta depenalizzazione dell’abuso di denominazione<br />

supera le perpless<strong>it</strong>à che questa tecnica legislativa aveva susc<strong>it</strong>ato in<br />

relazione ai principi di riserva di legge e, soprattutto, di precisione della<br />

norma penale ( 23 ).<br />

Alla luce di questa premessa, nulla impone, in particolare, una lettura<br />

restr<strong>it</strong>tiva del termine «denominazione». Nel testo dell’art. 133, per denominazione<br />

non si deve intendere soltanto il bene immateriale disciplinato<br />

dagli artt. 2326, 2453, 2462, comma 1, n. 2), 2515 c.c. La parola «denominazione»,<br />

invece, può essere interpretata secondo un’accezione lata comprendente<br />

la d<strong>it</strong>ta, la ragione sociale, di dir<strong>it</strong>to o di fatto, appunto perché<br />

l’art. 133, comma 1, considera fungibile il «nome» della società con qualsiasi<br />

altro messaggio comunque indirizzato al pubblico ( 24 ).<br />

4.3. – Ogni parola o locuzione può assumere rilievo se idonea a trarre in<br />

( 22 ) Cfr. Cass., sez. un., 25.3.1988, n. 2579, Soc. coop. Cassa di conti e sovvenzioni c. Ministero<br />

del Tesoro e Banca d’Italia, Banca e borsa, 1989, con II, 7, nota di Cirillo, Banca di fatto<br />

e mercato finanziari; la Cass. pen., sez. V, 8.10.1993, Cass. pen., 1994, Sarno, 1341, nota di<br />

Amato, In tema di esercizio abusivo di attiv<strong>it</strong>à bancaria, ove la locuzione Cassa di mutual<strong>it</strong>à,<br />

adottata da una società cooperativa che raccoglieva fondi tra il pubblico, mediante il sol<strong>it</strong>o artifizio<br />

di attribuire lo status di socio a qualsiasi depos<strong>it</strong>ante, è stata r<strong>it</strong>enuta abusiva.<br />

( 23 ) Cfr. Patalano, Reati e illec<strong>it</strong>i bancari. Profili sistematici della tutela del cred<strong>it</strong>o, Torino,<br />

Torino, 2003, 162.<br />

( 24 ) Contra Buffon, L’abuso di denominazione bancaria, inLa nuova legge bancaria. Il<br />

T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e cred<strong>it</strong>izia e le disposizioni di attuazione, a cura<br />

di Ferro-Luzzi e Castaldi, III, Milano, 1996, 1992.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 61<br />

inganno i terzi. La comunicazione deve essere tale da susc<strong>it</strong>are nei destinatari<br />

l’affidamento che la persona o l’ente sia una banca. Non occorre, tuttavia,<br />

che l’inganno si verifichi e nemmeno che l’induzione in errore sia<br />

l’obiettivo per il quale la condotta illec<strong>it</strong>a è stata compiuta.<br />

La s<strong>it</strong>uazione finale dell’illec<strong>it</strong>o è il pericolo concreto ( 25 ) dell’inganno e<br />

non l’inganno. L’«abuso di denominazione» richiede in ogni caso di valutare<br />

la «probabil<strong>it</strong>à o possibil<strong>it</strong>à d’inganno ins<strong>it</strong>a nel comportamento tenuto»<br />

( 26 ). A tal fine è indispensabile considerare la comunicazione nel suo complesso<br />

e in relazione alla natura dell’attiv<strong>it</strong>à cui l’uso «sospetto» si riferisce.<br />

Non sembra soddisfacente, quindi, l’indirizzo interpretativo secondo<br />

cui l’uso abusivo di denominazione riservata avrebbe una doppia natura: di<br />

pericolo presunto, con riferimento alle espressioni esplic<strong>it</strong>amente richiamate<br />

dall’art. 133; di pericolo concreto, con riferimento a quelle tipiche, simili<br />

ma non c<strong>it</strong>ate expressis verbis dall’articolo del TULB in esame ( 27 ). Questa<br />

opzione, oltre ad enfatizzare l’efficacia euristica e selettiva che le categorie<br />

del pericolo sono in grado di esprimere nel contesto in esame, trascura che<br />

il testo e la ratio dell’art. 133 non giustificano alcuna presunzione assoluta<br />

di pericolos<strong>it</strong>à. «Il requis<strong>it</strong>o dell’idone<strong>it</strong>à –èstato esattamente osservato –<br />

va rifer<strong>it</strong>o anche alle locuzioni tipiche indicate dalla norma» ( 28 ). Le denominazioni<br />

riservate comprese in locuzioni che nulla hanno a che vedere con<br />

l’attiv<strong>it</strong>à bancaria non corrispondono al fatto descr<strong>it</strong>to nell’illec<strong>it</strong>o. Espressioni<br />

come banca del sangue, banco di beneficenza, banca del caffè, o banca<br />

del tempo, ovviamente esulano dalla fattispecie in esame. Il requis<strong>it</strong>o dell’idone<strong>it</strong>à<br />

postula altresì l’irrilevanza dell’uso in contesti di attiv<strong>it</strong>à anche<br />

economica ma del tutto o in parte estranei all’attiv<strong>it</strong>à bancaria ( 29 ). Si pensi<br />

( 25 ) Così M. Pellissero, Banca - Reati Bancari, c<strong>it</strong>., 538.<br />

Secondo Patalano (Reati e illec<strong>it</strong>i bancari, c<strong>it</strong>., 163) «proprio sulla base di tali considerazioni,<br />

l’avvenuta decriminalizzazione susc<strong>it</strong>a qualche perpless<strong>it</strong>à... in presenza della concreta<br />

idone<strong>it</strong>à della condotta a trarre in inganno il pubblico, l’att<strong>it</strong>udine offensiva del fatto tipico<br />

giustificava il ricorso alla sanzione penale e chiariva la connessione sistematica tra le figure<br />

previste negli artt. 130 e 131 e quella prevista nell’art. 133».<br />

( 26 ) Patern<strong>it</strong>i, Dir<strong>it</strong>to penale dell’economia, Torino, 1995, 109. In termini Id., Abuso di<br />

denominazione bancaria,inDizionario dei reati contro l’economia, a cura di Marini - Patern<strong>it</strong>i,<br />

Milano, 24; Patalano, Abuso di denominazioni sociali riservate ed aziende di cred<strong>it</strong>o (art. 96 e<br />

2 legge banc.) e idone<strong>it</strong>à dell’azione, c<strong>it</strong>., 646-649; D’agostino,inCosti - D’agostino, I reati<br />

bancari, vol. III, in Trattato di dir<strong>it</strong>to penale dell’impresa, Padova, 1992, 138; Id., Le nuove<br />

disposizioni penali in materia di reati bancari, in questa Rivista, 1993, 306; Buffon, L’abuso di<br />

denominazione bancaria, c<strong>it</strong>., 1989.<br />

( 27 ) Cfr. Pret. Torino, 19 dicembre 1998, Rovera, in questa Rivista, 1998, 563, con nota<br />

di Patern<strong>it</strong>i, La fattispecie di abuso di denominazione bancaria, in questa Rivista, 1998, 567.<br />

( 28 ) Pellissero, op. loc. ult. c<strong>it</strong>.<br />

( 29 ) «I soggetti che non svolgono alcun tipo di attiv<strong>it</strong>à finanziaria possono utilizzare parole<br />

o locuzioni ricomprese nel divieto purché accompagnate da espressioni che escludano ogni<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


62 ARTICOLI<br />

ad una società di mediazione cred<strong>it</strong>izia (ex art. 16, l. n. 108 del 1996) – denominata<br />

Cred<strong>it</strong>online – che, tuttavia, accompagni l’utilizzo della terminologia<br />

vietata a comportamenti destinati ad ev<strong>it</strong>are qualsivoglia equivoco sulla<br />

natura dell’attiv<strong>it</strong>à eserc<strong>it</strong>ata (sul s<strong>it</strong>o web – per esempio – compare in<br />

adeguata evidenza la dic<strong>it</strong>ura società di mediazione cred<strong>it</strong>izia o di intermediazione<br />

finanziaria resa da soggetto non bancario) ( 30 ).<br />

In assenza di queste cautele, viceversa, l’uso delle parole o delle espressioni<br />

può ricadere nella previsione dell’art. 133 anche se non accede ad<br />

un’attiv<strong>it</strong>à abusiva. Si pensi ancora una volta ad una società di intermediazione<br />

finanziaria che, senza alcuna avvertenza, nelle comunicazioni al pubblico<br />

abbia utilizzato le parole o le locuzioni riservate alle banche, oppure<br />

ad una società-cooperativa che raccolga risparmio tra i soci (cfr. art. 11<br />

TULB) ( 31 ).<br />

Nulla impone, infatti, di r<strong>it</strong>enere che l’abuso di denominazione assuma<br />

rilievo solo se l’autore della comunicazione ovvero il soggetto (persona fisica<br />

o giuridica) cui l’informazione stessa si riferisce eserc<strong>it</strong>ano un’attiv<strong>it</strong>à<br />

bancaria o di intermediazione finanziaria non consent<strong>it</strong>a. L’esistenza stessa<br />

degli artt. 130-131-132, da un lato, e quella dell’art. 133, dall’altro, dimostrano<br />

che gli illec<strong>it</strong>i dell’art. 133 non sono vincolati ai reati di abusivismo<br />

del TULB.<br />

Deve considerarsi superata, peraltro, la posizione della non recente dot-<br />

possibil<strong>it</strong>à di equivoco sulla natura delle attiv<strong>it</strong>à eserc<strong>it</strong>ate: ad esempio in presenza di esplic<strong>it</strong>i<br />

riferimenti ad attiv<strong>it</strong>à non finanziarie (attiv<strong>it</strong>à del settore san<strong>it</strong>ario, dell’informatica, del commercio<br />

al minuto, delle offerte di lavoro, ecc.) o ad attiv<strong>it</strong>à non imprend<strong>it</strong>oriali (associative,<br />

sportive, di beneficenza, ecc.)»: Banca d’Italia, Istruzioni di vigilanza, t<strong>it</strong>olo I, par. 1.3, Ipotesi<br />

di uso leg<strong>it</strong>timo delle parole o locuzioni riservate in base a elementi di fatto.<br />

( 30 )Capriglione, Evoluzione informatica e soggettiv<strong>it</strong>à finanziaria nella definizione di alcune<br />

tipologie operative on line, in Banca, borsa, t<strong>it</strong>. cred., 2001, I, 491.<br />

( 31 ) In tal senso Pret. Roma, 17 luglio 1984, Interbank s.a.s. c. Prefetto di Roma, Giur.<br />

comm., 1985, II, 522 (il Pretore respinse l’opposizione della società al provvedimento del<br />

Prefetto con il quale era stata imposto la modifica della denominazione, osservando che<br />

l’esercizio di un’attiv<strong>it</strong>à finanziaria non leg<strong>it</strong>timava l’uso nelle comunicazioni dirette al pubblico<br />

di parole o locuzioni riservate ai soci); Trib. civ. Genova, 9.8.1988 (decr.), Bancaziende<br />

s.a.s., in Società, 1988, 1191; App. Ancona, 18.12.1991 (decr.), Cassa popolare del Metauro di<br />

Mutual<strong>it</strong>à, soc. coop. a r. l., in Banca e borsa, 1992, con nota di Donato, Esercizio abusivo di<br />

attiv<strong>it</strong>à bancaria, disciplina degli intermediari finanziari e giudizio di omologazione; Pret. Torino,<br />

19 febbraio 1998, Rovera, c<strong>it</strong>.<br />

In termini in dottrina Mazzi, Reati bancari, c<strong>it</strong>., 938, Pica, Il mercato finanziario,inDir<strong>it</strong>to<br />

penale dell’economia e dell’impresa, a cura di G. Pica - E. Palombi, vol. II, Torino, Torino,<br />

1996, 913. Dubbioso al riguardo Seminara, Le disposizioni penali della legge bancaria,inForo<br />

<strong>it</strong>., 1984, V, c. 70.<br />

Questo vuol dire – sembra opportuno osservare per inciso – che l’abuso di denominazione,<br />

pur essendo nella maggior parte dei casi, un aspetto accessorio dell’abusivismo bancario<br />

(o della mera raccolta abusiva del risparmio), può anche riferirsi ad un’attiv<strong>it</strong>à«consent<strong>it</strong>a» o<br />

comunque non illec<strong>it</strong>a.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 63<br />

trina secondo cui l’abuso di denominazione non sarebbe applicabile alle<br />

imprese che eserc<strong>it</strong>ano abusivamente l’attiv<strong>it</strong>à bancaria essendo queste<br />

banche di fatto e come tali soggette ai controlli delle autor<strong>it</strong>à cred<strong>it</strong>izie e,<br />

perciò, leg<strong>it</strong>timate all’uso delle parole o locuzioni riservate ( 32 ). La tesi, che<br />

dal punto di vista del dir<strong>it</strong>to pun<strong>it</strong>ivo sembra essere molto debole logicamente,<br />

contrasta, in ogni caso, con il rigore con il quale il TULB e l’art. 4<br />

della direttiva 2006/49 hanno defin<strong>it</strong>o la nozione di banca e le s<strong>it</strong>uazioni in<br />

cui la raccolta del risparmio e l’esercizio del cred<strong>it</strong>o possono essere eserc<strong>it</strong>ati<br />

da soggetti diversi dalle banche ( 33 ): banca non è l’impresa che raccoglie<br />

risparmio tra il pubblico ed eroga cred<strong>it</strong>o ma l’impresa autorizzata all’esercizio<br />

della stessa attiv<strong>it</strong>à bancaria.<br />

4.4. – Dottrina e giurisprudenza in passato avevano anche negato che<br />

l’omologazione dell’atto cost<strong>it</strong>utivo (e quindi la denominazione in esso contenuta)<br />

ex art. 2330 c.c. (ante d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) escludesse l’esistenza<br />

dell’illec<strong>it</strong>o. Quando l’abuso di denominazione era ancora un reato<br />

si era però obiettato che il provvedimento dell’autor<strong>it</strong>à giudiziaria integrava<br />

una delle condizioni che, dopo la sent. n. 384 del 1988 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

( 34 ), rendono in-operativo il principio sanc<strong>it</strong>o dall’art. 5 c.p.<br />

Sennonché la c.d. legge di semplificazione 1999 (l. 24 novembre 2000,<br />

n. 340) ha profondamente modificato la disciplina precedente, eliminando<br />

tra l’altro il controllo preventivo dello statuto. L’art. 2330 c.c. (così come<br />

novellato dal d. lgs. n. 6/2003), oggi, dispone soltanto che il notaio, entro<br />

trenta giorni dalla stipulazione dell’atto cost<strong>it</strong>utivo, deve trasmettere l’atto<br />

al registro delle imprese per l’iscrizione.<br />

L’interazione tra le modifiche della fase cost<strong>it</strong>utiva della società eladepenalizzazione<br />

pone un complesso di problemi, la cui soluzione richiederebbe<br />

una riflessione molto estesa, in larga parte estranea alle competenze<br />

del penalista e, peraltro, ultronea rispetto all’importanza della questione,<br />

che già in passato aveva conosciuto un riscontro «applicativo» piuttosto<br />

modesto e dopo il TULB sembra essere del tutto scomparsa dalle aule giu-<br />

( 32 ) Così Santoro, Linee sistematiche dei reati previsti dalla legge bancaria,inBanca, borsa,<br />

t<strong>it</strong>. cred., 1970, I, 494.<br />

( 33 ) Così M. Pellissero, op. c<strong>it</strong>., 524.<br />

Mette conto di osservare al riguardo che gli studiosi del dir<strong>it</strong>to bancario avvertono che il<br />

confl<strong>it</strong>to di denominazione tra banche deve essere risolto dalla Banca d’Italia, mentre «È ovviamente<br />

escluso che Banca d’Italia possa intervenire nell’ipotesi in cui il comportamento illec<strong>it</strong>o<br />

sia posto in essere da impresa non bancaria nei confronti di una banca: l’impresa non<br />

bancaria non è sottoposta a vigilanza e perciò solo l’autor<strong>it</strong>à giudiziaria potrà intervenire»:<br />

Pennisi, I segni distintivi della banche,inBanca, borsa, t<strong>it</strong>. cred., 2003, I, 402.<br />

( 34 ) Bricola, commento Art. 96, c<strong>it</strong>., 1154.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


64 ARTICOLI<br />

diziarie. Nei lim<strong>it</strong>i imposti da una digressione che non può non essere cursoria,<br />

mette conto di osservare, innanz<strong>it</strong>utto, che nell’illec<strong>it</strong>o amministrativo<br />

– anche quello bancario, come si chiarirà in segu<strong>it</strong>o – il principio della<br />

buona fede surroga quello penalistico di non punibil<strong>it</strong>à dell’ignoranza inev<strong>it</strong>abile.<br />

Secondo un orientamento consolidato della Cassazione civile, infatti,<br />

la punibil<strong>it</strong>à dell’illec<strong>it</strong>o resta esclusa nel caso in cui un elemento pos<strong>it</strong>ivo<br />

(non, dunque, la mera tolleranza del comportamento vietato) consenta<br />

di r<strong>it</strong>enere che l’autore, senza colpa, aveva confidato nella lice<strong>it</strong>à della sua<br />

condotta.<br />

Ciò posto, risulta evidente che il fulcro del problema grava sulla natura<br />

del controllo notarile che precede la trasmissione dell’atto cost<strong>it</strong>utivo al registro<br />

delle imprese. La questione, ad oggi, non sembra avere trovato una<br />

sistemazione defin<strong>it</strong>iva. Meglio, pertanto, lim<strong>it</strong>arsi a prospettare le alternative<br />

e le relative conseguenze. Se si muove dalla premessa che il controllo<br />

del notaio è del tutto estrinseco e formale si dovrà escludere che la trasmissione<br />

dell’atto cost<strong>it</strong>utivo al registro delle imprese integri quell’elemento<br />

pos<strong>it</strong>ivo che la dottrina della buona fede richiede per fondare l’affidamento<br />

dell’autore in ordine alla lice<strong>it</strong>à della condotta posta in essere.<br />

Altrimenti, se si r<strong>it</strong>iene che il sindacato del notaio abbia un’estensione<br />

simile a quella che in passato caratterizzava il controllo amministrativo eserc<strong>it</strong>ato<br />

dall’autor<strong>it</strong>à giudiziaria in sede di omologazione, sarà corretto desumere<br />

da questa premessa che la trasmissione dell’atto cost<strong>it</strong>utivo al registro<br />

delle imprese integra le premesse della buona fede. Contro questa seconda<br />

ipotesi, tuttavia, mil<strong>it</strong>a un argomento ben consistente: la disciplina dell’autorizzazione<br />

bancaria. Per escludere la punibil<strong>it</strong>à dell’autore dello statuto<br />

contenente riferimenti abusivi alle parole e alle espressioni riservate bisognerebbe<br />

r<strong>it</strong>enere che l’affidamento derivante dall’iscrizione abbia persino<br />

l’effetto di giustificare l’ignoranza dell’art. 13, comma 1, lett. c) nella parte<br />

in cui indica tra le condizioni dell’autorizzazione all’attiv<strong>it</strong>à bancaria rilasciata<br />

dalla Banca d’Italia anche il giudizio pos<strong>it</strong>ivo sullo statuto e, ancora,<br />

la regola – sanc<strong>it</strong>a dal successivo comma 3 – che subordina l’iscrizione nel<br />

registro delle imprese all’autorizzazione della Banca d’Italia. Il che appare<br />

difficilmente sostenibile soprattutto nel caso in cui l’uso delle parole o delle<br />

denominazioni riservate riguardino un’impresa che si prefigga di eserc<strong>it</strong>are<br />

l’attiv<strong>it</strong>à bancaria. L’ipotesi della non punibil<strong>it</strong>à, pertanto, va circoscr<strong>it</strong>ta al<br />

caso di esercizio abusivo o meno di attiv<strong>it</strong>à di intermediazione finanziaria<br />

dove (art. 106) non operano disposizioni analoghe, salva nell’una e nell’altra<br />

delle due s<strong>it</strong>uazioni prefigurate, una molto probabile responsabil<strong>it</strong>à<br />

esclusiva o concorrente del notaio.<br />

Certo è, invece, che nessun significato pos<strong>it</strong>ivo a favore dell’autore può<br />

essere attribu<strong>it</strong>o all’iscrizione di una denominazione abusiva da parte del-<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


l’Ufficio <strong>it</strong>aliano marchi e brevetti: l’UIBM, infatti, «eserc<strong>it</strong>a il controllo di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à solo sui marchi registrati e relativamente alla possibil<strong>it</strong>à di registrazione,<br />

quindi nel valutare se concedere la registrazione verificherà il rispetto<br />

delle norme della l.m. nonché di quelle specifiche contenute nella<br />

normativa bancaria. Le possibil<strong>it</strong>à dell’UIBM di rifiutare la registrazione risultano<br />

lim<strong>it</strong>ate praticamente al solo caso in cui la registrazione di marchio<br />

contenente la denominazione riservata sia effettuata in relazione a servizi<br />

diversi da quelli indicati nella classe 36, della classificazione di cui all’Accordo<br />

di Nizza, e sempre che non ricorra il caso previsto dal t<strong>it</strong>olo I, cap<strong>it</strong>olo<br />

4, sezione II, par. 1.3; solo in questa ipotesi infatti del marchio registrato<br />

non sarà ipotizzabile alcun uso leg<strong>it</strong>timo. Mentre resta escluso che l’UIBM<br />

possa rifiutare la registrazione perché la domanda viene proposta da soggetto<br />

non autorizzato all’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria. Il marchio infatti,<br />

finché non viene usato, non viola il divieto di cui si discute e potrebbe essere<br />

ceduto a soggetto leg<strong>it</strong>timato all’uso stesso» ( 35 ).<br />

5. – L’illec<strong>it</strong>o previsto dall’art. 133, comma 3, seconda parte, consiste<br />

nel fatto del soggetto che, senza essere iscr<strong>it</strong>to nell’elenco speciale degli intermediari<br />

finanziari di cui al comma 1, dell’art. 107 (ovvero per conto di<br />

una persona o di un ente nelle stesse condizioni), mediante informazioni o<br />

comunicazioni induca in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla<br />

specifica vigilanza della Banca d’Italia.<br />

Anche in questo caso l’aspetto oggettivo può essere articolato in tre elementi:<br />

– il primo sono le informazioni o le comunicazioni decettive;<br />

– il secondo è l’evento consistente nell’effettiva induzione in errore<br />

del terzo cui erano destinate ovvero ha comunque ricevuto le comunicazioni<br />

o le informazioni decettive;<br />

– il terzo è l’assenza dell’iscrizione.<br />

5.1. – La simulazione del controllo può essere realizzata solo attraverso<br />

informazioni e comunicazioni. Rileva, pertanto, qualsiasi messaggio idoneo<br />

a trarre in inganno i terzi sull’esistenza del controllo che la Banca d’Italia<br />

eserc<strong>it</strong>a sui soggetti iscr<strong>it</strong>ti nell’elenco speciale degli intermediari finanziari<br />

disciplinato dall’art. 107, comma 1.<br />

Non è necessario che si tratti di informazioni o comunicazioni dirette al<br />

pubblico; non è necessario nemmeno che si tratti di messaggi destinati ad<br />

uno o più soggetti in particolare. È sufficiente che il messaggio decettivo<br />

( 35 )Pennisi, I segni distintivi della banche, c<strong>it</strong>.<br />

GIUSEPPE LOSAPPIO 65<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


66 ARTICOLI<br />

raggiunga in qualunque modo – salvo la forza maggiore, il caso fortu<strong>it</strong>o o la<br />

costrizione fisica irresistibile – anche solo un soggetto diverso dall’autore e<br />

che questi di conseguenza sia effettivamente tratto in inganno riguardo all’esistenza<br />

del controllo.<br />

Rilevano anche le comunicazioni incomplete e i silenzi omissivi, ovvero<br />

l’inadempimento parziale o totale di un obbligo giuridico di informazione.<br />

La lettera dell’art. 133, comma 2, nella parte in cui estende l’illec<strong>it</strong>o «a qualsiasi<br />

forma» di messaggio ingannevole indica con chiarezza che la «simulazione<br />

del controlloȏun illec<strong>it</strong>o a forma solo in parte vincolata. A differenza<br />

della truffa, l’unica modal<strong>it</strong>à della condotta decettiva sono le informazioni<br />

e le comunicazioni. Raggiri e artifizi, realizzati in altro modo, sono estranei<br />

al fatto descr<strong>it</strong>to dall’art. 133, comma 2, s.p. Per contro ogni forma di<br />

informazione o comunicazione idonea a susc<strong>it</strong>are l’inganno ricade nella<br />

previsione della «simulazione di controllo». Non è affatto indispensabile<br />

che le informazioni o le comunicazioni contengano notizie false. È noto del<br />

resto che un insieme di notizie vere può, con un astuto e capzioso accostamento,<br />

dar v<strong>it</strong>a ad un’informazione ingannevole. Si pensi al caso degli amministratori<br />

che comunichino, senza mentire, che l’impresa da essi gest<strong>it</strong>a<br />

risponde ai cr<strong>it</strong>eri previsti dal Ministero dell’Economia per l’iscrizione all’albo<br />

e nella stessa comunicazione precisino che il possesso di tali requis<strong>it</strong>i<br />

è il presupposto della vigilanza.<br />

5.2. – L’illec<strong>it</strong>o in esame non sanziona il pericolo dell’errore. Non è sufficiente,<br />

dunque, la vis fraudis. Occorre, invece, che almeno un soggetto diverso<br />

dall’autore della comunicazione decettiva sia soggiogato dalla simulazione.<br />

Occorre, in altri, termini che il messaggio fraudolento induca effettivamente<br />

un terzo a credere che la persona o l’ente a nome del quale la comunicazione<br />

o l’informazione sono state formulate siano sottoposti al penetrante<br />

controllo che la Banca d’Italia riserva agli iscr<strong>it</strong>ti nell’elenco disciplinato<br />

dall’art. 107, comma 1.<br />

La differenza strutturale rispetto all’altro illec<strong>it</strong>o dell’art. 133 è abbastanza<br />

evidente.<br />

L’abuso di denominazione vieta un uso indeb<strong>it</strong>o e pericoloso di parole<br />

o espressioni «riservate». L’art. 133, comma 3, s.p. sanziona chi induce in<br />

un terzo (almeno) l’erroneo convincimento che egli sia sottoposto alla vigilanza<br />

della Banca d’Italia. Nel primo caso, la prospettiva dell’inganno resta<br />

sullo sfondo e prevale l’aspetto dell’utilizzo non autorizzato di parole o<br />

espressioni che solo le banche hanno il «dir<strong>it</strong>to» di utilizzare; nel secondo,<br />

invece, all’esatto contrario, è la prospettiva della frode ad essere in primo<br />

piano.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 67<br />

5.3. – Risulta evidente, alla luce di quest’ultima precisazione, che l’assenza<br />

dell’iscrizione nell’elenco speciale non occupa nella struttura dell’illec<strong>it</strong>o<br />

lo stesso ruolo che l’autorizzazione della Banca d’Italia riveste nella<br />

struttura dell’abuso di denominazione. L’assenza dell’iscrizione, in questo<br />

caso, è un presupposto dell’illec<strong>it</strong>o e non un elemento del fatto costru<strong>it</strong>o<br />

negativamente, perché il disvalore del «simulato controllo» verte sull’induzione<br />

in errore del terzo e non sull’assenza del «consenso» della P.A. La simulazione<br />

del controllo, a differenza dell’abuso di denominazione, non è,<br />

dunque, un illec<strong>it</strong>o imperniato sull’assenza dell’autorizzazione.<br />

Nel contesto degli illec<strong>it</strong>i previsti dall’art. 133 questa differenza è priva<br />

di apprezzabili precip<strong>it</strong>ati applicativi. Le inferenze sul piano dell’aspetto<br />

soggettivo sono neutralizzate dalla clausola generale dell’art. 3 della l. 24<br />

novembre 1981, n. 689 (punibil<strong>it</strong>à a t<strong>it</strong>olo di dolo e colpa), mentre il modo<br />

molto sfumato in cui le due disposizioni tutelano i rispettivi interessi porta<br />

ad escludere, in ogni caso, che l’estensione del peculiare sindacato del giudice<br />

previsto in sede di gravame dall’art. 145, comma 3 del TULB ( 36 ) possa<br />

essere diversamente orientato in relazione alla «individuazione del tipo di<br />

bene o interesse protetto» ( 37 ).<br />

6. – Entrambi gli illec<strong>it</strong>i previsti dall’art. 133 possono essere commessi<br />

da chiunque. Si tratta, pertanto, di illec<strong>it</strong>i «comuni», che non vincolano la<br />

figura dell’autore al possesso di specifiche qualifiche ovvero alla sussistenza<br />

di particolari condizioni.<br />

Gli autori possono anche essere soggetti estranei alle attiv<strong>it</strong>à finanziarie<br />

(abusive o meno) che rappresentano il formante delle condotte di «abusiva<br />

denominazione» e «controllo simulato». Le due infrazioni previste dall’art.<br />

133, infatti, possono essere realizzate anche da coloro che, senza avere alcun<br />

ruolo nella sottostante attiv<strong>it</strong>à (sia essa abusiva o meno), abbiano diffuso<br />

i messaggi contenenti le comunicazioni o le informazioni abusive o decettive.<br />

L’estensione dell’illec<strong>it</strong>o non è circoscr<strong>it</strong>ta dalle regole dell’imputazione<br />

soggettiva. L’insussistenza del lim<strong>it</strong>e non dipende dalla inoperativ<strong>it</strong>à dei<br />

principi generali della l. n. 689/1981 nello specifico amb<strong>it</strong>o degli illec<strong>it</strong>i amministrativi<br />

contenuti nel TULB. È vero – come ha osservato, per esempio,<br />

la Corte cost<strong>it</strong>uzionale – che gli artt. 144 e 145 del TULB hanno disegnato<br />

( 36 ) Cfr. sulla procedura prevista dall’art. 145 l’ampia e dettagliata illustrazione contenuta<br />

nel comunicato della Banca d’Italia, 22 settembre 2003, n. 11840 (in G.U. 22 settembre<br />

2003, n. 220) e 7 aprile 2006, n. 21818 (in G.U., 7 aprile 2006, n. 82).<br />

( 37 ) Cfr. Contento, Il sindacato del giudice penale sugli atti e sulle attiv<strong>it</strong>à della pubblica<br />

amministrazione,inScr<strong>it</strong>ti, 1964-2000, a cura di Spagnolo, Bari, 2002, 393.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


68 ARTICOLI<br />

una disciplina delle sanzioni pun<strong>it</strong>ive extrapenali che deroga sotto più profili<br />

al regime della l. n. 689/1981 ( 38 ). Non è men vero, tuttavia, che «la special<strong>it</strong>à<br />

del modello sanzionatorio bancario-finanziario e, quindi, del rapporto<br />

esistente tra la disciplina generale e quella speciale non esclude mai una<br />

certa comunanza di principi fondamentali, sicché non è da escludere che la<br />

disciplina generale possa svolgere una funzione... integrativa» della disciplina<br />

speciale ( 39 ).<br />

In effetti, nel caso dell’art. 133, nulla impedisce che la disciplina generale<br />

integri quella speciale e che l’aspetto soggettivo dei due illec<strong>it</strong>i amministrativi<br />

previsti dalla stessa disposizione sia defin<strong>it</strong>o con riferimento ai principi<br />

della l. n. 689/1981. Bisogna considerare, tuttavia, che la clausola di<br />

equivalenza sanc<strong>it</strong>a dall’art. 3 della n. 689/1981 ( 40 ), insieme con la difficoltà<br />

di dare consistenza alla colpa nell’amb<strong>it</strong>o dell’illec<strong>it</strong>o amministrativo,<br />

escludono che la regolamentazione dell’aspetto soggettivo della l. n. 689/<br />

1982 valga in qualche misura a ridurre l’esteso amb<strong>it</strong>o di applicazione dell’«abuso<br />

di denominazione» e del «simulato controllo».<br />

L’ineluttabile inclinazione presuntiva della colpa consente, in particolare,<br />

di assoggettare alla disciplina pun<strong>it</strong>iva dell’art. 133 tutti coloro che ponendo<br />

in essere un’azione cosciente e volontaria hanno propalato l’informazione<br />

illec<strong>it</strong>a o non ne hanno imped<strong>it</strong>o – mancando di adempiere uno<br />

specifico obbligo giuridico di garanzia – la diffusione.<br />

Questo risultato interpretativo trova un ulteriore appiglio nella sfuggente<br />

e polimorfa disciplina del concorso di persone nell’illec<strong>it</strong>o accennata<br />

dall’art. 5. L’integrazione tra questa disposizione e la clausola di equivalenza<br />

dell’art. 3 consente di r<strong>it</strong>enere che nella materia in esame il problema del<br />

concorso colposo nel’illec<strong>it</strong>o doloso sia pacificamente risolvibile in senso<br />

pos<strong>it</strong>ivo. Nulla impedisce, pertanto, anche sotto questo profilo (e anche a<br />

prescindere dall’eventuale responsabil<strong>it</strong>à solidale (art. 6, l. n. 689/1981)),<br />

che il mero autore della divulgazione concorra con il soggetto che ha «dolo-<br />

( 38 ) Cfr. Corte cost., sent. 24.2.1999, n. 49. La particolar<strong>it</strong>à della materia, direttamente<br />

inerente alla vigilanza sul corretto esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à da parte degli enti autorizzati allo<br />

svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria, e la special<strong>it</strong>à dei controlli e delle procedure previsti in tale<br />

settore, giustificano – motiva la Corte –«la scelta del legislatore di mantenere con carattere di<br />

special<strong>it</strong>à anche la procedura sanzionatoria amministrativa, in caso di infrazioni, e di assicurare<br />

la tutela giurisdizionale secondo il r<strong>it</strong>o camerale, con i conseguenti lim<strong>it</strong>i quanto alla impugnabil<strong>it</strong>à<br />

della decisione assunta con decreto».<br />

( 39 ) Cfr. Zucchetti, commento Art. 34 (Procedura Sanzionatoria), inLe modifiche al testo<br />

unico bancario. Commentario al D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, c<strong>it</strong>., 127.<br />

( 40 ) Nessun dubbio che l’art. 3 appartenga al nucleo della l. n. 689/1981 applicabile ad<br />

ogni illec<strong>it</strong>o amministrativo. Cfr. in particolare Paliero - Travi, Sanzioni amministrative, in<br />

Enc. dir., vol. XLI, 1989, 405. Vedi anche Rossi, Illec<strong>it</strong>o depenalizzato? amministrativo. Amb<strong>it</strong>o<br />

di applicazione, Milano, 1990,8ess.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 69<br />

samente» commissionato la pubblicazione, eseguendo una ben precisa scelta<br />

di pol<strong>it</strong>ica imprend<strong>it</strong>oriale.<br />

7. – Le differenze strutturali degli illec<strong>it</strong>i previsti dall’art. 133 non mancano<br />

di riflettersi anche nella dimensione del disvalore, che, pur essendoin<br />

entrambi i casi sfuggente e umbratile, presenta, nondimeno, tonal<strong>it</strong>à ben<br />

diverse.<br />

Comune alle due infrazioni è l’assenza di un’offesa «vera e propria» ovvero<br />

di una lesione ad un bene giuridico o perlomeno ad un oggetto di tutela,<br />

ben defin<strong>it</strong>o, chiaramente individuabile e precisamente distinguibile dalla<br />

ratio dell’illec<strong>it</strong>o.<br />

7.1. – L’«abuso di denominazione» tende a prevenire i raggiri che possono<br />

derivare da un impiego indeb<strong>it</strong>o delle parole o delle locuzioni riservate<br />

e, al tempo stesso, protegge l’affidamento, la fiducia e le aspettative di cui<br />

la parola banca ed i relativi sinonimi godono presso il pubblico ( 41 ). La sequenza<br />

e la prospettiva di tutela sono solo in parte simili a quelle dei reatidi<br />

esercizio abusivo dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria perché, negli stessi reati degli artt.<br />

130 e 131 del TULB, la tutela delle funzioni di vigilanza assume maggiore<br />

evidenza, mentre la tutela dell’affidamento non ha un ruolo autonomamente<br />

riconoscibile nel profilo del fatto. Per converso, invece, nell’«abuso di<br />

denominazione» la tutela è incentrata sull’affidamento implic<strong>it</strong>o nelle parole<br />

e nelle espressioni riservate. In secondo piano si colloca la tutela delle<br />

funzioni di vigilanza, mentre fa solo da sfondo la tutela del risparmio (bancario).<br />

7.2. – Anche nel secondo illec<strong>it</strong>o dell’art. 133, la c.d. «simulazione di<br />

controllo», la tutela riguarda, innanz<strong>it</strong>utto, «un affidamento». Non si tratta,<br />

però, dello stesso affidamento cui si riferisce l’«abuso di denominazione».<br />

In questo caso, l’illec<strong>it</strong>o ha riguardo alle aspettative di tutela e alla fiducia<br />

che il pubblico, o meglio i singoli operatori, collegano alla circostanza che<br />

un’impresa operante nel settore dell’intermediazione finanziaria è sottoposta<br />

alla vigilanza della Banca d’Italia, che, ancora una volta, definiscono un<br />

versante di tutela di secondo livello, indiretto ( 42 ).<br />

( 41 ) In tal senso ad es. Buffon, L’abuso di denominazione bancaria, c<strong>it</strong>., 1990.<br />

( 42 ) «Sorprende –èstato autorevolmente osservato – che il legislatore abbia circoscr<strong>it</strong>to<br />

l’amb<strong>it</strong>o del sistema di vigilanza cui far riferimento ai soli soggetti vigilati ex art. 107 TUB.<br />

Ciò, forse, in linea con una visione restr<strong>it</strong>tiva della nozione di supervisione bancaria, nella<br />

specie lim<strong>it</strong>ata a ricomprendere unicamente i controlli di «vigilanza prudenziale»; con esclusione,<br />

quindi, delle altre forme di vigilanza – i cui contenuti denotano essenzialmente un si-<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


70 ARTICOLI<br />

A differenza dell’«abuso di denominazione», la«simulazione di controllo»<br />

non è un illec<strong>it</strong>o a soggetto passivo indeterminato ( 43 ). La s<strong>it</strong>uazione<br />

finale non è descr<strong>it</strong>ta in termini di idone<strong>it</strong>à ingannatoria, ma di vero e proprio<br />

inganno. L’illec<strong>it</strong>o si consuma se il messaggio decettivo induce in errore<br />

almeno un terzo.<br />

Nella «simulazione di controllo» il risparmio bancario non filtra nemmeno<br />

indirettamente nella prospettiva di tutela. L’illec<strong>it</strong>o dell’art. 133,<br />

comma 3, u.p., infatti, per il tram<strong>it</strong>e del riferimento alla disciplina contenuta<br />

negli artt. 106-107 del TULB, fa da pendant al del<strong>it</strong>to di esercizio abusivo<br />

dell’attiv<strong>it</strong>à di intermediazione finanziaria previsto dall’art. 132, comma 1<br />

del TULB, incriminazione sotto ogni profilo estranea alla tutela del risparmio<br />

( 44 ).<br />

stema di «regole ed evidenze» –demandate a soggetto diverso dalla Banca d’Italia, quale<br />

l’U.I.C., peraltro «ente strumentale» di quest’ultima, t<strong>it</strong>olare di specifiche funzioni autor<strong>it</strong>ative<br />

nei confronti dei soggetti iscr<strong>it</strong>ti negli «albi» di cui agli artt. 106 TUB e 16 l. n. 108 del<br />

1996»: Capriglione, Evoluzione informatica e soggettiv<strong>it</strong>à finanziaria nella definizione di alcune<br />

tipologie operative on line, op. loc. c<strong>it</strong>.<br />

( 43 ) Cfr. sul tema De V<strong>it</strong>a, I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell’offesa e<br />

tutela processuale, Napoli, 1999, passim.<br />

( 44 ) Questa indicazione è avvalorata da riscontri di carattere empirico e dall’interpretazione<br />

dei dati pos<strong>it</strong>ivi.<br />

Rilevano, sotto il primo profilo, le indagini della magistratura che hanno evidenziato la<br />

tendenza dell’esercizio abusivo dell’attiv<strong>it</strong>à di intermediazione finanziaria ad assumere una<br />

funzione strumentale o di modal<strong>it</strong>à operativa dei del<strong>it</strong>ti di riciclaggio o di usura. Cfr., Cantone,<br />

L’abusivismo finanziario: esperienze da un’indagine giudiziaria, inCass. pen., 1996,<br />

3122.<br />

Esaminando il dato pos<strong>it</strong>ivo emerge inoltre che il danaro impiegato per l’erogazione dei<br />

finanziamenti non può affatto essere quello raccolto svolgendo collette non autorizzate di risparmio.<br />

Se così fosse sarebbe applicabile l’art. 131 del TULB. Se il confronto tra gli artt. 131<br />

e 132 chiarisce che il legislatore ha previsto due distinti t<strong>it</strong>oli di responsabil<strong>it</strong>à penale, uno –<br />

l’art.131 – per il caso in cui, in assenza dell’autorizzazione bancaria, sono svolte congiuntamente<br />

l’attiv<strong>it</strong>à cred<strong>it</strong>izia e la raccolta del risparmio, l’altro – l’art. 132 – per l’ipotesi che l’attiv<strong>it</strong>à<br />

di intermediazione finanziaria non sia preceduta oppure accompagnata da operazioni<br />

passive presso il pubblico, questo non può non voler dire che l’art. 132 riguarda solo il caso in<br />

cui il danaro erogato con le operazioni attive non è stato consegu<strong>it</strong>o mediante la raccolta abusiva<br />

del risparmio (artt. 130-11).<br />

Si impone, pertanto, la conclusione che la tutela del risparmio è del tutto estranea all’offesa<br />

dell’art. 132.<br />

Al medesimo risultato conduce anche un’altra riflessione. La disciplina di contrasto del<br />

riciclaggio e del reinvestimento del danaro di provenienza illec<strong>it</strong>a sembra essere priva di contatti<br />

con la disciplina volta alla tutela dei depos<strong>it</strong>i quantomeno nel senso che le stesse disposizioni<br />

cardine del settore – gli artt. 648 bis e 648 ter c.p. – non sono evidentemente applicabili<br />

nel caso in cui le condotte di riciclaggio (sost<strong>it</strong>uzione, ecc.) riguardino fondi consegu<strong>it</strong>i mediante<br />

«raccolta abusiva del risparmio», reato contravvenzionale che, quindi, non può fungere<br />

da reato presupposto. Cfr. amplius Losappio, Risparmio, funzioni di vigilanza e dir<strong>it</strong>to penale.<br />

Lineamenti di un sottosistema, Bari, 2004, 110-111.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 71<br />

7.3. – L’art. 133 chiarisce che la tutela delle parole e delle espressioni<br />

«riservate» non declina nel TULB la tutela pressoché soltanto civilistica che<br />

il dir<strong>it</strong>to societario «standard» assicura a tutte le imprese, nella prospettiva<br />

di tutelare la concorrenza, e tram<strong>it</strong>e questa, in defin<strong>it</strong>iva, il mercato. La tutela<br />

delle parole e delle espressioni riservate nel TULB si colloca in un’ottica<br />

differente, nella quale la concorrenza è solo un riflesso più o meno remoto.<br />

Il valore che l’art. 133 protegge è la fiducia di cui sono (o sarebbero) intrise<br />

le parole banca, cred<strong>it</strong>o, cassa ecc. Non è la denominazione di questa o<br />

quella impresa bancaria che viene sanzionato dall’art. 133. Il vulnus alla<br />

concorrenza tra banche derivante da un uso scorretto dei segni distintivi resta<br />

affidato alla regolamentazione che trova nel codice civile la sua matrice.<br />

L’art. 133, invece, concorre con gli artt. 130-132 alla tutela delle banche nei<br />

confronti della concorrenza delle imprese non autorizzate all’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

bancaria. È come se l’art. 133 defin<strong>it</strong>ivamente chiarisse che solo le<br />

banche possono fare concorrenza alle banche. I soggetti diversi dalle banche<br />

(salve circoscr<strong>it</strong>te e lim<strong>it</strong>ate eccezioni) non possono fare concorrenza<br />

alle banche. La funzione della tutela assolta dall’art. 133, pertanto, è del tutto<br />

diversa rispetto alla tutela che il codice civile assicura al nome e agli altri<br />

segni distintivi dell’impresa.<br />

Più che a questa forma di tutela, l’art.133 – sotto certi aspetti – assomiglia<br />

alle regole relative alle denominazioni alimentari (D.O.C. D.O.P.<br />

D.O.C.G.). Banca è la denominazione che solo le imprese bancarie D.O.C.<br />

possono utilizzare.<br />

8. – L’art. 39, comma 3, della l. 28 dicembre 2005, n. 262 ha quintuplicato<br />

l’ent<strong>it</strong>à della sanzione amministrativa prevista dall’art. 133 per i due illec<strong>it</strong>i<br />

in esso contenuti. Per effetto di tale modifica il massimo ed<strong>it</strong>tale supera<br />

i 50.000 euro. Un importo decisamente elevato, per il quale, alla stessa<br />

stregua di tutti gli altri illec<strong>it</strong>i amministrativi del TULB, non è consent<strong>it</strong>o il<br />

pagamento in misura ridotta (art. 145, u.c.). Una scelta – com’è stato osservato<br />

– finalizzata ad enfatizzare l’affl<strong>it</strong>tiv<strong>it</strong>à delle sanzioni contenute nel<br />

TULB. La Corte cost<strong>it</strong>uzionale ha già escluso i dubbi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à proposti<br />

(anche sotto altri profili) dalla giurisprudenza in sintonia con la dottrina<br />

prevalente ( 45 ). Le ordinanze della Consulta, tuttavia, non hanno certo potuto<br />

sopire le perpless<strong>it</strong>à che susc<strong>it</strong>a un uso così disinvoltamente repressivo-retributivo<br />

di un tipo di sanzione alla quale, per la sua stessa natura, non<br />

( 45 ) Il riferimento è alla sentenza Corte cost., sent. 24.2.1999, n. 49.<br />

Cfr. amplius sul tema Zucchetti, op. c<strong>it</strong>., 122; Fiamma, commento Art. 145,inCommentario<br />

del Testo unico delle Leggi in materia bancaria e cred<strong>it</strong>izia, c<strong>it</strong>., 2339.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


72 ARTICOLI<br />

dovrebbero essere attibu<strong>it</strong>i i connotati di un rimprovero, fortemente sfumato,<br />

peraltro, in chiave etica.<br />

Si tratta, del resto, di un’opzione che, nello specifico degli illec<strong>it</strong>i previsti<br />

dall’art. 133 TULB, non sembra tenere adeguatamente conto, sotto un<br />

duplice profilo, della «dinamica sociale (...) esterna al fatto e all’atto di imperio<br />

che ha codificato il “tipo”» ( 46 ).<br />

Per un verso, mette conto di rilevare che l’inus<strong>it</strong>ato rigore dell’art. 145<br />

TULB, al più sarebbe giustificabile nei confronti degli esponenti bancari o<br />

dei soggetti comunque sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia. Le stesse<br />

ingenti quant<strong>it</strong>à di sanzione appaiono, invece, persino incomprensibili<br />

nei confronti degli operatori abusivi per i quali è del tutto fuori luogo quell’inasprimento<br />

della risposta pun<strong>it</strong>iva che, nella riforma dell’art. 145, è stato<br />

motivato con la necess<strong>it</strong>à di reprimere con vigore la violazione del «cerchio<br />

di fiducia» dentro il quale dovrebbero restare iscr<strong>it</strong>te le relazioni tra soggetto<br />

vigilato e vigilante.<br />

L’enfasi repressivo-retributiva del TULB, per altro verso, presenta l’ulteriore<br />

svantaggio di oscurare la pressante esigenza che il cap<strong>it</strong>olo delle sanzioni<br />

tenga conto del «paradigma razionale» che domina nel campo degli illec<strong>it</strong>i<br />

economici ( 47 ) e quindi che si disponga «anche negli effetti indiretti»<br />

in forma «più congrua alla natura degli interessi da presidiare» e «più ... mirata<br />

a colpire le “fonti” dell’illec<strong>it</strong>o» ( 48 ). Si tratterebbe, in altri termini, di<br />

declinare nello specifico del dir<strong>it</strong>to bancario, il cr<strong>it</strong>erio direttivo secondo<br />

cui, in qualunque amb<strong>it</strong>o di materia, ma nella regolamentazione delle attiv<strong>it</strong>à<br />

economiche, soprattutto, la forma della disciplina e delle correlative sanzioni<br />

sia per quanto possibile modellata in funzione delle specifiche esigenze<br />

di prevenzione e tutela ( 49 ), sia per ev<strong>it</strong>are che lo spreco di sanzioni debil<strong>it</strong>i<br />

l’efficienza del sistema e finisca per renderle ineffettive, sia perché sanzioni<br />

appunto incongrue rispetto alla natura degli interessi da presidiare sono<br />

inev<strong>it</strong>abilmente candidate all’inefficacia. Non mancano del resto, nella<br />

disciplina di altri paesi, esempi dai quali legislatore <strong>it</strong>aliano avrebbe potuto<br />

( 46 ) Donini, Teoria del reato. Un’introduzione, Padova, 1996, 156.<br />

( 47 )Alessandri, Dir<strong>it</strong>to penale dell’impresa. Materiali per lo studio, Torino, 2007, 6-7<br />

(anche con il t<strong>it</strong>olo Attiv<strong>it</strong>à di impresa e responsabil<strong>it</strong>à penali, inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 2005,<br />

534 e ss.).<br />

( 48 ) Alessandri, I reati societari: prospettive di rafforzamento e riformulazione della tutela<br />

penale,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1992, 498.<br />

( 49 ) Cfr. Ogus, Regulation: Legal Form and Economic Theory, 3 a ed., Hart Publisching,<br />

2004, passim. Sul rapporto tra regulation e dir<strong>it</strong>to penale, per tutti le eccellenti pagine di Lacey,<br />

Criminalization as regulation: the role of criminal law, inRegulating law, a cura di C.<br />

Parker Oxford Univers<strong>it</strong>y Press, 2004, 144-167 (testo più facilmente reperibile on line http://<br />

www.utexas.edu/law/news/colloquium/papers/NicolaLaceypaper.doc).<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 73<br />

trarre spunti utili. Si pensi, in particolare, al buon esempio della disciplina<br />

tedesca che appunto affida la punizione dell’abuso di denominazione bancaria<br />

alla sanzione civile dell’abolizione di ufficio della ragione sociale «indeb<strong>it</strong>a»<br />

ovvero della integrazione, ordinata dal Tribunale al registro delle<br />

imprese, con gli elementi necessari ad ev<strong>it</strong>are confusioni ( 50 ).<br />

In prospettiva di riforma, è altresì raccomandabile un completo ripensamento<br />

dei rapporti tra gli illec<strong>it</strong>i in esame e i reati degli artt. 130-132. In<br />

questa prospettiva, in particolare, il legislatore dovrebbe riflettere sull’opportun<strong>it</strong>à<br />

che l’uso abusivo di parole o locuzioni riservate e il simulato controllo<br />

– dove, com’è del tutto consueto, cost<strong>it</strong>uiscono comportamenti accessori<br />

(delle condotte) dei reati di raccolta del risparmio non autorizzata<br />

(130), esercizio abusivo dell’attiv<strong>it</strong>à bancaria (131), abusiva emissione di<br />

moneta elettronica (131 bis), esercizio abusivo dell’attiv<strong>it</strong>à di intermediazione<br />

finanziaria (132) – possano venire utilmente assorb<strong>it</strong>i nella descrizione<br />

del fatto tipico dei medesimi reati quali elementi di sicura «pregnanza<br />

semantica» ( 51 ) in grado di dare maggiore spessore all’offesa (o comunque<br />

al disvalore), ovvero, quali circostanze.<br />

9. – Poste a raffronto con i modelli di regolamentazione stranieri, le linee<br />

guida della pol<strong>it</strong>ica-pun<strong>it</strong>iva espresse dagli illec<strong>it</strong>i dell’art. 133 trovano<br />

corrispondenza nella disciplina di diversi paesi europei, come la Francia, la<br />

Spagna e il Portogallo, mentre in altri paesi, come la Germania e la Gran<br />

Bretagna, le differenze trascendono gli aspetti di dettaglio.<br />

In Francia, in particolare, il Code monétaire et financier articola la protezione<br />

delle denominazioni e delle locuzioni riservate in una disposizione<br />

di carattere generale e in altre disposizioni relative a specifici settori dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

bancaria.<br />

La disposizione di carattere generale è l’art. L511-8, comma 1, che vieta<br />

alle imprese che non siano aziende di cred<strong>it</strong>o l’utilizzo nella denominazione,<br />

nella ragione sociale o in qualunque comunicazione diretta al pubblico<br />

di espressioni che possano indurre a credere che l’impresa stessa sia<br />

un’azienda di cred<strong>it</strong>o ovvero possano comunque creare confusione.<br />

Il comma 2 dello stesso art. L511-8, e altre specifiche disposizioni, vietano<br />

ad un’azienda di cred<strong>it</strong>o, appartenente ad una certa categoria di far<br />

credere di appartenere ad una categoria diversa ( 52 ).<br />

( 50 ) Par. 43, comma 2, l. 10 luglio 1961, t<strong>it</strong>olo III, capo II.<br />

( 51 ) Fiandaca, La tipizzazione del pericolo,inBeni e tecniche della tutela penale. Materiali<br />

per la riforma del dir<strong>it</strong>to penale, a cura del C.R.S., Franco Angeli, 1987, 67.<br />

( 52 ) Article L511-8 Il est interd<strong>it</strong> à toute entreprise autre qu’un établissement de créd<strong>it</strong><br />

d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une public<strong>it</strong>é ou, d’une façon générale, des ex-<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


74 ARTICOLI<br />

Ancora più simili al modello <strong>it</strong>aliano sono le soluzioni delle leggi bancarie<br />

spagnola e portoghese ( 53 ).<br />

Assai diverso risulta, invece, il modello di disciplina della Germania, cui<br />

si è già fatto cenno in precedenza. Solo parzialmente diverso è il modello<br />

della Gran Bretagna.<br />

La section 54 del Company Act 2006 sancisce che l’utilizzo nel name di<br />

qualunque espressione che indeb<strong>it</strong>amente (senza cioè una specifica autorizzazione<br />

del Segretario di Stato) possa indurre a credere che una società<br />

eserc<strong>it</strong>i un’attiv<strong>it</strong>à sottoposta al controllo del Governo (Inglese, Scozzese)<br />

ovvero di un’autor<strong>it</strong>à locale ( 54 ), che in realtà non è stata acconsent<strong>it</strong>a, sarà<br />

assoggettato alle sanzioni civili e penali che dovranno essere defin<strong>it</strong>e dal Segretario<br />

di Stato, con un proprio atto di normazione secondaria (cfr. sec-<br />

pressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de créd<strong>it</strong>, ou de créer une confusion<br />

en cette matière.<br />

Il est interd<strong>it</strong> à un établissement de créd<strong>it</strong> de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie<br />

autre que celle au t<strong>it</strong>re de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce<br />

point.<br />

Article L512-102 «Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance», “caisse d’épargne<br />

et de prévoyance”, “caisse d’épargne”, “société locale d’épargne”.<br />

Article R512-23 Seules les caisses inscr<strong>it</strong>es sur la liste prévue à l’article R. 512-19 peuvent se<br />

prévaloir de l’appellation de Caisse de créd<strong>it</strong> mutuel et faire figurer cette appellation dans leur<br />

dénomination, leur raison sociale ou leur public<strong>it</strong>é, etl’utiliser d’une manière quelconque dans<br />

leur activ<strong>it</strong>é.<br />

Article R512-45 La dénomination de créd<strong>it</strong> mar<strong>it</strong>ime mutuel ne peut être utilisée que par les<br />

sociétés soumises aux dispos<strong>it</strong>ions des articles L. 512-68 à L. 512-84.<br />

( 53 )L’art. 18 del d.l. 18 febbraio 1986, n. 23/86 vieta l’uso delle parole banca, bancqueiro,<br />

bancario, de depos<strong>it</strong>os o di altre parole simili che suggeriscano l’idea dell’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

bancaria, ma l’abuso di tali denominazioni non è pun<strong>it</strong>o con sanzioni penali.<br />

( 54 ) Section 54 (Names suggesting connection w<strong>it</strong>h government or public author<strong>it</strong>y).<br />

(1) The approval of the Secretary of State is required for a company to be registered under<br />

this Act by a name that would be likely to give the impression that the company is connected<br />

w<strong>it</strong>h?<br />

(a) Her Majesty’s Government, any part of the Scottish administration or Her Majesty’s<br />

Government in Northern Ireland,<br />

(b) a local author<strong>it</strong>y, or<br />

(c) any public author<strong>it</strong>y specified for the purposes of this section by regulations made by the<br />

Secretary of State.<br />

(2) For the purposes of this section –<br />

«local author<strong>it</strong>y» means –<br />

(a) a local author<strong>it</strong>y w<strong>it</strong>hin the meaning of the Local Government Act 1972 (c. 70), the<br />

Common Council of the C<strong>it</strong>y of London or the Council of the Isles of Scilly,<br />

(b) a council const<strong>it</strong>uted under section 2 of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994<br />

(c. 39), or<br />

(c) a district council in Northern Ireland; «public author<strong>it</strong>y» includes any person or body<br />

having functions of a public nature.<br />

(3) Regulations under this section are subject to affirmative resolution procedure.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 75<br />

tions 56-57) ( 55 ). La section 1198, tuttavia, già qualifica come offence («name<br />

giving misleading indication of activ<strong>it</strong>ies») la condotta di chi eserc<strong>it</strong>a<br />

un’impresa utilizzando una denominazione che può indurre in errore il<br />

pubblico riguardo alla natura dell’attiv<strong>it</strong>à effettivamente eserc<strong>it</strong>ata.<br />

Questa disciplina – alla pari dell’esperienza <strong>it</strong>aliana è complementare<br />

alla «riserva di attiv<strong>it</strong>à» sanc<strong>it</strong>a dalla s. 19 del Financial services and Market<br />

Act 2000, con la quale è appunto prescr<strong>it</strong>ta «The general prohib<strong>it</strong>ion» di<br />

eserc<strong>it</strong>are le attiv<strong>it</strong>à finanziarie «riservate» da parte della unathorized person,<br />

ovvero una persona fisica o una società non autorizzata. La violazione<br />

del divieto integra – section 23 (1) – una più specifica offence, pun<strong>it</strong>a, con la<br />

multa in alternativa ovvero insieme con la pena della reclusione non superiore<br />

nel massimo a due anni ( 56 ).<br />

La differenza rispetto alla disciplina nazionale, oltre al parziale rinvio<br />

per le sanzioni alla normativa secondaria del Segretario di Stato, insiste sul<br />

perno della regolamentazione contenuta nel Company Act e nel Financial<br />

services and Market Act: una macrofattispecie – simile sotto certi aspetti all’art.<br />

2638 c.c. – che paga, in termini di precisione e rispetto della riserva di<br />

legge corrispondente alla cascata di rinvii a catena necessari per individuare<br />

quali sono le autor<strong>it</strong>à nazionali o locali cui la disposizione si riferisce, l’indubbio<br />

vantaggio di ev<strong>it</strong>are la frammentazione della norma in numerose e<br />

minutissime disposizioni.<br />

Zusammenfassung<br />

Art. 133 des Einhe<strong>it</strong>stextes über das Bankenwesen (gesetzesvertretendes<br />

Dekret Nr. 385/1993) ist trotz seiner Knapphe<strong>it</strong> Ausdruck sowohl der pos<strong>it</strong>iven<br />

als auch der negativen Besonderhe<strong>it</strong>en des Bankenstrafrechts. Die beiden<br />

( 55 ) Cfr. per un primo commento del nuovo testo (che peraltro ripropone in larga parte i<br />

contenuti del Business Name Act 1985) Hanningam, The Companies Act 2006 – A Commentary,<br />

Dan Prentice, 2007; G. Morse, Palmer’s Company Law: Annotated Guide to the Companies<br />

Act 2006, Sweet & Maxwell, 2007; Companies Act 2006: A Guide to the New Law, a cura di<br />

G. Scanlan, Mark Lewis, 2007; Sheikh, Guide to the Company Act 2006, Taylor & Francis Ltd,<br />

2008; Steinfeld -Mann -R<strong>it</strong>chie -Weaver -Galley -S.Adair -McLarnon -Cloherty,<br />

Blackstone’s Guide to The Companies Act 2006, Oxford Univers<strong>it</strong>y Press, 2007; The ICSA Companies<br />

Act 2006 Handbook, a cura di Linklaters & Paines, Ke<strong>it</strong>h Walmsley, 2007.<br />

Sulla riforma del dir<strong>it</strong>to penale societario in GB sia consent<strong>it</strong>o rinviare aLosappio, La riforma<br />

del dir<strong>it</strong>to penale societario in Gran Bretagna tra self-regulation e ipertrofia sanzionatoria.<br />

Minicodificazione e parte generale, Cacucci, 2008.<br />

( 56 ) Cfr. per un ampio ed efficace commento del FSMA, il volume collettaneo, Banking<br />

and Financial Services Regulation, a cura di B. Blair, III ed., Butterworths LexisNexis, 2002,<br />

38 e ss.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


76 ARTICOLI<br />

in Art. 133 vorgesehenen Straftatbestände bieten einen schwarzweiß-Überblick<br />

über den gesamten Bereich. Zum Einen zeigt sich der Einfluss des Europarechts,<br />

zum Anderen werden zwei Kernaspekte verdeutlicht: die bestehenden<br />

Wechselwirkungen zwischen den Regeln und der Dynamik der Konkurrenz<br />

im Banken- und Finanzverm<strong>it</strong>tlungssektor und die Forderung und Aussicht<br />

auf einen angemessenen Schutz insbesondere der Überwachungsfunktionen<br />

in der Branche.<br />

Beiden Tatbeständen ist gemeinsam, dass sie weder eine Gefährdung<br />

noch eine Verletzung eines Rechtsgutes bzw. eines klar definierbaren und der<br />

ratio der Straftat entsprechenden Schutzgegenstandes verwirklichen.<br />

Die «missbräuchliche Verwendung einer Bezeichnung» soll Täuschungshandlungen<br />

verhindern, die m<strong>it</strong>tels einer unrechtmäßigen Verwendung bestimmter<br />

Worte oder Ausdrücke (Bank, Kred<strong>it</strong>anstalt, Kasse usw.) verwirklicht<br />

werden können. Gleichze<strong>it</strong>ig soll das Vertrauen und die Erwartungen<br />

der Öffentlichke<strong>it</strong> an die Banken geschützt werden.<br />

Auch die zwe<strong>it</strong>e in Art. 133 vorgesehene Straftat, die sog «Vortäuschung<br />

der Kontrolle», zielt auf den Schutz des Vertrauens ab. Dabei handelt es sich<br />

allerdings nicht um dasselbe Vertrauen, das die «missbräuchliche Verwendung<br />

einer Bezeichnung» zum Gegenstand hat. Vielmehr bezieht sich der<br />

Straftatbestand auf die Schutzerwartungen und auf das Vertrauen der Öffentlichke<strong>it</strong><br />

bzw. der einzelnen Akteure, das diese daran knüpfen, dass es sich um<br />

ein Finanzverm<strong>it</strong>tlungsunternehmen handelt, das der Kontrolle der Banca<br />

d’Italia unterliegt.<br />

Résumé<br />

L’article 133 du Texte unique des lois bancaires, décret législatif 385/<br />

1993 est, dans une certaine mesure, un condensé des vertus et surtout des vices<br />

du dro<strong>it</strong> pun<strong>it</strong>if des banques. Les deux infractions contenues dans la dispos<strong>it</strong>ion<br />

en question sont paradigmatiques des caractères du dro<strong>it</strong> pun<strong>it</strong>if des<br />

banques. Les infractions visées à l’article 133 présentent en outre une image<br />

en clair-obscur de la matière. C’est une diapos<strong>it</strong>ive qui révèle les influences du<br />

dro<strong>it</strong> européen et surtout, qui éclaire deux aspects saillants de la même discipline,<br />

à savoir les interférences particulières entre les règles et les dynamiques<br />

de la concurrence dans le secteur bancaire et de l’intermédiation financière<br />

d’une part, et les instances et les perspectives de protection des fonctions (notamment<br />

de surveillance) de l’autre.<br />

Le point commun aux deux infractions est l’absence d’une «vér<strong>it</strong>able» atteinte,<br />

ou d’une lésion d’un bien juridique ou du moins d’un objet de protection,<br />

bien défini, clairement identifiable et pouvant être précisément distingué<br />

de la ratio de l’infraction.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


GIUSEPPE LOSAPPIO 77<br />

L’«abus de dénomination» tend à prévenir les ruses et stratagèmes qui<br />

peuvent dériver d’un emploi indu des mots ou des locutions réservées aux<br />

banques (tels que banque, créd<strong>it</strong>, caisse, etc.) et, simultanément, protège la<br />

confiance que le public repose dans les banques, le créd<strong>it</strong> dont celles-ci jouissent<br />

auprès du public et les expectatives de ce dernier.<br />

Dans la seconde infraction de l’article 133, visée sous la dénomination<br />

«simulation de contrôle», la protection concerne également «la confiance».Il<br />

ne s’ag<strong>it</strong> toutefois pas de la confiance à laquelle se réfère l’«abus de dénomination».<br />

En ce cas, l’infraction a tra<strong>it</strong> aux expectatives de protection et à la<br />

confiance que le public, ou mieux chaque opérateur, attache au fa<strong>it</strong> qu’une entreprise<br />

opérant dans le secteur de l’intermédiation financière est soumise à la<br />

surveillance de la Banque d’Italie.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


Chiara Mancuso<br />

assegnista di ricerca in dir<strong>it</strong>to penale<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à di Palermo<br />

RECENTI TENDENZE DI RIFORMA<br />

DEL REATO DI CONSPIRACY: AI CONFINI<br />

DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL DIRITTO INGLESE<br />

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La conspiracy come strumento di contrasto dei gruppi criminali:<br />

il fondamento giuridico della fattispecie. - 3. Primo tentativo di riforma dell’illec<strong>it</strong>o<br />

dai tempi del Criminal Law Act 1977: la proposta contenuta nel Rapporto governativo<br />

concernente la strategia più efficace da adottare nella lotta contro la criminal<strong>it</strong>à<br />

organizzata del marzo 2004. - 4. Modifiche, de iure cond<strong>it</strong>o et de iure condendo,<br />

della cospirazione inglese: il Serious Crime Act 2007... - 5. ... ed il Law Commission<br />

Consultation Paper n. 183 on Conspiracy and Attempts. - 6. Spunti di comparazione:<br />

l’allargamento dei confini dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo come «spia» di una involuzione del<br />

dir<strong>it</strong>to penale inglese?<br />

1. –Èopinione condivisa che, tra i numerosi profili del dir<strong>it</strong>to penale<br />

inglese, il reato di conspiracy si presenti di grande interesse per lo studioso<br />

di un Paese di tradizione continentale, cost<strong>it</strong>uendo esso una paradigmatica<br />

esemplificazione dei sistemi giuridici di common law, in cui all’azione legislativa<br />

del Sovrano prima e del parlamento poi si è incessantemente affiancata<br />

la fervida attiv<strong>it</strong>à creativa ed interpretativa della giurisprudenza. Tale<br />

fattispecie è ascrivibile alla categoria delle inchoate offences ( 1 ), ossia a quelli<br />

che noi chiameremo «reati preparatori o incompiuti», in quanto punisce<br />

l’accordo intercorrente fra due o più persone allo scopo di commettere uno<br />

opiù reati determinati ( 2 ): la sua portata incriminatrice nell’ordinamento<br />

<strong>it</strong>aliano si estende, dunque, dal (non punibile) accordo criminoso di cui all’art.<br />

115 c.p. sino all’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. In<br />

realtà,l’apparente semplic<strong>it</strong>à el’immediatezza della richiamata formula defin<strong>it</strong>oria<br />

non devono trarre in inganno. Ed infatti, la fisionomia della figura<br />

criminosa in esame, da sempre occupante una posizione di rilievo nel sistema<br />

penale inglese, è stata profondamente modificata nel corso dei secoli in<br />

( 1 ) Il termine è di derivazione latina e denota, nei sistemi penali di common law, quelle<br />

fattispecie realizzatesi solo parzialmente o appena realizzate, e comunque quei reati (come<br />

l’attempt, ossia il del<strong>it</strong>to tentato) che possono essere compiuti indipendentemente dalla substantive<br />

offence cui ineriscono.<br />

( 2 ) Ci si riferisce, in particolare, alla statutory conspiracy, ossia al reato di cospirazione<br />

«creato» dal Criminal Law Act 1977. Al contrario, le figure di conspiracy ancora regolate<br />

esclusivamente dal common law (la conspiracy to corrupt public morals,laconspiracy to outrage<br />

public decency elaconspiracy to defraud) puniscono anche l’accordo diretto alla commissione<br />

di un illec<strong>it</strong>o civile o di un fatto lec<strong>it</strong>o commesso attraverso mezzi illec<strong>it</strong>i.<br />

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80 ARTICOLI<br />

virtù dei numerosi interventi giurisprudenziali e dei meno numerosi, ma di<br />

certo assai incisivi, interventi legislativi sussegu<strong>it</strong>isi in materia. In ogni caso,<br />

il fulcro dell’offesa risiede nel puro sodalizio criminoso stipulato tra due o<br />

più soggetti il quale è r<strong>it</strong>enuto mer<strong>it</strong>evole di pena, indipendentemente dal<br />

compimento di alcun atto esecutivo anche prodromico (overt act) o dalla<br />

realizzazione di un fatto materiale esterno ( 3 ). In ciò può cogliersi una macroscopica<br />

differenza, quanto meno sul piano formale, con il nostro ordinamento,<br />

che per l’applicabil<strong>it</strong>à di una pena in senso stretto, richiede, al contrario,<br />

una manifestazione esteriore della volontà di delinquere, ovvero uno<br />

opiù atti esecutivi ( 4 ).<br />

La possibil<strong>it</strong>à contemplata dal dir<strong>it</strong>to inglese di incriminare una persona<br />

per il solo fatto di essersi accordata con taluno allo scopo di compiere un<br />

fatto illec<strong>it</strong>o, a prescindere poi dalla effettiva commissione dello stesso è,da<br />

sempre, oggetto di ampie cr<strong>it</strong>iche. Numerosi dubbi sono stati espressi nei<br />

confronti dell’ist<strong>it</strong>uto in esame – da alcuni liquidato come «una delle più<br />

grandi minacce alle libertà civili nel dir<strong>it</strong>to penale inglese» ( 5 ) – sebbene esso<br />

sia stato «giustificato» dalla dottrina e dalla giurisprudenza anglo-ameri-<br />

( 3 ) Interessante notare che il regime regolante la fattispecie di conspiracy non è uguale in<br />

tutti gli ordinamenti di common law. Per esempio, negli Stati Un<strong>it</strong>i, l’originario nucleo giuridico<br />

del reato, mutuato dalla madrepatria inglese, è stato modificato in base ai principi interni<br />

del nuovo sistema. Ed infatti, per integrare gli estremi del reato federale di cospirazione (per le<br />

altre conspiracies occorre rifarsi alle leggi dei singoli Stati), disciplinato dal t<strong>it</strong>olo 18, cap<strong>it</strong>olo<br />

19 dell’U.S. Code (in particolare la s. 371 rubricata «Conspiracy to comm<strong>it</strong> offense or to defraud<br />

Un<strong>it</strong>ed States») è richiesto, oltre all’accordo, anche la commissione di un atto materiale realizzato<br />

in esecuzione della intesa criminosa, il quale ha la doppia funzione di impedire la punibil<strong>it</strong>à<br />

dei meri «atteggiamenti di pensiero» e di fornire un locus poen<strong>it</strong>entiae prima del raggiungimento<br />

del quale le parti possono desistere dalla impresa illec<strong>it</strong>a e sfuggire al castigo penale. Da<br />

sottolineare, però, che la presenza di un overt act non è richesto né per il successivo reato federale<br />

di «Conspiracy to impede or injure an officer» di cui alla s. 372, né per alcuni tipi di federal<br />

conspiracies laws. Nel caso Un<strong>it</strong>ed States v. Shabani, 513 U.S. 10 (1994), la Corte Suprema degli<br />

Stati Un<strong>it</strong>i ha statu<strong>it</strong>o che spetta al Congresso stabilire se configurare o meno, nella creazione<br />

di nuove fattispecie di conspiracy,unovert act come elemento cost<strong>it</strong>utivo del reato.<br />

( 4 ) Come è ben noto, una «semi-eccezione» alla regola in questione è prevista al capoverso<br />

e successivi commi dell’art. 115 c.p. che prevede la possibil<strong>it</strong>à di applicare una misura di sicurezza<br />

nel caso di accordo volto alla commissione di un del<strong>it</strong>to quando questo non sia realizzato<br />

ed, analogamente, nei casi in cui l’istigazione alla commissione di un reato sia stata accolta<br />

ma il reato non sia esegu<strong>it</strong>o, e nell’ipotesi di mancato accoglimento della istigazione a commettere<br />

un del<strong>it</strong>to.<br />

( 5 ) Così Hazell, Conspiracy and civil liberties: a memorandum subm<strong>it</strong>ted to the Law commission<br />

by the Cobden Trust and the National Council for Civil Liberties, Londra, 1974, 9. Basti<br />

qui ricordare che tra i maggiori benefici processuali per l’accusa si annoverano: la general<strong>it</strong>à ed<br />

indeterminatezza dell’atto formale di imputazione; la possibil<strong>it</strong>à (a certe condizioni) di cumulo<br />

tra la conspiracy e il reato scopo; l’uso di prove indiziarie; l’ammissibil<strong>it</strong>à delle dichiarazioni extra-dibattimentali<br />

di un cospiratore nei confronti di tutti gli altri; la facoltà di ist<strong>it</strong>uire processi<br />

congiunti; e, fino alla riforma operata dal Criminal Law Act nel 1977, anche la potestà di eserc<strong>it</strong>are<br />

l’azione penale oltre il termine prescrizionale eventualmente previsto per il reato scopo.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 81<br />

cane mediante un intreccio di valutazioni di carattere pol<strong>it</strong>ico-criminologico,<br />

tra le quali la maggiore pericolos<strong>it</strong>à sociale dei reati associativi rispetto<br />

alla condotta tenuta dal singolo.<br />

In particolare, il ruolo centrale svolto dalla conspiracy nella lotta al crimine<br />

organizzato ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, negli ultimi anni, motivo di crescente attenzione<br />

anche da parte dei Paesi di civil law nei confronti di questo illec<strong>it</strong>o<br />

( 6 ), specie in conseguenza della «europeizzazione» e della «internazionalizzazione»<br />

della materia relativa al contrasto dell’organised crime.<br />

Infatti, l’obiettivo di armonizzazione delle fattispecie penali nazionali volte<br />

a punire fenomeni di associazionismo criminale ha imposto il confronto<br />

tra tradizioni ed ist<strong>it</strong>uti giuridici assai diversi, spingendo i governi alla<br />

necessaria operazione di modifica ed adeguamento dei dir<strong>it</strong>ti interni. E se<br />

non sempre la «gestione comune» delle gravi forme di crimine ha condotto<br />

alle auspicate forme di «contaminazione giuridica» –come dimostrato,<br />

per esempio, dal deciso rifiuto del governo di Londra di abbandonare la<br />

struttura dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo a favore del diffuso modello di incriminazione<br />

di cui al nostro art. 416 c.p. – nessun ordinamento è rimasto, tuttavia,<br />

estraneo al generale «vento riformatore» spirante dall’alto dei fori<br />

giuridici inter-statuali.<br />

Alla luce delle recenti modifiche normative, attuate o proposte, proprio<br />

l’illec<strong>it</strong>o cospirativo susc<strong>it</strong>a non poche perpless<strong>it</strong>à dal punto di vista<br />

della tutela delle garanzie, in virtù dell’elevata anticipazione della punibil<strong>it</strong>à<br />

da esso operata. In questo senso, specie se letta un<strong>it</strong>amente ai recenti<br />

e fortemente cr<strong>it</strong>icati interventi attuati dal governo br<strong>it</strong>annico in materia<br />

penale, la revisione del reato in esame rappresenta una n<strong>it</strong>ida espressione<br />

della funzione marcatamente preventiva assunta, a partire dagli eventi terroristici<br />

del 2001, dalla pol<strong>it</strong>ica criminale inglese, oltre che uno strumento<br />

privilegiato, anche attraverso la combinazione di esso con altri ist<strong>it</strong>uti<br />

criminosi, per la realizzazione di un pericoloso «dir<strong>it</strong>to penale massimo»,<br />

volto ad un sistematico e progressivo ampliamento della responsabil<strong>it</strong>à<br />

penale.<br />

( 6 ) Stranamente, tuttavia, dopo alcuni studi di grande interesse (come il pregevole lavoro<br />

di Grande, Accordo criminoso e conspiracy. Tipic<strong>it</strong>à e stretta legal<strong>it</strong>à nell’analisi comparata,<br />

Padova, 1993, passim; e i contributi di Papa, voce «Conspiracy»,inDig. Disc. Pen., 1989, 94; e<br />

di Vinciguerra, Dir<strong>it</strong>to Penale Inglese Comparato: i principi, Padova, 2002, 467 e ss.) l’attenzione<br />

della dottrina <strong>it</strong>aliana nei confronti dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo non è stata costante, come<br />

dimostra l’assenza di studi (specie recenti) su tale reato (e/o sul raffronto tra esso el’art. 416<br />

c.p.), a fronte della copiosa bibliografia prodotta, nell’ultimo decennio, in amb<strong>it</strong>o comparatistico,<br />

nel settore del crimine organizzato (ove, anche se trattata, la conspiracy inglese viene liquidata<br />

in pochi cenni, spesso mediante rinvio alle uniche opere di riferimento esistenti).<br />

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82 ARTICOLI<br />

2. – La disamina del reato cospirativo parte necessariamente dall’individuazione<br />

del suo fondamento giuridico ( 7 ). Nonostante l’esistenza stessa<br />

di un rationale of conspiracy sia stata e sia da molti contestata ( 8 ), due sono<br />

le motivazioni poste alla base di tale illec<strong>it</strong>o. La prima, qualificata come specific<br />

danger rationale, si riferisce alla possibil<strong>it</strong>à di intervenire in un momento<br />

anteriore alla effettiva commissione di un’offence e di punire un’attiv<strong>it</strong>à<br />

del<strong>it</strong>tuosa appena pianificata, mentre la seconda concerne la necess<strong>it</strong>à di<br />

colpire la mera intesa criminosa, indipendentemente dalla commissione dei<br />

reati scopo di essa oggetto.<br />

Nel primo senso, l’instaurazione del sodalizio illegale, a prescindere<br />

dalla commissione di alcun atto esecutivo, presenta un pericolo sufficientemente<br />

grave da giustificare una immediata risposta pun<strong>it</strong>iva, in quanto stabilisce<br />

delle aspettative circa la realizzazione della strategia criminale concordata,<br />

determinando il rafforzamento delle probabil<strong>it</strong>à di commissione<br />

dello o degli illec<strong>it</strong>i programmati ( 9 ). Pertanto, nella conspiracy, gli autori di<br />

un tentativo incompiuto vengono r<strong>it</strong>enuti mer<strong>it</strong>evoli del castigo penale in<br />

ragione della determinazione di procedere verso la commissione di un illec<strong>it</strong>o,<br />

manifestata mediante il raggiungimento di un accordo criminoso. Si<br />

coglie, in questo senso, il pronunciato approccio soggettivistico e gius-etico<br />

( 10 ) del dir<strong>it</strong>to penale inglese – in base a cui viene accentuato il momento<br />

( 7 ) Tra i numerosi contributi, oltre al pregevole lavoro di Dennis, The rationale of criminal<br />

conspiracy,inCrim. L. Rev., 1977, 39, si vedano anche Ashworth, Principles of Criminal<br />

Law, Oxford, 2006, 455; Hazell, Conspiracy and civil liberties, c<strong>it</strong>., 93-100; Herring, Criminal<br />

Law: texts, cases and materials, Oxford, 2004, 811; Wilson, Criminal Law, Doctrine and<br />

Theory, Harlow, 2003, 549. Nella dottrina americana Burgman, Unilateral conspiracy: three<br />

cr<strong>it</strong>ical perspectives in De Paul L. Rev., 1979, 75; La Fave-Scott, Criminal Law, San Paolo,<br />

2000, 574. Un ottimo e chiaro panorama normativo, relativo a diversi Paesi di common law, è<br />

offerto da Christie-Gordon, Inchoate crimes. Inc<strong>it</strong>ement, Conspiracy and Attempts in Scottish<br />

Criminal Law, Edimburgo, 2001, 24-74.<br />

( 8 ) Decisamente in favore dell’abrogazione del reato Johnson, The unnecessary crime of<br />

conspiracy, inCal. L. Rev., 1973, 1140; in senso analogo Robertson, Whose conspiracy?,<br />

Londra, 1974, 5 risoluto nel suo giudizio negativo sulla fattispecie cospirativa bollata come «a<br />

legal monster, begat by pol<strong>it</strong>ical expediency and bred by lazy prosecutors, undemocratic in origin,<br />

uncertain in scope and unfair in operation». Dello stesso avviso Sayre, Criminal Conspiracy,inHarv.<br />

L. Rev., 1992, 427.<br />

( 9 ) Ma si consideri Marcus, Criminal conspiracy law: time to turn back from an ever<br />

expanding area, ever more troubling area,inWm. & Mary Bill of Rts. J., 1992, 7 secondo cui il<br />

reato in questione è stato, in questi ultimi anni, impiegato più raramente nella sua funzione<br />

preparatoria. Ciò comporta che un’accusa per l’illec<strong>it</strong>o cospirativo comprende, spesso, casi in<br />

cui il reato scopo si è già verificato, quantomeno nella forma tentata.<br />

( 10 ) Palazzo-Papa, Lezioni di dir<strong>it</strong>to penale comparato, Torino, 2000, 167 identificano<br />

tra le ragioni poste alla base della forte commistione tra dir<strong>it</strong>to e morale in Inghilterra, rispettivamente,<br />

la mancata unificazione del potere statale nella figura del sovrano e la relativa impossibil<strong>it</strong>à<br />

di provvedere ad un accentramento delle fonti; il trasferimento, durante il diciassettesimo<br />

secolo, dalle corti ecclesiastiche alla giurisdizione di commmon law della competen-<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 83<br />

della volontà rispetto alla verificazione di un fatto materiale – che, nonostante<br />

qualche teorizzazione in senso parzialmente contrario ( 11 ), continua<br />

ad ispirare ed orientare l’attiv<strong>it</strong>à del legislatore ( 12 ) e della giurisprudenza.<br />

Con riferimento al secondo fondamento dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo, si rileva<br />

come il reato di cospirazione abbia assolto una funzione chiave nella lotta<br />

ai gruppi criminali organizzati ( 13 ). Infatti, oltre alla sua natura di illec<strong>it</strong>o<br />

preparatorio, la fattispecie considerata è volta a contrastare la stessa formazione<br />

delle associazioni illec<strong>it</strong>e criminali. A riguardo, è verosimile credere<br />

che l’esistenza di un partenariato illec<strong>it</strong>o vincoli e condizioni fortemente le<br />

scelte e l’operato degli associati, inducendoli o «costringendoli» a commettere<br />

reati che, forse essi, individualmente, non commetterebbero ( 14 ). In<br />

questo senso, il gruppo possiederebbe di per sé un potenziale criminoso su-<br />

za relativa a molti reati caratterizzati da una componente morale-religiosa; e, da ultimo, anche<br />

la presenza del sistema di equ<strong>it</strong>y, ispirato a principi di giustizia sostanziale, amministrato originariamente<br />

dal Cancelliere, nonché confessore, del Re. La «incompleta secolarizzazione»<br />

del dir<strong>it</strong>to inglese è testimoniata anche dal ruolo attribu<strong>it</strong>o dalla tradizione alle corti di dir<strong>it</strong>to<br />

comune circa il dovere di salvaguardia e tutela dei principi e della morale pubblica. Considerazioni<br />

simili relativamente al dir<strong>it</strong>to scozzese sono condotte da Cadoppi-Mccall Sm<strong>it</strong>h,<br />

Introduzione allo studio del Dir<strong>it</strong>to penale Scozzese, Padova, 1995, 145.<br />

( 11 ) Tenta un recupero dei profili oggettivi del dir<strong>it</strong>to penale, Duff, Criminal Attempts,<br />

Oxford, 1996, 378. Tra i molti argomenti trattati, l’Autore sottolinea l’opportun<strong>it</strong>à di ammettere<br />

una specifica causa di giustificazione in alcuni casi di reato impossibile. La natura «impossibile»<br />

di una fattispecie deve cost<strong>it</strong>uire oggetto di un giudizio prognostico volto ad accertare la<br />

reale messa in pericolo del bene. Tale giudizio va effettuato su «base totale», ossia avendo riguardo<br />

non solo alle circostanze conosciute o conoscibili dall’autore al momento della commissione<br />

della condotta illec<strong>it</strong>a, ma anche considerando tutti gli elementi oggettivi ivi presenti.<br />

( 12 ) In questo senso rilevano particolarmente le recenti proposte avanzate nel Law Commission<br />

Consultation Paper 183/2007 on Conspiracy and Attempts circa l’introduzione di una<br />

generale fattispecie preparatoria e la punibil<strong>it</strong>à delle forme di double inchoabil<strong>it</strong>y (infra par.<br />

5).<br />

( 13 ) Come si legge nella parte II (The rationale of the conspiracy offence) del c<strong>it</strong>ato Consultation<br />

Paper 183/2007 il principale fondamento giuridico della conspiracy si rinviene nella necess<strong>it</strong>à<br />

di attaccare i gruppi criminali idonei, a causa delle dinamiche interne da essi attivate<br />

(relative, per esempio, ai rapporti gerarchici o di alleanza instauratisi tra i singoli componenti),<br />

ad accrescere le opportun<strong>it</strong>à di realizzazione dell’opera criminosa.<br />

( 14 ) Un interessante studio in questa materia è stato condotto da Katyal, Conspiracy<br />

Theory, inYale L. J., 2003, 47, che identifica il fondamento della punibil<strong>it</strong>à degli accordi cospiratori<br />

nelle nuove «efficienze» da esso create, sintetizzabili nel più elevato grado di specializzazione<br />

del lavoro e nel contenuto organizzativo delle economie di scala (divisione di armi<br />

e risorse) e nello sviluppo di una «pericolosa» ident<strong>it</strong>à di gruppo. Con riferimento alla group<br />

ident<strong>it</strong>y l’Autore analizza le risultanze dei recenti studi sociologici e criminologici realizzati<br />

sullo specifico tema dell’appartenenza al gruppo e dell’influenza da esso eserc<strong>it</strong>ata sul singolo<br />

componente. Queste ricerche hanno evidenziato l’esistenza di forti condizionamenti imposti<br />

da una struttura criminale sui singoli associati (o parti dell’accordo), idonei a determinare, in<br />

ultima analisi, l’acquisizione di una nuova «ident<strong>it</strong>à sociale» da parte dei partecipanti al sodalizio,<br />

e la instaurazione di un processo mentale di accettazione e leg<strong>it</strong>timazione delle attiv<strong>it</strong>à<br />

illec<strong>it</strong>e collettivamente compiute.<br />

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84 ARTICOLI<br />

periore a quello ins<strong>it</strong>o nella impresa criminale monosoggettiva (si parla in<br />

questo caso di general danger rationale o group danger rationale). Le azioni<br />

concordate tra più soggetti determinano un incremento delle chances di verificazione<br />

dello scopo illec<strong>it</strong>o, mentre, al contrario, fanno diminuire le probabil<strong>it</strong>à<br />

di abbandono dell’impresa da parte dei partecipanti.<br />

Il fenomeno dell’associazionismo criminale rende, di regola, possibile la<br />

esecuzione di attiv<strong>it</strong>à più sofisticate rispetto a quelle realizzabili dal singolo<br />

autore; né, inoltre, il pericolo di un cospiratorial group è necessariamente lim<strong>it</strong>ato<br />

ad un singolo episodio del<strong>it</strong>tuoso ( 15 ), comportando il vincolo associativo<br />

sotteso ai casi di conspiracy la realizzazione di ulteriori reati non direttamente<br />

collegati a quello per la cui commissione il gruppo era stato originariamente<br />

cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o ( 16 ). In questo senso, allora, non soltanto il «rischio»<br />

ins<strong>it</strong>o nella conspiracy non appare rifer<strong>it</strong>o solo al singolo reato scopo<br />

concordato come oggetto immediato della impresa criminosa, ma la condotta<br />

associativa denota altresì un preciso intento criminale, rivelando una<br />

continuing capac<strong>it</strong>à di delinquere dei partecipanti al sodalizio ( 17 ). Per usare<br />

la fortunata formula impiegata da Holdsworth è l’accordo in se stesso a divenire<br />

«inherently dangerous» ( 18 ).<br />

3. – Il tema della riforma e/o dell’abrogazione dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo<br />

ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o un topos ricorrente nei sistemi di common law ed, in particolare,<br />

in quello inglese. In quasi tutti gli ordinamenti la questione da risolvere<br />

riguardava principalmente la necess<strong>it</strong>à el’opportun<strong>it</strong>à di mantenere tale<br />

( 15 ) Definisce, in questo senso, il gruppo come un «possibile ambiente di coltura per una<br />

molteplic<strong>it</strong>à indefin<strong>it</strong>a di comportamenti illec<strong>it</strong>i» Mil<strong>it</strong>ello, Attiv<strong>it</strong>à del gruppo e comportamenti<br />

illec<strong>it</strong>i: il gruppo come fattore criminogeno, in questa Rivista, 1998, 367.<br />

( 16 ) La tesi secondo cui all’aumento del numero degli autori corrisponderebbe necessariamente<br />

una maggiore minaccia sociale è cr<strong>it</strong>icata da Wilson, The Pol<strong>it</strong>ical Use of Criminal<br />

Conspiracy, inUnivers<strong>it</strong>y of Toronto Fac. L. Rev., 1984, 77 secondo cui la presunta maggiore<br />

pericolos<strong>it</strong>à sociale attribu<strong>it</strong>a alla sussistenza di un previo sodalizio criminoso non sarebbe<br />

supportata da alcun decisivo dato empirico. Nello stesso senso Goldstein, Conspiracy to defraud<br />

the Un<strong>it</strong>ed States, inYale Law Journal, 1959, 404 per il quale è più verosimile r<strong>it</strong>enere<br />

che la presenza di un ampio numero di partecipanti accresca le possibil<strong>it</strong>à di «insuccesso»,<br />

anziché di maggiore riusc<strong>it</strong>a, del piano comune, specie se si considerano la difficoltà di mantenere<br />

la segretezza dell’impresa; la «negativa influenza» reciprocamente eserc<strong>it</strong>ata dai co-cospiratori<br />

(dubbi, paure, incertezze circa la concreta esecuzione o la realizzazione del fatto/i<br />

concordati); la possibil<strong>it</strong>à di problemi e r<strong>it</strong>ardi nella comunicazione o i rischi connessi alle intercettazioni<br />

operate dalle forze dell’ordine; o ancora, la maggiore probabil<strong>it</strong>à di infiltrazione<br />

di agenti provocatori e la esistenza di «pent<strong>it</strong>i» disposti a collaborare in cambio della impun<strong>it</strong>à.<br />

( 17 ) Dennis, The rationale of criminal conspiracy, c<strong>it</strong>., 43.<br />

( 18 ) Così Holdsworth, Conspiracy and Abuse of Legal Process,inL. Q. Rev., 1929, 462.<br />

In senso analogo anche Hazell, Conspiracy and civil liberties, c<strong>it</strong>., 96; Verny, Le membre<br />

d’un groupe en dro<strong>it</strong> pènal, Parigi, 2002, 4.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 85<br />

fattispecie criminosa ed, in caso pos<strong>it</strong>ivo, di conciliare il rispetto delle garanzie<br />

dei singoli con la tutela della sicurezza sociale. Con riferimento al dir<strong>it</strong>to<br />

di Londra, uno studio che si proponesse di indagare, anche in prospettiva<br />

storica ( 19 ), le numerose modifiche che hanno interessato il reato in esame<br />

dovrebbe abbracciare ben otto secoli ( 20 ): dalle origini dell’ist<strong>it</strong>uto, rintracciabili<br />

nella «I Ordinanza sui Cospiratori» emanata da Re Edoardo I nel<br />

1293 d.c., sino alle più recenti nov<strong>it</strong>à ad esso relative da rinvenire, rispettivamente,<br />

nel Rapporto governativo dal t<strong>it</strong>olo «One Step Ahead – A 21st<br />

Century Strategy to Defeat Organised Crime», licenziato nel marzo 2004 ( 21 ),<br />

nel Serious Crime Act 2007 ( 22 ) e nel Consultation Paper in materia di riforma<br />

di Conspiracy e Attempts ( 23 ), pubblicato dalla Law Commission nell’ottobre<br />

2007.<br />

In epoca moderna, il primo restyling giuridico della fattispecie è stato<br />

operato dal Criminal Law Act 1977 ( 24 ). E infatti, l’inarrestabile estensione<br />

dei margini applicativi della conspiracy el’uso pol<strong>it</strong>ico che di essa fu fatto<br />

nel corso dei secoli passati, un<strong>it</strong>i ai caratteri di vaghezza e di indeterminatezza<br />

di tale reato – che avevano permesso di operare, in più di un’occasione,<br />

l’allargamento delle maglie del dir<strong>it</strong>to penale ad opera del potere giudiziario<br />

– determinarono verso la fine del 1900, un ripensamento dei termini<br />

dell’intera disciplina regolante l’offesa considerata. Tale vento riformatore<br />

( 19 ) Sui profili storici della conspiracy, tra la ricchissima bibliografia prodotta, cfr. Blair,<br />

The Judge-Made Law of Conspiracy,inAm. L. Rev., 1903, 33; Bryan, The development of the<br />

English Law of conspiracy, Baltimora, 1909, 9, 51; Harrison, Conspiracy as a Crime and as a<br />

Tort in English Law, Londra, 1924, 27; Pollack, Common Law Conspiracy, inGeo. L. J.,<br />

1947, 328; Robertson, Whose Conspiracy?, c<strong>it</strong>., 13; Sayre, Criminal Conspiracy, c<strong>it</strong>., 394;<br />

Spicer, Conspiracy Law, Class and Society, Londra, 1981, 23; Winfield, The History of Conspiracy<br />

and Abuse of Legal Procedure, Cambridge, 1921, 37; Wright, The Law of Criminal<br />

Conspiracies and Agreements, Londra, 1873, 5. In lingua <strong>it</strong>aliana si vedano Grande, Accordo<br />

criminoso e conspiracy, c<strong>it</strong>., 12 e Vinciguerra, Dir<strong>it</strong>to Penale Inglese, c<strong>it</strong>., 467.<br />

( 20 ) Il dir<strong>it</strong>to inglese si presenta, infatti, come un continuum storico o, secondo la nota<br />

espressione di Van Caenegem, I Signori del dir<strong>it</strong>to, Milano, 1991, 11, come una «seamless<br />

web»,un«tessuto continuo», dove il presente non è mai del tutto separato dal passato e dove<br />

manca la distinzione tra dir<strong>it</strong>to e storia giuridica, essendosi esso sviluppato senza reale soluzione<br />

di continu<strong>it</strong>à dal medioevo sino ad oggi, in virtù della salda stabil<strong>it</strong>à pol<strong>it</strong>ica degli organi<br />

ist<strong>it</strong>uzionali e dell’assenza di quei continui scontri o lotte intestine che hanno, al contrario,<br />

caratterizzato il percorso storico-pol<strong>it</strong>ico della maggior parte delle nazioni europee. La inapplicabil<strong>it</strong>à<br />

al dir<strong>it</strong>to d’Oltremanica della distinzione tra ancien dro<strong>it</strong> e dro<strong>it</strong> nouveau, tra dir<strong>it</strong>to<br />

antico e dir<strong>it</strong>to moderno, comporta, perciò, la permanenza in vigore di leggi emanate secoli<br />

addietro e il riferimento a giuristi e casi giurisprudenziali assai risalenti nel tempo.<br />

( 21 )IlWh<strong>it</strong>e Paper «One Step Ahead – A 21st Century Strategy to Defeat Organised<br />

Crime» (cm. 6167) è disponibile in http://www.archive2.official-documents.co.uk/document/<br />

cm61/6167/6167.pdf) (ultima consultazione effettuata il 10.5.2008).<br />

( 22 ) Infra par. 4.<br />

( 23 ) Infra par. 5.<br />

( 24 ) Da ora indicato come CLA 1977.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


86 ARTICOLI<br />

iniziò a soffiare con la pubblicazione, nel 1973, di un documento di lavoro<br />

della Law Commission (una Commissione permanente ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a nel 1965 al<br />

fine di avviare, o meglio, di rilanciare il processo di codificazione del dir<strong>it</strong>to<br />

in Inghilterra e Galles) relativo alle inchoate offences e pertanto alla categoria<br />

di reati comprendente, oltre al del<strong>it</strong>to tentato e alla istigazione, proprio<br />

l’offesa di conspiracy. Successivamente, le proposte contenute nel working<br />

paper così prodotto ( 25 ), destinate ad incidere profondamente sui caratteri<br />

della fattispecie esaminata furono presentate (corredate da ulteriori studi<br />

condotti nell’arco degli anni seguenti) ufficialmente al parlamento nel gennaio<br />

1976 ( 26 ), insieme ad un allegato progetto di legge il quale sarebbe poi,<br />

in buona parte, conflu<strong>it</strong>o nel CLA 1977.<br />

Tra le maggiori modifiche operate da siffatto testo normativo si annoverano,<br />

innanz<strong>it</strong>utto, la lim<strong>it</strong>azione dell’oggetto della statutory conspiracy<br />

ai soli crimes, di modo che la fattispecie può essere oggi defin<strong>it</strong>a come l’accordo<br />

tra due o più persone volto esclusivamente alla realizzazione di un<br />

reato. Inoltre, sono state espressamente abrogate le figure di conspiracy di<br />

common law, eccezion fatta per la conspiracy to defraud; laconspiracy to<br />

corrupt public morals; elaconspiracy to outrage public decency. In aggiunta,<br />

sono stati eliminati alcuni vantaggi che la conspiracy charge offriva al prosecutor<br />

in base alle precedenti regole di common law, tra cui il potere discrezionale<br />

dell’accusa circa l’ist<strong>it</strong>uzione dell’azione penale per entrambi l’accordo<br />

e il reato scopo commesso. Tale potere è, infatti, oggi condizionato<br />

all’ottenimento di una speciale autorizzazione da parte del Director of Public<br />

Prosections (DPP), organo di vertice dell’ufficio del pubblico ministero,<br />

od eventualmente dall’Attorney General, membro del governo cui è,<br />

inoltre, attribu<strong>it</strong>o il potere di interrompere qualsiasi procedimento penale<br />

( 27 ).<br />

( 25 ) Working Paper n.50 del 5.6.1973.<br />

( 26 ) Cfr. il L.C. Report n.76 on Conspiracy and Criminal Law Reform, del 17.3.1976.<br />

( 27 ) Come noto, a parte l’esistenza del principio di discrezional<strong>it</strong>à, la materia relativa all’esercizio<br />

dell’azione penale in Inghilterra rivela profonde differenze con gli ordinamenti<br />

continentali e, nello specifico, con quello <strong>it</strong>aliano. T<strong>it</strong>olare dell’azione penale è nei terr<strong>it</strong>ori di<br />

Sua Maestà il Crown Prosecution Service (CPS), un servizio pubblico diretto dal Director of<br />

Public Prosecutions (DPP), gerarchicamente subordinato e pol<strong>it</strong>icamente responsabile nei<br />

confronti del parlamento tram<strong>it</strong>e l’Attorney General (figura chiave dell’esecutivo). I membri<br />

del CPS, diversamente dai nostri pubblici ministeri, non sono magistrati, ma public servants,<br />

pubblici funzionari, assolutamente privi di poteri investigativi, cui spetta soltanto la decisione<br />

finale sul rinvio a giudizio dell’imputato a segu<strong>it</strong>o della trasmissione della documentazione da<br />

parte della polizia cui, fino al 1985, erano attribu<strong>it</strong>i esclusivi poteri d’impulso del processo<br />

penale. Altra particolar<strong>it</strong>àèla condivisione dell’esercizio del procedimento penale con numerose<br />

agenzie specializzate che operano in specifici settori, quali quello delle frodi gravi, del<br />

crimine organizzato o di illec<strong>it</strong>i ambientali. Sul tema Partington, Introduction to the En-<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 87<br />

Per quanto riguarda il versante sanzionatorio, diversamente da prima,<br />

in base al disposto della s.3(3) della legge in esame, la conspiracy è punibile<br />

con una pena non superiore nel massimo a quella prevista per il reato<br />

scopo ( 28 ). Se più sono i reati-scopo concordati, il massimo della pena attribuibile<br />

sarà uguale al massimo della pena prevista per il reato più grave. Infine,<br />

il termine di prescrizione ( 29 ) fissato per eserc<strong>it</strong>are la conspiracy charge<br />

in caso di commissione del reato scopo è, adesso, lo stesso di quello previsto<br />

per quest’ultimo.<br />

L’emanazione del CLA 1977 non incontrò, tuttavia, un generale consenso.<br />

Esso, infatti, per quanto largamente r<strong>it</strong>enuto un atto necessario per<br />

l’adeguamento del sistema penale inglese, non fu, tuttavia, considerato sufficientemente<br />

incisivo. Si rimproverava al legislatore di non avere avuto il<br />

coraggio necessario di rompere una volta per tutte con la tradizione, e di<br />

avere operato solo dei timidi, per quanto, comunque, indispensabili, cambiamenti<br />

alla law of conspiracy. Secondo l’opinione di molti veniva in risalto<br />

non quello che era stato fatto, bensì quello che non era stato realizzato, alludendo<br />

alle numerose problematiche non affrontate o, più che altro, alle<br />

questioni sulle quali la Law Commission non aveva, alla fine, assunto una<br />

chiara posizione. Il terrore del vacuum legis e la paura di cancellare un importante<br />

«pezzo» della storia giuridica inglese degli ultimi settecento anni<br />

avevano, probabilmente, influ<strong>it</strong>o sulla determinazione del parlamento di<br />

sost<strong>it</strong>uire alla strategia del «cambiamento radicale» la tattica delle modifiche<br />

settoriali, incapaci, però, di operare un profondo mutamento dei connotati<br />

legalistici del reato considerato. Se si considera, inoltre, la permanenza<br />

delle sopra menzionate residue figure di conspiracies di common law, sot-<br />

glish Legal System, Oxford, 2006, 106; Sanders, An independent Crown prosecution service?,<br />

in Crim. L. Rev., 1986, 16; Spencer, The English System, c<strong>it</strong>., 165; ibidem, Angleterre, in<br />

Giudicelli-Delage (ed.), Dro<strong>it</strong> pénal des affaires en Europe, Parigi, 2006, 93.<br />

( 28 ) Ai sensi della s. 3 (2) dello statute in esame, qualora il reato scopo sia compreso tra<br />

quelli indicati alle lettere a, b,ec (come, per esempio, in caso di omicidio) la pena prevista per<br />

la conspiracy è la reclusione a v<strong>it</strong>a (imprisonment for life).<br />

( 29 ) Nel dir<strong>it</strong>to penale inglese non esiste una disciplina generale relativa alla prescrizione<br />

dei reati, analoga a quella organicamente prevista agli artt. 157 e ss. c.p. Piuttosto, la s. 127<br />

del Magistrates’ Courts Act 1980 prevede un termine semestrale per l’esercizio dell’azione penale<br />

in caso di summary offences, mentre per gli altri tipi di illec<strong>it</strong>o (indictable e triable e<strong>it</strong>herway<br />

offences) non è contemplato, almeno in via generale (specifici termini prescrizionali possono<br />

essere previsti dai singoli atti legislativi) alcun termine. Tuttavia, per contenere gli eventuali<br />

abusi originabili dalla tardiva attivazione del processo penale, è stata formulata la teoria<br />

dell’abuse of process, in base a cui le corti possono sospendere l’azione penale non tempestivamente<br />

eserc<strong>it</strong>ata, qualora il dir<strong>it</strong>to di difesa dell’imputato risulti gravemente ed irrimediabilmente<br />

compromesso. Sul punto Choo, Halting Criminal Prosecutions: The Abuse of Process<br />

Doctrine Revis<strong>it</strong>ed,inCrim. L. Rev., 1995, 864; dello stesso autore v. anche Abuse of Process<br />

and Judicial Stays of Criminal Proceedings, Oxford, 1993, passim.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


88 ARTICOLI<br />

tratte al controllo parlamentare, si comprende come l’attenzione dedicata,<br />

rispettivamente dal legislatore e dai legal scholars all’illec<strong>it</strong>o in questione,<br />

fosse destinata ad aumentare.<br />

Aciò si aggiungono, in tempi più recenti, anche le opposte cr<strong>it</strong>iche relative<br />

alla inidone<strong>it</strong>à dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo a far fronte ai mutamenti intercorsi<br />

nel settore della criminal<strong>it</strong>à organizzata, e al grave pericolo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o<br />

dalle associazioni criminali e terroristiche operanti su scala internazionale.<br />

Si nota, a questo riguardo, come la concertazione di strategie sovranazionali<br />

ed internazionali di contrasto al grave fenomeno dell’associazionismo criminale<br />

abbia, inev<strong>it</strong>abilmente, accresciuto le occasioni di confronto tra i diversi<br />

dir<strong>it</strong>ti penali nazionali ed i molteplici ist<strong>it</strong>uti e tradizioni giuridiche ad<br />

essi propri. Ed infatti, la reciproca conoscenza dei paradigmi concettuali<br />

utilizzati nella materia penale si pone come un’operazione imprescindibile<br />

nella ricerca di definizioni e misure comuni da impiegare nel contrasto delle<br />

gravi forme di criminal<strong>it</strong>à.<br />

Una maggiore apertura nei confronti dei sistemi penali stranieri si coglie<br />

anche con riferimento al Regno Un<strong>it</strong>o che, nel menzionato settore<br />

dell’organised crime, è sembrato in diverse occasioni – tra cui, ad esempio,<br />

la regolamentazione dei collaboratori di giustizia – uscire dalla sua<br />

splendid isolation ed essere «contaminato» dal vento giuridico spirante<br />

Oltremanica. Tuttavia, proprio nell’amb<strong>it</strong>o dei reati associativi, ove al<br />

modello inglese basato sulla sanzionabil<strong>it</strong>à del mero accordo criminoso si<br />

contrappone la diffusa scelta continentale di colpire la condotta di partecipazione<br />

ad un’organizzazione criminale, il governo di Londra ha adottato<br />

una linea dura, rifiutandosi di abbandonare la tradizionale struttura<br />

dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo e di recepire l’opzione incriminatrice pur proposta<br />

da importanti strumenti normativi quali la Convenzione delle Nazioni<br />

Un<strong>it</strong>e di Palermo del 2000, l’azione comune del 21 dicembre 1998 relativa<br />

alla punibil<strong>it</strong>à della partecipazione a un’organizzazione criminale negli<br />

Stati membri dell’Unione Europea ( 30 )e,più recentemente, la decisione<br />

( 30 ) La scelta compiuta sia dai compilatori della Convenzione ONU (adottata con la risoluzione<br />

dell’Assemblea Generale A/RES/55/383 del 2.11.2000) che da quelli dell’azione comune<br />

(pubblicata in GUUE L 351 del 29.12.1998) riguardo alla criminalizzazione della condotta<br />

di partecipazione appare un ibrido tra diversi modelli di punibil<strong>it</strong>à ed, in specie, tra<br />

quelli di civil law e quelli di common law. Entrambi i documenti riconoscono implic<strong>it</strong>amente<br />

l’esistenza di differenze sostanziali nella regolamentazione, sul piano nazionale, dei reati associativi,<br />

e prevedono la tipizzazione, in via alternativa o cumulativa, di due tipologie di illec<strong>it</strong>o.<br />

La prima, tipica degli ordinamenti di common law, consiste nell’accordo tra due o più soggetti<br />

per la commissione di un reato grave. Trattasi di reato a condotta libera per la cui realizzazione<br />

non sono, in linea di principio, richiesti né alcun atto compiuto dai partecipanti all’impresa<br />

criminosa in esecuzione del programma concordato, né l’esistenza di una organizzazio-<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 89<br />

quadro del 24.10.2008 relativa alla lotta contro la criminal<strong>it</strong>à organizzata<br />

( 31 ).<br />

Ci si riferisce, in modo particolare, alla sorte della proposta elaborata<br />

nell’amb<strong>it</strong>o del rapporto governativo dal t<strong>it</strong>olo «One Step Ahead – A 21st<br />

Century Strategy to Defeat Organised Crime», pubblicato nel marzo del 2004<br />

e diretto alla elaborazione di una efficace strategia di prevenzione e contrasto<br />

dello specifico fenomeno della criminal<strong>it</strong>à organizzata. Più precisamente, tale<br />

proposta prevedeva la riforma della law of conspiracy ( 32 ) e la introduzione<br />

di una membership offence of belonging to an organised criminal group, ossia<br />

di una specifica figura del<strong>it</strong>tuosa volta ad incriminare direttamente la condotta<br />

di partecipazione ad un’associazione illec<strong>it</strong>a. Il documento, nel quale<br />

sono presenti riferimenti ad altre esperienze giuridiche europee ( 33 )edex-<br />

ne criminale strutturata. La seconda tipologia criminosa (propria degli ordinamenti continentali)<br />

prevede, invece, due ulteriori elementi quali il coinvolgimento di un gruppo criminale<br />

organizzato e la sanzionabil<strong>it</strong>à della condotta di partecipazione alle attiv<strong>it</strong>à di un gruppo<br />

criminale organizzato. Un attento confronto tra i due strumenti normativi richiamati è stato<br />

realizzato da Mil<strong>it</strong>ello, Partecipazione all’organizzazione criminale e standards internazionali<br />

d’incriminazione, inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 2003, 184; ibidem, Le strategie di contrasto della<br />

criminal<strong>it</strong>à organizzata transnazionale tra esigenze di pol<strong>it</strong>ica criminale e tutela dei dir<strong>it</strong>ti umani,inParano-Centonze<br />

(cur.), Attiv<strong>it</strong>à di contrasto alla criminal<strong>it</strong>à organizzata: lo stato dell’arte,<br />

Milano, 2005, 257.<br />

( 31 ) Paradigmatica è proprio la vicenda relativa alla decisione quadro sulla lotta alla criminal<strong>it</strong>à<br />

organizzata (GUUE L 300 dell’11.11.2008), adottata dal Consiglio ue dopo quasi<br />

quattro anni di complicate negoziazioni. Le lungaggini connesse al raggiungimento di un accordo<br />

pol<strong>it</strong>ico su tale misura normativa si devono alla particolare resistenza ad esso opposta<br />

dalla Gran Bretagna. In particolare, il maggiore nodo tematico evidenziato dal governo inglese<br />

riguardava l’esclusiva incriminazione, contenuta nella versione originaria del provvedimento,<br />

della partecipazione attiva ad un’associazione criminale e non anche del mero accordo<br />

(cfr. il par. 7.15 del Quindicesimo rapporto del Comm<strong>it</strong>tee on European Scrutiny della<br />

House of Commons – HC 38-xv (2004-05) del 6.4.2005 e il doc. 6582/05 del Comm<strong>it</strong>tee Office<br />

della House of Lords del 7.4.2005). Il veto posto dalla delegazione br<strong>it</strong>annica (su cui cfr. il<br />

doc. 9864 del Consiglio ue dell’8.6.2005) è stato r<strong>it</strong>irato solo dopo la modifica del testo e l’aggiunta<br />

della opzione relativa alla criminalizzazione della mera intesa criminosa (indipendentemente<br />

dal compimento di ulteriori atti).<br />

( 32 ) Cfr. par. 8 del documento sopra c<strong>it</strong>ato «We welcome views on potential changes to<br />

conspiracy legislation to make <strong>it</strong> more effective against organised criminals, including whether<br />

existing conspiracy law is f<strong>it</strong> for purpose, whether <strong>it</strong> could be reformed, or whether we need a<br />

new offence to cover participation in organised criminal conduct».<br />

( 33 ) Particolare attenzione è rivolta all’esigenza di regolamentare la collaborazione dei<br />

c.d. informers (collaboratori di giustizia), a propos<strong>it</strong>o dei quali vengono espressamente c<strong>it</strong>ati<br />

il sistema <strong>it</strong>aliano e le nostre leggi regolanti la materia dei «pent<strong>it</strong>i» (par. 6.3.2. ove si legge<br />

che l’Italia «has a well-established system for “legislazione premiale” (reward regulations) including<br />

“pent<strong>it</strong>i” and “testimoni di giustizia”»). Ed infatti, sulla scia dell’esempio <strong>it</strong>aliano è<br />

stata finalmente introdotta in Gran Bretagna, alle ss. 71-75 del Serious Organised Crime and<br />

Police Act (SOCPA) 2005, una legislazione premiale in cui si prevede per coloro che collaborano<br />

con la giustizia la possibil<strong>it</strong>à di concordare un programma di protezione, o di usufruire<br />

di sconti di pena o, ancora, ma ciò con evidente discrasia rispetto alla soluzione adottata nel<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


90 ARTICOLI<br />

traeuropee ( 34 ), rivelava la volontà del governo di riformare l’illec<strong>it</strong>o cospirativo,<br />

«accusato» di essere strutturalmente inefficace nei confronti delle moderne<br />

forme di serious and organised crime e lanciava, secondo una consuetudine<br />

tipica della democrazia br<strong>it</strong>annica, una pubblica consultazione circa<br />

l’opportun<strong>it</strong>à di introdurre una fattispecie di partecipazione.<br />

Il progetto si basava, in particolare, sui risultati della ricerca comparatistica<br />

condotta, per conto dell’Home Office, nel 2002, da M. Levi e A. Sm<strong>it</strong>h<br />

( 35 ) sul raffronto tra le legislazioni e le pratiche applicative riferibili ai reati<br />

associativi impiegati in materia di crimine organizzato (organised crime conspiracy)<br />

in alcuni Paesi ( 36 ) e la loro rilevanza o praticabil<strong>it</strong>à in Inghilterra e<br />

Galles. Il rapporto governativo, facendo proprie le acquisizioni dell’analisi<br />

di Levi e Sm<strong>it</strong>h, enucleava i presunti lim<strong>it</strong>i inerenti alla conspiracy law nel<br />

settore criminoso considerato, quali, soprattutto, la difficoltà di colpire i<br />

membri periferici dell’accordo (le c.d. godfather figures), coloro che pur<br />

non «sporcandosi materialmente le mani» tirano le fila dell’organizzazione<br />

o forniscono ad essa sostegno e supporto. A ciò si aggiungono la circostanza<br />

che la conspiracy riguardasse l’accordo volto a comprendere un reato determinato<br />

o una serie di reati strettamente collegati; l’onere del prosecutor<br />

circa la necessaria dimostrazione dell’appartenenza di ogni cospiratore ad<br />

uno stesso accordo e la connessa difficoltà di distinguere le eventuali subconspiracies<br />

ad esso collegate; le compless<strong>it</strong>à probatorie derivanti dalla contestuale<br />

contestazione di più intese illec<strong>it</strong>e (l’annoso fenomeno delle multiple<br />

conspiracies); ed infine, le lim<strong>it</strong>azioni connesse all’obbligo in alcuni casi<br />

imposto agli organi di accusa di scegliere, in certi casi, se procedere per l’accusa<br />

di conspiracy o per il reato scopo.<br />

nostro ordinamento, di sottrarsi del tutto alla punibil<strong>it</strong>à. Per una dettagliata ricostruzione<br />

della materia della collaborazione processuale in Inghilterra Ruga Riva, Il premio per la collaborazione<br />

pocessuale, Milano, 2002, 204 e ss.<br />

( 34 ) Il riferimento è al modello americano e alla specifica legislazione da esso adottata<br />

nel settore del contrasto al crimine organizzato, ed in particolare all’Organised Crime Control<br />

Act (OCCA) 1986 e alla sua sezione int<strong>it</strong>olata «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations<br />

Act» (RICO). Per un’esaustiva descrizione cfr. Cloud, Organized Crime, Rico and<br />

the European Union, inSyracuse Journal of International Law and Commerce, 2000, 243;<br />

Tarlow, Rico: The New Darling of the Prosecutor’s Nursery, inFordham L. Rev., 1980-81,<br />

165. In <strong>it</strong>aliano una breve presentazione è offerta da Grotto, Gli strumenti di lotta al<br />

crimine organizzato negli Stati Un<strong>it</strong>i d’America e nel Regno Un<strong>it</strong>o, inFornasari (cur.),<br />

Modelli sanzionatori per il contrasto alla criminal<strong>it</strong>à organizzata. Un’analisi di Dir<strong>it</strong>to comparato,<br />

Trento, 2007, 180.<br />

( 35 ) Levi-Sm<strong>it</strong>h, A comparative analysis of organised crime conspiracy legislation and<br />

practice and their relevance to England and Wales, pubblicata on line al s<strong>it</strong>o http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/rdsolr1702.pdf<br />

(ultima consultazione effettuata il 10.5.2008).<br />

( 36 ) La ricerca ha coinvolto organi investigativi ed inquirenti di diversi Paesi tra cui gli<br />

Stati Un<strong>it</strong>i, il Canada, la Nuova Zelanda, l’Olanda, l’Italia, oltre, naturalmente, all’Inghilterra<br />

(e al Galles).<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 91<br />

La criminalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale in<br />

luogo della punibil<strong>it</strong>à della sola intesa criminosa avrebbe rappresentato un<br />

grande cambiamento nel sistema penale inglese e gettato un ponte di ferro<br />

con gli ordinamenti di civil law. Tuttavia, proprio il radicato sentimento di<br />

ostil<strong>it</strong>à verso gli improvvisi mutamenti, oltre che (il conseguente) es<strong>it</strong>o negativo<br />

del procedimento di consultazione, hanno probabilmente imped<strong>it</strong>o<br />

la prosecuzione del progetto e inib<strong>it</strong>o, sul nascere, la formulazione di eventuali<br />

proposte legislative in materia. Non si può, comunque, dare per scontato<br />

che, nel caso in cui la suesposta modifica della conspiracy law fosse stata<br />

approvata, l’opzione incriminatrice vagheggiata dal legislatore inglese<br />

avrebbe ricalcato lo schema strutturale dell’art. 416 c.p. E, infatti, più verosimilmente,<br />

la nuova fattispecie di partecipazione ad una criminal organisation<br />

avrebbe potuto essere modellata su quella relativa alla membership ad<br />

una proscribed organisation ( 37 ), incentrata sulla previsione di rigidi meccanismi<br />

probatori a sfavore dell’imputato. Né èdato, inoltre, reperire alcuna<br />

indicazione circa il contenuto dell’eventuale operazione di specificazione<br />

dei contrassegni della condotta di partecipazione ed, in particolare, dell’elemento<br />

organizzativo, scrigno del disvalore penale del del<strong>it</strong>to descr<strong>it</strong>to<br />

dall’art. 416 c.p. ( 38 ).<br />

( 37 )L’unico esempio di associazione per delinquere espressamente «normativizzato» nel<br />

dir<strong>it</strong>to penale inglese è rappresentato dalle organizzazioni terroristiche vietate. A tale riguardo,<br />

la s. 11(1) del Terrorism Act 2000 punisce la partecipazione di un soggetto ad una «proscribed<br />

organisation», cioè ad un’associazione illec<strong>it</strong>a dichiarata fuori legge con provvedimento<br />

(order) del Ministro dell’Interno (Home Secretary), sulla base del presunto coinvolgimento<br />

in attiv<strong>it</strong>à terroristiche. Tuttavia, se è vero che tale fattispecie sembra richiamare lo schema tipico<br />

dei reati associativi <strong>it</strong>aliani, e quindi cost<strong>it</strong>uire un deciso avanzamento rispetto alla più<br />

generica conspiracy, vari sono i profili che valgono a distinguere il reato di cui all’art. 416 c.p.<br />

rispetto alla condotta di partecipazione ad una proscribed organisation. Rileva in primo luogo<br />

il percorso giuridico in base a cui un’associazione viene ricondotta nel novero di quelle considerate<br />

illec<strong>it</strong>e. Trattasi, infatti, di un procedimento amministrativo che, in presenza di un sospetto<br />

da parte dell’Home Secretary, si conclude con l’inserimento del nome dell’ente all’interno<br />

della «lista nera» delle organizzazioni vietate. La «etichetta» di illegal<strong>it</strong>à così apposta<br />

può essere rimossa solo dallo stesso Ministro dell’Interno, mediante specifica richiesta a lui<br />

rivolta dall’organizzazione o da una persona fisica in qualsiasi modo colp<strong>it</strong>a dall’ordine di<br />

proscrizione. Qualora la richiesta venga respinta, è possibile proporre appello ad una specifica<br />

commissione ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dalla legge (Proscribed Organisations Appeal Commission), e posta al<br />

di fuori dell’ordinario circu<strong>it</strong>o giudiziario.<br />

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione a tali associazioni, scopo dell’incriminazione<br />

– al di là dell’evidente valore simbolico connesso alla lotta dei gruppi terroristici nazionali<br />

ed internazionali –èquello di operare una «sostanziale» inversione dell’onere probatorio a<br />

carico dei soggetti accusati. E infatti, se, formalmente, la pubblica accusa deve provare l’appartenenza<br />

del soggetto all’associazione illec<strong>it</strong>a, quest’ultimo può ev<strong>it</strong>are il castigo penale solo<br />

dimostrando l’esistenza di una causa di giustificazione (defence) relativa alla sua estrane<strong>it</strong>à<br />

alle attiv<strong>it</strong>à dell’organizzazione durante il periodo di proscrizione o alla circostanza che l’organizzazione<br />

non fosse proscr<strong>it</strong>ta al momento della sua affiliazione.<br />

( 38 ) Una rara dettagliata analisi sulla tipizzazione del reato di partecipazione ad un’orga-<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


92 ARTICOLI<br />

In ogni caso, per superare i lim<strong>it</strong>i del reato cospirativo nella repressione<br />

delle gravi forme di crimine, il governo laburista, che della sicurezza dei c<strong>it</strong>tadini<br />

e della lotta al crimine ha fatto, specie in segu<strong>it</strong>o all’acuirsi del fenomeno<br />

terroristico, la sua bandiera ed il suo slogan pol<strong>it</strong>ico, è intervenuto attraverso<br />

una serie di modifiche (o proposte) relative all’ampliamento della<br />

inchoate responsibil<strong>it</strong>y e alla rivis<strong>it</strong>azione, in senso restr<strong>it</strong>tivo, degli elementi<br />

oggettivi e soggettivi dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo.<br />

4. – Una prima risposta al defic<strong>it</strong> della tradizionale fattispecie di conspiracy<br />

nella lotta al crimine organizzato e, soprattutto, alla difficoltà di raggiungere<br />

le godfather figures, è stata colmata nel dir<strong>it</strong>to inglese mediante la<br />

creazione, ad opera del Serious Crime Act 2007, di una statutory offence of<br />

assisting and encouraging crime, ossia di un (o meglio tre) reato preparatorio<br />

di agevolazione di un’attiv<strong>it</strong>à criminosa. In base a queste nuove figure ( 39 ),<br />

destinate ad incidere altresì sui fondamenti della disciplina del concorso di<br />

persone, potranno essere pun<strong>it</strong>i anche soggetti che pur non essendo parte<br />

di una singola conspiracy (e quindi non avendo partecipato all’accordo diretto<br />

alla commissione di un preciso reato) hanno, tuttavia, determinato o<br />

contribu<strong>it</strong>o alla realizzazione di uno o più fatti del<strong>it</strong>tuosi (per es. nella veste<br />

di mandanti), o soggetti la cui condotta si risolve nel supporto (esterno) e<br />

nel rafforzamento di un’associazione criminale. Si tratta di una modifica<br />

«indiretta» della cospirazione che, pur non incidendo sugli elementi cost<strong>it</strong>utivi<br />

dell’illec<strong>it</strong>o, produce, tuttavia, una «miscela pun<strong>it</strong>iva» in grado di determinare<br />

l’allargamento dei confini della punibil<strong>it</strong>à attraverso l’imputazione<br />

ai co-cospiratori della responsabil<strong>it</strong>à per i reati scopo da questi non direttamente<br />

commessi, né loro attribuibili in base alle regole del concorso di<br />

persone, e di colpire le c.d. figure apicali dell’organizzazione.<br />

A tale propos<strong>it</strong>o giova ricordare che numerosi sono i punti di interse-<br />

nizzazione criminale e sui possibili problemi circa la sua introduzione all’interno del sistema<br />

penale inglese, anche alla luce del c<strong>it</strong>ato studio comparatistico svolto da Levi e Sm<strong>it</strong>h e delle<br />

disposizioni contenute nell’azione comune del 21.12.1998, è offerta da Harding, The Offence<br />

of Belonging: Capturing Participation in Organised Crime, inCrim. L. Rev., 2005, 690.<br />

Indicandone la profonda differenza sia con la conspiracy che con il concorso di persone (complic<strong>it</strong>y),<br />

l’Autore espone i propri dubbi circa i problemi applicativi cui la creazione di un tale<br />

reato darebbe luogo in Inghilterra, specialmente sotto il versante probatorio.<br />

( 39 ) I collegamenti tra la riforma della partecipazione secondaria e la lotta ai gruppi criminali<br />

organizzati sono evidenziati al par. 18 del Law Commission Report n. 305 on Participating<br />

in crime licenziato nel maggio 2007 (Law Com, n. 305, cm. 7084, 2007).<br />

Per un commento al Serious Crime Act 2007 si abbia, invece, riguardo ai contributi di<br />

Ormerod-Fortson, Serious Crime Act 2007: the Part 2 offences,inCrim. L. Rev., 2009, 389,<br />

ediSpencer-Virgo, Encouraging or assisting crime: legislate in haste, repent at leisure, in<br />

Archbold News, 2008, fasc. 9, 7.<br />

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CHIARA MANCUSO 93<br />

zione tra il concorso di persone e i reati incompleti o preparatori. In questo<br />

amb<strong>it</strong>o, una caratteristica peculiare del dir<strong>it</strong>to inglese si manifesta soprattutto<br />

nella tradizionale punibil<strong>it</strong>à delle condotte di partecipazione morale<br />

mediante il ricorso a forme generali di inchoate liabil<strong>it</strong>y quali l’istigazione,<br />

o, appunto, la conspiracy ( 40 ). Ciò si verifica, prevalentemente, per due ragioni:<br />

l’esistenza di alcuni «lim<strong>it</strong>i strutturali» della disciplina del concorso o<br />

complic<strong>it</strong>y, in base a cui il compartecipe può essere pun<strong>it</strong>o solo a condizione<br />

che sia punibile l’autore principale ed, in secondo luogo, la operativ<strong>it</strong>à di<br />

un diffuso rigore dei giudici inglesi nella valutazione delle condotte di partecipazione<br />

psichica ed, in particolare, nell’accertamento del nesso causale<br />

( 41 ).<br />

Con riferimento al primo dei fattori indicati, secondo l’ordinamento inglese<br />

la responsabil<strong>it</strong>à dei partecipi (defin<strong>it</strong>i come accomplices, accessories o<br />

secondary parties) ( 42 ) è fondata sulla esistenza e sulla rilevanza penale del<br />

comportamento di un autore principale (principal o perpetrator) opiù coautori,<br />

ancorché non punibili o non imputabili, secondo il noto schema offerto<br />

dalla teoria dell’accessorietà. A riguardo si parla tradizionalmente di<br />

«derivative liabil<strong>it</strong>y» per alludere alla stretta relazione intercorrente tra la<br />

responsabil<strong>it</strong>à di colui che realizza la condotta illec<strong>it</strong>a prevista dalla fattispecie<br />

legale, e la punibil<strong>it</strong>à del compartecipe (ausiliatore, agevolatore, etc.)<br />

nella stessa azione criminosa. Perché l’accessory risponda del reato occorre<br />

che il principal abbia tenuto la condotta vietata o realizzato l’evento illec<strong>it</strong>o<br />

almeno nella forma tentata o, più semplicemente, che vi sia un fatto qualificabile<br />

come reato e la prova che esso sia stato commesso dall’autore princi-<br />

( 40 ) I pericoli derivanti da questa ard<strong>it</strong>a operazione di pol<strong>it</strong>ica criminale sono brillantemente<br />

esposti da Fletcher, Rethinking Criminal Law, Toronto, 1978, 674. Secondo<br />

l’analisi dell’Autore nel dir<strong>it</strong>to anglo-americano i cr<strong>it</strong>eri minimi per la configurazione della<br />

responsabil<strong>it</strong>à concorsuale sono spesso valutati nell’amb<strong>it</strong>o della nominalmente diversa<br />

questione dell’appartenenza ad una conspiracy, la quale aiuta, così, ilprosecutor a uscire<br />

dall’empasse derivante dalle maggiori difficoltà probatorie annesse alla compartecipazione<br />

criminosa.<br />

( 41 ) Cfr. in argomento l’interessante lavoro di Goldoni, Complic<strong>it</strong>y e concorso morale,<br />

Padova, 2004, 95 e ss. Sulla specifica materia del concorso morale Sm<strong>it</strong>h, A Modern Treatise<br />

on the Law of Criminal Complic<strong>it</strong>y, Oxford, 1991, 70.<br />

( 42 ) Nonostante la Corte di Appello abbia statu<strong>it</strong>o nel 1976 che alle diverse condotte indicate<br />

nell’Accessories and Abettors Act 1861 (secondo cui accomplices è colui che aids, abets,<br />

counsels or procures) vada attribu<strong>it</strong>o un preciso e diverso significato, mutuato dal linguaggio<br />

ordinario (così in Attorney-General’s Reference (No. 1 of 1975) [1975] QB 773), tuttavia numerose<br />

sono le incertezze interpretative esistenti a riguardo. Si considerino, in propos<strong>it</strong>o, le<br />

interessanti riflessioni di Ashworth, Principles of Criminal Law, c<strong>it</strong>., 411; Glazebrook,<br />

Structuring the criminal Code. Functional Approaches to Complic<strong>it</strong>y, Incomplete Offences, and<br />

General Defences, inSimester-Sm<strong>it</strong>h (eds.), Harm and culpabil<strong>it</strong>y, Oxford, 1996, 212;<br />

Sm<strong>it</strong>h, Aid, Abet, Counsel and Procure, inGlazebrook (ed.), Reshaping the Criminal Law.<br />

Essays in honour of Glanville Williams, Londra, 1978, 121.<br />

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94 ARTICOLI<br />

pale. In questo senso, allora, mentre le inchoate offences di attempt e conspiracy<br />

cost<strong>it</strong>uiscono, al contempo, un’un<strong>it</strong>aria categoria dogmatica e una tecnica<br />

di costruzione delle fattispecie diretta a fornire una tutela penale anticipata,<br />

secondo una logica di tipo marcatamente repressivo, la complic<strong>it</strong>y<br />

non possiede un autonomo nucleo criminoso, atteggiandosi a forma di manifestazione<br />

del reato che permette di punire comportamenti a-tipici non<br />

descr<strong>it</strong>ti dalle norme penali, siano esse di origine statutaria che giurisprudenziale.<br />

A riguardo si osserva come la conspiracy cost<strong>it</strong>uisca una categoria penale<br />

peculiare in quanto se da una parte appare strutturata come un’ipotesi di<br />

reato plurisoggettivo necessario, dall’altra essa rappresenta solo una forma<br />

«potenziale» di concorso, prevedendo la punibil<strong>it</strong>à dei concorrenti già in<br />

una fase anteriore ed ideale, preliminare a quella successiva e materiale della<br />

realizzazione del reato-scopo programmato. A riguardo, i co-cospiratori<br />

diventano complici una volta commessa la substantive offence, risultando<br />

così soggetti al doppio regime, sostanziale e procedurale, previsto dalla legge<br />

nei diversi ist<strong>it</strong>uti di cospirazione e di concorso. Ma allora, ci si potrebbe<br />

chiedere, la conspiracy è un concorso nel tentativo di un reato? La risposta a<br />

tale interrogativo non può, alla luce di quanto detto precedentemente, che<br />

essere negativa. E infatti, se nel campo operativo dell’attempt rientrano certamente<br />

anche le ipotesi di fattispecie collettive che non giungono a completamento<br />

( 43 ), tuttavia, con la conspiracy l’ordinamento inglese riesce ad<br />

intervenire in un momento precedente rispetto al del<strong>it</strong>to tentato ( 44 ), spingendosi<br />

sino a colpire le ipotesi di tentativo incompleto, cioè i casi in cui la<br />

volontà criminosa non è stata manifestata o rivelata all’esterno neppure per<br />

mezzo di atti «più che meramente preparatori».<br />

È opportuno, però, al fine di meglio comprendere l’impatto che l’ampliamento<br />

della categoria dei reati preparatori può realmente eserc<strong>it</strong>are sulla<br />

conspiracy law, considerare la relazione esistente tra l’illec<strong>it</strong>o cospirativo<br />

e il concorso di persone. Si tratta, innanz<strong>it</strong>utto, di verificare se la conspiracy<br />

rappresenti una forma indipendente o ausiliaria di concorso ( 45 ). In questo<br />

( 43 ) Si intende dire che un reato in forma tentata può essere, naturalmente, commesso sia<br />

dal singolo autore sia da una plural<strong>it</strong>à di concorrenti.<br />

( 44 ) In questo senso la s. 1(1) del Criminal Attempts Act 1981 identifica l’elemento oggettivo<br />

dell’attempt nel compimento di «an act which is more than merely preparatory to the commission<br />

of the offence».<br />

( 45 )Un’attenta verifica dei punti di contatto e sovrapposizione intercorrenti tra la responsabil<strong>it</strong>à<br />

prevista per l’illec<strong>it</strong>o cospirativo e la partecipazione criminosa al reato è stata<br />

realizzata da K.J.M. Sm<strong>it</strong>h, A Modern Treatise on the Law of Criminal Complic<strong>it</strong>y, c<strong>it</strong>., 47-55.<br />

Secondo l’illustre Autore sebbene la conspiracy elacomplic<strong>it</strong>y condividano alcune comuni caratteristiche<br />

la loro natura e la funzione da esse eserc<strong>it</strong>ata all’interno del sistema penale resta-<br />

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CHIARA MANCUSO 95<br />

senso, la questione della qualificazione della conspiracy come peculiare tipologia<br />

di complic<strong>it</strong>y si intreccia con quella relativa al fondamento giuridico<br />

della partecipazione al reato e con i lim<strong>it</strong>i strutturali ad essa tradizionalmente<br />

apposti. Ed infatti, se da una parte la conspiracy si perfeziona indipendentemente<br />

dalla commissione della substantive offence, di contro, nella<br />

compartecipazione criminosa, la punibil<strong>it</strong>à del compartecipe secondario è<br />

condizionata alla effettiva realizzazione del reato ad opera dell’autore principale.<br />

Qualora, per una qualsivoglia circostanza, nessun illec<strong>it</strong>o sia materialmente<br />

commesso, la condotta dell’accomplice acquista rilevanza penale<br />

solo qualora essa possa qualificarsi come istigazione o meglio, alla luce delle<br />

nuove fattispecie introdotte dal Serious Crime Act 2007, come incoraggiamento<br />

o assistenza nella commissione di un reato da parte di un terzo.<br />

Tuttavia, se, tradizionalmente, le ragioni della punibil<strong>it</strong>à dei compartecipi<br />

sono state ricondotte al contributo da essi apportato alla commissione<br />

di un fatto di reato che altrimenti non sarebbe stato compiuto o sarebbe<br />

stato realizzato con diverse modal<strong>it</strong>à, un ulteriore fondamento giuridicoconcettuale<br />

della sanzionabil<strong>it</strong>à della partecipazione criminosa è stato, invece,<br />

ravvisato nella pericolos<strong>it</strong>à stessa di tale condotta, indipendentemente<br />

da ogni legame con l’illec<strong>it</strong>o materiale. In questo caso la linea di confine tra<br />

la partecipazione criminosa e le inchoate offences diventa assai sottile e nebulosa<br />

( 46 ). Il problema si pone, o meglio si poneva in particolare laddove<br />

alla realizzazione della condotta istigatrice, ausiliatrice etc., completa nei<br />

suoi elementi soggettivi ed oggettivi, non fosse segu<strong>it</strong>a la commissione del<br />

no chiaramente distinte. Con riferimento alla qualificazione della conspiracy come forma autonoma<br />

o meno di concorso, uno dei principali problemi riguarda la corrispondenza automatica<br />

tra la posizione di cospiratore e quella di compartecipe nel reato scopo realizzato in esecuzione<br />

dell’accordo. Tale corrispondenza cost<strong>it</strong>uisce secondo molti la base logico-giuridica<br />

dell’incriminazione dei cospiratori diversi dall’esecutore materiale come parti nel reato scopo<br />

e come complici nella stessa conspiracy. Questa logica è stata accolta dal dir<strong>it</strong>to statun<strong>it</strong>ense<br />

nel famoso caso Pinkerton v. Un<strong>it</strong>ed States (328 U.S. 640 (1946)) ove fu deciso che tutti i<br />

membri di una conspiracy devono considerarsi complici nella substantive offence commessa<br />

da taluno di loro, sol che questa sia realizzata in esecuzione dell’accordo. Secondo Sm<strong>it</strong>h, invece,<br />

anche se nella maggior parte dei casi può ravvisarsi un legame diretto tra l’incontro delle<br />

volontà orientate a pianificare un’attiv<strong>it</strong>à criminosa e la successiva realizzazione di essa, il<br />

passaggio dalla posizione di cospiratore a quella di autore o complice di una fattispecie criminosa<br />

non è poi così immediato, specie nei casi in cui all’accordo prenda parte un elevato numero<br />

di soggetti, alcuni dei quali ignoti agli altri. Della stessa opinione anche J.C. Sm<strong>it</strong>h,<br />

Secondary participation and inchoate offence, inTapper (ed.), Crime, Proof and Punishment:<br />

Essays in memory of Sir. Rupert Cross, Londra 1981, 21. Tale problematica ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o oggetto<br />

di attenta indagine da parte della dottrina e della giurisprudenza angloamericana. Tra i<br />

molti contributi sull’argomento Lanham, Complic<strong>it</strong>y, Concert and Conspiracy, inCrim. L. J.,<br />

1980, 276; Oonagh-Douglas, Counselling and Conspiracy, inOttawa Law Review, 1984,<br />

331; Williams, Criminal Law, Londra, 1953, 420.<br />

( 46 )Più ampiamente Herring, Criminal Law: texts, cases and materials, c<strong>it</strong>., 413.<br />

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96 ARTICOLI<br />

reato da parte dell’esecutore materiale. In queste ipotesi la punibil<strong>it</strong>à del<br />

compartecipe dipendeva, in ultima analisi, dalla operativ<strong>it</strong>à di un elemento<br />

accidentale, quale la commissione o meno dell’illec<strong>it</strong>o, e quindi da una serie<br />

di s<strong>it</strong>uazioni, spesso fortu<strong>it</strong>e e non previste o prevedibili (es. i casi in cui<br />

l’autore principale veniva bloccato prima che la sua condotta avesse raggiunto<br />

lo stadio del tentativo punibile, o il caso in cui egli avesse desist<strong>it</strong>o<br />

dall’impresa criminosa per un improvviso change of mind, o ancora l’ipotesi<br />

in cui fossero mutate le condizioni oggettive e/o non risultasse possibile<br />

proseguire nella programmata attiv<strong>it</strong>à illec<strong>it</strong>a).<br />

In tali circostanze, secondo buona parte della dottrina inglese, si venivano<br />

a produrre ingiustificati e pericolosi vuoti di tutela idonei ad indebolire<br />

fortemente l’efficacia dello strumento penale. Proprio al fine di superare<br />

i lim<strong>it</strong>i connessi alla derivative theory, allora, la posizione di colui che helps<br />

others to comm<strong>it</strong> a crime, anziché essere «condizionata» a quella dell’autore<br />

principale, avrebbe dovuto essere strutturata come una fattispecie autonoma<br />

e, più propriamente, come una inchoate offence. Aderendo alla inchoate<br />

theory la partecipazione secondaria al reato viene costru<strong>it</strong>a in termini analoghi<br />

a quelli del tradizionale reato di istigazione (inc<strong>it</strong>ement), di modo che<br />

diventa irrilevante la realizzazione dell’illec<strong>it</strong>o ad opera di un autore principale<br />

ed il fulcro della norma risiede esclusivamente nella offerta di assistenza<br />

rivolta ad un soggetto di cui si conosce l’intenzione di commettere un<br />

crimine. Del resto, secondo i fautori di questo orientamento i contrassegni<br />

soggettivi (intenzione di aiutare taluno a delinquere) ed oggettivi (offerta<br />

del contributo) della fattispecie sussistono integralmente indipendentemente<br />

dalla circostanza relativa alla commissione o meno di un reato da<br />

parte dell’autore principale ( 47 ).<br />

Questa teoria, più aderente alla concezione soggettiva del dir<strong>it</strong>to penale<br />

inglese, seppur non esente da cr<strong>it</strong>iche ( 48 ) è stata accolta nel menzionato Se-<br />

( 47 ) Tra i primi a sostenere tale orientamento Spencer, Trying to help another person to<br />

comm<strong>it</strong> a crime,inSm<strong>it</strong>h (ed.), Criminal Law, Essays in Honour of J.C. Sm<strong>it</strong>h, Londra, 1987,<br />

148; dello stesso autore anche Conspiracy and k<strong>it</strong>ting out the criminal, inCambridge L. J.,<br />

1985, 336. Infatti, come sostiene Spencer il potenziale complice ha fatto tutto quanto era in<br />

suo potere per agevolare la commissione di un illec<strong>it</strong>o ad opera di un autore principale e, isolatamente<br />

considerato, egli non è, pertanto, meno colpevole qualora il reato non venga poi<br />

esegu<strong>it</strong>o. In tal senso si coglie la natura «inchoata» della condotta di partecipazione, di cui si<br />

auspica l’autonoma punibil<strong>it</strong>à, soluzione prescelta dal legislatore nel Serious Crime Act 2007.<br />

( 48 ) È da osservare, tuttavia, come proprio lo stesso Spencer, pur essendo uno dei «padri<br />

ispiratori» della nuova legge, abbia espresso a riguardo un giudizio sostanzialmente negativo,<br />

cr<strong>it</strong>icandone, tra l’altro, l’eccessiva lunghezza e la compless<strong>it</strong>à, come Egli stesso ha, ironicamente,<br />

affermato (in Spencer-Virgo, Encouraging or assisting crime: legislate in haste, repent<br />

at leisure, c<strong>it</strong>., 9): «As the person who in 1987 identified the gap in the law that this legislation<br />

seeks to fill, the first author of this paper ought to be gratified that <strong>it</strong> has done so. But when he<br />

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CHIARA MANCUSO 97<br />

rious Crime Act 2007. Il testo normativo, adottato dal parlamento inglese<br />

dopo un lungo e complesso periodo di gestazione, ha così provveduto a ridisegnare<br />

i confini della inchoate liabil<strong>it</strong>y, sulla base degli studi condotti<br />

dalla Law Commission nel 2006 e nel 2007 ( 49 ), introducendo tre fattispecie<br />

di incoraggiamento o agevolazione di un’attiv<strong>it</strong>à criminosa.<br />

La legge in esame, abrogando l’antico illec<strong>it</strong>o di common law di inc<strong>it</strong>ement<br />

( 50 ), disciplina alle ss. 44-46 il reato di encouraging or assisting an offence<br />

( 51 ), sanzionato, indipendentemente dalla commissione di un reato<br />

principale, secondo lo schema tipico della inchoate liabil<strong>it</strong>y. In particolare,<br />

la s. 44 ( 52 ) punisce colui che intenzionalmente commette un atto idoneo ad<br />

incoraggiare o assistere taluno nella commissione di un reato; la s. 45 ( 53 )<br />

colpisce chi commette un atto idoneo ad incoraggiare o assistere taluno nella<br />

commissione di un reato, qualora egli r<strong>it</strong>enga che il reato sarà effettivamente<br />

commesso e che il suo contributo si rivelerà determinante per la riusc<strong>it</strong>a<br />

dell’illec<strong>it</strong>o da altri perpetrato. Infine, la s. 46 ( 54 ) prevede il caso in cui<br />

la condotta agevolatoria sia rifer<strong>it</strong>a, indifferentemente, alla commissione di<br />

unaopiù offese ad opera del principal.<br />

Già da una prima lettura del provvedimento legislativo emergono i nu-<br />

looks at this new law he feels, alas, like a man who learns in later life that the consequence of an<br />

unwise youthful one-night stand has been the birth of a juvenile delinquent».<br />

Avrebbe prefer<strong>it</strong>o una riforma «diretta» della complic<strong>it</strong>y mediante la revisione del nesso<br />

causale nelle condotte di partecipazione psicologica Sullivan, Inchoate Liabil<strong>it</strong>y for Assisting<br />

and Encouraging Crime – The Law Commission Report,inCrim. L. Rev., 2006, 1055.<br />

( 49 ) Rispettivamente, il Law Commission Report on Inchoate Liabil<strong>it</strong>y for Assisting and<br />

Encouraging Crime (Law Com., n. 300, cm. 6878, 2006) e il Law Commission Report on Participating<br />

in crime c<strong>it</strong>ato alla nota 39.<br />

( 50 ) Cfr. la s. 59 del Serious Crime Act 2007.<br />

( 51 ) Il nuovo atto normativo ha, inoltre, previsto alla s. 50 una specifica causa di giustificazione<br />

nel caso in cui l’istigatore o agevolatore abbia ag<strong>it</strong>o «ragionevolmente» (defence of<br />

acting reasonably). La successiva s. 51 esclude, invece, la punibil<strong>it</strong>à del soggetto nel caso in cui<br />

egli sia il t<strong>it</strong>olare dell’interesse protetto dalla norma violata.<br />

( 52 ) S. 44. «Intentionally encouraging or assisting an offence»: «(1) A person comm<strong>it</strong>s an offence<br />

if (a) he does an act capable of encouraging or assisting the commission of an offence; and<br />

(b) he intends to encourage or assist <strong>it</strong>s commission. (2) But he is not to be taken to have intended<br />

to encourage or assist the commission of an offence merely because such encouragement<br />

or assistance was a foreseeable consequence of his act».<br />

( 53 ) S. 45. «Encouraging or assisting an offence believing <strong>it</strong> will be comm<strong>it</strong>ted»: «A person<br />

comm<strong>it</strong>s an offence if (a) he does an act capable of encouraging or assisting the commission of an<br />

offence; and (b) he believes (i) that the offence will be comm<strong>it</strong>ted; and (ii) that his act will encourage<br />

or assist <strong>it</strong>s commission».<br />

( 54 ) S. 46. «Encouraging or assisting offences believing one or more will be comm<strong>it</strong>ted»:<br />

«(1) A person comm<strong>it</strong>s an offence if (a) he does an act capable of encouraging or assisting the<br />

commission of one or more of a number of offences; and (b) he believes (i) that one or more of<br />

those offences will be comm<strong>it</strong>ted (but has no belief as to which); and (ii) that his act will encourage<br />

or assist the commission of one or more of them».<br />

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98 ARTICOLI<br />

merosi punti di contatto esistenti con il reato di cospirazione. Proprio gli<br />

overlaps tra gli amb<strong>it</strong>i contenutistici delle fattispecie illustrate, che nella applicazione<br />

pratica tenderanno a coincidere causando il «traghettamento»<br />

delle condotte cospirative all’interno della più ampia piattaforma incriminatrice<br />

offerta dagli illec<strong>it</strong>i forgiati dalla nuova legge, avrebbero potuto<br />

condurre all’abrogazione della conspiracy come, ormai, da molti auspicato<br />

( 55 ). Tuttavia, il governo di Londra (attraverso l’opera del massimo organo<br />

di riforma del dir<strong>it</strong>to inglese) sembra attualmente muoversi verso una direzione<br />

opposta.<br />

5. – E infatti, se il Serious Crime Act 2007 ha operato un intervento trasversale<br />

nella disciplina dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo nel modo finora illustrato,<br />

di ben diversa portata sono le indicazioni contenute nel documento consultivo<br />

preparato dalla Law Commission, su istanza governativa, in materia di<br />

riforma della statutory conspiracy ( 56 ) e del del<strong>it</strong>to tentato. Il Consultation<br />

Paper on Conspiracy and Attempts n. 183 ( 57 ), pubblicato nell’ottobre 2007,<br />

testimonia il mai sop<strong>it</strong>o interesse per il reato in esame ( 58 ) e propone una<br />

modifica, a tutto tondo, di tale fattispecie. Come più volte precisato dai<br />

commissari inglesi ( 59 ), le numerose ed incisive modifiche avanzate, oggetto<br />

di un processo di consultazione pubblica conclusosi nel febbraio 2008, appaiono<br />

legate da un rapporto di organica integrazione e reciproca complementarietà<br />

alle sopra esaminate disposizioni in tema di ampliamento della<br />

inchoate liabil<strong>it</strong>y, da essa precedentemente esaminate nell’amb<strong>it</strong>o del c<strong>it</strong>ato<br />

Report n. 300/2006 sulla Inchoate Liabil<strong>it</strong>y for Assisting and Encouraging<br />

Crime.<br />

Scopo della riforma è, secondo quanto esplic<strong>it</strong>ato nel documento di lavo-<br />

( 55 ) Infra nota 107.<br />

( 56 ) Lo studio della Law Commission si riferisce esclusivamente alla fattispecie cospirativa<br />

descr<strong>it</strong>ta dal CLA 1977 e non, invece, alle figure di conspiracy ancora regolate dal common<br />

law e soggette, pertanto, ai principi e alle regole elaborate dalla giurisprudenza.<br />

( 57 ) Law Commission Consultation Paper n. 183/2007 (da ora indicato come CP 183/<br />

2007), visionabile in http://www.lawcom.gov.uk/docs/cp183_web.pdf (ultima consultazione<br />

effettuata il 10.5.2008).<br />

( 58 ) La lista dei documenti pubblicati dalla Law Commission nella materia in esame comprende:<br />

il menzionato Working Paper n. 50, del 5.6.1973, sulla Codification of the Criminal<br />

Law, General Principles. Inchoate offences, Conspiracy, Attempt and Inc<strong>it</strong>ement (poi conflu<strong>it</strong>o<br />

nel c<strong>it</strong>ato Report n. 76 on Conspiracy and Criminal Law Reform, del 17.3.1976, alla base del<br />

Criminal Law Act 1977); il Working Paper n. 54 del 28.6.1974, in materia di Conspiracy to Trespass;ilWorking<br />

Paper n. 56, del 27.9.1974, dal t<strong>it</strong>olo Conspiracy to Defraud;ilWorking Paper<br />

n. 57, del 17.12.1974, int<strong>it</strong>olato Conspiracies relating to morals and decency;ilWorking Paper<br />

n. 62, del 16.6.1975, nell’amb<strong>it</strong>o delle Offences against the administration of justice; e, da ultimo,<br />

il Working Paper n. 63, del 19.6.1975, relativo alle Conspiracies to effect a public mischief.<br />

( 59 ) Cfr. in particolare i paragrafi 1.2-1.17 del CP 183/2007.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 99<br />

ro, il coordinamento e l’armonizzazione dei quadri normativi di riferimento<br />

delle figure afferenti alla categoria dei reati preparatori: istigazione( 60 ) o agevolazione<br />

criminosa, del<strong>it</strong>to tentato e, appunto, accordo criminoso. Tuttavia,<br />

una più attenta lettura rivela che la vera ratio del progetto è, come del resto<br />

candidamente ammesso dallo stesso organo di riforma, quella di «tightening<br />

up the law on criminal conspiracy and attempt» ( 61 ), di ampliare l’amb<strong>it</strong>o<br />

di punibil<strong>it</strong>à della cospirazione e del tentativo, conformemente all’indirizzo<br />

di pol<strong>it</strong>ica criminale attualmente segu<strong>it</strong>o dal governo inglese dopo gli eventi<br />

del settembre 2001 e del luglio 2005. In particolare, la richiesta di revisione<br />

dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo, inoltrata dall’esecutivo nell’estate 2006, origina dalla<br />

mancata condivisione del più favorevole orientamento giurisprudenziale<br />

affermatosi qualche mese prima in materia di elemento soggettivo e dal timore<br />

delle ricadute che il conseguente eccessivo «rilassamento» della struttura<br />

di tale reato potesse produrre sul piano repressivo.<br />

Perseguendo l’obiettivo della lotta all’associazionismo criminale organizzato<br />

e della repressione delle nuove forme di criminal<strong>it</strong>à transnazionale<br />

( 62 ), il dovizioso e ampio studio della Law Commission coinvolge tutti gli<br />

aspetti della conspiracy law, rivolgendosi tanto agli elementi oggettivi quanto<br />

ai contrassegni soggettivi del reato, come risulta evidente dal lungo elenco<br />

delle proposte (proposals) stilato nella parte 17 del report ( 63 ).<br />

Tra le questioni di maggiore interesse si segnalano: l’estensione del requis<strong>it</strong>o<br />

subiettivo del reato; la revisione della categoria di soggetti per i quali<br />

è prevista una causa di non punibil<strong>it</strong>à;l’introduzione di una causa di giustificazione<br />

rivolta sostanzialmente a garantire l’immun<strong>it</strong>à degli operatori di<br />

polizia che agiscono sotto copertura, e al contrario, la mancata previsione<br />

di una defence per chi desiste volontariamente dalla esecuzione di un accordo<br />

illec<strong>it</strong>o; la criminalizzazione di ulteriori forme c.d. di double inchoabil<strong>it</strong>y<br />

in base a cui è pun<strong>it</strong>a la «combinazione» di due reati preparatori, come ad<br />

es. l’istigazione alla istigazione o il tentativo di conspiracy, ipotesi quest’ultima<br />

piuttosto allarmante, specie alla luce della proposta relativa alla introduzione<br />

di un reato di criminal preparation anteriore rispetto al del<strong>it</strong>to tentato;<br />

e la sanzionabil<strong>it</strong>à del tentativo mediante omissione.<br />

Procedendo nell’analisi dei sopra indicati aspetti si osserva, innanz<strong>it</strong>utto,<br />

la rigorosa posizione assunta dalla Law Commission in materia di ele-<br />

( 60 ) Nella nuova formulazione impressa dal Serious Crime Act 2007.<br />

( 61 ) Cfr. il Comunicato Stampa diffuso dalla LC il 10.10.2007, pubblicato su http://www-<br />

.lawcom.gov.uk/docs/conspiracy_press_release.pdf (ultima visione avvenuta il 2.12.2008).<br />

( 62 ) Par. 1.4. del CP 183/2007.<br />

( 63 ) In totale sono formulate, rispettivamente, 14 proposte e 9 domande per il reato di<br />

conspiracy ed 11 proposte e 4 domande per quello di attempt.<br />

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100 ARTICOLI<br />

mento psicologico – amb<strong>it</strong>o, invero, abbastanza complesso ( 64 ) – specialmente<br />

alla luce dell’orientamento più garantista recentemente assunto sul<br />

punto dalla House of Lords. E infatti, il supremo organo giurisdizionale inglese<br />

nella decisione resa nel noto caso Saik del 3 maggio 2006 ( 65 ), recependo<br />

la posizione espressa dalla dottrina maggior<strong>it</strong>aria, ha precisato il significato<br />

normativo della s. 1(2) del CLA 1977 ( 66 ), stabilendo che per<br />

fondare l’accusa di conspiracy (ed in particolare della fattispecie di cui alla<br />

s. 93A del Criminal Justice Act 1988) occorre dimostrare che i cospiratori<br />

si siano accordati allo scopo di commettere un reato da essi voluto o previsto,<br />

almeno, quale conseguenza certa del loro agire. L’aver provato il<br />

possesso da parte dell’agente dell’elemento soggettivo richiesto per la<br />

commissione di un reato scopo non sempre equivale a fondare l’accusa di<br />

conspiracy allo scopo di commettere quel reato. Ed infatti rispetto ai fatti<br />

materiali ed alle circostanze esterne al reato scopo, la conspiracy richiede<br />

un suo proprio elemento mentale, coincidente con la volontà o la consapevolezza,<br />

non sempre analogo, ma certamente sempre più elevato, a<br />

quello prescr<strong>it</strong>to dalla legge per i singoli del<strong>it</strong>ti fine ( 67 ). Pur esulando i<br />

dettagli di questa importante pronuncia dai lim<strong>it</strong>i del presente contributo,<br />

( 64 )Lamens rea del reato cospirativo è stata, per la prima volta, «codificata» dal CLA<br />

1977 il quale, tuttavia, pur nel lodevole tentativo di fissare i termini della esistente disciplina,<br />

ha dato origine a non poche difficoltà interpretative o riprodotto antiche controversie sul<br />

punto, tra cui quella relativa alla punibil<strong>it</strong>à dell’accordo criminoso finalizzato alla commissione<br />

di reati colposi (recklessness) o di forme del<strong>it</strong>tuose per le quali è previsto un regime di responsabil<strong>it</strong>à<br />

oggettiva (strict liabil<strong>it</strong>y). In materia tra i molti contributi: Elliott, Mens Rea in<br />

Statutory Conspiracy; (1) A Comment,inCrim. L. Rev., 1978, 202; Harno, Intent in Criminal<br />

Conspiracy, inU. Pa. L. Rev., 1941, 624; Ormerod, Making Sense of Mens Rea in Statutory<br />

Conspiracies,inCurrent Legal Problems, 2006, 185; Scott, Conspiracy and Mens Rea,inNew<br />

L. J., 1966, 1595; Sm<strong>it</strong>h, Mens Rea in Statutory Conspiracy; (3) Some answers, inCrim. L.<br />

Rev., 1978, 210; Spencer, Conspiracy and recklessness,inCrim. L. J., 2005, 279; Taylor, Exclusive<br />

conspiracies, inL. Q. Rev., 1984, 363; Williams, The new Statutory Offence of Conspiracy<br />

– Part I,inNew L. J., 1977, 1165.<br />

( 65 ) R. v Abdul Rahman Saik [2006] UKHL 18 [2007] 1 AC 18.<br />

( 66 ) Secondo quanto disposto dalla s. 1(2) del CLA 1977 «Where liabil<strong>it</strong>y for any offence<br />

may be incurred w<strong>it</strong>hout knowledge on the part of the person comm<strong>it</strong>ting of any particular fact<br />

or circumstance necessary for commission of the offence, a person shall nevertheless not be<br />

guilty of conspiracy to comm<strong>it</strong> that offence by virtue subsection (1) above unless he and at least<br />

one other to the agreement intend or know that that fact circumstance shall or will exist at the<br />

time when conduct const<strong>it</strong>uting the offence is to take place», ossia «nei casi in cui è possibile incorrere<br />

in responsabil<strong>it</strong>à per un reato senza che il soggetto che lo compie sia a conoscenza<br />

dell’esistenza di un particolare fatto o della circostanza necessari per la commissione dell’illec<strong>it</strong>o,<br />

nessuno può essere accusato di conspiracy allo scopo di commettere quel reato in base al<br />

disposto dalla precedente subsection (1) a meno che egli ed almeno un’altra parte dell’accordo<br />

abbiano l’intenzione o la consapevolezza che quel determinato fatto o circostanza si verificheranno<br />

al momento della realizzazione della condotta illec<strong>it</strong>a».<br />

( 67 ) Cfr. le considerazioni di Lord Nicholls al par. 8 della sentenza Saik.<br />

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CHIARA MANCUSO 101<br />

sembra comunque interessante ripercorrere le linee essenziali della vicenda<br />

al fine di comprendere meglio le questioni ivi affrontate. L’imputato,<br />

Mr. Saik, accusato di aver realizzato un elevato volume di operazioni di<br />

cambio finanziandole con denaro sporco, aveva affermato di aver avuto<br />

non la certezza, ma solo il «sospetto» dell’origine illec<strong>it</strong>a del denaro. Sebbene<br />

la esistenza di uno stato di dubbio circa l’origine del denaro rilevasse<br />

al fine della configurazione del reato di riciclaggio di proventi illegali di<br />

cui alla s. 93C(2) del Criminal Justice Act 1988, il problema nel caso di<br />

specie riguardava la possibil<strong>it</strong>à di adottare lo stesso rigoroso requis<strong>it</strong>o anche<br />

per l’illec<strong>it</strong>o cospirativo. Mettendo fine ai contrasti instauratosi in tale<br />

delicata materia ( 68 )laHouse of Lords ha risposto negativamente a tale<br />

ques<strong>it</strong>o, statuendo che l’elemento mentale della conspiracy va distinto da<br />

quello richiesto per il reato scopo e va ravvisato nell’adesione all’accordo<br />

illec<strong>it</strong>o, nella volontà di realizzare una condotta criminosa, e nella volontà<br />

o conoscenza certa degli eventuali fatti e circostanze richiesti dalla legge<br />

per la configurazione di una certa attiv<strong>it</strong>à del<strong>it</strong>tuosa.<br />

Diversamente, la Law Commission, mostrando di non condividere la tesi<br />

dei Law Lords, r<strong>it</strong>iene sufficiente, ai fini della configuazione dell’illec<strong>it</strong>o<br />

cospirativo, il possesso, da parte dell’agente, dello state of mind di recklesleness<br />

( 69 ) relativamente alla commissione del reato scopo. Più specificamen-<br />

( 68 ) In particolare, tale controversia tendeva a superare il confl<strong>it</strong>to instauratosi nella giurisprudenza<br />

inglese nel complesso settore delle fattispecie di riciclaggio di denaro e concernente<br />

la necess<strong>it</strong>à del possesso da parte dell’agente di una conoscenza effettiva (actual knowledge)<br />

circa la provenienza illec<strong>it</strong>a del denaro – come in R. v Sakavickas (Rolandas) [2004]<br />

EWCA Crim 2686; [2005] 1 W.L.R. 857 (CA (Crim Div)) – o, al contrario, la rilevanza penale<br />

del mero stato di dubbio (suspicion) come in R. v Harmer (Roy Peter) [2005] EWCA Crim 1;<br />

[2005] 2 Cr. App. R. 2 (CA (Crim Div)). In dottrina ricostruisce l’origine del menzionato contrasto<br />

giurisprudenziale e analizza le principali questioni giuridiche interessate Spencer,<br />

Conspiracy and recklessness, c<strong>it</strong>., 279.<br />

( 69 ) Appare utile ricordare che la dimensione soggettiva (o mens rea) dell’illec<strong>it</strong>o assume,<br />

tradizionalmente, nel sistema criminale inglese due modal<strong>it</strong>à principali qualificate, rispettivamente,<br />

intention (intenzione, intento), e recklessness (letteralmente indifferenza, noncuranza).<br />

Se la nozione di intention può paragonarsi, senza troppe difficoltà, al concetto di dolo intenzionale<br />

accolta dall’art. 43 c.p., la definizione di recklessness appare, invece, assai più complessa,<br />

in quanto si presenta come una commistione di diversi profili soggettivi, normalmente<br />

ricondotti da alcuni sistemi penali continentali entro i confini di schemi dogmatici nettamente<br />

diversi. Ed infatti, la recklessness inglese appare ai giuristi continentali come un grande<br />

conten<strong>it</strong>ore capace di ricomprendere tanto il dolo indiretto e il dolo eventuale, quanto la figura<br />

della colpa grave. A ciò si aggiunga che, in assenza di una nozione statutaria, la elaborazione<br />

del requis<strong>it</strong>o soggettivo del reato è stata, da sempre, attribu<strong>it</strong>a all’opera ed alla iniziativa<br />

della giurisprudenza la quale non ha mantenuto, in materia, un indirizzo uniforme, operando,<br />

al contrario, numerose acrobazie esegetiche e inaspettati «mutamenti di rotta», con conseguenti<br />

ripensamenti e stravolgimenti nei settori di volta in volta considerati. Da menzionare<br />

ancora la «strana» posizione in cui il dir<strong>it</strong>to di Londra confina la negligence, sostanzialmente<br />

corrispondente al nostro elemento subiettivo colposo e definibile essenzialmente come una<br />

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102 ARTICOLI<br />

te, viene auspicata la punibil<strong>it</strong>à di colui che è gravemente negligente, o meglio,<br />

reckless circa la possibile presenza di un circumstance element, ossia di<br />

un elemento esistente al momento della commissione del reato-fine (o diremo<br />

noi, di una condizione di punibil<strong>it</strong>à)( 70 ) a meno che la legge non preveda<br />

espressamente per quest’ultimo un diverso e più restr<strong>it</strong>tivo cr<strong>it</strong>erio di<br />

imputazione ( 71 ). Secondo l’interpretazione (evolutiva) forn<strong>it</strong>a dai commissari,<br />

l’elemento soggettivo intenzionale o «intention», di cui alla s. 1.2. del<br />

CLA 1977, dovrebbe essere rifer<strong>it</strong>o solo alla condotta (conduct) ed alle sue<br />

conseguenze (consequence elements), e non invece, tranne qualora espressamente<br />

stabil<strong>it</strong>o, agli indicati circumstance elements per i quali, come si è detto,<br />

basterebbe la recklessness ( 72 ).<br />

Un’ulteriore modifica proposta nel CP 183/2007 riguarda la rivis<strong>it</strong>azione<br />

delle cause di giustificazione o non punibil<strong>it</strong>à dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo. In<br />

particolare, la s. 2(2) del CLA 1977 statuisce la non punibil<strong>it</strong>à del cospiratore<br />

qualora l’unico altro soggetto dell’accordo sia il/la consorte, un minore,<br />

o la v<strong>it</strong>tima designata del reato ( 73 ).<br />

Riguardo alla prima ipotesi, la mancata configurazione di una conspiracy<br />

tra due soggetti legati da un rapporto di coniugio ( 74 ) viene attribu<strong>it</strong>a<br />

alla tradizionale regola di common law che recepisce la fictio in base alla<br />

quale mar<strong>it</strong>o e moglie sono giuridicamente considerati una sola persona<br />

con una sola volontà ( 75 ). Il suddetto principio, disciplinato nel 1957 ( 76 ), e<br />

forma statutaria di imputazione della responsabil<strong>it</strong>à, non ricompresa all’interno della mens<br />

rea, incentrata sulla violazione da parte dell’agente degli adeguati cr<strong>it</strong>eri di diligenza richiesti<br />

al reasonable man nel compimento di particolari attiv<strong>it</strong>à. Per un generale inquadramento del<br />

tema trattato in lingua <strong>it</strong>aliana Curi, Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una<br />

scomposizione tripart<strong>it</strong>a dell’elemento soggettivo del reato, Milano, 2003, 47-96; Vinciguerra,<br />

Dir<strong>it</strong>to Penale Inglese, c<strong>it</strong>., 259 e ss.<br />

( 70 )LaLaw Commission definisce al par. 4.10 del paper in esame il circumstance element<br />

come «the set of cond<strong>it</strong>ions, state of affairs or factual matrix in which the conduct must occur if<br />

the conduct or consequence is to be wrongful. This may include the victim’s state of mind».<br />

( 71 ) Cfr. il par. 17.4.<br />

( 72 ) Cfr. la parte 4 del documento.<br />

( 73 )SeilCLA 1977 prevede che le parti di un accordo cospirativo siano almeno due, secondo<br />

il common law è possibile la condanna per conspiracy di un solo soggetto quando egli<br />

abbia cospirato con persone rimaste sconosciute come in Phillips (1987) 86 Cr. App. R. 18.<br />

( 74 ) Ma si consideri l’equiparazione, dal punto di vista degli effetti giuridici, del matrimonio<br />

alle unioni civili operata dalla s. 56 del Civil Partnership Act 2004 (attraverso la modifica<br />

della s. 2 del CLA 1977) per garantire ai civil partners la stessa esenzione dalla punibil<strong>it</strong>à riservata<br />

agli sposi.<br />

( 75 )L’operativ<strong>it</strong>à della dottrina dell’un<strong>it</strong>à coniugale ha origini risalenti nel dir<strong>it</strong>to inglese<br />

e si ascrive tanto a giustificazioni di tipo religioso, legate alla sacramental<strong>it</strong>à del r<strong>it</strong>o matrimonio,<br />

quanto a motivi più laici relativi alla comunanza di v<strong>it</strong>a e alla esigenza di non turbare l’armonia<br />

coniugale. In dottrina Glover, Conspiracy as between husband and wife, inFamily<br />

Law, 1979, 181.<br />

( 76 ) Mawji v. The Queen [1957] 2 W.L.R. 277 (P.C.).<br />

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CHIARA MANCUSO 103<br />

variamente operante nel dir<strong>it</strong>to penale inglese ( 77 ), è stato, negli ultimi tempi,<br />

oggetto di forti cr<strong>it</strong>iche, sia in base alla considerazione che il partenariato<br />

tra mar<strong>it</strong>o e moglie presenta lo stesso grado di pericolos<strong>it</strong>à sociale delle<br />

altre cospirazioni criminali, sia in relazione alla vigenza dell’opposta regola<br />

nell’amb<strong>it</strong>o del concorso di persone. Proprio la inaccettabile asimmetria<br />

normativa secondo cui i coniugi pur non potendo essere cospiratori, sono<br />

punibili come complici nel reato-scopo oggetto della cospirazione è alla base<br />

della proposta e condivisibile abrogazione della spousal immun<strong>it</strong>y ( 78 ).<br />

In secondo luogo, non sono punibili né il soggetto minore, che abbia<br />

cioè meno di dieci anni ( 79 ), né l’adulto che con lui si accordi. Il minore infraquattordicenne<br />

può, invece, rispondere dell’accusa di conspiracy qualora<br />

se ne provi la mischievous discretion, ossia il possesso di un sufficiente livello<br />

di matur<strong>it</strong>à psicologica e la piena consapevolezza dell’azione criminosa.<br />

Ai fini dell’estensione della punibil<strong>it</strong>à,laLaw Commission propone l’abolizione<br />

di tale immun<strong>it</strong>à e la sanzionabil<strong>it</strong>à, in qual<strong>it</strong>à di «tentativo (o preparazione<br />

al tentativo) ( 80 ) di cospirazione» di colui che cospira col minore,<br />

diversamente da quanto attualmente previsto. Sulla vischios<strong>it</strong>à di tali forme<br />

del<strong>it</strong>tuose, c.d. di double inchoabil<strong>it</strong>y, e sui pericoli dell’eccessivo arretramento<br />

della responsabil<strong>it</strong>à ad esse connesse sarà detto successivamente.<br />

Non è, infine, punibile l’intesa illec<strong>it</strong>a tra la v<strong>it</strong>tima (o le v<strong>it</strong>time) della<br />

substantive offence oggetto dell’accordo ed un unico altro soggetto ( 81 ) (co-<br />

( 77 ) Per un’applicazione del principio in campo penale processuale Vigoni, La testimonianza<br />

del coniuge dell’imputato: profili evolutivi del dir<strong>it</strong>to inglese, inInd. Pen., 1996, 524,<br />

che rileva come, a differenza degli ordinamenti di civil law dove sussiste un regime articolato<br />

a tutela della famiglia che si estende ad analoghi vincoli affettivi sotto il profilo della testimonianza,<br />

l’ordinamento inglese, e più in generale, i sistemi di common law sono tendenzialmente<br />

caratterizzati dalla esistenza di previsioni rifer<strong>it</strong>e esclusivamente alla testimonianza del coniuge<br />

dell’imputato, non trovando rilievo altri legami di parentela o affin<strong>it</strong>à, soggetti alle normali<br />

regole processuali.<br />

( 78 )Aciò si aggiunge che il coinvolgimento di un terzo inibisce l’applicabil<strong>it</strong>à della esaminata<br />

causa di esclusione della punibil<strong>it</strong>à, rendendo l’accordo cospirativo dei coniugi pienamente<br />

sanzionabile.<br />

( 79 ) Seppur, naturalmente, la materia sia stata oggetto di diversi interventi riformatori,<br />

ancora oggi la soglia prevista per l’assunzione della responsabil<strong>it</strong>à penale in Inghilterra è tra le<br />

più basse d’Europa, essendo fissata a dieci anni (cfr. la s. 16 del Children and Young Persons<br />

Act 1963). Solo in Scozia esiste una soglia ancora più bassa, essendo imputabile il minore che<br />

abbia compiuto otto anni. Tuttavia, tale previsione viene, nella pratica, abrogata dalla regola<br />

secondo cui nessun minore di sedici anni può essere sottoposto ad azione penale senza il consenso<br />

del Lord Advocate, la massima autor<strong>it</strong>à inquirente del sistema giudiziario scozzese.<br />

Inoltre, diversamente da quanto si verifica in Italia, non esiste nel dir<strong>it</strong>to inglese uno specifico<br />

sistema di giustizia minorile (a fronte, tuttavia, della vigenza di specifici organi in tal senso).<br />

( 80 ) Infra 29.<br />

( 81 ) Così, rispettivamente, la s. 2(1) del CLA 1977 secondo cui «A person shall not by virtue<br />

of section 1 above be guilty of conspiracy to comm<strong>it</strong> any offence if he is an intended victim of<br />

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104 ARTICOLI<br />

me ad esempio, nel caso di un minorenne che si accordi con un maggiorenne<br />

allo scopo di intrattenere dei rapporti sessuali). La ratio della norma è da<br />

individuarsi nella protezione della persona offesa, ovvero del t<strong>it</strong>olare dell’interesse<br />

protetto dalla legge penale relativa al reato scopo vietato. E infatti,<br />

la responsbil<strong>it</strong>à del cospiratore-non v<strong>it</strong>tima non è esclusa nel caso in cui<br />

dell’accordo facciano parte altre persone.<br />

La Law Commission propone (proposal 8), anche in questo caso, l’introduzione,<br />

in via generale, della responsabil<strong>it</strong>à penale a t<strong>it</strong>olo di cospirazione<br />

di tutte le parti coinvolte e la contestuale previsione di una causa di giustificazione<br />

(defence) per il conspirator - persona offesa.<br />

Alla stessa logica sembra rispondere altresì la proposta esclusione della<br />

responsabil<strong>it</strong>à per colui che aderisce ad un accordo criminoso allo scopo di<br />

prevenire la commissione di ulteriori attiv<strong>it</strong>à del<strong>it</strong>tuose, quando egli agisca<br />

o creda di agire ragionevolmente, ossia in base ad oggettivi standards di ragionevolezza<br />

( 82 ). La defence of acting reasonably, modellata su quella introdotta<br />

dalla s. 50 del Serious Act Crime 2007 sancirebbe l’immun<strong>it</strong>à degli<br />

operatori di polizia ed, in particolare, dei c.d. agenti provocatori, spesso<br />

esposti all’azione penale. E infatti, secondo la disciplina generale elaborata<br />

dalle corti inglesi, non del tutto condivisa dalla dottrina, non cost<strong>it</strong>uisce, di<br />

sol<strong>it</strong>o, una causa di giustificazione l’aver partecipato ad un accordo illec<strong>it</strong>o<br />

con l’intenzione di prevenire o bloccare la commissione dell’attiv<strong>it</strong>à criminosa<br />

concordata. Così, un agente di polizia che entri a far parte di un’associazione<br />

illec<strong>it</strong>a al solo scopo di assicurarne alla giustizia i membri potrà essere<br />

chiamato a rispondere di conspiracy anche a prescindere dalla motivazione<br />

addotta ( 83 ). La ratio dell’orientamento assunto dai giudici inglesi va<br />

rinvenuta nella struttura stessa dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo. Poiché, infatti, il<br />

that offence», e la s. 2(2) in base a cui «A person shall not by virtue of section 1 above be guilty<br />

of conspiracy to comm<strong>it</strong> any offence or offences if the only other person or persons w<strong>it</strong>h whom<br />

he agrees are [...] (c) an intended victim of that offence or of each of those offences».<br />

( 82 ) Secondo quanto previsto dal par. 35 i cr<strong>it</strong>eri in base a cui misurare la ragionevolezza<br />

del comportamento dell’agente includono (a) la grav<strong>it</strong>à del reato; (b) lo scopo dell’azione; (c)<br />

l’autor<strong>it</strong>à ol’organo per il quale l’agente dichiara di aver ag<strong>it</strong>o.<br />

( 83 ) La vicenda giudiziale più nota è Yip Chiu-Cheung v R. – [1995] 1 AC 111, 118 – ove<br />

fu stabil<strong>it</strong>o che se un agente provocatore partecipa ad una conspiracy con l’intenzione di realizzare<br />

il reato scopo, non vale ad escluderne la punibil<strong>it</strong>à il fatto che egli abbia ag<strong>it</strong>o in base<br />

alla esclusiva motivazione di arrestare «in flagrante» gli altri cospiratori. Nel caso in esame il<br />

Com<strong>it</strong>ato Giudiziale del Privy Council (un organo di appello nei confronti dei procedimenti<br />

promossi nelle c.d. «Br<strong>it</strong>ish Islands») respinse l’istanza di un agente di polizia che si era infiltrato<br />

in una organizzazione ded<strong>it</strong>a al traffico di stupefacenti in base all’asser<strong>it</strong>a presenza in tale<br />

soggetto dell’elemento mentale necessario e sufficiente ai fini della configurazione del reato<br />

contestato, identificato nella volontà di attuare il piano criminoso concordato, a nulla rilevando<br />

la pur «coraggiosa» condotta dell’agente e le sue nobili intenzioni sulla cattura dei partecipanti<br />

all’associazione.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 105<br />

reato di cospirazione consiste nell’accordo tra due o più persone per commettere<br />

un atto illegale qualora l’agente provocatore vi partecipi con l’intenzione<br />

di darvi anche parziale esecuzione egli acquista, a tutti gli effetti, la<br />

qualifica di co-cospiratore. Al contrario, egli potrà invocare la giustificabil<strong>it</strong>à<br />

della propria condotta solo quando abbia ag<strong>it</strong>o per catturare i soggetti<br />

malav<strong>it</strong>osi coinvolti, prima di dare esecuzione all’accordo, e senza la minima<br />

volontà di realizzarlo ( 84 ).<br />

A prescindere dalla condivisione o meno della modifica auspicata dalla<br />

Law Commission, l’estensione dell’amb<strong>it</strong>o applicativo della causa di<br />

non punibil<strong>it</strong>à degli agenti provocatori contribuirà ad arricchire il già ampio<br />

arsenale a disposizione delle forze dell’ordine e dei prosecutors. Di<br />

contro, e forse non a caso, invece, viene mantenuto nel CP 183/2007 lo<br />

status quo circa la non operativ<strong>it</strong>à della desistenza volontaria nei casi di<br />

conspiracy.<br />

Diversamente da quanto previsto nell’amb<strong>it</strong>o della complic<strong>it</strong>y, l’eventuale<br />

rinuncia (w<strong>it</strong>hdrawal) da parte del cospiratore all’impresa criminosa<br />

( 85 ), è irrilevante ai fini del riconoscimento della responsabil<strong>it</strong>à penale, o determina,<br />

tutt’al più, una diminuzione di pena ( 86 ). Ancor una volta, la ragione<br />

sottesa alla inammissibil<strong>it</strong>à della desistenza volontaria nella conspiracy<br />

dimora, storicamente, nella natura stessa del reato volto a colpire la condotta<br />

tenuta dall’agente già anteriormente alla commissione del reato scopo e,<br />

addir<strong>it</strong>tura, nel caso particolare dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo, ad intervenire in<br />

un momento precedente altresì alla commissione di atti «prossimi» alla realizzazione<br />

dell’evento lesivo.<br />

Tuttavia, contro la conservazione di tale regola, successivamente abbandonata<br />

da altri ordinamenti di common law, mil<strong>it</strong>ano opposte ragioni<br />

relative, specialmente, al piano della prevenzione generale. E infatti, la possibil<strong>it</strong>à<br />

di escludere la punibil<strong>it</strong>à di colui che spontaneamente desiste dall’azione<br />

criminosa o di ammettere, in via generale, una riduzione della pena<br />

prevista, trova una leg<strong>it</strong>timazione pol<strong>it</strong>ico criminale nella «controspinta<br />

psicologica alla spinta criminosa» ( 87 ) impressa dall’ordinamento al fine<br />

( 84 ) Sul punto Ashworth, Principles of Criminal Law, c<strong>it</strong>., 38; Gillies, The Law of<br />

Criminal Conspiracy, Sidney, 1990, 18; Uglow, Covert surveillance and the European Convention<br />

on Human Rights,inCrim. L. Rev., 1999, 287.<br />

( 85 ) Sul tema, in generale, Cantoni, W<strong>it</strong>hdrawal from Conspiracy: A Const<strong>it</strong>utional Allocation<br />

of Evidentiary Burdens, inFordham L. Rev., 1982-83, 438; Sm<strong>it</strong>h, W<strong>it</strong>hdrawal from<br />

Criminal Liabil<strong>it</strong>y for Complic<strong>it</strong>y and Inchoate Offences, inAnglo-Am. L. Rev., 1983, 200;<br />

Wasik, Abandoning criminal intent,inCrim. L. Rev., 1980, 785.<br />

( 86 ) In argomento Reed, The Elements of conspiracy,inThe Criminal Lawyer, 1998, 2.<br />

( 87 ) Così Fiandaca-Musco, Dir<strong>it</strong>to penale, Parte Generale, Bologna, 2006, 436 secondo<br />

cui, tuttavia, il fondamento della desistenza volontaria (nonché del simile ist<strong>it</strong>uto del recesso<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


106 ARTICOLI<br />

della interruzione, in tempo utile, del processo criminoso in corso. La consapevolezza<br />

della possibil<strong>it</strong>à di sottrarsi interamente o parzialmente al castigo<br />

penale cost<strong>it</strong>uisce un forte deterrente rispetto alla prosecuzione nella linea<br />

di condotta illec<strong>it</strong>a programmata. Ciò si verifica, presumibilmente, con<br />

maggiore intens<strong>it</strong>à proprio all’interno delle collettiv<strong>it</strong>à illec<strong>it</strong>e ove la defezione<br />

di un membro è capace di influenzare anche la prosecuzione nell’impresa<br />

da parte degli altri, secondo le già esaminate logiche di reciproco condizionamento<br />

sottese ai gruppi criminali ( 88 ). Mil<strong>it</strong>a in senso contrario al<br />

mantenimento di tale principio altresì l’operativ<strong>it</strong>à di un regime diverso<br />

nella materia del concorso di persone, ove tale specifica causa di non punibil<strong>it</strong>à<br />

ègeneralmente ammessa ( 89 ). Recentemente si sono registrate sul<br />

punto significative aperture da parte dei giudici inglesi, propensi, nel silenzio<br />

dell’atto normativo del 1977, a riconoscere la desistenza volontaria per<br />

la statutory conspiracy. Ancora una volta, i segnali lanciati dalla giurisprudenza<br />

sono stati, tuttavia, ignorati dai commissari inglesi i quali hanno sul<br />

punto assunto una diversa posizione la cui giustificazione, al di là della «ufficiale»<br />

motivazione forn<strong>it</strong>a con riferimento alla già richiamata natura preparatoria<br />

dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo, va trovata nella volontà di moltiplicare gli<br />

effetti espansivi dell’illec<strong>it</strong>o in questione.<br />

In questo senso va, inoltre, letta la proposta criminalizzazione di ulteriori<br />

double inchoate offences («reati doppiamente preparatori») in base a<br />

cui viene pun<strong>it</strong>a la combinazione di due inchoate crimes dello stesso tipo<br />

attivo dal tentativo di reato) andrebbe ricercato, più che nella teoria del c.d. ponte d’oro (in<br />

base a cui l’impun<strong>it</strong>à o la riduzione di pena cost<strong>it</strong>uirebbero uno stimolo all’abbandono dell’impresa<br />

del<strong>it</strong>tuosa), sul piano degli scopi della pena. Richiamando le posizioni assunte sul<br />

punto dalla moderna dottrina tedesca, gli autori considerano come colui che si astiene dalla<br />

prosecuzione del fatto di reato non mer<strong>it</strong>a l’applicazione di una sanzione. Ed infatti, se dal<br />

punto di vista della prevenzione generale il soggetto ha dimostrato di non cost<strong>it</strong>uire un pericolo<br />

per la società, dall’ottica specialpreventiva, egli non appare dover subire alcun processo<br />

rieducativo. Per un approfondimento degli orientamenti espressi in argomento Maiwald,<br />

L’evoluzione del dir<strong>it</strong>to penale tedesco in un confronto con il sistema <strong>it</strong>aliano, Torino, 1993,<br />

(ediz. curata da V. Mil<strong>it</strong>ello), 120.<br />

( 88 ) Di questo avviso anche Katyal, Conspiracy Theory, c<strong>it</strong>., 259 che osserva come la possibil<strong>it</strong>à<br />

di ottenere l’esenzione dalla pena o uno sconto sulla sanzione cost<strong>it</strong>uirebbe un forte<br />

incentivo per i cospiratori con importanti ricadute nell’amb<strong>it</strong>o del contrasto alle associazioni<br />

e ai gruppi criminali.<br />

( 89 ) Ed infatti la desistenza volontaria è stata, da tempo risalente, riconosciuta come una<br />

defence nell’amb<strong>it</strong>o della partecipazione secondaria al reato, come riconosciuto già in Saunders<br />

and Archer (1576) 2 Plowd 473. In argomento Ashworth, Commentary on O’Flaherty<br />

[2004] EWCA Crim., 526, in Crim. L. Rev., 2004, 751; Beaumont, Complic<strong>it</strong>y and w<strong>it</strong>hdrawal<br />

from participation,inJustice of the Peace, 1979, 458; Sm<strong>it</strong>h, W<strong>it</strong>hdrawal in complic<strong>it</strong>y:<br />

a restatement of principles,inCrim. L. Rev., 2001, 769. Di contro, non è mai stata attribu<strong>it</strong>a rilevanza<br />

al w<strong>it</strong>hdrawal nell’amb<strong>it</strong>o del reato di istigazione (inc<strong>it</strong>ement) per ragioni pressoché<br />

analoghe a quelle addotte per la conspiracy.<br />

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(come l’istigazione alla istigazione) o di tipo diverso (come l’istigazione al<br />

tentativo). Al momento attuale cost<strong>it</strong>uiscono reato in Inghilterra l’istigazione<br />

al tentativo; l’istigazione alla istigazione; la cospirazione allo scopo di inc<strong>it</strong>are<br />

taluno a commettere un reato; e l’istigazione o l’incoraggiamento alla<br />

formazione di un accordo criminoso. A questi illec<strong>it</strong>i la Law Commission<br />

vorrebbe aggiungere il tentativo (o la commissione di atti preparatori ad<br />

un’attiv<strong>it</strong>à del<strong>it</strong>tuosa) di conspiracy, fattispecie al momento vietata dalla s.<br />

1.4 (a) del Criminal Attempts Act 1981.<br />

Riproponendo una delle esemplificazioni offerte nel paper la suddetta<br />

ipotesi ricorrerebbe nel momento in cui due soggetti – il primo avente la disponibil<strong>it</strong>à<br />

di una grande quant<strong>it</strong>à di beni rubati ed il secondo t<strong>it</strong>olare di<br />

un’attiv<strong>it</strong>à commerciale – pattuiscono di incontrarsi allo scopo di discutere<br />

della possibil<strong>it</strong>à di vendere i beni nel negozio di quest’ultimo, quando l’incontro<br />

avviene ma nessun accordo viene raggiunto ( 90 ). La mancata finalizzazione<br />

dell’intesa criminosa impedisce, naturalmente, la configurazione<br />

degli elementi tipici dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo. Pur nondimeno, secondo la<br />

Law Commission la condotta dei due agenti dovrebbe integrare il reato di<br />

attempt (o criminal preparation) to conspire, ossia di tentativo di cospirazione,<br />

in quanto sarebbe, per usare un’espressione nota al penalista <strong>it</strong>aliano,<br />

idonea e univocamente diretta alla formazione di un accordo illec<strong>it</strong>o.<br />

Invero, la posizione dei commissari inglesi in materia non appare condivisibile.<br />

E infatti, in questi casi il castigo penale verrebbe a colpire atti eccessivamente<br />

lontani dall’attuale realizzazione dell’evento. Inoltre, il fatto<br />

posto in essere (il mero incontro tra due soggetti che potrebbero diventare<br />

cospiratori o complici in uno o più reati) sembra sprovvisto dei contrassegni<br />

oggettivi necessari al fine di ev<strong>it</strong>are la punibil<strong>it</strong>à della mera intenzione o<br />

volontà criminosa. Né, a nostro avviso, sono sufficienti le «garanzie» proposte<br />

nel paper circa il necessario consenso del DPP per i procedimenti penali<br />

relativi all’eventuale nuova figura criminosa o l’eventuale azionabil<strong>it</strong>à<br />

della causa di giustificazione di acting reasonably prima illustrata. E infatti,<br />

in ultima analisi, l’unico reale motivo sotteso al proposto intervento in materia<br />

di double inchoabil<strong>it</strong>y si rinviene nella coerenza con l’azione intrapresa<br />

dal legislatore al fine di contrastare le attiv<strong>it</strong>à criminali in un momento anteriore<br />

alla commissione dei reati. La prevalenza accordata alla tutela della sicurezza<br />

sociale e la conseguente ed inev<strong>it</strong>abile compressione delle garanzie<br />

individuali ad essa collegata, intesa come «male necessario» rispetto all’obiettivo<br />

della prevenzione e della lotta delle gravi forme di crimine cost<strong>it</strong>uisce,<br />

come si è cercato di argomentare, il principio ispiratore dell’intero<br />

( 90 ) Cfr. par. 1.93 del documento in questione.<br />

CHIARA MANCUSO 107<br />

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108 ARTICOLI<br />

progetto di riforma in materia di conspiracy and attempts. In questo senso<br />

paradigmatica è la proposta fattispecie generale di «criminal preparation»,<br />

in grado di colpire «those who, w<strong>it</strong>h intent to comm<strong>it</strong> the offence, were still<br />

only preparing to comm<strong>it</strong> <strong>it</strong> but had proceeded beyond the stage of mere preparation»<br />

( 91 ), coloro che, mossi dall’intento di commettere il reato, si stiano<br />

ancora solo preparando a commetterlo, sebbene siano giunti oltre lo stadio<br />

della mera preparazione. È di immediato rilievo, al riguardo, la maggiore<br />

portata della prescelta opzione incriminatrice rispetto al del<strong>it</strong>to tentato<br />

in base a cui vengono pun<strong>it</strong>i solo «gli atti più che meramente preparatori»<br />

( 92 ).<br />

La tendenza a criminalizzare atti precedenti all’esecuzione di un reato<br />

cost<strong>it</strong>uisce, in ogni caso, un tratto ricorrente della recente legislazione penale<br />

inglese. È noto come la colorazione fortemente soggettiva del dir<strong>it</strong>to di<br />

Londra – testimoniata, tra l’altro, dalla punibil<strong>it</strong>à del tentativo inidoneo<br />

nonché del mero accordo avente ad oggetto un reato impossibile ( 93 ) – sia<br />

stata decisamente accentuata dalle attuali condizioni storico-pol<strong>it</strong>iche ed,<br />

in particolare, dall’emergenza cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal terrorismo di matrice islamica.<br />

La legislazione br<strong>it</strong>annica in questo settore, analogamente a quella statun<strong>it</strong>ense,<br />

è stata oggetto di numerose cr<strong>it</strong>iche in mer<strong>it</strong>o alla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di numerosi<br />

dei provvedimenti adottati. Si abbia, per esempio, riguardo al reato<br />

di cui alla s. 5 del Terrorism Act 2006, rubricata preparation of terrorist acts<br />

che punisce con la pena dell’ergastolo «chiunque adotta, intenzionalmente,<br />

una condotta preparatoria al fine di commettere atti di terrorismo o di assi-<br />

( 91 ) Ibidem par. 1.78.<br />

( 92 ) E infatti, in base alla «proxim<strong>it</strong>y doctrine», formulata, secondo la tradizione nel famoso<br />

caso Regina v. John Eagleton – 169 Eng. rep. 826 (Crim. App. 1855) – ed indicata come uno<br />

dei maggiori lim<strong>it</strong>i apposti alla disciplina del del<strong>it</strong>to tentato, per aversi tentativo punibile occorre<br />

che l’agente si spinga al di là della «mere preparation» del reato e che la condotta o<br />

l’evento giungano quasi a completamento.<br />

( 93 ) In segu<strong>it</strong>o alla revisione del CLA 1977 operata dal Criminal Law Attempts 1981 (s.<br />

5.1) anche l’ipotesi della (statutory) conspiracy avente ad oggetto un reato impossibile, precedentemente<br />

esente da punibil<strong>it</strong>à, è oggi pun<strong>it</strong>a. Diversamente, però, i casi di conspiracies di<br />

common law tuttora vigenti nel dir<strong>it</strong>to inglese sono ancora vincolati all’osservazione dell’opposto<br />

principio in base a cui la impossibil<strong>it</strong>à o la inesistenza di un reato cost<strong>it</strong>uisce una specifica<br />

causa di giustificazione. Al riguardo il leading case è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla sentenza DPP v Nock<br />

and Alsford ([1978] 2 All E.R. 654), dove gli appellanti erano stati accusati di violare la s. 4(1)<br />

del Misuse of Drugs Act 1971 che proibisce la formazione di accordi volti all’acquisto di cocaina.<br />

Gli imputati avevano r<strong>it</strong>enuto di comprare una sostanza contenente cocaina e lignocaina<br />

da alcuni forn<strong>it</strong>ori i quali avevano, in realtà, ceduto loro una diversa polvere. Non essendosi<br />

accorti della differenza, essi avevano applicato sulla polvere dell’acido sulfurico allo scopo di<br />

separare la cocaina dalla lignocaina e di ottenere cocaina pura. Naturalmente tale operazione<br />

si rivelò impossibile, nonostante gli appellanti fossero certi di avere prodotto la droga vietata.<br />

Proprio per tale motivo la loro condotta non fu r<strong>it</strong>enuta dalla House of Lords idonea a qualificare<br />

l’atto come illec<strong>it</strong>o e, conseguentemente, a fondare l’accordo cospirativo.<br />

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CHIARA MANCUSO 109<br />

stere taluno nella commissione di tali atti». O, ancora, si considerino la s.<br />

16(2) del Terrorism Act 2000 che punisce con una pena detentiva massima<br />

di quindici anni o una pena pecuniaria illim<strong>it</strong>ata, o con entrambe, «colui<br />

che possiede una somma di denaro o altri beni ed ha intenzione di utilizzarli<br />

al fine di terrorismo o ha ragionevole motivo per sospettare che essi verranno<br />

utilizzato per questo scopo», ove viene, pertanto, sanzionato il mero<br />

possesso di beni c.d. «neutri», astrattamente utilizzabili per un fine illec<strong>it</strong>o;<br />

elas.6delFraud Act 2006 che punisce colui che possiede qualsiasi bene capace<br />

di essere utilizzato nel corso o in connessione con un illec<strong>it</strong>o di frode<br />

( 94 ).<br />

Considerate congiuntamente alla conspiracy (specie nella nuova formulazione<br />

offerta dalla Law Commission) e all’eventuale reato di criminal preparation,<br />

tali fattispecie spostano decisamente l’ago della bilancia della giustizia<br />

penale inglese dalla parte della «spada», incrementando il rischio di<br />

punire condotte «remote», ancora assai lontane dalla commissione di un illec<strong>it</strong>o<br />

o di incriminare meri atteggiamenti di pensiero. Un accenno mer<strong>it</strong>a,<br />

infine, la proposta relativa alla punibil<strong>it</strong>à delle forme omissive di del<strong>it</strong>to<br />

tentato e, de iure condendo,dicriminal preparation, attualmente non sanzionate<br />

dal dir<strong>it</strong>to di Londra proprio in ragione della tradizione profondamente<br />

liberale di questo ordinamento ( 95 ).<br />

Al termine di questo breve excursus è interessante considerare come la<br />

rimodulazione dei termini obiettivi e subiettivi dell’illec<strong>it</strong>o in esame nel modo<br />

appena esposto, invero perfettamente lineare con la pol<strong>it</strong>ica penale<br />

«espansiva» del governo inglese, cost<strong>it</strong>uisca oggetto di scetticismo e timore<br />

( 94 ) In generale, cost<strong>it</strong>uiscono oggetto di ampio dibatt<strong>it</strong>o tra i giuristi inglesi le discusse<br />

categorie dogmatiche delle possession offences e delle threat offences, reati di pericolo aventi,<br />

rispettivamente, lo scopo di colpire, in una fase preparatoria, colui che possiede o controlla<br />

particolari strumenti idonei a commettere specifiche attiv<strong>it</strong>à del<strong>it</strong>tuose, e di punire colui che<br />

minacci di commettere un reato. Sotto il primo profilo viene pun<strong>it</strong>o, in generale, il possesso<br />

di armi offensive o di strumenti da scasso contraffatti (cfr. la s. 141 del Criminal Justice Act<br />

1988 che punisce la produzione, vend<strong>it</strong>a, aff<strong>it</strong>to, la promessa di vend<strong>it</strong>a o aff<strong>it</strong>to, il possesso<br />

allo scopo di vend<strong>it</strong>a, aff<strong>it</strong>to o cessione di armi). Mentre, per quanto riguarda le threat offences<br />

si può fare riferimento alle ss.4e5delPublic Order Act 1986 che puniscono varie tipologie<br />

di minaccia di dannno, oltre alla generica offesa di minaccia di morte prevista dalla s. 16<br />

dell’Offences against the Person Act 1861, come modificato dal Criminal Law Act 1977 (schedule<br />

12). Per un quadro sulle problematiche maggiormente affrontate dalla dottrina angloamericana<br />

Dubber, The possession paradigm: the special part and the police powers model of<br />

the criminal process, inDuff-Green, Definining Crimes: Essays on the Special Part of the<br />

Criminal Law, Oxford, 2005, 91; e nello stesso testo anche Duff, Criminalizing Endangerment,<br />

43. Interessanti anche i rilievi di Alldridge Threat Offences – A case for Refom, in<br />

Crim. L. Rev., 1994, 176.<br />

( 95 ) Sulle ragioni della tradizionale reticenza del dir<strong>it</strong>to inglese a sanzionare condotte<br />

omissive si veda Ashworth, Principles of Criminal Law, c<strong>it</strong>., 44.<br />

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110 ARTICOLI<br />

tra gli operatori della giustizia. Tra le 21 risposte ufficialmente pervenute<br />

alla Law Commission ( 96 ), la quasi total<strong>it</strong>à contiene delle riserve circa la<br />

creazione del reato di criminal preparation e quantomeno la maggioranza si<br />

esprime negativamente sulla punibil<strong>it</strong>à del tentativo di conspiracy ( 97 ). Dubbi<br />

sono stati, significativamente, avanzati anche dalla Police Federation ( 98 )e<br />

dal Public Prosecution Service, organi investigativi, altrimenti, largamente<br />

favorevoli al contenuto del documento.<br />

Certamente, le 25 raccomandazioni elaborate dalla commissione di riforma<br />

cost<strong>it</strong>uiscono per il momento solo un «canovaccio giuridico», non<br />

essendo state ancora trasfuse in una concreta proposta legislativa. Tuttavia,<br />

alla luce dell’operos<strong>it</strong>à di tale organo, della sintonia instaurata con il Parlamento<br />

di Westminster ( 99 ), e della prolific<strong>it</strong>à normativa esib<strong>it</strong>a in questi anni<br />

dal legislatore inglese ( 100 ) la presentazione di un Conspiracy and Attempt<br />

bill ( 101 ) potrebbe essere solo questione di tempo.<br />

6. – Sotto il nomen di conspiracy, utilizzato a partire dal diciannovesimo<br />

secolo per indicare non solo gli accordi tra due o più soggetti diretti alla<br />

commissione di un fatto illec<strong>it</strong>o ma anche le intese criminose volte alla realizzazione<br />

di fatti lec<strong>it</strong>i attraverso mezzi illec<strong>it</strong>i, sono stati raggruppati e pun<strong>it</strong>i<br />

una molteplic<strong>it</strong>à di comportamenti, in non pochi casi privi dei necessari<br />

requis<strong>it</strong>i penalistici di material<strong>it</strong>à e offensiv<strong>it</strong>à.<br />

L’intrinseca indeterminatezza strutturale della cospirazione ha cost<strong>it</strong>ui-<br />

( 96 ) Al processo di consultazione sul CP 183/2007 hanno preso parte docenti univers<strong>it</strong>ari,<br />

magistrati, avvocati, esponenti delle forze dell’ordine ed altri operatori del dir<strong>it</strong>to. Tali documenti,<br />

pur se non pubblicati, possono essere visionati dietro richiesta indirizzata alla Law<br />

Commission.<br />

( 97 ) La posizione cr<strong>it</strong>ica della dottrina è efficacemente espressa da Glazebrook nella<br />

sua Response to the LC Consultation Paper on Conspiracy and Attempts, del 21.11.2007, 3, che<br />

definisce la inchoate liabil<strong>it</strong>y come la «legal fig-leaf che nasconde quella che altrimenti sarebbe<br />

una evidente violazione del principio di legal<strong>it</strong>à». In argomento altresì Clarkson che sottolinea<br />

altresì come l’amb<strong>it</strong>o della criminal preparation, analogamente all’attempt, si estenderebbe<br />

anche al reato impossibile.<br />

( 98 )LaPolice Federation è uno degli organi rappresentativi degli appartenenti alle forze<br />

di polizia.<br />

( 99 ) Dal 1966 al 2006 sono stati 132 su 174 i reports della LC integralmente o parzialmente<br />

implementati nella legislazione interna.<br />

( 100 ) Dal 1997 al 2008 il governo br<strong>it</strong>annico ha creato 3.605 reati (fonte: il Daily Telegraph<br />

del 4.9.2008).<br />

( 101 ) Tradizionalmente, dopo la pubblicazione di un consultation paper, la Commissione<br />

elabora, sulla base delle risposte e dei commenti pervenuti, un final report contenente la bozza<br />

di una proposta legislativa. Il rapporto finale sul CP 183/2007 (ed il relativo draft bill) dovrebbero<br />

essere divulgati il prossimo ottobre 2009. Starà poi all’organo esecutivo competente<br />

(nel caso di specie, il Ministero della Giustizia) decidere se e quando presentare in parlamento<br />

il disegno di legge.<br />

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CHIARA MANCUSO 111<br />

to un pericoloso strumento di espansione della punibil<strong>it</strong>à nella materia penale,<br />

specie in un sistema, quale quello inglese, basato sulla coesistenza ed<br />

equivalenza (almeno formalmente) del formante legislativo e del formante<br />

giurisprudenziale. A questo si aggiunge, inoltre, l’uso che dell’illec<strong>it</strong>o è stato<br />

fatto, sul piano strettamente processuale, allo scopo di sopperire ai lim<strong>it</strong>i<br />

connessi alla partecipazione criminosa, ispirata al modello di concorso differenziato<br />

e alla teoria dell’accessorietà. Impellenti e gravi esigenze di pol<strong>it</strong>ica<br />

criminale, un<strong>it</strong>amente alle obiettive difficoltà probatorie connesse ai<br />

del<strong>it</strong>ti associativi, hanno determinato, con modal<strong>it</strong>à peraltro assai simili all’ordinamento<br />

<strong>it</strong>aliano, l’uso del reato cospirativo in termini di efficace<br />

«scorciatoia probatoria» per la contestazione di attiv<strong>it</strong>à del<strong>it</strong>tuose di difficile<br />

accertamento ed, in particolare per la punibil<strong>it</strong>à delle c.d. figure apicali<br />

delle associazioni criminose.<br />

Ed infatti, il «fascino fatale» eserc<strong>it</strong>ato dal reato di cospirazione può, altresì,<br />

essere ricondotto alla possibil<strong>it</strong>à di fondare la condanna di un soggetto<br />

sulla base delle sole dichiarazioni di altri co-imputati, anche qualora<br />

manchino o non esistano sufficienti prove dirette a fondare l’incriminazione,<br />

col chiaro risultato di creare forme di responsabil<strong>it</strong>à oggettiva (vicarious<br />

liabil<strong>it</strong>y) per fatti del<strong>it</strong>tuosi cui l’agente non ha mai materialmente realizzato<br />

o per reati alla cui esecuzione egli non ha partecipato ( 102 ). A ciò si aggiunge<br />

il pericolo di creare un «dir<strong>it</strong>to penale dell’atteggiamento interiore»,<br />

ove l’illec<strong>it</strong>a abrogratio dell’elemento oggettivo del reato e la esclusiva valorizzazione<br />

del requis<strong>it</strong>o psicologico conducono alla colpevolezza di mere<br />

intenzioni.<br />

Esemplificativo è, inoltre, con riferimento al dir<strong>it</strong>to inglese, il crescente<br />

ricorso alla tipologia di remote harm offences, espressivo della tendenza ad<br />

assottigliare la linea di confine tra l’attiv<strong>it</strong>à non punibile, e più che altro<br />

confinata allo stadio mentale di pianificazione di un crimine, e la successiva<br />

( 102 ) La scomoda posizione occupata dal co-cospiratore in giudizio è stata brillantemente<br />

descr<strong>it</strong>ta nel caso Krulew<strong>it</strong>ch v U.S., (1948) 336, US., 440, 453 «When the trial starts, the accused<br />

feels the full impact of the conspiracy strategy. Strictly, the prosecutor should first establish<br />

prima facie the conspiracy and identify the conspirators, after which evidence of acts and declarations<br />

of each in the course of <strong>it</strong>s execution are admissible against all, but the order of proof of so<br />

sprawling a charge is difficult for a judge to control. As a practical matter, the accused often is confronted<br />

w<strong>it</strong>h a hodgepodge of acts and statements by others which he may never have authorized<br />

or intended or even know about, but which help to persuade the jury of existence of the conspiracy<br />

<strong>it</strong>self. In other words a conspiracy often is proved by evidence that is admissible only upon assumption<br />

that a conspiracy existed... A co-defendant in a conspiracy trial occupies an uneasy seat. There<br />

generally will be evidence of wrongdoing by somebody. It is difficult for the individual to make his<br />

own case stand on <strong>it</strong>s own mer<strong>it</strong> in the minds of jurors who are ready to believe that birds of a<br />

feather are flocked together. If he is silent, he is taken to adm<strong>it</strong> <strong>it</strong> and if, as often happens, co-defendants<br />

can be prodded into accusing or contradicting each other, they convict each other».<br />

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112 ARTICOLI<br />

preparazione dell’attiv<strong>it</strong>à del<strong>it</strong>tuosa, temporalmente antecedente alla effettiva<br />

realizzazione del fatto tipico. Chi è in procinto di commettere, o meglio,<br />

secondo la distinzione operata dalla Law Commission, chi «si avvia ad<br />

intraprendere la preparazione» di un illec<strong>it</strong>o diventa oggetto della crescente<br />

attenzione coerc<strong>it</strong>iva del legislatore. L’introduzione di reati dalla «poverissima<br />

material<strong>it</strong>à» ( 103 ), come si è verificato, per esempio, nel settore del<br />

terrorismo; la formulazione di tre nuove offese preparatorie di facil<strong>it</strong>azione<br />

o incoraggiamento del compimento di un’attiv<strong>it</strong>à criminosa e la proposta<br />

relativa alla delineazione di un reato generale di criminal preparation depongono<br />

chiaramente nel senso della «smaterializzazione» dell’illec<strong>it</strong>o penale,<br />

con gravi possibili ricadute sul piano delle garanzie e della tutela dei<br />

dir<strong>it</strong>ti del singolo. A ciò si aggiunge il tentativo, più volte re<strong>it</strong>erato, dell’esecutivo<br />

di introdurre occultamente sanzioni penali, come tali fortemente lim<strong>it</strong>ative<br />

dei dir<strong>it</strong>ti dei c<strong>it</strong>tadini, aggirando il normale sistema di controllo<br />

parlamentare ( 104 ),ol’estensione oltre misura dei termini di carcerazione<br />

preventiva per alcune tipologie di illec<strong>it</strong>i ( 105 ).<br />

È da chiarire che non si vuole mettere in discussione l’esigenza, o meglio,<br />

l’obbligo che l’ordinamento ha, di sviluppare e mantenere una strategia<br />

di prevenzione e repressione dei crimini più gravi, il cui sviluppo è inscindibilmente<br />

connesso alla sopravvivenza e al corretto funzionamento<br />

( 103 )L’espressione è utilizzata da Cavaliere, Il concorso eventuale nel reato associativo,<br />

Napoli, 2003, 115.<br />

( 104 ) Nuovi attacchi alla riserva di legge provengono, nel dir<strong>it</strong>to inglese, dal vasto ricorso<br />

alla legislazione delegata. Ed infatti, il Parlamento di Londra, in nome della sua assoluta sovran<strong>it</strong>à,<br />

pur avendo ampi poteri di controllo preventivo o successivo degli orders o decreti ministeriali<br />

(peraltro oggetto di convenzioni cost<strong>it</strong>uzionali e non disciplinati da nessuna fonte<br />

scr<strong>it</strong>ta), può scegliere di lasciare carta bianca al governo sia per la tipizzazione di nuove figure<br />

criminose, sia per la determinazione delle relative sanzioni. Un efficace esempio è ravvisabile<br />

nella s. 269 del Criminal Justice Act 2003 che ha disposto la revisione, per mezzo di regolamento,<br />

dei minimi ed<strong>it</strong>tali previsti in relazione alle varie categorie di omicidio. Nel 2001, inoltre,<br />

il governo ha, senza successo, presentato un progetto legislativo volto alla implementazione<br />

delle decisioni quadro dell’Unione Europea, e alla susseguente introduzione di nove figure<br />

criminose pun<strong>it</strong>e fino a due anni di reclusione, tram<strong>it</strong>e fonte regolamentare. E, ancora nel<br />

2006, esso ha presentato un’altra proposta legislativa diretta alla introduzione di un generale<br />

potere governativo di «riforma», tram<strong>it</strong>e atto di legislazione delegata, di qualsiasi legge parlamentare,<br />

comprensivo della introduzione di nuovi reati pun<strong>it</strong>i con una pena detentiva massima<br />

di due anni. Sul punto ci sia consent<strong>it</strong>o di rinviare a Spencer-Mancuso, The Criminal<br />

Justice System of the Un<strong>it</strong>ed Kingdom,inSieber (ed.), Rethinking European Criminal Justice,<br />

Berlino, 2009, in corso di pubblicazione.<br />

( 105 )IlTerrorism Act 2006 ha aumentato il termine massimo della carcerazione preventiva<br />

a 28 giorni, mentre cost<strong>it</strong>uisce tuttora oggetto di forti scontri l’intenzione del governo di<br />

estendere ulteriormente tale periodo a 42 giorni. Tale proposta inizialmente avanzata nell’amb<strong>it</strong>o<br />

del Counter-Terrorims Bill (ora entrato in vigore come Counter-Terrorims Act 2008),<br />

è stata infine rigettata dalla House of Lords, ma potrebbe, secondo le intenzioni del governo<br />

inglese, presto cost<strong>it</strong>uire oggetto di un separato provvedimento legislativo.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 113<br />

della macchina statale, nonché, ovviamente, alla tutela della sicurezza dei<br />

suoi c<strong>it</strong>tadini. Piuttosto, il fulcro della questione consiste nella necess<strong>it</strong>à di<br />

avviare una seria riflessione circa la formulazione di un corretto giudizio di<br />

bilanciamento tra la tutela di beni di rango elevato quali la conservazione<br />

dell’ordine pubblico e della pace sociale e la salvaguardia di alcuni dei dir<strong>it</strong>ti<br />

fondamentali dell’individuo, spesso irrimediabilmente sacrificati sull’altare<br />

dell’efficienza pun<strong>it</strong>iva. A questo riguardo, in base alle considerazioni<br />

finora condotte la conspiracy appare come la punta dell’iceberg della pol<strong>it</strong>ica<br />

criminale inglese. La fattispecie in esame, in virtù del posseduto potenziale<br />

espansivo del paradigma della responsabil<strong>it</strong>à concorsuale, oltre che<br />

per la funzione di estrema anticipazione della punibil<strong>it</strong>à ad essa attribu<strong>it</strong>a –<br />

non da ultimo mediante la scelta di sanzionare l’attempt to conspire, ossia il<br />

«tentativo di un tentativo incompiuto»–riafferma, ancora una volta, la sua<br />

natura di «dogma giuridico», di ist<strong>it</strong>uto intoccabile che, se anche cr<strong>it</strong>icabile,<br />

risulta ancora oggi irrinunciabile all’interno del sistema di giustizia penale.<br />

E infatti, la «necess<strong>it</strong>à» di mantenere l’illec<strong>it</strong>o cospirativo è affermata a<br />

chiare lettere dalla commissione di riforma del dir<strong>it</strong>to di Londra. La conspiracy<br />

rimane la prosecutor’s darling ( 106 ) e tale posizione ne giustifica l’impiego<br />

«a oltranza», nonostante le cr<strong>it</strong>iche fortemente avanzate dalla dottrina<br />

( 107 ) e relative, in ultima battuta, alla sovrapponibil<strong>it</strong>à degli amb<strong>it</strong>i applicativi<br />

della fattispecie cospirativa e del reato di encouragement and facil<strong>it</strong>ation,<br />

o qualora fosse introdotto, del reato di «preparazione» ad un’attiv<strong>it</strong>à criminosa<br />

( 108 ).<br />

Pertanto, se è indubbio che il dir<strong>it</strong>to penale deve funzionare da «pro-<br />

( 106 ) Questo il noto ep<strong>it</strong>eto (integralmente: The darling of the modern prosecutor’s nursery)<br />

confer<strong>it</strong>o alla fattispecie dal giudice Hand nel caso Harrison v Un<strong>it</strong>ed States 7 F.2d 259 (2d<br />

Cir. 1925).<br />

( 107 ) Si considerino, a riguardo, le considerazioni di Spencer, che nel suo commento<br />

alle raccomandazioni avanzate nel CP 183/2007 (supra nota 96) si interroga sulla reale util<strong>it</strong>à<br />

dell’illec<strong>it</strong>o cospirativo alla luce delle fattispecie di cui alle ss. 44-46 del Serious Crime Act<br />

2007 e della possibile introduzione dell’illec<strong>it</strong>o di criminal preparation. Dello stesso avviso<br />

Simester-Sullivan, Criminal law: Theory and Doctrine, Oxford, 2007, 303, che considerano<br />

come tutti gli atti cospirativi saranno, in un prossimo futuro, ricompresi nell’amb<strong>it</strong>o di punibil<strong>it</strong>à<br />

dei reati di assistance or encouragement of a crime e che gli unici casi di configurabil<strong>it</strong>à<br />

della conspiracy riguarderanno «le conspiracies non consumate dove l’accordo tra D ed E affinché<br />

questi commetta un illec<strong>it</strong>o non cost<strong>it</strong>uisce alcuna forma di istigazione o agevolazione<br />

nei riguardi dell’offesa programmata». Gli autori concludono, infine, osservando che se pure<br />

tali forme di intesa sono teoricamente possibili, tuttavia la loro scarsissima rilevanza pratica<br />

non permette di giustificare il mantenimento del del<strong>it</strong>to di cospirazione.<br />

( 108 ) Il pericolo di «ridondanza» della conspiracy viene avvert<strong>it</strong>o anche dai commissari inglesi<br />

(par. 2.1.), secondo i quali, però, tale reato va non solo mantenuto, ma anzi riformato in<br />

ragione della sua «ottima spendibil<strong>it</strong>à» sul piano pol<strong>it</strong>ico-criminale.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


114 ARTICOLI<br />

duttore di sicurezza collettiva» ( 109 ), non è altrettanto ovvio, come peraltro<br />

recentemente ribad<strong>it</strong>o dagli studiosi <strong>it</strong>aliani più sensibili al problema, che<br />

«dalla grav<strong>it</strong>à dei del<strong>it</strong>ti commessi in forma organizzata che non siano giunti<br />

neanche allo stadio di tentativo si faccia discendere la leg<strong>it</strong>timazione a punire»<br />

( 110 ).<br />

Del resto, come già sottolineato, diverse sono state le riserve formulate<br />

nei confronti degli atti e dei documenti normativi sopra descr<strong>it</strong>ti, espressioni,<br />

secondo autorevole dottrina, dell’ormai noto stile legislativo degli ultimi<br />

governi, efficacemente descr<strong>it</strong>to dallo «slogan» legislate in haste, repent at<br />

leisure (legiferare in fretta, pentirsi con comodo), dove ovvio è il riferimento<br />

alla natura emergenziale dei provvedimenti adottati.<br />

In effetti, gli scenari aperti dagli interventi in atto e in progress della giustizia<br />

penale inglese non possono, così, che apparire inquietanti: quid, se<br />

dopo la punibil<strong>it</strong>à del mero accordo, si giungesse a sanzionare il tentativo di<br />

un tentativo incompiuto, gli atti preparatori di una fattispecie tentata oil<br />

tentativo di preparazione di un reato impossibile? Se le proposte elaborate<br />

dalla Law Commission nel CP 183/2007 divenissero leggi, la risposta a tali<br />

interrogativi non tarderebbe ad arrivare. Né sembrerebbe più, facilmente,<br />

arrestabile la «deriva soggettivistica» verso cui appare inesorabilmente dirigersi<br />

l’attuale dir<strong>it</strong>to penale inglese.<br />

Il vero punto della questione è, a nostro parere, che l’ampliamento degli<br />

amb<strong>it</strong>i di rilevanza penale, in generale, e dei reati preparatori, in particolare,<br />

non è da ricondurre, in questo caso, alla tradizionale e mai rinnegata<br />

«anima subiettiva» del dir<strong>it</strong>to penale d’Oltremanica, ma è, invece, da addeb<strong>it</strong>arsi<br />

ad un preciso indirizzo di pol<strong>it</strong>ica penale, peraltro, condiviso anche,<br />

ed in misura crescente, da altri ordinamenti, tra i quali quello <strong>it</strong>aliano. In altri<br />

termini, i recenti cambiamenti indirettamente apportati alla fattispecie<br />

di conspiracy e le proposte di modifica avanzate relativamente a quest’illec<strong>it</strong>o<br />

e al del<strong>it</strong>to tentato testimonierebbero un sintomatico mutamento di prospettiva,<br />

per effetto del quale l’accentuazione dei caratteri soggettivi e preventivi<br />

della giustizia criminale inglese rappresenterebbe e andrebbe percep<strong>it</strong>a<br />

come il risultato della linea di zero tolerance contro il crimine attuata<br />

dall’esecutivo br<strong>it</strong>annico in adempimento della sua «messianica missione»<br />

( 109 ) La definizione è mutuata da Demuro, Il «dir<strong>it</strong>to penale del nemico» e i dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />

nell’era del terrorismo,inBernardi-Pastore-Pugiotto (cur.), Legal<strong>it</strong>à penale e crisi<br />

del dir<strong>it</strong>to, oggi, Milano, 2008, 158.<br />

( 110 ) Così Cavaliere, Il concorso eventuale nelle associazioni per delinquere e di tipo mafioso:<br />

dal dir<strong>it</strong>to penale «vivente» a quello conforme alla legal<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale, inPicotti-<br />

Fornasari-Viganò-Melchionda, I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio,<br />

Padova, 2005, 117.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 115<br />

di neutralizzazione dei numerosi e gravi pericoli posti dai fenomeni criminosi<br />

di nuova emersione alla collettiv<strong>it</strong>à ( 111 ).<br />

Ciò che risulta interessante notare è, da un punto di vista strettamente<br />

comparato, che tendenze analoghe a quelle esib<strong>it</strong>e dal legislatore inglese sono<br />

presenti, con simili modal<strong>it</strong>à e in settori analoghi, anche in Italia.<br />

Si faccia riferimento, in primis, alle ipotesi del<strong>it</strong>tuose associative, oggetto,<br />

in questi anni, di una rivis<strong>it</strong>azione qual<strong>it</strong>ativa (mediante la creazione della<br />

fattispecie di associazione con final<strong>it</strong>à di terrorismo internazionale ( 112 ),<br />

dell’associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiav<strong>it</strong>ù, alla<br />

tratta di persone, all’acquisto e all’alienazione di schiavi ( 113 ), dell’organizzazione<br />

criminale transnazionale ( 114 ) o, ancora, la previsione della responsabil<strong>it</strong>à<br />

delle persone giuridiche nei casi sopra c<strong>it</strong>ati) ( 115 ), nonché quant<strong>it</strong>ativa<br />

(es. i progressivi aumenti di pena stabil<strong>it</strong>i per il del<strong>it</strong>to di cui all’art. 416<br />

bis, rispettivamente, dalla l. 5.12.2005, n. 251 e dal d.l. 23.5.2008, n. 92,<br />

conv. con mod. nella l. 24.7.2008, n. 125).<br />

Ed infatti, il rilievo attribu<strong>it</strong>o all’illec<strong>it</strong>o cospirativo nel dir<strong>it</strong>to penale<br />

inglese, un<strong>it</strong>amente alle emergenti istanze di specifica criminalizzazione<br />

della condotta di partecipazione ad un’associazione criminale, evidenzia un<br />

crescente avvicinamento, in questo amb<strong>it</strong>o, tra sistemi continentali e tradizione<br />

giuridica anglosassone, pur nella permanente residual<strong>it</strong>à dei suddetti<br />

profili di chiara divers<strong>it</strong>à nella costruzione normativa dell’illec<strong>it</strong>o. E infatti,<br />

la stridente tensione tra la necess<strong>it</strong>à di contrastare le nuove forme di responsabil<strong>it</strong>à<br />

collettive, o group crimes, el’esigenza di salvaguardare le garanzie<br />

tradizionalmente accordate al singolo si è posta nel mondo giuridico<br />

anglo-americano in modi assai simili a quelli discussi dalla dottrina e dalla<br />

giurisprudenza <strong>it</strong>aliana. Per quanto riguarda gli attacchi sferrati ai profili di<br />

stretta legal<strong>it</strong>à e tipic<strong>it</strong>à penale, unanime è la voce della dottrina inglese nella<br />

messa in luce dei difetti strutturali dei reati associativi. Di stampo «continentale»<br />

appare, così, l’analisi della law of conspiracy effettuata dai giuristi<br />

( 111 ) Cfr., per tutti, il documento dell’Home Office dal t<strong>it</strong>olo Reducing Crime, Changing<br />

Lives. The Government’s Plans for Transforming the Management of Offenders, del 31.1.2004,<br />

ove, a p. 10, è enfaticamente dichiarato che la «...public protection will always be the Government’s<br />

first prior<strong>it</strong>y».<br />

( 112 ) Artt. 270 ter e 270 quater c.p., introdotti dal d.l. 18.10.2001, n. 374, conv. con mod.<br />

in l. 15.12.2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il fenomeno del terrorismo<br />

internazionale.<br />

( 113 ) Art. 4 della l. 11.8.2003, n. 228.<br />

( 114 ) Art. 4 della l. 16.3.2006, n. 146 che ha introdotto una circostanza aggravante per i<br />

reati a cui abbia contribu<strong>it</strong>o un «un gruppo criminale organizzato impegnato in attiv<strong>it</strong>à criminali<br />

in più di uno Stato».<br />

( 115 ) D. lgs. 8.6.2001, n. 231 e successive modifiche.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


116 ARTICOLI<br />

di common law, a causa della lamentata assenza di precisi confini defin<strong>it</strong>ori<br />

della fattispecie.<br />

Allo stesso modo, è stato notato in tutti e due gli ordinamenti che le<br />

norme che disciplinano la partecipazione o la membership ad un’associazione<br />

non comportano, nella prassi applicativa giudiziale, il reale accertamento<br />

dell’elemento oggettivo del reato e, in particolare, del rapporto funzionale<br />

tra la condotta del singolo ed il raggiungimento delle final<strong>it</strong>à criminose<br />

dell’associazione medesima o la rilevanza esterna del conspiratorial agreement.Daciò<br />

consegue che la condotta di partecipazione all’associazione ha<br />

spesso fin<strong>it</strong>o per risolversi nella semplice adesione soggettiva all’organizzazione<br />

criminale in senso ampio intesa (e quindi comprensiva dell’accordo<br />

cospirativo), in sfregio al principio di material<strong>it</strong>à del reato. A ciò si aggiunge<br />

la graduale esclusiva central<strong>it</strong>à assunta dalla dimensione psicologica di tale<br />

reato ed il corrispondente assottigliamento del requis<strong>it</strong>o oggettivo del fatto,<br />

con la conseguente perd<strong>it</strong>a della leg<strong>it</strong>tima sfera di rilevanza dell’actus reus<br />

che rimane «intrappolato» nelle maglie soggettive dell’ambivalente significato,<br />

lato sensu,diagreement.<br />

Anche in Italia la condotta di partecipazione sancisce, in molti casi, l’incriminazione<br />

della sola messa in pericolo di un bene ( 116 ), a prescindere dalla<br />

realizzazione di un effettivo evento lesivo. L’incontro di volontà diventa<br />

nell’associazione per delinquere, condizione necessaria e sufficiente della<br />

fattispecie. Pertanto, anche se in materia oggi si registrano importanti mutamenti<br />

a livello giurisprudenziale, oltre a prese o «ri-prese» di coscienza da<br />

parte della dottrina, il nostro ordinamento è apparso ripetutamente allinearsi<br />

su posizioni analoghe a quelle inglesi per quanto concerne la punibil<strong>it</strong>à<br />

della mera volontà associativa, formula giuridica pure fortemente ripudiata,<br />

quantomeno sul piano formale, in quanto contrastante con i principi<br />

( 116 ) La dottrina maggior<strong>it</strong>aria considera il reato descr<strong>it</strong>to dall’art. 416 c.p. come una fattispecie<br />

di pericolo. Per tutti Cavaliere, Il concorso eventuale nel reato associativo, c<strong>it</strong>., 66, il<br />

quale r<strong>it</strong>iene che attraverso il reato di associazione per delinquere si realizzi una tutela fortemente<br />

anticipatoria mediante l’incriminazione di condotte considerate idonee a fondare il pericolo<br />

della commissione di fatti oggetto del programma criminoso persegu<strong>it</strong>o; e De Vero,<br />

Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen.,1993, 107 secondo cui il<br />

reato in esame realizzerebbe una «anticipazione differenziata della tutela», essendo esso diretto<br />

a prevenire non solo il rischio creato dai del<strong>it</strong>ti scopo, ma una più ampia s<strong>it</strong>uazione di<br />

pericolo.<br />

Tra coloro che, al contrario, configurano l’associazione per delinquere come reato di danno<br />

Patalano, L’associazione per delinquere, Napoli, 1971, 112; Valiante, L’associazione<br />

criminosa, Milano, 1997, 137. Dub<strong>it</strong>a della cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della fattispecie che punisce la<br />

partecipazione ad un’associazione criminale, in virtù del fatto che essa rappresenti proprio il<br />

pericolo di un un pericolo Moccia, Le Système Pénal à l’épreuve du crime organisé, inRintDP,<br />

1997, 856.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 117<br />

fondamentali dell’ordinamento penale, e nella specie col principio di necessaria<br />

offensiv<strong>it</strong>à del reato e della sua naturale material<strong>it</strong>à e individuale<br />

obiettiv<strong>it</strong>à. In questo senso, la fictio relativa al principio nullum crime sine<br />

facto et sine iniuria, viene inesorabilmente rivelata sol che si consideri l’adozione<br />

da parte della giurisprudenza <strong>it</strong>aliana, nella ricostruzione ermeneutica<br />

delle fattispecie di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., della posizione giuridicamente<br />

«lasciva» ins<strong>it</strong>a nella conspiracy ove la mera partecipazione all’associazione<br />

criminale è pun<strong>it</strong>a a prescindere dalla commissione di atti propriamente<br />

esecutivi.<br />

Infine, agli indubbi ed importanti vantaggi così consegu<strong>it</strong>i sul piano<br />

processuale dell’agevolazione probatoria ( 117 ) si oppone, sul piano legalistico,<br />

il rischio di scivolare nell’incriminazione della semplice intenzione o di<br />

un remoto pericolo, risultanti nella punizione di condotte che risultano assai<br />

lontane dalla effettiva lesione del bene giuridico. A ciò si aggiunge la<br />

sanzionabil<strong>it</strong>à di azioni, realizzate in esecuzione del programma criminoso,<br />

attribu<strong>it</strong>e ad un soggetto sulla base di un distorto meccanismo probatorio<br />

che confonde l’appartenenza all’associazione o l’adesione ad un piano<br />

criminoso con il compimento dei reati scopo oggetto delle intese illec<strong>it</strong>e, introducendo,<br />

in entrambi i modelli giuridici oggetto di indagine, un’illeg<strong>it</strong>tima<br />

forma di «responsabil<strong>it</strong>à di posizione» o «colpa di autore» ( 118 ).<br />

Con queste espressioni, si allude al meccanismo in base a cui la lente penale<br />

viene spostata sulla condotta di v<strong>it</strong>a dell’agente, sulle sue scelte piuttosto<br />

che sul comportamento illec<strong>it</strong>o realmente tenuto ( 119 ). Allo stesso modo,<br />

( 117 ) Uno dei profili di maggiore differenziazione tra i modelli giuridici in esame concerne<br />

la maggiore attenzione volta dai giuristi di common law al versante probatorio ed alle difficoltà<br />

processuali relative alla ricostruzione giudiziale di reati «dominati» in prevalenza dall’elemento<br />

soggettivo. Tale interesse appare giustificato sia in base al pregnante legame esistente<br />

in quei sistemi tra dir<strong>it</strong>to sostanziale e dir<strong>it</strong>to processuale, avvert<strong>it</strong>i non come due branche<br />

distinte, ma come le due inseparabili facce della stessa medaglia; sia per la peculiare «vocazione<br />

processuale» di ordinamenti ove il dir<strong>it</strong>to nasce «davvero» nelle aule dei tribunali; e<br />

sia in virtù della forma mentis degli stessi operatori del dir<strong>it</strong>to ab<strong>it</strong>uati a lavorare non su modelli<br />

normativi generali e astratti, ma su questioni concrete impostate in termini casistici. Per<br />

tutti Ball, Criminal Conspiracy: a balance between the protection of society and the rights of<br />

the individuals,inSt. Louis U. L. J., 1971, 256; Wagner, Conspiracy in civil law countries,inJ.<br />

Crim. L. Criminology & Police Science, 1951, 171.<br />

( 118 ) Il tema della guilt by association è stato vastamente scandagliato nel dir<strong>it</strong>to inglese e<br />

americano. Tra i principali e più noti lavori in argomento Ball, Criminal Conspiracy: a balance<br />

between the protection of society and the rights of the individuals, c<strong>it</strong>., 259; Burdick,<br />

Conspiracy as a Crime and as a Tort, inColum. L. Rev., 1908, 229; Goldstein, The Krulew<strong>it</strong>ch<br />

Warning: Guilt by Association, inGeo. L. J., 1965, 133; Marcus, Criminal conspiracy<br />

law: time to turn back from an ever expanding area, ever more troubling area, c<strong>it</strong>., 7.<br />

( 119 ) Fletcher, The nature and function of criminal theory,inCal. L. Rev., 2000, 699, riprendendo<br />

la distinzione della dottrina tedesca tra Tätstrafrecht e Täterstrafrecht, contrappone<br />

un act-based criminal law ad un actor-based criminal law, un dir<strong>it</strong>to penale del fatto ad un<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


118 ARTICOLI<br />

nei casi in cui venga contestata all’autore di uno o più fatti illec<strong>it</strong>i anche<br />

l’appartenenza ad un’organizzazione criminale è l’intero lifestyle, lo stile di<br />

v<strong>it</strong>a dell’imputato (ossia le sue convinzioni pol<strong>it</strong>iche e religiose, le sue concezioni<br />

filosofiche, etc.) ad essere posto sotto processo e, per riprendere<br />

quanto detto da Wilson, ben si verifica che il soggetto can be convicted for<br />

what he is and for what he believes, not necessarily for anything he has done...<br />

possa essere condannato per quello che è e per quello in cui crede, non necessariamente<br />

per ciò che ha fatto ( 120 ).<br />

Come è stato sottolineato, infatti, la moderna «cultura o società del rischio»<br />

ha prodotto, tra le molte conseguenze, oltre ad un aumento della domanda<br />

e del bisogno di sicurezza e protezione da parte dei c<strong>it</strong>tadini, anche<br />

una «culture of blame» ( 121 ), imperniata sulla individuazione, classificazione<br />

e sul conseguente isolamento di alcuni tipi di autore, r<strong>it</strong>enuti socialmente<br />

pericolosi in quanto appartenenti a determinate categorie e/o riconducibili<br />

a modelli presuntivi di comportamento criminale o anti-sociale.<br />

Ciò ha condotto all’affermazione, anche nel nostro Paese, di forme di radicalizzazione<br />

della punibil<strong>it</strong>à attorno alle figure dei c.d. serious offenders,<br />

colpevoli della commissione di attiv<strong>it</strong>à criminose particolarmente riprovevoli<br />

quali, ad esempio, violenze sessuali o atti terroristici, e di quei soggetti accusati<br />

o condannati per fatti avvert<strong>it</strong>i dalla maggioranza della popolazione,<br />

hic et nunc, come «ingiusti» o contrari all’interesse e al benessere comune,<br />

come l’ingresso clandestino e la permanenza illec<strong>it</strong>a nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

Proprio la materia del contrasto all’immigrazione irregolare, ormai annoverata<br />

tra i punti «caldi» dei programmi governativi, anche a causa dei<br />

numerosi contatti con il terrorismo internazionale, testimonia l’evidente<br />

sl<strong>it</strong>tamento del dir<strong>it</strong>to penale interno verso moduli pun<strong>it</strong>ivi altamente soggettivi<br />

e la confermata scelta di archetipi normativi di responsabil<strong>it</strong>à«d’autore».<br />

E così, oltre al «mafioso» oal«membro di un’associazione criminale»,<br />

l’attenzione dell’ordinamento si rivolge allo «stupratore», ora ascr<strong>it</strong>to<br />

tra i «super-delinquenti» cui viene preclusa tutta una serie di benefici processuali<br />

o pen<strong>it</strong>enziari ( 122 ) e, appunto, allo «straniero», oggetto di numerose<br />

e rigide prescrizioni normative (o di progetti legislativi), atte ad incidere<br />

dir<strong>it</strong>to penale dell’autore. I regimi total<strong>it</strong>ari fascisti o comunisti hanno concentrato l’attenzione<br />

sulle caratteristiche di pericolos<strong>it</strong>à sociale della persona, utilizzando la sanzione penale come<br />

mezzo di rieducazione sociale in senso socialpreventivo. Al contrario, nei regimi liberali il<br />

castigo penale è, o meglio, dovrebbe essere incentrato sulle azioni tenute dal singolo e non<br />

sulle sue tendenze caratteriali.<br />

( 120 ) Wilson, The Pol<strong>it</strong>ical Use of Criminal Conspiracy, c<strong>it</strong>., 71.<br />

( 121 ) Zedner, The pursu<strong>it</strong> of secur<strong>it</strong>y, inHope-Sparks (eds.) Crime, Risk and Insecur<strong>it</strong>y,<br />

Londra, 2000, 200.<br />

( 122 ) Si considerino le previsioni del d.l. 23.2.2009, n. 11, conv. con mod. nella l.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 119<br />

tanto sulla sfera pubblica (irrigidimento dei meccanismi di ingresso e di accesso<br />

al lavoro) quanto su quella privata (c<strong>it</strong>tadinanza, salute, istruzione,<br />

matrimonio, riconoscimento dei figli, etc.) ( 123 ).<br />

Anche il dir<strong>it</strong>to pen<strong>it</strong>enziario appare, inoltre, tendere verso la stratificazione<br />

di «tipi di autore» ( 124 ), realizzata attraverso la contrapposizione tra<br />

«classi» di rei, diversificate a seconda del rispettivo grado di accesso al circu<strong>it</strong>o<br />

delle misure alternative alla detenzione e agli altri vantaggi previsti<br />

dalla legge. Accanto al «criminale comune», in quanto tale «leg<strong>it</strong>timato» a<br />

fruire dei meccanismi di esecuzione della pena infra-muraria, si pone un<br />

crescente catalogo di soggetti sottoposti ad un trattamento e ad un regime<br />

carcerario di notevole rigore, la cui eventuale partecipazione ai benefici pen<strong>it</strong>enziari<br />

è necessariamente condizionata alla previa collaborazione con la<br />

giustizia e alla rescissione di ogni legame con la criminal<strong>it</strong>à organizzata o<br />

terroristica, o al pos<strong>it</strong>ivo es<strong>it</strong>o di una prolungata osservazione scientifica<br />

della personal<strong>it</strong>à ( 125 ).<br />

Oltre, ancora una volta, al mafioso, al terrorista (o agli altri «tipi» di detenuti<br />

indicati dalla legge), anche il recidivo ( 126 )el’autore di violenze sessuali<br />

divengono oggetto di un giudizio presuntivo di pericolos<strong>it</strong>à sociale<br />

( 127 ) che ne preclude o ne r<strong>it</strong>arda il reinserimento nella comun<strong>it</strong>à. Come nel<br />

campo del dir<strong>it</strong>to sostanziale ove, tra l’altro, analogamente a quanto si verifica<br />

in Inghilterra, il ricorso allo schema della pericolos<strong>it</strong>à presunta o astratta<br />

cost<strong>it</strong>uisce ormai una costante del sistema, anche in fase d’esecuzione<br />

della pena, viene enfatizzata la personal<strong>it</strong>à del reo, piuttosto che il comportamento<br />

vietato.<br />

Se si ha riguardo, infine, ai tanti interventi che hanno recentemente interessato<br />

la giustizia penale <strong>it</strong>aliana (riguardo a cui sono sintomatici l’or-<br />

23.4.2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla<br />

violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.<br />

( 123 ) Ci si riferisce al d.l. 23.5.2008, n. 92 conv. con mod. in l. 24.7.2008, n. 125 (c.d. pacchetto<br />

sicurezza 2008) e al ddl. n.s. 773, attualmente all’esame del Senato, che introdurrebbe,<br />

tra le altre disposizioni, il reato di «immigrazione clandestina».<br />

( 124 )L’espressione «dir<strong>it</strong>to pen<strong>it</strong>enziario d’autore» èusata da Nazzaro, La funzione<br />

«emergenziale» della pena tra «castigo» e «premio»: spunti di riflessione sulla recente «emergenza<br />

sicurezza»,inRiv. Pen., 2009, 231.<br />

( 125 ) Cfr. l’art.3 della legge 38/2009 che ha modificato l’art. 4 bis della l. 26.7.1975, n.<br />

354, lim<strong>it</strong>ando l’accesso ad alcuni vantaggi pen<strong>it</strong>enziari per gli autori dei del<strong>it</strong>ti di cui agli artt.<br />

609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p.<br />

( 126 ) Come è noto, la l. 5.12.2005, n. 251 ha operato, tra l’altro, anche diverse modifiche<br />

al sistema pen<strong>it</strong>enziario, con riferimento alla s<strong>it</strong>uazione dei recidivi.<br />

( 127 ) Analogamente, in Inghilterra, il Criminal Justice Act 2003 ha introdotto delle nuove<br />

e rigorose prescrizioni (nonché una presunzione di pericolos<strong>it</strong>à) in materia di commisurazione<br />

della pena (sentencing) per i dangerous offenders che hanno commesso reati di natura<br />

violenta o sessuale.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


120 ARTICOLI<br />

mai sistematico ricorso alla decretazione d’urgenza, e il regolare uso nel<br />

linguaggio legislativo di espressioni fortemente simboliche quali «sicurezza»<br />

o «urgente»), i piani di intersezione e di sovrapposizione tra i due ordinamenti<br />

considerati sono, invero, molteplici. Sia il dir<strong>it</strong>to penale inglese<br />

che quello <strong>it</strong>aliano sembrano primariamente perseguire l’obiettivo della<br />

«lotta verso i nemici», attraverso la progressiva fissazione di soglie anticipate<br />

di punibil<strong>it</strong>à, la sclerotizzazione di preconfezionate tipologie di reo,<br />

e, da ultimo, lo sviluppo di meccanismi pun<strong>it</strong>ivi parapenali (la cui analisi<br />

esulerebbe dallo spazio espos<strong>it</strong>ivo del presente lavoro) ( 128 ), idonei ad instaurare<br />

pericolose forme di «protezionismo penale» ( 129 ) e di giustizia autor<strong>it</strong>aria.<br />

E se pure i livelli di «allarme» per il nostro sistema sono, ancora, inferiori<br />

rispetto a quello inglese, mai quanto oggi, gli assi penali di Roma e di<br />

Londra risultano distintamente incrociarsi. Per questo motivo, le vicende<br />

giuridiche relative all’English criminal law dovrebbero essere attentamente<br />

mon<strong>it</strong>orate e valutate anche sulla sponda continentale, onde prevenire il rischio<br />

che la trasformazione della materia penale in una s<strong>it</strong>uazione di «perenne<br />

emergenza» produca una involuzione dei principi, delle regole e delle<br />

garanzie proprie dello stato di dir<strong>it</strong>to.<br />

( 128 ) Ci si riferisce, naturalmente, al noto e controverso sistema dei control orders, provvedimenti<br />

di natura amministrativa, introdotti dal Prevention of Terrorism Act 2005, per mezzo<br />

dei quali coloro che sono sospettati di terrorismo e nei confronti di cui non può essere celebrato<br />

un regolare processo per via dell’indisponibil<strong>it</strong>à delle prove a sostegno dell’accusa, per<br />

ragioni di sicurezza nazionale, vengono sottoposti ad un regime di detenzione domiciliare e<br />

ad altri tipi di restrizione della libertà personale. La bibliografia in argomento è ormai vastissima.<br />

Per un generale inquadramento della materia si veda la voce «Control orders»,inMurphy<br />

(ed.), Blackstone’s Criminal Practice, Oxford, 2007, 598 e ss.<br />

Ciò che è importante notare è che oltre ai control orders l’ordinamento inglese contempla<br />

una pletora di analoghe misure (es. gli Anti-social behaviour orders,iSex Offender Prevention<br />

Orders o, ancora i Serious Crime Prevention Orders, questi ultimi previsti dal sopra analizzato<br />

Serious Crime Act 2007), di natura civile-amministrativa volti, in generale, alla prevenzione<br />

del crimine, la violazione dei quali cost<strong>it</strong>uisce un illec<strong>it</strong>o penale.<br />

Con riferimento, invece, al sistema <strong>it</strong>aliano, si considerino i meccanismi di espulsione dello<br />

straniero previsti dal TU sull’immigrazione (d. lgs. 25.7.1998, n. 286) nonché le recenti<br />

proposte normative di estensione dei poteri delle autor<strong>it</strong>à amministrative (ed in particolare<br />

prefettizie) nel settore della sicurezza pubblica, contenute nel già c<strong>it</strong>ato d.d.l. n.s. 773.<br />

( 129 ) Ci si riferisce agli interventi, attuati o proposti, in entrambi i Paesi, circa l’instaurazione<br />

di un dir<strong>it</strong>to penale speciale per gli «stranieri», o meglio per i «non c<strong>it</strong>tadini».<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


CHIARA MANCUSO 121<br />

Abstract<br />

Die sog conspiracy, eine kriminelle Abrede, ist eines der umstr<strong>it</strong>tensten<br />

Rechtsinst<strong>it</strong>ute des englischen Strafrechts. Die Möglichke<strong>it</strong> der strafrechtlichen<br />

Verfolgung einer Person aufgrund der reinen Abrede zur Begehung von<br />

Straftaten m<strong>it</strong> Anderen, ohne dass die tatsächliche Begehung derselben oder<br />

die Vornahme irgendeiner ausführenden Handlung gefordert wird, ist<br />

äußerst umstr<strong>it</strong>ten. Gerechtfertigt wird die Strafbarke<strong>it</strong> durch die erhöhte soziale<br />

Gefährlichke<strong>it</strong> von kriminellen Gruppen gegenüber Einzeltätern. Die<br />

zunehmende Inanspruchnahme von Verschwörungsstraftaten im Kampf gegen<br />

das organisierte Verbrechen – m<strong>it</strong>samt der dam<strong>it</strong> verbundenen und bekannten<br />

Probleme in Bezug auf die Kategorie der Vereinigungsstraftaten –<br />

stellt auch im Licht der «Internationalisierung» der entsprechenden Vorgehensweisen<br />

einen we<strong>it</strong>eren Grund für das rechtsvergleichende Interesse an<br />

diesem Bereich dar.<br />

Im Be<strong>it</strong>rag wird kr<strong>it</strong>isch auf die letzten gesetzlichen Änderungen und die<br />

Reformprojekte im Bereich der conspiracy eingegangen. Die Untersuchung<br />

der Vielzahl an Hinweisen aus England, unter anderem betreffend eine etwaige<br />

Senkung der Strafbarke<strong>it</strong>sschwelle und die Schaffung von Interventionsmöglichke<strong>it</strong>en<br />

in einem dem Versuch vorgelagerten Stadium, sowie, de iure<br />

condendo, die systematische Ausdehnung der Grenzen der kriminellen<br />

Abrede, zeugt von einer Auswe<strong>it</strong>ung der strafrechtlichen Verantwortlichke<strong>it</strong><br />

und einer dam<strong>it</strong> einhergehenden Einschränkung individueller Rechte und<br />

Freihe<strong>it</strong>en.<br />

Eine rechtsvergleichende Untersuchung zwischen verschiedenen Rechtsordnungen<br />

ist eine Gelegenhe<strong>it</strong>, nicht nur etwaige Unterschiede oder Gemeinsamke<strong>it</strong>en<br />

aufzuzeigen, sondern auch Eigenhe<strong>it</strong>en von Rechtsinst<strong>it</strong>uten<br />

und Prinzipien der jeweiligen Strafrechtsordnung kr<strong>it</strong>isch zu hinterfragen.<br />

Résumé<br />

La conspiracy, ou accord criminel, const<strong>it</strong>ue l’une des inst<strong>it</strong>utions les plus<br />

problématiques du dro<strong>it</strong> pénal anglais. La possibil<strong>it</strong>é d’incriminer une personne<br />

au seul motif qu’elle s’est accordée avec d’autres dans l’intention de<br />

commettre une infraction, indépendamment de sa réalisation ou de l’accomplissement<br />

d’un quelconque acte d’exécution, est rien moins qu’évidente, encore<br />

qu’elle a<strong>it</strong> été justifiée en vertu du plus grand danger social que représentent<br />

les groupes criminels par rapport aux condu<strong>it</strong>es individuelles. Le recours<br />

croissant à l’inculpation pour dél<strong>it</strong> de conspiration dans la lutte contre le<br />

crime organisé–comportant les problématiques y relatives notoires afférentes<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


122 ARTICOLI<br />

à la catégorie des dél<strong>it</strong>s d’association – représente un motif supplémentaire<br />

d’intérêt comparatiste, également à la lumière de l’«internationalisation» de<br />

l’action de contraste.<br />

Cette étude reconstru<strong>it</strong> de facon cr<strong>it</strong>ique les plus récentes interventions<br />

concernant la législation et les projets de réforme en matière de conspiracy.<br />

La lecture des multiples signaux provenant d’outre-Manche, entre autres le<br />

recours à des dispos<strong>it</strong>ions préparatoires visant à déterminer une anticipation<br />

progressive de la punissabil<strong>it</strong>é et à intervenir à un stade antérieur par rapport<br />

à celui de l’infraction tentée, non moins que, de iure condendo, l’extension<br />

systématique des lim<strong>it</strong>es de la conspiration, témoigne d’une extension décisive<br />

de la responsabil<strong>it</strong>é pénale et de la restriction subséquente des garanties<br />

et des libertés individuelles.<br />

L’étude comparative des systèmes juridiques révèle, au-delà des divers<strong>it</strong>és,<br />

d’intéressants points communs, et fourn<strong>it</strong> une occasion de réflexion sur les<br />

éventuels dysfonctionnements qui peuvent affecter les inst<strong>it</strong>utions et les principes<br />

du système pénal d’appartenance.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


Nicola Pisani<br />

prof. associato di dir<strong>it</strong>to penale nell’Univers<strong>it</strong>à degli studi di Teramo<br />

POSIZIONI DI GARANZIA E COLPA D’ORGANIZZAZIONE<br />

NEL DIRITTO PENALE DEL LAVORO<br />

Sommario: 1. Delim<strong>it</strong>azione dell’indagine: omesso impedimento di infortuni sul lavoro,<br />

concorso omissivo nell’altrui reato e imputazione a t<strong>it</strong>olo di colpa. Gli incerti confini<br />

tra agire e omettere nella materia infortunistica. - 2. Cr<strong>it</strong>eri di individuazione funzionali<br />

rapportati all’estensione della garanzia prevenzionistica. Posizioni di garanzia e «circolo<br />

dell’organizzazione». Poteri giuridici e poteri fattuali di impedimento nell’art. 299<br />

del t.u. - 3. Segue: il garante primario e la fonte originaria dell’obbligo di garanzia datoriale.<br />

Il dovere di aggiornamento delle misure. - 4. Le posizioni di garanzia «secondarie»<br />

rapportate a specifiche funzioni: il dirigente. - 5. La figura del preposto (art. 2 lett.<br />

d e 19 t.u.): posizione di garanzia secondarie o di sorveglianza? - 6. Delega di funzioni<br />

nell’art. 16 t.u. come trasferimento di posizioni di garanzia. Il requis<strong>it</strong>o dell’effettiv<strong>it</strong>à<br />

dei poteri imped<strong>it</strong>ivi. - 7. Il dovere di vigilanza sull’attiv<strong>it</strong>à del delegato e la colpa d’organizzazione<br />

nel comma 3 dell’art. 16 t.u.: la vigilanza del delegante attraverso il modello<br />

di organizzazione e gestione adottato ai sensi dell’art. 30 t.u. - 8. Colpa d’organizzazione<br />

del datore e pretesi obblighi di garanzia a carico dei lavoratori. - 9. La responsabil<strong>it</strong>à<br />

penale da errata «valutazione». Il responsabile del servizio di prevenzione e<br />

protezione. - 10. Segue: colpa del datore per il risk assessment e «presunzioni di competenza».<br />

Obbligo di costruzione della personal<strong>it</strong>à e oggetto del rimprovero per colpa.<br />

- 11. I componenti l’organismo di vigilanza ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001<br />

sono garanti della sicurezza?<br />

1. (*) – Prima di addentrarsi nel tema, occorre operare una delim<strong>it</strong>azione<br />

del campo di indagine.<br />

Esso ruota essenzialmente attorno al problema di come si atteggi la responsabil<strong>it</strong>à<br />

per omesso impedimento ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. di un<br />

evento infortunistico ai sensi di una fattispecie base commissiva di lesioni<br />

colpose o omicidio colposo, e in particolare, di quali siano i cr<strong>it</strong>eri di individuazione<br />

dell’obbligo di garanzia, a partire dalle norme dettate in materia<br />

di sicurezza sul lavoro, che pongono a carico di determinati soggetti obblighi<br />

prevenzionistici.<br />

Si comprende, sub<strong>it</strong>o, che il tema delle posizioni di garanzia si intreccia<br />

con quello delle qualifiche soggettive dei reati contravvenzionali propri,<br />

contemplati nella disciplina prevenzionistica e, segnatamente, nel testo unico,<br />

introdotto con il d. lgs. n. 81 del 2008.<br />

Il problema della posizioni di garanzia, perciò diventa anz<strong>it</strong>utto quello<br />

della «selezione» tra gli obblighi giuridici di attivarsi, di quelli che siano<br />

(*) Testo corredato di note, della relazione tenuta nel corso dell’incontro organizzato dall’AIDP<br />

- Sezione giovani del 20 aprile 2009 in Roma.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


124 ARTICOLI<br />

idonei a a fondare l’equiparazione tra agire ed omettere prevista dall’art. 40<br />

cpv. e inoltre quello dei presupposti giuridico-fattuali di detto obbligo.<br />

Vedremo in quali casi l’ordinamento, infine, consente di imputare al<br />

soggetto, individuato come garante, un concorso omissivo nell’altrui reato,<br />

sempre che l’obbligo di impedimento possa dirsi rapportatabile alla condotta<br />

attiva o (il più delle volte omissive) di un soggetto la cui attiv<strong>it</strong>à rischiosa,<br />

cada nella sfera del controllo prevenzionistico. Pur non potendo<br />

occuparci, invece, dell’altra questione centrale, della causal<strong>it</strong>à dell’omissione,<br />

è comunque necessaria una brevissima premessa metodologica, utile a<br />

delim<strong>it</strong>are i confini della responsabil<strong>it</strong>à per omesso impedimento, alla luce<br />

della distinzione tra agire ed omettere ardua proprio nella materia della responsabil<strong>it</strong>à<br />

per infortuni sul lavoro.<br />

Una pericolosa confusione di piani tra momento omissivo della colpa e<br />

obbligo di garanzia rilevante nell’ottica dell’art. 40 cpv. c.p. ( 1 ), ha indotto<br />

talora la giurisprudenza a convertire in reati omissivi impropri, fatti in realtà<br />

conformi alla fattispecie commissive di lesioni personali colpose o di<br />

omicidio colposo.<br />

L’accento è stato posto sulla natura delle violate: l’azione violerebbe<br />

una norma di divieto, mentre l’omissione trasgredirebbe una norma di comando.<br />

Pur non essendo questa la sede per prendere posizione sul punto, ci<br />

sembra che il cr<strong>it</strong>erio basato sulla natura delle norme violate non sia per<br />

nulla appagante solo che si rifletta che alla base della definizione del reato<br />

omissivo improprio, come commissione mediante omissione, vi è l’idea dell’ident<strong>it</strong>à<br />

di struttura del precetto violato (norme di divieto).<br />

È noto il rischio di elevata «manipolabil<strong>it</strong>à» a cui è esposta la fattispecie<br />

omissiva impropria risulta ( 2 ): trasformando la condotta attiva causale (utilizzazione<br />

di amianto), in s<strong>it</strong>uazione tipica da cui promana l’obbligo di atti-<br />

( 1 ) Sul ruolo della posizione di garanzia nella struttura del reato omissivo improprio è<br />

fondamentale la monografia di Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel dir<strong>it</strong>to penale dell’impresa,<br />

Firenze, 1985. Per più recenti sviluppi cfr. Giunta, La posizione di garanzia nel<br />

contesto della fattispecie omissiva impropria,inDir. pen. e proc., 1999, 620; Leoncini, Obblighi<br />

di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999; Mantovani, L’obbligo<br />

di garanzia ricostru<strong>it</strong>o alla luce dei principi di legal<strong>it</strong>à, di solidarietà, di libertà e di responsabil<strong>it</strong>à<br />

personale,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 2000, 344; Marconi, Rappresentanza pol<strong>it</strong>ica e responsabil<strong>it</strong>à<br />

per omissione impropria. Il paradigma degli enti locali terr<strong>it</strong>oriali, Giuffrè, 2005;<br />

infine, sia consent<strong>it</strong>o rinviare anche per approfondimenti bibliografici, a Pisani, Obbligo di<br />

impedire l’evento,inDizionario giuridico di dir<strong>it</strong>to pubblico, a cura di Cassese, Milano, 2008,<br />

3858 ss.<br />

( 2 ) Donini, La causal<strong>it</strong>à omissiva e l’imputazione per l’aumento del rischio. Significato teorico<br />

e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi<br />

causali ipotetici,inRiv. <strong>it</strong>. dir. proc. pen., 1999, 32 ss.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


NICOLA PISANI 125<br />

varsi a contenuto cautelare, è possibile convertire qualsiasi fattispecie commissiva<br />

fondata su un divieto di cagionare la morte o le lesioni (tendenzialmente<br />

rivolto a chiunque) in una fattispecie omissiva impropria corrispondente<br />

( 3 ).<br />

Ora, prescindendo come dicevamo dalla divers<strong>it</strong>à –peraltro rilevantissima<br />

– dei parametri dell’accertamento della causal<strong>it</strong>à omissiva, rispetto alla<br />

commissiva, la distinzione tra agire e omettere, ha un riflesso, nei casi nei<br />

quali, pur a fronte del mancato riconoscimento di una posizione di garante<br />

in capo ad un soggetto, il sistema prevenzionistico, gli faccia carico di obblighi<br />

cautelari, idonei a far sorgere una responsabil<strong>it</strong>à per aver cagionato,<br />

per colpa, l’evento tipico.<br />

In tali ipotesi, è chiaro che la responsabil<strong>it</strong>à del soggetto discende da un<br />

facere, eventualmente qualificato dalla violazione di precetti che dettano regole<br />

modali a contenuto precauzionale, in relazione allo svolgimento di date<br />

attiv<strong>it</strong>à.<br />

2. – Costante della elaborazione sia dottrinale che giurisprudenziale sul<br />

tema delle posizioni di garanzia in amb<strong>it</strong>o infortunistico è quella di individuare<br />

il fondamento «sostanziale» delle stesse nel cr<strong>it</strong>erio del «dominio sull’impresa»<br />

( 4 ): la responsabil<strong>it</strong>à per l’omesso impedimento dell’evento infortunio,<br />

presuppone un dominio attuale sull’organizzazione, e cioè il dominio<br />

sul processo di produzione dell’evento (Herrschaft über Erfolgsursache)(<br />

5 ). Lo schema concettuale che è alla base di tale ricostruzione, attinge<br />

alla matrice stessa della nozione di «Garantenstellung» sorta in Germania,<br />

per contrapporre alla Rechtpflichtstheorie una teoria basata sulla struttura<br />

del rapporto di protezione tra garante e bene giuridico (posizione di controllo<br />

e posizioni di protezione) ( 6 ).<br />

Si tratta, adesso, di verificare come questi paradigmi siano declinati all’interno<br />

del t.u.<br />

A ben vedere il t.u. esalta il nesso tra responsabil<strong>it</strong>à e organizzazione<br />

proprio a partire dall’art. 2 comma 1, laddove ad es. i lavoratori autonomi<br />

sono ricompresi nella qualifica di lavoratori, in quanto rientrano «nell’am-<br />

( 3 ) Così Fiandaca-Musco, Dir<strong>it</strong>to penale. Parte generale, Bologna, 2006, 533.<br />

( 4 ) Schünemann, Unternehmenskriminal<strong>it</strong>ät und Strafrecht, Berlin, Duncher & Humblot,<br />

1982.<br />

( 5 ) Schünemann, op. ult. c<strong>it</strong>.; Rudolphi, Die Gleichstellungsproblematik der unechten<br />

Unterlassunsdelikte und der Gedanke der Ingerenz,Göttingen, 1966. Cfr. inoltre, Pisani, voce<br />

«Obbligo di impedire l’evento», c<strong>it</strong>., 3857 ss.<br />

( 6 ) Come è noto la distinzione tra posizioni di controllo e di protezione, basata sul cr<strong>it</strong>erio<br />

funzionale si deve ad Kauffmann, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, Göttingen,<br />

1959; di recente, in senso cr<strong>it</strong>ico, v. Pagliaro, Il reato, Milano, 2007, 194.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


126 ARTICOLI<br />

b<strong>it</strong>o dell’organizzazione di un datore di lavoro»: come a dire che la sfera di<br />

garanzia che grava sul datore di lavoro rispetto ai t<strong>it</strong>olari dei beni oggetto<br />

della garanzia (bene strumentale –«regolar<strong>it</strong>à della funzione di governo del<br />

rischio»; bene finale – v<strong>it</strong>a, incolum<strong>it</strong>à individuale) si definisce non in ragione<br />

del vincolo di subordinazione del lavoratore ( 7 ), ma del suo «assoggettamento»<br />

ad un circolo di organizzazione fonte di rischi infortunistici.<br />

Ed è nell’art. 2 lett. b) che tale nesso di inerenza si definisce, visto che il<br />

fulcro della qualifica datoriale è nella «responsabil<strong>it</strong>à dell’organizzazione o<br />

dell’un<strong>it</strong>à produttiva, in quanto eserc<strong>it</strong>a poteri decisionali e di spesa».<br />

Ma le più significative nov<strong>it</strong>à emergono dall’art. 299 (Esercizio di fatto<br />

di poteri direttivi) t.u. che completa, la disciplina del fondamento delle posizioni<br />

di garanzia in amb<strong>it</strong>o lavoristico: essa dispone che «le posizioni di garanzia<br />

relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del t.u.<br />

gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare invest<strong>it</strong>ura, eserc<strong>it</strong>i<br />

in concreto i poteri giuridici rifer<strong>it</strong>i a ciascuno dei soggetti ivi defin<strong>it</strong>i».<br />

Si tratta di una norma «di chiusura», assai più significativa ai fini della<br />

ricostruzione del sistema, di quanto non lo sia per la concreta disciplina dei<br />

cr<strong>it</strong>eri di imputazione della responsabil<strong>it</strong>à per gli infortuni sul lavoro.<br />

Sulla scia di altra norma, dettata nel contesto della disciplina dei reati<br />

societari (art. 2639 c.c.) ( 8 ), l’art. 299 del t.u. fissa l’equiparazione normativa<br />

tra l’esercizio di fatto di poteri giuridici rifer<strong>it</strong>i alla qualifica di «datore di lavoro»,<br />

dirigente e preposto, e l’acquisto della corrispondente posizione di<br />

garanzia penalmente rilevante: peraltro, al medesimo effetto concorre, a<br />

nostro avviso, oltre all’art. 2 del t.u., anche l’art. 16 del t.u., nella determinazione<br />

dei presupposti per il trasferimento della posizione di garanzia collegata<br />

al trasferimento di funzioni.<br />

Il requis<strong>it</strong>o della concretezza esprime, anz<strong>it</strong>utto, la necessaria «attual<strong>it</strong>à»<br />

della posizione, ovverosia il concreto esercizio dei poteri al momento in<br />

cui si verifica l’evento: non basta aver rivest<strong>it</strong>o una volta il ruolo di garante<br />

per rispondere di un evento che si sia verificato a distanza di tempo dalla<br />

perd<strong>it</strong>a dei corrispondenti poteri imped<strong>it</strong>ivi ( 9 ).<br />

( 7 ) Sulla necess<strong>it</strong>à di una equiparazione di tutela, cfr. Pul<strong>it</strong>anò, Organizzazione dell’impresa<br />

e dir<strong>it</strong>to penale del lavoro,inRiv. giur. lav. e prev. soc., 1985, 3 s. In giurisprudenza, sulla<br />

responsabil<strong>it</strong>à del comm<strong>it</strong>tente per l’infortunio del lavoratore autonomo nel caso in cui il rischio<br />

non derivi dall’attiv<strong>it</strong>à specifica da questi svolta ma dalla mancata predisposizione degli<br />

strumenti di tutela indispensabili per la sicurezza del cantiere, di recente, Cass. pen., sez. IV,<br />

29.1.2008, n. 12348, in CED, n. 239252; Cass. pen., sez. IV, 17.5.2005, n. 31296, in Riv. Pen.,<br />

2006, 6, 761.<br />

( 8 ) Sul punto, per tutti, cfr. Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, Dir<strong>it</strong>to penale dell’impresa,<br />

Bologna, 2008, 78.<br />

( 9 ) Una coerente applicazione di tali principi già si intravede nella giurisprudenza che af-<br />

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NICOLA PISANI 127<br />

Secondo una diversa interpretazione possibile, la norma convaliderebbe<br />

quell’orientamento giurisprudenziale che, nel solco della concezione autonomistica,<br />

tende a dar assoluto risalto alle «mansioni svolte in concreto»<br />

dal soggetto ( 10 ). Ma è proprio vero che lo svolgimento di fatto della funzione<br />

comporti quella riduzione (appiattimento) del (normativo) disvalore<br />

proprio della qualifica soggettiva, sottesa alla violazione del dovere-abuso<br />

del potere, al dato meramente naturalistico, afferente al mondo dei fatti e<br />

non delle norme, dell’esercizio di un dominio di fatto all’interno dell’azienda?<br />

O, piuttosto, si deve distinguere il dato «naturalistico» del mero svolgimento<br />

di fatto di un comp<strong>it</strong>o, dall’assunzione in concreto (presupposto fattuale)<br />

di una posizione di potere-dovere giuridicamente fondati ( 11 )?<br />

Come ben si intende, si tratta di una divergenza di interpretazione che<br />

ha un rilevantissimo effetto sul terreno della ricostruzione delle posizioni di<br />

garanzia: ne estende oltre i lim<strong>it</strong>i di tassativ<strong>it</strong>à imposti dalla norma giuridica<br />

attributiva del potere-dovere di impedimento nel primo caso; o, viceversa,<br />

contiene l’estensione dell’obbligo di garanzia ancorandolo al dato normativo<br />

della qualifica, nel rispetto del canone di tassativ<strong>it</strong>à, nel secondo.<br />

Occorre rispondere a tale ques<strong>it</strong>o, cercando di scomporre l’art. 299 t.u.<br />

nei suoi significati essenziali.<br />

Le qualifiche soggettive nel reato contravvenzionale, presupponendo<br />

un complesso di poteri-doveri giuridici con contenuto «direttivo» e, quin-<br />

ferma la riassunzione di responsabil<strong>it</strong>à del delegante in caso di mutamento dei comp<strong>it</strong>i del<br />

delegato, con perd<strong>it</strong>a di quei poteri poteri «attuali», necessari al governo della sicurezza sul<br />

lavoro. In particolare, Cass. pen., sez. IV, 28.2.2008, n. 15234, CED, n. 240210. «In materia<br />

di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che ha validamente delegato i<br />

propri comp<strong>it</strong>i in materia di sicurezza all’interno del cantiere non è esonerato da responsabil<strong>it</strong>à<br />

qualora si accerti che il delegato sia stato successivamente trasfer<strong>it</strong>o in altro cantiere non<br />

contiguo, atteso che in tal caso, non potendo più quest’ultimo garantire concretamente il<br />

controllo sull’operato dei lavoratori, la delega deve r<strong>it</strong>enersi revocata».<br />

( 10 ) Sul punto, in giurisprudenza, Cass. pen., 3.4.2008, n. 13915, in CED, n. 239586; in<br />

senso conforme, Cass. pen., sez. IV, 23.2.2000, n. 7386, Capinera ed altri,inCass. pen., 2002,<br />

1529, secondo cui «in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura di dirigente<br />

presuppone l’esistenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi l’effettivo<br />

esercizio di funzioni dirigenziali, come tali riconosciute in amb<strong>it</strong>o aziendale, anche nel<br />

campo della sicurezza del lavoro, con poteri decisionali al riguardo». Sulle condizioni indefettibili<br />

affinché un soggetto possa r<strong>it</strong>enersi dirigente de facto si registrano, tuttavia, opinioni parzialmente<br />

difformi. Sul punto, Cass. pen., sez. IV, 14.3.2007, n. 21585, Fossati, in Dir. e prat.<br />

lav., 2007, 32, 2016, che prescinde dal rilievo di comportamenti costanti e ravvisa invece nell’autonomia<br />

gestionale l’elemento decisivo per l’assunzione della qualifica di fatto, ancorandola<br />

all’ingerenza di fatto nell’organizzazione del lavoro della società, sia pure nell’amb<strong>it</strong>o di<br />

un intervento straordinario connesso alla realizzazione e messa in attiv<strong>it</strong>à di un nuovo impianto.<br />

( 11 ) Cfr. Fiorella, I principi di dir<strong>it</strong>to penale dell’impresa, inTrattato di dir<strong>it</strong>to commerciale<br />

e di dir<strong>it</strong>to pubblico dell’economia, a cura di Conti, diretto di Galgano, Padova, 2001,<br />

59.<br />

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128 ARTICOLI<br />

di, con riflessi in termini di «dominio sull’organizzazione» ( 12 ), stando all’art.<br />

299 t.u., fondano altrettante «posizioni di garanzia» in materia di salute<br />

e sicurezza sul lavoro, rilevanti per la costruzione dei reati omissivi impropri<br />

d’evento, ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. ( 13 ).<br />

In realtà, non si comprende perché il legislatore abbia disciplinato le<br />

«posizioni di garanzia» all’interno della norma in commento, destinata ad<br />

applicarsi a «reati omissivi propri» ( 14 ), quali gli illec<strong>it</strong>i contravvenzionali<br />

contemplati nel testo unico, privi di un evento naturalistico tipico e, pertanto,<br />

non suscettibili di conversione in chiave di omesso impedimento.<br />

Prescindendo dal rilievo appena svolto, la disposizione contiene, evidentemente,<br />

un significato, che trascende la disciplina di detti reati propri.<br />

Si vuol significare, cioè, che non cost<strong>it</strong>uisce presupposto, né necessario, né<br />

sufficiente del sorgere delle posizioni di garanzia l’esistenza di una valida<br />

invest<strong>it</strong>ura formale dei poteri tipici propri di una determinata funzione prevenzionistica;<br />

la nomina a dirigente responsabile di uno stabilimento, operata<br />

sulla base di una delibera del consiglio di amministrazione nulla o annullabile<br />

( 15 ), ove si accompagni al conferimento di poteri di decisione e di<br />

spesa adeguati alle funzioni descr<strong>it</strong>te dall’art. 2 del t.u. produrrebbe analoghi<br />

effetti di una nomina pienamente valida, sul piano del riparto delle responsabil<strong>it</strong>à<br />

penali.<br />

Sicché si dovrebbe guardare alla effettiv<strong>it</strong>à dell’incarico ( 16 ), confer<strong>it</strong>o<br />

anche sulla base di ordini, regolamenti interni, atti informali etc. purché ad<br />

( 12 ) Per la tesi del «dominio sull’organizzazione» come fondamento della posizione di garanzia<br />

nell’impresa per tutti cfr. Schünemann, Unternehmenskriminal<strong>it</strong>ät und Strafrecht,<br />

Berlin-Bonn, 1979, 235 s.<br />

( 13 ) Cfr. art. 7 del Progetto di riforma del Codice penale (Commissione Pagliaro): «Ove<br />

la legge penale indichi il soggetto attivo mediante una qualifica soggettiva, che implica la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à<br />

di un dovere o potere giuridico, essa ha come destinatario il formale t<strong>it</strong>olare della stessa o<br />

chi, mediante l’esercizio di fatto è divenuto t<strong>it</strong>olare di tali doveri o poteri giuridici».<br />

( 14 ) Cfr. v. Giunta, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria,<br />

c<strong>it</strong>., 624.<br />

( 15 ) In giurisprudenza v. Cass. pen., sez. IV, 22.5.2007, n. 25527, in Dir. Pen. e Proc.,<br />

2008, 6, 748. Con riferimento alle funzioni non delegabili, Cass. pen., sez. IV, 31.1.2008, n.<br />

8620, CED, n. 238972. «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’eventuale delega rilasciata<br />

dal datore di lavoro con cui vengono confer<strong>it</strong>e anche funzioni non delegabili per espressa<br />

volontà della legge, come quelle relative alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei<br />

lavoratori nell’amb<strong>it</strong>o della scelta delle attrezzature di lavoro, non diviene solo per questo integralmente<br />

invalida, ma continua a spiegare i propri effetti per la parte relativa alle funzioni invece<br />

delegabili». È peraltro pacifico che, la delega di funzioni, valida ed efficace, valga ad escludere<br />

la responsabil<strong>it</strong>à del delegante ma non quella del delegato se questi ricopre una propria<br />

ed autonoma posizione di garanzia (Cass. pen., sez. IV, 29.3.2007, n. 12763).<br />

( 16 ) In dottrina, Basenghi, La gestione della sicurezza, profili soggettivi,inLa prevenzione<br />

dei rischi e la tutela della salute in azienda, a cura di Basenghi, Golzio, Zini, Milano, 2008,<br />

71 ss.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


NICOLA PISANI 129<br />

esso si accompagni l’attribuzione di poteri giuridici sull’organizzazione.<br />

Sotto quest’ultimo profilo, la norma esprime un ulteriore significato: ai<br />

fini dell’assunzione della posizione di garanzia, in materia infortunistica,<br />

non è sufficiente l’esercizio di meri poteri «naturalistici», o di fatto ( 17 ); il<br />

soggetto deve essere t<strong>it</strong>olare della funzione tipica e, quindi, leg<strong>it</strong>timato all’esercizio<br />

della corona dei poteri-doveri giuridici corrispondenti. Tale requis<strong>it</strong>o<br />

di leg<strong>it</strong>timazione, pur prescindendo da una formale invest<strong>it</strong>ura, deve<br />

collegarsi ad un t<strong>it</strong>olo giuridico che fondi l’esercizio dei poteri imped<strong>it</strong>ivi<br />

in questione. A dispetto delle concezioni meramente realistiche, che fondano<br />

l’equiparazione dell’omesso esercizio del potere imped<strong>it</strong>ivo alla causazione<br />

dell’evento, sul mero cr<strong>it</strong>erio del dominio, il legislatore mostra di riconoscere<br />

particolare rilievo ad un ulteriore elemento: intanto può dirsi che<br />

la legge pone a carico di un soggetto un obbligo di garanzia penalmente rilevante,<br />

in quanto quel soggetto appaia, in astratto e preventivamente, invest<strong>it</strong>o<br />

dei poteri giuridici di direzione sull’organizzazione (art. 2087 c.c.) che<br />

lo pongano in una condizione di signoria rispetto al processo di produzione<br />

dell’evento dannoso o pericoloso ( 18 ). Utilizzando un noto schema concettuale,<br />

si può dire che l’insieme dei poteri giuridici dei quali risulti dotato il<br />

garante, al momento del fatto, fonda e al contempo delim<strong>it</strong>a una sua sfera<br />

di «competenza» per l’evento lesivo tipico: un livello di responsabil<strong>it</strong>à strettamente<br />

commisurato alla struttura giuridica delle funzioni, tenuto conto<br />

delle regole interne dell’organizzazione aziendale.<br />

L’art. 299 t.u. si inserisce dunque «di peso», nella disputa tra teoria formale<br />

e teoria sostanziale dell’obbligo di garanzia, sposando il paradigma<br />

della teoria formale-funzionale o eclettica dell’obbligo giuridico di impedire<br />

l’evento, di recente patrocinata dalla Suprema Corte di Cassazione ( 19 ),<br />

( 17 ) Sul punto, la disposizione in commento opta per una impostazione normativo-funzionalistica<br />

delle qualifiche soggettive, atteso che non considera sufficiente, ai fini della nasc<strong>it</strong>a<br />

della Garantenstellung, la mera disponibil<strong>it</strong>à concreta di quel tipo di potere di fatto che<br />

consenta l’offesa al bene protetto: sulla contrapposizione tra tesi realistiche e tesi normativofunzionalista<br />

in tema di qualifiche soggettive, sia consent<strong>it</strong>o rinviare a Pisani, Controlli sindacali<br />

e responsabil<strong>it</strong>à penale nelle società per azioni, Milano, 2003, 121; nonché Id., voce «Obbligo<br />

di impedire l’evento», c<strong>it</strong>., 3859.<br />

( 18 ) Così Vassalli, La responsabil<strong>it</strong>à penale per il fatto dell’impresa, inOrganizzazione<br />

dell’impresa e responsabil<strong>it</strong>à penale nella giurisprudenza, a cura di Iori, Firenze, 1981, 41.<br />

( 19 ) Sia pur in diverso campo di materia è assai significativa Cass. pen., sez. IV, 22.5.2007,<br />

n. 25527, in Dir. Pen. e Proc., 2008, 6, 748. «L’impegno di curare la sicurezza del rientro assunto<br />

dai gestori di un rifugio alpino nei confronti dei partecipanti ad una cena notturna consente di<br />

ravvisare, in caso di affidamento dell’incarico ad un accompagnatore esperto e conosc<strong>it</strong>ore dei<br />

percorsi, il trasferimento a quest’ultimo di un obbligo di garanzia secondario o derivato, da parte<br />

dei soggetti precedentemente cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i garanti ex contracto. È configurabile, peraltro, nei riguardi<br />

della guida una posizione giuridica di garanzia anche autonoma, per la possibil<strong>it</strong>à di identificare<br />

nell’avvio convenuto della discesa guidata un’obbligazione “di fatto” o “da contatto sociale”<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


130 ARTICOLI<br />

che in effetti rest<strong>it</strong>uisce central<strong>it</strong>à al principio di legal<strong>it</strong>à e tassativ<strong>it</strong>à, nella<br />

ricostruzione della fattispecie omissiva impropria. Non può cost<strong>it</strong>uire fonte<br />

dell’obbligo di impedire l’evento l’esercizio di fatto di un potere meramente<br />

«naturalistico», laddove non si accompagni ad una «regolare» invest<strong>it</strong>ura<br />

di poteri giuridici congruenti, come espressamente richiesto dall’art. 299<br />

t.u. Sembra, viceversa, plausibile che una siffatta invest<strong>it</strong>ura di fatto possa<br />

desumersi anche in via implic<strong>it</strong>a dalle regole sulla distribuzione delle competenze<br />

all’interno dell’organizzazione, purché poste da atti con effetto giuridico<br />

anche solo nell’orb<strong>it</strong>a dell’autonomia negoziale (macrostruttura, ordini<br />

di servizio etc.): in questa prospettiva non sembra corretto riconoscere<br />

la qual<strong>it</strong>à di dirigente di fatto in capo al consulente esterno all’azienda che<br />

abbia organizzato le opere necessarie alla messa in funzione di un nuovo<br />

impianto ( 20 ).<br />

È da chiedersi, sotto questo profilo, se l’aver omesso tra i requis<strong>it</strong>i cost<strong>it</strong>utivi<br />

della posizione di garanzia, quello della continu<strong>it</strong>à dell’esercizio dei<br />

poteri – sul modello dell’art. 2639 c.c. – indichi che ai fini dell’acquisto della<br />

posizione di garanzia, sia sufficiente anche un esercizio temporaneo o eccezionale<br />

dei poteri giuridici con la stessa congruenti, in linea con la giurisprudenza<br />

più recente formatasi sotto il vigore del d. lgs. n. 626 del 1994<br />

( 21 ).<br />

Volendo prendere posizione sul punto, è da vedere se la continu<strong>it</strong>à dell’esercizio<br />

non sia un fattore sintomatico della effettiv<strong>it</strong>à del ruolo assunto<br />

dal «soggetto di fatto» e se, quindi, risponda al canone della personal<strong>it</strong>à<br />

della responsabil<strong>it</strong>à penale, l’attribuzione di una responsabil<strong>it</strong>à per omesso<br />

impedimento dell’evento in presenza di un’assunzione «occasionale» e come<br />

tale non significativa di una reale presa in carico del ruolo di garanzia<br />

( 22 ).<br />

L’ulteriore implicazione, desumibile dalla disposizione in commento, è<br />

che sembra acquis<strong>it</strong>a ex lege la distinzione tra posizioni di garanzia e posizioni<br />

di sorveglianza ( 23 ): la posizione di garante, nella materia della sicurez-<br />

verso i diretti destinatari della tutela, sufficiente a fondarne la responsabil<strong>it</strong>à per l’omesso impedimento<br />

della morte di uno dei soggetti affidati alla sua tutela».<br />

( 20 ) Così, Cass. pen., 14.3.2007, n. 21585, in Dir. e Pratica Lav., 2007, 32, 2016.<br />

( 21 ) Cass. pen., 18.12.2002, n. 433437; Cass. pen., 14.3.2007, n. 21585, in Dir. e Pratica<br />

Lav., 2007, 32, 2016.<br />

( 22 ) In senso contrario v. Zoppoli, Pascucci, Natullo, Le nuove regole per la salute e la<br />

sicurezza dei lavoratori, Milano-Assago, 2008, 239, ove si r<strong>it</strong>iene che, non richiamando l’indice<br />

rivelatore dell’esercizio continuativo dell’attiv<strong>it</strong>à,l’art. 299 pare assecondare quell’indirizzo<br />

giurisprudenziale che r<strong>it</strong>iene sufficiente – ai fini dell’esistenza della posizione di garanzia –<br />

l’esercizio temporaneo od occasionale di funzioni sostanzialmente corrispondenti all’attiv<strong>it</strong>à<br />

di vigilanza.<br />

( 23 ) Su tale distinzione cfr. per tutti Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel dir<strong>it</strong>to pe-<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


NICOLA PISANI 131<br />

za, sorge allorché la legge assegna ad un soggetto un complesso di poteri<br />

giuridici di direzione, imponendone l’uso proprio in vista di un intervento<br />

risolutivo a salvaguardia dei beni protetti dalle norme in materia di salute e<br />

sicurezza sul lavoro ( 24 ). Viceversa, in altri casi l’ordinamento pone a carico<br />

del soggetto un mero obbligo di sorveglianza a tutela di un determinato interesse,<br />

senza munirlo dei poteri sull’organizzazione che lo rendono garante,<br />

in senso proprio.<br />

Una prima indicazione, dunque, può cogliersi, a contrario, dall’art. 299<br />

t.u.: lo svolgimento di funzioni prevenzionistiche – caratterizzate dall’assenza<br />

di poteri di gestione e di spesa idonei ad esprimere un effettivo «dominio»<br />

sull’organizzazione dell’impresa – quale ad es. quelle tipizzate nel<br />

t.u., del responsabile del servizio di prevenzione o del rappresentante per la<br />

sicurezza, non comporta il sorgere di posizioni di garanzia nel settore della<br />

sicurezza ( 25 ).<br />

3. – Si tratta ora di analizzare come il «dominio sull’organizzazione» –<br />

nel senso giuridico indicato – si articoli ai vari livelli della garanzia.<br />

Il legislatore «tipizza» una vera e propria rete di posizioni di controllo<br />

«a cascata» ( 26 ) caratterizzate, dal grado decrescente di potere imped<strong>it</strong>ivo<br />

nale dell’impresa, Firenze, 1985; Mantovani, L’obbligo di garanzia ricostru<strong>it</strong>o alla luce dei<br />

principi di legal<strong>it</strong>à, c<strong>it</strong>., 344; inoltre, v. Pisani, Controlli sindacali e responsabil<strong>it</strong>à penale nelle<br />

società per azioni, c<strong>it</strong>., 80; Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza,<br />

Torino, 1999, 65.<br />

( 24 ) Così Pisani, Controlli sindacali e responsabil<strong>it</strong>à penale nelle società per azioni, c<strong>it</strong>.,<br />

3861.<br />

( 25 ) Nel senso dell’esclusione di una posizione di garanzia del responsabile del servizio di<br />

prevenzione, la cui responsabil<strong>it</strong>à penale normalmente viene fondata non sulla colpa specifica<br />

per violazione di norme cautelari in materia di sicurezza, ma sulla «colpa generica» v. Cass.<br />

pen., sez. IV, 20.4.2005, n. 11351, S.N.A: «i componenti del servizio aziendale di prevenzione,<br />

essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro (art. 8, commi terzo e decimo, del<br />

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626), non possono essere chiamati a rispondere direttamente del<br />

loro operato, perché difettano di un effettivo potere decisionale. Ciò non esclude che il responsabile<br />

del servizio di prevenzione e protezione possa essere chiamato a rispondere, anche penalmente,<br />

per lo svolgimento della propria attiv<strong>it</strong>à: lo stesso, infatti, qualora, agendo con imperizia,<br />

negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato<br />

o abbia trascurato di segnalare una s<strong>it</strong>uazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro,<br />

ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento<br />

dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un t<strong>it</strong>olo di colpa professionale che può assumere<br />

anche carattere esclusivo». nonché Cass. pen., sez. IV, 10.11.2005, n. 47363, Oberrauch<br />

e altri, in Guida al Dir<strong>it</strong>to, 2006, 14, 95.<br />

( 26 ) Basenghi, La gestione della sicurezza, profili soggettivi, c<strong>it</strong>. 73. Per «scomposizione a<br />

cascata» si intende «la suddivisione della posizione di doveros<strong>it</strong>à tra tutti coloro che collocati<br />

ai diversi livelli dell’organizzazione considerata, siano assegnatari di una quota più o meno<br />

ampia di poteri e prerogative di intervento sull’ambiente di lavoro, sui suoi connotati organizzativi,<br />

sul processo, sulle modal<strong>it</strong>à esecutive della prestazione».<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


132 ARTICOLI<br />

attribu<strong>it</strong>o, con l’approssimarsi della posizione di controllo rispetto alla fonte<br />

di pericolo ed ai luoghi della garanzia. Ai soggetti apicali, competono le<br />

decisioni organizzative e di spesa e, mano mano che si percorre verso il basso<br />

la linea gerarchica, la cura dell’attuazione delle misure preventive ( 27 ).<br />

Da tale punto di vista non sembra affatto casuale, che sia scomparsa<br />

nell’art. 18, la previsione del comma 5 dell’art. 4 del d. lgs. n. 626 del 1994:<br />

«il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei<br />

lavoratori».<br />

La posizione del garante primario che, come già si diceva, si caratterizza<br />

per il «potere sull’organizzazione», ha natura potenzialmente «generale» ed<br />

illim<strong>it</strong>ata quanto ad amb<strong>it</strong>o di estensione. Si tratta, perciò, di delim<strong>it</strong>arne il<br />

campo d’azione, andando a scandagliare proprio i luoghi di coltura privilegiati<br />

dalla responsabil<strong>it</strong>à del datore per omesso impedimento.<br />

Peraltro, un campo fertile per l’ampliamento dell’obbligo di garanzia<br />

del datore di lavoro è rappresentato dalle c.d. misure generali di tutela ed in<br />

particolare da precetti strutturati in forma di clausole aperte, che pongono<br />

a carico del datore di lavoro doveri preventivi a struttura aperta, quali ad es.<br />

i doveri di aggiornamento delle misure: sotto il vigore del d. lgs. n. 626 il<br />

vecchio articolo 3 del d. lgs. n. 624 del 1994 prevedeva l’obbligo di eliminazione<br />

dei rischi «in relazione alle conoscenze acquis<strong>it</strong>e in base al progresso<br />

tecnico» e ove ciò non fosse possibile «la loro riduzione al minimo».<br />

La giurisprudenza penale, anche recentissima, inscrivendo tali misure<br />

generali di tutela nell’alveo del più generale dovere di sicurezza dell’imprend<strong>it</strong>ore<br />

di cui all’art. 2087 c.c. desume da tali norme un allargamento a<br />

dismisura dell’obbligo di garanzia del datore di lavoro. Tanto l’art. 2087<br />

c.c., quanto i precetti in forma di clausole aperte (art. 4, 3 d. lgs. n. 626 del<br />

1994), reagendo con l’art. 40 cpv. c.p. per la costruzione di fattispecie omissive<br />

improprie, pongono problemi di contrasto con il principio di determinatezza<br />

della fattispecie penale ( 28 ) da una parte e di personal<strong>it</strong>à della responsabil<strong>it</strong>à<br />

penale dall’altra ( 29 ).<br />

( 27 ) Sul nesso tra organizzazione aziendale ed articolazione delle posizioni di garanzia nel<br />

sistema della sicurezza sul lavoro, resta fondamentale il contributo di Pul<strong>it</strong>anò, Organizzazione<br />

dell’impresa, c<strong>it</strong>., 4 ss.<br />

( 28 ) Tant’è che invest<strong>it</strong>a di un’eccezione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à per difetto di determinatezza<br />

delle norme penali sanzionatorie la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, con sentenza interpretativa di rigetto<br />

n. 312 del 1996, aveva cercato di temperare tale vizio, attraverso una sentenza interpretativa<br />

di rigetto, aspramente cr<strong>it</strong>icata in dottrina v. Pul<strong>it</strong>anò, voce «Igiene e sicurezza», c<strong>it</strong>.,<br />

396 ss.<br />

( 29 ) Furin, De Nigri, La nuova sicurezza del lavoro, c<strong>it</strong>., 114 ss. L’art. 2087 c.c. codifica<br />

un principio e finalizzato ad assicurare una tutela generalizzata in tema di sicurezza sul lavoro,<br />

imponendo «all’imprend<strong>it</strong>ore di adottare tutte le misure che secondo la particolar<strong>it</strong>à del<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


NICOLA PISANI 133<br />

Ebbene sul fronte dei doveri di aggiornamento delle misure il t.u. alla<br />

lett. t) dell’art. 15 t.u. ( 30 ), impone al datore di lavoro «la programmazione<br />

delle misure r<strong>it</strong>enute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei<br />

livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di sicurezza e di buone<br />

prassi» ( 31 ).<br />

A ben vedere la nuova formulazione della disposizione conferisce una<br />

nuova curvatura «organizzativa» al dovere di aggiornamento delle misure<br />

di tutela, e dall’altra rappresenta uno sforzo di attribuire una dimensione<br />

normativa alle regole di sicurezza.<br />

Osservandolo con attenzione, il dovere di aggiornamento si presenta<br />

come un’articolazione del dovere di conformare l’organizzazione per prevenire<br />

rischi di reato: sul datore di lavoro incombe un obbligo di programmazione<br />

che investe l’organizzazione di misure di adeguamento delle procedure:<br />

ricorso ad organismi specializzati, alla competenza di soggetti strutturata,<br />

come parte dell’organizzazione dell’impresa ( 32 ).<br />

Ciò consente di dire, alla luce del nuovo testo della disposizione, che<br />

non è corretto ascrivere all’imprend<strong>it</strong>ore-datore di lavoro, un dovere illim<strong>it</strong>ato<br />

di aggiornamento (art. 2087 c.c.).<br />

Sotto il diverso profilo dello sforzo di determinatezza delle regole di sicurezza,<br />

che esorb<strong>it</strong>a dai lim<strong>it</strong>i del presente studio, lascia comunque perplessi<br />

il richiamo alle buone prassi, visto il rischio di accentuazione della autoreferenzial<strong>it</strong>à<br />

del sistema di sicurezza, più volte stigmatizzato dalla dottrina,<br />

in senso cr<strong>it</strong>ico rispetto alla c<strong>it</strong>ata sentenza n. 312 del 1996 della Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integr<strong>it</strong>à fisica e la personal<strong>it</strong>à morale<br />

dei prestatori di lavoro».<br />

( 30 ) Sulle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del Testo unico, cfr. Timellini, Il<br />

contenuto dell’obbligo di sicurezza alla luce del T.U.,inLa prevenzione dei rischi e la tutela della<br />

salute in azienda, a cura di Basenghi, L.E. Golzio, A. Zini, Torino, 2008, 87 ss.<br />

( 31 ) Cfr. Art. 2 lett. v) t.u.: «“buone prassi”: soluzioni organizzative o procedurali coerenti<br />

con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate<br />

a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi<br />

e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Ist<strong>it</strong>uto<br />

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Ist<strong>it</strong>uto nazionale per<br />

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi par<strong>it</strong>etici di cui all’articolo<br />

51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa<br />

istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione».<br />

( 32 ) Esprime la tesi del carattere «illim<strong>it</strong>ato» del dovere di aggiornamento Cass. pen., sez.<br />

III, 4.11.2005, n. 47234, in Riv. Pen., 2006, 12, 1361. «In materia di prevenzione degli infortuni<br />

sul lavoro, l’obbligo di aggiornamento del datore di lavoro previsto dall’art. 4, comma<br />

quinto del D.Lgs. n. 626 del 1994, non è lim<strong>it</strong>ato solo ai mutamenti organizzativi e produttivi<br />

dell’impresa, ma è un obbligo assoluto che deve essere correlato agli obiettivi stabil<strong>it</strong>i dalla<br />

disciplina sulla sicurezza del lavoro, che obbliga espressamente il datore di lavoro ad adottare<br />

le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori».<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


134 ARTICOLI<br />

4. – Ulteriori elementi di riflessione si traggono dalla analisi delle figure<br />

para-apicali e sub-apicali: in particolare, l’art. 2 lett. d) t.u. detta una definizione<br />

laconica di «dirigente», nella sostanza corrispondente al modello giurisprudenziale<br />

( 33 ). Se ne trae l’idea che il dirigente è un garante pro quota a<br />

t<strong>it</strong>olo originario ( 34 ).<br />

La disposizione conferma la tesi, già diffusa in dottrina ed in giurisprudenza,<br />

che ravvisa nel dirigente l’alter ego del datore di lavoro, nel quadro<br />

delle competenze attribu<strong>it</strong>egli ( 35 ), individuando quali contrassegni funzionali<br />

della qualifica dirigenziale, proprio quei poteri di organizzazione edi<br />

controllo, che, simmetricamente, la norma sulla delega di funzioni (art. 16<br />

lett. c) t.u., su cui si veda infra) impone di trasferire al delegato, perché sia<br />

efficace la delega ( 36 ). Ciò vuol dire che, ad eccezione degli obblighi non delegabili<br />

( 37 ), il dirigente risponde al pari del datore di lavoro, nei lim<strong>it</strong>i dei<br />

poteri-doveri che quest’ultimo gli attribuisce, purché essi siano «adeguati»<br />

alla natura dell’incarico. Si profila la figura di un «garante» con riferimento<br />

a speciali funzioni prevenzionistiche confer<strong>it</strong>e dal datore di lavoro: i «poteri<br />

direttivi» potranno delineare una competenza decisionale in rapporto ad<br />

una specifica funzione prevenzionistica. Il che comporterà una lim<strong>it</strong>azione<br />

dell’amb<strong>it</strong>o della garanzia e della conseguente responsabil<strong>it</strong>à omissiva del<br />

dirigente per gli infortuni che ricadano nel raggio preventivo dello specifico<br />

obbligo cautelare inosservato.<br />

Accanto al nucleo di funzioni delegabili (ad es. nomina del medico<br />

competente etc.) ne esistono altre geneticamente connesse al ruolo di diri-<br />

( 33 ) «Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici<br />

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico confer<strong>it</strong>ogli, attua le direttive del datore di<br />

lavoro organizzando l’attiv<strong>it</strong>à lavorativa e vigilando su di essa».<br />

( 34 ) Sulla medesima linea, il t.u. menziona, accanto alla figura del datore di lavoro, quella<br />

del dirigente nelle contravvenzioni imperniate sugli obblighi facenti capo al primo, suscettibili<br />

di delega (v. ad es. art. 55, comma 4 t.u.); e, in via autonoma, l’ulteriore figura del preposto,<br />

in relazione alle inosservanze di taluni obblighi previsti dall’art. 19 t.u. (art. 56 t.u.). Per la<br />

disciplina previgente v. Veneziani, voce «Lavoro» (Commento al d. lgs. 19 settembre 1994,<br />

n. 626), in Commentario breve alle leggi complementari penali, a cura di Palazzo-Paliero,<br />

Padova, 2007, 1684.<br />

( 35 ) Così già Pul<strong>it</strong>anò, voce «Igiene e sicurezza sul lavoro (tutela penale)», inDig. disc.<br />

pen., VI, Torino, 1992, 109.<br />

( 36 ) Sulla valid<strong>it</strong>à della delega implic<strong>it</strong>a di funzioni nella giurisprudenza formatasi sotto il<br />

vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, Cass. pen., 29.2.2008, n. 16465, CED, n. 239537:<br />

«la valid<strong>it</strong>à della delega degli obblighi di cui è destinatario il datore di lavoro in materia di prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro, quando la stessa non è espressa, ma si pretende implic<strong>it</strong>a nella<br />

ripartizione di funzioni imposta dalla compless<strong>it</strong>à aziendale, dipende comunque dalle dimensioni<br />

dell’impresa in sé considerata, senza tener conto, qualora si tratti di una società controllata,<br />

anche delle dimensioni della sua eventuale controllante». Contra, Cass. pen., 29.1.2008, n.<br />

8604, in CED, n. 238970.<br />

( 37 ) Sul punto cfr., Pul<strong>it</strong>anò, voce «Igiene e sicurezza sul lavoro», c<strong>it</strong>., 393.<br />

Riv. trim. dir. pen. econ. 1-2/2009


NICOLA PISANI 135<br />

gente e alla posizione di maggiore prossim<strong>it</strong>à rispetto alla fonte di pericolo,<br />

che quest’ultimo riveste: lett. e) adozione di misure appropriate; tempestiva<br />

informazione circa i rischi di un pericolo grave e immediato lett. i); richiesta<br />

di osservanza da parte dei lavoratori di norme vigenti o di disposizioni<br />

aziendali in materia di sicurezza o di uso di mezzi di prevenzione di infortuni<br />

(lett. f).<br />

Insomma il testo unico, ricostruendo in termini funzionali la qualifica<br />

di dirigente, rafforza l’idea che il dirigente altri non sia che il delegato «per<br />

eccellenza», ovvero il soggetto che sia invest<strong>it</strong>o dello svolgimento di specifiche<br />

funzioni, senza perciò acquisire la responsabil<strong>it</strong>à complessiva sull’organizzazione.<br />

È evidente che, in ipotesi di conferimento di una più ampia autonomia<br />

funzionale (decisionale e di spesa) che attribuisca al dirigente la responsabil<strong>it</strong>à<br />

di un’un<strong>it</strong>à produttiva, ai sensi dell’art. 2 lett. b) del t.u., questi diverrà<br />

t<strong>it</strong>olare della posizione di garanzia datoriale, ex lege.<br />

5. – Anche la definizione di preposto, quale destinatario di precetti sulla<br />

sicurezza è ricostru<strong>it</strong>a, seguendo un paradigma funzionale e cioè attorno ad<br />

un nucleo di comp<strong>it</strong>i prevenzionistici: «sovrintende alla attiv<strong>it</strong>à lavorativa e<br />

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione<br />

da parte dei lavoratori ed eserc<strong>it</strong>ando un funzionale potere di iniziativa»<br />

(art. 2 lett. e) t.u.).<br />

Scendendo «verso il basso» della scala gerarchica, il preposto è gravato<br />

da un deb<strong>it</strong>o di sicurezza, che si sostanzia nell’obbligo di «segnalare tempestivamente<br />

al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle<br />

attrezzature di lavoro e dei dispos<strong>it</strong>ivi di protezione individuale, sia ogni altra<br />

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza<br />

sulla base della formazione ricevuta» (art. 19 lett. f) t.u.). Analoga<br />

portata ha l’obbligo di sovrintendere sull’osservanza delle norme antinfortunistiche<br />

e «di segnalare le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro<br />

e dei dispos<strong>it</strong>ivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo<br />

che si verifichi durante il lavoro». Obbligo di segnalazione peraltro quasi in<br />

tutto identico a quello gravante sul lavoratore (art. 20 lett. e) t.u.) (!) ( 38 ). In<br />

tutte queste ipotesi il preposto – proprio in virtù della sua posizione di<br />

( 38 ) «Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze<br />

dei mezzi e dei dispos<strong>it</strong>ivi di cui alle lettere c) ed), nonché qualsiasi eventuale condizione<br />

di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’amb<strong>it</strong>o<br />