Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil
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<strong>Repertorio</strong> <strong>della</strong><br />
PREVIDENZA<br />
COMPLEMENTARE<br />
Tutto quello che<br />
c’è da sapere sui<br />
fondi pensione<br />
Prefazione di<br />
Luigi Angeletti<br />
Introduzione di<br />
Domenico Proietti
Questo volume racchiude cinque anni di risposte alle domande pervenute sul<br />
sito Fondi Pensione <strong>della</strong> UIL sulla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
I quesiti sono raccolti per argomento e ordinati per scansione temporale.<br />
Il volume è stato curato da Giuseppe De Nardo.<br />
Hanno collaborato: Marco Abatecola, Maria Cristina Mastroeni, Giulia Zuccarello
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
SOMMARIO<br />
PREFAZIONE di Luigi Angeletti<br />
INTRODUZIONE di Domenico Proietti<br />
TFR<br />
Scuola e Pubblico Impiego,<br />
Sanità, (anche nel settore privato),<br />
Regioni e Poteri locali<br />
Industria, Comunicazioni e Trasporti<br />
Commercio, Cooperative,<br />
Artigianato e Agricoltura<br />
Professionisti, studi professionali,<br />
studenti e ricercatori<br />
Interpretazioni normative.<br />
Varie e Fondi Preesistenti<br />
Fondi pensione revocati e cessati<br />
Estero<br />
COMPENDIO DI LEGGI<br />
E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
5<br />
7<br />
11<br />
33<br />
61<br />
99<br />
121<br />
143<br />
197<br />
207<br />
221
TFR<br />
4
1<br />
L’aver deciso di dare alle stampe questo importante lavoro è la conferma <strong>della</strong><br />
particolare attenzione che la UIL ha sempre posto ai temi <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
Sin dai primi anni ’90 la nostra Confederazione si è battuta perché<br />
il secondo pilastro previdenziale potesse essere disponibile per tutti i lavoratori<br />
dipendenti, migliorando sensibilmente le aspettative sulla qualità <strong>della</strong> loro vita.<br />
Dopo la riforma previdenziale del 1995, quella <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
è diventata una necessità ma, al tempo stesso, anche un’opportunità per garantire<br />
a milioni di giovani lavoratori un futuro previdenziale migliore. È proprio per<br />
questo motivo che, da allora, ci siamo impegnati affinché il sistema decollasse<br />
in modo completo e definitivo. La riforma <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> ci<br />
ha dunque visto indiscussi protagonisti sin dall’inizio. Un impegno testimoniato<br />
dalle tantissime assemblee svolte su tutto il territorio nazionale, per informare<br />
i lavoratori dello strumento che veniva loro offerto, e dalle numerose iniziative<br />
formative ed informative che in questi anni abbiamo messo in campo. Questa pubblicazione<br />
offre un contributo al processo di consolidamento del secondo pilastro<br />
previdenziale, in un momento in cui bisogna tenere alto l’interesse verso questo<br />
tipo di soluzione.<br />
Il libro è una raccolta di tutte le “domande frequenti” sull’argomento che, in questi<br />
anni, sono giunte al sito confederale. Domande alle quali sono sempre state<br />
fornite risposte esaurienti, rafforzando così quel rapporto diretto instauratosi tra<br />
la UIL e il mondo del lavoro. I quesiti sono disposti per aree tematiche così da<br />
permettere una più facile consultazione, caratterizzando questo lavoro come una<br />
vera e propria guida informativa ed interpretativa sull’argomento.<br />
È dunque uno strumento molto utile per sciogliere i tanti dubbi sulla normativa e<br />
sui meccanismi di questo fenomeno.<br />
D’altra parte la varietà e la particolarità dei quesiti, hanno anche suscitato l’attenzione<br />
- sin dal 1998, anno di attivazione di questo servizio - di numerosi organi<br />
stampa e di diversi operatori internazionali. Molte le lusinghiere recensioni<br />
specialistiche: una testimonianza oggettiva del valore e dell’elevata qualificazione<br />
dell’esperienza maturata nel corso degli anni anche su questo tema.<br />
Per la UIL la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> è stata una vera e propria rivendicazione<br />
nella consapevolezza <strong>della</strong> necessità di tutelare il futuro pensionistico delle nostre<br />
giovani generazioni. Una scelta moderna, riformista e lungimirante. Oggi, l’azione<br />
<strong>della</strong> nostra Organizzazione, da un lato, punta alla generalizzazione di questo tipo<br />
di tutela e, dall’altro, si pone l’obiettivo di offrire un servizio agli iscritti e ai lavoratori<br />
per una semplice e più efficace fruizione <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
Sono obiettivi che vanno perseguiti nella quotidianità dell’azione sindacale, nei<br />
loghi di lavoro e a contatto con i singoli lavoratori.<br />
Sono obiettivi sui quali si costruisce il futuro del sindacato e dei lavoratori.<br />
PREFAZIONE DI LUIGI ANGELETTI<br />
5
TFR<br />
6
1<br />
La <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> nel nostro paese sta finalmente assumendo un ruolo<br />
fondamentale per masse e risorse gestite. Secondo gli ultimi dati <strong>della</strong> COVIP le<br />
adesioni sono ormai arrivate a circa cinque milioni di lavoratori, con un incremento<br />
di circa il 7% rispetto al 2007. I Fondi Pensione Negoziali contano a Gennaio 2009 un<br />
patrimonio gestito di circa 14 miliardi di euro, un patrimonio che fa dei Fondi un attore<br />
economico di straordinaria importanza in grado anche di orientare i processi economici<br />
e di mercato. I Fondi Negoziali possono svolgere una funzione importante nel<br />
sistema economico ampliando gli spazi di partecipazione e di democrazia economica.<br />
Si tratta di una funzione che ancora non è stata colta a pieno ma che in prospettiva può<br />
influenzare positivamente il sistema economico italiano.<br />
Tuttavia la strada da fare è ancora tanta e gli scenari cui i Fondi Pensione dovranno far<br />
fronte per il futuro riguardano anche le modalità di sviluppo del mercato.<br />
Bisogna affrontare i problemi legati alle differenze territoriali e sociali – minore adesione<br />
al Sud e tra i giovani ad esempio – nonché le difficoltà riscontrate nel settore<br />
<strong>della</strong> piccola e media impresa. C’è bisogno di affermare e far crescere in tutto il paese<br />
la cultura <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, sia tra le imprese che tra i lavoratori. In<br />
questa direzione va questa pubblicazione e tutte le altre iniziative che la UIL oggi come<br />
in passato mette in campo per la promozione e lo sviluppo del secondo pilastro.<br />
Accanto a questo impegno informativo – che va ripreso a tutti i livelli, compreso quello<br />
istituzionale – crediamo vadano inoltre apportate quelle modifiche e quegli aggiustamenti<br />
al sistema che ne migliorino l’efficacia e lo rendano ulteriormente competitivo.<br />
In quest’ottica la UIL individua quattro interventi principali che possono essere in grado<br />
di sviluppare la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
Il primo intervento è relativo all’estensione al settore pubblico delle opportunità che il<br />
d.lgs 252/05 oggi offre ai dipendenti privati, ponendo fine ad una situazione di ingiustizia<br />
che vede oggi milioni di lavoratrici e lavoratori esclusi dalle opportunità introdotte<br />
con la riforma del 2005.<br />
Su questo versante si può immediatamente intervenire estendendo ai pubblici dipendenti<br />
il regime fiscale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> che il suddetto decreto ha reso<br />
più favorevole per i lavoratori dipendenti del settore privato.<br />
Occorre quindi individuare in tempi rapidi soluzioni tese ad uniformare sin da subito i<br />
vantaggi fiscali, stimolando in tal modo le adesioni alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> del<br />
settore pubblico. I dipendenti pubblici, infine, si trovano oggi ad aver applicate regole<br />
di accesso alle prestazioni, ai riscatti ed alle anticipazioni diverse rispetto ai dipendenti<br />
privati.<br />
Il prorogarsi ulteriormente di questa situazione di disparità è iniquo e suscita legittimi<br />
dubbi sulla sua costituzionalità.<br />
Il secondo intervento necessario è quello di ridefinire le regole <strong>della</strong> fiscalità sui Fondi<br />
Pensione, abbassando l’aliquota dell’11% che oggi pesa sui rendimenti realizzati an-<br />
INTRODUZIONE DI DOMENICO PROIETTI<br />
7
TFR<br />
nualmente dai Fondi, in linea con quanto avviene nei principali paesi occidentali. Sarebbe<br />
un modo, tra l’altro, per liberare liquidità da reinvestire a vantaggio dell’iscritto<br />
e <strong>della</strong> sua posizione previdenziale finale. Chiediamo semplicemente che si dia attuazione<br />
a quanto previsto nel memorandum sul TFR firmato il 23 ottobre 2006 da Governo<br />
e parti sociali, riportando il sistema fiscale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> verso<br />
un’impostazione EET, ovvero Esenzione dei contributi versati al Fondo, Esenzione dei<br />
rendimenti ottenuti e Tassazione finale delle prestazioni erogate. Tale impostazione<br />
permette di realizzare un sistema che non penalizza gli investimenti dei fondi e quindi<br />
i rendimenti dei versamenti dei lavoratori iscritti. Sarebbe invece sbagliato introdurre<br />
ipotesi di innalzamento dell’aliquota oggi applicata sulle prestazioni. Funzionale al<br />
rilancio <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> sarebbe anche l’adeguamento dell’attuale<br />
limite di deducibilità dei contributi versati a <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> fermo ormai<br />
da troppi anni a 5164,57 euro nonostante le dinamiche economiche e del costo <strong>della</strong><br />
vita si siano rapidamente modificate.<br />
Questo anche alla luce del fatto che la maggiore deducibilità prevista per i giovani<br />
lavoratori di prima occupazione presenta un meccanismo molto rigido ed estremamente<br />
complicato e complesso che – di fatto – inficia le pur apprezzabili intenzioni<br />
del legislatore. Andrebbe maggiormente percorsa la possibilità di allargare la platea<br />
degli aderenti ai Fondi Negoziali ai familiari a carico. È attualmente uno strumento<br />
poco presente e che i Consigli di Amministrazione dovrebbero per il futuro valutare più<br />
attentamente offrendo ai lavoratori soci un’interessante opportunità.<br />
Il terzo intervento è legato alla razionalizzazione dell’offerta di Fondi Pensione Negoziali<br />
attraverso l’accorpamento di fondi di settori affini e di minori dimensioni. Un<br />
intervento che permetterebbe di avere strumenti di dimensioni maggiori, con minori<br />
costi per gli iscritti e con la possibilità di realizzare più vantaggiose economie di scala<br />
a tutto beneficio degli associati.<br />
Inizialmente quella di creare un Fondo per ogni singola tipologia contrattuale è stata<br />
una scelta giusta che ha avvicinato i Fondi ai lavoratori, instaurando un rapporto più<br />
diretto ed immediato capace di favorire il clima di fiducia necessario al lancio <strong>della</strong><br />
<strong>previdenza</strong> integrativa. I Fondi per competere devono essere in grado di fornire prestazioni<br />
e servizi sempre più in linea con gli interessi e le aspettative degli associati. Per<br />
svolgere questa funzione è importante poter contare su numeri adeguati che si traducano<br />
in un patrimonio più forte ed in disponibilità e capacità finanziarie più ampie.<br />
Fusioni in settori vicini ed integrabili e sinergie sono quindi in grado di migliorare concretamente<br />
l’offerta e la competitività delle forme pensionistiche contrattuali. D’altra<br />
parte allo stato attuale circa una decina di Fondi Pensione negoziali hanno meno di<br />
10.000 iscritti e metà di questi sono anche sotto la quota dei 5.000 aderenti. Per quanto<br />
riguarda il rapporto tra aderenti e bacino potenziale di riferimento i dati non cambiano<br />
di molto se è vero che – a fine 2008 – nove fondi pensione presentavano un tasso di<br />
adesione inferiore al 10% e, per due di essi, addirittura inferiore all’1%.<br />
8
1<br />
È del tutto evidente che la frontiera <strong>della</strong> dimensione efficiente è dunque un obiettivo<br />
da raggiungere al più presto. Recenti studi hanno a tal proposito chiaramente mostrato<br />
come su un orizzonte temporale lungo – ad esempio 30 anni – il minor costo per gli<br />
aderenti derivante da un consistente accorpamento potrebbe stimarsi nell’ordine di 1,2<br />
miliardi di euro, con una crescita del montante finale, e quindi <strong>della</strong> rendita, anche del<br />
5%. L’aumento dei vantaggi agli iscritti e il raggiungimento dell’efficienza dei mercati<br />
passa necessariamente da un impegno delle parti istitutive in questa direzione. Fondi<br />
grandi permetterebbero anche di incidere maggiormente su un processo di maturazione<br />
vera dei nostri mercati finanziari, come investitori istituzionali protagonisti <strong>della</strong><br />
nostra economia. Occorre infine tener presente che questo è un discorso che vale<br />
ancor di più per moltissimi Fondi preesistenti, soprattutto del settore bancario, dove<br />
la parcellizzazione dell’offerta è su livelli esasperati tanto da annoverare Fondi con<br />
qualche decina di iscritti.<br />
Il quarto intervento necessario è legato al ruolo dell’authority di vigilanza. Un mercato<br />
aperto e plurale dei Fondi deve infatti avere regole comuni e istituzioni comuni che<br />
vigilino sul rispetto di tali norme. In mancanza di queste non si garantisce l’esigenza<br />
primaria di una vera concorrenza.<br />
In tutto ciò è fondamentale il ruolo <strong>della</strong> COVIP.<br />
Un’autorità unica, specifica ed indipendente che garantisca la concorrenza tra le forme<br />
pensionistiche e, soprattutto, tuteli non è nelle risorse adeguata al numero degli<br />
attori vigilati. Sull’insieme di questi temi sarà incentrato l’impegno <strong>della</strong> UIL per il miglioramento<br />
e per lo sviluppo omogeneo di uno strumento indispensabile sul quale la<br />
UIL ha da sempre creduto, mostrando una capacità anticipatrice che oggi trova riscontro<br />
nei risultati e nel consolidarsi di tutto il settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> e<br />
dei Fondi Pensione Negoziali in particolare.<br />
9
1Trattamento di<br />
Fine Rapporto
TFR<br />
CAPITOLO 1 TFR<br />
Sommario<br />
1 Scelta destinazione TFR (modello TFR1 e TFR2)<br />
2 FONDINPS. Trasferimento TFR<br />
3 Entità contributo lavoratore<br />
4 - 12 Trasferimento TFR. Riscatto e premorienza<br />
5 - 8 - 9 - 11 Adesione a fondo pensione di categoria<br />
6 Contributi figurativi<br />
7 - 14 - 16 TFR pregresso<br />
10 - 15 - 18 Silenzio-assenso. Decorrenza. Anticipazioni<br />
13 Liquidazione TFR<br />
17 - 19 Legge-delega 23.08.2004 n. 243<br />
12
17 giugno 2008<br />
Lavoravo in un’azienda del settore farmaceutico e nel 2005 ho scelto come destinazione<br />
del TFR il fondo pensione di categoria dei chimici FIPREM compilando<br />
il modulo TFR1 sezione 1. Dal 1/4/08 sono stata assunta presso un’azienda<br />
del settore terziario ed ora devo scegliere la destinazione del TFR: posso tornare<br />
indietro e scegliere di lasciare il TFR in azienda? Ho chiesto a un consulente<br />
del lavoro il quale mi ha risposto che, nel caso in cui si cambi lavoro, è possibile<br />
decidere di mantenere il nuovo TFR in azienda. È vero?<br />
In materia di scelta di destinazione del TFR la Commissione di Vigilanza sui Fondi<br />
Pensione è intervenuta con proprie ampie direttive chiarificatrici del 21 marzo 2007 e<br />
del 24 aprile 2008; quest’ultima con particolare enfasi sull’ipotesi di attivazione d’un<br />
nuovo rapporto di lavoro.<br />
Nella fattispecie di un lavoratore che abbia compilato il modello TFR1 per il conferimento<br />
al Fondo Pensione di categoria al quale era già iscritto e che abbia perduto<br />
i requisiti di partecipazione a tale fondo, stante il passaggio ad un nuovo settore (da<br />
un’azienda con riferimento FIPREM ad un’altra con riferimento, per es., FON.TE.), per<br />
brevità di analisi consideriamo:<br />
a) lavoratore che abbia riscattato integralmente la posizione individuale nel fondo pensione,<br />
in base a quanto statutariamente consentito;<br />
b) lavoratore che, pur perdendo i requisiti di partecipazione al fondo pensione, non<br />
abbia riscattato integralmente la propria posizione individuale.<br />
- Nell’ipotesi sub a) il lavoratore, nei sei mesi successivi all’avvio del nuovo rapporto di<br />
lavoro, dovrà nuovamente scegliere sul TFR, compilando il mod. TFR2, essendo venuto<br />
meno il vincolo con la precedente posizione previdenziale.<br />
- Nell’evenienza che - nel semestre - non sia stato compilato e consegnato il TFR2, il<br />
TFR che maturerà dall’inizio del settimo mese successivo all’assunzione nuova sarà<br />
conferito integralmente alla forma pensionistica di riferimento (secondo il dettato<br />
dell’art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 05.12.2005 n. 252).<br />
- Nell’ipotesi sub b) la scelta sul TFR, fatta a suo tempo, mantiene la sua efficacia anche<br />
in presenza di un nuovo rapporto di lavoro, accompagnata dall’indicazione da parte<br />
del lavoratore - nei sei mesi dall’assunzione - del Fondo Pensione al quale egli stesso<br />
intenda aderire. In forza del principio <strong>della</strong> “continuità <strong>della</strong> posizione”, in quest’ultimo<br />
caso, gli effetti scattano dall’assunzione.<br />
13<br />
1<br />
1
TFR<br />
- Nell’evenienza che - in tale semestre - non sia stata compilata e consegnata un’apposita<br />
comunicazione scritta, il TFR confluirà integralmente (N.B.: con decorrenza<br />
dall’assunzione!), al fondo pensione di riferimento (v. art. 8, comma 7, lett.b), dlgs<br />
252/2005).<br />
Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito <strong>della</strong> perdita dei<br />
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> alla quale erano<br />
già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.<br />
COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA<br />
COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE<br />
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO<br />
Il/La sottoscritto/a. .................., nato/a a ...... il ......, codice fiscale ...., dipendente<br />
del...............,<br />
DISPONE<br />
* che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito,<br />
a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> ...........<br />
..., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....,<br />
* che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura<br />
del .%1, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> ......<br />
....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....,<br />
fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ed essere regolata<br />
secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile 2.<br />
Allega: copia del modulo di adesione<br />
Data _______ ________________________<br />
(firma leggibile)<br />
14
In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi<br />
dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto verrà destinato integralmente<br />
alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> individuata ai sensi dell’art.8, comma 7,<br />
lett.b) del decreto legislativo n. 252/2005.<br />
1) I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in costanza<br />
di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio TFR<br />
alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in<br />
relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento<br />
del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi<br />
(scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in<br />
data anteriore al 29 aprile 1993).<br />
2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze<br />
almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria<br />
dello Stato e gestito dall’INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall’art. 2120<br />
del codice civile.<br />
15 ottobre 2007<br />
Mi appresto a cambiare lavoro e vorrei avere delle delucidazioni in merito al<br />
Fondo Pensione. Premetto che lavoro in banca dal 1998 (primo lavoro) e dal gennaio<br />
2000 il mio TFR viene versato in un Fondo Pensione chiuso per dipendenti<br />
Banca popolare dell’Emilia Romagna. Vorrei trasferire le somme maturate in un<br />
altro fondo pensione. Le mie domande sono:<br />
1) Posso scegliere anche il fondo INPS?<br />
2) Come viene rivalutato tale fondo?<br />
3) Posso fare dei versamenti volontari al fondo INPS?<br />
4) Se faccio dei versamenti volontari è vero che anche l’azienda deve partecipare<br />
con una quota? Se sì quale?<br />
L’art. 9 del dlgs 252 5 dicembre 2005 è dedicato all’istituzione ed alla disciplina <strong>della</strong><br />
“forma pensionistica <strong>complementare</strong> residuale presso l’INPS”. A tale forma pensionistica<br />
“affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma<br />
7, lettera b) n. 3”. La disposizione di detto articolo comporta che, secondo le modalità<br />
tacite, qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) “il datore di<br />
lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> istituita<br />
presso l’INPS”.<br />
Le disposizioni 1) e 2) riguardano, tra l’altro, il trasferimento del TFR maturando alla<br />
15<br />
2<br />
1
TFR<br />
forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo diverso<br />
accordo aziendale-1); la prevalenza <strong>della</strong> forma pensionistica alla quale abbiano aderito<br />
più lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo in merito -2).<br />
Al punto 3) si statuisce che, in caso di non applicabilità delle disposizioni sub 1) e 2), il<br />
TFR maturando si trasferisca “alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> istituita presso<br />
l’INPS”.<br />
Siamo pertanto nel campo del “tacito” che trova una sistemazione nel “residuale”.<br />
13 giugno 2007<br />
Avrei bisogno alcune informazioni per poter decidere in merito alla destinazione<br />
del TFR.<br />
La scorsa settimana ho assistito ad una riunione in azienda esplicativa riguardo<br />
l’argomento.<br />
Mi è stato detto che il nostro fondo è ARTIFOND essendo l’azienda nel settore<br />
macchine per il legno. Sono dipendente a tempo indeterminato dal gennaio<br />
1991, quella attuale è la mia quarta azienda. Avrei intenzione di aderire al fondo<br />
chiuso quindi le mie domande sono:<br />
1) posso decidere di destinare il 50% al fondo? Succederebbe quindi in caso di<br />
cambio lavoro che il datore mi paghi il TFR sino al 31/12/06 + il 50% maturato<br />
sino alla data del licenziamento mentre al fondo rimane il 50% del TFR che continua<br />
a maturare? E con eventuale nuova azienda mi viene sempre corrisposto<br />
il 50% del TFR in caso di licenziamento?<br />
2) destinando il 50%, l’1% che il datore deve versare aderendo al fondo rimane o<br />
decade perchè non è la quota intera?<br />
3) l’1% o più che versa il dipendente è comunque calcolato sul loro paga base o<br />
è al 50% ?<br />
4) se volessi destinare di più del 1%, rimane quella quota ogni anno per tacito<br />
assenso o posso diminuirla?<br />
5) con il fondo, dopo quanto tempo posso chiedere anticipo di liquidazione?<br />
e quali motivazioni vanno date?<br />
6) fermo restando i dati indicati potete dirmi qual è l’anno in cui dovrei andare in<br />
pensione e quanto prenderei lasciando tutto al datore quanto invece aderendo<br />
al fondo al 50%?<br />
Al primo quesito in sostanza si è dato correttamente una risposta in senso affermativo.<br />
Fatto salvo che il TFR nel fondo confluirà dopo l’iscrizione ad ARTIFOND.<br />
16<br />
3
Per quanto riguarda il contributo aziendale, esso è stabilito dall’articolato contrattuale<br />
e non dipende dall’entità che si è tenuti a versare sotto la voce TFR.<br />
Altrettanto indipendente dal TFR è l’entità del contributo che, a scelta del lavoratore,<br />
si volesse versare in misura maggiore al minimo obbligatorio, allo scopo di usufruire<br />
più ampiamente <strong>della</strong> deducibilità fiscale annua ai fini IRPEF.<br />
Per quanto attiene alle anticipazioni si riporta, qui trascritto, un breve stralcio dell’articolo<br />
11 (Prestazioni) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre<br />
2005 n.289 S.O. n. 200) “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”:<br />
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso<br />
alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.<br />
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento <strong>della</strong> maturazione<br />
dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza,<br />
con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.<br />
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione<br />
<strong>della</strong> posizione individuale maturata:<br />
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a<br />
seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi<br />
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato,<br />
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo<br />
d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per<br />
ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche<br />
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;<br />
b) decorsi otto anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto<br />
<strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per<br />
la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo<br />
3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui<br />
al decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla<br />
prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi<br />
dell’articolo 1, comma 3, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al<br />
netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta<br />
del 23%;<br />
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori<br />
esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad<br />
imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;<br />
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che<br />
eroga le anticipazioni.<br />
17<br />
1
TFR<br />
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente,<br />
il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati<br />
delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche<br />
complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.<br />
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento<br />
anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.<br />
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate,<br />
è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento<br />
<strong>della</strong> fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.<br />
9. Ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni<br />
e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione<br />
alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo<br />
stesso non abbia esercitato il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale.<br />
Mentre dal testo dell’articolo di legge è ricavabile quando è possibile usufruire <strong>della</strong><br />
prestazione pensionistica, sul “quantum” <strong>della</strong> prestazione stessa a fine carriera è<br />
velleitario cercare una risposta precisa oggi.<br />
13 giugno 2007<br />
Avrei bisogno di alcune informazioni riguardanti il TFR maturando.<br />
Sono assunta a tempo indeterminato presso un azienda alberghiera con più di<br />
50 dipendenti, ma probabilmente nei prossimi mesi cambierò posto di lavoro.<br />
Mi viene consigliato di aderire al fondo FON.TE. per il commercio per investire il<br />
TFR maturando, ma a proposito avrei alcuni chiarimenti da chiedere :<br />
1) Intanto quali vantaggi ci sono a sottoscrivere il fondo FON.TE. a differenza di<br />
lasciare il TFR all’ INPS?<br />
2) In caso di cambiamento di lavoro, anche di settore per cui non più nel com-<br />
mercio ma ad esempio nell’industria, che vincoli ci sono? Posso cambiare il fondo?<br />
Perdo qualcosa?<br />
3) Percepirei il TFR al momento del licenziamento oppure solo all’età pensiona-<br />
bile? Eventualmente si può riscattare?<br />
4) In caso di morte che fine fa il TFR?<br />
5) Per eventuale adesione al fondo, come si deve procedere?<br />
Con lo stesso ordine delle domande, queste sono le delucidazioni in merito:<br />
1) i vantaggi potrebbero essere ricercati nella formazione di un risparmio previdenziale<br />
18<br />
4
individuale che si alimenta oltre che del proprio contributo anche di quello a carico del<br />
datore.<br />
Risparmio che, investito in una realtà collettiva e non di semplice dettaglio, porta dei<br />
vantaggi di scala in ordine ai rendimenti ed alla tutela del funzionamento del fondo<br />
pensione.<br />
C’è tra l’altro il fattore fiscale che, stando al dlgs 252/2005, è molto agevolativo nei<br />
confronti delle quote di TFR che vanno ai fondi pensione rispetto alle quote che permangono<br />
accantonati nella logica del codice civile.<br />
2) Nel caso di cambio d’azienda nello stesso settore non sono richiesti movimenti se<br />
non di aggiornamento amministrativo dei dati personali ed aziendali.<br />
Nel caso di passaggio ad altro settore è possibile fare richiesta, senza oneri fiscali a<br />
carico, di trasferimento al fondo negoziale di riferimento per il CCNL <strong>della</strong> nuova unità<br />
produttiva. Il tutto secondo le modalità stabilite dal fondo e nei tempi di legge, senza<br />
illegittimi vincoli ostativi.<br />
3) L’ammontare di TFR che confluirà nel Fondo pensione è una componente <strong>della</strong> posizione<br />
previdenziale personale ed in tale contesto contribuirà formare la prestazione<br />
finale in rendita, oppure parte in rendita e parte in capitale, all’atto <strong>della</strong> maturazione.<br />
Durante la vita lavorativa dell’iscritto al fondo la posizione previdenziale individuale<br />
(comprensiva del TFR) sarà oggetto di richieste d’anticipazione, di trasferimento ed, in<br />
base alla normativa di legge, ricorrendone le particolari situazioni, anche di richieste<br />
di riscatto parziale o totale.<br />
4) In caso di morte subentrano gli eredi su tutta la posizione individuale, senza limitazione<br />
al TFR.<br />
È sempre consigliabile indicare un eventuale beneficiario a fronte di tale ipotesi.<br />
5) Per aderire al Fondo pensione negoziale FON.TE. è necessario compilare gli appo-<br />
siti moduli predisposti dal fondo pensione, rivolgendosi all’apposito ufficio dell’Azienda<br />
<strong>della</strong> quale si è dipendenti, alla quale compete l’inoltro a mezzo raccomandata A.R.<br />
all’indirizzo del “service amministrativo” di FON.TE..<br />
Recapiti utili: www.fondofonte.it - info@fondofonte.it - Tel. 06 5866430<br />
19<br />
1
TFR<br />
4 giugno 2007<br />
Sono un giovane e lavoro da un mese in una società con 107 dipendenti.<br />
Volevo chiederVi informazioni relative al fondo pensione che sarebbe più adeguato<br />
ad una posizione come la mia.<br />
Per conoscere il fondo negoziale di riferimento è necessario partire dal contratto collettivo<br />
di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro con la propria azienda.<br />
Il fatto di essere in una realtà di oltre cento dipendenti è rilevante, nel caso di esplicita<br />
scelta del mantenimento del TFR presso il datore di lavoro, nel senso del trasferimento<br />
“ope legis” del TFR maturando al fondo presso la Tesoreria dello Stato.<br />
29 maggio 2007<br />
Vorrei rivolgervi due quesiti sulla scelta del TFR:<br />
1) il dipendente metalmeccanico può aderire al fondo COMETA ed avere automaticamente<br />
il contributo del datore i lavoro o la sua azienda deve prima aver fatto<br />
l’adesione al fondo?<br />
2) i contributi figurativi per servizio militare accreditati sulla posizione assicurativa<br />
antecedentemente al 28/04/1993 nella scelta di destinazione del TFR colloca<br />
il lavoratore in tale periodo anche se effettivamente ha iniziato a lavorare dopo<br />
tale data?<br />
L’associazione dell’Azienda al fondo pensione è contestuale all’espressione scritta<br />
<strong>della</strong> volontà d’adesione al fondo contrattuale da parte del lavoratore.<br />
Con tutti gli obblighi contrattuali conseguenti, tra i quali quello del contributo a carico<br />
del datore di lavoro stesso. Il secondo punto di domanda è di contenuto nuovo per Domande<br />
frequenti: l’esperto risponde, e comunque interessante. Il lavoratore in attività<br />
può, una volta richiesto il riscatto dei periodi relativi alla Laurea, al Militare o ad altro<br />
di sua competenza, vantare un’anzianità d’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria<br />
sin d’allora, grazie alla contribuzione figurativa. Giovandosene, se per esempio<br />
la contribuzione figurativa fosse antecedente, nel computo degli anni utili al superamento<br />
<strong>della</strong> soglia dei 18 anni d’anzianità alla data del 31 dicembre 1995. Soglia utile<br />
per il diritto al calcolo del trattamento pensionistico con il metodo retributivo.<br />
Va sottolineato che l’art. 8 (Finanziamento) punto 3. - dlgs 124/21.04.1993 precisa che<br />
“Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data d’entrata in vigore del presente<br />
decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari<br />
20<br />
5<br />
6
prevedono l’integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al<br />
TFR posteriori all’iscrizione dei predetti lavoratori ai fondi medesimi”.<br />
Mentre, con espressione interpretabile forse in modo più favorevole, il dlgs<br />
252/05.12.2005, all’art. 8 (Finanziamento) punto 7. c) si riferisce ai “Lavoratori di prima<br />
iscrizione alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993”.<br />
È sempre possibile formulare una richiesta, interpretativa in senso estensivo o restrittivo,<br />
al riguardo, indirizzandola all’Autorità di vigilanza COVIP (Via in Arcione, 71 00187<br />
ROMA).<br />
21 marzo 2007<br />
Lavoro per una concessionaria di automobili, ho già richiesto delle informazioni<br />
ma a fine mese l’azienda farà una riunione per proporci alcune soluzioni inerenti<br />
alla destinazione del TFR.<br />
Ho già scaricato parte <strong>della</strong> documentazione da compilare, mi trovo però in difficoltà<br />
con alcuni campi:<br />
1) non capisco se la percentuale che scelgo di versare oltre al TFR è (ok riferita<br />
al TFR lordo) mensile oppure annuale esempio;<br />
Ho circa un TFR lordo di 1800 euro, ipotizzando una % del 10, andrò a versare<br />
circa 180 euro mensili?<br />
2) Stesso problema per la percentuale che deve versare il datore di lavoro (versa<br />
circa 25/30 euro mensili?)<br />
3) il TFR maturato fino ad ora posso riscattarlo?<br />
Ed eventualmente devo compilare <strong>della</strong> documentazione particolare?<br />
4) posso scegliere un comparto più aggressivo di quello bilanciato?<br />
Per Vostra conoscenza lavoro dal 1988.<br />
Le contribuzioni da versare al fondo pensione sono di norma in percentuale dell’imponibile<br />
annuo utile al calcolo del TFR.<br />
Prendendo per esempio l’importo di 1800 euro come il 100% del TFR maturato nell’anno<br />
(che è pari al 6,91% - risultante dal 7,41% detratto lo 0,50% di legge applicato dal<br />
datore - <strong>della</strong> retribuzione utile al calcolo del TFR - vedi art. 2120 c.c.), destinando al<br />
Fondo, per ipotesi il 10% di tale importo avremo una devoluzione complessiva pari a<br />
180 euro, ovviamente all’anno.<br />
La contribuzione è mensile, anch’essa di norma determinata in percentuale <strong>della</strong> retribuzione<br />
annua utile al calcolo del TFR.<br />
Facendo l’ipotesi dell’1% abbiamo 18 euro al mese di contribuzione al Fondo.<br />
Il TFR finora mantenuto in azienda può essere riscattato nella misura ed alle condizio-<br />
21<br />
1<br />
7
TFR<br />
ni poste dal codice civile, fatte salve le condizioni di miglior favore accordate dal datore<br />
di lavoro. L’esperienza ha finora dimostrato una certa predilezione dell’aderente per<br />
i comparti bilanciati. È comunque possibile fare scelte diverse, nei tempi e nei modi<br />
previsti dalle specifiche regole del Fondo.<br />
22 gennaio 2007<br />
Salve, sono dipendente di una S.p.A. con contratto metalmeccanico, vorrei delucidazioni<br />
sulla scelta di aderire alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> sotto forma di<br />
Fondi Negoziali chiusi.<br />
Che cosa deve fornire l’azienda al lavoratore?<br />
Devo cercare il mio fondo da sola o può fornirmelo l’azienda?<br />
Brancolo nel buio, non c’è stata una dovuta informazione né da parte dell’azienda,<br />
né da parte di qualsiasi altro organo (anche se è in vigore da poco) e l’unica<br />
cosa certa che so di dover fare è non restare in silenzio, ma dichiarare in forma<br />
scritta alla mia azienda la forma previdenziale <strong>complementare</strong> prescelta.<br />
Ma quale?<br />
Oppure mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.<br />
Che cosa suggerite?<br />
E l’Azienda come si deve comportare rispetto al dipendente?<br />
È importante partire dalla conoscenza del proprio CCNL. Un contratto metalmeccanico<br />
confindustriale ha come riferimento il fondo COMETA, un contratto CONFAPI ha come<br />
riferimento FONDAPI, un contratto cooperativistico ha il suo legame con il fondo COO-<br />
PERLAVORO, tanto per fare degli esempi.<br />
Per l’adesione al fondo negoziale va compilato l’apposito modulo (quello approvato dalla<br />
COVIP, cioè su schemi conformi alla nuova normativa in vigore dal primo gennaio 2007)<br />
presso l’ufficio del personale <strong>della</strong> propria azienda. Il datore è tenuto ad assecondare le<br />
scelte del dipendente in materia d’iscrizione al fondo di riferimento contrattuale.<br />
Con l’adesione esplicita al fondo negoziale si ha diritto anche al contributo del datore<br />
nella misura prevista dal contratto collettivo.<br />
Limitando il discorso al TFR, è possibile manifestare tanto la volontà di lasciare il TFR<br />
in azienda (ed in caso di almeno 50 dipendenti questo TFR maturando andrà al Tesoro<br />
gestito dall’INPS) quanto quella di farlo confluire esplicitamente nella <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
22<br />
8
6 gennaio 2007<br />
Sono iscritto alla UILCA. Sono un bancario assunto nel 1987.<br />
In virtù <strong>della</strong> nuova legge vorrei sapere se, attesa la mia anzianità lavorativa (circa<br />
20 anni), converrebbe aderire alla trasformazione di parte del TFR sul fondo<br />
di <strong>previdenza</strong> o mantenere lo stesso in azienda?<br />
Data la sua anzianità qui dichiarata e la non precisata adesione a quale fondo di riferimento,<br />
essendocene più d’uno nel Gruppo, e premesso che il “vecchio iscritto” (ante<br />
29 aprile 1993) al momento del pensionamento potrà ritirare l’intera prestazione in<br />
capitale, è presumibilmente utile versare anche il TFR maturando a tale fondo, per<br />
usufruire di maggiori vantaggi fiscali all’atto del pensionamento.<br />
Per ulteriori informazioni di tipo individuale è a disposizione i seguenti indirizzi:<br />
uilca.<strong>previdenza</strong>@uilca.it - www.uilca.it<br />
17 novembre 2006<br />
Sono un lavoratore dipendente di una grossa industria chimica. Dal 2002 ho aderito<br />
al fondo chiuso di categoria FIPREM e la mia assunzione è datata 5/1987.<br />
Mi è stato detto che ho l’obbligo di versare il 100% del TFR sul suddetto fondo.<br />
Cogliendo la Vostra cortese attenzione vorrei sapere se quanto mi è stato riferito<br />
corrisponde a quanto prevede il contratto del fondo.<br />
La quota di TFR obbligatoria da versare al fondo pensione è stabilita dalle parti sociali<br />
per gli assunti al 28 aprile 1993; per gli assunti successivamente è pari al 100%.<br />
Le voci sulla possibilità di far confluire il totale del TFR maturando dal primo gennaio<br />
2007 sono da collegarsi ai recenti accordi con il Governo sull’anticipata attuazione,<br />
da tale data, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, recante il meccanismo di<br />
trasferimento del TFR maturando, sia in forma tacita (principio del “silenzio-assenso”)<br />
sia esplicita:<br />
- l’ipotesi esplicita, mediante la quale il lavoratore:<br />
a) dà indicazione solennemente di far confluire il proprio TFR maturando nel Fondo<br />
pensione;<br />
oppure b) di continuare a mantenere detto TFR maturando in Azienda.<br />
- l’ipotesi tacita, ricorrente quando, in assenza di precise indicazioni del lavoratore, nel<br />
lasso di sei mesi, a far tempo dal primo gennaio 2007 oppure dalla data di assunzione<br />
se in epoca successiva, il TFR maturando viene trasferito al Fondo pensione previsto<br />
23<br />
1<br />
9<br />
10
TFR<br />
dall’accordo collettivo settoriale o aziendale di riferimento.<br />
Nella fattispecie Montedison, trattandosi d’impresa con almeno 50 dipendenti, il lavoratore<br />
che scelga esplicitamente di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR<br />
maturando in azienda, detto importo maturando di TFR - stando sia ai recenti che agli<br />
eventuali ulteriori sviluppi legislativi - verrà trasferito interamente ad un costituendo<br />
Fondo INPS e comunque presso il Tesoro.<br />
12 giugno 2006<br />
Ho presentato alla mia azienda una domanda di anticipo del TFR a distanza di 8<br />
anni da una mia prima richiesta. Vorrei sapere se ho fatto bene.<br />
Secondo la normativa generale l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto può<br />
essere ottenuta una sola volta nel corso dello stesso rapporto di lavoro.<br />
In base all’eventuale normativa discendente da contratti collettivi, accordi di settore,<br />
patti individuali o aziendali, possono essere stabiliti criteri di priorità per le richieste e<br />
condizioni di miglior favore.<br />
Le richieste d’anticipazione sul TFR vanno giustificate con precise motivazioni di necessità.<br />
19 aprile 2006<br />
Se un lavoratore dipendente è iscritto ad un Fondo Pensione Negoziale, cambia<br />
lavoro e la nuova azienda non ha un Fondo Pensione (e quindi non contribuisce),<br />
il lavoratore può tornare a percepire il TFR oppure deve obbligatoriamente versare<br />
il TFR in qualche Fondo?<br />
In caso di cessazione del rapporto di lavoro e di successivo passaggio ad azienda di<br />
altro settore, con o senza fondo negoziale, il lavoratore può riscattare la propria posizione<br />
individuale nel fondo negoziale di provenienza.<br />
La necessità di prendere decisioni in ordine alla destinazione del TFR si affaccerà<br />
quando - nei sei mesi dopo il primo gennaio 2008, o nei sei mesi dopo la nuova assunzione,<br />
se l’assunzione avverrà posteriormente a tale data - scatteranno gli effetti delle<br />
disposizioni legislative in materia di “silenzio-assenso”, apportate dalla nuova “Disciplina<br />
delle forme pensionistiche complementari” (dlgs 05.12.05 n. 252)<br />
24<br />
11<br />
12
1 marzo 2006<br />
Il 31 marzo 2006 cesserà il mio rapporto di lavoro con l’ENEL, pertanto desidererei<br />
conoscere come poter ritirare il TFR maturato.<br />
Sarà compito dell’Amministrazione <strong>della</strong> Società <strong>della</strong> quale lei è dipendente a liquidarle,<br />
con gli altri compensi correnti, anche l’ammontare finale del TFR, a tassazione<br />
separata.<br />
15 febbraio 2006<br />
Ho lavorato nel settore ceramico prima del 1993 e sono stato licenziato: ora lavoro<br />
da 2 anni nuovamente nel ceramico. Dovrò versare il 33% o il 100% <strong>della</strong><br />
quota TFR?<br />
L’intera quota del TFR maturando è richiesta agli iscritti che abbiano aperto una propria<br />
posizione di base successivamente al 28 aprile 1993.<br />
Coloro che hanno una posizione AGO precedente a tale data, come nel suo caso, versano<br />
solo nella misura stabilita dalle parti sociali istitutive del fondo pensione <strong>complementare</strong><br />
10 febbraio 2006<br />
Sono un iscritto alla UIL/Trasporti di Firenze, nel caso non volessi aderire al fondo<br />
pensionistico <strong>complementare</strong>, ho la necessità di avere risposta alle seguenti<br />
domande:<br />
- Da quando decorrono i sei mesi per interrompere il silenzio per non consentire<br />
l’assenso alla confluenza del TFR nel fondo pensioni <strong>complementare</strong>?<br />
- Quale potrebbe essere la comunicazione tipo da inviare al datore di lavoro?<br />
- Tale comunicazione deve essere inviata in copia all’INPS?<br />
Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è consentito scegliere, entro sei<br />
mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere<br />
il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.<br />
Prima dell’avvio dei sei mesi previsti, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate<br />
informazioni sulle diverse scelte disponibili.<br />
Trenta giorni prima <strong>della</strong> scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR<br />
maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere<br />
dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica<br />
25<br />
13<br />
14<br />
15<br />
1
TFR<br />
<strong>complementare</strong> verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.<br />
Quanto sopra si ricava da una lettura del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005<br />
(“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”).<br />
Pertanto il datore di lavoro si farà senz’altro parte diligente nell’approntare eventuali<br />
prestampati e quanto necessario entro il periodo di franchigia del silenzio-assenso.<br />
7 ottobre 2005<br />
Ho ricevuto una proposta dalla mia azienda e dalle parti sindacali e vorrei porre<br />
una domanda: lavoro come operaio nel settore dell’igiene urbana e vorrei capire<br />
qualcosa sul fondo pensione chiuso che dovrei sottoscrivere.<br />
Il fondo in questione si chiama PREVIAMBIENTE e l’azienda, in questo caso, dovrebbe<br />
versare l’1.95%, mentre la quota di stipendio lordo a carico del lavoratore<br />
sarebbe del 1.30%, più il 2% di TFR se il lavoratore ha iniziato prima del 1993<br />
altrimenti tutto.<br />
Ed è proprio questo il punto che non riesco a capire: avendo iniziato a lavorare prima<br />
del 1993 ma non in questo settore, dovrò versare tutto il mio TFR o solo il 2%?<br />
In base al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 i lavoratori che hanno una posizione<br />
previdenziale di base aperta antecedentemente al 29 aprile 1993 sono tenuti al<br />
versamento nel fondo pensione negoziale la quota di TFR stabilita dalla parti istitutive,<br />
datoriali e sindacali, del fondo stesso. Come nel caso di PREVIAMBIENTE.<br />
15 luglio 2005<br />
Vorrei sapere il contenuto <strong>della</strong> legge sul TFR ed entro quando decidere se rinunciare<br />
o no al silenzio-assenso.<br />
Con la Legge delega 23 agosto 2004 N. 243, ed in attesa di constatare che cosa accadrà<br />
al TFR maturando, tramite l’introduzione del meccanismo del silenzio-assenso,<br />
con l’adozione del futuro dlgs (o dei decreti legislativi) in attuazione <strong>della</strong> Legge delega<br />
stessa, va sottolineato che il lavoratore ha tanto la possibilità di esprimere la propria<br />
adesione al fondo pensione negoziale di suo riferimento, quanto quella di manifestare<br />
espressamente la sua volontà alternativa, per non incorrere nella normativa che disciplinerà<br />
il silenzio-assenso applicato al TFR.<br />
È bene non dimenticare il ruolo attivo che svolgeranno i Datori perché si eviti il silenzio<br />
del dipendente, date le immediate conseguenze in termini di contanti che si rifletteranno<br />
sulle aziende.<br />
Sui contenuti ed i tempi connessi dell’attuale schema di decreto legislativo registriamo<br />
26<br />
16<br />
17
che detto schema non è blindato e che le parti sociali elaboreranno le loro proposte<br />
migliorative. Come già fatto in altre occasioni, riportiamo semplicemente alcuni passi<br />
<strong>della</strong> legge delega:<br />
- art. 1 punto 1. <strong>della</strong> L. 23.08.2004 N.243: il Governo è delegato ad adottare, entro 12<br />
mesi dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, uno o più decreti legislativi;<br />
- il Governo nell’ambito <strong>della</strong> Delega, adotterà misure finalizzate al conferimento, salva<br />
diversa volontà espressa dal lavoratore (art. 1 punto 2. lett. e) -1) del trattamento<br />
di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs<br />
21.04.1993 N.124 e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore:<br />
• non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica <strong>complementare</strong>;<br />
• non abbia esercitato la facoltà di scelta a favore di una di tali forme pensionistiche<br />
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo dlgs, ovvero entro sei mesi<br />
dall’assunzione - art. 1 punto 2. lett. e) -7): alla costituzione, presso enti di <strong>previdenza</strong><br />
obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote di<br />
TFR non altrimenti devolute.<br />
12 luglio 2005<br />
Sono un socio lavoratore in una coop. sociale dal 13/11/2000, e volevo sapere se<br />
potevo richiedere una anticipazione del TFR.<br />
Con la Legge 29 maggio 1982 n. 297, recante sia norme per la disciplina del trattamento<br />
di fine rapporto sia norme in materia pensionistica, l’articolo 2120 del codice civile è<br />
stato sostituito dal seguente: «Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto).<br />
- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro<br />
ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.<br />
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e<br />
comunque non superiore all’importo <strong>della</strong> retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa<br />
per 13,5.<br />
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come<br />
mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.<br />
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma<br />
precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in<br />
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con<br />
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.<br />
In caso di sospensione <strong>della</strong> prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle<br />
cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la<br />
quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di<br />
27<br />
18<br />
1
TFR<br />
cui al primo comma l’equivalente <strong>della</strong> retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto<br />
diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.<br />
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione <strong>della</strong> quota maturata<br />
nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione<br />
di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice<br />
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT,<br />
rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.<br />
Ai fini <strong>della</strong> applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni<br />
di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione<br />
del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.<br />
Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.<br />
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro,<br />
può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al<br />
70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data<br />
<strong>della</strong> richiesta.<br />
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di<br />
cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La<br />
richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:<br />
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle com-<br />
petenti strutture pubbliche;<br />
b) acquisto <strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto<br />
notarile. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di<br />
lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.<br />
Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista<br />
dalla norma medesima.<br />
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti<br />
individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento<br />
delle richieste di anticipazione».<br />
28
31 maggio 2005<br />
Sono un iscritto alla UIL e vorrei avere se possibile notizie sulla veridicità in merito<br />
ad un’e-mail, che mi è stata inoltrata sul famoso decreto legge sul TFR.<br />
“Prendetevi un minuto di tempo per leggere, è importante.<br />
“Il prossimo giugno 2005 verrà applicato il famoso decreto legge sul TFR (trattamento<br />
di fine rapporto = liquidazione) con il silenzio-assenso.<br />
Che cosa vuol dire?<br />
Significa che se non facciamo niente, il nostro TFR verrà tolto dalla gestione<br />
delle nostre aziende ed assorbito in un fondo gestito dall’INPS comune a tutte<br />
le categorie.<br />
Questo significa molte cose :<br />
1 - non rivedremo mai più il capitale, ma solo un vitalizio a fine carriera di cui non<br />
si sa il valore<br />
29<br />
19<br />
2 - molti dei fondi che aderiscono sono in passivo: ad es. i piloti sono in passivo e<br />
percepiscono stipendi lordi annui intorno ai 250 milioni; questi fondi così “pesanti”<br />
in passivo non fanno altro che abbassare anche i nostri che magari non lo sono.<br />
3 - se non si esprime volontariamente il diniego a questo trasferimento entro<br />
i sei mesi dall’approvazione del decreto, il 100% del TFR verrà definitivamente<br />
perso ed incorporato nel fondo comune di cui sopra.<br />
4 - chi lavora, ma anche chi è disoccupato, deve spedire la dichiarazione di non<br />
assenso: ad es. se 5 anni fa ho lavorato una stagione a raccogliere le pere e da<br />
allora non ho più lavorato, se non spedisco la dichiarazione mi verrà per sempre<br />
tolta la possibilità di riavere il mio TFR.<br />
5 - se il mio TFR viene assorbito, non potrò più riaverlo neppure per motivi di salute<br />
o per la ristrutturazione o l’acquisto <strong>della</strong> casa, come invece avviene adesso.<br />
6 - l’assenso o il diniego andrà deciso prima di sapere quali saranno le condizioni<br />
di tale fondo, ergo: prima dateci tutti i vostri soldi, poi vi diciamo come ve li<br />
ridaremo!!<br />
Fate attenzione perché i titolari delle società per cui lavoriamo non sono obbligati<br />
a comunicarci tutte queste cose.<br />
Il decreto sarà attuato il prossimo giugno 2005, come annunciato il 23 marzo<br />
2005 dal ministro del Welfare Roberto Maroni.<br />
Pertanto, se i tempi di pubblicazione del Decreto sul silenzio/assenso saranno<br />
confermati, da giugno scatterà il termine dei sei mesi per esprimere la scelta<br />
sulla destinazione del TFR. Dovrete pertanto esprimere il vostro eventuale diniego<br />
entro il prossimo dicembre 2005”<br />
1
TFR<br />
Il messaggio che ci viene sottoposto è uno dei tanti che circolano per posta elettronica,<br />
successivamente all’emanazione <strong>della</strong> Legge delega 23 agosto 2004 N. 243 (entrata<br />
in vigore il 6 ottobre 2004), con l’intento di prevedere che cosa succederà al TFR con<br />
l’adozione del futuro dlgs (o dei decreti legislativi) in attuazione <strong>della</strong> Legge delega<br />
stessa.<br />
Anche se con toni meno catastrofici di altri, nel messaggio si afferma che “Chi lavora,<br />
ma anche chi è disoccupato, deve spedire la dichiarazione di non assenso”, portando<br />
come esempio l’impossibilità di riavere il proprio TFR legato ad un’attività di cinque<br />
anni prima.<br />
Alla chiusura di un rapporto di lavoro il dipendente ha diritto alla riscossione del compenso<br />
di TFR di sua spettanza.<br />
Per quanto concerne il silenzio-assenso ed il TFR maturando, ribadiamo che il lavoratore<br />
ha a disposizione, tra le altre possibilità, quella di aderire al fondo pensione<br />
negoziale di suo riferimento, e che il lavoratore stesso dovrà manifestare espressamente<br />
la sua volontà alternativa all’adesione per non soggiacere al meccanismo del<br />
silenzio-assenso applicato al TFR.<br />
È plausibile inoltre che le parti datoriali non rimarranno inerti e silenti di fronte alle<br />
possibili conseguenze immediate apportate nei loro confronti dalla non scelta del lavoratore.<br />
Sugli ipotetici contenuti e tempi connessi ai futuri decreti legislativi ci atteniamo ad<br />
una lettura semplificata <strong>della</strong> legislazione delegata.<br />
- art. 1 punto 1.<strong>della</strong> L. 23.08.2004 N.243: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi<br />
dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, uno o più decreti legislativi.<br />
- il Governo nell’ambito <strong>della</strong> Delega, adotterà misure finalizzate al conferimento, salva<br />
diversa volontà espressa dal lavoratore (art. 1 punto 2. lett. e)-1) del trattamento<br />
di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs<br />
21.04.1993 N.124 e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore:<br />
• non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
• non abbia esercitato la facoltà di scelta a favore di una di tali forme pensionistiche<br />
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo dlgs, ovvero entro sei mesi<br />
dall’assunzione;<br />
- art. 1 punto 2. lett. e)-7): alla costituzione, presso enti di <strong>previdenza</strong> obbligatoria, di<br />
forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote di TFR non altrimenti<br />
devolute.<br />
30
31<br />
1
2SCUOLA E PUBBLICO IMPIEGO<br />
SANITÀ (ANCHE NEL SETTORE PRIVATO)<br />
REGIONI E POTERI LOCALI
CAPITOLO Scuola - 2 Pubblico Scuola - Impiego Pubblico - Impiego Sanità - Sanità Regioni - Regioni - Poteri - Locali Poteri Locali<br />
Sommario<br />
1 - 21 - 31 ESPERO, Scuola. Non validità <strong>della</strong> dichiarazione non scritta<br />
2 - 3 - 5 Terzo settore. Destinazione TFR in assenza di fondo categoria<br />
4 Sanità privata. Intesa ARAN 6.03.2007, ambiti contrattuali<br />
6 CCNL Farmacisti, piattaforma 5/5/2006<br />
7 SOLIDARIETÀ VENETO<br />
8 - 12 CCNL Medici istituzioni sanitarie, ipotesi accordo 6/3/2007 comparto Regioni<br />
ed Autonomie locali, SSN<br />
9 PREVIAMBIENTE. Farmacie pubbliche<br />
10 CCNL UNEBA. Ipotesi fondo pensione “settore affine” comparto Regioni, Autonomie Locali, SSN<br />
11 CCNL Sanità privata. Dichiarazione congiunta<br />
13 - 20 LABORFONDS<br />
14 Tributi locali<br />
15 - 31 Operatività del fondo ESPERO<br />
16 Proroga termini di adesione<br />
17 Lavoratori atipici e precari<br />
18 Fondo ESPERO – passaggio da TFS a TFR<br />
21 - 33 - 35 - 36 Deducibilità fiscale FIP<br />
19 - 23 - 25 CCNL e Sanità e EE.LL.<br />
24 INPDAP tempi liquidazione IPS<br />
26 - 34 Deducibilità fiscale fondo CAIMOP – CUD annuale<br />
27 Polizia municipale<br />
28 CCNL ANASTE<br />
29 ESPERO, contributo a carico del datore di lavoro<br />
30 CCNL UNEBA<br />
34
11 settembre 2007<br />
Sono una vostra lettrice, premesso:<br />
- che dopo aver compilato la domanda di adesione al Fondo ESPERO, insieme<br />
ad altre colleghe ed aiutate da persona esperta, consegnò la propria domanda<br />
presso la segreteria <strong>della</strong> scuola, con la raccomandazione di non trasmetterla<br />
fino ad eventuale conferma dalla sottoscritta, che nel frattempo avrebbe meglio<br />
valutato l’opportunità o meno di aderire (informandosi e documentandosi);<br />
- che nel verificare la busta paga del mese di marzo 2007 notava la trattenuta<br />
effettuata per l’accantonamento al fondo ESPERO;<br />
- che recatesi in segreteria per chiedere delucidazione in merito le veniva detto<br />
che un nuovo impiegato si era “preoccupato” di inoltrare la propria domanda di<br />
adesione al fondo ESPERO non sapendo che era sospesa in attesa di conferma;<br />
- che chiamato al Fondo ESPERO le è stato risposto che sarà molto difficile recedere<br />
dal contratto ovvero annullarlo, sono in attesa <strong>della</strong> risposta ufficiale per<br />
iscritto alla mia raccomandata.<br />
Considerato che la sottoscritta si trova iscritta ad un fondo di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
solo a causa di un disguido, e sicuramente contro la propria volontà,<br />
e consapevole <strong>della</strong> propria superficialità, chiede gentilmente: come dovrà<br />
comportarsi per ottenere la risoluzione del contratto ovvero la rescissione dello<br />
stesso?<br />
35<br />
2<br />
Non è facile esaminare e risolvere un fatto complesso che abbia al suo interno una dichiarazione<br />
di volontà d’adesione al fondo pensione di categoria, espressa per iscritto,<br />
ed una dichiarazione, “a voce”, che doveva funzionare da embargo cautelativo prima<br />
dell’inoltro <strong>della</strong> richiesta d’iscrizione ad ESPERO.<br />
La legge impone la forma scritta, proprio per evitare che chiunque, sia pure in buona<br />
fede come appare in questo caso, possa togliere certezza alla manifestazione libera e<br />
volontaria d’adesione alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
Per eventuali ulteriori tentativi d’analisi ed assistenza d’ordine sindacale è possibile<br />
contattare la UILSCUOLA:<br />
Via di Porta Maggiore, 23 - 00185 Roma - tel. 06 70452748 - fax 06 70452747<br />
Oppure, la sede nazionale:<br />
Via Marino Laziale, 44 - 00179 Roma - tel. 06 7846941 - fax 06 7842858<br />
uilscuola@uilscuola.it<br />
1
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
15 giugno 2007<br />
Esiste già il fondo pensione per il CCNL ANPAS?<br />
Per gli addetti ai quali si applichi il CCNL dei Servizi Assistenziali ANPAS si è ancora in<br />
attesa che si concreti l’attuazione del fondo per i pubblici dipendenti dei comparti delle<br />
Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a coprire<br />
anche il cosiddetto Terzo settore.<br />
In assenza di un fondo negoziale ad hoc non resta che l’opzione per il mantenimento<br />
in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni<br />
cosiddette di tipo aperto.<br />
Per ulteriori dettagli sulla trattativa di settore il Vostro Studio professionale può rivolgersi<br />
alla federazione nazionale di categoria:<br />
dipterzosettore@uilfpl.it - info@uilfpl.it UILFPL - tel. 06 865081 - fax 06 86508235<br />
13 giugno 2007<br />
Sono un dipendente <strong>della</strong> sanità privata. Volevo sapere se è stato attivato il fondo<br />
pensione per la mia categoria di lavoratori.<br />
Attendiamo la concreta attuazione del fondo per i pubblici dipendenti dei comparti<br />
delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a<br />
coprire anche il cosiddetto Terzo settore.<br />
Purtroppo non si è completata la trattativa tra le Parti sociali per l’istituzione di un<br />
fondo pensione <strong>complementare</strong> per gli addetti alla Sanità privata.<br />
Alla luce <strong>della</strong> nuova normativa legislativa non resta che l’opzione per il mantenimento<br />
in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni<br />
cosiddette di tipo aperto.<br />
Per ulteriori dettagli la federazione nazionale di categoria è all’indirizzo<br />
Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma - dipterzosettore@uilfpl.it - info@uilfpl.it UILFPL<br />
(Poteri Locali) - tel. 06.865081 - fax 06.86508235<br />
36<br />
2<br />
3
13 giugno 2007<br />
Lavoro presso un ospedale <strong>della</strong> provincia di Roma con la mansione di O.T.A. e<br />
vorrei sapere se esiste un fondo pensione <strong>della</strong> Sanità privata dove poter versare<br />
il TFR.<br />
37<br />
2<br />
Rimanendo in attesa del costituendo fondo per i pubblici dipendenti dei comparti delle<br />
Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a coprire<br />
anche il cosiddetto Terzo settore (intesa siglata dalle OO.SS. con l’ARAN, in data 6<br />
marzo 2007), e non avendo ancora trovato concreta conclusione le trattative tra le Parti<br />
sociali per l’istituzione di un fondo pensione <strong>complementare</strong> per gli addetti alla Sanità<br />
privata, non resta che l’opzione per il mantenimento in azienda del TFR (rivolgendosi<br />
all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni cosiddette di tipo aperto.<br />
Per gli ulteriori sviluppi <strong>della</strong> trattativa è possibile rivolgersi alla federazione nazionale<br />
di settore all’indirizzo:<br />
Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma - dipterzosettore@uilfpl.it - info@uilfpl.it UILFPL<br />
(Poteri Locali) - tel. 06.865081 -fax 06.86508235<br />
5 giugno 2007<br />
Sono una dipendente di un centro socio-assistenziale come operatore ADB e<br />
vorrei sapere se esiste un fondo chiuso per la mia qualifica.<br />
Per l’individuazione del fondo pensione negoziale è di norma necessario sapere chi<br />
siano le controparti datoriali stipulanti con le OO.SS. il contratto collettivo disciplinante<br />
il proprio rapporto di lavoro.<br />
Soprattutto in un settore così ampio come quello dei servizi socio-sanitari assistenziali<br />
ed educativi.<br />
Ad esempio, le cooperative sociali hanno come riferimento il fondo pensione COOPER-<br />
LAVORO.<br />
Nel complesso panorama contrattuale (vedi: Anpas e Misericordie, Anfass, etc.; peraltro,<br />
vedi anche Uneba ed Agidae) l’obbiettivo dichiarato è rappresentato dal costituendo<br />
fondo per i pubblici dipendenti quello dei comparti delle Regioni e delle Autonomie<br />
locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a coprire anche il cosiddetto Terzo<br />
settore.<br />
In attesa che si concreti l’ipotesi d’accordo per l’istituzione di un Fondo Nazionale di<br />
Pensione Complementare siglata dalle OO.SS. con l’ARAN, in data 6 marzo 2007, e che<br />
successivamente vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi<br />
4<br />
5
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
accordi nei rispettivi ambiti contrattuali, non resta che optare per il mantenimento in<br />
azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni<br />
cosiddette di tipo aperto. In base alla normativa vigente, la sottoscrizione per il TFR in<br />
azienda è revocabile in tempi successivi.<br />
I rappresentanti nazionali <strong>della</strong> categoria sono contattabili all’indirizzo di posta elettronica<br />
dipterzosettore@uilfpl.it - sito web: www.uilfpl.it<br />
Stando ai recenti contatti con le OO.SS., per quanto in particolare attiene ad UNEBA ed<br />
AGIDAE, sembra emergere un orientamento verso la costituzione di un apposito fondo<br />
che però, al momento, non ci risulta sia giunto all’operatività.<br />
7 maggio 2007<br />
Sono una farmacista collaboratrice laureata e lavoro presso una farmacia privata.<br />
Dall’elenco dei fondi negoziali, riportato nel vostro sito, sembra che nessuno<br />
si confà alla mia figura professionale.<br />
Tanto premesso, ai fini di una corretta interpretazione, si desidera conoscere<br />
a quale “fondo negoziale” possa la scrivente aderire (farmacista collaboratrice<br />
presso farmacia privata unica dipendente oltre il titolare).<br />
Nel CCNL 5 maggio 2005 (durata 01.02.2002-31.01.2006), stipulato per gli addetti alle<br />
Farmacie Private e Rurali dalle OO.SS. FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS e dalla Federazione<br />
Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma), all’art. 85, è stabilito<br />
che:<br />
“A seguito dell’imminente definizione in sede legislativa del quadro normativo di completamento<br />
<strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, le Parti decidono di dare avvio nel settore<br />
alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> nell’ambito di un fondo contrattuale che le Parti<br />
stesse si riservano di individuare unitamente alla misura <strong>della</strong> contribuzione che il<br />
titolare di farmacia ed il dipendente dovranno versare al fondo.<br />
Le Parti si impegnano ad incontrarsi non appena saranno emanati i relativi decreti in<br />
materia”.<br />
Nella piattaforma di rinnovo del CCNL, approvata in data 5 maggio 2006, è previsto l’impegno<br />
al superamento delle riserve in merito all’attuazione <strong>della</strong> Previdenza <strong>complementare</strong>,<br />
definendone l’articolato contrattuale e l’individuazione del fondo contrattuale<br />
già costituito da indicare come riferimento anche ai fini delle nuove norme sul TFR.<br />
Le parti sociali, nell’ambito del rinnovo contrattuale nazionale di settore, non hanno<br />
ancora concluso il lavoro costitutivo in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
38<br />
6
3 aprile 2007<br />
Perché nell’elenco di fondi contrattuali che presentate nel vostro sito non indicate<br />
il fondo regionale SOLIDARIETÀ VENETO?<br />
19 aprile 2007<br />
Sono una dipendente a tempo indeterminato presso una struttura sanitaria (clinica)<br />
privata dal 1983 in qualità di Ostetrica (no infermiera) e visto che devo scegliere<br />
dove destinare il TFR entro giugno, vorrei sapere se esistono dei fondi di<br />
categoria per la mia professione e quali.<br />
Inoltre, come posso fare per destinare tale TFR ad un fondo pensione?<br />
Se il fondo di categoria non esiste?<br />
39<br />
2<br />
Con l’approvazione del nuovo Statuto (Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata,<br />
sede), l’Assemblea straordinaria del fondo pensione SOLIDARIETÀ VENETO, in data 16<br />
febbraio 2007, ha immesso nelle fonti istitutive la UIL del Veneto, in base all’accordo<br />
14.12.2006. Sempre nel nuovo Statuto del Fondo sono state immesse come fonti istitutive<br />
le associazioni datoriali dell’Artigianato regionale (Confartigianato, CNA, CASA,<br />
CLAAI), l’Unione Generale Coltivatori ed i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati<br />
e professionisti senza Cassa previdenziale, organizzati dall’ALAI, tutti svolgenti attività<br />
nella regione Veneto. L’intercategoriale territoriale SOLIDARIETÀ VENETO (già operativo<br />
in data precedente all’entrata in vigore <strong>della</strong> legge n. 421 del 23 ottobre 1992),<br />
con l’accesso delle organizzazioni qui richiamate, si è dotato di una pluralità di fonti<br />
istitutive, in aggiunta a quelle originali <strong>della</strong> USR CISL Veneto e Federazione dell’Industria<br />
del Veneto firmatarie dell’accordo 11.05.1999, utile per l’autorizzazione e l’immissione<br />
nell’elenco dei fondi negoziali ex-dlgs 124/1993 e 252/2005 tenuto dalla COVIP.<br />
Nonostante per il rinnovo degli organismi amministrativi ci sia da aspettare ancora<br />
dei mesi, la tua richiesta e quella di tanti altri interessati a questo importante fondo<br />
pensione hanno fatto sì che ne anticipassimo la pubblicazione dell’apposita scheda nel<br />
nostro sito Internet .<br />
Tramite il contratto collettivo di lavoro, disciplinante il proprio rapporto di lavoro, è di<br />
norma possibile l’individuazione del proprio fondo pensione negoziale.<br />
Ad esempio, in attuazione del ccnl 15.09.1987 (e successivi rinnovi contrattuali), per<br />
i dipendenti delle Case di cura private religiose e laiche, dei Centri di riabilitazione,<br />
delle altre Istituzioni sanitarie private, ed in base all’ACN del 24.10.1998 (e successivi<br />
accordi tra le parti contraenti) tra AIOP, ARIS e CIMOP riguardante la regolamentazione<br />
del rapporto autonomo libero professionale dei medici delle Case di cura private, è<br />
7<br />
8
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
stato istituito, ed è in pieno esercizio, il Fondo Pensione CAIMOP (fondo nazionale per<br />
i medici delle Istituzioni sanitarie private italiane), con sede in Via Cesare Pavese, 360,<br />
00144 Roma, tel. 06 5022185, fax 06 5022190, e-mail info@caimop.it , pagina web www.<br />
caimop.it , registrato nell’Albo speciale COVIP dalla data 09.12.1999<br />
Per il pubblico impiego del settore è stata siglata, in data 6 marzo 2007, una “ipotesi<br />
d’accordo per l’istituzione di un Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i<br />
lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario<br />
Nazionale”.<br />
Dal testo dell’accordo OO.SS. / ARAN emerge che possano essere destinatari delle<br />
prestazioni del Fondo anche gli appartenenti ai “settori affini” (art. 2, punto 3. lettera<br />
a): “ (...) il personale dipendente dalle case di cura private”, “personale dipendente<br />
delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi”, “personale dei servizi esternalizzati”,<br />
“personale dipendente d’imprese del privato e privato sociale eroganti servizi<br />
socio-sanitari assistenziali ed educativi”; a condizione che vengano stipulati dalle organizzazioni<br />
sindacali specifici accordi nell’ambito dei contratti.<br />
In alternativa a quanto qui esposto, rivolgendo l’attenzione alle nuove problematiche<br />
sorte intorno al TFR maturando, è possibile l’opzione per il mantenimento del TFR<br />
presso il datore di lavoro compilando, tramite l’ufficio del personale, il modulo di competenza<br />
(lavoratori in forza al 31 dicembre 2006; assunti dopo il 31.12.2006).<br />
Va rimarcato che la sottoscrizione per il TFR in azienda è revocabile in tempi successivi,<br />
in ossequio alla normativa vigente, a favore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
22 marzo 2007<br />
Sono un farmacista (dipendente di farmacie comunali) con CCNL per dipendenti<br />
da aziende farmaceutiche speciali.<br />
Volevo sapere se posso aderire al fondo pensioni istituito dalla FONCHIM.<br />
I dipendenti delle Farmacie pubbliche hanno PREVIAMBIENTE come fondo pensione<br />
di riferimento. I fondi negoziali sono detti anche “chiusi” perché si rivolgono a predeterminate<br />
categorie di lavoratori.<br />
All’Art. 5 - Destinatari, dello Statuto di PREVIAMBIENTE si legge:<br />
“Sono associati al Fondo: i lavoratori, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo<br />
indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, o con contratto di formazione<br />
lavoro, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari almeno<br />
a sei mesi nell’arco dello stesso anno solare con la medesima azienda, con imprese<br />
del settore privato e del settore pubblico dei servizi di igiene ambientale, dell’edilizia<br />
residenziale pubblica, nonché dei servizi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero,<br />
farmaceutici, cimiteriali e funerari, i quali presentino domanda di associazione (...)”<br />
40<br />
9
20 marzo 2007<br />
Sono una Educatrice Professionale, dipendente con contratto a tempo indeterminato,<br />
di una Associazione ONLUS (con meno di 15 dipendenti) aderente al contratto<br />
collettivo nazionale UNEBA.<br />
Vi scrivo per sapere se per la mia categoria esiste già un Fondo Negoziale per<br />
destinare il TFR maturando.<br />
In caso positivo è possibile sapere le modalità esecutive e dove sottoscrivere tale<br />
fondo negoziale.<br />
In caso non esista un Fondo negoziale per la mia categoria, posso aderire a qualsiasi<br />
altro fondo negoziale e, comunque, come devo fare.<br />
41<br />
2<br />
Per quanto riguarda l’istituzione di un fondo pensione negoziale per i lavoratori del<br />
ccnl UNEBA ci sono stati soltanto dei semplici contatti intersindacali. In riferimento<br />
alla recente “ipotesi d’accordo per l’istituzione di un Fondo Nazionale di Pensione<br />
Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali<br />
e del Servizio Sanitario Nazionale”, siglata dalle OO.SS. con l’ARAN, in data 6 marzo<br />
2007, all’art. 2 (Destinatari) punto 3. lettera a), è previsto che possano essere destinatari<br />
delle prestazioni del Fondo anche gli appartenenti ai cosiddetti “settori affini”,<br />
precisamente: “il personale dipendente dalle case di cura private”, “personale<br />
dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi”, “personale dei servizi<br />
esternalizzati”, “personale dipendente d’imprese del privato e privato sociale eroganti<br />
servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi”.<br />
Il tutto a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali<br />
appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali.<br />
Non sono pronosticabili i tempi d’attuazione del fondo pubblico né lo sono gli eventuali,<br />
conseguenti tempi d’adesione dei settori affini.<br />
Al momento non è quindi possibile fare alcuna congettura in merito ai tempi ed alle<br />
definitive scelte delle parti sociali sugli approdi concreti da offrire ai lavoratori dei<br />
settori qui elencati.<br />
In attesa del fondo di riferimento contrattuale non resta che optare per il mantenimento<br />
in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni<br />
cosiddette di tipo aperto, selezionando tra le varie proposte patrocinate da enti bancari,<br />
assicurativi ed intermediari, autorizzate dalla COVIP (sito Internet: www.covip.it)<br />
10
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
12 gennaio 2007<br />
Vorrei sapere se esiste un fondo pensione dedicato ai lavoratori del comparto<br />
sanità con contratto privato<br />
Ai negativi riscontri con i datoriali AIOP fanno da contraltare le sottoscrizioni <strong>della</strong> preintese<br />
con i datoriali ARIS e la Fondazione Don Carlo Gnocchi.<br />
Con quest’ultima, in data 1 dicembre 2006, le federazioni nazionali UIL-FPL, CISL-FP<br />
e CGIL-FP hanno firmato il rinnovo <strong>della</strong> parte economica del biennio 2004-2005 del<br />
CCNL 2002-2005 del settore Sanità Privata, per il personale dipendente dalle strutture<br />
<strong>della</strong> Fondazione stessa.<br />
In una “dichiarazione congiunta” in chiusura di Verbale d’Accordo si legge che le parti,<br />
alla luce delle innovazioni legislative, concordano d’incontrarsi al fine di confrontarsi<br />
sulla problematica <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
Restiamo in attesa di sviluppi positivi in merito alle tematiche contrattuali del settore<br />
ed alle valutazioni sullo stato di difficoltà economiche accertate a livello decentrato.<br />
24 ottobre 2006<br />
Si sentono da anni parole vuote sui fondi pensione per tutti tranne che per coloro<br />
che come me sono pubblici dipendenti.<br />
In diverse occasioni ho cercato d’avere notizie, anche sollevando il problema in<br />
assemblea, ma le risposte latitano peggio di un bandito sardo.<br />
Vorrei sapere se c’è qualche fondo pensione aperto che possa essere indicato<br />
per chi è dipendente delle autonomie locali come me, in modo da potere prendere<br />
contatti e valutare.<br />
Io tra l’altro sono proprio sul limitare, come anzianità di servizio e aspettative<br />
d’impiego futuro e un’eventuale scelta sarebbe davvero difficile.<br />
Ma ad ogni modo è meglio poterci pensare su con cognizione di causa.<br />
Siamo d’accordo con la lamentela per il ritardo nella <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> nel<br />
pubblico impiego, dove è comunque riuscito a decollare, in campo nazionale, il comparto<br />
Scuola con il fondo negoziale ESPERO.<br />
Gli accordi per Sanità con Regioni ed Autonomie locali, come del resto quelli per Ministeri,<br />
Parastato, non hanno ancora avuto quel perfezionamento pratico per varie complessità<br />
e difficoltà, connaturate spesso alla qualifica pubblica del Datore di lavoro.<br />
Ci limitiamo così al campo di nostra pertinenza, lasciando agli intermediari il compito<br />
di proporre i loro prodotti previdenziali non negoziali.<br />
42<br />
11<br />
12
18 ottobre 2006<br />
Vorrei sapere come aderire, se esiste un modulo e se potete inviarmelo assieme<br />
a delle informazioni.<br />
Lavoro presso l’Istituto Comprensivo di Pozza di Fassa - docente delle scuole<br />
superiori e faccio 11/18 ore settimanali e vorrei costruirmi una pensione <strong>complementare</strong>.<br />
12 aprile 2006<br />
Sono un’iscritta in forza c/o comune di Gioia del Colle.<br />
Ho compiuto il 31 marzo 26 anni di servizio vorrei sapere quando potrò andare<br />
in pensione e se per il particolare settore lavorativo - tributi locali- c’è qualche<br />
agevolazione particolare- visti gli articoli del SOLE24ORE di qualche tempo fa.<br />
Inoltre vorrei sapere se la UIL agevola in qualche modo gli studenti lavoratori.<br />
43<br />
2<br />
Per il materiale utile alla sottoscrizione del fondo intercategoriale consultare LABOR-<br />
FONDS.<br />
Non ci risulta che ci siano particolari agevolazioni, in materia di maturazione del diritto<br />
alla pensione, per i lavoratori del Settore di sua pertinenza.<br />
Per eventuali ulteriori approfondimenti inviare una richiesta alla federazione nazionale<br />
UILFPL, raggiungibile all’indirizzo segreteria@uilfpl.it<br />
1 marzo 2006<br />
Esiste un fondo a cui può iscriversi un militare di carriera, nello specifico un dipendente<br />
<strong>della</strong> Guardia di Finanza?<br />
Per quanto riguarda i comparti pubblici è stato avviato ESPERO, il fondo pensione rivolto<br />
ai dipendenti del settore Scuola.<br />
Non sono stati costituiti altri fondi pensione negoziali nazionali, ex-dlgs 124/1993, per<br />
altri comparti del pubblico impiego.<br />
13 febbraio 2006<br />
Sto seguendo l’evoluzione <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> nel pubblico impiego.<br />
Vorrei sapere se il termine del 31.12.2005 per l’adesione alla <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong> (optando per il TFR) è stato ulteriormente prorogato in linea<br />
generale o solo per il fondo ESPERO al 31.12.<strong>2010</strong>.<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
La possibilità, prevista dall’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge 449/1997, di richiedere la<br />
trasformazione dell’indennità di fine servizio (indennità premio di servizio o di buonuscita)<br />
in trattamento di fine rapporto avviene, secondo quanto previsto dall’art.1, comma<br />
1, del DPCM 20 dicembre 1999, mediante sottoscrizione del modulo d’adesione al<br />
fondo pensione <strong>complementare</strong>, indipendentemente dal comparto di appartenenza.<br />
Considerato che sono ancora aperte le possibilità di costituzione di Fondi pensione<br />
complementari per i settori pubblici, il superamento del termine del 31 dicembre 2001<br />
indicato nell’accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 sul TFR ed i Fondi pensione<br />
complementari, come successivamente differito al 31.12.2005, è stato ulteriormente<br />
differito al 31.12.<strong>2010</strong>, mediante un’ipotesi d’accordo Aran/OO.SS. del 14.09.2005.<br />
L’opzione per il passaggio al TFR contestualmente all’adesione al fondo pensione<br />
<strong>complementare</strong>, riguarda tutti i dipendenti pubblici in regime di TFS, assunti a tempo<br />
indeterminato entro il 31.12.2000.<br />
31 gennaio 2006<br />
Una mia amica desidera e necessita di una pensione integrativa, vista la sua<br />
precaria situazione lavorativa.<br />
Ha 40 anni e gli unici contributi regolarmente versati sono quelli di un Comune<br />
per il lavoro che svolge (non come dipendente ma come collaboratrice nell’ambito<br />
di progetto comunale) e quelli che percepisce come insegnante di educazione<br />
fisica in una scuola elementare.<br />
A quale fondo pensione potrebbe iscriversi?<br />
Sarebbe questa, secondo voi, la scelta corretta da fare o esistono altre forme che<br />
possano meglio garantirla nel futuro?<br />
In base alla documentazione contrattuale istitutiva ed alla eventuale successiva stipula<br />
di accordi sindacali, sono destinatari del fondo ESPERO: i dipendenti statali <strong>della</strong><br />
Scuola a cui si applichi il CCNL del Comparto; i dipendenti delle OO.SS. firmatarie dei<br />
competenti ccnl ed accordi sindacali d’adesione; i dipendenti di scuole private, parificate<br />
e legalmente riconosciute e paritarie, previo apposito accordo tra le parti sociali<br />
di settore.<br />
Resta da attendere il completamento dell’ iter preparatorio del fondo pensione rivolto<br />
ai comparti Sanità, Regioni ed Autonomie locali, per eventuali opportunità a livello<br />
comunale. Da verificare, inoltre, la possibilità d’adesione al Fondo Pensione Complementare<br />
Nazionale Famiglia (per delucidazioni dirette e personali: tel. 06 7809641 - 06<br />
8840386 Via dei Cappuccini, 6 - 00187 ROMA).<br />
Detto Fondo, che consente di usufruire dei benefici fiscali di legge, è destinato ad uomi-<br />
44<br />
17
29 dicembre 2005<br />
Sono un insegnante con 20 anni di servizio che si sta arrovellando per capire la<br />
convenienza dell’adesione a ESPERO e soprattutto se gli convenga rinunciare al<br />
TFS (le due cose sono associate e non è ammesso il ripensamento, purtroppo).<br />
Infatti: perché pagare di più in cambio di un’incertezza (l’andamento del fondo<br />
e la rivalutazione del TFR) anziché accontentarmi magari (ma non è detto) di un<br />
montante minore ma comunque certo (il TFS)? È corretto il mio ragionamento?<br />
In aggiunta: qualora io sia disponibile ad affrontare l’incertezza connaturata al<br />
TFR, il prodotto ESPERO offerto dallo Stato è attualmente concorrenziale con gli<br />
altri fondi aperti e con i FIP/PIP delle assicurazioni? Quali sono le informazioni<br />
cui devo porre attenzione per comparare la convenienza delle tre tipologie di<br />
prodotti? Perchè - qualora fosse conveniente - il fondo ha raggiunto solo recen-<br />
temente 10.000 iscrizioni dopo più di un anno di raccolta?<br />
Perchè si fa poca informazione al riguardo?<br />
Il programma di simulazione scaricabile dal sito del fondo ESPERO evidenzierebbe<br />
nel mio caso una significativa convenienza all’adesione (con contributo al<br />
3% per 20 anni). Il programma è affidabile? Chi lo ha messo a punto?<br />
Nella proiezione si tiene conto dei rinnovi contrattuali?<br />
Il montante che mi viene presentato viene espresso in valuta di oggi?<br />
Perché agli insegnanti già in servizio nel 2000 si dà la possibilità di versare come<br />
massimo il 3%, mentre i neo-assunti possono versare percentuali molto più significative?<br />
Secondo voi è più conveniente che mi decida entro il 31 dicembre 2005 per usufruire<br />
del contributo aggiuntivo dell’1% annuo o che attenda gennaio 2006 quando<br />
usufruirò di uno scatto contrattuale (il contributo aggiuntivo dello Stato sarà<br />
però dimezzato)?<br />
45<br />
2<br />
ni e donne impegnati in lavori atipici, part-time, casalinghe o con pensione parziale.<br />
Per quanto attiene al campo delle polizze assicurative e dei fondi aperti sta al singolo<br />
farsi parte diligente, presso enti e professionisti di sua fiducia e conoscenza, per ponderare<br />
una scelta calzante tra le tantissime offerte dal mercato.<br />
La numerosità dei quesiti e l’ampiezza dei dubbi sono tali da imporre lunghe discussioni<br />
prima ancora che semplici ed immediate risposte in poco spazio.<br />
Rinviando al Fondo ESPERO le valutazioni sulle simulazioni di sviluppi ipotetici, si può<br />
18
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
intanto dire che:<br />
- il punto di maggiore riflessione resta il passaggio dal TFS al TFR: è sempre meglio<br />
iscriversi all’indomani <strong>della</strong> maturazione <strong>della</strong> nuova classe di stipendio in busta-paga<br />
(che nel caso in questione dovrebbe coincidere con il gradone del 21.mo anno di carriera);<br />
- va tenuto presente il particolare trattamento di favore riservato a chi deve affrontare<br />
il suesposto passaggio; inoltre, la parte di trattamento di fine rapporto investita nel<br />
Fondo pensione è quella maturanda successivamente all’iscrizione, configurandosi<br />
nel complesso un meccanismo di pro-rata tra pregresso e maturando;<br />
- il “pagare di più” è una traduzione po’ soggettiva del concetto di risparmio previdenziale:<br />
l’iscritto ad un fondo pensione ha una posizione previdenziale personale in un<br />
contesto collettivo. Quindi più si versa e più si accumula sul proprio conto;<br />
- tra gli elementi discriminanti rivestono generale importanza quelli <strong>della</strong> fiscalità<br />
agevolata e delle spese contrattuali connesse, ad esempio, alla sottoscrizione, al recesso<br />
ed alla gestione del fondo; l’aspetto <strong>della</strong> sicurezza potremmo dire che sia molto<br />
ben curato da tutti i soggetti in campo!<br />
- sugli andamenti reddituali dei diversi fondi pensione e delle polizze assicurative viene<br />
data sufficiente informazione nella stampa nazionale e locale, nelle Agenzie, nei siti<br />
“web” e nelle varie rubriche specializzate;<br />
- le caratteristiche del fondo pensione negoziale ESPERO sono state mo<strong>della</strong>te sia<br />
sulla base <strong>della</strong> specificità del pubblico Comparto <strong>della</strong> scuola sia sull’esperienza positiva<br />
dei fondi pensione negoziali istituiti del Settore privato;<br />
- a legislazione vigente, tra gli elementi di delimitazione <strong>della</strong> deduzione fiscale annua,<br />
c’è l’importo pari al doppio del TFR versato sulla propria posizione nel Fondo. Da qui<br />
la maggiore capienza per chi versa il 100% del TFR maturando;<br />
- le iscrizioni, come già successo in molti altri gruppi categoriali, conseguono la dovuta<br />
espansione con le elezioni degli organismi amministrativi del Fondo, occasione favorevole<br />
per una completa, esauriente e diretta informazione dei potenziali aderenti.<br />
22 dicembre 2005<br />
Sono un iscritto UIL dipendente ULSS. Vorrei chiedervi se è stato attivato il Fondo<br />
Pensionistico Complementare per la Sanità, quali sono le modalità di iscrizione<br />
e come si può calcolarne la convenienza rispetto al regime odierno.<br />
Il fondo <strong>complementare</strong> per i dipendenti dei comparti Sanità ed Autonomie e Regioni<br />
non è stato ancora lanciato. Auspichiamo tutti che ciò avvenga in tempi ragionevoli.<br />
46<br />
19
23 novembre 2005<br />
Sono un dipendente di un Ente locale in servizio dal 1996 e con 11 anni e mezzo<br />
di contributi versati.<br />
Sono interessato all’iscrizione ad un Fondo Pensione Negoziale ma a tutt’oggi<br />
dopo 10 anni dalla riforma Dini non se ne vede la costituzione.<br />
Perché non si utilizza la struttura attualmente in essere per il fondo preestistente<br />
INPDAP e non si unificano i due comparti?<br />
Questo permetterebbe di avere due effetti positivi:<br />
1) La creazione di una base di partenza con iscritti;<br />
2) Il risparmio sui costi di gestione e di struttura;<br />
3) Un economia di scala maggiore che permetterebbe di avere un maggiore po-<br />
tere di contrattazione per i costi con i gestori finanziari al momento dell’affidamento<br />
degli incarichi, come ha potuto fare il LABORFONDS, il maggior fondo<br />
pensione in essere.<br />
7 novembre 2005<br />
Sono una dipendente comunale da 27 anni, se stipulo una FIP posso detrarre il<br />
premio versato all’assicurazione dal mio reddito imponibile e quindi avere un<br />
beneficio fiscale? Se sì in quale misura?<br />
47<br />
2<br />
20<br />
È senz’altro vero che l’attesa per un fondo negoziale di categoria nel comparto Autonomie,<br />
Regioni e Sanità è da anni sempre più intensa.<br />
Per richiamare l’attenzione di tutte le parti interessate, riteniamo utile portare a conoscenza<br />
l’originalità <strong>della</strong> proposta.<br />
LABORFONDS è immerso in una realtà normativa ed ambientale del tutto a sé, in forza<br />
dell’attuale impianto costituzionale di cui gode la Regione a statuto speciale Trentino<br />
Alto Adige.<br />
Come norma generale, nell’ipotesi d’inesistenza o di mancato funzionamento entro<br />
certi limiti di tempo del fondo negoziale di riferimento, le forme pensionistiche individuali<br />
attuate mediante fruiscono <strong>della</strong> deducibilità fiscale del 12% sul reddito complessivo<br />
annuo del lavoratore, nel rispetto del limite assoluto di deducibilità annua pari ad<br />
euro 5.164,57 (equivalente ai diecimilioni di lire del passato regime monetario).<br />
È comunque compito di chi intenda proporre l’adesione alla polizza assicurativa sulla<br />
vita con fini previdenziali illustrare anche gli aspetti fiscali collegati al contratto.<br />
21
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
3 ottobre 2005<br />
Sono una vostra iscritta presso la sede di Latina.<br />
Sono insegnante di ruolo a tempo indeterminato e insegno economia aziendale.<br />
Vorrei avere informazioni sul Fondo ESPERO.<br />
Le caratteristiche del fondo pensione <strong>complementare</strong> per il comparto <strong>della</strong> SCUOLA<br />
sono riportate nell’apposita scheda ESPERO, nel sito www.uil.it/fondi<br />
Come insegnante che usufruisce del trattamento di fine servizio ha diritto al compenso<br />
per il passaggio al TFR, ma anche l’interrogativo riguardo al presumibile sviluppo<br />
con variazione di carriera.<br />
Gli incentivi aggiuntivi per coloro che si iscriveranno nel corso del primo come del<br />
secondo anno di vita di ESPERO, oltre al buon contributo dell’Amministrazione unito al<br />
compenso per il passaggio dal TFS al TFR rendono l’adesione ad ESPERO più conveniente<br />
<strong>della</strong> media dei fondi pensione attualmente in esercizio nel settore privato.<br />
3 ottobre 2005<br />
Mi sto occupando, per motivi universitari, <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> integrativa dei pubblici<br />
dipendenti. In particolare mi ha colpito la possibilità per i vigili urbani di<br />
alimentare la propria posizione individuale con i proventi derivanti dalle multe.<br />
La domanda che pongo è questa: non essendo al momento istituito alcun fondo<br />
pensione di comparto (ho letto sul sito dell’ARAN che lo scorso 7 dicembre<br />
è stato stipulata una ipotesi di pre-accordo per Sanità ed Enti Locali) potrebbe<br />
configurarsi la possibilità, in base alla legislazione attuale, nel frattempo, di una<br />
adesione collettiva a fondo pensione aperto previo accordo con il Comune?<br />
E se sì è possibile che l’accordo avvenga su base locale (es. per definire il contributo<br />
datoriale) o è necessaria la contrattazione nazionale in sede ARAN?<br />
Andando poi più in generale non essendo i dipendenti pubblici ante 2000 dotati<br />
di TFR, le regole previste ad esempio per ESPERO (trasformazione buonuscita in<br />
TFR virtuale) troverebbero applicazione anche nel fondo pensione aperto?<br />
Chiedo scusa per la numerosità (e forse per la complessità) delle domande e nel<br />
complimentarmi per la qualità del servizio che offrite saluto cordialmente.<br />
Va tenuto distinto il caso <strong>della</strong> costituzione di un fondo pensione da quello <strong>della</strong> semplice<br />
selezione per adesione, sia pure su base contrattuale collettiva, a fondi già esistenti.<br />
“(...) ove non sussistano o non operino (art. 9 punto 2. dlgs 124/1993) diverse<br />
previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli,<br />
48<br />
22<br />
23
49<br />
2<br />
la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su<br />
base contrattuale collettiva”.<br />
A normativa vigente, il contributo del datore di lavoro ed il compenso di TFR non sono<br />
elementi obbligatoriamente presenti nelle contribuzioni dei lavoratori privati ai fondi<br />
aperti. Nello specifico settore del pubblico impiego, all’ art. 18 (Previdenza <strong>complementare</strong>),<br />
del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali<br />
relativo al biennio economico 01.01.2000 - 31.12.2001, si legge:<br />
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione<br />
<strong>complementare</strong> ai sensi del dlgs. n.124/1993, <strong>della</strong> legge n. 335/1995, <strong>della</strong> legge n.<br />
449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in<br />
materia di trattamento di fine rapporto e di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> per i dipendenti<br />
pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.<br />
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare<br />
le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo<br />
pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto <strong>della</strong> Sanità, a condizione di<br />
reciprocità.<br />
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art. 11 del predetto accordo quadro e<br />
si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso accordo.<br />
Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro<br />
e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare<br />
dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine<br />
rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.<br />
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di<br />
contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.<br />
A questo impegno sottoscritto contrattualmente le stesse parti sociali hanno fatto seguito<br />
con una lunga trattativa in sede ARAN, volta all’istituzione di un fondo pensione<br />
comune ai settori Regioni, Autonomie Locali e Servizio Sanitario Nazionale.<br />
La negoziazione dei rinnovi dei CCNL, che brevemente definiamo, “EE.LL. e Sanità”,<br />
dovranno tenere in considerazione:<br />
- sia il testo del pre-accordo stipulato il 4 dicembre all’ARAN dalle parti contraenti<br />
nazionali (come da dichiarazione <strong>della</strong> Segreteria <strong>della</strong> UIL FPL: la pre-intesa siglata<br />
sarà integrata attraverso:<br />
1. previsione, nei rispettivi contratti, di adesione al fondo da parte <strong>della</strong> dirigenza SPTA<br />
<strong>della</strong> Sanità e dei Segretari Comunali e Provinciali;<br />
2. previsione di incentivi, per i primi due anni, alle iscrizioni al fondo (1% e 0,5%) a carico<br />
dei datori di lavoro;
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
3. previsione delle spese di avvio del fondo. Per questi ultimi due aspetti (2. e 3.) si<br />
attende di verificare il rispetto dell’impegno del Governo di produrre un emendamento<br />
sulla finanziaria 2005.<br />
- sia quanto stabilito dalla normativa che presiede alla disciplina del TFR e dei Fondi<br />
Pensione (vedi: DPCM 20.12.99) nel settore del pubblico impiego, il tutto in aderenza<br />
alla nuova normativa che il Governo emanerà in attuazione <strong>della</strong> Legge Delega sulla<br />
Previdenza.<br />
A tal proposito le Parti (in sede di esame tecnico-sindacale, il giorno 23 marzo 2005<br />
al Ministero <strong>della</strong> Funzione pubblica) hanno individuato tre argomenti principali che<br />
dovranno essere contenuti nei decreti delegati, e precisamente:<br />
• silenzio-assenso del lavoratore (ovvero tacito conferimento) per l’iscrizione al fondo.<br />
Il sindacato si è dichiarato contrario all’istituzione indiscriminata del tacito consenso<br />
in quanto l’adesione al fondo deve essere volontaria e consapevole da parte del lavoratore;<br />
• portabilità dell’iscrizione al fondo: dovrà essere stabilita una normativa che consenta<br />
ad un iscritto ad un fondo contrattuale pubblico di poter trasferire la sua quota del<br />
fondo in altri fondi presenti sul mercato; fiscalità: ovvero il compendio di norme per<br />
il trattamento fiscale di un fondo pubblico. La richiesta del sindacato è stata quella di<br />
equiparazione al trattamento fiscale dei fondi privati.<br />
20 maggio 2005<br />
Sono un ex dipendente Enti Locali, in pensione dal 1 Aprile 2005, con 36 anni di<br />
versamenti e 60 anni di età. È possibile sapere quanto tempo ci vuole per avere<br />
la mia liquidazione?<br />
Secondo la normativa vigente i termini entro i quali l’INPDAP è tenuto ad erogare l’IPS<br />
(Indennità Premio di Servizio) variano in funzione <strong>della</strong> causa di cessazione del rapporto<br />
di lavoro:<br />
- 105 (centocinque) giorni, dal primo giorno di effettivo pensionamento, nel caso di<br />
dipendente con 40 anni di contribuzione o di raggiungimento dei limiti d’età: la cosiddetta<br />
età di vecchiaia attualmente pari a 65 anni;<br />
- 270 (duecentosettanta) giorni nel caso di destituzione o decadenza dall’impiego, oppure,<br />
di dimissioni prima dei suesposti limiti d’età e di contribuzione: la cosiddetta<br />
anzianità;<br />
Nel caso dei requisiti d’anzianità e di contribuzione da lei indicati, di 60 anni d’età e<br />
50<br />
24
51<br />
2<br />
36 anni di versamenti, siamo nel termine stabilito di 270 giorni, intesi con decorrenza<br />
dalla data di cessazione dal servizio.<br />
L’INPDAP, come dai noi verificato, è disponibile con la gentilezza e la competenza dei<br />
suoi operatori a rispondere ai quesiti posti dal pubblico: è sufficiente mettersi in contatto<br />
con il call centre 800105000 (numero a chiamata gratuita) o visitare www.inpdap.<br />
gov.it , selezionando prima Previdenza e poi Trattamenti di fine servizio.<br />
4 maggio 2005<br />
25<br />
Mi sono collegato al vostro sito per maggiori informazione in merito ai fondi pensione<br />
di cui sto sentendo molto parlare in questi giorni sul mio posto di lavoro (ASL<br />
Na 1).<br />
Ho la qualifica di infermiere prof. e il vostro sito è il più esauriente che ho trovato<br />
sul web.<br />
Non ho trovato, però (o forse non è stato ancora istituito) il Fondo Pensione per<br />
dipendenti pubblici.<br />
È obbligatorio accedere al fondo, o vale la legge del silenzio-assenso, per essere<br />
automaticamente iscritto?<br />
Sono stato assunto nel 1990 (mi sembra che anche la data di assunzione sia importante<br />
per capire se è conveniente o no aderire ad un fondo), che cosa potete<br />
consigliarmi?<br />
Il fondo pensione <strong>complementare</strong> per i comparti pubblici Sanità ed Enti Locali ed Autonomie,<br />
nonostante sia in preparazione da lungo tempo, non è ancora giunto alla sua<br />
formale costituzione.<br />
Pubblicheremo l’apposita scheda, intestata a Sanità ed EE.LL., non appena questo<br />
sarà possibile.<br />
Ai fondi pensione ex-decreto legislativo 124/1993 si accede volontariamente e non obbligatoriamente.<br />
Il silenzio-assenso non è ancora entrato in vigore, mancandone l’apposito decreto attuativo<br />
<strong>della</strong> Legge Delega. Esso riguarda l’eventuale smobilizzo del TFR nei casi in cui<br />
il dipendente non manifesti, nei tempi dovuti, la propria volontà di destinarlo al fondo<br />
di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> o di trattenerlo in Azienda.<br />
In entrambi i casi il dipendente resta titolare del Trattamento di Fine Rapporto, mentre<br />
potrà cambiare, soprattutto, l’utilizzo ed il conseguente rendimento di tale indennità.<br />
Siamo d’accordo sulla necessità di una più chiara e semplice informazione in merito.<br />
Il dialogo aperto di Domande frequenti, unitamente alle schede illustrative dei singoli<br />
fondi negoziali, si pone come ausilio per una migliore comprensione <strong>della</strong> materia.
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
30 marzo 2005<br />
Sono un dipendente di una struttura ospedaliera privata convenzionata e dunque<br />
partecipo obbligatoriamente alla contribuzione del Fondo pensionistico integrativo<br />
CAIMOP, con una quota non irrilevante <strong>della</strong> mia busta paga.<br />
La quota che verso può essere detratta in sede di compilazione del modello UNICO<br />
alle righe RP24 o RP25?<br />
Gli effetti fiscali <strong>della</strong> contribuzione si riflettono immediatamente in busta-paga.<br />
La deducibilità viene tenuta in conto nei limiti consentiti dalla legge.<br />
L’eventuale eccedenza di contribuzione (controllare il CUD annuale) viene tassata ad<br />
aliquota normale e di ciò bisogna darne notizia al fondo pensione, entro il 30 settembre<br />
di ogni anno, per poter usufruire <strong>della</strong> non tassabilità, di detta parte eccedente,<br />
all’epoca <strong>della</strong> prestazione previdenziale finale.<br />
21 marzo 2005<br />
Sono un Operatore di polizia Municipale, vorrei sapere qual è il Fondo Pensione di<br />
categoria per gli Enti Locali.<br />
Le trattative sindacali con l’ARAN, aventi per oggetto la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
nel pubblico impiego, sono cominciate da alcuni anni, sostenute da adeguate analisi<br />
tecniche ed approfondimenti normativi.<br />
Dopo il lancio del fondo ESPERO, per il personale <strong>della</strong> Scuola, si attende quello relativo<br />
al fondo dei settori Enti Locali e Sanità, oltre a quello del fondo dei comparti<br />
Ministeri e Parastato.<br />
3 marzo 2005<br />
Siamo una giovane coppia che da poco si sta interessando al discorso <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong>; io lavoro come terapista in un centro privato col contratto<br />
ANASTE, mio marito in un supermercato col commercio.<br />
A che fondo dobbiamo fare riferimento e a chi fisicamente dobbiamo rivolgerci per<br />
avere dei numeri sotto mano?<br />
Per dipendenti ai quali si applichi il CCNL CONFCOMMERCIO/OO.SS. il fondo nazionale<br />
di riferimento è FON.TE. (vedi scheda riassuntiva in www.uil.it/fondi).<br />
Per il comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e d’inserimento al lavoro,<br />
conosciuto come Terzo Settore, vale quanto abbiamo recentemente risposto ad altri<br />
nell’ambito di Domande frequenti: poniamo con forza, all’attenzione delle Federazioni<br />
52<br />
26<br />
27<br />
28
53<br />
2<br />
nazionali sindacali competenti e delle corrispondenti Associazioni datoriali, l’esigenza<br />
di individuare un fondo specifico da costituire od in alternativa l’indicazione di adesione,<br />
come settore affine, ad un fondo negoziale già funzionante.<br />
Al fine di ottenere il materiale d’iscrizione ed ogni eventuale ulteriore notizia in merito<br />
a FON.TE. è possibile rivolgersi direttamente al fondo pensione (Piazza Giuseppe Gioachino<br />
Belli, 2 - 00153 Roma - tel. 06 58 66 430 - fax 06 58090 74 - info@fondofonte.it)<br />
oppure alla UILTuCS Nazionale (Via Nizza, 154 - 00198 Roma - tel. 06 84242268).<br />
Competente per il Terzo Settore è la Federazione Nazionale UIL FPL. Essa è contattabile:<br />
dipterzosettore@uilfpl.it o anche con il numero telefonico 06 865081.<br />
1 marzo 2005<br />
Ho letto che l’1% dei contributi versati ad ESPERO è a carico del datore di lavoro.<br />
Le mie domande sono le seguenti:<br />
- Per chi non aderisce ad ESPERO, dove finisce questo 1% che il datore di lavoro<br />
versa al Fondo pensione in caso di adesione del lavoratore ad ESPERO?<br />
- Se lo tiene il datore di lavoro o lo versa per la pensione pubblica?<br />
- Il datore di lavoro paga dei contributi maggiori per chi si iscrive ad ESPERO (questo<br />
1%) rispetto a quelli che versa per chi non si iscrive?<br />
- Se sì, come li recupera (con degli sgravi fiscali?)<br />
- Insomma, se non mi iscrivo ad ESPERO, perdo questo 1% che versa il datore di<br />
lavoro o mi viene versato sotto altra voce?<br />
- L’incentivo pari all’1,50% <strong>della</strong> retribuzione utile ai fini <strong>della</strong> Buonuscita, dove<br />
viene versato per i lavoratori che non aderiscono ad ESPERO?<br />
- Il lavoratore, se non iscrive al Fondo pensione, come può ugualmente percepire<br />
questo 1,50%?<br />
- Come si possono avere delle ipotetiche proiezioni di capitalizzazione negli anni<br />
di quanto versato ad Espero e di quanto sarà il possibile ammontare <strong>della</strong> futura<br />
pensione <strong>complementare</strong> che il lavoratore percepirà?<br />
Il versamento 1,50% è stato inserito nell’Accordo-quadro ARAN/OO.SS. in tema di TFR<br />
e Fondi pensione del 29.07.1999.<br />
Accordo che ha tenuto anche conto dell’art. 59, co. 56 <strong>della</strong> Legge 449/1997 ed è stato<br />
accolto dal DPCM 20.12.1999 e seguenti. Tale aliquota (1,50%) è stata ritenuta idonea<br />
al bilanciamento di alcuni effetti del passaggio contestuale dal TFS al TFR all’atto <strong>della</strong><br />
scelta dell’adesione al fondo pensione contrattuale dei dipendenti pubblici, iscritti<br />
29
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
all’INPDAP ed assunti a tempo indeterminato prima <strong>della</strong> data 01.01.2001.<br />
Detto 1,50%, che si applica alla base contributiva ai fini del TFS, non è pertanto di<br />
competenza per coloro i quali non optino per il fondo pensione, preferendo restare in<br />
regime di TFS (Indennità di Buonuscita; Indennità di Premio Servizio).<br />
Per quanto riguarda il contributo del datore (1% su posizione stipendiale, IIS e 13.ma<br />
mensilità), sul quale sono state incentrate le prime cinque domande, la risposta è<br />
semplice: esso è insostituibile e non surrogabile.<br />
Sarà di conseguenza una posta non attribuita al dipendente non iscritto al fondo ed<br />
una risorsa in economia per l’Amministrazione, alla stessa stregua di quanto avviene<br />
per i fondi pensione del settore privato.<br />
Infine, da parte sia dell’INPDAP sia di ESPERO, ognuno per la sua competenza, potrebbero<br />
aversi in futuro delle proiezioni, attualmente in cantiere.<br />
ESPERO è in Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma.<br />
La federazione di categoria, UIL SCUOLA, è in Via Marino Laziale, 44 - 00179 Roma.<br />
1 marzo 2005<br />
Lavoro in un centro di riabilitazione psichiatrica nel ruolo di educatore con contratto<br />
di lavoro UNEBA quale sarà il mio Fondo Pensione per la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>?<br />
Allo scopo anche di mettere in evidenza la necessità di copertura aggiuntiva previdenziale<br />
del Settore ci avvaliamo <strong>della</strong> tua domanda per ricordare che al momento non è<br />
stato individuato il Fondo Pensione contrattuale al quale fare riferimento nazionale.<br />
Alcune ipotesi di lavoro, al riguardo, possono così riassumersi:<br />
a) quella del Fondo Pensione da istituire appositamente per l’intero settore sociosanitario-assistenziale-educativo<br />
e d’inserimento lavorativo, cosiddetto Terzo settore,<br />
che al netto delle cooperative sociali (le quali possono rivolgersi a COOPERLAVORO)<br />
conta circa 200.000 addetti (di cui 80.000 disciplinati dal ccnl UNEBA, firmato anche<br />
da UILTuCS);<br />
b) quella dell’adesione ad un fondo già funzionante (per es. FON.TE.) oppure, come settore<br />
affine, ad un fondo in via di costituzione come quello per gli Enti Locali e la Sanità.<br />
54<br />
30
24 febbraio 2005<br />
Salve, sono un insegnante di 34 anni.<br />
In una recente riunione sindacale ho appreso che è necessario (direi indispensabile)<br />
che noi docenti ci attiviamo in vista di una pensione integrativa.<br />
Si è parlato molto di ESPERO.<br />
Ma esistono anche altri enti per la nostra categoria? Posso avere un consiglio?<br />
Grazie!<br />
21 febbraio 2005<br />
Sono un insegnante con 19 anni di servizio nella scuola, volevo sapere se mi<br />
conviene o meno passare al fondo ESPERO e fino a che a quota di anni di servizio<br />
conviene e quello che bisogna fare per passare o rimanere con il vecchio sistema<br />
contributivo. Vi ringrazio anticipatamente e vi porgo i miei distinti saluti.<br />
55<br />
2<br />
Il fondo pensione <strong>complementare</strong>, di tipo negoziale di riferimento nazionale, per il<br />
personale del Comparto Scuola è ESPERO.<br />
Per maggiori informazioni abbiamo messo a disposizione, una scheda riassuntiva intitolata<br />
Espero, nel sito www.uil.it/fondi<br />
Per un esame personale nell’ambito del fondo di settore, sono tra l’altro contattabili<br />
sia la UIL SCUOLA Via Marino Laziale, 44 - 00179 Roma - tel. 06 7846941,<br />
sia il Fondo stesso Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma - tel. 06 58495090.<br />
Per notizie su altre forme previdenziali, cosiddette ad adesione di tipo individuale, vi<br />
sono agenti e promotori specializzati, idonei a fornire ogni specifico elemento conoscitivo<br />
richiesto.<br />
L’accantonamento di risorse per l’età <strong>della</strong> pensione è sempre utile, soprattutto se,<br />
come nel caso del fondo pensione ESPERO, l’iscritto potrà usufruire, nel primo anno<br />
di funzionamento del fondo e per la durata di 12 mesi di versamenti, del contributo<br />
doppio del datore di lavoro (v. scheda ESPERO visitando www.uil.it/fondi).<br />
Tra i punti importanti da esaminare, in rapporto alla propria posizione, vi sono certamente<br />
quelli riguardanti il momento da scegliere per l’adesione:<br />
1) la vicinanza al cosiddetto “gradone”, che scatta a determinate anzianità di servizio;<br />
2) il passaggio dal TFS al pro-rata TFS-TFR.<br />
31<br />
32
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
18 febbraio 2005<br />
Come funziona il complesso meccanismo <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dipendenti<br />
pubblici.<br />
Sono un insegnante, che sta pensando di costruirsi una forma di <strong>previdenza</strong> integrativa,<br />
per avere un domani un tenore di vita accettabile.<br />
Mi sono documentato in merito, ma devo dire che la materia è decisamente ostica.<br />
La proposta che in questo momento trovo interessante riguarda la sottoscrizione<br />
di un PIP /FIP, presso una compagnia assicurativa ma dal punto di vista di<br />
deducibilità fiscale non ho avuto dei precisi chiarimenti in merito.<br />
La questione è in questi termini: ho saputo che per i dipendenti pubblici è (finalmente)<br />
stato istituito il Fondo Pensione di categoria, ma che ancora oggi non è<br />
operativo.<br />
Quindi, stando ai fatti, chiedo: posso stipulare un PIP deducendo il premio come<br />
previsto dai parametri <strong>della</strong> 47/2000 senza alcun problema? E inoltre, nel caso<br />
in cui il Fondo di cui sopra divenga operativo, posso trasferire il PIP nello stesso<br />
Fondo, senza vincoli temporali o di altro genere?<br />
Il fondo pensione ESPERO, per i dipendenti del comparto Scuola e dei settori affini è<br />
ufficialmente autorizzato e funzionante.<br />
Quindi, per stare ai fatti, non siamo nella situazione né dell’assenza né <strong>della</strong> non operatività<br />
del fondo da almeno due anni dalla costituzione.<br />
Trasferimenti di risorse nel proprio fondo pensione negoziale di riferimento sono possibili.<br />
Le proposte riteniamo che siano tanto più interessanti quanto più comprensibili<br />
14 febbraio 2005<br />
Sono un infermiere: potreste dirmi se per il personale sanitario esiste un fondo<br />
di categoria? Come si chiama? Dove posso reperire su Internet delle informazioni?<br />
Potreste spiegarmi come funziona il TFR?<br />
La prima verifica va fatta esaminando il proprio CCNL e nell’ambito dell’azienda <strong>della</strong><br />
quale si è dipendenti.<br />
Alle ricerche nell’ampio panorama offerto dalle schede riassuntive pubblicate nel sito<br />
www.uil.it/fondi si possono aggiungere ulteriori ricerche, visitando l’elenco dei fondi<br />
preesistenti, nel sito ufficiale <strong>della</strong> COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione<br />
- Via in Arcione, 71- 00187 ROMA - www.covip.it - tel. 06 695061).<br />
56<br />
33<br />
34
57<br />
2<br />
Possiamo così trovare, per esempio, il CAIMOP (Via E. Vittorini, 78 - 00144 ROMA),<br />
fondo preesistente con soggettività giuridica (associazione non riconosciuta ex-art. 36<br />
c.c.), iscritto all’albo dal 9 dicembre 1999.<br />
In base alla normativa vigente, la destinazione del TFR al Fondo Pensione di categoria<br />
è stabilita per legge (dlgs 124/1993). Essa riguarda tutto il TFR maturando, successivamente<br />
all’iscrizione, per coloro che hanno aperto una posizione previdenziale di base<br />
dopo il 28 aprile 1993; una parte del TFR maturando, nella misura stabilita dalle parti<br />
sociali, datoriali e sindacali, per coloro che hanno aperto una situazione previdenziale<br />
di base al 28 aprile 1993.<br />
1 febbraio 2005<br />
Ho letto sul vostro sito una risposta ad una domanda su una situazione analoga<br />
alla mia, ma vorrei avere una conferma.<br />
Sono un’insegnante <strong>della</strong> scuola pubblica che ha sottoscritto a dicembre 2004<br />
un FIP presso una Compagnia di Assicurazione, ignorando del tutto il fatto che si<br />
stava costituendo il fondo ESPERO.<br />
Ora mi sembra che in quanto lavoratore dipendente io possa dedurre i versamenti<br />
fatti nel 2004 fino al doppio <strong>della</strong> quota TFR versata nel fondo di categoria.<br />
Non avendo ancora aderito al fondo ESPERO (e quindi non avendovi versato TFR)<br />
io di fatto potrò godere dei benefici fiscali per il 2004 oppure no?<br />
Oppure, siccome le adesione al fondo ESPERO vengono raccolte mi sembra dal<br />
25 ottobre 2004 e i versamenti si possono fare dal primo giorno del mese successivo<br />
a due mesi dopo l’adesione (quindi come minimo il 1 gennaio 2005), non<br />
avendo quindi di fatto la possibilità di dedurre tramite il fondo ESPERO stesso<br />
per il 2004, posso godere dei benefici tramite il FIP sottoscritto?<br />
Tenuto conto che il Fondo ESPERO, Fondo Nazionale di Previdenza Complementare<br />
per i Lavoratori <strong>della</strong> Scuola, è stato autorizzato all’esercizio dell’attività in data<br />
18.08.2004, iscritto all’albo dei fondi pensione al n. 145, una risposta alla sua ipotesi<br />
interpretativa di maggior favore la potrà eventualmente dare l’Agenzia delle Entrate,<br />
piuttosto che altro organismo.<br />
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica info@<br />
fondoespero.it oppure scrivere a: Fondo ESPERO, Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma<br />
oppure telefonare al Fondo: 06 5849 5090.<br />
35
Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />
1 febbraio 2005<br />
Sono un insegnante universitario e qualche giorno fa (20/12/2004) ho stipulato un<br />
FIP con una compagnia assicurativa non sapendo che da ottobre il fondo ESPE-<br />
RO avesse iniziato a raccogliere le adesioni.<br />
Adesso le mie domande sono:<br />
- per il 2004, posso portare in deduzione l’importo versato?<br />
- per il 2005, come dovrò comportarmi?<br />
È sempre piacevole riscontrare il positivo accoglimento di questo servizio, informativo<br />
e divulgativo, da parte dei nostri lettori, soprattutto quando gli apprezzamenti provengono<br />
da un chiarissimo docente universitario.<br />
Considerato che il fondo pensione ESPERO ha come destinatari (vedi scheda informativa<br />
collegata alla domanda di adesione al fondo pensione ESPERO):<br />
- i dipendenti statali <strong>della</strong> Scuola, ai quali si applichi il CCNL del Comparto Scuola;<br />
- i dipendenti delle scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie;<br />
- i dipendenti da enti o istituti per la formazione professionale, a condizione che venga<br />
sottoscritta un’apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti<br />
che abbia sottoscritto l’accordo istitutivo di ESPERO costituisca soggetto firmatario<br />
dell’accordo collettivo che li dovesse riguardare;<br />
possiamo escludere ogni riflesso di carattere fiscale nei suoi confronti.<br />
Si spera che in un futuro non lontano, con un apposito fondo o con lo stesso ESPERO,<br />
si possa coprire, con la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> di tipo negoziale, anche il comparto<br />
dell’Università e <strong>della</strong> Ricerca.<br />
58<br />
36
59<br />
2
3INDUSTRIA,<br />
COMUNICAZIONI<br />
E TRASPORTI
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
CAPITOLO 3<br />
Industria, Comunicazioni e Trasporti<br />
Sommario<br />
1 Pensione ENPALS e assegno divorzile<br />
2 - 20 COMETA<br />
3 FONDAPI, PREVIAMBIENTE<br />
4 Logistica, Trasporto merci e Spedizione servizi<br />
<strong>della</strong> mobilità<br />
5 TELEMACO<br />
6 CCNL industria Servizi Pulizia<br />
7 COMETA. Trasferimento TFR<br />
8 BYBLOS. Trasferimento TFR<br />
9 - 10 PREV.I.LOG<br />
11 Fondo chiuso o aperto<br />
12 Settore Informatica.<br />
Adesione a fondo di categoria<br />
13 COMETA. Contributo a carico del datore<br />
di lavoro<br />
14 FONDAPI e TFR<br />
15 ARCO. Rendimenti annuali<br />
16 FASC, sezione separata in ambito previdenziale<br />
17 CCNL Videofonografici. Adesione a fondo<br />
di categoria<br />
18 - 19 COMETA, analisi rendimenti degli<br />
investimenti<br />
21 FONDAPI e TFR<br />
22 TELEMACO, posizione amministrativa<br />
23 PEGASO<br />
24 - 25 - 39<br />
FONDAPI, busta-paga e giusta contribuzione;<br />
distinta di contribuzione bimestrale; tabella<br />
aliquote di settore<br />
26 FONCHIM, iscrizione<br />
62<br />
27 - 42 - 44<br />
Fondo integrativo FASC, contribuzione<br />
28 Statuto FIPREM, cessazione<br />
29 - 30 FONDENERGIA<br />
31 FIPREM, regime fiscale<br />
32 BYBLOS, liquidazione posizione pensionistica<br />
33 FONCHIM. Periodo di prova<br />
34 PREVIVOLO, CCNL Gruppo Alitalia<br />
35 - 37 BYBLOS<br />
38 - 39 FONDAPI, Unionalimentari estratto conto<br />
40 Trasferimento da FIP a TELEMACO<br />
41 ARCO. Versamento TFR<br />
43 COMETA e FONCHIM, rendimenti annuali<br />
e rivalutazione TFR<br />
45 Trasferimento da TELEMACO a COMETA<br />
46 ARCO, silenzio-assenso e TFR<br />
47 FIPREM, anticipo spese sanitarie<br />
48 COMETA, cessazione e continuazione<br />
posizione attiva<br />
49 Trasferimento da COMETA a FONCHIM<br />
50 Fondo GOMMA e PLASTICA, rendimenti storici<br />
51 Trasferimenti da INPDAI e TELEMACO<br />
a COMETA<br />
52 PRIAMO, richiesta trasferimento o riscatto<br />
53 ARCO<br />
54 - 55 ALIFOND, adesione<br />
56 Fondi settore metalmeccanici<br />
57 Passaggio a più fondi negoziali per<br />
cambiamento di attività<br />
58 - 59 ALIFOND, obblighi aziendali
17 marzo 2008<br />
Sono una vostra iscritta e sono in fase di divorzio.<br />
Sono casalinga sono nella fase di calcolo dell’assegno divorzile ma l’ex marito<br />
non presenta con esattezza quello che prenderà dalla pensione ENPALS, dalla<br />
CRAIPI Fondo pensione per i dipendenti RAI ed ha presentato un foglio del TFR<br />
fasullo come devo fare per chiedere aiuto e per accedere alla verità?<br />
Potete darmelo voi? Posso avere un incontro?<br />
3 agosto 2007<br />
Da giugno sono dipendente a tempo indeterminato presso una SPA con contratto<br />
Unionmeccanica CONFAPI, ma da gennaio avrò il contratto Federculture.<br />
Dato che i 6 mesi di tempo per la scelta <strong>della</strong> destinazione del TFR scadono a<br />
dicembre, che devo fare?<br />
63<br />
3<br />
Le sedi sindacali più idonee, per un esame specifico volto al chiarimento dei suoi diritti,<br />
sono quella <strong>della</strong> Federazione di categoria e quella del Patronato nel nostro caso,<br />
rispettivamente :<br />
la UILCOM, con sede nazionale a Via di Tor Fiorenza, 35 - Roma 00199<br />
tel. 06 8622421 - fax. 06 86326875 - uilcom@uilcom.it<br />
e l’ITAL-UIL Via Po, 162 - 00198 ROMA tel. 06852331 fax: 0685233488 - info@ital-uil.it<br />
7 novembre 2007<br />
Potreste per favore indicarmi i fondi pensione legati esclusivamente al settore<br />
metalmeccanico?<br />
Gli appartenenti al settore confindustriale metalmeccanico hanno come riferimento<br />
nazionale il fondo pensione COMETA.<br />
Nel novero dei fondi pensione istituiti dalle varie categorie, COMETA è di gran lunga il<br />
più numeroso in termini d’iscrizioni raccolte.<br />
Vi sono inoltre destinatari di fondi pensione pluricategoriali, appartenenti al settore<br />
metalmeccanico oltre che ad altri settori merceologici prestabiliti.<br />
Di qualche fondo pensione, delimitato territorialmente e già qualificato come “preesistente”,<br />
diamo notizia con apposita scheda nel nostro sito web, in adesione alla<br />
specifica richiesta fatta da alcuni esponenti sindacali di categoria.<br />
1<br />
2<br />
3
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
Un fondo già predisposto per Federculture (quale?). Oppure lasciare momentaneamente<br />
il TFR in azienda con richiesta esplicita? Quale è la soluzione migliore<br />
e la più conveniente?<br />
L’assunzione a tempo indeterminato consente l’iscrizione immediata a FONDAPI.<br />
Con il passaggio dal CCNL Unionmeccanica (CONFAPI) al CCNL Federculture è possibile<br />
chiedere il trasferimento <strong>della</strong> propria posizione previdenziale individuale da<br />
Fondapi a PREVIAMBIENTE. In tal modo si potranno accantonare al fondo pensione<br />
contrattuale, e non perdere, le contribuzioni dei datori di lavoro, che si aggiungono a<br />
quelle del lavoratore, e risolvere nel contempo la questione delle quote annuali di TFR<br />
maturando.<br />
È un modo d’intendere subito il valore del beneficio dell’anzianità d’iscrizione e <strong>della</strong><br />
robustezza <strong>della</strong> copertura assicurativa.<br />
La scelta definitiva sta al lavoratore dipendente, quanto sopra risponde alla necessità<br />
di maggiore consapevolezza <strong>della</strong> scelta contrattuale imminente.<br />
13 giugno 2007<br />
Siamo dipendenti di una casa di spedizioni e vorremmo sapere se è già stato<br />
istituito un nostro fondo previdenziale come da CCNL.<br />
Sulla base dell’anzianità di servizio vorremmo inoltre capire a chi conviene aderire<br />
ai fondi e a chi rimanere nell’attuale situazione di TFR.<br />
Non viene specificato a quale CCNL fa riferimento la domanda.<br />
Possiamo comunque affermare che i lavoratori dipendenti, ai quali si applichino i<br />
CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e raccomandatarie<br />
e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;<br />
Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità, sono destinatari<br />
del Fondo <strong>complementare</strong> pensionistico PREV.I.LOG.<br />
Per ogni ulteriore dettaglio in merito al nuovo fondo è possibile contattare la UILTRA-<br />
SPORTI Segreteria Nazionale - Via di Priscilla, 101 - 00199 ROMA<br />
(Tel 06 862671 Fax 06 86207747 set_uilt@uil.it)<br />
64<br />
4
4 giugno 2007<br />
Sono una dipendente Fastweb volevo sapere per noi come funziona e se è possibile<br />
usufruire dei fondi pensione. Spero mi mandiate del materiale per aiutarmi<br />
a capire meglio.<br />
4 giugno 2007<br />
Esiste un fondo per il conferimento TFR per i dipendenti delle società che applicano<br />
il CCNL Pulizia Industria?<br />
4 giugno 2007<br />
Sono un lavoratore di azienda metalmeccanica assunto dal 1.2.2007: verso a CO-<br />
META il contributo dell’1.2% e altrettanto fa l’azienda.<br />
Vi chiedo:<br />
1) il fatto che sia iscritto mi obbliga ad aderire al fondo o posso lasciare TFR in<br />
azienda?<br />
2) Qualora sia possibile e lasci il TFR in azienda posso continuare a versare il<br />
contributo mio e usufruire di quello aziendale?<br />
3) Essendo in prova la data del 30.6.2007 si applica anche a me?<br />
65<br />
3<br />
I dipendenti delle aziende del Settore Telecomunicazioni (controparte imprenditoriale:<br />
CONFINDUSTRIA), applicando il CCNL sottoscritto con le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-<br />
CISL e UILCOM-UIL (decorrenza 01-01-2005 scadenza economica 31-12-2006 - scadenza<br />
normativa 31-12-2008) hanno come fondo negoziale di riferimento il fondo pensione<br />
TELEMACO<br />
Con l’Accordo del 25 febbraio 2005 e seguenti stipulato tra UNIONSERVIZI e FILCAMS<br />
FISASCAT E UILTRASPORTI il Settore servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi ha<br />
aderito a FONDAPI, il fondo intercategoriale per le piccole e medie imprese industriali<br />
affiliate a CONFAPI.<br />
Per l’eventuali invio dei moduli d’adesione l’indirizzo è:<br />
FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 Roma - tel. 06 36006135 - 06 36086392<br />
e-mail: info.aderenti@fondapi.191.it - sito internet: www.fondapi.it<br />
5<br />
6<br />
7
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
L’iscrizione ai fondi negoziali per gli assunti successivamente alla data del 28 aprile<br />
1993 comporta, tra le altre cose, la totale devoluzione del TFR maturando al fondo<br />
prescelto.<br />
Di norma gli statuti dei fondi di categoria prevedono che l’accettazione dell’iscrizione<br />
al fondo negoziale decorra dopo il superamento del cosiddetto periodo di prova.<br />
15 maggio 2007<br />
Lavoro da almeno 6 anni nel campo dell’editoria e <strong>della</strong> grafica con contratti a 6<br />
mesi, 1 anno, etc.<br />
Vorrei sapere se esiste un fondo per la destinazione del TFR specifico per la mia<br />
categoria.<br />
Nel settore dell’industria grafica il fondo pensione di categoria è BYBLOS (Fondo pensione<br />
nazionale per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria <strong>della</strong> carta e del<br />
cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali).<br />
Gli indirizzi per eventuali contatti diretti con il fondo BYBLOS sono:<br />
Via A. Noale 200/206 - 00155 Roma - tel. 06 84499290 fax 06 84499294<br />
E-mail: grafrm@uni.net<br />
23 aprile 2007<br />
Visto l’avvicinarsi <strong>della</strong> scadenza dei 6 mesi per decidere sul TFR, le chiedevo se<br />
era stato costituito il fondo di categoria per lavoratori come me.<br />
Lavoro in un’azienda di trasporto (container nello specifico) con meno di 50 dipendenti.<br />
La mia azienda è associata alla CNA.<br />
Mi saprebbe dire il nome del fondo al quale devo aderire per poter godere <strong>della</strong><br />
portabilità <strong>della</strong> quota del mio datore di lavoro ?<br />
Alcuni mi dicono PREVILOG, altri mi dicono ARTIFOND.<br />
Fermo restando che nell’incertezza posso lasciarlo momentaneamente in azienda,<br />
mi aiutate a capire quale è il mio fondo, o eventualmente a chi mi devo rivolgere<br />
visto che la mia azienda ne sa, o fa finta di saperne, meno di me.<br />
L’individuazione del fondo pensione di riferimento negoziale è fornita dalle parti sociali<br />
stipulanti il ccnl che si applichi nell’unità produttiva.<br />
Trattandosi di datore di lavoro affiliato alla CNA, rileviamo che i potenziali aderenti al<br />
fondo ARTIFOND sono i lavoratori dipendenti del settore artigiano, sulla base dell’accordo<br />
intercategoriale-interconfederale 11 febbraio 1999, sottoscritto dalla Confartigia-<br />
66<br />
8<br />
9
67<br />
3<br />
nato, Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, dalle Associazioni di mestiere<br />
<strong>della</strong> CNA, AIRA, ANIM, ANPEC, Associazione Tessile abbigliamento, Associazione podologica<br />
italiana, ASPEL, Associazione nazionale artigianato artistico, Assomeccanica,<br />
Assopulizie, Federacconciatori, Federestetica, FIAAL, FITA, FNALA, GRAFICA, ILMA,<br />
SATLA, SIAF, SNO, Trasporto persone, Associazione sarti, dalla CNA, Confederazione<br />
nazionale dell’Artigianato e <strong>della</strong> piccola e media impresa, dalla CASARTIGIANI, Confederazione<br />
Autonoma sindacati Artigiani, dalla CLAAI, Confederazione delle libere associazioni<br />
artigiane italiane, dalle Federazioni di categoria <strong>della</strong> CGIL, FILCAMS-CGIL,<br />
FILCEA-CGIL, FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, FILTEA-CGIL, FIOM-CGIL, FLAI-CGIL, SLC-<br />
CGIL, dalle Federazioni di categoria <strong>della</strong> CISL, FAT-CISL, FILCA-CISL, FILTA-CISL,<br />
FIM-CISL, FISASCAT-CISL, FISTEL-CISL, FIT-CISL, FLERICA-CISL, dalle Federazioni<br />
di categoria <strong>della</strong> UIL, FENEAL, UILA, UILCEM, UILM, UILSIC (poi UILCOM), UILTA,<br />
UILTRASPORTI, UILTuCS, dalla CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro,<br />
dalla CISL, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, dalla UIL, Unione Italiana<br />
del Lavoro.<br />
Il versamento del TFR e dei contributi (relativi alle nuove adesioni: successive al<br />
01/01/07) potrà essere effettuato solo dal 01/07/07, con riguardo anche al periodo compreso<br />
tra la data d’adesione ed il 30/06/07<br />
(Scheda d’adesione - www.artifond.it; Indirizzo e-mail: info@artifond.it<br />
Telefono: 06 77.20.50.55 Fax: 06 77.59.19.46 - Sede legale: Via di Santa Croce in Gerusalemme,<br />
63, 00185 Roma).<br />
Per completezza d’informazione riferiamo inoltre che il 21.02.2007 è stato sottoscritto<br />
l’accordo costitutivo e concordato uno Statuto sociale del Fondo <strong>complementare</strong> pensionistico<br />
per i lavoratori <strong>della</strong> logistica, denominato PREV.I.LOG. .<br />
Sono destinatari di tale fondo negoziale i lavoratori dipendenti ai quali si applichino i<br />
ccnl dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e raccomandatarie<br />
e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;<br />
Porti; e ccnl dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità.<br />
I sottoscrittori dell’Accordo sono le associazioni datoriali : ANITA, ASSITERMINAL, AS-<br />
SOLOGISTICA, ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRA-<br />
SPORTO, FAI, FEDERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI; le federazioni nazionali<br />
sindacali dei Trasporti FILT, FIT, UILTRASPORTI; ed inoltre il Fondo Nazionale di Previdenza<br />
dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime<br />
Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC, con l’obbligo <strong>della</strong> gestione separata).
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
11 aprile 2007<br />
In riferimento alla nuova normativa sul TFR, vorrei avere indicazioni su quali<br />
sono i fondi pensione chiusi per i dipendenti nel settore dei trasporti e logistica<br />
(circa 50 dipendenti).<br />
Ho provato a visitare il vostro sito ma non sono riuscito ad identificare correttamente<br />
il fondo più adatto per il settore a me interessato.<br />
Inoltre vorrei chiedere se per ricevere dall’azienda a cui si è dipendenti, il contributo<br />
aggiuntivo per la propria quota TFR (esempio 1%), l’azienda stessa deve<br />
essere iscritta al fondo chiuso o meno.<br />
In data 21 febbraio 2007 è stato sottoscritto l’accordo costitutivo e concordato uno Statuto<br />
sociale del Fondo <strong>complementare</strong> pensionistico per i lavoratori <strong>della</strong> logistica,<br />
denominato PREV.I.LOG. .<br />
Sono destinatari di tale fondo negoziale i lavoratori dipendenti ai quali si applichino i<br />
CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e raccomandatarie<br />
e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;<br />
Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità. I sottoscrittori<br />
dell’Accordo sono le associazioni datoriali: ANITA, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA,<br />
ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRASPORTO, FAI, FE-<br />
DERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI; le federazioni nazionali sindacali dei Trasporti<br />
FILT, FIT, UILTRASPORTI; ed inoltre il Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori<br />
delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie<br />
e Mediatori Marittimi (FASC, con l’obbligo <strong>della</strong> gestione separata).<br />
Restiamo in attesa degli ulteriori sviluppi dell’iter autorizzatorio che dovrà essere<br />
condotto in sede COVIP per l’ottenimento dell’approvazione dell’Autorità di vigilanza.<br />
L’iscrizione al fondo negoziale di categoria è determinata dalla volontà esplicita del<br />
lavoratore; l’Azienda è tenuta ad assecondare il comportamento del dipendente. Per<br />
eventuali ulteriori necessità è possibile contattare la UILTRASPORTI Nazionale al seguente<br />
indirizzo: UILTRASPORTI Segreteria Nazionale - Via di Priscilla, 101 - 00199<br />
Roma - tel. 06 862671 - fax 06 86207747 - e-mail: set_uilt@uil.it<br />
68<br />
10
3 aprile 2007<br />
Vorrei sapere se da dipendente metalmeccanico di un’impresa artigiana, devo<br />
iscrivermi, per quanto concerne il TFR maturando al fondo pensione chiuso CO-<br />
META oppure, se posso scegliere tra più fondi pensione chiusi, come ad esempio,<br />
anche ARTIFOND o qualche altro (quale in tal caso potrebbe fare al mio caso?).<br />
Inoltre, sono obbligato a scegliere un fondo pensione chiuso oppure posso investire<br />
il TFR maturando in uno dei tanti fondi pensione aperti presenti sul mercato?<br />
5 marzo 2007<br />
Lavoro per una azienda informatica con un regolare contratto metalmeccanico,<br />
vorrei sapere a quale fondo iscrivermi visto che ho contattato COMETA e mi ha<br />
detto che non posso iscrivermi?<br />
69<br />
3<br />
Di regola il fondo negoziale di riferimento è quello previsto dal CCNL che disciplina il<br />
rapporto di lavoro nell’unità produttiva.<br />
Una scelta alternativa può essere quella tra fondi locali e fondi nazionali che abbiano<br />
in comune alcune categorie di destinatari.<br />
La contrapposizione chiuso-aperto andrebbe esaminata tenendo conto che al fondo<br />
negoziale confluisce anche il contributo del datore di lavoro.<br />
Nel caso <strong>della</strong> forma previdenziale individuale o di tipo aperto ciò non avviene, se non<br />
differentemente stabilito.<br />
Pur non conoscendo che cosa le abbia risposto il fondo pensione interpellato, è sempre<br />
necessario sapere quale sia la parte datoriale stipulante il contratto collettivo nazionale<br />
di lavoro; per esempio: Confindustria, CONFAPI, Associazioni datoriali cooperativistiche,<br />
settore Artigianato.<br />
Infatti, a ciascuno dei testi contrattuali fanno riferimento altrettanti fondi pensione<br />
negoziali, riguardanti anche i lavoratori metalmeccanici, denominati: COMETA, FON-<br />
DAPI, COOPERLAVORO, ARTIFOND.<br />
11<br />
12
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
19 febbraio 2007<br />
Sul mio nuovo bollettino stipendi, ho notato che la quota sia mia che quella<br />
dell’azienda, e cioè l’1,2%, viene calcolata non sull’intera retribuzione, ma solo<br />
sulla paga base, e cioè senza scatti biennali, sovraminimo ed altro.<br />
È corretto?<br />
Nel mio precedente impiego la percentuale veniva calcolata sull’intero ammontare.<br />
Secondo la scheda sintetica informativa di COMETA, i valori cumulabili per il calcolo<br />
del contributo minimo a carico del datore di lavoro (ed altrettanto a carico del lavoratore<br />
iscritto a COMETA), applicando l’aliquota 1,20%, sono: minimo, contingenza, EDR,<br />
eventuali indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7.ma categoria.<br />
9 febbraio 2007<br />
Sono un lavoratore iscritto a FONDAPI dal 2000 e lavoro dal 1988.<br />
La scelta di destinare la restante parte del TFR a FONDAPI può essere fatta anche<br />
successivamente al 30 giugno 2007?<br />
E cioè posso decidere di lasciare, per adesso, la restante parte di TFR in azienda<br />
(lavoro in una ditta con meno di 50 dipendenti) e decidere in un secondo momento<br />
(per esempio nel 2008) di versare il 100% del TFR a FONDAPI?<br />
La scelta per la destinazione <strong>della</strong> restante parte del TFR in FONDAPI può essere fatta<br />
anche dopo il 30 giugno 2007.<br />
Tuttavia, i cosiddetti vecchi iscritti (cioè quelli con una posizione previdenziale di base<br />
aperta entro il 28 aprile 1993), per non vedersi attivato il meccanismo del silenzio-assenso,<br />
devono sottoscrivere un apposito modulo per il mantenimento in azienda <strong>della</strong><br />
quota di TFR che non erano obbligati ad investire nel fondo pensione di categoria.<br />
5 febbraio 2007<br />
Sono un operaio che lavora in una ditta di arredamenti in legno.<br />
Vorrei sapere da voi se per il TFR il fondo ARCO conviene, e se come perfomance<br />
ha dei vantaggi rispetto ad altri fondi come per esempio polizze assicurative<br />
o destinare il TFR in azienda o all’INPS avendo lavorato prima dell’aprile 1993<br />
quali alternative ho?<br />
Le alternative, con manifestazione <strong>della</strong> propria volontà per iscritto, sono quelle<br />
dell’adesione al fondo pensione di categoria ARCO o ad altra forma pensionistica, op-<br />
70<br />
13<br />
14<br />
15
71<br />
3<br />
pure quella di limitarsi all’invio del proprio TFR nel fondo ARCO, oppure di richiedere il<br />
mantenimento del proprio TFR in azienda.<br />
Nel caso d’impresa con oltre 49 dipendenti (determinati secondo le direttive del Ministero<br />
del Lavoro e delle Politiche sociali) il TFR, anziché restare a disposizione dell’imprenditore,<br />
andrà in un fondo del Tesoro gestito dall’INPS. In forma tacita, cioè senza<br />
dichiarazione alcuna, il TFR confluirà nel fondo pensione ARCO.<br />
Privilegiando l’aspetto del rendimento, individuato dalla domanda come elemento trainante<br />
per la scelta dell’adesione o meno al fondo negoziale, riportiamo una striscia di<br />
risultati ottenuti in passato.<br />
Si potrà notare che i rendimenti netti del fondo pensione ARCO, attraverso una gestione<br />
monocomparto bilanciata, di tipo “prudente”, sono stati: 4,33%; 3,06%; 7,10%;<br />
5,64%; 8,63%; 5,37% - per un totale sin qui di più 34,13% - rispettivamente negli anni<br />
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.<br />
Parallelamente, il TFR si è aggiornato nella misura di più 18,42%, secondo nostri rilievi<br />
riferiti agli stessi anni qui presi in considerazione.<br />
Per tacere degli elementi qualitativi e quantitativi insiti nel fondo negoziale, quali: la<br />
minore incidenza media delle spese sul patrimonio investito, la destinazione del contributo<br />
del datore, gli elementi di democrazia economica posti alla base del funzionamento<br />
del fondo stesso, il collegamento diretto con il CCNL di settore e con le parti<br />
contrattuali stipulanti datoriali e sindacali.<br />
Tutto regolamentato e controllato dall’alto tramite un’Autorità pubblica come la Commissione<br />
di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).<br />
4 febbraio 2007<br />
Sono un dipendente autista di una ditta di autotrasporti per conto terzi, con più<br />
di 15 dipendenti ma meno di 50 (nello specifico trasporto container); il contratto<br />
applicatomi è quello “autotrasporto merci e logistica”.<br />
La mia ditta è associata alla CNA visto che da parte loro non abbiamo avuto alcuna<br />
informazione specifica sull’esistenza o meno di un fondo contrattuale, vi<br />
chiedo se questo esiste.<br />
Ciò che mi interessa capire, e se c’è anche per noi la possibilità di aderire ad un<br />
fondo specifico godendo anche <strong>della</strong> portabilità <strong>della</strong> quota del datore di lavoro.<br />
Per godere <strong>della</strong> portabilità <strong>della</strong> quota del datore di lavoro è necessario che le parti<br />
sociali firmatarie del CCNL pongano in essere un accordo che stabilisca i dettagli economici<br />
del costituendo fondo pensione di categoria.<br />
16
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
Questo vale per i dipendenti del settore Autotrasporto merci e logistica come per qualsiasi<br />
altro settore lavorativo.<br />
Al momento non abbiamo novità sulla ricercata soluzione congiunta, da parte dei datori<br />
e dei sindacati di categoria, con richiesta alla COVIP, per acquisire dettagli precisi<br />
sulla tempistica di realizzazione di un nuovo fondo pensione ex-dlgs 124/1993.<br />
Siamo al di là del breve iter di un mese circa preventivato a fine novembre dell’anno<br />
scorso.<br />
È inoltre sempre all’attenzione delle parti l’ipotesi d’una sezione separata previdenziale<br />
nell’ambito del FASC.<br />
Per ulteriori notizie su eventuali sviluppi in merito forniamo i seguenti contatti: UIL-<br />
TRASPORTI - Via di Priscilla. 101 - 00199 Roma - Tel. 06 862671 Fax 06 86207747<br />
La scelta esplicita per il mantenimento del TFR in azienda è temporanea e sempre<br />
modificabile in favore dell’adesione all’eventuale futuro fondo negoziale di settore.<br />
3 febbraio 2007<br />
Sono un lavoratore con CCNL dei Videofonografici e vorrei sapere se esiste il<br />
fondo pensione di categoria.<br />
I lavoratori ai quali si applichi il CCNL di Videofonografici rientrano tra i potenziali destinatari,<br />
appartenenti ai settori affini, del fondo pensione BYBLOS.<br />
È previsto un immediato incontro a Milano tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali<br />
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e delle parti datoriali per definire i termini<br />
del perfezionamento dell’adesione a BYBLOS.<br />
1 febbraio 2007<br />
Vorrei sapere se in questi anni ha reso più il deposito del TFR in azienda o nel<br />
Fondo, fermo restando che nessuno potrà dare interessi sufficienti a coprire il<br />
contributo dell’azienda.<br />
È utile tornare su questo argomento potendolo considerare come un “caso-scuola”<br />
per i Fondi pensione negoziali.<br />
Ribadendo che il maggiore rendimento degli investimenti può essere correlato anche<br />
al maggiore rischio, esaminiamo l’andamento del valore <strong>della</strong> quota di COMETA e<br />
sommiamo il risultato ottenuto nel periodo monocomparto (gennaio 1999-30 aprile<br />
2005: il valore unitario, uguale per tutti gli iscritti, è passato da 10.367 a 11.965) a quello<br />
<strong>della</strong> gestione pluricomparto (al 31 dicembre 2006, abbiamo i seguenti valori: 12.240<br />
72<br />
17<br />
18
73<br />
3<br />
per il Sicurezza, 12.502 per il Monetario Plus, 12.961 per il Reddito, 13.660 per il Crescita).<br />
Rileviamo - salvo errori ed omissioni - che il “Monetario Plus” ha approssimativamente<br />
un più 20,29% (di cui 15,40% nel periodo “mono” e 4,89% in quello “multicomparto”),<br />
mentre il “Crescita” (considerato più aggressivo) ottiene un più 29,58% (composto dal<br />
già citato 15,40%, risultato monocomparto, e dal 14,18% nel periodo multicomparto).<br />
Passando al confronto, sollecitato dall’amico lettore (molto significativo in tempi d’attuazione<br />
<strong>della</strong> nuova normativa ex-dlgs 252/2005, sul TFR ed il relativo meccanismo<br />
del silenzio-assenso), osserviamo che il TFR ha usufruito di aliquote annuali di rivalutazione<br />
(nel periodo dicembre 1999 - dicembre 2006) complessivamente pari al 25,05%,<br />
ponendosi in una posizione equidistante tra le due linee d’investimento di COMETA qui<br />
analizzate.<br />
30 gennaio 2007<br />
Vorrei approfittare <strong>della</strong> sua competenza per sciogliere dei dubbi che hanno dei<br />
miei colleghi riguardo al fondo COMETA.<br />
Essi sostengono che, nel corso di questi ultimi otto anni, gli interessi maturati<br />
in quel fondo (comparto “Monetario Plus”) siano inferiori a quelli che avrebbero<br />
avuto se i soldi fossero rimasti in azienda.<br />
Rispondo al nostro amico non prima di averlo ringraziato per la sue gentili parole.<br />
È di tutta evidenza che non sia possibile parlare, per uno specifico comparto, in termini<br />
di “questi ultimi otto anni” in modo lineare, trattandosi d’un fondo pensione che<br />
dal maggio 2005 ha introdotto la gestione pluricomparto (la scelta è tra quattro profili<br />
di gestione: Monetario plus (100% obbligazioni). Sicurezza (max 10% azioni e il resto<br />
obbligazioni), con garanzia di rendimento minimo a scadenza (31.03.<strong>2010</strong>) del 2,5% annuo.<br />
Reddito (max 30% azioni e il resto in obbligazioni). Crescita (max 60% azioni e il<br />
resto in obbligazioni), in sostituzione di quella monocomparto.<br />
Tenuto conto delle caratteristiche dei singoli comparti nei quali viene suddiviso l’investimento<br />
del Fondo, si potrà notare come a maggiore rischio corrisponda - quando le<br />
cose siano andate bene - un altrettanto maggiore rendimento.<br />
L’andamento del valore <strong>della</strong> quota dimostra che, nel monocomparto, dal gennaio<br />
1999 al 30 aprile 2005 si è passati dal valore unitario di 10,367 a quello di 11,965, uguale<br />
per tutti gli iscritti.<br />
Nella gestione pluricomparto, dati dal COMETA al 29 dicembre 2006, abbiamo i seguenti<br />
valori: 12,240 per il Sicurezza, 12,502 per il Monetario Plus, 12,961 per il Reddito,<br />
13,660 per il Crescita.<br />
19
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
Il comparto “Reddito” - bilanciato intorno a 80% obbligazionario e 20% azionario - raccoglie<br />
la stragrande maggioranza degli aderenti, ponendosi come il vero beneficiario<br />
delle scelte degli iscritti ed il migliore riferimento per un giudizio complessivo sull’andamento<br />
gestionale del COMETA dalla sua partenza.<br />
Infine va detto che nei fondi negoziali - e tale è il COMETA - nei vantaggi effettivi per<br />
l’aderente vanno inclusi quelli provenienti dal contributo a carico del datore. In tal<br />
modo si è al riparo da ogni confronto esterno.<br />
Nei confronti del TFR si è da ultimo aggiunto il vantaggio <strong>della</strong> nuova tassazione <strong>della</strong><br />
prestazione del Fondo pensione, ex-dlgs 252/2005, con effetto dal primo gennaio 2007.<br />
28 dicembre 2006<br />
Vorrei sapere se da dipendente metalmeccanico di un’impresa artigiana, devo<br />
iscrivermi, per quanto concerne il TFR maturando al fondo pensione chiuso CO-<br />
META oppure se posso scegliere tra più fondi pensione chiusi, come ad esempio<br />
anche ARTIFOND o qualche altro (quale in tal caso potrebbe fare al mio caso?).<br />
Inoltre, sono obbligato a scegliere un fondo pensione chiuso oppure posso investire<br />
il TFR maturando in uno dei tanti fondi pensione aperti presenti sul mercato?<br />
Di regola viene prima di tutti il fondo negoziale del settore d’appartenenza.<br />
COMETA è comunque un fondo di grande numerosità e solidità che si rivolge specificamente<br />
ai settori metalmeccanico ed affini.<br />
18 dicembre 2006<br />
Vorrei sapere se è possibile avere una sola delucidazione riguardo le ultime disposizioni<br />
in fatto di TFR.<br />
Sono un impiegato metalmeccanico, ho 55 anni e con il servizio militare ho raggiunto<br />
i 35 anni di lavoro. Con la nuova legge andrò in pensione con i 60 anni.<br />
Sono iscritto alla FONDAPI sin dal suo nascere ed oggi vorrei sapere cosa fare<br />
del mio TFR: per me è più conveniente lasciarlo all’Azienda in cui lavoro oppure<br />
“girarlo” alla FONDAPI?<br />
Ci limitiamo a dare informazioni, lasciando ai lettori i giudizi di convenienza sulle proprie<br />
scelte.<br />
Se il rendimento espresso dal fondo negoziale FONDAPI si dimostrasse essere più<br />
vantaggioso dell’aggiornamento economico del TFR, secondo i parametri di legge, e<br />
se si volesse semplificare al massimo i rapporti con i soggetti referenti (Azienda: per il<br />
74<br />
20<br />
21
75<br />
3<br />
TFR maturato prima dell’iscrizione a FONDAPI e, successivamente, durante il periodo<br />
d’adesione per la parte non dovuta in quanto vecchio iscritto; FONDAPI: per la parte<br />
già versata e per l’intero dal primo gennaio 2007) sarà forse utile prendere in considerazione<br />
l’opzione per il fondo pensione negoziale al quale si è già data la propria<br />
adesione. Discorso valido soprattutto nel caso di Azienda con almeno 50 dipendenti.<br />
5 dicembre 2006<br />
Lavoro in una grande compagnia di telefonia e avrei bisogno del consuntivo TE-<br />
LEMACO relativo all’anno 2003 circa i fondi versati per la documentazione <strong>della</strong><br />
dichiarazione dei redditi del 2004 di cui il Ministero delle Entrate mi chiede copia<br />
fatture.<br />
Per conoscere la personale posizione amministrativa nel fondo pensione TELEMACO<br />
basta raggiungere l’indirizzo internet del fondo ed impiegare i propri identificativi: user<br />
e password.<br />
Per documentazione cartacea o di altro genere ci si può rivolgere alla sede amministrativa<br />
e legale di Via Tagliamento, 14 - 00198 ROMA - tel: 06 84510.1 - call centre: 06<br />
88291.301 - fax: 06 84510.200 - e-mail: info@fondotelemaco.it<br />
29 novembre 2006<br />
Vorrei stampare i moduli per adesione al Fondo PEGASO.<br />
Per l’adesione al fondo pensione di categoria è sufficiente recarsi presso l’Amministrazione<br />
<strong>della</strong> propria azienda sottoscrivendo la domanda negli appositi moduli.<br />
Per eventuali ulteriori necessità (informative, di materiale, etc.) i riferimenti di PEGA-<br />
SO sono: Sede legale: Via Cavour 179/A, 00184 - Roma Sede amministrativa: Via Savoia<br />
82, 00198 - Roma, tel. 06 85.35.74.25 fax 06 85.30.25.40 e-mail segreteria@fondopegaso.it<br />
22<br />
23
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
16 novembre 2006<br />
La ringrazio molto per la sollecita risposta.<br />
Rimane però il fatto che da 5 mesi la mia azienda trattiene dalla mia busta paga<br />
a titolo di contributo a mio carico per il fondo una percentuale maggiore di quella<br />
dovuta.<br />
Ci sarà pure un’autorità a cui presentare esposto per gli abusi di questo genere.<br />
Nell’ampia risposta al suo quesito avevamo inserito gli elementi necessari per verificare<br />
se la differenza tra il dovuto e l’effettivo versamento non sia imputabile ad<br />
un’ipotesi di “maggiorazione per mancato o tardivo versamento contributivo” prevista<br />
dallo Statuto.<br />
Inoltre ci è giunta conferma da FONDAPI che il fondo pensione si sia reso disponibile a<br />
contattare l’Azienda associata per trovare una soluzione alla sua richiesta; disponibilità che<br />
FONDAPI le ha già comunicato rispondendo ad una sua analoga e precedente e-mail.<br />
Va infine detto che, qualora ricorrano delle palesi violazioni contrattuali, il lavoratore<br />
può farsi assistere dalla rappresentanza sindacale, aziendale e territoriale, prima di<br />
adire, se necessario, le vie legali.<br />
15 novembre 2006<br />
Sono un lavoratore di un’azienda metalmeccanica API ed ho aderito al fondo<br />
pensionistico integrativo di categoria (FONDAPI) dal luglio scorso.<br />
La mia azienda, nonostante le mie ripetute segnalazioni, continua ad applicare<br />
un’aliquota per la ritenuta in busta paga in qualità di contributo del lavoratore,<br />
non corretta.<br />
In particolare ne applica una ritenuta superiore a quella minima da me richiesta<br />
in sede di adesione al fondo.<br />
Vorrei da Voi gentilmente sapere qual è l’autorità a cui devo rivolgermi ed a cui<br />
fare la segnalazione per far valere le mie ragioni nei confronti dell’azienda.<br />
Premesso che a seguito <strong>della</strong> sua domanda abbiamo cointeressato l’apposito ufficio di<br />
FONDAPI, facciamo presente che: la distinta di contribuzione è lo strumento utilizzato<br />
per la comunicazione dei contributi dei dipendenti iscritti al Fondo Pensione.<br />
Essa deve essere predisposta con cadenza bimestrale, seguendo le informazioni<br />
dettate, anche, nella circolare operativa per le Aziende associate (Via Donatello, 75<br />
- 00196 Roma - Tel.: 06-36006135 Fax: 06-3214994 - E-mail: info.aderenti@fondapi.191.<br />
it), emessa da FONDAPI nel gennaio 2006. Nei contenuti <strong>della</strong> circolare troviamo, tra<br />
76<br />
24<br />
25
77<br />
3<br />
l’altro, la determinazione delle contribuzioni mensili e la compilazione <strong>della</strong> relativa<br />
distinta. L’azienda dovrà applicare le aliquote di contribuzione previste dal contratto di<br />
riferimento dei singoli settori di appartenenza.<br />
Va infine tenuto conto che lo Statuto del Fondo, all’art. 30 (Contribuzioni), punto 3, stabilisce:<br />
“Ai fini <strong>della</strong> regolarizzazione dell’obbligo contributivo, per il caso di mancato<br />
tardivo versamento, l’impresa è tenuta a versare al Fondo - omissis - un importo pari<br />
alla contribuzione maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del valore <strong>della</strong><br />
quota del Fondo, registrato nello stesso periodo di mancato o tardivo versamento,<br />
ed un ulteriore importo per interessi di mora al tasso legale d’interesse - omissis -<br />
Quest’ultimo viene destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo”.<br />
TABELLA DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DI FONDAPI<br />
Lavoratori con prima occupazione antecedente al 28/4/1993<br />
Lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993<br />
CCNL del settore<br />
Livello contributi<br />
Azienda Lavoratore TFR Azienda Lavoratore TFR<br />
metalmeccanico<br />
Minimo definito dal CCNL 1,20% Retribuzione TFR 1,20%<br />
Retribuzione FONDAPI 1,20% Retribuzione FONDAPI 1,20%<br />
Retribuzione FONDAPI* 2,76% Retribuzione FONDAPI Tutto il TFR<br />
carta, cartone e cartotecnici, grafico editoriale ed affini<br />
Minimo definito dal CCNL 1,00% Retribuzione TFR 1,00%<br />
Retribuzione TFR 1,00% Retribuzione TFR 1,00%<br />
Retribuzione TFR* 2,00% Retribuzione TFR Tutto il TFR<br />
chimico, gomma plastica<br />
Minimo definito dal CCNL 1,06% Retribuzione TFR 1,06%<br />
Retribuzione TFR 1,06% Retribuzione TFR 1,06%<br />
Retribuzione TFR* 2,28% Retribuzione TFR Tutto il TFR<br />
alimentare<br />
Minimo definito dal CCNL Retribuzione TFR 1,10%<br />
Retribuzione TFR 1,00% Retribuzione TFR 1,00%<br />
Retribuzione TFR 1,87% Retribuzione TFR Tutto il TFR
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
tessile - abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e succedanei, occhiali, giocattoli,<br />
penne e spazzole<br />
Minimo definito dal CCNL 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%<br />
Elemento retributivo nazionale 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%<br />
Elemento retributivo nazionale* 2,00% Elemento retributivo nazionale Tutto il TFR<br />
servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi<br />
Minimo definito dal CCNL 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%<br />
Elemento retributivo nazionale 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%<br />
Elemento retributivo nazionale* 1,00% Elemento retributivo nazionale Tutto il TFR<br />
LEGENDA:(*) Salvo maggiore contributo eventualmente scelto dal lavoratore a suo<br />
carico (vedi copia <strong>della</strong> domanda d’iscrizione in possesso dell’azienda).<br />
Retribuzione FONDAPI = valore cumulato dei minimi nei quali è conglobata la contingenza<br />
+ elemento distinto <strong>della</strong> retribuzione + indennità di funzione quadri ed elemento<br />
retributivo per 8^ e 9^ categoria contrattuale.<br />
Retribuzione TFR = retribuzione presa a base per il calcolo del trattamento di fine<br />
rapporto.<br />
Elemento retributivo nazionale = paga base + contingenza + elemento distinto <strong>della</strong><br />
retribuzione.<br />
14 novembre 2006<br />
Come si fa ad iscriversi ad un fondo pensione? Sono un operaio chimico.<br />
Ci sono distinti fondi pensione a seconda del CCNL applicato all’unità produttiva.<br />
Per esempio, quello predisposto per il settore chimico confindustriale si chiama FON-<br />
CHIM. È sufficiente sottoscrivere la propria domanda d’adesione presso l’ufficio del<br />
personale <strong>della</strong> propria azienda, o anche facendosi assistere dal rappresentante sindacale<br />
di categoria, sia esso aziendale o territoriale o nazionale, oppure rivolgendosi<br />
direttamente al fondo pensione di riferimento.<br />
78<br />
26
8 novembre 2006<br />
Sono un rappresentante aziendale UIL di una ditta di autotrasporti, lavoro nel<br />
settore cementi con il contratto del trasporto spedizione merci.<br />
Con la riforma del TFR che parte da gennaio 2007, posso aderire a qualsiasi<br />
fondo pensione?<br />
Visto che al fondo pensione di categoria il FASC possono aderire solo i dirigenti,<br />
e personale non viaggiante.<br />
7 novembre 2006<br />
Sono un rappresentante RSU ed ho una domanda da porvi, un operaio iscritto<br />
al fondo FIPREM dopo quanti anni può cessare il rapporto con il fondo senza<br />
che abbia maturato l’età pensionistica e richiedere la sua intera posizione senza<br />
nessuna motivazione?<br />
79<br />
3<br />
Secondo notizie ufficiose di categoria la situazione attuale ci consente di anticipare<br />
che è in via di definizione, proprio in questi giorni, una richiesta congiunta, da parte<br />
dei datori e dei sindacati di categoria, alla COVIP, per acquisire dettagli precisi sulla<br />
tempistica di realizzazione di un nuovo fondo pensione ex-dlgs 124/1993.<br />
A questo nuovo fondo potranno rivolgersi tutti i dipendenti del settore Autotrasporto<br />
merci e logistica. Inoltre viene valutata l’ipotesi di una sezione separata previdenziale<br />
nell’ambito del FASC. È previsto un iter di un mese circa.<br />
Lo statuto di FIPREM, all’art. 17, detta norme riguardanti le situazioni di: Cessazione<br />
del rapporto associativo - Trasferimento - Riscatto - Anticipazioni - Sospensioni delle<br />
contribuzioni. In particolare, troviamo ai punti: 17.1 Cessazione del rapporto associativo<br />
(L’associazione a FIPREM dei lavoratori cessa per :<br />
- risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa e promozione a dirigente. In tali<br />
casi la cessazione dell’obbligo contributivo, tanto per la quota a carico del lavoratore<br />
quanto per quella a carico dell’Azienda, ha luogo con la cessazione del rapporto di<br />
lavoro ovvero con la nomina a dirigente).<br />
- decesso; 17.2 Trasferimento <strong>della</strong> posizione (Il lavoratore associato, al di là delle prestazioni<br />
pensionistiche di cui all’art. 5 dello Statuto, ha la facoltà di:<br />
27<br />
28
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
- trasferire la propria posizione individuale presso altro Fondo pensione <strong>complementare</strong><br />
cui acceda in relazione alla nuova attività (nuovo rapporto di lavoro o promozione<br />
a dirigente);<br />
- trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
ovvero ad una forma pensionistica individuale, purché abbia maturato una anzianità<br />
di iscrizione a FIPREM superiore a 3 anni.<br />
Al punto 17.3 viene disciplinato il Riscatto nel modo seguente: “Ove vengano meno<br />
i requisiti individuali di partecipazione al Fondo, senza aver maturato il diritto alla<br />
pensione <strong>complementare</strong>, il dipendente può richiedere il riscatto <strong>della</strong> sua posizione<br />
individuale”.<br />
“In caso di morte dell’iscritto prima del pensionamento la posizione è riscattata dal coniuge<br />
o dai figli o dai genitori se a carico: in mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni<br />
del lavoratore in assenza delle quali la posizione viene acquisita dal Fondo. - omissis -”.<br />
Ci sono inoltre le possibilità di Anticipazioni (17.4): “Trascorsi 8 anni d’iscrizione al<br />
Fondo, il socio può conseguire un’anticipazione del capitale accumulato per l’acquisto<br />
<strong>della</strong> prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione<br />
di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e<br />
d) dell’art. 31, comma 1, <strong>della</strong> legge 5/8/1978 n. 457 relativi alla prima abitazione, ovvero<br />
per eventuali spese sanitarie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti<br />
strutture pubbliche. Il lavoratore che ha usufruito delle anticipazioni di cui al comma<br />
precedente può reintegrare la propria posizione con le modalità previste dal Consiglio<br />
d’Amministrazione con apposite disposizioni. Il riscatto è pertanto collegato a situazioni<br />
regolamentate e comunque idonee a consentirne l’esercizio.<br />
21 settembre 2006<br />
Sono un lavoratore dipendente del settore energia e dal gennaio 2001 sono iscritto<br />
al FONDO ENERGIA.<br />
Purtroppo dopo 5 anni e mezzo mi sono accorto di non aver maturato nessun capitale<br />
in quanto la mia azienda non ha mai versato le quote previste dallo statuto,<br />
quota individuale, quota azienda, quota da TFR.<br />
Ebbene la mia domanda è la seguente: posso citare in giudizio la mia azienda o<br />
il Fondo per non aver versato i contributi al Fondo?<br />
Di chi è la responsabilità totale?<br />
Adesso l’azienda mi dice che per sanare la situazione è necessario versare l’intero<br />
capitale.<br />
È giusto, oppure è un loro errore e quindi devono versare (Azienda) l’intero capitale?<br />
80<br />
29
81<br />
3<br />
Desta meraviglia il tanto tempo trascorso senza che ci si sia accorti (busta-paga, mancata<br />
informativa periodica dal Fondo, situazione personale del TFR, etc.) <strong>della</strong> totale<br />
assenza di riferimenti personali concernenti la propria posizione assicurativa.<br />
Ferma la possibilità di iniziative sindacali e giudiziarie verso l’azienda, con questa nota<br />
di risposta diamo anche un segnale - per conoscenza - a :<br />
FONDENERGIA (Via Giorgione, 63 - Roma - tel. 06 5964931) ai fini di un riscontro sul<br />
posto, per quanto di loro eventuale conoscenza.<br />
25 luglio 2006<br />
30<br />
Sono un ex dipendente Montedison. Ho aderito al fondo fin dalla sua costituzione.<br />
A fine rapporto con la mia società sono stato liquidato come da statuto.<br />
In questo mese ho ricevuto dall’agenzia delle entrate per i redditi soggetti a<br />
tassazione separata percepiti nell’anno 2002 una imposta di circa 7.000 euro in<br />
quanto non risultano tassazioni sul FIPREM maturato al 31.12.2000.<br />
Non riesco a contattare nessuno ufficio per essere aiutato.<br />
Dall’ex azienda, mi dicono che sicuramente è stato tassato in precedenza e che<br />
dagli uffici FIPREM potrei avere una ricevuta giustificativa.<br />
Se non trovo tale ricevuta il 3 Agosto devo versare 7.000 euro.<br />
In seguito all’accordo del 16 aprile 1987. FIPREM, Fondo Pensione Complementare a<br />
capitalizzazione per i lavoratori dipendenti del Gruppo Edison S.p.A. (già Montedison<br />
S.p.A.), e delle società collegate e delle controllate, è stato costituito con atto notarile<br />
il 9 Giugno 1987, in forma d’associazione riconosciuta (ai sensi dell’art. 12 del Codice<br />
Civile). La sede di FIPREM è in Foro Buonaparte 31 – 20121 Milano.<br />
Con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (e seguenti), a decorrere dal 1° gennaio<br />
2001, è entrato in vigore un nuovo regime fiscale di tassazione dei contributi destinati<br />
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 124 del 21<br />
aprile 1993 e di tassazione del TFR. Al fine di conoscere meglio la situazione personale<br />
maturata al 31.12.2000 e quella, distinta, maturata successivamente a tale data è pertanto<br />
utile contattare sia l’Azienda, sia il Fondo ed il suo gestore amministrativo.<br />
Per rivolgersi a Servizi Previdenziali: Fax 06/88291.271 - E-mail: fiprem@s e r v p rev. i t<br />
È inoltre a disposizione degli iscritti il numero telefonico (06 883361000), dal lunedì al<br />
venerdì, ore 9.00-13.00 e 15.00-17.00.
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
21 luglio 2006<br />
Avrei bisogno di un recapito telefonico <strong>della</strong> BYBLOS fondi pensioni.<br />
Confermiamo quanto già comunicato riguardo ai tempi tecnici di liquidazione <strong>della</strong><br />
posizione pensionistica.<br />
Per eventuali contatti diretti con il fondo pensione BYBLOS è possibile utilizzare i seguenti<br />
indirizzi: Fondo Pensione BYBLOS, Via A. Noale, 200/206 - 00010 Roma<br />
Tel: 06 84499290 - Fax: 06 84499294 - E-mail: grafrm@uni.net<br />
5 luglio 2006<br />
Sono iscritto attualmente a FONCHIM.<br />
A breve dovrò cambiare lavoro e mi è stato detto che posso trasferire la mia posizione<br />
ad altro fondo chiuso.<br />
Tuttavia, leggendo il vostro sito, ho notato che i regolamenti di tutti o quasi tali<br />
fondi richiedono che il dipendente non sia in prova.<br />
Pertanto, che succede durante i mesi del periodo di prova?<br />
Quando passerà ad altro settore d’attività potrà aderire al nuovo fondo di categoria,<br />
trasferendo la sua posizione da FONCHIM nei tempi tecnici necessari, nel rispetto<br />
delle condizioni poste sia dal nuovo fondo di competenza per l’iscrizione, sia dal fondo<br />
di provenienza per le operazioni di trasferimento.<br />
Quando lo riterrà opportuno, prenda contatto con l’attuale fondo per informazioni personali<br />
su eventuali protrazioni volontarie, più o meno brevi.<br />
5 giugno 2006<br />
Sono un pilota con contratto a tempo indeterminato e la mia Azienda ancora non<br />
ha aderito al fondo di categoria PREVIVOLO.<br />
Essendo ora in rinnovo contrattuale, gradirei sapere quali sono le norme di legge<br />
da far valere per indurre l’Azienda ad aderire al fondo chiuso e, conseguentemente,<br />
richiedere il versamento delle quote spettanti.<br />
PREVIVOLO ha come potenziali aderenti i Piloti ed i Tecnici di Volo ai quali si applichi il<br />
CCNL delle società del Gruppo Alitalia.<br />
Per i dipendenti delle società affini, cioè per i lavoratori del personale di volo delle<br />
aziende di cui all’art. 1, Legge 480/1988, l’iscrizione può avvenire sulla base di un accordo<br />
di adesione, accettato dal CdA e sottoscritto da almeno una delle componenti<br />
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31<br />
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33
83<br />
3<br />
firmatarie dell’accordo istitutivo di Previvolo (Società del Gruppo ALITALIA; Associazioni<br />
professionali: ANPAC, APPL, ATV; OO.SS.: FILT-CGIL, FIT-CISL ed UGLTRASPORTI,<br />
con successiva partecipazione <strong>della</strong> UILTRASPORTI).<br />
Per ulteriori informazioni concernenti eventuali vicende contrattuali di settore è possibile<br />
rivolgersi a: UILTRASPORTI - Via Salaria, 44 - 00198 Roma - tel. 06 852511 - 06<br />
85251232 - fax 06 85350505 <strong>Uil</strong>trasporti Area Volo - www.uiltrasporti.it/piloti - e-mail<br />
uil-piloti@tiscali.it)<br />
25 maggio 2006<br />
Vorrei sapere quali sono gli adempimenti da effettuare in caso di affitto di azienda<br />
sia a carico dell’affittante (che concederà in affitto la totalità dei dipendenti)<br />
che a carico dell’affittuario, per il fondo BYBLOS.<br />
Per completezza vi comunico che l’affittuario è una azienda di nuova costituzione<br />
non iscritta.<br />
I contatti con il fondo pensione BYBLOS, Fondo pensione nazionale per i lavoratori<br />
delle aziende esercenti l’industria <strong>della</strong> carta e del cartone, delle aziende grafiche ed<br />
affini e delle aziende editoriali sono:<br />
Via A. Noale 200/206 - 00010 Roma - Tel. 06 84499290 - Fax: 06 84499294 - E-mail:<br />
grafrm@uni.net<br />
Le comunicazioni di carattere amministrativo, vanno inoltrate a: Previnet S.p.A. - Uf-<br />
ficio Fondo BYBLOS, Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - E-mail: byblos@<br />
previnet.it - Fax: 041/5907069.<br />
18 maggio 2006<br />
Vorrei sapere se avete un sito dove andare a sbirciare sui fondi versati da me al<br />
FONCER, sono un dipendente del settore ceramico.<br />
FONCER attua criteri e modalità d’informazione periodica verso gli associati nel rispetto<br />
delle istruzioni <strong>della</strong> COVIP, nel rispetto dell’art. 17, comma 2, lettera h), del<br />
dlgs. n. 124, 21.04.93.<br />
Nel sito web www.foncer.it c’è, tra l’altro, un’area informativa riservata agli aderenti ed<br />
alle aziende. Per ogni necessario i riferimenti sono:<br />
FONCER Fondo Pensione Via Mazzini, 329 - 41049 Sassuolo (MO) - Tel. 0536-980420<br />
Fax: 0536-980421 - E-mail: info@foncer.it<br />
34<br />
35
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
9 febbraio 2006<br />
Non ho mai ricevuto l’estratto conto <strong>della</strong> quota che verso ogni mese da quando<br />
è nato il fondo BYBLOS, vorrei sapere come posso averlo.<br />
È necessario rivolgersi direttamente agli organismi del fondo pensione BYBLOS, utilizzando<br />
uno dei seguenti mezzi: visitando www.fondobyblos.it alla rubrica “consulta la<br />
tua posizione”; scrivendo a: Fondo Pensione BYBLOS - Via A. Noale 200/2006 - 00010<br />
Roma (grafrm@uni.net - fax 06 84499294); a: “Service amministrativo” PREVINET SpA<br />
Uff. Fondo BYBLOS - Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto TV (byblos@previnet.it - fax<br />
041 5907069) telefonando al Fondo BYBLOS: 06 84499290<br />
3 febbraio 2006<br />
Mio marito, che è stato assunto a tempo indeterminato presso un laboratorio di<br />
pasticceria e ha il contratto di piccola media industria: vorrebbe sapere a quale<br />
fondo può iscriversi per iniziare a versare i contributi per la pensione <strong>complementare</strong>.<br />
Il fondo pensione <strong>complementare</strong> negoziale FONDAPI si rivolge, tra gli altri, anche al<br />
settore di pertinenza del CCNL Unionalimentari CONFAPI/FLAI, FAT, UILA.<br />
Per l’iscrizione al Fondo è necessario sottoscrivere ed inviare tramite Azienda la domanda<br />
d’adesione.<br />
I moduli ed ogni eventuale ulteriore informazione sono reperibili rivolgendosi, oltre<br />
che all’apposito ufficio del personale, anche direttamente a FONDAPI, ai seguenti indirizzi:<br />
FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 ROMA - tel. 06 36006135 - 06 36086392<br />
info.aderenti@fondapi.191.it; fondapi@fondapi.191.it. Per contattare la Federazione nazionale<br />
UILA: Via Savoia, 80 - 00198 Roma. Tel: 06 85301610 - uila@uil.it<br />
11 gennaio 2006<br />
Aderisco al fondo pensione FONDAPI da alcuni anni, e vorrei sapere come posso<br />
ricevere un estratto conto.<br />
Lo Statuto di FONDAPI, fondo pensione nazionale <strong>complementare</strong> intercategoriale per<br />
i lavoratori delle piccole e medie imprese CONFAPI, all’ art. 36 (Informazioni periodiche<br />
ai lavoratori iscritti) stabilisce che “FONDAPI, entro tre mesi dalla data di chiusura<br />
dell’esercizio, invia ai lavoratori iscritti una comunicazione periodica, predisposta<br />
sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP, contenente informazioni generali<br />
84<br />
36<br />
37<br />
38
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3<br />
sugli aspetti strutturali, sull’andamento <strong>della</strong> gestione del Fondo nel suo complesso,<br />
nonché sulla posizione individuale di ogni aderente”.<br />
Le richieste degli associati (lavoratori ed aziende) vanno inviate, secondo il mezzo preferito,<br />
a: FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 ROMA - tel 0636006135 - 0636086392<br />
info.aderenti@fondapi.191.it - fax 063214994 - info.aziende@fondapi.it - fax 0415907069<br />
10 gennaio 2006<br />
Sono lavoratore del settore delle TLC e vorrei aderire al fondo TELEMACO.<br />
Il mio problema è che ho aperto nel 2002 un fondo pensione FIP con Mediolanum<br />
(Europension TaxBenefit) e vorrei sapere le modalità di trasferimento da tale<br />
fondo al TELEMACO.<br />
È possibile aderire subito al fondo pensione <strong>complementare</strong> di categoria TELEMA-<br />
CO rivolgendosi all’amministrazione <strong>della</strong> propria Azienda, sottoscrivendo gli appositi<br />
moduli.<br />
Per quanto riguarda la FIP è necessario rispettare le clausole del contratto e le modalità<br />
di recesso.<br />
Per quanto necessario all’adesione a TELEMACO è anche possibile telefonare alla Responsabile<br />
amministrativa del Fondo, tramite il numero 0684510270.<br />
9 gennaio 2006<br />
Lavoro presso un’azienda con contratto edile-legno e vorrei sapere se per versare<br />
il mio TFR presso ARCO devo contattare voi, l’azienda, il sindacato o direttamente<br />
ARCO.<br />
Per quanto riguarda il versamento al Fondo pensione del solo TFR la recente normativa<br />
legislativa decorrerà dal primo gennaio 2008. Ci si rivolgerà senz’altro all’Azienda<br />
per comunicare le proprie intenzioni.<br />
Attualmente è possibile iscriversi ad ARCO, sottoscrivendo gli appositi moduli in contemporanea<br />
con l’Azienda, versando con la quota di TFR dovuta anche i previsti contributi<br />
a proprio carico ed a carico dell’Azienda <strong>della</strong> quale si è dipendenti.<br />
39<br />
40
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
9 gennaio 2006<br />
Vorrei sapere se ci sono novità in merito alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> sul contratto<br />
di trasporto spedizione merci, per gli autisti il fondo FASC quando potrà<br />
essere operativo?<br />
Al rinnovo del contratto stesso come procedono i lavori ci sono novità?<br />
Non disponiamo al momento di ulteriori e positive novità rispetto all’ipotizzata modifica<br />
di Statuto riguardante l’ampliamento dei destinatari dell’integrativo FASC con<br />
l’ammissione degli Operai.<br />
Detto fondo è destinato agli impiegati delle imprese di spedizione, di corrieri e delle<br />
agenzie marittime ed è alimentato con una contribuzione del 2,5% sul lavoratore e del<br />
2,5% sul datore.<br />
La particolarità è quella di essere un fondo non del tipo ex-dlgs 21.04.1993 n. 124,<br />
ma “preesistente”, con il carattere dell’obbligatorietà, come le Casse previdenziali,<br />
pur non essendo “sostitutivo”. È infatti operante per gli Impiegati anche la copertura<br />
INPS.<br />
29 novembre 2005<br />
La gestione secondo legge del TFR nel periodo 2000-2004 ha reso il 15,8%, mentre<br />
una pari somma nei fondi di categoria (COMETA, FONCHIM, eccetera) ha reso<br />
solo il 9,2% e cioè, braccio teso e mano aperta oscillante, la metà.<br />
Addirittura nei fondi aperti si sono mangiati il capitale per un 6,9% (a parte l’inflazione).<br />
Allora, non considerando questi ultimi, i cui gestori ovviamente promettono il<br />
paradiso a lungo termine o nell’aldilà acciocché loro possano sicuramente goderlo<br />
al di qua, io penso che il sindacato dovrebbe vigilare in maniera feroce,<br />
spendendo ovviamente poco, per evitare che la gestione dei fondi di categoria<br />
non si presenti nei fatti come un fagocitatore dei soldi che i poveracci (coloro<br />
cioè che hanno uno statino paga mensile) loro affidano con la speranza di una<br />
pensione integrativa.<br />
Altrimenti nel 2008 voi pensate che molti poveracci (comunque fortunati perché<br />
hanno un lavoro), stando come oggi le cose, abbandonino il TFR di proposito o<br />
stiano zitti sei mesi confluendo automaticamente nei fondi di categoria?<br />
Osservando con la dovuta attenzione i dati forniti da COMETA e FONCHIM, sia perché<br />
detti fondi pensione sono stati indicati nel quesito in esame, sia perché altamente rap-<br />
86<br />
41<br />
42
87<br />
3<br />
presentativi, per anzianità operativa e per consistenza numerica, di tutto il complesso<br />
dei fondi pensione negoziali, si potrà rilevare che:<br />
- COMETA da un valore di quota di Euro 10,367 (gennaio 1999) è passato ad Euro 11,965<br />
(fine aprile 2005), data di chiusura <strong>della</strong> gestione di tipo monocomparto; con un netto<br />
incremento intorno al 15,41% ;<br />
- FONCHIM da un valore di quota di Euro 10,37 (1998) è passato: ad Euro 11,88 (fine<br />
dicembre 2002), data di chiusura <strong>della</strong> gestione monocomparto; e ad Euro 13,47 (fine<br />
aprile 2005) nel “comparto stabilità”; con un netto incremento intorno al 30% (per la<br />
precisione 29,89% secondo i nostri conteggi).<br />
Questi dati medi complessivi si sono formati attraverso una serie di rilevazioni dei rendimenti<br />
finanziari che hanno rispecchiato l’andamento generale delle borse valori.<br />
In breve, possiamo definire buono l’andamento fino a tutto il 2000, con partenze ottime<br />
e chiusure in ascesa.<br />
Nel 2001 c’è stato un ribasso nei primi mesi ed una ripresa nel finale.<br />
Nel 2002 il ribasso è stato più evidente nei mesi centrali dell’anno.<br />
L’anno <strong>della</strong> riscossa è stato il 2003, con buoni risultati e forte ripresa.<br />
Nel 2004 e nella parte del 2005 presa in considerazione si è registrato un andamento<br />
mediamente e costantemente positivo.<br />
Questa breve analisi, fatta con pochi ma significativi dati, vuole mettere in evidenza<br />
la complessità di una valutazione generale che può variare in base alla selezione dei<br />
periodi storici, all’ampiezza dei dati più o meno aggregati, all’andamento degli indici di<br />
borsa e tanto altro ancora. Dall’altra parte abbiamo un aggiornamento del valore del<br />
TFR in base al 75% dell’indice del costo <strong>della</strong> vita più un punto e mezzo percentuale fisso.<br />
Siamo quindi su due terreni molto differenti tra loro.<br />
Nonostante l’attenzione generale sia prevalentemente concentrata sul confronto tra<br />
due tipi di apprezzamento periodico, non proprio omogenei sotto il profilo <strong>della</strong> certezza,<br />
quello del TFR e quello del fondo pensione, forse gioverebbe riflettere sulla<br />
scelta che il Legislatore del 1993 ha fatto, con decreto legislativo 21.04.1993 n. 124,<br />
attuativo <strong>della</strong> Legge delega 23.10.1992 n. 421, a favore <strong>della</strong> “contribuzione definita”,<br />
escludendo per il lavoratore dipendente l’applicazione <strong>della</strong> tecnica previdenziale a<br />
“prestazione definita”.<br />
Ovviamente con i “pro” ed i “contra” da valutare da parte dei soggetti in causa.
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
29 novembre 2005<br />
Sono un lavoratore dipendente il cui contratto appartiene alla categoria trasporto<br />
merci. Da mesi invano cerco di verificare l’esistenza o meno di un fondo negoziale<br />
di categoria per costruirmi una <strong>previdenza</strong> integrativa nel tempo.<br />
Sul contatto collettivo nulla viene indicato nella parte relativa alla <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong>. Come potrei agire per avere maggiori certezze?<br />
Le parti datoriali e sindacali hanno avviato un dialogo per accordarsi sulla istituzione<br />
di un apposito fondo pensioni per il settore Trasporto Merci.<br />
È sempre difficile fare previsioni, ma non è detto che la situazione non maturi già alla<br />
fine dell’anno corrente. La UILTRASPORTI-UIL Nazionale è disponibile per eventuali<br />
ulteriori novità e sviluppi in merito.<br />
9 novembre 2005<br />
Sono stato assunto da un’azienda metalmeccanica.<br />
Come posso fare per trasferire i versamenti fatti a TELEMACO nel fondo COMETA?<br />
Per il trasferimento da un fondo negoziale all’altro è necessario comunicare, con apposito<br />
modulo, la cessazione dal posto di lavoro e dal fondo pensione, specificando il<br />
giorno delle dimissioni ed il fondo al quale si vorrà aderire e, con altro modulo, l’adesione<br />
al nuovo fondo negoziale, con trasferimento <strong>della</strong> posizione personale maturata.<br />
Trattandosi di moduli nei quali vanno compilate, dai rispettivi interessati, sia la parte<br />
del lavoratore sia quella dell’azienda, è opportuno rivolgersi tanto all’azienda di provenienza<br />
quanto a quella di nuova assunzione.<br />
Per quanto riguarda COMETA, il sito nel quale reperire la modulistica è www.cometafondo.it<br />
(sezione aderenti). L’indirizzo di destinazione <strong>della</strong> comunicazione è Casella<br />
postale 10880 - 20124 MILANO. Per informazioni il call centre è 02 255361; il fax è 02<br />
25536230.<br />
I riferimenti di TELEMACO sono www.fondotelemaco.it (per i moduli specifici, il numero<br />
telefonico: 06 845101; fax: 06 84510200; posta elettronica: info@fondotelemaco.it)<br />
88<br />
43<br />
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8 novembre 2005<br />
89<br />
3<br />
45<br />
Mi rivolgo a Voi con la speranza che mi possiate mettere in condizioni di chiarire<br />
l’argomento relativo alla pensione integrativa.<br />
Penso di non sbagliare, anche se conosco l’argomento in modo superficiale ed<br />
approssimativo, se affermo che, per il mio futuro, è consigliabile affiancare alla<br />
<strong>previdenza</strong> di base la <strong>previdenza</strong> integrativa.<br />
Penso di sapere che nel mese di gennaio 2006 tutti i lavoratori dipendenti dovranno<br />
esprimere il loro parere circa una eventuale adesione ad un fondo pensione<br />
e, in caso contrario (silenzio assenso) il TFR verrà girato prioritariamente<br />
al fondo chiuso di categoria, di settore o regionale sulla base di quanto stabilito<br />
dai contratti nazionali od aziendali.<br />
So anche, o almeno, ritengo di sapere che dovrebbero essere varati due decreti<br />
(forse dovevano già essere stati varati) di cui uno con le nuove regole sui fondi<br />
pensione e uno sulle modalità di silenzio assenso per il TFR.<br />
Effettuata la premessa mi rivolgo a Voi con la speranza che mi possiate fornire<br />
tutte le notizie certe sull’attuale normativa (o almeno mi indichiate dove posso<br />
reperirle) <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> integrativa e il periodo in cui tali scelte devono essere<br />
effettuate.<br />
Personalmente avrei già deciso di aderire al fondo di categoria che ho identificato<br />
nel fondo ARCO (sono un dipendente con la qualifica di impiegato tecnico di<br />
una ditta del settore legno) ma mi blocca l’incertezza legislativa sulla materia e<br />
la paura che si possano avere dei cambiamenti notevoli alle norme attuali.<br />
I tempi certi di attuazione delle nuove norme in materia di TFR e silenzio-assenso li<br />
potrà stabilire soltanto il preannunciato decreto legislativo (o più decreti) che il Governo<br />
vorrà adottare. Finora si è ipotizzato il periodo 01.01.2006 - 30.06.2006.<br />
Essendo il Fondo pensione <strong>complementare</strong> ARCO, il fondo negoziale di riferimento<br />
che ha finora dato buoni risultati gestionali, che senso ha aspettare in “silenzio” (e nel<br />
timore di che?) Quando è immediatamente possibile aderire, usufruendo anche del<br />
contributo del Datore di lavoro? Qualsiasi novità in tema di adesione e di destinazione<br />
del TFR può essere agevolmente dominata dalla volontà espressa per iscritto dal lavoratore<br />
interessato.<br />
Per la migliore conoscenza del fondo ARCO, oltre alla scheda consultabile nel sito<br />
www.uil.it/fondi, c’è la possibilità di collegarsi al sito www.fondoarco.it, dal quale sono<br />
stampabili il modulo d’adesione e la scheda informativa.
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
Per un contatto diretto, il numero telefonico è 02 86996939 - info@fondoarco.it<br />
La federazione nazionale di categoria, FENEAL-UIL, è in Via Alessandria, 171 - ROMA<br />
00198 tel. 06 8547393 - feneal@uil.it<br />
31 agosto 2005<br />
Sono una dipendente Pfizer Ascoli iscritta UILCEM, vorrei delle informazioni sulla<br />
documentazione da presentare per una richiesta di anticipazione del Fondo<br />
FIPREM per spese sanitarie.<br />
L’anticipazione è concessa previa attestazione da parte <strong>della</strong> competente struttura<br />
pubblica, <strong>della</strong> straordinarietà delle terapie e degli interventi - art. 58, comma 8, lettera<br />
b) <strong>della</strong> Legge 17.05.1999 n.144. La richiesta dell’anticipazione è estensibile alle<br />
spese accessorie documentate, come ad esempio viaggi od altro, connesse alla terapia<br />
o all’intervento.<br />
Ci si può rivolgere al servizio del Personale <strong>della</strong> propria Azienda per compilare l’apposito<br />
modulo, oppure compilare il prestampato, reperibile qui in allegato o collegandosi<br />
alla sezione “modulistica” di www.fiprem.it - www.servprev.it - (fax: 06 88291 271<br />
call centre: 06 88291 303).<br />
3 agosto 2005<br />
Per trasferire la mia posizione al FONCHIM, il Fondo COMETA si è trattenuto<br />
25,20 euro per oneri di funzionamento, contrariamente a quanto da voi indicato:<br />
è regolare?<br />
Premesso che non siamo di fronte a penali sulla posizione individuale e sui rendimenti<br />
dovute alla cessazione in quanto tale, a seguito di nostro accertamento presso il Fondo<br />
COMETA abbiamo ottenuto la seguente chiarificazione:<br />
- per ogni distinta (il contributo a COMETA si attua con l’impiego di bonifico e distinta)<br />
viene attribuita una piccola spesa;<br />
- dal momento <strong>della</strong> cessazione dell’aderente, non essendo pervenute distinte da parte<br />
dell’Azienda (il periodo, salvo errori, dovrebbe essere 29 febbraio 2004 - inizio agosto<br />
2005), sono state conteggiate le spese di dette distinte non pervenute a COMETA, per<br />
un totale pari ad Euro 25,20;<br />
- la motivazione del caricamento <strong>della</strong> spesa risiede essenzialmente nel fatto che, pur<br />
non essendo più contribuente, si sia mantenuto la posizione attiva nel COMETA, con i<br />
benefici connessi a tale posizione.<br />
90<br />
46<br />
47
19 luglio 2005<br />
Ho letto un vostro articolo che parlava <strong>della</strong> scelta che dovranno fare i lavoratori<br />
dipendenti relativamente alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
Mio marito è operaio in un cantiere navale ed il CCNL applicato è quello <strong>della</strong><br />
plastica e <strong>della</strong> gomma.<br />
Vorrei sapere, se ne siete a conoscenza, se questo contratto prevede un fondo pensione<br />
di categoria e, nel caso esista, se è una forma di investimento conveniente.<br />
91<br />
3<br />
La pratica amministrativa, con la specifica <strong>della</strong> liquidazione, arriverà prossimamente<br />
al suo indirizzo. Verifiche sono possibili collegandosi telefonicamente al “call centre”<br />
del fondo pensione.<br />
3 agosto 2005<br />
Sto per essere assunto presso una società chimico - farmaceutica, proveniente<br />
da un’azienda metalmeccanica aderente al Fondo COMETA.<br />
Posso trasferire quanto già accumulato presso il Fondo COMETA, nel Fondo<br />
FONCHIM?<br />
In caso affermativo, qual è la procedura da adottare?<br />
Per aderire al nuovo fondo di riferimento contrattuale (FONCHIM), è opportuno rivolgersi<br />
all’ufficio del Personale <strong>della</strong> nuova società, seguendo la stessa procedura<br />
adottata in occasione dell’iscrizione a COMETA, e dare a quest’ultimo fondo pensione<br />
la necessaria comunicazione, sia da parte dell’ex-azienda che del lavoratore, <strong>della</strong><br />
cessazione e del contestuale passaggio ad altro settore di attività; chiedendo inoltre la<br />
liquidazione ed il trasferimento, senza oneri, <strong>della</strong> propria intera posizione personale<br />
da un fondo all’altro.<br />
Per ottenere copia dei moduli predisposti appositamente, sia da COMETA sia da FON-<br />
CHIM, è sufficiente collegarsi ai seguenti siti Web : www.fonchim.it (tel. 02 2804461);<br />
www.cometafondo.it (tel. 02 393371) e scaricare la “nuova modulistica”.<br />
Le federazioni di categoria: UILM Nazionale - Corso Trieste, 36 - 00198 ROMA e<br />
UILCEM Nazionale - Via Bolzano, 16 - 00198 ROMA - sono a disposizione per ogni ulteriore<br />
aiuto dovesse rivelarsi necessario.<br />
I dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL gomma e plastica ha, di<br />
riferimento per la categoria, l’omonimo fondo pensione per il settore <strong>della</strong> Gomma e<br />
<strong>della</strong> Plastica.<br />
48<br />
49
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
Non sta a noi dare giudizi di convenienza, ma piuttosto di più ampia e comprensibile<br />
informazione. Possiamo comunque rilevare che dall’istituzione (periodo 01.05.2002 al<br />
31.05.2005) il rendimento netto del fondo è stato del 16,21%.<br />
Secondo il dato più recente, riferito al 2005, periodo 01.01.2005-30.06.2005, il rendimento<br />
è stato pari al 5,43%.<br />
6 giugno 2005<br />
Desidero iscrivermi ad un fondo previdenziale integrativo.<br />
Sono livello 7Q metalmeccanico. Ho 4 anni di versamenti INPDAI e 3 anni di versamenti<br />
TELEMACO.<br />
Vorrei sapere: come posso far confluire i versamenti INPDAI e TELEMACO nel<br />
fondo COMETA se, come metalmeccanico, esistono altri fondi attivabili oltre a CO-<br />
META?<br />
A queste come ad altre sue domande abbiamo dato risposta in data 28.02.05.<br />
A questo punto non resta che dare avvio alla procedura di trasferimento <strong>della</strong> propria<br />
posizione tramite l’iscrizione al fondo di riferimento previsto dal CCNL che disciplina il<br />
suo rapporto di lavoro (COMETA, FONDAPI, COOPERLAVORO o ARTIFOND).<br />
5 maggio 2005<br />
Sono un lavoratore del settore del trasporto pubblico, vorrei sapere se non aderisco<br />
al Fondo Pensione PRIAMO e aderisco ad un altro fondo pensione l’azienda<br />
per cui lavoro è obbligata a versare un contributo o può anche rifiutarsi?<br />
Se è obbligata a versare un contributo in che percentuale ammonta?<br />
A normativa vigente, l’obbligo di contribuzione, contrattualmente assunto delle Parti<br />
firmatarie dei CCNL, sussiste nei confronti del fondo negoziale di categoria.<br />
Va inoltre sottolineato che la richiesta di trasferimento o di riscatto produce effetto, ai<br />
fini <strong>della</strong> cessazione dell’obbligo contributivo, dalla data in cui vengono meno i requisiti<br />
di partecipazione a PRIAMO.<br />
Gli elementi che contribuiscono a determinare l’ammontare delle contribuzioni al fondo<br />
pensione contrattuale variano, quanto a percentuale ed a valore imponibile, a seconda<br />
del CCNL di appartenenza.<br />
Nel caso di CCNL degli Autoferrotranvieri ed Internavigatori la contribuzione a carico<br />
dell’Azienda è del 2% sulla retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti<br />
d’anzianità e TDR (trattamento distinto <strong>della</strong> retribuzione), come indicato al punto “4.<br />
Contribuzione ed altri oneri” <strong>della</strong> Scheda informativa che accompagna la domanda<br />
d’adesione al Fondo pensione PRIAMO.<br />
92<br />
50<br />
51
14 aprile 2005<br />
Dal mese di gennaio 2005 gestiamo per le paghe un’azienda del settore legno<br />
industria con dipendenti iscritti al fondo ARCO.<br />
Non riusciamo ad avere informazioni certe e chiediamo cortesemente di sapere<br />
la scadenza per il pagamento e la modalità corretta per eseguirlo.<br />
4 aprile 2005<br />
In merito al fondo pensione ALIFOND credo di capire che a priori non esistono<br />
obblighi legislativi, ma accordi volontari tra le Associazioni datoriali e sindacali.<br />
Pertanto è delegata a noi la capacità di dare esito positivo alla sottoscrizione.<br />
È così?<br />
93<br />
3<br />
Informazioni ampie per aderenti ed imprese sono rintracciabili nel sito www.fondoarco.it<br />
ed anche presso l’Amministrazione del Fondo pensione, all’indirizzo esposto nella<br />
scheda ARCO di www.uil.it/fondi e/o al telefono n. 02 80604343.<br />
La normativa del decreto legislativo N.124 del 21.04.1993 e segg., all’art. 3 punto 1.<br />
(le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari) alla lettera a) si riferisce,<br />
tra l’altro, a: contratti ed accordi collettivi, anche aziendali.<br />
Lo stesso art. 3 al punto 4. afferma: “Le fonti istitutive di cui al comma 1. stabiliscono<br />
le modalità di partecipazione garantendo la liberta’ di adesione individuale”.<br />
Lo statuto sociale di ALIFOND - fondo pensione costituito in base al dlgs 124/1993 art.<br />
4; dotato di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile - all’art. 6 indica<br />
i requisiti per la partecipazione al Fondo e la tipologia degli associati; all’art. 7 detta le<br />
modalità d’adesione, specificando al punto 4. che : “L’adesione dei lavoratori di cui al<br />
presente articolo può avere luogo presso l’azienda di appartenenza, la sede del Fondo<br />
e quelle delle Organizzazioni firmatarie <strong>della</strong> Fonte Istitutiva.<br />
I moduli d’adesione sottoscritti nei luoghi di cui sopra devono essere dal singolo lavoratore<br />
consegnati al proprio datore di lavoro per il successivo inoltro al fondo, che deve<br />
essere effettuato immediatamente e comunque non oltre la data <strong>della</strong> prima scadenza<br />
contributiva”.<br />
Al punto 5. dell’art. 7: “(....) il destinatario che presenta la domanda d’adesione diviene<br />
partecipante a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione<br />
<strong>della</strong> domanda medesima (...) omissis”<br />
all’art. 26, punto 3.: “L’obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del<br />
mese successivo a quello di ricevimento da parte dell’azienda del modulo d’adesione<br />
del lavoratore”.<br />
52<br />
53
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
Al punto 6.: “i datori di lavoro che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di<br />
contributi al Fondo, rispetto ai termini di cui al comma 4. del presente articolo, sono<br />
costituiti in mora a decorrere dai termini medesimi e devono versare al Fondo i contributi<br />
maggiorati d’interessi nella misura di cinque punti percentuali in più del tasso<br />
ufficiale di sconto al 31 dicembre di ogni anno”.<br />
Infine, con la sottoscrizione del modulo d’adesione (il modulo è stampabile visitando il<br />
sito www.alifond.it oltre che reperibile sia presso l’Azienda e le RSU sia nelle strutture<br />
territoriali e nazionali dei sindacati), compilato in triplice copia - una per l’azienda,<br />
una per il lavoratore ed una per ALIFOND - il lavoratore fa richiesta di partecipazione<br />
al Fondo e delega l’Azienda all’esecuzione degli obblighi contributivi ed amministrativi<br />
conseguenti, in base alla normativa contrattuale, statutaria e legislativa vigente.<br />
1 aprile 2005<br />
Presentate in azienda le domande d’adesione al fondo integrativo ALIFOND,<br />
di fronte all’immobilità <strong>della</strong> Proprietà a controfirmare tali documenti, aiutata<br />
dall’apatia volontaria o congenita del sindacato, come posso adoperarmi per imporre<br />
la nostra volontà?<br />
Quali sono gli strumenti di legge ai quali posso appellarmi per oliare gli ingranaggi<br />
di quest’arrugginita macchina?<br />
Non è raro che dei lavoratori si rivolgano alla propria azienda per l’iscrizione al fondo<br />
pensione del proprio ccnl di settore e non ricevano l’adeguata assistenza e la dovuta<br />
accoglienza.<br />
Si tratta di obblighi che le Associazioni datoriali e sindacali assumono reciprocamente,<br />
nella loro veste di Parti firmatarie del contratto collettivo di lavoro, a beneficio dei<br />
dipendenti e delle imprese da esse rappresentati.<br />
Con la presente mettiamo al corrente, per quanto di eventuale loro competenza, il nostro<br />
rappresentante nel CdA del Fondo e la Federazione nazionale di categoria, oltre<br />
agli organismi amministrativi di ALIFOND.<br />
28 febbraio 2005<br />
Il mio contratto è “Metalmeccanici”.<br />
A che fondo posso accedere per continuare i versamenti di TELEMACO?<br />
Il settore Metalmeccanico ha come fondi pensione negoziali di riferimento nazionale:<br />
COMETA (CCNL Confindustria/OO.SS.), FONDAPI (CCNL Confapi/OO.SS.), COOPER-<br />
LAVORO (CCNL datori/OO.SS., settore cooperativistico), ARTIFOND (CCNL Imprese/<br />
OO.SS. settore Artigianato).<br />
94<br />
54<br />
55
17 febbraio 2005<br />
Ho accumulato:<br />
- 4 anni di Fondo Pensione Dirigenti (PREVINDAI?)<br />
- 2 anni di TELEMACO come dipendente di una società di telecomunicazioni<br />
Ora da Febbraio sono dipendente di una Software House con contratto INDU-<br />
STRIA.<br />
- Che fondo pensione posso attivare?<br />
- Posso far confluire su questo nuovo fondo i versamenti fatti precedentemente?<br />
- Siccome maturerò il diritto alla pensione il 21-12-2008 con i versamenti accumulati<br />
avrò la possibilità di chiedere il vitalizio o dovrò riscattare l’importo?<br />
- È possibile che chieda di usufruire <strong>della</strong> legge 104 per handicap grave di mio<br />
figlio ed andare in permesso retribuito dall’INPS per 2 anni.<br />
In questo periodo posso continuare a fare i versamenti?<br />
In caso contrario mi mancherebbero i 2 anni di contributi.<br />
95<br />
3<br />
È quindi importante, come già sottolineato in precedenti corrispondenze, verificare chi<br />
siano le parti stipulanti del proprio contratto collettivo di lavoro.<br />
56<br />
Ogni passaggio da un fondo pensione negoziale ad un altro, dovuto al cambiamento<br />
del settore d’attività, è possibile con valorizzazione del precedente ed è esente da spese<br />
aggiuntive per l’operazione.<br />
Operazione da svolgersi nei confronti del fondo di provenienza e di quello di confluenza<br />
tramite i competenti uffici aziendali.<br />
Quale sarà il fondo pensione di appartenenza dipenderà dal nuovo settore merceologico<br />
che, nella sua gentile domanda, viene genericamente indicato come “industria” .<br />
Nel testo del CCNL dello specifico settore industriale ci dovrebbero essere tracce per<br />
risalire al fondo pensione <strong>complementare</strong> di riferimento .<br />
La possibilità di riscatto o di vitalizio, o di un mix tra le due prestazioni finali dipende<br />
da più d’un fattore: la coincidenza con la pensione di vecchiaia o d’anzianità; la durata<br />
<strong>della</strong> permanenza nei fondi pensione, ed in caso di pensione d’anzianità la distanza in<br />
anni dall’età di vecchiaia nel regime di base obbligatorio; l’importo del beneficio risultante<br />
dalla posizione maturata nel fondo <strong>complementare</strong>.<br />
Per i rapporti con l’INPS e le possibilità di soluzione di problemi legati alla propria situazione<br />
personale è consigliabile una richiesta con risposta diretta on-line visitando<br />
il sito www.inps.it
Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />
19 gennaio 2005<br />
Se volessi solamente trasferire a Voi i miei precedenti contributi di FON.TE. senza<br />
continuare, per il momento, il versamento dei nuovi contributi, potrei farlo?<br />
Per l’avvio di pratiche amministrative personali è necessario rivolgersi direttamente ai<br />
fondi pensione e non a questa rubrica <strong>della</strong> confederazione sindacale UIL.<br />
Le operazioni da lei indicate, attinenti ad iscrizioni e trasferimenti, vanno svolte tramite<br />
le Aziende delle quali si è dipendenti.<br />
Di norma le iscrizioni comportano le contribuzioni. Statutariamente vengono regolate<br />
le situazioni particolari, dovute per esempio alla perdita temporanea dei requisiti necessari.<br />
Per sua utilità riportiamo gli indirizzi di posta elettronica seguenti:<br />
alifond@alifond.it e info@fondofonte.it ai quali potrà rivolgersi per assestare la sua<br />
posizione.<br />
19 gennaio 2005<br />
Sono un dipendente, da 2 anni circa, di una azienda del settore alimentare che<br />
non aderisce ai fondi pensione. In precedenza lavoravo in una azienda del settore<br />
commerciale e con questa società ho aderito al fondo pensione FON.TE.<br />
Al momento non ho provveduto ancora al riscatto in attesa di capire meglio che fare:<br />
- Posso chiedere il trasferimento dei miei contributi al fondo ALIFOND anche se<br />
al momento non sono nelle condizioni di continuare, a mezzo ditta, il versamento<br />
dei contributi stessi?<br />
La volontà del dipendente, manifestata per iscritto, di aderire al proprio fondo pensione<br />
di categoria comporta, di conseguenza, l’obbligo d’adesione dell’Azienda al fondo<br />
stesso. L’azienda da sola non aderisce in mancanza di richiesta del dipendente. Nel<br />
caso di passaggio ad altro settore d’attività si ha diritto, senza spese, a chiedere il<br />
trasferimento <strong>della</strong> propria posizione al nuovo fondo di categoria, inviando comunicazione<br />
di trasferimento al fondo di provenienza (scaricando la modulistica dal sito<br />
Web di FON.TE. ) e d’adesione al fondo di nuovo riferimento (per la modulistica c’è a<br />
disposizione il sito Web di ALIFOND).<br />
96<br />
57<br />
58
97<br />
3
COMMERCIO, COOPERATIVE<br />
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA
Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
CAPITOLO 4 Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
Sommario<br />
Commercio<br />
1 FON.TE., trasferimento e riscatto TFR<br />
2 - 3 - 7 - 17 - 18 - 25 FON.TE., contatti e destinatari<br />
4 - 11 FON.TE., modulo adesione e TFR<br />
5 FUNDUM e FON.TE., contatti<br />
6 FON.TE., contatti. PREV.I.LOG., destinatari<br />
8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 24 FON.TE. e MARCO POLO, contatti e destinatari<br />
14 PREVICOOPER, destinatari<br />
16 COOPERLAVORO e FON.TE., servizi pulizia azienda privata<br />
21 Settore Commercio<br />
22 Collaborazione saltuaria e fondo di riferimento<br />
23 FON.TE. versamenti e rendita<br />
26 FON.TE., agenzia di viaggi<br />
Cooperative, artigianato, agricoltura<br />
27 AGRIFONDO, contatti, destinatari e contribuzioni<br />
28 - 29 - 33 ARTIFOND, destinatari e contatti<br />
30 COOPERLAVORO, contati e modulo adesione<br />
31 Agenzia immobiliare. FON.TE. e COOPERLAVORO<br />
32 ARTIFOND, contributi e TFR<br />
100
14 maggio 2009<br />
COMMERCIO<br />
Vorrei alcune informazioni sul fondo pensione FON.TE. Nel luglio 2007 - pur<br />
avendo un contratto a tempo determinato - ho esplicitamente aderito al suddetto<br />
fondo, con accantonamento mensile del TFR maturato maggiorato di una<br />
piccola percentuale a carico mio e a carico del datore di lavoro.<br />
Poiché in data 31 dicembre 2008 il contratto di lavoro è scaduto e non è stato<br />
rinnovato, vorrei avere conferma se mi trovo nell’impossibilità di chiederne la<br />
restituzione del capitale maturato (dato che attualmente il mio status è di disoccupato).<br />
26 agosto 2008<br />
Sono un istruttore di nuoto e svolgo questo lavoro da quasi dieci anni nella stessa<br />
società con un contratto per prestazione sportiva dilettantistica e sono a conoscenza<br />
che non ho nessuna copertura in tutti i sensi:<br />
- volevo sapere quale fondo pensione o se esiste qualche assicurazione per noi<br />
istruttori o meglio un modo per costruirci una pensione.<br />
101<br />
4<br />
Lo Statuto di FON.TE. - art. 12 (Trasferimento e riscatto <strong>della</strong> posizione individuale),<br />
al punto 2. d) prevede il riscatto “dell’intera posizione individuale maturata, ai sensi<br />
dell’art. 14. co. 5, dlgs n. 252 del 5 dicembre 2005” (con ritenuta a titolo d’imposta del<br />
23 percento in caso di “riscatto per cause diverse”, quali quelle per “cessazione d’attività<br />
lavorativa con disoccupazione”.<br />
Visita il sito web http://www.fondofonte.it/prestazioni.htm (alla voce Prestazioni del Fondo<br />
prima del pensionamento) e compila il modulo di liquidazione per cause diverse.<br />
Il CCNL stipulato dalla FIIS-Confcommercio e dalle OO.SS. di categoria di CGIL, CISL,<br />
UIL (01.01.2004-31.12.2007), avente per destinatari i dipendenti dei settori Sport, Fitness<br />
e Benessere, e tra essi i “CENTRI NATATORI/PISCINE”, ha individuato quale fondo<br />
pensione applicabile il Fondo per il Terziario, FON.TE..<br />
Per eventuali contatti telefonici con le federazioni sindacali di categoria:<br />
UILCOM: 06 8622421; UILTUCS: 06 84242276<br />
1<br />
2
Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
8 maggio 2008<br />
Sono dimissionario ed attualmente mi avvalgo del Fondo Pensione <strong>della</strong> banca<br />
per la quale lavoro, però ho intenzione di chiudere tale rapporto.<br />
Da giugno lavorerò per una azienda che si avvale del contratto “CCNL per i dipendenti<br />
del terziario distribuzione e servizi”.<br />
A quale Fondo Pensione mi consigliate di aderire?<br />
Il CCNL del settore Terziario stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria e la<br />
CONFCOMMERCIO, indica FON.TE. come fondo pensione di riferimento.<br />
Il modello d’adesione, in triplice copia, compilato e sottoscritto dal lavoratore, dovrà<br />
essere consegnato all’ufficio del personale dell’azienda che apporrà il timbro e la data<br />
di ricevimento <strong>della</strong> domanda.<br />
L’azienda invierà il modello, completato e verificato, in originale, a mezzo raccomandata<br />
A/R, al seguente indirizzo: PREVINET S.p.A. - Ufficio FON.TE. - Via Ferretto, 1<br />
31021 MOGLIANO VENETO (TV)<br />
L’indirizzo <strong>della</strong> UILTuCS Nazionale: Via Nizza, 154 - 00198 Roma - tel 06 84242276<br />
25 febbraio 2008<br />
Sono da poco inserito nel mondo del lavoro, e mi hanno appena passato ad un<br />
contratto indeterminato, mi hanno dato un modulo TFR da compilare e non so<br />
a quale Fondo Pensione aderire e comunque non so come iscrivermi e qual è il<br />
più adatto per me.<br />
Sono addetto alla vendita presso un importante ipermercato.<br />
Vi prego aiutatemi a completare il mio modulo TFR.<br />
Per prima cosa è necessario conoscere il CCNL che regola il rapporto di lavoro. I documenti<br />
qui allegati fanno riferimento al fondo pensione FON.TE., istituito per i lavoratori<br />
del Terziario ai quali si applichi il CCNL Confcommercio/FILCAMS-FISASCAT-UILTUCS.<br />
Con un solo atto amministrativo è possibile risolvere sia la questione <strong>della</strong> scelta del<br />
fondo pensione di categoria sia quella <strong>della</strong> destinazione del TFR. Infatti, la compilazione<br />
del quadro A comporta il versamento del TFR e <strong>della</strong> contribuzione.<br />
In alternativa, qualora si voglia conferire solo il TFR al fondo, andrà compilato il quadro<br />
B. Nel modulo d’adesione si raccomanda, oltre alla compilazione in stampatello, in<br />
modo chiaro e leggibile, di apporre la data e la propria firma negli spazi indicati.<br />
L’obbligo contributivo decorrerà dal mese di sottoscrizione del modulo. Il modello<br />
d’adesione, in triplice copia, compilato e sottoscritto dal lavoratore, dovrà essere con-<br />
102<br />
3<br />
4
103<br />
4<br />
segnato all’ufficio del personale dell’azienda che apporrà il timbro e la data di ricevimento<br />
<strong>della</strong> domanda.<br />
L’azienda dovrà completare la compilazione del modello, verificare che il modulo sia<br />
stato compilato in ogni sua parte ed, infine, provvedere all’invio, in originale a mezzo<br />
raccomandata A/R, al service amministrativo di FON.TE. utilizzando il seguente indirizzo:<br />
PREVINET S.p.A. - Ufficio FON.TE. - Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)<br />
Per ogni evenienza è contattabile la UILTuCS Nazionale - Via Nizza, 154 - 00198 Roma<br />
tel 06 84242276<br />
15 giugno 2007<br />
Sono un agente di commercio settore farmaceutico e gradirei sapere se mi è<br />
possibile accedere ad un fondo pensione integrativo e quale e a chi mi devo rivolgere<br />
per saperne di più.<br />
FUNDUM - Fondo Pensione per gli Esercenti del Commercio, del Turismo e del Terziario”,<br />
sede in Via Nazionale, 60 - 00184 Roma<br />
Per gli ausiliari del Terziario con CCNL Confcommercio c’è il fondo pensione FON.TE.<br />
5 giugno 2007<br />
Lavoro come dipendente in una piccola azienda commerciale, nella quale sono<br />
inquadrato come apprendista magazziniere e vorrei un vostro consiglio su quale<br />
fondo pensione nazionale appoggiarmi e se potete mandarmi l’informativa per<br />
avere ulteriori delucidazioni, in quanto ho difficoltà a scegliere quale fondo si<br />
occupa del mio settore e le garanzie che mi danno.<br />
Per l’individuazione del fondo negoziale di riferimento è sempre utile consultare il<br />
CCNL disciplinante il proprio rapporto di lavoro.<br />
Tanto per citarne alcuni: per il CCNL Confcommercio/OO.SS., il fondo negoziale è FON.<br />
TE. Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - 00153 Roma - Tel. 06 5866430 - Fax 06/5809074<br />
e-mail: info@fondofonte.it<br />
Sono destinatari del Fondo <strong>complementare</strong> pensionistico PREV.I.LOG. i lavoratori dipendenti<br />
ai quali si applichino i CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione;<br />
Agenzie marittime e raccomandatarie e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi<br />
di consulenza automobilistica; Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi<br />
alla Mobilità.<br />
5<br />
6
Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
4 giugno 2007<br />
Mia moglie lavora in un’ impresa di pulizia e vorrei sapere qual è il Fondo Pensione<br />
di riferimento.<br />
Destinatari affini del fondo per il terziario FON.TE. sono anche i dipendenti da imprese<br />
di pulizia private.<br />
15 maggio 2007<br />
Avvicinandosi la data per la decisione se aderire al Fondo Pensione mi trovo<br />
in difficoltà in quanto vorrei sapere se essendo un lavoratore con contratto del<br />
commercio per aderire al fondo di categoria devo esiste solamente FON.TE. o<br />
esiste altri fondi chiusi di categoria.<br />
Per l’individuazione del fondo negoziale di riferimento è sempre utile consultare il<br />
CCNL disciplinante il proprio rapporto di lavoro.<br />
Nel caso specifico, in presenza del CCNL Confcommercio/OO.SS., il fondo negoziale è<br />
FON.TE.; nel CCNL Confesercenti, Confindustria/OO.SS. il fondo di riferimento è MAR-<br />
CO POLO. Per un contatto diretto gli indirizzi sono:<br />
FON.TE.: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - 00153 Roma - Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074<br />
info@fondofonte.it<br />
MARCO POLO: (Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA) - Tel. 06 4725116 - Fax 06 4882156<br />
marcopolo@confesercenti.it<br />
È possibile utilizzare i moduli d’adesione prestampati, relativamente ai su indicati fon-<br />
di pensione negoziali. Quello ritenuto di competenza, debitamente compilato presso<br />
l’Ufficio del personale, va inoltrato al fondo pensione al quale si intenda aderire.<br />
15 maggio 2007<br />
Ho visto il vostro sito e innanzitutto vi ringrazio per tutte le informazioni che<br />
mettete a disposizione.<br />
Sono una ragazza di 24 anni, di Torino e sono stata assunta a febbraio 2003 da<br />
una ditta che fornisce graniglia abrasiva (CCNL commercio): il Fondo Pensione a<br />
cui posso aderire è il FIPREM?<br />
Con riferimento al fondo pensione negoziale istituito per i settori disciplinati dal CCNL<br />
Confcommercio/OO.SS., più che al FIPREM (dell’industria chimica, chimico-farmaceu-<br />
104<br />
7<br />
8<br />
9
105<br />
4<br />
tica, Fibre chimiche, Ceramica ed Abrasivi”, come è stato riportato nella sua richiesta)<br />
pensiamo sia utile rivolgersi a FON.TE. (Fondo pensione del TERZIARIO).<br />
Verificatane l’appartenenza, ai fini dell’eventuale iscrizione, è sufficiente rivolgersi<br />
all’Ufficio del personale per compilare ed inoltrare direttamente alla sede nazionale<br />
del Fondo FON.TE. il modulo. (FON.TE.: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153 -<br />
Tel.06 5866430 - Fax 06 5809074 info@fondofonte.it)<br />
20 aprile 2007<br />
A seguito delle recenti riforme previdenziali, vorrei sapere quale Fondo Pensione<br />
di Categoria può realizzare una <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
Sono un lavoratore dipendente (con contratto a tempo indeterminato) in un’azienda<br />
del settore commercio con meno di 50 dipendenti.<br />
La mia prima occupazione è successiva alla data del 28 aprile 1993 e, per il momento,<br />
non sono iscritto ad alcun fondo.<br />
Di norma i fondi negoziali sono richiamati dai CCNL di riferimento. Qualora venga<br />
applicato il contratto Confcommercio/OO.SS. il fondo negoziale è FON.TE.; nel CCNL<br />
Confesercenti, Confindustria/OO.SS. il fondo di riferimento è MARCO POLO.<br />
FON.TE.: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153 - Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074,<br />
e-mail: info@fondofonte.it<br />
MARCO POLO: Via Nazionale, 60 - Roma 00184 - Tel. 06 4725116 - Fax06 4882156<br />
e-mail: marcopolo@confesercenti.it<br />
22 marzo 2007<br />
Vorrei delle informazioni riguardo la nuova normativa sul TFR: sono una lavoratrice<br />
dipendente - settore Commercio - a tempo determinato fino a ottobre 2007.<br />
Se venissi poi assunta a tempo indeterminato presso la medesima azienda da<br />
novembre 2007, ricevo la liquidazione? Quando e come posso decidere dove destinare<br />
il mio TFR? Infine che differenza c’è tra fondo contrattuali e fondi negoziali?<br />
È possibile capire i pro e i contro di ognuno?<br />
L’indennità di liquidazione si riscuote all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro.<br />
In caso di trasformazione immediata del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato<br />
è possibile avere la continuità del rapporto di lavoro, con tutti i riflessi nei<br />
10<br />
11
Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
vari istituti contrattuali, come se si fosse assunti a tempo indeterminato sin dall’inizio.<br />
Per la destinazione del TFR, se mantenerlo in azienda o farlo confluire alla <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong>, c’è il semestre 01.01.2007-30.06.2007.<br />
L’eventuale adesione esplicita al fondo negoziale FON.TE. oltre a risolvere il problema<br />
del TFR maturando consente anche il versamento del proprio contributo e di quello<br />
del datore di lavoro sulla propria posizione personale all’interno di FON.TE. .<br />
Per un’adesione ponderata c’è la scheda informativa integrativa, predisposta dal<br />
fondo, oltre alla possibilità di conoscenza ulteriore fornita dalla stampa quotidiana,<br />
dall’ANSA, dalle riviste specializzate, etc.<br />
FON.TE. ha sede all’indirizzo di: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153.<br />
Per contatti diretti: Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074 - E-mail: info@fondofonte.it<br />
22 marzo 2007<br />
Vista la nuova normativa, desideravo alcune informazioni lavorando in una agenzia<br />
di viaggi:<br />
1) FON.TE. è “il fondo chiuso” (negoziale) di categoria per le ADV?<br />
2) Aderendo al vostro fondo in maniera volontaria usufruisco del contributo<br />
aziendale? Se si quanto è?<br />
3) Quale è il regime fiscale sia durante il periodo di versamenti sia alla cessa-<br />
zione del rapporto di lavoro?<br />
4) Dove posso trovare il prospetto informativo del fondo in cui sono spiegate<br />
tutte le varie clausole incluse le tipologie d’investimento?<br />
FON.TE. è il fondo negoziale per gli addetti al Settore Terziario (Commercio, Turismo,<br />
Servizi) disciplinati dal contratto di lavoro Confcommercio/organizzazioni sindacali.<br />
I settori che applicano il CCNL Confesercenti, Federturismo, Federterme hanno adottato<br />
il fondo negoziale MARCO POLO.<br />
Per ulteriori particolari consultare il sito Internet www.uil.it/fondi.<br />
22 marzo 2007<br />
Sono un operatore nel campo <strong>della</strong> ristorazione e faccio parte del contratto del<br />
turismo, vorrei sapere se non ho capito male, se esiste un fondo <strong>della</strong> nostra categoria,<br />
e se deve essere esplicitamente richiesta da parte del lavoratore la volontà<br />
di inserire nello stesso la maturazione da qui alla fine <strong>della</strong> carriera del TFR.<br />
106<br />
12<br />
13
5 marzo 2007<br />
Lavoro per una catena di negozi del settore <strong>della</strong> distribuzione, vendita e noleggio<br />
film e vorrei sapere a quale fondo negoziale posso aderire entro giugno<br />
2006.<br />
107<br />
4<br />
Vi sono fondi negoziali distinti per distinti CCNL di riferimento. Nel Terziario disciplinato<br />
dal contratto Confcommercio/OO.SS. il fondo negoziale è FON.TE.; nel settore Turismo<br />
disciplinato dal CCNL Confesercenti, Confindustria/OO.SS. il fondo di riferimento<br />
è MARCO POLO.<br />
Al fondo confluisce come parte prevalente il TFR che maturerà successivamente<br />
all’iscrizione.<br />
Possibilità di riscatto, parziale o totale, sono state legate dalla nuova normativa legislativa<br />
ad eventi particolari come ad esempio l’inoccupazione per periodi superiori,<br />
rispettivamente, a 12 mesi o a 48 mesi.<br />
Per i dipendenti del settore Terziario, distribuzione e servizi - ai quali si applichi il CCNL<br />
sottoscritto da: Confcommercio e da FILCAMS/FISASCAT/UILTUCS - il fondo pensione<br />
di riferimento negoziale è FON.TE. Detto fondo ha sede all’indirizzzo di: Piazza Giuseppe<br />
G. Belli, 2 - Roma 00153. Per contatti diretti: Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074<br />
E-mail: info@fondofonte.it - Sito internet: www.fondofonte.it<br />
Il fondo pensione PREVICOOPER è riservato ai lavoratori <strong>della</strong> Distribuzione Cooperativa,<br />
ai quali si applichi il CCNL stipulato da: ANNC – LEGACOOP; ANCD – LEGACO-<br />
OP; Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e <strong>della</strong> Distribuzione (CCI);<br />
Associazione Italiana Cooperative di Consumo (AGCI) e dalle organizzazioni sindacali<br />
FILCAMS–CGIL; FISASCAT–CISL; UILTUCS – UIL .<br />
Tale fondo è raggiungibile ai seguenti indirizzi:<br />
Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 - Roma 00161 - Tel. 06 44254842 - Fax 06 44261933<br />
E-mail: previcooper@previcooper.it - Sito web: www.previcooper.it<br />
Entrambi i fondi pensione sono stati autorizzati dalla COVIP a raccogliere le nuove<br />
adesioni ai sensi <strong>della</strong> normativa ex-Decreto n. 252/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007.<br />
Essi sono pertanto inclusi nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet <strong>della</strong> stessa<br />
Autorità di Vigilanza.<br />
14
Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
22 febbraio 2007<br />
Desidero sapere se esiste un fondo di <strong>previdenza</strong> per i dipendenti del settore<br />
alberghiero.<br />
I Fondi Pensione a carattere negoziale nazionale sono:<br />
MARCO POLO - CCNL Settori Turismo (Confesercenti) - TERMALE - DISTRIBUZIONE<br />
ED AFFINI - INDUSTRIA TURISTICA (Federturismo-Confindustria) - CATENE ALBER-<br />
GHIERE (AICA) - FEDERTERME. (Via Nazionale, 60 - ROMA 00184).<br />
E-mail: marcopolo@confesercenti.it - Tel. 06 47251<br />
FON.TE. - CCNL per le aziende del Terziario, <strong>della</strong> Distribuzione e dei Servizi (Confcommercio)<br />
e Accordo collettivo nazionale 22.01.99 (sottoscritto da Federalberghi,<br />
FIPE, FAITA, FIAVET e dalle OO.SS.: FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS) - Piazza Giuseppe<br />
G. Belli, 2 - Roma 00153. E-mail: info@fondofonte.it - Tel. 06 5866430 e 06 58303558.<br />
24 gennaio 2007<br />
Sono un lavoratore addetto al servizio delle pulizie di un azienda privata all’interno<br />
di una struttura statale.<br />
Volevo sapere quali sono i Fondi Pensione a cui potrei aderire.<br />
È necessario partire dal proprio contratto collettivo di lavoro per capire a quale Fondo<br />
Pensione fare riferimento. Nel Fondo Pensione per il terziario FON.TE. - confcommercio<br />
/ organizzazioni sindacali - le imprese di pulizia, facenti parte dei cosiddetti AFFINI,<br />
possono associarsi previo accordo sindacale tra le parti.<br />
C’è poi il settore cooperativistico che si rivolge a COOPERLAVORO, mentre il settore<br />
dell’artigianato è indirizzato verso ARTIFOND.<br />
108<br />
15<br />
16
18 dicembre 2006<br />
Sono un lavoratore del commercio e vorrei sapere se esiste un Fondo Pensione<br />
di categoria e se ho la possibilità di confrontare le varie offerte sul mercato a<br />
livello di spese e storico rendimenti.<br />
28 novembre 2006<br />
Sono un lavoratore dipendente con CCNL Settore Terziario, vivo e lavoro in Veneto,<br />
con questa e-mail richiedo informazioni sul fondo al quale potrei aderire.<br />
L’azienda dove lavoro è un’azienda commerciale.<br />
21 settembre 2006<br />
Sono un’impiegata CCNL Commercio di 43 anni con circa 17 anni di contribuzione,<br />
ho attivato dei fondi assicurativi con compagnie private qualche tempo fa (15<br />
anni fa).<br />
Non so se i fondi pensione integrativi di cui si parla maggiormente da due anni a<br />
questa parte e che fanno capo al conferimento di parte del TFR sono obbligatori<br />
da sottoscrivere, in quali termini e che cosa è importante fare.<br />
109<br />
4<br />
Il fondo pensione contrattuale per gli addetti del Terziario, costituito dalle parti sociali<br />
Confcommercio /organizzazioni sindacali, è FON.TE. , il quale espone l’andamento del<br />
rendimento delle proprie quote sul proprio sito.<br />
Confronti sono possibili reperendo i dati relativi a spese e commissioni varie da una<br />
parte e rendimenti dall’altra, forniti da altri fondi, sia di natura previdenziale che finanziaria,<br />
pubblicati nei rispettivi siti Internet, nelle pagine dell’ANSA, dei quotidiani<br />
nazionali e locali, delle agenzie specializzate, dei siti istituzionali, etc.<br />
Il Fondo Pensione nazionale FON.TE. (Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153;<br />
Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074) è stato istituito per le aziende del Terziario che applicano<br />
il CCNL sottoscritto sia da Confcommercio che dalle Organizzazioni sindacali<br />
di categoria. È sufficiente fare richiesta di compilazione del modulo d’adesione presso<br />
l’amministrazione dell’azienda.<br />
Sarà cura dell’azienda stessa provvedere all’inoltro <strong>della</strong> pratica a FON.TE.<br />
Nel settore coperto dal CCNL Confcommercio/OO.SS. è stato da anni istituito il fondo<br />
pensione FON.TE. (con sede in Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 0015 - Tel. 06<br />
5866430 Fax 06 5809074 - www.fondofonte.it).<br />
17<br />
18<br />
19
Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
Per quanto riguarda il TFR, il primo semestre del meccanismo del silenzio-assenso è<br />
previsto a partire dal primo gennaio 2008.<br />
Sarà possibile sottoscrivere la propria volontà di lasciare il TFR in azienda o, prima tra<br />
le varie alternative, quella del conferimento al fondo pensione negoziale del proprio<br />
settore lavorativo di riferimento.<br />
2 agosto 2006<br />
Qual è il fondo pensionistico del Settore Commercio e a chi rivolgersi?<br />
La Confcommercio e le OO.SS. di categoria CGIL, CISL, UIL hanno costituito il fondo<br />
pensione contrattuale per il settore del Terziario denominato FON.TE.<br />
Per prendere contatto con il Fondo FON.TE. i riferimenti utilizzabili sono: per posta<br />
elettronica ad info@fondofonte.it; sede: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - ROMA 00153.<br />
Tel: 06 5866430 - Fax 06 5809074 - Sito web: www.fondofonte.it<br />
9 gennaio 2006<br />
Potreste darmi una lista di fondi ai quali si può aderire se appartenenti al contratto<br />
commercio?<br />
Il Fondo Pensione <strong>complementare</strong> di riferimento per un lavoratore dipendente, come<br />
da schede sinottiche da noi messe a disposizione nel sito www.uil.it/fondi, è quello<br />
previsto dal CCNL applicato all’unità produttiva.<br />
Il più ampio per numero di categorie lavorative è senz’altro il FON.TE., Fondo Pensione<br />
per il Settore Terziario.<br />
26 settembre 2005<br />
È possibile aprire un Fondo Pensione anche con una semplice collaborazione<br />
saltuaria con uno studio di progettazione che è anche l’unica forma di reddito?<br />
Sono in possesso di una polizza vita.<br />
Per risalire al fondo negoziale di riferimento è utile conoscere il contratto collettivo di<br />
lavoro disciplinante il rapporto di lavoro del dipendente. Per esempio FON.TE., il fondo<br />
istituito da Confcommercio e dalle OO.SS. di categoria, si rivolge ai lavoratori del Terziario,<br />
<strong>della</strong> Distribuzione e dei Servizi.<br />
In assenza di contratti od appositi accordi collettivi, inclusi quelli delle Associazioni<br />
professionali, ci si potrà rivolgere individualmente ai cosiddetti fondi aperti.<br />
110<br />
20<br />
21<br />
22
27 aprile 2005<br />
Sono un dipendente di un’azienda di servizi da tre anni con contratto a tempo indeterminato<br />
(contratto commercio primo livello) e poiché sono convinto dell’importanza<br />
di iniziare il prima possibile ad accantonare per costruire la propria<br />
<strong>previdenza</strong> personale avrei alcune domande da sottoporvi.<br />
- So che il fondo di categoria di riferimento <strong>della</strong> mia azienda è il FON.TE., volevo<br />
sapere se nel caso decidessi di aderire le percentuali di contribuzione sono<br />
soldi in meno che vedo in busta paga a fine mese?<br />
- So che alcuni dipendenti <strong>della</strong> mia azienda contribuiscono già al FON.TE.,<br />
non avendo però io mai espresso questo desiderio finora secondo voi che fine<br />
hanno fatto i miei contributi degli anni passati?<br />
- Quando andrò in pensione (ora ho 29 anni) potrò contare sulla pensione obbligatoria<br />
erogata dall’INPS più la rendita che mi riconoscerà FON.TE., vero?<br />
Secondo voi dovrei anche stipulare un fondo pensione privato con qualche banca<br />
o assicurazione per avere la certezza che il mio reddito da pensionato sia sufficiente?<br />
Avevo letto infatti una volta dei cosiddetti tre pilastri <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong>.<br />
17 febbraio 2005<br />
Mio figlio lavora da 2 anni con un’Azienda identificata come “Azienda <strong>della</strong> Distribuzione<br />
e dei Servizi”.<br />
Ho visto sul vosto sito molte informazioni utili è la domanda è: il Fondo MARCO<br />
POLO è previsto anche per la tipologia sopra descritta? Il lavoratore che vuole<br />
aderire, come si deve comportare verso il datore di lavoro che non ha ancora<br />
aderito ai Fondi?<br />
111<br />
4<br />
Essendo i versamenti previdenziali, per contribuzioni di base (INPS) e - qualora si sia<br />
aderito per iscritto al Fondo Pensione - per contribuzioni complementari (FON.TE.),<br />
effettuati tramite azienda ed evidenziati in busta-paga, ci sfugge il motivo di chiedersi<br />
che fine abbiano fatto versamenti mai dovuti, in quanto mai ordinati da chi non abbia<br />
sottoscritto l’adesione al fondo <strong>complementare</strong> di categoria.<br />
Parimenti, è del tutto evidente che neanche la rendita sarà lecito attenderla da un<br />
Fondo pensione al quale non si sia mai aderito. Per altre scelte, aggiuntive o alternative,<br />
sta a lei ponderarle in piena autonomia e libertà.<br />
È necessario sapere quale CCNL per la distribuzione ed i servizi è stato applicato.<br />
Per esempio il CCNL Confcommercio/OO.SS. adotta il fondo pensione FON.TE., mentre<br />
23<br />
24
Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
i contratti collettivi di lavoro di Confesercenti e di Confindustria hanno adottato il fondo<br />
MARCO POLO. Le cooperative hanno poi un altro fondo. L’adesione al fondo avviene<br />
su scelta insindacabile del lavoratore, seppure necessiti, per l’attuazione e l’inoltro<br />
materiale <strong>della</strong> pratica, dell’ausilio del competente ufficio del personale dell’azienda<br />
<strong>della</strong> quale si è dipendenti.<br />
1 febbraio 2005<br />
Sono una ragazza di 25 anni, dipendente di una società di elaborazione dati. Inquadrata<br />
come CCNL commercio 4° livello a tempo indeterminato.<br />
Vorrei sapere se è possibile costruirsi una “pensione integrativa” tramite fondi<br />
specializzati e se possibile a chi rivolgermi.<br />
Il fondo pensione di riferimento per il settore regolato dal CCNL Confcommercio/ CGIL<br />
- CISL - UIL è FON.TE.<br />
Per ogni ulteriore informazione e per l’ottenimento <strong>della</strong> modulistica necessaria per<br />
l’iscrizione l’indirizzo di posta elettronica è: info@fondofonte.it<br />
14 gennaio 2005<br />
Sono una lavoratrice di una agenzia di viaggio che lavora dal 1972.<br />
Vorrei sapere se la legge per la pensione integrativa è già stata approvata in<br />
maniera definitiva.<br />
Vorrei inoltre sapere se sono obbligata ad aderire al fondo di categoria FON.TE.<br />
oppure posso aderire ad un fondo di mio gradimento usufruendo però sempre<br />
del contributo aziendale.<br />
Nel caso la legge non fosse ancora operante posso aderire individualmente?<br />
La Legge delega approvata darà luogo ad uno o più decreti legislativi attuativi <strong>della</strong><br />
delega stessa. Le adesioni ai fondi negoziali sono volontarie.<br />
Nel CCNL sono tra l’altro stabiliti i livelli di contribuzione e gli obblighi sottoscritti dalle<br />
parti, datoriale e sindacale, e con essi lo specifico fondo pensione di riferimento per<br />
la categoria.<br />
La normativa vigente prevede la possibilità di aderire a fondi aperti, alternativi a quello<br />
negoziale, qualora quest’ultimo o non esista oppure non sia funzionante nei termini<br />
temporali stabiliti. L’adesione a FON.TE. consente di usufruire sia del contributo<br />
aziendale sia dell’apposito regime fiscale.<br />
112<br />
25<br />
26
14 maggio 2009<br />
COOPERATIVE, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA<br />
Lavoro in un’azienda agricola/avicunicola in provincia di Ancona, dal 1981. Chiedo<br />
informazioni sul fondo pensione AGRIFONDO, ad esempio: quota da pagare (min.<br />
e max) considerando che percepisco uno stipendio lordo di euro 1.900 circa.<br />
C’è da pagare una quota associativa? Che cos’altro prevede il fondo?<br />
113<br />
4<br />
27<br />
Data l’ampia casistica dei possibili destinatari del fondo - qui di seguito riportata e<br />
considerata la varietà delle aliquote contributive stabilite nei contratti dei diversi settori<br />
interessati - vedi scheda AGRIFONDO in www.uil.it/fondi. Sede operativa: c/o Fondazione<br />
ENPAIA Viale Beethoven 48 - Roma 00144 - call-centre: 800.010270 - 800.313231<br />
- Fax 06 5926295).<br />
L’entità <strong>della</strong> quota associativa, peraltro abbastanza contenuta, viene stabilita annualmente<br />
dal Consiglio d’Amministrazione.<br />
L’adesione al Fondo Pensione AGRIFONDO volontaria e riservata ai lavoratori il cui<br />
rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti:<br />
- lavoratori dipendenti non in prova del settore agricolo, il cui rapporto di lavoro è disciplinato<br />
dal CCNL 6 luglio 2006, e successive modificazione ed integrazioni, per gli<br />
operai agricoli e florovivaisti;<br />
- lavoratori dipendenti non in prova ai quali si applica il CCNL 27 maggio 2004, e successive<br />
modificazioni ed integrazioni, per i quadri e gli impiegati agricoli;<br />
- lavoratori dipendenti non in prova ai quali si applica il CCNL Pesca Marittima sottoscritto<br />
l’8 marzo 2005 integrato dall’accordo collettivo del 7 maggio 2007;<br />
- lavoratori dipendenti non in prova <strong>della</strong> Fondazione ENPAIA a cui si applica l’accordo<br />
collettivo aziendale sottoscritto l’8 giugno 2007, integrato dall’accordo collettivo aziendale<br />
del 18 giugno 2007;<br />
- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica l’accordo collettivo aziendale per<br />
i dipendenti <strong>della</strong> Confederazione Italiana Agricoltori (compresi gli Enti e le società<br />
collegate) sottoscritto l’11 giugno 2007;<br />
- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica l’accordo collettivo aziendale per i<br />
dipendenti di Confagricoltura (compresi gli Enti e le società collegate) deliberato dal<br />
Comitato Direttivo Confederale il 31 gennaio 2007 e recepito dalla Commissione di Rappresentanza<br />
di tutto il personale il 12 giugno 2007;<br />
- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica l’accordo collettivo aziendale per i<br />
dipendenti <strong>della</strong> Confederazione Italiana Coldiretti (compresi gli Enti e le società collegate)<br />
sottoscritto l’1 gennaio 2004;
Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica il CCNL 4 ottobre 2007 e successive<br />
modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi<br />
ed enti zootecnici;<br />
- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica il CCNL 24 ottobre 2008 e successive<br />
modificazioni e integrazioni per i dirigenti e i direttori delle organizzazioni degli<br />
allevatori, consorzi ed enti zootecnici;<br />
- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica il CCNL 10 novembre 2008 e successive<br />
modificazioni e integrazioni per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento<br />
fondiario, sottoscritto da SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL E FILBI-UIL;<br />
- previa sottoscrizione di apposita Fonte Istitutiva, potranno aderire al Fondo i settori<br />
disciplinati dal CCNL per i dirigenti dell’agricoltura, sottoscritto da Confagricoltura,<br />
Confederdia e Cida e i dipendenti dei soggetti sottoscrittori dei sopra citati CCNL, nonchè<br />
i dipendenti degli enti, associazioni e società ad essi collegati;<br />
- soggetti fiscalmente a carico dei dipendenti sopra indicati.<br />
Nel corso del 2009 il Fondo Pensione AGRIFONDO incorporerà il Fondo Pensione degli<br />
impiegati Agricoli – FIA.<br />
23 aprile 2007<br />
Visto l’avvicinarsi <strong>della</strong> scadenza dei 6 mesi per decidere sul TFR, le chiedevo se<br />
era stato costituito il fondo di categoria per lavoratori come me.<br />
Lavoro in un’azienda di trasporto (container nello specifico) con meno di 50 dipendenti.<br />
La mia azienda è associata alla CNA.<br />
Mi saprebbe dire il nome del fondo al quale devo aderire per poter godere <strong>della</strong><br />
portabilità <strong>della</strong> quota del mio datore di lavoro?<br />
Alcuni mi dicono PREVILOG, altri mi dicono ARTIFOND.<br />
Fermo restando che nell’incertezza posso lasciarlo momentaneamente in azienda,<br />
mi aiutate a capire quale è il mio fondo, o eventualmente a chi mi devo rivolgere<br />
visto che la mia azienda ne sa o fa finta di saperne meno di me.<br />
L’individuazione del fondo pensione di riferimento negoziale è fornita dalle parti sociali<br />
stipulanti il CCNL che si applichi nell’unità produttiva.<br />
Trattandosi di datore di lavoro affiliato alla CNA, rileviamo che i potenziali aderenti al<br />
fondo ARTIFOND sono i lavoratori dipendenti del settore artigiano, sulla base dell’accordo<br />
intercategoriale-interconfederale 11 febbraio 1999, sottoscritto dalla Confartigianato,<br />
Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, dalle Associazioni di mestiere<br />
<strong>della</strong> CNA, AIRA, ANIM, ANPEC, Associazione Tessile abbigliamento, Associazione po-<br />
114<br />
28
115<br />
4<br />
dologica italiana, ASPEL, Associazione nazionale artigianato artistico, Assomeccanica,<br />
Assopulizie, Federacconciatori, Federestetica, FIAAL, FITA, FNALA, GRAFICA, ILMA,<br />
SATLA, SIAF, SNO, Trasporto persone, Associazione sarti, dalla CNA, Confederazione<br />
nazionale dell’Artigianato e <strong>della</strong> piccola e media impresa, dalla CASARTIGIANI, Confederazione<br />
Autonoma sindacati Artigiani, dalla CLAAI, Confederazione delle libere associazioni<br />
artigiane italiane, dalle Federazioni di categoria <strong>della</strong> CGIL, FILCAMS-CGIL,<br />
FILCEA-CGIL, FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, FILTEA-CGIL, FIOM-CGIL, FLAI-CGIL, SLC-<br />
CGIL, dalle Federazioni di categoria <strong>della</strong> CISL, FAT-CISL, FILCA-CISL, FILTA-CISL,<br />
FIM-CISL, FISASCAT-CISL, FISTEL-CISL, FIT-CISL, FLERICA-CISL, dalle Federazioni<br />
di categoria <strong>della</strong> UIL, FENEAL, UILA, UILCEM, UILM, UILSIC (poi UILCOM), UILTA,<br />
UILTRASPORTI, UILTUCS, dalla CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro,<br />
dalla CISL, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, dalla UIL, Unione Italiana<br />
del Lavoro.<br />
Il versamento del TFR e dei contributi (relativi alle nuove adesioni: successive al<br />
01/01/07) potrà essere effettuato solo dal 01/07/07, con riguardo anche al periodo compreso<br />
tra la data d’adesione ed il 30/06/07 (Scheda d’adesione - www.artifond.it; Indirizzo<br />
e-mail: info@artifond.it; Telefono: 06 77.20.50.55 fax: 06 77.59.19.46 Sede legale:<br />
Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - Roma 00185).<br />
Per completezza d’informazione riferiamo inoltre che il 21.02.2007 è stato sottoscritto<br />
l’accordo costitutivo e concordato uno Statuto sociale del Fondo <strong>complementare</strong> pensionistico<br />
per i lavoratori <strong>della</strong> logistica, denominato PREV.I.LOG. .<br />
Sono destinatari di tale fondo negoziale i lavoratori dipendenti ai quali si applichino i<br />
CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e raccomandatarie<br />
e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;<br />
Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità.<br />
I sottoscrittori dell’Accordo sono le associazioni datoriali: ANITA, ASSITERMINAL, AS-<br />
SOLOGISTICA, ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRA-<br />
SPORTO, FAI, FEDERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI; le federazioni nazionali<br />
sindacali dei Trasporti FILT, FIT, UILTRASPORTI; ed inoltre il Fondo Nazionale di Previdenza<br />
dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime<br />
Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC, con l’obbligo <strong>della</strong> gestione separata).
Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
5 dicembre 2006<br />
Sono impiegato in una piccola azienda artigiana di impianti elettrici dal 05/2002,<br />
ho 51 anni e 35 di lavoro.<br />
Vorrei sapere: mi conviene sottoscrivere un fondo pensione anziché lasciare il<br />
TFR in azienda dati i pochi anni ancora di lavoro?<br />
Eventualmente, quale è il fondo di categoria?<br />
E ancora, come funziona attualmente la partecipazione dei contributi lavoratore/<br />
datore di lavoro?<br />
Il fondo pensione di categoria per i lavoratori del settore dell’Artigianato è ARTIFOND.<br />
Non essendo nostro intendimento dare giudizi di convenienza, cerchiamo di attenerci<br />
alle informazioni essenziali.<br />
Per quanto ulteriormente necessario l’indirizzo è: Via di Santa Croce in Gerusalemme,<br />
63 - ROMA 00185 - Tel. 06 77205055.<br />
Per quanto riguarda il TFR è giusto scegliere esplicitamente e consapevolmente tra<br />
adesione completa al fondo di categoria e mantenimento <strong>della</strong> corrente situazione in<br />
azienda.<br />
17 novembre 2006<br />
Sono dipendente di una casa di riposo con circa 100 dipendenti. Il CCNL che mi<br />
viene applicato è per Cooperative del Settore Socio-Sanitario.<br />
La mia domanda è: posso aderire al fondo negoziale COOPERLAVORO? E il datore<br />
di lavoro è obbligato ad accettare la mia adesione?<br />
COOPERLAVORO è il fondo di riferimento negoziale anche per le cooperative del settore<br />
socio-sanitario. Pertanto, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere l’adesione al Fondo<br />
ed il datore deve accettare ed inoltrare tale richiesta al fondo pensione.<br />
Di seguito si riporta il fac simile del modello <strong>della</strong> domanda di adesione al Fondo CO-<br />
OPERLAVORO.<br />
Per ulteriori informazioni si segnala che la sede è in: Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8<br />
ROMA 00161 - Tel. 06 44292994 - Fax 06 44261933 - E-mail: mailbox@cooperlavoro.it<br />
116<br />
29<br />
30
DOMANDA D’ADESIONE<br />
COOPERLAVORO<br />
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI,<br />
DELLE COOPERATIVE DI LAVORO<br />
117<br />
4<br />
Via C. B. Piazza, 8 - Roma 00161<br />
Iscritto al numero 96 dell’Albo dei Fondi Pensione<br />
Cognome Nome __________________________________________________________<br />
Nato/a a (comune o stato estero) Prov ________________________________________<br />
Residente (Via e numero) CAP Prov (Località) ________________________________<br />
Codice Fiscale ____________________________________________________________<br />
Tel e-mail _______________________________________________________________<br />
Prima occupazione successiva al 28/4/93: SI NO<br />
Socio lavoratore: SI NO<br />
Sesso: F M<br />
Iscritto in precedenza al Fondo Pensione<br />
Da prima del 28/4/93 Da dopo il 28/4/93<br />
Qualifica: operaio impiegato funzionario/quadro dirigente<br />
Ricevuta la Scheda Informativa su Cooperlavoro e dopo aver preso visione <strong>della</strong> stessa<br />
e dello Statuto, DICHIARO di aderire a Cooperlavoro, Fondo Pensione Complementare<br />
dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro.<br />
Per il contributo a mio carico, in alternativa a quello minimo stabilito dagli accordi<br />
contrattuali, sociali o regolamentari applicati, scelgo di versare un contributo pari al<br />
____ , ____%, calcolato sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.<br />
SCELGO di versare la contribuzione nel COMPARTO: SICUREZZA BILANCIATO<br />
DINAMICO<br />
DELEGO il datore di lavoro a<br />
- prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR i contributi periodici<br />
previsti,<br />
- trattenere dalla mia retribuzione la parte a mio carico <strong>della</strong> quota di iscrizione una<br />
tantum,<br />
- provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dal Fondo.<br />
Mi IMPEGNO ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme<br />
operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l’aggiornamento<br />
<strong>della</strong> mia posizione previdenziale.<br />
Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.<br />
Preso atto dell’informativa che mi è stata consegnata ai sensi <strong>della</strong> normativa vigente<br />
in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei miei dati
Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />
comuni e sensibili nonchè alla loro comunicazione ed al relativo trattamento con le<br />
finalità e nei limiti illustrati nell’informativa predetta.<br />
Data __________/_______/__________ Firma lavoratore ________________________<br />
____________________________________<br />
DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO (da compilarsi a cura del datore di lavoro)<br />
Denominazione ________________________________________________________<br />
Località/indirizzo ______________________________________________________<br />
Codice azienda ________________________________________________________<br />
Codice fiscale _________________________________________________________<br />
Fonte istitutiva ________________________________________________________<br />
(CCNL, Regolamento, etc.)<br />
Sede operativa ________________________________________________________<br />
(se diversa da quella legale)<br />
Località/indirizzo CAP Prov ______________________________________________<br />
fax tel e-mail ____________________________________________________________<br />
Con la presente il sottoscritto datore di lavoro aderisce a Cooperlavoro e si impegna:<br />
- a inoltrare la domanda di adesione al Fondo entro 20 giorni dalla sottoscrizione del<br />
lavoratore.<br />
- a versare la quota di iscrizione una tantum così come stabilito da Cooperlavoro unitamente<br />
al primo versamento utile.<br />
Dichiara altresì di aver ricevuto completa informativa ai sensi <strong>della</strong> normativa vigente<br />
in materia di protezione dei dati personali ed esprime il consenso al trattamento dei<br />
propri dati qualificati come personali comuni con le finalità e nei limiti illustrati nell’informativa<br />
predetta.<br />
Data ______ _ /_____/ __________<br />
Timbro e firma<br />
datore di lavoro ___________________________<br />
21 settembre 2006<br />
Sono un socio lavoratore di un’agenzia TECNOCASA (intermediazione immobiliare).<br />
Vorrei sapere, gentilmente, quali opportunità di <strong>previdenza</strong> integrativa si offrono<br />
alla categoria in cui opero; sono particolarmente interessato a un fondo negoziale<br />
al quale la mia categoria aderisce.<br />
118<br />
31
119<br />
4<br />
È necessario controllare il proprio contratto collettivo di lavoro. Nel Terziario, per<br />
esempio, le OO.SS. sindacali hanno posto in essere con la Confcommercio il fondo<br />
FON.TE., il quale si rivolge alle aziende del settore.<br />
Per quanto riguarda in particolare il settore delle cooperative di produzione e lavoro<br />
e delle cooperative sociali c’è il fondo pensione negoziale COOPERLAVORO (Via Carlo<br />
Bartolomeo Piazza, 8 - Roma 00161 - Tel. 06 44292994 - Fax 06 44261933).<br />
28 luglio 2005<br />
Mi sapreste dire se nel contratto dei panificatori artigiani c’è obbligo di mandare<br />
una quota di TFR a fondo pensione?<br />
Potreste dirmi, inoltre, in che percentuale e come fare a versarla a voi?<br />
A normativa vigente, qualora non si sia iscritti ad un fondo pensione negoziale, non ci<br />
sono obblighi generici di versamento di TFR.<br />
Per quanto riguarda il citato settore dell’Artigianato, i versamenti dei contributi e del<br />
TFR per gli iscritti al fondo di categoria ARTIFOND cominceranno in tempi successivi<br />
alla nomina degli organismi sociali definitivi.<br />
È evidente che il TFR, nella misura del 16% del maturando per gli assunti al 28.04.93 e<br />
del 100% del maturando per gli assunti dopo il 28 aprile 1993, andrà versato, per conto<br />
degli iscritti, direttamente al fondo pensione negoziale ARTIFOND.<br />
9 giugno 2005<br />
Dove devono essere versati i contributi degli aderenti al Fondo ARTIFOND e con<br />
quale scadenza?<br />
Tutte le imprese dell’Artigianato, che abbiano dipendenti iscritti ad ARTIFOND, saranno<br />
messe direttamente al corrente dall’Amministrazione del Fondo sui tempi e le<br />
modalità dei versamenti, i quali, presumibilmente, avranno effettivo avvio dal prossimo<br />
mese di settembre 2005, una volta acquisita, su richiesta del Fondo a tale scopo,<br />
l’approvazione <strong>della</strong> COVIP.<br />
Nel maggio scorso è stata rinnovata l’Assemblea dei Delegati, la quale sarà chiamata, tra<br />
l’altro, a rinnovare gli Organismi sociali (CdA, Revisori e Presidenti) entro luglio 2005.<br />
Per eventuali ulteriori informazioni su ARTIFOND, che dal febbraio del c.a. ha trasferito<br />
la propria sede legale da Viale Castro Pretorio n. 25 a Via di Santa Croce in Gerusalemme<br />
n. 63 (00185 Roma); è possibile rivolgersi al numero telefonico 06 77205055,<br />
dell’Ente bilaterale nazionale.<br />
32<br />
33
5PROFESSIONISTI<br />
E<br />
STUDI PROFESSIONALI<br />
STUDENTI E RICERCATORI
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
CAPITOLO 5<br />
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
Sommario<br />
1 Fondi d’investimento mobiliare Clean Tech e Private Equity<br />
2 - 3 - 24 Fonti d’approfondimento <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 PREVIPROF<br />
5 FONDENERGIA, FONDO FAMIGLIA<br />
11 - 14 Dipendenti Studi professionali e fondo di riferimento<br />
12 Fondi aperti e PIP<br />
13 Libero professionista settore Assicurativo e fondo di riferimento<br />
15 FON.TE.<br />
16 Fondi chiusi<br />
17 Ricongiunzione contributi INARCASSA<br />
18 Contributi ad INARCASSA e CCNL Chimico<br />
19 Professionisti forensi e fondo di riferimento<br />
20 PREVIAGENS e FONDAPI<br />
21 - 22 Rendite e reversibilità<br />
23 Strumenti misurazione performance dei fondi<br />
25 Ricercatore universitario e fondo di riferimento<br />
26 FONSER<br />
27 Rischi e garanzie<br />
122
13 novembre 2009<br />
Caro Professore, ti sottopongo il seguente quesito sperando in un tuo parere.<br />
Abbiamo introdotto il tema delle energie rinnovabili ai fondi pensione e stiamo<br />
verificando la possibilità dell’investimento diretto nel nostro prodotto Clean<br />
Energy Capital Fund, fondo di private equity con la forma giuridica di UK Limited<br />
Partnership.<br />
Avremmo bisogno di sapere se l’investimento in tale prodotto è consentito ai<br />
sensi <strong>della</strong> vigente normativa dei fondi pensione e, in particolare, se può configurarsi<br />
come “fondo d’investimento mobiliare chiuso”.<br />
123<br />
5<br />
L’argomento degli investimenti socialmente responsabili, dell’energia rinnovabile, dei<br />
criteri ESG (funzionamento societario che tiene conto del rispetto sociale ed ambientale)<br />
integrati nelle politiche d’investimento, è da molto tempo all’attenzione dei soggetti<br />
responsabili di ogni ordine e grado.<br />
Parallelamente la regolamentazione degli strumenti finanziari e particolarmente degli<br />
OICVM (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) continua ad essere<br />
nell’Unione Europea oggetto di studio ed approfondimento, al fine del raggiungimento<br />
di un’armonizzazione tale che consideri l’autorizzazione rilasciata dallo Stato d’origine<br />
come un passaporto valido in tutti gli Stati membri.<br />
La costante evoluzione <strong>della</strong> materia ha trovato riflessi nell’U.E. in specifiche direttive<br />
(Consiglio Europeo 85/611/CEE 20.12.2005 e segg.) sulla base di un Libro verde (12 luglio<br />
2005) ed in ulteriore fase d’approfondimento sulla scorta di un Libro bianco (15.11.2006)<br />
avente lo scopo di rendere più efficace il mercato dei fondi, per dare piena attuazione<br />
ad un regime comune di collocamento privato.<br />
Stante l’attuale quadro normativo U.E., suscettibile di auspicati miglioramenti e semplificazioni,<br />
e considerati i limiti di natura legislativa riguardanti i Fondi pensione negoziali,<br />
è necessario non solo un giudizio fornito da una società professionalmente<br />
competente ma anche e soprattutto un pronunciamento in merito da parte dell’Autorità<br />
di vigilanza di settore.<br />
Il private equity, formula adottata per raccogliere un determinato capitale di rischio<br />
con il fine di raggiungere un consistente ritorno economico all’atto <strong>della</strong> dismissione<br />
delle partecipazioni, richiede un’ampia trasparenza ed un elevato livello di funzionamento<br />
organizzativo.<br />
È necessario un esame attento dei documenti illustrativi e costitutivi, che al momento<br />
non è possibile conoscere.<br />
Nel caso specifico siamo di fronte ad un finanziamento in fase d’avvio (partecipazione<br />
di fondi pensione, compagnie d’assicurazione ed istituti bancari, soprattutto di: Olan-<br />
1
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
da, Giappone e Belgio, e verso Francia, Paesi scandinavi, Germania, Svizzera e U.K.)<br />
per il perfezionamento di un fondo strutturale chiuso di diritto inglese (Londra - Fortis<br />
Investments - BNP Paribas), di tipo Clean Tech, per investitori istituzionali, il quale si<br />
prefigge d’impiegare i soldi, raccolti con la logica del Private Equity, nell’acquisto di<br />
strutture ed impianti diversificati (nei mercati energetici: eolici, solari, biomasse) tra<br />
loro e con criteri ESG integrati; dividendo atteso dal secondo e strategia d’uscita con<br />
disinvestimento dall’ottavo al decimo anno.<br />
Secondo quanto si apprende da una prima informazione, dichiaratamente soggetta ad<br />
eventuali modifiche, il fondo è anche rivolto a non meglio definiti mercati emergenti,<br />
anche se teoricamente delimitati nella quantità (10% al massimo complessivamente).<br />
Prescindendo dalle posizioni del Sindacato internazionale, le quali non di rado stimano<br />
lo strumento del P.E. un mezzo suscettibile di eccessi - quali le riduzioni del personale,<br />
la compressione del salario ed a volte la difficile agibilità sindacale -collegati ad<br />
operazioni di ristrutturazioni ed innovazioni industriali, resta il nodo del quadro normativo<br />
nel campo degli investimenti consentiti ai fondi pensione in Italia.<br />
Brevemente, in relazione al d.lgs 252 - 5 dicembre 2005, all’art. 6, comma 1. e), i fondi<br />
pensione possono sottoscrivere ed acquisire quote di “fondi comuni d’investimento<br />
mobiliare chiusi” secondo i criteri indicati nello statuto d’individuazione e <strong>della</strong> ripartizione<br />
del rischio nella scelta degli investimenti, comunque non superiori al 20%<br />
del proprio patrimonio ed al 25% del capitale del fondo chiuso. All’art. 19 punto c) è<br />
stabilito che è compito <strong>della</strong> COVIP verificare il “rispetto dei criteri d’individuazione e<br />
ripartizione del rischio individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell’art. 6”.<br />
Un rinvio alla direttiva 85/611/CEE in tema di OICVM è rintracciabile nelle disposizioni<br />
del D.M.Tesoro n. 703 del 21 novembre 1996 che regolano i criteri ed i limiti d’investimento<br />
delle risorse dei fondi pensione e recano norme in materia di conflitti d’interesse<br />
e situazioni rilevanti a tale proposito.<br />
23 giugno 2009<br />
Ho frequentato un master di II livello in assicurazioni, <strong>previdenza</strong> e assistenza<br />
sanitaria (MAPA) presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) - LIUC.<br />
Poiché ho intenzione di svolgere un periodo di stage presso la vostra sede provinciale<br />
di Vibo Valentia, con cui ho a tal fine già preso contatti, al fine di avviare<br />
un project-work a completamento del percorso formativo di cui sopra, vorrei<br />
sapere se vi sono in corso o sono stati svolti di recente iniziative, studi, progetti,<br />
lavori in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> intrapresi dalla UIL o ai quali<br />
la UIL ha partecipato e dove possa eventualmente reperire documentazione<br />
sull’argomento.<br />
124<br />
2
A titolo esemplificativo mi interesserebbe la tematica del ruolo del sindacato,<br />
nella specie <strong>della</strong> UIL, nella <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> o la governance dei fondi<br />
negoziali.<br />
19 maggio 2008<br />
Vorrei svolgere una tesi universitaria su un fondo pensione a mia scelta mi potreste<br />
dare un consiglio su quale fondo scegliere?<br />
125<br />
5<br />
Cara avvocatessa, alle nostre informazioni fornite per le vie brevi, abbiamo il piacere<br />
di segnalarLe che, per quanto attiene alla questione dello stage, è possibile reperire<br />
del materiale informativo, di nostra produzione, tramite il responsabile <strong>della</strong> CSP UIL<br />
di Vibo Valentia.<br />
C’è inoltre la possibilità di approfondire gli aspetti generali <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
visitando il sito www.uil.it/fondi e soffermandosi, a scelta, sulle schede<br />
sinottiche dei singoli fondi pensione negoziali, oltre che sulle risposte ai particolari<br />
quesiti posti dai nostri lettori, pubblicate nella rubrica Domande frequenti: l’Esperto<br />
risponde.<br />
Con riferimento poi alle regole di funzionamento dei fondi negoziali, sono consultabili<br />
gli svariati documenti fondativi e regolamentari selezionando gli appositi collegamenti<br />
Internet.<br />
A tal proposito indichiamo: www.cometafondo.it, www.fonchim.it, www.cooperlavoro.it,<br />
e così di seguito.<br />
Il Sindacato, come è noto, è promotore, insieme alle altre Parti sociali (associazioni<br />
datoriali e dei dipendenti), dell’istituzione e del collegamento contrattuale collettivo<br />
dei singoli fondi pensione di settore. Costituisce, tra l’altro, elemento funzionale nella<br />
designazione e nella nomina degli organi sociali.<br />
Selezionando www.uil.it/fondi, è possibile consultare una sintesi dei fondi pensione a<br />
carattere negoziale.<br />
Per una più lunga storia si fanno notare quelli che hanno aperto la strada <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong> ex.dlgs 124/1993, tipo FONCHIM, COMETA ed altri <strong>della</strong> prima<br />
ora. Sono anche interessanti da studiare nella loro particolarità alcuni fondi negoziali<br />
intersettoriali.<br />
3
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
13 giugno 2007<br />
Lavoro da 5 mesi presso uno studio che si occupa di amministrazione condominiale<br />
di cui sono l’unica dipendente: a quale fondo posso iscrivermi?<br />
Come mi devo comportare?<br />
Fondo pensione negoziale di riferimento è PREVIPROF, istituito dalle associazioni datoriali<br />
Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-<br />
CISL e UILTUCS-UIL), in base all’art. 20 del Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti<br />
degli Studi professionali, firmato il 3 maggio 2006.<br />
PREVIPROF: Viale Pasteur, 65 - ROMA 00144– Tel. 06 54220769 (info@previprof.it).<br />
13 giugno 2007<br />
Ho 32 anni, laureata in geologia, e da febbraio 2006 lavoro presso una società<br />
petrolifera con un contratto di 20 mesi come consulente.<br />
Chiedo a quale fondo pensione potrei iscrivermi.<br />
Vorrei anche sapere se esistono fondi pensione aperti per casalinghe che hanno<br />
raggiunto i 62 anni di età.<br />
I due fondi negoziali di riferimento sono rispettivamente FONDENERGIA<br />
(Tel 06 5964931 - Fax 06 54225362 - info@fondenergia.it) e FONDOFAMIGLIA (info@<br />
fondofamiglia.it - www.fondofamiglia.it).<br />
12 giugno 2007<br />
Sono segretaria in uno studio legale volevo sapere a quale fondo pensione posso<br />
destinare il mio TFR.<br />
Fondo pensione negoziale di riferimento è PREVIPROF, istituito mediante accordo interconfederale<br />
28.12.2006 tra le associazioni datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica,<br />
Cipa) e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), in base all’art.<br />
20 del Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti degli Studi professionali, firmato il<br />
3 maggio 2006.<br />
Per ogni necessità ulteriore, l’indirizzo di PREVIPROF è: Viale Pasteur, 65 - ROMA<br />
00144 - Tel. 06 54220769 (info@previprof.it).<br />
126<br />
4<br />
5<br />
6
20 aprile 2007<br />
Come posso avere informazioni sul fondo PREVIPROF?<br />
Non riesco a trovare il modulo di adesione. Potete aiutarmi?<br />
3 aprile 2007<br />
Desidero chiedervi informazioni circa la destinazione che potrei fare del mio<br />
TFR. Sono una segreteria in uno studio legale da quasi tre anni e mezzo (di cui<br />
tre anni apprendista mentre da circa 6 mesi ho un contratto di segretaria di IV<br />
livello a tempo indeterminato).<br />
Non credo esistano fondi negoziabili per questa categoria, ossia per segretaria<br />
di studi professionali.<br />
Secondo voi mi conviene optare per la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>? Se sì per che<br />
tipo di fondo e per quale?<br />
127<br />
5<br />
Per l’emissione dei moduli d’adesione è necessaria l’autorizzazione <strong>della</strong> COVIP. PRE-<br />
VIPROF, istituito con accordo interconfederale 28.12.2006, in attuazione dell’art. 20 del<br />
Testo Contrattuale Unitario 3 maggio 2006, per i dipendenti degli Studi professionali,<br />
dalle associazioni datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa) e dalle OO.SS.<br />
(FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), ha inoltrato l’apposita richiesta. La<br />
risposta COVIP sarà nei termini di legge.<br />
Per ulteriori informazioni è anche disponibile la UILTUCS nazionale (Via Nizza, 154<br />
Roma - 00198) - Tel. 06 842422 76 / 05.<br />
È avviata la richiesta alla COVIP d’autorizzazione all’esercizio del Fondo pensione negoziale<br />
PREVIPROF, istituito mediante accordo interconfederale 28.12.2006 tra le associazioni<br />
datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa) e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL,<br />
FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), in base all’art. 20 del Testo Contrattuale Unitario per<br />
i dipendenti degli Studi professionali, firmato il 3 maggio 2006.<br />
Per richiedere informazioni alla federazione di categoria: UILTUCS nazionale - Tel n.<br />
06 842422 76 / 05 (Via Nizza, 154 - Roma 00198) .<br />
Per quanto riguarda il dilemma se mantenere il TFR presso il datore di lavoro compilando,<br />
l’apposito modulo, oppure se sottoscrivere prodotti individuali di tipo previdenziale,<br />
la scelta non può che fare capo alla sensibilità del lavoratore.<br />
Fermo restando che in futuro è sempre possibile modificare tale scelta aziendale e<br />
passare alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
7<br />
8
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
30 marzo 2007<br />
Sono una ragazza di 30 anni e lavoro dal 2003. Come sapete da quest’anno bisogna<br />
decidere dove destinare il nostro TFR, se lasciarlo in Azienda oppure destinarlo<br />
ad un fondo pensione.<br />
Vi scrivo proprio a proposito di questo: io sono impiegata come Receptionist<br />
presso uno Studio Legale a Milano e vorrei destinare il mio TFR ad un fondo<br />
pensione.<br />
Potreste gentilmente consigliarmene uno anche in base alla mia categoria?<br />
Come devo fare per avere il modulo di adesione?<br />
Il fondo di riferimento va individuato in quello indicato dal CCNL del settore di propria<br />
appartenenza.<br />
Come in occasioni precedenti a questa, rendiamo noto che è avviata la richiesta alla<br />
COVIP d’autorizzazione all’esercizio del Fondo pensione negoziale PREVIPROF, istituito<br />
mediante accordo interconfederale 28.12.2006 tra le associazioni datoriali (Confprofessioni,<br />
Confedertecnica, Cipa) e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e<br />
UILTUCS-UIL). Come è noto, le stesse parti sociali hanno firmato il 3 maggio 2006, con<br />
validità normativa 01.07.2004-30.09.2007, il Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti<br />
degli Studi professionali.<br />
All’art. 20 di tale CCNL è previsto che le parti provvederanno ad istituire forme di <strong>previdenza</strong><br />
integrativa.<br />
Sugli sviluppi autorizzativi, previsti nei tempi consentiti a norma di legge, è anche possibile<br />
richiedere informazioni alla federazione di categoria:<br />
UILTUCS nazionale - Tel. n. 06 842422 76 / 05 (Roma 00198 - Via Nizza, 154).<br />
In attesa che si concreti questo importante fondo pensione negoziale è possibile, oltre<br />
che rivolgersi a prodotti previdenziali individuali ed aperti, scegliere di mantenere il<br />
TFR presso il datore di lavoro compilando i moduli, presso l’ufficio del personale:<br />
- TFR1: per lavoratori in forza al 31 dicembre 2006;<br />
- TFR2: per gli assunti dopo il 31.12.2006) .<br />
Tale sottoscrizione è revocabile in tempo successivo, a favore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
128<br />
9
12 marzo 2007<br />
Vorrei sapere se c’è un fondo negoziale per i dipendenti di studi commerciali,<br />
contabili etc.<br />
22 febbraio 2007<br />
Un mio familiare lavora in qualità di impiegato presso uno studio notarile, vorrebbe<br />
aderire ad un fondo di pensione integrativa, ma non conosce il fondo di<br />
riferimento.<br />
Non essendo un libero professionista ma un dipendente qual è il fondo a cui potrebbe<br />
destinare il suo TFR?<br />
129<br />
5<br />
È in preparazione la richiesta alla COVIP d’autorizzazione all’esercizio del Fondo pensione<br />
negoziale PREVIPROF, istituito mediante accordo interconfederale 28.12.2006 tra<br />
le associazioni datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa) e le OO.SS.(FILCAMS-<br />
CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL).<br />
Come è noto, le stesse parti sociali hanno firmato il 3 maggio 2006, con validità normativa<br />
01.07.2004-30.09.2007, il Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti degli Studi<br />
professionali.<br />
In tale CCNL, in Premessa Generale, vengono indicate, nell’ambito <strong>della</strong> specifica “A)<br />
Area professionale Economico – Amministrativa” le professionalità di: Consulenti del<br />
Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili, ed altre di valore equivalente<br />
ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta<br />
elencazione. Mentre all’art. 20 è stabilito che le parti provvederanno ad istituire<br />
forme di <strong>previdenza</strong> integrativa per i lavoratori del settore.<br />
Per informazioni sui futuri sviluppi autorizzativi, previsti nei tempi consentiti a norma<br />
di legge, è anche possibile contattare la UILTUCS nazionale al n. 06 842422 76 /05 - Via<br />
Nizza, 154 - Roma 00198.<br />
Le associazioni datoriali: Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa ( istitutrici, mediante<br />
accordo interconfederale con le OO.SS., del Fondo Professioni per la formazione continua:<br />
Viale Pasteur, 65 - Roma 00144 - tel: 06-54210661) e le organizzazioni sindacali:<br />
Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS UIL sono in dialogo aperto per dare un riferimento<br />
negoziale proprio, o per adesione ad un fondo già esistente (per esempio, FON.<br />
TE.), ai dipendenti degli Studi professionali. In attesa di regolamentazioni al riguardo è<br />
comunque possibile mantenere, con scelta revocabile, il TFR presso il proprio datore<br />
di lavoro. La federazione di categoria UILTUCS è raggiungibile al n. 06 842422 76 /05 -<br />
Via Nizza, 154 - Roma 00198.<br />
10<br />
11
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
19 gennaio 2007<br />
Ho visto sul vostro sito che offrite un’informazione abbastanza completa sui fondi<br />
pensione chiusi (o di categoria).<br />
Poichè in ADB ci occupiamo di banche dati di strumenti finanziari (e quindi anche<br />
dei fondi pensione aperti) e visto il notevole interesse sull’argomento dovuto alle<br />
recenti normative in materia mi chiedevo se ci fosse da parte vostra la volontà ad<br />
ampliare la sezione dedicata ai fondi pensione introducendo anche informazioni<br />
sui fondi pensione aperti (società di gestione, valori quote, rendimenti, etc.).<br />
È molto gradevole riscuotere consensi ed approvazioni dai lavoratori e dagli specialisti<br />
di strumenti finanziari esperti e qualificati come ADB per le informazioni sui fondi pensione<br />
e per le risposte, disponibili in rete, nella rubrica Domande frequenti: l’esperto<br />
risponde.<br />
È del tutto naturale che il nostro campo privilegiato di lavoro sia rappresentato dai fondi<br />
negoziali, istituiti per i molteplici settori disciplinati dalla contrattazione collettiva.<br />
È comunque interessante il suggerimento di pensare ad un allargamento dello spettro<br />
d’indagine e d’informazione.<br />
C’è la certezza, tuttavia, che la quantità di dati di provenienza esterna da trattare (il<br />
numero dei fondi aperti è almeno il doppio dei fondi contrattuali, senza dimenticare i<br />
Piani Individuali Pensionistici (PIP), anch’essi utili per i lavoratori) sia tale da rendere<br />
molto difficile il mantenimento dell’imparziale, continua e contestuale esposizione dei<br />
dati stessi, nel rispetto delle diverse sensibilità concorrenti.<br />
7 novembre 2006<br />
Ho 33 anni e lavoro come libero professionista nel settore assicurativo.<br />
Sono sincero tutti continuano a parlare di pensioni integrative e complementari<br />
io che sono del settore non ne capisco più niente e non voglio dare per scontato<br />
le direttive commerciali <strong>della</strong> compagnia dedita solo alla vendita, per cui vi chiedo<br />
dove posso avere le maggiori informazioni manuali etc. per poter svolgere<br />
con onesta e professionalità la mia attività.<br />
La sua richiesta, purtroppo del tutto generica, ha forse origine dalle innumerevoli,<br />
vere o presunte, preannunciate novità legislative e regolamentari che, sia pure con<br />
il lodevole intendimento di favorire l’adesione dei lavoratori ai fondi pensione, a volte<br />
finiscono per diffondere ansia e confusione.<br />
130<br />
12<br />
13
24 ottobre 2006<br />
Lavoro da un notaio da aprile come devo scegliere il fondo pensione più adatto<br />
alle mie esigenze?<br />
18 luglio 2006<br />
In seguito alla necessità di far aderire i dipendenti <strong>della</strong> nostra azienda al fondo denominato<br />
FON.TE. stiamo predisponendo apposita documentazione informativa.<br />
A tal proposito avrei qualche dubbio che spero possiate chiarirmi:<br />
a) Laddove sia prevista l’opportunità per il lavoratore associato di effettuare versamenti<br />
più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive del fondo si deve presumere<br />
che sia altrettanto possibile, in un momento successivo all’adesione,<br />
diminuire la % di tali versamenti?<br />
b) Se un lavoratore associato non matura il numero minimo di anni (nel caso di<br />
FON.TE. 10 anni) previsto nel fondo per ricevere le prestazioni allora cosa succede?<br />
Si perdono tutti i diritti.<br />
c) La quota dei versamenti deducibili ai fini fiscali deve essere calcolata tenendo<br />
conto dei versamenti a carico del solo lavoratore associato oppure deve tener<br />
conto anche <strong>della</strong> quota a carico dell’azienda?<br />
d) In generale quale base di calcolo viene utilizzata per erogare le prestazioni?<br />
Vale a dire, è possibile conoscere più o meno cosa si riceverà come prestazioni<br />
in base ad un certo ammontare di versamenti?<br />
131<br />
5<br />
Questo continuo dialogo con i lettori e le informazioni pubblicate nel sito www.uil.it/<br />
fondi cercano di contribuire ad una più puntuale conoscenza <strong>della</strong> materia.<br />
Le rubriche specializzate dei numerosi giornali quotidiani, i siti-web nazionali come,<br />
ad esempio, quelli dell’ANSA, <strong>della</strong> COVIP e <strong>della</strong> MEFOP, sono di grande utilità per<br />
qualsiasi ricerca ed approfondimento.<br />
Il criterio principale per l’individuazione del proprio fondo negoziale è quello indicato<br />
dal contratto collettivo di lavoro, sia esso nazionale, aziendale o territoriale, che viene<br />
applicato nell’unità produttiva.<br />
Vi sono poi, per determinate aree di lavoro, dei fondi istituiti per determinate categorie<br />
di professionisti dalle rispettive Associazioni di categoria, ed infine dei fondi intercategoriali<br />
che possono soccorrere alla bisogna, come ad esempio il fondo per il Terziario,<br />
FON.TE., istituito dalla Confcommercio e dalle Organizzazioni sindacali.<br />
14<br />
15
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
Alle varie domande poste dalla Direzione <strong>della</strong> Vostra Società, utili alla predisposizione<br />
di un’adeguata informativa per i dipendenti, si possono abbinare le seguenti risposte:<br />
a) è senz’altro possibile, secondo le modalità amministrative ed i tempi utili stabiliti<br />
dal fondo che presiedono alla comunicazione ed alla decorrenza delle variazioni, sia<br />
aumentare che diminuire la contribuzione a carico del dipendente iscritto, nel rispetto<br />
dei minimi stabiliti dagli appositi accordi contrattuali;<br />
b) al punto 2. e seguenti dell’articolo 26 - Prestazioni - dello Statuto del Fondo è stabilito<br />
tra l’altro che:<br />
Ai lavoratori associati FON.TE. eroga le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:<br />
a) pensione <strong>complementare</strong> di vecchiaia;<br />
b) pensione <strong>complementare</strong> di anzianità.<br />
Al punto 5, stesso art. 26, si precisa che: “ In mancanza dei requisiti d’accesso alle prestazioni<br />
di cui ai commi 3 (leggasi: pensione <strong>complementare</strong> di vecchiaia) e 4 (leggasi:<br />
pensione <strong>complementare</strong> d’anzianità) del presente articolo, il lavoratore associato ha diritto<br />
alla liquidazione <strong>della</strong> sua prestazione sotto forma di capitale erogato “una tantum”.<br />
c) La quota dei versamenti deducibili ai fini fiscali deve essere calcolata tenendo conto<br />
sia dei versamenti a carico del lavoratore associato sia di quelli a carico dell’azienda.<br />
d) Al punto 1. dell’art. 26 dello Statuto è dichiarato che:<br />
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate da FON.TE. sono commisurate<br />
ai contributi effettivamente versati nonché ai proventi realizzati per effetto dell’impiego<br />
dei contributi medesimi e sono determinate secondo criteri di corrispettività ed in<br />
conformità al principio <strong>della</strong> capitalizzazione.<br />
La Scheda Informativa per i potenziali aderenti - punto 2. prestazioni - parla di Erogazione<br />
delle prestazioni come segue:<br />
“FON.TE. provvederà all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante<br />
apposite convenzioni con imprese assicurative.<br />
Le convenzioni devono necessariamente prevedere la clausola di reversibilità delle<br />
prestazioni a favore dei soggetti previsti dalla normativa vigente.<br />
Le imprese d’assicurazione che devono provvedere alla erogazione delle rendite devono<br />
essere ancora individuate. FON.TE. è un Fondo Pensione a contribuzione definita.<br />
La prestazione pensionistica erogata è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti<br />
realizzati nella gestione delle risorse. Il lavoratore avente diritto può chiedere la<br />
liquidazione in capitale <strong>della</strong> prestazione pensionistica per un importo massimo pari<br />
al 50% <strong>della</strong> prestazione stessa.<br />
Qualora l’importo annuo, che si ottiene convertendo in pensione <strong>complementare</strong> annua<br />
quanto maturato sulla posizione individuale, risulti inferiore al 50% dell’assegno<br />
132
133<br />
5<br />
sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 <strong>della</strong> legge n. 335/95, il lavoratore associato<br />
può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato sulla sua posizione<br />
pensionistica”.<br />
23 giugno 2006<br />
Salve, sono uno studente universitario che sta preparando un esame molto duro<br />
di intermediari finanziari.<br />
Ho tratto parecchio giovamento dai contenuti del vostro sito, ma alcuni dubbi<br />
permangono.<br />
Siccome il nostro prof. non ha spiegato molto bene la disciplina dei fondi, potrebbe<br />
per cortesia chiarire chi gestisce materialmente il fondo chiuso?<br />
Ovvero, siamo in dubbio perchè sappiamo che il fondo può essere costituito da<br />
associazione non riconosciuta ex art 36 o da persona giuridica ex art 12, ma chi<br />
si occupa poi <strong>della</strong> gestione del fondo?<br />
Ci si reca presso una Società di gestione del risparmio o i costitutori (associazione<br />
non riconosciuta/persona giuridica) sono abilitati a gestire il patrimonio<br />
collettivo del fondo?<br />
All’art. 6 del dlgs 124/1993 è stabilito, come qui riportato in breve, che: “I fondi pensione<br />
gestiscono le risorse mediante:<br />
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, comma<br />
1, lettera c) <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991 n. 1 (vedi, tra l’altro, l’art. 18 del dlgs n. 58 del<br />
1998);<br />
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’art. 2 dlgs 17.03.1995 n. 174, mediante<br />
ricorso alle gestioni di cui al ramo VI;<br />
c) convenzioni con società dì gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare, di cui<br />
al titolo I <strong>della</strong> legge n. 77, 23.03.1983 (e successive) abilitate a gestire risorse dei fondi<br />
pensione secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro;<br />
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il<br />
fondo pensione può detenere partecipazioni ... omissis ... nonché quote di fondi comuni<br />
d’investimento immobiliare chiusi (...);<br />
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare<br />
chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Tesoro (...)” (nota<br />
bene: comunque non superiori al 20% del proprio patrimonio ed al 25% del capitale<br />
del fondo chiuso).<br />
16
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
20 giugno 2006<br />
Vorrei sapere se è possibile - e come procedere in caso affermativo - congiungere<br />
i contributi fino ad ora versati all’ INPS con quelli che dovrò iniziare a versare<br />
all’INARCASSA.<br />
La Facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti<br />
e le Norme per la ricongiunzione stessa sono previste dalla Legge 5 marzo<br />
1990, n. 45, pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1990, n. 57.<br />
Ne riportiamo alcuni punti:<br />
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato<br />
iscritto a forme obbligatorie di <strong>previdenza</strong> per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini<br />
del diritto e <strong>della</strong> misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i<br />
periodi di contribuzione presso le sopra citate forme previdenziali, nella gestione cui<br />
risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.<br />
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie<br />
di <strong>previdenza</strong> per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi,<br />
ai fini <strong>della</strong> ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme<br />
previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.<br />
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali<br />
per liberi professionisti.<br />
Un fac-simile per la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi è reperibile<br />
nel sito <strong>della</strong> Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti<br />
Liberi Professionisti: www.inarcassa.it/modulistica/ricongiunzione2.htm<br />
23 maggio 2006<br />
Sono un ragazzo di 31 anni con circa 3 anni di contributi versati alla INARCASSA<br />
da libero professionista, dal prossimo 3 maggio sarò assunto a tempo indeterminato<br />
come da contratto CCNL CHIMICO.<br />
Avrei cortesemente due domande da sottoporvi:<br />
1. a quale Fondo Pensione mi consigliate (sempre che sia preferibile all’INPS) di<br />
destinare il mio TFR?<br />
2. come posso ricongiungere gli anni di contributi già versati al Fondo Pensione?<br />
Sono tenuti all’iscrizione ad INARCASSA gli Ingegneri e gli Architetti iscritti all’Ordine<br />
professionale; in possesso di partita IVA individuale o di associazione o di società di<br />
134<br />
17<br />
18
31 marzo 2006<br />
Sono un avvocato e svolgo la mia professione in Sicilia, desidero sapere se è già<br />
stato istituito un fondo pensione per la mia categoria, se posso aderire ad un<br />
fondo pensione aperto usufruendo delle agevolazioni fiscali e se i fondi che vedo<br />
elencati nel Vostro sito sono tutti quelli istituiti in Italia.<br />
135<br />
5<br />
professionisti; e che non siano assoggettati ad un’altra forma di <strong>previdenza</strong> obbligatoria.<br />
Se interviene un rapporto di lavoro dipendente, deve darne comunicazione ad INAR-<br />
CASSA allegando un’attestazione del datore di lavoro dalla quale risulti la data di assunzione.<br />
Il contributo integrativo è dovuto anche dai professionisti in possesso di partita IVA ma<br />
che non sono iscritti ad Inarcassa perché dipendenti.<br />
Tali professionisti devono versare in unica soluzione il contributo integrativo sul volume<br />
d’affari dichiarato ai fini IVA tramite un bollettino inviato in tempo utile da Inarcassa.<br />
La scadenza per il versamento è il 31 agosto.<br />
Non c’è omogeneità e corrispondenza con i fondi pensione negoziali, i quali sono offerti<br />
in adesione volontaria ai lavoratori dipendenti che intendano rafforzare, in forma privata<br />
ed aggiuntiva all’assicurazione generale obbligatoria, il beneficio <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />
di base. In base alla normativa vigente ed a quella di riforma finora approntata, nella<br />
gamma di potenziali adesioni esplicite e di confluenze silenti per lavoratori dipendenti<br />
troviamo al primo posto il fondo pensione negoziale di categoria.<br />
Rispondiamo volentieri al suo gentile quesito, egregio Avvocato, ponendo in risalto<br />
che alla costituzione di un fondo pensione destinato ai professionisti forensi provvederà<br />
l’annunciata istituenda “Fondazione Adepp per la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>”<br />
interprofessionale, in forza <strong>della</strong> Legge 23 agosto 2004 n. 243, G.U 21 settembre 2004,<br />
n.222, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore <strong>della</strong><br />
<strong>previdenza</strong> pubblica, per il sostegno alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> e all’occupazione<br />
stabile e per il riordino degli enti di <strong>previdenza</strong> e assistenza obbligatoria” (in vigore dal<br />
6 ottobre 2004).<br />
All’ art.1. punto 35. essa recita: “Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo<br />
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:<br />
“1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10<br />
febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo <strong>della</strong> gestione separata, istituire sia direttamente,<br />
sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche<br />
complementari”.<br />
È questa la maggiore novità che si preannuncia per gli iscritti alle Casse di Previdenza<br />
19
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
dei Professionisti e per la quale è possibile acquisire ogni ulteriore informazione all’indirizzo<br />
di posta elettronica presidenza@cassaforense.it<br />
Inoltre, i lavoratori di settori sprovvisti di un proprio fondo pensione <strong>complementare</strong><br />
possono ovviamente aderire individualmente a fondi e polizze-vita, usufruendo dei benefici<br />
fiscali.<br />
Nel sito www.uil.it/fondi sono pubblicate le schede relative ai fondi pensione <strong>complementare</strong><br />
ex-dlgs. 124 21.04.1993, fatta eccezione per i fondi ancora in fase di ricerca<br />
iniziale di un numero sufficiente d’adesioni (ASTRI, del settore Autostrade; EDILPRE,<br />
del settore edile ANIEM) e per quei fondi nei quali al sindacato UIL non è stato possibile<br />
farsi parte istitutiva (SOLIDARIETÀ VENETO, rivolto alle aziende industriali del<br />
Veneto) e per quei fondi istituiti dalle Associazioni di categoria dei lavoratori autonomi<br />
come: FONDARTIGIANI (aziende artigiane), FUNDUM (commercio, turismo e servizi),<br />
FONDODENTISTI (medici odontoiatri), PREVIDOC (Commercialisti), FONDO FAMIGLIA<br />
(casalinghe, studenti, disoccupati, etc.).<br />
1 marzo 2006<br />
Siamo uno studio di consulenza avremo bisogno di sapere se i fondi <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong> PREVIAGENS E FONDAPI sono operativi.<br />
Al fondo PREVIAGENS è stata ritirata, dal 20 giugno 2003, l’autorizzazione alla raccolta<br />
delle adesioni, dalla stessa COVIP.<br />
FONDAPI è un fondo intercategoriale nazionale di imprese aderenti a CONFAPI pienamente<br />
operativo.<br />
1 dicembre 2005<br />
Il nostro I.T.C., periti aziendali e corrispondenti in lingue estere si chiama A. Lunardi,<br />
ed è a Brescia.<br />
L’anno prossimo diventerà un liceo linguistico. Queste le mie domande:<br />
• Abbiamo scoperto che la rendita è reversibile, cioè si può decidere di trasferire<br />
la rendita ad un’altra persona, probabilmente la moglie.<br />
La rendita andrà a lei in caso di morte del pensionato che ne beneficia.<br />
Questa rendita - che sarà proporzionale al reddito <strong>della</strong> moglie - durerà fino alla<br />
morte <strong>della</strong> moglie?<br />
La rendita è calcolata con formule finanziarie - assicurative che prendono in<br />
considerazione l’età media?<br />
• Quindi torniamo al nostro pensionato: va in pensione e decide di avere una<br />
136<br />
20<br />
21
endita che sarà reversibile al momento <strong>della</strong> sua morte.<br />
• Questa rendita è stata calcolata, per esempio, per 30 anni.<br />
Ne consegue che dopo questi 30 anni la rendita finisce. Ma se il pensionato resta<br />
ancora in vita?<br />
• Ci sembra strano che il Sindacato non copra questa rendita.<br />
• Poniamo un altro esempio: il pensionato muore.<br />
La rendita va alla moglie: quanto dura questa rendita?<br />
• Finché la moglie muore o finché il capitale accumulato nel fondo non finisce?<br />
137<br />
5<br />
Le modalità di definizione <strong>della</strong> prestazione in rendita di un fondo pensione, e la scelta<br />
per la reversibilità, da indicare all’atto <strong>della</strong> maturazione del diritto, sono legate<br />
all’esercizio delle opzioni, a favore di sé soltanto o anche dei propri eredi, delle quali il<br />
beneficiario dispone.<br />
Una nozione di eredi la ricaviamo dall’art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella<br />
forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione) del dlgs<br />
n.124/1993, che al comma 3-ter, stabilisce: “In caso di morte del lavoratore iscritto<br />
al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale<br />
dello stesso (...) è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico<br />
dell’iscritto, dai genitori.<br />
In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la<br />
posizione resta acquisita al fondo pensione”.<br />
Per le erogazioni delle rendite il Fondo pensione stipulerà una convenzione con un<br />
Istituto abilitato.<br />
Avuto riguardo ad un determinato montante formatosi negli anni di contribuzione, alle<br />
tavole attuariali di competenza in uso, nonché a fattori di carattere personale dell’aderente<br />
(quali ad esempio l’età, lo stato di salute ed altro) si valuterà l’importo delle rate,<br />
siano esse in numero finito o indeterminato.<br />
Sta al beneficiario fornire tutti gli elementi utili, tra i quali quelli <strong>della</strong> scelta per la<br />
reversibilità, che incideranno sulla durata e sul valore unitario <strong>della</strong> rata periodica<br />
pensionistica.<br />
Infine, la rendita viene rivalutata anno per anno in base al rendimento che otterrà la gestione<br />
speciale <strong>della</strong> Compagnia assicuratrice convenzionata con il Fondo pensione.<br />
In ultima analisi la rendita è perpetua o finita in base alle scelte dell’aderente beneficiario.<br />
Gli agenti assicurativi e gli insegnanti degli Istituti tecnici commerciali sono dotati del più<br />
appropriato linguaggio per una completa esposizione di una materia così particolare.
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
23 novembre 2005<br />
Siamo una classe di un istituto tecnico e ci stiamo documentando sulla riforma<br />
del TFR e sul Fondo Pensioni.<br />
Dato che non ne siamo certi, volevamo chiederVi se, nel caso decidessimo di destinare<br />
il nostro TFR ai Fondi Pensione, la pensione integrativa è vitalizia o no.<br />
Le prestazioni di un fondo pensione possono essere in rendita e/o in capitale.<br />
Dipende dalle circostanze alla maturazione del diritto e dalle scelte che il beneficiario<br />
vorrà fare per sé come per eventuali eredi da indicare al momento opportuno.<br />
Una specifica informativa al riguardo viene fornita dal Fondo Pensione di categoria in<br />
ossequio allo Statuto ed alla normativa vigente.<br />
Al riguardo una riflessione si dovrebbe fare sul perché partecipare solo con il TFR,<br />
quando si ha la possibilità - aderendo espressamente e non silenziosamente al Fondo<br />
negoziale di riferimento - di contribuire alla formazione del montante con il contributo<br />
del Datore e del lavoratore, se si volesse veramente puntare ad una più cospicua prestazione.<br />
22 agosto 2005<br />
Sono un laureando presso la Facoltà di economia di Udine.<br />
Nella mia tesi sto approfondendo lo sviluppo di strumenti di misurazione alternativi<br />
delle performance dei fondi ed in particolare con riguardo ai fondi pensione<br />
italiani.<br />
Data la sempre maggior richiesta da parte dei gestori dei fondi di essere svincolati<br />
da un parametro rigido quale il benchmark, il mio interesse è quello di<br />
cercare uno strumento che possa permettere al fondo di valutare l’operata del<br />
gestore anche senza questo parametro di riferimento.<br />
A tale proposito ho potuto informarmi sui mezzi utilizzati negli Stati Uniti per<br />
valutare le performance dei mutual fund (i quali non hanno parametri di riferimento<br />
oggettivi ma propongono un rendimento assoluto).<br />
La principale metodologia a cui si fa riferimento è quella <strong>della</strong> misura di Grinblatt<br />
e Titman. SS ( vJ,T - vJ,T-1)R J,T<br />
Volendo vedere se tale misura è applicabile e utile anche nel caso dei fondi pensione<br />
in Italia vi chiedo cortesemente se fosse possibile ottenere i seguenti dati<br />
mensili o trimestrali:<br />
- pesi e rendimenti delle attività presenti nel fondo nei vari mesi/trimestri<br />
- volatilità complessiva del portafoglio nei vari mesi/trimestri<br />
138<br />
22<br />
23
Mi basterebbe ottenere questi dati per un periodo che faccia riferimento agli<br />
ultimi tre anni in modo da poter avere un campione abbastanza significativo.<br />
3 agosto 2005<br />
Sono un promotore finanziario a cui non piacciono i FIP e preferisce i fondi pensione<br />
negoziali.<br />
Sono allarmato perché le assicurazioni sono già sul piede di guerra, pronte ad organizzare<br />
delle serate speciali per la <strong>previdenza</strong> nelle aziende delle loro zone.<br />
Io abito in provincia di Treviso e quando si parla di TFR c’è già l’acquolina in<br />
bocca. Io vorrei saltare al di là <strong>della</strong> barricata e iniziare una sana consulenza<br />
previdenziale presso le aziende <strong>della</strong> zona.<br />
Ho letto che alcuni fondi chiusi mirano a formare personale delle aziende e sindacalisti<br />
al fine di informare adeguatamente i lavoratori.<br />
Io personalmente vorrei offrire la mia esperienza e competenza a favore <strong>della</strong><br />
trasparenza e degli strumenti ad oggi migliori quali i fondi negoziali.<br />
Mi piacerebbe collaborare con i sindacati o con le aziende magari come lavoratore<br />
a progetto.<br />
139<br />
5<br />
Nell’auspicare che i vari fondi pensione negoziali, ai quali hai fatto contestualmente<br />
uguale richiesta, possano risponderti positivamente, riteniamo utile aggiungere il<br />
sito-web <strong>della</strong> Commissione di Vigilanza COVIP (www.covip.it - Via in Arcione n. 71 -<br />
Roma 00187), che per legge è abilitata a raccogliere tutti i dati relativi alla gestione dei<br />
fondi pensione.<br />
La rigidità relativa del benchmark è strumento efficace, a normativa vigente, per un<br />
effettivo e continuo esame dei risultati di gestione delle risorse finanziarie investite.<br />
24<br />
È un fatto interessante, comunque non usuale tra i promotori finanziari, che si manifesti<br />
la volontà di fattiva collaborazione con il mondo dei fondi pensione negoziali.<br />
È tuttavia doveroso precisare che detti fondi, costituiti per categorie contrattuali di<br />
lavoratori, non hanno alcun timore concorrenziale nei confronti di altri fondi o prodotti<br />
assicurativi.<br />
Ciascuno svolge il suo compito nell’interesse dell’assicurato, con gli strumenti suoi<br />
propri. Ecco dove sta il punto: ciascuno nell’ambito <strong>della</strong> sua specificità, senza confusione<br />
od ingiuste commistioni.<br />
Essi infatti sono:<br />
- associazioni senza scopo di lucro, i fondi negoziali, con una pluralità di organismi so-
Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />
ciali democraticamente eletti (Assemblea, Consiglio d’Amministrazione, Collegio dei<br />
Revisori, Presidente ed altre figure di Responsabili);<br />
- prodotti individuali, le polizze assicurative, disciplinati da un regolamento, governati<br />
da responsabili delle società promotrici.<br />
Le due tipologie di copertura previdenziale possono coesistere e svolgere entrambe,<br />
ciascuna per le sue caratteristiche, importanti e meritorie funzioni tutelate dalla legge.<br />
Al TFR in azienda od altrove stanno pensando le Associazioni datoriali e le Organizzazioni<br />
sindacali, nell’ambito dell’emanando decreto attuativo <strong>della</strong> legge delega in<br />
materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
Per quanto riguarda la tua autocandidatura come operatore del settore fondi negoziali,<br />
è più agevole rivolgersi direttamente alle federazioni sindacali di categoria, i cui<br />
indirizzi, come pure le schede riassuntive dei singoli fondi pensione, sono reperibili nei<br />
“link” del sito www.uil.it.<br />
5 luglio 2005<br />
Sono titolare di un assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Ferrara.<br />
Volevo sapere se esistono delle forme di pensione integrativa adatte anche a<br />
chi, come me, non è lavoratore dipendente e non ha nessuna vaga idea di quale<br />
lavoro svolgerà allo scadere del contratto.<br />
In attesa che anche il comparto Università e Ricerca si doti di un fondo <strong>complementare</strong><br />
di categoria o si unisca, per affinità, a fondi pensione del tipo ESPERO, notoriamente<br />
istituito per il settore <strong>della</strong> Scuola, e stante la situazione di precarietà e limitatezza<br />
di reddito personale, non resta che rivolgersi alle forme assicurative e previdenziali<br />
individuali.<br />
A tale soluzione si può giungere anche tramite il familiare del quale si sia fiscalmente<br />
a carico, allo scopo di usufruire al meglio dei vantaggi fiscali connessi alla contribuzione<br />
previdenziale annuale.<br />
5 luglio 2005<br />
Sono una neo-laureata presso la facoltà di Economia di Torino.<br />
Sto svolgendo una ricerca personale sui Fondi Pensione.<br />
Volevo un’informazione riguardo alla gestione finanziaria del fondo FONSER.<br />
È affidata a gestori finanziari o è gestita direttamente?<br />
140<br />
25<br />
26
4 luglio 2005<br />
Sono una studentessa dell’università “La Sapienza” di Roma.<br />
Volevo avere delucidazioni in merito all’adesione ai fondi pensione.<br />
Mi chiedevo se non possano costituire un investimento troppo rischioso per i<br />
lavoratori rispetto al precedente tipo di accantonamento del TFR.<br />
141<br />
5<br />
La gestione finanziaria avviene, a seguito di selezione regolamentata dei gestori, tramite<br />
il conferimento dei valori e delle disponibilità a soggetti intermediari abilitati.<br />
L’art. 6 del dlgs 124 21.04.1993 stabilisce che i fondi pensione possano gestire le risorse<br />
mediante convenzioni con: soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività, imprese<br />
assicurative, società di gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare abilitate a<br />
gestire le risorse dei fondi pensione, la sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote<br />
di società immobiliari e quote di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi.<br />
Per quanto riguarda FONSER, la convenzione è in essere con un solo gestore finanziario<br />
esterno.<br />
27<br />
Per un più completo raffronto tra varie forme d’impiego delle proprie risorse è senz’altro<br />
utile tenere in considerazione il profilo rischio-rendimento, nel breve, medio e lungo<br />
periodo, piuttosto che soffermarsi sul solo aspetto del rischio.<br />
Limitandoci tuttavia alla componente rischio, osserviamo che tanto gli importi accantonati<br />
a TFR in azienda quanto quelli versati nel fondo pensione <strong>complementare</strong> sono<br />
assistiti da una normativa di garanzia e privilegio per il lavoratore titolare del diritto.<br />
L’apposito fondo di garanzia, alimentato dal datore di lavoro con rivalsa sul TFR maturando<br />
del dipendente, e la normativa del codice civile a presidio <strong>della</strong> formazione,<br />
rilevazione, rivalutazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto, conferiscono<br />
ampio margine di sicurezza all’istituto giuridico del TFR.<br />
La normativa che disciplina il settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> è ricca di contenuti<br />
volti a garantire non solo il miglior investimento delle risorse del fondo pensione,<br />
ma anche il controllo continuo a carattere interno ed esterno, pubblico e privato,<br />
idoneo -sotto l’alta vigilanza <strong>della</strong> COVIP, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico<br />
- a fornire ampie tutele al lavoratore associato al fondo previdenziale.
6INTERPRETAZIONI<br />
NORMATIVE.<br />
VARIE E FONDI PREESISTENTI
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
CAPITOLO 6 Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
Sommario<br />
1 Disciplina tributaria fondi pensione<br />
2 Disoccupato e forma pensionistica possibile<br />
3-4 Gestione di solidarietà<br />
5 ESPERO<br />
6 Normativa riscatto anni di Laurea<br />
7 Garanzie dei fondi pensione e delle polizze vita<br />
8 - 51 Come aderire ai fondi pensione<br />
9 Benefici fiscale<br />
10 - 40 Montante finale e rendita<br />
11 Militare di carriera e adesione fondo<br />
12 FON.TE.<br />
13 ARTIFOND<br />
14 Prestazione in capitale ultimi cinque anni<br />
15 - 24 - 44 - 54<br />
Trasferimento da PIP e FIP a fondo di categoria<br />
16 Riscatto<br />
17 - 18 - 19<br />
Adesione ai fondi pensione e nuova normativa<br />
20-43 CCNL Credito e fondo di riferimento<br />
21 Come determinare la rendita<br />
22 Lavoratori Autonomi, Atipici<br />
23 COMETA. Linea Etica PREVIAMBIENTE<br />
25 Funzionario bancario, rendita ed aspettativa di vita<br />
26 Riscatto<br />
27 Deducibilità fiscale <strong>della</strong> FIP<br />
28 - 60 Dichiarazione redditi, deducibilità fiscale<br />
29 Scelta fondo pensione chiuso o FIP<br />
30 - 32 - 33 Mod. 730 deducibilità fiscale FIP<br />
31 - 41 Trasferimento e riscatto totale e parziale<br />
34 BYBLOS, TFR e INPS<br />
144<br />
35 Fondo negoziale o polizza individuale<br />
36 Partecipazione e portabilità<br />
37 Cassa Integrazione Guadagni e Indennità<br />
di cassa<br />
38 Comunione dei beni, disciplina <strong>della</strong><br />
Successione<br />
39 Informazione DATORE e silenzio-assenso<br />
42 Fondi pensione negoziali, polizze individuali,<br />
fiscalità<br />
45 Quotazioni fondi pensione<br />
46 Polizia di Stato, Legge 8.08.1995 n. 335<br />
47 Quote TFR per assunti al 28.04.1993<br />
48 Rendita del titolare di una posizione<br />
individuale<br />
49 Fondi aperti, età pensionabile<br />
50 Cessazione rapporto, riscatto, trasferimento<br />
51 Secondo pilastro e fondi<br />
52 - 53 Prestazioni pensionistiche e reversibilità<br />
55 Pensionamento di base tipo “misto”<br />
56 Trasferimento da fondo a fondo<br />
57 Permanenza e cessazione requisiti di<br />
partecipazione<br />
58 Mancanza reddito di lavoro dipendente,<br />
deducibilità sui “redditi diversi”<br />
59 Fondi pensione aperti e sgravi fiscali<br />
61 Settore Credito; elenco fondi preesistenti<br />
62 Prestazione per anzianità, pensione di<br />
vecchiaia<br />
63 Riscatto e tassazione<br />
64 Settore Credito, custodia risorse e gestione<br />
finanziaria<br />
65 Da COMETA a fondo pensione aperto
27 ottobre 2009<br />
Chiedo la vostra competente assistenza per cercare di capire un po’ meglio la<br />
mia posizione previdenziale. Sono un bancario, ho un’anzianità contributiva di<br />
26 anni.<br />
Sono tuttora iscritto ad un Fondo <strong>complementare</strong> chiuso preesistente che ho alimentato<br />
sia con versamenti volontari che con quelli aziendali fino al 31/12/2007.<br />
A seguito <strong>della</strong> cessione di ramo d’azienda (una delle tante che ha interessato il<br />
sistema bancario...) dal 10/03/2008, si è aperta la possibilità di liquidare il montante<br />
del fondo con queste possibilità:<br />
- in qualsiasi momento;<br />
- con tassazione aliquota marginale 23% + parte tassata con aliquota IRPEF<br />
individuale;<br />
- senza alcuna giustificazione particolare (malattia/prima casa, etc.);<br />
- per l’intero importo del montante.<br />
Le domande che vi pongo sono queste:<br />
1. se attendo l’età pensionabile, la tassazione sarà del 9%/15% come previsto<br />
dopo la riforma o resterà comunque l’aliquota marginale?<br />
2. se trasferisco la vecchia posizione al nuovo fondo pensione <strong>della</strong> nuova azienda<br />
bancaria alla quale sono stato “ceduto” e magari faccio questo trasferimento<br />
l’ultimo anno di lavoro, potrò sfruttare la tassazione agevolata sia la possibilità<br />
di avere capitale al 50% e rendita vitalizia per il rimanente 50%?<br />
Faccio presente che ci è stato specificato che il mio “vecchio” fondo resterà in<br />
essere finché resterà anche un solo iscritto.<br />
Vi ringrazio davvero fin d’ora per la vostra risposta e vi saluto cordialmente.<br />
145<br />
6<br />
I provvedimenti legislativi susseguitisi nel campo <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
hanno comportato una serie di modifiche nella disciplina tributaria dei fondi pensione.<br />
Si è così prodotta una struttura di sistema c.d. a “pro-rata” tale da richiedere l’intervento<br />
esplicativo sia dell’Agenzia delle Entrate (con pareri, risoluzioni, circolari) sia<br />
dell’Autorità di Vigilanza COVIP, tramite “orientamenti interpretativi”.<br />
Con riguardo ai periodi di versamento contributivo - e quindi d’accumulazione – il<br />
riscatto volontario viene tassato (senza alcuna “doppia imposizione”) nel modo seguente:<br />
a) sulla parte corrispondente agli anni dal 2001 al 2006: imposizione ordinaria IRPEF<br />
(nella fattispecie non c’è cessazione del rapporto per pensionamento né ricorrono le<br />
“cause estranee alla volontà delle parti”);<br />
1
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
b) sulla parte corrispondente all’accumulo fino al 31.12.2000: imposizione “a tassazione<br />
separata”, secondo le norme applicabili ed i criteri tipici del TFR (vecchi iscritti a<br />
vecchi fondi);<br />
c) sulla parte di capitale accumulata a partire dalla data 1 gennaio 2007: tassazione “ad<br />
aliquota sostitutiva fissa” del 23% (riscatto per “cause diverse”).<br />
È importante sottolineare che, ai fini del trattamento fiscale, anche in caso di trasferimento<br />
<strong>della</strong> posizione individuale al nuovo fondo, viene rispettato il principio dell’imputazione<br />
in base ai periodi corrispondenti d’accumulo, qui esposti sub a) b) e c) , e<br />
secondo le “cause” che hanno determinato la richiesta di riscatto.<br />
Detto poi che dai quesiti non emerge alcun elemento che indichi la presenza di particolari<br />
vincoli posti dalla normativa statutaria e regolamentaria, notiamo come la disciplina<br />
del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 - entrato in vigore in data 1<br />
gennaio 2007- preveda che, in caso di pensionamento, si possa richiedere la prestazione<br />
pensionistica in capitale (art. 11 punto 3. dlgs 252/2005) fino al 50% , secondo il<br />
valore attuale del montante finale accumulato, ed il restante in rendita. Nel computo<br />
dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo<br />
d’anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.<br />
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante<br />
finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (così definito all’articolo 3, commi 6 e 7,<br />
<strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335), la stessa può essere erogata in capitale.<br />
In definitiva, qualora si dovesse decidere per convenienza, sarebbe opportuno tenere<br />
presente che la prestazione pensionistica in rendita corrispondente alle somme accumulate<br />
nel fondo preesistente fino al 31.12.2000 è soggetta a tassazione ordinaria<br />
IRPEF ma su un imponibile ridotto ( 87,50% anziché 100%).<br />
La UIL, come del resto enti quali COVIP, MEFOP ed importanti istituti accademici, tanto<br />
per fare degli esempi, hanno a più riprese trattato l’importante tema degli aspetti<br />
fiscali del secondo pilastro <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> privata.<br />
1 ottobre 2009<br />
Ho lavorato anni fa prima del 2005 in varie cooperative sociali avendo versato<br />
contributi INPS per circa 25 giorni. Da quei tempi non ho più lavorato e ho 39<br />
anni di età.<br />
Ho sentito parlare dei Fondi Pensione. Chiedevo se iniziare a pagare il fondo pensioni<br />
INPS detto delle casalinghe e più uno presso banche o altro. Oppure scegliere<br />
solo quelli di altri enti come le banche. Chiedevo se potete consigliarmi una<br />
strada per fare una pensione o se sul vostro sito potevo trarre dei consigli o al<br />
limite se avete un ufficio a Firenze per avere questo tipo d’informazione.<br />
146<br />
2
27 luglio 2009<br />
Ricordando che ho smesso di contribuire al fondo pensione a fine 2007 le chiedo:<br />
1) se i miei contributi, come mi sembra di capire, dovessero finire nelle cosiddette<br />
gestioni di solidarietà del fondo non rischio di perderli vero?<br />
2) posso liquidare la mia posizione direttamente su un mio conto corrente senza<br />
dover aderire ad un nuovo Fondo Pensione?<br />
Grazie per la pazienza!<br />
147<br />
6<br />
Premesso che tra le varie possibilità c’è quella del versamento per un soggetto fiscalmente<br />
a carico, con beneficio fiscale al titolare del documento comprovante il versamento<br />
stesso, e che nella categoria dei Lavoratori domestici l’INPS (visita il sito) include<br />
tutti coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità <strong>della</strong> vita<br />
familiare del datore di lavoro (colf, autista, giardiniere, maggiordomo, badante etc.).<br />
diamo con l’occasione, un’informazione utile per disoccupati, studenti, casalinghe etc,<br />
sul “dopo-fondo pensione famiglia”. Con comunicato stampa del 10 novembre 2008 si<br />
è affermato che tra la Federazione Donne Europee-Federcasalinghe e ARCA Sgr SpA,<br />
a seguito <strong>della</strong> chiusura del Fondo pensione nazionale Famiglia, è stato firmato un<br />
accordo di confluenza del fondo negoziale precedente, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre<br />
2005, n. 252, nel fondo pensione aperto ARCA PREVIDENZA (che, all’atto dell’accordo,<br />
disponeva di 115.000 aderenti ed un patrimonio gestito di 700 milioni di euro). Ogni<br />
aderente potrà trasferire entro il 31 dicembre 2009 la propria posizione individuale,<br />
continuando ad usufruire <strong>della</strong> scontistica presso i punti vendita convenzionati. La misura<br />
e la periodicità <strong>della</strong> contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale)<br />
sono scelte dall’aderente al momento dell’adesione e possono essere successivamente<br />
variate. I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel corso dell’anno<br />
sono consentiti versamenti aggiuntivi. Per un lavoratore dipendente il finanziamento<br />
di ARCA PREVIDENZA può avvenire mediante il conferimento del TFR ad uno degli<br />
Istituti preposti alla raccolta delle adesioni.<br />
La ”nota informativa per il potenziali aderenti” del nuovo fondo è depositata alla COVIP<br />
dal 31 marzo 2009.<br />
Per contatti diretti: Telefono: 02 48.097.1 - 06 8622321 - Sito web: www.arca<strong>previdenza</strong>.it<br />
(ARCA). Infine, visitando il sito www.uil.it/fondi, è possibile prendere conoscenza delle<br />
schede da noi intestate ai fondi pensione negoziali per i lavoratori dipendenti.<br />
In mancanza di elementi precisi riguardanti il suo Fondo Pensione (Regolamento o Statuto)<br />
e nell’ipotesi che “la gestione di solidarietà” ricorra in relazione ai contributi di sua<br />
competenza, le risposte ai nuovi quesiti, sulla base del riferimento qui utilizzato, sono:<br />
3
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
a) è previsto che (qualora non siano maturati i requisiti, stabiliti dal regolamento del<br />
Fondo, per il conseguimento <strong>della</strong> pensione), l’iscritto possa fare richiesta <strong>della</strong> restituzione<br />
delle somme accumulate nel conto individuale <strong>della</strong> gestione a capitalizzazione<br />
e richiedere, inoltre, la restituzione del TFR eventualmente conferito, ai sensi del<br />
Regolamento stesso. Tale facoltà può essere esercitata anche dagli eredi (vedi art. 47:<br />
“Permanenza nel fondo e cessazione dei requisiti d’iscrizione”; art. 73, 74, 75: “Liquidazione<br />
trasferimento e riscatto del TFR”);<br />
b) oltre alla richiesta dell’accreditamento <strong>della</strong> somma liquidata spettante sul proprio<br />
conto corrente bancario, l’iscritto ha facoltà di chiedere il trasferimento <strong>della</strong> somma<br />
accumulata nel suo conto individuale ad altro fondo pensione <strong>complementare</strong>, al quale<br />
egli stesso aderisca, in relazione ad una nuova attività e/o per sua libera scelta;<br />
c) ne consegue che non possano essere oggetto di trasferimento o di restituzione né i<br />
contributi destinati alla gestione di solidarietà del Fondo né quelli versati in regime di<br />
ripartizione anteriormente al mese di gennaio 1995;<br />
d) la contribuzione destinata a solidarietà è infatti finalizzata a garantire la continuità<br />
nei pagamenti delle pensioni corrispondenti ai periodi d’iscrizione anteriori al gennaio<br />
di detto anno.<br />
9 luglio 2009<br />
Che cosa s’intende per gestioni di solidarietà del fondo?<br />
I contributi alle gestioni di solidarietà possono trarre origine dall’introduzione, sempre<br />
più diffusa dal 1995 (anno cruciale per la riforma del Sistema pensionistico italiano),<br />
del metodo a capitalizzazione nel sistema tecnico-assicurativo <strong>della</strong> gestione, con collegata<br />
contabilità separata per la “gestione di solidarietà” (i cui contributi corrispettivi<br />
siano destinati ad un conto cumulativo di solidarietà) e per quella “a capitalizzazione”<br />
(i cui contributi corrispettivi confluiscano in conti individuali).<br />
Un esempio concreto è ricavabile dal Regolamento del Fondo Fiorenzo Casella, che<br />
all’ art. 4 (Contributi) recita:<br />
“La contribuzione destinata a solidarietà è finalizzata a garantire la continuità nei pagamenti<br />
delle pensioni in essere alla data del 31 dicembre 1994 e la corresponsione ai<br />
beneficiari delle quote delle quote di pensione di nuova costituzione afferenti i periodi<br />
d’iscrizione anteriori alla data 1 gennaio 1995”.<br />
“La parte di contribuzione destinata a capitalizzazione individuale è rivolta all’erogazione<br />
delle prestazioni afferenti i periodi d’iscrizione successivi al 31 dicembre 1994”<br />
148<br />
4
28 novembre 2008<br />
Sono un dipendente pubblico.<br />
Se aderisco a un fondo integrativo e fra cinque anni vado in pensione vorrei sapere<br />
il periodo minimo di versamento e se dopo cinque anni il capitale versato, lo posso<br />
ritirare interamente e se posso beneficiare del risparmio fiscale.<br />
Il mio reddito è di 16.000 euro.<br />
Tenuto conto delle ulteriori domande fatteci telefonicamente rispondiamo che:<br />
149<br />
6<br />
a- nel fondo ESPERO (dipendenti pubblici e privati del Settore Scuola ed affini) è possibile<br />
richiedere l’iscrizione con almeno tre mesi continuativi di contratto a tempo determinato;<br />
b- nell’ipotesi che all’atto del pensionamento il periodo d’iscrizione al fondo sia comunque<br />
inferiore a 5 anni, compete il riscatto totale, con tassazione al 23%;<br />
c- nell’ipotesi dei 5 anni compiuti si entra nella maturazione del diritto alle prestazioni<br />
pensionistiche complementari (in rendita e/o in capitali).<br />
c1- nell’ipotesi che la rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante,<br />
maturato in almeno 5 anni d’iscrizione nella <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, risultasse<br />
d’importo inferiore al 50% dell’assegno sociale si avrebbe diritto alla liquidazione in<br />
capitale dell’intera posizione pensionistica, con tassazione agevolata.<br />
c2- in situazioni non così scarse come quella descritta sub c1, la prestazione in capitale,<br />
secondo il valore attuale, è possibile nel limite del 50% <strong>della</strong> posizione pensionistica<br />
maturata (art. 11 Legge n. 252 - 05.12.2005).<br />
N.B.: L’importo dell’assegno sociale (erogato dall’INPS) è rivalutato annualmente;<br />
l’importo per il 2008 è di 395,59 euro .<br />
L’assegno sociale sostituisce dal 1996 la pensione sociale (vedi Legge 8 agosto 1995,<br />
n. 335).<br />
Prestazioni pensionistiche complementari:<br />
Precisato che al montante delle prestazioni e dei riscatti maturati fino al 31 dicembre<br />
2000 e dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006 si applicano i regimi fiscali previgenti, dal 1°<br />
gennaio 2007 valgono le seguenti disposizioni:<br />
- il montante <strong>della</strong> prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007 (sia in forma<br />
di capitale che di rendita), è imponibile al netto <strong>della</strong> parte corrispondente ai redditi già<br />
assoggettati ad imposta (contributi non dedotti e rendimenti).<br />
- a tale imponibile si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti<br />
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un<br />
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.<br />
5
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
27 ottobre 2008<br />
Sono un laureato in lettere moderne di 33 anni e non ho ancora un lavoro.<br />
Vorrei sapere quali sono i vantaggi di richiedere il riscatto degli anni di università<br />
(4) nella mia situazione.<br />
L’ INPS mi ha segnalato che il costo è di circa 152 euro al mese per 10 anni. Suppongo<br />
che l’età pensionabile, quando andrò in pensione, sarà di 70 anni e il periodo<br />
di contribuzione di 40 anni.<br />
In questo caso non vedo un vantaggio a riscattare i 4 anni di università.<br />
Chiedo se il mio ragionamento è corretto.<br />
Con il sistema contributivo il valore <strong>della</strong> pensione scaturisce dal Montante Individuale<br />
di Contribuzione, cioè dall’insieme dei contributi versati; contributi soggetti a rivalutazione<br />
annuale in base alla misurazione ISTAT <strong>della</strong> variazione media quinquennale<br />
del PIL .<br />
Al montante di contribuzione viene applicato il coefficiente di trasformazione in funzione<br />
dell’età del pensionando per determinare l’importo lordo annuo <strong>della</strong> pensione.<br />
Con il riscatto del corso legale di laurea si mira ad alimentare il proprio Montante anche<br />
per determinati periodi non altrimenti coperti da idonea contribuzione.<br />
Nel sistema contributivo i vantaggi di un riscatto, pur se eseguito a tempo debito, non<br />
sono sempre evidenti a tutti.<br />
Per la valutazione dell’onere del riscatto, legato all’età dell’uomo o <strong>della</strong> donna richiedente,<br />
alla data <strong>della</strong> domanda ed all’ampiezza del periodo da riscattare, all’effettiva o<br />
ipotetica retribuzione di riferimento, c’è chi ricorre ai professionisti del mercato consulenziale,<br />
allo scopo di ottenere un congruo giudizio di convenienza.<br />
Va tuttavia considerato che l’onere del riscatto è deducibile dal reddito complessivo ai<br />
fini fiscali.<br />
Nel caso poi che non si sia ancora cominciato a lavorare si può detrarre il 19% del<br />
costo del riscatto dalle imposte (IRPEF) <strong>della</strong> persona di cui si è fiscalmente a carico.<br />
Infine, è importante sapere che chi abbia già ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento<br />
<strong>della</strong> richiesta, può sempre manifestare la propria volontà di rinuncia non<br />
pagando la somma dovuta.<br />
150<br />
6
23 ottobre 2008<br />
Vorrei sapere quali sono le tutele a garanzia degli aderenti ai fondi pensione e ai<br />
PIP assicurativi e se esista, così come per i conti correnti il Fondo interbancario<br />
di tutela dei depositi, quale istituto analogo.<br />
Se fosse possibile mi farebbe piacere avere una informativa se esista qualcosa<br />
del genere anche per le polizze vita.<br />
151<br />
6<br />
La garanzia può assumere aspetti rassicuranti e diversificati con riferimento al prodotto,<br />
all’operazione, al soggetto, sia esso garante o garantito, di natura pubblica o<br />
privata.<br />
Un celebre detto popolare - “sono soldi in banca” - viene spesso utilizzato per esprimere<br />
il concetto di certezza, ben al di là del limite quantitativo stabilito per legge.<br />
Anche i depositi su conto corrente di Banco Posta, i libretti di risparmio ed i buoni<br />
fruttiferi postali godono di oggettive garanzie dello Stato, “indipendentemente dalle<br />
condizioni di mercato ed al di fuori del Fondo interbancario di tutela dei depositi”<br />
(www.poste.it).<br />
Le risorse dei Fondi pensione negoziali transitano attraverso una Banca depositaria<br />
- selezionata dal CdA del Fondo con apposita gara pubblica - con tutte le garanzie di<br />
competenza del capitale temporaneamente in deposito.<br />
Con la nomina dei gestori finanziari - anch’essi selezionati con pubblica gara - detti<br />
capitali, di proprietà del Fondo Pensione, vengono investiti in modo prudente e diversificato<br />
anche in titoli: di debito, di capitale, di liquidità ed altro, in base alle direttive<br />
dell’organo amministrativo del fondo e nel rispetto dei limiti di legge e <strong>della</strong> regolamentazione<br />
vigente.<br />
Tra l’altro, al Gestore non sono consentite vendite allo scoperto.<br />
Punti di forza di garanzia a tutela del Settore sono: la normativa di legge, ed in particolare<br />
il dlgs 252/2005 che ha rinnovato il 124/1993; il dlgs 385/1993; la Legge 28.12.2005<br />
n. 262 (per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari); il DM Tesoro<br />
703/1996; la normativa di secondo livello (direttive, orientamenti, provvedimenti di regolamentazione)<br />
emessa dall’Autorità di vigilanza e controllo COVIP; l’articolazione di<br />
tipo statutario posta in essere dal CdA del Fondo Pensione, sottoposta al vaglio <strong>della</strong><br />
COVIP, ed inoltre la presenza di organismi collettivi quali l’Assemblea dei delegati (datoriali<br />
e dipendenti), il collegio sindacale, il responsabile interno, gli eventuali organismi<br />
consultivi e di revisione.<br />
I Fondi Pensione possono stipulare convenzioni d’investimento con garanzia di rendimento<br />
e di restituzione del capitale.<br />
Per dettato legislativo, in situazioni eccezionali, “il Fondo è soggetto all’amministra-<br />
7
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
zione ed alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento”.<br />
L’adozione, per i nuovi fondi pensione destinati ai lavoratori dipendenti, del principio<br />
<strong>della</strong> “contribuzione definita” ha generato per logica conseguenza alcune responsabilità<br />
in capo al lavoratore iscritto, nel cammino per la costruzione di una rendita integrativa,<br />
in linea con la scelta fatta dal legislatore delegato all’epoca <strong>della</strong> riforma<br />
avviata con gli atti del 1992-1993.<br />
Di grande rilievo è la collaborazione tra Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP ed Autorità<br />
garante <strong>della</strong> Concorrenza e del Mercato.<br />
Per le Polizze assicurative, il riferimento legislativo è quello del “Nuovo codice delle<br />
assicurazioni private” (dlgs 07.09.2005, n. 209) che al Capo II - art. 36 - pone l’obbligo,<br />
all’impresa che esercita i rami vita, di costituire riserve tecniche, ivi comprese le riserve<br />
matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.<br />
Nel rispetto delle regole applicative individuate dall’ISVAP con regolamento. L’art. 46<br />
tratta <strong>della</strong> “quota di garanzia”, la quale, tanto nel ramo vita quanto nel ramo danni,<br />
deve essere rappresentata da “un terzo del margine di solvibilità”.<br />
26 agosto 2008<br />
Sono una dipendente di una azienda privata napoletana con un’ anzianità di 19<br />
anni: vorrei aderire ai fondi pensione e avere qualche consiglio se possibile in<br />
merito alla prassi da seguire.<br />
In base al contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro è possibile risalire<br />
al fondo pensione negoziale istituito per lo specifico settore di riferimento.<br />
17 aprile 2008<br />
Potrei sapere se posso aprire un Fondo Pensione integrativa, intestato a me e<br />
come beneficiaria a scadenza mia moglie, non fiscalmente a mio carico (intendo<br />
come beneficiaria <strong>della</strong> rendita e non solo caso morte), quindi per poter scaricare<br />
dai redditi io i contributi versati.<br />
Fermo il limite annuo complessivamente consentito, il beneficio fiscale spetta al titolare<br />
del documento comprovante la spesa, anche nel caso di un soggetto fiscalmente<br />
a carico dell’intestatario stesso.<br />
È possibile annotare sul documento, nell’ipotesi di persona fiscalmente a carico di più<br />
soggetti ed a favore <strong>della</strong> quale siano state versate le somme, la percentuale di spesa<br />
imputabile a ciascuno dei soggetti aventi diritto.<br />
152<br />
8<br />
9
17 aprile 2008<br />
Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione<br />
definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un<br />
massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita.<br />
Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le<br />
somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al<br />
reintegro.<br />
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante<br />
finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6<br />
e 7, <strong>della</strong> Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.<br />
Vorrei sapere, se il montante finale accumulato , deve essere inteso al lordo o al<br />
netto delle ritenute fiscali.<br />
26 febbraio 2008<br />
Sono un Militare di Carriera dal 1994 e si sa che la riforma del TFR per la mia<br />
categoria non ha comportato alcuna modifica.<br />
Vorrei aderire ad un fondo pensione bancario, per usufruire <strong>della</strong> deducibilità dei<br />
contributi versati.<br />
Premesso quanto sopra, vi chiedo:<br />
1) La mia adesione d’iniziativa ad un Fondo Pensione, trasferirà la mia “buonuscita”<br />
in TFR immediatamente all’atto dell’adesione al fondo pensione o solamente<br />
in cui la riforma del TFR diventi obbligatoria anche per la mia categoria.<br />
2) Avendo aderito ad un Fondo Pensione bancario d’iniziativa, quando la riforma<br />
previdenziale escludeva la mia categoria lavorativa, ciò mi esonererebbe<br />
dall’aderire obbligatoriamente alla nuova riforma previdenziale (quindi trasfe-<br />
153<br />
6<br />
Dal contenuto dell’ orientamento emanato dalla COVIP il 30 maggio 2007 si ricava che<br />
per “montante finale” debba intendersi il “montante effettivamente esistente presso<br />
la forma pensionistica”.<br />
La conversione in rendita di almeno il 70% di detto montante non potrà essere inferiore<br />
all’importo dell’assegno sociale stabilito in ragione d’anno (per il 2007 è di Euro<br />
5.061,68 - vedi Circolare Agenzia Entrate n. 70/E - 18 dicembre 2007).<br />
Successivamente, in via di principio, in sede d’erogazione tanto delle prestazioni sotto<br />
forma di capitale quanto di quelle sotto forma di rendita, si procede alla tassazione<br />
<strong>della</strong> sola parte corrispondente alle somme che hanno già goduto <strong>della</strong> deducibilità<br />
fiscale durante la fase di costituzione <strong>della</strong> prestazione stessa.<br />
10<br />
11
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
rire la mia buonuscita ed i relativi contributi ad un Fondo Pensione Negoziale<br />
o continuare con quello bancario) o potrei rinunciare e quindi usufruire <strong>della</strong><br />
buonuscita all’atto del pensionamento.<br />
3) Vorrei conoscere le modalità esecutive per poter riscuotere la somma maturata<br />
nei casi previsti dalla legge, (acquisto prima casa, ristrutturazione, grave<br />
malattia), compreso la documentazione occorrente per tale operazione.<br />
4) Considerando la mia data di arruolamento, secondo voi, è più conveniente<br />
aderire ad un fondo pensione o non aderire?<br />
In base al dlgs. 05/12/2005 n. 252, il lavoratore può destinare il proprio TFR maturando<br />
alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> anche con il meccanismo del silenzio-assenso.<br />
Ferma restando la discriminante degli “almeno 50 dipendenti” nel caso si opti esplicitamente<br />
per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro privato, all’ipotesi<br />
esplicita si è aggiunta quella di tipo tacito, con trasferimento, del TFR maturando al<br />
Fondo pensione previsto dall’accordo collettivo di riferimento, non appena scaduti i<br />
sei mesi fruibili per esercitare la scelta. Resta, comunque, il principio generale <strong>della</strong><br />
volontarietà dell’adesione alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>. In particolare, per il settore<br />
pubblico, continua ad essere ipotizzabile la scelta esplicita e non anche quella tacita.<br />
Le adesioni su base individuale a fondi aperti possono comportare facoltativamente il<br />
versamento di quote di TFR e di altre contribuzioni oltre a quelle a carico dell’aderente.<br />
Per il comparto del pubblico impiego vale la normativa su fondi pensione e TFR , stabilita<br />
con DPCM 20.12.1999 che richiama la disciplina dell’art. 1, Legge 29.05.1982 n. 297.<br />
A titolo d’esempio possiamo analizzare la normativa del fondo pensione per la Scuola<br />
(ESPERO) che tra l’altro, in ossequio alle differenti disposizioni di Legge in materia,<br />
vigenti per il settore pubblico e per quello privato, statuisce:<br />
- con almeno otto anni d’anzianità d’iscrizione alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> è possibile<br />
richiedere l’anticipazione dell’intera posizione individuale maturata (con esclusione<br />
di TFR ed eventuale quota aggiuntiva dell’1,5%, finché manterranno la qualità di<br />
“contribuzioni figurative”) per i seguenti motivi:<br />
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti<br />
strutture pubbliche;<br />
- acquisto <strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o per i propri figli;<br />
- spese sostenute durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.<br />
L’anticipazione non interrompe la contribuzione.<br />
È data facoltà all’iscritto di reintegrare, con le modalità stabilite dal C.d.A., la propria<br />
posizione individuale.<br />
154
155<br />
6<br />
La modulistica da utilizzare è quella fornita dagli stessi fondi pensione o forme pensionistiche<br />
varie.<br />
Lo statuto del fondo ESPERO riporta a tal proposito: Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti<br />
pubblici:<br />
1. L’iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni,<br />
a valere sull’intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per<br />
eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle<br />
competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto <strong>della</strong> prima casa di abitazione<br />
per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi<br />
di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 31 <strong>della</strong> Legge 5 agosto 1978,<br />
457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla<br />
normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, <strong>della</strong> Legge 27 dicembre 1997, 449,<br />
con facoltà di reintegrare la propria posizione.<br />
Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all’art. 10,<br />
comma 1, lettera c) del dlgs 124/93.<br />
Ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi <strong>della</strong> facoltà di<br />
cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche<br />
complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia<br />
esercitato il riscatto <strong>della</strong> posizione individuale.<br />
2. Le modalità di reintegro <strong>della</strong> posizione individuale sono disciplinate da disposizioni<br />
del Consiglio d’Amministrazione.<br />
3. Il Fondo concede, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del dlgs 124/93, l’anticipazione delle<br />
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la<br />
formazione continua.<br />
Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati:<br />
1.L’aderente può conseguire un’anticipazione <strong>della</strong> posizione individuale maturata nei<br />
seguenti casi e misure:<br />
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie<br />
conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e<br />
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;<br />
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto <strong>della</strong><br />
prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa<br />
di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e<br />
di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d)<br />
del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 6 giugno 2001, n.<br />
380; c) decorsi 8 anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione<br />
di ulteriori sue esigenze.
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
2.Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di<br />
anticipazioni sono riportate in apposito documento.<br />
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere<br />
il 75% <strong>della</strong> posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni<br />
percepite e non reintegrate.<br />
4. Ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione<br />
sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche<br />
complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il<br />
diritto di riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale.<br />
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta<br />
dell’aderente e in qualsiasi momento.<br />
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di<br />
cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti<br />
di <strong>previdenza</strong> obbligatoria. Eventuali nuove normative si esamineranno a tempo<br />
debito.<br />
14 gennaio 2008<br />
Sono una Guardia Giurata e svolgo questo lavoro da otto anni e vorrei aderire al<br />
fondo FON.TE.<br />
Mi chiedo se con la seguente situazione contributiva INPS mi posso ritenere<br />
lavoratore con prima occupazione anche presso altra azienda antecedente al<br />
29/04/1993?<br />
A quanto è dato constatare dal suo estratto conto previdenziale i contributi a suo favore<br />
cominciano dalla data 01.01.1990, anteriormente, quindi, alla data 29 aprile 1993.<br />
È da considerarsi quindi tra i cosiddetti “vecchi iscritti” alla Previdenza di base.<br />
Va inoltre sottolineata la disponibilità dell’Ente. Infatti, “qualora Ella abbia necessità di<br />
correggere eventuali inesattezze nell’estratto” le sedi zonali dell’INPS sono contattabili<br />
previo apposito appuntamento.<br />
156<br />
12
13 giugno 2008<br />
Avrei bisogno alcune informazioni per poter decidere in merito alla destinazione<br />
del TFR.<br />
La scorsa settimana ho assistito ad una riunione in azienda esplicativa riguardo<br />
l’argomento. Mi è stato detto che il nostro fondo è ARTIFOND essendo l’azienda<br />
nel settore macchine per il legno. Sono dipendente a tempo indeterminato dal<br />
gennaio 1991, quella attuale è la mia quarta azienda. Avrei intenzione di aderire<br />
al fondo chiuso quindi le mie domande sono:<br />
1) Posso decidere di destinare il 50% al fondo? Succederebbe quindi in caso di<br />
cambio lavoro che il datore mi paghi il TFR sino al 31/12/06 + il 50% maturato<br />
sino alla data del licenziamento mentre al fondo rimane il 50% del TFR che<br />
continua a maturare? E con eventuale nuova azienda mi viene sempre corrisposto<br />
il 50% del TFR in caso di licenziamento?<br />
2) Destinando il 50%, l’1% che il datore deve versare aderendo al fondo rimane<br />
o decade perchè non è la quota intera?<br />
3) L’1% o più che versa il dipendente è comunque calcolato sul loro paga base<br />
o è al 50%?<br />
4) Se volessi destinare di più del 1%, rimane quella quota ogni anno per tacito<br />
assenso o posso diminuirla?<br />
5) Con il fondo, dopo quanto tempo posso chiedere anticipo di liquidazione? E<br />
quali motivazioni vanno date?<br />
6) Fermo restando i dati indicati potete dirmi qual è l’anno in cui dovrei andare<br />
in pensione e quanto prenderei lasciando tutto al datore quanto invece aderendo<br />
al fondo al 50%?<br />
157<br />
6<br />
Al primo quesito in sostanza si è dato correttamente una risposta in senso affermativo.<br />
Fatto salvo che il TFR nel fondo confluirà dopo l’iscrizione ad ARTIFOND. Per<br />
quanto riguarda il contributo aziendale, esso è stabilito dall’articolato contrattuale e<br />
non dipende dall’entità che si è tenuti a versare sotto la voce TFR.<br />
Altrettanto indipendente dal TFR è l’entità del contributo che, a scelta del lavoratore,<br />
si volesse versare in misura maggiore al minimo obbligatorio, allo scopo di usufruire<br />
più ampiamente <strong>della</strong> deducibilità fiscale annua ai fini IRPEF.<br />
Per quanto attiene alle anticipazioni si riporta, qui trascritto, un breve stralcio dell’ articolo<br />
11 (Prestazioni) del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre<br />
2005 n. 289 S.O. n. 200) “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”:<br />
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di ac-<br />
13
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
cesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.<br />
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento <strong>della</strong> maturazione<br />
dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza,<br />
con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.<br />
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione<br />
<strong>della</strong> posizione individuale maturata:<br />
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a<br />
seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi<br />
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.<br />
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una<br />
ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti<br />
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme<br />
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;<br />
b) decorsi otto anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto<br />
<strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per<br />
la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo<br />
3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui<br />
al decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla<br />
prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi<br />
dell’articolo 1, comma 3, <strong>della</strong> Legge 27 dicembre 1997, n. 449.<br />
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una<br />
ritenuta a titolo di imposta del 23%;<br />
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori<br />
esigenze degli aderenti.<br />
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una<br />
ritenuta a titolo di imposta del 23%;<br />
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che<br />
eroga le anticipazioni.<br />
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente,<br />
il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati<br />
delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche<br />
complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.<br />
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento<br />
anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle<br />
somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è<br />
158
159<br />
6<br />
riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento<br />
<strong>della</strong> fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.<br />
9. Ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni<br />
e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione<br />
alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali<br />
lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale. Mentre dal<br />
testo dell’articolo di legge è ricavabile quando è possibile usufruire <strong>della</strong> prestazione<br />
pensionistica, sul “quantum” <strong>della</strong> prestazione stessa a fine carriera è velleitario cercare<br />
una risposta precisa oggi.<br />
4 giugno 2007<br />
Sono iscritto ad un fondo pensione a decorrere dal 09/02/1999, essendo in pensione<br />
dal 01/01/2004 e vorrei delucidazioni sul diritto alla prestazione pensionistica.<br />
A fronte di un’adesione al fondo pensione <strong>della</strong> durata non oltre i cinque anni compete<br />
la prestazione tutta in capitale.<br />
13 aprile 2007<br />
Volevo sottoporvi un quesito. Nel 2001 ho sottoscritto un PIP con Mediolanum, la<br />
famosa Europension.<br />
Oggi, con l’avvio <strong>della</strong> pensione integrativa è mia intenzione aprire una posizione<br />
nel fondo chiuso di categoria TELEMACO.<br />
Il mio consulente globale mi dice però che è assolutamente impossibile trasferire<br />
la mia posizione su Europension a TELEMACO (ma è invece possibile il contrario).<br />
Ho letto attentamente il contratto Europension, e all’articolo riguardante il trasferimento<br />
<strong>della</strong> posizione si dice esplicitamente che passati 3 anni dalla data<br />
di sottoscrizione del contratto è possibile trasferire la posizione ad un Fondo<br />
Pensione Aperto o Chiuso o ad altra Forma Pensionistica Individuale.<br />
Quindi mi e vi chiedo: è corretto quello che mi sta dicendo il consulente globale<br />
Mediolanum o sta tentando di raggirarmi? Che posso fare?<br />
In attuazione <strong>della</strong> Legge delega 23 agosto 2004 n. 243, il Decreto legislativo 5 dicembre<br />
2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200) disciplina le forme pensionistiche<br />
complementari.<br />
L’art. 12 (Fondi pensione aperti), l’art. 13 (Forme pensionistiche individuali), l’art. 14<br />
(Permanenza nella forma pensionistica <strong>complementare</strong> e cessazione dei requisiti di<br />
14<br />
15
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
partecipazione e portabilità), contribuiscono a dare una base giuridica alla soluzione<br />
del presente quesito.<br />
In particolare, per quanto riguarda la permanenza minima obbligatoria in una forma<br />
pensionistica, l’art. 14, punto 6. stabilisce che “Decorsi due anni dalla data di partecipazione<br />
ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong> l’aderente ha facoltà di trasferire<br />
l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.<br />
Gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la<br />
predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative<br />
del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale”.<br />
Ed inoltre: “In caso d’esercizio <strong>della</strong> predetta facoltà di trasferimento <strong>della</strong> posizione<br />
individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta<br />
del TFR maturando e del contributo a carico del datore di lavoro, nei limiti e<br />
secondo le modalità stabilite dai contratti o da accordi collettivi, anche aziendali”.<br />
Infine, sotto l’aspetto fiscale, viene stabilito che “Sono altresì esenti da ogni onere<br />
fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione<br />
o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica<br />
individuale”.<br />
Per le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche, gli adempimenti a<br />
carico delle forme pensionistiche complementari devono essere effettuati entro il termine<br />
massimo di sei mesi.<br />
Chiarito che nel dlgs n. 124, 21/04/1993 il periodo di permanenza nella forma previdenziale<br />
non poteva essere inferiore a tre anni, non si vede quali plausibili ostacoli possano<br />
frapporsi alla dichiarata volontà d’adesione a TELEMACO, fondo pensione negoziale<br />
di riferimento anche per i dipendenti <strong>della</strong> società WIND Telecomunicazioni SpA .<br />
3 aprile 2007<br />
Sono iscritto ad un Fondo di Categoria e con il silenzio assenso destinerò tutto il<br />
TFR maturando al Fondo Pensione.<br />
Quesito: le nuove norme prevedono l’istituto <strong>della</strong> revoca o <strong>della</strong> sospensione<br />
<strong>della</strong> destinazione del TFR al Fondo o rimango iscritto tutta la vita lavorativa e<br />
quindi verserò sempre la contribuzione?<br />
Premesso che il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale è una causa di cessazione<br />
<strong>della</strong> partecipazione al Fondo, in base ala normativa riformatrice del decreto legislativo<br />
252/2005 possiamo mettere in risalto che:<br />
- l’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione<br />
individuale maturata ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong> decorso un<br />
periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.<br />
160<br />
16
161<br />
6<br />
- l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:<br />
• trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
alla quale acceda in relazione alla nuova attività;<br />
• riscattare il 50% <strong>della</strong> posizione individuale maturata, nei casi in cui la cessazione<br />
dell’attività lavorativa comporti l’inoccupazione per un periodo di almeno 12 mesi; oltre<br />
che in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione<br />
guadagni ordinaria o straordinaria;<br />
• riscattare tutta la posizione individuale maturata nel caso d’invalidità permanente<br />
con riduzione <strong>della</strong> capacità di lavoro sotto al terzo;<br />
oppure a causa d’inoccupazione superiore a 48 mesi. Va detto che il riscatto non è<br />
consentito se tali eventi dovessero verificarsi nel quinquennio immediatamente precedente<br />
alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;<br />
• riscattare tutta la posizione individuale maturata a seguito <strong>della</strong> cessazione del<br />
rapporto di lavoro, prima <strong>della</strong> maturazione dei requisiti previsti per la prestazione<br />
previdenziale (art. 14, c. 5 dlgs 252/2005);<br />
• mantenere la posizione individuale accantonata, anche in sospensione di contribuzione<br />
al Fondo;<br />
• infine, nel caso di premorienza dell’aderente (decesso prima dell’esercizio del diritto<br />
alla prestazione pensionistica) gli eredi, o i beneficiari (che si tratti di persone fisiche<br />
o giuridiche) dallo stesso indicati in vita, hanno diritto al riscatto <strong>della</strong> posizione individuale.<br />
Agli adempimenti che ne conseguono il Fondo provvede entro il termine massimo di<br />
sei mesi dalla ricezione <strong>della</strong> richiesta.<br />
22 marzo 2007<br />
Lavoro da poco più di un anno presso una ditta che distribuisce vettovagliamento<br />
presso bar e ristoranti e esercenti vari.<br />
Faccio l’autista addetto alla distribuzione e lavoro dalle 8 alle 18 tutti i giorni<br />
tranne la domenica e le feste.<br />
Non mi viene pagato lavoro straordinario quando capita che lo faccio. Percepisco<br />
circa 950 euro al mese in busta paga.<br />
Non conosco i miei diritti di lavoratore, a chi rivolgermi?<br />
Per quanto riguarda il TFR il mio datore di lavoro ancora non ci ha accennato<br />
niente. Ma come si potrà decidere cosa farne se è uso del mio datore licenziare<br />
i propri dipendenti (a turno) ogni 3 anni in modo che percepiscano il sussidio di<br />
17
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
disoccupazione) continuando a lavorare in nero, e poi riassumendoli di nuovo?<br />
A chi rivolgersi per questi problemi senza rischiare il posto di lavoro?<br />
Controlli il CCNL che disciplina il rapporto di lavoro Confcommercio, Cooperativistico,<br />
Artigianato, etc.<br />
A fronte di un diverso CCNL c’è una specifica possibilità d’adesione ad un corrispondente<br />
fondo pensione negoziale. L’iscrizione al fondo di categoria risolverebbe anche<br />
la questione del TFR in base alla nuova normativa.<br />
22 gennaio 2007<br />
Visto la nuova normativa desideravo alcune informazioni lavorando in una agenzia<br />
di viaggi:<br />
1. FON.TE. è “il fondo chiuso” (negoziale) di categoria per le ADV?<br />
2. Aderendo al vostro fondo in maniera volontaria usufruisco del contributo<br />
aziendale? Se sì quanto è?<br />
3. Quale è il regime fiscale sia durante il periodo di versamenti sia alla cessazione<br />
del rapporto di lavoro?<br />
4. Dove posso trovare il prospetto informativo del fondo in cui sono spiegate<br />
tutte le varie clausole incluse le tipologie d’investimento?<br />
Tra i settori ai quali si rivolge FON.TE. c’è anche quello del Turismo e tra le associazioni<br />
datoriali c’è anche la FIAVET.<br />
Come dipendente di un’agenzia di viaggi potrà facilmente controllare il suo contratto<br />
di lavoro. Aderendo al fondo pensione negoziale si ha diritto al contributo del datore<br />
di lavoro; detto contributo varia da CCNL a CCNL; nel settore FILCAMS / FISASCAT /<br />
UILTUCS /FEDERALBERGHI / FIPE / FIAVET / FAITA / INTERSIND, è di 0,55% a carico<br />
del datore e di almeno 0,55% a carico del lavoratore aderente.<br />
Alcune essenziali note, tratte dal complesso ed articolato regime fiscale del fondo<br />
pensione.<br />
I Fondi Pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una<br />
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11% che si applica sul<br />
risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta, prelevata annualmente dal patrimonio<br />
del fondo pensione.<br />
Contributi versati dal 1° gennaio 2007. I contributi versati a fondi pensione sono deducibili,<br />
dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non<br />
superiore a 5.164,57 euro annui.<br />
162<br />
18
163<br />
6<br />
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la<br />
deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico<br />
ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non<br />
dedotta.<br />
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai<br />
primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito,<br />
nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre<br />
dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza<br />
positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi<br />
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo<br />
non superiore a 2.582,29 euro annui.<br />
Prestazioni in forma periodica (rendite)<br />
La parte imponibile <strong>della</strong> prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta<br />
a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a<br />
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione<br />
successivo al 1° gennaio 2007,con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.<br />
Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata<br />
un’ imposta sostitutiva del 12,50%. Detto rendimento è scomputato dall’imponibile<br />
da assoggettare a tassazione d’imposta del 15%.<br />
Prestazioni in capitale<br />
La parte imponibile <strong>della</strong> prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta<br />
a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a<br />
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione<br />
successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.<br />
Il modulo d’adesione a FON.TE. , va compilato in quattro copie (le prime due al fondo,<br />
la terza al datore di lavoro e la quarta al lavoratore sottoscrittore).<br />
Il modulo va inviato all’Ufficio FON.TE. presso il service amministrativo del Fondo al<br />
seguente indirizzo: PREVINET S.p.A. – Ufficio FON.TE. - Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano<br />
Veneto (TV). Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi direttamente al fondo<br />
pensione, telefonando ai nuovi numeri in esercizio: 06 5866430 e 06 58303558<br />
15 gennaio 2007<br />
Come si aderisce a un fondo pensione?<br />
Per manifestare, nel modo più diretto ed esplicito, la propria volontà d’adesione al<br />
proprio fondo pensione di categoria, ci si può recare a compilare l’apposito modulo<br />
prestampato all’Ufficio del Personale dell’azienda dove si lavora.<br />
19
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
Nel modulo sono riportate le varianti possibili di contribuzione e le istruzioni per la<br />
compilazione e la spedizione, riguardanti i soggetti coinvolti: il dipendente, il fondo<br />
pensione e l’azienda stessa.<br />
Per le adesioni a forme previdenziali individuali ci si può rivolgere agli enti promotori<br />
di tali prodotti.<br />
Nell’ipotesi d’inerzia nel semestre utile al meccanismo del silenzio-assenso, allora il<br />
lavoratore potrà ritrovarsi in modo tacito nella <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, anche con<br />
il solo apporto del TFR maturando.<br />
10 gennaio 2007<br />
I dipendenti con contratto del credito non hanno un fondo previdenziale di categoria.<br />
Potete cortesemente indicarmene uno al quale aderire?<br />
Premesso che è allo studio una proposta di parte sindacale in merito, volta a costituire<br />
un apposito fondo di categoria per le aziende sprovviste di un proprio fondo previdenziale<br />
<strong>complementare</strong>, stante l’attuale situazione ci si può affidare ad una scelta di tipo<br />
individuale, d’adesione ad una forma previdenziale assicurativa o di fondo aperto.<br />
L’analisi di convenienza va fatta nell’ambito delle iniziative promosse da istituti bancari,<br />
assicurativi e di gestione del risparmio autorizzati.<br />
7 gennaio 2007<br />
Vorrei sapere dove posso trovare il sistema di calcolo <strong>della</strong> rendita integrativa dei<br />
fondi pensione, se è unico oppure a parità di montante ogni fondo può dare una<br />
rendita diversa.<br />
Il montante varia, tra l’altro, in base alle contribuzioni, agli anni d’iscrizione dell’aderente,<br />
dagli investimenti di tipo finanziario e monetario e dai rendimenti realizzati, per<br />
loro natura variabili nel tempo.<br />
La rendita è anch’essa diversa in funzione sia di scelte personali quali, ad esempio, la<br />
reversibilità, la scelta di tipo misto capitale-rendita, sia di elementi esterni al singolo<br />
assicurato quali, tanto per citarne uno, quello <strong>della</strong> forza contrattuale del Fondo nella<br />
stipula dell’apposita convenzione con un Istituto autorizzato per l’erogazione <strong>della</strong><br />
rendita stessa.<br />
164<br />
20<br />
21
7 novembre 2006<br />
I fondi pensione sono destinati solo ai lavoratori dipendenti o vi possono accedere<br />
anche quelli autonomi e “atipici”?<br />
165<br />
6<br />
22<br />
Tanto le associazioni sindacali e datoriali, sia con riguardo ai lavoratori dipendenti, sia<br />
per i soci ed i soci-lavoratori delle cooperative, quanto le associazioni rappresentative<br />
di quadri, lavoratori autonomi e professionisti, sono tra altri soggetti, abilitati all’istituzione<br />
di forme pensionistiche complementari collettive per i loro potenziali destinatari.<br />
Una specifica attenzione viene dedicata anche ai cosiddetti atipici dal dlgs 5 dicembre<br />
2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200). Disciplina delle forme pensionistiche<br />
complementari Art. 2. Destinatari 1.<br />
Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:<br />
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza<br />
alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento,<br />
anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e<br />
produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste<br />
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;<br />
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali<br />
e per territorio;<br />
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative<br />
interessate;<br />
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non<br />
iscritti al fondo ivi previsto.<br />
L’art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari 1. indica le varie fonti<br />
istitutive possibili delle forme pensionistiche complementari, elencando alla lettera<br />
b): gli accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati<br />
o da associazioni di rilievo almeno regionale; alla lettera c): i regolamenti di enti<br />
o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi,<br />
anche aziendali; - omissis - alla lettera e) accordi fra soci lavoratori di cooperative,<br />
promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente<br />
riconosciute; - omissis - Per il personale dipendente di cui all’articolo 3,<br />
comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari<br />
possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza,<br />
mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.<br />
Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di<br />
partecipazione, garantendo la libertà d’adesione individuale.
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
24 ottobre 2006<br />
Leggo sulla stampa di oggi, che entro sei mesi dovremo scegliere la destinazione<br />
del nostro TFR maturando.<br />
Ho sottoscritto l’adesione al fondo COMETA sin dal suo nascere, ne ho seguito<br />
attentamente l’evoluzione dall’iniziale monocomparto fino all’attuale pluricomparto.<br />
Ho sperato fin all’ultimo che le associazioni sindacali, visto i principi di cui sono<br />
portatori, dessero nell’istituire il pluricomparto, la possibilità ai propri aderenti<br />
di scegliere come indirizzare i propri risparmi da un punto di vista non solo finanziario<br />
ma anche morale, etico.<br />
Trovo francamente deludente e palesemente contraddittoria, la condotta delle<br />
organizzazioni sindacali.<br />
Nessun criterio di eticità è stato mai sollevato né portato all’attenzione degli<br />
aderenti, nessuna opera di sensibilizzazione e d’informazione riguardo le conseguenze<br />
sociali, ambientali di certe operazioni finanziarie , è stata mai illustrata.<br />
Che “razza” di sindacato è quello che da un lato promuove la solidarietà, combatte<br />
lo sfruttamento del lavoro e dall’altro destina i risparmi dei propri associati<br />
verso impieghi finanziari sconosciuti perpetrando magari sistemi e pratiche di<br />
lavoro in contraddizione con i propri principi fondanti.<br />
Sono consapevole che a molti miei colleghi, tale aspetto non interessa affatto<br />
essendo solo interessati alla performance del fondo, ma questo a mio avviso non<br />
è un motivo per abdicare al proprio ruolo e ai propri principi.<br />
E allora perché non istituire nel pluricomparto, un’altra linea, una linea ETICA<br />
rivolta a coloro che vogliono impiegare i propri risparmi coerentemente con i<br />
propri principi.<br />
D’altro canto, mi risulta che il fondo di categoria PREVIAMBIENTE, ha già inserito<br />
al proprio interno una linea etica.<br />
L’aspetto etico degli investimenti dei fondi pensione negoziali occupa sempre più spazio<br />
nei dibattiti e nelle proposte del sindacato, sia nei convegni in Italia sia in quelli<br />
internazionali.<br />
Da ultimo anche il legislatore ha posto l’accento su questo tipo d’esigenza da tenere<br />
presente nell’ambito degli investimenti delle attività dei fondi pensione.<br />
Con il dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200) (“Disciplina<br />
delle forme pensionistiche complementari”), attuativo <strong>della</strong> Legge-delega 23<br />
agosto 2004, n. 243 (“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore<br />
<strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> pubblica, per il sostegno alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> e all’occu-<br />
166<br />
23
21 settembre 2006<br />
Sono dipendente di una agenzia per il lavoro, con contratto a tempo indeterminato.<br />
Nel 2004 ho sottoscritto una polizza FIP con una banca ed essendomi accorta<br />
adesso di aver fatto un grosso errore, mi sono informata e ho scoperto che<br />
si può passare da questo tipo di polizza ad un fondo pensione, meglio se fondo<br />
di categoria.<br />
Non so ancora se la mia azienda ha aderito a un fondo pensione però vorrei intanto<br />
sapere se vi sono capitati altri casi simili al mio e come posso muovermi<br />
per trasferire il FIP in un Fondo Pensione.<br />
167<br />
6<br />
pazione stabile e per il riordino degli enti di <strong>previdenza</strong> ed assistenza obbligatoria”)<br />
all’art. 6. (Regime delle prestazioni e modelli gestionali), punto 14. viene stabilito che:<br />
“Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale<br />
e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura<br />
nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti<br />
dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali,<br />
etici ed ambientali”.<br />
Va comunque rimarcato che nella redazione delle linee-guida per i soggetti incaricati<br />
<strong>della</strong> gestione finanziaria dei fondi pensione il consiglio d’amministrazione del fondo<br />
deve attenersi, a quanto prescritto, in materia di mercati di riferimento, dalle leggi e<br />
dalle regolamentazioni vigenti.<br />
È sufficiente controllare il proprio CCNL del proprio settore per sapere se l’azienda<br />
sia tenuta o meno ad accettare le domande di adesione al fondo pensione negoziale<br />
di riferimento.<br />
Per quanto riguarda i contratti assicurativi individuali sarà bene inoltrare richiesta di<br />
chiarimenti alla Società con la quale è stata sottoscritta la FIP per una valutazione di<br />
convenienza nel caso di riscatto anticipato.<br />
Nessuna difficoltà potrà avere l’ipotetico seguito di confluenza nel fondo negoziale con<br />
dote pregressa.<br />
21 settembre 2006<br />
Sono un impiegato di banca e ho aderito al fondo pensione integrativo <strong>della</strong> banca,<br />
quando andrò in pensione avrò accantonato un certo capitale X ( TFR + quota<br />
versata dell’azienda + versamenti volontari) rivalutato in base al rendimento del<br />
fondo a cui ho aderito. Questo montante sarà alla base del calcolo <strong>della</strong> mia<br />
“pensione” o rendita vitalizia (in base alle aspettative di vita).<br />
24<br />
25
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
La mia domanda è: la mia pensione viene erogata in base al montante alla data<br />
in cui vado in pensione fino a quando “resto in vita” anche se vivo fino a 120 anni<br />
(estremizzando) anche se i soldi accantonanti sono finiti o l’erogazione termina<br />
al finire del montante accantonato?<br />
Come giustamente messo in risalto, in base all’aspettativa di vita (determinata avuto<br />
riguardo ad elementi quali l’età, il sesso, lo stato di salute, etc.) viene stabilita una rata<br />
di rendimento periodica all’atto del pensionamento.<br />
Nel discorso assicurativo si compensano mediamente tanto il rischio di più lunga vita<br />
quanto quello di vita relativamente breve.<br />
Salvo pattuizioni contrattuali limitative e qualificanti al riguardo, il diritto alla rendita<br />
periodica è di tipo perpetuo.<br />
13 settembre 2006<br />
Un nostro dipendente è deceduto di recente. Vorremo conoscere le modalità per<br />
poter riscattare quanto da lui maturato.<br />
È necessario inviare la comunicazione direttamente al fondo pensione di vostra adesione<br />
e conoscenza. Apposita comunicazione, con la prescritta certificazione, sarà inviata<br />
dagli eventuali eredi.<br />
14 luglio 2006<br />
Qualora esistesse il fondo pensione di categoria ma l’azienda non vi abbia aderito,<br />
il lavoratore dipendente sottoscrivendo un FIP ha la possibilità di dedurlo<br />
fiscalmente?<br />
Nella generalità dei casi l’azienda applica ai suoi dipendenti un contratto collettivo di<br />
lavoro che spesso, in base al suo articolato concordato, è generatore di ulteriori accordi<br />
che assumono la forma di fonte istitutiva del fondo negoziale di categoria.<br />
Il dlgs 124/1993, all’art. 3 comma 1, tra l’altro, include tra le “fonti istitutive delle forme<br />
pensionistiche:<br />
a) contratti ed accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,<br />
promossi dai sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;<br />
b) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti<br />
o accordi collettivi, anche aziendali”. Inoltre, al punto 4. dello stesso articolo è<br />
detto che: “Le fonti istitutive di cui al comma 1. stabiliscono le modalità di partecipa-<br />
168<br />
26<br />
27
169<br />
6<br />
zione garantendo la libertà d’adesione individuale”.<br />
Ciò premesso, si può affermare che il dipendente abbia la piena libertà d’adesione<br />
al fondo negoziale, nazionale o aziendale che sia, e che l’azienda segua la volontà<br />
espressa dal dipendente in tal senso.<br />
Resta pertanto da chiarire se l’azienda in questione applichi o meno una disciplina<br />
contrattuale collettiva che preveda anche il fondo pensione o sia dotata di regolamenti<br />
appositi istitutivi di fondi pensione. In tal caso l’azienda a tale disciplina dovrà attenersi,<br />
in presenza di richieste d’adesione al fondo negoziale da parte dei lavoratori<br />
dipendenti.<br />
10 luglio 2006<br />
28<br />
Spettabile UIL sono un lavoratore dipendente iscritto al FONDENERGIA dal 2002,<br />
ho letto il vostro prospetto sul sito mi chiedo se ho il diritto di dedurre dalla mia<br />
dichiarazione dei redditi i 5164,57 euro (anche se verso oltre questa cifra)che<br />
verso nel fondo?<br />
Attualmente, per i dipendenti, i limiti di deducibilità delle contribuzioni sono pari al<br />
12% (limite relativo) del reddito complessivo annuo del lavoratore e di euro 5.164,57<br />
(limite assoluto).<br />
Dal gennaio 2001 anche le contribuzioni a carico del datore costituiscono reddito fiscalmente<br />
rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore iscritto al fondo pensione.<br />
La parte di reddito complessivo composta dal reddito da lavoro dipendente fruisce di una<br />
deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al fondo pensione.<br />
È il datore di lavoro che, nell’ambito dei limiti assegnati per legge (nel nostro caso,<br />
dell’importo pari al doppio del TFR versato al fondo), determina il valore <strong>della</strong> deducibilità<br />
ed esclude direttamene tale importo dai redditi corrisposti in busta-paga al<br />
lavoratore dipendente.<br />
Eventuali margini tra l’importo dei contributi deducibili (calcolato in base al 12% del<br />
reddito annuo complessivo) e l’importo dei contributi deducibili (ottenuto in ragione<br />
del doppio del TFR versato al fondo) sono utilizzabili, in sede di dichiarazione dei redditi,<br />
come importi di contributi deducibili esclusivamente nell’ambito dei cosiddetti altri<br />
redditi, quelli non provenienti da lavoro dipendente.
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
23 maggio 2006<br />
Vorrei sapere se è vera quella regola per cui fino al 31/12/2007, un lavoratore<br />
dipendente metalmeccanico di un’ impresa di piccole dimensioni (meno di 15 dipendenti)<br />
può, anziché aderire a fondo pensione chiuso, sottoscrivere un FIP con<br />
una compagnia di assicurazione e portare in deduzione dal reddito imponibile<br />
quello che si è versato.<br />
A normativa vigente non ci è dato rintracciare regole del tenore indicato nel quesito. Si<br />
tratta semmai di ipotesi ventilate in vista <strong>della</strong> riforma del 1995 e mai concretatesi in<br />
provvedimenti legislativi.<br />
La deduzione dal reddito complessivo entro i limiti di legge, in percentuale ed in assoluto,<br />
deve tener conto <strong>della</strong> presenza funzionante ed eventuale di un fondo negoziale<br />
di categoria.<br />
23 maggio 2006<br />
Proprio in questi giorni sto cercando di compilare il modello 730 relativo all’anno<br />
2005.<br />
La domanda che ho da porvi è la seguente: la mia azienda ha riportato sul CUD<br />
2005 il valore “4” nella casella numero “8”.<br />
Io tutti gli anni pago una somma per alimentare un fondo previdenziale aperto<br />
(FIP) e vorrei sapere come posso e se posso detrarre questa somma o parte di<br />
questa somma dal 730.<br />
Come nota aggiuntiva comunico che in data 31 marzo 2006 ho concluso il mio<br />
rapporto di lavoro licenziandomi: posso in qualche modo richiedere quello che<br />
riportate sul vostro sito?<br />
La deduzione dal reddito può essere condizionata dall’aver aderito a forme previdenziali<br />
di tipo individuale nonostante la presenza, nel settore lavorativo di appartenenza,<br />
di un funzionante fondo pensione negoziale. Negli altri casi, detta deduzione è piena,<br />
fino al tetto del 12% del reddito complessivo, con il limite assoluto di euro 5.164,57.<br />
Nella situazione di cessazione dal posto di lavoro, sono possibili: sia il trasferimento<br />
(secondo le modalità stabilite nel Regolamento e nel rispetto dei tempi di legge); sia<br />
il riscatto parziale (vedi art. 7 co. 4 dlgs 124/1993); sia il riscatto totale (le condizioni<br />
attuative sono dettate dal Regolamento <strong>della</strong> forma previdenziale individuale, sia essa<br />
Fondo aperto o FIP).<br />
Per quanto attiene ad eventuali errori materiali nella compilazione del CUD è utile<br />
rivolgersi all’apposito ufficio del personale <strong>della</strong> propria azienda.<br />
170<br />
29<br />
30
18 maggio 2006<br />
Riferendomi al citato art. 14 del dlgs 252/2005 mi sembra che se si cambia azienda<br />
non si potrà più riscattare il Fondo, in quanto nell’articolo 14 è previsto il<br />
riscatto solo nei casi di inoccupazione per 12-48 mesi (comma 2b), oppure invalidità<br />
permanente o inoccupazione per più di 48 mesi (comma 2c).<br />
Le chiedo quindi se è giusta la mia deduzione che, con la nuova legge, una volta<br />
optato per il Fondo Pensione, tale scelta varrà per tutta la vita lavorativa.<br />
171<br />
6<br />
Nell’ipotesi che il lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo negoziale,<br />
interrompendosi il rapporto di lavoro con l’azienda, all’attuale facoltà immediata di<br />
riscatto, in base alla normativa vigente, si sostituirà dall’inizio del 2008 la nuova normativa<br />
che, tra l’altro prevede:<br />
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le<br />
modalità d’esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità<br />
delle posizioni individuali e <strong>della</strong> contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale<br />
delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.<br />
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
gli statuti e i regolamenti stabiliscono:<br />
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong> alla quale il lavoratore<br />
acceda in relazione alla nuova attività;<br />
b) il riscatto parziale, nella misura del 50% <strong>della</strong> posizione individuale maturata, nei<br />
casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo<br />
di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso<br />
da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni<br />
ordinaria o straordinaria;<br />
c) il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale maturata per i casi d’invalidità permanente<br />
che comporti la riduzione <strong>della</strong> capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito<br />
di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo<br />
di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio<br />
precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche<br />
complementari;<br />
3. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica comple-<br />
mentare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad<br />
altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono<br />
esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino,<br />
anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione<br />
31
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento,<br />
consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente<br />
più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi<br />
costituire ostacolo alla portabilità.<br />
In caso di esercizio <strong>della</strong> predetta facoltà di trasferimento <strong>della</strong> posizione individuale,<br />
il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR<br />
maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo<br />
le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.<br />
Così l’art. 14. “Permanenza nella forma pensionistica <strong>complementare</strong> e cessazione dei<br />
requisiti di partecipazione e portabilità” del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,<br />
pubblicato nella G.U. n. 289 S.O. n. 200 del 13 dicembre 2005 (Disciplina delle forme<br />
pensionistiche complementari).<br />
5 maggio 2006<br />
Sono lavoratore dipendente e avrei una domanda riguardo alla deduzione dal<br />
reddito complessivo ai fini IRPEF, tramite modello 730, delle forme pensionistiche<br />
individuali.<br />
Non aderendo a nessun fondo pensionistico <strong>complementare</strong> (sul CUD codice 4<br />
nella voce “Previdenza Complementare”) mi viene detto dal CAF (al momento<br />
<strong>della</strong> presentazione dei documenti per preparare il modello 730) che non posso<br />
portare a deduzione nessun tipo di <strong>previdenza</strong> individuale (sottolineo che cambiando<br />
CAF ho avuto risposte completamente differenti e ragioni addirittura opposte).<br />
I limiti di deducibilità fiscale sono notoriamente quelli di euro 5.164,57 (limite assoluto).<br />
La deducibilità, nel caso di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione di competenza<br />
collettiva, è nei limiti dei cosiddetti altri redditi, cioè <strong>della</strong> sola parte eccedente<br />
il reddito da lavoro dipendente. Verificata l’eventuale inesistenza, nel settore lavorativo<br />
di riferimento, di un fondo negoziale operativo, i contributi versati alle forme pensionistiche<br />
complementari ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali<br />
vanno indicati nel rigo E23 del mod. 730/2006 sempre che tali importi non siano<br />
certificati nel CUD 2006 (punto 29) o nel CUD 2005 (punto 27).<br />
172<br />
32
3 maggio 2006<br />
Sono un lavoratore dipendente di una ASL e aderisco ad un fondo pensione individuale:<br />
in quale misura posso usufruire <strong>della</strong> deducibilità fiscale?<br />
173<br />
6<br />
I contributi ed i premi versati alle forme pensionistiche individuali ex-dlgs n. 124 del<br />
21/04/1993 sono fiscalmente deducibili nei limiti di euro 5.164,57 (limite assoluto).<br />
Non essendoci un fondo negoziale operante per il settore queste norme sulla deducibilità<br />
si applicano in pieno.<br />
3 maggio 2006<br />
Sono un dipendente nel settore industria il mio fondo è il BYBLOS , non ho aderito.<br />
La mia domanda è: INPS non ha fatto nessun fondo? Se così fosse qual è?<br />
E come contattarlo?<br />
Sia con l’attuale normativa legislativa sia con quella che andrà in vigore dal primo<br />
gennaio 2008, il fondo pensione di riferimento primario è il fondo negoziale di settore.<br />
In tema di silenzio-assenso e di non scelta specifica del lavoratore, il legislatore ha<br />
previsto, con la nuova normativa qui accennata, l’ipotesi residuale <strong>della</strong> destinazione<br />
del TFR in ambito INPS.<br />
3 maggio 2006<br />
Sono un dipendente del settore gas acqua, mi conviene un fondo pensione di<br />
categoria o a una polizza individuale?<br />
Ferma restando la sua autonoma valutazione sulle clausole contrattuali che determinano<br />
il grado di convenienza nel sottoscrivere eventuali polizze individuali assicurative,<br />
un importante aspetto tra i tanti da tenere in conto, è quello che attiene alla fiscalità.<br />
I limiti di deducibilità fiscale sono notoriamente di euro 5.164,57 (limite assoluto).<br />
Nell’ambito di tali limiti, e con riferimento al reddito da lavoro dipendente, il limite<br />
di contributi deducibili non può eccedere il doppio del TFR versato al fondo pensione<br />
collettivo (tenuto conto delle eccezioni in materia di TFR, previste dalla normativa vigente).<br />
Eventuali margini, tra l’importo dei contributi deducibili (calcolato in base al 12% del<br />
reddito complessivo) e l’importo dei contributi deducibili (calcolato in ragione del doppio<br />
del TFR versato al fondo collettivo), sono utilizzabili come importi di contributi<br />
deducibili esclusivamente nell’ambito dei redditi vari, redditi cioè che non siano provenienti<br />
da lavoro dipendente.<br />
33<br />
34<br />
35
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
Essendo stata istituita, per il settore gas e acqua una forma pensionistica contrattuale<br />
(PEGASO), la deducibilità, nel caso di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione<br />
di competenza collettiva, è nei limiti e dalla sola parte eccedente il reddito da lavoro<br />
dipendente, cosiddetti altri redditi.<br />
27 aprile 2006<br />
È vero che ad ogni cambio di azienda il lavoratore ha la possibilità di optare per<br />
il TFR o Fondo Pensione, compreso il caso di nuova azienda con lo stesso Fondo<br />
contrattuale <strong>della</strong> precedente?<br />
Ferma restando la nuova normativa sulle vicende collegate al meccanismo del silenzio-assenso<br />
in materia di TFR, va sottolineato che questa domanda sottende l’ipotesi<br />
che il lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo negoziale, interrompendosi<br />
il rapporto di lavoro con l’azienda.<br />
Lo statuto del fondo pensione deve consentire, oltre all’esercizio <strong>della</strong> scelta per il riscatto<br />
immediato, quello dell’eventuale, successivo trasferimento ad altra forma pensionistica.<br />
Al riguardo soccorrono le disposizioni dell’art. 10 comma 3-bis del dlgs 124<br />
del 21.04.1993.<br />
La nuova normativa che andrà in vigore dal primo gennaio 2008 amplia la disciplina al<br />
riguardo, come si evince dall’art. 14. dlgs n. 252/2005: “Permanenza nella forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità”.<br />
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le<br />
modalità d’esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità<br />
delle posizioni individuali e <strong>della</strong> contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale<br />
delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo”.<br />
12 aprile 2006<br />
Buona sera, avrei bisogno se possibile di un chiarimento. In caso di azienda che<br />
acceda alla Cassa Integrazione Guadagni, come si atteggia la fattispecie per quel<br />
che riguarda la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>?<br />
In parole semplici: il datore di lavoro ha obbligo di continuare a versare al fondo<br />
pensione di categoria o deve interrompere il piano dei versamenti?<br />
L’istituto <strong>della</strong> Cassa Integrazione non interrompe il rapporto di lavoro tra dipendente<br />
ed azienda. La trattenuta viene pertanto effettuata sulla voce retribuzione aziendale<br />
risultante dalla decurtazione delle ore non lavorate. Queste ultime possono generare<br />
una cosiddetta indennità di cassa che non è considerata retribuzione aziendale.<br />
174<br />
36<br />
37
6 aprile 2006<br />
Avrei due domande da porre per una ricerca in merito:<br />
1) la prestazione dovuta dal fondo entra in comunione dei beni anche il fondo<br />
aperto?<br />
2) la prestazione dovuta dal fondo (anche aperto) è soggetta alla disciplina di<br />
successione?<br />
175<br />
6<br />
38<br />
L’art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e<br />
cessazione dei requisiti di partecipazione), dlgs 21.04.1993 n.124, punto 3-ter, stabilisce:<br />
“In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento<br />
per vecchiaia” la posizione individuale dello stesso “ è riscattata dal coniuge<br />
ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di<br />
tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta<br />
acquisita al fondo pensione”.<br />
Mentre al successivo punto 3-quater si legge: “In caso di morte dell’iscritto ad una<br />
delle forme pensionistiche individuali di cui agli artt. 9-bis (forme pensionistiche individuali<br />
mediante fondi aperti) e 9-ter (forme pensionistiche individuali mediante contratti<br />
d’assicurazione sulla vita) prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale<br />
è riscattata dagli eredi”.<br />
Con la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica sotto forma di rendita (o<br />
mista capitale/rendita), nei casi ed alle condizioni statutarie e di legge, il lavoratore<br />
all’atto <strong>della</strong> domanda potrà richiedere la reversibilità di detta prestazione a favore di<br />
soggetti ammessi dalla normativa civilistica vigente.<br />
È senz’altro decisivo il ricorso ad un qualificato parere di uno Studio legale professionistico<br />
per gli eventuali collegamenti interpretativi con gli articoli del Codice civile,<br />
dedicati alla vasta e complessa materia.<br />
Ne poniamo in evidenza, per pura esemplificazione e come contributo alla ricerca,<br />
alcuni di essi :<br />
- art. 456 e segg., Apertura <strong>della</strong> successione: “La successione si apre al momento<br />
<strong>della</strong> morte”;<br />
- art. 536 e segg.; Dei Legittimari: “Le persone alle quali la legge riserva una quota<br />
dell’eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali,<br />
gli ascendenti legittimi“;<br />
- art. 565 e segg., Categorie dei successibili; e soprattutto del regime patrimoniale<br />
<strong>della</strong> famiglia (artt.dal 159) ed in particolare degli artt. 177 (oggetto <strong>della</strong> comunione<br />
legale) e 179 (beni personali, non costituenti oggetto <strong>della</strong> comunione) .
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
28 marzo 2006<br />
Salve, vorrei informazioni sia da parte del dipendente che dell’Azienda riguardo<br />
le novità dei fondi pensione.<br />
Questa è una Società di 8 dipendenti: il nostro Studio di consulenza del lavoro<br />
non ci ha saputo dire tanto a proposito perché sostiene che è ancora tutto in alto<br />
mare.<br />
È vero che a partire dal 1°gennaio del 2007 i dipendenti hanno sei mesi di tempo<br />
per richiedere che tutto l’ammontare del TFR non sia più gestito dall’Azienda<br />
stessa ma da una società privata? In questo caso l’Azienda come si deve comportare?<br />
Deve liquidare tutti i TFR dei dipendenti che hanno aderito? In che percentuale?<br />
Grazie.<br />
La prima precisazione da fare è che il Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005<br />
(“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) entra in vigore il 1° gennaio<br />
2008 (art. 23: Entrata in vigore e norme transitorie).<br />
La seconda, importante per la Vostra Azienda, è quella riguardante l’informazione che<br />
il datore di lavoro deve dare ai dipendenti. Infatti, prima dell’avvio dei sei mesi previsti,<br />
il datore di lavoro deve fornire al lavoratore sufficienti informazioni sulle diverse scelte<br />
disponibili. Inoltre, trenta giorni prima <strong>della</strong> scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento<br />
del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna<br />
volontà deve ricevere dal datore di lavoro (il quale potrà predisporre quanto necessario)<br />
le adeguate informazioni relative alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> (in<br />
primis, di tipo negoziale) verso la quale il TFR maturando (e non lo stock precedente)<br />
sarà destinato.<br />
Infine, il periodo di maturazione del silenzio-assenso è di sei mesi dal primo gennaio<br />
2008, oppure di sei mesi dalla data di assunzione se successiva a 01.01.2008 (data di<br />
entrata in vigore del suesposto decreto legislativo).<br />
2 marzo 2006<br />
Vorrei delle informazioni dettagliate sui valori percentuali delle prestazioni sotto<br />
forma di rendita del montante finale, se si va in pensione senza o con scelta di<br />
reversibilità all’atto <strong>della</strong> maturazione del diritto<br />
La passione per gli studi attuariali applicati alle prestazioni dei Fondi pensione negoziali<br />
può trovare un riferimento pratico nei Fondi che avendo superato i cinque anni<br />
176<br />
39<br />
40
177<br />
6<br />
di funzionamento si accingono a lanciare i bandi per le Compagnie assicurative che<br />
vogliano acquisire il mandato di gestione ed erogazione delle rendite dei pensionandi<br />
del fondo negoziale.<br />
È il caso di COMETA, il più numeroso tra tali fondi negoziali nazionali, che ha emesso<br />
il bando per l’aggiudicazione del servizio (dando la possibilità all’offerente d’invio di<br />
eventuali proposte aggiuntive) di gestione e d’erogazione di rendite vitalizie immediate<br />
rivalutabili e/o reversibili a premio unico con tasso tecnico e minimo garantito.<br />
Le offerte dei soggetti in possesso dei requisiti sono state inviate, corredate del questionario<br />
completo in ogni sua parte, al Fondo Pensione COMETA - Via Vittor Pisani, 31<br />
20124 Milano, entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2006 (http://www.cometafondo.it).<br />
10 febbraio 2006<br />
Lavoro nel settore alberghi con contratti a tempo determinato e stagionali.<br />
Ciò significa che per diversi mesi non lavoro. La mia domanda riguarda l’adesione<br />
ai fondi pensione negoziali di categoria. I fondi FON. TE. e MARCO POLO consentono<br />
l’iscrizione anche a chi lavora con contratti a termine.<br />
Vorrei sapere se è possibile versare i miei contributi ad uno dei due nei periodi in<br />
cui lavoro e per i periodi in cui non lavoro versare ad un altro Fondo negoziale che<br />
è il fondo Pensione Complementare Nazionale FAMIGLIA (per lavoratori atipici,<br />
studenti, casalinghe, con pensione parziale, etc).<br />
Considererei ciò una soluzione temporanea in attesa <strong>della</strong> mia stabilizzazione occupazionale.<br />
Infatti una volta trovato un lavoro stabile, vorrei sapere se è possibile<br />
trasferire la mia posizione presso il Fondo FAMIGLIA nel fondo di categoria (FON.<br />
TE. o MARCO POLO), e se ciò mi consentirà di colmare i buchi presenti nel fondo<br />
Fonte o Marco Polo a suo tempo determinatisi per la mia condizione di disoccupazione.<br />
Se ciò fosse possibile, quando passerei al Fondo FON. TE. o MARCO POLO, è come<br />
se io mi ci fossi iscritto in maniera continuativa sin dal primo giorno di adesione?<br />
In concomitanza con la perdita dei requisiti di partecipazione è possibile decidere il<br />
trasferimento ad altro fondo pensione o forma pensionistica. Pertanto, a seguito del<br />
passaggio ad una nuova attività lavorativa si ha il diritto di richiedere il trasferimento<br />
dell’intera posizione individuale ad altro fondo pensione <strong>complementare</strong>. La permanenza<br />
ed il trasferimento sono soggette ai tempi ed ai modi dettati dalle disposizioni<br />
statutarie e dalle normative interne di funzionamento dei fondi pensione.<br />
La COVIP, negli “orientamenti” forniti con deliberazione del 12 novembre 2003, in materia<br />
di “Coordinamento di forme pensionistiche collettive aventi ambiti di destinatari<br />
41
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
parzialmente o totalmente sovrapposti” ha tra l’altro posto in evidenza che “il senso<br />
<strong>della</strong> volontà delle organizzazioni istitutrici è da ricercare, in generale, nella istituzione<br />
di nuove forme pensionistiche in realtà prive di forme di copertura e non già nel sommare<br />
nuove forme di tutela a quelle eventualmente già esistenti”.<br />
“Nel silenzio delle parti sociali, dovrebbe, quindi, “presumersi” l’alternatività dell’adesione”.<br />
“Si ritiene che, in casi di accavallamento delle aree dei destinatari, salvo che<br />
sia rilevabile una diversa volontà delle parti istitutive, risulta oggetto di ‘presunzione’<br />
l’esclusività <strong>della</strong> partecipazione ad una sola delle forme pensionistiche collettive ‘offerte’<br />
al lavoratore, la cui individuazione è rimessa alla libera scelta dello stesso”.<br />
Di conseguenza, ed in relazione all’attuale situazione lavorativa, l’urgenza di adesione<br />
è forse opportuno esprimerla prendendo contatto direttamente con il fondo negoziale<br />
corrispondente.<br />
9 febbraio 2006<br />
Sono un dipendente pubblico, di una ASL <strong>della</strong> Lombardia. Vorrei aderire ad un<br />
fondo pensione, ma ho un interrogativo: quanto io verso durante l’anno, p.e. 1.200<br />
euro su un reddito lordo di 24.000 euro, verrà detratto dall’imponibile IRPEF in<br />
sede di dichiarazione dei redditi (730) o viene detratto dall’imposta durante tutto<br />
l’anno?<br />
Il mio datore di lavoro verserà una quota corrispondente? È tenuto a farlo?<br />
Per i lavoratori dipendenti associati, con il datore di lavoro, ai fondi pensione negoziali,<br />
i prelevamenti delle quote stabilite, come del resto le conseguenti detrazioni fiscali nei<br />
limiti consentiti dalla legge, avvengono tramite busta-paga.<br />
Nelle forme pensionistiche individuali, quali ad esempio le polizze assicurative, le attestazioni<br />
<strong>della</strong> Compagnia del premio annuo versato vanno allegate in copia alla dichiarazione<br />
annuale dei redditi per usufruire dei benefici fiscali competenti.<br />
3 febbraio 2006<br />
Esiste un fondo pensione <strong>complementare</strong> per il settore del credito?<br />
Un fondo pensione di categoria a livello nazionale è quello delle BCC (Banche di Credito<br />
Cooperativo).<br />
Il settore del Credito è caratterizzato da una miriade di fondi integrativi di tipo “preesistente”;<br />
sono tuttavia presenti anche dei fondi negoziali di tipo aperto, istituiti con<br />
accordi collettivi dalle parti sociali e dalle società creditizie.<br />
178<br />
42<br />
43
179<br />
6<br />
In appendice al CCNL del 12.02.2005, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti<br />
delle “imprese creditizie, finanziarie e strumentali”, è prevista la costituzione di<br />
una commissione paritetica per lo studio delle problematiche relative alla Previdenza<br />
<strong>complementare</strong> nel comparto.<br />
10 gennaio 2006<br />
44<br />
È possibile trasferire il capitale accumulato da una FIP ad un’altra?<br />
Le condizioni del fondo Mediolanum sono le stesse di una FIP come quella TE-<br />
LEMACO: è dunque fattibile?<br />
Telemaco è un fondo pensione negoziale, ad adesione individuale, ma istituito su base<br />
collettiva da associazioni datoriali e sindacali che stipulano il CCNL di settore. Non è<br />
quindi una FIP.<br />
A detto Fondo pensione di categoria si ha diritto di aderire, anche immediatamente,<br />
con i requisiti di lavoratore addetto al settore TLC.<br />
Legami contrattuali individuali, costituiti con altri soggetti, vanno risolti nei loro contenuti<br />
economici tra le parti contraenti e sulla base degli impegni sottoscritti.<br />
Non siamo pertanto di fronte al passaggio, nell’ambito di fondi pensione parimenti<br />
negoziali, ricorrente, ad esempio, in occasione del cambio di settore lavorativo del<br />
dipendente.<br />
L’art. 10 (Permanenza nel fondo o nella forma pensionistica individuale e cessazione<br />
dei requisiti di partecipazione) del dlgs n.124 / 21.04.1993, al comma 3-quinquies stabilisce<br />
quanto segue:<br />
“I regolamenti ed i contratti di cui agli artt. 9-bis (N.B. forme pensionistiche individuali<br />
attuate mediante fondi pensione aperti) e 9-ter (N.B .forme pensionistiche individuali<br />
attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita) prevedono la facoltà del trasferimento<br />
dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione,<br />
di cui agli articoli 3 (N.B. Istituzione delle forme pensionistiche complementari) e 9<br />
(N.B. Fondi pensione aperti), o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi<br />
articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione<br />
o di conclusione del contratto”.<br />
Va sottolineato, infine, che nell’ipotesi si tratti di forme pensionistiche aventi la natura<br />
di “fondi pensione aperti”, andava fatto valere, se del caso, l’art. 9 comma 2. il quale<br />
indica chiaramente che:<br />
“Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto<br />
legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art.
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1 lettera b)”.<br />
Con la loro professionalità sia il Fondo pensione TELEMACO, sia il soggetto promotore<br />
<strong>della</strong> FIP di sua fiducia e conoscenza, sapranno consigliarla per il meglio, tenuto conto<br />
sia dell’epoca in cui ha sottoscritto il contratto individuale, sia <strong>della</strong> manifestazione<br />
delle sue attuali volontà.<br />
14 dicembre 2005<br />
Potete indicarmi un sito dove posso trovare le quotazioni dei fondi pensione per<br />
seguire l’andamento?<br />
Molti fondi pensione negoziali dispongono di un proprio sito web. Qualche esempio:<br />
www.fonchim.it; www.fondotelemaco.it<br />
Nella generalità dei casi è possibile conoscere l’andamento periodico <strong>della</strong> quota anche<br />
dalla posizione di visitatore non iscritto al fondo pensione.<br />
6 dicembre 2005<br />
Sono nato nel 1958 e lavoro nella Polizia di Stato dal 1° maggio 1978, il mio ordinamento<br />
prevede che, nella mia condizione, il limite massimo per rimanere in<br />
servizio è 60 anni.<br />
Potrei comunque accedere alla pensione di anzianità al compimento dei 40 anni<br />
di contributi. Volendo iscrivermi ad un fondo pensione aperto, riuscirei comunque<br />
a beneficiare di un ritocco alla pensione e, nel caso contrario, potrei riavere<br />
indietro quanto eventualmente versato direttamente al momento in cui riesco ad<br />
accedere alla pensione anche prima quindi del compimento dei 60 anni, fossero<br />
essi 53, 54 o 55 anni cosa possibile secondo le attuali leggi.<br />
La domanda contiene in sé anche la ricercata risposta. Sembrerebbe, infatti, una richiesta<br />
di conferma esterna alle informazioni in proprio possesso. Volentieri confermiamo<br />
e precisiamo che:<br />
- il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva è sufficiente indipendentemente<br />
dal requisito dell’età anagrafica - Art. 1 (Principi generali), punto 20 <strong>della</strong> Legge<br />
di riforma del sistema previdenziale, 08.08.95 n. 335;<br />
- per coincidenza, nell’esempio in esame, durante l’anno 2018 si perfezioneranno entrambi<br />
i requisiti, di età e di contribuzione;<br />
- le prestazioni del fondo pensione <strong>complementare</strong> possono essere, a seconda delle<br />
situazioni, erogate in rendita, in capitale, oppure, a scelta, nella forma mista rendita/<br />
capitale;<br />
180<br />
45<br />
46
2 dicembre 2005<br />
Sono un lavoratore dipendente di un’industria alimentare e sto cercando di prendere<br />
la decisione di iscrivermi ad ALIFOND.<br />
Essendo un lavoratore assunto prima del 1993 e quindi iscrivendomi ora dovrei<br />
versare una percentuale del TFR pari al 2% <strong>della</strong> retribuzione.<br />
Gli elementi che vorrei chiarire sono:<br />
- Che cosa prevede la nuova normativa che andrà in vigore nel 2008?<br />
- Continuerei a versare il 2% o dovrei versare il 100% del TFR maturando?<br />
181<br />
6<br />
- l’art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti)<br />
del dlgs 21.04.1993 n. 124, al punto 4. prevede che: “I regolamenti dei fondi definiscono<br />
i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di<br />
vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime<br />
obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione” alla forma<br />
<strong>complementare</strong> e che “Quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione<br />
dell’attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici<br />
anni e di un’età di non più di dieci ani inferiore a quella prevista per il pensionamento<br />
di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza”.<br />
Va inoltre detto che nello schema di decreto legislativo recante la “Disciplina delle<br />
forme pensionistiche complementari”) in attuazione <strong>della</strong> Legge Delega n. 243 del 23<br />
agosto 2004), il quale quando assumerà connotati definitivi andrà in vigore successivamente<br />
al primo gennaio 2008, all’art. 11 (Prestazioni) si rileva che: “Il diritto alla<br />
prestazione pensionistica si acquisisce al momento <strong>della</strong> maturazione dei requisiti di<br />
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno<br />
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”. Mentre al<br />
punto 1. si chiarisce che “Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti<br />
e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal<br />
presente articolo”.<br />
47<br />
Dallo schema di decreto legislativo “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”<br />
in attuazione delle deleghe conferite al Governo, con Legge 23 agosto 2004<br />
n. 243, rileviamo all’art. 8 (Finanziamento) punto 7. (conferimento del TFR maturando<br />
alle forme pensionistiche complementari), lettera c) (con riferimento ai lavoratori di<br />
prima iscrizione alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993)<br />
comma 2): “qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi<br />
dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro,
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, etc.”<br />
È evidente l’assoluta prevalenza <strong>della</strong> fonte contrattuale nell’individuazione dell’entità<br />
percentuale del TFR da destinare alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> negoziale<br />
24 novembre 2005<br />
48<br />
Una semplice domanda. Se il denaro che ho destinato a un Fondo si estingue e,<br />
facciamo l’ipotesi, che io sia ancora in vita, mi continua ad arrivare una rendita o<br />
finisce quando finisce il capitale?<br />
Trattandosi di quesiti, solo apparentemente semplici, posti da componenti di una classe<br />
di un Istituto Tecnico torniamo volentieri sull’argomento delle prestazioni sotto forma<br />
di rendita.<br />
È bene dire subito che l’aderente al Fondo pensione <strong>complementare</strong> è titolare di una<br />
posizione individuale. Il montante che risulterà dai versamenti e dalle valorizzazioni nel<br />
corso degli anni potrà essere trasformato in prestazione (alla maturazione per vecchiaia<br />
o per anzianità) in tutto o in parte in capitale - a seconda, tra l’altro, dell’ammontare<br />
accumulato, degli anni di contribuzione, dell’età dell’iscritto - oppure in rendita.<br />
All’art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali) del dlgs n. 124 del 21.04.1993<br />
e successive modificazioni ed integrazioni, al punto 2. si legge che alle prestazioni<br />
sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese<br />
assicurative (di cui all’art. 2 dlgs n. 174 del 17.03.1995); mentre al punto 2. bis è previsto<br />
che i fondi pensione, qualora ne sussistano i requisiti e le condizioni fissati dal Ministro<br />
del Tesoro, possano essere autorizzati dalla Commissione di Vigilanza ad erogare<br />
direttamente le rendite.<br />
Il cosiddetto “rischio di longevità” sarà tenuto equamente in conto, secondo le tecniche<br />
assicurative, nella stipula <strong>della</strong> convenzione di erogazione <strong>della</strong> rendita.<br />
Esaminando ancora il dlgs 124/1993 e segg. notiamo, tra l’altro, che (punto 1. dell’art. 11<br />
Vicende del fondo pensione) .”Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende<br />
concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede all’intestazione diretta<br />
<strong>della</strong> copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma<br />
pensionistica”.<br />
Nel caso di vicende del fondo pensione (punto 4.) capaci d’incidere sull’equilibrio del<br />
fondo medesimo, individuate dalla Commissione di Vigilanza, gli organi del Fondo e<br />
comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla Commissione<br />
stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo<br />
pensione.<br />
Infine va detto che ai fondi pensione (punto 5.) si applica esclusivamente la disciplina<br />
dell’amministrazione straordinaria e <strong>della</strong> liquidazione coatta amministrativa, con<br />
esclusione del fallimento.<br />
182
23 novembre 2005<br />
Nel 2001 ho sottoscritto un fondo pensione con la Bayerische attraverso la SSI<br />
(Star Service International), ho pagato le prime due rate negli anni 2001 e 2002<br />
di £ 2.000.000 cadauna, poi ho interrotto i pagamenti (avvisando la Bayerische)<br />
la quale ha preso atto <strong>della</strong> mia decisione. Ora sono stato collocato in pensione<br />
di anzianità dall’agosto 2005 (59 anni compiuti e 35 di contributi). Ho chiesto alla<br />
Bayerische di liquidarmi la parte che mi spetta, ma mi hanno risposto che possono<br />
farlo solo al compimento dei 65 anni di età.<br />
Ciò corrisponde a verità oppure esiste una strada per riscattare il piano?<br />
2 novembre 2005<br />
Ho lavorato per diversi anni presso un’azienda del settore metalmeccanico versando<br />
contributi al Fondo COMETA.<br />
Ho perso il lavoro a luglio, ma da settembre ne ho trovato un altro presso<br />
un’azienda dello stesso settore che però non ha aderito al Fondo COMETA.<br />
Vorrei sapere se oggi, visto che non posso contribuire, posso riscattare la somma<br />
accantonata nel Fondo.<br />
183<br />
6<br />
Non sta a questa rubrica di dialogo sindacale dirimere le controversie nei rapporti<br />
tra una Società privata ed un suo cliente. Possiamo tuttavia consigliare di controllare<br />
bene il capitolato del Regolamento che all’atto dell’adesione le avranno sottoposto alla<br />
sua attenzione prima di sottoscrivere il contratto. Lì potrebbe trovarsi una clausola<br />
che faccia riferimento all’età pensionabile nel regime obbligatorio corrispettivo, che<br />
per gli uomini è attualmente di 65 anni.<br />
In caso di cessazione del rapporto di lavoro si può scegliere tra il riscatto <strong>della</strong> propria<br />
posizione previdenziale e il trasferimento ad altro fondo, in primis quello contrattuale<br />
di riferimento <strong>della</strong> nuova attività lavorativa.<br />
Sia nel caso di riscatto che in quello di iscrizione ad un nuovo fondo va data comunicazione:<br />
- insieme alla propria azienda di provenienza <strong>della</strong> cessata attività lavorativa;<br />
- insieme alla nuova azienda dell’adesione al nuovo fondo. Nell’ipotesi qui in esame è<br />
probabile che l’asserita mancata adesione del datore al Fondo COMETA sia dovuta in<br />
realtà ad una mancata richiesta scritta dei lavoratori di adesione al fondo pensione.<br />
Va verificato pertanto se il CCNL applicato all’unità produttiva adotti il fondo pensione<br />
COMETA come fondo di categoria oppure se preveda altro fondo negoziale (FONDAPI,<br />
49<br />
50
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
COOPERLAVORO, etc.). Nel caso di previsione contrattuale positiva, è il lavoratore che ha<br />
la facoltà di scelta alla quale dovrà necessariamente conformarsi il datore di lavoro.<br />
28 ottobre 2005<br />
Gentili Signori, credo che il 2° pilastro dovrebbe essere interamente basato su<br />
fondi (negoziali o altrimenti costituiti) che si qualifichino per avere personalità<br />
autonoma rispetto ai gestori finanziari, in modo tale da avere l’autorevolezza e<br />
la competenza necessari per scegliere, con metodologie qualificate ed indipendenti,<br />
i gestori pro tempore più idonei alle loro esigenze (con o senza l’ausilio di<br />
appropriati consulenti, a loro volta indipendenti dai gestori finanziari). E questo<br />
non per avvantaggiare i sindacati o per svantaggiare le assicurazioni ma semplicemente<br />
per garantire una costruzione efficiente del portafoglio dei beneficiari.<br />
Nel contesto proposto, i sindacati - come qualunque altro rappresentante qualificato<br />
di interessi collettivi - devono avere ruolo; allo stesso modo le assicurazioni<br />
- nella misura in cui hanno processi di investimento credibili ed idonei alle<br />
esigenze dei fondi - devono potersi candidare per la gestione finanziaria.<br />
Fondi aperti e PIP non dovrebbero costituire forme equiparabili di 2° pilastro, non<br />
per questione ideologica ma perché inducono i beneficiari ad affidarsi a gestori<br />
che non vengono selezionati con adeguati criteri di competenza professionale:<br />
non perché i singoli PIP o fondi aperti non siano di per sé sufficientemente professionali<br />
ma perché sono gestiti in ottica monomarca e non tutti i beneficiari<br />
hanno le competenze per indagare le caratteristiche specifiche degli stili di gestione<br />
proposti (ben più che una semplice selezione basata sulla bontà relativa<br />
<strong>della</strong> performance storica).<br />
Quanto più si attribuisce al 2° pilastro una funzione sociale, tutelabile nell’interesse<br />
generale, quanto più il 2° pilastro dovrebbe essere sottratto ad un’ottica<br />
di contrapposizione (competizione) commerciale: WWl’unico modo per farlo è<br />
convogliando le risorse (incluso TFR) in portafogli collettivi sottratti alle logiche<br />
di profitto di singoli operatori finanziari (assicurazioni o non assicurazioni); portafogli<br />
collettivi amministrati (ma non gestiti) da adeguate rappresentanze degli<br />
interessi collettivi (sindacati ma non solo).<br />
In quest’ottica si giustifica pienamente l’unico favor legis che a me pare estremamente<br />
meritevole: quello fiscale che, nel contesto suggerito, non creerebbe<br />
indebiti vantaggi commerciali a nessun gestore finanziario.<br />
Ove interessati, resto a disposizione per chiarimenti e contraddittorio.<br />
184<br />
51
185<br />
6<br />
Ci è stato gradito ricevere l’argomentata risposta al documento spedito alla WestAM,<br />
unità operativa per l’Italia, da un’entità privata, dedita soprattutto allo studio <strong>della</strong><br />
concorrenza.<br />
È noto, anche a livello di Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i termini Previdenza e<br />
Concorrenza sono a contenuto antitetico.<br />
Il fondo negoziale, istituito dalle parti sociali, datoriali e sindacali con assoluta pariteticitàdi<br />
partecipazione ed amministrazione, si rivolge ad un predeterminato pubblico di<br />
riferimento, il quale, attraverso l’adesione al Fondo pensione, diventa elemento fondamentale<br />
per la costituzione e l’operatività dell’associazione Fondo Pensione.<br />
Viceversa, una Polizza assicurativa, come del resto un Fondo Aperto, è un prodotto<br />
messo a disposizione di un pubblico indifferenziato, senza obbligo di dotarsi di Organismi<br />
sociali elettivi o di Fonti istitutive che non siano il Responsabile del Fondo e<br />
l’articolato Regolamentario da sottoporre alla firma per adesione.<br />
- D’accordo sulle considerazioni in ordine alla terzietà dell’affidamento <strong>della</strong> gestione<br />
finanziaria (N.B. in questo senso va letto il vincolo ed il limite che il legislatore ha<br />
posto agli investimenti delle risorse in proprietà immobiliari, in contrapposizione ai<br />
Fondi pensione preesistenti al 15 novembre 1992, che investivano prevalentemente in<br />
fabbricati civili).<br />
Oltre all’obbligatorietà del ricorso ad una banca depositaria, per la custodia delle risorse,<br />
ed alla necessità di un idoneo Istituto per l’erogazione delle rendite.<br />
- D’accordo sulle finalità sociali <strong>della</strong> Previdenza privata ex-dlgs N. 124 del 21.04.1993 e<br />
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto la costruzione di detto Pilastro previdenziale<br />
è strettamente connessa al riordinamento del Sistema di base teso a risolvere<br />
questioni di equilibrio economico attraverso una predefinita ridotta prestazione<br />
pensionistica, <strong>della</strong> Previdenza pubblica.<br />
- D’accordo, in via di principio, sulla questione fiscale. Dobbiamo tuttavia rafforzare il<br />
concetto, sottolineando che non ci risulta che prima del dlgs N. 47 del 18.02.2000, con<br />
effetto dal gennaio 2001, il Risparmio previdenziale, espresso dalla posizione individuale<br />
alimentata con i contributi a favore dell’assicurato,venisse colpito fiscalmente<br />
nel tempo precedente a che tale Risparmio si trasformassein Reddito personale.<br />
Tale tipo di risparmio - costituzionalmente protetto ed a lungo termine - reso oggettivamente<br />
forzoso anche dalle continue mutazioni <strong>della</strong> normativa pensionistica di<br />
riferimento, è da considerarsi idoneo ad abbattere il carico fiscale personale e non ad<br />
accrescerlo.<br />
Il fondo pensione negoziale, in quanto suddiviso in tanti conti previdenziali individuali<br />
quanti sono i singoli aderenti, deve essere oggetto di attenzione fiscale nel momento<br />
in cui il montante previdenziale si trasforma in effettivo reddito personale.<br />
Questa visione, in auge fino al 31 dicembre 2000 ed armonizzante nei confronti degli
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
stati dell’Unione Europea, viene indicata con la sigla EET (Esenzione, Esenzione, Tassazione).<br />
Per quanto riguarda il TFR, esso è regolamentato da un’apposita legge (9 maggio 1982<br />
N. 297) che ha portato alla modifica dell’art. 2120 del codice civile.<br />
Lo possiamo considerare come un apripista del concetto di “metodo di calcolo contributivo”<br />
nell’aggiornamento del valore economico nel tempo.<br />
La titolarità del lavoratore e la disponibilità in capo all’Azienda, fino al verificarsi<br />
dell’evento risolutivo (la conclusione del rapporto lavorativo, l’interruzione definitiva<br />
<strong>della</strong> “locatio operis”) rendono tale compenso differito, connotato da finalità socialmente<br />
protette, un fatto del tutto interno alla vita lavorativa del dipendente e del datore.<br />
A tali Parti sociali il legislatore ha accordato, tra l’altro, la facoltà di adottare, in ambito<br />
aziendale, condizioni di miglior favore con riferimento alla determinazione dell’imponibile<br />
ai fini del calcolo periodico del TFR maturando ed alla parziale disponibilità<br />
anticipata, rispetto all’avverarsi dell’evento risolutivo finale, dello stesso.<br />
Si può concludere questa rapida analisi prendendo in considerazione il ruolo delle Parti<br />
sociali nella costruzione <strong>della</strong> Previdenza Complementare. Il ruolo delle Associazioni<br />
sindacali e datoriali è stato finora quello di dare vita a questi organismi previdenziali<br />
generalmente nazionali di categoria, a volte interconfederali, pluricategoriali, con eccezioni,<br />
legate alla rilevanza costituzionale delle Regioni a Statuto speciale, di tipo<br />
globale a vocazione territoriale.<br />
L’azione delle Associazioni datoriali e sindacali si è concretata nell’istituzione, promozione<br />
e diffusione dei Fondi pensione, nella gratuità dell’opera di molti esponenti, Da<br />
toriali e Sindacali, nell’ambito delle strutture amministrative (CdA, Revisori e quant’altro<br />
necessario ai Fondi negoziali), favorendo il più ampio coinvolgimento sociale (oltre<br />
un milione di lavoratori e migliaia di aziende ed Enti).<br />
Tutto ciò in aggiunta alla vasta platea di Fondi pensione preesistenti, anche a carattere<br />
negoziale di settore merceologico.<br />
Senza la pretesa che l’aderente al Fondo pensione si dovesse iscrivere anche al Sindacato<br />
di categoria e con l’obbligo di legge, in capo al Fondo pensione, di affidare<br />
all’esterno, a mezzo gare pubbliche, la gestione finanziaria del fondo.<br />
Una considerazione finale. Forse al lavoratore andrebbe consentito di aggiungere<br />
all’adesione al proprio Fondo negoziale anche quella ai cosiddetti Fondi Aperti. Mantenendo,<br />
e possibilmente ampliando, i benefici di Legge a tutela del Risparmio previdenziale.<br />
Le risorse individualmente destinate alla costruzione di una pensione dignitosa sono<br />
ancora relativamente modeste!<br />
186
18 ottobre 2005<br />
Vorrei sapere qualche cosa di più preciso in merito alle prestazioni pensionistiche.<br />
Ho letto che è prevista la pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di versamenti al<br />
fondo ma la pensione di anzianità e quelle di invalidità e reversibilità.<br />
L’argomento ancora non mi “tocca” ma poiché sembra che i fondi di <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong> debbano costituire una sicurezza in più per il nostro futuro è interessante<br />
sapere che cosa ci aspetta.<br />
187<br />
6<br />
L’art. 7 (Prestazioni) del dlgs 21.04.1993 n. 124 prevede che le prestazioni pensionistiche<br />
per anzianità siano “ consentite solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa<br />
comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno<br />
quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni inferiore<br />
a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio<br />
appartenenza”.<br />
Lo stesso articolo 7 consente che le fonti costitutive possano derogare definendo “ la<br />
gradualità di accesso alle prestazioni , di cui al presente comma, in ragione dell’anzianità<br />
già maturata dl lavoratore”.<br />
Per quanto riguarda la reversibilità, il lavoratore - all’atto <strong>della</strong> domanda <strong>della</strong> pensione<br />
<strong>complementare</strong> - potrà richiedere la reversibilità <strong>della</strong> prestazione in favore di<br />
soggetti da egli indicati tra quelli ammessi dalle normative vigenti.<br />
Per le eventuali prestazioni d’invalidità e premorienza, sulla base di accordi da definire<br />
in sede di contrattazione collettiva di lavoro, il Fondo pensione può stipulare apposite<br />
convenzioni e contratti con primarie Compagnie d’assicurazioni per il riconoscimento a<br />
favore degli aderenti di clausole accessorie che consentano in caso di morte, d’invalidità<br />
permanente o non autosufficienza, o di altre condizioni che non consentano la prosecuzione<br />
del rapporto di lavoro, di avere prestazioni aggiuntive su base assicurativa.<br />
Dette prestazioni accessorie sono previste ad esempio dal fondo pensione FONCER<br />
grazie ad una contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese, stabilita in sede di CCNL<br />
del settore dei materiali refrattari, pari allo 0,20% <strong>della</strong> retribuzione utile al calcolo del<br />
TFR, a partire dal primo gennaio 2005.<br />
17 ottobre 2005<br />
Sono andato in pensione dal 17 maggio 2005 e vorrei alcune informazioni circa il<br />
recupero dei soldi versati sul fondo.<br />
Le informazioni vanno richieste direttamente al proprio fondo di appartenenza.<br />
52<br />
53
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
26 settembre 2005<br />
Sono un vostro iscritto del settore chimico. Ho aderito ad una pensione integrativa<br />
privata nel 2001 con Ergoitalia ex-Bayerische vita. Nel luglio 2005 ho aderito<br />
al FIPREM, ora vorrei trasferire il capitale già versato da Ergoitalia a FIPREM.<br />
Ovviamente Ergoitalia non risponde alle mie raccomandate.<br />
Potete indicarmi a chi posso rivolgermi per far rispettare il contratto a questi<br />
signori?<br />
In occasione delle adesioni a carattere individuale si sottoscrivono delle clausole generali<br />
e particolari che disciplinano il rapporto con la società promotrice.<br />
Nel rispetto di tali clausole sarà compito dell’emittente dare corso, nei tempi dovuti,<br />
alle richieste dell’assicurato, quali ad esempio quelle di trasferimento <strong>della</strong> posizione<br />
individuale ad altra entità previdenziale.<br />
Qualora il dettato contrattuale non venisse rispettato le vie legali sarebbero quelle più<br />
brevi ed efficaci.<br />
19 settembre 2005<br />
Ho versato 19 anni di contributi alle poste, se dovessi licenziarmi a quanti anni<br />
prenderei una pensione e in quale misura?<br />
In via generale, l’età utile per il pensionamento di vecchiaia, sia che si applichi il metodo<br />
retributivo sia che ricorra il metodo misto, scatta all’età di 65 anni per gli uomini (60<br />
anni per le donne), e con almeno 20 anni di contributi comunque accreditati. Fatti salvi<br />
i casi particolari, come ad esempio quelli d’inabilità al lavoro, legati o alla mansione<br />
specifica o a tutte le mansioni.<br />
Il caso di specie, con i pochi elementi rappresentati nella domanda, richiama il metodo<br />
di calcolo misto (retributivo per il periodo assicurativo fino al 31.12.1995; contributivo<br />
per il periodo successivo alla data 01.01.1996) ed il versamento assicurativo per almeno<br />
20 anni.<br />
È necessario pertanto perfezionare quest’ultimo requisito.<br />
A meno che non si voglia optare per il calcolo di tipo interamente contributivo.<br />
Nell’ipotesi dell’opzione, l’età <strong>della</strong> vecchiaia si raggiunge a 57 anni (sia uomini che<br />
donne) e con i requisiti di: almeno cinque anni di contribuzione; un livello di pensione<br />
superiore di almeno il 20% all’assegno sociale.<br />
All’età di 65 anni non ricorre più la condizione del valore minimo <strong>della</strong> pensione (pari<br />
all’assegno sociale più il 20%).<br />
188<br />
54<br />
55
189<br />
6<br />
Dal 2008 detti requisiti di età saranno di 60 anni (donne) e 65 anni (uomini), nel caso<br />
degli “almeno cinque anni di contributi”.<br />
Sempre dal 2008, nel metodo contributivo e con almeno 35 anni di contributi, è possibile<br />
il pensionamento a 60 anni di età (57 anni per le donne, con il calcolo interamente<br />
contributivo). Infine, il requisito dell’età non ricorre in presenza di 40 anni di contribuzione.<br />
8 settembre 2005<br />
56<br />
Non ho ben chiaro completamente il meccanismo del trasferimento da un fondo<br />
ad un altro ossia quando può avvenire e se le commissioni di trasferimento variano<br />
da fondo a fondo e da tipologia di fondo (ossia aperto e negoziale).<br />
Una cosa ho capito che: “In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore iscritto<br />
ad un Fondo pensione di natura contrattuale può trasferire la propria posizione<br />
presso un Fondo “aperto”.<br />
Nei primi cinque anni di vita del Fondo Pensione non è possibile chiedere il trasferimento;<br />
successivamente a tale periodo, può chiedere il trasferimento chi è<br />
iscritto da almeno tre anni.<br />
Questo però vale solo per il trasferimento fa fondo pensione negoziale ad aperto?<br />
E che cosa succede nel passaggio da un fondo aperto ad un altro?<br />
Vale la stessa regola o è diverso?<br />
Concordiamo con le riscontrate difficoltà d’interpretazione del decreto legislativo n.<br />
124 del 21 aprile 1993, a causa delle molteplici modificazioni apportate da apposite<br />
leggi dello Stato negli anni successivi. Trattiamo pertanto l’argomento nel modo più<br />
esauriente possibile.<br />
Avuto riguardo al contenuto dell’art. 9 dlgs 124/1993, rivolto alla previsione dei soggetti<br />
idonei alla costituzione dei fondi aperti e dei loro possibili destinatari, con adesione<br />
anche in forma collettiva qualora lo stabiliscano “le fonti istitutive su base contrattuale<br />
collettiva”, e considerata la formulazione degli artt. 9-bis e 9-ter, entrambi dedicati<br />
alle forme pensionistiche individuali, attuate “mediante l’adesione ai fondi pensione di<br />
cui all’art. 9” (vedi testo art. 9-bis) e “mediante contratti d’assicurazione sulla vita con<br />
imprese d’assicurazione autorizzate dall’ISVAP ... che garantiscano le prestazioni di<br />
cui all’art. 9-bis” (vedi testo art. 9-ter), l’attenzione va concentrata sull’art.10 del citato<br />
Decreto.<br />
Da tale articolo di legge rileviamo:<br />
• punto 3-bis: “Le fondi istitutive prevedono per ogni singolo iscritto [...] la facoltà di<br />
trasferimento [...] non prima di cinque anni di permanenza [...] limitatamente ai primi
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
cinque anni di vita del fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di<br />
tre anni”;<br />
• punto 3-quinquies: “I regolamenti ed i contratti di cui agli artt. 9-bis e 9-ter prevedono<br />
la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto [...] non prima<br />
che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto”.<br />
Va inoltre sottolineato che l’ipotesi nella quale operino “le fonti istitutive” è contemplata<br />
nello “Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti in regime di contribuzione<br />
definita” presentato alla COVIP da ABI, ANIA, Assogestioni in data 11.10.2000; schema ritenuto<br />
conforme alle disposizioni di legge e coerente con i criteri interpretativi COVIP.<br />
Detto schema, al Titolo Quarto, art. 12 punto 4., recita: “Dopo un periodo minimo di 3<br />
anni d’iscrizione al Fondo, l’iscritto può trasferire la propria posizione individuale ad<br />
altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.<br />
Per i soli casi di adesione su base contrattuale collettiva, nei primi 5 anni di vita del<br />
fondo, il periodo minimo di cui sopra viene elevato a 5 anni”.<br />
L’art. 13 dlgs 124/1993 stabilisce l’esenzione da ogni onere fiscale per le operazioni di<br />
trasferimento di posizioni pensionistiche, risorse o riserve matematiche verso forme<br />
pensionistiche disciplinate dal Decreto 124 stesso.<br />
Negli orientamenti interpretativi statutari emanati dalla COVIP per i fondi pensione di<br />
origine contrattuale o regolamentare, costituiti ex-art. 3 dlgs 124/1993, viene segnalato<br />
che – come punto di eventuale onerosità dell’esercizio di prerogative individuali<br />
(adesioni, trasferimenti, cambi di linea d’investimento nei pluricomparto, etc.) - nella<br />
scheda informativa, per dettato statutario - nei fondi aperti a termine di Regolamento,<br />
come viene enunciato in analoghi orientamenti interpretativi COVIP - deve essere riportata<br />
la misura prevista a carico dell’iscritto.<br />
7 settembre 2005<br />
Sono un rappresentate RSU di una azienda chimica e vi vorrei porre una domanda:<br />
chi ha già un fondo pensioni con un altro istituto può prendere tutti gli anni<br />
versati è passarlo su un altro fondo come il vostro?<br />
Se è sì, ci sono dei termini di scadenza per il fondo pensioni già in uso ho delle<br />
clausole da rispettare?<br />
Premesso che, in base all’art. 9 dlgs 124/1993, i fondi pensione aperti sono disponibili<br />
per l’adesione di coloro per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui<br />
all’art. 3. co. 1, (in particolare, contratti ed accordi collettivi anche aziendali, accordi fra<br />
lavoratori promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, etc.),<br />
- nel caso in cui si determinino le condizioni di cui all’art. 10 (Permanenza e cessazione<br />
190<br />
57
19 luglio 2005<br />
Sono iscritto al Fondo COMETA.<br />
La consulente <strong>della</strong> Banca dove ho il conto corrente mi ha proposto di aderire ad<br />
un Fondo Pensione Aperto.<br />
Vorrei che mi chiariste fino a che importo posso usufruire degli sgravi fiscali<br />
previsti per i Fondi Pensione Aperti.<br />
191<br />
6<br />
dei requisiti di partecipazione), i Regolamenti di detti fondi aperti e le condizioni di polizza<br />
delle Forme pensionistiche individuali disciplinano la possibilità di trasferimento<br />
<strong>della</strong> posizione individuale degli aderenti verso il fondo al quale l’iscritto voglia accedere,<br />
per esempio in relazione alla nuova attività lavorativa.<br />
Tenuto conto che devono trascorrere almeno tre anni dalla data di adesione o di conclusione<br />
del contratto per il trasferimento dell’intera posizione presso altro fondo pensione<br />
o altre forme pensionistiche individuali (artt. 9, 9-bis, 9-ter, dlgs 124/1993) gli adempimenti<br />
che ne conseguono, a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche<br />
individuali, vanno effettuati entro il termine di sei mesi dall’ esercizio dell’opzione.<br />
31 agosto 2005<br />
Sono un’iscritta ad un Fondo Pensione negoziale, andrò in aspettativa e non percependo<br />
più la busta-paga non potrò più contribuire al Fondo, ma nello Statuto<br />
del Fondo al quale appartengo è prevista la possibilità di poterlo fare solo a mio<br />
carico con un bonifico mensile. La domanda è: questi contributi sono deducibili<br />
in fase di dichiarazione dei redditi oppure no? Potrò portarli in deduzione?<br />
In mancanza di reddito da lavoro dipendente la deducibilità dei contributi versati al<br />
fondo pensione produce effetti immediati in caso di esistenza di redditi diversi. Nel<br />
rispetto dei limiti annuali di legge. I contributi eventualmente non dedotti nell’anno<br />
vanno dichiarati al fondo pensione entro il 30 settembre ed avranno effetto deduttivo<br />
traslato al momento <strong>della</strong> prestazione. Vale inoltre la varietà delle situazioni, come da<br />
noi precisata telefonicamente, tenuto conto <strong>della</strong> evoluzione del tipo di fondo, cosiddetto<br />
preesistente.<br />
È compito del funzionario di banca corredare delle dovute informazioni le offerte di<br />
contratto sottoposte alla sua clientela, per non separare proposte e chiarimenti.<br />
A normativa vigente, per i dipendenti è consentita l’adesione ad altro fondo, per esempio<br />
di tipo aperto, nel caso d’inesistenza o di mancato funzionamento entro certi limiti<br />
di tempo del fondo negoziale di riferimento contrattuale.<br />
58<br />
59
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
Il limite di deducibilità delle contribuzioni è di euro 5.164,57, equivalente a lire 10.000.000<br />
(limite assoluto).<br />
Attenzione, dal gennaio 2001 anche le contribuzioni fatte dal datore costituiscono reddito<br />
fiscalmente rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore iscritto al fondo<br />
pensione.<br />
La parte di reddito complessivo composta da reddito da lavoro dipendente fruisce di<br />
una deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al fondo pensione.<br />
Eventuali margini tra l’importo dei contributi deducibili e l’importo ottenuto in ragione<br />
del doppio del TFR versato al fondo, sono utilizzabili, in sede di dichiarazione dei<br />
redditi, come importi di contributi deducibili esclusivamente nell’ambito dei cosiddetti<br />
redditi vari, quelli non provenienti da lavoro dipendente.<br />
Al punto 2. dell’art. 9 (Fondi pensione aperti) del dlgs n. 124 del 21.04.1993 è stabilito<br />
che: “Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente<br />
decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui<br />
all’art. 3 comma 1:” Precisiamo che nell’art. 3 comma 1 sono elencate le fonti istitutive<br />
delle forme pensionistiche complementari, la cui denominazione deve contenere l’indicazione<br />
di “fondo pensione”.<br />
Nello schema di decreto legislativo, dal titolo “Testo unico <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>”,<br />
attualmente in discussione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,<br />
in attuazione <strong>della</strong> Legge delega 23.08.2004 n. 243, all’art. 8 (Finanziamento) punto 12<br />
è detto che: “Fermo restando che non è consentito contribuire contemporaneamente<br />
a più d’una forma pensionistica <strong>complementare</strong>”.<br />
27 maggio 2005<br />
Non avendo spese da detrarre per il 2004, entro che termini e a chi si deve spedire<br />
il CUD relativo all’anno 2004?<br />
In mancanza di obblighi di dichiarazioni e di diritti da far valere (in tal caso, con le<br />
stesse scadenze previste per le relative dichiarazioni fiscali 2005), il CUD non va inviato<br />
a nessun destinatario. Ovviamente una copia del CUD va restituita al datore di lavoro<br />
debitamente firmata per ricevuta; qualora il CUD sia stata inviato dal datore per posta,<br />
fa fede l’avviso di ricevimento postale.<br />
192<br />
60
5 aprile 2005<br />
Sono un lavoratore del Settore del Credito.<br />
Ho letto con grande interesse i vostri approfondimenti sul titolo www.uil.it in materia<br />
di fondi pensione, tuttavia mi è sembrato di capire che non esiste un fondo<br />
pensione negoziale (chiuso) per i lavoratori del mio settore, vi risulta?<br />
Visto che non vorrei aderire ai fondi aperti esiste un fondo negoziale a cui posso<br />
aderire?<br />
193<br />
6<br />
Al momento, non c’è un fondo negoziale, istituito sulla scorta del dlgs 124/21.04.1993 e<br />
segg., che abbia come destinatario l’intero settore del credito e del risparmio.<br />
Esistono tuttavia una molteplicità di fondi preesistenti al 15 novembre 1992 (data di<br />
entrata in vigore <strong>della</strong> Legge Delega al Governo 23.10.1992, N. 421) che la COVIP (Commissione<br />
di Vigilanza sui Fondi pensione) ha registrato nelle Sezioni speciali dell’Albo<br />
dei Fondi Pensione.<br />
La sezione speciale III è dedicata alle forme preesistenti di <strong>previdenza</strong> integrativa e<br />
<strong>complementare</strong> sottoposte alla vigilanza delle Autorità che esercitano il controllo in<br />
materia creditizia ed assicurativa.<br />
Le sezioni speciali I e II sono dedicate alle forme previdenziali preesistenti, rispettivamente<br />
“con soggettività giuridica” e “prive di soggettività giuridica”, sottoposte alla<br />
vigilanza <strong>della</strong> COVIP.<br />
Tra di esse molte sono dedicate al trattamento integrativo di quiescenza del personale,<br />
dirigente e non, dei vari Istituti di credito ed assicurativi.<br />
4 marzo 2005<br />
Sono un dipendente privato di una azienda metalmeccanica. Mi mancano 13 anni<br />
di contributi per arrivare a 40 anni di versamenti INPS. La mia pensione sarà<br />
calcolata con il sistema misto, quindi mi interesserebbe versare il mio TFR (probabilmente<br />
a partire da luglio di quest’anno) per ritrovarmi con una pensione<br />
integrata dal fondo COMETA.<br />
La domanda è la seguente: se il versamento minimo è di 15 anni, quali possibilità<br />
ci sono per riuscire ad arrivare comunque ad avere un minimo di rendita<br />
integrativa?<br />
PS: tra 13 anni avrò 55 anni d’età.<br />
C’è la prestazione che scatta con la pensione d’anzianità e quella che scatta con la<br />
pensione di vecchiaia.<br />
61<br />
62
Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />
Per la prima occorrono 15 anni di contribuzione ed almeno 10 anni meno dell’età di<br />
pensionamento di vecchiaia, ai fini <strong>della</strong> prestazione in rendita;<br />
per la prestazione che coincida con l’età di pensionamento di vecchiaia di anni di contribuzione<br />
al Fondo ne bastano 5.<br />
Ovviamente la rendita sarà tanto più consistente quanto più si ha versato e quanto più<br />
questi versamenti sono stati apprezzati dal rendimento nel tempo.<br />
Per l’iscrizione è possibile procedere subito. A che serve attendere il decreto attuativo<br />
sullo smobilizzo del TFR?<br />
Per ulteriore informazione va detto anche <strong>della</strong> possibilità di ottenere una prestazione,<br />
parte in rendita e parte in capitale, all’atto del pensionamento.<br />
2 marzo 2005<br />
È del tutto normale che un lavoratore che perda i requisiti di partecipazione ad un<br />
fondo aziendale si rivolga direttamente al suo ufficio del Personale per precise informazioni<br />
su quanto di sua spettanza all’atto del congedo.<br />
Per cercare di rispondere in base al contenuto stringatamente comunicatoci possiamo<br />
dire che, di norma, il riscatto che comporti una somma senza diritto alla rendita viene<br />
tassato come reddito percepito nell’anno.<br />
L’art. 17 del TUIR (Dpr 917/1986) esclude, infatti, dalla cosiddetta tassazione separata il<br />
riscatto <strong>della</strong> posizione individuale ai sensi dell’art. 10 co. 1, lettera c) del dlgs 21.04.1993<br />
n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o cessazione del rapporto<br />
di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.<br />
Per tale tipo di fondo pensione, che esula un po’ dal nostro campo di corrente osservazione,<br />
va poi tenuto in considerazione l’ordinamento regolamentare statutario, soprattutto<br />
per quanto concerne i tempi di maturazione delle prestazioni, la parte liquidabile<br />
a favore dell’ex-iscritto e l’eventuale tasso tecnico di rivalutazione dell’importo.<br />
2 febbraio 2005<br />
Sono un lavoratore del credito e vi scrivo per darvi un suggerimento relativamente<br />
alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> ed in special modo ai fondi pensione chiusi.<br />
Siccome lavoro per un piccolo istituto creditizio che gestisce al suo interno il relativo<br />
fondo pensione <strong>complementare</strong>, con una gestione dello stesso che si può<br />
194<br />
63<br />
Pongo il quesito seguente: mi sono dimesso dalla banca per la quale lavoravo da<br />
10 anni (unica occupazione) in agosto 2004 e ora sono commerciante. Se chiedo<br />
il riscatto dal fondo pensione (circa 19.000 euro) che cosa succede fiscalmente?<br />
64
definire pessima dal punto di vista dei rischi d’investimento, chiedo, anche in vista<br />
<strong>della</strong> prossima riforma <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, se non sia possibile<br />
la costituzione a livello nazionale, da parte delle sigle confederali, di un fondo<br />
pensione chiuso gestito da esperti scelti dai sindacati a cui possano iscriversi,<br />
se lo desiderano, gli iscritti ai sindacati stessi indipendentemente dal settore<br />
lavorativo di appartenenza, il tutto ovviamente avendo la possibilità di continuare<br />
a versare, oltre al proprio TFR, anche la percentuale <strong>della</strong> propria retribuzione e<br />
soprattutto la percentuale <strong>della</strong> retribuzione versata dall’azienda sul fondo stesso.<br />
Pensate che questo sia possibile in un prossimo futuro?<br />
Esistono leggi che impediscano la costituzione di un siffatto fondo pensione?<br />
Volendo i fondi pensione di questo tipo potrebbero essere anche più di uno, magari<br />
uno per ogni sigla sindacale (CGIL,CISL,UIL).<br />
6<br />
Tenuto conto che la gestione finanziaria e la custodia delle risorse di un fondo pensione<br />
negoziale siano, per legge, da attribuire, a mezzo bando di gara, ad istituti e<br />
intermediari abilitati, cioè a soggetti esterni al fondo stesso, e sottolineato che nella<br />
generalità dei casi ai dipendenti delle parti stipulanti è consentito di aderire al fondo<br />
contrattuale di competenza, l’idea di dare vita ad un fondo nazionale per i dipendenti<br />
del settore del credito e del risparmio è lecita, ancorché di difficile attuazione.<br />
10 gennaio 2005<br />
65<br />
Sono un dipendente di un’azienda metalmeccanica e ho aderito 4 anni fa al fondo<br />
pensione di categoria COMETA.<br />
Vorrei sapere se è possibile aderire ad un altro fondo pensione aperto <strong>della</strong> Banca<br />
Intesa chiamato Intesa mia Previdenza, e se ci sono cambiamenti dal punto di<br />
vista fiscale. Inoltre volevo sapere aderendo a questo fondo pensione non ci sono<br />
quote prelevate dal TFR?<br />
Molto probabilmente allo sportello <strong>della</strong> sua banca di fiducia le avranno fatto presente<br />
che, a proposito di fondi pensione nel settore privato, il trattamento di deducibilità<br />
fiscale è collegato, laddove esista un fondo di categoria o simile e sia funzionante nei<br />
tempi stabiliti, all’adesione al fondo negoziale di appartenenza.<br />
Per quanto riguarda la precisa valutazione del decorso del tempo, ai fini di un eventuale<br />
trasferimento altrove, è bene confrontarsi con il fondo negoziale al quale si è iscritti.<br />
Nella valutazione di convenienza di trasmigrazione in campo aperto sarà utile sapere<br />
che, oltre all’attuale impossibilità di usufruire del contributo del datore, vi sono varie<br />
ipotesi allo studio del legislatore, legate all’annunciato futuro meccanismo del silenzio-assenso,<br />
di destinazione del TFR.<br />
195
7<br />
FONDI PENSIONE<br />
REVOCATI E CESSATI
Fondi pensione revocati e cessati<br />
CAPITOLO 7<br />
Fondi pensione revocati e cessati<br />
Sommario<br />
1 - 8 - 11 - 13 FONDO FAMIGLIA<br />
2 - 5 - 7 FONTAN<br />
3 - 4 - 9 - 10 - 14 PREVIAGENS<br />
6 - 15 SOCRATE<br />
12 FONSER<br />
198
10 marzo 2008<br />
22 marzo 2007<br />
199<br />
7<br />
Le chiedo a quale fondo pensione può iscriversi mia sorella, una donna di 45<br />
anni, che però non ha mai lavorato per una ditta o una società o anche per dei<br />
privati che le abbiano pagato dei contributi.<br />
Mi può indicare anche l’indirizzo a cui potersi rivolgere a Roma per avere informazioni?<br />
Nel vasto campo dei fondi negoziali c’è anche il Fondo FAMIGLIA che si rivolge a tutte<br />
quelle persone che non sono tutelate da altri fondi complementari di categoria e con lo<br />
scopo di garantire ai suoi aderenti un sostegno reale al raggiungimento dell’età pensionistica<br />
(60 anni per le donne e 65 per gli uomini). In alternativa alla rendita il Fondo<br />
FAMIGLIA offre anche la possibilità di accantonare i contributi nel corso degli anni per<br />
riscattare l’intero importo in un’unica soluzione.<br />
Al Fondo Pensione Complementare Nazionale FAMIGLIA, istituito in base al dls<br />
124/1993, possono aderire sia i soggetti privi di reddito (casalinghe, studenti, disoccupati)<br />
sia i lavoratori con contratto di collaborazione, part-time, stagionali e interinali,<br />
con contratto a progetto; in generale, tutti quei soggetti che non sono destinatari di<br />
fondi pensione di categoria.<br />
La contribuzione al Fondo FAMIGLIA è libera (purché non inferiore a 26 euro), può essere<br />
anche saltuaria e può avvenire attraverso:<br />
- versamenti effettuati dai soci;<br />
- versamenti nell’interesse dei soci, effettuati da soggetti non associati al Fondo FAMI-<br />
GLIA. La sede legale e gli uffici operativi sono in Via P. Bonetti, 88 – Roma 00128.<br />
Sono disponibili i seguenti contatti (da lunedì a venerdì ore 09.00 – 13.00 e 14.00 –<br />
18.00): info@fondofamiglia.it Tel: 06/50797673.<br />
Sono un lavoratore conciario e vorrei delle delucidazioni sui Fondi Pensione poiché<br />
il vecchio fondo (FONTAN) non è mai partito: la colpa non è solo degli operai<br />
ma anche dei sindacati che non hanno insistito e delle aziende.<br />
Che cosa bisogna fare?<br />
La mancata adesione dei lavoratori del settore conciario al Fondo Pensione di categoria,<br />
in termini di quantità e tempestività, ha fatto sì che la COVIP ne revocasse l’autorizzazione<br />
alla raccolta.<br />
1<br />
2
Fondi pensione revocati e cessati<br />
Vedi al riguardo la nota nella scheda di FONTAN consultabile su www.uil.it/fondi “autorizzato:<br />
con delibera COVIP del 23.01.2004 è cessata per decadenza l’autorizzazione<br />
alla raccolta delle adesioni rilasciata il 30.11.2000”.<br />
11 gennaio 2007<br />
È possibile per i dipendenti cui si applica il CCNL delle agenzie di assicurazioni<br />
in gestione libera, iscriversi ad altro Fondo pensione integrativo (e non quindi<br />
necessariamente al PREVIAGENS di settore)?<br />
Naturalmente con un contratto integrativo aziendale che lo preveda.<br />
L’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 26.01.2001, al fondo pensione<br />
PREVIAGENS - istituito per i lavoratori, dipendenti ed agenti in servizio a tempo indeterminato<br />
nelle imprese associate a SNA, del CCNL delle Agenzie Private di Assicurazioni<br />
in gestione libera - è cessata, per decadenza, a seguito di apposita delibera<br />
COVIP del 20.06.2003.<br />
Un eventuale nuovo accordo sindacale può consentire un’adesione collettiva ad un<br />
altro fondo <strong>complementare</strong>.<br />
È sempre auspicabile un’intesa ben coordinata tra l’Associazione datoriale e le organizzazioni<br />
sindacali in ordine alle indicazioni operative per le centinaia di vecchi aderenti<br />
al citato fondo nazionale di categoria.<br />
3 gennaio 2007<br />
Mia moglie lavora alla Willis Italia: un broker di assicurazioni. Vorrei iscriverla al<br />
fondo pensione di categoria ma in azienda nessuno sa dirmi quale sia.<br />
Potete aiutarmi?<br />
Nel sito www.uil.it/fondi è consultabile la scheda intestata al fondo PREVIAGENS, di<br />
suo presumibile interesse.<br />
Purtroppo a tale fondo la COVIP ha dovuto revocare l’autorizzazione alla raccolta delle<br />
adesioni per l’insufficiente afflusso di adesioni nei tempi previsti dalle fonti istitutive di<br />
PREVIAGENS.<br />
In attesa di eventuali nuovi eventi in materia di fondi negoziali nel suo Settore di lavoro,<br />
non resta, al momento, che la scelta alternativa dell’adesione individuale a forme<br />
previdenziali di tipo aperto o assicurativo.<br />
200<br />
3<br />
4
30 ottobre 2006<br />
Mi sono iscritto tempo fa al fondo FONTAN e volevo sapere, se possibile, il numero<br />
degli iscritti e quando questo fondo dovrebbe partire.<br />
23 ottobre 2006<br />
201<br />
7<br />
Sulle vicende di FONTAN, come riportato nella specifica scheda di www.uil.it/fondi , ha<br />
deliberato la Commissione di Vigilanza COVIP, in data 23.01.2004, revocando per decadenza<br />
l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 30.11.2000<br />
25 ottobre 2006<br />
Ho un contratto a tempo indeterminato CCNL Assologistica ed in vista del gennaio<br />
2007 e del trasferimento del TFR ai Fondi pensione o all’INPS, sarei interessata<br />
a capire meglio come poter sottoscrivere il Fondo SOCRATE.<br />
Vi sarei grata se poteste spiegarmi e magari inviarmi dei moduli di sottoscrizione<br />
oppure se devo rivolgermi al mio ufficio del personale e richiedere maggiori<br />
delucidazioni a loro.<br />
L’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 16.12.1998 al fondo pensione<br />
per il settore <strong>della</strong> logistica SOCRATE, è cessata per decadenza, in forza <strong>della</strong> delibera<br />
COVIP del 16.01.2002.<br />
È quanto si può rilevare dal sito www.uil.it/fondi, alla voce “Autorizzato”.<br />
Sono un lavoratore dipendente e volevo sapere se il fondo di categoria del nostro<br />
settore, il FONTAN, partirà prima <strong>della</strong> fine del 2006, ovvero se voi avete notizie<br />
più precise.<br />
Per quanto riguarda le sorti del fondo pensione FONTAN, nell’apposita scheda sinottica,<br />
alla voce “Autorizzato” è riportato che: “Con delibera COVIP del 23.01.2004 è cessata<br />
per decadenza l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 30.11.2000”.<br />
5<br />
6<br />
7
Fondi pensione revocati e cessati<br />
2 agosto 2006<br />
Sono un lavoratore dipendente e volevo sapere se il fondo di categoria del nostro<br />
Sono un disoccupato di lunga durata e vorrei crearmi una pensione: mi potreste<br />
dare dei suggerimenti?<br />
Da verificare la possibilità d’adesione al Fondo Pensione Complementare Nazionale<br />
FAMIGLIA (per più dettagliate informazioni dirette e personali: tel. 06 7809641, 06<br />
8840386 - Via dei Cappuccini, 6 - ROMA 00187). Detto Fondo è destinato ad uomini e<br />
donne impegnati in lavori atipici, part-time, casalinghe o con pensione parziale.<br />
8 maggio 2006<br />
Mi potete dire se il fondo PREVIAGENS è attivo e da quando è attivo?<br />
Rispondiamo volentieri che, con delibera COVIP del 20.06.2003 è cessata, per decadenza,<br />
l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata al fondo negoziale PRE-<br />
VIAGENS dalla stessa COVIP il 26.01.2001.<br />
1 marzo 2006<br />
Sono un lavoratore dipendente di un’agenzia di assicurazioni.<br />
Vorrei aderire al fondo di Categoria PREVIAGENS, ma non riesco a trovare un<br />
riferimento preciso sia esso un numero di telefono o una sede, o più semplicemente<br />
un indirizzo mail.<br />
Avrei bisogno di sapere qual è la modulistica da compilare per avviare la pratica<br />
e a chi inoltrarla.<br />
Potreste essermi di aiuto?<br />
Il fondo pensione PREVIAGENS è cessato, per decadenza, a seguito dell’apposita delibera<br />
<strong>della</strong> Commissione di Vigilanza adottata in data 20.06.2003.<br />
La COVIP rilasciò l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni risaliva al 26.01.2001.<br />
202<br />
8<br />
9<br />
10
8 febbraio 2006<br />
203<br />
7<br />
Sono un lavoratore di 38 anni del settore alberghiero.<br />
Non ho un’occupazione stabile perché trovo lavoro solo per periodi brevi e stagionali.<br />
Sento molto il problema <strong>della</strong> copertura previdenziale e <strong>della</strong> necessità di una<br />
integrazione sotto forma di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, poiché ho pochissimi<br />
anni di lavoro e di contributi.<br />
La mancanza di un’occupazione stabile mi impedisce di aderire al fondo negoziale<br />
FON.TE. o MARCO POLO.<br />
Che cosa posso fare? Sapete darmi delle informazioni sulla questione?<br />
Oltre alle possibilità d’adesione ai fondi menzionati nel quesito postoci, forse è il<br />
caso d’esplorare l’opportunità, nell’ambito dei fondi negoziali complementari ex-dlgs<br />
124/1993, al Fondo Pensione Complementare Nazionale FAMIGLIA contattando i seguenti<br />
indirizzi: tel. 06 7809641, 06 8840386 - Via dei Cappuccini, 6 - Roma 0018.<br />
Il Fondo Pensione Nazionale FAMIGLIA è stato istituito ed è a disposizione di uomini e<br />
donne impegnati in lavori atipici, part-time, casalinghe o con pensione parziale.<br />
Ci sono sul mercato anche delle polizze assicurative e dei fondi aperti, da verificare<br />
personalmente, con enti e professionisti di sua fiducia, nella loro rispondenza e percorribilità.<br />
16 gennaio 2006<br />
Sono stata assunta da un’azienda di assistenza e assicurazioni. Ho chiesto al<br />
mio responsabile dove posso reperire informazioni per l’adesione, da 2 settimane<br />
aspetto una risposta. Ho avuto l’impressione che non sapesse nemmeno di<br />
che cosa stessi parlando, e per questo mi è venuto un dubbio: è possibile che<br />
un’azienda si rifiuti di aderire a questi fondi?<br />
Il mio contratto di assunzione fa riferimento al CCNL AISA, sul quale mi pare sia<br />
indicato il FONSER come fondo pensione integrativo di riferimento, è corretto?<br />
Per aderire occorre per forza passare per il datore di lavoro?<br />
In base a quanto riportato nel CCNL AISA / CGIL-CISL-UIL, FNA di settore, FONSER è<br />
il fondo di riferimento contrattuale.<br />
L’iscrizione avviene su richiesta del lavoratore contestualmente alla sottoscrizione dovuta<br />
da parte dell’Azienda.<br />
Tuttavia, la non sufficiente adesione, registratasi finora a FONSER, non ha consentito<br />
una fruttifera gestione del fondo stesso.<br />
11<br />
12
Fondi pensione revocati e cessati<br />
Pertanto le Parti sociali contraenti: AISA e FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL e FNA<br />
(sindacato autonomo degli assicurativi) hanno proceduto alla stipula di accordi a livello<br />
di gruppo per favorire il passaggio degli iscritti ai rispettivi fondi pensione integrativi<br />
preesistenti o fondi aperti successivamente selezionati.<br />
3 novembre 2006<br />
Vorrei avere informazioni circa la possibilità di aderire a un Fondo Pensione.<br />
Sono uno studente a quattro esami dalla laurea, lavoro part-time purtroppo ancora<br />
senza contratto.<br />
Avendo a disposizione del denaro avevo pensato di cominciare a mettere da parte<br />
qualcosa per la pensione.<br />
Vorrei sapere se il fondo pensione è la soluzione più indicata alla mia fattispecie<br />
e, in caso contrario, quali sono le soluzioni migliori.<br />
Evitando di entrare in valutazioni di convenienza su quanto viene offerto, con grande<br />
abbondanza e varietà, dall’industria dei fondi, del credito e del risparmio, una possibilità<br />
da esplorare, nell’ambito dei fondi pensione ex-dlgs 124 del 21.04.1993 e dlgs 47 del<br />
18.02.2000, e successive integrazioni e modificazioni, potrebbe essere quella del Fondo<br />
Pensione Complementare Nazionale Famiglia.<br />
Autorizzato dalla COVIP il 28.12.2000, il Fondo FAMIGLIA è stato costituito il 30 maggio<br />
2000 dalla Federcasalinghe con lo scopo di fornire una pensione, oltre che a casalinghe<br />
ed a soggetti che svolgano, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in<br />
relazione a responsabilità familiari e non titolari di pensione diretta, anche a:<br />
lavoratori part-time, lavoratori atipici, stagionali ed interinali, pensionati con pensione<br />
parziale, giovani con occupazione precaria, studenti.<br />
Si possono utilizzare contributi volontari, anche se solo saltuari, con versamenti diretti<br />
ed, indirettamente, con gi abbuoni ottenuti sugli acquisti (la “spesa” fatta nei: negozi,<br />
supermercati, industrie, servizi, etc. che aderiscano all’iniziativa con apposita Convenzione<br />
stipulata con il Fondo FAMIGLIA).<br />
In sostanza, una parte, detta abbuono, <strong>della</strong> somma pagata per l’acquisto va sulla<br />
posizione personale dell’aderente al Fondo pensione FAMIGLIA.<br />
Il Fondo ha sede in Via dei Cappuccini, 6 - ROMA 00187, e per l’iscrizione ci si può rivolgere<br />
al numero 06 7809641 (fax 06 8840386); oppure alla Banca di Roma - Piazza<br />
Barberini, 40 - Roma 00187 - al numero 06 5445817; 06 5445380<br />
Per ulteriori informazioni via e-mail, direttamente dal Fondo FAMIGLIA: info@fondofamiglia.it.<br />
Per scaricare il modulo d’adesione e la Scheda informativa: www.fondofamiglia.it<br />
204<br />
13
14 settembre 2005<br />
4 aprile 2005<br />
Vorrei informazioni in merito al versamento dei contributi al fondo SOCRATE.<br />
205<br />
7<br />
Siamo impiegati presso agenzie di assicurazioni in gestione libera, vorremmo<br />
sapere se esiste un fondo pensione <strong>complementare</strong> nazionale come da articolo<br />
62 del contratto nazionale per dipendenti delle agenzie di assicurazioni in gestione<br />
libera.<br />
Il fondo pensione <strong>complementare</strong> nazionale PREVIAGENS, a suo tempo istituito da<br />
SNA e OO.SS, è cessato il 20.06.03 per decadenza dell’autorizzazione decretata dalla<br />
COVIP.<br />
Da allora non è bastata la buona volontà delle Parti perché fosse possibile trovare una<br />
soluzione adeguata all’importante problema.<br />
E’ auspicabile che con la ripresa delle attività in ambito sia sindacale sia datoriale del<br />
Settore Agenzie Private di Assicurazioni a Gestione Libera, meglio se da parte sia di<br />
SNA che di UNAPASS, si possano dare indicazioni utili a tutti quei lavoratori che vogliano<br />
iscriversi ad un fondo pensione negoziale di riferimento nazionale.<br />
Infine vanno ricordate le centinaia di lavoratori che tempestivamente diedero la loro<br />
adesione a PREVIAGENS, apprezzandone le buone condizioni contrattuali predisposte<br />
dal CCNL.<br />
Al fondo pensione SOCRATE, istituito per gli addetti alla Logistica, Magazzini Generali,<br />
Terminali e settori affini, e cessato per decadenza, in base alla delibera COVIP<br />
16.01.2002, non si è proceduto alla raccolta dei contributi per mancanza d’autorizzazione.<br />
Con la sottoscrizione dell’intesa di rinnovo del ccnl (Contratto Unico Porti, durata normativa<br />
01.01.2005-31.12.2008; durata economica 01.01.2005-31.12.2006) tra Assoporti,<br />
Assologistica, Assiterminal, FISE/UNIPORT e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRA-<br />
SPORTI, le parti hanno assunto l’impegno che, “Entro il 30.06.2005 verrà individuato il<br />
fondo di <strong>previdenza</strong> al quale aderire”.<br />
14<br />
15
8ESTERO
Estero<br />
CAPITOLO 8 Estero<br />
Sommario<br />
1 Trasferimento contributi da Svizzera a Italia<br />
2 Investimenti immobiliari dei fondi pensione, normativa<br />
3 Cittadino italiano in Inghilterra<br />
208
23 marzo 2009<br />
Per circa 7 anni (2000-2007) ho contribuito ad un fondo pensione convenzionato<br />
con la banca presso cui lavoravo.<br />
Ora lavoro all’estero, in Svizzera, e sto contribuendo ad un nuovo fondo pensione.<br />
Vorrei sapere se è possibile e conveniente chiudere il rapporto con il primo fondo<br />
e trasferire i soldi sul nuovo fondo svizzero.<br />
209<br />
8<br />
Di norma, coloro che cessano dall’iscrizione senza aver maturato il conseguimento<br />
<strong>della</strong> prestazione pensionistica a carico del fondo hanno facoltà di richiedere anche<br />
il trasferimento <strong>della</strong> somma accumulata nel proprio conto individuale ad altro fondo<br />
pensione in relazione alla nuova attività svolta.<br />
Il Regolamento, oltre allo stesso Statuto, a volte contemplano la destinazione di contributi<br />
a cosiddette gestioni di solidarietà del fondo, oppure vecchi versamenti in regime<br />
di prestazione definita, che incidono sull’entità oggetto dell’opzione di trasferimento.<br />
In tema di convenienza, trattandosi di due stati Svizzera ed Italia, vanno considerate le<br />
diverse condizioni normative, gestionali e fiscali, per un raffronto tra loro.<br />
3 aprile 2006<br />
Le sto scrivendo dalla ditta di ricerca OPC (Oxford Property Consultants) con<br />
sede a Londra per chiederLe informazioni in riferimento a testi sul Decreto legislativo<br />
124 <strong>della</strong> Legge del 1993 e le restrizioni che hanno effetto sull’investimento<br />
immobiliare dei fondi pensione e come queste leggi cambieranno nel futuro.<br />
La normativa, quella ancora vigente e quella nuova, la quale sarà in vigore dal primo<br />
gennaio 2008, è trascritta nelle parti ritenute essenziali ai fini dell’individuazione degli<br />
investimenti consentiti per legge, uno stralcio dei decreti e dei regolamenti emessi<br />
in relazione all’istituzione ed alla gestione dei Fondi pensione ex-decreto legislativo<br />
124/1993 e 05.12.2005 n. 252.<br />
D. lgs.21 aprile 1993, n. 124 (pubblicato nella G.U. n. 40, 27.04.1993 , entrato in vigore il<br />
28 aprile 1993) Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo<br />
3, comma 1, lettera v), <strong>della</strong> Legge 23 ottobre 1992, n. 421.<br />
Art. 1 Ambito di applicazione 1<br />
Il presente decreto legislativo disciplina le forme di <strong>previdenza</strong> per l’erogazione di trattamenti<br />
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare<br />
più elevati livelli di copertura previdenziale.<br />
Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli gestionali<br />
1<br />
2
Estero<br />
1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:<br />
a- convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma<br />
1, lettera c- <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima<br />
attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto<br />
il mutuo riconoscimento;<br />
b- convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo<br />
1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) <strong>della</strong> tabella<br />
allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività,<br />
con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />
c- convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al<br />
titolo I <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate<br />
a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro<br />
del Tesoro con proprio decreto (N.B. vedi: Decreto del Ministro del Tesoro n. 703, 21<br />
novembre 1996), tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per<br />
l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;<br />
d- sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo<br />
pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera<br />
a-,nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla<br />
lettera<br />
e- sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi<br />
secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma<br />
4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per<br />
cento del capitale del fondo chiuso.<br />
4-quinquies. I criteri d’individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,<br />
devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b).<br />
Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all’articolo 16 (N.B.:<br />
COVIP), sono individuati:<br />
a- le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi<br />
limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento<br />
delle piccole e medie imprese;<br />
b-i criteri d’investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;<br />
c- le regole da osservare in materia di conflitti d’interesse compresi quelli eventuali attinenti<br />
alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai<br />
soggetti gestori di cui al presente articolo. 4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito<br />
delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono<br />
gestire direttamente le proprie risorse.<br />
210
Regolamento 19 novembre 1996<br />
211<br />
8<br />
Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti d’investimento delle risorse dei fondi<br />
di pensione e sulle regole in materia di conflitto d’interesse (in vigore dal 09.03.1997)<br />
IL MINISTRO DEL TESORO - Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive<br />
modificazioni e integrazioni con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche<br />
complementari in data 19 novembre 1996 - adotta il seguente regolamento:<br />
Art. 1. Definizioni<br />
1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per:<br />
a) «titoli di debito»:<br />
1- i titoli emessi da stati o da organismi internazionali;<br />
2- le obbligazioni anche convertibili in azioni;<br />
3- i certificati di deposito<br />
4- i certificati d’investimento;<br />
5- le cambiali finanziarie;<br />
6- altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza<br />
la restituzione del capitale;<br />
b) «titoli di capitale»:<br />
1- le azioni;<br />
2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata; 3) altri strumenti finanziari<br />
negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;<br />
c) «contratti derivati»:<br />
1- contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici;<br />
2- i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e<br />
indici;<br />
3- i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri<br />
strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;<br />
d) «OICVM»: gli organismi d’investimento collettivo rientranti nell’ambito di applicazione<br />
<strong>della</strong> direttiva 85/611/CEE;<br />
e) «fondi chiusi»: i fondi comuni d’investimento mobiliare e immobiliare chiusi;<br />
f) «liquidità»: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua<br />
non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi<br />
i depositi bancari a breve.<br />
Art. 2. Criteri di gestione<br />
1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera<br />
sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:
Estero<br />
a) diversificazione degli investimenti;<br />
b) efficiente gestione del portafoglio;<br />
c) diversificazione dei rischi, anche di controparte;<br />
d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo;<br />
e) massimizzazione dei rendimenti netti.<br />
2. Il fondo pensione verifica i risultati <strong>della</strong> gestione anche mediante l’adozione di parametri<br />
oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla<br />
Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quater, del decreto legislativo.<br />
3. L’operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione<br />
agli iscritti.<br />
4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze<br />
di finanziamento delle piccole e medie imprese.<br />
Art. 3. Investimenti e operazioni consentiti<br />
1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo, le<br />
disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente<br />
regolamento, possono essere investite in:<br />
a) titoli di debito;<br />
b) titoli di capitale;<br />
c) parti di OICVM;<br />
d) quote di fondi chiusi.<br />
2. Essi possono inoltre:<br />
a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l’acquisto a pronti e la<br />
rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti<br />
finanziari ed il prestito titoli;<br />
b) detenere liquidità;<br />
c) effettuare operazioni in contratti derivati.<br />
3. Nell’esercizio dell’attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può<br />
effettuare vendite allo scoperto.<br />
4. Il fondo pensione può individuare diverse linee d’investimento ad una delle quali gli<br />
iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato.<br />
Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne<br />
facciano richiesta trasferiscono l’adesione ad un’altra delle citate linee.<br />
Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i<br />
criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento.<br />
Art. 4. Limiti agli investimenti<br />
212
213<br />
8<br />
1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, i fondi<br />
pensione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, nell’investimento<br />
delle proprie disponibilità possono detenere:<br />
a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;<br />
b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo<br />
pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso;<br />
c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell’Unione<br />
europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento,<br />
purché emessi da Paesi aderenti all’OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro<br />
tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed<br />
il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti<br />
all’OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati<br />
appartenenti all’Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del<br />
fondo pensione;<br />
d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all’OCSE<br />
ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio<br />
del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell’Unione<br />
europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.<br />
2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere<br />
investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi<br />
i prodotti derivati che danno diritto all’acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente<br />
o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell’ambito di tale limite, i<br />
titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell’Unione europea, degli Stati<br />
Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio<br />
del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi<br />
da Stati aderenti all’OCSE.<br />
3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all’investimento<br />
dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.<br />
4. La Commissione dì vigilanza fissa limiti più stringenti all’operatività del fondo pensione<br />
ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.<br />
5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo<br />
in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni<br />
del fondo pensione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura<br />
valutaria posti in essere.<br />
Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.<br />
Art. 5. Limiti ai contratti derivati
Estero<br />
1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni<br />
in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui<br />
all’articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una <strong>della</strong> seguenti<br />
tipologie:<br />
a) generano un’esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un<br />
acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato;<br />
b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato;<br />
c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro<br />
prezzi;<br />
d) assicurano maggiore liquidità dell’investimento negli strumenti finanziari sottostanti<br />
senza comportare l’assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti<br />
a pronti.<br />
2. Ai fini <strong>della</strong> verifica del rispetto dei criteri previsti all’articolo 2 la Commissione di<br />
vigilanza detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento<br />
alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell’attività coperta e<br />
quella del contratto di copertura.<br />
Art. 6. Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale<br />
1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall’articolo 6, comma<br />
1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano<br />
la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito<br />
il trasferimento <strong>della</strong> titolarità ai sensi dell’articolo 6, comma 4-ter, del decreto legislativo.<br />
2. La Commissione di vigilanza, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati<br />
a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio<br />
<strong>della</strong> garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono<br />
conto anche <strong>della</strong> trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte.<br />
3. Resta ferma l’applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del<br />
presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione<br />
accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il<br />
trasferimento <strong>della</strong> titolarità delle risorse affidate.<br />
Decreto legislativo 05.12.2005, n. 252 (G.U. n. 289 S.O. n. 200 13.12.2005)<br />
Disciplina delle forme pensionistiche complementari obbligatorio, ivi compresi quelli<br />
gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10<br />
febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.<br />
Entra in vigore in data 01.01.2008<br />
214
Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali<br />
215<br />
8<br />
1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse<br />
mediante:<br />
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma<br />
5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che<br />
svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione<br />
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7<br />
settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita,<br />
ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti<br />
all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />
c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio<br />
1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima<br />
attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il<br />
mutuo riconoscimento;<br />
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il<br />
fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma<br />
13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei<br />
limiti di cui alla lettera e);<br />
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare<br />
chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque<br />
non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del<br />
fondo chiuso.<br />
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante <strong>della</strong><br />
concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per<br />
l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di<br />
erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso<br />
la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza<br />
del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di<br />
separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.<br />
3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione<br />
provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo<br />
2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.<br />
4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le<br />
rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di<br />
apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro<br />
dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP.
Estero<br />
L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato<br />
decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti,<br />
alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e<br />
finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle<br />
convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza<br />
di vita oltre la media.<br />
I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno<br />
triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale<br />
non inferiore a quindici anni.<br />
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni<br />
per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni<br />
con imprese assicurative.<br />
Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.<br />
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti<br />
organismi d’amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1,<br />
richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma<br />
<strong>della</strong> pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione<br />
nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi<br />
societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di<br />
controllo.<br />
Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera<br />
da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle<br />
diverse tipologie di servizio offerte.<br />
7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano<br />
tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali<br />
minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al<br />
comma 1 ai fini <strong>della</strong> stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.<br />
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate<br />
dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e<br />
la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori,<br />
e i criteri di scelta dei gestori.<br />
Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente<br />
fra loro e devono in ogni caso:<br />
a) contenere le linee d’indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei<br />
criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con<br />
le quali possono essere modificate le linee d’indirizzo medesime; nel definire le linee<br />
di indirizzo <strong>della</strong> gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento<br />
216
217<br />
8<br />
che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;<br />
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà<br />
di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso<br />
del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle<br />
quali risultano investite le risorse del fondo all’atto <strong>della</strong> comunicazione al gestore<br />
<strong>della</strong> volontà di recesso dalla convenzione;<br />
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione <strong>della</strong> titolarità dei diritti di<br />
voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo<br />
medesimo.<br />
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione,<br />
restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi<br />
con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di<br />
restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1<br />
secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso<br />
patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non<br />
possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di<br />
esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti<br />
dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che<br />
riguardano il gestore.<br />
Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo<br />
103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.<br />
Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente<br />
determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto<br />
gestore.<br />
Per l’accertamento dei valori oggetto <strong>della</strong> domanda è ammessa ogni prova documentale,<br />
ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.<br />
10. Con delibera <strong>della</strong> COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti<br />
convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai<br />
fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare<br />
la piena comparabilità delle diverse convenzioni.<br />
11. I criteri d’individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,<br />
devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a).<br />
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:<br />
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con<br />
i rispettivi limiti massimi d’investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento<br />
delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;
Estero<br />
b) i criteri d’investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare<br />
in materia di conflitti d’interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione<br />
dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti<br />
gestori di cui al presente articolo.<br />
12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori<br />
a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.<br />
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità<br />
di competenza:<br />
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore<br />
nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le<br />
azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero<br />
al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per<br />
un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società<br />
emittente;<br />
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati<br />
direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o<br />
agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo<br />
1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle<br />
risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva<br />
superiore al trenta per cento;<br />
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come<br />
destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità<br />
in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa<br />
appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura<br />
complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio<br />
complessivo del fondo.<br />
Per la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre<br />
1993, n. 385.<br />
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto<br />
annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale<br />
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti<br />
dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti<br />
sociali, etici ed ambientali.<br />
Art. 7. Banca depositaria<br />
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta<br />
dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio<br />
1998, n. 58.<br />
218
7 ottobre 2005<br />
219<br />
8<br />
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio<br />
del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai<br />
criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo<br />
6, comma 11.<br />
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del<br />
decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci <strong>della</strong> banca depositaria riferiscono<br />
senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi<br />
pensione.<br />
Sono un cittadino italiano che risiede e lavora in Inghilterra da 5 anni.<br />
Nel giugno del 2001 ho sottoscritto un Fondo Pensione tramite la mia azienda EDS.<br />
Sono ora in procinto di rientrare in Italia e ho contattato il mio Fondo pensione<br />
per verificare la possibilità di trasferire quanto versato fino ad oggi su un fondo<br />
pensione italiano.<br />
L’amministrazione del Fondo mi ha richiesto le seguenti informazioni :<br />
- Documentazione comprovante l’esistenza e la natura del Fondo Pensione e<br />
una dichiarazione scritta da parte dello stesso che il fondo in questione è stato<br />
autorizzato e riconosciuto ad operare come Fondo Pensione dalla competente<br />
Autorità.<br />
- Una dichiarazione scritta che il Fondo in questione accetterà il trasferimento<br />
dal Fondo estero.<br />
Vorrei cortesemente sapere a quali Fondi potrei rivolgermi per verificare l’eventuale<br />
disponibilità ad accettare il versamento, considerando che rientro in Italia<br />
per frequentare un master e quindi almeno per un anno sarò senza contratto di<br />
lavoro.<br />
Il fondo pensione negoziale di riferimento è quello relativo al ccnl che disciplina il rapporto<br />
di lavoro del dipendente.<br />
Per una pura presa di contatto collegarsi al fondo pensione del tuo settore di lavoro<br />
(consulta www.uil.it/fondi) e chiedi se puoi procedere all’operazione di trasferimento,<br />
facendo presente il tuo stato di “disoccupato temporaneo” ed i tuoi eventuali piani<br />
futuri.<br />
3
COMPENDIO DI LEGGI<br />
E DECRETI DI RIFERIMENTO
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
La riforma <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> tramite il decreto legislativo d’attuazione n. 252-<br />
05.12.2005, in vigore dal 1° gennaio 2007, riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato<br />
e i lavoratori autonomi .<br />
Gli articoli 16, comma 2 lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, recano disposizioni con effetto dal 14<br />
dicembre 2005 .<br />
La specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche<br />
complementari si applica solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.<br />
Ai pubblici dipendenti continua ad applicarsi la disciplina previdente.<br />
D.M. 30 gennaio 2007 (G.U. 01.02.2007, n. 26, in vigore dal 16.02.2007)<br />
Attuazione dell’articolo 1, comma 765, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />
Procedure di espressione <strong>della</strong> volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando<br />
e disciplina <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> residuale presso l’INPS (FONDINPS).<br />
CAPO I<br />
Espressione <strong>della</strong> volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando<br />
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />
di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
Visto l’art. 2120 del codice civile;<br />
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente<br />
l’espressione <strong>della</strong> volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto<br />
maturando, e 9, che prevede la costituzione <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> alla quale<br />
affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 7, lettera b), n. 3)<br />
del decreto legislativo medesimo;<br />
Visto l’art. 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per<br />
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui<br />
all’art. 2120 del codice civile»;<br />
Visto l’art. 1, comma 756, <strong>della</strong> citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del<br />
Fondo di cui al comma 755 <strong>della</strong> medesima legge e le prestazioni da esso erogate;<br />
Visto l’art. 1, comma 757, <strong>della</strong> citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito<br />
decreto, siano stabilite le modalità d’attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e<br />
756;<br />
Visto l’art. 1, comma 765, <strong>della</strong> citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l’altro, che, con<br />
apposito decreto, siano definite le modalità d’attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e<br />
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;<br />
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 765 <strong>della</strong> predetta legge n.<br />
296 del 2006;<br />
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
Modalità di espressione <strong>della</strong> volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando<br />
1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto<br />
di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007,<br />
la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensioni-<br />
222
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
stica <strong>complementare</strong> di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito:<br />
«Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell’art.<br />
2120 del codice civile, ferma restando l’applicazione dell’art. 1, comma 756, <strong>della</strong> legge 27 dicembre<br />
2006, n. 296. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del<br />
modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun<br />
lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e’ stata<br />
espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.<br />
2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano<br />
i seguenti effetti:<br />
a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, il datore<br />
di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente<br />
previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso<br />
tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.<br />
23 del Decreto; in tal caso, l’importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente<br />
alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall’art.<br />
2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006,<br />
rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;<br />
b) in caso di mancata manifestazione <strong>della</strong> volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore<br />
di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma<br />
pensionistica <strong>complementare</strong> individuata secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 7, lettera b),<br />
del Decreto;<br />
c) in caso di manifestazione <strong>della</strong> volontà di mantenere il TFR di cui all’art. 2120 del codice civile,<br />
il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento<br />
del contributo al Fondo istituito dall’art. 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n.<br />
296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all’art. 1, comma 757, <strong>della</strong> medesima legge 27<br />
dicembre 2006, n. 296.<br />
3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad<br />
una forma di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi<br />
dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.<br />
4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro<br />
ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera<br />
tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto,<br />
relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data d’assunzione,<br />
la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le<br />
previsioni di cui all’art. 2120 del codice civile, fermo restando l’applicazione dell’art. 1, comma<br />
756, <strong>della</strong> legge finanziaria 2007.<br />
Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato<br />
al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di<br />
lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione<br />
di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.<br />
5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano<br />
i seguenti effetti:<br />
223
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong>, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello <strong>della</strong> scelta del<br />
lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente<br />
previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007 resta inteso<br />
che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l’importo del TFR è<br />
rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);<br />
b) in caso di mancata manifestazione <strong>della</strong> volontà entro il termine di sei mesi dall’assunzione,<br />
il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento<br />
del TFR alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> individuata secondo i criteri di cui<br />
all’art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;<br />
c) in caso di manifestazione <strong>della</strong> volontà di mantenere il TFR di cui all’art. 2120 del codice civile,<br />
il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento<br />
al Fondo istituito dall’art. 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo<br />
le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 757, <strong>della</strong> medesima legge n.<br />
296 del 2006.<br />
6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima <strong>della</strong> data di pubblicazione<br />
del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire<br />
il TFR ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong>, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla<br />
data <strong>della</strong> scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione<br />
del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla predetta<br />
pubblicazione.<br />
CAPO II<br />
Forma pensionistica <strong>complementare</strong> presso l’Istituto nazionale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />
sociale<br />
Art. 2.<br />
Denominazione<br />
1. La forma di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> a contribuzione definita costituita presso l’Istituto<br />
nazionale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale (INPS) ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Decreto, e successive<br />
modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo <strong>complementare</strong> I.N.P.S.», di<br />
seguito definito «FONDINPS».<br />
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, FONDINPS è disciplinato dalle<br />
norme del Decreto.<br />
Art. 3.<br />
Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile<br />
1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio<br />
dell’INPS.<br />
2. Il patrimonio di FONDINPS è destinato all’erogazione delle prestazioni agli aderenti e non<br />
può essere distratto da tale fine.<br />
3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori<br />
dell’INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di<br />
rappresentanti dei creditori stessi.<br />
224
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
4. L’INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, am-<br />
ministrativa e contabile di FONDINPS rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso<br />
Istituto.<br />
Art. 4.<br />
Comitato amministratore<br />
1. FONDINPS è amministrato dal Comitato amministratore previsto dall’art. 9, comma 2, del<br />
Decreto.<br />
2. Il suddetto Comitato è composto da nove componenti, nominati con decreto del Ministro del<br />
lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con<br />
rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono<br />
essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui<br />
all’art. 4, comma 3, del Decreto.<br />
3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati<br />
per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono<br />
stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione<br />
dell’entità del patrimonio di FONDINPS.<br />
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, è nominato il responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> FONDINPS, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità<br />
ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal<br />
decreto di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto.<br />
5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il direttore generale dell’IN-<br />
PS o un suo rappresentante all’uopo delegato.<br />
6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del responsabile di FONDINPS<br />
si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.<br />
Art. 5.<br />
Servizi amministrativo-contabili<br />
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del Decreto, al fine di garantire la separatezza<br />
patrimoniale, amministrativa e contabile, è stipulata apposita convenzione tra l’INPS e<br />
FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalità<br />
di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.<br />
Art. 6.<br />
Destinatari e contribuzione<br />
1. Per i lavoratori di cui all’art. 1, l’adesione a FONDINPS è consentita in forma individuale, secondo<br />
le modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 8, comma<br />
7, lettera b), n. 3, del Decreto.<br />
2. L’aderente può decidere di destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico<br />
nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS.<br />
3. L’aderente ha la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità determinate<br />
dal regolamento di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l’obbligo, per i<br />
soggetti di cui all’art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del versamento del TFR maturando.<br />
225
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 7.<br />
Scelte d’investimento<br />
1. Il TFR conferito tacitamente è destinato, al momento dell’adesione, al comparto avente le<br />
caratteristiche di cui all’art. 8, comma 9, del Decreto.<br />
2. FONDINPS può articolarsi in più comparti la cui politica d’investimento è deliberata dal Co-<br />
mitato di cui all’art. 4 del presente decreto.<br />
3. L’aderente può successivamente decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto<br />
del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.<br />
Art. 8.<br />
Portabilità<br />
1. Nel rispetto dell’art. 9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso FON-<br />
DINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione.<br />
Art. 9.<br />
Regolamento<br />
1. Le modalità di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da un apposito regolamento,<br />
emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione<br />
(COVIP) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto.<br />
Successivamente alla approvazione del regolamento, la COVIP provvederà ad iscrivere FON-<br />
DINPS nell’albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.<br />
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />
Roma, 30 gennaio 2007<br />
Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale. Damiano<br />
Il Ministro dell’economia e delle finanze . Padoa Schioppa<br />
D.M. 30 gennaio 2007- Fondo Tesoreria<br />
Modalità d’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e 756 <strong>della</strong> legge 27 dicembre<br />
2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato<br />
del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile<br />
(Fondo Tesoreria) (in vigore dal 16.02.2007)<br />
Il Ministro del Lavoro e <strong>della</strong> Previdenza Sociale<br />
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze<br />
Visto l’articolo 2120 del codice civile;<br />
Visto l’articolo 3 <strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297;<br />
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;<br />
Visto l’articolo 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il “Fondo per<br />
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fini rapporto di cui<br />
all’articolo 2120 del codice civile”;<br />
Visto l’articolo 1, comma 756, <strong>della</strong> citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento<br />
del Fondo di cui al comma 755 <strong>della</strong> medesima e le prestazioni da esso erogate;<br />
Visto l’articolo 1, comma 757, <strong>della</strong> citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito<br />
decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;<br />
226
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 757 <strong>della</strong> predetta legge n.<br />
296 del 2006,<br />
DECRETA:<br />
Art. 1<br />
Finanziamento del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti<br />
di fini rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”<br />
1. Il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito<br />
definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice<br />
civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non<br />
destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,<br />
n. 252.<br />
2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per<br />
ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile. Dal predetto<br />
contributo i datori di lavoro detraggono l’ammontare corrispondente all’importo del contributo<br />
di cui all’articolo 3, ultimo comma, <strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.<br />
3. Ai fini dell’accertamento e <strong>della</strong> riscossione del contributo previsto dall’articolo 1, comma<br />
756, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione<br />
previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.<br />
4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3, il versamento del contributo deve<br />
essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione<br />
del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento <strong>della</strong> contribuzione<br />
previdenziale obbligatoria.<br />
5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori<br />
di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori<br />
per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l’articolo 2120 del<br />
codice civile .<br />
6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato<br />
prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Per le aziende<br />
che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell’individuazione del limite<br />
numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di<br />
inizio attività.<br />
7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato,<br />
a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, ivi inclusi quelli<br />
non destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto<br />
di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore<br />
assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato<br />
assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro<br />
rilasciano all’Istituto nazionale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale (INPS) apposita dichiarazione.<br />
8. L’obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto<br />
di lavoro di durata inferiore a 3 mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti<br />
227
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica<br />
delle quote maturate di TFR ovvero l’accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.<br />
9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre<br />
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:<br />
a) l’indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong>, alla quale versano integralmente il TFR;<br />
b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del<br />
modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, <strong>della</strong> legge<br />
27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l’indicazione degli importi del<br />
contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all’articolo 2.<br />
10. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigilanza<br />
sui fondi pensione (COVIP) individua, d’intesa con l’INPS, le informazioni circa i contratti<br />
e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi pensione, necessarie al fine di<br />
consentire all’INPS di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di<br />
lavoro. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal<br />
lavoratore, l’INPS comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la<br />
COVIP trasmette all’INPS le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli accordi<br />
collettivi relativi al conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio<br />
2007 la COVIP comunica all’INPS le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai<br />
fondi pensione negoziali.<br />
Art. 2<br />
Prestazioni erogate dal Fondo<br />
1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall’articolo 2120 del codice civile,<br />
in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.<br />
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte<br />
di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al<br />
Fondo riferiti al mese di erogazione <strong>della</strong> prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare<br />
dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese.<br />
3. Gli Enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie<br />
ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2.<br />
4. L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere<br />
l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile<br />
contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente<br />
al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni,<br />
all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.<br />
5. Le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del codice civile sono calcolate sull’intero valore del<br />
TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti<br />
<strong>della</strong> capienza dell’importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre<br />
2006. Qualora l’importo dell’anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il<br />
datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo.<br />
228
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 3<br />
Manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR<br />
1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 5:<br />
a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data<br />
compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero<br />
TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo<br />
istituito dall’articolo 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che,<br />
nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il<br />
datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all’articolo 1, comma 1, del presente<br />
decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello<br />
TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, <strong>della</strong> predetta legge n. 296<br />
del 2006, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore<br />
a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti<br />
quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del<br />
tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente<br />
tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento;<br />
b) il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano<br />
già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti<br />
rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR a forme pensionistiche<br />
complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al<br />
momento del conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la<br />
volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo<br />
il contributo di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo<br />
alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 allegato al decreto ministeriale di<br />
cui al predetto articolo 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata<br />
per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni<br />
riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del<br />
codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell’anno<br />
precedente, del tasso d’incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del<br />
periodo medesimo.<br />
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />
Roma, 30 gennaio 2007<br />
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />
Estratti esemplificativi di modelli TFR1 E TFR2<br />
TFR 1 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO<br />
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)<br />
MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006<br />
Il/La sottoscritto/a …....................... nato/a .................il....................................................................<br />
codice fiscale ...................................................... dipendente del …………………..……...........................<br />
.............................................................................................................................................................<br />
Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene<br />
229
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
SEZIONE 1<br />
Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla<br />
data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto<br />
legislativo n. 252/2005.<br />
SEZIONE 2<br />
Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che<br />
alla data del 31.12.2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma<br />
7, del decreto legislativo n. 252/2005.<br />
SEZIONE 3<br />
Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che<br />
alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la<br />
possibilità di conferire il TFR con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma<br />
7, del decreto legislativo n. 252/2005.<br />
SEZIONE 4<br />
Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che<br />
alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la<br />
possibilità di conferire il TFR con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma<br />
7, del decreto legislativo n. 252/2005.<br />
In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il<br />
trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente<br />
alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> individuata ai sensi dell’articolo 8, comma<br />
7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.<br />
(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno<br />
50 addetti, il TFR viene versato al fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’IN-<br />
PS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.<br />
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno<br />
50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito<br />
dall’INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.<br />
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.<br />
Firma leggibile<br />
Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore<br />
per ricevuta<br />
230
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
TFR 2 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO<br />
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)<br />
MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006<br />
Il/La sottoscritto/a …....................... nato/a .................il....................................................................<br />
codice fiscale ...................................................... dipendente del …………………..……...........................<br />
.............................................................................................................................................................<br />
Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene<br />
In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di<br />
assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di<br />
tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> individuata<br />
ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.<br />
Per i lavoratori iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 con<br />
la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.<br />
252/2005 (1)<br />
SEZIONE 2<br />
Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali<br />
si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine<br />
rapporto ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong> con la presente, in attuazione di quanto<br />
previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 (2)<br />
che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % (3)<br />
a decorrere dalla data <strong>della</strong> presente, alla seguente forma pensionistica <strong>complementare</strong>:<br />
SEZIONE 3<br />
Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali<br />
non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento<br />
di fine rapporto ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong> con la presente, in attuazione di<br />
quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 (2)<br />
Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore<br />
per ricevuta<br />
1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno<br />
50 addetti, il TFR viene versato al fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’IN-<br />
PS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.<br />
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno<br />
50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito<br />
dall’INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.<br />
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.<br />
Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per<br />
ricevuta.<br />
231
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. n. 289 del 13-12-05, Supplemento<br />
Ordinario n. 200) Disciplina delle forme pensionistiche complementari.<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 76 e 87 <strong>della</strong> Costituzione;<br />
Visto l’articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, <strong>della</strong> legge 23 agosto<br />
2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore <strong>della</strong><br />
<strong>previdenza</strong> pubblica, per il sostegno alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> e all’occupazione stabile e<br />
per il riordino degli enti di <strong>previdenza</strong> ed assistenza obbligatoria;<br />
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche<br />
complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421;<br />
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio<br />
2005;<br />
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni <strong>della</strong> Camera dei deputati e del Senato <strong>della</strong><br />
Repubblica;<br />
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre<br />
2005;<br />
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari <strong>della</strong> Camera dei deputati e del<br />
Senato <strong>della</strong> Repubblica;<br />
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;<br />
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro<br />
dell’economia e delle finanze;<br />
Emana<br />
il seguente decreto legislativo:<br />
Art. 1.<br />
Ambito di applicazione e definizioni<br />
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di <strong>previdenza</strong> per l’erogazione di trattamenti<br />
pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di<br />
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine<br />
di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.<br />
2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e<br />
volontaria.<br />
3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:<br />
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere<br />
da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte <strong>della</strong><br />
COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente<br />
o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;<br />
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all’articolo 13, che hanno<br />
ottenuto l’approvazione del regolamento da parte <strong>della</strong> COVIP alle quali e’ possibile destinare<br />
quote del trattamento di fine rapporto;<br />
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai<br />
sensi dell’articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;<br />
232
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;<br />
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong><br />
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<br />
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi<br />
dell’articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere<br />
l’indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.<br />
Art. 2.<br />
Destinatari<br />
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:<br />
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla<br />
medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche<br />
territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori<br />
assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre<br />
2003, n. 276;<br />
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per<br />
territorio;<br />
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative<br />
interessate;<br />
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti<br />
al fondo ivi previsto.<br />
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:<br />
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari<br />
in regime di contribuzione definita;<br />
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in<br />
regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento<br />
al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.<br />
Art. 3.<br />
Istituzione delle forme pensionistiche complementari<br />
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:<br />
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli<br />
soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi<br />
da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per<br />
gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative<br />
<strong>della</strong> categoria, membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;<br />
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da<br />
associazioni di rilievo almeno regionale;<br />
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi<br />
collettivi, anche aziendali;<br />
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari<br />
con legge regionale nel rispetto <strong>della</strong> normativa nazionale in materia;<br />
233
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresen-<br />
tanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;<br />
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi<br />
anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;<br />
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,<br />
n. 103, con l’obbligo <strong>della</strong> gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui<br />
alle lettere a) e b);<br />
h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo<br />
12;<br />
i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.<br />
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,<br />
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono<br />
essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo.<br />
Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le<br />
forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi<br />
ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro<br />
associazioni.<br />
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione,<br />
garantendo la libertà d’adesione individuale.<br />
Art. 4.<br />
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio<br />
1. I fondi pensione sono costituiti:<br />
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti<br />
dai soggetti promotori dell’iniziativa;<br />
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del<br />
decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento <strong>della</strong> personalità<br />
giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato<br />
dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche<br />
e provvede ai relativi adempimenti.<br />
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti<br />
altresì nell’ambito <strong>della</strong> singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con<br />
apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito<br />
<strong>della</strong> medesima società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.<br />
3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è<br />
subordinato alla preventiva autorizzazione da parte <strong>della</strong> COVIP, la quale trasmette al Ministro<br />
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento<br />
amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del<br />
provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data<br />
di ricevimento da parte <strong>della</strong> COVIP dell’istanza e <strong>della</strong> prescritta documentazione ovvero in<br />
trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta<br />
234
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio<br />
regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed<br />
eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori<br />
trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana,<br />
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:<br />
a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto<br />
di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili <strong>della</strong> trasparenza nei rapporti<br />
con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;<br />
b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità<br />
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong>, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto<br />
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del<br />
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;<br />
c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.<br />
4. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni<br />
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a<br />
25.000 euro. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate<br />
a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona<br />
estranea al reato.<br />
5. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori<br />
subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto<br />
ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle<br />
adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.<br />
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non<br />
abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima<br />
prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.<br />
Art. 5.<br />
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità<br />
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche<br />
complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio <strong>della</strong> partecipazione<br />
paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate<br />
da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali<br />
risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati.<br />
I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la<br />
successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo<br />
modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.<br />
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica <strong>complementare</strong> nomina il<br />
responsabile <strong>della</strong> forma stessa in possesso dei requisiti d’onorabilità e professionalità e per il<br />
quale non sussistano le cause d’incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto<br />
di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica svolge la<br />
propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo amministrativo<br />
<strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> relativamente ai risultati dell’attività svolta.<br />
235
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile<br />
<strong>della</strong> forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque<br />
denominato, ovvero ad uno degli amministratori <strong>della</strong> forma pensionistica. Per le forme<br />
pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica<br />
non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente <strong>della</strong> forma stessa<br />
ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera<br />
continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste<br />
controllate o che le controllano.<br />
3. Il responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica verifica che la gestione <strong>della</strong> stessa sia svolta<br />
nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto <strong>della</strong> normativa vigente e delle previsioni<br />
stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP<br />
provvede all’invio di dati e notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa CO-<br />
VIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di<br />
sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento,<br />
complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di<br />
interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.<br />
4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo<br />
12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme<br />
prevedono comunque l’istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due<br />
membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano<br />
le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3.<br />
In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi<br />
stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza<br />
è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali,<br />
nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa,<br />
presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate<br />
o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere<br />
proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente<br />
a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società<br />
da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi<br />
richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita<br />
dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti<br />
indicati determina la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.<br />
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza<br />
sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti<br />
iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione<br />
di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo,<br />
l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda<br />
o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.<br />
6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazione<br />
e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla<br />
base delle informazioni ricevute dal responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica. L’organismo riferisce<br />
agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.<br />
236
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile <strong>della</strong> forma<br />
pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.<br />
8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo<br />
2407 del codice civile.<br />
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta <strong>della</strong> COVIP, possono<br />
essere sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’incarico i<br />
componenti degli organi collegiali e il responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica che:<br />
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni <strong>della</strong> COVIP di cui all’articolo<br />
19;<br />
b) forniscono alla COVIP informazioni false;<br />
c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13; d) non effettuano le comunicazioni relative<br />
alla sopravvenuta variazione <strong>della</strong> condizione d’onorabilità nel termine di quindici giorni dal<br />
momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.<br />
10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili<br />
<strong>della</strong> forma pensionistica che:<br />
a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei<br />
mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;<br />
b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste <strong>della</strong> COVIP, sono puniti<br />
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;<br />
c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità<br />
di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in<br />
cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione<br />
amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.<br />
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di<br />
cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione<br />
delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si<br />
applica l’articolo 16 <strong>della</strong> legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.<br />
12. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel<br />
presente articolo.<br />
Art. 6.<br />
Regime delle prestazioni e modelli gestionali<br />
1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:<br />
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5,<br />
lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima<br />
attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano<br />
ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre<br />
2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese<br />
svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano<br />
ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />
c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,<br />
237
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in<br />
uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione<br />
può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché<br />
di quote di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);<br />
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi secondo<br />
le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20<br />
per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.<br />
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza<br />
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del<br />
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni<br />
e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di<br />
cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve<br />
essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo<br />
ente.<br />
3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono<br />
mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo<br />
7 settembre 2005, n. 209.<br />
4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite,<br />
affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni<br />
in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle<br />
finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni<br />
fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero<br />
di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche<br />
e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni<br />
di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre<br />
la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza<br />
almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non<br />
inferiore a quindici anni.<br />
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni<br />
per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.<br />
Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.<br />
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi<br />
di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte<br />
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma <strong>della</strong> pubblicità notizia su<br />
almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti<br />
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente<br />
o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono<br />
formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni<br />
contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.<br />
7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano<br />
tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati<br />
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini <strong>della</strong> stipula<br />
238
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
delle convenzioni previste nel presente articolo.<br />
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla<br />
COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra<br />
obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta<br />
dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche<br />
congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:<br />
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di<br />
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono<br />
essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo <strong>della</strong> gestione,<br />
i fondi pensione possono prevedere linee d’investimento che consentano di garantire rendimenti<br />
comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;<br />
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso,<br />
contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio<br />
attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse<br />
del fondo all’atto <strong>della</strong> comunicazione al gestore <strong>della</strong> volontà di recesso dalla convenzione;<br />
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione <strong>della</strong> titolarità dei diritti di voto inerenti<br />
ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.<br />
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro<br />
in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò<br />
abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e<br />
le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle<br />
convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati<br />
a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati,<br />
né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di<br />
rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che<br />
riguardano il gestore. Il fondo pensione e’ legittimato a proporre la domanda di rivendicazione<br />
di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i<br />
valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se<br />
depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto <strong>della</strong><br />
domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai<br />
terzi depositari.<br />
10. Con delibera <strong>della</strong> COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati,<br />
sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati<br />
conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle<br />
diverse convenzioni.<br />
11. I criteri d’individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono<br />
essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro<br />
dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:<br />
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi<br />
limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole<br />
e medie imprese e allo sviluppo locale;<br />
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;<br />
239
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti<br />
alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti<br />
gestori di cui al presente articolo.<br />
12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore<br />
dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.<br />
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità<br />
di competenza:<br />
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore<br />
al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto<br />
di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né<br />
comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta<br />
un’influenza dominante sulla società emittente;<br />
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente<br />
o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati<br />
da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,<br />
in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo<br />
pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;<br />
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari<br />
i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità<br />
in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un<br />
gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore,<br />
rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per<br />
la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993,<br />
n. 385.<br />
14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e,<br />
sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione<br />
delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori<br />
in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.<br />
Art. 7.<br />
Banca depositaria<br />
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore<br />
che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.<br />
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del<br />
fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel<br />
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 11.<br />
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n.<br />
58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci <strong>della</strong> banca depositaria riferiscono senza ritardo alla<br />
COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.<br />
Art. 8.<br />
Finanziamento<br />
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il<br />
versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e at-<br />
240
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
traverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti<br />
il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni<br />
a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o<br />
d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme e’ attuato<br />
dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.<br />
2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità <strong>della</strong> contribuzione<br />
a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui<br />
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva,<br />
le modalità e la misura minima <strong>della</strong> contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore<br />
stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi<br />
fra soli lavoratori determinano il livello minimo <strong>della</strong> contribuzione a carico degli stessi. Il contributo<br />
da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure:<br />
per i lavoratori dipendenti, in percentuale <strong>della</strong> retribuzione assunta per il calcolo del TFR o<br />
con riferimento ad elementi particolari <strong>della</strong> retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e<br />
i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai<br />
fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative,<br />
secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale <strong>della</strong> retribuzione assunta per il<br />
calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori<br />
ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo<br />
d’imposta precedente.<br />
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti <strong>della</strong><br />
pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in<br />
sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del<br />
rapporto.<br />
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti<br />
in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>,<br />
sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non<br />
superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle<br />
medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite<br />
di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di<br />
<strong>previdenza</strong> di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati<br />
che non hanno fruito <strong>della</strong> deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il<br />
contribuente comunica alla forma pensionistica <strong>complementare</strong>, entro il 31 dicembre dell’anno<br />
successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in<br />
cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione<br />
dei redditi.<br />
5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si<br />
trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone<br />
sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando<br />
l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.<br />
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto<br />
e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,<br />
è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme,<br />
dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza<br />
241
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque<br />
anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a<br />
2.582,29 euro annui.<br />
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta<br />
l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:<br />
a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire<br />
l’intero importo del TFR maturando ad una forma di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dallo stesso<br />
prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere<br />
il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente<br />
revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> dallo stesso prescelta;<br />
b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non<br />
esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:<br />
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva<br />
prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un<br />
diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle<br />
previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), <strong>della</strong> legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo<br />
deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;<br />
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito,<br />
salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori<br />
dell’azienda;<br />
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce<br />
il TFR maturando alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> istituita presso l’INPS;<br />
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente<br />
al 29 aprile 1993:<br />
1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in<br />
vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione<br />
definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione,<br />
se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro,<br />
ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma <strong>complementare</strong><br />
collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;<br />
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme<br />
pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se<br />
mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura<br />
già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il<br />
versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi<br />
successivi, ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong>; nel caso in cui non esprimano alcuna<br />
volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).<br />
8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire<br />
al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima <strong>della</strong><br />
scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non<br />
abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni<br />
relative alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> verso la quale il TFR maturando è<br />
242
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
destinato alla scadenza del semestre.<br />
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di<br />
conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale<br />
tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla<br />
normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.<br />
10. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito<br />
del TFR non comporta l’obbligo <strong>della</strong> contribuzione a carico del lavoratore e del datore di<br />
lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte <strong>della</strong> retribuzione alla forma<br />
pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso<br />
comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua<br />
volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma<br />
pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato<br />
accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi,<br />
anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore<br />
stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.<br />
11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente<br />
oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,<br />
a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di<br />
contribuzione a favore delle forme di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>. E’ fatta salva la facoltà del<br />
soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente<br />
il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.<br />
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando<br />
il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con<br />
cadenza trimestrale alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> dell’importo corrispondente agli<br />
abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo<br />
di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni<br />
deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato<br />
con il titolare <strong>della</strong> posizione aperta presso la forma pensionistica <strong>complementare</strong> medesima.<br />
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in<br />
base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee d’investimento<br />
all’interno <strong>della</strong> forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali<br />
può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee.<br />
Art. 9.<br />
Istituzione e disciplina <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> residuale presso l’INPS<br />
1. Presso l’Istituto nazionale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), <strong>della</strong><br />
legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista<br />
dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata<br />
dalle norme del presente decreto.<br />
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è<br />
assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo<br />
un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle<br />
243
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere<br />
i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4,<br />
comma 3.<br />
3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo<br />
può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 14,<br />
comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.<br />
Art. 10.<br />
Misure compensative per le imprese<br />
1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del<br />
TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno<br />
di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.<br />
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto<br />
dall’articolo 2 <strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando<br />
conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo<br />
previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.<br />
3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito per le<br />
imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito<br />
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto<br />
previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito<br />
accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze<br />
con l’Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto <strong>della</strong> dotazione<br />
finanziaria a tal fine prevista.<br />
4. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR<br />
alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo<br />
del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando<br />
conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30<br />
settembre 2005, n. 203.<br />
5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica <strong>della</strong> loro compatibilità con<br />
la normativa comunitaria in materia.<br />
Art. 11.<br />
Prestazioni<br />
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle<br />
prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.<br />
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento <strong>della</strong> maturazione dei requisiti<br />
di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno<br />
cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.<br />
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita<br />
possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per<br />
cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile<br />
in capitale sono detratte le somme erogate a titolo d’anticipazione per le quali non si sia<br />
provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70<br />
per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo<br />
244
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
3, commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.<br />
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività<br />
lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni<br />
pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo<br />
di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.<br />
5. A migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere,<br />
in caso di morte del titolare <strong>della</strong> prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo<br />
stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita<br />
calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi<br />
collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.<br />
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili<br />
per il loro ammontare complessivo al netto <strong>della</strong> parte corrispondente ai redditi già assoggettati<br />
ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono<br />
imponibili per il loro ammontare complessivo al netto <strong>della</strong> parte corrispondente ai redditi già<br />
assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44<br />
del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni<br />
pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15<br />
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo<br />
anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di<br />
riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta<br />
di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore;<br />
nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti<br />
eroganti. La forma pensionistica <strong>complementare</strong> comunica ai soggetti che erogano le rendite<br />
i dati in suo possesso necessari per il calcolo <strong>della</strong> parte delle prestazioni corrispondente ai<br />
redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.<br />
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione<br />
<strong>della</strong> posizione individuale maturata:<br />
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a<br />
seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari<br />
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei<br />
redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del<br />
15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo<br />
anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo<br />
di riduzione di 6 punti percentuali;<br />
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto<br />
<strong>della</strong> prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione<br />
degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico<br />
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati<br />
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, <strong>della</strong> legge 27<br />
dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si<br />
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;<br />
c) decorsi otto anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori<br />
245
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si<br />
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;<br />
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le<br />
anticipazioni.<br />
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente,<br />
il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze<br />
tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere<br />
dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere<br />
reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali<br />
eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle<br />
anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta<br />
pagata al momento <strong>della</strong> fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo<br />
reintegrato.<br />
9. Ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e<br />
delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme<br />
pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato<br />
il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale.<br />
10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche<br />
complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita,<br />
e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità,<br />
sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di <strong>previdenza</strong> obbligatoria<br />
previsti dall’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente <strong>della</strong><br />
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto<br />
di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere<br />
b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.<br />
Art. 12.<br />
Fondi pensione aperti<br />
1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma<br />
1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione<br />
di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono<br />
aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare<br />
anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del<br />
TFR.<br />
2. Ai sensi dell’articolo 3, l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base<br />
individuale, anche su base collettiva.<br />
3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento,<br />
prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio<br />
è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza<br />
sui soggetti promotori.<br />
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e<br />
dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le<br />
norme di cui al presente decreto.<br />
246
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 13.<br />
Forme pensionistiche individuali<br />
1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento,<br />
prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate<br />
mediante:<br />
a) adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 12;<br />
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto<br />
per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o<br />
quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.<br />
2. L’adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui<br />
all’articolo 2.<br />
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento,<br />
redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato<br />
nei termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di<br />
partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la<br />
comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni<br />
contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività <strong>della</strong><br />
forma pensionistica e <strong>della</strong> posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei<br />
contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese<br />
assicuratrici alla COVIP, prima <strong>della</strong> loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche<br />
individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all’articolo 4,<br />
comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),<br />
avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,<br />
e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11, lettera c).<br />
4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere<br />
successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’accantonamento<br />
annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.<br />
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella<br />
vigente nel regime obbligatorio di base.<br />
Art. 14.<br />
Permanenza nella forma pensionistica <strong>complementare</strong> e cessazione dei requisiti di partecipazione<br />
e portabilità<br />
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità<br />
di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni<br />
individuali e <strong>della</strong> contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali,<br />
secondo quanto disposto dal presente articolo.<br />
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> gli<br />
statuti e i regolamenti stabiliscono:<br />
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong> alla quale il lavoratore acceda<br />
in relazione alla nuova attività;<br />
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento <strong>della</strong> posizione individuale maturata, nei<br />
casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo<br />
247
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore<br />
di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;<br />
c) il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale maturata per i casi d’invalidità permanente che<br />
comporti la riduzione <strong>della</strong> capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione<br />
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48<br />
mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei<br />
requisiti d’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le<br />
previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11.<br />
3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong> prima <strong>della</strong> maturazione<br />
del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata<br />
dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche<br />
o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche<br />
complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite<br />
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche<br />
complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta<br />
acquisita al fondo pensione.<br />
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto <strong>della</strong> posizione individuale relative alle fattispecie<br />
previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento<br />
ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno<br />
di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di<br />
6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.<br />
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e<br />
3, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui<br />
all’articolo 11, comma 6.<br />
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.<br />
Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la<br />
predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del<br />
suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole<br />
che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo,<br />
comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto<br />
e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio <strong>della</strong> predetta<br />
facoltà di trasferimento <strong>della</strong> posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla<br />
forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del<br />
datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche<br />
aziendali.<br />
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale,<br />
a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente<br />
decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle<br />
riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro<br />
fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.<br />
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio<br />
delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di<br />
248
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
sei mesi dalla data di esercizio stesso.<br />
Art. 15.<br />
Vicende del fondo pensione<br />
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla<br />
contribuzione, si provvede alla intestazione diretta <strong>della</strong> copertura assicurativa in essere per<br />
coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano<br />
le disposizioni di cui all’articolo 14.<br />
2. Nel caso di cessazione dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di<br />
lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del<br />
lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta <strong>della</strong> COVIP, un commissario straordinario<br />
che procede allo scioglimento del fondo.<br />
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla<br />
COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<br />
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci d’incidere sull’equilibrio del fondo medesimo,<br />
individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare<br />
preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia<br />
dell’equilibrio del fondo pensione.<br />
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e<br />
<strong>della</strong> liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70,<br />
e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo<br />
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative<br />
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.<br />
Art. 16.<br />
Contributo di solidarietà<br />
1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio d’appartenenza<br />
di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 <strong>della</strong> legge 30 aprile 1969,<br />
n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, a carico del<br />
lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita<br />
dalla quota d’accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di <strong>previdenza</strong> pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> di cui all’articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella<br />
misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.<br />
2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:<br />
a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di<br />
garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito <strong>della</strong> gestione delle prestazioni temporanee<br />
dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte<br />
dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione<br />
coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo<br />
5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80;<br />
b) è destinato al finanziamento <strong>della</strong> COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere<br />
dall’anno 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, <strong>della</strong> legge 8<br />
agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1997,<br />
249
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui<br />
a favore dell’INPS.<br />
Art. 17.<br />
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari<br />
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura<br />
dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.<br />
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio,<br />
alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante<br />
parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma<br />
1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo<br />
il sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal<br />
valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva,<br />
aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali<br />
e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati,<br />
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei<br />
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all’inizio<br />
dell’anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio<br />
soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione se percepiti<br />
o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento.<br />
Il credito d’imposta concorre a formare il risultato <strong>della</strong> gestione ed è detratto dall’imposta<br />
sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è<br />
desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.<br />
Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno<br />
si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine<br />
dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato<br />
nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione<br />
del risultato <strong>della</strong> gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in<br />
essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione<br />
di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui<br />
è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore <strong>della</strong> linea d’investimento<br />
che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo<br />
pensione il risultato <strong>della</strong> gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono<br />
la loro posizione individuale ad altra forma di <strong>previdenza</strong>, <strong>complementare</strong> o individuale,<br />
un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di <strong>previdenza</strong> destinataria<br />
<strong>della</strong> posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi<br />
d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11 per<br />
cento di tale importo.<br />
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo<br />
d’imposta.<br />
Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti<br />
bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis<br />
250
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
dell’articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’articolo 10-ter<br />
<strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77.<br />
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione e sui quali non è<br />
stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva<br />
delle imposte sui redditi con la stessa aliquota <strong>della</strong> ritenuta o dell’imposta sostitutiva.<br />
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali<br />
di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui<br />
all’articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato<br />
netto si determina sottraendo dal valore attuale <strong>della</strong> rendita in via di costituzione, calcolato al<br />
termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito<br />
dei contributi versati nell’anno, il valore attuale <strong>della</strong> rendita stessa all’inizio dell’anno. Il<br />
risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per<br />
l’intero importo che trova in essi capienza.<br />
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in<br />
beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello<br />
0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità<br />
separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.<br />
58, per i fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori<br />
risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore<br />
degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni<br />
di locazione ai sensi <strong>della</strong> legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo<br />
precedente è aumentata all’1,50 per cento.<br />
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni<br />
definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> ripartizione,<br />
se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle<br />
imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla<br />
data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale <strong>della</strong> rendita e i contributi versati.<br />
8. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti<br />
istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti<br />
nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno.<br />
Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.<br />
9. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità<br />
e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti<br />
nell’ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla<br />
dichiarazione dei redditi propri <strong>della</strong> società o dell’ente.<br />
Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13,<br />
comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi<br />
pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.<br />
Art. 18.<br />
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari<br />
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta<br />
vigilanza sul settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, mediante l’adozione, di concerto con il<br />
Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le<br />
251
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
linee d’indirizzo in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti<br />
e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo<br />
alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong>. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.<br />
3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta<br />
competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza <strong>della</strong> stessa e di<br />
indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi <strong>della</strong> legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la<br />
procedura di cui all’articolo 3 <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio<br />
dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto<br />
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica<br />
quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni<br />
d’incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8<br />
aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente<br />
e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il<br />
Ministro dell’economia e delle finanze. E’ previsto un apposito ruolo del personale dipendente<br />
<strong>della</strong> COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati<br />
fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.<br />
4. Le deliberazioni <strong>della</strong> COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla<br />
legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all’attività istruttoria<br />
e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente <strong>della</strong> COVIP tiene informato il Ministro<br />
del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le<br />
notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti<br />
delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell’attività, del<br />
contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge<br />
7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento<br />
e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica<br />
di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti <strong>della</strong> pianta organica,<br />
al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché<br />
circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono<br />
osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8<br />
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere<br />
sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di<br />
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni<br />
dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole<br />
disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e<br />
operativa <strong>della</strong> COVIP è definito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico<br />
complessivo previsto per il livello massimo <strong>della</strong> corrispondente carriera o fascia retributiva<br />
per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di<br />
comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento<br />
erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente<br />
personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare<br />
la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.<br />
252
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla<br />
COVIP per assolvere i compiti di cui all’art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel<br />
bollettino <strong>della</strong> COVIP.<br />
Art. 19.<br />
Compiti <strong>della</strong> COVIP<br />
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui<br />
all’articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni<br />
complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei<br />
bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme<br />
istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di<br />
tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito<br />
albo, tenuto a cura <strong>della</strong> COVIP.<br />
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto<br />
con il Ministero dell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità<br />
esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1,<br />
la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare,<br />
la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:<br />
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità<br />
e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere<br />
ricondotte nell’ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al<br />
comma 1;<br />
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la<br />
ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente<br />
decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale<br />
da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione<br />
dei fondi pensione all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti<br />
dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione<br />
semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione<br />
preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati<br />
nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni<br />
normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche<br />
agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine<br />
per l’adozione delle relative delibere;<br />
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai<br />
sensi dei commi 11 e 13 dell’articolo 6;<br />
d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme<br />
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle<br />
risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei<br />
relativi contratti;<br />
e) verifica le linee di indirizzo <strong>della</strong> gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per<br />
la gestione delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d);<br />
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensio-<br />
nistiche complementari, <strong>della</strong> loro redditività, nonché per la determinazione <strong>della</strong> consisten-<br />
253
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
za patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni<br />
volte all’applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del<br />
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la<br />
valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello<br />
di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e<br />
di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili,<br />
il prospetto <strong>della</strong> composizione e del valore del patrimonio <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo<br />
24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale<br />
<strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong>; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali<br />
comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile;<br />
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le<br />
forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti<br />
destinatari e garantire il diritto alla portabilità <strong>della</strong> posizione individuale tra le varie forme<br />
pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la comparabilità<br />
dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico<br />
risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche,<br />
dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche<br />
complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente<br />
l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento amministrativo e finanziario<br />
delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano<br />
arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le<br />
schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte<br />
le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare<br />
agli aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale,<br />
sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità<br />
di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione<br />
delle disposizioni stesse;<br />
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari<br />
sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni<br />
periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee<br />
seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi<br />
in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;<br />
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme<br />
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l’esibizione<br />
dei documenti e degli atti che ritenga necessari;<br />
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche<br />
proposte di modifiche legislative in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>;<br />
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;<br />
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
anche in rapporto alla <strong>previdenza</strong> di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari<br />
sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi<br />
anche dell’Ispettorato del lavoro.<br />
254
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
3. Per l’esercizio <strong>della</strong> vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità<br />
e nei termini da essa stessa stabiliti:<br />
a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;<br />
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche<br />
complementari.<br />
4. La COVIP può altresì:<br />
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche<br />
complementari;<br />
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari,<br />
fissandone l’ordine del giorno.<br />
5. Nell’esercizio <strong>della</strong> vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste<br />
alle pubbliche amministrazioni.<br />
I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell’esercizio delle proprie attribuzioni<br />
sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione<br />
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice<br />
di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP<br />
nell’esercizio <strong>della</strong> vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto<br />
d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando<br />
configurino fattispecie di reato.<br />
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza<br />
sui gestori soggetti di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza e del mercato al<br />
fine di favorire lo scambio d’informazioni e d’accrescere l’efficacia dell’azione di controllo.<br />
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche<br />
sociali una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi<br />
e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del<br />
lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali<br />
osservazioni.<br />
Art. 20.<br />
Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre<br />
1992, n. 421<br />
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari<br />
che risultano istituite alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si<br />
applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette<br />
forme, se già configurate ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla<br />
natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative<br />
e contabili separate.<br />
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo<br />
secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche<br />
di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze<br />
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro<br />
un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui<br />
255
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte<br />
in una sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 19, comma 1.<br />
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni<br />
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in<br />
alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti<br />
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna<br />
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli<br />
immobili, le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo<br />
comma, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.<br />
4. L’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo<br />
piani d’attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo<br />
e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche.<br />
La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero<br />
dell’economia e delle finanze.<br />
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla<br />
data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo<br />
e, per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni<br />
definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito,<br />
ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.<br />
6. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di<br />
cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico<br />
obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.<br />
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario<br />
<strong>della</strong> ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del<br />
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione<br />
di squilibrio finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21<br />
aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare<br />
agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti<br />
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento<br />
tributario previsto dalle norme previgenti.<br />
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP<br />
e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione<br />
idonea a dimostrare il permanere <strong>della</strong> situazione finanziaria di cui al precedente comma 7;<br />
con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento<br />
alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni<br />
necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario <strong>della</strong> gestione ed il progressivo allineamento<br />
alle norme generali dei presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo<br />
parere <strong>della</strong> COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.<br />
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente<br />
adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario,<br />
non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del<br />
codice civile.<br />
256
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 21.<br />
Abrogazioni e modifiche<br />
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente: «d) per le prestazioni<br />
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate,<br />
si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto<br />
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».<br />
2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, è sostituita dalla seguente: «e-bis) i<br />
contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre<br />
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto;».<br />
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:<br />
a) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10;<br />
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 17;<br />
c) l’articolo 20;<br />
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell’articolo 52.<br />
4. Il comma 3 dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L’ammontare del TFR annualmente<br />
destinato a forme pensionistiche complementari e’ deducibile nella misura prevista<br />
dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».<br />
5. All’articolo 24 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto,<br />
in fine, il seguente comma: «1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche<br />
complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con<br />
l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».<br />
6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e<br />
la lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29<br />
settembre 1973, n. 600.<br />
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. 8.<br />
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile<br />
1993, n. 124.<br />
Art. 22.<br />
Disposizioni finanziarie<br />
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento<br />
<strong>della</strong> vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative<br />
intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari<br />
è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.<br />
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere<br />
al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo 13, comma<br />
1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio<br />
2005, n. 80.<br />
Art. 23.<br />
Entrata in vigore e norme transitorie<br />
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle<br />
disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore<br />
257
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
il giorno successivo a quello <strong>della</strong> pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta<br />
Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati<br />
fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti<br />
alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.<br />
2. Le norme di cui all’articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR<br />
alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono<br />
in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente<br />
al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata<br />
in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia<br />
conferire il TFR secondo le modalità esplicate di cui all’articolo 8, comma 7, e in questo caso<br />
l’azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell’accesso<br />
al predetto Fondo di garanzia.<br />
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana<br />
dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche,<br />
sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo.<br />
Entro il 31 dicembre 2007:<br />
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme<br />
del presente decreto legislativo;<br />
b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima <strong>della</strong> predetta<br />
data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:<br />
1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all’articolo 13, comma 3, con l’individuazione<br />
degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità<br />
dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;<br />
2) alla predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 3.<br />
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno<br />
provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione<br />
anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte <strong>della</strong> COVIP, possono ricevere nuove<br />
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.<br />
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data d’entrata<br />
in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi<br />
e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a<br />
decorrere dal 1° gennaio 2008.<br />
Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano<br />
ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo,<br />
del TUIR.<br />
Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non<br />
hanno provveduto a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi<br />
dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all’attività<br />
di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo<br />
testo unico.<br />
6. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p),<br />
<strong>della</strong> legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo<br />
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed<br />
258
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
integralmente la previgente normativa.<br />
7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino<br />
iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data d’entrata in vigore dalla legge<br />
23 ottobre 1992, n. 421:<br />
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le<br />
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;<br />
b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario<br />
vigente alla predetta data;<br />
c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera<br />
prestazione pensionistica <strong>complementare</strong> in capitale secondo il valore attuale con applicazione<br />
del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire<br />
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di<br />
optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11.<br />
8. Ai lavoratori assunti prima <strong>della</strong> data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si<br />
applicano, per quanto riguarda la modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’articolo<br />
8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008.<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti<br />
normativi <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br />
Dato a Roma, addì 5 dicembre 2005<br />
CIAMPI<br />
Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
Berlusconi<br />
Ministro del lavoro e delle politiche sociali<br />
Maroni<br />
Ministro dell’economia e delle finanze<br />
Tremonti<br />
Visto, il Guardasigilli: Castelli<br />
259
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Alcuni commi dell’art. 1 <strong>della</strong> Legge 27 dicembre 2006 n. 296<br />
(Legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006<br />
Supplemento Ordinario n. 244<br />
(Deducibilità dei contributi versati ai Fondi di <strong>previdenza</strong> istituiti in Stati UE)<br />
313. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui<br />
redditi, di cui al decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive<br />
modificazioni, dopo le parole: “previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124” sono aggiunte<br />
le seguenti: “, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite<br />
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico<br />
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre<br />
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,<br />
emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile<br />
1996, n. 239”.<br />
(Norme di coordinamento tra il comma 313 e la disciplina <strong>della</strong> forme pensionistiche complementari)<br />
314. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal<br />
seguente:<br />
“2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al<br />
decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:<br />
“e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo<br />
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto.<br />
Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme<br />
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati<br />
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto<br />
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del<br />
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4,<br />
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239””.<br />
(Estensione <strong>della</strong> convenzione contro la doppia imposizione ai Fondi istituiti presso Stati aderenti<br />
all’Accordo sullo spazio economico europeo)<br />
315. All’articolo 10-ter <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi<br />
comuni d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: “situati negli Stati membri dell’Unione europea,<br />
conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai<br />
sensi dell’articolo 10-bis,” sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle direttive comunitarie<br />
situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio<br />
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4<br />
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive<br />
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo<br />
1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo<br />
42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto<br />
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,”;<br />
260
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
b) al comma 9, le parole: “situati negli Stati membri <strong>della</strong> Comunità economica europea e conformi<br />
alle direttive comunitarie” sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle direttive comunitarie<br />
situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio<br />
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4<br />
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive<br />
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo<br />
1° aprile 1996, n. 239”.<br />
(Estensione dell’aliquota del 12,5% ai titoli non negoziati in mercati regolamentati di Stati aderenti<br />
all’Accordo sullo spazio economico europeo)<br />
316. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente<br />
periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da<br />
azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli<br />
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui<br />
al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.<br />
220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11,<br />
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota del<br />
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento<br />
effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i<br />
titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli<br />
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al<br />
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati<br />
mediante offerta al pubblico ai sensi <strong>della</strong> disciplina vigente al momento di emissione; b)<br />
al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi<br />
dai precedenti”.<br />
(Norma di coordinamento con i commi 315 e 316)<br />
317. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni,<br />
le parole: “in mercati regolamentati italiani” sono sostituite dalle seguenti: “in mercati<br />
regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo<br />
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze<br />
4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e<br />
successive modificazioni”.<br />
(Regole procedurali e modifiche di alcuni termini temporali in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>)<br />
749. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,<br />
sono apportate le seguenti modifiche:<br />
a) le parole: “1° gennaio 2008” e “31 dicembre 2007”, ovunque ricorrano, con esclusione dei commi<br />
3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1°gennaio 2007” e “31 dicembre 2006”;<br />
b) al comma 5:<br />
1) nel primo periodo, la parola: “erogate” è soppressa;<br />
2) nel secondo periodo, le parole: “alle prestazioni maturate” sono sostituite dalle seguenti: “ai<br />
261
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
montanti delle prestazioni accumulate”;<br />
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: “alle prestazioni pensionistiche maturate” sono<br />
sostituite dalle seguenti: “ai montanti delle prestazioni”;<br />
d) al comma 3, le parole da: “Entro il 31 dicembre” fino a: “lettera b), n. 1):” sono sostituite dalle<br />
seguenti: “Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento<br />
del TFR:”;<br />
e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: “alla costituzione” sono inserite le seguenti: “,<br />
entro il 31 marzo 2007,”;<br />
f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:<br />
“3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni<br />
previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica e dell’organismo<br />
di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1°luglio 2007”;<br />
g) il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />
“4. A decorrere dal 1°gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto<br />
agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione<br />
alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche<br />
con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni,<br />
le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte<br />
<strong>della</strong> COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2,<br />
lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì<br />
provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b),<br />
n. 1), ricevono, a decorrere dal 1o luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente<br />
previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1°gennaio 2007 e il 30 giugno<br />
2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento<br />
si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione,<br />
all’aderente e’ consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma<br />
pensionistica <strong>complementare</strong>, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due<br />
anni di cui all’articolo 14, comma 6”.<br />
(Salvezza delle competenze regioni a statuto speciale)<br />
750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto<br />
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle<br />
norme di attuazione e dal titolo V <strong>della</strong> parte II <strong>della</strong> Costituzione.<br />
(Norma di adeguamento formale)<br />
751. All’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole:<br />
“Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari” sono sostituite dalle seguenti:<br />
“Commissione di vigilanza sui fondi pensione”.<br />
(Salvezza di atti e provvedimenti)<br />
752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i<br />
rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.<br />
262
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
(Adesione alle forme pensionistiche complementari)<br />
753. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,<br />
dopo il comma 4, è inserito il seguente:<br />
“4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge<br />
23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento<br />
tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento<br />
del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo<br />
20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007”.<br />
(Regolazioni contabili INPS)<br />
754. Con decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il Ministro<br />
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e di credito<br />
delle imprese nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro<br />
del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente<br />
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more<br />
dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono<br />
considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).<br />
(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine<br />
rapporto)<br />
755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti<br />
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le<br />
cui modalità di finanziamento rispondono al principio <strong>della</strong> ripartizione, ed è gestito, per conto<br />
dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.<br />
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti<br />
di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai<br />
versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.<br />
(Confluenza del contributo al Fondo per il TFR)<br />
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento<br />
del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di<br />
cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma,<br />
<strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata<br />
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.<br />
Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755,<br />
secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento<br />
del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.<br />
La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore<br />
viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di<br />
lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma<br />
755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo,<br />
mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente<br />
comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi<br />
previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.<br />
263
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
(Modalità di attuazione)<br />
757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto<br />
del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e<br />
delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge.<br />
(Utilizzazione del Fondo per il TFR)<br />
758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, <strong>della</strong> valutazione<br />
dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui all’articolo<br />
10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764,<br />
e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti<br />
dall’applicazione <strong>della</strong> presente disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni<br />
di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli<br />
oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso<br />
alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse<br />
accertate con il procedimento di cui al comma 759.<br />
(Accertamento <strong>della</strong> consistenza del Fondo TFR)<br />
759. Con il procedimento di cui all’articolo 14 <strong>della</strong> legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,<br />
sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto<br />
delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.<br />
(Relazione al Parlamento)<br />
760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale di<br />
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione<br />
contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari<br />
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì<br />
le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione dei commi 749<br />
e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le<br />
modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce<br />
altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita<br />
gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli <strong>della</strong> pensione<br />
obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.<br />
(Comunicazione al Parlamento dello schema di ripartizione del Fondo TFR)<br />
761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione<br />
ai singoli interventi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle<br />
Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti<br />
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.<br />
(Utilizzo delle risorse)<br />
762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui<br />
all’elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli<br />
importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei<br />
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, subordinatamente alla deci-<br />
264
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
sione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui<br />
al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli<br />
impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia.<br />
(Bilanci tecnici delle gestioni previdenziali privatizzate)<br />
763. All’articolo 3, comma 12, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono<br />
sostituiti dai seguenti: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo<br />
30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle<br />
forme di <strong>previdenza</strong> sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare<br />
l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto<br />
decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti<br />
legislativi e’ da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico<br />
di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del<br />
Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle<br />
finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate<br />
dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione <strong>della</strong> spesa previdenziale.<br />
In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma 2,<br />
sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio<br />
finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità<br />
già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e<br />
comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze<br />
di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente interessato e la valutazione<br />
del Nucleo di valutazione <strong>della</strong> spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui<br />
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”. Sono fatti salvi gli atti e le<br />
deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati<br />
dai Ministeri vigilanti prima <strong>della</strong> data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge.<br />
(Misure compensative per le imprese a seguito del conferimento del TFR ai fondi pensione)<br />
764. All’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti<br />
modificazioni:<br />
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:<br />
“1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR<br />
annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai<br />
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120<br />
del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e’ elevato al 6 per cento.<br />
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto<br />
dall’articolo 2 <strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale<br />
di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per<br />
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui<br />
all’articolo 2120 del codice civile.<br />
3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR<br />
alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti<br />
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata<br />
anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri<br />
265
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito<br />
dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni”;<br />
b) il comma 4 è abrogato.<br />
c) al comma 5, le parole: “al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.<br />
(Finanziamento spese campagne informative per adesione)<br />
765. Ai fini <strong>della</strong> realizzazione di campagne informative a cura <strong>della</strong> Presidenza del Consiglio<br />
dei ministri, d’intesa con il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, volte a promuovere<br />
adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri<br />
derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di<br />
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l’anno 2007,<br />
la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del<br />
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />
sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.<br />
Con decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il Ministro<br />
dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP),<br />
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, sono definite le<br />
modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252<br />
del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione <strong>della</strong> volontà del lavoratore<br />
circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 9 del medesimo<br />
decreto legislativo n. 252 del 2005.<br />
(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e<br />
al Fondo per l’erogazione del TFR)<br />
766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2<br />
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:<br />
“Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari<br />
e al Fondo per l’erogazione del TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari<br />
sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR)<br />
alle forme pensionistiche complementari ovvero al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti<br />
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice<br />
civile” istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è riconosciuto,<br />
in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi<br />
datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 <strong>della</strong> legge 9 marzo 1989, n. 88, per<br />
ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata tabella A, applicati<br />
nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari<br />
e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato.<br />
L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando,<br />
nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in<br />
ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 <strong>della</strong> legge 29 maggio<br />
1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, <strong>della</strong> legge 21 dicembre<br />
1978, n. 845.<br />
266
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi<br />
effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato<br />
articolo 24 <strong>della</strong> legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale e’ trattenuto, a titolo di esonero<br />
contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS<br />
medesimo.<br />
L’onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460<br />
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009”;<br />
b) alla tabella A, le parole: “prevista dall’articolo 8, comma 2” sono sostituite dalle seguenti:<br />
“prevista dall’articolo 8, comma 1”.<br />
(Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche)<br />
767. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente<br />
allo stanziamento relativo all’anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del<br />
finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dei dipendenti delle<br />
amministrazioni pubbliche.<br />
(Retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di<br />
talune cooperative)<br />
787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,<br />
lettera a), <strong>della</strong> legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l’attività nell’area<br />
di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in<br />
settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico<br />
delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di <strong>previdenza</strong> ed<br />
assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei<br />
contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali<br />
e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007; del 60 per cento per l’anno 2008;<br />
del 100 per cento per l’anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra<br />
la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui<br />
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle<br />
convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E’ fatta salva, nei periodi indicati al<br />
primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente<br />
corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato. La<br />
contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento<br />
effettuato.<br />
(Entrata in vigore)<br />
1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968<br />
e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione <strong>della</strong> presente legge.<br />
267
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Legge 25 gennaio 2006, n. 29 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32<br />
8 febbraio 2006 - Supplemento ordinario n. 34<br />
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità<br />
europee (Legge comunitaria 2005 : legge 18 aprile 2005, n. 62 “Disposizioni per l’adempimento di<br />
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004” -<br />
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 76).<br />
Art. 8.<br />
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)<br />
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico <strong>della</strong> finanza pubblica,<br />
con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla<br />
data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione<br />
delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime<br />
con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni<br />
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale <strong>della</strong><br />
normativa.<br />
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto<br />
disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate,<br />
derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione<br />
puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.<br />
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma<br />
7 dell’articolo 1.<br />
Art. 18.<br />
(Introduzione dell’articolo 29-bis <strong>della</strong> legge 18 aprile 2005, n. 62)<br />
1. Alla legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo l’articolo 29 è inserito il seguente: «Art. 29-bis. (Attuazione<br />
<strong>della</strong> direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa<br />
alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali). –<br />
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro<br />
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere <strong>della</strong> Conferenza permanente per<br />
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad<br />
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente disposizione, un decreto<br />
legislativo recante le norme per il recepimento <strong>della</strong> direttiva 2003/41/CE del Parlamento<br />
europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti<br />
pensionistici aziendali o professionali.<br />
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo,<br />
nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita<br />
per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive<br />
del medesimo decreto legislativo.<br />
3. L’attuazione <strong>della</strong> direttiva 2003/41/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito<br />
all’ambito di applicazione <strong>della</strong> disciplina, alle condizioni per l’esercizio dell’attività e ai compiti<br />
di vigilanza, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:<br />
a) disciplinare, anche mediante l’attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e<br />
268
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all’articolo 16, comma 2,<br />
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:<br />
1) l’integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l’adozione<br />
delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari<br />
e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e<br />
dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l’attività;<br />
2) l’irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte <strong>della</strong> Commissione<br />
di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi <strong>della</strong> legge 24 novembre 1981, n. 689, e<br />
successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri direttivi: nell’ambito del limite minimo di<br />
500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità,<br />
tenendo conto <strong>della</strong> diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione<br />
presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono<br />
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale<br />
che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve<br />
essere sancita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni,<br />
per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;<br />
3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto<br />
alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici<br />
o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;<br />
4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari<br />
con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;<br />
5) l’esclusione dell’applicazione <strong>della</strong> direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari<br />
che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l’applicazione<br />
dell’articolo 19 <strong>della</strong> direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui<br />
fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell’esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve<br />
prevedersi il diritto di applicare le disposizioni <strong>della</strong> direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni<br />
poste dall’articolo 2, paragrafo 2, <strong>della</strong> stessa direttiva;<br />
b) disciplinare, anche mediante l’attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari<br />
alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l’esercizio dell’attività transfrontaliera, da<br />
parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da<br />
parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri<br />
di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in<br />
materia di diritto del lavoro e <strong>della</strong> sicurezza sociale, nonché in materia di informazione agli<br />
aderenti;<br />
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di<br />
vigilanza sui fondi pensione, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche<br />
sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase<br />
di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di<br />
opposizione reciproca del segreto d’ufficio fra le suddette istituzioni;<br />
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio d’informazioni fra le istituzioni nazionali,<br />
le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l’esercizio delle<br />
rispettive funzioni.<br />
4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento <strong>della</strong> direttiva 2003/41/CE,<br />
269
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione <strong>della</strong> delega di cui al comma 1 con<br />
le norme previste dall’ordinamento interno, in particolare con le disposizioni del decreto legislativo<br />
21 aprile 1993, n. 124, recante i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche<br />
complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle<br />
finalità <strong>della</strong> direttiva medesima.<br />
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico<br />
<strong>della</strong> finanza pubblica.<br />
6. Si applica la procedura di cui all’articolo 1, comma 3».<br />
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
20 dicembre 1999<br />
Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.<br />
(Pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2000)<br />
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
su proposta<br />
DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA<br />
di concerto con<br />
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e<br />
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />
Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e<br />
norme in materia pensionistica”;<br />
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante “Disciplina delle forme pensionistiche<br />
complementari, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421;<br />
Visto l’art. 2, commi 5, 6, 7, 8, 9 <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “Riforma del sistema<br />
pensionistico obbligatorio e <strong>complementare</strong>”;<br />
Visto l’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1997, n. 449,recante “misure per la stabilizzazione<br />
<strong>della</strong> finanza pubblica”;<br />
Visto l’art. 26, commi 18 e 19, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza<br />
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;<br />
Visto l’accordo quadro sottoscritto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche<br />
amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
Trattamento di fine rapporto<br />
1. L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge n. 449 del 1997 avviene mediante<br />
sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l’applicazione <strong>della</strong><br />
disciplina prevista dall’art. 1 <strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell’indennità di fine<br />
servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole <strong>della</strong> previgente normativa.<br />
La rivalutazione e la liquidazione <strong>della</strong> quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento<br />
di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell’opzione saranno effettuate secondo<br />
le norme previste dall’art. 1 <strong>della</strong> citata legge n. 297 del 1982.<br />
All’indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione per il trattamento di fine rapporto<br />
e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti<br />
dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.<br />
270
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
2. A decorrere dalla data dell’opzione prevista dall’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge n. 449 del 1997<br />
ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque<br />
denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale<br />
obbligatorio nella misura del 2,5 percento <strong>della</strong> base retributiva previsto dall’art. 11 <strong>della</strong> legge<br />
8 marzo 1968, n. 152, e dall’art. 37 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 dicembre 1973,<br />
n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai<br />
fini fiscali.<br />
3. Per assicurare l’invarianza <strong>della</strong> retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali<br />
dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione<br />
lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso<br />
e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente<br />
incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento<br />
di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione <strong>della</strong> massa<br />
salariale per i contratti collettivi nazionali.<br />
4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall’art. 49,<br />
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,<br />
ai dipendenti assunti dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, si<br />
applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.<br />
5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio<br />
e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% <strong>della</strong> base retributiva prevista<br />
dall’art. 11 <strong>della</strong> legge n. 152 del 1968 e dall’art. 37 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
29 dicembre1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.<br />
6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall’Istituto<br />
nazionale di <strong>previdenza</strong> per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)alla cessazione<br />
dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i<br />
dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti<br />
per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto<br />
adempimento è effettuato dall’ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale<br />
saranno determinate applicando l’aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai<br />
sensi dell’art. 3, comma 16, <strong>della</strong> legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto<br />
dall’art. 4 dell’accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999.<br />
Nell’accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto<br />
destinate ai fondi pensione.<br />
7. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, la<br />
gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende<br />
di Stato, <strong>della</strong> scuola, delle università, <strong>della</strong> sanità e degli enti locali è affidata all’INPDAP. Il<br />
contributo previdenziale a favore dell’INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta<br />
fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento <strong>della</strong> attuale base contributiva<br />
di riferimento prevista dall’art. 18 <strong>della</strong> legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10<br />
per cento <strong>della</strong> attuale base contributiva di riferimento prevista dall’art. 11 <strong>della</strong> legge 8 marzo<br />
1968, n. 152, per il personale degli enti locali.<br />
8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di<br />
ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP<br />
271
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la<br />
gestione di tali trattamenti.<br />
9. Ai fini dell’armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi<br />
di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto<br />
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti<br />
sottoposti alla disciplina <strong>della</strong> legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto<br />
ai sensi <strong>della</strong> legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall’accordo quadro sottoscritto<br />
il 29 luglio 1999, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto del Presidente<br />
del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l’art. 7, primo comma,<br />
<strong>della</strong> legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto<br />
dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare,<br />
secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo<br />
determinato svolto precedentemente alla predetta data.<br />
Art. 2.<br />
Fondi pensione<br />
1. Sono associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e<br />
quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente<br />
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avranno esercitato l’opzione di cui<br />
all’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1997,n. 449. La quota di TFR che detti dipendenti<br />
potranno destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento <strong>della</strong> retribuzione base<br />
di riferimento per il calcolo del TFR.<br />
2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di computo di cui<br />
alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto.<br />
Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di iscriversi<br />
al fondo pensione sarà previstala integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti<br />
al trattamento di fine rapporto.<br />
3. La somma di 200 miliardi annui, di cui all’art. 26, comma 18, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 1998,<br />
n. 448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti. In via transitoria<br />
e fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori, il riparto dell’intera somma di<br />
200 miliardi avverrà in misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale<br />
in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei<br />
fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto<br />
dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.<br />
Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi pensione e non coperte dallo<br />
stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo<br />
il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.<br />
4. A favore del personale di cui al comma 2 dell’art. 1 viene destinata, come previsto dall’art. 59,<br />
comma 56, <strong>della</strong> legge n. 449 del 1997, una quota pari all’1,5 per cento <strong>della</strong> base contributiva<br />
di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota,<br />
avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori<br />
e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici,<br />
degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione<br />
272
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
all’INPDAP non sono destinatari <strong>della</strong> quota dell’1,5 per cento.<br />
5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l’INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il<br />
montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine<br />
rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi nonché di quelli relativi<br />
all’aliquota dell’1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti<br />
un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento <strong>della</strong> struttura<br />
finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà<br />
alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> presenti<br />
sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del<br />
Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica, sentite le organizzazioni<br />
sindacali firmatarie dell’accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali<br />
sul consolidamento <strong>della</strong> struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento<br />
netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.<br />
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione<br />
e gli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP conferiranno<br />
al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti<br />
figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di<br />
200 miliardi, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.<br />
7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell’accordo quadro sul consolidamento <strong>della</strong><br />
struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all’ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti<br />
dell’accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.<br />
Roma, 20 dicembre 1999<br />
Il Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
D’Alema<br />
Il Ministro per la funzione pubblica<br />
Bassanini<br />
Il Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica<br />
Amato<br />
Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale<br />
Salvi<br />
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000<br />
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 250<br />
273
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
DPCM 2 MARZO 2001<br />
Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti<br />
(G. U. n. 118, 23-05-2001)<br />
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO PER LA FUNZIONE<br />
PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMA-<br />
ZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre<br />
1999, concernente il trattamento di fine rapporto e l’istituzione dei fondi pensione dei pubblici<br />
dipendenti;<br />
Visti l’art. 74, comma 1, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente l’indicazione delle risorse<br />
per far fronte al contributo del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong> dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento<br />
autonomo, e l’art. 78, comma 33, <strong>della</strong> citata legge n. 388 del 2000, che fa salvi gli effetti prodotti<br />
dall’art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, riguardante le risorse per l’anno 2000,<br />
da destinare al funzionamento e al finanziamento dei predetti fondi;<br />
Visti l’art. 74, comma 2, <strong>della</strong> citata legge n. 388 del 2000, e l’art. 3 del citato decreto-legge n.<br />
346 del 2000, i quali prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono<br />
stabilite le modalità di versamento ai fondi gestori di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dei dipendenti<br />
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse<br />
assegnate;<br />
Visto l’art. 74, comma 3, <strong>della</strong> citata legge n. 388 del 2000, riguardante la quota di trattamento<br />
di fine rapporto da destinare ai fondi pensione per il personale che ha esercitato l’opzione; Visto<br />
che, a seguito dell’accordo quadro sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29<br />
luglio 1999, le parti interessate stanno procedendo alla stipula di accordi per l’istituzione dei<br />
fondi gestori di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato,<br />
anche ad ordinamento autonomo, e che pertanto occorre procedere tempestivamente alla definizione<br />
delle modalità di versamento ai fondi stessi delle risorse trasferite all’INPDAP;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
1. All’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, sono apportate<br />
le seguenti modificazioni:<br />
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<br />
“1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati<br />
alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre<br />
2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge 27 dicembre<br />
1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento <strong>della</strong> retribuzione<br />
base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la<br />
predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di<br />
fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate<br />
come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5<br />
dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999”;<br />
b) al comma 2, primo periodo, le parole “di entrata in vigore del presente decreto del Presidente<br />
del Consiglio” sono state sostituite dalle seguenti “del 31 dicembre 2000”;<br />
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:<br />
274
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
“3. L’INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione<br />
tenendo conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il<br />
trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento<br />
autonomo (convenzionalmente calcolato in base all’intero stipendio tabellare, all’intera<br />
indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e<br />
la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.<br />
3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per<br />
verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le<br />
conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.<br />
3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong> dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,<br />
l’INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate<br />
per l’anno 2000 in base all’art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.<br />
3-quater. L’erogazione ai fondi gestori di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> delle risorse a ciascuno di<br />
essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è versata<br />
dall’INPDAP nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di<br />
prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
nonché gli oneri <strong>della</strong> gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei<br />
fondi stessi sono coperti dall’INPDAP, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.<br />
3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all’INPDAP sono successivamente versate ai<br />
singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei<br />
fondi stessi.<br />
3-sexies. Allo scopo di incentivare l’avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del<br />
bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare<br />
una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto<br />
dal comma 3. Nel rispetto <strong>della</strong> dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati<br />
nel corso del primo<br />
anno di operatività di ciascuno dei fondi di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, tale quota aggiuntiva<br />
sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro.<br />
Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei fondi<br />
di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi,<br />
sempre nel rispetto <strong>della</strong> dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare<br />
il cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore<br />
di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e<br />
pertanto non potranno avere carattere di periodicità”;<br />
d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole “di cui al comma 3 non coperte dallo<br />
stanziamento di 200 miliardi”;<br />
e) al comma 6, sono soppresse le parole “non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi”.<br />
Roma, 2 marzo 2001<br />
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini p.<br />
Il Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica Solaroli Registrato alla<br />
Corte dei conti il 19 aprile 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,<br />
registro n. 4, foglio n. 189.<br />
275
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
DECRETO MINISTRO DEL TESORO 21 novembre 1996, n. 703<br />
(G.U. 22 febbraio 1997, 44)<br />
Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti d’ investimento delle risorse dei fondi di pensione<br />
e sulle regole in materia di conflitto d’ interesse. (in vigore da 09.03.97) – come corretto<br />
con avviso pubblicato nella G.U. 6 marzo 1997, n. 54.<br />
IL MINISTRO DEL TESORO<br />
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di<br />
seguito “decreto legislativo”) con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;<br />
Visti in particolare l’articolo 6 recante norme in materia di “Regime delle prestazioni e modelli<br />
gestionali”, l’articolo 6-bis concernente la “Banca depositaria” e l’articolo 9 concernente i<br />
“Fondi pensione aperti”;<br />
Considerato che ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo occorre<br />
individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello<br />
gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di<br />
investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonché le regole<br />
da osservare in materia di conflitti d’interesse;<br />
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo<br />
(di seguito “Commissione di vigilanza”);<br />
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 24 ottobre 1996;<br />
Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione<br />
previsti all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l’integrazione proposta,<br />
senza rafforzare “il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi”, potrebbe indurre<br />
i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e<br />
con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6<br />
del menzionato decreto legislativo n. 124 del 1993, improntati a principi di concorrenzialità tra<br />
i gestori;<br />
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma<br />
3, <strong>della</strong> citata legge n. 400 del 1988, in data 19 novembre 1996;<br />
Adotta il seguente regolamento:<br />
1. Definizioni<br />
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:<br />
a) “titoli di debito”: 1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali; 2) le obbligazioni anche<br />
convertibili in azioni; 3) i certificati di deposito; 4) i certificati d’investimento; 5) le cambiali<br />
finanziarie; 6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza<br />
la restituzione del capitale;<br />
b) “titoli di capitale”: 1) le azioni; 2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata; 3)<br />
altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;<br />
c) “contratti derivati”: 1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e<br />
relativi indici; 2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute<br />
e indici; 3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri<br />
strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;<br />
276
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
d) “OICVM”: gli organismi di investimento collettivo rientranti nell’ambito di applicazione <strong>della</strong><br />
direttiva 85/611/CEE;<br />
e) “fondi chiusi”: i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;<br />
f) “liquidità”: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore<br />
a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi<br />
bancari a breve.<br />
2. Criteri di gestione<br />
1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente<br />
avendo riguardo agli obiettivi di: a) diversificazione degli investimenti; b) efficiente gestione<br />
del portafoglio; c) diversificazione dei rischi, anche di controparte; d) contenimento dei costi di<br />
transazione, gestione e funzionamento del fondo; e) massimizzazione dei rendimenti netti.<br />
2. Il fondo pensione verifica i risultati <strong>della</strong> gestione anche mediante l’adozione di parametri<br />
oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di<br />
vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quater, del decreto legislativo.<br />
3. L’operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione<br />
agli iscritti. 4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze<br />
di finanziamento delle piccole e medie imprese.<br />
3. Investimenti e operazioni consentiti<br />
1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall’articolo 6 del decreto-legislativo, le disponibilità<br />
dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, possono<br />
essere investite in: a) titoli di debito; b) titoli di capitale; c) parti di OICVM; d) quote di fondi<br />
chiusi.<br />
2. Essi possono inoltre: a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l’acquisto<br />
a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di<br />
strumenti finanziari ed il prestito titoli; b) detenere liquidità; c) effettuare operazioni in contratti<br />
derivati.<br />
3. Nell’esercizio dell’attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare<br />
vendite allo scoperto.<br />
4. Il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti<br />
hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione<br />
disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l’adesione<br />
ad un’altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle<br />
risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento .<br />
4. Limiti agli investimenti<br />
1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione,<br />
nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, nell’investimento delle proprie<br />
disponibilità possono detenere: a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio<br />
del fondo pensione; b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio<br />
del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso; c) titoli di debito e di capitale<br />
non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada<br />
e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all’OCSE<br />
ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10<br />
277
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti<br />
diversi dai Paesi aderenti all’OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno<br />
degli Stati appartenenti all’Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio<br />
del fondo pensione; d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti<br />
all’OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio<br />
del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell’Unione europea,<br />
degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.<br />
2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito<br />
in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati<br />
che danno diritto all’acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti<br />
parte di un medesimo gruppo; nell’ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati<br />
dai Paesi dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono<br />
superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente<br />
comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all’OCSE.<br />
3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all’investimento dei fondi<br />
possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.<br />
4. La Commissione di vigilanza fissa limiti più stringenti all’operatività del fondo pensione ove<br />
la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.<br />
5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una<br />
valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione.<br />
La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere.<br />
Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.<br />
5. Limiti ai contratti derivati<br />
1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni<br />
in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del<br />
presente regolamento, purché siano riconducibili ad una <strong>della</strong> seguenti tipologie: a) generano<br />
un’esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli<br />
strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato; b) eliminano il rischio finanziario degli<br />
strumenti sottostanti il contratto derivato; c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti<br />
contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi; d) assicurano maggiore liquidità dell’investimento<br />
negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l’assunzione di rischi superiori a quelli<br />
risultanti da acquisti a pronti.<br />
2. Ai fini <strong>della</strong> verifica del rispetto dei criteri previsti all’articolo 2 la Commissione di vigilanza<br />
detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione<br />
tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell’attività coperta e quella del contratto di<br />
copertura.<br />
6. Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale<br />
1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall’articolo 6, comma 1 del<br />
decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di<br />
restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento <strong>della</strong> titolarità ai<br />
sensi dell’articolo 6, comma 4-ter, del decreto legislativo.<br />
2. La Commissione di vigilanza, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire<br />
le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio <strong>della</strong> garanzia<br />
278
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche <strong>della</strong> trasparenza<br />
e comparabilità delle condizioni offerte.<br />
3. Resta ferma l’applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente<br />
regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla<br />
garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento <strong>della</strong> titolarità<br />
delle risorse affidate.<br />
7. Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell’ambito dei rapporti di gruppo<br />
1. I gestori di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del<br />
fondo pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione<br />
a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni<br />
medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documentazione dovuta<br />
al fondo pensione. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi d’investimento in titoli emessi dai<br />
sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca depositaria<br />
o da imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi<br />
soggetti. A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del<br />
proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo devono<br />
essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria.<br />
2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di<br />
lavoro tenuti alla contribuzione, <strong>della</strong> banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che: a) controllano<br />
i predetti soggetti ovvero ne sono controllati; b) sono controllati dagli stessi soggetti<br />
che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive, i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, la<br />
banca depositaria ovvero i gestori.<br />
3. Nel presente regolamento, per l’individuazione del rapporto di controllo si applica l’articolo<br />
23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .<br />
4. I titoli di Stati dell’Unione europea sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.<br />
5. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del<br />
fondo informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo,<br />
è tenuto a darne notizia alla Commissione di vigilanza.<br />
8. Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse<br />
1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti d’interesse che derivano<br />
dalle sottoindicate situazioni:<br />
a) sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria; b) controllo del gestore<br />
da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; c) gestione delle risorse del fondo<br />
funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti<br />
alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi; d) ogni altra situazione soggettiva<br />
o relazione d’affari, riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori<br />
delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la<br />
corretta gestione del fondo.<br />
2. Il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti<br />
alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle situazioni previste al<br />
comma 1.<br />
3. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del<br />
fondo, informa la Commissione di vigilanza dell’esistenza di fattispecie di conflitto d’interesse<br />
279
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
previste dal presente articolo, comunicando l’insussistenza di condizioni che possono determinare:<br />
a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo; b) gestione delle risorse<br />
del fondo non conforme all’esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni previdenziali.<br />
4. La situazione di conflitto d’interesse di cui al comma 1, punto d), del presente articolo si<br />
estende ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione.<br />
5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il<br />
legale rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commissione<br />
di vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma<br />
1 del presente articolo.<br />
6. La commissione di vigilanza, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto d’interesse, può<br />
richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto <strong>della</strong><br />
comunicazione.<br />
7. Nel caso in cui il gestore sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive,<br />
il fondo pensione ne dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto gestore è tenuto a presentare<br />
al fondo pensione la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno<br />
quindicinale. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti<br />
il responsabile del fondo, trasmette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza<br />
almeno semestrale sull’andamento e sui risultati <strong>della</strong> gestione.<br />
8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono<br />
incompatibili con le funzioni di membro di organi d’amministrazione, direzione e controllo del<br />
fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di<br />
membro di organi d’amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni<br />
di direzione dei soggetti sottoscrittori.<br />
DECRETO Ministero del Tesoro 21 novembre 1996 n. 673<br />
(G.U. 4 gennaio 1997, n. 3)<br />
Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse dei fondi<br />
pensione da parte di società di gestione di fondi comuni d’investimento mobiliare aperti. (in<br />
vigore dal 19.01.97)<br />
IL MINISTRO DEL TESORO<br />
Visto l’articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive<br />
modificazioni e integrazioni, in base al quale i fondi pensione gestiscono le risorse mediante<br />
convenzioni stipulate con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui<br />
al titolo I <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77;<br />
Considerato che, ai sensi <strong>della</strong> norma sopra richiamata, i criteri e le modalità per la gestione<br />
delle risorse dei fondi pensione da parte delle menzionate società, sono stabiliti con decreto<br />
del Ministro del tesoro, tenuto anche conto dei principi fissati in materia dalla legge 2 gennaio<br />
1991, n. 1;<br />
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 24 ottobre 1996;<br />
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma<br />
3, <strong>della</strong> citata legge n. 400/88, in data 19 novembre 1996;<br />
280
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
ADOTTA il seguente regolamento:<br />
Art. 1.<br />
Regole di comportamento<br />
1. Le società di gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare, di cui al titolo I <strong>della</strong> legge<br />
23 marzo 1983, n. 77 (di seguito società) devono:<br />
a) comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del fondo<br />
pensione;<br />
b) acquisire preventivamente dal fondo pensione ogni informazione rilevante ai fini dello svolgimento<br />
dell’attività di gestione;<br />
c) operare in modo che il fondo pensione sia adeguatamente informato sulla natura degli investimenti<br />
e i rischi ad essi connessi;<br />
d) disporre di una conoscenza adeguata dei valori mobiliari oggetto <strong>della</strong> gestione del patrimonio<br />
del fondo.<br />
2. Le società provvedono, nell’interesse del fondo pensione, alle negoziazioni e all’esercizio<br />
dei diritti inerenti agli investimenti di pertinenza del fondo pensione, nel rispetto delle norme<br />
previste per la negoziazione di valori mobiliari dalla disciplina di settore e fermo restando che<br />
é attribuita in ogni caso al fondo pensione la titolarità dei diritti di voto per i valori mobiliari nei<br />
quali sono investite le risorse del fondo pensione medesimo.<br />
Art. 2.<br />
Separatezza contabile<br />
1. Le società:<br />
a) predispongono per il fondo pensione una contabilità idonea ad evidenziare, in ogni momento,<br />
l’ammontare e la composizione degli investimenti del fondo, nonché gli impegni relativi alle<br />
negoziazioni stipulate e non ancora regolate;<br />
b) provvedono affinché la contabilità di ciascun fondo pensione sia distinta da quelle relative alla<br />
società, ad altri fondi pensione gestiti, nonché ad altri patrimoni gestiti a termini di legge;<br />
c) predispongono procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sull’attività<br />
svolta e adottano misure che garantiscono l’ordinata conservazione <strong>della</strong> documentazione riguardante<br />
le operazioni di gestione di pertinenza di ciascun fondo pensione.<br />
Art. 3.<br />
Limiti operativi<br />
1. Le società non devono effettuare, in relazione all’interesse del fondo pensione, operazioni con<br />
frequenza non necessaria ovvero operazioni non adeguate per tipologia e oggetto.<br />
2. Le società non possono contrarre obbligazioni per conto del fondo pensione per un ammontare<br />
che impegni il fondo pensione medesimo oltre il valore affidato in gestione.<br />
3. Le società non possono affidare a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto salvo che per gli<br />
atti per i quali la sostituzione è resa necessaria dalla natura dell’incarico e, in ogni caso, previa<br />
comunicazione al fondo pensione.<br />
4. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi<br />
<strong>della</strong> Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br />
281
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 testo unico delle imposte sui redditi<br />
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.<br />
Articolo 10 - Oneri deducibili - comma 1<br />
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché<br />
quelli versati facoltativamente alla gestione <strong>della</strong> forma pensionistica obbligatoria di appartenenza,<br />
ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili<br />
i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.<br />
565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, <strong>della</strong> legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili<br />
alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;<br />
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati<br />
alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un<br />
importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque<br />
non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di<br />
lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente<br />
non superiore al doppio <strong>della</strong> quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive<br />
istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti<br />
limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta<br />
nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente<br />
da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche<br />
complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre<br />
1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni .<br />
Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate<br />
dal datore di lavoro ai fondi di <strong>previdenza</strong> di cui all’articolo 70, comma 1; dei contributi versati<br />
ai sensi dell’articolo 2 <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo<br />
stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente<br />
a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi<br />
del soggetto di cui sono a carico, <strong>della</strong> condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme<br />
pensionistiche complementari ;<br />
Articolo 47 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – comma 1: Sono assimilati ai<br />
redditi di lavoro dipendente:<br />
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da<br />
quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti<br />
da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la<br />
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti<br />
in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto <strong>della</strong> rendita<br />
successivamente all’inizio dell’erogazione ;<br />
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque<br />
erogate ;<br />
Articolo 48 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente – comma 2.: Non concorrono a<br />
formare il reddito:<br />
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza<br />
a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal<br />
282
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni<br />
di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente<br />
a lire 7.000.000 fino all’anno 2002 e a lire 6.000.000 per l’anno 2003, diminuite negli<br />
anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti<br />
limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire<br />
6.500.000 e l’importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma<br />
1 dell’articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi<br />
dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;<br />
comma 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente,<br />
prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che<br />
nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è<br />
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del<br />
Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31<br />
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 .<br />
Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno <strong>della</strong> maternità e <strong>della</strong> paternità,<br />
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”<br />
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000<br />
Art. 7.<br />
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).<br />
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di<br />
fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione<br />
dei congedi di cui all’articolo 7, comma 1, <strong>della</strong> legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito<br />
dall’articolo 3, comma 2, <strong>della</strong> presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 <strong>della</strong> presente legge.<br />
L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data<br />
di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni<br />
per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a<br />
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.<br />
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile<br />
1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi<br />
dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un’anticipazione delle<br />
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli<br />
5 e 6 <strong>della</strong> presente legge.<br />
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del<br />
bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica, del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale e per la<br />
solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento<br />
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />
Art. 8.<br />
(Prolungamento dell’età pensionabile)<br />
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall’articolo 5, comma 1, possono, a richiesta,<br />
prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni<br />
concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di<br />
lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.<br />
283
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 Riforma <strong>della</strong> disciplina fiscale<br />
<strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, a norma dell’articolo 3 <strong>della</strong> legge 13 maggio 1999, n. 133” -<br />
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000 - Supplemento Ordinario n. 41<br />
STRALCIO DI ALCUNI ARTICOLI<br />
CAPO I<br />
Disciplina del risparmio previdenziale<br />
Art. 2.<br />
Disciplina delle forme pensionistiche individuali<br />
1. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:<br />
“Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti).<br />
– 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione<br />
di cui all’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche<br />
previsioni delle fonti istitutive.<br />
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.<br />
3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere<br />
successivamente variato.<br />
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo<br />
che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile<br />
stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione<br />
alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività<br />
lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di<br />
non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime<br />
obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera<br />
età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, <strong>della</strong> legge<br />
8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.<br />
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria <strong>della</strong> partecipazione<br />
alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile.<br />
6. La liquidazione <strong>della</strong> prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale<br />
può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato,<br />
salvo che l’importo annuo <strong>della</strong> prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare<br />
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, <strong>della</strong><br />
legge 8 agosto 1995, n. 335.<br />
Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita)<br />
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione<br />
sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni<br />
private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento<br />
o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo 9-bis, comma<br />
4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo<br />
articolo. L’adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.<br />
2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’atto <strong>della</strong> conclusione del contratto,<br />
può essere successivamente variato.<br />
284
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese<br />
assicuratrici alla commissione di cui all’articolo 16, prima <strong>della</strong> loro applicazione”.<br />
Art. 3.<br />
Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124<br />
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate 1e seguenti modificazioni:<br />
a) nell’articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che<br />
l’importo annuo <strong>della</strong> prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore<br />
al 50 per cento dell’assegno sociale di cui, all’articolo 3, commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge 8 agosto<br />
1995, n. 335;<br />
b) nell’articolo 10:<br />
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica<br />
individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione”;<br />
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “o a una delle forme pensionistiche<br />
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;<br />
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:<br />
“1-bis. Il riscatto anche parziale <strong>della</strong> posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche<br />
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma<br />
4 dell’articolo 7”;<br />
4) nel comma 2, dopo le parole: “ai fondi pensione di cui all’articolo 9”; sono inserite le seguenti:<br />
“o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;<br />
5) nel comma 3, dopo le parole: “a carico del fondo pensione”, sono aggiunte le seguenti: o delle<br />
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;<br />
6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: “di cui agli articoli 3 e 9” sono inserite le<br />
seguenti “o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;<br />
7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:<br />
“3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli<br />
articoli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata<br />
dagli eredi.<br />
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di<br />
trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione,<br />
di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli<br />
9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del<br />
contratto”;<br />
c) nell’articolo 13:<br />
1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;<br />
2) il comma 13 e’ sostituito con il seguente:<br />
“13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere<br />
fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente<br />
decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve<br />
matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo<br />
pensione o ad altra forma pensionistica individuale”.<br />
285
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 4.<br />
Decorrenza e norme transitorie<br />
1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e<br />
ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,<br />
a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.<br />
2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti<br />
effettuati a decorrere dal periodo d’imposta che inizia dalla predetta data.<br />
3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che<br />
risultano istituite alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini <strong>della</strong> deducibilità<br />
prevista dall’art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,<br />
approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando<br />
il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l’importo massimo deducibile di dieci milioni<br />
di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, <strong>della</strong> differenza tra i contributi<br />
effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci<br />
milioni. Le modalità per fruire <strong>della</strong> predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro<br />
delle finanze.<br />
CAPO II<br />
Disciplina <strong>della</strong> gestione del risparmio previdenziale<br />
Art. 5.<br />
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita<br />
1. L’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:<br />
“Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita). - 1. I fondi<br />
pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte<br />
sui redditi nella misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in<br />
ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto<br />
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni<br />
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite<br />
ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre<br />
forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non<br />
soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento<br />
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all’inizio<br />
dell’anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto<br />
da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in<br />
corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di<br />
avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla<br />
data di cessazione del fondo.<br />
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,<br />
è computato in diminuzione del risultato <strong>della</strong> gestione dei periodi d’imposta successivi, per<br />
l’intero importo che trova in essi capienza.<br />
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’imposta. Non si<br />
applicano la ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente <strong>della</strong><br />
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e<br />
286
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo<br />
26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77.<br />
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione e sui quali non<br />
è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta<br />
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota <strong>della</strong> ritenuta o dell’imposta sostitutiva.<br />
5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si<br />
applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.<br />
6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’approvazione<br />
del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine<br />
stabilito, la dichiarazione e’ presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.<br />
Se non è prevista l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione e’ presentata entro<br />
sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio<br />
di società ed enti la dichiarazione e’ presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi<br />
propri <strong>della</strong> società o dell’ente.<br />
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione<br />
sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per<br />
ciascuna di esse”.<br />
2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nell’articolo 2, comma 1, la lettera e) è soppressa;<br />
b) nell’articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: “decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”,<br />
sono aggiunte le seguenti: “nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile<br />
1993, n. 124”;<br />
c) nell’articolo 3, comma 3, le parole: “all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)” sono sostituite<br />
dalle seguenti: “all’articolo 2, comma 1, lettera d)”.<br />
3. Nell’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973,<br />
n. 600, le parole “fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e” sono soppresse.<br />
4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell’articolo 14 del<br />
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere<br />
dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo<br />
si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all’imposta sul<br />
reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.<br />
5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell’articolo 26, comma 3-bis, del<br />
decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’imposta si applica su quelli<br />
maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi<br />
importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il<br />
giorno 16 del mese successivo.<br />
6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 2, commi<br />
1 e 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente<br />
decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite<br />
limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta<br />
data. L’imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è<br />
287
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
versata entro il giorno 16 del mese successivo.<br />
7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle<br />
disposizioni dell’articolo 10-ter, comma 1, <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77, l’imposta del 12,50<br />
per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente<br />
decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto<br />
e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.<br />
Art. 6.<br />
Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui<br />
all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.<br />
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:<br />
“Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti<br />
di assicurazione di cui all’articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite<br />
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento applicata<br />
sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato netto si determina<br />
sottraendo dal valore attuale <strong>della</strong> rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun<br />
anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati<br />
nell’anno, il valore attuale <strong>della</strong> rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è<br />
computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che<br />
trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell’articolo 14.<br />
2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano<br />
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto<br />
maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale<br />
<strong>della</strong> rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data<br />
di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale <strong>della</strong> rendita<br />
stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi<br />
d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza”.<br />
2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993,<br />
n. 124, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.<br />
Art. 7.<br />
Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili<br />
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-bis, introdotto dall’articolo 6,<br />
comma 1, e’ inserito il seguente:<br />
“Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili). - 1. Fino a quando<br />
non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio,<br />
alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad<br />
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio<br />
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri<br />
di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento<br />
immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti<br />
periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali<br />
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi <strong>della</strong><br />
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata<br />
288
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
all’1,50 per cento.<br />
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte<br />
sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta<br />
derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2.<br />
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7”.<br />
2. Ai fondi pensioni di cui all’articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano<br />
le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.<br />
3. L’articolo 9 <strong>della</strong> legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.<br />
Art. 8.<br />
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore <strong>della</strong><br />
legge 23 ottobre 1992, n. 421.<br />
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-ter, introdotto dall’articolo 7,<br />
comma 1, è inserito il seguente:<br />
“Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata<br />
in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di<br />
cui all’articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite<br />
in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> capitalizzazione, si applicano le<br />
disposizioni dell’articolo 14.<br />
2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni<br />
definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> ripartizione,<br />
e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione,<br />
si applicano le disposizioni dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni<br />
dell’articolo 14, commi da 5 a 7.<br />
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, siano<br />
costituite nell’ambito del patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2<br />
è corrisposta dalla società o dall’ente nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituita”.<br />
2. Ai fondi pensione di cui all’articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si<br />
applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.<br />
Art. 9.<br />
Decorrenza<br />
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data da<br />
cui ha effetto il presente decreto.<br />
Capo III<br />
Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto<br />
Art. 10.<br />
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo<br />
21 aprile 1993, n. 124.<br />
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nell’articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:<br />
289
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
“a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate<br />
in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto<br />
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;”;<br />
b) dopo l’articolo 17, è inserito il seguente:<br />
“Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 16 sono soggette<br />
ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma<br />
1 dell’articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e<br />
l’importo imponibile <strong>della</strong> prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto<br />
e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta<br />
in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato<br />
il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17, comma 1-bis.”;<br />
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla<br />
data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi già<br />
assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 10,<br />
commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l’importo<br />
annuo <strong>della</strong> prestazione pensionistica spettante in forma periodica e’ inferiore al 50 per<br />
cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335.<br />
3. Salvo conguaglio all’atto <strong>della</strong> liquidazione definitiva <strong>della</strong> prestazione, le prestazioni pensionistiche<br />
erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo<br />
21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota<br />
determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.”;<br />
c) nell’articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente “g-quinquies) i<br />
redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del<br />
comma 1, dell’articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione<br />
previdenziale;”;<br />
d) nell’articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:<br />
“4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell’articolo 41, sono costituiti dai<br />
rendimenti maturati nel periodo d’imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche<br />
di cui all’articolo 47, comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo,<br />
nonché, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo<br />
d’imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine<br />
di ciascun periodo d’imposta.”;<br />
e) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h-bis è sostituita dalla seguente: “h-bis) le prestazioni<br />
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;”;<br />
f) nell’articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:<br />
“d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate<br />
in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si<br />
assumono al netto <strong>della</strong> parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli<br />
di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell’articolo 41, se determinabili;<br />
d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47,<br />
erogate in forma capitale a seguito di riscatto <strong>della</strong> posizione individuale ai sensi dell’articolo<br />
10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni<br />
del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad<br />
290
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
imposta, se determinabili;”.<br />
2. Nell’articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre<br />
1973, n. 600, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni<br />
di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui<br />
all’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;”.<br />
3. Per l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti d’assicurazione di cui all’articolo<br />
9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese d’assicurazione operanti nel territorio<br />
dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante<br />
fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l’impresa. Il<br />
rappresentante fiscale comunica all’amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che<br />
stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità<br />
per l’assolvimento dei predetti obblighi.<br />
Art. 11.<br />
Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto<br />
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nell’articolo 17:<br />
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<br />
“1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo<br />
il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata<br />
con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione,<br />
corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle<br />
somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per<br />
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato<br />
per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media<br />
di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.<br />
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota<br />
media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi e’ stato<br />
reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo<br />
scaglione di reddito.<br />
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato,<br />
di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 e’<br />
diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno,<br />
tale importo è rapportato a mese.<br />
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se<br />
commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal<br />
datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi<br />
obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità<br />
e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla<br />
cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili<br />
per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.<br />
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti<br />
di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 16, sono imponibili per un<br />
291
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000<br />
per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;<br />
per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si<br />
svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali<br />
di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota<br />
determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente<br />
all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate<br />
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli<br />
anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.<br />
L’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti<br />
a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma<br />
pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento<br />
a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo<br />
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del<br />
contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di <strong>previdenza</strong>”;<br />
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />
“4. Salvo conguaglio all’atto <strong>della</strong> liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi<br />
al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni<br />
relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma<br />
dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni<br />
e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta<br />
sostitutiva”.<br />
2. Nell’articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre<br />
1973, n. 600, le parole: “di cui all’articolo 17 dello stesso testo unico” sono sostituite dalle<br />
seguenti: “di cui all’articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello<br />
stesso testo unico”.<br />
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti<br />
attribuiti ai fondi di <strong>previdenza</strong> e’ applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi<br />
nella misura dell’11 per cento.<br />
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre<br />
1973, n. 600, applicano l’imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti<br />
maturati in ciascun anno. L’imposta e’ versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. L’imposta<br />
e’ imputata a riduzione del fondo. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i<br />
rendimenti, compreso l’anno 2001, è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al<br />
90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati nell’anno precedente. Se il trattamento<br />
di fine rapporto e’ corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli,<br />
l’imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore<br />
nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di<br />
anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti<br />
dalla medesima dichiarazione dei redditi.<br />
5. Dall’imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell’articolo 17,<br />
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong><br />
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito <strong>della</strong> cessazione di rapporti di lavoro<br />
intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> disciplina<br />
292
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre<br />
2005, si detrae un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo;<br />
per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.<br />
Art. 12.<br />
Decorrenza e disciplina transitoria<br />
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha<br />
effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’articolo 10 si applicano alle prestazioni<br />
riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché,<br />
in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile<br />
1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.<br />
2. Le disposizioni dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto<br />
del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 11, si<br />
applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di<br />
anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di<br />
fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato<br />
articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.<br />
Capo IV<br />
Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali<br />
Art. 13.<br />
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla<br />
gestione <strong>della</strong> forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.<br />
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nell’articolo 10:<br />
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: “in ottemperanza a disposizioni di legge” sono aggiunte<br />
le seguenti: “, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione <strong>della</strong> forma pensionistica<br />
obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.<br />
Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16<br />
settembre 1996, n. 565”;<br />
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica altresì per<br />
gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo<br />
articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.”;<br />
b) nell’articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera f) è sostituita dalla<br />
seguente: “f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente<br />
superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza<br />
nel compimento degli atti <strong>della</strong> vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di<br />
recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500<br />
mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni<br />
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che<br />
assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato,<br />
si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione<br />
ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;”;<br />
293
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
c) nell’articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “4. I capitali corrisposti<br />
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito<br />
per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.<br />
Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a<br />
rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito<br />
la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali<br />
variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, nonché <strong>della</strong> data di pagamento <strong>della</strong> stessa.<br />
Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli<br />
elementi di rettifica”;<br />
d) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) le rendite vitalizie e le<br />
rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale.<br />
Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti d’assicurazione<br />
sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni<br />
private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o<br />
di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto <strong>della</strong> rendita successivamente all’inizio<br />
dell’erogazione;”;<br />
e) nell’articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l’ultimo periodo è soppresso.<br />
2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f),<br />
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi<br />
aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza e’ evidenziato l’importo del premio afferente<br />
a ciascun rischio.<br />
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;<br />
b) nell’articolo 21, secondo comma, le parole: “e di rendita vitalizia” sono soppresse;<br />
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;<br />
d) nella tariffa, allegato C, e’ aggiunto l’articolo 11, così rubricato: “Assicurazioni sulla vita e<br />
contratti di capitalizzazione”, in corrispondenza <strong>della</strong> “natura delle assicurazioni”, e “Assicurazione<br />
sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di<br />
capitalizzazione”, in corrispondenza dell’”indicazione delle operazioni “.<br />
4. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.<br />
Art. 14.<br />
Applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies,<br />
del testo unico delle imposte sui redditi.<br />
1. Nel decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 26-bis,<br />
è inserito il seguente:<br />
“Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle<br />
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986,<br />
n. 917, l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella<br />
misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.<br />
2. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle<br />
294
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano una imposta<br />
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo<br />
21 novembre 1997, n. 461.<br />
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni<br />
dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.”.<br />
2. Nell’articolo 6 <strong>della</strong> legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono<br />
abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente<br />
decreto.<br />
Art. 15.<br />
Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.<br />
1. Nell’articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26<br />
ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “la gestione di fondi comuni d’investimento” sono inserite<br />
le seguenti: “e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”.<br />
Art. 16. Decorrenza<br />
1. Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da<br />
cui ha effetto il presente decreto.<br />
2. Le disposizioni dell’articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui<br />
ha effetto il presente decreto.<br />
3. Le disposizioni dell’articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente<br />
decreto.<br />
Art. 17.<br />
Allargamento delle forme di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> di cui al decreto legislativo 21 aprile<br />
1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.<br />
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nell’articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: “b-ter) per i soggetti<br />
destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi<br />
previsto.” e al comma 2, lettera a), le parole: “lettere a e b-bis)” sono sostituite dalle seguenti:<br />
“lettere a), b-bis) e b-ter)”;<br />
b) nell’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: c-ter) accordi tra soggetti<br />
destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o<br />
associazioni di rilievo almeno regionale.”;<br />
c) nell’articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Per i soggetti di cui all’articolo<br />
2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista<br />
dall’articolo 1, comma 20, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335.”;<br />
d) nell’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:<br />
“1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni<br />
saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda<br />
emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione<br />
dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite<br />
moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni<br />
deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro conven-<br />
295
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
zionato con il titolare <strong>della</strong> moneta elettronica e con il titolare <strong>della</strong> posizione aperta presso il<br />
fondo pensione medesimo.”.<br />
Art. 19.<br />
Entrata in vigore<br />
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi<br />
versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate<br />
a decorrere dal 1° gennaio 2001.<br />
2. Per l’adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma <strong>della</strong> disciplina<br />
prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi<br />
di cui all’articolo 3, comma 7, <strong>della</strong> legge 13 maggio 1999, n. 133.<br />
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Sup. Ord. n. 255/L alla GU n. 302 del 30.12.97)<br />
Misure per la stabilizzazione <strong>della</strong> finanza pubblica (collegato alla finanziaria 1998)<br />
STRALCIO DI ALCUNI COMMI<br />
Art. 59.<br />
Disposizioni in materia di <strong>previdenza</strong>, assistenza, solidarietà sociale e sanità<br />
31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui ai decreto legislativo 21 aprile 1993,<br />
n. 124, attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso l’individuazione e la costruzione<br />
di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli<br />
dei fondi, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità<br />
previsionale di spesa del ministero del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica<br />
per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il mediocredito centrale spa entro<br />
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge. nella convenzione saranno<br />
definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all’articolo 3 del<br />
citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei<br />
fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.<br />
32 . Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,<br />
n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla<br />
tabella e allegata alla presente legge, desunti dai dati dell’ultimo bilancio, si applicano le seguenti<br />
disposizioni:<br />
a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base<br />
delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già<br />
maturate alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge o, se le anomalie si verificano<br />
successivamente, alla data di riferimento dell’ultimo bilancio; da tale importo è detratto l’ammontare<br />
a carico <strong>della</strong> gestione speciale dell’inps teoricamente spettante alla stessa data;<br />
la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui<br />
all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;<br />
b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi<br />
meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate<br />
dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento<br />
pensionistico <strong>della</strong> gestione speciale inps, si applica il regime perequativo previsto per detta<br />
gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente per ciascuna azienda, alla percentuale<br />
di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.<br />
296
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella e di cui al comma 32 per almeno due esercizi<br />
consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all’articolo 19 <strong>della</strong> legge 20 maggio<br />
1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da<br />
quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione<br />
dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l’istituzione di nuove forme<br />
di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive<br />
modificazioni ed integrazioni. relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate<br />
nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura<br />
di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza<br />
dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.<br />
40. All’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:<br />
“6-bis. le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali<br />
dell’albo dei fondi pensione a seguito <strong>della</strong> comunicazione. l’attività di vigilanza di stabilità sulle<br />
forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all’articolo 16 secondo<br />
piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo<br />
e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni<br />
ricevute in attuazione del comma 6. la commissione riferisce al riguardo al ministro del<br />
lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale. alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di<br />
cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell’area dei potenziali destinatari,<br />
deliberate prima <strong>della</strong> iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla<br />
commissione, non siapplicano l’articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure<br />
di autorizzazione.”<br />
41. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,<br />
è sostituito dal seguente: “l’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva<br />
autorizzazione da parte <strong>della</strong> commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al<br />
ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale e al ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione<br />
economica l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di<br />
autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione<br />
sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte <strong>della</strong> commissione dell’istanza e <strong>della</strong><br />
prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione<br />
eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione<br />
può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti<br />
da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione”.<br />
fino all’adozione da parte <strong>della</strong> commissione del regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 4<br />
del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dal presente comma, le modalità<br />
di presentazione dell’istanza e gli elementi documentali ed informativi a corredo <strong>della</strong> stessa<br />
restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale<br />
14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 160 dell’11 1uglio 1997, in quanto<br />
applicabili. al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole<br />
da “l’autorizzazione” fino a: “del mercato” sono sostituite dalle seguenti: “l’autorizzazione alla<br />
costituzione e all’esercizio è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione di<br />
cui all’articolo 16, d’intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi<br />
pensione aperti”.<br />
297
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
42 . all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall’articolo 13<br />
<strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente comma:<br />
“5-bis. i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono<br />
pubblicati nella gazzetta ufficiale e nel bollettino <strong>della</strong> commissione.”<br />
43. Aalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,<br />
come sostituito dall’articolo 14-<strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola: “decreto” sono<br />
aggiunte le seguenti: “e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere<br />
generale da essa emanati”.<br />
Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
n. 108 del 11 maggio 2001<br />
“Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma<br />
<strong>della</strong> disciplina fiscale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>”<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, <strong>della</strong> Costituzione;<br />
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma <strong>della</strong> disciplina fiscale <strong>della</strong><br />
<strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, a norma dell’articolo 3 <strong>della</strong> legge 13 maggio 1999, n. 133;<br />
Visto l’articolo 3, comma 7, <strong>della</strong> legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale dispone che entro due<br />
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3, nel<br />
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni<br />
parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;<br />
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre<br />
2000;<br />
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;<br />
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;<br />
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e<br />
<strong>della</strong> programmazione economica e con il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale;<br />
Emana il seguente decreto legislativo:<br />
Art. 1.<br />
Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e <strong>previdenza</strong><br />
1. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato<br />
con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall’articolo<br />
1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo<br />
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e se le forme pensionistiche collettive istituite<br />
non siano operanti dopo due anni”.<br />
2. È soppresso il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 70 del testo unico delle imposte sui<br />
redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente<br />
gli accantonamenti di quiescenza e <strong>previdenza</strong>, come sostituito dall’articolo 1, comma<br />
1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.<br />
Art. 2.<br />
Decorrenza<br />
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune<br />
disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
298
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
a) nel comma 1, le parole: “dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle<br />
seguenti: “dal 1° gennaio 2001”;<br />
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong> che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale<br />
per l’applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell’articolo 18 del decreto<br />
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini <strong>della</strong> deducibilità di cui all’articolo<br />
10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del<br />
Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del<br />
predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell’articolo 18 del citato decreto legislativo.”.<br />
Art. 3.<br />
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita<br />
1. All’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei<br />
fondi pensione in regime di contribuzione definita, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, del<br />
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: “i proventi maturati derivanti da quote o azioni di<br />
organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva” sono soppresse;<br />
dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: “I proventi derivanti da quote<br />
o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva<br />
concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo<br />
e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a<br />
formare il risultato <strong>della</strong> gestione ed e’ detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.”;<br />
b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o utilizzato, in tutto o in parte, dal<br />
fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a<br />
partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo<br />
il relativo importo a favore <strong>della</strong> linea d’investimento che ha maturato il risultato negativo.<br />
Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato <strong>della</strong> gestione sia<br />
negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad<br />
altra forma di <strong>previdenza</strong>, <strong>complementare</strong> o individuale, un’apposita certificazione dalla quale<br />
risulti l’importo che la forma di <strong>previdenza</strong> destinataria <strong>della</strong> posizione individuale può portare<br />
in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di<br />
computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> tenendo conto<br />
anche del credito d’imposta corrispondente all’11 per cento di tale importo”.<br />
Art. 4.<br />
Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche<br />
individuali attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita.<br />
1. All’articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina tributaria<br />
dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e di taluni contratti di assicurazione<br />
sulla vita, inserito dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono<br />
apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nel comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;<br />
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione<br />
di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’articolo 14.”.<br />
299
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
2. Nell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è abrogato.<br />
Art. 5.<br />
Regime tributario dei fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23<br />
ottobre 1992, n. 421<br />
1. All’articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario<br />
dei fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992,<br />
n. 421, inserito dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono<br />
apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nel comma 2, le parole: “Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma<br />
1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnicofinanziario<br />
<strong>della</strong> ripartizione” sono soppresse;<br />
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Le forme pensionistiche complementari di<br />
cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il<br />
sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti,<br />
sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’11 per<br />
cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore<br />
attuale <strong>della</strong> rendita e i contributi versati.”;<br />
c) nel comma 3, le parole: “di cui ai commi 1 e 2” sono soppresse.<br />
2. Nell’articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, è aggiunto il<br />
seguente: “1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 14-quater,<br />
comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data<br />
di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi,<br />
l’imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la<br />
tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso,<br />
delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli<br />
di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.”.<br />
Art. 6.<br />
Decorrenza<br />
1. Nell’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune<br />
disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nel comma 1, le parole: “alla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle<br />
seguenti: “al 1° gennaio 2001”;<br />
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato<br />
istanza al Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale per l’applicazione del periodo transitorio<br />
di cui al comma 8-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini<br />
ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l’articolo 15,<br />
comma 6, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l’addizionale all’imposta sostitutiva da<br />
essi dovuta.”.<br />
Art. 7.<br />
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo<br />
21 aprile 1993, n. 124<br />
300
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
1. Nell’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato<br />
con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione<br />
separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, come<br />
modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,<br />
le parole: “anche in caso di riscatto di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo<br />
21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni” sono sostituite dalle seguenti: “, ad esclusione<br />
del riscatto <strong>della</strong> posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto<br />
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di<br />
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà<br />
delle parti.”.<br />
2. All’articolo 17-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario delle prestazioni<br />
pensionistiche erogate in forma di capitale, introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera<br />
b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nel comma 1, primo periodo, le parole: “delle quote di trattamento di fine rapporto e” sono<br />
soppresse;<br />
b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, iscrivendo<br />
a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno<br />
successivo a quello di presentazione <strong>della</strong> dichiarazione del sostituto d’imposta”;<br />
c) nel comma 2, dopo le parole: “del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono inserite le<br />
seguenti: “, nonché in caso di riscatto <strong>della</strong> posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma<br />
1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di<br />
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà<br />
delle parti”.<br />
3. Nell’articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi<br />
assimilati a quelli di lavoro dipendente, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera f),<br />
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla lettera d-bis) del comma 1, da rinominare<br />
d-ter), dopo le parole: “del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”, sono inserite le seguenti:<br />
“diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro<br />
per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.<br />
4. Nell’articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera d),<br />
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-ter, concernente la determinazione dei<br />
redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, è sostituito dal<br />
seguente: “4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti<br />
dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata<br />
e quello <strong>della</strong> corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari”.<br />
5. Nell’articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
29 settembre 1973, n. 600, concernente la determinazione <strong>della</strong> ritenuta alla fonte sulle prestazioni<br />
pensionistiche complementari, inserita dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 18<br />
febbraio 2000, n. 47, le parole: “comma 1, primo periodo,” sono soppresse.<br />
301
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 8.<br />
Applicazione dell’imposta sul trattamento di fine rapporto<br />
1. Nell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le modalità d’applicazione dell’imposta<br />
sul trattamento di fine rapporto, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto<br />
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 1, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono inserite<br />
le seguenti: “e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva” e nell’ultimo<br />
periodo sono aggiunte le seguenti: “, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori<br />
imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione <strong>della</strong> dichiarazione<br />
del sostituto d’imposta”;<br />
b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il rapporto si svolge per un numero<br />
di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma<br />
è proporzionalmente ridotta.”.<br />
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, riguardante la disciplina tributaria<br />
del trattamento di fine rapporto, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) il comma 2 è abrogato;<br />
b) nel comma 3, le parole: “e dai rendimenti attribuiti ai fondi di <strong>previdenza</strong>” sono soppresse;<br />
c) nel comma 4:<br />
1) al primo periodo, le parole: “e sui rendimenti maturati” sono sostituite dalla seguente: “maturate”;<br />
2) al quarto periodo, le parole: “e i rendimenti” sono soppresse, nello stesso periodo le parole:<br />
“e dei rendimenti maturati” sono sostituite dalla seguente: “maturate”;<br />
3) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: “L’acconto può essere commisurato al 90 per<br />
cento delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto. L’acconto<br />
e’ versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del<br />
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;<br />
d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva<br />
di cui al comma 3 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto<br />
previsto dall’articolo 3, comma 213, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.”;<br />
e) nel comma 5, dopo le parole: “si detrae” sono inserite le seguenti: “, anche in sede d’applicazione<br />
delle ritenute d’acconto,” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Se il rapporto si<br />
svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali<br />
di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.”.<br />
Art. 9.<br />
Decorrenza<br />
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in materia di decorrenza<br />
e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nel comma 1, le parole da: “dalla data da cui ha effetto” fino alla fine del periodo sono sostituite<br />
dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2001”; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente<br />
302
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
periodo: “Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data,<br />
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.”;<br />
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme<br />
pensionistiche di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite<br />
mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all’articolo 6 <strong>della</strong> legge<br />
26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio<br />
2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all’atto del trasferimento delle<br />
posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.”;<br />
c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: “maturate” fino alla fine del periodo sono sostituite<br />
dalle seguenti: “, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a<br />
decorrere dal 1° gennaio 2001.”; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: “maturato”<br />
è sostituita dalle seguenti: “comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme<br />
maturate”.<br />
Art. 10.<br />
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione<br />
1. Nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato<br />
con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni<br />
per oneri, come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo<br />
18 febbraio 2000, n. 47, le parole: “superiore al 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti:<br />
“non inferiore al 5 per cento”.<br />
2. Nell’articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto<br />
del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario<br />
dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come modificato dall’articolo<br />
13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 i periodi secondo e terzo<br />
sono sostituiti dal seguente: “Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a<br />
seguito di opzione.”.<br />
3. Nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente il trattamento tributario<br />
dei contratti di assicurazione aventi finalità previdenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale<br />
in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l’imposta sostitutiva<br />
delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre<br />
1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Si applicano le disposizioni<br />
dell’articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le<br />
predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio<br />
dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, l’imposta sostitutiva è applicata<br />
dal contribuente nel periodo d’imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni<br />
previste per la tassazione dei redditi di cui all’articolo 41, comma 4, lettera g-quater),<br />
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
22 dicembre 1986, n. 917, ed è versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento a<br />
saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.”;<br />
b) nel comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) nella tariffa allegato A, gli articoli 1<br />
e 23 sono soppressi;”;<br />
303
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
c) nello stesso comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) nella tariffa allegato<br />
A, l’articolo 14, è sostituito dal seguente: “14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da<br />
quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio”.<br />
Art. 11.<br />
Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti d’assicurazione sulla vita e di capitalizzazione<br />
1. All’articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nella rubrica, le parole: “lettera g-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere g-quater)<br />
e g-quinquies)”;<br />
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui<br />
all’articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n.<br />
600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è<br />
corrisposto è superiore a dodici mesi, l’imposta si determina applicando gli elementi di rettifica<br />
finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati<br />
tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva,<br />
dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché <strong>della</strong> data di pagamento dell’imposta<br />
sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L’imposta<br />
sostitutiva e’ versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in<br />
cui è stata applicata.”;<br />
c) il comma 2 è abrogato.<br />
Art.12.<br />
Decorrenza<br />
1. All’articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di<br />
talune disposizioni del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nel comma 1, le parole: “a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono<br />
sostituite dalle seguenti: “o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche<br />
complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001”;<br />
b) nel comma 2, le parole: “dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle<br />
seguenti: “dal 1° gennaio 2001”;<br />
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Nell’articolo 6 <strong>della</strong> legge 26 settembre 1985,<br />
n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati<br />
a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi<br />
alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è<br />
rinnovato.”;<br />
d) nel comma 3, le parole: “dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle<br />
seguenti: “dal 1° gennaio 2001”.<br />
Art. 13.<br />
Entrata in vigore<br />
1. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza<br />
di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: “1° giugno 2000” sono sostituite<br />
dalle seguenti: “1° gennaio 2001”.<br />
304
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2001.<br />
Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile<br />
1993, n. 97, S.O. n. 40 (con integrazioni e modificazioni successive)<br />
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera<br />
v), <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421.<br />
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 76 e 87 <strong>della</strong> Costituzione;<br />
Visto l’art. 3, comma 1, lettera v), <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421;<br />
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo<br />
1993;<br />
Acquisito il parere delle commissioni permanenti <strong>della</strong> Camera dei deputati e del Senato <strong>della</strong><br />
Repubblica;<br />
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 aprile 1993;<br />
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;<br />
Emana il seguente decreto legislativo:<br />
Art.1.<br />
Ambito di applicazione.<br />
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di <strong>previdenza</strong> per l’erogazione di trattamenti<br />
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati<br />
livelli di copertura previdenziale.<br />
Art. 2.<br />
Destinatari<br />
1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:<br />
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il<br />
criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente<br />
delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che<br />
secondo il criterio dell’appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa<br />
organizzazione di lavoro e produttiva;<br />
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati<br />
per aree professionali e per territorio;<br />
b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente<br />
ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;<br />
b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non<br />
iscritti al fondo ivi previsto.<br />
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:<br />
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis)e b-ter, esclusivamente forme pensionistiche<br />
complementari in regime di contribuzione definita;<br />
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in<br />
regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento<br />
305
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.<br />
Art. 3.<br />
Istituzione delle forme pensionistiche complementari<br />
1. Salvo quanto previsto dall’art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari<br />
sono le seguenti:<br />
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,<br />
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali<br />
per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali<br />
nazionali rappresentative <strong>della</strong> categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia e del<br />
lavoro;<br />
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni<br />
di rilievo almeno regionale;<br />
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o ac-<br />
cordi collettivi, anche aziendali;<br />
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni<br />
nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;<br />
c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi<br />
da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.<br />
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto<br />
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere<br />
istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il<br />
personale dipendente di cui all’art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche<br />
complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti,<br />
ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.<br />
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi<br />
dell’art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di “fondo pensione”,<br />
la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.<br />
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la<br />
libertà di adesione individuale.<br />
Art. 4.<br />
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio<br />
1. I fondi pensione sono costituiti:<br />
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’art. 36 del codice civile, distinti dai<br />
soggetti promotori dell’iniziativa;<br />
b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del codice civile; in tale caso<br />
il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e <strong>della</strong><br />
<strong>previdenza</strong> sociale ai sensi dell’art. 2, comma 1, <strong>della</strong> legge 12 gennaio 1991, n. 13 .<br />
2. I fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ambito del patrimonio di una singola<br />
società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita<br />
deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio<br />
<strong>della</strong> medesima società od ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile.<br />
306
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da<br />
parte <strong>della</strong> commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e <strong>della</strong><br />
<strong>previdenza</strong> sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica<br />
l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini<br />
per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta<br />
giorni dal ricevimento da parte <strong>della</strong> commissione dell’istanza e <strong>della</strong> prescritta documentazione,<br />
ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente<br />
richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione può determinare, con<br />
proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla<br />
stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione.<br />
Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica, il Ministro del<br />
lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto legislativo:<br />
a) le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo<br />
<strong>della</strong> stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizzazione;<br />
b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto<br />
di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili <strong>della</strong> trasparenza nei rapporti<br />
con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;<br />
c) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità<br />
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo<br />
riferimento ai criteri di cui all’art. 3 <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione<br />
delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative<br />
contenute negli statuti;<br />
d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto<br />
dal datore di lavoro.<br />
4. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori<br />
subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto<br />
ai sensi dell’art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta<br />
delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.<br />
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa:<br />
a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per<br />
azioni;<br />
b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e<br />
contabili separate da quelle <strong>della</strong> società o dell’ente;<br />
c) se la contabilità e i bilanci <strong>della</strong> società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e<br />
a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella <strong>della</strong><br />
richiesta di autorizzazione.<br />
6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all’art. 16.<br />
7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non<br />
abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata<br />
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso.<br />
307
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 5.<br />
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo<br />
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato<br />
da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il<br />
criterio <strong>della</strong> partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.<br />
I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva<br />
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo<br />
modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive<br />
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la<br />
composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle<br />
categorie e raggruppamenti interessati.<br />
Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.<br />
3. Nell’ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’art. 4, comma 2, è istituito un organismo<br />
di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.<br />
Art. 6.<br />
Regime delle prestazioni e modelli gestionali<br />
1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:<br />
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1,<br />
lettera c), <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività,<br />
con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo<br />
riconoscimento;<br />
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo<br />
1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) <strong>della</strong> tabella allegata<br />
allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in<br />
uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare, di cui al titolo<br />
I <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire<br />
le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro<br />
con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per<br />
l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;<br />
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione<br />
può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché<br />
di quote di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lett. e);<br />
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi secondo<br />
le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies,<br />
ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25% del capitale del<br />
fondo chiuso .<br />
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini <strong>della</strong> gestione delle risorse<br />
raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma.<br />
1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza<br />
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del<br />
servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni;<br />
308
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività<br />
istituzionali del medesimo ente.<br />
1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta<br />
dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività<br />
connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza<br />
e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza<br />
del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità<br />
e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis.<br />
2. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono<br />
mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all’art. 2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174.<br />
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo<br />
16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di<br />
cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con<br />
decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16.<br />
L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del<br />
Ministro del tesoro, su proposta <strong>della</strong> commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento<br />
alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione<br />
delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione<br />
dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di<br />
sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione<br />
delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico<br />
contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.<br />
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni<br />
per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.<br />
Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’art. 6-bis del presente d.lgs. .<br />
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano<br />
tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati<br />
per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini <strong>della</strong> stipula<br />
delle convenzioni previste nei precedenti commi.<br />
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi d’amministrazione dei fondi individuati<br />
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo richiedono offerte contrattuali, per<br />
ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma <strong>della</strong> pubblicità notizia su almeno due<br />
quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che<br />
non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,<br />
da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per<br />
singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali<br />
con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori<br />
deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire<br />
la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi<br />
preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono<br />
essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in<br />
ogni caso:<br />
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri<br />
309
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le<br />
quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;<br />
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di<br />
recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrate in possesso del<br />
proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite<br />
le risorse del fondo all’atto <strong>della</strong> comunicazione al gestore <strong>della</strong> volontà di recesso dalla<br />
convenzione;<br />
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione <strong>della</strong> titolarità dei diritti di voto inerenti<br />
ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.<br />
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando<br />
peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a<br />
ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori<br />
e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti<br />
nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere<br />
contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati<br />
né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di<br />
rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che<br />
riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di<br />
cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono<br />
essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o<br />
individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento<br />
dei valori oggetto <strong>della</strong> domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti<br />
redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.<br />
4-quater. Con delibera <strong>della</strong> commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta previo parere<br />
dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee<br />
per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo<br />
da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.<br />
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,<br />
devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del<br />
Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono individuati:<br />
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi<br />
limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole<br />
e medie imprese;<br />
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;<br />
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti<br />
alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti<br />
gestori di cui al presente articolo.<br />
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a<br />
favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.<br />
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di<br />
competenza:<br />
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale su-<br />
periore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto<br />
310
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né,<br />
comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta<br />
un’influenza dominante sulla società emittente;<br />
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente<br />
o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati<br />
da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 27, comma 2, <strong>della</strong> legge 10 ottobre 1990, n. 287, in<br />
misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo<br />
pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.<br />
Art. 6-bis.<br />
Banca depositaria<br />
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore<br />
che presenti i requisiti di cui all’articolo 2-bis <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto<br />
dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.<br />
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del<br />
fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel<br />
decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies.<br />
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis <strong>della</strong> legge<br />
n. 77 del 1983.<br />
Art. 6-ter.<br />
Convenzioni<br />
1. Per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 3, e all’articolo 6-bis,<br />
nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i<br />
competenti organismi d’amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia<br />
di servizio offerto, attraverso la forma <strong>della</strong> pubblicità notizia su almeno due quotidiani<br />
fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono<br />
ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da<br />
rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto<br />
in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento<br />
alle diverse tipologie di servizio offerte.<br />
Art. 7.<br />
Prestazioni<br />
1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto<br />
disposto ai commi successivi.<br />
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell’età pensionabile<br />
stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di<br />
partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si<br />
considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’art.1, comma 20, <strong>della</strong> legge 8<br />
agosto 1995, n. 335.<br />
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell’attività<br />
lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito<br />
di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni<br />
311
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di<br />
appartenenza.<br />
All’atto <strong>della</strong> costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono,<br />
in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui<br />
al presente comma in ragione dell’anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive<br />
definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori<br />
che si avvalgono <strong>della</strong> facoltà di cui all’art. 10, comma 1, lettera a).<br />
4. L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati<br />
per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle<br />
competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto <strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o<br />
per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere<br />
a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 <strong>della</strong> legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente<br />
alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi<br />
dell’articolo 1, comma 3, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria<br />
posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre<br />
anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini <strong>della</strong><br />
determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi <strong>della</strong> facoltà di cui al presente comma<br />
sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari<br />
maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto <strong>della</strong> posizione<br />
individuale.<br />
5. L’entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all’atto<br />
<strong>della</strong> costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità<br />
al principio <strong>della</strong> capitalizzazione, nell’ambito <strong>della</strong> distinzione fra regimi a contribuzione definita<br />
e regimi a prestazione definita di cui all’art. 2, comma 2.<br />
6. Le fonti costitutive possono prevedere:<br />
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione <strong>della</strong> prestazione pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta<br />
per cento dell’importo maturato, salvo che l’importo annuo <strong>della</strong> prestazione pensionistica in<br />
forma periodica risulti d’ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui, all’articolo 3,<br />
commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335;<br />
b) l’adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna<br />
forma.<br />
Art. 8.<br />
Finanziamento<br />
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo<br />
grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all’art.<br />
409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente,<br />
secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi;<br />
1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni<br />
saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda<br />
emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione<br />
dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite<br />
moneta elettronica presso i centri di vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette<br />
312
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato<br />
con il titolare <strong>della</strong> moneta elettronica e con il titolare <strong>della</strong> posizione aperta presso<br />
il fondo pensione medesimo.<br />
2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito<br />
in percentuale <strong>della</strong> retribuzione assunta a base <strong>della</strong> determinazione del TFR, che può ricadere<br />
anche su elementi particolari <strong>della</strong> retribuzione stessa o essere individuato mediante<br />
destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi<br />
professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo<br />
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di<br />
società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei<br />
contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari<br />
su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di<br />
una quota dell’accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di<br />
lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l’utilizzazione di quota dell’accantonamento<br />
annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura <strong>della</strong> riduzione<br />
<strong>della</strong> quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.<br />
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale<br />
collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti<br />
annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le<br />
quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.<br />
4. Nel caso di forme di <strong>previdenza</strong> pensionistica <strong>complementare</strong> di cui siano destinatari dipendenti<br />
<strong>della</strong> pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione<br />
del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto<br />
e in conformità ai principi del presente decreto legislativo.<br />
5. Gli enti di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), sentita l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza e del<br />
mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di<br />
raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio<br />
deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali<br />
del medesimo ente.<br />
Art. 9.<br />
Fondi pensione aperti<br />
1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 1,<br />
nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni<br />
ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio,<br />
possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi<br />
fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.<br />
2. Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto<br />
legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art. 3, comma 1,<br />
ovvero si determinino le condizioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o<br />
non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti<br />
articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive<br />
su base contrattuale collettiva.<br />
313
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento,<br />
prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio<br />
è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all’articolo 16, d’intesa<br />
con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti .<br />
Art. 9-bis<br />
Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi aperti<br />
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione di cui<br />
all’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni<br />
delle fonti istitutive.<br />
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.<br />
3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere<br />
successivamente variato.<br />
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo<br />
che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile<br />
stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione<br />
alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività<br />
lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di<br />
non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime<br />
obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera<br />
età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, <strong>della</strong> legge 8<br />
agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.<br />
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria <strong>della</strong> partecipazione<br />
alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile.<br />
6. La liquidazione <strong>della</strong> prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale<br />
può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato,<br />
salvo che l’importo annuo <strong>della</strong> prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare<br />
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge<br />
8 agosto 1995, n. 335.<br />
Art. 9-ter<br />
Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita<br />
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti d’assicurazione<br />
sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle<br />
Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di<br />
stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo 9-bis,<br />
comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del<br />
medesimo articolo. L’adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.<br />
2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’atto <strong>della</strong> conclusione del contratto,<br />
può essere successivamente variato.<br />
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1, devono essere comunicate dalle imprese<br />
assicuratrici alla Commissione di cui all’articolo 16, prima <strong>della</strong> loro applicazione.<br />
314
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 10.<br />
Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti<br />
di partecipazione<br />
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong>, lo<br />
statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità<br />
e termini di esercizio:<br />
a) il trasferimento presso altro fondo pensione <strong>complementare</strong>, cui il lavoratore acceda in relazione<br />
alla nuova attività;<br />
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’art. 9, o a una delle forme pensionistiche individuali<br />
di cui all’art.9-bis e 9-ter;<br />
c) il riscatto <strong>della</strong> posizione individuale.<br />
1-bis. Il riscatto anche parziale <strong>della</strong> posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche<br />
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma<br />
4 dell’articolo 7.<br />
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali<br />
di cui all’art.9-bis e 9-ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella<br />
indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla<br />
nuova attività.<br />
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui<br />
all’art.9-bis e 9-ter; conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere<br />
effettuati entro il termine di sei mesi dall’esercizio dell’opzione.<br />
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni<br />
di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto<br />
stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche<br />
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter ), non prima di cinque anni di permanenza presso il<br />
fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e<br />
successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all’articolo<br />
16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al<br />
fine di eliminare distorsioni nell’offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.<br />
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per<br />
vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata<br />
dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza<br />
di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita<br />
al fondo pensione.<br />
3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli<br />
articoli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata<br />
dagli eredi .<br />
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di<br />
trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione,<br />
di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli<br />
9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del<br />
contratto;<br />
315
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 11.<br />
Vicende del fondo pensione<br />
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla<br />
contribuzione, si provvede alla intestazione diretta <strong>della</strong> copertura assicurativa in essere per<br />
coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano<br />
le disposizioni di cui all’art. 10.<br />
2. Nel caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione<br />
ai sensi dell’art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale nomina, su<br />
proposta <strong>della</strong> commissione di cui all’art. 16, un commissario straordinario che procede allo<br />
scioglimento del fondo.<br />
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla<br />
commissione di cui all’art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />
sociale.<br />
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo,<br />
individuate dalla commissione di cui all’art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili<br />
devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti<br />
necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione.<br />
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria<br />
e <strong>della</strong> liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli<br />
57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative<br />
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale ed alla commissione<br />
di cui all’art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro<br />
e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano<br />
costituito un fondo di cui all’art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale,<br />
sentita la commissione di cui all’art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello<br />
scioglimento o <strong>della</strong> liquidazione del fondo.<br />
Art. 12.<br />
Contributo di solidarietà<br />
1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza<br />
di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art. 12 <strong>della</strong> legge 30 aprile 1969, n.<br />
153 , e successive modificazioni, anche se destinate a <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, a carico del<br />
lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis, comma 2, del decretolegge<br />
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle<br />
contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di<br />
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di <strong>previdenza</strong> pensionistica <strong>complementare</strong><br />
di cui all’art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo<br />
di solidarietà di cui all’art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o<br />
accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate<br />
dal presente decreto legislativo.<br />
1-bis. All’art. 5, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole:<br />
“Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>” .<br />
316
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 13.<br />
Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni<br />
1. Articolo abrogato<br />
2. Articolo abrogato<br />
3. Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all’art. 48, Decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (GU n. 302 SUPPL.ORD. del 31/12/1986) - Testo<br />
unico delle imposte sui redditi. art. 48: determinazione del reddito di lavoro dipendente<br />
4. Disposizione superata<br />
5. Articolo abrogato<br />
6. Articolo abrogato<br />
7. Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. ART. 10:<br />
oneri deducibili<br />
8. Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell’art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. ART. 47:<br />
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente<br />
9. Articolo abrogato<br />
10. Articolo abrogato<br />
11. Articolo abrogato<br />
12. Articolo abrogato<br />
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale,<br />
a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente<br />
decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve<br />
matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo<br />
pensione o ad altra forma pensionistica individuale;<br />
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all’articolo<br />
16 l’ammontare <strong>della</strong> contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione<br />
a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze<br />
di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni<br />
delle finanze, del tesoro e del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale.<br />
Art. 14.<br />
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita<br />
1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle<br />
imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in<br />
ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto<br />
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni<br />
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite<br />
ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre<br />
forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non<br />
soggetti ad imposta. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo<br />
del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione se<br />
percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15%.<br />
Il credito d’imposta concorre a formare il risultato <strong>della</strong> gestione ed è detratto dall’imposta<br />
317
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
sostitutiva dovuta; e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Il valore del patrimonio<br />
netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione<br />
del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio<br />
all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del<br />
patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.<br />
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,<br />
è computato in diminuzione del risultato <strong>della</strong> gestione dei periodi d’imposta successivi, per<br />
l’intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione<br />
del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo<br />
periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello<br />
scioglimento del fondo pensione il risultato <strong>della</strong> gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia<br />
agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di <strong>previdenza</strong>, <strong>complementare</strong><br />
o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma<br />
di <strong>previdenza</strong> destinataria <strong>della</strong> posizione individuale può portare in diminuzione del risultato<br />
netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione<br />
alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> tenendo conto anche del credito d’imposta<br />
corrispondente all’11% di tale importo.<br />
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’imposta. Non si applicano<br />
la ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali,<br />
nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26<br />
del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77.<br />
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione e sui quali non<br />
è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta<br />
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota <strong>della</strong> ritenuta o dell’imposta sostitutiva.<br />
5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si<br />
applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.<br />
6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’approvazione<br />
del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine<br />
stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.<br />
Se non è prevista l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro<br />
sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio<br />
di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi<br />
propri <strong>della</strong> società o dell’ente.<br />
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione<br />
sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per<br />
ciascuna di esse.<br />
Art. 14-bis<br />
Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione<br />
di cui all’articolo 9-ter<br />
1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle<br />
imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento applicata sul risultato netto maturato in cia-<br />
318
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
scun periodo d’imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale <strong>della</strong> rendita<br />
in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero determinato alla<br />
data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale <strong>della</strong><br />
rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei<br />
periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.<br />
2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le imprese d’assicurazione applicano<br />
una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 11 per cento sul risultato netto<br />
maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale<br />
<strong>della</strong> rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero alla data<br />
di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale <strong>della</strong> rendita<br />
stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi<br />
d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.”.<br />
2 bis. Per i fondi pensione e per i contratti d’assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano<br />
le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’articolo 14.<br />
Art. 14-ter<br />
Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili<br />
1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, i fondi pensione<br />
il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono<br />
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del<br />
patrimonio, riferibile agli immobili determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo<br />
i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi<br />
comuni d’investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai<br />
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili<br />
per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione<br />
ai sensi <strong>della</strong> legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è<br />
aumentata all’1,50 per cento.<br />
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte<br />
sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta<br />
derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2.<br />
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7.<br />
Art. 14-quater.<br />
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore <strong>della</strong><br />
legge 23 ottobre 1992, n. 421<br />
1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione<br />
definita o di prestazione definita gestite in via prevalente secondo il sistema tecnicofinanziario<br />
<strong>della</strong> capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.<br />
2. Alle forme indicate nel comma 1 gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione,<br />
si applicano le disposizioni dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni<br />
dell’articolo 14, commi da 5 a 7.<br />
2 bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni<br />
definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> ripartizione,<br />
se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva<br />
319
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
delle imposte sui redditi, nella misura dell’11% applicata sulla differenza, determinata alla data<br />
di accesso alla prestazione, tra il valore attuale <strong>della</strong> rendita e i contributi versati .<br />
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, siano<br />
costituite nell’ambito del patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva è corrisposta dalla<br />
società o dall’ente nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.<br />
Art. 15.<br />
Responsabilità degli organi del fondo<br />
1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all’art. 5, comma 1, e dei responsabili del<br />
fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.<br />
2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all’art. 5, commi 1 e 3, si applica<br />
l’art. 2407 del codice civile.<br />
3. Con decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, su proposta <strong>della</strong> commissione<br />
di cui all’art. 16, sono sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti<br />
dall’incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:<br />
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni <strong>della</strong> commissione di<br />
cui all’art. 16;<br />
b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;<br />
c) violano le disposizioni dell’art. 6, commi 4 e 5;<br />
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione <strong>della</strong> condizione di<br />
onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli<br />
eventi e delle situazioni relative.<br />
4. Ai commissari nominati ai sensi dell’art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente<br />
articolo.<br />
Art. 16.<br />
Vigilanza sui fondi pensione<br />
1. Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza<br />
sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di<br />
cui al comma 2.<br />
2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta<br />
e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong>. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.<br />
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate<br />
di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza <strong>della</strong> stessa<br />
e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi <strong>della</strong> legge 24 gennaio 1978, n. 14,<br />
con la procedura di cui all’articolo 3 <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del<br />
Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale,<br />
di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri <strong>della</strong> commissione durano in<br />
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione<br />
il decreto di nomina indicherà i due membri <strong>della</strong> commissione il cui mandato scadrà dopo sei<br />
anni. Al presidente e ai componenti <strong>della</strong> commissione si applicano le disposizioni d’incompatibilità,<br />
a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974,<br />
320
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti<br />
<strong>della</strong> commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente<br />
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto<br />
con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine<br />
al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e<br />
celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse<br />
umane di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni<br />
ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza;<br />
essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.<br />
4. Le deliberazioni <strong>della</strong> commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti<br />
dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all’attività istruttoria<br />
e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente <strong>della</strong> commissione tiene informato<br />
il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli<br />
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse<br />
disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento<br />
giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina<br />
delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi<br />
del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 . Tali delibere sono sottoposte<br />
alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il<br />
Ministero del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica e sono esecutive decorsi<br />
venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare,<br />
in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni . Il trattamento<br />
economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa <strong>della</strong> COVIP viene<br />
ridefinito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per<br />
il livello massimo <strong>della</strong> corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità<br />
per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta<br />
una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione<br />
o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo.<br />
[Le deliberazioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento<br />
giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché quelle<br />
dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo,<br />
che devono osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma,<br />
del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216<br />
del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, il quale, di concerto<br />
con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da<br />
emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie<br />
osservazioni]. [Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate<br />
osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive]<br />
La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e<br />
l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.<br />
5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti<br />
previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. [I requisiti di<br />
accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in con-<br />
321
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
formità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni<br />
ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle<br />
attività istituzionali <strong>della</strong> commissione]. [L’ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico<br />
ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento]. Tale regolamento detta<br />
altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il<br />
regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone<br />
le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La<br />
deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la<br />
stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi<br />
e le qualifiche dirigenziali.<br />
5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati<br />
dalla commissione per assolvere i compiti di cui all’articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta<br />
Ufficiale e nel bollettino <strong>della</strong> commissione.<br />
Art. 17.<br />
Compiti <strong>della</strong> commissione di vigilanza<br />
1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all’articolo<br />
18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre<br />
1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al<br />
trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati<br />
nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle<br />
forme istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia<br />
di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell’albo di<br />
cui all’articolo 4, comma 6, tenuto a cura <strong>della</strong> commissione di cui all’articolo 16.<br />
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, la<br />
commissione di cui all’articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:<br />
a) tiene l’albo di cui all’articolo 4;<br />
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti<br />
di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone<br />
anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;<br />
c) svolge l’attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma<br />
2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3<br />
dell’articolo 4;<br />
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai<br />
sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell’articolo 6;<br />
e) definisce, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei<br />
fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;<br />
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base <strong>della</strong> corrispondenza ai criteri di cui<br />
all’articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;<br />
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e <strong>della</strong> loro<br />
redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello<br />
di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e<br />
di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili,<br />
il prospetto <strong>della</strong> composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la<br />
322
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le<br />
posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;<br />
h) valuta l’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l’elaborazione<br />
di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica<br />
agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di<br />
pubblicità;<br />
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche<br />
mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che<br />
ritenga necessari;<br />
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale formulando anche<br />
proposte di modifiche legislative in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>;<br />
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />
anche in rapporto alla <strong>previdenza</strong> di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni<br />
richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell’Ispettorato<br />
del lavoro;<br />
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.<br />
3. Per l’esercizio <strong>della</strong> vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con<br />
le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:<br />
a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;<br />
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.<br />
4. La commissione può altresì:<br />
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;<br />
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone<br />
l’ordine del giorno.<br />
5. Nell’esercizio <strong>della</strong> vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni<br />
richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla<br />
commissione nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche<br />
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />
sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal<br />
segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell’esercizio <strong>della</strong> vigilanza sono<br />
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di<br />
riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie<br />
di reato.<br />
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla<br />
vigilanza sui soggetti gestori di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza e del<br />
mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l’efficacia dell’azione di<br />
controllo.<br />
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e <strong>della</strong><br />
<strong>previdenza</strong> sociale una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo<br />
e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo<br />
il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le<br />
proprie eventuali osservazioni.<br />
323
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 18.<br />
Norme finali<br />
1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore<br />
<strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e<br />
3, mentre l’art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma<br />
3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’art. 2117 del codice civile ed indipendentemente<br />
dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in<br />
vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili<br />
separate.<br />
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data d’entrata in vigore<br />
del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell’art. 6, commi 4 e 5, secondo norme<br />
per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d’intesa con la commissione di cui<br />
all’art. 16; al fine <strong>della</strong> emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma<br />
6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.<br />
3. Non sono tenute all’adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche<br />
complementari di cui al comma 1 istituite all’interno:<br />
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,<br />
in materia valutaria o in materia assicurativa;<br />
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia d’esercizio <strong>della</strong> funzione<br />
creditizia e assicurativa.<br />
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera<br />
b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall’art. 17, dall’organismo di vigilanza<br />
competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica<br />
medesima.<br />
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere<br />
all’adeguamento alle disposizioni dell’art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al<br />
comma 3, è assegnato il medesimo termine per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art.<br />
4, commi 2, 3 e 5.<br />
5. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 4 e 5,<br />
sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano<br />
comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento<br />
non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente<br />
e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa<br />
di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta<br />
sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’art. 3, secondo comma, secondo<br />
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26 ottobre 1972, n.<br />
643, e successive modificazioni.<br />
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all’art.<br />
16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong><br />
<strong>previdenza</strong> sociale di cui all’art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità<br />
che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3<br />
sono iscritti in sezioni speciali dell’albo di cui all’art. 4, comma 6.<br />
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali<br />
324
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
dell’albo dei fondi pensione a seguito <strong>della</strong> comunicazione.<br />
L’attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla<br />
commissione di cui all’articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche<br />
con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche<br />
e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione<br />
riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale. Alle modifiche<br />
statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la<br />
modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate prima <strong>della</strong> iscrizione nelle sezioni<br />
speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l’articolo 17,<br />
comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.<br />
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle<br />
forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari<br />
delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all’art. 3 possono rideterminare la disciplina delle<br />
prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i<br />
requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i<br />
destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l’art. 13, commi 2 e 3, continuando<br />
a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto legislativo.<br />
Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto<br />
legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell’articolo<br />
2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell’articolo 13.<br />
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente<br />
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite<br />
e, per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni<br />
definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito,<br />
ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.<br />
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema<br />
tecnico-finanziario <strong>della</strong> ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti<br />
dall’applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita,<br />
per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6,<br />
l’iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con<br />
decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,<br />
sentita la commissione di vigilanza di cui all’art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono<br />
determinati i criteri di accertamento <strong>della</strong> predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in<br />
particolare, alla variazione dell’aliquota contributiva necessaria al riequilibrio <strong>della</strong> gestione,<br />
senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.<br />
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al<br />
Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale per l’applicazione <strong>della</strong> disciplina di cui al comma<br />
medesimo ed entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto previsto al comma 8-bis<br />
provvedono a corredare detta istanza <strong>della</strong> documentazione idonea a dimostrare l’esistenza<br />
dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli<br />
iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito,<br />
determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma<br />
325
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
8-bis, l’equilibrio finanziario <strong>della</strong> gestione. Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale,<br />
previo parere <strong>della</strong> commissione di cui all’art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità<br />
indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l’applicazione<br />
delle disposizioni di cui al citato comma.<br />
8-quater. Ai contributi versati ai fondi di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> che abbiano presentato<br />
istanza al Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale per l’applicazione del periodo transitorio<br />
di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per<br />
gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento<br />
tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.<br />
8-quinquies. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche<br />
di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento<br />
pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.<br />
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla<br />
data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo<br />
integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi.<br />
È abrogato il secondo comma dell’art. 14 <strong>della</strong> predetta legge. I dipendenti previsti dall’art. 74,<br />
commi primo e secondo, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,<br />
che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all’art. 75 del citato decreto,<br />
hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti<br />
dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a<br />
qualsiasi titolo, derivante dall’esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale<br />
carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati,<br />
da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il<br />
Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta<br />
giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.<br />
Art. 18-bis<br />
Sanzioni penali e amministrative<br />
1. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 4 senza l’autorizzazione del Ministro del lavoro e<br />
<strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire<br />
dieci milioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite<br />
o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che<br />
appartengano a persona estranea al reato.<br />
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione<br />
e di controllo di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione<br />
di cui all’articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l’arresto da<br />
sei mesi a tre anni.<br />
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all’articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali<br />
comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile.<br />
4. I componenti degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel<br />
termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste <strong>della</strong> commissione di cui<br />
all’articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire<br />
cinque milioni a lire trenta milioni.<br />
326
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta<br />
variazione <strong>della</strong> condizione di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di<br />
quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative,<br />
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque<br />
milioni a lire trenta milioni .<br />
5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura<br />
di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva<br />
l’attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi<br />
pensione e al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale. Non si applica l’articolo 16 <strong>della</strong><br />
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.<br />
Art. 19<br />
Entrata in vigore<br />
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello <strong>della</strong> sua pubblicazione nella<br />
Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97, S.O<br />
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />
DECRETO 20 giugno 2003<br />
Aggiornamento del regolamento del 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalità<br />
richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione. (GU n. 155 del 7-7-2003)<br />
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale<br />
prevede che il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale con proprio decreto determina,<br />
tra l’altro, i requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, con particolare riferimento<br />
all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del<br />
fondo;<br />
Visto l’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />
18 luglio 1997, n. 229, che ha dato interpretazione autentica dell’art. 4, comma 3, lettera c), del<br />
citato decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />
Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3, adottato con decreto del Ministro<br />
del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale 14 gennaio 1997, n. 211;<br />
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 6, del predetto regolamento n. 211 del 1997, che consente<br />
al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale di provvedere, con proprio decreto, successivamente<br />
all’attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare<br />
la disciplina di cui al medesimo art. 4, relativa ai requisiti di onorabilità e professionalità dei<br />
componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;<br />
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica 18 marzo<br />
1998, n. 140, concernente regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di<br />
onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione,<br />
attuativo del predetto art. 7 del decreto legislativo n.415 del 1996;<br />
Visto il decreto 24 settembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale<br />
327
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
è stata aggiornata, con le modalità di cui all’art. 4, comma 6, del citato regolamento n. 211 del<br />
1997, la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalità dei<br />
componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;<br />
Ritenuto di dover ulteriormente aggiornare la predetta disciplina, procedendo, nel contempo,<br />
ad un’unificazione con quanto disposto con il predetto decreto 24 settembre 2002;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
1. Il rappresentante legale e i componenti degli organi di amministrazione del fondo pensione<br />
possono aver svolto unicamente, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un<br />
triennio:<br />
a) funzioni d’amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso<br />
enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria;<br />
tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla costituzione<br />
del fondo pensione;<br />
b) con esclusivo riferimento ai fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto<br />
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, funzioni dirigenziali presso amministrazioni o enti pubblici.<br />
2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non concorre al raggiungimento<br />
delle quote previste dall’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />
sociale 14 gennaio 1997, n.211.<br />
3. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 settembre 2002, pubblicato nella<br />
Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2002, n. 242, è abrogato.<br />
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />
Roma, 20 giugno 2003<br />
Il Ministro: Maroni<br />
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />
DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211<br />
Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari,<br />
sui requisiti d’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure<br />
per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />
(GU n. 160 del 11-7-1997)<br />
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;<br />
Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro<br />
del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione<br />
dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione,<br />
gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità<br />
dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso;<br />
Visto l’articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;<br />
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
Udito il parere espresso nell’adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio<br />
di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune<br />
osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l’esigenza di prevedere, con riferimento<br />
328
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti di professionalità dei componenti degli organi<br />
d’amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;<br />
Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere<br />
formale che alla previsione di requisiti di professionalità per tutti i componenti degli organi<br />
d’amministrazione e controllo;<br />
Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell’articolo<br />
3 <strong>della</strong> citata legge n. 1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità maturate nello<br />
specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;<br />
Considerato, altresì che il settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> è in fase iniziale e che, pertanto,<br />
per consentirne l’effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria<br />
e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l’area da cui attingere soggetti comunque<br />
in grado di concorrere ad un’adeguata amministrazione dei fondi pensione;<br />
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri – a norma dell’articolo 17, comma<br />
3, <strong>della</strong> menzionata legge n. 400 del 1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;<br />
Adotta il seguente regolamento:<br />
TITOLO I<br />
Fondi pensione di nuova istituzione<br />
Art. 1.<br />
Ambito di applicazione<br />
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell’articolo<br />
4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed<br />
integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da<br />
operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino<br />
una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all’istituzione di nuovi fondi<br />
pensione ai sensi del citato comma.<br />
Art. 2.<br />
Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive<br />
1. I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.<br />
2. Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l’ordinamento dei fondi pensione, salvaguardano<br />
le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993 alle fonti istitutive.<br />
Art. 3.<br />
Elementi dello statuto dei fondi<br />
1. Costituiscono elementi essenziali dello statuto:<br />
a) denominazione, che deve contenere l’indicazione “fondo pensione”;<br />
b) sede;<br />
c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall’articolo 7 del decreto<br />
legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e anzianità;<br />
d) scopo esclusivo, in conformità dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />
e) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;<br />
329
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
f) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei<br />
casi consentiti dall’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />
g) destinatari, nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.<br />
124 del 1993;<br />
h) ordinamento e norme sull’amministrazione, con particolare riferimento a:<br />
- criteri di formazione e prerogative dell’assemblea nei fondi pensione a struttura associativa<br />
e maggioranze richieste per le loro deliberazioni;<br />
- composizione degli organi d’amministrazione e durata <strong>della</strong> carica d’amministratore, nel rispetto<br />
dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto<br />
legislativo n. 124 del 1993, e specificazione delle loro attribuzioni, tra cui necessariamente le<br />
prerogative connesse all’attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del<br />
1993, alla definizione dei prospetti <strong>della</strong> composizione e del valore del patrimonio e dei rendiconti<br />
del fondo pensione e alle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli<br />
iscritti;<br />
- composizione dell’organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione<br />
di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e determinazione dei<br />
poteri ad esso spettanti in conformità all’articolo 2403 del codice civile in quanto applicabile<br />
e comunque con la previsione dell’obbligo di trasmettere alla commissione di vigilanza sui<br />
fondi pensione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito commissione<br />
di vigilanza) le irregolarità riscontrate;<br />
- previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del successivo articolo 4,<br />
dei componenti degli organi d’amministrazione e di controllo e previsione del numero di consiglieri<br />
aventi i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo<br />
medesimo che devono essere presenti nelle riunioni dell’organo amministrativo convocate<br />
per deliberare su materie concernenti l’attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo<br />
n. 124 del 1993;<br />
i) modalità d’adesione individuale al fondo pensione, in conformità alle previsioni delle fonti<br />
istitutive;<br />
l) criteri generali dell’articolazione del sistema di finanziamento in conformità delle previsioni<br />
delle fonti istitutive coerentemente con l’articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />
m) tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento e modalità d’erogazione in conformità<br />
delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l’articolo 7 del decreto legislativo<br />
n. 124 del 1993;<br />
n) previsione del ricorso a convenzioni con soggetti specializzati, anche con riferimento all’istituto<br />
<strong>della</strong> banca depositaria, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del<br />
1993 e criteri generali per la scelta dei gestori;<br />
o) criteri di attuazione delle previsioni dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124<br />
del 1993;<br />
p) criteri generali di impiego delle risorse nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 124<br />
del 1993 e, in particolare, dall’articolo 6, commi 1, lettere d) ed e), 4-quinquies e 5, dello stesso;<br />
q) previsione <strong>della</strong> predisposizione di misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti,<br />
330
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
in particolare con riferimento all’andamento amministrativo e finanziario <strong>della</strong> gestione del<br />
fondo stesso, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi<br />
dell’articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />
r) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del<br />
decreto del Ministro del tesoro di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo<br />
n. 124 del 1993;<br />
s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione e <strong>della</strong> sua redditività,<br />
nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto <strong>della</strong> composizione<br />
e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento<br />
all’evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite<br />
dalla commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto<br />
legislativo n. 124 del 1993;<br />
t) definizione delle procedure per le modifiche dello statuto e dell’eventuale regolamento di<br />
attuazione e di invio delle stesse alla commissione di vigilanza ai fini dell’approvazione ai<br />
sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />
u) obbligo dell’organo di amministrazione di promuovere, secondo le procedure previste dallo<br />
statuto, l’adeguamento <strong>della</strong> normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti<br />
previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell’ambito delle competenze<br />
ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />
v) obbligo degli organi del fondo pensione e inoltre del dirigente, comunque denominato, responsabile<br />
del fondo stesso di segnalare alla commissione di vigilanza, in presenza di vicende<br />
in grado d’incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, i provvedimenti ritenuti necessari per<br />
la salvaguardia <strong>della</strong> condizione di equilibrio ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo<br />
n. 124 del 1993;<br />
x) regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti massimi;<br />
z) cause di scioglimento del fondo pensione e modalità di liquidazione, anche tenendo<br />
conto delle previsioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 1993.<br />
2. Lo statuto del fondo pensione di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124<br />
del 1993, deve altresì prevedere che l’adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda<br />
informativa circa le caratteristiche del fondo stesso ai potenziali aderenti, avuto in particolare<br />
riguardo ai seguenti aspetti:<br />
- regime delle prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita);<br />
- tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;<br />
- ammontare delle contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal trattamento<br />
di fine rapporto;<br />
- criteri generali di impiego delle risorse;<br />
- risultanze dell’ultimo rendiconto di gestione.<br />
3. Lo schema generale <strong>della</strong> scheda di cui al comma che precede è definito dalla commissione<br />
di vigilanza, che approva altresì la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.<br />
331
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 4.<br />
Requisiti di onorabilità e professionalità<br />
1. Per la nomina o l’elezione a componente degli organi d’amministrazione e di controllo e inoltre<br />
a dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti:<br />
a) i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e i membri degli organi di controllo<br />
degli intermediari in valori mobiliari dalla disciplina di settore;<br />
b) l’assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall’articolo 2382 del codice<br />
civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, dall’articolo 2399 del<br />
codice civile.<br />
2. Il rappresentante legale, i componenti degli organi d’amministrazione ed inoltre il dirigente,<br />
comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono aver svolto, per uno o più<br />
periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:<br />
- funzioni d’amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio,<br />
assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966,<br />
in società d’intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero<br />
funzioni di cui all’articolo 3, lettera c), <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991, n. 1;<br />
- funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione;<br />
- funzioni d’amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali<br />
presso organismi con finalità previdenziali;<br />
- funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali<br />
presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria;<br />
tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla data di entrata<br />
in vigore del presente decreto.<br />
3. Sin dall’entrata in vigore del presente decreto almeno il cinquanta per cento dei componenti<br />
l’organo collegiale ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo<br />
pensione devono avere i requisiti di cui alle lettere a) o b). Qualora il fondo affidi, ai sensi<br />
dell’articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, la totalità delle risorse alla<br />
gestione dei soggetti gestori e non si avvalga <strong>della</strong> facoltà di cui al comma 2-bis del medesimo<br />
articolo 6, i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 2 devono<br />
sussistere per almeno un terzo dei componenti degli organi d’amministrazione e, comunque,<br />
in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione.<br />
4. I componenti dell’organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori contabili<br />
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.<br />
5. Il venir meno dei requisiti, ovvero il sopravvenire delle cause di cui ai commi che precedono,<br />
comporta la decadenza dall’incarico.<br />
6. Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, con proprio decreto da pubblicare nella<br />
Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica, può provvedere, successivamente all’attuazione dell’articolo<br />
7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui ai<br />
precedenti commi.<br />
Art. 5.<br />
Presentazione dell’istanza di autorizzazione<br />
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, va presentata, o inviata a mez-<br />
332
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
zo raccomandata a.r., al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale un’istanza, in carta da<br />
bollo, a firma del legale rappresentante del fondo pensione.<br />
2. Copia, in carta semplice, <strong>della</strong> predetta istanza e <strong>della</strong> allegata documentazione va inviata<br />
contestualmente alla commissione di vigilanza.<br />
Art. 6.<br />
Contenuto dell’istanza<br />
1. L’istanza deve riportare, nell’ordine indicato, quanto di seguito specificato:<br />
a) denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;<br />
b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;<br />
c) elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e, inoltre,<br />
del dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l’indicazione delle<br />
generalità complete;<br />
d) indicazione <strong>della</strong> fonte istitutiva del fondo pensione;<br />
e) elenco dei documenti allegati.<br />
Art. 7.<br />
Documentazione a corredo dell’istanza<br />
1. All’istanza di autorizzazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati, autenticati<br />
per copia conforme dal legale rappresentante del fondo pensione che sottoscrive la<br />
medesima istanza:<br />
copia <strong>della</strong> fonte istitutiva del fondo pensione;<br />
copia dell’atto di costituzione del fondo pensione, se distinto dallo statuto;<br />
copia dello statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;<br />
dichiarazione attestante il numero degli appartenenti all’area dei destinatari a cui il fondo pensione<br />
fa riferimento e anche, indicativamente, l’ammontare complessivo dei redditi da lavoro<br />
ad esso facente capo.<br />
2. Va, inoltre, inviata copia del verbale <strong>della</strong> riunione, sottoscritta dal rappresentante legale<br />
del fondo pensione e dal presidente dell’organo di controllo, nella quale l’organo<br />
d’amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti d’onorabilità e professionalità per i<br />
soggetti menzionati nel precedente articolo 4. La verifica dei requisiti va effettuata dall’organo<br />
amministrativo nei confronti di ciascun interessato sulla base dei seguenti documenti, del<br />
cui puntuale esame deve essere fatta menzione nel verbale:<br />
a) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che l’interessato non ha riportato<br />
condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall’articolo 1, comma 5, lettera d), <strong>della</strong><br />
legge 23 marzo 1983, n. 77;<br />
b) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, ivi comprese le sanzioni sostitutive<br />
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per la quale è stata concessa la non menzione nel<br />
certificato del casellario giudiziale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro<br />
l’economia pubblica ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena <strong>della</strong><br />
reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni e di non essere stato sottoposto alle misure<br />
di prevenzione disposte ai sensi <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o <strong>della</strong> legge 31 maggio 1965,<br />
n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti <strong>della</strong> riabilitazione;<br />
333
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti:<br />
- l’insussistenza delle cause di cui all’articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la<br />
partecipazione agli organi di controllo, all’articolo 2399 del codice civile;<br />
- il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente decreto;<br />
- che nei tre anni precedenti l’interessato non abbia svolto funzioni d’amministrazione, direzione<br />
o controllo in fondi pensione o altri enti o società successivamente sottoposti a procedure<br />
d’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;<br />
d) certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla procura <strong>della</strong> Repubblica presso il tribunale e<br />
dalla procura <strong>della</strong> Repubblica presso la pretura circondariale;<br />
e) per i componenti dell’organo di controllo di cui al precedente articolo 4, comma 4, certificato<br />
d’iscrizione a ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.<br />
3. I documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità non devono essere di data anteriore<br />
a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione <strong>della</strong> istanza d’autorizzazione e<br />
vanno conservati agli atti del fondo pensione. La commissione di vigilanza può richiedere, ove<br />
lo ritenga necessario, ulteriori informazioni ed integrazioni <strong>della</strong> documentazione.<br />
4. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano ulteriori cause impeditive dell’assunzione<br />
delle relative cariche provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro<br />
quindici giorni dal ricevimento dell’istanza d’autorizzazione, la certificazione prevista dal decreto<br />
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.<br />
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di rinnovo delle cariche.<br />
Art. 8.<br />
Richiesta di riconoscimento ella personalità giuridica<br />
1. I fondi pensione che richiedono il riconoscimento <strong>della</strong> personalità giuridica sono tenuti a<br />
presentare al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale apposita istanza, contestualmente<br />
a quella di cui al precedente articolo 5.<br />
Art. 9.<br />
Procedure per la concessione dell’autorizzazione<br />
1. La commissione di vigilanza, entro trenta giorni ricevimento dell’istanza di autorizzazione<br />
e <strong>della</strong> relativa documentazione e dall’acquisizione <strong>della</strong> certificazione di cui all’articolo 7,<br />
comma 4, può richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti<br />
necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong><br />
richiesta d’integrazione.<br />
2. La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero<br />
dell’ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente comma, approva, se del caso,<br />
lo statuto e l’eventuale regolamento di attuazione del fondo pensione ai sensi dell’articolo 17,<br />
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 e nei successivi quindici giorni fornisce<br />
al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale il parere di cui all’articolo 4, comma 3,<br />
del medesimo decreto.<br />
3. Ove il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale ritenga necessario un supplemento<br />
istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni<br />
dal ricevimento del parere. In tal caso la commissione riapre l’istruttoria e rimette al Ministro<br />
334
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong> richiesta, ove non sia<br />
necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione<br />
entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione<br />
<strong>della</strong> documentazione.<br />
4. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere <strong>della</strong> commissione di vigilanza il Ministero del<br />
lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell’istanza di cui<br />
all’articolo 5, corredata <strong>della</strong> documentazione di cui all’articolo 7, comma 1, nonché del parere<br />
<strong>della</strong> commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni in merito al rilascio<br />
dell’autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong> predetta documentazione;<br />
trascorso tale termine il parere si intende reso.<br />
5. Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, con proprio decreto, autorizza il fondo pensione<br />
all’esercizio dell’attività ovvero nega l’autorizzazione con provvedimento motivato entro<br />
quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro. Per il fondo pensione<br />
che abbia avanzato la richiesta di cui all’articolo 8, il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale,<br />
in una con l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, emana, ai sensi dell’articolo 2, comma<br />
1, <strong>della</strong> legge 12 gennaio 1991, n. 13, decreto di riconoscimento <strong>della</strong> personalità giuridica.<br />
6. Ai fini del procedimento di rilascio dell’autorizzazione, l’unita’ organizzativa responsabile<br />
dell’istruttoria è, nell’ambito del Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, la divisione<br />
VIII <strong>della</strong> Direzione generale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> e assistenza sociale.<br />
Il responsabile del procedimento è il dirigente <strong>della</strong> medesima divisione.<br />
7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione abbia iniziato<br />
la propria attività, l’autorizzazione decade.<br />
Art. 10.<br />
Iscrizione all’albo<br />
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività e l’eventuale decreto di riconoscimento<br />
<strong>della</strong> personalità giuridica sono comunicati alla commissione di vigilanza, per l’iscrizione<br />
del fondo pensione all’albo di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del<br />
1993 e al Ministero del tesoro.<br />
TITOLO II<br />
Forme pensionistiche preesistenti all’entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421<br />
Art. 11.<br />
Ambito di applicazione<br />
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari di cui all’articolo<br />
18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all’interno<br />
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,<br />
in materia valutaria e in materia assicurativa.<br />
Art. 12.<br />
Comunicazione alla commissione di vigilanza<br />
1. I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente articolo 11, in attuazione<br />
dell’obbligo loro imposto dall’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, entro<br />
335
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad inviare alla commissione<br />
di vigilanza un’apposita comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante:<br />
a) la denominazione, la sede e il codice fiscale <strong>della</strong> forma pensionistica<br />
b) le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;<br />
c) l’elenco nominativo dei componenti degli organi d’amministrazione e di controllo del fondo<br />
pensione, del dirigente, comunque denominato, responsabile con l’indicazione delle generalità<br />
complete.<br />
2. I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all’articolo 18, comma 3,<br />
lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e<br />
l’eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi sessanta giorni:<br />
- la copia del verbale <strong>della</strong> riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo<br />
d’amministrazione e del presidente dell’organo di controllo, nella quale l’organo di amministrazione<br />
ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come<br />
richiesto dal successivo articolo 14, sulla base <strong>della</strong> documentazione prevista all’articolo 7,<br />
commi 2 e 3;<br />
- una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche,<br />
nonché, a completamento <strong>della</strong> documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa<br />
sulla base dello schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e<br />
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo<br />
18, comma 2;<br />
- le modifiche apportate allo statuto e all’eventuale regolamento d’attuazione dall’entrata in<br />
vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, ivi compresa la modifica <strong>della</strong> forma giuridica<br />
e la trasformazione da fondo interno di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo<br />
n. 124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo articolo, fermo<br />
restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 124<br />
del 1993, in quanto compatibili.<br />
3. Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni, allegano alla comunicazione<br />
di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore<br />
di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad<br />
una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo<br />
medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del<br />
1993.<br />
4. La commissione di vigilanza richiede l’invio <strong>della</strong> seguente documentazione, ad integrazione<br />
di quella di cui ai precedenti commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a particolari<br />
tipologie di fondi pensione:<br />
a) fonti istitutive;<br />
b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici redatti;<br />
c) convenzioni di gestione delle risorse.<br />
Art. 13.<br />
Iscrizione alle sezioni speciali dell’albo<br />
1. Sulla base <strong>della</strong> comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonché dell’acquisizione <strong>della</strong><br />
336
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
certificazione di cui all’articolo 14, comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi dell’articolo<br />
18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo<br />
in una delle sezioni speciali dell’albo previsto dall’articolo 4, comma 6, del medesimo decreto<br />
legislativo, previa verifica dell’appartenenza al campo di applicazione dello stesso.<br />
L’iscrizione costituisce il presupposto per l’assoggettamento delle forme pensionistiche diverse<br />
da quelle di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai<br />
controlli <strong>della</strong> commissione di vigilanza previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo<br />
n. 124 del 1993.<br />
2. La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori<br />
copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 12. La commissione comunica altresì<br />
alle medesime autorità l’avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all’albo.<br />
Art. 14.<br />
Requisiti di onorabilità e professionalità<br />
1. Per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per il dirigente, comunque<br />
denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti i requisiti d’onorabilità di cui<br />
al precedente articolo 4, nonché l’insussistenza delle cause d’ineleggibilità e di decadenza<br />
indicate, rispettivamente, dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile.<br />
2. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive tramite la richiesta<br />
alla prefettura competente <strong>della</strong> certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994,<br />
n. 490. I componenti degli organi di amministrazione e controllo che non possiedano i requisiti<br />
di onorabilità decadono immediatamente e devono essere sostituiti nel più breve tempo possibile.<br />
3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2, sono richiesti i requisiti di professionalità di cui<br />
al precedente articolo 4, nelle misure ivi indicate. Per le forme che assicurano le prestazioni<br />
esclusivamente tramite polizze assicurative trova applicazione l’articolo 4, comma 3, secondo<br />
periodo. I requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b), si considerano<br />
presenti ove il soggetto interessato, all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto,<br />
abbia già fatto parte dell’organo collegiale per almeno un triennio, senza pregiudizio <strong>della</strong><br />
permanenza in carica sino al termine del mandato ove questo abbia avuto inizio da almeno<br />
un anno. Ove i componenti dell’organo amministrativo non abbiano i requisiti di professionalità,<br />
gli organi devono essere integrati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre<br />
la prima assemblea. Analoga procedura si applica per i componenti l’organo di controllo che<br />
non abbiano i requisiti di cui all’articolo 4, comma 4.<br />
TITOLO III<br />
Fondi pensione aperti<br />
Art. 15.<br />
Ambito d’applicazione<br />
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi aperti di cui all’articolo 9 del decreto<br />
legislativo n. 124 del 1993.<br />
Art. 16.<br />
Presentazione dell’istanza d’autorizzazione<br />
1. I soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisi-<br />
337
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
ti fissati dalle rispettive autorità di vigilanza, per il rilascio dell’autorizzazione all’istituzione di<br />
fondi pensione aperti sono tenuti a presentare, o inviare a mezzo raccomandata a.r., al Ministro<br />
del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale un’istanza in triplice copia, di cui una in bollo, a firma del<br />
rappresentante legale. Copia, in carta semplice, <strong>della</strong> predetta istanza va inviata contestualmente<br />
alla commissione di vigilanza.<br />
2. Entro dieci giorni dal ricevimento, copia <strong>della</strong> predetta istanza e <strong>della</strong> documentazione ad<br />
essa allegata sono inviate, a cura dei competenti uffici del Ministero, alle autorità di vigilanza<br />
sui soggetti istanti.<br />
Art. 17.<br />
Contenuto dell’istanza<br />
1. L’istanza deve riportare, nell’ordine indicato, quanto di seguito specificato:<br />
a) denominazione e sede <strong>della</strong> società istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;<br />
b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;<br />
c) denominazione del fondo pensione che la società istante intende istituire e sue caratteristiche<br />
generali;<br />
d) indicazione dei responsabili delle strutture di gestione e amministrazione del fondo pensione<br />
da istituire;<br />
e) elencazione dei documenti allegati.<br />
2. All’istanza va allegata copia del verbale <strong>della</strong> riunione, sottoscritta dal rappresentante legale<br />
e dal presidente dell’organo di controllo <strong>della</strong> società che intende istituire il fondo pensione,<br />
nella quale l’organo amministrativo <strong>della</strong> società istante ha verificato il possesso dei requisiti<br />
d’onorabilità e professionalità in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del<br />
fondo pensione sulla base dei documenti di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 del presente decreto.<br />
3. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive all’assunzione<br />
dell’incarico provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro quindici giorni dal ricevimento<br />
dell’istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.<br />
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinnovo dell’incarico.<br />
Art. 18.<br />
Documentazione da produrre a corredo dell’istanza<br />
1. A ciascun esemplare dell’istanza d’autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti<br />
di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante che sottoscrive<br />
la medesima istanza:<br />
a) atto costitutivo <strong>della</strong> società istante, con allegato statuto, secondo il quale sussista, in relazione<br />
alla normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell’articolo<br />
9 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dichiarato vigente dal competente tribunale con<br />
gli estremi <strong>della</strong> omologazione ed il numero di iscrizione nel registro delle imprese;<br />
b) dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale <strong>della</strong> società istante, che il capitale<br />
è stato interamente versato;<br />
c) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi<br />
comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e pru-<br />
338
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
dente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente<br />
con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />
d) copia dei bilanci e <strong>della</strong> relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente<br />
a quella <strong>della</strong> istanza d’autorizzazione.<br />
2. All’istanza d’autorizzazione va, altresì, allegato il regolamento del fondo pensione aperto,<br />
che stabilisce:<br />
a) denominazione del fondo, che deve contenere l’indicazione “fondo pensione aperto”;<br />
b) sede;<br />
c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall’articolo 7 del decreto<br />
legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità;<br />
d) scopo esclusivo in conformità dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993, tipologia<br />
delle prestazioni previste e condizioni dell’accesso ad esse in conformità dell’articolo 7 dello<br />
stesso decreto legislativo;<br />
f) destinatari, con riferimento all’area dei beneficiari <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> per i<br />
quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto<br />
legislativo n. 124 del 1993;<br />
g) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;<br />
h) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei<br />
casi consentiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />
i) convenzioni assicurative nei casi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.<br />
124 del 1993;<br />
l) modalità d’adesione;<br />
m) sistema di finanziamento e forme di manifestazione <strong>della</strong> volontà di contribuire;<br />
n) criteri di attuazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />
o) criteri generali dell’impiego delle risorse;<br />
p) banca depositaria di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e condizioni<br />
per la sua sostituzione;<br />
q) misura o criteri di determinazione delle provvigioni spettanti per l’amministrazione e gestione<br />
del fondo pensione;<br />
r) norme di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e criteri d’informazione periodica circa<br />
l’andamento amministrativo e finanziario del fondo pensione, in conformità degli schemi fissati<br />
dalla commissione di vigilanza, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto<br />
legislativo n. 124 del 1993;<br />
s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione <strong>della</strong> sua redditività,<br />
nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto <strong>della</strong> composizione<br />
e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento<br />
all’evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite<br />
dalla commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto<br />
legislativo n. 124 del 1993;<br />
t) regole da osservare in materia di conflitti d’interesse in conformità delle disposizioni del decreto del<br />
Ministro del tesoro di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993.<br />
339
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
3. Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera r), possono essere indicati anche mediante<br />
rinvio alle disposizioni emanate dalla commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 17,<br />
comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993.<br />
Art. 19.<br />
Procedure per la concessione dell’autorizzazione<br />
1. La commissione di vigilanza, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione<br />
e <strong>della</strong> relativa documentazione e dall’acquisizione <strong>della</strong> certificazione di cui all’articolo 17,<br />
comma 3, può richiedere al soggetto istante gli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti<br />
necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong><br />
richiesta.<br />
2. La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dell’ulteriore<br />
documentazione richiesta ai sensi del precedente articolo, approva, se del caso, il regolamento<br />
del fondo pensione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo<br />
n. 124 del 1993, e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />
sociale il parere di cui all’articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, dandone contestualmente<br />
comunicazione all’autorità di vigilanza sul soggetto istante.<br />
3. Ove il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale ritenga necessario un supplemento<br />
istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti<br />
giorni dal ricevimento del parere. In tal caso, la commissione riapre l’istruttoria e rimette<br />
al Ministro il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong> richiesta, ove<br />
non sia necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede<br />
la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla<br />
ricezione <strong>della</strong> documentazione.<br />
4. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere <strong>della</strong> commissione di vigilanza il Ministero del<br />
lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell’istanza di cui<br />
all’articolo 16 del presente decreto, corredata <strong>della</strong> documentazione di cui all’articolo 18 del<br />
decreto stesso, nonché del parere <strong>della</strong> commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni<br />
in merito al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong><br />
predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.<br />
5. Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, d’intesa con l’autorità di vigilanza del soggetto<br />
istante, con proprio decreto, autorizza ovvero nega la costituzione del fondo pensione<br />
aperto, con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte<br />
del Ministro del tesoro.<br />
6. Ai fini del procedimento del rilascio dell’autorizzazione l’unita’ organizzativa responsabile<br />
dell’istruttoria è, nell’ambito del Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, la divisione<br />
VIII <strong>della</strong> Direzione generale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> e assistenza sociale.<br />
I responsabile del procedimento è il dirigente <strong>della</strong> medesima divisione.<br />
7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione abbia inizia-<br />
to la propria attività, l’autorizzazione decade.<br />
Art. 20.<br />
Requisiti formali d’istituzione<br />
1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio d’ammi-<br />
340
COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
nistrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla commissione di vigilanza<br />
e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente<br />
al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed<br />
autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.<br />
Art. 21.<br />
Iscrizione all’albo<br />
1.Il provvedimento d’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività del fondo pensione<br />
è comunicato alla commissione di vigilanza per l’iscrizione del fondo stesso all’albo di<br />
cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.<br />
Art. 22.<br />
1. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica italiana<br />
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli<br />
atti normativi <strong>della</strong> Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
Roma, 14 gennaio 1997<br />
Il Ministro: Treu<br />
Visto, il Guardasigilli: Flick<br />
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1997<br />
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 216<br />
DECRETO 15 Maggio 2007, n. 79<br />
Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e d’onorabilità<br />
dei soggetti che svolgono funzioni d’amministrazione, direzione e controllo presso le forme<br />
pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre<br />
2005, n. 252. (GU n. 143 del 22.06.2007 ) testo in vigore: 7 luglio 2007<br />
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito “decreto n. 252 del 2005”;<br />
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale il Ministro<br />
del lavoro e delle politiche sociali, ora “Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale”,<br />
determina,con proprio decreto, i requisiti per l’esercizio dell’attività con particolare riferimento<br />
all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili<br />
delle forme pensionistiche complementari, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi<br />
dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58 del 1998),<br />
da graduare sia in funzione delle modalità di gestione sia in funzione delle eventuali delimitazioni<br />
operative contenute negli statuti;<br />
Visto l’articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale, il consiglio d’amministrazione<br />
di ciascuna forma pensionistica <strong>complementare</strong> nomina il responsabile <strong>della</strong> forma<br />
stessa in possesso dei requisiti d’onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano<br />
le cause d’incompatibilità e di decadenza, così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4,<br />
comma 3;<br />
Visto l’articolo 5, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i componenti degli<br />
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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti devono possedere i requisiti di onorabilità<br />
e professionalità e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e decadenza previste<br />
dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3;<br />
Visto l’articolo 9, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i membri del comitato<br />
d’amministrazione <strong>della</strong> forma pensionistica residuale istituita presso l’I.N.P.S. devono possedere<br />
i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con il decreto di cui<br />
all’articolo 4, comma 3;<br />
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica 11 novembre<br />
1998, n. 468, adottato in attuazione dell’articolo 13, comma 1, del decreto n. 58 del 1998,<br />
recante norme per l’individuazione dei<br />
requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni d’amministrazione,<br />
direzione e controllo presso società d’intermediazione mobiliare, società di gestione del<br />
risparmio e società a capitale variabile;<br />
Visto il proprio decreto 14 gennaio 1997, n. 211, di seguito “decreto n. 211 del 1997”, adottato in<br />
attuazione dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e recante, tra<br />
l’altro, norme sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione;<br />
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003 recante aggiornamento<br />
del decreto n. 211 del 1997;<br />
Visto l’articolo 17, comma 3, <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400, di seguito “legge n. 400 del<br />
1998”;<br />
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza <strong>della</strong> sezione consultiva per gli atti<br />
normativi in data 19 marzo 2007;<br />
Vista la nota del 14 maggio 2007, con la quale, ai sensi dell’articolo 17 <strong>della</strong> legge n. 400 del 1988,<br />
lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
Adotta il seguente regolamento:<br />
Art. 1.<br />
Ambito d’applicazione<br />
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:<br />
a) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo<br />
e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 1,<br />
lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005, costituiti nelle forme di cui all’articolo<br />
4, comma 1, del decreto stesso;<br />
b) al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 1,<br />
lettera g), del decreto n. 252 del 2005, costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai<br />
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;<br />
c) al responsabile e ai membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti di cui<br />
all’articolo 12 del decreto n. 252 del 2005;<br />
d) al responsabile delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13 del decreto n. 252<br />
del 2005;<br />
e) al rappresentante legale, ai componenti degli organi d’amministrazione, degli organi di controllo<br />
e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto<br />
n. 252 del 2005, dotate di soggettività giuridica;<br />
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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
f) al responsabile e ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli<br />
iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del<br />
2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente;<br />
g) ai membri del comitato d’amministrazione e al responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />
di cui all’articolo 9 del decreto n. 252 del 2005.<br />
Art. 2.<br />
Requisiti di professionalità<br />
1. Il rappresentante legale, i componenti degli organi d’amministrazione e degli organismi di<br />
sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche complementari, i membri degli organismi,<br />
comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari<br />
di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio<br />
di una singola società o ente, nonché i membri del comitato di amministrazione <strong>della</strong> forma<br />
pensionistica <strong>complementare</strong> di cui all’articolo 9 del predetto decreto, sono nominati secondo<br />
criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva<br />
di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:<br />
a) attività d’amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore<br />
bancario, finanziario o assicurativo;<br />
b) attività d’amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche<br />
complementari;<br />
c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;<br />
d) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;<br />
e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con<br />
il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento<br />
alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto n. 252<br />
del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non<br />
hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse<br />
economico-finanziarie;<br />
f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali<br />
o altri organismi con finalità previdenziali;<br />
g) attività d’amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da<br />
quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni d’amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione<br />
a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di<br />
rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di<br />
settore che svolgono funzioni similari nell’ambito <strong>della</strong> pubblica amministrazione, purché le<br />
persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione<br />
di cui all’articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.<br />
2. Almeno la metà dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale<br />
rappresentante <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong>, nonché i componenti dell’organo<br />
d’amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei requisiti di cui<br />
alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione degli organi d’amministrazione<br />
debba rispettare il criterio <strong>della</strong> partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori<br />
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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
e dei datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la<br />
metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui<br />
sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).<br />
3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pensionistiche<br />
<strong>complementare</strong> sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito<br />
presso il Ministero <strong>della</strong> giustizia e aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un<br />
periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro<br />
ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f).<br />
Qualora il controllo contabile sia esercitato dall’organo di controllo, esso deve essere integralmente<br />
composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero<br />
<strong>della</strong> giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono<br />
aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.<br />
Art. 3.<br />
Caratteristiche dei corsi professionalizzanti<br />
1. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti<br />
promossi e organizzati da facoltà universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni<br />
operanti nel settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, che presentino le seguenti caratteristiche:<br />
a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi<br />
attinenti alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>;<br />
b) durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150;<br />
c) affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore, al fine di fornire conoscenze<br />
sia teoriche che pratico-operative;<br />
d) previsione di una prova finale ad esito <strong>della</strong> quale viene rilasciata ai partecipanti un’attestazione<br />
in cui è certificata la rispondenza dell’attività espletata alle caratteristiche indicate nelle<br />
lettere a), b) e c) e la proficuità <strong>della</strong> partecipazione.<br />
Art. 4.<br />
Situazioni impeditive<br />
1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell’organo d’amministrazione o di controllo,<br />
di membro dell’organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche<br />
complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli<br />
iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del<br />
2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente<br />
del comitato di amministrazione <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> di cui all’articolo 9<br />
del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi<br />
precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti:<br />
a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche com-<br />
plementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte<br />
a procedure d’amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;<br />
b) hanno svolto attività d’amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a<br />
fallimento o a procedure equiparate;<br />
c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi,<br />
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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8<br />
giugno 2001, n. 231;<br />
d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 19-quater, comma 3, del decreto<br />
n. 252 del 2005.<br />
2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un<br />
esercizio intero.<br />
3. L’impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l’organo competente all’accertamento<br />
dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 6, comma 1, valuti, sulla base di adeguati<br />
elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l’estraneità dell’interessato<br />
ai fatti che hanno determinato la crisi dell’ente o dell’impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri,<br />
quali elementi probatori, l’assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi <strong>della</strong> normativa<br />
previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l’assenza di provvedimenti assunti ai sensi<br />
dell’articolo 2409 del codice civile, nonché l’assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente<br />
esecutiva al risarcimento dei danni in esito all’esercizio dell’azione di responsabilità<br />
ai sensi del codice civile.<br />
4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione<br />
alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> presso la quale svolgono funzioni di amministrazione,<br />
direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini <strong>della</strong><br />
valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi <strong>della</strong><br />
forma pensionistica <strong>complementare</strong> o dell’impresa.<br />
5. L’organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni<br />
in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo, dandone<br />
comunicazione alla COVIP. Nelle more <strong>della</strong> valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni<br />
dalla presentazione degli elementi all’organo competente a valutare i requisiti di professionalità,<br />
l’esponente <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> è sospeso dalle funzioni.<br />
6. L’impedimento ha la durata di tre anni dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il<br />
periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio <strong>della</strong> procedura sia stato<br />
adottato su istanza dell’imprenditore o degli organi di amministrazione dell’impresa o <strong>della</strong><br />
forma pensionistica <strong>complementare</strong> o in conseguenza <strong>della</strong> segnalazione dell’interessato.<br />
Art. 5.<br />
Requisiti d’onorabilità, cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità<br />
1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell’organo d’amministrazione o di controllo,<br />
di membro dell’organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche<br />
complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli<br />
iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del<br />
2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente<br />
del comitato d’amministrazione <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> di cui all’articolo 9<br />
del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che:<br />
a) si trovano in una delle condizioni d’ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del<br />
codice civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni<br />
d’ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2399 del codice civile;<br />
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi <strong>della</strong><br />
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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o <strong>della</strong> legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni<br />
ed integrazioni, salvi gli effetti <strong>della</strong> riabilitazione;<br />
c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti <strong>della</strong> riabilitazione:<br />
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività di <strong>previdenza</strong><br />
<strong>complementare</strong>, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati<br />
e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;<br />
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio<br />
decreto del 16 marzo 1942, n. 267;<br />
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,<br />
la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica ovvero per un<br />
delitto in materia tributaria o previdenziale;<br />
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.<br />
2. Le cariche di cui al comma 1 non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata<br />
in via definitiva su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo<br />
il caso dell’estinzione del reato.<br />
3. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 è fatto salvo<br />
quanto previsto dall’articolo 5, commi 2 e 4, del predetto decreto, in materia di cause di incompatibilità.<br />
E’ fatto altresì salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro<br />
del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.<br />
Art. 6.<br />
Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive<br />
1. La sussistenza dei requisiti e l’assenza delle situazioni impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, è<br />
accertata dall’organo d’amministrazione <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> ovvero, nel<br />
caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patrimonio<br />
di destinazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, o di forme<br />
pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto medesimo, costituite nell’ambito<br />
del patrimonio di una singola società o ente, dall’organo di amministrazione dell’ente o<br />
società nel cui ambito è costituito il patrimonio di destinazione.<br />
2. La verifica dei requisiti e delle situazioni di cui sopra deve essere effettuata anche in caso di<br />
rinnovo delle cariche.<br />
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri l’accertamento<br />
<strong>della</strong> sussistenza delle situazioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento<br />
è effettuato dall’organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.<br />
4. Il difetto dei requisiti o la sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente regolamento<br />
determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall’organo competente all’accertamento<br />
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In<br />
caso di inerzia la decadenza è dichiarata dalla COVIP.<br />
5. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione idonea a consentire l’accertamento<br />
circa la sussistenza dei requisiti e l’insussistenza delle situazioni impeditive anche in riferimento<br />
alle certificazioni previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.<br />
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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />
Art. 7.<br />
Sospensione dalle cariche<br />
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di legale rappresentante, di componente<br />
dell’organo di amministrazione o di controllo, di membro dell’organismo di sorveglianza, di<br />
responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque<br />
denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui<br />
all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola<br />
società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione <strong>della</strong> forma pensionistica<br />
<strong>complementare</strong> di cui all’articolo 9 del predetto decreto:<br />
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c);<br />
b) l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all’articolo 5, comma 2, con<br />
sentenza non definitiva;<br />
c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, <strong>della</strong> legge<br />
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3<br />
<strong>della</strong> legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;<br />
d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.<br />
2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l’organo di cui all’articolo 6, comma 1, dichiara<br />
la sospensione dalla carica del soggetto interessato.<br />
3. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, gli organi competenti alla nomina deliberano entro<br />
sessanta giorni in ordine all’eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Qualora<br />
non si proceda alla revoca, l’esponente sospeso è reintegrato nelle sue funzioni. Nelle ipotesi<br />
previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l’intera<br />
durata delle misure ivi previste.<br />
Art. 8.<br />
Entrata in vigore e norme transitorie<br />
1. Sono abrogati gli articoli 4, 7 e 14 del decreto n. 211 del 1997 e il decreto del Ministro del lavoro<br />
e delle politiche sociali 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2003, n. 155.<br />
2. Per i soggetti di cui all’articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,<br />
la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente decreto e non previsti dalla<br />
normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui gli stessi requisiti<br />
vengano a mancare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.<br />
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli<br />
atti normativi <strong>della</strong> Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
Roma, 15 maggio 2007<br />
Il Ministro: Cesare Damiano<br />
Visto, il Guardasigilli: Mastella<br />
Registrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2007<br />
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro<br />
n. 4, foglio n. 76<br />
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