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Repertorio della previdenza complementare (2010) - Uil

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<strong>Repertorio</strong> <strong>della</strong><br />

PREVIDENZA<br />

COMPLEMENTARE<br />

Tutto quello che<br />

c’è da sapere sui<br />

fondi pensione<br />

Prefazione di<br />

Luigi Angeletti<br />

Introduzione di<br />

Domenico Proietti


Questo volume racchiude cinque anni di risposte alle domande pervenute sul<br />

sito Fondi Pensione <strong>della</strong> UIL sulla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

I quesiti sono raccolti per argomento e ordinati per scansione temporale.<br />

Il volume è stato curato da Giuseppe De Nardo.<br />

Hanno collaborato: Marco Abatecola, Maria Cristina Mastroeni, Giulia Zuccarello


1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

SOMMARIO<br />

PREFAZIONE di Luigi Angeletti<br />

INTRODUZIONE di Domenico Proietti<br />

TFR<br />

Scuola e Pubblico Impiego,<br />

Sanità, (anche nel settore privato),<br />

Regioni e Poteri locali<br />

Industria, Comunicazioni e Trasporti<br />

Commercio, Cooperative,<br />

Artigianato e Agricoltura<br />

Professionisti, studi professionali,<br />

studenti e ricercatori<br />

Interpretazioni normative.<br />

Varie e Fondi Preesistenti<br />

Fondi pensione revocati e cessati<br />

Estero<br />

COMPENDIO DI LEGGI<br />

E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

5<br />

7<br />

11<br />

33<br />

61<br />

99<br />

121<br />

143<br />

197<br />

207<br />

221


TFR<br />

4


1<br />

L’aver deciso di dare alle stampe questo importante lavoro è la conferma <strong>della</strong><br />

particolare attenzione che la UIL ha sempre posto ai temi <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

Sin dai primi anni ’90 la nostra Confederazione si è battuta perché<br />

il secondo pilastro previdenziale potesse essere disponibile per tutti i lavoratori<br />

dipendenti, migliorando sensibilmente le aspettative sulla qualità <strong>della</strong> loro vita.<br />

Dopo la riforma previdenziale del 1995, quella <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

è diventata una necessità ma, al tempo stesso, anche un’opportunità per garantire<br />

a milioni di giovani lavoratori un futuro previdenziale migliore. È proprio per<br />

questo motivo che, da allora, ci siamo impegnati affinché il sistema decollasse<br />

in modo completo e definitivo. La riforma <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> ci<br />

ha dunque visto indiscussi protagonisti sin dall’inizio. Un impegno testimoniato<br />

dalle tantissime assemblee svolte su tutto il territorio nazionale, per informare<br />

i lavoratori dello strumento che veniva loro offerto, e dalle numerose iniziative<br />

formative ed informative che in questi anni abbiamo messo in campo. Questa pubblicazione<br />

offre un contributo al processo di consolidamento del secondo pilastro<br />

previdenziale, in un momento in cui bisogna tenere alto l’interesse verso questo<br />

tipo di soluzione.<br />

Il libro è una raccolta di tutte le “domande frequenti” sull’argomento che, in questi<br />

anni, sono giunte al sito confederale. Domande alle quali sono sempre state<br />

fornite risposte esaurienti, rafforzando così quel rapporto diretto instauratosi tra<br />

la UIL e il mondo del lavoro. I quesiti sono disposti per aree tematiche così da<br />

permettere una più facile consultazione, caratterizzando questo lavoro come una<br />

vera e propria guida informativa ed interpretativa sull’argomento.<br />

È dunque uno strumento molto utile per sciogliere i tanti dubbi sulla normativa e<br />

sui meccanismi di questo fenomeno.<br />

D’altra parte la varietà e la particolarità dei quesiti, hanno anche suscitato l’attenzione<br />

- sin dal 1998, anno di attivazione di questo servizio - di numerosi organi<br />

stampa e di diversi operatori internazionali. Molte le lusinghiere recensioni<br />

specialistiche: una testimonianza oggettiva del valore e dell’elevata qualificazione<br />

dell’esperienza maturata nel corso degli anni anche su questo tema.<br />

Per la UIL la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> è stata una vera e propria rivendicazione<br />

nella consapevolezza <strong>della</strong> necessità di tutelare il futuro pensionistico delle nostre<br />

giovani generazioni. Una scelta moderna, riformista e lungimirante. Oggi, l’azione<br />

<strong>della</strong> nostra Organizzazione, da un lato, punta alla generalizzazione di questo tipo<br />

di tutela e, dall’altro, si pone l’obiettivo di offrire un servizio agli iscritti e ai lavoratori<br />

per una semplice e più efficace fruizione <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

Sono obiettivi che vanno perseguiti nella quotidianità dell’azione sindacale, nei<br />

loghi di lavoro e a contatto con i singoli lavoratori.<br />

Sono obiettivi sui quali si costruisce il futuro del sindacato e dei lavoratori.<br />

PREFAZIONE DI LUIGI ANGELETTI<br />

5


TFR<br />

6


1<br />

La <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> nel nostro paese sta finalmente assumendo un ruolo<br />

fondamentale per masse e risorse gestite. Secondo gli ultimi dati <strong>della</strong> COVIP le<br />

adesioni sono ormai arrivate a circa cinque milioni di lavoratori, con un incremento<br />

di circa il 7% rispetto al 2007. I Fondi Pensione Negoziali contano a Gennaio 2009 un<br />

patrimonio gestito di circa 14 miliardi di euro, un patrimonio che fa dei Fondi un attore<br />

economico di straordinaria importanza in grado anche di orientare i processi economici<br />

e di mercato. I Fondi Negoziali possono svolgere una funzione importante nel<br />

sistema economico ampliando gli spazi di partecipazione e di democrazia economica.<br />

Si tratta di una funzione che ancora non è stata colta a pieno ma che in prospettiva può<br />

influenzare positivamente il sistema economico italiano.<br />

Tuttavia la strada da fare è ancora tanta e gli scenari cui i Fondi Pensione dovranno far<br />

fronte per il futuro riguardano anche le modalità di sviluppo del mercato.<br />

Bisogna affrontare i problemi legati alle differenze territoriali e sociali – minore adesione<br />

al Sud e tra i giovani ad esempio – nonché le difficoltà riscontrate nel settore<br />

<strong>della</strong> piccola e media impresa. C’è bisogno di affermare e far crescere in tutto il paese<br />

la cultura <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, sia tra le imprese che tra i lavoratori. In<br />

questa direzione va questa pubblicazione e tutte le altre iniziative che la UIL oggi come<br />

in passato mette in campo per la promozione e lo sviluppo del secondo pilastro.<br />

Accanto a questo impegno informativo – che va ripreso a tutti i livelli, compreso quello<br />

istituzionale – crediamo vadano inoltre apportate quelle modifiche e quegli aggiustamenti<br />

al sistema che ne migliorino l’efficacia e lo rendano ulteriormente competitivo.<br />

In quest’ottica la UIL individua quattro interventi principali che possono essere in grado<br />

di sviluppare la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

Il primo intervento è relativo all’estensione al settore pubblico delle opportunità che il<br />

d.lgs 252/05 oggi offre ai dipendenti privati, ponendo fine ad una situazione di ingiustizia<br />

che vede oggi milioni di lavoratrici e lavoratori esclusi dalle opportunità introdotte<br />

con la riforma del 2005.<br />

Su questo versante si può immediatamente intervenire estendendo ai pubblici dipendenti<br />

il regime fiscale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> che il suddetto decreto ha reso<br />

più favorevole per i lavoratori dipendenti del settore privato.<br />

Occorre quindi individuare in tempi rapidi soluzioni tese ad uniformare sin da subito i<br />

vantaggi fiscali, stimolando in tal modo le adesioni alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> del<br />

settore pubblico. I dipendenti pubblici, infine, si trovano oggi ad aver applicate regole<br />

di accesso alle prestazioni, ai riscatti ed alle anticipazioni diverse rispetto ai dipendenti<br />

privati.<br />

Il prorogarsi ulteriormente di questa situazione di disparità è iniquo e suscita legittimi<br />

dubbi sulla sua costituzionalità.<br />

Il secondo intervento necessario è quello di ridefinire le regole <strong>della</strong> fiscalità sui Fondi<br />

Pensione, abbassando l’aliquota dell’11% che oggi pesa sui rendimenti realizzati an-<br />

INTRODUZIONE DI DOMENICO PROIETTI<br />

7


TFR<br />

nualmente dai Fondi, in linea con quanto avviene nei principali paesi occidentali. Sarebbe<br />

un modo, tra l’altro, per liberare liquidità da reinvestire a vantaggio dell’iscritto<br />

e <strong>della</strong> sua posizione previdenziale finale. Chiediamo semplicemente che si dia attuazione<br />

a quanto previsto nel memorandum sul TFR firmato il 23 ottobre 2006 da Governo<br />

e parti sociali, riportando il sistema fiscale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> verso<br />

un’impostazione EET, ovvero Esenzione dei contributi versati al Fondo, Esenzione dei<br />

rendimenti ottenuti e Tassazione finale delle prestazioni erogate. Tale impostazione<br />

permette di realizzare un sistema che non penalizza gli investimenti dei fondi e quindi<br />

i rendimenti dei versamenti dei lavoratori iscritti. Sarebbe invece sbagliato introdurre<br />

ipotesi di innalzamento dell’aliquota oggi applicata sulle prestazioni. Funzionale al<br />

rilancio <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> sarebbe anche l’adeguamento dell’attuale<br />

limite di deducibilità dei contributi versati a <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> fermo ormai<br />

da troppi anni a 5164,57 euro nonostante le dinamiche economiche e del costo <strong>della</strong><br />

vita si siano rapidamente modificate.<br />

Questo anche alla luce del fatto che la maggiore deducibilità prevista per i giovani<br />

lavoratori di prima occupazione presenta un meccanismo molto rigido ed estremamente<br />

complicato e complesso che – di fatto – inficia le pur apprezzabili intenzioni<br />

del legislatore. Andrebbe maggiormente percorsa la possibilità di allargare la platea<br />

degli aderenti ai Fondi Negoziali ai familiari a carico. È attualmente uno strumento<br />

poco presente e che i Consigli di Amministrazione dovrebbero per il futuro valutare più<br />

attentamente offrendo ai lavoratori soci un’interessante opportunità.<br />

Il terzo intervento è legato alla razionalizzazione dell’offerta di Fondi Pensione Negoziali<br />

attraverso l’accorpamento di fondi di settori affini e di minori dimensioni. Un<br />

intervento che permetterebbe di avere strumenti di dimensioni maggiori, con minori<br />

costi per gli iscritti e con la possibilità di realizzare più vantaggiose economie di scala<br />

a tutto beneficio degli associati.<br />

Inizialmente quella di creare un Fondo per ogni singola tipologia contrattuale è stata<br />

una scelta giusta che ha avvicinato i Fondi ai lavoratori, instaurando un rapporto più<br />

diretto ed immediato capace di favorire il clima di fiducia necessario al lancio <strong>della</strong><br />

<strong>previdenza</strong> integrativa. I Fondi per competere devono essere in grado di fornire prestazioni<br />

e servizi sempre più in linea con gli interessi e le aspettative degli associati. Per<br />

svolgere questa funzione è importante poter contare su numeri adeguati che si traducano<br />

in un patrimonio più forte ed in disponibilità e capacità finanziarie più ampie.<br />

Fusioni in settori vicini ed integrabili e sinergie sono quindi in grado di migliorare concretamente<br />

l’offerta e la competitività delle forme pensionistiche contrattuali. D’altra<br />

parte allo stato attuale circa una decina di Fondi Pensione negoziali hanno meno di<br />

10.000 iscritti e metà di questi sono anche sotto la quota dei 5.000 aderenti. Per quanto<br />

riguarda il rapporto tra aderenti e bacino potenziale di riferimento i dati non cambiano<br />

di molto se è vero che – a fine 2008 – nove fondi pensione presentavano un tasso di<br />

adesione inferiore al 10% e, per due di essi, addirittura inferiore all’1%.<br />

8


1<br />

È del tutto evidente che la frontiera <strong>della</strong> dimensione efficiente è dunque un obiettivo<br />

da raggiungere al più presto. Recenti studi hanno a tal proposito chiaramente mostrato<br />

come su un orizzonte temporale lungo – ad esempio 30 anni – il minor costo per gli<br />

aderenti derivante da un consistente accorpamento potrebbe stimarsi nell’ordine di 1,2<br />

miliardi di euro, con una crescita del montante finale, e quindi <strong>della</strong> rendita, anche del<br />

5%. L’aumento dei vantaggi agli iscritti e il raggiungimento dell’efficienza dei mercati<br />

passa necessariamente da un impegno delle parti istitutive in questa direzione. Fondi<br />

grandi permetterebbero anche di incidere maggiormente su un processo di maturazione<br />

vera dei nostri mercati finanziari, come investitori istituzionali protagonisti <strong>della</strong><br />

nostra economia. Occorre infine tener presente che questo è un discorso che vale<br />

ancor di più per moltissimi Fondi preesistenti, soprattutto del settore bancario, dove<br />

la parcellizzazione dell’offerta è su livelli esasperati tanto da annoverare Fondi con<br />

qualche decina di iscritti.<br />

Il quarto intervento necessario è legato al ruolo dell’authority di vigilanza. Un mercato<br />

aperto e plurale dei Fondi deve infatti avere regole comuni e istituzioni comuni che<br />

vigilino sul rispetto di tali norme. In mancanza di queste non si garantisce l’esigenza<br />

primaria di una vera concorrenza.<br />

In tutto ciò è fondamentale il ruolo <strong>della</strong> COVIP.<br />

Un’autorità unica, specifica ed indipendente che garantisca la concorrenza tra le forme<br />

pensionistiche e, soprattutto, tuteli non è nelle risorse adeguata al numero degli<br />

attori vigilati. Sull’insieme di questi temi sarà incentrato l’impegno <strong>della</strong> UIL per il miglioramento<br />

e per lo sviluppo omogeneo di uno strumento indispensabile sul quale la<br />

UIL ha da sempre creduto, mostrando una capacità anticipatrice che oggi trova riscontro<br />

nei risultati e nel consolidarsi di tutto il settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> e<br />

dei Fondi Pensione Negoziali in particolare.<br />

9


1Trattamento di<br />

Fine Rapporto


TFR<br />

CAPITOLO 1 TFR<br />

Sommario<br />

1 Scelta destinazione TFR (modello TFR1 e TFR2)<br />

2 FONDINPS. Trasferimento TFR<br />

3 Entità contributo lavoratore<br />

4 - 12 Trasferimento TFR. Riscatto e premorienza<br />

5 - 8 - 9 - 11 Adesione a fondo pensione di categoria<br />

6 Contributi figurativi<br />

7 - 14 - 16 TFR pregresso<br />

10 - 15 - 18 Silenzio-assenso. Decorrenza. Anticipazioni<br />

13 Liquidazione TFR<br />

17 - 19 Legge-delega 23.08.2004 n. 243<br />

12


17 giugno 2008<br />

Lavoravo in un’azienda del settore farmaceutico e nel 2005 ho scelto come destinazione<br />

del TFR il fondo pensione di categoria dei chimici FIPREM compilando<br />

il modulo TFR1 sezione 1. Dal 1/4/08 sono stata assunta presso un’azienda<br />

del settore terziario ed ora devo scegliere la destinazione del TFR: posso tornare<br />

indietro e scegliere di lasciare il TFR in azienda? Ho chiesto a un consulente<br />

del lavoro il quale mi ha risposto che, nel caso in cui si cambi lavoro, è possibile<br />

decidere di mantenere il nuovo TFR in azienda. È vero?<br />

In materia di scelta di destinazione del TFR la Commissione di Vigilanza sui Fondi<br />

Pensione è intervenuta con proprie ampie direttive chiarificatrici del 21 marzo 2007 e<br />

del 24 aprile 2008; quest’ultima con particolare enfasi sull’ipotesi di attivazione d’un<br />

nuovo rapporto di lavoro.<br />

Nella fattispecie di un lavoratore che abbia compilato il modello TFR1 per il conferimento<br />

al Fondo Pensione di categoria al quale era già iscritto e che abbia perduto<br />

i requisiti di partecipazione a tale fondo, stante il passaggio ad un nuovo settore (da<br />

un’azienda con riferimento FIPREM ad un’altra con riferimento, per es., FON.TE.), per<br />

brevità di analisi consideriamo:<br />

a) lavoratore che abbia riscattato integralmente la posizione individuale nel fondo pensione,<br />

in base a quanto statutariamente consentito;<br />

b) lavoratore che, pur perdendo i requisiti di partecipazione al fondo pensione, non<br />

abbia riscattato integralmente la propria posizione individuale.<br />

- Nell’ipotesi sub a) il lavoratore, nei sei mesi successivi all’avvio del nuovo rapporto di<br />

lavoro, dovrà nuovamente scegliere sul TFR, compilando il mod. TFR2, essendo venuto<br />

meno il vincolo con la precedente posizione previdenziale.<br />

- Nell’evenienza che - nel semestre - non sia stato compilato e consegnato il TFR2, il<br />

TFR che maturerà dall’inizio del settimo mese successivo all’assunzione nuova sarà<br />

conferito integralmente alla forma pensionistica di riferimento (secondo il dettato<br />

dell’art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 05.12.2005 n. 252).<br />

- Nell’ipotesi sub b) la scelta sul TFR, fatta a suo tempo, mantiene la sua efficacia anche<br />

in presenza di un nuovo rapporto di lavoro, accompagnata dall’indicazione da parte<br />

del lavoratore - nei sei mesi dall’assunzione - del Fondo Pensione al quale egli stesso<br />

intenda aderire. In forza del principio <strong>della</strong> “continuità <strong>della</strong> posizione”, in quest’ultimo<br />

caso, gli effetti scattano dall’assunzione.<br />

13<br />

1<br />

1


TFR<br />

- Nell’evenienza che - in tale semestre - non sia stata compilata e consegnata un’apposita<br />

comunicazione scritta, il TFR confluirà integralmente (N.B.: con decorrenza<br />

dall’assunzione!), al fondo pensione di riferimento (v. art. 8, comma 7, lett.b), dlgs<br />

252/2005).<br />

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito <strong>della</strong> perdita dei<br />

requisiti di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> alla quale erano<br />

già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.<br />

COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA<br />

COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE<br />

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO<br />

Il/La sottoscritto/a. .................., nato/a a ...... il ......, codice fiscale ...., dipendente<br />

del...............,<br />

DISPONE<br />

* che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito,<br />

a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> ...........<br />

..., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....,<br />

* che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura<br />

del .%1, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> ......<br />

....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....,<br />

fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ed essere regolata<br />

secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile 2.<br />

Allega: copia del modulo di adesione<br />

Data _______ ________________________<br />

(firma leggibile)<br />

14


In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi<br />

dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto verrà destinato integralmente<br />

alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> individuata ai sensi dell’art.8, comma 7,<br />

lett.b) del decreto legislativo n. 252/2005.<br />

1) I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in costanza<br />

di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio TFR<br />

alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in<br />

relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento<br />

del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi<br />

(scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in<br />

data anteriore al 29 aprile 1993).<br />

2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze<br />

almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria<br />

dello Stato e gestito dall’INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall’art. 2120<br />

del codice civile.<br />

15 ottobre 2007<br />

Mi appresto a cambiare lavoro e vorrei avere delle delucidazioni in merito al<br />

Fondo Pensione. Premetto che lavoro in banca dal 1998 (primo lavoro) e dal gennaio<br />

2000 il mio TFR viene versato in un Fondo Pensione chiuso per dipendenti<br />

Banca popolare dell’Emilia Romagna. Vorrei trasferire le somme maturate in un<br />

altro fondo pensione. Le mie domande sono:<br />

1) Posso scegliere anche il fondo INPS?<br />

2) Come viene rivalutato tale fondo?<br />

3) Posso fare dei versamenti volontari al fondo INPS?<br />

4) Se faccio dei versamenti volontari è vero che anche l’azienda deve partecipare<br />

con una quota? Se sì quale?<br />

L’art. 9 del dlgs 252 5 dicembre 2005 è dedicato all’istituzione ed alla disciplina <strong>della</strong><br />

“forma pensionistica <strong>complementare</strong> residuale presso l’INPS”. A tale forma pensionistica<br />

“affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma<br />

7, lettera b) n. 3”. La disposizione di detto articolo comporta che, secondo le modalità<br />

tacite, qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) “il datore di<br />

lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> istituita<br />

presso l’INPS”.<br />

Le disposizioni 1) e 2) riguardano, tra l’altro, il trasferimento del TFR maturando alla<br />

15<br />

2<br />

1


TFR<br />

forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo diverso<br />

accordo aziendale-1); la prevalenza <strong>della</strong> forma pensionistica alla quale abbiano aderito<br />

più lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo in merito -2).<br />

Al punto 3) si statuisce che, in caso di non applicabilità delle disposizioni sub 1) e 2), il<br />

TFR maturando si trasferisca “alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> istituita presso<br />

l’INPS”.<br />

Siamo pertanto nel campo del “tacito” che trova una sistemazione nel “residuale”.<br />

13 giugno 2007<br />

Avrei bisogno alcune informazioni per poter decidere in merito alla destinazione<br />

del TFR.<br />

La scorsa settimana ho assistito ad una riunione in azienda esplicativa riguardo<br />

l’argomento.<br />

Mi è stato detto che il nostro fondo è ARTIFOND essendo l’azienda nel settore<br />

macchine per il legno. Sono dipendente a tempo indeterminato dal gennaio<br />

1991, quella attuale è la mia quarta azienda. Avrei intenzione di aderire al fondo<br />

chiuso quindi le mie domande sono:<br />

1) posso decidere di destinare il 50% al fondo? Succederebbe quindi in caso di<br />

cambio lavoro che il datore mi paghi il TFR sino al 31/12/06 + il 50% maturato<br />

sino alla data del licenziamento mentre al fondo rimane il 50% del TFR che continua<br />

a maturare? E con eventuale nuova azienda mi viene sempre corrisposto<br />

il 50% del TFR in caso di licenziamento?<br />

2) destinando il 50%, l’1% che il datore deve versare aderendo al fondo rimane o<br />

decade perchè non è la quota intera?<br />

3) l’1% o più che versa il dipendente è comunque calcolato sul loro paga base o<br />

è al 50% ?<br />

4) se volessi destinare di più del 1%, rimane quella quota ogni anno per tacito<br />

assenso o posso diminuirla?<br />

5) con il fondo, dopo quanto tempo posso chiedere anticipo di liquidazione?<br />

e quali motivazioni vanno date?<br />

6) fermo restando i dati indicati potete dirmi qual è l’anno in cui dovrei andare in<br />

pensione e quanto prenderei lasciando tutto al datore quanto invece aderendo<br />

al fondo al 50%?<br />

Al primo quesito in sostanza si è dato correttamente una risposta in senso affermativo.<br />

Fatto salvo che il TFR nel fondo confluirà dopo l’iscrizione ad ARTIFOND.<br />

16<br />

3


Per quanto riguarda il contributo aziendale, esso è stabilito dall’articolato contrattuale<br />

e non dipende dall’entità che si è tenuti a versare sotto la voce TFR.<br />

Altrettanto indipendente dal TFR è l’entità del contributo che, a scelta del lavoratore,<br />

si volesse versare in misura maggiore al minimo obbligatorio, allo scopo di usufruire<br />

più ampiamente <strong>della</strong> deducibilità fiscale annua ai fini IRPEF.<br />

Per quanto attiene alle anticipazioni si riporta, qui trascritto, un breve stralcio dell’articolo<br />

11 (Prestazioni) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre<br />

2005 n.289 S.O. n. 200) “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”:<br />

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso<br />

alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.<br />

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento <strong>della</strong> maturazione<br />

dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza,<br />

con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.<br />

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione<br />

<strong>della</strong> posizione individuale maturata:<br />

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a<br />

seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi<br />

straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato,<br />

al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo<br />

d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per<br />

ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche<br />

complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;<br />

b) decorsi otto anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto<br />

<strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per<br />

la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo<br />

3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui<br />

al decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla<br />

prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi<br />

dell’articolo 1, comma 3, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al<br />

netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta<br />

del 23%;<br />

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori<br />

esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad<br />

imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;<br />

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che<br />

eroga le anticipazioni.<br />

17<br />

1


TFR<br />

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente,<br />

il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati<br />

delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche<br />

complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.<br />

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento<br />

anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.<br />

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate,<br />

è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento<br />

<strong>della</strong> fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.<br />

9. Ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni<br />

e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione<br />

alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo<br />

stesso non abbia esercitato il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale.<br />

Mentre dal testo dell’articolo di legge è ricavabile quando è possibile usufruire <strong>della</strong><br />

prestazione pensionistica, sul “quantum” <strong>della</strong> prestazione stessa a fine carriera è<br />

velleitario cercare una risposta precisa oggi.<br />

13 giugno 2007<br />

Avrei bisogno di alcune informazioni riguardanti il TFR maturando.<br />

Sono assunta a tempo indeterminato presso un azienda alberghiera con più di<br />

50 dipendenti, ma probabilmente nei prossimi mesi cambierò posto di lavoro.<br />

Mi viene consigliato di aderire al fondo FON.TE. per il commercio per investire il<br />

TFR maturando, ma a proposito avrei alcuni chiarimenti da chiedere :<br />

1) Intanto quali vantaggi ci sono a sottoscrivere il fondo FON.TE. a differenza di<br />

lasciare il TFR all’ INPS?<br />

2) In caso di cambiamento di lavoro, anche di settore per cui non più nel com-<br />

mercio ma ad esempio nell’industria, che vincoli ci sono? Posso cambiare il fondo?<br />

Perdo qualcosa?<br />

3) Percepirei il TFR al momento del licenziamento oppure solo all’età pensiona-<br />

bile? Eventualmente si può riscattare?<br />

4) In caso di morte che fine fa il TFR?<br />

5) Per eventuale adesione al fondo, come si deve procedere?<br />

Con lo stesso ordine delle domande, queste sono le delucidazioni in merito:<br />

1) i vantaggi potrebbero essere ricercati nella formazione di un risparmio previdenziale<br />

18<br />

4


individuale che si alimenta oltre che del proprio contributo anche di quello a carico del<br />

datore.<br />

Risparmio che, investito in una realtà collettiva e non di semplice dettaglio, porta dei<br />

vantaggi di scala in ordine ai rendimenti ed alla tutela del funzionamento del fondo<br />

pensione.<br />

C’è tra l’altro il fattore fiscale che, stando al dlgs 252/2005, è molto agevolativo nei<br />

confronti delle quote di TFR che vanno ai fondi pensione rispetto alle quote che permangono<br />

accantonati nella logica del codice civile.<br />

2) Nel caso di cambio d’azienda nello stesso settore non sono richiesti movimenti se<br />

non di aggiornamento amministrativo dei dati personali ed aziendali.<br />

Nel caso di passaggio ad altro settore è possibile fare richiesta, senza oneri fiscali a<br />

carico, di trasferimento al fondo negoziale di riferimento per il CCNL <strong>della</strong> nuova unità<br />

produttiva. Il tutto secondo le modalità stabilite dal fondo e nei tempi di legge, senza<br />

illegittimi vincoli ostativi.<br />

3) L’ammontare di TFR che confluirà nel Fondo pensione è una componente <strong>della</strong> posizione<br />

previdenziale personale ed in tale contesto contribuirà formare la prestazione<br />

finale in rendita, oppure parte in rendita e parte in capitale, all’atto <strong>della</strong> maturazione.<br />

Durante la vita lavorativa dell’iscritto al fondo la posizione previdenziale individuale<br />

(comprensiva del TFR) sarà oggetto di richieste d’anticipazione, di trasferimento ed, in<br />

base alla normativa di legge, ricorrendone le particolari situazioni, anche di richieste<br />

di riscatto parziale o totale.<br />

4) In caso di morte subentrano gli eredi su tutta la posizione individuale, senza limitazione<br />

al TFR.<br />

È sempre consigliabile indicare un eventuale beneficiario a fronte di tale ipotesi.<br />

5) Per aderire al Fondo pensione negoziale FON.TE. è necessario compilare gli appo-<br />

siti moduli predisposti dal fondo pensione, rivolgendosi all’apposito ufficio dell’Azienda<br />

<strong>della</strong> quale si è dipendenti, alla quale compete l’inoltro a mezzo raccomandata A.R.<br />

all’indirizzo del “service amministrativo” di FON.TE..<br />

Recapiti utili: www.fondofonte.it - info@fondofonte.it - Tel. 06 5866430<br />

19<br />

1


TFR<br />

4 giugno 2007<br />

Sono un giovane e lavoro da un mese in una società con 107 dipendenti.<br />

Volevo chiederVi informazioni relative al fondo pensione che sarebbe più adeguato<br />

ad una posizione come la mia.<br />

Per conoscere il fondo negoziale di riferimento è necessario partire dal contratto collettivo<br />

di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro con la propria azienda.<br />

Il fatto di essere in una realtà di oltre cento dipendenti è rilevante, nel caso di esplicita<br />

scelta del mantenimento del TFR presso il datore di lavoro, nel senso del trasferimento<br />

“ope legis” del TFR maturando al fondo presso la Tesoreria dello Stato.<br />

29 maggio 2007<br />

Vorrei rivolgervi due quesiti sulla scelta del TFR:<br />

1) il dipendente metalmeccanico può aderire al fondo COMETA ed avere automaticamente<br />

il contributo del datore i lavoro o la sua azienda deve prima aver fatto<br />

l’adesione al fondo?<br />

2) i contributi figurativi per servizio militare accreditati sulla posizione assicurativa<br />

antecedentemente al 28/04/1993 nella scelta di destinazione del TFR colloca<br />

il lavoratore in tale periodo anche se effettivamente ha iniziato a lavorare dopo<br />

tale data?<br />

L’associazione dell’Azienda al fondo pensione è contestuale all’espressione scritta<br />

<strong>della</strong> volontà d’adesione al fondo contrattuale da parte del lavoratore.<br />

Con tutti gli obblighi contrattuali conseguenti, tra i quali quello del contributo a carico<br />

del datore di lavoro stesso. Il secondo punto di domanda è di contenuto nuovo per Domande<br />

frequenti: l’esperto risponde, e comunque interessante. Il lavoratore in attività<br />

può, una volta richiesto il riscatto dei periodi relativi alla Laurea, al Militare o ad altro<br />

di sua competenza, vantare un’anzianità d’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria<br />

sin d’allora, grazie alla contribuzione figurativa. Giovandosene, se per esempio<br />

la contribuzione figurativa fosse antecedente, nel computo degli anni utili al superamento<br />

<strong>della</strong> soglia dei 18 anni d’anzianità alla data del 31 dicembre 1995. Soglia utile<br />

per il diritto al calcolo del trattamento pensionistico con il metodo retributivo.<br />

Va sottolineato che l’art. 8 (Finanziamento) punto 3. - dlgs 124/21.04.1993 precisa che<br />

“Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data d’entrata in vigore del presente<br />

decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari<br />

20<br />

5<br />

6


prevedono l’integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al<br />

TFR posteriori all’iscrizione dei predetti lavoratori ai fondi medesimi”.<br />

Mentre, con espressione interpretabile forse in modo più favorevole, il dlgs<br />

252/05.12.2005, all’art. 8 (Finanziamento) punto 7. c) si riferisce ai “Lavoratori di prima<br />

iscrizione alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993”.<br />

È sempre possibile formulare una richiesta, interpretativa in senso estensivo o restrittivo,<br />

al riguardo, indirizzandola all’Autorità di vigilanza COVIP (Via in Arcione, 71 00187<br />

ROMA).<br />

21 marzo 2007<br />

Lavoro per una concessionaria di automobili, ho già richiesto delle informazioni<br />

ma a fine mese l’azienda farà una riunione per proporci alcune soluzioni inerenti<br />

alla destinazione del TFR.<br />

Ho già scaricato parte <strong>della</strong> documentazione da compilare, mi trovo però in difficoltà<br />

con alcuni campi:<br />

1) non capisco se la percentuale che scelgo di versare oltre al TFR è (ok riferita<br />

al TFR lordo) mensile oppure annuale esempio;<br />

Ho circa un TFR lordo di 1800 euro, ipotizzando una % del 10, andrò a versare<br />

circa 180 euro mensili?<br />

2) Stesso problema per la percentuale che deve versare il datore di lavoro (versa<br />

circa 25/30 euro mensili?)<br />

3) il TFR maturato fino ad ora posso riscattarlo?<br />

Ed eventualmente devo compilare <strong>della</strong> documentazione particolare?<br />

4) posso scegliere un comparto più aggressivo di quello bilanciato?<br />

Per Vostra conoscenza lavoro dal 1988.<br />

Le contribuzioni da versare al fondo pensione sono di norma in percentuale dell’imponibile<br />

annuo utile al calcolo del TFR.<br />

Prendendo per esempio l’importo di 1800 euro come il 100% del TFR maturato nell’anno<br />

(che è pari al 6,91% - risultante dal 7,41% detratto lo 0,50% di legge applicato dal<br />

datore - <strong>della</strong> retribuzione utile al calcolo del TFR - vedi art. 2120 c.c.), destinando al<br />

Fondo, per ipotesi il 10% di tale importo avremo una devoluzione complessiva pari a<br />

180 euro, ovviamente all’anno.<br />

La contribuzione è mensile, anch’essa di norma determinata in percentuale <strong>della</strong> retribuzione<br />

annua utile al calcolo del TFR.<br />

Facendo l’ipotesi dell’1% abbiamo 18 euro al mese di contribuzione al Fondo.<br />

Il TFR finora mantenuto in azienda può essere riscattato nella misura ed alle condizio-<br />

21<br />

1<br />

7


TFR<br />

ni poste dal codice civile, fatte salve le condizioni di miglior favore accordate dal datore<br />

di lavoro. L’esperienza ha finora dimostrato una certa predilezione dell’aderente per<br />

i comparti bilanciati. È comunque possibile fare scelte diverse, nei tempi e nei modi<br />

previsti dalle specifiche regole del Fondo.<br />

22 gennaio 2007<br />

Salve, sono dipendente di una S.p.A. con contratto metalmeccanico, vorrei delucidazioni<br />

sulla scelta di aderire alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> sotto forma di<br />

Fondi Negoziali chiusi.<br />

Che cosa deve fornire l’azienda al lavoratore?<br />

Devo cercare il mio fondo da sola o può fornirmelo l’azienda?<br />

Brancolo nel buio, non c’è stata una dovuta informazione né da parte dell’azienda,<br />

né da parte di qualsiasi altro organo (anche se è in vigore da poco) e l’unica<br />

cosa certa che so di dover fare è non restare in silenzio, ma dichiarare in forma<br />

scritta alla mia azienda la forma previdenziale <strong>complementare</strong> prescelta.<br />

Ma quale?<br />

Oppure mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.<br />

Che cosa suggerite?<br />

E l’Azienda come si deve comportare rispetto al dipendente?<br />

È importante partire dalla conoscenza del proprio CCNL. Un contratto metalmeccanico<br />

confindustriale ha come riferimento il fondo COMETA, un contratto CONFAPI ha come<br />

riferimento FONDAPI, un contratto cooperativistico ha il suo legame con il fondo COO-<br />

PERLAVORO, tanto per fare degli esempi.<br />

Per l’adesione al fondo negoziale va compilato l’apposito modulo (quello approvato dalla<br />

COVIP, cioè su schemi conformi alla nuova normativa in vigore dal primo gennaio 2007)<br />

presso l’ufficio del personale <strong>della</strong> propria azienda. Il datore è tenuto ad assecondare le<br />

scelte del dipendente in materia d’iscrizione al fondo di riferimento contrattuale.<br />

Con l’adesione esplicita al fondo negoziale si ha diritto anche al contributo del datore<br />

nella misura prevista dal contratto collettivo.<br />

Limitando il discorso al TFR, è possibile manifestare tanto la volontà di lasciare il TFR<br />

in azienda (ed in caso di almeno 50 dipendenti questo TFR maturando andrà al Tesoro<br />

gestito dall’INPS) quanto quella di farlo confluire esplicitamente nella <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

22<br />

8


6 gennaio 2007<br />

Sono iscritto alla UILCA. Sono un bancario assunto nel 1987.<br />

In virtù <strong>della</strong> nuova legge vorrei sapere se, attesa la mia anzianità lavorativa (circa<br />

20 anni), converrebbe aderire alla trasformazione di parte del TFR sul fondo<br />

di <strong>previdenza</strong> o mantenere lo stesso in azienda?<br />

Data la sua anzianità qui dichiarata e la non precisata adesione a quale fondo di riferimento,<br />

essendocene più d’uno nel Gruppo, e premesso che il “vecchio iscritto” (ante<br />

29 aprile 1993) al momento del pensionamento potrà ritirare l’intera prestazione in<br />

capitale, è presumibilmente utile versare anche il TFR maturando a tale fondo, per<br />

usufruire di maggiori vantaggi fiscali all’atto del pensionamento.<br />

Per ulteriori informazioni di tipo individuale è a disposizione i seguenti indirizzi:<br />

uilca.<strong>previdenza</strong>@uilca.it - www.uilca.it<br />

17 novembre 2006<br />

Sono un lavoratore dipendente di una grossa industria chimica. Dal 2002 ho aderito<br />

al fondo chiuso di categoria FIPREM e la mia assunzione è datata 5/1987.<br />

Mi è stato detto che ho l’obbligo di versare il 100% del TFR sul suddetto fondo.<br />

Cogliendo la Vostra cortese attenzione vorrei sapere se quanto mi è stato riferito<br />

corrisponde a quanto prevede il contratto del fondo.<br />

La quota di TFR obbligatoria da versare al fondo pensione è stabilita dalle parti sociali<br />

per gli assunti al 28 aprile 1993; per gli assunti successivamente è pari al 100%.<br />

Le voci sulla possibilità di far confluire il totale del TFR maturando dal primo gennaio<br />

2007 sono da collegarsi ai recenti accordi con il Governo sull’anticipata attuazione,<br />

da tale data, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, recante il meccanismo di<br />

trasferimento del TFR maturando, sia in forma tacita (principio del “silenzio-assenso”)<br />

sia esplicita:<br />

- l’ipotesi esplicita, mediante la quale il lavoratore:<br />

a) dà indicazione solennemente di far confluire il proprio TFR maturando nel Fondo<br />

pensione;<br />

oppure b) di continuare a mantenere detto TFR maturando in Azienda.<br />

- l’ipotesi tacita, ricorrente quando, in assenza di precise indicazioni del lavoratore, nel<br />

lasso di sei mesi, a far tempo dal primo gennaio 2007 oppure dalla data di assunzione<br />

se in epoca successiva, il TFR maturando viene trasferito al Fondo pensione previsto<br />

23<br />

1<br />

9<br />

10


TFR<br />

dall’accordo collettivo settoriale o aziendale di riferimento.<br />

Nella fattispecie Montedison, trattandosi d’impresa con almeno 50 dipendenti, il lavoratore<br />

che scelga esplicitamente di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR<br />

maturando in azienda, detto importo maturando di TFR - stando sia ai recenti che agli<br />

eventuali ulteriori sviluppi legislativi - verrà trasferito interamente ad un costituendo<br />

Fondo INPS e comunque presso il Tesoro.<br />

12 giugno 2006<br />

Ho presentato alla mia azienda una domanda di anticipo del TFR a distanza di 8<br />

anni da una mia prima richiesta. Vorrei sapere se ho fatto bene.<br />

Secondo la normativa generale l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto può<br />

essere ottenuta una sola volta nel corso dello stesso rapporto di lavoro.<br />

In base all’eventuale normativa discendente da contratti collettivi, accordi di settore,<br />

patti individuali o aziendali, possono essere stabiliti criteri di priorità per le richieste e<br />

condizioni di miglior favore.<br />

Le richieste d’anticipazione sul TFR vanno giustificate con precise motivazioni di necessità.<br />

19 aprile 2006<br />

Se un lavoratore dipendente è iscritto ad un Fondo Pensione Negoziale, cambia<br />

lavoro e la nuova azienda non ha un Fondo Pensione (e quindi non contribuisce),<br />

il lavoratore può tornare a percepire il TFR oppure deve obbligatoriamente versare<br />

il TFR in qualche Fondo?<br />

In caso di cessazione del rapporto di lavoro e di successivo passaggio ad azienda di<br />

altro settore, con o senza fondo negoziale, il lavoratore può riscattare la propria posizione<br />

individuale nel fondo negoziale di provenienza.<br />

La necessità di prendere decisioni in ordine alla destinazione del TFR si affaccerà<br />

quando - nei sei mesi dopo il primo gennaio 2008, o nei sei mesi dopo la nuova assunzione,<br />

se l’assunzione avverrà posteriormente a tale data - scatteranno gli effetti delle<br />

disposizioni legislative in materia di “silenzio-assenso”, apportate dalla nuova “Disciplina<br />

delle forme pensionistiche complementari” (dlgs 05.12.05 n. 252)<br />

24<br />

11<br />

12


1 marzo 2006<br />

Il 31 marzo 2006 cesserà il mio rapporto di lavoro con l’ENEL, pertanto desidererei<br />

conoscere come poter ritirare il TFR maturato.<br />

Sarà compito dell’Amministrazione <strong>della</strong> Società <strong>della</strong> quale lei è dipendente a liquidarle,<br />

con gli altri compensi correnti, anche l’ammontare finale del TFR, a tassazione<br />

separata.<br />

15 febbraio 2006<br />

Ho lavorato nel settore ceramico prima del 1993 e sono stato licenziato: ora lavoro<br />

da 2 anni nuovamente nel ceramico. Dovrò versare il 33% o il 100% <strong>della</strong><br />

quota TFR?<br />

L’intera quota del TFR maturando è richiesta agli iscritti che abbiano aperto una propria<br />

posizione di base successivamente al 28 aprile 1993.<br />

Coloro che hanno una posizione AGO precedente a tale data, come nel suo caso, versano<br />

solo nella misura stabilita dalle parti sociali istitutive del fondo pensione <strong>complementare</strong><br />

10 febbraio 2006<br />

Sono un iscritto alla UIL/Trasporti di Firenze, nel caso non volessi aderire al fondo<br />

pensionistico <strong>complementare</strong>, ho la necessità di avere risposta alle seguenti<br />

domande:<br />

- Da quando decorrono i sei mesi per interrompere il silenzio per non consentire<br />

l’assenso alla confluenza del TFR nel fondo pensioni <strong>complementare</strong>?<br />

- Quale potrebbe essere la comunicazione tipo da inviare al datore di lavoro?<br />

- Tale comunicazione deve essere inviata in copia all’INPS?<br />

Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è consentito scegliere, entro sei<br />

mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere<br />

il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.<br />

Prima dell’avvio dei sei mesi previsti, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate<br />

informazioni sulle diverse scelte disponibili.<br />

Trenta giorni prima <strong>della</strong> scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR<br />

maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere<br />

dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica<br />

25<br />

13<br />

14<br />

15<br />

1


TFR<br />

<strong>complementare</strong> verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.<br />

Quanto sopra si ricava da una lettura del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005<br />

(“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”).<br />

Pertanto il datore di lavoro si farà senz’altro parte diligente nell’approntare eventuali<br />

prestampati e quanto necessario entro il periodo di franchigia del silenzio-assenso.<br />

7 ottobre 2005<br />

Ho ricevuto una proposta dalla mia azienda e dalle parti sindacali e vorrei porre<br />

una domanda: lavoro come operaio nel settore dell’igiene urbana e vorrei capire<br />

qualcosa sul fondo pensione chiuso che dovrei sottoscrivere.<br />

Il fondo in questione si chiama PREVIAMBIENTE e l’azienda, in questo caso, dovrebbe<br />

versare l’1.95%, mentre la quota di stipendio lordo a carico del lavoratore<br />

sarebbe del 1.30%, più il 2% di TFR se il lavoratore ha iniziato prima del 1993<br />

altrimenti tutto.<br />

Ed è proprio questo il punto che non riesco a capire: avendo iniziato a lavorare prima<br />

del 1993 ma non in questo settore, dovrò versare tutto il mio TFR o solo il 2%?<br />

In base al decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 i lavoratori che hanno una posizione<br />

previdenziale di base aperta antecedentemente al 29 aprile 1993 sono tenuti al<br />

versamento nel fondo pensione negoziale la quota di TFR stabilita dalla parti istitutive,<br />

datoriali e sindacali, del fondo stesso. Come nel caso di PREVIAMBIENTE.<br />

15 luglio 2005<br />

Vorrei sapere il contenuto <strong>della</strong> legge sul TFR ed entro quando decidere se rinunciare<br />

o no al silenzio-assenso.<br />

Con la Legge delega 23 agosto 2004 N. 243, ed in attesa di constatare che cosa accadrà<br />

al TFR maturando, tramite l’introduzione del meccanismo del silenzio-assenso,<br />

con l’adozione del futuro dlgs (o dei decreti legislativi) in attuazione <strong>della</strong> Legge delega<br />

stessa, va sottolineato che il lavoratore ha tanto la possibilità di esprimere la propria<br />

adesione al fondo pensione negoziale di suo riferimento, quanto quella di manifestare<br />

espressamente la sua volontà alternativa, per non incorrere nella normativa che disciplinerà<br />

il silenzio-assenso applicato al TFR.<br />

È bene non dimenticare il ruolo attivo che svolgeranno i Datori perché si eviti il silenzio<br />

del dipendente, date le immediate conseguenze in termini di contanti che si rifletteranno<br />

sulle aziende.<br />

Sui contenuti ed i tempi connessi dell’attuale schema di decreto legislativo registriamo<br />

26<br />

16<br />

17


che detto schema non è blindato e che le parti sociali elaboreranno le loro proposte<br />

migliorative. Come già fatto in altre occasioni, riportiamo semplicemente alcuni passi<br />

<strong>della</strong> legge delega:<br />

- art. 1 punto 1. <strong>della</strong> L. 23.08.2004 N.243: il Governo è delegato ad adottare, entro 12<br />

mesi dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, uno o più decreti legislativi;<br />

- il Governo nell’ambito <strong>della</strong> Delega, adotterà misure finalizzate al conferimento, salva<br />

diversa volontà espressa dal lavoratore (art. 1 punto 2. lett. e) -1) del trattamento<br />

di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs<br />

21.04.1993 N.124 e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore:<br />

• non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica <strong>complementare</strong>;<br />

• non abbia esercitato la facoltà di scelta a favore di una di tali forme pensionistiche<br />

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo dlgs, ovvero entro sei mesi<br />

dall’assunzione - art. 1 punto 2. lett. e) -7): alla costituzione, presso enti di <strong>previdenza</strong><br />

obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote di<br />

TFR non altrimenti devolute.<br />

12 luglio 2005<br />

Sono un socio lavoratore in una coop. sociale dal 13/11/2000, e volevo sapere se<br />

potevo richiedere una anticipazione del TFR.<br />

Con la Legge 29 maggio 1982 n. 297, recante sia norme per la disciplina del trattamento<br />

di fine rapporto sia norme in materia pensionistica, l’articolo 2120 del codice civile è<br />

stato sostituito dal seguente: «Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto).<br />

- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro<br />

ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.<br />

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e<br />

comunque non superiore all’importo <strong>della</strong> retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa<br />

per 13,5.<br />

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come<br />

mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.<br />

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma<br />

precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in<br />

natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con<br />

esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.<br />

In caso di sospensione <strong>della</strong> prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle<br />

cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la<br />

quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di<br />

27<br />

18<br />

1


TFR<br />

cui al primo comma l’equivalente <strong>della</strong> retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto<br />

diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.<br />

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione <strong>della</strong> quota maturata<br />

nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione<br />

di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice<br />

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT,<br />

rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.<br />

Ai fini <strong>della</strong> applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni<br />

di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione<br />

del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.<br />

Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.<br />

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro,<br />

può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al<br />

70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data<br />

<strong>della</strong> richiesta.<br />

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di<br />

cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La<br />

richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:<br />

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle com-<br />

petenti strutture pubbliche;<br />

b) acquisto <strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto<br />

notarile. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di<br />

lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.<br />

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista<br />

dalla norma medesima.<br />

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti<br />

individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento<br />

delle richieste di anticipazione».<br />

28


31 maggio 2005<br />

Sono un iscritto alla UIL e vorrei avere se possibile notizie sulla veridicità in merito<br />

ad un’e-mail, che mi è stata inoltrata sul famoso decreto legge sul TFR.<br />

“Prendetevi un minuto di tempo per leggere, è importante.<br />

“Il prossimo giugno 2005 verrà applicato il famoso decreto legge sul TFR (trattamento<br />

di fine rapporto = liquidazione) con il silenzio-assenso.<br />

Che cosa vuol dire?<br />

Significa che se non facciamo niente, il nostro TFR verrà tolto dalla gestione<br />

delle nostre aziende ed assorbito in un fondo gestito dall’INPS comune a tutte<br />

le categorie.<br />

Questo significa molte cose :<br />

1 - non rivedremo mai più il capitale, ma solo un vitalizio a fine carriera di cui non<br />

si sa il valore<br />

29<br />

19<br />

2 - molti dei fondi che aderiscono sono in passivo: ad es. i piloti sono in passivo e<br />

percepiscono stipendi lordi annui intorno ai 250 milioni; questi fondi così “pesanti”<br />

in passivo non fanno altro che abbassare anche i nostri che magari non lo sono.<br />

3 - se non si esprime volontariamente il diniego a questo trasferimento entro<br />

i sei mesi dall’approvazione del decreto, il 100% del TFR verrà definitivamente<br />

perso ed incorporato nel fondo comune di cui sopra.<br />

4 - chi lavora, ma anche chi è disoccupato, deve spedire la dichiarazione di non<br />

assenso: ad es. se 5 anni fa ho lavorato una stagione a raccogliere le pere e da<br />

allora non ho più lavorato, se non spedisco la dichiarazione mi verrà per sempre<br />

tolta la possibilità di riavere il mio TFR.<br />

5 - se il mio TFR viene assorbito, non potrò più riaverlo neppure per motivi di salute<br />

o per la ristrutturazione o l’acquisto <strong>della</strong> casa, come invece avviene adesso.<br />

6 - l’assenso o il diniego andrà deciso prima di sapere quali saranno le condizioni<br />

di tale fondo, ergo: prima dateci tutti i vostri soldi, poi vi diciamo come ve li<br />

ridaremo!!<br />

Fate attenzione perché i titolari delle società per cui lavoriamo non sono obbligati<br />

a comunicarci tutte queste cose.<br />

Il decreto sarà attuato il prossimo giugno 2005, come annunciato il 23 marzo<br />

2005 dal ministro del Welfare Roberto Maroni.<br />

Pertanto, se i tempi di pubblicazione del Decreto sul silenzio/assenso saranno<br />

confermati, da giugno scatterà il termine dei sei mesi per esprimere la scelta<br />

sulla destinazione del TFR. Dovrete pertanto esprimere il vostro eventuale diniego<br />

entro il prossimo dicembre 2005”<br />

1


TFR<br />

Il messaggio che ci viene sottoposto è uno dei tanti che circolano per posta elettronica,<br />

successivamente all’emanazione <strong>della</strong> Legge delega 23 agosto 2004 N. 243 (entrata<br />

in vigore il 6 ottobre 2004), con l’intento di prevedere che cosa succederà al TFR con<br />

l’adozione del futuro dlgs (o dei decreti legislativi) in attuazione <strong>della</strong> Legge delega<br />

stessa.<br />

Anche se con toni meno catastrofici di altri, nel messaggio si afferma che “Chi lavora,<br />

ma anche chi è disoccupato, deve spedire la dichiarazione di non assenso”, portando<br />

come esempio l’impossibilità di riavere il proprio TFR legato ad un’attività di cinque<br />

anni prima.<br />

Alla chiusura di un rapporto di lavoro il dipendente ha diritto alla riscossione del compenso<br />

di TFR di sua spettanza.<br />

Per quanto concerne il silenzio-assenso ed il TFR maturando, ribadiamo che il lavoratore<br />

ha a disposizione, tra le altre possibilità, quella di aderire al fondo pensione<br />

negoziale di suo riferimento, e che il lavoratore stesso dovrà manifestare espressamente<br />

la sua volontà alternativa all’adesione per non soggiacere al meccanismo del<br />

silenzio-assenso applicato al TFR.<br />

È plausibile inoltre che le parti datoriali non rimarranno inerti e silenti di fronte alle<br />

possibili conseguenze immediate apportate nei loro confronti dalla non scelta del lavoratore.<br />

Sugli ipotetici contenuti e tempi connessi ai futuri decreti legislativi ci atteniamo ad<br />

una lettura semplificata <strong>della</strong> legislazione delegata.<br />

- art. 1 punto 1.<strong>della</strong> L. 23.08.2004 N.243: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi<br />

dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, uno o più decreti legislativi.<br />

- il Governo nell’ambito <strong>della</strong> Delega, adotterà misure finalizzate al conferimento, salva<br />

diversa volontà espressa dal lavoratore (art. 1 punto 2. lett. e)-1) del trattamento<br />

di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs<br />

21.04.1993 N.124 e successive modificazioni, nel caso in cui il lavoratore:<br />

• non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

• non abbia esercitato la facoltà di scelta a favore di una di tali forme pensionistiche<br />

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo dlgs, ovvero entro sei mesi<br />

dall’assunzione;<br />

- art. 1 punto 2. lett. e)-7): alla costituzione, presso enti di <strong>previdenza</strong> obbligatoria, di<br />

forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote di TFR non altrimenti<br />

devolute.<br />

30


31<br />

1


2SCUOLA E PUBBLICO IMPIEGO<br />

SANITÀ (ANCHE NEL SETTORE PRIVATO)<br />

REGIONI E POTERI LOCALI


CAPITOLO Scuola - 2 Pubblico Scuola - Impiego Pubblico - Impiego Sanità - Sanità Regioni - Regioni - Poteri - Locali Poteri Locali<br />

Sommario<br />

1 - 21 - 31 ESPERO, Scuola. Non validità <strong>della</strong> dichiarazione non scritta<br />

2 - 3 - 5 Terzo settore. Destinazione TFR in assenza di fondo categoria<br />

4 Sanità privata. Intesa ARAN 6.03.2007, ambiti contrattuali<br />

6 CCNL Farmacisti, piattaforma 5/5/2006<br />

7 SOLIDARIETÀ VENETO<br />

8 - 12 CCNL Medici istituzioni sanitarie, ipotesi accordo 6/3/2007 comparto Regioni<br />

ed Autonomie locali, SSN<br />

9 PREVIAMBIENTE. Farmacie pubbliche<br />

10 CCNL UNEBA. Ipotesi fondo pensione “settore affine” comparto Regioni, Autonomie Locali, SSN<br />

11 CCNL Sanità privata. Dichiarazione congiunta<br />

13 - 20 LABORFONDS<br />

14 Tributi locali<br />

15 - 31 Operatività del fondo ESPERO<br />

16 Proroga termini di adesione<br />

17 Lavoratori atipici e precari<br />

18 Fondo ESPERO – passaggio da TFS a TFR<br />

21 - 33 - 35 - 36 Deducibilità fiscale FIP<br />

19 - 23 - 25 CCNL e Sanità e EE.LL.<br />

24 INPDAP tempi liquidazione IPS<br />

26 - 34 Deducibilità fiscale fondo CAIMOP – CUD annuale<br />

27 Polizia municipale<br />

28 CCNL ANASTE<br />

29 ESPERO, contributo a carico del datore di lavoro<br />

30 CCNL UNEBA<br />

34


11 settembre 2007<br />

Sono una vostra lettrice, premesso:<br />

- che dopo aver compilato la domanda di adesione al Fondo ESPERO, insieme<br />

ad altre colleghe ed aiutate da persona esperta, consegnò la propria domanda<br />

presso la segreteria <strong>della</strong> scuola, con la raccomandazione di non trasmetterla<br />

fino ad eventuale conferma dalla sottoscritta, che nel frattempo avrebbe meglio<br />

valutato l’opportunità o meno di aderire (informandosi e documentandosi);<br />

- che nel verificare la busta paga del mese di marzo 2007 notava la trattenuta<br />

effettuata per l’accantonamento al fondo ESPERO;<br />

- che recatesi in segreteria per chiedere delucidazione in merito le veniva detto<br />

che un nuovo impiegato si era “preoccupato” di inoltrare la propria domanda di<br />

adesione al fondo ESPERO non sapendo che era sospesa in attesa di conferma;<br />

- che chiamato al Fondo ESPERO le è stato risposto che sarà molto difficile recedere<br />

dal contratto ovvero annullarlo, sono in attesa <strong>della</strong> risposta ufficiale per<br />

iscritto alla mia raccomandata.<br />

Considerato che la sottoscritta si trova iscritta ad un fondo di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

solo a causa di un disguido, e sicuramente contro la propria volontà,<br />

e consapevole <strong>della</strong> propria superficialità, chiede gentilmente: come dovrà<br />

comportarsi per ottenere la risoluzione del contratto ovvero la rescissione dello<br />

stesso?<br />

35<br />

2<br />

Non è facile esaminare e risolvere un fatto complesso che abbia al suo interno una dichiarazione<br />

di volontà d’adesione al fondo pensione di categoria, espressa per iscritto,<br />

ed una dichiarazione, “a voce”, che doveva funzionare da embargo cautelativo prima<br />

dell’inoltro <strong>della</strong> richiesta d’iscrizione ad ESPERO.<br />

La legge impone la forma scritta, proprio per evitare che chiunque, sia pure in buona<br />

fede come appare in questo caso, possa togliere certezza alla manifestazione libera e<br />

volontaria d’adesione alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

Per eventuali ulteriori tentativi d’analisi ed assistenza d’ordine sindacale è possibile<br />

contattare la UILSCUOLA:<br />

Via di Porta Maggiore, 23 - 00185 Roma - tel. 06 70452748 - fax 06 70452747<br />

Oppure, la sede nazionale:<br />

Via Marino Laziale, 44 - 00179 Roma - tel. 06 7846941 - fax 06 7842858<br />

uilscuola@uilscuola.it<br />

1


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

15 giugno 2007<br />

Esiste già il fondo pensione per il CCNL ANPAS?<br />

Per gli addetti ai quali si applichi il CCNL dei Servizi Assistenziali ANPAS si è ancora in<br />

attesa che si concreti l’attuazione del fondo per i pubblici dipendenti dei comparti delle<br />

Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a coprire<br />

anche il cosiddetto Terzo settore.<br />

In assenza di un fondo negoziale ad hoc non resta che l’opzione per il mantenimento<br />

in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni<br />

cosiddette di tipo aperto.<br />

Per ulteriori dettagli sulla trattativa di settore il Vostro Studio professionale può rivolgersi<br />

alla federazione nazionale di categoria:<br />

dipterzosettore@uilfpl.it - info@uilfpl.it UILFPL - tel. 06 865081 - fax 06 86508235<br />

13 giugno 2007<br />

Sono un dipendente <strong>della</strong> sanità privata. Volevo sapere se è stato attivato il fondo<br />

pensione per la mia categoria di lavoratori.<br />

Attendiamo la concreta attuazione del fondo per i pubblici dipendenti dei comparti<br />

delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a<br />

coprire anche il cosiddetto Terzo settore.<br />

Purtroppo non si è completata la trattativa tra le Parti sociali per l’istituzione di un<br />

fondo pensione <strong>complementare</strong> per gli addetti alla Sanità privata.<br />

Alla luce <strong>della</strong> nuova normativa legislativa non resta che l’opzione per il mantenimento<br />

in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni<br />

cosiddette di tipo aperto.<br />

Per ulteriori dettagli la federazione nazionale di categoria è all’indirizzo<br />

Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma - dipterzosettore@uilfpl.it - info@uilfpl.it UILFPL<br />

(Poteri Locali) - tel. 06.865081 - fax 06.86508235<br />

36<br />

2<br />

3


13 giugno 2007<br />

Lavoro presso un ospedale <strong>della</strong> provincia di Roma con la mansione di O.T.A. e<br />

vorrei sapere se esiste un fondo pensione <strong>della</strong> Sanità privata dove poter versare<br />

il TFR.<br />

37<br />

2<br />

Rimanendo in attesa del costituendo fondo per i pubblici dipendenti dei comparti delle<br />

Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a coprire<br />

anche il cosiddetto Terzo settore (intesa siglata dalle OO.SS. con l’ARAN, in data 6<br />

marzo 2007), e non avendo ancora trovato concreta conclusione le trattative tra le Parti<br />

sociali per l’istituzione di un fondo pensione <strong>complementare</strong> per gli addetti alla Sanità<br />

privata, non resta che l’opzione per il mantenimento in azienda del TFR (rivolgendosi<br />

all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni cosiddette di tipo aperto.<br />

Per gli ulteriori sviluppi <strong>della</strong> trattativa è possibile rivolgersi alla federazione nazionale<br />

di settore all’indirizzo:<br />

Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma - dipterzosettore@uilfpl.it - info@uilfpl.it UILFPL<br />

(Poteri Locali) - tel. 06.865081 -fax 06.86508235<br />

5 giugno 2007<br />

Sono una dipendente di un centro socio-assistenziale come operatore ADB e<br />

vorrei sapere se esiste un fondo chiuso per la mia qualifica.<br />

Per l’individuazione del fondo pensione negoziale è di norma necessario sapere chi<br />

siano le controparti datoriali stipulanti con le OO.SS. il contratto collettivo disciplinante<br />

il proprio rapporto di lavoro.<br />

Soprattutto in un settore così ampio come quello dei servizi socio-sanitari assistenziali<br />

ed educativi.<br />

Ad esempio, le cooperative sociali hanno come riferimento il fondo pensione COOPER-<br />

LAVORO.<br />

Nel complesso panorama contrattuale (vedi: Anpas e Misericordie, Anfass, etc.; peraltro,<br />

vedi anche Uneba ed Agidae) l’obbiettivo dichiarato è rappresentato dal costituendo<br />

fondo per i pubblici dipendenti quello dei comparti delle Regioni e delle Autonomie<br />

locali e del Servizio Sanitario Nazionale destinato a coprire anche il cosiddetto Terzo<br />

settore.<br />

In attesa che si concreti l’ipotesi d’accordo per l’istituzione di un Fondo Nazionale di<br />

Pensione Complementare siglata dalle OO.SS. con l’ARAN, in data 6 marzo 2007, e che<br />

successivamente vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi<br />

4<br />

5


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

accordi nei rispettivi ambiti contrattuali, non resta che optare per il mantenimento in<br />

azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni<br />

cosiddette di tipo aperto. In base alla normativa vigente, la sottoscrizione per il TFR in<br />

azienda è revocabile in tempi successivi.<br />

I rappresentanti nazionali <strong>della</strong> categoria sono contattabili all’indirizzo di posta elettronica<br />

dipterzosettore@uilfpl.it - sito web: www.uilfpl.it<br />

Stando ai recenti contatti con le OO.SS., per quanto in particolare attiene ad UNEBA ed<br />

AGIDAE, sembra emergere un orientamento verso la costituzione di un apposito fondo<br />

che però, al momento, non ci risulta sia giunto all’operatività.<br />

7 maggio 2007<br />

Sono una farmacista collaboratrice laureata e lavoro presso una farmacia privata.<br />

Dall’elenco dei fondi negoziali, riportato nel vostro sito, sembra che nessuno<br />

si confà alla mia figura professionale.<br />

Tanto premesso, ai fini di una corretta interpretazione, si desidera conoscere<br />

a quale “fondo negoziale” possa la scrivente aderire (farmacista collaboratrice<br />

presso farmacia privata unica dipendente oltre il titolare).<br />

Nel CCNL 5 maggio 2005 (durata 01.02.2002-31.01.2006), stipulato per gli addetti alle<br />

Farmacie Private e Rurali dalle OO.SS. FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS e dalla Federazione<br />

Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma), all’art. 85, è stabilito<br />

che:<br />

“A seguito dell’imminente definizione in sede legislativa del quadro normativo di completamento<br />

<strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, le Parti decidono di dare avvio nel settore<br />

alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> nell’ambito di un fondo contrattuale che le Parti<br />

stesse si riservano di individuare unitamente alla misura <strong>della</strong> contribuzione che il<br />

titolare di farmacia ed il dipendente dovranno versare al fondo.<br />

Le Parti si impegnano ad incontrarsi non appena saranno emanati i relativi decreti in<br />

materia”.<br />

Nella piattaforma di rinnovo del CCNL, approvata in data 5 maggio 2006, è previsto l’impegno<br />

al superamento delle riserve in merito all’attuazione <strong>della</strong> Previdenza <strong>complementare</strong>,<br />

definendone l’articolato contrattuale e l’individuazione del fondo contrattuale<br />

già costituito da indicare come riferimento anche ai fini delle nuove norme sul TFR.<br />

Le parti sociali, nell’ambito del rinnovo contrattuale nazionale di settore, non hanno<br />

ancora concluso il lavoro costitutivo in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

38<br />

6


3 aprile 2007<br />

Perché nell’elenco di fondi contrattuali che presentate nel vostro sito non indicate<br />

il fondo regionale SOLIDARIETÀ VENETO?<br />

19 aprile 2007<br />

Sono una dipendente a tempo indeterminato presso una struttura sanitaria (clinica)<br />

privata dal 1983 in qualità di Ostetrica (no infermiera) e visto che devo scegliere<br />

dove destinare il TFR entro giugno, vorrei sapere se esistono dei fondi di<br />

categoria per la mia professione e quali.<br />

Inoltre, come posso fare per destinare tale TFR ad un fondo pensione?<br />

Se il fondo di categoria non esiste?<br />

39<br />

2<br />

Con l’approvazione del nuovo Statuto (Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata,<br />

sede), l’Assemblea straordinaria del fondo pensione SOLIDARIETÀ VENETO, in data 16<br />

febbraio 2007, ha immesso nelle fonti istitutive la UIL del Veneto, in base all’accordo<br />

14.12.2006. Sempre nel nuovo Statuto del Fondo sono state immesse come fonti istitutive<br />

le associazioni datoriali dell’Artigianato regionale (Confartigianato, CNA, CASA,<br />

CLAAI), l’Unione Generale Coltivatori ed i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati<br />

e professionisti senza Cassa previdenziale, organizzati dall’ALAI, tutti svolgenti attività<br />

nella regione Veneto. L’intercategoriale territoriale SOLIDARIETÀ VENETO (già operativo<br />

in data precedente all’entrata in vigore <strong>della</strong> legge n. 421 del 23 ottobre 1992),<br />

con l’accesso delle organizzazioni qui richiamate, si è dotato di una pluralità di fonti<br />

istitutive, in aggiunta a quelle originali <strong>della</strong> USR CISL Veneto e Federazione dell’Industria<br />

del Veneto firmatarie dell’accordo 11.05.1999, utile per l’autorizzazione e l’immissione<br />

nell’elenco dei fondi negoziali ex-dlgs 124/1993 e 252/2005 tenuto dalla COVIP.<br />

Nonostante per il rinnovo degli organismi amministrativi ci sia da aspettare ancora<br />

dei mesi, la tua richiesta e quella di tanti altri interessati a questo importante fondo<br />

pensione hanno fatto sì che ne anticipassimo la pubblicazione dell’apposita scheda nel<br />

nostro sito Internet .<br />

Tramite il contratto collettivo di lavoro, disciplinante il proprio rapporto di lavoro, è di<br />

norma possibile l’individuazione del proprio fondo pensione negoziale.<br />

Ad esempio, in attuazione del ccnl 15.09.1987 (e successivi rinnovi contrattuali), per<br />

i dipendenti delle Case di cura private religiose e laiche, dei Centri di riabilitazione,<br />

delle altre Istituzioni sanitarie private, ed in base all’ACN del 24.10.1998 (e successivi<br />

accordi tra le parti contraenti) tra AIOP, ARIS e CIMOP riguardante la regolamentazione<br />

del rapporto autonomo libero professionale dei medici delle Case di cura private, è<br />

7<br />

8


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

stato istituito, ed è in pieno esercizio, il Fondo Pensione CAIMOP (fondo nazionale per<br />

i medici delle Istituzioni sanitarie private italiane), con sede in Via Cesare Pavese, 360,<br />

00144 Roma, tel. 06 5022185, fax 06 5022190, e-mail info@caimop.it , pagina web www.<br />

caimop.it , registrato nell’Albo speciale COVIP dalla data 09.12.1999<br />

Per il pubblico impiego del settore è stata siglata, in data 6 marzo 2007, una “ipotesi<br />

d’accordo per l’istituzione di un Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i<br />

lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario<br />

Nazionale”.<br />

Dal testo dell’accordo OO.SS. / ARAN emerge che possano essere destinatari delle<br />

prestazioni del Fondo anche gli appartenenti ai “settori affini” (art. 2, punto 3. lettera<br />

a): “ (...) il personale dipendente dalle case di cura private”, “personale dipendente<br />

delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi”, “personale dei servizi esternalizzati”,<br />

“personale dipendente d’imprese del privato e privato sociale eroganti servizi<br />

socio-sanitari assistenziali ed educativi”; a condizione che vengano stipulati dalle organizzazioni<br />

sindacali specifici accordi nell’ambito dei contratti.<br />

In alternativa a quanto qui esposto, rivolgendo l’attenzione alle nuove problematiche<br />

sorte intorno al TFR maturando, è possibile l’opzione per il mantenimento del TFR<br />

presso il datore di lavoro compilando, tramite l’ufficio del personale, il modulo di competenza<br />

(lavoratori in forza al 31 dicembre 2006; assunti dopo il 31.12.2006).<br />

Va rimarcato che la sottoscrizione per il TFR in azienda è revocabile in tempi successivi,<br />

in ossequio alla normativa vigente, a favore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

22 marzo 2007<br />

Sono un farmacista (dipendente di farmacie comunali) con CCNL per dipendenti<br />

da aziende farmaceutiche speciali.<br />

Volevo sapere se posso aderire al fondo pensioni istituito dalla FONCHIM.<br />

I dipendenti delle Farmacie pubbliche hanno PREVIAMBIENTE come fondo pensione<br />

di riferimento. I fondi negoziali sono detti anche “chiusi” perché si rivolgono a predeterminate<br />

categorie di lavoratori.<br />

All’Art. 5 - Destinatari, dello Statuto di PREVIAMBIENTE si legge:<br />

“Sono associati al Fondo: i lavoratori, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo<br />

indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, o con contratto di formazione<br />

lavoro, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari almeno<br />

a sei mesi nell’arco dello stesso anno solare con la medesima azienda, con imprese<br />

del settore privato e del settore pubblico dei servizi di igiene ambientale, dell’edilizia<br />

residenziale pubblica, nonché dei servizi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero,<br />

farmaceutici, cimiteriali e funerari, i quali presentino domanda di associazione (...)”<br />

40<br />

9


20 marzo 2007<br />

Sono una Educatrice Professionale, dipendente con contratto a tempo indeterminato,<br />

di una Associazione ONLUS (con meno di 15 dipendenti) aderente al contratto<br />

collettivo nazionale UNEBA.<br />

Vi scrivo per sapere se per la mia categoria esiste già un Fondo Negoziale per<br />

destinare il TFR maturando.<br />

In caso positivo è possibile sapere le modalità esecutive e dove sottoscrivere tale<br />

fondo negoziale.<br />

In caso non esista un Fondo negoziale per la mia categoria, posso aderire a qualsiasi<br />

altro fondo negoziale e, comunque, come devo fare.<br />

41<br />

2<br />

Per quanto riguarda l’istituzione di un fondo pensione negoziale per i lavoratori del<br />

ccnl UNEBA ci sono stati soltanto dei semplici contatti intersindacali. In riferimento<br />

alla recente “ipotesi d’accordo per l’istituzione di un Fondo Nazionale di Pensione<br />

Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali<br />

e del Servizio Sanitario Nazionale”, siglata dalle OO.SS. con l’ARAN, in data 6 marzo<br />

2007, all’art. 2 (Destinatari) punto 3. lettera a), è previsto che possano essere destinatari<br />

delle prestazioni del Fondo anche gli appartenenti ai cosiddetti “settori affini”,<br />

precisamente: “il personale dipendente dalle case di cura private”, “personale<br />

dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi”, “personale dei servizi<br />

esternalizzati”, “personale dipendente d’imprese del privato e privato sociale eroganti<br />

servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi”.<br />

Il tutto a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali<br />

appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali.<br />

Non sono pronosticabili i tempi d’attuazione del fondo pubblico né lo sono gli eventuali,<br />

conseguenti tempi d’adesione dei settori affini.<br />

Al momento non è quindi possibile fare alcuna congettura in merito ai tempi ed alle<br />

definitive scelte delle parti sociali sugli approdi concreti da offrire ai lavoratori dei<br />

settori qui elencati.<br />

In attesa del fondo di riferimento contrattuale non resta che optare per il mantenimento<br />

in azienda del TFR (rivolgendosi all’ufficio del Personale), oppure affidarsi a soluzioni<br />

cosiddette di tipo aperto, selezionando tra le varie proposte patrocinate da enti bancari,<br />

assicurativi ed intermediari, autorizzate dalla COVIP (sito Internet: www.covip.it)<br />

10


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

12 gennaio 2007<br />

Vorrei sapere se esiste un fondo pensione dedicato ai lavoratori del comparto<br />

sanità con contratto privato<br />

Ai negativi riscontri con i datoriali AIOP fanno da contraltare le sottoscrizioni <strong>della</strong> preintese<br />

con i datoriali ARIS e la Fondazione Don Carlo Gnocchi.<br />

Con quest’ultima, in data 1 dicembre 2006, le federazioni nazionali UIL-FPL, CISL-FP<br />

e CGIL-FP hanno firmato il rinnovo <strong>della</strong> parte economica del biennio 2004-2005 del<br />

CCNL 2002-2005 del settore Sanità Privata, per il personale dipendente dalle strutture<br />

<strong>della</strong> Fondazione stessa.<br />

In una “dichiarazione congiunta” in chiusura di Verbale d’Accordo si legge che le parti,<br />

alla luce delle innovazioni legislative, concordano d’incontrarsi al fine di confrontarsi<br />

sulla problematica <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

Restiamo in attesa di sviluppi positivi in merito alle tematiche contrattuali del settore<br />

ed alle valutazioni sullo stato di difficoltà economiche accertate a livello decentrato.<br />

24 ottobre 2006<br />

Si sentono da anni parole vuote sui fondi pensione per tutti tranne che per coloro<br />

che come me sono pubblici dipendenti.<br />

In diverse occasioni ho cercato d’avere notizie, anche sollevando il problema in<br />

assemblea, ma le risposte latitano peggio di un bandito sardo.<br />

Vorrei sapere se c’è qualche fondo pensione aperto che possa essere indicato<br />

per chi è dipendente delle autonomie locali come me, in modo da potere prendere<br />

contatti e valutare.<br />

Io tra l’altro sono proprio sul limitare, come anzianità di servizio e aspettative<br />

d’impiego futuro e un’eventuale scelta sarebbe davvero difficile.<br />

Ma ad ogni modo è meglio poterci pensare su con cognizione di causa.<br />

Siamo d’accordo con la lamentela per il ritardo nella <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> nel<br />

pubblico impiego, dove è comunque riuscito a decollare, in campo nazionale, il comparto<br />

Scuola con il fondo negoziale ESPERO.<br />

Gli accordi per Sanità con Regioni ed Autonomie locali, come del resto quelli per Ministeri,<br />

Parastato, non hanno ancora avuto quel perfezionamento pratico per varie complessità<br />

e difficoltà, connaturate spesso alla qualifica pubblica del Datore di lavoro.<br />

Ci limitiamo così al campo di nostra pertinenza, lasciando agli intermediari il compito<br />

di proporre i loro prodotti previdenziali non negoziali.<br />

42<br />

11<br />

12


18 ottobre 2006<br />

Vorrei sapere come aderire, se esiste un modulo e se potete inviarmelo assieme<br />

a delle informazioni.<br />

Lavoro presso l’Istituto Comprensivo di Pozza di Fassa - docente delle scuole<br />

superiori e faccio 11/18 ore settimanali e vorrei costruirmi una pensione <strong>complementare</strong>.<br />

12 aprile 2006<br />

Sono un’iscritta in forza c/o comune di Gioia del Colle.<br />

Ho compiuto il 31 marzo 26 anni di servizio vorrei sapere quando potrò andare<br />

in pensione e se per il particolare settore lavorativo - tributi locali- c’è qualche<br />

agevolazione particolare- visti gli articoli del SOLE24ORE di qualche tempo fa.<br />

Inoltre vorrei sapere se la UIL agevola in qualche modo gli studenti lavoratori.<br />

43<br />

2<br />

Per il materiale utile alla sottoscrizione del fondo intercategoriale consultare LABOR-<br />

FONDS.<br />

Non ci risulta che ci siano particolari agevolazioni, in materia di maturazione del diritto<br />

alla pensione, per i lavoratori del Settore di sua pertinenza.<br />

Per eventuali ulteriori approfondimenti inviare una richiesta alla federazione nazionale<br />

UILFPL, raggiungibile all’indirizzo segreteria@uilfpl.it<br />

1 marzo 2006<br />

Esiste un fondo a cui può iscriversi un militare di carriera, nello specifico un dipendente<br />

<strong>della</strong> Guardia di Finanza?<br />

Per quanto riguarda i comparti pubblici è stato avviato ESPERO, il fondo pensione rivolto<br />

ai dipendenti del settore Scuola.<br />

Non sono stati costituiti altri fondi pensione negoziali nazionali, ex-dlgs 124/1993, per<br />

altri comparti del pubblico impiego.<br />

13 febbraio 2006<br />

Sto seguendo l’evoluzione <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> nel pubblico impiego.<br />

Vorrei sapere se il termine del 31.12.2005 per l’adesione alla <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong> (optando per il TFR) è stato ulteriormente prorogato in linea<br />

generale o solo per il fondo ESPERO al 31.12.<strong>2010</strong>.<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

La possibilità, prevista dall’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge 449/1997, di richiedere la<br />

trasformazione dell’indennità di fine servizio (indennità premio di servizio o di buonuscita)<br />

in trattamento di fine rapporto avviene, secondo quanto previsto dall’art.1, comma<br />

1, del DPCM 20 dicembre 1999, mediante sottoscrizione del modulo d’adesione al<br />

fondo pensione <strong>complementare</strong>, indipendentemente dal comparto di appartenenza.<br />

Considerato che sono ancora aperte le possibilità di costituzione di Fondi pensione<br />

complementari per i settori pubblici, il superamento del termine del 31 dicembre 2001<br />

indicato nell’accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 sul TFR ed i Fondi pensione<br />

complementari, come successivamente differito al 31.12.2005, è stato ulteriormente<br />

differito al 31.12.<strong>2010</strong>, mediante un’ipotesi d’accordo Aran/OO.SS. del 14.09.2005.<br />

L’opzione per il passaggio al TFR contestualmente all’adesione al fondo pensione<br />

<strong>complementare</strong>, riguarda tutti i dipendenti pubblici in regime di TFS, assunti a tempo<br />

indeterminato entro il 31.12.2000.<br />

31 gennaio 2006<br />

Una mia amica desidera e necessita di una pensione integrativa, vista la sua<br />

precaria situazione lavorativa.<br />

Ha 40 anni e gli unici contributi regolarmente versati sono quelli di un Comune<br />

per il lavoro che svolge (non come dipendente ma come collaboratrice nell’ambito<br />

di progetto comunale) e quelli che percepisce come insegnante di educazione<br />

fisica in una scuola elementare.<br />

A quale fondo pensione potrebbe iscriversi?<br />

Sarebbe questa, secondo voi, la scelta corretta da fare o esistono altre forme che<br />

possano meglio garantirla nel futuro?<br />

In base alla documentazione contrattuale istitutiva ed alla eventuale successiva stipula<br />

di accordi sindacali, sono destinatari del fondo ESPERO: i dipendenti statali <strong>della</strong><br />

Scuola a cui si applichi il CCNL del Comparto; i dipendenti delle OO.SS. firmatarie dei<br />

competenti ccnl ed accordi sindacali d’adesione; i dipendenti di scuole private, parificate<br />

e legalmente riconosciute e paritarie, previo apposito accordo tra le parti sociali<br />

di settore.<br />

Resta da attendere il completamento dell’ iter preparatorio del fondo pensione rivolto<br />

ai comparti Sanità, Regioni ed Autonomie locali, per eventuali opportunità a livello<br />

comunale. Da verificare, inoltre, la possibilità d’adesione al Fondo Pensione Complementare<br />

Nazionale Famiglia (per delucidazioni dirette e personali: tel. 06 7809641 - 06<br />

8840386 Via dei Cappuccini, 6 - 00187 ROMA).<br />

Detto Fondo, che consente di usufruire dei benefici fiscali di legge, è destinato ad uomi-<br />

44<br />

17


29 dicembre 2005<br />

Sono un insegnante con 20 anni di servizio che si sta arrovellando per capire la<br />

convenienza dell’adesione a ESPERO e soprattutto se gli convenga rinunciare al<br />

TFS (le due cose sono associate e non è ammesso il ripensamento, purtroppo).<br />

Infatti: perché pagare di più in cambio di un’incertezza (l’andamento del fondo<br />

e la rivalutazione del TFR) anziché accontentarmi magari (ma non è detto) di un<br />

montante minore ma comunque certo (il TFS)? È corretto il mio ragionamento?<br />

In aggiunta: qualora io sia disponibile ad affrontare l’incertezza connaturata al<br />

TFR, il prodotto ESPERO offerto dallo Stato è attualmente concorrenziale con gli<br />

altri fondi aperti e con i FIP/PIP delle assicurazioni? Quali sono le informazioni<br />

cui devo porre attenzione per comparare la convenienza delle tre tipologie di<br />

prodotti? Perchè - qualora fosse conveniente - il fondo ha raggiunto solo recen-<br />

temente 10.000 iscrizioni dopo più di un anno di raccolta?<br />

Perchè si fa poca informazione al riguardo?<br />

Il programma di simulazione scaricabile dal sito del fondo ESPERO evidenzierebbe<br />

nel mio caso una significativa convenienza all’adesione (con contributo al<br />

3% per 20 anni). Il programma è affidabile? Chi lo ha messo a punto?<br />

Nella proiezione si tiene conto dei rinnovi contrattuali?<br />

Il montante che mi viene presentato viene espresso in valuta di oggi?<br />

Perché agli insegnanti già in servizio nel 2000 si dà la possibilità di versare come<br />

massimo il 3%, mentre i neo-assunti possono versare percentuali molto più significative?<br />

Secondo voi è più conveniente che mi decida entro il 31 dicembre 2005 per usufruire<br />

del contributo aggiuntivo dell’1% annuo o che attenda gennaio 2006 quando<br />

usufruirò di uno scatto contrattuale (il contributo aggiuntivo dello Stato sarà<br />

però dimezzato)?<br />

45<br />

2<br />

ni e donne impegnati in lavori atipici, part-time, casalinghe o con pensione parziale.<br />

Per quanto attiene al campo delle polizze assicurative e dei fondi aperti sta al singolo<br />

farsi parte diligente, presso enti e professionisti di sua fiducia e conoscenza, per ponderare<br />

una scelta calzante tra le tantissime offerte dal mercato.<br />

La numerosità dei quesiti e l’ampiezza dei dubbi sono tali da imporre lunghe discussioni<br />

prima ancora che semplici ed immediate risposte in poco spazio.<br />

Rinviando al Fondo ESPERO le valutazioni sulle simulazioni di sviluppi ipotetici, si può<br />

18


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

intanto dire che:<br />

- il punto di maggiore riflessione resta il passaggio dal TFS al TFR: è sempre meglio<br />

iscriversi all’indomani <strong>della</strong> maturazione <strong>della</strong> nuova classe di stipendio in busta-paga<br />

(che nel caso in questione dovrebbe coincidere con il gradone del 21.mo anno di carriera);<br />

- va tenuto presente il particolare trattamento di favore riservato a chi deve affrontare<br />

il suesposto passaggio; inoltre, la parte di trattamento di fine rapporto investita nel<br />

Fondo pensione è quella maturanda successivamente all’iscrizione, configurandosi<br />

nel complesso un meccanismo di pro-rata tra pregresso e maturando;<br />

- il “pagare di più” è una traduzione po’ soggettiva del concetto di risparmio previdenziale:<br />

l’iscritto ad un fondo pensione ha una posizione previdenziale personale in un<br />

contesto collettivo. Quindi più si versa e più si accumula sul proprio conto;<br />

- tra gli elementi discriminanti rivestono generale importanza quelli <strong>della</strong> fiscalità<br />

agevolata e delle spese contrattuali connesse, ad esempio, alla sottoscrizione, al recesso<br />

ed alla gestione del fondo; l’aspetto <strong>della</strong> sicurezza potremmo dire che sia molto<br />

ben curato da tutti i soggetti in campo!<br />

- sugli andamenti reddituali dei diversi fondi pensione e delle polizze assicurative viene<br />

data sufficiente informazione nella stampa nazionale e locale, nelle Agenzie, nei siti<br />

“web” e nelle varie rubriche specializzate;<br />

- le caratteristiche del fondo pensione negoziale ESPERO sono state mo<strong>della</strong>te sia<br />

sulla base <strong>della</strong> specificità del pubblico Comparto <strong>della</strong> scuola sia sull’esperienza positiva<br />

dei fondi pensione negoziali istituiti del Settore privato;<br />

- a legislazione vigente, tra gli elementi di delimitazione <strong>della</strong> deduzione fiscale annua,<br />

c’è l’importo pari al doppio del TFR versato sulla propria posizione nel Fondo. Da qui<br />

la maggiore capienza per chi versa il 100% del TFR maturando;<br />

- le iscrizioni, come già successo in molti altri gruppi categoriali, conseguono la dovuta<br />

espansione con le elezioni degli organismi amministrativi del Fondo, occasione favorevole<br />

per una completa, esauriente e diretta informazione dei potenziali aderenti.<br />

22 dicembre 2005<br />

Sono un iscritto UIL dipendente ULSS. Vorrei chiedervi se è stato attivato il Fondo<br />

Pensionistico Complementare per la Sanità, quali sono le modalità di iscrizione<br />

e come si può calcolarne la convenienza rispetto al regime odierno.<br />

Il fondo <strong>complementare</strong> per i dipendenti dei comparti Sanità ed Autonomie e Regioni<br />

non è stato ancora lanciato. Auspichiamo tutti che ciò avvenga in tempi ragionevoli.<br />

46<br />

19


23 novembre 2005<br />

Sono un dipendente di un Ente locale in servizio dal 1996 e con 11 anni e mezzo<br />

di contributi versati.<br />

Sono interessato all’iscrizione ad un Fondo Pensione Negoziale ma a tutt’oggi<br />

dopo 10 anni dalla riforma Dini non se ne vede la costituzione.<br />

Perché non si utilizza la struttura attualmente in essere per il fondo preestistente<br />

INPDAP e non si unificano i due comparti?<br />

Questo permetterebbe di avere due effetti positivi:<br />

1) La creazione di una base di partenza con iscritti;<br />

2) Il risparmio sui costi di gestione e di struttura;<br />

3) Un economia di scala maggiore che permetterebbe di avere un maggiore po-<br />

tere di contrattazione per i costi con i gestori finanziari al momento dell’affidamento<br />

degli incarichi, come ha potuto fare il LABORFONDS, il maggior fondo<br />

pensione in essere.<br />

7 novembre 2005<br />

Sono una dipendente comunale da 27 anni, se stipulo una FIP posso detrarre il<br />

premio versato all’assicurazione dal mio reddito imponibile e quindi avere un<br />

beneficio fiscale? Se sì in quale misura?<br />

47<br />

2<br />

20<br />

È senz’altro vero che l’attesa per un fondo negoziale di categoria nel comparto Autonomie,<br />

Regioni e Sanità è da anni sempre più intensa.<br />

Per richiamare l’attenzione di tutte le parti interessate, riteniamo utile portare a conoscenza<br />

l’originalità <strong>della</strong> proposta.<br />

LABORFONDS è immerso in una realtà normativa ed ambientale del tutto a sé, in forza<br />

dell’attuale impianto costituzionale di cui gode la Regione a statuto speciale Trentino<br />

Alto Adige.<br />

Come norma generale, nell’ipotesi d’inesistenza o di mancato funzionamento entro<br />

certi limiti di tempo del fondo negoziale di riferimento, le forme pensionistiche individuali<br />

attuate mediante fruiscono <strong>della</strong> deducibilità fiscale del 12% sul reddito complessivo<br />

annuo del lavoratore, nel rispetto del limite assoluto di deducibilità annua pari ad<br />

euro 5.164,57 (equivalente ai diecimilioni di lire del passato regime monetario).<br />

È comunque compito di chi intenda proporre l’adesione alla polizza assicurativa sulla<br />

vita con fini previdenziali illustrare anche gli aspetti fiscali collegati al contratto.<br />

21


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

3 ottobre 2005<br />

Sono una vostra iscritta presso la sede di Latina.<br />

Sono insegnante di ruolo a tempo indeterminato e insegno economia aziendale.<br />

Vorrei avere informazioni sul Fondo ESPERO.<br />

Le caratteristiche del fondo pensione <strong>complementare</strong> per il comparto <strong>della</strong> SCUOLA<br />

sono riportate nell’apposita scheda ESPERO, nel sito www.uil.it/fondi<br />

Come insegnante che usufruisce del trattamento di fine servizio ha diritto al compenso<br />

per il passaggio al TFR, ma anche l’interrogativo riguardo al presumibile sviluppo<br />

con variazione di carriera.<br />

Gli incentivi aggiuntivi per coloro che si iscriveranno nel corso del primo come del<br />

secondo anno di vita di ESPERO, oltre al buon contributo dell’Amministrazione unito al<br />

compenso per il passaggio dal TFS al TFR rendono l’adesione ad ESPERO più conveniente<br />

<strong>della</strong> media dei fondi pensione attualmente in esercizio nel settore privato.<br />

3 ottobre 2005<br />

Mi sto occupando, per motivi universitari, <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> integrativa dei pubblici<br />

dipendenti. In particolare mi ha colpito la possibilità per i vigili urbani di<br />

alimentare la propria posizione individuale con i proventi derivanti dalle multe.<br />

La domanda che pongo è questa: non essendo al momento istituito alcun fondo<br />

pensione di comparto (ho letto sul sito dell’ARAN che lo scorso 7 dicembre<br />

è stato stipulata una ipotesi di pre-accordo per Sanità ed Enti Locali) potrebbe<br />

configurarsi la possibilità, in base alla legislazione attuale, nel frattempo, di una<br />

adesione collettiva a fondo pensione aperto previo accordo con il Comune?<br />

E se sì è possibile che l’accordo avvenga su base locale (es. per definire il contributo<br />

datoriale) o è necessaria la contrattazione nazionale in sede ARAN?<br />

Andando poi più in generale non essendo i dipendenti pubblici ante 2000 dotati<br />

di TFR, le regole previste ad esempio per ESPERO (trasformazione buonuscita in<br />

TFR virtuale) troverebbero applicazione anche nel fondo pensione aperto?<br />

Chiedo scusa per la numerosità (e forse per la complessità) delle domande e nel<br />

complimentarmi per la qualità del servizio che offrite saluto cordialmente.<br />

Va tenuto distinto il caso <strong>della</strong> costituzione di un fondo pensione da quello <strong>della</strong> semplice<br />

selezione per adesione, sia pure su base contrattuale collettiva, a fondi già esistenti.<br />

“(...) ove non sussistano o non operino (art. 9 punto 2. dlgs 124/1993) diverse<br />

previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli,<br />

48<br />

22<br />

23


49<br />

2<br />

la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su<br />

base contrattuale collettiva”.<br />

A normativa vigente, il contributo del datore di lavoro ed il compenso di TFR non sono<br />

elementi obbligatoriamente presenti nelle contribuzioni dei lavoratori privati ai fondi<br />

aperti. Nello specifico settore del pubblico impiego, all’ art. 18 (Previdenza <strong>complementare</strong>),<br />

del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali<br />

relativo al biennio economico 01.01.2000 - 31.12.2001, si legge:<br />

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione<br />

<strong>complementare</strong> ai sensi del dlgs. n.124/1993, <strong>della</strong> legge n. 335/1995, <strong>della</strong> legge n.<br />

449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in<br />

materia di trattamento di fine rapporto e di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> per i dipendenti<br />

pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.<br />

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare<br />

le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo<br />

pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto <strong>della</strong> Sanità, a condizione di<br />

reciprocità.<br />

3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art. 11 del predetto accordo quadro e<br />

si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 dello stesso accordo.<br />

Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro<br />

e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare<br />

dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine<br />

rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.<br />

4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di<br />

contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.<br />

A questo impegno sottoscritto contrattualmente le stesse parti sociali hanno fatto seguito<br />

con una lunga trattativa in sede ARAN, volta all’istituzione di un fondo pensione<br />

comune ai settori Regioni, Autonomie Locali e Servizio Sanitario Nazionale.<br />

La negoziazione dei rinnovi dei CCNL, che brevemente definiamo, “EE.LL. e Sanità”,<br />

dovranno tenere in considerazione:<br />

- sia il testo del pre-accordo stipulato il 4 dicembre all’ARAN dalle parti contraenti<br />

nazionali (come da dichiarazione <strong>della</strong> Segreteria <strong>della</strong> UIL FPL: la pre-intesa siglata<br />

sarà integrata attraverso:<br />

1. previsione, nei rispettivi contratti, di adesione al fondo da parte <strong>della</strong> dirigenza SPTA<br />

<strong>della</strong> Sanità e dei Segretari Comunali e Provinciali;<br />

2. previsione di incentivi, per i primi due anni, alle iscrizioni al fondo (1% e 0,5%) a carico<br />

dei datori di lavoro;


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

3. previsione delle spese di avvio del fondo. Per questi ultimi due aspetti (2. e 3.) si<br />

attende di verificare il rispetto dell’impegno del Governo di produrre un emendamento<br />

sulla finanziaria 2005.<br />

- sia quanto stabilito dalla normativa che presiede alla disciplina del TFR e dei Fondi<br />

Pensione (vedi: DPCM 20.12.99) nel settore del pubblico impiego, il tutto in aderenza<br />

alla nuova normativa che il Governo emanerà in attuazione <strong>della</strong> Legge Delega sulla<br />

Previdenza.<br />

A tal proposito le Parti (in sede di esame tecnico-sindacale, il giorno 23 marzo 2005<br />

al Ministero <strong>della</strong> Funzione pubblica) hanno individuato tre argomenti principali che<br />

dovranno essere contenuti nei decreti delegati, e precisamente:<br />

• silenzio-assenso del lavoratore (ovvero tacito conferimento) per l’iscrizione al fondo.<br />

Il sindacato si è dichiarato contrario all’istituzione indiscriminata del tacito consenso<br />

in quanto l’adesione al fondo deve essere volontaria e consapevole da parte del lavoratore;<br />

• portabilità dell’iscrizione al fondo: dovrà essere stabilita una normativa che consenta<br />

ad un iscritto ad un fondo contrattuale pubblico di poter trasferire la sua quota del<br />

fondo in altri fondi presenti sul mercato; fiscalità: ovvero il compendio di norme per<br />

il trattamento fiscale di un fondo pubblico. La richiesta del sindacato è stata quella di<br />

equiparazione al trattamento fiscale dei fondi privati.<br />

20 maggio 2005<br />

Sono un ex dipendente Enti Locali, in pensione dal 1 Aprile 2005, con 36 anni di<br />

versamenti e 60 anni di età. È possibile sapere quanto tempo ci vuole per avere<br />

la mia liquidazione?<br />

Secondo la normativa vigente i termini entro i quali l’INPDAP è tenuto ad erogare l’IPS<br />

(Indennità Premio di Servizio) variano in funzione <strong>della</strong> causa di cessazione del rapporto<br />

di lavoro:<br />

- 105 (centocinque) giorni, dal primo giorno di effettivo pensionamento, nel caso di<br />

dipendente con 40 anni di contribuzione o di raggiungimento dei limiti d’età: la cosiddetta<br />

età di vecchiaia attualmente pari a 65 anni;<br />

- 270 (duecentosettanta) giorni nel caso di destituzione o decadenza dall’impiego, oppure,<br />

di dimissioni prima dei suesposti limiti d’età e di contribuzione: la cosiddetta<br />

anzianità;<br />

Nel caso dei requisiti d’anzianità e di contribuzione da lei indicati, di 60 anni d’età e<br />

50<br />

24


51<br />

2<br />

36 anni di versamenti, siamo nel termine stabilito di 270 giorni, intesi con decorrenza<br />

dalla data di cessazione dal servizio.<br />

L’INPDAP, come dai noi verificato, è disponibile con la gentilezza e la competenza dei<br />

suoi operatori a rispondere ai quesiti posti dal pubblico: è sufficiente mettersi in contatto<br />

con il call centre 800105000 (numero a chiamata gratuita) o visitare www.inpdap.<br />

gov.it , selezionando prima Previdenza e poi Trattamenti di fine servizio.<br />

4 maggio 2005<br />

25<br />

Mi sono collegato al vostro sito per maggiori informazione in merito ai fondi pensione<br />

di cui sto sentendo molto parlare in questi giorni sul mio posto di lavoro (ASL<br />

Na 1).<br />

Ho la qualifica di infermiere prof. e il vostro sito è il più esauriente che ho trovato<br />

sul web.<br />

Non ho trovato, però (o forse non è stato ancora istituito) il Fondo Pensione per<br />

dipendenti pubblici.<br />

È obbligatorio accedere al fondo, o vale la legge del silenzio-assenso, per essere<br />

automaticamente iscritto?<br />

Sono stato assunto nel 1990 (mi sembra che anche la data di assunzione sia importante<br />

per capire se è conveniente o no aderire ad un fondo), che cosa potete<br />

consigliarmi?<br />

Il fondo pensione <strong>complementare</strong> per i comparti pubblici Sanità ed Enti Locali ed Autonomie,<br />

nonostante sia in preparazione da lungo tempo, non è ancora giunto alla sua<br />

formale costituzione.<br />

Pubblicheremo l’apposita scheda, intestata a Sanità ed EE.LL., non appena questo<br />

sarà possibile.<br />

Ai fondi pensione ex-decreto legislativo 124/1993 si accede volontariamente e non obbligatoriamente.<br />

Il silenzio-assenso non è ancora entrato in vigore, mancandone l’apposito decreto attuativo<br />

<strong>della</strong> Legge Delega. Esso riguarda l’eventuale smobilizzo del TFR nei casi in cui<br />

il dipendente non manifesti, nei tempi dovuti, la propria volontà di destinarlo al fondo<br />

di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> o di trattenerlo in Azienda.<br />

In entrambi i casi il dipendente resta titolare del Trattamento di Fine Rapporto, mentre<br />

potrà cambiare, soprattutto, l’utilizzo ed il conseguente rendimento di tale indennità.<br />

Siamo d’accordo sulla necessità di una più chiara e semplice informazione in merito.<br />

Il dialogo aperto di Domande frequenti, unitamente alle schede illustrative dei singoli<br />

fondi negoziali, si pone come ausilio per una migliore comprensione <strong>della</strong> materia.


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

30 marzo 2005<br />

Sono un dipendente di una struttura ospedaliera privata convenzionata e dunque<br />

partecipo obbligatoriamente alla contribuzione del Fondo pensionistico integrativo<br />

CAIMOP, con una quota non irrilevante <strong>della</strong> mia busta paga.<br />

La quota che verso può essere detratta in sede di compilazione del modello UNICO<br />

alle righe RP24 o RP25?<br />

Gli effetti fiscali <strong>della</strong> contribuzione si riflettono immediatamente in busta-paga.<br />

La deducibilità viene tenuta in conto nei limiti consentiti dalla legge.<br />

L’eventuale eccedenza di contribuzione (controllare il CUD annuale) viene tassata ad<br />

aliquota normale e di ciò bisogna darne notizia al fondo pensione, entro il 30 settembre<br />

di ogni anno, per poter usufruire <strong>della</strong> non tassabilità, di detta parte eccedente,<br />

all’epoca <strong>della</strong> prestazione previdenziale finale.<br />

21 marzo 2005<br />

Sono un Operatore di polizia Municipale, vorrei sapere qual è il Fondo Pensione di<br />

categoria per gli Enti Locali.<br />

Le trattative sindacali con l’ARAN, aventi per oggetto la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

nel pubblico impiego, sono cominciate da alcuni anni, sostenute da adeguate analisi<br />

tecniche ed approfondimenti normativi.<br />

Dopo il lancio del fondo ESPERO, per il personale <strong>della</strong> Scuola, si attende quello relativo<br />

al fondo dei settori Enti Locali e Sanità, oltre a quello del fondo dei comparti<br />

Ministeri e Parastato.<br />

3 marzo 2005<br />

Siamo una giovane coppia che da poco si sta interessando al discorso <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong>; io lavoro come terapista in un centro privato col contratto<br />

ANASTE, mio marito in un supermercato col commercio.<br />

A che fondo dobbiamo fare riferimento e a chi fisicamente dobbiamo rivolgerci per<br />

avere dei numeri sotto mano?<br />

Per dipendenti ai quali si applichi il CCNL CONFCOMMERCIO/OO.SS. il fondo nazionale<br />

di riferimento è FON.TE. (vedi scheda riassuntiva in www.uil.it/fondi).<br />

Per il comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e d’inserimento al lavoro,<br />

conosciuto come Terzo Settore, vale quanto abbiamo recentemente risposto ad altri<br />

nell’ambito di Domande frequenti: poniamo con forza, all’attenzione delle Federazioni<br />

52<br />

26<br />

27<br />

28


53<br />

2<br />

nazionali sindacali competenti e delle corrispondenti Associazioni datoriali, l’esigenza<br />

di individuare un fondo specifico da costituire od in alternativa l’indicazione di adesione,<br />

come settore affine, ad un fondo negoziale già funzionante.<br />

Al fine di ottenere il materiale d’iscrizione ed ogni eventuale ulteriore notizia in merito<br />

a FON.TE. è possibile rivolgersi direttamente al fondo pensione (Piazza Giuseppe Gioachino<br />

Belli, 2 - 00153 Roma - tel. 06 58 66 430 - fax 06 58090 74 - info@fondofonte.it)<br />

oppure alla UILTuCS Nazionale (Via Nizza, 154 - 00198 Roma - tel. 06 84242268).<br />

Competente per il Terzo Settore è la Federazione Nazionale UIL FPL. Essa è contattabile:<br />

dipterzosettore@uilfpl.it o anche con il numero telefonico 06 865081.<br />

1 marzo 2005<br />

Ho letto che l’1% dei contributi versati ad ESPERO è a carico del datore di lavoro.<br />

Le mie domande sono le seguenti:<br />

- Per chi non aderisce ad ESPERO, dove finisce questo 1% che il datore di lavoro<br />

versa al Fondo pensione in caso di adesione del lavoratore ad ESPERO?<br />

- Se lo tiene il datore di lavoro o lo versa per la pensione pubblica?<br />

- Il datore di lavoro paga dei contributi maggiori per chi si iscrive ad ESPERO (questo<br />

1%) rispetto a quelli che versa per chi non si iscrive?<br />

- Se sì, come li recupera (con degli sgravi fiscali?)<br />

- Insomma, se non mi iscrivo ad ESPERO, perdo questo 1% che versa il datore di<br />

lavoro o mi viene versato sotto altra voce?<br />

- L’incentivo pari all’1,50% <strong>della</strong> retribuzione utile ai fini <strong>della</strong> Buonuscita, dove<br />

viene versato per i lavoratori che non aderiscono ad ESPERO?<br />

- Il lavoratore, se non iscrive al Fondo pensione, come può ugualmente percepire<br />

questo 1,50%?<br />

- Come si possono avere delle ipotetiche proiezioni di capitalizzazione negli anni<br />

di quanto versato ad Espero e di quanto sarà il possibile ammontare <strong>della</strong> futura<br />

pensione <strong>complementare</strong> che il lavoratore percepirà?<br />

Il versamento 1,50% è stato inserito nell’Accordo-quadro ARAN/OO.SS. in tema di TFR<br />

e Fondi pensione del 29.07.1999.<br />

Accordo che ha tenuto anche conto dell’art. 59, co. 56 <strong>della</strong> Legge 449/1997 ed è stato<br />

accolto dal DPCM 20.12.1999 e seguenti. Tale aliquota (1,50%) è stata ritenuta idonea<br />

al bilanciamento di alcuni effetti del passaggio contestuale dal TFS al TFR all’atto <strong>della</strong><br />

scelta dell’adesione al fondo pensione contrattuale dei dipendenti pubblici, iscritti<br />

29


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

all’INPDAP ed assunti a tempo indeterminato prima <strong>della</strong> data 01.01.2001.<br />

Detto 1,50%, che si applica alla base contributiva ai fini del TFS, non è pertanto di<br />

competenza per coloro i quali non optino per il fondo pensione, preferendo restare in<br />

regime di TFS (Indennità di Buonuscita; Indennità di Premio Servizio).<br />

Per quanto riguarda il contributo del datore (1% su posizione stipendiale, IIS e 13.ma<br />

mensilità), sul quale sono state incentrate le prime cinque domande, la risposta è<br />

semplice: esso è insostituibile e non surrogabile.<br />

Sarà di conseguenza una posta non attribuita al dipendente non iscritto al fondo ed<br />

una risorsa in economia per l’Amministrazione, alla stessa stregua di quanto avviene<br />

per i fondi pensione del settore privato.<br />

Infine, da parte sia dell’INPDAP sia di ESPERO, ognuno per la sua competenza, potrebbero<br />

aversi in futuro delle proiezioni, attualmente in cantiere.<br />

ESPERO è in Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma.<br />

La federazione di categoria, UIL SCUOLA, è in Via Marino Laziale, 44 - 00179 Roma.<br />

1 marzo 2005<br />

Lavoro in un centro di riabilitazione psichiatrica nel ruolo di educatore con contratto<br />

di lavoro UNEBA quale sarà il mio Fondo Pensione per la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>?<br />

Allo scopo anche di mettere in evidenza la necessità di copertura aggiuntiva previdenziale<br />

del Settore ci avvaliamo <strong>della</strong> tua domanda per ricordare che al momento non è<br />

stato individuato il Fondo Pensione contrattuale al quale fare riferimento nazionale.<br />

Alcune ipotesi di lavoro, al riguardo, possono così riassumersi:<br />

a) quella del Fondo Pensione da istituire appositamente per l’intero settore sociosanitario-assistenziale-educativo<br />

e d’inserimento lavorativo, cosiddetto Terzo settore,<br />

che al netto delle cooperative sociali (le quali possono rivolgersi a COOPERLAVORO)<br />

conta circa 200.000 addetti (di cui 80.000 disciplinati dal ccnl UNEBA, firmato anche<br />

da UILTuCS);<br />

b) quella dell’adesione ad un fondo già funzionante (per es. FON.TE.) oppure, come settore<br />

affine, ad un fondo in via di costituzione come quello per gli Enti Locali e la Sanità.<br />

54<br />

30


24 febbraio 2005<br />

Salve, sono un insegnante di 34 anni.<br />

In una recente riunione sindacale ho appreso che è necessario (direi indispensabile)<br />

che noi docenti ci attiviamo in vista di una pensione integrativa.<br />

Si è parlato molto di ESPERO.<br />

Ma esistono anche altri enti per la nostra categoria? Posso avere un consiglio?<br />

Grazie!<br />

21 febbraio 2005<br />

Sono un insegnante con 19 anni di servizio nella scuola, volevo sapere se mi<br />

conviene o meno passare al fondo ESPERO e fino a che a quota di anni di servizio<br />

conviene e quello che bisogna fare per passare o rimanere con il vecchio sistema<br />

contributivo. Vi ringrazio anticipatamente e vi porgo i miei distinti saluti.<br />

55<br />

2<br />

Il fondo pensione <strong>complementare</strong>, di tipo negoziale di riferimento nazionale, per il<br />

personale del Comparto Scuola è ESPERO.<br />

Per maggiori informazioni abbiamo messo a disposizione, una scheda riassuntiva intitolata<br />

Espero, nel sito www.uil.it/fondi<br />

Per un esame personale nell’ambito del fondo di settore, sono tra l’altro contattabili<br />

sia la UIL SCUOLA Via Marino Laziale, 44 - 00179 Roma - tel. 06 7846941,<br />

sia il Fondo stesso Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma - tel. 06 58495090.<br />

Per notizie su altre forme previdenziali, cosiddette ad adesione di tipo individuale, vi<br />

sono agenti e promotori specializzati, idonei a fornire ogni specifico elemento conoscitivo<br />

richiesto.<br />

L’accantonamento di risorse per l’età <strong>della</strong> pensione è sempre utile, soprattutto se,<br />

come nel caso del fondo pensione ESPERO, l’iscritto potrà usufruire, nel primo anno<br />

di funzionamento del fondo e per la durata di 12 mesi di versamenti, del contributo<br />

doppio del datore di lavoro (v. scheda ESPERO visitando www.uil.it/fondi).<br />

Tra i punti importanti da esaminare, in rapporto alla propria posizione, vi sono certamente<br />

quelli riguardanti il momento da scegliere per l’adesione:<br />

1) la vicinanza al cosiddetto “gradone”, che scatta a determinate anzianità di servizio;<br />

2) il passaggio dal TFS al pro-rata TFS-TFR.<br />

31<br />

32


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

18 febbraio 2005<br />

Come funziona il complesso meccanismo <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dipendenti<br />

pubblici.<br />

Sono un insegnante, che sta pensando di costruirsi una forma di <strong>previdenza</strong> integrativa,<br />

per avere un domani un tenore di vita accettabile.<br />

Mi sono documentato in merito, ma devo dire che la materia è decisamente ostica.<br />

La proposta che in questo momento trovo interessante riguarda la sottoscrizione<br />

di un PIP /FIP, presso una compagnia assicurativa ma dal punto di vista di<br />

deducibilità fiscale non ho avuto dei precisi chiarimenti in merito.<br />

La questione è in questi termini: ho saputo che per i dipendenti pubblici è (finalmente)<br />

stato istituito il Fondo Pensione di categoria, ma che ancora oggi non è<br />

operativo.<br />

Quindi, stando ai fatti, chiedo: posso stipulare un PIP deducendo il premio come<br />

previsto dai parametri <strong>della</strong> 47/2000 senza alcun problema? E inoltre, nel caso<br />

in cui il Fondo di cui sopra divenga operativo, posso trasferire il PIP nello stesso<br />

Fondo, senza vincoli temporali o di altro genere?<br />

Il fondo pensione ESPERO, per i dipendenti del comparto Scuola e dei settori affini è<br />

ufficialmente autorizzato e funzionante.<br />

Quindi, per stare ai fatti, non siamo nella situazione né dell’assenza né <strong>della</strong> non operatività<br />

del fondo da almeno due anni dalla costituzione.<br />

Trasferimenti di risorse nel proprio fondo pensione negoziale di riferimento sono possibili.<br />

Le proposte riteniamo che siano tanto più interessanti quanto più comprensibili<br />

14 febbraio 2005<br />

Sono un infermiere: potreste dirmi se per il personale sanitario esiste un fondo<br />

di categoria? Come si chiama? Dove posso reperire su Internet delle informazioni?<br />

Potreste spiegarmi come funziona il TFR?<br />

La prima verifica va fatta esaminando il proprio CCNL e nell’ambito dell’azienda <strong>della</strong><br />

quale si è dipendenti.<br />

Alle ricerche nell’ampio panorama offerto dalle schede riassuntive pubblicate nel sito<br />

www.uil.it/fondi si possono aggiungere ulteriori ricerche, visitando l’elenco dei fondi<br />

preesistenti, nel sito ufficiale <strong>della</strong> COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione<br />

- Via in Arcione, 71- 00187 ROMA - www.covip.it - tel. 06 695061).<br />

56<br />

33<br />

34


57<br />

2<br />

Possiamo così trovare, per esempio, il CAIMOP (Via E. Vittorini, 78 - 00144 ROMA),<br />

fondo preesistente con soggettività giuridica (associazione non riconosciuta ex-art. 36<br />

c.c.), iscritto all’albo dal 9 dicembre 1999.<br />

In base alla normativa vigente, la destinazione del TFR al Fondo Pensione di categoria<br />

è stabilita per legge (dlgs 124/1993). Essa riguarda tutto il TFR maturando, successivamente<br />

all’iscrizione, per coloro che hanno aperto una posizione previdenziale di base<br />

dopo il 28 aprile 1993; una parte del TFR maturando, nella misura stabilita dalle parti<br />

sociali, datoriali e sindacali, per coloro che hanno aperto una situazione previdenziale<br />

di base al 28 aprile 1993.<br />

1 febbraio 2005<br />

Ho letto sul vostro sito una risposta ad una domanda su una situazione analoga<br />

alla mia, ma vorrei avere una conferma.<br />

Sono un’insegnante <strong>della</strong> scuola pubblica che ha sottoscritto a dicembre 2004<br />

un FIP presso una Compagnia di Assicurazione, ignorando del tutto il fatto che si<br />

stava costituendo il fondo ESPERO.<br />

Ora mi sembra che in quanto lavoratore dipendente io possa dedurre i versamenti<br />

fatti nel 2004 fino al doppio <strong>della</strong> quota TFR versata nel fondo di categoria.<br />

Non avendo ancora aderito al fondo ESPERO (e quindi non avendovi versato TFR)<br />

io di fatto potrò godere dei benefici fiscali per il 2004 oppure no?<br />

Oppure, siccome le adesione al fondo ESPERO vengono raccolte mi sembra dal<br />

25 ottobre 2004 e i versamenti si possono fare dal primo giorno del mese successivo<br />

a due mesi dopo l’adesione (quindi come minimo il 1 gennaio 2005), non<br />

avendo quindi di fatto la possibilità di dedurre tramite il fondo ESPERO stesso<br />

per il 2004, posso godere dei benefici tramite il FIP sottoscritto?<br />

Tenuto conto che il Fondo ESPERO, Fondo Nazionale di Previdenza Complementare<br />

per i Lavoratori <strong>della</strong> Scuola, è stato autorizzato all’esercizio dell’attività in data<br />

18.08.2004, iscritto all’albo dei fondi pensione al n. 145, una risposta alla sua ipotesi<br />

interpretativa di maggior favore la potrà eventualmente dare l’Agenzia delle Entrate,<br />

piuttosto che altro organismo.<br />

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica info@<br />

fondoespero.it oppure scrivere a: Fondo ESPERO, Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma<br />

oppure telefonare al Fondo: 06 5849 5090.<br />

35


Scuola - Pubblico Impiego - Sanità - Regioni - Poteri Locali<br />

1 febbraio 2005<br />

Sono un insegnante universitario e qualche giorno fa (20/12/2004) ho stipulato un<br />

FIP con una compagnia assicurativa non sapendo che da ottobre il fondo ESPE-<br />

RO avesse iniziato a raccogliere le adesioni.<br />

Adesso le mie domande sono:<br />

- per il 2004, posso portare in deduzione l’importo versato?<br />

- per il 2005, come dovrò comportarmi?<br />

È sempre piacevole riscontrare il positivo accoglimento di questo servizio, informativo<br />

e divulgativo, da parte dei nostri lettori, soprattutto quando gli apprezzamenti provengono<br />

da un chiarissimo docente universitario.<br />

Considerato che il fondo pensione ESPERO ha come destinatari (vedi scheda informativa<br />

collegata alla domanda di adesione al fondo pensione ESPERO):<br />

- i dipendenti statali <strong>della</strong> Scuola, ai quali si applichi il CCNL del Comparto Scuola;<br />

- i dipendenti delle scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie;<br />

- i dipendenti da enti o istituti per la formazione professionale, a condizione che venga<br />

sottoscritta un’apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti<br />

che abbia sottoscritto l’accordo istitutivo di ESPERO costituisca soggetto firmatario<br />

dell’accordo collettivo che li dovesse riguardare;<br />

possiamo escludere ogni riflesso di carattere fiscale nei suoi confronti.<br />

Si spera che in un futuro non lontano, con un apposito fondo o con lo stesso ESPERO,<br />

si possa coprire, con la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> di tipo negoziale, anche il comparto<br />

dell’Università e <strong>della</strong> Ricerca.<br />

58<br />

36


59<br />

2


3INDUSTRIA,<br />

COMUNICAZIONI<br />

E TRASPORTI


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

CAPITOLO 3<br />

Industria, Comunicazioni e Trasporti<br />

Sommario<br />

1 Pensione ENPALS e assegno divorzile<br />

2 - 20 COMETA<br />

3 FONDAPI, PREVIAMBIENTE<br />

4 Logistica, Trasporto merci e Spedizione servizi<br />

<strong>della</strong> mobilità<br />

5 TELEMACO<br />

6 CCNL industria Servizi Pulizia<br />

7 COMETA. Trasferimento TFR<br />

8 BYBLOS. Trasferimento TFR<br />

9 - 10 PREV.I.LOG<br />

11 Fondo chiuso o aperto<br />

12 Settore Informatica.<br />

Adesione a fondo di categoria<br />

13 COMETA. Contributo a carico del datore<br />

di lavoro<br />

14 FONDAPI e TFR<br />

15 ARCO. Rendimenti annuali<br />

16 FASC, sezione separata in ambito previdenziale<br />

17 CCNL Videofonografici. Adesione a fondo<br />

di categoria<br />

18 - 19 COMETA, analisi rendimenti degli<br />

investimenti<br />

21 FONDAPI e TFR<br />

22 TELEMACO, posizione amministrativa<br />

23 PEGASO<br />

24 - 25 - 39<br />

FONDAPI, busta-paga e giusta contribuzione;<br />

distinta di contribuzione bimestrale; tabella<br />

aliquote di settore<br />

26 FONCHIM, iscrizione<br />

62<br />

27 - 42 - 44<br />

Fondo integrativo FASC, contribuzione<br />

28 Statuto FIPREM, cessazione<br />

29 - 30 FONDENERGIA<br />

31 FIPREM, regime fiscale<br />

32 BYBLOS, liquidazione posizione pensionistica<br />

33 FONCHIM. Periodo di prova<br />

34 PREVIVOLO, CCNL Gruppo Alitalia<br />

35 - 37 BYBLOS<br />

38 - 39 FONDAPI, Unionalimentari estratto conto<br />

40 Trasferimento da FIP a TELEMACO<br />

41 ARCO. Versamento TFR<br />

43 COMETA e FONCHIM, rendimenti annuali<br />

e rivalutazione TFR<br />

45 Trasferimento da TELEMACO a COMETA<br />

46 ARCO, silenzio-assenso e TFR<br />

47 FIPREM, anticipo spese sanitarie<br />

48 COMETA, cessazione e continuazione<br />

posizione attiva<br />

49 Trasferimento da COMETA a FONCHIM<br />

50 Fondo GOMMA e PLASTICA, rendimenti storici<br />

51 Trasferimenti da INPDAI e TELEMACO<br />

a COMETA<br />

52 PRIAMO, richiesta trasferimento o riscatto<br />

53 ARCO<br />

54 - 55 ALIFOND, adesione<br />

56 Fondi settore metalmeccanici<br />

57 Passaggio a più fondi negoziali per<br />

cambiamento di attività<br />

58 - 59 ALIFOND, obblighi aziendali


17 marzo 2008<br />

Sono una vostra iscritta e sono in fase di divorzio.<br />

Sono casalinga sono nella fase di calcolo dell’assegno divorzile ma l’ex marito<br />

non presenta con esattezza quello che prenderà dalla pensione ENPALS, dalla<br />

CRAIPI Fondo pensione per i dipendenti RAI ed ha presentato un foglio del TFR<br />

fasullo come devo fare per chiedere aiuto e per accedere alla verità?<br />

Potete darmelo voi? Posso avere un incontro?<br />

3 agosto 2007<br />

Da giugno sono dipendente a tempo indeterminato presso una SPA con contratto<br />

Unionmeccanica CONFAPI, ma da gennaio avrò il contratto Federculture.<br />

Dato che i 6 mesi di tempo per la scelta <strong>della</strong> destinazione del TFR scadono a<br />

dicembre, che devo fare?<br />

63<br />

3<br />

Le sedi sindacali più idonee, per un esame specifico volto al chiarimento dei suoi diritti,<br />

sono quella <strong>della</strong> Federazione di categoria e quella del Patronato nel nostro caso,<br />

rispettivamente :<br />

la UILCOM, con sede nazionale a Via di Tor Fiorenza, 35 - Roma 00199<br />

tel. 06 8622421 - fax. 06 86326875 - uilcom@uilcom.it<br />

e l’ITAL-UIL Via Po, 162 - 00198 ROMA tel. 06852331 fax: 0685233488 - info@ital-uil.it<br />

7 novembre 2007<br />

Potreste per favore indicarmi i fondi pensione legati esclusivamente al settore<br />

metalmeccanico?<br />

Gli appartenenti al settore confindustriale metalmeccanico hanno come riferimento<br />

nazionale il fondo pensione COMETA.<br />

Nel novero dei fondi pensione istituiti dalle varie categorie, COMETA è di gran lunga il<br />

più numeroso in termini d’iscrizioni raccolte.<br />

Vi sono inoltre destinatari di fondi pensione pluricategoriali, appartenenti al settore<br />

metalmeccanico oltre che ad altri settori merceologici prestabiliti.<br />

Di qualche fondo pensione, delimitato territorialmente e già qualificato come “preesistente”,<br />

diamo notizia con apposita scheda nel nostro sito web, in adesione alla<br />

specifica richiesta fatta da alcuni esponenti sindacali di categoria.<br />

1<br />

2<br />

3


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

Un fondo già predisposto per Federculture (quale?). Oppure lasciare momentaneamente<br />

il TFR in azienda con richiesta esplicita? Quale è la soluzione migliore<br />

e la più conveniente?<br />

L’assunzione a tempo indeterminato consente l’iscrizione immediata a FONDAPI.<br />

Con il passaggio dal CCNL Unionmeccanica (CONFAPI) al CCNL Federculture è possibile<br />

chiedere il trasferimento <strong>della</strong> propria posizione previdenziale individuale da<br />

Fondapi a PREVIAMBIENTE. In tal modo si potranno accantonare al fondo pensione<br />

contrattuale, e non perdere, le contribuzioni dei datori di lavoro, che si aggiungono a<br />

quelle del lavoratore, e risolvere nel contempo la questione delle quote annuali di TFR<br />

maturando.<br />

È un modo d’intendere subito il valore del beneficio dell’anzianità d’iscrizione e <strong>della</strong><br />

robustezza <strong>della</strong> copertura assicurativa.<br />

La scelta definitiva sta al lavoratore dipendente, quanto sopra risponde alla necessità<br />

di maggiore consapevolezza <strong>della</strong> scelta contrattuale imminente.<br />

13 giugno 2007<br />

Siamo dipendenti di una casa di spedizioni e vorremmo sapere se è già stato<br />

istituito un nostro fondo previdenziale come da CCNL.<br />

Sulla base dell’anzianità di servizio vorremmo inoltre capire a chi conviene aderire<br />

ai fondi e a chi rimanere nell’attuale situazione di TFR.<br />

Non viene specificato a quale CCNL fa riferimento la domanda.<br />

Possiamo comunque affermare che i lavoratori dipendenti, ai quali si applichino i<br />

CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e raccomandatarie<br />

e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;<br />

Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità, sono destinatari<br />

del Fondo <strong>complementare</strong> pensionistico PREV.I.LOG.<br />

Per ogni ulteriore dettaglio in merito al nuovo fondo è possibile contattare la UILTRA-<br />

SPORTI Segreteria Nazionale - Via di Priscilla, 101 - 00199 ROMA<br />

(Tel 06 862671 Fax 06 86207747 set_uilt@uil.it)<br />

64<br />

4


4 giugno 2007<br />

Sono una dipendente Fastweb volevo sapere per noi come funziona e se è possibile<br />

usufruire dei fondi pensione. Spero mi mandiate del materiale per aiutarmi<br />

a capire meglio.<br />

4 giugno 2007<br />

Esiste un fondo per il conferimento TFR per i dipendenti delle società che applicano<br />

il CCNL Pulizia Industria?<br />

4 giugno 2007<br />

Sono un lavoratore di azienda metalmeccanica assunto dal 1.2.2007: verso a CO-<br />

META il contributo dell’1.2% e altrettanto fa l’azienda.<br />

Vi chiedo:<br />

1) il fatto che sia iscritto mi obbliga ad aderire al fondo o posso lasciare TFR in<br />

azienda?<br />

2) Qualora sia possibile e lasci il TFR in azienda posso continuare a versare il<br />

contributo mio e usufruire di quello aziendale?<br />

3) Essendo in prova la data del 30.6.2007 si applica anche a me?<br />

65<br />

3<br />

I dipendenti delle aziende del Settore Telecomunicazioni (controparte imprenditoriale:<br />

CONFINDUSTRIA), applicando il CCNL sottoscritto con le OO.SS. SLC-CGIL, FISTEL-<br />

CISL e UILCOM-UIL (decorrenza 01-01-2005 scadenza economica 31-12-2006 - scadenza<br />

normativa 31-12-2008) hanno come fondo negoziale di riferimento il fondo pensione<br />

TELEMACO<br />

Con l’Accordo del 25 febbraio 2005 e seguenti stipulato tra UNIONSERVIZI e FILCAMS<br />

FISASCAT E UILTRASPORTI il Settore servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi ha<br />

aderito a FONDAPI, il fondo intercategoriale per le piccole e medie imprese industriali<br />

affiliate a CONFAPI.<br />

Per l’eventuali invio dei moduli d’adesione l’indirizzo è:<br />

FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 Roma - tel. 06 36006135 - 06 36086392<br />

e-mail: info.aderenti@fondapi.191.it - sito internet: www.fondapi.it<br />

5<br />

6<br />

7


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

L’iscrizione ai fondi negoziali per gli assunti successivamente alla data del 28 aprile<br />

1993 comporta, tra le altre cose, la totale devoluzione del TFR maturando al fondo<br />

prescelto.<br />

Di norma gli statuti dei fondi di categoria prevedono che l’accettazione dell’iscrizione<br />

al fondo negoziale decorra dopo il superamento del cosiddetto periodo di prova.<br />

15 maggio 2007<br />

Lavoro da almeno 6 anni nel campo dell’editoria e <strong>della</strong> grafica con contratti a 6<br />

mesi, 1 anno, etc.<br />

Vorrei sapere se esiste un fondo per la destinazione del TFR specifico per la mia<br />

categoria.<br />

Nel settore dell’industria grafica il fondo pensione di categoria è BYBLOS (Fondo pensione<br />

nazionale per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria <strong>della</strong> carta e del<br />

cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali).<br />

Gli indirizzi per eventuali contatti diretti con il fondo BYBLOS sono:<br />

Via A. Noale 200/206 - 00155 Roma - tel. 06 84499290 fax 06 84499294<br />

E-mail: grafrm@uni.net<br />

23 aprile 2007<br />

Visto l’avvicinarsi <strong>della</strong> scadenza dei 6 mesi per decidere sul TFR, le chiedevo se<br />

era stato costituito il fondo di categoria per lavoratori come me.<br />

Lavoro in un’azienda di trasporto (container nello specifico) con meno di 50 dipendenti.<br />

La mia azienda è associata alla CNA.<br />

Mi saprebbe dire il nome del fondo al quale devo aderire per poter godere <strong>della</strong><br />

portabilità <strong>della</strong> quota del mio datore di lavoro ?<br />

Alcuni mi dicono PREVILOG, altri mi dicono ARTIFOND.<br />

Fermo restando che nell’incertezza posso lasciarlo momentaneamente in azienda,<br />

mi aiutate a capire quale è il mio fondo, o eventualmente a chi mi devo rivolgere<br />

visto che la mia azienda ne sa, o fa finta di saperne, meno di me.<br />

L’individuazione del fondo pensione di riferimento negoziale è fornita dalle parti sociali<br />

stipulanti il ccnl che si applichi nell’unità produttiva.<br />

Trattandosi di datore di lavoro affiliato alla CNA, rileviamo che i potenziali aderenti al<br />

fondo ARTIFOND sono i lavoratori dipendenti del settore artigiano, sulla base dell’accordo<br />

intercategoriale-interconfederale 11 febbraio 1999, sottoscritto dalla Confartigia-<br />

66<br />

8<br />

9


67<br />

3<br />

nato, Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, dalle Associazioni di mestiere<br />

<strong>della</strong> CNA, AIRA, ANIM, ANPEC, Associazione Tessile abbigliamento, Associazione podologica<br />

italiana, ASPEL, Associazione nazionale artigianato artistico, Assomeccanica,<br />

Assopulizie, Federacconciatori, Federestetica, FIAAL, FITA, FNALA, GRAFICA, ILMA,<br />

SATLA, SIAF, SNO, Trasporto persone, Associazione sarti, dalla CNA, Confederazione<br />

nazionale dell’Artigianato e <strong>della</strong> piccola e media impresa, dalla CASARTIGIANI, Confederazione<br />

Autonoma sindacati Artigiani, dalla CLAAI, Confederazione delle libere associazioni<br />

artigiane italiane, dalle Federazioni di categoria <strong>della</strong> CGIL, FILCAMS-CGIL,<br />

FILCEA-CGIL, FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, FILTEA-CGIL, FIOM-CGIL, FLAI-CGIL, SLC-<br />

CGIL, dalle Federazioni di categoria <strong>della</strong> CISL, FAT-CISL, FILCA-CISL, FILTA-CISL,<br />

FIM-CISL, FISASCAT-CISL, FISTEL-CISL, FIT-CISL, FLERICA-CISL, dalle Federazioni<br />

di categoria <strong>della</strong> UIL, FENEAL, UILA, UILCEM, UILM, UILSIC (poi UILCOM), UILTA,<br />

UILTRASPORTI, UILTuCS, dalla CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro,<br />

dalla CISL, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, dalla UIL, Unione Italiana<br />

del Lavoro.<br />

Il versamento del TFR e dei contributi (relativi alle nuove adesioni: successive al<br />

01/01/07) potrà essere effettuato solo dal 01/07/07, con riguardo anche al periodo compreso<br />

tra la data d’adesione ed il 30/06/07<br />

(Scheda d’adesione - www.artifond.it; Indirizzo e-mail: info@artifond.it<br />

Telefono: 06 77.20.50.55 Fax: 06 77.59.19.46 - Sede legale: Via di Santa Croce in Gerusalemme,<br />

63, 00185 Roma).<br />

Per completezza d’informazione riferiamo inoltre che il 21.02.2007 è stato sottoscritto<br />

l’accordo costitutivo e concordato uno Statuto sociale del Fondo <strong>complementare</strong> pensionistico<br />

per i lavoratori <strong>della</strong> logistica, denominato PREV.I.LOG. .<br />

Sono destinatari di tale fondo negoziale i lavoratori dipendenti ai quali si applichino i<br />

ccnl dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e raccomandatarie<br />

e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;<br />

Porti; e ccnl dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità.<br />

I sottoscrittori dell’Accordo sono le associazioni datoriali : ANITA, ASSITERMINAL, AS-<br />

SOLOGISTICA, ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRA-<br />

SPORTO, FAI, FEDERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI; le federazioni nazionali<br />

sindacali dei Trasporti FILT, FIT, UILTRASPORTI; ed inoltre il Fondo Nazionale di Previdenza<br />

dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime<br />

Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC, con l’obbligo <strong>della</strong> gestione separata).


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

11 aprile 2007<br />

In riferimento alla nuova normativa sul TFR, vorrei avere indicazioni su quali<br />

sono i fondi pensione chiusi per i dipendenti nel settore dei trasporti e logistica<br />

(circa 50 dipendenti).<br />

Ho provato a visitare il vostro sito ma non sono riuscito ad identificare correttamente<br />

il fondo più adatto per il settore a me interessato.<br />

Inoltre vorrei chiedere se per ricevere dall’azienda a cui si è dipendenti, il contributo<br />

aggiuntivo per la propria quota TFR (esempio 1%), l’azienda stessa deve<br />

essere iscritta al fondo chiuso o meno.<br />

In data 21 febbraio 2007 è stato sottoscritto l’accordo costitutivo e concordato uno Statuto<br />

sociale del Fondo <strong>complementare</strong> pensionistico per i lavoratori <strong>della</strong> logistica,<br />

denominato PREV.I.LOG. .<br />

Sono destinatari di tale fondo negoziale i lavoratori dipendenti ai quali si applichino i<br />

CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e raccomandatarie<br />

e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;<br />

Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità. I sottoscrittori<br />

dell’Accordo sono le associazioni datoriali: ANITA, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA,<br />

ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRASPORTO, FAI, FE-<br />

DERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI; le federazioni nazionali sindacali dei Trasporti<br />

FILT, FIT, UILTRASPORTI; ed inoltre il Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori<br />

delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie<br />

e Mediatori Marittimi (FASC, con l’obbligo <strong>della</strong> gestione separata).<br />

Restiamo in attesa degli ulteriori sviluppi dell’iter autorizzatorio che dovrà essere<br />

condotto in sede COVIP per l’ottenimento dell’approvazione dell’Autorità di vigilanza.<br />

L’iscrizione al fondo negoziale di categoria è determinata dalla volontà esplicita del<br />

lavoratore; l’Azienda è tenuta ad assecondare il comportamento del dipendente. Per<br />

eventuali ulteriori necessità è possibile contattare la UILTRASPORTI Nazionale al seguente<br />

indirizzo: UILTRASPORTI Segreteria Nazionale - Via di Priscilla, 101 - 00199<br />

Roma - tel. 06 862671 - fax 06 86207747 - e-mail: set_uilt@uil.it<br />

68<br />

10


3 aprile 2007<br />

Vorrei sapere se da dipendente metalmeccanico di un’impresa artigiana, devo<br />

iscrivermi, per quanto concerne il TFR maturando al fondo pensione chiuso CO-<br />

META oppure, se posso scegliere tra più fondi pensione chiusi, come ad esempio,<br />

anche ARTIFOND o qualche altro (quale in tal caso potrebbe fare al mio caso?).<br />

Inoltre, sono obbligato a scegliere un fondo pensione chiuso oppure posso investire<br />

il TFR maturando in uno dei tanti fondi pensione aperti presenti sul mercato?<br />

5 marzo 2007<br />

Lavoro per una azienda informatica con un regolare contratto metalmeccanico,<br />

vorrei sapere a quale fondo iscrivermi visto che ho contattato COMETA e mi ha<br />

detto che non posso iscrivermi?<br />

69<br />

3<br />

Di regola il fondo negoziale di riferimento è quello previsto dal CCNL che disciplina il<br />

rapporto di lavoro nell’unità produttiva.<br />

Una scelta alternativa può essere quella tra fondi locali e fondi nazionali che abbiano<br />

in comune alcune categorie di destinatari.<br />

La contrapposizione chiuso-aperto andrebbe esaminata tenendo conto che al fondo<br />

negoziale confluisce anche il contributo del datore di lavoro.<br />

Nel caso <strong>della</strong> forma previdenziale individuale o di tipo aperto ciò non avviene, se non<br />

differentemente stabilito.<br />

Pur non conoscendo che cosa le abbia risposto il fondo pensione interpellato, è sempre<br />

necessario sapere quale sia la parte datoriale stipulante il contratto collettivo nazionale<br />

di lavoro; per esempio: Confindustria, CONFAPI, Associazioni datoriali cooperativistiche,<br />

settore Artigianato.<br />

Infatti, a ciascuno dei testi contrattuali fanno riferimento altrettanti fondi pensione<br />

negoziali, riguardanti anche i lavoratori metalmeccanici, denominati: COMETA, FON-<br />

DAPI, COOPERLAVORO, ARTIFOND.<br />

11<br />

12


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

19 febbraio 2007<br />

Sul mio nuovo bollettino stipendi, ho notato che la quota sia mia che quella<br />

dell’azienda, e cioè l’1,2%, viene calcolata non sull’intera retribuzione, ma solo<br />

sulla paga base, e cioè senza scatti biennali, sovraminimo ed altro.<br />

È corretto?<br />

Nel mio precedente impiego la percentuale veniva calcolata sull’intero ammontare.<br />

Secondo la scheda sintetica informativa di COMETA, i valori cumulabili per il calcolo<br />

del contributo minimo a carico del datore di lavoro (ed altrettanto a carico del lavoratore<br />

iscritto a COMETA), applicando l’aliquota 1,20%, sono: minimo, contingenza, EDR,<br />

eventuali indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7.ma categoria.<br />

9 febbraio 2007<br />

Sono un lavoratore iscritto a FONDAPI dal 2000 e lavoro dal 1988.<br />

La scelta di destinare la restante parte del TFR a FONDAPI può essere fatta anche<br />

successivamente al 30 giugno 2007?<br />

E cioè posso decidere di lasciare, per adesso, la restante parte di TFR in azienda<br />

(lavoro in una ditta con meno di 50 dipendenti) e decidere in un secondo momento<br />

(per esempio nel 2008) di versare il 100% del TFR a FONDAPI?<br />

La scelta per la destinazione <strong>della</strong> restante parte del TFR in FONDAPI può essere fatta<br />

anche dopo il 30 giugno 2007.<br />

Tuttavia, i cosiddetti vecchi iscritti (cioè quelli con una posizione previdenziale di base<br />

aperta entro il 28 aprile 1993), per non vedersi attivato il meccanismo del silenzio-assenso,<br />

devono sottoscrivere un apposito modulo per il mantenimento in azienda <strong>della</strong><br />

quota di TFR che non erano obbligati ad investire nel fondo pensione di categoria.<br />

5 febbraio 2007<br />

Sono un operaio che lavora in una ditta di arredamenti in legno.<br />

Vorrei sapere da voi se per il TFR il fondo ARCO conviene, e se come perfomance<br />

ha dei vantaggi rispetto ad altri fondi come per esempio polizze assicurative<br />

o destinare il TFR in azienda o all’INPS avendo lavorato prima dell’aprile 1993<br />

quali alternative ho?<br />

Le alternative, con manifestazione <strong>della</strong> propria volontà per iscritto, sono quelle<br />

dell’adesione al fondo pensione di categoria ARCO o ad altra forma pensionistica, op-<br />

70<br />

13<br />

14<br />

15


71<br />

3<br />

pure quella di limitarsi all’invio del proprio TFR nel fondo ARCO, oppure di richiedere il<br />

mantenimento del proprio TFR in azienda.<br />

Nel caso d’impresa con oltre 49 dipendenti (determinati secondo le direttive del Ministero<br />

del Lavoro e delle Politiche sociali) il TFR, anziché restare a disposizione dell’imprenditore,<br />

andrà in un fondo del Tesoro gestito dall’INPS. In forma tacita, cioè senza<br />

dichiarazione alcuna, il TFR confluirà nel fondo pensione ARCO.<br />

Privilegiando l’aspetto del rendimento, individuato dalla domanda come elemento trainante<br />

per la scelta dell’adesione o meno al fondo negoziale, riportiamo una striscia di<br />

risultati ottenuti in passato.<br />

Si potrà notare che i rendimenti netti del fondo pensione ARCO, attraverso una gestione<br />

monocomparto bilanciata, di tipo “prudente”, sono stati: 4,33%; 3,06%; 7,10%;<br />

5,64%; 8,63%; 5,37% - per un totale sin qui di più 34,13% - rispettivamente negli anni<br />

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.<br />

Parallelamente, il TFR si è aggiornato nella misura di più 18,42%, secondo nostri rilievi<br />

riferiti agli stessi anni qui presi in considerazione.<br />

Per tacere degli elementi qualitativi e quantitativi insiti nel fondo negoziale, quali: la<br />

minore incidenza media delle spese sul patrimonio investito, la destinazione del contributo<br />

del datore, gli elementi di democrazia economica posti alla base del funzionamento<br />

del fondo stesso, il collegamento diretto con il CCNL di settore e con le parti<br />

contrattuali stipulanti datoriali e sindacali.<br />

Tutto regolamentato e controllato dall’alto tramite un’Autorità pubblica come la Commissione<br />

di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).<br />

4 febbraio 2007<br />

Sono un dipendente autista di una ditta di autotrasporti per conto terzi, con più<br />

di 15 dipendenti ma meno di 50 (nello specifico trasporto container); il contratto<br />

applicatomi è quello “autotrasporto merci e logistica”.<br />

La mia ditta è associata alla CNA visto che da parte loro non abbiamo avuto alcuna<br />

informazione specifica sull’esistenza o meno di un fondo contrattuale, vi<br />

chiedo se questo esiste.<br />

Ciò che mi interessa capire, e se c’è anche per noi la possibilità di aderire ad un<br />

fondo specifico godendo anche <strong>della</strong> portabilità <strong>della</strong> quota del datore di lavoro.<br />

Per godere <strong>della</strong> portabilità <strong>della</strong> quota del datore di lavoro è necessario che le parti<br />

sociali firmatarie del CCNL pongano in essere un accordo che stabilisca i dettagli economici<br />

del costituendo fondo pensione di categoria.<br />

16


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

Questo vale per i dipendenti del settore Autotrasporto merci e logistica come per qualsiasi<br />

altro settore lavorativo.<br />

Al momento non abbiamo novità sulla ricercata soluzione congiunta, da parte dei datori<br />

e dei sindacati di categoria, con richiesta alla COVIP, per acquisire dettagli precisi<br />

sulla tempistica di realizzazione di un nuovo fondo pensione ex-dlgs 124/1993.<br />

Siamo al di là del breve iter di un mese circa preventivato a fine novembre dell’anno<br />

scorso.<br />

È inoltre sempre all’attenzione delle parti l’ipotesi d’una sezione separata previdenziale<br />

nell’ambito del FASC.<br />

Per ulteriori notizie su eventuali sviluppi in merito forniamo i seguenti contatti: UIL-<br />

TRASPORTI - Via di Priscilla. 101 - 00199 Roma - Tel. 06 862671 Fax 06 86207747<br />

La scelta esplicita per il mantenimento del TFR in azienda è temporanea e sempre<br />

modificabile in favore dell’adesione all’eventuale futuro fondo negoziale di settore.<br />

3 febbraio 2007<br />

Sono un lavoratore con CCNL dei Videofonografici e vorrei sapere se esiste il<br />

fondo pensione di categoria.<br />

I lavoratori ai quali si applichi il CCNL di Videofonografici rientrano tra i potenziali destinatari,<br />

appartenenti ai settori affini, del fondo pensione BYBLOS.<br />

È previsto un immediato incontro a Milano tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali<br />

SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e delle parti datoriali per definire i termini<br />

del perfezionamento dell’adesione a BYBLOS.<br />

1 febbraio 2007<br />

Vorrei sapere se in questi anni ha reso più il deposito del TFR in azienda o nel<br />

Fondo, fermo restando che nessuno potrà dare interessi sufficienti a coprire il<br />

contributo dell’azienda.<br />

È utile tornare su questo argomento potendolo considerare come un “caso-scuola”<br />

per i Fondi pensione negoziali.<br />

Ribadendo che il maggiore rendimento degli investimenti può essere correlato anche<br />

al maggiore rischio, esaminiamo l’andamento del valore <strong>della</strong> quota di COMETA e<br />

sommiamo il risultato ottenuto nel periodo monocomparto (gennaio 1999-30 aprile<br />

2005: il valore unitario, uguale per tutti gli iscritti, è passato da 10.367 a 11.965) a quello<br />

<strong>della</strong> gestione pluricomparto (al 31 dicembre 2006, abbiamo i seguenti valori: 12.240<br />

72<br />

17<br />

18


73<br />

3<br />

per il Sicurezza, 12.502 per il Monetario Plus, 12.961 per il Reddito, 13.660 per il Crescita).<br />

Rileviamo - salvo errori ed omissioni - che il “Monetario Plus” ha approssimativamente<br />

un più 20,29% (di cui 15,40% nel periodo “mono” e 4,89% in quello “multicomparto”),<br />

mentre il “Crescita” (considerato più aggressivo) ottiene un più 29,58% (composto dal<br />

già citato 15,40%, risultato monocomparto, e dal 14,18% nel periodo multicomparto).<br />

Passando al confronto, sollecitato dall’amico lettore (molto significativo in tempi d’attuazione<br />

<strong>della</strong> nuova normativa ex-dlgs 252/2005, sul TFR ed il relativo meccanismo<br />

del silenzio-assenso), osserviamo che il TFR ha usufruito di aliquote annuali di rivalutazione<br />

(nel periodo dicembre 1999 - dicembre 2006) complessivamente pari al 25,05%,<br />

ponendosi in una posizione equidistante tra le due linee d’investimento di COMETA qui<br />

analizzate.<br />

30 gennaio 2007<br />

Vorrei approfittare <strong>della</strong> sua competenza per sciogliere dei dubbi che hanno dei<br />

miei colleghi riguardo al fondo COMETA.<br />

Essi sostengono che, nel corso di questi ultimi otto anni, gli interessi maturati<br />

in quel fondo (comparto “Monetario Plus”) siano inferiori a quelli che avrebbero<br />

avuto se i soldi fossero rimasti in azienda.<br />

Rispondo al nostro amico non prima di averlo ringraziato per la sue gentili parole.<br />

È di tutta evidenza che non sia possibile parlare, per uno specifico comparto, in termini<br />

di “questi ultimi otto anni” in modo lineare, trattandosi d’un fondo pensione che<br />

dal maggio 2005 ha introdotto la gestione pluricomparto (la scelta è tra quattro profili<br />

di gestione: Monetario plus (100% obbligazioni). Sicurezza (max 10% azioni e il resto<br />

obbligazioni), con garanzia di rendimento minimo a scadenza (31.03.<strong>2010</strong>) del 2,5% annuo.<br />

Reddito (max 30% azioni e il resto in obbligazioni). Crescita (max 60% azioni e il<br />

resto in obbligazioni), in sostituzione di quella monocomparto.<br />

Tenuto conto delle caratteristiche dei singoli comparti nei quali viene suddiviso l’investimento<br />

del Fondo, si potrà notare come a maggiore rischio corrisponda - quando le<br />

cose siano andate bene - un altrettanto maggiore rendimento.<br />

L’andamento del valore <strong>della</strong> quota dimostra che, nel monocomparto, dal gennaio<br />

1999 al 30 aprile 2005 si è passati dal valore unitario di 10,367 a quello di 11,965, uguale<br />

per tutti gli iscritti.<br />

Nella gestione pluricomparto, dati dal COMETA al 29 dicembre 2006, abbiamo i seguenti<br />

valori: 12,240 per il Sicurezza, 12,502 per il Monetario Plus, 12,961 per il Reddito,<br />

13,660 per il Crescita.<br />

19


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

Il comparto “Reddito” - bilanciato intorno a 80% obbligazionario e 20% azionario - raccoglie<br />

la stragrande maggioranza degli aderenti, ponendosi come il vero beneficiario<br />

delle scelte degli iscritti ed il migliore riferimento per un giudizio complessivo sull’andamento<br />

gestionale del COMETA dalla sua partenza.<br />

Infine va detto che nei fondi negoziali - e tale è il COMETA - nei vantaggi effettivi per<br />

l’aderente vanno inclusi quelli provenienti dal contributo a carico del datore. In tal<br />

modo si è al riparo da ogni confronto esterno.<br />

Nei confronti del TFR si è da ultimo aggiunto il vantaggio <strong>della</strong> nuova tassazione <strong>della</strong><br />

prestazione del Fondo pensione, ex-dlgs 252/2005, con effetto dal primo gennaio 2007.<br />

28 dicembre 2006<br />

Vorrei sapere se da dipendente metalmeccanico di un’impresa artigiana, devo<br />

iscrivermi, per quanto concerne il TFR maturando al fondo pensione chiuso CO-<br />

META oppure se posso scegliere tra più fondi pensione chiusi, come ad esempio<br />

anche ARTIFOND o qualche altro (quale in tal caso potrebbe fare al mio caso?).<br />

Inoltre, sono obbligato a scegliere un fondo pensione chiuso oppure posso investire<br />

il TFR maturando in uno dei tanti fondi pensione aperti presenti sul mercato?<br />

Di regola viene prima di tutti il fondo negoziale del settore d’appartenenza.<br />

COMETA è comunque un fondo di grande numerosità e solidità che si rivolge specificamente<br />

ai settori metalmeccanico ed affini.<br />

18 dicembre 2006<br />

Vorrei sapere se è possibile avere una sola delucidazione riguardo le ultime disposizioni<br />

in fatto di TFR.<br />

Sono un impiegato metalmeccanico, ho 55 anni e con il servizio militare ho raggiunto<br />

i 35 anni di lavoro. Con la nuova legge andrò in pensione con i 60 anni.<br />

Sono iscritto alla FONDAPI sin dal suo nascere ed oggi vorrei sapere cosa fare<br />

del mio TFR: per me è più conveniente lasciarlo all’Azienda in cui lavoro oppure<br />

“girarlo” alla FONDAPI?<br />

Ci limitiamo a dare informazioni, lasciando ai lettori i giudizi di convenienza sulle proprie<br />

scelte.<br />

Se il rendimento espresso dal fondo negoziale FONDAPI si dimostrasse essere più<br />

vantaggioso dell’aggiornamento economico del TFR, secondo i parametri di legge, e<br />

se si volesse semplificare al massimo i rapporti con i soggetti referenti (Azienda: per il<br />

74<br />

20<br />

21


75<br />

3<br />

TFR maturato prima dell’iscrizione a FONDAPI e, successivamente, durante il periodo<br />

d’adesione per la parte non dovuta in quanto vecchio iscritto; FONDAPI: per la parte<br />

già versata e per l’intero dal primo gennaio 2007) sarà forse utile prendere in considerazione<br />

l’opzione per il fondo pensione negoziale al quale si è già data la propria<br />

adesione. Discorso valido soprattutto nel caso di Azienda con almeno 50 dipendenti.<br />

5 dicembre 2006<br />

Lavoro in una grande compagnia di telefonia e avrei bisogno del consuntivo TE-<br />

LEMACO relativo all’anno 2003 circa i fondi versati per la documentazione <strong>della</strong><br />

dichiarazione dei redditi del 2004 di cui il Ministero delle Entrate mi chiede copia<br />

fatture.<br />

Per conoscere la personale posizione amministrativa nel fondo pensione TELEMACO<br />

basta raggiungere l’indirizzo internet del fondo ed impiegare i propri identificativi: user<br />

e password.<br />

Per documentazione cartacea o di altro genere ci si può rivolgere alla sede amministrativa<br />

e legale di Via Tagliamento, 14 - 00198 ROMA - tel: 06 84510.1 - call centre: 06<br />

88291.301 - fax: 06 84510.200 - e-mail: info@fondotelemaco.it<br />

29 novembre 2006<br />

Vorrei stampare i moduli per adesione al Fondo PEGASO.<br />

Per l’adesione al fondo pensione di categoria è sufficiente recarsi presso l’Amministrazione<br />

<strong>della</strong> propria azienda sottoscrivendo la domanda negli appositi moduli.<br />

Per eventuali ulteriori necessità (informative, di materiale, etc.) i riferimenti di PEGA-<br />

SO sono: Sede legale: Via Cavour 179/A, 00184 - Roma Sede amministrativa: Via Savoia<br />

82, 00198 - Roma, tel. 06 85.35.74.25 fax 06 85.30.25.40 e-mail segreteria@fondopegaso.it<br />

22<br />

23


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

16 novembre 2006<br />

La ringrazio molto per la sollecita risposta.<br />

Rimane però il fatto che da 5 mesi la mia azienda trattiene dalla mia busta paga<br />

a titolo di contributo a mio carico per il fondo una percentuale maggiore di quella<br />

dovuta.<br />

Ci sarà pure un’autorità a cui presentare esposto per gli abusi di questo genere.<br />

Nell’ampia risposta al suo quesito avevamo inserito gli elementi necessari per verificare<br />

se la differenza tra il dovuto e l’effettivo versamento non sia imputabile ad<br />

un’ipotesi di “maggiorazione per mancato o tardivo versamento contributivo” prevista<br />

dallo Statuto.<br />

Inoltre ci è giunta conferma da FONDAPI che il fondo pensione si sia reso disponibile a<br />

contattare l’Azienda associata per trovare una soluzione alla sua richiesta; disponibilità che<br />

FONDAPI le ha già comunicato rispondendo ad una sua analoga e precedente e-mail.<br />

Va infine detto che, qualora ricorrano delle palesi violazioni contrattuali, il lavoratore<br />

può farsi assistere dalla rappresentanza sindacale, aziendale e territoriale, prima di<br />

adire, se necessario, le vie legali.<br />

15 novembre 2006<br />

Sono un lavoratore di un’azienda metalmeccanica API ed ho aderito al fondo<br />

pensionistico integrativo di categoria (FONDAPI) dal luglio scorso.<br />

La mia azienda, nonostante le mie ripetute segnalazioni, continua ad applicare<br />

un’aliquota per la ritenuta in busta paga in qualità di contributo del lavoratore,<br />

non corretta.<br />

In particolare ne applica una ritenuta superiore a quella minima da me richiesta<br />

in sede di adesione al fondo.<br />

Vorrei da Voi gentilmente sapere qual è l’autorità a cui devo rivolgermi ed a cui<br />

fare la segnalazione per far valere le mie ragioni nei confronti dell’azienda.<br />

Premesso che a seguito <strong>della</strong> sua domanda abbiamo cointeressato l’apposito ufficio di<br />

FONDAPI, facciamo presente che: la distinta di contribuzione è lo strumento utilizzato<br />

per la comunicazione dei contributi dei dipendenti iscritti al Fondo Pensione.<br />

Essa deve essere predisposta con cadenza bimestrale, seguendo le informazioni<br />

dettate, anche, nella circolare operativa per le Aziende associate (Via Donatello, 75<br />

- 00196 Roma - Tel.: 06-36006135 Fax: 06-3214994 - E-mail: info.aderenti@fondapi.191.<br />

it), emessa da FONDAPI nel gennaio 2006. Nei contenuti <strong>della</strong> circolare troviamo, tra<br />

76<br />

24<br />

25


77<br />

3<br />

l’altro, la determinazione delle contribuzioni mensili e la compilazione <strong>della</strong> relativa<br />

distinta. L’azienda dovrà applicare le aliquote di contribuzione previste dal contratto di<br />

riferimento dei singoli settori di appartenenza.<br />

Va infine tenuto conto che lo Statuto del Fondo, all’art. 30 (Contribuzioni), punto 3, stabilisce:<br />

“Ai fini <strong>della</strong> regolarizzazione dell’obbligo contributivo, per il caso di mancato<br />

tardivo versamento, l’impresa è tenuta a versare al Fondo - omissis - un importo pari<br />

alla contribuzione maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del valore <strong>della</strong><br />

quota del Fondo, registrato nello stesso periodo di mancato o tardivo versamento,<br />

ed un ulteriore importo per interessi di mora al tasso legale d’interesse - omissis -<br />

Quest’ultimo viene destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo”.<br />

TABELLA DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DI FONDAPI<br />

Lavoratori con prima occupazione antecedente al 28/4/1993<br />

Lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993<br />

CCNL del settore<br />

Livello contributi<br />

Azienda Lavoratore TFR Azienda Lavoratore TFR<br />

metalmeccanico<br />

Minimo definito dal CCNL 1,20% Retribuzione TFR 1,20%<br />

Retribuzione FONDAPI 1,20% Retribuzione FONDAPI 1,20%<br />

Retribuzione FONDAPI* 2,76% Retribuzione FONDAPI Tutto il TFR<br />

carta, cartone e cartotecnici, grafico editoriale ed affini<br />

Minimo definito dal CCNL 1,00% Retribuzione TFR 1,00%<br />

Retribuzione TFR 1,00% Retribuzione TFR 1,00%<br />

Retribuzione TFR* 2,00% Retribuzione TFR Tutto il TFR<br />

chimico, gomma plastica<br />

Minimo definito dal CCNL 1,06% Retribuzione TFR 1,06%<br />

Retribuzione TFR 1,06% Retribuzione TFR 1,06%<br />

Retribuzione TFR* 2,28% Retribuzione TFR Tutto il TFR<br />

alimentare<br />

Minimo definito dal CCNL Retribuzione TFR 1,10%<br />

Retribuzione TFR 1,00% Retribuzione TFR 1,00%<br />

Retribuzione TFR 1,87% Retribuzione TFR Tutto il TFR


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

tessile - abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e succedanei, occhiali, giocattoli,<br />

penne e spazzole<br />

Minimo definito dal CCNL 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%<br />

Elemento retributivo nazionale 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%<br />

Elemento retributivo nazionale* 2,00% Elemento retributivo nazionale Tutto il TFR<br />

servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi<br />

Minimo definito dal CCNL 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%<br />

Elemento retributivo nazionale 1,00% Elemento retributivo nazionale 1,00%<br />

Elemento retributivo nazionale* 1,00% Elemento retributivo nazionale Tutto il TFR<br />

LEGENDA:(*) Salvo maggiore contributo eventualmente scelto dal lavoratore a suo<br />

carico (vedi copia <strong>della</strong> domanda d’iscrizione in possesso dell’azienda).<br />

Retribuzione FONDAPI = valore cumulato dei minimi nei quali è conglobata la contingenza<br />

+ elemento distinto <strong>della</strong> retribuzione + indennità di funzione quadri ed elemento<br />

retributivo per 8^ e 9^ categoria contrattuale.<br />

Retribuzione TFR = retribuzione presa a base per il calcolo del trattamento di fine<br />

rapporto.<br />

Elemento retributivo nazionale = paga base + contingenza + elemento distinto <strong>della</strong><br />

retribuzione.<br />

14 novembre 2006<br />

Come si fa ad iscriversi ad un fondo pensione? Sono un operaio chimico.<br />

Ci sono distinti fondi pensione a seconda del CCNL applicato all’unità produttiva.<br />

Per esempio, quello predisposto per il settore chimico confindustriale si chiama FON-<br />

CHIM. È sufficiente sottoscrivere la propria domanda d’adesione presso l’ufficio del<br />

personale <strong>della</strong> propria azienda, o anche facendosi assistere dal rappresentante sindacale<br />

di categoria, sia esso aziendale o territoriale o nazionale, oppure rivolgendosi<br />

direttamente al fondo pensione di riferimento.<br />

78<br />

26


8 novembre 2006<br />

Sono un rappresentante aziendale UIL di una ditta di autotrasporti, lavoro nel<br />

settore cementi con il contratto del trasporto spedizione merci.<br />

Con la riforma del TFR che parte da gennaio 2007, posso aderire a qualsiasi<br />

fondo pensione?<br />

Visto che al fondo pensione di categoria il FASC possono aderire solo i dirigenti,<br />

e personale non viaggiante.<br />

7 novembre 2006<br />

Sono un rappresentante RSU ed ho una domanda da porvi, un operaio iscritto<br />

al fondo FIPREM dopo quanti anni può cessare il rapporto con il fondo senza<br />

che abbia maturato l’età pensionistica e richiedere la sua intera posizione senza<br />

nessuna motivazione?<br />

79<br />

3<br />

Secondo notizie ufficiose di categoria la situazione attuale ci consente di anticipare<br />

che è in via di definizione, proprio in questi giorni, una richiesta congiunta, da parte<br />

dei datori e dei sindacati di categoria, alla COVIP, per acquisire dettagli precisi sulla<br />

tempistica di realizzazione di un nuovo fondo pensione ex-dlgs 124/1993.<br />

A questo nuovo fondo potranno rivolgersi tutti i dipendenti del settore Autotrasporto<br />

merci e logistica. Inoltre viene valutata l’ipotesi di una sezione separata previdenziale<br />

nell’ambito del FASC. È previsto un iter di un mese circa.<br />

Lo statuto di FIPREM, all’art. 17, detta norme riguardanti le situazioni di: Cessazione<br />

del rapporto associativo - Trasferimento - Riscatto - Anticipazioni - Sospensioni delle<br />

contribuzioni. In particolare, troviamo ai punti: 17.1 Cessazione del rapporto associativo<br />

(L’associazione a FIPREM dei lavoratori cessa per :<br />

- risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa e promozione a dirigente. In tali<br />

casi la cessazione dell’obbligo contributivo, tanto per la quota a carico del lavoratore<br />

quanto per quella a carico dell’Azienda, ha luogo con la cessazione del rapporto di<br />

lavoro ovvero con la nomina a dirigente).<br />

- decesso; 17.2 Trasferimento <strong>della</strong> posizione (Il lavoratore associato, al di là delle prestazioni<br />

pensionistiche di cui all’art. 5 dello Statuto, ha la facoltà di:<br />

27<br />

28


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

- trasferire la propria posizione individuale presso altro Fondo pensione <strong>complementare</strong><br />

cui acceda in relazione alla nuova attività (nuovo rapporto di lavoro o promozione<br />

a dirigente);<br />

- trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

ovvero ad una forma pensionistica individuale, purché abbia maturato una anzianità<br />

di iscrizione a FIPREM superiore a 3 anni.<br />

Al punto 17.3 viene disciplinato il Riscatto nel modo seguente: “Ove vengano meno<br />

i requisiti individuali di partecipazione al Fondo, senza aver maturato il diritto alla<br />

pensione <strong>complementare</strong>, il dipendente può richiedere il riscatto <strong>della</strong> sua posizione<br />

individuale”.<br />

“In caso di morte dell’iscritto prima del pensionamento la posizione è riscattata dal coniuge<br />

o dai figli o dai genitori se a carico: in mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni<br />

del lavoratore in assenza delle quali la posizione viene acquisita dal Fondo. - omissis -”.<br />

Ci sono inoltre le possibilità di Anticipazioni (17.4): “Trascorsi 8 anni d’iscrizione al<br />

Fondo, il socio può conseguire un’anticipazione del capitale accumulato per l’acquisto<br />

<strong>della</strong> prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione<br />

di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e<br />

d) dell’art. 31, comma 1, <strong>della</strong> legge 5/8/1978 n. 457 relativi alla prima abitazione, ovvero<br />

per eventuali spese sanitarie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti<br />

strutture pubbliche. Il lavoratore che ha usufruito delle anticipazioni di cui al comma<br />

precedente può reintegrare la propria posizione con le modalità previste dal Consiglio<br />

d’Amministrazione con apposite disposizioni. Il riscatto è pertanto collegato a situazioni<br />

regolamentate e comunque idonee a consentirne l’esercizio.<br />

21 settembre 2006<br />

Sono un lavoratore dipendente del settore energia e dal gennaio 2001 sono iscritto<br />

al FONDO ENERGIA.<br />

Purtroppo dopo 5 anni e mezzo mi sono accorto di non aver maturato nessun capitale<br />

in quanto la mia azienda non ha mai versato le quote previste dallo statuto,<br />

quota individuale, quota azienda, quota da TFR.<br />

Ebbene la mia domanda è la seguente: posso citare in giudizio la mia azienda o<br />

il Fondo per non aver versato i contributi al Fondo?<br />

Di chi è la responsabilità totale?<br />

Adesso l’azienda mi dice che per sanare la situazione è necessario versare l’intero<br />

capitale.<br />

È giusto, oppure è un loro errore e quindi devono versare (Azienda) l’intero capitale?<br />

80<br />

29


81<br />

3<br />

Desta meraviglia il tanto tempo trascorso senza che ci si sia accorti (busta-paga, mancata<br />

informativa periodica dal Fondo, situazione personale del TFR, etc.) <strong>della</strong> totale<br />

assenza di riferimenti personali concernenti la propria posizione assicurativa.<br />

Ferma la possibilità di iniziative sindacali e giudiziarie verso l’azienda, con questa nota<br />

di risposta diamo anche un segnale - per conoscenza - a :<br />

FONDENERGIA (Via Giorgione, 63 - Roma - tel. 06 5964931) ai fini di un riscontro sul<br />

posto, per quanto di loro eventuale conoscenza.<br />

25 luglio 2006<br />

30<br />

Sono un ex dipendente Montedison. Ho aderito al fondo fin dalla sua costituzione.<br />

A fine rapporto con la mia società sono stato liquidato come da statuto.<br />

In questo mese ho ricevuto dall’agenzia delle entrate per i redditi soggetti a<br />

tassazione separata percepiti nell’anno 2002 una imposta di circa 7.000 euro in<br />

quanto non risultano tassazioni sul FIPREM maturato al 31.12.2000.<br />

Non riesco a contattare nessuno ufficio per essere aiutato.<br />

Dall’ex azienda, mi dicono che sicuramente è stato tassato in precedenza e che<br />

dagli uffici FIPREM potrei avere una ricevuta giustificativa.<br />

Se non trovo tale ricevuta il 3 Agosto devo versare 7.000 euro.<br />

In seguito all’accordo del 16 aprile 1987. FIPREM, Fondo Pensione Complementare a<br />

capitalizzazione per i lavoratori dipendenti del Gruppo Edison S.p.A. (già Montedison<br />

S.p.A.), e delle società collegate e delle controllate, è stato costituito con atto notarile<br />

il 9 Giugno 1987, in forma d’associazione riconosciuta (ai sensi dell’art. 12 del Codice<br />

Civile). La sede di FIPREM è in Foro Buonaparte 31 – 20121 Milano.<br />

Con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (e seguenti), a decorrere dal 1° gennaio<br />

2001, è entrato in vigore un nuovo regime fiscale di tassazione dei contributi destinati<br />

alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 124 del 21<br />

aprile 1993 e di tassazione del TFR. Al fine di conoscere meglio la situazione personale<br />

maturata al 31.12.2000 e quella, distinta, maturata successivamente a tale data è pertanto<br />

utile contattare sia l’Azienda, sia il Fondo ed il suo gestore amministrativo.<br />

Per rivolgersi a Servizi Previdenziali: Fax 06/88291.271 - E-mail: fiprem@s e r v p rev. i t<br />

È inoltre a disposizione degli iscritti il numero telefonico (06 883361000), dal lunedì al<br />

venerdì, ore 9.00-13.00 e 15.00-17.00.


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

21 luglio 2006<br />

Avrei bisogno di un recapito telefonico <strong>della</strong> BYBLOS fondi pensioni.<br />

Confermiamo quanto già comunicato riguardo ai tempi tecnici di liquidazione <strong>della</strong><br />

posizione pensionistica.<br />

Per eventuali contatti diretti con il fondo pensione BYBLOS è possibile utilizzare i seguenti<br />

indirizzi: Fondo Pensione BYBLOS, Via A. Noale, 200/206 - 00010 Roma<br />

Tel: 06 84499290 - Fax: 06 84499294 - E-mail: grafrm@uni.net<br />

5 luglio 2006<br />

Sono iscritto attualmente a FONCHIM.<br />

A breve dovrò cambiare lavoro e mi è stato detto che posso trasferire la mia posizione<br />

ad altro fondo chiuso.<br />

Tuttavia, leggendo il vostro sito, ho notato che i regolamenti di tutti o quasi tali<br />

fondi richiedono che il dipendente non sia in prova.<br />

Pertanto, che succede durante i mesi del periodo di prova?<br />

Quando passerà ad altro settore d’attività potrà aderire al nuovo fondo di categoria,<br />

trasferendo la sua posizione da FONCHIM nei tempi tecnici necessari, nel rispetto<br />

delle condizioni poste sia dal nuovo fondo di competenza per l’iscrizione, sia dal fondo<br />

di provenienza per le operazioni di trasferimento.<br />

Quando lo riterrà opportuno, prenda contatto con l’attuale fondo per informazioni personali<br />

su eventuali protrazioni volontarie, più o meno brevi.<br />

5 giugno 2006<br />

Sono un pilota con contratto a tempo indeterminato e la mia Azienda ancora non<br />

ha aderito al fondo di categoria PREVIVOLO.<br />

Essendo ora in rinnovo contrattuale, gradirei sapere quali sono le norme di legge<br />

da far valere per indurre l’Azienda ad aderire al fondo chiuso e, conseguentemente,<br />

richiedere il versamento delle quote spettanti.<br />

PREVIVOLO ha come potenziali aderenti i Piloti ed i Tecnici di Volo ai quali si applichi il<br />

CCNL delle società del Gruppo Alitalia.<br />

Per i dipendenti delle società affini, cioè per i lavoratori del personale di volo delle<br />

aziende di cui all’art. 1, Legge 480/1988, l’iscrizione può avvenire sulla base di un accordo<br />

di adesione, accettato dal CdA e sottoscritto da almeno una delle componenti<br />

82<br />

31<br />

32<br />

33


83<br />

3<br />

firmatarie dell’accordo istitutivo di Previvolo (Società del Gruppo ALITALIA; Associazioni<br />

professionali: ANPAC, APPL, ATV; OO.SS.: FILT-CGIL, FIT-CISL ed UGLTRASPORTI,<br />

con successiva partecipazione <strong>della</strong> UILTRASPORTI).<br />

Per ulteriori informazioni concernenti eventuali vicende contrattuali di settore è possibile<br />

rivolgersi a: UILTRASPORTI - Via Salaria, 44 - 00198 Roma - tel. 06 852511 - 06<br />

85251232 - fax 06 85350505 <strong>Uil</strong>trasporti Area Volo - www.uiltrasporti.it/piloti - e-mail<br />

uil-piloti@tiscali.it)<br />

25 maggio 2006<br />

Vorrei sapere quali sono gli adempimenti da effettuare in caso di affitto di azienda<br />

sia a carico dell’affittante (che concederà in affitto la totalità dei dipendenti)<br />

che a carico dell’affittuario, per il fondo BYBLOS.<br />

Per completezza vi comunico che l’affittuario è una azienda di nuova costituzione<br />

non iscritta.<br />

I contatti con il fondo pensione BYBLOS, Fondo pensione nazionale per i lavoratori<br />

delle aziende esercenti l’industria <strong>della</strong> carta e del cartone, delle aziende grafiche ed<br />

affini e delle aziende editoriali sono:<br />

Via A. Noale 200/206 - 00010 Roma - Tel. 06 84499290 - Fax: 06 84499294 - E-mail:<br />

grafrm@uni.net<br />

Le comunicazioni di carattere amministrativo, vanno inoltrate a: Previnet S.p.A. - Uf-<br />

ficio Fondo BYBLOS, Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - E-mail: byblos@<br />

previnet.it - Fax: 041/5907069.<br />

18 maggio 2006<br />

Vorrei sapere se avete un sito dove andare a sbirciare sui fondi versati da me al<br />

FONCER, sono un dipendente del settore ceramico.<br />

FONCER attua criteri e modalità d’informazione periodica verso gli associati nel rispetto<br />

delle istruzioni <strong>della</strong> COVIP, nel rispetto dell’art. 17, comma 2, lettera h), del<br />

dlgs. n. 124, 21.04.93.<br />

Nel sito web www.foncer.it c’è, tra l’altro, un’area informativa riservata agli aderenti ed<br />

alle aziende. Per ogni necessario i riferimenti sono:<br />

FONCER Fondo Pensione Via Mazzini, 329 - 41049 Sassuolo (MO) - Tel. 0536-980420<br />

Fax: 0536-980421 - E-mail: info@foncer.it<br />

34<br />

35


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

9 febbraio 2006<br />

Non ho mai ricevuto l’estratto conto <strong>della</strong> quota che verso ogni mese da quando<br />

è nato il fondo BYBLOS, vorrei sapere come posso averlo.<br />

È necessario rivolgersi direttamente agli organismi del fondo pensione BYBLOS, utilizzando<br />

uno dei seguenti mezzi: visitando www.fondobyblos.it alla rubrica “consulta la<br />

tua posizione”; scrivendo a: Fondo Pensione BYBLOS - Via A. Noale 200/2006 - 00010<br />

Roma (grafrm@uni.net - fax 06 84499294); a: “Service amministrativo” PREVINET SpA<br />

Uff. Fondo BYBLOS - Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto TV (byblos@previnet.it - fax<br />

041 5907069) telefonando al Fondo BYBLOS: 06 84499290<br />

3 febbraio 2006<br />

Mio marito, che è stato assunto a tempo indeterminato presso un laboratorio di<br />

pasticceria e ha il contratto di piccola media industria: vorrebbe sapere a quale<br />

fondo può iscriversi per iniziare a versare i contributi per la pensione <strong>complementare</strong>.<br />

Il fondo pensione <strong>complementare</strong> negoziale FONDAPI si rivolge, tra gli altri, anche al<br />

settore di pertinenza del CCNL Unionalimentari CONFAPI/FLAI, FAT, UILA.<br />

Per l’iscrizione al Fondo è necessario sottoscrivere ed inviare tramite Azienda la domanda<br />

d’adesione.<br />

I moduli ed ogni eventuale ulteriore informazione sono reperibili rivolgendosi, oltre<br />

che all’apposito ufficio del personale, anche direttamente a FONDAPI, ai seguenti indirizzi:<br />

FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 ROMA - tel. 06 36006135 - 06 36086392<br />

info.aderenti@fondapi.191.it; fondapi@fondapi.191.it. Per contattare la Federazione nazionale<br />

UILA: Via Savoia, 80 - 00198 Roma. Tel: 06 85301610 - uila@uil.it<br />

11 gennaio 2006<br />

Aderisco al fondo pensione FONDAPI da alcuni anni, e vorrei sapere come posso<br />

ricevere un estratto conto.<br />

Lo Statuto di FONDAPI, fondo pensione nazionale <strong>complementare</strong> intercategoriale per<br />

i lavoratori delle piccole e medie imprese CONFAPI, all’ art. 36 (Informazioni periodiche<br />

ai lavoratori iscritti) stabilisce che “FONDAPI, entro tre mesi dalla data di chiusura<br />

dell’esercizio, invia ai lavoratori iscritti una comunicazione periodica, predisposta<br />

sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP, contenente informazioni generali<br />

84<br />

36<br />

37<br />

38


85<br />

3<br />

sugli aspetti strutturali, sull’andamento <strong>della</strong> gestione del Fondo nel suo complesso,<br />

nonché sulla posizione individuale di ogni aderente”.<br />

Le richieste degli associati (lavoratori ed aziende) vanno inviate, secondo il mezzo preferito,<br />

a: FONDAPI - Via Donatello, 75 - 00196 ROMA - tel 0636006135 - 0636086392<br />

info.aderenti@fondapi.191.it - fax 063214994 - info.aziende@fondapi.it - fax 0415907069<br />

10 gennaio 2006<br />

Sono lavoratore del settore delle TLC e vorrei aderire al fondo TELEMACO.<br />

Il mio problema è che ho aperto nel 2002 un fondo pensione FIP con Mediolanum<br />

(Europension TaxBenefit) e vorrei sapere le modalità di trasferimento da tale<br />

fondo al TELEMACO.<br />

È possibile aderire subito al fondo pensione <strong>complementare</strong> di categoria TELEMA-<br />

CO rivolgendosi all’amministrazione <strong>della</strong> propria Azienda, sottoscrivendo gli appositi<br />

moduli.<br />

Per quanto riguarda la FIP è necessario rispettare le clausole del contratto e le modalità<br />

di recesso.<br />

Per quanto necessario all’adesione a TELEMACO è anche possibile telefonare alla Responsabile<br />

amministrativa del Fondo, tramite il numero 0684510270.<br />

9 gennaio 2006<br />

Lavoro presso un’azienda con contratto edile-legno e vorrei sapere se per versare<br />

il mio TFR presso ARCO devo contattare voi, l’azienda, il sindacato o direttamente<br />

ARCO.<br />

Per quanto riguarda il versamento al Fondo pensione del solo TFR la recente normativa<br />

legislativa decorrerà dal primo gennaio 2008. Ci si rivolgerà senz’altro all’Azienda<br />

per comunicare le proprie intenzioni.<br />

Attualmente è possibile iscriversi ad ARCO, sottoscrivendo gli appositi moduli in contemporanea<br />

con l’Azienda, versando con la quota di TFR dovuta anche i previsti contributi<br />

a proprio carico ed a carico dell’Azienda <strong>della</strong> quale si è dipendenti.<br />

39<br />

40


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

9 gennaio 2006<br />

Vorrei sapere se ci sono novità in merito alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> sul contratto<br />

di trasporto spedizione merci, per gli autisti il fondo FASC quando potrà<br />

essere operativo?<br />

Al rinnovo del contratto stesso come procedono i lavori ci sono novità?<br />

Non disponiamo al momento di ulteriori e positive novità rispetto all’ipotizzata modifica<br />

di Statuto riguardante l’ampliamento dei destinatari dell’integrativo FASC con<br />

l’ammissione degli Operai.<br />

Detto fondo è destinato agli impiegati delle imprese di spedizione, di corrieri e delle<br />

agenzie marittime ed è alimentato con una contribuzione del 2,5% sul lavoratore e del<br />

2,5% sul datore.<br />

La particolarità è quella di essere un fondo non del tipo ex-dlgs 21.04.1993 n. 124,<br />

ma “preesistente”, con il carattere dell’obbligatorietà, come le Casse previdenziali,<br />

pur non essendo “sostitutivo”. È infatti operante per gli Impiegati anche la copertura<br />

INPS.<br />

29 novembre 2005<br />

La gestione secondo legge del TFR nel periodo 2000-2004 ha reso il 15,8%, mentre<br />

una pari somma nei fondi di categoria (COMETA, FONCHIM, eccetera) ha reso<br />

solo il 9,2% e cioè, braccio teso e mano aperta oscillante, la metà.<br />

Addirittura nei fondi aperti si sono mangiati il capitale per un 6,9% (a parte l’inflazione).<br />

Allora, non considerando questi ultimi, i cui gestori ovviamente promettono il<br />

paradiso a lungo termine o nell’aldilà acciocché loro possano sicuramente goderlo<br />

al di qua, io penso che il sindacato dovrebbe vigilare in maniera feroce,<br />

spendendo ovviamente poco, per evitare che la gestione dei fondi di categoria<br />

non si presenti nei fatti come un fagocitatore dei soldi che i poveracci (coloro<br />

cioè che hanno uno statino paga mensile) loro affidano con la speranza di una<br />

pensione integrativa.<br />

Altrimenti nel 2008 voi pensate che molti poveracci (comunque fortunati perché<br />

hanno un lavoro), stando come oggi le cose, abbandonino il TFR di proposito o<br />

stiano zitti sei mesi confluendo automaticamente nei fondi di categoria?<br />

Osservando con la dovuta attenzione i dati forniti da COMETA e FONCHIM, sia perché<br />

detti fondi pensione sono stati indicati nel quesito in esame, sia perché altamente rap-<br />

86<br />

41<br />

42


87<br />

3<br />

presentativi, per anzianità operativa e per consistenza numerica, di tutto il complesso<br />

dei fondi pensione negoziali, si potrà rilevare che:<br />

- COMETA da un valore di quota di Euro 10,367 (gennaio 1999) è passato ad Euro 11,965<br />

(fine aprile 2005), data di chiusura <strong>della</strong> gestione di tipo monocomparto; con un netto<br />

incremento intorno al 15,41% ;<br />

- FONCHIM da un valore di quota di Euro 10,37 (1998) è passato: ad Euro 11,88 (fine<br />

dicembre 2002), data di chiusura <strong>della</strong> gestione monocomparto; e ad Euro 13,47 (fine<br />

aprile 2005) nel “comparto stabilità”; con un netto incremento intorno al 30% (per la<br />

precisione 29,89% secondo i nostri conteggi).<br />

Questi dati medi complessivi si sono formati attraverso una serie di rilevazioni dei rendimenti<br />

finanziari che hanno rispecchiato l’andamento generale delle borse valori.<br />

In breve, possiamo definire buono l’andamento fino a tutto il 2000, con partenze ottime<br />

e chiusure in ascesa.<br />

Nel 2001 c’è stato un ribasso nei primi mesi ed una ripresa nel finale.<br />

Nel 2002 il ribasso è stato più evidente nei mesi centrali dell’anno.<br />

L’anno <strong>della</strong> riscossa è stato il 2003, con buoni risultati e forte ripresa.<br />

Nel 2004 e nella parte del 2005 presa in considerazione si è registrato un andamento<br />

mediamente e costantemente positivo.<br />

Questa breve analisi, fatta con pochi ma significativi dati, vuole mettere in evidenza<br />

la complessità di una valutazione generale che può variare in base alla selezione dei<br />

periodi storici, all’ampiezza dei dati più o meno aggregati, all’andamento degli indici di<br />

borsa e tanto altro ancora. Dall’altra parte abbiamo un aggiornamento del valore del<br />

TFR in base al 75% dell’indice del costo <strong>della</strong> vita più un punto e mezzo percentuale fisso.<br />

Siamo quindi su due terreni molto differenti tra loro.<br />

Nonostante l’attenzione generale sia prevalentemente concentrata sul confronto tra<br />

due tipi di apprezzamento periodico, non proprio omogenei sotto il profilo <strong>della</strong> certezza,<br />

quello del TFR e quello del fondo pensione, forse gioverebbe riflettere sulla<br />

scelta che il Legislatore del 1993 ha fatto, con decreto legislativo 21.04.1993 n. 124,<br />

attuativo <strong>della</strong> Legge delega 23.10.1992 n. 421, a favore <strong>della</strong> “contribuzione definita”,<br />

escludendo per il lavoratore dipendente l’applicazione <strong>della</strong> tecnica previdenziale a<br />

“prestazione definita”.<br />

Ovviamente con i “pro” ed i “contra” da valutare da parte dei soggetti in causa.


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

29 novembre 2005<br />

Sono un lavoratore dipendente il cui contratto appartiene alla categoria trasporto<br />

merci. Da mesi invano cerco di verificare l’esistenza o meno di un fondo negoziale<br />

di categoria per costruirmi una <strong>previdenza</strong> integrativa nel tempo.<br />

Sul contatto collettivo nulla viene indicato nella parte relativa alla <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong>. Come potrei agire per avere maggiori certezze?<br />

Le parti datoriali e sindacali hanno avviato un dialogo per accordarsi sulla istituzione<br />

di un apposito fondo pensioni per il settore Trasporto Merci.<br />

È sempre difficile fare previsioni, ma non è detto che la situazione non maturi già alla<br />

fine dell’anno corrente. La UILTRASPORTI-UIL Nazionale è disponibile per eventuali<br />

ulteriori novità e sviluppi in merito.<br />

9 novembre 2005<br />

Sono stato assunto da un’azienda metalmeccanica.<br />

Come posso fare per trasferire i versamenti fatti a TELEMACO nel fondo COMETA?<br />

Per il trasferimento da un fondo negoziale all’altro è necessario comunicare, con apposito<br />

modulo, la cessazione dal posto di lavoro e dal fondo pensione, specificando il<br />

giorno delle dimissioni ed il fondo al quale si vorrà aderire e, con altro modulo, l’adesione<br />

al nuovo fondo negoziale, con trasferimento <strong>della</strong> posizione personale maturata.<br />

Trattandosi di moduli nei quali vanno compilate, dai rispettivi interessati, sia la parte<br />

del lavoratore sia quella dell’azienda, è opportuno rivolgersi tanto all’azienda di provenienza<br />

quanto a quella di nuova assunzione.<br />

Per quanto riguarda COMETA, il sito nel quale reperire la modulistica è www.cometafondo.it<br />

(sezione aderenti). L’indirizzo di destinazione <strong>della</strong> comunicazione è Casella<br />

postale 10880 - 20124 MILANO. Per informazioni il call centre è 02 255361; il fax è 02<br />

25536230.<br />

I riferimenti di TELEMACO sono www.fondotelemaco.it (per i moduli specifici, il numero<br />

telefonico: 06 845101; fax: 06 84510200; posta elettronica: info@fondotelemaco.it)<br />

88<br />

43<br />

44


8 novembre 2005<br />

89<br />

3<br />

45<br />

Mi rivolgo a Voi con la speranza che mi possiate mettere in condizioni di chiarire<br />

l’argomento relativo alla pensione integrativa.<br />

Penso di non sbagliare, anche se conosco l’argomento in modo superficiale ed<br />

approssimativo, se affermo che, per il mio futuro, è consigliabile affiancare alla<br />

<strong>previdenza</strong> di base la <strong>previdenza</strong> integrativa.<br />

Penso di sapere che nel mese di gennaio 2006 tutti i lavoratori dipendenti dovranno<br />

esprimere il loro parere circa una eventuale adesione ad un fondo pensione<br />

e, in caso contrario (silenzio assenso) il TFR verrà girato prioritariamente<br />

al fondo chiuso di categoria, di settore o regionale sulla base di quanto stabilito<br />

dai contratti nazionali od aziendali.<br />

So anche, o almeno, ritengo di sapere che dovrebbero essere varati due decreti<br />

(forse dovevano già essere stati varati) di cui uno con le nuove regole sui fondi<br />

pensione e uno sulle modalità di silenzio assenso per il TFR.<br />

Effettuata la premessa mi rivolgo a Voi con la speranza che mi possiate fornire<br />

tutte le notizie certe sull’attuale normativa (o almeno mi indichiate dove posso<br />

reperirle) <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> integrativa e il periodo in cui tali scelte devono essere<br />

effettuate.<br />

Personalmente avrei già deciso di aderire al fondo di categoria che ho identificato<br />

nel fondo ARCO (sono un dipendente con la qualifica di impiegato tecnico di<br />

una ditta del settore legno) ma mi blocca l’incertezza legislativa sulla materia e<br />

la paura che si possano avere dei cambiamenti notevoli alle norme attuali.<br />

I tempi certi di attuazione delle nuove norme in materia di TFR e silenzio-assenso li<br />

potrà stabilire soltanto il preannunciato decreto legislativo (o più decreti) che il Governo<br />

vorrà adottare. Finora si è ipotizzato il periodo 01.01.2006 - 30.06.2006.<br />

Essendo il Fondo pensione <strong>complementare</strong> ARCO, il fondo negoziale di riferimento<br />

che ha finora dato buoni risultati gestionali, che senso ha aspettare in “silenzio” (e nel<br />

timore di che?) Quando è immediatamente possibile aderire, usufruendo anche del<br />

contributo del Datore di lavoro? Qualsiasi novità in tema di adesione e di destinazione<br />

del TFR può essere agevolmente dominata dalla volontà espressa per iscritto dal lavoratore<br />

interessato.<br />

Per la migliore conoscenza del fondo ARCO, oltre alla scheda consultabile nel sito<br />

www.uil.it/fondi, c’è la possibilità di collegarsi al sito www.fondoarco.it, dal quale sono<br />

stampabili il modulo d’adesione e la scheda informativa.


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

Per un contatto diretto, il numero telefonico è 02 86996939 - info@fondoarco.it<br />

La federazione nazionale di categoria, FENEAL-UIL, è in Via Alessandria, 171 - ROMA<br />

00198 tel. 06 8547393 - feneal@uil.it<br />

31 agosto 2005<br />

Sono una dipendente Pfizer Ascoli iscritta UILCEM, vorrei delle informazioni sulla<br />

documentazione da presentare per una richiesta di anticipazione del Fondo<br />

FIPREM per spese sanitarie.<br />

L’anticipazione è concessa previa attestazione da parte <strong>della</strong> competente struttura<br />

pubblica, <strong>della</strong> straordinarietà delle terapie e degli interventi - art. 58, comma 8, lettera<br />

b) <strong>della</strong> Legge 17.05.1999 n.144. La richiesta dell’anticipazione è estensibile alle<br />

spese accessorie documentate, come ad esempio viaggi od altro, connesse alla terapia<br />

o all’intervento.<br />

Ci si può rivolgere al servizio del Personale <strong>della</strong> propria Azienda per compilare l’apposito<br />

modulo, oppure compilare il prestampato, reperibile qui in allegato o collegandosi<br />

alla sezione “modulistica” di www.fiprem.it - www.servprev.it - (fax: 06 88291 271<br />

call centre: 06 88291 303).<br />

3 agosto 2005<br />

Per trasferire la mia posizione al FONCHIM, il Fondo COMETA si è trattenuto<br />

25,20 euro per oneri di funzionamento, contrariamente a quanto da voi indicato:<br />

è regolare?<br />

Premesso che non siamo di fronte a penali sulla posizione individuale e sui rendimenti<br />

dovute alla cessazione in quanto tale, a seguito di nostro accertamento presso il Fondo<br />

COMETA abbiamo ottenuto la seguente chiarificazione:<br />

- per ogni distinta (il contributo a COMETA si attua con l’impiego di bonifico e distinta)<br />

viene attribuita una piccola spesa;<br />

- dal momento <strong>della</strong> cessazione dell’aderente, non essendo pervenute distinte da parte<br />

dell’Azienda (il periodo, salvo errori, dovrebbe essere 29 febbraio 2004 - inizio agosto<br />

2005), sono state conteggiate le spese di dette distinte non pervenute a COMETA, per<br />

un totale pari ad Euro 25,20;<br />

- la motivazione del caricamento <strong>della</strong> spesa risiede essenzialmente nel fatto che, pur<br />

non essendo più contribuente, si sia mantenuto la posizione attiva nel COMETA, con i<br />

benefici connessi a tale posizione.<br />

90<br />

46<br />

47


19 luglio 2005<br />

Ho letto un vostro articolo che parlava <strong>della</strong> scelta che dovranno fare i lavoratori<br />

dipendenti relativamente alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

Mio marito è operaio in un cantiere navale ed il CCNL applicato è quello <strong>della</strong><br />

plastica e <strong>della</strong> gomma.<br />

Vorrei sapere, se ne siete a conoscenza, se questo contratto prevede un fondo pensione<br />

di categoria e, nel caso esista, se è una forma di investimento conveniente.<br />

91<br />

3<br />

La pratica amministrativa, con la specifica <strong>della</strong> liquidazione, arriverà prossimamente<br />

al suo indirizzo. Verifiche sono possibili collegandosi telefonicamente al “call centre”<br />

del fondo pensione.<br />

3 agosto 2005<br />

Sto per essere assunto presso una società chimico - farmaceutica, proveniente<br />

da un’azienda metalmeccanica aderente al Fondo COMETA.<br />

Posso trasferire quanto già accumulato presso il Fondo COMETA, nel Fondo<br />

FONCHIM?<br />

In caso affermativo, qual è la procedura da adottare?<br />

Per aderire al nuovo fondo di riferimento contrattuale (FONCHIM), è opportuno rivolgersi<br />

all’ufficio del Personale <strong>della</strong> nuova società, seguendo la stessa procedura<br />

adottata in occasione dell’iscrizione a COMETA, e dare a quest’ultimo fondo pensione<br />

la necessaria comunicazione, sia da parte dell’ex-azienda che del lavoratore, <strong>della</strong><br />

cessazione e del contestuale passaggio ad altro settore di attività; chiedendo inoltre la<br />

liquidazione ed il trasferimento, senza oneri, <strong>della</strong> propria intera posizione personale<br />

da un fondo all’altro.<br />

Per ottenere copia dei moduli predisposti appositamente, sia da COMETA sia da FON-<br />

CHIM, è sufficiente collegarsi ai seguenti siti Web : www.fonchim.it (tel. 02 2804461);<br />

www.cometafondo.it (tel. 02 393371) e scaricare la “nuova modulistica”.<br />

Le federazioni di categoria: UILM Nazionale - Corso Trieste, 36 - 00198 ROMA e<br />

UILCEM Nazionale - Via Bolzano, 16 - 00198 ROMA - sono a disposizione per ogni ulteriore<br />

aiuto dovesse rivelarsi necessario.<br />

I dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL gomma e plastica ha, di<br />

riferimento per la categoria, l’omonimo fondo pensione per il settore <strong>della</strong> Gomma e<br />

<strong>della</strong> Plastica.<br />

48<br />

49


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

Non sta a noi dare giudizi di convenienza, ma piuttosto di più ampia e comprensibile<br />

informazione. Possiamo comunque rilevare che dall’istituzione (periodo 01.05.2002 al<br />

31.05.2005) il rendimento netto del fondo è stato del 16,21%.<br />

Secondo il dato più recente, riferito al 2005, periodo 01.01.2005-30.06.2005, il rendimento<br />

è stato pari al 5,43%.<br />

6 giugno 2005<br />

Desidero iscrivermi ad un fondo previdenziale integrativo.<br />

Sono livello 7Q metalmeccanico. Ho 4 anni di versamenti INPDAI e 3 anni di versamenti<br />

TELEMACO.<br />

Vorrei sapere: come posso far confluire i versamenti INPDAI e TELEMACO nel<br />

fondo COMETA se, come metalmeccanico, esistono altri fondi attivabili oltre a CO-<br />

META?<br />

A queste come ad altre sue domande abbiamo dato risposta in data 28.02.05.<br />

A questo punto non resta che dare avvio alla procedura di trasferimento <strong>della</strong> propria<br />

posizione tramite l’iscrizione al fondo di riferimento previsto dal CCNL che disciplina il<br />

suo rapporto di lavoro (COMETA, FONDAPI, COOPERLAVORO o ARTIFOND).<br />

5 maggio 2005<br />

Sono un lavoratore del settore del trasporto pubblico, vorrei sapere se non aderisco<br />

al Fondo Pensione PRIAMO e aderisco ad un altro fondo pensione l’azienda<br />

per cui lavoro è obbligata a versare un contributo o può anche rifiutarsi?<br />

Se è obbligata a versare un contributo in che percentuale ammonta?<br />

A normativa vigente, l’obbligo di contribuzione, contrattualmente assunto delle Parti<br />

firmatarie dei CCNL, sussiste nei confronti del fondo negoziale di categoria.<br />

Va inoltre sottolineato che la richiesta di trasferimento o di riscatto produce effetto, ai<br />

fini <strong>della</strong> cessazione dell’obbligo contributivo, dalla data in cui vengono meno i requisiti<br />

di partecipazione a PRIAMO.<br />

Gli elementi che contribuiscono a determinare l’ammontare delle contribuzioni al fondo<br />

pensione contrattuale variano, quanto a percentuale ed a valore imponibile, a seconda<br />

del CCNL di appartenenza.<br />

Nel caso di CCNL degli Autoferrotranvieri ed Internavigatori la contribuzione a carico<br />

dell’Azienda è del 2% sulla retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti<br />

d’anzianità e TDR (trattamento distinto <strong>della</strong> retribuzione), come indicato al punto “4.<br />

Contribuzione ed altri oneri” <strong>della</strong> Scheda informativa che accompagna la domanda<br />

d’adesione al Fondo pensione PRIAMO.<br />

92<br />

50<br />

51


14 aprile 2005<br />

Dal mese di gennaio 2005 gestiamo per le paghe un’azienda del settore legno<br />

industria con dipendenti iscritti al fondo ARCO.<br />

Non riusciamo ad avere informazioni certe e chiediamo cortesemente di sapere<br />

la scadenza per il pagamento e la modalità corretta per eseguirlo.<br />

4 aprile 2005<br />

In merito al fondo pensione ALIFOND credo di capire che a priori non esistono<br />

obblighi legislativi, ma accordi volontari tra le Associazioni datoriali e sindacali.<br />

Pertanto è delegata a noi la capacità di dare esito positivo alla sottoscrizione.<br />

È così?<br />

93<br />

3<br />

Informazioni ampie per aderenti ed imprese sono rintracciabili nel sito www.fondoarco.it<br />

ed anche presso l’Amministrazione del Fondo pensione, all’indirizzo esposto nella<br />

scheda ARCO di www.uil.it/fondi e/o al telefono n. 02 80604343.<br />

La normativa del decreto legislativo N.124 del 21.04.1993 e segg., all’art. 3 punto 1.<br />

(le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari) alla lettera a) si riferisce,<br />

tra l’altro, a: contratti ed accordi collettivi, anche aziendali.<br />

Lo stesso art. 3 al punto 4. afferma: “Le fonti istitutive di cui al comma 1. stabiliscono<br />

le modalità di partecipazione garantendo la liberta’ di adesione individuale”.<br />

Lo statuto sociale di ALIFOND - fondo pensione costituito in base al dlgs 124/1993 art.<br />

4; dotato di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile - all’art. 6 indica<br />

i requisiti per la partecipazione al Fondo e la tipologia degli associati; all’art. 7 detta le<br />

modalità d’adesione, specificando al punto 4. che : “L’adesione dei lavoratori di cui al<br />

presente articolo può avere luogo presso l’azienda di appartenenza, la sede del Fondo<br />

e quelle delle Organizzazioni firmatarie <strong>della</strong> Fonte Istitutiva.<br />

I moduli d’adesione sottoscritti nei luoghi di cui sopra devono essere dal singolo lavoratore<br />

consegnati al proprio datore di lavoro per il successivo inoltro al fondo, che deve<br />

essere effettuato immediatamente e comunque non oltre la data <strong>della</strong> prima scadenza<br />

contributiva”.<br />

Al punto 5. dell’art. 7: “(....) il destinatario che presenta la domanda d’adesione diviene<br />

partecipante a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione<br />

<strong>della</strong> domanda medesima (...) omissis”<br />

all’art. 26, punto 3.: “L’obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del<br />

mese successivo a quello di ricevimento da parte dell’azienda del modulo d’adesione<br />

del lavoratore”.<br />

52<br />

53


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

Al punto 6.: “i datori di lavoro che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di<br />

contributi al Fondo, rispetto ai termini di cui al comma 4. del presente articolo, sono<br />

costituiti in mora a decorrere dai termini medesimi e devono versare al Fondo i contributi<br />

maggiorati d’interessi nella misura di cinque punti percentuali in più del tasso<br />

ufficiale di sconto al 31 dicembre di ogni anno”.<br />

Infine, con la sottoscrizione del modulo d’adesione (il modulo è stampabile visitando il<br />

sito www.alifond.it oltre che reperibile sia presso l’Azienda e le RSU sia nelle strutture<br />

territoriali e nazionali dei sindacati), compilato in triplice copia - una per l’azienda,<br />

una per il lavoratore ed una per ALIFOND - il lavoratore fa richiesta di partecipazione<br />

al Fondo e delega l’Azienda all’esecuzione degli obblighi contributivi ed amministrativi<br />

conseguenti, in base alla normativa contrattuale, statutaria e legislativa vigente.<br />

1 aprile 2005<br />

Presentate in azienda le domande d’adesione al fondo integrativo ALIFOND,<br />

di fronte all’immobilità <strong>della</strong> Proprietà a controfirmare tali documenti, aiutata<br />

dall’apatia volontaria o congenita del sindacato, come posso adoperarmi per imporre<br />

la nostra volontà?<br />

Quali sono gli strumenti di legge ai quali posso appellarmi per oliare gli ingranaggi<br />

di quest’arrugginita macchina?<br />

Non è raro che dei lavoratori si rivolgano alla propria azienda per l’iscrizione al fondo<br />

pensione del proprio ccnl di settore e non ricevano l’adeguata assistenza e la dovuta<br />

accoglienza.<br />

Si tratta di obblighi che le Associazioni datoriali e sindacali assumono reciprocamente,<br />

nella loro veste di Parti firmatarie del contratto collettivo di lavoro, a beneficio dei<br />

dipendenti e delle imprese da esse rappresentati.<br />

Con la presente mettiamo al corrente, per quanto di eventuale loro competenza, il nostro<br />

rappresentante nel CdA del Fondo e la Federazione nazionale di categoria, oltre<br />

agli organismi amministrativi di ALIFOND.<br />

28 febbraio 2005<br />

Il mio contratto è “Metalmeccanici”.<br />

A che fondo posso accedere per continuare i versamenti di TELEMACO?<br />

Il settore Metalmeccanico ha come fondi pensione negoziali di riferimento nazionale:<br />

COMETA (CCNL Confindustria/OO.SS.), FONDAPI (CCNL Confapi/OO.SS.), COOPER-<br />

LAVORO (CCNL datori/OO.SS., settore cooperativistico), ARTIFOND (CCNL Imprese/<br />

OO.SS. settore Artigianato).<br />

94<br />

54<br />

55


17 febbraio 2005<br />

Ho accumulato:<br />

- 4 anni di Fondo Pensione Dirigenti (PREVINDAI?)<br />

- 2 anni di TELEMACO come dipendente di una società di telecomunicazioni<br />

Ora da Febbraio sono dipendente di una Software House con contratto INDU-<br />

STRIA.<br />

- Che fondo pensione posso attivare?<br />

- Posso far confluire su questo nuovo fondo i versamenti fatti precedentemente?<br />

- Siccome maturerò il diritto alla pensione il 21-12-2008 con i versamenti accumulati<br />

avrò la possibilità di chiedere il vitalizio o dovrò riscattare l’importo?<br />

- È possibile che chieda di usufruire <strong>della</strong> legge 104 per handicap grave di mio<br />

figlio ed andare in permesso retribuito dall’INPS per 2 anni.<br />

In questo periodo posso continuare a fare i versamenti?<br />

In caso contrario mi mancherebbero i 2 anni di contributi.<br />

95<br />

3<br />

È quindi importante, come già sottolineato in precedenti corrispondenze, verificare chi<br />

siano le parti stipulanti del proprio contratto collettivo di lavoro.<br />

56<br />

Ogni passaggio da un fondo pensione negoziale ad un altro, dovuto al cambiamento<br />

del settore d’attività, è possibile con valorizzazione del precedente ed è esente da spese<br />

aggiuntive per l’operazione.<br />

Operazione da svolgersi nei confronti del fondo di provenienza e di quello di confluenza<br />

tramite i competenti uffici aziendali.<br />

Quale sarà il fondo pensione di appartenenza dipenderà dal nuovo settore merceologico<br />

che, nella sua gentile domanda, viene genericamente indicato come “industria” .<br />

Nel testo del CCNL dello specifico settore industriale ci dovrebbero essere tracce per<br />

risalire al fondo pensione <strong>complementare</strong> di riferimento .<br />

La possibilità di riscatto o di vitalizio, o di un mix tra le due prestazioni finali dipende<br />

da più d’un fattore: la coincidenza con la pensione di vecchiaia o d’anzianità; la durata<br />

<strong>della</strong> permanenza nei fondi pensione, ed in caso di pensione d’anzianità la distanza in<br />

anni dall’età di vecchiaia nel regime di base obbligatorio; l’importo del beneficio risultante<br />

dalla posizione maturata nel fondo <strong>complementare</strong>.<br />

Per i rapporti con l’INPS e le possibilità di soluzione di problemi legati alla propria situazione<br />

personale è consigliabile una richiesta con risposta diretta on-line visitando<br />

il sito www.inps.it


Industria - Comunicazioni e Trasporti<br />

19 gennaio 2005<br />

Se volessi solamente trasferire a Voi i miei precedenti contributi di FON.TE. senza<br />

continuare, per il momento, il versamento dei nuovi contributi, potrei farlo?<br />

Per l’avvio di pratiche amministrative personali è necessario rivolgersi direttamente ai<br />

fondi pensione e non a questa rubrica <strong>della</strong> confederazione sindacale UIL.<br />

Le operazioni da lei indicate, attinenti ad iscrizioni e trasferimenti, vanno svolte tramite<br />

le Aziende delle quali si è dipendenti.<br />

Di norma le iscrizioni comportano le contribuzioni. Statutariamente vengono regolate<br />

le situazioni particolari, dovute per esempio alla perdita temporanea dei requisiti necessari.<br />

Per sua utilità riportiamo gli indirizzi di posta elettronica seguenti:<br />

alifond@alifond.it e info@fondofonte.it ai quali potrà rivolgersi per assestare la sua<br />

posizione.<br />

19 gennaio 2005<br />

Sono un dipendente, da 2 anni circa, di una azienda del settore alimentare che<br />

non aderisce ai fondi pensione. In precedenza lavoravo in una azienda del settore<br />

commerciale e con questa società ho aderito al fondo pensione FON.TE.<br />

Al momento non ho provveduto ancora al riscatto in attesa di capire meglio che fare:<br />

- Posso chiedere il trasferimento dei miei contributi al fondo ALIFOND anche se<br />

al momento non sono nelle condizioni di continuare, a mezzo ditta, il versamento<br />

dei contributi stessi?<br />

La volontà del dipendente, manifestata per iscritto, di aderire al proprio fondo pensione<br />

di categoria comporta, di conseguenza, l’obbligo d’adesione dell’Azienda al fondo<br />

stesso. L’azienda da sola non aderisce in mancanza di richiesta del dipendente. Nel<br />

caso di passaggio ad altro settore d’attività si ha diritto, senza spese, a chiedere il<br />

trasferimento <strong>della</strong> propria posizione al nuovo fondo di categoria, inviando comunicazione<br />

di trasferimento al fondo di provenienza (scaricando la modulistica dal sito<br />

Web di FON.TE. ) e d’adesione al fondo di nuovo riferimento (per la modulistica c’è a<br />

disposizione il sito Web di ALIFOND).<br />

96<br />

57<br />

58


97<br />

3


COMMERCIO, COOPERATIVE<br />

ARTIGIANATO, AGRICOLTURA


Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

CAPITOLO 4 Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

Sommario<br />

Commercio<br />

1 FON.TE., trasferimento e riscatto TFR<br />

2 - 3 - 7 - 17 - 18 - 25 FON.TE., contatti e destinatari<br />

4 - 11 FON.TE., modulo adesione e TFR<br />

5 FUNDUM e FON.TE., contatti<br />

6 FON.TE., contatti. PREV.I.LOG., destinatari<br />

8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 24 FON.TE. e MARCO POLO, contatti e destinatari<br />

14 PREVICOOPER, destinatari<br />

16 COOPERLAVORO e FON.TE., servizi pulizia azienda privata<br />

21 Settore Commercio<br />

22 Collaborazione saltuaria e fondo di riferimento<br />

23 FON.TE. versamenti e rendita<br />

26 FON.TE., agenzia di viaggi<br />

Cooperative, artigianato, agricoltura<br />

27 AGRIFONDO, contatti, destinatari e contribuzioni<br />

28 - 29 - 33 ARTIFOND, destinatari e contatti<br />

30 COOPERLAVORO, contati e modulo adesione<br />

31 Agenzia immobiliare. FON.TE. e COOPERLAVORO<br />

32 ARTIFOND, contributi e TFR<br />

100


14 maggio 2009<br />

COMMERCIO<br />

Vorrei alcune informazioni sul fondo pensione FON.TE. Nel luglio 2007 - pur<br />

avendo un contratto a tempo determinato - ho esplicitamente aderito al suddetto<br />

fondo, con accantonamento mensile del TFR maturato maggiorato di una<br />

piccola percentuale a carico mio e a carico del datore di lavoro.<br />

Poiché in data 31 dicembre 2008 il contratto di lavoro è scaduto e non è stato<br />

rinnovato, vorrei avere conferma se mi trovo nell’impossibilità di chiederne la<br />

restituzione del capitale maturato (dato che attualmente il mio status è di disoccupato).<br />

26 agosto 2008<br />

Sono un istruttore di nuoto e svolgo questo lavoro da quasi dieci anni nella stessa<br />

società con un contratto per prestazione sportiva dilettantistica e sono a conoscenza<br />

che non ho nessuna copertura in tutti i sensi:<br />

- volevo sapere quale fondo pensione o se esiste qualche assicurazione per noi<br />

istruttori o meglio un modo per costruirci una pensione.<br />

101<br />

4<br />

Lo Statuto di FON.TE. - art. 12 (Trasferimento e riscatto <strong>della</strong> posizione individuale),<br />

al punto 2. d) prevede il riscatto “dell’intera posizione individuale maturata, ai sensi<br />

dell’art. 14. co. 5, dlgs n. 252 del 5 dicembre 2005” (con ritenuta a titolo d’imposta del<br />

23 percento in caso di “riscatto per cause diverse”, quali quelle per “cessazione d’attività<br />

lavorativa con disoccupazione”.<br />

Visita il sito web http://www.fondofonte.it/prestazioni.htm (alla voce Prestazioni del Fondo<br />

prima del pensionamento) e compila il modulo di liquidazione per cause diverse.<br />

Il CCNL stipulato dalla FIIS-Confcommercio e dalle OO.SS. di categoria di CGIL, CISL,<br />

UIL (01.01.2004-31.12.2007), avente per destinatari i dipendenti dei settori Sport, Fitness<br />

e Benessere, e tra essi i “CENTRI NATATORI/PISCINE”, ha individuato quale fondo<br />

pensione applicabile il Fondo per il Terziario, FON.TE..<br />

Per eventuali contatti telefonici con le federazioni sindacali di categoria:<br />

UILCOM: 06 8622421; UILTUCS: 06 84242276<br />

1<br />

2


Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

8 maggio 2008<br />

Sono dimissionario ed attualmente mi avvalgo del Fondo Pensione <strong>della</strong> banca<br />

per la quale lavoro, però ho intenzione di chiudere tale rapporto.<br />

Da giugno lavorerò per una azienda che si avvale del contratto “CCNL per i dipendenti<br />

del terziario distribuzione e servizi”.<br />

A quale Fondo Pensione mi consigliate di aderire?<br />

Il CCNL del settore Terziario stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria e la<br />

CONFCOMMERCIO, indica FON.TE. come fondo pensione di riferimento.<br />

Il modello d’adesione, in triplice copia, compilato e sottoscritto dal lavoratore, dovrà<br />

essere consegnato all’ufficio del personale dell’azienda che apporrà il timbro e la data<br />

di ricevimento <strong>della</strong> domanda.<br />

L’azienda invierà il modello, completato e verificato, in originale, a mezzo raccomandata<br />

A/R, al seguente indirizzo: PREVINET S.p.A. - Ufficio FON.TE. - Via Ferretto, 1<br />

31021 MOGLIANO VENETO (TV)<br />

L’indirizzo <strong>della</strong> UILTuCS Nazionale: Via Nizza, 154 - 00198 Roma - tel 06 84242276<br />

25 febbraio 2008<br />

Sono da poco inserito nel mondo del lavoro, e mi hanno appena passato ad un<br />

contratto indeterminato, mi hanno dato un modulo TFR da compilare e non so<br />

a quale Fondo Pensione aderire e comunque non so come iscrivermi e qual è il<br />

più adatto per me.<br />

Sono addetto alla vendita presso un importante ipermercato.<br />

Vi prego aiutatemi a completare il mio modulo TFR.<br />

Per prima cosa è necessario conoscere il CCNL che regola il rapporto di lavoro. I documenti<br />

qui allegati fanno riferimento al fondo pensione FON.TE., istituito per i lavoratori<br />

del Terziario ai quali si applichi il CCNL Confcommercio/FILCAMS-FISASCAT-UILTUCS.<br />

Con un solo atto amministrativo è possibile risolvere sia la questione <strong>della</strong> scelta del<br />

fondo pensione di categoria sia quella <strong>della</strong> destinazione del TFR. Infatti, la compilazione<br />

del quadro A comporta il versamento del TFR e <strong>della</strong> contribuzione.<br />

In alternativa, qualora si voglia conferire solo il TFR al fondo, andrà compilato il quadro<br />

B. Nel modulo d’adesione si raccomanda, oltre alla compilazione in stampatello, in<br />

modo chiaro e leggibile, di apporre la data e la propria firma negli spazi indicati.<br />

L’obbligo contributivo decorrerà dal mese di sottoscrizione del modulo. Il modello<br />

d’adesione, in triplice copia, compilato e sottoscritto dal lavoratore, dovrà essere con-<br />

102<br />

3<br />

4


103<br />

4<br />

segnato all’ufficio del personale dell’azienda che apporrà il timbro e la data di ricevimento<br />

<strong>della</strong> domanda.<br />

L’azienda dovrà completare la compilazione del modello, verificare che il modulo sia<br />

stato compilato in ogni sua parte ed, infine, provvedere all’invio, in originale a mezzo<br />

raccomandata A/R, al service amministrativo di FON.TE. utilizzando il seguente indirizzo:<br />

PREVINET S.p.A. - Ufficio FON.TE. - Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)<br />

Per ogni evenienza è contattabile la UILTuCS Nazionale - Via Nizza, 154 - 00198 Roma<br />

tel 06 84242276<br />

15 giugno 2007<br />

Sono un agente di commercio settore farmaceutico e gradirei sapere se mi è<br />

possibile accedere ad un fondo pensione integrativo e quale e a chi mi devo rivolgere<br />

per saperne di più.<br />

FUNDUM - Fondo Pensione per gli Esercenti del Commercio, del Turismo e del Terziario”,<br />

sede in Via Nazionale, 60 - 00184 Roma<br />

Per gli ausiliari del Terziario con CCNL Confcommercio c’è il fondo pensione FON.TE.<br />

5 giugno 2007<br />

Lavoro come dipendente in una piccola azienda commerciale, nella quale sono<br />

inquadrato come apprendista magazziniere e vorrei un vostro consiglio su quale<br />

fondo pensione nazionale appoggiarmi e se potete mandarmi l’informativa per<br />

avere ulteriori delucidazioni, in quanto ho difficoltà a scegliere quale fondo si<br />

occupa del mio settore e le garanzie che mi danno.<br />

Per l’individuazione del fondo negoziale di riferimento è sempre utile consultare il<br />

CCNL disciplinante il proprio rapporto di lavoro.<br />

Tanto per citarne alcuni: per il CCNL Confcommercio/OO.SS., il fondo negoziale è FON.<br />

TE. Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - 00153 Roma - Tel. 06 5866430 - Fax 06/5809074<br />

e-mail: info@fondofonte.it<br />

Sono destinatari del Fondo <strong>complementare</strong> pensionistico PREV.I.LOG. i lavoratori dipendenti<br />

ai quali si applichino i CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione;<br />

Agenzie marittime e raccomandatarie e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi<br />

di consulenza automobilistica; Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi<br />

alla Mobilità.<br />

5<br />

6


Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

4 giugno 2007<br />

Mia moglie lavora in un’ impresa di pulizia e vorrei sapere qual è il Fondo Pensione<br />

di riferimento.<br />

Destinatari affini del fondo per il terziario FON.TE. sono anche i dipendenti da imprese<br />

di pulizia private.<br />

15 maggio 2007<br />

Avvicinandosi la data per la decisione se aderire al Fondo Pensione mi trovo<br />

in difficoltà in quanto vorrei sapere se essendo un lavoratore con contratto del<br />

commercio per aderire al fondo di categoria devo esiste solamente FON.TE. o<br />

esiste altri fondi chiusi di categoria.<br />

Per l’individuazione del fondo negoziale di riferimento è sempre utile consultare il<br />

CCNL disciplinante il proprio rapporto di lavoro.<br />

Nel caso specifico, in presenza del CCNL Confcommercio/OO.SS., il fondo negoziale è<br />

FON.TE.; nel CCNL Confesercenti, Confindustria/OO.SS. il fondo di riferimento è MAR-<br />

CO POLO. Per un contatto diretto gli indirizzi sono:<br />

FON.TE.: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - 00153 Roma - Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074<br />

info@fondofonte.it<br />

MARCO POLO: (Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA) - Tel. 06 4725116 - Fax 06 4882156<br />

marcopolo@confesercenti.it<br />

È possibile utilizzare i moduli d’adesione prestampati, relativamente ai su indicati fon-<br />

di pensione negoziali. Quello ritenuto di competenza, debitamente compilato presso<br />

l’Ufficio del personale, va inoltrato al fondo pensione al quale si intenda aderire.<br />

15 maggio 2007<br />

Ho visto il vostro sito e innanzitutto vi ringrazio per tutte le informazioni che<br />

mettete a disposizione.<br />

Sono una ragazza di 24 anni, di Torino e sono stata assunta a febbraio 2003 da<br />

una ditta che fornisce graniglia abrasiva (CCNL commercio): il Fondo Pensione a<br />

cui posso aderire è il FIPREM?<br />

Con riferimento al fondo pensione negoziale istituito per i settori disciplinati dal CCNL<br />

Confcommercio/OO.SS., più che al FIPREM (dell’industria chimica, chimico-farmaceu-<br />

104<br />

7<br />

8<br />

9


105<br />

4<br />

tica, Fibre chimiche, Ceramica ed Abrasivi”, come è stato riportato nella sua richiesta)<br />

pensiamo sia utile rivolgersi a FON.TE. (Fondo pensione del TERZIARIO).<br />

Verificatane l’appartenenza, ai fini dell’eventuale iscrizione, è sufficiente rivolgersi<br />

all’Ufficio del personale per compilare ed inoltrare direttamente alla sede nazionale<br />

del Fondo FON.TE. il modulo. (FON.TE.: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153 -<br />

Tel.06 5866430 - Fax 06 5809074 info@fondofonte.it)<br />

20 aprile 2007<br />

A seguito delle recenti riforme previdenziali, vorrei sapere quale Fondo Pensione<br />

di Categoria può realizzare una <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

Sono un lavoratore dipendente (con contratto a tempo indeterminato) in un’azienda<br />

del settore commercio con meno di 50 dipendenti.<br />

La mia prima occupazione è successiva alla data del 28 aprile 1993 e, per il momento,<br />

non sono iscritto ad alcun fondo.<br />

Di norma i fondi negoziali sono richiamati dai CCNL di riferimento. Qualora venga<br />

applicato il contratto Confcommercio/OO.SS. il fondo negoziale è FON.TE.; nel CCNL<br />

Confesercenti, Confindustria/OO.SS. il fondo di riferimento è MARCO POLO.<br />

FON.TE.: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153 - Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074,<br />

e-mail: info@fondofonte.it<br />

MARCO POLO: Via Nazionale, 60 - Roma 00184 - Tel. 06 4725116 - Fax06 4882156<br />

e-mail: marcopolo@confesercenti.it<br />

22 marzo 2007<br />

Vorrei delle informazioni riguardo la nuova normativa sul TFR: sono una lavoratrice<br />

dipendente - settore Commercio - a tempo determinato fino a ottobre 2007.<br />

Se venissi poi assunta a tempo indeterminato presso la medesima azienda da<br />

novembre 2007, ricevo la liquidazione? Quando e come posso decidere dove destinare<br />

il mio TFR? Infine che differenza c’è tra fondo contrattuali e fondi negoziali?<br />

È possibile capire i pro e i contro di ognuno?<br />

L’indennità di liquidazione si riscuote all’atto dell’interruzione del rapporto di lavoro.<br />

In caso di trasformazione immediata del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato<br />

è possibile avere la continuità del rapporto di lavoro, con tutti i riflessi nei<br />

10<br />

11


Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

vari istituti contrattuali, come se si fosse assunti a tempo indeterminato sin dall’inizio.<br />

Per la destinazione del TFR, se mantenerlo in azienda o farlo confluire alla <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong>, c’è il semestre 01.01.2007-30.06.2007.<br />

L’eventuale adesione esplicita al fondo negoziale FON.TE. oltre a risolvere il problema<br />

del TFR maturando consente anche il versamento del proprio contributo e di quello<br />

del datore di lavoro sulla propria posizione personale all’interno di FON.TE. .<br />

Per un’adesione ponderata c’è la scheda informativa integrativa, predisposta dal<br />

fondo, oltre alla possibilità di conoscenza ulteriore fornita dalla stampa quotidiana,<br />

dall’ANSA, dalle riviste specializzate, etc.<br />

FON.TE. ha sede all’indirizzo di: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153.<br />

Per contatti diretti: Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074 - E-mail: info@fondofonte.it<br />

22 marzo 2007<br />

Vista la nuova normativa, desideravo alcune informazioni lavorando in una agenzia<br />

di viaggi:<br />

1) FON.TE. è “il fondo chiuso” (negoziale) di categoria per le ADV?<br />

2) Aderendo al vostro fondo in maniera volontaria usufruisco del contributo<br />

aziendale? Se si quanto è?<br />

3) Quale è il regime fiscale sia durante il periodo di versamenti sia alla cessa-<br />

zione del rapporto di lavoro?<br />

4) Dove posso trovare il prospetto informativo del fondo in cui sono spiegate<br />

tutte le varie clausole incluse le tipologie d’investimento?<br />

FON.TE. è il fondo negoziale per gli addetti al Settore Terziario (Commercio, Turismo,<br />

Servizi) disciplinati dal contratto di lavoro Confcommercio/organizzazioni sindacali.<br />

I settori che applicano il CCNL Confesercenti, Federturismo, Federterme hanno adottato<br />

il fondo negoziale MARCO POLO.<br />

Per ulteriori particolari consultare il sito Internet www.uil.it/fondi.<br />

22 marzo 2007<br />

Sono un operatore nel campo <strong>della</strong> ristorazione e faccio parte del contratto del<br />

turismo, vorrei sapere se non ho capito male, se esiste un fondo <strong>della</strong> nostra categoria,<br />

e se deve essere esplicitamente richiesta da parte del lavoratore la volontà<br />

di inserire nello stesso la maturazione da qui alla fine <strong>della</strong> carriera del TFR.<br />

106<br />

12<br />

13


5 marzo 2007<br />

Lavoro per una catena di negozi del settore <strong>della</strong> distribuzione, vendita e noleggio<br />

film e vorrei sapere a quale fondo negoziale posso aderire entro giugno<br />

2006.<br />

107<br />

4<br />

Vi sono fondi negoziali distinti per distinti CCNL di riferimento. Nel Terziario disciplinato<br />

dal contratto Confcommercio/OO.SS. il fondo negoziale è FON.TE.; nel settore Turismo<br />

disciplinato dal CCNL Confesercenti, Confindustria/OO.SS. il fondo di riferimento<br />

è MARCO POLO.<br />

Al fondo confluisce come parte prevalente il TFR che maturerà successivamente<br />

all’iscrizione.<br />

Possibilità di riscatto, parziale o totale, sono state legate dalla nuova normativa legislativa<br />

ad eventi particolari come ad esempio l’inoccupazione per periodi superiori,<br />

rispettivamente, a 12 mesi o a 48 mesi.<br />

Per i dipendenti del settore Terziario, distribuzione e servizi - ai quali si applichi il CCNL<br />

sottoscritto da: Confcommercio e da FILCAMS/FISASCAT/UILTUCS - il fondo pensione<br />

di riferimento negoziale è FON.TE. Detto fondo ha sede all’indirizzzo di: Piazza Giuseppe<br />

G. Belli, 2 - Roma 00153. Per contatti diretti: Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074<br />

E-mail: info@fondofonte.it - Sito internet: www.fondofonte.it<br />

Il fondo pensione PREVICOOPER è riservato ai lavoratori <strong>della</strong> Distribuzione Cooperativa,<br />

ai quali si applichi il CCNL stipulato da: ANNC – LEGACOOP; ANCD – LEGACO-<br />

OP; Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e <strong>della</strong> Distribuzione (CCI);<br />

Associazione Italiana Cooperative di Consumo (AGCI) e dalle organizzazioni sindacali<br />

FILCAMS–CGIL; FISASCAT–CISL; UILTUCS – UIL .<br />

Tale fondo è raggiungibile ai seguenti indirizzi:<br />

Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 - Roma 00161 - Tel. 06 44254842 - Fax 06 44261933<br />

E-mail: previcooper@previcooper.it - Sito web: www.previcooper.it<br />

Entrambi i fondi pensione sono stati autorizzati dalla COVIP a raccogliere le nuove<br />

adesioni ai sensi <strong>della</strong> normativa ex-Decreto n. 252/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007.<br />

Essi sono pertanto inclusi nell’apposito elenco pubblicato nel sito internet <strong>della</strong> stessa<br />

Autorità di Vigilanza.<br />

14


Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

22 febbraio 2007<br />

Desidero sapere se esiste un fondo di <strong>previdenza</strong> per i dipendenti del settore<br />

alberghiero.<br />

I Fondi Pensione a carattere negoziale nazionale sono:<br />

MARCO POLO - CCNL Settori Turismo (Confesercenti) - TERMALE - DISTRIBUZIONE<br />

ED AFFINI - INDUSTRIA TURISTICA (Federturismo-Confindustria) - CATENE ALBER-<br />

GHIERE (AICA) - FEDERTERME. (Via Nazionale, 60 - ROMA 00184).<br />

E-mail: marcopolo@confesercenti.it - Tel. 06 47251<br />

FON.TE. - CCNL per le aziende del Terziario, <strong>della</strong> Distribuzione e dei Servizi (Confcommercio)<br />

e Accordo collettivo nazionale 22.01.99 (sottoscritto da Federalberghi,<br />

FIPE, FAITA, FIAVET e dalle OO.SS.: FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS) - Piazza Giuseppe<br />

G. Belli, 2 - Roma 00153. E-mail: info@fondofonte.it - Tel. 06 5866430 e 06 58303558.<br />

24 gennaio 2007<br />

Sono un lavoratore addetto al servizio delle pulizie di un azienda privata all’interno<br />

di una struttura statale.<br />

Volevo sapere quali sono i Fondi Pensione a cui potrei aderire.<br />

È necessario partire dal proprio contratto collettivo di lavoro per capire a quale Fondo<br />

Pensione fare riferimento. Nel Fondo Pensione per il terziario FON.TE. - confcommercio<br />

/ organizzazioni sindacali - le imprese di pulizia, facenti parte dei cosiddetti AFFINI,<br />

possono associarsi previo accordo sindacale tra le parti.<br />

C’è poi il settore cooperativistico che si rivolge a COOPERLAVORO, mentre il settore<br />

dell’artigianato è indirizzato verso ARTIFOND.<br />

108<br />

15<br />

16


18 dicembre 2006<br />

Sono un lavoratore del commercio e vorrei sapere se esiste un Fondo Pensione<br />

di categoria e se ho la possibilità di confrontare le varie offerte sul mercato a<br />

livello di spese e storico rendimenti.<br />

28 novembre 2006<br />

Sono un lavoratore dipendente con CCNL Settore Terziario, vivo e lavoro in Veneto,<br />

con questa e-mail richiedo informazioni sul fondo al quale potrei aderire.<br />

L’azienda dove lavoro è un’azienda commerciale.<br />

21 settembre 2006<br />

Sono un’impiegata CCNL Commercio di 43 anni con circa 17 anni di contribuzione,<br />

ho attivato dei fondi assicurativi con compagnie private qualche tempo fa (15<br />

anni fa).<br />

Non so se i fondi pensione integrativi di cui si parla maggiormente da due anni a<br />

questa parte e che fanno capo al conferimento di parte del TFR sono obbligatori<br />

da sottoscrivere, in quali termini e che cosa è importante fare.<br />

109<br />

4<br />

Il fondo pensione contrattuale per gli addetti del Terziario, costituito dalle parti sociali<br />

Confcommercio /organizzazioni sindacali, è FON.TE. , il quale espone l’andamento del<br />

rendimento delle proprie quote sul proprio sito.<br />

Confronti sono possibili reperendo i dati relativi a spese e commissioni varie da una<br />

parte e rendimenti dall’altra, forniti da altri fondi, sia di natura previdenziale che finanziaria,<br />

pubblicati nei rispettivi siti Internet, nelle pagine dell’ANSA, dei quotidiani<br />

nazionali e locali, delle agenzie specializzate, dei siti istituzionali, etc.<br />

Il Fondo Pensione nazionale FON.TE. (Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 00153;<br />

Tel. 06 5866430 - Fax 06 5809074) è stato istituito per le aziende del Terziario che applicano<br />

il CCNL sottoscritto sia da Confcommercio che dalle Organizzazioni sindacali<br />

di categoria. È sufficiente fare richiesta di compilazione del modulo d’adesione presso<br />

l’amministrazione dell’azienda.<br />

Sarà cura dell’azienda stessa provvedere all’inoltro <strong>della</strong> pratica a FON.TE.<br />

Nel settore coperto dal CCNL Confcommercio/OO.SS. è stato da anni istituito il fondo<br />

pensione FON.TE. (con sede in Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - Roma 0015 - Tel. 06<br />

5866430 Fax 06 5809074 - www.fondofonte.it).<br />

17<br />

18<br />

19


Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

Per quanto riguarda il TFR, il primo semestre del meccanismo del silenzio-assenso è<br />

previsto a partire dal primo gennaio 2008.<br />

Sarà possibile sottoscrivere la propria volontà di lasciare il TFR in azienda o, prima tra<br />

le varie alternative, quella del conferimento al fondo pensione negoziale del proprio<br />

settore lavorativo di riferimento.<br />

2 agosto 2006<br />

Qual è il fondo pensionistico del Settore Commercio e a chi rivolgersi?<br />

La Confcommercio e le OO.SS. di categoria CGIL, CISL, UIL hanno costituito il fondo<br />

pensione contrattuale per il settore del Terziario denominato FON.TE.<br />

Per prendere contatto con il Fondo FON.TE. i riferimenti utilizzabili sono: per posta<br />

elettronica ad info@fondofonte.it; sede: Piazza Giuseppe G. Belli, 2 - ROMA 00153.<br />

Tel: 06 5866430 - Fax 06 5809074 - Sito web: www.fondofonte.it<br />

9 gennaio 2006<br />

Potreste darmi una lista di fondi ai quali si può aderire se appartenenti al contratto<br />

commercio?<br />

Il Fondo Pensione <strong>complementare</strong> di riferimento per un lavoratore dipendente, come<br />

da schede sinottiche da noi messe a disposizione nel sito www.uil.it/fondi, è quello<br />

previsto dal CCNL applicato all’unità produttiva.<br />

Il più ampio per numero di categorie lavorative è senz’altro il FON.TE., Fondo Pensione<br />

per il Settore Terziario.<br />

26 settembre 2005<br />

È possibile aprire un Fondo Pensione anche con una semplice collaborazione<br />

saltuaria con uno studio di progettazione che è anche l’unica forma di reddito?<br />

Sono in possesso di una polizza vita.<br />

Per risalire al fondo negoziale di riferimento è utile conoscere il contratto collettivo di<br />

lavoro disciplinante il rapporto di lavoro del dipendente. Per esempio FON.TE., il fondo<br />

istituito da Confcommercio e dalle OO.SS. di categoria, si rivolge ai lavoratori del Terziario,<br />

<strong>della</strong> Distribuzione e dei Servizi.<br />

In assenza di contratti od appositi accordi collettivi, inclusi quelli delle Associazioni<br />

professionali, ci si potrà rivolgere individualmente ai cosiddetti fondi aperti.<br />

110<br />

20<br />

21<br />

22


27 aprile 2005<br />

Sono un dipendente di un’azienda di servizi da tre anni con contratto a tempo indeterminato<br />

(contratto commercio primo livello) e poiché sono convinto dell’importanza<br />

di iniziare il prima possibile ad accantonare per costruire la propria<br />

<strong>previdenza</strong> personale avrei alcune domande da sottoporvi.<br />

- So che il fondo di categoria di riferimento <strong>della</strong> mia azienda è il FON.TE., volevo<br />

sapere se nel caso decidessi di aderire le percentuali di contribuzione sono<br />

soldi in meno che vedo in busta paga a fine mese?<br />

- So che alcuni dipendenti <strong>della</strong> mia azienda contribuiscono già al FON.TE.,<br />

non avendo però io mai espresso questo desiderio finora secondo voi che fine<br />

hanno fatto i miei contributi degli anni passati?<br />

- Quando andrò in pensione (ora ho 29 anni) potrò contare sulla pensione obbligatoria<br />

erogata dall’INPS più la rendita che mi riconoscerà FON.TE., vero?<br />

Secondo voi dovrei anche stipulare un fondo pensione privato con qualche banca<br />

o assicurazione per avere la certezza che il mio reddito da pensionato sia sufficiente?<br />

Avevo letto infatti una volta dei cosiddetti tre pilastri <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong>.<br />

17 febbraio 2005<br />

Mio figlio lavora da 2 anni con un’Azienda identificata come “Azienda <strong>della</strong> Distribuzione<br />

e dei Servizi”.<br />

Ho visto sul vosto sito molte informazioni utili è la domanda è: il Fondo MARCO<br />

POLO è previsto anche per la tipologia sopra descritta? Il lavoratore che vuole<br />

aderire, come si deve comportare verso il datore di lavoro che non ha ancora<br />

aderito ai Fondi?<br />

111<br />

4<br />

Essendo i versamenti previdenziali, per contribuzioni di base (INPS) e - qualora si sia<br />

aderito per iscritto al Fondo Pensione - per contribuzioni complementari (FON.TE.),<br />

effettuati tramite azienda ed evidenziati in busta-paga, ci sfugge il motivo di chiedersi<br />

che fine abbiano fatto versamenti mai dovuti, in quanto mai ordinati da chi non abbia<br />

sottoscritto l’adesione al fondo <strong>complementare</strong> di categoria.<br />

Parimenti, è del tutto evidente che neanche la rendita sarà lecito attenderla da un<br />

Fondo pensione al quale non si sia mai aderito. Per altre scelte, aggiuntive o alternative,<br />

sta a lei ponderarle in piena autonomia e libertà.<br />

È necessario sapere quale CCNL per la distribuzione ed i servizi è stato applicato.<br />

Per esempio il CCNL Confcommercio/OO.SS. adotta il fondo pensione FON.TE., mentre<br />

23<br />

24


Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

i contratti collettivi di lavoro di Confesercenti e di Confindustria hanno adottato il fondo<br />

MARCO POLO. Le cooperative hanno poi un altro fondo. L’adesione al fondo avviene<br />

su scelta insindacabile del lavoratore, seppure necessiti, per l’attuazione e l’inoltro<br />

materiale <strong>della</strong> pratica, dell’ausilio del competente ufficio del personale dell’azienda<br />

<strong>della</strong> quale si è dipendenti.<br />

1 febbraio 2005<br />

Sono una ragazza di 25 anni, dipendente di una società di elaborazione dati. Inquadrata<br />

come CCNL commercio 4° livello a tempo indeterminato.<br />

Vorrei sapere se è possibile costruirsi una “pensione integrativa” tramite fondi<br />

specializzati e se possibile a chi rivolgermi.<br />

Il fondo pensione di riferimento per il settore regolato dal CCNL Confcommercio/ CGIL<br />

- CISL - UIL è FON.TE.<br />

Per ogni ulteriore informazione e per l’ottenimento <strong>della</strong> modulistica necessaria per<br />

l’iscrizione l’indirizzo di posta elettronica è: info@fondofonte.it<br />

14 gennaio 2005<br />

Sono una lavoratrice di una agenzia di viaggio che lavora dal 1972.<br />

Vorrei sapere se la legge per la pensione integrativa è già stata approvata in<br />

maniera definitiva.<br />

Vorrei inoltre sapere se sono obbligata ad aderire al fondo di categoria FON.TE.<br />

oppure posso aderire ad un fondo di mio gradimento usufruendo però sempre<br />

del contributo aziendale.<br />

Nel caso la legge non fosse ancora operante posso aderire individualmente?<br />

La Legge delega approvata darà luogo ad uno o più decreti legislativi attuativi <strong>della</strong><br />

delega stessa. Le adesioni ai fondi negoziali sono volontarie.<br />

Nel CCNL sono tra l’altro stabiliti i livelli di contribuzione e gli obblighi sottoscritti dalle<br />

parti, datoriale e sindacale, e con essi lo specifico fondo pensione di riferimento per<br />

la categoria.<br />

La normativa vigente prevede la possibilità di aderire a fondi aperti, alternativi a quello<br />

negoziale, qualora quest’ultimo o non esista oppure non sia funzionante nei termini<br />

temporali stabiliti. L’adesione a FON.TE. consente di usufruire sia del contributo<br />

aziendale sia dell’apposito regime fiscale.<br />

112<br />

25<br />

26


14 maggio 2009<br />

COOPERATIVE, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA<br />

Lavoro in un’azienda agricola/avicunicola in provincia di Ancona, dal 1981. Chiedo<br />

informazioni sul fondo pensione AGRIFONDO, ad esempio: quota da pagare (min.<br />

e max) considerando che percepisco uno stipendio lordo di euro 1.900 circa.<br />

C’è da pagare una quota associativa? Che cos’altro prevede il fondo?<br />

113<br />

4<br />

27<br />

Data l’ampia casistica dei possibili destinatari del fondo - qui di seguito riportata e<br />

considerata la varietà delle aliquote contributive stabilite nei contratti dei diversi settori<br />

interessati - vedi scheda AGRIFONDO in www.uil.it/fondi. Sede operativa: c/o Fondazione<br />

ENPAIA Viale Beethoven 48 - Roma 00144 - call-centre: 800.010270 - 800.313231<br />

- Fax 06 5926295).<br />

L’entità <strong>della</strong> quota associativa, peraltro abbastanza contenuta, viene stabilita annualmente<br />

dal Consiglio d’Amministrazione.<br />

L’adesione al Fondo Pensione AGRIFONDO volontaria e riservata ai lavoratori il cui<br />

rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti:<br />

- lavoratori dipendenti non in prova del settore agricolo, il cui rapporto di lavoro è disciplinato<br />

dal CCNL 6 luglio 2006, e successive modificazione ed integrazioni, per gli<br />

operai agricoli e florovivaisti;<br />

- lavoratori dipendenti non in prova ai quali si applica il CCNL 27 maggio 2004, e successive<br />

modificazioni ed integrazioni, per i quadri e gli impiegati agricoli;<br />

- lavoratori dipendenti non in prova ai quali si applica il CCNL Pesca Marittima sottoscritto<br />

l’8 marzo 2005 integrato dall’accordo collettivo del 7 maggio 2007;<br />

- lavoratori dipendenti non in prova <strong>della</strong> Fondazione ENPAIA a cui si applica l’accordo<br />

collettivo aziendale sottoscritto l’8 giugno 2007, integrato dall’accordo collettivo aziendale<br />

del 18 giugno 2007;<br />

- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica l’accordo collettivo aziendale per<br />

i dipendenti <strong>della</strong> Confederazione Italiana Agricoltori (compresi gli Enti e le società<br />

collegate) sottoscritto l’11 giugno 2007;<br />

- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica l’accordo collettivo aziendale per i<br />

dipendenti di Confagricoltura (compresi gli Enti e le società collegate) deliberato dal<br />

Comitato Direttivo Confederale il 31 gennaio 2007 e recepito dalla Commissione di Rappresentanza<br />

di tutto il personale il 12 giugno 2007;<br />

- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica l’accordo collettivo aziendale per i<br />

dipendenti <strong>della</strong> Confederazione Italiana Coldiretti (compresi gli Enti e le società collegate)<br />

sottoscritto l’1 gennaio 2004;


Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica il CCNL 4 ottobre 2007 e successive<br />

modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi<br />

ed enti zootecnici;<br />

- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica il CCNL 24 ottobre 2008 e successive<br />

modificazioni e integrazioni per i dirigenti e i direttori delle organizzazioni degli<br />

allevatori, consorzi ed enti zootecnici;<br />

- lavoratori dipendenti non in prova a cui si applica il CCNL 10 novembre 2008 e successive<br />

modificazioni e integrazioni per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento<br />

fondiario, sottoscritto da SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL E FILBI-UIL;<br />

- previa sottoscrizione di apposita Fonte Istitutiva, potranno aderire al Fondo i settori<br />

disciplinati dal CCNL per i dirigenti dell’agricoltura, sottoscritto da Confagricoltura,<br />

Confederdia e Cida e i dipendenti dei soggetti sottoscrittori dei sopra citati CCNL, nonchè<br />

i dipendenti degli enti, associazioni e società ad essi collegati;<br />

- soggetti fiscalmente a carico dei dipendenti sopra indicati.<br />

Nel corso del 2009 il Fondo Pensione AGRIFONDO incorporerà il Fondo Pensione degli<br />

impiegati Agricoli – FIA.<br />

23 aprile 2007<br />

Visto l’avvicinarsi <strong>della</strong> scadenza dei 6 mesi per decidere sul TFR, le chiedevo se<br />

era stato costituito il fondo di categoria per lavoratori come me.<br />

Lavoro in un’azienda di trasporto (container nello specifico) con meno di 50 dipendenti.<br />

La mia azienda è associata alla CNA.<br />

Mi saprebbe dire il nome del fondo al quale devo aderire per poter godere <strong>della</strong><br />

portabilità <strong>della</strong> quota del mio datore di lavoro?<br />

Alcuni mi dicono PREVILOG, altri mi dicono ARTIFOND.<br />

Fermo restando che nell’incertezza posso lasciarlo momentaneamente in azienda,<br />

mi aiutate a capire quale è il mio fondo, o eventualmente a chi mi devo rivolgere<br />

visto che la mia azienda ne sa o fa finta di saperne meno di me.<br />

L’individuazione del fondo pensione di riferimento negoziale è fornita dalle parti sociali<br />

stipulanti il CCNL che si applichi nell’unità produttiva.<br />

Trattandosi di datore di lavoro affiliato alla CNA, rileviamo che i potenziali aderenti al<br />

fondo ARTIFOND sono i lavoratori dipendenti del settore artigiano, sulla base dell’accordo<br />

intercategoriale-interconfederale 11 febbraio 1999, sottoscritto dalla Confartigianato,<br />

Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, dalle Associazioni di mestiere<br />

<strong>della</strong> CNA, AIRA, ANIM, ANPEC, Associazione Tessile abbigliamento, Associazione po-<br />

114<br />

28


115<br />

4<br />

dologica italiana, ASPEL, Associazione nazionale artigianato artistico, Assomeccanica,<br />

Assopulizie, Federacconciatori, Federestetica, FIAAL, FITA, FNALA, GRAFICA, ILMA,<br />

SATLA, SIAF, SNO, Trasporto persone, Associazione sarti, dalla CNA, Confederazione<br />

nazionale dell’Artigianato e <strong>della</strong> piccola e media impresa, dalla CASARTIGIANI, Confederazione<br />

Autonoma sindacati Artigiani, dalla CLAAI, Confederazione delle libere associazioni<br />

artigiane italiane, dalle Federazioni di categoria <strong>della</strong> CGIL, FILCAMS-CGIL,<br />

FILCEA-CGIL, FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, FILTEA-CGIL, FIOM-CGIL, FLAI-CGIL, SLC-<br />

CGIL, dalle Federazioni di categoria <strong>della</strong> CISL, FAT-CISL, FILCA-CISL, FILTA-CISL,<br />

FIM-CISL, FISASCAT-CISL, FISTEL-CISL, FIT-CISL, FLERICA-CISL, dalle Federazioni<br />

di categoria <strong>della</strong> UIL, FENEAL, UILA, UILCEM, UILM, UILSIC (poi UILCOM), UILTA,<br />

UILTRASPORTI, UILTUCS, dalla CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro,<br />

dalla CISL, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, dalla UIL, Unione Italiana<br />

del Lavoro.<br />

Il versamento del TFR e dei contributi (relativi alle nuove adesioni: successive al<br />

01/01/07) potrà essere effettuato solo dal 01/07/07, con riguardo anche al periodo compreso<br />

tra la data d’adesione ed il 30/06/07 (Scheda d’adesione - www.artifond.it; Indirizzo<br />

e-mail: info@artifond.it; Telefono: 06 77.20.50.55 fax: 06 77.59.19.46 Sede legale:<br />

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - Roma 00185).<br />

Per completezza d’informazione riferiamo inoltre che il 21.02.2007 è stato sottoscritto<br />

l’accordo costitutivo e concordato uno Statuto sociale del Fondo <strong>complementare</strong> pensionistico<br />

per i lavoratori <strong>della</strong> logistica, denominato PREV.I.LOG. .<br />

Sono destinatari di tale fondo negoziale i lavoratori dipendenti ai quali si applichino i<br />

CCNL dei settori: Logistica, trasporto merci e spedizione; Agenzie marittime e raccomandatarie<br />

e Mediatori marittimi; Autoscuole e studi di consulenza automobilistica;<br />

Porti; e CCNL dei settori affini dei Trasporti e dei Servizi alla Mobilità.<br />

I sottoscrittori dell’Accordo sono le associazioni datoriali: ANITA, ASSITERMINAL, AS-<br />

SOLOGISTICA, ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI-ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRA-<br />

SPORTO, FAI, FEDERAGENTI, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI; le federazioni nazionali<br />

sindacali dei Trasporti FILT, FIT, UILTRASPORTI; ed inoltre il Fondo Nazionale di Previdenza<br />

dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime<br />

Raccomandatarie e Mediatori Marittimi (FASC, con l’obbligo <strong>della</strong> gestione separata).


Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

5 dicembre 2006<br />

Sono impiegato in una piccola azienda artigiana di impianti elettrici dal 05/2002,<br />

ho 51 anni e 35 di lavoro.<br />

Vorrei sapere: mi conviene sottoscrivere un fondo pensione anziché lasciare il<br />

TFR in azienda dati i pochi anni ancora di lavoro?<br />

Eventualmente, quale è il fondo di categoria?<br />

E ancora, come funziona attualmente la partecipazione dei contributi lavoratore/<br />

datore di lavoro?<br />

Il fondo pensione di categoria per i lavoratori del settore dell’Artigianato è ARTIFOND.<br />

Non essendo nostro intendimento dare giudizi di convenienza, cerchiamo di attenerci<br />

alle informazioni essenziali.<br />

Per quanto ulteriormente necessario l’indirizzo è: Via di Santa Croce in Gerusalemme,<br />

63 - ROMA 00185 - Tel. 06 77205055.<br />

Per quanto riguarda il TFR è giusto scegliere esplicitamente e consapevolmente tra<br />

adesione completa al fondo di categoria e mantenimento <strong>della</strong> corrente situazione in<br />

azienda.<br />

17 novembre 2006<br />

Sono dipendente di una casa di riposo con circa 100 dipendenti. Il CCNL che mi<br />

viene applicato è per Cooperative del Settore Socio-Sanitario.<br />

La mia domanda è: posso aderire al fondo negoziale COOPERLAVORO? E il datore<br />

di lavoro è obbligato ad accettare la mia adesione?<br />

COOPERLAVORO è il fondo di riferimento negoziale anche per le cooperative del settore<br />

socio-sanitario. Pertanto, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere l’adesione al Fondo<br />

ed il datore deve accettare ed inoltrare tale richiesta al fondo pensione.<br />

Di seguito si riporta il fac simile del modello <strong>della</strong> domanda di adesione al Fondo CO-<br />

OPERLAVORO.<br />

Per ulteriori informazioni si segnala che la sede è in: Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8<br />

ROMA 00161 - Tel. 06 44292994 - Fax 06 44261933 - E-mail: mailbox@cooperlavoro.it<br />

116<br />

29<br />

30


DOMANDA D’ADESIONE<br />

COOPERLAVORO<br />

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI,<br />

DELLE COOPERATIVE DI LAVORO<br />

117<br />

4<br />

Via C. B. Piazza, 8 - Roma 00161<br />

Iscritto al numero 96 dell’Albo dei Fondi Pensione<br />

Cognome Nome __________________________________________________________<br />

Nato/a a (comune o stato estero) Prov ________________________________________<br />

Residente (Via e numero) CAP Prov (Località) ________________________________<br />

Codice Fiscale ____________________________________________________________<br />

Tel e-mail _______________________________________________________________<br />

Prima occupazione successiva al 28/4/93: SI NO<br />

Socio lavoratore: SI NO<br />

Sesso: F M<br />

Iscritto in precedenza al Fondo Pensione<br />

Da prima del 28/4/93 Da dopo il 28/4/93<br />

Qualifica: operaio impiegato funzionario/quadro dirigente<br />

Ricevuta la Scheda Informativa su Cooperlavoro e dopo aver preso visione <strong>della</strong> stessa<br />

e dello Statuto, DICHIARO di aderire a Cooperlavoro, Fondo Pensione Complementare<br />

dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro.<br />

Per il contributo a mio carico, in alternativa a quello minimo stabilito dagli accordi<br />

contrattuali, sociali o regolamentari applicati, scelgo di versare un contributo pari al<br />

____ , ____%, calcolato sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.<br />

SCELGO di versare la contribuzione nel COMPARTO: SICUREZZA BILANCIATO<br />

DINAMICO<br />

DELEGO il datore di lavoro a<br />

- prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR i contributi periodici<br />

previsti,<br />

- trattenere dalla mia retribuzione la parte a mio carico <strong>della</strong> quota di iscrizione una<br />

tantum,<br />

- provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dal Fondo.<br />

Mi IMPEGNO ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme<br />

operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l’aggiornamento<br />

<strong>della</strong> mia posizione previdenziale.<br />

Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.<br />

Preso atto dell’informativa che mi è stata consegnata ai sensi <strong>della</strong> normativa vigente<br />

in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei miei dati


Commercio - Cooperative - Artigianato - Agricoltura<br />

comuni e sensibili nonchè alla loro comunicazione ed al relativo trattamento con le<br />

finalità e nei limiti illustrati nell’informativa predetta.<br />

Data __________/_______/__________ Firma lavoratore ________________________<br />

____________________________________<br />

DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO (da compilarsi a cura del datore di lavoro)<br />

Denominazione ________________________________________________________<br />

Località/indirizzo ______________________________________________________<br />

Codice azienda ________________________________________________________<br />

Codice fiscale _________________________________________________________<br />

Fonte istitutiva ________________________________________________________<br />

(CCNL, Regolamento, etc.)<br />

Sede operativa ________________________________________________________<br />

(se diversa da quella legale)<br />

Località/indirizzo CAP Prov ______________________________________________<br />

fax tel e-mail ____________________________________________________________<br />

Con la presente il sottoscritto datore di lavoro aderisce a Cooperlavoro e si impegna:<br />

- a inoltrare la domanda di adesione al Fondo entro 20 giorni dalla sottoscrizione del<br />

lavoratore.<br />

- a versare la quota di iscrizione una tantum così come stabilito da Cooperlavoro unitamente<br />

al primo versamento utile.<br />

Dichiara altresì di aver ricevuto completa informativa ai sensi <strong>della</strong> normativa vigente<br />

in materia di protezione dei dati personali ed esprime il consenso al trattamento dei<br />

propri dati qualificati come personali comuni con le finalità e nei limiti illustrati nell’informativa<br />

predetta.<br />

Data ______ _ /_____/ __________<br />

Timbro e firma<br />

datore di lavoro ___________________________<br />

21 settembre 2006<br />

Sono un socio lavoratore di un’agenzia TECNOCASA (intermediazione immobiliare).<br />

Vorrei sapere, gentilmente, quali opportunità di <strong>previdenza</strong> integrativa si offrono<br />

alla categoria in cui opero; sono particolarmente interessato a un fondo negoziale<br />

al quale la mia categoria aderisce.<br />

118<br />

31


119<br />

4<br />

È necessario controllare il proprio contratto collettivo di lavoro. Nel Terziario, per<br />

esempio, le OO.SS. sindacali hanno posto in essere con la Confcommercio il fondo<br />

FON.TE., il quale si rivolge alle aziende del settore.<br />

Per quanto riguarda in particolare il settore delle cooperative di produzione e lavoro<br />

e delle cooperative sociali c’è il fondo pensione negoziale COOPERLAVORO (Via Carlo<br />

Bartolomeo Piazza, 8 - Roma 00161 - Tel. 06 44292994 - Fax 06 44261933).<br />

28 luglio 2005<br />

Mi sapreste dire se nel contratto dei panificatori artigiani c’è obbligo di mandare<br />

una quota di TFR a fondo pensione?<br />

Potreste dirmi, inoltre, in che percentuale e come fare a versarla a voi?<br />

A normativa vigente, qualora non si sia iscritti ad un fondo pensione negoziale, non ci<br />

sono obblighi generici di versamento di TFR.<br />

Per quanto riguarda il citato settore dell’Artigianato, i versamenti dei contributi e del<br />

TFR per gli iscritti al fondo di categoria ARTIFOND cominceranno in tempi successivi<br />

alla nomina degli organismi sociali definitivi.<br />

È evidente che il TFR, nella misura del 16% del maturando per gli assunti al 28.04.93 e<br />

del 100% del maturando per gli assunti dopo il 28 aprile 1993, andrà versato, per conto<br />

degli iscritti, direttamente al fondo pensione negoziale ARTIFOND.<br />

9 giugno 2005<br />

Dove devono essere versati i contributi degli aderenti al Fondo ARTIFOND e con<br />

quale scadenza?<br />

Tutte le imprese dell’Artigianato, che abbiano dipendenti iscritti ad ARTIFOND, saranno<br />

messe direttamente al corrente dall’Amministrazione del Fondo sui tempi e le<br />

modalità dei versamenti, i quali, presumibilmente, avranno effettivo avvio dal prossimo<br />

mese di settembre 2005, una volta acquisita, su richiesta del Fondo a tale scopo,<br />

l’approvazione <strong>della</strong> COVIP.<br />

Nel maggio scorso è stata rinnovata l’Assemblea dei Delegati, la quale sarà chiamata, tra<br />

l’altro, a rinnovare gli Organismi sociali (CdA, Revisori e Presidenti) entro luglio 2005.<br />

Per eventuali ulteriori informazioni su ARTIFOND, che dal febbraio del c.a. ha trasferito<br />

la propria sede legale da Viale Castro Pretorio n. 25 a Via di Santa Croce in Gerusalemme<br />

n. 63 (00185 Roma); è possibile rivolgersi al numero telefonico 06 77205055,<br />

dell’Ente bilaterale nazionale.<br />

32<br />

33


5PROFESSIONISTI<br />

E<br />

STUDI PROFESSIONALI<br />

STUDENTI E RICERCATORI


Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

CAPITOLO 5<br />

Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

Sommario<br />

1 Fondi d’investimento mobiliare Clean Tech e Private Equity<br />

2 - 3 - 24 Fonti d’approfondimento <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 PREVIPROF<br />

5 FONDENERGIA, FONDO FAMIGLIA<br />

11 - 14 Dipendenti Studi professionali e fondo di riferimento<br />

12 Fondi aperti e PIP<br />

13 Libero professionista settore Assicurativo e fondo di riferimento<br />

15 FON.TE.<br />

16 Fondi chiusi<br />

17 Ricongiunzione contributi INARCASSA<br />

18 Contributi ad INARCASSA e CCNL Chimico<br />

19 Professionisti forensi e fondo di riferimento<br />

20 PREVIAGENS e FONDAPI<br />

21 - 22 Rendite e reversibilità<br />

23 Strumenti misurazione performance dei fondi<br />

25 Ricercatore universitario e fondo di riferimento<br />

26 FONSER<br />

27 Rischi e garanzie<br />

122


13 novembre 2009<br />

Caro Professore, ti sottopongo il seguente quesito sperando in un tuo parere.<br />

Abbiamo introdotto il tema delle energie rinnovabili ai fondi pensione e stiamo<br />

verificando la possibilità dell’investimento diretto nel nostro prodotto Clean<br />

Energy Capital Fund, fondo di private equity con la forma giuridica di UK Limited<br />

Partnership.<br />

Avremmo bisogno di sapere se l’investimento in tale prodotto è consentito ai<br />

sensi <strong>della</strong> vigente normativa dei fondi pensione e, in particolare, se può configurarsi<br />

come “fondo d’investimento mobiliare chiuso”.<br />

123<br />

5<br />

L’argomento degli investimenti socialmente responsabili, dell’energia rinnovabile, dei<br />

criteri ESG (funzionamento societario che tiene conto del rispetto sociale ed ambientale)<br />

integrati nelle politiche d’investimento, è da molto tempo all’attenzione dei soggetti<br />

responsabili di ogni ordine e grado.<br />

Parallelamente la regolamentazione degli strumenti finanziari e particolarmente degli<br />

OICVM (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) continua ad essere<br />

nell’Unione Europea oggetto di studio ed approfondimento, al fine del raggiungimento<br />

di un’armonizzazione tale che consideri l’autorizzazione rilasciata dallo Stato d’origine<br />

come un passaporto valido in tutti gli Stati membri.<br />

La costante evoluzione <strong>della</strong> materia ha trovato riflessi nell’U.E. in specifiche direttive<br />

(Consiglio Europeo 85/611/CEE 20.12.2005 e segg.) sulla base di un Libro verde (12 luglio<br />

2005) ed in ulteriore fase d’approfondimento sulla scorta di un Libro bianco (15.11.2006)<br />

avente lo scopo di rendere più efficace il mercato dei fondi, per dare piena attuazione<br />

ad un regime comune di collocamento privato.<br />

Stante l’attuale quadro normativo U.E., suscettibile di auspicati miglioramenti e semplificazioni,<br />

e considerati i limiti di natura legislativa riguardanti i Fondi pensione negoziali,<br />

è necessario non solo un giudizio fornito da una società professionalmente<br />

competente ma anche e soprattutto un pronunciamento in merito da parte dell’Autorità<br />

di vigilanza di settore.<br />

Il private equity, formula adottata per raccogliere un determinato capitale di rischio<br />

con il fine di raggiungere un consistente ritorno economico all’atto <strong>della</strong> dismissione<br />

delle partecipazioni, richiede un’ampia trasparenza ed un elevato livello di funzionamento<br />

organizzativo.<br />

È necessario un esame attento dei documenti illustrativi e costitutivi, che al momento<br />

non è possibile conoscere.<br />

Nel caso specifico siamo di fronte ad un finanziamento in fase d’avvio (partecipazione<br />

di fondi pensione, compagnie d’assicurazione ed istituti bancari, soprattutto di: Olan-<br />

1


Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

da, Giappone e Belgio, e verso Francia, Paesi scandinavi, Germania, Svizzera e U.K.)<br />

per il perfezionamento di un fondo strutturale chiuso di diritto inglese (Londra - Fortis<br />

Investments - BNP Paribas), di tipo Clean Tech, per investitori istituzionali, il quale si<br />

prefigge d’impiegare i soldi, raccolti con la logica del Private Equity, nell’acquisto di<br />

strutture ed impianti diversificati (nei mercati energetici: eolici, solari, biomasse) tra<br />

loro e con criteri ESG integrati; dividendo atteso dal secondo e strategia d’uscita con<br />

disinvestimento dall’ottavo al decimo anno.<br />

Secondo quanto si apprende da una prima informazione, dichiaratamente soggetta ad<br />

eventuali modifiche, il fondo è anche rivolto a non meglio definiti mercati emergenti,<br />

anche se teoricamente delimitati nella quantità (10% al massimo complessivamente).<br />

Prescindendo dalle posizioni del Sindacato internazionale, le quali non di rado stimano<br />

lo strumento del P.E. un mezzo suscettibile di eccessi - quali le riduzioni del personale,<br />

la compressione del salario ed a volte la difficile agibilità sindacale -collegati ad<br />

operazioni di ristrutturazioni ed innovazioni industriali, resta il nodo del quadro normativo<br />

nel campo degli investimenti consentiti ai fondi pensione in Italia.<br />

Brevemente, in relazione al d.lgs 252 - 5 dicembre 2005, all’art. 6, comma 1. e), i fondi<br />

pensione possono sottoscrivere ed acquisire quote di “fondi comuni d’investimento<br />

mobiliare chiusi” secondo i criteri indicati nello statuto d’individuazione e <strong>della</strong> ripartizione<br />

del rischio nella scelta degli investimenti, comunque non superiori al 20%<br />

del proprio patrimonio ed al 25% del capitale del fondo chiuso. All’art. 19 punto c) è<br />

stabilito che è compito <strong>della</strong> COVIP verificare il “rispetto dei criteri d’individuazione e<br />

ripartizione del rischio individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell’art. 6”.<br />

Un rinvio alla direttiva 85/611/CEE in tema di OICVM è rintracciabile nelle disposizioni<br />

del D.M.Tesoro n. 703 del 21 novembre 1996 che regolano i criteri ed i limiti d’investimento<br />

delle risorse dei fondi pensione e recano norme in materia di conflitti d’interesse<br />

e situazioni rilevanti a tale proposito.<br />

23 giugno 2009<br />

Ho frequentato un master di II livello in assicurazioni, <strong>previdenza</strong> e assistenza<br />

sanitaria (MAPA) presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) - LIUC.<br />

Poiché ho intenzione di svolgere un periodo di stage presso la vostra sede provinciale<br />

di Vibo Valentia, con cui ho a tal fine già preso contatti, al fine di avviare<br />

un project-work a completamento del percorso formativo di cui sopra, vorrei<br />

sapere se vi sono in corso o sono stati svolti di recente iniziative, studi, progetti,<br />

lavori in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> intrapresi dalla UIL o ai quali<br />

la UIL ha partecipato e dove possa eventualmente reperire documentazione<br />

sull’argomento.<br />

124<br />

2


A titolo esemplificativo mi interesserebbe la tematica del ruolo del sindacato,<br />

nella specie <strong>della</strong> UIL, nella <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> o la governance dei fondi<br />

negoziali.<br />

19 maggio 2008<br />

Vorrei svolgere una tesi universitaria su un fondo pensione a mia scelta mi potreste<br />

dare un consiglio su quale fondo scegliere?<br />

125<br />

5<br />

Cara avvocatessa, alle nostre informazioni fornite per le vie brevi, abbiamo il piacere<br />

di segnalarLe che, per quanto attiene alla questione dello stage, è possibile reperire<br />

del materiale informativo, di nostra produzione, tramite il responsabile <strong>della</strong> CSP UIL<br />

di Vibo Valentia.<br />

C’è inoltre la possibilità di approfondire gli aspetti generali <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

visitando il sito www.uil.it/fondi e soffermandosi, a scelta, sulle schede<br />

sinottiche dei singoli fondi pensione negoziali, oltre che sulle risposte ai particolari<br />

quesiti posti dai nostri lettori, pubblicate nella rubrica Domande frequenti: l’Esperto<br />

risponde.<br />

Con riferimento poi alle regole di funzionamento dei fondi negoziali, sono consultabili<br />

gli svariati documenti fondativi e regolamentari selezionando gli appositi collegamenti<br />

Internet.<br />

A tal proposito indichiamo: www.cometafondo.it, www.fonchim.it, www.cooperlavoro.it,<br />

e così di seguito.<br />

Il Sindacato, come è noto, è promotore, insieme alle altre Parti sociali (associazioni<br />

datoriali e dei dipendenti), dell’istituzione e del collegamento contrattuale collettivo<br />

dei singoli fondi pensione di settore. Costituisce, tra l’altro, elemento funzionale nella<br />

designazione e nella nomina degli organi sociali.<br />

Selezionando www.uil.it/fondi, è possibile consultare una sintesi dei fondi pensione a<br />

carattere negoziale.<br />

Per una più lunga storia si fanno notare quelli che hanno aperto la strada <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong> ex.dlgs 124/1993, tipo FONCHIM, COMETA ed altri <strong>della</strong> prima<br />

ora. Sono anche interessanti da studiare nella loro particolarità alcuni fondi negoziali<br />

intersettoriali.<br />

3


Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

13 giugno 2007<br />

Lavoro da 5 mesi presso uno studio che si occupa di amministrazione condominiale<br />

di cui sono l’unica dipendente: a quale fondo posso iscrivermi?<br />

Come mi devo comportare?<br />

Fondo pensione negoziale di riferimento è PREVIPROF, istituito dalle associazioni datoriali<br />

Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-<br />

CISL e UILTUCS-UIL), in base all’art. 20 del Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti<br />

degli Studi professionali, firmato il 3 maggio 2006.<br />

PREVIPROF: Viale Pasteur, 65 - ROMA 00144– Tel. 06 54220769 (info@previprof.it).<br />

13 giugno 2007<br />

Ho 32 anni, laureata in geologia, e da febbraio 2006 lavoro presso una società<br />

petrolifera con un contratto di 20 mesi come consulente.<br />

Chiedo a quale fondo pensione potrei iscrivermi.<br />

Vorrei anche sapere se esistono fondi pensione aperti per casalinghe che hanno<br />

raggiunto i 62 anni di età.<br />

I due fondi negoziali di riferimento sono rispettivamente FONDENERGIA<br />

(Tel 06 5964931 - Fax 06 54225362 - info@fondenergia.it) e FONDOFAMIGLIA (info@<br />

fondofamiglia.it - www.fondofamiglia.it).<br />

12 giugno 2007<br />

Sono segretaria in uno studio legale volevo sapere a quale fondo pensione posso<br />

destinare il mio TFR.<br />

Fondo pensione negoziale di riferimento è PREVIPROF, istituito mediante accordo interconfederale<br />

28.12.2006 tra le associazioni datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica,<br />

Cipa) e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), in base all’art.<br />

20 del Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti degli Studi professionali, firmato il<br />

3 maggio 2006.<br />

Per ogni necessità ulteriore, l’indirizzo di PREVIPROF è: Viale Pasteur, 65 - ROMA<br />

00144 - Tel. 06 54220769 (info@previprof.it).<br />

126<br />

4<br />

5<br />

6


20 aprile 2007<br />

Come posso avere informazioni sul fondo PREVIPROF?<br />

Non riesco a trovare il modulo di adesione. Potete aiutarmi?<br />

3 aprile 2007<br />

Desidero chiedervi informazioni circa la destinazione che potrei fare del mio<br />

TFR. Sono una segreteria in uno studio legale da quasi tre anni e mezzo (di cui<br />

tre anni apprendista mentre da circa 6 mesi ho un contratto di segretaria di IV<br />

livello a tempo indeterminato).<br />

Non credo esistano fondi negoziabili per questa categoria, ossia per segretaria<br />

di studi professionali.<br />

Secondo voi mi conviene optare per la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>? Se sì per che<br />

tipo di fondo e per quale?<br />

127<br />

5<br />

Per l’emissione dei moduli d’adesione è necessaria l’autorizzazione <strong>della</strong> COVIP. PRE-<br />

VIPROF, istituito con accordo interconfederale 28.12.2006, in attuazione dell’art. 20 del<br />

Testo Contrattuale Unitario 3 maggio 2006, per i dipendenti degli Studi professionali,<br />

dalle associazioni datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa) e dalle OO.SS.<br />

(FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), ha inoltrato l’apposita richiesta. La<br />

risposta COVIP sarà nei termini di legge.<br />

Per ulteriori informazioni è anche disponibile la UILTUCS nazionale (Via Nizza, 154<br />

Roma - 00198) - Tel. 06 842422 76 / 05.<br />

È avviata la richiesta alla COVIP d’autorizzazione all’esercizio del Fondo pensione negoziale<br />

PREVIPROF, istituito mediante accordo interconfederale 28.12.2006 tra le associazioni<br />

datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa) e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL,<br />

FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL), in base all’art. 20 del Testo Contrattuale Unitario per<br />

i dipendenti degli Studi professionali, firmato il 3 maggio 2006.<br />

Per richiedere informazioni alla federazione di categoria: UILTUCS nazionale - Tel n.<br />

06 842422 76 / 05 (Via Nizza, 154 - Roma 00198) .<br />

Per quanto riguarda il dilemma se mantenere il TFR presso il datore di lavoro compilando,<br />

l’apposito modulo, oppure se sottoscrivere prodotti individuali di tipo previdenziale,<br />

la scelta non può che fare capo alla sensibilità del lavoratore.<br />

Fermo restando che in futuro è sempre possibile modificare tale scelta aziendale e<br />

passare alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

7<br />

8


Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

30 marzo 2007<br />

Sono una ragazza di 30 anni e lavoro dal 2003. Come sapete da quest’anno bisogna<br />

decidere dove destinare il nostro TFR, se lasciarlo in Azienda oppure destinarlo<br />

ad un fondo pensione.<br />

Vi scrivo proprio a proposito di questo: io sono impiegata come Receptionist<br />

presso uno Studio Legale a Milano e vorrei destinare il mio TFR ad un fondo<br />

pensione.<br />

Potreste gentilmente consigliarmene uno anche in base alla mia categoria?<br />

Come devo fare per avere il modulo di adesione?<br />

Il fondo di riferimento va individuato in quello indicato dal CCNL del settore di propria<br />

appartenenza.<br />

Come in occasioni precedenti a questa, rendiamo noto che è avviata la richiesta alla<br />

COVIP d’autorizzazione all’esercizio del Fondo pensione negoziale PREVIPROF, istituito<br />

mediante accordo interconfederale 28.12.2006 tra le associazioni datoriali (Confprofessioni,<br />

Confedertecnica, Cipa) e le OO.SS. (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e<br />

UILTUCS-UIL). Come è noto, le stesse parti sociali hanno firmato il 3 maggio 2006, con<br />

validità normativa 01.07.2004-30.09.2007, il Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti<br />

degli Studi professionali.<br />

All’art. 20 di tale CCNL è previsto che le parti provvederanno ad istituire forme di <strong>previdenza</strong><br />

integrativa.<br />

Sugli sviluppi autorizzativi, previsti nei tempi consentiti a norma di legge, è anche possibile<br />

richiedere informazioni alla federazione di categoria:<br />

UILTUCS nazionale - Tel. n. 06 842422 76 / 05 (Roma 00198 - Via Nizza, 154).<br />

In attesa che si concreti questo importante fondo pensione negoziale è possibile, oltre<br />

che rivolgersi a prodotti previdenziali individuali ed aperti, scegliere di mantenere il<br />

TFR presso il datore di lavoro compilando i moduli, presso l’ufficio del personale:<br />

- TFR1: per lavoratori in forza al 31 dicembre 2006;<br />

- TFR2: per gli assunti dopo il 31.12.2006) .<br />

Tale sottoscrizione è revocabile in tempo successivo, a favore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

128<br />

9


12 marzo 2007<br />

Vorrei sapere se c’è un fondo negoziale per i dipendenti di studi commerciali,<br />

contabili etc.<br />

22 febbraio 2007<br />

Un mio familiare lavora in qualità di impiegato presso uno studio notarile, vorrebbe<br />

aderire ad un fondo di pensione integrativa, ma non conosce il fondo di<br />

riferimento.<br />

Non essendo un libero professionista ma un dipendente qual è il fondo a cui potrebbe<br />

destinare il suo TFR?<br />

129<br />

5<br />

È in preparazione la richiesta alla COVIP d’autorizzazione all’esercizio del Fondo pensione<br />

negoziale PREVIPROF, istituito mediante accordo interconfederale 28.12.2006 tra<br />

le associazioni datoriali (Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa) e le OO.SS.(FILCAMS-<br />

CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL).<br />

Come è noto, le stesse parti sociali hanno firmato il 3 maggio 2006, con validità normativa<br />

01.07.2004-30.09.2007, il Testo Contrattuale Unitario per i dipendenti degli Studi<br />

professionali.<br />

In tale CCNL, in Premessa Generale, vengono indicate, nell’ambito <strong>della</strong> specifica “A)<br />

Area professionale Economico – Amministrativa” le professionalità di: Consulenti del<br />

Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili, ed altre di valore equivalente<br />

ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta<br />

elencazione. Mentre all’art. 20 è stabilito che le parti provvederanno ad istituire<br />

forme di <strong>previdenza</strong> integrativa per i lavoratori del settore.<br />

Per informazioni sui futuri sviluppi autorizzativi, previsti nei tempi consentiti a norma<br />

di legge, è anche possibile contattare la UILTUCS nazionale al n. 06 842422 76 /05 - Via<br />

Nizza, 154 - Roma 00198.<br />

Le associazioni datoriali: Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa ( istitutrici, mediante<br />

accordo interconfederale con le OO.SS., del Fondo Professioni per la formazione continua:<br />

Viale Pasteur, 65 - Roma 00144 - tel: 06-54210661) e le organizzazioni sindacali:<br />

Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS UIL sono in dialogo aperto per dare un riferimento<br />

negoziale proprio, o per adesione ad un fondo già esistente (per esempio, FON.<br />

TE.), ai dipendenti degli Studi professionali. In attesa di regolamentazioni al riguardo è<br />

comunque possibile mantenere, con scelta revocabile, il TFR presso il proprio datore<br />

di lavoro. La federazione di categoria UILTUCS è raggiungibile al n. 06 842422 76 /05 -<br />

Via Nizza, 154 - Roma 00198.<br />

10<br />

11


Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

19 gennaio 2007<br />

Ho visto sul vostro sito che offrite un’informazione abbastanza completa sui fondi<br />

pensione chiusi (o di categoria).<br />

Poichè in ADB ci occupiamo di banche dati di strumenti finanziari (e quindi anche<br />

dei fondi pensione aperti) e visto il notevole interesse sull’argomento dovuto alle<br />

recenti normative in materia mi chiedevo se ci fosse da parte vostra la volontà ad<br />

ampliare la sezione dedicata ai fondi pensione introducendo anche informazioni<br />

sui fondi pensione aperti (società di gestione, valori quote, rendimenti, etc.).<br />

È molto gradevole riscuotere consensi ed approvazioni dai lavoratori e dagli specialisti<br />

di strumenti finanziari esperti e qualificati come ADB per le informazioni sui fondi pensione<br />

e per le risposte, disponibili in rete, nella rubrica Domande frequenti: l’esperto<br />

risponde.<br />

È del tutto naturale che il nostro campo privilegiato di lavoro sia rappresentato dai fondi<br />

negoziali, istituiti per i molteplici settori disciplinati dalla contrattazione collettiva.<br />

È comunque interessante il suggerimento di pensare ad un allargamento dello spettro<br />

d’indagine e d’informazione.<br />

C’è la certezza, tuttavia, che la quantità di dati di provenienza esterna da trattare (il<br />

numero dei fondi aperti è almeno il doppio dei fondi contrattuali, senza dimenticare i<br />

Piani Individuali Pensionistici (PIP), anch’essi utili per i lavoratori) sia tale da rendere<br />

molto difficile il mantenimento dell’imparziale, continua e contestuale esposizione dei<br />

dati stessi, nel rispetto delle diverse sensibilità concorrenti.<br />

7 novembre 2006<br />

Ho 33 anni e lavoro come libero professionista nel settore assicurativo.<br />

Sono sincero tutti continuano a parlare di pensioni integrative e complementari<br />

io che sono del settore non ne capisco più niente e non voglio dare per scontato<br />

le direttive commerciali <strong>della</strong> compagnia dedita solo alla vendita, per cui vi chiedo<br />

dove posso avere le maggiori informazioni manuali etc. per poter svolgere<br />

con onesta e professionalità la mia attività.<br />

La sua richiesta, purtroppo del tutto generica, ha forse origine dalle innumerevoli,<br />

vere o presunte, preannunciate novità legislative e regolamentari che, sia pure con<br />

il lodevole intendimento di favorire l’adesione dei lavoratori ai fondi pensione, a volte<br />

finiscono per diffondere ansia e confusione.<br />

130<br />

12<br />

13


24 ottobre 2006<br />

Lavoro da un notaio da aprile come devo scegliere il fondo pensione più adatto<br />

alle mie esigenze?<br />

18 luglio 2006<br />

In seguito alla necessità di far aderire i dipendenti <strong>della</strong> nostra azienda al fondo denominato<br />

FON.TE. stiamo predisponendo apposita documentazione informativa.<br />

A tal proposito avrei qualche dubbio che spero possiate chiarirmi:<br />

a) Laddove sia prevista l’opportunità per il lavoratore associato di effettuare versamenti<br />

più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive del fondo si deve presumere<br />

che sia altrettanto possibile, in un momento successivo all’adesione,<br />

diminuire la % di tali versamenti?<br />

b) Se un lavoratore associato non matura il numero minimo di anni (nel caso di<br />

FON.TE. 10 anni) previsto nel fondo per ricevere le prestazioni allora cosa succede?<br />

Si perdono tutti i diritti.<br />

c) La quota dei versamenti deducibili ai fini fiscali deve essere calcolata tenendo<br />

conto dei versamenti a carico del solo lavoratore associato oppure deve tener<br />

conto anche <strong>della</strong> quota a carico dell’azienda?<br />

d) In generale quale base di calcolo viene utilizzata per erogare le prestazioni?<br />

Vale a dire, è possibile conoscere più o meno cosa si riceverà come prestazioni<br />

in base ad un certo ammontare di versamenti?<br />

131<br />

5<br />

Questo continuo dialogo con i lettori e le informazioni pubblicate nel sito www.uil.it/<br />

fondi cercano di contribuire ad una più puntuale conoscenza <strong>della</strong> materia.<br />

Le rubriche specializzate dei numerosi giornali quotidiani, i siti-web nazionali come,<br />

ad esempio, quelli dell’ANSA, <strong>della</strong> COVIP e <strong>della</strong> MEFOP, sono di grande utilità per<br />

qualsiasi ricerca ed approfondimento.<br />

Il criterio principale per l’individuazione del proprio fondo negoziale è quello indicato<br />

dal contratto collettivo di lavoro, sia esso nazionale, aziendale o territoriale, che viene<br />

applicato nell’unità produttiva.<br />

Vi sono poi, per determinate aree di lavoro, dei fondi istituiti per determinate categorie<br />

di professionisti dalle rispettive Associazioni di categoria, ed infine dei fondi intercategoriali<br />

che possono soccorrere alla bisogna, come ad esempio il fondo per il Terziario,<br />

FON.TE., istituito dalla Confcommercio e dalle Organizzazioni sindacali.<br />

14<br />

15


Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

Alle varie domande poste dalla Direzione <strong>della</strong> Vostra Società, utili alla predisposizione<br />

di un’adeguata informativa per i dipendenti, si possono abbinare le seguenti risposte:<br />

a) è senz’altro possibile, secondo le modalità amministrative ed i tempi utili stabiliti<br />

dal fondo che presiedono alla comunicazione ed alla decorrenza delle variazioni, sia<br />

aumentare che diminuire la contribuzione a carico del dipendente iscritto, nel rispetto<br />

dei minimi stabiliti dagli appositi accordi contrattuali;<br />

b) al punto 2. e seguenti dell’articolo 26 - Prestazioni - dello Statuto del Fondo è stabilito<br />

tra l’altro che:<br />

Ai lavoratori associati FON.TE. eroga le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:<br />

a) pensione <strong>complementare</strong> di vecchiaia;<br />

b) pensione <strong>complementare</strong> di anzianità.<br />

Al punto 5, stesso art. 26, si precisa che: “ In mancanza dei requisiti d’accesso alle prestazioni<br />

di cui ai commi 3 (leggasi: pensione <strong>complementare</strong> di vecchiaia) e 4 (leggasi:<br />

pensione <strong>complementare</strong> d’anzianità) del presente articolo, il lavoratore associato ha diritto<br />

alla liquidazione <strong>della</strong> sua prestazione sotto forma di capitale erogato “una tantum”.<br />

c) La quota dei versamenti deducibili ai fini fiscali deve essere calcolata tenendo conto<br />

sia dei versamenti a carico del lavoratore associato sia di quelli a carico dell’azienda.<br />

d) Al punto 1. dell’art. 26 dello Statuto è dichiarato che:<br />

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate da FON.TE. sono commisurate<br />

ai contributi effettivamente versati nonché ai proventi realizzati per effetto dell’impiego<br />

dei contributi medesimi e sono determinate secondo criteri di corrispettività ed in<br />

conformità al principio <strong>della</strong> capitalizzazione.<br />

La Scheda Informativa per i potenziali aderenti - punto 2. prestazioni - parla di Erogazione<br />

delle prestazioni come segue:<br />

“FON.TE. provvederà all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante<br />

apposite convenzioni con imprese assicurative.<br />

Le convenzioni devono necessariamente prevedere la clausola di reversibilità delle<br />

prestazioni a favore dei soggetti previsti dalla normativa vigente.<br />

Le imprese d’assicurazione che devono provvedere alla erogazione delle rendite devono<br />

essere ancora individuate. FON.TE. è un Fondo Pensione a contribuzione definita.<br />

La prestazione pensionistica erogata è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti<br />

realizzati nella gestione delle risorse. Il lavoratore avente diritto può chiedere la<br />

liquidazione in capitale <strong>della</strong> prestazione pensionistica per un importo massimo pari<br />

al 50% <strong>della</strong> prestazione stessa.<br />

Qualora l’importo annuo, che si ottiene convertendo in pensione <strong>complementare</strong> annua<br />

quanto maturato sulla posizione individuale, risulti inferiore al 50% dell’assegno<br />

132


133<br />

5<br />

sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 <strong>della</strong> legge n. 335/95, il lavoratore associato<br />

può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato sulla sua posizione<br />

pensionistica”.<br />

23 giugno 2006<br />

Salve, sono uno studente universitario che sta preparando un esame molto duro<br />

di intermediari finanziari.<br />

Ho tratto parecchio giovamento dai contenuti del vostro sito, ma alcuni dubbi<br />

permangono.<br />

Siccome il nostro prof. non ha spiegato molto bene la disciplina dei fondi, potrebbe<br />

per cortesia chiarire chi gestisce materialmente il fondo chiuso?<br />

Ovvero, siamo in dubbio perchè sappiamo che il fondo può essere costituito da<br />

associazione non riconosciuta ex art 36 o da persona giuridica ex art 12, ma chi<br />

si occupa poi <strong>della</strong> gestione del fondo?<br />

Ci si reca presso una Società di gestione del risparmio o i costitutori (associazione<br />

non riconosciuta/persona giuridica) sono abilitati a gestire il patrimonio<br />

collettivo del fondo?<br />

All’art. 6 del dlgs 124/1993 è stabilito, come qui riportato in breve, che: “I fondi pensione<br />

gestiscono le risorse mediante:<br />

a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, comma<br />

1, lettera c) <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991 n. 1 (vedi, tra l’altro, l’art. 18 del dlgs n. 58 del<br />

1998);<br />

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’art. 2 dlgs 17.03.1995 n. 174, mediante<br />

ricorso alle gestioni di cui al ramo VI;<br />

c) convenzioni con società dì gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare, di cui<br />

al titolo I <strong>della</strong> legge n. 77, 23.03.1983 (e successive) abilitate a gestire risorse dei fondi<br />

pensione secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro;<br />

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il<br />

fondo pensione può detenere partecipazioni ... omissis ... nonché quote di fondi comuni<br />

d’investimento immobiliare chiusi (...);<br />

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare<br />

chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Tesoro (...)” (nota<br />

bene: comunque non superiori al 20% del proprio patrimonio ed al 25% del capitale<br />

del fondo chiuso).<br />

16


Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

20 giugno 2006<br />

Vorrei sapere se è possibile - e come procedere in caso affermativo - congiungere<br />

i contributi fino ad ora versati all’ INPS con quelli che dovrò iniziare a versare<br />

all’INARCASSA.<br />

La Facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti<br />

e le Norme per la ricongiunzione stessa sono previste dalla Legge 5 marzo<br />

1990, n. 45, pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1990, n. 57.<br />

Ne riportiamo alcuni punti:<br />

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato<br />

iscritto a forme obbligatorie di <strong>previdenza</strong> per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini<br />

del diritto e <strong>della</strong> misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i<br />

periodi di contribuzione presso le sopra citate forme previdenziali, nella gestione cui<br />

risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.<br />

2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie<br />

di <strong>previdenza</strong> per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi,<br />

ai fini <strong>della</strong> ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme<br />

previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.<br />

3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali<br />

per liberi professionisti.<br />

Un fac-simile per la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi è reperibile<br />

nel sito <strong>della</strong> Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti<br />

Liberi Professionisti: www.inarcassa.it/modulistica/ricongiunzione2.htm<br />

23 maggio 2006<br />

Sono un ragazzo di 31 anni con circa 3 anni di contributi versati alla INARCASSA<br />

da libero professionista, dal prossimo 3 maggio sarò assunto a tempo indeterminato<br />

come da contratto CCNL CHIMICO.<br />

Avrei cortesemente due domande da sottoporvi:<br />

1. a quale Fondo Pensione mi consigliate (sempre che sia preferibile all’INPS) di<br />

destinare il mio TFR?<br />

2. come posso ricongiungere gli anni di contributi già versati al Fondo Pensione?<br />

Sono tenuti all’iscrizione ad INARCASSA gli Ingegneri e gli Architetti iscritti all’Ordine<br />

professionale; in possesso di partita IVA individuale o di associazione o di società di<br />

134<br />

17<br />

18


31 marzo 2006<br />

Sono un avvocato e svolgo la mia professione in Sicilia, desidero sapere se è già<br />

stato istituito un fondo pensione per la mia categoria, se posso aderire ad un<br />

fondo pensione aperto usufruendo delle agevolazioni fiscali e se i fondi che vedo<br />

elencati nel Vostro sito sono tutti quelli istituiti in Italia.<br />

135<br />

5<br />

professionisti; e che non siano assoggettati ad un’altra forma di <strong>previdenza</strong> obbligatoria.<br />

Se interviene un rapporto di lavoro dipendente, deve darne comunicazione ad INAR-<br />

CASSA allegando un’attestazione del datore di lavoro dalla quale risulti la data di assunzione.<br />

Il contributo integrativo è dovuto anche dai professionisti in possesso di partita IVA ma<br />

che non sono iscritti ad Inarcassa perché dipendenti.<br />

Tali professionisti devono versare in unica soluzione il contributo integrativo sul volume<br />

d’affari dichiarato ai fini IVA tramite un bollettino inviato in tempo utile da Inarcassa.<br />

La scadenza per il versamento è il 31 agosto.<br />

Non c’è omogeneità e corrispondenza con i fondi pensione negoziali, i quali sono offerti<br />

in adesione volontaria ai lavoratori dipendenti che intendano rafforzare, in forma privata<br />

ed aggiuntiva all’assicurazione generale obbligatoria, il beneficio <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

di base. In base alla normativa vigente ed a quella di riforma finora approntata, nella<br />

gamma di potenziali adesioni esplicite e di confluenze silenti per lavoratori dipendenti<br />

troviamo al primo posto il fondo pensione negoziale di categoria.<br />

Rispondiamo volentieri al suo gentile quesito, egregio Avvocato, ponendo in risalto<br />

che alla costituzione di un fondo pensione destinato ai professionisti forensi provvederà<br />

l’annunciata istituenda “Fondazione Adepp per la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>”<br />

interprofessionale, in forza <strong>della</strong> Legge 23 agosto 2004 n. 243, G.U 21 settembre 2004,<br />

n.222, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore <strong>della</strong><br />

<strong>previdenza</strong> pubblica, per il sostegno alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> e all’occupazione<br />

stabile e per il riordino degli enti di <strong>previdenza</strong> e assistenza obbligatoria” (in vigore dal<br />

6 ottobre 2004).<br />

All’ art.1. punto 35. essa recita: “Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo<br />

21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:<br />

“1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10<br />

febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo <strong>della</strong> gestione separata, istituire sia direttamente,<br />

sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche<br />

complementari”.<br />

È questa la maggiore novità che si preannuncia per gli iscritti alle Casse di Previdenza<br />

19


Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

dei Professionisti e per la quale è possibile acquisire ogni ulteriore informazione all’indirizzo<br />

di posta elettronica presidenza@cassaforense.it<br />

Inoltre, i lavoratori di settori sprovvisti di un proprio fondo pensione <strong>complementare</strong><br />

possono ovviamente aderire individualmente a fondi e polizze-vita, usufruendo dei benefici<br />

fiscali.<br />

Nel sito www.uil.it/fondi sono pubblicate le schede relative ai fondi pensione <strong>complementare</strong><br />

ex-dlgs. 124 21.04.1993, fatta eccezione per i fondi ancora in fase di ricerca<br />

iniziale di un numero sufficiente d’adesioni (ASTRI, del settore Autostrade; EDILPRE,<br />

del settore edile ANIEM) e per quei fondi nei quali al sindacato UIL non è stato possibile<br />

farsi parte istitutiva (SOLIDARIETÀ VENETO, rivolto alle aziende industriali del<br />

Veneto) e per quei fondi istituiti dalle Associazioni di categoria dei lavoratori autonomi<br />

come: FONDARTIGIANI (aziende artigiane), FUNDUM (commercio, turismo e servizi),<br />

FONDODENTISTI (medici odontoiatri), PREVIDOC (Commercialisti), FONDO FAMIGLIA<br />

(casalinghe, studenti, disoccupati, etc.).<br />

1 marzo 2006<br />

Siamo uno studio di consulenza avremo bisogno di sapere se i fondi <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong> PREVIAGENS E FONDAPI sono operativi.<br />

Al fondo PREVIAGENS è stata ritirata, dal 20 giugno 2003, l’autorizzazione alla raccolta<br />

delle adesioni, dalla stessa COVIP.<br />

FONDAPI è un fondo intercategoriale nazionale di imprese aderenti a CONFAPI pienamente<br />

operativo.<br />

1 dicembre 2005<br />

Il nostro I.T.C., periti aziendali e corrispondenti in lingue estere si chiama A. Lunardi,<br />

ed è a Brescia.<br />

L’anno prossimo diventerà un liceo linguistico. Queste le mie domande:<br />

• Abbiamo scoperto che la rendita è reversibile, cioè si può decidere di trasferire<br />

la rendita ad un’altra persona, probabilmente la moglie.<br />

La rendita andrà a lei in caso di morte del pensionato che ne beneficia.<br />

Questa rendita - che sarà proporzionale al reddito <strong>della</strong> moglie - durerà fino alla<br />

morte <strong>della</strong> moglie?<br />

La rendita è calcolata con formule finanziarie - assicurative che prendono in<br />

considerazione l’età media?<br />

• Quindi torniamo al nostro pensionato: va in pensione e decide di avere una<br />

136<br />

20<br />

21


endita che sarà reversibile al momento <strong>della</strong> sua morte.<br />

• Questa rendita è stata calcolata, per esempio, per 30 anni.<br />

Ne consegue che dopo questi 30 anni la rendita finisce. Ma se il pensionato resta<br />

ancora in vita?<br />

• Ci sembra strano che il Sindacato non copra questa rendita.<br />

• Poniamo un altro esempio: il pensionato muore.<br />

La rendita va alla moglie: quanto dura questa rendita?<br />

• Finché la moglie muore o finché il capitale accumulato nel fondo non finisce?<br />

137<br />

5<br />

Le modalità di definizione <strong>della</strong> prestazione in rendita di un fondo pensione, e la scelta<br />

per la reversibilità, da indicare all’atto <strong>della</strong> maturazione del diritto, sono legate<br />

all’esercizio delle opzioni, a favore di sé soltanto o anche dei propri eredi, delle quali il<br />

beneficiario dispone.<br />

Una nozione di eredi la ricaviamo dall’art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella<br />

forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione) del dlgs<br />

n.124/1993, che al comma 3-ter, stabilisce: “In caso di morte del lavoratore iscritto<br />

al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale<br />

dello stesso (...) è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico<br />

dell’iscritto, dai genitori.<br />

In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la<br />

posizione resta acquisita al fondo pensione”.<br />

Per le erogazioni delle rendite il Fondo pensione stipulerà una convenzione con un<br />

Istituto abilitato.<br />

Avuto riguardo ad un determinato montante formatosi negli anni di contribuzione, alle<br />

tavole attuariali di competenza in uso, nonché a fattori di carattere personale dell’aderente<br />

(quali ad esempio l’età, lo stato di salute ed altro) si valuterà l’importo delle rate,<br />

siano esse in numero finito o indeterminato.<br />

Sta al beneficiario fornire tutti gli elementi utili, tra i quali quelli <strong>della</strong> scelta per la<br />

reversibilità, che incideranno sulla durata e sul valore unitario <strong>della</strong> rata periodica<br />

pensionistica.<br />

Infine, la rendita viene rivalutata anno per anno in base al rendimento che otterrà la gestione<br />

speciale <strong>della</strong> Compagnia assicuratrice convenzionata con il Fondo pensione.<br />

In ultima analisi la rendita è perpetua o finita in base alle scelte dell’aderente beneficiario.<br />

Gli agenti assicurativi e gli insegnanti degli Istituti tecnici commerciali sono dotati del più<br />

appropriato linguaggio per una completa esposizione di una materia così particolare.


Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

23 novembre 2005<br />

Siamo una classe di un istituto tecnico e ci stiamo documentando sulla riforma<br />

del TFR e sul Fondo Pensioni.<br />

Dato che non ne siamo certi, volevamo chiederVi se, nel caso decidessimo di destinare<br />

il nostro TFR ai Fondi Pensione, la pensione integrativa è vitalizia o no.<br />

Le prestazioni di un fondo pensione possono essere in rendita e/o in capitale.<br />

Dipende dalle circostanze alla maturazione del diritto e dalle scelte che il beneficiario<br />

vorrà fare per sé come per eventuali eredi da indicare al momento opportuno.<br />

Una specifica informativa al riguardo viene fornita dal Fondo Pensione di categoria in<br />

ossequio allo Statuto ed alla normativa vigente.<br />

Al riguardo una riflessione si dovrebbe fare sul perché partecipare solo con il TFR,<br />

quando si ha la possibilità - aderendo espressamente e non silenziosamente al Fondo<br />

negoziale di riferimento - di contribuire alla formazione del montante con il contributo<br />

del Datore e del lavoratore, se si volesse veramente puntare ad una più cospicua prestazione.<br />

22 agosto 2005<br />

Sono un laureando presso la Facoltà di economia di Udine.<br />

Nella mia tesi sto approfondendo lo sviluppo di strumenti di misurazione alternativi<br />

delle performance dei fondi ed in particolare con riguardo ai fondi pensione<br />

italiani.<br />

Data la sempre maggior richiesta da parte dei gestori dei fondi di essere svincolati<br />

da un parametro rigido quale il benchmark, il mio interesse è quello di<br />

cercare uno strumento che possa permettere al fondo di valutare l’operata del<br />

gestore anche senza questo parametro di riferimento.<br />

A tale proposito ho potuto informarmi sui mezzi utilizzati negli Stati Uniti per<br />

valutare le performance dei mutual fund (i quali non hanno parametri di riferimento<br />

oggettivi ma propongono un rendimento assoluto).<br />

La principale metodologia a cui si fa riferimento è quella <strong>della</strong> misura di Grinblatt<br />

e Titman. SS ( vJ,T - vJ,T-1)R J,T<br />

Volendo vedere se tale misura è applicabile e utile anche nel caso dei fondi pensione<br />

in Italia vi chiedo cortesemente se fosse possibile ottenere i seguenti dati<br />

mensili o trimestrali:<br />

- pesi e rendimenti delle attività presenti nel fondo nei vari mesi/trimestri<br />

- volatilità complessiva del portafoglio nei vari mesi/trimestri<br />

138<br />

22<br />

23


Mi basterebbe ottenere questi dati per un periodo che faccia riferimento agli<br />

ultimi tre anni in modo da poter avere un campione abbastanza significativo.<br />

3 agosto 2005<br />

Sono un promotore finanziario a cui non piacciono i FIP e preferisce i fondi pensione<br />

negoziali.<br />

Sono allarmato perché le assicurazioni sono già sul piede di guerra, pronte ad organizzare<br />

delle serate speciali per la <strong>previdenza</strong> nelle aziende delle loro zone.<br />

Io abito in provincia di Treviso e quando si parla di TFR c’è già l’acquolina in<br />

bocca. Io vorrei saltare al di là <strong>della</strong> barricata e iniziare una sana consulenza<br />

previdenziale presso le aziende <strong>della</strong> zona.<br />

Ho letto che alcuni fondi chiusi mirano a formare personale delle aziende e sindacalisti<br />

al fine di informare adeguatamente i lavoratori.<br />

Io personalmente vorrei offrire la mia esperienza e competenza a favore <strong>della</strong><br />

trasparenza e degli strumenti ad oggi migliori quali i fondi negoziali.<br />

Mi piacerebbe collaborare con i sindacati o con le aziende magari come lavoratore<br />

a progetto.<br />

139<br />

5<br />

Nell’auspicare che i vari fondi pensione negoziali, ai quali hai fatto contestualmente<br />

uguale richiesta, possano risponderti positivamente, riteniamo utile aggiungere il<br />

sito-web <strong>della</strong> Commissione di Vigilanza COVIP (www.covip.it - Via in Arcione n. 71 -<br />

Roma 00187), che per legge è abilitata a raccogliere tutti i dati relativi alla gestione dei<br />

fondi pensione.<br />

La rigidità relativa del benchmark è strumento efficace, a normativa vigente, per un<br />

effettivo e continuo esame dei risultati di gestione delle risorse finanziarie investite.<br />

24<br />

È un fatto interessante, comunque non usuale tra i promotori finanziari, che si manifesti<br />

la volontà di fattiva collaborazione con il mondo dei fondi pensione negoziali.<br />

È tuttavia doveroso precisare che detti fondi, costituiti per categorie contrattuali di<br />

lavoratori, non hanno alcun timore concorrenziale nei confronti di altri fondi o prodotti<br />

assicurativi.<br />

Ciascuno svolge il suo compito nell’interesse dell’assicurato, con gli strumenti suoi<br />

propri. Ecco dove sta il punto: ciascuno nell’ambito <strong>della</strong> sua specificità, senza confusione<br />

od ingiuste commistioni.<br />

Essi infatti sono:<br />

- associazioni senza scopo di lucro, i fondi negoziali, con una pluralità di organismi so-


Professionisti - Studi professionali - Studenti - Ricercatori<br />

ciali democraticamente eletti (Assemblea, Consiglio d’Amministrazione, Collegio dei<br />

Revisori, Presidente ed altre figure di Responsabili);<br />

- prodotti individuali, le polizze assicurative, disciplinati da un regolamento, governati<br />

da responsabili delle società promotrici.<br />

Le due tipologie di copertura previdenziale possono coesistere e svolgere entrambe,<br />

ciascuna per le sue caratteristiche, importanti e meritorie funzioni tutelate dalla legge.<br />

Al TFR in azienda od altrove stanno pensando le Associazioni datoriali e le Organizzazioni<br />

sindacali, nell’ambito dell’emanando decreto attuativo <strong>della</strong> legge delega in<br />

materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

Per quanto riguarda la tua autocandidatura come operatore del settore fondi negoziali,<br />

è più agevole rivolgersi direttamente alle federazioni sindacali di categoria, i cui<br />

indirizzi, come pure le schede riassuntive dei singoli fondi pensione, sono reperibili nei<br />

“link” del sito www.uil.it.<br />

5 luglio 2005<br />

Sono titolare di un assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Ferrara.<br />

Volevo sapere se esistono delle forme di pensione integrativa adatte anche a<br />

chi, come me, non è lavoratore dipendente e non ha nessuna vaga idea di quale<br />

lavoro svolgerà allo scadere del contratto.<br />

In attesa che anche il comparto Università e Ricerca si doti di un fondo <strong>complementare</strong><br />

di categoria o si unisca, per affinità, a fondi pensione del tipo ESPERO, notoriamente<br />

istituito per il settore <strong>della</strong> Scuola, e stante la situazione di precarietà e limitatezza<br />

di reddito personale, non resta che rivolgersi alle forme assicurative e previdenziali<br />

individuali.<br />

A tale soluzione si può giungere anche tramite il familiare del quale si sia fiscalmente<br />

a carico, allo scopo di usufruire al meglio dei vantaggi fiscali connessi alla contribuzione<br />

previdenziale annuale.<br />

5 luglio 2005<br />

Sono una neo-laureata presso la facoltà di Economia di Torino.<br />

Sto svolgendo una ricerca personale sui Fondi Pensione.<br />

Volevo un’informazione riguardo alla gestione finanziaria del fondo FONSER.<br />

È affidata a gestori finanziari o è gestita direttamente?<br />

140<br />

25<br />

26


4 luglio 2005<br />

Sono una studentessa dell’università “La Sapienza” di Roma.<br />

Volevo avere delucidazioni in merito all’adesione ai fondi pensione.<br />

Mi chiedevo se non possano costituire un investimento troppo rischioso per i<br />

lavoratori rispetto al precedente tipo di accantonamento del TFR.<br />

141<br />

5<br />

La gestione finanziaria avviene, a seguito di selezione regolamentata dei gestori, tramite<br />

il conferimento dei valori e delle disponibilità a soggetti intermediari abilitati.<br />

L’art. 6 del dlgs 124 21.04.1993 stabilisce che i fondi pensione possano gestire le risorse<br />

mediante convenzioni con: soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività, imprese<br />

assicurative, società di gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare abilitate a<br />

gestire le risorse dei fondi pensione, la sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote<br />

di società immobiliari e quote di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi.<br />

Per quanto riguarda FONSER, la convenzione è in essere con un solo gestore finanziario<br />

esterno.<br />

27<br />

Per un più completo raffronto tra varie forme d’impiego delle proprie risorse è senz’altro<br />

utile tenere in considerazione il profilo rischio-rendimento, nel breve, medio e lungo<br />

periodo, piuttosto che soffermarsi sul solo aspetto del rischio.<br />

Limitandoci tuttavia alla componente rischio, osserviamo che tanto gli importi accantonati<br />

a TFR in azienda quanto quelli versati nel fondo pensione <strong>complementare</strong> sono<br />

assistiti da una normativa di garanzia e privilegio per il lavoratore titolare del diritto.<br />

L’apposito fondo di garanzia, alimentato dal datore di lavoro con rivalsa sul TFR maturando<br />

del dipendente, e la normativa del codice civile a presidio <strong>della</strong> formazione,<br />

rilevazione, rivalutazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto, conferiscono<br />

ampio margine di sicurezza all’istituto giuridico del TFR.<br />

La normativa che disciplina il settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> è ricca di contenuti<br />

volti a garantire non solo il miglior investimento delle risorse del fondo pensione,<br />

ma anche il controllo continuo a carattere interno ed esterno, pubblico e privato,<br />

idoneo -sotto l’alta vigilanza <strong>della</strong> COVIP, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico<br />

- a fornire ampie tutele al lavoratore associato al fondo previdenziale.


6INTERPRETAZIONI<br />

NORMATIVE.<br />

VARIE E FONDI PREESISTENTI


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

CAPITOLO 6 Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

Sommario<br />

1 Disciplina tributaria fondi pensione<br />

2 Disoccupato e forma pensionistica possibile<br />

3-4 Gestione di solidarietà<br />

5 ESPERO<br />

6 Normativa riscatto anni di Laurea<br />

7 Garanzie dei fondi pensione e delle polizze vita<br />

8 - 51 Come aderire ai fondi pensione<br />

9 Benefici fiscale<br />

10 - 40 Montante finale e rendita<br />

11 Militare di carriera e adesione fondo<br />

12 FON.TE.<br />

13 ARTIFOND<br />

14 Prestazione in capitale ultimi cinque anni<br />

15 - 24 - 44 - 54<br />

Trasferimento da PIP e FIP a fondo di categoria<br />

16 Riscatto<br />

17 - 18 - 19<br />

Adesione ai fondi pensione e nuova normativa<br />

20-43 CCNL Credito e fondo di riferimento<br />

21 Come determinare la rendita<br />

22 Lavoratori Autonomi, Atipici<br />

23 COMETA. Linea Etica PREVIAMBIENTE<br />

25 Funzionario bancario, rendita ed aspettativa di vita<br />

26 Riscatto<br />

27 Deducibilità fiscale <strong>della</strong> FIP<br />

28 - 60 Dichiarazione redditi, deducibilità fiscale<br />

29 Scelta fondo pensione chiuso o FIP<br />

30 - 32 - 33 Mod. 730 deducibilità fiscale FIP<br />

31 - 41 Trasferimento e riscatto totale e parziale<br />

34 BYBLOS, TFR e INPS<br />

144<br />

35 Fondo negoziale o polizza individuale<br />

36 Partecipazione e portabilità<br />

37 Cassa Integrazione Guadagni e Indennità<br />

di cassa<br />

38 Comunione dei beni, disciplina <strong>della</strong><br />

Successione<br />

39 Informazione DATORE e silenzio-assenso<br />

42 Fondi pensione negoziali, polizze individuali,<br />

fiscalità<br />

45 Quotazioni fondi pensione<br />

46 Polizia di Stato, Legge 8.08.1995 n. 335<br />

47 Quote TFR per assunti al 28.04.1993<br />

48 Rendita del titolare di una posizione<br />

individuale<br />

49 Fondi aperti, età pensionabile<br />

50 Cessazione rapporto, riscatto, trasferimento<br />

51 Secondo pilastro e fondi<br />

52 - 53 Prestazioni pensionistiche e reversibilità<br />

55 Pensionamento di base tipo “misto”<br />

56 Trasferimento da fondo a fondo<br />

57 Permanenza e cessazione requisiti di<br />

partecipazione<br />

58 Mancanza reddito di lavoro dipendente,<br />

deducibilità sui “redditi diversi”<br />

59 Fondi pensione aperti e sgravi fiscali<br />

61 Settore Credito; elenco fondi preesistenti<br />

62 Prestazione per anzianità, pensione di<br />

vecchiaia<br />

63 Riscatto e tassazione<br />

64 Settore Credito, custodia risorse e gestione<br />

finanziaria<br />

65 Da COMETA a fondo pensione aperto


27 ottobre 2009<br />

Chiedo la vostra competente assistenza per cercare di capire un po’ meglio la<br />

mia posizione previdenziale. Sono un bancario, ho un’anzianità contributiva di<br />

26 anni.<br />

Sono tuttora iscritto ad un Fondo <strong>complementare</strong> chiuso preesistente che ho alimentato<br />

sia con versamenti volontari che con quelli aziendali fino al 31/12/2007.<br />

A seguito <strong>della</strong> cessione di ramo d’azienda (una delle tante che ha interessato il<br />

sistema bancario...) dal 10/03/2008, si è aperta la possibilità di liquidare il montante<br />

del fondo con queste possibilità:<br />

- in qualsiasi momento;<br />

- con tassazione aliquota marginale 23% + parte tassata con aliquota IRPEF<br />

individuale;<br />

- senza alcuna giustificazione particolare (malattia/prima casa, etc.);<br />

- per l’intero importo del montante.<br />

Le domande che vi pongo sono queste:<br />

1. se attendo l’età pensionabile, la tassazione sarà del 9%/15% come previsto<br />

dopo la riforma o resterà comunque l’aliquota marginale?<br />

2. se trasferisco la vecchia posizione al nuovo fondo pensione <strong>della</strong> nuova azienda<br />

bancaria alla quale sono stato “ceduto” e magari faccio questo trasferimento<br />

l’ultimo anno di lavoro, potrò sfruttare la tassazione agevolata sia la possibilità<br />

di avere capitale al 50% e rendita vitalizia per il rimanente 50%?<br />

Faccio presente che ci è stato specificato che il mio “vecchio” fondo resterà in<br />

essere finché resterà anche un solo iscritto.<br />

Vi ringrazio davvero fin d’ora per la vostra risposta e vi saluto cordialmente.<br />

145<br />

6<br />

I provvedimenti legislativi susseguitisi nel campo <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

hanno comportato una serie di modifiche nella disciplina tributaria dei fondi pensione.<br />

Si è così prodotta una struttura di sistema c.d. a “pro-rata” tale da richiedere l’intervento<br />

esplicativo sia dell’Agenzia delle Entrate (con pareri, risoluzioni, circolari) sia<br />

dell’Autorità di Vigilanza COVIP, tramite “orientamenti interpretativi”.<br />

Con riguardo ai periodi di versamento contributivo - e quindi d’accumulazione – il<br />

riscatto volontario viene tassato (senza alcuna “doppia imposizione”) nel modo seguente:<br />

a) sulla parte corrispondente agli anni dal 2001 al 2006: imposizione ordinaria IRPEF<br />

(nella fattispecie non c’è cessazione del rapporto per pensionamento né ricorrono le<br />

“cause estranee alla volontà delle parti”);<br />

1


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

b) sulla parte corrispondente all’accumulo fino al 31.12.2000: imposizione “a tassazione<br />

separata”, secondo le norme applicabili ed i criteri tipici del TFR (vecchi iscritti a<br />

vecchi fondi);<br />

c) sulla parte di capitale accumulata a partire dalla data 1 gennaio 2007: tassazione “ad<br />

aliquota sostitutiva fissa” del 23% (riscatto per “cause diverse”).<br />

È importante sottolineare che, ai fini del trattamento fiscale, anche in caso di trasferimento<br />

<strong>della</strong> posizione individuale al nuovo fondo, viene rispettato il principio dell’imputazione<br />

in base ai periodi corrispondenti d’accumulo, qui esposti sub a) b) e c) , e<br />

secondo le “cause” che hanno determinato la richiesta di riscatto.<br />

Detto poi che dai quesiti non emerge alcun elemento che indichi la presenza di particolari<br />

vincoli posti dalla normativa statutaria e regolamentaria, notiamo come la disciplina<br />

del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 - entrato in vigore in data 1<br />

gennaio 2007- preveda che, in caso di pensionamento, si possa richiedere la prestazione<br />

pensionistica in capitale (art. 11 punto 3. dlgs 252/2005) fino al 50% , secondo il<br />

valore attuale del montante finale accumulato, ed il restante in rendita. Nel computo<br />

dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo<br />

d’anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.<br />

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante<br />

finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (così definito all’articolo 3, commi 6 e 7,<br />

<strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335), la stessa può essere erogata in capitale.<br />

In definitiva, qualora si dovesse decidere per convenienza, sarebbe opportuno tenere<br />

presente che la prestazione pensionistica in rendita corrispondente alle somme accumulate<br />

nel fondo preesistente fino al 31.12.2000 è soggetta a tassazione ordinaria<br />

IRPEF ma su un imponibile ridotto ( 87,50% anziché 100%).<br />

La UIL, come del resto enti quali COVIP, MEFOP ed importanti istituti accademici, tanto<br />

per fare degli esempi, hanno a più riprese trattato l’importante tema degli aspetti<br />

fiscali del secondo pilastro <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> privata.<br />

1 ottobre 2009<br />

Ho lavorato anni fa prima del 2005 in varie cooperative sociali avendo versato<br />

contributi INPS per circa 25 giorni. Da quei tempi non ho più lavorato e ho 39<br />

anni di età.<br />

Ho sentito parlare dei Fondi Pensione. Chiedevo se iniziare a pagare il fondo pensioni<br />

INPS detto delle casalinghe e più uno presso banche o altro. Oppure scegliere<br />

solo quelli di altri enti come le banche. Chiedevo se potete consigliarmi una<br />

strada per fare una pensione o se sul vostro sito potevo trarre dei consigli o al<br />

limite se avete un ufficio a Firenze per avere questo tipo d’informazione.<br />

146<br />

2


27 luglio 2009<br />

Ricordando che ho smesso di contribuire al fondo pensione a fine 2007 le chiedo:<br />

1) se i miei contributi, come mi sembra di capire, dovessero finire nelle cosiddette<br />

gestioni di solidarietà del fondo non rischio di perderli vero?<br />

2) posso liquidare la mia posizione direttamente su un mio conto corrente senza<br />

dover aderire ad un nuovo Fondo Pensione?<br />

Grazie per la pazienza!<br />

147<br />

6<br />

Premesso che tra le varie possibilità c’è quella del versamento per un soggetto fiscalmente<br />

a carico, con beneficio fiscale al titolare del documento comprovante il versamento<br />

stesso, e che nella categoria dei Lavoratori domestici l’INPS (visita il sito) include<br />

tutti coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità <strong>della</strong> vita<br />

familiare del datore di lavoro (colf, autista, giardiniere, maggiordomo, badante etc.).<br />

diamo con l’occasione, un’informazione utile per disoccupati, studenti, casalinghe etc,<br />

sul “dopo-fondo pensione famiglia”. Con comunicato stampa del 10 novembre 2008 si<br />

è affermato che tra la Federazione Donne Europee-Federcasalinghe e ARCA Sgr SpA,<br />

a seguito <strong>della</strong> chiusura del Fondo pensione nazionale Famiglia, è stato firmato un<br />

accordo di confluenza del fondo negoziale precedente, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre<br />

2005, n. 252, nel fondo pensione aperto ARCA PREVIDENZA (che, all’atto dell’accordo,<br />

disponeva di 115.000 aderenti ed un patrimonio gestito di 700 milioni di euro). Ogni<br />

aderente potrà trasferire entro il 31 dicembre 2009 la propria posizione individuale,<br />

continuando ad usufruire <strong>della</strong> scontistica presso i punti vendita convenzionati. La misura<br />

e la periodicità <strong>della</strong> contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale)<br />

sono scelte dall’aderente al momento dell’adesione e possono essere successivamente<br />

variate. I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel corso dell’anno<br />

sono consentiti versamenti aggiuntivi. Per un lavoratore dipendente il finanziamento<br />

di ARCA PREVIDENZA può avvenire mediante il conferimento del TFR ad uno degli<br />

Istituti preposti alla raccolta delle adesioni.<br />

La ”nota informativa per il potenziali aderenti” del nuovo fondo è depositata alla COVIP<br />

dal 31 marzo 2009.<br />

Per contatti diretti: Telefono: 02 48.097.1 - 06 8622321 - Sito web: www.arca<strong>previdenza</strong>.it<br />

(ARCA). Infine, visitando il sito www.uil.it/fondi, è possibile prendere conoscenza delle<br />

schede da noi intestate ai fondi pensione negoziali per i lavoratori dipendenti.<br />

In mancanza di elementi precisi riguardanti il suo Fondo Pensione (Regolamento o Statuto)<br />

e nell’ipotesi che “la gestione di solidarietà” ricorra in relazione ai contributi di sua<br />

competenza, le risposte ai nuovi quesiti, sulla base del riferimento qui utilizzato, sono:<br />

3


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

a) è previsto che (qualora non siano maturati i requisiti, stabiliti dal regolamento del<br />

Fondo, per il conseguimento <strong>della</strong> pensione), l’iscritto possa fare richiesta <strong>della</strong> restituzione<br />

delle somme accumulate nel conto individuale <strong>della</strong> gestione a capitalizzazione<br />

e richiedere, inoltre, la restituzione del TFR eventualmente conferito, ai sensi del<br />

Regolamento stesso. Tale facoltà può essere esercitata anche dagli eredi (vedi art. 47:<br />

“Permanenza nel fondo e cessazione dei requisiti d’iscrizione”; art. 73, 74, 75: “Liquidazione<br />

trasferimento e riscatto del TFR”);<br />

b) oltre alla richiesta dell’accreditamento <strong>della</strong> somma liquidata spettante sul proprio<br />

conto corrente bancario, l’iscritto ha facoltà di chiedere il trasferimento <strong>della</strong> somma<br />

accumulata nel suo conto individuale ad altro fondo pensione <strong>complementare</strong>, al quale<br />

egli stesso aderisca, in relazione ad una nuova attività e/o per sua libera scelta;<br />

c) ne consegue che non possano essere oggetto di trasferimento o di restituzione né i<br />

contributi destinati alla gestione di solidarietà del Fondo né quelli versati in regime di<br />

ripartizione anteriormente al mese di gennaio 1995;<br />

d) la contribuzione destinata a solidarietà è infatti finalizzata a garantire la continuità<br />

nei pagamenti delle pensioni corrispondenti ai periodi d’iscrizione anteriori al gennaio<br />

di detto anno.<br />

9 luglio 2009<br />

Che cosa s’intende per gestioni di solidarietà del fondo?<br />

I contributi alle gestioni di solidarietà possono trarre origine dall’introduzione, sempre<br />

più diffusa dal 1995 (anno cruciale per la riforma del Sistema pensionistico italiano),<br />

del metodo a capitalizzazione nel sistema tecnico-assicurativo <strong>della</strong> gestione, con collegata<br />

contabilità separata per la “gestione di solidarietà” (i cui contributi corrispettivi<br />

siano destinati ad un conto cumulativo di solidarietà) e per quella “a capitalizzazione”<br />

(i cui contributi corrispettivi confluiscano in conti individuali).<br />

Un esempio concreto è ricavabile dal Regolamento del Fondo Fiorenzo Casella, che<br />

all’ art. 4 (Contributi) recita:<br />

“La contribuzione destinata a solidarietà è finalizzata a garantire la continuità nei pagamenti<br />

delle pensioni in essere alla data del 31 dicembre 1994 e la corresponsione ai<br />

beneficiari delle quote delle quote di pensione di nuova costituzione afferenti i periodi<br />

d’iscrizione anteriori alla data 1 gennaio 1995”.<br />

“La parte di contribuzione destinata a capitalizzazione individuale è rivolta all’erogazione<br />

delle prestazioni afferenti i periodi d’iscrizione successivi al 31 dicembre 1994”<br />

148<br />

4


28 novembre 2008<br />

Sono un dipendente pubblico.<br />

Se aderisco a un fondo integrativo e fra cinque anni vado in pensione vorrei sapere<br />

il periodo minimo di versamento e se dopo cinque anni il capitale versato, lo posso<br />

ritirare interamente e se posso beneficiare del risparmio fiscale.<br />

Il mio reddito è di 16.000 euro.<br />

Tenuto conto delle ulteriori domande fatteci telefonicamente rispondiamo che:<br />

149<br />

6<br />

a- nel fondo ESPERO (dipendenti pubblici e privati del Settore Scuola ed affini) è possibile<br />

richiedere l’iscrizione con almeno tre mesi continuativi di contratto a tempo determinato;<br />

b- nell’ipotesi che all’atto del pensionamento il periodo d’iscrizione al fondo sia comunque<br />

inferiore a 5 anni, compete il riscatto totale, con tassazione al 23%;<br />

c- nell’ipotesi dei 5 anni compiuti si entra nella maturazione del diritto alle prestazioni<br />

pensionistiche complementari (in rendita e/o in capitali).<br />

c1- nell’ipotesi che la rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante,<br />

maturato in almeno 5 anni d’iscrizione nella <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, risultasse<br />

d’importo inferiore al 50% dell’assegno sociale si avrebbe diritto alla liquidazione in<br />

capitale dell’intera posizione pensionistica, con tassazione agevolata.<br />

c2- in situazioni non così scarse come quella descritta sub c1, la prestazione in capitale,<br />

secondo il valore attuale, è possibile nel limite del 50% <strong>della</strong> posizione pensionistica<br />

maturata (art. 11 Legge n. 252 - 05.12.2005).<br />

N.B.: L’importo dell’assegno sociale (erogato dall’INPS) è rivalutato annualmente;<br />

l’importo per il 2008 è di 395,59 euro .<br />

L’assegno sociale sostituisce dal 1996 la pensione sociale (vedi Legge 8 agosto 1995,<br />

n. 335).<br />

Prestazioni pensionistiche complementari:<br />

Precisato che al montante delle prestazioni e dei riscatti maturati fino al 31 dicembre<br />

2000 e dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006 si applicano i regimi fiscali previgenti, dal 1°<br />

gennaio 2007 valgono le seguenti disposizioni:<br />

- il montante <strong>della</strong> prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007 (sia in forma<br />

di capitale che di rendita), è imponibile al netto <strong>della</strong> parte corrispondente ai redditi già<br />

assoggettati ad imposta (contributi non dedotti e rendimenti).<br />

- a tale imponibile si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti<br />

percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un<br />

limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.<br />

5


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

27 ottobre 2008<br />

Sono un laureato in lettere moderne di 33 anni e non ho ancora un lavoro.<br />

Vorrei sapere quali sono i vantaggi di richiedere il riscatto degli anni di università<br />

(4) nella mia situazione.<br />

L’ INPS mi ha segnalato che il costo è di circa 152 euro al mese per 10 anni. Suppongo<br />

che l’età pensionabile, quando andrò in pensione, sarà di 70 anni e il periodo<br />

di contribuzione di 40 anni.<br />

In questo caso non vedo un vantaggio a riscattare i 4 anni di università.<br />

Chiedo se il mio ragionamento è corretto.<br />

Con il sistema contributivo il valore <strong>della</strong> pensione scaturisce dal Montante Individuale<br />

di Contribuzione, cioè dall’insieme dei contributi versati; contributi soggetti a rivalutazione<br />

annuale in base alla misurazione ISTAT <strong>della</strong> variazione media quinquennale<br />

del PIL .<br />

Al montante di contribuzione viene applicato il coefficiente di trasformazione in funzione<br />

dell’età del pensionando per determinare l’importo lordo annuo <strong>della</strong> pensione.<br />

Con il riscatto del corso legale di laurea si mira ad alimentare il proprio Montante anche<br />

per determinati periodi non altrimenti coperti da idonea contribuzione.<br />

Nel sistema contributivo i vantaggi di un riscatto, pur se eseguito a tempo debito, non<br />

sono sempre evidenti a tutti.<br />

Per la valutazione dell’onere del riscatto, legato all’età dell’uomo o <strong>della</strong> donna richiedente,<br />

alla data <strong>della</strong> domanda ed all’ampiezza del periodo da riscattare, all’effettiva o<br />

ipotetica retribuzione di riferimento, c’è chi ricorre ai professionisti del mercato consulenziale,<br />

allo scopo di ottenere un congruo giudizio di convenienza.<br />

Va tuttavia considerato che l’onere del riscatto è deducibile dal reddito complessivo ai<br />

fini fiscali.<br />

Nel caso poi che non si sia ancora cominciato a lavorare si può detrarre il 19% del<br />

costo del riscatto dalle imposte (IRPEF) <strong>della</strong> persona di cui si è fiscalmente a carico.<br />

Infine, è importante sapere che chi abbia già ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento<br />

<strong>della</strong> richiesta, può sempre manifestare la propria volontà di rinuncia non<br />

pagando la somma dovuta.<br />

150<br />

6


23 ottobre 2008<br />

Vorrei sapere quali sono le tutele a garanzia degli aderenti ai fondi pensione e ai<br />

PIP assicurativi e se esista, così come per i conti correnti il Fondo interbancario<br />

di tutela dei depositi, quale istituto analogo.<br />

Se fosse possibile mi farebbe piacere avere una informativa se esista qualcosa<br />

del genere anche per le polizze vita.<br />

151<br />

6<br />

La garanzia può assumere aspetti rassicuranti e diversificati con riferimento al prodotto,<br />

all’operazione, al soggetto, sia esso garante o garantito, di natura pubblica o<br />

privata.<br />

Un celebre detto popolare - “sono soldi in banca” - viene spesso utilizzato per esprimere<br />

il concetto di certezza, ben al di là del limite quantitativo stabilito per legge.<br />

Anche i depositi su conto corrente di Banco Posta, i libretti di risparmio ed i buoni<br />

fruttiferi postali godono di oggettive garanzie dello Stato, “indipendentemente dalle<br />

condizioni di mercato ed al di fuori del Fondo interbancario di tutela dei depositi”<br />

(www.poste.it).<br />

Le risorse dei Fondi pensione negoziali transitano attraverso una Banca depositaria<br />

- selezionata dal CdA del Fondo con apposita gara pubblica - con tutte le garanzie di<br />

competenza del capitale temporaneamente in deposito.<br />

Con la nomina dei gestori finanziari - anch’essi selezionati con pubblica gara - detti<br />

capitali, di proprietà del Fondo Pensione, vengono investiti in modo prudente e diversificato<br />

anche in titoli: di debito, di capitale, di liquidità ed altro, in base alle direttive<br />

dell’organo amministrativo del fondo e nel rispetto dei limiti di legge e <strong>della</strong> regolamentazione<br />

vigente.<br />

Tra l’altro, al Gestore non sono consentite vendite allo scoperto.<br />

Punti di forza di garanzia a tutela del Settore sono: la normativa di legge, ed in particolare<br />

il dlgs 252/2005 che ha rinnovato il 124/1993; il dlgs 385/1993; la Legge 28.12.2005<br />

n. 262 (per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari); il DM Tesoro<br />

703/1996; la normativa di secondo livello (direttive, orientamenti, provvedimenti di regolamentazione)<br />

emessa dall’Autorità di vigilanza e controllo COVIP; l’articolazione di<br />

tipo statutario posta in essere dal CdA del Fondo Pensione, sottoposta al vaglio <strong>della</strong><br />

COVIP, ed inoltre la presenza di organismi collettivi quali l’Assemblea dei delegati (datoriali<br />

e dipendenti), il collegio sindacale, il responsabile interno, gli eventuali organismi<br />

consultivi e di revisione.<br />

I Fondi Pensione possono stipulare convenzioni d’investimento con garanzia di rendimento<br />

e di restituzione del capitale.<br />

Per dettato legislativo, in situazioni eccezionali, “il Fondo è soggetto all’amministra-<br />

7


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

zione ed alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento”.<br />

L’adozione, per i nuovi fondi pensione destinati ai lavoratori dipendenti, del principio<br />

<strong>della</strong> “contribuzione definita” ha generato per logica conseguenza alcune responsabilità<br />

in capo al lavoratore iscritto, nel cammino per la costruzione di una rendita integrativa,<br />

in linea con la scelta fatta dal legislatore delegato all’epoca <strong>della</strong> riforma<br />

avviata con gli atti del 1992-1993.<br />

Di grande rilievo è la collaborazione tra Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP ed Autorità<br />

garante <strong>della</strong> Concorrenza e del Mercato.<br />

Per le Polizze assicurative, il riferimento legislativo è quello del “Nuovo codice delle<br />

assicurazioni private” (dlgs 07.09.2005, n. 209) che al Capo II - art. 36 - pone l’obbligo,<br />

all’impresa che esercita i rami vita, di costituire riserve tecniche, ivi comprese le riserve<br />

matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.<br />

Nel rispetto delle regole applicative individuate dall’ISVAP con regolamento. L’art. 46<br />

tratta <strong>della</strong> “quota di garanzia”, la quale, tanto nel ramo vita quanto nel ramo danni,<br />

deve essere rappresentata da “un terzo del margine di solvibilità”.<br />

26 agosto 2008<br />

Sono una dipendente di una azienda privata napoletana con un’ anzianità di 19<br />

anni: vorrei aderire ai fondi pensione e avere qualche consiglio se possibile in<br />

merito alla prassi da seguire.<br />

In base al contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro è possibile risalire<br />

al fondo pensione negoziale istituito per lo specifico settore di riferimento.<br />

17 aprile 2008<br />

Potrei sapere se posso aprire un Fondo Pensione integrativa, intestato a me e<br />

come beneficiaria a scadenza mia moglie, non fiscalmente a mio carico (intendo<br />

come beneficiaria <strong>della</strong> rendita e non solo caso morte), quindi per poter scaricare<br />

dai redditi io i contributi versati.<br />

Fermo il limite annuo complessivamente consentito, il beneficio fiscale spetta al titolare<br />

del documento comprovante la spesa, anche nel caso di un soggetto fiscalmente<br />

a carico dell’intestatario stesso.<br />

È possibile annotare sul documento, nell’ipotesi di persona fiscalmente a carico di più<br />

soggetti ed a favore <strong>della</strong> quale siano state versate le somme, la percentuale di spesa<br />

imputabile a ciascuno dei soggetti aventi diritto.<br />

152<br />

8<br />

9


17 aprile 2008<br />

Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione<br />

definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un<br />

massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita.<br />

Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le<br />

somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al<br />

reintegro.<br />

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante<br />

finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6<br />

e 7, <strong>della</strong> Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.<br />

Vorrei sapere, se il montante finale accumulato , deve essere inteso al lordo o al<br />

netto delle ritenute fiscali.<br />

26 febbraio 2008<br />

Sono un Militare di Carriera dal 1994 e si sa che la riforma del TFR per la mia<br />

categoria non ha comportato alcuna modifica.<br />

Vorrei aderire ad un fondo pensione bancario, per usufruire <strong>della</strong> deducibilità dei<br />

contributi versati.<br />

Premesso quanto sopra, vi chiedo:<br />

1) La mia adesione d’iniziativa ad un Fondo Pensione, trasferirà la mia “buonuscita”<br />

in TFR immediatamente all’atto dell’adesione al fondo pensione o solamente<br />

in cui la riforma del TFR diventi obbligatoria anche per la mia categoria.<br />

2) Avendo aderito ad un Fondo Pensione bancario d’iniziativa, quando la riforma<br />

previdenziale escludeva la mia categoria lavorativa, ciò mi esonererebbe<br />

dall’aderire obbligatoriamente alla nuova riforma previdenziale (quindi trasfe-<br />

153<br />

6<br />

Dal contenuto dell’ orientamento emanato dalla COVIP il 30 maggio 2007 si ricava che<br />

per “montante finale” debba intendersi il “montante effettivamente esistente presso<br />

la forma pensionistica”.<br />

La conversione in rendita di almeno il 70% di detto montante non potrà essere inferiore<br />

all’importo dell’assegno sociale stabilito in ragione d’anno (per il 2007 è di Euro<br />

5.061,68 - vedi Circolare Agenzia Entrate n. 70/E - 18 dicembre 2007).<br />

Successivamente, in via di principio, in sede d’erogazione tanto delle prestazioni sotto<br />

forma di capitale quanto di quelle sotto forma di rendita, si procede alla tassazione<br />

<strong>della</strong> sola parte corrispondente alle somme che hanno già goduto <strong>della</strong> deducibilità<br />

fiscale durante la fase di costituzione <strong>della</strong> prestazione stessa.<br />

10<br />

11


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

rire la mia buonuscita ed i relativi contributi ad un Fondo Pensione Negoziale<br />

o continuare con quello bancario) o potrei rinunciare e quindi usufruire <strong>della</strong><br />

buonuscita all’atto del pensionamento.<br />

3) Vorrei conoscere le modalità esecutive per poter riscuotere la somma maturata<br />

nei casi previsti dalla legge, (acquisto prima casa, ristrutturazione, grave<br />

malattia), compreso la documentazione occorrente per tale operazione.<br />

4) Considerando la mia data di arruolamento, secondo voi, è più conveniente<br />

aderire ad un fondo pensione o non aderire?<br />

In base al dlgs. 05/12/2005 n. 252, il lavoratore può destinare il proprio TFR maturando<br />

alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> anche con il meccanismo del silenzio-assenso.<br />

Ferma restando la discriminante degli “almeno 50 dipendenti” nel caso si opti esplicitamente<br />

per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro privato, all’ipotesi<br />

esplicita si è aggiunta quella di tipo tacito, con trasferimento, del TFR maturando al<br />

Fondo pensione previsto dall’accordo collettivo di riferimento, non appena scaduti i<br />

sei mesi fruibili per esercitare la scelta. Resta, comunque, il principio generale <strong>della</strong><br />

volontarietà dell’adesione alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>. In particolare, per il settore<br />

pubblico, continua ad essere ipotizzabile la scelta esplicita e non anche quella tacita.<br />

Le adesioni su base individuale a fondi aperti possono comportare facoltativamente il<br />

versamento di quote di TFR e di altre contribuzioni oltre a quelle a carico dell’aderente.<br />

Per il comparto del pubblico impiego vale la normativa su fondi pensione e TFR , stabilita<br />

con DPCM 20.12.1999 che richiama la disciplina dell’art. 1, Legge 29.05.1982 n. 297.<br />

A titolo d’esempio possiamo analizzare la normativa del fondo pensione per la Scuola<br />

(ESPERO) che tra l’altro, in ossequio alle differenti disposizioni di Legge in materia,<br />

vigenti per il settore pubblico e per quello privato, statuisce:<br />

- con almeno otto anni d’anzianità d’iscrizione alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> è possibile<br />

richiedere l’anticipazione dell’intera posizione individuale maturata (con esclusione<br />

di TFR ed eventuale quota aggiuntiva dell’1,5%, finché manterranno la qualità di<br />

“contribuzioni figurative”) per i seguenti motivi:<br />

- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti<br />

strutture pubbliche;<br />

- acquisto <strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o per i propri figli;<br />

- spese sostenute durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.<br />

L’anticipazione non interrompe la contribuzione.<br />

È data facoltà all’iscritto di reintegrare, con le modalità stabilite dal C.d.A., la propria<br />

posizione individuale.<br />

154


155<br />

6<br />

La modulistica da utilizzare è quella fornita dagli stessi fondi pensione o forme pensionistiche<br />

varie.<br />

Lo statuto del fondo ESPERO riporta a tal proposito: Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti<br />

pubblici:<br />

1. L’iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni,<br />

a valere sull’intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per<br />

eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle<br />

competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto <strong>della</strong> prima casa di abitazione<br />

per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi<br />

di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 31 <strong>della</strong> Legge 5 agosto 1978,<br />

457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla<br />

normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, <strong>della</strong> Legge 27 dicembre 1997, 449,<br />

con facoltà di reintegrare la propria posizione.<br />

Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all’art. 10,<br />

comma 1, lettera c) del dlgs 124/93.<br />

Ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi <strong>della</strong> facoltà di<br />

cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche<br />

complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia<br />

esercitato il riscatto <strong>della</strong> posizione individuale.<br />

2. Le modalità di reintegro <strong>della</strong> posizione individuale sono disciplinate da disposizioni<br />

del Consiglio d’Amministrazione.<br />

3. Il Fondo concede, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del dlgs 124/93, l’anticipazione delle<br />

prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la<br />

formazione continua.<br />

Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati:<br />

1.L’aderente può conseguire un’anticipazione <strong>della</strong> posizione individuale maturata nei<br />

seguenti casi e misure:<br />

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie<br />

conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e<br />

interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;<br />

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto <strong>della</strong><br />

prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa<br />

di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e<br />

di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d)<br />

del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 6 giugno 2001, n.<br />

380; c) decorsi 8 anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione<br />

di ulteriori sue esigenze.


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

2.Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di<br />

anticipazioni sono riportate in apposito documento.<br />

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere<br />

il 75% <strong>della</strong> posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni<br />

percepite e non reintegrate.<br />

4. Ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione<br />

sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche<br />

complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il<br />

diritto di riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale.<br />

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta<br />

dell’aderente e in qualsiasi momento.<br />

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di<br />

cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti<br />

di <strong>previdenza</strong> obbligatoria. Eventuali nuove normative si esamineranno a tempo<br />

debito.<br />

14 gennaio 2008<br />

Sono una Guardia Giurata e svolgo questo lavoro da otto anni e vorrei aderire al<br />

fondo FON.TE.<br />

Mi chiedo se con la seguente situazione contributiva INPS mi posso ritenere<br />

lavoratore con prima occupazione anche presso altra azienda antecedente al<br />

29/04/1993?<br />

A quanto è dato constatare dal suo estratto conto previdenziale i contributi a suo favore<br />

cominciano dalla data 01.01.1990, anteriormente, quindi, alla data 29 aprile 1993.<br />

È da considerarsi quindi tra i cosiddetti “vecchi iscritti” alla Previdenza di base.<br />

Va inoltre sottolineata la disponibilità dell’Ente. Infatti, “qualora Ella abbia necessità di<br />

correggere eventuali inesattezze nell’estratto” le sedi zonali dell’INPS sono contattabili<br />

previo apposito appuntamento.<br />

156<br />

12


13 giugno 2008<br />

Avrei bisogno alcune informazioni per poter decidere in merito alla destinazione<br />

del TFR.<br />

La scorsa settimana ho assistito ad una riunione in azienda esplicativa riguardo<br />

l’argomento. Mi è stato detto che il nostro fondo è ARTIFOND essendo l’azienda<br />

nel settore macchine per il legno. Sono dipendente a tempo indeterminato dal<br />

gennaio 1991, quella attuale è la mia quarta azienda. Avrei intenzione di aderire<br />

al fondo chiuso quindi le mie domande sono:<br />

1) Posso decidere di destinare il 50% al fondo? Succederebbe quindi in caso di<br />

cambio lavoro che il datore mi paghi il TFR sino al 31/12/06 + il 50% maturato<br />

sino alla data del licenziamento mentre al fondo rimane il 50% del TFR che<br />

continua a maturare? E con eventuale nuova azienda mi viene sempre corrisposto<br />

il 50% del TFR in caso di licenziamento?<br />

2) Destinando il 50%, l’1% che il datore deve versare aderendo al fondo rimane<br />

o decade perchè non è la quota intera?<br />

3) L’1% o più che versa il dipendente è comunque calcolato sul loro paga base<br />

o è al 50%?<br />

4) Se volessi destinare di più del 1%, rimane quella quota ogni anno per tacito<br />

assenso o posso diminuirla?<br />

5) Con il fondo, dopo quanto tempo posso chiedere anticipo di liquidazione? E<br />

quali motivazioni vanno date?<br />

6) Fermo restando i dati indicati potete dirmi qual è l’anno in cui dovrei andare<br />

in pensione e quanto prenderei lasciando tutto al datore quanto invece aderendo<br />

al fondo al 50%?<br />

157<br />

6<br />

Al primo quesito in sostanza si è dato correttamente una risposta in senso affermativo.<br />

Fatto salvo che il TFR nel fondo confluirà dopo l’iscrizione ad ARTIFOND. Per<br />

quanto riguarda il contributo aziendale, esso è stabilito dall’articolato contrattuale e<br />

non dipende dall’entità che si è tenuti a versare sotto la voce TFR.<br />

Altrettanto indipendente dal TFR è l’entità del contributo che, a scelta del lavoratore,<br />

si volesse versare in misura maggiore al minimo obbligatorio, allo scopo di usufruire<br />

più ampiamente <strong>della</strong> deducibilità fiscale annua ai fini IRPEF.<br />

Per quanto attiene alle anticipazioni si riporta, qui trascritto, un breve stralcio dell’ articolo<br />

11 (Prestazioni) del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre<br />

2005 n. 289 S.O. n. 200) “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”:<br />

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di ac-<br />

13


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

cesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.<br />

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento <strong>della</strong> maturazione<br />

dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza,<br />

con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.<br />

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione<br />

<strong>della</strong> posizione individuale maturata:<br />

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a<br />

seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi<br />

straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.<br />

Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una<br />

ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti<br />

percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme<br />

pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;<br />

b) decorsi otto anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto<br />

<strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per<br />

la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo<br />

3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui<br />

al decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla<br />

prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi<br />

dell’articolo 1, comma 3, <strong>della</strong> Legge 27 dicembre 1997, n. 449.<br />

Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una<br />

ritenuta a titolo di imposta del 23%;<br />

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori<br />

esigenze degli aderenti.<br />

Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una<br />

ritenuta a titolo di imposta del 23%;<br />

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che<br />

eroga le anticipazioni.<br />

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente,<br />

il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati<br />

delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche<br />

complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.<br />

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento<br />

anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle<br />

somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è<br />

158


159<br />

6<br />

riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento<br />

<strong>della</strong> fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.<br />

9. Ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni<br />

e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione<br />

alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali<br />

lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale. Mentre dal<br />

testo dell’articolo di legge è ricavabile quando è possibile usufruire <strong>della</strong> prestazione<br />

pensionistica, sul “quantum” <strong>della</strong> prestazione stessa a fine carriera è velleitario cercare<br />

una risposta precisa oggi.<br />

4 giugno 2007<br />

Sono iscritto ad un fondo pensione a decorrere dal 09/02/1999, essendo in pensione<br />

dal 01/01/2004 e vorrei delucidazioni sul diritto alla prestazione pensionistica.<br />

A fronte di un’adesione al fondo pensione <strong>della</strong> durata non oltre i cinque anni compete<br />

la prestazione tutta in capitale.<br />

13 aprile 2007<br />

Volevo sottoporvi un quesito. Nel 2001 ho sottoscritto un PIP con Mediolanum, la<br />

famosa Europension.<br />

Oggi, con l’avvio <strong>della</strong> pensione integrativa è mia intenzione aprire una posizione<br />

nel fondo chiuso di categoria TELEMACO.<br />

Il mio consulente globale mi dice però che è assolutamente impossibile trasferire<br />

la mia posizione su Europension a TELEMACO (ma è invece possibile il contrario).<br />

Ho letto attentamente il contratto Europension, e all’articolo riguardante il trasferimento<br />

<strong>della</strong> posizione si dice esplicitamente che passati 3 anni dalla data<br />

di sottoscrizione del contratto è possibile trasferire la posizione ad un Fondo<br />

Pensione Aperto o Chiuso o ad altra Forma Pensionistica Individuale.<br />

Quindi mi e vi chiedo: è corretto quello che mi sta dicendo il consulente globale<br />

Mediolanum o sta tentando di raggirarmi? Che posso fare?<br />

In attuazione <strong>della</strong> Legge delega 23 agosto 2004 n. 243, il Decreto legislativo 5 dicembre<br />

2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200) disciplina le forme pensionistiche<br />

complementari.<br />

L’art. 12 (Fondi pensione aperti), l’art. 13 (Forme pensionistiche individuali), l’art. 14<br />

(Permanenza nella forma pensionistica <strong>complementare</strong> e cessazione dei requisiti di<br />

14<br />

15


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

partecipazione e portabilità), contribuiscono a dare una base giuridica alla soluzione<br />

del presente quesito.<br />

In particolare, per quanto riguarda la permanenza minima obbligatoria in una forma<br />

pensionistica, l’art. 14, punto 6. stabilisce che “Decorsi due anni dalla data di partecipazione<br />

ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong> l’aderente ha facoltà di trasferire<br />

l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.<br />

Gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la<br />

predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative<br />

del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale”.<br />

Ed inoltre: “In caso d’esercizio <strong>della</strong> predetta facoltà di trasferimento <strong>della</strong> posizione<br />

individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta<br />

del TFR maturando e del contributo a carico del datore di lavoro, nei limiti e<br />

secondo le modalità stabilite dai contratti o da accordi collettivi, anche aziendali”.<br />

Infine, sotto l’aspetto fiscale, viene stabilito che “Sono altresì esenti da ogni onere<br />

fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione<br />

o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica<br />

individuale”.<br />

Per le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche, gli adempimenti a<br />

carico delle forme pensionistiche complementari devono essere effettuati entro il termine<br />

massimo di sei mesi.<br />

Chiarito che nel dlgs n. 124, 21/04/1993 il periodo di permanenza nella forma previdenziale<br />

non poteva essere inferiore a tre anni, non si vede quali plausibili ostacoli possano<br />

frapporsi alla dichiarata volontà d’adesione a TELEMACO, fondo pensione negoziale<br />

di riferimento anche per i dipendenti <strong>della</strong> società WIND Telecomunicazioni SpA .<br />

3 aprile 2007<br />

Sono iscritto ad un Fondo di Categoria e con il silenzio assenso destinerò tutto il<br />

TFR maturando al Fondo Pensione.<br />

Quesito: le nuove norme prevedono l’istituto <strong>della</strong> revoca o <strong>della</strong> sospensione<br />

<strong>della</strong> destinazione del TFR al Fondo o rimango iscritto tutta la vita lavorativa e<br />

quindi verserò sempre la contribuzione?<br />

Premesso che il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale è una causa di cessazione<br />

<strong>della</strong> partecipazione al Fondo, in base ala normativa riformatrice del decreto legislativo<br />

252/2005 possiamo mettere in risalto che:<br />

- l’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione<br />

individuale maturata ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong> decorso un<br />

periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.<br />

160<br />

16


161<br />

6<br />

- l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:<br />

• trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

alla quale acceda in relazione alla nuova attività;<br />

• riscattare il 50% <strong>della</strong> posizione individuale maturata, nei casi in cui la cessazione<br />

dell’attività lavorativa comporti l’inoccupazione per un periodo di almeno 12 mesi; oltre<br />

che in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione<br />

guadagni ordinaria o straordinaria;<br />

• riscattare tutta la posizione individuale maturata nel caso d’invalidità permanente<br />

con riduzione <strong>della</strong> capacità di lavoro sotto al terzo;<br />

oppure a causa d’inoccupazione superiore a 48 mesi. Va detto che il riscatto non è<br />

consentito se tali eventi dovessero verificarsi nel quinquennio immediatamente precedente<br />

alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;<br />

• riscattare tutta la posizione individuale maturata a seguito <strong>della</strong> cessazione del<br />

rapporto di lavoro, prima <strong>della</strong> maturazione dei requisiti previsti per la prestazione<br />

previdenziale (art. 14, c. 5 dlgs 252/2005);<br />

• mantenere la posizione individuale accantonata, anche in sospensione di contribuzione<br />

al Fondo;<br />

• infine, nel caso di premorienza dell’aderente (decesso prima dell’esercizio del diritto<br />

alla prestazione pensionistica) gli eredi, o i beneficiari (che si tratti di persone fisiche<br />

o giuridiche) dallo stesso indicati in vita, hanno diritto al riscatto <strong>della</strong> posizione individuale.<br />

Agli adempimenti che ne conseguono il Fondo provvede entro il termine massimo di<br />

sei mesi dalla ricezione <strong>della</strong> richiesta.<br />

22 marzo 2007<br />

Lavoro da poco più di un anno presso una ditta che distribuisce vettovagliamento<br />

presso bar e ristoranti e esercenti vari.<br />

Faccio l’autista addetto alla distribuzione e lavoro dalle 8 alle 18 tutti i giorni<br />

tranne la domenica e le feste.<br />

Non mi viene pagato lavoro straordinario quando capita che lo faccio. Percepisco<br />

circa 950 euro al mese in busta paga.<br />

Non conosco i miei diritti di lavoratore, a chi rivolgermi?<br />

Per quanto riguarda il TFR il mio datore di lavoro ancora non ci ha accennato<br />

niente. Ma come si potrà decidere cosa farne se è uso del mio datore licenziare<br />

i propri dipendenti (a turno) ogni 3 anni in modo che percepiscano il sussidio di<br />

17


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

disoccupazione) continuando a lavorare in nero, e poi riassumendoli di nuovo?<br />

A chi rivolgersi per questi problemi senza rischiare il posto di lavoro?<br />

Controlli il CCNL che disciplina il rapporto di lavoro Confcommercio, Cooperativistico,<br />

Artigianato, etc.<br />

A fronte di un diverso CCNL c’è una specifica possibilità d’adesione ad un corrispondente<br />

fondo pensione negoziale. L’iscrizione al fondo di categoria risolverebbe anche<br />

la questione del TFR in base alla nuova normativa.<br />

22 gennaio 2007<br />

Visto la nuova normativa desideravo alcune informazioni lavorando in una agenzia<br />

di viaggi:<br />

1. FON.TE. è “il fondo chiuso” (negoziale) di categoria per le ADV?<br />

2. Aderendo al vostro fondo in maniera volontaria usufruisco del contributo<br />

aziendale? Se sì quanto è?<br />

3. Quale è il regime fiscale sia durante il periodo di versamenti sia alla cessazione<br />

del rapporto di lavoro?<br />

4. Dove posso trovare il prospetto informativo del fondo in cui sono spiegate<br />

tutte le varie clausole incluse le tipologie d’investimento?<br />

Tra i settori ai quali si rivolge FON.TE. c’è anche quello del Turismo e tra le associazioni<br />

datoriali c’è anche la FIAVET.<br />

Come dipendente di un’agenzia di viaggi potrà facilmente controllare il suo contratto<br />

di lavoro. Aderendo al fondo pensione negoziale si ha diritto al contributo del datore<br />

di lavoro; detto contributo varia da CCNL a CCNL; nel settore FILCAMS / FISASCAT /<br />

UILTUCS /FEDERALBERGHI / FIPE / FIAVET / FAITA / INTERSIND, è di 0,55% a carico<br />

del datore e di almeno 0,55% a carico del lavoratore aderente.<br />

Alcune essenziali note, tratte dal complesso ed articolato regime fiscale del fondo<br />

pensione.<br />

I Fondi Pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una<br />

imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11% che si applica sul<br />

risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta, prelevata annualmente dal patrimonio<br />

del fondo pensione.<br />

Contributi versati dal 1° gennaio 2007. I contributi versati a fondi pensione sono deducibili,<br />

dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non<br />

superiore a 5.164,57 euro annui.<br />

162<br />

18


163<br />

6<br />

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la<br />

deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico<br />

ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non<br />

dedotta.<br />

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai<br />

primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito,<br />

nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre<br />

dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza<br />

positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi<br />

cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo<br />

non superiore a 2.582,29 euro annui.<br />

Prestazioni in forma periodica (rendite)<br />

La parte imponibile <strong>della</strong> prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta<br />

a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a<br />

0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione<br />

successivo al 1° gennaio 2007,con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.<br />

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata<br />

un’ imposta sostitutiva del 12,50%. Detto rendimento è scomputato dall’imponibile<br />

da assoggettare a tassazione d’imposta del 15%.<br />

Prestazioni in capitale<br />

La parte imponibile <strong>della</strong> prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta<br />

a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a<br />

0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione<br />

successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.<br />

Il modulo d’adesione a FON.TE. , va compilato in quattro copie (le prime due al fondo,<br />

la terza al datore di lavoro e la quarta al lavoratore sottoscrittore).<br />

Il modulo va inviato all’Ufficio FON.TE. presso il service amministrativo del Fondo al<br />

seguente indirizzo: PREVINET S.p.A. – Ufficio FON.TE. - Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano<br />

Veneto (TV). Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi direttamente al fondo<br />

pensione, telefonando ai nuovi numeri in esercizio: 06 5866430 e 06 58303558<br />

15 gennaio 2007<br />

Come si aderisce a un fondo pensione?<br />

Per manifestare, nel modo più diretto ed esplicito, la propria volontà d’adesione al<br />

proprio fondo pensione di categoria, ci si può recare a compilare l’apposito modulo<br />

prestampato all’Ufficio del Personale dell’azienda dove si lavora.<br />

19


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

Nel modulo sono riportate le varianti possibili di contribuzione e le istruzioni per la<br />

compilazione e la spedizione, riguardanti i soggetti coinvolti: il dipendente, il fondo<br />

pensione e l’azienda stessa.<br />

Per le adesioni a forme previdenziali individuali ci si può rivolgere agli enti promotori<br />

di tali prodotti.<br />

Nell’ipotesi d’inerzia nel semestre utile al meccanismo del silenzio-assenso, allora il<br />

lavoratore potrà ritrovarsi in modo tacito nella <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, anche con<br />

il solo apporto del TFR maturando.<br />

10 gennaio 2007<br />

I dipendenti con contratto del credito non hanno un fondo previdenziale di categoria.<br />

Potete cortesemente indicarmene uno al quale aderire?<br />

Premesso che è allo studio una proposta di parte sindacale in merito, volta a costituire<br />

un apposito fondo di categoria per le aziende sprovviste di un proprio fondo previdenziale<br />

<strong>complementare</strong>, stante l’attuale situazione ci si può affidare ad una scelta di tipo<br />

individuale, d’adesione ad una forma previdenziale assicurativa o di fondo aperto.<br />

L’analisi di convenienza va fatta nell’ambito delle iniziative promosse da istituti bancari,<br />

assicurativi e di gestione del risparmio autorizzati.<br />

7 gennaio 2007<br />

Vorrei sapere dove posso trovare il sistema di calcolo <strong>della</strong> rendita integrativa dei<br />

fondi pensione, se è unico oppure a parità di montante ogni fondo può dare una<br />

rendita diversa.<br />

Il montante varia, tra l’altro, in base alle contribuzioni, agli anni d’iscrizione dell’aderente,<br />

dagli investimenti di tipo finanziario e monetario e dai rendimenti realizzati, per<br />

loro natura variabili nel tempo.<br />

La rendita è anch’essa diversa in funzione sia di scelte personali quali, ad esempio, la<br />

reversibilità, la scelta di tipo misto capitale-rendita, sia di elementi esterni al singolo<br />

assicurato quali, tanto per citarne uno, quello <strong>della</strong> forza contrattuale del Fondo nella<br />

stipula dell’apposita convenzione con un Istituto autorizzato per l’erogazione <strong>della</strong><br />

rendita stessa.<br />

164<br />

20<br />

21


7 novembre 2006<br />

I fondi pensione sono destinati solo ai lavoratori dipendenti o vi possono accedere<br />

anche quelli autonomi e “atipici”?<br />

165<br />

6<br />

22<br />

Tanto le associazioni sindacali e datoriali, sia con riguardo ai lavoratori dipendenti, sia<br />

per i soci ed i soci-lavoratori delle cooperative, quanto le associazioni rappresentative<br />

di quadri, lavoratori autonomi e professionisti, sono tra altri soggetti, abilitati all’istituzione<br />

di forme pensionistiche complementari collettive per i loro potenziali destinatari.<br />

Una specifica attenzione viene dedicata anche ai cosiddetti atipici dal dlgs 5 dicembre<br />

2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200). Disciplina delle forme pensionistiche<br />

complementari Art. 2. Destinatari 1.<br />

Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:<br />

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza<br />

alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento,<br />

anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e<br />

produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste<br />

dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;<br />

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali<br />

e per territorio;<br />

c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative<br />

interessate;<br />

d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non<br />

iscritti al fondo ivi previsto.<br />

L’art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari 1. indica le varie fonti<br />

istitutive possibili delle forme pensionistiche complementari, elencando alla lettera<br />

b): gli accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati<br />

o da associazioni di rilievo almeno regionale; alla lettera c): i regolamenti di enti<br />

o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi,<br />

anche aziendali; - omissis - alla lettera e) accordi fra soci lavoratori di cooperative,<br />

promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente<br />

riconosciute; - omissis - Per il personale dipendente di cui all’articolo 3,<br />

comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari<br />

possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza,<br />

mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.<br />

Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di<br />

partecipazione, garantendo la libertà d’adesione individuale.


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

24 ottobre 2006<br />

Leggo sulla stampa di oggi, che entro sei mesi dovremo scegliere la destinazione<br />

del nostro TFR maturando.<br />

Ho sottoscritto l’adesione al fondo COMETA sin dal suo nascere, ne ho seguito<br />

attentamente l’evoluzione dall’iniziale monocomparto fino all’attuale pluricomparto.<br />

Ho sperato fin all’ultimo che le associazioni sindacali, visto i principi di cui sono<br />

portatori, dessero nell’istituire il pluricomparto, la possibilità ai propri aderenti<br />

di scegliere come indirizzare i propri risparmi da un punto di vista non solo finanziario<br />

ma anche morale, etico.<br />

Trovo francamente deludente e palesemente contraddittoria, la condotta delle<br />

organizzazioni sindacali.<br />

Nessun criterio di eticità è stato mai sollevato né portato all’attenzione degli<br />

aderenti, nessuna opera di sensibilizzazione e d’informazione riguardo le conseguenze<br />

sociali, ambientali di certe operazioni finanziarie , è stata mai illustrata.<br />

Che “razza” di sindacato è quello che da un lato promuove la solidarietà, combatte<br />

lo sfruttamento del lavoro e dall’altro destina i risparmi dei propri associati<br />

verso impieghi finanziari sconosciuti perpetrando magari sistemi e pratiche di<br />

lavoro in contraddizione con i propri principi fondanti.<br />

Sono consapevole che a molti miei colleghi, tale aspetto non interessa affatto<br />

essendo solo interessati alla performance del fondo, ma questo a mio avviso non<br />

è un motivo per abdicare al proprio ruolo e ai propri principi.<br />

E allora perché non istituire nel pluricomparto, un’altra linea, una linea ETICA<br />

rivolta a coloro che vogliono impiegare i propri risparmi coerentemente con i<br />

propri principi.<br />

D’altro canto, mi risulta che il fondo di categoria PREVIAMBIENTE, ha già inserito<br />

al proprio interno una linea etica.<br />

L’aspetto etico degli investimenti dei fondi pensione negoziali occupa sempre più spazio<br />

nei dibattiti e nelle proposte del sindacato, sia nei convegni in Italia sia in quelli<br />

internazionali.<br />

Da ultimo anche il legislatore ha posto l’accento su questo tipo d’esigenza da tenere<br />

presente nell’ambito degli investimenti delle attività dei fondi pensione.<br />

Con il dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200) (“Disciplina<br />

delle forme pensionistiche complementari”), attuativo <strong>della</strong> Legge-delega 23<br />

agosto 2004, n. 243 (“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore<br />

<strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> pubblica, per il sostegno alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> e all’occu-<br />

166<br />

23


21 settembre 2006<br />

Sono dipendente di una agenzia per il lavoro, con contratto a tempo indeterminato.<br />

Nel 2004 ho sottoscritto una polizza FIP con una banca ed essendomi accorta<br />

adesso di aver fatto un grosso errore, mi sono informata e ho scoperto che<br />

si può passare da questo tipo di polizza ad un fondo pensione, meglio se fondo<br />

di categoria.<br />

Non so ancora se la mia azienda ha aderito a un fondo pensione però vorrei intanto<br />

sapere se vi sono capitati altri casi simili al mio e come posso muovermi<br />

per trasferire il FIP in un Fondo Pensione.<br />

167<br />

6<br />

pazione stabile e per il riordino degli enti di <strong>previdenza</strong> ed assistenza obbligatoria”)<br />

all’art. 6. (Regime delle prestazioni e modelli gestionali), punto 14. viene stabilito che:<br />

“Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale<br />

e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura<br />

nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti<br />

dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali,<br />

etici ed ambientali”.<br />

Va comunque rimarcato che nella redazione delle linee-guida per i soggetti incaricati<br />

<strong>della</strong> gestione finanziaria dei fondi pensione il consiglio d’amministrazione del fondo<br />

deve attenersi, a quanto prescritto, in materia di mercati di riferimento, dalle leggi e<br />

dalle regolamentazioni vigenti.<br />

È sufficiente controllare il proprio CCNL del proprio settore per sapere se l’azienda<br />

sia tenuta o meno ad accettare le domande di adesione al fondo pensione negoziale<br />

di riferimento.<br />

Per quanto riguarda i contratti assicurativi individuali sarà bene inoltrare richiesta di<br />

chiarimenti alla Società con la quale è stata sottoscritta la FIP per una valutazione di<br />

convenienza nel caso di riscatto anticipato.<br />

Nessuna difficoltà potrà avere l’ipotetico seguito di confluenza nel fondo negoziale con<br />

dote pregressa.<br />

21 settembre 2006<br />

Sono un impiegato di banca e ho aderito al fondo pensione integrativo <strong>della</strong> banca,<br />

quando andrò in pensione avrò accantonato un certo capitale X ( TFR + quota<br />

versata dell’azienda + versamenti volontari) rivalutato in base al rendimento del<br />

fondo a cui ho aderito. Questo montante sarà alla base del calcolo <strong>della</strong> mia<br />

“pensione” o rendita vitalizia (in base alle aspettative di vita).<br />

24<br />

25


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

La mia domanda è: la mia pensione viene erogata in base al montante alla data<br />

in cui vado in pensione fino a quando “resto in vita” anche se vivo fino a 120 anni<br />

(estremizzando) anche se i soldi accantonanti sono finiti o l’erogazione termina<br />

al finire del montante accantonato?<br />

Come giustamente messo in risalto, in base all’aspettativa di vita (determinata avuto<br />

riguardo ad elementi quali l’età, il sesso, lo stato di salute, etc.) viene stabilita una rata<br />

di rendimento periodica all’atto del pensionamento.<br />

Nel discorso assicurativo si compensano mediamente tanto il rischio di più lunga vita<br />

quanto quello di vita relativamente breve.<br />

Salvo pattuizioni contrattuali limitative e qualificanti al riguardo, il diritto alla rendita<br />

periodica è di tipo perpetuo.<br />

13 settembre 2006<br />

Un nostro dipendente è deceduto di recente. Vorremo conoscere le modalità per<br />

poter riscattare quanto da lui maturato.<br />

È necessario inviare la comunicazione direttamente al fondo pensione di vostra adesione<br />

e conoscenza. Apposita comunicazione, con la prescritta certificazione, sarà inviata<br />

dagli eventuali eredi.<br />

14 luglio 2006<br />

Qualora esistesse il fondo pensione di categoria ma l’azienda non vi abbia aderito,<br />

il lavoratore dipendente sottoscrivendo un FIP ha la possibilità di dedurlo<br />

fiscalmente?<br />

Nella generalità dei casi l’azienda applica ai suoi dipendenti un contratto collettivo di<br />

lavoro che spesso, in base al suo articolato concordato, è generatore di ulteriori accordi<br />

che assumono la forma di fonte istitutiva del fondo negoziale di categoria.<br />

Il dlgs 124/1993, all’art. 3 comma 1, tra l’altro, include tra le “fonti istitutive delle forme<br />

pensionistiche:<br />

a) contratti ed accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,<br />

promossi dai sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;<br />

b) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti<br />

o accordi collettivi, anche aziendali”. Inoltre, al punto 4. dello stesso articolo è<br />

detto che: “Le fonti istitutive di cui al comma 1. stabiliscono le modalità di partecipa-<br />

168<br />

26<br />

27


169<br />

6<br />

zione garantendo la libertà d’adesione individuale”.<br />

Ciò premesso, si può affermare che il dipendente abbia la piena libertà d’adesione<br />

al fondo negoziale, nazionale o aziendale che sia, e che l’azienda segua la volontà<br />

espressa dal dipendente in tal senso.<br />

Resta pertanto da chiarire se l’azienda in questione applichi o meno una disciplina<br />

contrattuale collettiva che preveda anche il fondo pensione o sia dotata di regolamenti<br />

appositi istitutivi di fondi pensione. In tal caso l’azienda a tale disciplina dovrà attenersi,<br />

in presenza di richieste d’adesione al fondo negoziale da parte dei lavoratori<br />

dipendenti.<br />

10 luglio 2006<br />

28<br />

Spettabile UIL sono un lavoratore dipendente iscritto al FONDENERGIA dal 2002,<br />

ho letto il vostro prospetto sul sito mi chiedo se ho il diritto di dedurre dalla mia<br />

dichiarazione dei redditi i 5164,57 euro (anche se verso oltre questa cifra)che<br />

verso nel fondo?<br />

Attualmente, per i dipendenti, i limiti di deducibilità delle contribuzioni sono pari al<br />

12% (limite relativo) del reddito complessivo annuo del lavoratore e di euro 5.164,57<br />

(limite assoluto).<br />

Dal gennaio 2001 anche le contribuzioni a carico del datore costituiscono reddito fiscalmente<br />

rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore iscritto al fondo pensione.<br />

La parte di reddito complessivo composta dal reddito da lavoro dipendente fruisce di una<br />

deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al fondo pensione.<br />

È il datore di lavoro che, nell’ambito dei limiti assegnati per legge (nel nostro caso,<br />

dell’importo pari al doppio del TFR versato al fondo), determina il valore <strong>della</strong> deducibilità<br />

ed esclude direttamene tale importo dai redditi corrisposti in busta-paga al<br />

lavoratore dipendente.<br />

Eventuali margini tra l’importo dei contributi deducibili (calcolato in base al 12% del<br />

reddito annuo complessivo) e l’importo dei contributi deducibili (ottenuto in ragione<br />

del doppio del TFR versato al fondo) sono utilizzabili, in sede di dichiarazione dei redditi,<br />

come importi di contributi deducibili esclusivamente nell’ambito dei cosiddetti altri<br />

redditi, quelli non provenienti da lavoro dipendente.


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

23 maggio 2006<br />

Vorrei sapere se è vera quella regola per cui fino al 31/12/2007, un lavoratore<br />

dipendente metalmeccanico di un’ impresa di piccole dimensioni (meno di 15 dipendenti)<br />

può, anziché aderire a fondo pensione chiuso, sottoscrivere un FIP con<br />

una compagnia di assicurazione e portare in deduzione dal reddito imponibile<br />

quello che si è versato.<br />

A normativa vigente non ci è dato rintracciare regole del tenore indicato nel quesito. Si<br />

tratta semmai di ipotesi ventilate in vista <strong>della</strong> riforma del 1995 e mai concretatesi in<br />

provvedimenti legislativi.<br />

La deduzione dal reddito complessivo entro i limiti di legge, in percentuale ed in assoluto,<br />

deve tener conto <strong>della</strong> presenza funzionante ed eventuale di un fondo negoziale<br />

di categoria.<br />

23 maggio 2006<br />

Proprio in questi giorni sto cercando di compilare il modello 730 relativo all’anno<br />

2005.<br />

La domanda che ho da porvi è la seguente: la mia azienda ha riportato sul CUD<br />

2005 il valore “4” nella casella numero “8”.<br />

Io tutti gli anni pago una somma per alimentare un fondo previdenziale aperto<br />

(FIP) e vorrei sapere come posso e se posso detrarre questa somma o parte di<br />

questa somma dal 730.<br />

Come nota aggiuntiva comunico che in data 31 marzo 2006 ho concluso il mio<br />

rapporto di lavoro licenziandomi: posso in qualche modo richiedere quello che<br />

riportate sul vostro sito?<br />

La deduzione dal reddito può essere condizionata dall’aver aderito a forme previdenziali<br />

di tipo individuale nonostante la presenza, nel settore lavorativo di appartenenza,<br />

di un funzionante fondo pensione negoziale. Negli altri casi, detta deduzione è piena,<br />

fino al tetto del 12% del reddito complessivo, con il limite assoluto di euro 5.164,57.<br />

Nella situazione di cessazione dal posto di lavoro, sono possibili: sia il trasferimento<br />

(secondo le modalità stabilite nel Regolamento e nel rispetto dei tempi di legge); sia<br />

il riscatto parziale (vedi art. 7 co. 4 dlgs 124/1993); sia il riscatto totale (le condizioni<br />

attuative sono dettate dal Regolamento <strong>della</strong> forma previdenziale individuale, sia essa<br />

Fondo aperto o FIP).<br />

Per quanto attiene ad eventuali errori materiali nella compilazione del CUD è utile<br />

rivolgersi all’apposito ufficio del personale <strong>della</strong> propria azienda.<br />

170<br />

29<br />

30


18 maggio 2006<br />

Riferendomi al citato art. 14 del dlgs 252/2005 mi sembra che se si cambia azienda<br />

non si potrà più riscattare il Fondo, in quanto nell’articolo 14 è previsto il<br />

riscatto solo nei casi di inoccupazione per 12-48 mesi (comma 2b), oppure invalidità<br />

permanente o inoccupazione per più di 48 mesi (comma 2c).<br />

Le chiedo quindi se è giusta la mia deduzione che, con la nuova legge, una volta<br />

optato per il Fondo Pensione, tale scelta varrà per tutta la vita lavorativa.<br />

171<br />

6<br />

Nell’ipotesi che il lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo negoziale,<br />

interrompendosi il rapporto di lavoro con l’azienda, all’attuale facoltà immediata di<br />

riscatto, in base alla normativa vigente, si sostituirà dall’inizio del 2008 la nuova normativa<br />

che, tra l’altro prevede:<br />

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le<br />

modalità d’esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità<br />

delle posizioni individuali e <strong>della</strong> contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale<br />

delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.<br />

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

gli statuti e i regolamenti stabiliscono:<br />

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong> alla quale il lavoratore<br />

acceda in relazione alla nuova attività;<br />

b) il riscatto parziale, nella misura del 50% <strong>della</strong> posizione individuale maturata, nei<br />

casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo<br />

di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso<br />

da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni<br />

ordinaria o straordinaria;<br />

c) il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale maturata per i casi d’invalidità permanente<br />

che comporti la riduzione <strong>della</strong> capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito<br />

di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo<br />

di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio<br />

precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche<br />

complementari;<br />

3. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica comple-<br />

mentare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad<br />

altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono<br />

esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino,<br />

anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione<br />

31


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento,<br />

consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente<br />

più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi<br />

costituire ostacolo alla portabilità.<br />

In caso di esercizio <strong>della</strong> predetta facoltà di trasferimento <strong>della</strong> posizione individuale,<br />

il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR<br />

maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo<br />

le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.<br />

Così l’art. 14. “Permanenza nella forma pensionistica <strong>complementare</strong> e cessazione dei<br />

requisiti di partecipazione e portabilità” del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,<br />

pubblicato nella G.U. n. 289 S.O. n. 200 del 13 dicembre 2005 (Disciplina delle forme<br />

pensionistiche complementari).<br />

5 maggio 2006<br />

Sono lavoratore dipendente e avrei una domanda riguardo alla deduzione dal<br />

reddito complessivo ai fini IRPEF, tramite modello 730, delle forme pensionistiche<br />

individuali.<br />

Non aderendo a nessun fondo pensionistico <strong>complementare</strong> (sul CUD codice 4<br />

nella voce “Previdenza Complementare”) mi viene detto dal CAF (al momento<br />

<strong>della</strong> presentazione dei documenti per preparare il modello 730) che non posso<br />

portare a deduzione nessun tipo di <strong>previdenza</strong> individuale (sottolineo che cambiando<br />

CAF ho avuto risposte completamente differenti e ragioni addirittura opposte).<br />

I limiti di deducibilità fiscale sono notoriamente quelli di euro 5.164,57 (limite assoluto).<br />

La deducibilità, nel caso di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione di competenza<br />

collettiva, è nei limiti dei cosiddetti altri redditi, cioè <strong>della</strong> sola parte eccedente<br />

il reddito da lavoro dipendente. Verificata l’eventuale inesistenza, nel settore lavorativo<br />

di riferimento, di un fondo negoziale operativo, i contributi versati alle forme pensionistiche<br />

complementari ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali<br />

vanno indicati nel rigo E23 del mod. 730/2006 sempre che tali importi non siano<br />

certificati nel CUD 2006 (punto 29) o nel CUD 2005 (punto 27).<br />

172<br />

32


3 maggio 2006<br />

Sono un lavoratore dipendente di una ASL e aderisco ad un fondo pensione individuale:<br />

in quale misura posso usufruire <strong>della</strong> deducibilità fiscale?<br />

173<br />

6<br />

I contributi ed i premi versati alle forme pensionistiche individuali ex-dlgs n. 124 del<br />

21/04/1993 sono fiscalmente deducibili nei limiti di euro 5.164,57 (limite assoluto).<br />

Non essendoci un fondo negoziale operante per il settore queste norme sulla deducibilità<br />

si applicano in pieno.<br />

3 maggio 2006<br />

Sono un dipendente nel settore industria il mio fondo è il BYBLOS , non ho aderito.<br />

La mia domanda è: INPS non ha fatto nessun fondo? Se così fosse qual è?<br />

E come contattarlo?<br />

Sia con l’attuale normativa legislativa sia con quella che andrà in vigore dal primo<br />

gennaio 2008, il fondo pensione di riferimento primario è il fondo negoziale di settore.<br />

In tema di silenzio-assenso e di non scelta specifica del lavoratore, il legislatore ha<br />

previsto, con la nuova normativa qui accennata, l’ipotesi residuale <strong>della</strong> destinazione<br />

del TFR in ambito INPS.<br />

3 maggio 2006<br />

Sono un dipendente del settore gas acqua, mi conviene un fondo pensione di<br />

categoria o a una polizza individuale?<br />

Ferma restando la sua autonoma valutazione sulle clausole contrattuali che determinano<br />

il grado di convenienza nel sottoscrivere eventuali polizze individuali assicurative,<br />

un importante aspetto tra i tanti da tenere in conto, è quello che attiene alla fiscalità.<br />

I limiti di deducibilità fiscale sono notoriamente di euro 5.164,57 (limite assoluto).<br />

Nell’ambito di tali limiti, e con riferimento al reddito da lavoro dipendente, il limite<br />

di contributi deducibili non può eccedere il doppio del TFR versato al fondo pensione<br />

collettivo (tenuto conto delle eccezioni in materia di TFR, previste dalla normativa vigente).<br />

Eventuali margini, tra l’importo dei contributi deducibili (calcolato in base al 12% del<br />

reddito complessivo) e l’importo dei contributi deducibili (calcolato in ragione del doppio<br />

del TFR versato al fondo collettivo), sono utilizzabili come importi di contributi<br />

deducibili esclusivamente nell’ambito dei redditi vari, redditi cioè che non siano provenienti<br />

da lavoro dipendente.<br />

33<br />

34<br />

35


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

Essendo stata istituita, per il settore gas e acqua una forma pensionistica contrattuale<br />

(PEGASO), la deducibilità, nel caso di non iscrizione del lavoratore al fondo pensione<br />

di competenza collettiva, è nei limiti e dalla sola parte eccedente il reddito da lavoro<br />

dipendente, cosiddetti altri redditi.<br />

27 aprile 2006<br />

È vero che ad ogni cambio di azienda il lavoratore ha la possibilità di optare per<br />

il TFR o Fondo Pensione, compreso il caso di nuova azienda con lo stesso Fondo<br />

contrattuale <strong>della</strong> precedente?<br />

Ferma restando la nuova normativa sulle vicende collegate al meccanismo del silenzio-assenso<br />

in materia di TFR, va sottolineato che questa domanda sottende l’ipotesi<br />

che il lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo negoziale, interrompendosi<br />

il rapporto di lavoro con l’azienda.<br />

Lo statuto del fondo pensione deve consentire, oltre all’esercizio <strong>della</strong> scelta per il riscatto<br />

immediato, quello dell’eventuale, successivo trasferimento ad altra forma pensionistica.<br />

Al riguardo soccorrono le disposizioni dell’art. 10 comma 3-bis del dlgs 124<br />

del 21.04.1993.<br />

La nuova normativa che andrà in vigore dal primo gennaio 2008 amplia la disciplina al<br />

riguardo, come si evince dall’art. 14. dlgs n. 252/2005: “Permanenza nella forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità”.<br />

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le<br />

modalità d’esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità<br />

delle posizioni individuali e <strong>della</strong> contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale<br />

delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo”.<br />

12 aprile 2006<br />

Buona sera, avrei bisogno se possibile di un chiarimento. In caso di azienda che<br />

acceda alla Cassa Integrazione Guadagni, come si atteggia la fattispecie per quel<br />

che riguarda la <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>?<br />

In parole semplici: il datore di lavoro ha obbligo di continuare a versare al fondo<br />

pensione di categoria o deve interrompere il piano dei versamenti?<br />

L’istituto <strong>della</strong> Cassa Integrazione non interrompe il rapporto di lavoro tra dipendente<br />

ed azienda. La trattenuta viene pertanto effettuata sulla voce retribuzione aziendale<br />

risultante dalla decurtazione delle ore non lavorate. Queste ultime possono generare<br />

una cosiddetta indennità di cassa che non è considerata retribuzione aziendale.<br />

174<br />

36<br />

37


6 aprile 2006<br />

Avrei due domande da porre per una ricerca in merito:<br />

1) la prestazione dovuta dal fondo entra in comunione dei beni anche il fondo<br />

aperto?<br />

2) la prestazione dovuta dal fondo (anche aperto) è soggetta alla disciplina di<br />

successione?<br />

175<br />

6<br />

38<br />

L’art. 10 (Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e<br />

cessazione dei requisiti di partecipazione), dlgs 21.04.1993 n.124, punto 3-ter, stabilisce:<br />

“In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento<br />

per vecchiaia” la posizione individuale dello stesso “ è riscattata dal coniuge<br />

ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di<br />

tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta<br />

acquisita al fondo pensione”.<br />

Mentre al successivo punto 3-quater si legge: “In caso di morte dell’iscritto ad una<br />

delle forme pensionistiche individuali di cui agli artt. 9-bis (forme pensionistiche individuali<br />

mediante fondi aperti) e 9-ter (forme pensionistiche individuali mediante contratti<br />

d’assicurazione sulla vita) prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale<br />

è riscattata dagli eredi”.<br />

Con la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica sotto forma di rendita (o<br />

mista capitale/rendita), nei casi ed alle condizioni statutarie e di legge, il lavoratore<br />

all’atto <strong>della</strong> domanda potrà richiedere la reversibilità di detta prestazione a favore di<br />

soggetti ammessi dalla normativa civilistica vigente.<br />

È senz’altro decisivo il ricorso ad un qualificato parere di uno Studio legale professionistico<br />

per gli eventuali collegamenti interpretativi con gli articoli del Codice civile,<br />

dedicati alla vasta e complessa materia.<br />

Ne poniamo in evidenza, per pura esemplificazione e come contributo alla ricerca,<br />

alcuni di essi :<br />

- art. 456 e segg., Apertura <strong>della</strong> successione: “La successione si apre al momento<br />

<strong>della</strong> morte”;<br />

- art. 536 e segg.; Dei Legittimari: “Le persone alle quali la legge riserva una quota<br />

dell’eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali,<br />

gli ascendenti legittimi“;<br />

- art. 565 e segg., Categorie dei successibili; e soprattutto del regime patrimoniale<br />

<strong>della</strong> famiglia (artt.dal 159) ed in particolare degli artt. 177 (oggetto <strong>della</strong> comunione<br />

legale) e 179 (beni personali, non costituenti oggetto <strong>della</strong> comunione) .


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

28 marzo 2006<br />

Salve, vorrei informazioni sia da parte del dipendente che dell’Azienda riguardo<br />

le novità dei fondi pensione.<br />

Questa è una Società di 8 dipendenti: il nostro Studio di consulenza del lavoro<br />

non ci ha saputo dire tanto a proposito perché sostiene che è ancora tutto in alto<br />

mare.<br />

È vero che a partire dal 1°gennaio del 2007 i dipendenti hanno sei mesi di tempo<br />

per richiedere che tutto l’ammontare del TFR non sia più gestito dall’Azienda<br />

stessa ma da una società privata? In questo caso l’Azienda come si deve comportare?<br />

Deve liquidare tutti i TFR dei dipendenti che hanno aderito? In che percentuale?<br />

Grazie.<br />

La prima precisazione da fare è che il Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005<br />

(“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) entra in vigore il 1° gennaio<br />

2008 (art. 23: Entrata in vigore e norme transitorie).<br />

La seconda, importante per la Vostra Azienda, è quella riguardante l’informazione che<br />

il datore di lavoro deve dare ai dipendenti. Infatti, prima dell’avvio dei sei mesi previsti,<br />

il datore di lavoro deve fornire al lavoratore sufficienti informazioni sulle diverse scelte<br />

disponibili. Inoltre, trenta giorni prima <strong>della</strong> scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento<br />

del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna<br />

volontà deve ricevere dal datore di lavoro (il quale potrà predisporre quanto necessario)<br />

le adeguate informazioni relative alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> (in<br />

primis, di tipo negoziale) verso la quale il TFR maturando (e non lo stock precedente)<br />

sarà destinato.<br />

Infine, il periodo di maturazione del silenzio-assenso è di sei mesi dal primo gennaio<br />

2008, oppure di sei mesi dalla data di assunzione se successiva a 01.01.2008 (data di<br />

entrata in vigore del suesposto decreto legislativo).<br />

2 marzo 2006<br />

Vorrei delle informazioni dettagliate sui valori percentuali delle prestazioni sotto<br />

forma di rendita del montante finale, se si va in pensione senza o con scelta di<br />

reversibilità all’atto <strong>della</strong> maturazione del diritto<br />

La passione per gli studi attuariali applicati alle prestazioni dei Fondi pensione negoziali<br />

può trovare un riferimento pratico nei Fondi che avendo superato i cinque anni<br />

176<br />

39<br />

40


177<br />

6<br />

di funzionamento si accingono a lanciare i bandi per le Compagnie assicurative che<br />

vogliano acquisire il mandato di gestione ed erogazione delle rendite dei pensionandi<br />

del fondo negoziale.<br />

È il caso di COMETA, il più numeroso tra tali fondi negoziali nazionali, che ha emesso<br />

il bando per l’aggiudicazione del servizio (dando la possibilità all’offerente d’invio di<br />

eventuali proposte aggiuntive) di gestione e d’erogazione di rendite vitalizie immediate<br />

rivalutabili e/o reversibili a premio unico con tasso tecnico e minimo garantito.<br />

Le offerte dei soggetti in possesso dei requisiti sono state inviate, corredate del questionario<br />

completo in ogni sua parte, al Fondo Pensione COMETA - Via Vittor Pisani, 31<br />

20124 Milano, entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2006 (http://www.cometafondo.it).<br />

10 febbraio 2006<br />

Lavoro nel settore alberghi con contratti a tempo determinato e stagionali.<br />

Ciò significa che per diversi mesi non lavoro. La mia domanda riguarda l’adesione<br />

ai fondi pensione negoziali di categoria. I fondi FON. TE. e MARCO POLO consentono<br />

l’iscrizione anche a chi lavora con contratti a termine.<br />

Vorrei sapere se è possibile versare i miei contributi ad uno dei due nei periodi in<br />

cui lavoro e per i periodi in cui non lavoro versare ad un altro Fondo negoziale che<br />

è il fondo Pensione Complementare Nazionale FAMIGLIA (per lavoratori atipici,<br />

studenti, casalinghe, con pensione parziale, etc).<br />

Considererei ciò una soluzione temporanea in attesa <strong>della</strong> mia stabilizzazione occupazionale.<br />

Infatti una volta trovato un lavoro stabile, vorrei sapere se è possibile<br />

trasferire la mia posizione presso il Fondo FAMIGLIA nel fondo di categoria (FON.<br />

TE. o MARCO POLO), e se ciò mi consentirà di colmare i buchi presenti nel fondo<br />

Fonte o Marco Polo a suo tempo determinatisi per la mia condizione di disoccupazione.<br />

Se ciò fosse possibile, quando passerei al Fondo FON. TE. o MARCO POLO, è come<br />

se io mi ci fossi iscritto in maniera continuativa sin dal primo giorno di adesione?<br />

In concomitanza con la perdita dei requisiti di partecipazione è possibile decidere il<br />

trasferimento ad altro fondo pensione o forma pensionistica. Pertanto, a seguito del<br />

passaggio ad una nuova attività lavorativa si ha il diritto di richiedere il trasferimento<br />

dell’intera posizione individuale ad altro fondo pensione <strong>complementare</strong>. La permanenza<br />

ed il trasferimento sono soggette ai tempi ed ai modi dettati dalle disposizioni<br />

statutarie e dalle normative interne di funzionamento dei fondi pensione.<br />

La COVIP, negli “orientamenti” forniti con deliberazione del 12 novembre 2003, in materia<br />

di “Coordinamento di forme pensionistiche collettive aventi ambiti di destinatari<br />

41


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

parzialmente o totalmente sovrapposti” ha tra l’altro posto in evidenza che “il senso<br />

<strong>della</strong> volontà delle organizzazioni istitutrici è da ricercare, in generale, nella istituzione<br />

di nuove forme pensionistiche in realtà prive di forme di copertura e non già nel sommare<br />

nuove forme di tutela a quelle eventualmente già esistenti”.<br />

“Nel silenzio delle parti sociali, dovrebbe, quindi, “presumersi” l’alternatività dell’adesione”.<br />

“Si ritiene che, in casi di accavallamento delle aree dei destinatari, salvo che<br />

sia rilevabile una diversa volontà delle parti istitutive, risulta oggetto di ‘presunzione’<br />

l’esclusività <strong>della</strong> partecipazione ad una sola delle forme pensionistiche collettive ‘offerte’<br />

al lavoratore, la cui individuazione è rimessa alla libera scelta dello stesso”.<br />

Di conseguenza, ed in relazione all’attuale situazione lavorativa, l’urgenza di adesione<br />

è forse opportuno esprimerla prendendo contatto direttamente con il fondo negoziale<br />

corrispondente.<br />

9 febbraio 2006<br />

Sono un dipendente pubblico, di una ASL <strong>della</strong> Lombardia. Vorrei aderire ad un<br />

fondo pensione, ma ho un interrogativo: quanto io verso durante l’anno, p.e. 1.200<br />

euro su un reddito lordo di 24.000 euro, verrà detratto dall’imponibile IRPEF in<br />

sede di dichiarazione dei redditi (730) o viene detratto dall’imposta durante tutto<br />

l’anno?<br />

Il mio datore di lavoro verserà una quota corrispondente? È tenuto a farlo?<br />

Per i lavoratori dipendenti associati, con il datore di lavoro, ai fondi pensione negoziali,<br />

i prelevamenti delle quote stabilite, come del resto le conseguenti detrazioni fiscali nei<br />

limiti consentiti dalla legge, avvengono tramite busta-paga.<br />

Nelle forme pensionistiche individuali, quali ad esempio le polizze assicurative, le attestazioni<br />

<strong>della</strong> Compagnia del premio annuo versato vanno allegate in copia alla dichiarazione<br />

annuale dei redditi per usufruire dei benefici fiscali competenti.<br />

3 febbraio 2006<br />

Esiste un fondo pensione <strong>complementare</strong> per il settore del credito?<br />

Un fondo pensione di categoria a livello nazionale è quello delle BCC (Banche di Credito<br />

Cooperativo).<br />

Il settore del Credito è caratterizzato da una miriade di fondi integrativi di tipo “preesistente”;<br />

sono tuttavia presenti anche dei fondi negoziali di tipo aperto, istituiti con<br />

accordi collettivi dalle parti sociali e dalle società creditizie.<br />

178<br />

42<br />

43


179<br />

6<br />

In appendice al CCNL del 12.02.2005, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti<br />

delle “imprese creditizie, finanziarie e strumentali”, è prevista la costituzione di<br />

una commissione paritetica per lo studio delle problematiche relative alla Previdenza<br />

<strong>complementare</strong> nel comparto.<br />

10 gennaio 2006<br />

44<br />

È possibile trasferire il capitale accumulato da una FIP ad un’altra?<br />

Le condizioni del fondo Mediolanum sono le stesse di una FIP come quella TE-<br />

LEMACO: è dunque fattibile?<br />

Telemaco è un fondo pensione negoziale, ad adesione individuale, ma istituito su base<br />

collettiva da associazioni datoriali e sindacali che stipulano il CCNL di settore. Non è<br />

quindi una FIP.<br />

A detto Fondo pensione di categoria si ha diritto di aderire, anche immediatamente,<br />

con i requisiti di lavoratore addetto al settore TLC.<br />

Legami contrattuali individuali, costituiti con altri soggetti, vanno risolti nei loro contenuti<br />

economici tra le parti contraenti e sulla base degli impegni sottoscritti.<br />

Non siamo pertanto di fronte al passaggio, nell’ambito di fondi pensione parimenti<br />

negoziali, ricorrente, ad esempio, in occasione del cambio di settore lavorativo del<br />

dipendente.<br />

L’art. 10 (Permanenza nel fondo o nella forma pensionistica individuale e cessazione<br />

dei requisiti di partecipazione) del dlgs n.124 / 21.04.1993, al comma 3-quinquies stabilisce<br />

quanto segue:<br />

“I regolamenti ed i contratti di cui agli artt. 9-bis (N.B. forme pensionistiche individuali<br />

attuate mediante fondi pensione aperti) e 9-ter (N.B .forme pensionistiche individuali<br />

attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita) prevedono la facoltà del trasferimento<br />

dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione,<br />

di cui agli articoli 3 (N.B. Istituzione delle forme pensionistiche complementari) e 9<br />

(N.B. Fondi pensione aperti), o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi<br />

articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione<br />

o di conclusione del contratto”.<br />

Va sottolineato, infine, che nell’ipotesi si tratti di forme pensionistiche aventi la natura<br />

di “fondi pensione aperti”, andava fatto valere, se del caso, l’art. 9 comma 2. il quale<br />

indica chiaramente che:<br />

“Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto<br />

legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art.


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1 lettera b)”.<br />

Con la loro professionalità sia il Fondo pensione TELEMACO, sia il soggetto promotore<br />

<strong>della</strong> FIP di sua fiducia e conoscenza, sapranno consigliarla per il meglio, tenuto conto<br />

sia dell’epoca in cui ha sottoscritto il contratto individuale, sia <strong>della</strong> manifestazione<br />

delle sue attuali volontà.<br />

14 dicembre 2005<br />

Potete indicarmi un sito dove posso trovare le quotazioni dei fondi pensione per<br />

seguire l’andamento?<br />

Molti fondi pensione negoziali dispongono di un proprio sito web. Qualche esempio:<br />

www.fonchim.it; www.fondotelemaco.it<br />

Nella generalità dei casi è possibile conoscere l’andamento periodico <strong>della</strong> quota anche<br />

dalla posizione di visitatore non iscritto al fondo pensione.<br />

6 dicembre 2005<br />

Sono nato nel 1958 e lavoro nella Polizia di Stato dal 1° maggio 1978, il mio ordinamento<br />

prevede che, nella mia condizione, il limite massimo per rimanere in<br />

servizio è 60 anni.<br />

Potrei comunque accedere alla pensione di anzianità al compimento dei 40 anni<br />

di contributi. Volendo iscrivermi ad un fondo pensione aperto, riuscirei comunque<br />

a beneficiare di un ritocco alla pensione e, nel caso contrario, potrei riavere<br />

indietro quanto eventualmente versato direttamente al momento in cui riesco ad<br />

accedere alla pensione anche prima quindi del compimento dei 60 anni, fossero<br />

essi 53, 54 o 55 anni cosa possibile secondo le attuali leggi.<br />

La domanda contiene in sé anche la ricercata risposta. Sembrerebbe, infatti, una richiesta<br />

di conferma esterna alle informazioni in proprio possesso. Volentieri confermiamo<br />

e precisiamo che:<br />

- il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva è sufficiente indipendentemente<br />

dal requisito dell’età anagrafica - Art. 1 (Principi generali), punto 20 <strong>della</strong> Legge<br />

di riforma del sistema previdenziale, 08.08.95 n. 335;<br />

- per coincidenza, nell’esempio in esame, durante l’anno 2018 si perfezioneranno entrambi<br />

i requisiti, di età e di contribuzione;<br />

- le prestazioni del fondo pensione <strong>complementare</strong> possono essere, a seconda delle<br />

situazioni, erogate in rendita, in capitale, oppure, a scelta, nella forma mista rendita/<br />

capitale;<br />

180<br />

45<br />

46


2 dicembre 2005<br />

Sono un lavoratore dipendente di un’industria alimentare e sto cercando di prendere<br />

la decisione di iscrivermi ad ALIFOND.<br />

Essendo un lavoratore assunto prima del 1993 e quindi iscrivendomi ora dovrei<br />

versare una percentuale del TFR pari al 2% <strong>della</strong> retribuzione.<br />

Gli elementi che vorrei chiarire sono:<br />

- Che cosa prevede la nuova normativa che andrà in vigore nel 2008?<br />

- Continuerei a versare il 2% o dovrei versare il 100% del TFR maturando?<br />

181<br />

6<br />

- l’art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti)<br />

del dlgs 21.04.1993 n. 124, al punto 4. prevede che: “I regolamenti dei fondi definiscono<br />

i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di<br />

vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime<br />

obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione” alla forma<br />

<strong>complementare</strong> e che “Quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione<br />

dell’attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici<br />

anni e di un’età di non più di dieci ani inferiore a quella prevista per il pensionamento<br />

di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza”.<br />

Va inoltre detto che nello schema di decreto legislativo recante la “Disciplina delle<br />

forme pensionistiche complementari”) in attuazione <strong>della</strong> Legge Delega n. 243 del 23<br />

agosto 2004), il quale quando assumerà connotati definitivi andrà in vigore successivamente<br />

al primo gennaio 2008, all’art. 11 (Prestazioni) si rileva che: “Il diritto alla<br />

prestazione pensionistica si acquisisce al momento <strong>della</strong> maturazione dei requisiti di<br />

accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno<br />

cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”. Mentre al<br />

punto 1. si chiarisce che “Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti<br />

e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal<br />

presente articolo”.<br />

47<br />

Dallo schema di decreto legislativo “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”<br />

in attuazione delle deleghe conferite al Governo, con Legge 23 agosto 2004<br />

n. 243, rileviamo all’art. 8 (Finanziamento) punto 7. (conferimento del TFR maturando<br />

alle forme pensionistiche complementari), lettera c) (con riferimento ai lavoratori di<br />

prima iscrizione alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993)<br />

comma 2): “qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi<br />

dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro,


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, etc.”<br />

È evidente l’assoluta prevalenza <strong>della</strong> fonte contrattuale nell’individuazione dell’entità<br />

percentuale del TFR da destinare alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> negoziale<br />

24 novembre 2005<br />

48<br />

Una semplice domanda. Se il denaro che ho destinato a un Fondo si estingue e,<br />

facciamo l’ipotesi, che io sia ancora in vita, mi continua ad arrivare una rendita o<br />

finisce quando finisce il capitale?<br />

Trattandosi di quesiti, solo apparentemente semplici, posti da componenti di una classe<br />

di un Istituto Tecnico torniamo volentieri sull’argomento delle prestazioni sotto forma<br />

di rendita.<br />

È bene dire subito che l’aderente al Fondo pensione <strong>complementare</strong> è titolare di una<br />

posizione individuale. Il montante che risulterà dai versamenti e dalle valorizzazioni nel<br />

corso degli anni potrà essere trasformato in prestazione (alla maturazione per vecchiaia<br />

o per anzianità) in tutto o in parte in capitale - a seconda, tra l’altro, dell’ammontare<br />

accumulato, degli anni di contribuzione, dell’età dell’iscritto - oppure in rendita.<br />

All’art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali) del dlgs n. 124 del 21.04.1993<br />

e successive modificazioni ed integrazioni, al punto 2. si legge che alle prestazioni<br />

sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese<br />

assicurative (di cui all’art. 2 dlgs n. 174 del 17.03.1995); mentre al punto 2. bis è previsto<br />

che i fondi pensione, qualora ne sussistano i requisiti e le condizioni fissati dal Ministro<br />

del Tesoro, possano essere autorizzati dalla Commissione di Vigilanza ad erogare<br />

direttamente le rendite.<br />

Il cosiddetto “rischio di longevità” sarà tenuto equamente in conto, secondo le tecniche<br />

assicurative, nella stipula <strong>della</strong> convenzione di erogazione <strong>della</strong> rendita.<br />

Esaminando ancora il dlgs 124/1993 e segg. notiamo, tra l’altro, che (punto 1. dell’art. 11<br />

Vicende del fondo pensione) .”Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende<br />

concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede all’intestazione diretta<br />

<strong>della</strong> copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma<br />

pensionistica”.<br />

Nel caso di vicende del fondo pensione (punto 4.) capaci d’incidere sull’equilibrio del<br />

fondo medesimo, individuate dalla Commissione di Vigilanza, gli organi del Fondo e<br />

comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla Commissione<br />

stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo<br />

pensione.<br />

Infine va detto che ai fondi pensione (punto 5.) si applica esclusivamente la disciplina<br />

dell’amministrazione straordinaria e <strong>della</strong> liquidazione coatta amministrativa, con<br />

esclusione del fallimento.<br />

182


23 novembre 2005<br />

Nel 2001 ho sottoscritto un fondo pensione con la Bayerische attraverso la SSI<br />

(Star Service International), ho pagato le prime due rate negli anni 2001 e 2002<br />

di £ 2.000.000 cadauna, poi ho interrotto i pagamenti (avvisando la Bayerische)<br />

la quale ha preso atto <strong>della</strong> mia decisione. Ora sono stato collocato in pensione<br />

di anzianità dall’agosto 2005 (59 anni compiuti e 35 di contributi). Ho chiesto alla<br />

Bayerische di liquidarmi la parte che mi spetta, ma mi hanno risposto che possono<br />

farlo solo al compimento dei 65 anni di età.<br />

Ciò corrisponde a verità oppure esiste una strada per riscattare il piano?<br />

2 novembre 2005<br />

Ho lavorato per diversi anni presso un’azienda del settore metalmeccanico versando<br />

contributi al Fondo COMETA.<br />

Ho perso il lavoro a luglio, ma da settembre ne ho trovato un altro presso<br />

un’azienda dello stesso settore che però non ha aderito al Fondo COMETA.<br />

Vorrei sapere se oggi, visto che non posso contribuire, posso riscattare la somma<br />

accantonata nel Fondo.<br />

183<br />

6<br />

Non sta a questa rubrica di dialogo sindacale dirimere le controversie nei rapporti<br />

tra una Società privata ed un suo cliente. Possiamo tuttavia consigliare di controllare<br />

bene il capitolato del Regolamento che all’atto dell’adesione le avranno sottoposto alla<br />

sua attenzione prima di sottoscrivere il contratto. Lì potrebbe trovarsi una clausola<br />

che faccia riferimento all’età pensionabile nel regime obbligatorio corrispettivo, che<br />

per gli uomini è attualmente di 65 anni.<br />

In caso di cessazione del rapporto di lavoro si può scegliere tra il riscatto <strong>della</strong> propria<br />

posizione previdenziale e il trasferimento ad altro fondo, in primis quello contrattuale<br />

di riferimento <strong>della</strong> nuova attività lavorativa.<br />

Sia nel caso di riscatto che in quello di iscrizione ad un nuovo fondo va data comunicazione:<br />

- insieme alla propria azienda di provenienza <strong>della</strong> cessata attività lavorativa;<br />

- insieme alla nuova azienda dell’adesione al nuovo fondo. Nell’ipotesi qui in esame è<br />

probabile che l’asserita mancata adesione del datore al Fondo COMETA sia dovuta in<br />

realtà ad una mancata richiesta scritta dei lavoratori di adesione al fondo pensione.<br />

Va verificato pertanto se il CCNL applicato all’unità produttiva adotti il fondo pensione<br />

COMETA come fondo di categoria oppure se preveda altro fondo negoziale (FONDAPI,<br />

49<br />

50


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

COOPERLAVORO, etc.). Nel caso di previsione contrattuale positiva, è il lavoratore che ha<br />

la facoltà di scelta alla quale dovrà necessariamente conformarsi il datore di lavoro.<br />

28 ottobre 2005<br />

Gentili Signori, credo che il 2° pilastro dovrebbe essere interamente basato su<br />

fondi (negoziali o altrimenti costituiti) che si qualifichino per avere personalità<br />

autonoma rispetto ai gestori finanziari, in modo tale da avere l’autorevolezza e<br />

la competenza necessari per scegliere, con metodologie qualificate ed indipendenti,<br />

i gestori pro tempore più idonei alle loro esigenze (con o senza l’ausilio di<br />

appropriati consulenti, a loro volta indipendenti dai gestori finanziari). E questo<br />

non per avvantaggiare i sindacati o per svantaggiare le assicurazioni ma semplicemente<br />

per garantire una costruzione efficiente del portafoglio dei beneficiari.<br />

Nel contesto proposto, i sindacati - come qualunque altro rappresentante qualificato<br />

di interessi collettivi - devono avere ruolo; allo stesso modo le assicurazioni<br />

- nella misura in cui hanno processi di investimento credibili ed idonei alle<br />

esigenze dei fondi - devono potersi candidare per la gestione finanziaria.<br />

Fondi aperti e PIP non dovrebbero costituire forme equiparabili di 2° pilastro, non<br />

per questione ideologica ma perché inducono i beneficiari ad affidarsi a gestori<br />

che non vengono selezionati con adeguati criteri di competenza professionale:<br />

non perché i singoli PIP o fondi aperti non siano di per sé sufficientemente professionali<br />

ma perché sono gestiti in ottica monomarca e non tutti i beneficiari<br />

hanno le competenze per indagare le caratteristiche specifiche degli stili di gestione<br />

proposti (ben più che una semplice selezione basata sulla bontà relativa<br />

<strong>della</strong> performance storica).<br />

Quanto più si attribuisce al 2° pilastro una funzione sociale, tutelabile nell’interesse<br />

generale, quanto più il 2° pilastro dovrebbe essere sottratto ad un’ottica<br />

di contrapposizione (competizione) commerciale: WWl’unico modo per farlo è<br />

convogliando le risorse (incluso TFR) in portafogli collettivi sottratti alle logiche<br />

di profitto di singoli operatori finanziari (assicurazioni o non assicurazioni); portafogli<br />

collettivi amministrati (ma non gestiti) da adeguate rappresentanze degli<br />

interessi collettivi (sindacati ma non solo).<br />

In quest’ottica si giustifica pienamente l’unico favor legis che a me pare estremamente<br />

meritevole: quello fiscale che, nel contesto suggerito, non creerebbe<br />

indebiti vantaggi commerciali a nessun gestore finanziario.<br />

Ove interessati, resto a disposizione per chiarimenti e contraddittorio.<br />

184<br />

51


185<br />

6<br />

Ci è stato gradito ricevere l’argomentata risposta al documento spedito alla WestAM,<br />

unità operativa per l’Italia, da un’entità privata, dedita soprattutto allo studio <strong>della</strong><br />

concorrenza.<br />

È noto, anche a livello di Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i termini Previdenza e<br />

Concorrenza sono a contenuto antitetico.<br />

Il fondo negoziale, istituito dalle parti sociali, datoriali e sindacali con assoluta pariteticitàdi<br />

partecipazione ed amministrazione, si rivolge ad un predeterminato pubblico di<br />

riferimento, il quale, attraverso l’adesione al Fondo pensione, diventa elemento fondamentale<br />

per la costituzione e l’operatività dell’associazione Fondo Pensione.<br />

Viceversa, una Polizza assicurativa, come del resto un Fondo Aperto, è un prodotto<br />

messo a disposizione di un pubblico indifferenziato, senza obbligo di dotarsi di Organismi<br />

sociali elettivi o di Fonti istitutive che non siano il Responsabile del Fondo e<br />

l’articolato Regolamentario da sottoporre alla firma per adesione.<br />

- D’accordo sulle considerazioni in ordine alla terzietà dell’affidamento <strong>della</strong> gestione<br />

finanziaria (N.B. in questo senso va letto il vincolo ed il limite che il legislatore ha<br />

posto agli investimenti delle risorse in proprietà immobiliari, in contrapposizione ai<br />

Fondi pensione preesistenti al 15 novembre 1992, che investivano prevalentemente in<br />

fabbricati civili).<br />

Oltre all’obbligatorietà del ricorso ad una banca depositaria, per la custodia delle risorse,<br />

ed alla necessità di un idoneo Istituto per l’erogazione delle rendite.<br />

- D’accordo sulle finalità sociali <strong>della</strong> Previdenza privata ex-dlgs N. 124 del 21.04.1993 e<br />

successive modificazioni ed integrazioni, in quanto la costruzione di detto Pilastro previdenziale<br />

è strettamente connessa al riordinamento del Sistema di base teso a risolvere<br />

questioni di equilibrio economico attraverso una predefinita ridotta prestazione<br />

pensionistica, <strong>della</strong> Previdenza pubblica.<br />

- D’accordo, in via di principio, sulla questione fiscale. Dobbiamo tuttavia rafforzare il<br />

concetto, sottolineando che non ci risulta che prima del dlgs N. 47 del 18.02.2000, con<br />

effetto dal gennaio 2001, il Risparmio previdenziale, espresso dalla posizione individuale<br />

alimentata con i contributi a favore dell’assicurato,venisse colpito fiscalmente<br />

nel tempo precedente a che tale Risparmio si trasformassein Reddito personale.<br />

Tale tipo di risparmio - costituzionalmente protetto ed a lungo termine - reso oggettivamente<br />

forzoso anche dalle continue mutazioni <strong>della</strong> normativa pensionistica di<br />

riferimento, è da considerarsi idoneo ad abbattere il carico fiscale personale e non ad<br />

accrescerlo.<br />

Il fondo pensione negoziale, in quanto suddiviso in tanti conti previdenziali individuali<br />

quanti sono i singoli aderenti, deve essere oggetto di attenzione fiscale nel momento<br />

in cui il montante previdenziale si trasforma in effettivo reddito personale.<br />

Questa visione, in auge fino al 31 dicembre 2000 ed armonizzante nei confronti degli


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

stati dell’Unione Europea, viene indicata con la sigla EET (Esenzione, Esenzione, Tassazione).<br />

Per quanto riguarda il TFR, esso è regolamentato da un’apposita legge (9 maggio 1982<br />

N. 297) che ha portato alla modifica dell’art. 2120 del codice civile.<br />

Lo possiamo considerare come un apripista del concetto di “metodo di calcolo contributivo”<br />

nell’aggiornamento del valore economico nel tempo.<br />

La titolarità del lavoratore e la disponibilità in capo all’Azienda, fino al verificarsi<br />

dell’evento risolutivo (la conclusione del rapporto lavorativo, l’interruzione definitiva<br />

<strong>della</strong> “locatio operis”) rendono tale compenso differito, connotato da finalità socialmente<br />

protette, un fatto del tutto interno alla vita lavorativa del dipendente e del datore.<br />

A tali Parti sociali il legislatore ha accordato, tra l’altro, la facoltà di adottare, in ambito<br />

aziendale, condizioni di miglior favore con riferimento alla determinazione dell’imponibile<br />

ai fini del calcolo periodico del TFR maturando ed alla parziale disponibilità<br />

anticipata, rispetto all’avverarsi dell’evento risolutivo finale, dello stesso.<br />

Si può concludere questa rapida analisi prendendo in considerazione il ruolo delle Parti<br />

sociali nella costruzione <strong>della</strong> Previdenza Complementare. Il ruolo delle Associazioni<br />

sindacali e datoriali è stato finora quello di dare vita a questi organismi previdenziali<br />

generalmente nazionali di categoria, a volte interconfederali, pluricategoriali, con eccezioni,<br />

legate alla rilevanza costituzionale delle Regioni a Statuto speciale, di tipo<br />

globale a vocazione territoriale.<br />

L’azione delle Associazioni datoriali e sindacali si è concretata nell’istituzione, promozione<br />

e diffusione dei Fondi pensione, nella gratuità dell’opera di molti esponenti, Da<br />

toriali e Sindacali, nell’ambito delle strutture amministrative (CdA, Revisori e quant’altro<br />

necessario ai Fondi negoziali), favorendo il più ampio coinvolgimento sociale (oltre<br />

un milione di lavoratori e migliaia di aziende ed Enti).<br />

Tutto ciò in aggiunta alla vasta platea di Fondi pensione preesistenti, anche a carattere<br />

negoziale di settore merceologico.<br />

Senza la pretesa che l’aderente al Fondo pensione si dovesse iscrivere anche al Sindacato<br />

di categoria e con l’obbligo di legge, in capo al Fondo pensione, di affidare<br />

all’esterno, a mezzo gare pubbliche, la gestione finanziaria del fondo.<br />

Una considerazione finale. Forse al lavoratore andrebbe consentito di aggiungere<br />

all’adesione al proprio Fondo negoziale anche quella ai cosiddetti Fondi Aperti. Mantenendo,<br />

e possibilmente ampliando, i benefici di Legge a tutela del Risparmio previdenziale.<br />

Le risorse individualmente destinate alla costruzione di una pensione dignitosa sono<br />

ancora relativamente modeste!<br />

186


18 ottobre 2005<br />

Vorrei sapere qualche cosa di più preciso in merito alle prestazioni pensionistiche.<br />

Ho letto che è prevista la pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di versamenti al<br />

fondo ma la pensione di anzianità e quelle di invalidità e reversibilità.<br />

L’argomento ancora non mi “tocca” ma poiché sembra che i fondi di <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong> debbano costituire una sicurezza in più per il nostro futuro è interessante<br />

sapere che cosa ci aspetta.<br />

187<br />

6<br />

L’art. 7 (Prestazioni) del dlgs 21.04.1993 n. 124 prevede che le prestazioni pensionistiche<br />

per anzianità siano “ consentite solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa<br />

comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno<br />

quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni inferiore<br />

a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio<br />

appartenenza”.<br />

Lo stesso articolo 7 consente che le fonti costitutive possano derogare definendo “ la<br />

gradualità di accesso alle prestazioni , di cui al presente comma, in ragione dell’anzianità<br />

già maturata dl lavoratore”.<br />

Per quanto riguarda la reversibilità, il lavoratore - all’atto <strong>della</strong> domanda <strong>della</strong> pensione<br />

<strong>complementare</strong> - potrà richiedere la reversibilità <strong>della</strong> prestazione in favore di<br />

soggetti da egli indicati tra quelli ammessi dalle normative vigenti.<br />

Per le eventuali prestazioni d’invalidità e premorienza, sulla base di accordi da definire<br />

in sede di contrattazione collettiva di lavoro, il Fondo pensione può stipulare apposite<br />

convenzioni e contratti con primarie Compagnie d’assicurazioni per il riconoscimento a<br />

favore degli aderenti di clausole accessorie che consentano in caso di morte, d’invalidità<br />

permanente o non autosufficienza, o di altre condizioni che non consentano la prosecuzione<br />

del rapporto di lavoro, di avere prestazioni aggiuntive su base assicurativa.<br />

Dette prestazioni accessorie sono previste ad esempio dal fondo pensione FONCER<br />

grazie ad una contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese, stabilita in sede di CCNL<br />

del settore dei materiali refrattari, pari allo 0,20% <strong>della</strong> retribuzione utile al calcolo del<br />

TFR, a partire dal primo gennaio 2005.<br />

17 ottobre 2005<br />

Sono andato in pensione dal 17 maggio 2005 e vorrei alcune informazioni circa il<br />

recupero dei soldi versati sul fondo.<br />

Le informazioni vanno richieste direttamente al proprio fondo di appartenenza.<br />

52<br />

53


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

26 settembre 2005<br />

Sono un vostro iscritto del settore chimico. Ho aderito ad una pensione integrativa<br />

privata nel 2001 con Ergoitalia ex-Bayerische vita. Nel luglio 2005 ho aderito<br />

al FIPREM, ora vorrei trasferire il capitale già versato da Ergoitalia a FIPREM.<br />

Ovviamente Ergoitalia non risponde alle mie raccomandate.<br />

Potete indicarmi a chi posso rivolgermi per far rispettare il contratto a questi<br />

signori?<br />

In occasione delle adesioni a carattere individuale si sottoscrivono delle clausole generali<br />

e particolari che disciplinano il rapporto con la società promotrice.<br />

Nel rispetto di tali clausole sarà compito dell’emittente dare corso, nei tempi dovuti,<br />

alle richieste dell’assicurato, quali ad esempio quelle di trasferimento <strong>della</strong> posizione<br />

individuale ad altra entità previdenziale.<br />

Qualora il dettato contrattuale non venisse rispettato le vie legali sarebbero quelle più<br />

brevi ed efficaci.<br />

19 settembre 2005<br />

Ho versato 19 anni di contributi alle poste, se dovessi licenziarmi a quanti anni<br />

prenderei una pensione e in quale misura?<br />

In via generale, l’età utile per il pensionamento di vecchiaia, sia che si applichi il metodo<br />

retributivo sia che ricorra il metodo misto, scatta all’età di 65 anni per gli uomini (60<br />

anni per le donne), e con almeno 20 anni di contributi comunque accreditati. Fatti salvi<br />

i casi particolari, come ad esempio quelli d’inabilità al lavoro, legati o alla mansione<br />

specifica o a tutte le mansioni.<br />

Il caso di specie, con i pochi elementi rappresentati nella domanda, richiama il metodo<br />

di calcolo misto (retributivo per il periodo assicurativo fino al 31.12.1995; contributivo<br />

per il periodo successivo alla data 01.01.1996) ed il versamento assicurativo per almeno<br />

20 anni.<br />

È necessario pertanto perfezionare quest’ultimo requisito.<br />

A meno che non si voglia optare per il calcolo di tipo interamente contributivo.<br />

Nell’ipotesi dell’opzione, l’età <strong>della</strong> vecchiaia si raggiunge a 57 anni (sia uomini che<br />

donne) e con i requisiti di: almeno cinque anni di contribuzione; un livello di pensione<br />

superiore di almeno il 20% all’assegno sociale.<br />

All’età di 65 anni non ricorre più la condizione del valore minimo <strong>della</strong> pensione (pari<br />

all’assegno sociale più il 20%).<br />

188<br />

54<br />

55


189<br />

6<br />

Dal 2008 detti requisiti di età saranno di 60 anni (donne) e 65 anni (uomini), nel caso<br />

degli “almeno cinque anni di contributi”.<br />

Sempre dal 2008, nel metodo contributivo e con almeno 35 anni di contributi, è possibile<br />

il pensionamento a 60 anni di età (57 anni per le donne, con il calcolo interamente<br />

contributivo). Infine, il requisito dell’età non ricorre in presenza di 40 anni di contribuzione.<br />

8 settembre 2005<br />

56<br />

Non ho ben chiaro completamente il meccanismo del trasferimento da un fondo<br />

ad un altro ossia quando può avvenire e se le commissioni di trasferimento variano<br />

da fondo a fondo e da tipologia di fondo (ossia aperto e negoziale).<br />

Una cosa ho capito che: “In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore iscritto<br />

ad un Fondo pensione di natura contrattuale può trasferire la propria posizione<br />

presso un Fondo “aperto”.<br />

Nei primi cinque anni di vita del Fondo Pensione non è possibile chiedere il trasferimento;<br />

successivamente a tale periodo, può chiedere il trasferimento chi è<br />

iscritto da almeno tre anni.<br />

Questo però vale solo per il trasferimento fa fondo pensione negoziale ad aperto?<br />

E che cosa succede nel passaggio da un fondo aperto ad un altro?<br />

Vale la stessa regola o è diverso?<br />

Concordiamo con le riscontrate difficoltà d’interpretazione del decreto legislativo n.<br />

124 del 21 aprile 1993, a causa delle molteplici modificazioni apportate da apposite<br />

leggi dello Stato negli anni successivi. Trattiamo pertanto l’argomento nel modo più<br />

esauriente possibile.<br />

Avuto riguardo al contenuto dell’art. 9 dlgs 124/1993, rivolto alla previsione dei soggetti<br />

idonei alla costituzione dei fondi aperti e dei loro possibili destinatari, con adesione<br />

anche in forma collettiva qualora lo stabiliscano “le fonti istitutive su base contrattuale<br />

collettiva”, e considerata la formulazione degli artt. 9-bis e 9-ter, entrambi dedicati<br />

alle forme pensionistiche individuali, attuate “mediante l’adesione ai fondi pensione di<br />

cui all’art. 9” (vedi testo art. 9-bis) e “mediante contratti d’assicurazione sulla vita con<br />

imprese d’assicurazione autorizzate dall’ISVAP ... che garantiscano le prestazioni di<br />

cui all’art. 9-bis” (vedi testo art. 9-ter), l’attenzione va concentrata sull’art.10 del citato<br />

Decreto.<br />

Da tale articolo di legge rileviamo:<br />

• punto 3-bis: “Le fondi istitutive prevedono per ogni singolo iscritto [...] la facoltà di<br />

trasferimento [...] non prima di cinque anni di permanenza [...] limitatamente ai primi


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

cinque anni di vita del fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di<br />

tre anni”;<br />

• punto 3-quinquies: “I regolamenti ed i contratti di cui agli artt. 9-bis e 9-ter prevedono<br />

la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto [...] non prima<br />

che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto”.<br />

Va inoltre sottolineato che l’ipotesi nella quale operino “le fonti istitutive” è contemplata<br />

nello “Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti in regime di contribuzione<br />

definita” presentato alla COVIP da ABI, ANIA, Assogestioni in data 11.10.2000; schema ritenuto<br />

conforme alle disposizioni di legge e coerente con i criteri interpretativi COVIP.<br />

Detto schema, al Titolo Quarto, art. 12 punto 4., recita: “Dopo un periodo minimo di 3<br />

anni d’iscrizione al Fondo, l’iscritto può trasferire la propria posizione individuale ad<br />

altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.<br />

Per i soli casi di adesione su base contrattuale collettiva, nei primi 5 anni di vita del<br />

fondo, il periodo minimo di cui sopra viene elevato a 5 anni”.<br />

L’art. 13 dlgs 124/1993 stabilisce l’esenzione da ogni onere fiscale per le operazioni di<br />

trasferimento di posizioni pensionistiche, risorse o riserve matematiche verso forme<br />

pensionistiche disciplinate dal Decreto 124 stesso.<br />

Negli orientamenti interpretativi statutari emanati dalla COVIP per i fondi pensione di<br />

origine contrattuale o regolamentare, costituiti ex-art. 3 dlgs 124/1993, viene segnalato<br />

che – come punto di eventuale onerosità dell’esercizio di prerogative individuali<br />

(adesioni, trasferimenti, cambi di linea d’investimento nei pluricomparto, etc.) - nella<br />

scheda informativa, per dettato statutario - nei fondi aperti a termine di Regolamento,<br />

come viene enunciato in analoghi orientamenti interpretativi COVIP - deve essere riportata<br />

la misura prevista a carico dell’iscritto.<br />

7 settembre 2005<br />

Sono un rappresentate RSU di una azienda chimica e vi vorrei porre una domanda:<br />

chi ha già un fondo pensioni con un altro istituto può prendere tutti gli anni<br />

versati è passarlo su un altro fondo come il vostro?<br />

Se è sì, ci sono dei termini di scadenza per il fondo pensioni già in uso ho delle<br />

clausole da rispettare?<br />

Premesso che, in base all’art. 9 dlgs 124/1993, i fondi pensione aperti sono disponibili<br />

per l’adesione di coloro per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui<br />

all’art. 3. co. 1, (in particolare, contratti ed accordi collettivi anche aziendali, accordi fra<br />

lavoratori promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, etc.),<br />

- nel caso in cui si determinino le condizioni di cui all’art. 10 (Permanenza e cessazione<br />

190<br />

57


19 luglio 2005<br />

Sono iscritto al Fondo COMETA.<br />

La consulente <strong>della</strong> Banca dove ho il conto corrente mi ha proposto di aderire ad<br />

un Fondo Pensione Aperto.<br />

Vorrei che mi chiariste fino a che importo posso usufruire degli sgravi fiscali<br />

previsti per i Fondi Pensione Aperti.<br />

191<br />

6<br />

dei requisiti di partecipazione), i Regolamenti di detti fondi aperti e le condizioni di polizza<br />

delle Forme pensionistiche individuali disciplinano la possibilità di trasferimento<br />

<strong>della</strong> posizione individuale degli aderenti verso il fondo al quale l’iscritto voglia accedere,<br />

per esempio in relazione alla nuova attività lavorativa.<br />

Tenuto conto che devono trascorrere almeno tre anni dalla data di adesione o di conclusione<br />

del contratto per il trasferimento dell’intera posizione presso altro fondo pensione<br />

o altre forme pensionistiche individuali (artt. 9, 9-bis, 9-ter, dlgs 124/1993) gli adempimenti<br />

che ne conseguono, a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche<br />

individuali, vanno effettuati entro il termine di sei mesi dall’ esercizio dell’opzione.<br />

31 agosto 2005<br />

Sono un’iscritta ad un Fondo Pensione negoziale, andrò in aspettativa e non percependo<br />

più la busta-paga non potrò più contribuire al Fondo, ma nello Statuto<br />

del Fondo al quale appartengo è prevista la possibilità di poterlo fare solo a mio<br />

carico con un bonifico mensile. La domanda è: questi contributi sono deducibili<br />

in fase di dichiarazione dei redditi oppure no? Potrò portarli in deduzione?<br />

In mancanza di reddito da lavoro dipendente la deducibilità dei contributi versati al<br />

fondo pensione produce effetti immediati in caso di esistenza di redditi diversi. Nel<br />

rispetto dei limiti annuali di legge. I contributi eventualmente non dedotti nell’anno<br />

vanno dichiarati al fondo pensione entro il 30 settembre ed avranno effetto deduttivo<br />

traslato al momento <strong>della</strong> prestazione. Vale inoltre la varietà delle situazioni, come da<br />

noi precisata telefonicamente, tenuto conto <strong>della</strong> evoluzione del tipo di fondo, cosiddetto<br />

preesistente.<br />

È compito del funzionario di banca corredare delle dovute informazioni le offerte di<br />

contratto sottoposte alla sua clientela, per non separare proposte e chiarimenti.<br />

A normativa vigente, per i dipendenti è consentita l’adesione ad altro fondo, per esempio<br />

di tipo aperto, nel caso d’inesistenza o di mancato funzionamento entro certi limiti<br />

di tempo del fondo negoziale di riferimento contrattuale.<br />

58<br />

59


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

Il limite di deducibilità delle contribuzioni è di euro 5.164,57, equivalente a lire 10.000.000<br />

(limite assoluto).<br />

Attenzione, dal gennaio 2001 anche le contribuzioni fatte dal datore costituiscono reddito<br />

fiscalmente rilevante a tutti gli effetti di legge per il lavoratore iscritto al fondo<br />

pensione.<br />

La parte di reddito complessivo composta da reddito da lavoro dipendente fruisce di<br />

una deducibilità limitata ad un importo pari al doppio del TFR versato al fondo pensione.<br />

Eventuali margini tra l’importo dei contributi deducibili e l’importo ottenuto in ragione<br />

del doppio del TFR versato al fondo, sono utilizzabili, in sede di dichiarazione dei<br />

redditi, come importi di contributi deducibili esclusivamente nell’ambito dei cosiddetti<br />

redditi vari, quelli non provenienti da lavoro dipendente.<br />

Al punto 2. dell’art. 9 (Fondi pensione aperti) del dlgs n. 124 del 21.04.1993 è stabilito<br />

che: “Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente<br />

decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui<br />

all’art. 3 comma 1:” Precisiamo che nell’art. 3 comma 1 sono elencate le fonti istitutive<br />

delle forme pensionistiche complementari, la cui denominazione deve contenere l’indicazione<br />

di “fondo pensione”.<br />

Nello schema di decreto legislativo, dal titolo “Testo unico <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>”,<br />

attualmente in discussione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,<br />

in attuazione <strong>della</strong> Legge delega 23.08.2004 n. 243, all’art. 8 (Finanziamento) punto 12<br />

è detto che: “Fermo restando che non è consentito contribuire contemporaneamente<br />

a più d’una forma pensionistica <strong>complementare</strong>”.<br />

27 maggio 2005<br />

Non avendo spese da detrarre per il 2004, entro che termini e a chi si deve spedire<br />

il CUD relativo all’anno 2004?<br />

In mancanza di obblighi di dichiarazioni e di diritti da far valere (in tal caso, con le<br />

stesse scadenze previste per le relative dichiarazioni fiscali 2005), il CUD non va inviato<br />

a nessun destinatario. Ovviamente una copia del CUD va restituita al datore di lavoro<br />

debitamente firmata per ricevuta; qualora il CUD sia stata inviato dal datore per posta,<br />

fa fede l’avviso di ricevimento postale.<br />

192<br />

60


5 aprile 2005<br />

Sono un lavoratore del Settore del Credito.<br />

Ho letto con grande interesse i vostri approfondimenti sul titolo www.uil.it in materia<br />

di fondi pensione, tuttavia mi è sembrato di capire che non esiste un fondo<br />

pensione negoziale (chiuso) per i lavoratori del mio settore, vi risulta?<br />

Visto che non vorrei aderire ai fondi aperti esiste un fondo negoziale a cui posso<br />

aderire?<br />

193<br />

6<br />

Al momento, non c’è un fondo negoziale, istituito sulla scorta del dlgs 124/21.04.1993 e<br />

segg., che abbia come destinatario l’intero settore del credito e del risparmio.<br />

Esistono tuttavia una molteplicità di fondi preesistenti al 15 novembre 1992 (data di<br />

entrata in vigore <strong>della</strong> Legge Delega al Governo 23.10.1992, N. 421) che la COVIP (Commissione<br />

di Vigilanza sui Fondi pensione) ha registrato nelle Sezioni speciali dell’Albo<br />

dei Fondi Pensione.<br />

La sezione speciale III è dedicata alle forme preesistenti di <strong>previdenza</strong> integrativa e<br />

<strong>complementare</strong> sottoposte alla vigilanza delle Autorità che esercitano il controllo in<br />

materia creditizia ed assicurativa.<br />

Le sezioni speciali I e II sono dedicate alle forme previdenziali preesistenti, rispettivamente<br />

“con soggettività giuridica” e “prive di soggettività giuridica”, sottoposte alla<br />

vigilanza <strong>della</strong> COVIP.<br />

Tra di esse molte sono dedicate al trattamento integrativo di quiescenza del personale,<br />

dirigente e non, dei vari Istituti di credito ed assicurativi.<br />

4 marzo 2005<br />

Sono un dipendente privato di una azienda metalmeccanica. Mi mancano 13 anni<br />

di contributi per arrivare a 40 anni di versamenti INPS. La mia pensione sarà<br />

calcolata con il sistema misto, quindi mi interesserebbe versare il mio TFR (probabilmente<br />

a partire da luglio di quest’anno) per ritrovarmi con una pensione<br />

integrata dal fondo COMETA.<br />

La domanda è la seguente: se il versamento minimo è di 15 anni, quali possibilità<br />

ci sono per riuscire ad arrivare comunque ad avere un minimo di rendita<br />

integrativa?<br />

PS: tra 13 anni avrò 55 anni d’età.<br />

C’è la prestazione che scatta con la pensione d’anzianità e quella che scatta con la<br />

pensione di vecchiaia.<br />

61<br />

62


Interpretazioni normative - Varie e fondi preesistenti<br />

Per la prima occorrono 15 anni di contribuzione ed almeno 10 anni meno dell’età di<br />

pensionamento di vecchiaia, ai fini <strong>della</strong> prestazione in rendita;<br />

per la prestazione che coincida con l’età di pensionamento di vecchiaia di anni di contribuzione<br />

al Fondo ne bastano 5.<br />

Ovviamente la rendita sarà tanto più consistente quanto più si ha versato e quanto più<br />

questi versamenti sono stati apprezzati dal rendimento nel tempo.<br />

Per l’iscrizione è possibile procedere subito. A che serve attendere il decreto attuativo<br />

sullo smobilizzo del TFR?<br />

Per ulteriore informazione va detto anche <strong>della</strong> possibilità di ottenere una prestazione,<br />

parte in rendita e parte in capitale, all’atto del pensionamento.<br />

2 marzo 2005<br />

È del tutto normale che un lavoratore che perda i requisiti di partecipazione ad un<br />

fondo aziendale si rivolga direttamente al suo ufficio del Personale per precise informazioni<br />

su quanto di sua spettanza all’atto del congedo.<br />

Per cercare di rispondere in base al contenuto stringatamente comunicatoci possiamo<br />

dire che, di norma, il riscatto che comporti una somma senza diritto alla rendita viene<br />

tassato come reddito percepito nell’anno.<br />

L’art. 17 del TUIR (Dpr 917/1986) esclude, infatti, dalla cosiddetta tassazione separata il<br />

riscatto <strong>della</strong> posizione individuale ai sensi dell’art. 10 co. 1, lettera c) del dlgs 21.04.1993<br />

n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o cessazione del rapporto<br />

di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.<br />

Per tale tipo di fondo pensione, che esula un po’ dal nostro campo di corrente osservazione,<br />

va poi tenuto in considerazione l’ordinamento regolamentare statutario, soprattutto<br />

per quanto concerne i tempi di maturazione delle prestazioni, la parte liquidabile<br />

a favore dell’ex-iscritto e l’eventuale tasso tecnico di rivalutazione dell’importo.<br />

2 febbraio 2005<br />

Sono un lavoratore del credito e vi scrivo per darvi un suggerimento relativamente<br />

alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> ed in special modo ai fondi pensione chiusi.<br />

Siccome lavoro per un piccolo istituto creditizio che gestisce al suo interno il relativo<br />

fondo pensione <strong>complementare</strong>, con una gestione dello stesso che si può<br />

194<br />

63<br />

Pongo il quesito seguente: mi sono dimesso dalla banca per la quale lavoravo da<br />

10 anni (unica occupazione) in agosto 2004 e ora sono commerciante. Se chiedo<br />

il riscatto dal fondo pensione (circa 19.000 euro) che cosa succede fiscalmente?<br />

64


definire pessima dal punto di vista dei rischi d’investimento, chiedo, anche in vista<br />

<strong>della</strong> prossima riforma <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, se non sia possibile<br />

la costituzione a livello nazionale, da parte delle sigle confederali, di un fondo<br />

pensione chiuso gestito da esperti scelti dai sindacati a cui possano iscriversi,<br />

se lo desiderano, gli iscritti ai sindacati stessi indipendentemente dal settore<br />

lavorativo di appartenenza, il tutto ovviamente avendo la possibilità di continuare<br />

a versare, oltre al proprio TFR, anche la percentuale <strong>della</strong> propria retribuzione e<br />

soprattutto la percentuale <strong>della</strong> retribuzione versata dall’azienda sul fondo stesso.<br />

Pensate che questo sia possibile in un prossimo futuro?<br />

Esistono leggi che impediscano la costituzione di un siffatto fondo pensione?<br />

Volendo i fondi pensione di questo tipo potrebbero essere anche più di uno, magari<br />

uno per ogni sigla sindacale (CGIL,CISL,UIL).<br />

6<br />

Tenuto conto che la gestione finanziaria e la custodia delle risorse di un fondo pensione<br />

negoziale siano, per legge, da attribuire, a mezzo bando di gara, ad istituti e<br />

intermediari abilitati, cioè a soggetti esterni al fondo stesso, e sottolineato che nella<br />

generalità dei casi ai dipendenti delle parti stipulanti è consentito di aderire al fondo<br />

contrattuale di competenza, l’idea di dare vita ad un fondo nazionale per i dipendenti<br />

del settore del credito e del risparmio è lecita, ancorché di difficile attuazione.<br />

10 gennaio 2005<br />

65<br />

Sono un dipendente di un’azienda metalmeccanica e ho aderito 4 anni fa al fondo<br />

pensione di categoria COMETA.<br />

Vorrei sapere se è possibile aderire ad un altro fondo pensione aperto <strong>della</strong> Banca<br />

Intesa chiamato Intesa mia Previdenza, e se ci sono cambiamenti dal punto di<br />

vista fiscale. Inoltre volevo sapere aderendo a questo fondo pensione non ci sono<br />

quote prelevate dal TFR?<br />

Molto probabilmente allo sportello <strong>della</strong> sua banca di fiducia le avranno fatto presente<br />

che, a proposito di fondi pensione nel settore privato, il trattamento di deducibilità<br />

fiscale è collegato, laddove esista un fondo di categoria o simile e sia funzionante nei<br />

tempi stabiliti, all’adesione al fondo negoziale di appartenenza.<br />

Per quanto riguarda la precisa valutazione del decorso del tempo, ai fini di un eventuale<br />

trasferimento altrove, è bene confrontarsi con il fondo negoziale al quale si è iscritti.<br />

Nella valutazione di convenienza di trasmigrazione in campo aperto sarà utile sapere<br />

che, oltre all’attuale impossibilità di usufruire del contributo del datore, vi sono varie<br />

ipotesi allo studio del legislatore, legate all’annunciato futuro meccanismo del silenzio-assenso,<br />

di destinazione del TFR.<br />

195


7<br />

FONDI PENSIONE<br />

REVOCATI E CESSATI


Fondi pensione revocati e cessati<br />

CAPITOLO 7<br />

Fondi pensione revocati e cessati<br />

Sommario<br />

1 - 8 - 11 - 13 FONDO FAMIGLIA<br />

2 - 5 - 7 FONTAN<br />

3 - 4 - 9 - 10 - 14 PREVIAGENS<br />

6 - 15 SOCRATE<br />

12 FONSER<br />

198


10 marzo 2008<br />

22 marzo 2007<br />

199<br />

7<br />

Le chiedo a quale fondo pensione può iscriversi mia sorella, una donna di 45<br />

anni, che però non ha mai lavorato per una ditta o una società o anche per dei<br />

privati che le abbiano pagato dei contributi.<br />

Mi può indicare anche l’indirizzo a cui potersi rivolgere a Roma per avere informazioni?<br />

Nel vasto campo dei fondi negoziali c’è anche il Fondo FAMIGLIA che si rivolge a tutte<br />

quelle persone che non sono tutelate da altri fondi complementari di categoria e con lo<br />

scopo di garantire ai suoi aderenti un sostegno reale al raggiungimento dell’età pensionistica<br />

(60 anni per le donne e 65 per gli uomini). In alternativa alla rendita il Fondo<br />

FAMIGLIA offre anche la possibilità di accantonare i contributi nel corso degli anni per<br />

riscattare l’intero importo in un’unica soluzione.<br />

Al Fondo Pensione Complementare Nazionale FAMIGLIA, istituito in base al dls<br />

124/1993, possono aderire sia i soggetti privi di reddito (casalinghe, studenti, disoccupati)<br />

sia i lavoratori con contratto di collaborazione, part-time, stagionali e interinali,<br />

con contratto a progetto; in generale, tutti quei soggetti che non sono destinatari di<br />

fondi pensione di categoria.<br />

La contribuzione al Fondo FAMIGLIA è libera (purché non inferiore a 26 euro), può essere<br />

anche saltuaria e può avvenire attraverso:<br />

- versamenti effettuati dai soci;<br />

- versamenti nell’interesse dei soci, effettuati da soggetti non associati al Fondo FAMI-<br />

GLIA. La sede legale e gli uffici operativi sono in Via P. Bonetti, 88 – Roma 00128.<br />

Sono disponibili i seguenti contatti (da lunedì a venerdì ore 09.00 – 13.00 e 14.00 –<br />

18.00): info@fondofamiglia.it Tel: 06/50797673.<br />

Sono un lavoratore conciario e vorrei delle delucidazioni sui Fondi Pensione poiché<br />

il vecchio fondo (FONTAN) non è mai partito: la colpa non è solo degli operai<br />

ma anche dei sindacati che non hanno insistito e delle aziende.<br />

Che cosa bisogna fare?<br />

La mancata adesione dei lavoratori del settore conciario al Fondo Pensione di categoria,<br />

in termini di quantità e tempestività, ha fatto sì che la COVIP ne revocasse l’autorizzazione<br />

alla raccolta.<br />

1<br />

2


Fondi pensione revocati e cessati<br />

Vedi al riguardo la nota nella scheda di FONTAN consultabile su www.uil.it/fondi “autorizzato:<br />

con delibera COVIP del 23.01.2004 è cessata per decadenza l’autorizzazione<br />

alla raccolta delle adesioni rilasciata il 30.11.2000”.<br />

11 gennaio 2007<br />

È possibile per i dipendenti cui si applica il CCNL delle agenzie di assicurazioni<br />

in gestione libera, iscriversi ad altro Fondo pensione integrativo (e non quindi<br />

necessariamente al PREVIAGENS di settore)?<br />

Naturalmente con un contratto integrativo aziendale che lo preveda.<br />

L’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 26.01.2001, al fondo pensione<br />

PREVIAGENS - istituito per i lavoratori, dipendenti ed agenti in servizio a tempo indeterminato<br />

nelle imprese associate a SNA, del CCNL delle Agenzie Private di Assicurazioni<br />

in gestione libera - è cessata, per decadenza, a seguito di apposita delibera<br />

COVIP del 20.06.2003.<br />

Un eventuale nuovo accordo sindacale può consentire un’adesione collettiva ad un<br />

altro fondo <strong>complementare</strong>.<br />

È sempre auspicabile un’intesa ben coordinata tra l’Associazione datoriale e le organizzazioni<br />

sindacali in ordine alle indicazioni operative per le centinaia di vecchi aderenti<br />

al citato fondo nazionale di categoria.<br />

3 gennaio 2007<br />

Mia moglie lavora alla Willis Italia: un broker di assicurazioni. Vorrei iscriverla al<br />

fondo pensione di categoria ma in azienda nessuno sa dirmi quale sia.<br />

Potete aiutarmi?<br />

Nel sito www.uil.it/fondi è consultabile la scheda intestata al fondo PREVIAGENS, di<br />

suo presumibile interesse.<br />

Purtroppo a tale fondo la COVIP ha dovuto revocare l’autorizzazione alla raccolta delle<br />

adesioni per l’insufficiente afflusso di adesioni nei tempi previsti dalle fonti istitutive di<br />

PREVIAGENS.<br />

In attesa di eventuali nuovi eventi in materia di fondi negoziali nel suo Settore di lavoro,<br />

non resta, al momento, che la scelta alternativa dell’adesione individuale a forme<br />

previdenziali di tipo aperto o assicurativo.<br />

200<br />

3<br />

4


30 ottobre 2006<br />

Mi sono iscritto tempo fa al fondo FONTAN e volevo sapere, se possibile, il numero<br />

degli iscritti e quando questo fondo dovrebbe partire.<br />

23 ottobre 2006<br />

201<br />

7<br />

Sulle vicende di FONTAN, come riportato nella specifica scheda di www.uil.it/fondi , ha<br />

deliberato la Commissione di Vigilanza COVIP, in data 23.01.2004, revocando per decadenza<br />

l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 30.11.2000<br />

25 ottobre 2006<br />

Ho un contratto a tempo indeterminato CCNL Assologistica ed in vista del gennaio<br />

2007 e del trasferimento del TFR ai Fondi pensione o all’INPS, sarei interessata<br />

a capire meglio come poter sottoscrivere il Fondo SOCRATE.<br />

Vi sarei grata se poteste spiegarmi e magari inviarmi dei moduli di sottoscrizione<br />

oppure se devo rivolgermi al mio ufficio del personale e richiedere maggiori<br />

delucidazioni a loro.<br />

L’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 16.12.1998 al fondo pensione<br />

per il settore <strong>della</strong> logistica SOCRATE, è cessata per decadenza, in forza <strong>della</strong> delibera<br />

COVIP del 16.01.2002.<br />

È quanto si può rilevare dal sito www.uil.it/fondi, alla voce “Autorizzato”.<br />

Sono un lavoratore dipendente e volevo sapere se il fondo di categoria del nostro<br />

settore, il FONTAN, partirà prima <strong>della</strong> fine del 2006, ovvero se voi avete notizie<br />

più precise.<br />

Per quanto riguarda le sorti del fondo pensione FONTAN, nell’apposita scheda sinottica,<br />

alla voce “Autorizzato” è riportato che: “Con delibera COVIP del 23.01.2004 è cessata<br />

per decadenza l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata il 30.11.2000”.<br />

5<br />

6<br />

7


Fondi pensione revocati e cessati<br />

2 agosto 2006<br />

Sono un lavoratore dipendente e volevo sapere se il fondo di categoria del nostro<br />

Sono un disoccupato di lunga durata e vorrei crearmi una pensione: mi potreste<br />

dare dei suggerimenti?<br />

Da verificare la possibilità d’adesione al Fondo Pensione Complementare Nazionale<br />

FAMIGLIA (per più dettagliate informazioni dirette e personali: tel. 06 7809641, 06<br />

8840386 - Via dei Cappuccini, 6 - ROMA 00187). Detto Fondo è destinato ad uomini e<br />

donne impegnati in lavori atipici, part-time, casalinghe o con pensione parziale.<br />

8 maggio 2006<br />

Mi potete dire se il fondo PREVIAGENS è attivo e da quando è attivo?<br />

Rispondiamo volentieri che, con delibera COVIP del 20.06.2003 è cessata, per decadenza,<br />

l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni rilasciata al fondo negoziale PRE-<br />

VIAGENS dalla stessa COVIP il 26.01.2001.<br />

1 marzo 2006<br />

Sono un lavoratore dipendente di un’agenzia di assicurazioni.<br />

Vorrei aderire al fondo di Categoria PREVIAGENS, ma non riesco a trovare un<br />

riferimento preciso sia esso un numero di telefono o una sede, o più semplicemente<br />

un indirizzo mail.<br />

Avrei bisogno di sapere qual è la modulistica da compilare per avviare la pratica<br />

e a chi inoltrarla.<br />

Potreste essermi di aiuto?<br />

Il fondo pensione PREVIAGENS è cessato, per decadenza, a seguito dell’apposita delibera<br />

<strong>della</strong> Commissione di Vigilanza adottata in data 20.06.2003.<br />

La COVIP rilasciò l’autorizzazione alla raccolta delle adesioni risaliva al 26.01.2001.<br />

202<br />

8<br />

9<br />

10


8 febbraio 2006<br />

203<br />

7<br />

Sono un lavoratore di 38 anni del settore alberghiero.<br />

Non ho un’occupazione stabile perché trovo lavoro solo per periodi brevi e stagionali.<br />

Sento molto il problema <strong>della</strong> copertura previdenziale e <strong>della</strong> necessità di una<br />

integrazione sotto forma di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, poiché ho pochissimi<br />

anni di lavoro e di contributi.<br />

La mancanza di un’occupazione stabile mi impedisce di aderire al fondo negoziale<br />

FON.TE. o MARCO POLO.<br />

Che cosa posso fare? Sapete darmi delle informazioni sulla questione?<br />

Oltre alle possibilità d’adesione ai fondi menzionati nel quesito postoci, forse è il<br />

caso d’esplorare l’opportunità, nell’ambito dei fondi negoziali complementari ex-dlgs<br />

124/1993, al Fondo Pensione Complementare Nazionale FAMIGLIA contattando i seguenti<br />

indirizzi: tel. 06 7809641, 06 8840386 - Via dei Cappuccini, 6 - Roma 0018.<br />

Il Fondo Pensione Nazionale FAMIGLIA è stato istituito ed è a disposizione di uomini e<br />

donne impegnati in lavori atipici, part-time, casalinghe o con pensione parziale.<br />

Ci sono sul mercato anche delle polizze assicurative e dei fondi aperti, da verificare<br />

personalmente, con enti e professionisti di sua fiducia, nella loro rispondenza e percorribilità.<br />

16 gennaio 2006<br />

Sono stata assunta da un’azienda di assistenza e assicurazioni. Ho chiesto al<br />

mio responsabile dove posso reperire informazioni per l’adesione, da 2 settimane<br />

aspetto una risposta. Ho avuto l’impressione che non sapesse nemmeno di<br />

che cosa stessi parlando, e per questo mi è venuto un dubbio: è possibile che<br />

un’azienda si rifiuti di aderire a questi fondi?<br />

Il mio contratto di assunzione fa riferimento al CCNL AISA, sul quale mi pare sia<br />

indicato il FONSER come fondo pensione integrativo di riferimento, è corretto?<br />

Per aderire occorre per forza passare per il datore di lavoro?<br />

In base a quanto riportato nel CCNL AISA / CGIL-CISL-UIL, FNA di settore, FONSER è<br />

il fondo di riferimento contrattuale.<br />

L’iscrizione avviene su richiesta del lavoratore contestualmente alla sottoscrizione dovuta<br />

da parte dell’Azienda.<br />

Tuttavia, la non sufficiente adesione, registratasi finora a FONSER, non ha consentito<br />

una fruttifera gestione del fondo stesso.<br />

11<br />

12


Fondi pensione revocati e cessati<br />

Pertanto le Parti sociali contraenti: AISA e FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL e FNA<br />

(sindacato autonomo degli assicurativi) hanno proceduto alla stipula di accordi a livello<br />

di gruppo per favorire il passaggio degli iscritti ai rispettivi fondi pensione integrativi<br />

preesistenti o fondi aperti successivamente selezionati.<br />

3 novembre 2006<br />

Vorrei avere informazioni circa la possibilità di aderire a un Fondo Pensione.<br />

Sono uno studente a quattro esami dalla laurea, lavoro part-time purtroppo ancora<br />

senza contratto.<br />

Avendo a disposizione del denaro avevo pensato di cominciare a mettere da parte<br />

qualcosa per la pensione.<br />

Vorrei sapere se il fondo pensione è la soluzione più indicata alla mia fattispecie<br />

e, in caso contrario, quali sono le soluzioni migliori.<br />

Evitando di entrare in valutazioni di convenienza su quanto viene offerto, con grande<br />

abbondanza e varietà, dall’industria dei fondi, del credito e del risparmio, una possibilità<br />

da esplorare, nell’ambito dei fondi pensione ex-dlgs 124 del 21.04.1993 e dlgs 47 del<br />

18.02.2000, e successive integrazioni e modificazioni, potrebbe essere quella del Fondo<br />

Pensione Complementare Nazionale Famiglia.<br />

Autorizzato dalla COVIP il 28.12.2000, il Fondo FAMIGLIA è stato costituito il 30 maggio<br />

2000 dalla Federcasalinghe con lo scopo di fornire una pensione, oltre che a casalinghe<br />

ed a soggetti che svolgano, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in<br />

relazione a responsabilità familiari e non titolari di pensione diretta, anche a:<br />

lavoratori part-time, lavoratori atipici, stagionali ed interinali, pensionati con pensione<br />

parziale, giovani con occupazione precaria, studenti.<br />

Si possono utilizzare contributi volontari, anche se solo saltuari, con versamenti diretti<br />

ed, indirettamente, con gi abbuoni ottenuti sugli acquisti (la “spesa” fatta nei: negozi,<br />

supermercati, industrie, servizi, etc. che aderiscano all’iniziativa con apposita Convenzione<br />

stipulata con il Fondo FAMIGLIA).<br />

In sostanza, una parte, detta abbuono, <strong>della</strong> somma pagata per l’acquisto va sulla<br />

posizione personale dell’aderente al Fondo pensione FAMIGLIA.<br />

Il Fondo ha sede in Via dei Cappuccini, 6 - ROMA 00187, e per l’iscrizione ci si può rivolgere<br />

al numero 06 7809641 (fax 06 8840386); oppure alla Banca di Roma - Piazza<br />

Barberini, 40 - Roma 00187 - al numero 06 5445817; 06 5445380<br />

Per ulteriori informazioni via e-mail, direttamente dal Fondo FAMIGLIA: info@fondofamiglia.it.<br />

Per scaricare il modulo d’adesione e la Scheda informativa: www.fondofamiglia.it<br />

204<br />

13


14 settembre 2005<br />

4 aprile 2005<br />

Vorrei informazioni in merito al versamento dei contributi al fondo SOCRATE.<br />

205<br />

7<br />

Siamo impiegati presso agenzie di assicurazioni in gestione libera, vorremmo<br />

sapere se esiste un fondo pensione <strong>complementare</strong> nazionale come da articolo<br />

62 del contratto nazionale per dipendenti delle agenzie di assicurazioni in gestione<br />

libera.<br />

Il fondo pensione <strong>complementare</strong> nazionale PREVIAGENS, a suo tempo istituito da<br />

SNA e OO.SS, è cessato il 20.06.03 per decadenza dell’autorizzazione decretata dalla<br />

COVIP.<br />

Da allora non è bastata la buona volontà delle Parti perché fosse possibile trovare una<br />

soluzione adeguata all’importante problema.<br />

E’ auspicabile che con la ripresa delle attività in ambito sia sindacale sia datoriale del<br />

Settore Agenzie Private di Assicurazioni a Gestione Libera, meglio se da parte sia di<br />

SNA che di UNAPASS, si possano dare indicazioni utili a tutti quei lavoratori che vogliano<br />

iscriversi ad un fondo pensione negoziale di riferimento nazionale.<br />

Infine vanno ricordate le centinaia di lavoratori che tempestivamente diedero la loro<br />

adesione a PREVIAGENS, apprezzandone le buone condizioni contrattuali predisposte<br />

dal CCNL.<br />

Al fondo pensione SOCRATE, istituito per gli addetti alla Logistica, Magazzini Generali,<br />

Terminali e settori affini, e cessato per decadenza, in base alla delibera COVIP<br />

16.01.2002, non si è proceduto alla raccolta dei contributi per mancanza d’autorizzazione.<br />

Con la sottoscrizione dell’intesa di rinnovo del ccnl (Contratto Unico Porti, durata normativa<br />

01.01.2005-31.12.2008; durata economica 01.01.2005-31.12.2006) tra Assoporti,<br />

Assologistica, Assiterminal, FISE/UNIPORT e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRA-<br />

SPORTI, le parti hanno assunto l’impegno che, “Entro il 30.06.2005 verrà individuato il<br />

fondo di <strong>previdenza</strong> al quale aderire”.<br />

14<br />

15


8ESTERO


Estero<br />

CAPITOLO 8 Estero<br />

Sommario<br />

1 Trasferimento contributi da Svizzera a Italia<br />

2 Investimenti immobiliari dei fondi pensione, normativa<br />

3 Cittadino italiano in Inghilterra<br />

208


23 marzo 2009<br />

Per circa 7 anni (2000-2007) ho contribuito ad un fondo pensione convenzionato<br />

con la banca presso cui lavoravo.<br />

Ora lavoro all’estero, in Svizzera, e sto contribuendo ad un nuovo fondo pensione.<br />

Vorrei sapere se è possibile e conveniente chiudere il rapporto con il primo fondo<br />

e trasferire i soldi sul nuovo fondo svizzero.<br />

209<br />

8<br />

Di norma, coloro che cessano dall’iscrizione senza aver maturato il conseguimento<br />

<strong>della</strong> prestazione pensionistica a carico del fondo hanno facoltà di richiedere anche<br />

il trasferimento <strong>della</strong> somma accumulata nel proprio conto individuale ad altro fondo<br />

pensione in relazione alla nuova attività svolta.<br />

Il Regolamento, oltre allo stesso Statuto, a volte contemplano la destinazione di contributi<br />

a cosiddette gestioni di solidarietà del fondo, oppure vecchi versamenti in regime<br />

di prestazione definita, che incidono sull’entità oggetto dell’opzione di trasferimento.<br />

In tema di convenienza, trattandosi di due stati Svizzera ed Italia, vanno considerate le<br />

diverse condizioni normative, gestionali e fiscali, per un raffronto tra loro.<br />

3 aprile 2006<br />

Le sto scrivendo dalla ditta di ricerca OPC (Oxford Property Consultants) con<br />

sede a Londra per chiederLe informazioni in riferimento a testi sul Decreto legislativo<br />

124 <strong>della</strong> Legge del 1993 e le restrizioni che hanno effetto sull’investimento<br />

immobiliare dei fondi pensione e come queste leggi cambieranno nel futuro.<br />

La normativa, quella ancora vigente e quella nuova, la quale sarà in vigore dal primo<br />

gennaio 2008, è trascritta nelle parti ritenute essenziali ai fini dell’individuazione degli<br />

investimenti consentiti per legge, uno stralcio dei decreti e dei regolamenti emessi<br />

in relazione all’istituzione ed alla gestione dei Fondi pensione ex-decreto legislativo<br />

124/1993 e 05.12.2005 n. 252.<br />

D. lgs.21 aprile 1993, n. 124 (pubblicato nella G.U. n. 40, 27.04.1993 , entrato in vigore il<br />

28 aprile 1993) Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo<br />

3, comma 1, lettera v), <strong>della</strong> Legge 23 ottobre 1992, n. 421.<br />

Art. 1 Ambito di applicazione 1<br />

Il presente decreto legislativo disciplina le forme di <strong>previdenza</strong> per l’erogazione di trattamenti<br />

pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare<br />

più elevati livelli di copertura previdenziale.<br />

Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli gestionali<br />

1<br />

2


Estero<br />

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:<br />

a- convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma<br />

1, lettera c- <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima<br />

attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto<br />

il mutuo riconoscimento;<br />

b- convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo<br />

1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) <strong>della</strong> tabella<br />

allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività,<br />

con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />

c- convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al<br />

titolo I <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate<br />

a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro<br />

del Tesoro con proprio decreto (N.B. vedi: Decreto del Ministro del Tesoro n. 703, 21<br />

novembre 1996), tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per<br />

l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;<br />

d- sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo<br />

pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera<br />

a-,nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla<br />

lettera<br />

e- sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi<br />

secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma<br />

4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per<br />

cento del capitale del fondo chiuso.<br />

4-quinquies. I criteri d’individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,<br />

devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b).<br />

Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all’articolo 16 (N.B.:<br />

COVIP), sono individuati:<br />

a- le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi<br />

limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento<br />

delle piccole e medie imprese;<br />

b-i criteri d’investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;<br />

c- le regole da osservare in materia di conflitti d’interesse compresi quelli eventuali attinenti<br />

alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai<br />

soggetti gestori di cui al presente articolo. 4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito<br />

delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono<br />

gestire direttamente le proprie risorse.<br />

210


Regolamento 19 novembre 1996<br />

211<br />

8<br />

Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti d’investimento delle risorse dei fondi<br />

di pensione e sulle regole in materia di conflitto d’interesse (in vigore dal 09.03.1997)<br />

IL MINISTRO DEL TESORO - Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive<br />

modificazioni e integrazioni con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche<br />

complementari in data 19 novembre 1996 - adotta il seguente regolamento:<br />

Art. 1. Definizioni<br />

1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per:<br />

a) «titoli di debito»:<br />

1- i titoli emessi da stati o da organismi internazionali;<br />

2- le obbligazioni anche convertibili in azioni;<br />

3- i certificati di deposito<br />

4- i certificati d’investimento;<br />

5- le cambiali finanziarie;<br />

6- altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza<br />

la restituzione del capitale;<br />

b) «titoli di capitale»:<br />

1- le azioni;<br />

2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata; 3) altri strumenti finanziari<br />

negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;<br />

c) «contratti derivati»:<br />

1- contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici;<br />

2- i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e<br />

indici;<br />

3- i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri<br />

strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;<br />

d) «OICVM»: gli organismi d’investimento collettivo rientranti nell’ambito di applicazione<br />

<strong>della</strong> direttiva 85/611/CEE;<br />

e) «fondi chiusi»: i fondi comuni d’investimento mobiliare e immobiliare chiusi;<br />

f) «liquidità»: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua<br />

non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi<br />

i depositi bancari a breve.<br />

Art. 2. Criteri di gestione<br />

1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera<br />

sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:


Estero<br />

a) diversificazione degli investimenti;<br />

b) efficiente gestione del portafoglio;<br />

c) diversificazione dei rischi, anche di controparte;<br />

d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del fondo;<br />

e) massimizzazione dei rendimenti netti.<br />

2. Il fondo pensione verifica i risultati <strong>della</strong> gestione anche mediante l’adozione di parametri<br />

oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla<br />

Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quater, del decreto legislativo.<br />

3. L’operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione<br />

agli iscritti.<br />

4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze<br />

di finanziamento delle piccole e medie imprese.<br />

Art. 3. Investimenti e operazioni consentiti<br />

1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo, le<br />

disponibilità dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente<br />

regolamento, possono essere investite in:<br />

a) titoli di debito;<br />

b) titoli di capitale;<br />

c) parti di OICVM;<br />

d) quote di fondi chiusi.<br />

2. Essi possono inoltre:<br />

a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l’acquisto a pronti e la<br />

rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti<br />

finanziari ed il prestito titoli;<br />

b) detenere liquidità;<br />

c) effettuare operazioni in contratti derivati.<br />

3. Nell’esercizio dell’attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può<br />

effettuare vendite allo scoperto.<br />

4. Il fondo pensione può individuare diverse linee d’investimento ad una delle quali gli<br />

iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato.<br />

Lo statuto del fondo pensione disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne<br />

facciano richiesta trasferiscono l’adesione ad un’altra delle citate linee.<br />

Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle risorse gestite, i limiti e i<br />

criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento.<br />

Art. 4. Limiti agli investimenti<br />

212


213<br />

8<br />

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, i fondi<br />

pensione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, nell’investimento<br />

delle proprie disponibilità possono detenere:<br />

a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione;<br />

b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio del fondo<br />

pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso;<br />

c) titoli di debito e di capitale non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell’Unione<br />

europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone entro il limite del 50 per cento,<br />

purché emessi da Paesi aderenti all’OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; entro<br />

tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10 per cento del patrimonio ed<br />

il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti<br />

all’OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno degli Stati<br />

appartenenti all’Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio del<br />

fondo pensione;<br />

d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti all’OCSE<br />

ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio<br />

del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell’Unione<br />

europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.<br />

2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere<br />

investito in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi<br />

i prodotti derivati che danno diritto all’acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente<br />

o da soggetti facenti parte di un medesimo gruppo; nell’ambito di tale limite, i<br />

titoli non negoziati in mercati regolamentati dai Paesi dell’Unione europea, degli Stati<br />

Uniti, del Canada e del Giappone non possono superare il limite del 5 per cento del patrimonio<br />

del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente comma i titoli di debito emessi<br />

da Stati aderenti all’OCSE.<br />

3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all’investimento<br />

dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.<br />

4. La Commissione dì vigilanza fissa limiti più stringenti all’operatività del fondo pensione<br />

ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.<br />

5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo<br />

in una valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni<br />

del fondo pensione. La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura<br />

valutaria posti in essere.<br />

Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.<br />

Art. 5. Limiti ai contratti derivati


Estero<br />

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni<br />

in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui<br />

all’articolo 2 del presente regolamento, purché siano riconducibili ad una <strong>della</strong> seguenti<br />

tipologie:<br />

a) generano un’esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un<br />

acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato;<br />

b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato;<br />

c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro<br />

prezzi;<br />

d) assicurano maggiore liquidità dell’investimento negli strumenti finanziari sottostanti<br />

senza comportare l’assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti<br />

a pronti.<br />

2. Ai fini <strong>della</strong> verifica del rispetto dei criteri previsti all’articolo 2 la Commissione di<br />

vigilanza detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento<br />

alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell’attività coperta e<br />

quella del contratto di copertura.<br />

Art. 6. Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale<br />

1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall’articolo 6, comma<br />

1 del decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano<br />

la garanzia di restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito<br />

il trasferimento <strong>della</strong> titolarità ai sensi dell’articolo 6, comma 4-ter, del decreto legislativo.<br />

2. La Commissione di vigilanza, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati<br />

a gestire le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio<br />

<strong>della</strong> garanzia di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono<br />

conto anche <strong>della</strong> trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte.<br />

3. Resta ferma l’applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del<br />

presente regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione<br />

accompagnati dalla garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il<br />

trasferimento <strong>della</strong> titolarità delle risorse affidate.<br />

Decreto legislativo 05.12.2005, n. 252 (G.U. n. 289 S.O. n. 200 13.12.2005)<br />

Disciplina delle forme pensionistiche complementari obbligatorio, ivi compresi quelli<br />

gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10<br />

febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.<br />

Entra in vigore in data 01.01.2008<br />

214


Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali<br />

215<br />

8<br />

1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse<br />

mediante:<br />

a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma<br />

5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che<br />

svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione<br />

europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7<br />

settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita,<br />

ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti<br />

all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio<br />

1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima<br />

attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il<br />

mutuo riconoscimento;<br />

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il<br />

fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma<br />

13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei<br />

limiti di cui alla lettera e);<br />

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare<br />

chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque<br />

non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del<br />

fondo chiuso.<br />

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante <strong>della</strong><br />

concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per<br />

l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di<br />

erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso<br />

la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza<br />

del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di<br />

separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.<br />

3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione<br />

provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo<br />

2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.<br />

4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le<br />

rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di<br />

apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro<br />

dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP.


Estero<br />

L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato<br />

decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti,<br />

alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e<br />

finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle<br />

convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza<br />

di vita oltre la media.<br />

I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno<br />

triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale<br />

non inferiore a quindici anni.<br />

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni<br />

per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni<br />

con imprese assicurative.<br />

Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.<br />

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti<br />

organismi d’amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1,<br />

richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma<br />

<strong>della</strong> pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione<br />

nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi<br />

societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di<br />

controllo.<br />

Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera<br />

da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle<br />

diverse tipologie di servizio offerte.<br />

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano<br />

tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali<br />

minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al<br />

comma 1 ai fini <strong>della</strong> stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.<br />

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate<br />

dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e<br />

la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori,<br />

e i criteri di scelta dei gestori.<br />

Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente<br />

fra loro e devono in ogni caso:<br />

a) contenere le linee d’indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei<br />

criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con<br />

le quali possono essere modificate le linee d’indirizzo medesime; nel definire le linee<br />

di indirizzo <strong>della</strong> gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento<br />

216


217<br />

8<br />

che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;<br />

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà<br />

di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso<br />

del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle<br />

quali risultano investite le risorse del fondo all’atto <strong>della</strong> comunicazione al gestore<br />

<strong>della</strong> volontà di recesso dalla convenzione;<br />

c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione <strong>della</strong> titolarità dei diritti di<br />

voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo<br />

medesimo.<br />

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione,<br />

restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi<br />

con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di<br />

restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1<br />

secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso<br />

patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non<br />

possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di<br />

esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti<br />

dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che<br />

riguardano il gestore.<br />

Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo<br />

103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.<br />

Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente<br />

determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto<br />

gestore.<br />

Per l’accertamento dei valori oggetto <strong>della</strong> domanda è ammessa ogni prova documentale,<br />

ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.<br />

10. Con delibera <strong>della</strong> COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti<br />

convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai<br />

fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare<br />

la piena comparabilità delle diverse convenzioni.<br />

11. I criteri d’individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,<br />

devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a).<br />

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:<br />

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con<br />

i rispettivi limiti massimi d’investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento<br />

delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;


Estero<br />

b) i criteri d’investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare<br />

in materia di conflitti d’interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione<br />

dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti<br />

gestori di cui al presente articolo.<br />

12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori<br />

a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.<br />

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità<br />

di competenza:<br />

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore<br />

nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le<br />

azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero<br />

al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per<br />

un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società<br />

emittente;<br />

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati<br />

direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o<br />

agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo<br />

1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle<br />

risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva<br />

superiore al trenta per cento;<br />

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come<br />

destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità<br />

in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa<br />

appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura<br />

complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio<br />

complessivo del fondo.<br />

Per la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre<br />

1993, n. 385.<br />

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto<br />

annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale<br />

misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti<br />

dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti<br />

sociali, etici ed ambientali.<br />

Art. 7. Banca depositaria<br />

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta<br />

dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio<br />

1998, n. 58.<br />

218


7 ottobre 2005<br />

219<br />

8<br />

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio<br />

del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai<br />

criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo<br />

6, comma 11.<br />

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del<br />

decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci <strong>della</strong> banca depositaria riferiscono<br />

senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi<br />

pensione.<br />

Sono un cittadino italiano che risiede e lavora in Inghilterra da 5 anni.<br />

Nel giugno del 2001 ho sottoscritto un Fondo Pensione tramite la mia azienda EDS.<br />

Sono ora in procinto di rientrare in Italia e ho contattato il mio Fondo pensione<br />

per verificare la possibilità di trasferire quanto versato fino ad oggi su un fondo<br />

pensione italiano.<br />

L’amministrazione del Fondo mi ha richiesto le seguenti informazioni :<br />

- Documentazione comprovante l’esistenza e la natura del Fondo Pensione e<br />

una dichiarazione scritta da parte dello stesso che il fondo in questione è stato<br />

autorizzato e riconosciuto ad operare come Fondo Pensione dalla competente<br />

Autorità.<br />

- Una dichiarazione scritta che il Fondo in questione accetterà il trasferimento<br />

dal Fondo estero.<br />

Vorrei cortesemente sapere a quali Fondi potrei rivolgermi per verificare l’eventuale<br />

disponibilità ad accettare il versamento, considerando che rientro in Italia<br />

per frequentare un master e quindi almeno per un anno sarò senza contratto di<br />

lavoro.<br />

Il fondo pensione negoziale di riferimento è quello relativo al ccnl che disciplina il rapporto<br />

di lavoro del dipendente.<br />

Per una pura presa di contatto collegarsi al fondo pensione del tuo settore di lavoro<br />

(consulta www.uil.it/fondi) e chiedi se puoi procedere all’operazione di trasferimento,<br />

facendo presente il tuo stato di “disoccupato temporaneo” ed i tuoi eventuali piani<br />

futuri.<br />

3


COMPENDIO DI LEGGI<br />

E DECRETI DI RIFERIMENTO


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

La riforma <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> tramite il decreto legislativo d’attuazione n. 252-<br />

05.12.2005, in vigore dal 1° gennaio 2007, riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato<br />

e i lavoratori autonomi .<br />

Gli articoli 16, comma 2 lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, recano disposizioni con effetto dal 14<br />

dicembre 2005 .<br />

La specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche<br />

complementari si applica solo con riferimento ai lavoratori dipendenti.<br />

Ai pubblici dipendenti continua ad applicarsi la disciplina previdente.<br />

D.M. 30 gennaio 2007 (G.U. 01.02.2007, n. 26, in vigore dal 16.02.2007)<br />

Attuazione dell’articolo 1, comma 765, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />

Procedure di espressione <strong>della</strong> volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando<br />

e disciplina <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> residuale presso l’INPS (FONDINPS).<br />

CAPO I<br />

Espressione <strong>della</strong> volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />

di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />

Visto l’art. 2120 del codice civile;<br />

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente<br />

l’espressione <strong>della</strong> volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto<br />

maturando, e 9, che prevede la costituzione <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> alla quale<br />

affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 7, lettera b), n. 3)<br />

del decreto legislativo medesimo;<br />

Visto l’art. 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per<br />

l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui<br />

all’art. 2120 del codice civile»;<br />

Visto l’art. 1, comma 756, <strong>della</strong> citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del<br />

Fondo di cui al comma 755 <strong>della</strong> medesima legge e le prestazioni da esso erogate;<br />

Visto l’art. 1, comma 757, <strong>della</strong> citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito<br />

decreto, siano stabilite le modalità d’attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e<br />

756;<br />

Visto l’art. 1, comma 765, <strong>della</strong> citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l’altro, che, con<br />

apposito decreto, siano definite le modalità d’attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e<br />

9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;<br />

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 765 <strong>della</strong> predetta legge n.<br />

296 del 2006;<br />

Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

Modalità di espressione <strong>della</strong> volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando<br />

1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto<br />

di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007,<br />

la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensioni-<br />

222


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

stica <strong>complementare</strong> di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito:<br />

«Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell’art.<br />

2120 del codice civile, ferma restando l’applicazione dell’art. 1, comma 756, <strong>della</strong> legge 27 dicembre<br />

2006, n. 296. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del<br />

modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun<br />

lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e’ stata<br />

espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.<br />

2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano<br />

i seguenti effetti:<br />

a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, il datore<br />

di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente<br />

previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso<br />

tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.<br />

23 del Decreto; in tal caso, l’importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente<br />

alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall’art.<br />

2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006,<br />

rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;<br />

b) in caso di mancata manifestazione <strong>della</strong> volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore<br />

di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma<br />

pensionistica <strong>complementare</strong> individuata secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 7, lettera b),<br />

del Decreto;<br />

c) in caso di manifestazione <strong>della</strong> volontà di mantenere il TFR di cui all’art. 2120 del codice civile,<br />

il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento<br />

del contributo al Fondo istituito dall’art. 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n.<br />

296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all’art. 1, comma 757, <strong>della</strong> medesima legge 27<br />

dicembre 2006, n. 296.<br />

3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad<br />

una forma di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi<br />

dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.<br />

4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro<br />

ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera<br />

tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto,<br />

relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data d’assunzione,<br />

la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le<br />

previsioni di cui all’art. 2120 del codice civile, fermo restando l’applicazione dell’art. 1, comma<br />

756, <strong>della</strong> legge finanziaria 2007.<br />

Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato<br />

al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di<br />

lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione<br />

di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.<br />

5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano<br />

i seguenti effetti:<br />

223


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong>, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello <strong>della</strong> scelta del<br />

lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente<br />

previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007 resta inteso<br />

che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l’importo del TFR è<br />

rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);<br />

b) in caso di mancata manifestazione <strong>della</strong> volontà entro il termine di sei mesi dall’assunzione,<br />

il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento<br />

del TFR alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> individuata secondo i criteri di cui<br />

all’art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;<br />

c) in caso di manifestazione <strong>della</strong> volontà di mantenere il TFR di cui all’art. 2120 del codice civile,<br />

il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento<br />

al Fondo istituito dall’art. 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo<br />

le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 757, <strong>della</strong> medesima legge n.<br />

296 del 2006.<br />

6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima <strong>della</strong> data di pubblicazione<br />

del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire<br />

il TFR ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong>, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla<br />

data <strong>della</strong> scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione<br />

del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla predetta<br />

pubblicazione.<br />

CAPO II<br />

Forma pensionistica <strong>complementare</strong> presso l’Istituto nazionale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

sociale<br />

Art. 2.<br />

Denominazione<br />

1. La forma di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> a contribuzione definita costituita presso l’Istituto<br />

nazionale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale (INPS) ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Decreto, e successive<br />

modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo <strong>complementare</strong> I.N.P.S.», di<br />

seguito definito «FONDINPS».<br />

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, FONDINPS è disciplinato dalle<br />

norme del Decreto.<br />

Art. 3.<br />

Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile<br />

1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio<br />

dell’INPS.<br />

2. Il patrimonio di FONDINPS è destinato all’erogazione delle prestazioni agli aderenti e non<br />

può essere distratto da tale fine.<br />

3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori<br />

dell’INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di<br />

rappresentanti dei creditori stessi.<br />

224


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

4. L’INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, am-<br />

ministrativa e contabile di FONDINPS rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso<br />

Istituto.<br />

Art. 4.<br />

Comitato amministratore<br />

1. FONDINPS è amministrato dal Comitato amministratore previsto dall’art. 9, comma 2, del<br />

Decreto.<br />

2. Il suddetto Comitato è composto da nove componenti, nominati con decreto del Ministro del<br />

lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con<br />

rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono<br />

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui<br />

all’art. 4, comma 3, del Decreto.<br />

3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati<br />

per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono<br />

stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione<br />

dell’entità del patrimonio di FONDINPS.<br />

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, è nominato il responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> FONDINPS, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità<br />

ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal<br />

decreto di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto.<br />

5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il direttore generale dell’IN-<br />

PS o un suo rappresentante all’uopo delegato.<br />

6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del responsabile di FONDINPS<br />

si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.<br />

Art. 5.<br />

Servizi amministrativo-contabili<br />

1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del Decreto, al fine di garantire la separatezza<br />

patrimoniale, amministrativa e contabile, è stipulata apposita convenzione tra l’INPS e<br />

FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalità<br />

di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.<br />

Art. 6.<br />

Destinatari e contribuzione<br />

1. Per i lavoratori di cui all’art. 1, l’adesione a FONDINPS è consentita in forma individuale, secondo<br />

le modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 8, comma<br />

7, lettera b), n. 3, del Decreto.<br />

2. L’aderente può decidere di destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico<br />

nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS.<br />

3. L’aderente ha la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità determinate<br />

dal regolamento di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l’obbligo, per i<br />

soggetti di cui all’art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto, del versamento del TFR maturando.<br />

225


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 7.<br />

Scelte d’investimento<br />

1. Il TFR conferito tacitamente è destinato, al momento dell’adesione, al comparto avente le<br />

caratteristiche di cui all’art. 8, comma 9, del Decreto.<br />

2. FONDINPS può articolarsi in più comparti la cui politica d’investimento è deliberata dal Co-<br />

mitato di cui all’art. 4 del presente decreto.<br />

3. L’aderente può successivamente decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto<br />

del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.<br />

Art. 8.<br />

Portabilità<br />

1. Nel rispetto dell’art. 9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso FON-<br />

DINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione.<br />

Art. 9.<br />

Regolamento<br />

1. Le modalità di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da un apposito regolamento,<br />

emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione<br />

(COVIP) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto.<br />

Successivamente alla approvazione del regolamento, la COVIP provvederà ad iscrivere FON-<br />

DINPS nell’albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.<br />

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />

Roma, 30 gennaio 2007<br />

Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale. Damiano<br />

Il Ministro dell’economia e delle finanze . Padoa Schioppa<br />

D.M. 30 gennaio 2007- Fondo Tesoreria<br />

Modalità d’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 755 e 756 <strong>della</strong> legge 27 dicembre<br />

2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato<br />

del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile<br />

(Fondo Tesoreria) (in vigore dal 16.02.2007)<br />

Il Ministro del Lavoro e <strong>della</strong> Previdenza Sociale<br />

di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze<br />

Visto l’articolo 2120 del codice civile;<br />

Visto l’articolo 3 <strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297;<br />

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;<br />

Visto l’articolo 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il “Fondo per<br />

l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fini rapporto di cui<br />

all’articolo 2120 del codice civile”;<br />

Visto l’articolo 1, comma 756, <strong>della</strong> citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento<br />

del Fondo di cui al comma 755 <strong>della</strong> medesima e le prestazioni da esso erogate;<br />

Visto l’articolo 1, comma 757, <strong>della</strong> citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito<br />

decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;<br />

226


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 757 <strong>della</strong> predetta legge n.<br />

296 del 2006,<br />

DECRETA:<br />

Art. 1<br />

Finanziamento del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti<br />

di fini rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”<br />

1. Il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito<br />

definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice<br />

civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non<br />

destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,<br />

n. 252.<br />

2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per<br />

ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile. Dal predetto<br />

contributo i datori di lavoro detraggono l’ammontare corrispondente all’importo del contributo<br />

di cui all’articolo 3, ultimo comma, <strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.<br />

3. Ai fini dell’accertamento e <strong>della</strong> riscossione del contributo previsto dall’articolo 1, comma<br />

756, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione<br />

previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.<br />

4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3, il versamento del contributo deve<br />

essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione<br />

del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento <strong>della</strong> contribuzione<br />

previdenziale obbligatoria.<br />

5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori<br />

di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori<br />

per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l’articolo 2120 del<br />

codice civile .<br />

6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato<br />

prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Per le aziende<br />

che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell’individuazione del limite<br />

numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di<br />

inizio attività.<br />

7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato,<br />

a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, ivi inclusi quelli<br />

non destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto<br />

di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore<br />

assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato<br />

assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro<br />

rilasciano all’Istituto nazionale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale (INPS) apposita dichiarazione.<br />

8. L’obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto<br />

di lavoro di durata inferiore a 3 mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti<br />

227


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica<br />

delle quote maturate di TFR ovvero l’accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.<br />

9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre<br />

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:<br />

a) l’indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong>, alla quale versano integralmente il TFR;<br />

b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del<br />

modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, <strong>della</strong> legge<br />

27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l’indicazione degli importi del<br />

contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all’articolo 2.<br />

10. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigilanza<br />

sui fondi pensione (COVIP) individua, d’intesa con l’INPS, le informazioni circa i contratti<br />

e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi pensione, necessarie al fine di<br />

consentire all’INPS di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di<br />

lavoro. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal<br />

lavoratore, l’INPS comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la<br />

COVIP trasmette all’INPS le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli accordi<br />

collettivi relativi al conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio<br />

2007 la COVIP comunica all’INPS le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai<br />

fondi pensione negoziali.<br />

Art. 2<br />

Prestazioni erogate dal Fondo<br />

1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall’articolo 2120 del codice civile,<br />

in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.<br />

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte<br />

di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al<br />

Fondo riferiti al mese di erogazione <strong>della</strong> prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare<br />

dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese.<br />

3. Gli Enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie<br />

ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2.<br />

4. L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere<br />

l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile<br />

contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente<br />

al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni,<br />

all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.<br />

5. Le anticipazioni di cui all’articolo 2120 del codice civile sono calcolate sull’intero valore del<br />

TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti<br />

<strong>della</strong> capienza dell’importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre<br />

2006. Qualora l’importo dell’anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il<br />

datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo.<br />

228


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 3<br />

Manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR<br />

1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 5:<br />

a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data<br />

compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero<br />

TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo<br />

istituito dall’articolo 1, comma 755, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che,<br />

nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il<br />

datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all’articolo 1, comma 1, del presente<br />

decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello<br />

TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 765, <strong>della</strong> predetta legge n. 296<br />

del 2006, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore<br />

a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti<br />

quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del<br />

tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente<br />

tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento;<br />

b) il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano<br />

già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti<br />

rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR a forme pensionistiche<br />

complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al<br />

momento del conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la<br />

volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo<br />

il contributo di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo<br />

alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 allegato al decreto ministeriale di<br />

cui al predetto articolo 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata<br />

per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni<br />

riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del<br />

codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell’anno<br />

precedente, del tasso d’incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del<br />

periodo medesimo.<br />

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />

Roma, 30 gennaio 2007<br />

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />

Estratti esemplificativi di modelli TFR1 E TFR2<br />

TFR 1 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO<br />

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)<br />

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006<br />

Il/La sottoscritto/a …....................... nato/a .................il....................................................................<br />

codice fiscale ...................................................... dipendente del …………………..……...........................<br />

.............................................................................................................................................................<br />

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene<br />

229


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

SEZIONE 1<br />

Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla<br />

data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto<br />

legislativo n. 252/2005.<br />

SEZIONE 2<br />

Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che<br />

alla data del 31.12.2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma<br />

7, del decreto legislativo n. 252/2005.<br />

SEZIONE 3<br />

Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che<br />

alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la<br />

possibilità di conferire il TFR con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma<br />

7, del decreto legislativo n. 252/2005.<br />

SEZIONE 4<br />

Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che<br />

alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la<br />

possibilità di conferire il TFR con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma<br />

7, del decreto legislativo n. 252/2005.<br />

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il<br />

trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente<br />

alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> individuata ai sensi dell’articolo 8, comma<br />

7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.<br />

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno<br />

50 addetti, il TFR viene versato al fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’IN-<br />

PS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.<br />

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno<br />

50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito<br />

dall’INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.<br />

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.<br />

Firma leggibile<br />

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore<br />

per ricevuta<br />

230


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

TFR 2 SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO<br />

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)<br />

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006<br />

Il/La sottoscritto/a …....................... nato/a .................il....................................................................<br />

codice fiscale ...................................................... dipendente del …………………..……...........................<br />

.............................................................................................................................................................<br />

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene<br />

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di<br />

assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di<br />

tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> individuata<br />

ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.<br />

Per i lavoratori iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 con<br />

la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.<br />

252/2005 (1)<br />

SEZIONE 2<br />

Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali<br />

si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine<br />

rapporto ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong> con la presente, in attuazione di quanto<br />

previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 (2)<br />

che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % (3)<br />

a decorrere dalla data <strong>della</strong> presente, alla seguente forma pensionistica <strong>complementare</strong>:<br />

SEZIONE 3<br />

Per i lavoratori, iscritti alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali<br />

non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento<br />

di fine rapporto ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong> con la presente, in attuazione di<br />

quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 (2)<br />

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore<br />

per ricevuta<br />

1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno<br />

50 addetti, il TFR viene versato al fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’IN-<br />

PS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.<br />

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno<br />

50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito<br />

dall’INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.<br />

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.<br />

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per<br />

ricevuta.<br />

231


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (G.U. n. 289 del 13-12-05, Supplemento<br />

Ordinario n. 200) Disciplina delle forme pensionistiche complementari.<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visti gli articoli 76 e 87 <strong>della</strong> Costituzione;<br />

Visto l’articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, <strong>della</strong> legge 23 agosto<br />

2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore <strong>della</strong><br />

<strong>previdenza</strong> pubblica, per il sostegno alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> e all’occupazione stabile e<br />

per il riordino degli enti di <strong>previdenza</strong> ed assistenza obbligatoria;<br />

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche<br />

complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421;<br />

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio<br />

2005;<br />

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni <strong>della</strong> Camera dei deputati e del Senato <strong>della</strong><br />

Repubblica;<br />

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre<br />

2005;<br />

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari <strong>della</strong> Camera dei deputati e del<br />

Senato <strong>della</strong> Repubblica;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;<br />

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro<br />

dell’economia e delle finanze;<br />

Emana<br />

il seguente decreto legislativo:<br />

Art. 1.<br />

Ambito di applicazione e definizioni<br />

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di <strong>previdenza</strong> per l’erogazione di trattamenti<br />

pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di<br />

diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine<br />

di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.<br />

2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e<br />

volontaria.<br />

3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:<br />

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere<br />

da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte <strong>della</strong><br />

COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente<br />

o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;<br />

b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all’articolo 13, che hanno<br />

ottenuto l’approvazione del regolamento da parte <strong>della</strong> COVIP alle quali e’ possibile destinare<br />

quote del trattamento di fine rapporto;<br />

c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai<br />

sensi dell’articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;<br />

232


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;<br />

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong><br />

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<br />

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi<br />

dell’articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere<br />

l’indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.<br />

Art. 2.<br />

Destinatari<br />

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:<br />

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla<br />

medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche<br />

territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori<br />

assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre<br />

2003, n. 276;<br />

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per<br />

territorio;<br />

c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative<br />

interessate;<br />

d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti<br />

al fondo ivi previsto.<br />

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:<br />

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari<br />

in regime di contribuzione definita;<br />

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in<br />

regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento<br />

al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.<br />

Art. 3.<br />

Istituzione delle forme pensionistiche complementari<br />

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:<br />

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli<br />

soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi<br />

da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per<br />

gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative<br />

<strong>della</strong> categoria, membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;<br />

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da<br />

associazioni di rilievo almeno regionale;<br />

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi<br />

collettivi, anche aziendali;<br />

d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari<br />

con legge regionale nel rispetto <strong>della</strong> normativa nazionale in materia;<br />

233


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresen-<br />

tanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;<br />

f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi<br />

anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;<br />

g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,<br />

n. 103, con l’obbligo <strong>della</strong> gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui<br />

alle lettere a) e b);<br />

h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo<br />

12;<br />

i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.<br />

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,<br />

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono<br />

essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo.<br />

Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le<br />

forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi<br />

ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro<br />

associazioni.<br />

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione,<br />

garantendo la libertà d’adesione individuale.<br />

Art. 4.<br />

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio<br />

1. I fondi pensione sono costituiti:<br />

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti<br />

dai soggetti promotori dell’iniziativa;<br />

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del<br />

decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento <strong>della</strong> personalità<br />

giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato<br />

dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche<br />

e provvede ai relativi adempimenti.<br />

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti<br />

altresì nell’ambito <strong>della</strong> singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con<br />

apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito<br />

<strong>della</strong> medesima società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.<br />

3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è<br />

subordinato alla preventiva autorizzazione da parte <strong>della</strong> COVIP, la quale trasmette al Ministro<br />

del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento<br />

amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del<br />

provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data<br />

di ricevimento da parte <strong>della</strong> COVIP dell’istanza e <strong>della</strong> prescritta documentazione ovvero in<br />

trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta<br />

234


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio<br />

regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed<br />

eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori<br />

trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana,<br />

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:<br />

a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto<br />

di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili <strong>della</strong> trasparenza nei rapporti<br />

con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;<br />

b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità<br />

dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong>, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto<br />

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del<br />

fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;<br />

c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.<br />

4. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni<br />

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a<br />

25.000 euro. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate<br />

a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona<br />

estranea al reato.<br />

5. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori<br />

subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto<br />

ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle<br />

adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.<br />

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non<br />

abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima<br />

prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.<br />

Art. 5.<br />

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità<br />

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche<br />

complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio <strong>della</strong> partecipazione<br />

paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate<br />

da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali<br />

risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati.<br />

I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la<br />

successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo<br />

modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.<br />

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica <strong>complementare</strong> nomina il<br />

responsabile <strong>della</strong> forma stessa in possesso dei requisiti d’onorabilità e professionalità e per il<br />

quale non sussistano le cause d’incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto<br />

di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica svolge la<br />

propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo amministrativo<br />

<strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> relativamente ai risultati dell’attività svolta.<br />

235


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile<br />

<strong>della</strong> forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque<br />

denominato, ovvero ad uno degli amministratori <strong>della</strong> forma pensionistica. Per le forme<br />

pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica<br />

non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente <strong>della</strong> forma stessa<br />

ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera<br />

continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste<br />

controllate o che le controllano.<br />

3. Il responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica verifica che la gestione <strong>della</strong> stessa sia svolta<br />

nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto <strong>della</strong> normativa vigente e delle previsioni<br />

stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP<br />

provvede all’invio di dati e notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa CO-<br />

VIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di<br />

sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento,<br />

complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di<br />

interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.<br />

4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo<br />

12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme<br />

prevedono comunque l’istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due<br />

membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano<br />

le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3.<br />

In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi<br />

stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza<br />

è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali,<br />

nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa,<br />

presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate<br />

o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere<br />

proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente<br />

a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società<br />

da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi<br />

richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita<br />

dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti<br />

indicati determina la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.<br />

5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza<br />

sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti<br />

iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione<br />

di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo,<br />

l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda<br />

o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.<br />

6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazione<br />

e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla<br />

base delle informazioni ricevute dal responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica. L’organismo riferisce<br />

agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.<br />

236


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile <strong>della</strong> forma<br />

pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.<br />

8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo<br />

2407 del codice civile.<br />

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta <strong>della</strong> COVIP, possono<br />

essere sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’incarico i<br />

componenti degli organi collegiali e il responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica che:<br />

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni <strong>della</strong> COVIP di cui all’articolo<br />

19;<br />

b) forniscono alla COVIP informazioni false;<br />

c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13; d) non effettuano le comunicazioni relative<br />

alla sopravvenuta variazione <strong>della</strong> condizione d’onorabilità nel termine di quindici giorni dal<br />

momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.<br />

10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili<br />

<strong>della</strong> forma pensionistica che:<br />

a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei<br />

mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;<br />

b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste <strong>della</strong> COVIP, sono puniti<br />

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;<br />

c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità<br />

di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in<br />

cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione<br />

amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.<br />

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di<br />

cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione<br />

delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si<br />

applica l’articolo 16 <strong>della</strong> legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.<br />

12. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel<br />

presente articolo.<br />

Art. 6.<br />

Regime delle prestazioni e modelli gestionali<br />

1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:<br />

a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5,<br />

lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima<br />

attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano<br />

ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre<br />

2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese<br />

svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano<br />

ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,<br />

237


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in<br />

uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione<br />

può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché<br />

di quote di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);<br />

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi secondo<br />

le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20<br />

per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.<br />

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza<br />

e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del<br />

servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni<br />

e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di<br />

cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve<br />

essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo<br />

ente.<br />

3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono<br />

mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo<br />

7 settembre 2005, n. 209.<br />

4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite,<br />

affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni<br />

in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle<br />

finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni<br />

fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero<br />

di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche<br />

e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni<br />

di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre<br />

la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza<br />

almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non<br />

inferiore a quindici anni.<br />

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni<br />

per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.<br />

Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.<br />

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi<br />

di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte<br />

contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma <strong>della</strong> pubblicità notizia su<br />

almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti<br />

abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente<br />

o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono<br />

formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni<br />

contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.<br />

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano<br />

tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati<br />

per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini <strong>della</strong> stipula<br />

238


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

delle convenzioni previste nel presente articolo.<br />

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla<br />

COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra<br />

obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta<br />

dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche<br />

congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:<br />

a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di<br />

individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono<br />

essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo <strong>della</strong> gestione,<br />

i fondi pensione possono prevedere linee d’investimento che consentano di garantire rendimenti<br />

comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;<br />

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso,<br />

contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio<br />

attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse<br />

del fondo all’atto <strong>della</strong> comunicazione al gestore <strong>della</strong> volontà di recesso dalla convenzione;<br />

c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione <strong>della</strong> titolarità dei diritti di voto inerenti<br />

ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.<br />

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro<br />

in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò<br />

abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e<br />

le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle<br />

convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati<br />

a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati,<br />

né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di<br />

rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che<br />

riguardano il gestore. Il fondo pensione e’ legittimato a proporre la domanda di rivendicazione<br />

di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i<br />

valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se<br />

depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto <strong>della</strong><br />

domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai<br />

terzi depositari.<br />

10. Con delibera <strong>della</strong> COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati,<br />

sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati<br />

conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle<br />

diverse convenzioni.<br />

11. I criteri d’individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono<br />

essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro<br />

dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:<br />

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi<br />

limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole<br />

e medie imprese e allo sviluppo locale;<br />

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;<br />

239


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti<br />

alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti<br />

gestori di cui al presente articolo.<br />

12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore<br />

dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.<br />

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità<br />

di competenza:<br />

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore<br />

al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto<br />

di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né<br />

comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta<br />

un’influenza dominante sulla società emittente;<br />

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente<br />

o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati<br />

da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,<br />

in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo<br />

pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;<br />

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari<br />

i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità<br />

in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa appartenga a un<br />

gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore,<br />

rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per<br />

la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993,<br />

n. 385.<br />

14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e,<br />

sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione<br />

delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori<br />

in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.<br />

Art. 7.<br />

Banca depositaria<br />

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore<br />

che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.<br />

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del<br />

fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel<br />

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 11.<br />

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n.<br />

58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci <strong>della</strong> banca depositaria riferiscono senza ritardo alla<br />

COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.<br />

Art. 8.<br />

Finanziamento<br />

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il<br />

versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e at-<br />

240


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

traverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti<br />

il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni<br />

a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o<br />

d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme e’ attuato<br />

dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.<br />

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità <strong>della</strong> contribuzione<br />

a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui<br />

all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva,<br />

le modalità e la misura minima <strong>della</strong> contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore<br />

stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi<br />

fra soli lavoratori determinano il livello minimo <strong>della</strong> contribuzione a carico degli stessi. Il contributo<br />

da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure:<br />

per i lavoratori dipendenti, in percentuale <strong>della</strong> retribuzione assunta per il calcolo del TFR o<br />

con riferimento ad elementi particolari <strong>della</strong> retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e<br />

i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai<br />

fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative,<br />

secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale <strong>della</strong> retribuzione assunta per il<br />

calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori<br />

ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo<br />

d’imposta precedente.<br />

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti <strong>della</strong><br />

pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in<br />

sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del<br />

rapporto.<br />

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti<br />

in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>,<br />

sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non<br />

superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle<br />

medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite<br />

di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di<br />

<strong>previdenza</strong> di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati<br />

che non hanno fruito <strong>della</strong> deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il<br />

contribuente comunica alla forma pensionistica <strong>complementare</strong>, entro il 31 dicembre dell’anno<br />

successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in<br />

cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione<br />

dei redditi.<br />

5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si<br />

trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone<br />

sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando<br />

l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.<br />

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto<br />

e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,<br />

è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme,<br />

dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza<br />

241


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque<br />

anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a<br />

2.582,29 euro annui.<br />

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta<br />

l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:<br />

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire<br />

l’intero importo del TFR maturando ad una forma di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dallo stesso<br />

prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere<br />

il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente<br />

revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> dallo stesso prescelta;<br />

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non<br />

esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:<br />

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva<br />

prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un<br />

diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle<br />

previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), <strong>della</strong> legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo<br />

deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;<br />

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito,<br />

salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori<br />

dell’azienda;<br />

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce<br />

il TFR maturando alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> istituita presso l’INPS;<br />

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla <strong>previdenza</strong> obbligatoria in data antecedente<br />

al 29 aprile 1993:<br />

1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in<br />

vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione<br />

definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione,<br />

se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro,<br />

ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma <strong>complementare</strong><br />

collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;<br />

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme<br />

pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se<br />

mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura<br />

già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il<br />

versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi<br />

successivi, ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong>; nel caso in cui non esprimano alcuna<br />

volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).<br />

8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire<br />

al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima <strong>della</strong><br />

scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non<br />

abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni<br />

relative alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> verso la quale il TFR maturando è<br />

242


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

destinato alla scadenza del semestre.<br />

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di<br />

conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale<br />

tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla<br />

normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.<br />

10. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito<br />

del TFR non comporta l’obbligo <strong>della</strong> contribuzione a carico del lavoratore e del datore di<br />

lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte <strong>della</strong> retribuzione alla forma<br />

pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso<br />

comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua<br />

volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma<br />

pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato<br />

accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi,<br />

anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore<br />

stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.<br />

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente<br />

oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,<br />

a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di<br />

contribuzione a favore delle forme di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>. E’ fatta salva la facoltà del<br />

soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente<br />

il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.<br />

12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando<br />

il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con<br />

cadenza trimestrale alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> dell’importo corrispondente agli<br />

abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo<br />

di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni<br />

deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato<br />

con il titolare <strong>della</strong> posizione aperta presso la forma pensionistica <strong>complementare</strong> medesima.<br />

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in<br />

base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee d’investimento<br />

all’interno <strong>della</strong> forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali<br />

può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee.<br />

Art. 9.<br />

Istituzione e disciplina <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> residuale presso l’INPS<br />

1. Presso l’Istituto nazionale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), <strong>della</strong><br />

legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista<br />

dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata<br />

dalle norme del presente decreto.<br />

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è<br />

assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo<br />

un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle<br />

243


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere<br />

i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4,<br />

comma 3.<br />

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo<br />

può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 14,<br />

comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.<br />

Art. 10.<br />

Misure compensative per le imprese<br />

1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del<br />

TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno<br />

di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.<br />

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto<br />

dall’articolo 2 <strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando<br />

conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo<br />

previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.<br />

3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito per le<br />

imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito<br />

dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto<br />

previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito<br />

accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze<br />

con l’Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto <strong>della</strong> dotazione<br />

finanziaria a tal fine prevista.<br />

4. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR<br />

alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo<br />

del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando<br />

conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30<br />

settembre 2005, n. 203.<br />

5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica <strong>della</strong> loro compatibilità con<br />

la normativa comunitaria in materia.<br />

Art. 11.<br />

Prestazioni<br />

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle<br />

prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.<br />

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento <strong>della</strong> maturazione dei requisiti<br />

di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno<br />

cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.<br />

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita<br />

possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per<br />

cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile<br />

in capitale sono detratte le somme erogate a titolo d’anticipazione per le quali non si sia<br />

provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70<br />

per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo<br />

244


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

3, commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.<br />

4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività<br />

lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni<br />

pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo<br />

di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.<br />

5. A migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere,<br />

in caso di morte del titolare <strong>della</strong> prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo<br />

stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita<br />

calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi<br />

collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.<br />

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili<br />

per il loro ammontare complessivo al netto <strong>della</strong> parte corrispondente ai redditi già assoggettati<br />

ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono<br />

imponibili per il loro ammontare complessivo al netto <strong>della</strong> parte corrispondente ai redditi già<br />

assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44<br />

del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni<br />

pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15<br />

per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo<br />

anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di<br />

riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta<br />

di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore;<br />

nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti<br />

eroganti. La forma pensionistica <strong>complementare</strong> comunica ai soggetti che erogano le rendite<br />

i dati in suo possesso necessari per il calcolo <strong>della</strong> parte delle prestazioni corrispondente ai<br />

redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.<br />

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione<br />

<strong>della</strong> posizione individuale maturata:<br />

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a<br />

seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari<br />

riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei<br />

redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del<br />

15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo<br />

anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo<br />

di riduzione di 6 punti percentuali;<br />

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto<br />

<strong>della</strong> prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione<br />

degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico<br />

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati<br />

come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, <strong>della</strong> legge 27<br />

dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si<br />

applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;<br />

c) decorsi otto anni d’iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori<br />

245


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si<br />

applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;<br />

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le<br />

anticipazioni.<br />

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente,<br />

il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze<br />

tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere<br />

dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere<br />

reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali<br />

eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle<br />

anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta<br />

pagata al momento <strong>della</strong> fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo<br />

reintegrato.<br />

9. Ai fini <strong>della</strong> determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e<br />

delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme<br />

pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato<br />

il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale.<br />

10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche<br />

complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita,<br />

e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità,<br />

sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di <strong>previdenza</strong> obbligatoria<br />

previsti dall’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente <strong>della</strong><br />

Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto<br />

di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere<br />

b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.<br />

Art. 12.<br />

Fondi pensione aperti<br />

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma<br />

1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione<br />

di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono<br />

aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare<br />

anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del<br />

TFR.<br />

2. Ai sensi dell’articolo 3, l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base<br />

individuale, anche su base collettiva.<br />

3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento,<br />

prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio<br />

è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza<br />

sui soggetti promotori.<br />

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e<br />

dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le<br />

norme di cui al presente decreto.<br />

246


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 13.<br />

Forme pensionistiche individuali<br />

1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento,<br />

prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate<br />

mediante:<br />

a) adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 12;<br />

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto<br />

per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o<br />

quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.<br />

2. L’adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui<br />

all’articolo 2.<br />

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento,<br />

redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato<br />

nei termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di<br />

partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la<br />

comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni<br />

contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività <strong>della</strong><br />

forma pensionistica e <strong>della</strong> posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei<br />

contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese<br />

assicuratrici alla COVIP, prima <strong>della</strong> loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche<br />

individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all’articolo 4,<br />

comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),<br />

avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,<br />

e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11, lettera c).<br />

4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere<br />

successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’accantonamento<br />

annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.<br />

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella<br />

vigente nel regime obbligatorio di base.<br />

Art. 14.<br />

Permanenza nella forma pensionistica <strong>complementare</strong> e cessazione dei requisiti di partecipazione<br />

e portabilità<br />

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità<br />

di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni<br />

individuali e <strong>della</strong> contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali,<br />

secondo quanto disposto dal presente articolo.<br />

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> gli<br />

statuti e i regolamenti stabiliscono:<br />

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica <strong>complementare</strong> alla quale il lavoratore acceda<br />

in relazione alla nuova attività;<br />

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento <strong>della</strong> posizione individuale maturata, nei<br />

casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo<br />

247


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore<br />

di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;<br />

c) il riscatto totale <strong>della</strong> posizione individuale maturata per i casi d’invalidità permanente che<br />

comporti la riduzione <strong>della</strong> capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione<br />

dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48<br />

mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei<br />

requisiti d’accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le<br />

previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11.<br />

3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong> prima <strong>della</strong> maturazione<br />

del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata<br />

dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche<br />

o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche<br />

complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite<br />

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche<br />

complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta<br />

acquisita al fondo pensione.<br />

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto <strong>della</strong> posizione individuale relative alle fattispecie<br />

previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento<br />

ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno<br />

di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di<br />

6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.<br />

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e<br />

3, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui<br />

all’articolo 11, comma 6.<br />

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.<br />

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la<br />

predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del<br />

suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole<br />

che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo,<br />

comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto<br />

e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio <strong>della</strong> predetta<br />

facoltà di trasferimento <strong>della</strong> posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla<br />

forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del<br />

datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche<br />

aziendali.<br />

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale,<br />

a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente<br />

decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle<br />

riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro<br />

fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.<br />

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio<br />

delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di<br />

248


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

sei mesi dalla data di esercizio stesso.<br />

Art. 15.<br />

Vicende del fondo pensione<br />

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla<br />

contribuzione, si provvede alla intestazione diretta <strong>della</strong> copertura assicurativa in essere per<br />

coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano<br />

le disposizioni di cui all’articolo 14.<br />

2. Nel caso di cessazione dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di<br />

lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del<br />

lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta <strong>della</strong> COVIP, un commissario straordinario<br />

che procede allo scioglimento del fondo.<br />

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla<br />

COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<br />

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci d’incidere sull’equilibrio del fondo medesimo,<br />

individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare<br />

preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia<br />

dell’equilibrio del fondo pensione.<br />

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e<br />

<strong>della</strong> liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70,<br />

e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo<br />

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative<br />

competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.<br />

Art. 16.<br />

Contributo di solidarietà<br />

1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio d’appartenenza<br />

di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 <strong>della</strong> legge 30 aprile 1969,<br />

n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, a carico del<br />

lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita<br />

dalla quota d’accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di <strong>previdenza</strong> pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> di cui all’articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella<br />

misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.<br />

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:<br />

a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di<br />

garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito <strong>della</strong> gestione delle prestazioni temporanee<br />

dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte<br />

dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione<br />

coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo<br />

5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80;<br />

b) è destinato al finanziamento <strong>della</strong> COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere<br />

dall’anno 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, <strong>della</strong> legge 8<br />

agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1997,<br />

249


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui<br />

a favore dell’INPS.<br />

Art. 17.<br />

Regime tributario delle forme pensionistiche complementari<br />

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura<br />

dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.<br />

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio,<br />

alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante<br />

parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma<br />

1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo<br />

il sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal<br />

valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva,<br />

aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali<br />

e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati,<br />

delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei<br />

redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all’inizio<br />

dell’anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio<br />

soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione se percepiti<br />

o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento.<br />

Il credito d’imposta concorre a formare il risultato <strong>della</strong> gestione ed è detratto dall’imposta<br />

sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è<br />

desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.<br />

Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno<br />

si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine<br />

dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato<br />

nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione<br />

del risultato <strong>della</strong> gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in<br />

essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione<br />

di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui<br />

è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore <strong>della</strong> linea d’investimento<br />

che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo<br />

pensione il risultato <strong>della</strong> gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono<br />

la loro posizione individuale ad altra forma di <strong>previdenza</strong>, <strong>complementare</strong> o individuale,<br />

un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di <strong>previdenza</strong> destinataria<br />

<strong>della</strong> posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi<br />

d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11 per<br />

cento di tale importo.<br />

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo<br />

d’imposta.<br />

Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti<br />

bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis<br />

250


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

dell’articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’articolo 10-ter<br />

<strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77.<br />

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione e sui quali non è<br />

stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva<br />

delle imposte sui redditi con la stessa aliquota <strong>della</strong> ritenuta o dell’imposta sostitutiva.<br />

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali<br />

di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui<br />

all’articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato<br />

netto si determina sottraendo dal valore attuale <strong>della</strong> rendita in via di costituzione, calcolato al<br />

termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito<br />

dei contributi versati nell’anno, il valore attuale <strong>della</strong> rendita stessa all’inizio dell’anno. Il<br />

risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per<br />

l’intero importo che trova in essi capienza.<br />

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in<br />

beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello<br />

0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità<br />

separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.<br />

58, per i fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori<br />

risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore<br />

degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni<br />

di locazione ai sensi <strong>della</strong> legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo<br />

precedente è aumentata all’1,50 per cento.<br />

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni<br />

definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> ripartizione,<br />

se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle<br />

imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla<br />

data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale <strong>della</strong> rendita e i contributi versati.<br />

8. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti<br />

istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti<br />

nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno.<br />

Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.<br />

9. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità<br />

e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti<br />

nell’ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla<br />

dichiarazione dei redditi propri <strong>della</strong> società o dell’ente.<br />

Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13,<br />

comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi<br />

pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.<br />

Art. 18.<br />

Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari<br />

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta<br />

vigilanza sul settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, mediante l’adozione, di concerto con il<br />

Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le<br />

251


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

linee d’indirizzo in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti<br />

e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo<br />

alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong>. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.<br />

3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta<br />

competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza <strong>della</strong> stessa e di<br />

indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi <strong>della</strong> legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la<br />

procedura di cui all’articolo 3 <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio<br />

dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto<br />

con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica<br />

quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni<br />

d’incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8<br />

aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente<br />

e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il<br />

Ministro dell’economia e delle finanze. E’ previsto un apposito ruolo del personale dipendente<br />

<strong>della</strong> COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati<br />

fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.<br />

4. Le deliberazioni <strong>della</strong> COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla<br />

legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all’attività istruttoria<br />

e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente <strong>della</strong> COVIP tiene informato il Ministro<br />

del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le<br />

notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti<br />

delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell’attività, del<br />

contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge<br />

7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento<br />

e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica<br />

di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti <strong>della</strong> pianta organica,<br />

al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché<br />

circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono<br />

osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8<br />

aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere<br />

sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di<br />

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni<br />

dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole<br />

disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e<br />

operativa <strong>della</strong> COVIP è definito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico<br />

complessivo previsto per il livello massimo <strong>della</strong> corrispondente carriera o fascia retributiva<br />

per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di<br />

comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento<br />

erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente<br />

personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare<br />

la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.<br />

252


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla<br />

COVIP per assolvere i compiti di cui all’art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel<br />

bollettino <strong>della</strong> COVIP.<br />

Art. 19.<br />

Compiti <strong>della</strong> COVIP<br />

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui<br />

all’articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni<br />

complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei<br />

bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme<br />

istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di<br />

tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito<br />

albo, tenuto a cura <strong>della</strong> COVIP.<br />

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto<br />

con il Ministero dell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità<br />

esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1,<br />

la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare,<br />

la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:<br />

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità<br />

e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere<br />

ricondotte nell’ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al<br />

comma 1;<br />

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la<br />

ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente<br />

decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale<br />

da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione<br />

dei fondi pensione all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti<br />

dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione<br />

semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione<br />

preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati<br />

nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni<br />

normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche<br />

agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine<br />

per l’adozione delle relative delibere;<br />

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai<br />

sensi dei commi 11 e 13 dell’articolo 6;<br />

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme<br />

pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle<br />

risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei<br />

relativi contratti;<br />

e) verifica le linee di indirizzo <strong>della</strong> gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per<br />

la gestione delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d);<br />

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensio-<br />

nistiche complementari, <strong>della</strong> loro redditività, nonché per la determinazione <strong>della</strong> consisten-<br />

253


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

za patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni<br />

volte all’applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del<br />

termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la<br />

valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello<br />

di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e<br />

di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili,<br />

il prospetto <strong>della</strong> composizione e del valore del patrimonio <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo<br />

24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale<br />

<strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong>; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali<br />

comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile;<br />

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le<br />

forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti<br />

destinatari e garantire il diritto alla portabilità <strong>della</strong> posizione individuale tra le varie forme<br />

pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la comparabilità<br />

dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico<br />

risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche,<br />

dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche<br />

complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente<br />

l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento amministrativo e finanziario<br />

delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano<br />

arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le<br />

schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte<br />

le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare<br />

agli aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale,<br />

sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità<br />

di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione<br />

delle disposizioni stesse;<br />

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari<br />

sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni<br />

periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee<br />

seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi<br />

in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;<br />

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme<br />

pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l’esibizione<br />

dei documenti e degli atti che ritenga necessari;<br />

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche<br />

proposte di modifiche legislative in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>;<br />

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;<br />

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

anche in rapporto alla <strong>previdenza</strong> di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari<br />

sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi<br />

anche dell’Ispettorato del lavoro.<br />

254


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

3. Per l’esercizio <strong>della</strong> vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità<br />

e nei termini da essa stessa stabiliti:<br />

a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;<br />

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche<br />

complementari.<br />

4. La COVIP può altresì:<br />

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche<br />

complementari;<br />

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari,<br />

fissandone l’ordine del giorno.<br />

5. Nell’esercizio <strong>della</strong> vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste<br />

alle pubbliche amministrazioni.<br />

I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell’esercizio delle proprie attribuzioni<br />

sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione<br />

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice<br />

di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP<br />

nell’esercizio <strong>della</strong> vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto<br />

d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando<br />

configurino fattispecie di reato.<br />

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza<br />

sui gestori soggetti di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza e del mercato al<br />

fine di favorire lo scambio d’informazioni e d’accrescere l’efficacia dell’azione di controllo.<br />

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche<br />

sociali una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi<br />

e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del<br />

lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali<br />

osservazioni.<br />

Art. 20.<br />

Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre<br />

1992, n. 421<br />

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari<br />

che risultano istituite alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si<br />

applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette<br />

forme, se già configurate ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla<br />

natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative<br />

e contabili separate.<br />

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo<br />

secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche<br />

di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze<br />

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro<br />

un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui<br />

255


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte<br />

in una sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 19, comma 1.<br />

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni<br />

di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in<br />

alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti<br />

alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna<br />

imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli<br />

immobili, le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo<br />

comma, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.<br />

4. L’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo<br />

piani d’attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo<br />

e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche.<br />

La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero<br />

dell’economia e delle finanze.<br />

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla<br />

data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo<br />

e, per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni<br />

definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito,<br />

ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.<br />

6. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di<br />

cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico<br />

obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.<br />

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario<br />

<strong>della</strong> ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del<br />

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione<br />

di squilibrio finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21<br />

aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare<br />

agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti<br />

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento<br />

tributario previsto dalle norme previgenti.<br />

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP<br />

e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione<br />

idonea a dimostrare il permanere <strong>della</strong> situazione finanziaria di cui al precedente comma 7;<br />

con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento<br />

alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni<br />

necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario <strong>della</strong> gestione ed il progressivo allineamento<br />

alle norme generali dei presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo<br />

parere <strong>della</strong> COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.<br />

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente<br />

adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario,<br />

non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del<br />

codice civile.<br />

256


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 21.<br />

Abrogazioni e modifiche<br />

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente: «d) per le prestazioni<br />

pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate,<br />

si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto<br />

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».<br />

2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, è sostituita dalla seguente: «e-bis) i<br />

contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre<br />

2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto;».<br />

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:<br />

a) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10;<br />

b) la lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 17;<br />

c) l’articolo 20;<br />

d) la lettera d-ter) del comma 1 dell’articolo 52.<br />

4. Il comma 3 dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L’ammontare del TFR annualmente<br />

destinato a forme pensionistiche complementari e’ deducibile nella misura prevista<br />

dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».<br />

5. All’articolo 24 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto,<br />

in fine, il seguente comma: «1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche<br />

complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con<br />

l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».<br />

6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e<br />

la lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29<br />

settembre 1973, n. 600.<br />

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. 8.<br />

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile<br />

1993, n. 124.<br />

Art. 22.<br />

Disposizioni finanziarie<br />

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento<br />

<strong>della</strong> vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative<br />

intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari<br />

è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.<br />

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere<br />

al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo 13, comma<br />

1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio<br />

2005, n. 80.<br />

Art. 23.<br />

Entrata in vigore e norme transitorie<br />

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle<br />

disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore<br />

257


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

il giorno successivo a quello <strong>della</strong> pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta<br />

Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati<br />

fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti<br />

alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.<br />

2. Le norme di cui all’articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR<br />

alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono<br />

in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente<br />

al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata<br />

in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia<br />

conferire il TFR secondo le modalità esplicate di cui all’articolo 8, comma 7, e in questo caso<br />

l’azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell’accesso<br />

al predetto Fondo di garanzia.<br />

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana<br />

dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche,<br />

sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo.<br />

Entro il 31 dicembre 2007:<br />

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme<br />

del presente decreto legislativo;<br />

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima <strong>della</strong> predetta<br />

data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:<br />

1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all’articolo 13, comma 3, con l’individuazione<br />

degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità<br />

dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;<br />

2) alla predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 3.<br />

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno<br />

provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione<br />

anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte <strong>della</strong> COVIP, possono ricevere nuove<br />

adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.<br />

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data d’entrata<br />

in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi<br />

e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a<br />

decorrere dal 1° gennaio 2008.<br />

Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano<br />

ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo,<br />

del TUIR.<br />

Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non<br />

hanno provveduto a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi<br />

dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all’attività<br />

di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo<br />

testo unico.<br />

6. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p),<br />

<strong>della</strong> legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo<br />

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed<br />

258


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

integralmente la previgente normativa.<br />

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino<br />

iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data d’entrata in vigore dalla legge<br />

23 ottobre 1992, n. 421:<br />

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le<br />

disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;<br />

b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2007 si applica il regime tributario<br />

vigente alla predetta data;<br />

c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera<br />

prestazione pensionistica <strong>complementare</strong> in capitale secondo il valore attuale con applicazione<br />

del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire<br />

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di<br />

optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11.<br />

8. Ai lavoratori assunti prima <strong>della</strong> data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si<br />

applicano, per quanto riguarda la modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’articolo<br />

8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008.<br />

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti<br />

normativi <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br />

Dato a Roma, addì 5 dicembre 2005<br />

CIAMPI<br />

Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

Berlusconi<br />

Ministro del lavoro e delle politiche sociali<br />

Maroni<br />

Ministro dell’economia e delle finanze<br />

Tremonti<br />

Visto, il Guardasigilli: Castelli<br />

259


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Alcuni commi dell’art. 1 <strong>della</strong> Legge 27 dicembre 2006 n. 296<br />

(Legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006<br />

Supplemento Ordinario n. 244<br />

(Deducibilità dei contributi versati ai Fondi di <strong>previdenza</strong> istituiti in Stati UE)<br />

313. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui<br />

redditi, di cui al decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive<br />

modificazioni, dopo le parole: “previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124” sono aggiunte<br />

le seguenti: “, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite<br />

negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico<br />

europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre<br />

1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,<br />

emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile<br />

1996, n. 239”.<br />

(Norme di coordinamento tra il comma 313 e la disciplina <strong>della</strong> forme pensionistiche complementari)<br />

314. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal<br />

seguente:<br />

“2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al<br />

decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:<br />

“e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo<br />

5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto.<br />

Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme<br />

pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati<br />

aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto<br />

del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del<br />

19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4,<br />

lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239””.<br />

(Estensione <strong>della</strong> convenzione contro la doppia imposizione ai Fondi istituiti presso Stati aderenti<br />

all’Accordo sullo spazio economico europeo)<br />

315. All’articolo 10-ter <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi<br />

comuni d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nel primo periodo del comma 1, le parole: “situati negli Stati membri dell’Unione europea,<br />

conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai<br />

sensi dell’articolo 10-bis,” sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle direttive comunitarie<br />

situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio<br />

economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4<br />

settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive<br />

modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo<br />

1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo<br />

42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto<br />

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,”;<br />

260


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

b) al comma 9, le parole: “situati negli Stati membri <strong>della</strong> Comunità economica europea e conformi<br />

alle direttive comunitarie” sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle direttive comunitarie<br />

situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio<br />

economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4<br />

settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive<br />

modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo<br />

1° aprile 1996, n. 239”.<br />

(Estensione dell’aliquota del 12,5% ai titoli non negoziati in mercati regolamentati di Stati aderenti<br />

all’Accordo sullo spazio economico europeo)<br />

316. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente<br />

periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da<br />

azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli<br />

Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui<br />

al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.<br />

220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11,<br />

comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota del<br />

12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento<br />

effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i<br />

titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli<br />

Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al<br />

citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati<br />

mediante offerta al pubblico ai sensi <strong>della</strong> disciplina vigente al momento di emissione; b)<br />

al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi<br />

dai precedenti”.<br />

(Norma di coordinamento con i commi 315 e 316)<br />

317. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni,<br />

le parole: “in mercati regolamentati italiani” sono sostituite dalle seguenti: “in mercati<br />

regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo<br />

spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze<br />

4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e<br />

successive modificazioni”.<br />

(Regole procedurali e modifiche di alcuni termini temporali in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>)<br />

749. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,<br />

sono apportate le seguenti modifiche:<br />

a) le parole: “1° gennaio 2008” e “31 dicembre 2007”, ovunque ricorrano, con esclusione dei commi<br />

3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1°gennaio 2007” e “31 dicembre 2006”;<br />

b) al comma 5:<br />

1) nel primo periodo, la parola: “erogate” è soppressa;<br />

2) nel secondo periodo, le parole: “alle prestazioni maturate” sono sostituite dalle seguenti: “ai<br />

261


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

montanti delle prestazioni accumulate”;<br />

c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: “alle prestazioni pensionistiche maturate” sono<br />

sostituite dalle seguenti: “ai montanti delle prestazioni”;<br />

d) al comma 3, le parole da: “Entro il 31 dicembre” fino a: “lettera b), n. 1):” sono sostituite dalle<br />

seguenti: “Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento<br />

del TFR:”;<br />

e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: “alla costituzione” sono inserite le seguenti: “,<br />

entro il 31 marzo 2007,”;<br />

f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:<br />

“3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni<br />

previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica e dell’organismo<br />

di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1°luglio 2007”;<br />

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

“4. A decorrere dal 1°gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto<br />

agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione<br />

alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche<br />

con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni,<br />

le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte<br />

<strong>della</strong> COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2,<br />

lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì<br />

provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b),<br />

n. 1), ricevono, a decorrere dal 1o luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente<br />

previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1°gennaio 2007 e il 30 giugno<br />

2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento<br />

si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione,<br />

all’aderente e’ consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma<br />

pensionistica <strong>complementare</strong>, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due<br />

anni di cui all’articolo 14, comma 6”.<br />

(Salvezza delle competenze regioni a statuto speciale)<br />

750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto<br />

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle<br />

norme di attuazione e dal titolo V <strong>della</strong> parte II <strong>della</strong> Costituzione.<br />

(Norma di adeguamento formale)<br />

751. All’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole:<br />

“Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari” sono sostituite dalle seguenti:<br />

“Commissione di vigilanza sui fondi pensione”.<br />

(Salvezza di atti e provvedimenti)<br />

752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i<br />

rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.<br />

262


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

(Adesione alle forme pensionistiche complementari)<br />

753. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,<br />

dopo il comma 4, è inserito il seguente:<br />

“4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge<br />

23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento<br />

tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento<br />

del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo<br />

20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007”.<br />

(Regolazioni contabili INPS)<br />

754. Con decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il Ministro<br />

dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e di credito<br />

delle imprese nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro<br />

del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente<br />

nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more<br />

dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono<br />

considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).<br />

(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine<br />

rapporto)<br />

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti<br />

del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le<br />

cui modalità di finanziamento rispondono al principio <strong>della</strong> ripartizione, ed è gestito, per conto<br />

dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.<br />

Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti<br />

di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai<br />

versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.<br />

(Confluenza del contributo al Fondo per il TFR)<br />

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento<br />

del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di<br />

cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma,<br />

<strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata<br />

alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.<br />

Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755,<br />

secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento<br />

del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.<br />

La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore<br />

viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di<br />

lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma<br />

755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo,<br />

mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente<br />

comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi<br />

previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.<br />

263


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

(Modalità di attuazione)<br />

757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto<br />

del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e<br />

delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge.<br />

(Utilizzazione del Fondo per il TFR)<br />

758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, <strong>della</strong> valutazione<br />

dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui all’articolo<br />

10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764,<br />

e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti<br />

dall’applicazione <strong>della</strong> presente disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni<br />

di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli<br />

oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso<br />

alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse<br />

accertate con il procedimento di cui al comma 759.<br />

(Accertamento <strong>della</strong> consistenza del Fondo TFR)<br />

759. Con il procedimento di cui all’articolo 14 <strong>della</strong> legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,<br />

sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto<br />

delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.<br />

(Relazione al Parlamento)<br />

760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale di<br />

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione<br />

contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari<br />

di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì<br />

le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione dei commi 749<br />

e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le<br />

modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce<br />

altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita<br />

gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli <strong>della</strong> pensione<br />

obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.<br />

(Comunicazione al Parlamento dello schema di ripartizione del Fondo TFR)<br />

761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione<br />

ai singoli interventi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle<br />

Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti<br />

per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.<br />

(Utilizzo delle risorse)<br />

762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui<br />

all’elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli<br />

importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei<br />

ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, subordinatamente alla deci-<br />

264


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

sione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui<br />

al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli<br />

impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia.<br />

(Bilanci tecnici delle gestioni previdenziali privatizzate)<br />

763. All’articolo 3, comma 12, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono<br />

sostituiti dai seguenti: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo<br />

30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle<br />

forme di <strong>previdenza</strong> sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare<br />

l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto<br />

decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti<br />

legislativi e’ da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico<br />

di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del<br />

Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle<br />

finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate<br />

dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione <strong>della</strong> spesa previdenziale.<br />

In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma 2,<br />

sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio<br />

finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità<br />

già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e<br />

comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze<br />

di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente interessato e la valutazione<br />

del Nucleo di valutazione <strong>della</strong> spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui<br />

all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”. Sono fatti salvi gli atti e le<br />

deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati<br />

dai Ministeri vigilanti prima <strong>della</strong> data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge.<br />

(Misure compensative per le imprese a seguito del conferimento del TFR ai fondi pensione)<br />

764. All’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:<br />

“1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR<br />

annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai<br />

lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120<br />

del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e’ elevato al 6 per cento.<br />

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto<br />

dall’articolo 2 <strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale<br />

di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per<br />

l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui<br />

all’articolo 2120 del codice civile.<br />

3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR<br />

alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti<br />

del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata<br />

anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri<br />

265


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito<br />

dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni”;<br />

b) il comma 4 è abrogato.<br />

c) al comma 5, le parole: “al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.<br />

(Finanziamento spese campagne informative per adesione)<br />

765. Ai fini <strong>della</strong> realizzazione di campagne informative a cura <strong>della</strong> Presidenza del Consiglio<br />

dei ministri, d’intesa con il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, volte a promuovere<br />

adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri<br />

derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di<br />

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l’anno 2007,<br />

la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del<br />

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze.<br />

Con decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il Ministro<br />

dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP),<br />

da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, sono definite le<br />

modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252<br />

del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione <strong>della</strong> volontà del lavoratore<br />

circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 9 del medesimo<br />

decreto legislativo n. 252 del 2005.<br />

(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e<br />

al Fondo per l’erogazione del TFR)<br />

766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2<br />

dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:<br />

“Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari<br />

e al Fondo per l’erogazione del TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari<br />

sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR)<br />

alle forme pensionistiche complementari ovvero al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti<br />

del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice<br />

civile” istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è riconosciuto,<br />

in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi<br />

datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 <strong>della</strong> legge 9 marzo 1989, n. 88, per<br />

ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata tabella A, applicati<br />

nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari<br />

e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato.<br />

L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando,<br />

nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in<br />

ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 <strong>della</strong> legge 29 maggio<br />

1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, <strong>della</strong> legge 21 dicembre<br />

1978, n. 845.<br />

266


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi<br />

effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato<br />

articolo 24 <strong>della</strong> legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale e’ trattenuto, a titolo di esonero<br />

contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS<br />

medesimo.<br />

L’onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460<br />

milioni di euro a decorrere dall’anno 2009”;<br />

b) alla tabella A, le parole: “prevista dall’articolo 8, comma 2” sono sostituite dalle seguenti:<br />

“prevista dall’articolo 8, comma 1”.<br />

(Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche)<br />

767. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente<br />

allo stanziamento relativo all’anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del<br />

finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dei dipendenti delle<br />

amministrazioni pubbliche.<br />

(Retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di<br />

talune cooperative)<br />

787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,<br />

lettera a), <strong>della</strong> legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l’attività nell’area<br />

di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in<br />

settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico<br />

delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di <strong>previdenza</strong> ed<br />

assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei<br />

contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali<br />

e modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007; del 60 per cento per l’anno 2008;<br />

del 100 per cento per l’anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra<br />

la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui<br />

all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle<br />

convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E’ fatta salva, nei periodi indicati al<br />

primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente<br />

corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato. La<br />

contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento<br />

effettuato.<br />

(Entrata in vigore)<br />

1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968<br />

e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione <strong>della</strong> presente legge.<br />

267


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Legge 25 gennaio 2006, n. 29 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32<br />

8 febbraio 2006 - Supplemento ordinario n. 34<br />

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità<br />

europee (Legge comunitaria 2005 : legge 18 aprile 2005, n. 62 “Disposizioni per l’adempimento di<br />

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004” -<br />

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 76).<br />

Art. 8.<br />

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)<br />

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico <strong>della</strong> finanza pubblica,<br />

con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla<br />

data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione<br />

delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime<br />

con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni<br />

necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale <strong>della</strong><br />

normativa.<br />

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto<br />

disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate,<br />

derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione<br />

puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.<br />

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma<br />

7 dell’articolo 1.<br />

Art. 18.<br />

(Introduzione dell’articolo 29-bis <strong>della</strong> legge 18 aprile 2005, n. 62)<br />

1. Alla legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo l’articolo 29 è inserito il seguente: «Art. 29-bis. (Attuazione<br />

<strong>della</strong> direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa<br />

alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali). –<br />

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro<br />

del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere <strong>della</strong> Conferenza permanente per<br />

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad<br />

adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente disposizione, un decreto<br />

legislativo recante le norme per il recepimento <strong>della</strong> direttiva 2003/41/CE del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti<br />

pensionistici aziendali o professionali.<br />

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo,<br />

nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita<br />

per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive<br />

del medesimo decreto legislativo.<br />

3. L’attuazione <strong>della</strong> direttiva 2003/41/CE è informata ai principi in essa contenuti in merito<br />

all’ambito di applicazione <strong>della</strong> disciplina, alle condizioni per l’esercizio dell’attività e ai compiti<br />

di vigilanza, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:<br />

a) disciplinare, anche mediante l’attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e<br />

268


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all’articolo 16, comma 2,<br />

del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:<br />

1) l’integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l’adozione<br />

delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari<br />

e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possano ledere gli interessi degli aderenti e<br />

dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l’attività;<br />

2) l’irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte <strong>della</strong> Commissione<br />

di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi <strong>della</strong> legge 24 novembre 1981, n. 689, e<br />

successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri direttivi: nell’ambito del limite minimo di<br />

500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entità,<br />

tenendo conto <strong>della</strong> diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione<br />

presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono<br />

particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale<br />

che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve<br />

essere sancita la responsabilità degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni,<br />

per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;<br />

3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attività supplementari rispetto<br />

alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici<br />

o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;<br />

4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari<br />

con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;<br />

5) l’esclusione dell’applicazione <strong>della</strong> direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari<br />

che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l’applicazione<br />

dell’articolo 19 <strong>della</strong> direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui<br />

fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell’esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve<br />

prevedersi il diritto di applicare le disposizioni <strong>della</strong> direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni<br />

poste dall’articolo 2, paragrafo 2, <strong>della</strong> stessa direttiva;<br />

b) disciplinare, anche mediante l’attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari<br />

alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l’esercizio dell’attività transfrontaliera, da<br />

parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da<br />

parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri<br />

di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa in<br />

materia di diritto del lavoro e <strong>della</strong> sicurezza sociale, nonché in materia di informazione agli<br />

aderenti;<br />

c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione di<br />

vigilanza sui fondi pensione, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche<br />

sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, sia nella fase di costituzione che nella fase<br />

di esercizio delle forme pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto di<br />

opposizione reciproca del segreto d’ufficio fra le suddette istituzioni;<br />

d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio d’informazioni fra le istituzioni nazionali,<br />

le istituzioni comunitarie e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l’esercizio delle<br />

rispettive funzioni.<br />

4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento <strong>della</strong> direttiva 2003/41/CE,<br />

269


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione <strong>della</strong> delega di cui al comma 1 con<br />

le norme previste dall’ordinamento interno, in particolare con le disposizioni del decreto legislativo<br />

21 aprile 1993, n. 124, recante i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche<br />

complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle<br />

finalità <strong>della</strong> direttiva medesima.<br />

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico<br />

<strong>della</strong> finanza pubblica.<br />

6. Si applica la procedura di cui all’articolo 1, comma 3».<br />

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />

20 dicembre 1999<br />

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.<br />

(Pubblicato nella G.U. n. 111 del 15.05.2000)<br />

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />

su proposta<br />

DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA<br />

di concerto con<br />

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e<br />

norme in materia pensionistica”;<br />

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante “Disciplina delle forme pensionistiche<br />

complementari, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421;<br />

Visto l’art. 2, commi 5, 6, 7, 8, 9 <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “Riforma del sistema<br />

pensionistico obbligatorio e <strong>complementare</strong>”;<br />

Visto l’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1997, n. 449,recante “misure per la stabilizzazione<br />

<strong>della</strong> finanza pubblica”;<br />

Visto l’art. 26, commi 18 e 19, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza<br />

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;<br />

Visto l’accordo quadro sottoscritto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche<br />

amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

Trattamento di fine rapporto<br />

1. L’esercizio dell’opzione di cui all’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge n. 449 del 1997 avviene mediante<br />

sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l’applicazione <strong>della</strong><br />

disciplina prevista dall’art. 1 <strong>della</strong> legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell’indennità di fine<br />

servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole <strong>della</strong> previgente normativa.<br />

La rivalutazione e la liquidazione <strong>della</strong> quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento<br />

di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell’opzione saranno effettuate secondo<br />

le norme previste dall’art. 1 <strong>della</strong> citata legge n. 297 del 1982.<br />

All’indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione per il trattamento di fine rapporto<br />

e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti<br />

dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.<br />

270


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

2. A decorrere dalla data dell’opzione prevista dall’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge n. 449 del 1997<br />

ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque<br />

denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale<br />

obbligatorio nella misura del 2,5 percento <strong>della</strong> base retributiva previsto dall’art. 11 <strong>della</strong> legge<br />

8 marzo 1968, n. 152, e dall’art. 37 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 dicembre 1973,<br />

n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai<br />

fini fiscali.<br />

3. Per assicurare l’invarianza <strong>della</strong> retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali<br />

dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione<br />

lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso<br />

e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente<br />

incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento<br />

di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione <strong>della</strong> massa<br />

salariale per i contratti collettivi nazionali.<br />

4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall’art. 49,<br />

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,<br />

ai dipendenti assunti dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, si<br />

applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.<br />

5. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio<br />

e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% <strong>della</strong> base retributiva prevista<br />

dall’art. 11 <strong>della</strong> legge n. 152 del 1968 e dall’art. 37 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

29 dicembre1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.<br />

6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall’Istituto<br />

nazionale di <strong>previdenza</strong> per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)alla cessazione<br />

dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per i<br />

dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti<br />

per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto<br />

adempimento è effettuato dall’ente datore di lavoro. Le quote di accantonamento annuale<br />

saranno determinate applicando l’aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai<br />

sensi dell’art. 3, comma 16, <strong>della</strong> legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto<br />

dall’art. 4 dell’accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999.<br />

Nell’accantonamento annuale non saranno computate le quote di trattamento di fine rapporto<br />

destinate ai fondi pensione.<br />

7. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, la<br />

gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende<br />

di Stato, <strong>della</strong> scuola, delle università, <strong>della</strong> sanità e degli enti locali è affidata all’INPDAP. Il<br />

contributo previdenziale a favore dell’INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta<br />

fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento <strong>della</strong> attuale base contributiva<br />

di riferimento prevista dall’art. 18 <strong>della</strong> legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del 6,10<br />

per cento <strong>della</strong> attuale base contributiva di riferimento prevista dall’art. 11 <strong>della</strong> legge 8 marzo<br />

1968, n. 152, per il personale degli enti locali.<br />

8. Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di<br />

ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP<br />

271


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

per i trattamenti di fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la<br />

gestione di tali trattamenti.<br />

9. Ai fini dell’armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi<br />

di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto<br />

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti<br />

sottoposti alla disciplina <strong>della</strong> legge 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto<br />

ai sensi <strong>della</strong> legge n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall’accordo quadro sottoscritto<br />

il 29 luglio 1999, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l’art. 7, primo comma,<br />

<strong>della</strong> legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto<br />

dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare,<br />

secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo<br />

determinato svolto precedentemente alla predetta data.<br />

Art. 2.<br />

Fondi pensione<br />

1. Sono associati ai fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e<br />

quelli assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di entrata in vigore del presente<br />

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avranno esercitato l’opzione di cui<br />

all’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1997,n. 449. La quota di TFR che detti dipendenti<br />

potranno destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento <strong>della</strong> retribuzione base<br />

di riferimento per il calcolo del TFR.<br />

2. Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di computo di cui<br />

alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine rapporto.<br />

Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di iscriversi<br />

al fondo pensione sarà previstala integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti<br />

al trattamento di fine rapporto.<br />

3. La somma di 200 miliardi annui, di cui all’art. 26, comma 18, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 1998,<br />

n. 448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti. In via transitoria<br />

e fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori, il riparto dell’intera somma di<br />

200 miliardi avverrà in misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale<br />

in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di istituzione dei<br />

fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto<br />

dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.<br />

Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto, destinate ai fondi pensione e non coperte dallo<br />

stanziamento di 200 miliardi annui sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo<br />

il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.<br />

4. A favore del personale di cui al comma 2 dell’art. 1 viene destinata, come previsto dall’art. 59,<br />

comma 56, <strong>della</strong> legge n. 449 del 1997, una quota pari all’1,5 per cento <strong>della</strong> base contributiva<br />

di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota,<br />

avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori<br />

e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici,<br />

degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione<br />

272


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

all’INPDAP non sono destinatari <strong>della</strong> quota dell’1,5 per cento.<br />

5. Alla cessazione del rapporto di lavoro l’INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il<br />

montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine<br />

rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi nonché di quelli relativi<br />

all’aliquota dell’1,5 per cento di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti<br />

un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento <strong>della</strong> struttura<br />

finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà<br />

alla media dei rendimenti netti di un “paniere” di fondi di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> presenti<br />

sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con decreto del<br />

Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica, sentite le organizzazioni<br />

sindacali firmatarie dell’accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali<br />

sul consolidamento <strong>della</strong> struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà il rendimento<br />

netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.<br />

6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e sperimentazione<br />

e gli enti per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPDAP conferiranno<br />

al fondo pensione di riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli accantonamenti<br />

figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di<br />

200 miliardi, applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.<br />

7. La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell’accordo quadro sul consolidamento <strong>della</strong><br />

struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all’ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti<br />

dell’accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.<br />

Roma, 20 dicembre 1999<br />

Il Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

D’Alema<br />

Il Ministro per la funzione pubblica<br />

Bassanini<br />

Il Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica<br />

Amato<br />

Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale<br />

Salvi<br />

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000<br />

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 250<br />

273


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

DPCM 2 MARZO 2001<br />

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti<br />

(G. U. n. 118, 23-05-2001)<br />

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO PER LA FUNZIONE<br />

PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMA-<br />

ZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre<br />

1999, concernente il trattamento di fine rapporto e l’istituzione dei fondi pensione dei pubblici<br />

dipendenti;<br />

Visti l’art. 74, comma 1, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente l’indicazione delle risorse<br />

per far fronte al contributo del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong> dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento<br />

autonomo, e l’art. 78, comma 33, <strong>della</strong> citata legge n. 388 del 2000, che fa salvi gli effetti prodotti<br />

dall’art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, riguardante le risorse per l’anno 2000,<br />

da destinare al funzionamento e al finanziamento dei predetti fondi;<br />

Visti l’art. 74, comma 2, <strong>della</strong> citata legge n. 388 del 2000, e l’art. 3 del citato decreto-legge n.<br />

346 del 2000, i quali prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono<br />

stabilite le modalità di versamento ai fondi gestori di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dei dipendenti<br />

delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse<br />

assegnate;<br />

Visto l’art. 74, comma 3, <strong>della</strong> citata legge n. 388 del 2000, riguardante la quota di trattamento<br />

di fine rapporto da destinare ai fondi pensione per il personale che ha esercitato l’opzione; Visto<br />

che, a seguito dell’accordo quadro sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29<br />

luglio 1999, le parti interessate stanno procedendo alla stipula di accordi per l’istituzione dei<br />

fondi gestori di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato,<br />

anche ad ordinamento autonomo, e che pertanto occorre procedere tempestivamente alla definizione<br />

delle modalità di versamento ai fondi stessi delle risorse trasferite all’INPDAP;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

1. All’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, sono apportate<br />

le seguenti modificazioni:<br />

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<br />

“1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati<br />

alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre<br />

2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 59, comma 56, <strong>della</strong> legge 27 dicembre<br />

1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento <strong>della</strong> retribuzione<br />

base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la<br />

predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di<br />

fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate<br />

come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5<br />

dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999”;<br />

b) al comma 2, primo periodo, le parole “di entrata in vigore del presente decreto del Presidente<br />

del Consiglio” sono state sostituite dalle seguenti “del 31 dicembre 2000”;<br />

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:<br />

274


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

“3. L’INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione<br />

tenendo conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il<br />

trattamento retributivo medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento<br />

autonomo (convenzionalmente calcolato in base all’intero stipendio tabellare, all’intera<br />

indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e<br />

la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.<br />

3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per<br />

verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le<br />

conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.<br />

3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong> dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,<br />

l’INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate<br />

per l’anno 2000 in base all’art. 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346.<br />

3-quater. L’erogazione ai fondi gestori di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> delle risorse a ciascuno di<br />

essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è versata<br />

dall’INPDAP nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di<br />

prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

nonché gli oneri <strong>della</strong> gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei<br />

fondi stessi sono coperti dall’INPDAP, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.<br />

3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all’INPDAP sono successivamente versate ai<br />

singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei<br />

fondi stessi.<br />

3-sexies. Allo scopo di incentivare l’avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del<br />

bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare<br />

una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto<br />

dal comma 3. Nel rispetto <strong>della</strong> dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati<br />

nel corso del primo<br />

anno di operatività di ciascuno dei fondi di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, tale quota aggiuntiva<br />

sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro.<br />

Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei fondi<br />

di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi,<br />

sempre nel rispetto <strong>della</strong> dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare<br />

il cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore<br />

di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e<br />

pertanto non potranno avere carattere di periodicità”;<br />

d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole “di cui al comma 3 non coperte dallo<br />

stanziamento di 200 miliardi”;<br />

e) al comma 6, sono soppresse le parole “non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi”.<br />

Roma, 2 marzo 2001<br />

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini p.<br />

Il Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica Solaroli Registrato alla<br />

Corte dei conti il 19 aprile 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,<br />

registro n. 4, foglio n. 189.<br />

275


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

DECRETO MINISTRO DEL TESORO 21 novembre 1996, n. 703<br />

(G.U. 22 febbraio 1997, 44)<br />

Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti d’ investimento delle risorse dei fondi di pensione<br />

e sulle regole in materia di conflitto d’ interesse. (in vigore da 09.03.97) – come corretto<br />

con avviso pubblicato nella G.U. 6 marzo 1997, n. 54.<br />

IL MINISTRO DEL TESORO<br />

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di<br />

seguito “decreto legislativo”) con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;<br />

Visti in particolare l’articolo 6 recante norme in materia di “Regime delle prestazioni e modelli<br />

gestionali”, l’articolo 6-bis concernente la “Banca depositaria” e l’articolo 9 concernente i<br />

“Fondi pensione aperti”;<br />

Considerato che ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo occorre<br />

individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello<br />

gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di<br />

investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonché le regole<br />

da osservare in materia di conflitti d’interesse;<br />

Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo<br />

(di seguito “Commissione di vigilanza”);<br />

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 24 ottobre 1996;<br />

Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione<br />

previsti all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l’integrazione proposta,<br />

senza rafforzare “il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi”, potrebbe indurre<br />

i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e<br />

con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6<br />

del menzionato decreto legislativo n. 124 del 1993, improntati a principi di concorrenzialità tra<br />

i gestori;<br />

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma<br />

3, <strong>della</strong> citata legge n. 400 del 1988, in data 19 novembre 1996;<br />

Adotta il seguente regolamento:<br />

1. Definizioni<br />

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:<br />

a) “titoli di debito”: 1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali; 2) le obbligazioni anche<br />

convertibili in azioni; 3) i certificati di deposito; 4) i certificati d’investimento; 5) le cambiali<br />

finanziarie; 6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza<br />

la restituzione del capitale;<br />

b) “titoli di capitale”: 1) le azioni; 2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata; 3)<br />

altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;<br />

c) “contratti derivati”: 1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e<br />

relativi indici; 2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute<br />

e indici; 3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri<br />

strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;<br />

276


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

d) “OICVM”: gli organismi di investimento collettivo rientranti nell’ambito di applicazione <strong>della</strong><br />

direttiva 85/611/CEE;<br />

e) “fondi chiusi”: i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;<br />

f) “liquidità”: titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore<br />

a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi<br />

bancari a breve.<br />

2. Criteri di gestione<br />

1. Il fondo pensione opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente<br />

avendo riguardo agli obiettivi di: a) diversificazione degli investimenti; b) efficiente gestione<br />

del portafoglio; c) diversificazione dei rischi, anche di controparte; d) contenimento dei costi di<br />

transazione, gestione e funzionamento del fondo; e) massimizzazione dei rendimenti netti.<br />

2. Il fondo pensione verifica i risultati <strong>della</strong> gestione anche mediante l’adozione di parametri<br />

oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e stabiliti dalla Commissione di<br />

vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 4-quater, del decreto legislativo.<br />

3. L’operatività del fondo pensione si ispira a principi di trasparenza e di adeguata informazione<br />

agli iscritti. 4. Il fondo pensione nella gestione delle proprie disponibilità tiene conto delle esigenze<br />

di finanziamento delle piccole e medie imprese.<br />

3. Investimenti e operazioni consentiti<br />

1. Fermo restando i divieti ed i limiti previsti dall’articolo 6 del decreto-legislativo, le disponibilità<br />

dei fondi pensione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, possono<br />

essere investite in: a) titoli di debito; b) titoli di capitale; c) parti di OICVM; d) quote di fondi<br />

chiusi.<br />

2. Essi possono inoltre: a) effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l’acquisto<br />

a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di<br />

strumenti finanziari ed il prestito titoli; b) detenere liquidità; c) effettuare operazioni in contratti<br />

derivati.<br />

3. Nell’esercizio dell’attività di gestione di fondi pensione, il soggetto gestore non può effettuare<br />

vendite allo scoperto.<br />

4. Il fondo pensione può individuare diverse linee di investimento ad una delle quali gli iscritti<br />

hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo statuto del fondo pensione<br />

disciplina le modalità in base alle quali gli iscritti che ne facciano richiesta trasferiscono l’adesione<br />

ad un’altra delle citate linee. Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento alle<br />

risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento .<br />

4. Limiti agli investimenti<br />

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, i fondi pensione,<br />

nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, nell’investimento delle proprie<br />

disponibilità possono detenere: a) liquidità entro il limite del 20 per cento del patrimonio<br />

del fondo pensione; b) quote di fondi chiusi entro il limite totale del 20 per cento del patrimonio<br />

del fondo pensione e del 25 per cento del valore del fondo chiuso; c) titoli di debito e di capitale<br />

non negoziati in mercati regolamentati dei Paesi dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada<br />

e del Giappone entro il limite del 50 per cento, purché emessi da Paesi aderenti all’OCSE<br />

ovvero da soggetti ivi residenti; entro tale limite i titoli di capitale non possono superare il 10<br />

277


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

per cento del patrimonio ed il complesso dei titoli di debito e di capitale emessi da soggetti<br />

diversi dai Paesi aderenti all’OCSE o dagli organismi internazionali, cui aderiscono almeno uno<br />

degli Stati appartenenti all’Unione europea, non può superare il 20 per cento del patrimonio<br />

del fondo pensione; d) titoli di debito e di capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi aderenti<br />

all’OCSE ovvero residenti in detti Paesi, entro il limite massimo del 5 per cento del patrimonio<br />

del fondo pensione, purché negoziati in mercati regolamentari dei Paesi dell’Unione europea,<br />

degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone.<br />

2. Fermi i limiti previsti dal comma 1, il patrimonio del fondo pensione non può essere investito<br />

in misura superiore al 15 per cento in titoli di debito e di capitale, ivi compresi i prodotti derivati<br />

che danno diritto all’acquisto di tali titoli, emessi da uno stesso emittente o da soggetti facenti<br />

parte di un medesimo gruppo; nell’ambito di tale limite, i titoli non negoziati in mercati regolamentati<br />

dai Paesi dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone non possono<br />

superare il limite del 5 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi dai limiti del presente<br />

comma i titoli di debito emessi da Stati aderenti all’OCSE.<br />

3. La Commissione di vigilanza può stabilire i casi in cui i limiti posti all’investimento dei fondi<br />

possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo.<br />

4. La Commissione di vigilanza fissa limiti più stringenti all’operatività del fondo pensione ove<br />

la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.<br />

5. Gli investimenti del fondo pensione devono essere denominati per almeno un terzo in una<br />

valuta congruente con quella nella quale devono essere erogate le prestazioni del fondo pensione.<br />

La congruenza è valutata tenuto conto degli effetti di copertura valutaria posti in essere.<br />

Le attività espresse in ECU sono considerate congruenti rispetto a qualsiasi moneta.<br />

5. Limiti ai contratti derivati<br />

1. Fermi restando i divieti ed i limiti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, le operazioni<br />

in contratti derivati possono essere effettuate, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del<br />

presente regolamento, purché siano riconducibili ad una <strong>della</strong> seguenti tipologie: a) generano<br />

un’esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli<br />

strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato; b) eliminano il rischio finanziario degli<br />

strumenti sottostanti il contratto derivato; c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti<br />

contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi; d) assicurano maggiore liquidità dell’investimento<br />

negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l’assunzione di rischi superiori a quelli<br />

risultanti da acquisti a pronti.<br />

2. Ai fini <strong>della</strong> verifica del rispetto dei criteri previsti all’articolo 2 la Commissione di vigilanza<br />

detta le modalità di segnalazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correlazione<br />

tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell’attività coperta e quella del contratto di<br />

copertura.<br />

6. Gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale<br />

1. I fondi pensione possono stipulare accordi con i soggetti previsti dall’articolo 6, comma 1 del<br />

decreto legislativo per la gestione delle disponibilità loro affidate, che prevedano la garanzia di<br />

restituzione del capitale. In tali casi può essere anche pattuito il trasferimento <strong>della</strong> titolarità ai<br />

sensi dell’articolo 6, comma 4-ter, del decreto legislativo.<br />

2. La Commissione di vigilanza, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire<br />

le disponibilità dei fondi pensione, indica criteri, modalità e limiti per il rilascio <strong>della</strong> garanzia<br />

278


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

di restituzione del capitale, anche da parte di terzi; i criteri tengono conto anche <strong>della</strong> trasparenza<br />

e comparabilità delle condizioni offerte.<br />

3. Resta ferma l’applicazione dei principi e delle norme del decreto legislativo e del presente<br />

regolamento ai gestori che prestano ai fondi pensione servizi di gestione accompagnati dalla<br />

garanzia di restituzione del capitale, sia o meno stato pattuito il trasferimento <strong>della</strong> titolarità<br />

delle risorse affidate.<br />

7. Conflitti di interesse relativi ad investimenti nell’ambito dei rapporti di gruppo<br />

1. I gestori di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo che effettuano, per conto del<br />

fondo pensione, operazioni nelle quali hanno direttamente o indirettamente, anche in relazione<br />

a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni<br />

medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, nella documentazione dovuta<br />

al fondo pensione. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi d’investimento in titoli emessi dai<br />

sottoscrittori delle fonti istitutive, dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione, dalla banca depositaria<br />

o da imprese dei loro gruppi ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi<br />

soggetti. A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del<br />

proprio gruppo. Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo devono<br />

essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria.<br />

2. Si considerano appartenenti al gruppo dei sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di<br />

lavoro tenuti alla contribuzione, <strong>della</strong> banca depositaria ovvero dei gestori, coloro che: a) controllano<br />

i predetti soggetti ovvero ne sono controllati; b) sono controllati dagli stessi soggetti<br />

che controllano i sottoscrittori delle fonti istitutive, i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, la<br />

banca depositaria ovvero i gestori.<br />

3. Nel presente regolamento, per l’individuazione del rapporto di controllo si applica l’articolo<br />

23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .<br />

4. I titoli di Stati dell’Unione europea sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.<br />

5. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del<br />

fondo informato delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma 1 del presente articolo,<br />

è tenuto a darne notizia alla Commissione di vigilanza.<br />

8. Altre situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse<br />

1. Ai fini del presente regolamento si considerano altresì rilevanti i conflitti d’interesse che derivano<br />

dalle sottoindicate situazioni:<br />

a) sussistenza di rapporti di controllo tra il gestore e la banca depositaria; b) controllo del gestore<br />

da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; c) gestione delle risorse del fondo<br />

funzionale ad interessi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei datori di lavoro tenuti<br />

alla contribuzione, del gestore, o di imprese dei loro gruppi; d) ogni altra situazione soggettiva<br />

o relazione d’affari, riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori<br />

delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la<br />

corretta gestione del fondo.<br />

2. Il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti<br />

alla contribuzione devono informare il fondo pensione del ricorrere delle situazioni previste al<br />

comma 1.<br />

3. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi aperti, il responsabile del<br />

fondo, informa la Commissione di vigilanza dell’esistenza di fattispecie di conflitto d’interesse<br />

279


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

previste dal presente articolo, comunicando l’insussistenza di condizioni che possono determinare:<br />

a) distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo; b) gestione delle risorse<br />

del fondo non conforme all’esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni previdenziali.<br />

4. La situazione di conflitto d’interesse di cui al comma 1, punto d), del presente articolo si<br />

estende ai singoli membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione.<br />

5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il<br />

legale rappresentante o il responsabile del fondo pensione non possono opporre alla Commissione<br />

di vigilanza la propria ignoranza delle fattispecie di conflitto di interesse di cui al comma<br />

1 del presente articolo.<br />

6. La commissione di vigilanza, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto d’interesse, può<br />

richiedere che il fondo pensione informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto <strong>della</strong><br />

comunicazione.<br />

7. Nel caso in cui il gestore sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive,<br />

il fondo pensione ne dà comunicazione a ciascun aderente. Il soggetto gestore è tenuto a presentare<br />

al fondo pensione la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno<br />

quindicinale. Il legale rappresentante del fondo pensione e, nel caso di fondi pensione aperti<br />

il responsabile del fondo, trasmette alla Commissione di vigilanza una relazione con cadenza<br />

almeno semestrale sull’andamento e sui risultati <strong>della</strong> gestione.<br />

8. Le funzioni di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo del gestore sono<br />

incompatibili con le funzioni di membro di organi d’amministrazione, direzione e controllo del<br />

fondo pensione e dei soggetti sottoscrittori medesimi. Sono altresì incompatibili le funzioni di<br />

membro di organi d’amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione con le funzioni<br />

di direzione dei soggetti sottoscrittori.<br />

DECRETO Ministero del Tesoro 21 novembre 1996 n. 673<br />

(G.U. 4 gennaio 1997, n. 3)<br />

Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse dei fondi<br />

pensione da parte di società di gestione di fondi comuni d’investimento mobiliare aperti. (in<br />

vigore dal 19.01.97)<br />

IL MINISTRO DEL TESORO<br />

Visto l’articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive<br />

modificazioni e integrazioni, in base al quale i fondi pensione gestiscono le risorse mediante<br />

convenzioni stipulate con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui<br />

al titolo I <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77;<br />

Considerato che, ai sensi <strong>della</strong> norma sopra richiamata, i criteri e le modalità per la gestione<br />

delle risorse dei fondi pensione da parte delle menzionate società, sono stabiliti con decreto<br />

del Ministro del tesoro, tenuto anche conto dei principi fissati in materia dalla legge 2 gennaio<br />

1991, n. 1;<br />

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 24 ottobre 1996;<br />

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma<br />

3, <strong>della</strong> citata legge n. 400/88, in data 19 novembre 1996;<br />

280


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

ADOTTA il seguente regolamento:<br />

Art. 1.<br />

Regole di comportamento<br />

1. Le società di gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare, di cui al titolo I <strong>della</strong> legge<br />

23 marzo 1983, n. 77 (di seguito società) devono:<br />

a) comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del fondo<br />

pensione;<br />

b) acquisire preventivamente dal fondo pensione ogni informazione rilevante ai fini dello svolgimento<br />

dell’attività di gestione;<br />

c) operare in modo che il fondo pensione sia adeguatamente informato sulla natura degli investimenti<br />

e i rischi ad essi connessi;<br />

d) disporre di una conoscenza adeguata dei valori mobiliari oggetto <strong>della</strong> gestione del patrimonio<br />

del fondo.<br />

2. Le società provvedono, nell’interesse del fondo pensione, alle negoziazioni e all’esercizio<br />

dei diritti inerenti agli investimenti di pertinenza del fondo pensione, nel rispetto delle norme<br />

previste per la negoziazione di valori mobiliari dalla disciplina di settore e fermo restando che<br />

é attribuita in ogni caso al fondo pensione la titolarità dei diritti di voto per i valori mobiliari nei<br />

quali sono investite le risorse del fondo pensione medesimo.<br />

Art. 2.<br />

Separatezza contabile<br />

1. Le società:<br />

a) predispongono per il fondo pensione una contabilità idonea ad evidenziare, in ogni momento,<br />

l’ammontare e la composizione degli investimenti del fondo, nonché gli impegni relativi alle<br />

negoziazioni stipulate e non ancora regolate;<br />

b) provvedono affinché la contabilità di ciascun fondo pensione sia distinta da quelle relative alla<br />

società, ad altri fondi pensione gestiti, nonché ad altri patrimoni gestiti a termini di legge;<br />

c) predispongono procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sull’attività<br />

svolta e adottano misure che garantiscono l’ordinata conservazione <strong>della</strong> documentazione riguardante<br />

le operazioni di gestione di pertinenza di ciascun fondo pensione.<br />

Art. 3.<br />

Limiti operativi<br />

1. Le società non devono effettuare, in relazione all’interesse del fondo pensione, operazioni con<br />

frequenza non necessaria ovvero operazioni non adeguate per tipologia e oggetto.<br />

2. Le società non possono contrarre obbligazioni per conto del fondo pensione per un ammontare<br />

che impegni il fondo pensione medesimo oltre il valore affidato in gestione.<br />

3. Le società non possono affidare a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto salvo che per gli<br />

atti per i quali la sostituzione è resa necessaria dalla natura dell’incarico e, in ogni caso, previa<br />

comunicazione al fondo pensione.<br />

4. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi<br />

<strong>della</strong> Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br />

281


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 testo unico delle imposte sui redditi<br />

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.<br />

Articolo 10 - Oneri deducibili - comma 1<br />

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché<br />

quelli versati facoltativamente alla gestione <strong>della</strong> forma pensionistica obbligatoria di appartenenza,<br />

ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili<br />

i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.<br />

565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, <strong>della</strong> legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili<br />

alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;<br />

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati<br />

alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un<br />

importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque<br />

non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di<br />

lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente<br />

non superiore al doppio <strong>della</strong> quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive<br />

istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti<br />

limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta<br />

nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente<br />

da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche<br />

complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre<br />

1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni .<br />

Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate<br />

dal datore di lavoro ai fondi di <strong>previdenza</strong> di cui all’articolo 70, comma 1; dei contributi versati<br />

ai sensi dell’articolo 2 <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo<br />

stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente<br />

a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi<br />

del soggetto di cui sono a carico, <strong>della</strong> condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme<br />

pensionistiche complementari ;<br />

Articolo 47 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – comma 1: Sono assimilati ai<br />

redditi di lavoro dipendente:<br />

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da<br />

quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti<br />

da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la<br />

vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti<br />

in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto <strong>della</strong> rendita<br />

successivamente all’inizio dell’erogazione ;<br />

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque<br />

erogate ;<br />

Articolo 48 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente – comma 2.: Non concorrono a<br />

formare il reddito:<br />

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza<br />

a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal<br />

282


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni<br />

di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente<br />

a lire 7.000.000 fino all’anno 2002 e a lire 6.000.000 per l’anno 2003, diminuite negli<br />

anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti<br />

limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire<br />

6.500.000 e l’importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma<br />

1 dell’articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi<br />

dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;<br />

comma 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente,<br />

prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che<br />

nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è<br />

determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del<br />

Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31<br />

luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 .<br />

Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno <strong>della</strong> maternità e <strong>della</strong> paternità,<br />

per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”<br />

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000<br />

Art. 7.<br />

(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).<br />

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di<br />

fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione<br />

dei congedi di cui all’articolo 7, comma 1, <strong>della</strong> legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito<br />

dall’articolo 3, comma 2, <strong>della</strong> presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 <strong>della</strong> presente legge.<br />

L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data<br />

di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni<br />

per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a<br />

lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.<br />

2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile<br />

1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi<br />

dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un’anticipazione delle<br />

prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli<br />

5 e 6 <strong>della</strong> presente legge.<br />

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del<br />

bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica, del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale e per la<br />

solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento<br />

ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />

Art. 8.<br />

(Prolungamento dell’età pensionabile)<br />

1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall’articolo 5, comma 1, possono, a richiesta,<br />

prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni<br />

concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di<br />

lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.<br />

283


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 Riforma <strong>della</strong> disciplina fiscale<br />

<strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, a norma dell’articolo 3 <strong>della</strong> legge 13 maggio 1999, n. 133” -<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000 - Supplemento Ordinario n. 41<br />

STRALCIO DI ALCUNI ARTICOLI<br />

CAPO I<br />

Disciplina del risparmio previdenziale<br />

Art. 2.<br />

Disciplina delle forme pensionistiche individuali<br />

1. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:<br />

“Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti).<br />

– 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione<br />

di cui all’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche<br />

previsioni delle fonti istitutive.<br />

2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.<br />

3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere<br />

successivamente variato.<br />

4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo<br />

che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile<br />

stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione<br />

alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività<br />

lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di<br />

non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime<br />

obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera<br />

età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, <strong>della</strong> legge<br />

8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.<br />

5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria <strong>della</strong> partecipazione<br />

alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile.<br />

6. La liquidazione <strong>della</strong> prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale<br />

può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato,<br />

salvo che l’importo annuo <strong>della</strong> prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare<br />

inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, <strong>della</strong><br />

legge 8 agosto 1995, n. 335.<br />

Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita)<br />

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione<br />

sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni<br />

private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento<br />

o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo 9-bis, comma<br />

4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo<br />

articolo. L’adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.<br />

2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’atto <strong>della</strong> conclusione del contratto,<br />

può essere successivamente variato.<br />

284


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese<br />

assicuratrici alla commissione di cui all’articolo 16, prima <strong>della</strong> loro applicazione”.<br />

Art. 3.<br />

Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124<br />

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate 1e seguenti modificazioni:<br />

a) nell’articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che<br />

l’importo annuo <strong>della</strong> prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore<br />

al 50 per cento dell’assegno sociale di cui, all’articolo 3, commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge 8 agosto<br />

1995, n. 335;<br />

b) nell’articolo 10:<br />

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica<br />

individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione”;<br />

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “o a una delle forme pensionistiche<br />

individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;<br />

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:<br />

“1-bis. Il riscatto anche parziale <strong>della</strong> posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche<br />

individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma<br />

4 dell’articolo 7”;<br />

4) nel comma 2, dopo le parole: “ai fondi pensione di cui all’articolo 9”; sono inserite le seguenti:<br />

“o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;<br />

5) nel comma 3, dopo le parole: “a carico del fondo pensione”, sono aggiunte le seguenti: o delle<br />

forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;<br />

6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: “di cui agli articoli 3 e 9” sono inserite le<br />

seguenti “o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter”;<br />

7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:<br />

“3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli<br />

articoli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata<br />

dagli eredi.<br />

3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di<br />

trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione,<br />

di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli<br />

9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del<br />

contratto”;<br />

c) nell’articolo 13:<br />

1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;<br />

2) il comma 13 e’ sostituito con il seguente:<br />

“13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere<br />

fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente<br />

decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve<br />

matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo<br />

pensione o ad altra forma pensionistica individuale”.<br />

285


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 4.<br />

Decorrenza e norme transitorie<br />

1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e<br />

ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,<br />

a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.<br />

2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti<br />

effettuati a decorrere dal periodo d’imposta che inizia dalla predetta data.<br />

3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che<br />

risultano istituite alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini <strong>della</strong> deducibilità<br />

prevista dall’art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,<br />

approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando<br />

il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l’importo massimo deducibile di dieci milioni<br />

di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, <strong>della</strong> differenza tra i contributi<br />

effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci<br />

milioni. Le modalità per fruire <strong>della</strong> predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro<br />

delle finanze.<br />

CAPO II<br />

Disciplina <strong>della</strong> gestione del risparmio previdenziale<br />

Art. 5.<br />

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita<br />

1. L’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:<br />

“Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita). - 1. I fondi<br />

pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte<br />

sui redditi nella misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in<br />

ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto<br />

al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni<br />

effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite<br />

ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre<br />

forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non<br />

soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento<br />

collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all’inizio<br />

dell’anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto<br />

da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in<br />

corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di<br />

avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla<br />

data di cessazione del fondo.<br />

2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,<br />

è computato in diminuzione del risultato <strong>della</strong> gestione dei periodi d’imposta successivi, per<br />

l’intero importo che trova in essi capienza.<br />

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’imposta. Non si<br />

applicano la ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente <strong>della</strong><br />

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e<br />

286


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo<br />

26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77.<br />

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione e sui quali non<br />

è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta<br />

sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota <strong>della</strong> ritenuta o dell’imposta sostitutiva.<br />

5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si<br />

applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.<br />

6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’approvazione<br />

del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine<br />

stabilito, la dichiarazione e’ presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.<br />

Se non è prevista l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione e’ presentata entro<br />

sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio<br />

di società ed enti la dichiarazione e’ presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi<br />

propri <strong>della</strong> società o dell’ente.<br />

7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione<br />

sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per<br />

ciascuna di esse”.<br />

2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nell’articolo 2, comma 1, la lettera e) è soppressa;<br />

b) nell’articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: “decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”,<br />

sono aggiunte le seguenti: “nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile<br />

1993, n. 124”;<br />

c) nell’articolo 3, comma 3, le parole: “all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)” sono sostituite<br />

dalle seguenti: “all’articolo 2, comma 1, lettera d)”.<br />

3. Nell’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973,<br />

n. 600, le parole “fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e” sono soppresse.<br />

4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell’articolo 14 del<br />

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere<br />

dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo<br />

si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all’imposta sul<br />

reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.<br />

5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell’articolo 26, comma 3-bis, del<br />

decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’imposta si applica su quelli<br />

maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi<br />

importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il<br />

giorno 16 del mese successivo.<br />

6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 2, commi<br />

1 e 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente<br />

decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite<br />

limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta<br />

data. L’imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è<br />

287


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

versata entro il giorno 16 del mese successivo.<br />

7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle<br />

disposizioni dell’articolo 10-ter, comma 1, <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77, l’imposta del 12,50<br />

per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente<br />

decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto<br />

e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.<br />

Art. 6.<br />

Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui<br />

all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.<br />

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:<br />

“Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti<br />

di assicurazione di cui all’articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite<br />

sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento applicata<br />

sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato netto si determina<br />

sottraendo dal valore attuale <strong>della</strong> rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun<br />

anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati<br />

nell’anno, il valore attuale <strong>della</strong> rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è<br />

computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che<br />

trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell’articolo 14.<br />

2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano<br />

una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto<br />

maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale<br />

<strong>della</strong> rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data<br />

di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale <strong>della</strong> rendita<br />

stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi<br />

d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza”.<br />

2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993,<br />

n. 124, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.<br />

Art. 7.<br />

Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili<br />

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-bis, introdotto dall’articolo 6,<br />

comma 1, e’ inserito il seguente:<br />

“Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili). - 1. Fino a quando<br />

non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio,<br />

alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad<br />

imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio<br />

riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri<br />

di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento<br />

immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti<br />

periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali<br />

il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi <strong>della</strong><br />

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata<br />

288


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

all’1,50 per cento.<br />

2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte<br />

sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta<br />

derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2.<br />

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7”.<br />

2. Ai fondi pensioni di cui all’articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano<br />

le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.<br />

3. L’articolo 9 <strong>della</strong> legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.<br />

Art. 8.<br />

Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore <strong>della</strong><br />

legge 23 ottobre 1992, n. 421.<br />

1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-ter, introdotto dall’articolo 7,<br />

comma 1, è inserito il seguente:<br />

“Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata<br />

in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di<br />

cui all’articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite<br />

in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> capitalizzazione, si applicano le<br />

disposizioni dell’articolo 14.<br />

2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni<br />

definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> ripartizione,<br />

e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione,<br />

si applicano le disposizioni dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni<br />

dell’articolo 14, commi da 5 a 7.<br />

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, siano<br />

costituite nell’ambito del patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2<br />

è corrisposta dalla società o dall’ente nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituita”.<br />

2. Ai fondi pensione di cui all’articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si<br />

applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi da 4 a 7.<br />

Art. 9.<br />

Decorrenza<br />

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data da<br />

cui ha effetto il presente decreto.<br />

Capo III<br />

Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto<br />

Art. 10.<br />

Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo<br />

21 aprile 1993, n. 124.<br />

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nell’articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera:<br />

289


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

“a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate<br />

in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto<br />

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;”;<br />

b) dopo l’articolo 17, è inserito il seguente:<br />

“Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 16 sono soggette<br />

ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma<br />

1 dell’articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e<br />

l’importo imponibile <strong>della</strong> prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto<br />

e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta<br />

in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato<br />

il diritto alla percezione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17, comma 1-bis.”;<br />

2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla<br />

data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi già<br />

assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 10,<br />

commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l’importo<br />

annuo <strong>della</strong> prestazione pensionistica spettante in forma periodica e’ inferiore al 50 per<br />

cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335.<br />

3. Salvo conguaglio all’atto <strong>della</strong> liquidazione definitiva <strong>della</strong> prestazione, le prestazioni pensionistiche<br />

erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo<br />

21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota<br />

determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.”;<br />

c) nell’articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente “g-quinquies) i<br />

redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del<br />

comma 1, dell’articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione<br />

previdenziale;”;<br />

d) nell’articolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:<br />

“4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell’articolo 41, sono costituiti dai<br />

rendimenti maturati nel periodo d’imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche<br />

di cui all’articolo 47, comma 1, lettera h-bis), erogate nel corso del medesimo periodo,<br />

nonché, per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo<br />

d’imposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione al termine<br />

di ciascun periodo d’imposta.”;<br />

e) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h-bis è sostituita dalla seguente: “h-bis) le prestazioni<br />

pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;”;<br />

f) nell’articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:<br />

“d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate<br />

in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si<br />

assumono al netto <strong>della</strong> parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli<br />

di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell’articolo 41, se determinabili;<br />

d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47,<br />

erogate in forma capitale a seguito di riscatto <strong>della</strong> posizione individuale ai sensi dell’articolo<br />

10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni<br />

del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad<br />

290


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

imposta, se determinabili;”.<br />

2. Nell’articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre<br />

1973, n. 600, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni<br />

di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui<br />

all’articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;”.<br />

3. Per l’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti d’assicurazione di cui all’articolo<br />

9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese d’assicurazione operanti nel territorio<br />

dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante<br />

fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l’impresa. Il<br />

rappresentante fiscale comunica all’amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che<br />

stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità<br />

per l’assolvimento dei predetti obblighi.<br />

Art. 11.<br />

Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto<br />

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nell’articolo 17:<br />

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<br />

“1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo<br />

il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata<br />

con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione,<br />

corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle<br />

somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per<br />

il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato<br />

per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media<br />

di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.<br />

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota<br />

media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi e’ stato<br />

reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 11 per il primo<br />

scaglione di reddito.<br />

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato,<br />

di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 e’<br />

diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno,<br />

tale importo è rapportato a mese.<br />

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche se<br />

commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal<br />

datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi<br />

obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità<br />

e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla<br />

cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili<br />

per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.<br />

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti<br />

di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 16, sono imponibili per un<br />

291


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000<br />

per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;<br />

per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si<br />

svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali<br />

di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota<br />

determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente<br />

all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate<br />

alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli<br />

anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.<br />

L’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti<br />

a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma<br />

pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento<br />

a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo<br />

previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del<br />

contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di <strong>previdenza</strong>”;<br />

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:<br />

“4. Salvo conguaglio all’atto <strong>della</strong> liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi<br />

al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni<br />

relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma<br />

dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni<br />

e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta<br />

sostitutiva”.<br />

2. Nell’articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre<br />

1973, n. 600, le parole: “di cui all’articolo 17 dello stesso testo unico” sono sostituite dalle<br />

seguenti: “di cui all’articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello<br />

stesso testo unico”.<br />

3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti<br />

attribuiti ai fondi di <strong>previdenza</strong> e’ applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi<br />

nella misura dell’11 per cento.<br />

4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre<br />

1973, n. 600, applicano l’imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti<br />

maturati in ciascun anno. L’imposta e’ versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. L’imposta<br />

e’ imputata a riduzione del fondo. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i<br />

rendimenti, compreso l’anno 2001, è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al<br />

90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati nell’anno precedente. Se il trattamento<br />

di fine rapporto e’ corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli,<br />

l’imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore<br />

nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di<br />

anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti<br />

dalla medesima dichiarazione dei redditi.<br />

5. Dall’imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell’articolo 17,<br />

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong><br />

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito <strong>della</strong> cessazione di rapporti di lavoro<br />

intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> disciplina<br />

292


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre<br />

2005, si detrae un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo;<br />

per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.<br />

Art. 12.<br />

Decorrenza e disciplina transitoria<br />

1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha<br />

effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’articolo 10 si applicano alle prestazioni<br />

riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché,<br />

in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile<br />

1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.<br />

2. Le disposizioni dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto<br />

del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 11, si<br />

applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di<br />

anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di<br />

fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato<br />

articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.<br />

Capo IV<br />

Contratti di assicurazione disposizioni varie e finali<br />

Art. 13.<br />

Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla<br />

gestione <strong>della</strong> forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.<br />

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nell’articolo 10:<br />

1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: “in ottemperanza a disposizioni di legge” sono aggiunte<br />

le seguenti: “, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione <strong>della</strong> forma pensionistica<br />

obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.<br />

Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16<br />

settembre 1996, n. 565”;<br />

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica altresì per<br />

gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo<br />

articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.”;<br />

b) nell’articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera f) è sostituita dalla<br />

seguente: “f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente<br />

superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza<br />

nel compimento degli atti <strong>della</strong> vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di<br />

recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500<br />

mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni<br />

private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che<br />

assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato,<br />

si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione<br />

ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;”;<br />

293


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

c) nell’articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “4. I capitali corrisposti<br />

in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito<br />

per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.<br />

Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a<br />

rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito<br />

la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali<br />

variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, nonché <strong>della</strong> data di pagamento <strong>della</strong> stessa.<br />

Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli<br />

elementi di rettifica”;<br />

d) nell’articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) le rendite vitalizie e le<br />

rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale.<br />

Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti d’assicurazione<br />

sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni<br />

private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o<br />

di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto <strong>della</strong> rendita successivamente all’inizio<br />

dell’erogazione;”;<br />

e) nell’articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l’ultimo periodo è soppresso.<br />

2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f),<br />

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi<br />

aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza e’ evidenziato l’importo del premio afferente<br />

a ciascun rischio.<br />

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;<br />

b) nell’articolo 21, secondo comma, le parole: “e di rendita vitalizia” sono soppresse;<br />

c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi;<br />

d) nella tariffa, allegato C, e’ aggiunto l’articolo 11, così rubricato: “Assicurazioni sulla vita e<br />

contratti di capitalizzazione”, in corrispondenza <strong>della</strong> “natura delle assicurazioni”, e “Assicurazione<br />

sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di<br />

capitalizzazione”, in corrispondenza dell’”indicazione delle operazioni “.<br />

4. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.<br />

Art. 14.<br />

Applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies,<br />

del testo unico delle imposte sui redditi.<br />

1. Nel decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 26-bis,<br />

è inserito il seguente:<br />

“Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle<br />

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986,<br />

n. 917, l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella<br />

misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.<br />

2. Sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle<br />

294


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 applicano una imposta<br />

sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo<br />

21 novembre 1997, n. 461.<br />

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni<br />

dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.”.<br />

2. Nell’articolo 6 <strong>della</strong> legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo comma sono<br />

abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente<br />

decreto.<br />

Art. 15.<br />

Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.<br />

1. Nell’articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26<br />

ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “la gestione di fondi comuni d’investimento” sono inserite<br />

le seguenti: “e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”.<br />

Art. 16. Decorrenza<br />

1. Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da<br />

cui ha effetto il presente decreto.<br />

2. Le disposizioni dell’articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui<br />

ha effetto il presente decreto.<br />

3. Le disposizioni dell’articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente<br />

decreto.<br />

Art. 17.<br />

Allargamento delle forme di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> di cui al decreto legislativo 21 aprile<br />

1993, n. 124, ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.<br />

1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nell’articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: “b-ter) per i soggetti<br />

destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi<br />

previsto.” e al comma 2, lettera a), le parole: “lettere a e b-bis)” sono sostituite dalle seguenti:<br />

“lettere a), b-bis) e b-ter)”;<br />

b) nell’articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: c-ter) accordi tra soggetti<br />

destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o<br />

associazioni di rilievo almeno regionale.”;<br />

c) nell’articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Per i soggetti di cui all’articolo<br />

2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista<br />

dall’articolo 1, comma 20, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335.”;<br />

d) nell’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:<br />

“1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni<br />

saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda<br />

emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione<br />

dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite<br />

moneta elettronica presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni<br />

deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro conven-<br />

295


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

zionato con il titolare <strong>della</strong> moneta elettronica e con il titolare <strong>della</strong> posizione aperta presso il<br />

fondo pensione medesimo.”.<br />

Art. 19.<br />

Entrata in vigore<br />

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi<br />

versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate<br />

a decorrere dal 1° gennaio 2001.<br />

2. Per l’adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma <strong>della</strong> disciplina<br />

prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi<br />

di cui all’articolo 3, comma 7, <strong>della</strong> legge 13 maggio 1999, n. 133.<br />

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Sup. Ord. n. 255/L alla GU n. 302 del 30.12.97)<br />

Misure per la stabilizzazione <strong>della</strong> finanza pubblica (collegato alla finanziaria 1998)<br />

STRALCIO DI ALCUNI COMMI<br />

Art. 59.<br />

Disposizioni in materia di <strong>previdenza</strong>, assistenza, solidarietà sociale e sanità<br />

31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui ai decreto legislativo 21 aprile 1993,<br />

n. 124, attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso l’individuazione e la costruzione<br />

di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli<br />

dei fondi, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità<br />

previsionale di spesa del ministero del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica<br />

per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il mediocredito centrale spa entro<br />

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge. nella convenzione saranno<br />

definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all’articolo 3 del<br />

citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei<br />

fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.<br />

32 . Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,<br />

n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla<br />

tabella e allegata alla presente legge, desunti dai dati dell’ultimo bilancio, si applicano le seguenti<br />

disposizioni:<br />

a) per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base<br />

delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già<br />

maturate alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> presente legge o, se le anomalie si verificano<br />

successivamente, alla data di riferimento dell’ultimo bilancio; da tale importo è detratto l’ammontare<br />

a carico <strong>della</strong> gestione speciale dell’inps teoricamente spettante alla stessa data;<br />

la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui<br />

all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;<br />

b) per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi<br />

meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate<br />

dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento<br />

pensionistico <strong>della</strong> gestione speciale inps, si applica il regime perequativo previsto per detta<br />

gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente per ciascuna azienda, alla percentuale<br />

di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.<br />

296


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella e di cui al comma 32 per almeno due esercizi<br />

consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all’articolo 19 <strong>della</strong> legge 20 maggio<br />

1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da<br />

quanto indicato nelle lettere a) e b) del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione<br />

dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l’istituzione di nuove forme<br />

di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive<br />

modificazioni ed integrazioni. relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate<br />

nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura<br />

di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza<br />

dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.<br />

40. All’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:<br />

“6-bis. le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali<br />

dell’albo dei fondi pensione a seguito <strong>della</strong> comunicazione. l’attività di vigilanza di stabilità sulle<br />

forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all’articolo 16 secondo<br />

piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo<br />

e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni<br />

ricevute in attuazione del comma 6. la commissione riferisce al riguardo al ministro del<br />

lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale. alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di<br />

cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell’area dei potenziali destinatari,<br />

deliberate prima <strong>della</strong> iscrizione nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla<br />

commissione, non siapplicano l’articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure<br />

di autorizzazione.”<br />

41. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,<br />

è sostituito dal seguente: “l’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva<br />

autorizzazione da parte <strong>della</strong> commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al<br />

ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale e al ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione<br />

economica l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di<br />

autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione<br />

sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte <strong>della</strong> commissione dell’istanza e <strong>della</strong><br />

prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione<br />

eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione<br />

può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti<br />

da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione”.<br />

fino all’adozione da parte <strong>della</strong> commissione del regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 4<br />

del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dal presente comma, le modalità<br />

di presentazione dell’istanza e gli elementi documentali ed informativi a corredo <strong>della</strong> stessa<br />

restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale<br />

14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 160 dell’11 1uglio 1997, in quanto<br />

applicabili. al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole<br />

da “l’autorizzazione” fino a: “del mercato” sono sostituite dalle seguenti: “l’autorizzazione alla<br />

costituzione e all’esercizio è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione di<br />

cui all’articolo 16, d’intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi<br />

pensione aperti”.<br />

297


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

42 . all’articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall’articolo 13<br />

<strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente comma:<br />

“5-bis. i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono<br />

pubblicati nella gazzetta ufficiale e nel bollettino <strong>della</strong> commissione.”<br />

43. Aalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,<br />

come sostituito dall’articolo 14-<strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola: “decreto” sono<br />

aggiunte le seguenti: “e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere<br />

generale da essa emanati”.<br />

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

n. 108 del 11 maggio 2001<br />

“Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma<br />

<strong>della</strong> disciplina fiscale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>”<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, <strong>della</strong> Costituzione;<br />

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma <strong>della</strong> disciplina fiscale <strong>della</strong><br />

<strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, a norma dell’articolo 3 <strong>della</strong> legge 13 maggio 1999, n. 133;<br />

Visto l’articolo 3, comma 7, <strong>della</strong> legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale dispone che entro due<br />

anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3, nel<br />

rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti commissioni<br />

parlamentari, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;<br />

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre<br />

2000;<br />

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;<br />

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e<br />

<strong>della</strong> programmazione economica e con il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale;<br />

Emana il seguente decreto legislativo:<br />

Art. 1.<br />

Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di quiescenza e <strong>previdenza</strong><br />

1. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato<br />

con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall’articolo<br />

1, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel terzo<br />

periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e se le forme pensionistiche collettive istituite<br />

non siano operanti dopo due anni”.<br />

2. È soppresso il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 70 del testo unico delle imposte sui<br />

redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente<br />

gli accantonamenti di quiescenza e <strong>previdenza</strong>, come sostituito dall’articolo 1, comma<br />

1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.<br />

Art. 2.<br />

Decorrenza<br />

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune<br />

disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

298


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

a) nel comma 1, le parole: “dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle<br />

seguenti: “dal 1° gennaio 2001”;<br />

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong> che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale<br />

per l’applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell’articolo 18 del decreto<br />

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini <strong>della</strong> deducibilità di cui all’articolo<br />

10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del<br />

Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del<br />

predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell’articolo 18 del citato decreto legislativo.”.<br />

Art. 3.<br />

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita<br />

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario dei<br />

fondi pensione in regime di contribuzione definita, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, del<br />

decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: “i proventi maturati derivanti da quote o azioni di<br />

organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva” sono soppresse;<br />

dopo il medesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: “I proventi derivanti da quote<br />

o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva<br />

concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo<br />

e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a<br />

formare il risultato <strong>della</strong> gestione ed e’ detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.”;<br />

b) nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o utilizzato, in tutto o in parte, dal<br />

fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a<br />

partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo<br />

il relativo importo a favore <strong>della</strong> linea d’investimento che ha maturato il risultato negativo.<br />

Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato <strong>della</strong> gestione sia<br />

negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad<br />

altra forma di <strong>previdenza</strong>, <strong>complementare</strong> o individuale, un’apposita certificazione dalla quale<br />

risulti l’importo che la forma di <strong>previdenza</strong> destinataria <strong>della</strong> posizione individuale può portare<br />

in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di<br />

computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> tenendo conto<br />

anche del credito d’imposta corrispondente all’11 per cento di tale importo”.<br />

Art. 4.<br />

Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche<br />

individuali attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita.<br />

1. All’articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina tributaria<br />

dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e di taluni contratti di assicurazione<br />

sulla vita, inserito dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono<br />

apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nel comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;<br />

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione<br />

di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’articolo 14.”.<br />

299


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

2. Nell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è abrogato.<br />

Art. 5.<br />

Regime tributario dei fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23<br />

ottobre 1992, n. 421<br />

1. All’articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario<br />

dei fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992,<br />

n. 421, inserito dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono<br />

apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nel comma 2, le parole: “Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma<br />

1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnicofinanziario<br />

<strong>della</strong> ripartizione” sono soppresse;<br />

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Le forme pensionistiche complementari di<br />

cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il<br />

sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti,<br />

sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’11 per<br />

cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore<br />

attuale <strong>della</strong> rendita e i contributi versati.”;<br />

c) nel comma 3, le parole: “di cui ai commi 1 e 2” sono soppresse.<br />

2. Nell’articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, dopo il comma 1, è aggiunto il<br />

seguente: “1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 14-quater,<br />

comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data<br />

di versamento dei contributi e quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici mesi,<br />

l’imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la<br />

tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso,<br />

delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli<br />

di Stato. Con decreto del Ministro delle finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.”.<br />

Art. 6.<br />

Decorrenza<br />

1. Nell’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune<br />

disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nel comma 1, le parole: “alla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle<br />

seguenti: “al 1° gennaio 2001”;<br />

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato<br />

istanza al Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale per l’applicazione del periodo transitorio<br />

di cui al comma 8-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini<br />

ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l’articolo 15,<br />

comma 6, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l’addizionale all’imposta sostitutiva da<br />

essi dovuta.”.<br />

Art. 7.<br />

Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo<br />

21 aprile 1993, n. 124<br />

300


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

1. Nell’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato<br />

con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione<br />

separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, come<br />

modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,<br />

le parole: “anche in caso di riscatto di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo<br />

21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni” sono sostituite dalle seguenti: “, ad esclusione<br />

del riscatto <strong>della</strong> posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto<br />

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di<br />

cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà<br />

delle parti.”.<br />

2. All’articolo 17-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario delle prestazioni<br />

pensionistiche erogate in forma di capitale, introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera<br />

b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nel comma 1, primo periodo, le parole: “delle quote di trattamento di fine rapporto e” sono<br />

soppresse;<br />

b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, iscrivendo<br />

a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno<br />

successivo a quello di presentazione <strong>della</strong> dichiarazione del sostituto d’imposta”;<br />

c) nel comma 2, dopo le parole: “del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono inserite le<br />

seguenti: “, nonché in caso di riscatto <strong>della</strong> posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma<br />

1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di<br />

cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà<br />

delle parti”.<br />

3. Nell’articolo 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi<br />

assimilati a quelli di lavoro dipendente, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera f),<br />

del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, alla lettera d-bis) del comma 1, da rinominare<br />

d-ter), dopo le parole: “del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”, sono inserite le seguenti:<br />

“diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro<br />

per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.<br />

4. Nell’articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera d),<br />

del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-ter, concernente la determinazione dei<br />

redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, è sostituito dal<br />

seguente: “4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti<br />

dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata<br />

e quello <strong>della</strong> corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari”.<br />

5. Nell’articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

29 settembre 1973, n. 600, concernente la determinazione <strong>della</strong> ritenuta alla fonte sulle prestazioni<br />

pensionistiche complementari, inserita dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 18<br />

febbraio 2000, n. 47, le parole: “comma 1, primo periodo,” sono soppresse.<br />

301


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 8.<br />

Applicazione dell’imposta sul trattamento di fine rapporto<br />

1. Nell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le modalità d’applicazione dell’imposta<br />

sul trattamento di fine rapporto, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto<br />

legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) al comma 1, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124” sono inserite<br />

le seguenti: “e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva” e nell’ultimo<br />

periodo sono aggiunte le seguenti: “, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori<br />

imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione <strong>della</strong> dichiarazione<br />

del sostituto d’imposta”;<br />

b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il rapporto si svolge per un numero<br />

di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma<br />

è proporzionalmente ridotta.”.<br />

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, riguardante la disciplina tributaria<br />

del trattamento di fine rapporto, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) il comma 2 è abrogato;<br />

b) nel comma 3, le parole: “e dai rendimenti attribuiti ai fondi di <strong>previdenza</strong>” sono soppresse;<br />

c) nel comma 4:<br />

1) al primo periodo, le parole: “e sui rendimenti maturati” sono sostituite dalla seguente: “maturate”;<br />

2) al quarto periodo, le parole: “e i rendimenti” sono soppresse, nello stesso periodo le parole:<br />

“e dei rendimenti maturati” sono sostituite dalla seguente: “maturate”;<br />

3) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: “L’acconto può essere commisurato al 90 per<br />

cento delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto. L’acconto<br />

e’ versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del<br />

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;<br />

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva<br />

di cui al comma 3 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto<br />

previsto dall’articolo 3, comma 213, <strong>della</strong> legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.”;<br />

e) nel comma 5, dopo le parole: “si detrae” sono inserite le seguenti: “, anche in sede d’applicazione<br />

delle ritenute d’acconto,” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Se il rapporto si<br />

svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali<br />

di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.”.<br />

Art. 9.<br />

Decorrenza<br />

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme in materia di decorrenza<br />

e disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nel comma 1, le parole da: “dalla data da cui ha effetto” fino alla fine del periodo sono sostituite<br />

dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2001”; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente<br />

302


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

periodo: “Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data,<br />

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.”;<br />

b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme<br />

pensionistiche di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite<br />

mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni di cui all’articolo 6 <strong>della</strong> legge<br />

26 settembre 1985, n. 482, si applicano ai rendimenti maturati anteriormente al 1° gennaio<br />

2001; la ritenuta prevista dal citato articolo 6 va applicata anche all’atto del trasferimento delle<br />

posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma pensionistica di altro tipo.”;<br />

c) nel comma 2, primo periodo, le parole da: “maturate” fino alla fine del periodo sono sostituite<br />

dalle seguenti: “, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a<br />

decorrere dal 1° gennaio 2001.”; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: “maturato”<br />

è sostituita dalle seguenti: “comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme<br />

maturate”.<br />

Art. 10.<br />

Trattamento tributario dei contratti di assicurazione<br />

1. Nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato<br />

con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni<br />

per oneri, come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo<br />

18 febbraio 2000, n. 47, le parole: “superiore al 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti:<br />

“non inferiore al 5 per cento”.<br />

2. Nell’articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto<br />

del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario<br />

dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come modificato dall’articolo<br />

13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 i periodi secondo e terzo<br />

sono sostituiti dal seguente: “Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a<br />

seguito di opzione.”.<br />

3. Nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente il trattamento tributario<br />

dei contratti di assicurazione aventi finalità previdenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale<br />

in corso di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l’imposta sostitutiva<br />

delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre<br />

1997, n. 461, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Si applicano le disposizioni<br />

dell’articolo 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le<br />

predette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione operanti nel territorio<br />

dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, l’imposta sostitutiva è applicata<br />

dal contribuente nel periodo d’imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni<br />

previste per la tassazione dei redditi di cui all’articolo 41, comma 4, lettera g-quater),<br />

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

22 dicembre 1986, n. 917, ed è versata con le modalità e nei termini previsti per il versamento a<br />

saldo delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.”;<br />

b) nel comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) nella tariffa allegato A, gli articoli 1<br />

e 23 sono soppressi;”;<br />

303


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

c) nello stesso comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) nella tariffa allegato<br />

A, l’articolo 14, è sostituito dal seguente: “14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da<br />

quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio”.<br />

Art. 11.<br />

Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti d’assicurazione sulla vita e di capitalizzazione<br />

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nella rubrica, le parole: “lettera g-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere g-quater)<br />

e g-quinquies)”;<br />

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui<br />

all’articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n.<br />

600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è<br />

corrisposto è superiore a dodici mesi, l’imposta si determina applicando gli elementi di rettifica<br />

finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati<br />

tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva,<br />

dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché <strong>della</strong> data di pagamento dell’imposta<br />

sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L’imposta<br />

sostitutiva e’ versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in<br />

cui è stata applicata.”;<br />

c) il comma 2 è abrogato.<br />

Art.12.<br />

Decorrenza<br />

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di<br />

talune disposizioni del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) nel comma 1, le parole: “a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono<br />

sostituite dalle seguenti: “o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche<br />

complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001”;<br />

b) nel comma 2, le parole: “dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle<br />

seguenti: “dal 1° gennaio 2001”;<br />

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Nell’articolo 6 <strong>della</strong> legge 26 settembre 1985,<br />

n. 482, il primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati<br />

a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni continuano ad applicarsi<br />

alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è<br />

rinnovato.”;<br />

d) nel comma 3, le parole: “dalla data da cui ha effetto il presente decreto” sono sostituite dalle<br />

seguenti: “dal 1° gennaio 2001”.<br />

Art. 13.<br />

Entrata in vigore<br />

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza<br />

di talune disposizioni del medesimo decreto, le parole: “1° giugno 2000” sono sostituite<br />

dalle seguenti: “1° gennaio 2001”.<br />

304


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2001.<br />

Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile<br />

1993, n. 97, S.O. n. 40 (con integrazioni e modificazioni successive)<br />

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera<br />

v), <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421.<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visti gli articoli 76 e 87 <strong>della</strong> Costituzione;<br />

Visto l’art. 3, comma 1, lettera v), <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421;<br />

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo<br />

1993;<br />

Acquisito il parere delle commissioni permanenti <strong>della</strong> Camera dei deputati e del Senato <strong>della</strong><br />

Repubblica;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 aprile 1993;<br />

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;<br />

Emana il seguente decreto legislativo:<br />

Art.1.<br />

Ambito di applicazione.<br />

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di <strong>previdenza</strong> per l’erogazione di trattamenti<br />

pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati<br />

livelli di copertura previdenziale.<br />

Art. 2.<br />

Destinatari<br />

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:<br />

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il<br />

criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente<br />

delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che<br />

secondo il criterio dell’appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa<br />

organizzazione di lavoro e produttiva;<br />

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati<br />

per aree professionali e per territorio;<br />

b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente<br />

ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;<br />

b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non<br />

iscritti al fondo ivi previsto.<br />

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:<br />

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis)e b-ter, esclusivamente forme pensionistiche<br />

complementari in regime di contribuzione definita;<br />

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in<br />

regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento<br />

305


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.<br />

Art. 3.<br />

Istituzione delle forme pensionistiche complementari<br />

1. Salvo quanto previsto dall’art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari<br />

sono le seguenti:<br />

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,<br />

promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali<br />

per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali<br />

nazionali rappresentative <strong>della</strong> categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia e del<br />

lavoro;<br />

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni<br />

di rilievo almeno regionale;<br />

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o ac-<br />

cordi collettivi, anche aziendali;<br />

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni<br />

nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;<br />

c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi<br />

da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.<br />

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto<br />

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere<br />

istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il<br />

personale dipendente di cui all’art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche<br />

complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti,<br />

ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.<br />

3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi<br />

dell’art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di “fondo pensione”,<br />

la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.<br />

4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la<br />

libertà di adesione individuale.<br />

Art. 4.<br />

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio<br />

1. I fondi pensione sono costituiti:<br />

a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’art. 36 del codice civile, distinti dai<br />

soggetti promotori dell’iniziativa;<br />

b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del codice civile; in tale caso<br />

il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e <strong>della</strong><br />

<strong>previdenza</strong> sociale ai sensi dell’art. 2, comma 1, <strong>della</strong> legge 12 gennaio 1991, n. 13 .<br />

2. I fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ambito del patrimonio di una singola<br />

società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita<br />

deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio<br />

<strong>della</strong> medesima società od ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile.<br />

306


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da<br />

parte <strong>della</strong> commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e <strong>della</strong><br />

<strong>previdenza</strong> sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica<br />

l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini<br />

per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta<br />

giorni dal ricevimento da parte <strong>della</strong> commissione dell’istanza e <strong>della</strong> prescritta documentazione,<br />

ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente<br />

richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; la commissione può determinare, con<br />

proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla<br />

stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione.<br />

Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica, il Ministro del<br />

lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del<br />

presente decreto legislativo:<br />

a) le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo<br />

<strong>della</strong> stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizzazione;<br />

b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto<br />

di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili <strong>della</strong> trasparenza nei rapporti<br />

con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;<br />

c) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità<br />

dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo<br />

riferimento ai criteri di cui all’art. 3 <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione<br />

delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative<br />

contenute negli statuti;<br />

d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto<br />

dal datore di lavoro.<br />

4. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori<br />

subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto<br />

ai sensi dell’art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta<br />

delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.<br />

5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa:<br />

a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per<br />

azioni;<br />

b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e<br />

contabili separate da quelle <strong>della</strong> società o dell’ente;<br />

c) se la contabilità e i bilanci <strong>della</strong> società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e<br />

a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella <strong>della</strong><br />

richiesta di autorizzazione.<br />

6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all’art. 16.<br />

7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non<br />

abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata<br />

conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso.<br />

307


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 5.<br />

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo<br />

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato<br />

da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il<br />

criterio <strong>della</strong> partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.<br />

I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva<br />

individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo<br />

modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive<br />

2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la<br />

composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle<br />

categorie e raggruppamenti interessati.<br />

Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.<br />

3. Nell’ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’art. 4, comma 2, è istituito un organismo<br />

di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.<br />

Art. 6.<br />

Regime delle prestazioni e modelli gestionali<br />

1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:<br />

a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1,<br />

lettera c), <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività,<br />

con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo<br />

riconoscimento;<br />

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo<br />

1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) <strong>della</strong> tabella allegata<br />

allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in<br />

uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;<br />

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni d’investimento mobiliare, di cui al titolo<br />

I <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire<br />

le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro<br />

con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per<br />

l’attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;<br />

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione<br />

può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché<br />

di quote di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lett. e);<br />

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi secondo<br />

le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies,<br />

ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25% del capitale del<br />

fondo chiuso .<br />

1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini <strong>della</strong> gestione delle risorse<br />

raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma.<br />

1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza<br />

e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del<br />

servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni;<br />

308


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività<br />

istituzionali del medesimo ente.<br />

1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta<br />

dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività<br />

connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza<br />

e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza<br />

del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità<br />

e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis.<br />

2. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono<br />

mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all’art. 2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174.<br />

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo<br />

16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di<br />

cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con<br />

decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16.<br />

L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del<br />

Ministro del tesoro, su proposta <strong>della</strong> commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento<br />

alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione<br />

delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione<br />

dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di<br />

sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione<br />

delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico<br />

contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.<br />

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni<br />

per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.<br />

Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’art. 6-bis del presente d.lgs. .<br />

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano<br />

tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati<br />

per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini <strong>della</strong> stipula<br />

delle convenzioni previste nei precedenti commi.<br />

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi d’amministrazione dei fondi individuati<br />

ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo richiedono offerte contrattuali, per<br />

ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma <strong>della</strong> pubblicità notizia su almeno due<br />

quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che<br />

non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,<br />

da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per<br />

singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali<br />

con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori<br />

deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire<br />

la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi<br />

preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono<br />

essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in<br />

ogni caso:<br />

a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri<br />

309


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le<br />

quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;<br />

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di<br />

recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrate in possesso del<br />

proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite<br />

le risorse del fondo all’atto <strong>della</strong> comunicazione al gestore <strong>della</strong> volontà di recesso dalla<br />

convenzione;<br />

c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione <strong>della</strong> titolarità dei diritti di voto inerenti<br />

ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.<br />

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando<br />

peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a<br />

ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori<br />

e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti<br />

nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere<br />

contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati<br />

né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di<br />

rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che<br />

riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di<br />

cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono<br />

essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o<br />

individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento<br />

dei valori oggetto <strong>della</strong> domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti<br />

redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.<br />

4-quater. Con delibera <strong>della</strong> commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta previo parere<br />

dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee<br />

per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo<br />

da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.<br />

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,<br />

devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del<br />

Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono individuati:<br />

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi<br />

limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole<br />

e medie imprese;<br />

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;<br />

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti<br />

alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti<br />

gestori di cui al presente articolo.<br />

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a<br />

favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.<br />

5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di<br />

competenza:<br />

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale su-<br />

periore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto<br />

310


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né,<br />

comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta<br />

un’influenza dominante sulla società emittente;<br />

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente<br />

o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati<br />

da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 27, comma 2, <strong>della</strong> legge 10 ottobre 1990, n. 287, in<br />

misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo<br />

pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.<br />

Art. 6-bis.<br />

Banca depositaria<br />

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore<br />

che presenti i requisiti di cui all’articolo 2-bis <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto<br />

dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.<br />

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del<br />

fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel<br />

decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies.<br />

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis <strong>della</strong> legge<br />

n. 77 del 1983.<br />

Art. 6-ter.<br />

Convenzioni<br />

1. Per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 3, e all’articolo 6-bis,<br />

nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i<br />

competenti organismi d’amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia<br />

di servizio offerto, attraverso la forma <strong>della</strong> pubblicità notizia su almeno due quotidiani<br />

fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono<br />

ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da<br />

rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto<br />

in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento<br />

alle diverse tipologie di servizio offerte.<br />

Art. 7.<br />

Prestazioni<br />

1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto<br />

disposto ai commi successivi.<br />

2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell’età pensionabile<br />

stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di<br />

partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si<br />

considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’art.1, comma 20, <strong>della</strong> legge 8<br />

agosto 1995, n. 335.<br />

3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell’attività<br />

lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito<br />

di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni<br />

311


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di<br />

appartenenza.<br />

All’atto <strong>della</strong> costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono,<br />

in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui<br />

al presente comma in ragione dell’anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive<br />

definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori<br />

che si avvalgono <strong>della</strong> facoltà di cui all’art. 10, comma 1, lettera a).<br />

4. L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati<br />

per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle<br />

competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto <strong>della</strong> prima casa di abitazione per sé o<br />

per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere<br />

a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 <strong>della</strong> legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente<br />

alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi<br />

dell’articolo 1, comma 3, <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria<br />

posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre<br />

anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini <strong>della</strong><br />

determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi <strong>della</strong> facoltà di cui al presente comma<br />

sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari<br />

maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto <strong>della</strong> posizione<br />

individuale.<br />

5. L’entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all’atto<br />

<strong>della</strong> costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità<br />

al principio <strong>della</strong> capitalizzazione, nell’ambito <strong>della</strong> distinzione fra regimi a contribuzione definita<br />

e regimi a prestazione definita di cui all’art. 2, comma 2.<br />

6. Le fonti costitutive possono prevedere:<br />

a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione <strong>della</strong> prestazione pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta<br />

per cento dell’importo maturato, salvo che l’importo annuo <strong>della</strong> prestazione pensionistica in<br />

forma periodica risulti d’ammontare inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui, all’articolo 3,<br />

commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge 8 agosto 1995, n. 335;<br />

b) l’adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna<br />

forma.<br />

Art. 8.<br />

Finanziamento<br />

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo<br />

grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all’art.<br />

409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente,<br />

secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi;<br />

1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni<br />

saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda<br />

emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione<br />

dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite<br />

moneta elettronica presso i centri di vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette<br />

312


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato<br />

con il titolare <strong>della</strong> moneta elettronica e con il titolare <strong>della</strong> posizione aperta presso<br />

il fondo pensione medesimo.<br />

2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito<br />

in percentuale <strong>della</strong> retribuzione assunta a base <strong>della</strong> determinazione del TFR, che può ricadere<br />

anche su elementi particolari <strong>della</strong> retribuzione stessa o essere individuato mediante<br />

destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi<br />

professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo<br />

dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di<br />

società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei<br />

contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari<br />

su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di<br />

una quota dell’accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di<br />

lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l’utilizzazione di quota dell’accantonamento<br />

annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura <strong>della</strong> riduzione<br />

<strong>della</strong> quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.<br />

3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale<br />

collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti<br />

annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le<br />

quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.<br />

4. Nel caso di forme di <strong>previdenza</strong> pensionistica <strong>complementare</strong> di cui siano destinatari dipendenti<br />

<strong>della</strong> pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione<br />

del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto<br />

e in conformità ai principi del presente decreto legislativo.<br />

5. Gli enti di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), sentita l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza e del<br />

mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di<br />

raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio<br />

deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali<br />

del medesimo ente.<br />

Art. 9.<br />

Fondi pensione aperti<br />

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 1,<br />

nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni<br />

ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio,<br />

possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi<br />

fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.<br />

2. Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto<br />

legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art. 3, comma 1,<br />

ovvero si determinino le condizioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o<br />

non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti<br />

articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive<br />

su base contrattuale collettiva.<br />

313


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento,<br />

prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio<br />

è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all’articolo 16, d’intesa<br />

con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti .<br />

Art. 9-bis<br />

Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi aperti<br />

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione di cui<br />

all’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni<br />

delle fonti istitutive.<br />

2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.<br />

3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere<br />

successivamente variato.<br />

4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo<br />

che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile<br />

stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione<br />

alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività<br />

lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di<br />

non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime<br />

obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera<br />

età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, <strong>della</strong> legge 8<br />

agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.<br />

5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria <strong>della</strong> partecipazione<br />

alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile.<br />

6. La liquidazione <strong>della</strong> prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale<br />

può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato,<br />

salvo che l’importo annuo <strong>della</strong> prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare<br />

inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, <strong>della</strong> legge<br />

8 agosto 1995, n. 335.<br />

Art. 9-ter<br />

Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti d’assicurazione sulla vita<br />

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti d’assicurazione<br />

sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle<br />

Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di<br />

stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo 9-bis,<br />

comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del<br />

medesimo articolo. L’adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.<br />

2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’atto <strong>della</strong> conclusione del contratto,<br />

può essere successivamente variato.<br />

3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1, devono essere comunicate dalle imprese<br />

assicuratrici alla Commissione di cui all’articolo 16, prima <strong>della</strong> loro applicazione.<br />

314


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 10.<br />

Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti<br />

di partecipazione<br />

1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica <strong>complementare</strong>, lo<br />

statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità<br />

e termini di esercizio:<br />

a) il trasferimento presso altro fondo pensione <strong>complementare</strong>, cui il lavoratore acceda in relazione<br />

alla nuova attività;<br />

b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’art. 9, o a una delle forme pensionistiche individuali<br />

di cui all’art.9-bis e 9-ter;<br />

c) il riscatto <strong>della</strong> posizione individuale.<br />

1-bis. Il riscatto anche parziale <strong>della</strong> posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche<br />

individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma<br />

4 dell’articolo 7.<br />

2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali<br />

di cui all’art.9-bis e 9-ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella<br />

indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla<br />

nuova attività.<br />

3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui<br />

all’art.9-bis e 9-ter; conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere<br />

effettuati entro il termine di sei mesi dall’esercizio dell’opzione.<br />

3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni<br />

di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto<br />

stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche<br />

individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter ), non prima di cinque anni di permanenza presso il<br />

fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e<br />

successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all’articolo<br />

16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al<br />

fine di eliminare distorsioni nell’offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.<br />

3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per<br />

vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata<br />

dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza<br />

di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita<br />

al fondo pensione.<br />

3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli<br />

articoli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata<br />

dagli eredi .<br />

3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di<br />

trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione,<br />

di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli<br />

9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del<br />

contratto;<br />

315


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 11.<br />

Vicende del fondo pensione<br />

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla<br />

contribuzione, si provvede alla intestazione diretta <strong>della</strong> copertura assicurativa in essere per<br />

coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano<br />

le disposizioni di cui all’art. 10.<br />

2. Nel caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione<br />

ai sensi dell’art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale nomina, su<br />

proposta <strong>della</strong> commissione di cui all’art. 16, un commissario straordinario che procede allo<br />

scioglimento del fondo.<br />

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla<br />

commissione di cui all’art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

sociale.<br />

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo,<br />

individuate dalla commissione di cui all’art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili<br />

devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti<br />

necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione.<br />

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria<br />

e <strong>della</strong> liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli<br />

57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative<br />

competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale ed alla commissione<br />

di cui all’art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro<br />

e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano<br />

costituito un fondo di cui all’art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale,<br />

sentita la commissione di cui all’art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello<br />

scioglimento o <strong>della</strong> liquidazione del fondo.<br />

Art. 12.<br />

Contributo di solidarietà<br />

1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza<br />

di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art. 12 <strong>della</strong> legge 30 aprile 1969, n.<br />

153 , e successive modificazioni, anche se destinate a <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, a carico del<br />

lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis, comma 2, del decretolegge<br />

29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle<br />

contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di<br />

accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di <strong>previdenza</strong> pensionistica <strong>complementare</strong><br />

di cui all’art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo<br />

di solidarietà di cui all’art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o<br />

accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate<br />

dal presente decreto legislativo.<br />

1-bis. All’art. 5, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole:<br />

“Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>” .<br />

316


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 13.<br />

Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni<br />

1. Articolo abrogato<br />

2. Articolo abrogato<br />

3. Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all’art. 48, Decreto del Presidente<br />

<strong>della</strong> Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (GU n. 302 SUPPL.ORD. del 31/12/1986) - Testo<br />

unico delle imposte sui redditi. art. 48: determinazione del reddito di lavoro dipendente<br />

4. Disposizione superata<br />

5. Articolo abrogato<br />

6. Articolo abrogato<br />

7. Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. ART. 10:<br />

oneri deducibili<br />

8. Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell’art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. ART. 47:<br />

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente<br />

9. Articolo abrogato<br />

10. Articolo abrogato<br />

11. Articolo abrogato<br />

12. Articolo abrogato<br />

13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale,<br />

a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente<br />

decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve<br />

matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo<br />

pensione o ad altra forma pensionistica individuale;<br />

14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all’articolo<br />

16 l’ammontare <strong>della</strong> contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione<br />

a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze<br />

di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni<br />

delle finanze, del tesoro e del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale.<br />

Art. 14.<br />

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita<br />

1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle<br />

imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in<br />

ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto<br />

al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni<br />

effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite<br />

ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre<br />

forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non<br />

soggetti ad imposta. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo<br />

del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione se<br />

percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15%.<br />

Il credito d’imposta concorre a formare il risultato <strong>della</strong> gestione ed è detratto dall’imposta<br />

317


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

sostitutiva dovuta; e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Il valore del patrimonio<br />

netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione<br />

del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio<br />

all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del<br />

patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.<br />

2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,<br />

è computato in diminuzione del risultato <strong>della</strong> gestione dei periodi d’imposta successivi, per<br />

l’intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione<br />

del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo<br />

periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello<br />

scioglimento del fondo pensione il risultato <strong>della</strong> gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia<br />

agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di <strong>previdenza</strong>, <strong>complementare</strong><br />

o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma<br />

di <strong>previdenza</strong> destinataria <strong>della</strong> posizione individuale può portare in diminuzione del risultato<br />

netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione<br />

alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> tenendo conto anche del credito d’imposta<br />

corrispondente all’11% di tale importo.<br />

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’imposta. Non si applicano<br />

la ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali,<br />

nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26<br />

del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter <strong>della</strong> legge 23 marzo 1983, n. 77.<br />

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato <strong>della</strong> gestione e sui quali non<br />

è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta<br />

sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota <strong>della</strong> ritenuta o dell’imposta sostitutiva.<br />

5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si<br />

applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.<br />

6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’approvazione<br />

del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine<br />

stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.<br />

Se non è prevista l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro<br />

sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio<br />

di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi<br />

propri <strong>della</strong> società o dell’ente.<br />

7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione<br />

sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per<br />

ciascuna di esse.<br />

Art. 14-bis<br />

Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione<br />

di cui all’articolo 9-ter<br />

1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle<br />

imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento applicata sul risultato netto maturato in cia-<br />

318


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

scun periodo d’imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale <strong>della</strong> rendita<br />

in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero determinato alla<br />

data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale <strong>della</strong><br />

rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei<br />

periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.<br />

2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le imprese d’assicurazione applicano<br />

una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 11 per cento sul risultato netto<br />

maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale<br />

<strong>della</strong> rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero alla data<br />

di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale <strong>della</strong> rendita<br />

stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi<br />

d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.”.<br />

2 bis. Per i fondi pensione e per i contratti d’assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano<br />

le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’articolo 14.<br />

Art. 14-ter<br />

Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili<br />

1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, i fondi pensione<br />

il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono<br />

soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del<br />

patrimonio, riferibile agli immobili determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo<br />

i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi<br />

comuni d’investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai<br />

prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili<br />

per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione<br />

ai sensi <strong>della</strong> legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è<br />

aumentata all’1,50 per cento.<br />

2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte<br />

sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta<br />

derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2.<br />

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7.<br />

Art. 14-quater.<br />

Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore <strong>della</strong><br />

legge 23 ottobre 1992, n. 421<br />

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione<br />

definita o di prestazione definita gestite in via prevalente secondo il sistema tecnicofinanziario<br />

<strong>della</strong> capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.<br />

2. Alle forme indicate nel comma 1 gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione,<br />

si applicano le disposizioni dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni<br />

dell’articolo 14, commi da 5 a 7.<br />

2 bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni<br />

definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario <strong>della</strong> ripartizione,<br />

se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva<br />

319


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

delle imposte sui redditi, nella misura dell’11% applicata sulla differenza, determinata alla data<br />

di accesso alla prestazione, tra il valore attuale <strong>della</strong> rendita e i contributi versati .<br />

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, siano<br />

costituite nell’ambito del patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva è corrisposta dalla<br />

società o dall’ente nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.<br />

Art. 15.<br />

Responsabilità degli organi del fondo<br />

1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all’art. 5, comma 1, e dei responsabili del<br />

fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.<br />

2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all’art. 5, commi 1 e 3, si applica<br />

l’art. 2407 del codice civile.<br />

3. Con decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, su proposta <strong>della</strong> commissione<br />

di cui all’art. 16, sono sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti<br />

dall’incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:<br />

a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni <strong>della</strong> commissione di<br />

cui all’art. 16;<br />

b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;<br />

c) violano le disposizioni dell’art. 6, commi 4 e 5;<br />

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione <strong>della</strong> condizione di<br />

onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli<br />

eventi e delle situazioni relative.<br />

4. Ai commissari nominati ai sensi dell’art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente<br />

articolo.<br />

Art. 16.<br />

Vigilanza sui fondi pensione<br />

1. Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza<br />

sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di<br />

cui al comma 2.<br />

2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta<br />

e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong>. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.<br />

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate<br />

di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza <strong>della</strong> stessa<br />

e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi <strong>della</strong> legge 24 gennaio 1978, n. 14,<br />

con la procedura di cui all’articolo 3 <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del<br />

Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale,<br />

di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri <strong>della</strong> commissione durano in<br />

carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione<br />

il decreto di nomina indicherà i due membri <strong>della</strong> commissione il cui mandato scadrà dopo sei<br />

anni. Al presidente e ai componenti <strong>della</strong> commissione si applicano le disposizioni d’incompatibilità,<br />

a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974,<br />

320


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti<br />

<strong>della</strong> commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto<br />

con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine<br />

al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e<br />

celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse<br />

umane di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni<br />

ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza;<br />

essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.<br />

4. Le deliberazioni <strong>della</strong> commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti<br />

dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all’attività istruttoria<br />

e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente <strong>della</strong> commissione tiene informato<br />

il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli<br />

trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse<br />

disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento<br />

giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina<br />

delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi<br />

del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 . Tali delibere sono sottoposte<br />

alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il<br />

Ministero del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica e sono esecutive decorsi<br />

venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare,<br />

in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni . Il trattamento<br />

economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa <strong>della</strong> COVIP viene<br />

ridefinito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per<br />

il livello massimo <strong>della</strong> corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità<br />

per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta<br />

una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione<br />

o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo.<br />

[Le deliberazioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento<br />

giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché quelle<br />

dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo,<br />

che devono osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma,<br />

del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216<br />

del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, il quale, di concerto<br />

con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da<br />

emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie<br />

osservazioni]. [Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate<br />

osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive]<br />

La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e<br />

l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.<br />

5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti<br />

previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. [I requisiti di<br />

accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in con-<br />

321


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

formità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni<br />

ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle<br />

attività istituzionali <strong>della</strong> commissione]. [L’ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico<br />

ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento]. Tale regolamento detta<br />

altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il<br />

regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone<br />

le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La<br />

deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la<br />

stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi<br />

e le qualifiche dirigenziali.<br />

5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati<br />

dalla commissione per assolvere i compiti di cui all’articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta<br />

Ufficiale e nel bollettino <strong>della</strong> commissione.<br />

Art. 17.<br />

Compiti <strong>della</strong> commissione di vigilanza<br />

1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all’articolo<br />

18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre<br />

1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al<br />

trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati<br />

nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle<br />

forme istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia<br />

di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell’albo di<br />

cui all’articolo 4, comma 6, tenuto a cura <strong>della</strong> commissione di cui all’articolo 16.<br />

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, la<br />

commissione di cui all’articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:<br />

a) tiene l’albo di cui all’articolo 4;<br />

b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti<br />

di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone<br />

anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;<br />

c) svolge l’attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma<br />

2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3<br />

dell’articolo 4;<br />

d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai<br />

sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell’articolo 6;<br />

e) definisce, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei<br />

fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;<br />

f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base <strong>della</strong> corrispondenza ai criteri di cui<br />

all’articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;<br />

g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e <strong>della</strong> loro<br />

redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello<br />

di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e<br />

di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili,<br />

il prospetto <strong>della</strong> composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la<br />

322


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le<br />

posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;<br />

h) valuta l’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l’elaborazione<br />

di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica<br />

agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di<br />

pubblicità;<br />

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche<br />

mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che<br />

ritenga necessari;<br />

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale formulando anche<br />

proposte di modifiche legislative in materia di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>;<br />

m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong><br />

anche in rapporto alla <strong>previdenza</strong> di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni<br />

richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell’Ispettorato<br />

del lavoro;<br />

n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.<br />

3. Per l’esercizio <strong>della</strong> vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con<br />

le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:<br />

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;<br />

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.<br />

4. La commissione può altresì:<br />

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;<br />

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone<br />

l’ordine del giorno.<br />

5. Nell’esercizio <strong>della</strong> vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni<br />

richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla<br />

commissione nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche<br />

nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal<br />

segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell’esercizio <strong>della</strong> vigilanza sono<br />

incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di<br />

riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie<br />

di reato.<br />

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla<br />

vigilanza sui soggetti gestori di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante <strong>della</strong> concorrenza e del<br />

mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l’efficacia dell’azione di<br />

controllo.<br />

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e <strong>della</strong><br />

<strong>previdenza</strong> sociale una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo<br />

e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo<br />

il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le<br />

proprie eventuali osservazioni.<br />

323


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 18.<br />

Norme finali<br />

1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore<br />

<strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e<br />

3, mentre l’art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma<br />

3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’art. 2117 del codice civile ed indipendentemente<br />

dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in<br />

vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili<br />

separate.<br />

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data d’entrata in vigore<br />

del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell’art. 6, commi 4 e 5, secondo norme<br />

per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d’intesa con la commissione di cui<br />

all’art. 16; al fine <strong>della</strong> emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma<br />

6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.<br />

3. Non sono tenute all’adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche<br />

complementari di cui al comma 1 istituite all’interno:<br />

a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,<br />

in materia valutaria o in materia assicurativa;<br />

b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia d’esercizio <strong>della</strong> funzione<br />

creditizia e assicurativa.<br />

Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera<br />

b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall’art. 17, dall’organismo di vigilanza<br />

competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica<br />

medesima.<br />

4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere<br />

all’adeguamento alle disposizioni dell’art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al<br />

comma 3, è assegnato il medesimo termine per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art.<br />

4, commi 2, 3 e 5.<br />

5. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 4 e 5,<br />

sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano<br />

comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento<br />

non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente<br />

e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa<br />

di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta<br />

sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’art. 3, secondo comma, secondo<br />

periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26 ottobre 1972, n.<br />

643, e successive modificazioni.<br />

6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all’art.<br />

16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong><br />

<strong>previdenza</strong> sociale di cui all’art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità<br />

che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3<br />

sono iscritti in sezioni speciali dell’albo di cui all’art. 4, comma 6.<br />

6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali<br />

324


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

dell’albo dei fondi pensione a seguito <strong>della</strong> comunicazione.<br />

L’attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla<br />

commissione di cui all’articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche<br />

con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche<br />

e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione<br />

riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale. Alle modifiche<br />

statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la<br />

modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate prima <strong>della</strong> iscrizione nelle sezioni<br />

speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l’articolo 17,<br />

comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.<br />

7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle<br />

forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari<br />

delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all’art. 3 possono rideterminare la disciplina delle<br />

prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i<br />

requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i<br />

destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l’art. 13, commi 2 e 3, continuando<br />

a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto legislativo.<br />

Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto<br />

legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell’articolo<br />

2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell’articolo 13.<br />

8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente<br />

alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite<br />

e, per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni<br />

definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito,<br />

ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.<br />

8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema<br />

tecnico-finanziario <strong>della</strong> ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti<br />

dall’applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita,<br />

per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6,<br />

l’iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con<br />

decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,<br />

sentita la commissione di vigilanza di cui all’art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono<br />

determinati i criteri di accertamento <strong>della</strong> predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in<br />

particolare, alla variazione dell’aliquota contributiva necessaria al riequilibrio <strong>della</strong> gestione,<br />

senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.<br />

8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al<br />

Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale per l’applicazione <strong>della</strong> disciplina di cui al comma<br />

medesimo ed entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto previsto al comma 8-bis<br />

provvedono a corredare detta istanza <strong>della</strong> documentazione idonea a dimostrare l’esistenza<br />

dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli<br />

iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito,<br />

determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma<br />

325


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

8-bis, l’equilibrio finanziario <strong>della</strong> gestione. Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale,<br />

previo parere <strong>della</strong> commissione di cui all’art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità<br />

indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l’applicazione<br />

delle disposizioni di cui al citato comma.<br />

8-quater. Ai contributi versati ai fondi di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> che abbiano presentato<br />

istanza al Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale per l’applicazione del periodo transitorio<br />

di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per<br />

gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento<br />

tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.<br />

8-quinquies. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche<br />

di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento<br />

pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.<br />

9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla<br />

data di entrata in vigore <strong>della</strong> legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo<br />

integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi.<br />

È abrogato il secondo comma dell’art. 14 <strong>della</strong> predetta legge. I dipendenti previsti dall’art. 74,<br />

commi primo e secondo, del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,<br />

che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all’art. 75 del citato decreto,<br />

hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti<br />

dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a<br />

qualsiasi titolo, derivante dall’esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale<br />

carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati,<br />

da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, di concerto con il<br />

Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta<br />

giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.<br />

Art. 18-bis<br />

Sanzioni penali e amministrative<br />

1. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 4 senza l’autorizzazione del Ministro del lavoro e<br />

<strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire<br />

dieci milioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite<br />

o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che<br />

appartengano a persona estranea al reato.<br />

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione<br />

e di controllo di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione<br />

di cui all’articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l’arresto da<br />

sei mesi a tre anni.<br />

3. Il rendiconto e il prospetto di cui all’articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali<br />

comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile.<br />

4. I componenti degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel<br />

termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste <strong>della</strong> commissione di cui<br />

all’articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire<br />

cinque milioni a lire trenta milioni.<br />

326


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta<br />

variazione <strong>della</strong> condizione di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di<br />

quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative,<br />

sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque<br />

milioni a lire trenta milioni .<br />

5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura<br />

di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva<br />

l’attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi<br />

pensione e al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale. Non si applica l’articolo 16 <strong>della</strong><br />

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.<br />

Art. 19<br />

Entrata in vigore<br />

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello <strong>della</strong> sua pubblicazione nella<br />

Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97, S.O<br />

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />

DECRETO 20 giugno 2003<br />

Aggiornamento del regolamento del 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalità<br />

richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione. (GU n. 155 del 7-7-2003)<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;<br />

Visto, in particolare, l’art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale<br />

prevede che il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale con proprio decreto determina,<br />

tra l’altro, i requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, con particolare riferimento<br />

all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del<br />

fondo;<br />

Visto l’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />

18 luglio 1997, n. 229, che ha dato interpretazione autentica dell’art. 4, comma 3, lettera c), del<br />

citato decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />

Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3, adottato con decreto del Ministro<br />

del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale 14 gennaio 1997, n. 211;<br />

Visto, in particolare, l’art. 4, comma 6, del predetto regolamento n. 211 del 1997, che consente<br />

al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale di provvedere, con proprio decreto, successivamente<br />

all’attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare<br />

la disciplina di cui al medesimo art. 4, relativa ai requisiti di onorabilità e professionalità dei<br />

componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;<br />

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica 18 marzo<br />

1998, n. 140, concernente regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di<br />

onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione,<br />

attuativo del predetto art. 7 del decreto legislativo n.415 del 1996;<br />

Visto il decreto 24 settembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale<br />

327


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

è stata aggiornata, con le modalità di cui all’art. 4, comma 6, del citato regolamento n. 211 del<br />

1997, la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalità dei<br />

componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;<br />

Ritenuto di dover ulteriormente aggiornare la predetta disciplina, procedendo, nel contempo,<br />

ad un’unificazione con quanto disposto con il predetto decreto 24 settembre 2002;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

1. Il rappresentante legale e i componenti degli organi di amministrazione del fondo pensione<br />

possono aver svolto unicamente, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un<br />

triennio:<br />

a) funzioni d’amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso<br />

enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria;<br />

tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla costituzione<br />

del fondo pensione;<br />

b) con esclusivo riferimento ai fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto<br />

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, funzioni dirigenziali presso amministrazioni o enti pubblici.<br />

2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non concorre al raggiungimento<br />

delle quote previste dall’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

sociale 14 gennaio 1997, n.211.<br />

3. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 settembre 2002, pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2002, n. 242, è abrogato.<br />

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica italiana.<br />

Roma, 20 giugno 2003<br />

Il Ministro: Maroni<br />

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />

DECRETO 14 gennaio 1997, n. 211<br />

Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari,<br />

sui requisiti d’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure<br />

per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>.<br />

(GU n. 160 del 11-7-1997)<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;<br />

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo, il Ministro<br />

del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale determina, con proprio decreto, le modalità di presentazione<br />

dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione,<br />

gli elementi documentali e informativi, i requisiti, le informazioni e i contenuti e le modalità<br />

dei protocolli di autonomia gestionale di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma stesso;<br />

Visto l’articolo 18, comma 6, del predetto decreto legislativo;<br />

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />

Udito il parere espresso nell’adunanza generale del 19 dicembre 1996, con il quale il Consiglio<br />

di Stato, nel manifestare parere favorevole sullo schema di decreto, ha formulato talune<br />

osservazioni di carattere formale ed ha sottolineato l’esigenza di prevedere, con riferimento<br />

328


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, adeguati requisiti di professionalità dei componenti degli organi<br />

d’amministrazione e controllo dei fondi pensione, con facoltà di modularli o graduarli;<br />

Ritenuto di doversi adeguare al citato parere per quanto attiene sia ai rilievi di carattere<br />

formale che alla previsione di requisiti di professionalità per tutti i componenti degli organi<br />

d’amministrazione e controllo;<br />

Considerato, peraltro, che, nello spirito di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2 dell’articolo<br />

3 <strong>della</strong> citata legge n. 1 del 1991, si può tener conto anche delle professionalità maturate nello<br />

specifico settore, di natura previdenziale, in cui i fondi pensione sono chiamati ad operare;<br />

Considerato, altresì che il settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> è in fase iniziale e che, pertanto,<br />

per consentirne l’effettivo avvio, si rende necessario ampliare, sia pure in via transitoria<br />

e per una sola parte dei responsabili dei fondi, l’area da cui attingere soggetti comunque<br />

in grado di concorrere ad un’adeguata amministrazione dei fondi pensione;<br />

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri – a norma dell’articolo 17, comma<br />

3, <strong>della</strong> menzionata legge n. 400 del 1988 - n. 8PS/70040 del 10 gennaio 1997;<br />

Adotta il seguente regolamento:<br />

TITOLO I<br />

Fondi pensione di nuova istituzione<br />

Art. 1.<br />

Ambito di applicazione<br />

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell’articolo<br />

4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed<br />

integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da<br />

operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino<br />

una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all’istituzione di nuovi fondi<br />

pensione ai sensi del citato comma.<br />

Art. 2.<br />

Requisiti formali di costituzione e raccordo con le fonti istitutive<br />

1. I fondi pensione devono essere istituiti con atto pubblico.<br />

2. Gli atti costitutivi e gli statuti, nel regolamentare l’ordinamento dei fondi pensione, salvaguardano<br />

le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993 alle fonti istitutive.<br />

Art. 3.<br />

Elementi dello statuto dei fondi<br />

1. Costituiscono elementi essenziali dello statuto:<br />

a) denominazione, che deve contenere l’indicazione “fondo pensione”;<br />

b) sede;<br />

c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall’articolo 7 del decreto<br />

legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e anzianità;<br />

d) scopo esclusivo, in conformità dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />

e) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;<br />

329


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

f) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei<br />

casi consentiti dall’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />

g) destinatari, nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.<br />

124 del 1993;<br />

h) ordinamento e norme sull’amministrazione, con particolare riferimento a:<br />

- criteri di formazione e prerogative dell’assemblea nei fondi pensione a struttura associativa<br />

e maggioranze richieste per le loro deliberazioni;<br />

- composizione degli organi d’amministrazione e durata <strong>della</strong> carica d’amministratore, nel rispetto<br />

dei principi di pariteticità e partecipazione di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto<br />

legislativo n. 124 del 1993, e specificazione delle loro attribuzioni, tra cui necessariamente le<br />

prerogative connesse all’attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del<br />

1993, alla definizione dei prospetti <strong>della</strong> composizione e del valore del patrimonio e dei rendiconti<br />

del fondo pensione e alle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli<br />

iscritti;<br />

- composizione dell’organo di controllo, nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione<br />

di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e determinazione dei<br />

poteri ad esso spettanti in conformità all’articolo 2403 del codice civile in quanto applicabile<br />

e comunque con la previsione dell’obbligo di trasmettere alla commissione di vigilanza sui<br />

fondi pensione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito commissione<br />

di vigilanza) le irregolarità riscontrate;<br />

- previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi del successivo articolo 4,<br />

dei componenti degli organi d’amministrazione e di controllo e previsione del numero di consiglieri<br />

aventi i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo<br />

medesimo che devono essere presenti nelle riunioni dell’organo amministrativo convocate<br />

per deliberare su materie concernenti l’attuazione degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo<br />

n. 124 del 1993;<br />

i) modalità d’adesione individuale al fondo pensione, in conformità alle previsioni delle fonti<br />

istitutive;<br />

l) criteri generali dell’articolazione del sistema di finanziamento in conformità delle previsioni<br />

delle fonti istitutive coerentemente con l’articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />

m) tipologia di prestazioni, requisiti per il loro conseguimento e modalità d’erogazione in conformità<br />

delle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l’articolo 7 del decreto legislativo<br />

n. 124 del 1993;<br />

n) previsione del ricorso a convenzioni con soggetti specializzati, anche con riferimento all’istituto<br />

<strong>della</strong> banca depositaria, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo n. 124 del<br />

1993 e criteri generali per la scelta dei gestori;<br />

o) criteri di attuazione delle previsioni dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124<br />

del 1993;<br />

p) criteri generali di impiego delle risorse nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 124<br />

del 1993 e, in particolare, dall’articolo 6, commi 1, lettere d) ed e), 4-quinquies e 5, dello stesso;<br />

q) previsione <strong>della</strong> predisposizione di misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti,<br />

330


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

in particolare con riferimento all’andamento amministrativo e finanziario <strong>della</strong> gestione del<br />

fondo stesso, in conformità delle indicazioni fornite dalla commissione di vigilanza ai sensi<br />

dell’articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />

r) regole da osservare in materia di conflitti di interesse in conformità delle disposizioni del<br />

decreto del Ministro del tesoro di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo<br />

n. 124 del 1993;<br />

s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione e <strong>della</strong> sua redditività,<br />

nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto <strong>della</strong> composizione<br />

e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento<br />

all’evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite<br />

dalla commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto<br />

legislativo n. 124 del 1993;<br />

t) definizione delle procedure per le modifiche dello statuto e dell’eventuale regolamento di<br />

attuazione e di invio delle stesse alla commissione di vigilanza ai fini dell’approvazione ai<br />

sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />

u) obbligo dell’organo di amministrazione di promuovere, secondo le procedure previste dallo<br />

statuto, l’adeguamento <strong>della</strong> normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti<br />

previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell’ambito delle competenze<br />

ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />

v) obbligo degli organi del fondo pensione e inoltre del dirigente, comunque denominato, responsabile<br />

del fondo stesso di segnalare alla commissione di vigilanza, in presenza di vicende<br />

in grado d’incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, i provvedimenti ritenuti necessari per<br />

la salvaguardia <strong>della</strong> condizione di equilibrio ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo<br />

n. 124 del 1993;<br />

x) regime delle spese a carico degli aderenti, con eventuali limiti massimi;<br />

z) cause di scioglimento del fondo pensione e modalità di liquidazione, anche tenendo<br />

conto delle previsioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 1993.<br />

2. Lo statuto del fondo pensione di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124<br />

del 1993, deve altresì prevedere che l’adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda<br />

informativa circa le caratteristiche del fondo stesso ai potenziali aderenti, avuto in particolare<br />

riguardo ai seguenti aspetti:<br />

- regime delle prestazioni (contribuzione definita o prestazione definita);<br />

- tipologia delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;<br />

- ammontare delle contribuzioni e, per i lavoratori subordinati, del prelievo dal trattamento<br />

di fine rapporto;<br />

- criteri generali di impiego delle risorse;<br />

- risultanze dell’ultimo rendiconto di gestione.<br />

3. Lo schema generale <strong>della</strong> scheda di cui al comma che precede è definito dalla commissione<br />

di vigilanza, che approva altresì la scheda redatta da ogni singolo fondo pensione.<br />

331


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 4.<br />

Requisiti di onorabilità e professionalità<br />

1. Per la nomina o l’elezione a componente degli organi d’amministrazione e di controllo e inoltre<br />

a dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti:<br />

a) i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori e i membri degli organi di controllo<br />

degli intermediari in valori mobiliari dalla disciplina di settore;<br />

b) l’assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall’articolo 2382 del codice<br />

civile e, per quanto concerne la partecipazione agli organi di controllo, dall’articolo 2399 del<br />

codice civile.<br />

2. Il rappresentante legale, i componenti degli organi d’amministrazione ed inoltre il dirigente,<br />

comunque denominato, responsabile del fondo pensione devono aver svolto, per uno o più<br />

periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:<br />

- funzioni d’amministratore o di carattere direttivo presso società o enti del settore creditizio,<br />

assicurativo e finanziario, in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966,<br />

in società d’intermediazione mobiliare o di gestione di fondi comuni di investimento ovvero<br />

funzioni di cui all’articolo 3, lettera c), <strong>della</strong> legge 2 gennaio 1991, n. 1;<br />

- funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso fondi pensione;<br />

- funzioni d’amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali<br />

presso organismi con finalità previdenziali;<br />

- funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali<br />

presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria;<br />

tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla data di entrata<br />

in vigore del presente decreto.<br />

3. Sin dall’entrata in vigore del presente decreto almeno il cinquanta per cento dei componenti<br />

l’organo collegiale ed il dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo<br />

pensione devono avere i requisiti di cui alle lettere a) o b). Qualora il fondo affidi, ai sensi<br />

dell’articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, la totalità delle risorse alla<br />

gestione dei soggetti gestori e non si avvalga <strong>della</strong> facoltà di cui al comma 2-bis del medesimo<br />

articolo 6, i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 2 devono<br />

sussistere per almeno un terzo dei componenti degli organi d’amministrazione e, comunque,<br />

in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione.<br />

4. I componenti dell’organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori contabili<br />

istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.<br />

5. Il venir meno dei requisiti, ovvero il sopravvenire delle cause di cui ai commi che precedono,<br />

comporta la decadenza dall’incarico.<br />

6. Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, con proprio decreto da pubblicare nella<br />

Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica, può provvedere, successivamente all’attuazione dell’articolo<br />

7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui ai<br />

precedenti commi.<br />

Art. 5.<br />

Presentazione dell’istanza di autorizzazione<br />

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, va presentata, o inviata a mez-<br />

332


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

zo raccomandata a.r., al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale un’istanza, in carta da<br />

bollo, a firma del legale rappresentante del fondo pensione.<br />

2. Copia, in carta semplice, <strong>della</strong> predetta istanza e <strong>della</strong> allegata documentazione va inviata<br />

contestualmente alla commissione di vigilanza.<br />

Art. 6.<br />

Contenuto dell’istanza<br />

1. L’istanza deve riportare, nell’ordine indicato, quanto di seguito specificato:<br />

a) denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;<br />

b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;<br />

c) elenco nominativo dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e, inoltre,<br />

del dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l’indicazione delle<br />

generalità complete;<br />

d) indicazione <strong>della</strong> fonte istitutiva del fondo pensione;<br />

e) elenco dei documenti allegati.<br />

Art. 7.<br />

Documentazione a corredo dell’istanza<br />

1. All’istanza di autorizzazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati, autenticati<br />

per copia conforme dal legale rappresentante del fondo pensione che sottoscrive la<br />

medesima istanza:<br />

copia <strong>della</strong> fonte istitutiva del fondo pensione;<br />

copia dell’atto di costituzione del fondo pensione, se distinto dallo statuto;<br />

copia dello statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;<br />

dichiarazione attestante il numero degli appartenenti all’area dei destinatari a cui il fondo pensione<br />

fa riferimento e anche, indicativamente, l’ammontare complessivo dei redditi da lavoro<br />

ad esso facente capo.<br />

2. Va, inoltre, inviata copia del verbale <strong>della</strong> riunione, sottoscritta dal rappresentante legale<br />

del fondo pensione e dal presidente dell’organo di controllo, nella quale l’organo<br />

d’amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti d’onorabilità e professionalità per i<br />

soggetti menzionati nel precedente articolo 4. La verifica dei requisiti va effettuata dall’organo<br />

amministrativo nei confronti di ciascun interessato sulla base dei seguenti documenti, del<br />

cui puntuale esame deve essere fatta menzione nel verbale:<br />

a) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che l’interessato non ha riportato<br />

condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall’articolo 1, comma 5, lettera d), <strong>della</strong><br />

legge 23 marzo 1983, n. 77;<br />

b) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna, ivi comprese le sanzioni sostitutive<br />

di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per la quale è stata concessa la non menzione nel<br />

certificato del casellario giudiziale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro<br />

l’economia pubblica ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena <strong>della</strong><br />

reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni e di non essere stato sottoposto alle misure<br />

di prevenzione disposte ai sensi <strong>della</strong> legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o <strong>della</strong> legge 31 maggio 1965,<br />

n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti <strong>della</strong> riabilitazione;<br />

333


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti:<br />

- l’insussistenza delle cause di cui all’articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne la<br />

partecipazione agli organi di controllo, all’articolo 2399 del codice civile;<br />

- il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente decreto;<br />

- che nei tre anni precedenti l’interessato non abbia svolto funzioni d’amministrazione, direzione<br />

o controllo in fondi pensione o altri enti o società successivamente sottoposti a procedure<br />

d’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;<br />

d) certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla procura <strong>della</strong> Repubblica presso il tribunale e<br />

dalla procura <strong>della</strong> Repubblica presso la pretura circondariale;<br />

e) per i componenti dell’organo di controllo di cui al precedente articolo 4, comma 4, certificato<br />

d’iscrizione a ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.<br />

3. I documenti attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità non devono essere di data anteriore<br />

a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione <strong>della</strong> istanza d’autorizzazione e<br />

vanno conservati agli atti del fondo pensione. La commissione di vigilanza può richiedere, ove<br />

lo ritenga necessario, ulteriori informazioni ed integrazioni <strong>della</strong> documentazione.<br />

4. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano ulteriori cause impeditive dell’assunzione<br />

delle relative cariche provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro<br />

quindici giorni dal ricevimento dell’istanza d’autorizzazione, la certificazione prevista dal decreto<br />

legislativo 8 agosto 1994, n. 490.<br />

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di rinnovo delle cariche.<br />

Art. 8.<br />

Richiesta di riconoscimento ella personalità giuridica<br />

1. I fondi pensione che richiedono il riconoscimento <strong>della</strong> personalità giuridica sono tenuti a<br />

presentare al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale apposita istanza, contestualmente<br />

a quella di cui al precedente articolo 5.<br />

Art. 9.<br />

Procedure per la concessione dell’autorizzazione<br />

1. La commissione di vigilanza, entro trenta giorni ricevimento dell’istanza di autorizzazione<br />

e <strong>della</strong> relativa documentazione e dall’acquisizione <strong>della</strong> certificazione di cui all’articolo 7,<br />

comma 4, può richiedere al fondo pensione ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti<br />

necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong><br />

richiesta d’integrazione.<br />

2. La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero<br />

dell’ulteriore documentazione richiesta ai sensi del precedente comma, approva, se del caso,<br />

lo statuto e l’eventuale regolamento di attuazione del fondo pensione ai sensi dell’articolo 17,<br />

comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 e nei successivi quindici giorni fornisce<br />

al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale il parere di cui all’articolo 4, comma 3,<br />

del medesimo decreto.<br />

3. Ove il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale ritenga necessario un supplemento<br />

istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti giorni<br />

dal ricevimento del parere. In tal caso la commissione riapre l’istruttoria e rimette al Ministro<br />

334


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong> richiesta, ove non sia<br />

necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede la documentazione<br />

entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione<br />

<strong>della</strong> documentazione.<br />

4. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere <strong>della</strong> commissione di vigilanza il Ministero del<br />

lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell’istanza di cui<br />

all’articolo 5, corredata <strong>della</strong> documentazione di cui all’articolo 7, comma 1, nonché del parere<br />

<strong>della</strong> commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni in merito al rilascio<br />

dell’autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong> predetta documentazione;<br />

trascorso tale termine il parere si intende reso.<br />

5. Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, con proprio decreto, autorizza il fondo pensione<br />

all’esercizio dell’attività ovvero nega l’autorizzazione con provvedimento motivato entro<br />

quindici giorni dalla ricezione del parere da parte del Ministro del tesoro. Per il fondo pensione<br />

che abbia avanzato la richiesta di cui all’articolo 8, il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale,<br />

in una con l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, emana, ai sensi dell’articolo 2, comma<br />

1, <strong>della</strong> legge 12 gennaio 1991, n. 13, decreto di riconoscimento <strong>della</strong> personalità giuridica.<br />

6. Ai fini del procedimento di rilascio dell’autorizzazione, l’unita’ organizzativa responsabile<br />

dell’istruttoria è, nell’ambito del Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, la divisione<br />

VIII <strong>della</strong> Direzione generale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> e assistenza sociale.<br />

Il responsabile del procedimento è il dirigente <strong>della</strong> medesima divisione.<br />

7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione abbia iniziato<br />

la propria attività, l’autorizzazione decade.<br />

Art. 10.<br />

Iscrizione all’albo<br />

1. Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività e l’eventuale decreto di riconoscimento<br />

<strong>della</strong> personalità giuridica sono comunicati alla commissione di vigilanza, per l’iscrizione<br />

del fondo pensione all’albo di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del<br />

1993 e al Ministero del tesoro.<br />

TITOLO II<br />

Forme pensionistiche preesistenti all’entrata in vigore <strong>della</strong> legge 23 ottobre 1992, n. 421<br />

Art. 11.<br />

Ambito di applicazione<br />

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle forme complementari di cui all’articolo<br />

18, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993 ad eccezione di quelle istituite all’interno<br />

di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio,<br />

in materia valutaria e in materia assicurativa.<br />

Art. 12.<br />

Comunicazione alla commissione di vigilanza<br />

1. I soggetti titolari delle forme pensionistiche di cui al precedente articolo 11, in attuazione<br />

dell’obbligo loro imposto dall’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, entro<br />

335


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad inviare alla commissione<br />

di vigilanza un’apposita comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante:<br />

a) la denominazione, la sede e il codice fiscale <strong>della</strong> forma pensionistica<br />

b) le generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;<br />

c) l’elenco nominativo dei componenti degli organi d’amministrazione e di controllo del fondo<br />

pensione, del dirigente, comunque denominato, responsabile con l’indicazione delle generalità<br />

complete.<br />

2. I soggetti titolari di forme pensionistiche diverse da quelle di cui all’articolo 18, comma 3,<br />

lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993, sono tenuti, inoltre, ad inviare lo statuto e<br />

l’eventuale regolamento di attuazione, nonché, entro i successivi sessanta giorni:<br />

- la copia del verbale <strong>della</strong> riunione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo<br />

d’amministrazione e del presidente dell’organo di controllo, nella quale l’organo di amministrazione<br />

ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come<br />

richiesto dal successivo articolo 14, sulla base <strong>della</strong> documentazione prevista all’articolo 7,<br />

commi 2 e 3;<br />

- una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive delle forme pensionistiche,<br />

nonché, a completamento <strong>della</strong> documentazione di cui al comma 1, una scheda informativa<br />

sulla base dello schema predisposto dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione e<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale <strong>della</strong> Repubblica, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo<br />

18, comma 2;<br />

- le modifiche apportate allo statuto e all’eventuale regolamento d’attuazione dall’entrata in<br />

vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, ivi compresa la modifica <strong>della</strong> forma giuridica<br />

e la trasformazione da fondo interno di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo<br />

n. 124 del 1993 ad una delle forme previste al comma 1 del medesimo articolo, fermo<br />

restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 124<br />

del 1993, in quanto compatibili.<br />

3. Le forme pensionistiche complementari, istituite come fondi interni, allegano alla comunicazione<br />

di cui al precedente comma 1 un protocollo di autonomia gestionale in cui il datore<br />

di lavoro dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad<br />

una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo<br />

medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del<br />

1993.<br />

4. La commissione di vigilanza richiede l’invio <strong>della</strong> seguente documentazione, ad integrazione<br />

di quella di cui ai precedenti commi, fissando tempi e modalità anche con riferimento a particolari<br />

tipologie di fondi pensione:<br />

a) fonti istitutive;<br />

b) bilanci, rendiconti degli ultimi tre esercizi, bilanci tecnici redatti;<br />

c) convenzioni di gestione delle risorse.<br />

Art. 13.<br />

Iscrizione alle sezioni speciali dell’albo<br />

1. Sulla base <strong>della</strong> comunicazione di cui al precedente articolo 12, nonché dell’acquisizione <strong>della</strong><br />

336


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

certificazione di cui all’articolo 14, comma 2, la commissione di vigilanza, ai sensi dell’articolo<br />

18, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, iscrive le forme di cui al precedente articolo<br />

in una delle sezioni speciali dell’albo previsto dall’articolo 4, comma 6, del medesimo decreto<br />

legislativo, previa verifica dell’appartenenza al campo di applicazione dello stesso.<br />

L’iscrizione costituisce il presupposto per l’assoggettamento delle forme pensionistiche diverse<br />

da quelle di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 ai<br />

controlli <strong>della</strong> commissione di vigilanza previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo<br />

n. 124 del 1993.<br />

2. La commissione di vigilanza invia alle autorità di vigilanza sugli eventuali soggetti gestori<br />

copia delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 12. La commissione comunica altresì<br />

alle medesime autorità l’avvenuta iscrizione delle forme pensionistiche all’albo.<br />

Art. 14.<br />

Requisiti di onorabilità e professionalità<br />

1. Per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per il dirigente, comunque<br />

denominato, responsabile del fondo pensione sono richiesti i requisiti d’onorabilità di cui<br />

al precedente articolo 4, nonché l’insussistenza delle cause d’ineleggibilità e di decadenza<br />

indicate, rispettivamente, dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile.<br />

2. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive tramite la richiesta<br />

alla prefettura competente <strong>della</strong> certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994,<br />

n. 490. I componenti degli organi di amministrazione e controllo che non possiedano i requisiti<br />

di onorabilità decadono immediatamente e devono essere sostituiti nel più breve tempo possibile.<br />

3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2, sono richiesti i requisiti di professionalità di cui<br />

al precedente articolo 4, nelle misure ivi indicate. Per le forme che assicurano le prestazioni<br />

esclusivamente tramite polizze assicurative trova applicazione l’articolo 4, comma 3, secondo<br />

periodo. I requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b), si considerano<br />

presenti ove il soggetto interessato, all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto,<br />

abbia già fatto parte dell’organo collegiale per almeno un triennio, senza pregiudizio <strong>della</strong><br />

permanenza in carica sino al termine del mandato ove questo abbia avuto inizio da almeno<br />

un anno. Ove i componenti dell’organo amministrativo non abbiano i requisiti di professionalità,<br />

gli organi devono essere integrati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre<br />

la prima assemblea. Analoga procedura si applica per i componenti l’organo di controllo che<br />

non abbiano i requisiti di cui all’articolo 4, comma 4.<br />

TITOLO III<br />

Fondi pensione aperti<br />

Art. 15.<br />

Ambito d’applicazione<br />

1.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi aperti di cui all’articolo 9 del decreto<br />

legislativo n. 124 del 1993.<br />

Art. 16.<br />

Presentazione dell’istanza d’autorizzazione<br />

1. I soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisi-<br />

337


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

ti fissati dalle rispettive autorità di vigilanza, per il rilascio dell’autorizzazione all’istituzione di<br />

fondi pensione aperti sono tenuti a presentare, o inviare a mezzo raccomandata a.r., al Ministro<br />

del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale un’istanza in triplice copia, di cui una in bollo, a firma del<br />

rappresentante legale. Copia, in carta semplice, <strong>della</strong> predetta istanza va inviata contestualmente<br />

alla commissione di vigilanza.<br />

2. Entro dieci giorni dal ricevimento, copia <strong>della</strong> predetta istanza e <strong>della</strong> documentazione ad<br />

essa allegata sono inviate, a cura dei competenti uffici del Ministero, alle autorità di vigilanza<br />

sui soggetti istanti.<br />

Art. 17.<br />

Contenuto dell’istanza<br />

1. L’istanza deve riportare, nell’ordine indicato, quanto di seguito specificato:<br />

a) denominazione e sede <strong>della</strong> società istante, nonché il capitale sociale versato ed esistente;<br />

b) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;<br />

c) denominazione del fondo pensione che la società istante intende istituire e sue caratteristiche<br />

generali;<br />

d) indicazione dei responsabili delle strutture di gestione e amministrazione del fondo pensione<br />

da istituire;<br />

e) elencazione dei documenti allegati.<br />

2. All’istanza va allegata copia del verbale <strong>della</strong> riunione, sottoscritta dal rappresentante legale<br />

e dal presidente dell’organo di controllo <strong>della</strong> società che intende istituire il fondo pensione,<br />

nella quale l’organo amministrativo <strong>della</strong> società istante ha verificato il possesso dei requisiti<br />

d’onorabilità e professionalità in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del<br />

fondo pensione sulla base dei documenti di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 del presente decreto.<br />

3. La commissione di vigilanza verifica che non sussistano cause impeditive all’assunzione<br />

dell’incarico provvedendo a richiedere alla prefettura competente, entro quindici giorni dal ricevimento<br />

dell’istanza, la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.<br />

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinnovo dell’incarico.<br />

Art. 18.<br />

Documentazione da produrre a corredo dell’istanza<br />

1. A ciascun esemplare dell’istanza d’autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti<br />

di seguito indicati, autenticati per copia conforme dal legale rappresentante che sottoscrive<br />

la medesima istanza:<br />

a) atto costitutivo <strong>della</strong> società istante, con allegato statuto, secondo il quale sussista, in relazione<br />

alla normativa di settore, la possibilità di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell’articolo<br />

9 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dichiarato vigente dal competente tribunale con<br />

gli estremi <strong>della</strong> omologazione ed il numero di iscrizione nel registro delle imprese;<br />

b) dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale <strong>della</strong> società istante, che il capitale<br />

è stato interamente versato;<br />

c) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi<br />

comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e pru-<br />

338


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

dente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente<br />

con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />

d) copia dei bilanci e <strong>della</strong> relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente<br />

a quella <strong>della</strong> istanza d’autorizzazione.<br />

2. All’istanza d’autorizzazione va, altresì, allegato il regolamento del fondo pensione aperto,<br />

che stabilisce:<br />

a) denominazione del fondo, che deve contenere l’indicazione “fondo pensione aperto”;<br />

b) sede;<br />

c) durata, non inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti dall’articolo 7 del decreto<br />

legislativo n. 124 del 1993 per il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia e di anzianità;<br />

d) scopo esclusivo in conformità dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 124 del 1993, tipologia<br />

delle prestazioni previste e condizioni dell’accesso ad esse in conformità dell’articolo 7 dello<br />

stesso decreto legislativo;<br />

f) destinatari, con riferimento all’area dei beneficiari <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong> per i<br />

quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto<br />

legislativo n. 124 del 1993;<br />

g) previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;<br />

h) indicazione del regime a contribuzione definita o, eventualmente, a prestazione definita nei<br />

casi consentiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />

i) convenzioni assicurative nei casi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.<br />

124 del 1993;<br />

l) modalità d’adesione;<br />

m) sistema di finanziamento e forme di manifestazione <strong>della</strong> volontà di contribuire;<br />

n) criteri di attuazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993;<br />

o) criteri generali dell’impiego delle risorse;<br />

p) banca depositaria di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 e condizioni<br />

per la sua sostituzione;<br />

q) misura o criteri di determinazione delle provvigioni spettanti per l’amministrazione e gestione<br />

del fondo pensione;<br />

r) norme di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e criteri d’informazione periodica circa<br />

l’andamento amministrativo e finanziario del fondo pensione, in conformità degli schemi fissati<br />

dalla commissione di vigilanza, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera h), del decreto<br />

legislativo n. 124 del 1993;<br />

s) criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo pensione <strong>della</strong> sua redditività,<br />

nonché per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto <strong>della</strong> composizione<br />

e del valore del patrimonio del fondo, del rendiconto annuale del fondo, anche con riferimento<br />

all’evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, in conformità delle indicazioni fornite<br />

dalla commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera g), del decreto<br />

legislativo n. 124 del 1993;<br />

t) regole da osservare in materia di conflitti d’interesse in conformità delle disposizioni del decreto del<br />

Ministro del tesoro di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993.<br />

339


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

3. Gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera r), possono essere indicati anche mediante<br />

rinvio alle disposizioni emanate dalla commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 17,<br />

comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 124 del 1993.<br />

Art. 19.<br />

Procedure per la concessione dell’autorizzazione<br />

1. La commissione di vigilanza, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione<br />

e <strong>della</strong> relativa documentazione e dall’acquisizione <strong>della</strong> certificazione di cui all’articolo 17,<br />

comma 3, può richiedere al soggetto istante gli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti<br />

necessari, da far pervenire alla commissione stessa entro trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong><br />

richiesta.<br />

2. La commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dell’ulteriore<br />

documentazione richiesta ai sensi del precedente articolo, approva, se del caso, il regolamento<br />

del fondo pensione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo<br />

n. 124 del 1993, e nei successivi quindici giorni fornisce al Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong><br />

sociale il parere di cui all’articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, dandone contestualmente<br />

comunicazione all’autorità di vigilanza sul soggetto istante.<br />

3. Ove il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale ritenga necessario un supplemento<br />

istruttorio, rimette gli atti alla commissione di vigilanza con richiesta motivata entro venti<br />

giorni dal ricevimento del parere. In tal caso, la commissione riapre l’istruttoria e rimette<br />

al Ministro il proprio parere entro i successivi trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong> richiesta, ove<br />

non sia necessario acquisire ulteriore documentazione. In tal caso la commissione richiede<br />

la documentazione entro quindici giorni e fornisce il proprio parere entro trenta giorni dalla<br />

ricezione <strong>della</strong> documentazione.<br />

4. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere <strong>della</strong> commissione di vigilanza il Ministero del<br />

lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale trasmette al Ministero del tesoro copia dell’istanza di cui<br />

all’articolo 16 del presente decreto, corredata <strong>della</strong> documentazione di cui all’articolo 18 del<br />

decreto stesso, nonché del parere <strong>della</strong> commissione. Il Ministro del tesoro può avanzare osservazioni<br />

in merito al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento <strong>della</strong><br />

predetta documentazione; trascorso tale termine il parere si intende reso.<br />

5. Il Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, d’intesa con l’autorità di vigilanza del soggetto<br />

istante, con proprio decreto, autorizza ovvero nega la costituzione del fondo pensione<br />

aperto, con provvedimento motivato entro quindici giorni dalla ricezione del parere da parte<br />

del Ministro del tesoro.<br />

6. Ai fini del procedimento del rilascio dell’autorizzazione l’unita’ organizzativa responsabile<br />

dell’istruttoria è, nell’ambito del Ministero del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale, la divisione<br />

VIII <strong>della</strong> Direzione generale <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> e assistenza sociale.<br />

I responsabile del procedimento è il dirigente <strong>della</strong> medesima divisione.<br />

7. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione senza che il fondo pensione abbia inizia-<br />

to la propria attività, l’autorizzazione decade.<br />

Art. 20.<br />

Requisiti formali d’istituzione<br />

1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio d’ammi-<br />

340


COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

nistrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla commissione di vigilanza<br />

e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente<br />

al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed<br />

autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.<br />

Art. 21.<br />

Iscrizione all’albo<br />

1.Il provvedimento d’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività del fondo pensione<br />

è comunicato alla commissione di vigilanza per l’iscrizione del fondo stesso all’albo di<br />

cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.<br />

Art. 22.<br />

1. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica italiana<br />

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli<br />

atti normativi <strong>della</strong> Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />

osservare.<br />

Roma, 14 gennaio 1997<br />

Il Ministro: Treu<br />

Visto, il Guardasigilli: Flick<br />

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1997<br />

Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 216<br />

DECRETO 15 Maggio 2007, n. 79<br />

Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e d’onorabilità<br />

dei soggetti che svolgono funzioni d’amministrazione, direzione e controllo presso le forme<br />

pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre<br />

2005, n. 252. (GU n. 143 del 22.06.2007 ) testo in vigore: 7 luglio 2007<br />

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE<br />

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito “decreto n. 252 del 2005”;<br />

Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale il Ministro<br />

del lavoro e delle politiche sociali, ora “Ministro del lavoro e <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> sociale”,<br />

determina,con proprio decreto, i requisiti per l’esercizio dell’attività con particolare riferimento<br />

all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili<br />

delle forme pensionistiche complementari, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi<br />

dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58 del 1998),<br />

da graduare sia in funzione delle modalità di gestione sia in funzione delle eventuali delimitazioni<br />

operative contenute negli statuti;<br />

Visto l’articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale, il consiglio d’amministrazione<br />

di ciascuna forma pensionistica <strong>complementare</strong> nomina il responsabile <strong>della</strong> forma<br />

stessa in possesso dei requisiti d’onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano<br />

le cause d’incompatibilità e di decadenza, così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4,<br />

comma 3;<br />

Visto l’articolo 5, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i componenti degli<br />

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti devono possedere i requisiti di onorabilità<br />

e professionalità e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e decadenza previste<br />

dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3;<br />

Visto l’articolo 9, comma 2 del decreto n. 252 del 2005, in base al quale i membri del comitato<br />

d’amministrazione <strong>della</strong> forma pensionistica residuale istituita presso l’I.N.P.S. devono possedere<br />

i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con il decreto di cui<br />

all’articolo 4, comma 3;<br />

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e <strong>della</strong> programmazione economica 11 novembre<br />

1998, n. 468, adottato in attuazione dell’articolo 13, comma 1, del decreto n. 58 del 1998,<br />

recante norme per l’individuazione dei<br />

requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni d’amministrazione,<br />

direzione e controllo presso società d’intermediazione mobiliare, società di gestione del<br />

risparmio e società a capitale variabile;<br />

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1997, n. 211, di seguito “decreto n. 211 del 1997”, adottato in<br />

attuazione dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e recante, tra<br />

l’altro, norme sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione;<br />

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 giugno 2003 recante aggiornamento<br />

del decreto n. 211 del 1997;<br />

Visto l’articolo 17, comma 3, <strong>della</strong> legge 23 agosto 1988, n. 400, di seguito “legge n. 400 del<br />

1998”;<br />

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza <strong>della</strong> sezione consultiva per gli atti<br />

normativi in data 19 marzo 2007;<br />

Vista la nota del 14 maggio 2007, con la quale, ai sensi dell’articolo 17 <strong>della</strong> legge n. 400 del 1988,<br />

lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />

Adotta il seguente regolamento:<br />

Art. 1.<br />

Ambito d’applicazione<br />

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:<br />

a) al rappresentante legale, ai componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo<br />

e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 1,<br />

lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005, costituiti nelle forme di cui all’articolo<br />

4, comma 1, del decreto stesso;<br />

b) al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 1,<br />

lettera g), del decreto n. 252 del 2005, costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai<br />

decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103;<br />

c) al responsabile e ai membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti di cui<br />

all’articolo 12 del decreto n. 252 del 2005;<br />

d) al responsabile delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13 del decreto n. 252<br />

del 2005;<br />

e) al rappresentante legale, ai componenti degli organi d’amministrazione, degli organi di controllo<br />

e al responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto<br />

n. 252 del 2005, dotate di soggettività giuridica;<br />

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

f) al responsabile e ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli<br />

iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del<br />

2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente;<br />

g) ai membri del comitato d’amministrazione e al responsabile <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong><br />

di cui all’articolo 9 del decreto n. 252 del 2005.<br />

Art. 2.<br />

Requisiti di professionalità<br />

1. Il rappresentante legale, i componenti degli organi d’amministrazione e degli organismi di<br />

sorveglianza, il responsabile delle forme pensionistiche complementari, i membri degli organismi,<br />

comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari<br />

di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio<br />

di una singola società o ente, nonché i membri del comitato di amministrazione <strong>della</strong> forma<br />

pensionistica <strong>complementare</strong> di cui all’articolo 9 del predetto decreto, sono nominati secondo<br />

criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva<br />

di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:<br />

a) attività d’amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore<br />

bancario, finanziario o assicurativo;<br />

b) attività d’amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche<br />

complementari;<br />

c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;<br />

d) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;<br />

e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con<br />

il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento<br />

alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto n. 252<br />

del 2005, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non<br />

hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse<br />

economico-finanziarie;<br />

f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali<br />

o altri organismi con finalità previdenziali;<br />

g) attività d’amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da<br />

quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni d’amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione<br />

a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di<br />

rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di<br />

settore che svolgono funzioni similari nell’ambito <strong>della</strong> pubblica amministrazione, purché le<br />

persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione<br />

di cui all’articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.<br />

2. Almeno la metà dei componenti il consiglio di amministrazione, il responsabile e il legale<br />

rappresentante <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong>, nonché i componenti dell’organo<br />

d’amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono avere almeno uno dei requisiti di cui<br />

alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione degli organi d’amministrazione<br />

debba rispettare il criterio <strong>della</strong> partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori<br />

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

e dei datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la<br />

metà dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui<br />

sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).<br />

3. Almeno un componente effettivo ed uno supplente degli organi di controllo delle forme pensionistiche<br />

<strong>complementare</strong> sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito<br />

presso il Ministero <strong>della</strong> giustizia e aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un<br />

periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro<br />

ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f).<br />

Qualora il controllo contabile sia esercitato dall’organo di controllo, esso deve essere integralmente<br />

composto da persone iscritte nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero<br />

<strong>della</strong> giustizia, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono<br />

aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.<br />

Art. 3.<br />

Caratteristiche dei corsi professionalizzanti<br />

1. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti<br />

promossi e organizzati da facoltà universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni<br />

operanti nel settore <strong>della</strong> <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>, che presentino le seguenti caratteristiche:<br />

a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi<br />

attinenti alla <strong>previdenza</strong> <strong>complementare</strong>;<br />

b) durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150;<br />

c) affidamento delle lezioni a docenti universitari ed esperti del settore, al fine di fornire conoscenze<br />

sia teoriche che pratico-operative;<br />

d) previsione di una prova finale ad esito <strong>della</strong> quale viene rilasciata ai partecipanti un’attestazione<br />

in cui è certificata la rispondenza dell’attività espletata alle caratteristiche indicate nelle<br />

lettere a), b) e c) e la proficuità <strong>della</strong> partecipazione.<br />

Art. 4.<br />

Situazioni impeditive<br />

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell’organo d’amministrazione o di controllo,<br />

di membro dell’organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche<br />

complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli<br />

iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del<br />

2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente<br />

del comitato di amministrazione <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> di cui all’articolo 9<br />

del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi<br />

precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti:<br />

a) hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche com-<br />

plementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte<br />

a procedure d’amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;<br />

b) hanno svolto attività d’amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a<br />

fallimento o a procedure equiparate;<br />

c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi,<br />

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8<br />

giugno 2001, n. 231;<br />

d) siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 19-quater, comma 3, del decreto<br />

n. 252 del 2005.<br />

2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un<br />

esercizio intero.<br />

3. L’impedimento di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l’organo competente all’accertamento<br />

dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 6, comma 1, valuti, sulla base di adeguati<br />

elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l’estraneità dell’interessato<br />

ai fatti che hanno determinato la crisi dell’ente o dell’impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri,<br />

quali elementi probatori, l’assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi <strong>della</strong> normativa<br />

previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l’assenza di provvedimenti assunti ai sensi<br />

dell’articolo 2409 del codice civile, nonché l’assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente<br />

esecutiva al risarcimento dei danni in esito all’esercizio dell’azione di responsabilità<br />

ai sensi del codice civile.<br />

4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione<br />

alla forma pensionistica <strong>complementare</strong> presso la quale svolgono funzioni di amministrazione,<br />

direzione o controllo, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini <strong>della</strong><br />

valutazione di cui al comma 3, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi <strong>della</strong><br />

forma pensionistica <strong>complementare</strong> o dell’impresa.<br />

5. L’organo competente ad accertare i requisiti di professionalità assume le relative determinazioni<br />

in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo, dandone<br />

comunicazione alla COVIP. Nelle more <strong>della</strong> valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni<br />

dalla presentazione degli elementi all’organo competente a valutare i requisiti di professionalità,<br />

l’esponente <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> è sospeso dalle funzioni.<br />

6. L’impedimento ha la durata di tre anni dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il<br />

periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio <strong>della</strong> procedura sia stato<br />

adottato su istanza dell’imprenditore o degli organi di amministrazione dell’impresa o <strong>della</strong><br />

forma pensionistica <strong>complementare</strong> o in conseguenza <strong>della</strong> segnalazione dell’interessato.<br />

Art. 5.<br />

Requisiti d’onorabilità, cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità<br />

1. Le cariche di legale rappresentante, di componente dell’organo d’amministrazione o di controllo,<br />

di membro dell’organismo di sorveglianza e di responsabile di forme pensionistiche<br />

complementari, di membro degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli<br />

iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto n. 252 del<br />

2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente, nonché di componente<br />

del comitato d’amministrazione <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> di cui all’articolo 9<br />

del predetto decreto, non possono essere ricoperte da coloro che:<br />

a) si trovano in una delle condizioni d’ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del<br />

codice civile e, per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni<br />

d’ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2399 del codice civile;<br />

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi <strong>della</strong><br />

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o <strong>della</strong> legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni<br />

ed integrazioni, salvi gli effetti <strong>della</strong> riabilitazione;<br />

c) sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti <strong>della</strong> riabilitazione:<br />

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività di <strong>previdenza</strong><br />

<strong>complementare</strong>, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati<br />

e strumenti finanziari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura;<br />

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio<br />

decreto del 16 marzo 1942, n. 267;<br />

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,<br />

la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica ovvero per un<br />

delitto in materia tributaria o previdenziale;<br />

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.<br />

2. Le cariche di cui al comma 1 non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata<br />

in via definitiva su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo<br />

il caso dell’estinzione del reato.<br />

3. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 è fatto salvo<br />

quanto previsto dall’articolo 5, commi 2 e 4, del predetto decreto, in materia di cause di incompatibilità.<br />

E’ fatto altresì salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro<br />

del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.<br />

Art. 6.<br />

Accertamento dei requisiti e delle situazioni impeditive<br />

1. La sussistenza dei requisiti e l’assenza delle situazioni impeditive di cui agli articoli 2, 4 e 5, è<br />

accertata dall’organo d’amministrazione <strong>della</strong> forma pensionistica <strong>complementare</strong> ovvero, nel<br />

caso di forme pensionistiche complementari attuate mediante la costituzione di apposito patrimonio<br />

di destinazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, o di forme<br />

pensionistiche complementari di cui all’articolo 20 del decreto medesimo, costituite nell’ambito<br />

del patrimonio di una singola società o ente, dall’organo di amministrazione dell’ente o<br />

società nel cui ambito è costituito il patrimonio di destinazione.<br />

2. La verifica dei requisiti e delle situazioni di cui sopra deve essere effettuata anche in caso di<br />

rinnovo delle cariche.<br />

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri l’accertamento<br />

<strong>della</strong> sussistenza delle situazioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento<br />

è effettuato dall’organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.<br />

4. Il difetto dei requisiti o la sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente regolamento<br />

determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall’organo competente all’accertamento<br />

entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In<br />

caso di inerzia la decadenza è dichiarata dalla COVIP.<br />

5. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione idonea a consentire l’accertamento<br />

circa la sussistenza dei requisiti e l’insussistenza delle situazioni impeditive anche in riferimento<br />

alle certificazioni previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.<br />

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COMPENDIO DI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO<br />

Art. 7.<br />

Sospensione dalle cariche<br />

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di legale rappresentante, di componente<br />

dell’organo di amministrazione o di controllo, di membro dell’organismo di sorveglianza, di<br />

responsabile di forme pensionistiche complementari, di membro degli organismi, comunque<br />

denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui<br />

all’articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola<br />

società o ente, nonché di componente del comitato di amministrazione <strong>della</strong> forma pensionistica<br />

<strong>complementare</strong> di cui all’articolo 9 del predetto decreto:<br />

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c);<br />

b) l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all’articolo 5, comma 2, con<br />

sentenza non definitiva;<br />

c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, <strong>della</strong> legge<br />

31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3<br />

<strong>della</strong> legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;<br />

d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.<br />

2. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l’organo di cui all’articolo 6, comma 1, dichiara<br />

la sospensione dalla carica del soggetto interessato.<br />

3. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, gli organi competenti alla nomina deliberano entro<br />

sessanta giorni in ordine all’eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Qualora<br />

non si proceda alla revoca, l’esponente sospeso è reintegrato nelle sue funzioni. Nelle ipotesi<br />

previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l’intera<br />

durata delle misure ivi previste.<br />

Art. 8.<br />

Entrata in vigore e norme transitorie<br />

1. Sono abrogati gli articoli 4, 7 e 14 del decreto n. 211 del 1997 e il decreto del Ministro del lavoro<br />

e delle politiche sociali 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2003, n. 155.<br />

2. Per i soggetti di cui all’articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,<br />

la mancanza dei requisiti di professionalità introdotti con il presente decreto e non previsti dalla<br />

normativa previgente non rileva per il mandato residuo, salvo il caso in cui gli stessi requisiti<br />

vengano a mancare successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.<br />

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli<br />

atti normativi <strong>della</strong> Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />

osservare.<br />

Roma, 15 maggio 2007<br />

Il Ministro: Cesare Damiano<br />

Visto, il Guardasigilli: Mastella<br />

Registrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2007<br />

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro<br />

n. 4, foglio n. 76<br />

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