orario di lavoro - health management
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HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE<br />
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OGGETTO<br />
TURNI DI SERVIZIO<br />
QUESITI<br />
(quesiti posti in data 5 luglio 2012)<br />
Sono un <strong>di</strong>rigente me<strong>di</strong>co con incarico professionale, da oltre 15 anni<br />
in servizio presso una struttura semplice <strong>di</strong> gastroenterologia (pianta<br />
organica: 2 me<strong>di</strong>ci). Da più <strong>di</strong> un anno, per mancanza <strong>di</strong> personale e<br />
per conseguente <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> servizio, effettuo alcuni turni presso il<br />
pronto soccorso (me<strong>di</strong>amente 2-3 turni al mese). A tale turnazione<br />
hanno partecipato, fino a giugno del corrente anno, quasi tutti i me<strong>di</strong>ci<br />
dell'area me<strong>di</strong>ca e chirurgica. Dal mese <strong>di</strong> luglio vengono esonerati, non<br />
è dato conoscere le motivazioni, alcuni me<strong>di</strong>ci, con conseguente<br />
sovraccarico <strong>di</strong> turni per gli altri. Nello specifico, nel mese <strong>di</strong> luglio, sono<br />
impegnato per 90 ore in pronto soccorso su un totale <strong>di</strong> 150 ore mensili;<br />
quin<strong>di</strong> con un impegno <strong>orario</strong> superiore al 50% in un reparto che non è<br />
quello <strong>di</strong> appartenenza.<br />
In relazione alla situazione descritta si pongono i seguenti quesiti:<br />
1) tale impegno <strong>orario</strong> è compatibile con le norme contrattuali ?<br />
2) per quanto tempo è prorogabile tale situazione?<br />
3) sarebbe giusto che l'amministrazione rendesse pubblici i motivi<br />
dell'esonero dei colleghi ?<br />
4) quali atti <strong>di</strong> rimostranza potrei adottare ?<br />
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RISPOSTE<br />
(inviate in data 12 luglio 2012)<br />
1) tale impegno <strong>orario</strong> è compatibile con le norme contrattuali ?<br />
Il comma 1 dell’articolo 14 del CCNL 2002_2005 che <strong>di</strong>sciplina l’<strong>orario</strong><br />
<strong>di</strong> servizio del <strong>di</strong>rigente me<strong>di</strong>co <strong>di</strong>spone testualmente:<br />
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i <strong>di</strong>rigenti assicurano<br />
la propria presenza in servizio ed il proprio tempo <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>,<br />
articolando in modo flessibile l'impegno <strong>di</strong> servizio per correlarlo<br />
alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento<br />
dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi<br />
da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’<br />
azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali.<br />
Nel testo sono richiamati alcuni elementi che costituiscono riferimenti<br />
chiave per dare una risposta corretta al quesito posto.<br />
Il primo è il fatto che un requisito richiesto nell’approccio del <strong>di</strong>rigente<br />
al proprio <strong>lavoro</strong> è quello della flessibilità, requisito ancor più<br />
importante in un momento come l’attuale, in cui le oggettive carenze<br />
<strong>di</strong> risorse, finanziarie ed umane, costringono molte aziende a vere e<br />
proprie acrobazie per garantire la continuità dei servizi.<br />
Il secondo elemento è che l’impegno <strong>orario</strong> del <strong>di</strong>rigente me<strong>di</strong>co deve<br />
essere correlato alle esigenze della struttura cui esso è proposto ed<br />
all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi<br />
attribuiti ed ai programmi da realizzare, deve cioè essere coerente non<br />
solo con le esigenze della struttura alla quale il <strong>di</strong>rigente è assegnato,<br />
ma anche con gli obiettivi ed i programmi da realizzare.<br />
Il terzo elemento che pare da evidenziare è il fatto che l’impegno del<br />
<strong>di</strong>rigente deve essere stabilito dall’azienda, nell’ambito <strong>di</strong> programmi,<br />
orari <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, previsioni <strong>di</strong> budget, e non può essere oggetto <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni<br />
<strong>di</strong> servizio adottati in una logica emergenziale che toglie quei minimi<br />
riferimenti <strong>di</strong> stabilità e continuità che sono con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> serenità ed<br />
equilibrio nel proprio <strong>lavoro</strong>, ed alla fine <strong>di</strong> qualità dello stesso.<br />
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In sostanza, se le oggettive carenze <strong>di</strong> personale impongono mo<strong>di</strong>fiche<br />
all’utilizzo dei <strong>di</strong>rigenti me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> cui l’azienda <strong>di</strong>spone questo deve<br />
essere formalizzato in atti, programmi, regolamenti, e se del caso<br />
anche nello stesso contratto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, che costituisce<br />
secondo le norme vigenti il necessario perfezionamento del proprio<br />
rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, e che tra gli altri elementi deve esplicitare la sede<br />
<strong>di</strong> servizio.<br />
Occorre peraltro precisare che rispetto al quadro delineato dai citati<br />
riferimenti alla normativa contrattuale, il decreto legislativo 27 ottobre<br />
2009, n. 150, ha introdotto mo<strong>di</strong>fiche che accentuano l’autonomia<br />
aziendale nel <strong>di</strong>sporre dei propri <strong>di</strong>pendenti in relazione alle esigenze<br />
organizzative che devono essere sod<strong>di</strong>sfatte.<br />
A questo riguardo si richiama la lettura del comma 2 dell’articolo 5<br />
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo mo<strong>di</strong>ficato dal<br />
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.<br />
Interessante tra l’altro porre a confronto la formulazione attuale<br />
2. Nell'ambito delle leggi, e degli atti organizzativi che le singole<br />
amministrazioni devono adottare per <strong>di</strong>sciplinare il proprio assetto<br />
organizzativo , le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e<br />
le misure inerenti alla gestione dei rapporti <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> sono assunte<br />
in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e<br />
i poteri del privato datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, fatta salva la sola informazione<br />
ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.<br />
Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri <strong>di</strong>rigenziali<br />
le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del<br />
principio <strong>di</strong> pari opportunità, nonché la <strong>di</strong>rezione, l'organizzazione<br />
del <strong>lavoro</strong> nell'ambito degli uffici.<br />
con la formulazione precedente<br />
2. Nell'ambito delle leggi. e degli atti organizzativi che le singole<br />
amministrazioni devono adottare per <strong>di</strong>sciplinare il proprio assetto<br />
organizzativo, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e<br />
le misure inerenti alla gestione dei rapporti <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> sono assunte<br />
dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri<br />
del privato datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>.<br />
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Il confronto tra i due testi pone in evidenza tre elementi:<br />
1) la precisazione in via esclusiva che rafforza quanto già sancito nel<br />
testo precedente per quanto concerne il conferimento agli organi<br />
<strong>di</strong> gestione dei “poteri del privato datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>”;<br />
2) la precisazione fatta salva la sola informazione ai sindacati<br />
precisazione che esclude spazi <strong>di</strong> concertazione rispetto a decisioni<br />
che competono appunto in via esclusiva agli organi <strong>di</strong> gestione;<br />
3) la precisazione del fatto che rientrano, in particolare, nell'esercizio<br />
dei poteri <strong>di</strong>rigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse<br />
umane.<br />
Il contesto descritto nella formulazione del quesito induce a ritenere<br />
che il provve<strong>di</strong>mento sia stato adottato inserendo in esso la formula<br />
“per oggettive esigenze <strong>di</strong> servizio”, formula che consente all’Azienda<br />
che lo adotta non solo <strong>di</strong> far valere prerogative che ad essa vengono<br />
conferite dalle normativa in materia <strong>di</strong> poteri <strong>di</strong> organizzazione, ma<br />
anche <strong>di</strong> esercitare, laddove fossero opposte resistenze, il potere<br />
<strong>di</strong>sciplinare che ad essa viene conferito dalle norme contenute nel<br />
decreto legislativo 165, come riformulate, ancora una volta in termini<br />
repressivi, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.<br />
In particolare l’articolo 55-quater, avente ad oggetto il licenziamento<br />
<strong>di</strong>sciplinare, <strong>di</strong>spone che<br />
1. Ferma la <strong>di</strong>sciplina in tema <strong>di</strong> licenziamento per giusta causa o per<br />
giustificato motivo, e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto<br />
collettivo, si applica comunque la sanzione <strong>di</strong>sciplinare del licenziamento<br />
nei seguenti casi:<br />
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento <strong>di</strong>sposto dall'amministrazione<br />
per motivate esigenze <strong>di</strong> servizio;<br />
Le norme relative alla responsabilità <strong>di</strong>sciplinare sono state pressoché<br />
integralmente recepite dal CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL<br />
2006_2009, che al comma 11 dell’articolo 8 (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sciplinare)<br />
precisa che:<br />
11. Ferma la <strong>di</strong>sciplina del licenziamento per giusta causa o giustificato<br />
motivo la sanzione del licenziamento con preavviso si applica<br />
per le ipotesi considerate dall’articolo 55-quater lettere b) e c) del<br />
decreto legislativo 165/2001.<br />
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La risposta al quesito posto, sulla base della valutazione congiunta<br />
degli elementi sopra richiamati, è che l’azienda ha facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre<br />
del personale che da essa <strong>di</strong>pende nel modo ritenuto più razionale e<br />
rispondente ad esigenze oggettive.<br />
Questa facoltà deve essere peraltro esercitata nel rispetto <strong>di</strong> principi<br />
<strong>di</strong> carattere generale che concernono l’organizzazione del <strong>lavoro</strong>.<br />
A questo riguardo un riferimento che rimane ancora attuale è quanto<br />
<strong>di</strong>sposto dall’articolo 6 del DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo<br />
contratto nazionale <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> del personale delle unità sanitarie locali),<br />
che <strong>di</strong>sciplina i turni <strong>di</strong> servizio e l’organizzazione del <strong>lavoro</strong> e precisa<br />
“Gli orari e i turni <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo<br />
32 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979 tenendo conto<br />
della necessità <strong>di</strong> una razionale ed economica <strong>di</strong>stribuzione del<br />
personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base <strong>di</strong> criteri<br />
generali concordati con le organizzazioni sindacali.”<br />
Il citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20<br />
<strong>di</strong>cembre 1979, n. 761 (Stato giuri<strong>di</strong>co del personale delle unità<br />
sanitarie locali) <strong>di</strong>sponeva al riguardo che: “Gli orari e turni <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong><br />
devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità <strong>di</strong> una razionale<br />
ed economica utilizzazione e <strong>di</strong>stribuzione del personale in relazione<br />
alle esigenze degli utenti e sulla base <strong>di</strong> criteri generali concordati<br />
con le organizzazioni sindacali interessate”.<br />
Si parla genericamente <strong>di</strong> “razionale ed economica utilizzazione e<br />
<strong>di</strong>stribuzione del personale” definita “sulla base <strong>di</strong> criteri generali<br />
concordati con le organizzazioni sindacali interessate”.<br />
L’evoluzione recente della normativa in materia <strong>di</strong> pubblico impiego<br />
ha evidentemente segnato una brusca inversione <strong>di</strong> tendenza per<br />
quanto concerne gli spazi <strong>di</strong> concertazione con le organizzazioni<br />
sindacali, spazi che si sono drasticamente ridotti a fronte <strong>di</strong> un chiaro<br />
incremento dell’autonomia decisionale aziendale.<br />
Restano comunque inelu<strong>di</strong>bili i principi ai quali si deve ispirare<br />
l’azione delle amministrazioni pubbliche.<br />
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Tali principi sono enunciati nell’articolo 2 del decreto legislativo 30<br />
marzo 2001, n. 165, che costituisce come noto il quadro normativo<br />
generale del rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>pendenti delle amministrazioni<br />
pubbliche:<br />
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali<br />
fissati da <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e, sulla base dei medesimi, me<strong>di</strong>ante<br />
atti organizzativi secondo i rispettivi or<strong>di</strong>namenti, le linee<br />
fondamentali <strong>di</strong> organizzazione degli uffici; in<strong>di</strong>viduano gli uffici<br />
<strong>di</strong> maggiore rilevanza e i mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> conferimento della titolarità<br />
dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.<br />
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:<br />
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi <strong>di</strong> attività, nel<br />
perseguimento degli obiettivi <strong>di</strong> efficienza, efficacia ed economicità.<br />
A tal fine, perio<strong>di</strong>camente e comunque all'atto della definizione<br />
dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede<br />
a specifica verifica e ad eventuale revisione;<br />
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni<br />
operative e gestionali da assumersi per l’organizzazione degli uffici e<br />
la gestione dei rapporti <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>;<br />
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere<br />
<strong>di</strong> comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione me<strong>di</strong>ante<br />
sistemi informatici e statistici pubblici;<br />
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa,<br />
anche attraverso l'istituzione <strong>di</strong> apposite strutture per<br />
l'informazione ai citta<strong>di</strong>ni e attribuzione ad un unico ufficio, per<br />
ciascun proce<strong>di</strong>mento, della responsabilità complessiva dello stesso;<br />
e) armonizzazione degli orari <strong>di</strong> servizio e <strong>di</strong> apertura degli uffici<br />
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni<br />
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.<br />
2) per quanto tempo è prorogabile tale situazione?<br />
In un momento in cui appare ferma la determinazione a ridurre<br />
ulteriormente le già scarse risorse delle quali il Servizio Sanitario<br />
Nazionale <strong>di</strong>spone, l’unica risposta sensata al quesito posto è che<br />
purtroppo è <strong>di</strong>fficile immaginare che la situazione prospettata possa<br />
risolversi in tempi brevi.<br />
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3) sarebbe giusto che l'amministrazione rendesse pubblici i motivi<br />
dell'esonero dei colleghi ?<br />
La trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa sono uno<br />
specifico obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche, sancito dal<br />
richiamato articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.<br />
L’azienda è tenuta pertanto a rendere pubblici i motivi delle scelte<br />
adottate per quanto concerne l’organizzazione dei turni in pronto<br />
soccorso, come in ogni altra questione che riguar<strong>di</strong> l’organizzazione<br />
del <strong>lavoro</strong>.<br />
Tale obbligo <strong>di</strong>scende, oltre che da un principio <strong>di</strong> carattere generale,<br />
dall’applicazione dello stesso articolo 14 del CCNL 2002_2005, che<br />
per quanto concerne l’organizzazione dell’<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> del <strong>di</strong>rigente<br />
me<strong>di</strong>co <strong>di</strong>spone in sostanza che essa debba essere regolamentata<br />
nell’ambito <strong>di</strong> atti formali (regolamenti aziendali, piani, programmi) e<br />
non possa essere gestita con estemporanei or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> servizio.<br />
4) quali atti <strong>di</strong> rimostranza potrei adottare?<br />
Inopportuna appare un’azione intrapresa a livello in<strong>di</strong>viduale, perché<br />
espone il <strong>di</strong>rigente al rischio <strong>di</strong> compromettere la qualità del proprio<br />
rapporto personale con la <strong>di</strong>rezione aziendale, <strong>di</strong> avere effetti negativi<br />
sulle valutazioni che devono essere formulate dal <strong>di</strong>retto superiore e<br />
dagli organi deputati alle valutazioni <strong>di</strong> seconda istanza. Opportuna<br />
appare invece un’azione intrapresa dalle organizzazioni sindacali<br />
aziendali, che in mo<strong>di</strong> e termini coerenti con le oggettive <strong>di</strong>fficoltà che<br />
la situazione attuale determina, sottolinei l’esigenza che non siano<br />
<strong>di</strong>sattesi quei principi <strong>di</strong> trasparenza e <strong>di</strong> imparzialità ai quali in ogni<br />
caso tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute.<br />
In concreto le organizzazioni sindacali aziendali possono chiedere un<br />
incontro alla <strong>di</strong>rezione generale, nell’ambito del quale presentare una<br />
proposta <strong>di</strong> integrazioni o mo<strong>di</strong>fiche dei regolamenti aziendali (meglio<br />
proporre soluzioni che sollevare problemi) che rispondano a quelle<br />
esigenze <strong>di</strong> certezza, trasparenza ed imparzialità sopra richiamate.<br />
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RIFERIMENTI NORMATIVI<br />
CCNL 2002_2005<br />
ARTICOLO 14<br />
<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>rigenti<br />
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i <strong>di</strong>rigenti assicurano<br />
la propria presenza in servizio ed il proprio tempo <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>,<br />
articolando in modo flessibile l'impegno <strong>di</strong> servizio per correlarlo<br />
alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento<br />
dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi<br />
da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’<br />
azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali.<br />
I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi <strong>di</strong> attesa<br />
massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti<br />
con le procedure <strong>di</strong> budget con le quali si procede all'assegnazione<br />
degli obiettivi annuali ai <strong>di</strong>rigenti <strong>di</strong> ciascuna unità operativa,<br />
stabilendo la previsione oraria per la realizzazione <strong>di</strong> detti<br />
programmi. L'impegno <strong>di</strong> servizio necessario per il raggiungimento<br />
degli obiettivi prestazionali eccedenti l'<strong>orario</strong> dovuto contrattualmente<br />
è negoziato con le stesse procedure <strong>di</strong> budget. Sempre<br />
in sede <strong>di</strong> budget vengono in<strong>di</strong>viduati anche gli strumenti orientati<br />
a ridurre le liste <strong>di</strong> attesa.<br />
2. L'<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>rigenti è confermato in 38 ore settimanali,<br />
al fine <strong>di</strong> assicurare il mantenimento del livello <strong>di</strong> efficienza<br />
raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento<br />
delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico<br />
affidato e conseguente agli obiettivi <strong>di</strong> budget negoziati a livello<br />
aziendale, nonché quelle <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica, ricerca ed aggiornamento.<br />
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno <strong>di</strong> servizio<br />
<strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi<br />
del raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> budget per la conseguente<br />
erogazione della retribuzione <strong>di</strong> risultato.<br />
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CCNL 2002_2005<br />
ARTICOLO 14<br />
<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>rigenti<br />
4. Nello svolgimento dell'<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> previsto per i <strong>di</strong>rigenti me<strong>di</strong>ci<br />
e veterinari, quattro ore dell'<strong>orario</strong> settimanale sono destinate ad<br />
attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale,<br />
l'ECM, la partecipazione ad attività <strong>di</strong>dattiche, la ricerca<br />
finalizzata.. Tale riserva <strong>di</strong> ore non rientra nella normale attività<br />
assistenziale, non può essere oggetto <strong>di</strong> separata ed aggiuntiva<br />
retribuzione. Essa va utilizzata <strong>di</strong> norma con cadenza settimanale<br />
ma, anche per particolari necessità <strong>di</strong> servizio, può essere<br />
cumulata in ragione <strong>di</strong> anno per impieghi come sopra specificati<br />
ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo<br />
in aggiunta agli otto giorni l’anno <strong>di</strong> permesso retribuito per<br />
la partecipazione a convegni, congressi, corsi <strong>di</strong> aggiornamento<br />
facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 <strong>di</strong>cembre<br />
1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze<br />
funzionali della struttura <strong>di</strong> appartenenza e non può in alcun modo<br />
comportare una mera riduzione dell'<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>.<br />
5. L'azienda, con le procedure <strong>di</strong> budget, può utilizzare, in forma<br />
cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad<br />
attività non assistenziali, per un totale massimo <strong>di</strong> n. 26 ore<br />
annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste<br />
<strong>di</strong> attesa ovvero per il perseguimento <strong>di</strong> obiettivi assistenziali e<br />
<strong>di</strong> prevenzione definiti con le medesime procedure.<br />
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CCNL 2002_2005<br />
ARTICOLO 14<br />
<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>rigenti<br />
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti<br />
quelli negoziati in sede <strong>di</strong> budget, sia necessario un impegno<br />
aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo che<br />
la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano<br />
i requisiti e le con<strong>di</strong>zioni, può concordare con l'equipe interessata<br />
l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2<br />
del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno<br />
aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al<br />
regolamento adottato dall’azienda sulla base <strong>di</strong> criteri generali che<br />
devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni<br />
sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali<br />
prestazioni è <strong>di</strong> € 60,00 lor<strong>di</strong>. Nell'in<strong>di</strong>viduazione dei criteri generali<br />
per l'adozione <strong>di</strong> tale atto dovrà essere in<strong>di</strong>cato che l'esercizio<br />
dell'attività libero professionale <strong>di</strong> cui all'articolo 55 comma 2 è<br />
possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.<br />
7. La presenza del <strong>di</strong>rigente me<strong>di</strong>co nei servizi ospedalieri<br />
delle aziende nonché in particolari servizi del territorio in<strong>di</strong>viduati<br />
in sede aziendale con le procedure <strong>di</strong> cui al comma 1, deve essere<br />
assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana<br />
me<strong>di</strong>ante una opportuna programmazione ed una funzionale<br />
e preventiva articolazione degli orari e dei turni <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a.<br />
Con l'articolazione del normale <strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> nell'arco delle do<strong>di</strong>ci<br />
ore <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong>urne, la presenza me<strong>di</strong>ca è destinata a far fronte<br />
alle esigenze or<strong>di</strong>narie e <strong>di</strong> emergenza che avvengano nel medesimo<br />
periodo <strong>orario</strong>. L'azienda in<strong>di</strong>vidua i servizi ove la presenza me<strong>di</strong>ca<br />
deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura<br />
dell'intero arco delle 24 ore.<br />
10. Tutti i <strong>di</strong>rigenti me<strong>di</strong>ci, in<strong>di</strong>pendentemente dall'esclusività<br />
del rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, sono tenuti ad assicurare i servizi <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a<br />
e <strong>di</strong> pronta <strong>di</strong>sponibilità.<br />
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