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orario di lavoro - health management

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HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE<br />

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OGGETTO<br />

TURNI DI SERVIZIO<br />

QUESITI<br />

(quesiti posti in data 5 luglio 2012)<br />

Sono un <strong>di</strong>rigente me<strong>di</strong>co con incarico professionale, da oltre 15 anni<br />

in servizio presso una struttura semplice <strong>di</strong> gastroenterologia (pianta<br />

organica: 2 me<strong>di</strong>ci). Da più <strong>di</strong> un anno, per mancanza <strong>di</strong> personale e<br />

per conseguente <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> servizio, effettuo alcuni turni presso il<br />

pronto soccorso (me<strong>di</strong>amente 2-3 turni al mese). A tale turnazione<br />

hanno partecipato, fino a giugno del corrente anno, quasi tutti i me<strong>di</strong>ci<br />

dell'area me<strong>di</strong>ca e chirurgica. Dal mese <strong>di</strong> luglio vengono esonerati, non<br />

è dato conoscere le motivazioni, alcuni me<strong>di</strong>ci, con conseguente<br />

sovraccarico <strong>di</strong> turni per gli altri. Nello specifico, nel mese <strong>di</strong> luglio, sono<br />

impegnato per 90 ore in pronto soccorso su un totale <strong>di</strong> 150 ore mensili;<br />

quin<strong>di</strong> con un impegno <strong>orario</strong> superiore al 50% in un reparto che non è<br />

quello <strong>di</strong> appartenenza.<br />

In relazione alla situazione descritta si pongono i seguenti quesiti:<br />

1) tale impegno <strong>orario</strong> è compatibile con le norme contrattuali ?<br />

2) per quanto tempo è prorogabile tale situazione?<br />

3) sarebbe giusto che l'amministrazione rendesse pubblici i motivi<br />

dell'esonero dei colleghi ?<br />

4) quali atti <strong>di</strong> rimostranza potrei adottare ?<br />

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RISPOSTE<br />

(inviate in data 12 luglio 2012)<br />

1) tale impegno <strong>orario</strong> è compatibile con le norme contrattuali ?<br />

Il comma 1 dell’articolo 14 del CCNL 2002_2005 che <strong>di</strong>sciplina l’<strong>orario</strong><br />

<strong>di</strong> servizio del <strong>di</strong>rigente me<strong>di</strong>co <strong>di</strong>spone testualmente:<br />

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i <strong>di</strong>rigenti assicurano<br />

la propria presenza in servizio ed il proprio tempo <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>,<br />

articolando in modo flessibile l'impegno <strong>di</strong> servizio per correlarlo<br />

alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento<br />

dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi<br />

da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’<br />

azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali.<br />

Nel testo sono richiamati alcuni elementi che costituiscono riferimenti<br />

chiave per dare una risposta corretta al quesito posto.<br />

Il primo è il fatto che un requisito richiesto nell’approccio del <strong>di</strong>rigente<br />

al proprio <strong>lavoro</strong> è quello della flessibilità, requisito ancor più<br />

importante in un momento come l’attuale, in cui le oggettive carenze<br />

<strong>di</strong> risorse, finanziarie ed umane, costringono molte aziende a vere e<br />

proprie acrobazie per garantire la continuità dei servizi.<br />

Il secondo elemento è che l’impegno <strong>orario</strong> del <strong>di</strong>rigente me<strong>di</strong>co deve<br />

essere correlato alle esigenze della struttura cui esso è proposto ed<br />

all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi<br />

attribuiti ed ai programmi da realizzare, deve cioè essere coerente non<br />

solo con le esigenze della struttura alla quale il <strong>di</strong>rigente è assegnato,<br />

ma anche con gli obiettivi ed i programmi da realizzare.<br />

Il terzo elemento che pare da evidenziare è il fatto che l’impegno del<br />

<strong>di</strong>rigente deve essere stabilito dall’azienda, nell’ambito <strong>di</strong> programmi,<br />

orari <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, previsioni <strong>di</strong> budget, e non può essere oggetto <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni<br />

<strong>di</strong> servizio adottati in una logica emergenziale che toglie quei minimi<br />

riferimenti <strong>di</strong> stabilità e continuità che sono con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> serenità ed<br />

equilibrio nel proprio <strong>lavoro</strong>, ed alla fine <strong>di</strong> qualità dello stesso.<br />

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In sostanza, se le oggettive carenze <strong>di</strong> personale impongono mo<strong>di</strong>fiche<br />

all’utilizzo dei <strong>di</strong>rigenti me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> cui l’azienda <strong>di</strong>spone questo deve<br />

essere formalizzato in atti, programmi, regolamenti, e se del caso<br />

anche nello stesso contratto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, che costituisce<br />

secondo le norme vigenti il necessario perfezionamento del proprio<br />

rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, e che tra gli altri elementi deve esplicitare la sede<br />

<strong>di</strong> servizio.<br />

Occorre peraltro precisare che rispetto al quadro delineato dai citati<br />

riferimenti alla normativa contrattuale, il decreto legislativo 27 ottobre<br />

2009, n. 150, ha introdotto mo<strong>di</strong>fiche che accentuano l’autonomia<br />

aziendale nel <strong>di</strong>sporre dei propri <strong>di</strong>pendenti in relazione alle esigenze<br />

organizzative che devono essere sod<strong>di</strong>sfatte.<br />

A questo riguardo si richiama la lettura del comma 2 dell’articolo 5<br />

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo mo<strong>di</strong>ficato dal<br />

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.<br />

Interessante tra l’altro porre a confronto la formulazione attuale<br />

2. Nell'ambito delle leggi, e degli atti organizzativi che le singole<br />

amministrazioni devono adottare per <strong>di</strong>sciplinare il proprio assetto<br />

organizzativo , le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e<br />

le misure inerenti alla gestione dei rapporti <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> sono assunte<br />

in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e<br />

i poteri del privato datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, fatta salva la sola informazione<br />

ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.<br />

Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri <strong>di</strong>rigenziali<br />

le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del<br />

principio <strong>di</strong> pari opportunità, nonché la <strong>di</strong>rezione, l'organizzazione<br />

del <strong>lavoro</strong> nell'ambito degli uffici.<br />

con la formulazione precedente<br />

2. Nell'ambito delle leggi. e degli atti organizzativi che le singole<br />

amministrazioni devono adottare per <strong>di</strong>sciplinare il proprio assetto<br />

organizzativo, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e<br />

le misure inerenti alla gestione dei rapporti <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> sono assunte<br />

dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri<br />

del privato datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>.<br />

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Il confronto tra i due testi pone in evidenza tre elementi:<br />

1) la precisazione in via esclusiva che rafforza quanto già sancito nel<br />

testo precedente per quanto concerne il conferimento agli organi<br />

<strong>di</strong> gestione dei “poteri del privato datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>”;<br />

2) la precisazione fatta salva la sola informazione ai sindacati<br />

precisazione che esclude spazi <strong>di</strong> concertazione rispetto a decisioni<br />

che competono appunto in via esclusiva agli organi <strong>di</strong> gestione;<br />

3) la precisazione del fatto che rientrano, in particolare, nell'esercizio<br />

dei poteri <strong>di</strong>rigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse<br />

umane.<br />

Il contesto descritto nella formulazione del quesito induce a ritenere<br />

che il provve<strong>di</strong>mento sia stato adottato inserendo in esso la formula<br />

“per oggettive esigenze <strong>di</strong> servizio”, formula che consente all’Azienda<br />

che lo adotta non solo <strong>di</strong> far valere prerogative che ad essa vengono<br />

conferite dalle normativa in materia <strong>di</strong> poteri <strong>di</strong> organizzazione, ma<br />

anche <strong>di</strong> esercitare, laddove fossero opposte resistenze, il potere<br />

<strong>di</strong>sciplinare che ad essa viene conferito dalle norme contenute nel<br />

decreto legislativo 165, come riformulate, ancora una volta in termini<br />

repressivi, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.<br />

In particolare l’articolo 55-quater, avente ad oggetto il licenziamento<br />

<strong>di</strong>sciplinare, <strong>di</strong>spone che<br />

1. Ferma la <strong>di</strong>sciplina in tema <strong>di</strong> licenziamento per giusta causa o per<br />

giustificato motivo, e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto<br />

collettivo, si applica comunque la sanzione <strong>di</strong>sciplinare del licenziamento<br />

nei seguenti casi:<br />

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento <strong>di</strong>sposto dall'amministrazione<br />

per motivate esigenze <strong>di</strong> servizio;<br />

Le norme relative alla responsabilità <strong>di</strong>sciplinare sono state pressoché<br />

integralmente recepite dal CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL<br />

2006_2009, che al comma 11 dell’articolo 8 (co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sciplinare)<br />

precisa che:<br />

11. Ferma la <strong>di</strong>sciplina del licenziamento per giusta causa o giustificato<br />

motivo la sanzione del licenziamento con preavviso si applica<br />

per le ipotesi considerate dall’articolo 55-quater lettere b) e c) del<br />

decreto legislativo 165/2001.<br />

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La risposta al quesito posto, sulla base della valutazione congiunta<br />

degli elementi sopra richiamati, è che l’azienda ha facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre<br />

del personale che da essa <strong>di</strong>pende nel modo ritenuto più razionale e<br />

rispondente ad esigenze oggettive.<br />

Questa facoltà deve essere peraltro esercitata nel rispetto <strong>di</strong> principi<br />

<strong>di</strong> carattere generale che concernono l’organizzazione del <strong>lavoro</strong>.<br />

A questo riguardo un riferimento che rimane ancora attuale è quanto<br />

<strong>di</strong>sposto dall’articolo 6 del DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo<br />

contratto nazionale <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> del personale delle unità sanitarie locali),<br />

che <strong>di</strong>sciplina i turni <strong>di</strong> servizio e l’organizzazione del <strong>lavoro</strong> e precisa<br />

“Gli orari e i turni <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo<br />

32 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979 tenendo conto<br />

della necessità <strong>di</strong> una razionale ed economica <strong>di</strong>stribuzione del<br />

personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base <strong>di</strong> criteri<br />

generali concordati con le organizzazioni sindacali.”<br />

Il citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20<br />

<strong>di</strong>cembre 1979, n. 761 (Stato giuri<strong>di</strong>co del personale delle unità<br />

sanitarie locali) <strong>di</strong>sponeva al riguardo che: “Gli orari e turni <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong><br />

devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità <strong>di</strong> una razionale<br />

ed economica utilizzazione e <strong>di</strong>stribuzione del personale in relazione<br />

alle esigenze degli utenti e sulla base <strong>di</strong> criteri generali concordati<br />

con le organizzazioni sindacali interessate”.<br />

Si parla genericamente <strong>di</strong> “razionale ed economica utilizzazione e<br />

<strong>di</strong>stribuzione del personale” definita “sulla base <strong>di</strong> criteri generali<br />

concordati con le organizzazioni sindacali interessate”.<br />

L’evoluzione recente della normativa in materia <strong>di</strong> pubblico impiego<br />

ha evidentemente segnato una brusca inversione <strong>di</strong> tendenza per<br />

quanto concerne gli spazi <strong>di</strong> concertazione con le organizzazioni<br />

sindacali, spazi che si sono drasticamente ridotti a fronte <strong>di</strong> un chiaro<br />

incremento dell’autonomia decisionale aziendale.<br />

Restano comunque inelu<strong>di</strong>bili i principi ai quali si deve ispirare<br />

l’azione delle amministrazioni pubbliche.<br />

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Tali principi sono enunciati nell’articolo 2 del decreto legislativo 30<br />

marzo 2001, n. 165, che costituisce come noto il quadro normativo<br />

generale del rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>pendenti delle amministrazioni<br />

pubbliche:<br />

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali<br />

fissati da <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e, sulla base dei medesimi, me<strong>di</strong>ante<br />

atti organizzativi secondo i rispettivi or<strong>di</strong>namenti, le linee<br />

fondamentali <strong>di</strong> organizzazione degli uffici; in<strong>di</strong>viduano gli uffici<br />

<strong>di</strong> maggiore rilevanza e i mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> conferimento della titolarità<br />

dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.<br />

Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:<br />

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi <strong>di</strong> attività, nel<br />

perseguimento degli obiettivi <strong>di</strong> efficienza, efficacia ed economicità.<br />

A tal fine, perio<strong>di</strong>camente e comunque all'atto della definizione<br />

dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede<br />

a specifica verifica e ad eventuale revisione;<br />

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni<br />

operative e gestionali da assumersi per l’organizzazione degli uffici e<br />

la gestione dei rapporti <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>;<br />

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere<br />

<strong>di</strong> comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione me<strong>di</strong>ante<br />

sistemi informatici e statistici pubblici;<br />

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa,<br />

anche attraverso l'istituzione <strong>di</strong> apposite strutture per<br />

l'informazione ai citta<strong>di</strong>ni e attribuzione ad un unico ufficio, per<br />

ciascun proce<strong>di</strong>mento, della responsabilità complessiva dello stesso;<br />

e) armonizzazione degli orari <strong>di</strong> servizio e <strong>di</strong> apertura degli uffici<br />

con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni<br />

pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.<br />

2) per quanto tempo è prorogabile tale situazione?<br />

In un momento in cui appare ferma la determinazione a ridurre<br />

ulteriormente le già scarse risorse delle quali il Servizio Sanitario<br />

Nazionale <strong>di</strong>spone, l’unica risposta sensata al quesito posto è che<br />

purtroppo è <strong>di</strong>fficile immaginare che la situazione prospettata possa<br />

risolversi in tempi brevi.<br />

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3) sarebbe giusto che l'amministrazione rendesse pubblici i motivi<br />

dell'esonero dei colleghi ?<br />

La trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa sono uno<br />

specifico obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche, sancito dal<br />

richiamato articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.<br />

L’azienda è tenuta pertanto a rendere pubblici i motivi delle scelte<br />

adottate per quanto concerne l’organizzazione dei turni in pronto<br />

soccorso, come in ogni altra questione che riguar<strong>di</strong> l’organizzazione<br />

del <strong>lavoro</strong>.<br />

Tale obbligo <strong>di</strong>scende, oltre che da un principio <strong>di</strong> carattere generale,<br />

dall’applicazione dello stesso articolo 14 del CCNL 2002_2005, che<br />

per quanto concerne l’organizzazione dell’<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> del <strong>di</strong>rigente<br />

me<strong>di</strong>co <strong>di</strong>spone in sostanza che essa debba essere regolamentata<br />

nell’ambito <strong>di</strong> atti formali (regolamenti aziendali, piani, programmi) e<br />

non possa essere gestita con estemporanei or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> servizio.<br />

4) quali atti <strong>di</strong> rimostranza potrei adottare?<br />

Inopportuna appare un’azione intrapresa a livello in<strong>di</strong>viduale, perché<br />

espone il <strong>di</strong>rigente al rischio <strong>di</strong> compromettere la qualità del proprio<br />

rapporto personale con la <strong>di</strong>rezione aziendale, <strong>di</strong> avere effetti negativi<br />

sulle valutazioni che devono essere formulate dal <strong>di</strong>retto superiore e<br />

dagli organi deputati alle valutazioni <strong>di</strong> seconda istanza. Opportuna<br />

appare invece un’azione intrapresa dalle organizzazioni sindacali<br />

aziendali, che in mo<strong>di</strong> e termini coerenti con le oggettive <strong>di</strong>fficoltà che<br />

la situazione attuale determina, sottolinei l’esigenza che non siano<br />

<strong>di</strong>sattesi quei principi <strong>di</strong> trasparenza e <strong>di</strong> imparzialità ai quali in ogni<br />

caso tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute.<br />

In concreto le organizzazioni sindacali aziendali possono chiedere un<br />

incontro alla <strong>di</strong>rezione generale, nell’ambito del quale presentare una<br />

proposta <strong>di</strong> integrazioni o mo<strong>di</strong>fiche dei regolamenti aziendali (meglio<br />

proporre soluzioni che sollevare problemi) che rispondano a quelle<br />

esigenze <strong>di</strong> certezza, trasparenza ed imparzialità sopra richiamate.<br />

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RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

CCNL 2002_2005<br />

ARTICOLO 14<br />

<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>rigenti<br />

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i <strong>di</strong>rigenti assicurano<br />

la propria presenza in servizio ed il proprio tempo <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>,<br />

articolando in modo flessibile l'impegno <strong>di</strong> servizio per correlarlo<br />

alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento<br />

dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi<br />

da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’<br />

azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali.<br />

I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi <strong>di</strong> attesa<br />

massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti<br />

con le procedure <strong>di</strong> budget con le quali si procede all'assegnazione<br />

degli obiettivi annuali ai <strong>di</strong>rigenti <strong>di</strong> ciascuna unità operativa,<br />

stabilendo la previsione oraria per la realizzazione <strong>di</strong> detti<br />

programmi. L'impegno <strong>di</strong> servizio necessario per il raggiungimento<br />

degli obiettivi prestazionali eccedenti l'<strong>orario</strong> dovuto contrattualmente<br />

è negoziato con le stesse procedure <strong>di</strong> budget. Sempre<br />

in sede <strong>di</strong> budget vengono in<strong>di</strong>viduati anche gli strumenti orientati<br />

a ridurre le liste <strong>di</strong> attesa.<br />

2. L'<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>rigenti è confermato in 38 ore settimanali,<br />

al fine <strong>di</strong> assicurare il mantenimento del livello <strong>di</strong> efficienza<br />

raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento<br />

delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico<br />

affidato e conseguente agli obiettivi <strong>di</strong> budget negoziati a livello<br />

aziendale, nonché quelle <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica, ricerca ed aggiornamento.<br />

3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno <strong>di</strong> servizio<br />

<strong>di</strong> cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi<br />

del raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> budget per la conseguente<br />

erogazione della retribuzione <strong>di</strong> risultato.<br />

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ARTICOLO 14<br />

<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>rigenti<br />

4. Nello svolgimento dell'<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> previsto per i <strong>di</strong>rigenti me<strong>di</strong>ci<br />

e veterinari, quattro ore dell'<strong>orario</strong> settimanale sono destinate ad<br />

attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale,<br />

l'ECM, la partecipazione ad attività <strong>di</strong>dattiche, la ricerca<br />

finalizzata.. Tale riserva <strong>di</strong> ore non rientra nella normale attività<br />

assistenziale, non può essere oggetto <strong>di</strong> separata ed aggiuntiva<br />

retribuzione. Essa va utilizzata <strong>di</strong> norma con cadenza settimanale<br />

ma, anche per particolari necessità <strong>di</strong> servizio, può essere<br />

cumulata in ragione <strong>di</strong> anno per impieghi come sopra specificati<br />

ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo<br />

in aggiunta agli otto giorni l’anno <strong>di</strong> permesso retribuito per<br />

la partecipazione a convegni, congressi, corsi <strong>di</strong> aggiornamento<br />

facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 <strong>di</strong>cembre<br />

1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze<br />

funzionali della struttura <strong>di</strong> appartenenza e non può in alcun modo<br />

comportare una mera riduzione dell'<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>.<br />

5. L'azienda, con le procedure <strong>di</strong> budget, può utilizzare, in forma<br />

cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad<br />

attività non assistenziali, per un totale massimo <strong>di</strong> n. 26 ore<br />

annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste<br />

<strong>di</strong> attesa ovvero per il perseguimento <strong>di</strong> obiettivi assistenziali e<br />

<strong>di</strong> prevenzione definiti con le medesime procedure.<br />

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ARTICOLO 14<br />

<strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>rigenti<br />

6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti<br />

quelli negoziati in sede <strong>di</strong> budget, sia necessario un impegno<br />

aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo che<br />

la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano<br />

i requisiti e le con<strong>di</strong>zioni, può concordare con l'equipe interessata<br />

l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2<br />

del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno<br />

aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al<br />

regolamento adottato dall’azienda sulla base <strong>di</strong> criteri generali che<br />

devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni<br />

sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali<br />

prestazioni è <strong>di</strong> € 60,00 lor<strong>di</strong>. Nell'in<strong>di</strong>viduazione dei criteri generali<br />

per l'adozione <strong>di</strong> tale atto dovrà essere in<strong>di</strong>cato che l'esercizio<br />

dell'attività libero professionale <strong>di</strong> cui all'articolo 55 comma 2 è<br />

possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.<br />

7. La presenza del <strong>di</strong>rigente me<strong>di</strong>co nei servizi ospedalieri<br />

delle aziende nonché in particolari servizi del territorio in<strong>di</strong>viduati<br />

in sede aziendale con le procedure <strong>di</strong> cui al comma 1, deve essere<br />

assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana<br />

me<strong>di</strong>ante una opportuna programmazione ed una funzionale<br />

e preventiva articolazione degli orari e dei turni <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a.<br />

Con l'articolazione del normale <strong>orario</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> nell'arco delle do<strong>di</strong>ci<br />

ore <strong>di</strong> servizio <strong>di</strong>urne, la presenza me<strong>di</strong>ca è destinata a far fronte<br />

alle esigenze or<strong>di</strong>narie e <strong>di</strong> emergenza che avvengano nel medesimo<br />

periodo <strong>orario</strong>. L'azienda in<strong>di</strong>vidua i servizi ove la presenza me<strong>di</strong>ca<br />

deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura<br />

dell'intero arco delle 24 ore.<br />

10. Tutti i <strong>di</strong>rigenti me<strong>di</strong>ci, in<strong>di</strong>pendentemente dall'esclusività<br />

del rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, sono tenuti ad assicurare i servizi <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a<br />

e <strong>di</strong> pronta <strong>di</strong>sponibilità.<br />

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