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archivist - Sistema Archivistico nazionale

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“All’opposto per il piloto mayor e gli altri<br />

cartografi il lavoro più ponderoso principia<br />

quando i navigli rientrano e i piloti fanno<br />

consegna nelle loro mani dei registri di<br />

bordo. Bisogna far confronto tra le nuove<br />

misure e le precedenti, dar conto delle<br />

discrepanze, prestar riguardo alle<br />

annotazioni che raccontano quanto<br />

occorso durante il viaggio e, se si tratta di<br />

un esploramento in mari incogniti, far<br />

revisione del padron real…


Addentrandosi nel particolare, hanno significanza<br />

le rotte, i giorni di arrivo e di partenza dai porti, con<br />

le notizie utili a farvi entratura, e il regime dei venti,<br />

con le bonacce, le tempeste e le correnti che<br />

percorrono le acque. Parimenti torna conveniente<br />

riportare la posizione delle nuove isole, delle<br />

secche degli scogli visibili o di quelli poco sotto il<br />

pelo dell’acqua e di tutti gli altri pericoli o mal<br />

evenienze capitate dal principio al termine della<br />

traversata e nei quali potrebbero incorrere altri<br />

navigli.


Non tutti i piloti sono però abili a prender nota di ciò<br />

che distingue un navigamento. Alcuni per imperizia,<br />

altri per malavoglia, altri ancora perché hanno avuto<br />

nomina di piloti pur sapendo leggere e scrivere a<br />

stento. E’ su questo aspetto che, mi sono fatto<br />

persuaso, dovrà impuntarsi l’ammaestramento che<br />

impartiremo loro. Ogni registro di viaggio dovrà<br />

seguire un medesimo schema di annotazioni che<br />

consenta al rientro una confrontazione svelta e<br />

fruttifera delle misurazioni, e non dipendere dall’estro<br />

momentaneo del suo compilatore”.<br />

Francesco Ongaro, Memorie di un cartografo veneziano, Corbaccio, 2009,<br />

pp.173-174


21 gennaio 2009


Registrazione e segnatura della corrispondenza<br />

Registrazione analitica e sintetica, ossia<br />

possibilità di attribuire lo stesso numero di<br />

protocollo a tutti i documenti afferenti ad un<br />

medesimo affare (art.25)<br />

Classificazione dei documenti tramite uso del<br />

Titolario<br />

Definizione, creazione, gestione dei fascicoli<br />

(artt. 34-42)<br />

Registrazione in uscita delle carte “sui protocolli<br />

di rimpetto a quelle cui esse servono di<br />

riscontro” (art. 66)


Legalità<br />

Buon andamento<br />

Imparzialità<br />

Economicità, efficacia, pubblicità<br />

Trasparenza


Il procedimento è costituito da una “serie di atti<br />

ed operazioni funzionalmente collegati in<br />

relazione ad un unico effetto” (Adunanza<br />

plenaria del Consiglio di Stato del 28 gennaio<br />

1961)<br />

Il suo scopo è quello di predisporre la tutela<br />

giuridica della decisione del soggetto pubblico<br />

ed ha come effetto quello di attuare i principi<br />

della oggettivazione e della razionalizzazione<br />

dell’agire amministrativo


Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad<br />

individuare, per ciascun tipo di<br />

provvedimento, l’unità organizzativa<br />

responsabile dell’istruttoria e di ogni altro<br />

adempimento procedurale e a proporre,<br />

all’interno di ciascuna di esse, il responsabile<br />

del procedimento


Procedimentalizzazione<br />

Prefigurazione dell’azione: piani,<br />

bilanci, progetti<br />

Diffusione di forme contrattuali<br />

Tecnicizzazione dell’azione pubblica<br />

Uso del diritto privato<br />

Incidenza del diritto comunitario


Nel procedimento si realizza il principio<br />

di documentalità per cui ogni passaggio<br />

che conduce alla determinazione<br />

conclusiva e la stessa determinazione<br />

debbono possedere l’evidenza<br />

documentale


La legge n. 59/1997 sancisce per la prima volta in<br />

Italia la validità giuridico amministrativa del<br />

documento informatico:<br />

L’art. 15 della L. n. 59/1997 ha disposto che “gli atti,<br />

dati e documenti formati dalla pubblica<br />

amministrazione e dai privati con strumenti<br />

informatici o telematici, i contratti stipulati nelle<br />

medesime forme, nonché la loro archiviazione e<br />

trasmissione con strumenti informatici sono validi e<br />

rilevanti a tutti gli effetti di legge”.


Decreto del Presidente della<br />

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445<br />

(G.U. 20 febbraio 2001, n. 42)<br />

•Disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la<br />

conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e<br />

documenti da parte di organi della pubblica<br />

amministrazione.<br />

•L'art.50 dispone che entro il 1 gennaio 2004 tutte le<br />

pubbliche amministrazioni attivino almeno il "nucleo<br />

minimo" per digitalizzare la gestione dei documenti.


¤ D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, attuazione della<br />

direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario<br />

per le firme elettroniche (abrogato dal Codice AD)<br />

¤ DPR 7 aprile 2003, n. 137, recante disposizioni di<br />

coordinamento in materia di firme elettroniche a norma<br />

dell’art. 13 del D. Lgs. 10/2002<br />

¤ DPCM 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per<br />

la produzione, trasmissione, conservazione, validazione<br />

e riproduzione dei documenti informatici


Decreto del Presidente della<br />

Repubblica 4 aprile 2002 n. 101<br />

(G.U. n. 125 del 30 maggio 2002)<br />

Regolamento recante criteri e modalita'<br />

per l'espletamento da parte delle<br />

amministrazioni pubbliche di procedure<br />

telematiche di acquisto per<br />

l'approvvigionamento di beni e servizi.


DPCM 30 ottobre 2003<br />

(G.U. 27 aprile 2004, n. 98)<br />

Approvazione dello schema <strong>nazionale</strong><br />

per la valutazione e la certificazione della<br />

sicurezza nel settore della tecnologia<br />

dell’informazione, ai sensi dell’art. 10,<br />

comma 1, del decreto legislativo 23<br />

febbraio 2002, n. 10


¤ Decreto 23 gennaio 2004 del MEF, recante<br />

modalità di assolvimento degli obblighi fiscali<br />

relativi ai documenti informatici<br />

¤ D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, attuazione<br />

della direttiva 2001/115/CE che semplifica e<br />

armonizza le modalità di fatturazione in<br />

materia di IVA (fattura elettronica)


Decreto del Presidente della Repubblica<br />

11 febbraio 2005, n. 68<br />

(G.U. n. 97 del 28 aprile 2005)<br />

Regolamento recante disposizioni per<br />

l'utilizzo della posta elettronica<br />

certificata


Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.<br />

82<br />

(G.U. del 16 maggio 2005 n. 112 )<br />

Il Codice obbliga tutte le amministrazioni a<br />

gestire i documenti con sistemi informatici<br />

mediante il protocollo elettronico e<br />

l'archiviazione elettronica (art. 20 e segg.;<br />

art. 40 e segg.; art.58 e segg.)


Regole per il riconoscimento e<br />

la verifica del documento<br />

informatico.(G.U. 3 marzo<br />

2005, n. 51)


Regole tecniche per la definizione<br />

del profilo di busta crittografica<br />

per la firma digitale in linguaggio<br />

XML (G.U. 3 ottobre 2006, n.<br />

230)


Art. 32: decorrenza 1/1/2010 pubblicità<br />

legale di atti e provvedimenti<br />

amministrativi solo su Web (la pubblicità<br />

cartacea non avrà valore legale)<br />

Art. 32: decorrenza 1/1/2013 atti soggetti<br />

a pubblicazione su stampa quotidiana<br />

(bilanci, atti e provvedimenti su procedure<br />

di evidenza pubblica) avranno valore<br />

legale solo su Web, mentre su carta<br />

avranno solo finalità di diffusione


Art. 33 delega al Governo per modifiche al CAD<br />

Art.34 modifica il Cad art. 6 dando facoltà a regioni ed enti<br />

locali di fornire i cittadini di caselle di PEC, oppure…<br />

…Art. 35 (autorizza il Governo a modificare il dpr 68/2005)<br />

di sistemi analoghi: EPCM (Electronic Postal Certification<br />

Mark)<br />

Art. 35 modifica l’art. 16 del D. lg. 185/2008: entro il<br />

31/12/2009 le PA dotate di sito Web devono pubblicare il<br />

registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, con<br />

possibilità di verifica a distanza del cittadino dello stato di<br />

avanzamento delle pratiche


Regole tecniche in materia di<br />

generazione, apposizione,<br />

verifica delle firme digitali e<br />

validazione temporale


Regole per il riconoscimento<br />

e la verifica del documento<br />

informatico


E’ ormai assodato che essa rivesta il ruolo<br />

strategico di una delle componenti fondamentali<br />

dell’innovazione della PA<br />

Proprio tale componente infatti è stata oggetto<br />

di sistematica revisione normativa,<br />

regolamentare, procedurale e strumentale, al<br />

fine di armonizzarne l’esercizio con le nuove<br />

tecnologie informatiche e telematiche


Principio di documentalità: la PA esprime e<br />

motiva le proprie decisioni nella forma scritta<br />

La produzione documentaria è “involontaria”,<br />

ossia supporta in maniera “naturale” e costitutiva i<br />

processi e i procedimenti amministrativi<br />

Essa assicura trasversalmente i principi ispiratori<br />

che la normativa prevede (legalità, imparzialità,<br />

buon andamento, trasparenza, ecc.)


Assicura la certezza del diritto che il cittadino e<br />

l’impresa si attendono dalla PA<br />

Supporta i processi decisionali garantendo la<br />

completezza, la qualità e la corretta<br />

sedimentazione dell’informazione amministrativa<br />

sia nella fase di attuazione delle decisioni, sia nel<br />

loro reperimento remoto, sincronico e diacronico<br />

Garantisce al funzionario responsabile di<br />

procedimento uno strumento organizzativo e<br />

giuridico per la qualità del proprio lavoro (dati,<br />

tempi, informazioni istruttorie, prova della<br />

corretta conduzione dell’affare)


NO<br />

BPR<br />

Progetti<br />

informatici<br />

NO<br />

Revisione<br />

normativa<br />

Interventi<br />

organizzat.<br />

Progetti<br />

informatici<br />

Requisiti<br />

integrati<br />

Acquisizioni tecnologiche e realizzazione sistemi<br />

Modalità operative<br />

Impatto organizzativo<br />

Leggi e norme<br />

Iniziative convergenti


Per Knowledge Management (letteralmente “Gestione<br />

della Conoscenza”) si intende la funzione di sviluppo e<br />

gestione delle risorse relative alle:<br />

- conoscenze tangibili<br />

- conoscenze intangibili<br />

di un’organizzazione.


Document management<br />

Per “gestione dei documenti” si intende l’insieme delle attività che accompagnano fin<br />

dalla sua origine ogni documento aziendale al fine di costruire un archivio all’interno<br />

del quale raccogliere, classificare ogni informazione e dato aziendale.<br />

Content management<br />

Per “gestione dei contenuti” si intende l’insieme delle attività atte a definire un certo<br />

grado di omogeneità nei formati utilizzati per la creazione dei documenti. Lo scopo è<br />

quello di generare un “master copy” a cui consegue una serie di output editoriali<br />

(web, pubblicazione su carta, eBook, rassegna stampa).<br />

Information Retrieval<br />

Per “informazione recuperata” si intende l’insieme delle attività che permettono di<br />

reperire velocemente le informazioni all’interno e all’esterno dell’azienda<br />

Collaboration & Workflow<br />

Per “collaborazione e flusso di lavoro” si intende l’insieme delle attività atte ad<br />

incentivare la distribuzione ed esplicitazione della conoscenza attraverso strumenti,<br />

quali gruppi di discussione, forum o mailing list.<br />

Enterprise Information<br />

Portal<br />

Per “portale di informazione aziendale” si intende un unico punto di accesso,<br />

standardizzato ma personalizzabile, finalizzato a favorire l’accumulo, l’archiviazione, la<br />

condivisione della conoscenza appartenente all’impresa stessa.


“Archivi cartacei ed elettronici, sistemi<br />

informatici disomogenei, dati strutturati e<br />

documenti tradiscono il risultato di una<br />

gestione del capitale cognitivo priva di un<br />

disegno organico di sviluppo, tesa a<br />

privilegiare, di volta in volta, aspetti<br />

particolari e segmentati, quando non la<br />

singola applicazione tecnologica”<br />

A.Rovella - G. Marré, “Strutturazione dell’informazione e<br />

integrazione della conoscenza”, in AIDA informazioni, n. 3-4 2007


Con il termine Business Intelligence ci si<br />

riferisce alle metodologie e tecnologie<br />

informatiche che integrano, certificano,<br />

centralizzano e quindi valorizzano l’immenso<br />

patrimonio informativo generato in un ente, lo<br />

elaborano e lo rendono accessibile in maniera<br />

semplice e veloce all’utente finale.<br />

L’informazione è infatti un bene a valore<br />

crescente, necessario per pianificare e<br />

controllare con efficacia le attività di una<br />

qualsiasi organizzazione.


COMPLESSITA’<br />

DELLE<br />

ATTIVITA’<br />

alta<br />

bassa<br />

CAPACITA’ DI GESTIONE DEL FLUSSO DI<br />

INFORMAZIONI<br />

bassa alta<br />

Disequilibrio<br />

Sovraccarico informativo<br />

Bassa performance<br />

Inefficacia<br />

Equilibrio<br />

Adeguate performance<br />

Equilibrio<br />

Alte performance<br />

Disequilibrio<br />

Eccesso di capacità<br />

Costi elevati<br />

Inefficienza


Quali sono i nodi tematici più importanti<br />

connessi alle dinamiche di un archivio in<br />

formazione?<br />

La disciplina <strong>archivist</strong>ica tradizionale<br />

possiede tutte le risposte ai quesiti<br />

metodologici posti in essere dalla<br />

formazione di un archivio?<br />

Quali sono le differenze principali con i temi<br />

dell’archivio storico?


I più importanti principi dell’<strong>archivist</strong>ica<br />

nascono dalle esigenze pratiche<br />

connesse al riordinamento di fondi storici<br />

depositati presso archivi di<br />

concentrazione<br />

“Il nucleo fondamentale dell’<strong>archivist</strong>ica,<br />

cioè il riordinamento delle carte, ha per<br />

oggetto l’indagine storica sulla formazione<br />

e tradizione dei fondi…”<br />

(Paola Carucci, Maria Guercio, Manuale di Archivistica,<br />

Carocci, 2008, p. 61)


Come l’archeologo l’<strong>archivist</strong>a entra in<br />

contatto con un complesso documentario di<br />

cui deve ricostruire tipologie di materiali<br />

(forme diplomatistiche), modalità di<br />

produzione e contesti (storia delle istituzioni),<br />

lacune, smembramenti, struttura originaria<br />

(storia dell’archivio e individuazione del<br />

vincolo originario, applicazione del metodo<br />

storico)


A differenza dell’<strong>archivist</strong>a archeologo,,<br />

l’<strong>archivist</strong>a ingegnere si trova nelle condizioni<br />

di dover dettare le regole per la corretta<br />

formazione di un sistema documentario in linea<br />

con i principi <strong>archivist</strong>ici e pertanto definire<br />

principi per la corretta formazione dei<br />

documenti (forme diplomatistiche), per la loro<br />

sedimentazione coerente (vincolo <strong>archivist</strong>ico)<br />

attraverso la preparazione di strumenti per il<br />

trattamento della documentazione (piani di<br />

classificazione, di fascicolazione, di<br />

conservazione, manuali di gestione, ecc.)


“Sotto il profilo metodologico, tutti questi<br />

interventi si rifanno a criteri <strong>archivist</strong>ici<br />

consolidati per la tenuta degli archivi correnti<br />

[…] la possibilità di comparare i dati richiede<br />

ulteriori interventi di normalizzazione nelle<br />

descrizioni, forme di linguaggio controllato,<br />

liste di enti, di persone e di luoghi,<br />

indicizzazioni ragionate, creazioni di thesauri,<br />

informazioni di contesto”<br />

(Paola Carucci, Maria Guercio, Manuale di Archivistica,<br />

Carocci, 2008, p. 64)


Il riordinatore di archivi deve dare conto di processi<br />

avvenuti nel passato, fornendo spiegazioni sul formarsi<br />

più o meno organizzato di fondi (bottom up; andamenti<br />

induttivi, scienza pura: falsificabilità delle conclusioni)<br />

Il record manager deve dare sistematica coerenza ai<br />

quei processi di formazione, e quindi anche alla dottrina<br />

che li supporta, contribuendo alla elaborazione di<br />

metodologie <strong>archivist</strong>iche che trovano sul campo la<br />

dimostrazione della propria efficacia (top-down;<br />

andamenti deduttivi; scienza applicata: inefficacia delle<br />

premesse)


class Fascicolo<br />

+profilo<br />

Profilo<br />

+metadati *<br />

Metadato<br />

+ chiave:<br />

+ valore:<br />

Fascicolo<br />

+ dataRiferimentoClassificazione:<br />

+ profilo: Profilo<br />

+ contenuti:<br />

*<br />

{ordered}<br />

DocConIdentificativo<br />

DocInProtocollo<br />

+contenuti<br />

ContenutoDelFascicolo<br />

+contenuti<br />

*<br />

{ordered}<br />

SubFascicolo<br />

+ profilo: Profilo<br />

+ contenuti:


L’elemento cruciale di distinzione sta nel<br />

ruolo culturale del primo e organizzativo<br />

del secondo:<br />

l’<strong>archivist</strong> conserva, ordina e descrive fonti per<br />

la storia;<br />

il record manager è responsabile di un<br />

sistema che fornisce valore di prova ai<br />

documenti in esso conservati, svolgendo un<br />

ruolo giuridico e amministrativo


FIGURA ARCHIVISTA<br />

CONSERVATORE<br />

RECORD MANAGER<br />

RUOLO/RESPONSABILITA’ STORICO CULTURALE ORGANIZZATIVO/AMMINISTR<br />

ATIVO<br />

METODOLOGIE BOTTOM<br />

UP/INDUTTIVE/SCIENZE<br />

ESATTE<br />

STRUMENTI DESCRITTIVI GESTIONALI<br />

DISCIPLINE CONTIGUE DIPLOMATICA,<br />

PALEOGRAFIA STORIA<br />

DELLE ISTITUZIONI, STORIA<br />

DEL DIRITTO<br />

TOP<br />

DOWN/DEDUTTIVE/SCIENZE<br />

APPLICATE<br />

DIPLOMATICA,<br />

INFORMATICA, TEORIA<br />

DELL’ORGANIZZAZIONE,<br />

DIRITTO<br />

ISTITUTI DI RIFERIMENTO BIBLIOTECHE, MUSEI SETTORI DI<br />

PROGRAMMAZIONE,<br />

COORDINAMENTO,<br />

CONTROLLO DEL SOGGETTO<br />

PRODUTTORE


Forma, struttura e contesto di creazione, sono concetti<br />

che si riferiscono specificamente sia ai dati che<br />

costituiscono e mantengono un record come tale, sia a<br />

quelli che rappresentano lo schema interpretativo dei<br />

loro contenuti.<br />

Usando questi concetti la metodologia <strong>archivist</strong>ica<br />

supporta sia la creazione che l’interpretazione dei<br />

documenti <strong>archivist</strong>ici. Nell’applicare la metodologia<br />

<strong>archivist</strong>ica noi possiamo scegliere, come con ogni<br />

sistema, tra due approcci. Possiamo approcciare<br />

l’archivio o negli elementi di cui esso consiste o dalle<br />

funzioni che adempie o ha adempiuto


Il primo approccio è quello classico. Un archivio è<br />

considerato come un’entità fisica; è attraverso un’analisi dei<br />

records e del loro ordinamento che uno tenta di intuire le<br />

loro reciproche relazioni e in tal modo l’intero archivio e i<br />

processi di lavoro, le attività che lo hanno generato. Questo<br />

approccio può essere ancora usato, specialmente<br />

nell’analisi di un archivio che è stato già prodotto, che non è<br />

troppo esteso e che consiste di unità informative classiche.<br />

La metodologia <strong>archivist</strong>ica corrente spesso adotta la<br />

posizione che il contesto (funzionale oppure organizzativo)<br />

di provenienza può essere proficuamente assunto come<br />

punto di partenza dell’analisi


In tal modo in primo luogo si analizzano la missione, le<br />

funzioni, le mansioni e si individuano gli attori, i loro mandati e i<br />

processi di lavoro. Sulla base di questo modello è progettato o<br />

ricostruito un sistema <strong>archivist</strong>ico. Questo approccio analitico<br />

funzionale è più ampio del classico approccio descrittivo ed è<br />

anche più adeguato per l’analisi di un archivio dinamico o un<br />

archivio in via di produzione e per archivi molto estesi e/o<br />

digitali, i quali non possono essere analizzati “record by record”<br />

Il classico metodo descrittivo e il moderno metodo analiticofunzionale<br />

sono complementari non contrapposti e lo stesso<br />

vale per il metodo induttivo (bottom-up) e quello deduttivo (topdown)


L’approccio top-down non esclude quello bottom-up , ma lo<br />

presume. La ricerca sui procedimenti e le loro relazioni può<br />

condurre a previsioni circa i documenti <strong>archivist</strong>ici che<br />

potrebbero essere prodotti, ma è il risultato pratico che<br />

mostrerà in che misura le previsioni sono corrette.<br />

L’altro approccio, una ricostruzione della struttura fisica di<br />

un archivio conduce a previsioni circa l’organizzazione dei<br />

procedimenti che ha prodotto l’archivio, ma la validità di<br />

queste previsioni deve essere dimostrata dall’analisi di<br />

quegli stessi procedimenti


Principles and Functional<br />

Requirements for Records in<br />

Electronic Office Environments<br />

2008


Module 1: Panoramica generale e formulazione<br />

di principi<br />

Module 2: Linee Guida e requisiti funzionali per<br />

ERMS<br />

Module 3: Linee Guida e requisiti funzionali per<br />

i documenti <strong>archivist</strong>ici nei sistemi aziendali


1. L’informazione amministrativa in formato elettronico deve<br />

essere attivamente gestita e conservata in modalità affidabili<br />

come prova autentica dell’attività pratica<br />

2. L’informazione amministrativa deve essere collegata al suo<br />

contesto attraverso l’uso di metadati<br />

3. L’informazione amministrativa deve essere custodita e deve<br />

rimanere accessibile da utenti autorizzati per tutto il tempo<br />

necessario<br />

4. L’informazione amministrativa deve essere organizzata in<br />

modo gestibile, sistematico e controllabile


5. I sistemi dovrebbero supportare una corretta<br />

gestione dell’informazione amministrativa come<br />

parte organica del procedimento<br />

6. I sistemi per la cattura e la gestione<br />

dell’informazione amministrativa devono fare<br />

affidamento su metadati standardizzati come<br />

parte attiva, dinamica e integrante della gestione<br />

documentale<br />

7. I sistemi debbono assicurare l’interoperabilità<br />

nel tempo tra piattaforme e domini


8. I sistemi debbono poter contare quanto più<br />

possibile su standard aperti e neutralità<br />

tecnologica<br />

9. I sistemi dovrebbero avere la capacità di<br />

importare ed esportare grandi masse di<br />

informazioni usando formati aperti<br />

10. I sistemi debbono conservare<br />

l’informazione amministrativa in un ambiente<br />

sicuro


11. I metadati dovrebbero essere generati<br />

dal sistema quanto più possibile<br />

12. Dovrebbe essere facile per gli utilizzatori<br />

creare/catturare records dall’attività<br />

amministrativa


1. L’informazione amministrativa in formato elettronico deve<br />

essere attivamente gestita e conservata in modalità affidabili<br />

come prova autentica dell’attività pratica<br />

Nel momento in cui i procedimenti sono sempre più informatizzati,<br />

l’informazione elettronica generata da tali attività può costituire<br />

l’unica prova (traccia, documentazione) di specifiche transazioni o<br />

decisioni. La conservazione di tale prova nella forma di documenti<br />

<strong>archivist</strong>ici stabili e permanenti (fixed) è necessaria per la ordinaria<br />

affidabilità e responsabilità dell’organizzazione. Ciò comporta<br />

l’identificazione di un set di informazione elettronica che costituirà<br />

documentazione <strong>archivist</strong>ica con valore probatorio


2. L’informazione amministrativa deve essere collegata al suo<br />

contesto attraverso l’uso di metadati<br />

Affinché l’informazione abbia la capacità funzionale propria di un documento<br />

<strong>archivist</strong>ico è necessario aggiungere all’informazione dati aggiuntivi<br />

(metadati) che la pongano nel contesto dei procedimenti amministrativi e<br />

dell’ambiente informatico nel quale essa è stata prodotta. Nel caso di sistemi<br />

di workflow tale contesto deriva dal sistema e dalla sua documentazione. In<br />

altri sistemi, comunque, tale informazione di contesto deve essere associata<br />

al documento <strong>archivist</strong>ico nella misura in cui si renda necessario fornire al<br />

documento <strong>archivist</strong>ico la longevità sufficiente alla sua comprensione e<br />

massimizzarne valore e utilità come supporto probatorio dell’attività pratica


3. L’informazione amministrativa deve essere<br />

custodita e deve rimanere accessibile da utenti<br />

autorizzati per tutto il tempo necessario<br />

I progettisti e gli sviluppatori dei software di “business<br />

information” debbono assicurare che i documenti<br />

informatici possano essere ricercati, recuperati e resi<br />

in formati accessibili e i mezzi affinchè ciò sia<br />

possibile per tutto il tempo richiesto dagli scopi pratici<br />

e giuridici. In questo contesto gli enti dovrebbero<br />

evitare usi erronei delle tecnologie e<br />

cifrature/crittografie connesse ai diritti digitali


4. L’informazione amministrativa deve essere<br />

organizzata in modo gestibile, sistematico e<br />

controllabile<br />

Un requisito di adeguata tenuta dei documenti consiste<br />

nell’uniformare a regole specifiche la gestione e<br />

l’appropriata disposizione dei record generati dai<br />

procedimenti amministrativi. I sistemi debbono poter<br />

assicurare la gestione <strong>archivist</strong>ica in una modalità<br />

sistematica, controllabile e responsabile, in linea con i<br />

requisiti operativi e giuridici


5. I sistemi dovrebbero supportare una corretta<br />

gestione dell’informazione amministrativa come<br />

parte organica del procedimento<br />

Sebbene non sia necessariamente così apprezzato,<br />

corrette prassi di gestione documentale costituiscono<br />

parte integrante di ogni procedimento. Quando si<br />

informatizzano i processi operativi, si dovrebbe sempre<br />

valutare l’opportunità di una simultanea integrazione con<br />

un software di gestione documentale


6. I sistemi per la cattura e la gestione dell’informazione<br />

amministrativa devono fare affidamento su metadati<br />

standardizzati come parte attiva, dinamica e<br />

integrante della gestione documentale<br />

Soluzioni informatiche di gestione documentale offrono<br />

potenti capacità di accedere e collegare ai documenti<br />

<strong>archivist</strong>ici informazione di contesto standardizzata,<br />

attraverso vocabolari controllati e tassonomie, in diverse<br />

fasi del ciclo di vita del documento


7. I sistemi debbono assicurare l’interoperabilità nel<br />

tempo tra piattaforme e domini<br />

L’informazione elettronica prodotta da un ente come<br />

sedimento della propria attività, in forma di documenti<br />

<strong>archivist</strong>ici, spesso richiede requisiti operativi o giuridici<br />

di persistenza per periodi di tempo che possono<br />

superare il ciclo di vita dell’hw o del sw che l’ha<br />

generata.<br />

Come tale l’informazione <strong>archivist</strong>ica deve essere in<br />

grado di presentarsi in un modo comprensibile e in<br />

grado di essere “modificata”, se necessario, per la<br />

migrazione ad altre piattaforme tecnologiche.


8. I sistemi debbono poter fare affidamento quanto<br />

più possibile su standard aperti e neutralità<br />

tecnologica<br />

Molti software per la creazione o gestione di documenti<br />

informatici sono sviluppati facendo uso di programmi<br />

proprietari. Le dipendenze dall’hw e dal sw possono<br />

avere effetti negativi sull’accesso e la conservazione di<br />

documentazione <strong>archivist</strong>ica nel lungo periodo.<br />

L’uso di “open standards” migliora tali dipendenze<br />

tecnologiche


9. I sistemi dovrebbero avere la capacità di importare ed<br />

esportare grandi masse di informazioni usando formati<br />

aperti<br />

I documenti informatici sono il risultato di un procedimento<br />

e sono gestiti da applicativi di gestione documentale che<br />

possono comportare dipendenze nell’hw o nel sw.<br />

I sw ERMS dovrebbero incorporare funzioni per rimuovere<br />

tali dipendenze, supportando riformattazioni massive come<br />

parte di funzioni di import/export di dati, o, al minimo,<br />

attraverso codifiche non proprietarie dei metadati connessi<br />

ai documenti <strong>archivist</strong>ici


10. I sistemi debbono conservare l’informazione<br />

amministrativa in un ambiente sicuro<br />

Per finalità di sicurezza, i sistemi che informatizzano i<br />

procedimenti spesso incorporano protezioni che limitano<br />

particolari azioni individuali che possono essere eseguite<br />

con l’informazione elettronica (per es. viste, stampe, editing,<br />

copie o trasmissioni).<br />

I sistemi non debbono permettere modifiche non autorizzate<br />

dei records (inclusi i metadati) e allorché modifiche<br />

autorizzate avvengono, debbono essere integralmente<br />

documentate


11. I metadati dovrebbero essere generati dal sistema<br />

quanto più possibile<br />

Gli utenti sono normalmente contrari a interrompere il loro<br />

lavoro oltre tre volte per il disbrigo di affari subordinati<br />

all’esecuzione della loro attività primaria. Potrebbe essere<br />

impraticabile e/o non necessario aspettarsi un ‘oculata<br />

implementazione di metadati da parte degli utenti. I sistemi<br />

dovrebbero essere disegnati ed implementati in modo da<br />

permettere un popolamento automatico dei campi relativi ai<br />

metadati <strong>archivist</strong>ici


12. Dovrebbe essere facile per gli utilizzatori<br />

creare/catturare records dall’attività<br />

amministrativa<br />

E’ necessario disegnare sistemi software che<br />

automatizzino la tenuta dei records in un modo<br />

trasparente (“invisible”) per gli utenti finali


Brevi considerazioni teoriche e pratiche


“Le fonti documentarie per la storia nascono e si<br />

difendono nell’archivio in formazione”<br />

Leopoldo Sandri, L’<strong>archivist</strong>ica, in “Rassegna degli Archivi di Stato”,<br />

XXVII (1967), pp. 411-426<br />

“La funzione prioritaria dell’archivio corrente è di<br />

regolare il processo di sedimentazione delle carte in<br />

modo da ritrovare rapidamente e con certezza i<br />

documenti quando servono” (Paola Carucci, Maria<br />

Guercio, Manuale di Archivistica, Carocci, 2008, p. 73)<br />

“Il momento formativo è quello di gran lunga più<br />

importante, perché in esso si costituisce il vincolo<br />

<strong>archivist</strong>ico, che marchia in modo indelebile il<br />

complesso documentario”<br />

Giorgetta Bonfiglio Dosio, Primi passi nel mondo degli archivi,<br />

CLEUP, seconda edizione, 2005, p. 45


I fondamentali normativi:<br />

Istituzione delle Aree Organizzative Omogenee<br />

Istituzione del Servizio per la tenuta del Protocollo<br />

Informatico, dei flussi documentali e degli archivi<br />

Individuazione del Responsabile del Servizio<br />

Adozione del Protocollo Informatico e gestione<br />

informatica dei documenti e flussi documentali<br />

Adozione e pubblicazione del Manuale di gestione<br />

Utilizzo della PEC<br />

Accreditamento presso l’Indice IPA<br />

Conservazione dell’integrità ed omogeneità del proprio<br />

archivio storico<br />

Descrizione inventariale del proprio archivio storico<br />

Accessibilità del proprio archivio storico


I fondamentali <strong>archivist</strong>ici:<br />

Distinzione document/record<br />

Affidabilità e autenticità dei records<br />

Presidio delle relazioni necessarie, native e<br />

stabili, tra i records<br />

Predisposizione, controllo, aggiornamento e<br />

conservazione degli strumenti (allegati al MdG)<br />

Governo sincronico e diacronico dell’integrità<br />

del sistema (procedure, responsabilità,<br />

professionalità, controllo)


Prima, fondamentale distinzione:<br />

Documenti generici (documents)<br />

Documenti <strong>archivist</strong>ici (records)


informazioni memorizzate a prescindere dal<br />

supporto o dalle caratteristiche (glossario ISAD)<br />

informazione registrata o oggetto che può<br />

essere trattato come unità (moreq2 fonte iso<br />

15489)


Supportano l’attività amministrativa senza richiedere particolari forme<br />

di gestione e conservazione (che non siano quelle connesse alle<br />

esigenze della ricerca)<br />

Non rientrano nel sistema di Protocollo: possono essere oggetto di<br />

trattamento documentale (es. descrizione catalografica) e di gestione<br />

informatica (Intranet e/o sito Web), ma non sono classificati nel sistema<br />

di Protocollo.<br />

Non fanno parte dell’archivio, pertanto non generano responsabilità di<br />

natura amministrativa o penale ai sensi del Codice dei Beni Culturali<br />

Possono in certi casi supportare la conduzione di un procedimento<br />

amministrativo, affiancandosi ai documenti <strong>archivist</strong>ici classificati<br />

all’interno di un fascicolo, ma non facendo parte dell’archivio possono<br />

essere eliminati dal fascicolo una volta concluso l’affare


Informazioni memorizzate su qualsiasi supporto<br />

o tipologia documentaria, prodotte o ricevute e<br />

conservate da un ente o da una persona nello<br />

svolgimento della propria attività o nella<br />

condotta dei propri affari<br />

(glossario ISAD)<br />

Informazioni prodotte, ricevute e conservate a<br />

fini probatori e informativi da una persona fisica<br />

o giuridica per soddisfare obblighi legali o per lo<br />

svolgimento delle proprie attività<br />

(ISO 15489-1 e Moreq2 )


Sono atti pubblici che rappresentano<br />

(analogicamente o informaticamente) atti o fatti<br />

giuridicamente rilevanti, formati dalle pubbliche<br />

amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini<br />

dell’attività amministrativa<br />

Ad essi la norma riconduce una serie di<br />

adempimenti che vanno dalla loro redazione e<br />

compilazione, al trattamento, gestione e<br />

conservazione nel tempo, nonché ben precise<br />

responsabilità amministrative e penali


Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42<br />

art. 10, comma 2, lettera b)<br />

2. Sono beni culturali:<br />

(...) b) gli archivi e i singoli documenti dello<br />

Stato, delle regioni, degli enti pubblici<br />

territoriali, nonché di ogni altro ente ed<br />

istituto pubblico.


<strong>Sistema</strong> EDMS<br />

permette ai documenti di essere<br />

modificati e/o di esistere in varie<br />

versioni;<br />

può consentire ai relativi titolari di<br />

modificare i documenti;<br />

può comprendere alcuni controlli di<br />

conservazione;<br />

può comprendere una struttura di<br />

memorizzazione di documenti, che<br />

può essere controllata dall’utente; dall utente;<br />

è prevalentemente destinato a<br />

supportare l’uso l uso quotidiano di<br />

documenti per le attività attivit correnti.<br />

Edms / Erms<br />

<strong>Sistema</strong> ERMS<br />

impedisce di modificare i record;<br />

impedisce di cancellare i record,<br />

tranne in talune circostanze<br />

severamente controllate<br />

deve comprendere rigorosi controlli<br />

di conservazione<br />

deve comprendere una rigorosa<br />

struttura di disposizione dei record<br />

(lo schema di classificazione),<br />

mantenuta dall’amministratore;<br />

dall amministratore;<br />

può sostenere le attività attivit quotidiane<br />

ma è destinato anche a fornire un<br />

deposito sicuro per record<br />

amministrativi significativi


<strong>Sistema</strong> informativo<br />

<strong>Sistema</strong> informatico <strong>Sistema</strong> documentale<br />

Archivio


Il complesso dei documenti prodotti e ricevuti da una<br />

persona fisica o giuridica nel corso della esplicazione<br />

della propria attività e legati pertanto da un vincolo necessario.<br />

Complesso<br />

dei<br />

documenti<br />

Complesso delle<br />

relazioni tra i<br />

documenti<br />

SISTEMA<br />

ARCHIVIO


Art. 1, comma1, del D. lg. 82/2005<br />

L’insieme delle attività finalizzate alla<br />

registrazione e segnatura di protocollo,<br />

nonché alla classificazione, organizzazione,<br />

assegnazione, reperimento e conservazione<br />

dei documenti amministrativi formati o<br />

acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito<br />

del sistema di classificazione d’archivio<br />

adottato, effettuate mediante sistemi<br />

informatici


Deve garantire:<br />

la sicurezza e l’integrità del sistema;<br />

la corretta e puntuale registrazione di protocollo in<br />

entrata e in uscita;<br />

le informazioni sul collegamento esistente tra ciascun<br />

documento ricevuto e quelli formati per i<br />

provvedimenti finali;<br />

il reperimento delle informazioni sui documenti<br />

registrati;<br />

l’accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni<br />

del sistema nel rispetto della privacy;<br />

la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito<br />

del sistema di classificazione adottato;


Registro<br />

di Protocollo<br />

Duplice<br />

funzione<br />

Funzione giuridica<br />

Determina la data certa di arrivo<br />

o di partenza di ciascun documento<br />

Funzione di gestione documentaria<br />

Reperimento dei documenti e<br />

verifica del flusso documentale


È lo strumento tecnico per la gestione sequenziale<br />

dei documenti nel momento della loro formazione<br />

Assicura – con il titolario – una struttura organizzata<br />

all’archivio<br />

Regola le procedure dalla nascita attraverso una rigida<br />

cronologia (numero di corda)<br />

Avvia la corretta distribuzione dei documenti correnti<br />

Realizza i collegamenti tra i singoli documenti e i vari<br />

fascicoli che li contengono<br />

Censisce la mole documentaria posta in essere da un<br />

ente produttore


“Il protocollo delle pubbliche amministrazioni è<br />

un atto pubblico di fede privilegiata, avente ad<br />

oggetto, tra l’altro, la data di ricezione dei singoli<br />

atti, sicchè, in mancanza di querela di falso nei<br />

confronti delle risultanze del protocollo è priva di<br />

fondamento la pretesa di far accertare dal<br />

giudice amministrativo una situazione<br />

contrastante con le risultanze di un atto pubblico<br />

fidefacente”


Segnatura<br />

Registrazione<br />

Art. 55 T.U.<br />

Classificazione<br />

Assegnazione<br />

6 elementi di legge<br />

obbligatori (art.53 T.U.)<br />

A) n.progr.di protocollo B) data<br />

di prot. C) identificaz.sintetica<br />

dell’Amm.ne o AOO<br />

1) n. di protocollo; 2) data di reg.;3)<br />

mitt/dest.;4) oggetto; 5) data e<br />

n.prot. del doc in entrata; 6)<br />

impronta del doc. informatico<br />

Può includere: D) codice id.<br />

dell’ufficio assegnatario o<br />

produttore; E) indice di<br />

classificazione<br />

In ambiente informatico la<br />

segnatura può includere tutte le<br />

informazioni di registrazione,<br />

utilizzabili dall’ente ricevente per<br />

automatizzare le operazioni di<br />

registrazione del doc.ricevuto


Atto di assegnazione dell’identificazione<br />

univoca al documento al momento<br />

dell’immissione nel sistema


La rappresentazione<br />

informatica di atti, fatti o dati<br />

giuridicamente rilevanti


1. Il documento informatico da chiunque formato, la<br />

registrazione su supporto informatico e la<br />

trasmissione con strumenti telematici conformi<br />

alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono<br />

validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle<br />

disposizioni del presente codice .<br />

1-bis. L'idoneita' del documento informatico a<br />

soddisfare il requisito della forma scritta e'<br />

liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto<br />

delle sue caratteristiche oggettive di qualita',<br />

sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo<br />

restando quanto disposto dal comma 2.


2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica<br />

qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle<br />

regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che<br />

garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e<br />

l'immodificabilita' del documento, si presume riconducibile al<br />

titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma<br />

2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche<br />

nei casi previsti, sotto pena di nullita', dall'articolo 1350, primo<br />

comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.<br />

3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la<br />

duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei<br />

documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la<br />

data e l'ora di formazione del documento informatico sono<br />

opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche<br />

per la formazione sulla validazione temporale.<br />

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure<br />

tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità,<br />

la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute<br />

nel documento informatico.<br />

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione<br />

dei dati personali.


1. Il documento informatico, cui è apposta una firma<br />

elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in<br />

giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di<br />

qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.<br />

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o<br />

con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia<br />

prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del<br />

dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo<br />

che questi dia prova contraria.<br />

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma<br />

digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata<br />

su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso<br />

equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,<br />

comunque motivate, hanno effetto dal momento della<br />

pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la<br />

sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di<br />

tutte le parti interessate.


1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i<br />

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni<br />

costituiscono informazione primaria ed originale da cui è<br />

possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,<br />

riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.<br />

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,<br />

immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione<br />

di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi<br />

informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli<br />

atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi<br />

facilmente individuabili sia i dati relativi alle<br />

amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha<br />

effettuato l'operazione.


Il risultato della scansione di un<br />

documento cartaceo;<br />

Un file;<br />

Una e-mail;


Affidabilità: capacità di un<br />

documento di garantire e proteggere<br />

tutte le sue cartteristiche<br />

Autenticità (Genuinità): capacità di<br />

un documento di essere ciò che<br />

dichiara di essere


Occorrerebbero prove esterne al documento (dichiarazioni,<br />

testimonianze), ma la prassi burocratica, per sveltezza, si<br />

concentra sul fatto che il documento sia intatto:<br />

Doc. ricevuto = Doc. trasmesso<br />

(controllo sui metodi di trasmissione)<br />

Doc. conservato = Doc. archiviato<br />

(controllo sui metodi di tenuta)<br />

La genuinità è stata fatta dipendere dalla autenticità<br />

(certezza che i docc. non siano stati manipolati,<br />

falsificati o sostituiti dopo che il loro processo di<br />

formazione è stato completato)


) firma elettronica qualificata: la firma elettronica<br />

ottenuta attraverso una procedura informatica<br />

che garantisce la connessione univoca al<br />

firmatario e la sua univoca autenticazione<br />

informatica, creata con mezzi sui quali il<br />

firmatario può conservare un controllo esclusivo<br />

e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da<br />

consentire di rilevare se i dati stessi siano stati<br />

successivamente modificati, che sia basata su un<br />

certificato qualificato e realizzata mediante un<br />

dispositivo sicuro per la creazione della firma,<br />

quale l'apparato strumentale usato per la<br />

creazione della firma elettronica;


s) firma digitale: un particolare tipo di firma<br />

elettronica qualificata basata su un<br />

sistema di chiavi crittografiche, una<br />

pubblica e una privata, correlate tra loro,<br />

che consente al titolare tramite la chiave<br />

privata e al destinatario tramite la chiave<br />

pubblica, rispettivamente, di rendere<br />

manifesta e di verificare la provenienza e<br />

l'integrità di un documento informatico o<br />

di un insieme di documenti informatici;


Procedura di firma (totalmente automatizzabile):<br />

calcola l'impronta del documento<br />

esegue la cifratura dell'impronta del documento<br />

utilizzando la chiave privata<br />

allega il certificato rilasciato dall'Autorità di<br />

certificazione<br />

allega il documento in chiaro<br />

spedisce il tutto in una busta (.P7m) al destinatario.


Impronta di una sequenza di<br />

simboli binari (bit)<br />

la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza<br />

predefinita generata mediante l'applicazione alla<br />

prima sequenza (doc.informatico) di una<br />

opportuna funzione di hash


L’IMPRONTA è una sorta di “riassunto” del documento: più<br />

breve, ma costruita in modo da risultare diversa anche a<br />

seguito di variazioni in uno solo dei caratteri digitati.


+<br />

Documento Impronta cifrata<br />

+<br />

Certificato Busta .P7m


Verifica dell'autenticità e dell'integrità del<br />

messaggio arrivato:<br />

apre la busta<br />

calcola l'impronta del documento in chiaro allegato<br />

decifra, con la chiave pubblica, l’impronta del<br />

documento<br />

confronta le due impronte. Se l'esito del risultato è<br />

positivo, il documento non è stato manomesso ed<br />

è perfettamente corrispondente a quello che il<br />

mittente ha firmato.<br />

accede ai servizi dell'Autorità di certificazione che<br />

ha rilasciato il certificato per verificare che non ci<br />

siano atti di revoca o di sospensione nei confronti<br />

dello stesso e per verificarne l’identità.


Documenti integralmente in lettura al<br />

Presidente/Amministratore<br />

Scansione selvaggia<br />

Analisi di merito approfondita<br />

Ricerca del precedente<br />

Tenuta dei fascicoli correnti<br />

Fotocopie in assegnazione


La classificazione è il processo mediante il<br />

quale si identificano le categorie di attività<br />

amministrative e i documenti che ne<br />

derivano, e si aggregano tali documenti in<br />

fascicoli al fine di agevolare la descrizione,<br />

il controllo, i collegamenti e la decisione<br />

sulla destinazione finale e sulle condizioni di<br />

accesso.


Articolo 64 DPR 445/2000 <strong>Sistema</strong> di gestione dei flussi<br />

documentali, commi 1-3<br />

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla<br />

gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi<br />

informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di<br />

rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite<br />

dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.<br />

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i<br />

procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al<br />

miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti<br />

conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità,<br />

di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla<br />

legge.<br />

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il<br />

sistema di gestione informatica dei documenti.


Articolo 64 DPR 445/2000 <strong>Sistema</strong> di gestione dei flussi<br />

documentali, comma 4<br />

4. Le amministrazioni determinano<br />

autonomamente e in modo coordinato per le aree<br />

organizzative omogenee, le modalità di<br />

attribuzione dei documenti ai fascicoli che li<br />

contengono e ai relativi procedimenti, definendo<br />

adeguati piani di classificazione d’archivio per tutti<br />

i documenti, compresi quelli non soggetti a<br />

registrazione di protocollo.


Schema generale di voci logiche<br />

articolate in modo gerarchico<br />

stabilite in modo uniforme<br />

che identificano le funzioni e le attività di<br />

ciascuna amministrazione<br />

rispondenti ai bisogni funzionali del soggetto<br />

produttore.<br />

(Direttiva PCM 28.10.1999)


Identificazione e organizzazione in<br />

modo sistematico delle attività e/o dei<br />

relativi documenti in categorie<br />

strutturate logicamente e rappresentate<br />

in un piano di classificazione secondo<br />

principi condivisi, metodi e regole<br />

procedurali


La classificazione delle attività costituisce un<br />

potente ausilio nello svolgimento delle attività<br />

e in molti processi di gestione dei documenti,<br />

soprattutto per:<br />

Creare nessi tra i singoli documenti sedimentati,<br />

allo scopo di fornire una traccia continua<br />

dell’attività<br />

Assicurare che la denominazione dei documenti sia<br />

coerente nel tempo<br />

Fornire supporto nel recupero di tutti i documenti<br />

relativi ad una determinata funzione o attività<br />

Definire livelli di sicurezza e di accesso adeguati<br />

per insiemi di documenti


Attribuire abilitazioni d’accesso o di intervento<br />

su particolari gruppi di documenti<br />

Distribuire le responsabilità per la gestione di<br />

alcuni insiemi specifici di documenti<br />

Distribuire i documenti necessari all’attività<br />

Definire adeguati tempi di conservazione,<br />

eliminazione o trasferimento dei documenti


Classificare significa<br />

Attribuire al documento<br />

un codice<br />

Inserirlo in una struttura<br />

di voci<br />

E associarlo a una<br />

definita unità <strong>archivist</strong>ica<br />

Indice<br />

Piano di classificazione<br />

Fascicolo


Nel fondo <strong>archivist</strong>ico i documenti<br />

conoscono solo due tipi o “unità di<br />

aggregazione naturale”: il fascicolo (o<br />

unità <strong>archivist</strong>ica) e la serie, e un numero<br />

indefinito di “unità di conservazione fisica”,<br />

come il volume, la copertina, la busta, il<br />

mazzo, la scatola


Il fascicolo:<br />

l’Unità <strong>archivist</strong>ica costituita dai documenti di un<br />

determinato affare, collocati - all'interno di una camicia o<br />

copertina - in ordine cronologico. Il fascicolo costituisce<br />

l'unità di base, indivisibile, di un archivio, mentre la<br />

busta, che contiene diversi fascicoli, si considera unità<br />

soltanto ai fini della conservazione materiale. (Paola<br />

Carucci)<br />

Un insieme organizzato di documenti, raggruppati<br />

insieme perché relativi a un medesimo oggetto, alla<br />

medesima attività o allo stesso procedimento.<br />

(MoReq2 European Commission)


Registro: supporto prestrutturato e<br />

munito di particolari garanzie di<br />

inalterabilità e conservazione, sul quale<br />

vengono trascritti e memorizzati per<br />

esteso o per sunto documenti<br />

o dati che da tale memorizzazione<br />

acquistano valenza probatoria.


Repertorio: registro su cui si trascrivono<br />

e nel quale si inseriscono in sequenza<br />

determinata (in genere cronologica)<br />

documenti ai quali si attribuisce un<br />

numero identificativo progressivo con<br />

valenza probatoria.


Ciascun raggruppamento di documenti con<br />

caratteristiche omogenee, all'interno di un fondo<br />

<strong>archivist</strong>ico. Può essere articolata in sottoserie.<br />

(Paola Carucci)<br />

Se il fascicolo contiene tutti i documenti relativi<br />

da un determinato affare, la serie contiene tutti i<br />

fascicoli relativi ad una stessa attività


UNITA’<br />

DOCUMENTARIA<br />

UNITA’<br />

ARCHIVISTICA<br />

Documento<br />

Documento<br />

Documento<br />

Fascicolo<br />

ANNO<br />

COD.CLASS.<br />

N. FASC.<br />

TITOLO<br />

1998/3.1.2/9<br />

COMUNE DI<br />

GODO<br />

Comprende tutti i<br />

tutti documenti i documenti relativi<br />

ad uno relativi stesso<br />

ad affare uno stesso affare<br />

Fascicolo<br />

3.1.2 / 1<br />

1998<br />

COMUNE<br />

DI<br />

RUSSI<br />

Fascicolo<br />

3.1.2 / 2<br />

1998<br />

COMUNE<br />

DI<br />

IMOLA<br />

SERIE<br />

ARCHIVISTICA<br />

(Es. ISPEZIONI)<br />

3.1.2<br />

1998<br />

3.1.2<br />

Fasc<br />

1 - 15<br />

TITOLO (Equivale ad una<br />

classe o sottoclasse) ANNO<br />

Comprende tutti i<br />

fascicoli<br />

relativi ad una<br />

medesima attività


La serie è un raggruppamento di unità <strong>archivist</strong>iche,<br />

all’interno di un fondo, con caratteristiche omogenee in<br />

relazione alla natura giuridica (sentenze, querele, libri<br />

mastri, testamenti) o alla forma dei documenti (verbali,<br />

decreti, lettere, registri) come risultato di una specifica<br />

attività; alla funzione (ispezioni); alla categoria o<br />

categorie di un quadro di classificazione; all’oggetto<br />

(scioperi, vertenze); alla materia (edilizia)<br />

Paola Carucci in Paola Carucci, Maria Guercio, Manuale di Archivistica,<br />

Carocci, 2008, p. 86


Il quadro di classificazione consente di<br />

aggregare la documentazione in serie e<br />

sottoserie ordinate e, dunque, risponde<br />

all’obiettivo di costruire un sistema integrato di<br />

informazioni sui documenti finalizzato alla loro<br />

organizzazione funzionale e stabile nel tempo,<br />

in grado di riflettere la concreta e quotidiana<br />

attività del soggetto produttore<br />

Maria Guercio in Paola Carucci, Maria Guercio, Manuale di<br />

Archivistica, Carocci, 2008, p. 209


Dove è evidente la diversità dei due punti di osservazione: se<br />

Carucci deve dare conto di una tassonomia di fattispecie concrete,<br />

volte a supportare il lavoro del riordinatore che può incontrare<br />

svariate tipologie di organizzazione documentaria, Guercio si trova<br />

nella necessità di incardinare a principi/strumenti stabili e coerenti la<br />

sedimentazione documentaria nella fase corrente<br />

Se nel primo caso la ricognizione è descrittiva e avalutativa, nel<br />

secondo va fatta una scelta preliminare metodologicamente fondata<br />

(si tratta di “dare forza teorica all’attività organizzativa che è<br />

all’origine di qualunque struttura <strong>archivist</strong>ica” M.Guercio, Ibid., p.<br />

209, nota 10 )


“Il procedimento amministrativo è una figura<br />

organizzativa espressiva dell’ordinazione di una sequenza di<br />

atti all’interno di un meccanismo unitario di produzione di<br />

effetti giuridici, di modo che il venire in vita dell’atto<br />

precedente costituisce il presupposto per il legittimo venire in<br />

vita dell’atto successivo…” Mario Nigro, Lineamenti generali, in Manuale<br />

di diritto pubblico, Bologna, Il mulino, 1984, 5°ed ., pag. 36<br />

assicurando la coerente sedimentazione documentaria<br />

relativa ad un determinato procedimento, il fascicolo è lo<br />

strumento che consente di supportare l’esercizio dell’agire<br />

amministrativo


Un sistema documentale formale imporrà<br />

controlli sui fascicoli creati e sulle loro<br />

denominazioni. L’aggiunta di materiale in un<br />

fascicolo diviene un consapevole processo di<br />

valutazione di quale sia la classificazione più<br />

adeguata per un determinato documento e di<br />

una sua deliberata collocazione all’interno di<br />

una sequenza di documenti predefinita e<br />

conosciuta.<br />

ISO 15489 – 2; 4.3.2


Classificazione; numero progressivo; anno di<br />

apertura (metadati identificativi)<br />

Individuazione della stringa dell’oggetto<br />

(denominazione uniforme e standard per ogni<br />

tipo di procedimento; basata sulle esigenze<br />

della ricerca)<br />

Valutazione della modalità di tenuta:<br />

Per processo/procedimento (autorizzazione y al sig.<br />

X; costruzione palestra z)<br />

Per attività (monitoraggio della qualità dell’aria)<br />

Per oggetto (stabile sito in Via N…)<br />

Tipologico (fascicolo annuale delle circolari)<br />

Eventuale organizzazione in sottofascicoli


“Il titolo, emblema della sintesi, è un testo brevissimo<br />

che, come tale, non segue gli stessi criteri che<br />

regolano la produzione di testi più lunghi e complessi”<br />

I suoi requisiti: la condizione della brevità e la<br />

condizione della coerenza rispetto al contenuto<br />

dell’entità di cui il titolo costituisce in genere la<br />

principale chiave d’accesso<br />

Ciò implica l’attivazione di “meccanismi di riduzione di<br />

frase”, come l’ellissi del verbo e la selezione e la<br />

messa in evidenza degli elementi informativi<br />

fondamentali<br />

Le citazioni sono tratte da A. CICALESE, Titolazione e immagini nella stampa<br />

quotidiana, in Scrivere per comunicare,a cura di G. PALLOTTI, Milano,<br />

Bompiani, 2001, p.140


“Nelle rubriche dei dispacci della Segreteria di<br />

Stato degli affari ecclesiastici di epoca<br />

borbonica (1737-1806) si assiste al passaggio<br />

da voci costituite dal nome del luogo a cui si<br />

riferisce l’affare, seguito da quello dell’ente, a<br />

rimandi formati da una sorta di intestazione del<br />

fascicolo, composta da vari elementi, disposti in<br />

modo regolare e non casuale: il toponimo, il<br />

nome dell’ente, un’espressione che sintetizza<br />

l’oggetto dell’affare”<br />

Da Paolo Franzese, Prospettive di relazione fra linguistica del testo e descrizione<br />

<strong>archivist</strong>ica. Il problema della denominazione, AIDAinformazioni, n. 1-2 2008, p.<br />

210


Verifica della completezza (tutti i<br />

documenti protocollati e non debbono<br />

essere presenti)<br />

Scarto di documentazione accessoria<br />

(appunti, promemoria, copie di circolari o<br />

disposizioni normative, ecc.)<br />

Ordinamento cronologico (dal più recente<br />

al meno recente)<br />

Eventuali segnalazioni di dati sensibili


Le responsabilità e le competenze relative alla<br />

gestione dei documenti dovrebbero essere definite,<br />

assegnate e comunicate formalmente a tutta<br />

l’organizzazione in modo che, ove si presenti<br />

l’esigenza di produrre e di acquisire documenti, sia<br />

chiaramente identificato il responsabile dell’azione<br />

da intraprendere. Queste responsabilità dovrebbero<br />

essere assegnate a tutto il personale<br />

dell’organizzazione, compresi gli <strong>archivist</strong>i, i<br />

professionisti dell’informazione, i dirigenti, i quadri,<br />

gli amministratori di sistema e qualunque altra figura<br />

che, nel suo lavoro, produca documenti. (UNI ISO<br />

15489 – 1)


E’ l’insieme delle norme, direttive, procedure<br />

interne che:<br />

- stabiliscono le modalità concrete di formazione,<br />

utilizzo e conservazione dei documenti<br />

- definiscono le responsabilità di tutte le strutture<br />

operative del soggetto produttore<br />

- forniscono le informazioni necessarie a un<br />

efficiente trattamento dei documenti<br />

(fonte: Guercio)<br />

Insieme delle regole certificate dalla<br />

Amministrazione per un corretto ed efficace<br />

funzionamento del sistema documentale<br />

(fonte Linee Guida Stanca)


Il Manuale di gestione comprende:<br />

Piano di classificazione o titolario<br />

Piano di fascicolazione<br />

Piano di conservazione<br />

Piano di sicurezza dei documenti<br />

informatici


Piano di classificazione DGA ANCI<br />

Prontuario alfabetico per la<br />

classificazione<br />

Linee guida Fascicoli e serie (piano di<br />

fascicolazione)<br />

Piano di conservazione<br />

Linee guida per la redazione del<br />

Manuale di gestione


Titolo III. Risorse umane<br />

1. Concorsi, selezioni, colloqui<br />

Criteri generali e normativa per il reclutamento del personale: un fasc. con eventuali<br />

sottofascicoli<br />

Procedimenti per il reclutamento del personale: un fasc. per ciascun procedimento<br />

(fasc. per affare), con i seguenti sottofascicoli:<br />

- Bando e manifesto<br />

- Domande<br />

- Allegati alle domande (ove previsti dal bando)<br />

- Verbali<br />

- Prove d’esame scritte<br />

- Copie bando restituite al Comune<br />

Curricula inviati per richieste di assunzione: serie organizzata cronologicamente<br />

o secondo criteri scelti dal singolo Comune<br />

Domande di assunzione pervenute senza indizione di concorso o selezione:<br />

serie organizzata cronologicamente o secondo criteri scelti dal singolo Comune


Titolo IV. Risorse finanziarie e patrimoniali<br />

3. Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento<br />

Fascicoli personali dei contribuenti comunali: un fasc. per ciascun contribuente in rapporto a ciascun tipo<br />

di imposte (ICI, TARSU, TOSAP, etc.), con eventuali sottofascicoli (variazioni, ricorsi, etc.), ordinati in<br />

ordine alfabetico all’interno di ciascuna serie costituita (1 per ciascuna tipologia di imposta)<br />

Ruolo[1] ICI: base di dati<br />

Ruolo imposta comunale sulla pubblicità: base di dati<br />

Ruolo diritti sulle pubbliche affissioni: base di dati<br />

Ruolo TARSU: base di dati<br />

Ruolo COSAP[2]: base di dati<br />

Contratti di mutuo: un fasc. per ciascun mutuo<br />

Proventi da affitti e locazioni: un fasc. annuale per ciascun immobile locato<br />

Diritti di segreteria: registrini annuali o pagamenti virtuali<br />

Matrici dei bollettari delle entrate: registri annuali<br />

Ricevute dei versamenti alla tesoreria delle somme riscosse nelle differenti UOR per diritti di segreteria<br />

Fatture emesse: repertorio annuale<br />

Reversali: repertorio annuale<br />

Bollettari vari: repertori annuali<br />

Ricevute di pagamenti vari: fasc. annuale per attività, eventualmente articolato in sottofascicoli mensili<br />

[1] Per le entrate di carattere tributario, la legge prevede l’emissione di ruoli: TU 267/2000, art. 179,<br />

comma 2/a). In alcuni casi i Comuni hanno già predisposto l’anagrafica dei contribuenti. Altri Comuni,<br />

adeguatamente attrezzati in capo <strong>archivist</strong>ico, possono trovare più comodo organizzare il materiale in<br />

fascicoli relativi ciascuno a un immobile.<br />

[2] In questo momento alcuni Comuni, in ottemperanza alle disposizioni di legge, hanno già trasformato la<br />

COSAP da tassa a tariffa. Di conseguenza, cambia anche la fisionomia giuridica del ruolo.


DPR n. 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e<br />

regolamentari in materia di documentazione amministrativa<br />

DPCM 31 ottobre 2000 Regole tecniche per il protocollo informatico<br />

D. lg. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii. – Codice<br />

dell’Amministrazione Digitale<br />

UNI ISO 15489-1:2001 Information and documentation – Gestione<br />

dei documenti d’archivio – parte 1 – Principi generali<br />

UNI ISO 15489-1:2001 Information and documentation – Gestione<br />

dei documenti d’archivio – parte 2 – Linee guida<br />

MoReq 2, Model Requirements CE<br />

ICA Principles and Functional Requirements for Records in<br />

Electronic Office Environments 2008


DPCM 30 marzo 2009 – Regole tecniche in materia di<br />

generazione apposizione verifica delle firme digitali e<br />

validazione temporale<br />

Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il<br />

riconoscimento e la verifica del documento informatico<br />

DPR 11 febbraio 2005, n. 68 – Regolamento recante<br />

disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata<br />

Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 – Regole<br />

tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su<br />

supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei<br />

documenti agli originali<br />

ISO 14721:2002 OAIS (Open Archival Information System)


ISO/IEC (International Electrotechnical Commission)<br />

26300:2006 ODF (Open Document Format):<br />

ISO/IEC 29500 OOXML (Office Open XML: formato<br />

Microsoft supportato da MS Office solo dalla seconda<br />

metà del 2009)<br />

ISO 19005-1:2005 PDF(A) Document Management:<br />

Electronic document file format for long preservation<br />

ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation -<br />

Records management processes – Metadata for<br />

records – Part 1 – Principles<br />

ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation -<br />

Records management processes – Metadata for<br />

records – Part 2 – Conceptual and implementation


UNI ISO 5127:1987 Documentazione e<br />

informazione. Vocabolario<br />

UNI ISO 5963:1989 Documentazione. Metodi<br />

per l’analisi dei documenti,, la determinazione<br />

del loro soggetto e la selezione dei termini di<br />

indicizzazione<br />

UNI/ISO 2788: 1993, Linee guida per la<br />

costruzione e lo sviluppo di thesauri monolingue<br />

ANSI/NISO Z39.19-2005, Guidelines for the<br />

construction, format, and management of<br />

monolingual controlled vocabularies


www.archivi.beniculturali.it<br />

www.innovazionepa.gov.it<br />

www.cnipa.gov.it<br />

www.ittig.cnr.it/apam<br />

www.docarea.it

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