archivist - Sistema Archivistico nazionale
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“All’opposto per il piloto mayor e gli altri<br />
cartografi il lavoro più ponderoso principia<br />
quando i navigli rientrano e i piloti fanno<br />
consegna nelle loro mani dei registri di<br />
bordo. Bisogna far confronto tra le nuove<br />
misure e le precedenti, dar conto delle<br />
discrepanze, prestar riguardo alle<br />
annotazioni che raccontano quanto<br />
occorso durante il viaggio e, se si tratta di<br />
un esploramento in mari incogniti, far<br />
revisione del padron real…
Addentrandosi nel particolare, hanno significanza<br />
le rotte, i giorni di arrivo e di partenza dai porti, con<br />
le notizie utili a farvi entratura, e il regime dei venti,<br />
con le bonacce, le tempeste e le correnti che<br />
percorrono le acque. Parimenti torna conveniente<br />
riportare la posizione delle nuove isole, delle<br />
secche degli scogli visibili o di quelli poco sotto il<br />
pelo dell’acqua e di tutti gli altri pericoli o mal<br />
evenienze capitate dal principio al termine della<br />
traversata e nei quali potrebbero incorrere altri<br />
navigli.
Non tutti i piloti sono però abili a prender nota di ciò<br />
che distingue un navigamento. Alcuni per imperizia,<br />
altri per malavoglia, altri ancora perché hanno avuto<br />
nomina di piloti pur sapendo leggere e scrivere a<br />
stento. E’ su questo aspetto che, mi sono fatto<br />
persuaso, dovrà impuntarsi l’ammaestramento che<br />
impartiremo loro. Ogni registro di viaggio dovrà<br />
seguire un medesimo schema di annotazioni che<br />
consenta al rientro una confrontazione svelta e<br />
fruttifera delle misurazioni, e non dipendere dall’estro<br />
momentaneo del suo compilatore”.<br />
Francesco Ongaro, Memorie di un cartografo veneziano, Corbaccio, 2009,<br />
pp.173-174
21 gennaio 2009
Registrazione e segnatura della corrispondenza<br />
Registrazione analitica e sintetica, ossia<br />
possibilità di attribuire lo stesso numero di<br />
protocollo a tutti i documenti afferenti ad un<br />
medesimo affare (art.25)<br />
Classificazione dei documenti tramite uso del<br />
Titolario<br />
Definizione, creazione, gestione dei fascicoli<br />
(artt. 34-42)<br />
Registrazione in uscita delle carte “sui protocolli<br />
di rimpetto a quelle cui esse servono di<br />
riscontro” (art. 66)
Legalità<br />
Buon andamento<br />
Imparzialità<br />
Economicità, efficacia, pubblicità<br />
Trasparenza
Il procedimento è costituito da una “serie di atti<br />
ed operazioni funzionalmente collegati in<br />
relazione ad un unico effetto” (Adunanza<br />
plenaria del Consiglio di Stato del 28 gennaio<br />
1961)<br />
Il suo scopo è quello di predisporre la tutela<br />
giuridica della decisione del soggetto pubblico<br />
ed ha come effetto quello di attuare i principi<br />
della oggettivazione e della razionalizzazione<br />
dell’agire amministrativo
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad<br />
individuare, per ciascun tipo di<br />
provvedimento, l’unità organizzativa<br />
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro<br />
adempimento procedurale e a proporre,<br />
all’interno di ciascuna di esse, il responsabile<br />
del procedimento
Procedimentalizzazione<br />
Prefigurazione dell’azione: piani,<br />
bilanci, progetti<br />
Diffusione di forme contrattuali<br />
Tecnicizzazione dell’azione pubblica<br />
Uso del diritto privato<br />
Incidenza del diritto comunitario
Nel procedimento si realizza il principio<br />
di documentalità per cui ogni passaggio<br />
che conduce alla determinazione<br />
conclusiva e la stessa determinazione<br />
debbono possedere l’evidenza<br />
documentale
La legge n. 59/1997 sancisce per la prima volta in<br />
Italia la validità giuridico amministrativa del<br />
documento informatico:<br />
L’art. 15 della L. n. 59/1997 ha disposto che “gli atti,<br />
dati e documenti formati dalla pubblica<br />
amministrazione e dai privati con strumenti<br />
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle<br />
medesime forme, nonché la loro archiviazione e<br />
trasmissione con strumenti informatici sono validi e<br />
rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
Decreto del Presidente della<br />
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445<br />
(G.U. 20 febbraio 2001, n. 42)<br />
•Disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la<br />
conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e<br />
documenti da parte di organi della pubblica<br />
amministrazione.<br />
•L'art.50 dispone che entro il 1 gennaio 2004 tutte le<br />
pubbliche amministrazioni attivino almeno il "nucleo<br />
minimo" per digitalizzare la gestione dei documenti.
¤ D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, attuazione della<br />
direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario<br />
per le firme elettroniche (abrogato dal Codice AD)<br />
¤ DPR 7 aprile 2003, n. 137, recante disposizioni di<br />
coordinamento in materia di firme elettroniche a norma<br />
dell’art. 13 del D. Lgs. 10/2002<br />
¤ DPCM 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per<br />
la produzione, trasmissione, conservazione, validazione<br />
e riproduzione dei documenti informatici
Decreto del Presidente della<br />
Repubblica 4 aprile 2002 n. 101<br />
(G.U. n. 125 del 30 maggio 2002)<br />
Regolamento recante criteri e modalita'<br />
per l'espletamento da parte delle<br />
amministrazioni pubbliche di procedure<br />
telematiche di acquisto per<br />
l'approvvigionamento di beni e servizi.
DPCM 30 ottobre 2003<br />
(G.U. 27 aprile 2004, n. 98)<br />
Approvazione dello schema <strong>nazionale</strong><br />
per la valutazione e la certificazione della<br />
sicurezza nel settore della tecnologia<br />
dell’informazione, ai sensi dell’art. 10,<br />
comma 1, del decreto legislativo 23<br />
febbraio 2002, n. 10
¤ Decreto 23 gennaio 2004 del MEF, recante<br />
modalità di assolvimento degli obblighi fiscali<br />
relativi ai documenti informatici<br />
¤ D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, attuazione<br />
della direttiva 2001/115/CE che semplifica e<br />
armonizza le modalità di fatturazione in<br />
materia di IVA (fattura elettronica)
Decreto del Presidente della Repubblica<br />
11 febbraio 2005, n. 68<br />
(G.U. n. 97 del 28 aprile 2005)<br />
Regolamento recante disposizioni per<br />
l'utilizzo della posta elettronica<br />
certificata
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.<br />
82<br />
(G.U. del 16 maggio 2005 n. 112 )<br />
Il Codice obbliga tutte le amministrazioni a<br />
gestire i documenti con sistemi informatici<br />
mediante il protocollo elettronico e<br />
l'archiviazione elettronica (art. 20 e segg.;<br />
art. 40 e segg.; art.58 e segg.)
Regole per il riconoscimento e<br />
la verifica del documento<br />
informatico.(G.U. 3 marzo<br />
2005, n. 51)
Regole tecniche per la definizione<br />
del profilo di busta crittografica<br />
per la firma digitale in linguaggio<br />
XML (G.U. 3 ottobre 2006, n.<br />
230)
Art. 32: decorrenza 1/1/2010 pubblicità<br />
legale di atti e provvedimenti<br />
amministrativi solo su Web (la pubblicità<br />
cartacea non avrà valore legale)<br />
Art. 32: decorrenza 1/1/2013 atti soggetti<br />
a pubblicazione su stampa quotidiana<br />
(bilanci, atti e provvedimenti su procedure<br />
di evidenza pubblica) avranno valore<br />
legale solo su Web, mentre su carta<br />
avranno solo finalità di diffusione
Art. 33 delega al Governo per modifiche al CAD<br />
Art.34 modifica il Cad art. 6 dando facoltà a regioni ed enti<br />
locali di fornire i cittadini di caselle di PEC, oppure…<br />
…Art. 35 (autorizza il Governo a modificare il dpr 68/2005)<br />
di sistemi analoghi: EPCM (Electronic Postal Certification<br />
Mark)<br />
Art. 35 modifica l’art. 16 del D. lg. 185/2008: entro il<br />
31/12/2009 le PA dotate di sito Web devono pubblicare il<br />
registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, con<br />
possibilità di verifica a distanza del cittadino dello stato di<br />
avanzamento delle pratiche
Regole tecniche in materia di<br />
generazione, apposizione,<br />
verifica delle firme digitali e<br />
validazione temporale
Regole per il riconoscimento<br />
e la verifica del documento<br />
informatico
E’ ormai assodato che essa rivesta il ruolo<br />
strategico di una delle componenti fondamentali<br />
dell’innovazione della PA<br />
Proprio tale componente infatti è stata oggetto<br />
di sistematica revisione normativa,<br />
regolamentare, procedurale e strumentale, al<br />
fine di armonizzarne l’esercizio con le nuove<br />
tecnologie informatiche e telematiche
Principio di documentalità: la PA esprime e<br />
motiva le proprie decisioni nella forma scritta<br />
La produzione documentaria è “involontaria”,<br />
ossia supporta in maniera “naturale” e costitutiva i<br />
processi e i procedimenti amministrativi<br />
Essa assicura trasversalmente i principi ispiratori<br />
che la normativa prevede (legalità, imparzialità,<br />
buon andamento, trasparenza, ecc.)
Assicura la certezza del diritto che il cittadino e<br />
l’impresa si attendono dalla PA<br />
Supporta i processi decisionali garantendo la<br />
completezza, la qualità e la corretta<br />
sedimentazione dell’informazione amministrativa<br />
sia nella fase di attuazione delle decisioni, sia nel<br />
loro reperimento remoto, sincronico e diacronico<br />
Garantisce al funzionario responsabile di<br />
procedimento uno strumento organizzativo e<br />
giuridico per la qualità del proprio lavoro (dati,<br />
tempi, informazioni istruttorie, prova della<br />
corretta conduzione dell’affare)
NO<br />
BPR<br />
Progetti<br />
informatici<br />
NO<br />
Revisione<br />
normativa<br />
Interventi<br />
organizzat.<br />
Progetti<br />
informatici<br />
Requisiti<br />
integrati<br />
Acquisizioni tecnologiche e realizzazione sistemi<br />
Modalità operative<br />
Impatto organizzativo<br />
Leggi e norme<br />
Iniziative convergenti
Per Knowledge Management (letteralmente “Gestione<br />
della Conoscenza”) si intende la funzione di sviluppo e<br />
gestione delle risorse relative alle:<br />
- conoscenze tangibili<br />
- conoscenze intangibili<br />
di un’organizzazione.
Document management<br />
Per “gestione dei documenti” si intende l’insieme delle attività che accompagnano fin<br />
dalla sua origine ogni documento aziendale al fine di costruire un archivio all’interno<br />
del quale raccogliere, classificare ogni informazione e dato aziendale.<br />
Content management<br />
Per “gestione dei contenuti” si intende l’insieme delle attività atte a definire un certo<br />
grado di omogeneità nei formati utilizzati per la creazione dei documenti. Lo scopo è<br />
quello di generare un “master copy” a cui consegue una serie di output editoriali<br />
(web, pubblicazione su carta, eBook, rassegna stampa).<br />
Information Retrieval<br />
Per “informazione recuperata” si intende l’insieme delle attività che permettono di<br />
reperire velocemente le informazioni all’interno e all’esterno dell’azienda<br />
Collaboration & Workflow<br />
Per “collaborazione e flusso di lavoro” si intende l’insieme delle attività atte ad<br />
incentivare la distribuzione ed esplicitazione della conoscenza attraverso strumenti,<br />
quali gruppi di discussione, forum o mailing list.<br />
Enterprise Information<br />
Portal<br />
Per “portale di informazione aziendale” si intende un unico punto di accesso,<br />
standardizzato ma personalizzabile, finalizzato a favorire l’accumulo, l’archiviazione, la<br />
condivisione della conoscenza appartenente all’impresa stessa.
“Archivi cartacei ed elettronici, sistemi<br />
informatici disomogenei, dati strutturati e<br />
documenti tradiscono il risultato di una<br />
gestione del capitale cognitivo priva di un<br />
disegno organico di sviluppo, tesa a<br />
privilegiare, di volta in volta, aspetti<br />
particolari e segmentati, quando non la<br />
singola applicazione tecnologica”<br />
A.Rovella - G. Marré, “Strutturazione dell’informazione e<br />
integrazione della conoscenza”, in AIDA informazioni, n. 3-4 2007
Con il termine Business Intelligence ci si<br />
riferisce alle metodologie e tecnologie<br />
informatiche che integrano, certificano,<br />
centralizzano e quindi valorizzano l’immenso<br />
patrimonio informativo generato in un ente, lo<br />
elaborano e lo rendono accessibile in maniera<br />
semplice e veloce all’utente finale.<br />
L’informazione è infatti un bene a valore<br />
crescente, necessario per pianificare e<br />
controllare con efficacia le attività di una<br />
qualsiasi organizzazione.
COMPLESSITA’<br />
DELLE<br />
ATTIVITA’<br />
alta<br />
bassa<br />
CAPACITA’ DI GESTIONE DEL FLUSSO DI<br />
INFORMAZIONI<br />
bassa alta<br />
Disequilibrio<br />
Sovraccarico informativo<br />
Bassa performance<br />
Inefficacia<br />
Equilibrio<br />
Adeguate performance<br />
Equilibrio<br />
Alte performance<br />
Disequilibrio<br />
Eccesso di capacità<br />
Costi elevati<br />
Inefficienza
Quali sono i nodi tematici più importanti<br />
connessi alle dinamiche di un archivio in<br />
formazione?<br />
La disciplina <strong>archivist</strong>ica tradizionale<br />
possiede tutte le risposte ai quesiti<br />
metodologici posti in essere dalla<br />
formazione di un archivio?<br />
Quali sono le differenze principali con i temi<br />
dell’archivio storico?
I più importanti principi dell’<strong>archivist</strong>ica<br />
nascono dalle esigenze pratiche<br />
connesse al riordinamento di fondi storici<br />
depositati presso archivi di<br />
concentrazione<br />
“Il nucleo fondamentale dell’<strong>archivist</strong>ica,<br />
cioè il riordinamento delle carte, ha per<br />
oggetto l’indagine storica sulla formazione<br />
e tradizione dei fondi…”<br />
(Paola Carucci, Maria Guercio, Manuale di Archivistica,<br />
Carocci, 2008, p. 61)
Come l’archeologo l’<strong>archivist</strong>a entra in<br />
contatto con un complesso documentario di<br />
cui deve ricostruire tipologie di materiali<br />
(forme diplomatistiche), modalità di<br />
produzione e contesti (storia delle istituzioni),<br />
lacune, smembramenti, struttura originaria<br />
(storia dell’archivio e individuazione del<br />
vincolo originario, applicazione del metodo<br />
storico)
A differenza dell’<strong>archivist</strong>a archeologo,,<br />
l’<strong>archivist</strong>a ingegnere si trova nelle condizioni<br />
di dover dettare le regole per la corretta<br />
formazione di un sistema documentario in linea<br />
con i principi <strong>archivist</strong>ici e pertanto definire<br />
principi per la corretta formazione dei<br />
documenti (forme diplomatistiche), per la loro<br />
sedimentazione coerente (vincolo <strong>archivist</strong>ico)<br />
attraverso la preparazione di strumenti per il<br />
trattamento della documentazione (piani di<br />
classificazione, di fascicolazione, di<br />
conservazione, manuali di gestione, ecc.)
“Sotto il profilo metodologico, tutti questi<br />
interventi si rifanno a criteri <strong>archivist</strong>ici<br />
consolidati per la tenuta degli archivi correnti<br />
[…] la possibilità di comparare i dati richiede<br />
ulteriori interventi di normalizzazione nelle<br />
descrizioni, forme di linguaggio controllato,<br />
liste di enti, di persone e di luoghi,<br />
indicizzazioni ragionate, creazioni di thesauri,<br />
informazioni di contesto”<br />
(Paola Carucci, Maria Guercio, Manuale di Archivistica,<br />
Carocci, 2008, p. 64)
Il riordinatore di archivi deve dare conto di processi<br />
avvenuti nel passato, fornendo spiegazioni sul formarsi<br />
più o meno organizzato di fondi (bottom up; andamenti<br />
induttivi, scienza pura: falsificabilità delle conclusioni)<br />
Il record manager deve dare sistematica coerenza ai<br />
quei processi di formazione, e quindi anche alla dottrina<br />
che li supporta, contribuendo alla elaborazione di<br />
metodologie <strong>archivist</strong>iche che trovano sul campo la<br />
dimostrazione della propria efficacia (top-down;<br />
andamenti deduttivi; scienza applicata: inefficacia delle<br />
premesse)
class Fascicolo<br />
+profilo<br />
Profilo<br />
+metadati *<br />
Metadato<br />
+ chiave:<br />
+ valore:<br />
Fascicolo<br />
+ dataRiferimentoClassificazione:<br />
+ profilo: Profilo<br />
+ contenuti:<br />
*<br />
{ordered}<br />
DocConIdentificativo<br />
DocInProtocollo<br />
+contenuti<br />
ContenutoDelFascicolo<br />
+contenuti<br />
*<br />
{ordered}<br />
SubFascicolo<br />
+ profilo: Profilo<br />
+ contenuti:
L’elemento cruciale di distinzione sta nel<br />
ruolo culturale del primo e organizzativo<br />
del secondo:<br />
l’<strong>archivist</strong> conserva, ordina e descrive fonti per<br />
la storia;<br />
il record manager è responsabile di un<br />
sistema che fornisce valore di prova ai<br />
documenti in esso conservati, svolgendo un<br />
ruolo giuridico e amministrativo
FIGURA ARCHIVISTA<br />
CONSERVATORE<br />
RECORD MANAGER<br />
RUOLO/RESPONSABILITA’ STORICO CULTURALE ORGANIZZATIVO/AMMINISTR<br />
ATIVO<br />
METODOLOGIE BOTTOM<br />
UP/INDUTTIVE/SCIENZE<br />
ESATTE<br />
STRUMENTI DESCRITTIVI GESTIONALI<br />
DISCIPLINE CONTIGUE DIPLOMATICA,<br />
PALEOGRAFIA STORIA<br />
DELLE ISTITUZIONI, STORIA<br />
DEL DIRITTO<br />
TOP<br />
DOWN/DEDUTTIVE/SCIENZE<br />
APPLICATE<br />
DIPLOMATICA,<br />
INFORMATICA, TEORIA<br />
DELL’ORGANIZZAZIONE,<br />
DIRITTO<br />
ISTITUTI DI RIFERIMENTO BIBLIOTECHE, MUSEI SETTORI DI<br />
PROGRAMMAZIONE,<br />
COORDINAMENTO,<br />
CONTROLLO DEL SOGGETTO<br />
PRODUTTORE
Forma, struttura e contesto di creazione, sono concetti<br />
che si riferiscono specificamente sia ai dati che<br />
costituiscono e mantengono un record come tale, sia a<br />
quelli che rappresentano lo schema interpretativo dei<br />
loro contenuti.<br />
Usando questi concetti la metodologia <strong>archivist</strong>ica<br />
supporta sia la creazione che l’interpretazione dei<br />
documenti <strong>archivist</strong>ici. Nell’applicare la metodologia<br />
<strong>archivist</strong>ica noi possiamo scegliere, come con ogni<br />
sistema, tra due approcci. Possiamo approcciare<br />
l’archivio o negli elementi di cui esso consiste o dalle<br />
funzioni che adempie o ha adempiuto
Il primo approccio è quello classico. Un archivio è<br />
considerato come un’entità fisica; è attraverso un’analisi dei<br />
records e del loro ordinamento che uno tenta di intuire le<br />
loro reciproche relazioni e in tal modo l’intero archivio e i<br />
processi di lavoro, le attività che lo hanno generato. Questo<br />
approccio può essere ancora usato, specialmente<br />
nell’analisi di un archivio che è stato già prodotto, che non è<br />
troppo esteso e che consiste di unità informative classiche.<br />
La metodologia <strong>archivist</strong>ica corrente spesso adotta la<br />
posizione che il contesto (funzionale oppure organizzativo)<br />
di provenienza può essere proficuamente assunto come<br />
punto di partenza dell’analisi
In tal modo in primo luogo si analizzano la missione, le<br />
funzioni, le mansioni e si individuano gli attori, i loro mandati e i<br />
processi di lavoro. Sulla base di questo modello è progettato o<br />
ricostruito un sistema <strong>archivist</strong>ico. Questo approccio analitico<br />
funzionale è più ampio del classico approccio descrittivo ed è<br />
anche più adeguato per l’analisi di un archivio dinamico o un<br />
archivio in via di produzione e per archivi molto estesi e/o<br />
digitali, i quali non possono essere analizzati “record by record”<br />
Il classico metodo descrittivo e il moderno metodo analiticofunzionale<br />
sono complementari non contrapposti e lo stesso<br />
vale per il metodo induttivo (bottom-up) e quello deduttivo (topdown)
L’approccio top-down non esclude quello bottom-up , ma lo<br />
presume. La ricerca sui procedimenti e le loro relazioni può<br />
condurre a previsioni circa i documenti <strong>archivist</strong>ici che<br />
potrebbero essere prodotti, ma è il risultato pratico che<br />
mostrerà in che misura le previsioni sono corrette.<br />
L’altro approccio, una ricostruzione della struttura fisica di<br />
un archivio conduce a previsioni circa l’organizzazione dei<br />
procedimenti che ha prodotto l’archivio, ma la validità di<br />
queste previsioni deve essere dimostrata dall’analisi di<br />
quegli stessi procedimenti
Principles and Functional<br />
Requirements for Records in<br />
Electronic Office Environments<br />
2008
Module 1: Panoramica generale e formulazione<br />
di principi<br />
Module 2: Linee Guida e requisiti funzionali per<br />
ERMS<br />
Module 3: Linee Guida e requisiti funzionali per<br />
i documenti <strong>archivist</strong>ici nei sistemi aziendali
1. L’informazione amministrativa in formato elettronico deve<br />
essere attivamente gestita e conservata in modalità affidabili<br />
come prova autentica dell’attività pratica<br />
2. L’informazione amministrativa deve essere collegata al suo<br />
contesto attraverso l’uso di metadati<br />
3. L’informazione amministrativa deve essere custodita e deve<br />
rimanere accessibile da utenti autorizzati per tutto il tempo<br />
necessario<br />
4. L’informazione amministrativa deve essere organizzata in<br />
modo gestibile, sistematico e controllabile
5. I sistemi dovrebbero supportare una corretta<br />
gestione dell’informazione amministrativa come<br />
parte organica del procedimento<br />
6. I sistemi per la cattura e la gestione<br />
dell’informazione amministrativa devono fare<br />
affidamento su metadati standardizzati come<br />
parte attiva, dinamica e integrante della gestione<br />
documentale<br />
7. I sistemi debbono assicurare l’interoperabilità<br />
nel tempo tra piattaforme e domini
8. I sistemi debbono poter contare quanto più<br />
possibile su standard aperti e neutralità<br />
tecnologica<br />
9. I sistemi dovrebbero avere la capacità di<br />
importare ed esportare grandi masse di<br />
informazioni usando formati aperti<br />
10. I sistemi debbono conservare<br />
l’informazione amministrativa in un ambiente<br />
sicuro
11. I metadati dovrebbero essere generati<br />
dal sistema quanto più possibile<br />
12. Dovrebbe essere facile per gli utilizzatori<br />
creare/catturare records dall’attività<br />
amministrativa
1. L’informazione amministrativa in formato elettronico deve<br />
essere attivamente gestita e conservata in modalità affidabili<br />
come prova autentica dell’attività pratica<br />
Nel momento in cui i procedimenti sono sempre più informatizzati,<br />
l’informazione elettronica generata da tali attività può costituire<br />
l’unica prova (traccia, documentazione) di specifiche transazioni o<br />
decisioni. La conservazione di tale prova nella forma di documenti<br />
<strong>archivist</strong>ici stabili e permanenti (fixed) è necessaria per la ordinaria<br />
affidabilità e responsabilità dell’organizzazione. Ciò comporta<br />
l’identificazione di un set di informazione elettronica che costituirà<br />
documentazione <strong>archivist</strong>ica con valore probatorio
2. L’informazione amministrativa deve essere collegata al suo<br />
contesto attraverso l’uso di metadati<br />
Affinché l’informazione abbia la capacità funzionale propria di un documento<br />
<strong>archivist</strong>ico è necessario aggiungere all’informazione dati aggiuntivi<br />
(metadati) che la pongano nel contesto dei procedimenti amministrativi e<br />
dell’ambiente informatico nel quale essa è stata prodotta. Nel caso di sistemi<br />
di workflow tale contesto deriva dal sistema e dalla sua documentazione. In<br />
altri sistemi, comunque, tale informazione di contesto deve essere associata<br />
al documento <strong>archivist</strong>ico nella misura in cui si renda necessario fornire al<br />
documento <strong>archivist</strong>ico la longevità sufficiente alla sua comprensione e<br />
massimizzarne valore e utilità come supporto probatorio dell’attività pratica
3. L’informazione amministrativa deve essere<br />
custodita e deve rimanere accessibile da utenti<br />
autorizzati per tutto il tempo necessario<br />
I progettisti e gli sviluppatori dei software di “business<br />
information” debbono assicurare che i documenti<br />
informatici possano essere ricercati, recuperati e resi<br />
in formati accessibili e i mezzi affinchè ciò sia<br />
possibile per tutto il tempo richiesto dagli scopi pratici<br />
e giuridici. In questo contesto gli enti dovrebbero<br />
evitare usi erronei delle tecnologie e<br />
cifrature/crittografie connesse ai diritti digitali
4. L’informazione amministrativa deve essere<br />
organizzata in modo gestibile, sistematico e<br />
controllabile<br />
Un requisito di adeguata tenuta dei documenti consiste<br />
nell’uniformare a regole specifiche la gestione e<br />
l’appropriata disposizione dei record generati dai<br />
procedimenti amministrativi. I sistemi debbono poter<br />
assicurare la gestione <strong>archivist</strong>ica in una modalità<br />
sistematica, controllabile e responsabile, in linea con i<br />
requisiti operativi e giuridici
5. I sistemi dovrebbero supportare una corretta<br />
gestione dell’informazione amministrativa come<br />
parte organica del procedimento<br />
Sebbene non sia necessariamente così apprezzato,<br />
corrette prassi di gestione documentale costituiscono<br />
parte integrante di ogni procedimento. Quando si<br />
informatizzano i processi operativi, si dovrebbe sempre<br />
valutare l’opportunità di una simultanea integrazione con<br />
un software di gestione documentale
6. I sistemi per la cattura e la gestione dell’informazione<br />
amministrativa devono fare affidamento su metadati<br />
standardizzati come parte attiva, dinamica e<br />
integrante della gestione documentale<br />
Soluzioni informatiche di gestione documentale offrono<br />
potenti capacità di accedere e collegare ai documenti<br />
<strong>archivist</strong>ici informazione di contesto standardizzata,<br />
attraverso vocabolari controllati e tassonomie, in diverse<br />
fasi del ciclo di vita del documento
7. I sistemi debbono assicurare l’interoperabilità nel<br />
tempo tra piattaforme e domini<br />
L’informazione elettronica prodotta da un ente come<br />
sedimento della propria attività, in forma di documenti<br />
<strong>archivist</strong>ici, spesso richiede requisiti operativi o giuridici<br />
di persistenza per periodi di tempo che possono<br />
superare il ciclo di vita dell’hw o del sw che l’ha<br />
generata.<br />
Come tale l’informazione <strong>archivist</strong>ica deve essere in<br />
grado di presentarsi in un modo comprensibile e in<br />
grado di essere “modificata”, se necessario, per la<br />
migrazione ad altre piattaforme tecnologiche.
8. I sistemi debbono poter fare affidamento quanto<br />
più possibile su standard aperti e neutralità<br />
tecnologica<br />
Molti software per la creazione o gestione di documenti<br />
informatici sono sviluppati facendo uso di programmi<br />
proprietari. Le dipendenze dall’hw e dal sw possono<br />
avere effetti negativi sull’accesso e la conservazione di<br />
documentazione <strong>archivist</strong>ica nel lungo periodo.<br />
L’uso di “open standards” migliora tali dipendenze<br />
tecnologiche
9. I sistemi dovrebbero avere la capacità di importare ed<br />
esportare grandi masse di informazioni usando formati<br />
aperti<br />
I documenti informatici sono il risultato di un procedimento<br />
e sono gestiti da applicativi di gestione documentale che<br />
possono comportare dipendenze nell’hw o nel sw.<br />
I sw ERMS dovrebbero incorporare funzioni per rimuovere<br />
tali dipendenze, supportando riformattazioni massive come<br />
parte di funzioni di import/export di dati, o, al minimo,<br />
attraverso codifiche non proprietarie dei metadati connessi<br />
ai documenti <strong>archivist</strong>ici
10. I sistemi debbono conservare l’informazione<br />
amministrativa in un ambiente sicuro<br />
Per finalità di sicurezza, i sistemi che informatizzano i<br />
procedimenti spesso incorporano protezioni che limitano<br />
particolari azioni individuali che possono essere eseguite<br />
con l’informazione elettronica (per es. viste, stampe, editing,<br />
copie o trasmissioni).<br />
I sistemi non debbono permettere modifiche non autorizzate<br />
dei records (inclusi i metadati) e allorché modifiche<br />
autorizzate avvengono, debbono essere integralmente<br />
documentate
11. I metadati dovrebbero essere generati dal sistema<br />
quanto più possibile<br />
Gli utenti sono normalmente contrari a interrompere il loro<br />
lavoro oltre tre volte per il disbrigo di affari subordinati<br />
all’esecuzione della loro attività primaria. Potrebbe essere<br />
impraticabile e/o non necessario aspettarsi un ‘oculata<br />
implementazione di metadati da parte degli utenti. I sistemi<br />
dovrebbero essere disegnati ed implementati in modo da<br />
permettere un popolamento automatico dei campi relativi ai<br />
metadati <strong>archivist</strong>ici
12. Dovrebbe essere facile per gli utilizzatori<br />
creare/catturare records dall’attività<br />
amministrativa<br />
E’ necessario disegnare sistemi software che<br />
automatizzino la tenuta dei records in un modo<br />
trasparente (“invisible”) per gli utenti finali
Brevi considerazioni teoriche e pratiche
“Le fonti documentarie per la storia nascono e si<br />
difendono nell’archivio in formazione”<br />
Leopoldo Sandri, L’<strong>archivist</strong>ica, in “Rassegna degli Archivi di Stato”,<br />
XXVII (1967), pp. 411-426<br />
“La funzione prioritaria dell’archivio corrente è di<br />
regolare il processo di sedimentazione delle carte in<br />
modo da ritrovare rapidamente e con certezza i<br />
documenti quando servono” (Paola Carucci, Maria<br />
Guercio, Manuale di Archivistica, Carocci, 2008, p. 73)<br />
“Il momento formativo è quello di gran lunga più<br />
importante, perché in esso si costituisce il vincolo<br />
<strong>archivist</strong>ico, che marchia in modo indelebile il<br />
complesso documentario”<br />
Giorgetta Bonfiglio Dosio, Primi passi nel mondo degli archivi,<br />
CLEUP, seconda edizione, 2005, p. 45
I fondamentali normativi:<br />
Istituzione delle Aree Organizzative Omogenee<br />
Istituzione del Servizio per la tenuta del Protocollo<br />
Informatico, dei flussi documentali e degli archivi<br />
Individuazione del Responsabile del Servizio<br />
Adozione del Protocollo Informatico e gestione<br />
informatica dei documenti e flussi documentali<br />
Adozione e pubblicazione del Manuale di gestione<br />
Utilizzo della PEC<br />
Accreditamento presso l’Indice IPA<br />
Conservazione dell’integrità ed omogeneità del proprio<br />
archivio storico<br />
Descrizione inventariale del proprio archivio storico<br />
Accessibilità del proprio archivio storico
I fondamentali <strong>archivist</strong>ici:<br />
Distinzione document/record<br />
Affidabilità e autenticità dei records<br />
Presidio delle relazioni necessarie, native e<br />
stabili, tra i records<br />
Predisposizione, controllo, aggiornamento e<br />
conservazione degli strumenti (allegati al MdG)<br />
Governo sincronico e diacronico dell’integrità<br />
del sistema (procedure, responsabilità,<br />
professionalità, controllo)
Prima, fondamentale distinzione:<br />
Documenti generici (documents)<br />
Documenti <strong>archivist</strong>ici (records)
informazioni memorizzate a prescindere dal<br />
supporto o dalle caratteristiche (glossario ISAD)<br />
informazione registrata o oggetto che può<br />
essere trattato come unità (moreq2 fonte iso<br />
15489)
Supportano l’attività amministrativa senza richiedere particolari forme<br />
di gestione e conservazione (che non siano quelle connesse alle<br />
esigenze della ricerca)<br />
Non rientrano nel sistema di Protocollo: possono essere oggetto di<br />
trattamento documentale (es. descrizione catalografica) e di gestione<br />
informatica (Intranet e/o sito Web), ma non sono classificati nel sistema<br />
di Protocollo.<br />
Non fanno parte dell’archivio, pertanto non generano responsabilità di<br />
natura amministrativa o penale ai sensi del Codice dei Beni Culturali<br />
Possono in certi casi supportare la conduzione di un procedimento<br />
amministrativo, affiancandosi ai documenti <strong>archivist</strong>ici classificati<br />
all’interno di un fascicolo, ma non facendo parte dell’archivio possono<br />
essere eliminati dal fascicolo una volta concluso l’affare
Informazioni memorizzate su qualsiasi supporto<br />
o tipologia documentaria, prodotte o ricevute e<br />
conservate da un ente o da una persona nello<br />
svolgimento della propria attività o nella<br />
condotta dei propri affari<br />
(glossario ISAD)<br />
Informazioni prodotte, ricevute e conservate a<br />
fini probatori e informativi da una persona fisica<br />
o giuridica per soddisfare obblighi legali o per lo<br />
svolgimento delle proprie attività<br />
(ISO 15489-1 e Moreq2 )
Sono atti pubblici che rappresentano<br />
(analogicamente o informaticamente) atti o fatti<br />
giuridicamente rilevanti, formati dalle pubbliche<br />
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini<br />
dell’attività amministrativa<br />
Ad essi la norma riconduce una serie di<br />
adempimenti che vanno dalla loro redazione e<br />
compilazione, al trattamento, gestione e<br />
conservazione nel tempo, nonché ben precise<br />
responsabilità amministrative e penali
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42<br />
art. 10, comma 2, lettera b)<br />
2. Sono beni culturali:<br />
(...) b) gli archivi e i singoli documenti dello<br />
Stato, delle regioni, degli enti pubblici<br />
territoriali, nonché di ogni altro ente ed<br />
istituto pubblico.
<strong>Sistema</strong> EDMS<br />
permette ai documenti di essere<br />
modificati e/o di esistere in varie<br />
versioni;<br />
può consentire ai relativi titolari di<br />
modificare i documenti;<br />
può comprendere alcuni controlli di<br />
conservazione;<br />
può comprendere una struttura di<br />
memorizzazione di documenti, che<br />
può essere controllata dall’utente; dall utente;<br />
è prevalentemente destinato a<br />
supportare l’uso l uso quotidiano di<br />
documenti per le attività attivit correnti.<br />
Edms / Erms<br />
<strong>Sistema</strong> ERMS<br />
impedisce di modificare i record;<br />
impedisce di cancellare i record,<br />
tranne in talune circostanze<br />
severamente controllate<br />
deve comprendere rigorosi controlli<br />
di conservazione<br />
deve comprendere una rigorosa<br />
struttura di disposizione dei record<br />
(lo schema di classificazione),<br />
mantenuta dall’amministratore;<br />
dall amministratore;<br />
può sostenere le attività attivit quotidiane<br />
ma è destinato anche a fornire un<br />
deposito sicuro per record<br />
amministrativi significativi
<strong>Sistema</strong> informativo<br />
<strong>Sistema</strong> informatico <strong>Sistema</strong> documentale<br />
Archivio
Il complesso dei documenti prodotti e ricevuti da una<br />
persona fisica o giuridica nel corso della esplicazione<br />
della propria attività e legati pertanto da un vincolo necessario.<br />
Complesso<br />
dei<br />
documenti<br />
Complesso delle<br />
relazioni tra i<br />
documenti<br />
SISTEMA<br />
ARCHIVIO
Art. 1, comma1, del D. lg. 82/2005<br />
L’insieme delle attività finalizzate alla<br />
registrazione e segnatura di protocollo,<br />
nonché alla classificazione, organizzazione,<br />
assegnazione, reperimento e conservazione<br />
dei documenti amministrativi formati o<br />
acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito<br />
del sistema di classificazione d’archivio<br />
adottato, effettuate mediante sistemi<br />
informatici
Deve garantire:<br />
la sicurezza e l’integrità del sistema;<br />
la corretta e puntuale registrazione di protocollo in<br />
entrata e in uscita;<br />
le informazioni sul collegamento esistente tra ciascun<br />
documento ricevuto e quelli formati per i<br />
provvedimenti finali;<br />
il reperimento delle informazioni sui documenti<br />
registrati;<br />
l’accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni<br />
del sistema nel rispetto della privacy;<br />
la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito<br />
del sistema di classificazione adottato;
Registro<br />
di Protocollo<br />
Duplice<br />
funzione<br />
Funzione giuridica<br />
Determina la data certa di arrivo<br />
o di partenza di ciascun documento<br />
Funzione di gestione documentaria<br />
Reperimento dei documenti e<br />
verifica del flusso documentale
È lo strumento tecnico per la gestione sequenziale<br />
dei documenti nel momento della loro formazione<br />
Assicura – con il titolario – una struttura organizzata<br />
all’archivio<br />
Regola le procedure dalla nascita attraverso una rigida<br />
cronologia (numero di corda)<br />
Avvia la corretta distribuzione dei documenti correnti<br />
Realizza i collegamenti tra i singoli documenti e i vari<br />
fascicoli che li contengono<br />
Censisce la mole documentaria posta in essere da un<br />
ente produttore
“Il protocollo delle pubbliche amministrazioni è<br />
un atto pubblico di fede privilegiata, avente ad<br />
oggetto, tra l’altro, la data di ricezione dei singoli<br />
atti, sicchè, in mancanza di querela di falso nei<br />
confronti delle risultanze del protocollo è priva di<br />
fondamento la pretesa di far accertare dal<br />
giudice amministrativo una situazione<br />
contrastante con le risultanze di un atto pubblico<br />
fidefacente”
Segnatura<br />
Registrazione<br />
Art. 55 T.U.<br />
Classificazione<br />
Assegnazione<br />
6 elementi di legge<br />
obbligatori (art.53 T.U.)<br />
A) n.progr.di protocollo B) data<br />
di prot. C) identificaz.sintetica<br />
dell’Amm.ne o AOO<br />
1) n. di protocollo; 2) data di reg.;3)<br />
mitt/dest.;4) oggetto; 5) data e<br />
n.prot. del doc in entrata; 6)<br />
impronta del doc. informatico<br />
Può includere: D) codice id.<br />
dell’ufficio assegnatario o<br />
produttore; E) indice di<br />
classificazione<br />
In ambiente informatico la<br />
segnatura può includere tutte le<br />
informazioni di registrazione,<br />
utilizzabili dall’ente ricevente per<br />
automatizzare le operazioni di<br />
registrazione del doc.ricevuto
Atto di assegnazione dell’identificazione<br />
univoca al documento al momento<br />
dell’immissione nel sistema
La rappresentazione<br />
informatica di atti, fatti o dati<br />
giuridicamente rilevanti
1. Il documento informatico da chiunque formato, la<br />
registrazione su supporto informatico e la<br />
trasmissione con strumenti telematici conformi<br />
alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono<br />
validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle<br />
disposizioni del presente codice .<br />
1-bis. L'idoneita' del documento informatico a<br />
soddisfare il requisito della forma scritta e'<br />
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto<br />
delle sue caratteristiche oggettive di qualita',<br />
sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo<br />
restando quanto disposto dal comma 2.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica<br />
qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle<br />
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che<br />
garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e<br />
l'immodificabilita' del documento, si presume riconducibile al<br />
titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma<br />
2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche<br />
nei casi previsti, sotto pena di nullita', dall'articolo 1350, primo<br />
comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.<br />
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la<br />
duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei<br />
documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la<br />
data e l'ora di formazione del documento informatico sono<br />
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche<br />
per la formazione sulla validazione temporale.<br />
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure<br />
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità,<br />
la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute<br />
nel documento informatico.<br />
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione<br />
dei dati personali.
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma<br />
elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in<br />
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di<br />
qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.<br />
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o<br />
con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia<br />
prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del<br />
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo<br />
che questi dia prova contraria.<br />
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma<br />
digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata<br />
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso<br />
equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,<br />
comunque motivate, hanno effetto dal momento della<br />
pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la<br />
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di<br />
tutte le parti interessate.
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i<br />
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni<br />
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è<br />
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,<br />
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.<br />
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,<br />
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione<br />
di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi<br />
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli<br />
atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi<br />
facilmente individuabili sia i dati relativi alle<br />
amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha<br />
effettuato l'operazione.
Il risultato della scansione di un<br />
documento cartaceo;<br />
Un file;<br />
Una e-mail;
Affidabilità: capacità di un<br />
documento di garantire e proteggere<br />
tutte le sue cartteristiche<br />
Autenticità (Genuinità): capacità di<br />
un documento di essere ciò che<br />
dichiara di essere
Occorrerebbero prove esterne al documento (dichiarazioni,<br />
testimonianze), ma la prassi burocratica, per sveltezza, si<br />
concentra sul fatto che il documento sia intatto:<br />
Doc. ricevuto = Doc. trasmesso<br />
(controllo sui metodi di trasmissione)<br />
Doc. conservato = Doc. archiviato<br />
(controllo sui metodi di tenuta)<br />
La genuinità è stata fatta dipendere dalla autenticità<br />
(certezza che i docc. non siano stati manipolati,<br />
falsificati o sostituiti dopo che il loro processo di<br />
formazione è stato completato)
) firma elettronica qualificata: la firma elettronica<br />
ottenuta attraverso una procedura informatica<br />
che garantisce la connessione univoca al<br />
firmatario e la sua univoca autenticazione<br />
informatica, creata con mezzi sui quali il<br />
firmatario può conservare un controllo esclusivo<br />
e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da<br />
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati<br />
successivamente modificati, che sia basata su un<br />
certificato qualificato e realizzata mediante un<br />
dispositivo sicuro per la creazione della firma,<br />
quale l'apparato strumentale usato per la<br />
creazione della firma elettronica;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma<br />
elettronica qualificata basata su un<br />
sistema di chiavi crittografiche, una<br />
pubblica e una privata, correlate tra loro,<br />
che consente al titolare tramite la chiave<br />
privata e al destinatario tramite la chiave<br />
pubblica, rispettivamente, di rendere<br />
manifesta e di verificare la provenienza e<br />
l'integrità di un documento informatico o<br />
di un insieme di documenti informatici;
Procedura di firma (totalmente automatizzabile):<br />
calcola l'impronta del documento<br />
esegue la cifratura dell'impronta del documento<br />
utilizzando la chiave privata<br />
allega il certificato rilasciato dall'Autorità di<br />
certificazione<br />
allega il documento in chiaro<br />
spedisce il tutto in una busta (.P7m) al destinatario.
Impronta di una sequenza di<br />
simboli binari (bit)<br />
la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza<br />
predefinita generata mediante l'applicazione alla<br />
prima sequenza (doc.informatico) di una<br />
opportuna funzione di hash
L’IMPRONTA è una sorta di “riassunto” del documento: più<br />
breve, ma costruita in modo da risultare diversa anche a<br />
seguito di variazioni in uno solo dei caratteri digitati.
+<br />
Documento Impronta cifrata<br />
+<br />
Certificato Busta .P7m
Verifica dell'autenticità e dell'integrità del<br />
messaggio arrivato:<br />
apre la busta<br />
calcola l'impronta del documento in chiaro allegato<br />
decifra, con la chiave pubblica, l’impronta del<br />
documento<br />
confronta le due impronte. Se l'esito del risultato è<br />
positivo, il documento non è stato manomesso ed<br />
è perfettamente corrispondente a quello che il<br />
mittente ha firmato.<br />
accede ai servizi dell'Autorità di certificazione che<br />
ha rilasciato il certificato per verificare che non ci<br />
siano atti di revoca o di sospensione nei confronti<br />
dello stesso e per verificarne l’identità.
Documenti integralmente in lettura al<br />
Presidente/Amministratore<br />
Scansione selvaggia<br />
Analisi di merito approfondita<br />
Ricerca del precedente<br />
Tenuta dei fascicoli correnti<br />
Fotocopie in assegnazione
La classificazione è il processo mediante il<br />
quale si identificano le categorie di attività<br />
amministrative e i documenti che ne<br />
derivano, e si aggregano tali documenti in<br />
fascicoli al fine di agevolare la descrizione,<br />
il controllo, i collegamenti e la decisione<br />
sulla destinazione finale e sulle condizioni di<br />
accesso.
Articolo 64 DPR 445/2000 <strong>Sistema</strong> di gestione dei flussi<br />
documentali, commi 1-3<br />
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla<br />
gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi<br />
informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di<br />
rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite<br />
dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.<br />
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i<br />
procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al<br />
miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti<br />
conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità,<br />
di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla<br />
legge.<br />
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il<br />
sistema di gestione informatica dei documenti.
Articolo 64 DPR 445/2000 <strong>Sistema</strong> di gestione dei flussi<br />
documentali, comma 4<br />
4. Le amministrazioni determinano<br />
autonomamente e in modo coordinato per le aree<br />
organizzative omogenee, le modalità di<br />
attribuzione dei documenti ai fascicoli che li<br />
contengono e ai relativi procedimenti, definendo<br />
adeguati piani di classificazione d’archivio per tutti<br />
i documenti, compresi quelli non soggetti a<br />
registrazione di protocollo.
Schema generale di voci logiche<br />
articolate in modo gerarchico<br />
stabilite in modo uniforme<br />
che identificano le funzioni e le attività di<br />
ciascuna amministrazione<br />
rispondenti ai bisogni funzionali del soggetto<br />
produttore.<br />
(Direttiva PCM 28.10.1999)
Identificazione e organizzazione in<br />
modo sistematico delle attività e/o dei<br />
relativi documenti in categorie<br />
strutturate logicamente e rappresentate<br />
in un piano di classificazione secondo<br />
principi condivisi, metodi e regole<br />
procedurali
La classificazione delle attività costituisce un<br />
potente ausilio nello svolgimento delle attività<br />
e in molti processi di gestione dei documenti,<br />
soprattutto per:<br />
Creare nessi tra i singoli documenti sedimentati,<br />
allo scopo di fornire una traccia continua<br />
dell’attività<br />
Assicurare che la denominazione dei documenti sia<br />
coerente nel tempo<br />
Fornire supporto nel recupero di tutti i documenti<br />
relativi ad una determinata funzione o attività<br />
Definire livelli di sicurezza e di accesso adeguati<br />
per insiemi di documenti
Attribuire abilitazioni d’accesso o di intervento<br />
su particolari gruppi di documenti<br />
Distribuire le responsabilità per la gestione di<br />
alcuni insiemi specifici di documenti<br />
Distribuire i documenti necessari all’attività<br />
Definire adeguati tempi di conservazione,<br />
eliminazione o trasferimento dei documenti
Classificare significa<br />
Attribuire al documento<br />
un codice<br />
Inserirlo in una struttura<br />
di voci<br />
E associarlo a una<br />
definita unità <strong>archivist</strong>ica<br />
Indice<br />
Piano di classificazione<br />
Fascicolo
Nel fondo <strong>archivist</strong>ico i documenti<br />
conoscono solo due tipi o “unità di<br />
aggregazione naturale”: il fascicolo (o<br />
unità <strong>archivist</strong>ica) e la serie, e un numero<br />
indefinito di “unità di conservazione fisica”,<br />
come il volume, la copertina, la busta, il<br />
mazzo, la scatola
Il fascicolo:<br />
l’Unità <strong>archivist</strong>ica costituita dai documenti di un<br />
determinato affare, collocati - all'interno di una camicia o<br />
copertina - in ordine cronologico. Il fascicolo costituisce<br />
l'unità di base, indivisibile, di un archivio, mentre la<br />
busta, che contiene diversi fascicoli, si considera unità<br />
soltanto ai fini della conservazione materiale. (Paola<br />
Carucci)<br />
Un insieme organizzato di documenti, raggruppati<br />
insieme perché relativi a un medesimo oggetto, alla<br />
medesima attività o allo stesso procedimento.<br />
(MoReq2 European Commission)
Registro: supporto prestrutturato e<br />
munito di particolari garanzie di<br />
inalterabilità e conservazione, sul quale<br />
vengono trascritti e memorizzati per<br />
esteso o per sunto documenti<br />
o dati che da tale memorizzazione<br />
acquistano valenza probatoria.
Repertorio: registro su cui si trascrivono<br />
e nel quale si inseriscono in sequenza<br />
determinata (in genere cronologica)<br />
documenti ai quali si attribuisce un<br />
numero identificativo progressivo con<br />
valenza probatoria.
Ciascun raggruppamento di documenti con<br />
caratteristiche omogenee, all'interno di un fondo<br />
<strong>archivist</strong>ico. Può essere articolata in sottoserie.<br />
(Paola Carucci)<br />
Se il fascicolo contiene tutti i documenti relativi<br />
da un determinato affare, la serie contiene tutti i<br />
fascicoli relativi ad una stessa attività
UNITA’<br />
DOCUMENTARIA<br />
UNITA’<br />
ARCHIVISTICA<br />
Documento<br />
Documento<br />
Documento<br />
Fascicolo<br />
ANNO<br />
COD.CLASS.<br />
N. FASC.<br />
TITOLO<br />
1998/3.1.2/9<br />
COMUNE DI<br />
GODO<br />
Comprende tutti i<br />
tutti documenti i documenti relativi<br />
ad uno relativi stesso<br />
ad affare uno stesso affare<br />
Fascicolo<br />
3.1.2 / 1<br />
1998<br />
COMUNE<br />
DI<br />
RUSSI<br />
Fascicolo<br />
3.1.2 / 2<br />
1998<br />
COMUNE<br />
DI<br />
IMOLA<br />
SERIE<br />
ARCHIVISTICA<br />
(Es. ISPEZIONI)<br />
3.1.2<br />
1998<br />
3.1.2<br />
Fasc<br />
1 - 15<br />
TITOLO (Equivale ad una<br />
classe o sottoclasse) ANNO<br />
Comprende tutti i<br />
fascicoli<br />
relativi ad una<br />
medesima attività
La serie è un raggruppamento di unità <strong>archivist</strong>iche,<br />
all’interno di un fondo, con caratteristiche omogenee in<br />
relazione alla natura giuridica (sentenze, querele, libri<br />
mastri, testamenti) o alla forma dei documenti (verbali,<br />
decreti, lettere, registri) come risultato di una specifica<br />
attività; alla funzione (ispezioni); alla categoria o<br />
categorie di un quadro di classificazione; all’oggetto<br />
(scioperi, vertenze); alla materia (edilizia)<br />
Paola Carucci in Paola Carucci, Maria Guercio, Manuale di Archivistica,<br />
Carocci, 2008, p. 86
Il quadro di classificazione consente di<br />
aggregare la documentazione in serie e<br />
sottoserie ordinate e, dunque, risponde<br />
all’obiettivo di costruire un sistema integrato di<br />
informazioni sui documenti finalizzato alla loro<br />
organizzazione funzionale e stabile nel tempo,<br />
in grado di riflettere la concreta e quotidiana<br />
attività del soggetto produttore<br />
Maria Guercio in Paola Carucci, Maria Guercio, Manuale di<br />
Archivistica, Carocci, 2008, p. 209
Dove è evidente la diversità dei due punti di osservazione: se<br />
Carucci deve dare conto di una tassonomia di fattispecie concrete,<br />
volte a supportare il lavoro del riordinatore che può incontrare<br />
svariate tipologie di organizzazione documentaria, Guercio si trova<br />
nella necessità di incardinare a principi/strumenti stabili e coerenti la<br />
sedimentazione documentaria nella fase corrente<br />
Se nel primo caso la ricognizione è descrittiva e avalutativa, nel<br />
secondo va fatta una scelta preliminare metodologicamente fondata<br />
(si tratta di “dare forza teorica all’attività organizzativa che è<br />
all’origine di qualunque struttura <strong>archivist</strong>ica” M.Guercio, Ibid., p.<br />
209, nota 10 )
“Il procedimento amministrativo è una figura<br />
organizzativa espressiva dell’ordinazione di una sequenza di<br />
atti all’interno di un meccanismo unitario di produzione di<br />
effetti giuridici, di modo che il venire in vita dell’atto<br />
precedente costituisce il presupposto per il legittimo venire in<br />
vita dell’atto successivo…” Mario Nigro, Lineamenti generali, in Manuale<br />
di diritto pubblico, Bologna, Il mulino, 1984, 5°ed ., pag. 36<br />
assicurando la coerente sedimentazione documentaria<br />
relativa ad un determinato procedimento, il fascicolo è lo<br />
strumento che consente di supportare l’esercizio dell’agire<br />
amministrativo
Un sistema documentale formale imporrà<br />
controlli sui fascicoli creati e sulle loro<br />
denominazioni. L’aggiunta di materiale in un<br />
fascicolo diviene un consapevole processo di<br />
valutazione di quale sia la classificazione più<br />
adeguata per un determinato documento e di<br />
una sua deliberata collocazione all’interno di<br />
una sequenza di documenti predefinita e<br />
conosciuta.<br />
ISO 15489 – 2; 4.3.2
Classificazione; numero progressivo; anno di<br />
apertura (metadati identificativi)<br />
Individuazione della stringa dell’oggetto<br />
(denominazione uniforme e standard per ogni<br />
tipo di procedimento; basata sulle esigenze<br />
della ricerca)<br />
Valutazione della modalità di tenuta:<br />
Per processo/procedimento (autorizzazione y al sig.<br />
X; costruzione palestra z)<br />
Per attività (monitoraggio della qualità dell’aria)<br />
Per oggetto (stabile sito in Via N…)<br />
Tipologico (fascicolo annuale delle circolari)<br />
Eventuale organizzazione in sottofascicoli
“Il titolo, emblema della sintesi, è un testo brevissimo<br />
che, come tale, non segue gli stessi criteri che<br />
regolano la produzione di testi più lunghi e complessi”<br />
I suoi requisiti: la condizione della brevità e la<br />
condizione della coerenza rispetto al contenuto<br />
dell’entità di cui il titolo costituisce in genere la<br />
principale chiave d’accesso<br />
Ciò implica l’attivazione di “meccanismi di riduzione di<br />
frase”, come l’ellissi del verbo e la selezione e la<br />
messa in evidenza degli elementi informativi<br />
fondamentali<br />
Le citazioni sono tratte da A. CICALESE, Titolazione e immagini nella stampa<br />
quotidiana, in Scrivere per comunicare,a cura di G. PALLOTTI, Milano,<br />
Bompiani, 2001, p.140
“Nelle rubriche dei dispacci della Segreteria di<br />
Stato degli affari ecclesiastici di epoca<br />
borbonica (1737-1806) si assiste al passaggio<br />
da voci costituite dal nome del luogo a cui si<br />
riferisce l’affare, seguito da quello dell’ente, a<br />
rimandi formati da una sorta di intestazione del<br />
fascicolo, composta da vari elementi, disposti in<br />
modo regolare e non casuale: il toponimo, il<br />
nome dell’ente, un’espressione che sintetizza<br />
l’oggetto dell’affare”<br />
Da Paolo Franzese, Prospettive di relazione fra linguistica del testo e descrizione<br />
<strong>archivist</strong>ica. Il problema della denominazione, AIDAinformazioni, n. 1-2 2008, p.<br />
210
Verifica della completezza (tutti i<br />
documenti protocollati e non debbono<br />
essere presenti)<br />
Scarto di documentazione accessoria<br />
(appunti, promemoria, copie di circolari o<br />
disposizioni normative, ecc.)<br />
Ordinamento cronologico (dal più recente<br />
al meno recente)<br />
Eventuali segnalazioni di dati sensibili
Le responsabilità e le competenze relative alla<br />
gestione dei documenti dovrebbero essere definite,<br />
assegnate e comunicate formalmente a tutta<br />
l’organizzazione in modo che, ove si presenti<br />
l’esigenza di produrre e di acquisire documenti, sia<br />
chiaramente identificato il responsabile dell’azione<br />
da intraprendere. Queste responsabilità dovrebbero<br />
essere assegnate a tutto il personale<br />
dell’organizzazione, compresi gli <strong>archivist</strong>i, i<br />
professionisti dell’informazione, i dirigenti, i quadri,<br />
gli amministratori di sistema e qualunque altra figura<br />
che, nel suo lavoro, produca documenti. (UNI ISO<br />
15489 – 1)
E’ l’insieme delle norme, direttive, procedure<br />
interne che:<br />
- stabiliscono le modalità concrete di formazione,<br />
utilizzo e conservazione dei documenti<br />
- definiscono le responsabilità di tutte le strutture<br />
operative del soggetto produttore<br />
- forniscono le informazioni necessarie a un<br />
efficiente trattamento dei documenti<br />
(fonte: Guercio)<br />
Insieme delle regole certificate dalla<br />
Amministrazione per un corretto ed efficace<br />
funzionamento del sistema documentale<br />
(fonte Linee Guida Stanca)
Il Manuale di gestione comprende:<br />
Piano di classificazione o titolario<br />
Piano di fascicolazione<br />
Piano di conservazione<br />
Piano di sicurezza dei documenti<br />
informatici
Piano di classificazione DGA ANCI<br />
Prontuario alfabetico per la<br />
classificazione<br />
Linee guida Fascicoli e serie (piano di<br />
fascicolazione)<br />
Piano di conservazione<br />
Linee guida per la redazione del<br />
Manuale di gestione
Titolo III. Risorse umane<br />
1. Concorsi, selezioni, colloqui<br />
Criteri generali e normativa per il reclutamento del personale: un fasc. con eventuali<br />
sottofascicoli<br />
Procedimenti per il reclutamento del personale: un fasc. per ciascun procedimento<br />
(fasc. per affare), con i seguenti sottofascicoli:<br />
- Bando e manifesto<br />
- Domande<br />
- Allegati alle domande (ove previsti dal bando)<br />
- Verbali<br />
- Prove d’esame scritte<br />
- Copie bando restituite al Comune<br />
Curricula inviati per richieste di assunzione: serie organizzata cronologicamente<br />
o secondo criteri scelti dal singolo Comune<br />
Domande di assunzione pervenute senza indizione di concorso o selezione:<br />
serie organizzata cronologicamente o secondo criteri scelti dal singolo Comune
Titolo IV. Risorse finanziarie e patrimoniali<br />
3. Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento<br />
Fascicoli personali dei contribuenti comunali: un fasc. per ciascun contribuente in rapporto a ciascun tipo<br />
di imposte (ICI, TARSU, TOSAP, etc.), con eventuali sottofascicoli (variazioni, ricorsi, etc.), ordinati in<br />
ordine alfabetico all’interno di ciascuna serie costituita (1 per ciascuna tipologia di imposta)<br />
Ruolo[1] ICI: base di dati<br />
Ruolo imposta comunale sulla pubblicità: base di dati<br />
Ruolo diritti sulle pubbliche affissioni: base di dati<br />
Ruolo TARSU: base di dati<br />
Ruolo COSAP[2]: base di dati<br />
Contratti di mutuo: un fasc. per ciascun mutuo<br />
Proventi da affitti e locazioni: un fasc. annuale per ciascun immobile locato<br />
Diritti di segreteria: registrini annuali o pagamenti virtuali<br />
Matrici dei bollettari delle entrate: registri annuali<br />
Ricevute dei versamenti alla tesoreria delle somme riscosse nelle differenti UOR per diritti di segreteria<br />
Fatture emesse: repertorio annuale<br />
Reversali: repertorio annuale<br />
Bollettari vari: repertori annuali<br />
Ricevute di pagamenti vari: fasc. annuale per attività, eventualmente articolato in sottofascicoli mensili<br />
[1] Per le entrate di carattere tributario, la legge prevede l’emissione di ruoli: TU 267/2000, art. 179,<br />
comma 2/a). In alcuni casi i Comuni hanno già predisposto l’anagrafica dei contribuenti. Altri Comuni,<br />
adeguatamente attrezzati in capo <strong>archivist</strong>ico, possono trovare più comodo organizzare il materiale in<br />
fascicoli relativi ciascuno a un immobile.<br />
[2] In questo momento alcuni Comuni, in ottemperanza alle disposizioni di legge, hanno già trasformato la<br />
COSAP da tassa a tariffa. Di conseguenza, cambia anche la fisionomia giuridica del ruolo.
DPR n. 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e<br />
regolamentari in materia di documentazione amministrativa<br />
DPCM 31 ottobre 2000 Regole tecniche per il protocollo informatico<br />
D. lg. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii. – Codice<br />
dell’Amministrazione Digitale<br />
UNI ISO 15489-1:2001 Information and documentation – Gestione<br />
dei documenti d’archivio – parte 1 – Principi generali<br />
UNI ISO 15489-1:2001 Information and documentation – Gestione<br />
dei documenti d’archivio – parte 2 – Linee guida<br />
MoReq 2, Model Requirements CE<br />
ICA Principles and Functional Requirements for Records in<br />
Electronic Office Environments 2008
DPCM 30 marzo 2009 – Regole tecniche in materia di<br />
generazione apposizione verifica delle firme digitali e<br />
validazione temporale<br />
Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il<br />
riconoscimento e la verifica del documento informatico<br />
DPR 11 febbraio 2005, n. 68 – Regolamento recante<br />
disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata<br />
Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 – Regole<br />
tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su<br />
supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei<br />
documenti agli originali<br />
ISO 14721:2002 OAIS (Open Archival Information System)
ISO/IEC (International Electrotechnical Commission)<br />
26300:2006 ODF (Open Document Format):<br />
ISO/IEC 29500 OOXML (Office Open XML: formato<br />
Microsoft supportato da MS Office solo dalla seconda<br />
metà del 2009)<br />
ISO 19005-1:2005 PDF(A) Document Management:<br />
Electronic document file format for long preservation<br />
ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation -<br />
Records management processes – Metadata for<br />
records – Part 1 – Principles<br />
ISO/TS 23081-1:2006 Information and documentation -<br />
Records management processes – Metadata for<br />
records – Part 2 – Conceptual and implementation
UNI ISO 5127:1987 Documentazione e<br />
informazione. Vocabolario<br />
UNI ISO 5963:1989 Documentazione. Metodi<br />
per l’analisi dei documenti,, la determinazione<br />
del loro soggetto e la selezione dei termini di<br />
indicizzazione<br />
UNI/ISO 2788: 1993, Linee guida per la<br />
costruzione e lo sviluppo di thesauri monolingue<br />
ANSI/NISO Z39.19-2005, Guidelines for the<br />
construction, format, and management of<br />
monolingual controlled vocabularies
www.archivi.beniculturali.it<br />
www.innovazionepa.gov.it<br />
www.cnipa.gov.it<br />
www.ittig.cnr.it/apam<br />
www.docarea.it