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Raccolta Sentenze

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LA REALIZZAZIONE DI CUBATURE ACCESSORIE NON DA LUOGO A VARIAZIONE ESSENZIALE<br />

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 2363 DEL 27 APRILE 2006<br />

La realizzazione di cubature accessorie e di volumi tecnici, non dà luogo a variazione essenziale. Nel caso<br />

ci troviamo di fronte ad un edificio che, a causa delle particolari condizioni dell’area di sedime e del naturale<br />

declivio del suolo, presenta (o meglio, sembra presentare) un piano in più oltre a quello consentito in quanto<br />

quello che dovrebbe essere piano interrato si trasforma in piano terra. Sorge quindi il problema di stabilire se<br />

l’edificio si presenti con una altezza massima ed una volumetria maggiore di quella consentita. L’edificio<br />

comporta un aumento di volume fuori terra da imputarsi alla realizzazione di locali destinati a volumi tecnici<br />

ed accessori (cantine, lavanderie, locali di sgombero), per cui l’opera dovrebbe essere considerata regolare.<br />

NO A QUOTA DI EDIFICABILITÀ RISERVATA AL COMUNE<br />

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 4833 DEL 21 AGOSTO 2006<br />

il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dei proprietari di alcune aree edificabili contro un articolo delle N.T.A.<br />

del Piano regolatore in cui si stabilisce, per una data zona, che “una quota del 50% della capacità insediativa<br />

totale è riservata al Comune”. Secondo i giudici infatti, una simile previsione appare “preordinata a<br />

comprimere in maniera del tutto indiscriminata la potenzialità edificatoria delle aree […] il cui valore viene per<br />

ciò solo inevitabilmente ed immediatamente ridimensionato, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alle<br />

modalità di successiva concreta attuazione degli interventi, che allo stato non risultano ancora determinate”.<br />

Si avrebbe in questo modo una forma di espropriazione del tutto atipica, non riconducibile ad alcuna legge<br />

vigente in materia. Non esiste infatti una norma “che autorizzi una riserva di proprietà fondiaria alla mano<br />

pubblica - come quella prefigurata nella specie - al fine di contenimento dei prezzi, in un’ottica “dirigista” del<br />

mercato dei terreni edificabili”. In definitiva, la disposizione contestata va stralciata, dal momento che il<br />

Comune può espropriare mediante i piani attuativi, ma non può, invece, “riservarsi” preventivamente<br />

l’acquisizione di aree con modalità atipiche come quelle contenute nelle N.T.A.<br />

CRITERI DI RIPARTIZIONE SPESE TRA USUFRUTTUARIO E NUDO PROPRIETARIO<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 23291 DEL 27 OTTOBRE 2006<br />

Quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto di usufrutto e di nuda proprietà,<br />

l'atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes (e quindi anche al<br />

condominio), il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. in ordine alla<br />

ripartizione delle spese fra usufruttuario e nudo proprietario.<br />

La ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, trova il suo fondamento negli artt. 1004 e<br />

1005 c.c. e che, quanto alla individuazione dei soggetti passivi dell'obbligo nei confronti del condominio,<br />

anche le spese dell'usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem, non è consentito<br />

all'assemblea di interferire sulla imputazione e sulla ripartizione, non rientrando nei poteri dell'organo<br />

deliberante introdurre deroghe ai criteri di ripartizione, fissati dalla legge in ragione dalla natura stessa delle<br />

spese, in quanto eventuali deroghe verrebbero incidere sui diritti individuali, con la conseguenza che, per<br />

legge, le spese devono essere imputate e ripartite in sede di approvazione del bilancio secondo la loro<br />

funzione ed il loro fondamento, spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere le spese,<br />

secondo la natura di esse, ai diversi soggetti obbligati, anche nel caso in cui l'assemblea non abbia<br />

provveduto ad individuarli.<br />

BENI AMBIENTALI E CULTURALI – LEGGE QUADRO AREE PROTETTE<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 14183 DEL 12 DICEMBRE 2006<br />

L'operatività della L. n. 394 del 1991, art. 13, comma 1, nella parte in cui stabilisce che "il rilascio di<br />

concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al<br />

preventivo nulla-osta dell'Ente parco" e della correlativa sanzione penale, prevista dal successivo art. 30,<br />

comma 1, non è subordinata alla previa approvazione del piano e/o del regolamento del parco, di cui agli<br />

artt. 11 e 12 della stessa legge. Pertanto, una diversa interpretazione introdurrebbe, un limite di dubbia<br />

costituzionalità alla obbligatorietà di una legge penale eventualmente circoscritta (con applicazione della<br />

norma non uniforme nel tempo e nel territorio) ai soli parchi retti dalle amministrazioni più diligenti<br />

nell'ottemperare alle disposizioni della L. n. 394 del 1991 e non operante nei tenitori di tutti gli altri, che<br />

rimarrebbero lasciati alla variabile iniziativa individuale ed estemporanea di privati ed enti locali.

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