Procedura penale- soggetti - Giurisprudenza
Procedura penale- soggetti - Giurisprudenza
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Anno Accademico<br />
2012-2013<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> – I parte<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Soggetti<br />
• Distinzione tra <strong>soggetti</strong> e parti<br />
• All’interno della categoria rappresentata dai <strong>soggetti</strong> del processo, la qualifica di parte è riservata<br />
a chi vanta il diritto ad una decisione giurisdizionale in rapporto ad una pretesa fatta valere nel<br />
processo.<br />
Sono <strong>soggetti</strong> del processo, riconosciuti come parti:<br />
Pubblico ministero<br />
Imputato (persona sottoposta alle indagini)<br />
Parte civile<br />
Responsabile civile<br />
Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria<br />
Sono altresì considerati <strong>soggetti</strong> del processo, pur non rivestendo la qualifica di parte:<br />
Il giudice<br />
La persona offesa<br />
Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato<br />
Il difensore<br />
La polizia giudiziaria<br />
Restano esclusi dall’elenco altre persone che pure compaiono sulla scena processuale (il querelante,<br />
gli ausiliari del giudice e del pubblico ministero, i periti, i consulenti tecnici, i testimoni)<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Occorre<br />
ulteriormente<br />
distinguere tra parti<br />
necessarie e parti<br />
eventuali
Soggetti<br />
• Sono giudici ordinari, in quanto trovano la loro legittimazione nelle leggi di<br />
ordinamento giudiziario:<br />
Giudice di pace (monocratico)<br />
Giudice per le indagini preliminari (monocratico)<br />
Giudice dell’udienza preliminare (monocratico)<br />
Tribunale ordinario (in composizione collegiale e in composizione monocratica)<br />
Tribunale per i minorenni (composto da quattro magistrati, due togati e due onorari)<br />
Corte d’assise (composta da otto magistrati, due togati e sei laici)<br />
Corte d’appello (composta da tre magistrati)<br />
Corte d’assise d’appello (composta da otto magistrati, due togati e sei laici)<br />
Magistrato di sorveglianza (monocratico)<br />
Tribunale di sorveglianza (composto da quattro magistrati, due togati e due laici)<br />
Corte di cassazione (articolata in sezioni, ciascuna delle quali composta da cinque<br />
magistrati, che diventano nove nella composizione a sezioni unite)<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Soggetti<br />
Giurisdizione <strong>penale</strong><br />
Principio dell’autosufficienza<br />
• La giurisdizione <strong>penale</strong>, esercitata ai sensi dell’art.1 c.p.p. da giudici previsti dalle leggi di<br />
ordinamento giudiziario (giudici ordinari), è una giurisdizione autosufficiente.<br />
• Il giudice <strong>penale</strong> ha il potere-dovere di art.3 e 479 c.p.p.<br />
risolvere ogni questione art.32 l. n.87/1953 q.l.c.<br />
La decisione ha una rilevanza solo al- art.267 TFUE<br />
l’interno del procedimento in cui è inse-<br />
rita.<br />
Art. 2 c.p.p.<br />
Il giudice <strong>penale</strong> risolve<br />
ogni questione da cui<br />
dipende la decisione,<br />
salvo che sia<br />
diversamente stabilito<br />
regola eccezioni<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
• Art. 3 c.p.p.<br />
• Questione relativa allo stato di famiglia o<br />
di cittadinanza<br />
• Presupposti:<br />
– Rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della<br />
controversia e la decisione sulla regiudicanda<br />
– La questione deve essere seria<br />
– Deve essere già stata proposta l’azione a norma<br />
delle leggi civili<br />
• La sospensione del processo dura sino<br />
al passaggio in giudicato della sentenza<br />
che definisce la questione<br />
• La sentenza extra<strong>penale</strong> ha efficacia di<br />
giudicato<br />
Soggetti<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
• Art.479 c.p.p.<br />
• Qualsiasi altra questione di<br />
competenza del giudice civile o<br />
amministrativo<br />
• Presupposti<br />
– La risoluzione della questione deve<br />
condizionare la decisione sull’esistenza del<br />
reato<br />
– La controversia deve risultare di particolare<br />
complessità<br />
– Deve essere già in corso il procedimento<br />
avanti al giudice civile o amministrativo<br />
– La legge civile o amministrativa non deve<br />
porre limitazioni alla prova della situazione<br />
• Il giudice può revocare la sospensione<br />
del dibattimento qualora il giudizio<br />
extra<strong>penale</strong> non si sia concluso nel<br />
termine di un anno<br />
• La sentenza extra<strong>penale</strong> non ha<br />
efficacia di giudicato
Soggetti<br />
Criteri di distribuzione della giurisdizione <strong>penale</strong><br />
competenza<br />
attribuzione<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Criterio di ripartizione, in senso<br />
orizzontale e verticale, delle<br />
regiudicande penali tra i diversi<br />
organi giurisdizionali<br />
Ulteriore criterio di assegnazione,<br />
volto a distinguere l’ambito di<br />
cognizione del tribunale in<br />
composizione collegiale da quello<br />
del tribunale in composizione<br />
monocratica
Per materia<br />
Per territorio<br />
Per connessione<br />
Funzionale<br />
Soggetti<br />
Competenza<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Corte<br />
d’assise<br />
Soggetti<br />
Competenza per materia<br />
1) criterio qualitativo (art.5 co.1 lett.b,c,d,<br />
d bis)<br />
2) criterio quantitativo (art.5 co.1 lett.a)<br />
• 1) criterio residuale: reati non<br />
Tribunale<br />
• appartenenti alla competenza<br />
• della Corte d’assise e del giudice<br />
• di pace (art.6)<br />
Giudice di<br />
pace<br />
1) criterio qualitativo (reati elencati<br />
• nellart.4 d.lgs 274 del 2000)<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Per alcuni<br />
casi<br />
particolari<br />
cfr. commi<br />
2-4<br />
Regola base:<br />
criterio del locus<br />
commissi delicti<br />
(art.8)<br />
Deroghe<br />
(es.: art.328 co.<br />
1 bis e 1 quater<br />
c.p.p.; art.11<br />
c.p.p.)<br />
Soggetti<br />
Competenza per territorio<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Regole<br />
suppletive (art.<br />
9)<br />
•Luogo in cui è<br />
avvenuta parte<br />
(l’ultima) dell’azione o<br />
dell’omissione<br />
•Residenza, dimora,<br />
domicilio dell’imputato<br />
•Luogo in cui ha sede<br />
l’ufficio del p.m. che<br />
ha iscritto per prima la<br />
notizia
Casi di connessione (art.12)<br />
•Reato commesso da più persone in<br />
concorso o in cooperazione tra loro,<br />
ovvero se più persone con condotte<br />
indipendenti, hanno determinato l’evento<br />
•Una persona imputata di più reati<br />
commessi con una sola azione od<br />
omissione ovvero con più azioni od<br />
omissioni esecutive di un medesimo<br />
disegno criminoso<br />
•Reati commessi, gli uni per eseguire o<br />
per occultare gli altri<br />
Soggetti<br />
Competenza per connessione<br />
Sul versante della competenza per<br />
materia, è competente il giudice<br />
superiore<br />
Sul versante della competenza per<br />
territorio, è competente il giudice del<br />
reato più grave o, in caso di pari<br />
gravità, quello competente per il<br />
primo reato<br />
Ipotesi di procedimenti di<br />
competenza di giudici<br />
ordinari e giudici speciali<br />
Casi particolari<br />
Art.13<br />
Art.14
Soggetti<br />
Competenza funzionale<br />
Sia sulla base della articolazione del procedimento in<br />
gradi e fasi sia in relazione alla specifico tipo di attività,<br />
sono chiamati ad intervenire giudici diversi<br />
per gradi (primo e secondo grado)<br />
per fasi (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento)<br />
in relazione alla specifico tipo di attività (tribunale del riesame)<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
• I grado<br />
• II grado<br />
• III grado<br />
Soggetti<br />
gradi fasi giudice<br />
Indagini<br />
preliminari<br />
Udienza<br />
preliminare<br />
Giudizio di<br />
primo grado<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Giudice per le<br />
indagini preliminari<br />
Giudice dell’udienza<br />
preliminare<br />
Giudice di pace,<br />
tribunale, corte<br />
d’assise<br />
Tribunale, corte<br />
d’appello, corte<br />
d’assise d’appello<br />
Corte di cassazione
Soggetti<br />
• I grado giudice di pace tribunale corte d’assise<br />
tribunale in corte d’assise<br />
• II grado composizione corte d’appello di appello<br />
monocratica<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
tribunale<br />
Soggetti<br />
Attribuzione<br />
1) 1) criterio quantitativo<br />
In<br />
composizione<br />
collegiale<br />
In<br />
composizion<br />
e<br />
monocratica<br />
2) criterio qualitativo (33-bis<br />
co.1)<br />
1) criter 1) criterio residuale<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
2) criterio qualitativo
Riunione del processo<br />
(art. 17)<br />
• Relativamente a processi pendenti nello stesso<br />
stato e grado<br />
• davanti al medesimo giudice<br />
• nei casi di cui all’art.12 e 371 comma 2 lett.b<br />
• quando non determini un ritardo nella definizione<br />
degli stessi<br />
Soggetti<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Separazione del processo<br />
(art.18)<br />
• Nelle ipotesi previste dal comma 1, nei casi di<br />
procedimenti oggettivamente o <strong>soggetti</strong>vamente<br />
cumulativi, ove sia possibile l’immediata trattazione<br />
soltanto in relazione ad alcuni imputati o alcune<br />
imputazioni, ovvero quando per uno o più imputati<br />
sia prossima la rimessione in libertà per scadenza<br />
dei termini di custodia cautelare, a condizione che il<br />
giudice non ritenga assolutamente necessaria la<br />
riunione per l’accertamento dei fatti (obbligatoria).<br />
• Al di fuori dei casi previsti dal comma 1,<br />
sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga<br />
utile ai fini della speditezza del processo<br />
(facoltativa)
.<br />
Difetto di giurisdizione<br />
E’ rilevabile, anche di ufficio, in ogni<br />
stato e grado del procedimento.<br />
Se rilevato nella fase delle indagini, la<br />
relativa dichiarazione produce effetto<br />
solo limitatamente al provvedimento<br />
richiesto; se rilevato del processo,<br />
comporta la trasmissione degli atti<br />
all’autorità competente.<br />
Soggetti<br />
Patologie connesse alla<br />
ripartizione degli affari<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Difetto di<br />
competenza<br />
Incompetenza<br />
Conflitto di<br />
competenza
Soggetti<br />
Incompetenza<br />
Per territorio o per connessione Per materia<br />
In difetto In eccesso<br />
E’ rilevabile fino alla chiusura dell’udienza E’ rilevabile in ogni stato e grado E’ rilevabile fino alle<br />
preliminare (art.21 co.2) (art.21 co.1) questioni preliminari in dibattimento<br />
o, se questa manchi, entro il termine di cui allo<br />
art.491<br />
Se l’eccezione è respinta, può essere presentata Se l’eccezione è respinta, può essere<br />
nelle questioni preliminari (art.491) ripresentata come motivo di appello<br />
Se l’eccezione è respinta, può essere ripresentata La Corte d’appello, anche se la accoglie,<br />
come motivo di appello e di ricorso in cassazione decide nel merito .<br />
Se non accolta, la questione può essere<br />
ripresentata come motivo di ricorso in cassazione<br />
Gli atti sono trasmessi al p.m.<br />
presso il giudice competente<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Nel corso delle indagini<br />
preliminari<br />
Nel processo, fino al la<br />
conclusione del<br />
dibattimento di I grado<br />
Nel giudizio d’appello<br />
Nel giudizio in<br />
cassazione<br />
Soggetti<br />
Effetti della dichiarazione di incompetenza<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Il giudice dichiara con ordinanza la propria<br />
incompetenza e dispone la restituzione degli atti al p.m.<br />
La decisione produce effetti limitatamente al<br />
provvedimento richiesto<br />
Il giudice dichiara con sentenza la propria<br />
incompetenza e trasmette gli atti al p.m. presso il<br />
giudice competente<br />
Il giudice dichiara con sentenza la propria<br />
incompetenza e trasmette gli atti al p.m. presso il<br />
giudice competente, salvo che nell’ipotesi di<br />
incompetenza per materia per eccesso, nel quale<br />
caso decide nel merito, a meno che si tratti di<br />
sentenza inappellabile<br />
La Corte di cassazione dichiara l’incompetenza e,<br />
annullata la sentenza, dispone la trasmissione degli<br />
atti al p.m. presso il giudice competente
D’ufficio<br />
Denuncia<br />
di parte<br />
positivo<br />
Quando, in qualsiasi<br />
stato e grado del<br />
processo, due o più<br />
giudici prendono<br />
cognizione del<br />
medesimo fatto<br />
attribuito alla stessa<br />
persona<br />
Ordinanza del<br />
giudice<br />
No effetto<br />
sospensivo<br />
Soggetti<br />
Conflitto di competenza<br />
Conflitti<br />
analoghi<br />
Decide la<br />
corte di<br />
cassazione,<br />
ex art. 127<br />
Cessazione del<br />
conflitto per<br />
iniziativa di uno<br />
dei due giudice<br />
negativo<br />
Quando, in qualsiasi<br />
stato e grado del<br />
processo, due o più<br />
giudici rifiutano di<br />
prendere cognizione<br />
del medesimo fatto<br />
attribuito alla stessa<br />
persona<br />
Decisione<br />
vincolante,<br />
fatti salvi fatti<br />
nuovi<br />
Principio di<br />
conservazione<br />
atti (prove,<br />
misure cautelari
Soggetti<br />
Istituti posti a tutela della imparzialità del giudice<br />
incompatibilità Astensione/ricusazione rimessione<br />
Giudice<br />
persona<br />
fisica<br />
Giudice<br />
persona<br />
fisica<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Giudice<br />
organo
Soggetti<br />
Incompatibilità<br />
Le cause di incompatibilità, rispettivamente disciplinate dagli artt. 18 e 19 ord.giud. e<br />
dagli artt. 34 e 35 c.p.p. si differenziano a seconda della ragione che le sorregge,<br />
potendosi al riguardo distinguere tra :<br />
Ipotesi di incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio<br />
Ipotesi di incompatibilità determinata da atti del procedimento.<br />
All’interno di questa ultima categoria, poi, vengono in rilievo situazioni in cui:<br />
• il giudice abbia svolto nel medesimo procedimento funzioni che devono restare<br />
distinte dal giudicare (art.34 comma 3)<br />
• il giudice abbia deciso sulla medesima res iudicanda (la responsabilità dell’imputato)<br />
in una fase precedente (art.34 co.1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater).<br />
Previste come cause ex ante di incompatibilità, esse, se non preventivamente applicate,<br />
diventano ex post motivi di astensione e di ricusazione (art.36 co.1 lett.g e art.37<br />
co.1 lett. a).<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Astensione<br />
Art.36<br />
Soggetti<br />
Astensione e ricusazione<br />
Catalogo della<br />
fattispecie, riguardanti<br />
in generale i rapporti<br />
del giudice con le parti<br />
ovvero con la res<br />
iudicanda<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Ricusazione<br />
Art.37 (casi<br />
previsti nel 36 con<br />
l’esclusione di<br />
quello di cui alla<br />
lett. h, più quello<br />
previsto dalla<br />
lett. b)
.<br />
Soggetti<br />
astensione ricusazione<br />
Dichiarazione<br />
del giudice<br />
interessato<br />
Decide il presidente della corte o<br />
del tribunale; rispetto alla<br />
dichiarazione del presidente del<br />
tribunale decide quello della corte<br />
d’appello; rispetto alla dichiarazione<br />
del presidente della corte d’appello,<br />
decide il presidente della corte di<br />
cassazione<br />
Sostituzione<br />
del giudice<br />
Nell’ipotesi di<br />
concorso,<br />
prevale la<br />
astensione<br />
Sospension<br />
e facoltativa<br />
Se viene accolta la dichiarazione<br />
di astensione o di ricusazione<br />
Il giudice non<br />
può compiere<br />
alcun atto<br />
Dichiarazione di<br />
parte<br />
Procedimento avanti<br />
al giudice individuato<br />
dall’art.40<br />
Dichiarazione in ordine alla<br />
efficacia degli atti compiuti<br />
Divieto di<br />
pronunciar<br />
sentenza<br />
(cfr., però,<br />
Corte cost.<br />
n.10/1997)
Soggetti<br />
Rimessione<br />
Gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che, in ogni<br />
stato e grado del processo di merito:<br />
•Pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo<br />
•Pregiudicano la sicurezza o l’incolumità pubblico<br />
•Determinano motivi di legittimo sospetto<br />
Il giudice può<br />
sospendere il processo<br />
Il giudice deve<br />
sospendere il<br />
processo prima dello<br />
svolgimento delle<br />
conclusioni e non può<br />
pronunciare decreto<br />
di rinvio a giudizio o<br />
sentenza, salvo che<br />
la richiesta sia mera<br />
ripetizione di una<br />
precedente respinta.<br />
La Cassazione può<br />
disporre la<br />
sospensione del<br />
processo, in<br />
qualunque momento<br />
questo si trovi<br />
Richiesta motivata del<br />
p.m. o dell’imputato<br />
Il Primo<br />
Presidente della<br />
Corte di<br />
cassazione<br />
Assegna la richiesta a<br />
sezione semplice o alle<br />
sezioni unite, che<br />
procedono ex art.127<br />
La Cassazione può<br />
dichiarare inammissibile,<br />
rigettare accogliere la<br />
richiesta<br />
Se la richiesta è accolta, Il<br />
processo è rimesso ad<br />
altro giudice individuato ex<br />
art.11<br />
La richiesta, depositata in<br />
cancelleria, è notificata alle altre<br />
parti, e quindi trasmessa alla Corte<br />
di cassazione<br />
Se rileva una causa di<br />
inammissibilità, assegna la<br />
richiesta alla sezione filtro<br />
La sezione<br />
restituisce atti<br />
al Primo<br />
Presidente<br />
La sezione<br />
dichiara la<br />
richiesta<br />
inammissibile<br />
Il giudice designato deve procedere<br />
a rinnovare gli atti ripetibili se ne è<br />
fatta richiesta da una delle parti,<br />
fermo restando quanto previsto<br />
dall’art.190 bis c.p.p.
Ricusazione<br />
SOSPENSIONE FACOLTATIVA<br />
Art.41 co. 2 Fuori dei casi di inammissibilità della<br />
dichiarazione di ricusazione, il giudice individuato a<br />
norma dell’art.40 può disporre con ordinanza che il<br />
giudice del procedimento principale sospenda<br />
temporaneamente ogni attività processuale o si<br />
limiti al compimento degli atti urgenti.<br />
DIVIETO DI PRONUNCIARE SENTENZA<br />
Art. 37 co, 2. Il giudice ricusato non può pronunciare né<br />
concorrere a pronunciare sentenza fino a che non<br />
sia intervenuta l’ordinanza che dichiara<br />
inammissibile o rigetta la ricusazione.<br />
Cfr., però, Corte cost. n.10 del 1997 per l’ipotesi di<br />
reiterazione della dichiarazione di ricusazione,<br />
fondata sui medesimi motivi<br />
DIVIETO PER IL GIUDICE SUSPECTUS DI COMPIERE<br />
ATTI<br />
Art.42 co. 1. Se la dichiarazione di ricusazione è<br />
accolta, il giudice non può compiere alcun atto del<br />
procedimento.<br />
Soggetti<br />
Effetti sul procedimento principale<br />
Rimessione<br />
SOSPENSIONE FACOLTATIVA<br />
Art. 47 co.1. Sia il giudice a quo sia la Corte di<br />
cassazione possono disporre con ordinanza la<br />
sospensione del processo fino a che non sia<br />
intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o<br />
rigetta la richiesta<br />
SOSPENSIONE OBBLIGATORIA<br />
Art.47 co. 2. Nel momento in cui ha notizia dalla Corte<br />
di cassazione che la richiesta di rimessione è stata<br />
assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione<br />
diversa da quella di cui all’art.610 co. 1, il giudice<br />
deve sospendere il processo prima dello<br />
svolgimento delle conclusioni e non può<br />
pronunciare il decreto che dispone il giudizio o la<br />
sentenza. La sospensione ha effetto fino a che<br />
non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara<br />
inammissibile la richiesta di rimessione e comunque<br />
non impedisce il compimento degli atti urgenti.<br />
Ma il giudice non è tenuto a disporre la sospensione<br />
quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi<br />
rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata<br />
inammissibile.
Da giudice incompetente<br />
Da giudice astenutosi o<br />
ricusato<br />
Dal giudice<br />
originariamente<br />
designato, a seguito<br />
dell’accoglimento della<br />
richiesta di rimessione<br />
Soggetti<br />
Efficacia atti compiuti<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Art.26 . Le prove già acquisite mantengono efficacia, salvo<br />
che per le dichiarazioni rese a giudice incompetente per<br />
materia, che, se ripetibili, possono essere utilizzate soltanto<br />
nell’udienza preliminare e nel dibattimento ai fini delle<br />
contestazioni<br />
Art.27. Le misure cautelari cessano di avere effetto, se non<br />
confermate entro venti giorni dal giudice competente<br />
Art.42. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di<br />
astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parti gli<br />
atti compiuti conservano efficacia<br />
art.48. Ferma l’utilizzabilità degli atti validamente compiuti,<br />
il giudice provvede alla rinnovazione su richiesta di parte,<br />
salvo che si tratti di atti irripetibili e nei limiti di cui agli<br />
artt.190 e 190 bis
Corte di<br />
appello,<br />
sezione<br />
minorenn<br />
i<br />
Corte<br />
d’assise<br />
Corte di<br />
cassazione<br />
Tribunale per i<br />
minorenni<br />
Corte<br />
d’assise<br />
d’appello<br />
Tribunale<br />
-collegiale<br />
- monocratico<br />
Soggetti<br />
Gli uffici del pubblico ministero<br />
Corte<br />
d’appello<br />
Giudice di<br />
pace<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Procura Generale<br />
presso la Corte di<br />
cassazione<br />
Procura Generale<br />
presso la Corte<br />
d’appello<br />
Procura della<br />
Repubblica<br />
presso il<br />
tribunale<br />
Procura della<br />
Repubblica presso il<br />
tribunale dei<br />
minorenni
.<br />
Contrasti<br />
tra uffici<br />
del p.m.<br />
Astensione<br />
del p.m.<br />
Soggetti<br />
Premesso che il pubblico ministero trae la propria legittimazione in modo<br />
riflesso rispetto alla competenza del giudice presso il quale è istituito, possono<br />
sorgere divergenza tra diversi uffici del p.m. in ordine alla titolarità delle<br />
funzione in ordine ad un determinato procedimento.<br />
Al riguardo, possono determinarsi, sulla falsariga di quanto si è visto per la<br />
questione relativa alla competenza, contrasti sia negativi (art.54) sia positivi<br />
(art.54 bis), che vengono decisi con decreto motivato dal Procuratore<br />
generale presso la Corte d’appello ovvero dal Procuratore generale presso la<br />
Corte di cassazione, a seconda che il contrasto concerna uffici del p.m.<br />
incardinati nel medesimo distretto ovvero in distretti diversi.<br />
Ai sensi dell’art.54 quater, introdotto dalla l. n.479 del 1999, la stessa persona<br />
sottoposta alle indagini, la persona offesa ovvero i rispettivi difensori possono<br />
innescare la procedura di definizione della legittimazione, chiedendo, qualora<br />
ritengano che la legittimazione a procedere appartenga ad un ufficio del p.m.<br />
diverso da quello procedente, la trasmissione degli atti al primo. Il p.m.<br />
procedente ha dieci giorni per decidere. Qualora quest’ultimo non accolga la<br />
richiesta, la parte privata può rivolgersi direttamente al Procuratore generale ai<br />
fini della determinazione dell’ufficio del p.m. legittimato a procedere<br />
Art.52<br />
Il magistrato del p.m. ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di<br />
convenienza.<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Soggetti<br />
Struttura e legittimazione degli uffici del p.m.<br />
nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso, per delitti commessi con finalità di<br />
terrorismo o per delitti particolarmente gravi<br />
Delitti previsti<br />
dall’art.51 co. 3<br />
bis, 3 quater e 3<br />
quinquies<br />
Delitti previsti<br />
dall’art.51 co.<br />
3 bis<br />
Procure distrettuali antimafia, costituite presso le<br />
procure della Repubblica che hanno sede presso il<br />
tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello.<br />
Esercitano le funzioni d’accusa nei procedimenti per<br />
delitti di competenza dei giudici costituiti nell’ambito del<br />
distretto<br />
Procura nazionale<br />
antimafia, istituita<br />
nell’ambito delle<br />
procura generale<br />
presso la Corte di<br />
cassazione<br />
Direzione<br />
investigativa<br />
antimafia, e<br />
sevizi centrali ed<br />
interprovinciali<br />
delle forze di<br />
polizia
Soggetti<br />
Il Procuratore nazionale antimafia, nominato con delibera del C.S.M. di concerto con il Ministro della<br />
Giustizia, ai sensi dell’art.371 bis esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al<br />
fine di:<br />
rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine<br />
garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni<br />
assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.<br />
Per lo svolgimento di tali funzioni, egli:<br />
provvede alla acquisizione ed elaborazione di notizie, informazioni e di dati attinenti alla criminalità<br />
organizzata. A tale attività è strettamente collegato la facoltà di procedere a colloqui con detenuti ed<br />
internati<br />
assicura il collegamento investigativo anche per mezzo di magistrati del suo ufficio<br />
impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive al fine di prevenire o risolvere contrasti<br />
indice riunioni tra i procuratori distrettuali interessati allo scopo di risolvere contrasti<br />
dispone con decreto motivato, reclamabile avanti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione,<br />
l’avocazione delle indagini, nel caso di mancato coordinamento dovuto a perdurante ed ingiustificata<br />
inerzia nell’attività di indagine o a ingiustificata e reiterata violazione dei doveri di collaborazione<br />
dispone , sentiti i PG e i PT interessati, con decreto motivato trasmesso al CSM per l’approvazione,<br />
l’applicazione temporanea di magistrati del suo ufficio o di direzioni distrettuali antimafia o di altre<br />
Procure della Repubblica presso i tribunali, al fine di garantire la flessibilità e mobilità necessarie al<br />
soddisfacimento di specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Procuratore<br />
generale presso la<br />
Corte d’appello<br />
Procuratore<br />
nazionale<br />
antimafia<br />
Soggetti<br />
Avocazione<br />
Avocazione<br />
obbligatoria<br />
Avocazione<br />
facoltativa<br />
Avocazione<br />
obbligatoria<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
•Se è impossibile sostituire il magistrato astenutosi<br />
•Se il capo dell’ufficio ha omesso di provvedere alla<br />
tempestiva sostituzione del magistrato designato,<br />
nei casi previsti dall’art.36 co.1 lett.a, b,d,e<br />
•Se vi è inerzia del p.m. che non presenta nei<br />
termini le richieste in ordine all’esercizio dell’azione<br />
<strong>penale</strong><br />
•Nel caso di mancato coordinamento delle indagini,<br />
relativamente ai delitti di criminalità organizzata non<br />
mafiosa ( art.372 co.1 bis; art.118 bis disp.att.)<br />
•Se il giudice non accoglie la richiesta di<br />
archiviazione ovvero l’offeso si oppone alla<br />
richiesta<br />
•Quando il giudice dell’udienza preliminare<br />
indica al p.m. le ulteriori indagini da compiere<br />
Nel caso di mancato coordinamento delle<br />
indagini, nei procedimenti per delitti di<br />
criminalità organizzata di stampo mafioso<br />
(art.371 bis, co.2, lett. h)
.<br />
Polizia<br />
giudiziaria<br />
Soggetti<br />
La polizia giudiziaria deve, anche di<br />
propria iniziativa,<br />
•prendere notizia dei reati,<br />
•impedire che vengano portati a<br />
conseguenze ulteriori,<br />
•ricercarne gli autori,<br />
•compiere gli atti necessari per assicurare<br />
le fonti di prova<br />
•e raccogliere quanto altro possa servire<br />
per l’applicazione della legge <strong>penale</strong><br />
Le funzioni di polizia giudiziaria sono<br />
svolte alle dipendenze e sotto la direzione<br />
dell’autorità giudiziaria da:<br />
•Servizi di polizia giudiziaria<br />
•Sezioni di polizia giudiziaria<br />
•Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria<br />
appartenenti agli altri organi cui la legge fa<br />
obbligo di compiere indagini a seguito di<br />
notizia di reato<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Attività<br />
autonoma<br />
Attività<br />
delegata<br />
Servizi (servizi<br />
centrali ed<br />
interprovinciali,<br />
SCO, ROS, GICO)<br />
Sezioni, istituite<br />
presso ogni procura<br />
della Repubblica<br />
Ufficiali ed agenti di<br />
altri organi
.<br />
Qualità di<br />
imputato<br />
assunzione<br />
perdita<br />
riassunzione<br />
Soggetti<br />
Esercizio<br />
dell’azione<br />
<strong>penale</strong><br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
•Richiesta di rinvio a giudizio<br />
•Richiesta di rinvio a giudizio immediato<br />
•Richiesta di decreto <strong>penale</strong><br />
•Richiesta di applicazione della pena ex art.447<br />
•Decreto di citazione diretta a giudizio<br />
•Contestazione orale o decreto di citazione a giudizio nel<br />
rito direttissimo<br />
•Contestazione del reato connesso o del fatto nuovo in<br />
udienza preliminare e in dibattimento<br />
•Formulazione coatta dell’imputazione ex art. 409 co.5<br />
•Sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad<br />
impugnazione<br />
•Sentenza di condanna o di proscioglimento irrevocabile<br />
•Decreto <strong>penale</strong> divenuto esecutivo<br />
•Ordinanza che dichiara l’inammissibilità della impugnazione<br />
•Sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione<br />
•Revoca della sentenza di non luogo a procedere<br />
•Decreto di citazione a dibattimento per il giudizio di revisione
.<br />
Persona<br />
sottoposta<br />
alle indagini<br />
Soggetti<br />
disciplina<br />
assunzione<br />
della<br />
qualità<br />
Art.61<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
•Estensione dei diritti e<br />
delle garanzie riconosciuti<br />
all’imputato<br />
•Estensione di ogni altra<br />
disposizione relativa<br />
all’imputato, salve<br />
espresse deroghe<br />
Formale (attraverso la<br />
iscrizione della notizia di reato<br />
nel registro di cui all’art.335)<br />
Sostanziale ( attraverso la<br />
attribuzione di un fatto di reato<br />
ad una persona determinata)
Soggetti<br />
Al tema delle dichiarazioni rese dall’imputato o dall’indagato (ovvero da<br />
<strong>soggetti</strong> che proprio a seguito di dichiarazioni possono assumere tali vesti),<br />
rispetto al quale assume deciso rilievo la garanzia espressa dal brocardo<br />
“nemo tenetur se detegere”sono dedicate diverse disposizioni. Cominciando<br />
l’analisi da quanto previsto nel libro I del codice, esaminiamo<br />
Art.62, che stabilisce il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese<br />
dall’imputato<br />
Art.63 riguardante le dichiarazioni indizianti<br />
Artt.64 e 65 contenenti la disciplina relativa all’interrogatorio della persona<br />
sottoposta alle indagini<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Soggetti<br />
Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (art.62)<br />
La disposizione concerne le dichiarazioni rese dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini<br />
nel corso del procedimento, sia spontaneamente sia su sollecitazione.<br />
Sono pertanto escluse quelle rese prima o al di fuori del procedimento.<br />
Il divieto di testimonianza ha una natura oggettiva, per cui riguarda sia i rappresentanti dell’autorità (di<br />
polizia o giudiziaria) alla quale le dichiarazioni sono state rese sia eventuali altri <strong>soggetti</strong> che<br />
erano comunque presenti nel luogo e momento in cui l’imputato o l’indagato ha reso le<br />
dichiarazioni<br />
L’inosservanza del divieto espresso dall’art.62 comporta ai sensi dell’art.191 l’inutilizzabilità della<br />
testimonianza comunque assunta.<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Soggetti<br />
Dichiarazioni indizianti (art.63)<br />
La disposizione presuppone che nel corso dell’esame avanti all’autorità giudiziaria o alla polizia<br />
giudiziaria dalle dichiarazioni rese dal soggetto, non sentito in qualità di imputato o indagato,<br />
emergano indizi a suo carico relativamente ad un fatto di reato precedentemente commesso.<br />
All’autorità procedente si impone un triplice obbligo:<br />
1) obbligo di interrompere l’esame<br />
2) obbligo di avvertire la persona che potranno a seguito delle sue dichiarazioni essere svolte<br />
indagini<br />
3) obbligo di invitare la persona a nominare un difensore.<br />
La disposizione contiene, infine, due distinte fattispecie di inutilizzabilità.<br />
Il primo comma stabilisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso dell’esame prima della<br />
doverosa interruzione contro la stessa persona che le ha rese (ipotesi di inutilizzabilità<br />
<strong>soggetti</strong>vamente relativa).<br />
Il secondo comma prevede, però che, qualora la persona avrebbe dovuto essere sentita sin dall’inizio<br />
nella qualità di imputato o indagato, le dichiarazioni rese non possano essere utilizzate neppure<br />
nei confronti di terzi (ipotesi di inutilizzabilità assoluta).<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Soggetti<br />
Interrogatorio dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini<br />
Ad opera del pubblico ministero,<br />
che procede personalmente<br />
ovvero tramite delega alla polizia<br />
giudiziaria (artt.294, 364, 370,<br />
388, 415 bis)<br />
Ad opera del giudice per le<br />
indagini preliminari (art. 289<br />
co.2,,294, 299 co 3 ter, 301<br />
co.2 ter, 391)<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Ad opera del giudice<br />
dell’udienza preliminare o del<br />
giudizio abbreviato ( artt. 421,<br />
422, 441)
Soggetti<br />
Interrogatorio dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini<br />
Prima dell’inizio dell’interrogatorio,<br />
l’organo procedente deve avvertire la<br />
persona interrogata:<br />
• a) che le dichiarazioni che renderà<br />
potranno essere utilizzate nei suoi<br />
confronti ( co. 3 lett. a)<br />
•b) che, fermo restando quanto previsto<br />
dall’art.66 co1, gli è riconosciuta la facoltà<br />
di non rispondere ad alcuna domanda,<br />
ma che in ogni caso il procedimento<br />
proseguirà il suo corso ( co. 3 lett. b)<br />
•c) che se renderà dichiarazioni su fatti<br />
che concernono la responsabilità di altri,<br />
assumerà in ordine a tali fatti l’ufficio di<br />
testimone, salve le incompatibilità stabilite<br />
dall’art.197 e le garanzie previste<br />
dall’art.197 bis (co. 3 lett. c)<br />
Preliminari<br />
(art.64)<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
L’omesso avvertimento<br />
relativamente alle lett. a e b<br />
comporta l’inutilizzabilità delle<br />
dichiarazioni rese tanto nei<br />
confronti del dichiarante quanto<br />
dei terzi<br />
L’omesso avvertimento<br />
relativamente alla lett. c<br />
comporta l’inutilizzabilità delle<br />
dichiarazioni nei confronti dei<br />
terzi e l’esonero del dichiarante<br />
dall’ufficio di testimone
Partecipazione<br />
libera e cosciente,<br />
salve le cautele<br />
necessarie per<br />
prevenire il pericolo<br />
di fuga o di violenze<br />
Soggetti<br />
Interrogatorio della persona sottoposta alle indagini<br />
Assistenza tecnica,<br />
assicurata mediante<br />
il diritto del<br />
difensore di essere<br />
previamente<br />
avvisato e di essere<br />
presente<br />
Modalità e<br />
contenuto<br />
Divieto di impiego di metodi o<br />
tecniche idonei ad influire sulla<br />
libertà di autodeterminazione o<br />
ad alterare le capacità<br />
mnemoniche o valutative,<br />
neppure se con il consenso<br />
dell’interessato<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
L’a.g. contesta alla persona<br />
interrogata in forma chiara e<br />
precisa il fatto attribuito, le<br />
rende noti gli elementi di<br />
prova esistenti contro di lei e,<br />
se non può derivarne<br />
pregiudizio per le indagini,<br />
gliene comunica le fonti<br />
Invita la persona ad esporre<br />
quanto ritiene utile per la sua<br />
difesa e le pone direttamente<br />
domande
Soggetti<br />
Dubbi relativi all’imputato o indagato, aventi riflessi processuali,<br />
concernenti:<br />
- l’identità fisica (artt.66 e 68)<br />
- l’età (minore degli anni 18) (art.67)<br />
- l’esistenza in vita (art.69)<br />
- la cosciente partecipazione al procedimento (artt.70-73)<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Soggetti<br />
Parte civile<br />
Ai sensi dell’art.74 può esercitare l’azione civile nel processo <strong>penale</strong> colui (ovvero i suoi successori universali) che,<br />
asserendo di aver subito un danno, patrimoniale e non, dal fatto di reato, miri ad ottenere le restituzioni o il<br />
risarcimento del danno.<br />
Per quanto attiene alla capacità processuale, valgono le regole previste per l’esercizio dell’azione civile in sede civile,<br />
relativamente alla rappresentanza, assistenza ed autorizzazione (art.77 co.1).<br />
• L’art.77 co.2 prevede a favore della persona che deve essere rappresentata o assistita la nomina di un<br />
curatore speciale, nel caso in cui manchi la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi<br />
siano ragioni urgenza ovvero nel caso di conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta. Negli<br />
stessi casi, trovandosi in situazioni di assoluta urgenza, il co.4 dispone che l’azione civile possa essere<br />
esercitata nell’interesse del minore o dell’infermo di mente dal pubblico ministero, finché non subentri colui<br />
al quale spetta rappresentanza o assistenza o un curatore speciale.<br />
Conviene ora rispondere alle seguenti domande:<br />
- come entra nel processo la parte civile<br />
- come sta nel processo<br />
- quando esce dal processo<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
.<br />
Il danneggiato dal reato entra<br />
nel processo, attraverso l’atto<br />
di costituzione di parte civile<br />
presentato personalmente o a<br />
mezzo di procuratore speciale,<br />
che deve essere posto in<br />
essere nel rispetto delle forme<br />
dettate dall’art.78<br />
Termini per la costituzione di parte civile:<br />
•Dies a quo: per l’udienza preliminare<br />
•Dies ad quem: fino a che in dibattimento<br />
non sia stata compiuta la verifica della<br />
regolare costituzione delle parti. Se la<br />
costituzione avviene una volta scaduto il<br />
termine previsto dall’art.468, la parte<br />
civile non può avvalersi della facoltà di<br />
presentare le liste testimoniali<br />
Soggetti<br />
La parte civile può stare in<br />
giudizio solo con il ministero di un<br />
difensore, munito di procura<br />
speciale, posta in calce o<br />
margine della dichiarazione di<br />
costituzione di parte civile o<br />
conferita con atto pubblico o con<br />
scrittura privata autenticata<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Una volta costituitosi, il danneggiato,<br />
fatti salvi i casi di esclusione o di esodo<br />
volontario, partecipa al processo in tutti i<br />
suoi gradi, senza dover assumere altre<br />
iniziativa (principio di immanenza<br />
della costituzione di parte civile)<br />
La parte civile può uscire<br />
anticipatamente dal processo a seguito<br />
di esclusione o di revoca
.<br />
Esclusione<br />
della parte<br />
civile<br />
L’esclusione può essere disposta:<br />
•Su richiesta motivata, in relazione a diversi profili di<br />
illegittimità, del pubblico ministero, dell’imputato o del<br />
responsabile civile, presentata in udienza preliminare,<br />
non oltre il momento degli accertamenti concernenti<br />
la costituzione delle parti, o in dibattimento, entro il<br />
termine dettato per la proposizione delle questioni<br />
preliminari, sulla quale decide il giudice senza ritardo<br />
con ordinanza non impugnabile<br />
•Ex officio dal giudice, per mancanza dei requisiti<br />
previsti per la costituzione, fino alla dichiarazione di<br />
apertura del dibattimento<br />
Soggetti<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Revoca della<br />
parte civile<br />
La legge prevede sia l’ipotesi della revoca<br />
espressa sia quella della revoca tacita<br />
•Revoca espressa, tramite dichiarazione resa,<br />
in forma orale o scritta, dal danneggiato<br />
personalmente o per mezzo di procuratore<br />
speciale<br />
•Revoca tacita o presunta, nelle ipotesi previste<br />
tassativamente dall’art.82 co.2. ossia nel caso di<br />
mancata presentazione, in sede di discussione<br />
dibattimentale, delle conclusioni e nel caso di<br />
promovimento dell’azione di danno in sede civile
Condanna<br />
<strong>penale</strong><br />
L’imputato è<br />
condannato a<br />
risarcire il danno,<br />
che è liquidato<br />
Soggetti<br />
Rapporti tra azione civile e processo <strong>penale</strong><br />
Esercitare azione civile<br />
in sede <strong>penale</strong><br />
Rinvio al giudice<br />
civile per la<br />
liquidazione dei<br />
danni. Il giudice<br />
<strong>penale</strong><br />
condanna<br />
l’imputato ad una<br />
provvisionale<br />
immediatamente<br />
esecutiva<br />
assoluzione<br />
Il danneggiato può<br />
Se l’azione civile<br />
è stata<br />
tempestivamente<br />
esercitata<br />
Il giudizio civile<br />
procede in assoluta<br />
autonomia, salvi gli<br />
effetti dell’art.651<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Esercitare azione civile<br />
in sede civile<br />
Se l’azione civile è stata proposta<br />
dopo la pronuncia della sentenza<br />
<strong>penale</strong> di I grado ovvero se è stata<br />
proposta dopo la costituzione di<br />
parte civile, ad eccezione dei casi<br />
previsti dagli artt.71, 88 441, 444,<br />
141 disp.att.)<br />
Il giudizio civile rimane sospeso<br />
in attesa del giudicato <strong>penale</strong>,<br />
destinata ad esercitare la sua<br />
efficacia ai sensi degli artt.651 e<br />
652
Soggetti<br />
Trasferimento dell’azione civile in sede <strong>penale</strong> Trasferimento dell’azione civile in sede civile<br />
L’azione civile promossa in sede civile può<br />
essere trasferita nel processo <strong>penale</strong>, fino a<br />
quando in sede civile non sia stata<br />
pronunciata sentenza di merito anche non<br />
passata in giudicato e siano ancora<br />
pendenti i termini previsti per la costituzione<br />
di parte civile.<br />
L’esercizio di tale facoltà comporta la<br />
rinuncia agli atti del processo e il giudice<br />
<strong>penale</strong> decide anche sulle spese del<br />
procedimento civile<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
L’azione civile può essere promossa in<br />
sede civile anche dal danneggiato che si<br />
sia precedentemente costituito parte civile<br />
nel processo <strong>penale</strong>.<br />
Ciò comporta però:<br />
- la revoca tacita della costituzione di<br />
parte civile<br />
- che il processo civile rimanga sospeso<br />
fino alla pronuncia della sentenza <strong>penale</strong><br />
non più soggetta ad impugnazione, salve le<br />
eccezioni previste dalle legge (artt. 71, 88,<br />
441, 444 ; 141 disp.att.)
Chi è<br />
Come entra<br />
nel processo<br />
Soggetti<br />
Responsabile civile<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Persona fisica o ente pluri<strong>soggetti</strong>vo<br />
(anche non avente personalità giuridica)<br />
che non avendo concorso alla<br />
commissione del fatto, deve rispondere, a<br />
norma delle leggi civili, per il fatto<br />
dell’imputato e nei cui confronti quindi la<br />
parte civile può avanzare le pretese<br />
restitutorie e risarcitorie<br />
(es: art.2049 cod.civ.)<br />
Per citazione o a seguito di intervento<br />
volontario<br />
Può stare in giudizio solo con il<br />
ministero di un difensore, munito di<br />
procura speciale, posta in calce o<br />
margine della dichiarazione di<br />
costituzione o di intervento o conferita<br />
con atto pubblico o con scrittura privata<br />
autenticata
Soggetti<br />
Responsabile civile<br />
citazione intervento<br />
La richiesta, presentata dalla parte<br />
civile, dal pubblico ministero nel<br />
caso di cui all’art.77 co.4 , o<br />
dall’imputato per effetto di Corte<br />
cost. 112/1998, va presentata al più<br />
tardi per il dibattimento<br />
Il responsabile civile,<br />
citato, può costituirsi in<br />
ogni stato e grado del<br />
processo. Può<br />
esercitare le facoltà<br />
previste dalla legge<br />
Il giudice decide<br />
con decreto,<br />
verificato il fumus<br />
boni iuris<br />
Il responsabile civile,<br />
citato, può decidere di<br />
non costituirsi, fermo il<br />
potere del giudice di<br />
addebitargli la<br />
responsabilità per il fatto<br />
dell’imputato<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Sempre che vi sia stato esercizio<br />
dell’azione civile in sede <strong>penale</strong><br />
per iniziativa della parte civile o<br />
del pubblico ministero, il<br />
responsabile civile può intervenire<br />
per l’udienza preliminare e<br />
comunque fino al termine previsto<br />
dall’art.484.<br />
Se si costituisce dopo la scadenza<br />
del termine stabilito dall’art.468,<br />
non può esercitare la facoltà di<br />
presentare le liste testimoniali (<br />
c.d. costituzione tardiva)
Soggetti<br />
Fermo il fatto che sia la citazione sia l’intervento perdono efficacia nelle ipotesi<br />
di esclusione o di revoca della costituzione di parte civile, il responsabile<br />
civile può essere escluso:<br />
Su richiesta, fondata sulla inosservanza delle forme o sulla mancanza dei<br />
requisiti, presentata, non oltre il momento dedicato all’accertamento della<br />
costituzione delle parti nell’udienza preliminare o in dibattimento, da<br />
imputato, parte civile, pubblico ministero (a condizione che non si tratti della stessa parte<br />
che ne ha chiesto la citazione)<br />
lo stesso responsabile civile, citato, anche nel caso previsto dall’art.86 co.2 (precedente<br />
acquisizione di elementi di prova che possono recare pregiudizio alla sua difesa)<br />
D’ufficio dal giudice, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, per<br />
mancanza dei requisiti o quando venga accolta la richiesta di giudizio<br />
abbreviato.<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Chi è<br />
Come entra<br />
nel<br />
processo<br />
Soggetti<br />
Civilmente obbligato per la pena pecuniaria<br />
Persona fisica o giuridica assoggettata, in<br />
via sussidiaria ed eventuale ad una<br />
obbligazione civile pecuniaria pari<br />
all’importo della multa o dell’ammenda<br />
inflitta al condannato, ai sensi degli artt.<br />
196 e 197 c.p. o di talune leggi speciali<br />
In seguito a citazione, su richiesta del<br />
pubblico ministero o dell’imputato, per<br />
l’udienza preliminare o per il giudizio. Si<br />
osservano le disposizioni relative al<br />
responsabile civile, con esclusione<br />
dell’art.87 co.3<br />
Può stare in giudizio solo con il<br />
ministero di un difensore, munito<br />
di procura speciale, posta in<br />
calce o margine della<br />
dichiarazione di costituzione o<br />
conferita con atto pubblico o con<br />
scrittura privata autenticata
Chi è<br />
Capacità<br />
processuale<br />
Soggetti<br />
Persona offesa dal reato<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Persona titolare<br />
del bene<br />
giuridico protetto<br />
dalla norma<br />
<strong>penale</strong><br />
Rinvio agli artt.<br />
120 e 121 c.p.<br />
Prossimi<br />
congiunti, nel<br />
caso di morte<br />
dell’offeso in<br />
conseguenza<br />
del reato<br />
Enti o<br />
associazioni<br />
rappresentativ<br />
i di interessi<br />
lesi dal reato
poteri<br />
Soggetti<br />
Persona offesa dal reato<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Oltre ad esercitare i diritti e le<br />
facoltà ad essa espressamente<br />
riconosciuti dalla legge, può<br />
• presentare memorie in ogni<br />
stato e grado del procedimento<br />
• indicare elementi di prova, ad<br />
esclusione che nel giudizio di<br />
cassazione<br />
Può stare in giudizio in<br />
prima persona, ferma la<br />
facoltà di nominare un<br />
difensore (art.101)
Soggetti<br />
Enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato<br />
Deve trattarsi di:<br />
• Ente senza scopo di lucro<br />
• Ente al quale siano state riconosciute in forza di legge, anteriormente alla commissione del fatto, finalità di tutela<br />
degli interessi lesi dal reato<br />
E’ necessario che la persona offesa presti il proprio consenso, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.<br />
• Il consenso non è efficace se prestato a più di un ente<br />
• Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento dell’iter processuale, con la conseguenza che esso non può<br />
successivamente essere conferito ad altro soggetto<br />
Entra nel procedimento mediante atto di intervento, al quale devono essere allegate la procura speciale al difensore (se<br />
conferita con atto distinto) e la dichiarazione di consenso della persona offesa. E’ ammesso l’intervento sin dall’inizio del<br />
procedimento e sino al momento della verifica della regolare costituzione delle parti in dibattimento. Può stare in giudizio<br />
solo con il ministero del difensore, munito di procura speciale.<br />
Può essere estromesso:<br />
• In seguito ad opposizione presentata dalla parte entro 3 giorni dalla notificazione dell’atto di intervento, se<br />
presentato fuori udienza, ovvero prima della dichiarazione di apertura della discussione in udienza preliminare o<br />
subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento.<br />
• D’ufficio ad opera del giudice in ogni stato e grado del processo.<br />
Esercita i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, salve specifiche eccezioni (art.369; artt.505 e 511 co.6)
Chi è<br />
Presentazione<br />
querela<br />
Soggetti<br />
Querelante<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
Persona offesa ovvero<br />
<strong>soggetti</strong> indicati negli<br />
artt.120 e 121 c.p.<br />
Entro 3 mesi (salve eccezioni)<br />
dalla notizia del fatto [per il<br />
curatore speciale dal giorno<br />
della notifica del decreto di<br />
nomina]<br />
Principio della indivisibilità<br />
della querela
Soggetti<br />
Querelante<br />
rinuncia remissione<br />
La rinuncia può essere<br />
espressa o tacita e non è<br />
sottoponibile a condizioni<br />
o termini, pena l’inefficacia<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte<br />
La remissione può essere espressa o tacita, non<br />
è sottoponibile a termini o condizioni; nell’ipotesi<br />
di concorso di persone nel reato, si estende a tutti<br />
i concorrenti, fatti salvi quelli che l’abbiano<br />
ricusata;<br />
se la querela è stata presentata da più persone,<br />
l’effetto estintivo del reato si realizza solo se tutti i<br />
querelanti abbiano rimesso la querela;<br />
produce l’estinzione del reato a meno che il<br />
querelato non l’abbia espressamente o<br />
tacitamente ricusata
Soggetti<br />
Il difensore dell’imputato<br />
Ferme la necessità e l’importanza della difesa tecnica ai sensi dell’art.24 Cost., il codice distingue tra:<br />
• Difensore di fiducia<br />
• Difensore d’ufficio<br />
L’imputato può nominare sino a due difensori di fiducia ( le nomine in sovrannumero sono inefficaci ) .La<br />
nomina può avvenire con :<br />
• Dichiarazione orale resa all’autorità procedente dall’imputato<br />
• Dichiarazione scritta consegnata dal difensore all’autorità procedente<br />
• Documento di nomina, trasmesso con raccomandata all’autorità procedente<br />
Nel caso di persona arrestate, fermate o sottoposte a custodia cautelare, la nomina può essere fatta nelle<br />
stesse forme dai prossimi congiunti. Tale nomina cessa di operare non appena l’interessato manifesti<br />
contraria volontà<br />
La nomina produce effetti, salvo che intervengano cause risolutive del rapporto contrattuale (rinuncia,<br />
revoca) per tutto il corso del procedimento di cognizione (con una proroga automatica in executivis ai<br />
sensi dell’art.656 co.5 ).<br />
Ai fini della definizione del rapporto contrattuale tra imputato e difensore è necessaria l’accettazione anche<br />
tacita del difensore, il quale è comunque tenuto a dare comunicazione all’autorità procedente della<br />
mancata accettazione, che produce effetto dal momento in cui perviene alla conoscenza dell’autorità<br />
procedente.
Soggetti<br />
Il difensore d’ufficio viene nominato nel caso in cui l’imputato non abbia provveduto a nominare<br />
quello di fiducia ovvero ne sia rimasto comunque privo.<br />
Il difensore d’ufficio è comunque tenuto a prestare patrocinio, salvo che in presenza di un giustificato<br />
motivo.<br />
Ai fini della nomina a difensore d’ufficio, è necessario che il soggetto possieda determinati requisiti,<br />
necessari per essere iscritto all’elenco alfabetico dei difensori d’ufficio, predisposto da ciascun<br />
consiglio dell’ordine forense ed aggiornato ogni tre mesi (attestato di idoneità rilasciato dall’ordine<br />
forense di appartenenza o dimostrazione di aver esercitato la professione nel settore <strong>penale</strong> per<br />
almeno due anni).<br />
Nella individuazione del difensore da nominare, al sistema della “tabella dei turni” si è sostituita una<br />
procedura informatizzata, regolata da un rigido automatismo, rispetto al quale sono previste<br />
circoscritte deroghe, giustificare dalla necessità di specifiche competenza ovvero dalla particolare<br />
urgenza.<br />
Il difensore dell’imputato<br />
esercita i diritti e le facoltà<br />
riconosciuti all’imputato, fatti<br />
salvi quelli riservati<br />
personalmente a quest’ultimo<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte
Soggetti<br />
Garanzie del difensore<br />
(art.103)<br />
Rispetto all’esercizio dei poteri investigativi degli organi inquirenti, il codice prevede una sorta di<br />
ombrello protettivo dell’attività difensiva, rispetto ad atti di:<br />
• Ispezione e perquisizione,<br />
stabilendo<br />
– che siano consentite solo quando il difensore o altre persone che svolgono stabilmente attivita’ nell’ufficio siano imputati,<br />
limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito ovvero per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o<br />
per ricercare cose o persone specificamente predeterminate;<br />
– che l’autorita’ giudiziaria debba avvertire, a pena di nullita’, il consiglio dell’ordine forense del luogo affinche’ il<br />
presidente o un consigliere delegato possa assistere;<br />
– che vi proceda personalmente il giudice o, nelle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di<br />
autorizzazione del giudice;<br />
– che non si possa procedere comunque a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che<br />
costituscano corpo del reato.<br />
• limitazione della segretezza e libertà della corrispondenza e comunicazione,<br />
prevedendo<br />
– che non si possa procedere a sequesto o altra forma di controllo della corrispondenza tra imputato e difensore in<br />
quanto riconoscibile, salvo che vi sia fondato motivo di ritenere che si tratti del corpo del reato;<br />
– che non sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati, dei<br />
consulenti tecnici e dei loro ausiliari ne’ di quelle intercorrenti tra costoro e le persone assistite.<br />
L’effettività di tali garanzie è presidiata dalla comminatoria di inutilizzabilità dei risultati ottenuti<br />
illegittimamente, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art.103.
Soggetti<br />
Il difensore delle altre parti private<br />
Rispetto a quanto già illustrato in relazione al difensore dell’imputato, merita di essere<br />
ricordato:<br />
• Che la parte privata diversa dall’imputato può nominare un solo difensore<br />
• Che alla parte privata diversa dall’imputato non si applica la disciplina del difensore<br />
d’ufficio (mentre anche la persona offesa , la parte civile e il responsabile civile<br />
possono chiedere di accedere al patrocinio a spese dello Stato)<br />
• Che la nomina produce effetti soltanto nell’ambito di un determinato grado di giudizio<br />
del processo, salvo che nell’atto non sia espressa una diversa volontà<br />
• La parte privata diversa dall’imputato (e gli enti) possa stare in giudizio solo con il<br />
ministero del difensore. Questi puo’ compiere e ricevere, nell’intereresse della parte<br />
rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono espressamente<br />
riservati a quest’ultima. In ogni caso sono esclusi gli che importino la disposizione<br />
irreversibile del diritto.<br />
<strong>Procedura</strong> <strong>penale</strong> - I parte