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LA DIVISIONE E L'USUFRUTTO GIUDIZIALE Sezione I La ... - Aiaf

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<strong>LA</strong> <strong>DIVISIONE</strong> E L’USUFRUTTO <strong>GIUDIZIALE</strong> 2013<br />

interessi che una rigida applicazione del principio di uguaglianza<br />

avrebbe portato a comprimere ( 22 ).<br />

Il principio affermato dall’art. 194 c.c. è quindi oltre modo significativo,<br />

e si può ben dire che il legislatore abbia ravvisato in esso uno<br />

dei caratteri fondamentali dell’istituto della comunione legale, al punto<br />

da sancirne l’inderogabilità, sia nell’art. 210, comma terzo, c.c., sia<br />

nell’art. 162, comma terzo, c.c. ( 23 ). Inderogabilità, questa, resa evidente<br />

dal confronto con il previgente testo dell’art. 227, primo comma,<br />

c.c., da cui è stato espunto proprio l’inciso « salvo che le convenzioni<br />

matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione » ( 24 ).<br />

Ciò premesso e chiarito, occorre intendersi subito sul significato e<br />

sulla portata di tale inderogabilità.<br />

In effetti, proprio la considerazione dei profili testé evidenziati<br />

deve indurre a ritenere che non vi siano dubbi sull’impossibilità per i<br />

coniugi di accordarsi, prima dell’instaurazione del regime, ovvero<br />

anche manente communione, mercé una convenzione matrimoniale,<br />

sulla futura ripartizione non paritaria del patrimonio acquisito o acquisendo<br />

ex art. 177, lett. a), c.c. Così pure deve escludersi che uno di essi,<br />

una volta verificatosi uno degli eventi contemplati dall’art. 191 c.c.,<br />

possa chiedere al giudice di riconoscergli su tale patrimonio una quota<br />

diversa ( 25 ). Sulle ragioni di politica legislativa che dovrebbero indurre,<br />

ad avviso dello scrivente, all’abbandono di siffatto principio, in favore<br />

(22) In ordine al dibattito parlamentare cfr. DE MONTIS, Divisione dei beni della<br />

comunione, cit., p. 996 ss.; v. inoltre SCHLESINGER, Della comunione legale, 1977, cit., p.<br />

448.<br />

(23) Cfr. SCHLESINGER, Della comunione legale, 1977, cit., p. 448 s.; MASTROPAOLO<br />

e PITTER, op. cit., p. 368 s.; BARBIERA, <strong>La</strong> comunione legale, 1996, cit., p. 639; GENNARI,<br />

Lo scioglimento della comunione, cit., p. 416 s. In giurisprudenza v. Trib. Bergamo, 18<br />

marzo 1983, cit.<br />

(24) Da notare che, come appena detto nel testo, un richiamo all’inderogabilità<br />

della ripartizione per quote uguali di cui all’art. 194 c.c. compare anche nell’art. 162,<br />

comma terzo, c.c. Secondo la dottrina trattasi di richiamo « di oscuro significato », che<br />

si spiega soltanto in considerazione del fatto che nel testo approvato dalla Camera dei<br />

deputati nella seduta del 18 ottobre 1972, l’art. 194 era molto più ricco, e prevedeva<br />

soluzioni differenziate a seconda della misura con cui l’uno e l’altro coniuge avessero<br />

contribuito alla creazione del patrimonio comune (così R. SACCO, Del regime patrimoniale<br />

della famiglia, cit., p. 26).<br />

(25) Per una chiara risposta in senso negativo al riguardo v. anche Cass., 24 luglio<br />

2003, n. 11467, cit., che peraltro motiva la soluzione (certamente condivisibile) con il<br />

criticabile ricorso alla teoria dell’ultrattività del regime legale (su questo tema specifico<br />

v. supra, Cap. XXII, § 4).

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