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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. <strong>15</strong><br />

costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori, nella<br />

maggior parte degli Stati membri, per i bassi livelli degli interessi <strong>di</strong> mora, oltre che per la<br />

lentezza delle procedure <strong>di</strong> recupero (considerando 16).<br />

Un livello così alto del tasso legale degli interessi <strong>di</strong> mora rende necessaria una<br />

riflessione sui rapporti tra la <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> in esame e la <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> in materia <strong>di</strong> usura recata dalla<br />

legge 7 marzo 1996, n. 108 (cui ha fatto seguito il decreto legge 29 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 394,<br />

convertito in legge dall’articolo 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, che detta <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />

interpretazione autentica della legge n. 108/96).<br />

<strong>La</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> dell’usura prevede che al superamento <strong>di</strong> determinati tassi soglia, rilevati<br />

in via amministrativa, corrisponda automaticamente l’identificazione <strong>di</strong> interessi usurari. Sul<br />

lato penalistico, chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri,<br />

in corrispettivo <strong>di</strong> una prestazione <strong>di</strong> denaro o <strong>di</strong> altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari,<br />

commette reato (articolo 644 del co<strong>di</strong>ce penale). Sul piano civilistico, la <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> del<br />

contratto <strong>di</strong> mutuo prevede che nel caso <strong>di</strong> pattuizione <strong>di</strong> interessi usurari, la clausola è nulla<br />

e non sono dovuti interessi (articolo 18<strong>15</strong> del co<strong>di</strong>ce civile).<br />

Consideriamo anzitutto il caso in cui il tasso legale degli interessi <strong>di</strong> mora rilevato ai<br />

sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002 risulti superiore ai tassi soglia in<br />

materia <strong>di</strong> usura. E’ da ritenere che il tasso legale <strong>di</strong> mora non possa essere mai considerato<br />

usurario. Qui infatti è una valutazione propria del legislatore nazionale, su impulso del<br />

legislatore comunitario, che afferma la liceità <strong>di</strong> un dato tasso <strong>di</strong> interesse. Essendo lecito il<br />

tasso legale, dovrebbe naturalmente esserlo pure un tasso <strong>di</strong> interesse fissato<br />

convenzionalmente in misura inferiore al tasso legale, anche qualora superasse la soglia in<br />

materia <strong>di</strong> usura.<br />

Più complessa, e forse poco rilevante sul piano pratico dato l’elevato livello del tasso<br />

legale degli interessi <strong>di</strong> mora, è l’ipotesi in cui venga fissato convenzionalmente un tasso <strong>di</strong><br />

mora superiore sia alla soglia <strong>di</strong> usura sia al tasso legale <strong>di</strong> cui all’articolo 5 del decreto<br />

legislativo. Una possibile linea interpretativa è che gli interessi moratori non ricadano nella<br />

<strong><strong>di</strong>sciplina</strong> in materia <strong>di</strong> usura. Quest’ultima, infatti, configura gli interessi usurari come<br />

corrispettivo <strong>di</strong> una prestazione <strong>di</strong> denaro o <strong>di</strong> altra utilità e quin<strong>di</strong> come interessi con<br />

funzione remunerativa, mentre gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria, costituendo<br />

una liquidazione forfettaria minima del danno per il ritardo del <strong>pagamento</strong>, e al più funzione<br />

sanzionatoria e <strong>di</strong> deterrente dell’inadempimento. Questa posizione è stata sostenuta<br />

recentemente dalla giurisprudenza (Tribunale <strong>di</strong> Roma, sez. II, 1 febbraio 2001), che ha<br />

avuto comunque cura <strong>di</strong> sottolineare che “la legge n. 108/96 va invece applicata quando la<br />

clausola contrattuale, pur facendo riferimento a interessi moratori, concreta invece un’ipotesi<br />

<strong>di</strong> frode alla legge”.<br />

Tenendo conto dell’ipotesi <strong>di</strong> frode alla legge, non sembra in contrasto con questa<br />

ricostruzione il fatto che l’articolo 1 del decreto legge n. 394/2000 abbia affermato che si<br />

intendono come usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento<br />

in cui sono promessi o comunque convenuti, “a qualsiasi titolo”.<br />

Secondo la ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza sopra citata, la clausola che in<br />

un contratto <strong>di</strong> mutuo preveda per il ritardo nella restituzione del capitale il <strong>pagamento</strong> <strong>di</strong><br />

interessi moratori in misura superiore al tasso soglia previsto dalla legge sull’usura deve<br />

essere qualificata come clausola penale ai sensi dell’articolo 1382 del co<strong>di</strong>ce civile. Come<br />

tutte le clausole penali, anche quelle che assumono la forma <strong>di</strong> interessi sul capitale sono<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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