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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 17<br />

maggior danno subito. Viene così affermato il principio per il quale il cre<strong>di</strong>tore ha <strong>di</strong>ritto ad<br />

essere risarcito non solo <strong>dei</strong> costi sostenuti per il recupero delle somme ma anche degli<br />

ulteriori danni subiti a causa del ritardo, a con<strong>di</strong>zione che ne <strong>di</strong>a <strong>di</strong>mostrazione: principio<br />

questo analogo a quello dell’articolo 1224, comma 2, primo periodo, del co<strong>di</strong>ce civile,<br />

secondo il quale il cre<strong>di</strong>tore pecuniario che ha subito un danno maggiore <strong>di</strong> quello risarcito<br />

dagli interessi pecuniari ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> richiedere l’ulteriore risarcimento purché <strong>di</strong>mostri il<br />

danno sofferto.<br />

9. Categorie speciali <strong>di</strong> contratti: cessione <strong>di</strong> prodotti alimentari deteriorabili<br />

Nella <strong>di</strong>rettiva comunitaria viene riconosciuto che per talune categorie <strong>di</strong> contratti può<br />

essere giustificato un periodo più lungo per il <strong>pagamento</strong> rispetto al termine legale <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b (considerando 18). Sulla base <strong>di</strong> questa considerazione,<br />

è consentito per talune categorie <strong>di</strong> contratti, la cui in<strong>di</strong>viduazione spetta a ciascun<br />

legislatore nazionale, elevare sino a sessanta giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti<br />

gli interessi, purché tale termine sia reso inderogabile per le parti del contratto o venga<br />

stabilito un tasso d’interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso legale (articolo 3,<br />

paragrafo 2, della <strong>di</strong>rettiva).<br />

Il legislatore nazionale ha utilizzato questa facoltà introducendo regole speciali per i<br />

contratti aventi ad oggetto la cessione <strong>di</strong> “prodotti alimentari deteriorabili” in<strong>di</strong>cati come tali<br />

da un apposito decreto del Ministro delle attività produttive. L’espressione “cessione <strong>di</strong><br />

prodotti” appare sufficientemente generale da comprendere sia le transazioni tra il produttore<br />

e il <strong>di</strong>stributore, sia quelle tra imprese operanti ai <strong>di</strong>versi livelli della catena <strong>di</strong>stributiva.<br />

Fino al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto (che non risulta ad oggi<br />

emanato), per “prodotti alimentari deteriorabili” si intendono quelli in<strong>di</strong>cati nel decreto del<br />

Ministro della Sanità del 16 <strong>di</strong>cembre 1993 (G.U. n. 303 del 28 <strong>di</strong>cembre 1993) in cui sono<br />

compresi: a) i prodotti alimentari preconfezionati con un periodo <strong>di</strong> vita commerciale inferiore<br />

a novanta giorni in<strong>di</strong>cato in etichetta; b) i prodotti a base <strong>di</strong> carne che non abbiano subito un<br />

trattamento completo e presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche; c) i prodotti<br />

alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla ven<strong>di</strong>ta previo frazionamento<br />

non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato<br />

sfuso per perio<strong>di</strong> superiori a tre mesi costituiti in tutto o in parte da determinati elementi (quali<br />

latte e derivati, carni fresche, prodotti della pesca freschi, prodotti d’uovo, prodotti<br />

ortofrutticoli freschi, paste fresche).<br />

Per tali contratti, l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo stabilisce che il<br />

<strong>pagamento</strong> del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale <strong>di</strong> sessanta giorni<br />

dalla consegna o dal ritiro <strong>dei</strong> prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente<br />

dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio <strong>di</strong> interesse <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002 è maggiorato <strong>di</strong> due punti percentuali ed è<br />

inderogabile. Pertanto, per il periodo 1° luglio - 31 <strong>di</strong>cembre 2002, il tasso legale è pari al<br />

12,35%; per il periodo 1° gennaio 2003- 30 giugno 2003, esso è pari all’11, 85%.<br />

E’ consentito alle parti stabilire un termine <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> superiore a quello legale a<br />

con<strong>di</strong>zione che le <strong>di</strong>verse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino determinati limiti<br />

fissati all’interno <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle<br />

organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della<br />

trasformazione e della <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> prodotti deteriorabili specifici (articolo 4, comma 4). E’<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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