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CIRCOLARE N. 15 La nuova disciplina dei ritardi di pagamento ...

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<strong>La</strong> <strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> <strong>dei</strong> <strong>ritar<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>pagamento</strong> nelle transazioni commerciali<br />

© ASSONIME- vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo<br />

PAG. 25<br />

posizione appare autorevolmente rappresentata in dottrina e in giurisprudenza. Ad esempio<br />

in materia <strong>di</strong> alimenti la dottrina (v. Bianca, Diritto civile, la famiglia e le successioni, 2001,<br />

Milano, p. 427) nell’atto <strong>di</strong> affermare che il <strong>di</strong>ritto agli alimenti è un <strong>di</strong>ritto che tutela un<br />

interesse essenziale della persona, in<strong>di</strong>sponibile nella misura in cui l’atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione<br />

pregiu<strong>di</strong>ca l’interesse tutelato, <strong>di</strong>chiara che sono valide la rinunzia e la transazione aventi ad<br />

oggetto prestazioni arretrate. Su tale posizione appare anche la giurisprudenza (Corte<br />

d’Appello <strong>di</strong> Roma, 3 aprile 1956), la quale afferma che il cre<strong>di</strong>to per alimenti è rinunciabile<br />

limitatamente al passato, quando cioè il <strong>di</strong>ritto ad essere alimentato si è trasformato in un<br />

normale <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, la cui causale non presenta più particolare rilevanza. Sulla stessa<br />

linea appare anche quella giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità (Cassazione, 8 febbraio 1990, n. 872)<br />

la quale ha ritenuto valida la transazione con la quale il conduttore rinunziava alla<br />

prosecuzione del contratto <strong>di</strong> locazione non abitativa prevista dall’articolo 71 della legge 27<br />

luglio 1978, n. 392 in base alla considerazione che tale <strong>di</strong>sposizione “pur avendo natura<br />

imperativa … è <strong>di</strong>retta ad evitare una elusione <strong>di</strong> tipo preventivo <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti del locatario, ma<br />

non esclude la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporne una volta che i <strong>di</strong>ritti stessi siano insorti”.<br />

L’applicazione <strong>di</strong> tali principi alla <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> in esame induce a ritenere che gli atti<br />

intervenuti successivamente al sorgere degli interessi <strong>di</strong> mora, con cui si <strong>di</strong>spone degli<br />

stessi, siano consentiti, in quanto si tratta <strong>di</strong> atti relativi a <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to pienamente<br />

<strong>di</strong>sponibili dalle parti (per quanto riguarda i profili fiscali degli atti <strong>di</strong> rinuncia agli interessi, v.<br />

oltre).<br />

Conseguenze della grave iniquità<br />

Nel caso in cui un accordo sulla data del <strong>pagamento</strong> o sulle conseguenze del ritardato<br />

<strong>pagamento</strong> sia gravemente iniquo in danno del cre<strong>di</strong>tore, il giu<strong>di</strong>ce è chiamato a <strong>di</strong>chiarare,<br />

anche d’ufficio, la nullità dell’accordo e, avuto riguardo all’interesse del cre<strong>di</strong>tore, alla corretta<br />

prassi commerciale nonché alle altre circostanze sopra in<strong>di</strong>cate, applica i termini legali<br />

ovvero riconduce ad equità il contenuto dell’accordo.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un’ipotesi <strong>di</strong> nullità parziale, limitata alle clausole relative alla data del<br />

<strong>pagamento</strong> o alle conseguenze del ritardato <strong>pagamento</strong>. <strong>La</strong> possibilità per il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

ricondurre a equità il contenuto dell’accordo, invece <strong>di</strong> applicare i termini legali, va intesa<br />

come funzionale a consentire al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> trovare la soluzione più conforme alla volontà<br />

delle parti e alle caratteristiche della transazione, senza introdurre nel sistema inutili elementi<br />

<strong>di</strong> rigi<strong>di</strong>tà.<br />

11. Mo<strong>di</strong>fiche alla legge n. 192/1998 in materia <strong>di</strong> subfornitura e rapporti con le<br />

<strong>di</strong>scipline speciali<br />

Nella seconda metà degli anni Novanta, era già vivo a livello comunitario il <strong>di</strong>battito su<br />

come garantire migliori con<strong>di</strong>zioni nei pagamenti delle transazioni commerciali, a tutela del<br />

cre<strong>di</strong>tore in posizione <strong>di</strong> debolezza contrattuale. E’ in tale contesto che venne adottata, in<br />

Italia, la legge 18 giugno 1998, n. 192 recante la “<strong><strong>di</strong>sciplina</strong> della subfornitura nelle attività<br />

produttive”. Due <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> questa legge sono <strong>di</strong> particolare rilievo, ai fini dell’analisi della<br />

<strong>nuova</strong> <strong><strong>di</strong>sciplina</strong> introdotta dal decreto legislativo n. 231/2002.<br />

<strong>La</strong> prima è il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> abuso da parte <strong>di</strong> una o più imprese dello stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza<br />

economica nel quale si trovi, nei suoi o nei loro riguar<strong>di</strong>, una impresa cliente o fornitrice.<br />

L’abuso può consistere, tra l’altro, nell’imposizione <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni contrattuali<br />

ingiustificatamente gravose. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza<br />

CIRC. N. <strong>15</strong>

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