Archivio civile - La Tribuna
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GIURISPRUDENZA DI MERITO<br />
CORTE DI APPELLO DI LECCE<br />
Sez. dist. di Taranto, 11 marzo 2002, n. 75.<br />
Pres. ed est.<strong>La</strong>nzo - Intesa Gestione Crediti (avv. Tanzarel)<br />
c. Guarino (avv. Strada).<br />
Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione<br />
del debito - Azione cambiaria - Prescrizione -<br />
Utilizzo del titolo di credito - Implicito riconoscimento<br />
del debito - Conseguenze.<br />
In caso di prescrizione dell’azione cambiaria l’utilizzo<br />
del titolo di credito quale promessa di pagamento o riconoscimento<br />
di debito implica l’esercizio dell’azione causale,<br />
fondata sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione<br />
del titolo ed efficace solo tra le parti di ciascuno<br />
di detti rapporti, con la conseguenza che il possessore del<br />
titolo può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto<br />
promittente. (C.c., art. 1988) (1).<br />
(1) Nello stesso senso: Cass. 26 novembre 1999, n. 13170, in<br />
questa Rivista 2000, 1043, secondo cui, in caso di prescrizione<br />
dell’azione cambiaria, l’utilizzo del titolo di credito quale promessa<br />
di pagamento implica l’esercizio dell’azione causale, fondata<br />
sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione del titolo,<br />
rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue<br />
che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo<br />
nei confronti del proprio diretto promittente; Cass. 12 aprile 1994,<br />
n. 3417, ivi 1995, 307; Cass. 20 agosto 1990, n. 8483, secondo cui<br />
la cambiale, non più utilizzabile in via cartolare per l’intervenuta<br />
prescrizione dell’azione cambiaria, può valere (ricorrendone i presupposti)<br />
come ordinaria promessa di pagamento per l’ammontare<br />
della somma indicata nel documento, con l’effetto di dispensare il<br />
creditore dall’onere della prova del rapporto fondamentale, la cui<br />
esistenza si presume, salva per il debitore la facoltà di dimostrare<br />
che il rapporto stesso è stato invalidamente instaurato o che è venuta<br />
meno.<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione<br />
notificato il 18 marzo 1998 Mauro Guarino proponeva<br />
opposizione dinanzi al <strong>Tribuna</strong>le di Taranto, sezione distaccata<br />
di Ginosa, avverso il decreto ingiuntivo n. 59-1997<br />
emesso in data 31 ottobre 1997, con il quale era stato<br />
ingiunto al Guarino, unitamente ad Agostino Loreto, di<br />
pagare in favore della Caripuglia Spa la somma di lire<br />
8.570.000 risultante da un titolo cambiario emesso dal Guarino<br />
in favore del Loreto e da questo girato in favore della<br />
Caripuglia. A fondamento dell’opposizione deduceva il<br />
Guarino che il provvedimento monitorio era divenuto inefficace<br />
per la decorrenza del termine di cui all’art. 664 c.p.c.,<br />
essendo stata eseguita la notifica oltre il sessantesimo<br />
giorno della pronunzia. Disconosceva, altresì, l’opponente<br />
la firma apposta sul titolo cambiario in questione ed eccepiva<br />
la prescrizione dell’azione cambiaria, deducendo l’inesistenza<br />
di ogni rapporto causale sottostante alla stessa.<br />
<strong>La</strong> banca opposta si costituiva, aderendo alla richiesta di<br />
dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo; formulava,<br />
nei confronti del Guarino, domanda riconvenzionale<br />
per il pagamento della somma suddetta, maggiorata degli<br />
interessi del 2 novembre 1993 al soddisfo. L’istituto di credito<br />
chiedeva la verificazione della firma disconosciuta<br />
dall’opponente e, in ordine alla eccezione di prescrizione,<br />
dichiarava di agire in virtù del rapporto causale ai sensi<br />
dell’art. 1988 c.c., poiché la sottoscrizione del titolo da<br />
parte dell’opponente costituiva la ricognizione di un debito.<br />
Espletata una C.T.U. grafologica, che concludeva ritenendo<br />
l’autografia della sottoscrizione del titolo cambiario<br />
in questione, all’udienza del 28 aprile 1999 l’opponente<br />
Guarino rinunziava al motivo di opposizione alla falsità<br />
della predetta firma.<br />
Con sentenza 28 luglio 1999 n. 92 il <strong>Tribuna</strong>le di Taranto,<br />
sezione distaccata di Ginosa, in accoglimento<br />
dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e<br />
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla Caripuglia<br />
Spa nei confronti del Guarino.<br />
Con atto di citazione notificato in data 24 luglio 2000 ha<br />
proposto appello la Intesa Gestione Crediti Spa, precisando<br />
di avere, in virtù di cessione di beni e rapporti giuridici in<br />
blocco, acquisito la titolarità pro soluto di tutti i crediti della<br />
Cassa di Risparmio di Puglia.<br />
Si duole la società appellante dell’accoglimento dell’opposizione,<br />
osservando che la Caripuglia aveva inteso azionare<br />
un proprio credito documentato da una promessa di pagamento<br />
o di atto ricognitivo dell’obbligazione; in tal caso<br />
opera una presunzione di esistenza e liceità della causa del<br />
negozio e spetta all’opponente, che intende contestare il<br />
credito, l’onere di fornire la prova di fatti impeditivi, estintivi<br />
o modificativi; e il termine per la prescrizione<br />
dell’azione causale, che sopravvive all’estinzione<br />
dell’azione cambiaria, varia secondo la natura del rapporto<br />
fondamentale. In via subordinata l’appellante chiede che siano<br />
dichiarate interamente compensate le spese del primo<br />
grado del giudizio.<br />
L’appellato Guarino si è costituito ed ha chiesto il rigetto<br />
dell’impugnazione, deducendo che per l’azione cambiaria<br />
si è verificata la prescrizione ex art. 94 R.D. 14 dicembre<br />
1933 n. 1669, mentre per l’azione causale legittimamente la<br />
domanda è stata respinta in quanto tale azione avrebbe potuto<br />
essere esperita solamente dal Loreto nei confronti del<br />
Guarino, e non anche della Caripuglia non esistendo tra<br />
quest’ultima e lo stesso appellato alcun rapporto sottostante<br />
relativo alla emissione della cambiale.<br />
<strong>La</strong> causa, infine, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte<br />
è stata riservata per la decisione, con la concessione<br />
dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE. – L’impugnazione proposta<br />
dalla Spa Intesa Gestione Crediti è del tutto fondata e deve<br />
essere respinta.<br />
Come ha correttamente ritenuto il <strong>Tribuna</strong>le di Taranto,<br />
sezione distaccata di Ginosa, nel caso in esame va anzitutto<br />
riconosciuto che è sicuramente maturata la prescrizione di<br />
cui all’art. 94 della legge cambiaria, giacché il protesto del