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Archivio civile - La Tribuna

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GIURISPRUDENZA DI MERITO<br />

CORTE DI APPELLO DI LECCE<br />

Sez. dist. di Taranto, 11 marzo 2002, n. 75.<br />

Pres. ed est.<strong>La</strong>nzo - Intesa Gestione Crediti (avv. Tanzarel)<br />

c. Guarino (avv. Strada).<br />

Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione<br />

del debito - Azione cambiaria - Prescrizione -<br />

Utilizzo del titolo di credito - Implicito riconoscimento<br />

del debito - Conseguenze.<br />

In caso di prescrizione dell’azione cambiaria l’utilizzo<br />

del titolo di credito quale promessa di pagamento o riconoscimento<br />

di debito implica l’esercizio dell’azione causale,<br />

fondata sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione<br />

del titolo ed efficace solo tra le parti di ciascuno<br />

di detti rapporti, con la conseguenza che il possessore del<br />

titolo può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto<br />

promittente. (C.c., art. 1988) (1).<br />

(1) Nello stesso senso: Cass. 26 novembre 1999, n. 13170, in<br />

questa Rivista 2000, 1043, secondo cui, in caso di prescrizione<br />

dell’azione cambiaria, l’utilizzo del titolo di credito quale promessa<br />

di pagamento implica l’esercizio dell’azione causale, fondata<br />

sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione del titolo,<br />

rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue<br />

che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo<br />

nei confronti del proprio diretto promittente; Cass. 12 aprile 1994,<br />

n. 3417, ivi 1995, 307; Cass. 20 agosto 1990, n. 8483, secondo cui<br />

la cambiale, non più utilizzabile in via cartolare per l’intervenuta<br />

prescrizione dell’azione cambiaria, può valere (ricorrendone i presupposti)<br />

come ordinaria promessa di pagamento per l’ammontare<br />

della somma indicata nel documento, con l’effetto di dispensare il<br />

creditore dall’onere della prova del rapporto fondamentale, la cui<br />

esistenza si presume, salva per il debitore la facoltà di dimostrare<br />

che il rapporto stesso è stato invalidamente instaurato o che è venuta<br />

meno.<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione<br />

notificato il 18 marzo 1998 Mauro Guarino proponeva<br />

opposizione dinanzi al <strong>Tribuna</strong>le di Taranto, sezione distaccata<br />

di Ginosa, avverso il decreto ingiuntivo n. 59-1997<br />

emesso in data 31 ottobre 1997, con il quale era stato<br />

ingiunto al Guarino, unitamente ad Agostino Loreto, di<br />

pagare in favore della Caripuglia Spa la somma di lire<br />

8.570.000 risultante da un titolo cambiario emesso dal Guarino<br />

in favore del Loreto e da questo girato in favore della<br />

Caripuglia. A fondamento dell’opposizione deduceva il<br />

Guarino che il provvedimento monitorio era divenuto inefficace<br />

per la decorrenza del termine di cui all’art. 664 c.p.c.,<br />

essendo stata eseguita la notifica oltre il sessantesimo<br />

giorno della pronunzia. Disconosceva, altresì, l’opponente<br />

la firma apposta sul titolo cambiario in questione ed eccepiva<br />

la prescrizione dell’azione cambiaria, deducendo l’inesistenza<br />

di ogni rapporto causale sottostante alla stessa.<br />

<strong>La</strong> banca opposta si costituiva, aderendo alla richiesta di<br />

dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo; formulava,<br />

nei confronti del Guarino, domanda riconvenzionale<br />

per il pagamento della somma suddetta, maggiorata degli<br />

interessi del 2 novembre 1993 al soddisfo. L’istituto di credito<br />

chiedeva la verificazione della firma disconosciuta<br />

dall’opponente e, in ordine alla eccezione di prescrizione,<br />

dichiarava di agire in virtù del rapporto causale ai sensi<br />

dell’art. 1988 c.c., poiché la sottoscrizione del titolo da<br />

parte dell’opponente costituiva la ricognizione di un debito.<br />

Espletata una C.T.U. grafologica, che concludeva ritenendo<br />

l’autografia della sottoscrizione del titolo cambiario<br />

in questione, all’udienza del 28 aprile 1999 l’opponente<br />

Guarino rinunziava al motivo di opposizione alla falsità<br />

della predetta firma.<br />

Con sentenza 28 luglio 1999 n. 92 il <strong>Tribuna</strong>le di Taranto,<br />

sezione distaccata di Ginosa, in accoglimento<br />

dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e<br />

rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla Caripuglia<br />

Spa nei confronti del Guarino.<br />

Con atto di citazione notificato in data 24 luglio 2000 ha<br />

proposto appello la Intesa Gestione Crediti Spa, precisando<br />

di avere, in virtù di cessione di beni e rapporti giuridici in<br />

blocco, acquisito la titolarità pro soluto di tutti i crediti della<br />

Cassa di Risparmio di Puglia.<br />

Si duole la società appellante dell’accoglimento dell’opposizione,<br />

osservando che la Caripuglia aveva inteso azionare<br />

un proprio credito documentato da una promessa di pagamento<br />

o di atto ricognitivo dell’obbligazione; in tal caso<br />

opera una presunzione di esistenza e liceità della causa del<br />

negozio e spetta all’opponente, che intende contestare il<br />

credito, l’onere di fornire la prova di fatti impeditivi, estintivi<br />

o modificativi; e il termine per la prescrizione<br />

dell’azione causale, che sopravvive all’estinzione<br />

dell’azione cambiaria, varia secondo la natura del rapporto<br />

fondamentale. In via subordinata l’appellante chiede che siano<br />

dichiarate interamente compensate le spese del primo<br />

grado del giudizio.<br />

L’appellato Guarino si è costituito ed ha chiesto il rigetto<br />

dell’impugnazione, deducendo che per l’azione cambiaria<br />

si è verificata la prescrizione ex art. 94 R.D. 14 dicembre<br />

1933 n. 1669, mentre per l’azione causale legittimamente la<br />

domanda è stata respinta in quanto tale azione avrebbe potuto<br />

essere esperita solamente dal Loreto nei confronti del<br />

Guarino, e non anche della Caripuglia non esistendo tra<br />

quest’ultima e lo stesso appellato alcun rapporto sottostante<br />

relativo alla emissione della cambiale.<br />

<strong>La</strong> causa, infine, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte<br />

è stata riservata per la decisione, con la concessione<br />

dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE. – L’impugnazione proposta<br />

dalla Spa Intesa Gestione Crediti è del tutto fondata e deve<br />

essere respinta.<br />

Come ha correttamente ritenuto il <strong>Tribuna</strong>le di Taranto,<br />

sezione distaccata di Ginosa, nel caso in esame va anzitutto<br />

riconosciuto che è sicuramente maturata la prescrizione di<br />

cui all’art. 94 della legge cambiaria, giacché il protesto del

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