08.06.2013 Visualizzazioni

Commissione d'inchiesta regionale - Interporto-cemim.com

Commissione d'inchiesta regionale - Interporto-cemim.com

Commissione d'inchiesta regionale - Interporto-cemim.com

SHOW MORE
SHOW LESS

Trasformi i suoi PDF in rivista online e aumenti il suo fatturato!

Ottimizzi le sue riviste online per SEO, utilizza backlink potenti e contenuti multimediali per aumentare la sua visibilità e il suo fatturato.

Dedicato a tutte le persone che nel corso dei tanti anni<br />

di vicenda giudiziaria ci hanno lasciato e non hanno potuto<br />

conoscerne la conclusione.<br />

In particolare Franco Ferranti e Floriano Berrettini.<br />

Ricordiamo anche Loris Mancinelli e Ado Clementi<br />

che hanno dato il loro decisivo contributo a tutta questa storia.


ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE<br />

ASSEMBLEARE D’INCHIESTA TENDENTE<br />

AD ESAMINARE LE VICENDE RELATIVE<br />

ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERPORTO<br />

DELLE MARCHE DALLA COSTITUZIONE<br />

DELLA SOCIETÀ CEMIM AGLI ATTUALI SVILUPPI<br />

<strong>Commissione</strong> d’inchiesta <strong>regionale</strong><br />

Delibera n. 4/11 – 14 aprile 2011<br />

Relazione/integRata<br />

ancona, giugno 2012


DOWNLOAD DEI DOCUMENTI ALLEGATI<br />

Le note a piedipagina del libro sono link con documenti allegati scaricabili.<br />

– Dove sulla nota <strong>com</strong>pare l’asterisco (*) l’allegato è superiore ai 3MB;<br />

– Dove sulla nota <strong>com</strong>paiono due asterischi (**) l’allegato è superiore<br />

ai 10MB;<br />

– Dove sulla nota <strong>com</strong>paiono tre asterischi (***) l’allegato è superiore<br />

ai 20MB;<br />

Il testo è una ricostruzione non ufficiale degli atti depositati in sede di<br />

Assemblea Legislativa Regione Marche il 26 giugno 2012.<br />

La ricostruzione è fedele alla relazione finale approvata all’unanimintà il<br />

29 maggio 2012 integrata delle parti espunte* facenti parte della relazione<br />

portata in discussione alla stessa data.<br />

Progetto grafico, impaginazione e copertina: GG<br />

* Il testo in nero riporta la relazione finale, il testo in grigio riporta ogni parte della<br />

relazione espunta inserita cronologicamente nel testo della relazione finale.


Ci corre l’obbligo, una volta che l’assemblea legislativa ha preso visione<br />

dei lavori svolti e della relazione unanimemente approvata dalla <strong>Commissione</strong><br />

d’Inchiesta, anche a nome dei consiglieri Massi, Natali e Silvetti,<br />

fare alcune osservazioni, con il proposito di integrare quanto ufficialmente<br />

prodotto dalla <strong>Commissione</strong>, affinché rimanga agli atti di questa<br />

assemblea.<br />

La <strong>Commissione</strong>, nella seduta del 29 maggio, ha approvato alla unanimità<br />

la relazione e su quanto concluso non esiste alcun ripensamento,<br />

almeno per quanto ci riguarda, pur avendo acconsentito che una ampia<br />

parte della relazione portata alla discussione nella seduta del 17 maggio<br />

fosse stata espunta anche in deroga a quanto reca il verbale: «Il presidente<br />

Bugaro, dopo un’approfondita discussione dei <strong>com</strong>missari sul contenuto della relazione<br />

finale, propone di dare mandato alla struttura amministrativa di effettuare la revisione<br />

del testo presentato in bozza, al fine di eliminare le parti ripetitive e i riferimenti poco<br />

chiari».<br />

Operazione di sciabola e non di fioretto stante che circa 80 pagine<br />

sono state cancellate, <strong>com</strong>presi interi capitoli tutt’altro che ripetitivi o<br />

poco chiari.<br />

Inoltre, nella seduta conclusiva dei lavori della <strong>Commissione</strong> del 31<br />

maggio, al momento di votare le conclusioni, si è voluto contrapporre al<br />

testo del presidente Bugaro che ha ottenuto il voto della maggioranza,<br />

quello del vice presidente Badiali che ha ottenuto un voto di minoranza.<br />

Risulta, dunque, in tutta la sua evidenza una contraddizione in termini,<br />

che non può essere sottaciuta, stante che le conclusioni di minoranza<br />

sono state inserite nella relazione approvata alla unanimità.<br />

Ne abbiamo preso atto.<br />

Vi è dunque l’esigenza di portare alla luce quanto è stato pesantemente<br />

espunto dalla relazione che, per una opportuna e sacrosanta scelta i<br />

quattro consiglieri di minoranza avevano fatto pur di favorire un voto<br />

unanime.<br />

Tutto ciò che è stato scritto nella relazione unanimemente approvata<br />

trova supporto nella documentazione richiamata nelle note e tutto quanto<br />

oggi si propone sia messa a verbale, con il solo scopo di renderne conoscenza<br />

all’assemblea, trova supporto, anche qui, nella documentazione<br />

richiamata nelle note.


Per una lettura che sia <strong>com</strong>prensibile ed organica al testo della relazione<br />

finale approvata alla unanimità, si premette, per ogni capitolo o parte<br />

di esso, la loro cronologica collocazione da cui sono stati espunti.<br />

Ancona, lì 26 giugno 2012<br />

Gia<strong>com</strong>o Bugaro<br />

Francesco Massi<br />

Giulio Natali<br />

Daniele Silvetti


Indice<br />

PREMESSA XI<br />

INTRODUZIONE XV<br />

1 I Riferimenti normativi 19<br />

2 IL CeMIM (fase pre-fallimento) 21<br />

3 Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM 31<br />

4 Il fallimento del CeMIM 41<br />

5 La Regione Marche, il fallimento<br />

e gli atti della procedura fallimentare 53<br />

5.1 L’approvazione dello stato passivo<br />

del fallimento CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53<br />

5.2 La stima dei beni e le numerose CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />

5.3 La Regione Marche e la vendita dei beni CeMIM<br />

alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

5.4 La Regione Marche e la progettazione CeMIM<br />

redatta dall’arch. Tomellini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />

5.4.1 L’audizione dell’assessore <strong>regionale</strong> p.t.<br />

Gianfranco Formica in merito alla progettazione<br />

CeMIM redatta dall’Arch. Dario Tomellini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />

5.4.2 L’audizione dell’assessore del presidente di<br />

<strong>Interporto</strong> Marche Spa Roberto Pesaresi in merito<br />

alla progettazione CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73


5.4.3 La Regione Marche, la concessione dei contributi,<br />

la loro revoca, la decisione di bloccare ogni<br />

finanziamento, il fallimento CeMIM e la sua Revoca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77<br />

5.4.4 Le audizioni dell’Avv. Gianfranco Formica,<br />

la sua attività di assessore <strong>regionale</strong> p.t. e le sue<br />

dichiarazioni in merito ai rapporti tenuti con<br />

la Procura di Ancona. Le dichiarazioni degli auditi<br />

Alfio Bassotti e Fabrizio Sichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />

5.5 La regione Marche ed i contributi Cee-Fesr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />

5.6 La Regione Marche, le proposte di concordato<br />

fallimentare , l’acquisto delle azioni CeMIM<br />

da parte della interporto Marche Spa<br />

ed il motivo del loro sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />

5.6.1 La prima proposta ufficiale<br />

di concordato fallimentare del CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99<br />

5.6.2 La sollecitazione del presidente p.t. di <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa Maurizio Fabiani per una soluzione<br />

concordataria del fallimento CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br />

5.6.3 La seconda proposta di concordato fallimentare<br />

presentata dal liquidatore Dott. Loris Mancinelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107<br />

5.6.4 Le proposte si concordato presentate<br />

da un assuntore e l’ingente costo finanziario<br />

sostenuto dalla Regione Marche per impedirle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />

5.6.5. La scrittura privata tra Regione Marche<br />

e 4 soci CeMIM – la <strong>com</strong>pra vendita del voto –<br />

il pagamento ai quattro soci CeMIM<br />

di €. 651.500,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123


5.6.6. L’ultima proposta di concordato presentata<br />

dal liquidatore Loris Mancinelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130<br />

5.6.7 L’incarico alla <strong>Interporto</strong> Marche Spa di presentare<br />

una proposta di concordato <strong>com</strong>e terzo assuntore.<br />

La L.R. n. 13 del 2 agosto 2006 ed il finanziamento<br />

di €. 1.500.000,00 per il concordato fallimentare<br />

CeMIM utilizzati per altro scopo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135<br />

5.6.8. <strong>Interporto</strong> Marche Spa e la somma<br />

di €. 1.500.000,00 – finanziata con L. R. n. 13/2006 –<br />

è utilizzata per l’acquisto di azioni CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br />

5.6.9 Azione di responsabilità contro Mancinelli Loris<br />

per non aver sostenuto e difeso la proposta<br />

di concordato fallimentare presentata<br />

da <strong>Interporto</strong> Marche Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161<br />

6 Le conclusioni processuali in sede civile e penale 169<br />

6.1. I procedimenti giudiziari civili conseguenti<br />

alla dichiarazione di fallimento del CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169<br />

6.1.1 L’audizione del presidente della Giunta <strong>regionale</strong><br />

Dott. Vito D’Ambrosio in merito al recupero, negato,<br />

di un credito non ammesso al passivo<br />

del fallimento CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176<br />

6.2 Il procedimento penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180<br />

6.2.1 Le dichiarazione dell’audito Dott. Vito D’Ambrosio,<br />

presidente p.t. della Giunta <strong>regionale</strong>,<br />

nelle seduta della <strong>Commissione</strong> del 1 dicembre 2011,<br />

in merito al procedimento penale CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184


7. I provvedimenti giudiziari<br />

acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong> 189<br />

7.1 Riepilogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191<br />

8 Conclusioni 197<br />

8.1. Conclusioni approvate a maggioranza nella seduta<br />

del 31/05/2012 dai consiglieri Gia<strong>com</strong>o Bugaro,<br />

Francesco Massi, Giulio Natali e Daniele Silvetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197<br />

8.2. Conclusioni di minoranza dei consiglieri<br />

Fabio Badiali, Angelo Sciapichetti e Valeriano Camela . . . . . . . . . . . . . . . . . 210<br />

Verbali 217<br />

VERBALE COMMISSIONE D’INCHIESTA REGIONALE<br />

DEL 22 MAGGIO 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218<br />

VERBALE COMMISSIONE D’INCHIESTA REGIONALE<br />

DEL 29 MAGGIO 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219<br />

VERBALE COMMISSIONE D’INCHIESTA REGIONALE<br />

DEL 31 MAGGIO 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220<br />

VERBALE SEDUTA ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE MARCHE<br />

DEL 26 GIUGNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221


PREMESSA<br />

La <strong>Commissione</strong> Assembleare d’Inchiesta <strong>regionale</strong><br />

L’iter seguito per la costituzione<br />

della <strong>Commissione</strong> assembleare d’inchiesta.<br />

La proposta di una <strong>com</strong>missione d’inchiesta <strong>regionale</strong> sulla vicenda Ce-<br />

MIM su richiesta di 16 consiglieri è stata presentata per la prima volta<br />

all’esame dell’Ufficio di presidenza il 15 marzo 2005 e successivamente<br />

discussa in Consiglio Regionale, su richiesta della minoranza, l’8 novembre<br />

2005 con il seguente o.d.g.: «Costituzione di una <strong>Commissione</strong> consiliare di<br />

inchiesta tendente ad esaminare le recenti vicende del CeMIM, con particolare riferimento<br />

alle deliberazioni della Giunta <strong>regionale</strong> n. 477 del 27 aprile 2004 e n. 374<br />

del 15 marzo 2005».<br />

L’Ufficio di presidenza <strong>com</strong>petente per l’istituzione della <strong>Commissione</strong><br />

diede incarico al Vice presidente Favia di relazionare in Consiglio Regionale<br />

esprimendo l’accoglimento di tale <strong>com</strong>missione <strong>com</strong>posta da 8<br />

membri, di cui 5 espressi dalla maggioranza e tre dalla minoranza.<br />

Tuttavia, lo stesso Vice presidente Favia, tenendo conto che la vicenda<br />

giudiziaria risultava ancora in itinere e, soprattutto, l’imminenza della<br />

sentenza nel procedimento di opposizione alla sentenza dichiarativa di<br />

fallimento, propose la sospensione di ogni decisione nel merito in attesa<br />

dell’esito processuale della causa di revoca del fallimento.<br />

Premessa<br />

XI


La proposta Favia fu accolta a maggioranza con 20 voti favorevoli, 16<br />

contrari e 2 astenuti.<br />

Il 14 giugno 2007 il Tribunale di Ancona dichiarava la chiusura della<br />

procedura fallimentare avendo soddisfatto tutti i creditori privilegiati e<br />

chirografari e coperto tutte le spese di giustizia, nonché residuando un<br />

attivo fallimentare di €. 1.420.916,00=.<br />

Il 29 giugno 2007 decorrendo i termini per impugnare la chiusura della<br />

procedura fallimentare la ScpA Ce.M.I.M. in liquidazione tornava in<br />

bonis.<br />

Nel luglio del 2007 su richiesta del consigliere Gia<strong>com</strong>o Bugaro venne<br />

sollecitata la riattivazione della <strong>Commissione</strong> dopo la sospensione della<br />

stessa imposta dal Consiglio <strong>regionale</strong> nella seduta del 10 novembre<br />

2005. L’Ufficio di Presidenza non accolse il sollecito stante che: «non si era<br />

ancora concluso l’iter processuale perché era stato solo emanato il decreto di chiusura del<br />

fallimento e quindi non erano cambiate le circostante che avevano determinato il rinvio<br />

dell’Assemblea legislativa».<br />

Il 19 settembre 2009 la Corte d’Appello di Ancona con sentenza<br />

557/2009 revocava il fallimento CeMIM e quindi non esistevano più elementi<br />

ostativi alla costituzione della <strong>Commissione</strong>.<br />

Il 10 novembre 2009, l’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong> discuteva la<br />

«Proposta di deliberazione n. 1 dell’Ufficio di Presidenza: “Istituzione<br />

di una <strong>Commissione</strong> di inchiesta tendente ad esaminare le vicende del CeMIM,<br />

con particolare riferimento alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 477 del 27<br />

aprile 2004 e n. 374 del 15 marzo 2005”».<br />

L’approvazione della <strong>com</strong>missione veniva sollecitata dal PDL e sottoscritta<br />

da tutta la minoranza.<br />

L’Ufficio di Presidenza rilevava che, essendo intervenute modifiche<br />

allo Statuto, che era altresì in via di approvazione il nuovo Regolamento<br />

e constatando che il nuovo Statuto, di rango superiore, affidava<br />

alla valutazione dell’Assemblea legislativa la decisione di istituire<br />

tale <strong>com</strong>missione, mentre il Regolamento, di rango inferiore, ancora<br />

vigente, imponeva tale istituzione una volta sottoscritta da 1/3 dei<br />

consiglieri, poneva il Consiglio Regionale di fronte ad una situazione<br />

non lineare e pertanto, lo stesso, dopo ampia discussione, respingeva<br />

la proposta adducendo <strong>com</strong>e principale motivazione, che i lavori della<br />

Premessa<br />

XII


<strong>com</strong>missione richiedevano un tempo molto lungo e che l’imminente<br />

scadenza della legislatura non avrebbe permesso di raggiungere alcuna<br />

conclusione.<br />

Infine va sottolineato che il ricorso presentato in Cassazione, dall’ex<br />

Curatore fallimentare Dott. Roberto Barbini, contro la sentenza n.<br />

557/2009 della Corte d’Appello di Ancona, che aveva revocato il fallimento<br />

CeMIM, veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 4707 del<br />

25 febbraio 2011 dalla Sez. I a della Suprema Corte, e dunque la revoca<br />

del fallimento CeMIM passava in giudicato.<br />

A tutti gli effetti pertanto il fallimento CeMIM veniva definitivamente<br />

dichiarato illegittimo.<br />

Il 22 marzo 2011 veniva richiesta l’istituzione di una Com missione assembleare<br />

d’inchiesta, sottoscritta da n. 15 consi glieri regionali, <strong>com</strong>e di<br />

seguito elencati: Giaco mo Bugaro, Giovanni Zinni, Erminio Marinelli,<br />

Giulio Natali, Francesco Massi, Enzo Marangoni, Roberto Zaffini, Francesco<br />

Acquaroli, Elisabetta Foschi, Giancarlo D’Anna, Daniele Silvetti,<br />

Mirca Galloni, Franca Romagnoli, Graziella Ciriaci, Umberto Trenta.<br />

Il 14 aprile 2011, ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio<br />

<strong>regionale</strong> approvava la deliberazione n. 4/11 con oggetto: «IstItuzIone dI<br />

una CommIssIone assembleare d’InChIesta tendente ad esamInare le vICende<br />

relatIve alla realIzzazIone dell’<strong>Interporto</strong> delle marChe dalla CostItuzIone<br />

della soCIetà CemIm aglI attualI svIluppI».<br />

L’Assemblea legislativa dava atto che «ferme restando le prerogative assembleari,<br />

nel caso di specie sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per<br />

procedere all’istituzione di una <strong>Commissione</strong> assembleare d’inchiesta».<br />

L’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong> deliberava:<br />

«di istituire una <strong>Commissione</strong> assembleare d’inchiesta tendente ad esaminare le vicende<br />

relative alla realizzazione dell’interporto delle Marche dalla costituzione della<br />

società Ce.M.I.M. agli attuali sviluppi».<br />

Premessa<br />

XIII


I motIvI dI confronto tra la <strong>com</strong>mIssIone d’InchIesta nomInata con<br />

delIbera del consIglIo regIonale l’8 settembre 1992 e l’attuale<br />

<strong>com</strong>mIssIone d’InchIesta.<br />

La <strong>Commissione</strong> non ha ritenuto di intervenire sui lavori e sulle conclusioni<br />

della <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta <strong>regionale</strong> nominata l’8 settembre<br />

1992, la cui relazione è stata depositata il 29 marzo 1993 ed approvata<br />

dal Consiglio <strong>regionale</strong> nella seduta del 27 aprile 1993.<br />

Il motivo di tale scelta lo si deve sia al diverso contesto che alle diverse<br />

condizioni in cui le due <strong>com</strong>missioni si sono trovate ad operare.<br />

La prima <strong>com</strong>missione d’inchiesta ha operato in un clima politico molto<br />

particolare, sotto l’incalzare dell’inchiesta penale attivata dalla Procura<br />

di Ancona ed in presenza di una indagine preliminare mediaticamente<br />

sostenuta che ha raggiunto il suo culmine con gli arresti effettuati il 9<br />

marzo 1993.<br />

Questa <strong>com</strong>missione ha operato al contrario, in un momento politico<br />

di nomale confronto ed a differenza di allora non si è trovata ad agire in<br />

presenza di una fase iniziale di un’inchiesta dove le posizioni di singoli<br />

non erano in discussione, bensì a conclusione di processi dove al contrario<br />

l’innocenza è stata accertata e le responsabilità processualmente chiarite.<br />

Certo l’inchiesta penale è di per sé travolgente nell’immediato, mentre<br />

le risultanze definitive dei processi arrivano con tempi estremamente più<br />

lunghi e nel caso della vicenda CeMIM il tempo trascorso per accertare<br />

la verità è risultato insopportabile ed inaccettabile: 19 anni.<br />

Ciò non può giustificare la superficialità ed anche la prevenzione con<br />

cui la prima <strong>com</strong>missione ha <strong>com</strong>piuto la ricostruzione dei fatti, sui quali<br />

è mancata la dovuta obiettività ed una attenta valutazione della documentazione,<br />

il che ha determinato un’analisi dell’intera vicenda in modo<br />

molto diverso da quanto emerso processualmente.<br />

Premessa<br />

XIV


INTRODUZIONE<br />

A seguito della richiesta presentata dal consiglieri regionali Gia<strong>com</strong>o Bugaro,<br />

Giovanni Zinni, Erminio Marinelli, Giulio Natali, Francesco Massi,<br />

Enzo Marangoni, Roberto Zaffini, Francesco Acquaroli, Elisabetta Foschi,<br />

Giancarlo D’Anna, Daniele Silvetti, Mirco Carloni, Franca Romagnoli,<br />

Graziella Ciriaci ed Umberto Trenta, l’Assemblea Legislativa <strong>regionale</strong>,<br />

con deliberazione n. 25 del 19 aprile 2011, ha costituito ai sensi<br />

dell’art. 24 dello Statuto <strong>regionale</strong> e dell’art. 99 del Regolamento interno,<br />

la <strong>Commissione</strong> di inchiesta in oggetto, formata da nove consiglieri regionali<br />

con il <strong>com</strong>pito di esaminare le vicende relative alla realizzazione<br />

dell’interporto delle Marche, dalla costituzione della società Ce.M.I.M.<br />

agli attuali sviluppi.<br />

Sotto il profilo temporale si sottolinea che l’atto istitutivo prevedeva che<br />

la <strong>com</strong>missione concludesse i propri lavori entro sei mesi dalla data della<br />

sua costituzione, avvenuta il 17 maggio 2011.<br />

I Commissari hanno subito concordato un fitto programma di lavori,<br />

concretatosi nello svolgimento di audizioni e nell’acquisizione di importanti<br />

elementi conoscitivi.<br />

I numerosi incontri svolti hanno fornito una ricognizione di carattere<br />

generale sull’oggetto dell’inchiesta ed hanno permesso di acquisire elementi<br />

utili, direttamente da coloro che, a vario titolo, hanno svolto un<br />

ruolo determinante nella realizzazione di un interporto nelle Marche.<br />

La <strong>Commissione</strong>, in particolare, ha proceduto ad ascoltare: i Presidenti<br />

Introduzione<br />

XV


della Giunta <strong>regionale</strong> in carica all’epoca dei fatti, in particolare Emidio<br />

Massi e Gaetano Recchi, mentre Rodolfo Giampaoli non ha aderito<br />

all’invito; l’ex Assessore <strong>regionale</strong> ai Trasporti Alfio Bassotti; Nazareno<br />

Garbuglia, in qualità di membro del <strong>com</strong>itato esecutivo del Ce.M.I.M.<br />

nonché direttore tecnico della medesima società; Carlo Alberto Del Mastro,<br />

presidente della Finanziaria <strong>regionale</strong> Marche e membro del suddetto<br />

<strong>com</strong>itato esecutivo; Fabrizio Sichi, direttore della Finanziaria <strong>regionale</strong><br />

Marche; l’Avv. Gianfranco Formica in qualità di ex Assessore <strong>regionale</strong><br />

ai trasporti; l’On. Giuseppe Fortunato, direttore generale della società<br />

Ce.M.I.M. nel periodo gennaio 1991-febbraio 1993; l’ex presidente della<br />

Regione Marche Dott. Vito D’Ambrosio; l’Avv. Paolo Costanzi quale<br />

responsabile del Servizio legale della Regione Marche, l’attuale presidente<br />

della Regione Dott. Gian Mario Spacca, il presidente dell’<strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa Dott. Roberto Pesaresi ed, infine, il Dott. Leonello Lupi,<br />

Dirigente p.t. del Servizio <strong>regionale</strong> ai Trasporti.<br />

Parallelamente allo svolgimento delle audizioni, la <strong>Commissione</strong> ha<br />

richiesto al Presidente della Giunta <strong>regionale</strong> tutta la documentazione<br />

inerente l’oggetto dell’inchiesta.<br />

In particolare sono pervenute alla segreteria della <strong>com</strong>missione varie<br />

Delibere di Giunta <strong>regionale</strong> emanate nel periodo <strong>com</strong>preso tra il 1991<br />

e il 2009.<br />

Nella ricostruzione dei fatti la <strong>Commissione</strong> si é avvalsa, altresì, del<br />

materiale spontaneamente depositato dai soggetti auditi.<br />

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio <strong>regionale</strong>, già nel 1992 aveva istituito<br />

una <strong>com</strong>missione di inchiesta sull’attività svolta dalla Società consortile<br />

per azioni Ce.M.I.M., che si é conclusa nel marzo 1993 con la<br />

presentazione di una relazione finale. Tale documentazione, acquisita<br />

agli atti della presente indagine, si è rivelata utile per la ricostruzione<br />

della vicenda, in particolare dalla costituzione della società consortile alla<br />

conclusione dei suoi lavori avvenuta il 29 marzo 1993.<br />

Va ricordato, infine, che la <strong>Commissione</strong>, per l’esame e la valutazione<br />

del cospicuo materiale documentario, non si é avvalsa di esperti esterni.<br />

Nella seduta del 4 ottobre 2011 la <strong>Commissione</strong>, all’unanimità, ha<br />

deciso di presentare all’Assemblea legislativa una richiesta di proroga di<br />

ulteriori sei mesi del termine per riferire all’Assemblea, in considerazio-<br />

Introduzione<br />

XVI


ne della cospicua documentazione da esaminare, della <strong>com</strong>plessità delle<br />

dinamiche da ricostruire, della tecnicità degli argomenti affrontati e del<br />

numero di soggetti da incontrare al fine di approfondire la questione oggetto<br />

di indagine.<br />

La proroga è stata concessa con Deliberazione assembleare n. 33 dell’8<br />

novembre 2011. Con il medesimo atto è stata disposta la sostituzione di<br />

uno dei <strong>com</strong>missari, il consigliere Enzo Giancarli, con il consigliere Angelo<br />

Sciapichetti.<br />

Introduzione<br />

XVII


1 I Riferimenti normativi<br />

La legge <strong>regionale</strong> n. 15 del 1986 1 («Partecipazione della Regione Marche<br />

alla costituenda società consortile denominata Centro merci intermodale<br />

delle Marche (Ce.M.I.M.) – concessione di contributi al Comune di<br />

Jesi per l’acquisto e l’urbanizzazione delle aree»), e successive modifiche,<br />

rappresenta il riferimento normativo primario della costituenda Società<br />

Ce.M.I.M.<br />

In particolare l’intervento normativo stabilisce l’acquisizione di azioni<br />

da parte della Regione (in misura non superiore al 49 per cento del capitale<br />

sociale), detta le disposizioni finanziarie per la acquisizione delle aree<br />

e la realizzazione delle opere, e dispone che i <strong>com</strong>ponenti del consiglio di<br />

amministrazione e del collegio sindacale della nuova società siano nominati<br />

dal Consiglio <strong>regionale</strong>.<br />

La legge <strong>regionale</strong> 15/86 è stata poi modificata con legge <strong>regionale</strong><br />

32 del 1988 2 per l’esigenza di dare concretezza alle esigenze di carattere<br />

urbanistico ed a quelle della procedura di esproprio.<br />

Con la successiva legge <strong>regionale</strong> n. 6 del 1994 3 («Promozione, tramite<br />

la Società finanziaria <strong>regionale</strong> Marche S.p.A. della costituzione di una<br />

società per azioni denominata <strong>Interporto</strong> Marche S.p.A.»), la Regione ha<br />

1 Legge <strong>regionale</strong> n. 15 del 23 giugno 1986;<br />

2 Legge <strong>regionale</strong> n. 32 del 29 luglio 1988;<br />

3 Legge <strong>regionale</strong> n. 6 del 1 febbraio 1994;<br />

I riferimenti normativi<br />

19


promosso la costituzione di una società per azioni avente lo stesso oggetto<br />

della Società Ce.M.I.M., e cioè la realizzazione nel territorio del Comune<br />

di Jesi di un centro merci intermodale <strong>regionale</strong>, consistente in un sistema<br />

unitario di opere, infrastrutture e servizi per la ricezione, custodia, magazzinaggio<br />

e smistamento di merci, nell’ambito di un sistema logistico<br />

territoriale integrato del trasporto merci nella Regione, definendo, inoltre,<br />

le modalità finanziarie di sottoscrizione delle azioni.<br />

È opportuno, inoltre, ricordare a livello nazionale la legge quadro sugli<br />

interporti, la Legge n. 240/1990 4 («Interventi dello Stato per la realizzazione<br />

di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità»),<br />

che, oltre a dare una definizione giuridica degli interporti, ha<br />

assegnato le <strong>com</strong>petenze in materia di programmazione, organizzazione<br />

e gestione.<br />

La legge prevede l’adozione di un Piano quinquennale degli Interporti<br />

che definisce, tra l’altro, una rete di interporti di primo e secondo livello,<br />

individuati per ogni realtà <strong>regionale</strong>. Criteri fondamentali per la definizione<br />

di questa rete sono la localizzazione delle infrastrutture in prossimità<br />

di rilevanti bacini di traffico delle merci e di importanti corridoi<br />

plurimodali, individuati dal Piano Generale dei Trasporti, e la possibilità<br />

di razionalizzazione e integrazione di una serie di servizi collegati al trasporto.<br />

Inoltre la società CeMIM veniva ammessa ai contributi europei Cee-<br />

Fesr per la somma Lire 3 miliardi (€. 1.549.370,70) con delibera Cee-Fesr<br />

del 19/12/1988 5 ai sensi del Regolamento CEE n.1787 del 28.06.1984 6 .<br />

4 Legge n. 240 del 4 agosto 1990;<br />

5 Delibera <strong>Commissione</strong> Europea Cee/Fesr n. 88/IT/04/192/MA del 19 dicembre 1988;<br />

6 Regolamento Europeo Cee n. 1787 del 28 giugno 1984;<br />

I riferimenti normativi<br />

20


2 IL CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

In data 16 maggio 1985 7 , presso il notaio Bucci di Ancona, si costituiva<br />

la Società consortile per azioni “Centro Merci Intermodale – CeMIM”<br />

tra la Finanziaria Regionale Marche, la Banca Popolare di Ancona, la<br />

Cassa di Risparmio di Jesi, l’Associazione Inter<strong>com</strong>unale Aesina, la Cassa<br />

di Risparmio di Ancona e la Camera di Commercio di Ancona con un<br />

capitale sociale di Lire 200.000.000, suddiviso in 200 azioni nominali da<br />

1.000.000 ciascuna.<br />

Dall’art. 4 dello Statuto emergeva con evidenza l’ampiezza e lo spessore<br />

degli scopi sociali assegnati al CeMIM.<br />

Tale disposizione infatti prevedeva che la società non perseguiva scopi<br />

di lucro ed aveva per oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione<br />

di un centro merci intermodale nella regione, consistente in un sistema<br />

unitario di opere, di infrastrutture, di servizi principali, accessori e <strong>com</strong>plementari,<br />

<strong>com</strong>plessivamente preordinato alla ricezione, movimentazione,<br />

custodia, magazzinaggio, smistamento merci materie prime, prodotti<br />

intermedi e finiti secondo il criterio dell’integrazione tra i vari modi di<br />

trasporto.<br />

Veniva inoltre attribuita al Ce.M.I.M. la facoltà di acquistare e gestire<br />

aree attrezzate, <strong>com</strong>prese la progettazione e la realizzazione delle opere<br />

di urbanizzazione e dei servizi, costruire fabbricati, impianti, laboratori<br />

7 Atto e statuto CeMIM 16 maggio 1985 (*);<br />

Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

21


per attività industriali, <strong>com</strong>merciali ed artigianali, depositi e magazzini,<br />

vendere, locare, dare in leasing e ad altro titolo i fabbricati e gli impianti,<br />

eseguire la progettazione di massima ed esecutiva delle opere e dei sistemi<br />

informatici e funzionali di gestione e prestare la propria assistenza per<br />

coordinare ed organizzare l’attività amministrativa, legale e fiscale avvalendosi,<br />

nello svolgimento delle attività dirette al raggiungimento di tali<br />

scopi, sia di professionisti sia di società specializzate.<br />

Il Ce.M.I.M aveva tra i suoi <strong>com</strong>piti anche quello di assumere interessenze,<br />

quote e partecipazioni in società, ditte ed enti italiani con finalità<br />

analoghe, <strong>com</strong>plementari ed affini; partecipare a consorzi o società consortili<br />

con scopi simili; assumere la gestione dei servizi del centro merci;<br />

stipulare contratti di qualsiasi natura; determinare e concordare ogni<br />

clausola, condizioni giuridiche, economiche e tecniche e stabilire forme,<br />

condizioni e contenuti delle prestazioni contrattuali; prestare avalli, fideiussioni<br />

e garanzie in genere nell’interesse dei soci e per gli investimenti<br />

da effettuarsi nell’ambito della società consortile; assistere i soci nelle pratiche<br />

di richiesta alle <strong>com</strong>petenti autorità di licenze o di altre autorizzazioni<br />

necessarie per il godimento degli immobili e per l’esercizio della<br />

loro attività. La progettazione, la realizzazione, la gestione dell’interporto<br />

potevano essere in tutto o in parte affidate a terzi.<br />

Nello stesso atto era, inoltre, stabilito che la società venisse amministrata<br />

da un consiglio di amministrazione <strong>com</strong>posto inizialmente da sette<br />

membri, che rimaneva in carica per tre anni. Veniva inoltre fissata la<br />

durata della società sino al 31.12.2020, salvo proroga. Si stabiliva poi che<br />

il collegio sindacale, che rimaneva in carica per tre anni, era <strong>com</strong>posto da<br />

tre sindaci effettivi e due supplenti.<br />

A far parte del primo Consiglio di Amministrazione venivano nominati<br />

i signori Del Mastro Dott. Carlo Alberto, Archibugi Arrigo, Garbuglia<br />

Nazareno, Raggetti Prof. Gianmario, Paladini Pericle, Ferranti Franco e<br />

Pulita Dario.<br />

I membri del collegio sindacale venivano nominati nelle persone dei<br />

signori Dott. Giugliarelli Mario, Dott. Visconti Agostino, Dott. Frezzotti<br />

Luigi (effettivi), Dott. Faini Fabrizio, Boscarato Maurizio (supplenti) (Atto<br />

costitutivo società per azioni, notaio Bucci, repertorio 35619, raccolta n. 6174 del 16<br />

maggio 1985, registrato il 4 giugno 1985).<br />

Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

22


Da quanto sopra esposto emerge con evidenza <strong>com</strong>e il CeMIM non sia<br />

stato costituito da organismi ad elezione diretta in quanto non annoverava<br />

nella sua <strong>com</strong>pagine sociale amministrazioni <strong>com</strong>unali o provinciali.<br />

La scelta della particolare forma giuridica della società consortile per<br />

azioni, quindi senza scopo di lucro, a capitale misto ed in prevalenza<br />

pubblico, fu <strong>com</strong>piuta da un consulente incaricato dalla CCIAA di Ancona<br />

(dott. Strappa). Con tale forma veniva a mancare il requisito tipico<br />

della erogazione di contributi da parte dei singoli soci, in quanto la<br />

Banca d’Italia negò l’autorizzazione in tale senso ai tre Istituiti di credito<br />

fondatori.<br />

Tuttavia, oltre all’aumento del capitale, a cui tutti i soci potevano partecipare,<br />

<strong>com</strong>e è avvenuto dagli iniziali 200 milioni ai sei miliardi e 323<br />

milioni, la clausola prevista all’art. 8 dello Statuto riconosce al socio receduto<br />

la sola restituzione della quota nominale versata nel capitale sociale<br />

e non in rapporto al valore patrimoniale della società la cui crescita è<br />

determinata dagli investimenti effettuati.<br />

Nella seduta del 16 maggio 1985 il consiglio di amministrazione, dopo<br />

aver nominato quale presidente il Dott. Franco Ferranti, all’unanimità<br />

deliberava di nominare un <strong>com</strong>itato esecutivo nelle persone del presidente<br />

e dei consiglieri Garbuglia e Del Mastro. Questo <strong>com</strong>itato rimaneva<br />

sostanzialmente in carica, a tutti gli effetti, sino al 13 novembre 1992,<br />

data in cui si decise di non rinnovarlo .<br />

Il 5 luglio 1985 il Consiglio di Amministrazione deliberava di delegare<br />

a tale <strong>com</strong>itato i poteri per predisporre l’organica programmazione e<br />

le direttive generali per tutte le attività sociali; costituire, modificare ed<br />

estinguere i rapporti di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti della società,<br />

fissandone e disciplinandone la mansioni ed il trattamento economico;<br />

affidare speciali incarichi ai propri dipendenti, a soci o a terzi determinandone<br />

il <strong>com</strong>penso per le relative prestazioni nei limiti dei contratti<br />

collettivi di lavoro e delle tariffe professionali ed infine, attuare gli scopi<br />

sociali nei limiti di spesa unitari di Lire 1.500.000.<br />

La realizzazione dell’interporto veniva prevista nella bassa Vallesina,<br />

zona Coppetella, sia per la necessaria estensione (circa 75 ettari di terreno,<br />

con la possibilità di espansione fino a 140 ettari, inclusa la fascia<br />

di rispetto) sia perché tale zona si trovava in una posizione ottimale per<br />

Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

23


intercettare i traffici nazionali ed internazionali provenienti per l’80% da<br />

nord, essendo ubicata tra la linea ferroviaria Falconara-Orte e la super SS<br />

76 bis. Al fine di garantire l’accesso alla viabilità autostradale il CeMIM<br />

predispose il progetto redatto dall’Arch. Tomellini per la realizzazione<br />

dello svincolo ANAS (progetto approvato con delibera 100/1992 8 che<br />

costituiva variante di PRG), ubicato in prossimità dell’uscita di Monsano<br />

in direzione Chiaravalle (poi realizzato dall’ANAS nel 2008), mentre lo<br />

scalo ferroviario e relativo collegamento con la linea Falconara-Orte risultava<br />

in fase di valutazione presso le Ferrovie dello Stato.<br />

Nel gennaio 1986 il Consiglio di Amministrazione affidava la predisposizione<br />

del progetto dell’<strong>Interporto</strong> da presentare al Comune di Jesi,<br />

all’Arch. Tomellini, essendo stato quest’ultimo l’estensore di uno studio<br />

generale e di fattibilità relativo ad una struttura interportuale nelle<br />

Marche, <strong>com</strong>missionato in precedenza dalla Camera di Commercio di<br />

Ancona.<br />

L’amministrazione <strong>com</strong>unale di Jesi, dopo alterne vicende, approvava<br />

in data 21 aprile 1989 il Progetto Generale 9 , in data 6 novembre 1989 la<br />

Valutazione d’impatto ambientale 10 ed il 29 dicembre 1989 11 il progetto<br />

esecutivo del 1° lotto funzionale.<br />

L’impostazione del progetto generale era imperniata sulla necessità di<br />

collegare i vari settori e le varie aree, gommate e ferroviarie, con una<br />

disposizione a pettine, in modo che le due modalità di trasporto non subissero<br />

intersezioni al fine di garantire la massima efficienza per la movimentazione<br />

delle merci.<br />

Il Comune di Jesi, inoltre, il 12 giugno del 1990 12 , rilasciava la concessione<br />

edilizia per le opere di urbanizzazione dell’area interportuale, 1°<br />

stralcio del 1° lotto ed il 15 marzo 1991 13 la concessione edilizia per la<br />

realizzazione dell’edificio.<br />

Per quanto attiene, in particolare, la <strong>com</strong>posizione della società, si evi-<br />

8 Delibera C.C. di Jesi n. 100 del 23 marzo 1992 - Variante PRG svincolo Anas <strong>Interporto</strong> Jesi;<br />

9 Delibera C.C. Jesi n. 365 del 21 aprile 1989 - Variante PRG progetto generale <strong>Interporto</strong> Jesi;<br />

10 Delibera C.C. Jesi n. 910 del 6 novembre 1989 - Valutazione Impatto Ambientale;<br />

11 Delibera C.C. Jesi n. 1153 del 29 dicembre 1989 - Progetto esecutivo 1° lotto <strong>Interporto</strong> Jesi;<br />

12 Concessione opere di urbanizzazione interporto di Jesi del 12 giugno 1990;<br />

13 Concessione edilizia edificio interporto di Jesi del 15 marzo 1991 e variante del 21 aprile 1993;<br />

Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

24


denzia che le Ferrovie dello Stato deliberavano la partecipazione al Ce-<br />

MIM solo nel 1987 14 , dopo aver chiesto ed ottenuto una modifica dello<br />

statuto in base alla quale la progettazione, realizzazione e gestione della<br />

rete ferroviaria, indispensabile alla realizzazione dell’interporto, venisse<br />

riservata alla loro <strong>com</strong>petenza. Nel 1990 il Ministero dei Trasporti autorizzava<br />

le FF.SS. ad aderire alla suddetta società con una quota pari a 100<br />

milioni di lire.<br />

Nel frattempo, durante l’anno 1986 entravano a far parte del Ce.M.I.M.<br />

il <strong>com</strong>une di Jesi, il <strong>com</strong>une di Ancona, la Provincia di Ancona e la Regione<br />

Marche.<br />

Nel 1991, nella <strong>com</strong>pagine sociale della società erano presenti, oltre ai<br />

soci fondatori, anche il Comune di Jesi, il Comune di Ancona, il Comune<br />

di Chiaravalle, il Comune di Falconara, la Provincia di Ancona, la Regione<br />

Marche e le Ferrovie dello Stato.<br />

Nel 1993 il consiglio di Amministrazione del Ce.M.I.M. deliberava il<br />

gradimento per la cessione dei titolo azionari di proprietà dell’Associazione<br />

Inter<strong>com</strong>unale Aesina ai seguenti enti locali: Apiro, Belvedere, Castelbellino,<br />

Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati,<br />

Mergo, Monsano, Montecarotto, Monteroberto, Morro d’Alba, Poggio<br />

San Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo, Santa<br />

Maria Nuova e Staffolo.<br />

Come sopra già evidenziato, la Regione Marche decideva di partecipare<br />

alla società consortile per azioni Ce.M.I.M., nel 1986 con l’approvazione<br />

della legge <strong>regionale</strong> n. 15 del 23 giugno concernente «Partecipazione<br />

della regione Marche alla costituenda società consortile denominata<br />

Centro Merci Intermodale delle Marche (Ce.M.I.M.). Concessione di<br />

contributi al Comune di Jesi per l’acquisto e l’urbanizzazione delle aree».<br />

La Regione quindi entrava direttamente nella <strong>com</strong>pagine societaria,<br />

pur essendo presente in essa la Finanziaria Regionale Marche. Si precisa,<br />

in particolare, che, la Regione Marche e la Finanziaria <strong>regionale</strong> Marche<br />

Spa, detenevano rispettivamente il 26,89 per cento e l’11,16 per cento,<br />

per un totale di 38,05 per cento dell’intero capitale sociale 15 .<br />

14 Delibera F.S. partecipazione al CeMIM del 23 marzo 1987;<br />

15 Compagine sociale ScpA CeMIM;<br />

Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

25


La normativa sopra citata stabiliva l’acquisizione di azioni della società<br />

da parte della Regione, in misura <strong>com</strong>unque non superiore al 49%, ed autorizzava<br />

la medesima ad acquisire, negli anni successivi, ulteriori quote<br />

di partecipazione nei limiti stabiliti dalle leggi di approvazione dei bilanci<br />

in relazione ad eventuali aumenti di capitale; definiva i finanziamenti da<br />

erogare per la realizzazione delle opere necessarie e per l’acquisizione<br />

delle aree e disponeva la presenza nel Consiglio di Amministrazione e<br />

nel collegio sindacale di membri nominati dalla Regione, ai sensi dell’art.<br />

2458 del C.C, attribuendone la designazione in particolare al Consiglio<br />

<strong>regionale</strong> (2 membri eletti nel C.d.A ed 1 nel collegio sindacale) in modo<br />

da assicurare la presenza della minoranza, qualora detti <strong>com</strong>ponenti fossero<br />

più di due.<br />

Per risolvere difficoltà insorte in relazione all’approvazione del progetto<br />

da parte del Comune di Jesi, la Regione provvedeva a modificare, con<br />

la legge <strong>regionale</strong> n. 32/1988, la suddetta legge <strong>regionale</strong> n. 15/1986<br />

riconoscendo il carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza<br />

alle opere da realizzare e disponendo che il relativo progetto, una volta<br />

approvato dal Comune di Jesi, costituisse ipso iure variante allo strumento<br />

urbanistico generale vigente. Veniva inoltre stabilito che le aree dove<br />

rea lizzare l’interporto fossero acquisite in proprietà al CeMIM mediante<br />

la procedura espropriativa effettuata dalla suddetta amministrazione<br />

<strong>com</strong>unale.<br />

La Giunta <strong>regionale</strong>, infine, veniva autorizzata ad erogare direttamente<br />

al Ce.M.I.M, anziché al Comune di Jesi, i contributi per espropriare<br />

le aree.<br />

La Regione, nel periodo <strong>com</strong>preso tra il 1986–1990, con varie leggi<br />

di bilancio ed ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 17/1979 16 ( Legge dei Lavori<br />

pubblici della Regione Marche), erogava alla società consortile contributi<br />

per la progettazione, realizzazione e gestione di un centro merci intermodale<br />

per un importo <strong>com</strong>plessivo di Lire 16.609.548.729.=.<br />

Con deliberazione del 15 luglio 1988 17 , la Giunta <strong>regionale</strong> accoglieva<br />

l’istanza del Ce.M.I.M. diretta ad ottenere contributi europei FESR per<br />

16 Legge <strong>regionale</strong> nr. 17 del 18 aprile 1979;<br />

17 D.G.R. del 15 luglio 1988 – Contributi Cee/Fesr realizzazione <strong>Interporto</strong> di Jesi (*);<br />

Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

26


la realizzazione del 1° stralcio, del 1° lotto funzionale delle opere interportuali<br />

in questione per un valore <strong>com</strong>plessivo di Lire 7.447.385.000 e<br />

nel contempo impegnava a favore della medesima società contributi per<br />

la realizzazione delle opere in progetto per un importo <strong>com</strong>plessivo di<br />

Lire 6.500.000.000.=.<br />

Tale delibera veniva inviata alla CEE tramite il Ministero per la Cassa<br />

del Mezzogiorno.<br />

La <strong>Commissione</strong> CEE–FESR ( delibera n. 880504215 del 19.12.1988 18 )<br />

dopo adeguata istruttoria, approvava il finanziamento diretto alla realizzazione<br />

delle opere interportuali, ai sensi degli artt. 18 e 40 del Regolamento<br />

CEE n. 1787 del 28 giugno 1984 19 , per un valore <strong>com</strong>plessivo di 3<br />

miliardi di lire. Inoltre la CEE, avendo riconosciuto la validità dell’opera,<br />

si riservava di erogare alla Regione ulteriori contributi su presentazione<br />

di successivi progetti esecutivi.<br />

L’art. 18 del suddetto regolamento stabiliva infatti che, in presenza di<br />

calamità naturali (nella specie: frana di Ancona), poteva essere concesso<br />

un contributo FESR per finanziare, in tutto o in parte, interventi infrastrutturali<br />

i quali, sebbene non collocabili esattamente in una zona o nella<br />

regione colpita dall’evento calamitoso, fossero destinati ad una regione<br />

o zona ad essa contigua e apparissero indispensabili per <strong>com</strong>pletarne la<br />

dotazione di infrastrutture.<br />

La citata normativa europea, quindi, individuava <strong>com</strong>e possibili destinatarie<br />

di suoi finanziamenti anche zone o regioni limitrofe al territorio<br />

colpito da calamità naturali, purchè tali contributi fossero utilizzati per<br />

realizzare una infrastruttura a servizio anche della zona colpita da evento<br />

calamitoso.<br />

Nel 1989 il Ce.M.I.M. firmava la convenzione con l’ITALPROGET-<br />

TI 20 per la progettazione relativa agli impianti tecnologici e speciali,<br />

nonché alle opere di viabilità, trasporto e movimentazione interna del<br />

progetto <strong>Interporto</strong> Marche, mentre nel maggio del 1990 sottoscriveva il<br />

contratto di appalto con l’Associazione Temporanea di Imprese Adriati-<br />

18 Idem nota n. 5;<br />

19 Idem nota n. 6;<br />

20 Convenzione CeMIM-Italprogetti del 9 giugno 1989;<br />

Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

27


ca Edilstrade Spa e Torelli Dottori & C. Spa 21 aggiudicataria dei lavori,<br />

mediante licitazione privata, per la realizzazione delle opere interportuali<br />

previste nel 1° stralcio del 1° lotto funzionale, liquidando altresì all’A.T.I.<br />

medesima la somma di lire 421.000.000, <strong>com</strong>e anticipo sui lavori, pari al<br />

10% del contratto.<br />

Nel frattempo, nell’agosto del 1990 veniva approvata la legge n. 240 22<br />

«Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto delle<br />

merci ed in favore dell’intermodalità» in base alla quale, avendo l’infrastruttura<br />

da realizzare, tutti i requisiti necessari per il riconoscimento di interporto<br />

di II° livello, tipo di intermodalità specifica questa, alla quale lo Stato<br />

aveva stanziato circa 240 miliardi, per cui il Ce.M.I.M. avrebbe potuto<br />

partecipare all’assegnazione di contributi pari a circa 30 miliardi di lire.<br />

Il Ce.M.I.M. scpa, quindi, essendo garantito da finanziamenti europei,<br />

statali e regionali , procedeva all’avvio dei lavori .<br />

Infatti in data 27 aprile 1989 con riferimento alla delibera CEE sopra<br />

citata, la Regione Marche, su rendicontazione della società consortile,<br />

tramite la Cassa per il Mezzogiorno, chiedeva l’erogazione di contributi<br />

europei per la copertura del 50% delle spese sino ad allora sostenute<br />

per la cifra <strong>com</strong>plessiva di Lire 369.110.000 23 (€. 190.629,41). In data 19<br />

gennaio 1990, la Cassa per il Mezzogiorno erogava alla Regione contributi<br />

pari alla somma richiesta mentre, nel 1991, assegnava alla medesima<br />

una seconda tranche di finanziamenti pari a Lire 200.000.000 24 (€.<br />

103.291,38), somma erogata il 5 settembre 1991.<br />

I contributi europei che l’amministrazione <strong>regionale</strong> doveva, a sua volta,<br />

versare nelle casse del Ce.M.I.M. ammontavano a Lire 569.110.000<br />

(€. 293.920,79).<br />

Tali contributi non sono mai stati trasferiti al CeMIM ed in data 9<br />

marzo 2010 25 con decreto dirigenziale del Dirigente della P.F. Infrastrutture<br />

Ferroviarie Mobilità e Logistica Paolo Pasquini, la somma di Lire<br />

569.110.000 (€. 293.920,79) trattenuta nella disponibilità della Regione<br />

21 Contratto CeMIM / Imprese Associate (ATI) del 29 maggio 1990;<br />

22 Idem nota n. 4;<br />

23 Erogazione contributi Cee/Fesr opere interportuali 1 a trance del 27 aprile 1989 / 19 giugno 1990;<br />

24 Erogazione contributi Cee/Fesr opere interportuali 2 a trance del 18 ottobre 1990 / 5 settembre 1991;<br />

25 Decreto dirigenziale nr. 23/MTI_09 del 9 marzo 2010 – rimborso contributi Cee/Fesr;<br />

Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

28


per circa 20 anni è stata restituita alla Comunità Europea per il tramite<br />

del Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />

La somma rimanente dei contributi europei assegnati al CeMIM di<br />

Lire 2.430.890.000 (€. 1.255.449,91) interamente rendicontata il 4 settembre<br />

1992 26 non è stata mai richiesta dalla Regione Marche.<br />

Nel settembre 1989 il Ce.M.I.M. iniziava ad intrattenere rapporti con<br />

il Porto di Rotterdam, principale porto europeo della navigazione marittima<br />

internazionale e punto di collegamento tra l’Europa, le Americhe ed<br />

i porti dell’estremo Oriente .<br />

A seguito di una visita effettuata, nel novembre 1990, da una delegazione<br />

<strong>com</strong>posta dai rappresentanti del Ce.M.I.M. e da alcune Istituzioni<br />

locali (Regione, Provincia, Comune di Ancona e C.C.I.A.A.) alla realtà<br />

portuale di Rotterdam, emergeva l’idea di far assumere al centro merci<br />

intermodale delle Marche, anche in virtù della posizione strategica del<br />

porto di Ancona rispetto ai traffici con i Balcani e la Grecia, un ruolo di<br />

primo piano nel sistema europeo del trasporto, inserendosi quale collegamento<br />

dei traffici merci tra i paesi del Centro-Nord Europa, l’Est Europeo<br />

e gli scali marittimi mediorientali e dell’oltre Suez.<br />

Veniva quindi inaugurata, nel giugno del 1991, una sede di rappresentanza<br />

del Ce.M.I.M. a Rotterdam, al fine di costituire un punto di<br />

riferimento stabile sia per gli operatori economici olandesi sia per quelli<br />

italiani operanti nei Paesi Bassi.<br />

La presenza del centro merci intermodale in questione nei Paesi Bassi<br />

rappresentava quindi un preciso impegno della società consortile in un’area<br />

intercontinentale e contemporaneamente gettava le basi affinché il<br />

mare del Nord e l’Adriatico risultassero più vicini e <strong>com</strong>plementari per la<br />

dinamica dei trasporti internazionali.<br />

La collaborazione tra il porto di Rotterdam ed il Ce.M.I.M. passava<br />

alla fase operativa il 29 gennaio 1992 27 con la stipula di un accordo<br />

di cooperazione (c.d. Memorandum d’intesa) tra il vice-presidente della<br />

Società (Dott. Del Mastro) ed il Direttore <strong>com</strong>merciale dell’Ente Porto<br />

olandese (Scholten) finalizzato a consentire da un lato un maggior svilup-<br />

26 Contabilizzazione lavori interporto Jesi depositato all’assessorato trasporti il 4 settembre 1992;<br />

27 Memorandum d’Intesa CeMIM - Porto di Rotterdam del 29 gennaio 1992;<br />

Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

29


po del sistema trasportistico marchigiano e dall’altro, un miglioramento<br />

dei collegamenti tra il porto di Rotterdam, il Centro Sud-Italia, l’Europa<br />

Sud-Orientale ed il Medio Oriente.<br />

I punti fondamentali dell’accordo erano innanzitutto quello di attribuire<br />

al centro merci intermodale marchigiano (denominato appositamente<br />

Euroadria) il ruolo di terminal intelligente nell’hinterland di Rotterdam,<br />

collegando il Mainport di Rotterdam con il Centro-Sud Italia, con il Sud-<br />

Est Europa e con il vicino Medio Oriente; la collaborazione tra entrambe<br />

le parti coinvolte nella ricerca e nella elaborazione di progetti di sviluppo<br />

finalizzati al rafforzamento di una rete tra i centri intermodali del Centro-<br />

Sud Italia, il cui coordinamento veniva affidato al Ce.M.I.M ed infine<br />

la realizzazione di un interscambio di conoscenze ed esperienze relativamente<br />

all’informatica, alla telematica ed alla salvaguardia ambientale.<br />

Veniva inoltre costituito anche un “Gruppo Pilota”, formato da esperti<br />

olandesi e marchigiani finalizzato allo scambio reciproco di conoscenze<br />

e di know-how ed un sottogruppo di lavoro sulla tematica «Trasporti e<br />

Logistica», con l’obiettivo principale di definire le linee generali di un<br />

sistema logistico di trasporto tra i terminali di Rotterdam ed Ancona ed<br />

individuare le modalità e le condizioni per attivare e gestire un collegamento<br />

ferroviario tra i suddetti terminali.<br />

A seguito delle vicende giudiziarie nelle quali si trovarono coinvolti<br />

successivamente gli amministratori del Ce.M.I.M., il nuovo Consiglio di<br />

amministrazione della società, presieduto dall’Avv. Boscarato, ha continuato<br />

i rapporti con Rotterdam, e solo dopo le enormi difficoltà finanziarie<br />

dovute alla sospensione dei contributi, il Consiglio di Amministrazione<br />

nella riunione del 3 giugno 1993 28 assume la decisione di chiudere gli<br />

uffici a Rotterdam e di fatto interrompere ogni rapporto preesistente con<br />

il porto di Rotterdam, inducendo le Autorità olandesi a rivolgere i loro<br />

interessi <strong>com</strong>merciali sui porti di Genova e Trieste.<br />

28 Verbale Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 1993: chiusura sede di Rotterdam;<br />

Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />

30


3 Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

Con deliberazione n. 7210 del 30 dicembre 1991 29 , in applicazione degli<br />

artt. 29 e 30 della legge <strong>regionale</strong> di bilancio n. 13/1991 30 , la Giunta Regionale<br />

liquidava in favore della società consortile la somma di 8 miliardi<br />

di lire, quale contributo per spese di progettazione e realizzazione delle<br />

opere di urbanizzazione e delle infrastrutture, nonché per l’acquisizione<br />

delle aree ove ubicare l’interporto e la somma di Lire 500.000.000, a titolo<br />

di incentivazione per la costruzione di impianti fissi, quale quota del<br />

finanziamento di Lire 1 miliardo concesso dallo Stato all’interporto di Jesi<br />

a norma della legge n. 87 del 11 marzo 1988 31 .<br />

La suddetta delibera prevedeva che la liquidazione ed erogazione<br />

dei contributi avvenisse secondo la procedura di cui all’art. 4 della legge<br />

<strong>regionale</strong> 18 aprile 1979, n. 17 in base alla quale : «Art.4) la misura<br />

dei contributi ,in conto capitale o in conto interessi, é stabilita annualmente con<br />

apposita disposizione da inserirsi nella legge di approvazione del bilancio. All’erogazione<br />

dei contributi in conto capitale provvede il Presidente della Regione entro<br />

20 giorni dalla richiesta del legale rappresentante dell’ente <strong>com</strong>petente ad eseguire<br />

l’opera; la richiesta contiene la sola indicazione dei provvedimenti di liquidazione<br />

di spesa».<br />

29 D.G.R. n. 7210 del 30 dicembre 1991;<br />

30 Legge <strong>regionale</strong> nr. 13 del 31 maggio 1991: bilancio 1991 (***);<br />

31 Finanziamento statale opere interportuali Legge n. 67/88: decreto ministeriale nr. 80T del 28<br />

luglio 1988 (*);<br />

Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

31


La delibera 7210/1991, dopo il nulla osta del Responsabile Servizio<br />

Legale Luigi Carlo Jorio, rilasciato in data 16/01/1992 32 , viene inviata<br />

al Commissario del Governo che in data 31 gennaio 1992 con la formula<br />

“nessun rilievo”, autorizza nei termini previsti dalla legge <strong>regionale</strong><br />

17/87 (20 giorni) l’erogazione dei contributi liquidati per la somma di<br />

Lire 8,5 miliardi (€. 4.389.883,64) a copertura di spese già effettuate <strong>com</strong>e<br />

da nota CeMIM, prot. 2257/91 del 29/11/1991 33 .<br />

Il finanziamento di Lire 8,5 miliardi (€. 4.389.883,64) era stato già portato<br />

all’approvazione della Giunta <strong>regionale</strong> (fuori sacco) nella seduta del<br />

16 luglio 1991, sulla base della nota spese CeMIM, prot. n. 1216/91 34 ,<br />

avente lo stesso oggetto riversato nella delibera 7210/91: «L.R. 13/91 art.<br />

29 Contributi alla Società Consortile per Azioni CeMIM nelle spese di progettazione e<br />

realizzazione delle opere nonché l’acquisizione delle aree per il Centro Merci Intermodale<br />

delle Marche, importo Lire 8.000.000.000=, nonché di Lire 500.000.000= a<br />

titolo di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture».<br />

Perciò dopo la liquidazione definitiva dei contributi per l’anno 1991<br />

con l’approvazione della delibera 7210 del 30/12/1991 (ultimo giorno<br />

utile per non far decadere il finanziamento), il CeMIM sollecita continuamente<br />

l’assessore Tambroni e gli uffici dell’assessorato ai trasporti di far<br />

erogare tale contributo.<br />

Con atto n. 291 del 11 febbraio 1992 35 , il Comitato Esecutivo del<br />

Ce.M.I.M. richiedeva la liquidazione dell’importo di Lire 5.850.805.148<br />

a valere sul contributo concesso dalla regione per l’anno 1991 con la suddetta<br />

delibera n. 7210/1991.<br />

In data 14 aprile 1992 il CeMIM scrive due lettere: la prima, prot.<br />

788/92 36 , al Banco di Napoli per l’apertura di una linea di credito a fronte<br />

del credito verso la Regione Marche di Lire 8,5 miliardi; la seconda,<br />

prot. 790/92 37 , al Sevizio Trasporti e per conoscenza al Banco di Napoli,<br />

32 Parere Dirigente avvocatura Carlo Luigi Jorio D.G.R. 7210/91 del 16 gennaio 1992;<br />

33 Lettera CeMIM prot. nr. 2257 del 29 novembre 1991;<br />

34 Lettera CeMIM prot. nr. 1216 del 12 luglio 1991;<br />

35 Lettera CeMIM nr. 291 del 11 febbraio 1992;<br />

36 Lettera CeMIM nr. 788 del 14 aprile 1992;<br />

37 Lettera CeMIM n. 790 del 14 aprile 1992;<br />

Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

32


per sollecitare la richiesta di erogazione di Lire 3.342.917.486, ed effettuare<br />

il pagamento presso la filiale di Ancona del Banco di Napoli.<br />

In data 28/04/1992 il Banco di Napoli scrive al CeMIM 38 :<br />

«Ci pregiamo di <strong>com</strong>unicare che, in accoglimento di espressa richiesta, è stata deliberata<br />

la concessione in Vs. favore della seguente linea di credito: Lire 3.000.000.000.=<br />

(tremiliardi) A/C straordinaria in c/c a fronte dell’incasso, canalizzato sulle ns. casse,<br />

di contributi assegnati dalla Regione Marche (L.R. 13/91 art. 29) per <strong>com</strong>plessivi<br />

Lm. 8.500.= Scadenza: 30/9/92 fissa. Tasso: 13% f.c.. Ci è gradita l’occasione<br />

per porgere i ns. migliori saluti».<br />

Nessuna successiva sollecitazione ad erogare gli 8,5 miliardi di lire sortisce<br />

alcun esito.<br />

Il verbale della seduta del Consiglio <strong>regionale</strong> del 23 giugno 1992 39 , per<br />

l’approvazione della bilancio <strong>regionale</strong> di esercizio 1992 (L.R. n. 33/92),<br />

riguardo la discussione avvenuta sulla parte riguardante i contributi alla<br />

CeMIM, è riportato integralmente nella relazione di maggioranza della<br />

<strong>Commissione</strong> d’inchiesta CeMIM 1992 dalla pagina 9 alla pagina 31.<br />

I contributi approvati con la delibera n. 7210/91 non sono stati ancora<br />

erogati in deroga all’art. 4 della L.R. 17/79 e l’assessore Tambroni<br />

propone di togliere al CeMIM i contributi 1991 e assegnarli al rifinanziamento<br />

della L.R. 1010 a favore dei Comuni colpiti da calamità, giustificando<br />

tale proposta con le voci che si susseguono di un illecito utilizzo dei<br />

contributi regionali da parte del CeMIM.<br />

La proposta viene bocciata dal Consiglio.<br />

Di seguito il consigliere Favaretto presenta un sub emendamento affinché<br />

i contributi previsti per l’anno 1992 a favore del CeMIM siano<br />

spostati nei fondi globali.<br />

Anche questa proposta viene bocciata dal Consiglio.<br />

L’art. 48 della legge <strong>regionale</strong> n. 33 del 30 luglio 1992 40 (Approvazione<br />

del Bilancio di previsione 1992), impegna contributi per la società<br />

Ce.M.I.M. per <strong>com</strong>plessivi 5.539 milioni di lire.<br />

Il Presidente della Giunta (atto n. 82 del 13 luglio 1992), nonostante<br />

38 Lettera Banco di Napoli del 28 aprile 1992: approvazione finanziamento Lire 3 miliardi;<br />

39 Verbale seduta del Consiglio <strong>regionale</strong> del 23 giugno 1992 (*);<br />

40 Legge <strong>regionale</strong> nr. 33 del 30 luglio 1992: approvazione bilancio 1992 (**);<br />

Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

33


avesse <strong>com</strong>pleta documentazione depositata presso il servizio trasporti<br />

dell’attività e delle spese sostenute, richiedeva al Presidente del Collegio<br />

Sindacale del Ce.M.I.M. una dettagliata e documentata relazione sull’attività<br />

svolta e sulle spese sostenute, riferita all’intero periodo di erogazione<br />

dei contributi regionali, <strong>com</strong>presi gli anni 1991-1992.<br />

Inoltre nessun contributo era stato erogato al CeMIM negli anni<br />

1991/1992, per cui non potevano essere documentate entrate in questi<br />

due anni, bensì potevano essere documentate solo le note di spese sostenute,<br />

<strong>com</strong>e è avvenuto, dal 1987 con la nota n. 364 del 29/09/87 41 ,<br />

al 1992 con la nota 291 dell’11 febbraio 1992 per un totale di spesa di<br />

Lire 26.804.622.802=, a fronte di contributi regionali erogati <strong>com</strong>plessivamente<br />

di Lire 16.609.548.729=.<br />

I successivi solleciti operati dal CeMIM, trovano attenzione da parte<br />

dell’assessore Tambroni solo il 1° settembre 1992 42 che scrive alla CeMIM:<br />

«Facendo seguito alle note n. 790 del 14/04/1992 e n. 1457 del 29/07/1992<br />

si prende atto che l’Istituto di credito cui far riferimento è il Banco di Napoli filiale di<br />

Ancona». L’assessore lascia intendere la volontà di procedere al versamento<br />

del contributi liquidati con D.G.R. 7210/1991 e, <strong>com</strong>e è noto, in verità<br />

nessun versamento a fronte dei contributi previsti per l’anno 1991 viene<br />

successivamente eseguito.<br />

In data 8 settembre 1992, il Consiglio <strong>regionale</strong> con deliberazione n.<br />

102 43 , su proposta del gruppo PDS, costituiva una <strong>com</strong>missione di inchiesta<br />

finalizzata ad acquisire elementi conoscitivi amministrativi e gestionali<br />

relativi all’attività svolta dalla società Ce.M.I.M. ed in particolare con<br />

riferimento alla utilizzazione dei contributi già erogati dalla Regione per<br />

la realizzazione delle opere interportuali in questione.<br />

In attesa dell’acquisizione della suddetta documentazione, l’Esecutivo<br />

<strong>regionale</strong>, con D.G.R. n. 3214 del 5 ottobre 1992 44 , decideva di sospendere<br />

l’erogazione del contributo riferito all’anno 1991, già approvato con<br />

la citata D.G.R. n. 7210 /1991 45 , bloccando altresì la concessione dei<br />

41 Lettera CeMIM prot. n. 364 del 29 settembre 1987 e lettera prot. nr. 291/92 idem nota n. 35;<br />

42 Lettera assessore Tambroni al CeMIM del 1 settembre 1992;<br />

43 Delibera Consiglio <strong>regionale</strong> <strong>Commissione</strong> Inchiesta seduta nr. 93 del 8 settembre 1992;<br />

44 D.G.R. nr. 3214 del 5 ottobre 1992;<br />

45 Idem nota nr. 29;<br />

Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

34


finanziamenti previsti per l’anno 1992 art. 48 della l.r. n. 33/1992, di Lire<br />

5.539.000.000= 46 .<br />

Nel mese di ottobre 1992, l’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria<br />

dei lavori, non avendo ricevuto il pagamento del 4° Stato<br />

Avanzamento Lavori, nei termini stabiliti, dopo ripetuti solleciti, notificava<br />

atto di costituzione in mora nei confronti della società Ce.M.I.M. per<br />

un credito di Lire 1.478.685.998.<br />

In data 10 novembre 1992, a seguito delle dimissioni presentate da alcuni<br />

membri del consiglio di Amministrazione, l’assemblea dei soci provvedeva<br />

alla nomina di nuovi amministratori e di un nuovo Presidente<br />

(Avv. Boscarato, al posto di Ferranti).<br />

L’assemblea confermava inoltre l’intero collegio sindacale eletto il 16<br />

giugno 1991 mentre non si procedeva alla nomina del <strong>com</strong>itato esecutivo 47 .<br />

Il 19 novembre 1992, il nuovo Consiglio di Amministrazione discute<br />

ed approva una relazione del presidente Boscarato redatta insieme al Responsabile<br />

della sede operativa di Jesi Garbuglia ed al responsabile amministrativo<br />

Messersì 48 , relazione richiestagli dal presidente della Giunta<br />

<strong>regionale</strong> Giampaoli nell’incontro avvenuto il giorno prima (18 novembre<br />

1992).<br />

In data 16 febbraio 1993 il membro del Consiglio di Amministrazione<br />

CeMIM Alfio Bassotti invia una lettera di dimissioni al presidente Boscarato<br />

lamentando l’assoluta inerzia del Consiglio a promuovere azioni<br />

per il recupero del credito verso la Regione Marche di 8,5 miliardi di lire<br />

liquidate con delibera n. 7210/91. Le dimissioni del consigliere Bassotti<br />

vengono brevemente discusse nella riunione del Consiglio del 1° marzo<br />

1993 e viene deciso di non rispondere 49 .<br />

In data 24 febbraio 1993 l’A.T.I. Appaltatrice dei lavori notificava al<br />

CeMIM scpa domanda di arbitrato con indicazione del credito maturato<br />

a tale data, così <strong>com</strong>e stabilito nel relativo capitolato di appalto 50 .<br />

46 Idem nota nr. 40 (**);<br />

47 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 10 novembre 1992 (*);<br />

48 Verbale Consiglio di Amministrazione CeMIM del 19 novembre 1992 (*);<br />

49 Lettera consigliere Alfio Bassotti del 16 febbraio 1993 e verbale Consiglio di Amministrazione<br />

del 1 marzo 1993 (*);<br />

50 Domanda di arbitrato dell’Associazione di Imprese (ATI) del 24 febbraio 1993 (*);<br />

Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

35


Il 6 marzo 1993 il GIP D’Aprile su richiesta della Procura di Ancona,<br />

emette mandato di cattura nei confronti di 5 ex amministratori del<br />

CeMIM, di due funzionari regionali, del consulente amministrativo, del<br />

progettista dell’interporto di Jesi e dell’amministratore unico della società<br />

Italprogetti. Il 9 marzo 1993 gli arresti vengono eseguiti 51 .<br />

Con Decreto del Presidente della Giunta <strong>regionale</strong> del 16 marzo 1993<br />

venivano designati per la prima volta, e quindi a distanza di sei anni<br />

dall’entrata in vigore della l.r. n. 15/1986 che prevedeva e disciplinava<br />

la partecipazione <strong>regionale</strong> all’interno del Ce.M.I.M., i rappresentanti<br />

della Regione all’interno della società consortile nelle persone dei signori<br />

Callari e Frascione 52 .<br />

Il 29 marzo 1993, il Presidente della citata <strong>Commissione</strong> di inchiesta<br />

<strong>regionale</strong> depositava la relazione finale di maggioranza 53 che veniva approvata<br />

dal Consiglio <strong>regionale</strong> nella seduta del 27 aprile 1993 54 .<br />

Il 7 maggio 1993 il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di<br />

esercizio per l’anno 1992. Su proposta dei consiglieri Callari e Frascione,<br />

incaricati di esaminare la progettazione, viene operata, solo per la progettazione,<br />

una svalutazione del 56,75% pari a Lire 3.538.247.000.= su una<br />

effettiva contabilizzazione di Lire 6.235.284.000= 55 .<br />

Il 1 giugno 1993, lo Studio Tecnico Associato di Trieste consegna<br />

all’Assessore Tambroni una relazione analitica del progetto interporto di<br />

Jesi con oggetto: «Fattibilità economico-funzionale del primo lotto e correlazioni con<br />

i successivi ampliamenti» 56 .<br />

Non risulta agli atti alcun provvedimento di incarico a tale<br />

Studio Tecnico Associato di Trieste<br />

Il 17 giugno 1993 si concentrano diversi provvedimenti:<br />

51 Provvedimento misure cautelari del GIP Vincenzo D’Aprile arresti CeMIM 9 marzo 1993 (*);<br />

52 Nomina rappresentanti Regione nel Consiglio di Amministrazione CeMIM: Ingegneri Callari<br />

e Frascione;<br />

53 Deposito il 29 marzo 1993 della relazione di maggioranza della <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta 1992 (***);<br />

54 Consiglio <strong>regionale</strong> del 27 aprile 1993: approvazione mozione di maggioranza <strong>Commissione</strong><br />

inchiesta;<br />

55 Verbale Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 1993: approvazione bilancio CeMIM<br />

31/12/1992 (***);<br />

56 Studio di fattibilità redatto dallo Studio Tecnico Associato di Trieste 1 giugno 1993 (*);<br />

Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

36


– il Consiglio <strong>regionale</strong> approva una mozione per il rilancio della<br />

società CeMIM 57 ;<br />

– all’assemblea dei soci CeMIM, l’assessore Tambroni, in rappresentanza<br />

del socio Regione Marche, chiede ed ottiene che la<br />

proposta di aumentare il capitale sociale del CeMIM fino a 12<br />

miliardi sia modificata in aumento fino a 15 miliardi 58 ;<br />

– il Responsabile del Servizio Legale Avv. Carlo Luigi Jorio, avendo<br />

avuto incarico dalla Giunta <strong>regionale</strong> il 29 marzo 1993, deposita<br />

parere legale con il quale propone, la decadenza e la restituzione<br />

dei contributi regionali erogati alla società CeMIM e di esercitare<br />

nei confronti degli amministratori della società l’azione di<br />

responsabilità ex art. 2393 c.c. 59 .<br />

Il 17 giugno 1993, inoltre, presentavano le dimissioni dal collegio sindacale<br />

i signori Visconti, Frezzotti e Barigelletti.<br />

Sembra di capire che nello stesso giorno, con specifica mozione, si<br />

propone il rilancio della società CeMIM, con un aumento cospicuo del<br />

capitale sociale (assemblea soci) ma contemporaneamente si procede in<br />

modo contrario, con la revoca e restituzione dei contributi erogati per<br />

Lire 16.609.548.729= oltre interessi e rivalutazione e dunque, nei fatti, si<br />

determina la fine della Società e cioè il fallimento.<br />

In data 25 giugno 1993, il Consiglio di Amministrazione del CeMIM,<br />

al punto 9 dell’o.d.g.: «Varie ed eventuali», punto a), affronta il problema<br />

dell’ottenimento dei contributi per gli interporti della Legge 240/90. A<br />

verbale è scritto: «Il consigliere Callari, facendo riferimento al progetto<br />

realizzato dalla Regione Marche…» 60 .<br />

Dagli atti non risultata alcun progetto realizzato dalla Regione<br />

Marche; a quella data esiste lo «Studio di fattibilità» dei tecnici<br />

di Trieste, fatto sulla progettazione CeMIM, redatta dall’Arch. Tomellini.<br />

La Giunta <strong>regionale</strong>, il 5 luglio 1993, con D.G.R. n. 3144 61 , sulla base<br />

del parere del Servizio Legale, dichiarava la società Ce.M.I.M. definiti-<br />

57 Consiglio <strong>regionale</strong> del 17 giugno 1993: approvazione mozione CeMIM;<br />

58 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 17 giugno 1993;<br />

59 Deposito il 17 giugno 1993 del parere legale Avv. Carlo Luigi Jorio;<br />

60 Verbale Consiglio di Amministrazione CeMIM del 25 giugno 1993 (*);<br />

61 D.G.R. nr. 3144 del 5 luglio 1993;<br />

Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

37


vamente decaduta dai finanziamenti regionali ad essa concessi, denunciando<br />

un utilizzo non corretto e non conforme agli scopi per i quali essi<br />

erano stati richiesti ed incaricava il Servizio medesimo di provvedere al<br />

recupero dei contributi in questione.<br />

Il 21 luglio 1993, dopo le dimissioni della Giunta <strong>regionale</strong><br />

“Giampaoli” 62 , veniva eletto un nuovo esecutivo che aveva quale nuovo<br />

assessore con delega ai Trasporti l’Avv. Formica, al posto di Tambroni.<br />

Il Consiglio di Amministrazione del CeMIM nella riunione del 30 luglio<br />

1993 al punto 3 dell’o.d.g. «Conferimento Deleghe» 63 , approva la nomina<br />

di due amministratori delegati e precisamente gli ingegneri Ignazio<br />

Callari e Pasquale Frascione in rappresentanza della Regione Marche,<br />

assegnando loro le seguenti deleghe: 1) I rapporti con la Regione Marche;<br />

2) I rapporti con i progettisti; 3) I rapporti con la Direzione lavori;<br />

4) I rapporti con la Federinterporti, con facoltà di presenziare con pieni<br />

poteri ai Consigli di Amministrazione ed alle Assemblee della stessa; 5) Le<br />

iniziative, i contatti e i rapporti con i possibili futuri utenti dell’<strong>Interporto</strong>.<br />

Inoltre decide che l’incarico ha durata fino al 31/12/1993 con un<br />

<strong>com</strong>penso lordo di Lire 18.000.000= per ciascuno dei due amministratori<br />

delegati, oltre ad una indennità di Lire 500.000.= lorde da corrispondere<br />

per ogni trasferta che impegni l’intera giornata.<br />

Di fatto il Consiglio di Amministrazione assegna ai due amministratori<br />

delegati ogni <strong>com</strong>petenza.<br />

Nei primi giorni di agosto 1993, l’Assessore <strong>regionale</strong> ai Trasporti convoca<br />

una riunione di funzionari e consulenti, nella quale viene stabilito di<br />

non finanziare più il CeMIM e di costituire una nuova società<br />

(atti della <strong>com</strong>missione trasporti del 15/10/1993) 64 .<br />

In data 11 ottobre il Consiglio di Amministrazione viene informato<br />

dal presidente Boscarato che la situazione finanziaria è insostenibile e<br />

che in una riunione informale dei soci, la Regione Marche ha espresso<br />

l’orientamento di non rifinanziare il Ce.M.I.M., costituendo una nuova<br />

società che possa rilevare l’azienda. Tale orientamento è confermato da-<br />

62 D.G.R. nomina nuova Giunta <strong>regionale</strong> 21 luglio 1993;<br />

63 Verbale Consiglio di Amministrazione CeMIM del 30 luglio 1993: conferimento deleghe;<br />

64 Verbale <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong> permanente trasporti del 15 ottobre 1993 (*);<br />

Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

38


gli amministratori delegati Calleri e Frascione che hanno partecipato alla<br />

riunione informale 65 . Si noti che la società CeMIM è ancora all’oscuro<br />

della delibera n 3144 del 5 luglio 1993 66 che ha deciso la<br />

revoca e la restituzione dei contributi erogati alla società per<br />

la somma di Lire 16609548279=<br />

Viene infine decisa la convocazione dell’assemblea dei soci con<br />

all’o.d.g.: 1) constatazione della impossibilità di conseguimento dell’oggetto<br />

sociale (art. 2448 c.c. - <strong>com</strong>ma 1 - n. 3); 2) nomina del liquidatore<br />

(art. 2450 c.c.).<br />

In data 22 ottobre 1993 il Consiglio di Amministrazione del CeMIM 67<br />

viene informato dal presidente Boscarato che il 15 ottobre era stata notificata<br />

la delibera n. 3144 del 5 luglio 1993 che revocava e chiedeva<br />

la restituzione dei contributi erogati alla società per la somma di Lire<br />

16.609.548.279.=.<br />

Il Collegio sindacale ha fatto mettere a verbale sulla richiesta di restituzione<br />

dei contributi: «a) non risulta né dalla allegata delibera n. 3144 del<br />

5/07/1993, né dal parere dell’Ufficio Legale la norma in base alla quale viene<br />

pronunciata la decadenza dei contributi concessi; b) la decadenza viene dichiarata per<br />

motivi di merito riferiti alle decisioni e alle scelte di alcuni <strong>com</strong>ponenti il Comitato<br />

Esecutivo. Il controllo di merito sulla correttezza delle spese, correlate ai contributi<br />

regionali, si presume effettuato prima dell’erogazione dagli uffici regionali».<br />

La Giunta <strong>regionale</strong>, quindi, presentava in data 10 novembre una proposta<br />

di legge per promuovere, per il tramite della Società Finanziaria<br />

Regionale Marche Spa, la costituzione di una nuova società per azioni,<br />

denominata <strong>Interporto</strong> Marche Spa, destinata a subentrare al Ce.M.I.M.<br />

nella realizzazione di un centro merci intermodale <strong>regionale</strong> nel territorio<br />

del Comune di Jesi (D.G.R. n 4857/93 68 ).<br />

La Giunta <strong>regionale</strong>, sempre il 10 novembre approva la D.G.R. n.<br />

4858/93 69 con oggetto: «Richiesta di parere in ordine al conferimento dell’incarico<br />

65 Verbale Consiglio di Amministrazione CeMIM dell’11 ottobre 1993: annuncio costituzione<br />

nuova società;<br />

66 Idem nota nr. 61;<br />

67 Verbale Consiglio di Amministrazione CeMIM del 22 ottobre 1993: <strong>com</strong>unicazione revoca contributi (*);<br />

68 D.G.R. nr. 4857 del 10 novembre 1993: proposta legge <strong>regionale</strong> costituzione nuova società (*);<br />

69 D.G.R. nr. 4858 del 10 novembre 1993: convenzione Studio Associato Trieste;<br />

Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

39


ex art. 23 n. 30/90 e art. 55 statuto <strong>regionale</strong> allo Studio Trieste Associato Arch.<br />

Papa, Ing. R. Roberti, Ing. M. Spalletti per la redazione del progetto preliminare delle<br />

opere per l’<strong>Interporto</strong> Marche».<br />

In data 15 novembre 1993, il Consiglio di Amministrazione del<br />

Ce.M.I.M. presentava le proprie dimissioni e l’Assemblea, in seduta straordinaria,<br />

decideva la messa in liquidazione della società, procedendo<br />

alla nomina del Dott. Loris Mancinelli, quale liquidatore 70 .<br />

70 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 15 novembre 1993: liquidazione CeMIM;<br />

Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />

40


4 Il fallimento del CeMIM<br />

L’avvio della procedura fallimentare inizia con la prima istanza di fallimento,<br />

in data 1° ottobre 1993, presentata dall’ATI (Associazione Temporanea<br />

d’Impresa) 71 , per non aver ricevuto il pagamento del 4° SAL<br />

(Stato Avanzamento Lavori) e, poi, con la seconda istanza, ai sensi degli<br />

artt. 6 e 7 della Legge fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, n. 267), presentata<br />

il 5 ottobre 1993 dai PP.MM. Dott.ssa Cristina Tedeschini e Dott.<br />

Paolo Gubinelli 72 .<br />

A motivazione di quest’ultima istanza venivano indicate due consulenze<br />

dei CTP Dott. Fabrizio Mancinelli 73 e Ing. Massimo Lemma 74 .<br />

Consulenze che solo in data 21/01/1994, i due procuratori informavano<br />

essere custodite presso la cassaforte della cancelleria penale.<br />

Queste due istanze di fallimento non vengono mai discusse dal Consiglio<br />

di Amministrazione riunitosi l’11 75 e il 22 76 ottobre 1993, né l’assemblea<br />

dei soci tenuta il 15 novembre 1993 77 che decide della liquidazione<br />

ne fa menzione.<br />

71 Istanza fallimento CeMIM dell’Associazione d’Imprese (ATI) del 1 ottobre 1993;<br />

72 Istanza fallimento CeMIM PM Tedeschini e Gubinelli ex artt. 6 e 7 L.F 5 ottobre 1993;<br />

73 Consulenza Dott. Fabrizio Mancinelli depositata dai PM allegata alla istanza di fallimento (**);<br />

74 Consulenza Ing. Massimo Lemma depositata dai PM allegata alla istanza di fallimento (***);<br />

75 Idem nota nr. 65;<br />

76 Idem nota nr. 67 (*);<br />

77 Idem nota nr. 70;<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

41


Il 15 novembre inoltre, viene redatto un «Bilancio di liquidazione» 78 ,<br />

consegnato al liquidatore Loris Mancinelli.<br />

In tale bilancio, non viene fatto alcun riferimento alla richiesta del socio<br />

Regione Marche di restituzione dei contributi erogati al CeMIM per<br />

la somma di Lire 16.609.548.279.= né per essere contestati, né per essere<br />

appostati tra i debiti della società.<br />

Tali “dimenticanze” risultano in<strong>com</strong>prensibili sia nel verbale dell’assemblea<br />

del 15/11/1993, essendovi la presenza del rappresentante della<br />

Regione Marche, sia nel bilancio di liquidazione.<br />

Si può affermare che la rivendicazione di tale credito da parte del socio<br />

Regione Marche, in sede di assemblea, avrebbe portato non alla decisione<br />

di liquidare la società, bensì di portare in Tribunale i libri contabili del<br />

CeMIM. Eventualità questa già espressa dal Collegio sindacale nella seduta<br />

del Consiglio del 22 ottobre 1993.<br />

Così <strong>com</strong>e si può affermare che l’inserimento di tale debito nel bilancio<br />

di liquidazione, avrebbe indotto il Liquidatore a concludere il suo incarico<br />

con l’immediata consegna dei libri contabili in Tribunale.<br />

Perciò tali omissioni non trovano <strong>com</strong>prensibili giustificazione, a fronte<br />

di una ingente somma <strong>com</strong>e quella che poi è stata determinante per la dichiarazione<br />

di fallimento della società CeMIM in tempi così solleciti, che<br />

nella storia e nella statistica dei fallimenti non trovano alcun riscontro.<br />

In data 23 novembre 1993, il Consiglio di Amministrazione della<br />

FinMarche Spa 79 , al punto 4) dell’o.d.g. tratta: «CeMIM: assemblea del<br />

15/11/1993. Liquidazione Società» al punto 5) dell’o.d.g. tratta: «<strong>Interporto</strong><br />

Marche S.p.a.: proposta di costituzione di una Nuova Società. Esame proposta di legge<br />

ad iniziativa della Giunta Regionale».<br />

Presiede il Dott. Domenico Giraldi (membro della ScpA CeMIM dal<br />

10/11/1992 al 15/11/1993).<br />

Il verbale riporta una significativa quanto certa previsione di fallimento<br />

del CeMIM da poco posto in liquidazione ed una proposta funzionale a<br />

tale previsione. Dichiara il presidente Giraldi:<br />

78 Bilancio di liquidazione Scpa CeMIM del 15 novembre 1993;<br />

79 Verbale Consiglio di Amministrazione FinMarche Spa del 23 novembre 1993;<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

42


«… La nuova società <strong>Interporto</strong> Marche per limitare al minimo i costi di gestione<br />

avrebbe sede presso la Finanziaria Regionale Marche e il Consiglio di Amministrazione<br />

sarebbe costituito solo da 3 membri di cui due sarebbero due ingegneri indicati dalla<br />

Regione e un altro che dovrebbe fungere da presidente sarebbe bene che avesse <strong>com</strong>petenza<br />

di avvocato civilista per verificare le opportunità derivanti dal fallimento della precedente<br />

società CeMIM…».<br />

In data 28 novembre 1993, il Liquidatore Dott. Loris Mancinelli, su<br />

richiesta dell’assessore Formica personalmente fattagli il giorno prima,<br />

consegna una relazione sullo stato della liquidazione e sulla imminente<br />

udienza pre-fallimentare in Tribunale 80 .<br />

La relazione indicata l’esistenza di un patrimonio netto di Lire<br />

7.937.239.666.=, più avanti, sul punto della restituzione dei contributi<br />

aggiunge: «Se all’importo di cui sopra si aggiunge la richiesta di restituzione presentata<br />

dalla Regione Marche dei contributi a suo tempo concessi alla S.p.A. Ce.M.I.M.<br />

(oltre 16.500.000.000 di lire), l’entità dei debiti risulta pari a circa 24 miliardi,<br />

tenendo presente che non si può non ricordare che esistono altri debiti potenziali, ad<br />

esempio per la risoluzione dei <strong>com</strong>promessi d’acquisto dei terreni, per richiesta danni su<br />

promessa d’acquisto sede sociale, a dipendenti licenziati, ecc. .<br />

Ne consegue che – perseverando la Regione Marche nella richiesta di restituzione dei<br />

sedici miliardi – anche se per ipotesi assurda in sede di liquidazione si dovessero realizzare<br />

le attività risultanti dalla contabilità, essendo le attività contabili (sedici miliardi)<br />

notevolmente inferiori alle passività (oltre ventiquattro miliardi), non resta al liquidatore<br />

che l’immediata richiesta di fallimento».<br />

Per concludere:<br />

«…<br />

– Se la Regione Marche insiste nella richiesta, ed ha diritto alla restituzione degli oltre<br />

sedici miliardi non risulta percorribile che la via del fallimento;<br />

– Se la Regione Marche rinuncia, o giudizialmente viene riconosciuto che non<br />

ha diritto alla restituzione dei sedici miliardi o di parte di essi, può diventare<br />

possibile un concordato preventivo.<br />

…».<br />

In questa relazione risalta anche il fatto che il liquidatore, nell’incontro<br />

avuto con l’assessore Formica, non viene messo a conoscenza che la Giun-<br />

80 Comunicazione Liquidatore Loris Mancinelli all’assessore Formica del 28 novembre 1993;<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

43


ta <strong>regionale</strong> aveva approvato, il 10 novembre, la delibera di costituzione<br />

della nuova società <strong>Interporto</strong> Marche Spa. Infatti, nella relazione vi è un<br />

passo significativo riguardo proprio al valore del patrimonio immobiliare<br />

(aree ed opere) ed a quello immateriale (progettazione, know-how ecc.).<br />

Informa, perciò il liquidatore:<br />

«… Ma – <strong>com</strong>unque – quant’è l’attivo sul quale poter contare?<br />

Premesso che nessun valore può essere attribuito alle spese di progettazione e simili, il<br />

valore di realizzo della terra e dei fabbricati parzialmente costruiti è certamente di gran<br />

lunga inferiore a quanto riportato in bilancio.<br />

Se anche si dovesse considerare sufficientemente plausibile l’importo del valore delle aree<br />

a bilancio, indefinito appare il possibile realizzo della costruzione, non ultimata.<br />

Indicativamente, un minimo di un miliardo ed un massimo di tre miliardi possono essere<br />

ipotizzati nel realizzo delle attività immobiliari.<br />

Vanno aggiunti i valori delle altre attività che si possono realisticamente indicare nei<br />

seguenti importi:<br />

Mobili ed attrezzature Lire 200.000.000-<br />

Crediti verso lo Stato Lire 1.300.000.000-<br />

Lire 1.500.000.000-<br />

Ne consegue che il totale dei possibili realizzi potrà oscillare tra<br />

2.500.000.000 e 4.500.000.000 di lire, cifra non sufficiente a far fronte alle<br />

passività. […]».<br />

La costituzione della nuova società e la necessità di acquisire il patrimonio<br />

CeMIM (immobiliare e immateriale) scritta in delibera n. 4858 81<br />

del 10/11/93 alla pagina 4:<br />

«…<br />

c) curare il <strong>com</strong>pletamento delle strutture esistenti in funzione della realizzazione di un<br />

modulo funzionale minimo, dotando così l’interporto di Jesi dei requisiti necessari<br />

e sufficienti per possedere il livello di interporto di interesse nazionale ai sensi della<br />

legge 240/90 e successive modificazioni e i caratteri richiesti dalla delibera del Comitato<br />

Interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)<br />

del 7 aprile 1993;<br />

d) <strong>com</strong>pletare l’acquisizione delle aree oggetto di espropriazione dotando la società di<br />

servizi finanziari a ciò necessari.<br />

81 Idem nota nr. 69;<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

44


a) proseguire nell’iniziativa del Centro Merci Intermodale delle Marche, di seguito<br />

denominato CeMIM, al fine di recuperare e valorizzare il patrimonio della stessa<br />

Società;<br />

…».<br />

La delibera D.G.R. 4857/93 82 , che approva la proposta di legge per la<br />

costituzione della nuova società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, stabilisce all’art.<br />

4, lett. b) «che l’atto costitutivo della “<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A.” preveda <strong>com</strong>e causa<br />

di liquidazione la non ammissione della società medesima ai contributi previsti dalla<br />

Legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazione ed integrazioni».<br />

Il liquidatore Dott. Mancinelli, avendo conoscenza di tali delibere:<br />

D.G.R. 4857/93 e D.G.R. 4858/93, nella sua relazione avrebbe potuto<br />

dare a ragione un valore alla progettazione, alle opere realizzate ed<br />

alle aree, quantomeno nella misura contenuta nel «bilancio di liquidazione»<br />

ed invece di quantificare il valore <strong>com</strong>plessivo patrimoniale<br />

in Lire 2,5 / 4,5 miliardi di lire – a trattativa diretta con la società in<br />

costituzione – avrebbe messo un ricavo pari alla copertura di ogni obbligazione<br />

verso i creditori indicati in bilancio oltre ad una disponibilità<br />

patrimoniale netta di Lire 7.937.239.666.= conforme al «bilancio<br />

di liquidazione».<br />

In data 29 novembre 1993, veniva convocata l’udienza pre-fallimentare<br />

83 , dal Giudice delegato nominato dal tribunale in data 12/10/1993 il<br />

Dott. Stefano Formiconi.<br />

Il liquidatore Dott. Loris Mancinelli, a verbale dichiara in merito al<br />

credito vantato dal socio Regione Marche «Sono a conoscenza che la Giunta<br />

Regionale ha formalizzato una richiesta di restituzione contributi in conto capitale per<br />

Lire 16.600.000.000. Chiedo termine al fine di verificare la <strong>com</strong>plessa situazione<br />

venutasi a creare nell’ambito societario, avuto riguardo al fatto che la mia nomina risale<br />

a pochi giorni or sono ed anche al fine di depositare una relazione in merito».<br />

Il Giudice rinvia all’udienza del 13 dicembre1993 84 .<br />

Il 13 dicembre 1993 il Dott. Loris Mancinelli deposita la sua relazione<br />

confermando quanto già espresso all’assessore Formica.<br />

82 Idem nota nr. 68 (*);<br />

83 Verbale 1 a udienza pre fallimentare ScpA CeMIM in liquidazione del 29 novembre 1993;<br />

84 Verbale 2 a udienza pre fallimentare ScpA CeMIM in liquidazione del 13 dicembre 1993;<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

45


Nelle more tra il 13 dicembre (2 a udienza pre fallimentare) e il 28 dicembre<br />

1993 (seduta del Consiglio <strong>regionale</strong>) l’assessore Formica chiede<br />

ed ottiene un incontro con il Giudice delegato.<br />

Lo stesso assessore Formica, a verbale della seduta del Consiglio <strong>regionale</strong><br />

del 28/12/1993 in merito a tale incontro dichiara 85 :<br />

«… Io ho anche avuto contatti con il giudice fallimentare, perché certo, ci può essere<br />

una divaricazione di tempo tra quelli del Parlamento, quelli della nostra progettazione<br />

e quelli dell’acquisizione degli stabili, degli immobili, perché l’interporto lo dobbiamo<br />

fare lì. Cerchiamo di raccordare questi tempi. …».<br />

La preoccupazione dell’assessore Formica espressa al Giudice delegato<br />

è quella di avere acquistati gli immobili del CeMIM in tempi brevi, con<br />

moneta fallimentare, sollecitando il Giudice a raccordare i tempi per una<br />

celere dichiarazione di fallimento.<br />

Ancora più esplicito è l’assessore Formica sulla necessità che venga<br />

dichiarato il fallimento CeMIM, sempre a verbale della seduta del<br />

28/12/1993:<br />

«… Dico a Moruzzi: quando si è scelto di andare all’azzeramento del CeMIM e<br />

alla costituzione di una nuova società, la massoneria di cui parli tu non ha battuto<br />

le mani, te lo garantisco, anzi credo che molti hanno lavorato perché non si andasse<br />

a una nuova società. La scelta di andare a una nuova società equivale a scegliere<br />

di chiudere col passato, questo è chiaro. E se ci mettiamo che la precedente Giunta<br />

aveva dichiarato di voler vedere decaduto il CeMIM dai 16.600 milioni che gli<br />

erano stati dati a mo’ di contributo, se ci mettiamo l’istanza di fallimento del<br />

privato e, più significativa, l’istanza di fallimento del sostituto procuratore della<br />

Repubblica di Ancona, allora mi chiedo, condividendo le preoccupazioni di Favaretto,<br />

cos’altro avremmo dovuto fare per cercare di essere in linea con le decisioni<br />

del Consiglio <strong>regionale</strong>.<br />

Se poi ci mettete che i creditori del CeMIM avanzano circa 6-7 miliardi e che il liquidatore<br />

oggi mi dice che quel patrimonio immobiliare vale dai due miliardi e mezzo<br />

ai quattro miliardi e mezzo, allora ci metto anche una considerazione di tipo economico:<br />

se avessi ricapitalizzato fino a dieci miliardi, sette li avrei dati ai creditori del<br />

CeMIM, perché quelli si sarebbero soddisfatti sui dieci miliardi di ricapitalizzazione,<br />

mentre invece, così, se riusciamo con il nuovo soggetto a concorrere in sede fallimentare<br />

85 Verbale seduta del Consiglio <strong>regionale</strong> del 28 dicembre 1993 (*);<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

46


ad acquistare l’immobile che ci serve, spenderemo dai due miliardi e mezzo ai quattro<br />

miliardi e mezzo. Questo è ragionare e questo, secondo me è anche trasparenza. …».<br />

Ed ancora:<br />

«… É stato anche detto che noi subordiniamo l’accesso ai fondi della legge 240. E allora<br />

mi chiedo ancora, rispetto alle perplessità che tutti abbiamo: ma noi, con un CeMIM<br />

che andasse a Roma nel momento in cui tutti i suoi principali protagonisti vengono<br />

rinviati a giudizio, avremmo avuto più credibilità che non invece con una nuova società,<br />

con una società che ha un capitale di dieci miliardi, fresco, tutto disponibile, oppure con<br />

un vecchio CeMIM che, dei dieci miliardi che avessimo messo lì si sarebbe trovato solo<br />

2-3 miliardi perché il resto avrebbe dovuto utilizzano per pagare i creditori? Questo è il<br />

dato, dopodiché potremo riuscire o non riuscire, caro Favaretto e io sono preoccupato più<br />

di te, se non altro per il tempo, per l’impegno, per i viaggi a Roma, per il confronto fatto<br />

con le Ferrovie dello Stato che, contrariamente a quanto ho ascoltato, hanno espresso un<br />

loro interesse…».<br />

La citata proposta di legge istitutiva dell’<strong>Interporto</strong> Marche Spa veniva<br />

approvata dal Consiglio <strong>regionale</strong> nella seduta del 28 dicembre, divenendo<br />

la legge <strong>regionale</strong> n. 6 del 1° febbraio 1994.<br />

Il testo della suddetta legge prevedeva, tra l’altro, il recesso della Regione<br />

Marche dalla società consortile ed il trasferimento di 10 miliardi<br />

di contributi, previsti per il Ce.M.I.M. nel bilancio di previsione 1993,<br />

inseriti tra i fondi globali, alla costituenda società <strong>Interporto</strong> Marche Spa.<br />

La Giunta <strong>regionale</strong> nella seduta del 29 dicembre 1993, approva la<br />

D.G.R. n. 6043 86 , con oggetto: «Incarico di consulenza ex art 23 LR n. 30/90 e<br />

art 55 dello Statuto <strong>regionale</strong> allo studio associato Arch M Papa, Ing. R Roberti, Ing.<br />

M Spalletti, Di Trieste per la redazione del progetto preliminare relativo alle opere per<br />

l’<strong>Interporto</strong> Marche.<br />

Capitolo N. 1230103/93 Importo 64.130.000.=».<br />

L’allegata convenzione alla delibera D.G.R. n. 6043/93, all’art. 1 reca:<br />

«La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di consulenza per la<br />

redazione del progetto preliminare e della valutazione economica di un lotto funzionale<br />

per il Centro Merci Intermodale di Jesi.<br />

La Regione mette a disposizione dello Studio tecnico i materiali e le elaborazioni progettuali<br />

esistenti:<br />

86 D.G.R. n. 6043 del 29 dicembre 1993: convenzione con lo Studio Associato di Trieste;<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

47


a) alla redazione di una perizia tecnica per la fattibilità di un primo lotto<br />

funzionale, relativamente al progetto CeMIM;<br />

b) alla redazione del progetto preliminare di un lotto minimo funzionale<br />

per il Centro Merci Intermodale di Jesi.<br />

L’assistenza e la consulenza, relativamente agli elaborati di cui alla lettera b), sono<br />

finalizzati alla presentazione della documentazione tecnica e cartografica necessaria<br />

per l’accesso ai finanziamenti di cui alla legge 240/90 e successive modificazioni in<br />

conformità ai requisiti tecnici ed economici richiesti dai Ministeri <strong>com</strong>petenti. …».<br />

In merito alla progettazione CeMIM redatta dall’Arch. Tomellini e<br />

dalla società Italprogetti sotto il coordinamento del progettista Tomellini,<br />

l’assessore Formica, sempre a verbale della seduta del Consiglio <strong>regionale</strong><br />

del 28/12/1993 dichiara (pag. 42 verbale):<br />

«… Tra parentesi, io non sono ancora riuscito a firmare, con lo studio associato di<br />

Trieste, la convenzio ne, perché c’è paura, da parte di quello studio, che qualcuno<br />

faccia causa perché quello studio necessariamente, per progettare il nuovo modulo<br />

deve far riferimento ai vecchi materiali progettuali, alla vecchia valutazione<br />

d’impatto ambientale, alle vecchie concessioni. Quando noi facciamo un progetto e<br />

andiamo a Roma, è chiaro che dobbiamo parlare di queste cose. Da quel versante,<br />

c’è chi sta armando un’opposizione a questo riguardo, fa del terrorismo. Questa<br />

mattina ancora, io che avevo incontrato quello studio solo due giorni fa e avevo<br />

concordato un testo di convenzio ne, mi sono sentito con gli avvocati triestini i quali<br />

vogliono garanzia che siamo noi a mettere a disposizione il vecchio materiale progettuale.<br />

Ma il vecchio materiale progettuale è del CeMIM, non<br />

della Regione…».<br />

La preoccupazione dell’assessore Formica è obiettiva, poiché egli<br />

deve consegnare allo Studio di Trieste un progetto redatto dall’Arch.<br />

Tomellini per il CeMIM senza chiedere al professionista alcuna autorizzazione,<br />

ma ancor più obiettiva è la preoccupazione dei professionisti<br />

di Trieste che devono intervenire sapendo di ledere i diritti di autore<br />

dell’Arch. Tomellini.<br />

Perciò si è alla ricerca di una soluzione che copra i professionisti dello<br />

Studio Trieste da eventuali responsabilità e di <strong>com</strong>e mallevarli da ogni<br />

conseguenza civile e penale.<br />

Con la convenzione approvata in delibera D.G.R. n. 6043/93, il problema<br />

non viene superato.<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

48


In data 18-21 gennaio 1994, il Tribunale Civile di Ancona - Sezione<br />

Fallimentare, pronunciava sentenza di dichiarazione del fallimento del<br />

Ce.M.I.M. Spa 87 per lo stato di insolvenza in cui versava la società medesima<br />

in quanto, al passivo prospettato dalla stessa società, pari a circa 7,5<br />

miliardi di lire, si aggiungeva la richiesta avanzata dalla amministrazione<br />

<strong>regionale</strong> di restituzione dei contributi a suo tempo concessi per un totale<br />

di circa 16,609 miliardi di lire, l’entità dei debiti gravanti sul Ce.M.I.M.<br />

risultava <strong>com</strong>plessivamente superiore a 24 miliardi di lire, mentre l’attivo<br />

ammontava a 8 miliardi di lire.<br />

Veniva inoltre nominato quale curatore fallimentare il Dott. Barbini di<br />

Ancona. Venivano inoltre ritenuti sussistere, si legge nella citata sentenza,<br />

gli altri presupposti di legge indispensabili per procedere ad una declaratoria<br />

di fallimento.<br />

Infatti, in primo luogo, il Ce.M.I.M., pur essendo una società consortile<br />

per azioni a prevalente partecipazione pubblica, non era assimilabile<br />

ad un ente pubblico economico in mancanza di una espressa previsione<br />

normativa in tal senso, ma conservava la propria natura privatistica e<br />

quindi la sua qualifica di imprenditore <strong>com</strong>merciale ai sensi del Codice<br />

Civile (artt. 2082 e 219 C.C.).<br />

Inoltre la sola mancanza di uno scopo di lucro, dichiarata espressamente<br />

in sede statutaria e derivante dall’art. 4 della legge 30 aprile 1976,<br />

n. 374 (che vietava alle società consortili di distribuire utili alle imprese<br />

associate), non privava il Ce.M.I.M. del carattere di economicità, <strong>com</strong>ponente<br />

essenziale dell’attività di impresa, intesa <strong>com</strong>e produzione di nuove<br />

utilità che possono restare impiegate nell’ambito societario, invece che<br />

distribuite ai soci.<br />

Veniva quindi fissata per il giorno 24 marzo 1994 l’udienza per la verifica<br />

dello stato passivo.<br />

Si deve evidenziare che il Tribunale Fallimentare di Ancona, assume<br />

a gravame del passivo della ScpA CeMIM in liquidazione, un ingente<br />

credito della Regione Marche sprovvisto di alcuna esecutività.<br />

Anche a seguito della dichiarazione di fallimento, si aggrava la questione<br />

dell’utilizzo della progettazione CeMIM, redatta dall’Arch. To-<br />

87 Sentenza dichiarativa di fallimento della ScpA CeMIM in liquidazione n. 7/94 del 18–21 gennaio 1994;<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

49


mellini, in quanto patrimonio caduto nel fallimento, con la conseguenza<br />

di costituire sottrazione di un bene dalla massa attiva<br />

fallimentare<br />

L’esigenza, tuttavia, di disporre della progettazione CeMIM per richiedere<br />

i contributi statali della L. 240/90, impone di trovare una soluzione.<br />

La Giunta <strong>regionale</strong>, con la delibera n. 364 in data 7 febbraio 1994 88 ,<br />

approvava con modifiche la convenzione tra la Regione Marche e lo Studio<br />

Tecnico Associato «Arch. Papa, Ing. Roberti, Ing. Spalletti» per la<br />

predisposizione del progetto preliminare dell’<strong>Interporto</strong> Marche, al fine<br />

di accedere ai finanziamenti nazionali di cui alla L. n. 240/1990 (c.d.<br />

legge quadro sugli interporti).<br />

Le modifiche hanno riguardato gli artt. 1, 2, 4 e 5 della convenzione<br />

approvata con D.G.R. n. 6043/93.<br />

La convenzione viene firmata il 2 marzo 1994 89 , dal Dirigente del Servizio<br />

programmazione Dott. Girolamo Valenza e dal Rappresentante<br />

dello Studio Ing. Marco Spalletti.<br />

La convenzione contiene un’altra modifica, questa volta molto più importante,<br />

riguardante l’art. 3. (Obblighi). Al secondo <strong>com</strong>ma approvato<br />

con le precedenti delibere: D.G.R. n. 6043/93 e D.G.R. n. 364/94 che<br />

recava: «L’attività svolta dalla società incaricata è verificata dal Dirigente del Servizio<br />

Programmazione, al quale <strong>com</strong>pete anche certificare la rispondenza di quanto prodotto<br />

con le finalità di cui all’art. 1 della presente convenzione», si aggiunge: «certificazione<br />

che avrà carattere liberatorio globale nei confronti dello<br />

Studio incaricato, alla consegna finale degli elaborati».<br />

Ovvero, la Regione Marche malleva lo Studio Trieste da ogni responsabilità,<br />

con carattere liberatorio globale.<br />

Tuttavia, non risulta alcun atto autorizzativo della Giunta <strong>regionale</strong><br />

al dirigente Dott. Girolamo Valenza di inserire questa importantissima<br />

modifica.<br />

88 D.G.R. n. 364 del 7 febbraio 1994: modifiche convenzione Studio Associato di Trieste;<br />

89 Convenzione Regione Marche - Studio Associato di Trieste firmata il 2 marzo 1994;<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

50


Il 26 aprile 1994, viene costituita La nuova società <strong>Interporto</strong> Marche<br />

Spa 90 . Il capitale sociale, interamente versata è di Lire 2.000.000.000, così<br />

detenuto:<br />

– il 90,5% (Lire 1.810.000.000.=) dalla Regione Marche, per il<br />

tramite della Finanziaria<br />

Regionale Marche Spa;<br />

– il 2,5% (Lire 50.000.000.=) della società EL.ME.A.;<br />

– il 2,5% (Lire 50.000.000.=) della Banca Popolare<br />

di Ancona Spa (BPA);<br />

– il 2,5% (Lire 50.000.000.=) della Banca delle Marche Spa;<br />

– l’ 1,5% (Lire 30.000.000.=) del Comune di Jesi;<br />

– lo 0,5% (Lire 10.000.000.=) del Comune di Chiaravalle.<br />

Il Consiglio di Amministrazione era <strong>com</strong>posto dall’Avv. Maurizio Fabiani<br />

(Presidente), dall’Ing. Ignazio Ezio Callari (Consigliere), dall’Ing. Pasquale<br />

Frascione (Consigliere) e dal Dott. Giovanni Caruso (Consigliere).<br />

Come già rilevato, si precisa che i signori Callari e Frascione erano già<br />

stati nominati consiglieri nella società Ce.M.I.M., con decreto del Presidente<br />

della Giunta <strong>regionale</strong> n. 124 del 16/03/1993 91 .<br />

90 Atto costitutivo società <strong>Interporto</strong> Marche Spa del 26 aprile 1994;<br />

91 Idem nota nr. 52;<br />

Il fallimento del CeMIM<br />

51


5 La Regione Marche, il fallimento<br />

e gli atti della procedura fallimentare<br />

5.1 L’approvazione dello stato passivo<br />

del fallimento CeMIM<br />

Vengono presentate ed accolte, totalmente e/o parzialmente 59 su 61 domande<br />

di ammissione allo stato passivo del CeMIM, due domande vengono<br />

escluse: quella dell’Arch. Dario Tomellini e del Dott. Bruno Strappa<br />

rispettivamente con domande in sede privilegiata di Lire 3.431.041.528.=<br />

e di Lire 48.400.000.=.<br />

La Giunta <strong>regionale</strong> con D.G.R. n. 236 del 31 gennaio 1994 92 deliberava<br />

di proporre domanda di ammissione allo stato passivo della Società<br />

fallita ex art. 93 e seguenti del R.D. 16/03/ 1942 n. 267 al fine<br />

di recuperare i finanziamenti concessi ammontanti a <strong>com</strong>plessivi euro<br />

16.609.548.729.= oltre interessi e rivalutazione.<br />

Il 30 marzo 1995, il Giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo<br />

del CeMIM 93 . Sono accolti crediti con domande di privilegio Lire<br />

702.959.225.= e con domande in chirografari Lire 16.265.545.053.= ,<br />

per un totale di Lire 16.968.504.278.=.<br />

Su una richiesta <strong>com</strong>plessiva di crediti pari a Lire 29.673.657.121.=,<br />

vengono esclusi crediti con domande di privilegio Lire 4.014.542.292.= e<br />

92 D.G.R. n. 236 del 31 gennaio 1994: domanda Regione ammissione al passivo del CeMIM;<br />

93 Approvazione decreto stato passivo ScpA CeMIM in liquidazione del 30 marzo 1995 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

53


con domande in chirografari Lire 8.690.610.551.=, per un totale di Lire<br />

12.705.152.843.=.<br />

Il taglio più forte avviene nei confronti della domanda in chirografario<br />

della Regione Marche che viene praticamente dimezzato: vengono<br />

esclusi crediti per Lire 8.262.087.000.= con la seguente motivazione: «Si<br />

ammette il credito in sede chirografaria per L. 8.347.461.720.=, oltre interessi <strong>com</strong>e<br />

per legge. Si esclude per L. 8.262.087.000.=: trattandosi di somme corrisposte per<br />

l’acquisizione delle aree che trovano titolo nelle Leggi Regionali».<br />

Non si riesce a capire se questa inesistente distinzione tra contributi che<br />

trovano titolo nelle Leggi Regionali e quelli che non trovano titolo nelle<br />

Leggi Regionali, sia stata motivata per non smentire la sentenza dichiarativa<br />

di fallimento e dover revocare dopo appena 1 anno il fallimento<br />

CeMIM, o se all’errore fatto in sentenza si aggiunge l’errore più ridotto di<br />

includere nel passivo L. 8.347.461.720.= ignorando che anche tali crediti<br />

avevano titolo nelle Leggi Regionali.<br />

Contro la decisione di includere a metà il credito della Regione Marche<br />

nel passivo del CeMIM, si oppongono alcuni altri creditori perché<br />

il credito della Regione venga escluso totalmente e si oppone anche la<br />

Regione Marche affinché il suo credito venga totalmente ammesso.<br />

Anche per questo secondo grossolano errore ci vorrà poco tempo per<br />

rimediarlo ed a farlo con sentenza 858 dell’8 ottobre 1996 94 è lo stesso<br />

Giudice delegato, in veste di Giudice istruttore.<br />

Con l’esclusione dal passivo CeMIM del credito della Regione<br />

Marche, la massa passiva alla data dell’8 ottobre 1996 scende a Lire<br />

8.706.417.278.= (Lire 16.968.504.278 – Lire 8.262.087.000).<br />

La sentenza viene appellata dalla Regione Marche e devono passare<br />

altri 3 anni e mezzo prima che la Corte d’Appello con sentenza n. 124 del<br />

15 aprile 2000 95 , confermasse la sentenza di primo grado 858/96.<br />

Anche la sentenza della Corte d’Appello viene impugnata dalla Regione<br />

Marche con ricorso in Cassazione sollevando sia motivi di legittimità<br />

che di merito.<br />

94 Tribunale Civile di Ancona sentenza nr. 858 del 8 ottobre 1996;<br />

95 Corte d’Appello di Ancona sentenza nr. 124 del 15 aprile 2000 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

54


La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 5617 del 10/04/2003 96 ,<br />

respinge i motivi di legittimità confermando sia la <strong>com</strong>petenza del Giudice<br />

ordinario, sia il diritto di credito soggettivo in capo al CeMIM.<br />

Che la revoca dei contributi CeMIM dichiarata dalla Giunta <strong>regionale</strong><br />

con D.G.R. n. 3144/93 97 e la loro restituzione richiesta dalla Giunta<br />

<strong>regionale</strong> con D.G.R. n. 3243/93 98 , fossero entrambe illegittime e strumentali<br />

ai fini dell’obbiettivo da raggiungere: il fallimento CeMIM, era<br />

già ben presente negli amministratori che le hanno approvate e nel Responsabile<br />

del Servizio legale che predispose il parere, poiché <strong>com</strong>e si è<br />

potuto ricostruire in precedenza, quelle due delibere vennero secretate e<br />

solo quando tutto venne predisposto per far nascere la nuova società furono<br />

notificate: oltre tre mesi dopo la loro approvazione (si veda verbale<br />

del Consiglio di Amministrazione del 22/10/1993 99 ).<br />

La Cassazione Sezione Prima con sentenza n. 11081 dell’11<br />

giugno 2004 100 esclude definitivamente la regione Marche dallo<br />

stato passivo del CeMIM dichiarando irripetibili tali contributi<br />

ed illegittima la revoca di un credito che ha natura soggettiva<br />

Si può dire che il fallimento si è alimentato del tempo trascorso<br />

(dieci anni – 1994 / 2004) per arrivare alle sentenze della<br />

Cassazione.<br />

Una situazione insopportabile congelata per anni, soprattutto per coloro<br />

che pur avendo certezza nell’esito dovevano solo aspettare l’esaurirsi<br />

del tempo della procedura processuale.<br />

Sul punto è stato audito dalla <strong>Commissione</strong> il presidente p.t. della<br />

Giunta <strong>regionale</strong> Dott. Vito D’Ambrosio 101 .<br />

Alla domanda del perché dopo la prima sentenza che escludeva il credito<br />

della Regione Marche di 16 miliardi si è insistito fino in Cassazione.<br />

96 Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza nr. 5617 del 10 aprile 2003;<br />

97 Idem nota nr. 61;<br />

98 D.G.R. nr. 3243 del 16 luglio 1993;<br />

99 Idem nota nr. 67 (*);<br />

100 Suprema Corte di Cassazione Sezione 1a, sentenza nr. 11081 del 11 giugno 2004 (*);<br />

101 Verbale del 1 dicembre 2011: audizione Dott. Vito D’Ambrosio presidente Giunta <strong>regionale</strong><br />

p.t. (1995/2005) (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

55


La risposta è stata: «Lei si sarebbe fermato di fronte a una decisione che dichiarava<br />

che i 16 miliardi non li poteva recuperare?! Se mi fossi fermato sarei stato davvero sciocco,<br />

sprovveduto. Il discorso è sempre quello di pensare, di sperare di avere le capacità<br />

di articolare meglio le proprie ragioni e quindi di avere ragione dal giudice nel grado<br />

successivo. È per questo che esistono le impugnazioni».<br />

52 La stima dei beni e le numerose CTU<br />

In data 21 giugno 1994, la società <strong>Interporto</strong> Marche scrive al Giudice<br />

delegato 102 , chiedendo la vendita al pubblico incanto, con ogni possibile<br />

urgenza, dei beni caduti nel fallimento CeMIM. La richiesta è dettata<br />

dal fatto che l’acquisizione di tali beni erano indispensabili per l’assegnazione<br />

dei contributi statali della Legge 240/90.<br />

Lo stesso giorno, 21 giugno 1994, veniva nominato CTU l’Ing. Giancarlo<br />

Buccolini per la stima del patrimonio CeMIM 103 .<br />

Il 1° dicembre 1994, il CTU Buccolini, deposita la sua relazione che<br />

fissa in Lire 2.565.999.500.= (€.1.325.228,15=) 104 .<br />

L’opposizione di creditori e di coloro che hanno presentato istanze<br />

contro la sentenza di fallimento impone la revisione della consulenza e in<br />

data 1° febbraio 1995 deposita un aggiornamento della stima stabilendo<br />

in Lire 8.074.499.500.= (€. 4.170.130,97=), il valore patrimoniale 105 .<br />

Benché aumentato di 4 volte il valore patrimoniale viene nuovamente<br />

contestato, in particolare dal creditore del CeMIM Banco di Napoli e<br />

propone reclamo ai sensi dell’art. 26 L.F..<br />

Il reclamo per una più equa e congrua valutazione del patrimonio immobiliare<br />

e immateriale caduto nel fallimento CeMIM, viene dibattuto<br />

nel procedimento nr. 725/95 RCC, Giudice istruttore la Dott.ssa Francesca<br />

Miconi.<br />

102 Richiesta <strong>Interporto</strong> Marche Spa al Giudice Delegato acquisto beni CeMIM del 21 giugno 1994;<br />

103 Incarico CTU all’Ing. Buccolini Giancarlo: stima beni patrimoniali CeMIM del 21 giugno 1994;<br />

104 CTU Ing. Buccolini Giancarlo depositata il 1 dicembre 1994 (*);<br />

105 CTU Ing. Buccolini Giancarlo del 3 febbraio 1995: aggiornamenti prima relazione del 1 dicembre<br />

1994;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

56


In data 2 ottobre 1995, il Tribunale di Ancona, riunito in camera di<br />

consiglio emette il decreto con. nr. 10213 106 che dispone una nuova CTU<br />

con la seguente motivazione:<br />

«… ritenuto che sia interesse della procedura realizzare il miglior attivo possibile dalla<br />

vendita dei beni della Società fallita e che, a causa della particolare ed esclusiva destinazione<br />

di detti beni (realizzazione ed esercizio di un <strong>Interporto</strong>, riservato alla<br />

nuova società creata dalla Regione Marche), non vi sarà di fatto alcuna<br />

correzione al valore di stima da parte del mercato, essendo possi bile l’intervento<br />

di un solo acquirente, talché è indispensabile essere il più possibile<br />

certi della congruità della stima stessa; …».<br />

Incaricato della nuova CTU l’Ing. Giovanni Stagni (presidente p.t.<br />

dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna).<br />

L’Ing. Stagni, rinuncia all’incarico e l’11 giugno 1996 (circa un anno<br />

dopo) viene nominato l’Ing. Giorgio Sisa iscritto all’Albo degli Ingegneri<br />

di Pesaro-Urbino.<br />

In data 26 giugno 1997 (un anno dopo) deposita la relazione di stima<br />

con la quale valuta il patrimonio CeMIM Lire 10.953.792.340.= 107 .<br />

La CTU dell’Ing. Sisa viene anch’essa contestata poiché dalla valutazione<br />

patrimoniale non è stato incluso il valore della progettazione Tomellini,<br />

e di quella della Italprogetti, nonché la progettazione del verde e<br />

quello della Valutazione d’impatto ambientale approvato dal Comune di<br />

Jesi con delibera n. 906 del 6 novembre 1989 108 .<br />

Il Giudice delegato ritenute le osservazioni non manifestamente infondate<br />

chiede al CTU Ing. Sisa di provvedere ai necessari chiarimenti.<br />

In data 27 novembre 1998 il CTU Ing. Sisa deposita la sua relazione 109<br />

che reca: «Adeguamento della Perizia in data 09/06/1997 richiesto dal sig. Nazareno<br />

Garbuglia con istanza del 4.9.1997».<br />

L’Ing. Sisa accoglie tutte le osservazioni tranne quella più importante:<br />

il valore della progettazione redatta dall’Arch. Dario Tomellini, ed<br />

aumenta il valore patrimoniale fino a Lire 12.826.148.780.= (v. pagina<br />

15 CTU).<br />

106 Decreto cron. nr. 10213 del 2 ottobre 1995: disposta nuova CTU valutazione beni CeMIM;<br />

107 C.T.U. Ing. Giorgio Sisa depositata il 28 giugno 1997 (*);<br />

108 Idem nota nr. 10;<br />

109 C.T.U. Ing. Giorgio Sisa 27 novembre 1998: aggiornamenti relazione del 27 novembre 1998 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

57


Il Tribunale di Ancona, nella causa intentata dall’Arch. Tomellini<br />

per essere ammesso al passivo del CeMIM, contro la sua esclusione<br />

decisa il 30/03/1995, con decreto nr. 5873 del 21/10/2005 110 approva<br />

la transazione proposta dal Curatore fallimentare e riconosce a favore<br />

dell’Arch. Tomellini, a copertura delle parcelle ancora inevase, la somma<br />

di €. 680.000,00= (Lire1.316.663.600.=) oltre la somma liquidata dal<br />

CeMIM di Lire 5.418.618.043 (€. 2.798.482,67=) per un <strong>com</strong>plessivo di<br />

Lire 6.735.281.643.= (€. 3.478.482,67=).<br />

Ciò significa che l’effettivo valore del patrimonio immobiliare e immateriale<br />

del CeMIM era di Lire 19.561.430.423.= (€.10.102.635,70=) e<br />

che a tale valore doveva essere venduto all’unico acquirente indicato con<br />

legge <strong>regionale</strong> n. 6/94: la società <strong>Interporto</strong> Marche Spa.<br />

53 La Regione Marche e la vendita dei beni CeMIM<br />

alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa<br />

In sede fallimentare, siamo tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999, continua<br />

un serrato confronto/scontro tra alcuni creditori, il CTU Ing. Sisa e<br />

gli organi fallimentari sulla stima patrimoniale dei beni CeMIM.<br />

La distanza tra il valore attribuito dalla consulenza d’Ufficio e il valore<br />

sostenuto dai creditori è notevole, circa 7 miliardi di lire.<br />

La questione del valore patrimoniale non riguardava tanto il ricavato<br />

che doveva ottenere il fallimento per coprire lo stato passivo ammesso ed<br />

i legittimi interessi dei creditori, poiché con la stima ormai consolidata<br />

dalla CTU di circa 13 miliardi, ogni creditore privilegiato e chirografario<br />

sarebbe stato già soddisfatto.<br />

Il valore patrimoniale effettivo, reale da certificare, avrebbe avuto una sua<br />

grande rilevanza sul procedimento in itinere di opposizione alla sentenza dichiarativa<br />

di fallimento, nonché a mettere in evidenza l’errore <strong>com</strong>messo dal<br />

governo <strong>regionale</strong> sul presupposto che era meno dispendioso recuperare il<br />

patrimonio del CeMIM dal fallimento, piuttosto che pagare i creditori. Il<br />

110 Tribunale di Ancona decreto cron. nr. 5873 del 21 ottobre 2005: transazione Curatore/Arch.<br />

Tomellini;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

58


creditore Garbuglia in data 15 marzo 1999 fa istanza affinché venga disposto<br />

in contradditorio un confronto tra il CTU Ing. Sisa e il CTP Ing. Dusman in<br />

merito alla esclusione dalla stima del valore della progettazione Tomellini 111 .<br />

Il Giudice delegato con decreto cron. 3122 del 6 maggio 1999 112 respinge<br />

l’istanza.<br />

Lo stesso giorno viene protocollata in cancelleria fallimentare la lettera<br />

del presidente della Giunta <strong>regionale</strong> Vito D’Ambrosio, prot. 431/GAB<br />

con data 3 maggio 1999 113 , al Giudice delegato.<br />

La lettera premette: «Le recentissime dimissioni del presidente della società <strong>Interporto</strong><br />

s.p.a., riportano all’attenzione la procedura fallimentare di cui all’oggetto, per la<br />

quale ancora non risulta bandita l’asta per la vendita dei beni immobiliari».<br />

E, poi, così conclude: «Le segnalo pertanto la necessità di una accelerazione<br />

della procedura concorsuale e le chiedo, se è in grado, di fornirmi indicazioni sui tempi<br />

prevedibilmente necessari per l’inizio della fase di vendita dei beni».<br />

L’intervento fatto da soggetto estraneo alla procedura fallimentare non<br />

trova legittimità alcuna, né si ha conoscenza di formale risposta.<br />

Tuttavia, l’accoglimento del sollecito, trova conferma nella immediata<br />

richiesta del Curatore al Comitato dei creditori, di esprimere parere per<br />

la messa all’asta dei beni CeMIM.<br />

Trascorsi 7 giorni e non avendo ricevuto alcun parere, si considera,<br />

<strong>com</strong>e per legge, parere favorevole.<br />

Il 22 maggio il creditore Garbuglia presenta reclamo, ex art. 26 L.F. 114 ,<br />

al Tribunale di Ancona, sostenendo che il Tribunale di Ancona il 2 ottobre<br />

1995, Giudice Miconi, ha dato incarico di nuova CTU proprio<br />

sul presupposto che, per l’acquisto dei beni patrimoniali del CeMIM era<br />

possibile l’intervento di un solo acquirente stabilito con legge <strong>regionale</strong>,<br />

non vi poteva essere possibilità di più proposte concorrenti per cui veniva<br />

meno la condizione essenziale di mercato e l’unico acquirente poteva disporre<br />

a suo piacimento dello svolgimento dell’asta.<br />

111 Istanza creditore Nazareno Garbuglia del 15 marzo 1999 (**);<br />

112 Ordinanza Giudice delegato cron. 3122 del 6 maggio 1999 che respinge l’istanza Garbuglia;<br />

113 Lettera del presidente della Giunta <strong>regionale</strong> Vito D’Ambrosio per sollecitare la vendita beni<br />

CeMIM;<br />

114 Reclamo ex art. 26 L.F. presentato il 22 maggio 1999 da Garbuglia contro il decreto del Giudice<br />

delegato;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

59


Per cui andava effettuata una valutazione congruo del valore e non indicativa,<br />

<strong>com</strong>e sosteneva il giudice nell’ordinanza del 6 maggio 1999 che<br />

a suo dire così esplicita: «… d’altra parte il valore di stima è puramente indicativo<br />

non potendo pregiudicare l’esito della vendita dato che se vi sono soggetti interessati<br />

all’acquisto al prezzo così determinato ed ai tempi previsti, costoro non mancheranno di<br />

formulare offerte se trattasi di valore reputato conveniente ovvero di attendere eventuali<br />

ribassi nel caso i cui tale valore sia reputato superiore all’effettivo; […]».<br />

Nel caso di specie essendoci palesemente un solo acquirente in grado<br />

di intervenire, il valore effettivo doveva essere predeterminato anche sulla<br />

base del valore funzionale, dal momento che senza quei beni l’oggetto<br />

sociale, l’unico acquirente, non poteva realizzarlo.<br />

Il reclamo viene rigettato dal Tribunale di Ancona con decreto cron. n.<br />

4606 del 18 giugno 1999 115 , con le stesse motivazioni del Giudice delegato<br />

che, di norma e nell’occasione è parte del collegio giudicante.<br />

Vigeva allora la prassi consolidata che il Giudice delegato era sempre<br />

parte del collegio che doveva giudicare i suoi provvedimenti. Una anomalia<br />

non più permessa dalla novellata legge fallimentare in vigore dal<br />

luglio 2006.<br />

Il 6 luglio 1999, il Giudice delegato emette decreto cron. n. 4729 116 e<br />

dispone la vendita al pubblico incanto dei beni caduti nel fallimento Ce-<br />

MIM con base d’asta risultante dalla CTU Sisa di Lire 12.827.000.000.=<br />

oltre un rilancio alla prima offerta non inferiore a Lire 130.000.000.=.<br />

La vendita va deserta.<br />

La legge fallimentare prevede che qualora la prima asta dovesse andare<br />

deserta il Giudice delegato ai sensi dell’art. 591 c.p.c. può ridurre, NON<br />

deve ridurre il valore a base d’asta di 1/5 (oggi di 1/4 <strong>com</strong>e modificato<br />

dal D.L. n. 35/2005 in vigore dal 1° marzo 2006).<br />

L’11 febbraio 2000, il Giudice delegato emette nuovo decreto cron. n.<br />

981 117 e dispone la vendita al pubblico incanto dei beni caduti nel fallimento<br />

CeMIM, che reca: «ritenuto opportuno e conveniente disporre una seconda<br />

vendita al pubblico incanto del <strong>com</strong>pendio immobiliare de quo con il prezzo ridotto<br />

115 Tribunale di Ancona decreto n. 4606 del 18 giugno 1999 che rigetta il reclamo di Garbuglia;<br />

116 Decreto cron. nr. 4729 del 6 giugno 1999 del Giudice delegato: 1 a asta vendita beni CeMIM;<br />

117 Decreto cron. nr. 981 del 11 febbraio 2000 del Giudice delegato: 2 a asta vendita beni CeMIM;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

60


di 1/5 rispetto al prezzo base del primo incanto». La base d’asta scende a Lire<br />

10.261.600.000.= oltre un rilancio alla prima offerta non inferiore a Lire<br />

103.000.000.=.<br />

Benché ridotto il prezzo per l’acquisto di Lire 2.692.400.000.=, l’unico<br />

acquirente <strong>Interporto</strong> Marche Spa non si presenta e l’asta va ancora<br />

deserta.<br />

Il 26 aprile 2000, il Giudice delegato emette nuovo decreto cron. n.<br />

2732 118 e dispone la vendita al pubblico incanto dei beni caduti nel fallimento<br />

CeMIM, che reca: «ritenuto opportuno e conveniente disporre una seconda<br />

vendita al pubblico incanto del <strong>com</strong>pendio immobiliare de quo con il prezzo ridotto di<br />

1/5 rispetto al prezzo base del secondo incanto». La base d’asta scende a Lire<br />

8.210.000.000.= oltre un rilancio alla prima offerta non inferiore a Lire<br />

100.000.000.=.<br />

L’unico acquirente <strong>Interporto</strong> Marche Spa presenta la sua offerta di<br />

Lire 8.310.000.000.= e si aggiudica i beni del CeMIM.<br />

Il prezzo di acquisto è stato inferiore di Lire 4.647.000.000.= (quattro<br />

miliardi seicentoquarantasette milioni), alla base d’asta del primo incanto,<br />

ma la perdita per l’attivo fallimentare è ben più ingente, anzi colossale,<br />

stante che, il valore effettivo, <strong>com</strong>prensivo anche della progettazione redatta<br />

dall’Arch. Tomellini, doveva ammontare a Lire 19.561.430.423.=<br />

(€.10.102.635,70=), <strong>com</strong>e ricostruito al punto 5.2 precedente.<br />

E, dunque, la vera perdita effettiva per l’attivo fallimentare, dalla vendita<br />

del <strong>com</strong>pendio immobiliare, è stata di Lire 11.251.430.423.= (€.<br />

5.810.878,87=), oltre 11 miliardi di lire o circa 6 milioni di euro<br />

La procedura fallimentare del CeMIM si è chiuso con un attivo al netto<br />

di ogni obbligazione di €. 1.420.916,00=, in realtà si dovrebbe ritenere<br />

l’attivo superiore a 7 milioni di euro.<br />

In merito alla lettera del 3 maggio 1999, l’audito presidente p.t. della<br />

Giunta <strong>regionale</strong> Vito D’Ambrosio 119 , dichiara:<br />

«Il discorso è questo. <strong>Interporto</strong> non aveva nemmeno una stanza, quindi non poteva<br />

operare e aveva necessità di acquisire questi beni immobili che erano del Ce.M.I.M.<br />

I beni immobili avevano un certo valore stabilito da una perizia. Ovviamente<br />

118 Decreto cron. nr. 2732 del 26 aprile 2000 del Giudice delegato: 3 a asta vendita beni CeMIM;<br />

119 Idem nota nr. 101 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

61


<strong>Interporto</strong> era l’unico soggetto che avrebbe potuto acquistarli,<br />

ma semplicemente perché la situazione si era strutturata […]<br />

E <strong>Interporto</strong> non è che aveva un fondo suo, aveva finanziamenti a carico del bilancio<br />

<strong>regionale</strong>. Quindi se il bilancio <strong>regionale</strong> ha cercato di pagare quei beni il meno possibile<br />

lasciando andare deserte le prime aste non credo che abbia giocato male».<br />

Non soddisfatto D’Ambrosio aggiunge:<br />

«Nel momento in cui c’è un’asta e c’è un solo possibile interessato, è chiaro che la strategia<br />

dell’interessato è quella di far abbassare i prezzi pur di acquistare al prezzo minore<br />

possibile. Lasciando andare deserta l’asta il prezzo scendeva, per cui scendeva il carico<br />

sul bilancio <strong>regionale</strong>».<br />

Interviene il Commissario Natali:<br />

«Quindi è la Regione che decide che <strong>Interporto</strong> non partecipi alle prime<br />

aste. E poi perché partecipa a quella? Potevate far scendere ancora! O<br />

nei tempi avevate problemi di avere la disponibilità di quei beni?».<br />

D’Ambrosio risponde:<br />

«Ma, guardi, quando si parla di opere pubbliche ci sono sempre discorsi di tempi.<br />

Il dato inoltre di gravare il meno possibile sul bilancio <strong>regionale</strong> non è un dato che aveva<br />

solo la Regione, ma anche <strong>Interporto</strong>. In fondo <strong>Interporto</strong> aveva, <strong>com</strong>e dire, la strategia<br />

<strong>com</strong>une con noi di pagare il meno possibile quei beni. Perché? Perché pagandoli il meno<br />

possibile poteva sperare prima di tutto di iniziare abbastanza velocemente, e quindi con<br />

le aste successive, poi, soprattutto, di pesare meno sul bilancio <strong>regionale</strong> per l’acquisto<br />

dei beni, il che significava una prospettiva nel futuro di poter contare su altri eventuali<br />

finanziamenti regionali per svolgere poi i suoi <strong>com</strong>piti ulteriori. Quindi non è la<br />

Regione che ha deciso e ha detto “<strong>Interporto</strong> fermati”, c’è stata<br />

una strategia <strong>com</strong>une».<br />

Durante l’audizione il dottor Vito D’Ambrosio ha informato la <strong>Commissione</strong><br />

di una indagine a L’Aquila che lo vede indagato per la vicenda<br />

CeMIM. Quanto deciderà la magistratura secondo giustizia sarà <strong>com</strong>e<br />

sempre accettato.<br />

Si può concludere sul punto che non vi è stata una procedura correttamente<br />

seguita nella determinazione del valore del patrimonio immobiliare<br />

ed immateriale del CeMIM, così <strong>com</strong>e vi sono le condizioni per<br />

sostenere che la procedura di vendita, nello suo svolgimento, sia stata<br />

caratterizzata da gravi vizi.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

62


54 La Regione Marche e la progettazione CeMIM<br />

redatta dall’arch Tomellini<br />

La <strong>Commissione</strong> ha affrontato anche il problema dell’utilizzo da parte<br />

della Regione Marche e della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, della progettazione<br />

CeMIM, redatta dall’Arch. Dario Tomellini.<br />

Nella ricostruzione storica introducendo questa relazione, tale questione<br />

è stata ricostruita fino alla convenzione sottoscritta il 2 marzo 1994 tra<br />

la Regione Marche e lo Studio Tecnico Associato di Trieste 120 .<br />

Gli sviluppi successivi durante la procedura fallimentare ed il ritorno<br />

in bonis della ScpA CeMIM in liquidazione, vanno anch’essi ora attentamente<br />

esaminati nell’ambito di una corretta ricostruzione storica.<br />

Lo Studio di Trieste, ricevuto l’incarico (D.G.R. n. 364/94 121 ) e disponendo<br />

della progettazione CeMIM, redatta dall’Arch. Tomellini, predispone<br />

una soluzione di <strong>com</strong>pletamento del 1° lotto funzionale apportandovi<br />

alcune modifiche.<br />

Il progetto così predisposto, viene presentato al seminario organizzato<br />

dall’assessorato ai trasporti, diretto dall’assessore Gianfranco Formica, il<br />

19 novembre 1994 122 .<br />

La relazione al progetto, in premessa, reca: «La Regione Marche ha già<br />

predisposto nel passato un progetto preliminare generale per la realizzazione di un<br />

interporto merci da localizzare nel territorio del Comune di Jesi».<br />

Diversa la premessa allo studio di fattibilità: «A seguito della richiesta avanzata<br />

dalla Regione Marche, sulla valutazione globale della progettazione per la realizzazione<br />

dello scalo intermodale di JESI, è stato svolto uno studio del progetto CeMIM<br />

ed una analisi dello stato dell’arte in essere sul territorio. Lo studio, in questa fase<br />

preliminare, ha lo scopo di valutare la fattibilità tecnico-economica della realizzazione<br />

della suddetta opera alla luce di quelle che sono le esigenze del territorio stesso».<br />

Come si evince dalla lettura il progetto <strong>Interporto</strong> di Jesi, non è più<br />

predisposto dal CeMIM con l’incarico all’Arch. Tomellini, bensì, dalla<br />

Regione Marche.<br />

120 Idem nota nr. 89;<br />

121 Idem nota nr. 88;<br />

122 Seminario Regione Marche del 19 novembre 1994: presentazione progetto Studio Associato Trieste (**);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

63


Con questa relazione il progetto passa di proprietà dal CeMIM alla<br />

Regione Marche, viene rielaborato dallo Studio Trieste, consegnato e certificato<br />

poi nel giugno 1995, mallevando lo Studio da ogni responsabilità<br />

con la clausola della liberatoria globale (art. 3 della convenzione) ed il<br />

progetto, viene depurato della intestazione CeMIM, inserendo quella di<br />

Regione Marche – <strong>Interporto</strong> Marche Spa – e la firma dell’Arch. Dario<br />

Tomellini è sostituita con quella dei tre professionisti dello Studio Tecnico<br />

Associato di Trieste, passando quindi il progetto di proprietà della <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa.<br />

La sottrazione della progettazione dalla massa attiva del fallimento Ce-<br />

MIM è cosa acquisita e la società <strong>Interporto</strong> Marche Spa negherà risolutamente<br />

di essersi appropriato della progettazione CeMIM, sostenendo<br />

di aver ricevuto e poi rielaborato il progetto redatto dallo Studio Trieste.<br />

Il 1° marzo 1996, la società <strong>Interporto</strong> Marche Spa presenterà sotto l’egida<br />

del membro del Consiglio di Amministrazione Ignazio Calleri, ed ex<br />

amministratore delegato della società CeMIM, con specifica delega per la<br />

progettazione, domanda di ammissione ai contributi statali ex L. 240/90.<br />

La documentazione tecnica (Fascicolo C 123 ), è interamente di proprietà<br />

della società CeMIM e <strong>com</strong>prende:<br />

C4 – Estratto del PRG del Comune di Jesi;<br />

C5 – Delibera del C.C. di Jesi n. 365 del 21/04/1989 che approva il<br />

progetto CeMIM che costituisce variante di PRG;<br />

C6 – Destinazione Urbanistica <strong>com</strong>e da scheda «D 4.5 – Scheda Progetto<br />

<strong>Interporto</strong> (art. 84 NTA)» approvato definitivamente con delibera<br />

della Giunta Regionale delle Marche n° 4010OVP/URB<br />

del 27/09/1993 (BUR n. 82 del 25/10/1993);<br />

C7 – Relazione del Comune di Jesi del 19/11/1994;<br />

C11 – Lettera dell’Ente Ferrovie dello Stato di adesione al CeMIM del<br />

27/03/1987;<br />

C16 – Concessione edilizia n. 900030 del 12/06/1990;<br />

C19 – Delibera del C.C. di Jesi n. 910 del 06/11/1989, approvazione<br />

della Valutazione di Impatto Ambientale della società CeMIM;<br />

123 Documentazione “Fascicolo C” depositato Ministero Trasporti 1 giugno 1996 concessione<br />

contributi 240/90 (**);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

64


C20 – Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1133 del 05/03/1990<br />

di <strong>com</strong>patibilità ambientale del progetto <strong>Interporto</strong> di Jesi;<br />

C23 – Documentazione fotografica, del progetto e delle opere interportuali<br />

realizzate dal CeMIM;<br />

Relazione Tecnico Illustrativa del CeMIM predisposta dall’Arch. Dario<br />

Tomellini. Agli elaborati tecnici intestati CeMIM e firmati dal presidente<br />

p.t. Franco Ferranti e dall’Arch. Dario Tomellini, depositati per<br />

conto della <strong>Interporto</strong> Marche Spa, viene aggiunta la firma del suo presidente<br />

Maurizio Fabiani su timbro della società.<br />

Il 19 dicembre 1996, il CIPE approva la delibera di assegnazione<br />

dei contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali ed<br />

alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa viene assegnata la somma di Lire<br />

30.172.000.000.= 124 .<br />

Si apre così la necessità e l’urgenza di <strong>com</strong>e procedere progettualmente,<br />

e di <strong>com</strong>e far rendere credibile la realizzazione di un “nuovo” progetto<br />

che sostituisse quello redatto dall’Arch. Tomellini.<br />

La strategia seguita è stata quella di affermare che il progetto su cui<br />

interveniva L’Ing. Romagnoli responsabile del Servizio Urbanistica del<br />

Comune di Jesi era quello redatto dallo Studio Trieste e non dall’Arch.<br />

Tomellini fatto redigere dal CeMIM.<br />

Il 27 giugno 1997, il Consiglio Comunale di Jesi con delibera n. 127 125 ,<br />

approva l’incarico all’Ing. Romagnoli: «Progetto Generale e progetto esecutivo<br />

1° lotto funzionale relativo all’area interessata da un centro intermodale. Affidamento<br />

incarico al Comune di Jesi – coordinatore e progettista – Variazione di bilancio».<br />

Per evitare di dire <strong>Interporto</strong> di Jesi, già in fase di realizzazione, si usa<br />

una generica denominazione «Progetto relativo all’area interessata da un<br />

centro intermodale».<br />

Pertanto l’Ing. Romagnoli dovrebbe fare un Progetto Generale e progetto<br />

esecutivo 1° lotto funzionale in un’area interessata da un centro<br />

intermodale. Retoricamente ci si può chiedere: chissà dove sarà ubicata<br />

questa area dove realizzare questo nuovo progetto di centro intermodale?<br />

124 Decreto CIPE del 6 giugno 1997: assegnazione contributi statali Legge 240/90 società <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa (*);<br />

125 Delibera C.C. Jesi n. 127 del 27 giugno 1997: incarico Romagnoli progetto <strong>Interporto</strong> (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

65


Il costo previsto in delibera per la redazione di tale progetto è di Lire<br />

795.000.000.= (settecentonovantacinque milioni) interamente pagati dalla<br />

società <strong>Interporto</strong> Marche Spa.<br />

Il progetto esecutivo del 1° lotto funzionale viene depositato al Ministero<br />

nell’agosto del 1997, mentre il progetto generale viene approvato dal<br />

Consiglio Comunale di Jesi con delibera n. 208 del 30/10/1997 126 .<br />

Nella sentenza del Tribunale di Ancona n. 1556 del 12 novembre<br />

2009 127 , procedimento civile n. 632/06 R.G., attivato dall’Arch. Tomellini,<br />

si legge:<br />

«Il progetto Romagnoli, <strong>com</strong>e chiaramente indicato nelle delibere, altro non è se non un<br />

<strong>com</strong>pletamento del progetto CeMIM, ovverosia Tomellini. Il nome dell’architetto Tomellini<br />

pertanto è stato illegittimamente pretermesso nella cartellonistica di cantiere. È<br />

appena il caso di avvertire che il caso di cui ci si occupa non ha nulla a che vedere con la<br />

originalità e protezione del progetto; dal momento che al Romagnoli è stato ordinato di<br />

<strong>com</strong>pletare il progetto CeMIM, è palmare che progettista ed ideatore dell’<strong>Interporto</strong> così<br />

<strong>com</strong>e sta sorgendo è e non può essere altri che l’architetto Tomellini. Nessuno ha ordinato<br />

al Romagnoli di ideare un interporto; gli hanno dato in mano il progetto CeMIM,<br />

ovverosia il progetto Tomellini, e gli hanno ordinato di <strong>com</strong>pletarlo. Pertanto quello che<br />

si sta <strong>com</strong>pletando è indubbiamente, <strong>com</strong>e risulta per tabulas, il progetto Tomellini».<br />

La società <strong>Interporto</strong> Marche Spa è stata condannata a risarcire l’Arch.<br />

Dario Tomellini con 1 milione di euro.<br />

L’appello insiste sulla motivazione che il progetto dell’interporto di<br />

Jesi, realizzato dall’Ing. Romagnoli, su incarico della società <strong>Interporto</strong><br />

Marche, nulla ha a che vedere con quello redatto dall’Arch. Tomellini.<br />

La Corte d’Appello di Ancona sembra invece orientata a confermare<br />

da un lato la sentenza di primo grado e, dall’altro a riconoscere, in parziale<br />

revisione della sentenza, le motivazioni proposte nell’appello incidentale<br />

in merito alla proprietà del progetto.<br />

A tale proposito è stata esperita una CTU redatta dall’Ing. Dott.ssa<br />

Amatruda dell’Ordine di Roma 128 , che a conclusione della sua consulenza<br />

scrive:<br />

126 Delibera C.C. Jesi n. 208 del 30 ottobre 1997: progetto <strong>Interporto</strong> (**);<br />

127 Tribunale Civile di Ancona, sentenza n. 1556 del 12 novembre 2009 (*);<br />

128 C.T.U. Ing. Maria M. Amatruda – Corte d’Appello di Ancona – depositata il 10 dicembre 2011 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

66


«Sulle somme anzi calcolate, altresì, dovranno esser determinati gli interessi iniziando<br />

dal Marzo 1993 momento in cui Tomellini è tradotto in carcere e, quindi<br />

sospeso dal’incarico ma sempre referente, fino alla data del soddisfo.<br />

La Soc. <strong>Interporto</strong>, tramite l’utilizzazione del progetto redatto dall’attore Tomellini, ha<br />

conseguito:<br />

Un arricchimento di € 12.715.795,72<br />

Dei vantaggi di natura economica e finanziaria dovuti al know how<br />

di € 1.448.551,60<br />

Per un totale di € 14.164.347,32<br />

Alla somma di Giudizio è doveroso aggiungere gli interessi <strong>com</strong>inciando dal Marzo<br />

1993 momento in cui Tomellini è tradotto in carcere e quindi sospeso dall’incarico, fino<br />

alla data del soddisfo».<br />

La sentenza andrà in decisione all’udienza del 4 ottobre 2012.<br />

All’udienza del procedimento penale n. 42/95 tenuta il 19 dicembre<br />

2002, contro gli imputati Garbuglia e Tomellini, viene escusso in qualità<br />

di testimone l’Ing. Spalletti dello Studio Trieste, alla pagina 71 del verbale<br />

alla domanda della difesa, risponde 129 :<br />

«Questa è una. Tra l’altro ricordo bene perché, vedete il logo della tabella. Andiamo<br />

sulla tabella un attimo. Non si chiama più “Ce.M.I.M.” ma si chiama “<strong>Interporto</strong><br />

delle Marche”. Quindi c’è stato questo cambiamento. Poi c’è la colomba, con il simbolo<br />

della vostra Regione, che mi hanno dato, mi hanno fornito. Io l’avevo messo così<br />

perché mi avevano detto di metterlo così. Fate uno zoom sulla Regione Marche. Quello<br />

è il vostro simbolo. Quindi andava presentato in questo modo. Loro mi forniscono delle<br />

tavole. Estrapoliamo quello che ci interessa da Tomellini, mi scusi che le ho tolto la<br />

parola architetto, dall’Arch. Tomellini e mettiamo in funzione di quello che possiamo<br />

sfruttare, spendendo il meno possibile. Rendiamo funzionale questa parte, il pezzettino,<br />

di nuovo torniamo su quello che ha fatto... del progetto generale di Tomellini. Ci<br />

appiccichiamo Regione Marche. Facciamo una valutazione economica. Rediamo tutte<br />

le tavole necessarie perché sia un progetto di quelle caratteristiche e lo consegniamo alla<br />

Regione Marche la quale, a sua volta, fa qualche cosa per loro finalità. Finito. Credo<br />

che non c’è altro da dire su questo tema».<br />

Infatti, le parole sotto giuramento dell’Ing. Marco Spalletti, sono più<br />

129 Udienza proc. pen. 42/95 del 19 dicembre 2002: escussione teste Ing. Spalletti (Studio Associato<br />

Trieste) (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

67


che esaustive per chiarire la proprietà del progetto ed i diritti d’autore in<br />

capo all’Arch. Tomellini.<br />

Oggi, si capisce bene il motivo per cui lo Studio Tecnico Associato di<br />

Trieste ha fermamente insistito nel richiedere una “liberatoria globale”<br />

per essere mallevato da ogni responsabilità e dice l’Ing. Spalletti «così mi<br />

hanno detto di fare, così ho fatto!».<br />

Certo esiste un <strong>com</strong>portamento deontologico dei professionisti triestini<br />

assai poco en<strong>com</strong>iabile, così <strong>com</strong>e esiste un <strong>com</strong>portamento grave e censurabile<br />

degli amministratori e dei dirigenti e regionali.<br />

Il presidente D’Ambrosio nella sua audizione ha tenuto a separare le<br />

responsabilità sue e della Giunta da quelle dei dirigenti e funzionari regionali:<br />

«Parto da due premesse necessarie.<br />

La prima è che nei miei dieci anni <strong>com</strong>e Presidente della Giunta non ho mai, a mia<br />

memoria, assunto delibere che non fossero condivise da tutta la Giunta, non ricordo<br />

delibere assunte a maggioranza, e <strong>com</strong>unque mai nessuna che riguardasse la vicenda<br />

Ce.M.I.M..<br />

La seconda è che tutte le delibere, <strong>com</strong>prese quelle relative al Ce.M.I.M., sono sempre<br />

state dotate di documento istruttorio di ac<strong>com</strong>pagnamento, con il quale il dirigente responsabile<br />

attestava la legittimità dell’atto, documento particolarmente necessario per le<br />

delibere in materie specificamente tecniche.<br />

La vicenda Ce.M.I.M. sostanzialmente si snoda tutta, <strong>com</strong>e poi vi documenterò, attraverso<br />

pronunce giudiziarie dal punto di vista tecnico.<br />

Fatte queste premesse, per le quali mi sembra molto strano che si adombri una specie di<br />

responsabilità personale del Presidente della Giunta – il Presidente della Giunta non ha<br />

preso iniziative personali (mai!), e nella vicenda Ce.M.I.M. men che meno, perché c’era<br />

un susseguirsi di risvolti giuridici particolarmente <strong>com</strong>plessi…».<br />

Ricordiamo che ogni delibera portata in Giunta ha <strong>com</strong>e relatore il<br />

Presidente o l’assessore <strong>com</strong>petente, che deve verificarne la validità e la<br />

correttezza.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

68


5.4.1 L’audizione dell’assessore <strong>regionale</strong> p.t.<br />

Gianfranco Formica in merito alla progettazione<br />

CeMIM redatta dall’Arch Dario Tomellini<br />

Audito il 4 ottobre 2011, l’assessore <strong>regionale</strong> p.t. Gianfranco Formica<br />

scarica ogni responsabilità in merito alla progettazione sul suo predecessore<br />

assessore Tambroni e sul dirigente Valenza e dichiara 130 :<br />

«… Nel frattempo il Servizio programmazione della Regione, dott. Mimmo Valenza,<br />

che per conto del sen. Tambroni, quando quest’ultimo era Assessore ai Trasporti, aveva<br />

già intrattenuto rapporti con uno studio di Trieste – il discorso di Tambroni era sulla<br />

fattibilità, sulle condizioni per andare avanti e quando era Assessore <strong>com</strong>missionò a<br />

questo studio di Trieste uno studio di quel tipo –, su incarico appunto della Giunta<br />

lo contattò per vedere di attualizzare il disegno della Giunta <strong>regionale</strong>, per rifare un<br />

modulo funzionale minimo per accedere ai fondi della legge nazionale. Si trattava cioè<br />

di elaborare una perizia tecnica relativa al lotto funzionale minimo e di redigerne una<br />

valutazione economica, onde appunto concorrere alla legge 240…».<br />

È documentato che l’assessore <strong>regionale</strong> Rodolfo Tambroni e il dirigente<br />

del Servizio programmazione Dott. Girolamo Valenza, il primo, incaricato<br />

lo Studio Trieste di redigere uno studio di fattibilità del progetto<br />

CeMIM redatto all’Arch. Dario Tomellini e, il secondo, di seguire questo<br />

iniziale incarico che è stato consegnato nel giugno 1993 131 .<br />

Oltre non sono andati, riconoscendo al progetto interporto, redatto da<br />

Tomellini, che costituiva già variante al P.R.G. del Comune di Jesi, tutte<br />

le caratteristiche per accedere al finanziamento della L. 240/90.<br />

Avviene poi che è l’assessore <strong>regionale</strong> Gianfranco Formica, subentrato<br />

al Tambroni, a chiamare di nuovo lo Studio Trieste per incaricare i<br />

professionisti dello stesso Studio Arch. Papa, Ing. Roberti e Ing. Spalletti,<br />

a predisporre un lotto funzionale dell’interporto da presentare al Ministero<br />

dei Trasporti per essere finanziato dalla L. 240/90.<br />

Le delibere per definire la convenzione con lo Studio Associato di Trieste<br />

furono addirittura tre: DGR 4858/93, DGR 6043/93 e 364/94 132 ,<br />

130 Verbale del 4 ottobre 2011: audizione Avv. Gianfranco Formica assessore <strong>regionale</strong> p.t. (1993/1995) (*);<br />

131 Idem nota nr. 56 (*);<br />

132 Idem nota nr. 69, idem nota nr. 86, idem nota nr. 88;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

69


elatore in Giunta sempre l’assessore Gianfranco Formica. Una vera maratona<br />

conclusasi il 3 marzo 1994 con la firma dei due contraenti: per<br />

la Regione il Dott. Girolamo Valenza, per lo Studio Associato di Trieste<br />

l’Ing. Spalletti.<br />

La convenzione firmata deroga, riguardo all’art. 3 da quanto stabilito<br />

la DGR 364/94, poiché manlevava da ogni responsabilità lo Studio Associato<br />

di Trieste, una volta consegnato il lavoro, dall’uso che ne avrebbe<br />

fatto la Regione Marche.<br />

Ovviamente, l’assessore Formica, non poteva ignorare questa importante<br />

modifica nella convenzione, anzi ne era tanto consapevole da anticipare,<br />

quanto poi è avvenuto con la risolutiva modifica, nella seduta del<br />

Consiglio <strong>regionale</strong> del 28 dicembre 1993 133 .<br />

Nella seduta del Consiglio <strong>regionale</strong> del 28 dicembre 1993 dichiara:<br />

«Tra parentesi, io non sono ancora riuscito a firmare, con lo studio associato di Trieste,<br />

la convenzio ne, perché c’è paura, da parte di quello studio, che qualcuno faccia causa<br />

perché quello studio necessariamente, per progettare il nuovo modulo deve far riferimento<br />

ai vecchi materiali progettuali, alla vecchia valutazione d’impatto ambientale, alle<br />

vecchie concessioni».<br />

Al seminario <strong>regionale</strong> tenuto sull’interporto il 19 novembre 1994 134 ,<br />

l’assessore Formica, nel suo intervento introduttivo dichiara:<br />

«… Questa iniziativa vuole quindi, <strong>com</strong>e dicevo, mettere le carte in tavola, rifare una<br />

verifica. Noi abbiamo cercato di farla, ma con i nostri mezzi: non siamo fortemente<br />

attrezzati e possiamo anche avere sbagliato. Vogliamo fare questa verifica con tutti, vogliamo<br />

in qualche modo approfondire la verifica già fatta, abbiamo partners importanti<br />

e qualificati, dal dott. Casini che è il responsabile del trasporto merci per l’Italia centrale<br />

delle Ferrovie, al prof. Borruso, rettore dell’Università di Trieste, che ha <strong>com</strong>petenza<br />

scientifica da vendere in materia e ha seguito a distanza il lavoro che noi abbiamo fatto,<br />

all’arch. Papa e all’ing. Spalletti che sanno tutto dell’interporto per aver collaborato con<br />

la Giunta <strong>regionale</strong> ad un progetto rimodulato rispetto a quello di cui parlava il presidente<br />

Recchi faraonico, con cui si era partiti. Quindi abbiamo voi, che in qualche modo<br />

siete pregati di intervenire sull’argomento…».<br />

133 Idem nota nr. 85 (*);<br />

134 Idem nota nr. 122 (**);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

70


Intervengono poi l’Arch. Papa e L’ing. Spalletti e nessuno dei due fanno<br />

riferimento al progetto redatto dall’Arch. Tomellini per il CeMIM, ma<br />

parlano di un loro progetto premettendo: «Un anno fa circa ci siamo trovati a<br />

dover rispondere a una precisa domanda della nostra <strong>com</strong>mittenza – la Regione Marche<br />

in questo caso – di risolvere un problema di intermodalità e di interporto in un’area che<br />

inizialmente era stata interessata da un’iniziativa simile».<br />

E, ringraziando «molto l’ufficio del dott. Valenza e anche l’assessore Formica che<br />

ci hanno dato molto appoggio nella ricerca delle soluzioni e soprattutto nell’analisi di<br />

quanto sul territorio esisteva».<br />

Il progetto, consegnato nell’aprile 1994 135 , e portato in visione al seminario<br />

del 19 novembre 1994 ha questa intestazione: «Regione Marche<br />

– <strong>Interporto</strong> Marche Spa – Progetto preliminare per la realizzazione di un primo lotto<br />

funzionale nell’ambito dell’<strong>Interporto</strong> di Jesi – Finanziamento Legge 240/90».<br />

Inizia con questa operazione l’utilizzo da parte della Regione Marche<br />

di un bene CeMIM caduto nel fallimento, sotto la direzione e coordinamento<br />

del dirigente Dott. Girolamo Valenza e la supervisione dell’assessore<br />

Gianfranco Formica.<br />

La conferma, <strong>com</strong>e anche in precedenza richiamata (pag. 39 verbale)<br />

viene dall’Ing. Spalletti che a conclusione della sua escussione all’udienza<br />

del 19 dicembre 2002 136 , del processo CeMIM, in primo grado, dichiara:<br />

«Tra l’altro ricordo bene perché, vedete il logo della tabella. Andiamo sulla tabella un<br />

attimo. Non si chiama più “Ce.M.I.M.” ma si chiama “<strong>Interporto</strong> delle Marche”.<br />

Quindi c’è stato questo cambiamento. Poi c’è la colomba, con il simbolo della vostra<br />

Regione, che mi hanno dato, mi hanno fornito. Io l’avevo messo così perché mi avevano<br />

detto di metterlo così. Fate uno zoom sulla Regione marche. Quello è il vostro simbolo.<br />

Quindi andava presentato in questo modo. Loro mi forniscono delle tavole. Estrapoliamo<br />

quello che ci interessa da Tomellini, mi scusi che le ho tolto la parola architetto,<br />

dall’Arch. Tomellini e mettiamo in funzione di quello che possiamo sfruttare, spendendo<br />

il meno possibile. Rendiamo funzionale questa parte, il pezzettino, di nuovo torniamo<br />

su quello che ha fatto… del progetto generale di Tomellini. Ci appiccichiamo Regione<br />

Marche. Facciamo una valutazione economica. Rediamo tutte le tavole necessarie perché<br />

sia un progetto di quelle caratteristiche e lo consegniamo alla Regione Marche la quale,<br />

135 Studio Associato Trieste: progetto preliminare 1° lotto funzionale, consegnato nel giugno 1994 (*);<br />

136 Idem nota nr. 129 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

71


a sua volta, fa qualche cosa per loro finalità. Finito. Credo che non c’è altro da dire su<br />

questo tema».<br />

C’è ancora e solo da aggiungere che la non valutazione della progettazione<br />

CeMIM, redatta dall’Arch. Tomellini, ha <strong>com</strong>portato la perdita di<br />

un ingente valore patrimoniale di circa 7 miliardi di lire.<br />

L’assessore Formica, sempre al seminario del 19 novembre 1994 137 dichiara:<br />

«… In questo contesto avevamo il problema dell’interporto, del CeMIM. In questi<br />

giorni la procura ha detto che cosa di fatto era stato il CeMIM: più che una iniziativa<br />

nell’interesse generale, una iniziativa nell’interesse particolare di qualcuno. E allora ci<br />

rendiamo conto che abbiamo fatto bene l’anno scorso, a prendere armi e bagagli e dire<br />

“ciao, rompiamo ogni indugio, tagliamo netto col passato, ri<strong>com</strong>inciamo da capo”. Oggi<br />

– a parte che le risorse che poi abbiamo messo con la legge <strong>regionale</strong> sarebbero andate<br />

non a ricostruire il futuro ma, se mai, a sanare il passato – non saremmo stati in grado<br />

di presentare a testa alta una iniziativa laddove, in qualche modo, va presentata.<br />

Abbiamo deciso di rompere con il passato, tagliare netto, ripartire su una progettualità<br />

rimodulata, legata strettamente ai nostri bisogni. Abbiamo una nostra società – il<br />

presidente della stessa Fabiani è qui presente – abbiamo realizzato un coinvolgimento<br />

significativo, aperto, disponibile ad altre collaborazioni con le istituzioni, con le istituzioni<br />

bancarie, con i soggetti del settore con le altre realtà che vogliono aderire. […]”.<br />

Quello che la Procura in quei giorni aveva trasmesso alla stampa, e i<br />

cittadini hanno saputo dai giornali è che il CeMIM era stato depredato<br />

delle sue risorse da amministratori approfittatori e corrotti tanto da dilapidare<br />

finanziamenti pubblici per circa 20 miliardi 138 .<br />

Quello che l’assessore Formica invece non dice al seminario, è che circa<br />

7 miliardi di lire per la sola progettazione erano stati espunti dal conteggio<br />

sul patrimonio CeMIM, gli altri miliardi di lire mancanti verranno<br />

trovati allocati altrove, ma sempre facente parte del grande patrimonio<br />

del CeMIM e non di quello personale degli amministratori.<br />

137 Idem nota nr. 122 (**);<br />

138 Articoli giornali locali del 17 novembre 1994;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

72


5.4.2 L’audizione dell’assessore del presidente di<br />

<strong>Interporto</strong> Marche Spa Roberto Pesaresi in merito<br />

alla progettazione CeMIM<br />

Audito il 12 aprile 2012, il presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Roberto Pesaresi<br />

139 arcignamente ribadisce che la progettazione dell’interporto di<br />

Jesi è della società che presiede avuta dalla Regione Marche e redatta<br />

dallo Studio Associato di Trieste.<br />

Niente potrà dissuaderlo da questo suo ferreo convincimento, né la<br />

documentazione, né la confessione dell’Ing. Spalletti, né la sentenza n.<br />

1556/2009 di condanna al risarcimento di 1 milione, né il rischio assai<br />

reale di una nuova condanna in sede d’appello ben superiore alla prima.<br />

Il presidente Gia<strong>com</strong>o Bugaro, chiede lumi sulla situazione processuale,<br />

oggi in sede di appello, su ricorso della <strong>Interporto</strong> Marche contro la<br />

sentenza n. 1556/2009.<br />

Pesaresi premette: «Bisogna però che partiamo dall’inizio. Vorrei precisare che<br />

<strong>Interporto</strong> Marche, sia nel periodo in cui il presidente è stato l’avv. Fabiani, sia nel<br />

periodo in cui il presidente è stato Roberto Pesaresi, non ha mai visto né utilizzato<br />

alcunché della progettazione dell’arch. Tomellini.<br />

Tomellini ha fatto nel tempo una serie di iniziative, prima contro <strong>Interporto</strong>, respinte, un<br />

ricorso alla Presidenza della Repubblica, e per ultimo un’azione di risarcimento, quella<br />

di cui si parla, conclusasi con la sentenza di primo grado nel novembre 2009.<br />

Gradirei che la <strong>Commissione</strong> leggesse quella sentenza, perché lì è scritto che la colpa<br />

di <strong>Interporto</strong> Marche è stata quella di non aver scritto nei cartelli indicatori chi era il<br />

padre del progetto».<br />

Il presidente Gia<strong>com</strong>o Bugaro sorpreso dice: «Un milione di euro perché<br />

non c’era scritto il nome?».<br />

Pesaresi ribadisce: «Sì, Presidente, non faccio nessuna forzatura. Vi invito a<br />

leggere quella sentenza».<br />

Tutti, giustamente, invitano la <strong>Commissione</strong> a leggere le sentenze e<br />

non limitarsi a quello che segue il P.Q.M.(Per Questi Motivi).<br />

139 Verbale del 12 aprile 2012: audizione Dott. Roberto Pesaresi presidente Inteporto Marche<br />

Spa (dal 1999) (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

73


Anche qui necessita di riportare quanto già richiamato in precedenza<br />

proprio perché le sentenze vanno lette e anche riproposte, almeno nelle sue<br />

parti originali più significative. Per cui si è richiamata la parte della motivazione<br />

che chiarisce ogni dubbio sulla paternità della progettazione utilizzata<br />

dalla <strong>Interporto</strong> Marche Spa sia con la presidenza Fabiani – richiesta<br />

dei contributi statali L. 240/90 –, sia con la presidenza Pesaresi – <strong>com</strong>pletamento<br />

delle opere del 1° stralcio del primo lotto funzionale, iniziate dal<br />

CeMIM –. La sentenza così motiva: «Il progetto Romagnoli, <strong>com</strong>e chiaramente indicato<br />

nelle delibere, altro non è se non un <strong>com</strong>pletamento del progetto CeMIM, ovverosia<br />

Tomellini. Il nome dell’architetto Tomellini pertanto è stato illegittimamente pretermesso<br />

nella cartellonistica di cantiere. È appena il caso di avvertire che il caso di cui ci si occupa<br />

non ha nulla a che vedere con la originalità e protezione del progetto; dal momento che al<br />

Romagnoli è stato ordinato di <strong>com</strong>pletare il progetto CeMIM, è palmare che progettista ed<br />

ideatore dell’<strong>Interporto</strong> così <strong>com</strong>e sta sorgendo è e non può essere altri che l’architetto Tomellini.<br />

Nessuno ha ordinato al Romagnoli di ideare un interporto; gli hanno dato in mano<br />

il progetto CeMIM, ovverosia il progetto Tomellini, e gli hanno ordinato di <strong>com</strong>pletarlo.<br />

Pertanto quello che si sta <strong>com</strong>pletando è indubbiamente, <strong>com</strong>e<br />

risulta per tabulas, il progetto Tomellini».<br />

Quanto alla affermazione che il risarcimento di 1 milione di euro derivi<br />

solo dal non aver scritto il nome di Tomellini sui tabelloni, si rimanda<br />

a quanto riportato al paragrafo 5.4. nel quale si dà conto di alcuni stralci<br />

della sentenza n. 1556/2009.<br />

Nella parte dispositiva della suddetta sentenza è affermato: «… Accoglie<br />

per quanto di ragione le domande proposte da Tomellini nei confronti della <strong>Interporto</strong><br />

Marche spa, e la condanna a inserire nella cartellonistica il nome dell’architetto Tomellini<br />

Dario Garcia <strong>com</strong>e progettista dell’<strong>Interporto</strong> Marche in luogo dell’ing. Romagnoli<br />

Giovanni; e, riconosciuto legittimato a richiedere il solo danno morale per lesione<br />

dei diritti di autore, per essere stato a lungo misconosciuto <strong>com</strong>e progettista dell’opera,<br />

condanna la <strong>Interporto</strong> spa a pagare a Tomellini Dario Garcia la somma di euro un<br />

milione, già in moneta attuale, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione<br />

della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna la <strong>Interporto</strong> Marche spa<br />

alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore di Tomellini Dario<br />

Garcia, che liquida in <strong>com</strong>plessivi euro 10.000,00, di cui euro 6.500,00 per onorari,<br />

oltre rimborso forfetario, Iva e Cap <strong>com</strong>e per legge ed oltre spese di ctu <strong>com</strong>e liquidate<br />

dal Giudice in corso di lite, ed esito del reclamo…».<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

74


La condanna a inserire nella cartellonistica il nome di Tomellini rappresenta<br />

l’evidenza di un <strong>com</strong>portamento tenuto dalla società di misconoscimento<br />

di Tomellini quale unico progettista dell’interporto di Jesi, ed<br />

il costo è assai contenuto, dovendo rifare alcuni cartelloni.<br />

La condanna vera, continuando la lettura, è dovuta nella dimensione<br />

del valore di 1 milione di euro perché: «… riconosciuto legittimato a richiedere<br />

il solo danno morale per lesione dei diritti di autore, per essere stato a lungo<br />

misconosciuto <strong>com</strong>e progettista dell’opera, condanna la <strong>Interporto</strong><br />

spa a pagare a Tomellini Dario Garcia la somma di euro un milione, già in moneta<br />

attuale, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente<br />

sentenza al saldo effettivo…».<br />

Il danno quantificato nel risarcimento di 1 milione di euro è individuato<br />

nella lesione dei diritti di autore in capo all’architetto Dario Tomellini.<br />

Più avanti parlando delle azioni CeMIM acquistate da <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa, dice:<br />

«… La causa Tomellini non riguarda l’acquisizione delle azioni di CeMIM ma riguarda<br />

tutt’altro. Tomellini è stato regolarmente pagato da tutti. Se leggete il ricorso<br />

ci chiede il know how sull’indebito arricchimento che <strong>Interporto</strong> Marche avrebbe avuto<br />

dall’utilizzo del suo progetto, quando la stessa sentenza di primo grado manda assolti<br />

tutti, Regione Marche, ing. Romagnoli, Comune di Jesi e Studio Spalletti di Trieste, per<br />

non aver copiato il progetto. Anzi, condanna Tomellini alle spese, 20 mila euro a testa,<br />

sia nei confronti di Romagnoli, che del Comune di Jesi, che della Regione Marche, che<br />

dello Studio Spalletti. L’unico che è stato condannato in quel procedimento – vi invito<br />

di leggere la sentenza del novembre 2009 – è <strong>Interporto</strong> Marche perché non ha messo<br />

nella cartellonistica il nome del padre del progetto.<br />

Vi invito ad andare a prendere il regolamento edilizio del Comune di Jesi per vedere se<br />

c’è scritto chi può essere il padre del progetto.<br />

È vero, ho una colpa, non ho scritto chi era il padre del progetto, però ho appaltato un<br />

progetto che era stato approvato dal Comune di Jesi e che <strong>Interporto</strong> Marche ha pagato<br />

regolarmente.<br />

Le cose sono andate così…».<br />

La causa Tomellini riguarda anche le azioni CeMIM acquistate da <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa, stante che il loro sequestro prima e l’assegnazione<br />

poi all’architetto, sono fatti verificati perché la società che il Dott. Pesaresi<br />

presiede non riusciva a pagare il danno da risarcire di un milione di euro<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

75


anche a seguito dell’ordinanza della Corte di Appello di Ancona che ha<br />

respinto la sospensione degli effetti della sentenza 1556/2009 richiesta.<br />

Quanto poi alla condanna di Tomellini verso gli altri soggetti da lui<br />

coinvolti in primo grado, la sentenza n. 1556/2009 reca:<br />

«Respinge tutte le domande del Tomellini nei confronti del Comune di Jesi, Romagnoli<br />

ing. Giovanni, Spalletti Marco, Regione Marche; e condanna il Tomellini alla rifusione<br />

delle spese di costituzione e rappresentanza per ciascuno dei convenuti, che liquida in<br />

<strong>com</strong>plessivi euro 10 mila, di cui euro 6.500 per onorari, oltre rimborso forfetario, Iva<br />

e Cap <strong>com</strong>e per legge».<br />

Infatti, la sentenza non riconoscendo la proprietà del progetto in capo<br />

al Tomellini, ma alla società CeMIM, condanna l’architetto alle spese<br />

legali ad ognuno dei soggetti indicati.<br />

In altri termini doveva essere il CeMIM a promuovere azione di responsabilità<br />

per ingiusto arricchimento verso quegli stessi soggetti, <strong>com</strong>presa<br />

la stessa <strong>Interporto</strong> Marche, quale proprietario del progetto danneggiato.<br />

Ciò non è avvenuto stante che il CeMIM, dall’8 febbraio 2008 al febbraio<br />

2010, è stato controllato e coordinato dalla <strong>Interporto</strong> Marche Spa 140 .<br />

In discussione in appello sembra esserci esclusivamente una questione:<br />

se la Corte accoglierà l’appello incidentale presentato dall’Arch. Tomellini<br />

e riterrà lo stesso proprietario del suo progetto mai ceduto al CeMIM,<br />

in quale misura quantificherà l’ingiusto arricchimento ottenuto dalla società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche Spa ed il danno da risarcire all’arch. Tomellini?<br />

In ogni caso, ed a prescindere da quanto avverrà in sede di Corte d’Appello<br />

e risultando il CeMIM, nella sentenza n. 1556/2009 proprietario<br />

del progetto e nella CTU depositata il 10 dicembre 2011 141 , di aver <strong>com</strong>unque<br />

pagato la progettazione redatta da Tomellini, <strong>com</strong>e reca il punto<br />

18 «Alla cui cifra va sottratta la somma di Lire 6.700.000.000 pagata<br />

dal CeMIM al Tomellini. (cfr parcelle versata in atti Tomellini)», la società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche dovrà liquidare quella somma mai pagata al CeMIM,<br />

né prima del fallimento, né durante il fallimento, né dopo il ritorno in<br />

bonis della società.<br />

140 Verbale Assemblea soci CeMIM del 11 febbraio 2008 (*);<br />

141 Idem nota nr. 128 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

76


543 La Regione Marche, la concessione dei contributi,<br />

la loro revoca, la decisione di bloccare ogni<br />

finanziamento, il fallimento CeMIM e la sua Revoca<br />

La <strong>Commissione</strong> si è posta il problema di <strong>com</strong>e sia stato possibile che<br />

l’utilizzo dei contributi regionali erogati al CeMIM, abbia costituito:<br />

– la motivazione basilare affinché si procedesse alla loro revoca e ripetibilità<br />

che ha portato la società all’illegittimo fallimento;<br />

– la motivazione decisiva per avviare una clamorosa inchiesta giudiziaria<br />

che ha portato in carcere una decina tra amministratori, dirigenti e<br />

consulenti del CeMIM;<br />

– la motivazione su cui la <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta <strong>regionale</strong>, costituita<br />

nel settembre 1992, per condannare pesantemente la gestione della ScpA<br />

CeMIM; e che tali motivazioni, che hanno portato a revoche, arresti e<br />

condanne morali, siano state definitivamente in primo grado totalmente<br />

smentite e gli imputati assolti con sentenza del Tribunale di Ancona nr.<br />

243/2004 perché il fatto non sussiste 142 .<br />

La questione ha assunto una sua rilevanza tenendo conto che la procura<br />

di Ancona contro quella assoluzione non ha presentato appello, né<br />

appello incidentale.<br />

La lettura delle motivazioni della sentenza per l’imputazione rubricata<br />

al capo b), ha lasciato sbigottiti, poiché il Tribunale è arrivato a tale importante<br />

decisione rilevando che: «La difesa di Garbuglia ha confutato tenacemente<br />

la ricostruzione eseguita dal consulente del p.m. nel corso del suo controesame,<br />

fornendo una diversa prospettazione dei fatti soprattutto attraverso le dichiarazioni rese<br />

dall’imputato Garbuglia, corroborate da una alluvionale produzione di documentazione<br />

e da una articolata memoria difensiva».<br />

Il Tribunale di Ancona, ha fatto propria la seguente articolata ricostruzione,<br />

con la quale è arrivato alla conclusione che il fatto non sussiste, che<br />

la <strong>Commissione</strong> qui ripropone per l’efficace sintesi che potrà dar modo a<br />

chiunque di farne puntuale verifica.<br />

Tale ricostruzione permette di verificare ogni riferimento in base al<br />

quale sono stati concessi i contributi e sarà utile per capire <strong>com</strong>e gli uffici<br />

142 Tribunale Penale di Ancona, sentenza nr. 243 del 26 maggio 2004 (***);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

77


<strong>com</strong>petenti di allora, i consulenti della Procura e la <strong>Commissione</strong> abbiano<br />

operato.<br />

La relazione in questione si ritiene di riportarla integralmente stante la<br />

sua importanza.<br />

«RELAZIONE PROC. PEN. 42/95<br />

RAPPORTI CeMIM – REGIONE MARCHE<br />

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 143 .<br />

Nell’Udienza del 7 ottobre 2001 l’esame e controesame del teste (ex art. 210) arch.<br />

Fausto Alba, ha permesso di approfondire la ricostruzione dei rapporti tra la S.c.p.A.<br />

CeMIM e la Regione Marche in merito alle richieste ed erogazione dei contributi regionali<br />

per la realizzazione dell’interporto di Jesi, in riferimento ai capi di imputazione<br />

a), b), c) ed s).<br />

La conferma del teste Alba, a seguito di presa d’atto della documentazione prodotta<br />

dalla difesa nel corso dell’udienza, che il CeMIM, durante gli anni 1986-1992,<br />

ha presentato spese relative alla progettazione, realizzazione e acquisizione aree per<br />

la costruzione dell’interporto di Jesi in misura largamente superiore (L. 26 miliardi<br />

circa) alla effettiva erogazione dei contributi da parte della Regione Marche (L.<br />

16.609.548.729) rende necessario, anche per una più facile lettura relativa a questi<br />

rapporti, da parte del Collegio giudicante, di ricostruire tali rapporti evidenziando anche<br />

un parallelo temporale tra leggi regionali di bilancio di assegnazione di contributi alle<br />

LL.RR. 15/86 e 32/88, le richieste di copertura di spese con vincolo di destinazione<br />

da parte del CeMIM, la liquidazione ed erogazione dei contributi con delibere di<br />

giunta <strong>regionale</strong> (D.G.R.), decreti del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) e<br />

mandati di pagamento.<br />

Si premette che per un più facile lettura dei documenti sottorichiamati vengono indicate<br />

le pagine degli allegati Volumi alla memoria.<br />

A tal fine si propone quanto segue:<br />

143 Fascicolo ricostruzione rapporti CeMIM/Regione Marche 1987/1993 (***).<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

78


1.a. – Note CeMIM Corredate da fatture quIetaNzate:<br />

– n. 364 del 29/09/87 fatture quietanzate (progettazione) L. 82.818.160<br />

– n. 720 del 08/08/88 “ “ “ L. 1.033.390.546<br />

– n. 859 del 11/10/88 “ “ “ L. 308.637.320<br />

– n. 1243 del 04/05/89 “ “ “ L. 80.982.068<br />

– n. 1559 del 02/08/89 “ “ (VIA,Verde e Info.) L. 412.481.932<br />

– n. 1562 del 02/08/89 “ “ (progettazione) L. 310.654.580<br />

Totale L 2428964606<br />

2.a. – Note CeMIM Corredate da parCelle preveNtIve<br />

e pIaNo fINaNzIarIo:<br />

– n. 2059 del 30/11/89 parcelle preventive (progettazione) L. 4.426.966.389<br />

– n. 2233 del 30/11/89 appalto 1° lotto (lavori)** L. 6.100.000.000<br />

ToTale L 10526966389<br />

ToTale documenTazione spese al 30/11/1989 L 12955930995<br />

b.1 – MaNdatI dI pagaMeNto CoNtrIbutI regIoNe MarChe*:<br />

– n. 17911 del 06/09/88 (D.G.R. n. 2386) L. 831.710.168<br />

– n. 4359 del 16/03/89 (D.G.R. n. 2386) L. 168.289.832<br />

– n. 18972 del 03/10/89 (D.G.R. 2053 – D.P.G.R. 6236) L. 140.347.485<br />

– n. 18976 del 03/10/89 (D.G.R. 5574) L. 855.556.084<br />

– n. 18978 del 03/10/89 (D.G.R. 5575) L. 4.096.418<br />

– n. 18980 del 03/10/89 (D.G.R. 5575) L. 205.987.614<br />

– n. 18982 del 03/10/89 (D.G.R. 5576) L. 200.752.900<br />

ToTale conTribuTi erogaTi fino al 03/10/1989 L 2406740501<br />

3.a. – Note CeMIM corredate da fatture quietanzate:<br />

– n. 2479 del 01/02/90 fatture quietanzate (Progettazione e VIA) L. 650.365.166<br />

– n. 2680 del 12/03/90 “ “ (Progett.ne e Lavori ) L. 769.265.428<br />

– n. 3008 del 06/06/90 “ “ ( “ “ ) L. 1.033.379.679<br />

totale fatture quIetaNzate dal 01/12/89 al 06/06/90 L. 2.453.010.273<br />

totale fatture quIetaNzate fINo al 30/11/90 L. 2.428.964.606<br />

totale CoMplessIvo fatture quIetaNzate al 06/06/90 L. 4.881.974.879<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

79


4.a – Note CeMIM Corredate da prelIMINarI dI veNdIta:<br />

– n. 2704 del 15/03/90 preliminari (aree) L. 11.930.000.000<br />

– n. 2976 del 24/05/90 “ “ L. 1.476.000.000<br />

– n. 2977 del 28/05/90 “ “ L. 1.295.000.000<br />

– n. 2988 del 30/05/90 “ “ L. 1.149.000.000<br />

Totale note preliminari dal 01/12/1989 L 5850000000<br />

totale parCelle preventIve e lavorI fIno al 31/11/89 L. 10.526.966.389<br />

totale CoMplessIvo prelIMINarI – parCelle – lavorI L. 16.376.966.389<br />

totale ComplessIvo fatture quIetanzate al 06/06/90 L. 4.881.974.879<br />

ToTale spese presenTaTe al 6/6/90 L 21258941268<br />

– dalla nota 3008 si detrae L. 412.800.000 rinnovate L. –412.800.000<br />

ToTale generale spese documenTaTe al 6/6/90 L 20846141268<br />

b.2. – MaNdatI dI pagaMeNto CoNtrIbutI regIoNe MarChe*:<br />

– n. 1976 del 19/02/90 (D.G.R. 8556 – D.P.G.R. 445) L. 640.073.166<br />

– n. 6365 del 02/04/90 (D.G.R. 8555 – D.P.G.R. 1611) L. 1.930.000.000<br />

– n. 7911 del 23/04/90 (D.G.R. 8556 – D.P.G.R. 2053) L. 769.265.428<br />

– n. 15656 del 13/07/90 (D.G.R. 8555 – D.P.G.R. 4012) L. 3.070.000.000<br />

– n. 15659 del 13/07/90 (D.G.R. 8555 – D.P.G.R. 4012) L. 850.000.000<br />

– n. 15661 del 13/07/90 (D.G.R. 8556 – D.P.G.R. 4675) L. 683.920.892<br />

totale erogazIoNe CoNtrIbutI dal 19/02/90 al 13/07/90 L. 7.943.259.486<br />

totale erogazIone ContrIbutI fIno al 18/02/90 L. 2.406.740.501<br />

totale geNerale CoNtrIbutI erogatI al 13/7/90 L. 10.349.999.987<br />

5.a. – Note CeMIM corredate da indicazione analitica<br />

di liquidazione di spesa:<br />

– n. 3229 del 25/09/90 (progettazione) L. 1.251.094.000<br />

– n. 3230 del 25/09/90 (aree) L. 984.736.000<br />

– n. 3231 del 25/09/90 (opere) L. 1.326.788.000<br />

– n. 3372 del 25/09/90 (progettazione) L. 1.493.237.000<br />

– n. 3373 del 25/09/90 (aree) L. 1.377.351.000<br />

– n. 3374 del 25/09/90 (opere) L. 236.797.000<br />

Totale. L. 6.670.003.000<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

80


Di queste, le note che aggiungono documentazione alle<br />

spese fin qui documentate e che quindi vanno a sommarsi al<br />

totale di 20.670.778.086 sono integralmente:<br />

– n. 3230 del 25/09/90 (aree) L. 984.736.000<br />

– n. 3372 del 25/09/90 (progettazione) L. 1.493.237.000<br />

– n. 3373 del 25/09/90 (aree) L. 1.377.351.000<br />

totale spese doCumentate dal 07/06/90 al 25/09/90 L. 3.85orte 24.000<br />

totale spese doCuMeNtate fINo al 06/06/90 L. 20.846.141.268<br />

ToTale generale spese documenTaTe al 25/09/90 L 24701465268<br />

b.3. – Mandati di pagamento contributi Regione Marche*:<br />

– n. 23636 del 26/10/90 (D.G.R. 5448 – D.P.G.R. 6571) L. 349.458.787<br />

– n. 23640 del 26/10/90 (D.G.R. 8555 – D.P.G.R. 7701) L. 50.000.000<br />

– n. 27378 del 05/12/90 (D.G.R. 5448 – D.P.G.R. 8286) L. 1.500.000.000<br />

– n. 28814 del 18/12/90 (D.G.R. 5448 – D.P.G.R. 8286) L. 1.607.385.000<br />

– n. 14047 del 23/07/91 (D.G.R. 5448 – D.P.G.R. 1815) L. 2.752.704.955<br />

Totale erogazione contributi dal 14/07/90 al 23/07/91 L 6.259.548.742<br />

Totale Generale contributi erogati al CeMIM L 16609548729<br />

6.a. – Note CeMIM corredate da indicazione<br />

di liquidazione di spesa:<br />

– n. 1216 del 12/07/91 (Progettazione – Lavori ed Aree) L. 11.000.000.000<br />

– n. 2257 del 29/11/91 (Progettazione – Lavori ed Aree) L. 12.553.966.000<br />

Le due note fanno riferimento alla stessa documentazione perché il<br />

CeMIM rinnova con la nota n. 2257/91 le richieste fatte con la nota n.<br />

1216/91.<br />

La documentazione nuova presente in queste note e che si può aggiungere<br />

a quella già in atti in Regione, riguarda in particolare l’acquisizione<br />

delle aree. Il resto fa riferimento a spese già documentate (lavori e progettazione)<br />

per circa 8 miliardi, tranne L. 500.000.000 quali contributi<br />

erogati al CeMIM dal Ministero dei trasporti D.M. 79/T del 18/05/89<br />

in applicazione della L. 67/88.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

81


Tuttavia, benché il CeMIM richiede per le aree contributi per L.<br />

4.761.181.000, la documentazione presentata: nota 291 del 11/02/1992,<br />

è valida solo per alcune proprietà per le quali non erano mai stati richiesti<br />

contributi. Il resto delle proprietà per cui si rinnova la richiesta non può<br />

essere tenuta in alcun conto perché i contributi per quelle proprietà erano<br />

stati già erogati. L’errore degli uffici è stato gravissimo <strong>com</strong>portando un<br />

notevole danno al CeMIM, che avendo sottoscritto ulteriori preliminari<br />

di acquisto per circa 4 miliardi, queste proprietà non vengono inserite<br />

nella nota 291/92.<br />

Proprietà inserite nella nota 291/92 per le quali la richiesta è legittima:<br />

- Capobelli Oliviero L. 366.599.315<br />

- Capobelli Umberto L. 499.332.192<br />

- Carletti - Pediconi L. 737.226.027<br />

totale L. 1.603.157.534<br />

Proprietà non inserite nella nota 291/92 per le quali la richiesta sarebbe stata<br />

legittima:<br />

- Honorati Gerardo L. 1.198.525.000<br />

- Honorati Francesco L. 1.478.343.143<br />

- CHIESA L. 836.047.719<br />

totale L. 3.512.915.862<br />

– nota n. 291 del 11/02/1992 (aree) L. 1.603.157.534<br />

– nota n. 2257 del 29/11/1991 (lavori) L. 500.000.000<br />

– totale generale spese documentate al 25/09/90 L. 24.701.465.268<br />

Totale generale spese documentate al 11/02/92 L 26804622802<br />

Spese documentabili non presentate in Regione L. 3.512.915.862<br />

totale generale spese documentate<br />

e documenTabili all’11/02/92 L 30317538664<br />

In conclusione il CeMIM alla data dell’11 febbraio 1992, nonostante avesse omesso di<br />

richiedere per l’acquisto di aree un somma di L. 3.512.915.862, dovuto ad un banale<br />

quanto grave errore in danno della società da parte del suo segretario responsabile sig.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

82


Damadei, il quale ha sempre seguito tutte le procedure delle richieste di contributi,<br />

aveva <strong>com</strong>unque presentato una documentazione, da ritenersi assolutamente<br />

corretta e puntuale, per un totale di L. 26.804.622.802-.<br />

A fronte di tale documentazione la Regione Marche ha erogato contributi al Ce-<br />

MIM per L. 16.609.548.729-.<br />

Il CeMIM pur vantando un ulteriore credito di L 10.195.074.073, non ha più<br />

avuto corrisposta tale cifra.<br />

La D.G.R. n. 7210 del 30/12/1991 con la quale sono stati liquidati al<br />

CeMIM contributi per L. 8.500.000.000 non era sufficiente a coprire l’intero credito<br />

(L. 16.609.548.729 + L. 8.500.000.000 = L. 25.109.546.729), nonostante<br />

ciò quei contributi non vennero mai erogati.<br />

Il puntuale riepilogo di tutta la documentazione del CeMIM permette di quantificare<br />

la destinazione dei contributi alle tre possibili imputazioni di spesa, secondo il vincolo<br />

imposto dalla normativa <strong>regionale</strong>, fino al 06/06/90 <strong>com</strong>e segue:<br />

- Progettazione interporto e varie (VIA, Verde ecc.) L. 8.819.778.086<br />

- Realizzazione opere L. 6.176.363.182<br />

- Acquisizione aree L. 5.850.000.000<br />

ToTale L 20846141268<br />

fino all’11/02/1992 <strong>com</strong>e segue<br />

- Progettazione interporto e varie (VIA, Verde ecc.) L. 10.313.015.086<br />

- Realizzazione opere L. 6.676.363.182<br />

- Acquisizione aree L. 9.815.244.534<br />

totale L. 26.804.622.802<br />

Il totale delle spese pagate dal CeMIM secondo il vincolo di<br />

destinazione imposto dalla Regione Marche:<br />

- Progettazione interporto e varie (VIA, Verde ecc.) L. 7.539.600.055<br />

- Realizzazione opere L. 5.890.640.192<br />

- Acquisizione aree L. 3.477.740.192<br />

Totale L 16907980439<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

83


Il totale dei contributi erogati dalla Regione Marche al CeMIM secondo<br />

il vincolo di destinazione sono stati così ripartiti:<br />

- Progettazione interporto e varie (VIA, Verde ecc.) L. 7.180.989.774<br />

- Realizzazione opere L. 1.976.385.000<br />

- Acquisizione aree L. 7.452.173.995<br />

Totale spese liquidate dal CeMIM L 16609548729<br />

Il CeMIM ha effettivamente sostenuto pagamenti superiori ai contributi erogati<br />

dalla Regione Marche per L. 298.431.710.<br />

Inoltre il CeMIM ha contratto obbligazioni, confidando nelle leggi di bilancio e nella<br />

liquidazione tramite D.G.R. per L. 30.317.538.664 (L. 26.804.622.802<br />

richiesti e documentati e L. 3.512.915.862 documentati e non richiesti),<br />

superiori ai contributi erogati per L. 13.707.989.935-.<br />

In conclusione, si può dunque senz’altro affermare che la “superficialità”<br />

dell’operato del Consulente tecnico del PM dott. Fabrizio Mancinelli,<br />

e la confusionaria documentazione da parte della Procura, che tra<br />

l’altro ha omesso di fornire la nota CeMIM n. 2059/89 (Vol. 1° pag. 33),<br />

assolutamente rilevante, rischiano di fuorviare il giudizio del Tribunale,<br />

causando danni incalcolabili a tutti coloro che sono stati coinvolti dalle<br />

vicende giudiziarie del CeMIM.<br />

In realtà, si ribadisce che da parte del CeMIM non vi è stata dunque alcuna violazione<br />

nell’utilizzo dei contributi regionali, risultando del tutto infondata l’accusa di aver<br />

destinato ben 7 miliardi e 60 milioni a fini diversi da quelli normativamente consentiti.<br />

Jesi/Ancona, li 5 dicembre 2001<br />

P.S. –<br />

* I mandati di pagamento emessi dalla Regione Marche a favore del CeMIM, sono<br />

puntualmente richiamati, ma la difesa non dispone né dell’originale, né della copia.<br />

Ciò nonostante la conferma della loro puntuale indicazione è data dal totale dei<br />

mandati richiamati che si equipara perfettamente con i contributi erogati dalla Regione<br />

Marche al CeMIM.<br />

** La nota 2233 del 30/11/89 relativa ai lavori trova copertura nella D.G.R.<br />

del 15/07/1988 relativa alla richiesta fondi FESR per la realizzazione<br />

delle opere interportuali».<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

84


La relazione, fatta propria dal Tribunale di Ancona, è stata redatta<br />

con la documentazione reperita l’8 febbraio 2001 ai sensi della Legge<br />

397/2000 (Indagini difensive), con richiesta del 18/10/2000 al Responsabile<br />

del Servizio <strong>regionale</strong> ai trasporti, Arch. Paolo Pasquini, dall’Avv.<br />

Cristiana Pesarini 144 .<br />

Tale documentazione venne sequestrata in copia dalla Guardia di Finanza<br />

il 16 febbraio 1993 145 , ciò significa che era nella disponibilità della<br />

prima <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta istituita nel 1992, della Procura prima<br />

dell’emissione dei mandati di cattura e del Responsabile Servizio Legale<br />

Avv. Carlo Luigi Jorio al momento della redazione del parere legale utilizzato<br />

per la revoca dei contributi (D.G.R. n. 3144/93) e della richiesta<br />

di ripetizione (D.G.R. n. 3423/93).<br />

Qui, tuttavia, non ci <strong>com</strong>pete stabilire la correttezza dell’agire da parte<br />

della magistratura.<br />

Ci interessa invece rispondere ad un quesito: il <strong>com</strong>binato disposto<br />

tra le sentenze della Cassazione Sezioni Unite n. 5617/03 146 e Sez. I n.<br />

11081/04 147 che rispondono a questioni di legittimità e di diritto e la sentenza<br />

del Tribunale di Ancona n. 243/04 148 che risponde al merito del<br />

problema: correttezza di utilizzo dei contributi, hanno permesso di fugare<br />

ogni dubbio in merito al parere legale Jorio, alla legittimità delle delibere<br />

D.G.R. nn. 3214/1992, 3144/93 e 3243/93 149 ed alle conclusioni della<br />

<strong>Commissione</strong> d’Inchiesta 1992?<br />

La risposta che questa <strong>Commissione</strong> si sente di dare, sulla base di<br />

quanto accertato processualmente e di quanto documentato non può che<br />

essere affermativa sia in diritto che nel merito.<br />

E può anche affermare che fu illegittimo: revocare i contributi erogati,<br />

non erogare i contributi liquidati con la delibera D.G.R. n. 7210/1991,<br />

non trasferire alla società CeMIM i contributi europei erogati dalla Cee-<br />

Fesr e far condannare la società CeMIM al fallimento.<br />

144 Richiesta Avv. Cristiana Pesarini alla Regione Marche documentazione atti CeMIM 1985/1993;<br />

145 Verbale Guardia di Finanza sequestro documentazione CeMIM uffici Regione 16 febbraio 1993;<br />

146 Idem nota nr. 96;<br />

147 Idem nota nr. 100 (*);<br />

148 Idem nota nr. 142 (***);<br />

149 Idem nota nr. 44, idem nota nr. 61, idem nota nr. 98;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

85


5.4.4 Le audizioni dell’Avv. Gianfranco Formica,<br />

la sua attività di assessore <strong>regionale</strong> p.t. e le sue<br />

dichiarazioni in merito ai rapporti tenuti con<br />

la Procura di Ancona. Le dichiarazioni degli auditi<br />

Alfio Bassotti e Fabrizio Sichi<br />

Sul punto l’assessore <strong>regionale</strong> p.t. Gianfranco Formica, ha più volte ribadito<br />

la sua totale estraneità per aver causato l’illegittimo fallimento CeMIM.<br />

Anzi, ed a ragione, ha ritenuto di chiamare in causa la Giunta <strong>regionale</strong><br />

in carica fino al 20 luglio 1993 e, più precisamente, l’assessore <strong>regionale</strong><br />

ai trasporti Rodolfo Tambroni, il presidente della Giunta <strong>regionale</strong> Rodolfo<br />

Giampaoli e il responsabile del Servizio legale <strong>regionale</strong> Avv. Carlo<br />

Luigi Jorio.<br />

Nessuno può contestare questa verità stante che l’assessore Tambroni<br />

ha cercato in ogni modo, riuscendovi, di non far erogare al CeMIM i<br />

contributi liquidati con la delibera n. 7210/1991 di 8,5 miliardi, mentre<br />

insieme i tre hanno provveduto a far approvare alla Giunta <strong>regionale</strong>:<br />

– la delibera n. 3214/1992 del 5 ottobre 1992, predisposta dall’assessore<br />

Tambroni, relatore il presidente Giampaoli, ed il parere favorevole del<br />

Responsabile del Servizio legale Avv. Carlo Luigi Jorio;<br />

– l’incarico di un parere legale, sull’utilizzo dei contributi regionali, affidato<br />

al Responsabile del Servizio legale Avv. Carlo Luigi Jorio nella seduta<br />

della Giunta <strong>regionale</strong> del 29 marzo 1993;<br />

– il parere legale del Responsabile del Servizio legale Avv. Carlo Luigi<br />

Jorio depositato il 17 giugno 1993, in contrasto con la mozione del<br />

Consiglio <strong>regionale</strong> di finanziare il CeMIM, previa modifica dell’assetto<br />

gestionale e prima che l’assessore Tambroni partecipasse all’assemblea<br />

dei soci CeMIM con la sua proposta di aumentare il capitale sociale fino<br />

a 15 miliardi di lire;<br />

– la delibera n. 3144/1993 del 5 luglio 1993, predisposta dall’assessore<br />

Tambroni, che approva il parere legale Jorio e revoca i contributi erogati<br />

al CeMIM. Delibera che ha il parere favorevole del Responsabile del Servizio<br />

legale Avv. Carlo Luigi Jorio estensore del parere legale;<br />

– la delibera n. 3243/1993 del 16 luglio 1993, predisposta dall’assessore<br />

Tambroni, che autorizza a promuovere la procedura dei contributi re-<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

86


vocati, relatore il vice presidente Recchi (assente il presidente Giampaoli<br />

coinvolto per corruzione in una vicenda giudiziaria). Delibera che ha il<br />

parere favorevole del Responsabile del Servizio legale Avv. Carlo Luigi<br />

Jorio a cui è demandato l’incarico, che non verrà mai assolto.<br />

Il 21 luglio 1993 150 , subentra la nuova Giunta <strong>regionale</strong> e vengono sostituiti:<br />

il presidente Rodolfo Giampaoli con il vice presidente Recchi e<br />

l’assessore ai trasporti Rodolfo Tambroni con Gianfranco Formica.<br />

Chiarite le responsabilità preesistenti alla nomina di assessore <strong>regionale</strong><br />

di Gianfranco Formica, possiamo ora approfondire l’attività svolta<br />

dall’assessore <strong>regionale</strong> ai trasporti Gianfranco Formica, in relazione alla<br />

società CeMIM.<br />

Si deve, certo, in primis, riconoscere che amministrare la Regione Marche<br />

in quel periodo era difficile farlo in piena autonomia dall’influenza<br />

che la magistratura esercitava nei confronti delle forze politiche e degli<br />

amministratori di qualsiasi livello istituzionale.<br />

In particolare gli amministratori dell’Ente regione, nominati il 21 luglio<br />

1993, non potevano sfuggire dal condizionamento che la vicenda<br />

giudiziaria della ScpA CeMIM, da alcuni mesi, esercitava sull’Istituzione<br />

<strong>regionale</strong> direttamente coinvolta in tale vicenda, ed ancor più colpita<br />

dall’accusa di corruzione nei confronti del presidente della Giunta <strong>regionale</strong><br />

Rodolfo Giampaoli, a seguito della quale si è dovuto dimettere.<br />

La nuova Giunta <strong>regionale</strong> nasce certamente in questo avvelenato clima<br />

politico e giudiziario e certamente da questo clima ne è stata fortemente<br />

condizionata. Si deve anche dire che più volte i procuratori titolari<br />

dell’inchiesta CeMIM hanno manifestato la chiara volontà di volere il<br />

fallimento del CeMIM, tanto da richiederlo espressamente il 5 ottobre<br />

1993 ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 L.F. 151 .<br />

In questo clima del tutto particolare l’assessore <strong>regionale</strong> p.t. Formica<br />

ne è stato sicuramente condizionato e forse non poteva essere diversamente,<br />

tanto era <strong>com</strong>plesso il momento.<br />

Nella audizione del 4 ottobre 2011 Gianfranco Formica ha raccontato<br />

e giustificato i contatti da lui avuti sia con il Procuratore della Repubblica<br />

150 Idem nota nr. 62;<br />

151 Idem nota nr. 72;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

87


Fausto Angelucci, sia con il PM Cristina Tedeschini, nonché con il Giudice<br />

delegato, in fase pre-fallimentare CeMIM, Dott. Stefano Formiconi.<br />

Nella sua audizione Alfio Bassotti 152 non interviene specificatamente<br />

sul ruolo avuto da Formica nel determinare le condizioni per l’illegittimo<br />

fallimento CeMIM, ma lascia il <strong>com</strong>pito di farlo a due sue dichiarazioni,<br />

opportunamente conservate, che consegna al presidente Gia<strong>com</strong>o<br />

Bugaro. Le due dichiarazioni, a futura memoria, fanno riferimento ad<br />

altrettanti incontri occasionalmente avuti con Formica, in entrambi i casi<br />

presso il Tribunale di Ancona, il 7 luglio 1997 ed il 2 novembre 1998 153 .<br />

I passi più importanti delle dichiarazioni di Formica nei due incontri<br />

citati sono i seguenti: Incontro del 7 luglio 1997.<br />

«Ma che cosa vuoi farci? Giampaoli aveva già fatto la revoca dei 16 miliardi ed in<br />

oltre in aula consiliare non potevo certo dire che avevo parlato con la Tedeschini la quale<br />

voleva il fallimento e mi aveva fatto vedere la perizia della procura: converrai con me,<br />

d’altra parte, era difficile dire di no con l’aria che tirava in quel periodo!».<br />

Incontro del 2 novembre 1998.<br />

Sorpreso e irritato perché l’Avv. Formica, <strong>com</strong>e già aveva avuto modo<br />

di dire il 7 luglio 1997, presente in quell’occasione l’arch. Tomellini, anche<br />

in questa occasione ha affermato: «di essere stato indotto a far fallire il<br />

CeMIM dalla Procura di Ancona e che la dott.ssa Tedeschini, gli sottopose una consulenza<br />

dalla quale emergeva una valutazione dei beni CeMIM estremamente bassa.<br />

Una valutazione che oggettivamente gli faceva considerare un utilizzo dei contributi dati<br />

al CeMIM per finalità estranee ai vincoli imposti in delibera».<br />

Richiesto chiarimenti al Formica su quelle affermazioni molto gravi,<br />

rispose «che era venuto a conoscenza di questa CTU del 26 giugno 1997 e che successivamente<br />

prese contatti con l’ing. Passamonti, che lui conosceva bene perché svolgeva<br />

la professione a Macerata, il quale aveva partecipato alla stesura di una consulenza<br />

sui beni CeMIM per conto del Banco di Napoli, maggiore creditore chirografario nel<br />

fallimento CeMIM. L’ing. Passamonti, mi disse, gli confermò che il valore dei beni Ce-<br />

MIM materiali e immateriali erano addirittura superiori al valore della stima indicata<br />

nella CTU del 26 giugno 1997. Formica, dopo questa ricostruzione, manifestò chiaramente<br />

la convinzione di essere stato indotto all’errore dalla Tedeschini e che avrebbe<br />

152 Verbale audizione del 21 giugno 2011 di Bassotti Alfio (*);<br />

153 Documenti-denuncia Bassotti Alfio dichiarazioni Formica del 7 luglio 1997 e 2 novembre 1998;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

88


coinvolto la stessa Tedeschini qualora avesse subito conseguenze civili o penali per il suo<br />

<strong>com</strong>portamento in merito al fallimento CeMIM».<br />

Quanto ricostruito da Bassotti sulle dichiarazioni di Formica in quei<br />

due incontri, è riscontrabile documentalmente per la loro <strong>com</strong>une presenza<br />

nei due giorni in Tribunale ad Ancona e, per alcuni riferimenti fatti<br />

a persone presenti ed all’Ing. Passamonti di cui certo Bassotti non poteva<br />

conoscere l’esistenza di una amicizia.<br />

In ogni caso la conferma di quanto sostenuto da Bassotti, avviene nella<br />

audizione dell’ex direttore della FinMarche Fabrizio Sichi, tenuta il 27<br />

luglio 2011 154 .<br />

Dichiara il dott. Fabrizio Sichi:<br />

«… Gli eventi si sono poi susseguiti in maniera molto vorticosa. La Giunta <strong>regionale</strong><br />

nell’anno successivo, 1993, andò in crisi, fu rinnovata, assunse l’incarico di Assessore<br />

ai trasporti l’Avv. Gianfranco Formica.<br />

Ricordo che nell’autunno del 1993 fui convocato, insieme al dott. Giraldi, in Regione<br />

dall’Avv. Formica. Fu un colloquio che ricordo molto bene per i toni, di cui ancora non<br />

so ben catalogare e dare un giudizio. L’esordio di Formica fu abbastanza disarmante,<br />

disse: “Vi devo <strong>com</strong>unicare che se qualcuno darà una lira al Ce-<br />

MIM la Tedeschini lo arresterà”.<br />

Io che non conoscevo la Tedeschini allora chiesi: “Scusi, ma la Tedeschini chi è?”. E<br />

lui con aria sorniona disse: “No, guardi, vi consiglio questo <strong>com</strong>portamento”. Io dissi:<br />

“Ma a che titolo, a che scopo, per me non ci sono gli elementi tecnici, però se mi fa<br />

capire…”. E lui rispose in maniera abbastanza evasiva a questa domanda<br />

dicendo “che ci aveva chiamato perché dovevamo fare una cosa utile e nel bene della<br />

Regione, costituire una nuova società, selezionare tre avvocati, su cui poi esprimere<br />

un parere per fare il presidente, e richiedere il contributo previsto (credo dalla legge<br />

240/1990 sugli interporti, dove l’<strong>Interporto</strong> Marche era stato inserito <strong>com</strong>e <strong>Interporto</strong><br />

di 2° livello), per non perdere questi 30 miliardi. Quindi voi mi dovete fare, disse,<br />

questa società <strong>com</strong>e Finanziaria. Allora io gli risposi: “Guardi che i mezzi che noi<br />

abbiamo sono molto limitati”. Avevamo un capitale di circa 8 miliardi e mezzo, da una<br />

parte impegnato per le partecipazioni, l’altra messa a reddito da operazioni finanziarie<br />

per pagare il consiglio e tutta la struttura, che era una struttura minimale rispetto agli<br />

impegni a cui doveva soprassedere. Quindi le risorse non c’erano, avevamo già chiesto un<br />

154 Verbale audizione Fabrizio Sichi del 27 luglio 2011 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

89


aumento di capitale. C’era il problema dell’Iselqui che dovevamo porre in liquidazione<br />

perché dalla <strong>com</strong>unità non arrivava più denaro. Allora dissi: “Guarda, Gianfranco, qui<br />

c’è un problema di sottocapitalizzazione della Finanziaria. L’unico modo per risolverlo<br />

è fare un aumento di capitale e con le risorse potremo costituire questa nuova società<br />

che doveva avere un capitale minimo di 2 miliardi”. La proposta fu accolta quindi ci<br />

mettemmo a lavorare in questa direzione».<br />

Il Dott. Sichi al tempo stesso dalla sua rappresentazione sul ruolo della<br />

Procura di Ancona circa gli interventi finanziari a favore del CeMIM che<br />

avrebbero permesso di evitargli il fallimento unitamente all’influenza, diretta<br />

o indiretta, operata sui <strong>com</strong>portamenti e sulle decisione della giunta<br />

<strong>regionale</strong>.<br />

Il Dott. Sichi fa anche un’altra affermazione da tecnico <strong>com</strong>petente<br />

in questioni economiche-finanziarie e di bilancio riguardanti società di<br />

capitali:<br />

«Questa situazione di stallo andò avanti alcuni mesi. Ci preoccupammo di tutto quello<br />

che si sentiva dire, però, <strong>com</strong>e dire, nel momento in cui Giraldi entrò nel Consiglio di<br />

amministrazione per onestà professionale io se ci fossero stati gli elementi di una società<br />

in stato pre-fallimentare gli avrei consigliato di non entrare. Una cosa sono le voci o<br />

quello che la gente dice, una cosa sono i bilanci, i documenti ufficiali, le carte, che secondo<br />

me facevano intendere che la situazione era più una vicenda politica, forse anche<br />

con alcuni risvolti giudiziari, che a me non <strong>com</strong>petevano, cercavo di capire, ma su questi<br />

aspetti non è che mi sono concentrato più di tanto».<br />

Ci si deve chiedere ora se le decisioni della Giunta <strong>regionale</strong> possano<br />

essere giustificate.<br />

55 La regione Marche ed i contributi Cee-Fesr<br />

La <strong>Commissione</strong> si è anche soffermata a valutare la questione dei contributi<br />

assegnati al CeMIM dalla <strong>Commissione</strong> Europea Cee-Fesr.<br />

La questione richiamata nel precedente capitolo 1, quale fonte di finanziamento<br />

al CeMIM per la realizzazione dell’interporto di Jesi, deve<br />

qui essere ripresa per l’incidenza negativa che essa ha avuto sulle sorti<br />

della società.<br />

Dalla ricostruzione fatta in precedenza, relativa ai contributi erogati<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

90


secondo le finalità stabilite, risulta chiaro che per la realizzazione delle<br />

opere su una spesa effettivamente sostenuta e certificata perfino nel parere<br />

legale Jorio del 17 giugno 1993, il CeMIM benché avesse fornito alla<br />

Regione Marche un rendiconto di Lire 5.890.640.192.=, riceve contributi<br />

solo per Lire 1.976.385.000.=.<br />

Non vengono mai erogati contributi per la restante cifra di Lire<br />

3.914.255.192.=; tale somma in parte o in tutto doveva coprire le spese<br />

indicate nella delibera n. 7210/1991, contributi in realtà mai erogati, ed<br />

altresì va sottolineato <strong>com</strong>e ulteriori contributi assegnati ed in parte già<br />

erogati alla Regione Marche per Lire 569.110.000.= dalla Cee-Fers, non<br />

furono anch’essi mai trasferiti alla società CeMIM, benché disponibili<br />

nelle casse regionali fin dal 5 settembre 1991 155 .<br />

Il recupero del credito Fesr maturato dal CeMIM verso la Regione<br />

Marche, venne sollevato con più istanze dal creditore Garbuglia al Curatore<br />

CeMIM.<br />

Il 16 settembre 1996, il Curatore con lettera prot. n. 1252 156 , consegnata<br />

brevi manu al signor Guerrino Re, scrive al Servizio Politiche Comunitarie<br />

di avere chiarimenti in merito ai contributi Fesr.<br />

In data 11 dicembre 1996 il Curatore diffida il responsabile del Servizio<br />

a rispondere alla lettera del 16 settembre 1996 157 .<br />

Le risposte date dal Dott. Bellardi, vengono contestate dal Curatore<br />

con lettera del 15 febbraio 1997 tanto da richiedere in contraddittorio un<br />

incontro presente i responsabili del Servizio ed il creditore Garbuglia 158 .<br />

In data 3 aprile il Curatore sollecita di nuovo l’incontro in contraddittorio<br />

e fa presente di averne informato il Giudice delegato 159 .<br />

L’incontro non verrà mai fatto.<br />

La Giunta <strong>regionale</strong> presieduta da Vito D’Ambrosio, era stata interessata<br />

al problema, con una proposta di delibera del 26 gennaio 1996 160 e<br />

155 Idem nota nr. 23, idem nota nr. 24;<br />

156 Lettera Curatore fallimento CeMIM alla regione Marche contributi Cee/Fesr 16 settembre 1996;<br />

157 Lettera Curatore fallimento CeMIM alla regione Marche diffida del 11 dicembre 1996;<br />

158 Lettera Curatore fallimento CeMIM alla regione Marche incontro-contraddittorio 15 febbraio<br />

1997;<br />

159 Lettera Curatore fallimento CeMIM alla regione Marche diffida 3 aprile 1997;<br />

160 D.G.R. del 29 gennaio 1996 revoca contributi europei ritirata e mai più presentata;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

91


discussa in Giunta il 29/01/1996, che aveva per oggetto: «Revoca domanda<br />

di finanziamento al fondo europeo di sviluppo <strong>regionale</strong> al progetto-realizzazione centro<br />

merci intermodale delle Marche».<br />

La delibera non venne approvata per chiarimenti e non venne più presentata,<br />

cosicché i contributi Cee-Fesr furono trattenuti nella disponibilità<br />

di bilancio <strong>regionale</strong> fino al decreto dirigenziale del 9 marzo 2010 161 che,<br />

senza specificarne la ragione, così si legge in decreto, ha deciso la restituzione<br />

di €. 293.920,79 alla Cee per il tramite del Ministero dell’Economia<br />

e delle Finanze, con mandato del 19/03/2010.<br />

È stato verificato e, del resto, è scritto nel «documento istruttorio» del<br />

decreto dirigenziale che:<br />

«…<br />

• deciso di procedere alla verifica di tutte le partite contabili relative ai fondi FESR<br />

di cui all’art. 17 della legge 156/1983 assegnati alla Regione dalla UE, per<br />

accertare se tali fondi fossero stati interamente trasferiti al Comune di Ancona così<br />

<strong>com</strong>e previsto dall’art. 3, <strong>com</strong>ma 1 della L.R. 55/1997;<br />

• preso atto che dall’esame della documentazione contabile in possesso dei servizi<br />

<strong>com</strong>petenti, stante il lungo tempo trascorso e la <strong>com</strong>plessità delle vicende succedutesi,<br />

non è stato possibile effettuare la verifica necessaria;<br />

• deciso di richiedere alla UE – Direzione Generale Politica Regionale (DG REGIO)<br />

se la Regione debba o meno procedere alla restituzione alla stessa UE della somma<br />

di euro 293.920,79, quota parziale del finanziamento concesso e trasferito alla Regione<br />

per la “Realizzazione del Centro Merci Intermodale delle Marche CEMIM<br />

1° Lotto funzio nale”, importo mantenuto nelle disponibilità dei bilanci regionali in<br />

corrispondenza del capitolo di spesa 20809202 “Rimborso alla Comunità Europea<br />

del contributo relativo alla realizzazione del Centro Merci Intermodale”.<br />

La P.F. Politiche Comunitarie con nota prot. 0046685 del 25/01/2010 ad oggetto<br />

“Contributo FESR–CeMIM 1988” pone il quesito alla DG REGIO che con<br />

nota 001030 dell’08/02/2010 <strong>com</strong>unica “…considerato che il contributo erogato<br />

sull’intero investimento alla regione ammonta a lire 569.110.000 e che tale somma<br />

non è mai stata liquidata al CeMIM, destinatario finale del progetto ammesso a contributo,<br />

si chiede che la corrispondente somma in euro 293.920, 79 venga restituita al<br />

bilancio <strong>com</strong>unitario…”».<br />

161 Idem nota nr. 25;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

92


Il motivo sostenuto dal Servizio <strong>com</strong>petente è sempre stato che il Ce-<br />

MIM non poteva chiedere alla Cee contributi ai sensi della dell’art. 17<br />

della L. 153/83 del 2 maggio 1983 162 , che stabilisce: «La regione Marche può<br />

accedere al Fondo europeo di sviluppo <strong>regionale</strong> di cui al regolamento CEE n. 724/79<br />

del 6 febbraio 1979 e n. 3325/80 del 16 dicembre 1980, e al regolamento CEE<br />

n. 2615/80 del 7 ottobre 1980, limitatamente ai progetti localizzati nel <strong>com</strong>une di<br />

Ancona, danneggiato dagli eventi calamitosi del 13 dicembre 1982».<br />

Pertanto, sostiene il Servizio i contributi richiesti al Fesr dal CeMIM. in<br />

base all’art. 17 della L. 156/83 sono illegittimi e vanno restituiti.<br />

La regione Marche, fa domanda, a favore del CeMIM, di accesso ai contributi<br />

Cee-Fesr, ed anche questo è certificato da documentazione (D.G.R.<br />

del 15/07/1988 163 ), con la seguente motivazione che si legge in delibera:<br />

«Domanda globale di finanziamento infrastrutture – costo di ciascun investimento inferiore<br />

a 5 milioni di ECU – Legale: Regolamento del Consiglio (CEE) n° 1787/94)».<br />

Il CeMIM, in allegato alla domanda, fa inserire una sua relazione tecnica<br />

nella quale è scritto: «desCrIzIone dell’InvestImento: … Tutti i programmi<br />

relativi allo sviluppo del porto di Ancona mirano, pertanto, ad inglobare le aree<br />

della fascia anzidetta nel circuito economico, di cui il porto costituisce elemento centrale.<br />

Nell’ambito del modello di organizzazione del porto e delle linee di forza che da esso<br />

si insediano verso l’interno, un fattore essenziale è rappresentato dall’interporto, che,<br />

pur se collocato nell’area di Jesi con il porto costituisce un sistema fortemente integrato;<br />

tanto che dalla funzione dello interporto dipenderanno anche ed in non lieve misura, le<br />

soluzioni da attivare a mare, sul litorale e all’interno dello stesso porto.<br />

La previsione di realizzare l’interporto nel territorio di Jesi è scaturita da uno studio<br />

effettuato dalla Camera di Commercio di Ancona e recepito dalla Regione Marche nel<br />

proprio Piano dei Trasporti, in quanto nel territorio del Comune di Ancona per le sue<br />

caratteristiche orografiche, geologiche ed insediative, non è stato possibile individuare<br />

un’area idonea alla localizzazione di tale infrastruttura».<br />

Quanto appena riportato dalla relazione allegata alla D.G.R. del<br />

15/07/1988, era dovuto a quanto stabiliva l’art. 18 del Regolamento<br />

CEE n. 1787/84 164 che reca:<br />

162 Legge nr. 156 del 2 maggio 1983;<br />

163 Idem nota nr. 17 (*);<br />

164 Idem nota nr. 6;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

93


«1. Gli investimenti infrastrutture che possono beneficiare di un contributo del FESR, sono<br />

quelli che sono presi a carico, in tutto o in parte, dai poteri pubblici o da qualsiasi altro organismo<br />

responsabile, al pari di un’autorità pubblica, della realizzazione di infrastrutture.<br />

Il finanziamento di investimenti in infrastrutture riguarda, entro i limiti definiti nell’allegato,<br />

infrastrutture che contribuiscano allo sviluppo della regione o della zona in cui<br />

esse si situano.<br />

2. In via eccezionale, e previa consultazione del <strong>com</strong>itato del FESR secondo la procedura<br />

prevista all’articolo 40, può essere accordato un contributo del FESR per il<br />

finanziamento, totale o parziale, di investimenti in infrastrutture che, quantunque non<br />

situati in una regione o in una zona ammessa al beneficio, siano situati in una zona<br />

ad esse contigua e siano indispensabili per <strong>com</strong>pletarne la dotazione di infrastrutture.<br />

Il contributo del FESR copre solo la parte degli investimenti necessaria per lo sviluppo<br />

della regione o della zona in questione. L’importo delle risorse assegnate al finanziamento<br />

degli investimenti di cui al presente paragrafo non possono eccedere il 4% delle<br />

risorse del FESR».<br />

Il Dott. Bellardi, preso atto dell’art. 18, ha ripiegato sul fatto che a<br />

rendere illegittimo l’assegnazione dei contributi Fesr alla società CeMIM,<br />

il territorio del Comune di Jesi non è contiguo a quello del Comune di<br />

Ancona (art. 18, <strong>com</strong>ma 2°).<br />

Durante l’audizione Vito D’Ambrosio sul punto dichiara 165 : «… Lascio<br />

totalmente da parte la questione della legittimità del finanziamento al Ce.M.I.M. con<br />

fondi FERS dell’Unione Europea, questione assai <strong>com</strong>plessa, ac<strong>com</strong>pagnata, scrutata,<br />

interpretata, una serie incredibile di cose. Comunque che i fondi originariamente fossero<br />

vincolati all’utilizzo nel territorio del <strong>com</strong>une di Ancona, poi sono stati utilizzati per<br />

Jesi, che non è nemmeno confinante con Ancona, la cosa mi è sembrata un po’ strana,<br />

però tutte queste vicende sono anteriori al mio insediamento, anche con il parere dell’ufficio<br />

legale ecc. ecc…».<br />

Una affermazione grave per due motivi: il primo perché quanto appena<br />

ricostruito smentisce qualsiasi vincolo di utilizzo di tali contributi<br />

al di fuori del Comune di Ancona; il secondo perché se è vero che la<br />

responsabilità iniziale di non aver erogato al CeMIM quei contributi è da<br />

attribuire alla Giunta Giampaoli eletta nel 1990 ed, in particolare, all’assessore<br />

Tambroni in carica anche nel settembre del 1991, è pur vero che<br />

165 Idem nota nr. 101 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

94


l’ostacolo più forte al trasferimento di tale somma alla società fallita è da<br />

attribuire alle Giunte successivamente elette.<br />

In data 10 marzo 2008 166 l’Avv. Triggiani, su mandato di Garbuglia<br />

Nazareno scrive al presidente della Giunta Spacca ed al Dirigente Burattini,<br />

ai sensi della L. 241/90 e della L. 397/00 se i contributi erogati dal<br />

Fesr alla Regione Marche per la società CeMIM erano nella disponibilità<br />

dell’Ente.<br />

Nessuna risposta è stata mai data.<br />

Sulla questione il sig. Garbuglia e il sig. Bassotti hanno provveduto,<br />

fornendo la documentazione alla <strong>Commissione</strong>, a presentare un esposto<br />

del 28 agosto 2008 167 all’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode).<br />

L’esposto contiene le seguenti conclusioni:<br />

«… CHIEDONO<br />

Alla <strong>com</strong>petente Istituzione OLAF di assumere tutte le iniziative che riterrà opportune<br />

al fine di:<br />

– stabilire la verità in ordine alla destinazione dei fondi <strong>com</strong>unitari a carico del FESR<br />

erogati per la società CeMIM ma alla stessa mai versati;<br />

– accertare le rispettive responsabilità, che in questo esposto risultano documentate, con<br />

ogni conseguenza relativa;<br />

– riconoscere <strong>com</strong>e dovuta alla S.c.p.A. Ce.M.I.M. in liquidazione la somma di Euro<br />

293.920,78 (Lire 569.110.000) ai sensi della delibera Cee-FESR n. 880504215<br />

del 19/12/1988, illegittimamente trattenuta dalla Regione Marche;<br />

– trasmettere alle autorità giudiziarie italiane, per <strong>com</strong>petenza, ogni atto e provvedimento<br />

adottato qualora dovessero emergere <strong>com</strong>portamenti penalmente ed amministrativamente<br />

rilevanti da parte dei soggetti ritenuti responsabili».<br />

Con lettera dell’8 ottobre 2008, l’OLAF rispondeva 168 :<br />

«Egregio Sig. Garbuglia, la ringrazio per il suo esposto del 28 agosto, nel quale <strong>com</strong>unica<br />

all’OLAF informazioni relative a presunte irregolarità nella gestione dei progetti cofinanziati<br />

nell’ambito del Fesr regione Marche ex Regolamento Cee n. 1787/84. Tali<br />

informazioni sono attualmente in fase di valutazione al fine di stabilire se i fatti esposti<br />

rientrino nell’ambito delle <strong>com</strong>petenze dell’OLAF. Il capo unità James Sweeney».<br />

166 Lettera Avv. Triggiani ai sensi delle Leggi 241/90 e 397/00 richiesta documentazione Cee/<br />

Fesr 10/03/2008;<br />

167 Esposto Garbuglia, Bassotti OLAF 28 agosto 2008 (*);<br />

168 Lettera OLAF del 8 ottobre 2008;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

95


Con lettera del 2 luglio 2009, l’OLAF informava 169 :<br />

«Egregio Sig. Garbuglia, facendo seguito al Suo esposto del 28 agosto 2008 riguardante<br />

possibili irregolarità circa la decisione della <strong>Commissione</strong> C (88) 2332 301 – Fesr<br />

n. 88/05/04/125 del 19 dicembre 1988, Le <strong>com</strong>unico che l’Ufficio europeo per<br />

la lotta Antifrode, con la decisione n. 1/7306 del 22 giugno 2009, ha deciso di non<br />

aprire una nuova indagine amministrativa.<br />

Infatti, acquisite le necessarie informazioni dalle <strong>com</strong>petenti autorità <strong>com</strong>unitarie e<br />

nazionali e nel rispetto del principio di sussidiarietà per le attività già intraprese dallo<br />

Stato membro, non sono emersi elementi ricadenti tra le <strong>com</strong>petenze istituzionali<br />

dell’Ufficio previste dai Regolamenti (CE) n. 1073/99 e n. 2185/96. Il capo unità<br />

James Sweeney».<br />

La valutazione dell’OLAF addiviene ad una conclusione secondo cui,<br />

nessuna irregolarità è stata <strong>com</strong>messa nell’assegnazione dei contributi con<br />

la decisione della <strong>Commissione</strong> C (88) 2332 301 – Fesr n. 88/05/04/125<br />

del 19 dicembre 1988, riguardo eventuali irregolarità <strong>com</strong>piute in Italia,<br />

la <strong>com</strong>petenza ricade sullo Stato membro.<br />

Si considera pertanto che le giustificazioni che hanno indotto la Regione<br />

Marche a sottrarre al CeMIM i contributi erogati dal Fesr per<br />

Lire 569.110.000.=, ed a non richiedere la somma restante di Lire<br />

2.430.890.000.= pure rendicontata dalla società CeMIM il 4 settembre<br />

1992 170 , rappresentano un gravissimo errore che ha danneggiato ingiustamente<br />

la società CeMIM e la realizzazione dell’interporto di Jesi.<br />

Manifesta infine la <strong>Commissione</strong> anche la gravissima preoccupazione<br />

che, per i suoi <strong>com</strong>portamenti, la regione Marche, potrebbe dover corrispondere<br />

ingenti risarcimenti, sia al CeMIM in liquidazione, sia ai singoli<br />

creditori chirografari non ancora soddisfatti per gli interessi maturati sul<br />

loro credito ammesso, sia infine con somme di maggiore entità, le persone<br />

che hanno subito gravissime conseguenze morali e materiali.<br />

169 Lettera OLAF del 2 luglio 2009;<br />

170 Idem nota nr. 26 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

96


56 La Regione Marche, le proposte di concordato<br />

fallimentare , l’acquisto delle azioni CeMIM<br />

da parte della interporto Marche Spa<br />

ed il motivo del loro sequestro<br />

Durante i 13 anni della procedura fallimentare della ScpA CeMIM in<br />

liquidazione il tentativo di arrivare ad un soluzione concordataria si è<br />

sempre infranto contro gli ostacoli frapposti dalla Giunta <strong>regionale</strong> in<br />

carica e, principalmente, dal presidente p.t. Vito D’Ambrosio.<br />

Si elencano i vari tentativi proposti dall’allora Liquidatore della società<br />

Dott. Loris Mancinelli:<br />

1) Assemblea dei soci CeMIM del 10 maggio 1997 171 ;<br />

2) Assemblea dei soci CeMIM del 15 marzo 2000 172 ;<br />

3) Assemblea dei soci CeMIM del 27 aprile 2000 173 ;<br />

4) Assemblea dei soci CeMIM del 27 febbraio 2004 174 ;<br />

5) Assemblea dei soci CeMIM del 30 aprile 2004 175 ;<br />

6) Assemblea dei soci CeMIM del 4 febbraio 2005 176 ;<br />

7) Assemblea dei soci CeMIM del 16 marzo 2005 177 ;<br />

8) Assemblea dei soci CeMIM del 16 marzo 2006 178 .<br />

In tutte queste assemblee si sono scontrati interessi diversi tra la Regione<br />

Marche receduta da socio del CeMIM e i quattro maggiori soci del<br />

CeMIM: Camera di Commercio di Ancona, Banca delle Marche Spa,<br />

Banca Popolare di Ancona Spa e Banca Unicredito Italiano Spa, prima<br />

di arrivare ad un <strong>com</strong>promesso oneroso per la Regione Marche.<br />

Alle prime tre assemblee la Regione Marche vi ha partecipato, nonostante<br />

l’art. 5 della L.R. 6/94 del 2 febbraio 1994.<br />

L’art. 5 reca: «1. Sono abrogati il <strong>com</strong>ma 1 dell’articolo 1 ed il <strong>com</strong>ma 3 dell’art.<br />

2 della legge <strong>regionale</strong> 23 giugno 1986, n, 15, <strong>com</strong>e modificata dalla legge <strong>regionale</strong><br />

171 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 10 maggio 1997 (*);<br />

172 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 15 marzo 2000 (*);<br />

173 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 27 aprile 2000 (*);<br />

174 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 27 febbraio 2004 (*);<br />

175 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 30 aprile 2004 (*);<br />

176 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 4 febbraio 2005;<br />

177 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 16 marzo 2005;<br />

178 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 16 marzo 2006 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

97


29 luglio 1988, n. 32». L’abrogazione dei <strong>com</strong>mi 1 e 3 rispettivamente<br />

degli artt. nn. 1 e 2 della L.R. 15/86, <strong>com</strong>e modificata dalla L.R. 32/88,<br />

ha deciso (art. 1, <strong>com</strong>ma 1) il recesso da socio del CeMIM della Regione<br />

Marche ed ha cancellato (art. 2, <strong>com</strong>ma 3) la delega al Comune di Jesi di<br />

operare direttamente, per l’interporto, varianti di P.R.G. e di acquisire in<br />

proprietà al CeMIM le aree sottoposte a procedura espropriativa.<br />

Il motivo di tale intervento legislativo a modifica della L.R. 15/86, in<br />

merito alla delega urbanistica è da individuare nel fatto che il Comune di<br />

Jesi aveva approvato e poi revocato tre progetti generali dell’interporto che<br />

costituivano varianti di P.R.G.: delibera n. 850 del C.C. di Jesi del 26 settembre<br />

1986 179 (primo progetto e prima variante); delibera n. 410 del C.C.<br />

di Jesi del 23 aprile 1987 180 (richiesta modifica al primo progetto e seconda<br />

variante di PRG e conseguente revoca delibera 850/86); delibera n. 581<br />

del C.C. di Jesi del 29 luglio 1987 181 (Adozione Piano Regolatore Generale<br />

nel quale era prevista una «Scheda Tecnica <strong>Interporto</strong>» che stravolgeva il<br />

progetto approvato 3 mesi prima); delibera n. 744 del C.C. di Jesi del 29<br />

luglio 1988 182 (revoca della delibera 410/87) e delibera n. 745 del C.C. di<br />

Jesi del 29 luglio 1988 183 (Stralcio delle previsioni del PRG adottato con<br />

delibera n. 581/87 relativo alle zone interessate al Centro Intermodale).<br />

Una vera e propria tela di Penelope fino ad arrivare all’azzeramento<br />

della previsione urbanistica per l’interporto di Jesi.<br />

Lo stesso giorno 29 luglio 1988 si approvava la L.R. n. 32/88 con le<br />

modifiche alla legge 15/86 e il 21 aprile 1989 con delibera del Consiglio<br />

Comunale di Jesi n. 365 si poteva approvare definitivamente il progetto<br />

generale dell’interporto di Jesi e che costituiva l’immediata variante di<br />

PRG dell’area interportuale 184 .<br />

La modifica introdotta dalla L.R. 32/88 di acquisire al CeMIM le aree<br />

sottoposte a procedura espropriativa aveva lo scopo di evitare due passaggi<br />

di proprietà: al Comune di Jesi prima ed alla CeMIM dopo.<br />

179 Delibera C.C. Jesi nr. 850 del 26 settembre 1987 (*);<br />

180 Delibera C.C. Jesi nr. 410 del 23 aprile 1987 (*);<br />

181 Delibera C.C. Jesi nr. 581 del 29 luglio 1987 (***);<br />

182 Delibera C.C. Jesi nr. 744 del 29 luglio 1987;<br />

183 Delibera C.C. Jesi nr. 745 del 29 luglio 1988 (*);<br />

184 Delibera C.C. Jesi nr. 365 del 21 aprile 1989;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

98


Si deve notare che per arrivare a tale risultato ci sono voluti circa 3 anni<br />

con costi maggiorati dalle continue richieste di modifiche progettuali del<br />

Comune di Jesi che continuamente approvava e revocava sue decisioni.<br />

Un <strong>com</strong>portamento contraddittorio del Comune e fortemente penalizzante<br />

per il CeMIM sul piano finanziario, frutto di lotte politiche paralizzanti.<br />

Il motivo principale delle feroci opposizioni al progetto riguardavano<br />

principalmente le dimensioni dell’area (alla fine 75 ettari <strong>com</strong>presi 15 ettari<br />

di area di rispetto) e l’intervento edilizio (644.741 mc e 112.611 mila<br />

mq di superficie calpestabile).<br />

Il Comune di Jesi con delibera n. 39 del 9 marzo 2007 185 ha approvato<br />

la variante di P.R.G. dell’area interportuale le cui dimensioni sono di<br />

101.07.62 ettari e l’intervento edilizio di 1.536.000.= mc, 102.400 mq di<br />

superficie calpestabile). Una superficie molto strana, poiché si dovrebbero<br />

prevedere edifici tutti alti 15 ml. x 102.400 mq..<br />

Se si dovesse arrivare ad una soluzione di questo tipo si avrà un impatto<br />

paesaggistico di dimensioni impressionanti. Per rimanere al tema<br />

CeMIM si può solo dire che ciò che era impedito al CeMIM è stato poi<br />

concesso alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, con gravi costi economici al<br />

primo e forti possibilità di ricavi alla seconda.<br />

5.6.1 La prima proposta ufficiale<br />

di concordato fallimentare del CeMIM<br />

Tornando alle proposte di concordato fallimentare, ed alle tre assemblee<br />

in cui la Regione Marche poteva determinare l’esito di tale assemblee sia<br />

partecipandovi (voto attivo) sia non partecipandovi (voto passivo).<br />

Per approvare una proposta di concordato era <strong>com</strong>unque necessaria<br />

una maggioranza qualificata di 2/3 ed avendo la Regione Marche, insieme<br />

alla FinMarche il 38,05% del capitale sociale nessuna decisione<br />

poteva essere presa senza il voto attivo, favorevole, della Regione Marche<br />

e della FinMarche.<br />

185 Delibera C.C. Jesi nr. 38 del 9 marzo 2007 (**);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

99


Per la FinMarche, la Finanziaria <strong>regionale</strong> controllata dall’Ente regione<br />

con il 78,88% del capitale sociale, il Legislatore <strong>regionale</strong> socio di<br />

maggioranza, decise per la sua liquidazione, (per perseguire una diversa<br />

strategia politica di intervento nei settori produttivi e non certo per motivi<br />

di ordine finanziario, in quanto i conti di questa Società erano in ordine e<br />

presentavano un bilancio in attivo), che si concretizzò il 24 luglio 1997 186<br />

e pertanto, automaticamente perse la sua qualifica di socio del CeMIM<br />

ai sensi dell’art. 7 dello suo Statuto 187 .<br />

Con l’esclusione della FinMarche dalla <strong>com</strong>pagine sociale del CeMIM,<br />

le decisioni da assumere con voto qualificato, non dava più la possibilità<br />

alla Regione Marche di far valere il suo voto attivo o passivo determinante,<br />

ma il liquidatore della società FinMarche non ebbe mai a <strong>com</strong>unicare<br />

al liquidatore Mancinelli, lo stato di liquidazione e le prime tre assemblee:<br />

10/05/1997, 15/03/2000 e 27/04/2000 188 , furono condizionate<br />

dal voto dei due receduti dalla <strong>com</strong>pagine sociale.<br />

Il pericolo vero non può essere sfuggito ad un professionista del diritto<br />

<strong>com</strong>e Vito D’Ambrosio (magistrato in aspettativa nel distretto delle Marche).<br />

Vale ricordare che alla assemblea del 10 maggio 1997, la Giunta <strong>regionale</strong><br />

presieduta da Vito D’Ambrosio approvò la delibera n. 1133/97 189 , nella<br />

quale pur dichiarando il socio Regione Marche receduto dalla <strong>com</strong>pagine<br />

sociale CeMIM, assume la decisione di non accogliere la proposta presentata<br />

dal Liquidatore Loris Mancinelli per un concordato fallimentare.<br />

A quella assemblea la Regione Marche non vi ha partecipato pur essendo<br />

stata formalmente convocata dal liquidatore Loris Mancinelli e<br />

benché i favorevoli alla proposta di concordato erano in maggioranza,<br />

tuttavia determinante fu il voto contrario della FinMarche ancora legittimamente<br />

presente, e quindi decisivo per impedirne l’approvazione non<br />

potendo l‘Assemblea dei soci raggiungere e disporre della maggioranza<br />

richiesta di 2/3 del capitale sociale.<br />

È importante soffermarsi sul contenuto di quella proposta di concordato.<br />

186 Verbale assemblea straordinaria FinMarche Spa del 24 luglio 1997:liquidazione società;<br />

187 Idem nota nr. 7 (*);<br />

188 Idem nota nr. 171 (*), idem nota nr. 172 (*), idem nota nr. 173 (*);<br />

189 D.G.R. nr. 1133 del 5 maggio 1997;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

100


Il presidente p.t. del CeMIM Franco Ferranti, citato in giudizio dal<br />

curatore del fallimento (proc. civ. 1790/95 R.G.) e, sempre su richiesta<br />

del curatore sottoposto a sequestro conservativo con decreto del 4 luglio<br />

1995 190 del Giudice Dott.ssa Francesca Miconi in solido con Bassotti Alfio,<br />

Del Mastro Carlo Alberto e Garbuglia Nazareno, fino alla copertura<br />

di 20 miliardi, propose al liquidatore Mancinelli Loris un soluzione concordataria<br />

con il versamento di Lire 3 miliardi quale risarcimento dei<br />

danni provocati alla società.<br />

La proposta venne accolta da tutti i convenuti nel proc. civ. n. 1790/95<br />

R.G., amministratori e sindaci, tranne: Bassotti Alfio, Del Mastro Carlo<br />

Alberto e Garbuglia Nazareno, che manifestarono, la loro intenzione di<br />

proseguire la causa civile ritenendo essere loro i danneggiati assieme alla<br />

società CeMIM e non essere coloro che avevano recato danni alla società.<br />

La proposta venne presentata dall’Avv. Domenico Bartolini e il liquidatore<br />

Mancinelli Loris procedette alla convocazione dell’assemblea per<br />

approvare la proposta di concordato ai sensi dell’art. 15 L.F. anticipatamente<br />

fatta pervenire ai soci.<br />

All’assemblea del 10/05/1997 il liquidatore sintetizzò i vantaggi presenti<br />

nella soluzione concordataria in 4 punti:<br />

«I vantaggi, per quanto evidenti, della proposta possono sintetizzarsi <strong>com</strong>e segue:<br />

1) ritorno in bonis del Ce.M.I.M. nel termine di circa sei mesi dal deposito della domanda<br />

di concordato, quasi certamente senza alcun esborso da parte dei soci;<br />

2) conseguente disponibilità del patrimonio della società fallita (attualmente stimato<br />

Lire 7,5 miliardi con valutazione passibile di incremento a seguito di nuova perizia<br />

tuttora in corso) con superamento di tutti i problemi connessi con le inevitabili lungaggini<br />

della procedura fallimentare, con la dubbia acquisibilità in sede fallimentare<br />

dei beni e della progettazione di proprietà della società fallita, etc.;<br />

3) possibilità per la nuova società “INTERPORTO MARCHE S.p.A.” di acquisire<br />

dal Ce.M.I.M. in liquidazione (mediante fusione o in altro modo;<br />

4) eliminazione del contenzioso esistente nei confronti della Regione Marche e delle<br />

FF.SS. (chiamate in causa da amministratori e sindaci o convenute in giudizio da<br />

creditori).<br />

Va ricordato che i partecipanti alla cordata, contribuendo economicamente alla opera-<br />

190 Tribunale di Ancona decreto sequestri conservativi Dott.ssa Miconi del 4 luglio 1995 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

101


zione, non otterranno altro beneficio se non quello di chiudere una vertenza penosa per<br />

tutti in tempi brevi. Con sicuro vantaggio della collettività <strong>regionale</strong> che potrà finalmente<br />

vedere realizzata, un’opera fondamentale <strong>com</strong>e l’<strong>Interporto</strong>».<br />

Si deve precisare che anche se approvata dall’assemblea la proposta<br />

doveva passare al vaglio ed all’accoglimento del Comitato dei creditori,<br />

dei soci chirografari, del Giudice delegato e del Tribunale fallimentare.<br />

Una valutazione obiettiva, non oggi a posteriori, bensì a quel momento<br />

storico preciso, di quanto prospettato dal liquidatore Mancinelli Loris<br />

andava immediatamente accettato.<br />

Quali furono i veri motivi che portarono alla decisione di non approvare<br />

il concordato?<br />

Innanzitutto ed è scritto nel parere legale redatto dall’Avv. Coen (Responsabile<br />

del Servizio Legale) che integra il documento istruttorio della<br />

Dott.ssa Zema.<br />

Scrive l’Avv. Coen che la Regione Marche ai sensi dell’art. 5 della legge<br />

<strong>regionale</strong> 6/94, non potrà più far parte della <strong>com</strong>pagine sociale del<br />

CeMIM.<br />

Si evidenzia che l’eventualità di un ritorno in bonis del CeMIM, stante<br />

la sentenza 858/96, che escludeva totalmente la Regione Marche dal<br />

passivo del CeMIM perché i contributi erogati erano irripetibili in quanto<br />

riconosceva in capo al CeMIM un diritto di credito soggettivo su tutti i<br />

contributi liquidati a favore della società, gli avrebbe permesso anche di<br />

rivendicare la legittimazione a chiedere il recupero del credito degli 8,5<br />

miliardi della delibera 7210/91.<br />

Rivendicazione già paventata dal liquidatore nella sua relazione insieme<br />

al recupero dei contributi europei, nonché l’acquisizione dei beni patrimoniali<br />

(aree, opere e progettazione) ad un prezzo congruo e non più<br />

acquistato al pubblico incanto dall’unico acquirente indicato con legge<br />

<strong>regionale</strong>.<br />

Nel «documento istruttorio» è, infatti, scritto (pag. 3): «In data<br />

24/4/1997, con nota n.27/2551/SAG, il Presidente della Giunta Regionale, ha<br />

invitato questo Servizio a predispone l’atto nel quale si esprima la volontà della Giunta<br />

stessa al non assenso della proposta di concordato fallimentare».<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

102


L’audizione del Dirigente p.t. Dott. Leonello Lupi 191 ha permesso di<br />

chiarire molte cose in merito alla delibera 1133/97. Innanzitutto la sua<br />

esclusione dalla redazione di tale delibera, nominando quale Responsabile<br />

del Servizio facente funzione, la Dott.ssa Zema, che a differenza del<br />

Dott. Leonello Lupi contrario a tale delibera, era disponibile a mettere la<br />

firma su di un documento istruttorio costruito appositamente per dichiarare<br />

la contrarietà al concordato.<br />

Infatti, benché nell’audizione Vito D’Ambrosio ha sostenuto di aver<br />

aderito sempre acriticamente a tutte le delibere riguardanti il CeMIM<br />

<strong>com</strong>e redatte sotto la responsabilità dei <strong>com</strong>petenti Servizi regionali, l’intimazione<br />

al responsabile del Servizio Trasporti di predisporre la delibera<br />

con un giudizio di non assenso, fa sorgere un legittimo dubbio.<br />

Le motivazioni poi a sostegno del non assenso non possono essere accettate:<br />

«… Se è vero pertanto che le aree sono state acquisite in proprietà al CeMIM in quanto<br />

espropriate dal Comune di Jesi per lo scopo indicato, tali aree non possono concorrere a<br />

costituire il patrimonio disponibile della Società, <strong>com</strong>e non lo possono le progettazioni<br />

delle opere o il manufatto realizzato poiché costituiscono un patrimonio di cui il Ce-<br />

MIM non può disporre, in quanto a destinazione vincolata pubblicistica.<br />

Non si condivide pertanto quanto affermato nella proposta di concordato circa la possibilità<br />

“della conseguente disponibilità” del patrimonio della Società (stimato in oltre<br />

7,5 miliardi), poiché le aree espropriate per la realizzazione dell’<strong>Interporto</strong> non possono<br />

rientrare nel patrimonio immobiliare di cui può disporsi in favore dei creditori, così per<br />

quanto attiene la progettazione dell’opera e la parte di immobile realizzato che non<br />

possono quindi formare oggetto di acquisto in sede fallimentare.<br />

Si evidenzia in fine che con la legge <strong>regionale</strong> n.° 6 del 01/02/1994 è stata promossa<br />

la costituzione all’<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. avente finalità identiche a quelle previste<br />

dalla L.R. n.° 15 del 23/06/1986 per il CEMIM…».<br />

La <strong>Commissione</strong> propone all’attenzione solo questi passi del documento<br />

istruttorio a dimostrazione di quanto sia stato immotivato il non<br />

assenso.<br />

Si sostiene che il CeMIM non può disporre di alcun patrimonio essendo<br />

le aree, le progettazioni e le opere ivi realizzate, beni indisponibili in<br />

191 Verbale Audizione Dott. Leonello Lupi del 17 aprile 2012 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

103


quanto a destinazione pubblica. Di talché avendo la nuova società <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa le stesse identiche finalità del CeMIM, la disponibilità<br />

del patrimonio della società fallita deve essere riconosciuta alla società<br />

che continua l’opera interportuale.<br />

Come poteva essere dichiarato il fallimento se la società CeMIM non<br />

poteva disporre del suo patrimonio poiché aveva «destinazione vincolata<br />

pubblica»?<br />

È pur vero che la Corte d’Appello di Ancona ha deciso che il CeMIM<br />

non poteva fallire poiché «la impugnata sentenza dichiarativa di fallimento si<br />

rivelava infondata, per mancanza, in capo al “CeMIM”, della qualità di soggetto<br />

imprenditoriale», ma a prescindere da tale considerazione, la Corte riconosceva,<br />

quale elemento essenziale e decisivo, per il quale il CeMIM non<br />

doveva fallire, la inesistenza dello stato di insolvenza.<br />

Nel caso di specie la sentenza della Corte ha valore “ora per allora”,<br />

stante che ci sono voluti 17 anni per addivenire alla revoca del fallimento<br />

CeMIM, ma nessuno ha mai messo in discussione la disponibilità in capo<br />

alla società fallita del suo patrimonio se non a motivo della necessità di<br />

argomentare in funzione della scelta fatta del non assenso al concordato<br />

proposto.<br />

5.6.2 La sollecitazione del presidente p.t. di <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa Maurizio Fabiani per una soluzione<br />

concordataria del fallimento CeMIM<br />

Il presidente p.t. di <strong>Interporto</strong> Marche Spa Maurizio Fabiani, agli inizi<br />

del 1998, essendo trascorsi 4 anni dalla costituzione della nuova società<br />

e non potendo ancora acquisire i beni del CeMIM caduti nel fallimento<br />

sollecita una iniziativa concordataria per sbloccare la situazione di stallo<br />

che si è creata.<br />

Anche il presidente del Comitato dei creditori Avv. Remia (in rappresentanza<br />

del Banco di Napoli – maggiore creditore ammesso al passivo<br />

CeMIM), cerca di favorire una tale soluzione.<br />

Il 6 maggio 1998, il consigliere Ciccioli presenta una interrogazione che<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

104


viene discussa nella seduta del Consiglio <strong>regionale</strong> il 24 giugno 1998 192 .<br />

L’interrogazione così conclude:<br />

«Interroga il Presidente della Giunta <strong>regionale</strong> per sapere se non ritenga utile e opportuno<br />

avviare una procedura concordataria (tempi di soluzione sei mesi circa), che consenta<br />

alla Regione di poter utilizzare i fondi stanziati e quindi procedere in tempi rapidi<br />

alla realizzazione dell’interporto, soluzione che, tra l’altro, permetterebbe alla società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. di non dover pagare l’acquisto dei beni con una cifra superiore<br />

a quella prevista dal Comune di Jesi nei Piano particellare di esproprio (8 miliardi)».<br />

In risposta il presidente D’Ambrosio dichiara 193 :<br />

«In risposta all’interrogazione di cui all’oggetto con la quale il consigliere Ciccioli vuole<br />

conoscere il parere della Giunta <strong>regionale</strong> sull’utilità ed opportunità di avviare una<br />

procedura concordataria che consenta alla Regione di poter utilizzare i fondi stanziati e<br />

quindi procedere in tempi rapidi alla realizzazione dell’interporto di Jesi;<br />

considerato che l’incerta conclusione temporale del contenzioso giuridico sul CeMIM<br />

proprietario delle aree su cui dovrà realizzarsi l’interporto rischia di paralizzare, ogni<br />

intervento realizzativo o pregiudicare l’impiego sia delle risorse di circa 30 miliardi<br />

messe a disposizione dal Ministero dei trasporti, sia di circa 7 miliardi previsti dalla<br />

misura 2.1 del Docup. Ob. 2 1 997/1 99; che la Società <strong>Interporto</strong> S.p.A. ha<br />

avanzato la stessa preoccupata richiesta di esaminare la possibilità di una immediata<br />

acquisizione dei terreni e dei fabbricati CeMIM per la realizzazione del primo lotto<br />

funzionale dell’interporto; che risulta che gli ex amministratori della fallita Società<br />

CeMIM starebbero perfezionando una proposta di transazione per circa 3 miliardi<br />

d’importo; che sotto il profilo penale risulterebbero pendenti solo le posizioni dell’arch.<br />

Tomellini e del dott. Garbuglia avendo tutti gli altri imputati chiesto ed ottenuto il patteggiamento<br />

della pena; che il liquidatore della Finanziaria Regionale Marche insieme<br />

all’IMI nell’attività di valutazione delle proprie partecipazioni, tra cui l’interporto, si<br />

è attivato in proposito per la piena realizzazione della struttura prevista dal progetto<br />

originario avviando contatti con primari istituti di credito per valutare la vantaggiosità<br />

e la corretta perseguibilità dell’ipotesi concordataria e/o di altre soluzioni al problema<br />

soprarichiamato; la Giunta Regione ha costituito un gruppo di lavoro di cui fanno parte<br />

i servizi trasporti, Industria, politiche <strong>com</strong>unitarie e legale cui ha affidato l’incarico, da<br />

concludere entro il mese di luglio, di valutare tutto le possibilità effettive e credibili, <strong>com</strong>-<br />

192 Interrogazione consigliere <strong>regionale</strong> Carlo Ciccioli del 6 maggio 1998;<br />

193 Risposta presidente D’Ambrosio seduta Consiglio <strong>regionale</strong> del 24 giugno 1998;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

105


presa quella concordataria preventiva per garantire l’impegno delle risorse disponibili<br />

per la esecuzione della struttura interportuale di Jesi nei tempi previsti.<br />

La Giunta <strong>regionale</strong> si impegna altresì a riferire in Consiglio <strong>regionale</strong> per evidenziare<br />

i risultati del lavoro e le possibili soluzioni al problema in esame».<br />

Nel dichiararsi abbastanza soddisfatto il consigliere Ciccioli osserva:<br />

«In linea di massima mi dichiaro abbastanza soddisfatto, purché alle enunciazioni del<br />

Presidente seguano i fatti, nel senso che, se la Regione sta cercando di trovare una soluzione<br />

tecnica che eviti un contenzioso giuridico che, <strong>com</strong>e tutti sanno, in materia civile<br />

dura <strong>com</strong>unque anni, al di là e al di fuori dei discorso penale che ha altra rilevanza<br />

e altra valenza, credo che vi sia la possibilità di realizzare l’opera, perché ciò che io<br />

paventavo, cioè la perdita dei 30 miliardi e il blocco della realizzazione è una cosa<br />

oggettiva.<br />

Mi sembra di aver capito che il gruppo di lavoro costituito tra servizi all’industria,<br />

trasporti, legale e politiche <strong>com</strong>unitarie deve concludere i suoi lavori entro il 30 luglio,<br />

quindi significa che ci sarà una <strong>com</strong>unicazione ufficiale del Presidente in aula per gli<br />

sviluppi…».<br />

Il presidente D’Ambrosio non porterà a conoscenza del Consiglio <strong>regionale</strong><br />

alcuna decisione che il Gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente<br />

Pietro Marcolini, ha inteso assumere, né entro il mese di luglio, né successivamente.<br />

Il consigliere Cesaroni in data 26 ottobre 1998 194 presenta nuova interrogazione<br />

al presidente della Giunta Vito D’Ambrosio che così conclude:<br />

«Chiede al Presidente della Giunta <strong>regionale</strong> di conoscere le decisioni che il suo governo<br />

intende assumere in merito alle questioni sollevate in premessa, limitatamente, alle<br />

cause che:<br />

– hanno portato al fallimento del CeMIM, nonostante una situazione di forte attivo<br />

emersa a seguito delle decisioni del Tribunale Civile di Ancona;<br />

– hanno portato la Regione Marche a perdere, ingiustificatamente, non solo un contributo<br />

di 3 miliardi della CEE-FESR, ma anche la possibilità di avere finanziati<br />

dalla CEE-FESR per la realizzazione di altre opere dell’interporto di Jesi;<br />

– hanno portato la società “<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A.” a proporre incautamente un’asta<br />

dei beni CeMIM che presuppone serie conseguenze legali e temporali: legali<br />

in quanto tale proposta può senz’altro aprire la stura a nuove iniziative giudiziarie;<br />

194 Interrogazione consigliere <strong>regionale</strong> Enrico Cesaroni del 26 ottobre 1998;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

106


temporali in quanto detta iniziativa non è certo in grado per ridurre i tempi per<br />

entrare in possesso dei beni CeMIM, ma sicuramente per protrarli oltre le più nere<br />

previsioni prospettate dall’interrogazione del consigliere Ciccioli;<br />

Chiede infine al Presidente della Giunta <strong>regionale</strong> di conoscere le decisioni assunte dal<br />

Gruppo di lavoro costituito dalla Giunta <strong>regionale</strong> e del cui esito il Presidente si era<br />

impegnato a riferire in Consiglio entro 30 giorni».<br />

L’interrogazione non trova risposta!<br />

L’unica certezza è che nessuna iniziativa concordataria viene assunta<br />

dalla Giunta <strong>regionale</strong>.<br />

Tuttavia, se da un lato non vengono certo riproposte le motivazioni<br />

contenute nella D.G.R. n. 1133/97 195 , a dimostrazione della loro inconsistenza<br />

giuridica, dall’altro si sceglie di prendere tempo, rinviare e tacere.<br />

Il presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa Fabiani, l’anno successivo di<br />

fronte all’impossibilità di sbloccare la situazione da 5 anni <strong>com</strong>pletamente<br />

paralizzata, nell’aprile 1999 si dimette e nel mese di luglio 1999 viene<br />

eletto presidente il Dott. Roberto Pesaresi.<br />

563 La seconda proposta di concordato fallimentare<br />

presentata dal liquidatore Dott Loris Mancinelli<br />

Il liquidatore Dott. Loris Mancinelli, una volta venuto a conoscenza del<br />

valore attribuito al patrimonio CeMIM di Lire 12.826.148.780.= e che<br />

era andata deserta la prima asta ed in previsione dell’avvio della procedura<br />

della seconda asta fissata per il 21 marzo 2000, con decreto cron. n.<br />

981 dell’11/02/2000 196 , convoca l’assemblea dei soci CeMIM per presentare<br />

una seconda proposta di concordato fallimentare. La proposta<br />

portata in discussione il 15 marzo 2000 197 , su richiesta della Regione Marche<br />

(che partecipa all’assemblea benché receduta da socio) viene rinviata<br />

per l’eventuale approvazione alla successiva data del 27 aprile 2000 198 .<br />

Nelle more tra l’assemblea del 15 marzo e la successiva del 27 aprile<br />

195 Idem nota nr. 189;<br />

196 Idem nota nr. 117;<br />

197 Idem nota nr. 172 (*);<br />

198 Idem nota nr. 173 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

107


2000, si tengono le elezioni regionali e la conferma di D’Ambrosio alla<br />

presidenza della Giunta <strong>regionale</strong>.<br />

L’assemblea rinviata al 27 aprile 2000, si tiene regolarmente e la proposta<br />

di concordato non viene approvata per il voto contrario e determinante<br />

del socio receduto Regione Marche, nonostante i voti favorevoli<br />

(2.094.952 azioni), fossero superiori ai voti contrari (2.074.709 azioni).<br />

Una eventuale approvazione del concordato proposto dal liquidatore<br />

Loris Mancinelli avrebbe portato a sospendere la vendita dei beni<br />

CeMIM al pubblico incanto e la società fallita tornata in bonis avrebbe<br />

potuto vendere i propri beni al valore congruo definito dalla CTU<br />

dell’Ing. Sisa.<br />

Sicuramente il CeMIM poteva chiudere la liquidazione ottemperando<br />

a tutte le obbligazioni ed arrivare ad una fusione con la società <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa che avrebbe portato a liberare da ogni vincolo la realizzazione<br />

dell’interporto.<br />

564 Le proposte si concordato presentate<br />

da un assuntore e l’ingente costo finanziario<br />

sostenuto dalla Regione Marche per impedirle<br />

Gli anni 2000/2003 si caratterizzano per alcuni sviluppi importanti della<br />

vicenda fallimentare CeMIM:<br />

– la procedura fallimentare procede al pagamento integrale, <strong>com</strong>prensivi<br />

degli interessi maturati, dei crediti privilegiati ammessi allo stato<br />

passivo in due trance: 9 marzo 2000 199 e 18 dicembre 2001 200 ;<br />

– il pagamento di <strong>Interporto</strong> Marche Spa della fattura n. 1/2000 201 ,<br />

in data 14 luglio 2000, emessa dal Curatore per la somma di Lire<br />

8.310.000.000 + Iva per un totale di Lire 9.972.000.000, tranne la<br />

caparra già versata di Lire 810.000.000;<br />

199 Primo riparto fallimento CeMIM creditori privilegiati del 17 aprile 2000;<br />

200 Secondo riparto fallimento CeMIM creditori privilegiati del 18 dicembre 2001 (*);<br />

201 Fattura Curatela fallimentare nr. 1 del 14 luglio 2000: acquisto beni CeMIM – decreto cron.<br />

nr. 42 del 1 gennaio 2001: assegnazione beni;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

108


– il Tribunale di Ancona con decreto cron. n. 4671 del 12/10/2002 202<br />

«autorizza la Curatela fallimentare a formulare apposito atto di costituzione in<br />

mora nei confronti della Regione Marche relativamente alle pretese creditorie di cui<br />

all’esposizione che precede, idoneo ex art. 2943, u.c., cod. civ., ad interrompere il<br />

<strong>com</strong>pimento del termine prescrizionale applicabile alle pretese stesse». Il Decreto<br />

viene emesso su presentazione di istanza al Giudice delegato presentato<br />

dal creditore privilegiato Garbuglia il 19 luglio 2002 203 ;<br />

– l’atto di costituzione in mora del Curatore fallimentare notificato alla<br />

Regione Marche il 16 ottobre 2002 204 (appena tre giorni prima della<br />

scadenza dei 10 anni prescrittivi del credito) che reca: «… intima il<br />

pagamento – alla Regione Marche nelle sue varie articolazioni organizzative ed<br />

immediatamente – degli importi sub a), b) e c) della premessa sopra riportata, così<br />

<strong>com</strong>e nella stessa premessa indicati nella loro quantificazione e nei loro rispettivi<br />

titoli di spettanza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria <strong>com</strong>e per legge in<br />

favore della “CeMIM scpa – Centro Merci Intermodale Marche”, oggi in amministrazione<br />

fallimentare con la scrivente Curatela…». I punti a) e b) fanno<br />

riferimento al credito di 8,5 miliardi di lire liquidati con la delibera<br />

n. 7210/1991 e mai erogati; il punto c) corrisponde alla richiesta di<br />

un risarcimento per il danno causato pari all’importo della delibera<br />

7210/1991, ovvero ulteriori 8,5 miliardi.<br />

Stante la richiesta degli interessi e rivalutazione, la somma richiesta<br />

alla data del 16 ottobre 2002 ammontava a circa 26 miliardi di lire;<br />

– le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 5617 del 24/10<br />

– 10/04/2003, che rigettava il ricorso della Regione Marche sulla legittimità<br />

ad adire il giudice ordinario in relazione alla ammissione nel<br />

passivo del fallimento CeMIM del credito <strong>regionale</strong>.<br />

Il liquidatore Loris Mancinelli alla luce degli sviluppi sopra elencati ed<br />

in presenza di una articolata proposta di concordato fallimentare da parte<br />

di assuntore con accollo liberatorio, definiva la posizione della Regione<br />

Marche quale socio receduto ai sensi dell’art. 5 della legge <strong>regionale</strong> 6/94<br />

ed inviava alla Regione Marche il 23 gennaio 2004 una lettera che <strong>com</strong>u-<br />

202 Decreto cron. nr. 4761 del 12/10/2002 Tribunale di Ancona;<br />

203 Istanza al Giudice delegato di Garbuglia del 19 luglio 2002 (*);<br />

204 Atto di costituzione in mora della Regione Marche del 16 ottobre 2002;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

109


nicava «l’annotazione del recesso sul libro soci» e la consegna «dei titoli azionari<br />

per il loro annullamento».<br />

All’assemblea dei soci CeMIM convocata per il giorno 27 febbraio<br />

2004 205 , per la Regione Marche si presentava l’Avv. Paolo Costanzi che<br />

contestava la decisione del Liquidatore e del Collegio sindacale di escludere<br />

l’Ente <strong>regionale</strong> dalla <strong>com</strong>pagine sociale del CeMIM dichiarando<br />

a verbale: «Preso atto formalmente dell’Assemblea, faccio presente che la Regione<br />

Marche non ha mai avanzato atto di recesso dalla società Ce.M.I.M. secondo le vigenti<br />

norme del codice civile applicabili al caso di specie e pertanto la Regione Marche<br />

è a tutti gli effetti di legge socia e, non essendo stata ritualmente convocata, chiedo, in<br />

tale rappresentanza, di essere ammesso all’Assemblea e che la stessa si pronunci sulla<br />

partecipazione della Regione Marche. Chiedo inoltre che sia dato atto dell’esito della<br />

votazione già assunta dall’Assemblea in sede ordinaria, nella quale si sono espressi<br />

favorevolmente per l’ammissione alla partecipazione, i soci Comune di Falconara Marittima,<br />

Camera di Commercio di Ancona ed il Comune di Jesi, mentre si sono astenuti<br />

tutti gli altri presenti».<br />

La votazione richiamata dall’Avv. Costanzi non imponeva al liquidatore<br />

Mancinelli di assumere la decisione di farlo partecipare e, soprattutto,<br />

quello di dargli facoltà di voto, stante l’assenso minoritario, ma l’astensione<br />

maggioritaria degli altri soci e l’opportunità di evitare ogni rigidità e<br />

contrapposizione con la Regione Marche, permise all’Avv. Costanzi sia la<br />

partecipazione che il voto sulle decisioni da prendere.<br />

L’Avv. Costanzi di nuovo interviene ad esprimere la posizione dell’Ente<br />

in merito alla proposta di concordato con assuntore e dichiara a verbale:<br />

«Intendo ringraziare il Dott. Mancinelli Loris per l’attività fin qui profusa e considero<br />

che, pur essendo l’interesse dei creditori, sotto il profilo economico, realizzato sia con la<br />

procedura fallimentare che con la procedura concordataria, quest’ultima non soddisfa<br />

l’interesse della Regione Marche. Informo pertanto l’Assemblea che verrà sottoposta,<br />

all’attenzione della stessa ed in prosieguo anche a quella del liquidatore, una iniziativa<br />

della Regione Marche, che la stessa si impegna a promuovere in tempi brevi, per riportare<br />

la società Ce.M.I.M. “in bonis”, sotto il controllo diretto dei soci e sulla base dei<br />

documenti forniti dal curatore».<br />

Il rappresentante della Camera di Commercio di Ancona Dott. De<br />

205 Idem nota nr. 174 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

110


Vita, dichiara a verbale: «Poiché è necessario ricercare la soluzione che soddisfa<br />

maggiormente l’interesse dei soci, ritengo interessante verificare la fattibilità della proposta<br />

indicata dal rappresentante della Regione Marche che, mi auspico, possa essere<br />

<strong>com</strong>unicata il prima possibile».<br />

Il voto sulla proposta di concordato viene cosi espresso:<br />

– favorevoli n. azioni 1.940.436.000<br />

– contrari n. azioni 1.877.069.000<br />

– astenuti n. azioni 1.234.160.000<br />

La proposta benché sostenuta dalla maggioranza dei soci <strong>com</strong>prese le<br />

tre banche (Banca Delle Marche, Cassa di Risparmio Vr, Ve, Bl e An e la<br />

Banca Popolare di Ancona), non avendo raggiunto il voto favorevole dei<br />

2/3 della <strong>com</strong>pagine sociale, venne respinta.<br />

Il liquidatore Loris Mancinelli, non avendo ricevuto alcuna proposta<br />

dalla Regione Marche in base all’impegno assunto dal suo rappresentante<br />

nella assemblea del 27 febbraio 2004, convoca una nuova assemblea per<br />

il giorno 30 aprile 2004.<br />

In previsione di tale assemblea, la Giunta <strong>regionale</strong>, relatore il presidente<br />

Vito D’Ambrosio, approva la delibera n. 477/04 206 .<br />

L’allegato A, parte integrante della delibera, contiene una proposta<br />

rivolta a: Camera di Commercio di Ancona, Banca delle Marche, Banca<br />

Popolare; Comune di Falconara M.ma e Comune di Jesi.<br />

Si riportano i passi più significativi:<br />

«… La proposta della Regione si articola in due fasi.<br />

a) Nella prima fase è necessario ed opportuno che la curatela fallimentare dia corso alla<br />

liquidazione dei crediti ammessi previa l’approvazione del piano di riparto del curatore<br />

da parte dei giudice delegato, conducendola a termine.<br />

Il tempo per tale fase é previsto in un periodo breve a decorrere dal mese di Maggio<br />

2004.<br />

b) Nella seconda fase, immediatamente successiva all’ultimo atto di pagamento da parte<br />

della curatela, é prevista l’iniziativa della Regione che si assume l’onere di operare<br />

affinché ciascuno dei soci abbia restituito il capitale sociale risultante dagli atti, sino<br />

all’intero, anche tramite rinuncia alla propria quota di partecipazione se e per quanto si<br />

rendesse necessario.<br />

206 D.G.R. nr. 477 del 27 aprile 2004;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

111


La restituzione avviene mediante la liquidazione “pro-quota” del residuo attivo fallimentare<br />

e, quindi, mediante la cessione di quote della società <strong>Interporto</strong> S.p.a. del valore<br />

corrispondente.<br />

L’operazione <strong>com</strong>porta la fusione della società CeMIM nella società <strong>Interporto</strong>…».<br />

Si deve tenere conto innanzitutto che nel deliberato la Giunta <strong>regionale</strong><br />

tiene a ribadire che la Regione Marche è a tutti gli effetti ancora socia<br />

del CeMIM.<br />

Questa necessaria premessa della Giunta <strong>regionale</strong> ha avuto lo scopo<br />

di dare legittimità ad un altro punto dell’allegato A. Infatti il punto IV.<br />

reca: «Si propone pertanto la conclusione di un patto di sindacato tra la Regione<br />

Marche, Camera di Commercio di Ancona, Banca delle Marche, Banca Popolare di<br />

Ancona, Comune di Falconara M.ma e Comune di Jesi della durata di otto mesi, volto<br />

a garantire il percorso sopraesposto sino alla sua naturale conclusione».<br />

Per spiegare meglio questa delibera ci viene in soccorso l’audizione<br />

dell’Avv. Costanzi (Dirigente Avvocatura <strong>regionale</strong>) del 15 marzo 2012 207<br />

che in merito alla necessità di essere riconosciuta la regione Marche socia<br />

del CeMIM afferma: «… Ripeto, c’era un’emergenza, c’era un terzo assuntore di un<br />

concordato, che io sapevo bene, lo sapevano tutti, il cui unico scopo era mettere mano al<br />

tesoretto. Allora a quel punto – ed io faccio l’avvocato della Regione, non è che pettino le<br />

bambole! – dovevo fare qualcosa – nel nostro gergo, non so se qualcuno fa la professione<br />

forense, si dice “chi mena per primo mena sempre due volte” –. E lo scopo ovviamente<br />

non era quello di andare a fare la guerra ma di trattare. Cioè, tu mi hai dato un cazzotto<br />

pesante, io te ne do un altro, allora, ci vogliamo mettere attorno ad un tavolo a ragionare?<br />

Ma la cosa non è stata molto ben gradita da parte del liquidatore Mancinelli, il<br />

quale in tutti i modi ha cercato di contrastare qualunque fosse l’iniziativa della Regione.<br />

Per cui l’azione che è stata fatta dalla Regione, consigliata da me ecc., era soltanto<br />

quella di ridurre il danno al meno possibile.<br />

Ci sono delle situazioni in cui tu devi fare una strategia a geometria variabile, cioè ti<br />

devi adattare pian piano alle situazioni che si evolvono. Ripeto, ballavano 4 milioni e<br />

mezzo…».<br />

In verità quanto sostiene l’Avvocatura <strong>regionale</strong> confligge con la prova<br />

dei documenti, né può giustificare l’ingente impiego di denaro pubblico<br />

per un valore di di €. 2.151.500,67=.<br />

207 Verbale audizione del 15 marzo 2012 dell’Avv. Paolo Costanzi dirigente avvocatura <strong>regionale</strong> (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

112


L’Avvocatura <strong>regionale</strong> ha giustificato quanto ha sottoscritto nel «documento<br />

istruttorio» parte integrante della D.G.R. n. 477/2004, tuttavia<br />

se lamenta che l’assuntore con la sua proposta mirava ad impadronirsi di<br />

un “tesoretto”, per quale motivo invece di limitarsi a contrastare quella<br />

proposta, la Giunta <strong>regionale</strong>, tramite una sua controllata, non ha ritenuto<br />

di presentare una propria proposta di concordato con assuntore cosicché<br />

quel “tesoretto” sarebbe entrato nella disponibilità dell’Ente?<br />

È scritto nell’allegato A della D.G.R. n. 477/2004 che nella prima fase,<br />

da contatti avuti con il Curatore, la procedura fallimentare avrebbe approvato<br />

entro il maggio 2004 il riparto per il pagamento di tutti i crediti<br />

chirografari e, con la seconda fase, i soci si sarebbero soddisfatti “proquota”<br />

del loro capitale versato con il residuo attivo fallimentare, e qualora<br />

non fosse stato sufficiente il capitale sarebbe stato recuperato sia con la rinuncia<br />

della Regione Marche della propria quota (Lire 1.700.000.000.=),<br />

sia mediante cessione di quote della società <strong>Interporto</strong> del valore corrispondente.<br />

È accaduto invece che la procedura fallimentare si è chiusa 3 anni dopo<br />

il 14 giugno 2007, tutti i creditori sono stati soddisfatti del loro credito è<br />

residuato un attivo di €. 1.420.916,00= ed i maggiori creditori chirografari<br />

hanno preteso, su quella somma di recuperare gli interessi maturati<br />

durante la procedura fallimentare.<br />

Il residuo attivo fallimentare non è stato sufficiente – pro quota – a coprire<br />

gli interessi dl maggior creditore ammesso al passivo del fallimento,<br />

quale cessionario del credito del Banco di Napoli.<br />

Il maggior creditore, in surroga al Curatore, ha convenuto la Regione<br />

Marche in giudizio, e la causa si è risolta con una soluzione transattiva di<br />

€. 1.000.000,00= (un milione) <strong>com</strong>e da delibera della Giunta <strong>regionale</strong> n.<br />

354/2009 approvata il 2 marzo 2009 208 .<br />

La Regione Marche, non solo ha perso la totalità della sua quota sociale<br />

di €. 877.976,73= (Lire 1.700.000.000.=) ma, <strong>com</strong>e sopra ricordato,<br />

ha dovuto pagare con l’ingente somma di €. 2.151.500,67= (Lire<br />

4.165.886.202.=) l’impegno assunto verso i soci con i quali ha sottoscritto<br />

il cosiddetto “patto di sindacato”. Sempre nell’audizione l’Avv. Costanzi<br />

208 D.G.R. nr. 354 del 2 marzo 2009 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

113


dice: «L’idea del <strong>com</strong>pianto Mancinelli, liquidatore del Ce.M.I.M., era di veicolare<br />

attraverso soggetti terzi una proposta di concordato. Qual era lo scopo? Il fallimento<br />

aveva un attivo, l’attivo era sufficiente a coprire tutto il passivo fallimentare – addirittura<br />

all’epoca sembra che residuassero 900 mila euro d’attivo –, riportare il Ce.M.I.M.<br />

in bonis e partire alla carica per ottenere quei soldi che mancavano all’appello».<br />

Dalla documentazione emerge una diversa verità.<br />

Il liquidatore Loris Mancinelli non ha veicolato nessuno, ha fatto altre<br />

3 assemblee dopo quella del 30 aprile 2004 209 e precisamente: il 4 febbraio<br />

2005, il 16 marzo 2005 ed il 16 marzo 2006 210 , ed ha portato in queste<br />

altre tre assemblee altrettante proposte del terzo assuntore poiché la Regione<br />

Marche benché si era impegnata a proporre una propria proposta<br />

di concordato fallimentare, non ha mai mantenuto questo impegno.<br />

Innanzitutto, è bene ora prendere in esame <strong>com</strong>e si è arrivati al cosiddetto<br />

“patto di sindacato” e quanto è costato alla Regione Marche.<br />

Il liquidatore Loris Mancinelli, introducendo l’assemblea del 30 aprile<br />

2004 afferma a verbale (pag. 8):<br />

«… Ne consegue la logica deduzione che l’iniziativa Regionale preannunciata dall’avv.<br />

Costanzi Paolo non poteva concretizzarsi che con una proposta di concordato, migliorativa<br />

di quella che non ha raggiunto il quorum deliberativo nell’assemblea straordinaria<br />

del 27 febbraio 2004. Nel perdurante silenzio della Regione è stata invece presentata<br />

altra proposta di concordato fallimentare che sto per leggervi…».<br />

Il liquidatore chiarisce che se si discute una nuova proposta del terzo<br />

assunto è solo perché dalla Regione Marche non è pervenuta alcuna proposta<br />

<strong>com</strong>e promesso.<br />

In un passo successivo il Liquidatore Loris Mancinelli, che ha avuto<br />

l’onore di presiedere il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti,<br />

anticipa quello che sarebbe accaduto ai soci in mancanza di una<br />

soluzione concordataria ed a pag. 10 ammonisce a verbale: «… Invece nessuna<br />

somma il curatore potrà ripartire ai soci della società fallita perché con quanto<br />

residuerà dopo il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari si dovranno pagare,<br />

ai creditori ammessi e soddisfatti gli interessi maturati negli ultimi dieci anni. È questa<br />

l’alternativa che i soci hanno di fronte ed in funzione di essa votare. I soci enti pubblici,<br />

209 Idem nota nr. 175 (*);<br />

210 Idem nota nr. 176, idem nota nr. 177, idem nota nr. 178 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

114


votando contro una proposta che consentirebbe il rimborso, seppure parziale, del valore<br />

delle azioni, potrebbero dover rispondere alla Corte dei Conti.<br />

E quanto avanti sinteticamente esposto è stato fatto dal liquidatore al fine della tutela<br />

del valore delle azioni e quindi dei soci del Ce.M.I.M…».<br />

Interviene per la Camera di Commercio di Ancona il Dott. Michele<br />

Vita il quale dichiara a verbale (pag. 12):<br />

«La giunta camerale, riunitasi il 28 aprile 2004, ha avuto conoscenza della delibera<br />

della Regione Marche del 27 aprile 2004 con la quale sono stati approvati i termini<br />

della proposta della Regione Marche e in attesa dell’esito di tale delibera, la giunta ha<br />

ritenuto opportuno richiedere un rinvio della presente assemblea».<br />

Il liquidatore Mancinelli fa rilevare (pag. 13): «che non gli è pervenuta alcuna<br />

proposta in nessuna data da parte della Regione Marche e che essendo l’unico a poter<br />

convocare l’Assemblea per l’autorizzazione a presentare domanda di concordato, avrebbe<br />

dovuto essere informato. Precisa altresì che il documento distribuito in questa sede<br />

datato 26 aprile 2004 e <strong>com</strong>e sopra allegato al presente sotto la lettera “B” è l’ultimo<br />

pervenutogli, migliorativo di altro precedentemente pervenuto».<br />

Su richiesta del liquidatore interviene il rappresentante della Banca<br />

delle Marche Dott. Stefano Gottin che dichiara: «alla luce del fatto che esiste<br />

la possibilità confermata anche dalla C.C.I.A.A. di Ancona che la Regione Marche<br />

formuli ai soci una proposta alternativa, la Banca delle Marche S.p.A. ritiene opportuno<br />

poterne effettuare il confronto con quella presentata in questa sede e pertanto<br />

<strong>com</strong>unica che, in sede di voto, si asterrà sul 1° punto all’ordine del giorno della parte<br />

straordinaria».<br />

Il voto viene così espresso:<br />

favorevoli: nessuno<br />

contrari: Comune di Falconara M.ma e Comune di Jesi (n. azioni 177.069);<br />

astenuti: Camera di Commercio, Banca delle Marche,<br />

Banca Popolare di Ancona, Unicredit,<br />

Comune di Castelbellino, Comune di San Marcello (n. azioni 3.136.036),<br />

i due terzi dei soci si astengono in attesa della proposta alternativa della<br />

Regione Marche.<br />

Dopo l’assemblea dei soci CeMIM del 30 aprile 2004 accadono tre<br />

fatti importanti e per molti aspetti decisivi sia per la futura revoca del fallimento<br />

CeMIM – definitivamente dichiarata 7 anni dopo –, sia per l’esito<br />

della vicenda penale – anch’essa avvenuta 7 anni dopo –:<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

115


1) Il 26 maggio 2004, escono le motivazioni della sentenza n. 243/2004<br />

del Tribunale di Ancona.<br />

La sentenza, in merito ai contributi regionali erogati al CeMIM, rubricati<br />

al capo di imputazione b), motiva la correttezza del loro utilizzo ed<br />

assolve con formula piena l’imputato Garbuglia Nazareno perché il fatto<br />

non sussiste e non sussiste non solo in relazione alla sua posizione, bensì nei<br />

confronti anche degli altri imputati nel frattempo usciti dal processo per<br />

avere patteggiato: Franco Ferranti, Carlo Alberto Del Mastro, Alfio Bassotti,<br />

Giuseppe Fortunato, Bruno Strappa, Floriano Berrettini ed Fausto Alba.<br />

L’assoluzione è definitiva, irrevocabile perché la Procura rinuncia perfino<br />

sia a ricorrere in appello, sia a presentare appello incidentale.<br />

Gli imputati Franco Ferranti (Presidente del CeMIM) e Floriano Berrettini<br />

(funzionario della Regione Marche) non potranno assistere alla<br />

loro assoluzione perché anzitempo deceduti a seguito di due gravissime<br />

malattie.<br />

2) la Sezione I a della Suprema Corte emette la sentenza n. 11081/2004<br />

del 25/11 – 11/06/2004 211 .<br />

La Regione Marche con questa sentenza viene definitivamente esclusa<br />

dal passivo del CeMIM, cancellando la pretesa del credito di Lire<br />

16.609.548.729.= (€. 8.578.116,03=).<br />

Finisce dopo 10 anni e 5 mesi la speranza di incassare un credito miliardario.<br />

Ciò nonostante quell’inesistente credito fu utilizzato per dichiarare<br />

l’insolvenza della società e far fallire il CeMIM.<br />

Il costo legale di questa vicenda giudiziaria non è ancora dato di sapere.<br />

3) il 14 settembre 2004, viene depositata dal C.T.U. Dott. Carlo Volpe<br />

la stesura definitiva della sua consulenza.<br />

La C.T.U. al Dott. Volpe viene decisa con ordinanza del Tribunale di<br />

Ancona, G.I. Dott.ssa Francesca Miconi il 19 aprile 1999 212 , su richiesta<br />

di parte attrice nel procedimento di opposizione alla sentenza n. 7/94<br />

dichiarativa del fallimento CeMIM.<br />

Il giuramento del Dott. Volpe viene stabilito per l’udienza del 24 febbraio<br />

2000.<br />

211 Idem nota nr. 100 (*);<br />

212 Verbale udienza 19 aprile 1999 proc. pen. n. 310/94 incarico CTU Dott. Carlo Volpe;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

116


Alla richiesta delle parti attrici di anticipazione con istanza presentata<br />

il 7 agosto 1999, il G.I. la respinge con provvedimento del 16 agosto<br />

1999 213 .<br />

Il 24 febbraio 2000 l’udienza viene d’Ufficio rinviata al 21 settembre<br />

2000, in attesa che il procedimento venga assegnato ad altro magistrato.<br />

Il 21 settembre 2000, finalmente il C.T.U. Dott. Carlo Volpe 214 può<br />

realizzare il suo giuramento – 1 anno e 5 mesi dopo – avanti al Giudice<br />

Dott. Marco Bonivento subentrato alla Dott.ssa Francesca Miconi e<br />

svolgere la sua perizia sul seguente quesito: «Il C.T. U. indicherà, sulla base<br />

di quanto avrà rilevato, se sussistesse effettivamente una difficoltà o impossibilità a far<br />

fronte alle obbligazioni, acquisirà anche i bilanci della società» inoltre «accertare la effettiva<br />

situazione patrimoniale del Ce.M.I.M. prima della dichiarazione di fallimento,<br />

con riferimento alla effettiva consistenza di beni materiali (opere, progettazioni e aree)<br />

ed immateriali (accordo di Rotterdam, studi di informatizzazione, ricerche di mercato,<br />

valutazione impatto ambientale) dei crediti maturati e maturandi (Regione Marche,<br />

Ministero Trasporti, IVA utenti, ecc.) e dei debiti con le relative modalità e dilazioni<br />

di pagamento».<br />

La relazione definitiva del C.T.U. Volpe, depositata il 14 settembre 2004<br />

– 5 anni e 5 mesi dopo l’ordinanza del 19/04/1999 – così conclude 215 :<br />

«Il sottoscritto, nelle pagine che precedono, ritiene di avere fornito una esposizione chiara<br />

ed esaustiva dei fatti salienti avvenuti in merito alla società Ce.M.I.M. dopo la sua<br />

dichiarazione di fallimento e che <strong>com</strong>unque sono stati portati a conoscenza dopo la<br />

stesura del primo elaborato peritale prodotto dal sottoscritto.<br />

I sopracitati fatti sicuramente portano a modificare la situazione patrimoniale del<br />

Ce.M.I.M. con riferimento alla data di dichiarazione di fallimento, aumentandone<br />

l’attivo.<br />

Tuttavia il sottoscritto ritiene indispensabile in questa sede fare le seguenti considerazioni.<br />

La conoscenza e la certezza di alcuni importanti crediti societari, riferentesi essenzialmente<br />

a rapporti con la Regione Marche, tra l’altro socio di maggioranza relativa del<br />

Ce.M.I.M., è avvenuta a distanza di circa 10 anni dal fallimento della società.<br />

213 Istanza anticipazione udienza del 7 agosto 1999 – provvedimento G.I. 16 agosto 1999:rigetto;<br />

214 Verbale udienza del 21 settembre 2000: giuramento CTU Carlo Volpe;<br />

215 CTU Dott. Carlo Volpe del 14 settembre 2004 e del 17 marzo 2001 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

117


Ovviamente, per fornire risposta al quesito posto dal Sig. G.I., il sottoscritto si è dovuto<br />

immedesimare temporalmente al 1994, in un periodo tra l’altro molto travagliato da<br />

un punto di vista politico, che aveva visto gli amministratori del Ce.M.I.M. sottoposti<br />

a procedimento penale, con la Regione Marche che rivendicava non solo l’annullamento<br />

di finanziamenti già stanziati, ma anche la restituzione di quelli a suo tempo erogati.<br />

In questo panorama il sottoscritto ritiene di avere bene rappresentato la situazione patrimoniale<br />

del Ce.M.I.M. già esposta nella prima C.T.U.<br />

Tuttavia è vero che, nel corso del tempo, sono emerse quelle situazioni al Ce.M.I.M.<br />

favorevoli, che probabilmente a suo tempo non erano state considerate appieno a causa<br />

della tempestività con cui era stato dichiarato il fallimento.<br />

Come già affermato nella prima C.T.U., anche in questa sede è d’uopo ribadire che la<br />

Regione Marche, quale socio di maggioranza relativa del Ce.M.I.M., non si è attivata<br />

al fine di evitare il fallimento della società.<br />

Alla luce di quanto sopra esposto, dal momento che gli aspetti giuridico-legali <strong>com</strong>unque<br />

sovrastano quelli puramente contabili, il sottoscritto ritiene che solo il Tribunale<br />

in fase di decisione sull’istanza di fallimento allora e, soprattutto, nel procedimento di<br />

opposizione oggi, può stabilire se i diritti di credito ed i non obblighi di debito esistenti<br />

in capo al Ce.M.I.M al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, quali sopra<br />

illustrati, potevano o meno essere tali da non configurare una situazione di insolvenza<br />

della società».<br />

Sul piano contabile, alla luce degli accertamenti avvenuti e delle sentenze<br />

richiamate il C.T.U. nella sua relazione finale quantificava il patrimonio<br />

netto della società CeMIM al momento della sentenza dichiarativa<br />

di fallimento di:<br />

– €. 3.548.092,20 patrimonio netto riscontrato con la relazione<br />

depositata il 17/03/2001<br />

– €. 4.389.883,64 valore aggiunto con l’inserimento dei contributi<br />

liquidati e non erogati della D.G.R. 7210/1991 a<br />

seguito della sentenza n. 11081 della Cassazione;<br />

– €. 2.637.028,93 valore aggiunto della progettazione<br />

non inserito nel bilancio di liquidazione;<br />

– € 10575004,77 Totale patrimonio netto quantificato<br />

con la relazione finale del 19 settembre 2004.<br />

Con le due sentenze e la C.T.U. appena richiamate, la procedura<br />

fallimentare non potendo continuare a rimanere inerte di fronte a<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

118


tanta ricchezza, <strong>com</strong>e risulta dalla <strong>com</strong>unicazione del Curatore sullo<br />

stato della procedura del 17 gennaio 2005 216 , informa sul punto delle<br />

«Cause attive ancora possibili da intraprendere» che «Il G.D. con provvedimento<br />

dell’8/11/2004 ha affidato all’Avv. Alessandro Lucchetti di Ancona<br />

l’incarico di approfondire alcune questioni scaturite dalla sentenza della Suprema<br />

Corte di Cassazione che ha definitivamente escluso dal passivo del fallimento i crediti<br />

reclamati dalla Regione Marche. Al predetto professionista (che ancora deve<br />

depositare la relazione richiestagli) il G.D. gli ha altresì richiesto di<br />

prospettare alla curatela eventuali ed opportune azioni legali da intraprendere per<br />

esigere un contributo di euro 4.131.655,19 che a suo tempo era stato deliberato a<br />

suo favore e poi revocato».<br />

Alla chiusura della procedura fallimentare avvenuta il 14 giugno 2007<br />

– 2 anni e 6 mesi dopo – nessuna relazione risulta aver presentato al Curatore<br />

l’Avv. Alessandro Lucchetti, cosicché nessuna azione legale è stata<br />

promossa dal Curatore alla Regione Marche a seguito della costituzione<br />

in mora dell’Ente <strong>regionale</strong> notificata il 16 ottobre 2002.<br />

Il liquidatore Loris Mancinelli di fronte a tante importantissime novità,<br />

all’inerzia della procedura fallimentare a <strong>com</strong>piere azioni per il recupero<br />

dell’ingentissimo credito o in alternativa alla chiusura della procedura<br />

fallimentare già fortemente attiva e, di fronte al silenzio della Regione<br />

Marche a presentare la promessa proposta concordataria, a fronte di un<br />

ulteriore rilancio proposto dal terzo assuntore, il 15 gennaio 2005 convoca<br />

per il 4 febbraio 2005 una assemblea dei soci CeMIM per discutere la<br />

nuova proposta di concordato fallimentare.<br />

Il presidente D’Ambrosio convoca urgentemente un incontro presso la<br />

sede <strong>regionale</strong> per il giorno 31 gennaio 2005 217 , <strong>com</strong>e risulta dal verbale<br />

redatto il 21 febbraio 2005.<br />

Alla riunione partecipano:<br />

– per la Camera di Commercio: il Presidente Giampaolo Giampaoli<br />

il Direttore Michele De Vita<br />

– per la Banca delle Marche : i funzionari Stefano Gottin<br />

Nicoletta Favia<br />

216 Comunicazione stato patrimoniale procedura fallimentare al 17 gennaio 2005;<br />

217 Verbale riunione Regione Marche – 4 soci CeMIM del 31 gennaio 2005;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

119


– per la Banca Unicredito Italiano: il funzionario<br />

Agostino De Vicaris<br />

– per la Banca Popolare di Ancona: il Direttore Luciano Goffi<br />

il funzionario Caterina Vespasiani<br />

– per il Comune di Falconara M.: l’Assessore al bilancio Roberto Pesaresi<br />

– per la Regione Marche: il Direttore del dipartimento<br />

programmazione e bilancio<br />

Pietro Marcolini<br />

il Direttore del dipartimento<br />

territorio e ambiente Libero Principi<br />

il Direttore del dipartimento<br />

sviluppo economico Fabrizio Costa<br />

il funzionario del Gabinetto di<br />

Presidenza Maria Grazia Moretti<br />

il funzionario dell’avvocatura<br />

<strong>regionale</strong> Paolo Costanzi<br />

– Il presidente D’Ambrosio è assente perché trattenuto in Consiglio <strong>regionale</strong>.<br />

La riunione è introdotta dall’Avv. Costanzi il quale tra le altre cose<br />

sostiene:<br />

« – in base all’ultima situazione fornita dal curatore Barbini l’attivo fallimentare è di<br />

€ 6.532,096;<br />

– è tuttora opportuno lasciar lavorare il curatore e, successivamente, individuare insieme<br />

le modalità per realizzare il concordato fallimentare (ex art. 118 c.c. o forme diverse);<br />

– restano sempre valide le riconosciute ragioni di trasparenza, di fronte alla riproposizione<br />

(nella nuova assemblea convocata per il 4 febbraio) di un concordato con<br />

assuntore sconosciuto, e della opportunità di respingere un’azione speculativa che ha il<br />

dichiarato fine di intraprendere liti nei confronti della Regione e della Società <strong>Interporto</strong>,<br />

– si sta valutando la possibilità di intraprendere un’azione di responsabilità nei confronti<br />

del liquidatore Mancinelli per la scorrettezza dei <strong>com</strong>portamenti assunti, volti ad<br />

escludere la Regione Marche riducendo il capitale sociale».<br />

Sembra di capire innanzitutto che l’Avvocatura <strong>regionale</strong>, che pure sostiene<br />

di individuare le modalità per realizzare il concordato fallimentare,<br />

abbia interpretato la legge fallimentare stante che nessun concordato può<br />

essere proposto una volta che la procedura fallimentare ha provveduto a<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

120


sanare ex artt. 118 e 119 L.F. il passivo ammesso al fallimento e, nel caso<br />

di specie, in presenza di un attivo superiore al passivo fallimentare che<br />

impone il ritorno in bonis della società fallita e non la sua cancellazione.<br />

Si presenta così una situazione al quanto paradossale delle parti in<br />

<strong>com</strong>media, per cui il Curatore, che informa continuamente la Regione<br />

Marche della situazione patrimoniale del fallimento CeMIM, non chiude<br />

la procedura in attesa della proposta concordataria della Regione Marche:<br />

art. 124 l.f. – proposta di concordato –, mentre l’Ente non propone la<br />

proposta concordataria in attesa della chiusura della procedura fallimentare:<br />

art. 118 l.f. – casi di chiusura della procedura.<br />

Il direttore della Banca Popolare di Ancona Dott. Luciano Goffi affinché<br />

tutti <strong>com</strong>prendano il vero punto che interessa la sua banca ed anche<br />

gli altri soci CeMIM presenti fa mettere a verbale che «si dichiara sostanzialmente<br />

d’accordo, in particolare sulla finalità di non consegnare la società a persone<br />

non identificate ed interessi non identificati. Esprime invece perplessità per il fatto che<br />

l’accordo precedente non ha avuto un seguito ed evidenzia pertanto la necessità di rendere<br />

più formale e più certa l’intenzione espressa con la deliberazione <strong>regionale</strong> di aprile,<br />

altrimenti per gli istituti bancari diventerebbe difficile respingere ulteriori proposte del<br />

liquidatore».<br />

Il presidente della Camera di Commercio di Ancona Dott. Giampaolo<br />

Giampaoli a verbale «… Evidenzia <strong>com</strong>unque di aver ritenuto importante partecipare<br />

alla riunione per acquisire informazioni e sollecitare da parte della Regione una<br />

chiara esposizione della proposta, criticando il fatto che ci si muova soltanto a stretto<br />

ridosso di accelerazioni da parte del liquidatore della CeMIM s.c.p.a.».<br />

Sostanzialmente il primo, Goffi, fa presente che, o la Regione mette<br />

mano al portafogli e propone ai soci la soluzione per rientrare del loro<br />

capitale versato nel CeMIM, oppure, «diventerebbe difficile respingere ulteriori<br />

proposte del liquidatore».<br />

Mentre il secondo, Giampaoli, fa presente che in assenza di iniziative<br />

da parte del liquidatore Mancinelli, la Regione Marche non avrebbe mai<br />

promosso né riunioni, né soluzioni.<br />

Il dirigente Pietro Marcolini, «rispondendo alle preoccupazioni espresse dai<br />

rappresentanti degli Istituti bancari, assicura che l’indirizzo della Giunta Regionale è<br />

quello di avviare la formalizzazione di una proposta.<br />

Invita poi a considerare che si sta discutendo tra soci i quali sono anche i soci principali<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

121


di Interpone, Marche s. p.» ed arriva al punto di interesse della Regione «Il<br />

problema contingente è quello di superare l’assemblea del 4 febbraio, ma per quanto<br />

riguarda l’amministrazione <strong>regionale</strong> c’è anche l’intenzione di convocare subito una<br />

riunione, in data successiva al 7 febbraio, per <strong>com</strong>pletare meglio la proposta delineata<br />

e dare impulso alla definizione della vicenda. Riferendo l’orientamento della Giunta<br />

Regionale, il direttore Marcolini sostiene che sarà prevista una cifra, superiore a quella<br />

messa a disposizione dal liquidatore (che attualmente viene stimata in €. 650.000); la<br />

responsabilità del procedimento <strong>regionale</strong> è attribuita al dirigente del servizio trasporti,<br />

collocato all’interno del dipartimento territorio e ambiente.<br />

Nella prossima riunione potranno essere definiti esattamente i tempi della proposta da<br />

portare al giudice fallimentare e le risorse».<br />

La questione dell’azione di responsabilità verso il liquidatore Dott. Loris<br />

Mancinelli viene ignorata dai presenti ed anche dalla Avvocatura <strong>regionale</strong><br />

stante che «i <strong>com</strong>portamenti assunti, volti ad escludere la Regione Marche riducendo<br />

il capitale sociale» rientravano nei poteri del liquidatore, nelle disposizioni di<br />

legge e nella sentenza n. 1130/2007 del Tribunale di Ancona 218 che riconosce<br />

al liquidatore di avere correttamente applicato la legge.<br />

L’assemblea del 4 febbraio 2005 219 si tiene con la presenza di 4 soci:<br />

Comune di Belvedere Ostrenze, Comune di Falconara M.ma, Comune<br />

di Monsano e Comune di Staffolo (n. azioni 24.446).<br />

L’assemblea straordinaria viene dichiarata non valida.<br />

Si tiene anche in seconda convocazione l’assemblea ordinaria, ma i<br />

quattro soci non partecipano. Il liquidatore ed il Collegio sindacale dichiarano<br />

la diserzione dell’assemblea ordinaria.<br />

Continua l’azione di contrasto verso la società CeMIM anche in presenza<br />

delle positive novità riscontrate, tuttavia, ciò che sorprende è la<br />

mancata revoca del liquidatore Loris Mancinelli, dovuta innanzitutto alle<br />

sue ragioni ed al fatto, non secondario, della rilevanza politica che una<br />

tale decisione avrebbe sollevato.<br />

Il liquidatore dott. Loris Mancinelli convoca allora una nuova assemblea<br />

straordinaria per il giorno 16 marzo 2005 220 . Anche questa assem-<br />

218 Tribunale Civile di Ancona, sentenza n. 1130 del 16 aprile 2007;<br />

219 Idem nota nr. 176;<br />

220 Idem nota nr. 177;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

122


lea non si potrà tenere per mancanza del numero legale essendo presente<br />

il solo rappresentante del Comune di Falconara (n. azioni 15.000),<br />

nella persona del dott. Roberto Pesaresi quale assessore del Comune di<br />

Falconara ma anche Presidente della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa.<br />

Di seguito viene tenuta in seconda convocazione l’assemblea ordinaria;<br />

il rappresentante del Comune di Falconara Roberto Pesaresi adducendo<br />

<strong>com</strong>e motivazione l’esclusione della Regione Marche dalla <strong>com</strong>pagine<br />

sociale, esprime voto contrario confermando il voto già espresso all’assemblea<br />

ordinaria del 30 aprile 2004.<br />

Il Presidente del Collegio sindacale fa presente a Pesaresi che è suo<br />

potere chiedere la modifica della nota integrativa laddove viene motivata<br />

l’esclusione della regione Marche dalla <strong>com</strong>pagine sociale del CeMIM.<br />

Pesaresi non propone la modifica che avrebbe potuto approvare essendo<br />

a rappresentare l’unico socio in assemblea ed il motivo benché sorprendente<br />

non è dato di conoscere, in quanto nessuna motivazione viene<br />

addotta a tale decisione.<br />

565 La scrittura privata tra Regione Marche<br />

e 4 soci CeMIM – la <strong>com</strong>pra vendita del voto –<br />

il pagamento ai quattro soci CeMIM<br />

di € 651500,67<br />

Si deve ora esaminare il perché alle assemblee straordinaria ed ordinaria<br />

del 16 marzo 2005 viene a mancare la presenza dei maggiori soci rappresentanti<br />

i 2/3 del capitale sociale: Camera di Commercio di Ancona,<br />

Banca delle Marche Spa, Banca Popolare di Ancona Spa e Banca Unicredito<br />

Italiano Spa.<br />

Il presidente Vito D’Ambrosio il 4 marzo 2005 scrive una lettera 221 ai<br />

soci CeMIM – Camera di Commercio di Ancona, Banca delle Marche<br />

Spa, Banca Popolare di Ancona Spa e Banca Unicredito Italiano Spa – i<br />

cui contenuti non lasciano adito a dubbi sul <strong>com</strong>portamento richiesto ai<br />

soggetti, oggetto della <strong>com</strong>unicazione.<br />

221 Lettera presidente p.t. Vito D’Ambrosio del 4 marzo 2005 ai soci CeMIM per rispetto accordo;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

123


Tale fermo richiamo è rivolto esclusivamente ai 4 soci CeMIM, stante<br />

che il Comune di Jesi e quello di Falconara M.ma, a cui era pure indirizzata<br />

la lettera, non potevano né avevano mai posto ostacoli al presidente<br />

Vito D’Ambrosio.<br />

Nella lettera dopo aver sottolineato la volontà della Regione Marche di<br />

presentare una proposta concordataria: «È infatti nota l’identità di chi si assume<br />

l’onere della proposta concordataria, è chiaro il percorso da seguire; sono certe le risorse;<br />

la remunerazione per i soggetti aderenti può arrivare fino all’intero e la percezione<br />

di una anticipazione di entità pari alla totalità di quanto garantito da un ipotetico terzo<br />

assuntore avviene in tempi ravvicinati rispetto a quelli necessari per il <strong>com</strong>pletamento<br />

di una procedura di concordato», si conclude con un ammonimento alquanto<br />

perentorio vero e proprio diktat nei confronti dei soci CeMIM:<br />

«… In attesa della risposta, si chiede formalmente a codesti enti ed istituti di non<br />

adottare <strong>com</strong>portamenti che si pongano in contrapposizione con la proposta medesima.<br />

Al riguardo, per dovere di correttezza e di trasparenza, si rende noto che la Regione<br />

Marche provvederà ad impugnare eventuali atti adottati in sua assenza dalla società in<br />

liquidazione, per tutti gli aspetti di illegittimità d’illiceità negli stessi ravvisabili.<br />

In particolare, si richiama l’attenzione sulla eventuale schema di bilancio relativo<br />

all’anno 2004 qualora con lo stesso si intenda surrettiziamente far deliberare agli<br />

altri soci l’esclusione della Regione Marche dalla società e la conseguente riduzione del<br />

capitale sociale. È evidente infatti che i soci consenzienti a tale iniziativa non possano<br />

che essere ritenuti responsabili per i danni patrimoniali e non arrecati alla Regione,<br />

unitamente a colui che ne è il promotore.<br />

Il presidente della Giunta Regionale (Dott. Vito D’Ambrosio)».<br />

Allegato alla lettera si riproduce per mano dell’Avv. Costanzi una sintesi<br />

della proposta:<br />

«Elementi essenziali della proposta <strong>regionale</strong> di precisazione di quella avanzata con la<br />

D.G.R. n. 477 del 27/04/2004, All.to “A”.<br />

Ente proponente: Regione Marche<br />

Oggetto: liquidazione della società mediante concordato fallimentare<br />

promosso dalla Regione Marche e remunerazione della quota di capitale sociale di<br />

spettanza dei soci aderenti.<br />

Risorse a disposizione: attivo fallimentare, 750 mila euro messi a disposizione<br />

della Regione Marche, quote della Soc. <strong>Interporto</strong> S.p.A. a seguito dell’operazione<br />

di ricapitalizzazione;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

124


Forma: contratto avente i contenuti di cui alla D.G.R. n. 477 del 2004, il quale<br />

prevede: che la Regione si impegni a proporre un concordato fallimentare<br />

ai sensi dell’art. 124 e segg. del R.D. 16/03/1942 n. 267 (Legge sul fallimento);<br />

che ai soci aderenti all’accordo sia erogata dalla Regione una anticipazione pari<br />

la quaranta per cento del valore della quota di capitale sociale di spettanza,<br />

con riserva di integrazione sino all’intero; che la Regione assume la qualità di mandatario<br />

ex art. 1704 Cod. Civ. dei soci per l’espletamento di tutte le attività<br />

inerenti la proposta di concordato nei confronti della società, della curatela, dei creditori,<br />

con obbligo di consultazione dei soci mandatari sulle questioni di maggior rilevanza;<br />

Termine: la durata dell’accordo è di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, rinnovabile<br />

per un pari periodo; l’anticipazione è erogata entro 50 giorni dalla predetta<br />

sottoscrizione. Non è prevista la restituzione della anticipazione<br />

percepita.<br />

CLAUSOLE ACCESSORIE: non sono previste possibilità di recesso né penali, in<br />

quanto l’accordo ha lo scopo, condiviso da tutti gli aderenti, di pervenire alla definizione<br />

della procedura di liquidazione. La risoluzione del contratto è possibile per grave inadempimento<br />

ex art. 1453 Cod. Civ. degli obblighi dedotti a carico delle parti.<br />

Avv. Paolo Costanzi».<br />

Il 15 marzo 2005 – giorno prima dell’assemblea straordinaria – vengono<br />

recapitate in Regione, alla c.a. del presidente dr. Vito D’Ambrosio,<br />

4 rac<strong>com</strong>andate identiche nella sostanza, firmate dai 4 soci CeMIM: Camera<br />

di Commercio di Ancona, Banca delle Marche Spa, Banca Popolare<br />

di Ancona Spa e Banca Unicredito Italiano Spa 222 .<br />

Le lettere in risposta alla lettera del presidente D’Ambrosio del 4 marzo<br />

2005 contengono 8 punti sui quali i 4 soci chiedono una risposta di<br />

adesione <strong>com</strong>pleta della Regione Marche:<br />

«…<br />

1. l’impegno della Regione Marche a liquidare, entro 50 giorni dalla sottoscrizione<br />

dell’accordo stesso, a favore dei soci destinatari della proposta, il 40% dell’importo a<br />

suo tempo investito per acquisire le rispettive partecipazioni nel Ce.M.I.M.;<br />

2. l’impegno della Regione Marche a promuovere un concordato fallimentare attraverso<br />

il quale addivenire alla liquidazione del Ce.M.I.M.;<br />

3. a quest’ultimo fine, il conferimento di un mandato da parte dei predetti soci alla Re-<br />

222 Rac<strong>com</strong>andate anticipate via Fax 4 soci CeMIM del 15 marzo 2005 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

125


gione Marche, ai sensi dell’art. 1704 c.c., per l’espletamento di tutte le attività inerenti<br />

la proposta di concordato nei confronti della società, della curatela, dei creditori, con<br />

obbligo di consultazione dei soci mandanti sulle questioni di maggiore rilevanza;<br />

4. l’irripetibilità del pagamento sub 1 senza alcuna limitazione o eccezione, e ciò anche<br />

nell’ipotesi in cui il concordato fallimentare, per qualsivoglia ragione, non fosse approvato<br />

o omologato;<br />

5. la ripartizione pro qu ota tra i soci delle eventuali attività fallimentari che dovessero<br />

residuare dopo che i creditori della società fallita siano stati soddisfatti in sede concordataria;<br />

6. l’impegno della Regione Marche a riconoscere ai soci Ce.M.I.M. che aderiranno<br />

all’accordo azioni dell’<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A., rivenienti da un’operazione di ricapitalizzazione<br />

della società finanziata direttamente o indirettamente dalla Regione; quanto<br />

sopra per un valore <strong>com</strong>plessivo delle azioni <strong>Interporto</strong> fino a concorrenza dell’importo<br />

a suo tempo investito nel capitale della società in oggetto al netto del versamento sub<br />

1 e della ripartizione eventuale di cui sub. 5;<br />

7. a quest’ultimo scopo il valore delle azioni <strong>Interporto</strong> dovrà essere determinato, al<br />

momento dell’adempimento dell’obbligazione sub 6., sulla base di una valutazione effettuata<br />

di <strong>com</strong>une accordo sulla base dei criteri maggiormente utilizzati dalle società<br />

di advisoring; in caso di mancato accordo, la valutazione sarà rimessa ad un esperto<br />

nominato congiuntamente dalle parti;<br />

8. il riconoscimento ai soci Ce.M.I.M. che aderiranno all’accordo, la facoltà di cedere<br />

a terzi soggetti, in tutto o in parte, le azioni <strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. che saranno<br />

loro assegnate in adempimento dell’obbligazione sub 6; quanto sopra fermo restando il<br />

diritto di prelazione degli altri azionisti <strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. sulle azioni di cui<br />

trattasi».<br />

Il punto 1 viene nella lettera così specificato:<br />

– Camera di Commercio di Ancona: la somma da riconoscere a<br />

questo Ente ammonterebbe ad €. 254.956,18 pari al 40% di €. 637.390,45<br />

– Lit. 1.234.160.000;<br />

– Banca Unicredito Italiano: la somma da riconoscere a questa<br />

Banca ammonterebbe ad €. 167.497,30 pari al 40% di €. 418.743,30 –<br />

Lit. 810.800.000;<br />

– Banca delle Marche: la somma da riconoscere a questa Banca<br />

ammonterebbe ad €. 167.497,30 pari al 40% di €. 418.743,30 – Lit.<br />

810.800.000;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

126


– Banca Popolare di Ancona: la somma da riconoscere a questo<br />

Ente ammonterebbe ad €. 61.549,89 pari al 40% di €. 153.874,72 – Lit.<br />

297.943.000.<br />

Il presidente Vito D’Ambrosio tramite fax risponde sempre il 15 marzo<br />

2005 223 :<br />

«Con riferimento all’oggetto, informo che la Giunta <strong>regionale</strong> nella seduta odierna ha<br />

reso disponibili le risorse necessarie a dare attuazione all’accordo entro il termine previsto<br />

nell’allegato alla mia precedente lettera prot n. 2417 del 4/3/05.<br />

Seguirà invio di copia dell’atto deliberativo».<br />

Il Presidente della Camera di Commercio di Ancona prontamente risponde<br />

e manifesta la propria insoddisfazione 224 :<br />

«In riferimento alla Vs. <strong>com</strong>unicazione via fax in data odierna, con la quale si <strong>com</strong>unica<br />

che la Giunta Regionale ha reso disponibili le risorse necessarie a dare attuazione<br />

all’accordo di cui alla Vs. missiva in data 04/03/2005, Vs. prot. 2417, si evidenzia<br />

che la medesima non può essere ritenuta esauriente.<br />

La <strong>com</strong>unicazione odierna, infatti, contrariamente a quanto richiesto da Codesto Ente<br />

non contiene espressa accettazione delle condizioni da noi Individuate per poter aderire<br />

alla Vs. proposta di concordato preventivo ed analiticamente elencate nella ns. missiva<br />

pure in data odierna, anticipata via fax e consegnata a mani sia all’ALA. Paolo Costanzi<br />

che alla Segretaria del Dott. Vito D’Ambrosio.<br />

Si resta pertanto in attesa di Vs. ulteriori <strong>com</strong>unicazioni al riguardo entro la data<br />

odierna».<br />

La corrispondenza con i 4 soci si conclude con l’ulteriore fax del presidente<br />

D’Ambrosio sempre in data 15 marzo 2005 225 :<br />

«Facendo seguito alla precedente nota prot. 2752 in data odierna ed in risposta alla<br />

Vostra richiesta di precisazioni, si esprime l’assenso di questa Amministrazione sulla<br />

data del 31 marzo 2005, entro cui deve essere concluso l’accordo.<br />

Per quanto riguarda le condizioni specificate, si concorda con quelle indicate nei punti<br />

da 1) a 6) con la precisazione che l’impegno di cui al punto 6 dovrà essere meglio definito<br />

ed articolato in sede di predisposizione dell’accordo.<br />

Gli impegni contenuti nei punti 7 e 8 rappresentano invece elementi nuovi della propo-<br />

223 Lettera del presidente p.t. Vito D’Ambrosio ai 4 soci per rassicurarli sulle disponibilità finanziarie;<br />

224 Fax presidente p.t. C.C.I.A.A. Giampaoli del 15 marzo 2005 di risposta;<br />

225 Fax di risposta del presidente p.t. D’Ambrosio di rassicurazione firma accordo entro il 31<br />

marzo 2005;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

127


sta, di cui non si è discusso in precedenza e sui quali ci si esprimerà tempestivamente,<br />

dopo averli potuti valutare coinvolgendo altri soggetti (SVIM e <strong>Interporto</strong> Marche<br />

s.p.a.) e fermo restando il rispetto del termine concordato.<br />

Allo scopo si chiede di indicare propri rappresentanti quali <strong>com</strong>ponenti di un gruppo<br />

tecnico per la definizione dell’atto di accordo».<br />

Il presidente D’Ambrosio, definito l’accordo con i 4 soci convocherà<br />

la Giunta <strong>regionale</strong> per l’approvazione della delibera n. 374/2005 del 15<br />

marzo 2005 226 .<br />

La delibera liquiderà la somma di €. 760.000,00 «a chiusura della controversia<br />

relativa alla Società Consortile CeMIM spa». Il presidente D’Ambrosio<br />

aderisce alle richieste dei 4 soci CeMIM, facendo proprie le indicazioni<br />

<strong>com</strong>unicategli dal Presidente della Camera di Commercio per conto degli<br />

altri 3 soci; in cambio il giorno successivo nessuno dei 4 soci si presenterà<br />

all’assemblea del 16 marzo 2005.<br />

Il 30 marzo 2005 viene sottoscritta una scrittura privata tra la Regione<br />

Marche ed i 4 soci CeMIM 227 : Camera di Commercio di Ancona, Banca<br />

delle Marche Spa, Banca Popolare di Ancona Spa e Banca Unicredito<br />

Italiano Spa.<br />

L’art. 1 prevede: «La Regione si obbliga a liquidare agli Enti, entro 50 giorni<br />

dalla sottoscrizione del presente accordo, da perfezionarsi entro il termine perentorio dei<br />

31/0312005, il 40% dell’importo a suo tempo investito per acquisire le rispettive<br />

partecipazioni nel CeMIM ed in particolare:<br />

– alla CCIAA la somma di € 254.956,18;<br />

– alla BPA la somma di € 61.549,89;<br />

– alla BANCA MARCHE la somma di € 167.497,30;<br />

– alla UNICREDIT la somma di € 167.497,30;<br />

Le parti convengono espressamente che detti importi saranno incamerati definitivamente<br />

dagli Enti in forza della mera sottoscrizione dei presente accordo e pertanto anche a<br />

prescindere dall’approvazione e/o omologazione del concordato fallimentare di cui al<br />

successivo art. 3, senza che ai medesimi possa essere opposta alcuna limitazione e/o<br />

eccezione al riguardo da parte della Regione.<br />

Qualora, al termine della procedura fallimentare, dopo il pagamento in sede concorda-<br />

226 D.G.R. nr. 374 del 15 marzo 2005;<br />

227 Scrittura privata del 31 marzo 2005 sottoscritta dai 4 soci CeMIM e dalla Regione Marche;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

128


taria dei creditori della società fallita e la definizione dei contenziosi dovessero residuare<br />

ulteriori attività, le medesime saranno ripartite pro quota tra i soci».<br />

L’art. 2 prevede:<br />

«La Regione, nell’ipotesi in cui la liquidazione pro quota delle ulteriori attività di cui sub<br />

1 u.c. non dovesse essere sufficiente a soddisfare per intero l’importo a suo tempo investito<br />

dagli Enti nel capitale CeMIM, si impegna inoltre a riconoscere agli Enti stessi, per la<br />

differenza, azioni dell’<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. rivenienti da un’operazione di ricapitalizzazione<br />

della società finanziata direttamente o indirettamente dalla Regione medesima.<br />

In tal caso, il valore delle azioni <strong>Interporto</strong> dovrà essere determinato soltanto al momento<br />

dell’adempimento dell’obbligazione di cui sopra secondo modalità da concordarsi<br />

successivamente alla sottoscrizione del presente accordo».<br />

Il 40% delle azioni detenute dai 4 soci pagate pronta cassa con l’esborso<br />

di €. 651.500,67= (art. 1).<br />

Il 60% delle azioni detenute dai 4 soci verranno permutate con azioni<br />

della società <strong>Interporto</strong> Marche tramite ricapitalizzazione (art. 2).<br />

L’accordo viene presentato <strong>com</strong>e un patto tra soci, in realtà la richiesta<br />

della Regione Marche di essere riconosciuta socia a tutti gli effetti del Ce-<br />

MIM non viene menzionata né in premessa, né nell’articolato.<br />

A prova di questo non riconoscimento l’art. 3 reca:<br />

«La Regione si impegna a promuovere un concordato fallimentare attraverso il quale<br />

addivenire alla liquidazione del CeMIM. A tal fine gli Enti, con la sottoscrizione del<br />

presente accordo, conferiscono alla Regione, per quanto occorre possa, un mandato ai<br />

sensi dell’art. 1704 c.c. per l’espletamento di tutte le attività inerenti la proposta di concordato<br />

nei confronti della società, della curatela, dei creditori, con obbligo di specifica<br />

e preventiva approvazione dei soci mandanti sulle questioni di maggiore rilevanza ed<br />

in ogni caso sulla proposizione e/o prosecuzione di eventuali azioni in sede giudiziaria<br />

inerenti tale mandato.<br />

Si precisa, peraltro, che il conferimento del mandato non implica in alcun modo l’assunzione<br />

da parte degli Enti della qualità di terzi assuntori in sede concordataria, i cui<br />

eventuali obblighi <strong>com</strong>petono alla Regione che se ne farà carico in via esclusiva».<br />

Infatti, il conferimento alla Regione del mandato ex art. 1704 c.c. condizionato<br />

alla preventiva accettazione dei 4 soci relativa alla proposte da<br />

portare in assemblea dei soci CeMIM, ne è la riprova: per partecipare alle<br />

assemblee CeMIM la Regione Marche può farlo solo su mandato dei 4<br />

soci e non in quanto socio CeMIM.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

129


Come prescrive l’art. 1 il 20 maggio 2005 (entro i 50 giorni dalla firma)<br />

la Regione Marche emette 4 mandati di pagamento 228 :<br />

– alla Camera Commercio di Ancona – mandato n. 9720 € 254.956,18;<br />

– alla Banca Unicredito Italiano – mandato n. 9721 € 167.497,30;<br />

– alla Banca Popolare di Ancona – mandato n. 9722 € 61.549,89;<br />

– alla Banca delle Marche – mandato n. 9723 € 167.497,30;<br />

– Totale € 651500,67<br />

Invece di un patto di sindacato dunque, la Regione Marche “ottiene<br />

semplicemente” il voto spettante ai 4 soci, da utilizzare nelle assemblee<br />

del CeMIM e contro il CeMIM.<br />

La <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta non può che sottolineare il danno arrecato<br />

alle finanze <strong>regionale</strong>, mentre ogni valutazione giuridica in merito,<br />

questa <strong>Commissione</strong>, la gira ai <strong>com</strong>petenti Uffici regionali.<br />

566 L’ultima proposta di concordato presentata<br />

dal liquidatore Loris Mancinelli<br />

L’accordo raggiunto il 30 marzo 2005, non fa fare un passo in avanti<br />

alla soluzione concordataria di cui si era impegnata la Regione Marche,<br />

così <strong>com</strong>e la procedura fallimentare continua a trascinarsi nella più totale<br />

inerzia.<br />

Il Curatore nel procedimento civile n. 1790/95, da lui promosso il 3<br />

maggio 1995, dieci anni prima, chiede, ed il Giudice Bonivento dispone,<br />

con ordinanza del 24 marzo 2005, una CTU tecnico-contabile 229 .<br />

La C.T.U., del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento dei fatti di mala<br />

gestio, stante quanto ottenuto in sede di procedura fallimentare, non arriverà<br />

mai a conclusione.<br />

Con la chiusura della procedura fallimentare, in data 14/06/2007 230 , la<br />

C.T.U. con provvedimento del Giudice Bonivento del 10 agosto 2007 231 ,<br />

228 Mandati di pagamento Regione Marche ai 4 soci CeMIM in ottemperanza accordo 31 marzo 2005;<br />

229 Ordinanza Giudice Dott. Marco Bonivento del 24 marzo 2005 che dispone CTU proc. civ. 1790/95;<br />

230 Decreto cron. nr. 3647del 14 giugno 2007 del Tribunale di Ancona:chiusura procedura fallimentare<br />

CeMIM;<br />

231 Ordinanza Giudice Bonivento sospensione a tempo indeterminato CTU proc. civ. 1790/95;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

130


verrà sospesa a tempo indeterminato e mai più ripresa, neanche dopo che<br />

il procedimento, abbandonato dal Curatore, è stato riassunto dalla ScpA<br />

CeMIM in liquidazione.<br />

Il Curatore, era così convinto della sua azione di responsabilità verso<br />

amministratori e sindaci, che il 3 giugno 2005 232 propone all’Arch. Tomellini,<br />

le cui parcelle erano considerate il caso più clamoroso di mala<br />

gestio <strong>com</strong>piuta dagli amministratori, una soluzione transattiva sul credito<br />

non ammesso al passivo del fallimento, relativo alle parcelle non pagate<br />

dal CeMIM.<br />

La proposta è di chiudere la vertenza offrendo al professionista, oltre a<br />

quanto già ricevuto dal CeMIM, la somma €. 650.000,00=.<br />

La proposta non sarà accolta da Tomellini.<br />

Il 1° ottobre 2005, il Curatore rilancia per una soluzione transattiva<br />

ed offre all’Arch. Tomellini la somma di €. 680.000,00= 233 . Questa<br />

volta viene accolta. Il Tribunale di Ancona autorizza con decreto del<br />

23/01/2006 234 .<br />

Si supera così anche l’ostacolo rappresentato dal credito Tomellini che<br />

impediva una rapida conclusione della procedura fallimentare.<br />

Il Giudice delegato autorizza il 21 gennaio 2006 il terzo riparto parziale<br />

ed il pagamento dell’80% del credito ammesso in sede chirografaria 235 .<br />

Il terzo riparto parziale <strong>com</strong>prende anche il pagamento totale di tre<br />

crediti privilegiati: Dario Tomellini, Alberto Rogano e Loris Mancinelli.<br />

Preso atto di quanto sta maturando in sede di procedura fallimentare,<br />

all’udienza del 10 febbraio 2006, il liquidatore Loris Mancinelli deposita<br />

intervento nel procedimento civile n. 310/94 R.G. con la richiesta di revoca<br />

del fallimento CeMIM 236 .<br />

A sostegno della sua richiesta di revoca scrive:<br />

«… Le informazioni in possesso della società, al momento della dichiarazione del fallimento,<br />

erano state sostanzialmente condizionate, pertanto, dalle richieste della Regione Marche<br />

per somme così rilevanti da rendere infausta ogni prognosi sullo stato di insolvenza;<br />

232 Prima proposta transattiva del Curatore fallimento CeMIM del 3 giugno 2005;<br />

233 Seconda proposta transattiva del Curatore fallimento CeMIM del 1 ottobre 2005;<br />

234 Idem nota nr. 110;<br />

235 Decreto cron. n. 274 del 21 gennaio 2006: terzo riparto creditori chirografari 80% credito ammesso (*);<br />

236 Intervento Liquidatore Loris Mancinelli nel proc. civ. 310/95 all’udienza del 10 febbraio 2006;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

131


Fatto sta, però, che le richieste della Regione Marche, per Lire 16 miliardi, non soltanto<br />

non sono state ammesse al passivo fallimentare dallo stesso Tribunale di Ancona, ma<br />

sono state ritenute richieste del tutto infondate perché l’Ente si era impegnato a versare<br />

contributi in favore della società consortile del tutto irripetibili, <strong>com</strong>e definitivamente<br />

statuito dal Supremo Collegio nella sentenza nr. 11081/2004 che si allega;<br />

A seguito della sentenza della Corte di Cassazione la Curatela fallimentare, <strong>com</strong>e autorizzata<br />

dal Giudice Delegato con provvedimento dell’8.11.2004, ha affidato all’Avv.<br />

Alessandro LUCCHETTI di Ancona, il parere professionale per intraprendere le dovute<br />

azioni di recupero della somma di Euro 4.131.655,19 dalla Regione Marche<br />

corrispondenti ai contributi approvati, finanziati e regolarmente presenti in bilancio,<br />

giusta delibera <strong>regionale</strong> nr. 7210/1991, ma mai erogati alla società consortile;<br />

A seguito di queste nuove emergenze, la valutazione dello stato di insolvenza si dissolve<br />

al sole <strong>com</strong>e la neve atteso che la società fallita non soltanto non doveva considerarsi<br />

onerata del rispettivo inesistente credito <strong>regionale</strong>, ma addirittura meritava di accedere a<br />

fonti finanziarie regionali consistenti, pari ad Euro 4.131.655,19, mai erogate;<br />

Né minore importanza, ai fini che qui interessano, assume la circostanza che il patrimonio<br />

della società consortile era sicuramente sufficiente ad onorare ogni impegno assunto dalla<br />

società medesima posto che la Curatela fallimentare ha potuto offrire ai creditori intervenuti<br />

il pagamento integrale non soltanto dei debiti privilegiati, ma anche di quelli iscritti<br />

in via chirografaria a dimostrazione della solidità patrimoniale della società fallita che,<br />

fenomeno alquanto paradossale, con le proprie risorse ha pagato in moneta fallimentare<br />

tutti i propri debiti ed attende di riceversi un residuo attivo ancora consistente. Vale a dire<br />

che, nonostante il pregiudizio rappresentato dalla liquidazione concorsuale rispetto alla<br />

gestione in bonis, la società ha pagato ogni debito e registra un notevole attivo. Quanto dire<br />

che sul campo, ovvero a consuntivo, si è data la prova della solvibilità della società.<br />

In attesa delle risultanze della C.T.U. disposta dal Magistrato e muovendo dalla incoraggiante<br />

premessa rappresentata dalla certezza che la società ha onorato ogni impegno,<br />

non se ne possono che ricavare le dovute conseguenze e dunque insistere perché il Tribunale<br />

prenda atto delle circostanze appena dimostrate ovvero che le motivazioni della<br />

sentenza impugnate erano state sostanzialmente condizionate dalle richieste eccessive e<br />

non dovute della Regione Marche…».<br />

Le conclusioni a cui giunge il liquidatore Loris Mancinelli, tanto da<br />

indurlo ad intervenire a sostegno della revoca del fallimento, benché siano<br />

già trascorsi 13 anni dalla sua dichiarazione, dimostrano, con estrema<br />

chiarezza, cause e conseguenze del fallimento CeMIM.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

132


La Giunta Regionale il 6 marzo 2006 approva la convenzione con gli<br />

enti pubblici locali, con la D.G.R. n. 224/2006 237 .<br />

Aderiscono alla convenzione la Provincia di Ancona, ed i Comuni di<br />

Ancona, Jesi, Falconara M.ma, Chiaravalle, Filottrano, Morro D’Alba,<br />

Rosora, Monte Roberto e San Paolo di Jesi <strong>com</strong>e risulta dal «documento<br />

istruttorio» redatto dall’Avv. Costanzi.<br />

Gli altri Comuni soci di Apiro, Belvedere Ostrenze, Castelbellino, Castelplanio,<br />

Cingoli, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano,<br />

Montecarotto, Poggio San Marcello, Poggio San Vicino, San Marcello,<br />

Santa Maria Nuova e Staffolo, non hanno aderito, in quanto non figurano<br />

elencati nel «documento istruttorio».<br />

Qui preme evidenziare un paragrafo della premessa e l’art. 4 della convenzione:<br />

Il paragrafo 4 della premessa reca: «… • che la suddetta convenzione ha previsto<br />

l’impegno della Regione a promuovere un concordato fallimentare per addivenire<br />

alla definitiva liquidazione della soc. CeMIM divenendo a tal fine mandataria dei<br />

soggetto sottoscrittori; […]».<br />

L’art. 4 reca: «… La Regione si impegna, all’esito della positiva conclusione<br />

della procedura di concordato fallimentare, ad assicurare la remunerazione della quota<br />

capitale sociale di pertinenza di ciascuno degli Enti, sino all’intero, qualora si accerti<br />

l’esistenza di un residuo attivo della disponibilità del fallimento ovvero con la scelta di<br />

mezzi e/o risorse diverse. A tale ultimo scopo, la Regione si impegna a concordare con<br />

gli Enti la individuazione degli strumenti adeguati…».<br />

L’urgenza di approvare questa convenzione era dovuta al fatto che il 18<br />

febbraio 2006 il liquidatore Loris Mancinelli aveva convocato l’assemblea<br />

straordinaria dei soci CeMIM per il giorno 16 marzo 2006 238 con al 1°<br />

punto dell’o.d.g.: Proposta di concordato fallimentare con assuntore.<br />

Si deve notare che dopo un anno la Regione Marche non aveva ancora<br />

presentato al liquidatore alcuna proposta di concordato ed ancora una<br />

volta era stato sollecitato dal terzo assuntore a discutere la sua proposta<br />

migliorativa di quelle in precedenza discusse. L’assemblea vede una partecipazione<br />

dei soci che rappresentano il 95,43% del capitale sociale.<br />

237 D.G.R. nr. 224 del 6 marzo 2006 (*);<br />

238 Idem nota nr. 178 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

133


La Regione Marche non è ammessa all’assemblea essendo receduta da<br />

socio e non più iscritta al libro soci.<br />

Interviene l’Avv. Mocchegiani a nome della Banca Popolare di Ancona<br />

il quale «formula una proposta di differimento dell’odierna assemblea per dar modo<br />

agli organi deliberativi del socio che rappresenta di valutare l’offerta del sig. Mosca, così<br />

<strong>com</strong>e oggi integrata».<br />

Di seguito prende la parola l’Avv. Paolo Costanzi, responsabile dell’Avvocatura<br />

<strong>regionale</strong>, che viene ammesso in quanto delegato dalla provincia<br />

di Ancona e da alcuni Comuni. Il verbale riporta: «Chiede la parola l’Avv.<br />

Costanzi, il quale, a nome dei soci che rappresenta, fa presente che la Regione Marche<br />

ha firmato una convenzione con i quattro soci Camera di Commercio di Ancona, Banca<br />

delle Marche, Unicredito Italiano e Banca Popolare di Ancona, per la presentazione di<br />

una proposta di concordato che a giorni verrà ufficializzata. Tale proposta<br />

non potrà entrare in <strong>com</strong>petizione con quella del sig. Mosca che è inammissibile».<br />

Il voto confermerà ormai il controllo dell’assemblea da parte della Regione<br />

Marche, avendo l’Ente “acquisito naturalmente” il voto dei<br />

quattro maggiori soci e ottenuto dalla convenzione, anche quello della<br />

Provincia di Ancona e di una serie di Comuni.<br />

Tuttavia, passato un anno e nessuna proposta di concordato fallimentare<br />

era stata avanzata dalla Regione, la Banca Popolare di Ancona vota<br />

contro in conformità con il volere della Regione, gli altri tre soci maggiori:<br />

Camera di Commercio di Ancona, Banca delle Marche e Banca Unicredit<br />

Italiano si astengono: un chiaro segnale alla Regione stessa di dar<br />

seguito ai suoi impegni di presentare una proposta concordataria, poiché<br />

oltre al 40% già incassato, c’era ancora da incassare il restante 60% senza<br />

perdere ulteriore tempo.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

134


567 L’incarico alla <strong>Interporto</strong> Marche Spa di presentare<br />

una proposta di concordato <strong>com</strong>e terzo assuntore.<br />

La L.R. n. 13 del 2 agosto 2006 ed il finanziamento<br />

di € 1500000,00 per il concordato fallimentare<br />

CeMIM utilizzati per altro scopo<br />

Dalla assemblea del 16 marzo 2006, trascorrerà nemmeno un mese e la<br />

società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, per il tramite del suo Legale Prof. Avv.<br />

Paolo Stella Richter di Roma, il 3 aprile 2006 scrive al liquidatore Mancinelli<br />

e p.c. al presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa Roberto Pesaresi 239 :<br />

«… scrivo e nome e per conto della <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a., per <strong>com</strong>unicare che la<br />

stessa, ormai al termine dei lavori di primo lotto e ampliamento e in procinto di avviare<br />

l’attività operativa, è interessata a valutare la possibilità di presentare una proposta di<br />

concordato fallimentare, anche al fine di superare definitivamente i disagi che il perdurare<br />

della attuale situazione crea con gravissimi danni alla società, pur estranea a tutta<br />

la vicenda.<br />

La proposta potrebbe prevedere il pagamento integrale ed immediato di tutti i crediti<br />

ammessi al passivo, delle spese di giustizia e di liquidazione oltre al ristoro integrale ai<br />

soci del capitale a suo tempo investito.<br />

Al fine di valutare puntualmente la ipotesi formulata e di sottoporre agli organi <strong>com</strong>petenti<br />

della società la proposta, La pregherei di chiedere al Curatore dott. Barbini la<br />

situazione contabile del fallimento e una relazione sul contenzioso.<br />

Le chiedo inoltre una <strong>com</strong>pleta e dettagliata indicazione delle spese di liquidazione. …».<br />

Il liquidatore Mancinelli risponde alla lettera dell’Avv. Richter il 5 aprile<br />

2006 240 :<br />

«… in risposta alla Sua del 3 cm., che mi permetto inviare in copia al Prof. Barbini,<br />

curatore fallimentare, Le <strong>com</strong>unico innanzitutto la soddisfazione per l’intenzione dell’<strong>Interporto</strong><br />

Marche s.p.a di valutare la possibilità di presentare proposta di concordato,<br />

assicurando la mia piena collaborazione per ogni adempimento di mia <strong>com</strong>petenza.<br />

In ordine alle richieste fattemi ritengo, per ovvi motivi, che il prof. Barbini vorrà, <strong>com</strong>e<br />

già fatto in passato, fornire direttamente tutti i dati necessari alla parte interessata alla<br />

proposta.<br />

239 Lettera del 3 aprile 2006 del procuratore della Soc. <strong>Interporto</strong> Marche Spa Avv. Paolo Stella Richter;<br />

240 Risposta Liquidatore Mancinelli Loris all’Avv. Stella Richter del 5 aprile 2006;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

135


Per quanto riguarda l’elenco dettagliato delle spese di liquidazione, premesso che la<br />

contabilità è a <strong>com</strong>pleta disposizione, tenuto conto che sono trascorsi oltre dodici anni<br />

dall’inizio della procedura, allego intanto il bilancio al 31 dicembre 2005…».<br />

Il Curatore Barbini, il 18 aprile 2006 invia al liquidatore Mancinelli e<br />

p.c. al presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa Pesaresi e al suo legale Avv.<br />

Stella Richter la situazione aggiornata della procedura fallimentare 241 .<br />

Attivo:<br />

– €. 2.111.108,04 (somme depositate in due libretti al portatore)<br />

– €. 338.667,76 (crediti Iva, Ires e verso proprietario terreno)<br />

Totale € 2449775,80<br />

Passivo:<br />

– €. 869.125,65 (da liquidare ancora il 20% dei creditori chirografari)<br />

– €. 280.000,00 (residuo curatore e spese legali)<br />

Totale € 1149125,65<br />

L’attivo fallimentare crescerà ancora tanto da raggiungere al momento<br />

della procedura € 1420916,00= circa 300 mila euro in più.<br />

Sembrava, dunque, che la ragione stava prevalendo. La Giunta <strong>regionale</strong><br />

il 9 giugno 2006 approvava la delibera 691 242 con il seguente oggetto:<br />

«Proposta di legge <strong>regionale</strong> a iniziativa della giunta <strong>regionale</strong> concernente: “Definizione<br />

di un concordato fallimentare per la liquidazione della società consortile per azioni<br />

Ce.M.I.M.”».<br />

Relatore l’assessore Pietro Marcolini.<br />

L’articolato <strong>com</strong>posto di 2 articoli prevedeva:<br />

«Art. 1<br />

(Finalità)<br />

1. La società <strong>Interporto</strong> Marche spa è autorizzata a presentare una proposta di concordato<br />

fallimentare per la liquidazione della società consortile per azioni Ce.M.I.M. in<br />

base ai seguenti criteri ed indirizzi:<br />

a) la Soc. <strong>Interporto</strong> si atterrà nei rapporti con i soci della Soc. Ce.M.I.M. a quanto<br />

previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 477 del 2004 e nella conven-<br />

241 Comunicazione Curatore Dott. Barbini situazione patrimoniale procedura CeMIM al 18 aprile 2006;<br />

242 D.G.R. nr. 691 del 9 giugno 2006 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

136


zione 30/03/2005 nonché nella deliberazione di Giunta n. 224 del 2006 e nelle<br />

convenzioni del 10-15/03/2006;<br />

b) la Soc. <strong>Interporto</strong> provvederà ad inviare relazioni, con cadenza trimestrale sull’andamento<br />

dell’attività svolta nonché a fornire analitico rendiconto al termine della<br />

procedura;<br />

c) la Regione Marche mette a disposizione della Soc. SVIM, a titolo di anticipazione<br />

finanziaria di euro 1,5 milioni da destinare alla Soc. <strong>Interporto</strong> per far fronte alle<br />

spese del concordato;<br />

d) la Soc. <strong>Interporto</strong> dovrà essere tenuta indenne per tutte le conseguenze derivanti<br />

dall’intrapresa attività di esecuzione dell’incarico ricevuto;<br />

e) al termine della procedura concordataria l’anticipazione dovrà essere restituita alla<br />

Regione.<br />

Art2<br />

(Disposizione finanziaria)<br />

1. Per l’attuazione delle finalità previste dall’articolo 1 della presente legge è autorizzata<br />

per l’anno 2006 la spesa di € 1.500.000,00.<br />

2. Alla copertura della spesa autorizzata al <strong>com</strong>ma 1 si provvede mediante impiego di<br />

quota parte delle risorse previste a carico dell’UPB 20815 del bilancio di previsione<br />

2006.<br />

3. Ai fini della gestione le somme occorrenti per l’attuazione della presente legge sono<br />

iscritte a carico dell’UPB 10311. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare<br />

le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione ed al Programma Operativo Annuale<br />

vigenti».<br />

Il 31 luglio 2006 il liquidatore Mancinelli Loris scrive al Curatore<br />

Barbini:<br />

«Ti <strong>com</strong>unico che devo chiedere al Tribunale la chiusura della procedura fallimentare,<br />

ricorrendo gli estremi della L.F. Tenuto conto del periodo feriale, potrò evitare di ricorrere<br />

al tribunale se riceverò <strong>com</strong>unicazione della data del deposito del rendiconto».<br />

Il 2 agosto 2006 il Consiglio <strong>regionale</strong> approva con legge <strong>regionale</strong> l’assestamento<br />

di bilancio. L’art. 7, <strong>com</strong>ma 1, lett. a) impegna €. 1.500.000,00=<br />

per la definizione di un concordato fallimentare CeMIM 243 .<br />

Si da seguito così alla delibera 691 del 9 giugno 2006.<br />

243 Legge <strong>regionale</strong> nr. 13 del 2 agosto 2006: assestamento di bilancio anno 2006 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

137


Il 3 agosto 2006, il presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa Pesaresi, invia<br />

tramite fax al Liquidatore Mancinelli e p.c. al Curatore Barbini, la lettera<br />

inviata al Curatore Barbini il 27 luglio 2006 244 :<br />

«… Sono ora a <strong>com</strong>unicarle che il Consiglio di amministrazione di <strong>Interporto</strong> Marche<br />

spa ha deliberato, con il parete positivo del Collegio sindacale, la presentazione di una<br />

proposta di concordato fallimentare sulla S.c.p.a. Ce.M.I.M. che preveda il pagamento<br />

integrale ed immediato di tutti i crediti ammessi al passivo e delle spese di giustizia nella<br />

misura da Lei indicata nella lettera del 18 aprile 2006. La proposta inoltre precederà il<br />

subentro in blocco in tutte le attività, materiali e immateriali, della società fallita, nelle<br />

eventuali azioni revocatorie iniziate dal curatore fallimentare, nei contenziosi in atto, nei<br />

contenziosi possibili e in genere in tutti i diritti previsti dalla legge. Il Consiglio di amministrazione,<br />

con il consenso del Collegio sindacale, ha inoltre deliberato di proporre ai<br />

soci della S.c.p.a. Ce.M.I.M. i contenuti della delibera della Giunta <strong>regionale</strong> n. 427<br />

del 2004 e n. 224 del 2006 e delle relative convenzioni, prevedendo inoltre il riconoscimento<br />

delle spese di liquidazione nella misura indicata dal liquidatore nella lettera del 5<br />

aprile 2006, e <strong>com</strong>unque sulla base del bilancio finale del periodo di liquidazione che<br />

sarà approvato dalla assemblea della società stessa, e il ristorno integrale ai soci, iscritti<br />

nel libro soci alla data del 16 marzo 2006 <strong>com</strong>e da verbale di assemblea straordinaria<br />

in pari data redatto dal notaio dott. Marcello Pane, del capitale a suo tempo investito.<br />

La proposta sarà presentata non appena definiti gli adempimenti propedeutici in corso<br />

di predisposizione.<br />

Nel frattempo sono a chiederLe la cortesia di inviarmi copia dello stato passivo con la<br />

indicazione dei creditori chirografari e il relativo residuo credito da soddisfare. La prego<br />

inoltre indicare i recapiti degli stessi…».<br />

La lettera sembra adeguarsi immediatamente all’approvazione della<br />

L.R. n. 13 del 2 agosto 2006.<br />

Il 13 settembre 2006 viene emesso decreto dirigenziale n. 267 per la<br />

liquidazione della somma di €. 1.500.000,00= impegnata nel bilancio di<br />

assestamento dalla L.R. 13 del 2 agosto 2006, art. 7, <strong>com</strong>ma 1, lett. a) 245 .<br />

Il documento istruttorio del decreto redatto dall’Avv. Costanzi che così ricostruisce<br />

l’iter da seguire per l’utilizzo dello stanziamento di €. 1.500.000,00=:<br />

244 Fax presidente Roberto Pesaresi al liquidatore Loris Mancinelli 3 agosto 2006: annuncio proposta<br />

concordato;<br />

245 Decreto dirigenziale n. 267 del 13 settembre 2006;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

138


«… Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del 09/06/2006 è stata<br />

presentata al Consiglio Regionale una proposta di legge avente ad oggetto l’autorizzazione<br />

alla società <strong>Interporto</strong> a presentare una proposta di concordato fallimentare per la<br />

liquidazione della società consortile per azioni.<br />

Successivamente, l’art. 7 <strong>com</strong>ma 1 lett. a) della L.R. n. 13 del 02/08/2006 ha<br />

autorizzato la spesa di euro 1.500.000,00 a carico della UPB 1/03/11 per la<br />

definizione del concordato fallimentare Ce.M.I.M…».<br />

568 <strong>Interporto</strong> Marche Spa e la somma<br />

di €. 1.500.000,00 – finanziata con L. R. n. 13/2006 –<br />

è utilizzata per l’acquisto di azioni CeMIM<br />

La società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, una volta acquisito il finanziamento<br />

<strong>regionale</strong>, avvia una procedura per un diverso utilizzo del finanziamento<br />

di €. 1.500.000,00=, distraendolo dal suo scopo prefissato con legge <strong>regionale</strong>.<br />

Il presidente della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, invece di procedere<br />

urgentemente a presentare al Tribunale Fallimentare di Ancona una<br />

proposta di concordato fallimentare, in applicazione alla nuova legge fallimentare<br />

in vigore dal 18 luglio 2006, con lettera del 5 ottobre 2006,<br />

provvedeva a far giungere al Presidente della Camera di Commercio di<br />

Ancona del seguente contenuto 246 :<br />

«… La nostra società opera su incarico della Regione Marche. In proposito si richiama<br />

la deliberazione della Giunta Regionale n.691 del 09/06/2006, la legge Regionale<br />

n.13 del 02/08/2006 e, per ultimo, il Decreto del Dirigente del Servizio Programmazione,<br />

Bilancio e Politiche Comunitarie n.267 del 13/09/2006 (allegato in copia).<br />

Per espressa indicazione della Giunta Regionale, la nostra società nei rapporti con i<br />

soci della società in oggetto si atterrà a quanto previsto nella deliberazione della Giunta<br />

Regionale n.477/2004 e nella convenzione del 30/03/2005, a Voi ben note.<br />

Come del resto ipotizzato all’art. 2 della citata convenzione, siamo ora a chiedere la<br />

Vostra disponibilità a chiudere definitivamente la questione aperta attraverso il ricono-<br />

246 Lettera presidente Roberto Pesaresi alla C.C.I.A.A. del 9 ottobre 2006:offerta acquisto azioni<br />

CeMIM;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

139


scimento di azioni della nostra società per il controvalore di euro 382.434,27.= pari<br />

al Vostro residuo credito con contemporanea cessione a nostro favore della Vostra intera<br />

partecipazione in CeMIM ScpA pari a euro 637.390,45.= Siamo disponibili anche a<br />

valutare una Vostra diversa proposta che preveda il pagamento parte in azioni <strong>Interporto</strong><br />

Marche S.p.A. e parte in contanti che, se del caso, ci farete conoscere.<br />

L’accordo può essere definito in tempi rapidi, e quindi prima della scadenza prevista<br />

nella citata convenzione e a prescindere dalla disponibilità di residue ulteriori attività al<br />

termine della procedura fallimentare e/o concordataria…».<br />

La Camera di Commercio di Ancona nella riunione della Giunta camerale<br />

del 13/10/2006 risponde alla lettera di Pesaresi con il seguente<br />

deliberato 247 : «…<br />

DELIBERA<br />

1) di accettare la proposta pervenuta dalla <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a. in data 5/10/2006,<br />

finalizzata a chiudere definitivamente la questione relativa al fallimento della società<br />

CeMIM s.c.p.a. attraverso il riconoscimento del residuo credito vantato dalla Camera<br />

di Commercio di Ancona in azioni <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a. per un controvalore di €<br />

150.000 ed il restante importo in contanti, pari a € 232.434,27;<br />

2) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo con la società <strong>Interporto</strong><br />

Marche s.p.a. alle condizioni indicate con la presente delibera, previa acquisizione del<br />

parere del Collegio dei Revisori…».<br />

Seguirà l’accettazione anche degli altri tre soci: Banca delle Marche,<br />

Banca Popolare di Ancona e Banca Unicredito Italiano.<br />

Solo dopo aver avuto dai 4 soci il consenso a vendere le loro azioni al<br />

valore nominale in controvalore di euro o in permuta di azioni <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa, il presidente Pesaresi presenta al Giudice delegato al fallimento<br />

CeMIM Dott.ssa Ragaglia una proposta di concordato fallimentare<br />

del seguente tenore 248 :<br />

«… Il sottoscritto dott. Roberto Pesaresi, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante<br />

della <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a. (all’uopo autorizzato con delibera del relativo<br />

Consiglio di amministrazione del 12.6.2006 e 4.12.2006), creditore ammesso al passivo<br />

del fallimento in oggetto, presenta al Sig. Giudice Delegato domanda di concordato con<br />

247 Delibera camerale nr. 252 del 13 ottobre 2006: accettazione vendita azioni CeMIM;<br />

248 Proposta concordato <strong>Interporto</strong> Marche Spa fallimento CeMIM al Giudice delegato del 7<br />

dicembre 2006;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

140


cessione di tutti i beni. La presente proposta prevede il pagamento integrale di tutti i crediti<br />

ammessi al passivo del fallimento, sia privilegiati che chirografari nonché delle spese di<br />

giustizia nella misura indicata dal Curatore nella sua lettera del 18 aprile 2006. I pagamenti<br />

saranno effettuati non appena il decreto di omologazione sarà divenuto efficace ai<br />

sensi di legge. Per quanto riguarda la garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento delle<br />

obbligazioni assunte, il sottoscritto si rimette alle indicazioni che la S.V. vorrà dare…».<br />

È di tutta evidenza che questa proposta di concordato fallimentare,<br />

così formulata e che non inserisce l’offerta di €. 1.500.000,00=, appositamente<br />

stanziati con legge <strong>regionale</strong> 13/2006, non poteva essere minimamente<br />

accolta dal Tribunale.<br />

Il Curatore infatti nel suo parere del 18 gennaio 2007 al Giudice delegato<br />

scrive 249 :<br />

«Il sottoscritto Dr Roberto Barbini, curatore del fallimento CE.M.I.M S.c.p.A., con<br />

riferimento alla richiesta che precede, osserva che la proposta di concordato presentata<br />

dall’Interporo Marche S.p.A. oltre ad essere generica, non evidenzia alcun interesse<br />

specifico ed immediato per il ceto creditorio perché :<br />

1 – l’Amministrazione Fallimentare ha un attivo disponibile sufficiente per pagare al<br />

100% tutte le residue ragioni creditorie dei creditori chirografari e tutte le residue spese<br />

della procedura. Addirittura gli avanzeranno delle somme (seppur limitate) che saranno<br />

restituite al Liquidatore che le potrà utilizzare <strong>com</strong>e disporranno i soci una volta che la<br />

società sarà tornata in bonis;<br />

2 – la procedura fallimentare, definite alcune questioni rimaste aperte, potrà avviarsi in<br />

tempi brevi alla sua definitiva chiusura.<br />

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto curatore ritiene la proposta, per i motivi<br />

suddetti, non conveniente ed opportuna per i creditori chirografari rimasti da soddisfare ed<br />

esprime, ai sensi dell’art. 125 L.F., parere non favorevole sulla proposta di concordato».<br />

La proposta di concordato presentata per conto di <strong>Interporto</strong> Marche<br />

Spa dal presidente Pesaresi non viene neanche mandata per il parere al<br />

Comitato dei Creditori ed il Giudice delegato Dott.ssa Ragaglia la gira<br />

immediatamente al giudizio del Tribunale Fallimentare di Ancona che<br />

il 3 marzo 2007, con decreto cron. 1369, respinge la domanda con la<br />

seguente motivazione 250 :<br />

249 Parere contrario Curatore del 18 gennaio 2007 alla proposta di concordato di <strong>Interporto</strong> Marche Spa;<br />

250 Decreto cron. nr. 1369 del 3 marzo 2007 Tribunale di Ancona: rigetto proposta di concordato;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

141


«… letta la domanda per l’ammissione della Società CeMIM Soc. consortile p.a. alla<br />

procedura di concordato fallimentare proposta da Dott. Roberto Pesaresi in qualità di<br />

presidente e legale rappresentante della società INTERPORTO MARCHE S.p.a.,<br />

società creditrice della società fallita;<br />

acquisito il parere del Curatore;<br />

pur ritenuta la legittimazione del proponente a presentare domanda di concordato<br />

fallimentare, ai sensi del disposto dell’art. 124 L.F. così <strong>com</strong>e riformato dal D.Lvo.<br />

5/2006, entrato in vigore il 16.7.2006, che all’art. 150 delle disposizioni transitorie<br />

introdotte dal D.Lvo approvato dal DdM 22.1.2.05, stabilisce che le domande di<br />

concordato presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle<br />

pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore, così che deve ritenersi<br />

che per le domande presentate dopo la sua entrata in vigore, pur riferendosi a procedure<br />

fallimentari già dichiarate e pendenti, debbano essere disciplinate secondo quanto previsto<br />

dalle nuove norme, tra cui quella che consente la presentazione della proposta di<br />

concordato da parte di un creditore. Rilevato che la procedura di liquidazione dell’attivo<br />

ha consentito di acquisire un attivo sufficiente per soddisfare tutti i creditori insinuatisi<br />

al passivo, siano essi di rango privilegiato che chirografario;<br />

che la procedura fallimentare deve essere pertanto chiusa avendo esaurito la sua ragione<br />

d’essere, ed è in fase di definizione, ormai prossima alla chiusura essendo stato depositato<br />

l’ultimo piano di riparto che prevede l’integrale pagamento del ceto creditorio insinuato;<br />

che in tale situazione la domanda di concordato non appare di<br />

alcuna utilità per la massa;<br />

che, per altro, la proposta di concordato presentata non offre<br />

alcun elemento utile di valutazione in termini di convenienza<br />

per la massa;<br />

PQM respinge la domanda…».<br />

Ritorniamo per un attimo al decreto dirigenziale ed a quanto stabilisce<br />

il «punto 3), lett. b): la soc. <strong>Interporto</strong> opererà d’intesa con il liquidatore della Soc.<br />

Cons. p.a. CeMIM al fine del buon esito della procedura intrapresa».<br />

Il liquidatore Mancinelli viene tenuto <strong>com</strong>pletamente all’oscuro sia<br />

della trattativa per l’acquisto delle azioni CeMIM in deroga al dettato<br />

legislativo, sia della proposta di concordato fallimentare.<br />

L’esclusione del liquidatore Mancinelli non può certo sorprendere<br />

avendo il presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa, Roberto Pesaresi, stabilito<br />

senza alcuna autorizzazione ed in deroga all’art. 7, <strong>com</strong>ma 1, lett. a),<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

142


della L.R. 13/2006, di utilizzare il finanziamento di €. 1.500.000,00=<br />

per scopi illegittimi ovvero per acquistare le azioni dei 4 maggiori soci in<br />

danno dei creditori chirografari ammessi al fallimento CeMIM.<br />

Un eventuale coinvolgimento del liquidatore Loris Mancinelli, mai<br />

avrebbe permesso una tale distrazione di fondi pubblici e di questo suo<br />

eventuale <strong>com</strong>portamento si ha prova certa dalla sua decisione che <strong>com</strong>unica<br />

ai soci il suo rifiuto a dare il proprio assenso all’acquisto di azioni<br />

azzerate dal fallimento da parte della soc. <strong>Interporto</strong> Marche Spa, facoltà<br />

a lui attribuita ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 dello statuto CeMIM,<br />

che reca: «I soci non possono alienare né dare in pegno le loro azioni se prima tale<br />

alienazione non sia subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione il quale<br />

nel concedere o negare il gradimento dovrà tenere conto degli obblighi consortili connessi<br />

con la partecipazione sociale e dell’incidenza che l’ingresso del nuovo socio dovrà avere<br />

sul funzionamento della società».<br />

Tale facoltà il liquidatore l’ha esercitata con lettera ai soci del 18 giugno<br />

2007 251 che, per la sua <strong>com</strong>pletezza di argomentazioni ed anche per<br />

l’impossibilità di poterlo adire per l’intervenuto decesso, qui si riporta:<br />

«CeNtro MerCI INterModale delle MarChe ‑ Ce.M.I.M.<br />

Società consortile per azioni in liquidazione<br />

l’intenzione di trasferire, tutte le azioni possedute dai soci Ce.M.I.M. sopra indicati, al<br />

valore nominale, e precisamente:<br />

– La Banca Popolare di Ancona, n. 297.943 azioni per il prezzo totale di euro<br />

153.874,72, equivalente al controvalore nominale.<br />

– La UniCredit S.p.A., n. 810.800 azioni al prezzo <strong>com</strong>plessivo di euro 418.743,25.<br />

– La Camera di Commercio di Ancona, n. 1.234.180 azioni al prezzo <strong>com</strong>plessivo<br />

di euro 637.390,45 (dal libro soci il numero delle azioni intestate alla Camera di<br />

Commercio di Ancona risulta di n. 1.234.160).<br />

– La Banca delle Manche, n. 810.800 azioni al prezzo <strong>com</strong>plessivo di euro<br />

418.743,25.<br />

Acquirente la società “INTERPORTO MARCHE S.P.A”<br />

Per quanto riguarda le formalità statutarie, gli attuali soci Ce.M.I.M. sopra indicati,<br />

nel rispetto di quanto disposto dalla seconda parte del terzo <strong>com</strong>ma dell’art. 7 del vi-<br />

251 Parere negativo gradimento liquidatore Mancinelli Loris vendita azioni CeMIM alla società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche Spa;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

143


gente Statuto sociale, a mezzo lettera rac<strong>com</strong>andata, hanno dato avviso dell’intenzione<br />

di cedere le loro azioni alla società, che a sua volta ha provveduto a <strong>com</strong>unicarlo a tutti<br />

gli azionisti risultanti iscritti nel libro dei soci per l’eventuale loro esercizio del diritto<br />

di opzione, <strong>com</strong>e segue:<br />

– Con lettere rac<strong>com</strong>andate a.r. inviate a tutti gli iscritti nel libro dei soci, datate 30<br />

marzo 2007, le intenzioni di vendita <strong>com</strong>unicate dalla Banca Popolare di Ancona e<br />

dall’UniCredit, S.p.A.<br />

– Con lettere rac<strong>com</strong>andate a.r. inviate a tutti gli iscritti nel libro dei soci, datate 18<br />

aprile 2007, l’intenzioni di vendita <strong>com</strong>unicata dalla Camera di Commercio di Ancona.<br />

– Con lettere rac<strong>com</strong>andate a.r. inviate a tutti gli iscritti nel libro dei soci, datate 27<br />

aprile 2007, l’intenzioni di vendita <strong>com</strong>unicata dalla Banca delle Marche.<br />

Ricorda l’organo esecutivo della società in carica, che ai sensi di quanto disposto dal<br />

primo <strong>com</strong>ma dell’art. 7 dello Statuto sociale, l’alienazione delle azioni, da parte dei<br />

soci, è subordinata al gradimento dell’organo amministrativo, recitando testualmente lo<br />

statuto:<br />

“… nel concedere o negare il gradimento dovrà tenere conto<br />

degli obblighi consortili connessi con la partecipazione sociale<br />

e dell’incidenza che l’ingresso del nuovo socio dovrà avere sul<br />

funzionamento della società”.<br />

Il liquidatore, organo esecutivo in carica, osserva:<br />

– Nel libro dei soci, oltre ai quattro sopra indicati che hanno manifestato l’intenzione<br />

di vendere, e che <strong>com</strong>plessivamente sono titolari di n. 3.152.103, pari all’80,545 per<br />

cento dell’intero capitale sociale, risultano soci anche:<br />

– Le F.S. Soc. trasporti e servizi;<br />

– L’Amministrazione Provinciale di Ancona;<br />

– Venticinque Comuni.<br />

Cessionaria delle azioni sarebbe la società INTERPORTO MARCHE S.P.A, che sta<br />

realizzando l’opera per la quale venne costituito il Ce.M.I.M. e da quest’ultima società<br />

iniziata, prima della dichiarazione di fallimento.<br />

Trattasi pertanto, pur essendo il Ce.M.I.M. in liquidazione, di due società con oggetto<br />

identico, e pertanto in conflitto di interessi.<br />

Compito del liquidatore è prima la conservazione e valorizzazione, del patrimonio<br />

dell’impresa e quindi il realizzo delle attività aziendali, da trasformarsi in numerario<br />

da ripartire tra i soci in proporzione delle azioni possedute, ovviamente dopo aver pagato<br />

debiti non di <strong>com</strong>petenza della procedura fallimentare, ed i costi di liquidazione.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

144


Nella fattispecie i realizzi del liquidatore deriveranno:<br />

– a) Dall’incasso del residuo attivo fallimentare, che perverrà dal curatore fallimentare,<br />

alla chiusura della procedura fallimentare.<br />

– b) Dai possibili realizzi che il liquidatore potrà ottenere, a seguito di azione di recupero<br />

dei contributi dovuti dalla Regione Marche al Ce.M.I.M. prima della dichiarazione<br />

di fallimento, contributi che non risultano recuperati dalla procedura fallimentare.<br />

– c) Dai possibili incassi che il liquidatore potrà conseguire dal realizzo, dopo perfezionamento<br />

del passaggio di proprietà, di alcune particelle di terreno, prima della<br />

dichiarazione di fallimento acquistate con <strong>com</strong>promesso e pagate dalla società consortile<br />

prima della sua messa in liquidazione, e da altre possibile entrate, <strong>com</strong>e ricordato in<br />

sede di assemblea riunita per discutere il bilancio di esercizio dell’anno 2006, e con<br />

lettera ai soci dell’1 giugno 2007.<br />

Realizzato dalla liquidazione le attività sopra indicate, sarà possibile far fronte alla<br />

giusta richiesta essendo la società tornata in bonis, che perverrà da parte dei creditori<br />

ammessi al passivo fallimentare, per gli interessi maturatisi negli oltre tredici anni di<br />

durata della procedura fallimentare, dando così adempimento oltre che ad un obbligo di<br />

legge, un doveroso risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento del debito.<br />

Quanto sopra ricordato e premesso, due sono le prospettive, che appaiono possibili alla<br />

liquidazione. con diverse conseguenze sul valore delle azioni possedute dai soci.<br />

A.<br />

Il liquidatore continua la sua attività, prima di ricostituzione del patrimonio sociale,<br />

e quindi di realizzo, paga gli interessi maturati ai creditori ammessi al passivo fallimentare,<br />

rimborsa il valore nominale delle azioni nel rispetto dell’articolo 30 dello<br />

statuto sociale, e farà decidere all’assemblea <strong>com</strong>e destinate l’eventuale residuo attivo di<br />

liquidazione.<br />

B.<br />

L’assemblea straordinaria della società consortile Ce.M.I.M. revoca la liquidazione, e<br />

delibera la fusione con altra società. In tal caso le azioni dei soci Ce.M.I.M. spa società<br />

consortile in liquidazione non potranno che essere valutate a valore effettivo, che deve<br />

ritenersi superiore a quello nominato.<br />

In entrambi i casi, ai soci é assicurato l’attuale valore nominale delle azioni possedute.<br />

Di conseguenza, si osserva:<br />

Chiunque, non risultando norme di legge contrarie, ma nei limiti posti dallo statuto sociale,<br />

può acquistare, al prezzo che ritiene più opportuno, se il venditore a quel prezzo è<br />

disposto a vendere, azioni di una società posta in liquidazione e successivamente dichia-<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

145


ata fallita. Nella fattispecie, se chi è disposta a <strong>com</strong>perare paga per l’acquisto il valore<br />

nominale delle azioni sa che, nella migliore delle ipotesi, dopo l’approvazione del bilancio<br />

finale di liquidazione, per disposizione statutaria, riavrà lo stesso valore nominale pagato.<br />

Ne consegue che oltre ai costi di trasferimento, quantomeno avrà perso in valuta.<br />

È evidente, pertanto, che nessun consiglio di amministrazione, ove non ravveda altra<br />

convenienza, delibererebbe l’acquisto di azioni di una società consortile senza scopo di<br />

lucro in liquidazione.<br />

La società che ha chiesto di acquistare le azioni del Ce.M.I.M. in liquidazione, al valore<br />

nominale, l’<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A., a quanto risulta, e confermato da <strong>com</strong>unicazione<br />

dell’UniCredit S.p.A., è società controllata al 60,40 per cento dalla società Sviluppo<br />

Marche S.p.A., a sua volta controllata al cento per cento dalla Regione Marche.<br />

La società <strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. può fare la proposta di acquisto in quanto tutti o<br />

buona parte dei mezzi, direttamente od indirettamente, le sono stati messi a disposizione<br />

dalla Regione Marche, ma certamente il suo organo esecutivo non porterebbe avanti una<br />

operazione che porterebbe solo ad una perdita.<br />

Resta pertanto evidente che l’operazione di acquisto viene fatta per conseguire risultati<br />

economicamente utili per la società acquirente, e quindi per la Regione Marche.<br />

Infanti, con il peso determinato dal possesso della maggioranza assoluta del capitale<br />

sociale, l’acquirente delle azioni potrà influire sulle azione di recupero dei contributi<br />

dovuti al Ce.M.I.M. dalla Regione Marche, prima della dichiarazione di fallimento,<br />

non avendo provveduto a tale recupero il curatore fallimentare e dunque, il liquidatore<br />

intende doverosamente richiedere .<br />

Se così non fosse, l’acquisto da parte della società <strong>Interporto</strong> Marche spa di azioni<br />

Ce.M.I.M. al valore nominale non potrebbe che risolversi con perdita a carico della<br />

Regione Marche.<br />

Appare del tutto realistico dedurre che la Regione Marche, con l’acquisto tramite la società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche spa della maggioranza delle azioni del Ce.M.I.M. in liquidazione<br />

(80,545 per cento) sborsando euro 1.628.751,67 intende intervenire, per l’ennesima<br />

volta, nella procedura di liquidazione, per cercare surrettiziamente d’impedire il<br />

recupero, di quanto dalla stessa dovuto al Ce.M.I.M e di quanto l’<strong>Interporto</strong> Marche<br />

spa dovrebbe pagare per frustoli di terra, e progettazione: La Regione Marche, pertanto,<br />

tramite la società <strong>Interporto</strong> Marche spa, con l’esborso di euro 1.628.751,67 per<br />

l’acquisto dell’ottanta per cento delle azioni, eviterebbe di rifondere oltre 4.000.000,00<br />

di euro per contributi, oltre agli interessi, non corrisposti prima della dichiarazione di<br />

fallimento, e non recuperati dal curatore fallimentare.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

146


Il silenzio seguente alla proposta della Regione Marche di transare le diverse questioni<br />

aperte con la liquidazione con tre milioni di euro, proposta fatta cadere per il decorso del<br />

tempo, é segno evidente e conferma della volontà della Regione.<br />

Ne consegue che se la società <strong>Interporto</strong> Marche S.p.A., diventasse socia del Ce.M.I.M.,<br />

ovviamente ogni azione di recupero verso la Regione Marche potrebbe essere inibita, con<br />

possibile danno per i terzi creditori per interessi maturati a seguito della dichiarazione<br />

di fallimento, ma in particolar modo per gli altri ventisei soci, Enti Pubblici, per i quali<br />

mancherebbero anche i mezzi per il rimborso del valore nominale, delle loro azioni.<br />

Rileva inoltre il liquidatore che il fallimento è in fase di chiusura, che la stessa liquidazione<br />

potrà concludersi in tempo relativamente breve rispetto a quello trascorso dall’inizio<br />

della sua procedura, e che pertanto, per le condizioni economico-patrimoniali dei<br />

quattro soci che hanno manifestato l’intenzione di vendere, senza peraltro conoscere la<br />

situazione patrimoniale della liquidazione, non si evidenziano danni consistenti causati<br />

da un ritardato realizzo delle azioni possedute, tenuto conto anche di quanto da essi già<br />

incassato dalla Regione Marche.<br />

L’intenzione dei quattro soci di maggioranza sopra indicati, di vendere ad un prezzo<br />

notevolmente inferiore all’effettivo valore delle azioni possedute, non può derivare che<br />

da mancata informazione sull’andamento della liquidazione, che se così non fosse, si<br />

dovrebbe pensare ad altro loro accordo con la Regione Marche, che finirebbe col danneggiare<br />

tutti gli altri soci: Il loro <strong>com</strong>portamento palesemente antieconomico, censurabile<br />

dai rispettivi organi di controllo, porterebbe alla svalutazione delle azioni dei soci di<br />

minoranza, Enti pubblici.<br />

Il liquidatore, pertanto, tenuto conto, <strong>com</strong>e stabilito dallo statuto:<br />

“dell’incidenza che l’ingresso del nuovo socio dovrà avere sul<br />

funzionamento della società”,<br />

per la tutela indistinta dell’interesse di tutti i soci, ai sensi di quanto disposto dal primo<br />

<strong>com</strong>ma dell’art. 7 dello Statuto sociale, essendo l’alienazione delle azioni, subordinata<br />

al gradimento dell’organo amministrativo, in considerazioni di quanto sopra detto, per<br />

la tutela del patrimonio sociale e l’esercizio del diritto di recuperare tutte le possibili<br />

attivitá, ravvedendosi l’interesse ad escludere l’ingresso del terzo, nega il gradimento.<br />

Loris Mancinelli».<br />

Quanto denuncia il liquidatore Loris Mancinelli viene convalidato dagli<br />

eventi precedenti e successivi alla lettera.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

147


Il decreto del Tribunale Fallimentare di Ancona che respinge la domanda<br />

di concordato, permette alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa di<br />

poter sostenere di aver rispettato il disposto dell’art. 7, <strong>com</strong>ma 1, lett. a)<br />

della L.R. 13/2006 e di fronte all’impossibilità di arrivare ad un concordato<br />

si è ob torto collo proceduto all’acquisto delle azioni CeMIM per avere<br />

almeno il suo controllo.<br />

Infatti, <strong>Interporto</strong> Marche sottoscrive i preliminari di vendita con i<br />

quattro soci CeMIM:<br />

– Il 16 marzo 2007 con La Camera di Commercio di Ancona 252 e con<br />

la Banca Unicredito Italiano 253 ;<br />

– il 20 marzo 2007 con la Banca Popolare di Ancona 254 ;<br />

– il 21 marzo 2007 con la Banca delle Marche 255 .<br />

Le condizioni della cessione si riportano nella tabella che segue:<br />

Cedente N° azioni<br />

Valore<br />

cessione<br />

Acconto<br />

percto<br />

Pagto<br />

immediato<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

Residuo<br />

permuta<br />

azioni<br />

CCIAA 1.234.180 637.390,45 254.956,18 232.794,27 149.640,00<br />

BPA 297.943 153.874,72 61.549,89 92.324,83 0<br />

BDM 810.800 418.743,25 167.497,30 469,95 250.776,00<br />

UNICREDIT 810.800 418.743,25 167.497,30 151.141,95 100.104,00<br />

Totale 3153723 1628751,67 651500,67 476731,00 500520,00<br />

Il 16 aprile 2007 il Tribunale Civile di Ancona emette la sentenza n.<br />

1130/2007 256 , con la quale dichiara che la Regione Marche ai sensi e per<br />

gli effetti dell’art. 5 L.R. 6/94, così <strong>com</strong>e confermato dalla delibera D.G.R.<br />

n. 1133 del 5 maggio 1997 è receduta dalla qualifica di socio del CeMIM.<br />

252 Atto <strong>com</strong>pravendita azioni CeMIM Camera di Commercio di Ancona/<strong>Interporto</strong> Marche<br />

Spa del 16 marzo 2007;<br />

253 Atto <strong>com</strong>pravendita azioni Banca Unicredito Italiano/<strong>Interporto</strong> Marche Spa del 16 marzo 2007;<br />

254 Atto <strong>com</strong>pravendita azioni Banca Popolare di Ancona/<strong>Interporto</strong> Marche Spa del 20 marzo 2007;<br />

255 Atto <strong>com</strong>pravendita azioni Banca delle Marche/<strong>Interporto</strong> Marche Spa del 21 marzo 2007;<br />

256 Idem nota nr. 218;<br />

148


La sentenza non verrà appellata stante l’evidenza delle risultanze<br />

processuali.<br />

Il 7 maggio 2007 viene definita una scrittura privata tra la regione<br />

Marche nelle persona di Rolando Burattini (Dirigente del Servizio<br />

Programmazione, bilancio e politiche <strong>com</strong>unitarie ai sensi del decreto<br />

dirigenziale n. 267 del 13/09/2006 (da lui stesso emanato) e la <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa nella persona del presidente Roberto Pesaresi 257 .<br />

L’articolato della scrittura privata è <strong>com</strong>posta da due articoli:<br />

– art. 1: Le premesse ed i documenti indicati ancorché non allegati costituiscono parte<br />

integrante e sostanziale del presente accordo;<br />

– art. 2: La Regione Marche, richiamando in toto il Decreto Dirigenziale n° 267/503<br />

del 13 settembre 2006, dichiara che le somme di €. 1.500.000,00.= messe a disposizione<br />

della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, <strong>com</strong>e anche le somme anticipate di cui<br />

alla scrittura del 31 marzo 2005 pari a €. 651.500,67,= rimarranno a favore della<br />

stessa società secondo le modalità che verranno stabilite di <strong>com</strong>une accordo e che a titolo<br />

puramente esemplificativo ma non esaustivo, si indicano, sia in via totale che parziale,<br />

in rinuncia al credito a fronte di svalutazioni di partecipazioni, ad aumenti di capitale<br />

sociale dedicati, in somme a titoli di copertura perdite o futuri aumenti o a somme<br />

anticipate dall’interporto per costi riferiti alla liquidazione della società CeMIM oggi<br />

fallita.<br />

Dell’utilizzo della somma di euro 1.500.000,00.= la Società <strong>Interporto</strong> Marche fornirà<br />

<strong>com</strong>piuta rendicontazione.<br />

La scrittura privata è sottoscritta per la Regione Marche da Rolando<br />

Burattini e da Paolo Costanzi.<br />

Questa <strong>Commissione</strong> non può che rilevare che la scrittura privata non<br />

sorretta da alcun atto legislativo, da alcun atto amministrativo della Giunta<br />

<strong>regionale</strong> e in deroga all’art. 7, <strong>com</strong>ma 1, lettera a) della L. R. 13 del 2<br />

agosto 2006, al Decreto dirigenziale n° 267/503 del 13 settembre 2006,<br />

all’art. 4 della D.G.R. n. 224 del 6 marzo 2006, all’art. 3 dell’accordo<br />

Regione Marche – 4 soci CeMIM del 31 marzo 2005, alla D.G.R. n. 374<br />

del 15 marzo 2005, alla D.G.R. n. 477 del 27/04/2004, <strong>com</strong>e specificata<br />

dal presidente Vito D’Ambrosio del 4 marzo 2005 con l’allegato alla<br />

257 Atto Regione Marche/<strong>Interporto</strong> Marche Spa: autorizzazione <strong>com</strong>pravendita azioni CeMIM<br />

7 maggio 2007;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

149


lettera del 4 marzo 2005 a firma dell’Avv. Paolo Costanzi (Responsabile<br />

dell’avvocatura <strong>regionale</strong>).<br />

Non vi possono essere ragioni che autorizzassero i due dirigenti Burattini<br />

e Costanzi a firmare quella scrittura privata, gravando sulla regione<br />

Marche di una perdita secca pari ad €. 1.500.000,00.=.<br />

Questo quanto cronologicamente avvenuto prima della lettera del liquidatore<br />

Loris Mancinelli.<br />

A seguito di essa lettera vengono prese due iniziative contrapposte.<br />

La prima. Con l’approvazione della D.G.R. n. 687 del 25 giugno<br />

2007 258 , appena 7 giorni dopo l’invio della lettera del liquidatore Mancinelli<br />

ai soci, relatore il presidente Mario Spacca, si propone al liquidatore<br />

una soluzione transattiva di €. 3.000.000,00.= (tre milioni di euro) a<br />

copertura del credito dovuto al CeMIM per la mancata erogazione dei<br />

contributi liquidati con la D.G.R. n. 7210 del 30 dicembre 1991 per la<br />

somma di €. 4.389.883,64.=.<br />

Il documento istruttorio, parte integrante della delibera, al capoverso<br />

XII pagine 7 e 8, reca: «… XII. Si è così provveduto a predisporre una ipotesi di<br />

atto transattivo, contenente la regolamentazione dell’accordo che è possibile concludere<br />

con la società Ce.M.I.M. allo scopo di porre fine all’intera vicenda e di evitare il sorgere<br />

di ulteriori liti giudiziarie.<br />

Detto accordo viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e<br />

sostanziale, ai fini della sua approvazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi<br />

e per gli effetti di cui all’art. 4 <strong>com</strong>ma 1 lett. g) della L.R. 15/10/2001 n. 20 e<br />

successive modificazioni.<br />

A seguito della ricezione dell’accettazione da parte del legale rappresentante del<br />

Ce.M.I.M. dell’accordo, il testo definitivo del documento dovrà essere approvato dalla<br />

Giunta Regionale, stante la possibilità che vengano apportate modificazioni al suo<br />

contenuto.<br />

Dell’ipotesi di accordo dovrà essere data notizia ai soci che hanno sottoscritto convenzioni<br />

con la Re gione, dovendosi far presente l’impossibilità di dare <strong>com</strong>piuta attuazione<br />

alle convenzioni predette stante la determinazione assunta dal Giudice delegato ai<br />

fallimenti presso il Tribunale civile di Ancona la quale non consente più di presentare<br />

proposte di concordato fallimentare…».<br />

258 D.G.R. nr. 687 del 25 giugno 2007 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

150


Con questa delibera l’Avv. Costanzi cerca di recuperare dall’evidente<br />

errore <strong>com</strong>piuto di sottoscrivere con <strong>Interporto</strong> Marche Spa la scrittura<br />

privata del 7 maggio 2007.<br />

L’accelerazione subita per la chiusura della procedura fallimentare avvenuta<br />

con decreto cron. n. 3647 del 14 giugno 2007 del Tribunale Fallimentare<br />

di Ancona, anche a seguito del minacciato sciopero della fame<br />

da parte del creditore Garbuglia Nazareno, 11 giorni prima la delibera di<br />

Giunta n° 687/2007, non poteva più permettere di recuperare con una<br />

nuova proposta di concordato, quella presentata dalla Inteporto Marche<br />

Spa il 7 dicembre 2006, artatamente costruita per essere bocciata.<br />

La seconda.<br />

La delibera n. 687/2007, di così grande importanza, viene portata alla<br />

conoscenza del liquidatore Mancinelli, il 16 luglio 2007 allegata alla lettera<br />

dell’avv. Paolo Costanzi che scrive 259 : «Con la presente, per conto e nell’interesse<br />

della Regione, intendo riprendere le fila della trattativa purtroppo non approdata<br />

alla conclusione lo scorso mese di marzo.<br />

Ho provveduto a rielaborare la bozza di atto transattivo secondo le indicazioni pervenutami<br />

dall’amministrazione.<br />

Tale schema di atto, a valere quale proposta negoziale da porre a base della trattativa, è<br />

stato approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 687 del 25/06/2007,<br />

che allego in copia…».<br />

La trattativa in effetti, annunciata con i migliori propositi presenti<br />

nella delibera n. 687/2007, raggiunge un primo risultato, con la lettera<br />

dell’Avv. Costanzi del 17 settembre 2007 260 .<br />

Nella lettera viene inviato un articolato di accordo che reca: «…<br />

Art. 1<br />

1. La Regione Marche, metterà a disposizione del Ce.M.I.M. l’importo di euro tremilioni,<br />

a valere sugli stanziamenti in parte già autorizzati con la Legge Regionale n. 2<br />

del 23 febbraio 2007 e in parte da autorizzare con la Legge di approvazione dell’assestamento<br />

del bilancio di previsione 2007.<br />

2. L’entità delle risorse individuate al punto che precede sono da intendersi, in ogni caso,<br />

non modificabili.<br />

259 Lettera dirigente Avv. Costanzi al liquidatore Loris Mancinelli del 16 luglio 2007;<br />

260 Lettera Dirigente Avv. Paolo Costanzi al liquidatore Loris Mancinelli del 17 settembre 2007;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

151


3. L’erogazione della somma in questione avverrà secondo le modalità previste negli<br />

articoli seguenti.<br />

Art. 2<br />

1. Il liquidatore del Ce.M.I.M. si impegna a convocare, dopo la sottoscrizione della<br />

proposta di accordo da parte della Regione Marche, l’assemblea ordinaria dei soci allo<br />

scopo di:<br />

a) sottoporre alla approvazione i bilanci relativi agli esercizi sociali precedenti e per<br />

vari motivi non approvati nelle assemblee e convocate nel corso degli anni medesimi,<br />

<strong>com</strong>prensivi delle spese di liquidazione;<br />

b) sottoporre all’approvazione il contenuto del presente accordo per essere autorizzato,<br />

con esonero da ogni responsabilità, ad accettare l’importo messo a disposizione dalla<br />

Regione Marche ai fini transattivi;<br />

c) deliberare in ordine alle cause iniziate dalla curatela fallimentare e non concluse;<br />

d) sottoporre all’approvazione il progetto di bilancio di liquidazione contenente la definizione<br />

a stralcio e transazione delle pretese dei creditori ammessi al passivo, in conseguenza<br />

della chiusura del fallimento, corredata dagli atti di accettazione da parte dei<br />

creditori medesimi e contenente l’indicazione delle spese di liquidazione.<br />

Art. 3<br />

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio<br />

di liquidazione e, <strong>com</strong>unque, dalla data di entrata in vigore delle legge <strong>regionale</strong> di<br />

assestamento del bilancio di previsione 2007, la Regione Marche provvederà al versamento<br />

dell’importo pattuito nel presente accordo per il ripiano del debito risultante dal<br />

documento suddetto.<br />

2. Compiuta la liquidazione della società dovrà, essere convocata l’assemblea dei soci<br />

per decidere gli adempimenti necessari alla chiusura del Ce.M.I.M. e la sua fusione<br />

nella Soc. <strong>Interporto</strong> S.p.A..<br />

Art. 4<br />

1. Dal giorno della sottoscrizione della proposta di accordo, stante la finalità transattiva<br />

perseguita, la Regione sarà da ritenersi socia del Ce.M.I.M., con il numero di azioni<br />

originariamente possedute, senza necessità di ulteriori accertamenti e in<strong>com</strong>benti.<br />

2. In virtù di quanto previsto dal <strong>com</strong>ma che precede, la Regione ed il Ce.M.I.M. si<br />

impegnano a rinunciare alle azioni proposte avanti il Tribunale Civile di Ancona, ai<br />

sensi delle disposizioni del vigente codice di procedura civile. A tale proposito la Regione<br />

rinuncia alle proprie spese legali, mentre le spese legali del Ce.M.I.M. sono poste a<br />

carico della liquidazione della società.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

152


Art. 5<br />

1. La Regione ed il Ce.M.I.M., si impegnano a dare esecuzione al presente accordo<br />

secondo buona fede e con la migliore diligenza, al fine di evitare l’insorgere di ulteriori<br />

controversie <strong>com</strong>unque connesse e correlate con le questioni oggetto della transazione, per<br />

qualsiasi titolo o ragione…».<br />

Il liquidatore Loris Mancinelli convoca l’assemblea ordinaria dei soci<br />

CeMIM per approvare un corposo ordine del giorno, per il giorno 28<br />

settembre 2007 261 , <strong>com</strong>preso l’accordo proposto dal dirigente Costanzi.<br />

In vista dell’assemblea del 28/09/2007 avvengono due fatti gravissimi<br />

ed imprevedibili.<br />

Il 27 settembre 2007, l’Avv. Costanzi invia una lettera, anticipata via<br />

fax, al liquidatore Mancinelli del seguente contenuto 262 :<br />

«OGGETTO: Ce.M.I.M. soc. cons. p.a. in liquidazione. Delibera della Giunta Regionale<br />

n. 687/2007.<br />

Faccio riferimento alla precedente lettera del 17/09/2007 (n.<br />

182538 di prot.).<br />

In data 24/09/2007, è stato notificato alla amm.ne il dispositivo della sentenza del<br />

Tribunale di Ancona n. 1104 del 16/04 – 20/09, emessa nella causa tra la Regione<br />

e il Ce.M.I.M. (n. 1104/2006 R.G.), a lei noto, con la quale è stato dichiarato in<br />

stretta sintesi che l’ente non è più socio della società consortile.<br />

Tale pronuncia, sopravvenuta nel corso delle trattative, ancorché non definitiva, produce<br />

dal giorno della sua pubblicazione i suoi effetti fra le parti che ne devono tenere debito<br />

conto nel decidere il proprio <strong>com</strong>portamento nella vicenda.<br />

Alla data odierna, non disponendo del testo integrale della sentenza non sono in grado<br />

di valutare appieno le conseguenze della stessa e perciò quali modificazioni sono necessarie<br />

alle decisioni adottate e ancora da adottare.<br />

Per dovere di correttezza, ritengo perciò di <strong>com</strong>unicarle formalmente che, a partire dalla<br />

ricezione della presente nota, la proposta di accordo trasmessa con la nota in epigrafe indicata<br />

è da intendersi revocata in via precauzionale e sino all’esito della verifica suddetta.<br />

La terrò informata sulle ulteriori determinazioni dell’ente».<br />

Il giorno successivo si tiene l’assemblea ordinaria dei soci CeMIM, il<br />

punto 3 dell’o.d.g. reca: «Rapporti con la Regione Marche: ipotesi di accordo con<br />

261 Verbale assemblea ordinaria soci CeMIM del 28 settembre 2007 (*);<br />

262 Lettera dirigente Avv. Paolo Costanzi del 27 settembre 2007: sospensione trattativa;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

153


la Regione Marche» ed il liquidatore nella sua relazione sul punto avverte del<br />

fax tempestivamente arrivato dall’Avv. Costanzi il giorno prima.<br />

Tuttavia, l’assemblea dovrà constatare che tutti i punti all’o.d.g. su proposta<br />

dell’Avv. Rossignoli, in rappresentanza della Camera di Commercio<br />

di Ancona, verranno sistematicamente rinviati ad altra assemblea.<br />

L’Avv. Rossignoli, per la Camera di Commercio di Ancona, non fa<br />

mancare neanche la sorpresa finale e preannuncia l’invio lo stesso giorno di una<br />

lettera al liquidatore ed al presidente del collegio sindacale per chiedere di tenere senza<br />

ritardo, possibilmente entro il 31 ottobre, un’assemblea straordinaria per la soppressione<br />

dei <strong>com</strong>mi 1,7, 8, 9, 10 dell’art. 7 dello statuto e la modifica del <strong>com</strong>ma 6 dello stesso<br />

articolo, nonché la conferma o revoca dell’incarico al liquidatore in carica.<br />

Copia di detta lettera firmata in data 28 settembre dalla Camera di<br />

Commercio di Ancona, dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca Popolare<br />

di Ancona Spa e dall’Unicredito Italiano Spa viene consegnata al<br />

segretario perché venga allegata al presente verbale per formarne parte<br />

integrante 263 .<br />

Risulta anche qui evidente che quanto stabilito con la delibera n.<br />

687/2007 di annullare le convenzioni con i 4 soci CeMIM è il motivo<br />

scatenante la reazione dei 4 soci contro la stessa delibera e contro il liquidatore<br />

Mancinelli tanto da richiederne la sua revoca dall’incarico.<br />

A dimostrazione che quello che fa la mano destra si nasconde alla sinistra.<br />

Il 23 ottobre 2007 è approvata la L.R. n. 14. L’art. 7 approva le modifiche<br />

<strong>com</strong>e approvate nella tabella 7 264 .<br />

La Tabella 7 prevede: n. 10311 dell’elenco generale – denominazione:<br />

Per l’accordo transattivo sottoscritto con la soc. CeMIM necessario<br />

alla liquidazione della società stessa – variazione assestamento 2007: €.<br />

3.000.000,00.=.<br />

La legge <strong>regionale</strong> stanzia la somma di 3 milioni di euro per l’accordo<br />

transattivo CeMIM – Regione Marche, ma l’Avv. Costanzi d’autorità revoca<br />

quell’accordo.<br />

I 4 maggiori soci CeMIM invece di mandare avanti una soluzione<br />

transattiva che avrebbe permesso di sanare a sua volta ogni obbligazione<br />

263 Lettera 4 soci CeMIM revoca liquidatore e modifiche statutarie del 28 settembre 2007;<br />

264 Legge <strong>regionale</strong> nr. 14 del 23 ottobre 2007 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

154


in modo totale o parziale con i creditori del CeMIM e avviarsi alla liquidazione<br />

della società, ha un’idea ben più originale:<br />

– manda a casa il liquidatore Loris Mancinelli;<br />

– impedisce alla società di avere lo stanziamento a bilancio approvato<br />

con la legge <strong>regionale</strong> 14/2007;<br />

– sottrae ai creditori del CeMIM lo stanziamento di 3 milioni di euro,<br />

per rientrare dei loro crediti.<br />

E, con questa operazione “trasparente” <strong>com</strong>plici dirigenti della regione<br />

Marche può conservare la validità delle convenzioni e rientrare anche<br />

del 60% del loro capitale sociale.<br />

Quello che non possono più fare dirigenti regionali, presidente di <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa e Camera di Commercio di Ancona, Banca delle<br />

Marche, Banca Popolare di Ancona e Banca Unicredito Italiano a seguito<br />

della D.G.R. n. 687/2007 e della L.R. n. 14/2007, lo fanno sovvertendo<br />

con il loro voto (sia da cedenti che da cessionari) ogni legittima aspirazione<br />

della società CeMIM a concludere la liquidazione avendo pagato tutti<br />

i creditori ed anche tutti i soci.<br />

All’oscuro di tutto, non essendo stato mai avvertito dall’avv. Costanzi<br />

di quanto era intervenuto con la L.R. 14/2007, il liquidatore Mancinelli,<br />

correttamente si attiene alle disposizioni dei 4 soci che detengono oltre<br />

l’80% del capitale sociale e convoca l’assemblea straordinaria per il giorno<br />

15 novembre 2007 265 con all’o.d.g. su sua proposta: 1) modifica degli<br />

art. 2, 11, 12, 15 e 19 del vigente statuto sociale; 2) Trasferimento sede sociale; 3)<br />

Eliminazione del secondo <strong>com</strong>ma dell’art. 30 del vigente statuto sociale; e su proposta<br />

di alcuni soci: 1) Soppressione dei <strong>com</strong>mi 1, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 7 dello stato sociale e<br />

modifica del <strong>com</strong>ma 6 dello stesso articolo <strong>com</strong>e segue: «Qualora siano decorsi sessanta<br />

giorni dalla effettuata <strong>com</strong>unicazione alla società, senza che nel frattempo sia stato<br />

esercitato il diritto di acquisto delle azioni da parte degli altri soci, l’azionista fermo<br />

restando quanto stabilito dall’art. 5 dello statuto in proposito alla <strong>com</strong>posizione della<br />

<strong>com</strong>pagine sociale, potrà trasferire tutte o parte delle proprie azioni»; 2) Conferma o<br />

revoca dell’incarico al liquidatore in carica; provvedimenti consequenziali ed eventuale<br />

nomina di uno o più liquidatori nel rispetto della normativa di cui all’art. 2487 del<br />

Codice civile.<br />

265 Convocazione assemblea soci CeMIM del 15 novembre 2007: annullata;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

155


L’assemblea non potrà tenersi poiché il Conservatore della Camera di<br />

Commercio di Ancona aveva cancellato dal registro delle imprese il Ce-<br />

MIM ed il 16 novembre 2007, riconoscendo il proprio errore, provvede a<br />

riscrivere il CeMIM nel registro delle imprese.<br />

L’assemblea verrà convocata di nuovo il 18 dicembre 2007 266 . Lo statuto<br />

verrà cambiato secondo gli interessi dei 4 soci ed il liquidatore Loris<br />

Mancinelli verrà sostituito con il Dott. Luigi Scoponi, consulente di fiducia<br />

della <strong>Interporto</strong> Marche Spa e prossimo socio di controllo e coordinamento<br />

della ScpA CeMIM in liquidazione con l’81,5% del capitale<br />

sociale.<br />

Il nuovo liquidatore convocherà per l’11 febbraio 2008 l’assemblea dei<br />

soci per far subentrare ai quattro soci cedenti le loro azioni, il cessionario<br />

<strong>Interporto</strong> Marche Spa 267 .<br />

Un attento esame dell’utilizzo dello stanziamento di €. 1.500.000,00.=<br />

con legge <strong>regionale</strong> 13/2006 per una proposta di concordato fallimentare<br />

ha portato a questa conclusione: – per questa operazione la società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche Spa avrebbe tratto un vantaggio finanziario di €.<br />

1.023.269,00.= utilizzando il finanziamento <strong>regionale</strong> per €. 1.500.000,00<br />

e pagando in contanti € 476.731,00.= le azioni non permutate.<br />

– i 4 soci CeMIM: Camera di Commercio di Ancona, Banca delle<br />

Marche, Banca Popolare di Ancona e Banca Unicredito Italiano, oltre ad<br />

incassare acconti versati nel 2005 direttamente dalla Regione ai 4 soci di<br />

maggioranza allorquando «ottenne in modo poco lineare» il loro voto nell’assemblea<br />

del 16.03.2005 (acconti per Euro 651.500,67), ha incamerato<br />

ulteriori €. 476.731,00.= in liquido e una maggiore presenza nel capitale<br />

sociale di <strong>Interporto</strong> Marche Spa pari ad €. 500.520,00.= in permuta alle<br />

proprie azioni (interamente azzerate) della società CeMIM.<br />

Si profilerebbe una distrazione dei contributi regionali finalizzati alla<br />

soluzione di un concordato fallimentare si materializza dunque in tre direzioni:<br />

266 Verbali assemblee ordinaria e straordinaria soci CeMIM del 18 dicembre 2007: revoca liquidatore<br />

e modifiche statutarie (**);<br />

267 Idem nota nr. 140 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

156


– €. 476.731,00 contributi regionali L.R. 13/06 per<br />

l’acquisto di n. azioni CeMIM 923.080 (29,27%);<br />

– €. 651.500,67 finanziamento regione Marche<br />

accordo 30 marzo 2005, delibera 374<br />

del 15/03/2005, corrispondente<br />

a n. azioni CeMIM 1.261.488 (40,00%);<br />

– €. 1.023.269,00 contributi regionali L.R. 13/06<br />

trattenuti dalla società <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa,<br />

= €. 2.151.500,67 Totale finanziamenti erogati<br />

dalla Regione Marche<br />

– €. 500.520,00 per permuta azioni <strong>Interporto</strong> Marche<br />

con n. azioni CeMIM 969.155 (30,73%);<br />

Totale acquisto n. azioni CeMIM 3.153.723 (100%).<br />

La società <strong>Interporto</strong> Marche Spa nel bilancio di esercizio al<br />

31/12/2008 268 al capitolo svalutazioni (pagina 18) scrive: «Trattasi delle<br />

svalutazioni delle partecipate, tra cui in primo luogo la società CeMIM di recente<br />

acquisizione meglio <strong>com</strong>mentate nella relativa sezione dello stato patrimoniale. Il minor<br />

valore rispetto al costo <strong>com</strong>plessivo di acquisto delle azioni CeMIM è giustificato dal<br />

fatto che la differenza, corrispondente agli acconti a fronte dell’acquisto delle azioni<br />

stesse cedute dalla Regione Marche a Inteporto Marche e contabilizzati nel bilancio<br />

2007 stesso per mancanza, all’epoca, di informazioni in merito alla consistenza patrimoniale<br />

della società CeMIM e quindi in merito alla valutazione delle azioni cui i<br />

crediti si riferirono».<br />

È evidente che a fronte del valore nominale delle azioni CeMIM pagato,<br />

la Società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, doveva mettere a bilancio il valore<br />

reale di quelle azioni che non poteva essere che “0” e dunque con una<br />

perdita secca di €. 1.726.853,00.=.<br />

Si deve andare a pagina 18 del bilancio per leggere:<br />

Imprese controllate:<br />

268 Società <strong>Interporto</strong> Marche Spa: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

157


Partecipazione in imprese controllate valore azioni acquistate €. 1.726.853<br />

CeMIM S.c.p.A. in liquidazione valore azioni acquistate €. 1.726.853<br />

Fondo svalutazione controllate valore azioni acquistate €. 1.726.853<br />

CeMIM S.c.p.A. in liquidazione valore azioni acquistate €. 1.726.853<br />

Audito sull’operazione dell’acquisto delle azioni CeMIM da parte della<br />

soc. <strong>Interporto</strong> Marche, alla domanda del presidente Gia<strong>com</strong>o Bugaro,<br />

così si è espresso Paolo Costanzi – audizione del 15 marzo 2012 269 :<br />

– «Abbiamo parlato adesso dell’acquisto da parte di <strong>Interporto</strong> delle azioni del<br />

Ce.M.I.M.. Lei sa, Avvocato, che nel bilancio di esercizio 2008 della società <strong>Interporto</strong><br />

Marche, le azioni Ce.M.I.M. sono state inserite alla voce “svalutazione a valore zero”».<br />

Risponde: Questo non lo so.<br />

Alla nuova domanda del presidente Gia<strong>com</strong>o Bugaro – «Le risulta corretto<br />

– tra l’altro l’ho visto nella documentazione che ci avete mandato voi – che i quattro<br />

soci del Ce.M.I.M. sono stati liquidati per acquistare le loro azioni per la somma di 1<br />

milione e 128 mila euro, e 520 mila euro pagati in permuta con azioni di <strong>Interporto</strong><br />

Marche spa?».<br />

Risponde: «No, molto di meno, perché la cifra data non poteva essere, non c’era proprio<br />

disponibilità in tale senso, superiore a 653 mila euro. Le altre sono state date in<br />

permuta».<br />

Come abbiamo riportato in precedenza i 4 soci hanno ricevuto in liquido<br />

precisamente €. 1.128.231,67.= così maturati: €. 651.500,67 + €.<br />

476.731,00 = € 1128231,67.= (contanti) , oltre €. 500.520,00.= (permuta)<br />

per un totale di € 1628751,67.=<br />

Quanto poi alla permuta di azioni CeMIM per un valore pari a €.<br />

500.520,00.= con azioni <strong>Interporto</strong> Marche Spa, la decisione di azzerare<br />

il valore delle azioni CeMIM – interamente svalutate – il capitale sociale<br />

di <strong>Interporto</strong> Marche ha subito una perdita CeMIM secca di pari importo,<br />

altro che permuta.<br />

Sempre in merito all’acquisto delle azioni CeMIM, Roberto Pesaresi<br />

audito il 12 aprile 2012 270 , ha sostenuto, in dispregio della verità da questa<br />

269 Idem nota nr. 207 (*);<br />

270 Idem nota nr. 139 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

158


<strong>Commissione</strong> documentalmente e puntualmente ricostruita, che il finanziamento<br />

ottenuto di €. 1.500.000,00.= è stato correttamente utilizzato<br />

per l’acquisto delle azioni CeMIM.<br />

Il presidente Bugaro gli ha domandato anche sui motivi che hanno<br />

portato alla svalutazione totale delle azioni CeMIM. La risposta non è<br />

sembrata molto convincente.<br />

presidente Bugaro. «Dalla lettura dei bilanci della società <strong>Interporto</strong> Marche spa<br />

risulta che il valore delle azioni CeMIM, società partecipata con capitale sociale di<br />

1 milione e 600 mila euro, sono state <strong>com</strong>pletamente immediatamente azzerate con il<br />

bilancio 2008. Può chiarire alla <strong>Commissione</strong> questo aspetto».<br />

Roberto Pesaresi. «<strong>Interporto</strong> Marche ha ritenuto di fare una valutazione di assoluta<br />

prudenza, così <strong>com</strong>e previsto dal codice civile, non ritenendo che… L’azzeramento non<br />

significa che <strong>Interporto</strong> non ha la partecipazione, significa semplicemente che <strong>Interporto</strong><br />

ha ritenuto che quelle azioni avessero valore diverso».<br />

Presidente Bugaro: «Ma l’ha pagato 1 milione e mezzo!».<br />

Roberto Pesaresi: «Se è per questo le ha pagate pure di più! Ma in quel momento il<br />

giudizio non era su quanto aveva pagato ma sulle prospettive della società, perché il codice<br />

civile impone di valutare il capitale sociale di una partecipata non in base a quanto<br />

è stato pagato ma in base a qual è in quel momento il valore della società.<br />

Quindi <strong>Interporto</strong> ha ritenuto che il valore della società in quel momento fosse zero.<br />

Ma questo non cambia di una virgola perché <strong>com</strong>unque le azioni sono nel bilancio di<br />

<strong>Interporto</strong> Marche, quindi se alla fine varranno qualcosa <strong>Interporto</strong> Marche avrà una<br />

sopravvenienza attiva, se non varranno niente non ha ulteriori problemi.<br />

<strong>Interporto</strong> Marche l’ha fatto nel rispetto del codice civile e su condivisione del collegio<br />

sindacale per profondo rispetto nei confronti di altri soci e a livello assolutamente prudenziale.<br />

È quello che viene richiesto dal codice civile.<br />

Quelle azioni, salvo la questione di cui probabilmente parliamo fra un attimo, sono nel<br />

bilancio di <strong>Interporto</strong>, non li abbiamo buttati dalla finestra».<br />

La questione di cui anticipa l’argomento riguarda l’assegnazione<br />

all’Arch. Tomellini delle azioni CeMIM per l’importo “virtuale” di €.<br />

1.644.535,63 pari all’81,28% del capitale sociale CeMIM.<br />

Tuttavia, il Presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa, nonostante l’azzeramento<br />

del valore delle azioni CeMIM, avrebbe potuto, fino alla data del<br />

10 febbraio 2011, inserire a bilancio della Società da lui presieduta, tali<br />

azioni per un valore di €. 1.644.535,63.=.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

159


A seguito del Giudice dell’esecuzione le azioni, già sequestrate e date<br />

in custodia al Dott. Glauco Vico, il 18 febbraio 2011 sono consegnate in<br />

proprietà al Tomellini.<br />

La conseguenza dunque è che dal 18 febbraio 2011, la società <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa non può più inserire a bilancio, sotto la voce «svalutazioni»,<br />

quelle azioni, bensì solo la differenza di €. 82.117,37.= (totale azioni<br />

CeMIM 1.726.653,00.= – azioni assegnate a Tomellini 1.644.535,63),<br />

pari al 4,06% del capitale sociale CeMIM.<br />

Così <strong>com</strong>e il presidente Pesaresi non può dire oggi di avere le azioni<br />

assegnate a Tomellini in bilancio.<br />

Le azioni CeMIM pagate €. 1.644.536,63 pari all’’81,28% del capitale<br />

sociale pari ad €. 2.023.259,67.=), sono state poste alla voce svalutazione<br />

e dal 18 febbraio 2011 non sono più nella disponibilità del bilancio <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa.<br />

Questa è la gravissima verità anche se ancora il valore delle azioni<br />

assegnate a Tomellini viene inserito, da <strong>Interporto</strong> Marche Spa, alla voce<br />

«svalutazione», anche nel bilancio al 31/12/2010 approvato nel 2011 271 ,<br />

(pag. 18) senza alcuna rettifica nelle note aggiuntive.<br />

È parere di questa <strong>Commissione</strong> che il Consiglio <strong>regionale</strong> affronti “il<br />

problema gestionale” della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa.<br />

Una esigenza, questa, rilevata dallo stesso presidente Gian Mario<br />

Spacca, il quale si è espresso, l’11 aprile scorso 272 , pubblicamente, in una<br />

sede impropria, con una importante affermazione sulle troppe risorse finanziarie<br />

date all’interporto.<br />

La questione tuttavia va osservata in modo ancor più ampio: i troppi<br />

contributi della Regione concessi alla Società <strong>Interporto</strong> Marche Spa<br />

vanno correlati ai risultati operativi raggiunti e <strong>com</strong>e sono stati impiegati.<br />

Deve preoccupare tutti il fatto che una nuova condanna a risarcire<br />

danni verso soggetti lesi nei loro diritti con ingenti somme, può portare<br />

ad una situazione di grave illiquidità che neanche il presidente Pesaresi,<br />

nella sua audizione, ha ritenuto di non escludere.<br />

271 Bilancio esercizio 2010 <strong>Interporto</strong> Marche Spa: nota integrativa (*);<br />

272 Resto del Carlino del 12 aprile 2012;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

160


Valuti dunque l’assemblea legislativa il che fare e quali cambiamenti<br />

decidere e quali responsabilità sollevare.<br />

5.6.9 Azione di responsabilità contro Mancinelli Loris<br />

per non aver sostenuto e difeso la proposta<br />

di concordato fallimentare presentata<br />

da <strong>Interporto</strong> Marche Spa<br />

Un capitolo a parte merita l’azione di responsabilità richiesta dalla ScpA<br />

CeMIM in liquidazione, su proposta irrifiutabile della <strong>Interporto</strong> Marche<br />

Spa, socio di controllo e coordinamento, nell’assemblea, convocata con<br />

urgenza il 25 luglio 2008 273 .<br />

Il presidente Roberto Pesaresi il 14 luglio 2008 scrive rac<strong>com</strong>andata<br />

a.r. 274 , anticipata via fax, al liquidatore Luigi Scoponi:<br />

«… Egregio Dott. Scoponi,<br />

OGGETTO: Richiesta di convocazione dell’Assemblea dei soci della “Ce.M.I.M.<br />

s.c.p.a.” in Liquidazione – Iscrizione di apposito punto all’Ordine del Giorno relativo<br />

alla valutazione del promovimento dell’azione sociale di responsabilità nei confronti del<br />

precedente Liquidatore Dott. Loris Mancinelli – Determinazioni consequenziali.<br />

In relazione a quanto in epigrafe la scrivente <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a. – socio di codesta<br />

“Ce.M.I.M. s.c.p.a.” in Liquidazione nella consistenza di partecipazione risultante<br />

dal Libro Soci nella disponibilità di Codesto Liquidatore – chiede – ad ogni effetto di<br />

Legge nonché Statuto ovvero altra previsione di contratto sociale – che:<br />

1. venga convocata, l’Assemblea dei Soci della “Ce.M.I.M. s.c.p.a.” in Liquidazione<br />

nei predetti termini di Legge nonché Statuto ovvero altra previsione di contratto sociale;<br />

2. venga iscritta all’Ordine del Giorno di tale Assemblea dei Soci – la cui convocazione<br />

è appunto richiesta <strong>com</strong>e da punto che precede – la discussione e relativa successiva<br />

deliberazione sul seguente tema:<br />

“Esame degli esiti della attività di liquidazione svolta dal Dott.<br />

Loris Mancinelli – Valutazione delle misure di tutela della società<br />

a fronte degli esiti della predetta attività di liquidazione<br />

273 Verbale assemblea soci CeMIM del 25 luglio 2008 (*);<br />

274 Richiesta presidente Pesaresi convocazione assemblea soci CeMIM del 14 luglio 2008;<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

161


con specifico riferimento al promovimento dell’azione sociale<br />

di responsabilità nei confronti del Liquidatore – Determinazioni<br />

in merito”.<br />

In attesa di cortese adempiente quanto sollecito riscontro – e rimanendo <strong>com</strong>unque a<br />

disposizione per quanto di necessità – si porgono i migliori saluti…».<br />

I punti 2 e 3 dell’o.d.g. che qui interessano trattare, soprattutto in relazione<br />

alla proposta di concordato fallimentare presentata dal presidente<br />

Roberto Pesaresi, per conto di <strong>Interporto</strong> Marche Spa, su mandato<br />

dell’assemblea legislativa <strong>regionale</strong> ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, <strong>com</strong>ma<br />

1, lettera a) della legge <strong>regionale</strong> del 2 agosto 2006, n. 13.<br />

Scrive agli azionisti il presidente Roberto Pesaresi:<br />

«…<br />

2. la gestione liquidatoria in carica sino al 18.12.2007 – nel corso del lungo periodo<br />

di sottoposizione della società a procedura concorsuale di fallimento e nonostante il<br />

cospicuo attivo di tale procedura conclusasi solamente con il ritorno “in bonis” della<br />

società – ha, da un lato, omesso di sottoporre ai soci iniziative di concordato fallimentare<br />

in grado di conseguire l’approvazione dell’Assemblea della società nonché<br />

quindi dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria <strong>com</strong>petente ed ha, dall’altro, scelto<br />

invece:<br />

a) di sottoporre, all’Assemblea solamente le proposte di concordato fallimentare<br />

provenienti da alcuni ex amministratori, sindaci, dirigenti e consulenti convenuti nelle<br />

azioni ex art. 146 L.F. promosse dalla Curatela Fallimentare, da un assuntore – di cui<br />

non vennero fornite le generalità – e poi dal Sig. Giambruno Mosca;<br />

b) di non sottoporre all’Assemblea – o <strong>com</strong>unque di evitare di fare propria avanti<br />

all’Assemblea medesima e nell’interesse della società – la proposta di concordato<br />

fallimentare formulata dalla <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a., la quale presentava – per la<br />

liquidazione medesima – termini più vantaggiosi rispetto a quelli contenuti nelle citate<br />

proposte, cosi <strong>com</strong>e risultante dalla documentazione disponibile sul punto;<br />

c) di negare e <strong>com</strong>unque di evitare qualsivoglia forma di sostegno – <strong>com</strong>unque utile<br />

quanto meno ai fini della formulazione del giudizio di meritevolezza da parte del Collegio<br />

della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Ancona secondo il rito allora<br />

vigente – alla predetta proposta concordataria dell’<strong>Interporto</strong> Marche, i cui termini<br />

risultavano appunto più vantaggiosi rispetto a quelli delle citate proposte;<br />

d) di omettere, infine, la proposizione di gravame – a tutela dell’interesse della società<br />

a conseguire il beneficio proprio degli effetti concordatari rispetto ai creditori sociali in<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

162


luogo del mero ritorno “in bonis” della società e conseguente reviviscenza delle pretese<br />

di porzioni creditorie non soddisfatte dalla Procedura fallimentare quali quelle del Sig.<br />

Giambruno Mosca oltre le altre – avverso il diniego di accoglimento pronunciato dal<br />

Collegio della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Ancona in ordine al<br />

ricorso per concordato fallimentare proposto dalla <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a. nei termini<br />

di maggior favore per la Liquidazione, <strong>com</strong>e sopra segnalato;<br />

3. la gestione liquidatoria in carica sino al 18.12.2007 – per effetto delle condotte<br />

sopra descritte nel punto che precede – ha, dunque, precluso alla società, da un lato,<br />

il godimento di tale beneficio degli effetti concordatari rispetto ai creditori sociali ed ha<br />

invece esposto la società medesima, dall’altro, alla citata reviviscenza delle pretese<br />

di porzioni creditorie non soddisfatte dalla procedura fallimentare, quali appunto quelle<br />

del Sig. Giambruno Mosca, il quale ha così potuto – unitamente agli altri creditori –<br />

tornare ad azionare tali pretese nei confronti della società, con grave pregiudizio per<br />

quest’ultima; […]».<br />

Il rappresentante del Comune di Cupramontana, Alberto Aquilanti,<br />

anche per conto dei soci CeMIM dei Comuni di Mergo e Comune di Falconara<br />

Marittima, dichiara a verbale «non si <strong>com</strong>prendano le motivazioni della<br />

deliberanda azione di responsabilità alla luce delle dichiarazioni rese dai soci Camera<br />

di Commercio di Ancona, Banca delle Marche s.p.a., Banca Popolare di Ancona s.p.a.<br />

e Unicredit s.p.a. e di cui al verbale di assemblea del 18/12/2007 che testualmente<br />

si riportano: “Nel ringraziare il dott. Loris Mancinelli per l’attività svolta in questi<br />

anni, riteniamo che dopo la chiusura del fallimento si sia aperta ma nuova fase che<br />

rende opportuna la nomina di un nuovo Liquidatore e pertanto proponiamo la revoca del<br />

Dott. Loris Mancinelli e la nomina del Dott. Luigi Scoponi, quale nuovo liquidatore”».<br />

Il voto per promuovere l’azione risarcitoria contro il liquidatore Mancinelli<br />

ha questo esito:<br />

– favorevole: <strong>Interporto</strong> Marche Spa e per delega del Comune di Apiro<br />

capitale rappresentato 80,59%;<br />

– contrari: il Comune Cupramontana in proprio e per delega del Comune<br />

di Mergo e del Comune di Falconara Marittima e Comune di Poggio<br />

San Marcello in proprio Capitale rappresentato 0,61602%;<br />

astenuti: nessuno.<br />

La S.c.p.A. CeMIM in liquidazione si costituisce <strong>com</strong>e parte convenuta<br />

nel procedimento 859/2008, parte attrice Loris Mancinelli, ed al<br />

punto d) delle conclusioni reca:<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

163


«…<br />

d) in accoglimento della domanda riconvenzionale che con il presente atto si propone,<br />

accertata la responsabilità del Dr. Loris Mancinelli, per avere violato i doveri imposti<br />

dalla legge e dall’atto costitutivo della società CeMIM S.c.p.a. e <strong>com</strong>unque per aver<br />

negligentemente svolto le sue funzioni di liquidatore della CeMIM S.c.p.a., condannarlo<br />

al risarcimento del danno subito o subendo dalla società, anche sotto il profilo della<br />

perdita di chance, pari alla somma di € 2.419.599,39=, o a quella diversa somma<br />

maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o che sarà provata in corso di causa, oltre<br />

interessi e rivalutazione monetaria…».<br />

Innanzitutto non si <strong>com</strong>prende quali doveri imposti dalla legge abbia<br />

Loris Mancinelli violato, né si capisce <strong>com</strong>e abbia potuto violare l’atto<br />

costitutivo, ma forse il riferimento è allo Statuto sociale.<br />

La documentazione richiamata in precedenza, trattando le ripetute assemblee<br />

per approvare una soluzione concordataria, senza mai riuscirvi,<br />

provano che Loris Mancinelli, proprio per scongiurare quanto gli viene<br />

improvvidamente rimproverato, non solo ha insistito per sostenere le proposte<br />

da lui presentate all’assemblea dei soci, ma ha cercato in ogni modo<br />

di sollecitare la Regione Marche a presentare una propria proposta.<br />

Finalmente, quando si erano create tutte le condizioni per arrivare a<br />

definire una soluzione concordataria, si è dimostrato che la società <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa mandataria di tale soluzione finanziata con legge<br />

<strong>regionale</strong> 13/2006 con €. 1.500.000,00.=, per iniziativa del presidente<br />

Pesaresi, invece di utilizzare quel finanziamento per il concordato fallimentare,<br />

imposto dalla legge, se ne è servito per <strong>com</strong>prare azioni della<br />

ScpA CeMIM ancora in procedura fallimentare.<br />

Per cui, quanto sostenuto con il punto 2 alla:<br />

– lett. a) è destituito di fondamento stante che nessuna proposta del liquidatore<br />

Mancinelli Loris, per le note ragioni in precedenza qui rappresentate,<br />

è stata accolta anche quando il terzo assuntore era noto a tutti;<br />

– lett. b) per sottoporre all’assemblea dei soci CeMIM una proposta di<br />

concordato fallimentare, qualcuno deve coinvolgere il liquidatore. La<br />

proposta presentata da <strong>Interporto</strong> Marche Spa, è stata depositata direttamente<br />

al Giudice delegato, per cui il liquidatore Mancinelli è stato <strong>com</strong>pletamente<br />

bypassato ai sensi della novellata legge fallimentare in vigore<br />

dal 18 luglio 2006, procedura riconosciuta valida dallo stesso Tribunale<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

164


Fallimentare di Ancona che, tuttavia, respinge la proposta perché ritenuta<br />

priva di interesse per il ceto creditorio;<br />

– lett. c) si ripete che nessun documento prova il coinvolgimento del liquidatore<br />

Loris Mancinelli per la formulazione della proposta concordataria,<br />

benché fosse reso esplicito al punto 3 lett. b) del decreto dirigenziale<br />

27/2006, quanto di seguito: «la Soc. <strong>Interporto</strong> opererà d’intesa con il liquidatore<br />

della Soc. Cons. p.a. Ce.M.I.M. al fine del buon esito della procedura intrapresa»;<br />

– lett. d) di quanto fatto carico sul punto al liquidatore Mancinelli, è al<br />

contrario da attribuire in toto al <strong>com</strong>portamento tenuto dal presidente<br />

Roberto Pesaresi a <strong>com</strong>pletamento delle precedenti motivazioni.<br />

Il ritorno in bonis del CeMIM poteva essere evitato solo presentando <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa una proposta concordataria credibile e vantaggiosa<br />

per il ceto creditorio e non pagando una ingente somma per acquisire<br />

azioni senza valore.<br />

Inoltre un eventuale reclamo contro la decisione del Tribunale Fallimentare<br />

di Ancona, che ha respinto la proposta concordataria, poteva essere<br />

presentata dal legittimo richiedente: <strong>Interporto</strong> Marche Spa. Ciò non è stato<br />

fatto perché palesemente il presidente Pesaresi era disinteressato all’accoglimento<br />

della sua proposta concordataria. Anzi, si può ben dire che nulla è<br />

stato tralasciato, dal proponente, affinché fosse respinta tale proposta.<br />

In merito al punto 3), niente più deve essere motivato di quanto già<br />

sostenuto per il punto 2).<br />

Il presidente Roberto Pesaresi audito l’11 aprile 2012 dichiara 275 :<br />

«Riguardo ai <strong>com</strong>portamenti del Dott. Mancinelli non abbiamo giudicato il periodo fino<br />

a giugno in cui il Tribunale ha fatto tornare in bonis la società. Quello che è capitato<br />

in quel periodo è una questione che a <strong>Interporto</strong> Marche non ha interessato. Fino a quel<br />

momento <strong>Interporto</strong> Marche aveva interloquito solo tramite il giudice per l’acquisizione<br />

del <strong>com</strong>pendio e resistito nel periodo in cui il presidente era Fabiani alle iniziative che<br />

volevano evitare gli espropri su quelle aree da parte della curatela fallimentare».<br />

Sinceramente si fa difficoltà ad accogliere la ricostruzione degli eventi<br />

rappresentata dal presidente Pesaresi.<br />

La questione appena trattata della proposta di concordato fatta da <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa al liquidatore Loris Mancinelli risalgono al periodo<br />

275 Idem nota nr. 139 (*);<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

165


ottobre 2006 - giugno 2007, con la società CeMIM ancora in procedura<br />

fallimentare, non dopo il ritorno in bonis della società CeMIM.<br />

Se la società CeMIM fosse già tornata in bonis, la stessa proposta di<br />

concordato fallimentare presentata da Pesaresi sarebbe risultata semplicemente<br />

non accoglibile da organi fallimentari decaduti.<br />

Di seguito dichiara inoltre:<br />

«Da quando però noi eravamo diventati sostanzialmente soci CeMIM ma formalmente<br />

non potevamo svolgere questa attività, perché lo Statuto CeMIM prevede che l’eventuale<br />

nuovo socio abbia il gradimento dell’organo amministrativo – si trattava di capire se<br />

in una società in liquidazione l’organo amministrativo era il liquidatore e perché aveva<br />

questa opinione diversa oppure no – di fatto il dott. Mancinelli ha ritardato e impedito<br />

che noi diventassimo soci di CeMIM anche in presenza di accordi definitivi (non parlo<br />

di quelli della Regione Marche del 2005, parlo di successivi nostri…».<br />

Anche su questo punto i rilievi rivolte al liquidatore Loris Mancinelli<br />

fanno riferimento a contrasti precedenti il ritorno in bonis della società.<br />

Avesse ascoltato il presidente Pesaresi le ragioni sostenute dal liquidatore<br />

Mancinelli, <strong>com</strong>e in effetti furono ascoltate dalla Giunta <strong>regionale</strong>,<br />

relatore il presidente Mario Spacca, con l’approvazione della<br />

D.G.R. 687 del 25 giugno 2007, che imponeva l’annullamento delle<br />

convenzioni tra <strong>Interporto</strong> Marche Spa ed i 4 soci CeMIM: Camera<br />

di Commercio di Ancona, Banca delle Marche, Banca Popolare di<br />

Ancona e Banca Unicredito Italiano (sottoscritte nel periodo 16 marzo<br />

/ 21 marzo 2007) nonché la convenzione tra Regione Marche e<br />

<strong>Interporto</strong> Marche Spa, oggi probabilmente, non saremmo qui a verificare<br />

uno spreco enorme di risorse pubbliche per l’acquisto di azioni<br />

CeMIM senza valore.<br />

Oltretutto il liquidatore Loris Mancinelli operava nel pieno rispetto<br />

dello statuto sociale del CeMIM rifiutando il proprio gradimento al passaggio<br />

delle azioni dei 4 soci CeMIM alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa,<br />

stante che i 4 soci per difendere esclusivamente i loro interessi hanno imposto<br />

la modifica dell’art. 7 dello statuto sociale del CeMIM e la revoca<br />

dell’incarico di liquidatore, dopo oltre 13 anni, al dott. Loris Mancinelli.<br />

Si deve inoltre sottolineare che dopo il ritorno in bonis del CeMIM, il<br />

liquidatore Loris Mancinelli, ha convocato, nel periodo giugno-dicembre<br />

2007, ben 3 assemblee dei soci CeMIM:<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

166


– il 28 settembre 2007, in cui tutti i punti portati all’approvazione dell’assemblea<br />

ordinaria sono stati rinviati con motivazioni puerili, essendo<br />

i proponenti il rinvio interessati solo alla modifica dello statuto ed alla<br />

revoca del liquidatore. Di conseguenza sono stati rinviati anche i punti<br />

1, 4, 5, 6, 7 e 8 elencati dalla <strong>Interporto</strong> Marche Spa, per l’azione di<br />

responsabilità contro il liquidatore nella assemblea del 25 luglio 2008;<br />

– il 15 novembre 2007, l’assemblea non si è svolta a seguito della incredibile<br />

cancellazione della società CeMIM dal «Registro delle Imprese»,<br />

decisione poi frettolosamente revocata;<br />

– il 18 dicembre 2007, in cui tutti i punti portati all’approvazione dell’assemblea<br />

ordinaria sono stati rinviati, mentre sono stati approvati i due<br />

punti all’o.d.g. della assemblea straordinaria relativi alle modifiche<br />

statutarie e alla revoca del liquidatore Loris Mancinelli.<br />

Si può dunque affermare che il liquidatore Dott. Loris Mancinelli si è<br />

sempre attenuto ai suoi doveri con responsabilità e <strong>com</strong>petenza.<br />

La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />

167


6 Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

6.1. I procedimenti giudiziari civili conseguenti<br />

alla dichiarazione di fallimento del CeMIM<br />

A seguito della relazione presentata, in data 31.03.1995, ai sensi dell’art.<br />

33 L.F. 276 , (R.D. n. 267/1942) dal Curatore Fallimentare al Tribunale di<br />

Ancona - Sezione Fallimentare veniva inoltre proposta innanzi al Tribunale<br />

Civile di Ancona (R.G. n. 1790/1995), azione di responsabilità civile<br />

nei confronti di alcuni amministratori e sindaci, collaboratori esterni ed<br />

ex dirigente del Ce.M.I.M., ai sensi e per gli effetti degli artt. 2393-2394<br />

del Codice Civile ed art. 146 Legge Fallimentare, in quanto ritenuti responsabili<br />

di aver determinato il dissesto della società e <strong>com</strong>unque la perdita<br />

del patrimonio sociale.<br />

I fatti dannosi addebitati erano in particolare l’utilizzo di contributi<br />

regionali erogati in conto capitale, non già per investimenti ma per spese<br />

eccessive e sproporzionate; pagamenti di parcelle professionali all’arch.<br />

Tomellini in misura non dovuta; attivazione di un ufficio a Rotterdam del<br />

tutto inutile con costi eccessivi; erogazione di somme ingenti per attività<br />

di consulenza con importi sproporzionati.<br />

276 Citazione Curatore Barbini ex artt. 2393 e segg.: amministratori, sindaci e consulenti CeMIM<br />

del 3 maggio 1995 (**);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

169


Costituitisi in giudizio i convenuti, il processo veniva successivamente<br />

estinto per rinuncia all’azione a seguito di accordi transattivi intervenuti<br />

con i convenuti ad eccezione di Bassotti, Garbuglia e Del Mastro.<br />

L’azione di responsabilità proseguiva quindi solo nei confronti di questi<br />

ultimi.<br />

In particolare il danno lamentato dalla curatela fallimentare veniva<br />

individuato e calcolato facendo esclusivo riferimento al criterio della differenza<br />

tra attivo e passivo determinato in Lire 31.553.608.278.=, importo<br />

ottenuto sommando l’entità del passivo Lire 16.968.504.278, dei<br />

contributi regionali non ammessi al passivo pari a Lire 8.262.087.000 e<br />

del capitale sociale pari a 6.323.017.000.<br />

Il calcolo del danno lamentato, è stato ricostruito sulla base delle due<br />

consulenze redatte dal Dott. Fabrizio Mancinelli (gestione amministrativa)<br />

e dall’Ing. Massimo Lemma (parcelle Tomellini), depositate dai PM<br />

Cistina Tedeschini e Paolo Gubinelli, nella loro istanza di fallimento ex<br />

artt. 6 e 7 della legge fallimentare.<br />

Due perizie di parte che la sentenza n. 243/2004 277 del Tribunale di<br />

Ancona e il decreto cron. 5873 del 21/10/2005 del Tribunale Fallimentare<br />

di Ancona 278 , si sono incaricate di cancellare per la loro imperizia.<br />

Gli accordi transattivi, definiti con la curatela fallimentare ed approvati<br />

dal Giudice Istruttore Dott.ssa Francesca Miconi, con provvedimento del<br />

4 luglio 1998, <strong>com</strong>portarono il versamento di 3 miliardi di lire 279 .<br />

La somma di Lire 3.000.000.000.= è stata versata dagli amministratori:<br />

Franco Ferranti, Renato Bertolucci, Gioacchino Belluzzi, Maurizio<br />

Boscarato, Giuseppe Fortunato, Ernesto Girolimini, Antonio Mastri,<br />

Franco Pandolfi, Marcello Pesaresi, Dario Pulita, Alberto Cartuccia, Cesare<br />

Cingolani, Maurizio Franchi; dai sindaci revisori: Mario Giugliarelli,<br />

Agostino Visconti, Luigi Frezzotti, Romano de Angelis; dal consulente<br />

Bruno Strappa, nonché dalla società di revisione Price Watherhouse.<br />

La somma reperita dall’accordo transattivo con i sopraccitati soggetti,<br />

non è risultata sufficiente, <strong>com</strong>e ben risulta dallo stato passivo approvato<br />

277 Idem nota nr. 142 (***);<br />

278 Idem nota nr. 110;<br />

279 Transazione convenuti proc. civ. n. 1790/1995 del 4 luglio 1998 (*);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

170


il 31 maggio 2007 280 , a coprire le spese di giustizia di un fallimento illegittimo.<br />

Risulta infatti che a fronte dell’entrata di Lire 3.000.000.000.= (tre<br />

miliardi di lire), le spese di giustizia (ovvero le spese della procedura fallimentare)<br />

sostenute in 13 anni e 5 mesi sono state:<br />

a) spese per parcelle Curatore (8,50%) €. 178.878,76 Lire 346.357.577<br />

b) spese sostenute per prestazioni legali<br />

e consulenziali (46,80%) €. 985.389,88 Lire 1.907.980.863<br />

c) Imposte varie (13,18%) €. 277.450,61 Lire 537.219.293<br />

d) Spese generali (31,53%) €. 663.895,70 Lire 1.285.481.327<br />

Totale € 2105614,95 Lire 4077039059<br />

Le attività legali hanno <strong>com</strong>portato la spesa maggiore ed all’interno di<br />

questa spesa l’esborso maggiore è stato sostenuto a favore dell’Avv. Giampiero<br />

Paoli per il raggiungimento dell’accordo transattivo per un importo<br />

di Lire 843.652.588.= (€.435.710,20.=) calcolato sul valore della causa di<br />

31 miliardi di lire, parcella depositata il 27/11/1997 281 . La causa chiusa<br />

per i 19 soggetti con la transazione, è continuata per Nazareno Garbuglia,<br />

Alfio Bassotti e Carlo Alberto Del Mastro, fino al suo abbandono<br />

all’udienza del 4 ottobre 2007 282 . Il costo legale aggiuntivo non è dato di<br />

sapere, ma sicuramente superiore alla parcella del 27/11/1997. Si può<br />

affermare che circa un terzo del valore transattivo di 3 miliardi di lire è<br />

servito per coprire le spese legali del procedimento civile 1790/95 R.G..<br />

Il residuo attivo di €. 1.420.916,00=, maturato dalla procedura fallimentare<br />

è stato contenuto anche a seguito delle enormi spese di giustizia,<br />

almeno per un milione di euro.<br />

Si precisa, a tale proposito, che il ritorno in bonis della società con un<br />

cospicuo attivo è avvenuto nonostante che:<br />

– dalla vendita dei beni patrimoniali del CeMIM, approfittando la società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche Spa, acquirente, di poter partecipare al pubblico<br />

280 Conto di Gestione fallimento CeMIM approvato udienza del 31 maggio 2007 (*);<br />

281 Parcella Avv. Giampiero Paoli del 27 novembre 1997 (*);<br />

282 Verbale udienza proc. civ. 1790/1995 del 4 ottobre 2007;<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

171


incanto quale unico partecipante, ha <strong>com</strong>portato la perdita secca di €.<br />

2.399.975,21= (Lire 4.647.000.000.=);<br />

– dalla vendita fosse stato escluso il valore della progettazione dell’Arch.<br />

Tomellini per la somma di €. 3.478.482,67= (Lire 6.735.281.643.=);<br />

– la Giunta <strong>regionale</strong> non avesse erogato contributi liquidati con D.G.R.<br />

7210/1991 per la somma di €. 4.389.883,64= (Lire 8.500.000.000.=);<br />

– la Giunta <strong>regionale</strong> non avesse erogato al CeMIM i contributi europei<br />

Cee-Fesr, illegittimamente trattenuti per circa 20 anni per la somma<br />

di €. 293.920,76= (Lire 569.110.000.=);<br />

– la Giunta <strong>regionale</strong>, pur di colpire il CeMIM e i suoi amministratori,<br />

si fosse rifiutata di chiedere alla Cee-Fesr, i contributi già concessi in favore<br />

della società per la somma di €. 1.255.449,91= (Lire 2.430.890.000.=).<br />

Senza la sentenza della Corte di Cassazione n. 11081/2004 283 , con la<br />

quale era stato escluso dallo stato passivo della società fallita il credito<br />

vantato dalla Regione pari a Lire 16.609.548.729.=, la verità sul CeMIM<br />

emersa, in sede penale, civile e fallimentare, non si sarebbe mai potuta<br />

scrivere.<br />

Allo scopo di limitare le conseguenze negative derivanti all’amministrazione<br />

<strong>regionale</strong> dalla chiusura del fallimento, la Giunta <strong>regionale</strong> con<br />

D.G.R. n. 687/2007 284 approvava un’ipotesi di accordo transattivo con la<br />

società fallita con la quale la Regione si obbligava a mettere a disposizione<br />

del Ce.M.I.M. la somma di 3 milioni di euro per far fronte a tutte le spese<br />

necessarie alla liquidazione della società; contestualmente, la Regione<br />

avrebbe dovuto essere ritenuta socia della società consortile, senza necessità<br />

di ulteriori accertamenti ed in<strong>com</strong>benti. Tale accordo, avente natura<br />

di proposta, andava <strong>com</strong>unicato alla società fallita ai fini dell’accettazione<br />

e quindi approvato, in via definitiva, dalla Giunta <strong>regionale</strong>.<br />

La Giunta <strong>regionale</strong> riteneva necessario procedere in tal senso in quanto,<br />

in precedenza, era insorta una controversia tra il Ce.M.I.M e la Regione,<br />

in ordine alla persistenza o meno in capo a quest’ultima della qualità<br />

di socio.<br />

Il relativo giudizio instaurato innanzi al Tribunale Civile di Ancona<br />

283 Idem nota nr. 100 (*);<br />

284 Idem nota nr. 258 (*);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

172


(R.G. n. 1104/2006 R.G.) si concludeva con la sent. n 1130/2007, con<br />

la quale veniva dichiarato che l’ente non era più socio del Ce.M.I.M. a<br />

decorrere dalla entrata in vigore della l.r. n. 6 /1994.<br />

A seguito della <strong>com</strong>unicazione del suddetto atto deliberativo ( D.G.R.<br />

n. 687/2007) al liquidatore del Ce.M.I.M. intercorrevano trattative tra le<br />

parti che però non avevano esito sia per la citata sent. n. 1130/2007 285 sia<br />

in quanto non si raggiungeva accordo circa le modalità ed i termini per la<br />

corresponsione della somma preventivata.<br />

Nell’anno 2007, con sentenza n. 1665 286 , la 1° Sezione civile del<br />

Tribunale di Ancona respingeva la opposizione alla sentenza dichiarativa<br />

del fallimento sopra citata, per ravvisato difetto dei presupposti legittimanti<br />

la revoca “ex ante” della pronuncia dichiarativa di fallimento, sussistendo,<br />

all’epoca (anno 1994) lo stato di insolvenza della società fallita, e<br />

dichiarava nel contempo cessata la materia del contendere per formalizzata<br />

chiusura della procedura fallimentare (cfr. citato decreto 14 giugno<br />

2007 del medesimo Tribunale di Ancona ai sensi dell’art. 118 cpv n. 2).<br />

In particolare, si legge nella suddetta pronuncia, «… il fatto che il Fallimento<br />

sia ritornato in bonis nelle more del giudizio e che, ex art 120 Legge Fallimentare<br />

1942, la stessa Curatela fallimentare abbia <strong>com</strong>unicato la propria decadenza dall’ufficio<br />

per accertata chiusura del fallimento (decreto 14/06/2007 Tribunale di Ancona<br />

ex art. 118 c.p.v. n. 2 L.F), derivante dalla integrale soddisfazione del ceto creditorio<br />

insinuato al passivo fallimentare e dal pagamento di tutte le spese della procedura e del<br />

<strong>com</strong>penso del Curatore, non rileva ai fini della revoca della sentenza. Trattasi di evento<br />

totalmente “ex post”, verificatosi, tra l’altro, in epoca recentissima (corrente 2007)<br />

rispetto ai tempi della procedura pre-fallimentare (1993)… ed attribuibile esclusivamente<br />

alla buona gestione ed amministrazione del fallimento medesimo».<br />

Il Giudice relatore formulava tale decisione anche sulla base di un parere<br />

reso nel giugno del 1993, su richiesta dell’Esecutivo <strong>regionale</strong>, dal<br />

Servizio Legale della Regione (Avv. Iorio), che, in quanto ritenuto rilevante<br />

a fini decisori, veniva in modo del tutto singolare ritrascritto integralmente<br />

all’interno della sentenza in oggetto.<br />

285 Idem nota nr. 218;<br />

286 Tribunale Civile di Ancona, sentenza nr. 1665 del 12 dicembre 2007: rigetto opposizione fallimento<br />

CeMIM (*);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

173


Da tale parere risultava espressamente che il Ce.M.I.M. non aveva<br />

utilizzato correttamente i finanziamenti regionali concessi per realizzare<br />

un’opera di pubblica utilità e che la Regione doveva, quindi, dichiarare la<br />

decadenza della società dai contributi medesimi, esercitare nei confronti<br />

degli amministratori l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 del<br />

Codice Civile e costituirsi parte civile negli eventuali processi penali a carico<br />

dei medesimi o di chiunque avesse provocato un danno patrimoniale<br />

alla Regione.<br />

La esistenza dei presupposti legittimanti la decadenza dai finanziamenti<br />

erogati dalla Regione, si legge nella sentenza n. 1665/2007, configurava<br />

all’epoca del fallimento (1994) una vera e propria “mala gestio” di<br />

denaro pubblico ed era ritenuta una circostanza oggettiva ostativa all’accoglimento<br />

dell’opposizione.<br />

Il Tribunale adito, inoltre, confermando quanto sostenuto nella sentenza<br />

n. 7/94 287 dichiarativa del fallimento, riteneva il Ce.M.I.M. assoggettabile<br />

a fallimento in quanto la partecipazione in prevalenza pubblica non<br />

lo privava della sua natura privatistica così <strong>com</strong>e l’assenza, nello statuto<br />

sociale, dello scopo di lucro non conferiva, automaticamente, natura giuspubblicistica<br />

alle società consortile che rimaneva, a tutti gli effetti una<br />

società per azioni.<br />

A seguito dell’appello proposto dai signori Garbuglia, Bassotti e Del<br />

Mastro, la Corte di Appello di Ancona, dopo due anni, con sent. n<br />

557/2009 288 , in riforma della sentenza impugnata, revocava la dichiarazione<br />

di fallimento (espressa con sent. Tribunale di Ancona n. 7/1994)<br />

della società consortile medesima evidenziando <strong>com</strong>e fosse «... di solare<br />

evidenza il fatto che in capo al consorzio non sussistevano i presupposti per la emanata<br />

dichiarazione di fallimento , che va dunque considerata illegittima e revocata».<br />

Per quanto attiene, infatti, alla qualità di soggetto fallibile, si legge citata<br />

pronuncia che «ciò che conta, ai fini del presupposto della fallibilità, é la qualità<br />

imprenditoriale coincidente con la proiezione ad una finalità economica la quale non può<br />

non coincidere con un obiettivo utilitario, e non potrebbe invece farsi coincidere con una<br />

semplice idea di «equilibrio di gestione...».<br />

287 Idem nota nr. 87;<br />

288 Corte d’Appello di Ancona, sentenza nr. 557 del 19 settembre 2009: revoca fallimento CeMIM (*);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

174


Il fatto quindi che il Ce.M.I.M. fosse una società consortile con la forma<br />

giuridica di società di capitali non implicava automaticamente lo svolgimento<br />

di una attività imprenditoriale.<br />

In realtà il Ce.M.I.M. non avendo, per espressa disposizione statutaria,<br />

fini di lucro non poteva essere considerato imprenditore in senso tecnico<br />

ai sensi del Codice Civile.<br />

Per quanto attiene, inoltre, al secondo presupposto necessario per procedere<br />

ad una dichiarazione di fallimento e cioè lo stato di insolvenza,<br />

la Corte di Appello di Ancona rilevava che «.... l’unico fattore scatenante della<br />

crisi pre-fallimentare poteva essere dato solo dalla esistenza del credito restitutorio<br />

vantato dalla regione Marche, la quale, facendo valere una prospettata “mala gestio”,<br />

reclamava in ripetizione l’erogato finanziamento in ragione di circa 16 miliardi di lire.<br />

Se tale pretesa fosse stata fondata i rapporti fra attivo e passivo si sarebbero vistosamente<br />

alterati, evidenziando un passivo superiore all’attivo. Ma tale pretesa restitutoria della<br />

amministrazione <strong>regionale</strong>, secondo la Corte di Appello, risultava del tutto priva di fondamento,<br />

per effetto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 11081/2004<br />

con la quale veniva accertato che i predetti finanziamenti, concessi a fondo perduto, non<br />

erano ripetibili». Di conseguenza l’attivo della società superava grandemente<br />

(tendenzialmente il doppio) il passivo.<br />

A tale proposito si evidenzia che l’ex Curatore del fallimento – Dott.<br />

Roberto Barbini –, previa autorizzazione del Tribunale civile di Ancona,<br />

proponeva ricorso per cassazione n. 26881/2009 avverso tale sentenza<br />

di appello.<br />

La Suprema Corte, con sent. n 4707/2011 dichiarava inammissibile<br />

il ricorso ritenendo inesistente in capo al ricorrente l’interesse ad agire e<br />

contraddire ex art. 100 c.p.c. 289 .<br />

289 Corte di Cassazione, Sezione 1a, sentenza nr. 4707 del 25 febbraio 2011: conferma revoca<br />

fallimento CeMIM;<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

175


6.1.1 L’audizione del presidente della Giunta <strong>regionale</strong><br />

Dott Vito D’Ambrosio in merito al recupero, negato,<br />

di un credito non ammesso al passivo<br />

del fallimento CeMIM<br />

Sulla sentenza n. 11081/2004 della Cassazione 290 , si sofferma in modo<br />

molto approssimativo il presidente p.t. Dott. Vito D’ambrosio, al momento<br />

della sua audizione, 1° dicembre 2011, magistrato in attività presso la<br />

Cassazione, che per sua stessa ammissione si giudica carente in diritto<br />

civile ed in particolar modo in diritto fallimentare 291 .<br />

Egli ci tiene ad affermare in risposta alla domanda del presidente Gia<strong>com</strong>o<br />

Bugaro:<br />

«Allora, senta, io innanzitutto vorrei porre una pietra miliare. Ecco, <strong>com</strong>e si dice, con<br />

il senno del poi […]. Quindi, prima di tutto non si sapeva tutto ed è avvenuto dopo la<br />

cessazione del mio incarico di presidente.<br />

Secondo, non bisogna dimenticare un dato, ossia che noi – e quando dico noi intendo la<br />

Regione Marche, non noi Giunte D’Ambrosio – avevamo investito 16 miliardi che sono<br />

stati dichiarati a fondo perduto. Allora, prima di arrivare a questo, abbiamo tentato in<br />

tutti i modi di recuperarli. E secondo me questo era un nostro obbligo preciso. Io non<br />

posso lasciare che 16 miliardi rimangano così sulla base di una decisione mia. Io vado<br />

fino in fondo. L’unica cosa che le posso dire è che probabilmente – probabilmente, io<br />

questo non lo so – forse il discorso dell’inserimento nel passivo, che andava fatto, che<br />

andava coltivato, è stato coltivato non sufficientemente bene. Visto che la sentenza della<br />

Cassazione ha detto, no, tu sei socio, ma nel consortile, e quelli sono contributi a fondo<br />

perduto, che probabilmente lasciava indicare che si sarebbe potuto procedere in altro<br />

modo. Ma io, ripeto, questo non lo so, tra l’altro il civile io non lo frequento più dal tempo<br />

della laurea – che, ahimè, risale, bèh, era solo stata inventata la ruota! –. Insomma,<br />

a parte le battute, il fallimentare non l’ho fatto mai, ho fatto il tecnico.<br />

Questa è la mia prima risposta, che è fondamentale. […]».<br />

Più avanti, sempre sullo stesso argomento su domanda del <strong>com</strong>missario<br />

Giulio Natali, afferma:<br />

«… Quando la Corte di Cassazione ha detto che non era revocabile nel 2004. Quindi,<br />

290 Idem nota nr. 100 (*);<br />

291 Idem nota nr. 101 (*);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

176


dicevo, nel momento in cui ha detto quello poi è chiaro che il bilancio del Ce.M.I.M. si<br />

è praticamente capovolto. Se la Cassazione avesse detto “no, puoi revocare il capitale”<br />

era il fallimento.<br />

Vi dirò di più. È la stessa Cassazione che è entrata in contraddizione con se stessa, cioè,<br />

no la Cassazione, diciamo l’insieme delle sentenze sono entrate in contraddizione tra<br />

loro. Vi spiego perché. Nel momento in cui nel 2004 la Cassazione ha detto che il capitale<br />

della Regione non era più revocabile, perché doveva considerarsi contributo a fondo<br />

perduto, ha detto espressamente che noi eravamo soci. Invece la successiva sentenza del<br />

Tribunale di Ancona ha detto che non eravamo soci, e noi non l’abbiamo impugnata.<br />

Ecco, vedete che tipo di altalenanza di problemi ci sono stati. Così <strong>com</strong>e ultimamente c’è<br />

stata la sentenza del Tribunale di Ancona che ha respinto la richiesta di responsabilità<br />

del fallimento Ce.M.I.M. contro gli amministratori perché ha detto non c’è danno; a<br />

parte che manca la prova del nesso di causalità fra condotte e […] Quindi, diciamo,<br />

che questo è il problema che ci si è posto in quegli anni…».<br />

Alla prima domanda egli dice che l’imperativo per la Giunta <strong>regionale</strong><br />

era di recuperare l’investimento di 16 miliardi, ovvero, recuperare i contributi<br />

erogati al CeMIM di Lire 16.609.548.729.=.<br />

Il motivo che non sia riuscito a recuperare quella somma investita<br />

dall’Ente <strong>regionale</strong> per la realizzazione dell’interporto è a suo dire al fatto<br />

che: «forse il discorso dell’inserimento nel passivo, che andava fatto, che andava coltivato,<br />

è stato coltivato non sufficientemente bene. Visto che la sentenza della Cassazione<br />

ha detto, no, tu sei socio, ma nel consortile, e quelli sono contributi a fondo perduto, che<br />

probabilmente lasciava indicare che si sarebbe potuto procedere in altro modo».<br />

Si può affermare, contrariamente ai dubbi del Dott. D’Ambrosio, nella<br />

più <strong>com</strong>pleta certezza che quella richiesta di recuperare un credito inesistente<br />

era in quanto tale incoltivabile perché contrario alla legge.<br />

La Cassazione si è limitata ad affrontare il problema in merito alla<br />

legittimità procedimentale (sezioni Unite) e, nel merito (Sezione 1 a ), alla<br />

norme che regola le società consortili e che tutela il diritto soggettivo in<br />

capo al beneficiario di un credito a fondo perduto sia esso elargito da un<br />

socio o da un Ente pubblico con atto legislativo.<br />

La Regione Marche venne ammessa dal Giudice delegato, nello stato<br />

passivo approvato il 30 marzo 1995 292 , in modo parziale per la somma<br />

292 Idem nota nr. 93 (*);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

177


di Lire 8.347.461.729.=, perché <strong>com</strong>piendo un grossolano errore, aveva<br />

considerato quella somma un prestito da restituire e non contributi assegnati<br />

con legge <strong>regionale</strong>.<br />

L’errore venne rimediato, <strong>com</strong>e ricordato in precedenza, dallo stesso<br />

Giudice delegato, nelle vesti di Giudice relatore con la sentenza n.<br />

858/96 293 , riconoscendo che anche la somma ammessa era stata assegnata<br />

con legge <strong>regionale</strong>.<br />

Si deve tuttavia, uscire da una semplice valutazione giuridica, per entrare<br />

nel merito dell’utilizzo di quell’investimento, poiché se è vero che<br />

la Regione Marche non aveva alcun diritto di revocare quei contributi<br />

e di non erogare 8,5 miliardi di Lire liquidati con la delibera D.G.R. n.<br />

7210/1991, non vi sono dubbi che la società CeMIM avrebbe potuto<br />

recuperare quella somma da coloro ritenuti responsabili di un illecito utilizzo.<br />

Ma questo è un problema che affronteremo più avanti.<br />

Il Dott. D’Ambrosio nella sua audizione dice altre due questioni importanti<br />

che giuridicamente ne affrontano in modo tangibile il merito:<br />

1) la sentenza del Tribunale di Ancona relativa al capo di imputazione<br />

b), più volte riportato in questa relazione, ma qui riproposto al fine di<br />

chiarire che i contributi a fondo perduto, erogati dalla Regione<br />

Marche, sono stati investiti correttamente secondo lo scopo<br />

prestabilito dalle leggi regionali; ciò è stato processualmente<br />

provato senza ombra di dubbio e documentato in precedenza;<br />

2) per rientrare in possesso dei beni patrimoniali CeMIM, quantificati<br />

in circa 13 miliardi di lire, certificati da C.T.U., senza il valore della progettazione<br />

per altri circa 7 miliardi di lire, certificati dal Tribunale fallimentare<br />

di Ancona, la Giunta <strong>regionale</strong>, ha dovuto erogare alla società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche Spa un’ulteriore somma pari ad 8,3 miliardi di lire al<br />

netto di Iva per acquistarli, sia pure risparmiando quasi 11 miliardi di lire,<br />

favorito da una anomala vendita all’asta.<br />

In merito poi alla seconda domanda, D’Ambrosio fa presente la contraddizione<br />

tra la sentenza della Cassazione che riconosce la qualifica di<br />

socio CeMIM in capo alla regione Marche e la sentenza del Tribunale di<br />

Ancona che al contrario ne disconosce tale titolo.<br />

293 Idem nota nr. 94;<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

178


Ci si può difendere e sostenere teorie ma in modo giuridicamente<br />

meno avventato.<br />

La Cassazione ha giudicato la posizione di socio del CeMIM della Regione<br />

Marche per ciò che è avvenuto prima dell’approvazione dell’art. 5<br />

della legge <strong>regionale</strong> 6/94, mentre il Tribunale di Ancona ha giudicato<br />

la posizione di socio dal CeMIM receduto della Regione Marche dopo<br />

quella legge <strong>regionale</strong>.<br />

Non esiste dunque alcuna contraddizione tra le due sentenze.<br />

Sempre in merito alla seconda domanda, egli dice sulla sentenza del<br />

Tribunale Civile di Ancona, che «ha respinto la richiesta di responsabilità del<br />

fallimento Ce.M.I.M. contro gli amministratori perché ha detto non c’è danno; a parte<br />

che manca la prova del nesso di causalità fra condotte e…».<br />

Anche qui, è bene precisare che la prova del nesso di causalità se manca,<br />

non è certo colpa del Tribunale, ma di chi ha promosso il procedimento<br />

di responsabilità verso gli amministratori del CeMIM, ovvero del<br />

Curatore fallimentare, che non l’ha potuta fornire in quanto inesistente.<br />

Per <strong>com</strong>pletezza, si evidenzia, a tale proposito che a seguito della chiusura<br />

del fallimento ed essendo il Curatore fallimentare decaduto dal suo<br />

incarico, la società consortile fallita si costituiva nel citato giudizio di responsabilità<br />

civile intrapreso nei confronti degli amministratori e sindaci<br />

mediante il suo liquidatore (Dott. Scoponi), per la «prosecuzione e/o riassunzione<br />

del processo» mediante atto depositato in data 22.02.2008 294 ,<br />

ribadendo le domande di accertamento della responsabilità e di risarcimento<br />

danni nei confronti dei convenuti Bassotti, Garbuglia e Del Mastro.<br />

Il Tribunale Civile di Ancona, con sent. n. 831/2011 295 , pur riconoscendo<br />

la legittimazione della società in liquidazione a proseguire l’azione<br />

di responsabilità iniziata dal curatore ormai decaduto, respingeva la<br />

suddetta domanda di risarcimento avanzata dal Ce.M.I.M. ai sensi degli<br />

artt 2393 e 2394 C.C. e art. 146 L.F., adducendo il radicale mutamento<br />

della situazione esistente al momento del deposito dell’atto introduttivo<br />

del giudizio (anno 1995), essendo stato accertato ormai in capo alla so-<br />

294 Riassunzione proc. civ. 1790/1995 dal liquidatore ScpA CeMIM in liquidazione del 22 febbraio<br />

2008;<br />

295 Tribunale Civile di Ancona, sentenza nr. 831 del 6 luglio 2011 – proc. 1790/1995: rigetto<br />

domande risarcitorie (*);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

179


cietà consortile un attivo rilevante in seguito alla suddetta chiusura del<br />

fallimento disposta dopo la estinzione di tutti i debiti.<br />

62 Il procedimento penale<br />

A seguito della Consulenza Tecnica d’ufficio predisposta dal Dott. Fabrizio<br />

Mancinelli 296 su mandato della Procura della Repubblica di Ancona,<br />

il G.I.P. Vincenzo D’Aprile del Tribunale di Ancona, il 6 marzo 1993<br />

emetteva ordine di arresto e il 9 marzo 1993 veniva eseguito nei confronti<br />

di Ferranti, Del Mastro, Garbuglia, Bassotti, Tomellini, Fortunato, Strappa,<br />

Carbonetti, Alba, e Berrettini 297 .<br />

La consulenza tecnica di Fabrizio Mancinelli è risultata in sede processuale<br />

priva di fondamento tecnico-giuridico. Completamente sconfessata<br />

dalla sentenza 243/2004 del Tribunale penale di Ancona, assolvendo gli<br />

imputati perché il fatto non sussiste. La sentenza non verrà impugnata<br />

dalla Procura ed il reato è stato cancellato irrevocabilmente.<br />

L’indagine preliminare dopo il giugno 1993 subisce una lunga sospensione.<br />

Dopo la dichiarazione di fallimento del CeMIM il 21 gennaio 1994<br />

e, soprattutto, appena prima il deposito della CTU sul valore dei beni del<br />

CeMIM caduti nel fallimento, del 1 dicembre 1994, quantificati dall’ing.<br />

Buccolini in 2,5 miliardi 298 .<br />

I giornali locali si sono caratterizzati con questi titoli: Corriere Adriatico:<br />

«CeMIM, 20 miliardi evaporati»; Resto del Carlino: «Un maxi sperpero di<br />

denaro». La gogna mediatica ha raggiunto il punto di maggiore violenza 299 .<br />

Non si sono fatti mancare, nel corso del tempo, neanche attacchi personali,<br />

sul presupposto di averlo detto. Un’attenzione particolare viene<br />

ancora riservata alla posizione di Garbuglia: «CeMIM, già nell’89 l’ex<br />

sindaco di Jesi avvertì il PCI “Attenti a Garbuglia”» e nella pagina interna:<br />

«Gabriele Fava <strong>com</strong>e Cassandra: “Indagate sul <strong>com</strong>pagno Garbuglia”<br />

– CeMIM: l’ex sindaco di Jesi, nell’89, scrisse ai vertici del PCI<br />

296 Idem nota nr. 73 (**);<br />

297 Idem nota nr. 51 (*);<br />

298 Idem nota nr. 104 (*);<br />

299 Giornali locali indagine CeMIM 1993/1995 (***);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

180


– Un’iniziativa che risponde a logiche di pentapartito – Nessuno lo ascoltò».<br />

Poi in un trafiletto: «Il Pds provinciale prende le distanze – Noi non<br />

c’entriamo. L’abbiamo sospeso» 300 .<br />

La Procura il 15 novembre 1994 chiede il rinvio a giudizio nei confronti<br />

di 16 imputati: Franco Ferranti, Carlo Alberto Del Mastro, Nazareno<br />

Garbuglia, Alfio Bassotti, Dario Tomellini, Giuseppe Fortunato, Bruno<br />

Strappa, Vincenzo Carbonetti, Fausto Alba, Floriano Berrettini, Marco<br />

Bernardini, Primo Amatori, Angelo Serri, Mario Frontoni, Filippo Turli,<br />

e Maurizio Cionfrini e con decreto il GIP 17.02.1995, disponeva il loro<br />

rinvio a giudizio, per vari reati: abuso d’ufficio, peculato, corruzione e<br />

concussione, nonché per bancarotta fraudolenta 301 .<br />

Il GIP Vincenzo D’Aprile che aveva ordinato gli arresti, ha poi anche<br />

disposto il rinvio a giudizio. Il codice penale solo negli anni successivi venne<br />

novellato e venne introdotta la figura del G.U.P. che in sede di rinvio<br />

a giudizio, subentrava al GIP, poiché chi ordina arresti non poteva avere<br />

terzietà nel momento in cui doveva decidere sul rinvio a giudizio.<br />

Si sottolinea che all’inizio dello svolgimento del processo, durato quasi<br />

dieci anni, diversi dei soggetti coinvolti nel processo penale ottenevano<br />

l’applicazione della pena su richiesta delle parti.<br />

Il patteggiamento veniva richiesto alla prima udienza del processo<br />

penale n. 42/95 R.G. da: Franco Ferranti, Giuseppe Fortunato, Bruno<br />

Strappa, Vincenzo Carbonetti, Fausto Alba, Floriano Berrettini, Primo<br />

Amatori, Angelo Serri, Mario Frontoni e Maurizio Cionfrini ed a tutti<br />

concesso.<br />

All’inizio del 1997, con il novellato codice di procedura penale, veniva<br />

richiesto alla Procura il patteggiamento da Carlo Alberto Del Mastro ed<br />

Alfio Bassotti.<br />

La Procura dichiarava la propria disponibilità ad aderire a tale richiesta<br />

qualora vi aderissero anche Nazareno Garbuglia e Dario Tomellini.<br />

All’udienza del 27 gennaio 1997, il P.M. Dott.ssa Tedeschini, alla formale<br />

richiesta di patteggiamento di Del Mastro e Bassotti, dichiara 302 :<br />

300 Corriere Adriatico del 18 novembre 1994;<br />

301 Richiesta rinvio a giudizio imputati proc. pen. CeMIM (*);<br />

302 Verbale udienza proc. pen. 42/1995 del 27 gennaio 1997 (*);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

181


«Come avevo già preannunciato al difensore separatamente, soltanto delle esigenze <strong>com</strong>plessive<br />

di economia processuale avrebbero potuto indurre questo Pubblico ministero a<br />

consentire a queste istanze. Posto che le istanze sono queste due e non altre, queste esigenze<br />

non si concretizzano a parere di questo Pubblico ministero, pertanto non consente».<br />

Una motivazione alquanto anomala se si considera che il patteggiamento<br />

è consentito o respinto dalla Procura su motivazione riguardante<br />

la posizione del solo soggetto richiedente e non anche l’adesione o meno<br />

di altri soggetti «per una esigenza di economia processuale». Tuttavia<br />

questa prima istanza venne respinta, non potendo allora il Tribunale pronunciarsi<br />

senza il parere positivo della Procura.<br />

All’udienza del 19 gennaio 1998, viene affrontata di nuovo la richiesta<br />

di patteggiamento di Del Mastro e Bassotti, presentata nella precedente<br />

udienza del 12 gennaio 1998 303 .<br />

Il P.M. Cristina Tedeschini, questa volta, da’ il suo consenso, il Tribunale<br />

stralcia la posizione dei due imputati e rinvia per la decisione ad altro<br />

Collegio per evitare una propria situazione di in<strong>com</strong>patibilità. Il patteggiamento<br />

sarà poi dal tribunale approvato.<br />

All’udienza del 10 febbraio 2000, il Tribunale dichiara l’estinzione del<br />

reato per intervenuta prescrizione nei confronti di Marco Bernardini 304 .<br />

All’udienza del 4 aprile 2000, il Tribunale dichiara l’estinzione del reato<br />

per intervenuta prescrizione nei confronti di Filippo Turli 305 .<br />

Il procedimento penale instaurato si concentrava quindi sull’analisi dei<br />

reati ascrivibili agli unici due imputati rimasti in giudizio e cioè Garbuglia<br />

e Tomellini.<br />

All’esito del giudizio, il Tribunale di Ancona – sezione penale (sent. n.<br />

243/2004) riconosceva Tomellini responsabile solo del reato di corruzione<br />

passiva impropria antecedente, stante la qualifica di pubblici ufficiali<br />

rivestita dai membri del <strong>com</strong>itato esecutivo.<br />

Per quanto attiene a Garbuglia, invece, il Tribunale lo riteneva colpevole<br />

del reato di bancarotta fraudolenta; dichiarava il non doversi procedere<br />

in ordine ai reati di abuso di ufficio capo a) e corruzione impropria<br />

303 Verbale udienza proc. pen. 42/1995 del 19 gennaio 1998;<br />

304 Verbale udienza proc. pen. 42/1995 del 10 febbraio 2000;<br />

305 Verbale udienza proc. pen. 42/1995 del 4 aprile 2000;<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

182


passiva antecedente (artt. 323 e 318 c.p.), capo d) per essersi estinti per<br />

prescrizione; lo assolveva in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento<br />

di erogazioni pubbliche (artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 61 n.<br />

2,7, 11, 640 bis) capo b) perché il fatto non sussiste e in ordine ai reati di<br />

corruzione impropria per atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 110 319,<br />

321 c.p.) e concussione (artt. 81 cpv, 61 n. 7, 110, 317 c.p.).<br />

Avverso detta pronuncia il sig. Garbuglia proponeva appello.<br />

La Procura di Ancona non proponeva appello, né appello incidentale<br />

per cui i reati per i quali gli imputati sono stati assolti, sono passati in<br />

giudicato.<br />

La Corte di Appello di Ancona, con sent. n. 558/2011 del 12 aprile<br />

2011 306 , ritenuta la carenza delle qualifiche soggettive richieste per l’integrazione<br />

dei reati contestati al Garbuglia (abuso di ufficio e corruzione<br />

impropria passiva antecedente), e cioè rispettivamente le qualifiche di<br />

pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, che costituiscono il<br />

presupposto delle condotte incriminate, assolveva l’imputato ex art. 129,<br />

2° <strong>com</strong>ma, c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.<br />

Quanto all’imputazione di bancarotta fraudolenta, la Corte di Appello<br />

assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste a seguito della revoca del<br />

fallimento del Ce.M.I.M..<br />

La sentenza di Appello n. 558/2011, è divenuta irrevocabile il 21 maggio<br />

2011, perché la Procura Generale della Corte di Appello non ha ritenuto<br />

di ricorrere in Cassazione contro tale sentenza.<br />

Gli imputati che hanno patteggiato la pena a seguito di tale sentenza<br />

si ritiene presenteranno istanza di revisione per annullamento della<br />

sentenza di patteggiamento in merito ai reati di bancarotta perché il<br />

fatto non sussiste, al reato di truffa aggravata per il conseguimento di<br />

erogazioni pubbliche abuso di ufficio, perché il fatto non sussiste, ai reati<br />

di corruzione, corruzione impropria e concussione perché il fatto non<br />

costituisce reato.<br />

306 Corte d’Appello di Ancona sentenza n. 558 del 5 aprile/12aprile 2011 (*);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

183


6.2.1 Le dichiarazione dell’audito Dott. Vito D’Ambrosio,<br />

presidente pt della Giunta <strong>regionale</strong>,<br />

nelle seduta della <strong>Commissione</strong> del 1 dicembre 2011,<br />

in merito al procedimento penale CeMIM<br />

Il presidente della Giunta <strong>regionale</strong> p.t. Vito D’Ambrosio (magistrato in<br />

attività presso la Cassazione), sentito il 1 dicembre 2011 307 , è intervenuto,<br />

in particolare, nel merito delle sentenza penale della Corte di Appello di<br />

Ancona n. 558/2011.<br />

L’audito Dott. Vito D’Ambrosio non lesina chiarimenti e precisazioni<br />

in merito alla richiamata sentenza.<br />

La <strong>Commissione</strong> non ha alcuna intenzione di sollevare un confronto di<br />

natura giuridica sulle tesi sostenute dal Dott. D’Ambrosio, per quanto la<br />

<strong>Commissione</strong> annoveri nella sua <strong>com</strong>posizione validissimi professionisti<br />

del diritto.<br />

Ci sembra tuttavia opportuno di sottolineare e fare alcune osservazioni<br />

su un punto quando si riferisce a coloro che hanno patteggiato:<br />

«… A prescindere dalle valutazioni che indussero i singoli imputati ad avanzare le loro<br />

richieste e dalla non influenza delle sentenze sui procedimenti civili o amministrativi,<br />

va tuttavia rilevato che ad un osservatore esterno tale definizione dei processi penali<br />

non poteva non apparire che <strong>com</strong>e ammissione implicita di responsabilità, ed anche<br />

per chi non poteva ritenersi del tutto digiuno del diritto penale, restava che la sentenza<br />

poteva applicare la pena solo se non sussistevano elementi che inducessero il giudice a<br />

prosciogliere nel merito, il 129 […]. No, no, non è affatto difficile, anzi, le dirò, uno<br />

dei motivi, e questo lo possiamo mettere anche fuori verbale, più diffusi di ricorso alla<br />

Cassazione per le sentenze di patteggiamento è proprio quello che il giudice non ha<br />

tenuto conto dell’art. 129. Ora non voglio fare un discorso di procedura ecc., se vuole lo<br />

facciamo in un’altra sede, ma il punto cardine è questo, se ci sono elementi che ti fanno<br />

ritenere innocente io non ti applico una pena ma ti prosciolgo, ed io ho l’obbligo d’ufficio<br />

di vedere […] – <strong>com</strong>unque, dicevo, per sintetizzare e semplificare una questione non<br />

semplice, adesso risolta espressamente dal legislatore, il quale con la legge 134/2003,<br />

ha stabilito espressamente che “salvo diverse disposizione di legge, la sentenza è equiparata<br />

ad una pronuncia di condanna”, <strong>com</strong>e previsto dal <strong>com</strong>ma 1 bis dell’art. 445<br />

307 Idem nota nr. 101 (*);<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

184


c.p.p.). Ciò anche senza leggere le sentenze, che infatti affrontano il problema della<br />

possibilità di un’assoluzione piena, dando riposta negativa, anzi, la sentenza motivata<br />

dice che non ci sono gli estremi per applicare il 129 […]».<br />

E, conclude:<br />

«… Per <strong>com</strong>pletezza va notato che con sentenza dell’aprile 2011 la Corte d’Appello di<br />

Ancona ha assolto, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, Garbuglia Nazareno<br />

dai reati di peculato e abuso d’ufficio aggravati in concorso (capo A), corruzione<br />

aggravata di incaricato di pubblico servizio in concorso (capo D), in relazione ai quali<br />

in primo grado si era dichiarata l’improcedibilità per prescrizione, per “la carenza delle<br />

qualifiche soggettive richiesta per l’integrazione dei reati contestati al Garbuglia, che<br />

costituiscono il presupposto delle condotte incriminate” (testualmente dalla sentenza),<br />

dal reato di bancarotta fraudolenta aggravata, perché il fatto non sussiste, essendo stato<br />

revocato il fallimento, elemento costitutivo del reato. Per nessuno dei capi, quindi, la<br />

decisione è entrata nel merito…».<br />

La sentenza in esame n 558/2011, nelle sue motivazioni chiarisce<br />

che non avendo nella forma e nei termini presentato regolare istanza di<br />

rinuncia alla prescrizione, tale richiesta è stata respinta.<br />

Di talché si presume che la sentenza di primo grado in relazione ai capi<br />

di imputazione a) e d) andavano confermati.<br />

La sentenza al contrario di quanto si sostiene, applica d’Ufficio l’art.<br />

129 c.p.p. per assolvere Garbuglia dai reati a) e d) sia per carenza della<br />

qualifica da lui rivestita di pubblico servizio [necessaria per il capo d)], o<br />

di incaricato di pubblico servizio [necessaria per il capo d)] ma, soprattutto,<br />

perché (pagina 18):<br />

«… Ambito di operatività di cui all’art. 129 co. 2 c.p.p.<br />

Al riguardo va richiamato il consolidatissimo indirizzo della Suprema Corte, secondo<br />

cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare<br />

sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 <strong>com</strong>ma 2, c.p.p. soltanto nei<br />

casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la <strong>com</strong>missione del<br />

medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo<br />

assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve <strong>com</strong>piere al<br />

riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”,<br />

che a quello di “apprezzamento” e sia quindi in<strong>com</strong>patibile con qualsiasi necessità<br />

di accertamento o di approfondimento (cfr. e plurimis, Cassazione penale, sez. un.,<br />

28/05/2009, n. 35490).<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

185


Ebbene il prescritto criterio gnoseologico della constatazione – immediata e indiscutibile<br />

– della evidenza, in antitesi all’accertamento costituente epilogo di una sequela di<br />

argomentazioni, confutazioni e valutazioni (perciò epistemologicamente non immune<br />

dalla falsificazione), <strong>com</strong>porta che la evidenza della carenza probatoria possa essere affermata,<br />

ai fini in parola, solo se: a) nessuna prova a carico sia stata dedotta, ammessa<br />

ed acquisita nel giudizio; b) oppure se le prove assunte siano risultate palesemente e<br />

pacificamente prive di alcuna inferenza, sul piano abduttivo, rispetto all’enunciato della<br />

responsabilità del giudicabile (Cassazione penale, sez. I, 28/01/2010, n. 6593).<br />

Nel caso in esame, è evidente che restano fuori dall’ambito di operatività della disposizione<br />

in esame, le argomentazioni finalizzate ad una assoluzione ex art. 530 co. 2<br />

c.p.p. con riferimento alla sussistenza del fatto e alla <strong>com</strong>missione dello stesso da parte<br />

dell’imputato riguardo ai reati di cui ai capi A) e D).<br />

Inoltre, <strong>com</strong>e è reso evidente dal tenore delle argomentazioni dell’appellante (a tacere della<br />

mozione di rinnovazione della istruzione dibattimentale formulata con l’appello), la<br />

postulazione difensiva di una pronunzia ex art. 530 co. 1 c.p.p. sotto i medesimi profili,<br />

trae alimento da una argomentata e <strong>com</strong>plessa sequenza di apprezzamenti, confutazioni<br />

e rilievi su punti, assolutamente controversi, oggetto delle difformi valutazioni del primo<br />

giudice, e rappresenta, per l’appunto, il prospettato approdo del costrutto motivazionale<br />

antagonista sviluppato della difesa.<br />

Perciò risulta fuori discussione che la pretesa insussistenza del fatto non è enunciato<br />

che appaia fondato sulla “constatazione”, pura e semplice, percepibile ictu oculi, della<br />

“manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua<br />

ogni dimostrazione”.<br />

L’applicazione dell’art. 129 c.p.p., <strong>com</strong>ma 2 si impone, peraltro, con riferimento alle<br />

puntualissime argomentazioni poste a fondamento del secondo motivo di appello, con cui<br />

si sostiene l’insussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico<br />

servizio, necessaria ai fini della integrazione dei reati di cui ai capi A) e D)…».<br />

L’avverbio peraltro è sottolineato in sentenza a voler rimarcare il di più<br />

che deve essere considerato per l’applicazione di tale articolo in merito<br />

alla qualifica rivestita. Diversamente avrebbe avuto di significato la preposizione<br />

impropria nonostante, che avrebbe assunto valore esclusivo la<br />

qualifica rivestita, in presenza di un fatto di responsabilità accertato sia<br />

pure tra privati.<br />

Il fatto, cioè, non costituisce reato sia per le motivazioni addotte dalla<br />

difesa in appello, sia per la carenza della qualifica rivestita.<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

186


Si deve infatti considerare che il Giudice di appello poteva benissimo<br />

non applicare l’art. 129 c.p.p. se solo avesse trovato giustificazione la derubricazione<br />

del reato in altro reato.<br />

In merito poi al capo di imputazione s) di bancarotta fraudolenta decaduto<br />

perché il fatto non sussiste a seguito della revoca del fallimento<br />

CeMIM sembra sostenere il Dott. D’Ambrosio, che anche in questo caso<br />

«la decisione non è entrata nel merito».<br />

Nel merito della bancarotta è bene ricordare che ben due procedimenti<br />

ci sono approfonditamente entrati ed hanno concluso con la revoca del<br />

fallimento e con il rigetto delle domande di risarcimento in sede civile.<br />

Vale anche ricordare la motivazione con la quale in primo grado si è<br />

arrivati alla condanna per bancarotta:<br />

«…<br />

§ 2. Premessa metodologica.<br />

Poiché gran parte dell’attività difensiva espletata nel corso del dibattimento è stata tesa<br />

a dimostrare che non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di fallimento del<br />

CeMIM, determinato – secondo l’imputato – unicamente dal mutamento degli equilibri<br />

politici all’interno della Regione Marche e dunque da una precisa strategia politica<br />

(in base alla quale, invece di perseguire i singoli soggetti che si erano resi responsabili di<br />

azioni dannose, si preferì eliminare la società in essere, per costituirne ex novo un’altra<br />

su cui dirottare i finanziamenti), deve preliminarmente stabilirsi se il giudice penale<br />

possa sindacare la sussistenza dello stato di insolvenza accertata da altro giudice.<br />

Questo Tribunale aderisce all’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che esclude<br />

tale possibilità, per gli effetti perversi cui potrebbe portare; aderendo all’opposto orientamento,<br />

invero, potrebbe verificarsi paradossalmente che, a fronte della revoca della<br />

sentenza di fallimento, il giudice penale, disapplicando la decisione del collega civile,<br />

possa addivenire ugualmente ad una sentenza di condanna per bancarotta.<br />

Secondo la tesi condivisa da questo collegio, invece, considerato che la dichiarazione di<br />

fallimento costituisce elemento essenziale della fattispecie penale, il venir meno di tale<br />

presupposto determina automaticamente, in qualunque momento, la insussistenza del<br />

reato. La posizione dell’imputato non verrebbe pregiudicata neppure nell’ipotesi in cui<br />

una sentenza di condanna per reati fallimentari fosse divenuta irrevocabile, potendosi in<br />

tal caso attivare proficuamente l’istituto della revisione…».<br />

Va dunque affermato che il Giudice di primo grado si è limitato a<br />

emettere sentenza di condanna in base all’assunto «che la dichiarazione di<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

187


fallimento costituisce elemento essenziale della fattispecie penale» senza entrare minimamente<br />

nel merito, mentre il Giudice di appello ha dovuto constatare<br />

l’insussistenza del reato e la sua decadenza perché altri Giudici di Appello<br />

e della Suprema Corte entrandovi nel merito ne hanno deciso con la revoca<br />

del fallimento l’insussistenza del reato.<br />

Pertanto, mentre il Giudice di primo grado si è imposto di non entrare<br />

nel merito, il Giudice di appello non aveva più le condizioni per entrarvi<br />

a seguito della revoca del fallimento.<br />

Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />

188


7. I provvedimenti giudiziari<br />

acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />

Va oggi riconosciuto che la proposta di sospensione fatta dall’allora vice<br />

presidente Favia e poi riconfermata nelle due successive sedute dell’assemblea<br />

legislativa, ha non poco facilitato i lavori della <strong>Commissione</strong> che<br />

ha potuto affrontare, con spirito collaborativo da parte di tutti i <strong>com</strong>missari,<br />

la questione CeMIM ed i problemi relativi alla realizzazione dell’<strong>Interporto</strong><br />

di Jesi potendo disporre di una verità processuale accertata in<br />

sede penale, civile, fallimentare e financo contabile.<br />

Le sentenze acquisite dalla <strong>Commissione</strong> sono in ordine cronologico:<br />

1 – Sentenza n 7 del 18–21/01/1994 del Tribunale Fallimentare<br />

di Ancona dichiarativa del fallimento della ScpA CeMIM in liquidazione<br />

308 ;<br />

2 – Sentenza n 858 del 08/10/1996 del Tribunale di Ancona che<br />

esclude la Regione Marche dal passivo del fallimento CeMIM 309 ;<br />

3 – Sentenza n 124 del 15/04/2000 della Corte di Appello di Ancona<br />

che conferma l’esclusione della Regione Marche dal passivo<br />

del fallimento CeMIM 310 ;<br />

308 Idem nota nr. 87;<br />

309 Idem nota nr. 94;<br />

310 Idem nota nr. 95 (*);<br />

I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />

189


4 – Sentenza n 5617 del 10/04/2003 delle Sezioni Unite della Cassazione<br />

che dichiara la <strong>com</strong>petenza del giudice ordinario sulla esclusione<br />

della Regione Marche dal passivo del fallimento CeMIM 311 ;<br />

5 – Sentenza n 243 del 2/03 – 26/05/2004 del tribunale penale<br />

di Ancona, che assolve gli imputati, perché il fatto non sussiste, in<br />

merito all’accusa di illecito utilizzo dei contributi regionali 312 ;<br />

6 – Sentenza n 11081 dell’11 giugno 2004 della Cassazione Sez.<br />

1 a , che rigetta il ricorso ed esclude definitivamente la Regione<br />

Marche dal passivo del fallimento CeMIM 313 ;<br />

7 – Sentenza n 12301 del 29/04–05/07/2004, che dichiara improcedibile<br />

il procedimento presso la Corte dei Conti della Marche<br />

contro Bassotti, Floriano Berrettini e Fausto Alba per il risarcimento<br />

di lire sette miliardi per danno patrimoniale e 200 milioni<br />

per danno morale cagionato alla Regione Marche 314 ;<br />

8 – Ordinanza del 15/03/2005 della Corte d’Appello di Ancona<br />

che riconosce l’ingiusta detenzione dell’Arch. Tomellini 315 ;<br />

9 – Decreto cron. n 5873 del 21/10/2005 del Tribunale di Ancona<br />

che riconosce all’Arch. Tomellini la somma di €. 680.000,00 quale<br />

ulteriore <strong>com</strong>penso per l’attività progettuale svolta a favore del<br />

CeMIM 316 ;<br />

10 – Sentenza n 1130 317 del 16/04/2007 del Tribunale di Ancona<br />

che riconosce la regione Marche receduta dalla qualifica di socio<br />

della ScpA CeMIM dal 1/02/1994 con la promulgazione della<br />

legge <strong>regionale</strong> n. 6/94 318 ;<br />

11 – Decreto cron. n 3647 del 14/06/2007 del Tribunale di Ancona<br />

che dichiara chiusa la procedura fallimentare della ScpA CeMIM<br />

in liquidazione ex artt. 118 n. 2 e 119 L.F. 319 ;<br />

311 Idem nota nr. 96;<br />

312 Idem nota nr. 142 (***);<br />

313 Idem nota nr. 100 (*);<br />

314 Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12301 del 5 luglio 2004 (*);<br />

315 Corte d’Appello di Ancona, ordinanza del 15 marzo 2005: ingiusta detenzione Arch. Tomellini;<br />

316 Idem nota nr. 110;<br />

317 Idem nota nr. 218;<br />

318 Idem nota nr. 3;<br />

319 Idem nota nr. 230;<br />

I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />

190


12 – Sentenza n 1665 del 12/12/2007 del Tribunale di Ancona che<br />

rigetta l’opposizione alla sentenza dichiarativa di Fallimento della<br />

ScpA CeMIM in liquidazione 320 ;<br />

13 – Sentenza n 557 del 19/09/2009 della Corte d’Appello di Ancona,<br />

che a totale riforma della sentenza 1665/09 revoca il fallimento<br />

della ScpA CeMIM in liquidazione 321 ;<br />

14 – Sentenza n 1556 del 10/11/2009 del Tribunale di Ancona<br />

all’Arch. Tomellini il danno morale per lesione dei diritti di autore<br />

e condanna la società <strong>Interporto</strong> Marche Spa al risarcimento di 1<br />

milione di euro 322 ;<br />

15 – Sentenza n 4707 del 25 febbraio 2011 della Cassazione Sez.<br />

1 a che rende giudicata la revoca del fallimento CeMIM 323 ;<br />

16 – Sentenza n 558 del 12 aprile 2011 della Corte penale d’Appello<br />

di Ancona che assolve, in totale riforma della sentenza<br />

243/2004, ex art. 129, 2° <strong>com</strong>ma, l’imputato Garbuglia Nazareno<br />

per il reato di bancarotta perché il fatto non sussiste e per<br />

i reati di abuso d’ufficio e corruzione semplice perché i fatti non<br />

costituiscono reato 324 ;<br />

17 – Sentenza n 831 del 6/07/2011 del Tribunale Civile di Ancona<br />

che ha respinto ogni domanda risarcitoria in capo agli amministratori<br />

del CeMIM rimasti nel processo: Garbuglia Nazareno,<br />

Bassotti Alfio e Carlo Alberto Del Mastro 325 .<br />

71 Riepilogo<br />

La <strong>Commissione</strong> d’inchiesta <strong>regionale</strong> istituita per «esaminare le vicende<br />

relative alla realizzazione dell’<strong>Interporto</strong> delle Marche dalla costituzione<br />

della società CeMIM agli attuali sviluppi», ha assolto al suo <strong>com</strong>pito.<br />

320 Idem nota nr. 286 (*);<br />

321 Idem nota nr. 288 (*);<br />

322 Idem nota nr. 127 (*);<br />

323 Idem nota nr. 289;<br />

324 Idem nota nr. 305;<br />

325 Idem nota nr. 295 (*);<br />

I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />

191


Ciò che la <strong>Commissione</strong> doveva accertare è stato accertato sia con le<br />

numerose audizioni tenute, sia con il reperimento di una enorme documentazione.<br />

La <strong>Commissione</strong> può, dunque, arrivare ad una conclusione delle vicende<br />

riguardanti la Società Consortile per Azioni Ce.M.I.M. e la realizzazione<br />

dell’<strong>Interporto</strong> di Jesi, sulla base di elementi oggettivi e di riscontri<br />

soggettivi, che di seguito verranno richiamati.<br />

La <strong>Commissione</strong> ha ritenuto di non richiamare, nella sua relazione,<br />

passaggi significativi ed emotivamente toccanti, durante le loro audizioni,<br />

di Alfio Bassotti 326 , Nazareno Garbuglia 327 , Carlo Alberto Del Mastro 328<br />

e Giuseppe Fortunato 329 , che hanno subito sulla loro pelle il pesante fardello<br />

della vicenda giudiziaria CeMIM, poiché tutto è stato verbalizzato<br />

e tutto sarà messo a disposizione di tutti.<br />

Le precoci s<strong>com</strong>parse di Franco Ferranti e Floriano Berrettini, hanno<br />

impedito alla <strong>Commissione</strong> di poterli ascoltare; tuttavia rimane a testimonianza<br />

del loro corretto <strong>com</strong>portamento le <strong>com</strong>mosse parole di chi,<br />

anche in loro nome, hanno condotto per anni, riuscendovi, una instancabile<br />

difesa delle loro ragioni per affermare la verità sia sulla vicenda<br />

giudiziaria, sia sulla reale opera <strong>com</strong>piuta dalla ScpA CeMIM.<br />

Un esame approfondito che ha riguardato gli stessi rapporti tra le<br />

società controllate dalla Regione Marche: FinMarche Spa e <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa, e la società CeMIM.<br />

Tale verifica ha fatto sorgere nella <strong>Commissione</strong> un ulteriore interrogativo:<br />

sulla base di quale valutazione la <strong>Commissione</strong> d’inchiesta <strong>regionale</strong><br />

nominata l’8 settembre 1992 è addivenuta ad un giudizio così totalizzante<br />

in senso negativo della gestione della società CeMIM, della sua assoluta<br />

inconsistenza patrimoniale, della sua megalomane grandezza progettuale<br />

e dei suoi inutili rapporti con realtà internazionali del trasporto mondiale<br />

<strong>com</strong>e il porto di Rotterdam?<br />

Sappiamo che il presidente della <strong>Commissione</strong> Ilario Favaretto, il 10<br />

marzo 1993 faceva delle dichiarazioni sugli arresti avvenuti con grande<br />

326 Idem nota nr. 152 (*);<br />

327 Audizioni Nazareno Garbuglia del 21 e 28 giugno 2011 (**);<br />

328 Audizione Carlo Alberto Del Mastro del 3 novembre 2011 (**);<br />

329 Audizione Giuseppe Fortunato del 21 giugno 2011 (*);<br />

I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />

192


clamore il giorno prima, il cui contenuto veniva dal giornale così sintetizzato:<br />

«L’indagine della Procura ci ha tranquillizzati», «sapevamo che doveva<br />

succedere» ed ancora «stangata prevista dalla <strong>com</strong>missione <strong>regionale</strong>».<br />

Le numerose sentenze e la documentazione esaminata da questa <strong>Commissione</strong>,<br />

dicono, al contrario, che l’indagine condotta dalla Procura non<br />

poteva tranquillizzare nessuno, tantomeno la <strong>Commissione</strong> presieduta<br />

dal consigliere <strong>regionale</strong> Ilario Favaretto.<br />

Alle considerazioni generali appena espresse, vanno aggiunte le specifiche<br />

valutazioni che permettono di individuare le responsabilità in capo<br />

agli amministratori e dirigenti regionali.<br />

Responsabilità che hanno portato prima alla liquidazione e poi all’illegittimo<br />

fallimento del CeMIM:<br />

– mancata erogazione dei contributi regionali liquidati con la delibera<br />

7210 del 30/12/1991 330 per la somma di €. 4.389.883,64.=<br />

per la copertura di spese già sostenute dalla società per gli scopi prefissati:<br />

acquisizione delle aree, progettazione e realizzazione delle<br />

opere interportuali. Illegittimità della mancata erogazione dichiarata<br />

dalla sentenza di Cassazione n. 11081/2004 331 , e dalla sentenza nr.<br />

243/2004 332 del Tribunale di Ancona in relazione al capo di imputazione<br />

b). La mancata erogazione di tale somma ha <strong>com</strong>portato l’impossibilità<br />

ad avere la liquidità necessaria per coprire ogni obbligazione<br />

verso i creditori;<br />

– illegittima revoca dei contributi erogati alla società CeMIM dichiarata<br />

con la delibera n. 3144 del 5 luglio 1993 333 . Illegittimità della revoca<br />

dei contributi dichiarata dalla sentenza di Cassazione n. 11081/2004, e<br />

dalla sentenza n.243/2004 del Tribunale di Ancona in relazione al capo<br />

di imputazione b);<br />

– illegittima sottrazione della progettazione redatta dall’arch. Dario<br />

Tomellini e sua gratuita assegnazione alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa<br />

per un valore dichiarato dal Tribunale Fallimentare di Ancona pari ad €.<br />

330 Idem nota nr. 29;<br />

331 Idem nota nr. 100 (*);<br />

332 Idem nota nr. 142 (***);<br />

333 Idem nota nr. 61;<br />

I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />

193


3.478.482,67= 334 e dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1556 del 10<br />

novembre 2009 335 ;<br />

– illegittima sottrazione della Regione Marche dei contributi europei<br />

Cee-Fesr per la somma di €. 293.920,79= 336 , trattenuti per circa 20 anni<br />

nella disponibilità del bilancio <strong>regionale</strong>. La somma non è stata trasferita<br />

ingiustamente alla società CeMIM benché legittimamente assegnata<br />

dalla <strong>Commissione</strong> Cee <strong>com</strong>e si evince dalla lettera dell’OLAF del 2<br />

luglio 2009 337 ;<br />

– illegittima decisione della Giunta <strong>regionale</strong> di non richiedere al Fesr<br />

l’ulteriore somma di €. 1.255.449,91.= 338 a copertura totale dei contributi<br />

europei assegnati. La somma non è stata richiesta benché legittimamente<br />

assegnata dalla <strong>Commissione</strong> Cee <strong>com</strong>e si evince dalla lettera dell’OLAF<br />

del 2 settembre 2009.<br />

Responsabilità che hanno portato al depauperamento del patrimonio<br />

CeMIM in sede fallimentare:<br />

– vendita al pubblico incanto del patrimonio CeMIM caduto nel fallimento<br />

al solo acquirente <strong>Interporto</strong> Marche Spa indicato con legge <strong>regionale</strong><br />

6/94 al prezzo di €. 4.291.756,83=, con una riduzione sulla base<br />

d’asta iniziale di €. 2.399.975,21=;<br />

– beni ritirati dalla vendita al pubblico incanto o non inseriti nella vendita<br />

per un valore <strong>com</strong>plessivo di €. 4.695.510,06=;<br />

– spese sostenute dalla procedura fallimentare per la somma di €.<br />

2.105.614,95=;<br />

– attivo fallimentare contenuto in €. 1.420.916,00=.<br />

Sulla base di quanto appena richiamato, il CeMIM al momento della<br />

sentenza dichiarativa di fallimento aveva un patrimonio netto pari ad €.<br />

13.156.599,10=, che di seguito viene per voci ricostruito:<br />

334 Idem nota nr. 110;<br />

335 Idem nota nr. 127 (*);<br />

336 Idem nota nr. 23, nota nr. 24;<br />

337 Idem nota 169;<br />

338 Idem nota nr. 5;<br />

I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />

194


1. – le attività non vendute dalla procedura:<br />

– 4 aree per Ha 2.14.13: (vedi punto A) €. 535.325,00<br />

– opere interportuali realizzate sulle 4 aree €. 681.702,39<br />

– progettazione interporto redatta dall’Arch. Tomellini €. 3.478.482,67<br />

Totale € 4695510,06<br />

2 – crediti non recuperati dalla procedura<br />

verso la Regione Marche:<br />

– Contributi liquidati con delibera 7210/91<br />

che la Regione con delibera 687/07<br />

ha proposto di liquidare con soluzione<br />

transattiva ad €. 3.000.000,00<br />

(Lire 5.808.810.000) €. 4.389.883,64<br />

– Contributi CEE-FESR (v. punto C) €. 293.920,79<br />

Totale € 4683803,43<br />

3 – perdita del valore patrimoniale nella<br />

vendita al pubblico incanto:<br />

– Base d’asta 1° incanto 12.957.000.000<br />

(€. 6.691.732,04), prezzo di acquisto 3 a asta<br />

Lire 8.310.000.000 (€. 4.291.756,83) €. 2.399.975,21<br />

Per un totale <strong>com</strong>plessivo di € 11779288,70<br />

Dunque il reale ed ingente patrimonio netto della<br />

S.c.p.A. Ce.M.I.M. al momento della sentenza<br />

dichiarativa di fallimento si può così sintetizzare:<br />

a) residuo attivo della procedura €. 1.420.916,00<br />

b) patrimonio non contabilizzato o disperso €. 11.779.288,70<br />

Totale patrimonio netto al 18/01/1994 € 13200204,70<br />

Le sentenze, dunque, traggono da questi dati le loro motivazioni.<br />

La <strong>Commissione</strong> ha inoltre esaminato anche la fase a cavallo tra la conclusione<br />

della procedura fallimentare ed il ritorno in bonis della ScpA CeMIM.<br />

In tale periodo si è invece riscontrato un ingente perdita di contributi<br />

pubblici regionali da parte della Regione Marche e della società Interpor-<br />

I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />

195


to Marche Spa per avere il controllo della ScpA CeMIM in liquidazione.<br />

È stato accertato che:<br />

– la somma di €. 651.500,67= 339 è stata liquidata dalla Giunta <strong>regionale</strong>,<br />

su disposizione del presidente D’Ambrosio, ai quattro maggiori soci del<br />

CeMIM: Camera di Commercio di Ancona, Banca Popolare, Banca<br />

delle Marche e Banca Unicredito Italiano affinché la Regione Marche,<br />

receduta dalla qualifica di socio del CeMIM, potesse partecipare alle<br />

Assemblee su loro mandato, al fine di impedire qualsiasi soluzione concordataria<br />

prospettata dal liquidatore dott. Loris Mancinelli;<br />

– la somma di €. 1.500.000,00= 340 assegnata alla società <strong>Interporto</strong> Marche<br />

Spa per proporre, quale assuntore, al Tribunale di Ancona, una<br />

soluzione concordataria è stata utilizzata, dall’<strong>Interporto</strong> Marche, per<br />

l’acquisto delle azioni CeMIM in proprietà ai quattro soci Camera di<br />

Commercio di Ancona, Banca Popolare, Banca delle Marche e Banca<br />

Unicredito Italiano, conclusasi con l’avallo dell’Avvocatura Regionale.<br />

Le azioni acquistate dalla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa sono state totalmente<br />

svalutate con una perdita secca pari ad €. 1.726.853,00=;<br />

– le azioni CeMIM acquistate dalla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa sono<br />

state assegnate in proprietà all’Arch. Tomellini al valore zero, a copertura<br />

del credito verso la stessa società;<br />

– la società <strong>Interporto</strong> Marche Spa è stata condannata con sentenza del<br />

Tribunale di Ancona n. 1556/2009, a risarcire l’Arch. Tomellini della<br />

somma di €. 1.000.000,00=, 341 per avere leso i diritti d’autore in capo al<br />

professionista, utilizzando il suo progetto dell’interporto di Jesi redatto<br />

su incarico del CeMIM;<br />

– la causa pendente in sede di appello contro la sentenza n. 1556/2009,<br />

è stata fissata per le precisazioni delle conclusioni per il 4 ottobre 2012<br />

e la Corte dovrà pronunciarsi sulla CTU, richiesta dall’Arch. Tomellini<br />

e depositata il 12 dicembre 2011, che ha accertato un ingiusto arricchimento<br />

della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, ottenuto dall’utilizzo del<br />

progetto Tomellini, per la somma di €. 14.164.347,32= 342 .<br />

339 Idem nota nr. 227;<br />

340 Idem nota nr. 264 (*);<br />

341 Idem nota nr. 127 (*);<br />

342 Idem nota nr. 128 (*).<br />

I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />

196


8 Conclusioni<br />

8.1. Conclusioni approvate a maggioranza nella seduta<br />

del 31/05/2012 dai consiglieri Gia<strong>com</strong>o Bugaro,<br />

Francesco Massi, Giulio Natali e Daniele Silvetti<br />

Gentili colleghe e colleghi consiglieri,<br />

il <strong>com</strong>pito assegnato alla <strong>Commissione</strong> d’inchiesta <strong>regionale</strong> dall’assemblea<br />

legislativa della Regione Marche, con l’approvazione della delibera<br />

nr. 4 del 14 aprile 2011, che ho avuto l’onore di presiedere è stato assolto<br />

con l’approvazione della relazione che è stata consegnata alla presidenza<br />

del Consiglio <strong>regionale</strong> in data 31 maggio 2012 e distribuita a tutti i<br />

consiglieri.<br />

Un ringraziamento voglio rivolgerlo a tutti i <strong>com</strong>missari: Fabio Badiali<br />

(Vice Presidente), Paola Giorgi, Valeriano Camela, Giulio Natali, Francesco<br />

Massi, Moreno Pieroni, Daniele Silvetti, ed Enzo Giancarli (che per<br />

motivi personali si è dimesso l’8 novembre 2011) a cui è subentrato Angelo<br />

Sciapichetti. Identico sentimento di gratitudine intendo indirizzarlo<br />

alla struttura tecnica dell’Assemblea che ci ha professionalmente assistito<br />

in questo delicato e <strong>com</strong>plesso lavoro, durato circa un anno, fatto con<br />

assoluta discrezione, stante la delicatezza dei problemi affrontati.<br />

A questo proposito, L’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong>, credo, vorrà<br />

dare atto che nulla è trapelato all’esterno del delicato lavoro della <strong>Commissione</strong><br />

stessa, benché le dichiarazioni delle persone audite e l’enorme<br />

Conclusioni<br />

197


documentazione acquisita potevano sollecitare fughe di notizie attivanti<br />

strumentalizzazioni, anche di tipo politico che certo non avrebbero favorito<br />

il lavoro dei <strong>com</strong>missari, né permesso una conclusione serena e<br />

positiva dei nostri lavori.<br />

L’iter per arrivare a rendere attiva e operante questa <strong>Commissione</strong> è<br />

stato lungo: partito nella scorsa legislatura nel novembre del 2005, quando<br />

venne decisa la sua istituzione e la sua contemporanea sospensione,<br />

alla decisione di renderla, a seguito di una nuova richiesta, operativa<br />

nell’aprile 2011.<br />

Tuttavia, la <strong>Commissione</strong>, ha voluto riconoscere, all’allora vice presidente<br />

del Consiglio <strong>regionale</strong> David Favia, che propose la sospensione in<br />

attesa dell’esito processuale, che tale scelta si è rivelata meritoria sul piano<br />

giuridico e su quello pratico.<br />

La <strong>Commissione</strong>, per la delicatezza del lavoro che doveva svolgere, è<br />

stata favorita dalle conclusioni dei vari processi e dall’esito che tali processi<br />

hanno avuto.<br />

Qualora la <strong>Commissione</strong> si fosse trovata ad operare in pendenza dei<br />

vai processi, non avrebbe potuto svolgere il proprio <strong>com</strong>pito forte della<br />

serenità e della costruttività espresse dai vari <strong>com</strong>missari.<br />

Come avete potuto verificare dalla lettura della relazione, sono state<br />

audite 12 persone: Emidio Massi, Gaetano Recchi, Alfio Bassotti; Nazareno<br />

Garbuglia, Carlo Alberto Del Mastro, Fabrizio Sichi, Gianfranco<br />

Formica, Giuseppe Fortunato, Vito D’Ambrosio, Paolo Costanzi, Gian<br />

Mario Spacca; Roberto Pesaresi e Leonello Lupi. L’audizione dell’ex presidente<br />

della Giunta <strong>regionale</strong> Rodolfo Giampaoli non si è tenuta poiché<br />

non ha aderito all’invito di presentarsi che gli è stato rivolto.<br />

Tuttavia, tutti coloro che sono stati invitati hanno aderito ed hanno<br />

avuto la piena libertà e facoltà di fare dichiarazioni sia rispondendo alle<br />

domande che gli sono state rivolte dai Commissari, sia esponendo i propri<br />

argomenti sulle singole questioni di cui sono stati protagonisti, sia esprimendo<br />

valutazioni di carattere generale sulla società CeMIM, sulla vicenda<br />

giudiziaria che l’ha travolta, sull’opera interportuale e sulla società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche che dal 1994 è stata appositamente costituita, per subentrare<br />

al CeMIM, per realizzare il noto centro intermodale. A tal proposito<br />

tutti i verbali di audizione sono depositati presso la segreteria della<br />

Conclusioni<br />

198


<strong>Commissione</strong> e contengono non solo delicate valutazioni, ma esprimono<br />

anche il sentimento di chi ha convissuto una parte consistente della propria<br />

vita a contatto con drammatiche implicazioni di tipo giudiziario. È<br />

corretto ricordare che alcuni degli auditi hanno nel corso degli anni patteggiato<br />

la pena scaturita dai processi derivanti dalle indagini CeMIM e<br />

interrogati sul punto hanno confermato di aver scelto tale formula pur di<br />

liberare le loro persone e le famiglie dalla stringente morsa della giustizia.<br />

Anche in relazione a queste dichiarazioni, alla loro profonda delicatezza<br />

che coinvolge la sfera personale dei singoli, invito i colleghi, qualora lo<br />

ritengano, a leggere i resoconti dei nostri lavori.<br />

È bene ricordare che la <strong>Commissione</strong> d’inchiesta, istituita ai sensi<br />

dell’Art. 22 dello Statuto della Regione Marche non ha poteri di Autorità<br />

Giudiziaria, ma limita la sua sfera d’azione all’analisi e allo studio dei<br />

documenti, ascolta le persone chiamate a riferire e su tutto ciò può e deve<br />

esprime il suo sereno ed equilibrato giudizio.<br />

La <strong>Commissione</strong>, dunque, ha avuto il <strong>com</strong>pito, non facile, di confrontare<br />

ogni dichiarazione liberamente espressa con la documentazione acquisita<br />

in questo anno di tempo.<br />

A supporto dei temi trattati nella relazione sono stati richiamati varie<br />

centinaia diversi documenti ufficiali:<br />

– Sentenze del Tribunale di Ancona, della Corte di Appello di Ancona<br />

e della Suprema Corte di Cassazione;<br />

– Decreti ed ordinanze del Tribunale di Ancona e della Corte di Appello<br />

di Ancona;<br />

– Leggi regionali, nazionali ed europee;<br />

– Decreti ministeriali;<br />

– Delibere europee, regionali e decreti dirigenziali regionali;<br />

– Delibere <strong>com</strong>unali;<br />

– CTU disposte dal Tribunale di Ancona e dalla Corte d’Appello di<br />

Ancona;<br />

– Bilanci della Regione Marche, della società CeMIM e della <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa;<br />

– Scritture private e atti di <strong>com</strong>pravendita di azioni CeMIM;<br />

– Proposte di concordato fallimentare del CeMIM;<br />

– Verbali di riunioni e di assemblee dei soci della società CeMIM;<br />

Conclusioni<br />

199


– Giornali che hanno seguito la vicenda giudiziaria CeMIM dal suo<br />

clamoroso inizio avvenuto con gli arresti di nove persone;<br />

– La relazione di maggioranza della <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta <strong>regionale</strong><br />

istituita l’8 settembre del 1992;<br />

– Varia corrispondenza.<br />

Per facilitare una puntuale verifica delle fonti di prova richiamate a<br />

sostegno della ricostruzione dei fatti, tutta la corposa documentazione<br />

<strong>com</strong>posta da atti ufficiali è stata depositata presso la segreteria della <strong>Commissione</strong>.<br />

Si può dunque affermare che ogni dettaglio della relazione sia stato<br />

verificato da quanto storicamente è stato prodotto in merito alla vicenda<br />

CeMIM, così da poter giungere ad un giudizio il più asettico e oggettivo<br />

possibile.<br />

In premessa, cari Colleghi, è quanto mai necessario sottolineare, per<br />

una valutazione serena degli eventi e dei <strong>com</strong>portamenti, <strong>com</strong>prendere<br />

appieno il contesto e il clima generale di profonda tensione che contraddistinse<br />

in quegli anni, soprattutto quelli dal ’92 al ’95, i rapporti tra la<br />

Magistratura e la politica.<br />

In quegli anni larga parte della classe politica fu messa sotto inchiesta;<br />

i risultati delle indagini, <strong>com</strong>e storicamente acclarato, hanno avuto<br />

esiti diversi: a volte hanno confermato le accuse con successive sentenze<br />

definitive di condanna, altre invece che si sono contraddistinte con proscioglimenti<br />

degli indagati. Ma non è questa la sede, il momento e soprattutto<br />

non sta a questa <strong>Commissione</strong> fare la storia di quegli anni che tutti<br />

ricordiamo <strong>com</strong>e quelli di Tangentopoli.<br />

Le vicende legate al CeMIM si inquadrano perfettamente in questo<br />

periodo, tanto è vero che l’inchiesta fu dalla stampa locale definita la<br />

“Tangentopoli <strong>regionale</strong>”. A supporto delle <strong>Commissione</strong> è stata utile la corposa<br />

Rassegna Stampa disponibile dell’epoca che ha senza dubbio favorito<br />

la contestualizzazione dei fatti.<br />

Ma vediamo, anche se sommariamente, <strong>com</strong>e nasce e <strong>com</strong>e si sviluppa<br />

il “caso CeMIM”.<br />

Non è azzardato affermare per il caso CeMIM prende corpo da un<br />

iniziale scontro interno fra esponenti politici di primo piano della vita<br />

politica <strong>regionale</strong> dell’epoca.<br />

Conclusioni<br />

200


La Magistratura al contempo rilevò, su alcuni <strong>com</strong>portamenti e pratiche<br />

gestionali, elementi utili ad aprire un importante filone di indagine<br />

che di sfociò nel 1993 in arresti e accuse proprio di larga parte di quella<br />

stessa classe dirigente che ininterrottamente, da varie legislature, aveva<br />

avuto la responsabilità di governo <strong>regionale</strong>.<br />

Sul piano strettamente politico, alcuni <strong>com</strong>presero che contrastare la<br />

società CeMIM, avrebbe rappresentato il terreno fertile su cui consumare<br />

dispute politiche tese a modificare gli assetti di potere <strong>regionale</strong>.<br />

La prima diretta conseguenza sul piano politico generata del caso<br />

CeMIM, è stata la sostituzione, nel vuoto di potere lasciato vacante dal<br />

pentapartito, da parte di quei partiti che fino ad allora non avevano mai<br />

avuto una diretta responsabilità di governo <strong>regionale</strong>. Le Marche non<br />

vennero meno al naturale principio di “riempimento” di uno spazio politico<br />

resosi disponibile, con l’elezione al vertice della Regione, per ironia<br />

della sorte, proprio di un noto ed esperto magistrato operativo presso il<br />

Tribunale di Ancona.<br />

Colleghe e colleghi consiglieri,<br />

nelle pagine che formano la relazione della <strong>Commissione</strong> si condensano<br />

molte vicende che hanno contribuito prima alla liquidazione della società<br />

CeMIM e poi al suo fallimento. Rimando, per chi avesse l’intenzione di<br />

approfondire, ad una attenta lettura delle sentenze e dei verbali delle audizioni<br />

eseguite dalla <strong>Commissione</strong> dai quali è possibile <strong>com</strong>prendere anche<br />

alcuni aspetti, certamente particolarmente delicati, dell’intera vicenda.<br />

Venendo ora alla fase di liquidazione e fallimento del CeMIM si individua<br />

nelle decisioni del socio Regione Marche il motivo scatenante che ha<br />

portato a tali conclusioni una società rilevatasi, alla luce delle sentenza di<br />

revoca, sana sul piano economico-finanziario, in piena attività realizzativa<br />

dell’opera interportuale e con rapporti di livello internazionale il più<br />

importante dei quali con il porto di Rotterdam, senza dubbio il maggiore<br />

d’Europa per traffici merci.<br />

Si consideri solo che al momento della sentenza dichiarativa di fallimento<br />

della società CeMIM è stato accertato che aveva un patrimonio al<br />

netto di ogni obbligazione pari ad oltre tredici milioni di euro e precisamente<br />

euro 13.200.204,70.=.<br />

Conclusioni<br />

201


Va inoltre precisato che di questo notevole patrimonio, la parte crediti<br />

esigibili verso la Regione Marche, lo Stato e la Comunità europea ammontavano<br />

precisamente a euro 5.303.552,71.=, ampiamente sufficienti<br />

a coprire le obbligazioni in essere ammontanti a euro 3.873.426,74.=.<br />

A fronte di queste cifre accertate nel corso degli anni, vigente la procedura<br />

fallimentare, il Tribunale fallimentare di Ancona dichiarava il fallimento<br />

della società CeMIM gravandone un passivo di oltre 24 miliardi di<br />

vecchie lire. Decisivi per tale esito dichiarativo di fallimento, a cui giunse<br />

il Tribunale fallimentare di Ancona, sono stati:<br />

– il credito vantato dal socio Regione Marche di euro 8.578.116,03.=<br />

dichiarato inesistente da ben tre gradi di giudizio;<br />

– l’istanza di fallimento ex artt. 6 e 7 legge fallimentare avanzata<br />

dall’Autorità giudiziaria confortata da due consulenze di parte;<br />

– la mancata erogazione del socio Regione Marche dei contributi<br />

a favore del CeMIM liquidati con delibera nr. 7210 del 30 dicembre<br />

1991 di euro 4.389.883,64.=, per spese già sostenute in merito alla realizzazione<br />

delle opere interportuali, dell’acquisizione delle aree e della<br />

progettazione;<br />

– il mancato trasferimento di contributi erogati dalla Cee-Fesr a favore<br />

del CeMIM, per la somma di euro 293.290,67.=, per circa venti anni<br />

trattenuti nella disponibilità del bilancio del socio Regione Marche e poi<br />

restituiti il 9 marzo 2010, senza alcuna giustificazione, al Ministero delle<br />

Finanze che dovrebbe a sua volta ristornarle alla Comunità europea (contro<br />

questa decisione immotivata, la <strong>Commissione</strong> ha prodotto due lettere<br />

dell’OLAF – Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode – che in proposito<br />

ha dichiarato la propria in<strong>com</strong>petenza ad intervenire avendo accertato la<br />

regolarità della concessione dei contributi alla società CeMIM ai sensi e<br />

per gli effetti del Regolamento Cee n. 1787 del 28 giugno 1984).<br />

Fallimento dunque dichiarato «illegittimo e non dovuto»<br />

dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza nr. 557 del 19<br />

settembre 2009, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione<br />

con sentenza n. 4707 del 25 febbraio 2011.<br />

Alla luce delle definitive sentenze, si può quindi affermare che l’intera<br />

vicenda CEMIM non abbia determinato solo una sofferenza incalcolabile<br />

alle persone ma anche un danno profondo alla realtà socio economica<br />

Conclusioni<br />

202


ed occupazionale del nostro territorio <strong>regionale</strong>, oltre che un vero e proprio<br />

terremoto nella politica <strong>regionale</strong>.<br />

Dalla lettura delle carte emerge che la procedura fallimentare si prorogò<br />

per oltre tredici anni nonostante il liquidatore Dott. Loris Mancinelli<br />

avesse cercato in ogni modo con ben otto tentativi di concordato<br />

fallimentare di chiudere anzitempo la procedura, essendone maturate le<br />

condizioni finanziarie fin dal 1996 con la sentenza del Tribunale di Ancona<br />

n. 858 che escludeva totalmente il credito vantato dal socio Regione<br />

Marche.<br />

Parlo di socio Regione Marche, in quanto la delibera nr. 236, di ammissione<br />

al passivo del CeMIM, assunta alla data del 31 gennaio 1994,<br />

ancora tale era la qualifica dell’Ente regione all’interno del CeMIM, qualifica<br />

di socio poi receduto con legge <strong>regionale</strong> nr. 6 del 1 febbraio 1994.<br />

Gli organi della procedura fallimentare hanno inteso opporsi alla dichiarazione<br />

di revoca del fallimento.<br />

Vanno ricordati sinteticamente:<br />

– il Curatore si è inizialmente opposto, in primo grado, alla esclusione<br />

del credito della Regione Marche, ammesso al passivo per la somma<br />

parziale di euro 4.311.104,20.=, ed è risultato contumace nel processo di<br />

appello;<br />

– per l’accertamento del valore patrimoniale sono state necessarie due<br />

CTU; un tempo di 4 anni e 5 mesi e ben 4 diversi accertamenti che sono<br />

passati dalla prima valutazione di euro 1.325.228,15.= all’ultima di euro<br />

6.624.153,03.=, ovvero 5 volte la prima valutazione. Inoltre, <strong>com</strong>e si è potuto<br />

accertare, il valore di euro 3.478.482,67.= della progettazione non è<br />

stato mai inserito nella stima, che avrebbe portato ad un accertamento globale<br />

di euro 10.102.635,70.=, ovvero sette volte e mezzo la stima iniziale;<br />

– per la vendita del patrimonio caduto nel fallimento CeMIM sono<br />

state effettuate 3 aste al pubblico incanto in quanto la società <strong>Interporto</strong><br />

Marche vi partecipava quale unico acquirente indicato con legge <strong>regionale</strong><br />

nr. 6/94. La vendita avvenuta dopo due riduzioni del 20% della base<br />

d’asta iniziale ed ha <strong>com</strong>portato alle casse del CeMIM una perdita di euro<br />

2.399.975,21.=. Sulla validità di tale procedura sussistono molti dubbi.<br />

– nessuna iniziativa legale il Curatore ha inteso assumere per recuperare<br />

i crediti verso la Regione Marche relativi alla delibera 7210/91 di 8,5<br />

Conclusioni<br />

203


miliardi di lire, benché avesse costituito in mora l’Ente <strong>regionale</strong> per tale<br />

cifra il 16 ottobre 2002;<br />

– nessuna iniziativa legale il Curatore ha inteso assumere per recuperare<br />

il credito della delibera Cee-Fesr di 569 milioni di lire;<br />

– gli organi del fallimento CeMIM hanno poi introitato da amministratori<br />

e sindaci del CeMIM la somma di 3 miliardi di lire a seguito di<br />

transazione approvata dal Tribunale di Ancona, liberando i firmatari da<br />

ogni ulteriore responsabilità nel procedimento civile nr. 1790/95.<br />

Questa somma che pure ha fatto parte dell’attivo fallimentare quale<br />

entrata extra patrimoniale, non è servita neanche a coprire le spese sostenute<br />

dalla procedura fallimentare nell’arco dei 13 anni. Infatti, il conto di<br />

gestione finale quantifica in 4 miliardi e 77 milioni di lire, le spese sostenute<br />

dalla curatela, di cui circa 2 miliardi di lire per spese legali, gravando<br />

per oltre un miliardo di lire sull’attivo patrimoniale del CeMIM.<br />

Ciò nonostante quanto appena richiamato, la procedura fallimentare<br />

si è chiusa al netto di ogni obbligazione interamente pagata<br />

<strong>com</strong>prese le ingenti spese della procedura fallimentare, con un residuo<br />

attivo pari ad euro 1420916,00=, attivo che ha permesso il<br />

ritorno in bonis della società CeMIM, circa 4 anni prima della<br />

revoca del fallimento passata in giudicato (2007 – 2011).<br />

La <strong>Commissione</strong> non è entrata nel merito delle valutazioni sui <strong>com</strong>portamenti<br />

e sulle gestioni poste in essere dagli amministratori del Ce-<br />

MIM e di coloro che a vario titolo hanno avuto una qualche utilità da<br />

esso, ci si è “limitati” a verificare, sulla base dei documenti i saldi e le cifre<br />

rivenienti dalle gestioni che <strong>com</strong>e già affermato, il residuo attivo della società<br />

CeMIM che ha portato alla revoca del fallimento è accertato essere<br />

in quasi 1,5 milioni di euro.<br />

Sul costo della gestione fallimentare, chiunque è in grado di affermare<br />

viste anche le cifre rilevantissime, che è avvenuto uno sperpero ingente di<br />

denaro pubblico e privato in danno della società CeMIM che a seguito di<br />

un illegittimo fallimento, gli si è fatto carico di sobbarcarsi.<br />

La <strong>Commissione</strong>, <strong>com</strong>e era suo <strong>com</strong>pito, ha affrontato anche la fase<br />

post fallimento che si è caratterizzata con l’intervento della società <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa per l’acquisto di azioni CeMIM assumendone, con<br />

l’85,19% del capitale sociale, il controllo ed il coordinamento gestionale.<br />

Conclusioni<br />

204


L’operazione di acquisto delle azione ha avuto un iter che si è trascinato<br />

dal 31 marzo 2005 al marzo 2007 ed è costato alle casse della Regione<br />

Marche la somma di euro 2.501.500,00.=. Una somma ingente in cambio<br />

di azioni senza valore tanto da essere immediatamente poste sotto la<br />

voce svalutazioni ed azzerate.<br />

Beneficiari i principali azionisti/venditori: la Camera di Commercio<br />

di Ancona; tre istituti bancari: Banca Popolare di Ancona Spa, Banca<br />

delle Marche Spa e Banca Unicredito Italiano verso i quali non sembra<br />

inappropriato qualificare eccessivo tale insperato vantaggio economico.<br />

Come l’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong> avrà modo di verificare, nella<br />

precedente legislatura, in data del 2 agosto 2006, è stata approvata la<br />

legge <strong>regionale</strong> nr. 13.<br />

L’art. 7 assegnava la somma di euro 1.500.000,00.= finalizzati a favorire<br />

una soluzione concordataria del fallimento CeMIM.<br />

Una soluzione concordataria ulteriore e direttamente promossa con<br />

legge <strong>regionale</strong>, che si è andata ad aggiungere alle otto soluzioni concordatarie<br />

avanzate.<br />

Come sono state impiegate le somme di cui all’Art. 7 L.R. 13/2006?<br />

È avvenuto che tale somma assegnata alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa<br />

con lo scopo chiaro di essere utilizzata per una soluzione concordataria<br />

del fallimento CeMIM, è stata in realtà interamente impiegata per l’acquisto<br />

delle azioni CeMIM con il solo l’obiettivo di avere il controllo della<br />

società tornata in bonis.<br />

Sempre in relazione all’acquisto delle azioni CeMIM da parte della<br />

società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, si è inserito il risarcimento di un milione<br />

di euro riconosciuto all’Arch. Dario Tomellini per lesioni al diritto di autore<br />

in capo al professionista quale unico ideatore e redattore del progetto<br />

interporto di Jesi.<br />

La società <strong>Interporto</strong> Marche Spa contro il disposto della sentenza nr.<br />

1556 del 10 novembre 2009 che imponeva il risarcimento di un milione<br />

al Tomellini, appellava la sentenza e chiedeva preliminarmente la sospensione<br />

degli effetti della sentenza.<br />

La richiesta di sospensiva veniva rigettata e l’Arch. Tomellini non ricevendo<br />

il risarcimento dovuto provvedeva tra l’altro a pignorare alla società<br />

debitrice l’81,28% delle azioni della società CeMIM.<br />

Conclusioni<br />

205


Con provvedimento del giudice dell’esecuzione il 10 febbraio<br />

2011, le azioni CeMIM acquistate al valore di circa 4 miliardi<br />

di vecchie lire, venivano assegnate definitivamente all’arch.<br />

Tomellini, per cui allo stato non solo le azioni sono state svalutate,<br />

ma ne è stata persa anche la proprietà.<br />

Infine, si è in attesa della sentenza della Corte d’Appello di Ancona,<br />

udienza per le precisazioni delle conclusioni fissata per il 4 ottobre 2012,<br />

nella quale la Corte dovrà decidere in merito alla CTU che riconosce<br />

alla società <strong>Interporto</strong> Marche un ingiusto arricchimento, in danno del<br />

Tomellini proprietario del progetto, la somma di oltre 14 milioni di euro.<br />

Come non rimanere quantomeno “perplessi” rispetto al depauperamento<br />

del patrimonio CeMIM subito durante la fase della procedura fallimentare<br />

e anche gli ingenti esborsi operati dall’amministrazione <strong>regionale</strong><br />

e dalla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, per ottenere il controllo della<br />

società tornata in bonis e di fatto oggi di proprietà Tomellini.<br />

Colleghe e colleghi consiglieri,<br />

sia pure sinteticamente ho cercato di cogliere l’essenza del lavoro svolto<br />

dalla <strong>Commissione</strong>, per aderire nel migliore dei modi al <strong>com</strong>pito assegnatole<br />

dalla Assemblea legislativa con la sua istituzione.<br />

Mi sento personalmente di rilevare che difficilmente la Magistratura<br />

sarebbe arrivata alle conclusioni finali a cui è giunta, mi riferisco soprattutto<br />

alla Cassazione, se non ci fosse stata l’ostinata determinazione con<br />

la quale si è difeso, in quasi venti anni, Nazareno Garbuglia in ogni sede<br />

giurisdizionale.<br />

Le sentenze della Corte d’Appello di Ancona e della Corte di<br />

Cassazione che hanno revocato definitivamente il fallimento<br />

del CeMIM dichiarandolo ILLEGITTIMO, modificano il quadro<br />

generale posto in essere proprio perché sul fallimento e sui<br />

reati ad esso connessi, si poggiò l’intera vicenda giudiziaria.<br />

A distanza di circa venti anni nulla può essere rimediato, anche se molto<br />

si può fare per evitare in futuro quanto è avvenuto in passato; ritengo<br />

altresì che alla luce delle recenti sentenze si possa aprire un confronto in<br />

favore di coloro che hanno sofferto a causa delle ingiuste accuse, demandando<br />

all’Amministrazione <strong>regionale</strong> il <strong>com</strong>pito di individuare modi e<br />

Conclusioni<br />

206


tempi per tentare di arrivare ad esiti che non siano imposti in sede giurisdizionale,<br />

avendo contezza che nulla può essere più processualmente<br />

modificato rispetto a quanto già statuito.<br />

D’altro canto è fatto obbligo, sia all’Assemblea legislativa che all’Amministrazione<br />

<strong>regionale</strong>, non perdere ulteriore tempo nell’affrontare il<br />

gravoso problema sulle prospettive dell’interporto di Jesi.<br />

Nessuno può sottovalutare il fatto che nel 1980 (32 anni fa) venne affidato<br />

dalla Camera di Commercio di Ancona per mano del suo presidente<br />

il dott. Ferranti, uno studio di fattibilità all’Arch. Dario Tomellini, sulla<br />

base del quale vennero confermati i parametri di movimentazione delle<br />

merci che giustificavano la realizzazione di una infrastruttura interportuale<br />

nella nostra regione. Sulla base di ciò venne indicato il sito su cui<br />

ubicare tale realizzazione, in zona Coppetella nel territorio del Comune<br />

di Jesi, in un’area adiacente sia alla rete ferroviaria a nord, che alla SS76/<br />

bis a sud ed in stretto collegamento sia con l’Aeroporto di Falconara che<br />

con il Porto di Ancona.<br />

Nel 1985 il 16 maggio (27 anni fa) venne costituita la società CeMIM<br />

e nel settembre 1990 (22 anni fa) furono iniziati i lavori di realizzazione<br />

dell’interporto di Jesi.<br />

L’opera fu interrotta nel 1992 a lavori quasi ultimati del primo stralcio<br />

del primo lotto funzionale per le note vicende e ripresi dieci anni dopo,<br />

nel 2002, ma nei dieci successivi non è stato ancora ultimato neanche il<br />

primo lotto funzionale previsto dal progetto CeMIM, redatto dall’Arch.<br />

Tomellini.<br />

Oltre trentadue anni dal momento della idea di realizzare un interporto<br />

funzionale alla economia <strong>regionale</strong> alla realizzazione, parziale, di oggi.<br />

Trentadue anni in cui si sono perse opportunità <strong>com</strong>merciali di sicuro<br />

vantaggio per la nostra <strong>com</strong>unità.<br />

Che cosa non ha funzionato in questi ultimi venti anni e cioè dal blocco<br />

dei lavori del CeMIM, ai diciotto di presenza della società <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa che doveva proseguire l’opera iniziata proprio dal CeMIM?<br />

Perché questa importante opera che ha potuto contare, dopo le vicende<br />

che hanno affossato la società CeMIM, su un sostegno quasi unanime<br />

da parte delle forze politiche, delle parti sociali, delle categorie economiche,<br />

degli EELL locali e della Regione Marche, ha continuato sostanzial-<br />

Conclusioni<br />

207


mente nelle difficoltà dal punto di vista realizzativo e conseguentemente<br />

operativo, nelle pur oggettive difficoltà burocratiche che caratterizzano il<br />

nostro Paese?<br />

Ricordo inoltre che ai cospicui finanziamenti già ottenuti dallo Stato e<br />

dalla Regione Marche, si sono aggiunti anche le nuove possibilità espansive<br />

venutasi a creare con la delibera nr. 38 del 9 marzo 2007 del Consiglio<br />

<strong>com</strong>unale di Jesi che ha autorizzato l’ampliamento da 75 ettari a 102,4<br />

ettari della superficie interportuale ed un aumento della cubatura da mc<br />

578.400 a mc 1.536.000.<br />

In quale misura, ci dobbiamo chiedere, il peso del passato ed il modo<br />

in cui non si è voluto affrontare la soluzione della vicenda CeMIM, ostinandosi<br />

a negare quanto di buono quella società aveva lasciato in eredità<br />

a chi gli subentrava, ha avuto l’effetto di condizionare il presente ed il<br />

futuro nella costruzione di questa strategica opera per la nostra regione?<br />

Sono interrogativi a cui vanno date risposte e offerte soluzioni in tempi<br />

rapidi poiché la nostra regione rischia di perdere il treno del «Corridoio<br />

Baltico Adriatico» e nessuno potrà sostenere che i gravissimi ritardi nella<br />

realizzazione dell’interporto di Jesi non abbiano inciso negativamente<br />

qualora la nostra regione diventi zona di transito e non area di attrazione<br />

di merci interne, nazionali ed internazionali.<br />

Le sinergie che sarebbero state in grado di sprigionare l’interporto di<br />

Jesi, il porto di Ancona e l’aeroporto di Falconara, infrastrutture inserite<br />

in un sistema viario e ferroviario in fase di adeguamento e di ammodernamento,<br />

non avrebbero avuto analoghe concorrenze sia a nord che a<br />

sud dell’Adriatico.<br />

La dimostrazione di questo ruolo primario e strategico, ancora una volta<br />

si era concretizzata con l’importante memorandum sottoscritto dal Ce-<br />

MIM con il Porto di Rotterdam e le Ferrovie Olandesi il 29 gennaio 1992.<br />

Accordo colpevolmente abbandonato a seguito dell’illegittimo fallimento<br />

della società CeMIM.<br />

Riprendere quei rapporti è forse oggi possibile e l’unica strada da seguire,<br />

per recuperare le occasioni perse, è quella di rilanciare il ruolo del<br />

porto di Ancona e la contemporanea concreta implementazione dell’interporto<br />

di Jesi, favoriti <strong>com</strong>e sono dalla loro posizione geografica strategica<br />

per i collegamenti ad est ed a sud dell’Adriatico.<br />

Conclusioni<br />

208


Non sta a me indicare in questa fase che cosa sia utile fare anche se<br />

auspico che ogni cosa in nostra capacità debba essere provata per sovvertire<br />

la condizione data, in uno sforzo unitario da parte di tutte le forze<br />

politiche regionali, poiché l’unica cosa che non ci è concessa è quella di<br />

lasciare che la situazione declini verso il fallimento.<br />

È necessario perciò procedere ad un approfondito esame della situazione<br />

in atto e se necessario, <strong>com</strong>e sembra necessario, apportare urgentemente<br />

i necessari correttivi.<br />

Il mio <strong>com</strong>pito e quello della <strong>Commissione</strong> termina qui, spetta ora<br />

alla Assemblea legislativa riflettere su quanto è accaduto e farne l’uso che<br />

ne riterrà più consono, ma al contempo agire affinché si dia attuazione<br />

ai rimedi più urgenti per portare a reale <strong>com</strong>pimento la realizzazione<br />

dell’interporto di Jesi, sanando così parte degli errori del passato e dando<br />

al contempo reali risposte all’oggi costruendo prospettive concrete per<br />

il futuro dell’economia del nostro territorio soprattutto in ragione della<br />

pesante congiuntura che stiamo attraversando.<br />

Da ultimo, mi spiace davvero che parte dei <strong>com</strong>ponenti la <strong>Commissione</strong>,<br />

non abbiano votato le conclusioni qui illustrate, preferendo offrire<br />

una versione diversa e se mi è concesso assai riduttiva del “caso CeMIM”,<br />

ma tendo a <strong>com</strong>prenderne le ragioni politiche e “ambientali” che hanno<br />

portato a questa posizione.<br />

Nel congedarmi, auspico che vicende <strong>com</strong>e quelle del CEMIM che<br />

hanno segnato vite umane, percorsi personali, coinvolto una intera <strong>com</strong>unità<br />

con una immane perdita <strong>com</strong>plessiva, non abbiano più a ripetersi<br />

e che le Marche, anche da questa storia, possano aver accresciuto il senso<br />

di responsabilità rispetto al bene <strong>com</strong>une che deve essere il fine principale<br />

che muove ognuno di noi.<br />

Conclusioni<br />

209


8.2. Conclusioni di minoranza dei consiglieri<br />

Fabio Badiali, Angelo Sciapichetti e Valeriano Camela<br />

La vicenda relativa al CE.M.I.M. ruota <strong>com</strong>pletamente attorno ad una<br />

serie di pronunce giurisdizionali, succedutesi nell’arco di circa quattordici<br />

anni, di contenuto diverso e spesso di segno opposto, che hanno condizionato<br />

l’attività della amministrazione <strong>regionale</strong>.<br />

La <strong>Commissione</strong> d’inchiesta che non ha i poteri dell’Autorità Giudiziaria,<br />

non può certo permettersi di verificare l’operato degli organi giurisdizionali<br />

emettendo valutazioni di merito e/o di legittimità sui relativi<br />

provvedimenti.<br />

La <strong>Commissione</strong> può soltanto prendere atto delle risultanze di tali<br />

provvedimenti e valutare, anche qui senza potestà giudiziaria, la corrispondente<br />

azione dell’amministrazione.<br />

Siffatta valutazione deve essere condotta non solo alla stregua di quanto<br />

è emerso negli ultimi anni bensì soprattutto tenendo conto degli elementi<br />

esistenti all’epoca in cui le attività in questione sono state svolte e le<br />

relative decisioni sono state assunte.<br />

Per quanto riguarda la prima fase, appare evidente <strong>com</strong>e l’inchiesta<br />

penale, intrapresa nell’anno 1992 a carico di amministratori, consulenti<br />

e dipendenti del CE.M.I.M. e le misure restrittive della libertà personale<br />

applicate nel mese di marzo 1993 nei confronti di cinque amministratori,<br />

del progettista dell’infrastruttura e di due dipendenti regionali, abbiano<br />

creato un clima di forte tensione all’interno della Regione.<br />

La <strong>Commissione</strong> consiliare di inchiesta, nominata dal Consiglio Regionale<br />

nel mese di Ottobre 1992, nella propria relazione finale del<br />

29/03/1993, ha rilevato la sussistenza di irregolarità nell’utilizzo dei contributi<br />

regionali da parte della società consortile.<br />

Nel contempo, ha invitato la Giunta Regionale ad assumere tutte le<br />

iniziative necessarie per il risanamento del CE.M.I.M. ai fini del <strong>com</strong>pletamento<br />

dell’opera infrastrutturale.<br />

La Giunta Regionale, a sua volta, ha prima sospeso l’erogazione del<br />

contributo assegnato nell’anno 1991 e, quindi, ha deciso, nel mese di Luglio<br />

1993, la decadenza del CE.M.I.M. dai contributi nonché il recupero<br />

di quelli già liquidati.<br />

Conclusioni<br />

210


Tale determinazione è stata assunta sulla base di una relazione del Servizio<br />

Legale della Giunta che aveva rilevato un utilizzo non corretto dei<br />

finanziamenti regionali.<br />

A prescindere dalla esattezza o meno dei rilievi da ultimo indicati, è palese<br />

la volontà dell’amministrazione di prendere le distanze da <strong>com</strong>portamenti<br />

di soggetti che, all’epoca, apparivano aver operato illecitamente e,<br />

per questo, assoggettati ad azione penale.<br />

A questo si aggiunga la volontà dell’autorità giudiziaria inquirente<br />

nonché di uno degli imprenditori privati creditori, di agire per ottenere il<br />

fallimento della società CE.M.I.M.<br />

Il clima appare ben delineato dalle dichiarazioni rese dall’allora Assessore<br />

al ramo in Consiglio Regionale, a supporto della proposta di legge<br />

presentata dalla Giunta Regionale eletta nel mese di Luglio 1993, per la<br />

costituzione di una nuova società avente ad oggetto la realizzazione del<br />

centro intermodale.<br />

La serie di elementi adotti a sostegno della scelta, possono essere ritenuti<br />

oggi <strong>com</strong>e opinabili, ma all’epoca apparivano dettati dall’esigenza di<br />

non utilizzare fondi pubblici per pagare i creditori del CE.M.I.M. bensì<br />

per dare impulso all’opera tramite un’altra entità societaria nonché di<br />

non accedere ai fondi statali a beneficio di un soggetto giuridico il cui<br />

buon nome era travolto da inchieste penali a carico di chi lo aveva amministrato.<br />

La Società <strong>Interporto</strong> è stata costituita con legge <strong>regionale</strong> del Gennaio<br />

1994, per la realizzazione dell’infrastruttura. Nel mese di gennaio 1994, il<br />

CE.M.I.M. è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Ancona.<br />

La volontà del legislatore <strong>regionale</strong> si è dunque concretizzata nell’affidare<br />

l’esecuzione e la gestione dell’opera ad una nuova entità, divenuta<br />

così centro di imputazione di tutti i diritti e gli oneri correlati.<br />

La Finanziaria <strong>regionale</strong> prima e la Svim Spa poi, società “in house”<br />

della Regione, ne hanno detenuto e ne detengono la maggioranza delle<br />

azioni.<br />

Non residuava perciò in capo alle strutture burocratiche dell’ente altra<br />

possibilità giuridica che quella di dare attuazione alla legge, dotando la<br />

neo costituita società dei mezzi, dei beni mobili ed immobili indispensabili<br />

per il conseguimento dell’oggetto sociale.<br />

Conclusioni<br />

211


In altri termini, anche le scelte operate e le attività svolte dall’amministrazione<br />

vanno riguardate in tale prospettiva e non in quella dell’eventuale<br />

detrimento arrecato al CE.M.I.M.<br />

Questa era una società fallita ovvero “una massa attiva” oramai vincolata<br />

alla soddisfazione del ceto creditorio sotto la direzione dell’Autorità<br />

Giudiziaria e del curatore fallimentare.<br />

L’eventuale ritorno “in bonis” del CE.M.I.M. non avrebbe potuto modificare<br />

questa realtà: poiché l’oggetto sociale esclusivo della società consortile<br />

era la realizzazione dell’interporto, l’affidamento di tale <strong>com</strong>pito<br />

ad altra società avrebbe <strong>com</strong>portato la necessità del suo scioglimento per<br />

l’impossibilità di conseguire lo scopo sociale.<br />

Dunque il fine dell’azione dell’amministrazione non poteva essere<br />

quello di salvaguardare le eventuali prerogative del CE.M.I.M., affidate<br />

alle cure di altre autorità pubbliche.<br />

In questa ottica, appare giustificabile che l’amministrazione abbia<br />

cercato di acquisire, peraltro tramite una procedura concorsuale diretta<br />

dall’Autorità Giudiziaria (il Giudice delegato ai fallimenti), le aree indispensabili<br />

alla realizzazione della struttura, perseguendo la possibilità di<br />

diminuire la spesa di denaro pubblico.<br />

Aggiungasi che, <strong>com</strong>unque, le somme versate dalla amministrazione alla<br />

curatela all’esito dell’asta, hanno contribuito in modo preponderante alla<br />

chiusura della procedura ex art. 118 e seguenti della legge fallimentare.<br />

Allo stesso modo, è vero che la vicenda inerente l’utilizzo del c.d. progetto<br />

Tomellini presenti aspetti di singolarità.<br />

Lasciando però in disparte aspetti allora di <strong>com</strong>petenza della curatela<br />

fallimentare, tale vicenda riguarda essenzialmente interessi o diritti del<br />

progettista per i quali è in corso un processo civile cosicché appare corretto<br />

sospendere qualsiasi valutazione attendendone l’esito finale.<br />

Per quanto attiene poi, più in particolare, lo svolgimento del processo<br />

penale, gli atti in possesso della <strong>com</strong>missione testimoniano che la maggior<br />

parte degli imputati, negli anni 1995 e 1996, hanno accettato l’applicazione<br />

concordata della pena (il c.d. patteggiamento), mentre altri sono<br />

stati riconosciuti responsabili di alcuni dei fatti loro ascritti, ancorché i<br />

relativi reati siano stati dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza<br />

del Tribunale di Ancona del 2004.<br />

Conclusioni<br />

212


La sentenza della Corte di Appello dell’anno 2011, ha assolto l’unico<br />

imputato appellante, sulla base del mancato possesso da parte sua della<br />

qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, ferma<br />

restando la sussistenza dei fatti e la loro <strong>com</strong>missione da parte dell’imputato<br />

medesimo.<br />

Di qui la formula adoperata per l’assoluzione, ovvero «perché il fatto<br />

non costituisce reato».<br />

Alla luce di siffatto pronunciamento, gli altri soggetti coinvolti nel processo<br />

penale hanno <strong>com</strong>unicato il loro intendimento di richiedere la revocazione<br />

delle sentenze penali emesse negli anni 1995-1996, che però, allo<br />

stato, non risulta abbia avuto seguito.<br />

Concludendo in ordine a tali aspetti, la <strong>com</strong>missione, pur con la dovuta<br />

<strong>com</strong>prensione per coloro che sono stati imputati nel procedimento,<br />

non può che prendere atto delle risultanze prodottesi in un ambito ordinamentale<br />

escluso dalla propria sindacabilità.<br />

Resta il dato più vistoso e che ha avuto influenza sulle decisioni dell’ente,<br />

ossia la vicenda fallimentare.<br />

Infatti e senza travalicare i limiti imposti dai principi vigenti più volte<br />

ricordati, la <strong>Commissione</strong> non può astenersi dal rimarcare <strong>com</strong>e nell’anno<br />

1994, il CE.M.I.M. sia stato dichiarato fallito dal Tribunale di Ancona<br />

in considerazione della sua natura di società <strong>com</strong>merciale, dello stato di<br />

insolvenza causato dallo squilibrio fra parte attiva e debiti, cui si andava<br />

ad aggiungere la pretesa della Regione alla restituzione dei contributi<br />

erogati.<br />

Con una successiva sentenza dell’anno 1996, il Tribunale ha escluso il<br />

presunto credito restitutorio della Regione dal passivo della società.<br />

La sentenza del Tribunale di Ancona dell’anno 2007 ha confermato la<br />

sussistenza del richiamato stato di insolvenza.<br />

La sentenza della Corte di Appello di Ancona, nell’anno 2009, ha revocato<br />

la dichiarazione di fallimento in quanto il CE.M.I.M. non aveva<br />

natura imprenditoriale e, fatta eccezione per la richiesta restitutoria della<br />

Regione, non versava nello squilibrio patrimoniale affermato dal giudice<br />

di primo grado.<br />

Nell’arco temporale trascorso, sono state realizzate le operazioni da<br />

parte della curatela fallimentare che, poiché irreversibili, non possono<br />

Conclusioni<br />

213


essere rimosse e non sono certo valutabili da parte della <strong>Commissione</strong><br />

d’inchiesta.<br />

L’amministrazione ha perseguito nell’intendimento di ottenere la restituzione<br />

dei contributi sino a che la stessa è stata rigettata definitivamente con<br />

la sentenza della Corte di Cassazione, emessa nell’anno 2004, enunciando<br />

il principio di diritto della non ripetibilità di contributi versati ad un consorzio<br />

da parte dei soci (qual era la Regione al momento della erogazione).<br />

La decisione di insistere in sede processuale nella richiesta di restituzione<br />

rientra nella facoltà ampiamente discrezionale di una pubblica amministrazione<br />

di tutelare giudizialmente i propri diritti ed interessi.<br />

Se oggi siffatta decisione può apparire opinabile, all’epoca, in pendenza<br />

del processo penale ed in considerazione dell’entità delle somme di<br />

denaro in controversia, poteva risultare invece pienamente giustificata,<br />

tenuto conto altresì dell’ulteriore esborso dovuto dalla necessità di acquisire<br />

le aree destinate alla costruzione dell’interporto.<br />

È appena il caso di rimarcare che la richiesta di che trattasi non risulta<br />

avere avuto un ruolo determinante nel fallimento del CE.M.I.M. che è<br />

stato dichiarato sulla base di un disequilibrio patrimoniale che era aggravato<br />

dalla pretesa <strong>regionale</strong> e poi revocato in virtù della insussistenza di<br />

detto dissesto anche alla luce dell’inesistenza del credito <strong>regionale</strong>, accertata<br />

però definitivamente nell’anno 2004.<br />

Determinante è stata la valutazione della società <strong>com</strong>e a carattere imprenditoriale,<br />

affermata in primo grado e poi smentita in appello.<br />

Il dato che però appare più rilevante è che, a seguito della pronuncia<br />

della Corte di Cassazione dell’anno 2004, la Regione è divenuta destinataria<br />

delle istanze di corresponsione del finanziamento assegnato con<br />

la delibera n. 7210 del 1991, stante la irrilevanza della eventuale revoca<br />

della stessa.<br />

Tutti i provvedimenti emessi dalla amministrazione nel periodo successivo<br />

sono dichiaratamente diretti ad evitare che l’ente corresse il rischio<br />

di essere dichiarato tenuto ad erogare il contributo in argomento che,<br />

maggiorato degli accessori, sarebbe lievitato ad oltre dieci milioni di euro.<br />

Il presupposto sopra evidenziato è esplicitato nei provvedimenti dei<br />

quali non è mai stata revocata in dubbio né la validità né la legittimità sia<br />

in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale.<br />

Conclusioni<br />

214


Se così è, le spese affrontate dall’amministrazione vanno valutate per<br />

la loro ricaduta sull’interesse perseguito che, in sintesi, è da identificarsi<br />

nell’evitare di dover dar corso ad ulteriori esborsi di denaro in favore di<br />

soggetti che si proponevano quali terzi assuntori di un concordato fallimentare,<br />

così da poter utilizzare il CE.M.I.M., ritornato “in bonis”, quale<br />

mero strumento speculativo, attesa la evidente impossibilità della prosecuzione<br />

dello scopo consortile.<br />

È da considerare che l’azione svolta ha consentito un aumento della<br />

presenza nel capitale sociale di tre istituti di credito di primaria importanza,<br />

delle Ferrovie dello Stato Spa, della Camera di Commercio di Ancona.<br />

Essa altresì ha impedito, a seguito della sentenza di revoca del fallimento,<br />

che il CE.M.I.M. potesse essere utilizzato per interferire sulle attività<br />

della società <strong>Interporto</strong>.<br />

L’azione in parola non ha arrecato danni alla liquidazione del<br />

CE.M.I.M., così <strong>com</strong>e giudizialmente accertato con la Sentenza del Tribunale<br />

di Ancona del 2007, né a terzi.<br />

D’altra parte, pretese risarcitorie sono state avanzate da diversi soggetti<br />

privati che si ritengono danneggiati dalla vicenda CE.M.I.M.; non sta<br />

certo alla <strong>Commissione</strong> valutare se a ragione o torto bensì all’Autorità<br />

Giudiziaria.<br />

Conclusioni<br />

215


VERBALI


218


219


220


Atti consiliari — 1 —<br />

Assemblea legislativa<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

RESOCONTO INTEGRALE<br />

Seduta n. 83<br />

Martedì 26 giugno 2012<br />

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI<br />

INDI<br />

DELLA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI<br />

INDI<br />

DEL VICEPRESIDENTE GIACOMO BUGARO<br />

Comunicazioni del Presidente ..................... 3<br />

Processo verbale<br />

(approvazione)<br />

Proposte di legge<br />

(annuncio)<br />

Proposte di atto amministrativo<br />

(annuncio)<br />

Proposta di regolamento<br />

(annuncio)<br />

Mozioni<br />

(annuncio)<br />

Deliberazioni Giunta<br />

(trasmissione)<br />

Congedo<br />

Commemorazione in memoria del militare<br />

italiano caduto in Afghanistan<br />

Presidente .................................................. 7<br />

INDICE<br />

Sull’ordine del giorno<br />

Presidente .................................................. 8, 10<br />

Paola Giorgi (IdV) ....................................... 8<br />

Umberto Trenta (PdL) ................................ 8<br />

Erminio Marinelli (plMarche) ...................... 9<br />

Mirco Ricci (PD) .......................................... 9<br />

Adriano Cardogna (Verdi) ........................... 10<br />

Dino Latini (ApI) .......................................... 10<br />

Raffaele Bucciarelli (Fed. Sin.) .................. 10<br />

Comunicazioni della Giunta <strong>regionale</strong> sulla<br />

situazione dell’API di Falconara Marittima<br />

(Relazione, discussione e votazione)<br />

Presidente .................................. 11, 34, 36, 37<br />

Marco Luchetti (Assessore) ....................... 11, 32<br />

Gia<strong>com</strong>o Bugaro (PdL) .............................. 16<br />

Giovanni Zinni (PdL) .......................... 18, 35, 36<br />

Enzo Giancarli (PD) .................................... 20<br />

221


Atti consiliari — 2 —<br />

Assemblea legislativa<br />

Dino Latini (ApI) .......................................... 22<br />

Paola Giorgi (IdV) ....................................... 23<br />

Moreno Pieroni (PSI) .................................. 24<br />

Mirco Ricci (PD) .......................................... 25, 35<br />

Enzo Marangoni (PT) .................................. 27<br />

Raffaele Bucciarelli (Fed. Sin.) .......... 28, 35, 36<br />

Adriano Cardogna (Verdi) ........................... 29<br />

Francesco Massi (PdL) .............................. 30, 34<br />

Luigi Viventi (Assessore) ........................... 31<br />

Sara Giannini (Assessore) ........................ 34<br />

Paolo Eusebi (Assessore) ......................... 35<br />

Sull’ordine dei lavori<br />

Presidente .................................................. 37, 38<br />

Gia<strong>com</strong>o Bugaro (PdL) .............................. 37<br />

Adriano Cardogna (Verdi) ........................... 38<br />

Mirco Ricci (PD) .......................................... 38<br />

Francesco Comi (PD) ................................ 38<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

Proposta di legge <strong>regionale</strong> n. 197<br />

ad iniziativa della Giunta <strong>regionale</strong><br />

“Disposizioni per il personale dei Consorzi<br />

di Sviluppo Industriale e modificazione della<br />

legge <strong>regionale</strong> 15 novembre 2010, n. 16<br />

(Assestamento di bilancio 2010)”<br />

(Discussione e votazione)<br />

Presidente .................................................. 38, 45<br />

Paolo Perazzoli (PD) .................................. 38, 43<br />

Francesco Massi (PdL) .............................. 40<br />

Umberto Trenta (PdL) ................................ 40<br />

Giulio Natali (PdL) ...................................... 41<br />

Mirco Carloni (PdL) ..................................... 42<br />

Antonio Canzian (Assessore) .................... 43<br />

Elisabetta Foschi (PdL) .............................. 45<br />

Raffaele Bucciarelli (Fed. Sin.) .................. 45<br />

Relazione n. 13<br />

della <strong>Commissione</strong> d’inchiesta<br />

“Vicende relative alla realizzazione dell’<strong>Interporto</strong><br />

delle Marche dalla costituzione<br />

della Società CeMIM agli attuali sviluppi”<br />

(Discussione e votazione)<br />

Presidente .................................................. 46, 63<br />

Gia<strong>com</strong>o Bugaro (PdL) .............................. 46<br />

Fabio Badiali (PD) ...................................... 54<br />

Francesco Massi (PdL) .............................. 57<br />

Giulio Natali (PdL) ...................................... 58<br />

Paola Giorgi (IdV) ....................................... 61<br />

Umberto Trenta (PdL) ................................ 62<br />

Sigle dei Gruppi assembleari: Partito Democratico (PD); Popolo della Libertà (PdL); Italia dei Valori (IdV);<br />

Unione di Centro (UdC); Futuro e Libertà per l'Italia (FLI); Gian Mario Spacca Presidente (Presidente Giunta);<br />

Partito Socialista Italiano (PSI); Alleanza per l'Italia (ApI); Verdi (Verdi); Federazione della Sinistra/PdC/PRC<br />

(Fed. Sin.); Per le Marche (plMarche); Sinistra Ecologia e Libertà (SEL); Lega Nord Padania (LNP); Popolo e<br />

territorio - Libertà e autonomia (PT); Misto (Misto)<br />

222


223


Atti consiliari — 47 —<br />

Assemblea legislativa<br />

dalle conclusioni dei vari processi e dall’esito<br />

che tali processi hanno avuto.<br />

Qualora la <strong>Commissione</strong> si fosse trovata<br />

ad operare in pendenza dei vai processi,<br />

non avrebbe potuto svolgere il proprio <strong>com</strong>pito<br />

forte della serenità e della costruttività<br />

espresse dai vari Commissari.<br />

Come avete potuto verificare dalla lettura<br />

della relazione sono state audite dodici persone:<br />

Emidio Massi, Gaetano Recchi, Alfio<br />

Bassotti, Nazareno Garbuglia, Carlo Alberto<br />

Del Mastro, Fabrizio Sichi, Gianfranco Formica,<br />

Giuseppe Fortunato, Vito D’Ambrosio,<br />

Paolo Costanzi, Gian Mario Spacca, Roberto<br />

Pesaresi, Leonello Lupi. L’audizione dell’ex<br />

Presidente della Giunta <strong>regionale</strong><br />

Rodolfo Giampaoli non si è tenuta poiché<br />

non ha aderito all’invito di presentarsi che gli<br />

è stato rivolto.<br />

Tuttavia, tutti coloro che sono stati invitati<br />

hanno aderito ed hanno avuto la piena libertà<br />

e facoltà di fare dichiarazioni sia rispondendo<br />

alle domande che gli sono state rivolte<br />

dai Commissari, sia esponendo i propri argomenti<br />

sulle singole questioni di cui sono<br />

stati protagonisti, sia esprimendo valutazioni<br />

di carattere generale sulla società CeMIM,<br />

sulla vicenda giudiziaria che l’ha travolta,<br />

sull’opera interportuale e sulla società <strong>Interporto</strong><br />

Marche che dal 1994 è stata appositamente<br />

costituita, per subentrare al CeMIM,<br />

per realizzare il noto centro intermodale.<br />

A tal proposito tutti i verbali di audizione<br />

sono depositati presso la segreteria della<br />

<strong>Commissione</strong> e contengono non solo delicate<br />

valutazioni, ma esprimono anche il<br />

sentimento di chi ha convissuto una parte<br />

consistente della propria vita a contatto con<br />

drammatiche implicazioni di tipo giudiziario.<br />

E’ corretto ricordare che alcuni degli<br />

auditi hanno nel corso degli anni patteggiato<br />

la pena scaturita dai processi derivanti dalle<br />

indagini CeMIM e interrogati sul punto hanno<br />

confermato di aver scelto tale formula pur di<br />

liberare le loro persone e le famiglie dalla<br />

stringente morsa della giustizia.<br />

Anche in relazione a queste dichiarazioni,<br />

alla loro profonda delicatezza che coin-<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

volge la sfera personale dei singoli, invito i<br />

colleghi, qualora lo ritengano, a leggere i<br />

resoconti dei nostri lavori.<br />

E’ bene ricordare che la <strong>Commissione</strong><br />

d’inchiesta, istituita ai sensi dell’articolo 22<br />

dello Statuto della Regione Marche non ha<br />

poteri di autorità giudiziaria, ma limita la sua<br />

sfera d’azione all’analisi e allo studio dei documenti,<br />

ascolta le persone chiamate a riferire<br />

e su tutto ciò può e deve esprime il suo<br />

sereno ed equilibrato giudizio.<br />

La <strong>Commissione</strong>, dunque, ha avuto il<br />

<strong>com</strong>pito non facile di confrontare ogni dichiarazione<br />

liberamente espressa con la<br />

documentazione acquisita in questo anno di<br />

tempo.<br />

A supporto dei temi trattati nella relazione<br />

sono stati richiamati varie centinaia fi diversi<br />

documenti ufficiali:<br />

– sentenze del Tribunale di Ancona, della<br />

Corte di Appello di Ancona e della Suprema<br />

Corte di Cassazione;<br />

– decreti ed ordinanze del Tribunale di Ancona<br />

e della Corte di Appello di Ancona;<br />

– leggi regionali, nazionali ed europee;<br />

– decreti ministeriali;<br />

– delibere europee, regionali e decreti dirigenziali<br />

regionali;<br />

– delibere <strong>com</strong>unali;<br />

– CTU disposte dal Tribunale di Ancona e<br />

dalla Corte d’Appello di Ancona;<br />

– bilanci della Regione Marche, della società<br />

CeMIM e della <strong>Interporto</strong> Marche Spa;<br />

– scritture private e atti di <strong>com</strong>pravendita di<br />

azioni CeMIM;<br />

– proposte di concordato fallimentare del<br />

CeMIM;<br />

– verbali di riunioni e di assemblee dei soci<br />

della società CeMIM;<br />

– giornali che hanno seguito la vicenda giudiziaria<br />

CeMIM dal suo clamoroso inizio<br />

avvenuto con gli arresti di nove persone;<br />

– la relazione di maggioranza della <strong>Commissione</strong><br />

d’inchiesta <strong>regionale</strong> istituita l’8<br />

settembre del 1992;<br />

– varia corrispondenza.<br />

Per facilitare una puntuale verifica delle<br />

fonti di prova richiamate a sostegno della<br />

ricostruzione dei fatti, tutta la corposa 224 docu-


Atti consiliari — 48 —<br />

Assemblea legislativa<br />

mentazione <strong>com</strong>posta da atti ufficiali è stata<br />

depositata presso la segreteria della <strong>Commissione</strong>.<br />

Si può dunque affermare che ogni dettaglio<br />

della relazione sia stato verificato da<br />

quanto storicamente è stato prodotto in merito<br />

alla vicenda CeMIM, così da poter giungere<br />

ad un giudizio il più asettico e oggettivo<br />

possibile.<br />

In premessa, cari colleghi, è quanto mai<br />

necessario sottolineare, per una valutazione<br />

serena degli eventi e dei <strong>com</strong>portamenti,<br />

<strong>com</strong>prendere appieno il contesto e il clima<br />

generale di profonda tensione che<br />

contraddistinse in quegli anni, soprattutto<br />

quelli dal ’92 al ’95, i rapporti tra la magistratura<br />

e la politica.<br />

In quegli anni larga parte della classe politica<br />

fu messa sotto inchiesta; i risultati delle<br />

indagini, <strong>com</strong>e storicamente acclarato, hanno<br />

avuto esiti diversi: a volte hanno confermato<br />

le accuse con successive sentenze<br />

definitive di condanna, altre invece si sono<br />

contraddistinte con proscioglimenti degli indagati.<br />

Ma non è questa la sede, il momento<br />

e soprattutto non sta a questa <strong>Commissione</strong><br />

fare la storia di quegli anni che tutti ricordiamo<br />

<strong>com</strong>e quelli di tangentopoli.<br />

Le vicende legate al CeMIM si inquadrano<br />

perfettamente in questo periodo, tanto è<br />

vero che l’inchiesta fu dalla stampa locale<br />

definita la “tangentopoli <strong>regionale</strong>”. A supporto<br />

delle <strong>Commissione</strong> è stata utile la<br />

corposa rassegna stampa disponibile dell’epoca<br />

che ha senza dubbio favorito la contestualizzazione<br />

dei fatti.<br />

Ma vediamo, anche se sommariamente,<br />

<strong>com</strong>e nasce e <strong>com</strong>e si sviluppa il “caso<br />

CeMIM”.<br />

Non è azzardato affermare che il caso<br />

CeMIM prende corpo da un iniziale scontro<br />

interno fra esponenti politici di primo piano<br />

della vita politica <strong>regionale</strong> dell’ epoca.<br />

La magistratura al contempo rilevò, su<br />

alcuni <strong>com</strong>portamenti e pratiche gestionali,<br />

elementi utili ad aprire un importante filone di<br />

indagine che di sfociò nel 1993 in arresti e<br />

accuse proprio di larga parte di quella stessa<br />

classe dirigente che ininterrottamente,<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

da varie legislature, aveva avuto la responsabilità<br />

di governo <strong>regionale</strong>.<br />

Sul piano strettamente politico, alcuni<br />

<strong>com</strong>presero che contrastare la società<br />

CeMIM, avrebbe rappresentato il terreno fertile<br />

su cui consumare dispute politiche tese<br />

a modificare gli assetti di potere <strong>regionale</strong>.<br />

La prima diretta conseguenza sul piano<br />

politico generata del caso CeMIM, è stata la<br />

sostituzione, nel vuoto di potere lasciato vacante<br />

dal pentapartito, da parte di quei partiti<br />

che fino ad allora non avevano mai avuto<br />

una diretta responsabilità di governo <strong>regionale</strong>.<br />

Le Marche non vennero meno al naturale<br />

principio di “riempimento” di uno spazio<br />

politico resosi disponibile, con l’elezione al<br />

vertice della Regione, per ironia della sorte,<br />

proprio di un noto ed esperto magistrato<br />

operativo presso il Tribunale di Ancona.<br />

Colleghe e colleghi Consiglieri, nelle pagine<br />

che formano la relazione della <strong>Commissione</strong><br />

si condensano molte vicende che<br />

hanno contribuito prima alla liquidazione della<br />

società CeMIM e poi al suo fallimento.<br />

Rimando, per chi avesse l’intenzione di approfondire,<br />

ad una attenta lettura delle sentenze<br />

e dei verbali delle audizioni eseguite<br />

dalla <strong>Commissione</strong> dai quali è possibile<br />

<strong>com</strong>prendere anche alcuni aspetti, certamente<br />

particolarmente delicati, dell’ intera<br />

vicenda.<br />

Venendo ora alla fase di liquidazione e<br />

fallimento del CeMIM si individua nelle decisioni<br />

del socio Regione Marche il motivo<br />

scatenante che ha portato a tali conclusioni<br />

una società rilevatasi, alla luce delle sentenza<br />

di revoca, sana sul piano economicofinanziario,<br />

in piena attività realizzativa dell’opera<br />

interportuale e con rapporti di livello<br />

internazionale, il più importante dei quali con<br />

il porto di Rotterdam, senza dubbio il maggiore<br />

d’Europa per traffici merci.<br />

Si consideri solo che al momento della<br />

sentenza dichiarativa di fallimento della società<br />

CeMIM è stato accertato che aveva un<br />

patrimonio al netto di ogni obbligazione pari<br />

ad oltre tredici milioni di euro e precisamente<br />

euro 13.200.204,70.<br />

225


Atti consiliari — 49 —<br />

Assemblea legislativa<br />

Va inoltre precisato che di questo notevole<br />

patrimonio, la parte crediti esigibili verso la<br />

Regione Marche, lo Stato e la Comunità europea<br />

ammontavano precisamente a euro<br />

5.303.552,71, ampiamente sufficienti a coprire<br />

le obbligazioni in essere ammontanti a<br />

euro 3.873.426,74.<br />

A fronte di queste cifre accertate nel corso<br />

degli anni, vigente la procedura fallimentare,<br />

il Tribunale fallimentare di Ancona dichiarava<br />

il fallimento della società CeMIM<br />

gravandone un passivo di oltre 24 miliardi di<br />

vecchie lire. Decisivi per tale esito<br />

dichiarativo di fallimento, a cui giunse il Tribunale<br />

fallimentare di Ancona, sono stati:<br />

– il credito vantato dal socio Regione Marche<br />

di euro 8.578.116,03, dichiarato inesistente<br />

da ben tre gradi di giudizio;<br />

– l’istanza di fallimento ex artt. 6 e 7 legge<br />

fallimentare avanzata dall’Autorità giudiziaria<br />

confortata da due consulenze di<br />

parte;<br />

– la mancata erogazione del socio Regione<br />

Marche dei contributi a favore del CeMIM<br />

liquidati con delibera n. 7210 del 30 dicembre<br />

1991 di euro 4.389.883,64, per<br />

spese già sostenute in merito alla realizzazione<br />

delle opere interportuali, dell’acquisizione<br />

delle aree e della progettazione;<br />

– il mancato trasferimento di contributi erogati<br />

dalla Cee/Fesr a favore del CeMIM,<br />

per la somma di euro 293.290,67, per<br />

circa venti anni trattenuti nella disponibilità<br />

del bilancio del socio Regione Marche e<br />

poi restituiti il 9 marzo 2010, senza alcuna<br />

giustificazione, al Ministero delle Finanze<br />

che dovrebbe a sua volta ristornarle alla<br />

Comunità europea (contro questa decisione<br />

immotivata, la <strong>Commissione</strong> ha<br />

prodotto due lettere dell’OLAF - Ufficio<br />

Europeo per la Lotta Antifrode – che in<br />

proposito ha dichiarato la propria in<strong>com</strong>petenza<br />

ad intervenire avendo accertato<br />

la regolarità della concessione dei contributi<br />

alla società CeMIM ai sensi e per gli<br />

effetti del Regolamento Cee n. 1787 del<br />

28 giugno 1984).<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

Fallimento dunque dichiarato “illegittimo<br />

e non dovuto” dalla Corte d’Appello di Ancona<br />

con sentenza n. 557 del 19 settembre<br />

2009, confermata dalla Suprema Corte di<br />

Cassazione con sentenza n. 4707 del 25<br />

febbraio 2011.<br />

Alla luce delle definitive sentenze, si può<br />

quindi affermare che l’intera vicenda CEMIM<br />

non abbia determinato solo una sofferenza<br />

incalcolabile alle persone, ma anche un<br />

danno profondo alla realtà socio economica<br />

ed occupazionale del nostro territorio <strong>regionale</strong>,<br />

oltre che un vero e proprio terremoto<br />

nella politica <strong>regionale</strong>.<br />

Dalla lettura delle carte emerge che la<br />

procedura fallimentare si prorogò per oltre<br />

tredici anni nonostante il liquidatore defunto<br />

dott. Loris Mancinelli avesse cercato in ogni<br />

modo con ben otto tentativi di concordato<br />

fallimentare di chiudere anzitempo la procedura,<br />

essendone maturate le condizioni finanziarie<br />

fin dal 1996 con la sentenza del<br />

Tribunale di Ancona n. 858 che escludeva<br />

totalmente il credito vantato dal socio Regione<br />

Marche.<br />

Parlo di socio Regione Marche, in quanto<br />

la delibera n. 236, di ammissione al passivo<br />

del CeMIM, assunta alla data del 31 gennaio<br />

1994, ancora tale era la qualifica dell’Ente<br />

regione all’interno del CeMIM, qualifica di socio<br />

poi receduto con legge <strong>regionale</strong> n. 6 del<br />

1° febbraio 1994.<br />

Gli organi della procedura fallimentare<br />

hanno inteso opporsi alla dichiarazione di<br />

revoca del fallimento.<br />

Vanno ricordati sinteticamente:<br />

– il Curatore si è inizialmente opposto, in<br />

primo grado, alla esclusione del credito<br />

della Regione Marche, ammesso al passivo<br />

per la somma parziale di euro<br />

4.311.104,20, ed è risultato contumace<br />

nel processo di appello;<br />

– per l’accertamento del valore patrimoniale<br />

sono state necessarie due CTU; un tempo<br />

di 4 anni e 5 mesi e ben quattro diversi<br />

accertamenti che sono passati dalla prima<br />

valutazione di euro 1.325.228,15, all’ultima<br />

di euro 6.624.153,03, ovvero 226cin-


Atti consiliari — 50 —<br />

Assemblea legislativa<br />

que volte la prima valutazione. Inoltre,<br />

<strong>com</strong>e si è potuto accertare, il valore di<br />

euro 3.478.482,67 della progettazione<br />

non è stato mai inserito nella stima, che<br />

avrebbe portato ad un accertamento globale<br />

di euro 10.102.635,70, ovvero sette<br />

volte e mezzo la stima iniziale;<br />

– per la vendita del patrimonio caduto nel<br />

fallimento CeMIM sono state effettuate tre<br />

aste al pubblico incanto in quanto la società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche vi partecipava<br />

quale unico acquirente indicato con legge<br />

<strong>regionale</strong> n. 6/94. La vendita avvenuta<br />

dopo due riduzioni del 20% della base<br />

d’asta iniziale ed ha <strong>com</strong>portato alle casse<br />

del CeMIM una perdita di euro<br />

2.399.975,21. Sulla validità di tale procedura<br />

sussistono tuttora molti dubbi.<br />

– nessuna iniziativa legale il Curatore ha<br />

inteso assumere per recuperare i crediti<br />

verso la Regione Marche relativi alla delibera<br />

7210/91 di 8,5 miliardi di lire, benché<br />

avesse costituito in mora l’Ente <strong>regionale</strong><br />

per tale cifra il 16 ottobre 2002;<br />

– nessuna iniziativa legale il Curatore ha<br />

inteso assumere per recuperare il credito<br />

della delibera Cee/Fesr di 569 milioni di<br />

lire;<br />

– gli organi del fallimento CeMIM hanno poi<br />

introitato da amministratori e sindaci del<br />

CeMIM la somma di 3 miliardi di lire a<br />

seguito di transazione approvata dal Tribunale<br />

di Ancona, liberando i firmatari da<br />

ogni ulteriore responsabilità nel procedimento<br />

civile n. 1790/95.<br />

Questa somma che pure ha fatto parte<br />

dell’attivo fallimentare quale entrata extra<br />

patrimoniale, non è servita neanche a coprire<br />

le spese sostenute dalla procedura fallimentare<br />

nell’arco dei tredici anni. Infatti, colleghi,<br />

il conto di gestione finale quantifica in 4<br />

miliardi e 77 milioni di lire, le spese sostenute<br />

dalla curatela, di cui circa 2 miliardi di lire<br />

per spese legali, gravando per oltre un miliardo<br />

di lire sull’attivo patrimoniale del<br />

CeMIM – lascio a voi ogni <strong>com</strong>mento di chi<br />

abbia in questa fase sicuramente guadagnato<br />

da questa vicenda -.<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

Ciò nonostante quanto appena richiamato,<br />

la procedura fallimentare si è chiusa al<br />

netto di ogni obbligazione interamente pagata<br />

<strong>com</strong>prese le ingenti spese della procedura<br />

fallimentare, con un residuo attivo pari ad<br />

euro 1.420.916,00, attivo che ha permesso il<br />

ritorno in bonis della società CeMIM circa 4<br />

anni prima della revoca del fallimento passata<br />

in giudicato nelle due sentenze (2007-<br />

2011).<br />

La <strong>Commissione</strong> non è entrata nel merito<br />

delle valutazioni sui <strong>com</strong>portamenti e sulle<br />

gestioni poste in essere dagli amministratori<br />

del CeMIM e di coloro che a vario titolo hanno<br />

avuto una qualche utilità da esso, ci si è<br />

“limitati” a verificare, sulla base dei documenti,<br />

i saldi e le cifre rivenienti dalle gestioni<br />

che, <strong>com</strong>e già affermato, il residuo attivo<br />

della società CeMIM che ha portato alla revoca<br />

del fallimento è accertato essere in<br />

quasi 1,5 milioni di euro.<br />

Sul costo della gestione fallimentare<br />

chiunque è in grado di affermare, viste anche<br />

le cifre rilevantissime, che è avvenuto<br />

uno sperpero ingente di denaro pubblico e<br />

privato in danno della società CeMIM che a<br />

seguito di un illegittimo fallimento gli si è fatto<br />

carico di sobbarcarsi.<br />

La <strong>Commissione</strong>, <strong>com</strong>e era suo <strong>com</strong>pito,<br />

ha affrontato anche la fase post fallimento<br />

– ovvero quella odierna - che si è caratterizzata<br />

con l’intervento della società <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa per l’acquisto di azioni<br />

CeMIM assumendone, con l’85,19% del capitale<br />

sociale, il controllo ed il coordinamento<br />

gestionale.<br />

L’operazione di acquisto delle azione ha<br />

avuto un iter che si è trascinato dal 31 marzo<br />

2005 al marzo 2007 ed è costato alle<br />

casse della Regione Marche la somma di<br />

euro 2.501.500,00. Una somma ingente in<br />

cambio di azioni senza valore, tanto da essere<br />

immediatamente poste sotto la voce<br />

svalutazioni ed azzerate.<br />

Beneficiari i principali azionisti/venditori:<br />

la Camera di Commercio di Ancona; tre istituti<br />

bancari: Banca Popolare di Ancona Spa,<br />

Banca delle Marche Spa e Banca Unicredito<br />

227<br />

Italiano, verso i quali non sembra


Atti consiliari — 51 —<br />

Assemblea legislativa<br />

inappropriato qualificare eccessivo tale<br />

insperato vantaggio economico.<br />

Come l’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong><br />

avrà avuto modo di verificare, nella precedente<br />

legislatura in data del 2 agosto 2006 è<br />

stata approvata la legge <strong>regionale</strong> n. 13.<br />

L’articolo 7 assegnava la somma di euro<br />

1.500.000,00 finalizzata a favorire una soluzione<br />

concordataria del fallimento CeMIM.<br />

Una soluzione concordataria ulteriore e direttamente<br />

promossa con legge <strong>regionale</strong>,<br />

che si è andata ad aggiungere alle otto soluzioni<br />

concordatarie avanzate.<br />

Come sono state impiegate le somme di<br />

cui all’articolo 7 della l.r. 13/2006?<br />

É avvenuto che tale somma assegnata<br />

alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa con lo<br />

scopo chiaro di essere utilizzata per una<br />

soluzione concordataria del fallimento<br />

CeMIM, è stata in realtà interamente impiegata<br />

per l’acquisto delle azioni CeMIM con il<br />

solo l’obiettivo di avere il controllo della società<br />

tornata in bonis.<br />

Sempre in relazione all’acquisto delle<br />

azioni CeMIM da parte della società <strong>Interporto</strong><br />

Marche Spa, si è inserito il risarcimento di<br />

un milione di euro riconosciuto all’arch.<br />

Dario Tomellini per lesioni al diritto di autore<br />

in capo al professionista quale unico ideatore<br />

e redattore del progetto interporto di Jesi.<br />

La società <strong>Interporto</strong> Marche Spa contro<br />

il disposto della sentenza n. 1556 del 10<br />

novembre 2009 che imponeva il risarcimento<br />

di un milione al Tomellini, appellava la<br />

sentenza e chiedeva preliminarmente la sospensione<br />

degli effetti della sentenza.<br />

La richiesta di sospensiva veniva rigettata<br />

e l’arch. Tomellini non ricevendo il risarcimento<br />

dovuto provvedeva, tra l’altro, a<br />

pignorare alla società debitrice l’81,28% delle<br />

azioni della società CeMIM.<br />

Con provvedimento del giudice dell’esecuzione<br />

il 10 febbraio 2011 le azioni CeMIM<br />

acquistate al valore di circa 4 miliardi di vecchie<br />

lire venivano assegnate definitivamente<br />

all’arch. Tomellini, per cui allo stato non solo<br />

le azioni sono state svalutate, ma ne è stata<br />

persa anche la proprietà.<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

Infine, si è in attesa – questo, colleghi, è<br />

un punto importante, chiedo la vostra attenzione<br />

- della sentenza della Corte d’Appello<br />

di Ancona, udienza per le precisazioni delle<br />

conclusioni fissata per il 4 ottobre 2012, nella<br />

quale la Corte dovrà decidere in merito<br />

alla CTU che riconosce alla società <strong>Interporto</strong><br />

Marche un ingiusto arricchimento, in danno<br />

del Tomellini proprietario del progetto, la<br />

somma di oltre 14 milioni di euro.<br />

Come non rimanere quantomeno “perplessi”<br />

rispetto al depauperamento del patrimonio<br />

CeMIM subìto durante la fase della<br />

procedura fallimentare e anche gli ingenti<br />

esborsi operati dall’amministrazione <strong>regionale</strong><br />

e dalla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa,<br />

per ottenere il controllo della società tornata<br />

in bonis e di fatto oggi di proprietà Tomellini.<br />

Colleghe e colleghi Consiglieri, sia pure<br />

sinteticamente ho cercato di cogliere l’essenza<br />

del lavoro svolto dalla <strong>Commissione</strong>,<br />

per aderire nel migliore dei modi al <strong>com</strong>pito<br />

assegnatole dalla Assemblea legislativa con<br />

la sua istituzione.<br />

Mi sento personalmente di rilevare che<br />

difficilmente la Magistratura sarebbe arrivata<br />

alle conclusioni finali a cui è giunta, mi riferisco<br />

soprattutto alla Cassazione, se non ci<br />

fosse stata l’ostinata determinazione con la<br />

quale si è difeso, in quasi venti anni,<br />

Nazareno Garbuglia in ogni sede giurisdizionale.<br />

Le sentenze della Corte d’Appello di Ancona<br />

e della Corte di Cassazione che hanno<br />

revocato definitivamente il fallimento del<br />

CeMIM dichiarandolo illegittimo, modificano<br />

il quadro generale posto in essere proprio<br />

perché sul fallimento e sui reati ad esso<br />

connessi, si poggiò l’ intera vicenda giudiziaria.<br />

A distanza di circa venti anni nulla può<br />

essere rimediato, anche se molto si può<br />

fare per evitare in futuro quanto è avvenuto<br />

in passato; ritengo altresì che alla luce delle<br />

recenti sentenze si possa aprire un confronto<br />

in favore di coloro che hanno sofferto a<br />

causa delle ingiuste accuse, demandando<br />

all’Amministrazione <strong>regionale</strong> il <strong>com</strong>pito 228 di


Atti consiliari — 52 —<br />

Assemblea legislativa<br />

individuare modi e tempi per tentare di arrivare<br />

ad esiti che non siano imposti in sede<br />

giurisdizionale, avendo contezza che nulla<br />

può essere più processualmente modificato<br />

rispetto a quanto già statuito.<br />

D’altro canto è fatto obbligo sia all’Assemblea<br />

legislativa che all’Amministrazione<br />

<strong>regionale</strong> non perdere ulteriore tempo nell’affrontare<br />

il gravoso problema sulle prospettive<br />

dell’interporto di Jesi.<br />

Nessuno può sottovalutare il fatto che nel<br />

1980 (32 anni fa) venne affidato dalla Camera<br />

di Commercio di Ancona, per mano del<br />

suo Presidente il dott. Ferranti, uno studio di<br />

fattibilità all’arch. Dario Tomellini, sulla base<br />

del quale vennero confermati i parametri di<br />

movimentazione delle merci che giustificavano<br />

la realizzazione di una infrastruttura<br />

interportuale nella nostra regione. Sulla<br />

base di ciò venne indicato il sito su cui<br />

ubicare tale realizzazione, in zona<br />

Coppetella nel territorio del Comune di Jesi,<br />

in un’area adiacente sia alla rete ferroviaria a<br />

nord, che alla SS76/bis a sud ed in stretto<br />

collegamento sia con l’Aeroporto di Falconara<br />

che con il Porto di Ancona.<br />

Nel 1985 il 16 maggio (27 anni fa) venne<br />

costituita la società CeMIM e nel settembre<br />

1990 (22 anni fa) furono iniziati i lavori di<br />

realizzazione dell’interporto di Jesi.<br />

L’opera fu interrotta nel 1992 a lavori quasi<br />

ultimati del primo stralcio del primo lotto<br />

funzionale per le note vicende e ripresi dieci<br />

anni dopo, nel 2002, ma nei dieci successivi<br />

non è stato ancora ultimato neanche il primo<br />

lotto funzionale previsto dal progetto CeMIM,<br />

redatto dall’Arch. Tomellini.<br />

Oltre trentadue anni dal momento della<br />

idea di realizzare un interporto funzionale<br />

alla economia <strong>regionale</strong> alla realizzazione,<br />

parziale, di oggi. Trentadue anni in cui si<br />

sono perse opportunità <strong>com</strong>merciali di sicuro<br />

vantaggio per la nostra <strong>com</strong>unità.<br />

Che cosa non ha funzionato in questi<br />

ultimi venti anni e cioè dal blocco dei lavori<br />

del CeMIM, ai diciotto di presenza della società<br />

<strong>Interporto</strong> Marche Spa che doveva proseguire<br />

l’opera iniziata proprio dal CeMIM?<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

Perché questa importante opera che ha<br />

potuto contare, dopo le vicende che hanno<br />

affossato la società CeMIM, su un sostegno<br />

quasi unanime da parte delle forze politiche,<br />

delle parti sociali, delle categorie economiche,<br />

degli enti locali e della Regione Marche,<br />

ha continuato sostanzialmente con difficoltà<br />

dal punto di vista realizzativo e conseguentemente<br />

operativo, nelle pure oggettive difficoltà<br />

burocratiche che caratterizzano il nostro<br />

Paese?<br />

Ricordo inoltre che ai cospicui finanziamenti<br />

già ottenuti dallo Stato e dalla Regione<br />

Marche si sono aggiunti anche le nuove possibilità<br />

espansive venutasi a creare con la<br />

delibera n. 38 del 9 marzo 2007 del Consiglio<br />

<strong>com</strong>unale di Jesi che ha autorizzato<br />

l’ampliamento da 75 ettari iniziali a 102,4<br />

ettari della superficie interportuale ed un aumento<br />

della cubatura da mc 578.400 a mc<br />

1.536.000.<br />

In quale misura, ci dobbiamo chiedere, il<br />

peso del passato ed il modo in cui non si è<br />

voluto affrontare la soluzione della vicenda<br />

CeMIM, ostinandosi a negare quanto di buono<br />

quella società aveva lasciato in eredità a<br />

chi gli subentrava, ha avuto l’effetto di condizionare<br />

il presente ed il futuro nella costruzione<br />

di questa strategica opera per la nostra<br />

regione?<br />

Sono interrogativi a cui vanno date risposte<br />

e offerte soluzioni in tempi rapidi, poiché<br />

la nostra regione rischia di perdere il treno<br />

del “Corridoio Baltico Adriatico” e nessuno<br />

potrà sostenere che i gravissimi ritardi nella<br />

realizzazione dell’interporto di Jesi non abbiano<br />

inciso negativamente qualora la nostra<br />

regione diventi zona di transito e non<br />

area di attrazione di merci interne, nazionali<br />

ed internazionali.<br />

Le sinergie che sarebbero state in grado<br />

di sprigionare l’interporto di Jesi, il porto di<br />

Ancona e l’aeroporto di Falconara, infrastrutture<br />

inserite in un sistema viario e ferroviario<br />

in fase di adeguamento e di ammodernamento,<br />

non avrebbero avuto analoghe<br />

concorrenze sia a nord che a sud dell’Adriatico.<br />

229


Atti consiliari — 53 —<br />

Assemblea legislativa<br />

La dimostrazione di questo ruolo primario<br />

e strategico ancora una volta si era<br />

concretizzata con l’importante memorandum<br />

sottoscritto dal CeMIM con il Porto di<br />

Rotterdam e le Ferrovie olandesi il 29 gennaio<br />

1992.<br />

Accordo colpevolmente abbandonato a<br />

seguito dell’illegittimo fallimento della società<br />

CeMIM.<br />

Riprendere quei rapporti è forse oggi<br />

possibile e l’unica strada da seguire per recuperare<br />

le occasioni perse,è quella di rilanciare<br />

il ruolo del porto di Ancona e la contemporanea<br />

concreta implementazione dell’interporto<br />

di Jesi, favoriti <strong>com</strong>e sono dalla<br />

loro posizione geografica strategica per i<br />

collegamenti ad est ed a sud dell’Adriatico.<br />

Non sta a me indicare in questa fase che<br />

cosa sia utile fare, anche se auspico che<br />

ogni cosa in nostra capacità debba essere<br />

provata per sovvertire la condizione data, in<br />

uno sforzo unitario da parte di tutte le forze<br />

politiche regionali, poiché l’unica cosa che<br />

non ci è concessa è quella di lasciare che la<br />

situazione declini verso il fallimento.<br />

E’ necessario perciò procedere ad un<br />

approfondito esame della situazione in atto<br />

e se necessario, <strong>com</strong>e sembra necessario,<br />

apportare urgentemente i necessari correttivi.<br />

Il mio <strong>com</strong>pito e quello della <strong>Commissione</strong><br />

termina qui, spetta ora all’Assemblea legislativa<br />

riflettere su quanto è accaduto e<br />

farne l’uso che ne riterrà più consono, ma al<br />

contempo agire affinché si dia attuazione ai<br />

rimedi più urgenti per portare a reale <strong>com</strong>pimento<br />

la realizzazione dell’interporto di Jesi,<br />

sanando così parte degli errori del passato e<br />

dando al contempo reali risposte all’oggi costruendo<br />

prospettive concrete per il futuro<br />

dell’economia del nostro territorio soprattutto<br />

in ragione della pesante congiuntura che<br />

stiamo attraversando.<br />

Da ultimo, mi spiace davvero che parte<br />

dei <strong>com</strong>ponenti la <strong>Commissione</strong> non abbiano<br />

votato le conclusioni qui illustrate, preferendo<br />

offrire una versione diversa che, se mi<br />

è concesso, è un pochino più riduttiva del<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

“caso CeMIM”, ma tendo a <strong>com</strong>prenderne le<br />

ragioni politiche e “ambientali” che hanno<br />

portato a questa loro posizione.<br />

Nel congedarmi, auspico che vicende<br />

<strong>com</strong>e quelle del CEMIM, che hanno segnato<br />

vite umane, percorsi personali, coinvolto<br />

una intera <strong>com</strong>unità con una immane perdita<br />

<strong>com</strong>plessiva, non abbiano più a ripetersi e<br />

che le Marche, anche da questa storia, possano<br />

aver accresciuto il senso di responsabilità<br />

rispetto al bene <strong>com</strong>une che deve essere<br />

il fine principale che muove ognuno di<br />

noi.<br />

Colleghi, ho terminato la lettura delle conclusioni<br />

approvate dalla <strong>Commissione</strong>. Vi<br />

faccio presente che tali conclusioni sono la<br />

parte finale di una relazione che consta di<br />

190 pagine. A beneficio di chi magari un<br />

giorno vorrà interessarsi, leggere, avere notizie<br />

di questa vicenda mi permetto oggi di<br />

depositare in segreteria non solo la relazione,<br />

<strong>com</strong>posta appunto di 190 pagine, di cui<br />

ho ora letto le conclusioni, ma anche un cd<br />

con le note. Mi spiego meglio. Ogni sentenza,<br />

ogni dichiarazione, ogni delibera è corredata<br />

da un numeretto e da una nota che in<br />

realtà è il documento ufficiale. Tutte le dichiarazioni<br />

che ho appena espresso in sintesi<br />

sono infatti il frutto non di supposizioni,<br />

interpretazioni od altro, bensì di atti ufficiali, a<br />

partire dalle sentenze passate in giudicato in<br />

via definitiva.<br />

In questo documento che deposito, inoltre,<br />

in diversa battitura, così è <strong>com</strong>prensibile<br />

la versione ufficiale, cioè quella partorita ufficialmente<br />

dalla <strong>Commissione</strong> da quella che<br />

io oggi deposito a firma dei colleghi Bugaro,<br />

Massi, Natali e Silvetti, sono state aggiunte<br />

alcune parti che non modificano assolutamente<br />

il quadro però ne danno piena <strong>com</strong>piutezza.<br />

Vi ringrazio.<br />

Presidenza del Presidente<br />

Vittoriano Solazzi<br />

PRESIDENTE. Grazie, Vicepresidente<br />

Bugaro. Ha chiesto la parola il Consigliere<br />

Badiali, ne ha facoltà.<br />

230


Atti consiliari — 54 —<br />

Assemblea legislativa<br />

Fabio BADIALI. Anch’io voglio ringraziare<br />

il Presidente della <strong>Commissione</strong> CeMIM<br />

Gia<strong>com</strong>o Bugaro, i Commissari, i funzionari<br />

che hanno dato un contributo rilevante,<br />

<strong>com</strong>e pure tutte le persone audite.<br />

Nella lunga relazione fatta dal Presidente<br />

della <strong>Commissione</strong> Bugaro, sicuramente<br />

molto impegnativa e passionale, non condivido<br />

le cose che ha detto in quanto mette in<br />

mezzo la politica. Quando dice che nel percorso<br />

la Magistratura può essere intervenuta<br />

per cambiare lo scenario politico <strong>regionale</strong><br />

è una forzatura che non posso accogliere.<br />

(…) Però, ecco, anche il fatto che poi il<br />

successivo Presidente è un ex magistrato,<br />

<strong>com</strong>e dire, questa cosa è chiara e lampante,<br />

ma se non ha detto questo chiedo scusa,<br />

vado avanti con la mia relazione senza voler<br />

entrare assolutamente nel merito della sua,<br />

Presidente.<br />

Signori Consiglieri, va preliminarmente<br />

premesso che la <strong>Commissione</strong> d’inchiesta<br />

non ha i poteri dell’Autorità giudiziaria,<br />

npertanto i suoi poteri d’indagine non possono<br />

che limitarsi a valutazioni sull’attività dell’Amministrazione<br />

<strong>regionale</strong>.<br />

E’ quindi esclusa ogni verifica sull’operato<br />

che gli organi giudiziari hanno avuto sull’intera<br />

vicenda CeMIM. Infatti tutta questione<br />

ruota attorno a una serie di pronunce giurisdizionali<br />

di contenuto diverso, e spesso di<br />

segno opposto, che hanno condizionato l’attività<br />

dell’Amministrazione.<br />

E’ di tutta evidenza che il giudizio politico<br />

sulla questione CeMIM non può essere<br />

espresso tenendo conto, non solo di quanto<br />

emerso negli ultimi anni, ma soprattutto nel<br />

contesto storico e politico nel quale sono<br />

stati posti in essere i fatti e assunte le decisioni<br />

non solo giudiziarie ma anche amministrative.<br />

Come è noto la prima <strong>Commissione</strong> consiliare<br />

d’inchiesta, nominata a suo tempo dal<br />

Consiglio <strong>regionale</strong> nel mese di ottobre<br />

1992, nella propria relazione finale del 29<br />

marzo 1993 ha rilevato la sussistenza di<br />

irregolarità nell’utilizzo di contributi regionali<br />

da parte della società consortile. Nel<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

contempo ha invitato la Giunta <strong>regionale</strong> ad<br />

assumere tutte le iniziative necessarie per il<br />

risanamento del CeMIM ai fini del <strong>com</strong>pletamento<br />

dell’opera infrastrutturale.<br />

La Giunta <strong>regionale</strong>, sulla base di un parere<br />

del Servizio legale della Giunta che aveva<br />

rilevato un utilizzo non corretto dei finanziamenti<br />

regionali, ha, dapprima, sospeso<br />

l’erogazione dei contributi assegnati dell’anno<br />

1991 e, quindi, ha deciso nel 1993 la<br />

decadenza dei contributi medesimi nonché<br />

il recupero di quelli già liquidati.<br />

Tutto questo ha determinato il fallimento<br />

della società CeMIM, dichiarato con decreto<br />

del tribunale di Ancona nel gennaio del 1994,<br />

al quale è seguita la quasi contestuale costituzione<br />

della società <strong>Interporto</strong>, con legge<br />

<strong>regionale</strong> n. 6 del 1° febbraio 1994, per la<br />

realizzazione dell’infrastruttura.<br />

La serie di elementi addotti a sostegno<br />

della scelta possono essere ritenuti oggi<br />

<strong>com</strong>e opinabili, ma all’epoca apparivano<br />

dettati dall’esigenza di non utilizzare fondi<br />

pubblici per pagare i creditori del CeMIM<br />

bensì per dare l’impulso all’opera tramite<br />

un’altra entità societaria nonché di non accedere<br />

ai fondi statali a beneficio di un soggetto<br />

giuridico il cui buon nome era travolto<br />

da inchieste penali a carico di chi lo aveva<br />

amministrato.<br />

E’ noto <strong>com</strong>e successivamente il CeMIM<br />

sia tornato in bonis a seguito della revoca<br />

della dichiarazione di fallimento avvenuta<br />

con sentenza della Corte d’Appello di Ancona<br />

nell’anno 2009, sulla base di un duplice<br />

presupposto: il CeMIM non aveva natura imprenditoriale<br />

e in ogni caso non versava in<br />

stato di insolvenza, stante l’impossibilità da<br />

parte della Regione di ottenere la restituzione<br />

dei contributi versati, alla luce della sentenza<br />

della Corte di Cassazione che aveva<br />

sancito l’irripetibilità dei contributi medesimi.<br />

Questa circostanza ha evidentemente<br />

condizionato l’agire dell’amministrazione <strong>regionale</strong>,<br />

posto che tutti i provvedimenti adottati<br />

dalla Regione nel periodo successivo<br />

sono dichiaratamente diretti ad evitare che<br />

l’ente fosse chiamato a derogare il contribu-<br />

231


Atti consiliari — 55 —<br />

Assemblea legislativa<br />

to in argomento che, maggiorato degli assessori,<br />

sarebbe lievitato ad oltre 10 milioni<br />

di euro.<br />

Stanti così le cose, le spese affrontate<br />

dall’amministrazione vanno valutate per la<br />

loro ricaduta sull’interesse perseguito che,<br />

in sintesi, è da identificarsi nell’evitare di dover<br />

dar conto ad ulteriori esborsi di denaro in<br />

favore dei soggetti che si proponevano quali<br />

terzi assuntori di un concordato fallimentare,<br />

così da poter utilizzare il CeMIM, ritornato<br />

in bonis, quale mero strumento speculativo,<br />

attesa l’evidente impossibilità della prosecuzione<br />

dello scopo consortile.<br />

Va altresì ricordato che l’azione della Regione<br />

Marche ha impedito che la revoca del<br />

fallimento del CeMIM, con le conseguenze<br />

che essa avrebbe potuto <strong>com</strong>portare, potesse<br />

essere utilizzata per interferire sull’attività<br />

della società <strong>Interporto</strong>. Del resto,<br />

l’azione in parola non ha recato danni alla<br />

liquidazione del CeMIM, così <strong>com</strong>e<br />

giurisdizionalmente accertato con sentenza<br />

del tribunale di Ancona nel 2007, né a terzi.<br />

Per quanto attiene, infine, più in particolare<br />

allo svolgimento del processo penale, gli<br />

atti in possesso della <strong>Commissione</strong> testimoniano<br />

che la maggior parte degli imputati,<br />

negli anni ‘95 e ’96, hanno accettato l’applicazione<br />

concordata della pena (il c.d. il<br />

patteggiamento) mentre altri sono stati riconosciuti<br />

responsabili di alcuni dei fatti loro<br />

ascritti, ancorché i relativi reati siano stati<br />

dichiarati estinti da prescrizioni con la sentenza<br />

del tribunale di Ancona nel 2004.<br />

La sentenza della Corte d’Appello del<br />

2011 ha assolto l’unico imputato appellante<br />

sulla base del mancato possesso da parte<br />

sua della qualifica di pubblico ufficiale o di<br />

incaricato di un pubblico servizio.<br />

In ordine a tali aspetti, la <strong>Commissione</strong>,<br />

pur con la dovuta <strong>com</strong>prensione per coloro<br />

che sono stati imputati nel procedimento,<br />

non può che prendere atto delle risultanze<br />

prodottisi in un ambito ordinamentale escluso<br />

dalla propria sindacabilità.<br />

Questa è pertanto la sintesi della relazione<br />

conclusiva che, <strong>com</strong>e diceva prima il<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

Presidente Bugaro, è differente da quella<br />

presentata dallo stesso Presidente e da altri<br />

Consiglieri. Mentre per la parte della relazione<br />

generale tutto sommato avevamo concordato<br />

(quindi la <strong>Commissione</strong> con il Presidente<br />

Bugaro), togliendo, senza esagerare,<br />

il 70% delle parti trascritte della relazione<br />

poteva essere anche votata all’unanimità. E<br />

questo abbiamo fatto.<br />

Ma io qui voglio dire che rileggendo più<br />

nel particolare la bozza della discussione<br />

generale mi sono accorto, ci siamo accorti,<br />

che per noi c’erano altre parti che non andavano<br />

bene. Quindi per quanto riguarda in<br />

particolare la ricostruzione dei fatti contenuta<br />

nella relazione c’è da precisare quanto<br />

segue.<br />

Nella seduta del 31 maggio 2012, spinti<br />

da spirito costruttivo e collaborativo – <strong>com</strong>e<br />

sempre c’è stato e spero non manchi mai<br />

per nessun atto e in nessuna seduta -, avevamo<br />

espresso voto favorevole alla relazione<br />

della <strong>Commissione</strong>; tuttavia, da un’attenta<br />

rilettura della stessa emergono delle criticità<br />

che non ci consentono di condividerla e<br />

che <strong>com</strong>porteranno oggi una nostra dichiarazione<br />

di voto negativa.<br />

La <strong>Commissione</strong> – premetto che ci sarà<br />

anche una risoluzione – è pervenuta al nucleo<br />

delle conclusioni attraverso una<br />

rilettura parziale dei fatti che non tiene conto<br />

di gran parte di elementi che possono essere<br />

rilevabili da documenti e riferiti da soggetti<br />

auditi.<br />

Ad esempio non si è data evidenza della<br />

ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza<br />

penale del Tribunale di Ancona del<br />

2004 (rimasta intatta anche in appello).<br />

Inoltre sarebbe stato utile soffermarsi<br />

sulla sentenza del Tribunale di Ancona dell’anno<br />

2007 in cui viene rilevato che l’operato<br />

della Regione, non più socia del CeMIM, dal<br />

2004 in poi non aveva arrecato danni alla<br />

liquidazione del consorzio.<br />

A nostro avviso dalla relazione emerge<br />

una carenza di oggettività riguardo l’operato<br />

dell’ente ovvero il tentativo di difendere gli<br />

interessi della Regione e di limitare 232 i danni


Atti consiliari — 56 —<br />

Assemblea legislativa<br />

rispetto alle pretese risarcitorie iniziate nel<br />

2004.<br />

Per di più, nel documento del quale stiamo<br />

ora discutendo, è assente qualsiasi verifica<br />

attendibile sullo stato di attuazione dell’opera<br />

interporto, che pure dovrebbe essere<br />

lo scopo essenziale della attività della <strong>Commissione</strong>.<br />

Si è in tal modo arrivati ad una ricostruzione<br />

nella quale il CeMIM diviene vittima di<br />

abusi e di spoliazione, anche da parte dell’Amministrazione<br />

<strong>regionale</strong>, prefigurando<br />

così una situazione di responsabilità a carico<br />

di ex amministratori e dipendenti della<br />

Regione che è utile per “fondare” le pretese<br />

risarcitorie di soggetti privati.<br />

Va ricordato che la <strong>Commissione</strong> non<br />

può sostituirsi all’attività del curatore fallimentare<br />

che è soggetto all’autorità giudiziaria,<br />

alla quale spettano le decisioni in merito<br />

a chi avanza istanza, ritenendosi danneggiato<br />

dall’attività del curatore.<br />

Sembra inoltre evidente il tentativo di far<br />

evidenziare una gestione attuale di <strong>Interporto</strong><br />

Marche non attenta e non in linea con gli<br />

indirizzi della Regione Marche, mentre è di<br />

tutta evidenza che <strong>Interporto</strong> Marche, attraverso<br />

il suo Presidente e il suo CdA, negli<br />

indirizzi dati dalla Regione , ha lavorato e sta<br />

lavorando nel concludere una vicenda sicuramente<br />

difficile e sta rilanciando in maniera<br />

forte l’importante opera intermodale a servizio<br />

dell’intera <strong>com</strong>unità marchigiana e. aggiungo,<br />

umbra.<br />

Per tutte queste ragioni il nostro voto sarà<br />

contrario. E pertanto propongo, se l’Aula<br />

l’accetta, una proposta di risoluzione, che<br />

voglio leggervi.<br />

“L’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong>,<br />

Vista la relazione della <strong>Commissione</strong> di<br />

inchiesta sul CeMIM istituita con deliberazione<br />

dell’Assemblea legislativa n. 25 del 19<br />

aprile 2011;<br />

Ritenuto che alcuni fatti sono stati riportati<br />

in modo parziale non tenendosi conto di<br />

gran parte degli elementi rilevabili dai documenti<br />

e riferiti dai soggetti anditi, es. punti<br />

5.4.2, 5.6.7 e 5.6.8 ed altri non citati;<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

Ritenuto inoltre che l’operato degli amministratori<br />

regionali dalla fase immediatamente<br />

successiva all’azione giudiziaria e<br />

degli stessi attuali e pregressi vertici dell’interporlo<br />

Marche, sia stato attento e rispettoso<br />

delle decisioni degli organi dell’autorità<br />

giudiziaria, si sia avvalso del parere di autorevoli<br />

esperti in materia e abbia avuto sempre<br />

<strong>com</strong>e obiettivo il <strong>com</strong>pletamento dell’infrastruttura<br />

di rilievo strategico per la nostra<br />

Regione<br />

Esprime una non piena condivisione della<br />

ricostruzione dei fatti contenuta nella relazione<br />

della <strong>Commissione</strong> d’inchiesta sul<br />

CeMIM;<br />

Fa proprie le conclusioni presentate dai<br />

<strong>com</strong>ponenti della <strong>Commissione</strong> Consiglieri<br />

Badiali, Sciapichetti e Camela.”.<br />

Dunque “esprime una non piena condivisione”.<br />

Ho citato i punti che erano più<br />

macroscopici, non ne ho citati altri, che purtroppo<br />

abbiamo notato, e questo lo dico con<br />

rammarico, soltanto dopo che avevamo già<br />

votato l’atto.<br />

Ma questo non significa che non sia stato<br />

fatto un buon lavoro, non significa che Bugaro<br />

non sia stato un attento Presidente di<br />

questa <strong>Commissione</strong> d’inchiesta, egli ha sicuramente<br />

portato a termine il suo operato<br />

con egregia soddisfazione e partecipazione.<br />

Però, ecco, non condivido le parti di cui<br />

ho detto prima.<br />

PRESIDENTE. Ha la parola il Consigliere<br />

Massi.<br />

Francesco MASSI. Come Consigliere <strong>regionale</strong><br />

e <strong>com</strong>e cittadino mi sento di ringraziare<br />

al mille per mille il Presidente della<br />

<strong>Commissione</strong> d’inchiesta per il modo corretto,<br />

ampio, scrupoloso con cui ha condotto<br />

i lavori.<br />

Credo che la <strong>Commissione</strong>, i singoli<br />

Consiglieri abbiano avuto la possibilità di<br />

chiedere tutte le audizioni possibili. Le audizioni<br />

richieste e proposte dal Presidente Bugaro<br />

sono state utili e <strong>com</strong>plete, ma chiunque<br />

altro, collega Badiali, poteva chiedere<br />

interventi e altri pareri.<br />

233


Atti consiliari — 57 —<br />

Assemblea legislativa<br />

Le dichiarazioni del collega Badiali me le<br />

aspettavo. Ed è un peccato, cari colleghi,<br />

che di questa vicenda se ne parli in maniera<br />

così indifferente, nel silenzio, domani sulla<br />

stampa nella migliore delle ipotesi ci sarà un<br />

trafiletto. Capisco che è difficile eguagliare<br />

l’attenzione rispetto a un evento <strong>com</strong>e lo<br />

strepitoso e sorprendente successo dello<br />

sceicco Al Maktoum della corsa<br />

dell’Endurance! E’ difficile raggiungere quel<br />

grado di attenzione, è chiaro che questa<br />

roba non interessa nessuno. Quindi ringrazio<br />

già da ora i nostri quotidiani che domani<br />

dedicheranno forse un trafiletto a questa vicenda<br />

– un trafiletto, state tranquilli! -, <strong>com</strong>e<br />

quando qualcuno veniva assolto rispetto al<br />

rinvio a giudizio e agli avvisi di garanzia che<br />

portavano cinque pagine anche in questa<br />

regione.<br />

Al collega Badiali che si è molto appuntato<br />

sulle premesse di certe sentenze dico<br />

che forse avrebbe dovuto fare più attenzione<br />

a quella parte che sta dopo il PQM, ove si<br />

parla del dispositivo della sentenza e dove il<br />

quadro emerge purtroppo in maniera molto<br />

chiara.<br />

C’è qualcuno che ha vinto la causa per<br />

un grande risarcimento da parte della Regione<br />

e questa vicenda getta ombre oscure<br />

sulla proposta e sull’operato di quanti hanno<br />

governato in questa Regione e che hanno<br />

portato a certi atti.<br />

Rimarrà un mistero, non è che la <strong>Commissione</strong><br />

può risolvere, anche se per me<br />

devo dire ha chiarito molto, perché le dichiarazioni<br />

fatte da chi abbiamo ascoltato credo<br />

siano state fatte in buona fede, ed il quadro<br />

emerge in maniera limpida, ma chiaramente<br />

non se ne farà niente.<br />

Questa vicenda ha avuto anche aspetti<br />

drammatici, certo non inciderà sulla situazione<br />

politica di questa Regione, anche, ripeto,<br />

per il silenzio con cui sarà <strong>com</strong>pletamente<br />

imbavaglia, ma sicuramente la lascia<br />

aperta, almeno per chi sta in politica; perche<br />

tanto sono tutte cose che al cittadino non<br />

arriveranno, al cittadino in questo paese arrivano<br />

alcune cose perfettamente manipola-<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

te, c’è un potere di carta stampata che non<br />

sta certo in maggioranza da una parte ma<br />

sta totalmente in mano ad altri rispetto alla<br />

parte di cui si accusa dei poteri televisivi,<br />

ecc. ecc., la carta stampata è di fronte agli<br />

occhi di tutti, penso che non ci sia nulla da<br />

dire anche per questa regione.<br />

Ecco, concludo qui con molta amarezza.<br />

La <strong>Commissione</strong>, ribadisco, ha fatto un lavoro<br />

straordinario. Forse qualcuno fra qualche<br />

decennio, chissà, magari ci farà una<br />

tesi o forse qualche giornalista un po’ più<br />

coraggioso potrebbe anche scriverci qualcosa.<br />

Mi rendo conto che portarlo oggi all’attenzione<br />

dei cittadini probabilmente siamo fuori<br />

tempo, la situazione è già bollata, è già macchiata<br />

in maniera preventiva, l’archiviazione<br />

politica è di quelle definitive. Però, ecco.<br />

questa roba rimarrà agli atti, chissà che<br />

qualcuno vorrà sbizzarrirsi per vedere che<br />

cosa è successo in passato, per vedere<br />

<strong>com</strong>e qualcuno è stato colpito sulla propria<br />

vita in maniera drammatica e <strong>com</strong>e un corso<br />

anche della politica di questa regione<br />

abbia tratto dalla vicenda CeMIM un indirizzo<br />

ben preciso.<br />

D’altronde in quest’Aula sapete cosa ne<br />

penso io, purtroppo negli aspetti deteriori, lo<br />

dico con totale simpatia nei confronti dei<br />

colleghi, si fa troppo il gioco delle parti che<br />

poi porta a schierarsi sempre in un modo e<br />

probabilmente anche oltre le proprie riflessioni<br />

personali. E questo non giova alla politica.<br />

E il momento della richiesta di fallimento<br />

del CeMIM è stato, ripeto, quando non c’erano<br />

le condizioni, e qui mi prendo la responsabilità.<br />

Vorrei avere, non me ne vogliano i<br />

colleghi dell’IdV, un vero Di Pietro qui dentro<br />

che prenda visione di queste cose e vorrei<br />

sentirne il parere. Così, mi piacerebbe. A<br />

parti inverse avrei voluto sentire su questa<br />

vicenda magari il santone guru Travaglio.<br />

Questa vicenda è stata ammantata di<br />

ipocrisia e di falsità. Ripeto, non cambierà<br />

nulla, il giudizio non cambia, non se ne interesserà<br />

nessuno, ma ipocrisia e falsità 234han-


Atti consiliari — 58 —<br />

Assemblea legislativa<br />

no dominato fino a conseguenze dannose<br />

ed estreme. La credibilità della Regione in<br />

un’altra situazione avrebbe fortemente vacillato<br />

di fronte a quello che è avvenuto, di<br />

fronte a quelle delibere, di fronte a quelle<br />

sentenze.<br />

Quindi grazie a questa <strong>Commissione</strong> - e<br />

ringrazio anche quelli che non hanno votato<br />

le conclusioni finali perché <strong>com</strong>unque hanno<br />

partecipato – per aver cercato di dare<br />

elementi di chiarezza su una vicenda storica<br />

molto triste per questa regione, anche,<br />

mi spiace dirlo, per chi politicamente ha guidato<br />

negli anni di quegli atti la responsabilità<br />

politica della Regione.<br />

PRESIDENTE. Ha la parola il Consigliere<br />

Natali.<br />

Giulio NATALI. Presidente, sa bene della<br />

simpatia che tutti nutriamo per lei, anch’io ho<br />

una particolare simpatia, però non mi sembra<br />

che questo sia il clima per parlare di<br />

queste cose. Siamo tutti, <strong>com</strong>e dire, molto<br />

stanchi, molto spossati, direi anche che tante<br />

persone qui dentro sono molto infastidite<br />

di parlare di certe cose.<br />

Le conclusioni sono differenziate nonostante<br />

la buona volontà di Gia<strong>com</strong>o Bugaro<br />

che ha cercato di essere no super partes<br />

ma super super partes; ed io gli avevo anche<br />

detto che non ne valeva la pena, ma lui,<br />

uomo speranzoso nella resipiscenza del<br />

prossimo ha detto “no, cerchiamo di non<br />

metterci questo, cerchiamo di non metterci<br />

quest’altro”. Hai visto adesso, Presidente<br />

Bugaro? E poi oggi è arrivata anche la<br />

relazioncina aggiuntiva. Noi sapevamo che<br />

c’era una relazione diversificata poi oggi a<br />

tutto questo abbiamo visto un’aggiunta.<br />

Chissà da dove sarà uscita? Sì, perché<br />

esce fuori da dopo la <strong>Commissione</strong>, e questo<br />

è un fatto su cui bisogna stare molto<br />

attenti. La <strong>Commissione</strong> ha concluso i suoi<br />

lavori con due relazioni e oggi c’è qualcosa<br />

in più. Evidentemente ci sono dei buoni maestri<br />

che operano all’esterno.<br />

Ringrazio il Presidente Bugaro per tutto<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

quello che ha fatto, ringrazio anche chi ha<br />

voluto partecipare, anche se con tanta fatica,<br />

alle audizioni che abbiamo fatto, sono<br />

consapevole che era molto faticoso sentire<br />

certe cose.<br />

Mi sento però di ringraziare in primis, ma<br />

non <strong>com</strong>e Consigliere <strong>regionale</strong> bensì <strong>com</strong>e<br />

cittadino italiano, Nazzareno Garbuglia. Io<br />

ho 55 anni ed ho 38 anni di politica alle<br />

spalle, l’ho fatta in un certo modo, sempre<br />

da una parte, di quelli proprio che non si<br />

muovono, quindi <strong>com</strong>prendo e apprezzo<br />

quelli che non si piegano. In un mondo in cui<br />

tutto è possibile, in un mondo in cui tutto è<br />

piegabile, in un mondo in cui ci sono<br />

poveretti – oggi possiamo dire poveretti, ma<br />

non perché lo diciamo noi politicamente, lo<br />

dicono le sentenze – che vengono messi<br />

sotto processo per certe cose e poi processati<br />

per altre, c’è uno che ha deciso di non<br />

accettare le prescrizioni, di non patteggiare,<br />

di arrivare fino alla fine e dopo diciannove<br />

anni di avere ragione.<br />

Allora a me preoccupa quando il relatore<br />

di minoranza su queste cose fa i distinguo<br />

tra la politica, il giudizio sulla magistratura e<br />

il contesto. E’ una carità pelosa, caro Badiali.<br />

Probabilmente non le piacerà sentir dire<br />

queste cose, ma è una carità pelosa.<br />

Qui chi è venuto a deporre, anzi, usiamo<br />

un termine più giusto, chi è venuto a farsi<br />

sentire in questa <strong>Commissione</strong> sapeva benissimo<br />

che quello che diceva era un qualcosa<br />

che chiunque si sentisse diffamato o<br />

calunniato da quelle frasi aveva poi la massima<br />

libertà per portarlo ancora una volta<br />

nelle sedi <strong>com</strong>petenti. E invece abbiamo visto<br />

persone che sono venute a raccontarci<br />

dei fatti, e chi non ha assistito a quelle deposizioni,<br />

a quei racconti, è <strong>com</strong>prensibile che<br />

oggi sbadigli perché annoiato da questa situazione.<br />

Anzi, a proposito, Presidente Solazzi, prima<br />

ho sentito che c’era un Consigliere <strong>regionale</strong><br />

in missione, se non sbaglio è Acacia<br />

Scarpetti, però, ecco, io oggi non ho visto<br />

neanche il Presidente Spacca. E Spacca<br />

qui è una memoria storica, caro Presidente<br />

Bugaro.<br />

235


Atti consiliari — 59 —<br />

Assemblea legislativa<br />

PRESIDENTE. Consigliere Natali, guardi,<br />

nelle <strong>com</strong>unicazioni non c’era scritto che<br />

il Presidente Spacca fosse congedo perchè<br />

non risulta sia stato richiesto, però so che è<br />

impegnato a Jesi in un incontro, tra l’altro di<br />

valore internazionale, sulla domotica.<br />

Giulio NATALI. Vede, Presidente, qui non<br />

si tratta di fare polemica, io semmai proporrei<br />

di rimandare questa discussione, perché<br />

qui abbiamo qualcuno che l’ha vissute queste<br />

cose, Spacca forse è l’unico qui dentro<br />

che ha vissuto questa vicenda, per chi non<br />

lo sapesse il Presidente Spacca è qui dal<br />

1990. Sbaglio? E nella legislatura 1990-<br />

1995 è successo il problema CeMIM. (…)<br />

Consigliera Ortenzi, se lei mi dice, <strong>com</strong>e<br />

altri, dal 1995 è un’altra cosa, è diverso. Lui<br />

<strong>com</strong>unque ci poteva dare giuste interpretazioni<br />

di quello che è successo. Anche perché<br />

quello che è strano il ricambio della<br />

classe politica avvenuta nel 1995 – e io ne<br />

posso parlare, io non devo difendere la<br />

classe politica prima del ’95 ve la dovreste<br />

difendere voi, lungi da me volerla difendere –<br />

, quindi dal 1995 in poi ci sarebbero stati<br />

mille modi per non arrivare al 2009. Non ci<br />

sono stati, caro avvocato Latini.<br />

Se lei, avvocato Latini, legge la sentenza<br />

del dott. Centinaro del 2009 della Corte d’Appello<br />

di Ancona con cui accoglie l’appello<br />

fatto contro la sentenza che aveva rigettato<br />

l’opposizione al fallimento del Tribunale di<br />

Ancona, ebbene, lì ha uno spaccato che<br />

dovrebbe azzittire tutti qui dentro. Basta leggere<br />

quello.<br />

Si parte da un presupposto strano, si<br />

dice che il Cemim non poteva fallire, sia<br />

perché funzionalmente non poteva essere<br />

considerato un imprenditore, sia perché, e<br />

questa è la cosa ben più importante, non<br />

c’era lo stato di insolvenza.<br />

Allora la domanda che noi dovremmo farci<br />

è questa. Se lo stato di insolvenza non<br />

c’era da chi era derivato? Dalla Regione<br />

Marche, che aveva un finanziamento a fondo<br />

perduto che ha richiesto indietro, e non<br />

poteva richiederlo indietro, e un altro finan-<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

ziamento che aveva già deliberato ma che<br />

non è stato mai concesso.<br />

Sulla base di questi due dati un abuso in<br />

atti d’ufficio, una malversazione, tanto normale<br />

nel 1992-1993, ha portato delle persone<br />

ad essere incriminate per bancarotta<br />

fraudolenta. Sapete quali sono i termini<br />

prescrizionali della bancarotta fraudolenta,<br />

la gravità della bancarotta fraudolenta, ecco.<br />

Quando poi l’Assessore Formica, di cui<br />

avete sentito certo parlare, diventa improvvisamente<br />

assessore <strong>regionale</strong> ai trasporti al<br />

termine delle tante crisi nella legislatura<br />

1990-1995, racconta, e lo racconta a tutti,<br />

cercando giustificazioni nel dire “io ho chiesto<br />

questa revoca perché andai a parlare<br />

alla Procura della Repubblica del Tribunale<br />

di Ancona, dove mi dissero ‘revocate tutto,<br />

altrimenti andate in galera pure voi’ “. Caro<br />

Badiali, di che cosa vogliamo parlare, di che<br />

cosa vogliamo parlare!<br />

Gli italiani sono sempre simpatici e cari<br />

perché pensano sempre che il fuoco non<br />

arriva mai sotto la propria poltrona, noi ragioniamo<br />

sempre in un altro modo, non ci interessa<br />

mai niente fin quando non siamo coinvolti,<br />

e non ci rendiamo mai conto…(…) Arriverà,<br />

ci mancherebbe altro, ma da chi <strong>com</strong>e<br />

me queste cose le vive da altri punti di vista<br />

non glielo auguro certo, Consigliere, non lo<br />

auguro a nessuno.<br />

Quando avvengono queste cose e una<br />

classe politica neanche ad anni di distanza<br />

è in grado di ripensare su certe cose, addirittura<br />

si divide sulle relazioni finali, ecco, fa<br />

capire a tutti perché noi non andremo avanti<br />

in niente. Del resto siamo in una nazione in<br />

cui si dice che le intercettazioni sono necessarie.<br />

Sbaglio? Io sono convintissimo che le<br />

intercettazioni sono un mezzo necessarissimo<br />

alle indagini. Guai a chi pensa di toglierle,<br />

altro problema, invece, è la divulgazione.<br />

Adesso abbiamo saputo che anche il<br />

Presidente della Repubblica era intercettato<br />

e tutti si sono offesi. L’avete letto? Essendo<br />

io proprio del popolino a me interessa poco<br />

di Ruby però mi interessa tanto sapere 236che


Atti consiliari — 60 —<br />

Assemblea legislativa<br />

cosa si dicevano Mancino e il consulente<br />

legislativo di Napolitano. Mi interesserebbe<br />

tanto sentirle queste cose. Ma i partiti che<br />

reggono questo Governo manifestano solidarietà<br />

al Presidente della Repubblica e purtroppo<br />

anche il mio.<br />

Allora capite tutti che da questa discussione<br />

doveva partire un ragionamento diverso,<br />

e per questo ci doveva essere il Presidente<br />

Spacca, per questo forse doveva essere<br />

fatta in un ambito diverso, totalmente<br />

diverso. Perché, che pensate, che dalla resistenza,<br />

con la erre maiuscola, che ha fatto<br />

un onesto uomo che si è fatto condannare<br />

per diciannove anni e che ha smontato un<br />

teorema, e per chi fa l’avvocato è facile pensare<br />

che io che ho patteggiato sulla base di<br />

documenti nuovi e la revisione del processo<br />

ci vogliono sei mesi, allora, ecco, non è più<br />

Garbuglia solo, ce ne sono tanti altri che<br />

andranno a chiedere i soldini, il risarcimento<br />

danni, caro Badiali. Dopo <strong>com</strong>e ne parleremo<br />

di queste cose? Ne parleremo alla Corte<br />

dei Conti? Dove ne parleremo?<br />

In questa <strong>Commissione</strong> è stata audita la<br />

politica, il Presidente D’Ambrosio ha detto<br />

che lui ha solo sottoscritto atti che preparavano<br />

i dirigenti, ha detto che non ha preso<br />

mai nessuna iniziativa di nessun tipo né a<br />

favore né contro “l’ufficio ics mi portava questo<br />

e io firmavo, l’avvocato ipsilon preparava<br />

il parere e io firmavo”. Ebbene, questo non è<br />

un buon modo di fare politica e soprattutto<br />

non è un buon modo di tirarsi fuori dalle<br />

responsabilità.<br />

Se queste cose, <strong>com</strong>e diceva il Consigliere<br />

Massi prima, fossero avvenute in versioni<br />

opposte, immagino cosa, giustamente,<br />

sarebbe successo qui dentro. Andavamo<br />

su Ballarò, andavamo su tutto. Invece di<br />

queste cose, excusatio non petita,<br />

accusatio manifesta, diceva qualcuno, il Vicepresidente<br />

della <strong>Commissione</strong> ha ritenuto<br />

doversi discostare da delle conclusioni - mi<br />

scusi Presidente Bugaro - ammorbidite, arrotondate,<br />

duttilizzate, malleabilizzate. Che<br />

vi devo dire? Ecco, non sono andate bene<br />

neanche quelle! Quando si mette la mano<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

su certe cose bisogna stare attenti, non esiste,<br />

non si possono toccare certi meccanismi!<br />

Vorrei sapere da quanti di voi militavano<br />

nei partiti di sinistra prima del ’95: ma <strong>com</strong>e<br />

vi è venuto in mente nel 1995, dopo la grande<br />

crisi di Tangentopoli, dopo tutto quello<br />

che c’era, a non trovare un candidato di<br />

centro-sinistra che vi rappresentava, a non<br />

candidare un uomo politico? Come mai? E<br />

una domanda che faccio tranquillamente.<br />

Come mai? Andreotti? No, l’uomo della strada<br />

pensa tante cose.<br />

Quando si fanno dei teoremi tante volte<br />

riportano. E oggi riportano per un motivo<br />

principale - e ve lo dice uno che non ha<br />

niente a che fare con la prima Repubblica -,<br />

è perchè quella messinscena è stata una<br />

cosa assurda. Quella messinscena è stata<br />

fatta perché di fronte a sprechi, che si ritenevano<br />

consumati nella gestione del CeMIM su<br />

consulenze, insomma, su mille cose, che<br />

potevano anche essere vere, ecco, si è voluto<br />

inserire la bancarotta fraudolenta. (…)<br />

àh, io non c’ero, lei invece li conosceva bene<br />

quelli che c’erano quindi forse potrei fare la<br />

domanda a lei. Sa, io, bassa provincia,<br />

Ascoli Piceno Marche del sud, Movimento<br />

Sociale Italiano, capisce bene, mi scusi,<br />

ma, ecco, io la penso <strong>com</strong>e Garbuglia, sono<br />

di quelli che stanno da una parte e ci rimangono,<br />

non è che prendo le scorciatoie per<br />

arrivare da qualche parte, so che la strada è<br />

una, prima o poi arrivo, se no non ci arrivo,<br />

non è un problema. Quindi non capisco. Ma,<br />

vede, Assessore Luchetti, ognuno di voi ha<br />

un modo per allontanare il problema, per<br />

rifuggire dal problema.<br />

Qui è stata fatta strage di uomini che<br />

chiederanno di essere risarciti, e faranno<br />

bene.<br />

E’ stata fatta strage di politica, perché se<br />

quello era un progetto che Badiali oggi ci<br />

venga a raccontare che il presidente<br />

Pesarini o Pesaresi, non ricordo, si sta<br />

muovendo non so in che modo e otterrà dei<br />

grandi risultati, ecco, mi auguro di stare qui<br />

perlomeno fino al 2015 e ne parleremo a<br />

237<br />

sufficienza.


Atti consiliari — 61 —<br />

Assemblea legislativa<br />

E soprattutto si è fatto strage e strame<br />

delle finanze della Regione. Quanti soldi,<br />

quante occasioni di lavoro sono state perdute<br />

in questo modo! Oggi parliamo dell’API, di<br />

questi problemi, di un <strong>Interporto</strong> che sarebbe<br />

andato in porto se qualcuno dopo il ’95<br />

avesse ottenuto il ricambio della classe dirigente.<br />

Peraltro il povero Garbuglia neanche<br />

faceva parte della classe dirigente che <strong>com</strong>andava.<br />

Cioè, è veramente un uomo sfortunato,<br />

uno che stava con voi, uomo di sinistra,<br />

che doveva fare? Ha fatto la persona<br />

seria, la persona onesta. Voi di sinistra dovreste<br />

perlomeno fargli un momento solo<br />

per la dignità che vi ha rappresentato, che vi<br />

ha manifestato. Invece siete arrivati in questa<br />

<strong>Commissione</strong> anche a fare delle conclusioni<br />

autonome, per paura, <strong>com</strong>e sempre –<br />

la carità pelosa di cui parlavo all’inizio – di<br />

offendere chi manovra il potere.<br />

PRESIDENTE. Ha la parola la Consigliera<br />

Giorgi.<br />

Paola GIORGI. Sono stata <strong>com</strong>ponente<br />

di questa <strong>Commissione</strong> d’inchiesta, ho partecipato<br />

attivamente e con molta attenzione<br />

alla ricostruzione di un periodo, di una storia<br />

della quale avevo sentito parlare ma che non<br />

conoscevo in modo approfondito.<br />

E’ vero che la nostra <strong>Commissione</strong> d’inchiesta<br />

non ha un potere giurisdizionale, ma<br />

è anche vero che noi ci siamo basati, oltre<br />

che sulle testimonianze delle persone che<br />

hanno accolto la richiesta di essere auditi,<br />

anche sullo studio di atti ufficiali, atti dei tribunali,<br />

che ci sono stati dati.<br />

Ora non voglio entrare nel merito delle<br />

polemiche, non è questo il modo con il quale<br />

ho intesto affrontare tale esperienza in questa<br />

<strong>Commissione</strong> d’inchiesta. Inoltre, <strong>com</strong>e<br />

avrete visto, nella relazione finale non c’è la<br />

mia approvazione in nessuna delle due conclusioni.<br />

Abbiamo prima approvato tutti all’unanimità<br />

la prima parte della relazione conclusiva<br />

del Consigliere Bugaro, quella che adesso<br />

il Consigliere Badiali in alcune parti, ov-<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

viamente non nella sua interezza, vuole rimettere<br />

un pochino in discussione. Quindi io<br />

non sono d’accordo per il metodo. Perché<br />

<strong>com</strong>unque ne avevamo parlato, avevamo<br />

chiesto degli aggiustamenti che sono stati<br />

tre volte riportati, quindi potevamo essere<br />

più attenti in quella sede invece di rivendicare<br />

oggi una rilettura di quella parte.<br />

Volevo però precisare che non c’è il mio<br />

voto perché purtroppo ero assente in quella<br />

seduta per con<strong>com</strong>itanza di un’altra <strong>Commissione</strong>.<br />

Per quanto concerne la proposta di risoluzione<br />

presentata dal Vicepresidente della<br />

<strong>Commissione</strong> Badiali, io all’inizio ne ho parlato<br />

con lui, ma non sono pienamente d’accordo<br />

nel sottoscriverla. Sia per la questione<br />

di metodo, <strong>com</strong>e dicevo, quella cioè di tornare<br />

su una posizione già presa, su una<br />

cosa già votata. Ma anche perché nella relazione<br />

di Badiali non viene mai citato un dato<br />

oggettivo, che invece più volte ho sentito<br />

rimarcare durante gli interventi, ossia il fatto<br />

che c’è stato un danno reale umano a delle<br />

persone di una gravità enorme, e noi non<br />

possiamo soprassedere su questo.<br />

Io nella controrelazione, chiamiamola<br />

così, del Vicepresidente Badiali, a parte ammorbidire<br />

alcuni punti avevo fatto alcune<br />

proposte che però non sono state accettate.<br />

Ma soprattutto volevo iniziare a parlare anche<br />

della possibilità di prendere in esame da<br />

parte della Giunta il limitare di un potenziale<br />

danno conseguente al contenzioso in corso.<br />

Come ha infatti ricordato l’avvocato Natali<br />

c’è un contenzioso in corso. Prima il Presidente<br />

Bugaro ricordava anche che ci sono<br />

delle persone che hanno patteggiato durante<br />

questo periodo e sicuramente qualcuno<br />

potrebbe rinunciare al patteggiamento. A<br />

mio avviso non ci dobbiamo nascondere se<br />

qualcosa non ci piace, ce lo dicono gli atti<br />

che c’è questa possibilità, quindi io direi di<br />

metterla in campo.<br />

Ecco, sono questi i punti che mi portano<br />

a non accettare la proposta di risoluzione<br />

presentata dal Vicepresidente Badiali. Bisogna<br />

essere un po’ più oggettivi.<br />

238


Atti consiliari — 62 —<br />

Assemblea legislativa<br />

Voglio ringraziare il Presidente Bugaro<br />

<strong>com</strong>e pure tutti i colleghi e i tecnici per l’impegno<br />

profuso in un anno nel portare avanti<br />

questo lavoro fondamentale, un lavoro importante<br />

anche per la <strong>com</strong>unità marchigiana,<br />

perché poi è bene che le cose si sappiano.<br />

C’è una cosa che non è stata detta in<br />

maniera approfondita. Quando la vicenda è<br />

scoppiata una persona che abbiamo audito<br />

ci ha fatto vedere quanto fosse voluminosa<br />

la rassegna stampa, invece quando c’è stato<br />

il pronunciamento finale del tribunale era<br />

solo un foglio di carta. E questo ci dà l’idea di<br />

quanto sia accaduto e di <strong>com</strong>e la cosa non<br />

si sia svolta in maniera molto lineare.<br />

Ecco, ho voluto spiegare i motivi perché<br />

non ci sono le mie espressioni di voto nella<br />

relazione conclusiva presentata alla <strong>Commissione</strong><br />

e perché non ritengo di dover accettare<br />

la proposta di risoluzione del Vicepresidente<br />

della <strong>Commissione</strong> Badiali.<br />

PRESIDENTE. Ha la parola il Consigliere<br />

Trenta.<br />

Umberto TRENTA. In me non c’è mai<br />

stato l’animo del giustizialista, ho la mia<br />

esperienza politica <strong>com</strong>e quella che ac<strong>com</strong>una<br />

tanti Consiglieri. E devo dire che il<br />

Consigliere Bugaro, Presidente della <strong>Commissione</strong><br />

d’inchiesta e Vicepresidente del<br />

Consiglio, ha fatto un buon lavoro.<br />

Vedo ora che c’è una proposta di risoluzione<br />

a firma Badiali, Sciapichetti, Camela.<br />

Per carità, Badiali ha argomentato, ma c’è<br />

poco da argomentare di fronte all’evidenza<br />

dei fatti.<br />

Qualcuno ha s<strong>com</strong>odato Andreotti che ci<br />

rac<strong>com</strong>andava sempre che a pensar male<br />

non è cristiano ma ci si azzecca.<br />

I fatti amministrativi che purtroppo hanno<br />

una rilevanza giudiziaria devono necessariamente<br />

aspettare le conclusioni.<br />

Riportando un pensiero di Don Milani che<br />

amava dire che è inutile avere le mani pulite<br />

se poi si lasciano in tasca, voglio qui leggere<br />

alcuni punti di questa risoluzione. Una riso-<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

luzione che infastidisce sia <strong>com</strong>e tempestività,<br />

caro Badiali, che <strong>com</strong>e opportunità sui<br />

fatti oggettivi acclarati.<br />

Ripeto, la mia cultura non è giustizialista,<br />

certe scelte sono politicamente condivise.<br />

Mi dispiace che il Presidente Spacca non<br />

ci sia, dovremmo ormai <strong>com</strong>inciare a chiamarlo<br />

“assente”, nei momenti topici, non me<br />

ne voglia, non c’è mai. Egli viene a San<br />

Benedetto, caro Paolo Perazzoli, e ci presenta<br />

la Macroregione. Per carità, è un’iniziativa<br />

importante, però in questi momenti<br />

deve essere in Aula, perché questa è l’assunzione<br />

dell’obbligo che spetta al ruolo di<br />

Presidente. Il Presidente ci deve essere,<br />

non si deve rendere sciocca, quasi superficiale,<br />

per non dire inutile, un’Assemblea, a<br />

cui il Presidente spero avrà cura di fornire<br />

una relazione ampia, dettagliata, <strong>com</strong>piuta.<br />

Non bisogna vanificare il lavoro che è stato<br />

fatto, altrimenti si è impropri, o meglio, non si<br />

è puntuali nel riconoscere il proprio lavoro.<br />

Io voglio conoscere, voglio sapere. Tant’è<br />

che Badiali ha s<strong>com</strong>odato due Regioni.<br />

Quindi ci sarà un discorso sulle infrastrutture<br />

che hanno un rilievo strategico per la<br />

nostra regione, che poi magari sono sull’onda<br />

di quei fatti, ripeto, acclarati, che hanno<br />

avuto una continuità amministrativa che ancora<br />

oggi sembrerebbe in essere, se non<br />

vado errato, Consigliere Badiali.<br />

La proposta di risoluzione dice “Ritenuto<br />

che alcuni fatti sono stati riportati in modo<br />

parziale” - no, caro Bugaro, lei ha riportato i<br />

fatti puntualmente - “non tenendosi conto di<br />

gran parte degli elementi rilevabili dai documenti<br />

e riferiti dai soggetti auditi ai punti<br />

5.4.2, 5.6.7 e 5.6.8 ed altri non citati”, ecco,<br />

questo la dice lunga, non si può mistificare.<br />

E poi aspettiamo le cose, Badiali.<br />

La non piena condivisione della ricostruzione<br />

dei fatti contenuta nella relazione della<br />

<strong>Commissione</strong> d’inchiesta sul CeMIM non<br />

può essere liquidata facendo proprie le conclusioni<br />

presentate dai <strong>com</strong>ponenti della<br />

<strong>Commissione</strong> Badiali, Sciapichetti, Camela.<br />

Lei non ci può proporre questo <strong>com</strong>e risoluzione.<br />

239


Atti consiliari — 63 —<br />

Assemblea legislativa<br />

L’avesse fatta solo lei, Consigliere Badiali,<br />

non sarei intervenuto, ma quando una<br />

cosa me la firma anche Camela a me dà<br />

fastidio, rende sciocco e superficiale l’intervento.<br />

Per un motivo di pudore avrebbe dovuto<br />

non firmarla. (…) No, non ironizzi, perché<br />

il mio è un pensiero che va al di là.<br />

Peraltro se l’assenza motivata del Presidente<br />

è la domotica che riguarda l’Inrca per<br />

poi arrivare all’anziano longevo, ed il Presidente<br />

omette che in questa risoluzione c’è<br />

poi il discorso della ricerca, è più dannosa<br />

quell’assenza che tutto il lavoro fatto dalla<br />

<strong>Commissione</strong> d’inchiesta. Perché anche in<br />

quell’occasione fu omertoso, se io non<br />

avessi citato alcuni fatti lui avrebbe omesso<br />

qual era l’azienda che aveva investito i 20<br />

milioni di euro per la ricerca di quei dieci<br />

ragazzi che vanno poi in America per dare<br />

alla tanto propagandata questione dell’Inrca<br />

tutta la questione.<br />

Allora prima di arrivare al CeMIM 2 verifichiamo<br />

bene questi fatti.<br />

Inoltre chiedo al Consigliere Camela, ma<br />

questo lo dico fuori argomento, di ritirare<br />

immediatamente la proposta di legge sull’integrazione<br />

dell’ospedale di San Benedetto la<br />

IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />

costruzione di un unico ospedale e l’eventuale<br />

valutazione sull’opportunità di., e quindi<br />

di non seguire i consigli del Presidente<br />

Spacca, ma che si assumesse il coraggio di<br />

sostenere in Aula quella proposta.<br />

Ecco perché sono intervenuto, Consigliere<br />

Badiali. Lei fa una difesa d’ufficio, neanche<br />

di parte, d’ufficio, noi invece facciamo<br />

una considerazione su fatti oggettivi<br />

Ringrazio il Presidente Bugaro, che prego<br />

di essere così gentile di fornirci copia di<br />

quegli atti su cui noi faremo le nostre valutazioni,<br />

grazie.<br />

Presidenza del Vicepresidente<br />

Gia<strong>com</strong>o Bugaro<br />

PRESIDENTE. Non ci sono altri iscritti a<br />

parlare, quindi passiamo alla votazione della<br />

proposta di risoluzione a firma Badiali, Sciapichetti,<br />

Camela. Prego votare.<br />

(L’Assemblea legislativa non approva)<br />

La seduta è tolta.<br />

La seduta termina alle ore 15,45<br />

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO<br />

(Dott.ssa Paola Santoncini)<br />

ESTENSORI DEL RESOCONTO<br />

(Fiorella Pietroni - Caroline Moresi )<br />

240

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!