Commissione d'inchiesta regionale - Interporto-cemim.com
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Dedicato a tutte le persone che nel corso dei tanti anni<br />
di vicenda giudiziaria ci hanno lasciato e non hanno potuto<br />
conoscerne la conclusione.<br />
In particolare Franco Ferranti e Floriano Berrettini.<br />
Ricordiamo anche Loris Mancinelli e Ado Clementi<br />
che hanno dato il loro decisivo contributo a tutta questa storia.
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE<br />
ASSEMBLEARE D’INCHIESTA TENDENTE<br />
AD ESAMINARE LE VICENDE RELATIVE<br />
ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERPORTO<br />
DELLE MARCHE DALLA COSTITUZIONE<br />
DELLA SOCIETÀ CEMIM AGLI ATTUALI SVILUPPI<br />
<strong>Commissione</strong> d’inchiesta <strong>regionale</strong><br />
Delibera n. 4/11 – 14 aprile 2011<br />
Relazione/integRata<br />
ancona, giugno 2012
DOWNLOAD DEI DOCUMENTI ALLEGATI<br />
Le note a piedipagina del libro sono link con documenti allegati scaricabili.<br />
– Dove sulla nota <strong>com</strong>pare l’asterisco (*) l’allegato è superiore ai 3MB;<br />
– Dove sulla nota <strong>com</strong>paiono due asterischi (**) l’allegato è superiore<br />
ai 10MB;<br />
– Dove sulla nota <strong>com</strong>paiono tre asterischi (***) l’allegato è superiore<br />
ai 20MB;<br />
Il testo è una ricostruzione non ufficiale degli atti depositati in sede di<br />
Assemblea Legislativa Regione Marche il 26 giugno 2012.<br />
La ricostruzione è fedele alla relazione finale approvata all’unanimintà il<br />
29 maggio 2012 integrata delle parti espunte* facenti parte della relazione<br />
portata in discussione alla stessa data.<br />
Progetto grafico, impaginazione e copertina: GG<br />
* Il testo in nero riporta la relazione finale, il testo in grigio riporta ogni parte della<br />
relazione espunta inserita cronologicamente nel testo della relazione finale.
Ci corre l’obbligo, una volta che l’assemblea legislativa ha preso visione<br />
dei lavori svolti e della relazione unanimemente approvata dalla <strong>Commissione</strong><br />
d’Inchiesta, anche a nome dei consiglieri Massi, Natali e Silvetti,<br />
fare alcune osservazioni, con il proposito di integrare quanto ufficialmente<br />
prodotto dalla <strong>Commissione</strong>, affinché rimanga agli atti di questa<br />
assemblea.<br />
La <strong>Commissione</strong>, nella seduta del 29 maggio, ha approvato alla unanimità<br />
la relazione e su quanto concluso non esiste alcun ripensamento,<br />
almeno per quanto ci riguarda, pur avendo acconsentito che una ampia<br />
parte della relazione portata alla discussione nella seduta del 17 maggio<br />
fosse stata espunta anche in deroga a quanto reca il verbale: «Il presidente<br />
Bugaro, dopo un’approfondita discussione dei <strong>com</strong>missari sul contenuto della relazione<br />
finale, propone di dare mandato alla struttura amministrativa di effettuare la revisione<br />
del testo presentato in bozza, al fine di eliminare le parti ripetitive e i riferimenti poco<br />
chiari».<br />
Operazione di sciabola e non di fioretto stante che circa 80 pagine<br />
sono state cancellate, <strong>com</strong>presi interi capitoli tutt’altro che ripetitivi o<br />
poco chiari.<br />
Inoltre, nella seduta conclusiva dei lavori della <strong>Commissione</strong> del 31<br />
maggio, al momento di votare le conclusioni, si è voluto contrapporre al<br />
testo del presidente Bugaro che ha ottenuto il voto della maggioranza,<br />
quello del vice presidente Badiali che ha ottenuto un voto di minoranza.<br />
Risulta, dunque, in tutta la sua evidenza una contraddizione in termini,<br />
che non può essere sottaciuta, stante che le conclusioni di minoranza<br />
sono state inserite nella relazione approvata alla unanimità.<br />
Ne abbiamo preso atto.<br />
Vi è dunque l’esigenza di portare alla luce quanto è stato pesantemente<br />
espunto dalla relazione che, per una opportuna e sacrosanta scelta i<br />
quattro consiglieri di minoranza avevano fatto pur di favorire un voto<br />
unanime.<br />
Tutto ciò che è stato scritto nella relazione unanimemente approvata<br />
trova supporto nella documentazione richiamata nelle note e tutto quanto<br />
oggi si propone sia messa a verbale, con il solo scopo di renderne conoscenza<br />
all’assemblea, trova supporto, anche qui, nella documentazione<br />
richiamata nelle note.
Per una lettura che sia <strong>com</strong>prensibile ed organica al testo della relazione<br />
finale approvata alla unanimità, si premette, per ogni capitolo o parte<br />
di esso, la loro cronologica collocazione da cui sono stati espunti.<br />
Ancona, lì 26 giugno 2012<br />
Gia<strong>com</strong>o Bugaro<br />
Francesco Massi<br />
Giulio Natali<br />
Daniele Silvetti
Indice<br />
PREMESSA XI<br />
INTRODUZIONE XV<br />
1 I Riferimenti normativi 19<br />
2 IL CeMIM (fase pre-fallimento) 21<br />
3 Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM 31<br />
4 Il fallimento del CeMIM 41<br />
5 La Regione Marche, il fallimento<br />
e gli atti della procedura fallimentare 53<br />
5.1 L’approvazione dello stato passivo<br />
del fallimento CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53<br />
5.2 La stima dei beni e le numerose CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />
5.3 La Regione Marche e la vendita dei beni CeMIM<br />
alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />
5.4 La Regione Marche e la progettazione CeMIM<br />
redatta dall’arch. Tomellini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br />
5.4.1 L’audizione dell’assessore <strong>regionale</strong> p.t.<br />
Gianfranco Formica in merito alla progettazione<br />
CeMIM redatta dall’Arch. Dario Tomellini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />
5.4.2 L’audizione dell’assessore del presidente di<br />
<strong>Interporto</strong> Marche Spa Roberto Pesaresi in merito<br />
alla progettazione CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.4.3 La Regione Marche, la concessione dei contributi,<br />
la loro revoca, la decisione di bloccare ogni<br />
finanziamento, il fallimento CeMIM e la sua Revoca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77<br />
5.4.4 Le audizioni dell’Avv. Gianfranco Formica,<br />
la sua attività di assessore <strong>regionale</strong> p.t. e le sue<br />
dichiarazioni in merito ai rapporti tenuti con<br />
la Procura di Ancona. Le dichiarazioni degli auditi<br />
Alfio Bassotti e Fabrizio Sichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />
5.5 La regione Marche ed i contributi Cee-Fesr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />
5.6 La Regione Marche, le proposte di concordato<br />
fallimentare , l’acquisto delle azioni CeMIM<br />
da parte della interporto Marche Spa<br />
ed il motivo del loro sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />
5.6.1 La prima proposta ufficiale<br />
di concordato fallimentare del CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99<br />
5.6.2 La sollecitazione del presidente p.t. di <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa Maurizio Fabiani per una soluzione<br />
concordataria del fallimento CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br />
5.6.3 La seconda proposta di concordato fallimentare<br />
presentata dal liquidatore Dott. Loris Mancinelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107<br />
5.6.4 Le proposte si concordato presentate<br />
da un assuntore e l’ingente costo finanziario<br />
sostenuto dalla Regione Marche per impedirle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />
5.6.5. La scrittura privata tra Regione Marche<br />
e 4 soci CeMIM – la <strong>com</strong>pra vendita del voto –<br />
il pagamento ai quattro soci CeMIM<br />
di €. 651.500,67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.6.6. L’ultima proposta di concordato presentata<br />
dal liquidatore Loris Mancinelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130<br />
5.6.7 L’incarico alla <strong>Interporto</strong> Marche Spa di presentare<br />
una proposta di concordato <strong>com</strong>e terzo assuntore.<br />
La L.R. n. 13 del 2 agosto 2006 ed il finanziamento<br />
di €. 1.500.000,00 per il concordato fallimentare<br />
CeMIM utilizzati per altro scopo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135<br />
5.6.8. <strong>Interporto</strong> Marche Spa e la somma<br />
di €. 1.500.000,00 – finanziata con L. R. n. 13/2006 –<br />
è utilizzata per l’acquisto di azioni CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br />
5.6.9 Azione di responsabilità contro Mancinelli Loris<br />
per non aver sostenuto e difeso la proposta<br />
di concordato fallimentare presentata<br />
da <strong>Interporto</strong> Marche Spa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161<br />
6 Le conclusioni processuali in sede civile e penale 169<br />
6.1. I procedimenti giudiziari civili conseguenti<br />
alla dichiarazione di fallimento del CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169<br />
6.1.1 L’audizione del presidente della Giunta <strong>regionale</strong><br />
Dott. Vito D’Ambrosio in merito al recupero, negato,<br />
di un credito non ammesso al passivo<br />
del fallimento CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176<br />
6.2 Il procedimento penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180<br />
6.2.1 Le dichiarazione dell’audito Dott. Vito D’Ambrosio,<br />
presidente p.t. della Giunta <strong>regionale</strong>,<br />
nelle seduta della <strong>Commissione</strong> del 1 dicembre 2011,<br />
in merito al procedimento penale CeMIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
7. I provvedimenti giudiziari<br />
acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong> 189<br />
7.1 Riepilogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191<br />
8 Conclusioni 197<br />
8.1. Conclusioni approvate a maggioranza nella seduta<br />
del 31/05/2012 dai consiglieri Gia<strong>com</strong>o Bugaro,<br />
Francesco Massi, Giulio Natali e Daniele Silvetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197<br />
8.2. Conclusioni di minoranza dei consiglieri<br />
Fabio Badiali, Angelo Sciapichetti e Valeriano Camela . . . . . . . . . . . . . . . . . 210<br />
Verbali 217<br />
VERBALE COMMISSIONE D’INCHIESTA REGIONALE<br />
DEL 22 MAGGIO 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218<br />
VERBALE COMMISSIONE D’INCHIESTA REGIONALE<br />
DEL 29 MAGGIO 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219<br />
VERBALE COMMISSIONE D’INCHIESTA REGIONALE<br />
DEL 31 MAGGIO 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220<br />
VERBALE SEDUTA ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE MARCHE<br />
DEL 26 GIUGNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
PREMESSA<br />
La <strong>Commissione</strong> Assembleare d’Inchiesta <strong>regionale</strong><br />
L’iter seguito per la costituzione<br />
della <strong>Commissione</strong> assembleare d’inchiesta.<br />
La proposta di una <strong>com</strong>missione d’inchiesta <strong>regionale</strong> sulla vicenda Ce-<br />
MIM su richiesta di 16 consiglieri è stata presentata per la prima volta<br />
all’esame dell’Ufficio di presidenza il 15 marzo 2005 e successivamente<br />
discussa in Consiglio Regionale, su richiesta della minoranza, l’8 novembre<br />
2005 con il seguente o.d.g.: «Costituzione di una <strong>Commissione</strong> consiliare di<br />
inchiesta tendente ad esaminare le recenti vicende del CeMIM, con particolare riferimento<br />
alle deliberazioni della Giunta <strong>regionale</strong> n. 477 del 27 aprile 2004 e n. 374<br />
del 15 marzo 2005».<br />
L’Ufficio di presidenza <strong>com</strong>petente per l’istituzione della <strong>Commissione</strong><br />
diede incarico al Vice presidente Favia di relazionare in Consiglio Regionale<br />
esprimendo l’accoglimento di tale <strong>com</strong>missione <strong>com</strong>posta da 8<br />
membri, di cui 5 espressi dalla maggioranza e tre dalla minoranza.<br />
Tuttavia, lo stesso Vice presidente Favia, tenendo conto che la vicenda<br />
giudiziaria risultava ancora in itinere e, soprattutto, l’imminenza della<br />
sentenza nel procedimento di opposizione alla sentenza dichiarativa di<br />
fallimento, propose la sospensione di ogni decisione nel merito in attesa<br />
dell’esito processuale della causa di revoca del fallimento.<br />
Premessa<br />
XI
La proposta Favia fu accolta a maggioranza con 20 voti favorevoli, 16<br />
contrari e 2 astenuti.<br />
Il 14 giugno 2007 il Tribunale di Ancona dichiarava la chiusura della<br />
procedura fallimentare avendo soddisfatto tutti i creditori privilegiati e<br />
chirografari e coperto tutte le spese di giustizia, nonché residuando un<br />
attivo fallimentare di €. 1.420.916,00=.<br />
Il 29 giugno 2007 decorrendo i termini per impugnare la chiusura della<br />
procedura fallimentare la ScpA Ce.M.I.M. in liquidazione tornava in<br />
bonis.<br />
Nel luglio del 2007 su richiesta del consigliere Gia<strong>com</strong>o Bugaro venne<br />
sollecitata la riattivazione della <strong>Commissione</strong> dopo la sospensione della<br />
stessa imposta dal Consiglio <strong>regionale</strong> nella seduta del 10 novembre<br />
2005. L’Ufficio di Presidenza non accolse il sollecito stante che: «non si era<br />
ancora concluso l’iter processuale perché era stato solo emanato il decreto di chiusura del<br />
fallimento e quindi non erano cambiate le circostante che avevano determinato il rinvio<br />
dell’Assemblea legislativa».<br />
Il 19 settembre 2009 la Corte d’Appello di Ancona con sentenza<br />
557/2009 revocava il fallimento CeMIM e quindi non esistevano più elementi<br />
ostativi alla costituzione della <strong>Commissione</strong>.<br />
Il 10 novembre 2009, l’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong> discuteva la<br />
«Proposta di deliberazione n. 1 dell’Ufficio di Presidenza: “Istituzione<br />
di una <strong>Commissione</strong> di inchiesta tendente ad esaminare le vicende del CeMIM,<br />
con particolare riferimento alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 477 del 27<br />
aprile 2004 e n. 374 del 15 marzo 2005”».<br />
L’approvazione della <strong>com</strong>missione veniva sollecitata dal PDL e sottoscritta<br />
da tutta la minoranza.<br />
L’Ufficio di Presidenza rilevava che, essendo intervenute modifiche<br />
allo Statuto, che era altresì in via di approvazione il nuovo Regolamento<br />
e constatando che il nuovo Statuto, di rango superiore, affidava<br />
alla valutazione dell’Assemblea legislativa la decisione di istituire<br />
tale <strong>com</strong>missione, mentre il Regolamento, di rango inferiore, ancora<br />
vigente, imponeva tale istituzione una volta sottoscritta da 1/3 dei<br />
consiglieri, poneva il Consiglio Regionale di fronte ad una situazione<br />
non lineare e pertanto, lo stesso, dopo ampia discussione, respingeva<br />
la proposta adducendo <strong>com</strong>e principale motivazione, che i lavori della<br />
Premessa<br />
XII
<strong>com</strong>missione richiedevano un tempo molto lungo e che l’imminente<br />
scadenza della legislatura non avrebbe permesso di raggiungere alcuna<br />
conclusione.<br />
Infine va sottolineato che il ricorso presentato in Cassazione, dall’ex<br />
Curatore fallimentare Dott. Roberto Barbini, contro la sentenza n.<br />
557/2009 della Corte d’Appello di Ancona, che aveva revocato il fallimento<br />
CeMIM, veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 4707 del<br />
25 febbraio 2011 dalla Sez. I a della Suprema Corte, e dunque la revoca<br />
del fallimento CeMIM passava in giudicato.<br />
A tutti gli effetti pertanto il fallimento CeMIM veniva definitivamente<br />
dichiarato illegittimo.<br />
Il 22 marzo 2011 veniva richiesta l’istituzione di una Com missione assembleare<br />
d’inchiesta, sottoscritta da n. 15 consi glieri regionali, <strong>com</strong>e di<br />
seguito elencati: Giaco mo Bugaro, Giovanni Zinni, Erminio Marinelli,<br />
Giulio Natali, Francesco Massi, Enzo Marangoni, Roberto Zaffini, Francesco<br />
Acquaroli, Elisabetta Foschi, Giancarlo D’Anna, Daniele Silvetti,<br />
Mirca Galloni, Franca Romagnoli, Graziella Ciriaci, Umberto Trenta.<br />
Il 14 aprile 2011, ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio<br />
<strong>regionale</strong> approvava la deliberazione n. 4/11 con oggetto: «IstItuzIone dI<br />
una CommIssIone assembleare d’InChIesta tendente ad esamInare le vICende<br />
relatIve alla realIzzazIone dell’<strong>Interporto</strong> delle marChe dalla CostItuzIone<br />
della soCIetà CemIm aglI attualI svIluppI».<br />
L’Assemblea legislativa dava atto che «ferme restando le prerogative assembleari,<br />
nel caso di specie sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per<br />
procedere all’istituzione di una <strong>Commissione</strong> assembleare d’inchiesta».<br />
L’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong> deliberava:<br />
«di istituire una <strong>Commissione</strong> assembleare d’inchiesta tendente ad esaminare le vicende<br />
relative alla realizzazione dell’interporto delle Marche dalla costituzione della<br />
società Ce.M.I.M. agli attuali sviluppi».<br />
Premessa<br />
XIII
I motIvI dI confronto tra la <strong>com</strong>mIssIone d’InchIesta nomInata con<br />
delIbera del consIglIo regIonale l’8 settembre 1992 e l’attuale<br />
<strong>com</strong>mIssIone d’InchIesta.<br />
La <strong>Commissione</strong> non ha ritenuto di intervenire sui lavori e sulle conclusioni<br />
della <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta <strong>regionale</strong> nominata l’8 settembre<br />
1992, la cui relazione è stata depositata il 29 marzo 1993 ed approvata<br />
dal Consiglio <strong>regionale</strong> nella seduta del 27 aprile 1993.<br />
Il motivo di tale scelta lo si deve sia al diverso contesto che alle diverse<br />
condizioni in cui le due <strong>com</strong>missioni si sono trovate ad operare.<br />
La prima <strong>com</strong>missione d’inchiesta ha operato in un clima politico molto<br />
particolare, sotto l’incalzare dell’inchiesta penale attivata dalla Procura<br />
di Ancona ed in presenza di una indagine preliminare mediaticamente<br />
sostenuta che ha raggiunto il suo culmine con gli arresti effettuati il 9<br />
marzo 1993.<br />
Questa <strong>com</strong>missione ha operato al contrario, in un momento politico<br />
di nomale confronto ed a differenza di allora non si è trovata ad agire in<br />
presenza di una fase iniziale di un’inchiesta dove le posizioni di singoli<br />
non erano in discussione, bensì a conclusione di processi dove al contrario<br />
l’innocenza è stata accertata e le responsabilità processualmente chiarite.<br />
Certo l’inchiesta penale è di per sé travolgente nell’immediato, mentre<br />
le risultanze definitive dei processi arrivano con tempi estremamente più<br />
lunghi e nel caso della vicenda CeMIM il tempo trascorso per accertare<br />
la verità è risultato insopportabile ed inaccettabile: 19 anni.<br />
Ciò non può giustificare la superficialità ed anche la prevenzione con<br />
cui la prima <strong>com</strong>missione ha <strong>com</strong>piuto la ricostruzione dei fatti, sui quali<br />
è mancata la dovuta obiettività ed una attenta valutazione della documentazione,<br />
il che ha determinato un’analisi dell’intera vicenda in modo<br />
molto diverso da quanto emerso processualmente.<br />
Premessa<br />
XIV
INTRODUZIONE<br />
A seguito della richiesta presentata dal consiglieri regionali Gia<strong>com</strong>o Bugaro,<br />
Giovanni Zinni, Erminio Marinelli, Giulio Natali, Francesco Massi,<br />
Enzo Marangoni, Roberto Zaffini, Francesco Acquaroli, Elisabetta Foschi,<br />
Giancarlo D’Anna, Daniele Silvetti, Mirco Carloni, Franca Romagnoli,<br />
Graziella Ciriaci ed Umberto Trenta, l’Assemblea Legislativa <strong>regionale</strong>,<br />
con deliberazione n. 25 del 19 aprile 2011, ha costituito ai sensi<br />
dell’art. 24 dello Statuto <strong>regionale</strong> e dell’art. 99 del Regolamento interno,<br />
la <strong>Commissione</strong> di inchiesta in oggetto, formata da nove consiglieri regionali<br />
con il <strong>com</strong>pito di esaminare le vicende relative alla realizzazione<br />
dell’interporto delle Marche, dalla costituzione della società Ce.M.I.M.<br />
agli attuali sviluppi.<br />
Sotto il profilo temporale si sottolinea che l’atto istitutivo prevedeva che<br />
la <strong>com</strong>missione concludesse i propri lavori entro sei mesi dalla data della<br />
sua costituzione, avvenuta il 17 maggio 2011.<br />
I Commissari hanno subito concordato un fitto programma di lavori,<br />
concretatosi nello svolgimento di audizioni e nell’acquisizione di importanti<br />
elementi conoscitivi.<br />
I numerosi incontri svolti hanno fornito una ricognizione di carattere<br />
generale sull’oggetto dell’inchiesta ed hanno permesso di acquisire elementi<br />
utili, direttamente da coloro che, a vario titolo, hanno svolto un<br />
ruolo determinante nella realizzazione di un interporto nelle Marche.<br />
La <strong>Commissione</strong>, in particolare, ha proceduto ad ascoltare: i Presidenti<br />
Introduzione<br />
XV
della Giunta <strong>regionale</strong> in carica all’epoca dei fatti, in particolare Emidio<br />
Massi e Gaetano Recchi, mentre Rodolfo Giampaoli non ha aderito<br />
all’invito; l’ex Assessore <strong>regionale</strong> ai Trasporti Alfio Bassotti; Nazareno<br />
Garbuglia, in qualità di membro del <strong>com</strong>itato esecutivo del Ce.M.I.M.<br />
nonché direttore tecnico della medesima società; Carlo Alberto Del Mastro,<br />
presidente della Finanziaria <strong>regionale</strong> Marche e membro del suddetto<br />
<strong>com</strong>itato esecutivo; Fabrizio Sichi, direttore della Finanziaria <strong>regionale</strong><br />
Marche; l’Avv. Gianfranco Formica in qualità di ex Assessore <strong>regionale</strong><br />
ai trasporti; l’On. Giuseppe Fortunato, direttore generale della società<br />
Ce.M.I.M. nel periodo gennaio 1991-febbraio 1993; l’ex presidente della<br />
Regione Marche Dott. Vito D’Ambrosio; l’Avv. Paolo Costanzi quale<br />
responsabile del Servizio legale della Regione Marche, l’attuale presidente<br />
della Regione Dott. Gian Mario Spacca, il presidente dell’<strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa Dott. Roberto Pesaresi ed, infine, il Dott. Leonello Lupi,<br />
Dirigente p.t. del Servizio <strong>regionale</strong> ai Trasporti.<br />
Parallelamente allo svolgimento delle audizioni, la <strong>Commissione</strong> ha<br />
richiesto al Presidente della Giunta <strong>regionale</strong> tutta la documentazione<br />
inerente l’oggetto dell’inchiesta.<br />
In particolare sono pervenute alla segreteria della <strong>com</strong>missione varie<br />
Delibere di Giunta <strong>regionale</strong> emanate nel periodo <strong>com</strong>preso tra il 1991<br />
e il 2009.<br />
Nella ricostruzione dei fatti la <strong>Commissione</strong> si é avvalsa, altresì, del<br />
materiale spontaneamente depositato dai soggetti auditi.<br />
Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio <strong>regionale</strong>, già nel 1992 aveva istituito<br />
una <strong>com</strong>missione di inchiesta sull’attività svolta dalla Società consortile<br />
per azioni Ce.M.I.M., che si é conclusa nel marzo 1993 con la<br />
presentazione di una relazione finale. Tale documentazione, acquisita<br />
agli atti della presente indagine, si è rivelata utile per la ricostruzione<br />
della vicenda, in particolare dalla costituzione della società consortile alla<br />
conclusione dei suoi lavori avvenuta il 29 marzo 1993.<br />
Va ricordato, infine, che la <strong>Commissione</strong>, per l’esame e la valutazione<br />
del cospicuo materiale documentario, non si é avvalsa di esperti esterni.<br />
Nella seduta del 4 ottobre 2011 la <strong>Commissione</strong>, all’unanimità, ha<br />
deciso di presentare all’Assemblea legislativa una richiesta di proroga di<br />
ulteriori sei mesi del termine per riferire all’Assemblea, in considerazio-<br />
Introduzione<br />
XVI
ne della cospicua documentazione da esaminare, della <strong>com</strong>plessità delle<br />
dinamiche da ricostruire, della tecnicità degli argomenti affrontati e del<br />
numero di soggetti da incontrare al fine di approfondire la questione oggetto<br />
di indagine.<br />
La proroga è stata concessa con Deliberazione assembleare n. 33 dell’8<br />
novembre 2011. Con il medesimo atto è stata disposta la sostituzione di<br />
uno dei <strong>com</strong>missari, il consigliere Enzo Giancarli, con il consigliere Angelo<br />
Sciapichetti.<br />
Introduzione<br />
XVII
1 I Riferimenti normativi<br />
La legge <strong>regionale</strong> n. 15 del 1986 1 («Partecipazione della Regione Marche<br />
alla costituenda società consortile denominata Centro merci intermodale<br />
delle Marche (Ce.M.I.M.) – concessione di contributi al Comune di<br />
Jesi per l’acquisto e l’urbanizzazione delle aree»), e successive modifiche,<br />
rappresenta il riferimento normativo primario della costituenda Società<br />
Ce.M.I.M.<br />
In particolare l’intervento normativo stabilisce l’acquisizione di azioni<br />
da parte della Regione (in misura non superiore al 49 per cento del capitale<br />
sociale), detta le disposizioni finanziarie per la acquisizione delle aree<br />
e la realizzazione delle opere, e dispone che i <strong>com</strong>ponenti del consiglio di<br />
amministrazione e del collegio sindacale della nuova società siano nominati<br />
dal Consiglio <strong>regionale</strong>.<br />
La legge <strong>regionale</strong> 15/86 è stata poi modificata con legge <strong>regionale</strong><br />
32 del 1988 2 per l’esigenza di dare concretezza alle esigenze di carattere<br />
urbanistico ed a quelle della procedura di esproprio.<br />
Con la successiva legge <strong>regionale</strong> n. 6 del 1994 3 («Promozione, tramite<br />
la Società finanziaria <strong>regionale</strong> Marche S.p.A. della costituzione di una<br />
società per azioni denominata <strong>Interporto</strong> Marche S.p.A.»), la Regione ha<br />
1 Legge <strong>regionale</strong> n. 15 del 23 giugno 1986;<br />
2 Legge <strong>regionale</strong> n. 32 del 29 luglio 1988;<br />
3 Legge <strong>regionale</strong> n. 6 del 1 febbraio 1994;<br />
I riferimenti normativi<br />
19
promosso la costituzione di una società per azioni avente lo stesso oggetto<br />
della Società Ce.M.I.M., e cioè la realizzazione nel territorio del Comune<br />
di Jesi di un centro merci intermodale <strong>regionale</strong>, consistente in un sistema<br />
unitario di opere, infrastrutture e servizi per la ricezione, custodia, magazzinaggio<br />
e smistamento di merci, nell’ambito di un sistema logistico<br />
territoriale integrato del trasporto merci nella Regione, definendo, inoltre,<br />
le modalità finanziarie di sottoscrizione delle azioni.<br />
È opportuno, inoltre, ricordare a livello nazionale la legge quadro sugli<br />
interporti, la Legge n. 240/1990 4 («Interventi dello Stato per la realizzazione<br />
di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità»),<br />
che, oltre a dare una definizione giuridica degli interporti, ha<br />
assegnato le <strong>com</strong>petenze in materia di programmazione, organizzazione<br />
e gestione.<br />
La legge prevede l’adozione di un Piano quinquennale degli Interporti<br />
che definisce, tra l’altro, una rete di interporti di primo e secondo livello,<br />
individuati per ogni realtà <strong>regionale</strong>. Criteri fondamentali per la definizione<br />
di questa rete sono la localizzazione delle infrastrutture in prossimità<br />
di rilevanti bacini di traffico delle merci e di importanti corridoi<br />
plurimodali, individuati dal Piano Generale dei Trasporti, e la possibilità<br />
di razionalizzazione e integrazione di una serie di servizi collegati al trasporto.<br />
Inoltre la società CeMIM veniva ammessa ai contributi europei Cee-<br />
Fesr per la somma Lire 3 miliardi (€. 1.549.370,70) con delibera Cee-Fesr<br />
del 19/12/1988 5 ai sensi del Regolamento CEE n.1787 del 28.06.1984 6 .<br />
4 Legge n. 240 del 4 agosto 1990;<br />
5 Delibera <strong>Commissione</strong> Europea Cee/Fesr n. 88/IT/04/192/MA del 19 dicembre 1988;<br />
6 Regolamento Europeo Cee n. 1787 del 28 giugno 1984;<br />
I riferimenti normativi<br />
20
2 IL CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
In data 16 maggio 1985 7 , presso il notaio Bucci di Ancona, si costituiva<br />
la Società consortile per azioni “Centro Merci Intermodale – CeMIM”<br />
tra la Finanziaria Regionale Marche, la Banca Popolare di Ancona, la<br />
Cassa di Risparmio di Jesi, l’Associazione Inter<strong>com</strong>unale Aesina, la Cassa<br />
di Risparmio di Ancona e la Camera di Commercio di Ancona con un<br />
capitale sociale di Lire 200.000.000, suddiviso in 200 azioni nominali da<br />
1.000.000 ciascuna.<br />
Dall’art. 4 dello Statuto emergeva con evidenza l’ampiezza e lo spessore<br />
degli scopi sociali assegnati al CeMIM.<br />
Tale disposizione infatti prevedeva che la società non perseguiva scopi<br />
di lucro ed aveva per oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione<br />
di un centro merci intermodale nella regione, consistente in un sistema<br />
unitario di opere, di infrastrutture, di servizi principali, accessori e <strong>com</strong>plementari,<br />
<strong>com</strong>plessivamente preordinato alla ricezione, movimentazione,<br />
custodia, magazzinaggio, smistamento merci materie prime, prodotti<br />
intermedi e finiti secondo il criterio dell’integrazione tra i vari modi di<br />
trasporto.<br />
Veniva inoltre attribuita al Ce.M.I.M. la facoltà di acquistare e gestire<br />
aree attrezzate, <strong>com</strong>prese la progettazione e la realizzazione delle opere<br />
di urbanizzazione e dei servizi, costruire fabbricati, impianti, laboratori<br />
7 Atto e statuto CeMIM 16 maggio 1985 (*);<br />
Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
21
per attività industriali, <strong>com</strong>merciali ed artigianali, depositi e magazzini,<br />
vendere, locare, dare in leasing e ad altro titolo i fabbricati e gli impianti,<br />
eseguire la progettazione di massima ed esecutiva delle opere e dei sistemi<br />
informatici e funzionali di gestione e prestare la propria assistenza per<br />
coordinare ed organizzare l’attività amministrativa, legale e fiscale avvalendosi,<br />
nello svolgimento delle attività dirette al raggiungimento di tali<br />
scopi, sia di professionisti sia di società specializzate.<br />
Il Ce.M.I.M aveva tra i suoi <strong>com</strong>piti anche quello di assumere interessenze,<br />
quote e partecipazioni in società, ditte ed enti italiani con finalità<br />
analoghe, <strong>com</strong>plementari ed affini; partecipare a consorzi o società consortili<br />
con scopi simili; assumere la gestione dei servizi del centro merci;<br />
stipulare contratti di qualsiasi natura; determinare e concordare ogni<br />
clausola, condizioni giuridiche, economiche e tecniche e stabilire forme,<br />
condizioni e contenuti delle prestazioni contrattuali; prestare avalli, fideiussioni<br />
e garanzie in genere nell’interesse dei soci e per gli investimenti<br />
da effettuarsi nell’ambito della società consortile; assistere i soci nelle pratiche<br />
di richiesta alle <strong>com</strong>petenti autorità di licenze o di altre autorizzazioni<br />
necessarie per il godimento degli immobili e per l’esercizio della<br />
loro attività. La progettazione, la realizzazione, la gestione dell’interporto<br />
potevano essere in tutto o in parte affidate a terzi.<br />
Nello stesso atto era, inoltre, stabilito che la società venisse amministrata<br />
da un consiglio di amministrazione <strong>com</strong>posto inizialmente da sette<br />
membri, che rimaneva in carica per tre anni. Veniva inoltre fissata la<br />
durata della società sino al 31.12.2020, salvo proroga. Si stabiliva poi che<br />
il collegio sindacale, che rimaneva in carica per tre anni, era <strong>com</strong>posto da<br />
tre sindaci effettivi e due supplenti.<br />
A far parte del primo Consiglio di Amministrazione venivano nominati<br />
i signori Del Mastro Dott. Carlo Alberto, Archibugi Arrigo, Garbuglia<br />
Nazareno, Raggetti Prof. Gianmario, Paladini Pericle, Ferranti Franco e<br />
Pulita Dario.<br />
I membri del collegio sindacale venivano nominati nelle persone dei<br />
signori Dott. Giugliarelli Mario, Dott. Visconti Agostino, Dott. Frezzotti<br />
Luigi (effettivi), Dott. Faini Fabrizio, Boscarato Maurizio (supplenti) (Atto<br />
costitutivo società per azioni, notaio Bucci, repertorio 35619, raccolta n. 6174 del 16<br />
maggio 1985, registrato il 4 giugno 1985).<br />
Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
22
Da quanto sopra esposto emerge con evidenza <strong>com</strong>e il CeMIM non sia<br />
stato costituito da organismi ad elezione diretta in quanto non annoverava<br />
nella sua <strong>com</strong>pagine sociale amministrazioni <strong>com</strong>unali o provinciali.<br />
La scelta della particolare forma giuridica della società consortile per<br />
azioni, quindi senza scopo di lucro, a capitale misto ed in prevalenza<br />
pubblico, fu <strong>com</strong>piuta da un consulente incaricato dalla CCIAA di Ancona<br />
(dott. Strappa). Con tale forma veniva a mancare il requisito tipico<br />
della erogazione di contributi da parte dei singoli soci, in quanto la<br />
Banca d’Italia negò l’autorizzazione in tale senso ai tre Istituiti di credito<br />
fondatori.<br />
Tuttavia, oltre all’aumento del capitale, a cui tutti i soci potevano partecipare,<br />
<strong>com</strong>e è avvenuto dagli iniziali 200 milioni ai sei miliardi e 323<br />
milioni, la clausola prevista all’art. 8 dello Statuto riconosce al socio receduto<br />
la sola restituzione della quota nominale versata nel capitale sociale<br />
e non in rapporto al valore patrimoniale della società la cui crescita è<br />
determinata dagli investimenti effettuati.<br />
Nella seduta del 16 maggio 1985 il consiglio di amministrazione, dopo<br />
aver nominato quale presidente il Dott. Franco Ferranti, all’unanimità<br />
deliberava di nominare un <strong>com</strong>itato esecutivo nelle persone del presidente<br />
e dei consiglieri Garbuglia e Del Mastro. Questo <strong>com</strong>itato rimaneva<br />
sostanzialmente in carica, a tutti gli effetti, sino al 13 novembre 1992,<br />
data in cui si decise di non rinnovarlo .<br />
Il 5 luglio 1985 il Consiglio di Amministrazione deliberava di delegare<br />
a tale <strong>com</strong>itato i poteri per predisporre l’organica programmazione e<br />
le direttive generali per tutte le attività sociali; costituire, modificare ed<br />
estinguere i rapporti di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti della società,<br />
fissandone e disciplinandone la mansioni ed il trattamento economico;<br />
affidare speciali incarichi ai propri dipendenti, a soci o a terzi determinandone<br />
il <strong>com</strong>penso per le relative prestazioni nei limiti dei contratti<br />
collettivi di lavoro e delle tariffe professionali ed infine, attuare gli scopi<br />
sociali nei limiti di spesa unitari di Lire 1.500.000.<br />
La realizzazione dell’interporto veniva prevista nella bassa Vallesina,<br />
zona Coppetella, sia per la necessaria estensione (circa 75 ettari di terreno,<br />
con la possibilità di espansione fino a 140 ettari, inclusa la fascia<br />
di rispetto) sia perché tale zona si trovava in una posizione ottimale per<br />
Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
23
intercettare i traffici nazionali ed internazionali provenienti per l’80% da<br />
nord, essendo ubicata tra la linea ferroviaria Falconara-Orte e la super SS<br />
76 bis. Al fine di garantire l’accesso alla viabilità autostradale il CeMIM<br />
predispose il progetto redatto dall’Arch. Tomellini per la realizzazione<br />
dello svincolo ANAS (progetto approvato con delibera 100/1992 8 che<br />
costituiva variante di PRG), ubicato in prossimità dell’uscita di Monsano<br />
in direzione Chiaravalle (poi realizzato dall’ANAS nel 2008), mentre lo<br />
scalo ferroviario e relativo collegamento con la linea Falconara-Orte risultava<br />
in fase di valutazione presso le Ferrovie dello Stato.<br />
Nel gennaio 1986 il Consiglio di Amministrazione affidava la predisposizione<br />
del progetto dell’<strong>Interporto</strong> da presentare al Comune di Jesi,<br />
all’Arch. Tomellini, essendo stato quest’ultimo l’estensore di uno studio<br />
generale e di fattibilità relativo ad una struttura interportuale nelle<br />
Marche, <strong>com</strong>missionato in precedenza dalla Camera di Commercio di<br />
Ancona.<br />
L’amministrazione <strong>com</strong>unale di Jesi, dopo alterne vicende, approvava<br />
in data 21 aprile 1989 il Progetto Generale 9 , in data 6 novembre 1989 la<br />
Valutazione d’impatto ambientale 10 ed il 29 dicembre 1989 11 il progetto<br />
esecutivo del 1° lotto funzionale.<br />
L’impostazione del progetto generale era imperniata sulla necessità di<br />
collegare i vari settori e le varie aree, gommate e ferroviarie, con una<br />
disposizione a pettine, in modo che le due modalità di trasporto non subissero<br />
intersezioni al fine di garantire la massima efficienza per la movimentazione<br />
delle merci.<br />
Il Comune di Jesi, inoltre, il 12 giugno del 1990 12 , rilasciava la concessione<br />
edilizia per le opere di urbanizzazione dell’area interportuale, 1°<br />
stralcio del 1° lotto ed il 15 marzo 1991 13 la concessione edilizia per la<br />
realizzazione dell’edificio.<br />
Per quanto attiene, in particolare, la <strong>com</strong>posizione della società, si evi-<br />
8 Delibera C.C. di Jesi n. 100 del 23 marzo 1992 - Variante PRG svincolo Anas <strong>Interporto</strong> Jesi;<br />
9 Delibera C.C. Jesi n. 365 del 21 aprile 1989 - Variante PRG progetto generale <strong>Interporto</strong> Jesi;<br />
10 Delibera C.C. Jesi n. 910 del 6 novembre 1989 - Valutazione Impatto Ambientale;<br />
11 Delibera C.C. Jesi n. 1153 del 29 dicembre 1989 - Progetto esecutivo 1° lotto <strong>Interporto</strong> Jesi;<br />
12 Concessione opere di urbanizzazione interporto di Jesi del 12 giugno 1990;<br />
13 Concessione edilizia edificio interporto di Jesi del 15 marzo 1991 e variante del 21 aprile 1993;<br />
Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
24
denzia che le Ferrovie dello Stato deliberavano la partecipazione al Ce-<br />
MIM solo nel 1987 14 , dopo aver chiesto ed ottenuto una modifica dello<br />
statuto in base alla quale la progettazione, realizzazione e gestione della<br />
rete ferroviaria, indispensabile alla realizzazione dell’interporto, venisse<br />
riservata alla loro <strong>com</strong>petenza. Nel 1990 il Ministero dei Trasporti autorizzava<br />
le FF.SS. ad aderire alla suddetta società con una quota pari a 100<br />
milioni di lire.<br />
Nel frattempo, durante l’anno 1986 entravano a far parte del Ce.M.I.M.<br />
il <strong>com</strong>une di Jesi, il <strong>com</strong>une di Ancona, la Provincia di Ancona e la Regione<br />
Marche.<br />
Nel 1991, nella <strong>com</strong>pagine sociale della società erano presenti, oltre ai<br />
soci fondatori, anche il Comune di Jesi, il Comune di Ancona, il Comune<br />
di Chiaravalle, il Comune di Falconara, la Provincia di Ancona, la Regione<br />
Marche e le Ferrovie dello Stato.<br />
Nel 1993 il consiglio di Amministrazione del Ce.M.I.M. deliberava il<br />
gradimento per la cessione dei titolo azionari di proprietà dell’Associazione<br />
Inter<strong>com</strong>unale Aesina ai seguenti enti locali: Apiro, Belvedere, Castelbellino,<br />
Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati,<br />
Mergo, Monsano, Montecarotto, Monteroberto, Morro d’Alba, Poggio<br />
San Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo, Santa<br />
Maria Nuova e Staffolo.<br />
Come sopra già evidenziato, la Regione Marche decideva di partecipare<br />
alla società consortile per azioni Ce.M.I.M., nel 1986 con l’approvazione<br />
della legge <strong>regionale</strong> n. 15 del 23 giugno concernente «Partecipazione<br />
della regione Marche alla costituenda società consortile denominata<br />
Centro Merci Intermodale delle Marche (Ce.M.I.M.). Concessione di<br />
contributi al Comune di Jesi per l’acquisto e l’urbanizzazione delle aree».<br />
La Regione quindi entrava direttamente nella <strong>com</strong>pagine societaria,<br />
pur essendo presente in essa la Finanziaria Regionale Marche. Si precisa,<br />
in particolare, che, la Regione Marche e la Finanziaria <strong>regionale</strong> Marche<br />
Spa, detenevano rispettivamente il 26,89 per cento e l’11,16 per cento,<br />
per un totale di 38,05 per cento dell’intero capitale sociale 15 .<br />
14 Delibera F.S. partecipazione al CeMIM del 23 marzo 1987;<br />
15 Compagine sociale ScpA CeMIM;<br />
Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
25
La normativa sopra citata stabiliva l’acquisizione di azioni della società<br />
da parte della Regione, in misura <strong>com</strong>unque non superiore al 49%, ed autorizzava<br />
la medesima ad acquisire, negli anni successivi, ulteriori quote<br />
di partecipazione nei limiti stabiliti dalle leggi di approvazione dei bilanci<br />
in relazione ad eventuali aumenti di capitale; definiva i finanziamenti da<br />
erogare per la realizzazione delle opere necessarie e per l’acquisizione<br />
delle aree e disponeva la presenza nel Consiglio di Amministrazione e<br />
nel collegio sindacale di membri nominati dalla Regione, ai sensi dell’art.<br />
2458 del C.C, attribuendone la designazione in particolare al Consiglio<br />
<strong>regionale</strong> (2 membri eletti nel C.d.A ed 1 nel collegio sindacale) in modo<br />
da assicurare la presenza della minoranza, qualora detti <strong>com</strong>ponenti fossero<br />
più di due.<br />
Per risolvere difficoltà insorte in relazione all’approvazione del progetto<br />
da parte del Comune di Jesi, la Regione provvedeva a modificare, con<br />
la legge <strong>regionale</strong> n. 32/1988, la suddetta legge <strong>regionale</strong> n. 15/1986<br />
riconoscendo il carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza<br />
alle opere da realizzare e disponendo che il relativo progetto, una volta<br />
approvato dal Comune di Jesi, costituisse ipso iure variante allo strumento<br />
urbanistico generale vigente. Veniva inoltre stabilito che le aree dove<br />
rea lizzare l’interporto fossero acquisite in proprietà al CeMIM mediante<br />
la procedura espropriativa effettuata dalla suddetta amministrazione<br />
<strong>com</strong>unale.<br />
La Giunta <strong>regionale</strong>, infine, veniva autorizzata ad erogare direttamente<br />
al Ce.M.I.M, anziché al Comune di Jesi, i contributi per espropriare<br />
le aree.<br />
La Regione, nel periodo <strong>com</strong>preso tra il 1986–1990, con varie leggi<br />
di bilancio ed ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 17/1979 16 ( Legge dei Lavori<br />
pubblici della Regione Marche), erogava alla società consortile contributi<br />
per la progettazione, realizzazione e gestione di un centro merci intermodale<br />
per un importo <strong>com</strong>plessivo di Lire 16.609.548.729.=.<br />
Con deliberazione del 15 luglio 1988 17 , la Giunta <strong>regionale</strong> accoglieva<br />
l’istanza del Ce.M.I.M. diretta ad ottenere contributi europei FESR per<br />
16 Legge <strong>regionale</strong> nr. 17 del 18 aprile 1979;<br />
17 D.G.R. del 15 luglio 1988 – Contributi Cee/Fesr realizzazione <strong>Interporto</strong> di Jesi (*);<br />
Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
26
la realizzazione del 1° stralcio, del 1° lotto funzionale delle opere interportuali<br />
in questione per un valore <strong>com</strong>plessivo di Lire 7.447.385.000 e<br />
nel contempo impegnava a favore della medesima società contributi per<br />
la realizzazione delle opere in progetto per un importo <strong>com</strong>plessivo di<br />
Lire 6.500.000.000.=.<br />
Tale delibera veniva inviata alla CEE tramite il Ministero per la Cassa<br />
del Mezzogiorno.<br />
La <strong>Commissione</strong> CEE–FESR ( delibera n. 880504215 del 19.12.1988 18 )<br />
dopo adeguata istruttoria, approvava il finanziamento diretto alla realizzazione<br />
delle opere interportuali, ai sensi degli artt. 18 e 40 del Regolamento<br />
CEE n. 1787 del 28 giugno 1984 19 , per un valore <strong>com</strong>plessivo di 3<br />
miliardi di lire. Inoltre la CEE, avendo riconosciuto la validità dell’opera,<br />
si riservava di erogare alla Regione ulteriori contributi su presentazione<br />
di successivi progetti esecutivi.<br />
L’art. 18 del suddetto regolamento stabiliva infatti che, in presenza di<br />
calamità naturali (nella specie: frana di Ancona), poteva essere concesso<br />
un contributo FESR per finanziare, in tutto o in parte, interventi infrastrutturali<br />
i quali, sebbene non collocabili esattamente in una zona o nella<br />
regione colpita dall’evento calamitoso, fossero destinati ad una regione<br />
o zona ad essa contigua e apparissero indispensabili per <strong>com</strong>pletarne la<br />
dotazione di infrastrutture.<br />
La citata normativa europea, quindi, individuava <strong>com</strong>e possibili destinatarie<br />
di suoi finanziamenti anche zone o regioni limitrofe al territorio<br />
colpito da calamità naturali, purchè tali contributi fossero utilizzati per<br />
realizzare una infrastruttura a servizio anche della zona colpita da evento<br />
calamitoso.<br />
Nel 1989 il Ce.M.I.M. firmava la convenzione con l’ITALPROGET-<br />
TI 20 per la progettazione relativa agli impianti tecnologici e speciali,<br />
nonché alle opere di viabilità, trasporto e movimentazione interna del<br />
progetto <strong>Interporto</strong> Marche, mentre nel maggio del 1990 sottoscriveva il<br />
contratto di appalto con l’Associazione Temporanea di Imprese Adriati-<br />
18 Idem nota n. 5;<br />
19 Idem nota n. 6;<br />
20 Convenzione CeMIM-Italprogetti del 9 giugno 1989;<br />
Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
27
ca Edilstrade Spa e Torelli Dottori & C. Spa 21 aggiudicataria dei lavori,<br />
mediante licitazione privata, per la realizzazione delle opere interportuali<br />
previste nel 1° stralcio del 1° lotto funzionale, liquidando altresì all’A.T.I.<br />
medesima la somma di lire 421.000.000, <strong>com</strong>e anticipo sui lavori, pari al<br />
10% del contratto.<br />
Nel frattempo, nell’agosto del 1990 veniva approvata la legge n. 240 22<br />
«Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto delle<br />
merci ed in favore dell’intermodalità» in base alla quale, avendo l’infrastruttura<br />
da realizzare, tutti i requisiti necessari per il riconoscimento di interporto<br />
di II° livello, tipo di intermodalità specifica questa, alla quale lo Stato<br />
aveva stanziato circa 240 miliardi, per cui il Ce.M.I.M. avrebbe potuto<br />
partecipare all’assegnazione di contributi pari a circa 30 miliardi di lire.<br />
Il Ce.M.I.M. scpa, quindi, essendo garantito da finanziamenti europei,<br />
statali e regionali , procedeva all’avvio dei lavori .<br />
Infatti in data 27 aprile 1989 con riferimento alla delibera CEE sopra<br />
citata, la Regione Marche, su rendicontazione della società consortile,<br />
tramite la Cassa per il Mezzogiorno, chiedeva l’erogazione di contributi<br />
europei per la copertura del 50% delle spese sino ad allora sostenute<br />
per la cifra <strong>com</strong>plessiva di Lire 369.110.000 23 (€. 190.629,41). In data 19<br />
gennaio 1990, la Cassa per il Mezzogiorno erogava alla Regione contributi<br />
pari alla somma richiesta mentre, nel 1991, assegnava alla medesima<br />
una seconda tranche di finanziamenti pari a Lire 200.000.000 24 (€.<br />
103.291,38), somma erogata il 5 settembre 1991.<br />
I contributi europei che l’amministrazione <strong>regionale</strong> doveva, a sua volta,<br />
versare nelle casse del Ce.M.I.M. ammontavano a Lire 569.110.000<br />
(€. 293.920,79).<br />
Tali contributi non sono mai stati trasferiti al CeMIM ed in data 9<br />
marzo 2010 25 con decreto dirigenziale del Dirigente della P.F. Infrastrutture<br />
Ferroviarie Mobilità e Logistica Paolo Pasquini, la somma di Lire<br />
569.110.000 (€. 293.920,79) trattenuta nella disponibilità della Regione<br />
21 Contratto CeMIM / Imprese Associate (ATI) del 29 maggio 1990;<br />
22 Idem nota n. 4;<br />
23 Erogazione contributi Cee/Fesr opere interportuali 1 a trance del 27 aprile 1989 / 19 giugno 1990;<br />
24 Erogazione contributi Cee/Fesr opere interportuali 2 a trance del 18 ottobre 1990 / 5 settembre 1991;<br />
25 Decreto dirigenziale nr. 23/MTI_09 del 9 marzo 2010 – rimborso contributi Cee/Fesr;<br />
Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
28
per circa 20 anni è stata restituita alla Comunità Europea per il tramite<br />
del Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />
La somma rimanente dei contributi europei assegnati al CeMIM di<br />
Lire 2.430.890.000 (€. 1.255.449,91) interamente rendicontata il 4 settembre<br />
1992 26 non è stata mai richiesta dalla Regione Marche.<br />
Nel settembre 1989 il Ce.M.I.M. iniziava ad intrattenere rapporti con<br />
il Porto di Rotterdam, principale porto europeo della navigazione marittima<br />
internazionale e punto di collegamento tra l’Europa, le Americhe ed<br />
i porti dell’estremo Oriente .<br />
A seguito di una visita effettuata, nel novembre 1990, da una delegazione<br />
<strong>com</strong>posta dai rappresentanti del Ce.M.I.M. e da alcune Istituzioni<br />
locali (Regione, Provincia, Comune di Ancona e C.C.I.A.A.) alla realtà<br />
portuale di Rotterdam, emergeva l’idea di far assumere al centro merci<br />
intermodale delle Marche, anche in virtù della posizione strategica del<br />
porto di Ancona rispetto ai traffici con i Balcani e la Grecia, un ruolo di<br />
primo piano nel sistema europeo del trasporto, inserendosi quale collegamento<br />
dei traffici merci tra i paesi del Centro-Nord Europa, l’Est Europeo<br />
e gli scali marittimi mediorientali e dell’oltre Suez.<br />
Veniva quindi inaugurata, nel giugno del 1991, una sede di rappresentanza<br />
del Ce.M.I.M. a Rotterdam, al fine di costituire un punto di<br />
riferimento stabile sia per gli operatori economici olandesi sia per quelli<br />
italiani operanti nei Paesi Bassi.<br />
La presenza del centro merci intermodale in questione nei Paesi Bassi<br />
rappresentava quindi un preciso impegno della società consortile in un’area<br />
intercontinentale e contemporaneamente gettava le basi affinché il<br />
mare del Nord e l’Adriatico risultassero più vicini e <strong>com</strong>plementari per la<br />
dinamica dei trasporti internazionali.<br />
La collaborazione tra il porto di Rotterdam ed il Ce.M.I.M. passava<br />
alla fase operativa il 29 gennaio 1992 27 con la stipula di un accordo<br />
di cooperazione (c.d. Memorandum d’intesa) tra il vice-presidente della<br />
Società (Dott. Del Mastro) ed il Direttore <strong>com</strong>merciale dell’Ente Porto<br />
olandese (Scholten) finalizzato a consentire da un lato un maggior svilup-<br />
26 Contabilizzazione lavori interporto Jesi depositato all’assessorato trasporti il 4 settembre 1992;<br />
27 Memorandum d’Intesa CeMIM - Porto di Rotterdam del 29 gennaio 1992;<br />
Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
29
po del sistema trasportistico marchigiano e dall’altro, un miglioramento<br />
dei collegamenti tra il porto di Rotterdam, il Centro Sud-Italia, l’Europa<br />
Sud-Orientale ed il Medio Oriente.<br />
I punti fondamentali dell’accordo erano innanzitutto quello di attribuire<br />
al centro merci intermodale marchigiano (denominato appositamente<br />
Euroadria) il ruolo di terminal intelligente nell’hinterland di Rotterdam,<br />
collegando il Mainport di Rotterdam con il Centro-Sud Italia, con il Sud-<br />
Est Europa e con il vicino Medio Oriente; la collaborazione tra entrambe<br />
le parti coinvolte nella ricerca e nella elaborazione di progetti di sviluppo<br />
finalizzati al rafforzamento di una rete tra i centri intermodali del Centro-<br />
Sud Italia, il cui coordinamento veniva affidato al Ce.M.I.M ed infine<br />
la realizzazione di un interscambio di conoscenze ed esperienze relativamente<br />
all’informatica, alla telematica ed alla salvaguardia ambientale.<br />
Veniva inoltre costituito anche un “Gruppo Pilota”, formato da esperti<br />
olandesi e marchigiani finalizzato allo scambio reciproco di conoscenze<br />
e di know-how ed un sottogruppo di lavoro sulla tematica «Trasporti e<br />
Logistica», con l’obiettivo principale di definire le linee generali di un<br />
sistema logistico di trasporto tra i terminali di Rotterdam ed Ancona ed<br />
individuare le modalità e le condizioni per attivare e gestire un collegamento<br />
ferroviario tra i suddetti terminali.<br />
A seguito delle vicende giudiziarie nelle quali si trovarono coinvolti<br />
successivamente gli amministratori del Ce.M.I.M., il nuovo Consiglio di<br />
amministrazione della società, presieduto dall’Avv. Boscarato, ha continuato<br />
i rapporti con Rotterdam, e solo dopo le enormi difficoltà finanziarie<br />
dovute alla sospensione dei contributi, il Consiglio di Amministrazione<br />
nella riunione del 3 giugno 1993 28 assume la decisione di chiudere gli<br />
uffici a Rotterdam e di fatto interrompere ogni rapporto preesistente con<br />
il porto di Rotterdam, inducendo le Autorità olandesi a rivolgere i loro<br />
interessi <strong>com</strong>merciali sui porti di Genova e Trieste.<br />
28 Verbale Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 1993: chiusura sede di Rotterdam;<br />
Il CeMIM (fase pre-fallimento)<br />
30
3 Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
Con deliberazione n. 7210 del 30 dicembre 1991 29 , in applicazione degli<br />
artt. 29 e 30 della legge <strong>regionale</strong> di bilancio n. 13/1991 30 , la Giunta Regionale<br />
liquidava in favore della società consortile la somma di 8 miliardi<br />
di lire, quale contributo per spese di progettazione e realizzazione delle<br />
opere di urbanizzazione e delle infrastrutture, nonché per l’acquisizione<br />
delle aree ove ubicare l’interporto e la somma di Lire 500.000.000, a titolo<br />
di incentivazione per la costruzione di impianti fissi, quale quota del<br />
finanziamento di Lire 1 miliardo concesso dallo Stato all’interporto di Jesi<br />
a norma della legge n. 87 del 11 marzo 1988 31 .<br />
La suddetta delibera prevedeva che la liquidazione ed erogazione<br />
dei contributi avvenisse secondo la procedura di cui all’art. 4 della legge<br />
<strong>regionale</strong> 18 aprile 1979, n. 17 in base alla quale : «Art.4) la misura<br />
dei contributi ,in conto capitale o in conto interessi, é stabilita annualmente con<br />
apposita disposizione da inserirsi nella legge di approvazione del bilancio. All’erogazione<br />
dei contributi in conto capitale provvede il Presidente della Regione entro<br />
20 giorni dalla richiesta del legale rappresentante dell’ente <strong>com</strong>petente ad eseguire<br />
l’opera; la richiesta contiene la sola indicazione dei provvedimenti di liquidazione<br />
di spesa».<br />
29 D.G.R. n. 7210 del 30 dicembre 1991;<br />
30 Legge <strong>regionale</strong> nr. 13 del 31 maggio 1991: bilancio 1991 (***);<br />
31 Finanziamento statale opere interportuali Legge n. 67/88: decreto ministeriale nr. 80T del 28<br />
luglio 1988 (*);<br />
Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
31
La delibera 7210/1991, dopo il nulla osta del Responsabile Servizio<br />
Legale Luigi Carlo Jorio, rilasciato in data 16/01/1992 32 , viene inviata<br />
al Commissario del Governo che in data 31 gennaio 1992 con la formula<br />
“nessun rilievo”, autorizza nei termini previsti dalla legge <strong>regionale</strong><br />
17/87 (20 giorni) l’erogazione dei contributi liquidati per la somma di<br />
Lire 8,5 miliardi (€. 4.389.883,64) a copertura di spese già effettuate <strong>com</strong>e<br />
da nota CeMIM, prot. 2257/91 del 29/11/1991 33 .<br />
Il finanziamento di Lire 8,5 miliardi (€. 4.389.883,64) era stato già portato<br />
all’approvazione della Giunta <strong>regionale</strong> (fuori sacco) nella seduta del<br />
16 luglio 1991, sulla base della nota spese CeMIM, prot. n. 1216/91 34 ,<br />
avente lo stesso oggetto riversato nella delibera 7210/91: «L.R. 13/91 art.<br />
29 Contributi alla Società Consortile per Azioni CeMIM nelle spese di progettazione e<br />
realizzazione delle opere nonché l’acquisizione delle aree per il Centro Merci Intermodale<br />
delle Marche, importo Lire 8.000.000.000=, nonché di Lire 500.000.000= a<br />
titolo di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture».<br />
Perciò dopo la liquidazione definitiva dei contributi per l’anno 1991<br />
con l’approvazione della delibera 7210 del 30/12/1991 (ultimo giorno<br />
utile per non far decadere il finanziamento), il CeMIM sollecita continuamente<br />
l’assessore Tambroni e gli uffici dell’assessorato ai trasporti di far<br />
erogare tale contributo.<br />
Con atto n. 291 del 11 febbraio 1992 35 , il Comitato Esecutivo del<br />
Ce.M.I.M. richiedeva la liquidazione dell’importo di Lire 5.850.805.148<br />
a valere sul contributo concesso dalla regione per l’anno 1991 con la suddetta<br />
delibera n. 7210/1991.<br />
In data 14 aprile 1992 il CeMIM scrive due lettere: la prima, prot.<br />
788/92 36 , al Banco di Napoli per l’apertura di una linea di credito a fronte<br />
del credito verso la Regione Marche di Lire 8,5 miliardi; la seconda,<br />
prot. 790/92 37 , al Sevizio Trasporti e per conoscenza al Banco di Napoli,<br />
32 Parere Dirigente avvocatura Carlo Luigi Jorio D.G.R. 7210/91 del 16 gennaio 1992;<br />
33 Lettera CeMIM prot. nr. 2257 del 29 novembre 1991;<br />
34 Lettera CeMIM prot. nr. 1216 del 12 luglio 1991;<br />
35 Lettera CeMIM nr. 291 del 11 febbraio 1992;<br />
36 Lettera CeMIM nr. 788 del 14 aprile 1992;<br />
37 Lettera CeMIM n. 790 del 14 aprile 1992;<br />
Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
32
per sollecitare la richiesta di erogazione di Lire 3.342.917.486, ed effettuare<br />
il pagamento presso la filiale di Ancona del Banco di Napoli.<br />
In data 28/04/1992 il Banco di Napoli scrive al CeMIM 38 :<br />
«Ci pregiamo di <strong>com</strong>unicare che, in accoglimento di espressa richiesta, è stata deliberata<br />
la concessione in Vs. favore della seguente linea di credito: Lire 3.000.000.000.=<br />
(tremiliardi) A/C straordinaria in c/c a fronte dell’incasso, canalizzato sulle ns. casse,<br />
di contributi assegnati dalla Regione Marche (L.R. 13/91 art. 29) per <strong>com</strong>plessivi<br />
Lm. 8.500.= Scadenza: 30/9/92 fissa. Tasso: 13% f.c.. Ci è gradita l’occasione<br />
per porgere i ns. migliori saluti».<br />
Nessuna successiva sollecitazione ad erogare gli 8,5 miliardi di lire sortisce<br />
alcun esito.<br />
Il verbale della seduta del Consiglio <strong>regionale</strong> del 23 giugno 1992 39 , per<br />
l’approvazione della bilancio <strong>regionale</strong> di esercizio 1992 (L.R. n. 33/92),<br />
riguardo la discussione avvenuta sulla parte riguardante i contributi alla<br />
CeMIM, è riportato integralmente nella relazione di maggioranza della<br />
<strong>Commissione</strong> d’inchiesta CeMIM 1992 dalla pagina 9 alla pagina 31.<br />
I contributi approvati con la delibera n. 7210/91 non sono stati ancora<br />
erogati in deroga all’art. 4 della L.R. 17/79 e l’assessore Tambroni<br />
propone di togliere al CeMIM i contributi 1991 e assegnarli al rifinanziamento<br />
della L.R. 1010 a favore dei Comuni colpiti da calamità, giustificando<br />
tale proposta con le voci che si susseguono di un illecito utilizzo dei<br />
contributi regionali da parte del CeMIM.<br />
La proposta viene bocciata dal Consiglio.<br />
Di seguito il consigliere Favaretto presenta un sub emendamento affinché<br />
i contributi previsti per l’anno 1992 a favore del CeMIM siano<br />
spostati nei fondi globali.<br />
Anche questa proposta viene bocciata dal Consiglio.<br />
L’art. 48 della legge <strong>regionale</strong> n. 33 del 30 luglio 1992 40 (Approvazione<br />
del Bilancio di previsione 1992), impegna contributi per la società<br />
Ce.M.I.M. per <strong>com</strong>plessivi 5.539 milioni di lire.<br />
Il Presidente della Giunta (atto n. 82 del 13 luglio 1992), nonostante<br />
38 Lettera Banco di Napoli del 28 aprile 1992: approvazione finanziamento Lire 3 miliardi;<br />
39 Verbale seduta del Consiglio <strong>regionale</strong> del 23 giugno 1992 (*);<br />
40 Legge <strong>regionale</strong> nr. 33 del 30 luglio 1992: approvazione bilancio 1992 (**);<br />
Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
33
avesse <strong>com</strong>pleta documentazione depositata presso il servizio trasporti<br />
dell’attività e delle spese sostenute, richiedeva al Presidente del Collegio<br />
Sindacale del Ce.M.I.M. una dettagliata e documentata relazione sull’attività<br />
svolta e sulle spese sostenute, riferita all’intero periodo di erogazione<br />
dei contributi regionali, <strong>com</strong>presi gli anni 1991-1992.<br />
Inoltre nessun contributo era stato erogato al CeMIM negli anni<br />
1991/1992, per cui non potevano essere documentate entrate in questi<br />
due anni, bensì potevano essere documentate solo le note di spese sostenute,<br />
<strong>com</strong>e è avvenuto, dal 1987 con la nota n. 364 del 29/09/87 41 ,<br />
al 1992 con la nota 291 dell’11 febbraio 1992 per un totale di spesa di<br />
Lire 26.804.622.802=, a fronte di contributi regionali erogati <strong>com</strong>plessivamente<br />
di Lire 16.609.548.729=.<br />
I successivi solleciti operati dal CeMIM, trovano attenzione da parte<br />
dell’assessore Tambroni solo il 1° settembre 1992 42 che scrive alla CeMIM:<br />
«Facendo seguito alle note n. 790 del 14/04/1992 e n. 1457 del 29/07/1992<br />
si prende atto che l’Istituto di credito cui far riferimento è il Banco di Napoli filiale di<br />
Ancona». L’assessore lascia intendere la volontà di procedere al versamento<br />
del contributi liquidati con D.G.R. 7210/1991 e, <strong>com</strong>e è noto, in verità<br />
nessun versamento a fronte dei contributi previsti per l’anno 1991 viene<br />
successivamente eseguito.<br />
In data 8 settembre 1992, il Consiglio <strong>regionale</strong> con deliberazione n.<br />
102 43 , su proposta del gruppo PDS, costituiva una <strong>com</strong>missione di inchiesta<br />
finalizzata ad acquisire elementi conoscitivi amministrativi e gestionali<br />
relativi all’attività svolta dalla società Ce.M.I.M. ed in particolare con<br />
riferimento alla utilizzazione dei contributi già erogati dalla Regione per<br />
la realizzazione delle opere interportuali in questione.<br />
In attesa dell’acquisizione della suddetta documentazione, l’Esecutivo<br />
<strong>regionale</strong>, con D.G.R. n. 3214 del 5 ottobre 1992 44 , decideva di sospendere<br />
l’erogazione del contributo riferito all’anno 1991, già approvato con<br />
la citata D.G.R. n. 7210 /1991 45 , bloccando altresì la concessione dei<br />
41 Lettera CeMIM prot. n. 364 del 29 settembre 1987 e lettera prot. nr. 291/92 idem nota n. 35;<br />
42 Lettera assessore Tambroni al CeMIM del 1 settembre 1992;<br />
43 Delibera Consiglio <strong>regionale</strong> <strong>Commissione</strong> Inchiesta seduta nr. 93 del 8 settembre 1992;<br />
44 D.G.R. nr. 3214 del 5 ottobre 1992;<br />
45 Idem nota nr. 29;<br />
Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
34
finanziamenti previsti per l’anno 1992 art. 48 della l.r. n. 33/1992, di Lire<br />
5.539.000.000= 46 .<br />
Nel mese di ottobre 1992, l’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria<br />
dei lavori, non avendo ricevuto il pagamento del 4° Stato<br />
Avanzamento Lavori, nei termini stabiliti, dopo ripetuti solleciti, notificava<br />
atto di costituzione in mora nei confronti della società Ce.M.I.M. per<br />
un credito di Lire 1.478.685.998.<br />
In data 10 novembre 1992, a seguito delle dimissioni presentate da alcuni<br />
membri del consiglio di Amministrazione, l’assemblea dei soci provvedeva<br />
alla nomina di nuovi amministratori e di un nuovo Presidente<br />
(Avv. Boscarato, al posto di Ferranti).<br />
L’assemblea confermava inoltre l’intero collegio sindacale eletto il 16<br />
giugno 1991 mentre non si procedeva alla nomina del <strong>com</strong>itato esecutivo 47 .<br />
Il 19 novembre 1992, il nuovo Consiglio di Amministrazione discute<br />
ed approva una relazione del presidente Boscarato redatta insieme al Responsabile<br />
della sede operativa di Jesi Garbuglia ed al responsabile amministrativo<br />
Messersì 48 , relazione richiestagli dal presidente della Giunta<br />
<strong>regionale</strong> Giampaoli nell’incontro avvenuto il giorno prima (18 novembre<br />
1992).<br />
In data 16 febbraio 1993 il membro del Consiglio di Amministrazione<br />
CeMIM Alfio Bassotti invia una lettera di dimissioni al presidente Boscarato<br />
lamentando l’assoluta inerzia del Consiglio a promuovere azioni<br />
per il recupero del credito verso la Regione Marche di 8,5 miliardi di lire<br />
liquidate con delibera n. 7210/91. Le dimissioni del consigliere Bassotti<br />
vengono brevemente discusse nella riunione del Consiglio del 1° marzo<br />
1993 e viene deciso di non rispondere 49 .<br />
In data 24 febbraio 1993 l’A.T.I. Appaltatrice dei lavori notificava al<br />
CeMIM scpa domanda di arbitrato con indicazione del credito maturato<br />
a tale data, così <strong>com</strong>e stabilito nel relativo capitolato di appalto 50 .<br />
46 Idem nota nr. 40 (**);<br />
47 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 10 novembre 1992 (*);<br />
48 Verbale Consiglio di Amministrazione CeMIM del 19 novembre 1992 (*);<br />
49 Lettera consigliere Alfio Bassotti del 16 febbraio 1993 e verbale Consiglio di Amministrazione<br />
del 1 marzo 1993 (*);<br />
50 Domanda di arbitrato dell’Associazione di Imprese (ATI) del 24 febbraio 1993 (*);<br />
Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
35
Il 6 marzo 1993 il GIP D’Aprile su richiesta della Procura di Ancona,<br />
emette mandato di cattura nei confronti di 5 ex amministratori del<br />
CeMIM, di due funzionari regionali, del consulente amministrativo, del<br />
progettista dell’interporto di Jesi e dell’amministratore unico della società<br />
Italprogetti. Il 9 marzo 1993 gli arresti vengono eseguiti 51 .<br />
Con Decreto del Presidente della Giunta <strong>regionale</strong> del 16 marzo 1993<br />
venivano designati per la prima volta, e quindi a distanza di sei anni<br />
dall’entrata in vigore della l.r. n. 15/1986 che prevedeva e disciplinava<br />
la partecipazione <strong>regionale</strong> all’interno del Ce.M.I.M., i rappresentanti<br />
della Regione all’interno della società consortile nelle persone dei signori<br />
Callari e Frascione 52 .<br />
Il 29 marzo 1993, il Presidente della citata <strong>Commissione</strong> di inchiesta<br />
<strong>regionale</strong> depositava la relazione finale di maggioranza 53 che veniva approvata<br />
dal Consiglio <strong>regionale</strong> nella seduta del 27 aprile 1993 54 .<br />
Il 7 maggio 1993 il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di<br />
esercizio per l’anno 1992. Su proposta dei consiglieri Callari e Frascione,<br />
incaricati di esaminare la progettazione, viene operata, solo per la progettazione,<br />
una svalutazione del 56,75% pari a Lire 3.538.247.000.= su una<br />
effettiva contabilizzazione di Lire 6.235.284.000= 55 .<br />
Il 1 giugno 1993, lo Studio Tecnico Associato di Trieste consegna<br />
all’Assessore Tambroni una relazione analitica del progetto interporto di<br />
Jesi con oggetto: «Fattibilità economico-funzionale del primo lotto e correlazioni con<br />
i successivi ampliamenti» 56 .<br />
Non risulta agli atti alcun provvedimento di incarico a tale<br />
Studio Tecnico Associato di Trieste<br />
Il 17 giugno 1993 si concentrano diversi provvedimenti:<br />
51 Provvedimento misure cautelari del GIP Vincenzo D’Aprile arresti CeMIM 9 marzo 1993 (*);<br />
52 Nomina rappresentanti Regione nel Consiglio di Amministrazione CeMIM: Ingegneri Callari<br />
e Frascione;<br />
53 Deposito il 29 marzo 1993 della relazione di maggioranza della <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta 1992 (***);<br />
54 Consiglio <strong>regionale</strong> del 27 aprile 1993: approvazione mozione di maggioranza <strong>Commissione</strong><br />
inchiesta;<br />
55 Verbale Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 1993: approvazione bilancio CeMIM<br />
31/12/1992 (***);<br />
56 Studio di fattibilità redatto dallo Studio Tecnico Associato di Trieste 1 giugno 1993 (*);<br />
Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
36
– il Consiglio <strong>regionale</strong> approva una mozione per il rilancio della<br />
società CeMIM 57 ;<br />
– all’assemblea dei soci CeMIM, l’assessore Tambroni, in rappresentanza<br />
del socio Regione Marche, chiede ed ottiene che la<br />
proposta di aumentare il capitale sociale del CeMIM fino a 12<br />
miliardi sia modificata in aumento fino a 15 miliardi 58 ;<br />
– il Responsabile del Servizio Legale Avv. Carlo Luigi Jorio, avendo<br />
avuto incarico dalla Giunta <strong>regionale</strong> il 29 marzo 1993, deposita<br />
parere legale con il quale propone, la decadenza e la restituzione<br />
dei contributi regionali erogati alla società CeMIM e di esercitare<br />
nei confronti degli amministratori della società l’azione di<br />
responsabilità ex art. 2393 c.c. 59 .<br />
Il 17 giugno 1993, inoltre, presentavano le dimissioni dal collegio sindacale<br />
i signori Visconti, Frezzotti e Barigelletti.<br />
Sembra di capire che nello stesso giorno, con specifica mozione, si<br />
propone il rilancio della società CeMIM, con un aumento cospicuo del<br />
capitale sociale (assemblea soci) ma contemporaneamente si procede in<br />
modo contrario, con la revoca e restituzione dei contributi erogati per<br />
Lire 16.609.548.729= oltre interessi e rivalutazione e dunque, nei fatti, si<br />
determina la fine della Società e cioè il fallimento.<br />
In data 25 giugno 1993, il Consiglio di Amministrazione del CeMIM,<br />
al punto 9 dell’o.d.g.: «Varie ed eventuali», punto a), affronta il problema<br />
dell’ottenimento dei contributi per gli interporti della Legge 240/90. A<br />
verbale è scritto: «Il consigliere Callari, facendo riferimento al progetto<br />
realizzato dalla Regione Marche…» 60 .<br />
Dagli atti non risultata alcun progetto realizzato dalla Regione<br />
Marche; a quella data esiste lo «Studio di fattibilità» dei tecnici<br />
di Trieste, fatto sulla progettazione CeMIM, redatta dall’Arch. Tomellini.<br />
La Giunta <strong>regionale</strong>, il 5 luglio 1993, con D.G.R. n. 3144 61 , sulla base<br />
del parere del Servizio Legale, dichiarava la società Ce.M.I.M. definiti-<br />
57 Consiglio <strong>regionale</strong> del 17 giugno 1993: approvazione mozione CeMIM;<br />
58 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 17 giugno 1993;<br />
59 Deposito il 17 giugno 1993 del parere legale Avv. Carlo Luigi Jorio;<br />
60 Verbale Consiglio di Amministrazione CeMIM del 25 giugno 1993 (*);<br />
61 D.G.R. nr. 3144 del 5 luglio 1993;<br />
Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
37
vamente decaduta dai finanziamenti regionali ad essa concessi, denunciando<br />
un utilizzo non corretto e non conforme agli scopi per i quali essi<br />
erano stati richiesti ed incaricava il Servizio medesimo di provvedere al<br />
recupero dei contributi in questione.<br />
Il 21 luglio 1993, dopo le dimissioni della Giunta <strong>regionale</strong><br />
“Giampaoli” 62 , veniva eletto un nuovo esecutivo che aveva quale nuovo<br />
assessore con delega ai Trasporti l’Avv. Formica, al posto di Tambroni.<br />
Il Consiglio di Amministrazione del CeMIM nella riunione del 30 luglio<br />
1993 al punto 3 dell’o.d.g. «Conferimento Deleghe» 63 , approva la nomina<br />
di due amministratori delegati e precisamente gli ingegneri Ignazio<br />
Callari e Pasquale Frascione in rappresentanza della Regione Marche,<br />
assegnando loro le seguenti deleghe: 1) I rapporti con la Regione Marche;<br />
2) I rapporti con i progettisti; 3) I rapporti con la Direzione lavori;<br />
4) I rapporti con la Federinterporti, con facoltà di presenziare con pieni<br />
poteri ai Consigli di Amministrazione ed alle Assemblee della stessa; 5) Le<br />
iniziative, i contatti e i rapporti con i possibili futuri utenti dell’<strong>Interporto</strong>.<br />
Inoltre decide che l’incarico ha durata fino al 31/12/1993 con un<br />
<strong>com</strong>penso lordo di Lire 18.000.000= per ciascuno dei due amministratori<br />
delegati, oltre ad una indennità di Lire 500.000.= lorde da corrispondere<br />
per ogni trasferta che impegni l’intera giornata.<br />
Di fatto il Consiglio di Amministrazione assegna ai due amministratori<br />
delegati ogni <strong>com</strong>petenza.<br />
Nei primi giorni di agosto 1993, l’Assessore <strong>regionale</strong> ai Trasporti convoca<br />
una riunione di funzionari e consulenti, nella quale viene stabilito di<br />
non finanziare più il CeMIM e di costituire una nuova società<br />
(atti della <strong>com</strong>missione trasporti del 15/10/1993) 64 .<br />
In data 11 ottobre il Consiglio di Amministrazione viene informato<br />
dal presidente Boscarato che la situazione finanziaria è insostenibile e<br />
che in una riunione informale dei soci, la Regione Marche ha espresso<br />
l’orientamento di non rifinanziare il Ce.M.I.M., costituendo una nuova<br />
società che possa rilevare l’azienda. Tale orientamento è confermato da-<br />
62 D.G.R. nomina nuova Giunta <strong>regionale</strong> 21 luglio 1993;<br />
63 Verbale Consiglio di Amministrazione CeMIM del 30 luglio 1993: conferimento deleghe;<br />
64 Verbale <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong> permanente trasporti del 15 ottobre 1993 (*);<br />
Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
38
gli amministratori delegati Calleri e Frascione che hanno partecipato alla<br />
riunione informale 65 . Si noti che la società CeMIM è ancora all’oscuro<br />
della delibera n 3144 del 5 luglio 1993 66 che ha deciso la<br />
revoca e la restituzione dei contributi erogati alla società per<br />
la somma di Lire 16609548279=<br />
Viene infine decisa la convocazione dell’assemblea dei soci con<br />
all’o.d.g.: 1) constatazione della impossibilità di conseguimento dell’oggetto<br />
sociale (art. 2448 c.c. - <strong>com</strong>ma 1 - n. 3); 2) nomina del liquidatore<br />
(art. 2450 c.c.).<br />
In data 22 ottobre 1993 il Consiglio di Amministrazione del CeMIM 67<br />
viene informato dal presidente Boscarato che il 15 ottobre era stata notificata<br />
la delibera n. 3144 del 5 luglio 1993 che revocava e chiedeva<br />
la restituzione dei contributi erogati alla società per la somma di Lire<br />
16.609.548.279.=.<br />
Il Collegio sindacale ha fatto mettere a verbale sulla richiesta di restituzione<br />
dei contributi: «a) non risulta né dalla allegata delibera n. 3144 del<br />
5/07/1993, né dal parere dell’Ufficio Legale la norma in base alla quale viene<br />
pronunciata la decadenza dei contributi concessi; b) la decadenza viene dichiarata per<br />
motivi di merito riferiti alle decisioni e alle scelte di alcuni <strong>com</strong>ponenti il Comitato<br />
Esecutivo. Il controllo di merito sulla correttezza delle spese, correlate ai contributi<br />
regionali, si presume effettuato prima dell’erogazione dagli uffici regionali».<br />
La Giunta <strong>regionale</strong>, quindi, presentava in data 10 novembre una proposta<br />
di legge per promuovere, per il tramite della Società Finanziaria<br />
Regionale Marche Spa, la costituzione di una nuova società per azioni,<br />
denominata <strong>Interporto</strong> Marche Spa, destinata a subentrare al Ce.M.I.M.<br />
nella realizzazione di un centro merci intermodale <strong>regionale</strong> nel territorio<br />
del Comune di Jesi (D.G.R. n 4857/93 68 ).<br />
La Giunta <strong>regionale</strong>, sempre il 10 novembre approva la D.G.R. n.<br />
4858/93 69 con oggetto: «Richiesta di parere in ordine al conferimento dell’incarico<br />
65 Verbale Consiglio di Amministrazione CeMIM dell’11 ottobre 1993: annuncio costituzione<br />
nuova società;<br />
66 Idem nota nr. 61;<br />
67 Verbale Consiglio di Amministrazione CeMIM del 22 ottobre 1993: <strong>com</strong>unicazione revoca contributi (*);<br />
68 D.G.R. nr. 4857 del 10 novembre 1993: proposta legge <strong>regionale</strong> costituzione nuova società (*);<br />
69 D.G.R. nr. 4858 del 10 novembre 1993: convenzione Studio Associato Trieste;<br />
Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
39
ex art. 23 n. 30/90 e art. 55 statuto <strong>regionale</strong> allo Studio Trieste Associato Arch.<br />
Papa, Ing. R. Roberti, Ing. M. Spalletti per la redazione del progetto preliminare delle<br />
opere per l’<strong>Interporto</strong> Marche».<br />
In data 15 novembre 1993, il Consiglio di Amministrazione del<br />
Ce.M.I.M. presentava le proprie dimissioni e l’Assemblea, in seduta straordinaria,<br />
decideva la messa in liquidazione della società, procedendo<br />
alla nomina del Dott. Loris Mancinelli, quale liquidatore 70 .<br />
70 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 15 novembre 1993: liquidazione CeMIM;<br />
Il blocco dei finanziamenti regionali al CeMIM<br />
40
4 Il fallimento del CeMIM<br />
L’avvio della procedura fallimentare inizia con la prima istanza di fallimento,<br />
in data 1° ottobre 1993, presentata dall’ATI (Associazione Temporanea<br />
d’Impresa) 71 , per non aver ricevuto il pagamento del 4° SAL<br />
(Stato Avanzamento Lavori) e, poi, con la seconda istanza, ai sensi degli<br />
artt. 6 e 7 della Legge fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, n. 267), presentata<br />
il 5 ottobre 1993 dai PP.MM. Dott.ssa Cristina Tedeschini e Dott.<br />
Paolo Gubinelli 72 .<br />
A motivazione di quest’ultima istanza venivano indicate due consulenze<br />
dei CTP Dott. Fabrizio Mancinelli 73 e Ing. Massimo Lemma 74 .<br />
Consulenze che solo in data 21/01/1994, i due procuratori informavano<br />
essere custodite presso la cassaforte della cancelleria penale.<br />
Queste due istanze di fallimento non vengono mai discusse dal Consiglio<br />
di Amministrazione riunitosi l’11 75 e il 22 76 ottobre 1993, né l’assemblea<br />
dei soci tenuta il 15 novembre 1993 77 che decide della liquidazione<br />
ne fa menzione.<br />
71 Istanza fallimento CeMIM dell’Associazione d’Imprese (ATI) del 1 ottobre 1993;<br />
72 Istanza fallimento CeMIM PM Tedeschini e Gubinelli ex artt. 6 e 7 L.F 5 ottobre 1993;<br />
73 Consulenza Dott. Fabrizio Mancinelli depositata dai PM allegata alla istanza di fallimento (**);<br />
74 Consulenza Ing. Massimo Lemma depositata dai PM allegata alla istanza di fallimento (***);<br />
75 Idem nota nr. 65;<br />
76 Idem nota nr. 67 (*);<br />
77 Idem nota nr. 70;<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
41
Il 15 novembre inoltre, viene redatto un «Bilancio di liquidazione» 78 ,<br />
consegnato al liquidatore Loris Mancinelli.<br />
In tale bilancio, non viene fatto alcun riferimento alla richiesta del socio<br />
Regione Marche di restituzione dei contributi erogati al CeMIM per<br />
la somma di Lire 16.609.548.279.= né per essere contestati, né per essere<br />
appostati tra i debiti della società.<br />
Tali “dimenticanze” risultano in<strong>com</strong>prensibili sia nel verbale dell’assemblea<br />
del 15/11/1993, essendovi la presenza del rappresentante della<br />
Regione Marche, sia nel bilancio di liquidazione.<br />
Si può affermare che la rivendicazione di tale credito da parte del socio<br />
Regione Marche, in sede di assemblea, avrebbe portato non alla decisione<br />
di liquidare la società, bensì di portare in Tribunale i libri contabili del<br />
CeMIM. Eventualità questa già espressa dal Collegio sindacale nella seduta<br />
del Consiglio del 22 ottobre 1993.<br />
Così <strong>com</strong>e si può affermare che l’inserimento di tale debito nel bilancio<br />
di liquidazione, avrebbe indotto il Liquidatore a concludere il suo incarico<br />
con l’immediata consegna dei libri contabili in Tribunale.<br />
Perciò tali omissioni non trovano <strong>com</strong>prensibili giustificazione, a fronte<br />
di una ingente somma <strong>com</strong>e quella che poi è stata determinante per la dichiarazione<br />
di fallimento della società CeMIM in tempi così solleciti, che<br />
nella storia e nella statistica dei fallimenti non trovano alcun riscontro.<br />
In data 23 novembre 1993, il Consiglio di Amministrazione della<br />
FinMarche Spa 79 , al punto 4) dell’o.d.g. tratta: «CeMIM: assemblea del<br />
15/11/1993. Liquidazione Società» al punto 5) dell’o.d.g. tratta: «<strong>Interporto</strong><br />
Marche S.p.a.: proposta di costituzione di una Nuova Società. Esame proposta di legge<br />
ad iniziativa della Giunta Regionale».<br />
Presiede il Dott. Domenico Giraldi (membro della ScpA CeMIM dal<br />
10/11/1992 al 15/11/1993).<br />
Il verbale riporta una significativa quanto certa previsione di fallimento<br />
del CeMIM da poco posto in liquidazione ed una proposta funzionale a<br />
tale previsione. Dichiara il presidente Giraldi:<br />
78 Bilancio di liquidazione Scpa CeMIM del 15 novembre 1993;<br />
79 Verbale Consiglio di Amministrazione FinMarche Spa del 23 novembre 1993;<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
42
«… La nuova società <strong>Interporto</strong> Marche per limitare al minimo i costi di gestione<br />
avrebbe sede presso la Finanziaria Regionale Marche e il Consiglio di Amministrazione<br />
sarebbe costituito solo da 3 membri di cui due sarebbero due ingegneri indicati dalla<br />
Regione e un altro che dovrebbe fungere da presidente sarebbe bene che avesse <strong>com</strong>petenza<br />
di avvocato civilista per verificare le opportunità derivanti dal fallimento della precedente<br />
società CeMIM…».<br />
In data 28 novembre 1993, il Liquidatore Dott. Loris Mancinelli, su<br />
richiesta dell’assessore Formica personalmente fattagli il giorno prima,<br />
consegna una relazione sullo stato della liquidazione e sulla imminente<br />
udienza pre-fallimentare in Tribunale 80 .<br />
La relazione indicata l’esistenza di un patrimonio netto di Lire<br />
7.937.239.666.=, più avanti, sul punto della restituzione dei contributi<br />
aggiunge: «Se all’importo di cui sopra si aggiunge la richiesta di restituzione presentata<br />
dalla Regione Marche dei contributi a suo tempo concessi alla S.p.A. Ce.M.I.M.<br />
(oltre 16.500.000.000 di lire), l’entità dei debiti risulta pari a circa 24 miliardi,<br />
tenendo presente che non si può non ricordare che esistono altri debiti potenziali, ad<br />
esempio per la risoluzione dei <strong>com</strong>promessi d’acquisto dei terreni, per richiesta danni su<br />
promessa d’acquisto sede sociale, a dipendenti licenziati, ecc. .<br />
Ne consegue che – perseverando la Regione Marche nella richiesta di restituzione dei<br />
sedici miliardi – anche se per ipotesi assurda in sede di liquidazione si dovessero realizzare<br />
le attività risultanti dalla contabilità, essendo le attività contabili (sedici miliardi)<br />
notevolmente inferiori alle passività (oltre ventiquattro miliardi), non resta al liquidatore<br />
che l’immediata richiesta di fallimento».<br />
Per concludere:<br />
«…<br />
– Se la Regione Marche insiste nella richiesta, ed ha diritto alla restituzione degli oltre<br />
sedici miliardi non risulta percorribile che la via del fallimento;<br />
– Se la Regione Marche rinuncia, o giudizialmente viene riconosciuto che non<br />
ha diritto alla restituzione dei sedici miliardi o di parte di essi, può diventare<br />
possibile un concordato preventivo.<br />
…».<br />
In questa relazione risalta anche il fatto che il liquidatore, nell’incontro<br />
avuto con l’assessore Formica, non viene messo a conoscenza che la Giun-<br />
80 Comunicazione Liquidatore Loris Mancinelli all’assessore Formica del 28 novembre 1993;<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
43
ta <strong>regionale</strong> aveva approvato, il 10 novembre, la delibera di costituzione<br />
della nuova società <strong>Interporto</strong> Marche Spa. Infatti, nella relazione vi è un<br />
passo significativo riguardo proprio al valore del patrimonio immobiliare<br />
(aree ed opere) ed a quello immateriale (progettazione, know-how ecc.).<br />
Informa, perciò il liquidatore:<br />
«… Ma – <strong>com</strong>unque – quant’è l’attivo sul quale poter contare?<br />
Premesso che nessun valore può essere attribuito alle spese di progettazione e simili, il<br />
valore di realizzo della terra e dei fabbricati parzialmente costruiti è certamente di gran<br />
lunga inferiore a quanto riportato in bilancio.<br />
Se anche si dovesse considerare sufficientemente plausibile l’importo del valore delle aree<br />
a bilancio, indefinito appare il possibile realizzo della costruzione, non ultimata.<br />
Indicativamente, un minimo di un miliardo ed un massimo di tre miliardi possono essere<br />
ipotizzati nel realizzo delle attività immobiliari.<br />
Vanno aggiunti i valori delle altre attività che si possono realisticamente indicare nei<br />
seguenti importi:<br />
Mobili ed attrezzature Lire 200.000.000-<br />
Crediti verso lo Stato Lire 1.300.000.000-<br />
Lire 1.500.000.000-<br />
Ne consegue che il totale dei possibili realizzi potrà oscillare tra<br />
2.500.000.000 e 4.500.000.000 di lire, cifra non sufficiente a far fronte alle<br />
passività. […]».<br />
La costituzione della nuova società e la necessità di acquisire il patrimonio<br />
CeMIM (immobiliare e immateriale) scritta in delibera n. 4858 81<br />
del 10/11/93 alla pagina 4:<br />
«…<br />
c) curare il <strong>com</strong>pletamento delle strutture esistenti in funzione della realizzazione di un<br />
modulo funzionale minimo, dotando così l’interporto di Jesi dei requisiti necessari<br />
e sufficienti per possedere il livello di interporto di interesse nazionale ai sensi della<br />
legge 240/90 e successive modificazioni e i caratteri richiesti dalla delibera del Comitato<br />
Interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET)<br />
del 7 aprile 1993;<br />
d) <strong>com</strong>pletare l’acquisizione delle aree oggetto di espropriazione dotando la società di<br />
servizi finanziari a ciò necessari.<br />
81 Idem nota nr. 69;<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
44
a) proseguire nell’iniziativa del Centro Merci Intermodale delle Marche, di seguito<br />
denominato CeMIM, al fine di recuperare e valorizzare il patrimonio della stessa<br />
Società;<br />
…».<br />
La delibera D.G.R. 4857/93 82 , che approva la proposta di legge per la<br />
costituzione della nuova società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, stabilisce all’art.<br />
4, lett. b) «che l’atto costitutivo della “<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A.” preveda <strong>com</strong>e causa<br />
di liquidazione la non ammissione della società medesima ai contributi previsti dalla<br />
Legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazione ed integrazioni».<br />
Il liquidatore Dott. Mancinelli, avendo conoscenza di tali delibere:<br />
D.G.R. 4857/93 e D.G.R. 4858/93, nella sua relazione avrebbe potuto<br />
dare a ragione un valore alla progettazione, alle opere realizzate ed<br />
alle aree, quantomeno nella misura contenuta nel «bilancio di liquidazione»<br />
ed invece di quantificare il valore <strong>com</strong>plessivo patrimoniale<br />
in Lire 2,5 / 4,5 miliardi di lire – a trattativa diretta con la società in<br />
costituzione – avrebbe messo un ricavo pari alla copertura di ogni obbligazione<br />
verso i creditori indicati in bilancio oltre ad una disponibilità<br />
patrimoniale netta di Lire 7.937.239.666.= conforme al «bilancio<br />
di liquidazione».<br />
In data 29 novembre 1993, veniva convocata l’udienza pre-fallimentare<br />
83 , dal Giudice delegato nominato dal tribunale in data 12/10/1993 il<br />
Dott. Stefano Formiconi.<br />
Il liquidatore Dott. Loris Mancinelli, a verbale dichiara in merito al<br />
credito vantato dal socio Regione Marche «Sono a conoscenza che la Giunta<br />
Regionale ha formalizzato una richiesta di restituzione contributi in conto capitale per<br />
Lire 16.600.000.000. Chiedo termine al fine di verificare la <strong>com</strong>plessa situazione<br />
venutasi a creare nell’ambito societario, avuto riguardo al fatto che la mia nomina risale<br />
a pochi giorni or sono ed anche al fine di depositare una relazione in merito».<br />
Il Giudice rinvia all’udienza del 13 dicembre1993 84 .<br />
Il 13 dicembre 1993 il Dott. Loris Mancinelli deposita la sua relazione<br />
confermando quanto già espresso all’assessore Formica.<br />
82 Idem nota nr. 68 (*);<br />
83 Verbale 1 a udienza pre fallimentare ScpA CeMIM in liquidazione del 29 novembre 1993;<br />
84 Verbale 2 a udienza pre fallimentare ScpA CeMIM in liquidazione del 13 dicembre 1993;<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
45
Nelle more tra il 13 dicembre (2 a udienza pre fallimentare) e il 28 dicembre<br />
1993 (seduta del Consiglio <strong>regionale</strong>) l’assessore Formica chiede<br />
ed ottiene un incontro con il Giudice delegato.<br />
Lo stesso assessore Formica, a verbale della seduta del Consiglio <strong>regionale</strong><br />
del 28/12/1993 in merito a tale incontro dichiara 85 :<br />
«… Io ho anche avuto contatti con il giudice fallimentare, perché certo, ci può essere<br />
una divaricazione di tempo tra quelli del Parlamento, quelli della nostra progettazione<br />
e quelli dell’acquisizione degli stabili, degli immobili, perché l’interporto lo dobbiamo<br />
fare lì. Cerchiamo di raccordare questi tempi. …».<br />
La preoccupazione dell’assessore Formica espressa al Giudice delegato<br />
è quella di avere acquistati gli immobili del CeMIM in tempi brevi, con<br />
moneta fallimentare, sollecitando il Giudice a raccordare i tempi per una<br />
celere dichiarazione di fallimento.<br />
Ancora più esplicito è l’assessore Formica sulla necessità che venga<br />
dichiarato il fallimento CeMIM, sempre a verbale della seduta del<br />
28/12/1993:<br />
«… Dico a Moruzzi: quando si è scelto di andare all’azzeramento del CeMIM e<br />
alla costituzione di una nuova società, la massoneria di cui parli tu non ha battuto<br />
le mani, te lo garantisco, anzi credo che molti hanno lavorato perché non si andasse<br />
a una nuova società. La scelta di andare a una nuova società equivale a scegliere<br />
di chiudere col passato, questo è chiaro. E se ci mettiamo che la precedente Giunta<br />
aveva dichiarato di voler vedere decaduto il CeMIM dai 16.600 milioni che gli<br />
erano stati dati a mo’ di contributo, se ci mettiamo l’istanza di fallimento del<br />
privato e, più significativa, l’istanza di fallimento del sostituto procuratore della<br />
Repubblica di Ancona, allora mi chiedo, condividendo le preoccupazioni di Favaretto,<br />
cos’altro avremmo dovuto fare per cercare di essere in linea con le decisioni<br />
del Consiglio <strong>regionale</strong>.<br />
Se poi ci mettete che i creditori del CeMIM avanzano circa 6-7 miliardi e che il liquidatore<br />
oggi mi dice che quel patrimonio immobiliare vale dai due miliardi e mezzo<br />
ai quattro miliardi e mezzo, allora ci metto anche una considerazione di tipo economico:<br />
se avessi ricapitalizzato fino a dieci miliardi, sette li avrei dati ai creditori del<br />
CeMIM, perché quelli si sarebbero soddisfatti sui dieci miliardi di ricapitalizzazione,<br />
mentre invece, così, se riusciamo con il nuovo soggetto a concorrere in sede fallimentare<br />
85 Verbale seduta del Consiglio <strong>regionale</strong> del 28 dicembre 1993 (*);<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
46
ad acquistare l’immobile che ci serve, spenderemo dai due miliardi e mezzo ai quattro<br />
miliardi e mezzo. Questo è ragionare e questo, secondo me è anche trasparenza. …».<br />
Ed ancora:<br />
«… É stato anche detto che noi subordiniamo l’accesso ai fondi della legge 240. E allora<br />
mi chiedo ancora, rispetto alle perplessità che tutti abbiamo: ma noi, con un CeMIM<br />
che andasse a Roma nel momento in cui tutti i suoi principali protagonisti vengono<br />
rinviati a giudizio, avremmo avuto più credibilità che non invece con una nuova società,<br />
con una società che ha un capitale di dieci miliardi, fresco, tutto disponibile, oppure con<br />
un vecchio CeMIM che, dei dieci miliardi che avessimo messo lì si sarebbe trovato solo<br />
2-3 miliardi perché il resto avrebbe dovuto utilizzano per pagare i creditori? Questo è il<br />
dato, dopodiché potremo riuscire o non riuscire, caro Favaretto e io sono preoccupato più<br />
di te, se non altro per il tempo, per l’impegno, per i viaggi a Roma, per il confronto fatto<br />
con le Ferrovie dello Stato che, contrariamente a quanto ho ascoltato, hanno espresso un<br />
loro interesse…».<br />
La citata proposta di legge istitutiva dell’<strong>Interporto</strong> Marche Spa veniva<br />
approvata dal Consiglio <strong>regionale</strong> nella seduta del 28 dicembre, divenendo<br />
la legge <strong>regionale</strong> n. 6 del 1° febbraio 1994.<br />
Il testo della suddetta legge prevedeva, tra l’altro, il recesso della Regione<br />
Marche dalla società consortile ed il trasferimento di 10 miliardi<br />
di contributi, previsti per il Ce.M.I.M. nel bilancio di previsione 1993,<br />
inseriti tra i fondi globali, alla costituenda società <strong>Interporto</strong> Marche Spa.<br />
La Giunta <strong>regionale</strong> nella seduta del 29 dicembre 1993, approva la<br />
D.G.R. n. 6043 86 , con oggetto: «Incarico di consulenza ex art 23 LR n. 30/90 e<br />
art 55 dello Statuto <strong>regionale</strong> allo studio associato Arch M Papa, Ing. R Roberti, Ing.<br />
M Spalletti, Di Trieste per la redazione del progetto preliminare relativo alle opere per<br />
l’<strong>Interporto</strong> Marche.<br />
Capitolo N. 1230103/93 Importo 64.130.000.=».<br />
L’allegata convenzione alla delibera D.G.R. n. 6043/93, all’art. 1 reca:<br />
«La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di consulenza per la<br />
redazione del progetto preliminare e della valutazione economica di un lotto funzionale<br />
per il Centro Merci Intermodale di Jesi.<br />
La Regione mette a disposizione dello Studio tecnico i materiali e le elaborazioni progettuali<br />
esistenti:<br />
86 D.G.R. n. 6043 del 29 dicembre 1993: convenzione con lo Studio Associato di Trieste;<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
47
a) alla redazione di una perizia tecnica per la fattibilità di un primo lotto<br />
funzionale, relativamente al progetto CeMIM;<br />
b) alla redazione del progetto preliminare di un lotto minimo funzionale<br />
per il Centro Merci Intermodale di Jesi.<br />
L’assistenza e la consulenza, relativamente agli elaborati di cui alla lettera b), sono<br />
finalizzati alla presentazione della documentazione tecnica e cartografica necessaria<br />
per l’accesso ai finanziamenti di cui alla legge 240/90 e successive modificazioni in<br />
conformità ai requisiti tecnici ed economici richiesti dai Ministeri <strong>com</strong>petenti. …».<br />
In merito alla progettazione CeMIM redatta dall’Arch. Tomellini e<br />
dalla società Italprogetti sotto il coordinamento del progettista Tomellini,<br />
l’assessore Formica, sempre a verbale della seduta del Consiglio <strong>regionale</strong><br />
del 28/12/1993 dichiara (pag. 42 verbale):<br />
«… Tra parentesi, io non sono ancora riuscito a firmare, con lo studio associato di<br />
Trieste, la convenzio ne, perché c’è paura, da parte di quello studio, che qualcuno<br />
faccia causa perché quello studio necessariamente, per progettare il nuovo modulo<br />
deve far riferimento ai vecchi materiali progettuali, alla vecchia valutazione<br />
d’impatto ambientale, alle vecchie concessioni. Quando noi facciamo un progetto e<br />
andiamo a Roma, è chiaro che dobbiamo parlare di queste cose. Da quel versante,<br />
c’è chi sta armando un’opposizione a questo riguardo, fa del terrorismo. Questa<br />
mattina ancora, io che avevo incontrato quello studio solo due giorni fa e avevo<br />
concordato un testo di convenzio ne, mi sono sentito con gli avvocati triestini i quali<br />
vogliono garanzia che siamo noi a mettere a disposizione il vecchio materiale progettuale.<br />
Ma il vecchio materiale progettuale è del CeMIM, non<br />
della Regione…».<br />
La preoccupazione dell’assessore Formica è obiettiva, poiché egli<br />
deve consegnare allo Studio di Trieste un progetto redatto dall’Arch.<br />
Tomellini per il CeMIM senza chiedere al professionista alcuna autorizzazione,<br />
ma ancor più obiettiva è la preoccupazione dei professionisti<br />
di Trieste che devono intervenire sapendo di ledere i diritti di autore<br />
dell’Arch. Tomellini.<br />
Perciò si è alla ricerca di una soluzione che copra i professionisti dello<br />
Studio Trieste da eventuali responsabilità e di <strong>com</strong>e mallevarli da ogni<br />
conseguenza civile e penale.<br />
Con la convenzione approvata in delibera D.G.R. n. 6043/93, il problema<br />
non viene superato.<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
48
In data 18-21 gennaio 1994, il Tribunale Civile di Ancona - Sezione<br />
Fallimentare, pronunciava sentenza di dichiarazione del fallimento del<br />
Ce.M.I.M. Spa 87 per lo stato di insolvenza in cui versava la società medesima<br />
in quanto, al passivo prospettato dalla stessa società, pari a circa 7,5<br />
miliardi di lire, si aggiungeva la richiesta avanzata dalla amministrazione<br />
<strong>regionale</strong> di restituzione dei contributi a suo tempo concessi per un totale<br />
di circa 16,609 miliardi di lire, l’entità dei debiti gravanti sul Ce.M.I.M.<br />
risultava <strong>com</strong>plessivamente superiore a 24 miliardi di lire, mentre l’attivo<br />
ammontava a 8 miliardi di lire.<br />
Veniva inoltre nominato quale curatore fallimentare il Dott. Barbini di<br />
Ancona. Venivano inoltre ritenuti sussistere, si legge nella citata sentenza,<br />
gli altri presupposti di legge indispensabili per procedere ad una declaratoria<br />
di fallimento.<br />
Infatti, in primo luogo, il Ce.M.I.M., pur essendo una società consortile<br />
per azioni a prevalente partecipazione pubblica, non era assimilabile<br />
ad un ente pubblico economico in mancanza di una espressa previsione<br />
normativa in tal senso, ma conservava la propria natura privatistica e<br />
quindi la sua qualifica di imprenditore <strong>com</strong>merciale ai sensi del Codice<br />
Civile (artt. 2082 e 219 C.C.).<br />
Inoltre la sola mancanza di uno scopo di lucro, dichiarata espressamente<br />
in sede statutaria e derivante dall’art. 4 della legge 30 aprile 1976,<br />
n. 374 (che vietava alle società consortili di distribuire utili alle imprese<br />
associate), non privava il Ce.M.I.M. del carattere di economicità, <strong>com</strong>ponente<br />
essenziale dell’attività di impresa, intesa <strong>com</strong>e produzione di nuove<br />
utilità che possono restare impiegate nell’ambito societario, invece che<br />
distribuite ai soci.<br />
Veniva quindi fissata per il giorno 24 marzo 1994 l’udienza per la verifica<br />
dello stato passivo.<br />
Si deve evidenziare che il Tribunale Fallimentare di Ancona, assume<br />
a gravame del passivo della ScpA CeMIM in liquidazione, un ingente<br />
credito della Regione Marche sprovvisto di alcuna esecutività.<br />
Anche a seguito della dichiarazione di fallimento, si aggrava la questione<br />
dell’utilizzo della progettazione CeMIM, redatta dall’Arch. To-<br />
87 Sentenza dichiarativa di fallimento della ScpA CeMIM in liquidazione n. 7/94 del 18–21 gennaio 1994;<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
49
mellini, in quanto patrimonio caduto nel fallimento, con la conseguenza<br />
di costituire sottrazione di un bene dalla massa attiva<br />
fallimentare<br />
L’esigenza, tuttavia, di disporre della progettazione CeMIM per richiedere<br />
i contributi statali della L. 240/90, impone di trovare una soluzione.<br />
La Giunta <strong>regionale</strong>, con la delibera n. 364 in data 7 febbraio 1994 88 ,<br />
approvava con modifiche la convenzione tra la Regione Marche e lo Studio<br />
Tecnico Associato «Arch. Papa, Ing. Roberti, Ing. Spalletti» per la<br />
predisposizione del progetto preliminare dell’<strong>Interporto</strong> Marche, al fine<br />
di accedere ai finanziamenti nazionali di cui alla L. n. 240/1990 (c.d.<br />
legge quadro sugli interporti).<br />
Le modifiche hanno riguardato gli artt. 1, 2, 4 e 5 della convenzione<br />
approvata con D.G.R. n. 6043/93.<br />
La convenzione viene firmata il 2 marzo 1994 89 , dal Dirigente del Servizio<br />
programmazione Dott. Girolamo Valenza e dal Rappresentante<br />
dello Studio Ing. Marco Spalletti.<br />
La convenzione contiene un’altra modifica, questa volta molto più importante,<br />
riguardante l’art. 3. (Obblighi). Al secondo <strong>com</strong>ma approvato<br />
con le precedenti delibere: D.G.R. n. 6043/93 e D.G.R. n. 364/94 che<br />
recava: «L’attività svolta dalla società incaricata è verificata dal Dirigente del Servizio<br />
Programmazione, al quale <strong>com</strong>pete anche certificare la rispondenza di quanto prodotto<br />
con le finalità di cui all’art. 1 della presente convenzione», si aggiunge: «certificazione<br />
che avrà carattere liberatorio globale nei confronti dello<br />
Studio incaricato, alla consegna finale degli elaborati».<br />
Ovvero, la Regione Marche malleva lo Studio Trieste da ogni responsabilità,<br />
con carattere liberatorio globale.<br />
Tuttavia, non risulta alcun atto autorizzativo della Giunta <strong>regionale</strong><br />
al dirigente Dott. Girolamo Valenza di inserire questa importantissima<br />
modifica.<br />
88 D.G.R. n. 364 del 7 febbraio 1994: modifiche convenzione Studio Associato di Trieste;<br />
89 Convenzione Regione Marche - Studio Associato di Trieste firmata il 2 marzo 1994;<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
50
Il 26 aprile 1994, viene costituita La nuova società <strong>Interporto</strong> Marche<br />
Spa 90 . Il capitale sociale, interamente versata è di Lire 2.000.000.000, così<br />
detenuto:<br />
– il 90,5% (Lire 1.810.000.000.=) dalla Regione Marche, per il<br />
tramite della Finanziaria<br />
Regionale Marche Spa;<br />
– il 2,5% (Lire 50.000.000.=) della società EL.ME.A.;<br />
– il 2,5% (Lire 50.000.000.=) della Banca Popolare<br />
di Ancona Spa (BPA);<br />
– il 2,5% (Lire 50.000.000.=) della Banca delle Marche Spa;<br />
– l’ 1,5% (Lire 30.000.000.=) del Comune di Jesi;<br />
– lo 0,5% (Lire 10.000.000.=) del Comune di Chiaravalle.<br />
Il Consiglio di Amministrazione era <strong>com</strong>posto dall’Avv. Maurizio Fabiani<br />
(Presidente), dall’Ing. Ignazio Ezio Callari (Consigliere), dall’Ing. Pasquale<br />
Frascione (Consigliere) e dal Dott. Giovanni Caruso (Consigliere).<br />
Come già rilevato, si precisa che i signori Callari e Frascione erano già<br />
stati nominati consiglieri nella società Ce.M.I.M., con decreto del Presidente<br />
della Giunta <strong>regionale</strong> n. 124 del 16/03/1993 91 .<br />
90 Atto costitutivo società <strong>Interporto</strong> Marche Spa del 26 aprile 1994;<br />
91 Idem nota nr. 52;<br />
Il fallimento del CeMIM<br />
51
5 La Regione Marche, il fallimento<br />
e gli atti della procedura fallimentare<br />
5.1 L’approvazione dello stato passivo<br />
del fallimento CeMIM<br />
Vengono presentate ed accolte, totalmente e/o parzialmente 59 su 61 domande<br />
di ammissione allo stato passivo del CeMIM, due domande vengono<br />
escluse: quella dell’Arch. Dario Tomellini e del Dott. Bruno Strappa<br />
rispettivamente con domande in sede privilegiata di Lire 3.431.041.528.=<br />
e di Lire 48.400.000.=.<br />
La Giunta <strong>regionale</strong> con D.G.R. n. 236 del 31 gennaio 1994 92 deliberava<br />
di proporre domanda di ammissione allo stato passivo della Società<br />
fallita ex art. 93 e seguenti del R.D. 16/03/ 1942 n. 267 al fine<br />
di recuperare i finanziamenti concessi ammontanti a <strong>com</strong>plessivi euro<br />
16.609.548.729.= oltre interessi e rivalutazione.<br />
Il 30 marzo 1995, il Giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo<br />
del CeMIM 93 . Sono accolti crediti con domande di privilegio Lire<br />
702.959.225.= e con domande in chirografari Lire 16.265.545.053.= ,<br />
per un totale di Lire 16.968.504.278.=.<br />
Su una richiesta <strong>com</strong>plessiva di crediti pari a Lire 29.673.657.121.=,<br />
vengono esclusi crediti con domande di privilegio Lire 4.014.542.292.= e<br />
92 D.G.R. n. 236 del 31 gennaio 1994: domanda Regione ammissione al passivo del CeMIM;<br />
93 Approvazione decreto stato passivo ScpA CeMIM in liquidazione del 30 marzo 1995 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
53
con domande in chirografari Lire 8.690.610.551.=, per un totale di Lire<br />
12.705.152.843.=.<br />
Il taglio più forte avviene nei confronti della domanda in chirografario<br />
della Regione Marche che viene praticamente dimezzato: vengono<br />
esclusi crediti per Lire 8.262.087.000.= con la seguente motivazione: «Si<br />
ammette il credito in sede chirografaria per L. 8.347.461.720.=, oltre interessi <strong>com</strong>e<br />
per legge. Si esclude per L. 8.262.087.000.=: trattandosi di somme corrisposte per<br />
l’acquisizione delle aree che trovano titolo nelle Leggi Regionali».<br />
Non si riesce a capire se questa inesistente distinzione tra contributi che<br />
trovano titolo nelle Leggi Regionali e quelli che non trovano titolo nelle<br />
Leggi Regionali, sia stata motivata per non smentire la sentenza dichiarativa<br />
di fallimento e dover revocare dopo appena 1 anno il fallimento<br />
CeMIM, o se all’errore fatto in sentenza si aggiunge l’errore più ridotto di<br />
includere nel passivo L. 8.347.461.720.= ignorando che anche tali crediti<br />
avevano titolo nelle Leggi Regionali.<br />
Contro la decisione di includere a metà il credito della Regione Marche<br />
nel passivo del CeMIM, si oppongono alcuni altri creditori perché<br />
il credito della Regione venga escluso totalmente e si oppone anche la<br />
Regione Marche affinché il suo credito venga totalmente ammesso.<br />
Anche per questo secondo grossolano errore ci vorrà poco tempo per<br />
rimediarlo ed a farlo con sentenza 858 dell’8 ottobre 1996 94 è lo stesso<br />
Giudice delegato, in veste di Giudice istruttore.<br />
Con l’esclusione dal passivo CeMIM del credito della Regione<br />
Marche, la massa passiva alla data dell’8 ottobre 1996 scende a Lire<br />
8.706.417.278.= (Lire 16.968.504.278 – Lire 8.262.087.000).<br />
La sentenza viene appellata dalla Regione Marche e devono passare<br />
altri 3 anni e mezzo prima che la Corte d’Appello con sentenza n. 124 del<br />
15 aprile 2000 95 , confermasse la sentenza di primo grado 858/96.<br />
Anche la sentenza della Corte d’Appello viene impugnata dalla Regione<br />
Marche con ricorso in Cassazione sollevando sia motivi di legittimità<br />
che di merito.<br />
94 Tribunale Civile di Ancona sentenza nr. 858 del 8 ottobre 1996;<br />
95 Corte d’Appello di Ancona sentenza nr. 124 del 15 aprile 2000 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
54
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 5617 del 10/04/2003 96 ,<br />
respinge i motivi di legittimità confermando sia la <strong>com</strong>petenza del Giudice<br />
ordinario, sia il diritto di credito soggettivo in capo al CeMIM.<br />
Che la revoca dei contributi CeMIM dichiarata dalla Giunta <strong>regionale</strong><br />
con D.G.R. n. 3144/93 97 e la loro restituzione richiesta dalla Giunta<br />
<strong>regionale</strong> con D.G.R. n. 3243/93 98 , fossero entrambe illegittime e strumentali<br />
ai fini dell’obbiettivo da raggiungere: il fallimento CeMIM, era<br />
già ben presente negli amministratori che le hanno approvate e nel Responsabile<br />
del Servizio legale che predispose il parere, poiché <strong>com</strong>e si è<br />
potuto ricostruire in precedenza, quelle due delibere vennero secretate e<br />
solo quando tutto venne predisposto per far nascere la nuova società furono<br />
notificate: oltre tre mesi dopo la loro approvazione (si veda verbale<br />
del Consiglio di Amministrazione del 22/10/1993 99 ).<br />
La Cassazione Sezione Prima con sentenza n. 11081 dell’11<br />
giugno 2004 100 esclude definitivamente la regione Marche dallo<br />
stato passivo del CeMIM dichiarando irripetibili tali contributi<br />
ed illegittima la revoca di un credito che ha natura soggettiva<br />
Si può dire che il fallimento si è alimentato del tempo trascorso<br />
(dieci anni – 1994 / 2004) per arrivare alle sentenze della<br />
Cassazione.<br />
Una situazione insopportabile congelata per anni, soprattutto per coloro<br />
che pur avendo certezza nell’esito dovevano solo aspettare l’esaurirsi<br />
del tempo della procedura processuale.<br />
Sul punto è stato audito dalla <strong>Commissione</strong> il presidente p.t. della<br />
Giunta <strong>regionale</strong> Dott. Vito D’Ambrosio 101 .<br />
Alla domanda del perché dopo la prima sentenza che escludeva il credito<br />
della Regione Marche di 16 miliardi si è insistito fino in Cassazione.<br />
96 Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza nr. 5617 del 10 aprile 2003;<br />
97 Idem nota nr. 61;<br />
98 D.G.R. nr. 3243 del 16 luglio 1993;<br />
99 Idem nota nr. 67 (*);<br />
100 Suprema Corte di Cassazione Sezione 1a, sentenza nr. 11081 del 11 giugno 2004 (*);<br />
101 Verbale del 1 dicembre 2011: audizione Dott. Vito D’Ambrosio presidente Giunta <strong>regionale</strong><br />
p.t. (1995/2005) (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
55
La risposta è stata: «Lei si sarebbe fermato di fronte a una decisione che dichiarava<br />
che i 16 miliardi non li poteva recuperare?! Se mi fossi fermato sarei stato davvero sciocco,<br />
sprovveduto. Il discorso è sempre quello di pensare, di sperare di avere le capacità<br />
di articolare meglio le proprie ragioni e quindi di avere ragione dal giudice nel grado<br />
successivo. È per questo che esistono le impugnazioni».<br />
52 La stima dei beni e le numerose CTU<br />
In data 21 giugno 1994, la società <strong>Interporto</strong> Marche scrive al Giudice<br />
delegato 102 , chiedendo la vendita al pubblico incanto, con ogni possibile<br />
urgenza, dei beni caduti nel fallimento CeMIM. La richiesta è dettata<br />
dal fatto che l’acquisizione di tali beni erano indispensabili per l’assegnazione<br />
dei contributi statali della Legge 240/90.<br />
Lo stesso giorno, 21 giugno 1994, veniva nominato CTU l’Ing. Giancarlo<br />
Buccolini per la stima del patrimonio CeMIM 103 .<br />
Il 1° dicembre 1994, il CTU Buccolini, deposita la sua relazione che<br />
fissa in Lire 2.565.999.500.= (€.1.325.228,15=) 104 .<br />
L’opposizione di creditori e di coloro che hanno presentato istanze<br />
contro la sentenza di fallimento impone la revisione della consulenza e in<br />
data 1° febbraio 1995 deposita un aggiornamento della stima stabilendo<br />
in Lire 8.074.499.500.= (€. 4.170.130,97=), il valore patrimoniale 105 .<br />
Benché aumentato di 4 volte il valore patrimoniale viene nuovamente<br />
contestato, in particolare dal creditore del CeMIM Banco di Napoli e<br />
propone reclamo ai sensi dell’art. 26 L.F..<br />
Il reclamo per una più equa e congrua valutazione del patrimonio immobiliare<br />
e immateriale caduto nel fallimento CeMIM, viene dibattuto<br />
nel procedimento nr. 725/95 RCC, Giudice istruttore la Dott.ssa Francesca<br />
Miconi.<br />
102 Richiesta <strong>Interporto</strong> Marche Spa al Giudice Delegato acquisto beni CeMIM del 21 giugno 1994;<br />
103 Incarico CTU all’Ing. Buccolini Giancarlo: stima beni patrimoniali CeMIM del 21 giugno 1994;<br />
104 CTU Ing. Buccolini Giancarlo depositata il 1 dicembre 1994 (*);<br />
105 CTU Ing. Buccolini Giancarlo del 3 febbraio 1995: aggiornamenti prima relazione del 1 dicembre<br />
1994;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
56
In data 2 ottobre 1995, il Tribunale di Ancona, riunito in camera di<br />
consiglio emette il decreto con. nr. 10213 106 che dispone una nuova CTU<br />
con la seguente motivazione:<br />
«… ritenuto che sia interesse della procedura realizzare il miglior attivo possibile dalla<br />
vendita dei beni della Società fallita e che, a causa della particolare ed esclusiva destinazione<br />
di detti beni (realizzazione ed esercizio di un <strong>Interporto</strong>, riservato alla<br />
nuova società creata dalla Regione Marche), non vi sarà di fatto alcuna<br />
correzione al valore di stima da parte del mercato, essendo possi bile l’intervento<br />
di un solo acquirente, talché è indispensabile essere il più possibile<br />
certi della congruità della stima stessa; …».<br />
Incaricato della nuova CTU l’Ing. Giovanni Stagni (presidente p.t.<br />
dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna).<br />
L’Ing. Stagni, rinuncia all’incarico e l’11 giugno 1996 (circa un anno<br />
dopo) viene nominato l’Ing. Giorgio Sisa iscritto all’Albo degli Ingegneri<br />
di Pesaro-Urbino.<br />
In data 26 giugno 1997 (un anno dopo) deposita la relazione di stima<br />
con la quale valuta il patrimonio CeMIM Lire 10.953.792.340.= 107 .<br />
La CTU dell’Ing. Sisa viene anch’essa contestata poiché dalla valutazione<br />
patrimoniale non è stato incluso il valore della progettazione Tomellini,<br />
e di quella della Italprogetti, nonché la progettazione del verde e<br />
quello della Valutazione d’impatto ambientale approvato dal Comune di<br />
Jesi con delibera n. 906 del 6 novembre 1989 108 .<br />
Il Giudice delegato ritenute le osservazioni non manifestamente infondate<br />
chiede al CTU Ing. Sisa di provvedere ai necessari chiarimenti.<br />
In data 27 novembre 1998 il CTU Ing. Sisa deposita la sua relazione 109<br />
che reca: «Adeguamento della Perizia in data 09/06/1997 richiesto dal sig. Nazareno<br />
Garbuglia con istanza del 4.9.1997».<br />
L’Ing. Sisa accoglie tutte le osservazioni tranne quella più importante:<br />
il valore della progettazione redatta dall’Arch. Dario Tomellini, ed<br />
aumenta il valore patrimoniale fino a Lire 12.826.148.780.= (v. pagina<br />
15 CTU).<br />
106 Decreto cron. nr. 10213 del 2 ottobre 1995: disposta nuova CTU valutazione beni CeMIM;<br />
107 C.T.U. Ing. Giorgio Sisa depositata il 28 giugno 1997 (*);<br />
108 Idem nota nr. 10;<br />
109 C.T.U. Ing. Giorgio Sisa 27 novembre 1998: aggiornamenti relazione del 27 novembre 1998 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
57
Il Tribunale di Ancona, nella causa intentata dall’Arch. Tomellini<br />
per essere ammesso al passivo del CeMIM, contro la sua esclusione<br />
decisa il 30/03/1995, con decreto nr. 5873 del 21/10/2005 110 approva<br />
la transazione proposta dal Curatore fallimentare e riconosce a favore<br />
dell’Arch. Tomellini, a copertura delle parcelle ancora inevase, la somma<br />
di €. 680.000,00= (Lire1.316.663.600.=) oltre la somma liquidata dal<br />
CeMIM di Lire 5.418.618.043 (€. 2.798.482,67=) per un <strong>com</strong>plessivo di<br />
Lire 6.735.281.643.= (€. 3.478.482,67=).<br />
Ciò significa che l’effettivo valore del patrimonio immobiliare e immateriale<br />
del CeMIM era di Lire 19.561.430.423.= (€.10.102.635,70=) e<br />
che a tale valore doveva essere venduto all’unico acquirente indicato con<br />
legge <strong>regionale</strong> n. 6/94: la società <strong>Interporto</strong> Marche Spa.<br />
53 La Regione Marche e la vendita dei beni CeMIM<br />
alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa<br />
In sede fallimentare, siamo tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999, continua<br />
un serrato confronto/scontro tra alcuni creditori, il CTU Ing. Sisa e<br />
gli organi fallimentari sulla stima patrimoniale dei beni CeMIM.<br />
La distanza tra il valore attribuito dalla consulenza d’Ufficio e il valore<br />
sostenuto dai creditori è notevole, circa 7 miliardi di lire.<br />
La questione del valore patrimoniale non riguardava tanto il ricavato<br />
che doveva ottenere il fallimento per coprire lo stato passivo ammesso ed<br />
i legittimi interessi dei creditori, poiché con la stima ormai consolidata<br />
dalla CTU di circa 13 miliardi, ogni creditore privilegiato e chirografario<br />
sarebbe stato già soddisfatto.<br />
Il valore patrimoniale effettivo, reale da certificare, avrebbe avuto una sua<br />
grande rilevanza sul procedimento in itinere di opposizione alla sentenza dichiarativa<br />
di fallimento, nonché a mettere in evidenza l’errore <strong>com</strong>messo dal<br />
governo <strong>regionale</strong> sul presupposto che era meno dispendioso recuperare il<br />
patrimonio del CeMIM dal fallimento, piuttosto che pagare i creditori. Il<br />
110 Tribunale di Ancona decreto cron. nr. 5873 del 21 ottobre 2005: transazione Curatore/Arch.<br />
Tomellini;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
58
creditore Garbuglia in data 15 marzo 1999 fa istanza affinché venga disposto<br />
in contradditorio un confronto tra il CTU Ing. Sisa e il CTP Ing. Dusman in<br />
merito alla esclusione dalla stima del valore della progettazione Tomellini 111 .<br />
Il Giudice delegato con decreto cron. 3122 del 6 maggio 1999 112 respinge<br />
l’istanza.<br />
Lo stesso giorno viene protocollata in cancelleria fallimentare la lettera<br />
del presidente della Giunta <strong>regionale</strong> Vito D’Ambrosio, prot. 431/GAB<br />
con data 3 maggio 1999 113 , al Giudice delegato.<br />
La lettera premette: «Le recentissime dimissioni del presidente della società <strong>Interporto</strong><br />
s.p.a., riportano all’attenzione la procedura fallimentare di cui all’oggetto, per la<br />
quale ancora non risulta bandita l’asta per la vendita dei beni immobiliari».<br />
E, poi, così conclude: «Le segnalo pertanto la necessità di una accelerazione<br />
della procedura concorsuale e le chiedo, se è in grado, di fornirmi indicazioni sui tempi<br />
prevedibilmente necessari per l’inizio della fase di vendita dei beni».<br />
L’intervento fatto da soggetto estraneo alla procedura fallimentare non<br />
trova legittimità alcuna, né si ha conoscenza di formale risposta.<br />
Tuttavia, l’accoglimento del sollecito, trova conferma nella immediata<br />
richiesta del Curatore al Comitato dei creditori, di esprimere parere per<br />
la messa all’asta dei beni CeMIM.<br />
Trascorsi 7 giorni e non avendo ricevuto alcun parere, si considera,<br />
<strong>com</strong>e per legge, parere favorevole.<br />
Il 22 maggio il creditore Garbuglia presenta reclamo, ex art. 26 L.F. 114 ,<br />
al Tribunale di Ancona, sostenendo che il Tribunale di Ancona il 2 ottobre<br />
1995, Giudice Miconi, ha dato incarico di nuova CTU proprio<br />
sul presupposto che, per l’acquisto dei beni patrimoniali del CeMIM era<br />
possibile l’intervento di un solo acquirente stabilito con legge <strong>regionale</strong>,<br />
non vi poteva essere possibilità di più proposte concorrenti per cui veniva<br />
meno la condizione essenziale di mercato e l’unico acquirente poteva disporre<br />
a suo piacimento dello svolgimento dell’asta.<br />
111 Istanza creditore Nazareno Garbuglia del 15 marzo 1999 (**);<br />
112 Ordinanza Giudice delegato cron. 3122 del 6 maggio 1999 che respinge l’istanza Garbuglia;<br />
113 Lettera del presidente della Giunta <strong>regionale</strong> Vito D’Ambrosio per sollecitare la vendita beni<br />
CeMIM;<br />
114 Reclamo ex art. 26 L.F. presentato il 22 maggio 1999 da Garbuglia contro il decreto del Giudice<br />
delegato;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
59
Per cui andava effettuata una valutazione congruo del valore e non indicativa,<br />
<strong>com</strong>e sosteneva il giudice nell’ordinanza del 6 maggio 1999 che<br />
a suo dire così esplicita: «… d’altra parte il valore di stima è puramente indicativo<br />
non potendo pregiudicare l’esito della vendita dato che se vi sono soggetti interessati<br />
all’acquisto al prezzo così determinato ed ai tempi previsti, costoro non mancheranno di<br />
formulare offerte se trattasi di valore reputato conveniente ovvero di attendere eventuali<br />
ribassi nel caso i cui tale valore sia reputato superiore all’effettivo; […]».<br />
Nel caso di specie essendoci palesemente un solo acquirente in grado<br />
di intervenire, il valore effettivo doveva essere predeterminato anche sulla<br />
base del valore funzionale, dal momento che senza quei beni l’oggetto<br />
sociale, l’unico acquirente, non poteva realizzarlo.<br />
Il reclamo viene rigettato dal Tribunale di Ancona con decreto cron. n.<br />
4606 del 18 giugno 1999 115 , con le stesse motivazioni del Giudice delegato<br />
che, di norma e nell’occasione è parte del collegio giudicante.<br />
Vigeva allora la prassi consolidata che il Giudice delegato era sempre<br />
parte del collegio che doveva giudicare i suoi provvedimenti. Una anomalia<br />
non più permessa dalla novellata legge fallimentare in vigore dal<br />
luglio 2006.<br />
Il 6 luglio 1999, il Giudice delegato emette decreto cron. n. 4729 116 e<br />
dispone la vendita al pubblico incanto dei beni caduti nel fallimento Ce-<br />
MIM con base d’asta risultante dalla CTU Sisa di Lire 12.827.000.000.=<br />
oltre un rilancio alla prima offerta non inferiore a Lire 130.000.000.=.<br />
La vendita va deserta.<br />
La legge fallimentare prevede che qualora la prima asta dovesse andare<br />
deserta il Giudice delegato ai sensi dell’art. 591 c.p.c. può ridurre, NON<br />
deve ridurre il valore a base d’asta di 1/5 (oggi di 1/4 <strong>com</strong>e modificato<br />
dal D.L. n. 35/2005 in vigore dal 1° marzo 2006).<br />
L’11 febbraio 2000, il Giudice delegato emette nuovo decreto cron. n.<br />
981 117 e dispone la vendita al pubblico incanto dei beni caduti nel fallimento<br />
CeMIM, che reca: «ritenuto opportuno e conveniente disporre una seconda<br />
vendita al pubblico incanto del <strong>com</strong>pendio immobiliare de quo con il prezzo ridotto<br />
115 Tribunale di Ancona decreto n. 4606 del 18 giugno 1999 che rigetta il reclamo di Garbuglia;<br />
116 Decreto cron. nr. 4729 del 6 giugno 1999 del Giudice delegato: 1 a asta vendita beni CeMIM;<br />
117 Decreto cron. nr. 981 del 11 febbraio 2000 del Giudice delegato: 2 a asta vendita beni CeMIM;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
60
di 1/5 rispetto al prezzo base del primo incanto». La base d’asta scende a Lire<br />
10.261.600.000.= oltre un rilancio alla prima offerta non inferiore a Lire<br />
103.000.000.=.<br />
Benché ridotto il prezzo per l’acquisto di Lire 2.692.400.000.=, l’unico<br />
acquirente <strong>Interporto</strong> Marche Spa non si presenta e l’asta va ancora<br />
deserta.<br />
Il 26 aprile 2000, il Giudice delegato emette nuovo decreto cron. n.<br />
2732 118 e dispone la vendita al pubblico incanto dei beni caduti nel fallimento<br />
CeMIM, che reca: «ritenuto opportuno e conveniente disporre una seconda<br />
vendita al pubblico incanto del <strong>com</strong>pendio immobiliare de quo con il prezzo ridotto di<br />
1/5 rispetto al prezzo base del secondo incanto». La base d’asta scende a Lire<br />
8.210.000.000.= oltre un rilancio alla prima offerta non inferiore a Lire<br />
100.000.000.=.<br />
L’unico acquirente <strong>Interporto</strong> Marche Spa presenta la sua offerta di<br />
Lire 8.310.000.000.= e si aggiudica i beni del CeMIM.<br />
Il prezzo di acquisto è stato inferiore di Lire 4.647.000.000.= (quattro<br />
miliardi seicentoquarantasette milioni), alla base d’asta del primo incanto,<br />
ma la perdita per l’attivo fallimentare è ben più ingente, anzi colossale,<br />
stante che, il valore effettivo, <strong>com</strong>prensivo anche della progettazione redatta<br />
dall’Arch. Tomellini, doveva ammontare a Lire 19.561.430.423.=<br />
(€.10.102.635,70=), <strong>com</strong>e ricostruito al punto 5.2 precedente.<br />
E, dunque, la vera perdita effettiva per l’attivo fallimentare, dalla vendita<br />
del <strong>com</strong>pendio immobiliare, è stata di Lire 11.251.430.423.= (€.<br />
5.810.878,87=), oltre 11 miliardi di lire o circa 6 milioni di euro<br />
La procedura fallimentare del CeMIM si è chiuso con un attivo al netto<br />
di ogni obbligazione di €. 1.420.916,00=, in realtà si dovrebbe ritenere<br />
l’attivo superiore a 7 milioni di euro.<br />
In merito alla lettera del 3 maggio 1999, l’audito presidente p.t. della<br />
Giunta <strong>regionale</strong> Vito D’Ambrosio 119 , dichiara:<br />
«Il discorso è questo. <strong>Interporto</strong> non aveva nemmeno una stanza, quindi non poteva<br />
operare e aveva necessità di acquisire questi beni immobili che erano del Ce.M.I.M.<br />
I beni immobili avevano un certo valore stabilito da una perizia. Ovviamente<br />
118 Decreto cron. nr. 2732 del 26 aprile 2000 del Giudice delegato: 3 a asta vendita beni CeMIM;<br />
119 Idem nota nr. 101 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
61
<strong>Interporto</strong> era l’unico soggetto che avrebbe potuto acquistarli,<br />
ma semplicemente perché la situazione si era strutturata […]<br />
E <strong>Interporto</strong> non è che aveva un fondo suo, aveva finanziamenti a carico del bilancio<br />
<strong>regionale</strong>. Quindi se il bilancio <strong>regionale</strong> ha cercato di pagare quei beni il meno possibile<br />
lasciando andare deserte le prime aste non credo che abbia giocato male».<br />
Non soddisfatto D’Ambrosio aggiunge:<br />
«Nel momento in cui c’è un’asta e c’è un solo possibile interessato, è chiaro che la strategia<br />
dell’interessato è quella di far abbassare i prezzi pur di acquistare al prezzo minore<br />
possibile. Lasciando andare deserta l’asta il prezzo scendeva, per cui scendeva il carico<br />
sul bilancio <strong>regionale</strong>».<br />
Interviene il Commissario Natali:<br />
«Quindi è la Regione che decide che <strong>Interporto</strong> non partecipi alle prime<br />
aste. E poi perché partecipa a quella? Potevate far scendere ancora! O<br />
nei tempi avevate problemi di avere la disponibilità di quei beni?».<br />
D’Ambrosio risponde:<br />
«Ma, guardi, quando si parla di opere pubbliche ci sono sempre discorsi di tempi.<br />
Il dato inoltre di gravare il meno possibile sul bilancio <strong>regionale</strong> non è un dato che aveva<br />
solo la Regione, ma anche <strong>Interporto</strong>. In fondo <strong>Interporto</strong> aveva, <strong>com</strong>e dire, la strategia<br />
<strong>com</strong>une con noi di pagare il meno possibile quei beni. Perché? Perché pagandoli il meno<br />
possibile poteva sperare prima di tutto di iniziare abbastanza velocemente, e quindi con<br />
le aste successive, poi, soprattutto, di pesare meno sul bilancio <strong>regionale</strong> per l’acquisto<br />
dei beni, il che significava una prospettiva nel futuro di poter contare su altri eventuali<br />
finanziamenti regionali per svolgere poi i suoi <strong>com</strong>piti ulteriori. Quindi non è la<br />
Regione che ha deciso e ha detto “<strong>Interporto</strong> fermati”, c’è stata<br />
una strategia <strong>com</strong>une».<br />
Durante l’audizione il dottor Vito D’Ambrosio ha informato la <strong>Commissione</strong><br />
di una indagine a L’Aquila che lo vede indagato per la vicenda<br />
CeMIM. Quanto deciderà la magistratura secondo giustizia sarà <strong>com</strong>e<br />
sempre accettato.<br />
Si può concludere sul punto che non vi è stata una procedura correttamente<br />
seguita nella determinazione del valore del patrimonio immobiliare<br />
ed immateriale del CeMIM, così <strong>com</strong>e vi sono le condizioni per<br />
sostenere che la procedura di vendita, nello suo svolgimento, sia stata<br />
caratterizzata da gravi vizi.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
62
54 La Regione Marche e la progettazione CeMIM<br />
redatta dall’arch Tomellini<br />
La <strong>Commissione</strong> ha affrontato anche il problema dell’utilizzo da parte<br />
della Regione Marche e della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, della progettazione<br />
CeMIM, redatta dall’Arch. Dario Tomellini.<br />
Nella ricostruzione storica introducendo questa relazione, tale questione<br />
è stata ricostruita fino alla convenzione sottoscritta il 2 marzo 1994 tra<br />
la Regione Marche e lo Studio Tecnico Associato di Trieste 120 .<br />
Gli sviluppi successivi durante la procedura fallimentare ed il ritorno<br />
in bonis della ScpA CeMIM in liquidazione, vanno anch’essi ora attentamente<br />
esaminati nell’ambito di una corretta ricostruzione storica.<br />
Lo Studio di Trieste, ricevuto l’incarico (D.G.R. n. 364/94 121 ) e disponendo<br />
della progettazione CeMIM, redatta dall’Arch. Tomellini, predispone<br />
una soluzione di <strong>com</strong>pletamento del 1° lotto funzionale apportandovi<br />
alcune modifiche.<br />
Il progetto così predisposto, viene presentato al seminario organizzato<br />
dall’assessorato ai trasporti, diretto dall’assessore Gianfranco Formica, il<br />
19 novembre 1994 122 .<br />
La relazione al progetto, in premessa, reca: «La Regione Marche ha già<br />
predisposto nel passato un progetto preliminare generale per la realizzazione di un<br />
interporto merci da localizzare nel territorio del Comune di Jesi».<br />
Diversa la premessa allo studio di fattibilità: «A seguito della richiesta avanzata<br />
dalla Regione Marche, sulla valutazione globale della progettazione per la realizzazione<br />
dello scalo intermodale di JESI, è stato svolto uno studio del progetto CeMIM<br />
ed una analisi dello stato dell’arte in essere sul territorio. Lo studio, in questa fase<br />
preliminare, ha lo scopo di valutare la fattibilità tecnico-economica della realizzazione<br />
della suddetta opera alla luce di quelle che sono le esigenze del territorio stesso».<br />
Come si evince dalla lettura il progetto <strong>Interporto</strong> di Jesi, non è più<br />
predisposto dal CeMIM con l’incarico all’Arch. Tomellini, bensì, dalla<br />
Regione Marche.<br />
120 Idem nota nr. 89;<br />
121 Idem nota nr. 88;<br />
122 Seminario Regione Marche del 19 novembre 1994: presentazione progetto Studio Associato Trieste (**);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
63
Con questa relazione il progetto passa di proprietà dal CeMIM alla<br />
Regione Marche, viene rielaborato dallo Studio Trieste, consegnato e certificato<br />
poi nel giugno 1995, mallevando lo Studio da ogni responsabilità<br />
con la clausola della liberatoria globale (art. 3 della convenzione) ed il<br />
progetto, viene depurato della intestazione CeMIM, inserendo quella di<br />
Regione Marche – <strong>Interporto</strong> Marche Spa – e la firma dell’Arch. Dario<br />
Tomellini è sostituita con quella dei tre professionisti dello Studio Tecnico<br />
Associato di Trieste, passando quindi il progetto di proprietà della <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa.<br />
La sottrazione della progettazione dalla massa attiva del fallimento Ce-<br />
MIM è cosa acquisita e la società <strong>Interporto</strong> Marche Spa negherà risolutamente<br />
di essersi appropriato della progettazione CeMIM, sostenendo<br />
di aver ricevuto e poi rielaborato il progetto redatto dallo Studio Trieste.<br />
Il 1° marzo 1996, la società <strong>Interporto</strong> Marche Spa presenterà sotto l’egida<br />
del membro del Consiglio di Amministrazione Ignazio Calleri, ed ex<br />
amministratore delegato della società CeMIM, con specifica delega per la<br />
progettazione, domanda di ammissione ai contributi statali ex L. 240/90.<br />
La documentazione tecnica (Fascicolo C 123 ), è interamente di proprietà<br />
della società CeMIM e <strong>com</strong>prende:<br />
C4 – Estratto del PRG del Comune di Jesi;<br />
C5 – Delibera del C.C. di Jesi n. 365 del 21/04/1989 che approva il<br />
progetto CeMIM che costituisce variante di PRG;<br />
C6 – Destinazione Urbanistica <strong>com</strong>e da scheda «D 4.5 – Scheda Progetto<br />
<strong>Interporto</strong> (art. 84 NTA)» approvato definitivamente con delibera<br />
della Giunta Regionale delle Marche n° 4010OVP/URB<br />
del 27/09/1993 (BUR n. 82 del 25/10/1993);<br />
C7 – Relazione del Comune di Jesi del 19/11/1994;<br />
C11 – Lettera dell’Ente Ferrovie dello Stato di adesione al CeMIM del<br />
27/03/1987;<br />
C16 – Concessione edilizia n. 900030 del 12/06/1990;<br />
C19 – Delibera del C.C. di Jesi n. 910 del 06/11/1989, approvazione<br />
della Valutazione di Impatto Ambientale della società CeMIM;<br />
123 Documentazione “Fascicolo C” depositato Ministero Trasporti 1 giugno 1996 concessione<br />
contributi 240/90 (**);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
64
C20 – Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1133 del 05/03/1990<br />
di <strong>com</strong>patibilità ambientale del progetto <strong>Interporto</strong> di Jesi;<br />
C23 – Documentazione fotografica, del progetto e delle opere interportuali<br />
realizzate dal CeMIM;<br />
Relazione Tecnico Illustrativa del CeMIM predisposta dall’Arch. Dario<br />
Tomellini. Agli elaborati tecnici intestati CeMIM e firmati dal presidente<br />
p.t. Franco Ferranti e dall’Arch. Dario Tomellini, depositati per<br />
conto della <strong>Interporto</strong> Marche Spa, viene aggiunta la firma del suo presidente<br />
Maurizio Fabiani su timbro della società.<br />
Il 19 dicembre 1996, il CIPE approva la delibera di assegnazione<br />
dei contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali ed<br />
alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa viene assegnata la somma di Lire<br />
30.172.000.000.= 124 .<br />
Si apre così la necessità e l’urgenza di <strong>com</strong>e procedere progettualmente,<br />
e di <strong>com</strong>e far rendere credibile la realizzazione di un “nuovo” progetto<br />
che sostituisse quello redatto dall’Arch. Tomellini.<br />
La strategia seguita è stata quella di affermare che il progetto su cui<br />
interveniva L’Ing. Romagnoli responsabile del Servizio Urbanistica del<br />
Comune di Jesi era quello redatto dallo Studio Trieste e non dall’Arch.<br />
Tomellini fatto redigere dal CeMIM.<br />
Il 27 giugno 1997, il Consiglio Comunale di Jesi con delibera n. 127 125 ,<br />
approva l’incarico all’Ing. Romagnoli: «Progetto Generale e progetto esecutivo<br />
1° lotto funzionale relativo all’area interessata da un centro intermodale. Affidamento<br />
incarico al Comune di Jesi – coordinatore e progettista – Variazione di bilancio».<br />
Per evitare di dire <strong>Interporto</strong> di Jesi, già in fase di realizzazione, si usa<br />
una generica denominazione «Progetto relativo all’area interessata da un<br />
centro intermodale».<br />
Pertanto l’Ing. Romagnoli dovrebbe fare un Progetto Generale e progetto<br />
esecutivo 1° lotto funzionale in un’area interessata da un centro<br />
intermodale. Retoricamente ci si può chiedere: chissà dove sarà ubicata<br />
questa area dove realizzare questo nuovo progetto di centro intermodale?<br />
124 Decreto CIPE del 6 giugno 1997: assegnazione contributi statali Legge 240/90 società <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa (*);<br />
125 Delibera C.C. Jesi n. 127 del 27 giugno 1997: incarico Romagnoli progetto <strong>Interporto</strong> (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
65
Il costo previsto in delibera per la redazione di tale progetto è di Lire<br />
795.000.000.= (settecentonovantacinque milioni) interamente pagati dalla<br />
società <strong>Interporto</strong> Marche Spa.<br />
Il progetto esecutivo del 1° lotto funzionale viene depositato al Ministero<br />
nell’agosto del 1997, mentre il progetto generale viene approvato dal<br />
Consiglio Comunale di Jesi con delibera n. 208 del 30/10/1997 126 .<br />
Nella sentenza del Tribunale di Ancona n. 1556 del 12 novembre<br />
2009 127 , procedimento civile n. 632/06 R.G., attivato dall’Arch. Tomellini,<br />
si legge:<br />
«Il progetto Romagnoli, <strong>com</strong>e chiaramente indicato nelle delibere, altro non è se non un<br />
<strong>com</strong>pletamento del progetto CeMIM, ovverosia Tomellini. Il nome dell’architetto Tomellini<br />
pertanto è stato illegittimamente pretermesso nella cartellonistica di cantiere. È<br />
appena il caso di avvertire che il caso di cui ci si occupa non ha nulla a che vedere con la<br />
originalità e protezione del progetto; dal momento che al Romagnoli è stato ordinato di<br />
<strong>com</strong>pletare il progetto CeMIM, è palmare che progettista ed ideatore dell’<strong>Interporto</strong> così<br />
<strong>com</strong>e sta sorgendo è e non può essere altri che l’architetto Tomellini. Nessuno ha ordinato<br />
al Romagnoli di ideare un interporto; gli hanno dato in mano il progetto CeMIM,<br />
ovverosia il progetto Tomellini, e gli hanno ordinato di <strong>com</strong>pletarlo. Pertanto quello che<br />
si sta <strong>com</strong>pletando è indubbiamente, <strong>com</strong>e risulta per tabulas, il progetto Tomellini».<br />
La società <strong>Interporto</strong> Marche Spa è stata condannata a risarcire l’Arch.<br />
Dario Tomellini con 1 milione di euro.<br />
L’appello insiste sulla motivazione che il progetto dell’interporto di<br />
Jesi, realizzato dall’Ing. Romagnoli, su incarico della società <strong>Interporto</strong><br />
Marche, nulla ha a che vedere con quello redatto dall’Arch. Tomellini.<br />
La Corte d’Appello di Ancona sembra invece orientata a confermare<br />
da un lato la sentenza di primo grado e, dall’altro a riconoscere, in parziale<br />
revisione della sentenza, le motivazioni proposte nell’appello incidentale<br />
in merito alla proprietà del progetto.<br />
A tale proposito è stata esperita una CTU redatta dall’Ing. Dott.ssa<br />
Amatruda dell’Ordine di Roma 128 , che a conclusione della sua consulenza<br />
scrive:<br />
126 Delibera C.C. Jesi n. 208 del 30 ottobre 1997: progetto <strong>Interporto</strong> (**);<br />
127 Tribunale Civile di Ancona, sentenza n. 1556 del 12 novembre 2009 (*);<br />
128 C.T.U. Ing. Maria M. Amatruda – Corte d’Appello di Ancona – depositata il 10 dicembre 2011 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
66
«Sulle somme anzi calcolate, altresì, dovranno esser determinati gli interessi iniziando<br />
dal Marzo 1993 momento in cui Tomellini è tradotto in carcere e, quindi<br />
sospeso dal’incarico ma sempre referente, fino alla data del soddisfo.<br />
La Soc. <strong>Interporto</strong>, tramite l’utilizzazione del progetto redatto dall’attore Tomellini, ha<br />
conseguito:<br />
Un arricchimento di € 12.715.795,72<br />
Dei vantaggi di natura economica e finanziaria dovuti al know how<br />
di € 1.448.551,60<br />
Per un totale di € 14.164.347,32<br />
Alla somma di Giudizio è doveroso aggiungere gli interessi <strong>com</strong>inciando dal Marzo<br />
1993 momento in cui Tomellini è tradotto in carcere e quindi sospeso dall’incarico, fino<br />
alla data del soddisfo».<br />
La sentenza andrà in decisione all’udienza del 4 ottobre 2012.<br />
All’udienza del procedimento penale n. 42/95 tenuta il 19 dicembre<br />
2002, contro gli imputati Garbuglia e Tomellini, viene escusso in qualità<br />
di testimone l’Ing. Spalletti dello Studio Trieste, alla pagina 71 del verbale<br />
alla domanda della difesa, risponde 129 :<br />
«Questa è una. Tra l’altro ricordo bene perché, vedete il logo della tabella. Andiamo<br />
sulla tabella un attimo. Non si chiama più “Ce.M.I.M.” ma si chiama “<strong>Interporto</strong><br />
delle Marche”. Quindi c’è stato questo cambiamento. Poi c’è la colomba, con il simbolo<br />
della vostra Regione, che mi hanno dato, mi hanno fornito. Io l’avevo messo così<br />
perché mi avevano detto di metterlo così. Fate uno zoom sulla Regione Marche. Quello<br />
è il vostro simbolo. Quindi andava presentato in questo modo. Loro mi forniscono delle<br />
tavole. Estrapoliamo quello che ci interessa da Tomellini, mi scusi che le ho tolto la<br />
parola architetto, dall’Arch. Tomellini e mettiamo in funzione di quello che possiamo<br />
sfruttare, spendendo il meno possibile. Rendiamo funzionale questa parte, il pezzettino,<br />
di nuovo torniamo su quello che ha fatto... del progetto generale di Tomellini. Ci<br />
appiccichiamo Regione Marche. Facciamo una valutazione economica. Rediamo tutte<br />
le tavole necessarie perché sia un progetto di quelle caratteristiche e lo consegniamo alla<br />
Regione Marche la quale, a sua volta, fa qualche cosa per loro finalità. Finito. Credo<br />
che non c’è altro da dire su questo tema».<br />
Infatti, le parole sotto giuramento dell’Ing. Marco Spalletti, sono più<br />
129 Udienza proc. pen. 42/95 del 19 dicembre 2002: escussione teste Ing. Spalletti (Studio Associato<br />
Trieste) (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
67
che esaustive per chiarire la proprietà del progetto ed i diritti d’autore in<br />
capo all’Arch. Tomellini.<br />
Oggi, si capisce bene il motivo per cui lo Studio Tecnico Associato di<br />
Trieste ha fermamente insistito nel richiedere una “liberatoria globale”<br />
per essere mallevato da ogni responsabilità e dice l’Ing. Spalletti «così mi<br />
hanno detto di fare, così ho fatto!».<br />
Certo esiste un <strong>com</strong>portamento deontologico dei professionisti triestini<br />
assai poco en<strong>com</strong>iabile, così <strong>com</strong>e esiste un <strong>com</strong>portamento grave e censurabile<br />
degli amministratori e dei dirigenti e regionali.<br />
Il presidente D’Ambrosio nella sua audizione ha tenuto a separare le<br />
responsabilità sue e della Giunta da quelle dei dirigenti e funzionari regionali:<br />
«Parto da due premesse necessarie.<br />
La prima è che nei miei dieci anni <strong>com</strong>e Presidente della Giunta non ho mai, a mia<br />
memoria, assunto delibere che non fossero condivise da tutta la Giunta, non ricordo<br />
delibere assunte a maggioranza, e <strong>com</strong>unque mai nessuna che riguardasse la vicenda<br />
Ce.M.I.M..<br />
La seconda è che tutte le delibere, <strong>com</strong>prese quelle relative al Ce.M.I.M., sono sempre<br />
state dotate di documento istruttorio di ac<strong>com</strong>pagnamento, con il quale il dirigente responsabile<br />
attestava la legittimità dell’atto, documento particolarmente necessario per le<br />
delibere in materie specificamente tecniche.<br />
La vicenda Ce.M.I.M. sostanzialmente si snoda tutta, <strong>com</strong>e poi vi documenterò, attraverso<br />
pronunce giudiziarie dal punto di vista tecnico.<br />
Fatte queste premesse, per le quali mi sembra molto strano che si adombri una specie di<br />
responsabilità personale del Presidente della Giunta – il Presidente della Giunta non ha<br />
preso iniziative personali (mai!), e nella vicenda Ce.M.I.M. men che meno, perché c’era<br />
un susseguirsi di risvolti giuridici particolarmente <strong>com</strong>plessi…».<br />
Ricordiamo che ogni delibera portata in Giunta ha <strong>com</strong>e relatore il<br />
Presidente o l’assessore <strong>com</strong>petente, che deve verificarne la validità e la<br />
correttezza.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
68
5.4.1 L’audizione dell’assessore <strong>regionale</strong> p.t.<br />
Gianfranco Formica in merito alla progettazione<br />
CeMIM redatta dall’Arch Dario Tomellini<br />
Audito il 4 ottobre 2011, l’assessore <strong>regionale</strong> p.t. Gianfranco Formica<br />
scarica ogni responsabilità in merito alla progettazione sul suo predecessore<br />
assessore Tambroni e sul dirigente Valenza e dichiara 130 :<br />
«… Nel frattempo il Servizio programmazione della Regione, dott. Mimmo Valenza,<br />
che per conto del sen. Tambroni, quando quest’ultimo era Assessore ai Trasporti, aveva<br />
già intrattenuto rapporti con uno studio di Trieste – il discorso di Tambroni era sulla<br />
fattibilità, sulle condizioni per andare avanti e quando era Assessore <strong>com</strong>missionò a<br />
questo studio di Trieste uno studio di quel tipo –, su incarico appunto della Giunta<br />
lo contattò per vedere di attualizzare il disegno della Giunta <strong>regionale</strong>, per rifare un<br />
modulo funzionale minimo per accedere ai fondi della legge nazionale. Si trattava cioè<br />
di elaborare una perizia tecnica relativa al lotto funzionale minimo e di redigerne una<br />
valutazione economica, onde appunto concorrere alla legge 240…».<br />
È documentato che l’assessore <strong>regionale</strong> Rodolfo Tambroni e il dirigente<br />
del Servizio programmazione Dott. Girolamo Valenza, il primo, incaricato<br />
lo Studio Trieste di redigere uno studio di fattibilità del progetto<br />
CeMIM redatto all’Arch. Dario Tomellini e, il secondo, di seguire questo<br />
iniziale incarico che è stato consegnato nel giugno 1993 131 .<br />
Oltre non sono andati, riconoscendo al progetto interporto, redatto da<br />
Tomellini, che costituiva già variante al P.R.G. del Comune di Jesi, tutte<br />
le caratteristiche per accedere al finanziamento della L. 240/90.<br />
Avviene poi che è l’assessore <strong>regionale</strong> Gianfranco Formica, subentrato<br />
al Tambroni, a chiamare di nuovo lo Studio Trieste per incaricare i<br />
professionisti dello stesso Studio Arch. Papa, Ing. Roberti e Ing. Spalletti,<br />
a predisporre un lotto funzionale dell’interporto da presentare al Ministero<br />
dei Trasporti per essere finanziato dalla L. 240/90.<br />
Le delibere per definire la convenzione con lo Studio Associato di Trieste<br />
furono addirittura tre: DGR 4858/93, DGR 6043/93 e 364/94 132 ,<br />
130 Verbale del 4 ottobre 2011: audizione Avv. Gianfranco Formica assessore <strong>regionale</strong> p.t. (1993/1995) (*);<br />
131 Idem nota nr. 56 (*);<br />
132 Idem nota nr. 69, idem nota nr. 86, idem nota nr. 88;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
69
elatore in Giunta sempre l’assessore Gianfranco Formica. Una vera maratona<br />
conclusasi il 3 marzo 1994 con la firma dei due contraenti: per<br />
la Regione il Dott. Girolamo Valenza, per lo Studio Associato di Trieste<br />
l’Ing. Spalletti.<br />
La convenzione firmata deroga, riguardo all’art. 3 da quanto stabilito<br />
la DGR 364/94, poiché manlevava da ogni responsabilità lo Studio Associato<br />
di Trieste, una volta consegnato il lavoro, dall’uso che ne avrebbe<br />
fatto la Regione Marche.<br />
Ovviamente, l’assessore Formica, non poteva ignorare questa importante<br />
modifica nella convenzione, anzi ne era tanto consapevole da anticipare,<br />
quanto poi è avvenuto con la risolutiva modifica, nella seduta del<br />
Consiglio <strong>regionale</strong> del 28 dicembre 1993 133 .<br />
Nella seduta del Consiglio <strong>regionale</strong> del 28 dicembre 1993 dichiara:<br />
«Tra parentesi, io non sono ancora riuscito a firmare, con lo studio associato di Trieste,<br />
la convenzio ne, perché c’è paura, da parte di quello studio, che qualcuno faccia causa<br />
perché quello studio necessariamente, per progettare il nuovo modulo deve far riferimento<br />
ai vecchi materiali progettuali, alla vecchia valutazione d’impatto ambientale, alle<br />
vecchie concessioni».<br />
Al seminario <strong>regionale</strong> tenuto sull’interporto il 19 novembre 1994 134 ,<br />
l’assessore Formica, nel suo intervento introduttivo dichiara:<br />
«… Questa iniziativa vuole quindi, <strong>com</strong>e dicevo, mettere le carte in tavola, rifare una<br />
verifica. Noi abbiamo cercato di farla, ma con i nostri mezzi: non siamo fortemente<br />
attrezzati e possiamo anche avere sbagliato. Vogliamo fare questa verifica con tutti, vogliamo<br />
in qualche modo approfondire la verifica già fatta, abbiamo partners importanti<br />
e qualificati, dal dott. Casini che è il responsabile del trasporto merci per l’Italia centrale<br />
delle Ferrovie, al prof. Borruso, rettore dell’Università di Trieste, che ha <strong>com</strong>petenza<br />
scientifica da vendere in materia e ha seguito a distanza il lavoro che noi abbiamo fatto,<br />
all’arch. Papa e all’ing. Spalletti che sanno tutto dell’interporto per aver collaborato con<br />
la Giunta <strong>regionale</strong> ad un progetto rimodulato rispetto a quello di cui parlava il presidente<br />
Recchi faraonico, con cui si era partiti. Quindi abbiamo voi, che in qualche modo<br />
siete pregati di intervenire sull’argomento…».<br />
133 Idem nota nr. 85 (*);<br />
134 Idem nota nr. 122 (**);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
70
Intervengono poi l’Arch. Papa e L’ing. Spalletti e nessuno dei due fanno<br />
riferimento al progetto redatto dall’Arch. Tomellini per il CeMIM, ma<br />
parlano di un loro progetto premettendo: «Un anno fa circa ci siamo trovati a<br />
dover rispondere a una precisa domanda della nostra <strong>com</strong>mittenza – la Regione Marche<br />
in questo caso – di risolvere un problema di intermodalità e di interporto in un’area che<br />
inizialmente era stata interessata da un’iniziativa simile».<br />
E, ringraziando «molto l’ufficio del dott. Valenza e anche l’assessore Formica che<br />
ci hanno dato molto appoggio nella ricerca delle soluzioni e soprattutto nell’analisi di<br />
quanto sul territorio esisteva».<br />
Il progetto, consegnato nell’aprile 1994 135 , e portato in visione al seminario<br />
del 19 novembre 1994 ha questa intestazione: «Regione Marche<br />
– <strong>Interporto</strong> Marche Spa – Progetto preliminare per la realizzazione di un primo lotto<br />
funzionale nell’ambito dell’<strong>Interporto</strong> di Jesi – Finanziamento Legge 240/90».<br />
Inizia con questa operazione l’utilizzo da parte della Regione Marche<br />
di un bene CeMIM caduto nel fallimento, sotto la direzione e coordinamento<br />
del dirigente Dott. Girolamo Valenza e la supervisione dell’assessore<br />
Gianfranco Formica.<br />
La conferma, <strong>com</strong>e anche in precedenza richiamata (pag. 39 verbale)<br />
viene dall’Ing. Spalletti che a conclusione della sua escussione all’udienza<br />
del 19 dicembre 2002 136 , del processo CeMIM, in primo grado, dichiara:<br />
«Tra l’altro ricordo bene perché, vedete il logo della tabella. Andiamo sulla tabella un<br />
attimo. Non si chiama più “Ce.M.I.M.” ma si chiama “<strong>Interporto</strong> delle Marche”.<br />
Quindi c’è stato questo cambiamento. Poi c’è la colomba, con il simbolo della vostra<br />
Regione, che mi hanno dato, mi hanno fornito. Io l’avevo messo così perché mi avevano<br />
detto di metterlo così. Fate uno zoom sulla Regione marche. Quello è il vostro simbolo.<br />
Quindi andava presentato in questo modo. Loro mi forniscono delle tavole. Estrapoliamo<br />
quello che ci interessa da Tomellini, mi scusi che le ho tolto la parola architetto,<br />
dall’Arch. Tomellini e mettiamo in funzione di quello che possiamo sfruttare, spendendo<br />
il meno possibile. Rendiamo funzionale questa parte, il pezzettino, di nuovo torniamo<br />
su quello che ha fatto… del progetto generale di Tomellini. Ci appiccichiamo Regione<br />
Marche. Facciamo una valutazione economica. Rediamo tutte le tavole necessarie perché<br />
sia un progetto di quelle caratteristiche e lo consegniamo alla Regione Marche la quale,<br />
135 Studio Associato Trieste: progetto preliminare 1° lotto funzionale, consegnato nel giugno 1994 (*);<br />
136 Idem nota nr. 129 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
71
a sua volta, fa qualche cosa per loro finalità. Finito. Credo che non c’è altro da dire su<br />
questo tema».<br />
C’è ancora e solo da aggiungere che la non valutazione della progettazione<br />
CeMIM, redatta dall’Arch. Tomellini, ha <strong>com</strong>portato la perdita di<br />
un ingente valore patrimoniale di circa 7 miliardi di lire.<br />
L’assessore Formica, sempre al seminario del 19 novembre 1994 137 dichiara:<br />
«… In questo contesto avevamo il problema dell’interporto, del CeMIM. In questi<br />
giorni la procura ha detto che cosa di fatto era stato il CeMIM: più che una iniziativa<br />
nell’interesse generale, una iniziativa nell’interesse particolare di qualcuno. E allora ci<br />
rendiamo conto che abbiamo fatto bene l’anno scorso, a prendere armi e bagagli e dire<br />
“ciao, rompiamo ogni indugio, tagliamo netto col passato, ri<strong>com</strong>inciamo da capo”. Oggi<br />
– a parte che le risorse che poi abbiamo messo con la legge <strong>regionale</strong> sarebbero andate<br />
non a ricostruire il futuro ma, se mai, a sanare il passato – non saremmo stati in grado<br />
di presentare a testa alta una iniziativa laddove, in qualche modo, va presentata.<br />
Abbiamo deciso di rompere con il passato, tagliare netto, ripartire su una progettualità<br />
rimodulata, legata strettamente ai nostri bisogni. Abbiamo una nostra società – il<br />
presidente della stessa Fabiani è qui presente – abbiamo realizzato un coinvolgimento<br />
significativo, aperto, disponibile ad altre collaborazioni con le istituzioni, con le istituzioni<br />
bancarie, con i soggetti del settore con le altre realtà che vogliono aderire. […]”.<br />
Quello che la Procura in quei giorni aveva trasmesso alla stampa, e i<br />
cittadini hanno saputo dai giornali è che il CeMIM era stato depredato<br />
delle sue risorse da amministratori approfittatori e corrotti tanto da dilapidare<br />
finanziamenti pubblici per circa 20 miliardi 138 .<br />
Quello che l’assessore Formica invece non dice al seminario, è che circa<br />
7 miliardi di lire per la sola progettazione erano stati espunti dal conteggio<br />
sul patrimonio CeMIM, gli altri miliardi di lire mancanti verranno<br />
trovati allocati altrove, ma sempre facente parte del grande patrimonio<br />
del CeMIM e non di quello personale degli amministratori.<br />
137 Idem nota nr. 122 (**);<br />
138 Articoli giornali locali del 17 novembre 1994;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
72
5.4.2 L’audizione dell’assessore del presidente di<br />
<strong>Interporto</strong> Marche Spa Roberto Pesaresi in merito<br />
alla progettazione CeMIM<br />
Audito il 12 aprile 2012, il presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Roberto Pesaresi<br />
139 arcignamente ribadisce che la progettazione dell’interporto di<br />
Jesi è della società che presiede avuta dalla Regione Marche e redatta<br />
dallo Studio Associato di Trieste.<br />
Niente potrà dissuaderlo da questo suo ferreo convincimento, né la<br />
documentazione, né la confessione dell’Ing. Spalletti, né la sentenza n.<br />
1556/2009 di condanna al risarcimento di 1 milione, né il rischio assai<br />
reale di una nuova condanna in sede d’appello ben superiore alla prima.<br />
Il presidente Gia<strong>com</strong>o Bugaro, chiede lumi sulla situazione processuale,<br />
oggi in sede di appello, su ricorso della <strong>Interporto</strong> Marche contro la<br />
sentenza n. 1556/2009.<br />
Pesaresi premette: «Bisogna però che partiamo dall’inizio. Vorrei precisare che<br />
<strong>Interporto</strong> Marche, sia nel periodo in cui il presidente è stato l’avv. Fabiani, sia nel<br />
periodo in cui il presidente è stato Roberto Pesaresi, non ha mai visto né utilizzato<br />
alcunché della progettazione dell’arch. Tomellini.<br />
Tomellini ha fatto nel tempo una serie di iniziative, prima contro <strong>Interporto</strong>, respinte, un<br />
ricorso alla Presidenza della Repubblica, e per ultimo un’azione di risarcimento, quella<br />
di cui si parla, conclusasi con la sentenza di primo grado nel novembre 2009.<br />
Gradirei che la <strong>Commissione</strong> leggesse quella sentenza, perché lì è scritto che la colpa<br />
di <strong>Interporto</strong> Marche è stata quella di non aver scritto nei cartelli indicatori chi era il<br />
padre del progetto».<br />
Il presidente Gia<strong>com</strong>o Bugaro sorpreso dice: «Un milione di euro perché<br />
non c’era scritto il nome?».<br />
Pesaresi ribadisce: «Sì, Presidente, non faccio nessuna forzatura. Vi invito a<br />
leggere quella sentenza».<br />
Tutti, giustamente, invitano la <strong>Commissione</strong> a leggere le sentenze e<br />
non limitarsi a quello che segue il P.Q.M.(Per Questi Motivi).<br />
139 Verbale del 12 aprile 2012: audizione Dott. Roberto Pesaresi presidente Inteporto Marche<br />
Spa (dal 1999) (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
73
Anche qui necessita di riportare quanto già richiamato in precedenza<br />
proprio perché le sentenze vanno lette e anche riproposte, almeno nelle sue<br />
parti originali più significative. Per cui si è richiamata la parte della motivazione<br />
che chiarisce ogni dubbio sulla paternità della progettazione utilizzata<br />
dalla <strong>Interporto</strong> Marche Spa sia con la presidenza Fabiani – richiesta<br />
dei contributi statali L. 240/90 –, sia con la presidenza Pesaresi – <strong>com</strong>pletamento<br />
delle opere del 1° stralcio del primo lotto funzionale, iniziate dal<br />
CeMIM –. La sentenza così motiva: «Il progetto Romagnoli, <strong>com</strong>e chiaramente indicato<br />
nelle delibere, altro non è se non un <strong>com</strong>pletamento del progetto CeMIM, ovverosia<br />
Tomellini. Il nome dell’architetto Tomellini pertanto è stato illegittimamente pretermesso<br />
nella cartellonistica di cantiere. È appena il caso di avvertire che il caso di cui ci si occupa<br />
non ha nulla a che vedere con la originalità e protezione del progetto; dal momento che al<br />
Romagnoli è stato ordinato di <strong>com</strong>pletare il progetto CeMIM, è palmare che progettista ed<br />
ideatore dell’<strong>Interporto</strong> così <strong>com</strong>e sta sorgendo è e non può essere altri che l’architetto Tomellini.<br />
Nessuno ha ordinato al Romagnoli di ideare un interporto; gli hanno dato in mano<br />
il progetto CeMIM, ovverosia il progetto Tomellini, e gli hanno ordinato di <strong>com</strong>pletarlo.<br />
Pertanto quello che si sta <strong>com</strong>pletando è indubbiamente, <strong>com</strong>e<br />
risulta per tabulas, il progetto Tomellini».<br />
Quanto alla affermazione che il risarcimento di 1 milione di euro derivi<br />
solo dal non aver scritto il nome di Tomellini sui tabelloni, si rimanda<br />
a quanto riportato al paragrafo 5.4. nel quale si dà conto di alcuni stralci<br />
della sentenza n. 1556/2009.<br />
Nella parte dispositiva della suddetta sentenza è affermato: «… Accoglie<br />
per quanto di ragione le domande proposte da Tomellini nei confronti della <strong>Interporto</strong><br />
Marche spa, e la condanna a inserire nella cartellonistica il nome dell’architetto Tomellini<br />
Dario Garcia <strong>com</strong>e progettista dell’<strong>Interporto</strong> Marche in luogo dell’ing. Romagnoli<br />
Giovanni; e, riconosciuto legittimato a richiedere il solo danno morale per lesione<br />
dei diritti di autore, per essere stato a lungo misconosciuto <strong>com</strong>e progettista dell’opera,<br />
condanna la <strong>Interporto</strong> spa a pagare a Tomellini Dario Garcia la somma di euro un<br />
milione, già in moneta attuale, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione<br />
della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna la <strong>Interporto</strong> Marche spa<br />
alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore di Tomellini Dario<br />
Garcia, che liquida in <strong>com</strong>plessivi euro 10.000,00, di cui euro 6.500,00 per onorari,<br />
oltre rimborso forfetario, Iva e Cap <strong>com</strong>e per legge ed oltre spese di ctu <strong>com</strong>e liquidate<br />
dal Giudice in corso di lite, ed esito del reclamo…».<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
74
La condanna a inserire nella cartellonistica il nome di Tomellini rappresenta<br />
l’evidenza di un <strong>com</strong>portamento tenuto dalla società di misconoscimento<br />
di Tomellini quale unico progettista dell’interporto di Jesi, ed<br />
il costo è assai contenuto, dovendo rifare alcuni cartelloni.<br />
La condanna vera, continuando la lettura, è dovuta nella dimensione<br />
del valore di 1 milione di euro perché: «… riconosciuto legittimato a richiedere<br />
il solo danno morale per lesione dei diritti di autore, per essere stato a lungo<br />
misconosciuto <strong>com</strong>e progettista dell’opera, condanna la <strong>Interporto</strong><br />
spa a pagare a Tomellini Dario Garcia la somma di euro un milione, già in moneta<br />
attuale, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente<br />
sentenza al saldo effettivo…».<br />
Il danno quantificato nel risarcimento di 1 milione di euro è individuato<br />
nella lesione dei diritti di autore in capo all’architetto Dario Tomellini.<br />
Più avanti parlando delle azioni CeMIM acquistate da <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa, dice:<br />
«… La causa Tomellini non riguarda l’acquisizione delle azioni di CeMIM ma riguarda<br />
tutt’altro. Tomellini è stato regolarmente pagato da tutti. Se leggete il ricorso<br />
ci chiede il know how sull’indebito arricchimento che <strong>Interporto</strong> Marche avrebbe avuto<br />
dall’utilizzo del suo progetto, quando la stessa sentenza di primo grado manda assolti<br />
tutti, Regione Marche, ing. Romagnoli, Comune di Jesi e Studio Spalletti di Trieste, per<br />
non aver copiato il progetto. Anzi, condanna Tomellini alle spese, 20 mila euro a testa,<br />
sia nei confronti di Romagnoli, che del Comune di Jesi, che della Regione Marche, che<br />
dello Studio Spalletti. L’unico che è stato condannato in quel procedimento – vi invito<br />
di leggere la sentenza del novembre 2009 – è <strong>Interporto</strong> Marche perché non ha messo<br />
nella cartellonistica il nome del padre del progetto.<br />
Vi invito ad andare a prendere il regolamento edilizio del Comune di Jesi per vedere se<br />
c’è scritto chi può essere il padre del progetto.<br />
È vero, ho una colpa, non ho scritto chi era il padre del progetto, però ho appaltato un<br />
progetto che era stato approvato dal Comune di Jesi e che <strong>Interporto</strong> Marche ha pagato<br />
regolarmente.<br />
Le cose sono andate così…».<br />
La causa Tomellini riguarda anche le azioni CeMIM acquistate da <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa, stante che il loro sequestro prima e l’assegnazione<br />
poi all’architetto, sono fatti verificati perché la società che il Dott. Pesaresi<br />
presiede non riusciva a pagare il danno da risarcire di un milione di euro<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
75
anche a seguito dell’ordinanza della Corte di Appello di Ancona che ha<br />
respinto la sospensione degli effetti della sentenza 1556/2009 richiesta.<br />
Quanto poi alla condanna di Tomellini verso gli altri soggetti da lui<br />
coinvolti in primo grado, la sentenza n. 1556/2009 reca:<br />
«Respinge tutte le domande del Tomellini nei confronti del Comune di Jesi, Romagnoli<br />
ing. Giovanni, Spalletti Marco, Regione Marche; e condanna il Tomellini alla rifusione<br />
delle spese di costituzione e rappresentanza per ciascuno dei convenuti, che liquida in<br />
<strong>com</strong>plessivi euro 10 mila, di cui euro 6.500 per onorari, oltre rimborso forfetario, Iva<br />
e Cap <strong>com</strong>e per legge».<br />
Infatti, la sentenza non riconoscendo la proprietà del progetto in capo<br />
al Tomellini, ma alla società CeMIM, condanna l’architetto alle spese<br />
legali ad ognuno dei soggetti indicati.<br />
In altri termini doveva essere il CeMIM a promuovere azione di responsabilità<br />
per ingiusto arricchimento verso quegli stessi soggetti, <strong>com</strong>presa<br />
la stessa <strong>Interporto</strong> Marche, quale proprietario del progetto danneggiato.<br />
Ciò non è avvenuto stante che il CeMIM, dall’8 febbraio 2008 al febbraio<br />
2010, è stato controllato e coordinato dalla <strong>Interporto</strong> Marche Spa 140 .<br />
In discussione in appello sembra esserci esclusivamente una questione:<br />
se la Corte accoglierà l’appello incidentale presentato dall’Arch. Tomellini<br />
e riterrà lo stesso proprietario del suo progetto mai ceduto al CeMIM,<br />
in quale misura quantificherà l’ingiusto arricchimento ottenuto dalla società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche Spa ed il danno da risarcire all’arch. Tomellini?<br />
In ogni caso, ed a prescindere da quanto avverrà in sede di Corte d’Appello<br />
e risultando il CeMIM, nella sentenza n. 1556/2009 proprietario<br />
del progetto e nella CTU depositata il 10 dicembre 2011 141 , di aver <strong>com</strong>unque<br />
pagato la progettazione redatta da Tomellini, <strong>com</strong>e reca il punto<br />
18 «Alla cui cifra va sottratta la somma di Lire 6.700.000.000 pagata<br />
dal CeMIM al Tomellini. (cfr parcelle versata in atti Tomellini)», la società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche dovrà liquidare quella somma mai pagata al CeMIM,<br />
né prima del fallimento, né durante il fallimento, né dopo il ritorno in<br />
bonis della società.<br />
140 Verbale Assemblea soci CeMIM del 11 febbraio 2008 (*);<br />
141 Idem nota nr. 128 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
76
543 La Regione Marche, la concessione dei contributi,<br />
la loro revoca, la decisione di bloccare ogni<br />
finanziamento, il fallimento CeMIM e la sua Revoca<br />
La <strong>Commissione</strong> si è posta il problema di <strong>com</strong>e sia stato possibile che<br />
l’utilizzo dei contributi regionali erogati al CeMIM, abbia costituito:<br />
– la motivazione basilare affinché si procedesse alla loro revoca e ripetibilità<br />
che ha portato la società all’illegittimo fallimento;<br />
– la motivazione decisiva per avviare una clamorosa inchiesta giudiziaria<br />
che ha portato in carcere una decina tra amministratori, dirigenti e<br />
consulenti del CeMIM;<br />
– la motivazione su cui la <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta <strong>regionale</strong>, costituita<br />
nel settembre 1992, per condannare pesantemente la gestione della ScpA<br />
CeMIM; e che tali motivazioni, che hanno portato a revoche, arresti e<br />
condanne morali, siano state definitivamente in primo grado totalmente<br />
smentite e gli imputati assolti con sentenza del Tribunale di Ancona nr.<br />
243/2004 perché il fatto non sussiste 142 .<br />
La questione ha assunto una sua rilevanza tenendo conto che la procura<br />
di Ancona contro quella assoluzione non ha presentato appello, né<br />
appello incidentale.<br />
La lettura delle motivazioni della sentenza per l’imputazione rubricata<br />
al capo b), ha lasciato sbigottiti, poiché il Tribunale è arrivato a tale importante<br />
decisione rilevando che: «La difesa di Garbuglia ha confutato tenacemente<br />
la ricostruzione eseguita dal consulente del p.m. nel corso del suo controesame,<br />
fornendo una diversa prospettazione dei fatti soprattutto attraverso le dichiarazioni rese<br />
dall’imputato Garbuglia, corroborate da una alluvionale produzione di documentazione<br />
e da una articolata memoria difensiva».<br />
Il Tribunale di Ancona, ha fatto propria la seguente articolata ricostruzione,<br />
con la quale è arrivato alla conclusione che il fatto non sussiste, che<br />
la <strong>Commissione</strong> qui ripropone per l’efficace sintesi che potrà dar modo a<br />
chiunque di farne puntuale verifica.<br />
Tale ricostruzione permette di verificare ogni riferimento in base al<br />
quale sono stati concessi i contributi e sarà utile per capire <strong>com</strong>e gli uffici<br />
142 Tribunale Penale di Ancona, sentenza nr. 243 del 26 maggio 2004 (***);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
77
<strong>com</strong>petenti di allora, i consulenti della Procura e la <strong>Commissione</strong> abbiano<br />
operato.<br />
La relazione in questione si ritiene di riportarla integralmente stante la<br />
sua importanza.<br />
«RELAZIONE PROC. PEN. 42/95<br />
RAPPORTI CeMIM – REGIONE MARCHE<br />
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 143 .<br />
Nell’Udienza del 7 ottobre 2001 l’esame e controesame del teste (ex art. 210) arch.<br />
Fausto Alba, ha permesso di approfondire la ricostruzione dei rapporti tra la S.c.p.A.<br />
CeMIM e la Regione Marche in merito alle richieste ed erogazione dei contributi regionali<br />
per la realizzazione dell’interporto di Jesi, in riferimento ai capi di imputazione<br />
a), b), c) ed s).<br />
La conferma del teste Alba, a seguito di presa d’atto della documentazione prodotta<br />
dalla difesa nel corso dell’udienza, che il CeMIM, durante gli anni 1986-1992,<br />
ha presentato spese relative alla progettazione, realizzazione e acquisizione aree per<br />
la costruzione dell’interporto di Jesi in misura largamente superiore (L. 26 miliardi<br />
circa) alla effettiva erogazione dei contributi da parte della Regione Marche (L.<br />
16.609.548.729) rende necessario, anche per una più facile lettura relativa a questi<br />
rapporti, da parte del Collegio giudicante, di ricostruire tali rapporti evidenziando anche<br />
un parallelo temporale tra leggi regionali di bilancio di assegnazione di contributi alle<br />
LL.RR. 15/86 e 32/88, le richieste di copertura di spese con vincolo di destinazione<br />
da parte del CeMIM, la liquidazione ed erogazione dei contributi con delibere di<br />
giunta <strong>regionale</strong> (D.G.R.), decreti del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) e<br />
mandati di pagamento.<br />
Si premette che per un più facile lettura dei documenti sottorichiamati vengono indicate<br />
le pagine degli allegati Volumi alla memoria.<br />
A tal fine si propone quanto segue:<br />
143 Fascicolo ricostruzione rapporti CeMIM/Regione Marche 1987/1993 (***).<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
78
1.a. – Note CeMIM Corredate da fatture quIetaNzate:<br />
– n. 364 del 29/09/87 fatture quietanzate (progettazione) L. 82.818.160<br />
– n. 720 del 08/08/88 “ “ “ L. 1.033.390.546<br />
– n. 859 del 11/10/88 “ “ “ L. 308.637.320<br />
– n. 1243 del 04/05/89 “ “ “ L. 80.982.068<br />
– n. 1559 del 02/08/89 “ “ (VIA,Verde e Info.) L. 412.481.932<br />
– n. 1562 del 02/08/89 “ “ (progettazione) L. 310.654.580<br />
Totale L 2428964606<br />
2.a. – Note CeMIM Corredate da parCelle preveNtIve<br />
e pIaNo fINaNzIarIo:<br />
– n. 2059 del 30/11/89 parcelle preventive (progettazione) L. 4.426.966.389<br />
– n. 2233 del 30/11/89 appalto 1° lotto (lavori)** L. 6.100.000.000<br />
ToTale L 10526966389<br />
ToTale documenTazione spese al 30/11/1989 L 12955930995<br />
b.1 – MaNdatI dI pagaMeNto CoNtrIbutI regIoNe MarChe*:<br />
– n. 17911 del 06/09/88 (D.G.R. n. 2386) L. 831.710.168<br />
– n. 4359 del 16/03/89 (D.G.R. n. 2386) L. 168.289.832<br />
– n. 18972 del 03/10/89 (D.G.R. 2053 – D.P.G.R. 6236) L. 140.347.485<br />
– n. 18976 del 03/10/89 (D.G.R. 5574) L. 855.556.084<br />
– n. 18978 del 03/10/89 (D.G.R. 5575) L. 4.096.418<br />
– n. 18980 del 03/10/89 (D.G.R. 5575) L. 205.987.614<br />
– n. 18982 del 03/10/89 (D.G.R. 5576) L. 200.752.900<br />
ToTale conTribuTi erogaTi fino al 03/10/1989 L 2406740501<br />
3.a. – Note CeMIM corredate da fatture quietanzate:<br />
– n. 2479 del 01/02/90 fatture quietanzate (Progettazione e VIA) L. 650.365.166<br />
– n. 2680 del 12/03/90 “ “ (Progett.ne e Lavori ) L. 769.265.428<br />
– n. 3008 del 06/06/90 “ “ ( “ “ ) L. 1.033.379.679<br />
totale fatture quIetaNzate dal 01/12/89 al 06/06/90 L. 2.453.010.273<br />
totale fatture quIetaNzate fINo al 30/11/90 L. 2.428.964.606<br />
totale CoMplessIvo fatture quIetaNzate al 06/06/90 L. 4.881.974.879<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
79
4.a – Note CeMIM Corredate da prelIMINarI dI veNdIta:<br />
– n. 2704 del 15/03/90 preliminari (aree) L. 11.930.000.000<br />
– n. 2976 del 24/05/90 “ “ L. 1.476.000.000<br />
– n. 2977 del 28/05/90 “ “ L. 1.295.000.000<br />
– n. 2988 del 30/05/90 “ “ L. 1.149.000.000<br />
Totale note preliminari dal 01/12/1989 L 5850000000<br />
totale parCelle preventIve e lavorI fIno al 31/11/89 L. 10.526.966.389<br />
totale CoMplessIvo prelIMINarI – parCelle – lavorI L. 16.376.966.389<br />
totale ComplessIvo fatture quIetanzate al 06/06/90 L. 4.881.974.879<br />
ToTale spese presenTaTe al 6/6/90 L 21258941268<br />
– dalla nota 3008 si detrae L. 412.800.000 rinnovate L. –412.800.000<br />
ToTale generale spese documenTaTe al 6/6/90 L 20846141268<br />
b.2. – MaNdatI dI pagaMeNto CoNtrIbutI regIoNe MarChe*:<br />
– n. 1976 del 19/02/90 (D.G.R. 8556 – D.P.G.R. 445) L. 640.073.166<br />
– n. 6365 del 02/04/90 (D.G.R. 8555 – D.P.G.R. 1611) L. 1.930.000.000<br />
– n. 7911 del 23/04/90 (D.G.R. 8556 – D.P.G.R. 2053) L. 769.265.428<br />
– n. 15656 del 13/07/90 (D.G.R. 8555 – D.P.G.R. 4012) L. 3.070.000.000<br />
– n. 15659 del 13/07/90 (D.G.R. 8555 – D.P.G.R. 4012) L. 850.000.000<br />
– n. 15661 del 13/07/90 (D.G.R. 8556 – D.P.G.R. 4675) L. 683.920.892<br />
totale erogazIoNe CoNtrIbutI dal 19/02/90 al 13/07/90 L. 7.943.259.486<br />
totale erogazIone ContrIbutI fIno al 18/02/90 L. 2.406.740.501<br />
totale geNerale CoNtrIbutI erogatI al 13/7/90 L. 10.349.999.987<br />
5.a. – Note CeMIM corredate da indicazione analitica<br />
di liquidazione di spesa:<br />
– n. 3229 del 25/09/90 (progettazione) L. 1.251.094.000<br />
– n. 3230 del 25/09/90 (aree) L. 984.736.000<br />
– n. 3231 del 25/09/90 (opere) L. 1.326.788.000<br />
– n. 3372 del 25/09/90 (progettazione) L. 1.493.237.000<br />
– n. 3373 del 25/09/90 (aree) L. 1.377.351.000<br />
– n. 3374 del 25/09/90 (opere) L. 236.797.000<br />
Totale. L. 6.670.003.000<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
80
Di queste, le note che aggiungono documentazione alle<br />
spese fin qui documentate e che quindi vanno a sommarsi al<br />
totale di 20.670.778.086 sono integralmente:<br />
– n. 3230 del 25/09/90 (aree) L. 984.736.000<br />
– n. 3372 del 25/09/90 (progettazione) L. 1.493.237.000<br />
– n. 3373 del 25/09/90 (aree) L. 1.377.351.000<br />
totale spese doCumentate dal 07/06/90 al 25/09/90 L. 3.85orte 24.000<br />
totale spese doCuMeNtate fINo al 06/06/90 L. 20.846.141.268<br />
ToTale generale spese documenTaTe al 25/09/90 L 24701465268<br />
b.3. – Mandati di pagamento contributi Regione Marche*:<br />
– n. 23636 del 26/10/90 (D.G.R. 5448 – D.P.G.R. 6571) L. 349.458.787<br />
– n. 23640 del 26/10/90 (D.G.R. 8555 – D.P.G.R. 7701) L. 50.000.000<br />
– n. 27378 del 05/12/90 (D.G.R. 5448 – D.P.G.R. 8286) L. 1.500.000.000<br />
– n. 28814 del 18/12/90 (D.G.R. 5448 – D.P.G.R. 8286) L. 1.607.385.000<br />
– n. 14047 del 23/07/91 (D.G.R. 5448 – D.P.G.R. 1815) L. 2.752.704.955<br />
Totale erogazione contributi dal 14/07/90 al 23/07/91 L 6.259.548.742<br />
Totale Generale contributi erogati al CeMIM L 16609548729<br />
6.a. – Note CeMIM corredate da indicazione<br />
di liquidazione di spesa:<br />
– n. 1216 del 12/07/91 (Progettazione – Lavori ed Aree) L. 11.000.000.000<br />
– n. 2257 del 29/11/91 (Progettazione – Lavori ed Aree) L. 12.553.966.000<br />
Le due note fanno riferimento alla stessa documentazione perché il<br />
CeMIM rinnova con la nota n. 2257/91 le richieste fatte con la nota n.<br />
1216/91.<br />
La documentazione nuova presente in queste note e che si può aggiungere<br />
a quella già in atti in Regione, riguarda in particolare l’acquisizione<br />
delle aree. Il resto fa riferimento a spese già documentate (lavori e progettazione)<br />
per circa 8 miliardi, tranne L. 500.000.000 quali contributi<br />
erogati al CeMIM dal Ministero dei trasporti D.M. 79/T del 18/05/89<br />
in applicazione della L. 67/88.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
81
Tuttavia, benché il CeMIM richiede per le aree contributi per L.<br />
4.761.181.000, la documentazione presentata: nota 291 del 11/02/1992,<br />
è valida solo per alcune proprietà per le quali non erano mai stati richiesti<br />
contributi. Il resto delle proprietà per cui si rinnova la richiesta non può<br />
essere tenuta in alcun conto perché i contributi per quelle proprietà erano<br />
stati già erogati. L’errore degli uffici è stato gravissimo <strong>com</strong>portando un<br />
notevole danno al CeMIM, che avendo sottoscritto ulteriori preliminari<br />
di acquisto per circa 4 miliardi, queste proprietà non vengono inserite<br />
nella nota 291/92.<br />
Proprietà inserite nella nota 291/92 per le quali la richiesta è legittima:<br />
- Capobelli Oliviero L. 366.599.315<br />
- Capobelli Umberto L. 499.332.192<br />
- Carletti - Pediconi L. 737.226.027<br />
totale L. 1.603.157.534<br />
Proprietà non inserite nella nota 291/92 per le quali la richiesta sarebbe stata<br />
legittima:<br />
- Honorati Gerardo L. 1.198.525.000<br />
- Honorati Francesco L. 1.478.343.143<br />
- CHIESA L. 836.047.719<br />
totale L. 3.512.915.862<br />
– nota n. 291 del 11/02/1992 (aree) L. 1.603.157.534<br />
– nota n. 2257 del 29/11/1991 (lavori) L. 500.000.000<br />
– totale generale spese documentate al 25/09/90 L. 24.701.465.268<br />
Totale generale spese documentate al 11/02/92 L 26804622802<br />
Spese documentabili non presentate in Regione L. 3.512.915.862<br />
totale generale spese documentate<br />
e documenTabili all’11/02/92 L 30317538664<br />
In conclusione il CeMIM alla data dell’11 febbraio 1992, nonostante avesse omesso di<br />
richiedere per l’acquisto di aree un somma di L. 3.512.915.862, dovuto ad un banale<br />
quanto grave errore in danno della società da parte del suo segretario responsabile sig.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
82
Damadei, il quale ha sempre seguito tutte le procedure delle richieste di contributi,<br />
aveva <strong>com</strong>unque presentato una documentazione, da ritenersi assolutamente<br />
corretta e puntuale, per un totale di L. 26.804.622.802-.<br />
A fronte di tale documentazione la Regione Marche ha erogato contributi al Ce-<br />
MIM per L. 16.609.548.729-.<br />
Il CeMIM pur vantando un ulteriore credito di L 10.195.074.073, non ha più<br />
avuto corrisposta tale cifra.<br />
La D.G.R. n. 7210 del 30/12/1991 con la quale sono stati liquidati al<br />
CeMIM contributi per L. 8.500.000.000 non era sufficiente a coprire l’intero credito<br />
(L. 16.609.548.729 + L. 8.500.000.000 = L. 25.109.546.729), nonostante<br />
ciò quei contributi non vennero mai erogati.<br />
Il puntuale riepilogo di tutta la documentazione del CeMIM permette di quantificare<br />
la destinazione dei contributi alle tre possibili imputazioni di spesa, secondo il vincolo<br />
imposto dalla normativa <strong>regionale</strong>, fino al 06/06/90 <strong>com</strong>e segue:<br />
- Progettazione interporto e varie (VIA, Verde ecc.) L. 8.819.778.086<br />
- Realizzazione opere L. 6.176.363.182<br />
- Acquisizione aree L. 5.850.000.000<br />
ToTale L 20846141268<br />
fino all’11/02/1992 <strong>com</strong>e segue<br />
- Progettazione interporto e varie (VIA, Verde ecc.) L. 10.313.015.086<br />
- Realizzazione opere L. 6.676.363.182<br />
- Acquisizione aree L. 9.815.244.534<br />
totale L. 26.804.622.802<br />
Il totale delle spese pagate dal CeMIM secondo il vincolo di<br />
destinazione imposto dalla Regione Marche:<br />
- Progettazione interporto e varie (VIA, Verde ecc.) L. 7.539.600.055<br />
- Realizzazione opere L. 5.890.640.192<br />
- Acquisizione aree L. 3.477.740.192<br />
Totale L 16907980439<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
83
Il totale dei contributi erogati dalla Regione Marche al CeMIM secondo<br />
il vincolo di destinazione sono stati così ripartiti:<br />
- Progettazione interporto e varie (VIA, Verde ecc.) L. 7.180.989.774<br />
- Realizzazione opere L. 1.976.385.000<br />
- Acquisizione aree L. 7.452.173.995<br />
Totale spese liquidate dal CeMIM L 16609548729<br />
Il CeMIM ha effettivamente sostenuto pagamenti superiori ai contributi erogati<br />
dalla Regione Marche per L. 298.431.710.<br />
Inoltre il CeMIM ha contratto obbligazioni, confidando nelle leggi di bilancio e nella<br />
liquidazione tramite D.G.R. per L. 30.317.538.664 (L. 26.804.622.802<br />
richiesti e documentati e L. 3.512.915.862 documentati e non richiesti),<br />
superiori ai contributi erogati per L. 13.707.989.935-.<br />
In conclusione, si può dunque senz’altro affermare che la “superficialità”<br />
dell’operato del Consulente tecnico del PM dott. Fabrizio Mancinelli,<br />
e la confusionaria documentazione da parte della Procura, che tra<br />
l’altro ha omesso di fornire la nota CeMIM n. 2059/89 (Vol. 1° pag. 33),<br />
assolutamente rilevante, rischiano di fuorviare il giudizio del Tribunale,<br />
causando danni incalcolabili a tutti coloro che sono stati coinvolti dalle<br />
vicende giudiziarie del CeMIM.<br />
In realtà, si ribadisce che da parte del CeMIM non vi è stata dunque alcuna violazione<br />
nell’utilizzo dei contributi regionali, risultando del tutto infondata l’accusa di aver<br />
destinato ben 7 miliardi e 60 milioni a fini diversi da quelli normativamente consentiti.<br />
Jesi/Ancona, li 5 dicembre 2001<br />
P.S. –<br />
* I mandati di pagamento emessi dalla Regione Marche a favore del CeMIM, sono<br />
puntualmente richiamati, ma la difesa non dispone né dell’originale, né della copia.<br />
Ciò nonostante la conferma della loro puntuale indicazione è data dal totale dei<br />
mandati richiamati che si equipara perfettamente con i contributi erogati dalla Regione<br />
Marche al CeMIM.<br />
** La nota 2233 del 30/11/89 relativa ai lavori trova copertura nella D.G.R.<br />
del 15/07/1988 relativa alla richiesta fondi FESR per la realizzazione<br />
delle opere interportuali».<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
84
La relazione, fatta propria dal Tribunale di Ancona, è stata redatta<br />
con la documentazione reperita l’8 febbraio 2001 ai sensi della Legge<br />
397/2000 (Indagini difensive), con richiesta del 18/10/2000 al Responsabile<br />
del Servizio <strong>regionale</strong> ai trasporti, Arch. Paolo Pasquini, dall’Avv.<br />
Cristiana Pesarini 144 .<br />
Tale documentazione venne sequestrata in copia dalla Guardia di Finanza<br />
il 16 febbraio 1993 145 , ciò significa che era nella disponibilità della<br />
prima <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta istituita nel 1992, della Procura prima<br />
dell’emissione dei mandati di cattura e del Responsabile Servizio Legale<br />
Avv. Carlo Luigi Jorio al momento della redazione del parere legale utilizzato<br />
per la revoca dei contributi (D.G.R. n. 3144/93) e della richiesta<br />
di ripetizione (D.G.R. n. 3423/93).<br />
Qui, tuttavia, non ci <strong>com</strong>pete stabilire la correttezza dell’agire da parte<br />
della magistratura.<br />
Ci interessa invece rispondere ad un quesito: il <strong>com</strong>binato disposto<br />
tra le sentenze della Cassazione Sezioni Unite n. 5617/03 146 e Sez. I n.<br />
11081/04 147 che rispondono a questioni di legittimità e di diritto e la sentenza<br />
del Tribunale di Ancona n. 243/04 148 che risponde al merito del<br />
problema: correttezza di utilizzo dei contributi, hanno permesso di fugare<br />
ogni dubbio in merito al parere legale Jorio, alla legittimità delle delibere<br />
D.G.R. nn. 3214/1992, 3144/93 e 3243/93 149 ed alle conclusioni della<br />
<strong>Commissione</strong> d’Inchiesta 1992?<br />
La risposta che questa <strong>Commissione</strong> si sente di dare, sulla base di<br />
quanto accertato processualmente e di quanto documentato non può che<br />
essere affermativa sia in diritto che nel merito.<br />
E può anche affermare che fu illegittimo: revocare i contributi erogati,<br />
non erogare i contributi liquidati con la delibera D.G.R. n. 7210/1991,<br />
non trasferire alla società CeMIM i contributi europei erogati dalla Cee-<br />
Fesr e far condannare la società CeMIM al fallimento.<br />
144 Richiesta Avv. Cristiana Pesarini alla Regione Marche documentazione atti CeMIM 1985/1993;<br />
145 Verbale Guardia di Finanza sequestro documentazione CeMIM uffici Regione 16 febbraio 1993;<br />
146 Idem nota nr. 96;<br />
147 Idem nota nr. 100 (*);<br />
148 Idem nota nr. 142 (***);<br />
149 Idem nota nr. 44, idem nota nr. 61, idem nota nr. 98;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
85
5.4.4 Le audizioni dell’Avv. Gianfranco Formica,<br />
la sua attività di assessore <strong>regionale</strong> p.t. e le sue<br />
dichiarazioni in merito ai rapporti tenuti con<br />
la Procura di Ancona. Le dichiarazioni degli auditi<br />
Alfio Bassotti e Fabrizio Sichi<br />
Sul punto l’assessore <strong>regionale</strong> p.t. Gianfranco Formica, ha più volte ribadito<br />
la sua totale estraneità per aver causato l’illegittimo fallimento CeMIM.<br />
Anzi, ed a ragione, ha ritenuto di chiamare in causa la Giunta <strong>regionale</strong><br />
in carica fino al 20 luglio 1993 e, più precisamente, l’assessore <strong>regionale</strong><br />
ai trasporti Rodolfo Tambroni, il presidente della Giunta <strong>regionale</strong> Rodolfo<br />
Giampaoli e il responsabile del Servizio legale <strong>regionale</strong> Avv. Carlo<br />
Luigi Jorio.<br />
Nessuno può contestare questa verità stante che l’assessore Tambroni<br />
ha cercato in ogni modo, riuscendovi, di non far erogare al CeMIM i<br />
contributi liquidati con la delibera n. 7210/1991 di 8,5 miliardi, mentre<br />
insieme i tre hanno provveduto a far approvare alla Giunta <strong>regionale</strong>:<br />
– la delibera n. 3214/1992 del 5 ottobre 1992, predisposta dall’assessore<br />
Tambroni, relatore il presidente Giampaoli, ed il parere favorevole del<br />
Responsabile del Servizio legale Avv. Carlo Luigi Jorio;<br />
– l’incarico di un parere legale, sull’utilizzo dei contributi regionali, affidato<br />
al Responsabile del Servizio legale Avv. Carlo Luigi Jorio nella seduta<br />
della Giunta <strong>regionale</strong> del 29 marzo 1993;<br />
– il parere legale del Responsabile del Servizio legale Avv. Carlo Luigi<br />
Jorio depositato il 17 giugno 1993, in contrasto con la mozione del<br />
Consiglio <strong>regionale</strong> di finanziare il CeMIM, previa modifica dell’assetto<br />
gestionale e prima che l’assessore Tambroni partecipasse all’assemblea<br />
dei soci CeMIM con la sua proposta di aumentare il capitale sociale fino<br />
a 15 miliardi di lire;<br />
– la delibera n. 3144/1993 del 5 luglio 1993, predisposta dall’assessore<br />
Tambroni, che approva il parere legale Jorio e revoca i contributi erogati<br />
al CeMIM. Delibera che ha il parere favorevole del Responsabile del Servizio<br />
legale Avv. Carlo Luigi Jorio estensore del parere legale;<br />
– la delibera n. 3243/1993 del 16 luglio 1993, predisposta dall’assessore<br />
Tambroni, che autorizza a promuovere la procedura dei contributi re-<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
86
vocati, relatore il vice presidente Recchi (assente il presidente Giampaoli<br />
coinvolto per corruzione in una vicenda giudiziaria). Delibera che ha il<br />
parere favorevole del Responsabile del Servizio legale Avv. Carlo Luigi<br />
Jorio a cui è demandato l’incarico, che non verrà mai assolto.<br />
Il 21 luglio 1993 150 , subentra la nuova Giunta <strong>regionale</strong> e vengono sostituiti:<br />
il presidente Rodolfo Giampaoli con il vice presidente Recchi e<br />
l’assessore ai trasporti Rodolfo Tambroni con Gianfranco Formica.<br />
Chiarite le responsabilità preesistenti alla nomina di assessore <strong>regionale</strong><br />
di Gianfranco Formica, possiamo ora approfondire l’attività svolta<br />
dall’assessore <strong>regionale</strong> ai trasporti Gianfranco Formica, in relazione alla<br />
società CeMIM.<br />
Si deve, certo, in primis, riconoscere che amministrare la Regione Marche<br />
in quel periodo era difficile farlo in piena autonomia dall’influenza<br />
che la magistratura esercitava nei confronti delle forze politiche e degli<br />
amministratori di qualsiasi livello istituzionale.<br />
In particolare gli amministratori dell’Ente regione, nominati il 21 luglio<br />
1993, non potevano sfuggire dal condizionamento che la vicenda<br />
giudiziaria della ScpA CeMIM, da alcuni mesi, esercitava sull’Istituzione<br />
<strong>regionale</strong> direttamente coinvolta in tale vicenda, ed ancor più colpita<br />
dall’accusa di corruzione nei confronti del presidente della Giunta <strong>regionale</strong><br />
Rodolfo Giampaoli, a seguito della quale si è dovuto dimettere.<br />
La nuova Giunta <strong>regionale</strong> nasce certamente in questo avvelenato clima<br />
politico e giudiziario e certamente da questo clima ne è stata fortemente<br />
condizionata. Si deve anche dire che più volte i procuratori titolari<br />
dell’inchiesta CeMIM hanno manifestato la chiara volontà di volere il<br />
fallimento del CeMIM, tanto da richiederlo espressamente il 5 ottobre<br />
1993 ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 L.F. 151 .<br />
In questo clima del tutto particolare l’assessore <strong>regionale</strong> p.t. Formica<br />
ne è stato sicuramente condizionato e forse non poteva essere diversamente,<br />
tanto era <strong>com</strong>plesso il momento.<br />
Nella audizione del 4 ottobre 2011 Gianfranco Formica ha raccontato<br />
e giustificato i contatti da lui avuti sia con il Procuratore della Repubblica<br />
150 Idem nota nr. 62;<br />
151 Idem nota nr. 72;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
87
Fausto Angelucci, sia con il PM Cristina Tedeschini, nonché con il Giudice<br />
delegato, in fase pre-fallimentare CeMIM, Dott. Stefano Formiconi.<br />
Nella sua audizione Alfio Bassotti 152 non interviene specificatamente<br />
sul ruolo avuto da Formica nel determinare le condizioni per l’illegittimo<br />
fallimento CeMIM, ma lascia il <strong>com</strong>pito di farlo a due sue dichiarazioni,<br />
opportunamente conservate, che consegna al presidente Gia<strong>com</strong>o<br />
Bugaro. Le due dichiarazioni, a futura memoria, fanno riferimento ad<br />
altrettanti incontri occasionalmente avuti con Formica, in entrambi i casi<br />
presso il Tribunale di Ancona, il 7 luglio 1997 ed il 2 novembre 1998 153 .<br />
I passi più importanti delle dichiarazioni di Formica nei due incontri<br />
citati sono i seguenti: Incontro del 7 luglio 1997.<br />
«Ma che cosa vuoi farci? Giampaoli aveva già fatto la revoca dei 16 miliardi ed in<br />
oltre in aula consiliare non potevo certo dire che avevo parlato con la Tedeschini la quale<br />
voleva il fallimento e mi aveva fatto vedere la perizia della procura: converrai con me,<br />
d’altra parte, era difficile dire di no con l’aria che tirava in quel periodo!».<br />
Incontro del 2 novembre 1998.<br />
Sorpreso e irritato perché l’Avv. Formica, <strong>com</strong>e già aveva avuto modo<br />
di dire il 7 luglio 1997, presente in quell’occasione l’arch. Tomellini, anche<br />
in questa occasione ha affermato: «di essere stato indotto a far fallire il<br />
CeMIM dalla Procura di Ancona e che la dott.ssa Tedeschini, gli sottopose una consulenza<br />
dalla quale emergeva una valutazione dei beni CeMIM estremamente bassa.<br />
Una valutazione che oggettivamente gli faceva considerare un utilizzo dei contributi dati<br />
al CeMIM per finalità estranee ai vincoli imposti in delibera».<br />
Richiesto chiarimenti al Formica su quelle affermazioni molto gravi,<br />
rispose «che era venuto a conoscenza di questa CTU del 26 giugno 1997 e che successivamente<br />
prese contatti con l’ing. Passamonti, che lui conosceva bene perché svolgeva<br />
la professione a Macerata, il quale aveva partecipato alla stesura di una consulenza<br />
sui beni CeMIM per conto del Banco di Napoli, maggiore creditore chirografario nel<br />
fallimento CeMIM. L’ing. Passamonti, mi disse, gli confermò che il valore dei beni Ce-<br />
MIM materiali e immateriali erano addirittura superiori al valore della stima indicata<br />
nella CTU del 26 giugno 1997. Formica, dopo questa ricostruzione, manifestò chiaramente<br />
la convinzione di essere stato indotto all’errore dalla Tedeschini e che avrebbe<br />
152 Verbale audizione del 21 giugno 2011 di Bassotti Alfio (*);<br />
153 Documenti-denuncia Bassotti Alfio dichiarazioni Formica del 7 luglio 1997 e 2 novembre 1998;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
88
coinvolto la stessa Tedeschini qualora avesse subito conseguenze civili o penali per il suo<br />
<strong>com</strong>portamento in merito al fallimento CeMIM».<br />
Quanto ricostruito da Bassotti sulle dichiarazioni di Formica in quei<br />
due incontri, è riscontrabile documentalmente per la loro <strong>com</strong>une presenza<br />
nei due giorni in Tribunale ad Ancona e, per alcuni riferimenti fatti<br />
a persone presenti ed all’Ing. Passamonti di cui certo Bassotti non poteva<br />
conoscere l’esistenza di una amicizia.<br />
In ogni caso la conferma di quanto sostenuto da Bassotti, avviene nella<br />
audizione dell’ex direttore della FinMarche Fabrizio Sichi, tenuta il 27<br />
luglio 2011 154 .<br />
Dichiara il dott. Fabrizio Sichi:<br />
«… Gli eventi si sono poi susseguiti in maniera molto vorticosa. La Giunta <strong>regionale</strong><br />
nell’anno successivo, 1993, andò in crisi, fu rinnovata, assunse l’incarico di Assessore<br />
ai trasporti l’Avv. Gianfranco Formica.<br />
Ricordo che nell’autunno del 1993 fui convocato, insieme al dott. Giraldi, in Regione<br />
dall’Avv. Formica. Fu un colloquio che ricordo molto bene per i toni, di cui ancora non<br />
so ben catalogare e dare un giudizio. L’esordio di Formica fu abbastanza disarmante,<br />
disse: “Vi devo <strong>com</strong>unicare che se qualcuno darà una lira al Ce-<br />
MIM la Tedeschini lo arresterà”.<br />
Io che non conoscevo la Tedeschini allora chiesi: “Scusi, ma la Tedeschini chi è?”. E<br />
lui con aria sorniona disse: “No, guardi, vi consiglio questo <strong>com</strong>portamento”. Io dissi:<br />
“Ma a che titolo, a che scopo, per me non ci sono gli elementi tecnici, però se mi fa<br />
capire…”. E lui rispose in maniera abbastanza evasiva a questa domanda<br />
dicendo “che ci aveva chiamato perché dovevamo fare una cosa utile e nel bene della<br />
Regione, costituire una nuova società, selezionare tre avvocati, su cui poi esprimere<br />
un parere per fare il presidente, e richiedere il contributo previsto (credo dalla legge<br />
240/1990 sugli interporti, dove l’<strong>Interporto</strong> Marche era stato inserito <strong>com</strong>e <strong>Interporto</strong><br />
di 2° livello), per non perdere questi 30 miliardi. Quindi voi mi dovete fare, disse,<br />
questa società <strong>com</strong>e Finanziaria. Allora io gli risposi: “Guardi che i mezzi che noi<br />
abbiamo sono molto limitati”. Avevamo un capitale di circa 8 miliardi e mezzo, da una<br />
parte impegnato per le partecipazioni, l’altra messa a reddito da operazioni finanziarie<br />
per pagare il consiglio e tutta la struttura, che era una struttura minimale rispetto agli<br />
impegni a cui doveva soprassedere. Quindi le risorse non c’erano, avevamo già chiesto un<br />
154 Verbale audizione Fabrizio Sichi del 27 luglio 2011 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
89
aumento di capitale. C’era il problema dell’Iselqui che dovevamo porre in liquidazione<br />
perché dalla <strong>com</strong>unità non arrivava più denaro. Allora dissi: “Guarda, Gianfranco, qui<br />
c’è un problema di sottocapitalizzazione della Finanziaria. L’unico modo per risolverlo<br />
è fare un aumento di capitale e con le risorse potremo costituire questa nuova società<br />
che doveva avere un capitale minimo di 2 miliardi”. La proposta fu accolta quindi ci<br />
mettemmo a lavorare in questa direzione».<br />
Il Dott. Sichi al tempo stesso dalla sua rappresentazione sul ruolo della<br />
Procura di Ancona circa gli interventi finanziari a favore del CeMIM che<br />
avrebbero permesso di evitargli il fallimento unitamente all’influenza, diretta<br />
o indiretta, operata sui <strong>com</strong>portamenti e sulle decisione della giunta<br />
<strong>regionale</strong>.<br />
Il Dott. Sichi fa anche un’altra affermazione da tecnico <strong>com</strong>petente<br />
in questioni economiche-finanziarie e di bilancio riguardanti società di<br />
capitali:<br />
«Questa situazione di stallo andò avanti alcuni mesi. Ci preoccupammo di tutto quello<br />
che si sentiva dire, però, <strong>com</strong>e dire, nel momento in cui Giraldi entrò nel Consiglio di<br />
amministrazione per onestà professionale io se ci fossero stati gli elementi di una società<br />
in stato pre-fallimentare gli avrei consigliato di non entrare. Una cosa sono le voci o<br />
quello che la gente dice, una cosa sono i bilanci, i documenti ufficiali, le carte, che secondo<br />
me facevano intendere che la situazione era più una vicenda politica, forse anche<br />
con alcuni risvolti giudiziari, che a me non <strong>com</strong>petevano, cercavo di capire, ma su questi<br />
aspetti non è che mi sono concentrato più di tanto».<br />
Ci si deve chiedere ora se le decisioni della Giunta <strong>regionale</strong> possano<br />
essere giustificate.<br />
55 La regione Marche ed i contributi Cee-Fesr<br />
La <strong>Commissione</strong> si è anche soffermata a valutare la questione dei contributi<br />
assegnati al CeMIM dalla <strong>Commissione</strong> Europea Cee-Fesr.<br />
La questione richiamata nel precedente capitolo 1, quale fonte di finanziamento<br />
al CeMIM per la realizzazione dell’interporto di Jesi, deve<br />
qui essere ripresa per l’incidenza negativa che essa ha avuto sulle sorti<br />
della società.<br />
Dalla ricostruzione fatta in precedenza, relativa ai contributi erogati<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
90
secondo le finalità stabilite, risulta chiaro che per la realizzazione delle<br />
opere su una spesa effettivamente sostenuta e certificata perfino nel parere<br />
legale Jorio del 17 giugno 1993, il CeMIM benché avesse fornito alla<br />
Regione Marche un rendiconto di Lire 5.890.640.192.=, riceve contributi<br />
solo per Lire 1.976.385.000.=.<br />
Non vengono mai erogati contributi per la restante cifra di Lire<br />
3.914.255.192.=; tale somma in parte o in tutto doveva coprire le spese<br />
indicate nella delibera n. 7210/1991, contributi in realtà mai erogati, ed<br />
altresì va sottolineato <strong>com</strong>e ulteriori contributi assegnati ed in parte già<br />
erogati alla Regione Marche per Lire 569.110.000.= dalla Cee-Fers, non<br />
furono anch’essi mai trasferiti alla società CeMIM, benché disponibili<br />
nelle casse regionali fin dal 5 settembre 1991 155 .<br />
Il recupero del credito Fesr maturato dal CeMIM verso la Regione<br />
Marche, venne sollevato con più istanze dal creditore Garbuglia al Curatore<br />
CeMIM.<br />
Il 16 settembre 1996, il Curatore con lettera prot. n. 1252 156 , consegnata<br />
brevi manu al signor Guerrino Re, scrive al Servizio Politiche Comunitarie<br />
di avere chiarimenti in merito ai contributi Fesr.<br />
In data 11 dicembre 1996 il Curatore diffida il responsabile del Servizio<br />
a rispondere alla lettera del 16 settembre 1996 157 .<br />
Le risposte date dal Dott. Bellardi, vengono contestate dal Curatore<br />
con lettera del 15 febbraio 1997 tanto da richiedere in contraddittorio un<br />
incontro presente i responsabili del Servizio ed il creditore Garbuglia 158 .<br />
In data 3 aprile il Curatore sollecita di nuovo l’incontro in contraddittorio<br />
e fa presente di averne informato il Giudice delegato 159 .<br />
L’incontro non verrà mai fatto.<br />
La Giunta <strong>regionale</strong> presieduta da Vito D’Ambrosio, era stata interessata<br />
al problema, con una proposta di delibera del 26 gennaio 1996 160 e<br />
155 Idem nota nr. 23, idem nota nr. 24;<br />
156 Lettera Curatore fallimento CeMIM alla regione Marche contributi Cee/Fesr 16 settembre 1996;<br />
157 Lettera Curatore fallimento CeMIM alla regione Marche diffida del 11 dicembre 1996;<br />
158 Lettera Curatore fallimento CeMIM alla regione Marche incontro-contraddittorio 15 febbraio<br />
1997;<br />
159 Lettera Curatore fallimento CeMIM alla regione Marche diffida 3 aprile 1997;<br />
160 D.G.R. del 29 gennaio 1996 revoca contributi europei ritirata e mai più presentata;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
91
discussa in Giunta il 29/01/1996, che aveva per oggetto: «Revoca domanda<br />
di finanziamento al fondo europeo di sviluppo <strong>regionale</strong> al progetto-realizzazione centro<br />
merci intermodale delle Marche».<br />
La delibera non venne approvata per chiarimenti e non venne più presentata,<br />
cosicché i contributi Cee-Fesr furono trattenuti nella disponibilità<br />
di bilancio <strong>regionale</strong> fino al decreto dirigenziale del 9 marzo 2010 161 che,<br />
senza specificarne la ragione, così si legge in decreto, ha deciso la restituzione<br />
di €. 293.920,79 alla Cee per il tramite del Ministero dell’Economia<br />
e delle Finanze, con mandato del 19/03/2010.<br />
È stato verificato e, del resto, è scritto nel «documento istruttorio» del<br />
decreto dirigenziale che:<br />
«…<br />
• deciso di procedere alla verifica di tutte le partite contabili relative ai fondi FESR<br />
di cui all’art. 17 della legge 156/1983 assegnati alla Regione dalla UE, per<br />
accertare se tali fondi fossero stati interamente trasferiti al Comune di Ancona così<br />
<strong>com</strong>e previsto dall’art. 3, <strong>com</strong>ma 1 della L.R. 55/1997;<br />
• preso atto che dall’esame della documentazione contabile in possesso dei servizi<br />
<strong>com</strong>petenti, stante il lungo tempo trascorso e la <strong>com</strong>plessità delle vicende succedutesi,<br />
non è stato possibile effettuare la verifica necessaria;<br />
• deciso di richiedere alla UE – Direzione Generale Politica Regionale (DG REGIO)<br />
se la Regione debba o meno procedere alla restituzione alla stessa UE della somma<br />
di euro 293.920,79, quota parziale del finanziamento concesso e trasferito alla Regione<br />
per la “Realizzazione del Centro Merci Intermodale delle Marche CEMIM<br />
1° Lotto funzio nale”, importo mantenuto nelle disponibilità dei bilanci regionali in<br />
corrispondenza del capitolo di spesa 20809202 “Rimborso alla Comunità Europea<br />
del contributo relativo alla realizzazione del Centro Merci Intermodale”.<br />
La P.F. Politiche Comunitarie con nota prot. 0046685 del 25/01/2010 ad oggetto<br />
“Contributo FESR–CeMIM 1988” pone il quesito alla DG REGIO che con<br />
nota 001030 dell’08/02/2010 <strong>com</strong>unica “…considerato che il contributo erogato<br />
sull’intero investimento alla regione ammonta a lire 569.110.000 e che tale somma<br />
non è mai stata liquidata al CeMIM, destinatario finale del progetto ammesso a contributo,<br />
si chiede che la corrispondente somma in euro 293.920, 79 venga restituita al<br />
bilancio <strong>com</strong>unitario…”».<br />
161 Idem nota nr. 25;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
92
Il motivo sostenuto dal Servizio <strong>com</strong>petente è sempre stato che il Ce-<br />
MIM non poteva chiedere alla Cee contributi ai sensi della dell’art. 17<br />
della L. 153/83 del 2 maggio 1983 162 , che stabilisce: «La regione Marche può<br />
accedere al Fondo europeo di sviluppo <strong>regionale</strong> di cui al regolamento CEE n. 724/79<br />
del 6 febbraio 1979 e n. 3325/80 del 16 dicembre 1980, e al regolamento CEE<br />
n. 2615/80 del 7 ottobre 1980, limitatamente ai progetti localizzati nel <strong>com</strong>une di<br />
Ancona, danneggiato dagli eventi calamitosi del 13 dicembre 1982».<br />
Pertanto, sostiene il Servizio i contributi richiesti al Fesr dal CeMIM. in<br />
base all’art. 17 della L. 156/83 sono illegittimi e vanno restituiti.<br />
La regione Marche, fa domanda, a favore del CeMIM, di accesso ai contributi<br />
Cee-Fesr, ed anche questo è certificato da documentazione (D.G.R.<br />
del 15/07/1988 163 ), con la seguente motivazione che si legge in delibera:<br />
«Domanda globale di finanziamento infrastrutture – costo di ciascun investimento inferiore<br />
a 5 milioni di ECU – Legale: Regolamento del Consiglio (CEE) n° 1787/94)».<br />
Il CeMIM, in allegato alla domanda, fa inserire una sua relazione tecnica<br />
nella quale è scritto: «desCrIzIone dell’InvestImento: … Tutti i programmi<br />
relativi allo sviluppo del porto di Ancona mirano, pertanto, ad inglobare le aree<br />
della fascia anzidetta nel circuito economico, di cui il porto costituisce elemento centrale.<br />
Nell’ambito del modello di organizzazione del porto e delle linee di forza che da esso<br />
si insediano verso l’interno, un fattore essenziale è rappresentato dall’interporto, che,<br />
pur se collocato nell’area di Jesi con il porto costituisce un sistema fortemente integrato;<br />
tanto che dalla funzione dello interporto dipenderanno anche ed in non lieve misura, le<br />
soluzioni da attivare a mare, sul litorale e all’interno dello stesso porto.<br />
La previsione di realizzare l’interporto nel territorio di Jesi è scaturita da uno studio<br />
effettuato dalla Camera di Commercio di Ancona e recepito dalla Regione Marche nel<br />
proprio Piano dei Trasporti, in quanto nel territorio del Comune di Ancona per le sue<br />
caratteristiche orografiche, geologiche ed insediative, non è stato possibile individuare<br />
un’area idonea alla localizzazione di tale infrastruttura».<br />
Quanto appena riportato dalla relazione allegata alla D.G.R. del<br />
15/07/1988, era dovuto a quanto stabiliva l’art. 18 del Regolamento<br />
CEE n. 1787/84 164 che reca:<br />
162 Legge nr. 156 del 2 maggio 1983;<br />
163 Idem nota nr. 17 (*);<br />
164 Idem nota nr. 6;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
93
«1. Gli investimenti infrastrutture che possono beneficiare di un contributo del FESR, sono<br />
quelli che sono presi a carico, in tutto o in parte, dai poteri pubblici o da qualsiasi altro organismo<br />
responsabile, al pari di un’autorità pubblica, della realizzazione di infrastrutture.<br />
Il finanziamento di investimenti in infrastrutture riguarda, entro i limiti definiti nell’allegato,<br />
infrastrutture che contribuiscano allo sviluppo della regione o della zona in cui<br />
esse si situano.<br />
2. In via eccezionale, e previa consultazione del <strong>com</strong>itato del FESR secondo la procedura<br />
prevista all’articolo 40, può essere accordato un contributo del FESR per il<br />
finanziamento, totale o parziale, di investimenti in infrastrutture che, quantunque non<br />
situati in una regione o in una zona ammessa al beneficio, siano situati in una zona<br />
ad esse contigua e siano indispensabili per <strong>com</strong>pletarne la dotazione di infrastrutture.<br />
Il contributo del FESR copre solo la parte degli investimenti necessaria per lo sviluppo<br />
della regione o della zona in questione. L’importo delle risorse assegnate al finanziamento<br />
degli investimenti di cui al presente paragrafo non possono eccedere il 4% delle<br />
risorse del FESR».<br />
Il Dott. Bellardi, preso atto dell’art. 18, ha ripiegato sul fatto che a<br />
rendere illegittimo l’assegnazione dei contributi Fesr alla società CeMIM,<br />
il territorio del Comune di Jesi non è contiguo a quello del Comune di<br />
Ancona (art. 18, <strong>com</strong>ma 2°).<br />
Durante l’audizione Vito D’Ambrosio sul punto dichiara 165 : «… Lascio<br />
totalmente da parte la questione della legittimità del finanziamento al Ce.M.I.M. con<br />
fondi FERS dell’Unione Europea, questione assai <strong>com</strong>plessa, ac<strong>com</strong>pagnata, scrutata,<br />
interpretata, una serie incredibile di cose. Comunque che i fondi originariamente fossero<br />
vincolati all’utilizzo nel territorio del <strong>com</strong>une di Ancona, poi sono stati utilizzati per<br />
Jesi, che non è nemmeno confinante con Ancona, la cosa mi è sembrata un po’ strana,<br />
però tutte queste vicende sono anteriori al mio insediamento, anche con il parere dell’ufficio<br />
legale ecc. ecc…».<br />
Una affermazione grave per due motivi: il primo perché quanto appena<br />
ricostruito smentisce qualsiasi vincolo di utilizzo di tali contributi<br />
al di fuori del Comune di Ancona; il secondo perché se è vero che la<br />
responsabilità iniziale di non aver erogato al CeMIM quei contributi è da<br />
attribuire alla Giunta Giampaoli eletta nel 1990 ed, in particolare, all’assessore<br />
Tambroni in carica anche nel settembre del 1991, è pur vero che<br />
165 Idem nota nr. 101 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
94
l’ostacolo più forte al trasferimento di tale somma alla società fallita è da<br />
attribuire alle Giunte successivamente elette.<br />
In data 10 marzo 2008 166 l’Avv. Triggiani, su mandato di Garbuglia<br />
Nazareno scrive al presidente della Giunta Spacca ed al Dirigente Burattini,<br />
ai sensi della L. 241/90 e della L. 397/00 se i contributi erogati dal<br />
Fesr alla Regione Marche per la società CeMIM erano nella disponibilità<br />
dell’Ente.<br />
Nessuna risposta è stata mai data.<br />
Sulla questione il sig. Garbuglia e il sig. Bassotti hanno provveduto,<br />
fornendo la documentazione alla <strong>Commissione</strong>, a presentare un esposto<br />
del 28 agosto 2008 167 all’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode).<br />
L’esposto contiene le seguenti conclusioni:<br />
«… CHIEDONO<br />
Alla <strong>com</strong>petente Istituzione OLAF di assumere tutte le iniziative che riterrà opportune<br />
al fine di:<br />
– stabilire la verità in ordine alla destinazione dei fondi <strong>com</strong>unitari a carico del FESR<br />
erogati per la società CeMIM ma alla stessa mai versati;<br />
– accertare le rispettive responsabilità, che in questo esposto risultano documentate, con<br />
ogni conseguenza relativa;<br />
– riconoscere <strong>com</strong>e dovuta alla S.c.p.A. Ce.M.I.M. in liquidazione la somma di Euro<br />
293.920,78 (Lire 569.110.000) ai sensi della delibera Cee-FESR n. 880504215<br />
del 19/12/1988, illegittimamente trattenuta dalla Regione Marche;<br />
– trasmettere alle autorità giudiziarie italiane, per <strong>com</strong>petenza, ogni atto e provvedimento<br />
adottato qualora dovessero emergere <strong>com</strong>portamenti penalmente ed amministrativamente<br />
rilevanti da parte dei soggetti ritenuti responsabili».<br />
Con lettera dell’8 ottobre 2008, l’OLAF rispondeva 168 :<br />
«Egregio Sig. Garbuglia, la ringrazio per il suo esposto del 28 agosto, nel quale <strong>com</strong>unica<br />
all’OLAF informazioni relative a presunte irregolarità nella gestione dei progetti cofinanziati<br />
nell’ambito del Fesr regione Marche ex Regolamento Cee n. 1787/84. Tali<br />
informazioni sono attualmente in fase di valutazione al fine di stabilire se i fatti esposti<br />
rientrino nell’ambito delle <strong>com</strong>petenze dell’OLAF. Il capo unità James Sweeney».<br />
166 Lettera Avv. Triggiani ai sensi delle Leggi 241/90 e 397/00 richiesta documentazione Cee/<br />
Fesr 10/03/2008;<br />
167 Esposto Garbuglia, Bassotti OLAF 28 agosto 2008 (*);<br />
168 Lettera OLAF del 8 ottobre 2008;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
95
Con lettera del 2 luglio 2009, l’OLAF informava 169 :<br />
«Egregio Sig. Garbuglia, facendo seguito al Suo esposto del 28 agosto 2008 riguardante<br />
possibili irregolarità circa la decisione della <strong>Commissione</strong> C (88) 2332 301 – Fesr<br />
n. 88/05/04/125 del 19 dicembre 1988, Le <strong>com</strong>unico che l’Ufficio europeo per<br />
la lotta Antifrode, con la decisione n. 1/7306 del 22 giugno 2009, ha deciso di non<br />
aprire una nuova indagine amministrativa.<br />
Infatti, acquisite le necessarie informazioni dalle <strong>com</strong>petenti autorità <strong>com</strong>unitarie e<br />
nazionali e nel rispetto del principio di sussidiarietà per le attività già intraprese dallo<br />
Stato membro, non sono emersi elementi ricadenti tra le <strong>com</strong>petenze istituzionali<br />
dell’Ufficio previste dai Regolamenti (CE) n. 1073/99 e n. 2185/96. Il capo unità<br />
James Sweeney».<br />
La valutazione dell’OLAF addiviene ad una conclusione secondo cui,<br />
nessuna irregolarità è stata <strong>com</strong>messa nell’assegnazione dei contributi con<br />
la decisione della <strong>Commissione</strong> C (88) 2332 301 – Fesr n. 88/05/04/125<br />
del 19 dicembre 1988, riguardo eventuali irregolarità <strong>com</strong>piute in Italia,<br />
la <strong>com</strong>petenza ricade sullo Stato membro.<br />
Si considera pertanto che le giustificazioni che hanno indotto la Regione<br />
Marche a sottrarre al CeMIM i contributi erogati dal Fesr per<br />
Lire 569.110.000.=, ed a non richiedere la somma restante di Lire<br />
2.430.890.000.= pure rendicontata dalla società CeMIM il 4 settembre<br />
1992 170 , rappresentano un gravissimo errore che ha danneggiato ingiustamente<br />
la società CeMIM e la realizzazione dell’interporto di Jesi.<br />
Manifesta infine la <strong>Commissione</strong> anche la gravissima preoccupazione<br />
che, per i suoi <strong>com</strong>portamenti, la regione Marche, potrebbe dover corrispondere<br />
ingenti risarcimenti, sia al CeMIM in liquidazione, sia ai singoli<br />
creditori chirografari non ancora soddisfatti per gli interessi maturati sul<br />
loro credito ammesso, sia infine con somme di maggiore entità, le persone<br />
che hanno subito gravissime conseguenze morali e materiali.<br />
169 Lettera OLAF del 2 luglio 2009;<br />
170 Idem nota nr. 26 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
96
56 La Regione Marche, le proposte di concordato<br />
fallimentare , l’acquisto delle azioni CeMIM<br />
da parte della interporto Marche Spa<br />
ed il motivo del loro sequestro<br />
Durante i 13 anni della procedura fallimentare della ScpA CeMIM in<br />
liquidazione il tentativo di arrivare ad un soluzione concordataria si è<br />
sempre infranto contro gli ostacoli frapposti dalla Giunta <strong>regionale</strong> in<br />
carica e, principalmente, dal presidente p.t. Vito D’Ambrosio.<br />
Si elencano i vari tentativi proposti dall’allora Liquidatore della società<br />
Dott. Loris Mancinelli:<br />
1) Assemblea dei soci CeMIM del 10 maggio 1997 171 ;<br />
2) Assemblea dei soci CeMIM del 15 marzo 2000 172 ;<br />
3) Assemblea dei soci CeMIM del 27 aprile 2000 173 ;<br />
4) Assemblea dei soci CeMIM del 27 febbraio 2004 174 ;<br />
5) Assemblea dei soci CeMIM del 30 aprile 2004 175 ;<br />
6) Assemblea dei soci CeMIM del 4 febbraio 2005 176 ;<br />
7) Assemblea dei soci CeMIM del 16 marzo 2005 177 ;<br />
8) Assemblea dei soci CeMIM del 16 marzo 2006 178 .<br />
In tutte queste assemblee si sono scontrati interessi diversi tra la Regione<br />
Marche receduta da socio del CeMIM e i quattro maggiori soci del<br />
CeMIM: Camera di Commercio di Ancona, Banca delle Marche Spa,<br />
Banca Popolare di Ancona Spa e Banca Unicredito Italiano Spa, prima<br />
di arrivare ad un <strong>com</strong>promesso oneroso per la Regione Marche.<br />
Alle prime tre assemblee la Regione Marche vi ha partecipato, nonostante<br />
l’art. 5 della L.R. 6/94 del 2 febbraio 1994.<br />
L’art. 5 reca: «1. Sono abrogati il <strong>com</strong>ma 1 dell’articolo 1 ed il <strong>com</strong>ma 3 dell’art.<br />
2 della legge <strong>regionale</strong> 23 giugno 1986, n, 15, <strong>com</strong>e modificata dalla legge <strong>regionale</strong><br />
171 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 10 maggio 1997 (*);<br />
172 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 15 marzo 2000 (*);<br />
173 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 27 aprile 2000 (*);<br />
174 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 27 febbraio 2004 (*);<br />
175 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 30 aprile 2004 (*);<br />
176 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 4 febbraio 2005;<br />
177 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 16 marzo 2005;<br />
178 Verbale assemblea straordinaria soci CeMIM del 16 marzo 2006 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
97
29 luglio 1988, n. 32». L’abrogazione dei <strong>com</strong>mi 1 e 3 rispettivamente<br />
degli artt. nn. 1 e 2 della L.R. 15/86, <strong>com</strong>e modificata dalla L.R. 32/88,<br />
ha deciso (art. 1, <strong>com</strong>ma 1) il recesso da socio del CeMIM della Regione<br />
Marche ed ha cancellato (art. 2, <strong>com</strong>ma 3) la delega al Comune di Jesi di<br />
operare direttamente, per l’interporto, varianti di P.R.G. e di acquisire in<br />
proprietà al CeMIM le aree sottoposte a procedura espropriativa.<br />
Il motivo di tale intervento legislativo a modifica della L.R. 15/86, in<br />
merito alla delega urbanistica è da individuare nel fatto che il Comune di<br />
Jesi aveva approvato e poi revocato tre progetti generali dell’interporto che<br />
costituivano varianti di P.R.G.: delibera n. 850 del C.C. di Jesi del 26 settembre<br />
1986 179 (primo progetto e prima variante); delibera n. 410 del C.C.<br />
di Jesi del 23 aprile 1987 180 (richiesta modifica al primo progetto e seconda<br />
variante di PRG e conseguente revoca delibera 850/86); delibera n. 581<br />
del C.C. di Jesi del 29 luglio 1987 181 (Adozione Piano Regolatore Generale<br />
nel quale era prevista una «Scheda Tecnica <strong>Interporto</strong>» che stravolgeva il<br />
progetto approvato 3 mesi prima); delibera n. 744 del C.C. di Jesi del 29<br />
luglio 1988 182 (revoca della delibera 410/87) e delibera n. 745 del C.C. di<br />
Jesi del 29 luglio 1988 183 (Stralcio delle previsioni del PRG adottato con<br />
delibera n. 581/87 relativo alle zone interessate al Centro Intermodale).<br />
Una vera e propria tela di Penelope fino ad arrivare all’azzeramento<br />
della previsione urbanistica per l’interporto di Jesi.<br />
Lo stesso giorno 29 luglio 1988 si approvava la L.R. n. 32/88 con le<br />
modifiche alla legge 15/86 e il 21 aprile 1989 con delibera del Consiglio<br />
Comunale di Jesi n. 365 si poteva approvare definitivamente il progetto<br />
generale dell’interporto di Jesi e che costituiva l’immediata variante di<br />
PRG dell’area interportuale 184 .<br />
La modifica introdotta dalla L.R. 32/88 di acquisire al CeMIM le aree<br />
sottoposte a procedura espropriativa aveva lo scopo di evitare due passaggi<br />
di proprietà: al Comune di Jesi prima ed alla CeMIM dopo.<br />
179 Delibera C.C. Jesi nr. 850 del 26 settembre 1987 (*);<br />
180 Delibera C.C. Jesi nr. 410 del 23 aprile 1987 (*);<br />
181 Delibera C.C. Jesi nr. 581 del 29 luglio 1987 (***);<br />
182 Delibera C.C. Jesi nr. 744 del 29 luglio 1987;<br />
183 Delibera C.C. Jesi nr. 745 del 29 luglio 1988 (*);<br />
184 Delibera C.C. Jesi nr. 365 del 21 aprile 1989;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
98
Si deve notare che per arrivare a tale risultato ci sono voluti circa 3 anni<br />
con costi maggiorati dalle continue richieste di modifiche progettuali del<br />
Comune di Jesi che continuamente approvava e revocava sue decisioni.<br />
Un <strong>com</strong>portamento contraddittorio del Comune e fortemente penalizzante<br />
per il CeMIM sul piano finanziario, frutto di lotte politiche paralizzanti.<br />
Il motivo principale delle feroci opposizioni al progetto riguardavano<br />
principalmente le dimensioni dell’area (alla fine 75 ettari <strong>com</strong>presi 15 ettari<br />
di area di rispetto) e l’intervento edilizio (644.741 mc e 112.611 mila<br />
mq di superficie calpestabile).<br />
Il Comune di Jesi con delibera n. 39 del 9 marzo 2007 185 ha approvato<br />
la variante di P.R.G. dell’area interportuale le cui dimensioni sono di<br />
101.07.62 ettari e l’intervento edilizio di 1.536.000.= mc, 102.400 mq di<br />
superficie calpestabile). Una superficie molto strana, poiché si dovrebbero<br />
prevedere edifici tutti alti 15 ml. x 102.400 mq..<br />
Se si dovesse arrivare ad una soluzione di questo tipo si avrà un impatto<br />
paesaggistico di dimensioni impressionanti. Per rimanere al tema<br />
CeMIM si può solo dire che ciò che era impedito al CeMIM è stato poi<br />
concesso alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, con gravi costi economici al<br />
primo e forti possibilità di ricavi alla seconda.<br />
5.6.1 La prima proposta ufficiale<br />
di concordato fallimentare del CeMIM<br />
Tornando alle proposte di concordato fallimentare, ed alle tre assemblee<br />
in cui la Regione Marche poteva determinare l’esito di tale assemblee sia<br />
partecipandovi (voto attivo) sia non partecipandovi (voto passivo).<br />
Per approvare una proposta di concordato era <strong>com</strong>unque necessaria<br />
una maggioranza qualificata di 2/3 ed avendo la Regione Marche, insieme<br />
alla FinMarche il 38,05% del capitale sociale nessuna decisione<br />
poteva essere presa senza il voto attivo, favorevole, della Regione Marche<br />
e della FinMarche.<br />
185 Delibera C.C. Jesi nr. 38 del 9 marzo 2007 (**);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
99
Per la FinMarche, la Finanziaria <strong>regionale</strong> controllata dall’Ente regione<br />
con il 78,88% del capitale sociale, il Legislatore <strong>regionale</strong> socio di<br />
maggioranza, decise per la sua liquidazione, (per perseguire una diversa<br />
strategia politica di intervento nei settori produttivi e non certo per motivi<br />
di ordine finanziario, in quanto i conti di questa Società erano in ordine e<br />
presentavano un bilancio in attivo), che si concretizzò il 24 luglio 1997 186<br />
e pertanto, automaticamente perse la sua qualifica di socio del CeMIM<br />
ai sensi dell’art. 7 dello suo Statuto 187 .<br />
Con l’esclusione della FinMarche dalla <strong>com</strong>pagine sociale del CeMIM,<br />
le decisioni da assumere con voto qualificato, non dava più la possibilità<br />
alla Regione Marche di far valere il suo voto attivo o passivo determinante,<br />
ma il liquidatore della società FinMarche non ebbe mai a <strong>com</strong>unicare<br />
al liquidatore Mancinelli, lo stato di liquidazione e le prime tre assemblee:<br />
10/05/1997, 15/03/2000 e 27/04/2000 188 , furono condizionate<br />
dal voto dei due receduti dalla <strong>com</strong>pagine sociale.<br />
Il pericolo vero non può essere sfuggito ad un professionista del diritto<br />
<strong>com</strong>e Vito D’Ambrosio (magistrato in aspettativa nel distretto delle Marche).<br />
Vale ricordare che alla assemblea del 10 maggio 1997, la Giunta <strong>regionale</strong><br />
presieduta da Vito D’Ambrosio approvò la delibera n. 1133/97 189 , nella<br />
quale pur dichiarando il socio Regione Marche receduto dalla <strong>com</strong>pagine<br />
sociale CeMIM, assume la decisione di non accogliere la proposta presentata<br />
dal Liquidatore Loris Mancinelli per un concordato fallimentare.<br />
A quella assemblea la Regione Marche non vi ha partecipato pur essendo<br />
stata formalmente convocata dal liquidatore Loris Mancinelli e<br />
benché i favorevoli alla proposta di concordato erano in maggioranza,<br />
tuttavia determinante fu il voto contrario della FinMarche ancora legittimamente<br />
presente, e quindi decisivo per impedirne l’approvazione non<br />
potendo l‘Assemblea dei soci raggiungere e disporre della maggioranza<br />
richiesta di 2/3 del capitale sociale.<br />
È importante soffermarsi sul contenuto di quella proposta di concordato.<br />
186 Verbale assemblea straordinaria FinMarche Spa del 24 luglio 1997:liquidazione società;<br />
187 Idem nota nr. 7 (*);<br />
188 Idem nota nr. 171 (*), idem nota nr. 172 (*), idem nota nr. 173 (*);<br />
189 D.G.R. nr. 1133 del 5 maggio 1997;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
100
Il presidente p.t. del CeMIM Franco Ferranti, citato in giudizio dal<br />
curatore del fallimento (proc. civ. 1790/95 R.G.) e, sempre su richiesta<br />
del curatore sottoposto a sequestro conservativo con decreto del 4 luglio<br />
1995 190 del Giudice Dott.ssa Francesca Miconi in solido con Bassotti Alfio,<br />
Del Mastro Carlo Alberto e Garbuglia Nazareno, fino alla copertura<br />
di 20 miliardi, propose al liquidatore Mancinelli Loris un soluzione concordataria<br />
con il versamento di Lire 3 miliardi quale risarcimento dei<br />
danni provocati alla società.<br />
La proposta venne accolta da tutti i convenuti nel proc. civ. n. 1790/95<br />
R.G., amministratori e sindaci, tranne: Bassotti Alfio, Del Mastro Carlo<br />
Alberto e Garbuglia Nazareno, che manifestarono, la loro intenzione di<br />
proseguire la causa civile ritenendo essere loro i danneggiati assieme alla<br />
società CeMIM e non essere coloro che avevano recato danni alla società.<br />
La proposta venne presentata dall’Avv. Domenico Bartolini e il liquidatore<br />
Mancinelli Loris procedette alla convocazione dell’assemblea per<br />
approvare la proposta di concordato ai sensi dell’art. 15 L.F. anticipatamente<br />
fatta pervenire ai soci.<br />
All’assemblea del 10/05/1997 il liquidatore sintetizzò i vantaggi presenti<br />
nella soluzione concordataria in 4 punti:<br />
«I vantaggi, per quanto evidenti, della proposta possono sintetizzarsi <strong>com</strong>e segue:<br />
1) ritorno in bonis del Ce.M.I.M. nel termine di circa sei mesi dal deposito della domanda<br />
di concordato, quasi certamente senza alcun esborso da parte dei soci;<br />
2) conseguente disponibilità del patrimonio della società fallita (attualmente stimato<br />
Lire 7,5 miliardi con valutazione passibile di incremento a seguito di nuova perizia<br />
tuttora in corso) con superamento di tutti i problemi connessi con le inevitabili lungaggini<br />
della procedura fallimentare, con la dubbia acquisibilità in sede fallimentare<br />
dei beni e della progettazione di proprietà della società fallita, etc.;<br />
3) possibilità per la nuova società “INTERPORTO MARCHE S.p.A.” di acquisire<br />
dal Ce.M.I.M. in liquidazione (mediante fusione o in altro modo;<br />
4) eliminazione del contenzioso esistente nei confronti della Regione Marche e delle<br />
FF.SS. (chiamate in causa da amministratori e sindaci o convenute in giudizio da<br />
creditori).<br />
Va ricordato che i partecipanti alla cordata, contribuendo economicamente alla opera-<br />
190 Tribunale di Ancona decreto sequestri conservativi Dott.ssa Miconi del 4 luglio 1995 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
101
zione, non otterranno altro beneficio se non quello di chiudere una vertenza penosa per<br />
tutti in tempi brevi. Con sicuro vantaggio della collettività <strong>regionale</strong> che potrà finalmente<br />
vedere realizzata, un’opera fondamentale <strong>com</strong>e l’<strong>Interporto</strong>».<br />
Si deve precisare che anche se approvata dall’assemblea la proposta<br />
doveva passare al vaglio ed all’accoglimento del Comitato dei creditori,<br />
dei soci chirografari, del Giudice delegato e del Tribunale fallimentare.<br />
Una valutazione obiettiva, non oggi a posteriori, bensì a quel momento<br />
storico preciso, di quanto prospettato dal liquidatore Mancinelli Loris<br />
andava immediatamente accettato.<br />
Quali furono i veri motivi che portarono alla decisione di non approvare<br />
il concordato?<br />
Innanzitutto ed è scritto nel parere legale redatto dall’Avv. Coen (Responsabile<br />
del Servizio Legale) che integra il documento istruttorio della<br />
Dott.ssa Zema.<br />
Scrive l’Avv. Coen che la Regione Marche ai sensi dell’art. 5 della legge<br />
<strong>regionale</strong> 6/94, non potrà più far parte della <strong>com</strong>pagine sociale del<br />
CeMIM.<br />
Si evidenzia che l’eventualità di un ritorno in bonis del CeMIM, stante<br />
la sentenza 858/96, che escludeva totalmente la Regione Marche dal<br />
passivo del CeMIM perché i contributi erogati erano irripetibili in quanto<br />
riconosceva in capo al CeMIM un diritto di credito soggettivo su tutti i<br />
contributi liquidati a favore della società, gli avrebbe permesso anche di<br />
rivendicare la legittimazione a chiedere il recupero del credito degli 8,5<br />
miliardi della delibera 7210/91.<br />
Rivendicazione già paventata dal liquidatore nella sua relazione insieme<br />
al recupero dei contributi europei, nonché l’acquisizione dei beni patrimoniali<br />
(aree, opere e progettazione) ad un prezzo congruo e non più<br />
acquistato al pubblico incanto dall’unico acquirente indicato con legge<br />
<strong>regionale</strong>.<br />
Nel «documento istruttorio» è, infatti, scritto (pag. 3): «In data<br />
24/4/1997, con nota n.27/2551/SAG, il Presidente della Giunta Regionale, ha<br />
invitato questo Servizio a predispone l’atto nel quale si esprima la volontà della Giunta<br />
stessa al non assenso della proposta di concordato fallimentare».<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
102
L’audizione del Dirigente p.t. Dott. Leonello Lupi 191 ha permesso di<br />
chiarire molte cose in merito alla delibera 1133/97. Innanzitutto la sua<br />
esclusione dalla redazione di tale delibera, nominando quale Responsabile<br />
del Servizio facente funzione, la Dott.ssa Zema, che a differenza del<br />
Dott. Leonello Lupi contrario a tale delibera, era disponibile a mettere la<br />
firma su di un documento istruttorio costruito appositamente per dichiarare<br />
la contrarietà al concordato.<br />
Infatti, benché nell’audizione Vito D’Ambrosio ha sostenuto di aver<br />
aderito sempre acriticamente a tutte le delibere riguardanti il CeMIM<br />
<strong>com</strong>e redatte sotto la responsabilità dei <strong>com</strong>petenti Servizi regionali, l’intimazione<br />
al responsabile del Servizio Trasporti di predisporre la delibera<br />
con un giudizio di non assenso, fa sorgere un legittimo dubbio.<br />
Le motivazioni poi a sostegno del non assenso non possono essere accettate:<br />
«… Se è vero pertanto che le aree sono state acquisite in proprietà al CeMIM in quanto<br />
espropriate dal Comune di Jesi per lo scopo indicato, tali aree non possono concorrere a<br />
costituire il patrimonio disponibile della Società, <strong>com</strong>e non lo possono le progettazioni<br />
delle opere o il manufatto realizzato poiché costituiscono un patrimonio di cui il Ce-<br />
MIM non può disporre, in quanto a destinazione vincolata pubblicistica.<br />
Non si condivide pertanto quanto affermato nella proposta di concordato circa la possibilità<br />
“della conseguente disponibilità” del patrimonio della Società (stimato in oltre<br />
7,5 miliardi), poiché le aree espropriate per la realizzazione dell’<strong>Interporto</strong> non possono<br />
rientrare nel patrimonio immobiliare di cui può disporsi in favore dei creditori, così per<br />
quanto attiene la progettazione dell’opera e la parte di immobile realizzato che non<br />
possono quindi formare oggetto di acquisto in sede fallimentare.<br />
Si evidenzia in fine che con la legge <strong>regionale</strong> n.° 6 del 01/02/1994 è stata promossa<br />
la costituzione all’<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. avente finalità identiche a quelle previste<br />
dalla L.R. n.° 15 del 23/06/1986 per il CEMIM…».<br />
La <strong>Commissione</strong> propone all’attenzione solo questi passi del documento<br />
istruttorio a dimostrazione di quanto sia stato immotivato il non<br />
assenso.<br />
Si sostiene che il CeMIM non può disporre di alcun patrimonio essendo<br />
le aree, le progettazioni e le opere ivi realizzate, beni indisponibili in<br />
191 Verbale Audizione Dott. Leonello Lupi del 17 aprile 2012 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
103
quanto a destinazione pubblica. Di talché avendo la nuova società <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa le stesse identiche finalità del CeMIM, la disponibilità<br />
del patrimonio della società fallita deve essere riconosciuta alla società<br />
che continua l’opera interportuale.<br />
Come poteva essere dichiarato il fallimento se la società CeMIM non<br />
poteva disporre del suo patrimonio poiché aveva «destinazione vincolata<br />
pubblica»?<br />
È pur vero che la Corte d’Appello di Ancona ha deciso che il CeMIM<br />
non poteva fallire poiché «la impugnata sentenza dichiarativa di fallimento si<br />
rivelava infondata, per mancanza, in capo al “CeMIM”, della qualità di soggetto<br />
imprenditoriale», ma a prescindere da tale considerazione, la Corte riconosceva,<br />
quale elemento essenziale e decisivo, per il quale il CeMIM non<br />
doveva fallire, la inesistenza dello stato di insolvenza.<br />
Nel caso di specie la sentenza della Corte ha valore “ora per allora”,<br />
stante che ci sono voluti 17 anni per addivenire alla revoca del fallimento<br />
CeMIM, ma nessuno ha mai messo in discussione la disponibilità in capo<br />
alla società fallita del suo patrimonio se non a motivo della necessità di<br />
argomentare in funzione della scelta fatta del non assenso al concordato<br />
proposto.<br />
5.6.2 La sollecitazione del presidente p.t. di <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa Maurizio Fabiani per una soluzione<br />
concordataria del fallimento CeMIM<br />
Il presidente p.t. di <strong>Interporto</strong> Marche Spa Maurizio Fabiani, agli inizi<br />
del 1998, essendo trascorsi 4 anni dalla costituzione della nuova società<br />
e non potendo ancora acquisire i beni del CeMIM caduti nel fallimento<br />
sollecita una iniziativa concordataria per sbloccare la situazione di stallo<br />
che si è creata.<br />
Anche il presidente del Comitato dei creditori Avv. Remia (in rappresentanza<br />
del Banco di Napoli – maggiore creditore ammesso al passivo<br />
CeMIM), cerca di favorire una tale soluzione.<br />
Il 6 maggio 1998, il consigliere Ciccioli presenta una interrogazione che<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
104
viene discussa nella seduta del Consiglio <strong>regionale</strong> il 24 giugno 1998 192 .<br />
L’interrogazione così conclude:<br />
«Interroga il Presidente della Giunta <strong>regionale</strong> per sapere se non ritenga utile e opportuno<br />
avviare una procedura concordataria (tempi di soluzione sei mesi circa), che consenta<br />
alla Regione di poter utilizzare i fondi stanziati e quindi procedere in tempi rapidi<br />
alla realizzazione dell’interporto, soluzione che, tra l’altro, permetterebbe alla società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. di non dover pagare l’acquisto dei beni con una cifra superiore<br />
a quella prevista dal Comune di Jesi nei Piano particellare di esproprio (8 miliardi)».<br />
In risposta il presidente D’Ambrosio dichiara 193 :<br />
«In risposta all’interrogazione di cui all’oggetto con la quale il consigliere Ciccioli vuole<br />
conoscere il parere della Giunta <strong>regionale</strong> sull’utilità ed opportunità di avviare una<br />
procedura concordataria che consenta alla Regione di poter utilizzare i fondi stanziati e<br />
quindi procedere in tempi rapidi alla realizzazione dell’interporto di Jesi;<br />
considerato che l’incerta conclusione temporale del contenzioso giuridico sul CeMIM<br />
proprietario delle aree su cui dovrà realizzarsi l’interporto rischia di paralizzare, ogni<br />
intervento realizzativo o pregiudicare l’impiego sia delle risorse di circa 30 miliardi<br />
messe a disposizione dal Ministero dei trasporti, sia di circa 7 miliardi previsti dalla<br />
misura 2.1 del Docup. Ob. 2 1 997/1 99; che la Società <strong>Interporto</strong> S.p.A. ha<br />
avanzato la stessa preoccupata richiesta di esaminare la possibilità di una immediata<br />
acquisizione dei terreni e dei fabbricati CeMIM per la realizzazione del primo lotto<br />
funzionale dell’interporto; che risulta che gli ex amministratori della fallita Società<br />
CeMIM starebbero perfezionando una proposta di transazione per circa 3 miliardi<br />
d’importo; che sotto il profilo penale risulterebbero pendenti solo le posizioni dell’arch.<br />
Tomellini e del dott. Garbuglia avendo tutti gli altri imputati chiesto ed ottenuto il patteggiamento<br />
della pena; che il liquidatore della Finanziaria Regionale Marche insieme<br />
all’IMI nell’attività di valutazione delle proprie partecipazioni, tra cui l’interporto, si<br />
è attivato in proposito per la piena realizzazione della struttura prevista dal progetto<br />
originario avviando contatti con primari istituti di credito per valutare la vantaggiosità<br />
e la corretta perseguibilità dell’ipotesi concordataria e/o di altre soluzioni al problema<br />
soprarichiamato; la Giunta Regione ha costituito un gruppo di lavoro di cui fanno parte<br />
i servizi trasporti, Industria, politiche <strong>com</strong>unitarie e legale cui ha affidato l’incarico, da<br />
concludere entro il mese di luglio, di valutare tutto le possibilità effettive e credibili, <strong>com</strong>-<br />
192 Interrogazione consigliere <strong>regionale</strong> Carlo Ciccioli del 6 maggio 1998;<br />
193 Risposta presidente D’Ambrosio seduta Consiglio <strong>regionale</strong> del 24 giugno 1998;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
105
presa quella concordataria preventiva per garantire l’impegno delle risorse disponibili<br />
per la esecuzione della struttura interportuale di Jesi nei tempi previsti.<br />
La Giunta <strong>regionale</strong> si impegna altresì a riferire in Consiglio <strong>regionale</strong> per evidenziare<br />
i risultati del lavoro e le possibili soluzioni al problema in esame».<br />
Nel dichiararsi abbastanza soddisfatto il consigliere Ciccioli osserva:<br />
«In linea di massima mi dichiaro abbastanza soddisfatto, purché alle enunciazioni del<br />
Presidente seguano i fatti, nel senso che, se la Regione sta cercando di trovare una soluzione<br />
tecnica che eviti un contenzioso giuridico che, <strong>com</strong>e tutti sanno, in materia civile<br />
dura <strong>com</strong>unque anni, al di là e al di fuori dei discorso penale che ha altra rilevanza<br />
e altra valenza, credo che vi sia la possibilità di realizzare l’opera, perché ciò che io<br />
paventavo, cioè la perdita dei 30 miliardi e il blocco della realizzazione è una cosa<br />
oggettiva.<br />
Mi sembra di aver capito che il gruppo di lavoro costituito tra servizi all’industria,<br />
trasporti, legale e politiche <strong>com</strong>unitarie deve concludere i suoi lavori entro il 30 luglio,<br />
quindi significa che ci sarà una <strong>com</strong>unicazione ufficiale del Presidente in aula per gli<br />
sviluppi…».<br />
Il presidente D’Ambrosio non porterà a conoscenza del Consiglio <strong>regionale</strong><br />
alcuna decisione che il Gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente<br />
Pietro Marcolini, ha inteso assumere, né entro il mese di luglio, né successivamente.<br />
Il consigliere Cesaroni in data 26 ottobre 1998 194 presenta nuova interrogazione<br />
al presidente della Giunta Vito D’Ambrosio che così conclude:<br />
«Chiede al Presidente della Giunta <strong>regionale</strong> di conoscere le decisioni che il suo governo<br />
intende assumere in merito alle questioni sollevate in premessa, limitatamente, alle<br />
cause che:<br />
– hanno portato al fallimento del CeMIM, nonostante una situazione di forte attivo<br />
emersa a seguito delle decisioni del Tribunale Civile di Ancona;<br />
– hanno portato la Regione Marche a perdere, ingiustificatamente, non solo un contributo<br />
di 3 miliardi della CEE-FESR, ma anche la possibilità di avere finanziati<br />
dalla CEE-FESR per la realizzazione di altre opere dell’interporto di Jesi;<br />
– hanno portato la società “<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A.” a proporre incautamente un’asta<br />
dei beni CeMIM che presuppone serie conseguenze legali e temporali: legali<br />
in quanto tale proposta può senz’altro aprire la stura a nuove iniziative giudiziarie;<br />
194 Interrogazione consigliere <strong>regionale</strong> Enrico Cesaroni del 26 ottobre 1998;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
106
temporali in quanto detta iniziativa non è certo in grado per ridurre i tempi per<br />
entrare in possesso dei beni CeMIM, ma sicuramente per protrarli oltre le più nere<br />
previsioni prospettate dall’interrogazione del consigliere Ciccioli;<br />
Chiede infine al Presidente della Giunta <strong>regionale</strong> di conoscere le decisioni assunte dal<br />
Gruppo di lavoro costituito dalla Giunta <strong>regionale</strong> e del cui esito il Presidente si era<br />
impegnato a riferire in Consiglio entro 30 giorni».<br />
L’interrogazione non trova risposta!<br />
L’unica certezza è che nessuna iniziativa concordataria viene assunta<br />
dalla Giunta <strong>regionale</strong>.<br />
Tuttavia, se da un lato non vengono certo riproposte le motivazioni<br />
contenute nella D.G.R. n. 1133/97 195 , a dimostrazione della loro inconsistenza<br />
giuridica, dall’altro si sceglie di prendere tempo, rinviare e tacere.<br />
Il presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa Fabiani, l’anno successivo di<br />
fronte all’impossibilità di sbloccare la situazione da 5 anni <strong>com</strong>pletamente<br />
paralizzata, nell’aprile 1999 si dimette e nel mese di luglio 1999 viene<br />
eletto presidente il Dott. Roberto Pesaresi.<br />
563 La seconda proposta di concordato fallimentare<br />
presentata dal liquidatore Dott Loris Mancinelli<br />
Il liquidatore Dott. Loris Mancinelli, una volta venuto a conoscenza del<br />
valore attribuito al patrimonio CeMIM di Lire 12.826.148.780.= e che<br />
era andata deserta la prima asta ed in previsione dell’avvio della procedura<br />
della seconda asta fissata per il 21 marzo 2000, con decreto cron. n.<br />
981 dell’11/02/2000 196 , convoca l’assemblea dei soci CeMIM per presentare<br />
una seconda proposta di concordato fallimentare. La proposta<br />
portata in discussione il 15 marzo 2000 197 , su richiesta della Regione Marche<br />
(che partecipa all’assemblea benché receduta da socio) viene rinviata<br />
per l’eventuale approvazione alla successiva data del 27 aprile 2000 198 .<br />
Nelle more tra l’assemblea del 15 marzo e la successiva del 27 aprile<br />
195 Idem nota nr. 189;<br />
196 Idem nota nr. 117;<br />
197 Idem nota nr. 172 (*);<br />
198 Idem nota nr. 173 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
107
2000, si tengono le elezioni regionali e la conferma di D’Ambrosio alla<br />
presidenza della Giunta <strong>regionale</strong>.<br />
L’assemblea rinviata al 27 aprile 2000, si tiene regolarmente e la proposta<br />
di concordato non viene approvata per il voto contrario e determinante<br />
del socio receduto Regione Marche, nonostante i voti favorevoli<br />
(2.094.952 azioni), fossero superiori ai voti contrari (2.074.709 azioni).<br />
Una eventuale approvazione del concordato proposto dal liquidatore<br />
Loris Mancinelli avrebbe portato a sospendere la vendita dei beni<br />
CeMIM al pubblico incanto e la società fallita tornata in bonis avrebbe<br />
potuto vendere i propri beni al valore congruo definito dalla CTU<br />
dell’Ing. Sisa.<br />
Sicuramente il CeMIM poteva chiudere la liquidazione ottemperando<br />
a tutte le obbligazioni ed arrivare ad una fusione con la società <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa che avrebbe portato a liberare da ogni vincolo la realizzazione<br />
dell’interporto.<br />
564 Le proposte si concordato presentate<br />
da un assuntore e l’ingente costo finanziario<br />
sostenuto dalla Regione Marche per impedirle<br />
Gli anni 2000/2003 si caratterizzano per alcuni sviluppi importanti della<br />
vicenda fallimentare CeMIM:<br />
– la procedura fallimentare procede al pagamento integrale, <strong>com</strong>prensivi<br />
degli interessi maturati, dei crediti privilegiati ammessi allo stato<br />
passivo in due trance: 9 marzo 2000 199 e 18 dicembre 2001 200 ;<br />
– il pagamento di <strong>Interporto</strong> Marche Spa della fattura n. 1/2000 201 ,<br />
in data 14 luglio 2000, emessa dal Curatore per la somma di Lire<br />
8.310.000.000 + Iva per un totale di Lire 9.972.000.000, tranne la<br />
caparra già versata di Lire 810.000.000;<br />
199 Primo riparto fallimento CeMIM creditori privilegiati del 17 aprile 2000;<br />
200 Secondo riparto fallimento CeMIM creditori privilegiati del 18 dicembre 2001 (*);<br />
201 Fattura Curatela fallimentare nr. 1 del 14 luglio 2000: acquisto beni CeMIM – decreto cron.<br />
nr. 42 del 1 gennaio 2001: assegnazione beni;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
108
– il Tribunale di Ancona con decreto cron. n. 4671 del 12/10/2002 202<br />
«autorizza la Curatela fallimentare a formulare apposito atto di costituzione in<br />
mora nei confronti della Regione Marche relativamente alle pretese creditorie di cui<br />
all’esposizione che precede, idoneo ex art. 2943, u.c., cod. civ., ad interrompere il<br />
<strong>com</strong>pimento del termine prescrizionale applicabile alle pretese stesse». Il Decreto<br />
viene emesso su presentazione di istanza al Giudice delegato presentato<br />
dal creditore privilegiato Garbuglia il 19 luglio 2002 203 ;<br />
– l’atto di costituzione in mora del Curatore fallimentare notificato alla<br />
Regione Marche il 16 ottobre 2002 204 (appena tre giorni prima della<br />
scadenza dei 10 anni prescrittivi del credito) che reca: «… intima il<br />
pagamento – alla Regione Marche nelle sue varie articolazioni organizzative ed<br />
immediatamente – degli importi sub a), b) e c) della premessa sopra riportata, così<br />
<strong>com</strong>e nella stessa premessa indicati nella loro quantificazione e nei loro rispettivi<br />
titoli di spettanza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria <strong>com</strong>e per legge in<br />
favore della “CeMIM scpa – Centro Merci Intermodale Marche”, oggi in amministrazione<br />
fallimentare con la scrivente Curatela…». I punti a) e b) fanno<br />
riferimento al credito di 8,5 miliardi di lire liquidati con la delibera<br />
n. 7210/1991 e mai erogati; il punto c) corrisponde alla richiesta di<br />
un risarcimento per il danno causato pari all’importo della delibera<br />
7210/1991, ovvero ulteriori 8,5 miliardi.<br />
Stante la richiesta degli interessi e rivalutazione, la somma richiesta<br />
alla data del 16 ottobre 2002 ammontava a circa 26 miliardi di lire;<br />
– le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 5617 del 24/10<br />
– 10/04/2003, che rigettava il ricorso della Regione Marche sulla legittimità<br />
ad adire il giudice ordinario in relazione alla ammissione nel<br />
passivo del fallimento CeMIM del credito <strong>regionale</strong>.<br />
Il liquidatore Loris Mancinelli alla luce degli sviluppi sopra elencati ed<br />
in presenza di una articolata proposta di concordato fallimentare da parte<br />
di assuntore con accollo liberatorio, definiva la posizione della Regione<br />
Marche quale socio receduto ai sensi dell’art. 5 della legge <strong>regionale</strong> 6/94<br />
ed inviava alla Regione Marche il 23 gennaio 2004 una lettera che <strong>com</strong>u-<br />
202 Decreto cron. nr. 4761 del 12/10/2002 Tribunale di Ancona;<br />
203 Istanza al Giudice delegato di Garbuglia del 19 luglio 2002 (*);<br />
204 Atto di costituzione in mora della Regione Marche del 16 ottobre 2002;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
109
nicava «l’annotazione del recesso sul libro soci» e la consegna «dei titoli azionari<br />
per il loro annullamento».<br />
All’assemblea dei soci CeMIM convocata per il giorno 27 febbraio<br />
2004 205 , per la Regione Marche si presentava l’Avv. Paolo Costanzi che<br />
contestava la decisione del Liquidatore e del Collegio sindacale di escludere<br />
l’Ente <strong>regionale</strong> dalla <strong>com</strong>pagine sociale del CeMIM dichiarando<br />
a verbale: «Preso atto formalmente dell’Assemblea, faccio presente che la Regione<br />
Marche non ha mai avanzato atto di recesso dalla società Ce.M.I.M. secondo le vigenti<br />
norme del codice civile applicabili al caso di specie e pertanto la Regione Marche<br />
è a tutti gli effetti di legge socia e, non essendo stata ritualmente convocata, chiedo, in<br />
tale rappresentanza, di essere ammesso all’Assemblea e che la stessa si pronunci sulla<br />
partecipazione della Regione Marche. Chiedo inoltre che sia dato atto dell’esito della<br />
votazione già assunta dall’Assemblea in sede ordinaria, nella quale si sono espressi<br />
favorevolmente per l’ammissione alla partecipazione, i soci Comune di Falconara Marittima,<br />
Camera di Commercio di Ancona ed il Comune di Jesi, mentre si sono astenuti<br />
tutti gli altri presenti».<br />
La votazione richiamata dall’Avv. Costanzi non imponeva al liquidatore<br />
Mancinelli di assumere la decisione di farlo partecipare e, soprattutto,<br />
quello di dargli facoltà di voto, stante l’assenso minoritario, ma l’astensione<br />
maggioritaria degli altri soci e l’opportunità di evitare ogni rigidità e<br />
contrapposizione con la Regione Marche, permise all’Avv. Costanzi sia la<br />
partecipazione che il voto sulle decisioni da prendere.<br />
L’Avv. Costanzi di nuovo interviene ad esprimere la posizione dell’Ente<br />
in merito alla proposta di concordato con assuntore e dichiara a verbale:<br />
«Intendo ringraziare il Dott. Mancinelli Loris per l’attività fin qui profusa e considero<br />
che, pur essendo l’interesse dei creditori, sotto il profilo economico, realizzato sia con la<br />
procedura fallimentare che con la procedura concordataria, quest’ultima non soddisfa<br />
l’interesse della Regione Marche. Informo pertanto l’Assemblea che verrà sottoposta,<br />
all’attenzione della stessa ed in prosieguo anche a quella del liquidatore, una iniziativa<br />
della Regione Marche, che la stessa si impegna a promuovere in tempi brevi, per riportare<br />
la società Ce.M.I.M. “in bonis”, sotto il controllo diretto dei soci e sulla base dei<br />
documenti forniti dal curatore».<br />
Il rappresentante della Camera di Commercio di Ancona Dott. De<br />
205 Idem nota nr. 174 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
110
Vita, dichiara a verbale: «Poiché è necessario ricercare la soluzione che soddisfa<br />
maggiormente l’interesse dei soci, ritengo interessante verificare la fattibilità della proposta<br />
indicata dal rappresentante della Regione Marche che, mi auspico, possa essere<br />
<strong>com</strong>unicata il prima possibile».<br />
Il voto sulla proposta di concordato viene cosi espresso:<br />
– favorevoli n. azioni 1.940.436.000<br />
– contrari n. azioni 1.877.069.000<br />
– astenuti n. azioni 1.234.160.000<br />
La proposta benché sostenuta dalla maggioranza dei soci <strong>com</strong>prese le<br />
tre banche (Banca Delle Marche, Cassa di Risparmio Vr, Ve, Bl e An e la<br />
Banca Popolare di Ancona), non avendo raggiunto il voto favorevole dei<br />
2/3 della <strong>com</strong>pagine sociale, venne respinta.<br />
Il liquidatore Loris Mancinelli, non avendo ricevuto alcuna proposta<br />
dalla Regione Marche in base all’impegno assunto dal suo rappresentante<br />
nella assemblea del 27 febbraio 2004, convoca una nuova assemblea per<br />
il giorno 30 aprile 2004.<br />
In previsione di tale assemblea, la Giunta <strong>regionale</strong>, relatore il presidente<br />
Vito D’Ambrosio, approva la delibera n. 477/04 206 .<br />
L’allegato A, parte integrante della delibera, contiene una proposta<br />
rivolta a: Camera di Commercio di Ancona, Banca delle Marche, Banca<br />
Popolare; Comune di Falconara M.ma e Comune di Jesi.<br />
Si riportano i passi più significativi:<br />
«… La proposta della Regione si articola in due fasi.<br />
a) Nella prima fase è necessario ed opportuno che la curatela fallimentare dia corso alla<br />
liquidazione dei crediti ammessi previa l’approvazione del piano di riparto del curatore<br />
da parte dei giudice delegato, conducendola a termine.<br />
Il tempo per tale fase é previsto in un periodo breve a decorrere dal mese di Maggio<br />
2004.<br />
b) Nella seconda fase, immediatamente successiva all’ultimo atto di pagamento da parte<br />
della curatela, é prevista l’iniziativa della Regione che si assume l’onere di operare<br />
affinché ciascuno dei soci abbia restituito il capitale sociale risultante dagli atti, sino<br />
all’intero, anche tramite rinuncia alla propria quota di partecipazione se e per quanto si<br />
rendesse necessario.<br />
206 D.G.R. nr. 477 del 27 aprile 2004;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
111
La restituzione avviene mediante la liquidazione “pro-quota” del residuo attivo fallimentare<br />
e, quindi, mediante la cessione di quote della società <strong>Interporto</strong> S.p.a. del valore<br />
corrispondente.<br />
L’operazione <strong>com</strong>porta la fusione della società CeMIM nella società <strong>Interporto</strong>…».<br />
Si deve tenere conto innanzitutto che nel deliberato la Giunta <strong>regionale</strong><br />
tiene a ribadire che la Regione Marche è a tutti gli effetti ancora socia<br />
del CeMIM.<br />
Questa necessaria premessa della Giunta <strong>regionale</strong> ha avuto lo scopo<br />
di dare legittimità ad un altro punto dell’allegato A. Infatti il punto IV.<br />
reca: «Si propone pertanto la conclusione di un patto di sindacato tra la Regione<br />
Marche, Camera di Commercio di Ancona, Banca delle Marche, Banca Popolare di<br />
Ancona, Comune di Falconara M.ma e Comune di Jesi della durata di otto mesi, volto<br />
a garantire il percorso sopraesposto sino alla sua naturale conclusione».<br />
Per spiegare meglio questa delibera ci viene in soccorso l’audizione<br />
dell’Avv. Costanzi (Dirigente Avvocatura <strong>regionale</strong>) del 15 marzo 2012 207<br />
che in merito alla necessità di essere riconosciuta la regione Marche socia<br />
del CeMIM afferma: «… Ripeto, c’era un’emergenza, c’era un terzo assuntore di un<br />
concordato, che io sapevo bene, lo sapevano tutti, il cui unico scopo era mettere mano al<br />
tesoretto. Allora a quel punto – ed io faccio l’avvocato della Regione, non è che pettino le<br />
bambole! – dovevo fare qualcosa – nel nostro gergo, non so se qualcuno fa la professione<br />
forense, si dice “chi mena per primo mena sempre due volte” –. E lo scopo ovviamente<br />
non era quello di andare a fare la guerra ma di trattare. Cioè, tu mi hai dato un cazzotto<br />
pesante, io te ne do un altro, allora, ci vogliamo mettere attorno ad un tavolo a ragionare?<br />
Ma la cosa non è stata molto ben gradita da parte del liquidatore Mancinelli, il<br />
quale in tutti i modi ha cercato di contrastare qualunque fosse l’iniziativa della Regione.<br />
Per cui l’azione che è stata fatta dalla Regione, consigliata da me ecc., era soltanto<br />
quella di ridurre il danno al meno possibile.<br />
Ci sono delle situazioni in cui tu devi fare una strategia a geometria variabile, cioè ti<br />
devi adattare pian piano alle situazioni che si evolvono. Ripeto, ballavano 4 milioni e<br />
mezzo…».<br />
In verità quanto sostiene l’Avvocatura <strong>regionale</strong> confligge con la prova<br />
dei documenti, né può giustificare l’ingente impiego di denaro pubblico<br />
per un valore di di €. 2.151.500,67=.<br />
207 Verbale audizione del 15 marzo 2012 dell’Avv. Paolo Costanzi dirigente avvocatura <strong>regionale</strong> (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
112
L’Avvocatura <strong>regionale</strong> ha giustificato quanto ha sottoscritto nel «documento<br />
istruttorio» parte integrante della D.G.R. n. 477/2004, tuttavia<br />
se lamenta che l’assuntore con la sua proposta mirava ad impadronirsi di<br />
un “tesoretto”, per quale motivo invece di limitarsi a contrastare quella<br />
proposta, la Giunta <strong>regionale</strong>, tramite una sua controllata, non ha ritenuto<br />
di presentare una propria proposta di concordato con assuntore cosicché<br />
quel “tesoretto” sarebbe entrato nella disponibilità dell’Ente?<br />
È scritto nell’allegato A della D.G.R. n. 477/2004 che nella prima fase,<br />
da contatti avuti con il Curatore, la procedura fallimentare avrebbe approvato<br />
entro il maggio 2004 il riparto per il pagamento di tutti i crediti<br />
chirografari e, con la seconda fase, i soci si sarebbero soddisfatti “proquota”<br />
del loro capitale versato con il residuo attivo fallimentare, e qualora<br />
non fosse stato sufficiente il capitale sarebbe stato recuperato sia con la rinuncia<br />
della Regione Marche della propria quota (Lire 1.700.000.000.=),<br />
sia mediante cessione di quote della società <strong>Interporto</strong> del valore corrispondente.<br />
È accaduto invece che la procedura fallimentare si è chiusa 3 anni dopo<br />
il 14 giugno 2007, tutti i creditori sono stati soddisfatti del loro credito è<br />
residuato un attivo di €. 1.420.916,00= ed i maggiori creditori chirografari<br />
hanno preteso, su quella somma di recuperare gli interessi maturati<br />
durante la procedura fallimentare.<br />
Il residuo attivo fallimentare non è stato sufficiente – pro quota – a coprire<br />
gli interessi dl maggior creditore ammesso al passivo del fallimento,<br />
quale cessionario del credito del Banco di Napoli.<br />
Il maggior creditore, in surroga al Curatore, ha convenuto la Regione<br />
Marche in giudizio, e la causa si è risolta con una soluzione transattiva di<br />
€. 1.000.000,00= (un milione) <strong>com</strong>e da delibera della Giunta <strong>regionale</strong> n.<br />
354/2009 approvata il 2 marzo 2009 208 .<br />
La Regione Marche, non solo ha perso la totalità della sua quota sociale<br />
di €. 877.976,73= (Lire 1.700.000.000.=) ma, <strong>com</strong>e sopra ricordato,<br />
ha dovuto pagare con l’ingente somma di €. 2.151.500,67= (Lire<br />
4.165.886.202.=) l’impegno assunto verso i soci con i quali ha sottoscritto<br />
il cosiddetto “patto di sindacato”. Sempre nell’audizione l’Avv. Costanzi<br />
208 D.G.R. nr. 354 del 2 marzo 2009 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
113
dice: «L’idea del <strong>com</strong>pianto Mancinelli, liquidatore del Ce.M.I.M., era di veicolare<br />
attraverso soggetti terzi una proposta di concordato. Qual era lo scopo? Il fallimento<br />
aveva un attivo, l’attivo era sufficiente a coprire tutto il passivo fallimentare – addirittura<br />
all’epoca sembra che residuassero 900 mila euro d’attivo –, riportare il Ce.M.I.M.<br />
in bonis e partire alla carica per ottenere quei soldi che mancavano all’appello».<br />
Dalla documentazione emerge una diversa verità.<br />
Il liquidatore Loris Mancinelli non ha veicolato nessuno, ha fatto altre<br />
3 assemblee dopo quella del 30 aprile 2004 209 e precisamente: il 4 febbraio<br />
2005, il 16 marzo 2005 ed il 16 marzo 2006 210 , ed ha portato in queste<br />
altre tre assemblee altrettante proposte del terzo assuntore poiché la Regione<br />
Marche benché si era impegnata a proporre una propria proposta<br />
di concordato fallimentare, non ha mai mantenuto questo impegno.<br />
Innanzitutto, è bene ora prendere in esame <strong>com</strong>e si è arrivati al cosiddetto<br />
“patto di sindacato” e quanto è costato alla Regione Marche.<br />
Il liquidatore Loris Mancinelli, introducendo l’assemblea del 30 aprile<br />
2004 afferma a verbale (pag. 8):<br />
«… Ne consegue la logica deduzione che l’iniziativa Regionale preannunciata dall’avv.<br />
Costanzi Paolo non poteva concretizzarsi che con una proposta di concordato, migliorativa<br />
di quella che non ha raggiunto il quorum deliberativo nell’assemblea straordinaria<br />
del 27 febbraio 2004. Nel perdurante silenzio della Regione è stata invece presentata<br />
altra proposta di concordato fallimentare che sto per leggervi…».<br />
Il liquidatore chiarisce che se si discute una nuova proposta del terzo<br />
assunto è solo perché dalla Regione Marche non è pervenuta alcuna proposta<br />
<strong>com</strong>e promesso.<br />
In un passo successivo il Liquidatore Loris Mancinelli, che ha avuto<br />
l’onore di presiedere il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti,<br />
anticipa quello che sarebbe accaduto ai soci in mancanza di una<br />
soluzione concordataria ed a pag. 10 ammonisce a verbale: «… Invece nessuna<br />
somma il curatore potrà ripartire ai soci della società fallita perché con quanto<br />
residuerà dopo il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari si dovranno pagare,<br />
ai creditori ammessi e soddisfatti gli interessi maturati negli ultimi dieci anni. È questa<br />
l’alternativa che i soci hanno di fronte ed in funzione di essa votare. I soci enti pubblici,<br />
209 Idem nota nr. 175 (*);<br />
210 Idem nota nr. 176, idem nota nr. 177, idem nota nr. 178 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
114
votando contro una proposta che consentirebbe il rimborso, seppure parziale, del valore<br />
delle azioni, potrebbero dover rispondere alla Corte dei Conti.<br />
E quanto avanti sinteticamente esposto è stato fatto dal liquidatore al fine della tutela<br />
del valore delle azioni e quindi dei soci del Ce.M.I.M…».<br />
Interviene per la Camera di Commercio di Ancona il Dott. Michele<br />
Vita il quale dichiara a verbale (pag. 12):<br />
«La giunta camerale, riunitasi il 28 aprile 2004, ha avuto conoscenza della delibera<br />
della Regione Marche del 27 aprile 2004 con la quale sono stati approvati i termini<br />
della proposta della Regione Marche e in attesa dell’esito di tale delibera, la giunta ha<br />
ritenuto opportuno richiedere un rinvio della presente assemblea».<br />
Il liquidatore Mancinelli fa rilevare (pag. 13): «che non gli è pervenuta alcuna<br />
proposta in nessuna data da parte della Regione Marche e che essendo l’unico a poter<br />
convocare l’Assemblea per l’autorizzazione a presentare domanda di concordato, avrebbe<br />
dovuto essere informato. Precisa altresì che il documento distribuito in questa sede<br />
datato 26 aprile 2004 e <strong>com</strong>e sopra allegato al presente sotto la lettera “B” è l’ultimo<br />
pervenutogli, migliorativo di altro precedentemente pervenuto».<br />
Su richiesta del liquidatore interviene il rappresentante della Banca<br />
delle Marche Dott. Stefano Gottin che dichiara: «alla luce del fatto che esiste<br />
la possibilità confermata anche dalla C.C.I.A.A. di Ancona che la Regione Marche<br />
formuli ai soci una proposta alternativa, la Banca delle Marche S.p.A. ritiene opportuno<br />
poterne effettuare il confronto con quella presentata in questa sede e pertanto<br />
<strong>com</strong>unica che, in sede di voto, si asterrà sul 1° punto all’ordine del giorno della parte<br />
straordinaria».<br />
Il voto viene così espresso:<br />
favorevoli: nessuno<br />
contrari: Comune di Falconara M.ma e Comune di Jesi (n. azioni 177.069);<br />
astenuti: Camera di Commercio, Banca delle Marche,<br />
Banca Popolare di Ancona, Unicredit,<br />
Comune di Castelbellino, Comune di San Marcello (n. azioni 3.136.036),<br />
i due terzi dei soci si astengono in attesa della proposta alternativa della<br />
Regione Marche.<br />
Dopo l’assemblea dei soci CeMIM del 30 aprile 2004 accadono tre<br />
fatti importanti e per molti aspetti decisivi sia per la futura revoca del fallimento<br />
CeMIM – definitivamente dichiarata 7 anni dopo –, sia per l’esito<br />
della vicenda penale – anch’essa avvenuta 7 anni dopo –:<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
115
1) Il 26 maggio 2004, escono le motivazioni della sentenza n. 243/2004<br />
del Tribunale di Ancona.<br />
La sentenza, in merito ai contributi regionali erogati al CeMIM, rubricati<br />
al capo di imputazione b), motiva la correttezza del loro utilizzo ed<br />
assolve con formula piena l’imputato Garbuglia Nazareno perché il fatto<br />
non sussiste e non sussiste non solo in relazione alla sua posizione, bensì nei<br />
confronti anche degli altri imputati nel frattempo usciti dal processo per<br />
avere patteggiato: Franco Ferranti, Carlo Alberto Del Mastro, Alfio Bassotti,<br />
Giuseppe Fortunato, Bruno Strappa, Floriano Berrettini ed Fausto Alba.<br />
L’assoluzione è definitiva, irrevocabile perché la Procura rinuncia perfino<br />
sia a ricorrere in appello, sia a presentare appello incidentale.<br />
Gli imputati Franco Ferranti (Presidente del CeMIM) e Floriano Berrettini<br />
(funzionario della Regione Marche) non potranno assistere alla<br />
loro assoluzione perché anzitempo deceduti a seguito di due gravissime<br />
malattie.<br />
2) la Sezione I a della Suprema Corte emette la sentenza n. 11081/2004<br />
del 25/11 – 11/06/2004 211 .<br />
La Regione Marche con questa sentenza viene definitivamente esclusa<br />
dal passivo del CeMIM, cancellando la pretesa del credito di Lire<br />
16.609.548.729.= (€. 8.578.116,03=).<br />
Finisce dopo 10 anni e 5 mesi la speranza di incassare un credito miliardario.<br />
Ciò nonostante quell’inesistente credito fu utilizzato per dichiarare<br />
l’insolvenza della società e far fallire il CeMIM.<br />
Il costo legale di questa vicenda giudiziaria non è ancora dato di sapere.<br />
3) il 14 settembre 2004, viene depositata dal C.T.U. Dott. Carlo Volpe<br />
la stesura definitiva della sua consulenza.<br />
La C.T.U. al Dott. Volpe viene decisa con ordinanza del Tribunale di<br />
Ancona, G.I. Dott.ssa Francesca Miconi il 19 aprile 1999 212 , su richiesta<br />
di parte attrice nel procedimento di opposizione alla sentenza n. 7/94<br />
dichiarativa del fallimento CeMIM.<br />
Il giuramento del Dott. Volpe viene stabilito per l’udienza del 24 febbraio<br />
2000.<br />
211 Idem nota nr. 100 (*);<br />
212 Verbale udienza 19 aprile 1999 proc. pen. n. 310/94 incarico CTU Dott. Carlo Volpe;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
116
Alla richiesta delle parti attrici di anticipazione con istanza presentata<br />
il 7 agosto 1999, il G.I. la respinge con provvedimento del 16 agosto<br />
1999 213 .<br />
Il 24 febbraio 2000 l’udienza viene d’Ufficio rinviata al 21 settembre<br />
2000, in attesa che il procedimento venga assegnato ad altro magistrato.<br />
Il 21 settembre 2000, finalmente il C.T.U. Dott. Carlo Volpe 214 può<br />
realizzare il suo giuramento – 1 anno e 5 mesi dopo – avanti al Giudice<br />
Dott. Marco Bonivento subentrato alla Dott.ssa Francesca Miconi e<br />
svolgere la sua perizia sul seguente quesito: «Il C.T. U. indicherà, sulla base<br />
di quanto avrà rilevato, se sussistesse effettivamente una difficoltà o impossibilità a far<br />
fronte alle obbligazioni, acquisirà anche i bilanci della società» inoltre «accertare la effettiva<br />
situazione patrimoniale del Ce.M.I.M. prima della dichiarazione di fallimento,<br />
con riferimento alla effettiva consistenza di beni materiali (opere, progettazioni e aree)<br />
ed immateriali (accordo di Rotterdam, studi di informatizzazione, ricerche di mercato,<br />
valutazione impatto ambientale) dei crediti maturati e maturandi (Regione Marche,<br />
Ministero Trasporti, IVA utenti, ecc.) e dei debiti con le relative modalità e dilazioni<br />
di pagamento».<br />
La relazione definitiva del C.T.U. Volpe, depositata il 14 settembre 2004<br />
– 5 anni e 5 mesi dopo l’ordinanza del 19/04/1999 – così conclude 215 :<br />
«Il sottoscritto, nelle pagine che precedono, ritiene di avere fornito una esposizione chiara<br />
ed esaustiva dei fatti salienti avvenuti in merito alla società Ce.M.I.M. dopo la sua<br />
dichiarazione di fallimento e che <strong>com</strong>unque sono stati portati a conoscenza dopo la<br />
stesura del primo elaborato peritale prodotto dal sottoscritto.<br />
I sopracitati fatti sicuramente portano a modificare la situazione patrimoniale del<br />
Ce.M.I.M. con riferimento alla data di dichiarazione di fallimento, aumentandone<br />
l’attivo.<br />
Tuttavia il sottoscritto ritiene indispensabile in questa sede fare le seguenti considerazioni.<br />
La conoscenza e la certezza di alcuni importanti crediti societari, riferentesi essenzialmente<br />
a rapporti con la Regione Marche, tra l’altro socio di maggioranza relativa del<br />
Ce.M.I.M., è avvenuta a distanza di circa 10 anni dal fallimento della società.<br />
213 Istanza anticipazione udienza del 7 agosto 1999 – provvedimento G.I. 16 agosto 1999:rigetto;<br />
214 Verbale udienza del 21 settembre 2000: giuramento CTU Carlo Volpe;<br />
215 CTU Dott. Carlo Volpe del 14 settembre 2004 e del 17 marzo 2001 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
117
Ovviamente, per fornire risposta al quesito posto dal Sig. G.I., il sottoscritto si è dovuto<br />
immedesimare temporalmente al 1994, in un periodo tra l’altro molto travagliato da<br />
un punto di vista politico, che aveva visto gli amministratori del Ce.M.I.M. sottoposti<br />
a procedimento penale, con la Regione Marche che rivendicava non solo l’annullamento<br />
di finanziamenti già stanziati, ma anche la restituzione di quelli a suo tempo erogati.<br />
In questo panorama il sottoscritto ritiene di avere bene rappresentato la situazione patrimoniale<br />
del Ce.M.I.M. già esposta nella prima C.T.U.<br />
Tuttavia è vero che, nel corso del tempo, sono emerse quelle situazioni al Ce.M.I.M.<br />
favorevoli, che probabilmente a suo tempo non erano state considerate appieno a causa<br />
della tempestività con cui era stato dichiarato il fallimento.<br />
Come già affermato nella prima C.T.U., anche in questa sede è d’uopo ribadire che la<br />
Regione Marche, quale socio di maggioranza relativa del Ce.M.I.M., non si è attivata<br />
al fine di evitare il fallimento della società.<br />
Alla luce di quanto sopra esposto, dal momento che gli aspetti giuridico-legali <strong>com</strong>unque<br />
sovrastano quelli puramente contabili, il sottoscritto ritiene che solo il Tribunale<br />
in fase di decisione sull’istanza di fallimento allora e, soprattutto, nel procedimento di<br />
opposizione oggi, può stabilire se i diritti di credito ed i non obblighi di debito esistenti<br />
in capo al Ce.M.I.M al momento della sentenza dichiarativa di fallimento, quali sopra<br />
illustrati, potevano o meno essere tali da non configurare una situazione di insolvenza<br />
della società».<br />
Sul piano contabile, alla luce degli accertamenti avvenuti e delle sentenze<br />
richiamate il C.T.U. nella sua relazione finale quantificava il patrimonio<br />
netto della società CeMIM al momento della sentenza dichiarativa<br />
di fallimento di:<br />
– €. 3.548.092,20 patrimonio netto riscontrato con la relazione<br />
depositata il 17/03/2001<br />
– €. 4.389.883,64 valore aggiunto con l’inserimento dei contributi<br />
liquidati e non erogati della D.G.R. 7210/1991 a<br />
seguito della sentenza n. 11081 della Cassazione;<br />
– €. 2.637.028,93 valore aggiunto della progettazione<br />
non inserito nel bilancio di liquidazione;<br />
– € 10575004,77 Totale patrimonio netto quantificato<br />
con la relazione finale del 19 settembre 2004.<br />
Con le due sentenze e la C.T.U. appena richiamate, la procedura<br />
fallimentare non potendo continuare a rimanere inerte di fronte a<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
118
tanta ricchezza, <strong>com</strong>e risulta dalla <strong>com</strong>unicazione del Curatore sullo<br />
stato della procedura del 17 gennaio 2005 216 , informa sul punto delle<br />
«Cause attive ancora possibili da intraprendere» che «Il G.D. con provvedimento<br />
dell’8/11/2004 ha affidato all’Avv. Alessandro Lucchetti di Ancona<br />
l’incarico di approfondire alcune questioni scaturite dalla sentenza della Suprema<br />
Corte di Cassazione che ha definitivamente escluso dal passivo del fallimento i crediti<br />
reclamati dalla Regione Marche. Al predetto professionista (che ancora deve<br />
depositare la relazione richiestagli) il G.D. gli ha altresì richiesto di<br />
prospettare alla curatela eventuali ed opportune azioni legali da intraprendere per<br />
esigere un contributo di euro 4.131.655,19 che a suo tempo era stato deliberato a<br />
suo favore e poi revocato».<br />
Alla chiusura della procedura fallimentare avvenuta il 14 giugno 2007<br />
– 2 anni e 6 mesi dopo – nessuna relazione risulta aver presentato al Curatore<br />
l’Avv. Alessandro Lucchetti, cosicché nessuna azione legale è stata<br />
promossa dal Curatore alla Regione Marche a seguito della costituzione<br />
in mora dell’Ente <strong>regionale</strong> notificata il 16 ottobre 2002.<br />
Il liquidatore Loris Mancinelli di fronte a tante importantissime novità,<br />
all’inerzia della procedura fallimentare a <strong>com</strong>piere azioni per il recupero<br />
dell’ingentissimo credito o in alternativa alla chiusura della procedura<br />
fallimentare già fortemente attiva e, di fronte al silenzio della Regione<br />
Marche a presentare la promessa proposta concordataria, a fronte di un<br />
ulteriore rilancio proposto dal terzo assuntore, il 15 gennaio 2005 convoca<br />
per il 4 febbraio 2005 una assemblea dei soci CeMIM per discutere la<br />
nuova proposta di concordato fallimentare.<br />
Il presidente D’Ambrosio convoca urgentemente un incontro presso la<br />
sede <strong>regionale</strong> per il giorno 31 gennaio 2005 217 , <strong>com</strong>e risulta dal verbale<br />
redatto il 21 febbraio 2005.<br />
Alla riunione partecipano:<br />
– per la Camera di Commercio: il Presidente Giampaolo Giampaoli<br />
il Direttore Michele De Vita<br />
– per la Banca delle Marche : i funzionari Stefano Gottin<br />
Nicoletta Favia<br />
216 Comunicazione stato patrimoniale procedura fallimentare al 17 gennaio 2005;<br />
217 Verbale riunione Regione Marche – 4 soci CeMIM del 31 gennaio 2005;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
119
– per la Banca Unicredito Italiano: il funzionario<br />
Agostino De Vicaris<br />
– per la Banca Popolare di Ancona: il Direttore Luciano Goffi<br />
il funzionario Caterina Vespasiani<br />
– per il Comune di Falconara M.: l’Assessore al bilancio Roberto Pesaresi<br />
– per la Regione Marche: il Direttore del dipartimento<br />
programmazione e bilancio<br />
Pietro Marcolini<br />
il Direttore del dipartimento<br />
territorio e ambiente Libero Principi<br />
il Direttore del dipartimento<br />
sviluppo economico Fabrizio Costa<br />
il funzionario del Gabinetto di<br />
Presidenza Maria Grazia Moretti<br />
il funzionario dell’avvocatura<br />
<strong>regionale</strong> Paolo Costanzi<br />
– Il presidente D’Ambrosio è assente perché trattenuto in Consiglio <strong>regionale</strong>.<br />
La riunione è introdotta dall’Avv. Costanzi il quale tra le altre cose<br />
sostiene:<br />
« – in base all’ultima situazione fornita dal curatore Barbini l’attivo fallimentare è di<br />
€ 6.532,096;<br />
– è tuttora opportuno lasciar lavorare il curatore e, successivamente, individuare insieme<br />
le modalità per realizzare il concordato fallimentare (ex art. 118 c.c. o forme diverse);<br />
– restano sempre valide le riconosciute ragioni di trasparenza, di fronte alla riproposizione<br />
(nella nuova assemblea convocata per il 4 febbraio) di un concordato con<br />
assuntore sconosciuto, e della opportunità di respingere un’azione speculativa che ha il<br />
dichiarato fine di intraprendere liti nei confronti della Regione e della Società <strong>Interporto</strong>,<br />
– si sta valutando la possibilità di intraprendere un’azione di responsabilità nei confronti<br />
del liquidatore Mancinelli per la scorrettezza dei <strong>com</strong>portamenti assunti, volti ad<br />
escludere la Regione Marche riducendo il capitale sociale».<br />
Sembra di capire innanzitutto che l’Avvocatura <strong>regionale</strong>, che pure sostiene<br />
di individuare le modalità per realizzare il concordato fallimentare,<br />
abbia interpretato la legge fallimentare stante che nessun concordato può<br />
essere proposto una volta che la procedura fallimentare ha provveduto a<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
120
sanare ex artt. 118 e 119 L.F. il passivo ammesso al fallimento e, nel caso<br />
di specie, in presenza di un attivo superiore al passivo fallimentare che<br />
impone il ritorno in bonis della società fallita e non la sua cancellazione.<br />
Si presenta così una situazione al quanto paradossale delle parti in<br />
<strong>com</strong>media, per cui il Curatore, che informa continuamente la Regione<br />
Marche della situazione patrimoniale del fallimento CeMIM, non chiude<br />
la procedura in attesa della proposta concordataria della Regione Marche:<br />
art. 124 l.f. – proposta di concordato –, mentre l’Ente non propone la<br />
proposta concordataria in attesa della chiusura della procedura fallimentare:<br />
art. 118 l.f. – casi di chiusura della procedura.<br />
Il direttore della Banca Popolare di Ancona Dott. Luciano Goffi affinché<br />
tutti <strong>com</strong>prendano il vero punto che interessa la sua banca ed anche<br />
gli altri soci CeMIM presenti fa mettere a verbale che «si dichiara sostanzialmente<br />
d’accordo, in particolare sulla finalità di non consegnare la società a persone<br />
non identificate ed interessi non identificati. Esprime invece perplessità per il fatto che<br />
l’accordo precedente non ha avuto un seguito ed evidenzia pertanto la necessità di rendere<br />
più formale e più certa l’intenzione espressa con la deliberazione <strong>regionale</strong> di aprile,<br />
altrimenti per gli istituti bancari diventerebbe difficile respingere ulteriori proposte del<br />
liquidatore».<br />
Il presidente della Camera di Commercio di Ancona Dott. Giampaolo<br />
Giampaoli a verbale «… Evidenzia <strong>com</strong>unque di aver ritenuto importante partecipare<br />
alla riunione per acquisire informazioni e sollecitare da parte della Regione una<br />
chiara esposizione della proposta, criticando il fatto che ci si muova soltanto a stretto<br />
ridosso di accelerazioni da parte del liquidatore della CeMIM s.c.p.a.».<br />
Sostanzialmente il primo, Goffi, fa presente che, o la Regione mette<br />
mano al portafogli e propone ai soci la soluzione per rientrare del loro<br />
capitale versato nel CeMIM, oppure, «diventerebbe difficile respingere ulteriori<br />
proposte del liquidatore».<br />
Mentre il secondo, Giampaoli, fa presente che in assenza di iniziative<br />
da parte del liquidatore Mancinelli, la Regione Marche non avrebbe mai<br />
promosso né riunioni, né soluzioni.<br />
Il dirigente Pietro Marcolini, «rispondendo alle preoccupazioni espresse dai<br />
rappresentanti degli Istituti bancari, assicura che l’indirizzo della Giunta Regionale è<br />
quello di avviare la formalizzazione di una proposta.<br />
Invita poi a considerare che si sta discutendo tra soci i quali sono anche i soci principali<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
121
di Interpone, Marche s. p.» ed arriva al punto di interesse della Regione «Il<br />
problema contingente è quello di superare l’assemblea del 4 febbraio, ma per quanto<br />
riguarda l’amministrazione <strong>regionale</strong> c’è anche l’intenzione di convocare subito una<br />
riunione, in data successiva al 7 febbraio, per <strong>com</strong>pletare meglio la proposta delineata<br />
e dare impulso alla definizione della vicenda. Riferendo l’orientamento della Giunta<br />
Regionale, il direttore Marcolini sostiene che sarà prevista una cifra, superiore a quella<br />
messa a disposizione dal liquidatore (che attualmente viene stimata in €. 650.000); la<br />
responsabilità del procedimento <strong>regionale</strong> è attribuita al dirigente del servizio trasporti,<br />
collocato all’interno del dipartimento territorio e ambiente.<br />
Nella prossima riunione potranno essere definiti esattamente i tempi della proposta da<br />
portare al giudice fallimentare e le risorse».<br />
La questione dell’azione di responsabilità verso il liquidatore Dott. Loris<br />
Mancinelli viene ignorata dai presenti ed anche dalla Avvocatura <strong>regionale</strong><br />
stante che «i <strong>com</strong>portamenti assunti, volti ad escludere la Regione Marche riducendo<br />
il capitale sociale» rientravano nei poteri del liquidatore, nelle disposizioni di<br />
legge e nella sentenza n. 1130/2007 del Tribunale di Ancona 218 che riconosce<br />
al liquidatore di avere correttamente applicato la legge.<br />
L’assemblea del 4 febbraio 2005 219 si tiene con la presenza di 4 soci:<br />
Comune di Belvedere Ostrenze, Comune di Falconara M.ma, Comune<br />
di Monsano e Comune di Staffolo (n. azioni 24.446).<br />
L’assemblea straordinaria viene dichiarata non valida.<br />
Si tiene anche in seconda convocazione l’assemblea ordinaria, ma i<br />
quattro soci non partecipano. Il liquidatore ed il Collegio sindacale dichiarano<br />
la diserzione dell’assemblea ordinaria.<br />
Continua l’azione di contrasto verso la società CeMIM anche in presenza<br />
delle positive novità riscontrate, tuttavia, ciò che sorprende è la<br />
mancata revoca del liquidatore Loris Mancinelli, dovuta innanzitutto alle<br />
sue ragioni ed al fatto, non secondario, della rilevanza politica che una<br />
tale decisione avrebbe sollevato.<br />
Il liquidatore dott. Loris Mancinelli convoca allora una nuova assemblea<br />
straordinaria per il giorno 16 marzo 2005 220 . Anche questa assem-<br />
218 Tribunale Civile di Ancona, sentenza n. 1130 del 16 aprile 2007;<br />
219 Idem nota nr. 176;<br />
220 Idem nota nr. 177;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
122
lea non si potrà tenere per mancanza del numero legale essendo presente<br />
il solo rappresentante del Comune di Falconara (n. azioni 15.000),<br />
nella persona del dott. Roberto Pesaresi quale assessore del Comune di<br />
Falconara ma anche Presidente della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa.<br />
Di seguito viene tenuta in seconda convocazione l’assemblea ordinaria;<br />
il rappresentante del Comune di Falconara Roberto Pesaresi adducendo<br />
<strong>com</strong>e motivazione l’esclusione della Regione Marche dalla <strong>com</strong>pagine<br />
sociale, esprime voto contrario confermando il voto già espresso all’assemblea<br />
ordinaria del 30 aprile 2004.<br />
Il Presidente del Collegio sindacale fa presente a Pesaresi che è suo<br />
potere chiedere la modifica della nota integrativa laddove viene motivata<br />
l’esclusione della regione Marche dalla <strong>com</strong>pagine sociale del CeMIM.<br />
Pesaresi non propone la modifica che avrebbe potuto approvare essendo<br />
a rappresentare l’unico socio in assemblea ed il motivo benché sorprendente<br />
non è dato di conoscere, in quanto nessuna motivazione viene<br />
addotta a tale decisione.<br />
565 La scrittura privata tra Regione Marche<br />
e 4 soci CeMIM – la <strong>com</strong>pra vendita del voto –<br />
il pagamento ai quattro soci CeMIM<br />
di € 651500,67<br />
Si deve ora esaminare il perché alle assemblee straordinaria ed ordinaria<br />
del 16 marzo 2005 viene a mancare la presenza dei maggiori soci rappresentanti<br />
i 2/3 del capitale sociale: Camera di Commercio di Ancona,<br />
Banca delle Marche Spa, Banca Popolare di Ancona Spa e Banca Unicredito<br />
Italiano Spa.<br />
Il presidente Vito D’Ambrosio il 4 marzo 2005 scrive una lettera 221 ai<br />
soci CeMIM – Camera di Commercio di Ancona, Banca delle Marche<br />
Spa, Banca Popolare di Ancona Spa e Banca Unicredito Italiano Spa – i<br />
cui contenuti non lasciano adito a dubbi sul <strong>com</strong>portamento richiesto ai<br />
soggetti, oggetto della <strong>com</strong>unicazione.<br />
221 Lettera presidente p.t. Vito D’Ambrosio del 4 marzo 2005 ai soci CeMIM per rispetto accordo;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
123
Tale fermo richiamo è rivolto esclusivamente ai 4 soci CeMIM, stante<br />
che il Comune di Jesi e quello di Falconara M.ma, a cui era pure indirizzata<br />
la lettera, non potevano né avevano mai posto ostacoli al presidente<br />
Vito D’Ambrosio.<br />
Nella lettera dopo aver sottolineato la volontà della Regione Marche di<br />
presentare una proposta concordataria: «È infatti nota l’identità di chi si assume<br />
l’onere della proposta concordataria, è chiaro il percorso da seguire; sono certe le risorse;<br />
la remunerazione per i soggetti aderenti può arrivare fino all’intero e la percezione<br />
di una anticipazione di entità pari alla totalità di quanto garantito da un ipotetico terzo<br />
assuntore avviene in tempi ravvicinati rispetto a quelli necessari per il <strong>com</strong>pletamento<br />
di una procedura di concordato», si conclude con un ammonimento alquanto<br />
perentorio vero e proprio diktat nei confronti dei soci CeMIM:<br />
«… In attesa della risposta, si chiede formalmente a codesti enti ed istituti di non<br />
adottare <strong>com</strong>portamenti che si pongano in contrapposizione con la proposta medesima.<br />
Al riguardo, per dovere di correttezza e di trasparenza, si rende noto che la Regione<br />
Marche provvederà ad impugnare eventuali atti adottati in sua assenza dalla società in<br />
liquidazione, per tutti gli aspetti di illegittimità d’illiceità negli stessi ravvisabili.<br />
In particolare, si richiama l’attenzione sulla eventuale schema di bilancio relativo<br />
all’anno 2004 qualora con lo stesso si intenda surrettiziamente far deliberare agli<br />
altri soci l’esclusione della Regione Marche dalla società e la conseguente riduzione del<br />
capitale sociale. È evidente infatti che i soci consenzienti a tale iniziativa non possano<br />
che essere ritenuti responsabili per i danni patrimoniali e non arrecati alla Regione,<br />
unitamente a colui che ne è il promotore.<br />
Il presidente della Giunta Regionale (Dott. Vito D’Ambrosio)».<br />
Allegato alla lettera si riproduce per mano dell’Avv. Costanzi una sintesi<br />
della proposta:<br />
«Elementi essenziali della proposta <strong>regionale</strong> di precisazione di quella avanzata con la<br />
D.G.R. n. 477 del 27/04/2004, All.to “A”.<br />
Ente proponente: Regione Marche<br />
Oggetto: liquidazione della società mediante concordato fallimentare<br />
promosso dalla Regione Marche e remunerazione della quota di capitale sociale di<br />
spettanza dei soci aderenti.<br />
Risorse a disposizione: attivo fallimentare, 750 mila euro messi a disposizione<br />
della Regione Marche, quote della Soc. <strong>Interporto</strong> S.p.A. a seguito dell’operazione<br />
di ricapitalizzazione;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
124
Forma: contratto avente i contenuti di cui alla D.G.R. n. 477 del 2004, il quale<br />
prevede: che la Regione si impegni a proporre un concordato fallimentare<br />
ai sensi dell’art. 124 e segg. del R.D. 16/03/1942 n. 267 (Legge sul fallimento);<br />
che ai soci aderenti all’accordo sia erogata dalla Regione una anticipazione pari<br />
la quaranta per cento del valore della quota di capitale sociale di spettanza,<br />
con riserva di integrazione sino all’intero; che la Regione assume la qualità di mandatario<br />
ex art. 1704 Cod. Civ. dei soci per l’espletamento di tutte le attività<br />
inerenti la proposta di concordato nei confronti della società, della curatela, dei creditori,<br />
con obbligo di consultazione dei soci mandatari sulle questioni di maggior rilevanza;<br />
Termine: la durata dell’accordo è di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, rinnovabile<br />
per un pari periodo; l’anticipazione è erogata entro 50 giorni dalla predetta<br />
sottoscrizione. Non è prevista la restituzione della anticipazione<br />
percepita.<br />
CLAUSOLE ACCESSORIE: non sono previste possibilità di recesso né penali, in<br />
quanto l’accordo ha lo scopo, condiviso da tutti gli aderenti, di pervenire alla definizione<br />
della procedura di liquidazione. La risoluzione del contratto è possibile per grave inadempimento<br />
ex art. 1453 Cod. Civ. degli obblighi dedotti a carico delle parti.<br />
Avv. Paolo Costanzi».<br />
Il 15 marzo 2005 – giorno prima dell’assemblea straordinaria – vengono<br />
recapitate in Regione, alla c.a. del presidente dr. Vito D’Ambrosio,<br />
4 rac<strong>com</strong>andate identiche nella sostanza, firmate dai 4 soci CeMIM: Camera<br />
di Commercio di Ancona, Banca delle Marche Spa, Banca Popolare<br />
di Ancona Spa e Banca Unicredito Italiano Spa 222 .<br />
Le lettere in risposta alla lettera del presidente D’Ambrosio del 4 marzo<br />
2005 contengono 8 punti sui quali i 4 soci chiedono una risposta di<br />
adesione <strong>com</strong>pleta della Regione Marche:<br />
«…<br />
1. l’impegno della Regione Marche a liquidare, entro 50 giorni dalla sottoscrizione<br />
dell’accordo stesso, a favore dei soci destinatari della proposta, il 40% dell’importo a<br />
suo tempo investito per acquisire le rispettive partecipazioni nel Ce.M.I.M.;<br />
2. l’impegno della Regione Marche a promuovere un concordato fallimentare attraverso<br />
il quale addivenire alla liquidazione del Ce.M.I.M.;<br />
3. a quest’ultimo fine, il conferimento di un mandato da parte dei predetti soci alla Re-<br />
222 Rac<strong>com</strong>andate anticipate via Fax 4 soci CeMIM del 15 marzo 2005 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
125
gione Marche, ai sensi dell’art. 1704 c.c., per l’espletamento di tutte le attività inerenti<br />
la proposta di concordato nei confronti della società, della curatela, dei creditori, con<br />
obbligo di consultazione dei soci mandanti sulle questioni di maggiore rilevanza;<br />
4. l’irripetibilità del pagamento sub 1 senza alcuna limitazione o eccezione, e ciò anche<br />
nell’ipotesi in cui il concordato fallimentare, per qualsivoglia ragione, non fosse approvato<br />
o omologato;<br />
5. la ripartizione pro qu ota tra i soci delle eventuali attività fallimentari che dovessero<br />
residuare dopo che i creditori della società fallita siano stati soddisfatti in sede concordataria;<br />
6. l’impegno della Regione Marche a riconoscere ai soci Ce.M.I.M. che aderiranno<br />
all’accordo azioni dell’<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A., rivenienti da un’operazione di ricapitalizzazione<br />
della società finanziata direttamente o indirettamente dalla Regione; quanto<br />
sopra per un valore <strong>com</strong>plessivo delle azioni <strong>Interporto</strong> fino a concorrenza dell’importo<br />
a suo tempo investito nel capitale della società in oggetto al netto del versamento sub<br />
1 e della ripartizione eventuale di cui sub. 5;<br />
7. a quest’ultimo scopo il valore delle azioni <strong>Interporto</strong> dovrà essere determinato, al<br />
momento dell’adempimento dell’obbligazione sub 6., sulla base di una valutazione effettuata<br />
di <strong>com</strong>une accordo sulla base dei criteri maggiormente utilizzati dalle società<br />
di advisoring; in caso di mancato accordo, la valutazione sarà rimessa ad un esperto<br />
nominato congiuntamente dalle parti;<br />
8. il riconoscimento ai soci Ce.M.I.M. che aderiranno all’accordo, la facoltà di cedere<br />
a terzi soggetti, in tutto o in parte, le azioni <strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. che saranno<br />
loro assegnate in adempimento dell’obbligazione sub 6; quanto sopra fermo restando il<br />
diritto di prelazione degli altri azionisti <strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. sulle azioni di cui<br />
trattasi».<br />
Il punto 1 viene nella lettera così specificato:<br />
– Camera di Commercio di Ancona: la somma da riconoscere a<br />
questo Ente ammonterebbe ad €. 254.956,18 pari al 40% di €. 637.390,45<br />
– Lit. 1.234.160.000;<br />
– Banca Unicredito Italiano: la somma da riconoscere a questa<br />
Banca ammonterebbe ad €. 167.497,30 pari al 40% di €. 418.743,30 –<br />
Lit. 810.800.000;<br />
– Banca delle Marche: la somma da riconoscere a questa Banca<br />
ammonterebbe ad €. 167.497,30 pari al 40% di €. 418.743,30 – Lit.<br />
810.800.000;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
126
– Banca Popolare di Ancona: la somma da riconoscere a questo<br />
Ente ammonterebbe ad €. 61.549,89 pari al 40% di €. 153.874,72 – Lit.<br />
297.943.000.<br />
Il presidente Vito D’Ambrosio tramite fax risponde sempre il 15 marzo<br />
2005 223 :<br />
«Con riferimento all’oggetto, informo che la Giunta <strong>regionale</strong> nella seduta odierna ha<br />
reso disponibili le risorse necessarie a dare attuazione all’accordo entro il termine previsto<br />
nell’allegato alla mia precedente lettera prot n. 2417 del 4/3/05.<br />
Seguirà invio di copia dell’atto deliberativo».<br />
Il Presidente della Camera di Commercio di Ancona prontamente risponde<br />
e manifesta la propria insoddisfazione 224 :<br />
«In riferimento alla Vs. <strong>com</strong>unicazione via fax in data odierna, con la quale si <strong>com</strong>unica<br />
che la Giunta Regionale ha reso disponibili le risorse necessarie a dare attuazione<br />
all’accordo di cui alla Vs. missiva in data 04/03/2005, Vs. prot. 2417, si evidenzia<br />
che la medesima non può essere ritenuta esauriente.<br />
La <strong>com</strong>unicazione odierna, infatti, contrariamente a quanto richiesto da Codesto Ente<br />
non contiene espressa accettazione delle condizioni da noi Individuate per poter aderire<br />
alla Vs. proposta di concordato preventivo ed analiticamente elencate nella ns. missiva<br />
pure in data odierna, anticipata via fax e consegnata a mani sia all’ALA. Paolo Costanzi<br />
che alla Segretaria del Dott. Vito D’Ambrosio.<br />
Si resta pertanto in attesa di Vs. ulteriori <strong>com</strong>unicazioni al riguardo entro la data<br />
odierna».<br />
La corrispondenza con i 4 soci si conclude con l’ulteriore fax del presidente<br />
D’Ambrosio sempre in data 15 marzo 2005 225 :<br />
«Facendo seguito alla precedente nota prot. 2752 in data odierna ed in risposta alla<br />
Vostra richiesta di precisazioni, si esprime l’assenso di questa Amministrazione sulla<br />
data del 31 marzo 2005, entro cui deve essere concluso l’accordo.<br />
Per quanto riguarda le condizioni specificate, si concorda con quelle indicate nei punti<br />
da 1) a 6) con la precisazione che l’impegno di cui al punto 6 dovrà essere meglio definito<br />
ed articolato in sede di predisposizione dell’accordo.<br />
Gli impegni contenuti nei punti 7 e 8 rappresentano invece elementi nuovi della propo-<br />
223 Lettera del presidente p.t. Vito D’Ambrosio ai 4 soci per rassicurarli sulle disponibilità finanziarie;<br />
224 Fax presidente p.t. C.C.I.A.A. Giampaoli del 15 marzo 2005 di risposta;<br />
225 Fax di risposta del presidente p.t. D’Ambrosio di rassicurazione firma accordo entro il 31<br />
marzo 2005;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
127
sta, di cui non si è discusso in precedenza e sui quali ci si esprimerà tempestivamente,<br />
dopo averli potuti valutare coinvolgendo altri soggetti (SVIM e <strong>Interporto</strong> Marche<br />
s.p.a.) e fermo restando il rispetto del termine concordato.<br />
Allo scopo si chiede di indicare propri rappresentanti quali <strong>com</strong>ponenti di un gruppo<br />
tecnico per la definizione dell’atto di accordo».<br />
Il presidente D’Ambrosio, definito l’accordo con i 4 soci convocherà<br />
la Giunta <strong>regionale</strong> per l’approvazione della delibera n. 374/2005 del 15<br />
marzo 2005 226 .<br />
La delibera liquiderà la somma di €. 760.000,00 «a chiusura della controversia<br />
relativa alla Società Consortile CeMIM spa». Il presidente D’Ambrosio<br />
aderisce alle richieste dei 4 soci CeMIM, facendo proprie le indicazioni<br />
<strong>com</strong>unicategli dal Presidente della Camera di Commercio per conto degli<br />
altri 3 soci; in cambio il giorno successivo nessuno dei 4 soci si presenterà<br />
all’assemblea del 16 marzo 2005.<br />
Il 30 marzo 2005 viene sottoscritta una scrittura privata tra la Regione<br />
Marche ed i 4 soci CeMIM 227 : Camera di Commercio di Ancona, Banca<br />
delle Marche Spa, Banca Popolare di Ancona Spa e Banca Unicredito<br />
Italiano Spa.<br />
L’art. 1 prevede: «La Regione si obbliga a liquidare agli Enti, entro 50 giorni<br />
dalla sottoscrizione del presente accordo, da perfezionarsi entro il termine perentorio dei<br />
31/0312005, il 40% dell’importo a suo tempo investito per acquisire le rispettive<br />
partecipazioni nel CeMIM ed in particolare:<br />
– alla CCIAA la somma di € 254.956,18;<br />
– alla BPA la somma di € 61.549,89;<br />
– alla BANCA MARCHE la somma di € 167.497,30;<br />
– alla UNICREDIT la somma di € 167.497,30;<br />
Le parti convengono espressamente che detti importi saranno incamerati definitivamente<br />
dagli Enti in forza della mera sottoscrizione dei presente accordo e pertanto anche a<br />
prescindere dall’approvazione e/o omologazione del concordato fallimentare di cui al<br />
successivo art. 3, senza che ai medesimi possa essere opposta alcuna limitazione e/o<br />
eccezione al riguardo da parte della Regione.<br />
Qualora, al termine della procedura fallimentare, dopo il pagamento in sede concorda-<br />
226 D.G.R. nr. 374 del 15 marzo 2005;<br />
227 Scrittura privata del 31 marzo 2005 sottoscritta dai 4 soci CeMIM e dalla Regione Marche;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
128
taria dei creditori della società fallita e la definizione dei contenziosi dovessero residuare<br />
ulteriori attività, le medesime saranno ripartite pro quota tra i soci».<br />
L’art. 2 prevede:<br />
«La Regione, nell’ipotesi in cui la liquidazione pro quota delle ulteriori attività di cui sub<br />
1 u.c. non dovesse essere sufficiente a soddisfare per intero l’importo a suo tempo investito<br />
dagli Enti nel capitale CeMIM, si impegna inoltre a riconoscere agli Enti stessi, per la<br />
differenza, azioni dell’<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. rivenienti da un’operazione di ricapitalizzazione<br />
della società finanziata direttamente o indirettamente dalla Regione medesima.<br />
In tal caso, il valore delle azioni <strong>Interporto</strong> dovrà essere determinato soltanto al momento<br />
dell’adempimento dell’obbligazione di cui sopra secondo modalità da concordarsi<br />
successivamente alla sottoscrizione del presente accordo».<br />
Il 40% delle azioni detenute dai 4 soci pagate pronta cassa con l’esborso<br />
di €. 651.500,67= (art. 1).<br />
Il 60% delle azioni detenute dai 4 soci verranno permutate con azioni<br />
della società <strong>Interporto</strong> Marche tramite ricapitalizzazione (art. 2).<br />
L’accordo viene presentato <strong>com</strong>e un patto tra soci, in realtà la richiesta<br />
della Regione Marche di essere riconosciuta socia a tutti gli effetti del Ce-<br />
MIM non viene menzionata né in premessa, né nell’articolato.<br />
A prova di questo non riconoscimento l’art. 3 reca:<br />
«La Regione si impegna a promuovere un concordato fallimentare attraverso il quale<br />
addivenire alla liquidazione del CeMIM. A tal fine gli Enti, con la sottoscrizione del<br />
presente accordo, conferiscono alla Regione, per quanto occorre possa, un mandato ai<br />
sensi dell’art. 1704 c.c. per l’espletamento di tutte le attività inerenti la proposta di concordato<br />
nei confronti della società, della curatela, dei creditori, con obbligo di specifica<br />
e preventiva approvazione dei soci mandanti sulle questioni di maggiore rilevanza ed<br />
in ogni caso sulla proposizione e/o prosecuzione di eventuali azioni in sede giudiziaria<br />
inerenti tale mandato.<br />
Si precisa, peraltro, che il conferimento del mandato non implica in alcun modo l’assunzione<br />
da parte degli Enti della qualità di terzi assuntori in sede concordataria, i cui<br />
eventuali obblighi <strong>com</strong>petono alla Regione che se ne farà carico in via esclusiva».<br />
Infatti, il conferimento alla Regione del mandato ex art. 1704 c.c. condizionato<br />
alla preventiva accettazione dei 4 soci relativa alla proposte da<br />
portare in assemblea dei soci CeMIM, ne è la riprova: per partecipare alle<br />
assemblee CeMIM la Regione Marche può farlo solo su mandato dei 4<br />
soci e non in quanto socio CeMIM.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
129
Come prescrive l’art. 1 il 20 maggio 2005 (entro i 50 giorni dalla firma)<br />
la Regione Marche emette 4 mandati di pagamento 228 :<br />
– alla Camera Commercio di Ancona – mandato n. 9720 € 254.956,18;<br />
– alla Banca Unicredito Italiano – mandato n. 9721 € 167.497,30;<br />
– alla Banca Popolare di Ancona – mandato n. 9722 € 61.549,89;<br />
– alla Banca delle Marche – mandato n. 9723 € 167.497,30;<br />
– Totale € 651500,67<br />
Invece di un patto di sindacato dunque, la Regione Marche “ottiene<br />
semplicemente” il voto spettante ai 4 soci, da utilizzare nelle assemblee<br />
del CeMIM e contro il CeMIM.<br />
La <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta non può che sottolineare il danno arrecato<br />
alle finanze <strong>regionale</strong>, mentre ogni valutazione giuridica in merito,<br />
questa <strong>Commissione</strong>, la gira ai <strong>com</strong>petenti Uffici regionali.<br />
566 L’ultima proposta di concordato presentata<br />
dal liquidatore Loris Mancinelli<br />
L’accordo raggiunto il 30 marzo 2005, non fa fare un passo in avanti<br />
alla soluzione concordataria di cui si era impegnata la Regione Marche,<br />
così <strong>com</strong>e la procedura fallimentare continua a trascinarsi nella più totale<br />
inerzia.<br />
Il Curatore nel procedimento civile n. 1790/95, da lui promosso il 3<br />
maggio 1995, dieci anni prima, chiede, ed il Giudice Bonivento dispone,<br />
con ordinanza del 24 marzo 2005, una CTU tecnico-contabile 229 .<br />
La C.T.U., del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento dei fatti di mala<br />
gestio, stante quanto ottenuto in sede di procedura fallimentare, non arriverà<br />
mai a conclusione.<br />
Con la chiusura della procedura fallimentare, in data 14/06/2007 230 , la<br />
C.T.U. con provvedimento del Giudice Bonivento del 10 agosto 2007 231 ,<br />
228 Mandati di pagamento Regione Marche ai 4 soci CeMIM in ottemperanza accordo 31 marzo 2005;<br />
229 Ordinanza Giudice Dott. Marco Bonivento del 24 marzo 2005 che dispone CTU proc. civ. 1790/95;<br />
230 Decreto cron. nr. 3647del 14 giugno 2007 del Tribunale di Ancona:chiusura procedura fallimentare<br />
CeMIM;<br />
231 Ordinanza Giudice Bonivento sospensione a tempo indeterminato CTU proc. civ. 1790/95;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
130
verrà sospesa a tempo indeterminato e mai più ripresa, neanche dopo che<br />
il procedimento, abbandonato dal Curatore, è stato riassunto dalla ScpA<br />
CeMIM in liquidazione.<br />
Il Curatore, era così convinto della sua azione di responsabilità verso<br />
amministratori e sindaci, che il 3 giugno 2005 232 propone all’Arch. Tomellini,<br />
le cui parcelle erano considerate il caso più clamoroso di mala<br />
gestio <strong>com</strong>piuta dagli amministratori, una soluzione transattiva sul credito<br />
non ammesso al passivo del fallimento, relativo alle parcelle non pagate<br />
dal CeMIM.<br />
La proposta è di chiudere la vertenza offrendo al professionista, oltre a<br />
quanto già ricevuto dal CeMIM, la somma €. 650.000,00=.<br />
La proposta non sarà accolta da Tomellini.<br />
Il 1° ottobre 2005, il Curatore rilancia per una soluzione transattiva<br />
ed offre all’Arch. Tomellini la somma di €. 680.000,00= 233 . Questa<br />
volta viene accolta. Il Tribunale di Ancona autorizza con decreto del<br />
23/01/2006 234 .<br />
Si supera così anche l’ostacolo rappresentato dal credito Tomellini che<br />
impediva una rapida conclusione della procedura fallimentare.<br />
Il Giudice delegato autorizza il 21 gennaio 2006 il terzo riparto parziale<br />
ed il pagamento dell’80% del credito ammesso in sede chirografaria 235 .<br />
Il terzo riparto parziale <strong>com</strong>prende anche il pagamento totale di tre<br />
crediti privilegiati: Dario Tomellini, Alberto Rogano e Loris Mancinelli.<br />
Preso atto di quanto sta maturando in sede di procedura fallimentare,<br />
all’udienza del 10 febbraio 2006, il liquidatore Loris Mancinelli deposita<br />
intervento nel procedimento civile n. 310/94 R.G. con la richiesta di revoca<br />
del fallimento CeMIM 236 .<br />
A sostegno della sua richiesta di revoca scrive:<br />
«… Le informazioni in possesso della società, al momento della dichiarazione del fallimento,<br />
erano state sostanzialmente condizionate, pertanto, dalle richieste della Regione Marche<br />
per somme così rilevanti da rendere infausta ogni prognosi sullo stato di insolvenza;<br />
232 Prima proposta transattiva del Curatore fallimento CeMIM del 3 giugno 2005;<br />
233 Seconda proposta transattiva del Curatore fallimento CeMIM del 1 ottobre 2005;<br />
234 Idem nota nr. 110;<br />
235 Decreto cron. n. 274 del 21 gennaio 2006: terzo riparto creditori chirografari 80% credito ammesso (*);<br />
236 Intervento Liquidatore Loris Mancinelli nel proc. civ. 310/95 all’udienza del 10 febbraio 2006;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
131
Fatto sta, però, che le richieste della Regione Marche, per Lire 16 miliardi, non soltanto<br />
non sono state ammesse al passivo fallimentare dallo stesso Tribunale di Ancona, ma<br />
sono state ritenute richieste del tutto infondate perché l’Ente si era impegnato a versare<br />
contributi in favore della società consortile del tutto irripetibili, <strong>com</strong>e definitivamente<br />
statuito dal Supremo Collegio nella sentenza nr. 11081/2004 che si allega;<br />
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione la Curatela fallimentare, <strong>com</strong>e autorizzata<br />
dal Giudice Delegato con provvedimento dell’8.11.2004, ha affidato all’Avv.<br />
Alessandro LUCCHETTI di Ancona, il parere professionale per intraprendere le dovute<br />
azioni di recupero della somma di Euro 4.131.655,19 dalla Regione Marche<br />
corrispondenti ai contributi approvati, finanziati e regolarmente presenti in bilancio,<br />
giusta delibera <strong>regionale</strong> nr. 7210/1991, ma mai erogati alla società consortile;<br />
A seguito di queste nuove emergenze, la valutazione dello stato di insolvenza si dissolve<br />
al sole <strong>com</strong>e la neve atteso che la società fallita non soltanto non doveva considerarsi<br />
onerata del rispettivo inesistente credito <strong>regionale</strong>, ma addirittura meritava di accedere a<br />
fonti finanziarie regionali consistenti, pari ad Euro 4.131.655,19, mai erogate;<br />
Né minore importanza, ai fini che qui interessano, assume la circostanza che il patrimonio<br />
della società consortile era sicuramente sufficiente ad onorare ogni impegno assunto dalla<br />
società medesima posto che la Curatela fallimentare ha potuto offrire ai creditori intervenuti<br />
il pagamento integrale non soltanto dei debiti privilegiati, ma anche di quelli iscritti<br />
in via chirografaria a dimostrazione della solidità patrimoniale della società fallita che,<br />
fenomeno alquanto paradossale, con le proprie risorse ha pagato in moneta fallimentare<br />
tutti i propri debiti ed attende di riceversi un residuo attivo ancora consistente. Vale a dire<br />
che, nonostante il pregiudizio rappresentato dalla liquidazione concorsuale rispetto alla<br />
gestione in bonis, la società ha pagato ogni debito e registra un notevole attivo. Quanto dire<br />
che sul campo, ovvero a consuntivo, si è data la prova della solvibilità della società.<br />
In attesa delle risultanze della C.T.U. disposta dal Magistrato e muovendo dalla incoraggiante<br />
premessa rappresentata dalla certezza che la società ha onorato ogni impegno,<br />
non se ne possono che ricavare le dovute conseguenze e dunque insistere perché il Tribunale<br />
prenda atto delle circostanze appena dimostrate ovvero che le motivazioni della<br />
sentenza impugnate erano state sostanzialmente condizionate dalle richieste eccessive e<br />
non dovute della Regione Marche…».<br />
Le conclusioni a cui giunge il liquidatore Loris Mancinelli, tanto da<br />
indurlo ad intervenire a sostegno della revoca del fallimento, benché siano<br />
già trascorsi 13 anni dalla sua dichiarazione, dimostrano, con estrema<br />
chiarezza, cause e conseguenze del fallimento CeMIM.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
132
La Giunta Regionale il 6 marzo 2006 approva la convenzione con gli<br />
enti pubblici locali, con la D.G.R. n. 224/2006 237 .<br />
Aderiscono alla convenzione la Provincia di Ancona, ed i Comuni di<br />
Ancona, Jesi, Falconara M.ma, Chiaravalle, Filottrano, Morro D’Alba,<br />
Rosora, Monte Roberto e San Paolo di Jesi <strong>com</strong>e risulta dal «documento<br />
istruttorio» redatto dall’Avv. Costanzi.<br />
Gli altri Comuni soci di Apiro, Belvedere Ostrenze, Castelbellino, Castelplanio,<br />
Cingoli, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano,<br />
Montecarotto, Poggio San Marcello, Poggio San Vicino, San Marcello,<br />
Santa Maria Nuova e Staffolo, non hanno aderito, in quanto non figurano<br />
elencati nel «documento istruttorio».<br />
Qui preme evidenziare un paragrafo della premessa e l’art. 4 della convenzione:<br />
Il paragrafo 4 della premessa reca: «… • che la suddetta convenzione ha previsto<br />
l’impegno della Regione a promuovere un concordato fallimentare per addivenire<br />
alla definitiva liquidazione della soc. CeMIM divenendo a tal fine mandataria dei<br />
soggetto sottoscrittori; […]».<br />
L’art. 4 reca: «… La Regione si impegna, all’esito della positiva conclusione<br />
della procedura di concordato fallimentare, ad assicurare la remunerazione della quota<br />
capitale sociale di pertinenza di ciascuno degli Enti, sino all’intero, qualora si accerti<br />
l’esistenza di un residuo attivo della disponibilità del fallimento ovvero con la scelta di<br />
mezzi e/o risorse diverse. A tale ultimo scopo, la Regione si impegna a concordare con<br />
gli Enti la individuazione degli strumenti adeguati…».<br />
L’urgenza di approvare questa convenzione era dovuta al fatto che il 18<br />
febbraio 2006 il liquidatore Loris Mancinelli aveva convocato l’assemblea<br />
straordinaria dei soci CeMIM per il giorno 16 marzo 2006 238 con al 1°<br />
punto dell’o.d.g.: Proposta di concordato fallimentare con assuntore.<br />
Si deve notare che dopo un anno la Regione Marche non aveva ancora<br />
presentato al liquidatore alcuna proposta di concordato ed ancora una<br />
volta era stato sollecitato dal terzo assuntore a discutere la sua proposta<br />
migliorativa di quelle in precedenza discusse. L’assemblea vede una partecipazione<br />
dei soci che rappresentano il 95,43% del capitale sociale.<br />
237 D.G.R. nr. 224 del 6 marzo 2006 (*);<br />
238 Idem nota nr. 178 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
133
La Regione Marche non è ammessa all’assemblea essendo receduta da<br />
socio e non più iscritta al libro soci.<br />
Interviene l’Avv. Mocchegiani a nome della Banca Popolare di Ancona<br />
il quale «formula una proposta di differimento dell’odierna assemblea per dar modo<br />
agli organi deliberativi del socio che rappresenta di valutare l’offerta del sig. Mosca, così<br />
<strong>com</strong>e oggi integrata».<br />
Di seguito prende la parola l’Avv. Paolo Costanzi, responsabile dell’Avvocatura<br />
<strong>regionale</strong>, che viene ammesso in quanto delegato dalla provincia<br />
di Ancona e da alcuni Comuni. Il verbale riporta: «Chiede la parola l’Avv.<br />
Costanzi, il quale, a nome dei soci che rappresenta, fa presente che la Regione Marche<br />
ha firmato una convenzione con i quattro soci Camera di Commercio di Ancona, Banca<br />
delle Marche, Unicredito Italiano e Banca Popolare di Ancona, per la presentazione di<br />
una proposta di concordato che a giorni verrà ufficializzata. Tale proposta<br />
non potrà entrare in <strong>com</strong>petizione con quella del sig. Mosca che è inammissibile».<br />
Il voto confermerà ormai il controllo dell’assemblea da parte della Regione<br />
Marche, avendo l’Ente “acquisito naturalmente” il voto dei<br />
quattro maggiori soci e ottenuto dalla convenzione, anche quello della<br />
Provincia di Ancona e di una serie di Comuni.<br />
Tuttavia, passato un anno e nessuna proposta di concordato fallimentare<br />
era stata avanzata dalla Regione, la Banca Popolare di Ancona vota<br />
contro in conformità con il volere della Regione, gli altri tre soci maggiori:<br />
Camera di Commercio di Ancona, Banca delle Marche e Banca Unicredit<br />
Italiano si astengono: un chiaro segnale alla Regione stessa di dar<br />
seguito ai suoi impegni di presentare una proposta concordataria, poiché<br />
oltre al 40% già incassato, c’era ancora da incassare il restante 60% senza<br />
perdere ulteriore tempo.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
134
567 L’incarico alla <strong>Interporto</strong> Marche Spa di presentare<br />
una proposta di concordato <strong>com</strong>e terzo assuntore.<br />
La L.R. n. 13 del 2 agosto 2006 ed il finanziamento<br />
di € 1500000,00 per il concordato fallimentare<br />
CeMIM utilizzati per altro scopo<br />
Dalla assemblea del 16 marzo 2006, trascorrerà nemmeno un mese e la<br />
società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, per il tramite del suo Legale Prof. Avv.<br />
Paolo Stella Richter di Roma, il 3 aprile 2006 scrive al liquidatore Mancinelli<br />
e p.c. al presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa Roberto Pesaresi 239 :<br />
«… scrivo e nome e per conto della <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a., per <strong>com</strong>unicare che la<br />
stessa, ormai al termine dei lavori di primo lotto e ampliamento e in procinto di avviare<br />
l’attività operativa, è interessata a valutare la possibilità di presentare una proposta di<br />
concordato fallimentare, anche al fine di superare definitivamente i disagi che il perdurare<br />
della attuale situazione crea con gravissimi danni alla società, pur estranea a tutta<br />
la vicenda.<br />
La proposta potrebbe prevedere il pagamento integrale ed immediato di tutti i crediti<br />
ammessi al passivo, delle spese di giustizia e di liquidazione oltre al ristoro integrale ai<br />
soci del capitale a suo tempo investito.<br />
Al fine di valutare puntualmente la ipotesi formulata e di sottoporre agli organi <strong>com</strong>petenti<br />
della società la proposta, La pregherei di chiedere al Curatore dott. Barbini la<br />
situazione contabile del fallimento e una relazione sul contenzioso.<br />
Le chiedo inoltre una <strong>com</strong>pleta e dettagliata indicazione delle spese di liquidazione. …».<br />
Il liquidatore Mancinelli risponde alla lettera dell’Avv. Richter il 5 aprile<br />
2006 240 :<br />
«… in risposta alla Sua del 3 cm., che mi permetto inviare in copia al Prof. Barbini,<br />
curatore fallimentare, Le <strong>com</strong>unico innanzitutto la soddisfazione per l’intenzione dell’<strong>Interporto</strong><br />
Marche s.p.a di valutare la possibilità di presentare proposta di concordato,<br />
assicurando la mia piena collaborazione per ogni adempimento di mia <strong>com</strong>petenza.<br />
In ordine alle richieste fattemi ritengo, per ovvi motivi, che il prof. Barbini vorrà, <strong>com</strong>e<br />
già fatto in passato, fornire direttamente tutti i dati necessari alla parte interessata alla<br />
proposta.<br />
239 Lettera del 3 aprile 2006 del procuratore della Soc. <strong>Interporto</strong> Marche Spa Avv. Paolo Stella Richter;<br />
240 Risposta Liquidatore Mancinelli Loris all’Avv. Stella Richter del 5 aprile 2006;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
135
Per quanto riguarda l’elenco dettagliato delle spese di liquidazione, premesso che la<br />
contabilità è a <strong>com</strong>pleta disposizione, tenuto conto che sono trascorsi oltre dodici anni<br />
dall’inizio della procedura, allego intanto il bilancio al 31 dicembre 2005…».<br />
Il Curatore Barbini, il 18 aprile 2006 invia al liquidatore Mancinelli e<br />
p.c. al presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa Pesaresi e al suo legale Avv.<br />
Stella Richter la situazione aggiornata della procedura fallimentare 241 .<br />
Attivo:<br />
– €. 2.111.108,04 (somme depositate in due libretti al portatore)<br />
– €. 338.667,76 (crediti Iva, Ires e verso proprietario terreno)<br />
Totale € 2449775,80<br />
Passivo:<br />
– €. 869.125,65 (da liquidare ancora il 20% dei creditori chirografari)<br />
– €. 280.000,00 (residuo curatore e spese legali)<br />
Totale € 1149125,65<br />
L’attivo fallimentare crescerà ancora tanto da raggiungere al momento<br />
della procedura € 1420916,00= circa 300 mila euro in più.<br />
Sembrava, dunque, che la ragione stava prevalendo. La Giunta <strong>regionale</strong><br />
il 9 giugno 2006 approvava la delibera 691 242 con il seguente oggetto:<br />
«Proposta di legge <strong>regionale</strong> a iniziativa della giunta <strong>regionale</strong> concernente: “Definizione<br />
di un concordato fallimentare per la liquidazione della società consortile per azioni<br />
Ce.M.I.M.”».<br />
Relatore l’assessore Pietro Marcolini.<br />
L’articolato <strong>com</strong>posto di 2 articoli prevedeva:<br />
«Art. 1<br />
(Finalità)<br />
1. La società <strong>Interporto</strong> Marche spa è autorizzata a presentare una proposta di concordato<br />
fallimentare per la liquidazione della società consortile per azioni Ce.M.I.M. in<br />
base ai seguenti criteri ed indirizzi:<br />
a) la Soc. <strong>Interporto</strong> si atterrà nei rapporti con i soci della Soc. Ce.M.I.M. a quanto<br />
previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 477 del 2004 e nella conven-<br />
241 Comunicazione Curatore Dott. Barbini situazione patrimoniale procedura CeMIM al 18 aprile 2006;<br />
242 D.G.R. nr. 691 del 9 giugno 2006 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
136
zione 30/03/2005 nonché nella deliberazione di Giunta n. 224 del 2006 e nelle<br />
convenzioni del 10-15/03/2006;<br />
b) la Soc. <strong>Interporto</strong> provvederà ad inviare relazioni, con cadenza trimestrale sull’andamento<br />
dell’attività svolta nonché a fornire analitico rendiconto al termine della<br />
procedura;<br />
c) la Regione Marche mette a disposizione della Soc. SVIM, a titolo di anticipazione<br />
finanziaria di euro 1,5 milioni da destinare alla Soc. <strong>Interporto</strong> per far fronte alle<br />
spese del concordato;<br />
d) la Soc. <strong>Interporto</strong> dovrà essere tenuta indenne per tutte le conseguenze derivanti<br />
dall’intrapresa attività di esecuzione dell’incarico ricevuto;<br />
e) al termine della procedura concordataria l’anticipazione dovrà essere restituita alla<br />
Regione.<br />
Art2<br />
(Disposizione finanziaria)<br />
1. Per l’attuazione delle finalità previste dall’articolo 1 della presente legge è autorizzata<br />
per l’anno 2006 la spesa di € 1.500.000,00.<br />
2. Alla copertura della spesa autorizzata al <strong>com</strong>ma 1 si provvede mediante impiego di<br />
quota parte delle risorse previste a carico dell’UPB 20815 del bilancio di previsione<br />
2006.<br />
3. Ai fini della gestione le somme occorrenti per l’attuazione della presente legge sono<br />
iscritte a carico dell’UPB 10311. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare<br />
le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione ed al Programma Operativo Annuale<br />
vigenti».<br />
Il 31 luglio 2006 il liquidatore Mancinelli Loris scrive al Curatore<br />
Barbini:<br />
«Ti <strong>com</strong>unico che devo chiedere al Tribunale la chiusura della procedura fallimentare,<br />
ricorrendo gli estremi della L.F. Tenuto conto del periodo feriale, potrò evitare di ricorrere<br />
al tribunale se riceverò <strong>com</strong>unicazione della data del deposito del rendiconto».<br />
Il 2 agosto 2006 il Consiglio <strong>regionale</strong> approva con legge <strong>regionale</strong> l’assestamento<br />
di bilancio. L’art. 7, <strong>com</strong>ma 1, lett. a) impegna €. 1.500.000,00=<br />
per la definizione di un concordato fallimentare CeMIM 243 .<br />
Si da seguito così alla delibera 691 del 9 giugno 2006.<br />
243 Legge <strong>regionale</strong> nr. 13 del 2 agosto 2006: assestamento di bilancio anno 2006 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
137
Il 3 agosto 2006, il presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa Pesaresi, invia<br />
tramite fax al Liquidatore Mancinelli e p.c. al Curatore Barbini, la lettera<br />
inviata al Curatore Barbini il 27 luglio 2006 244 :<br />
«… Sono ora a <strong>com</strong>unicarle che il Consiglio di amministrazione di <strong>Interporto</strong> Marche<br />
spa ha deliberato, con il parete positivo del Collegio sindacale, la presentazione di una<br />
proposta di concordato fallimentare sulla S.c.p.a. Ce.M.I.M. che preveda il pagamento<br />
integrale ed immediato di tutti i crediti ammessi al passivo e delle spese di giustizia nella<br />
misura da Lei indicata nella lettera del 18 aprile 2006. La proposta inoltre precederà il<br />
subentro in blocco in tutte le attività, materiali e immateriali, della società fallita, nelle<br />
eventuali azioni revocatorie iniziate dal curatore fallimentare, nei contenziosi in atto, nei<br />
contenziosi possibili e in genere in tutti i diritti previsti dalla legge. Il Consiglio di amministrazione,<br />
con il consenso del Collegio sindacale, ha inoltre deliberato di proporre ai<br />
soci della S.c.p.a. Ce.M.I.M. i contenuti della delibera della Giunta <strong>regionale</strong> n. 427<br />
del 2004 e n. 224 del 2006 e delle relative convenzioni, prevedendo inoltre il riconoscimento<br />
delle spese di liquidazione nella misura indicata dal liquidatore nella lettera del 5<br />
aprile 2006, e <strong>com</strong>unque sulla base del bilancio finale del periodo di liquidazione che<br />
sarà approvato dalla assemblea della società stessa, e il ristorno integrale ai soci, iscritti<br />
nel libro soci alla data del 16 marzo 2006 <strong>com</strong>e da verbale di assemblea straordinaria<br />
in pari data redatto dal notaio dott. Marcello Pane, del capitale a suo tempo investito.<br />
La proposta sarà presentata non appena definiti gli adempimenti propedeutici in corso<br />
di predisposizione.<br />
Nel frattempo sono a chiederLe la cortesia di inviarmi copia dello stato passivo con la<br />
indicazione dei creditori chirografari e il relativo residuo credito da soddisfare. La prego<br />
inoltre indicare i recapiti degli stessi…».<br />
La lettera sembra adeguarsi immediatamente all’approvazione della<br />
L.R. n. 13 del 2 agosto 2006.<br />
Il 13 settembre 2006 viene emesso decreto dirigenziale n. 267 per la<br />
liquidazione della somma di €. 1.500.000,00= impegnata nel bilancio di<br />
assestamento dalla L.R. 13 del 2 agosto 2006, art. 7, <strong>com</strong>ma 1, lett. a) 245 .<br />
Il documento istruttorio del decreto redatto dall’Avv. Costanzi che così ricostruisce<br />
l’iter da seguire per l’utilizzo dello stanziamento di €. 1.500.000,00=:<br />
244 Fax presidente Roberto Pesaresi al liquidatore Loris Mancinelli 3 agosto 2006: annuncio proposta<br />
concordato;<br />
245 Decreto dirigenziale n. 267 del 13 settembre 2006;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
138
«… Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 691 del 09/06/2006 è stata<br />
presentata al Consiglio Regionale una proposta di legge avente ad oggetto l’autorizzazione<br />
alla società <strong>Interporto</strong> a presentare una proposta di concordato fallimentare per la<br />
liquidazione della società consortile per azioni.<br />
Successivamente, l’art. 7 <strong>com</strong>ma 1 lett. a) della L.R. n. 13 del 02/08/2006 ha<br />
autorizzato la spesa di euro 1.500.000,00 a carico della UPB 1/03/11 per la<br />
definizione del concordato fallimentare Ce.M.I.M…».<br />
568 <strong>Interporto</strong> Marche Spa e la somma<br />
di €. 1.500.000,00 – finanziata con L. R. n. 13/2006 –<br />
è utilizzata per l’acquisto di azioni CeMIM<br />
La società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, una volta acquisito il finanziamento<br />
<strong>regionale</strong>, avvia una procedura per un diverso utilizzo del finanziamento<br />
di €. 1.500.000,00=, distraendolo dal suo scopo prefissato con legge <strong>regionale</strong>.<br />
Il presidente della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, invece di procedere<br />
urgentemente a presentare al Tribunale Fallimentare di Ancona una<br />
proposta di concordato fallimentare, in applicazione alla nuova legge fallimentare<br />
in vigore dal 18 luglio 2006, con lettera del 5 ottobre 2006,<br />
provvedeva a far giungere al Presidente della Camera di Commercio di<br />
Ancona del seguente contenuto 246 :<br />
«… La nostra società opera su incarico della Regione Marche. In proposito si richiama<br />
la deliberazione della Giunta Regionale n.691 del 09/06/2006, la legge Regionale<br />
n.13 del 02/08/2006 e, per ultimo, il Decreto del Dirigente del Servizio Programmazione,<br />
Bilancio e Politiche Comunitarie n.267 del 13/09/2006 (allegato in copia).<br />
Per espressa indicazione della Giunta Regionale, la nostra società nei rapporti con i<br />
soci della società in oggetto si atterrà a quanto previsto nella deliberazione della Giunta<br />
Regionale n.477/2004 e nella convenzione del 30/03/2005, a Voi ben note.<br />
Come del resto ipotizzato all’art. 2 della citata convenzione, siamo ora a chiedere la<br />
Vostra disponibilità a chiudere definitivamente la questione aperta attraverso il ricono-<br />
246 Lettera presidente Roberto Pesaresi alla C.C.I.A.A. del 9 ottobre 2006:offerta acquisto azioni<br />
CeMIM;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
139
scimento di azioni della nostra società per il controvalore di euro 382.434,27.= pari<br />
al Vostro residuo credito con contemporanea cessione a nostro favore della Vostra intera<br />
partecipazione in CeMIM ScpA pari a euro 637.390,45.= Siamo disponibili anche a<br />
valutare una Vostra diversa proposta che preveda il pagamento parte in azioni <strong>Interporto</strong><br />
Marche S.p.A. e parte in contanti che, se del caso, ci farete conoscere.<br />
L’accordo può essere definito in tempi rapidi, e quindi prima della scadenza prevista<br />
nella citata convenzione e a prescindere dalla disponibilità di residue ulteriori attività al<br />
termine della procedura fallimentare e/o concordataria…».<br />
La Camera di Commercio di Ancona nella riunione della Giunta camerale<br />
del 13/10/2006 risponde alla lettera di Pesaresi con il seguente<br />
deliberato 247 : «…<br />
DELIBERA<br />
1) di accettare la proposta pervenuta dalla <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a. in data 5/10/2006,<br />
finalizzata a chiudere definitivamente la questione relativa al fallimento della società<br />
CeMIM s.c.p.a. attraverso il riconoscimento del residuo credito vantato dalla Camera<br />
di Commercio di Ancona in azioni <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a. per un controvalore di €<br />
150.000 ed il restante importo in contanti, pari a € 232.434,27;<br />
2) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo con la società <strong>Interporto</strong><br />
Marche s.p.a. alle condizioni indicate con la presente delibera, previa acquisizione del<br />
parere del Collegio dei Revisori…».<br />
Seguirà l’accettazione anche degli altri tre soci: Banca delle Marche,<br />
Banca Popolare di Ancona e Banca Unicredito Italiano.<br />
Solo dopo aver avuto dai 4 soci il consenso a vendere le loro azioni al<br />
valore nominale in controvalore di euro o in permuta di azioni <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa, il presidente Pesaresi presenta al Giudice delegato al fallimento<br />
CeMIM Dott.ssa Ragaglia una proposta di concordato fallimentare<br />
del seguente tenore 248 :<br />
«… Il sottoscritto dott. Roberto Pesaresi, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante<br />
della <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a. (all’uopo autorizzato con delibera del relativo<br />
Consiglio di amministrazione del 12.6.2006 e 4.12.2006), creditore ammesso al passivo<br />
del fallimento in oggetto, presenta al Sig. Giudice Delegato domanda di concordato con<br />
247 Delibera camerale nr. 252 del 13 ottobre 2006: accettazione vendita azioni CeMIM;<br />
248 Proposta concordato <strong>Interporto</strong> Marche Spa fallimento CeMIM al Giudice delegato del 7<br />
dicembre 2006;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
140
cessione di tutti i beni. La presente proposta prevede il pagamento integrale di tutti i crediti<br />
ammessi al passivo del fallimento, sia privilegiati che chirografari nonché delle spese di<br />
giustizia nella misura indicata dal Curatore nella sua lettera del 18 aprile 2006. I pagamenti<br />
saranno effettuati non appena il decreto di omologazione sarà divenuto efficace ai<br />
sensi di legge. Per quanto riguarda la garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento delle<br />
obbligazioni assunte, il sottoscritto si rimette alle indicazioni che la S.V. vorrà dare…».<br />
È di tutta evidenza che questa proposta di concordato fallimentare,<br />
così formulata e che non inserisce l’offerta di €. 1.500.000,00=, appositamente<br />
stanziati con legge <strong>regionale</strong> 13/2006, non poteva essere minimamente<br />
accolta dal Tribunale.<br />
Il Curatore infatti nel suo parere del 18 gennaio 2007 al Giudice delegato<br />
scrive 249 :<br />
«Il sottoscritto Dr Roberto Barbini, curatore del fallimento CE.M.I.M S.c.p.A., con<br />
riferimento alla richiesta che precede, osserva che la proposta di concordato presentata<br />
dall’Interporo Marche S.p.A. oltre ad essere generica, non evidenzia alcun interesse<br />
specifico ed immediato per il ceto creditorio perché :<br />
1 – l’Amministrazione Fallimentare ha un attivo disponibile sufficiente per pagare al<br />
100% tutte le residue ragioni creditorie dei creditori chirografari e tutte le residue spese<br />
della procedura. Addirittura gli avanzeranno delle somme (seppur limitate) che saranno<br />
restituite al Liquidatore che le potrà utilizzare <strong>com</strong>e disporranno i soci una volta che la<br />
società sarà tornata in bonis;<br />
2 – la procedura fallimentare, definite alcune questioni rimaste aperte, potrà avviarsi in<br />
tempi brevi alla sua definitiva chiusura.<br />
Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto curatore ritiene la proposta, per i motivi<br />
suddetti, non conveniente ed opportuna per i creditori chirografari rimasti da soddisfare ed<br />
esprime, ai sensi dell’art. 125 L.F., parere non favorevole sulla proposta di concordato».<br />
La proposta di concordato presentata per conto di <strong>Interporto</strong> Marche<br />
Spa dal presidente Pesaresi non viene neanche mandata per il parere al<br />
Comitato dei Creditori ed il Giudice delegato Dott.ssa Ragaglia la gira<br />
immediatamente al giudizio del Tribunale Fallimentare di Ancona che<br />
il 3 marzo 2007, con decreto cron. 1369, respinge la domanda con la<br />
seguente motivazione 250 :<br />
249 Parere contrario Curatore del 18 gennaio 2007 alla proposta di concordato di <strong>Interporto</strong> Marche Spa;<br />
250 Decreto cron. nr. 1369 del 3 marzo 2007 Tribunale di Ancona: rigetto proposta di concordato;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
141
«… letta la domanda per l’ammissione della Società CeMIM Soc. consortile p.a. alla<br />
procedura di concordato fallimentare proposta da Dott. Roberto Pesaresi in qualità di<br />
presidente e legale rappresentante della società INTERPORTO MARCHE S.p.a.,<br />
società creditrice della società fallita;<br />
acquisito il parere del Curatore;<br />
pur ritenuta la legittimazione del proponente a presentare domanda di concordato<br />
fallimentare, ai sensi del disposto dell’art. 124 L.F. così <strong>com</strong>e riformato dal D.Lvo.<br />
5/2006, entrato in vigore il 16.7.2006, che all’art. 150 delle disposizioni transitorie<br />
introdotte dal D.Lvo approvato dal DdM 22.1.2.05, stabilisce che le domande di<br />
concordato presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle<br />
pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore, così che deve ritenersi<br />
che per le domande presentate dopo la sua entrata in vigore, pur riferendosi a procedure<br />
fallimentari già dichiarate e pendenti, debbano essere disciplinate secondo quanto previsto<br />
dalle nuove norme, tra cui quella che consente la presentazione della proposta di<br />
concordato da parte di un creditore. Rilevato che la procedura di liquidazione dell’attivo<br />
ha consentito di acquisire un attivo sufficiente per soddisfare tutti i creditori insinuatisi<br />
al passivo, siano essi di rango privilegiato che chirografario;<br />
che la procedura fallimentare deve essere pertanto chiusa avendo esaurito la sua ragione<br />
d’essere, ed è in fase di definizione, ormai prossima alla chiusura essendo stato depositato<br />
l’ultimo piano di riparto che prevede l’integrale pagamento del ceto creditorio insinuato;<br />
che in tale situazione la domanda di concordato non appare di<br />
alcuna utilità per la massa;<br />
che, per altro, la proposta di concordato presentata non offre<br />
alcun elemento utile di valutazione in termini di convenienza<br />
per la massa;<br />
PQM respinge la domanda…».<br />
Ritorniamo per un attimo al decreto dirigenziale ed a quanto stabilisce<br />
il «punto 3), lett. b): la soc. <strong>Interporto</strong> opererà d’intesa con il liquidatore della Soc.<br />
Cons. p.a. CeMIM al fine del buon esito della procedura intrapresa».<br />
Il liquidatore Mancinelli viene tenuto <strong>com</strong>pletamente all’oscuro sia<br />
della trattativa per l’acquisto delle azioni CeMIM in deroga al dettato<br />
legislativo, sia della proposta di concordato fallimentare.<br />
L’esclusione del liquidatore Mancinelli non può certo sorprendere<br />
avendo il presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa, Roberto Pesaresi, stabilito<br />
senza alcuna autorizzazione ed in deroga all’art. 7, <strong>com</strong>ma 1, lett. a),<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
142
della L.R. 13/2006, di utilizzare il finanziamento di €. 1.500.000,00=<br />
per scopi illegittimi ovvero per acquistare le azioni dei 4 maggiori soci in<br />
danno dei creditori chirografari ammessi al fallimento CeMIM.<br />
Un eventuale coinvolgimento del liquidatore Loris Mancinelli, mai<br />
avrebbe permesso una tale distrazione di fondi pubblici e di questo suo<br />
eventuale <strong>com</strong>portamento si ha prova certa dalla sua decisione che <strong>com</strong>unica<br />
ai soci il suo rifiuto a dare il proprio assenso all’acquisto di azioni<br />
azzerate dal fallimento da parte della soc. <strong>Interporto</strong> Marche Spa, facoltà<br />
a lui attribuita ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 dello statuto CeMIM,<br />
che reca: «I soci non possono alienare né dare in pegno le loro azioni se prima tale<br />
alienazione non sia subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione il quale<br />
nel concedere o negare il gradimento dovrà tenere conto degli obblighi consortili connessi<br />
con la partecipazione sociale e dell’incidenza che l’ingresso del nuovo socio dovrà avere<br />
sul funzionamento della società».<br />
Tale facoltà il liquidatore l’ha esercitata con lettera ai soci del 18 giugno<br />
2007 251 che, per la sua <strong>com</strong>pletezza di argomentazioni ed anche per<br />
l’impossibilità di poterlo adire per l’intervenuto decesso, qui si riporta:<br />
«CeNtro MerCI INterModale delle MarChe ‑ Ce.M.I.M.<br />
Società consortile per azioni in liquidazione<br />
l’intenzione di trasferire, tutte le azioni possedute dai soci Ce.M.I.M. sopra indicati, al<br />
valore nominale, e precisamente:<br />
– La Banca Popolare di Ancona, n. 297.943 azioni per il prezzo totale di euro<br />
153.874,72, equivalente al controvalore nominale.<br />
– La UniCredit S.p.A., n. 810.800 azioni al prezzo <strong>com</strong>plessivo di euro 418.743,25.<br />
– La Camera di Commercio di Ancona, n. 1.234.180 azioni al prezzo <strong>com</strong>plessivo<br />
di euro 637.390,45 (dal libro soci il numero delle azioni intestate alla Camera di<br />
Commercio di Ancona risulta di n. 1.234.160).<br />
– La Banca delle Manche, n. 810.800 azioni al prezzo <strong>com</strong>plessivo di euro<br />
418.743,25.<br />
Acquirente la società “INTERPORTO MARCHE S.P.A”<br />
Per quanto riguarda le formalità statutarie, gli attuali soci Ce.M.I.M. sopra indicati,<br />
nel rispetto di quanto disposto dalla seconda parte del terzo <strong>com</strong>ma dell’art. 7 del vi-<br />
251 Parere negativo gradimento liquidatore Mancinelli Loris vendita azioni CeMIM alla società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche Spa;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
143
gente Statuto sociale, a mezzo lettera rac<strong>com</strong>andata, hanno dato avviso dell’intenzione<br />
di cedere le loro azioni alla società, che a sua volta ha provveduto a <strong>com</strong>unicarlo a tutti<br />
gli azionisti risultanti iscritti nel libro dei soci per l’eventuale loro esercizio del diritto<br />
di opzione, <strong>com</strong>e segue:<br />
– Con lettere rac<strong>com</strong>andate a.r. inviate a tutti gli iscritti nel libro dei soci, datate 30<br />
marzo 2007, le intenzioni di vendita <strong>com</strong>unicate dalla Banca Popolare di Ancona e<br />
dall’UniCredit, S.p.A.<br />
– Con lettere rac<strong>com</strong>andate a.r. inviate a tutti gli iscritti nel libro dei soci, datate 18<br />
aprile 2007, l’intenzioni di vendita <strong>com</strong>unicata dalla Camera di Commercio di Ancona.<br />
– Con lettere rac<strong>com</strong>andate a.r. inviate a tutti gli iscritti nel libro dei soci, datate 27<br />
aprile 2007, l’intenzioni di vendita <strong>com</strong>unicata dalla Banca delle Marche.<br />
Ricorda l’organo esecutivo della società in carica, che ai sensi di quanto disposto dal<br />
primo <strong>com</strong>ma dell’art. 7 dello Statuto sociale, l’alienazione delle azioni, da parte dei<br />
soci, è subordinata al gradimento dell’organo amministrativo, recitando testualmente lo<br />
statuto:<br />
“… nel concedere o negare il gradimento dovrà tenere conto<br />
degli obblighi consortili connessi con la partecipazione sociale<br />
e dell’incidenza che l’ingresso del nuovo socio dovrà avere sul<br />
funzionamento della società”.<br />
Il liquidatore, organo esecutivo in carica, osserva:<br />
– Nel libro dei soci, oltre ai quattro sopra indicati che hanno manifestato l’intenzione<br />
di vendere, e che <strong>com</strong>plessivamente sono titolari di n. 3.152.103, pari all’80,545 per<br />
cento dell’intero capitale sociale, risultano soci anche:<br />
– Le F.S. Soc. trasporti e servizi;<br />
– L’Amministrazione Provinciale di Ancona;<br />
– Venticinque Comuni.<br />
Cessionaria delle azioni sarebbe la società INTERPORTO MARCHE S.P.A, che sta<br />
realizzando l’opera per la quale venne costituito il Ce.M.I.M. e da quest’ultima società<br />
iniziata, prima della dichiarazione di fallimento.<br />
Trattasi pertanto, pur essendo il Ce.M.I.M. in liquidazione, di due società con oggetto<br />
identico, e pertanto in conflitto di interessi.<br />
Compito del liquidatore è prima la conservazione e valorizzazione, del patrimonio<br />
dell’impresa e quindi il realizzo delle attività aziendali, da trasformarsi in numerario<br />
da ripartire tra i soci in proporzione delle azioni possedute, ovviamente dopo aver pagato<br />
debiti non di <strong>com</strong>petenza della procedura fallimentare, ed i costi di liquidazione.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
144
Nella fattispecie i realizzi del liquidatore deriveranno:<br />
– a) Dall’incasso del residuo attivo fallimentare, che perverrà dal curatore fallimentare,<br />
alla chiusura della procedura fallimentare.<br />
– b) Dai possibili realizzi che il liquidatore potrà ottenere, a seguito di azione di recupero<br />
dei contributi dovuti dalla Regione Marche al Ce.M.I.M. prima della dichiarazione<br />
di fallimento, contributi che non risultano recuperati dalla procedura fallimentare.<br />
– c) Dai possibili incassi che il liquidatore potrà conseguire dal realizzo, dopo perfezionamento<br />
del passaggio di proprietà, di alcune particelle di terreno, prima della<br />
dichiarazione di fallimento acquistate con <strong>com</strong>promesso e pagate dalla società consortile<br />
prima della sua messa in liquidazione, e da altre possibile entrate, <strong>com</strong>e ricordato in<br />
sede di assemblea riunita per discutere il bilancio di esercizio dell’anno 2006, e con<br />
lettera ai soci dell’1 giugno 2007.<br />
Realizzato dalla liquidazione le attività sopra indicate, sarà possibile far fronte alla<br />
giusta richiesta essendo la società tornata in bonis, che perverrà da parte dei creditori<br />
ammessi al passivo fallimentare, per gli interessi maturatisi negli oltre tredici anni di<br />
durata della procedura fallimentare, dando così adempimento oltre che ad un obbligo di<br />
legge, un doveroso risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento del debito.<br />
Quanto sopra ricordato e premesso, due sono le prospettive, che appaiono possibili alla<br />
liquidazione. con diverse conseguenze sul valore delle azioni possedute dai soci.<br />
A.<br />
Il liquidatore continua la sua attività, prima di ricostituzione del patrimonio sociale,<br />
e quindi di realizzo, paga gli interessi maturati ai creditori ammessi al passivo fallimentare,<br />
rimborsa il valore nominale delle azioni nel rispetto dell’articolo 30 dello<br />
statuto sociale, e farà decidere all’assemblea <strong>com</strong>e destinate l’eventuale residuo attivo di<br />
liquidazione.<br />
B.<br />
L’assemblea straordinaria della società consortile Ce.M.I.M. revoca la liquidazione, e<br />
delibera la fusione con altra società. In tal caso le azioni dei soci Ce.M.I.M. spa società<br />
consortile in liquidazione non potranno che essere valutate a valore effettivo, che deve<br />
ritenersi superiore a quello nominato.<br />
In entrambi i casi, ai soci é assicurato l’attuale valore nominale delle azioni possedute.<br />
Di conseguenza, si osserva:<br />
Chiunque, non risultando norme di legge contrarie, ma nei limiti posti dallo statuto sociale,<br />
può acquistare, al prezzo che ritiene più opportuno, se il venditore a quel prezzo è<br />
disposto a vendere, azioni di una società posta in liquidazione e successivamente dichia-<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
145
ata fallita. Nella fattispecie, se chi è disposta a <strong>com</strong>perare paga per l’acquisto il valore<br />
nominale delle azioni sa che, nella migliore delle ipotesi, dopo l’approvazione del bilancio<br />
finale di liquidazione, per disposizione statutaria, riavrà lo stesso valore nominale pagato.<br />
Ne consegue che oltre ai costi di trasferimento, quantomeno avrà perso in valuta.<br />
È evidente, pertanto, che nessun consiglio di amministrazione, ove non ravveda altra<br />
convenienza, delibererebbe l’acquisto di azioni di una società consortile senza scopo di<br />
lucro in liquidazione.<br />
La società che ha chiesto di acquistare le azioni del Ce.M.I.M. in liquidazione, al valore<br />
nominale, l’<strong>Interporto</strong> Marche S.p.A., a quanto risulta, e confermato da <strong>com</strong>unicazione<br />
dell’UniCredit S.p.A., è società controllata al 60,40 per cento dalla società Sviluppo<br />
Marche S.p.A., a sua volta controllata al cento per cento dalla Regione Marche.<br />
La società <strong>Interporto</strong> Marche S.p.A. può fare la proposta di acquisto in quanto tutti o<br />
buona parte dei mezzi, direttamente od indirettamente, le sono stati messi a disposizione<br />
dalla Regione Marche, ma certamente il suo organo esecutivo non porterebbe avanti una<br />
operazione che porterebbe solo ad una perdita.<br />
Resta pertanto evidente che l’operazione di acquisto viene fatta per conseguire risultati<br />
economicamente utili per la società acquirente, e quindi per la Regione Marche.<br />
Infanti, con il peso determinato dal possesso della maggioranza assoluta del capitale<br />
sociale, l’acquirente delle azioni potrà influire sulle azione di recupero dei contributi<br />
dovuti al Ce.M.I.M. dalla Regione Marche, prima della dichiarazione di fallimento,<br />
non avendo provveduto a tale recupero il curatore fallimentare e dunque, il liquidatore<br />
intende doverosamente richiedere .<br />
Se così non fosse, l’acquisto da parte della società <strong>Interporto</strong> Marche spa di azioni<br />
Ce.M.I.M. al valore nominale non potrebbe che risolversi con perdita a carico della<br />
Regione Marche.<br />
Appare del tutto realistico dedurre che la Regione Marche, con l’acquisto tramite la società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche spa della maggioranza delle azioni del Ce.M.I.M. in liquidazione<br />
(80,545 per cento) sborsando euro 1.628.751,67 intende intervenire, per l’ennesima<br />
volta, nella procedura di liquidazione, per cercare surrettiziamente d’impedire il<br />
recupero, di quanto dalla stessa dovuto al Ce.M.I.M e di quanto l’<strong>Interporto</strong> Marche<br />
spa dovrebbe pagare per frustoli di terra, e progettazione: La Regione Marche, pertanto,<br />
tramite la società <strong>Interporto</strong> Marche spa, con l’esborso di euro 1.628.751,67 per<br />
l’acquisto dell’ottanta per cento delle azioni, eviterebbe di rifondere oltre 4.000.000,00<br />
di euro per contributi, oltre agli interessi, non corrisposti prima della dichiarazione di<br />
fallimento, e non recuperati dal curatore fallimentare.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
146
Il silenzio seguente alla proposta della Regione Marche di transare le diverse questioni<br />
aperte con la liquidazione con tre milioni di euro, proposta fatta cadere per il decorso del<br />
tempo, é segno evidente e conferma della volontà della Regione.<br />
Ne consegue che se la società <strong>Interporto</strong> Marche S.p.A., diventasse socia del Ce.M.I.M.,<br />
ovviamente ogni azione di recupero verso la Regione Marche potrebbe essere inibita, con<br />
possibile danno per i terzi creditori per interessi maturati a seguito della dichiarazione<br />
di fallimento, ma in particolar modo per gli altri ventisei soci, Enti Pubblici, per i quali<br />
mancherebbero anche i mezzi per il rimborso del valore nominale, delle loro azioni.<br />
Rileva inoltre il liquidatore che il fallimento è in fase di chiusura, che la stessa liquidazione<br />
potrà concludersi in tempo relativamente breve rispetto a quello trascorso dall’inizio<br />
della sua procedura, e che pertanto, per le condizioni economico-patrimoniali dei<br />
quattro soci che hanno manifestato l’intenzione di vendere, senza peraltro conoscere la<br />
situazione patrimoniale della liquidazione, non si evidenziano danni consistenti causati<br />
da un ritardato realizzo delle azioni possedute, tenuto conto anche di quanto da essi già<br />
incassato dalla Regione Marche.<br />
L’intenzione dei quattro soci di maggioranza sopra indicati, di vendere ad un prezzo<br />
notevolmente inferiore all’effettivo valore delle azioni possedute, non può derivare che<br />
da mancata informazione sull’andamento della liquidazione, che se così non fosse, si<br />
dovrebbe pensare ad altro loro accordo con la Regione Marche, che finirebbe col danneggiare<br />
tutti gli altri soci: Il loro <strong>com</strong>portamento palesemente antieconomico, censurabile<br />
dai rispettivi organi di controllo, porterebbe alla svalutazione delle azioni dei soci di<br />
minoranza, Enti pubblici.<br />
Il liquidatore, pertanto, tenuto conto, <strong>com</strong>e stabilito dallo statuto:<br />
“dell’incidenza che l’ingresso del nuovo socio dovrà avere sul<br />
funzionamento della società”,<br />
per la tutela indistinta dell’interesse di tutti i soci, ai sensi di quanto disposto dal primo<br />
<strong>com</strong>ma dell’art. 7 dello Statuto sociale, essendo l’alienazione delle azioni, subordinata<br />
al gradimento dell’organo amministrativo, in considerazioni di quanto sopra detto, per<br />
la tutela del patrimonio sociale e l’esercizio del diritto di recuperare tutte le possibili<br />
attivitá, ravvedendosi l’interesse ad escludere l’ingresso del terzo, nega il gradimento.<br />
Loris Mancinelli».<br />
Quanto denuncia il liquidatore Loris Mancinelli viene convalidato dagli<br />
eventi precedenti e successivi alla lettera.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
147
Il decreto del Tribunale Fallimentare di Ancona che respinge la domanda<br />
di concordato, permette alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa di<br />
poter sostenere di aver rispettato il disposto dell’art. 7, <strong>com</strong>ma 1, lett. a)<br />
della L.R. 13/2006 e di fronte all’impossibilità di arrivare ad un concordato<br />
si è ob torto collo proceduto all’acquisto delle azioni CeMIM per avere<br />
almeno il suo controllo.<br />
Infatti, <strong>Interporto</strong> Marche sottoscrive i preliminari di vendita con i<br />
quattro soci CeMIM:<br />
– Il 16 marzo 2007 con La Camera di Commercio di Ancona 252 e con<br />
la Banca Unicredito Italiano 253 ;<br />
– il 20 marzo 2007 con la Banca Popolare di Ancona 254 ;<br />
– il 21 marzo 2007 con la Banca delle Marche 255 .<br />
Le condizioni della cessione si riportano nella tabella che segue:<br />
Cedente N° azioni<br />
Valore<br />
cessione<br />
Acconto<br />
percto<br />
Pagto<br />
immediato<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
Residuo<br />
permuta<br />
azioni<br />
CCIAA 1.234.180 637.390,45 254.956,18 232.794,27 149.640,00<br />
BPA 297.943 153.874,72 61.549,89 92.324,83 0<br />
BDM 810.800 418.743,25 167.497,30 469,95 250.776,00<br />
UNICREDIT 810.800 418.743,25 167.497,30 151.141,95 100.104,00<br />
Totale 3153723 1628751,67 651500,67 476731,00 500520,00<br />
Il 16 aprile 2007 il Tribunale Civile di Ancona emette la sentenza n.<br />
1130/2007 256 , con la quale dichiara che la Regione Marche ai sensi e per<br />
gli effetti dell’art. 5 L.R. 6/94, così <strong>com</strong>e confermato dalla delibera D.G.R.<br />
n. 1133 del 5 maggio 1997 è receduta dalla qualifica di socio del CeMIM.<br />
252 Atto <strong>com</strong>pravendita azioni CeMIM Camera di Commercio di Ancona/<strong>Interporto</strong> Marche<br />
Spa del 16 marzo 2007;<br />
253 Atto <strong>com</strong>pravendita azioni Banca Unicredito Italiano/<strong>Interporto</strong> Marche Spa del 16 marzo 2007;<br />
254 Atto <strong>com</strong>pravendita azioni Banca Popolare di Ancona/<strong>Interporto</strong> Marche Spa del 20 marzo 2007;<br />
255 Atto <strong>com</strong>pravendita azioni Banca delle Marche/<strong>Interporto</strong> Marche Spa del 21 marzo 2007;<br />
256 Idem nota nr. 218;<br />
148
La sentenza non verrà appellata stante l’evidenza delle risultanze<br />
processuali.<br />
Il 7 maggio 2007 viene definita una scrittura privata tra la regione<br />
Marche nelle persona di Rolando Burattini (Dirigente del Servizio<br />
Programmazione, bilancio e politiche <strong>com</strong>unitarie ai sensi del decreto<br />
dirigenziale n. 267 del 13/09/2006 (da lui stesso emanato) e la <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa nella persona del presidente Roberto Pesaresi 257 .<br />
L’articolato della scrittura privata è <strong>com</strong>posta da due articoli:<br />
– art. 1: Le premesse ed i documenti indicati ancorché non allegati costituiscono parte<br />
integrante e sostanziale del presente accordo;<br />
– art. 2: La Regione Marche, richiamando in toto il Decreto Dirigenziale n° 267/503<br />
del 13 settembre 2006, dichiara che le somme di €. 1.500.000,00.= messe a disposizione<br />
della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, <strong>com</strong>e anche le somme anticipate di cui<br />
alla scrittura del 31 marzo 2005 pari a €. 651.500,67,= rimarranno a favore della<br />
stessa società secondo le modalità che verranno stabilite di <strong>com</strong>une accordo e che a titolo<br />
puramente esemplificativo ma non esaustivo, si indicano, sia in via totale che parziale,<br />
in rinuncia al credito a fronte di svalutazioni di partecipazioni, ad aumenti di capitale<br />
sociale dedicati, in somme a titoli di copertura perdite o futuri aumenti o a somme<br />
anticipate dall’interporto per costi riferiti alla liquidazione della società CeMIM oggi<br />
fallita.<br />
Dell’utilizzo della somma di euro 1.500.000,00.= la Società <strong>Interporto</strong> Marche fornirà<br />
<strong>com</strong>piuta rendicontazione.<br />
La scrittura privata è sottoscritta per la Regione Marche da Rolando<br />
Burattini e da Paolo Costanzi.<br />
Questa <strong>Commissione</strong> non può che rilevare che la scrittura privata non<br />
sorretta da alcun atto legislativo, da alcun atto amministrativo della Giunta<br />
<strong>regionale</strong> e in deroga all’art. 7, <strong>com</strong>ma 1, lettera a) della L. R. 13 del 2<br />
agosto 2006, al Decreto dirigenziale n° 267/503 del 13 settembre 2006,<br />
all’art. 4 della D.G.R. n. 224 del 6 marzo 2006, all’art. 3 dell’accordo<br />
Regione Marche – 4 soci CeMIM del 31 marzo 2005, alla D.G.R. n. 374<br />
del 15 marzo 2005, alla D.G.R. n. 477 del 27/04/2004, <strong>com</strong>e specificata<br />
dal presidente Vito D’Ambrosio del 4 marzo 2005 con l’allegato alla<br />
257 Atto Regione Marche/<strong>Interporto</strong> Marche Spa: autorizzazione <strong>com</strong>pravendita azioni CeMIM<br />
7 maggio 2007;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
149
lettera del 4 marzo 2005 a firma dell’Avv. Paolo Costanzi (Responsabile<br />
dell’avvocatura <strong>regionale</strong>).<br />
Non vi possono essere ragioni che autorizzassero i due dirigenti Burattini<br />
e Costanzi a firmare quella scrittura privata, gravando sulla regione<br />
Marche di una perdita secca pari ad €. 1.500.000,00.=.<br />
Questo quanto cronologicamente avvenuto prima della lettera del liquidatore<br />
Loris Mancinelli.<br />
A seguito di essa lettera vengono prese due iniziative contrapposte.<br />
La prima. Con l’approvazione della D.G.R. n. 687 del 25 giugno<br />
2007 258 , appena 7 giorni dopo l’invio della lettera del liquidatore Mancinelli<br />
ai soci, relatore il presidente Mario Spacca, si propone al liquidatore<br />
una soluzione transattiva di €. 3.000.000,00.= (tre milioni di euro) a<br />
copertura del credito dovuto al CeMIM per la mancata erogazione dei<br />
contributi liquidati con la D.G.R. n. 7210 del 30 dicembre 1991 per la<br />
somma di €. 4.389.883,64.=.<br />
Il documento istruttorio, parte integrante della delibera, al capoverso<br />
XII pagine 7 e 8, reca: «… XII. Si è così provveduto a predisporre una ipotesi di<br />
atto transattivo, contenente la regolamentazione dell’accordo che è possibile concludere<br />
con la società Ce.M.I.M. allo scopo di porre fine all’intera vicenda e di evitare il sorgere<br />
di ulteriori liti giudiziarie.<br />
Detto accordo viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e<br />
sostanziale, ai fini della sua approvazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi<br />
e per gli effetti di cui all’art. 4 <strong>com</strong>ma 1 lett. g) della L.R. 15/10/2001 n. 20 e<br />
successive modificazioni.<br />
A seguito della ricezione dell’accettazione da parte del legale rappresentante del<br />
Ce.M.I.M. dell’accordo, il testo definitivo del documento dovrà essere approvato dalla<br />
Giunta Regionale, stante la possibilità che vengano apportate modificazioni al suo<br />
contenuto.<br />
Dell’ipotesi di accordo dovrà essere data notizia ai soci che hanno sottoscritto convenzioni<br />
con la Re gione, dovendosi far presente l’impossibilità di dare <strong>com</strong>piuta attuazione<br />
alle convenzioni predette stante la determinazione assunta dal Giudice delegato ai<br />
fallimenti presso il Tribunale civile di Ancona la quale non consente più di presentare<br />
proposte di concordato fallimentare…».<br />
258 D.G.R. nr. 687 del 25 giugno 2007 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
150
Con questa delibera l’Avv. Costanzi cerca di recuperare dall’evidente<br />
errore <strong>com</strong>piuto di sottoscrivere con <strong>Interporto</strong> Marche Spa la scrittura<br />
privata del 7 maggio 2007.<br />
L’accelerazione subita per la chiusura della procedura fallimentare avvenuta<br />
con decreto cron. n. 3647 del 14 giugno 2007 del Tribunale Fallimentare<br />
di Ancona, anche a seguito del minacciato sciopero della fame<br />
da parte del creditore Garbuglia Nazareno, 11 giorni prima la delibera di<br />
Giunta n° 687/2007, non poteva più permettere di recuperare con una<br />
nuova proposta di concordato, quella presentata dalla Inteporto Marche<br />
Spa il 7 dicembre 2006, artatamente costruita per essere bocciata.<br />
La seconda.<br />
La delibera n. 687/2007, di così grande importanza, viene portata alla<br />
conoscenza del liquidatore Mancinelli, il 16 luglio 2007 allegata alla lettera<br />
dell’avv. Paolo Costanzi che scrive 259 : «Con la presente, per conto e nell’interesse<br />
della Regione, intendo riprendere le fila della trattativa purtroppo non approdata<br />
alla conclusione lo scorso mese di marzo.<br />
Ho provveduto a rielaborare la bozza di atto transattivo secondo le indicazioni pervenutami<br />
dall’amministrazione.<br />
Tale schema di atto, a valere quale proposta negoziale da porre a base della trattativa, è<br />
stato approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 687 del 25/06/2007,<br />
che allego in copia…».<br />
La trattativa in effetti, annunciata con i migliori propositi presenti<br />
nella delibera n. 687/2007, raggiunge un primo risultato, con la lettera<br />
dell’Avv. Costanzi del 17 settembre 2007 260 .<br />
Nella lettera viene inviato un articolato di accordo che reca: «…<br />
Art. 1<br />
1. La Regione Marche, metterà a disposizione del Ce.M.I.M. l’importo di euro tremilioni,<br />
a valere sugli stanziamenti in parte già autorizzati con la Legge Regionale n. 2<br />
del 23 febbraio 2007 e in parte da autorizzare con la Legge di approvazione dell’assestamento<br />
del bilancio di previsione 2007.<br />
2. L’entità delle risorse individuate al punto che precede sono da intendersi, in ogni caso,<br />
non modificabili.<br />
259 Lettera dirigente Avv. Costanzi al liquidatore Loris Mancinelli del 16 luglio 2007;<br />
260 Lettera Dirigente Avv. Paolo Costanzi al liquidatore Loris Mancinelli del 17 settembre 2007;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
151
3. L’erogazione della somma in questione avverrà secondo le modalità previste negli<br />
articoli seguenti.<br />
Art. 2<br />
1. Il liquidatore del Ce.M.I.M. si impegna a convocare, dopo la sottoscrizione della<br />
proposta di accordo da parte della Regione Marche, l’assemblea ordinaria dei soci allo<br />
scopo di:<br />
a) sottoporre alla approvazione i bilanci relativi agli esercizi sociali precedenti e per<br />
vari motivi non approvati nelle assemblee e convocate nel corso degli anni medesimi,<br />
<strong>com</strong>prensivi delle spese di liquidazione;<br />
b) sottoporre all’approvazione il contenuto del presente accordo per essere autorizzato,<br />
con esonero da ogni responsabilità, ad accettare l’importo messo a disposizione dalla<br />
Regione Marche ai fini transattivi;<br />
c) deliberare in ordine alle cause iniziate dalla curatela fallimentare e non concluse;<br />
d) sottoporre all’approvazione il progetto di bilancio di liquidazione contenente la definizione<br />
a stralcio e transazione delle pretese dei creditori ammessi al passivo, in conseguenza<br />
della chiusura del fallimento, corredata dagli atti di accettazione da parte dei<br />
creditori medesimi e contenente l’indicazione delle spese di liquidazione.<br />
Art. 3<br />
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio<br />
di liquidazione e, <strong>com</strong>unque, dalla data di entrata in vigore delle legge <strong>regionale</strong> di<br />
assestamento del bilancio di previsione 2007, la Regione Marche provvederà al versamento<br />
dell’importo pattuito nel presente accordo per il ripiano del debito risultante dal<br />
documento suddetto.<br />
2. Compiuta la liquidazione della società dovrà, essere convocata l’assemblea dei soci<br />
per decidere gli adempimenti necessari alla chiusura del Ce.M.I.M. e la sua fusione<br />
nella Soc. <strong>Interporto</strong> S.p.A..<br />
Art. 4<br />
1. Dal giorno della sottoscrizione della proposta di accordo, stante la finalità transattiva<br />
perseguita, la Regione sarà da ritenersi socia del Ce.M.I.M., con il numero di azioni<br />
originariamente possedute, senza necessità di ulteriori accertamenti e in<strong>com</strong>benti.<br />
2. In virtù di quanto previsto dal <strong>com</strong>ma che precede, la Regione ed il Ce.M.I.M. si<br />
impegnano a rinunciare alle azioni proposte avanti il Tribunale Civile di Ancona, ai<br />
sensi delle disposizioni del vigente codice di procedura civile. A tale proposito la Regione<br />
rinuncia alle proprie spese legali, mentre le spese legali del Ce.M.I.M. sono poste a<br />
carico della liquidazione della società.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
152
Art. 5<br />
1. La Regione ed il Ce.M.I.M., si impegnano a dare esecuzione al presente accordo<br />
secondo buona fede e con la migliore diligenza, al fine di evitare l’insorgere di ulteriori<br />
controversie <strong>com</strong>unque connesse e correlate con le questioni oggetto della transazione, per<br />
qualsiasi titolo o ragione…».<br />
Il liquidatore Loris Mancinelli convoca l’assemblea ordinaria dei soci<br />
CeMIM per approvare un corposo ordine del giorno, per il giorno 28<br />
settembre 2007 261 , <strong>com</strong>preso l’accordo proposto dal dirigente Costanzi.<br />
In vista dell’assemblea del 28/09/2007 avvengono due fatti gravissimi<br />
ed imprevedibili.<br />
Il 27 settembre 2007, l’Avv. Costanzi invia una lettera, anticipata via<br />
fax, al liquidatore Mancinelli del seguente contenuto 262 :<br />
«OGGETTO: Ce.M.I.M. soc. cons. p.a. in liquidazione. Delibera della Giunta Regionale<br />
n. 687/2007.<br />
Faccio riferimento alla precedente lettera del 17/09/2007 (n.<br />
182538 di prot.).<br />
In data 24/09/2007, è stato notificato alla amm.ne il dispositivo della sentenza del<br />
Tribunale di Ancona n. 1104 del 16/04 – 20/09, emessa nella causa tra la Regione<br />
e il Ce.M.I.M. (n. 1104/2006 R.G.), a lei noto, con la quale è stato dichiarato in<br />
stretta sintesi che l’ente non è più socio della società consortile.<br />
Tale pronuncia, sopravvenuta nel corso delle trattative, ancorché non definitiva, produce<br />
dal giorno della sua pubblicazione i suoi effetti fra le parti che ne devono tenere debito<br />
conto nel decidere il proprio <strong>com</strong>portamento nella vicenda.<br />
Alla data odierna, non disponendo del testo integrale della sentenza non sono in grado<br />
di valutare appieno le conseguenze della stessa e perciò quali modificazioni sono necessarie<br />
alle decisioni adottate e ancora da adottare.<br />
Per dovere di correttezza, ritengo perciò di <strong>com</strong>unicarle formalmente che, a partire dalla<br />
ricezione della presente nota, la proposta di accordo trasmessa con la nota in epigrafe indicata<br />
è da intendersi revocata in via precauzionale e sino all’esito della verifica suddetta.<br />
La terrò informata sulle ulteriori determinazioni dell’ente».<br />
Il giorno successivo si tiene l’assemblea ordinaria dei soci CeMIM, il<br />
punto 3 dell’o.d.g. reca: «Rapporti con la Regione Marche: ipotesi di accordo con<br />
261 Verbale assemblea ordinaria soci CeMIM del 28 settembre 2007 (*);<br />
262 Lettera dirigente Avv. Paolo Costanzi del 27 settembre 2007: sospensione trattativa;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
153
la Regione Marche» ed il liquidatore nella sua relazione sul punto avverte del<br />
fax tempestivamente arrivato dall’Avv. Costanzi il giorno prima.<br />
Tuttavia, l’assemblea dovrà constatare che tutti i punti all’o.d.g. su proposta<br />
dell’Avv. Rossignoli, in rappresentanza della Camera di Commercio<br />
di Ancona, verranno sistematicamente rinviati ad altra assemblea.<br />
L’Avv. Rossignoli, per la Camera di Commercio di Ancona, non fa<br />
mancare neanche la sorpresa finale e preannuncia l’invio lo stesso giorno di una<br />
lettera al liquidatore ed al presidente del collegio sindacale per chiedere di tenere senza<br />
ritardo, possibilmente entro il 31 ottobre, un’assemblea straordinaria per la soppressione<br />
dei <strong>com</strong>mi 1,7, 8, 9, 10 dell’art. 7 dello statuto e la modifica del <strong>com</strong>ma 6 dello stesso<br />
articolo, nonché la conferma o revoca dell’incarico al liquidatore in carica.<br />
Copia di detta lettera firmata in data 28 settembre dalla Camera di<br />
Commercio di Ancona, dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca Popolare<br />
di Ancona Spa e dall’Unicredito Italiano Spa viene consegnata al<br />
segretario perché venga allegata al presente verbale per formarne parte<br />
integrante 263 .<br />
Risulta anche qui evidente che quanto stabilito con la delibera n.<br />
687/2007 di annullare le convenzioni con i 4 soci CeMIM è il motivo<br />
scatenante la reazione dei 4 soci contro la stessa delibera e contro il liquidatore<br />
Mancinelli tanto da richiederne la sua revoca dall’incarico.<br />
A dimostrazione che quello che fa la mano destra si nasconde alla sinistra.<br />
Il 23 ottobre 2007 è approvata la L.R. n. 14. L’art. 7 approva le modifiche<br />
<strong>com</strong>e approvate nella tabella 7 264 .<br />
La Tabella 7 prevede: n. 10311 dell’elenco generale – denominazione:<br />
Per l’accordo transattivo sottoscritto con la soc. CeMIM necessario<br />
alla liquidazione della società stessa – variazione assestamento 2007: €.<br />
3.000.000,00.=.<br />
La legge <strong>regionale</strong> stanzia la somma di 3 milioni di euro per l’accordo<br />
transattivo CeMIM – Regione Marche, ma l’Avv. Costanzi d’autorità revoca<br />
quell’accordo.<br />
I 4 maggiori soci CeMIM invece di mandare avanti una soluzione<br />
transattiva che avrebbe permesso di sanare a sua volta ogni obbligazione<br />
263 Lettera 4 soci CeMIM revoca liquidatore e modifiche statutarie del 28 settembre 2007;<br />
264 Legge <strong>regionale</strong> nr. 14 del 23 ottobre 2007 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
154
in modo totale o parziale con i creditori del CeMIM e avviarsi alla liquidazione<br />
della società, ha un’idea ben più originale:<br />
– manda a casa il liquidatore Loris Mancinelli;<br />
– impedisce alla società di avere lo stanziamento a bilancio approvato<br />
con la legge <strong>regionale</strong> 14/2007;<br />
– sottrae ai creditori del CeMIM lo stanziamento di 3 milioni di euro,<br />
per rientrare dei loro crediti.<br />
E, con questa operazione “trasparente” <strong>com</strong>plici dirigenti della regione<br />
Marche può conservare la validità delle convenzioni e rientrare anche<br />
del 60% del loro capitale sociale.<br />
Quello che non possono più fare dirigenti regionali, presidente di <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa e Camera di Commercio di Ancona, Banca delle<br />
Marche, Banca Popolare di Ancona e Banca Unicredito Italiano a seguito<br />
della D.G.R. n. 687/2007 e della L.R. n. 14/2007, lo fanno sovvertendo<br />
con il loro voto (sia da cedenti che da cessionari) ogni legittima aspirazione<br />
della società CeMIM a concludere la liquidazione avendo pagato tutti<br />
i creditori ed anche tutti i soci.<br />
All’oscuro di tutto, non essendo stato mai avvertito dall’avv. Costanzi<br />
di quanto era intervenuto con la L.R. 14/2007, il liquidatore Mancinelli,<br />
correttamente si attiene alle disposizioni dei 4 soci che detengono oltre<br />
l’80% del capitale sociale e convoca l’assemblea straordinaria per il giorno<br />
15 novembre 2007 265 con all’o.d.g. su sua proposta: 1) modifica degli<br />
art. 2, 11, 12, 15 e 19 del vigente statuto sociale; 2) Trasferimento sede sociale; 3)<br />
Eliminazione del secondo <strong>com</strong>ma dell’art. 30 del vigente statuto sociale; e su proposta<br />
di alcuni soci: 1) Soppressione dei <strong>com</strong>mi 1, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 7 dello stato sociale e<br />
modifica del <strong>com</strong>ma 6 dello stesso articolo <strong>com</strong>e segue: «Qualora siano decorsi sessanta<br />
giorni dalla effettuata <strong>com</strong>unicazione alla società, senza che nel frattempo sia stato<br />
esercitato il diritto di acquisto delle azioni da parte degli altri soci, l’azionista fermo<br />
restando quanto stabilito dall’art. 5 dello statuto in proposito alla <strong>com</strong>posizione della<br />
<strong>com</strong>pagine sociale, potrà trasferire tutte o parte delle proprie azioni»; 2) Conferma o<br />
revoca dell’incarico al liquidatore in carica; provvedimenti consequenziali ed eventuale<br />
nomina di uno o più liquidatori nel rispetto della normativa di cui all’art. 2487 del<br />
Codice civile.<br />
265 Convocazione assemblea soci CeMIM del 15 novembre 2007: annullata;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
155
L’assemblea non potrà tenersi poiché il Conservatore della Camera di<br />
Commercio di Ancona aveva cancellato dal registro delle imprese il Ce-<br />
MIM ed il 16 novembre 2007, riconoscendo il proprio errore, provvede a<br />
riscrivere il CeMIM nel registro delle imprese.<br />
L’assemblea verrà convocata di nuovo il 18 dicembre 2007 266 . Lo statuto<br />
verrà cambiato secondo gli interessi dei 4 soci ed il liquidatore Loris<br />
Mancinelli verrà sostituito con il Dott. Luigi Scoponi, consulente di fiducia<br />
della <strong>Interporto</strong> Marche Spa e prossimo socio di controllo e coordinamento<br />
della ScpA CeMIM in liquidazione con l’81,5% del capitale<br />
sociale.<br />
Il nuovo liquidatore convocherà per l’11 febbraio 2008 l’assemblea dei<br />
soci per far subentrare ai quattro soci cedenti le loro azioni, il cessionario<br />
<strong>Interporto</strong> Marche Spa 267 .<br />
Un attento esame dell’utilizzo dello stanziamento di €. 1.500.000,00.=<br />
con legge <strong>regionale</strong> 13/2006 per una proposta di concordato fallimentare<br />
ha portato a questa conclusione: – per questa operazione la società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche Spa avrebbe tratto un vantaggio finanziario di €.<br />
1.023.269,00.= utilizzando il finanziamento <strong>regionale</strong> per €. 1.500.000,00<br />
e pagando in contanti € 476.731,00.= le azioni non permutate.<br />
– i 4 soci CeMIM: Camera di Commercio di Ancona, Banca delle<br />
Marche, Banca Popolare di Ancona e Banca Unicredito Italiano, oltre ad<br />
incassare acconti versati nel 2005 direttamente dalla Regione ai 4 soci di<br />
maggioranza allorquando «ottenne in modo poco lineare» il loro voto nell’assemblea<br />
del 16.03.2005 (acconti per Euro 651.500,67), ha incamerato<br />
ulteriori €. 476.731,00.= in liquido e una maggiore presenza nel capitale<br />
sociale di <strong>Interporto</strong> Marche Spa pari ad €. 500.520,00.= in permuta alle<br />
proprie azioni (interamente azzerate) della società CeMIM.<br />
Si profilerebbe una distrazione dei contributi regionali finalizzati alla<br />
soluzione di un concordato fallimentare si materializza dunque in tre direzioni:<br />
266 Verbali assemblee ordinaria e straordinaria soci CeMIM del 18 dicembre 2007: revoca liquidatore<br />
e modifiche statutarie (**);<br />
267 Idem nota nr. 140 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
156
– €. 476.731,00 contributi regionali L.R. 13/06 per<br />
l’acquisto di n. azioni CeMIM 923.080 (29,27%);<br />
– €. 651.500,67 finanziamento regione Marche<br />
accordo 30 marzo 2005, delibera 374<br />
del 15/03/2005, corrispondente<br />
a n. azioni CeMIM 1.261.488 (40,00%);<br />
– €. 1.023.269,00 contributi regionali L.R. 13/06<br />
trattenuti dalla società <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa,<br />
= €. 2.151.500,67 Totale finanziamenti erogati<br />
dalla Regione Marche<br />
– €. 500.520,00 per permuta azioni <strong>Interporto</strong> Marche<br />
con n. azioni CeMIM 969.155 (30,73%);<br />
Totale acquisto n. azioni CeMIM 3.153.723 (100%).<br />
La società <strong>Interporto</strong> Marche Spa nel bilancio di esercizio al<br />
31/12/2008 268 al capitolo svalutazioni (pagina 18) scrive: «Trattasi delle<br />
svalutazioni delle partecipate, tra cui in primo luogo la società CeMIM di recente<br />
acquisizione meglio <strong>com</strong>mentate nella relativa sezione dello stato patrimoniale. Il minor<br />
valore rispetto al costo <strong>com</strong>plessivo di acquisto delle azioni CeMIM è giustificato dal<br />
fatto che la differenza, corrispondente agli acconti a fronte dell’acquisto delle azioni<br />
stesse cedute dalla Regione Marche a Inteporto Marche e contabilizzati nel bilancio<br />
2007 stesso per mancanza, all’epoca, di informazioni in merito alla consistenza patrimoniale<br />
della società CeMIM e quindi in merito alla valutazione delle azioni cui i<br />
crediti si riferirono».<br />
È evidente che a fronte del valore nominale delle azioni CeMIM pagato,<br />
la Società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, doveva mettere a bilancio il valore<br />
reale di quelle azioni che non poteva essere che “0” e dunque con una<br />
perdita secca di €. 1.726.853,00.=.<br />
Si deve andare a pagina 18 del bilancio per leggere:<br />
Imprese controllate:<br />
268 Società <strong>Interporto</strong> Marche Spa: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
157
Partecipazione in imprese controllate valore azioni acquistate €. 1.726.853<br />
CeMIM S.c.p.A. in liquidazione valore azioni acquistate €. 1.726.853<br />
Fondo svalutazione controllate valore azioni acquistate €. 1.726.853<br />
CeMIM S.c.p.A. in liquidazione valore azioni acquistate €. 1.726.853<br />
Audito sull’operazione dell’acquisto delle azioni CeMIM da parte della<br />
soc. <strong>Interporto</strong> Marche, alla domanda del presidente Gia<strong>com</strong>o Bugaro,<br />
così si è espresso Paolo Costanzi – audizione del 15 marzo 2012 269 :<br />
– «Abbiamo parlato adesso dell’acquisto da parte di <strong>Interporto</strong> delle azioni del<br />
Ce.M.I.M.. Lei sa, Avvocato, che nel bilancio di esercizio 2008 della società <strong>Interporto</strong><br />
Marche, le azioni Ce.M.I.M. sono state inserite alla voce “svalutazione a valore zero”».<br />
Risponde: Questo non lo so.<br />
Alla nuova domanda del presidente Gia<strong>com</strong>o Bugaro – «Le risulta corretto<br />
– tra l’altro l’ho visto nella documentazione che ci avete mandato voi – che i quattro<br />
soci del Ce.M.I.M. sono stati liquidati per acquistare le loro azioni per la somma di 1<br />
milione e 128 mila euro, e 520 mila euro pagati in permuta con azioni di <strong>Interporto</strong><br />
Marche spa?».<br />
Risponde: «No, molto di meno, perché la cifra data non poteva essere, non c’era proprio<br />
disponibilità in tale senso, superiore a 653 mila euro. Le altre sono state date in<br />
permuta».<br />
Come abbiamo riportato in precedenza i 4 soci hanno ricevuto in liquido<br />
precisamente €. 1.128.231,67.= così maturati: €. 651.500,67 + €.<br />
476.731,00 = € 1128231,67.= (contanti) , oltre €. 500.520,00.= (permuta)<br />
per un totale di € 1628751,67.=<br />
Quanto poi alla permuta di azioni CeMIM per un valore pari a €.<br />
500.520,00.= con azioni <strong>Interporto</strong> Marche Spa, la decisione di azzerare<br />
il valore delle azioni CeMIM – interamente svalutate – il capitale sociale<br />
di <strong>Interporto</strong> Marche ha subito una perdita CeMIM secca di pari importo,<br />
altro che permuta.<br />
Sempre in merito all’acquisto delle azioni CeMIM, Roberto Pesaresi<br />
audito il 12 aprile 2012 270 , ha sostenuto, in dispregio della verità da questa<br />
269 Idem nota nr. 207 (*);<br />
270 Idem nota nr. 139 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
158
<strong>Commissione</strong> documentalmente e puntualmente ricostruita, che il finanziamento<br />
ottenuto di €. 1.500.000,00.= è stato correttamente utilizzato<br />
per l’acquisto delle azioni CeMIM.<br />
Il presidente Bugaro gli ha domandato anche sui motivi che hanno<br />
portato alla svalutazione totale delle azioni CeMIM. La risposta non è<br />
sembrata molto convincente.<br />
presidente Bugaro. «Dalla lettura dei bilanci della società <strong>Interporto</strong> Marche spa<br />
risulta che il valore delle azioni CeMIM, società partecipata con capitale sociale di<br />
1 milione e 600 mila euro, sono state <strong>com</strong>pletamente immediatamente azzerate con il<br />
bilancio 2008. Può chiarire alla <strong>Commissione</strong> questo aspetto».<br />
Roberto Pesaresi. «<strong>Interporto</strong> Marche ha ritenuto di fare una valutazione di assoluta<br />
prudenza, così <strong>com</strong>e previsto dal codice civile, non ritenendo che… L’azzeramento non<br />
significa che <strong>Interporto</strong> non ha la partecipazione, significa semplicemente che <strong>Interporto</strong><br />
ha ritenuto che quelle azioni avessero valore diverso».<br />
Presidente Bugaro: «Ma l’ha pagato 1 milione e mezzo!».<br />
Roberto Pesaresi: «Se è per questo le ha pagate pure di più! Ma in quel momento il<br />
giudizio non era su quanto aveva pagato ma sulle prospettive della società, perché il codice<br />
civile impone di valutare il capitale sociale di una partecipata non in base a quanto<br />
è stato pagato ma in base a qual è in quel momento il valore della società.<br />
Quindi <strong>Interporto</strong> ha ritenuto che il valore della società in quel momento fosse zero.<br />
Ma questo non cambia di una virgola perché <strong>com</strong>unque le azioni sono nel bilancio di<br />
<strong>Interporto</strong> Marche, quindi se alla fine varranno qualcosa <strong>Interporto</strong> Marche avrà una<br />
sopravvenienza attiva, se non varranno niente non ha ulteriori problemi.<br />
<strong>Interporto</strong> Marche l’ha fatto nel rispetto del codice civile e su condivisione del collegio<br />
sindacale per profondo rispetto nei confronti di altri soci e a livello assolutamente prudenziale.<br />
È quello che viene richiesto dal codice civile.<br />
Quelle azioni, salvo la questione di cui probabilmente parliamo fra un attimo, sono nel<br />
bilancio di <strong>Interporto</strong>, non li abbiamo buttati dalla finestra».<br />
La questione di cui anticipa l’argomento riguarda l’assegnazione<br />
all’Arch. Tomellini delle azioni CeMIM per l’importo “virtuale” di €.<br />
1.644.535,63 pari all’81,28% del capitale sociale CeMIM.<br />
Tuttavia, il Presidente di <strong>Interporto</strong> Marche Spa, nonostante l’azzeramento<br />
del valore delle azioni CeMIM, avrebbe potuto, fino alla data del<br />
10 febbraio 2011, inserire a bilancio della Società da lui presieduta, tali<br />
azioni per un valore di €. 1.644.535,63.=.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
159
A seguito del Giudice dell’esecuzione le azioni, già sequestrate e date<br />
in custodia al Dott. Glauco Vico, il 18 febbraio 2011 sono consegnate in<br />
proprietà al Tomellini.<br />
La conseguenza dunque è che dal 18 febbraio 2011, la società <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa non può più inserire a bilancio, sotto la voce «svalutazioni»,<br />
quelle azioni, bensì solo la differenza di €. 82.117,37.= (totale azioni<br />
CeMIM 1.726.653,00.= – azioni assegnate a Tomellini 1.644.535,63),<br />
pari al 4,06% del capitale sociale CeMIM.<br />
Così <strong>com</strong>e il presidente Pesaresi non può dire oggi di avere le azioni<br />
assegnate a Tomellini in bilancio.<br />
Le azioni CeMIM pagate €. 1.644.536,63 pari all’’81,28% del capitale<br />
sociale pari ad €. 2.023.259,67.=), sono state poste alla voce svalutazione<br />
e dal 18 febbraio 2011 non sono più nella disponibilità del bilancio <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa.<br />
Questa è la gravissima verità anche se ancora il valore delle azioni<br />
assegnate a Tomellini viene inserito, da <strong>Interporto</strong> Marche Spa, alla voce<br />
«svalutazione», anche nel bilancio al 31/12/2010 approvato nel 2011 271 ,<br />
(pag. 18) senza alcuna rettifica nelle note aggiuntive.<br />
È parere di questa <strong>Commissione</strong> che il Consiglio <strong>regionale</strong> affronti “il<br />
problema gestionale” della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa.<br />
Una esigenza, questa, rilevata dallo stesso presidente Gian Mario<br />
Spacca, il quale si è espresso, l’11 aprile scorso 272 , pubblicamente, in una<br />
sede impropria, con una importante affermazione sulle troppe risorse finanziarie<br />
date all’interporto.<br />
La questione tuttavia va osservata in modo ancor più ampio: i troppi<br />
contributi della Regione concessi alla Società <strong>Interporto</strong> Marche Spa<br />
vanno correlati ai risultati operativi raggiunti e <strong>com</strong>e sono stati impiegati.<br />
Deve preoccupare tutti il fatto che una nuova condanna a risarcire<br />
danni verso soggetti lesi nei loro diritti con ingenti somme, può portare<br />
ad una situazione di grave illiquidità che neanche il presidente Pesaresi,<br />
nella sua audizione, ha ritenuto di non escludere.<br />
271 Bilancio esercizio 2010 <strong>Interporto</strong> Marche Spa: nota integrativa (*);<br />
272 Resto del Carlino del 12 aprile 2012;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
160
Valuti dunque l’assemblea legislativa il che fare e quali cambiamenti<br />
decidere e quali responsabilità sollevare.<br />
5.6.9 Azione di responsabilità contro Mancinelli Loris<br />
per non aver sostenuto e difeso la proposta<br />
di concordato fallimentare presentata<br />
da <strong>Interporto</strong> Marche Spa<br />
Un capitolo a parte merita l’azione di responsabilità richiesta dalla ScpA<br />
CeMIM in liquidazione, su proposta irrifiutabile della <strong>Interporto</strong> Marche<br />
Spa, socio di controllo e coordinamento, nell’assemblea, convocata con<br />
urgenza il 25 luglio 2008 273 .<br />
Il presidente Roberto Pesaresi il 14 luglio 2008 scrive rac<strong>com</strong>andata<br />
a.r. 274 , anticipata via fax, al liquidatore Luigi Scoponi:<br />
«… Egregio Dott. Scoponi,<br />
OGGETTO: Richiesta di convocazione dell’Assemblea dei soci della “Ce.M.I.M.<br />
s.c.p.a.” in Liquidazione – Iscrizione di apposito punto all’Ordine del Giorno relativo<br />
alla valutazione del promovimento dell’azione sociale di responsabilità nei confronti del<br />
precedente Liquidatore Dott. Loris Mancinelli – Determinazioni consequenziali.<br />
In relazione a quanto in epigrafe la scrivente <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a. – socio di codesta<br />
“Ce.M.I.M. s.c.p.a.” in Liquidazione nella consistenza di partecipazione risultante<br />
dal Libro Soci nella disponibilità di Codesto Liquidatore – chiede – ad ogni effetto di<br />
Legge nonché Statuto ovvero altra previsione di contratto sociale – che:<br />
1. venga convocata, l’Assemblea dei Soci della “Ce.M.I.M. s.c.p.a.” in Liquidazione<br />
nei predetti termini di Legge nonché Statuto ovvero altra previsione di contratto sociale;<br />
2. venga iscritta all’Ordine del Giorno di tale Assemblea dei Soci – la cui convocazione<br />
è appunto richiesta <strong>com</strong>e da punto che precede – la discussione e relativa successiva<br />
deliberazione sul seguente tema:<br />
“Esame degli esiti della attività di liquidazione svolta dal Dott.<br />
Loris Mancinelli – Valutazione delle misure di tutela della società<br />
a fronte degli esiti della predetta attività di liquidazione<br />
273 Verbale assemblea soci CeMIM del 25 luglio 2008 (*);<br />
274 Richiesta presidente Pesaresi convocazione assemblea soci CeMIM del 14 luglio 2008;<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
161
con specifico riferimento al promovimento dell’azione sociale<br />
di responsabilità nei confronti del Liquidatore – Determinazioni<br />
in merito”.<br />
In attesa di cortese adempiente quanto sollecito riscontro – e rimanendo <strong>com</strong>unque a<br />
disposizione per quanto di necessità – si porgono i migliori saluti…».<br />
I punti 2 e 3 dell’o.d.g. che qui interessano trattare, soprattutto in relazione<br />
alla proposta di concordato fallimentare presentata dal presidente<br />
Roberto Pesaresi, per conto di <strong>Interporto</strong> Marche Spa, su mandato<br />
dell’assemblea legislativa <strong>regionale</strong> ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, <strong>com</strong>ma<br />
1, lettera a) della legge <strong>regionale</strong> del 2 agosto 2006, n. 13.<br />
Scrive agli azionisti il presidente Roberto Pesaresi:<br />
«…<br />
2. la gestione liquidatoria in carica sino al 18.12.2007 – nel corso del lungo periodo<br />
di sottoposizione della società a procedura concorsuale di fallimento e nonostante il<br />
cospicuo attivo di tale procedura conclusasi solamente con il ritorno “in bonis” della<br />
società – ha, da un lato, omesso di sottoporre ai soci iniziative di concordato fallimentare<br />
in grado di conseguire l’approvazione dell’Assemblea della società nonché<br />
quindi dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria <strong>com</strong>petente ed ha, dall’altro, scelto<br />
invece:<br />
a) di sottoporre, all’Assemblea solamente le proposte di concordato fallimentare<br />
provenienti da alcuni ex amministratori, sindaci, dirigenti e consulenti convenuti nelle<br />
azioni ex art. 146 L.F. promosse dalla Curatela Fallimentare, da un assuntore – di cui<br />
non vennero fornite le generalità – e poi dal Sig. Giambruno Mosca;<br />
b) di non sottoporre all’Assemblea – o <strong>com</strong>unque di evitare di fare propria avanti<br />
all’Assemblea medesima e nell’interesse della società – la proposta di concordato<br />
fallimentare formulata dalla <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a., la quale presentava – per la<br />
liquidazione medesima – termini più vantaggiosi rispetto a quelli contenuti nelle citate<br />
proposte, cosi <strong>com</strong>e risultante dalla documentazione disponibile sul punto;<br />
c) di negare e <strong>com</strong>unque di evitare qualsivoglia forma di sostegno – <strong>com</strong>unque utile<br />
quanto meno ai fini della formulazione del giudizio di meritevolezza da parte del Collegio<br />
della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Ancona secondo il rito allora<br />
vigente – alla predetta proposta concordataria dell’<strong>Interporto</strong> Marche, i cui termini<br />
risultavano appunto più vantaggiosi rispetto a quelli delle citate proposte;<br />
d) di omettere, infine, la proposizione di gravame – a tutela dell’interesse della società<br />
a conseguire il beneficio proprio degli effetti concordatari rispetto ai creditori sociali in<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
162
luogo del mero ritorno “in bonis” della società e conseguente reviviscenza delle pretese<br />
di porzioni creditorie non soddisfatte dalla Procedura fallimentare quali quelle del Sig.<br />
Giambruno Mosca oltre le altre – avverso il diniego di accoglimento pronunciato dal<br />
Collegio della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Ancona in ordine al<br />
ricorso per concordato fallimentare proposto dalla <strong>Interporto</strong> Marche s.p.a. nei termini<br />
di maggior favore per la Liquidazione, <strong>com</strong>e sopra segnalato;<br />
3. la gestione liquidatoria in carica sino al 18.12.2007 – per effetto delle condotte<br />
sopra descritte nel punto che precede – ha, dunque, precluso alla società, da un lato,<br />
il godimento di tale beneficio degli effetti concordatari rispetto ai creditori sociali ed ha<br />
invece esposto la società medesima, dall’altro, alla citata reviviscenza delle pretese<br />
di porzioni creditorie non soddisfatte dalla procedura fallimentare, quali appunto quelle<br />
del Sig. Giambruno Mosca, il quale ha così potuto – unitamente agli altri creditori –<br />
tornare ad azionare tali pretese nei confronti della società, con grave pregiudizio per<br />
quest’ultima; […]».<br />
Il rappresentante del Comune di Cupramontana, Alberto Aquilanti,<br />
anche per conto dei soci CeMIM dei Comuni di Mergo e Comune di Falconara<br />
Marittima, dichiara a verbale «non si <strong>com</strong>prendano le motivazioni della<br />
deliberanda azione di responsabilità alla luce delle dichiarazioni rese dai soci Camera<br />
di Commercio di Ancona, Banca delle Marche s.p.a., Banca Popolare di Ancona s.p.a.<br />
e Unicredit s.p.a. e di cui al verbale di assemblea del 18/12/2007 che testualmente<br />
si riportano: “Nel ringraziare il dott. Loris Mancinelli per l’attività svolta in questi<br />
anni, riteniamo che dopo la chiusura del fallimento si sia aperta ma nuova fase che<br />
rende opportuna la nomina di un nuovo Liquidatore e pertanto proponiamo la revoca del<br />
Dott. Loris Mancinelli e la nomina del Dott. Luigi Scoponi, quale nuovo liquidatore”».<br />
Il voto per promuovere l’azione risarcitoria contro il liquidatore Mancinelli<br />
ha questo esito:<br />
– favorevole: <strong>Interporto</strong> Marche Spa e per delega del Comune di Apiro<br />
capitale rappresentato 80,59%;<br />
– contrari: il Comune Cupramontana in proprio e per delega del Comune<br />
di Mergo e del Comune di Falconara Marittima e Comune di Poggio<br />
San Marcello in proprio Capitale rappresentato 0,61602%;<br />
astenuti: nessuno.<br />
La S.c.p.A. CeMIM in liquidazione si costituisce <strong>com</strong>e parte convenuta<br />
nel procedimento 859/2008, parte attrice Loris Mancinelli, ed al<br />
punto d) delle conclusioni reca:<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
163
«…<br />
d) in accoglimento della domanda riconvenzionale che con il presente atto si propone,<br />
accertata la responsabilità del Dr. Loris Mancinelli, per avere violato i doveri imposti<br />
dalla legge e dall’atto costitutivo della società CeMIM S.c.p.a. e <strong>com</strong>unque per aver<br />
negligentemente svolto le sue funzioni di liquidatore della CeMIM S.c.p.a., condannarlo<br />
al risarcimento del danno subito o subendo dalla società, anche sotto il profilo della<br />
perdita di chance, pari alla somma di € 2.419.599,39=, o a quella diversa somma<br />
maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o che sarà provata in corso di causa, oltre<br />
interessi e rivalutazione monetaria…».<br />
Innanzitutto non si <strong>com</strong>prende quali doveri imposti dalla legge abbia<br />
Loris Mancinelli violato, né si capisce <strong>com</strong>e abbia potuto violare l’atto<br />
costitutivo, ma forse il riferimento è allo Statuto sociale.<br />
La documentazione richiamata in precedenza, trattando le ripetute assemblee<br />
per approvare una soluzione concordataria, senza mai riuscirvi,<br />
provano che Loris Mancinelli, proprio per scongiurare quanto gli viene<br />
improvvidamente rimproverato, non solo ha insistito per sostenere le proposte<br />
da lui presentate all’assemblea dei soci, ma ha cercato in ogni modo<br />
di sollecitare la Regione Marche a presentare una propria proposta.<br />
Finalmente, quando si erano create tutte le condizioni per arrivare a<br />
definire una soluzione concordataria, si è dimostrato che la società <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa mandataria di tale soluzione finanziata con legge<br />
<strong>regionale</strong> 13/2006 con €. 1.500.000,00.=, per iniziativa del presidente<br />
Pesaresi, invece di utilizzare quel finanziamento per il concordato fallimentare,<br />
imposto dalla legge, se ne è servito per <strong>com</strong>prare azioni della<br />
ScpA CeMIM ancora in procedura fallimentare.<br />
Per cui, quanto sostenuto con il punto 2 alla:<br />
– lett. a) è destituito di fondamento stante che nessuna proposta del liquidatore<br />
Mancinelli Loris, per le note ragioni in precedenza qui rappresentate,<br />
è stata accolta anche quando il terzo assuntore era noto a tutti;<br />
– lett. b) per sottoporre all’assemblea dei soci CeMIM una proposta di<br />
concordato fallimentare, qualcuno deve coinvolgere il liquidatore. La<br />
proposta presentata da <strong>Interporto</strong> Marche Spa, è stata depositata direttamente<br />
al Giudice delegato, per cui il liquidatore Mancinelli è stato <strong>com</strong>pletamente<br />
bypassato ai sensi della novellata legge fallimentare in vigore<br />
dal 18 luglio 2006, procedura riconosciuta valida dallo stesso Tribunale<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
164
Fallimentare di Ancona che, tuttavia, respinge la proposta perché ritenuta<br />
priva di interesse per il ceto creditorio;<br />
– lett. c) si ripete che nessun documento prova il coinvolgimento del liquidatore<br />
Loris Mancinelli per la formulazione della proposta concordataria,<br />
benché fosse reso esplicito al punto 3 lett. b) del decreto dirigenziale<br />
27/2006, quanto di seguito: «la Soc. <strong>Interporto</strong> opererà d’intesa con il liquidatore<br />
della Soc. Cons. p.a. Ce.M.I.M. al fine del buon esito della procedura intrapresa»;<br />
– lett. d) di quanto fatto carico sul punto al liquidatore Mancinelli, è al<br />
contrario da attribuire in toto al <strong>com</strong>portamento tenuto dal presidente<br />
Roberto Pesaresi a <strong>com</strong>pletamento delle precedenti motivazioni.<br />
Il ritorno in bonis del CeMIM poteva essere evitato solo presentando <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa una proposta concordataria credibile e vantaggiosa<br />
per il ceto creditorio e non pagando una ingente somma per acquisire<br />
azioni senza valore.<br />
Inoltre un eventuale reclamo contro la decisione del Tribunale Fallimentare<br />
di Ancona, che ha respinto la proposta concordataria, poteva essere<br />
presentata dal legittimo richiedente: <strong>Interporto</strong> Marche Spa. Ciò non è stato<br />
fatto perché palesemente il presidente Pesaresi era disinteressato all’accoglimento<br />
della sua proposta concordataria. Anzi, si può ben dire che nulla è<br />
stato tralasciato, dal proponente, affinché fosse respinta tale proposta.<br />
In merito al punto 3), niente più deve essere motivato di quanto già<br />
sostenuto per il punto 2).<br />
Il presidente Roberto Pesaresi audito l’11 aprile 2012 dichiara 275 :<br />
«Riguardo ai <strong>com</strong>portamenti del Dott. Mancinelli non abbiamo giudicato il periodo fino<br />
a giugno in cui il Tribunale ha fatto tornare in bonis la società. Quello che è capitato<br />
in quel periodo è una questione che a <strong>Interporto</strong> Marche non ha interessato. Fino a quel<br />
momento <strong>Interporto</strong> Marche aveva interloquito solo tramite il giudice per l’acquisizione<br />
del <strong>com</strong>pendio e resistito nel periodo in cui il presidente era Fabiani alle iniziative che<br />
volevano evitare gli espropri su quelle aree da parte della curatela fallimentare».<br />
Sinceramente si fa difficoltà ad accogliere la ricostruzione degli eventi<br />
rappresentata dal presidente Pesaresi.<br />
La questione appena trattata della proposta di concordato fatta da <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa al liquidatore Loris Mancinelli risalgono al periodo<br />
275 Idem nota nr. 139 (*);<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
165
ottobre 2006 - giugno 2007, con la società CeMIM ancora in procedura<br />
fallimentare, non dopo il ritorno in bonis della società CeMIM.<br />
Se la società CeMIM fosse già tornata in bonis, la stessa proposta di<br />
concordato fallimentare presentata da Pesaresi sarebbe risultata semplicemente<br />
non accoglibile da organi fallimentari decaduti.<br />
Di seguito dichiara inoltre:<br />
«Da quando però noi eravamo diventati sostanzialmente soci CeMIM ma formalmente<br />
non potevamo svolgere questa attività, perché lo Statuto CeMIM prevede che l’eventuale<br />
nuovo socio abbia il gradimento dell’organo amministrativo – si trattava di capire se<br />
in una società in liquidazione l’organo amministrativo era il liquidatore e perché aveva<br />
questa opinione diversa oppure no – di fatto il dott. Mancinelli ha ritardato e impedito<br />
che noi diventassimo soci di CeMIM anche in presenza di accordi definitivi (non parlo<br />
di quelli della Regione Marche del 2005, parlo di successivi nostri…».<br />
Anche su questo punto i rilievi rivolte al liquidatore Loris Mancinelli<br />
fanno riferimento a contrasti precedenti il ritorno in bonis della società.<br />
Avesse ascoltato il presidente Pesaresi le ragioni sostenute dal liquidatore<br />
Mancinelli, <strong>com</strong>e in effetti furono ascoltate dalla Giunta <strong>regionale</strong>,<br />
relatore il presidente Mario Spacca, con l’approvazione della<br />
D.G.R. 687 del 25 giugno 2007, che imponeva l’annullamento delle<br />
convenzioni tra <strong>Interporto</strong> Marche Spa ed i 4 soci CeMIM: Camera<br />
di Commercio di Ancona, Banca delle Marche, Banca Popolare di<br />
Ancona e Banca Unicredito Italiano (sottoscritte nel periodo 16 marzo<br />
/ 21 marzo 2007) nonché la convenzione tra Regione Marche e<br />
<strong>Interporto</strong> Marche Spa, oggi probabilmente, non saremmo qui a verificare<br />
uno spreco enorme di risorse pubbliche per l’acquisto di azioni<br />
CeMIM senza valore.<br />
Oltretutto il liquidatore Loris Mancinelli operava nel pieno rispetto<br />
dello statuto sociale del CeMIM rifiutando il proprio gradimento al passaggio<br />
delle azioni dei 4 soci CeMIM alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa,<br />
stante che i 4 soci per difendere esclusivamente i loro interessi hanno imposto<br />
la modifica dell’art. 7 dello statuto sociale del CeMIM e la revoca<br />
dell’incarico di liquidatore, dopo oltre 13 anni, al dott. Loris Mancinelli.<br />
Si deve inoltre sottolineare che dopo il ritorno in bonis del CeMIM, il<br />
liquidatore Loris Mancinelli, ha convocato, nel periodo giugno-dicembre<br />
2007, ben 3 assemblee dei soci CeMIM:<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
166
– il 28 settembre 2007, in cui tutti i punti portati all’approvazione dell’assemblea<br />
ordinaria sono stati rinviati con motivazioni puerili, essendo<br />
i proponenti il rinvio interessati solo alla modifica dello statuto ed alla<br />
revoca del liquidatore. Di conseguenza sono stati rinviati anche i punti<br />
1, 4, 5, 6, 7 e 8 elencati dalla <strong>Interporto</strong> Marche Spa, per l’azione di<br />
responsabilità contro il liquidatore nella assemblea del 25 luglio 2008;<br />
– il 15 novembre 2007, l’assemblea non si è svolta a seguito della incredibile<br />
cancellazione della società CeMIM dal «Registro delle Imprese»,<br />
decisione poi frettolosamente revocata;<br />
– il 18 dicembre 2007, in cui tutti i punti portati all’approvazione dell’assemblea<br />
ordinaria sono stati rinviati, mentre sono stati approvati i due<br />
punti all’o.d.g. della assemblea straordinaria relativi alle modifiche<br />
statutarie e alla revoca del liquidatore Loris Mancinelli.<br />
Si può dunque affermare che il liquidatore Dott. Loris Mancinelli si è<br />
sempre attenuto ai suoi doveri con responsabilità e <strong>com</strong>petenza.<br />
La Regione Marche, il fallimento e gli atti della procedura fallimentare<br />
167
6 Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
6.1. I procedimenti giudiziari civili conseguenti<br />
alla dichiarazione di fallimento del CeMIM<br />
A seguito della relazione presentata, in data 31.03.1995, ai sensi dell’art.<br />
33 L.F. 276 , (R.D. n. 267/1942) dal Curatore Fallimentare al Tribunale di<br />
Ancona - Sezione Fallimentare veniva inoltre proposta innanzi al Tribunale<br />
Civile di Ancona (R.G. n. 1790/1995), azione di responsabilità civile<br />
nei confronti di alcuni amministratori e sindaci, collaboratori esterni ed<br />
ex dirigente del Ce.M.I.M., ai sensi e per gli effetti degli artt. 2393-2394<br />
del Codice Civile ed art. 146 Legge Fallimentare, in quanto ritenuti responsabili<br />
di aver determinato il dissesto della società e <strong>com</strong>unque la perdita<br />
del patrimonio sociale.<br />
I fatti dannosi addebitati erano in particolare l’utilizzo di contributi<br />
regionali erogati in conto capitale, non già per investimenti ma per spese<br />
eccessive e sproporzionate; pagamenti di parcelle professionali all’arch.<br />
Tomellini in misura non dovuta; attivazione di un ufficio a Rotterdam del<br />
tutto inutile con costi eccessivi; erogazione di somme ingenti per attività<br />
di consulenza con importi sproporzionati.<br />
276 Citazione Curatore Barbini ex artt. 2393 e segg.: amministratori, sindaci e consulenti CeMIM<br />
del 3 maggio 1995 (**);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
169
Costituitisi in giudizio i convenuti, il processo veniva successivamente<br />
estinto per rinuncia all’azione a seguito di accordi transattivi intervenuti<br />
con i convenuti ad eccezione di Bassotti, Garbuglia e Del Mastro.<br />
L’azione di responsabilità proseguiva quindi solo nei confronti di questi<br />
ultimi.<br />
In particolare il danno lamentato dalla curatela fallimentare veniva<br />
individuato e calcolato facendo esclusivo riferimento al criterio della differenza<br />
tra attivo e passivo determinato in Lire 31.553.608.278.=, importo<br />
ottenuto sommando l’entità del passivo Lire 16.968.504.278, dei<br />
contributi regionali non ammessi al passivo pari a Lire 8.262.087.000 e<br />
del capitale sociale pari a 6.323.017.000.<br />
Il calcolo del danno lamentato, è stato ricostruito sulla base delle due<br />
consulenze redatte dal Dott. Fabrizio Mancinelli (gestione amministrativa)<br />
e dall’Ing. Massimo Lemma (parcelle Tomellini), depositate dai PM<br />
Cistina Tedeschini e Paolo Gubinelli, nella loro istanza di fallimento ex<br />
artt. 6 e 7 della legge fallimentare.<br />
Due perizie di parte che la sentenza n. 243/2004 277 del Tribunale di<br />
Ancona e il decreto cron. 5873 del 21/10/2005 del Tribunale Fallimentare<br />
di Ancona 278 , si sono incaricate di cancellare per la loro imperizia.<br />
Gli accordi transattivi, definiti con la curatela fallimentare ed approvati<br />
dal Giudice Istruttore Dott.ssa Francesca Miconi, con provvedimento del<br />
4 luglio 1998, <strong>com</strong>portarono il versamento di 3 miliardi di lire 279 .<br />
La somma di Lire 3.000.000.000.= è stata versata dagli amministratori:<br />
Franco Ferranti, Renato Bertolucci, Gioacchino Belluzzi, Maurizio<br />
Boscarato, Giuseppe Fortunato, Ernesto Girolimini, Antonio Mastri,<br />
Franco Pandolfi, Marcello Pesaresi, Dario Pulita, Alberto Cartuccia, Cesare<br />
Cingolani, Maurizio Franchi; dai sindaci revisori: Mario Giugliarelli,<br />
Agostino Visconti, Luigi Frezzotti, Romano de Angelis; dal consulente<br />
Bruno Strappa, nonché dalla società di revisione Price Watherhouse.<br />
La somma reperita dall’accordo transattivo con i sopraccitati soggetti,<br />
non è risultata sufficiente, <strong>com</strong>e ben risulta dallo stato passivo approvato<br />
277 Idem nota nr. 142 (***);<br />
278 Idem nota nr. 110;<br />
279 Transazione convenuti proc. civ. n. 1790/1995 del 4 luglio 1998 (*);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
170
il 31 maggio 2007 280 , a coprire le spese di giustizia di un fallimento illegittimo.<br />
Risulta infatti che a fronte dell’entrata di Lire 3.000.000.000.= (tre<br />
miliardi di lire), le spese di giustizia (ovvero le spese della procedura fallimentare)<br />
sostenute in 13 anni e 5 mesi sono state:<br />
a) spese per parcelle Curatore (8,50%) €. 178.878,76 Lire 346.357.577<br />
b) spese sostenute per prestazioni legali<br />
e consulenziali (46,80%) €. 985.389,88 Lire 1.907.980.863<br />
c) Imposte varie (13,18%) €. 277.450,61 Lire 537.219.293<br />
d) Spese generali (31,53%) €. 663.895,70 Lire 1.285.481.327<br />
Totale € 2105614,95 Lire 4077039059<br />
Le attività legali hanno <strong>com</strong>portato la spesa maggiore ed all’interno di<br />
questa spesa l’esborso maggiore è stato sostenuto a favore dell’Avv. Giampiero<br />
Paoli per il raggiungimento dell’accordo transattivo per un importo<br />
di Lire 843.652.588.= (€.435.710,20.=) calcolato sul valore della causa di<br />
31 miliardi di lire, parcella depositata il 27/11/1997 281 . La causa chiusa<br />
per i 19 soggetti con la transazione, è continuata per Nazareno Garbuglia,<br />
Alfio Bassotti e Carlo Alberto Del Mastro, fino al suo abbandono<br />
all’udienza del 4 ottobre 2007 282 . Il costo legale aggiuntivo non è dato di<br />
sapere, ma sicuramente superiore alla parcella del 27/11/1997. Si può<br />
affermare che circa un terzo del valore transattivo di 3 miliardi di lire è<br />
servito per coprire le spese legali del procedimento civile 1790/95 R.G..<br />
Il residuo attivo di €. 1.420.916,00=, maturato dalla procedura fallimentare<br />
è stato contenuto anche a seguito delle enormi spese di giustizia,<br />
almeno per un milione di euro.<br />
Si precisa, a tale proposito, che il ritorno in bonis della società con un<br />
cospicuo attivo è avvenuto nonostante che:<br />
– dalla vendita dei beni patrimoniali del CeMIM, approfittando la società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche Spa, acquirente, di poter partecipare al pubblico<br />
280 Conto di Gestione fallimento CeMIM approvato udienza del 31 maggio 2007 (*);<br />
281 Parcella Avv. Giampiero Paoli del 27 novembre 1997 (*);<br />
282 Verbale udienza proc. civ. 1790/1995 del 4 ottobre 2007;<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
171
incanto quale unico partecipante, ha <strong>com</strong>portato la perdita secca di €.<br />
2.399.975,21= (Lire 4.647.000.000.=);<br />
– dalla vendita fosse stato escluso il valore della progettazione dell’Arch.<br />
Tomellini per la somma di €. 3.478.482,67= (Lire 6.735.281.643.=);<br />
– la Giunta <strong>regionale</strong> non avesse erogato contributi liquidati con D.G.R.<br />
7210/1991 per la somma di €. 4.389.883,64= (Lire 8.500.000.000.=);<br />
– la Giunta <strong>regionale</strong> non avesse erogato al CeMIM i contributi europei<br />
Cee-Fesr, illegittimamente trattenuti per circa 20 anni per la somma<br />
di €. 293.920,76= (Lire 569.110.000.=);<br />
– la Giunta <strong>regionale</strong>, pur di colpire il CeMIM e i suoi amministratori,<br />
si fosse rifiutata di chiedere alla Cee-Fesr, i contributi già concessi in favore<br />
della società per la somma di €. 1.255.449,91= (Lire 2.430.890.000.=).<br />
Senza la sentenza della Corte di Cassazione n. 11081/2004 283 , con la<br />
quale era stato escluso dallo stato passivo della società fallita il credito<br />
vantato dalla Regione pari a Lire 16.609.548.729.=, la verità sul CeMIM<br />
emersa, in sede penale, civile e fallimentare, non si sarebbe mai potuta<br />
scrivere.<br />
Allo scopo di limitare le conseguenze negative derivanti all’amministrazione<br />
<strong>regionale</strong> dalla chiusura del fallimento, la Giunta <strong>regionale</strong> con<br />
D.G.R. n. 687/2007 284 approvava un’ipotesi di accordo transattivo con la<br />
società fallita con la quale la Regione si obbligava a mettere a disposizione<br />
del Ce.M.I.M. la somma di 3 milioni di euro per far fronte a tutte le spese<br />
necessarie alla liquidazione della società; contestualmente, la Regione<br />
avrebbe dovuto essere ritenuta socia della società consortile, senza necessità<br />
di ulteriori accertamenti ed in<strong>com</strong>benti. Tale accordo, avente natura<br />
di proposta, andava <strong>com</strong>unicato alla società fallita ai fini dell’accettazione<br />
e quindi approvato, in via definitiva, dalla Giunta <strong>regionale</strong>.<br />
La Giunta <strong>regionale</strong> riteneva necessario procedere in tal senso in quanto,<br />
in precedenza, era insorta una controversia tra il Ce.M.I.M e la Regione,<br />
in ordine alla persistenza o meno in capo a quest’ultima della qualità<br />
di socio.<br />
Il relativo giudizio instaurato innanzi al Tribunale Civile di Ancona<br />
283 Idem nota nr. 100 (*);<br />
284 Idem nota nr. 258 (*);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
172
(R.G. n. 1104/2006 R.G.) si concludeva con la sent. n 1130/2007, con<br />
la quale veniva dichiarato che l’ente non era più socio del Ce.M.I.M. a<br />
decorrere dalla entrata in vigore della l.r. n. 6 /1994.<br />
A seguito della <strong>com</strong>unicazione del suddetto atto deliberativo ( D.G.R.<br />
n. 687/2007) al liquidatore del Ce.M.I.M. intercorrevano trattative tra le<br />
parti che però non avevano esito sia per la citata sent. n. 1130/2007 285 sia<br />
in quanto non si raggiungeva accordo circa le modalità ed i termini per la<br />
corresponsione della somma preventivata.<br />
Nell’anno 2007, con sentenza n. 1665 286 , la 1° Sezione civile del<br />
Tribunale di Ancona respingeva la opposizione alla sentenza dichiarativa<br />
del fallimento sopra citata, per ravvisato difetto dei presupposti legittimanti<br />
la revoca “ex ante” della pronuncia dichiarativa di fallimento, sussistendo,<br />
all’epoca (anno 1994) lo stato di insolvenza della società fallita, e<br />
dichiarava nel contempo cessata la materia del contendere per formalizzata<br />
chiusura della procedura fallimentare (cfr. citato decreto 14 giugno<br />
2007 del medesimo Tribunale di Ancona ai sensi dell’art. 118 cpv n. 2).<br />
In particolare, si legge nella suddetta pronuncia, «… il fatto che il Fallimento<br />
sia ritornato in bonis nelle more del giudizio e che, ex art 120 Legge Fallimentare<br />
1942, la stessa Curatela fallimentare abbia <strong>com</strong>unicato la propria decadenza dall’ufficio<br />
per accertata chiusura del fallimento (decreto 14/06/2007 Tribunale di Ancona<br />
ex art. 118 c.p.v. n. 2 L.F), derivante dalla integrale soddisfazione del ceto creditorio<br />
insinuato al passivo fallimentare e dal pagamento di tutte le spese della procedura e del<br />
<strong>com</strong>penso del Curatore, non rileva ai fini della revoca della sentenza. Trattasi di evento<br />
totalmente “ex post”, verificatosi, tra l’altro, in epoca recentissima (corrente 2007)<br />
rispetto ai tempi della procedura pre-fallimentare (1993)… ed attribuibile esclusivamente<br />
alla buona gestione ed amministrazione del fallimento medesimo».<br />
Il Giudice relatore formulava tale decisione anche sulla base di un parere<br />
reso nel giugno del 1993, su richiesta dell’Esecutivo <strong>regionale</strong>, dal<br />
Servizio Legale della Regione (Avv. Iorio), che, in quanto ritenuto rilevante<br />
a fini decisori, veniva in modo del tutto singolare ritrascritto integralmente<br />
all’interno della sentenza in oggetto.<br />
285 Idem nota nr. 218;<br />
286 Tribunale Civile di Ancona, sentenza nr. 1665 del 12 dicembre 2007: rigetto opposizione fallimento<br />
CeMIM (*);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
173
Da tale parere risultava espressamente che il Ce.M.I.M. non aveva<br />
utilizzato correttamente i finanziamenti regionali concessi per realizzare<br />
un’opera di pubblica utilità e che la Regione doveva, quindi, dichiarare la<br />
decadenza della società dai contributi medesimi, esercitare nei confronti<br />
degli amministratori l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 del<br />
Codice Civile e costituirsi parte civile negli eventuali processi penali a carico<br />
dei medesimi o di chiunque avesse provocato un danno patrimoniale<br />
alla Regione.<br />
La esistenza dei presupposti legittimanti la decadenza dai finanziamenti<br />
erogati dalla Regione, si legge nella sentenza n. 1665/2007, configurava<br />
all’epoca del fallimento (1994) una vera e propria “mala gestio” di<br />
denaro pubblico ed era ritenuta una circostanza oggettiva ostativa all’accoglimento<br />
dell’opposizione.<br />
Il Tribunale adito, inoltre, confermando quanto sostenuto nella sentenza<br />
n. 7/94 287 dichiarativa del fallimento, riteneva il Ce.M.I.M. assoggettabile<br />
a fallimento in quanto la partecipazione in prevalenza pubblica non<br />
lo privava della sua natura privatistica così <strong>com</strong>e l’assenza, nello statuto<br />
sociale, dello scopo di lucro non conferiva, automaticamente, natura giuspubblicistica<br />
alle società consortile che rimaneva, a tutti gli effetti una<br />
società per azioni.<br />
A seguito dell’appello proposto dai signori Garbuglia, Bassotti e Del<br />
Mastro, la Corte di Appello di Ancona, dopo due anni, con sent. n<br />
557/2009 288 , in riforma della sentenza impugnata, revocava la dichiarazione<br />
di fallimento (espressa con sent. Tribunale di Ancona n. 7/1994)<br />
della società consortile medesima evidenziando <strong>com</strong>e fosse «... di solare<br />
evidenza il fatto che in capo al consorzio non sussistevano i presupposti per la emanata<br />
dichiarazione di fallimento , che va dunque considerata illegittima e revocata».<br />
Per quanto attiene, infatti, alla qualità di soggetto fallibile, si legge citata<br />
pronuncia che «ciò che conta, ai fini del presupposto della fallibilità, é la qualità<br />
imprenditoriale coincidente con la proiezione ad una finalità economica la quale non può<br />
non coincidere con un obiettivo utilitario, e non potrebbe invece farsi coincidere con una<br />
semplice idea di «equilibrio di gestione...».<br />
287 Idem nota nr. 87;<br />
288 Corte d’Appello di Ancona, sentenza nr. 557 del 19 settembre 2009: revoca fallimento CeMIM (*);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
174
Il fatto quindi che il Ce.M.I.M. fosse una società consortile con la forma<br />
giuridica di società di capitali non implicava automaticamente lo svolgimento<br />
di una attività imprenditoriale.<br />
In realtà il Ce.M.I.M. non avendo, per espressa disposizione statutaria,<br />
fini di lucro non poteva essere considerato imprenditore in senso tecnico<br />
ai sensi del Codice Civile.<br />
Per quanto attiene, inoltre, al secondo presupposto necessario per procedere<br />
ad una dichiarazione di fallimento e cioè lo stato di insolvenza,<br />
la Corte di Appello di Ancona rilevava che «.... l’unico fattore scatenante della<br />
crisi pre-fallimentare poteva essere dato solo dalla esistenza del credito restitutorio<br />
vantato dalla regione Marche, la quale, facendo valere una prospettata “mala gestio”,<br />
reclamava in ripetizione l’erogato finanziamento in ragione di circa 16 miliardi di lire.<br />
Se tale pretesa fosse stata fondata i rapporti fra attivo e passivo si sarebbero vistosamente<br />
alterati, evidenziando un passivo superiore all’attivo. Ma tale pretesa restitutoria della<br />
amministrazione <strong>regionale</strong>, secondo la Corte di Appello, risultava del tutto priva di fondamento,<br />
per effetto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 11081/2004<br />
con la quale veniva accertato che i predetti finanziamenti, concessi a fondo perduto, non<br />
erano ripetibili». Di conseguenza l’attivo della società superava grandemente<br />
(tendenzialmente il doppio) il passivo.<br />
A tale proposito si evidenzia che l’ex Curatore del fallimento – Dott.<br />
Roberto Barbini –, previa autorizzazione del Tribunale civile di Ancona,<br />
proponeva ricorso per cassazione n. 26881/2009 avverso tale sentenza<br />
di appello.<br />
La Suprema Corte, con sent. n 4707/2011 dichiarava inammissibile<br />
il ricorso ritenendo inesistente in capo al ricorrente l’interesse ad agire e<br />
contraddire ex art. 100 c.p.c. 289 .<br />
289 Corte di Cassazione, Sezione 1a, sentenza nr. 4707 del 25 febbraio 2011: conferma revoca<br />
fallimento CeMIM;<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
175
6.1.1 L’audizione del presidente della Giunta <strong>regionale</strong><br />
Dott Vito D’Ambrosio in merito al recupero, negato,<br />
di un credito non ammesso al passivo<br />
del fallimento CeMIM<br />
Sulla sentenza n. 11081/2004 della Cassazione 290 , si sofferma in modo<br />
molto approssimativo il presidente p.t. Dott. Vito D’ambrosio, al momento<br />
della sua audizione, 1° dicembre 2011, magistrato in attività presso la<br />
Cassazione, che per sua stessa ammissione si giudica carente in diritto<br />
civile ed in particolar modo in diritto fallimentare 291 .<br />
Egli ci tiene ad affermare in risposta alla domanda del presidente Gia<strong>com</strong>o<br />
Bugaro:<br />
«Allora, senta, io innanzitutto vorrei porre una pietra miliare. Ecco, <strong>com</strong>e si dice, con<br />
il senno del poi […]. Quindi, prima di tutto non si sapeva tutto ed è avvenuto dopo la<br />
cessazione del mio incarico di presidente.<br />
Secondo, non bisogna dimenticare un dato, ossia che noi – e quando dico noi intendo la<br />
Regione Marche, non noi Giunte D’Ambrosio – avevamo investito 16 miliardi che sono<br />
stati dichiarati a fondo perduto. Allora, prima di arrivare a questo, abbiamo tentato in<br />
tutti i modi di recuperarli. E secondo me questo era un nostro obbligo preciso. Io non<br />
posso lasciare che 16 miliardi rimangano così sulla base di una decisione mia. Io vado<br />
fino in fondo. L’unica cosa che le posso dire è che probabilmente – probabilmente, io<br />
questo non lo so – forse il discorso dell’inserimento nel passivo, che andava fatto, che<br />
andava coltivato, è stato coltivato non sufficientemente bene. Visto che la sentenza della<br />
Cassazione ha detto, no, tu sei socio, ma nel consortile, e quelli sono contributi a fondo<br />
perduto, che probabilmente lasciava indicare che si sarebbe potuto procedere in altro<br />
modo. Ma io, ripeto, questo non lo so, tra l’altro il civile io non lo frequento più dal tempo<br />
della laurea – che, ahimè, risale, bèh, era solo stata inventata la ruota! –. Insomma,<br />
a parte le battute, il fallimentare non l’ho fatto mai, ho fatto il tecnico.<br />
Questa è la mia prima risposta, che è fondamentale. […]».<br />
Più avanti, sempre sullo stesso argomento su domanda del <strong>com</strong>missario<br />
Giulio Natali, afferma:<br />
«… Quando la Corte di Cassazione ha detto che non era revocabile nel 2004. Quindi,<br />
290 Idem nota nr. 100 (*);<br />
291 Idem nota nr. 101 (*);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
176
dicevo, nel momento in cui ha detto quello poi è chiaro che il bilancio del Ce.M.I.M. si<br />
è praticamente capovolto. Se la Cassazione avesse detto “no, puoi revocare il capitale”<br />
era il fallimento.<br />
Vi dirò di più. È la stessa Cassazione che è entrata in contraddizione con se stessa, cioè,<br />
no la Cassazione, diciamo l’insieme delle sentenze sono entrate in contraddizione tra<br />
loro. Vi spiego perché. Nel momento in cui nel 2004 la Cassazione ha detto che il capitale<br />
della Regione non era più revocabile, perché doveva considerarsi contributo a fondo<br />
perduto, ha detto espressamente che noi eravamo soci. Invece la successiva sentenza del<br />
Tribunale di Ancona ha detto che non eravamo soci, e noi non l’abbiamo impugnata.<br />
Ecco, vedete che tipo di altalenanza di problemi ci sono stati. Così <strong>com</strong>e ultimamente c’è<br />
stata la sentenza del Tribunale di Ancona che ha respinto la richiesta di responsabilità<br />
del fallimento Ce.M.I.M. contro gli amministratori perché ha detto non c’è danno; a<br />
parte che manca la prova del nesso di causalità fra condotte e […] Quindi, diciamo,<br />
che questo è il problema che ci si è posto in quegli anni…».<br />
Alla prima domanda egli dice che l’imperativo per la Giunta <strong>regionale</strong><br />
era di recuperare l’investimento di 16 miliardi, ovvero, recuperare i contributi<br />
erogati al CeMIM di Lire 16.609.548.729.=.<br />
Il motivo che non sia riuscito a recuperare quella somma investita<br />
dall’Ente <strong>regionale</strong> per la realizzazione dell’interporto è a suo dire al fatto<br />
che: «forse il discorso dell’inserimento nel passivo, che andava fatto, che andava coltivato,<br />
è stato coltivato non sufficientemente bene. Visto che la sentenza della Cassazione<br />
ha detto, no, tu sei socio, ma nel consortile, e quelli sono contributi a fondo perduto, che<br />
probabilmente lasciava indicare che si sarebbe potuto procedere in altro modo».<br />
Si può affermare, contrariamente ai dubbi del Dott. D’Ambrosio, nella<br />
più <strong>com</strong>pleta certezza che quella richiesta di recuperare un credito inesistente<br />
era in quanto tale incoltivabile perché contrario alla legge.<br />
La Cassazione si è limitata ad affrontare il problema in merito alla<br />
legittimità procedimentale (sezioni Unite) e, nel merito (Sezione 1 a ), alla<br />
norme che regola le società consortili e che tutela il diritto soggettivo in<br />
capo al beneficiario di un credito a fondo perduto sia esso elargito da un<br />
socio o da un Ente pubblico con atto legislativo.<br />
La Regione Marche venne ammessa dal Giudice delegato, nello stato<br />
passivo approvato il 30 marzo 1995 292 , in modo parziale per la somma<br />
292 Idem nota nr. 93 (*);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
177
di Lire 8.347.461.729.=, perché <strong>com</strong>piendo un grossolano errore, aveva<br />
considerato quella somma un prestito da restituire e non contributi assegnati<br />
con legge <strong>regionale</strong>.<br />
L’errore venne rimediato, <strong>com</strong>e ricordato in precedenza, dallo stesso<br />
Giudice delegato, nelle vesti di Giudice relatore con la sentenza n.<br />
858/96 293 , riconoscendo che anche la somma ammessa era stata assegnata<br />
con legge <strong>regionale</strong>.<br />
Si deve tuttavia, uscire da una semplice valutazione giuridica, per entrare<br />
nel merito dell’utilizzo di quell’investimento, poiché se è vero che<br />
la Regione Marche non aveva alcun diritto di revocare quei contributi<br />
e di non erogare 8,5 miliardi di Lire liquidati con la delibera D.G.R. n.<br />
7210/1991, non vi sono dubbi che la società CeMIM avrebbe potuto<br />
recuperare quella somma da coloro ritenuti responsabili di un illecito utilizzo.<br />
Ma questo è un problema che affronteremo più avanti.<br />
Il Dott. D’Ambrosio nella sua audizione dice altre due questioni importanti<br />
che giuridicamente ne affrontano in modo tangibile il merito:<br />
1) la sentenza del Tribunale di Ancona relativa al capo di imputazione<br />
b), più volte riportato in questa relazione, ma qui riproposto al fine di<br />
chiarire che i contributi a fondo perduto, erogati dalla Regione<br />
Marche, sono stati investiti correttamente secondo lo scopo<br />
prestabilito dalle leggi regionali; ciò è stato processualmente<br />
provato senza ombra di dubbio e documentato in precedenza;<br />
2) per rientrare in possesso dei beni patrimoniali CeMIM, quantificati<br />
in circa 13 miliardi di lire, certificati da C.T.U., senza il valore della progettazione<br />
per altri circa 7 miliardi di lire, certificati dal Tribunale fallimentare<br />
di Ancona, la Giunta <strong>regionale</strong>, ha dovuto erogare alla società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche Spa un’ulteriore somma pari ad 8,3 miliardi di lire al<br />
netto di Iva per acquistarli, sia pure risparmiando quasi 11 miliardi di lire,<br />
favorito da una anomala vendita all’asta.<br />
In merito poi alla seconda domanda, D’Ambrosio fa presente la contraddizione<br />
tra la sentenza della Cassazione che riconosce la qualifica di<br />
socio CeMIM in capo alla regione Marche e la sentenza del Tribunale di<br />
Ancona che al contrario ne disconosce tale titolo.<br />
293 Idem nota nr. 94;<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
178
Ci si può difendere e sostenere teorie ma in modo giuridicamente<br />
meno avventato.<br />
La Cassazione ha giudicato la posizione di socio del CeMIM della Regione<br />
Marche per ciò che è avvenuto prima dell’approvazione dell’art. 5<br />
della legge <strong>regionale</strong> 6/94, mentre il Tribunale di Ancona ha giudicato<br />
la posizione di socio dal CeMIM receduto della Regione Marche dopo<br />
quella legge <strong>regionale</strong>.<br />
Non esiste dunque alcuna contraddizione tra le due sentenze.<br />
Sempre in merito alla seconda domanda, egli dice sulla sentenza del<br />
Tribunale Civile di Ancona, che «ha respinto la richiesta di responsabilità del<br />
fallimento Ce.M.I.M. contro gli amministratori perché ha detto non c’è danno; a parte<br />
che manca la prova del nesso di causalità fra condotte e…».<br />
Anche qui, è bene precisare che la prova del nesso di causalità se manca,<br />
non è certo colpa del Tribunale, ma di chi ha promosso il procedimento<br />
di responsabilità verso gli amministratori del CeMIM, ovvero del<br />
Curatore fallimentare, che non l’ha potuta fornire in quanto inesistente.<br />
Per <strong>com</strong>pletezza, si evidenzia, a tale proposito che a seguito della chiusura<br />
del fallimento ed essendo il Curatore fallimentare decaduto dal suo<br />
incarico, la società consortile fallita si costituiva nel citato giudizio di responsabilità<br />
civile intrapreso nei confronti degli amministratori e sindaci<br />
mediante il suo liquidatore (Dott. Scoponi), per la «prosecuzione e/o riassunzione<br />
del processo» mediante atto depositato in data 22.02.2008 294 ,<br />
ribadendo le domande di accertamento della responsabilità e di risarcimento<br />
danni nei confronti dei convenuti Bassotti, Garbuglia e Del Mastro.<br />
Il Tribunale Civile di Ancona, con sent. n. 831/2011 295 , pur riconoscendo<br />
la legittimazione della società in liquidazione a proseguire l’azione<br />
di responsabilità iniziata dal curatore ormai decaduto, respingeva la<br />
suddetta domanda di risarcimento avanzata dal Ce.M.I.M. ai sensi degli<br />
artt 2393 e 2394 C.C. e art. 146 L.F., adducendo il radicale mutamento<br />
della situazione esistente al momento del deposito dell’atto introduttivo<br />
del giudizio (anno 1995), essendo stato accertato ormai in capo alla so-<br />
294 Riassunzione proc. civ. 1790/1995 dal liquidatore ScpA CeMIM in liquidazione del 22 febbraio<br />
2008;<br />
295 Tribunale Civile di Ancona, sentenza nr. 831 del 6 luglio 2011 – proc. 1790/1995: rigetto<br />
domande risarcitorie (*);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
179
cietà consortile un attivo rilevante in seguito alla suddetta chiusura del<br />
fallimento disposta dopo la estinzione di tutti i debiti.<br />
62 Il procedimento penale<br />
A seguito della Consulenza Tecnica d’ufficio predisposta dal Dott. Fabrizio<br />
Mancinelli 296 su mandato della Procura della Repubblica di Ancona,<br />
il G.I.P. Vincenzo D’Aprile del Tribunale di Ancona, il 6 marzo 1993<br />
emetteva ordine di arresto e il 9 marzo 1993 veniva eseguito nei confronti<br />
di Ferranti, Del Mastro, Garbuglia, Bassotti, Tomellini, Fortunato, Strappa,<br />
Carbonetti, Alba, e Berrettini 297 .<br />
La consulenza tecnica di Fabrizio Mancinelli è risultata in sede processuale<br />
priva di fondamento tecnico-giuridico. Completamente sconfessata<br />
dalla sentenza 243/2004 del Tribunale penale di Ancona, assolvendo gli<br />
imputati perché il fatto non sussiste. La sentenza non verrà impugnata<br />
dalla Procura ed il reato è stato cancellato irrevocabilmente.<br />
L’indagine preliminare dopo il giugno 1993 subisce una lunga sospensione.<br />
Dopo la dichiarazione di fallimento del CeMIM il 21 gennaio 1994<br />
e, soprattutto, appena prima il deposito della CTU sul valore dei beni del<br />
CeMIM caduti nel fallimento, del 1 dicembre 1994, quantificati dall’ing.<br />
Buccolini in 2,5 miliardi 298 .<br />
I giornali locali si sono caratterizzati con questi titoli: Corriere Adriatico:<br />
«CeMIM, 20 miliardi evaporati»; Resto del Carlino: «Un maxi sperpero di<br />
denaro». La gogna mediatica ha raggiunto il punto di maggiore violenza 299 .<br />
Non si sono fatti mancare, nel corso del tempo, neanche attacchi personali,<br />
sul presupposto di averlo detto. Un’attenzione particolare viene<br />
ancora riservata alla posizione di Garbuglia: «CeMIM, già nell’89 l’ex<br />
sindaco di Jesi avvertì il PCI “Attenti a Garbuglia”» e nella pagina interna:<br />
«Gabriele Fava <strong>com</strong>e Cassandra: “Indagate sul <strong>com</strong>pagno Garbuglia”<br />
– CeMIM: l’ex sindaco di Jesi, nell’89, scrisse ai vertici del PCI<br />
296 Idem nota nr. 73 (**);<br />
297 Idem nota nr. 51 (*);<br />
298 Idem nota nr. 104 (*);<br />
299 Giornali locali indagine CeMIM 1993/1995 (***);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
180
– Un’iniziativa che risponde a logiche di pentapartito – Nessuno lo ascoltò».<br />
Poi in un trafiletto: «Il Pds provinciale prende le distanze – Noi non<br />
c’entriamo. L’abbiamo sospeso» 300 .<br />
La Procura il 15 novembre 1994 chiede il rinvio a giudizio nei confronti<br />
di 16 imputati: Franco Ferranti, Carlo Alberto Del Mastro, Nazareno<br />
Garbuglia, Alfio Bassotti, Dario Tomellini, Giuseppe Fortunato, Bruno<br />
Strappa, Vincenzo Carbonetti, Fausto Alba, Floriano Berrettini, Marco<br />
Bernardini, Primo Amatori, Angelo Serri, Mario Frontoni, Filippo Turli,<br />
e Maurizio Cionfrini e con decreto il GIP 17.02.1995, disponeva il loro<br />
rinvio a giudizio, per vari reati: abuso d’ufficio, peculato, corruzione e<br />
concussione, nonché per bancarotta fraudolenta 301 .<br />
Il GIP Vincenzo D’Aprile che aveva ordinato gli arresti, ha poi anche<br />
disposto il rinvio a giudizio. Il codice penale solo negli anni successivi venne<br />
novellato e venne introdotta la figura del G.U.P. che in sede di rinvio<br />
a giudizio, subentrava al GIP, poiché chi ordina arresti non poteva avere<br />
terzietà nel momento in cui doveva decidere sul rinvio a giudizio.<br />
Si sottolinea che all’inizio dello svolgimento del processo, durato quasi<br />
dieci anni, diversi dei soggetti coinvolti nel processo penale ottenevano<br />
l’applicazione della pena su richiesta delle parti.<br />
Il patteggiamento veniva richiesto alla prima udienza del processo<br />
penale n. 42/95 R.G. da: Franco Ferranti, Giuseppe Fortunato, Bruno<br />
Strappa, Vincenzo Carbonetti, Fausto Alba, Floriano Berrettini, Primo<br />
Amatori, Angelo Serri, Mario Frontoni e Maurizio Cionfrini ed a tutti<br />
concesso.<br />
All’inizio del 1997, con il novellato codice di procedura penale, veniva<br />
richiesto alla Procura il patteggiamento da Carlo Alberto Del Mastro ed<br />
Alfio Bassotti.<br />
La Procura dichiarava la propria disponibilità ad aderire a tale richiesta<br />
qualora vi aderissero anche Nazareno Garbuglia e Dario Tomellini.<br />
All’udienza del 27 gennaio 1997, il P.M. Dott.ssa Tedeschini, alla formale<br />
richiesta di patteggiamento di Del Mastro e Bassotti, dichiara 302 :<br />
300 Corriere Adriatico del 18 novembre 1994;<br />
301 Richiesta rinvio a giudizio imputati proc. pen. CeMIM (*);<br />
302 Verbale udienza proc. pen. 42/1995 del 27 gennaio 1997 (*);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
181
«Come avevo già preannunciato al difensore separatamente, soltanto delle esigenze <strong>com</strong>plessive<br />
di economia processuale avrebbero potuto indurre questo Pubblico ministero a<br />
consentire a queste istanze. Posto che le istanze sono queste due e non altre, queste esigenze<br />
non si concretizzano a parere di questo Pubblico ministero, pertanto non consente».<br />
Una motivazione alquanto anomala se si considera che il patteggiamento<br />
è consentito o respinto dalla Procura su motivazione riguardante<br />
la posizione del solo soggetto richiedente e non anche l’adesione o meno<br />
di altri soggetti «per una esigenza di economia processuale». Tuttavia<br />
questa prima istanza venne respinta, non potendo allora il Tribunale pronunciarsi<br />
senza il parere positivo della Procura.<br />
All’udienza del 19 gennaio 1998, viene affrontata di nuovo la richiesta<br />
di patteggiamento di Del Mastro e Bassotti, presentata nella precedente<br />
udienza del 12 gennaio 1998 303 .<br />
Il P.M. Cristina Tedeschini, questa volta, da’ il suo consenso, il Tribunale<br />
stralcia la posizione dei due imputati e rinvia per la decisione ad altro<br />
Collegio per evitare una propria situazione di in<strong>com</strong>patibilità. Il patteggiamento<br />
sarà poi dal tribunale approvato.<br />
All’udienza del 10 febbraio 2000, il Tribunale dichiara l’estinzione del<br />
reato per intervenuta prescrizione nei confronti di Marco Bernardini 304 .<br />
All’udienza del 4 aprile 2000, il Tribunale dichiara l’estinzione del reato<br />
per intervenuta prescrizione nei confronti di Filippo Turli 305 .<br />
Il procedimento penale instaurato si concentrava quindi sull’analisi dei<br />
reati ascrivibili agli unici due imputati rimasti in giudizio e cioè Garbuglia<br />
e Tomellini.<br />
All’esito del giudizio, il Tribunale di Ancona – sezione penale (sent. n.<br />
243/2004) riconosceva Tomellini responsabile solo del reato di corruzione<br />
passiva impropria antecedente, stante la qualifica di pubblici ufficiali<br />
rivestita dai membri del <strong>com</strong>itato esecutivo.<br />
Per quanto attiene a Garbuglia, invece, il Tribunale lo riteneva colpevole<br />
del reato di bancarotta fraudolenta; dichiarava il non doversi procedere<br />
in ordine ai reati di abuso di ufficio capo a) e corruzione impropria<br />
303 Verbale udienza proc. pen. 42/1995 del 19 gennaio 1998;<br />
304 Verbale udienza proc. pen. 42/1995 del 10 febbraio 2000;<br />
305 Verbale udienza proc. pen. 42/1995 del 4 aprile 2000;<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
182
passiva antecedente (artt. 323 e 318 c.p.), capo d) per essersi estinti per<br />
prescrizione; lo assolveva in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento<br />
di erogazioni pubbliche (artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 61 n.<br />
2,7, 11, 640 bis) capo b) perché il fatto non sussiste e in ordine ai reati di<br />
corruzione impropria per atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 110 319,<br />
321 c.p.) e concussione (artt. 81 cpv, 61 n. 7, 110, 317 c.p.).<br />
Avverso detta pronuncia il sig. Garbuglia proponeva appello.<br />
La Procura di Ancona non proponeva appello, né appello incidentale<br />
per cui i reati per i quali gli imputati sono stati assolti, sono passati in<br />
giudicato.<br />
La Corte di Appello di Ancona, con sent. n. 558/2011 del 12 aprile<br />
2011 306 , ritenuta la carenza delle qualifiche soggettive richieste per l’integrazione<br />
dei reati contestati al Garbuglia (abuso di ufficio e corruzione<br />
impropria passiva antecedente), e cioè rispettivamente le qualifiche di<br />
pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, che costituiscono il<br />
presupposto delle condotte incriminate, assolveva l’imputato ex art. 129,<br />
2° <strong>com</strong>ma, c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.<br />
Quanto all’imputazione di bancarotta fraudolenta, la Corte di Appello<br />
assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste a seguito della revoca del<br />
fallimento del Ce.M.I.M..<br />
La sentenza di Appello n. 558/2011, è divenuta irrevocabile il 21 maggio<br />
2011, perché la Procura Generale della Corte di Appello non ha ritenuto<br />
di ricorrere in Cassazione contro tale sentenza.<br />
Gli imputati che hanno patteggiato la pena a seguito di tale sentenza<br />
si ritiene presenteranno istanza di revisione per annullamento della<br />
sentenza di patteggiamento in merito ai reati di bancarotta perché il<br />
fatto non sussiste, al reato di truffa aggravata per il conseguimento di<br />
erogazioni pubbliche abuso di ufficio, perché il fatto non sussiste, ai reati<br />
di corruzione, corruzione impropria e concussione perché il fatto non<br />
costituisce reato.<br />
306 Corte d’Appello di Ancona sentenza n. 558 del 5 aprile/12aprile 2011 (*);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
183
6.2.1 Le dichiarazione dell’audito Dott. Vito D’Ambrosio,<br />
presidente pt della Giunta <strong>regionale</strong>,<br />
nelle seduta della <strong>Commissione</strong> del 1 dicembre 2011,<br />
in merito al procedimento penale CeMIM<br />
Il presidente della Giunta <strong>regionale</strong> p.t. Vito D’Ambrosio (magistrato in<br />
attività presso la Cassazione), sentito il 1 dicembre 2011 307 , è intervenuto,<br />
in particolare, nel merito delle sentenza penale della Corte di Appello di<br />
Ancona n. 558/2011.<br />
L’audito Dott. Vito D’Ambrosio non lesina chiarimenti e precisazioni<br />
in merito alla richiamata sentenza.<br />
La <strong>Commissione</strong> non ha alcuna intenzione di sollevare un confronto di<br />
natura giuridica sulle tesi sostenute dal Dott. D’Ambrosio, per quanto la<br />
<strong>Commissione</strong> annoveri nella sua <strong>com</strong>posizione validissimi professionisti<br />
del diritto.<br />
Ci sembra tuttavia opportuno di sottolineare e fare alcune osservazioni<br />
su un punto quando si riferisce a coloro che hanno patteggiato:<br />
«… A prescindere dalle valutazioni che indussero i singoli imputati ad avanzare le loro<br />
richieste e dalla non influenza delle sentenze sui procedimenti civili o amministrativi,<br />
va tuttavia rilevato che ad un osservatore esterno tale definizione dei processi penali<br />
non poteva non apparire che <strong>com</strong>e ammissione implicita di responsabilità, ed anche<br />
per chi non poteva ritenersi del tutto digiuno del diritto penale, restava che la sentenza<br />
poteva applicare la pena solo se non sussistevano elementi che inducessero il giudice a<br />
prosciogliere nel merito, il 129 […]. No, no, non è affatto difficile, anzi, le dirò, uno<br />
dei motivi, e questo lo possiamo mettere anche fuori verbale, più diffusi di ricorso alla<br />
Cassazione per le sentenze di patteggiamento è proprio quello che il giudice non ha<br />
tenuto conto dell’art. 129. Ora non voglio fare un discorso di procedura ecc., se vuole lo<br />
facciamo in un’altra sede, ma il punto cardine è questo, se ci sono elementi che ti fanno<br />
ritenere innocente io non ti applico una pena ma ti prosciolgo, ed io ho l’obbligo d’ufficio<br />
di vedere […] – <strong>com</strong>unque, dicevo, per sintetizzare e semplificare una questione non<br />
semplice, adesso risolta espressamente dal legislatore, il quale con la legge 134/2003,<br />
ha stabilito espressamente che “salvo diverse disposizione di legge, la sentenza è equiparata<br />
ad una pronuncia di condanna”, <strong>com</strong>e previsto dal <strong>com</strong>ma 1 bis dell’art. 445<br />
307 Idem nota nr. 101 (*);<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
184
c.p.p.). Ciò anche senza leggere le sentenze, che infatti affrontano il problema della<br />
possibilità di un’assoluzione piena, dando riposta negativa, anzi, la sentenza motivata<br />
dice che non ci sono gli estremi per applicare il 129 […]».<br />
E, conclude:<br />
«… Per <strong>com</strong>pletezza va notato che con sentenza dell’aprile 2011 la Corte d’Appello di<br />
Ancona ha assolto, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, Garbuglia Nazareno<br />
dai reati di peculato e abuso d’ufficio aggravati in concorso (capo A), corruzione<br />
aggravata di incaricato di pubblico servizio in concorso (capo D), in relazione ai quali<br />
in primo grado si era dichiarata l’improcedibilità per prescrizione, per “la carenza delle<br />
qualifiche soggettive richiesta per l’integrazione dei reati contestati al Garbuglia, che<br />
costituiscono il presupposto delle condotte incriminate” (testualmente dalla sentenza),<br />
dal reato di bancarotta fraudolenta aggravata, perché il fatto non sussiste, essendo stato<br />
revocato il fallimento, elemento costitutivo del reato. Per nessuno dei capi, quindi, la<br />
decisione è entrata nel merito…».<br />
La sentenza in esame n 558/2011, nelle sue motivazioni chiarisce<br />
che non avendo nella forma e nei termini presentato regolare istanza di<br />
rinuncia alla prescrizione, tale richiesta è stata respinta.<br />
Di talché si presume che la sentenza di primo grado in relazione ai capi<br />
di imputazione a) e d) andavano confermati.<br />
La sentenza al contrario di quanto si sostiene, applica d’Ufficio l’art.<br />
129 c.p.p. per assolvere Garbuglia dai reati a) e d) sia per carenza della<br />
qualifica da lui rivestita di pubblico servizio [necessaria per il capo d)], o<br />
di incaricato di pubblico servizio [necessaria per il capo d)] ma, soprattutto,<br />
perché (pagina 18):<br />
«… Ambito di operatività di cui all’art. 129 co. 2 c.p.p.<br />
Al riguardo va richiamato il consolidatissimo indirizzo della Suprema Corte, secondo<br />
cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare<br />
sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 <strong>com</strong>ma 2, c.p.p. soltanto nei<br />
casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la <strong>com</strong>missione del<br />
medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo<br />
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve <strong>com</strong>piere al<br />
riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”,<br />
che a quello di “apprezzamento” e sia quindi in<strong>com</strong>patibile con qualsiasi necessità<br />
di accertamento o di approfondimento (cfr. e plurimis, Cassazione penale, sez. un.,<br />
28/05/2009, n. 35490).<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
185
Ebbene il prescritto criterio gnoseologico della constatazione – immediata e indiscutibile<br />
– della evidenza, in antitesi all’accertamento costituente epilogo di una sequela di<br />
argomentazioni, confutazioni e valutazioni (perciò epistemologicamente non immune<br />
dalla falsificazione), <strong>com</strong>porta che la evidenza della carenza probatoria possa essere affermata,<br />
ai fini in parola, solo se: a) nessuna prova a carico sia stata dedotta, ammessa<br />
ed acquisita nel giudizio; b) oppure se le prove assunte siano risultate palesemente e<br />
pacificamente prive di alcuna inferenza, sul piano abduttivo, rispetto all’enunciato della<br />
responsabilità del giudicabile (Cassazione penale, sez. I, 28/01/2010, n. 6593).<br />
Nel caso in esame, è evidente che restano fuori dall’ambito di operatività della disposizione<br />
in esame, le argomentazioni finalizzate ad una assoluzione ex art. 530 co. 2<br />
c.p.p. con riferimento alla sussistenza del fatto e alla <strong>com</strong>missione dello stesso da parte<br />
dell’imputato riguardo ai reati di cui ai capi A) e D).<br />
Inoltre, <strong>com</strong>e è reso evidente dal tenore delle argomentazioni dell’appellante (a tacere della<br />
mozione di rinnovazione della istruzione dibattimentale formulata con l’appello), la<br />
postulazione difensiva di una pronunzia ex art. 530 co. 1 c.p.p. sotto i medesimi profili,<br />
trae alimento da una argomentata e <strong>com</strong>plessa sequenza di apprezzamenti, confutazioni<br />
e rilievi su punti, assolutamente controversi, oggetto delle difformi valutazioni del primo<br />
giudice, e rappresenta, per l’appunto, il prospettato approdo del costrutto motivazionale<br />
antagonista sviluppato della difesa.<br />
Perciò risulta fuori discussione che la pretesa insussistenza del fatto non è enunciato<br />
che appaia fondato sulla “constatazione”, pura e semplice, percepibile ictu oculi, della<br />
“manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua<br />
ogni dimostrazione”.<br />
L’applicazione dell’art. 129 c.p.p., <strong>com</strong>ma 2 si impone, peraltro, con riferimento alle<br />
puntualissime argomentazioni poste a fondamento del secondo motivo di appello, con cui<br />
si sostiene l’insussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico<br />
servizio, necessaria ai fini della integrazione dei reati di cui ai capi A) e D)…».<br />
L’avverbio peraltro è sottolineato in sentenza a voler rimarcare il di più<br />
che deve essere considerato per l’applicazione di tale articolo in merito<br />
alla qualifica rivestita. Diversamente avrebbe avuto di significato la preposizione<br />
impropria nonostante, che avrebbe assunto valore esclusivo la<br />
qualifica rivestita, in presenza di un fatto di responsabilità accertato sia<br />
pure tra privati.<br />
Il fatto, cioè, non costituisce reato sia per le motivazioni addotte dalla<br />
difesa in appello, sia per la carenza della qualifica rivestita.<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
186
Si deve infatti considerare che il Giudice di appello poteva benissimo<br />
non applicare l’art. 129 c.p.p. se solo avesse trovato giustificazione la derubricazione<br />
del reato in altro reato.<br />
In merito poi al capo di imputazione s) di bancarotta fraudolenta decaduto<br />
perché il fatto non sussiste a seguito della revoca del fallimento<br />
CeMIM sembra sostenere il Dott. D’Ambrosio, che anche in questo caso<br />
«la decisione non è entrata nel merito».<br />
Nel merito della bancarotta è bene ricordare che ben due procedimenti<br />
ci sono approfonditamente entrati ed hanno concluso con la revoca del<br />
fallimento e con il rigetto delle domande di risarcimento in sede civile.<br />
Vale anche ricordare la motivazione con la quale in primo grado si è<br />
arrivati alla condanna per bancarotta:<br />
«…<br />
§ 2. Premessa metodologica.<br />
Poiché gran parte dell’attività difensiva espletata nel corso del dibattimento è stata tesa<br />
a dimostrare che non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di fallimento del<br />
CeMIM, determinato – secondo l’imputato – unicamente dal mutamento degli equilibri<br />
politici all’interno della Regione Marche e dunque da una precisa strategia politica<br />
(in base alla quale, invece di perseguire i singoli soggetti che si erano resi responsabili di<br />
azioni dannose, si preferì eliminare la società in essere, per costituirne ex novo un’altra<br />
su cui dirottare i finanziamenti), deve preliminarmente stabilirsi se il giudice penale<br />
possa sindacare la sussistenza dello stato di insolvenza accertata da altro giudice.<br />
Questo Tribunale aderisce all’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che esclude<br />
tale possibilità, per gli effetti perversi cui potrebbe portare; aderendo all’opposto orientamento,<br />
invero, potrebbe verificarsi paradossalmente che, a fronte della revoca della<br />
sentenza di fallimento, il giudice penale, disapplicando la decisione del collega civile,<br />
possa addivenire ugualmente ad una sentenza di condanna per bancarotta.<br />
Secondo la tesi condivisa da questo collegio, invece, considerato che la dichiarazione di<br />
fallimento costituisce elemento essenziale della fattispecie penale, il venir meno di tale<br />
presupposto determina automaticamente, in qualunque momento, la insussistenza del<br />
reato. La posizione dell’imputato non verrebbe pregiudicata neppure nell’ipotesi in cui<br />
una sentenza di condanna per reati fallimentari fosse divenuta irrevocabile, potendosi in<br />
tal caso attivare proficuamente l’istituto della revisione…».<br />
Va dunque affermato che il Giudice di primo grado si è limitato a<br />
emettere sentenza di condanna in base all’assunto «che la dichiarazione di<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
187
fallimento costituisce elemento essenziale della fattispecie penale» senza entrare minimamente<br />
nel merito, mentre il Giudice di appello ha dovuto constatare<br />
l’insussistenza del reato e la sua decadenza perché altri Giudici di Appello<br />
e della Suprema Corte entrandovi nel merito ne hanno deciso con la revoca<br />
del fallimento l’insussistenza del reato.<br />
Pertanto, mentre il Giudice di primo grado si è imposto di non entrare<br />
nel merito, il Giudice di appello non aveva più le condizioni per entrarvi<br />
a seguito della revoca del fallimento.<br />
Le conclusioni processuali in sede civile e penale<br />
188
7. I provvedimenti giudiziari<br />
acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />
Va oggi riconosciuto che la proposta di sospensione fatta dall’allora vice<br />
presidente Favia e poi riconfermata nelle due successive sedute dell’assemblea<br />
legislativa, ha non poco facilitato i lavori della <strong>Commissione</strong> che<br />
ha potuto affrontare, con spirito collaborativo da parte di tutti i <strong>com</strong>missari,<br />
la questione CeMIM ed i problemi relativi alla realizzazione dell’<strong>Interporto</strong><br />
di Jesi potendo disporre di una verità processuale accertata in<br />
sede penale, civile, fallimentare e financo contabile.<br />
Le sentenze acquisite dalla <strong>Commissione</strong> sono in ordine cronologico:<br />
1 – Sentenza n 7 del 18–21/01/1994 del Tribunale Fallimentare<br />
di Ancona dichiarativa del fallimento della ScpA CeMIM in liquidazione<br />
308 ;<br />
2 – Sentenza n 858 del 08/10/1996 del Tribunale di Ancona che<br />
esclude la Regione Marche dal passivo del fallimento CeMIM 309 ;<br />
3 – Sentenza n 124 del 15/04/2000 della Corte di Appello di Ancona<br />
che conferma l’esclusione della Regione Marche dal passivo<br />
del fallimento CeMIM 310 ;<br />
308 Idem nota nr. 87;<br />
309 Idem nota nr. 94;<br />
310 Idem nota nr. 95 (*);<br />
I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />
189
4 – Sentenza n 5617 del 10/04/2003 delle Sezioni Unite della Cassazione<br />
che dichiara la <strong>com</strong>petenza del giudice ordinario sulla esclusione<br />
della Regione Marche dal passivo del fallimento CeMIM 311 ;<br />
5 – Sentenza n 243 del 2/03 – 26/05/2004 del tribunale penale<br />
di Ancona, che assolve gli imputati, perché il fatto non sussiste, in<br />
merito all’accusa di illecito utilizzo dei contributi regionali 312 ;<br />
6 – Sentenza n 11081 dell’11 giugno 2004 della Cassazione Sez.<br />
1 a , che rigetta il ricorso ed esclude definitivamente la Regione<br />
Marche dal passivo del fallimento CeMIM 313 ;<br />
7 – Sentenza n 12301 del 29/04–05/07/2004, che dichiara improcedibile<br />
il procedimento presso la Corte dei Conti della Marche<br />
contro Bassotti, Floriano Berrettini e Fausto Alba per il risarcimento<br />
di lire sette miliardi per danno patrimoniale e 200 milioni<br />
per danno morale cagionato alla Regione Marche 314 ;<br />
8 – Ordinanza del 15/03/2005 della Corte d’Appello di Ancona<br />
che riconosce l’ingiusta detenzione dell’Arch. Tomellini 315 ;<br />
9 – Decreto cron. n 5873 del 21/10/2005 del Tribunale di Ancona<br />
che riconosce all’Arch. Tomellini la somma di €. 680.000,00 quale<br />
ulteriore <strong>com</strong>penso per l’attività progettuale svolta a favore del<br />
CeMIM 316 ;<br />
10 – Sentenza n 1130 317 del 16/04/2007 del Tribunale di Ancona<br />
che riconosce la regione Marche receduta dalla qualifica di socio<br />
della ScpA CeMIM dal 1/02/1994 con la promulgazione della<br />
legge <strong>regionale</strong> n. 6/94 318 ;<br />
11 – Decreto cron. n 3647 del 14/06/2007 del Tribunale di Ancona<br />
che dichiara chiusa la procedura fallimentare della ScpA CeMIM<br />
in liquidazione ex artt. 118 n. 2 e 119 L.F. 319 ;<br />
311 Idem nota nr. 96;<br />
312 Idem nota nr. 142 (***);<br />
313 Idem nota nr. 100 (*);<br />
314 Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12301 del 5 luglio 2004 (*);<br />
315 Corte d’Appello di Ancona, ordinanza del 15 marzo 2005: ingiusta detenzione Arch. Tomellini;<br />
316 Idem nota nr. 110;<br />
317 Idem nota nr. 218;<br />
318 Idem nota nr. 3;<br />
319 Idem nota nr. 230;<br />
I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />
190
12 – Sentenza n 1665 del 12/12/2007 del Tribunale di Ancona che<br />
rigetta l’opposizione alla sentenza dichiarativa di Fallimento della<br />
ScpA CeMIM in liquidazione 320 ;<br />
13 – Sentenza n 557 del 19/09/2009 della Corte d’Appello di Ancona,<br />
che a totale riforma della sentenza 1665/09 revoca il fallimento<br />
della ScpA CeMIM in liquidazione 321 ;<br />
14 – Sentenza n 1556 del 10/11/2009 del Tribunale di Ancona<br />
all’Arch. Tomellini il danno morale per lesione dei diritti di autore<br />
e condanna la società <strong>Interporto</strong> Marche Spa al risarcimento di 1<br />
milione di euro 322 ;<br />
15 – Sentenza n 4707 del 25 febbraio 2011 della Cassazione Sez.<br />
1 a che rende giudicata la revoca del fallimento CeMIM 323 ;<br />
16 – Sentenza n 558 del 12 aprile 2011 della Corte penale d’Appello<br />
di Ancona che assolve, in totale riforma della sentenza<br />
243/2004, ex art. 129, 2° <strong>com</strong>ma, l’imputato Garbuglia Nazareno<br />
per il reato di bancarotta perché il fatto non sussiste e per<br />
i reati di abuso d’ufficio e corruzione semplice perché i fatti non<br />
costituiscono reato 324 ;<br />
17 – Sentenza n 831 del 6/07/2011 del Tribunale Civile di Ancona<br />
che ha respinto ogni domanda risarcitoria in capo agli amministratori<br />
del CeMIM rimasti nel processo: Garbuglia Nazareno,<br />
Bassotti Alfio e Carlo Alberto Del Mastro 325 .<br />
71 Riepilogo<br />
La <strong>Commissione</strong> d’inchiesta <strong>regionale</strong> istituita per «esaminare le vicende<br />
relative alla realizzazione dell’<strong>Interporto</strong> delle Marche dalla costituzione<br />
della società CeMIM agli attuali sviluppi», ha assolto al suo <strong>com</strong>pito.<br />
320 Idem nota nr. 286 (*);<br />
321 Idem nota nr. 288 (*);<br />
322 Idem nota nr. 127 (*);<br />
323 Idem nota nr. 289;<br />
324 Idem nota nr. 305;<br />
325 Idem nota nr. 295 (*);<br />
I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />
191
Ciò che la <strong>Commissione</strong> doveva accertare è stato accertato sia con le<br />
numerose audizioni tenute, sia con il reperimento di una enorme documentazione.<br />
La <strong>Commissione</strong> può, dunque, arrivare ad una conclusione delle vicende<br />
riguardanti la Società Consortile per Azioni Ce.M.I.M. e la realizzazione<br />
dell’<strong>Interporto</strong> di Jesi, sulla base di elementi oggettivi e di riscontri<br />
soggettivi, che di seguito verranno richiamati.<br />
La <strong>Commissione</strong> ha ritenuto di non richiamare, nella sua relazione,<br />
passaggi significativi ed emotivamente toccanti, durante le loro audizioni,<br />
di Alfio Bassotti 326 , Nazareno Garbuglia 327 , Carlo Alberto Del Mastro 328<br />
e Giuseppe Fortunato 329 , che hanno subito sulla loro pelle il pesante fardello<br />
della vicenda giudiziaria CeMIM, poiché tutto è stato verbalizzato<br />
e tutto sarà messo a disposizione di tutti.<br />
Le precoci s<strong>com</strong>parse di Franco Ferranti e Floriano Berrettini, hanno<br />
impedito alla <strong>Commissione</strong> di poterli ascoltare; tuttavia rimane a testimonianza<br />
del loro corretto <strong>com</strong>portamento le <strong>com</strong>mosse parole di chi,<br />
anche in loro nome, hanno condotto per anni, riuscendovi, una instancabile<br />
difesa delle loro ragioni per affermare la verità sia sulla vicenda<br />
giudiziaria, sia sulla reale opera <strong>com</strong>piuta dalla ScpA CeMIM.<br />
Un esame approfondito che ha riguardato gli stessi rapporti tra le<br />
società controllate dalla Regione Marche: FinMarche Spa e <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa, e la società CeMIM.<br />
Tale verifica ha fatto sorgere nella <strong>Commissione</strong> un ulteriore interrogativo:<br />
sulla base di quale valutazione la <strong>Commissione</strong> d’inchiesta <strong>regionale</strong><br />
nominata l’8 settembre 1992 è addivenuta ad un giudizio così totalizzante<br />
in senso negativo della gestione della società CeMIM, della sua assoluta<br />
inconsistenza patrimoniale, della sua megalomane grandezza progettuale<br />
e dei suoi inutili rapporti con realtà internazionali del trasporto mondiale<br />
<strong>com</strong>e il porto di Rotterdam?<br />
Sappiamo che il presidente della <strong>Commissione</strong> Ilario Favaretto, il 10<br />
marzo 1993 faceva delle dichiarazioni sugli arresti avvenuti con grande<br />
326 Idem nota nr. 152 (*);<br />
327 Audizioni Nazareno Garbuglia del 21 e 28 giugno 2011 (**);<br />
328 Audizione Carlo Alberto Del Mastro del 3 novembre 2011 (**);<br />
329 Audizione Giuseppe Fortunato del 21 giugno 2011 (*);<br />
I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />
192
clamore il giorno prima, il cui contenuto veniva dal giornale così sintetizzato:<br />
«L’indagine della Procura ci ha tranquillizzati», «sapevamo che doveva<br />
succedere» ed ancora «stangata prevista dalla <strong>com</strong>missione <strong>regionale</strong>».<br />
Le numerose sentenze e la documentazione esaminata da questa <strong>Commissione</strong>,<br />
dicono, al contrario, che l’indagine condotta dalla Procura non<br />
poteva tranquillizzare nessuno, tantomeno la <strong>Commissione</strong> presieduta<br />
dal consigliere <strong>regionale</strong> Ilario Favaretto.<br />
Alle considerazioni generali appena espresse, vanno aggiunte le specifiche<br />
valutazioni che permettono di individuare le responsabilità in capo<br />
agli amministratori e dirigenti regionali.<br />
Responsabilità che hanno portato prima alla liquidazione e poi all’illegittimo<br />
fallimento del CeMIM:<br />
– mancata erogazione dei contributi regionali liquidati con la delibera<br />
7210 del 30/12/1991 330 per la somma di €. 4.389.883,64.=<br />
per la copertura di spese già sostenute dalla società per gli scopi prefissati:<br />
acquisizione delle aree, progettazione e realizzazione delle<br />
opere interportuali. Illegittimità della mancata erogazione dichiarata<br />
dalla sentenza di Cassazione n. 11081/2004 331 , e dalla sentenza nr.<br />
243/2004 332 del Tribunale di Ancona in relazione al capo di imputazione<br />
b). La mancata erogazione di tale somma ha <strong>com</strong>portato l’impossibilità<br />
ad avere la liquidità necessaria per coprire ogni obbligazione<br />
verso i creditori;<br />
– illegittima revoca dei contributi erogati alla società CeMIM dichiarata<br />
con la delibera n. 3144 del 5 luglio 1993 333 . Illegittimità della revoca<br />
dei contributi dichiarata dalla sentenza di Cassazione n. 11081/2004, e<br />
dalla sentenza n.243/2004 del Tribunale di Ancona in relazione al capo<br />
di imputazione b);<br />
– illegittima sottrazione della progettazione redatta dall’arch. Dario<br />
Tomellini e sua gratuita assegnazione alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa<br />
per un valore dichiarato dal Tribunale Fallimentare di Ancona pari ad €.<br />
330 Idem nota nr. 29;<br />
331 Idem nota nr. 100 (*);<br />
332 Idem nota nr. 142 (***);<br />
333 Idem nota nr. 61;<br />
I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />
193
3.478.482,67= 334 e dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 1556 del 10<br />
novembre 2009 335 ;<br />
– illegittima sottrazione della Regione Marche dei contributi europei<br />
Cee-Fesr per la somma di €. 293.920,79= 336 , trattenuti per circa 20 anni<br />
nella disponibilità del bilancio <strong>regionale</strong>. La somma non è stata trasferita<br />
ingiustamente alla società CeMIM benché legittimamente assegnata<br />
dalla <strong>Commissione</strong> Cee <strong>com</strong>e si evince dalla lettera dell’OLAF del 2<br />
luglio 2009 337 ;<br />
– illegittima decisione della Giunta <strong>regionale</strong> di non richiedere al Fesr<br />
l’ulteriore somma di €. 1.255.449,91.= 338 a copertura totale dei contributi<br />
europei assegnati. La somma non è stata richiesta benché legittimamente<br />
assegnata dalla <strong>Commissione</strong> Cee <strong>com</strong>e si evince dalla lettera dell’OLAF<br />
del 2 settembre 2009.<br />
Responsabilità che hanno portato al depauperamento del patrimonio<br />
CeMIM in sede fallimentare:<br />
– vendita al pubblico incanto del patrimonio CeMIM caduto nel fallimento<br />
al solo acquirente <strong>Interporto</strong> Marche Spa indicato con legge <strong>regionale</strong><br />
6/94 al prezzo di €. 4.291.756,83=, con una riduzione sulla base<br />
d’asta iniziale di €. 2.399.975,21=;<br />
– beni ritirati dalla vendita al pubblico incanto o non inseriti nella vendita<br />
per un valore <strong>com</strong>plessivo di €. 4.695.510,06=;<br />
– spese sostenute dalla procedura fallimentare per la somma di €.<br />
2.105.614,95=;<br />
– attivo fallimentare contenuto in €. 1.420.916,00=.<br />
Sulla base di quanto appena richiamato, il CeMIM al momento della<br />
sentenza dichiarativa di fallimento aveva un patrimonio netto pari ad €.<br />
13.156.599,10=, che di seguito viene per voci ricostruito:<br />
334 Idem nota nr. 110;<br />
335 Idem nota nr. 127 (*);<br />
336 Idem nota nr. 23, nota nr. 24;<br />
337 Idem nota 169;<br />
338 Idem nota nr. 5;<br />
I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />
194
1. – le attività non vendute dalla procedura:<br />
– 4 aree per Ha 2.14.13: (vedi punto A) €. 535.325,00<br />
– opere interportuali realizzate sulle 4 aree €. 681.702,39<br />
– progettazione interporto redatta dall’Arch. Tomellini €. 3.478.482,67<br />
Totale € 4695510,06<br />
2 – crediti non recuperati dalla procedura<br />
verso la Regione Marche:<br />
– Contributi liquidati con delibera 7210/91<br />
che la Regione con delibera 687/07<br />
ha proposto di liquidare con soluzione<br />
transattiva ad €. 3.000.000,00<br />
(Lire 5.808.810.000) €. 4.389.883,64<br />
– Contributi CEE-FESR (v. punto C) €. 293.920,79<br />
Totale € 4683803,43<br />
3 – perdita del valore patrimoniale nella<br />
vendita al pubblico incanto:<br />
– Base d’asta 1° incanto 12.957.000.000<br />
(€. 6.691.732,04), prezzo di acquisto 3 a asta<br />
Lire 8.310.000.000 (€. 4.291.756,83) €. 2.399.975,21<br />
Per un totale <strong>com</strong>plessivo di € 11779288,70<br />
Dunque il reale ed ingente patrimonio netto della<br />
S.c.p.A. Ce.M.I.M. al momento della sentenza<br />
dichiarativa di fallimento si può così sintetizzare:<br />
a) residuo attivo della procedura €. 1.420.916,00<br />
b) patrimonio non contabilizzato o disperso €. 11.779.288,70<br />
Totale patrimonio netto al 18/01/1994 € 13200204,70<br />
Le sentenze, dunque, traggono da questi dati le loro motivazioni.<br />
La <strong>Commissione</strong> ha inoltre esaminato anche la fase a cavallo tra la conclusione<br />
della procedura fallimentare ed il ritorno in bonis della ScpA CeMIM.<br />
In tale periodo si è invece riscontrato un ingente perdita di contributi<br />
pubblici regionali da parte della Regione Marche e della società Interpor-<br />
I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />
195
to Marche Spa per avere il controllo della ScpA CeMIM in liquidazione.<br />
È stato accertato che:<br />
– la somma di €. 651.500,67= 339 è stata liquidata dalla Giunta <strong>regionale</strong>,<br />
su disposizione del presidente D’Ambrosio, ai quattro maggiori soci del<br />
CeMIM: Camera di Commercio di Ancona, Banca Popolare, Banca<br />
delle Marche e Banca Unicredito Italiano affinché la Regione Marche,<br />
receduta dalla qualifica di socio del CeMIM, potesse partecipare alle<br />
Assemblee su loro mandato, al fine di impedire qualsiasi soluzione concordataria<br />
prospettata dal liquidatore dott. Loris Mancinelli;<br />
– la somma di €. 1.500.000,00= 340 assegnata alla società <strong>Interporto</strong> Marche<br />
Spa per proporre, quale assuntore, al Tribunale di Ancona, una<br />
soluzione concordataria è stata utilizzata, dall’<strong>Interporto</strong> Marche, per<br />
l’acquisto delle azioni CeMIM in proprietà ai quattro soci Camera di<br />
Commercio di Ancona, Banca Popolare, Banca delle Marche e Banca<br />
Unicredito Italiano, conclusasi con l’avallo dell’Avvocatura Regionale.<br />
Le azioni acquistate dalla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa sono state totalmente<br />
svalutate con una perdita secca pari ad €. 1.726.853,00=;<br />
– le azioni CeMIM acquistate dalla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa sono<br />
state assegnate in proprietà all’Arch. Tomellini al valore zero, a copertura<br />
del credito verso la stessa società;<br />
– la società <strong>Interporto</strong> Marche Spa è stata condannata con sentenza del<br />
Tribunale di Ancona n. 1556/2009, a risarcire l’Arch. Tomellini della<br />
somma di €. 1.000.000,00=, 341 per avere leso i diritti d’autore in capo al<br />
professionista, utilizzando il suo progetto dell’interporto di Jesi redatto<br />
su incarico del CeMIM;<br />
– la causa pendente in sede di appello contro la sentenza n. 1556/2009,<br />
è stata fissata per le precisazioni delle conclusioni per il 4 ottobre 2012<br />
e la Corte dovrà pronunciarsi sulla CTU, richiesta dall’Arch. Tomellini<br />
e depositata il 12 dicembre 2011, che ha accertato un ingiusto arricchimento<br />
della società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, ottenuto dall’utilizzo del<br />
progetto Tomellini, per la somma di €. 14.164.347,32= 342 .<br />
339 Idem nota nr. 227;<br />
340 Idem nota nr. 264 (*);<br />
341 Idem nota nr. 127 (*);<br />
342 Idem nota nr. 128 (*).<br />
I provvedimenti giudiziari acquisiti dalla <strong>Commissione</strong> <strong>regionale</strong><br />
196
8 Conclusioni<br />
8.1. Conclusioni approvate a maggioranza nella seduta<br />
del 31/05/2012 dai consiglieri Gia<strong>com</strong>o Bugaro,<br />
Francesco Massi, Giulio Natali e Daniele Silvetti<br />
Gentili colleghe e colleghi consiglieri,<br />
il <strong>com</strong>pito assegnato alla <strong>Commissione</strong> d’inchiesta <strong>regionale</strong> dall’assemblea<br />
legislativa della Regione Marche, con l’approvazione della delibera<br />
nr. 4 del 14 aprile 2011, che ho avuto l’onore di presiedere è stato assolto<br />
con l’approvazione della relazione che è stata consegnata alla presidenza<br />
del Consiglio <strong>regionale</strong> in data 31 maggio 2012 e distribuita a tutti i<br />
consiglieri.<br />
Un ringraziamento voglio rivolgerlo a tutti i <strong>com</strong>missari: Fabio Badiali<br />
(Vice Presidente), Paola Giorgi, Valeriano Camela, Giulio Natali, Francesco<br />
Massi, Moreno Pieroni, Daniele Silvetti, ed Enzo Giancarli (che per<br />
motivi personali si è dimesso l’8 novembre 2011) a cui è subentrato Angelo<br />
Sciapichetti. Identico sentimento di gratitudine intendo indirizzarlo<br />
alla struttura tecnica dell’Assemblea che ci ha professionalmente assistito<br />
in questo delicato e <strong>com</strong>plesso lavoro, durato circa un anno, fatto con<br />
assoluta discrezione, stante la delicatezza dei problemi affrontati.<br />
A questo proposito, L’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong>, credo, vorrà<br />
dare atto che nulla è trapelato all’esterno del delicato lavoro della <strong>Commissione</strong><br />
stessa, benché le dichiarazioni delle persone audite e l’enorme<br />
Conclusioni<br />
197
documentazione acquisita potevano sollecitare fughe di notizie attivanti<br />
strumentalizzazioni, anche di tipo politico che certo non avrebbero favorito<br />
il lavoro dei <strong>com</strong>missari, né permesso una conclusione serena e<br />
positiva dei nostri lavori.<br />
L’iter per arrivare a rendere attiva e operante questa <strong>Commissione</strong> è<br />
stato lungo: partito nella scorsa legislatura nel novembre del 2005, quando<br />
venne decisa la sua istituzione e la sua contemporanea sospensione,<br />
alla decisione di renderla, a seguito di una nuova richiesta, operativa<br />
nell’aprile 2011.<br />
Tuttavia, la <strong>Commissione</strong>, ha voluto riconoscere, all’allora vice presidente<br />
del Consiglio <strong>regionale</strong> David Favia, che propose la sospensione in<br />
attesa dell’esito processuale, che tale scelta si è rivelata meritoria sul piano<br />
giuridico e su quello pratico.<br />
La <strong>Commissione</strong>, per la delicatezza del lavoro che doveva svolgere, è<br />
stata favorita dalle conclusioni dei vari processi e dall’esito che tali processi<br />
hanno avuto.<br />
Qualora la <strong>Commissione</strong> si fosse trovata ad operare in pendenza dei<br />
vai processi, non avrebbe potuto svolgere il proprio <strong>com</strong>pito forte della<br />
serenità e della costruttività espresse dai vari <strong>com</strong>missari.<br />
Come avete potuto verificare dalla lettura della relazione, sono state<br />
audite 12 persone: Emidio Massi, Gaetano Recchi, Alfio Bassotti; Nazareno<br />
Garbuglia, Carlo Alberto Del Mastro, Fabrizio Sichi, Gianfranco<br />
Formica, Giuseppe Fortunato, Vito D’Ambrosio, Paolo Costanzi, Gian<br />
Mario Spacca; Roberto Pesaresi e Leonello Lupi. L’audizione dell’ex presidente<br />
della Giunta <strong>regionale</strong> Rodolfo Giampaoli non si è tenuta poiché<br />
non ha aderito all’invito di presentarsi che gli è stato rivolto.<br />
Tuttavia, tutti coloro che sono stati invitati hanno aderito ed hanno<br />
avuto la piena libertà e facoltà di fare dichiarazioni sia rispondendo alle<br />
domande che gli sono state rivolte dai Commissari, sia esponendo i propri<br />
argomenti sulle singole questioni di cui sono stati protagonisti, sia esprimendo<br />
valutazioni di carattere generale sulla società CeMIM, sulla vicenda<br />
giudiziaria che l’ha travolta, sull’opera interportuale e sulla società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche che dal 1994 è stata appositamente costituita, per subentrare<br />
al CeMIM, per realizzare il noto centro intermodale. A tal proposito<br />
tutti i verbali di audizione sono depositati presso la segreteria della<br />
Conclusioni<br />
198
<strong>Commissione</strong> e contengono non solo delicate valutazioni, ma esprimono<br />
anche il sentimento di chi ha convissuto una parte consistente della propria<br />
vita a contatto con drammatiche implicazioni di tipo giudiziario. È<br />
corretto ricordare che alcuni degli auditi hanno nel corso degli anni patteggiato<br />
la pena scaturita dai processi derivanti dalle indagini CeMIM e<br />
interrogati sul punto hanno confermato di aver scelto tale formula pur di<br />
liberare le loro persone e le famiglie dalla stringente morsa della giustizia.<br />
Anche in relazione a queste dichiarazioni, alla loro profonda delicatezza<br />
che coinvolge la sfera personale dei singoli, invito i colleghi, qualora lo<br />
ritengano, a leggere i resoconti dei nostri lavori.<br />
È bene ricordare che la <strong>Commissione</strong> d’inchiesta, istituita ai sensi<br />
dell’Art. 22 dello Statuto della Regione Marche non ha poteri di Autorità<br />
Giudiziaria, ma limita la sua sfera d’azione all’analisi e allo studio dei<br />
documenti, ascolta le persone chiamate a riferire e su tutto ciò può e deve<br />
esprime il suo sereno ed equilibrato giudizio.<br />
La <strong>Commissione</strong>, dunque, ha avuto il <strong>com</strong>pito, non facile, di confrontare<br />
ogni dichiarazione liberamente espressa con la documentazione acquisita<br />
in questo anno di tempo.<br />
A supporto dei temi trattati nella relazione sono stati richiamati varie<br />
centinaia diversi documenti ufficiali:<br />
– Sentenze del Tribunale di Ancona, della Corte di Appello di Ancona<br />
e della Suprema Corte di Cassazione;<br />
– Decreti ed ordinanze del Tribunale di Ancona e della Corte di Appello<br />
di Ancona;<br />
– Leggi regionali, nazionali ed europee;<br />
– Decreti ministeriali;<br />
– Delibere europee, regionali e decreti dirigenziali regionali;<br />
– Delibere <strong>com</strong>unali;<br />
– CTU disposte dal Tribunale di Ancona e dalla Corte d’Appello di<br />
Ancona;<br />
– Bilanci della Regione Marche, della società CeMIM e della <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa;<br />
– Scritture private e atti di <strong>com</strong>pravendita di azioni CeMIM;<br />
– Proposte di concordato fallimentare del CeMIM;<br />
– Verbali di riunioni e di assemblee dei soci della società CeMIM;<br />
Conclusioni<br />
199
– Giornali che hanno seguito la vicenda giudiziaria CeMIM dal suo<br />
clamoroso inizio avvenuto con gli arresti di nove persone;<br />
– La relazione di maggioranza della <strong>Commissione</strong> d’Inchiesta <strong>regionale</strong><br />
istituita l’8 settembre del 1992;<br />
– Varia corrispondenza.<br />
Per facilitare una puntuale verifica delle fonti di prova richiamate a<br />
sostegno della ricostruzione dei fatti, tutta la corposa documentazione<br />
<strong>com</strong>posta da atti ufficiali è stata depositata presso la segreteria della <strong>Commissione</strong>.<br />
Si può dunque affermare che ogni dettaglio della relazione sia stato<br />
verificato da quanto storicamente è stato prodotto in merito alla vicenda<br />
CeMIM, così da poter giungere ad un giudizio il più asettico e oggettivo<br />
possibile.<br />
In premessa, cari Colleghi, è quanto mai necessario sottolineare, per<br />
una valutazione serena degli eventi e dei <strong>com</strong>portamenti, <strong>com</strong>prendere<br />
appieno il contesto e il clima generale di profonda tensione che contraddistinse<br />
in quegli anni, soprattutto quelli dal ’92 al ’95, i rapporti tra la<br />
Magistratura e la politica.<br />
In quegli anni larga parte della classe politica fu messa sotto inchiesta;<br />
i risultati delle indagini, <strong>com</strong>e storicamente acclarato, hanno avuto<br />
esiti diversi: a volte hanno confermato le accuse con successive sentenze<br />
definitive di condanna, altre invece che si sono contraddistinte con proscioglimenti<br />
degli indagati. Ma non è questa la sede, il momento e soprattutto<br />
non sta a questa <strong>Commissione</strong> fare la storia di quegli anni che tutti<br />
ricordiamo <strong>com</strong>e quelli di Tangentopoli.<br />
Le vicende legate al CeMIM si inquadrano perfettamente in questo<br />
periodo, tanto è vero che l’inchiesta fu dalla stampa locale definita la<br />
“Tangentopoli <strong>regionale</strong>”. A supporto delle <strong>Commissione</strong> è stata utile la corposa<br />
Rassegna Stampa disponibile dell’epoca che ha senza dubbio favorito<br />
la contestualizzazione dei fatti.<br />
Ma vediamo, anche se sommariamente, <strong>com</strong>e nasce e <strong>com</strong>e si sviluppa<br />
il “caso CeMIM”.<br />
Non è azzardato affermare per il caso CeMIM prende corpo da un<br />
iniziale scontro interno fra esponenti politici di primo piano della vita<br />
politica <strong>regionale</strong> dell’epoca.<br />
Conclusioni<br />
200
La Magistratura al contempo rilevò, su alcuni <strong>com</strong>portamenti e pratiche<br />
gestionali, elementi utili ad aprire un importante filone di indagine<br />
che di sfociò nel 1993 in arresti e accuse proprio di larga parte di quella<br />
stessa classe dirigente che ininterrottamente, da varie legislature, aveva<br />
avuto la responsabilità di governo <strong>regionale</strong>.<br />
Sul piano strettamente politico, alcuni <strong>com</strong>presero che contrastare la<br />
società CeMIM, avrebbe rappresentato il terreno fertile su cui consumare<br />
dispute politiche tese a modificare gli assetti di potere <strong>regionale</strong>.<br />
La prima diretta conseguenza sul piano politico generata del caso<br />
CeMIM, è stata la sostituzione, nel vuoto di potere lasciato vacante dal<br />
pentapartito, da parte di quei partiti che fino ad allora non avevano mai<br />
avuto una diretta responsabilità di governo <strong>regionale</strong>. Le Marche non<br />
vennero meno al naturale principio di “riempimento” di uno spazio politico<br />
resosi disponibile, con l’elezione al vertice della Regione, per ironia<br />
della sorte, proprio di un noto ed esperto magistrato operativo presso il<br />
Tribunale di Ancona.<br />
Colleghe e colleghi consiglieri,<br />
nelle pagine che formano la relazione della <strong>Commissione</strong> si condensano<br />
molte vicende che hanno contribuito prima alla liquidazione della società<br />
CeMIM e poi al suo fallimento. Rimando, per chi avesse l’intenzione di<br />
approfondire, ad una attenta lettura delle sentenze e dei verbali delle audizioni<br />
eseguite dalla <strong>Commissione</strong> dai quali è possibile <strong>com</strong>prendere anche<br />
alcuni aspetti, certamente particolarmente delicati, dell’intera vicenda.<br />
Venendo ora alla fase di liquidazione e fallimento del CeMIM si individua<br />
nelle decisioni del socio Regione Marche il motivo scatenante che ha<br />
portato a tali conclusioni una società rilevatasi, alla luce delle sentenza di<br />
revoca, sana sul piano economico-finanziario, in piena attività realizzativa<br />
dell’opera interportuale e con rapporti di livello internazionale il più<br />
importante dei quali con il porto di Rotterdam, senza dubbio il maggiore<br />
d’Europa per traffici merci.<br />
Si consideri solo che al momento della sentenza dichiarativa di fallimento<br />
della società CeMIM è stato accertato che aveva un patrimonio al<br />
netto di ogni obbligazione pari ad oltre tredici milioni di euro e precisamente<br />
euro 13.200.204,70.=.<br />
Conclusioni<br />
201
Va inoltre precisato che di questo notevole patrimonio, la parte crediti<br />
esigibili verso la Regione Marche, lo Stato e la Comunità europea ammontavano<br />
precisamente a euro 5.303.552,71.=, ampiamente sufficienti<br />
a coprire le obbligazioni in essere ammontanti a euro 3.873.426,74.=.<br />
A fronte di queste cifre accertate nel corso degli anni, vigente la procedura<br />
fallimentare, il Tribunale fallimentare di Ancona dichiarava il fallimento<br />
della società CeMIM gravandone un passivo di oltre 24 miliardi di<br />
vecchie lire. Decisivi per tale esito dichiarativo di fallimento, a cui giunse<br />
il Tribunale fallimentare di Ancona, sono stati:<br />
– il credito vantato dal socio Regione Marche di euro 8.578.116,03.=<br />
dichiarato inesistente da ben tre gradi di giudizio;<br />
– l’istanza di fallimento ex artt. 6 e 7 legge fallimentare avanzata<br />
dall’Autorità giudiziaria confortata da due consulenze di parte;<br />
– la mancata erogazione del socio Regione Marche dei contributi<br />
a favore del CeMIM liquidati con delibera nr. 7210 del 30 dicembre<br />
1991 di euro 4.389.883,64.=, per spese già sostenute in merito alla realizzazione<br />
delle opere interportuali, dell’acquisizione delle aree e della<br />
progettazione;<br />
– il mancato trasferimento di contributi erogati dalla Cee-Fesr a favore<br />
del CeMIM, per la somma di euro 293.290,67.=, per circa venti anni<br />
trattenuti nella disponibilità del bilancio del socio Regione Marche e poi<br />
restituiti il 9 marzo 2010, senza alcuna giustificazione, al Ministero delle<br />
Finanze che dovrebbe a sua volta ristornarle alla Comunità europea (contro<br />
questa decisione immotivata, la <strong>Commissione</strong> ha prodotto due lettere<br />
dell’OLAF – Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode – che in proposito<br />
ha dichiarato la propria in<strong>com</strong>petenza ad intervenire avendo accertato la<br />
regolarità della concessione dei contributi alla società CeMIM ai sensi e<br />
per gli effetti del Regolamento Cee n. 1787 del 28 giugno 1984).<br />
Fallimento dunque dichiarato «illegittimo e non dovuto»<br />
dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza nr. 557 del 19<br />
settembre 2009, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione<br />
con sentenza n. 4707 del 25 febbraio 2011.<br />
Alla luce delle definitive sentenze, si può quindi affermare che l’intera<br />
vicenda CEMIM non abbia determinato solo una sofferenza incalcolabile<br />
alle persone ma anche un danno profondo alla realtà socio economica<br />
Conclusioni<br />
202
ed occupazionale del nostro territorio <strong>regionale</strong>, oltre che un vero e proprio<br />
terremoto nella politica <strong>regionale</strong>.<br />
Dalla lettura delle carte emerge che la procedura fallimentare si prorogò<br />
per oltre tredici anni nonostante il liquidatore Dott. Loris Mancinelli<br />
avesse cercato in ogni modo con ben otto tentativi di concordato<br />
fallimentare di chiudere anzitempo la procedura, essendone maturate le<br />
condizioni finanziarie fin dal 1996 con la sentenza del Tribunale di Ancona<br />
n. 858 che escludeva totalmente il credito vantato dal socio Regione<br />
Marche.<br />
Parlo di socio Regione Marche, in quanto la delibera nr. 236, di ammissione<br />
al passivo del CeMIM, assunta alla data del 31 gennaio 1994,<br />
ancora tale era la qualifica dell’Ente regione all’interno del CeMIM, qualifica<br />
di socio poi receduto con legge <strong>regionale</strong> nr. 6 del 1 febbraio 1994.<br />
Gli organi della procedura fallimentare hanno inteso opporsi alla dichiarazione<br />
di revoca del fallimento.<br />
Vanno ricordati sinteticamente:<br />
– il Curatore si è inizialmente opposto, in primo grado, alla esclusione<br />
del credito della Regione Marche, ammesso al passivo per la somma<br />
parziale di euro 4.311.104,20.=, ed è risultato contumace nel processo di<br />
appello;<br />
– per l’accertamento del valore patrimoniale sono state necessarie due<br />
CTU; un tempo di 4 anni e 5 mesi e ben 4 diversi accertamenti che sono<br />
passati dalla prima valutazione di euro 1.325.228,15.= all’ultima di euro<br />
6.624.153,03.=, ovvero 5 volte la prima valutazione. Inoltre, <strong>com</strong>e si è potuto<br />
accertare, il valore di euro 3.478.482,67.= della progettazione non è<br />
stato mai inserito nella stima, che avrebbe portato ad un accertamento globale<br />
di euro 10.102.635,70.=, ovvero sette volte e mezzo la stima iniziale;<br />
– per la vendita del patrimonio caduto nel fallimento CeMIM sono<br />
state effettuate 3 aste al pubblico incanto in quanto la società <strong>Interporto</strong><br />
Marche vi partecipava quale unico acquirente indicato con legge <strong>regionale</strong><br />
nr. 6/94. La vendita avvenuta dopo due riduzioni del 20% della base<br />
d’asta iniziale ed ha <strong>com</strong>portato alle casse del CeMIM una perdita di euro<br />
2.399.975,21.=. Sulla validità di tale procedura sussistono molti dubbi.<br />
– nessuna iniziativa legale il Curatore ha inteso assumere per recuperare<br />
i crediti verso la Regione Marche relativi alla delibera 7210/91 di 8,5<br />
Conclusioni<br />
203
miliardi di lire, benché avesse costituito in mora l’Ente <strong>regionale</strong> per tale<br />
cifra il 16 ottobre 2002;<br />
– nessuna iniziativa legale il Curatore ha inteso assumere per recuperare<br />
il credito della delibera Cee-Fesr di 569 milioni di lire;<br />
– gli organi del fallimento CeMIM hanno poi introitato da amministratori<br />
e sindaci del CeMIM la somma di 3 miliardi di lire a seguito di<br />
transazione approvata dal Tribunale di Ancona, liberando i firmatari da<br />
ogni ulteriore responsabilità nel procedimento civile nr. 1790/95.<br />
Questa somma che pure ha fatto parte dell’attivo fallimentare quale<br />
entrata extra patrimoniale, non è servita neanche a coprire le spese sostenute<br />
dalla procedura fallimentare nell’arco dei 13 anni. Infatti, il conto di<br />
gestione finale quantifica in 4 miliardi e 77 milioni di lire, le spese sostenute<br />
dalla curatela, di cui circa 2 miliardi di lire per spese legali, gravando<br />
per oltre un miliardo di lire sull’attivo patrimoniale del CeMIM.<br />
Ciò nonostante quanto appena richiamato, la procedura fallimentare<br />
si è chiusa al netto di ogni obbligazione interamente pagata<br />
<strong>com</strong>prese le ingenti spese della procedura fallimentare, con un residuo<br />
attivo pari ad euro 1420916,00=, attivo che ha permesso il<br />
ritorno in bonis della società CeMIM, circa 4 anni prima della<br />
revoca del fallimento passata in giudicato (2007 – 2011).<br />
La <strong>Commissione</strong> non è entrata nel merito delle valutazioni sui <strong>com</strong>portamenti<br />
e sulle gestioni poste in essere dagli amministratori del Ce-<br />
MIM e di coloro che a vario titolo hanno avuto una qualche utilità da<br />
esso, ci si è “limitati” a verificare, sulla base dei documenti i saldi e le cifre<br />
rivenienti dalle gestioni che <strong>com</strong>e già affermato, il residuo attivo della società<br />
CeMIM che ha portato alla revoca del fallimento è accertato essere<br />
in quasi 1,5 milioni di euro.<br />
Sul costo della gestione fallimentare, chiunque è in grado di affermare<br />
viste anche le cifre rilevantissime, che è avvenuto uno sperpero ingente di<br />
denaro pubblico e privato in danno della società CeMIM che a seguito di<br />
un illegittimo fallimento, gli si è fatto carico di sobbarcarsi.<br />
La <strong>Commissione</strong>, <strong>com</strong>e era suo <strong>com</strong>pito, ha affrontato anche la fase<br />
post fallimento che si è caratterizzata con l’intervento della società <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa per l’acquisto di azioni CeMIM assumendone, con<br />
l’85,19% del capitale sociale, il controllo ed il coordinamento gestionale.<br />
Conclusioni<br />
204
L’operazione di acquisto delle azione ha avuto un iter che si è trascinato<br />
dal 31 marzo 2005 al marzo 2007 ed è costato alle casse della Regione<br />
Marche la somma di euro 2.501.500,00.=. Una somma ingente in cambio<br />
di azioni senza valore tanto da essere immediatamente poste sotto la<br />
voce svalutazioni ed azzerate.<br />
Beneficiari i principali azionisti/venditori: la Camera di Commercio<br />
di Ancona; tre istituti bancari: Banca Popolare di Ancona Spa, Banca<br />
delle Marche Spa e Banca Unicredito Italiano verso i quali non sembra<br />
inappropriato qualificare eccessivo tale insperato vantaggio economico.<br />
Come l’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong> avrà modo di verificare, nella<br />
precedente legislatura, in data del 2 agosto 2006, è stata approvata la<br />
legge <strong>regionale</strong> nr. 13.<br />
L’art. 7 assegnava la somma di euro 1.500.000,00.= finalizzati a favorire<br />
una soluzione concordataria del fallimento CeMIM.<br />
Una soluzione concordataria ulteriore e direttamente promossa con<br />
legge <strong>regionale</strong>, che si è andata ad aggiungere alle otto soluzioni concordatarie<br />
avanzate.<br />
Come sono state impiegate le somme di cui all’Art. 7 L.R. 13/2006?<br />
È avvenuto che tale somma assegnata alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa<br />
con lo scopo chiaro di essere utilizzata per una soluzione concordataria<br />
del fallimento CeMIM, è stata in realtà interamente impiegata per l’acquisto<br />
delle azioni CeMIM con il solo l’obiettivo di avere il controllo della<br />
società tornata in bonis.<br />
Sempre in relazione all’acquisto delle azioni CeMIM da parte della<br />
società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, si è inserito il risarcimento di un milione<br />
di euro riconosciuto all’Arch. Dario Tomellini per lesioni al diritto di autore<br />
in capo al professionista quale unico ideatore e redattore del progetto<br />
interporto di Jesi.<br />
La società <strong>Interporto</strong> Marche Spa contro il disposto della sentenza nr.<br />
1556 del 10 novembre 2009 che imponeva il risarcimento di un milione<br />
al Tomellini, appellava la sentenza e chiedeva preliminarmente la sospensione<br />
degli effetti della sentenza.<br />
La richiesta di sospensiva veniva rigettata e l’Arch. Tomellini non ricevendo<br />
il risarcimento dovuto provvedeva tra l’altro a pignorare alla società<br />
debitrice l’81,28% delle azioni della società CeMIM.<br />
Conclusioni<br />
205
Con provvedimento del giudice dell’esecuzione il 10 febbraio<br />
2011, le azioni CeMIM acquistate al valore di circa 4 miliardi<br />
di vecchie lire, venivano assegnate definitivamente all’arch.<br />
Tomellini, per cui allo stato non solo le azioni sono state svalutate,<br />
ma ne è stata persa anche la proprietà.<br />
Infine, si è in attesa della sentenza della Corte d’Appello di Ancona,<br />
udienza per le precisazioni delle conclusioni fissata per il 4 ottobre 2012,<br />
nella quale la Corte dovrà decidere in merito alla CTU che riconosce<br />
alla società <strong>Interporto</strong> Marche un ingiusto arricchimento, in danno del<br />
Tomellini proprietario del progetto, la somma di oltre 14 milioni di euro.<br />
Come non rimanere quantomeno “perplessi” rispetto al depauperamento<br />
del patrimonio CeMIM subito durante la fase della procedura fallimentare<br />
e anche gli ingenti esborsi operati dall’amministrazione <strong>regionale</strong><br />
e dalla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa, per ottenere il controllo della<br />
società tornata in bonis e di fatto oggi di proprietà Tomellini.<br />
Colleghe e colleghi consiglieri,<br />
sia pure sinteticamente ho cercato di cogliere l’essenza del lavoro svolto<br />
dalla <strong>Commissione</strong>, per aderire nel migliore dei modi al <strong>com</strong>pito assegnatole<br />
dalla Assemblea legislativa con la sua istituzione.<br />
Mi sento personalmente di rilevare che difficilmente la Magistratura<br />
sarebbe arrivata alle conclusioni finali a cui è giunta, mi riferisco soprattutto<br />
alla Cassazione, se non ci fosse stata l’ostinata determinazione con<br />
la quale si è difeso, in quasi venti anni, Nazareno Garbuglia in ogni sede<br />
giurisdizionale.<br />
Le sentenze della Corte d’Appello di Ancona e della Corte di<br />
Cassazione che hanno revocato definitivamente il fallimento<br />
del CeMIM dichiarandolo ILLEGITTIMO, modificano il quadro<br />
generale posto in essere proprio perché sul fallimento e sui<br />
reati ad esso connessi, si poggiò l’intera vicenda giudiziaria.<br />
A distanza di circa venti anni nulla può essere rimediato, anche se molto<br />
si può fare per evitare in futuro quanto è avvenuto in passato; ritengo<br />
altresì che alla luce delle recenti sentenze si possa aprire un confronto in<br />
favore di coloro che hanno sofferto a causa delle ingiuste accuse, demandando<br />
all’Amministrazione <strong>regionale</strong> il <strong>com</strong>pito di individuare modi e<br />
Conclusioni<br />
206
tempi per tentare di arrivare ad esiti che non siano imposti in sede giurisdizionale,<br />
avendo contezza che nulla può essere più processualmente<br />
modificato rispetto a quanto già statuito.<br />
D’altro canto è fatto obbligo, sia all’Assemblea legislativa che all’Amministrazione<br />
<strong>regionale</strong>, non perdere ulteriore tempo nell’affrontare il<br />
gravoso problema sulle prospettive dell’interporto di Jesi.<br />
Nessuno può sottovalutare il fatto che nel 1980 (32 anni fa) venne affidato<br />
dalla Camera di Commercio di Ancona per mano del suo presidente<br />
il dott. Ferranti, uno studio di fattibilità all’Arch. Dario Tomellini, sulla<br />
base del quale vennero confermati i parametri di movimentazione delle<br />
merci che giustificavano la realizzazione di una infrastruttura interportuale<br />
nella nostra regione. Sulla base di ciò venne indicato il sito su cui<br />
ubicare tale realizzazione, in zona Coppetella nel territorio del Comune<br />
di Jesi, in un’area adiacente sia alla rete ferroviaria a nord, che alla SS76/<br />
bis a sud ed in stretto collegamento sia con l’Aeroporto di Falconara che<br />
con il Porto di Ancona.<br />
Nel 1985 il 16 maggio (27 anni fa) venne costituita la società CeMIM<br />
e nel settembre 1990 (22 anni fa) furono iniziati i lavori di realizzazione<br />
dell’interporto di Jesi.<br />
L’opera fu interrotta nel 1992 a lavori quasi ultimati del primo stralcio<br />
del primo lotto funzionale per le note vicende e ripresi dieci anni dopo,<br />
nel 2002, ma nei dieci successivi non è stato ancora ultimato neanche il<br />
primo lotto funzionale previsto dal progetto CeMIM, redatto dall’Arch.<br />
Tomellini.<br />
Oltre trentadue anni dal momento della idea di realizzare un interporto<br />
funzionale alla economia <strong>regionale</strong> alla realizzazione, parziale, di oggi.<br />
Trentadue anni in cui si sono perse opportunità <strong>com</strong>merciali di sicuro<br />
vantaggio per la nostra <strong>com</strong>unità.<br />
Che cosa non ha funzionato in questi ultimi venti anni e cioè dal blocco<br />
dei lavori del CeMIM, ai diciotto di presenza della società <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa che doveva proseguire l’opera iniziata proprio dal CeMIM?<br />
Perché questa importante opera che ha potuto contare, dopo le vicende<br />
che hanno affossato la società CeMIM, su un sostegno quasi unanime<br />
da parte delle forze politiche, delle parti sociali, delle categorie economiche,<br />
degli EELL locali e della Regione Marche, ha continuato sostanzial-<br />
Conclusioni<br />
207
mente nelle difficoltà dal punto di vista realizzativo e conseguentemente<br />
operativo, nelle pur oggettive difficoltà burocratiche che caratterizzano il<br />
nostro Paese?<br />
Ricordo inoltre che ai cospicui finanziamenti già ottenuti dallo Stato e<br />
dalla Regione Marche, si sono aggiunti anche le nuove possibilità espansive<br />
venutasi a creare con la delibera nr. 38 del 9 marzo 2007 del Consiglio<br />
<strong>com</strong>unale di Jesi che ha autorizzato l’ampliamento da 75 ettari a 102,4<br />
ettari della superficie interportuale ed un aumento della cubatura da mc<br />
578.400 a mc 1.536.000.<br />
In quale misura, ci dobbiamo chiedere, il peso del passato ed il modo<br />
in cui non si è voluto affrontare la soluzione della vicenda CeMIM, ostinandosi<br />
a negare quanto di buono quella società aveva lasciato in eredità<br />
a chi gli subentrava, ha avuto l’effetto di condizionare il presente ed il<br />
futuro nella costruzione di questa strategica opera per la nostra regione?<br />
Sono interrogativi a cui vanno date risposte e offerte soluzioni in tempi<br />
rapidi poiché la nostra regione rischia di perdere il treno del «Corridoio<br />
Baltico Adriatico» e nessuno potrà sostenere che i gravissimi ritardi nella<br />
realizzazione dell’interporto di Jesi non abbiano inciso negativamente<br />
qualora la nostra regione diventi zona di transito e non area di attrazione<br />
di merci interne, nazionali ed internazionali.<br />
Le sinergie che sarebbero state in grado di sprigionare l’interporto di<br />
Jesi, il porto di Ancona e l’aeroporto di Falconara, infrastrutture inserite<br />
in un sistema viario e ferroviario in fase di adeguamento e di ammodernamento,<br />
non avrebbero avuto analoghe concorrenze sia a nord che a<br />
sud dell’Adriatico.<br />
La dimostrazione di questo ruolo primario e strategico, ancora una volta<br />
si era concretizzata con l’importante memorandum sottoscritto dal Ce-<br />
MIM con il Porto di Rotterdam e le Ferrovie Olandesi il 29 gennaio 1992.<br />
Accordo colpevolmente abbandonato a seguito dell’illegittimo fallimento<br />
della società CeMIM.<br />
Riprendere quei rapporti è forse oggi possibile e l’unica strada da seguire,<br />
per recuperare le occasioni perse, è quella di rilanciare il ruolo del<br />
porto di Ancona e la contemporanea concreta implementazione dell’interporto<br />
di Jesi, favoriti <strong>com</strong>e sono dalla loro posizione geografica strategica<br />
per i collegamenti ad est ed a sud dell’Adriatico.<br />
Conclusioni<br />
208
Non sta a me indicare in questa fase che cosa sia utile fare anche se<br />
auspico che ogni cosa in nostra capacità debba essere provata per sovvertire<br />
la condizione data, in uno sforzo unitario da parte di tutte le forze<br />
politiche regionali, poiché l’unica cosa che non ci è concessa è quella di<br />
lasciare che la situazione declini verso il fallimento.<br />
È necessario perciò procedere ad un approfondito esame della situazione<br />
in atto e se necessario, <strong>com</strong>e sembra necessario, apportare urgentemente<br />
i necessari correttivi.<br />
Il mio <strong>com</strong>pito e quello della <strong>Commissione</strong> termina qui, spetta ora<br />
alla Assemblea legislativa riflettere su quanto è accaduto e farne l’uso che<br />
ne riterrà più consono, ma al contempo agire affinché si dia attuazione<br />
ai rimedi più urgenti per portare a reale <strong>com</strong>pimento la realizzazione<br />
dell’interporto di Jesi, sanando così parte degli errori del passato e dando<br />
al contempo reali risposte all’oggi costruendo prospettive concrete per<br />
il futuro dell’economia del nostro territorio soprattutto in ragione della<br />
pesante congiuntura che stiamo attraversando.<br />
Da ultimo, mi spiace davvero che parte dei <strong>com</strong>ponenti la <strong>Commissione</strong>,<br />
non abbiano votato le conclusioni qui illustrate, preferendo offrire<br />
una versione diversa e se mi è concesso assai riduttiva del “caso CeMIM”,<br />
ma tendo a <strong>com</strong>prenderne le ragioni politiche e “ambientali” che hanno<br />
portato a questa posizione.<br />
Nel congedarmi, auspico che vicende <strong>com</strong>e quelle del CEMIM che<br />
hanno segnato vite umane, percorsi personali, coinvolto una intera <strong>com</strong>unità<br />
con una immane perdita <strong>com</strong>plessiva, non abbiano più a ripetersi<br />
e che le Marche, anche da questa storia, possano aver accresciuto il senso<br />
di responsabilità rispetto al bene <strong>com</strong>une che deve essere il fine principale<br />
che muove ognuno di noi.<br />
Conclusioni<br />
209
8.2. Conclusioni di minoranza dei consiglieri<br />
Fabio Badiali, Angelo Sciapichetti e Valeriano Camela<br />
La vicenda relativa al CE.M.I.M. ruota <strong>com</strong>pletamente attorno ad una<br />
serie di pronunce giurisdizionali, succedutesi nell’arco di circa quattordici<br />
anni, di contenuto diverso e spesso di segno opposto, che hanno condizionato<br />
l’attività della amministrazione <strong>regionale</strong>.<br />
La <strong>Commissione</strong> d’inchiesta che non ha i poteri dell’Autorità Giudiziaria,<br />
non può certo permettersi di verificare l’operato degli organi giurisdizionali<br />
emettendo valutazioni di merito e/o di legittimità sui relativi<br />
provvedimenti.<br />
La <strong>Commissione</strong> può soltanto prendere atto delle risultanze di tali<br />
provvedimenti e valutare, anche qui senza potestà giudiziaria, la corrispondente<br />
azione dell’amministrazione.<br />
Siffatta valutazione deve essere condotta non solo alla stregua di quanto<br />
è emerso negli ultimi anni bensì soprattutto tenendo conto degli elementi<br />
esistenti all’epoca in cui le attività in questione sono state svolte e le<br />
relative decisioni sono state assunte.<br />
Per quanto riguarda la prima fase, appare evidente <strong>com</strong>e l’inchiesta<br />
penale, intrapresa nell’anno 1992 a carico di amministratori, consulenti<br />
e dipendenti del CE.M.I.M. e le misure restrittive della libertà personale<br />
applicate nel mese di marzo 1993 nei confronti di cinque amministratori,<br />
del progettista dell’infrastruttura e di due dipendenti regionali, abbiano<br />
creato un clima di forte tensione all’interno della Regione.<br />
La <strong>Commissione</strong> consiliare di inchiesta, nominata dal Consiglio Regionale<br />
nel mese di Ottobre 1992, nella propria relazione finale del<br />
29/03/1993, ha rilevato la sussistenza di irregolarità nell’utilizzo dei contributi<br />
regionali da parte della società consortile.<br />
Nel contempo, ha invitato la Giunta Regionale ad assumere tutte le<br />
iniziative necessarie per il risanamento del CE.M.I.M. ai fini del <strong>com</strong>pletamento<br />
dell’opera infrastrutturale.<br />
La Giunta Regionale, a sua volta, ha prima sospeso l’erogazione del<br />
contributo assegnato nell’anno 1991 e, quindi, ha deciso, nel mese di Luglio<br />
1993, la decadenza del CE.M.I.M. dai contributi nonché il recupero<br />
di quelli già liquidati.<br />
Conclusioni<br />
210
Tale determinazione è stata assunta sulla base di una relazione del Servizio<br />
Legale della Giunta che aveva rilevato un utilizzo non corretto dei<br />
finanziamenti regionali.<br />
A prescindere dalla esattezza o meno dei rilievi da ultimo indicati, è palese<br />
la volontà dell’amministrazione di prendere le distanze da <strong>com</strong>portamenti<br />
di soggetti che, all’epoca, apparivano aver operato illecitamente e,<br />
per questo, assoggettati ad azione penale.<br />
A questo si aggiunga la volontà dell’autorità giudiziaria inquirente<br />
nonché di uno degli imprenditori privati creditori, di agire per ottenere il<br />
fallimento della società CE.M.I.M.<br />
Il clima appare ben delineato dalle dichiarazioni rese dall’allora Assessore<br />
al ramo in Consiglio Regionale, a supporto della proposta di legge<br />
presentata dalla Giunta Regionale eletta nel mese di Luglio 1993, per la<br />
costituzione di una nuova società avente ad oggetto la realizzazione del<br />
centro intermodale.<br />
La serie di elementi adotti a sostegno della scelta, possono essere ritenuti<br />
oggi <strong>com</strong>e opinabili, ma all’epoca apparivano dettati dall’esigenza di<br />
non utilizzare fondi pubblici per pagare i creditori del CE.M.I.M. bensì<br />
per dare impulso all’opera tramite un’altra entità societaria nonché di<br />
non accedere ai fondi statali a beneficio di un soggetto giuridico il cui<br />
buon nome era travolto da inchieste penali a carico di chi lo aveva amministrato.<br />
La Società <strong>Interporto</strong> è stata costituita con legge <strong>regionale</strong> del Gennaio<br />
1994, per la realizzazione dell’infrastruttura. Nel mese di gennaio 1994, il<br />
CE.M.I.M. è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Ancona.<br />
La volontà del legislatore <strong>regionale</strong> si è dunque concretizzata nell’affidare<br />
l’esecuzione e la gestione dell’opera ad una nuova entità, divenuta<br />
così centro di imputazione di tutti i diritti e gli oneri correlati.<br />
La Finanziaria <strong>regionale</strong> prima e la Svim Spa poi, società “in house”<br />
della Regione, ne hanno detenuto e ne detengono la maggioranza delle<br />
azioni.<br />
Non residuava perciò in capo alle strutture burocratiche dell’ente altra<br />
possibilità giuridica che quella di dare attuazione alla legge, dotando la<br />
neo costituita società dei mezzi, dei beni mobili ed immobili indispensabili<br />
per il conseguimento dell’oggetto sociale.<br />
Conclusioni<br />
211
In altri termini, anche le scelte operate e le attività svolte dall’amministrazione<br />
vanno riguardate in tale prospettiva e non in quella dell’eventuale<br />
detrimento arrecato al CE.M.I.M.<br />
Questa era una società fallita ovvero “una massa attiva” oramai vincolata<br />
alla soddisfazione del ceto creditorio sotto la direzione dell’Autorità<br />
Giudiziaria e del curatore fallimentare.<br />
L’eventuale ritorno “in bonis” del CE.M.I.M. non avrebbe potuto modificare<br />
questa realtà: poiché l’oggetto sociale esclusivo della società consortile<br />
era la realizzazione dell’interporto, l’affidamento di tale <strong>com</strong>pito<br />
ad altra società avrebbe <strong>com</strong>portato la necessità del suo scioglimento per<br />
l’impossibilità di conseguire lo scopo sociale.<br />
Dunque il fine dell’azione dell’amministrazione non poteva essere<br />
quello di salvaguardare le eventuali prerogative del CE.M.I.M., affidate<br />
alle cure di altre autorità pubbliche.<br />
In questa ottica, appare giustificabile che l’amministrazione abbia<br />
cercato di acquisire, peraltro tramite una procedura concorsuale diretta<br />
dall’Autorità Giudiziaria (il Giudice delegato ai fallimenti), le aree indispensabili<br />
alla realizzazione della struttura, perseguendo la possibilità di<br />
diminuire la spesa di denaro pubblico.<br />
Aggiungasi che, <strong>com</strong>unque, le somme versate dalla amministrazione alla<br />
curatela all’esito dell’asta, hanno contribuito in modo preponderante alla<br />
chiusura della procedura ex art. 118 e seguenti della legge fallimentare.<br />
Allo stesso modo, è vero che la vicenda inerente l’utilizzo del c.d. progetto<br />
Tomellini presenti aspetti di singolarità.<br />
Lasciando però in disparte aspetti allora di <strong>com</strong>petenza della curatela<br />
fallimentare, tale vicenda riguarda essenzialmente interessi o diritti del<br />
progettista per i quali è in corso un processo civile cosicché appare corretto<br />
sospendere qualsiasi valutazione attendendone l’esito finale.<br />
Per quanto attiene poi, più in particolare, lo svolgimento del processo<br />
penale, gli atti in possesso della <strong>com</strong>missione testimoniano che la maggior<br />
parte degli imputati, negli anni 1995 e 1996, hanno accettato l’applicazione<br />
concordata della pena (il c.d. patteggiamento), mentre altri sono<br />
stati riconosciuti responsabili di alcuni dei fatti loro ascritti, ancorché i<br />
relativi reati siano stati dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza<br />
del Tribunale di Ancona del 2004.<br />
Conclusioni<br />
212
La sentenza della Corte di Appello dell’anno 2011, ha assolto l’unico<br />
imputato appellante, sulla base del mancato possesso da parte sua della<br />
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, ferma<br />
restando la sussistenza dei fatti e la loro <strong>com</strong>missione da parte dell’imputato<br />
medesimo.<br />
Di qui la formula adoperata per l’assoluzione, ovvero «perché il fatto<br />
non costituisce reato».<br />
Alla luce di siffatto pronunciamento, gli altri soggetti coinvolti nel processo<br />
penale hanno <strong>com</strong>unicato il loro intendimento di richiedere la revocazione<br />
delle sentenze penali emesse negli anni 1995-1996, che però, allo<br />
stato, non risulta abbia avuto seguito.<br />
Concludendo in ordine a tali aspetti, la <strong>com</strong>missione, pur con la dovuta<br />
<strong>com</strong>prensione per coloro che sono stati imputati nel procedimento,<br />
non può che prendere atto delle risultanze prodottesi in un ambito ordinamentale<br />
escluso dalla propria sindacabilità.<br />
Resta il dato più vistoso e che ha avuto influenza sulle decisioni dell’ente,<br />
ossia la vicenda fallimentare.<br />
Infatti e senza travalicare i limiti imposti dai principi vigenti più volte<br />
ricordati, la <strong>Commissione</strong> non può astenersi dal rimarcare <strong>com</strong>e nell’anno<br />
1994, il CE.M.I.M. sia stato dichiarato fallito dal Tribunale di Ancona<br />
in considerazione della sua natura di società <strong>com</strong>merciale, dello stato di<br />
insolvenza causato dallo squilibrio fra parte attiva e debiti, cui si andava<br />
ad aggiungere la pretesa della Regione alla restituzione dei contributi<br />
erogati.<br />
Con una successiva sentenza dell’anno 1996, il Tribunale ha escluso il<br />
presunto credito restitutorio della Regione dal passivo della società.<br />
La sentenza del Tribunale di Ancona dell’anno 2007 ha confermato la<br />
sussistenza del richiamato stato di insolvenza.<br />
La sentenza della Corte di Appello di Ancona, nell’anno 2009, ha revocato<br />
la dichiarazione di fallimento in quanto il CE.M.I.M. non aveva<br />
natura imprenditoriale e, fatta eccezione per la richiesta restitutoria della<br />
Regione, non versava nello squilibrio patrimoniale affermato dal giudice<br />
di primo grado.<br />
Nell’arco temporale trascorso, sono state realizzate le operazioni da<br />
parte della curatela fallimentare che, poiché irreversibili, non possono<br />
Conclusioni<br />
213
essere rimosse e non sono certo valutabili da parte della <strong>Commissione</strong><br />
d’inchiesta.<br />
L’amministrazione ha perseguito nell’intendimento di ottenere la restituzione<br />
dei contributi sino a che la stessa è stata rigettata definitivamente con<br />
la sentenza della Corte di Cassazione, emessa nell’anno 2004, enunciando<br />
il principio di diritto della non ripetibilità di contributi versati ad un consorzio<br />
da parte dei soci (qual era la Regione al momento della erogazione).<br />
La decisione di insistere in sede processuale nella richiesta di restituzione<br />
rientra nella facoltà ampiamente discrezionale di una pubblica amministrazione<br />
di tutelare giudizialmente i propri diritti ed interessi.<br />
Se oggi siffatta decisione può apparire opinabile, all’epoca, in pendenza<br />
del processo penale ed in considerazione dell’entità delle somme di<br />
denaro in controversia, poteva risultare invece pienamente giustificata,<br />
tenuto conto altresì dell’ulteriore esborso dovuto dalla necessità di acquisire<br />
le aree destinate alla costruzione dell’interporto.<br />
È appena il caso di rimarcare che la richiesta di che trattasi non risulta<br />
avere avuto un ruolo determinante nel fallimento del CE.M.I.M. che è<br />
stato dichiarato sulla base di un disequilibrio patrimoniale che era aggravato<br />
dalla pretesa <strong>regionale</strong> e poi revocato in virtù della insussistenza di<br />
detto dissesto anche alla luce dell’inesistenza del credito <strong>regionale</strong>, accertata<br />
però definitivamente nell’anno 2004.<br />
Determinante è stata la valutazione della società <strong>com</strong>e a carattere imprenditoriale,<br />
affermata in primo grado e poi smentita in appello.<br />
Il dato che però appare più rilevante è che, a seguito della pronuncia<br />
della Corte di Cassazione dell’anno 2004, la Regione è divenuta destinataria<br />
delle istanze di corresponsione del finanziamento assegnato con<br />
la delibera n. 7210 del 1991, stante la irrilevanza della eventuale revoca<br />
della stessa.<br />
Tutti i provvedimenti emessi dalla amministrazione nel periodo successivo<br />
sono dichiaratamente diretti ad evitare che l’ente corresse il rischio<br />
di essere dichiarato tenuto ad erogare il contributo in argomento che,<br />
maggiorato degli accessori, sarebbe lievitato ad oltre dieci milioni di euro.<br />
Il presupposto sopra evidenziato è esplicitato nei provvedimenti dei<br />
quali non è mai stata revocata in dubbio né la validità né la legittimità sia<br />
in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale.<br />
Conclusioni<br />
214
Se così è, le spese affrontate dall’amministrazione vanno valutate per<br />
la loro ricaduta sull’interesse perseguito che, in sintesi, è da identificarsi<br />
nell’evitare di dover dar corso ad ulteriori esborsi di denaro in favore di<br />
soggetti che si proponevano quali terzi assuntori di un concordato fallimentare,<br />
così da poter utilizzare il CE.M.I.M., ritornato “in bonis”, quale<br />
mero strumento speculativo, attesa la evidente impossibilità della prosecuzione<br />
dello scopo consortile.<br />
È da considerare che l’azione svolta ha consentito un aumento della<br />
presenza nel capitale sociale di tre istituti di credito di primaria importanza,<br />
delle Ferrovie dello Stato Spa, della Camera di Commercio di Ancona.<br />
Essa altresì ha impedito, a seguito della sentenza di revoca del fallimento,<br />
che il CE.M.I.M. potesse essere utilizzato per interferire sulle attività<br />
della società <strong>Interporto</strong>.<br />
L’azione in parola non ha arrecato danni alla liquidazione del<br />
CE.M.I.M., così <strong>com</strong>e giudizialmente accertato con la Sentenza del Tribunale<br />
di Ancona del 2007, né a terzi.<br />
D’altra parte, pretese risarcitorie sono state avanzate da diversi soggetti<br />
privati che si ritengono danneggiati dalla vicenda CE.M.I.M.; non sta<br />
certo alla <strong>Commissione</strong> valutare se a ragione o torto bensì all’Autorità<br />
Giudiziaria.<br />
Conclusioni<br />
215
VERBALI
218
219
220
Atti consiliari — 1 —<br />
Assemblea legislativa<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
RESOCONTO INTEGRALE<br />
Seduta n. 83<br />
Martedì 26 giugno 2012<br />
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI<br />
INDI<br />
DELLA VICE PRESIDENTE PAOLA GIORGI<br />
INDI<br />
DEL VICEPRESIDENTE GIACOMO BUGARO<br />
Comunicazioni del Presidente ..................... 3<br />
Processo verbale<br />
(approvazione)<br />
Proposte di legge<br />
(annuncio)<br />
Proposte di atto amministrativo<br />
(annuncio)<br />
Proposta di regolamento<br />
(annuncio)<br />
Mozioni<br />
(annuncio)<br />
Deliberazioni Giunta<br />
(trasmissione)<br />
Congedo<br />
Commemorazione in memoria del militare<br />
italiano caduto in Afghanistan<br />
Presidente .................................................. 7<br />
INDICE<br />
Sull’ordine del giorno<br />
Presidente .................................................. 8, 10<br />
Paola Giorgi (IdV) ....................................... 8<br />
Umberto Trenta (PdL) ................................ 8<br />
Erminio Marinelli (plMarche) ...................... 9<br />
Mirco Ricci (PD) .......................................... 9<br />
Adriano Cardogna (Verdi) ........................... 10<br />
Dino Latini (ApI) .......................................... 10<br />
Raffaele Bucciarelli (Fed. Sin.) .................. 10<br />
Comunicazioni della Giunta <strong>regionale</strong> sulla<br />
situazione dell’API di Falconara Marittima<br />
(Relazione, discussione e votazione)<br />
Presidente .................................. 11, 34, 36, 37<br />
Marco Luchetti (Assessore) ....................... 11, 32<br />
Gia<strong>com</strong>o Bugaro (PdL) .............................. 16<br />
Giovanni Zinni (PdL) .......................... 18, 35, 36<br />
Enzo Giancarli (PD) .................................... 20<br />
221
Atti consiliari — 2 —<br />
Assemblea legislativa<br />
Dino Latini (ApI) .......................................... 22<br />
Paola Giorgi (IdV) ....................................... 23<br />
Moreno Pieroni (PSI) .................................. 24<br />
Mirco Ricci (PD) .......................................... 25, 35<br />
Enzo Marangoni (PT) .................................. 27<br />
Raffaele Bucciarelli (Fed. Sin.) .......... 28, 35, 36<br />
Adriano Cardogna (Verdi) ........................... 29<br />
Francesco Massi (PdL) .............................. 30, 34<br />
Luigi Viventi (Assessore) ........................... 31<br />
Sara Giannini (Assessore) ........................ 34<br />
Paolo Eusebi (Assessore) ......................... 35<br />
Sull’ordine dei lavori<br />
Presidente .................................................. 37, 38<br />
Gia<strong>com</strong>o Bugaro (PdL) .............................. 37<br />
Adriano Cardogna (Verdi) ........................... 38<br />
Mirco Ricci (PD) .......................................... 38<br />
Francesco Comi (PD) ................................ 38<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
Proposta di legge <strong>regionale</strong> n. 197<br />
ad iniziativa della Giunta <strong>regionale</strong><br />
“Disposizioni per il personale dei Consorzi<br />
di Sviluppo Industriale e modificazione della<br />
legge <strong>regionale</strong> 15 novembre 2010, n. 16<br />
(Assestamento di bilancio 2010)”<br />
(Discussione e votazione)<br />
Presidente .................................................. 38, 45<br />
Paolo Perazzoli (PD) .................................. 38, 43<br />
Francesco Massi (PdL) .............................. 40<br />
Umberto Trenta (PdL) ................................ 40<br />
Giulio Natali (PdL) ...................................... 41<br />
Mirco Carloni (PdL) ..................................... 42<br />
Antonio Canzian (Assessore) .................... 43<br />
Elisabetta Foschi (PdL) .............................. 45<br />
Raffaele Bucciarelli (Fed. Sin.) .................. 45<br />
Relazione n. 13<br />
della <strong>Commissione</strong> d’inchiesta<br />
“Vicende relative alla realizzazione dell’<strong>Interporto</strong><br />
delle Marche dalla costituzione<br />
della Società CeMIM agli attuali sviluppi”<br />
(Discussione e votazione)<br />
Presidente .................................................. 46, 63<br />
Gia<strong>com</strong>o Bugaro (PdL) .............................. 46<br />
Fabio Badiali (PD) ...................................... 54<br />
Francesco Massi (PdL) .............................. 57<br />
Giulio Natali (PdL) ...................................... 58<br />
Paola Giorgi (IdV) ....................................... 61<br />
Umberto Trenta (PdL) ................................ 62<br />
Sigle dei Gruppi assembleari: Partito Democratico (PD); Popolo della Libertà (PdL); Italia dei Valori (IdV);<br />
Unione di Centro (UdC); Futuro e Libertà per l'Italia (FLI); Gian Mario Spacca Presidente (Presidente Giunta);<br />
Partito Socialista Italiano (PSI); Alleanza per l'Italia (ApI); Verdi (Verdi); Federazione della Sinistra/PdC/PRC<br />
(Fed. Sin.); Per le Marche (plMarche); Sinistra Ecologia e Libertà (SEL); Lega Nord Padania (LNP); Popolo e<br />
territorio - Libertà e autonomia (PT); Misto (Misto)<br />
222
223
Atti consiliari — 47 —<br />
Assemblea legislativa<br />
dalle conclusioni dei vari processi e dall’esito<br />
che tali processi hanno avuto.<br />
Qualora la <strong>Commissione</strong> si fosse trovata<br />
ad operare in pendenza dei vai processi,<br />
non avrebbe potuto svolgere il proprio <strong>com</strong>pito<br />
forte della serenità e della costruttività<br />
espresse dai vari Commissari.<br />
Come avete potuto verificare dalla lettura<br />
della relazione sono state audite dodici persone:<br />
Emidio Massi, Gaetano Recchi, Alfio<br />
Bassotti, Nazareno Garbuglia, Carlo Alberto<br />
Del Mastro, Fabrizio Sichi, Gianfranco Formica,<br />
Giuseppe Fortunato, Vito D’Ambrosio,<br />
Paolo Costanzi, Gian Mario Spacca, Roberto<br />
Pesaresi, Leonello Lupi. L’audizione dell’ex<br />
Presidente della Giunta <strong>regionale</strong><br />
Rodolfo Giampaoli non si è tenuta poiché<br />
non ha aderito all’invito di presentarsi che gli<br />
è stato rivolto.<br />
Tuttavia, tutti coloro che sono stati invitati<br />
hanno aderito ed hanno avuto la piena libertà<br />
e facoltà di fare dichiarazioni sia rispondendo<br />
alle domande che gli sono state rivolte<br />
dai Commissari, sia esponendo i propri argomenti<br />
sulle singole questioni di cui sono<br />
stati protagonisti, sia esprimendo valutazioni<br />
di carattere generale sulla società CeMIM,<br />
sulla vicenda giudiziaria che l’ha travolta,<br />
sull’opera interportuale e sulla società <strong>Interporto</strong><br />
Marche che dal 1994 è stata appositamente<br />
costituita, per subentrare al CeMIM,<br />
per realizzare il noto centro intermodale.<br />
A tal proposito tutti i verbali di audizione<br />
sono depositati presso la segreteria della<br />
<strong>Commissione</strong> e contengono non solo delicate<br />
valutazioni, ma esprimono anche il<br />
sentimento di chi ha convissuto una parte<br />
consistente della propria vita a contatto con<br />
drammatiche implicazioni di tipo giudiziario.<br />
E’ corretto ricordare che alcuni degli<br />
auditi hanno nel corso degli anni patteggiato<br />
la pena scaturita dai processi derivanti dalle<br />
indagini CeMIM e interrogati sul punto hanno<br />
confermato di aver scelto tale formula pur di<br />
liberare le loro persone e le famiglie dalla<br />
stringente morsa della giustizia.<br />
Anche in relazione a queste dichiarazioni,<br />
alla loro profonda delicatezza che coin-<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
volge la sfera personale dei singoli, invito i<br />
colleghi, qualora lo ritengano, a leggere i<br />
resoconti dei nostri lavori.<br />
E’ bene ricordare che la <strong>Commissione</strong><br />
d’inchiesta, istituita ai sensi dell’articolo 22<br />
dello Statuto della Regione Marche non ha<br />
poteri di autorità giudiziaria, ma limita la sua<br />
sfera d’azione all’analisi e allo studio dei documenti,<br />
ascolta le persone chiamate a riferire<br />
e su tutto ciò può e deve esprime il suo<br />
sereno ed equilibrato giudizio.<br />
La <strong>Commissione</strong>, dunque, ha avuto il<br />
<strong>com</strong>pito non facile di confrontare ogni dichiarazione<br />
liberamente espressa con la<br />
documentazione acquisita in questo anno di<br />
tempo.<br />
A supporto dei temi trattati nella relazione<br />
sono stati richiamati varie centinaia fi diversi<br />
documenti ufficiali:<br />
– sentenze del Tribunale di Ancona, della<br />
Corte di Appello di Ancona e della Suprema<br />
Corte di Cassazione;<br />
– decreti ed ordinanze del Tribunale di Ancona<br />
e della Corte di Appello di Ancona;<br />
– leggi regionali, nazionali ed europee;<br />
– decreti ministeriali;<br />
– delibere europee, regionali e decreti dirigenziali<br />
regionali;<br />
– delibere <strong>com</strong>unali;<br />
– CTU disposte dal Tribunale di Ancona e<br />
dalla Corte d’Appello di Ancona;<br />
– bilanci della Regione Marche, della società<br />
CeMIM e della <strong>Interporto</strong> Marche Spa;<br />
– scritture private e atti di <strong>com</strong>pravendita di<br />
azioni CeMIM;<br />
– proposte di concordato fallimentare del<br />
CeMIM;<br />
– verbali di riunioni e di assemblee dei soci<br />
della società CeMIM;<br />
– giornali che hanno seguito la vicenda giudiziaria<br />
CeMIM dal suo clamoroso inizio<br />
avvenuto con gli arresti di nove persone;<br />
– la relazione di maggioranza della <strong>Commissione</strong><br />
d’inchiesta <strong>regionale</strong> istituita l’8<br />
settembre del 1992;<br />
– varia corrispondenza.<br />
Per facilitare una puntuale verifica delle<br />
fonti di prova richiamate a sostegno della<br />
ricostruzione dei fatti, tutta la corposa 224 docu-
Atti consiliari — 48 —<br />
Assemblea legislativa<br />
mentazione <strong>com</strong>posta da atti ufficiali è stata<br />
depositata presso la segreteria della <strong>Commissione</strong>.<br />
Si può dunque affermare che ogni dettaglio<br />
della relazione sia stato verificato da<br />
quanto storicamente è stato prodotto in merito<br />
alla vicenda CeMIM, così da poter giungere<br />
ad un giudizio il più asettico e oggettivo<br />
possibile.<br />
In premessa, cari colleghi, è quanto mai<br />
necessario sottolineare, per una valutazione<br />
serena degli eventi e dei <strong>com</strong>portamenti,<br />
<strong>com</strong>prendere appieno il contesto e il clima<br />
generale di profonda tensione che<br />
contraddistinse in quegli anni, soprattutto<br />
quelli dal ’92 al ’95, i rapporti tra la magistratura<br />
e la politica.<br />
In quegli anni larga parte della classe politica<br />
fu messa sotto inchiesta; i risultati delle<br />
indagini, <strong>com</strong>e storicamente acclarato, hanno<br />
avuto esiti diversi: a volte hanno confermato<br />
le accuse con successive sentenze<br />
definitive di condanna, altre invece si sono<br />
contraddistinte con proscioglimenti degli indagati.<br />
Ma non è questa la sede, il momento<br />
e soprattutto non sta a questa <strong>Commissione</strong><br />
fare la storia di quegli anni che tutti ricordiamo<br />
<strong>com</strong>e quelli di tangentopoli.<br />
Le vicende legate al CeMIM si inquadrano<br />
perfettamente in questo periodo, tanto è<br />
vero che l’inchiesta fu dalla stampa locale<br />
definita la “tangentopoli <strong>regionale</strong>”. A supporto<br />
delle <strong>Commissione</strong> è stata utile la<br />
corposa rassegna stampa disponibile dell’epoca<br />
che ha senza dubbio favorito la contestualizzazione<br />
dei fatti.<br />
Ma vediamo, anche se sommariamente,<br />
<strong>com</strong>e nasce e <strong>com</strong>e si sviluppa il “caso<br />
CeMIM”.<br />
Non è azzardato affermare che il caso<br />
CeMIM prende corpo da un iniziale scontro<br />
interno fra esponenti politici di primo piano<br />
della vita politica <strong>regionale</strong> dell’ epoca.<br />
La magistratura al contempo rilevò, su<br />
alcuni <strong>com</strong>portamenti e pratiche gestionali,<br />
elementi utili ad aprire un importante filone di<br />
indagine che di sfociò nel 1993 in arresti e<br />
accuse proprio di larga parte di quella stessa<br />
classe dirigente che ininterrottamente,<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
da varie legislature, aveva avuto la responsabilità<br />
di governo <strong>regionale</strong>.<br />
Sul piano strettamente politico, alcuni<br />
<strong>com</strong>presero che contrastare la società<br />
CeMIM, avrebbe rappresentato il terreno fertile<br />
su cui consumare dispute politiche tese<br />
a modificare gli assetti di potere <strong>regionale</strong>.<br />
La prima diretta conseguenza sul piano<br />
politico generata del caso CeMIM, è stata la<br />
sostituzione, nel vuoto di potere lasciato vacante<br />
dal pentapartito, da parte di quei partiti<br />
che fino ad allora non avevano mai avuto<br />
una diretta responsabilità di governo <strong>regionale</strong>.<br />
Le Marche non vennero meno al naturale<br />
principio di “riempimento” di uno spazio<br />
politico resosi disponibile, con l’elezione al<br />
vertice della Regione, per ironia della sorte,<br />
proprio di un noto ed esperto magistrato<br />
operativo presso il Tribunale di Ancona.<br />
Colleghe e colleghi Consiglieri, nelle pagine<br />
che formano la relazione della <strong>Commissione</strong><br />
si condensano molte vicende che<br />
hanno contribuito prima alla liquidazione della<br />
società CeMIM e poi al suo fallimento.<br />
Rimando, per chi avesse l’intenzione di approfondire,<br />
ad una attenta lettura delle sentenze<br />
e dei verbali delle audizioni eseguite<br />
dalla <strong>Commissione</strong> dai quali è possibile<br />
<strong>com</strong>prendere anche alcuni aspetti, certamente<br />
particolarmente delicati, dell’ intera<br />
vicenda.<br />
Venendo ora alla fase di liquidazione e<br />
fallimento del CeMIM si individua nelle decisioni<br />
del socio Regione Marche il motivo<br />
scatenante che ha portato a tali conclusioni<br />
una società rilevatasi, alla luce delle sentenza<br />
di revoca, sana sul piano economicofinanziario,<br />
in piena attività realizzativa dell’opera<br />
interportuale e con rapporti di livello<br />
internazionale, il più importante dei quali con<br />
il porto di Rotterdam, senza dubbio il maggiore<br />
d’Europa per traffici merci.<br />
Si consideri solo che al momento della<br />
sentenza dichiarativa di fallimento della società<br />
CeMIM è stato accertato che aveva un<br />
patrimonio al netto di ogni obbligazione pari<br />
ad oltre tredici milioni di euro e precisamente<br />
euro 13.200.204,70.<br />
225
Atti consiliari — 49 —<br />
Assemblea legislativa<br />
Va inoltre precisato che di questo notevole<br />
patrimonio, la parte crediti esigibili verso la<br />
Regione Marche, lo Stato e la Comunità europea<br />
ammontavano precisamente a euro<br />
5.303.552,71, ampiamente sufficienti a coprire<br />
le obbligazioni in essere ammontanti a<br />
euro 3.873.426,74.<br />
A fronte di queste cifre accertate nel corso<br />
degli anni, vigente la procedura fallimentare,<br />
il Tribunale fallimentare di Ancona dichiarava<br />
il fallimento della società CeMIM<br />
gravandone un passivo di oltre 24 miliardi di<br />
vecchie lire. Decisivi per tale esito<br />
dichiarativo di fallimento, a cui giunse il Tribunale<br />
fallimentare di Ancona, sono stati:<br />
– il credito vantato dal socio Regione Marche<br />
di euro 8.578.116,03, dichiarato inesistente<br />
da ben tre gradi di giudizio;<br />
– l’istanza di fallimento ex artt. 6 e 7 legge<br />
fallimentare avanzata dall’Autorità giudiziaria<br />
confortata da due consulenze di<br />
parte;<br />
– la mancata erogazione del socio Regione<br />
Marche dei contributi a favore del CeMIM<br />
liquidati con delibera n. 7210 del 30 dicembre<br />
1991 di euro 4.389.883,64, per<br />
spese già sostenute in merito alla realizzazione<br />
delle opere interportuali, dell’acquisizione<br />
delle aree e della progettazione;<br />
– il mancato trasferimento di contributi erogati<br />
dalla Cee/Fesr a favore del CeMIM,<br />
per la somma di euro 293.290,67, per<br />
circa venti anni trattenuti nella disponibilità<br />
del bilancio del socio Regione Marche e<br />
poi restituiti il 9 marzo 2010, senza alcuna<br />
giustificazione, al Ministero delle Finanze<br />
che dovrebbe a sua volta ristornarle alla<br />
Comunità europea (contro questa decisione<br />
immotivata, la <strong>Commissione</strong> ha<br />
prodotto due lettere dell’OLAF - Ufficio<br />
Europeo per la Lotta Antifrode – che in<br />
proposito ha dichiarato la propria in<strong>com</strong>petenza<br />
ad intervenire avendo accertato<br />
la regolarità della concessione dei contributi<br />
alla società CeMIM ai sensi e per gli<br />
effetti del Regolamento Cee n. 1787 del<br />
28 giugno 1984).<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
Fallimento dunque dichiarato “illegittimo<br />
e non dovuto” dalla Corte d’Appello di Ancona<br />
con sentenza n. 557 del 19 settembre<br />
2009, confermata dalla Suprema Corte di<br />
Cassazione con sentenza n. 4707 del 25<br />
febbraio 2011.<br />
Alla luce delle definitive sentenze, si può<br />
quindi affermare che l’intera vicenda CEMIM<br />
non abbia determinato solo una sofferenza<br />
incalcolabile alle persone, ma anche un<br />
danno profondo alla realtà socio economica<br />
ed occupazionale del nostro territorio <strong>regionale</strong>,<br />
oltre che un vero e proprio terremoto<br />
nella politica <strong>regionale</strong>.<br />
Dalla lettura delle carte emerge che la<br />
procedura fallimentare si prorogò per oltre<br />
tredici anni nonostante il liquidatore defunto<br />
dott. Loris Mancinelli avesse cercato in ogni<br />
modo con ben otto tentativi di concordato<br />
fallimentare di chiudere anzitempo la procedura,<br />
essendone maturate le condizioni finanziarie<br />
fin dal 1996 con la sentenza del<br />
Tribunale di Ancona n. 858 che escludeva<br />
totalmente il credito vantato dal socio Regione<br />
Marche.<br />
Parlo di socio Regione Marche, in quanto<br />
la delibera n. 236, di ammissione al passivo<br />
del CeMIM, assunta alla data del 31 gennaio<br />
1994, ancora tale era la qualifica dell’Ente<br />
regione all’interno del CeMIM, qualifica di socio<br />
poi receduto con legge <strong>regionale</strong> n. 6 del<br />
1° febbraio 1994.<br />
Gli organi della procedura fallimentare<br />
hanno inteso opporsi alla dichiarazione di<br />
revoca del fallimento.<br />
Vanno ricordati sinteticamente:<br />
– il Curatore si è inizialmente opposto, in<br />
primo grado, alla esclusione del credito<br />
della Regione Marche, ammesso al passivo<br />
per la somma parziale di euro<br />
4.311.104,20, ed è risultato contumace<br />
nel processo di appello;<br />
– per l’accertamento del valore patrimoniale<br />
sono state necessarie due CTU; un tempo<br />
di 4 anni e 5 mesi e ben quattro diversi<br />
accertamenti che sono passati dalla prima<br />
valutazione di euro 1.325.228,15, all’ultima<br />
di euro 6.624.153,03, ovvero 226cin-
Atti consiliari — 50 —<br />
Assemblea legislativa<br />
que volte la prima valutazione. Inoltre,<br />
<strong>com</strong>e si è potuto accertare, il valore di<br />
euro 3.478.482,67 della progettazione<br />
non è stato mai inserito nella stima, che<br />
avrebbe portato ad un accertamento globale<br />
di euro 10.102.635,70, ovvero sette<br />
volte e mezzo la stima iniziale;<br />
– per la vendita del patrimonio caduto nel<br />
fallimento CeMIM sono state effettuate tre<br />
aste al pubblico incanto in quanto la società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche vi partecipava<br />
quale unico acquirente indicato con legge<br />
<strong>regionale</strong> n. 6/94. La vendita avvenuta<br />
dopo due riduzioni del 20% della base<br />
d’asta iniziale ed ha <strong>com</strong>portato alle casse<br />
del CeMIM una perdita di euro<br />
2.399.975,21. Sulla validità di tale procedura<br />
sussistono tuttora molti dubbi.<br />
– nessuna iniziativa legale il Curatore ha<br />
inteso assumere per recuperare i crediti<br />
verso la Regione Marche relativi alla delibera<br />
7210/91 di 8,5 miliardi di lire, benché<br />
avesse costituito in mora l’Ente <strong>regionale</strong><br />
per tale cifra il 16 ottobre 2002;<br />
– nessuna iniziativa legale il Curatore ha<br />
inteso assumere per recuperare il credito<br />
della delibera Cee/Fesr di 569 milioni di<br />
lire;<br />
– gli organi del fallimento CeMIM hanno poi<br />
introitato da amministratori e sindaci del<br />
CeMIM la somma di 3 miliardi di lire a<br />
seguito di transazione approvata dal Tribunale<br />
di Ancona, liberando i firmatari da<br />
ogni ulteriore responsabilità nel procedimento<br />
civile n. 1790/95.<br />
Questa somma che pure ha fatto parte<br />
dell’attivo fallimentare quale entrata extra<br />
patrimoniale, non è servita neanche a coprire<br />
le spese sostenute dalla procedura fallimentare<br />
nell’arco dei tredici anni. Infatti, colleghi,<br />
il conto di gestione finale quantifica in 4<br />
miliardi e 77 milioni di lire, le spese sostenute<br />
dalla curatela, di cui circa 2 miliardi di lire<br />
per spese legali, gravando per oltre un miliardo<br />
di lire sull’attivo patrimoniale del<br />
CeMIM – lascio a voi ogni <strong>com</strong>mento di chi<br />
abbia in questa fase sicuramente guadagnato<br />
da questa vicenda -.<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
Ciò nonostante quanto appena richiamato,<br />
la procedura fallimentare si è chiusa al<br />
netto di ogni obbligazione interamente pagata<br />
<strong>com</strong>prese le ingenti spese della procedura<br />
fallimentare, con un residuo attivo pari ad<br />
euro 1.420.916,00, attivo che ha permesso il<br />
ritorno in bonis della società CeMIM circa 4<br />
anni prima della revoca del fallimento passata<br />
in giudicato nelle due sentenze (2007-<br />
2011).<br />
La <strong>Commissione</strong> non è entrata nel merito<br />
delle valutazioni sui <strong>com</strong>portamenti e sulle<br />
gestioni poste in essere dagli amministratori<br />
del CeMIM e di coloro che a vario titolo hanno<br />
avuto una qualche utilità da esso, ci si è<br />
“limitati” a verificare, sulla base dei documenti,<br />
i saldi e le cifre rivenienti dalle gestioni<br />
che, <strong>com</strong>e già affermato, il residuo attivo<br />
della società CeMIM che ha portato alla revoca<br />
del fallimento è accertato essere in<br />
quasi 1,5 milioni di euro.<br />
Sul costo della gestione fallimentare<br />
chiunque è in grado di affermare, viste anche<br />
le cifre rilevantissime, che è avvenuto<br />
uno sperpero ingente di denaro pubblico e<br />
privato in danno della società CeMIM che a<br />
seguito di un illegittimo fallimento gli si è fatto<br />
carico di sobbarcarsi.<br />
La <strong>Commissione</strong>, <strong>com</strong>e era suo <strong>com</strong>pito,<br />
ha affrontato anche la fase post fallimento<br />
– ovvero quella odierna - che si è caratterizzata<br />
con l’intervento della società <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa per l’acquisto di azioni<br />
CeMIM assumendone, con l’85,19% del capitale<br />
sociale, il controllo ed il coordinamento<br />
gestionale.<br />
L’operazione di acquisto delle azione ha<br />
avuto un iter che si è trascinato dal 31 marzo<br />
2005 al marzo 2007 ed è costato alle<br />
casse della Regione Marche la somma di<br />
euro 2.501.500,00. Una somma ingente in<br />
cambio di azioni senza valore, tanto da essere<br />
immediatamente poste sotto la voce<br />
svalutazioni ed azzerate.<br />
Beneficiari i principali azionisti/venditori:<br />
la Camera di Commercio di Ancona; tre istituti<br />
bancari: Banca Popolare di Ancona Spa,<br />
Banca delle Marche Spa e Banca Unicredito<br />
227<br />
Italiano, verso i quali non sembra
Atti consiliari — 51 —<br />
Assemblea legislativa<br />
inappropriato qualificare eccessivo tale<br />
insperato vantaggio economico.<br />
Come l’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong><br />
avrà avuto modo di verificare, nella precedente<br />
legislatura in data del 2 agosto 2006 è<br />
stata approvata la legge <strong>regionale</strong> n. 13.<br />
L’articolo 7 assegnava la somma di euro<br />
1.500.000,00 finalizzata a favorire una soluzione<br />
concordataria del fallimento CeMIM.<br />
Una soluzione concordataria ulteriore e direttamente<br />
promossa con legge <strong>regionale</strong>,<br />
che si è andata ad aggiungere alle otto soluzioni<br />
concordatarie avanzate.<br />
Come sono state impiegate le somme di<br />
cui all’articolo 7 della l.r. 13/2006?<br />
É avvenuto che tale somma assegnata<br />
alla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa con lo<br />
scopo chiaro di essere utilizzata per una<br />
soluzione concordataria del fallimento<br />
CeMIM, è stata in realtà interamente impiegata<br />
per l’acquisto delle azioni CeMIM con il<br />
solo l’obiettivo di avere il controllo della società<br />
tornata in bonis.<br />
Sempre in relazione all’acquisto delle<br />
azioni CeMIM da parte della società <strong>Interporto</strong><br />
Marche Spa, si è inserito il risarcimento di<br />
un milione di euro riconosciuto all’arch.<br />
Dario Tomellini per lesioni al diritto di autore<br />
in capo al professionista quale unico ideatore<br />
e redattore del progetto interporto di Jesi.<br />
La società <strong>Interporto</strong> Marche Spa contro<br />
il disposto della sentenza n. 1556 del 10<br />
novembre 2009 che imponeva il risarcimento<br />
di un milione al Tomellini, appellava la<br />
sentenza e chiedeva preliminarmente la sospensione<br />
degli effetti della sentenza.<br />
La richiesta di sospensiva veniva rigettata<br />
e l’arch. Tomellini non ricevendo il risarcimento<br />
dovuto provvedeva, tra l’altro, a<br />
pignorare alla società debitrice l’81,28% delle<br />
azioni della società CeMIM.<br />
Con provvedimento del giudice dell’esecuzione<br />
il 10 febbraio 2011 le azioni CeMIM<br />
acquistate al valore di circa 4 miliardi di vecchie<br />
lire venivano assegnate definitivamente<br />
all’arch. Tomellini, per cui allo stato non solo<br />
le azioni sono state svalutate, ma ne è stata<br />
persa anche la proprietà.<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
Infine, si è in attesa – questo, colleghi, è<br />
un punto importante, chiedo la vostra attenzione<br />
- della sentenza della Corte d’Appello<br />
di Ancona, udienza per le precisazioni delle<br />
conclusioni fissata per il 4 ottobre 2012, nella<br />
quale la Corte dovrà decidere in merito<br />
alla CTU che riconosce alla società <strong>Interporto</strong><br />
Marche un ingiusto arricchimento, in danno<br />
del Tomellini proprietario del progetto, la<br />
somma di oltre 14 milioni di euro.<br />
Come non rimanere quantomeno “perplessi”<br />
rispetto al depauperamento del patrimonio<br />
CeMIM subìto durante la fase della<br />
procedura fallimentare e anche gli ingenti<br />
esborsi operati dall’amministrazione <strong>regionale</strong><br />
e dalla società <strong>Interporto</strong> Marche Spa,<br />
per ottenere il controllo della società tornata<br />
in bonis e di fatto oggi di proprietà Tomellini.<br />
Colleghe e colleghi Consiglieri, sia pure<br />
sinteticamente ho cercato di cogliere l’essenza<br />
del lavoro svolto dalla <strong>Commissione</strong>,<br />
per aderire nel migliore dei modi al <strong>com</strong>pito<br />
assegnatole dalla Assemblea legislativa con<br />
la sua istituzione.<br />
Mi sento personalmente di rilevare che<br />
difficilmente la Magistratura sarebbe arrivata<br />
alle conclusioni finali a cui è giunta, mi riferisco<br />
soprattutto alla Cassazione, se non ci<br />
fosse stata l’ostinata determinazione con la<br />
quale si è difeso, in quasi venti anni,<br />
Nazareno Garbuglia in ogni sede giurisdizionale.<br />
Le sentenze della Corte d’Appello di Ancona<br />
e della Corte di Cassazione che hanno<br />
revocato definitivamente il fallimento del<br />
CeMIM dichiarandolo illegittimo, modificano<br />
il quadro generale posto in essere proprio<br />
perché sul fallimento e sui reati ad esso<br />
connessi, si poggiò l’ intera vicenda giudiziaria.<br />
A distanza di circa venti anni nulla può<br />
essere rimediato, anche se molto si può<br />
fare per evitare in futuro quanto è avvenuto<br />
in passato; ritengo altresì che alla luce delle<br />
recenti sentenze si possa aprire un confronto<br />
in favore di coloro che hanno sofferto a<br />
causa delle ingiuste accuse, demandando<br />
all’Amministrazione <strong>regionale</strong> il <strong>com</strong>pito 228 di
Atti consiliari — 52 —<br />
Assemblea legislativa<br />
individuare modi e tempi per tentare di arrivare<br />
ad esiti che non siano imposti in sede<br />
giurisdizionale, avendo contezza che nulla<br />
può essere più processualmente modificato<br />
rispetto a quanto già statuito.<br />
D’altro canto è fatto obbligo sia all’Assemblea<br />
legislativa che all’Amministrazione<br />
<strong>regionale</strong> non perdere ulteriore tempo nell’affrontare<br />
il gravoso problema sulle prospettive<br />
dell’interporto di Jesi.<br />
Nessuno può sottovalutare il fatto che nel<br />
1980 (32 anni fa) venne affidato dalla Camera<br />
di Commercio di Ancona, per mano del<br />
suo Presidente il dott. Ferranti, uno studio di<br />
fattibilità all’arch. Dario Tomellini, sulla base<br />
del quale vennero confermati i parametri di<br />
movimentazione delle merci che giustificavano<br />
la realizzazione di una infrastruttura<br />
interportuale nella nostra regione. Sulla<br />
base di ciò venne indicato il sito su cui<br />
ubicare tale realizzazione, in zona<br />
Coppetella nel territorio del Comune di Jesi,<br />
in un’area adiacente sia alla rete ferroviaria a<br />
nord, che alla SS76/bis a sud ed in stretto<br />
collegamento sia con l’Aeroporto di Falconara<br />
che con il Porto di Ancona.<br />
Nel 1985 il 16 maggio (27 anni fa) venne<br />
costituita la società CeMIM e nel settembre<br />
1990 (22 anni fa) furono iniziati i lavori di<br />
realizzazione dell’interporto di Jesi.<br />
L’opera fu interrotta nel 1992 a lavori quasi<br />
ultimati del primo stralcio del primo lotto<br />
funzionale per le note vicende e ripresi dieci<br />
anni dopo, nel 2002, ma nei dieci successivi<br />
non è stato ancora ultimato neanche il primo<br />
lotto funzionale previsto dal progetto CeMIM,<br />
redatto dall’Arch. Tomellini.<br />
Oltre trentadue anni dal momento della<br />
idea di realizzare un interporto funzionale<br />
alla economia <strong>regionale</strong> alla realizzazione,<br />
parziale, di oggi. Trentadue anni in cui si<br />
sono perse opportunità <strong>com</strong>merciali di sicuro<br />
vantaggio per la nostra <strong>com</strong>unità.<br />
Che cosa non ha funzionato in questi<br />
ultimi venti anni e cioè dal blocco dei lavori<br />
del CeMIM, ai diciotto di presenza della società<br />
<strong>Interporto</strong> Marche Spa che doveva proseguire<br />
l’opera iniziata proprio dal CeMIM?<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
Perché questa importante opera che ha<br />
potuto contare, dopo le vicende che hanno<br />
affossato la società CeMIM, su un sostegno<br />
quasi unanime da parte delle forze politiche,<br />
delle parti sociali, delle categorie economiche,<br />
degli enti locali e della Regione Marche,<br />
ha continuato sostanzialmente con difficoltà<br />
dal punto di vista realizzativo e conseguentemente<br />
operativo, nelle pure oggettive difficoltà<br />
burocratiche che caratterizzano il nostro<br />
Paese?<br />
Ricordo inoltre che ai cospicui finanziamenti<br />
già ottenuti dallo Stato e dalla Regione<br />
Marche si sono aggiunti anche le nuove possibilità<br />
espansive venutasi a creare con la<br />
delibera n. 38 del 9 marzo 2007 del Consiglio<br />
<strong>com</strong>unale di Jesi che ha autorizzato<br />
l’ampliamento da 75 ettari iniziali a 102,4<br />
ettari della superficie interportuale ed un aumento<br />
della cubatura da mc 578.400 a mc<br />
1.536.000.<br />
In quale misura, ci dobbiamo chiedere, il<br />
peso del passato ed il modo in cui non si è<br />
voluto affrontare la soluzione della vicenda<br />
CeMIM, ostinandosi a negare quanto di buono<br />
quella società aveva lasciato in eredità a<br />
chi gli subentrava, ha avuto l’effetto di condizionare<br />
il presente ed il futuro nella costruzione<br />
di questa strategica opera per la nostra<br />
regione?<br />
Sono interrogativi a cui vanno date risposte<br />
e offerte soluzioni in tempi rapidi, poiché<br />
la nostra regione rischia di perdere il treno<br />
del “Corridoio Baltico Adriatico” e nessuno<br />
potrà sostenere che i gravissimi ritardi nella<br />
realizzazione dell’interporto di Jesi non abbiano<br />
inciso negativamente qualora la nostra<br />
regione diventi zona di transito e non<br />
area di attrazione di merci interne, nazionali<br />
ed internazionali.<br />
Le sinergie che sarebbero state in grado<br />
di sprigionare l’interporto di Jesi, il porto di<br />
Ancona e l’aeroporto di Falconara, infrastrutture<br />
inserite in un sistema viario e ferroviario<br />
in fase di adeguamento e di ammodernamento,<br />
non avrebbero avuto analoghe<br />
concorrenze sia a nord che a sud dell’Adriatico.<br />
229
Atti consiliari — 53 —<br />
Assemblea legislativa<br />
La dimostrazione di questo ruolo primario<br />
e strategico ancora una volta si era<br />
concretizzata con l’importante memorandum<br />
sottoscritto dal CeMIM con il Porto di<br />
Rotterdam e le Ferrovie olandesi il 29 gennaio<br />
1992.<br />
Accordo colpevolmente abbandonato a<br />
seguito dell’illegittimo fallimento della società<br />
CeMIM.<br />
Riprendere quei rapporti è forse oggi<br />
possibile e l’unica strada da seguire per recuperare<br />
le occasioni perse,è quella di rilanciare<br />
il ruolo del porto di Ancona e la contemporanea<br />
concreta implementazione dell’interporto<br />
di Jesi, favoriti <strong>com</strong>e sono dalla<br />
loro posizione geografica strategica per i<br />
collegamenti ad est ed a sud dell’Adriatico.<br />
Non sta a me indicare in questa fase che<br />
cosa sia utile fare, anche se auspico che<br />
ogni cosa in nostra capacità debba essere<br />
provata per sovvertire la condizione data, in<br />
uno sforzo unitario da parte di tutte le forze<br />
politiche regionali, poiché l’unica cosa che<br />
non ci è concessa è quella di lasciare che la<br />
situazione declini verso il fallimento.<br />
E’ necessario perciò procedere ad un<br />
approfondito esame della situazione in atto<br />
e se necessario, <strong>com</strong>e sembra necessario,<br />
apportare urgentemente i necessari correttivi.<br />
Il mio <strong>com</strong>pito e quello della <strong>Commissione</strong><br />
termina qui, spetta ora all’Assemblea legislativa<br />
riflettere su quanto è accaduto e<br />
farne l’uso che ne riterrà più consono, ma al<br />
contempo agire affinché si dia attuazione ai<br />
rimedi più urgenti per portare a reale <strong>com</strong>pimento<br />
la realizzazione dell’interporto di Jesi,<br />
sanando così parte degli errori del passato e<br />
dando al contempo reali risposte all’oggi costruendo<br />
prospettive concrete per il futuro<br />
dell’economia del nostro territorio soprattutto<br />
in ragione della pesante congiuntura che<br />
stiamo attraversando.<br />
Da ultimo, mi spiace davvero che parte<br />
dei <strong>com</strong>ponenti la <strong>Commissione</strong> non abbiano<br />
votato le conclusioni qui illustrate, preferendo<br />
offrire una versione diversa che, se mi<br />
è concesso, è un pochino più riduttiva del<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
“caso CeMIM”, ma tendo a <strong>com</strong>prenderne le<br />
ragioni politiche e “ambientali” che hanno<br />
portato a questa loro posizione.<br />
Nel congedarmi, auspico che vicende<br />
<strong>com</strong>e quelle del CEMIM, che hanno segnato<br />
vite umane, percorsi personali, coinvolto<br />
una intera <strong>com</strong>unità con una immane perdita<br />
<strong>com</strong>plessiva, non abbiano più a ripetersi e<br />
che le Marche, anche da questa storia, possano<br />
aver accresciuto il senso di responsabilità<br />
rispetto al bene <strong>com</strong>une che deve essere<br />
il fine principale che muove ognuno di<br />
noi.<br />
Colleghi, ho terminato la lettura delle conclusioni<br />
approvate dalla <strong>Commissione</strong>. Vi<br />
faccio presente che tali conclusioni sono la<br />
parte finale di una relazione che consta di<br />
190 pagine. A beneficio di chi magari un<br />
giorno vorrà interessarsi, leggere, avere notizie<br />
di questa vicenda mi permetto oggi di<br />
depositare in segreteria non solo la relazione,<br />
<strong>com</strong>posta appunto di 190 pagine, di cui<br />
ho ora letto le conclusioni, ma anche un cd<br />
con le note. Mi spiego meglio. Ogni sentenza,<br />
ogni dichiarazione, ogni delibera è corredata<br />
da un numeretto e da una nota che in<br />
realtà è il documento ufficiale. Tutte le dichiarazioni<br />
che ho appena espresso in sintesi<br />
sono infatti il frutto non di supposizioni,<br />
interpretazioni od altro, bensì di atti ufficiali, a<br />
partire dalle sentenze passate in giudicato in<br />
via definitiva.<br />
In questo documento che deposito, inoltre,<br />
in diversa battitura, così è <strong>com</strong>prensibile<br />
la versione ufficiale, cioè quella partorita ufficialmente<br />
dalla <strong>Commissione</strong> da quella che<br />
io oggi deposito a firma dei colleghi Bugaro,<br />
Massi, Natali e Silvetti, sono state aggiunte<br />
alcune parti che non modificano assolutamente<br />
il quadro però ne danno piena <strong>com</strong>piutezza.<br />
Vi ringrazio.<br />
Presidenza del Presidente<br />
Vittoriano Solazzi<br />
PRESIDENTE. Grazie, Vicepresidente<br />
Bugaro. Ha chiesto la parola il Consigliere<br />
Badiali, ne ha facoltà.<br />
230
Atti consiliari — 54 —<br />
Assemblea legislativa<br />
Fabio BADIALI. Anch’io voglio ringraziare<br />
il Presidente della <strong>Commissione</strong> CeMIM<br />
Gia<strong>com</strong>o Bugaro, i Commissari, i funzionari<br />
che hanno dato un contributo rilevante,<br />
<strong>com</strong>e pure tutte le persone audite.<br />
Nella lunga relazione fatta dal Presidente<br />
della <strong>Commissione</strong> Bugaro, sicuramente<br />
molto impegnativa e passionale, non condivido<br />
le cose che ha detto in quanto mette in<br />
mezzo la politica. Quando dice che nel percorso<br />
la Magistratura può essere intervenuta<br />
per cambiare lo scenario politico <strong>regionale</strong><br />
è una forzatura che non posso accogliere.<br />
(…) Però, ecco, anche il fatto che poi il<br />
successivo Presidente è un ex magistrato,<br />
<strong>com</strong>e dire, questa cosa è chiara e lampante,<br />
ma se non ha detto questo chiedo scusa,<br />
vado avanti con la mia relazione senza voler<br />
entrare assolutamente nel merito della sua,<br />
Presidente.<br />
Signori Consiglieri, va preliminarmente<br />
premesso che la <strong>Commissione</strong> d’inchiesta<br />
non ha i poteri dell’Autorità giudiziaria,<br />
npertanto i suoi poteri d’indagine non possono<br />
che limitarsi a valutazioni sull’attività dell’Amministrazione<br />
<strong>regionale</strong>.<br />
E’ quindi esclusa ogni verifica sull’operato<br />
che gli organi giudiziari hanno avuto sull’intera<br />
vicenda CeMIM. Infatti tutta questione<br />
ruota attorno a una serie di pronunce giurisdizionali<br />
di contenuto diverso, e spesso di<br />
segno opposto, che hanno condizionato l’attività<br />
dell’Amministrazione.<br />
E’ di tutta evidenza che il giudizio politico<br />
sulla questione CeMIM non può essere<br />
espresso tenendo conto, non solo di quanto<br />
emerso negli ultimi anni, ma soprattutto nel<br />
contesto storico e politico nel quale sono<br />
stati posti in essere i fatti e assunte le decisioni<br />
non solo giudiziarie ma anche amministrative.<br />
Come è noto la prima <strong>Commissione</strong> consiliare<br />
d’inchiesta, nominata a suo tempo dal<br />
Consiglio <strong>regionale</strong> nel mese di ottobre<br />
1992, nella propria relazione finale del 29<br />
marzo 1993 ha rilevato la sussistenza di<br />
irregolarità nell’utilizzo di contributi regionali<br />
da parte della società consortile. Nel<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
contempo ha invitato la Giunta <strong>regionale</strong> ad<br />
assumere tutte le iniziative necessarie per il<br />
risanamento del CeMIM ai fini del <strong>com</strong>pletamento<br />
dell’opera infrastrutturale.<br />
La Giunta <strong>regionale</strong>, sulla base di un parere<br />
del Servizio legale della Giunta che aveva<br />
rilevato un utilizzo non corretto dei finanziamenti<br />
regionali, ha, dapprima, sospeso<br />
l’erogazione dei contributi assegnati dell’anno<br />
1991 e, quindi, ha deciso nel 1993 la<br />
decadenza dei contributi medesimi nonché<br />
il recupero di quelli già liquidati.<br />
Tutto questo ha determinato il fallimento<br />
della società CeMIM, dichiarato con decreto<br />
del tribunale di Ancona nel gennaio del 1994,<br />
al quale è seguita la quasi contestuale costituzione<br />
della società <strong>Interporto</strong>, con legge<br />
<strong>regionale</strong> n. 6 del 1° febbraio 1994, per la<br />
realizzazione dell’infrastruttura.<br />
La serie di elementi addotti a sostegno<br />
della scelta possono essere ritenuti oggi<br />
<strong>com</strong>e opinabili, ma all’epoca apparivano<br />
dettati dall’esigenza di non utilizzare fondi<br />
pubblici per pagare i creditori del CeMIM<br />
bensì per dare l’impulso all’opera tramite<br />
un’altra entità societaria nonché di non accedere<br />
ai fondi statali a beneficio di un soggetto<br />
giuridico il cui buon nome era travolto<br />
da inchieste penali a carico di chi lo aveva<br />
amministrato.<br />
E’ noto <strong>com</strong>e successivamente il CeMIM<br />
sia tornato in bonis a seguito della revoca<br />
della dichiarazione di fallimento avvenuta<br />
con sentenza della Corte d’Appello di Ancona<br />
nell’anno 2009, sulla base di un duplice<br />
presupposto: il CeMIM non aveva natura imprenditoriale<br />
e in ogni caso non versava in<br />
stato di insolvenza, stante l’impossibilità da<br />
parte della Regione di ottenere la restituzione<br />
dei contributi versati, alla luce della sentenza<br />
della Corte di Cassazione che aveva<br />
sancito l’irripetibilità dei contributi medesimi.<br />
Questa circostanza ha evidentemente<br />
condizionato l’agire dell’amministrazione <strong>regionale</strong>,<br />
posto che tutti i provvedimenti adottati<br />
dalla Regione nel periodo successivo<br />
sono dichiaratamente diretti ad evitare che<br />
l’ente fosse chiamato a derogare il contribu-<br />
231
Atti consiliari — 55 —<br />
Assemblea legislativa<br />
to in argomento che, maggiorato degli assessori,<br />
sarebbe lievitato ad oltre 10 milioni<br />
di euro.<br />
Stanti così le cose, le spese affrontate<br />
dall’amministrazione vanno valutate per la<br />
loro ricaduta sull’interesse perseguito che,<br />
in sintesi, è da identificarsi nell’evitare di dover<br />
dar conto ad ulteriori esborsi di denaro in<br />
favore dei soggetti che si proponevano quali<br />
terzi assuntori di un concordato fallimentare,<br />
così da poter utilizzare il CeMIM, ritornato<br />
in bonis, quale mero strumento speculativo,<br />
attesa l’evidente impossibilità della prosecuzione<br />
dello scopo consortile.<br />
Va altresì ricordato che l’azione della Regione<br />
Marche ha impedito che la revoca del<br />
fallimento del CeMIM, con le conseguenze<br />
che essa avrebbe potuto <strong>com</strong>portare, potesse<br />
essere utilizzata per interferire sull’attività<br />
della società <strong>Interporto</strong>. Del resto,<br />
l’azione in parola non ha recato danni alla<br />
liquidazione del CeMIM, così <strong>com</strong>e<br />
giurisdizionalmente accertato con sentenza<br />
del tribunale di Ancona nel 2007, né a terzi.<br />
Per quanto attiene, infine, più in particolare<br />
allo svolgimento del processo penale, gli<br />
atti in possesso della <strong>Commissione</strong> testimoniano<br />
che la maggior parte degli imputati,<br />
negli anni ‘95 e ’96, hanno accettato l’applicazione<br />
concordata della pena (il c.d. il<br />
patteggiamento) mentre altri sono stati riconosciuti<br />
responsabili di alcuni dei fatti loro<br />
ascritti, ancorché i relativi reati siano stati<br />
dichiarati estinti da prescrizioni con la sentenza<br />
del tribunale di Ancona nel 2004.<br />
La sentenza della Corte d’Appello del<br />
2011 ha assolto l’unico imputato appellante<br />
sulla base del mancato possesso da parte<br />
sua della qualifica di pubblico ufficiale o di<br />
incaricato di un pubblico servizio.<br />
In ordine a tali aspetti, la <strong>Commissione</strong>,<br />
pur con la dovuta <strong>com</strong>prensione per coloro<br />
che sono stati imputati nel procedimento,<br />
non può che prendere atto delle risultanze<br />
prodottisi in un ambito ordinamentale escluso<br />
dalla propria sindacabilità.<br />
Questa è pertanto la sintesi della relazione<br />
conclusiva che, <strong>com</strong>e diceva prima il<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
Presidente Bugaro, è differente da quella<br />
presentata dallo stesso Presidente e da altri<br />
Consiglieri. Mentre per la parte della relazione<br />
generale tutto sommato avevamo concordato<br />
(quindi la <strong>Commissione</strong> con il Presidente<br />
Bugaro), togliendo, senza esagerare,<br />
il 70% delle parti trascritte della relazione<br />
poteva essere anche votata all’unanimità. E<br />
questo abbiamo fatto.<br />
Ma io qui voglio dire che rileggendo più<br />
nel particolare la bozza della discussione<br />
generale mi sono accorto, ci siamo accorti,<br />
che per noi c’erano altre parti che non andavano<br />
bene. Quindi per quanto riguarda in<br />
particolare la ricostruzione dei fatti contenuta<br />
nella relazione c’è da precisare quanto<br />
segue.<br />
Nella seduta del 31 maggio 2012, spinti<br />
da spirito costruttivo e collaborativo – <strong>com</strong>e<br />
sempre c’è stato e spero non manchi mai<br />
per nessun atto e in nessuna seduta -, avevamo<br />
espresso voto favorevole alla relazione<br />
della <strong>Commissione</strong>; tuttavia, da un’attenta<br />
rilettura della stessa emergono delle criticità<br />
che non ci consentono di condividerla e<br />
che <strong>com</strong>porteranno oggi una nostra dichiarazione<br />
di voto negativa.<br />
La <strong>Commissione</strong> – premetto che ci sarà<br />
anche una risoluzione – è pervenuta al nucleo<br />
delle conclusioni attraverso una<br />
rilettura parziale dei fatti che non tiene conto<br />
di gran parte di elementi che possono essere<br />
rilevabili da documenti e riferiti da soggetti<br />
auditi.<br />
Ad esempio non si è data evidenza della<br />
ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza<br />
penale del Tribunale di Ancona del<br />
2004 (rimasta intatta anche in appello).<br />
Inoltre sarebbe stato utile soffermarsi<br />
sulla sentenza del Tribunale di Ancona dell’anno<br />
2007 in cui viene rilevato che l’operato<br />
della Regione, non più socia del CeMIM, dal<br />
2004 in poi non aveva arrecato danni alla<br />
liquidazione del consorzio.<br />
A nostro avviso dalla relazione emerge<br />
una carenza di oggettività riguardo l’operato<br />
dell’ente ovvero il tentativo di difendere gli<br />
interessi della Regione e di limitare 232 i danni
Atti consiliari — 56 —<br />
Assemblea legislativa<br />
rispetto alle pretese risarcitorie iniziate nel<br />
2004.<br />
Per di più, nel documento del quale stiamo<br />
ora discutendo, è assente qualsiasi verifica<br />
attendibile sullo stato di attuazione dell’opera<br />
interporto, che pure dovrebbe essere<br />
lo scopo essenziale della attività della <strong>Commissione</strong>.<br />
Si è in tal modo arrivati ad una ricostruzione<br />
nella quale il CeMIM diviene vittima di<br />
abusi e di spoliazione, anche da parte dell’Amministrazione<br />
<strong>regionale</strong>, prefigurando<br />
così una situazione di responsabilità a carico<br />
di ex amministratori e dipendenti della<br />
Regione che è utile per “fondare” le pretese<br />
risarcitorie di soggetti privati.<br />
Va ricordato che la <strong>Commissione</strong> non<br />
può sostituirsi all’attività del curatore fallimentare<br />
che è soggetto all’autorità giudiziaria,<br />
alla quale spettano le decisioni in merito<br />
a chi avanza istanza, ritenendosi danneggiato<br />
dall’attività del curatore.<br />
Sembra inoltre evidente il tentativo di far<br />
evidenziare una gestione attuale di <strong>Interporto</strong><br />
Marche non attenta e non in linea con gli<br />
indirizzi della Regione Marche, mentre è di<br />
tutta evidenza che <strong>Interporto</strong> Marche, attraverso<br />
il suo Presidente e il suo CdA, negli<br />
indirizzi dati dalla Regione , ha lavorato e sta<br />
lavorando nel concludere una vicenda sicuramente<br />
difficile e sta rilanciando in maniera<br />
forte l’importante opera intermodale a servizio<br />
dell’intera <strong>com</strong>unità marchigiana e. aggiungo,<br />
umbra.<br />
Per tutte queste ragioni il nostro voto sarà<br />
contrario. E pertanto propongo, se l’Aula<br />
l’accetta, una proposta di risoluzione, che<br />
voglio leggervi.<br />
“L’Assemblea legislativa <strong>regionale</strong>,<br />
Vista la relazione della <strong>Commissione</strong> di<br />
inchiesta sul CeMIM istituita con deliberazione<br />
dell’Assemblea legislativa n. 25 del 19<br />
aprile 2011;<br />
Ritenuto che alcuni fatti sono stati riportati<br />
in modo parziale non tenendosi conto di<br />
gran parte degli elementi rilevabili dai documenti<br />
e riferiti dai soggetti anditi, es. punti<br />
5.4.2, 5.6.7 e 5.6.8 ed altri non citati;<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
Ritenuto inoltre che l’operato degli amministratori<br />
regionali dalla fase immediatamente<br />
successiva all’azione giudiziaria e<br />
degli stessi attuali e pregressi vertici dell’interporlo<br />
Marche, sia stato attento e rispettoso<br />
delle decisioni degli organi dell’autorità<br />
giudiziaria, si sia avvalso del parere di autorevoli<br />
esperti in materia e abbia avuto sempre<br />
<strong>com</strong>e obiettivo il <strong>com</strong>pletamento dell’infrastruttura<br />
di rilievo strategico per la nostra<br />
Regione<br />
Esprime una non piena condivisione della<br />
ricostruzione dei fatti contenuta nella relazione<br />
della <strong>Commissione</strong> d’inchiesta sul<br />
CeMIM;<br />
Fa proprie le conclusioni presentate dai<br />
<strong>com</strong>ponenti della <strong>Commissione</strong> Consiglieri<br />
Badiali, Sciapichetti e Camela.”.<br />
Dunque “esprime una non piena condivisione”.<br />
Ho citato i punti che erano più<br />
macroscopici, non ne ho citati altri, che purtroppo<br />
abbiamo notato, e questo lo dico con<br />
rammarico, soltanto dopo che avevamo già<br />
votato l’atto.<br />
Ma questo non significa che non sia stato<br />
fatto un buon lavoro, non significa che Bugaro<br />
non sia stato un attento Presidente di<br />
questa <strong>Commissione</strong> d’inchiesta, egli ha sicuramente<br />
portato a termine il suo operato<br />
con egregia soddisfazione e partecipazione.<br />
Però, ecco, non condivido le parti di cui<br />
ho detto prima.<br />
PRESIDENTE. Ha la parola il Consigliere<br />
Massi.<br />
Francesco MASSI. Come Consigliere <strong>regionale</strong><br />
e <strong>com</strong>e cittadino mi sento di ringraziare<br />
al mille per mille il Presidente della<br />
<strong>Commissione</strong> d’inchiesta per il modo corretto,<br />
ampio, scrupoloso con cui ha condotto<br />
i lavori.<br />
Credo che la <strong>Commissione</strong>, i singoli<br />
Consiglieri abbiano avuto la possibilità di<br />
chiedere tutte le audizioni possibili. Le audizioni<br />
richieste e proposte dal Presidente Bugaro<br />
sono state utili e <strong>com</strong>plete, ma chiunque<br />
altro, collega Badiali, poteva chiedere<br />
interventi e altri pareri.<br />
233
Atti consiliari — 57 —<br />
Assemblea legislativa<br />
Le dichiarazioni del collega Badiali me le<br />
aspettavo. Ed è un peccato, cari colleghi,<br />
che di questa vicenda se ne parli in maniera<br />
così indifferente, nel silenzio, domani sulla<br />
stampa nella migliore delle ipotesi ci sarà un<br />
trafiletto. Capisco che è difficile eguagliare<br />
l’attenzione rispetto a un evento <strong>com</strong>e lo<br />
strepitoso e sorprendente successo dello<br />
sceicco Al Maktoum della corsa<br />
dell’Endurance! E’ difficile raggiungere quel<br />
grado di attenzione, è chiaro che questa<br />
roba non interessa nessuno. Quindi ringrazio<br />
già da ora i nostri quotidiani che domani<br />
dedicheranno forse un trafiletto a questa vicenda<br />
– un trafiletto, state tranquilli! -, <strong>com</strong>e<br />
quando qualcuno veniva assolto rispetto al<br />
rinvio a giudizio e agli avvisi di garanzia che<br />
portavano cinque pagine anche in questa<br />
regione.<br />
Al collega Badiali che si è molto appuntato<br />
sulle premesse di certe sentenze dico<br />
che forse avrebbe dovuto fare più attenzione<br />
a quella parte che sta dopo il PQM, ove si<br />
parla del dispositivo della sentenza e dove il<br />
quadro emerge purtroppo in maniera molto<br />
chiara.<br />
C’è qualcuno che ha vinto la causa per<br />
un grande risarcimento da parte della Regione<br />
e questa vicenda getta ombre oscure<br />
sulla proposta e sull’operato di quanti hanno<br />
governato in questa Regione e che hanno<br />
portato a certi atti.<br />
Rimarrà un mistero, non è che la <strong>Commissione</strong><br />
può risolvere, anche se per me<br />
devo dire ha chiarito molto, perché le dichiarazioni<br />
fatte da chi abbiamo ascoltato credo<br />
siano state fatte in buona fede, ed il quadro<br />
emerge in maniera limpida, ma chiaramente<br />
non se ne farà niente.<br />
Questa vicenda ha avuto anche aspetti<br />
drammatici, certo non inciderà sulla situazione<br />
politica di questa Regione, anche, ripeto,<br />
per il silenzio con cui sarà <strong>com</strong>pletamente<br />
imbavaglia, ma sicuramente la lascia<br />
aperta, almeno per chi sta in politica; perche<br />
tanto sono tutte cose che al cittadino non<br />
arriveranno, al cittadino in questo paese arrivano<br />
alcune cose perfettamente manipola-<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
te, c’è un potere di carta stampata che non<br />
sta certo in maggioranza da una parte ma<br />
sta totalmente in mano ad altri rispetto alla<br />
parte di cui si accusa dei poteri televisivi,<br />
ecc. ecc., la carta stampata è di fronte agli<br />
occhi di tutti, penso che non ci sia nulla da<br />
dire anche per questa regione.<br />
Ecco, concludo qui con molta amarezza.<br />
La <strong>Commissione</strong>, ribadisco, ha fatto un lavoro<br />
straordinario. Forse qualcuno fra qualche<br />
decennio, chissà, magari ci farà una<br />
tesi o forse qualche giornalista un po’ più<br />
coraggioso potrebbe anche scriverci qualcosa.<br />
Mi rendo conto che portarlo oggi all’attenzione<br />
dei cittadini probabilmente siamo fuori<br />
tempo, la situazione è già bollata, è già macchiata<br />
in maniera preventiva, l’archiviazione<br />
politica è di quelle definitive. Però, ecco.<br />
questa roba rimarrà agli atti, chissà che<br />
qualcuno vorrà sbizzarrirsi per vedere che<br />
cosa è successo in passato, per vedere<br />
<strong>com</strong>e qualcuno è stato colpito sulla propria<br />
vita in maniera drammatica e <strong>com</strong>e un corso<br />
anche della politica di questa regione<br />
abbia tratto dalla vicenda CeMIM un indirizzo<br />
ben preciso.<br />
D’altronde in quest’Aula sapete cosa ne<br />
penso io, purtroppo negli aspetti deteriori, lo<br />
dico con totale simpatia nei confronti dei<br />
colleghi, si fa troppo il gioco delle parti che<br />
poi porta a schierarsi sempre in un modo e<br />
probabilmente anche oltre le proprie riflessioni<br />
personali. E questo non giova alla politica.<br />
E il momento della richiesta di fallimento<br />
del CeMIM è stato, ripeto, quando non c’erano<br />
le condizioni, e qui mi prendo la responsabilità.<br />
Vorrei avere, non me ne vogliano i<br />
colleghi dell’IdV, un vero Di Pietro qui dentro<br />
che prenda visione di queste cose e vorrei<br />
sentirne il parere. Così, mi piacerebbe. A<br />
parti inverse avrei voluto sentire su questa<br />
vicenda magari il santone guru Travaglio.<br />
Questa vicenda è stata ammantata di<br />
ipocrisia e di falsità. Ripeto, non cambierà<br />
nulla, il giudizio non cambia, non se ne interesserà<br />
nessuno, ma ipocrisia e falsità 234han-
Atti consiliari — 58 —<br />
Assemblea legislativa<br />
no dominato fino a conseguenze dannose<br />
ed estreme. La credibilità della Regione in<br />
un’altra situazione avrebbe fortemente vacillato<br />
di fronte a quello che è avvenuto, di<br />
fronte a quelle delibere, di fronte a quelle<br />
sentenze.<br />
Quindi grazie a questa <strong>Commissione</strong> - e<br />
ringrazio anche quelli che non hanno votato<br />
le conclusioni finali perché <strong>com</strong>unque hanno<br />
partecipato – per aver cercato di dare<br />
elementi di chiarezza su una vicenda storica<br />
molto triste per questa regione, anche,<br />
mi spiace dirlo, per chi politicamente ha guidato<br />
negli anni di quegli atti la responsabilità<br />
politica della Regione.<br />
PRESIDENTE. Ha la parola il Consigliere<br />
Natali.<br />
Giulio NATALI. Presidente, sa bene della<br />
simpatia che tutti nutriamo per lei, anch’io ho<br />
una particolare simpatia, però non mi sembra<br />
che questo sia il clima per parlare di<br />
queste cose. Siamo tutti, <strong>com</strong>e dire, molto<br />
stanchi, molto spossati, direi anche che tante<br />
persone qui dentro sono molto infastidite<br />
di parlare di certe cose.<br />
Le conclusioni sono differenziate nonostante<br />
la buona volontà di Gia<strong>com</strong>o Bugaro<br />
che ha cercato di essere no super partes<br />
ma super super partes; ed io gli avevo anche<br />
detto che non ne valeva la pena, ma lui,<br />
uomo speranzoso nella resipiscenza del<br />
prossimo ha detto “no, cerchiamo di non<br />
metterci questo, cerchiamo di non metterci<br />
quest’altro”. Hai visto adesso, Presidente<br />
Bugaro? E poi oggi è arrivata anche la<br />
relazioncina aggiuntiva. Noi sapevamo che<br />
c’era una relazione diversificata poi oggi a<br />
tutto questo abbiamo visto un’aggiunta.<br />
Chissà da dove sarà uscita? Sì, perché<br />
esce fuori da dopo la <strong>Commissione</strong>, e questo<br />
è un fatto su cui bisogna stare molto<br />
attenti. La <strong>Commissione</strong> ha concluso i suoi<br />
lavori con due relazioni e oggi c’è qualcosa<br />
in più. Evidentemente ci sono dei buoni maestri<br />
che operano all’esterno.<br />
Ringrazio il Presidente Bugaro per tutto<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
quello che ha fatto, ringrazio anche chi ha<br />
voluto partecipare, anche se con tanta fatica,<br />
alle audizioni che abbiamo fatto, sono<br />
consapevole che era molto faticoso sentire<br />
certe cose.<br />
Mi sento però di ringraziare in primis, ma<br />
non <strong>com</strong>e Consigliere <strong>regionale</strong> bensì <strong>com</strong>e<br />
cittadino italiano, Nazzareno Garbuglia. Io<br />
ho 55 anni ed ho 38 anni di politica alle<br />
spalle, l’ho fatta in un certo modo, sempre<br />
da una parte, di quelli proprio che non si<br />
muovono, quindi <strong>com</strong>prendo e apprezzo<br />
quelli che non si piegano. In un mondo in cui<br />
tutto è possibile, in un mondo in cui tutto è<br />
piegabile, in un mondo in cui ci sono<br />
poveretti – oggi possiamo dire poveretti, ma<br />
non perché lo diciamo noi politicamente, lo<br />
dicono le sentenze – che vengono messi<br />
sotto processo per certe cose e poi processati<br />
per altre, c’è uno che ha deciso di non<br />
accettare le prescrizioni, di non patteggiare,<br />
di arrivare fino alla fine e dopo diciannove<br />
anni di avere ragione.<br />
Allora a me preoccupa quando il relatore<br />
di minoranza su queste cose fa i distinguo<br />
tra la politica, il giudizio sulla magistratura e<br />
il contesto. E’ una carità pelosa, caro Badiali.<br />
Probabilmente non le piacerà sentir dire<br />
queste cose, ma è una carità pelosa.<br />
Qui chi è venuto a deporre, anzi, usiamo<br />
un termine più giusto, chi è venuto a farsi<br />
sentire in questa <strong>Commissione</strong> sapeva benissimo<br />
che quello che diceva era un qualcosa<br />
che chiunque si sentisse diffamato o<br />
calunniato da quelle frasi aveva poi la massima<br />
libertà per portarlo ancora una volta<br />
nelle sedi <strong>com</strong>petenti. E invece abbiamo visto<br />
persone che sono venute a raccontarci<br />
dei fatti, e chi non ha assistito a quelle deposizioni,<br />
a quei racconti, è <strong>com</strong>prensibile che<br />
oggi sbadigli perché annoiato da questa situazione.<br />
Anzi, a proposito, Presidente Solazzi, prima<br />
ho sentito che c’era un Consigliere <strong>regionale</strong><br />
in missione, se non sbaglio è Acacia<br />
Scarpetti, però, ecco, io oggi non ho visto<br />
neanche il Presidente Spacca. E Spacca<br />
qui è una memoria storica, caro Presidente<br />
Bugaro.<br />
235
Atti consiliari — 59 —<br />
Assemblea legislativa<br />
PRESIDENTE. Consigliere Natali, guardi,<br />
nelle <strong>com</strong>unicazioni non c’era scritto che<br />
il Presidente Spacca fosse congedo perchè<br />
non risulta sia stato richiesto, però so che è<br />
impegnato a Jesi in un incontro, tra l’altro di<br />
valore internazionale, sulla domotica.<br />
Giulio NATALI. Vede, Presidente, qui non<br />
si tratta di fare polemica, io semmai proporrei<br />
di rimandare questa discussione, perché<br />
qui abbiamo qualcuno che l’ha vissute queste<br />
cose, Spacca forse è l’unico qui dentro<br />
che ha vissuto questa vicenda, per chi non<br />
lo sapesse il Presidente Spacca è qui dal<br />
1990. Sbaglio? E nella legislatura 1990-<br />
1995 è successo il problema CeMIM. (…)<br />
Consigliera Ortenzi, se lei mi dice, <strong>com</strong>e<br />
altri, dal 1995 è un’altra cosa, è diverso. Lui<br />
<strong>com</strong>unque ci poteva dare giuste interpretazioni<br />
di quello che è successo. Anche perché<br />
quello che è strano il ricambio della<br />
classe politica avvenuta nel 1995 – e io ne<br />
posso parlare, io non devo difendere la<br />
classe politica prima del ’95 ve la dovreste<br />
difendere voi, lungi da me volerla difendere –<br />
, quindi dal 1995 in poi ci sarebbero stati<br />
mille modi per non arrivare al 2009. Non ci<br />
sono stati, caro avvocato Latini.<br />
Se lei, avvocato Latini, legge la sentenza<br />
del dott. Centinaro del 2009 della Corte d’Appello<br />
di Ancona con cui accoglie l’appello<br />
fatto contro la sentenza che aveva rigettato<br />
l’opposizione al fallimento del Tribunale di<br />
Ancona, ebbene, lì ha uno spaccato che<br />
dovrebbe azzittire tutti qui dentro. Basta leggere<br />
quello.<br />
Si parte da un presupposto strano, si<br />
dice che il Cemim non poteva fallire, sia<br />
perché funzionalmente non poteva essere<br />
considerato un imprenditore, sia perché, e<br />
questa è la cosa ben più importante, non<br />
c’era lo stato di insolvenza.<br />
Allora la domanda che noi dovremmo farci<br />
è questa. Se lo stato di insolvenza non<br />
c’era da chi era derivato? Dalla Regione<br />
Marche, che aveva un finanziamento a fondo<br />
perduto che ha richiesto indietro, e non<br />
poteva richiederlo indietro, e un altro finan-<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
ziamento che aveva già deliberato ma che<br />
non è stato mai concesso.<br />
Sulla base di questi due dati un abuso in<br />
atti d’ufficio, una malversazione, tanto normale<br />
nel 1992-1993, ha portato delle persone<br />
ad essere incriminate per bancarotta<br />
fraudolenta. Sapete quali sono i termini<br />
prescrizionali della bancarotta fraudolenta,<br />
la gravità della bancarotta fraudolenta, ecco.<br />
Quando poi l’Assessore Formica, di cui<br />
avete sentito certo parlare, diventa improvvisamente<br />
assessore <strong>regionale</strong> ai trasporti al<br />
termine delle tante crisi nella legislatura<br />
1990-1995, racconta, e lo racconta a tutti,<br />
cercando giustificazioni nel dire “io ho chiesto<br />
questa revoca perché andai a parlare<br />
alla Procura della Repubblica del Tribunale<br />
di Ancona, dove mi dissero ‘revocate tutto,<br />
altrimenti andate in galera pure voi’ “. Caro<br />
Badiali, di che cosa vogliamo parlare, di che<br />
cosa vogliamo parlare!<br />
Gli italiani sono sempre simpatici e cari<br />
perché pensano sempre che il fuoco non<br />
arriva mai sotto la propria poltrona, noi ragioniamo<br />
sempre in un altro modo, non ci interessa<br />
mai niente fin quando non siamo coinvolti,<br />
e non ci rendiamo mai conto…(…) Arriverà,<br />
ci mancherebbe altro, ma da chi <strong>com</strong>e<br />
me queste cose le vive da altri punti di vista<br />
non glielo auguro certo, Consigliere, non lo<br />
auguro a nessuno.<br />
Quando avvengono queste cose e una<br />
classe politica neanche ad anni di distanza<br />
è in grado di ripensare su certe cose, addirittura<br />
si divide sulle relazioni finali, ecco, fa<br />
capire a tutti perché noi non andremo avanti<br />
in niente. Del resto siamo in una nazione in<br />
cui si dice che le intercettazioni sono necessarie.<br />
Sbaglio? Io sono convintissimo che le<br />
intercettazioni sono un mezzo necessarissimo<br />
alle indagini. Guai a chi pensa di toglierle,<br />
altro problema, invece, è la divulgazione.<br />
Adesso abbiamo saputo che anche il<br />
Presidente della Repubblica era intercettato<br />
e tutti si sono offesi. L’avete letto? Essendo<br />
io proprio del popolino a me interessa poco<br />
di Ruby però mi interessa tanto sapere 236che
Atti consiliari — 60 —<br />
Assemblea legislativa<br />
cosa si dicevano Mancino e il consulente<br />
legislativo di Napolitano. Mi interesserebbe<br />
tanto sentirle queste cose. Ma i partiti che<br />
reggono questo Governo manifestano solidarietà<br />
al Presidente della Repubblica e purtroppo<br />
anche il mio.<br />
Allora capite tutti che da questa discussione<br />
doveva partire un ragionamento diverso,<br />
e per questo ci doveva essere il Presidente<br />
Spacca, per questo forse doveva essere<br />
fatta in un ambito diverso, totalmente<br />
diverso. Perché, che pensate, che dalla resistenza,<br />
con la erre maiuscola, che ha fatto<br />
un onesto uomo che si è fatto condannare<br />
per diciannove anni e che ha smontato un<br />
teorema, e per chi fa l’avvocato è facile pensare<br />
che io che ho patteggiato sulla base di<br />
documenti nuovi e la revisione del processo<br />
ci vogliono sei mesi, allora, ecco, non è più<br />
Garbuglia solo, ce ne sono tanti altri che<br />
andranno a chiedere i soldini, il risarcimento<br />
danni, caro Badiali. Dopo <strong>com</strong>e ne parleremo<br />
di queste cose? Ne parleremo alla Corte<br />
dei Conti? Dove ne parleremo?<br />
In questa <strong>Commissione</strong> è stata audita la<br />
politica, il Presidente D’Ambrosio ha detto<br />
che lui ha solo sottoscritto atti che preparavano<br />
i dirigenti, ha detto che non ha preso<br />
mai nessuna iniziativa di nessun tipo né a<br />
favore né contro “l’ufficio ics mi portava questo<br />
e io firmavo, l’avvocato ipsilon preparava<br />
il parere e io firmavo”. Ebbene, questo non è<br />
un buon modo di fare politica e soprattutto<br />
non è un buon modo di tirarsi fuori dalle<br />
responsabilità.<br />
Se queste cose, <strong>com</strong>e diceva il Consigliere<br />
Massi prima, fossero avvenute in versioni<br />
opposte, immagino cosa, giustamente,<br />
sarebbe successo qui dentro. Andavamo<br />
su Ballarò, andavamo su tutto. Invece di<br />
queste cose, excusatio non petita,<br />
accusatio manifesta, diceva qualcuno, il Vicepresidente<br />
della <strong>Commissione</strong> ha ritenuto<br />
doversi discostare da delle conclusioni - mi<br />
scusi Presidente Bugaro - ammorbidite, arrotondate,<br />
duttilizzate, malleabilizzate. Che<br />
vi devo dire? Ecco, non sono andate bene<br />
neanche quelle! Quando si mette la mano<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
su certe cose bisogna stare attenti, non esiste,<br />
non si possono toccare certi meccanismi!<br />
Vorrei sapere da quanti di voi militavano<br />
nei partiti di sinistra prima del ’95: ma <strong>com</strong>e<br />
vi è venuto in mente nel 1995, dopo la grande<br />
crisi di Tangentopoli, dopo tutto quello<br />
che c’era, a non trovare un candidato di<br />
centro-sinistra che vi rappresentava, a non<br />
candidare un uomo politico? Come mai? E<br />
una domanda che faccio tranquillamente.<br />
Come mai? Andreotti? No, l’uomo della strada<br />
pensa tante cose.<br />
Quando si fanno dei teoremi tante volte<br />
riportano. E oggi riportano per un motivo<br />
principale - e ve lo dice uno che non ha<br />
niente a che fare con la prima Repubblica -,<br />
è perchè quella messinscena è stata una<br />
cosa assurda. Quella messinscena è stata<br />
fatta perché di fronte a sprechi, che si ritenevano<br />
consumati nella gestione del CeMIM su<br />
consulenze, insomma, su mille cose, che<br />
potevano anche essere vere, ecco, si è voluto<br />
inserire la bancarotta fraudolenta. (…)<br />
àh, io non c’ero, lei invece li conosceva bene<br />
quelli che c’erano quindi forse potrei fare la<br />
domanda a lei. Sa, io, bassa provincia,<br />
Ascoli Piceno Marche del sud, Movimento<br />
Sociale Italiano, capisce bene, mi scusi,<br />
ma, ecco, io la penso <strong>com</strong>e Garbuglia, sono<br />
di quelli che stanno da una parte e ci rimangono,<br />
non è che prendo le scorciatoie per<br />
arrivare da qualche parte, so che la strada è<br />
una, prima o poi arrivo, se no non ci arrivo,<br />
non è un problema. Quindi non capisco. Ma,<br />
vede, Assessore Luchetti, ognuno di voi ha<br />
un modo per allontanare il problema, per<br />
rifuggire dal problema.<br />
Qui è stata fatta strage di uomini che<br />
chiederanno di essere risarciti, e faranno<br />
bene.<br />
E’ stata fatta strage di politica, perché se<br />
quello era un progetto che Badiali oggi ci<br />
venga a raccontare che il presidente<br />
Pesarini o Pesaresi, non ricordo, si sta<br />
muovendo non so in che modo e otterrà dei<br />
grandi risultati, ecco, mi auguro di stare qui<br />
perlomeno fino al 2015 e ne parleremo a<br />
237<br />
sufficienza.
Atti consiliari — 61 —<br />
Assemblea legislativa<br />
E soprattutto si è fatto strage e strame<br />
delle finanze della Regione. Quanti soldi,<br />
quante occasioni di lavoro sono state perdute<br />
in questo modo! Oggi parliamo dell’API, di<br />
questi problemi, di un <strong>Interporto</strong> che sarebbe<br />
andato in porto se qualcuno dopo il ’95<br />
avesse ottenuto il ricambio della classe dirigente.<br />
Peraltro il povero Garbuglia neanche<br />
faceva parte della classe dirigente che <strong>com</strong>andava.<br />
Cioè, è veramente un uomo sfortunato,<br />
uno che stava con voi, uomo di sinistra,<br />
che doveva fare? Ha fatto la persona<br />
seria, la persona onesta. Voi di sinistra dovreste<br />
perlomeno fargli un momento solo<br />
per la dignità che vi ha rappresentato, che vi<br />
ha manifestato. Invece siete arrivati in questa<br />
<strong>Commissione</strong> anche a fare delle conclusioni<br />
autonome, per paura, <strong>com</strong>e sempre –<br />
la carità pelosa di cui parlavo all’inizio – di<br />
offendere chi manovra il potere.<br />
PRESIDENTE. Ha la parola la Consigliera<br />
Giorgi.<br />
Paola GIORGI. Sono stata <strong>com</strong>ponente<br />
di questa <strong>Commissione</strong> d’inchiesta, ho partecipato<br />
attivamente e con molta attenzione<br />
alla ricostruzione di un periodo, di una storia<br />
della quale avevo sentito parlare ma che non<br />
conoscevo in modo approfondito.<br />
E’ vero che la nostra <strong>Commissione</strong> d’inchiesta<br />
non ha un potere giurisdizionale, ma<br />
è anche vero che noi ci siamo basati, oltre<br />
che sulle testimonianze delle persone che<br />
hanno accolto la richiesta di essere auditi,<br />
anche sullo studio di atti ufficiali, atti dei tribunali,<br />
che ci sono stati dati.<br />
Ora non voglio entrare nel merito delle<br />
polemiche, non è questo il modo con il quale<br />
ho intesto affrontare tale esperienza in questa<br />
<strong>Commissione</strong> d’inchiesta. Inoltre, <strong>com</strong>e<br />
avrete visto, nella relazione finale non c’è la<br />
mia approvazione in nessuna delle due conclusioni.<br />
Abbiamo prima approvato tutti all’unanimità<br />
la prima parte della relazione conclusiva<br />
del Consigliere Bugaro, quella che adesso<br />
il Consigliere Badiali in alcune parti, ov-<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
viamente non nella sua interezza, vuole rimettere<br />
un pochino in discussione. Quindi io<br />
non sono d’accordo per il metodo. Perché<br />
<strong>com</strong>unque ne avevamo parlato, avevamo<br />
chiesto degli aggiustamenti che sono stati<br />
tre volte riportati, quindi potevamo essere<br />
più attenti in quella sede invece di rivendicare<br />
oggi una rilettura di quella parte.<br />
Volevo però precisare che non c’è il mio<br />
voto perché purtroppo ero assente in quella<br />
seduta per con<strong>com</strong>itanza di un’altra <strong>Commissione</strong>.<br />
Per quanto concerne la proposta di risoluzione<br />
presentata dal Vicepresidente della<br />
<strong>Commissione</strong> Badiali, io all’inizio ne ho parlato<br />
con lui, ma non sono pienamente d’accordo<br />
nel sottoscriverla. Sia per la questione<br />
di metodo, <strong>com</strong>e dicevo, quella cioè di tornare<br />
su una posizione già presa, su una<br />
cosa già votata. Ma anche perché nella relazione<br />
di Badiali non viene mai citato un dato<br />
oggettivo, che invece più volte ho sentito<br />
rimarcare durante gli interventi, ossia il fatto<br />
che c’è stato un danno reale umano a delle<br />
persone di una gravità enorme, e noi non<br />
possiamo soprassedere su questo.<br />
Io nella controrelazione, chiamiamola<br />
così, del Vicepresidente Badiali, a parte ammorbidire<br />
alcuni punti avevo fatto alcune<br />
proposte che però non sono state accettate.<br />
Ma soprattutto volevo iniziare a parlare anche<br />
della possibilità di prendere in esame da<br />
parte della Giunta il limitare di un potenziale<br />
danno conseguente al contenzioso in corso.<br />
Come ha infatti ricordato l’avvocato Natali<br />
c’è un contenzioso in corso. Prima il Presidente<br />
Bugaro ricordava anche che ci sono<br />
delle persone che hanno patteggiato durante<br />
questo periodo e sicuramente qualcuno<br />
potrebbe rinunciare al patteggiamento. A<br />
mio avviso non ci dobbiamo nascondere se<br />
qualcosa non ci piace, ce lo dicono gli atti<br />
che c’è questa possibilità, quindi io direi di<br />
metterla in campo.<br />
Ecco, sono questi i punti che mi portano<br />
a non accettare la proposta di risoluzione<br />
presentata dal Vicepresidente Badiali. Bisogna<br />
essere un po’ più oggettivi.<br />
238
Atti consiliari — 62 —<br />
Assemblea legislativa<br />
Voglio ringraziare il Presidente Bugaro<br />
<strong>com</strong>e pure tutti i colleghi e i tecnici per l’impegno<br />
profuso in un anno nel portare avanti<br />
questo lavoro fondamentale, un lavoro importante<br />
anche per la <strong>com</strong>unità marchigiana,<br />
perché poi è bene che le cose si sappiano.<br />
C’è una cosa che non è stata detta in<br />
maniera approfondita. Quando la vicenda è<br />
scoppiata una persona che abbiamo audito<br />
ci ha fatto vedere quanto fosse voluminosa<br />
la rassegna stampa, invece quando c’è stato<br />
il pronunciamento finale del tribunale era<br />
solo un foglio di carta. E questo ci dà l’idea di<br />
quanto sia accaduto e di <strong>com</strong>e la cosa non<br />
si sia svolta in maniera molto lineare.<br />
Ecco, ho voluto spiegare i motivi perché<br />
non ci sono le mie espressioni di voto nella<br />
relazione conclusiva presentata alla <strong>Commissione</strong><br />
e perché non ritengo di dover accettare<br />
la proposta di risoluzione del Vicepresidente<br />
della <strong>Commissione</strong> Badiali.<br />
PRESIDENTE. Ha la parola il Consigliere<br />
Trenta.<br />
Umberto TRENTA. In me non c’è mai<br />
stato l’animo del giustizialista, ho la mia<br />
esperienza politica <strong>com</strong>e quella che ac<strong>com</strong>una<br />
tanti Consiglieri. E devo dire che il<br />
Consigliere Bugaro, Presidente della <strong>Commissione</strong><br />
d’inchiesta e Vicepresidente del<br />
Consiglio, ha fatto un buon lavoro.<br />
Vedo ora che c’è una proposta di risoluzione<br />
a firma Badiali, Sciapichetti, Camela.<br />
Per carità, Badiali ha argomentato, ma c’è<br />
poco da argomentare di fronte all’evidenza<br />
dei fatti.<br />
Qualcuno ha s<strong>com</strong>odato Andreotti che ci<br />
rac<strong>com</strong>andava sempre che a pensar male<br />
non è cristiano ma ci si azzecca.<br />
I fatti amministrativi che purtroppo hanno<br />
una rilevanza giudiziaria devono necessariamente<br />
aspettare le conclusioni.<br />
Riportando un pensiero di Don Milani che<br />
amava dire che è inutile avere le mani pulite<br />
se poi si lasciano in tasca, voglio qui leggere<br />
alcuni punti di questa risoluzione. Una riso-<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
luzione che infastidisce sia <strong>com</strong>e tempestività,<br />
caro Badiali, che <strong>com</strong>e opportunità sui<br />
fatti oggettivi acclarati.<br />
Ripeto, la mia cultura non è giustizialista,<br />
certe scelte sono politicamente condivise.<br />
Mi dispiace che il Presidente Spacca non<br />
ci sia, dovremmo ormai <strong>com</strong>inciare a chiamarlo<br />
“assente”, nei momenti topici, non me<br />
ne voglia, non c’è mai. Egli viene a San<br />
Benedetto, caro Paolo Perazzoli, e ci presenta<br />
la Macroregione. Per carità, è un’iniziativa<br />
importante, però in questi momenti<br />
deve essere in Aula, perché questa è l’assunzione<br />
dell’obbligo che spetta al ruolo di<br />
Presidente. Il Presidente ci deve essere,<br />
non si deve rendere sciocca, quasi superficiale,<br />
per non dire inutile, un’Assemblea, a<br />
cui il Presidente spero avrà cura di fornire<br />
una relazione ampia, dettagliata, <strong>com</strong>piuta.<br />
Non bisogna vanificare il lavoro che è stato<br />
fatto, altrimenti si è impropri, o meglio, non si<br />
è puntuali nel riconoscere il proprio lavoro.<br />
Io voglio conoscere, voglio sapere. Tant’è<br />
che Badiali ha s<strong>com</strong>odato due Regioni.<br />
Quindi ci sarà un discorso sulle infrastrutture<br />
che hanno un rilievo strategico per la<br />
nostra regione, che poi magari sono sull’onda<br />
di quei fatti, ripeto, acclarati, che hanno<br />
avuto una continuità amministrativa che ancora<br />
oggi sembrerebbe in essere, se non<br />
vado errato, Consigliere Badiali.<br />
La proposta di risoluzione dice “Ritenuto<br />
che alcuni fatti sono stati riportati in modo<br />
parziale” - no, caro Bugaro, lei ha riportato i<br />
fatti puntualmente - “non tenendosi conto di<br />
gran parte degli elementi rilevabili dai documenti<br />
e riferiti dai soggetti auditi ai punti<br />
5.4.2, 5.6.7 e 5.6.8 ed altri non citati”, ecco,<br />
questo la dice lunga, non si può mistificare.<br />
E poi aspettiamo le cose, Badiali.<br />
La non piena condivisione della ricostruzione<br />
dei fatti contenuta nella relazione della<br />
<strong>Commissione</strong> d’inchiesta sul CeMIM non<br />
può essere liquidata facendo proprie le conclusioni<br />
presentate dai <strong>com</strong>ponenti della<br />
<strong>Commissione</strong> Badiali, Sciapichetti, Camela.<br />
Lei non ci può proporre questo <strong>com</strong>e risoluzione.<br />
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Atti consiliari — 63 —<br />
Assemblea legislativa<br />
L’avesse fatta solo lei, Consigliere Badiali,<br />
non sarei intervenuto, ma quando una<br />
cosa me la firma anche Camela a me dà<br />
fastidio, rende sciocco e superficiale l’intervento.<br />
Per un motivo di pudore avrebbe dovuto<br />
non firmarla. (…) No, non ironizzi, perché<br />
il mio è un pensiero che va al di là.<br />
Peraltro se l’assenza motivata del Presidente<br />
è la domotica che riguarda l’Inrca per<br />
poi arrivare all’anziano longevo, ed il Presidente<br />
omette che in questa risoluzione c’è<br />
poi il discorso della ricerca, è più dannosa<br />
quell’assenza che tutto il lavoro fatto dalla<br />
<strong>Commissione</strong> d’inchiesta. Perché anche in<br />
quell’occasione fu omertoso, se io non<br />
avessi citato alcuni fatti lui avrebbe omesso<br />
qual era l’azienda che aveva investito i 20<br />
milioni di euro per la ricerca di quei dieci<br />
ragazzi che vanno poi in America per dare<br />
alla tanto propagandata questione dell’Inrca<br />
tutta la questione.<br />
Allora prima di arrivare al CeMIM 2 verifichiamo<br />
bene questi fatti.<br />
Inoltre chiedo al Consigliere Camela, ma<br />
questo lo dico fuori argomento, di ritirare<br />
immediatamente la proposta di legge sull’integrazione<br />
dell’ospedale di San Benedetto la<br />
IX LEGISLATURA - SEDUTA N. 83 DEL 26 GIUGNO 2012<br />
costruzione di un unico ospedale e l’eventuale<br />
valutazione sull’opportunità di., e quindi<br />
di non seguire i consigli del Presidente<br />
Spacca, ma che si assumesse il coraggio di<br />
sostenere in Aula quella proposta.<br />
Ecco perché sono intervenuto, Consigliere<br />
Badiali. Lei fa una difesa d’ufficio, neanche<br />
di parte, d’ufficio, noi invece facciamo<br />
una considerazione su fatti oggettivi<br />
Ringrazio il Presidente Bugaro, che prego<br />
di essere così gentile di fornirci copia di<br />
quegli atti su cui noi faremo le nostre valutazioni,<br />
grazie.<br />
Presidenza del Vicepresidente<br />
Gia<strong>com</strong>o Bugaro<br />
PRESIDENTE. Non ci sono altri iscritti a<br />
parlare, quindi passiamo alla votazione della<br />
proposta di risoluzione a firma Badiali, Sciapichetti,<br />
Camela. Prego votare.<br />
(L’Assemblea legislativa non approva)<br />
La seduta è tolta.<br />
La seduta termina alle ore 15,45<br />
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO<br />
(Dott.ssa Paola Santoncini)<br />
ESTENSORI DEL RESOCONTO<br />
(Fiorella Pietroni - Caroline Moresi )<br />
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