Finanza Locale e Controlli n. 04-09.pdf - EDK Editore
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<strong>Finanza</strong> <strong>Locale</strong> e <strong>Controlli</strong> n. <strong>04</strong>-09<br />
Newsletter riservata a **2**<br />
**1**<br />
Anno VI<br />
n. <strong>04</strong>.2009<br />
4 febbraio 2009<br />
A cura di Massimo Monteverdi<br />
Gentile Cliente,<br />
le ricordiamo che il suo abbonamentoè scaduto lo scorso 31 dicembre.<br />
Inviamo questo numero GRATUITO al fine di consentirle di regolarizzarel<br />
´abbonamento 2009 alla rivista compilandoil modulo allegato.<br />
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di zona, oppure l´Ufficio Vendite.<br />
IN QUESTO NUMERO<br />
Patto di stabilità in salita: le alienazioni fuori dei saldi<br />
R U B R I C H E<br />
2009-2001<br />
E´ scontro aperto tra ANCI e MEF dopo che la Ragioneria generale<br />
dello Stato, con la consueta circolare illustrativa del patto di stabilità<br />
per il triennio 2009-2011 emanata il 29 gennaio scorso, ha escluso<br />
dai saldi utili ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto di I provvedimenti pubblicati tra il 26 e<br />
stabilità interno le entrate provenienti dalle alienazioni del patrimonio il 31 gennaio 2009<br />
immobiliare e delle partecipazioni.<br />
Circ. Ministero dell´Economia e delle Finanze 27 gennaio 2009, n. 2/<br />
RGS<br />
Leggi l´analisi di Elena Masini<br />
Polizze assicurative: blocco a 360°<br />
La nullità delle polizze assicurative che coprono i rischi riguardanti la<br />
responsabilità contabile, stipulate da un ente locale per conto degli<br />
amministratori, non opera soltanto nei confronti di chi è legato all<br />
´amministrazione comunale in virtù del mandato elettorale ricevuto,<br />
ma opera nei confronti di tutti i dipendenti.<br />
Tassi & Indici per l´Ufficio Servizi<br />
Finanziari<br />
Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo Emilia-Romagna, 27<br />
gennaio 2009, n. 3/2009/PAR<br />
______________________________<br />
I principaliadempimenti del Servizio<br />
Finanziario nel mese di marzo 2009<br />
Leggi il commento di Antonio G. Paladino<br />
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abbonamentocontattate l´Agente<br />
<strong>EDK</strong> di zona, oppure inviate una<br />
mail al nostro Ufficio Vendite.<br />
Il servizio Scuola-bus gestito da cooperativa sconta l´IVA al<br />
10%<br />
Il servizio di accompagnamento scolastico reso da una cooperativa<br />
sociale non è considerato una prestazione educativa e quindi non<br />
sconta l´aliquota agevolata del 4%, ma rientra tra le attività di<br />
http://www.edkeditore.it/edk/newsletter.nsf/$DefaultView/F5A98DA8797F0E58C1257...<br />
1<br />
03 febbraio 2009 10:03:29
<strong>Finanza</strong> <strong>Locale</strong> e <strong>Controlli</strong> n. <strong>04</strong>-09<br />
sconta l´aliquota agevolata del 4%, ma rientra tra le attività di<br />
trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, e, come tale, è<br />
assoggettato all´Iva al 10 per cento.<br />
Ris. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2009, n. 27<br />
Blocco aliquote: anche i regolamenti sui tributi sono blindati<br />
Da quando è stato imposto il blocco all´aumento dei tributi degli enti<br />
locali, i regolamenti comunali in materia sono intoccabili, soprattutto<br />
se le modifiche che si vorrebbero apportare pescano dentro le tasche<br />
dei cittadini.<br />
Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo Marche, 9 gennaio<br />
2009, n. 1/2009/PAR<br />
Leggi il commento di Antonio G. Paladino<br />
ICI: il punto ministeriale sull´esenzione per gli enti non<br />
commerciali<br />
Il Ministero dell´Economia e delle Finanze, dopo aver raccolto per<br />
anni le richieste degli enti locali di una sua pronuncia sul tema,<br />
riepiloga la propria posizione sull´esenzione ICI prevista dall´art. 7, c.<br />
1, lett. i). D.Lgs. n. 5<strong>04</strong>/1992. Si tratta, come ben ricordate, dell<br />
´agevolazione garantita per legge agli immobili utilizzati da enti non<br />
commerciali esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività<br />
(che per semplicità definiremo no profit).<br />
Circ. Ministero dell´Economia e delle Finanze 26 gennaio 2009, n. 2/<br />
DF<br />
Leggi il commento di Massimo Monteverdi<br />
Bollo auto: attenzione alla prescrizione<br />
I giudici della tredicesima sezione della C.T.P. di Genova hanno<br />
accolto il ricorso presentato da un contribuente ligure che ha ricevuto<br />
una cartella relativa al pagamento di un bollo relativo al proprio<br />
automezzo per l´anno 2000.<br />
Sent. C.T.P. Genova 1 dicembre 2008, n. 02/13/09<br />
Leggi la massima a cura di Roberto Simonazzi<br />
Primi adempimenti<br />
<strong>Finanza</strong> e Tributi<br />
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gestione degli adempimenti in<br />
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provvedimenti collegati. Con<br />
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Dott. Gennaro Cascone<br />
Dott. Antonio Scozzese<br />
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2<br />
03 febbraio 2009 10:03:29
FL&C.it <strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />
MANOVRA 2009<br />
<strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />
Patto di stabilità in salita: le alienazioni fuori dai<br />
saldi 2009-2001<br />
di Elena Masini<br />
E’ scontro aperto tra ANCI e MEF dopo che la Ragioneria generale dello Stato, con la<br />
consueta circolare illustrativa del patto di stabilità per il triennio 2009-2011 emanata il 29<br />
gennaio scorso, ha escluso dai saldi utili ai fini del conseguimento degli obiettivi del<br />
patto di stabilità interno le entrate provenienti dalle alienazioni del patrimonio<br />
immobiliare e delle partecipazioni.<br />
Con circolare n. 2 del 29 gennaio 2009 la Ragioneria generale dello Stato ha impartito le<br />
istruzioni in merito all’applicazione del patto di stabilità interno 2009-2011 per gli enti<br />
locali, la cui disciplina è stata completamente rinnovata ad opera dell’articolo 77-bis del<br />
decreto legge n. 112/2008. Cerchiamo di riassumere i punti più salienti della circolare.<br />
Entrate da alienazioni. Con una interpretazione del comma 8 dell’articolo 77-bis del<br />
decreto legge n. 112/2008 che sfrutta una ambigua riformulazione ad opera della legge<br />
finanziaria 2009, il Ministero guidato da Giulio Tremonti ha confermato l’esclusione dal<br />
saldo 2007 e dalle entrate utili ai fini del rispetto degli obiettivi del patto i proventi<br />
derivanti da:<br />
• alienazioni di partecipazioni o di quote azionarie di società operanti nel settore dei<br />
servizi pubblici locali;<br />
• alienazioni del patrimonio immobiliare;<br />
• distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie effettuate da società<br />
quotate in borsa che operano nel campo dei servizi pubblici locali;<br />
se destinate ad investimenti o alla riduzione del debito.<br />
Ora la strada per gli enti locali è tutta in salita e sarà veramente difficile cercare di<br />
rispettare il patto di stabilità, soprattutto per coloro che hanno già disposto le alienazioni<br />
nel 2008 o in anni precedenti e sono in attesa solamente del relativo incasso. In questo<br />
caso, infatti, la scelta di alienare il proprio patrimonio per finanziare investimenti<br />
altrimenti non realizzabili, assunta in vigenza di una normativa che considerava valide<br />
tali entrate, ha dato origine a spese regolarmente impegnate alle quali l’ente ha già fatto<br />
fronte o dovrà fare fronte con i relativi pagamenti nei prossimi mesi. I margini di<br />
manovra ed i correttivi per cercare di rientrare nell’obiettivo del patto 2009 sono dunque<br />
molto risicati e tutto dipenderà dall’entità dei proventi da alienazioni che comuni e<br />
province hanno a residuo ed in attesa di riscuotere. In generale, poi, l’impossibilità di<br />
finanziare gli investimenti con mutui o con alienazioni, perché farebbero andare fuori<br />
patto, paralizza in concreto qualsiasi opera pubblica locale, se si tiene in considerazione<br />
il fatto che l’unica fonte rimasta, ovvero gli oneri di urbanizzazione, vengono utilizzati in<br />
larga parte dai comuni per finanziare le spese correnti.<br />
L’unico modo per salvare gli investimenti, allora, è quello di cercare strade alternative,<br />
in primis il paternariato pubblico-privato che funziona in presenza di opere suscettibili di<br />
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sfruttamento economico. Alcune delle soluzioni perseguibili dai comuni potrebbero<br />
essere le seguenti:<br />
• ricorso al project financing o alla concessione di costruzione e gestione per la<br />
realizzazione da parte di privati di opere pubbliche, disciplinato dagli articoli 142 e<br />
seguenti del decreto legislativo n. 163/2006;<br />
• ricorso al leasing previsto dal comma 907 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006;<br />
• attribuire a unioni di comuni e comunità montane la competenza a realizzare gli<br />
investimenti, sfruttando l’esclusione di tali enti dal patto di stabilità interno;<br />
• creare società patrimoniali a cui dare in gestione il proprio patrimonio e che potrebbero<br />
realizzare investimenti contraendo mutui con garanzia fideiussoria dell’ente;<br />
• realizzazione di opere di urbanizzazione da parte dei privati a scomputo dei relativi<br />
oneri concessori. Eliminato l’obbligo di inviare alla Corte dei conti gli atti che prevedono<br />
la realizzazione degli interventi edilizi mediante scomputo, occorre comunque fare<br />
attenzione alla necessità che i privati affidino tali opere secondo procedure ad evidenza<br />
pubblica, come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g) e<br />
dall’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006.<br />
Spese per attuazione delle ordinanze emanate a seguito della dichiarazione dello<br />
Stato di emergenza. L’esclusione di tali spese prevista dai commi 7-bis e 7-ter<br />
dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 opera non solo per il 2009-2011 ma<br />
anche per il 2007. Gli enti quindi dovranno detrarre le spese correnti e di investimento<br />
sostenute a fronte di tali ordinanze, nonché le relative risorse di parte corrente o in conto<br />
capitale provenienti dallo Stato sia dal saldo di competenza mista 2007 utilizzato per<br />
calcolare gli obiettivi del triennio, sia dai saldi utili 2009-2011 conseguiti per il<br />
raggiungimento di tali obiettivi.<br />
Modalità di calcolo dei trasferimenti erariali e regionali. La nuova disciplina del patto<br />
di stabilità interno per il 2009-2011 non ripropone più la disposizione contenuta nel<br />
comma 682 della legge n. 296/2006, la quale consentiva di considerare<br />
convenzionalmente accertati e riscossi i trasferimenti annualmente comunicati dalle<br />
amministrazioni statali (o regionali) interessate. Pertanto, precisa il ministero, ai fini del<br />
patto di stabilità gli importi dei trasferimenti devono essere considerati come segue:<br />
• Calcolo saldo 2007: “nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per<br />
l’individuazione del saldo obiettivo, i trasferimenti statali e regionali incidono per il<br />
totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto<br />
capitale) sulla base dei dati registrati nell’anno e desunti dal conto consuntivo.” Tali<br />
importi quindi possono non corrispondere con le risultanze della certificazione prodotta<br />
ai fini del rispetto degli obiettivi del patto 2007<br />
• Calcolo saldi 2009-2011: anche nei saldi utili ai fini del rispetto degli obiettivi del patto<br />
per il 2009-2011 i trasferimenti devono essere considerati assumendo gli accertamenti e<br />
le riscossioni risultanti nei conti consuntivi approvati. Tuttavia, qualora un ente si sia<br />
avvalso della facoltà concessa dal comma 682 della legge n. 296/2006 e nel 2007 e/o<br />
2008 abbia considerato nel saldo utile tali entrate convenzionali, i relativi importi non<br />
potranno essere riconsiderati all’interno dei saldi 2009-2011, allorquando quelle entrate<br />
verranno effettivamente riscosse. Diversamente si avrebbe una duplicazione di poste<br />
attive tale da alterare i risultati effettivamente raggiunti ai fini patto.<br />
Disapplicazione del meccanismo di automatismo fiscale. Coerentemente con la nuova<br />
linea del governo per il risanamento della finanza pubblica, improntata alla riduzione ed<br />
al contenimento delle spese delle amministrazioni pubbliche ed al congelamento della<br />
pressione fiscale, la circolare chiarisce che già dal 2008 viene disapplicato il meccanismo<br />
di automatismo fiscale previsto dall’articolo 1, commi 691-693 della legge n. 296/2006<br />
per gli enti inadempienti. L’interpretazione, oltre che essere coerente con il quadro<br />
normativo sopra delineato, trova conferma anche nel fatto che ogni qual volta viene<br />
rinnovata la disciplina del patto di stabilità interno, le precedenti disposizioni cessano i<br />
loro effetti, salvo espressi richiami normativi.<br />
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Nello specifico la sopravvivenza del sistema di automatismo fiscale per gli enti<br />
inadempienti al patto era legata all’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008,<br />
che, nell’ambito del blocco degli aumenti dei tributi locali, faceva salvi gli aumenti già<br />
validamente deliberati con il bilancio di previsione 2008 e le disposizioni contenute nei<br />
commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 della legge n. 296/2006. Di fatto la circolare<br />
precisa che l’atteso decreto che doveva disciplinare il meccanismo di aumento<br />
dell’addizionale comunale IRPEF o dell’IPT per gli enti locali inadempienti nel 2007 che<br />
non avevano adottato i previsti meccanismi di rientro non verrà mai emanato, per cui tali<br />
disposizioni, di fatto, non troveranno mai applicazione.<br />
Sanzioni in caso di inadempimento. Nel precisare che le sanzioni previste dai commi<br />
20 e 21 dell’articolo 77-bis in caso di mancato rispetto del patto di stabilità si applicano<br />
solamente nell’anno successivo a quello di inadempimento, il Ministero ricorda come<br />
alla Corte dei conti, in forza dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n.<br />
266/2005, sia demandato nell’ambito dell’esame dei dati del bilancio preventivo e del<br />
rendiconto degli enti locali, l’accertamento del mancato rispetto degli obiettivi e la<br />
vigilanza sull’adozione delle misure correttive e sull’applicazione delle sanzioni. A<br />
questo proposito alcune specificazioni sono doverose per quanto riguarda il divieto di<br />
ricorrere a mutui. In particolare viene precisato che:<br />
• il divieto di contrarre nuovi mutui vale solamente se l’indebitamento è finalizzato agli<br />
investimenti e non anche alla contrazione di nuovo debito destinato alla estinzione<br />
anticipata di precedenti operazioni che consente una riduzione del valore finanziario<br />
delle passività;<br />
• l’assunzione del mutuo coincide con la stipula del relativo contratto di prestito, a<br />
prescindere dal momento in cui è stata assunta la deliberazione ovvero compiuta la<br />
relativa istruttoria;<br />
• sono esclusi dal divieto mutui finanziati in tutto o in parte con contributi regionali e<br />
rimborsati direttamente dalla regione all’istituto finanziatore. In questo caso, infatti, la<br />
regione deve iscrivere nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della<br />
quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.<br />
Esclusione di spese finanziate con il risparmio di interessi. Sempre in materia di patto<br />
di stabilità, segnaliamo l’articolo 2-ter del decreto legge n. 185/2008, introdotto in sede<br />
di conversione ad opera della legge n. 2/2009, il quale esclude dai saldi utili ai fini del<br />
rispetto del patto relativo al 2009 le spese di investimento finanziate dal risparmio degli<br />
interessi passivi corrisposti sui mutui derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse<br />
ovvero dalla rinegoziazione dei prestiti mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione.<br />
La disposizione è limitata solamente ai comuni.<br />
Entro fine febbraio dovrà essere emanato un apposito decreto che garantisca una spesa<br />
massima di 5 milioni di euro.<br />
Anno Enti Condizione Esclusione dal saldo<br />
2009 Comuni<br />
Rispetto<br />
patto<br />
2006-2008<br />
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Pagamenti in c/capitale finanziate<br />
con:<br />
a) risparmi su interessi per<br />
riduzione di tassi o rinegoziazione<br />
mutui non conteggiato nel bilancio<br />
di previsione;<br />
b) risparmi su interessi mutui per<br />
rinegoziazione tramite avanzo di<br />
amministrazione<br />
Limite<br />
spesa<br />
5 ml.<br />
di<br />
euro<br />
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SALDO 2007 (BASE DI CALCOLO PER OBIETTIVO)<br />
VOCI ESCLUSE<br />
ENTRATE SPESE<br />
Riscossione di crediti (comma 5) Concessione di crediti (comma 5)<br />
Entrate derivanti da (comma 8):<br />
- cessioni di quote azionarie di<br />
società operanti nel settore dei<br />
servizi pubblici locali;<br />
- distribuzione di dividendi<br />
derivanti da operazioni<br />
straordinarie da parte di società<br />
quotate in borsa operanti nel<br />
settore dei servizi pubblici locali;<br />
- dismissioni di patrimonio<br />
immobiliare<br />
destinate a investimenti o riduzione<br />
del debito<br />
Trasferimenti dallo Stato per il<br />
finanziamento delle spese<br />
connesse all’attuazione delle OPCM<br />
emanate a seguito di dichiarazione<br />
stato di emergenza (comma 7-bis)<br />
file:///Volumes/T-BAG/Newsletter/FL&C.it/2009/FLECit_2009_<strong>04</strong>/TacoHTMLEditTemp.html<br />
Spese connesse all’attuazione delle<br />
OPCM emanate a seguito di<br />
dichiarazione stato di emergenza<br />
(comma 7-bis)<br />
SALDO 2009 (CALCOLO PER VERIFICARE IL RISPETTO DELL'OBIETTIVO)<br />
VOCI ESCLUSE<br />
ENTRATE SPESE<br />
Riscossione di crediti (comma 5) Concessione di crediti (comma 5)<br />
Entrate derivanti da (comma 8):<br />
- cessioni di quote azionarie di<br />
società operanti nel settore dei<br />
servizi pubblici locali;<br />
- distribuzione di dividendi<br />
derivanti da operazioni<br />
straordinarie da parte di società<br />
quotate in borsa operanti nel<br />
settore dei servizi pubblici locali;<br />
- dismissioni di patrimonio<br />
immobiliare<br />
destinate a investimenti o riduzione<br />
del debito<br />
Trasferimenti dallo Stato per il<br />
finanziamento delle spese<br />
connesse all’attuazione delle OPCM<br />
emanate a seguito di dichiarazione<br />
Pagamenti in c/capitale finanziati<br />
con:<br />
a) risparmi per interessi su mutui<br />
derivanti dalla riduzione dei tassi o<br />
dalla rinegoziazione, non utilizzati<br />
nel bilancio di previsione<br />
b) risparmio per interessi connessi<br />
alla rinegoziazione di mutui<br />
utilizzando avanzo (art. 2-ter, DL<br />
185/2008)<br />
Spese connesse all’attuazione delle<br />
OPCM emanate a seguito di<br />
dichiarazione stato di emergenza<br />
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emanate a seguito di dichiarazione<br />
stato di emergenza (comma 7-bis)<br />
(comma 7-bis)<br />
La pagina del sito della Ragioneria generale dello Stato dedicato al Patto »<br />
torna all'inizio ^<br />
Circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 27<br />
gennaio 2009, n. 2/RGS<br />
Circolare concernente il “patto di stabilità interno” per gli anni 2009-2011 per le<br />
Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 77-bis, commi da 2<br />
a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge<br />
6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge<br />
finanziaria 2009)<br />
torna all'inizio ^<br />
<strong>EDK</strong> <strong>Editore</strong> S.r.l., Via Santarcangiolese, 6, 47825 Torriana (RN).<br />
RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />
ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />
normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />
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CORTE DEI CONTI<br />
<strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />
Polizze assicurative: blocco a 360°<br />
di Antonio G. Paladino<br />
La nullità delle polizze assicurative che coprono i rischi riguardanti la responsabilità<br />
contabile, stipulate da un ente locale per conto degli amministratori, non opera<br />
soltanto nei confronti di chi è legato all’amministrazione comunale in virtù del<br />
mandato elettorale ricevuto, ma opera nei confronti di tutti i dipendenti. E’ pacifico,<br />
infatti, che la responsabilità amministrativo-contabile è un istituto che attiene alla<br />
condotta di tutti coloro che si trovino in rapporto di servizio con una pubblica<br />
amministrazione.<br />
Non ammette repliche la conclusione cui è pervenuta la sezione regionale di controllo<br />
della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, nel testo del parere n. 3/2009, con il quale<br />
ha fornito un’interpretazione estensiva dei soggetti destinatari delle disposizioni recate<br />
dall’articolo 3, comma 59 della legge finanziaria 2008.<br />
Come si ricorderà la normativa richiamata dispone la nullità dei contratti con i quali<br />
un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti<br />
dall’espletamento dei compiti istituzionali, connessi con la carica e riguardanti la<br />
responsabilità amministrativo-contabile. Norma che, altresì, dispone la sanzione del<br />
rimborso, quale vero e proprio danno erariale, a carico dei beneficiari e dei soggetti<br />
che stipulano, ovvero prorogano tali contratti, pari a dieci volte l’ammontare dei<br />
premi complessivamente stabiliti nel citato contratto.<br />
In questo contesto normativo, il sindaco di Mercato Saraceno ( Fc) ha pertanto<br />
investito la sezione emiliana della Corte per sapere se la disciplina dettata dalla norma<br />
in questione operi anche per quelle polizze assicurative che eventualmente includano<br />
nella copertura assicurativa, i responsabili di settore e i dipendenti degli enti pubblici,<br />
i quali “frequentemente sono soggetti a giudizi di responsabilità erariale”.<br />
Si tratta pertanto di operare un’interpretazione al concetto di “amministratori” che il<br />
legislatore ha richiamato nella disposizione. Vale a dire se per tali debbano essere<br />
intesi solo coloro che hanno ricevuto, nel caso che qui rileva, il mandato elettivo dai<br />
cittadini, ovvero tutti coloro che sono incardinati nella pubblica amministrazione.<br />
La Corte non ha avuto dubbi nel decidere per la seconda ipotesi prospettata. Posto che<br />
il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a<br />
favore dei propri dipendenti a copertura dei danni derivanti da sentenze emesse dalla<br />
Corte dei conti, altro non è che danno all’erario, in quanto non rispondente ad alcun<br />
interesse pubblico (Corte Conti Umbria, n. 553/2002), è evidente che il divieto<br />
contenuto nella disposizione della legge finanziaria 2008, sia riferito a tutti i pubblici<br />
dipendenti.<br />
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Tale conclusione, scrive la Corte, è suffragata dal fatto che la responsabilità<br />
amministrativo-contabile è un istituto che attiene alla condotta di quanti si trovino in<br />
rapporto di servizio con una pubblica amministrazione. E in questa situazione è<br />
evidente che non si trovano soltanto gli amministratori in carica in virtù di un<br />
mandato elettorale. Pertanto, l’ipotesi di nullità prospettata dall’articolo 3, comma 59<br />
della legge n.244/2007 va estesa a tutti i casi di polizze stipulate da pubbliche<br />
amministrazioni a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze<br />
derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili.<br />
Altresì, chiude il parere, non risponde ad alcun interesse dell’ente, l’eventuale scelta<br />
di accollare ad amministratori e funzionari, la relativa quota di costi di tali polizze<br />
che, pertanto, sarebbe priva di giustificazione.<br />
L’osservazione della Corte<br />
La nullità delle polizze assicurative che coprono i rischi riguardanti la responsabilità<br />
contabile, stipulate da un ente locale per conto degli amministratori, non opera<br />
soltanto nei confronti di chi è legato all’amministrazione comunale in virtù del<br />
mandato elettorale ricevuto, ma opera nei confronti di tutti i dipendenti, in quanto la<br />
responsabilità amministrativo-contabile è un istituto che attiene alla condotta di tutti<br />
coloro che si trovino in rapporto di servizio con una pubblica amministrazione.<br />
Il sito della Corte dei conti Emilia-Romagna »<br />
torna all'inizio ^<br />
Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo<br />
Emilia-Romagna, 27 gennaio 2009, n. 3/2009/PAR<br />
(...)<br />
FATTO<br />
Il Sindaco del Comune di Mercato Saraceno ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi<br />
dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere in<br />
ordine all’interpretazione della norma di cui all’art. 3, comma 59, della legge 24<br />
dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), nella quale viene disposta la nullità dei<br />
contratti con i quali un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi<br />
derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali, connessi con la carica e<br />
riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici, oltre alla<br />
responsabilità contabile.<br />
In particolare il Sindaco del Comune di Mercato Saraceno chiede se la disciplina<br />
dettata dalla norma in questione valga anche per quelle polizze che eventualmente<br />
includano nella copertura assicurativa i responsabili di settore e i dipendenti degli enti<br />
pubblici, che frequentemente sono soggetti a giudizi di responsabilità amministrativocontabile.<br />
Chiede inoltre se la sanzione di nullità prevista dalla norma all’esame operi<br />
anche nel caso di una polizza generale, comprensiva della copertura a favore degli<br />
amministratori, quando costoro si accollino la quota di premio che li riguarda.<br />
ritenuto in<br />
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DIRITTO<br />
L’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il<br />
Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città<br />
metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di<br />
contabilità pubblica.<br />
La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell’adunanza del 27 aprile<br />
20<strong>04</strong>, ha fissato principi e modalità di esercizio dell’attività consultiva, al fine di<br />
garantire l’uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica<br />
proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con<br />
successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con<br />
indirizzi di coordinamento.<br />
Tenuto conto dei principi puntualmente enunciati nella suddetta adunanza, può<br />
affermarsi che la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del<br />
Comune di Mercato Saraceno, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.<br />
Quanto alla sua ammissibilità oggettiva, la Sezione, tenendo conto degli orientamenti<br />
generali a suo tempo manifestati dalla Sezione delle autonomie nella già richiamata<br />
adunanza del 27 aprile 20<strong>04</strong> e ulteriormente precisati, per quanto attiene ai limiti<br />
oggettivi con delibera successiva, ha ritenuto che il parere sia correttamente riferito<br />
alla materia della contabilità pubblica. In particolare alle modalità di utilizzo delle<br />
risorse pubbliche e degli specifici obiettivi di contenimento della spesa e di<br />
coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie. L’oggetto del<br />
quesito presenta altresì il carattere della “generalità”, in quanto appare finalizzata alla<br />
corretta interpretazione di un testo normativo disciplinante l’attività amministrativa.<br />
Tali considerazioni consentono pertanto di ritenere il parere ammissibile, anche dal<br />
punto di vista oggettivo.<br />
Venendo all’esame del merito, va detto che sulla questione di cui si è recentemente<br />
occupato il legislatore, è prevalso, già da tempo, un orientamento uniforme nella<br />
giurisprudenza contabile. Tale orientamento compare già, in termini esaustivi, nella<br />
sentenza n. 553 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per<br />
l’Umbria il 10.12.2002, che così si è espressa “il pagamento, da parte di un ente<br />
locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a<br />
copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti,<br />
che discendono dagli illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l’erario,<br />
in quanto del tutto privo di sinallagma e non rispondente ad alcun interesse pubblico.”<br />
Per di più, si è affermato in alcune pronunzie, tali scelte contrattuali appaiono idonee<br />
a vanificare, con la traslazione del rischio dal soggetto imputabile all’ente creditore,<br />
oltre che la funzione risarcitoria, anche quella deterrente, che è da considerare,<br />
secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 371/98), ulteriore<br />
connotato proprio della responsabilità amministrativa.<br />
Quanto alla estensibilità della norma anche al caso di contratti stipulati per la tutela<br />
assicurativa di responsabili di settore o di altri dipendenti, coinvolti nell’attività<br />
amministrativa pubblica, va detto che il divieto ivi sancito, anche se nella sua<br />
espressione letterale adotta il termine amministratori, è da ritenere riferito a tutti i<br />
pubblici dipendenti. Ciò in considerazione del fatto che la responsabilità<br />
amministrativo contabile, di cui evidentemente si occupa la disposizione all’esame, è<br />
istituto che attiene alla condotta di quanti si trovino in rapporto di servizio con una<br />
pubblica amministrazione, e che non sono soltanto gli amministratori in carica in virtù<br />
di un mandato elettorale. Deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall’art 3,<br />
comma 59, della legge 24 dicembre 2007, si estenda a tutti i casi di polizze stipulate<br />
da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle<br />
conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili.<br />
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Pare coerente con quanto appena affermato sostenere che la scelta di accollare ad<br />
amministratori e funzionari la quota di costi che li riguarda, risulterebbe, per tale<br />
parte, del tutto estranea all’interesse pubblico perseguito dall’Ente e sarebbe pertanto<br />
priva di giustificazione.<br />
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.<br />
Così deliberato in Bologna nell’adunanza del 27 gennaio 2009.<br />
(...)<br />
torna all'inizio ^<br />
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RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />
ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />
normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />
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AGENDA FISCO<br />
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Il servizio Scuola-bus gestito da cooperativa<br />
sconta l'IVA al 10%<br />
a cura della Redazione<br />
Il servizio di accompagnamento scolastico reso da una cooperativa sociale non è<br />
considerato una prestazione educativa e quindi non sconta l'aliquota agevolata del 4%,<br />
ma rientra tra le attività di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, e,<br />
come tale, è assoggettato all'Iva al 10 per cento.<br />
Questa è la conclusione contenuta nella risoluzione n. 27/E del 30 gennaio, con cui<br />
l'agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello presentato da una società cooperativa<br />
che effettua il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e<br />
medie, su incarico di diversi Comuni.<br />
Secondo la cooperativa, ai corrispettivi che le vengono versati dai Comuni per le<br />
prestazioni effettuate, va applicata l'Iva al 4% perché l'attività di accompagnamento<br />
scolastico rientra tra le prestazioni educative indicate dal numero 41-bis), parte<br />
seconda, della tabella A allegata al Dpr 633/1972. Questo perché il servizio è reso<br />
esclusivamente nei confronti di soggetti minori d'età ed è indispensabile per la loro<br />
formazione educativa.<br />
L'Agenzia è di parere contrario e ricorda che l'aliquota Iva al 4% va applicata solo se<br />
sussistono tutte e tre le seguenti condizioni:<br />
* ll soggetto che effettua le prestazioni è una società cooperativa o un consorzio di<br />
cooperative<br />
* i destinatari del servizio sono anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di<br />
Aids, handicappati psicofisici e minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento<br />
e di devianza<br />
* le prestazioni di servizi rese sono quelle socio-assistenziali, educative e di<br />
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili.<br />
Nel caso in esame, continua l'Agenzia, la prestazione non è compresa tra quelle<br />
indicate dal 41-bis) perché, anche se resa da una cooperativa nei confronti di<br />
"minori", non ha natura educativa, ma rappresenta un'attività strutturalmente e<br />
funzionalmente differente.<br />
Rientra, invece, come precisato già con la risoluzione 51/1998, tra le attività di<br />
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trasporto a cui si applica l'aliquota Iva del 10%, in base al numero 127-novies), parte<br />
terza, della tabella A allegata al Dpr 633/1972.<br />
Il sito dell'Agenzia delle Entrate »<br />
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Ris. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2009, n. 27<br />
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Trattamento IVA<br />
applicabile al servizio di trasporto scolastico effettuato da una cooperativa sociale<br />
nei confronti di alcuni comuni. - n. 127-novies), parte terza, della Tabella A<br />
allegata al DPR n. 633 del 1972<br />
(...)<br />
QUESITO<br />
La “ALFA”, società cooperativa a r.l., nell’ambito della propria attività riferisce di<br />
effettuare il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie<br />
(c.d. servizio trasporto scolastico) con mezzi (c.d. scuolabus) rispondenti alle<br />
caratteristiche previste dalla normativa in materia di trasporto scolastico.<br />
Il servizio viene eseguito dalla cooperativa ALFA, su incarico affidato da diversi<br />
comuni, ubicati nella regione …, mediante contratti di appalto o convenzioni, con<br />
mezzi di trasporto idonei e con personale addetto tenuto a controllare che i bambini<br />
siano regolarmente seduti durante il viaggio e che non arrechino danno a se stessi e ai<br />
loro compagni e ad assistere i bambini nelle operazioni di salita e discesa dai mezzi e<br />
nel tragitto dello scuolabus fino alla struttura scolastica.<br />
I predetti comuni, ai sensi della L.R. della regione …, sono tenuti ad organizzare il<br />
servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola materna e<br />
dell’obbligo provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello ove ha sede la<br />
scuola frequentata, sempre che sussistano obiettive difficoltà di accesso alla stessa.<br />
La cooperativa ALFA chiede di conoscere se le prestazioni di servizio di trasporto<br />
scolastico da essa rese siano da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi<br />
del punto 127-novies), parte terza, della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633, ovvero<br />
all’aliquota del 4 per cento stabilita dal numero 41-bis), parte seconda della stessa<br />
Tabella A, per le prestazioni educative.<br />
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE<br />
La società cooperativa interpellante ritiene che al servizio di trasporto da essa reso<br />
possa applicarsi l’aliquota ridotta del 4 per cento prevista dal numero 41-bis), parte<br />
seconda, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre<br />
1972, n. 633.<br />
Secondo la cooperativa interpellante sussisterebbero, infatti, nel caso di specie le<br />
condizioni per annoverare il servizio di trasporto scolastico tra le “prestazioni<br />
educative“ contenute nel richiamato numero 41-bis), ciò in quanto lo stesso viene reso<br />
esclusivamente nei confronti di soggetti minori d’età e rappresenta un servizio<br />
indispensabile e necessario per consentire la formazione educativa dei minori e<br />
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pertanto strettamente funzionale all’attuazione e allo sviluppo del diritto<br />
all’istruzione.<br />
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE<br />
Il numero 41-bis), parte seconda, della Tabella A allegata al citato d.P.R. n. 633 del<br />
1972, dispone che alle “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di<br />
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese , in<br />
favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli<br />
handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e<br />
di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di<br />
contratti di appalto e di convenzioni in generale” si applica l’aliquota IVA del 4 per<br />
cento.<br />
La norma prevede l’applicabilità dell’aliquota del 4 per cento qualora ricorrano le<br />
seguenti condizioni:<br />
1) il soggetto che effettua le prestazioni deve essere una società cooperativa o un<br />
consorzio di cooperative;<br />
2) destinatari del servizio devono essere gli anziani, gli inabili adulti, i<br />
tossicodipendenti e i malati di AIDS, gli handicappati psicofisici e i minori, anche<br />
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;<br />
3) le prestazioni di servizi rese devono essere quelle socio-assistenziali, educative e di<br />
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili.<br />
Relativamente alla tipologia di prestazioni destinatarie dell’aliquota agevolata e in<br />
particolare alle prestazioni educative, si osserva che la chiara formulazione della<br />
norma non consente di ricondurre nell’ambito dell’attività educativa quelle prestazioni<br />
che, se pur ad essa collegate, sono funzionalmente e strutturalmente diverse.<br />
In particolare, il servizio di trasporto, ancorché reso ai medesimi destinatari delle<br />
prestazioni educative, ossia agli alunni appartenenti alla scuola materna e alla scuola<br />
dell’obbligo ed effettuato con accompagnatori a cui viene delegato il compito di<br />
controllare e assistere gli alunni, costituisce attività autonoma e distinta e non può<br />
essere configurabile come prestazione educativa ai fini dell’applicabilità della norma<br />
recata dal richiamato n. 41-bis), parte seconda, della menzionata Tabella A allegata<br />
del d.P.R. n. 633 del 1972.<br />
Ciò premesso, la scrivente, conformemente al parere della Direzione regionale, ritiene<br />
che il servizio di trasporto scolastico oggetto del quesito non possa beneficiare<br />
dell’aliquota del 4 per cento.<br />
Si ritiene, invece, che le prestazioni di trasporto scolastico di cui trattasi siano da<br />
assoggettare al tributo nella misura del 10 per cento, ai sensi del numero 127-novies),<br />
parte terza, della Tabella A allagata al d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede, tra<br />
l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento “alle prestazioni di trasporto<br />
di persone e dei rispettivi bagagli al seguito …” (cf.r. risoluzione n. 51 del 29 maggio<br />
1998).<br />
Pertanto, nel caso prospettato ai corrispettivi versati dai comuni, a fronte<br />
dell’effettuazione del servizio di trasporto scolastico, si rende applicabile l’aliquota<br />
agevolata del 10 per cento ai sensi del richiamato numero 127-novies), parte terza,<br />
della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.<br />
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati<br />
con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.<br />
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RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />
ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />
normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />
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BLOCCO DELLA FISCALITA' LOCALE<br />
Anche i Regolamenti sui tributi sono blindati<br />
di Antonio G. Paladino<br />
Da quando è stato imposto il blocco all’aumento dei tributi degli enti locali, i<br />
regolamenti comunali in materia sono intoccabili, soprattutto se le modifiche che si<br />
vorrebbero apportare pescano dentro le tasche dei cittadini. Infatti, le disposizioni<br />
limitative della potestà dei comuni di deliberare aumenti dei tributi o delle addizionali<br />
di loro pertinenza, introdotte dal decreto legge n. 93/2008, devono essere estese anche<br />
alla possibilità di modificare i regolamenti vigenti in maniera tale da provocare un<br />
inasprimento del prelievo tributario complessivo a carico dei cittadini.<br />
Lo ha ammesso senza giri di parole la sezione regionale di controllo della Corte dei<br />
conti per la regione Marche nel testo del parere n. 1/2009, con il quale ha fornito<br />
un’interessante lettura delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 7 del decreto<br />
legge n. 93/2008. Una decisione, quella del collegio della magistratura contabile<br />
marchigiana che, con tale considerazione, stronca sul nascere qualsiasi ventilata<br />
possibilità per gli enti locali di “aggirare”, in tal modo, il blocco generalizzato dei<br />
tributi e delle addizionali comunali imposto dal legislatore con il citato decreto legge.<br />
Nei fatti oggetto del quesito sottoposto al vaglio del collegio marchigiano, il comune<br />
di Serra dé Conti (An) richiedeva un parere per sapere se, stante il blocco ricordato, la<br />
stessa amministrazione locale potesse approvare modificazioni ai regolamenti<br />
comunali in materia di imposizione tributaria, intese soprattutto a ridurre o eliminare<br />
la soglia di esenzione al di sotto della quale non sia dovuta l’addizionale comunale<br />
Irpef e l’eliminazione dell’assimilazione tra abitazione principale e unità immobiliari<br />
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, ai fini dell’esenzione del pagamento<br />
dell’Ici.<br />
Due misure che, a ben vedere, drasticamente incidono sulle tasche dei cittadini.<br />
Infatti, eliminare la soglia di esenzione dall’addizionale comunale all’Irpef o togliere<br />
l'assimilazione ai fini Ici tra abitazione principale e unità immobiliare ceduta<br />
gratuitamente a parenti, significherebbe far pagare tali tributi a cittadini che, fino allo<br />
scorso anno, ne erano esentati proprio per espressa previsione regolamentare.<br />
Ma l’idea del comune marchigiano non è stata accolta dalla Corte. Ad oggi, si legge<br />
nel testo del parere, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,<br />
addizionali e aliquote (tranne la tassa per la raccolta dei rifiuti urbani, per espressa<br />
previsione dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008) è sospeso. Nel caso di<br />
specie, è vero, non si propone di aumentare i tributi comunali, ammette la Corte, ma è<br />
certo che le modifiche che il comune vorrebbe approvare “provocherebbero un<br />
inasprimento del prelievo tributario complessivo a carico dei contribuenti”.<br />
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Il collegio, infatti, ritiene che nel concetto “aumento dei tributi” stoppato dal<br />
legislatore con il D.L. n. 93/2008, debbano rientrare anche tutte quelle fattispecie di<br />
modifica che portino sostanzialmente ad un aggravio del trattamento fiscale<br />
complessivo a danno dei cittadini amministrati.<br />
Il sito della Corte dei conti Marche »<br />
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Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo<br />
Marche, 9 gennaio 2009, n. 1/2009/PAR<br />
(...)<br />
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE<br />
Il Sindaco del Comune di Serra de’ Conti (Ancona) ha chiesto un parere riguardante<br />
l’applicazione delle limitazioni introdotte, in materia di imposizione tributaria,<br />
dall’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93 (disposizioni urgenti per<br />
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito in legge 24 luglio 2008,<br />
n. 126, limitazioni successivamente confermate dall’art. 77-bis, comma 30, del<br />
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,<br />
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la<br />
perequazione tributaria) convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.<br />
La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, sebbene debba<br />
osservarsi che il parere non è pervenuto, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge<br />
131/2003, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, istituito con legge<br />
regionale Marche 10 aprile 2007 n. 4.<br />
La richiesta appare ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, vertendosi in materia<br />
di contabilità pubblica, sotto specie di applicazione dell’imposizione tributaria da<br />
parte degli enti locali, sulla base di previsioni normative contenute in leggi dello Stato.<br />
Nel merito, la questione sottoposta alla valutazione della Corte concerne la possibilità<br />
o meno per l’ente – stanti le richiamate limitazioni introdotte dai decreti-legge<br />
93/2008 e 112/2008 – di approvare modificazioni ai regolamenti comunali in materia<br />
di imposizione tributaria, intese a:<br />
a) ridurre o eliminare la soglia di esenzione al di sotto della quale l’addizionale<br />
comunale Irpef non è dovuta;<br />
b) eliminare l’assimilazione, facoltativa per l’ente, tra l’abitazione principale e le unità<br />
immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, ai fini dell’esenzione dal<br />
pagamento dell’Ici.<br />
La materia sub a) è disciplinata dall’art. 1, primo comma, del d.lgs. 360/98, che ha<br />
istituito l’addizionale comunale Irpef, e dal comma 3-bis del medesimo articolo<br />
(introdotto dall’art. 1, comma 142, della legge 296/06, finanziaria 2007), laddove si<br />
consente alle amministrazioni locali di introdurre una soglia di esenzione in ragione<br />
del possesso di specifici requisiti reddituali.<br />
La materia sub b) è regolata dall’art. 59, lettera e, del d.lgs. 446/97.<br />
Al riguardo, si osserva che la disciplina di legge attualmente vigente ha disposto<br />
testualmente che è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,<br />
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delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad<br />
essi attribuiti con legge dello Stato, eccetto che per la tassa sui rifiuti solidi urbani<br />
(TARSU).<br />
Entrambe le ipotesi di modifica indicate dal Comune, come sopra delineate,<br />
provocherebbero un inasprimento del prelievo tributario complessivo a carico dei<br />
contribuenti, in quanto:<br />
– la prima ipotesi verrebbe a variare l’ambito oggettivo di applicazione<br />
dell’addizionale Irpef, abbassando o togliendo la soglia per non applicare<br />
l’addizionale stessa;<br />
– la seconda ipotesi porterebbe a non concedere l’applicazione dei benefici per<br />
l’abitazione principale, ai fini Ici, ai parenti in linea retta che conducono in comodato<br />
immobili non di proprietà.<br />
Circa l’ambito oggettivo della predetta sospensione, il collegio ritiene che nel<br />
concetto di “aumento dei tributi” debbano rientrare anche quelle fattispecie di<br />
modifica che portino ad un aggravio del trattamento fiscale complessivo, come quelle<br />
in precedenza formulate, trattandosi indubbiamente di aumenti in senso sostanziale.<br />
P.Q.M.<br />
La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche esprime il parere<br />
che l’amministrazione – in forza delle prescrizioni normative contenute nei richiamati<br />
articoli 1, comma 7, del decreto-legge 93/2008 convertito in legge 126/2008 e 77-bis,<br />
comma 30, del decreto-legge 112/2008 convertito in legge 133/2008 – non possa<br />
disporre le modifiche di cui in premessa.<br />
La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del<br />
Comune di Serra de’ Conti.<br />
Così deliberato in Ancona, nell’adunanza del 9 gennaio 2009.<br />
torna all'inizio ^<br />
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RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />
ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />
normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />
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Tributi<br />
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ICI: il punto ministeriale sull'esenzione per gli<br />
enti non commerciali<br />
di Massimo Monteverdi<br />
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo aver raccolto per anni le richieste<br />
degli enti locali di una sua pronuncia sul tema, riepiloga la propria posizione<br />
sull'esenzione ICI prevista dall'art. 7, c. 1, lett. i). D.Lgs. n. 5<strong>04</strong>/1992. Si tratta, come<br />
ben ricordate, dell'agevolazione garantita per legge agli immobili utilizzati da enti non<br />
commerciali esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività (che per<br />
semplicità definiremo no profit).<br />
Poiché l'evoluzione normativa ha provocato dubbi e perplessità negli operatori (da<br />
ultimo l’art. 7, c. 2-bis, D.L. n. 203/2005, il quale dispone che “l'esenzione disposta<br />
dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5<strong>04</strong>, si<br />
intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano<br />
esclusivamente natura commerciale"), è giunto il momento di fotografare la situazione<br />
giuridica anche alla luce della recente giurisprudenza.<br />
Innanzitutto il Ministero rammenta che la norma prevede l'esenzione quando<br />
sussistano contemporaneamente due presupposti: l'utilizzo dell'immobile da parte di<br />
un ente non commerciale (requisito soggettivo) e la destinazione dell'immobile<br />
all'esercizio esclusivo di una delle attività elencate tassativamente dalla norma che,<br />
inoltre, non devono avere esclusivamente natura commerciale (requisito oggettivo).<br />
Per individuare il rispetto del requisito soggettivo si deve fare riferimento al TUIR<br />
(Testo unico delle imposte sui redditi) che definisce non commerciali gli enti<br />
"pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non<br />
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali." Se per<br />
gli enti pubblici non è difficile risalire a un'elencazione puntuale (che il MEF propone<br />
correttamente), più articolata è la categoria degli enti privati non commerciali.<br />
In particolare, poiché si tratta di un gruppo di enti sui quali si gioca una fetta<br />
consistente della partita tributaria, il Ministero comprende nell'elenco dei beneficiari<br />
potenziali gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo gli accordi bilaterali tra<br />
lo Stato e le diverse confessioni religiose. Il Ministero ricorda inoltre che è facoltà<br />
degli enti introdurre nel proprio regolamento di gestione dell'imposta una disposizione<br />
che limiti l'esenzione di cui si tratta ai fabbricati, escludendo quindi sia i terreni sia le<br />
aree fabbricabili.<br />
Come detto, però, non basta soddisfare il requisito soggettivo. E' altresì indispensabile<br />
che l'immobile per il quale si chiede l'esenzione sia destinato all'esercizio di una o più<br />
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attività fra quelle elencate dall'art. 7.<br />
A questo proposito, il Ministero, agevolato indubbiamente da una serie numerosa di<br />
pronunce della Cassazione, conclude che:<br />
1) L'attività che rileva ai fini dell'esenzione non è necessariamente quella esposta<br />
nello statuto dell'ente. Ciò che conta è unicamente l'esercizio effettivo e concreto<br />
dell'attività nei locali interessati.<br />
2) I locali devono essere adibiti completamente all'esercizio di quella attività. Dunque<br />
non è possibile concedere l'esenzione per gli immobili utilizzati anche per lo<br />
svolgimento di altre attività.<br />
3) L'attività svolta nei locali deve essere di natuta non commerciale. Nel senso che<br />
un'attività o è commerciale o non lo è: tertium non datur.<br />
Su questo punto, però, è necessario soffermarsi ulteriormente poiché, come accennato<br />
all'inizio, la norma prevede che siano esentabili le attività "non esclusivamente di<br />
natura commerciale". Il Ministero, per evitare di cadere nel tranello di una norma<br />
scritta male, finisce per affermare che quell'inciso va inteso nel senso che l'attività<br />
svolta nei locali è esercitata con modalità che ne escludono la natura commerciale.<br />
Ciò significa che quelle attività "non siano di fatto disponibili sul mercato o che siano<br />
svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sempre sono soddisfatti<br />
dalle strutture pubbliche e che sono estranee alla sfera di azione degli operatori<br />
privati commerciali." In effetti, l'esenzione è riconosciuta sulla base della<br />
meritevolezza sociale dell'opera esercitata nell'immobile e per questo motivo è<br />
necessario valutarne la non commercialità.<br />
Giunto fin qui, il Ministero non può che prodursi in un'elencazione delle attività che,<br />
sulla base delle premesse prima costruite, risultano meritevoli di esenzione.<br />
Tra le attività assistenziali, devono essere considerate esenti quelle convenzionate o<br />
contrattualizzate con rette 'calmierate' e in ogni caso dalla limitata variabilità. In<br />
assenza di convenzioni, tuttavia, l'esenzione può essere concessa solo a patto che le<br />
prestazioni siano gratuite (l'esempio fornito è quello delle c.d. 'mense per i poveri') o<br />
che, pur con pagamento di rette, l'attività chiuda al massimo in pareggio (immagino si<br />
intenda il 'break even point').<br />
Per le attività previdenziali si precisa, invece, che non possono usufruire<br />
dell'esenzione i locali adibiti ad uffici (amministrativi o tecnici). Resta qualche<br />
perplessità sul punto, poiché l'esercizio di previdenza obbligatoria è in ogni caso<br />
un'attività d'ufficio.<br />
Le attività sanitarie pongono ovviamente il problema della realizzazione di profitti. Il<br />
Ministero si premura di recisare che si possono considerare non esclusivamente<br />
commerciali le attività che si svolgono in modo complementare al servizio pubblico<br />
purché siano convenzionate con la Regione di competenza, criterio che dovrebbe (ma<br />
ne siamo certi?) assicurare che le prestazioni ivi effettuate non siano "orientate alla<br />
realizzazione di profitti".<br />
In relazione alle attività didattiche, il Ministero elenca tre elementi che, se rispettati,<br />
dovrebbero garantire l'esenzione:<br />
a) l'attività deve essere paritaria rispetto a quella statale (soprattutto negli standard<br />
qualitativi del servizio);<br />
b) l'attività non deve prevedere forme di discriminazione nell'accettazione degli<br />
studenti. Tali non sono, ad esempio, le prove di selezione quando le domande di<br />
iscrizione siano superiori ai posti disponibili.<br />
c) l'attività può anche conseguire un utile netto, ma esso deve essere reinvestito<br />
nell'attività didattica.<br />
Tra le attivita ricettive si deve distinguere la ricettività turistica da quella sociale. La<br />
prima deve possedere una limitata accessibilità (membri di associazioni o<br />
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appartenenti alla parrocchia ad esempio) e non deve essere effettuata tutto l'anno.<br />
La seconda deve rispondere a esigenze abitative speciali (tipico esempio quello delle<br />
comunità alloggio) o di specifiche categorie sociali (meno abbienti, studenti fuori sede<br />
ecc.). Inoltre, devono comportare l'applicazione di rette "significativamente" ridotte<br />
rispetto ai prezzi di mercato. Quindi si può escludere l'esenzione per gli alberghi e le<br />
strutture che, pur autorizzate a svolgere un'attività ricettiva complementare, in realtà<br />
sono aperte tutto l'anno e/o addebitano prezzi non calmierati. Le attività culturali sono<br />
tra quelle più difficili da definire in modo univoco. Questi i punti chiave per il<br />
Ministero:<br />
a) se si tratta di musei, l'esenzione è garantita a patto che non si svolgano attività<br />
come la vendita di libri, bar, oggettistica;<br />
b) se si tratta di cinema, l'esenzione è prevista per le sale dove si proiettano film<br />
esclusivamente di interesse culturale oppure per le sale parrocchiali;<br />
c) se si tratta di teatri, l'esenzione è limitata a quelli dove si esibiscono esclusivamente<br />
compagnie di dilettanti.<br />
Le attività ricreative sono definite in modo residuale rispetto a quelle assistenziali e<br />
culturali e naturalmente devono essere svolte con modalità non commerciali.<br />
Le attività sportive sono esenti se nell'immobile interessato si svolgono<br />
esclusivamente manifestazioni sportive organizzate direttamente e non mettendo a<br />
disposizione gli impianti per l'attività sportiva individuale (come l'affitto di campi da<br />
tennis ad esempio).<br />
Sulle attività di religione e di culto la parola definitiva spetta in ogni caso alla legge:<br />
l'art. 16, lett. a), L. n. 222/1985 stabilisce che tali sono "quelle dirette all’esercizio del<br />
culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi<br />
missionari alla catechesi, all’educazione cristiana." Tutto ciò che non vi rientra non è<br />
esente. Naturalmente, nello stesso senso, valgono gli edifici dove la religione praticata<br />
non è quella cattolica.<br />
Infine, il Ministero torna sulla questione dell'onere della prova. A chi spetta<br />
dimostrare il diritto all'esenzione? La risposta, su questo punto, è ormai chiaramente<br />
definita: spetta a colui che intende usufruire dell'agevolazione dimostrare all'ente<br />
impositore di possedere i requisiti necessari per non pagare l'imposta. La<br />
giurisprudenza di Cassazione a conforto della tesi è ormai copiosa e incontrovertibile.<br />
Va poi ricordato, che la dimostrazione deve essere fornita anno per anno e non una<br />
volta per tutte, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 5<strong>04</strong>/1992<br />
secondo il quale l’esenzione “spetta per il periodo dell'anno durante il quale<br />
sussistono le condizioni prescritte”.<br />
Il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze »<br />
torna all'inizio ^<br />
Circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 26<br />
gennaio 2009, n. 2/DF<br />
Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30<br />
dicembre 1992, n. 5<strong>04</strong>. Esenzioni. Quesiti<br />
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Pervengono alla scrivente numerosi quesiti in ordine all’applicazione dell’esenzione<br />
in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dall’art. 7, comma 1,<br />
lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 5<strong>04</strong>, sulla quale si forniscono le seguenti<br />
precisazioni.<br />
1. IL QUADRO NORMATIVO<br />
L’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992, riconosce l’esenzione dall’ICI<br />
a “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo<br />
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e<br />
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività<br />
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e<br />
sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n.<br />
222”.<br />
Occorre, inoltre, precisare che, a norma del comma 2 dell’art. 7 in questione<br />
l’esenzione “spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni<br />
prescritte”.<br />
Il quadro normativo di riferimento deve essere completato con il comma 2-bis<br />
dell’art. 7 del d.l. n. 203 del 2005 - come riformulato dall'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006,<br />
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - in base al<br />
quale “l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo<br />
30 dicembre 1992, n. 5<strong>04</strong>, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima<br />
lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".<br />
Si rende, pertanto, necessario precisare in modo puntuale quando le attività indicate<br />
dalla norma di esenzione siano svolte in maniera non esclusivamente commerciale e,<br />
conseguentemente, le ipotesi nelle quali gli immobili utilizzati dagli enti non<br />
commerciali possano considerarsi esenti da ICI.<br />
2. I REQUISITI RICHIESTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE.<br />
La suddetta esenzione deve essere riconosciuta quando ricorrono<br />
contemporaneamente:<br />
• un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l’immobile deve<br />
essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1,<br />
lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui<br />
redditi (TUIR);<br />
• un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono<br />
essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate<br />
dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.<br />
3. IL REQUISITO SOGGETTIVO.<br />
Per quanto riguarda il requisito soggettivo, occorre precisare che l’art. 73, comma 1,<br />
lettera c), del TUIR, fornisce la nozione di enti non commerciali, individuandoli negli<br />
“enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che<br />
non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.<br />
La norma in esame prevede, dunque, che nell’ambito degli enti non commerciali<br />
possono essere compresi:<br />
• gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti<br />
territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni,<br />
associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende<br />
sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività<br />
previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti<br />
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previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di<br />
servizi alla persona (ex IPAB);<br />
• gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e<br />
comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le<br />
organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non<br />
governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione<br />
sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art.<br />
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione<br />
degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile<br />
1998, n. 134);<br />
le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli<br />
enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).<br />
Occorre precisare che nell’ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi<br />
anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell’Accordo<br />
modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa<br />
cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose (ad<br />
esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre<br />
1988, n. 516, per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno;<br />
legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia - ADI; legge 8<br />
marzo 1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116,<br />
per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - UCEBI; legge 29 novembre 1995,<br />
n. 52 per la Chiesa evangelica luterana d'Italia-CELI).<br />
4. L’UTILIZZAZIONE DELL’IMMOBILE.<br />
L’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992, come già illustrato, riconosce<br />
l’esenzione agli immobili “utilizzati” dagli enti non commerciali.<br />
E’ necessario rammentare che l'art. 59, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 15 dicembre<br />
1997, n. 446, riconosce ai comuni la possibilità di stabilire con regolamento che<br />
l'esenzione in questione “si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli<br />
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale<br />
utilizzatore”.<br />
Al riguardo la Corte Costituzionale con le ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n.<br />
19 del 26 gennaio 2007, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di<br />
legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 446 del 1997<br />
per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, ha affermato che detta<br />
norma non innova la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 7, comma 1,<br />
lettera i), del D. Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992, in quanto l’esenzione deve essere riconosciuta<br />
solo all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizza<br />
direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate.<br />
L’art. 59, comma 1, lettera c), pertanto, ha il solo scopo di attribuire ai comuni, in<br />
deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992, la<br />
facoltà di stabilire unicamente che l’esenzione in questione si applichi soltanto ai<br />
fabbricati, escludendo dall’agevolazione le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.<br />
5. IL REQUISITO OGGETTIVO.<br />
Affinché venga rispettato il requisito oggettivo richiesto dall’art. 7, comma 1, lettera i)<br />
del D. Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non<br />
commerciali devono essere in concreto destinati esclusivamente allo svolgimento<br />
delle attività:<br />
- assistenziali;<br />
- previdenziali;<br />
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- sanitarie;<br />
- didattiche;<br />
- ricettive;<br />
- culturali;<br />
- ricreative;<br />
- sportive;<br />
- indicate dall’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le<br />
attività di religione e di culto, che sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla<br />
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla<br />
catechesi, all’educazione cristiana”.<br />
Bisogna innanzitutto sottolineare che ai fini del riconoscimento dell’esenzione la<br />
Corte di Cassazione in varie sentenze (Cfr.: sentenze n. 10092 del 13 maggio 2005, n.<br />
10646 del 20 maggio 2005) ha affermato che non rileva l'attività indicata nello statuto<br />
dell’ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l’attività effettivamente svolta<br />
negli immobili. Infatti, la lettera della norma implica che l'esenzione può essere<br />
riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una<br />
delle attività indicate nella norma agevolativa.<br />
Peraltro, è opportuno aggiungere che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5485<br />
del 29 febbraio 2008, ribadendo quanto già affermato nelle sentenze n. 20776 del 26<br />
ottobre 2005 e n. 23703 del 15 novembre 2007, ha sostenuto che “la sussistenza del<br />
requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente<br />
dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che<br />
attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece<br />
verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto,<br />
con le modalità di un'attività commerciale".<br />
Occorre, inoltre, verificare che ogni immobile sia utilizzato totalmente per lo<br />
svolgimento delle particolari attività richiamate dalla norma di esenzione. Ciò<br />
comporta che l'esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l’immobile sia<br />
destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, anche ad altri usi (Cfr. fra tutte:<br />
Corte di Cassazione sentenze n. 5747 del 16 marzo 2005 e n. 10092 del 13 maggio<br />
2005).<br />
La norma di esenzione, infatti, è di stretta interpretazione, per cui, secondo la<br />
Suprema Corte, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative in<br />
essa indicate.<br />
Pertanto, laddove “sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale<br />
dell'ente soggettivamente esente, rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in<br />
concreto si associ ad essa attività diversa, non contemplata, l'esenzione non può essere<br />
riconosciuta, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche<br />
d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle<br />
disposizioni preliminari al codice civile” (Corte di Cassazione sentenza n. 10646 del<br />
2005).<br />
In tal senso si era già espresso il Consiglio di Stato il quale, nel parere n. 266 del 18<br />
giugno 1996, aveva sostenuto che “ove si tratti … di un intero immobile destinato<br />
solo in parte, seppure prevalente, alle finalità favorite dalla legge, il carattere<br />
restrittivo della ripetuta norma che richiede l'"esclusività" della destinazione,<br />
impedisce comunque l'attribuzione della agevolazione fiscale”.<br />
Occorre a questo punto soffermarsi sulla disposizione del comma 2-bis dell’art. 7 del<br />
d.l. n. 203 del 2005, in base alla quale l'esenzione “si intende applicabile alle<br />
attività… che non abbiano esclusivamente natura commerciale".<br />
E’ necessario innanzitutto sottolineare che un'attività o è commerciale, o non lo è, non<br />
essendo possibile individuare una terza categoria di attività.<br />
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Pertanto, se non è possibile individuare attività qualificabili come "non<br />
esclusivamente di natura commerciale", si può sostenere che quest’ultimo inciso<br />
debba essere riferito solamente alle specifiche modalità di esercizio delle attività in<br />
argomento, che consentano di escludere la commercialità allorquando siano assenti gli<br />
elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera<br />
concorrenza), ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di<br />
esenzione.<br />
Infatti, la combinazione del requisito soggettivo e di quello oggettivo comporta che le<br />
attività svolte negli immobili ai quali deve essere riconosciuta l’esenzione dall’ICI<br />
non siano di fatto disponibili sul mercato o che siano svolte per rispondere a bisogni<br />
socialmente rilevanti che non sempre sono soddisfatti dalle strutture pubbliche e che<br />
sono estranee alla sfera di azione degli operatori privati commerciali.<br />
Ciò è particolarmente evidente per le attività svolte in regime concessorio o in<br />
convenzionamento e/o accreditamento con l'ente pubblico, in quanto si tratta di attività<br />
inserite in maniera completa ed esclusiva nel servizio pubblico gestito direttamente da<br />
un’istituzione pubblica.<br />
L'esenzione in esame, infatti, trae la sua giustificazione, da un lato nella<br />
"meritevolezza" dei soggetti e delle finalità perseguite, e, dall'altro, nella rilevanza<br />
sociale delle attività svolte.<br />
6. LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA NORMA DI ESENZIONE.<br />
Sulla base di questo inquadramento giuridico, appare opportuno, anche al fine di<br />
orientare l’attività dei comuni e dei contribuenti, effettuare una mera ricognizione<br />
dell’ambito di riferimento normativo vigente che consenta di individuare le attività<br />
meritevoli di usufruire del regime di favore in materia di ICI.<br />
A) LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI<br />
Le attività assistenziali sono quelle riconducibili alle attività previste dall’art. 128 del<br />
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo il quale per “servizi sociali si intendono tutte<br />
le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a<br />
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni<br />
di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita,<br />
escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario,<br />
nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.<br />
Bisogna, inoltre, tener conto della legge quadro per la realizzazione del sistema<br />
integrato di interventi e servizi sociali e cioè la legge 8 novembre 2000, n. 328, che<br />
all’art. 1, comma 4, dispone che gli enti locali, le regioni e lo Stato “riconoscono e<br />
agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della<br />
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e<br />
degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti<br />
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese<br />
operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del<br />
sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Il successivo comma 5 prevede che<br />
alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono:<br />
- soggetti pubblici;<br />
- organismi non lucrativi di utilità sociale;<br />
- organismi della cooperazione;<br />
- organizzazioni di volontariato;<br />
- associazioni ed enti di promozione sociale;<br />
- fondazioni;<br />
- enti di patronato;<br />
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- altri soggetti privati.<br />
Si intendono svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività<br />
convenzionate o contrattualizzate per le quali sono previste “rette” nella misura fissata<br />
in convenzione. Siffatta circostanza, infatti, garantisce uno standard di qualità e pone<br />
un limite alla remunerazione delle prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni<br />
non siano orientate alla realizzazione di profitti.<br />
Relativamente alle attività per le quali l’ente pubblico ad oggi non ha sviluppato un<br />
organico sistema di convenzionamento, la modalità di esercizio deve prevedere: a)<br />
prestazioni gratuite o con compenso simbolico (es.: mensa per poveri);<br />
b) prestazioni con rette, ma a condizione che l’attività non chiuda con un risultato<br />
superiore al pareggio economico.<br />
B) LE ATTIVITÀ PREVIDENZIALI<br />
Le attività previdenziali sono quelle dirette all’esercizio di previdenza obbligatoria. Al<br />
riguardo la risoluzione del 25 giugno 1994, prot. n. 1242, ha precisato che “non<br />
possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma esonerativa in discorso<br />
gli uffici, siano essi amministrativi che tecnici, atteso che per essi non sussiste il<br />
delineato rapporto di stretta immanenza con lo svolgimento delle … attività”<br />
tassativamente indicate nell’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992.<br />
C) LE ATTIVITÀ SANITARIE<br />
Le attività sanitarie sono quelle riconducibili nell'ambito disciplinato dal D. Lgs. 30<br />
dicembre 1992, n. 502, dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal<br />
DPCM 29 novembre 2001.<br />
Devono considerarsi svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività<br />
accreditate o contrattualizzate o convenzionate dalla regione e che, pertanto, si<br />
svolgono, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera<br />
complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico; tale circostanza garantisce<br />
uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione delle prestazioni rese,<br />
assicurando che tali prestazioni non siano orientate alla realizzazione di profitti.<br />
Ciò comporta che l'esenzione dall’ICI, non può essere riconosciuta alle strutture<br />
sanitarie non accreditate.<br />
D) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE<br />
Le attività didattiche sono quelle disciplinate dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, tra le<br />
quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli riconosciuti.<br />
Ai fini dell’applicazione della norma di esenzione è necessario che:<br />
• l'attività sia paritaria rispetto a quella statale; detta circostanza implica una serie di<br />
obblighi (ad esempio, l’accoglienza di alunni portatori di handicap, l’applicazione<br />
della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, l’obbligo di<br />
pubblicità del bilancio, le caratteristiche delle strutture e l’adeguamento a standards<br />
previsti) ed offre la garanzia del rispetto delle caratteristiche che la legge ritiene<br />
imprescindibili nell'insegnamento;<br />
• la scuola adotti un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di<br />
accettazione degli alunni. Il regolamento potrà prevedere criteri di selezione nel caso<br />
in cui le domande di iscrizione siano superiori alle disponibilità di posti, ma non potrà<br />
stabilire limiti all'accesso (ad esempio: l’esclusione degli alunni che non hanno<br />
conseguito una certa media);<br />
• l'attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che<br />
eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell’attività didattica.<br />
Da quanto esposto consegue che sono escluse dall’esenzione le scuole non paritarie,<br />
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in quanto non offrono un servizio assimilabile a quello pubblico sotto il profilo dei<br />
programmi di studio e della significatività sociale, quelle non aperte a tutti alle<br />
medesime condizioni e quelle che non reinvestono totalmente gli eventuali avanzi di<br />
gestione nell’attività didattica.<br />
E) LE ATTIVITÀ RICETTIVE<br />
Nelle attività ricettive devono essere comprese la ricettività turistica non alberghiera e<br />
la ricettività sociale.<br />
Dall’esame delle disposizioni che disciplinano la materia - in particolare la legge 21<br />
marzo 1958, n. 326, che regola i complessi ricettivi complementari a carattere<br />
turistico-sociale, attuata con il D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869; le disposizioni<br />
regionali sulla ricettività complementare o secondaria, che fissano le caratteristiche<br />
delle strutture, la tipologia dei gestori e la tipologia degli utenti – risulta che, per<br />
ottenere l’esenzione dall’ICI, devono sussistere le seguenti modalità di esercizio delle<br />
attività ricettive.<br />
Per la RICETTIVITÀ TURISTICA sono richieste:<br />
• l’accessibilità limitata, come regolata dalle prescrizioni delle leggi regionali; ciò<br />
avviene, in particolare, quando l’accessibilità non è rivolta ad un pubblico<br />
indifferenziato ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad esempio:<br />
alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla<br />
parrocchia, membri di associazioni);<br />
• la discontinuità nell'apertura; proprio per la sua natura, l'attività ricettiva non deve,<br />
infatti, essere svolta per l'intero anno solare.<br />
Per la RICETTIVITÀ SOCIALE (il cosiddetto housing sociale), è necessario che:<br />
- le iniziative mirino a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali (ad esempio:<br />
centri di accoglienza, pensionati per parenti di malati ricoverati in ospedali distanti<br />
dalle proprie residenze, comunità alloggio); si tratta di attività attraverso le quali gli<br />
enti rispondono al bisogno di sistemazioni abitative temporanee;<br />
- le attività ricettive siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali<br />
meritevoli (ad esempio: pensionati per studenti, per lavoratori precari, per stranieri e<br />
strutture simili) anche per periodi protratti nel tempo; si tratta, in sostanza, di attività<br />
caratterizzate dall'attenzione a situazioni critiche.<br />
E’ indispensabile sottolineare che per entrambe le fattispecie è determinante anche<br />
l’entità delle cosiddette "rette", che devono essere di importo significativamente<br />
ridotto rispetto ai "prezzi di mercato".<br />
In definitiva sono escluse dall’esenzione dall’ICI:<br />
• le strutture alberghiere da chiunque gestite;<br />
• le strutture, in possesso di autorizzazioni per "ricettività complementare", che si<br />
comportano da albergo.<br />
F) LE ATTIVITÀ CULTURALI<br />
Nelle attività culturali a cui fa riferimento la norma di esenzione sono comprese<br />
quelle che rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, e<br />
cioè musei, pinacoteche e simili e, con riguardo all'ambito dello spettacolo, i cinema<br />
ed i teatri.<br />
Per quanto attiene alle modalità di esercizio di dette attività occorre precisare che, al<br />
fine del riconoscimento dell’esenzione dall’ICI, negli immobili destinati ad attività<br />
museali, anche se a pagamento, non devono essere, però, svolte attività non museali<br />
di natura commerciale (come ad esempio: vendita di libri o di oggettistica nei book-<br />
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shop, somministrazione di cibo e bevande nelle caffetterie).<br />
Per l'attività dei cinema, l'esenzione deve essere riconosciuta ai locali con qualifica di<br />
“sala della comunità ecclesiale o religiosa” che l'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 22<br />
gennaio 20<strong>04</strong>, n. 28, definisce come “la sala cinematografica di cui sia proprietario o<br />
titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di<br />
istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa<br />
competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione<br />
cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di<br />
formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale<br />
o religiosa competente in campo nazionale”.<br />
L'esenzione dall’ICI deve essere, inoltre, riconosciuta alle sale cinematografiche in<br />
cui si proiettano esclusivamente film di interesse culturale; film d'essai; film<br />
riconosciuti di interesse culturale; film d'archivio; film ai quali sia stato rilasciato<br />
l'attestato di qualità; film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne<br />
cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale; film per ragazzi, come definiti<br />
dall'art. 2, commi 5, 6 e 7 del citato D. Lgs. n. 28 del 20<strong>04</strong>.<br />
Agli stessi fini esonerativi occorre valutare la circostanza che si tratti di attività<br />
cinematografiche favorite dal legislatore anche in altri ambiti, ad esempio con la<br />
concessione di contributi.<br />
Per quanto riguarda i teatri, l'esenzione è limitata a quelli che si avvalgono solo di<br />
compagnie non professionali.<br />
G) LE ATTIVITÀ RICREATIVE<br />
Le attività ricreative si collocano in un'area residuale rispetto alle attività assistenziali<br />
e culturali (un esempio sono le realtà aggregative come i “circoli ricreativi”). Deve,<br />
naturalmente, trattarsi di attività svolte con modalità non commerciali e l'immobile<br />
non deve ospitare attività ricreative (commerciali o meno) effettuate da terzi.<br />
H) LE ATTIVITÀ SPORTIVE<br />
L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività<br />
sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano<br />
svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro,<br />
affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva<br />
riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002.<br />
Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga<br />
nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente<br />
(ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a<br />
mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio:<br />
affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di<br />
campi da calcio a singoli o gruppi).<br />
Da quanto esposto consegue che l’esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti<br />
dello sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è<br />
direttamente quella “sportiva”, ma di affitto degli spazi.<br />
I) LE ATTIVITÀ DI RELIGIONE E CULTO<br />
La noma di esenzione richiama tra le attività di religione e di culto solamente quelle<br />
di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che, come innanzi<br />
precisato, sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla<br />
formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione<br />
cristiana”.<br />
Pertanto, l’esenzione dall’ICI può essere riconosciuta solo agli immobili adibiti alle<br />
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attività appena indicate.<br />
7. L’ONERE DELLA PROVA.<br />
La prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell’esenzione, come<br />
sostiene ormai la consolidata giurisprudenza (Cfr. fra tutte: Corte di Cassazione<br />
sentenze n. 555 del 1994; n. 14992 del 2000; n. 12749 del 2 settembre 2002; n. 21728<br />
del 17 novembre 20<strong>04</strong>; n. 7905 del 15 aprile 2005, n. 20776 del 26 ottobre 2005),<br />
spetta a chi sostiene di averne diritto.<br />
Detto assunto trova fondamento sui principi che regolano l'incidenza dell'onere<br />
probatorio stabiliti dall'art. 2697 del codice civile, per cui “spetta al soggetto che fa<br />
valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale<br />
regime di imposizione… di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni<br />
previste dalla legge per poter godere della …esenzione” (Corte di Cassazione<br />
sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003).<br />
torna all'inizio ^<br />
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RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />
ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />
normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />
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DALLA CTP<br />
<strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />
Bollo auto: attenzione alla prescrizione<br />
a cura di Roberto Simonazzi<br />
I giudici della tredicesima sezione della C.T.P. di Genova hanno accolto il ricorso<br />
presentato da un contribuente ligure che ha ricevuto una cartella relativa al pagamento<br />
di un bollo relativo al proprio automezzo per l’anno 2000. E’ stato accertato che<br />
l’Amministrazione finanziaria ha iniziato il percorso impositivo ai fini del recupero<br />
solamente nel 2008 e pertanto la Commissione ha definito questo fatto come avvenuto<br />
oltre i cinque anni di prescrizione e ha, di conseguenza, annullato la cartella.<br />
Il sito delle Commissioni tributarie »<br />
torna all'inizio ^<br />
Sent. C.T.P. Genova 1 dicembre 2008, n. 02/13/09<br />
Bollo auto: Accoglimento di ricorso per prescrizione quinquennale del tributo<br />
(...)<br />
Svolgimento del processo<br />
M……………………………………………. ha prodotto ricorso contro la Cartella di<br />
Pagamento n.<strong>04</strong>820080006453385 di Equitalia Polis spa relativa a Tasse<br />
automobilistiche per l’anno 2000 di euro 364,73,<br />
Il ricorrente chiede l’annullamento della cartella poiché:<br />
. non è mai stato notificato l’atto di accertamento.<br />
. non si conosce il riferimento alla autovettura.<br />
. sono trascorsi ben otto anni e quindi la riscossione è caduta in prescrizione.<br />
. infine si lamenta della inefficienza del sistema.<br />
Non ci sono le controdeduzioni di EQUITALIA POLIS spa.<br />
Motivi della decisione<br />
La Commissione ha preso atto della documentazione presentata dalle parti in<br />
contenzioso ed in particolare ha constatato che la pretesa impositiva è stata azionata<br />
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nel 2008 e cioè successivamente all’intervenuta maturazione del periodo<br />
prescrizionale.<br />
Infatti il tributo si riferisce all’anno 2000 mentre soltanto nel 2008 Equitalia ha<br />
iniziato ad agire ai fini del recupero ma dopo la scadenza dei termini di prescrizione<br />
quinquennale, pertanto il ricorso è indubbiamente fondato e conseguentemente la<br />
Commissione in accoglimento del ricorso deve annullare la cartella esattoriale<br />
impugnata.<br />
P.Q.M.<br />
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata.<br />
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.<br />
torna all'inizio ^<br />
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ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />
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IN GAZZETTA<br />
<strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />
Provvedimenti pubblicati<br />
dal 26 al 31 gennaio 2009<br />
a cura della Redazione<br />
Data<br />
27<br />
gennaio<br />
28<br />
gennaio<br />
28<br />
gennaio<br />
N°<br />
G.U.<br />
21<br />
22<br />
22<br />
(s.o.<br />
n.<br />
14)<br />
28 22<br />
(s.o.<br />
Provvedimento Epigrafe<br />
D.P.C.M. 17<br />
ottobre 2008<br />
Det. Autorità<br />
per la Vigilanza<br />
sui contratti<br />
pubblici di<br />
lavori, servizi e<br />
forniture 14<br />
gennaio 2009<br />
L. 28 gennaio<br />
2009, n. 2<br />
D.L. 29<br />
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Rideterminazione delle<br />
compartecipazioni regionali<br />
all'imposta sul valore aggiunto e<br />
all'accisa sulle benzine e delle<br />
aliquote dell'addizionale regionale<br />
all'IRPEF, per l'anno 2007, ai sensi<br />
dell'articolo 5, comma 2, del decreto<br />
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56<br />
Linee guida sulla finanza di progetto<br />
dopo l'entrata in vigore del c.d.<br />
«Terzo Correttivo». (Decreto<br />
legislativo 11 dicembre 2008, n.<br />
152). (Determinazione n. 1)<br />
Conversione in legge, con<br />
modificazioni, del decreto-legge 29<br />
novembre 2008, n. 185, recante<br />
misure urgenti per il sostegno a<br />
famiglie, lavoro, occupazione e<br />
impresa e per ridisegnare in<br />
funzione anti-crisi il quadro<br />
strategico nazionale<br />
Testo del decreto-legge 29<br />
novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta<br />
Ufficiale - n. 280 del 29 novembre<br />
2008, S.O. n. 263/L), coordinato con<br />
la legge di conversione 28 gennaio<br />
2009, n. 2 (in questo stesso<br />
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28<br />
gennaio<br />
torna all'inizio ^<br />
(s.o.<br />
n.<br />
14)<br />
novembre<br />
2008, n. 185<br />
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2009, n. 2 (in questo stesso<br />
supplemento ordinario alla pag.1),<br />
recante: «Misure urgenti per il<br />
sostegno a famiglie, lavoro,<br />
occupazione e impresa e per<br />
ridisegnare in funzione anti-crisi il<br />
quadro strategico nazionale»<br />
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normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />
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SCADENZARIO 2009<br />
MARZO<br />
a cura della Redazione<br />
<strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />
Entro Scadenza<br />
lunedì<br />
2<br />
lunedì<br />
2<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
Presentare entro oggi all’organo consiliare lo schema del<br />
bilancio di previsione per l’esercizio 2009, insieme ai<br />
prescritti allegati, munito del parere obbligatorio<br />
dell’organo di revisione contabile.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
Per tutti i contributi straordinari assegnati all’ente<br />
locale da altra P.A. nel corso del 2008, entro oggi (60<br />
giorni dal termine dell’esercizio finanziario), si deve<br />
presentare all’amministrazione erogante l’apposito<br />
rendiconto redatto a cura del segretario e del responsabile<br />
del servizio finanziario.<br />
Scade oggi il termine per l’invio telematico o tramite<br />
supporto magnetico delle dichiarazioni delle retribuzioni<br />
ai fini INAIL a seguito dell’autoliquidazione del premio<br />
effettuata in febbraio.<br />
Entro oggi si può versare la quota forfettaria mensile degli<br />
oneri previdenziali e assistenziali dovuti per gli<br />
amministratori dell’ente qualora siano lavoratori non<br />
dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti,<br />
mezzadri, coloni oppure iscritti alla gestione separata<br />
INPS.<br />
Emettere, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, entro<br />
oggi le fatture per cessioni di beni effettuate nel mese<br />
di febbraio. La fattura deve contenere l’indicazione della<br />
data e del numero dei documenti di trasporto da cui risulti<br />
la consegna dei beni.<br />
Provvedere al versamento al concessionario della<br />
riscossione competente dell’imposta sul reddito applicata<br />
per ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati<br />
nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese<br />
di febbraio 2009.<br />
I contribuenti mensili devono effettuare entro oggi il<br />
versamento dell'IVA dovuta per il mese di febbraio 2009.<br />
Per il versamento utilizzare il modello F24 telematico e il<br />
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16 codice tributo 6002 - IVA febbraio.<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
lunedì<br />
16<br />
venerdì<br />
20<br />
venerdì<br />
20<br />
Versamento entro oggi, in unica soluzione o come prima<br />
rata, dell'Iva relativa al 2008 risultante dalla<br />
dichiarazione annuale senza maggiorazione di interessi,<br />
tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6099 -<br />
Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.<br />
Versamento della rata dell'addizionale comunale<br />
all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati<br />
sulle competenze di febbraio 2009 a seguito delle<br />
operazioni di conguaglio di fine anno (2a rata a saldo<br />
2008). Il versamento è effettuato in soluzione unica se a<br />
seguito della cessazione del rapporto di lavoro.<br />
Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF<br />
trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle<br />
competenze di febbraio 2009 a seguito delle operazioni<br />
di conguaglio di fine anno (2a rata a saldo 2008). Il<br />
versamento è effettuato in soluzione unica se a seguito<br />
della cessazione del rapporto di lavoro.<br />
Entro oggi le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici<br />
che hanno optato per il metodo retributivo effettuano il<br />
versamento dell'acconto mensile IRAP dovuto sulle<br />
retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro<br />
dipendente e sui compensi corrisposti nel mese di<br />
febbraio 2009, utilizzando il Mod. F24 EP.<br />
Gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise,<br />
versano entro oggi l’imposta per tutti i quantitativi<br />
immessi in consumo nel mese di febbraio 2009. Il<br />
versamento, oltre che presso la Tesoreria Provinciale dello<br />
Stato, può essere effettuato anche attraverso F24 con<br />
possibilità di compensazione con altri tributi e contributi.<br />
Versare all'INPDAP i contributi previdenziali e assistenziali<br />
sui compensi corrisposti al personale dipendente nel mese<br />
di febbraio 2009.<br />
Versamento dei corrispettivi per il rilascio della carta<br />
d’identità elettronica, relativo agli importi incassati nella<br />
1a metà del mese di marzo 2009.<br />
Presentazione degli emendamenti allo schema di<br />
bilancio di previsione 2009 e agli altri strumenti di<br />
programmazione (Relazione previsionale e programmatica<br />
2009-2011 e relativo Bilancio pluriennale) da parte dei<br />
soggetti titolati.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
Emettere i mandati di pagamento degli stipendi e assegni<br />
per il personale dipendente relativi al mese di marzo<br />
2009.<br />
Entro oggi il Tesoriere dei comuni con popolazione<br />
superiore a 50.000 abitanti deve trasmettere al Ministero<br />
dell’Interno l’attestazione mensile relativa alla liquidità<br />
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20 a disposizione giacente nei conti aperti presso la sezione<br />
di Tesoreria.<br />
venerdì<br />
20<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
Versare all'INPS - gestione separata il contributo del<br />
24,72% (17% se già iscritti a cassa pensioni o già<br />
pensionati) sui compensi corrisposti nel mese di febbraio<br />
2009 per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione<br />
coordinata e continuativa senza copertura previdenziale.<br />
Presentare perentoriamente entro oggi alla Prefettura<br />
competente la certificazione degli oneri sostenuti a<br />
titolo di IVA sui contratti stipulati per l’affidamento della<br />
gestione dei servizi non commerciali per i quali è previsto<br />
il pagamento di una tariffa, per il periodo 2006-2008.<br />
Entro oggi deve essere inviato il certificato per la<br />
dimostrazione, per il triennio 2006-2008, della<br />
copertura del costo complessivo di gestione dei servizi<br />
a domanda individuale, del servizio per la gestione dei<br />
rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in<br />
modello per comuni e modello per province e comunità<br />
montane.<br />
Entro oggi deve essere inviato il certificato relativo ai<br />
mutui contratti nell'anno 2008 dai comuni, dalle<br />
province e dalle comunità montane, da ammettere a<br />
contributo erariale, ai sensi dell'articolo 5-bis della L. 20<br />
dicembre 1995, n. 539.<br />
Versare le quote trattenute nel mese di febbraio 2009<br />
sulle retribuzioni del personale per cessione del quinto<br />
dello stipendio.<br />
Trasmettere entro oggi, per via telematica, la<br />
dichiarazione mensile unificata contenente i dati relativi<br />
alle retribuzioni, alle ritenute fiscali, contributive e<br />
previdenziali e assicurative, nonché i dati per le erogazioni<br />
delle prestazioni, relativi ai propri dipendenti, per il mese<br />
di febbraio 2009.<br />
Versamento dei corrispettivi per il rilascio della carta<br />
d’identità elettronica, relativo agli importi incassati nella<br />
2a metà del mese di marzo 2009.<br />
Provvedere a liquidare con determinazione dirigenziale i<br />
diritti di segreteria relativi al mese di marzo 2009 in<br />
vista del prossimo versamento trimestrale all'Agenzia<br />
Autonoma Segretari comunali e provinciali.<br />
Comunicare all’Autorità Garante delle Comunicazioni le<br />
spese di carattere pubblicitario effettuate dall’ente nel<br />
2008. Se non sono state effettuate spese la<br />
comunicazione va comunque inviata, tranne che per i<br />
comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.<br />
Entro oggi presentare la denuncia cartacea dei dati relativi<br />
alla denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2008<br />
ai collaboratori coordinati e continuativi. V. anche il 30<br />
aprile per l’invio in forma automatizzata.<br />
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31<br />
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31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
Entro oggi deve essere presentata esclusivamente per via<br />
telematica la dichiarazione dei sostituti di imposta per<br />
le ritenute operate nel corso del 2008 (Mod. 770/2009,<br />
semplificato).<br />
Trasmettere perentoriamente entro oggi il prospetto per la<br />
certificazione del rispetto del Patto di stabilità 2008.<br />
La mancata trasmissione comporta inadempimento del<br />
Patto.<br />
Entro oggi il Consiglio comunale delibera la quantità e la<br />
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,<br />
alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o<br />
in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
Entro oggi gli enti che hanno affidato agli assessori la<br />
gestione degli uffici e dei servizi devono documentare con<br />
apposita deliberazione della Giunta il contenimento della<br />
spesa per il 2008. Deliberazione facoltativa.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
Termine ultimo per l’approvazione da parte della Giunta<br />
comunale delle tariffe e dei tassi di copertura<br />
percentuale sui costi di gestione dei servizi a domanda<br />
individuale per l’esercizio 2009.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
Termine ultimo per l’approvazione da parte dell’organo<br />
consiliare dei regolamenti per la disciplina delle entrate,<br />
anche tributarie, per il 2009.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
Termine ultimo per l’approvazione da parte del Consiglio<br />
comunale della deliberazione relativa al regolamento<br />
dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2009.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
Termine ultimo per l’approvazione da parte del Consiglio<br />
comunale della deliberazione relativa alle aliquote e alle<br />
detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili 2009.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
Termine ultimo per l’approvazione da parte del Consiglio<br />
comunale della deliberazione relativa al regolamento<br />
dell’aliquota e della detrazione per l’addizionale<br />
comunale all’IRPEF 2009.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
Termine ultimo per l’approvazione da parte dell’organo<br />
consiliare del programma triennale dei lavori pubblici<br />
2009-2011, compreso l’elenco annuale dei lavori pubblici<br />
per il 2009.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
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31 l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
martedì<br />
31<br />
torna all'inizio ^<br />
Termine ultimo per l’approvazione da parte dell’organo<br />
consiliare del bilancio di previsione 2009, degli altri<br />
documenti programmatici e dei prescritti allegati.<br />
Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti<br />
devono pubblicare il bilancio di previsione 2009, in<br />
estratto, su almeno due giornali quotidiani a diffusione<br />
locale, nonché su almeno un quotidiano a diffusione<br />
nazionale e su un periodico.<br />
Termine indicativo, tenuto conto della scadenza per<br />
l’approvazione del Bilancio 2009.<br />
Approvare il piano esecutivo di gestione per il 2009,<br />
sulla base del bilancio di previsione deliberato dal<br />
Consiglio dell’ente. Tale adempimento è obbligatorio per<br />
gli enti con più di 15.000 abitanti e nelle province. I<br />
comuni con meno di 15.000 abitanti hanno la facoltà di<br />
approvare un programma degli obiettivi di gestione e del<br />
loro affidamento ai responsabili di servizio.<br />
<strong>EDK</strong> <strong>Editore</strong> S.r.l., Via Santarcangiolese, 6, 47825 Torriana (RN).<br />
RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />
ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />
normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />
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OSSERVATORIO<br />
(tassi e indici per la finanza degli enti locali)<br />
a cura della Redazione<br />
Calendario determinazione tassi<br />
Cassa DD.PP. - Anno 2009<br />
G F M A M G L A S O N D<br />
- 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4<br />
9 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11<br />
16 20 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18<br />
23 27 27 24 29 26 24 28 25 23 27<br />
30 30 31 30<br />
Fonte: Cassa DD.PP. Spa<br />
torna all'inizio ^<br />
ISTAT<br />
Indice dei prezzi al consumo<br />
dicembre 2008<br />
Indice<br />
Variazione su<br />
mese<br />
precedente<br />
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Variazione<br />
su stesso<br />
mese<br />
dell'anno<br />
precedente<br />
Variazione su<br />
stesso mese di<br />
due anni<br />
precedenti<br />
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134,5 -0,1% +2,0% +4,8%<br />
Per adeguare<br />
periodicamente i valori<br />
monetari si utilizza<br />
l’indice dei prezzi al<br />
consumo per le famiglie<br />
di operai e impiegati<br />
(FOI) al netto dei<br />
tabacchi.<br />
Fonte: Istat<br />
torna all'inizio ^<br />
Il FOI si riferisce ai<br />
consumi<br />
dell’insieme delle<br />
famiglie che fanno<br />
capo a un<br />
lavoratore<br />
dipendente<br />
operaio o<br />
impiegato.<br />
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L’ISTAT rilascia<br />
certificazioni<br />
dell’indice dei<br />
prezzi presso<br />
tutti i Centri di<br />
informazione<br />
statistica (CIS).<br />
Aperture di credito<br />
Tasso massimo (d.m. 3 marzo 2006)<br />
quotazioni del 30 gennaio 2009<br />
Esistono tre diversi<br />
indici dei prezzi al<br />
consumo: oltre al FOI,<br />
esistono l’indice per<br />
la collettività<br />
nazionale e quello<br />
armonizzato europeo.<br />
Tipologia Tasso Maggiorazione<br />
A tasso fisso (1) 2,24% 0,<strong>04</strong>%<br />
A tasso variabile (2) 2,24% 0,08%<br />
NOTE:<br />
(1) Il costo globale annuo massimo per le operazioni a tasso fisso, è fissato nella misura del<br />
tasso pari all’Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,<strong>04</strong>%. Per Interest Rate Swap si<br />
intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo<br />
precedente quello di stipula del contratto di apertura di credito.<br />
(2) Il costo globale annuo massimo applicabile per le operazioni a tasso variabile, E’ fissato<br />
nella misura del tasso pari all’EURIBOR a 6 mesi maggiorato dello 0,08%. Il tasso è<br />
rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di<br />
interessi.<br />
Fonte: ilsole24ore.com<br />
torna all'inizio ^<br />
Mutui degli enti locali<br />
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Tasso massimo<br />
quotazioni del 30 gennaio 2009<br />
Scadenza Tasso fisso Tasso variabile<br />
10 anni 3,518% EURIBOR 6m + 0,30<br />
20 anni 3,913% EURIBOR 6m + 0,35<br />
30 anni 4,242% EURIBOR 6m + 0,40<br />
Fonte: ilsole24ore.com<br />
torna all'inizio ^<br />
Saggio degli interessi legali<br />
Riepilogo storico<br />
Misura Decorrenza Provvedimento<br />
5% 21 aprile 1942 - 15 dicembre 1990 Codice civile (art. 1284)<br />
10% 16 dicembre 1990 - 31 dicembre 1996 Art. 1, L. 353/90<br />
5% 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1998 Art. 2, c. 185, L. 662/96<br />
2,5% 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2000 D.M. 10 dicembre 1998<br />
3,5% 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 D.M. 11 dicembre 2000<br />
3% 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 D.M. 11 dicembre 2001<br />
2,5% 1° gennaio 20<strong>04</strong> - 31 dicembre 2007 D.M. 1° dicembre 2003<br />
3% dal 1° gennaio 2008 D.M. 12 dicembre 2007<br />
Fonte: Gazzetta Ufficiale<br />
torna all'inizio ^<br />
Altri tassi di interesse<br />
in vigore<br />
Indice Misura In vigore Provvedimento<br />
Ritardo nei pagamenti 4,10% 01.07.08 Com. 21.07.08<br />
Ritardato rimborso imposte 1,375% 01.07.03 DM 27.06.03<br />
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Somme dovute all'erario 1,375% 01.07.03 DM 27.06.03<br />
Somme dovute per IVA 2,75% 01.07.03 DM 27.06.03<br />
Ritardata iscrizione a ruolo 2,75% 01.07.03 DM 27.06.03<br />
Dilazione di pagamento 4,00% 01.07.03 DM 27.06.03<br />
Sospensione amministrativa 5,00% 01.07.03 DM 27.06.03<br />
Lavori pubblici 5,95% 01.01.07 DM 24.10.08<br />
NOTE:<br />
(3) Ai sensi dell’Art. 1, c. 165, L. 27 dicembre 2006, n. 296, la misura annua degli interessi<br />
attivi e passivi in materia di tributi locali è stabilita da ciascun ente impositore entro il limite<br />
di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Il limite massimo<br />
attuale è pertanto pari a: 6,00%.<br />
(4) Tasso base al quale deve essere applicata la maggiorazione di sette punti percentuali<br />
prevista dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.<br />
Fonte: Gazzetta Ufficiale<br />
torna all'inizio ^<br />
Tasso di riferimento<br />
per la rivalutazione di crediti<br />
Misura Decorrenza<br />
12,50% 26.8.1988 - 5.3.1989<br />
13,50% 6.3.1989 - 20.5.1990<br />
12,50% 21.5.1990 - 12.5.1991<br />
11,50% 13.5.1991 - 22.12.1991<br />
12,00% 23.12.1991 - 5.7.1992<br />
13,00% 6.7.1992 - 16.7.1992<br />
13,75% 17.7.1992 - 3.8.1992<br />
13,25% 4.8.1992 - 3.9.1992<br />
15,00% 4.9.1992 - 25.10.1992<br />
14,00% 26.10.1992 -12.11.1992<br />
13,00% 13.11.1992 - 22.12.1992<br />
12,00% 23.12.1992 - 3.2.1993<br />
11,50% 4.2.1993 - 22.4.1993<br />
11,00% 23.4.1993 - 20.5.1993<br />
10,50% 21.5.1993 - 13.6.1993<br />
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10,00% 14.6.1993 - 5.7.1993<br />
9,00% 6.7.1993 - 9.9.1993<br />
8,50% 10.9.1993 - 21.10.1993<br />
8,00% 22.10.1993 - 17.2.1994<br />
7,50% 18.2.1994 - 11.5.1994<br />
7,00% 12.5.1994 - 11.8.1994<br />
7,50% 12.8.1994 - 21.2.1995<br />
8,25% 22.2.1995 - 28.5.1995<br />
9,00% 29.5.1995 - 22.7.1996<br />
8,25% 23.7.1996 - 23.10.1996<br />
7,50% 24.10.1996 - 20.1.1997<br />
6,75% 21.1.1997 - 29.6.1997<br />
6,25% 30.6.1997 - 23.12.1997<br />
5,50% 24.12.1997 - 20.4.1998<br />
5,00% 21.4.1998 - 26.10.1998<br />
4,00% 27.10.1998 - 3.12.1998<br />
3,50% 4.12.1998 - 31.12.1998<br />
3,00% 1.1.1999 - 8.4.1999<br />
2,50% 9.4.1999 - 4.11.1999<br />
3,00% 5.11.1999 - 3.2.2000<br />
3,25% 4.2.2000 - 16.3.2000<br />
3,50% 17.3.2000 - 27.4.2000<br />
3,75% 28.4.2000 - 8.6.2000<br />
4,25% 9.6.2000 - 31.8.2000<br />
4,50% 1.9.2000 - 5.10.2000<br />
4,75% 6.10.2000 - 10.5.2001<br />
4,50% 11.5.2001 - 30.8.2001<br />
4,25% 31.8.2001 - 17.9.2001<br />
3,75% 18.9.2001 - 8.11.2001<br />
3,25% 9.11.2001 - 5.12.2002<br />
2,75% 6.12.2002 - 6.3.2003<br />
2,50% 7.3.2003 - 5.6.2003<br />
2,00% 6.6.2003 - 5.12.2005<br />
2,25% 6.12.2005 - 7.3.2006<br />
2,50% 8.3.2006 - 14.6.2006<br />
2,75% 15.6.2006 - 8.8.2006<br />
3,00% 9.8.2006 - 10.10.2006<br />
3,25% 11.10.2006 - 12.12.2006<br />
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FL&C.it <strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />
3,50% 13.12.2006 - 13.3.2007<br />
3,75% 14.3.2007 - 12.6.2007<br />
4,00% 13.6.2007 - 2.7.2008<br />
4,25% 3.7.2008 - 14.10.2008<br />
3,75% 15.10.2008 - 11.11.2008<br />
3,25% 12.11.2008 - 9.12.2008<br />
2,50% 10.12.2008 - 20.1.2009<br />
2,00% 21.1.2009 - In vigore (1)<br />
Nella tabella precedente sono riportati i tassi di riferimento (già Tassi Ufficiali di Sconto)<br />
determinati dalla Banca d’Italia sino al 1° gennaio 20<strong>04</strong> e, in seguito, dalla Banca Centrale<br />
Europea.<br />
Essi rappresentano un indicatore generico dei tassi di interesse passivi praticati dal sistema<br />
bancario.<br />
NOTE:<br />
(5) Ultimo provvedimento modificativo della Banca Centrale Europea pubblicato nel<br />
Bollettino mensile BCE - gennaio 2009 - p. S7 Aggiornato al Comunicato BCE - 15<br />
gennaio 2009.<br />
Il tasso di interesse per differimento e dilazione del pagamento rateale di debiti contributivi<br />
INPDAP e per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori INAIL in vigore è<br />
pertanto: 8,00%<br />
L’ammontare delle sanzioni civili previste dall’Art. 116, L. 388/2000 in vigore (valido sia<br />
per i crediti INPDAP sia per quelli INAIL) è pertanto: 7,50%.<br />
Fonte: Banca d'Italia<br />
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