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Finanza Locale e Controlli n. 04-09.pdf - EDK Editore

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<strong>Finanza</strong> <strong>Locale</strong> e <strong>Controlli</strong> n. <strong>04</strong>-09<br />

Newsletter riservata a **2**<br />

**1**<br />

Anno VI<br />

n. <strong>04</strong>.2009<br />

4 febbraio 2009<br />

A cura di Massimo Monteverdi<br />

Gentile Cliente,<br />

le ricordiamo che il suo abbonamentoè scaduto lo scorso 31 dicembre.<br />

Inviamo questo numero GRATUITO al fine di consentirle di regolarizzarel<br />

´abbonamento 2009 alla rivista compilandoil modulo allegato.<br />

Per avere chiarimenti sulle modalità di abbonamentocontattare l´Agente<br />

di zona, oppure l´Ufficio Vendite.<br />

IN QUESTO NUMERO<br />

Patto di stabilità in salita: le alienazioni fuori dei saldi<br />

R U B R I C H E<br />

2009-2001<br />

E´ scontro aperto tra ANCI e MEF dopo che la Ragioneria generale<br />

dello Stato, con la consueta circolare illustrativa del patto di stabilità<br />

per il triennio 2009-2011 emanata il 29 gennaio scorso, ha escluso<br />

dai saldi utili ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto di I provvedimenti pubblicati tra il 26 e<br />

stabilità interno le entrate provenienti dalle alienazioni del patrimonio il 31 gennaio 2009<br />

immobiliare e delle partecipazioni.<br />

Circ. Ministero dell´Economia e delle Finanze 27 gennaio 2009, n. 2/<br />

RGS<br />

Leggi l´analisi di Elena Masini<br />

Polizze assicurative: blocco a 360°<br />

La nullità delle polizze assicurative che coprono i rischi riguardanti la<br />

responsabilità contabile, stipulate da un ente locale per conto degli<br />

amministratori, non opera soltanto nei confronti di chi è legato all<br />

´amministrazione comunale in virtù del mandato elettorale ricevuto,<br />

ma opera nei confronti di tutti i dipendenti.<br />

Tassi & Indici per l´Ufficio Servizi<br />

Finanziari<br />

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo Emilia-Romagna, 27<br />

gennaio 2009, n. 3/2009/PAR<br />

______________________________<br />

I principaliadempimenti del Servizio<br />

Finanziario nel mese di marzo 2009<br />

Leggi il commento di Antonio G. Paladino<br />

Per informazioni sulle modalità di<br />

abbonamentocontattate l´Agente<br />

<strong>EDK</strong> di zona, oppure inviate una<br />

mail al nostro Ufficio Vendite.<br />

Il servizio Scuola-bus gestito da cooperativa sconta l´IVA al<br />

10%<br />

Il servizio di accompagnamento scolastico reso da una cooperativa<br />

sociale non è considerato una prestazione educativa e quindi non<br />

sconta l´aliquota agevolata del 4%, ma rientra tra le attività di<br />

http://www.edkeditore.it/edk/newsletter.nsf/$DefaultView/F5A98DA8797F0E58C1257...<br />

1<br />

03 febbraio 2009 10:03:29


<strong>Finanza</strong> <strong>Locale</strong> e <strong>Controlli</strong> n. <strong>04</strong>-09<br />

sconta l´aliquota agevolata del 4%, ma rientra tra le attività di<br />

trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, e, come tale, è<br />

assoggettato all´Iva al 10 per cento.<br />

Ris. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2009, n. 27<br />

Blocco aliquote: anche i regolamenti sui tributi sono blindati<br />

Da quando è stato imposto il blocco all´aumento dei tributi degli enti<br />

locali, i regolamenti comunali in materia sono intoccabili, soprattutto<br />

se le modifiche che si vorrebbero apportare pescano dentro le tasche<br />

dei cittadini.<br />

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo Marche, 9 gennaio<br />

2009, n. 1/2009/PAR<br />

Leggi il commento di Antonio G. Paladino<br />

ICI: il punto ministeriale sull´esenzione per gli enti non<br />

commerciali<br />

Il Ministero dell´Economia e delle Finanze, dopo aver raccolto per<br />

anni le richieste degli enti locali di una sua pronuncia sul tema,<br />

riepiloga la propria posizione sull´esenzione ICI prevista dall´art. 7, c.<br />

1, lett. i). D.Lgs. n. 5<strong>04</strong>/1992. Si tratta, come ben ricordate, dell<br />

´agevolazione garantita per legge agli immobili utilizzati da enti non<br />

commerciali esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività<br />

(che per semplicità definiremo no profit).<br />

Circ. Ministero dell´Economia e delle Finanze 26 gennaio 2009, n. 2/<br />

DF<br />

Leggi il commento di Massimo Monteverdi<br />

Bollo auto: attenzione alla prescrizione<br />

I giudici della tredicesima sezione della C.T.P. di Genova hanno<br />

accolto il ricorso presentato da un contribuente ligure che ha ricevuto<br />

una cartella relativa al pagamento di un bollo relativo al proprio<br />

automezzo per l´anno 2000.<br />

Sent. C.T.P. Genova 1 dicembre 2008, n. 02/13/09<br />

Leggi la massima a cura di Roberto Simonazzi<br />

Primi adempimenti<br />

<strong>Finanza</strong> e Tributi<br />

Edizione 2009<br />

Una pratica completa per la<br />

gestione degli adempimenti in<br />

materia di finanza e tributi<br />

dopo l´approvazionedella<br />

Finanziaria 2009 e dei<br />

provvedimenti collegati. Con<br />

CD-Rom.<br />

Cod. 94160<br />

Pratico<br />

2009<br />

a cura di Massimo Monteverdi<br />

3a edizione 2008<br />

In una sola agenda, tutto ciò<br />

che serve per far fronte con<br />

tranquillità e sicurezza alle<br />

scadenze operative del 2009.<br />

In partnership con ANCI<br />

ComuniCare.<br />

Cod. 93405<br />

<strong>EDK</strong> organizza<br />

la seguente giornata di studio:<br />

I RIFLESSI DELLA MANOVRA<br />

FINANZIARIA 2009 SUL SISTEMA<br />

MODULARE DI BILANCIO DEGLI<br />

ENTI LOCALI<br />

I trasferimenti erariali:<br />

determinazione, quantificazione<br />

e certificazione<br />

Relatori:<br />

Dott. Gennaro Cascone<br />

Dott. Antonio Scozzese<br />

17 febbraio 2009<br />

Castelvolturno (CE)<br />

Holiday Inn<br />

Via Domitiana Km. 35<br />

Clicca qui per scaricare<br />

la scheda di iscrizione<br />

Guida al bilancio<br />

2009<br />

a cura di Massimo Monteverdi<br />

7a edizione 2008<br />

Indispensabileriferimento per l<br />

´attività quotidianadegli Uffici<br />

Ragioneria, Tributi e<br />

Personale, raccoglie tutte le<br />

norme nel testo più<br />

aggiornato. In partnership con<br />

ANCI ComuniCare.<br />

Cod. 934<strong>04</strong><br />

http://www.edkeditore.it/edk/newsletter.nsf/$DefaultView/F5A98DA8797F0E58C1257...<br />

2<br />

03 febbraio 2009 10:03:29


FL&C.it <strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />

MANOVRA 2009<br />

<strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />

Patto di stabilità in salita: le alienazioni fuori dai<br />

saldi 2009-2001<br />

di Elena Masini<br />

E’ scontro aperto tra ANCI e MEF dopo che la Ragioneria generale dello Stato, con la<br />

consueta circolare illustrativa del patto di stabilità per il triennio 2009-2011 emanata il 29<br />

gennaio scorso, ha escluso dai saldi utili ai fini del conseguimento degli obiettivi del<br />

patto di stabilità interno le entrate provenienti dalle alienazioni del patrimonio<br />

immobiliare e delle partecipazioni.<br />

Con circolare n. 2 del 29 gennaio 2009 la Ragioneria generale dello Stato ha impartito le<br />

istruzioni in merito all’applicazione del patto di stabilità interno 2009-2011 per gli enti<br />

locali, la cui disciplina è stata completamente rinnovata ad opera dell’articolo 77-bis del<br />

decreto legge n. 112/2008. Cerchiamo di riassumere i punti più salienti della circolare.<br />

Entrate da alienazioni. Con una interpretazione del comma 8 dell’articolo 77-bis del<br />

decreto legge n. 112/2008 che sfrutta una ambigua riformulazione ad opera della legge<br />

finanziaria 2009, il Ministero guidato da Giulio Tremonti ha confermato l’esclusione dal<br />

saldo 2007 e dalle entrate utili ai fini del rispetto degli obiettivi del patto i proventi<br />

derivanti da:<br />

• alienazioni di partecipazioni o di quote azionarie di società operanti nel settore dei<br />

servizi pubblici locali;<br />

• alienazioni del patrimonio immobiliare;<br />

• distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie effettuate da società<br />

quotate in borsa che operano nel campo dei servizi pubblici locali;<br />

se destinate ad investimenti o alla riduzione del debito.<br />

Ora la strada per gli enti locali è tutta in salita e sarà veramente difficile cercare di<br />

rispettare il patto di stabilità, soprattutto per coloro che hanno già disposto le alienazioni<br />

nel 2008 o in anni precedenti e sono in attesa solamente del relativo incasso. In questo<br />

caso, infatti, la scelta di alienare il proprio patrimonio per finanziare investimenti<br />

altrimenti non realizzabili, assunta in vigenza di una normativa che considerava valide<br />

tali entrate, ha dato origine a spese regolarmente impegnate alle quali l’ente ha già fatto<br />

fronte o dovrà fare fronte con i relativi pagamenti nei prossimi mesi. I margini di<br />

manovra ed i correttivi per cercare di rientrare nell’obiettivo del patto 2009 sono dunque<br />

molto risicati e tutto dipenderà dall’entità dei proventi da alienazioni che comuni e<br />

province hanno a residuo ed in attesa di riscuotere. In generale, poi, l’impossibilità di<br />

finanziare gli investimenti con mutui o con alienazioni, perché farebbero andare fuori<br />

patto, paralizza in concreto qualsiasi opera pubblica locale, se si tiene in considerazione<br />

il fatto che l’unica fonte rimasta, ovvero gli oneri di urbanizzazione, vengono utilizzati in<br />

larga parte dai comuni per finanziare le spese correnti.<br />

L’unico modo per salvare gli investimenti, allora, è quello di cercare strade alternative,<br />

in primis il paternariato pubblico-privato che funziona in presenza di opere suscettibili di<br />

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sfruttamento economico. Alcune delle soluzioni perseguibili dai comuni potrebbero<br />

essere le seguenti:<br />

• ricorso al project financing o alla concessione di costruzione e gestione per la<br />

realizzazione da parte di privati di opere pubbliche, disciplinato dagli articoli 142 e<br />

seguenti del decreto legislativo n. 163/2006;<br />

• ricorso al leasing previsto dal comma 907 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006;<br />

• attribuire a unioni di comuni e comunità montane la competenza a realizzare gli<br />

investimenti, sfruttando l’esclusione di tali enti dal patto di stabilità interno;<br />

• creare società patrimoniali a cui dare in gestione il proprio patrimonio e che potrebbero<br />

realizzare investimenti contraendo mutui con garanzia fideiussoria dell’ente;<br />

• realizzazione di opere di urbanizzazione da parte dei privati a scomputo dei relativi<br />

oneri concessori. Eliminato l’obbligo di inviare alla Corte dei conti gli atti che prevedono<br />

la realizzazione degli interventi edilizi mediante scomputo, occorre comunque fare<br />

attenzione alla necessità che i privati affidino tali opere secondo procedure ad evidenza<br />

pubblica, come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g) e<br />

dall’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006.<br />

Spese per attuazione delle ordinanze emanate a seguito della dichiarazione dello<br />

Stato di emergenza. L’esclusione di tali spese prevista dai commi 7-bis e 7-ter<br />

dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 opera non solo per il 2009-2011 ma<br />

anche per il 2007. Gli enti quindi dovranno detrarre le spese correnti e di investimento<br />

sostenute a fronte di tali ordinanze, nonché le relative risorse di parte corrente o in conto<br />

capitale provenienti dallo Stato sia dal saldo di competenza mista 2007 utilizzato per<br />

calcolare gli obiettivi del triennio, sia dai saldi utili 2009-2011 conseguiti per il<br />

raggiungimento di tali obiettivi.<br />

Modalità di calcolo dei trasferimenti erariali e regionali. La nuova disciplina del patto<br />

di stabilità interno per il 2009-2011 non ripropone più la disposizione contenuta nel<br />

comma 682 della legge n. 296/2006, la quale consentiva di considerare<br />

convenzionalmente accertati e riscossi i trasferimenti annualmente comunicati dalle<br />

amministrazioni statali (o regionali) interessate. Pertanto, precisa il ministero, ai fini del<br />

patto di stabilità gli importi dei trasferimenti devono essere considerati come segue:<br />

• Calcolo saldo 2007: “nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per<br />

l’individuazione del saldo obiettivo, i trasferimenti statali e regionali incidono per il<br />

totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto<br />

capitale) sulla base dei dati registrati nell’anno e desunti dal conto consuntivo.” Tali<br />

importi quindi possono non corrispondere con le risultanze della certificazione prodotta<br />

ai fini del rispetto degli obiettivi del patto 2007<br />

• Calcolo saldi 2009-2011: anche nei saldi utili ai fini del rispetto degli obiettivi del patto<br />

per il 2009-2011 i trasferimenti devono essere considerati assumendo gli accertamenti e<br />

le riscossioni risultanti nei conti consuntivi approvati. Tuttavia, qualora un ente si sia<br />

avvalso della facoltà concessa dal comma 682 della legge n. 296/2006 e nel 2007 e/o<br />

2008 abbia considerato nel saldo utile tali entrate convenzionali, i relativi importi non<br />

potranno essere riconsiderati all’interno dei saldi 2009-2011, allorquando quelle entrate<br />

verranno effettivamente riscosse. Diversamente si avrebbe una duplicazione di poste<br />

attive tale da alterare i risultati effettivamente raggiunti ai fini patto.<br />

Disapplicazione del meccanismo di automatismo fiscale. Coerentemente con la nuova<br />

linea del governo per il risanamento della finanza pubblica, improntata alla riduzione ed<br />

al contenimento delle spese delle amministrazioni pubbliche ed al congelamento della<br />

pressione fiscale, la circolare chiarisce che già dal 2008 viene disapplicato il meccanismo<br />

di automatismo fiscale previsto dall’articolo 1, commi 691-693 della legge n. 296/2006<br />

per gli enti inadempienti. L’interpretazione, oltre che essere coerente con il quadro<br />

normativo sopra delineato, trova conferma anche nel fatto che ogni qual volta viene<br />

rinnovata la disciplina del patto di stabilità interno, le precedenti disposizioni cessano i<br />

loro effetti, salvo espressi richiami normativi.<br />

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Nello specifico la sopravvivenza del sistema di automatismo fiscale per gli enti<br />

inadempienti al patto era legata all’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008,<br />

che, nell’ambito del blocco degli aumenti dei tributi locali, faceva salvi gli aumenti già<br />

validamente deliberati con il bilancio di previsione 2008 e le disposizioni contenute nei<br />

commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 della legge n. 296/2006. Di fatto la circolare<br />

precisa che l’atteso decreto che doveva disciplinare il meccanismo di aumento<br />

dell’addizionale comunale IRPEF o dell’IPT per gli enti locali inadempienti nel 2007 che<br />

non avevano adottato i previsti meccanismi di rientro non verrà mai emanato, per cui tali<br />

disposizioni, di fatto, non troveranno mai applicazione.<br />

Sanzioni in caso di inadempimento. Nel precisare che le sanzioni previste dai commi<br />

20 e 21 dell’articolo 77-bis in caso di mancato rispetto del patto di stabilità si applicano<br />

solamente nell’anno successivo a quello di inadempimento, il Ministero ricorda come<br />

alla Corte dei conti, in forza dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n.<br />

266/2005, sia demandato nell’ambito dell’esame dei dati del bilancio preventivo e del<br />

rendiconto degli enti locali, l’accertamento del mancato rispetto degli obiettivi e la<br />

vigilanza sull’adozione delle misure correttive e sull’applicazione delle sanzioni. A<br />

questo proposito alcune specificazioni sono doverose per quanto riguarda il divieto di<br />

ricorrere a mutui. In particolare viene precisato che:<br />

• il divieto di contrarre nuovi mutui vale solamente se l’indebitamento è finalizzato agli<br />

investimenti e non anche alla contrazione di nuovo debito destinato alla estinzione<br />

anticipata di precedenti operazioni che consente una riduzione del valore finanziario<br />

delle passività;<br />

• l’assunzione del mutuo coincide con la stipula del relativo contratto di prestito, a<br />

prescindere dal momento in cui è stata assunta la deliberazione ovvero compiuta la<br />

relativa istruttoria;<br />

• sono esclusi dal divieto mutui finanziati in tutto o in parte con contributi regionali e<br />

rimborsati direttamente dalla regione all’istituto finanziatore. In questo caso, infatti, la<br />

regione deve iscrivere nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della<br />

quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.<br />

Esclusione di spese finanziate con il risparmio di interessi. Sempre in materia di patto<br />

di stabilità, segnaliamo l’articolo 2-ter del decreto legge n. 185/2008, introdotto in sede<br />

di conversione ad opera della legge n. 2/2009, il quale esclude dai saldi utili ai fini del<br />

rispetto del patto relativo al 2009 le spese di investimento finanziate dal risparmio degli<br />

interessi passivi corrisposti sui mutui derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse<br />

ovvero dalla rinegoziazione dei prestiti mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione.<br />

La disposizione è limitata solamente ai comuni.<br />

Entro fine febbraio dovrà essere emanato un apposito decreto che garantisca una spesa<br />

massima di 5 milioni di euro.<br />

Anno Enti Condizione Esclusione dal saldo<br />

2009 Comuni<br />

Rispetto<br />

patto<br />

2006-2008<br />

file:///Volumes/T-BAG/Newsletter/FL&C.it/2009/FLECit_2009_<strong>04</strong>/TacoHTMLEditTemp.html<br />

Pagamenti in c/capitale finanziate<br />

con:<br />

a) risparmi su interessi per<br />

riduzione di tassi o rinegoziazione<br />

mutui non conteggiato nel bilancio<br />

di previsione;<br />

b) risparmi su interessi mutui per<br />

rinegoziazione tramite avanzo di<br />

amministrazione<br />

Limite<br />

spesa<br />

5 ml.<br />

di<br />

euro<br />

02/02/09 18:47<br />

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SALDO 2007 (BASE DI CALCOLO PER OBIETTIVO)<br />

VOCI ESCLUSE<br />

ENTRATE SPESE<br />

Riscossione di crediti (comma 5) Concessione di crediti (comma 5)<br />

Entrate derivanti da (comma 8):<br />

- cessioni di quote azionarie di<br />

società operanti nel settore dei<br />

servizi pubblici locali;<br />

- distribuzione di dividendi<br />

derivanti da operazioni<br />

straordinarie da parte di società<br />

quotate in borsa operanti nel<br />

settore dei servizi pubblici locali;<br />

- dismissioni di patrimonio<br />

immobiliare<br />

destinate a investimenti o riduzione<br />

del debito<br />

Trasferimenti dallo Stato per il<br />

finanziamento delle spese<br />

connesse all’attuazione delle OPCM<br />

emanate a seguito di dichiarazione<br />

stato di emergenza (comma 7-bis)<br />

file:///Volumes/T-BAG/Newsletter/FL&C.it/2009/FLECit_2009_<strong>04</strong>/TacoHTMLEditTemp.html<br />

Spese connesse all’attuazione delle<br />

OPCM emanate a seguito di<br />

dichiarazione stato di emergenza<br />

(comma 7-bis)<br />

SALDO 2009 (CALCOLO PER VERIFICARE IL RISPETTO DELL'OBIETTIVO)<br />

VOCI ESCLUSE<br />

ENTRATE SPESE<br />

Riscossione di crediti (comma 5) Concessione di crediti (comma 5)<br />

Entrate derivanti da (comma 8):<br />

- cessioni di quote azionarie di<br />

società operanti nel settore dei<br />

servizi pubblici locali;<br />

- distribuzione di dividendi<br />

derivanti da operazioni<br />

straordinarie da parte di società<br />

quotate in borsa operanti nel<br />

settore dei servizi pubblici locali;<br />

- dismissioni di patrimonio<br />

immobiliare<br />

destinate a investimenti o riduzione<br />

del debito<br />

Trasferimenti dallo Stato per il<br />

finanziamento delle spese<br />

connesse all’attuazione delle OPCM<br />

emanate a seguito di dichiarazione<br />

Pagamenti in c/capitale finanziati<br />

con:<br />

a) risparmi per interessi su mutui<br />

derivanti dalla riduzione dei tassi o<br />

dalla rinegoziazione, non utilizzati<br />

nel bilancio di previsione<br />

b) risparmio per interessi connessi<br />

alla rinegoziazione di mutui<br />

utilizzando avanzo (art. 2-ter, DL<br />

185/2008)<br />

Spese connesse all’attuazione delle<br />

OPCM emanate a seguito di<br />

dichiarazione stato di emergenza<br />

02/02/09 18:47<br />

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emanate a seguito di dichiarazione<br />

stato di emergenza (comma 7-bis)<br />

(comma 7-bis)<br />

La pagina del sito della Ragioneria generale dello Stato dedicato al Patto »<br />

torna all'inizio ^<br />

Circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 27<br />

gennaio 2009, n. 2/RGS<br />

Circolare concernente il “patto di stabilità interno” per gli anni 2009-2011 per le<br />

Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 77-bis, commi da 2<br />

a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge<br />

6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge<br />

finanziaria 2009)<br />

torna all'inizio ^<br />

<strong>EDK</strong> <strong>Editore</strong> S.r.l., Via Santarcangiolese, 6, 47825 Torriana (RN).<br />

RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />

ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />

normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />

file:///Volumes/T-BAG/Newsletter/FL&C.it/2009/FLECit_2009_<strong>04</strong>/TacoHTMLEditTemp.html<br />

02/02/09 18:47<br />

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CORTE DEI CONTI<br />

<strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />

Polizze assicurative: blocco a 360°<br />

di Antonio G. Paladino<br />

La nullità delle polizze assicurative che coprono i rischi riguardanti la responsabilità<br />

contabile, stipulate da un ente locale per conto degli amministratori, non opera<br />

soltanto nei confronti di chi è legato all’amministrazione comunale in virtù del<br />

mandato elettorale ricevuto, ma opera nei confronti di tutti i dipendenti. E’ pacifico,<br />

infatti, che la responsabilità amministrativo-contabile è un istituto che attiene alla<br />

condotta di tutti coloro che si trovino in rapporto di servizio con una pubblica<br />

amministrazione.<br />

Non ammette repliche la conclusione cui è pervenuta la sezione regionale di controllo<br />

della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, nel testo del parere n. 3/2009, con il quale<br />

ha fornito un’interpretazione estensiva dei soggetti destinatari delle disposizioni recate<br />

dall’articolo 3, comma 59 della legge finanziaria 2008.<br />

Come si ricorderà la normativa richiamata dispone la nullità dei contratti con i quali<br />

un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti<br />

dall’espletamento dei compiti istituzionali, connessi con la carica e riguardanti la<br />

responsabilità amministrativo-contabile. Norma che, altresì, dispone la sanzione del<br />

rimborso, quale vero e proprio danno erariale, a carico dei beneficiari e dei soggetti<br />

che stipulano, ovvero prorogano tali contratti, pari a dieci volte l’ammontare dei<br />

premi complessivamente stabiliti nel citato contratto.<br />

In questo contesto normativo, il sindaco di Mercato Saraceno ( Fc) ha pertanto<br />

investito la sezione emiliana della Corte per sapere se la disciplina dettata dalla norma<br />

in questione operi anche per quelle polizze assicurative che eventualmente includano<br />

nella copertura assicurativa, i responsabili di settore e i dipendenti degli enti pubblici,<br />

i quali “frequentemente sono soggetti a giudizi di responsabilità erariale”.<br />

Si tratta pertanto di operare un’interpretazione al concetto di “amministratori” che il<br />

legislatore ha richiamato nella disposizione. Vale a dire se per tali debbano essere<br />

intesi solo coloro che hanno ricevuto, nel caso che qui rileva, il mandato elettivo dai<br />

cittadini, ovvero tutti coloro che sono incardinati nella pubblica amministrazione.<br />

La Corte non ha avuto dubbi nel decidere per la seconda ipotesi prospettata. Posto che<br />

il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a<br />

favore dei propri dipendenti a copertura dei danni derivanti da sentenze emesse dalla<br />

Corte dei conti, altro non è che danno all’erario, in quanto non rispondente ad alcun<br />

interesse pubblico (Corte Conti Umbria, n. 553/2002), è evidente che il divieto<br />

contenuto nella disposizione della legge finanziaria 2008, sia riferito a tutti i pubblici<br />

dipendenti.<br />

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Tale conclusione, scrive la Corte, è suffragata dal fatto che la responsabilità<br />

amministrativo-contabile è un istituto che attiene alla condotta di quanti si trovino in<br />

rapporto di servizio con una pubblica amministrazione. E in questa situazione è<br />

evidente che non si trovano soltanto gli amministratori in carica in virtù di un<br />

mandato elettorale. Pertanto, l’ipotesi di nullità prospettata dall’articolo 3, comma 59<br />

della legge n.244/2007 va estesa a tutti i casi di polizze stipulate da pubbliche<br />

amministrazioni a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze<br />

derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili.<br />

Altresì, chiude il parere, non risponde ad alcun interesse dell’ente, l’eventuale scelta<br />

di accollare ad amministratori e funzionari, la relativa quota di costi di tali polizze<br />

che, pertanto, sarebbe priva di giustificazione.<br />

L’osservazione della Corte<br />

La nullità delle polizze assicurative che coprono i rischi riguardanti la responsabilità<br />

contabile, stipulate da un ente locale per conto degli amministratori, non opera<br />

soltanto nei confronti di chi è legato all’amministrazione comunale in virtù del<br />

mandato elettorale ricevuto, ma opera nei confronti di tutti i dipendenti, in quanto la<br />

responsabilità amministrativo-contabile è un istituto che attiene alla condotta di tutti<br />

coloro che si trovino in rapporto di servizio con una pubblica amministrazione.<br />

Il sito della Corte dei conti Emilia-Romagna »<br />

torna all'inizio ^<br />

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo<br />

Emilia-Romagna, 27 gennaio 2009, n. 3/2009/PAR<br />

(...)<br />

FATTO<br />

Il Sindaco del Comune di Mercato Saraceno ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi<br />

dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere in<br />

ordine all’interpretazione della norma di cui all’art. 3, comma 59, della legge 24<br />

dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), nella quale viene disposta la nullità dei<br />

contratti con i quali un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi<br />

derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali, connessi con la carica e<br />

riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici, oltre alla<br />

responsabilità contabile.<br />

In particolare il Sindaco del Comune di Mercato Saraceno chiede se la disciplina<br />

dettata dalla norma in questione valga anche per quelle polizze che eventualmente<br />

includano nella copertura assicurativa i responsabili di settore e i dipendenti degli enti<br />

pubblici, che frequentemente sono soggetti a giudizi di responsabilità amministrativocontabile.<br />

Chiede inoltre se la sanzione di nullità prevista dalla norma all’esame operi<br />

anche nel caso di una polizza generale, comprensiva della copertura a favore degli<br />

amministratori, quando costoro si accollino la quota di premio che li riguarda.<br />

ritenuto in<br />

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DIRITTO<br />

L’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il<br />

Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città<br />

metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di<br />

contabilità pubblica.<br />

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell’adunanza del 27 aprile<br />

20<strong>04</strong>, ha fissato principi e modalità di esercizio dell’attività consultiva, al fine di<br />

garantire l’uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica<br />

proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con<br />

successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con<br />

indirizzi di coordinamento.<br />

Tenuto conto dei principi puntualmente enunciati nella suddetta adunanza, può<br />

affermarsi che la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del<br />

Comune di Mercato Saraceno, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.<br />

Quanto alla sua ammissibilità oggettiva, la Sezione, tenendo conto degli orientamenti<br />

generali a suo tempo manifestati dalla Sezione delle autonomie nella già richiamata<br />

adunanza del 27 aprile 20<strong>04</strong> e ulteriormente precisati, per quanto attiene ai limiti<br />

oggettivi con delibera successiva, ha ritenuto che il parere sia correttamente riferito<br />

alla materia della contabilità pubblica. In particolare alle modalità di utilizzo delle<br />

risorse pubbliche e degli specifici obiettivi di contenimento della spesa e di<br />

coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie. L’oggetto del<br />

quesito presenta altresì il carattere della “generalità”, in quanto appare finalizzata alla<br />

corretta interpretazione di un testo normativo disciplinante l’attività amministrativa.<br />

Tali considerazioni consentono pertanto di ritenere il parere ammissibile, anche dal<br />

punto di vista oggettivo.<br />

Venendo all’esame del merito, va detto che sulla questione di cui si è recentemente<br />

occupato il legislatore, è prevalso, già da tempo, un orientamento uniforme nella<br />

giurisprudenza contabile. Tale orientamento compare già, in termini esaustivi, nella<br />

sentenza n. 553 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per<br />

l’Umbria il 10.12.2002, che così si è espressa “il pagamento, da parte di un ente<br />

locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a<br />

copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti,<br />

che discendono dagli illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l’erario,<br />

in quanto del tutto privo di sinallagma e non rispondente ad alcun interesse pubblico.”<br />

Per di più, si è affermato in alcune pronunzie, tali scelte contrattuali appaiono idonee<br />

a vanificare, con la traslazione del rischio dal soggetto imputabile all’ente creditore,<br />

oltre che la funzione risarcitoria, anche quella deterrente, che è da considerare,<br />

secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 371/98), ulteriore<br />

connotato proprio della responsabilità amministrativa.<br />

Quanto alla estensibilità della norma anche al caso di contratti stipulati per la tutela<br />

assicurativa di responsabili di settore o di altri dipendenti, coinvolti nell’attività<br />

amministrativa pubblica, va detto che il divieto ivi sancito, anche se nella sua<br />

espressione letterale adotta il termine amministratori, è da ritenere riferito a tutti i<br />

pubblici dipendenti. Ciò in considerazione del fatto che la responsabilità<br />

amministrativo contabile, di cui evidentemente si occupa la disposizione all’esame, è<br />

istituto che attiene alla condotta di quanti si trovino in rapporto di servizio con una<br />

pubblica amministrazione, e che non sono soltanto gli amministratori in carica in virtù<br />

di un mandato elettorale. Deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall’art 3,<br />

comma 59, della legge 24 dicembre 2007, si estenda a tutti i casi di polizze stipulate<br />

da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle<br />

conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili.<br />

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Pare coerente con quanto appena affermato sostenere che la scelta di accollare ad<br />

amministratori e funzionari la quota di costi che li riguarda, risulterebbe, per tale<br />

parte, del tutto estranea all’interesse pubblico perseguito dall’Ente e sarebbe pertanto<br />

priva di giustificazione.<br />

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.<br />

Così deliberato in Bologna nell’adunanza del 27 gennaio 2009.<br />

(...)<br />

torna all'inizio ^<br />

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RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />

ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />

normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />

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AGENDA FISCO<br />

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Il servizio Scuola-bus gestito da cooperativa<br />

sconta l'IVA al 10%<br />

a cura della Redazione<br />

Il servizio di accompagnamento scolastico reso da una cooperativa sociale non è<br />

considerato una prestazione educativa e quindi non sconta l'aliquota agevolata del 4%,<br />

ma rientra tra le attività di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, e,<br />

come tale, è assoggettato all'Iva al 10 per cento.<br />

Questa è la conclusione contenuta nella risoluzione n. 27/E del 30 gennaio, con cui<br />

l'agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello presentato da una società cooperativa<br />

che effettua il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e<br />

medie, su incarico di diversi Comuni.<br />

Secondo la cooperativa, ai corrispettivi che le vengono versati dai Comuni per le<br />

prestazioni effettuate, va applicata l'Iva al 4% perché l'attività di accompagnamento<br />

scolastico rientra tra le prestazioni educative indicate dal numero 41-bis), parte<br />

seconda, della tabella A allegata al Dpr 633/1972. Questo perché il servizio è reso<br />

esclusivamente nei confronti di soggetti minori d'età ed è indispensabile per la loro<br />

formazione educativa.<br />

L'Agenzia è di parere contrario e ricorda che l'aliquota Iva al 4% va applicata solo se<br />

sussistono tutte e tre le seguenti condizioni:<br />

* ll soggetto che effettua le prestazioni è una società cooperativa o un consorzio di<br />

cooperative<br />

* i destinatari del servizio sono anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di<br />

Aids, handicappati psicofisici e minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento<br />

e di devianza<br />

* le prestazioni di servizi rese sono quelle socio-assistenziali, educative e di<br />

assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili.<br />

Nel caso in esame, continua l'Agenzia, la prestazione non è compresa tra quelle<br />

indicate dal 41-bis) perché, anche se resa da una cooperativa nei confronti di<br />

"minori", non ha natura educativa, ma rappresenta un'attività strutturalmente e<br />

funzionalmente differente.<br />

Rientra, invece, come precisato già con la risoluzione 51/1998, tra le attività di<br />

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trasporto a cui si applica l'aliquota Iva del 10%, in base al numero 127-novies), parte<br />

terza, della tabella A allegata al Dpr 633/1972.<br />

Il sito dell'Agenzia delle Entrate »<br />

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Ris. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2009, n. 27<br />

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Trattamento IVA<br />

applicabile al servizio di trasporto scolastico effettuato da una cooperativa sociale<br />

nei confronti di alcuni comuni. - n. 127-novies), parte terza, della Tabella A<br />

allegata al DPR n. 633 del 1972<br />

(...)<br />

QUESITO<br />

La “ALFA”, società cooperativa a r.l., nell’ambito della propria attività riferisce di<br />

effettuare il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie<br />

(c.d. servizio trasporto scolastico) con mezzi (c.d. scuolabus) rispondenti alle<br />

caratteristiche previste dalla normativa in materia di trasporto scolastico.<br />

Il servizio viene eseguito dalla cooperativa ALFA, su incarico affidato da diversi<br />

comuni, ubicati nella regione …, mediante contratti di appalto o convenzioni, con<br />

mezzi di trasporto idonei e con personale addetto tenuto a controllare che i bambini<br />

siano regolarmente seduti durante il viaggio e che non arrechino danno a se stessi e ai<br />

loro compagni e ad assistere i bambini nelle operazioni di salita e discesa dai mezzi e<br />

nel tragitto dello scuolabus fino alla struttura scolastica.<br />

I predetti comuni, ai sensi della L.R. della regione …, sono tenuti ad organizzare il<br />

servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola materna e<br />

dell’obbligo provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello ove ha sede la<br />

scuola frequentata, sempre che sussistano obiettive difficoltà di accesso alla stessa.<br />

La cooperativa ALFA chiede di conoscere se le prestazioni di servizio di trasporto<br />

scolastico da essa rese siano da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi<br />

del punto 127-novies), parte terza, della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633, ovvero<br />

all’aliquota del 4 per cento stabilita dal numero 41-bis), parte seconda della stessa<br />

Tabella A, per le prestazioni educative.<br />

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE<br />

La società cooperativa interpellante ritiene che al servizio di trasporto da essa reso<br />

possa applicarsi l’aliquota ridotta del 4 per cento prevista dal numero 41-bis), parte<br />

seconda, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre<br />

1972, n. 633.<br />

Secondo la cooperativa interpellante sussisterebbero, infatti, nel caso di specie le<br />

condizioni per annoverare il servizio di trasporto scolastico tra le “prestazioni<br />

educative“ contenute nel richiamato numero 41-bis), ciò in quanto lo stesso viene reso<br />

esclusivamente nei confronti di soggetti minori d’età e rappresenta un servizio<br />

indispensabile e necessario per consentire la formazione educativa dei minori e<br />

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pertanto strettamente funzionale all’attuazione e allo sviluppo del diritto<br />

all’istruzione.<br />

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE<br />

Il numero 41-bis), parte seconda, della Tabella A allegata al citato d.P.R. n. 633 del<br />

1972, dispone che alle “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di<br />

assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese , in<br />

favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli<br />

handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e<br />

di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di<br />

contratti di appalto e di convenzioni in generale” si applica l’aliquota IVA del 4 per<br />

cento.<br />

La norma prevede l’applicabilità dell’aliquota del 4 per cento qualora ricorrano le<br />

seguenti condizioni:<br />

1) il soggetto che effettua le prestazioni deve essere una società cooperativa o un<br />

consorzio di cooperative;<br />

2) destinatari del servizio devono essere gli anziani, gli inabili adulti, i<br />

tossicodipendenti e i malati di AIDS, gli handicappati psicofisici e i minori, anche<br />

coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;<br />

3) le prestazioni di servizi rese devono essere quelle socio-assistenziali, educative e di<br />

assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili.<br />

Relativamente alla tipologia di prestazioni destinatarie dell’aliquota agevolata e in<br />

particolare alle prestazioni educative, si osserva che la chiara formulazione della<br />

norma non consente di ricondurre nell’ambito dell’attività educativa quelle prestazioni<br />

che, se pur ad essa collegate, sono funzionalmente e strutturalmente diverse.<br />

In particolare, il servizio di trasporto, ancorché reso ai medesimi destinatari delle<br />

prestazioni educative, ossia agli alunni appartenenti alla scuola materna e alla scuola<br />

dell’obbligo ed effettuato con accompagnatori a cui viene delegato il compito di<br />

controllare e assistere gli alunni, costituisce attività autonoma e distinta e non può<br />

essere configurabile come prestazione educativa ai fini dell’applicabilità della norma<br />

recata dal richiamato n. 41-bis), parte seconda, della menzionata Tabella A allegata<br />

del d.P.R. n. 633 del 1972.<br />

Ciò premesso, la scrivente, conformemente al parere della Direzione regionale, ritiene<br />

che il servizio di trasporto scolastico oggetto del quesito non possa beneficiare<br />

dell’aliquota del 4 per cento.<br />

Si ritiene, invece, che le prestazioni di trasporto scolastico di cui trattasi siano da<br />

assoggettare al tributo nella misura del 10 per cento, ai sensi del numero 127-novies),<br />

parte terza, della Tabella A allagata al d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede, tra<br />

l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento “alle prestazioni di trasporto<br />

di persone e dei rispettivi bagagli al seguito …” (cf.r. risoluzione n. 51 del 29 maggio<br />

1998).<br />

Pertanto, nel caso prospettato ai corrispettivi versati dai comuni, a fronte<br />

dell’effettuazione del servizio di trasporto scolastico, si rende applicabile l’aliquota<br />

agevolata del 10 per cento ai sensi del richiamato numero 127-novies), parte terza,<br />

della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.<br />

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati<br />

con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.<br />

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RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />

ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />

normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />

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BLOCCO DELLA FISCALITA' LOCALE<br />

Anche i Regolamenti sui tributi sono blindati<br />

di Antonio G. Paladino<br />

Da quando è stato imposto il blocco all’aumento dei tributi degli enti locali, i<br />

regolamenti comunali in materia sono intoccabili, soprattutto se le modifiche che si<br />

vorrebbero apportare pescano dentro le tasche dei cittadini. Infatti, le disposizioni<br />

limitative della potestà dei comuni di deliberare aumenti dei tributi o delle addizionali<br />

di loro pertinenza, introdotte dal decreto legge n. 93/2008, devono essere estese anche<br />

alla possibilità di modificare i regolamenti vigenti in maniera tale da provocare un<br />

inasprimento del prelievo tributario complessivo a carico dei cittadini.<br />

Lo ha ammesso senza giri di parole la sezione regionale di controllo della Corte dei<br />

conti per la regione Marche nel testo del parere n. 1/2009, con il quale ha fornito<br />

un’interessante lettura delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 7 del decreto<br />

legge n. 93/2008. Una decisione, quella del collegio della magistratura contabile<br />

marchigiana che, con tale considerazione, stronca sul nascere qualsiasi ventilata<br />

possibilità per gli enti locali di “aggirare”, in tal modo, il blocco generalizzato dei<br />

tributi e delle addizionali comunali imposto dal legislatore con il citato decreto legge.<br />

Nei fatti oggetto del quesito sottoposto al vaglio del collegio marchigiano, il comune<br />

di Serra dé Conti (An) richiedeva un parere per sapere se, stante il blocco ricordato, la<br />

stessa amministrazione locale potesse approvare modificazioni ai regolamenti<br />

comunali in materia di imposizione tributaria, intese soprattutto a ridurre o eliminare<br />

la soglia di esenzione al di sotto della quale non sia dovuta l’addizionale comunale<br />

Irpef e l’eliminazione dell’assimilazione tra abitazione principale e unità immobiliari<br />

concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, ai fini dell’esenzione del pagamento<br />

dell’Ici.<br />

Due misure che, a ben vedere, drasticamente incidono sulle tasche dei cittadini.<br />

Infatti, eliminare la soglia di esenzione dall’addizionale comunale all’Irpef o togliere<br />

l'assimilazione ai fini Ici tra abitazione principale e unità immobiliare ceduta<br />

gratuitamente a parenti, significherebbe far pagare tali tributi a cittadini che, fino allo<br />

scorso anno, ne erano esentati proprio per espressa previsione regolamentare.<br />

Ma l’idea del comune marchigiano non è stata accolta dalla Corte. Ad oggi, si legge<br />

nel testo del parere, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,<br />

addizionali e aliquote (tranne la tassa per la raccolta dei rifiuti urbani, per espressa<br />

previsione dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008) è sospeso. Nel caso di<br />

specie, è vero, non si propone di aumentare i tributi comunali, ammette la Corte, ma è<br />

certo che le modifiche che il comune vorrebbe approvare “provocherebbero un<br />

inasprimento del prelievo tributario complessivo a carico dei contribuenti”.<br />

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Il collegio, infatti, ritiene che nel concetto “aumento dei tributi” stoppato dal<br />

legislatore con il D.L. n. 93/2008, debbano rientrare anche tutte quelle fattispecie di<br />

modifica che portino sostanzialmente ad un aggravio del trattamento fiscale<br />

complessivo a danno dei cittadini amministrati.<br />

Il sito della Corte dei conti Marche »<br />

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Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo<br />

Marche, 9 gennaio 2009, n. 1/2009/PAR<br />

(...)<br />

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE<br />

Il Sindaco del Comune di Serra de’ Conti (Ancona) ha chiesto un parere riguardante<br />

l’applicazione delle limitazioni introdotte, in materia di imposizione tributaria,<br />

dall’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93 (disposizioni urgenti per<br />

salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito in legge 24 luglio 2008,<br />

n. 126, limitazioni successivamente confermate dall’art. 77-bis, comma 30, del<br />

decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,<br />

la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la<br />

perequazione tributaria) convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.<br />

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, sebbene debba<br />

osservarsi che il parere non è pervenuto, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge<br />

131/2003, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, istituito con legge<br />

regionale Marche 10 aprile 2007 n. 4.<br />

La richiesta appare ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, vertendosi in materia<br />

di contabilità pubblica, sotto specie di applicazione dell’imposizione tributaria da<br />

parte degli enti locali, sulla base di previsioni normative contenute in leggi dello Stato.<br />

Nel merito, la questione sottoposta alla valutazione della Corte concerne la possibilità<br />

o meno per l’ente – stanti le richiamate limitazioni introdotte dai decreti-legge<br />

93/2008 e 112/2008 – di approvare modificazioni ai regolamenti comunali in materia<br />

di imposizione tributaria, intese a:<br />

a) ridurre o eliminare la soglia di esenzione al di sotto della quale l’addizionale<br />

comunale Irpef non è dovuta;<br />

b) eliminare l’assimilazione, facoltativa per l’ente, tra l’abitazione principale e le unità<br />

immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, ai fini dell’esenzione dal<br />

pagamento dell’Ici.<br />

La materia sub a) è disciplinata dall’art. 1, primo comma, del d.lgs. 360/98, che ha<br />

istituito l’addizionale comunale Irpef, e dal comma 3-bis del medesimo articolo<br />

(introdotto dall’art. 1, comma 142, della legge 296/06, finanziaria 2007), laddove si<br />

consente alle amministrazioni locali di introdurre una soglia di esenzione in ragione<br />

del possesso di specifici requisiti reddituali.<br />

La materia sub b) è regolata dall’art. 59, lettera e, del d.lgs. 446/97.<br />

Al riguardo, si osserva che la disciplina di legge attualmente vigente ha disposto<br />

testualmente che è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,<br />

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delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad<br />

essi attribuiti con legge dello Stato, eccetto che per la tassa sui rifiuti solidi urbani<br />

(TARSU).<br />

Entrambe le ipotesi di modifica indicate dal Comune, come sopra delineate,<br />

provocherebbero un inasprimento del prelievo tributario complessivo a carico dei<br />

contribuenti, in quanto:<br />

– la prima ipotesi verrebbe a variare l’ambito oggettivo di applicazione<br />

dell’addizionale Irpef, abbassando o togliendo la soglia per non applicare<br />

l’addizionale stessa;<br />

– la seconda ipotesi porterebbe a non concedere l’applicazione dei benefici per<br />

l’abitazione principale, ai fini Ici, ai parenti in linea retta che conducono in comodato<br />

immobili non di proprietà.<br />

Circa l’ambito oggettivo della predetta sospensione, il collegio ritiene che nel<br />

concetto di “aumento dei tributi” debbano rientrare anche quelle fattispecie di<br />

modifica che portino ad un aggravio del trattamento fiscale complessivo, come quelle<br />

in precedenza formulate, trattandosi indubbiamente di aumenti in senso sostanziale.<br />

P.Q.M.<br />

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche esprime il parere<br />

che l’amministrazione – in forza delle prescrizioni normative contenute nei richiamati<br />

articoli 1, comma 7, del decreto-legge 93/2008 convertito in legge 126/2008 e 77-bis,<br />

comma 30, del decreto-legge 112/2008 convertito in legge 133/2008 – non possa<br />

disporre le modifiche di cui in premessa.<br />

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del<br />

Comune di Serra de’ Conti.<br />

Così deliberato in Ancona, nell’adunanza del 9 gennaio 2009.<br />

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<strong>EDK</strong> <strong>Editore</strong> S.r.l., Via Santarcangiolese, 6, 47825 Torriana (RN).<br />

RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />

ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />

normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />

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Tributi<br />

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ICI: il punto ministeriale sull'esenzione per gli<br />

enti non commerciali<br />

di Massimo Monteverdi<br />

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo aver raccolto per anni le richieste<br />

degli enti locali di una sua pronuncia sul tema, riepiloga la propria posizione<br />

sull'esenzione ICI prevista dall'art. 7, c. 1, lett. i). D.Lgs. n. 5<strong>04</strong>/1992. Si tratta, come<br />

ben ricordate, dell'agevolazione garantita per legge agli immobili utilizzati da enti non<br />

commerciali esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività (che per<br />

semplicità definiremo no profit).<br />

Poiché l'evoluzione normativa ha provocato dubbi e perplessità negli operatori (da<br />

ultimo l’art. 7, c. 2-bis, D.L. n. 203/2005, il quale dispone che “l'esenzione disposta<br />

dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5<strong>04</strong>, si<br />

intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano<br />

esclusivamente natura commerciale"), è giunto il momento di fotografare la situazione<br />

giuridica anche alla luce della recente giurisprudenza.<br />

Innanzitutto il Ministero rammenta che la norma prevede l'esenzione quando<br />

sussistano contemporaneamente due presupposti: l'utilizzo dell'immobile da parte di<br />

un ente non commerciale (requisito soggettivo) e la destinazione dell'immobile<br />

all'esercizio esclusivo di una delle attività elencate tassativamente dalla norma che,<br />

inoltre, non devono avere esclusivamente natura commerciale (requisito oggettivo).<br />

Per individuare il rispetto del requisito soggettivo si deve fare riferimento al TUIR<br />

(Testo unico delle imposte sui redditi) che definisce non commerciali gli enti<br />

"pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non<br />

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali." Se per<br />

gli enti pubblici non è difficile risalire a un'elencazione puntuale (che il MEF propone<br />

correttamente), più articolata è la categoria degli enti privati non commerciali.<br />

In particolare, poiché si tratta di un gruppo di enti sui quali si gioca una fetta<br />

consistente della partita tributaria, il Ministero comprende nell'elenco dei beneficiari<br />

potenziali gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo gli accordi bilaterali tra<br />

lo Stato e le diverse confessioni religiose. Il Ministero ricorda inoltre che è facoltà<br />

degli enti introdurre nel proprio regolamento di gestione dell'imposta una disposizione<br />

che limiti l'esenzione di cui si tratta ai fabbricati, escludendo quindi sia i terreni sia le<br />

aree fabbricabili.<br />

Come detto, però, non basta soddisfare il requisito soggettivo. E' altresì indispensabile<br />

che l'immobile per il quale si chiede l'esenzione sia destinato all'esercizio di una o più<br />

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attività fra quelle elencate dall'art. 7.<br />

A questo proposito, il Ministero, agevolato indubbiamente da una serie numerosa di<br />

pronunce della Cassazione, conclude che:<br />

1) L'attività che rileva ai fini dell'esenzione non è necessariamente quella esposta<br />

nello statuto dell'ente. Ciò che conta è unicamente l'esercizio effettivo e concreto<br />

dell'attività nei locali interessati.<br />

2) I locali devono essere adibiti completamente all'esercizio di quella attività. Dunque<br />

non è possibile concedere l'esenzione per gli immobili utilizzati anche per lo<br />

svolgimento di altre attività.<br />

3) L'attività svolta nei locali deve essere di natuta non commerciale. Nel senso che<br />

un'attività o è commerciale o non lo è: tertium non datur.<br />

Su questo punto, però, è necessario soffermarsi ulteriormente poiché, come accennato<br />

all'inizio, la norma prevede che siano esentabili le attività "non esclusivamente di<br />

natura commerciale". Il Ministero, per evitare di cadere nel tranello di una norma<br />

scritta male, finisce per affermare che quell'inciso va inteso nel senso che l'attività<br />

svolta nei locali è esercitata con modalità che ne escludono la natura commerciale.<br />

Ciò significa che quelle attività "non siano di fatto disponibili sul mercato o che siano<br />

svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sempre sono soddisfatti<br />

dalle strutture pubbliche e che sono estranee alla sfera di azione degli operatori<br />

privati commerciali." In effetti, l'esenzione è riconosciuta sulla base della<br />

meritevolezza sociale dell'opera esercitata nell'immobile e per questo motivo è<br />

necessario valutarne la non commercialità.<br />

Giunto fin qui, il Ministero non può che prodursi in un'elencazione delle attività che,<br />

sulla base delle premesse prima costruite, risultano meritevoli di esenzione.<br />

Tra le attività assistenziali, devono essere considerate esenti quelle convenzionate o<br />

contrattualizzate con rette 'calmierate' e in ogni caso dalla limitata variabilità. In<br />

assenza di convenzioni, tuttavia, l'esenzione può essere concessa solo a patto che le<br />

prestazioni siano gratuite (l'esempio fornito è quello delle c.d. 'mense per i poveri') o<br />

che, pur con pagamento di rette, l'attività chiuda al massimo in pareggio (immagino si<br />

intenda il 'break even point').<br />

Per le attività previdenziali si precisa, invece, che non possono usufruire<br />

dell'esenzione i locali adibiti ad uffici (amministrativi o tecnici). Resta qualche<br />

perplessità sul punto, poiché l'esercizio di previdenza obbligatoria è in ogni caso<br />

un'attività d'ufficio.<br />

Le attività sanitarie pongono ovviamente il problema della realizzazione di profitti. Il<br />

Ministero si premura di recisare che si possono considerare non esclusivamente<br />

commerciali le attività che si svolgono in modo complementare al servizio pubblico<br />

purché siano convenzionate con la Regione di competenza, criterio che dovrebbe (ma<br />

ne siamo certi?) assicurare che le prestazioni ivi effettuate non siano "orientate alla<br />

realizzazione di profitti".<br />

In relazione alle attività didattiche, il Ministero elenca tre elementi che, se rispettati,<br />

dovrebbero garantire l'esenzione:<br />

a) l'attività deve essere paritaria rispetto a quella statale (soprattutto negli standard<br />

qualitativi del servizio);<br />

b) l'attività non deve prevedere forme di discriminazione nell'accettazione degli<br />

studenti. Tali non sono, ad esempio, le prove di selezione quando le domande di<br />

iscrizione siano superiori ai posti disponibili.<br />

c) l'attività può anche conseguire un utile netto, ma esso deve essere reinvestito<br />

nell'attività didattica.<br />

Tra le attivita ricettive si deve distinguere la ricettività turistica da quella sociale. La<br />

prima deve possedere una limitata accessibilità (membri di associazioni o<br />

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appartenenti alla parrocchia ad esempio) e non deve essere effettuata tutto l'anno.<br />

La seconda deve rispondere a esigenze abitative speciali (tipico esempio quello delle<br />

comunità alloggio) o di specifiche categorie sociali (meno abbienti, studenti fuori sede<br />

ecc.). Inoltre, devono comportare l'applicazione di rette "significativamente" ridotte<br />

rispetto ai prezzi di mercato. Quindi si può escludere l'esenzione per gli alberghi e le<br />

strutture che, pur autorizzate a svolgere un'attività ricettiva complementare, in realtà<br />

sono aperte tutto l'anno e/o addebitano prezzi non calmierati. Le attività culturali sono<br />

tra quelle più difficili da definire in modo univoco. Questi i punti chiave per il<br />

Ministero:<br />

a) se si tratta di musei, l'esenzione è garantita a patto che non si svolgano attività<br />

come la vendita di libri, bar, oggettistica;<br />

b) se si tratta di cinema, l'esenzione è prevista per le sale dove si proiettano film<br />

esclusivamente di interesse culturale oppure per le sale parrocchiali;<br />

c) se si tratta di teatri, l'esenzione è limitata a quelli dove si esibiscono esclusivamente<br />

compagnie di dilettanti.<br />

Le attività ricreative sono definite in modo residuale rispetto a quelle assistenziali e<br />

culturali e naturalmente devono essere svolte con modalità non commerciali.<br />

Le attività sportive sono esenti se nell'immobile interessato si svolgono<br />

esclusivamente manifestazioni sportive organizzate direttamente e non mettendo a<br />

disposizione gli impianti per l'attività sportiva individuale (come l'affitto di campi da<br />

tennis ad esempio).<br />

Sulle attività di religione e di culto la parola definitiva spetta in ogni caso alla legge:<br />

l'art. 16, lett. a), L. n. 222/1985 stabilisce che tali sono "quelle dirette all’esercizio del<br />

culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi<br />

missionari alla catechesi, all’educazione cristiana." Tutto ciò che non vi rientra non è<br />

esente. Naturalmente, nello stesso senso, valgono gli edifici dove la religione praticata<br />

non è quella cattolica.<br />

Infine, il Ministero torna sulla questione dell'onere della prova. A chi spetta<br />

dimostrare il diritto all'esenzione? La risposta, su questo punto, è ormai chiaramente<br />

definita: spetta a colui che intende usufruire dell'agevolazione dimostrare all'ente<br />

impositore di possedere i requisiti necessari per non pagare l'imposta. La<br />

giurisprudenza di Cassazione a conforto della tesi è ormai copiosa e incontrovertibile.<br />

Va poi ricordato, che la dimostrazione deve essere fornita anno per anno e non una<br />

volta per tutte, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 5<strong>04</strong>/1992<br />

secondo il quale l’esenzione “spetta per il periodo dell'anno durante il quale<br />

sussistono le condizioni prescritte”.<br />

Il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze »<br />

torna all'inizio ^<br />

Circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 26<br />

gennaio 2009, n. 2/DF<br />

Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30<br />

dicembre 1992, n. 5<strong>04</strong>. Esenzioni. Quesiti<br />

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Pervengono alla scrivente numerosi quesiti in ordine all’applicazione dell’esenzione<br />

in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dall’art. 7, comma 1,<br />

lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 5<strong>04</strong>, sulla quale si forniscono le seguenti<br />

precisazioni.<br />

1. IL QUADRO NORMATIVO<br />

L’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992, riconosce l’esenzione dall’ICI<br />

a “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo<br />

unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e<br />

successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività<br />

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e<br />

sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n.<br />

222”.<br />

Occorre, inoltre, precisare che, a norma del comma 2 dell’art. 7 in questione<br />

l’esenzione “spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni<br />

prescritte”.<br />

Il quadro normativo di riferimento deve essere completato con il comma 2-bis<br />

dell’art. 7 del d.l. n. 203 del 2005 - come riformulato dall'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006,<br />

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - in base al<br />

quale “l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo<br />

30 dicembre 1992, n. 5<strong>04</strong>, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima<br />

lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".<br />

Si rende, pertanto, necessario precisare in modo puntuale quando le attività indicate<br />

dalla norma di esenzione siano svolte in maniera non esclusivamente commerciale e,<br />

conseguentemente, le ipotesi nelle quali gli immobili utilizzati dagli enti non<br />

commerciali possano considerarsi esenti da ICI.<br />

2. I REQUISITI RICHIESTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESENZIONE.<br />

La suddetta esenzione deve essere riconosciuta quando ricorrono<br />

contemporaneamente:<br />

• un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l’immobile deve<br />

essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1,<br />

lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui<br />

redditi (TUIR);<br />

• un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono<br />

essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate<br />

dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.<br />

3. IL REQUISITO SOGGETTIVO.<br />

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, occorre precisare che l’art. 73, comma 1,<br />

lettera c), del TUIR, fornisce la nozione di enti non commerciali, individuandoli negli<br />

“enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che<br />

non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.<br />

La norma in esame prevede, dunque, che nell’ambito degli enti non commerciali<br />

possono essere compresi:<br />

• gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti<br />

territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni,<br />

associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende<br />

sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività<br />

previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti<br />

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previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di<br />

servizi alla persona (ex IPAB);<br />

• gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e<br />

comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le<br />

organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non<br />

governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione<br />

sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art.<br />

90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione<br />

degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile<br />

1998, n. 134);<br />

le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli<br />

enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).<br />

Occorre precisare che nell’ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi<br />

anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell’Accordo<br />

modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa<br />

cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose (ad<br />

esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre<br />

1988, n. 516, per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno;<br />

legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia - ADI; legge 8<br />

marzo 1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116,<br />

per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - UCEBI; legge 29 novembre 1995,<br />

n. 52 per la Chiesa evangelica luterana d'Italia-CELI).<br />

4. L’UTILIZZAZIONE DELL’IMMOBILE.<br />

L’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992, come già illustrato, riconosce<br />

l’esenzione agli immobili “utilizzati” dagli enti non commerciali.<br />

E’ necessario rammentare che l'art. 59, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 15 dicembre<br />

1997, n. 446, riconosce ai comuni la possibilità di stabilire con regolamento che<br />

l'esenzione in questione “si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli<br />

stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale<br />

utilizzatore”.<br />

Al riguardo la Corte Costituzionale con le ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n.<br />

19 del 26 gennaio 2007, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di<br />

legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 446 del 1997<br />

per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, ha affermato che detta<br />

norma non innova la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 7, comma 1,<br />

lettera i), del D. Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992, in quanto l’esenzione deve essere riconosciuta<br />

solo all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizza<br />

direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate.<br />

L’art. 59, comma 1, lettera c), pertanto, ha il solo scopo di attribuire ai comuni, in<br />

deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992, la<br />

facoltà di stabilire unicamente che l’esenzione in questione si applichi soltanto ai<br />

fabbricati, escludendo dall’agevolazione le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.<br />

5. IL REQUISITO OGGETTIVO.<br />

Affinché venga rispettato il requisito oggettivo richiesto dall’art. 7, comma 1, lettera i)<br />

del D. Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non<br />

commerciali devono essere in concreto destinati esclusivamente allo svolgimento<br />

delle attività:<br />

- assistenziali;<br />

- previdenziali;<br />

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- sanitarie;<br />

- didattiche;<br />

- ricettive;<br />

- culturali;<br />

- ricreative;<br />

- sportive;<br />

- indicate dall’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le<br />

attività di religione e di culto, che sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla<br />

cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla<br />

catechesi, all’educazione cristiana”.<br />

Bisogna innanzitutto sottolineare che ai fini del riconoscimento dell’esenzione la<br />

Corte di Cassazione in varie sentenze (Cfr.: sentenze n. 10092 del 13 maggio 2005, n.<br />

10646 del 20 maggio 2005) ha affermato che non rileva l'attività indicata nello statuto<br />

dell’ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l’attività effettivamente svolta<br />

negli immobili. Infatti, la lettera della norma implica che l'esenzione può essere<br />

riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una<br />

delle attività indicate nella norma agevolativa.<br />

Peraltro, è opportuno aggiungere che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5485<br />

del 29 febbraio 2008, ribadendo quanto già affermato nelle sentenze n. 20776 del 26<br />

ottobre 2005 e n. 23703 del 15 novembre 2007, ha sostenuto che “la sussistenza del<br />

requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente<br />

dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che<br />

attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece<br />

verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto,<br />

con le modalità di un'attività commerciale".<br />

Occorre, inoltre, verificare che ogni immobile sia utilizzato totalmente per lo<br />

svolgimento delle particolari attività richiamate dalla norma di esenzione. Ciò<br />

comporta che l'esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l’immobile sia<br />

destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, anche ad altri usi (Cfr. fra tutte:<br />

Corte di Cassazione sentenze n. 5747 del 16 marzo 2005 e n. 10092 del 13 maggio<br />

2005).<br />

La norma di esenzione, infatti, è di stretta interpretazione, per cui, secondo la<br />

Suprema Corte, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative in<br />

essa indicate.<br />

Pertanto, laddove “sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale<br />

dell'ente soggettivamente esente, rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in<br />

concreto si associ ad essa attività diversa, non contemplata, l'esenzione non può essere<br />

riconosciuta, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche<br />

d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle<br />

disposizioni preliminari al codice civile” (Corte di Cassazione sentenza n. 10646 del<br />

2005).<br />

In tal senso si era già espresso il Consiglio di Stato il quale, nel parere n. 266 del 18<br />

giugno 1996, aveva sostenuto che “ove si tratti … di un intero immobile destinato<br />

solo in parte, seppure prevalente, alle finalità favorite dalla legge, il carattere<br />

restrittivo della ripetuta norma che richiede l'"esclusività" della destinazione,<br />

impedisce comunque l'attribuzione della agevolazione fiscale”.<br />

Occorre a questo punto soffermarsi sulla disposizione del comma 2-bis dell’art. 7 del<br />

d.l. n. 203 del 2005, in base alla quale l'esenzione “si intende applicabile alle<br />

attività… che non abbiano esclusivamente natura commerciale".<br />

E’ necessario innanzitutto sottolineare che un'attività o è commerciale, o non lo è, non<br />

essendo possibile individuare una terza categoria di attività.<br />

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Pertanto, se non è possibile individuare attività qualificabili come "non<br />

esclusivamente di natura commerciale", si può sostenere che quest’ultimo inciso<br />

debba essere riferito solamente alle specifiche modalità di esercizio delle attività in<br />

argomento, che consentano di escludere la commercialità allorquando siano assenti gli<br />

elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera<br />

concorrenza), ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di<br />

esenzione.<br />

Infatti, la combinazione del requisito soggettivo e di quello oggettivo comporta che le<br />

attività svolte negli immobili ai quali deve essere riconosciuta l’esenzione dall’ICI<br />

non siano di fatto disponibili sul mercato o che siano svolte per rispondere a bisogni<br />

socialmente rilevanti che non sempre sono soddisfatti dalle strutture pubbliche e che<br />

sono estranee alla sfera di azione degli operatori privati commerciali.<br />

Ciò è particolarmente evidente per le attività svolte in regime concessorio o in<br />

convenzionamento e/o accreditamento con l'ente pubblico, in quanto si tratta di attività<br />

inserite in maniera completa ed esclusiva nel servizio pubblico gestito direttamente da<br />

un’istituzione pubblica.<br />

L'esenzione in esame, infatti, trae la sua giustificazione, da un lato nella<br />

"meritevolezza" dei soggetti e delle finalità perseguite, e, dall'altro, nella rilevanza<br />

sociale delle attività svolte.<br />

6. LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA NORMA DI ESENZIONE.<br />

Sulla base di questo inquadramento giuridico, appare opportuno, anche al fine di<br />

orientare l’attività dei comuni e dei contribuenti, effettuare una mera ricognizione<br />

dell’ambito di riferimento normativo vigente che consenta di individuare le attività<br />

meritevoli di usufruire del regime di favore in materia di ICI.<br />

A) LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI<br />

Le attività assistenziali sono quelle riconducibili alle attività previste dall’art. 128 del<br />

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo il quale per “servizi sociali si intendono tutte<br />

le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a<br />

pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni<br />

di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita,<br />

escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario,<br />

nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.<br />

Bisogna, inoltre, tener conto della legge quadro per la realizzazione del sistema<br />

integrato di interventi e servizi sociali e cioè la legge 8 novembre 2000, n. 328, che<br />

all’art. 1, comma 4, dispone che gli enti locali, le regioni e lo Stato “riconoscono e<br />

agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della<br />

cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e<br />

degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti<br />

delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese<br />

operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del<br />

sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Il successivo comma 5 prevede che<br />

alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono:<br />

- soggetti pubblici;<br />

- organismi non lucrativi di utilità sociale;<br />

- organismi della cooperazione;<br />

- organizzazioni di volontariato;<br />

- associazioni ed enti di promozione sociale;<br />

- fondazioni;<br />

- enti di patronato;<br />

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- altri soggetti privati.<br />

Si intendono svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività<br />

convenzionate o contrattualizzate per le quali sono previste “rette” nella misura fissata<br />

in convenzione. Siffatta circostanza, infatti, garantisce uno standard di qualità e pone<br />

un limite alla remunerazione delle prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni<br />

non siano orientate alla realizzazione di profitti.<br />

Relativamente alle attività per le quali l’ente pubblico ad oggi non ha sviluppato un<br />

organico sistema di convenzionamento, la modalità di esercizio deve prevedere: a)<br />

prestazioni gratuite o con compenso simbolico (es.: mensa per poveri);<br />

b) prestazioni con rette, ma a condizione che l’attività non chiuda con un risultato<br />

superiore al pareggio economico.<br />

B) LE ATTIVITÀ PREVIDENZIALI<br />

Le attività previdenziali sono quelle dirette all’esercizio di previdenza obbligatoria. Al<br />

riguardo la risoluzione del 25 giugno 1994, prot. n. 1242, ha precisato che “non<br />

possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma esonerativa in discorso<br />

gli uffici, siano essi amministrativi che tecnici, atteso che per essi non sussiste il<br />

delineato rapporto di stretta immanenza con lo svolgimento delle … attività”<br />

tassativamente indicate nell’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 5<strong>04</strong> del 1992.<br />

C) LE ATTIVITÀ SANITARIE<br />

Le attività sanitarie sono quelle riconducibili nell'ambito disciplinato dal D. Lgs. 30<br />

dicembre 1992, n. 502, dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal<br />

DPCM 29 novembre 2001.<br />

Devono considerarsi svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività<br />

accreditate o contrattualizzate o convenzionate dalla regione e che, pertanto, si<br />

svolgono, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera<br />

complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico; tale circostanza garantisce<br />

uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione delle prestazioni rese,<br />

assicurando che tali prestazioni non siano orientate alla realizzazione di profitti.<br />

Ciò comporta che l'esenzione dall’ICI, non può essere riconosciuta alle strutture<br />

sanitarie non accreditate.<br />

D) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE<br />

Le attività didattiche sono quelle disciplinate dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, tra le<br />

quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli riconosciuti.<br />

Ai fini dell’applicazione della norma di esenzione è necessario che:<br />

• l'attività sia paritaria rispetto a quella statale; detta circostanza implica una serie di<br />

obblighi (ad esempio, l’accoglienza di alunni portatori di handicap, l’applicazione<br />

della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, l’obbligo di<br />

pubblicità del bilancio, le caratteristiche delle strutture e l’adeguamento a standards<br />

previsti) ed offre la garanzia del rispetto delle caratteristiche che la legge ritiene<br />

imprescindibili nell'insegnamento;<br />

• la scuola adotti un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di<br />

accettazione degli alunni. Il regolamento potrà prevedere criteri di selezione nel caso<br />

in cui le domande di iscrizione siano superiori alle disponibilità di posti, ma non potrà<br />

stabilire limiti all'accesso (ad esempio: l’esclusione degli alunni che non hanno<br />

conseguito una certa media);<br />

• l'attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che<br />

eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell’attività didattica.<br />

Da quanto esposto consegue che sono escluse dall’esenzione le scuole non paritarie,<br />

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in quanto non offrono un servizio assimilabile a quello pubblico sotto il profilo dei<br />

programmi di studio e della significatività sociale, quelle non aperte a tutti alle<br />

medesime condizioni e quelle che non reinvestono totalmente gli eventuali avanzi di<br />

gestione nell’attività didattica.<br />

E) LE ATTIVITÀ RICETTIVE<br />

Nelle attività ricettive devono essere comprese la ricettività turistica non alberghiera e<br />

la ricettività sociale.<br />

Dall’esame delle disposizioni che disciplinano la materia - in particolare la legge 21<br />

marzo 1958, n. 326, che regola i complessi ricettivi complementari a carattere<br />

turistico-sociale, attuata con il D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869; le disposizioni<br />

regionali sulla ricettività complementare o secondaria, che fissano le caratteristiche<br />

delle strutture, la tipologia dei gestori e la tipologia degli utenti – risulta che, per<br />

ottenere l’esenzione dall’ICI, devono sussistere le seguenti modalità di esercizio delle<br />

attività ricettive.<br />

Per la RICETTIVITÀ TURISTICA sono richieste:<br />

• l’accessibilità limitata, come regolata dalle prescrizioni delle leggi regionali; ciò<br />

avviene, in particolare, quando l’accessibilità non è rivolta ad un pubblico<br />

indifferenziato ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad esempio:<br />

alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla<br />

parrocchia, membri di associazioni);<br />

• la discontinuità nell'apertura; proprio per la sua natura, l'attività ricettiva non deve,<br />

infatti, essere svolta per l'intero anno solare.<br />

Per la RICETTIVITÀ SOCIALE (il cosiddetto housing sociale), è necessario che:<br />

- le iniziative mirino a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali (ad esempio:<br />

centri di accoglienza, pensionati per parenti di malati ricoverati in ospedali distanti<br />

dalle proprie residenze, comunità alloggio); si tratta di attività attraverso le quali gli<br />

enti rispondono al bisogno di sistemazioni abitative temporanee;<br />

- le attività ricettive siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali<br />

meritevoli (ad esempio: pensionati per studenti, per lavoratori precari, per stranieri e<br />

strutture simili) anche per periodi protratti nel tempo; si tratta, in sostanza, di attività<br />

caratterizzate dall'attenzione a situazioni critiche.<br />

E’ indispensabile sottolineare che per entrambe le fattispecie è determinante anche<br />

l’entità delle cosiddette "rette", che devono essere di importo significativamente<br />

ridotto rispetto ai "prezzi di mercato".<br />

In definitiva sono escluse dall’esenzione dall’ICI:<br />

• le strutture alberghiere da chiunque gestite;<br />

• le strutture, in possesso di autorizzazioni per "ricettività complementare", che si<br />

comportano da albergo.<br />

F) LE ATTIVITÀ CULTURALI<br />

Nelle attività culturali a cui fa riferimento la norma di esenzione sono comprese<br />

quelle che rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, e<br />

cioè musei, pinacoteche e simili e, con riguardo all'ambito dello spettacolo, i cinema<br />

ed i teatri.<br />

Per quanto attiene alle modalità di esercizio di dette attività occorre precisare che, al<br />

fine del riconoscimento dell’esenzione dall’ICI, negli immobili destinati ad attività<br />

museali, anche se a pagamento, non devono essere, però, svolte attività non museali<br />

di natura commerciale (come ad esempio: vendita di libri o di oggettistica nei book-<br />

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shop, somministrazione di cibo e bevande nelle caffetterie).<br />

Per l'attività dei cinema, l'esenzione deve essere riconosciuta ai locali con qualifica di<br />

“sala della comunità ecclesiale o religiosa” che l'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 22<br />

gennaio 20<strong>04</strong>, n. 28, definisce come “la sala cinematografica di cui sia proprietario o<br />

titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di<br />

istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa<br />

competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione<br />

cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di<br />

formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale<br />

o religiosa competente in campo nazionale”.<br />

L'esenzione dall’ICI deve essere, inoltre, riconosciuta alle sale cinematografiche in<br />

cui si proiettano esclusivamente film di interesse culturale; film d'essai; film<br />

riconosciuti di interesse culturale; film d'archivio; film ai quali sia stato rilasciato<br />

l'attestato di qualità; film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne<br />

cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale; film per ragazzi, come definiti<br />

dall'art. 2, commi 5, 6 e 7 del citato D. Lgs. n. 28 del 20<strong>04</strong>.<br />

Agli stessi fini esonerativi occorre valutare la circostanza che si tratti di attività<br />

cinematografiche favorite dal legislatore anche in altri ambiti, ad esempio con la<br />

concessione di contributi.<br />

Per quanto riguarda i teatri, l'esenzione è limitata a quelli che si avvalgono solo di<br />

compagnie non professionali.<br />

G) LE ATTIVITÀ RICREATIVE<br />

Le attività ricreative si collocano in un'area residuale rispetto alle attività assistenziali<br />

e culturali (un esempio sono le realtà aggregative come i “circoli ricreativi”). Deve,<br />

naturalmente, trattarsi di attività svolte con modalità non commerciali e l'immobile<br />

non deve ospitare attività ricreative (commerciali o meno) effettuate da terzi.<br />

H) LE ATTIVITÀ SPORTIVE<br />

L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività<br />

sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano<br />

svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro,<br />

affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva<br />

riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002.<br />

Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga<br />

nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente<br />

(ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a<br />

mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio:<br />

affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di<br />

campi da calcio a singoli o gruppi).<br />

Da quanto esposto consegue che l’esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti<br />

dello sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è<br />

direttamente quella “sportiva”, ma di affitto degli spazi.<br />

I) LE ATTIVITÀ DI RELIGIONE E CULTO<br />

La noma di esenzione richiama tra le attività di religione e di culto solamente quelle<br />

di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che, come innanzi<br />

precisato, sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla<br />

formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione<br />

cristiana”.<br />

Pertanto, l’esenzione dall’ICI può essere riconosciuta solo agli immobili adibiti alle<br />

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attività appena indicate.<br />

7. L’ONERE DELLA PROVA.<br />

La prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell’esenzione, come<br />

sostiene ormai la consolidata giurisprudenza (Cfr. fra tutte: Corte di Cassazione<br />

sentenze n. 555 del 1994; n. 14992 del 2000; n. 12749 del 2 settembre 2002; n. 21728<br />

del 17 novembre 20<strong>04</strong>; n. 7905 del 15 aprile 2005, n. 20776 del 26 ottobre 2005),<br />

spetta a chi sostiene di averne diritto.<br />

Detto assunto trova fondamento sui principi che regolano l'incidenza dell'onere<br />

probatorio stabiliti dall'art. 2697 del codice civile, per cui “spetta al soggetto che fa<br />

valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale<br />

regime di imposizione… di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni<br />

previste dalla legge per poter godere della …esenzione” (Corte di Cassazione<br />

sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003).<br />

torna all'inizio ^<br />

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RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />

ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />

normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />

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DALLA CTP<br />

<strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />

Bollo auto: attenzione alla prescrizione<br />

a cura di Roberto Simonazzi<br />

I giudici della tredicesima sezione della C.T.P. di Genova hanno accolto il ricorso<br />

presentato da un contribuente ligure che ha ricevuto una cartella relativa al pagamento<br />

di un bollo relativo al proprio automezzo per l’anno 2000. E’ stato accertato che<br />

l’Amministrazione finanziaria ha iniziato il percorso impositivo ai fini del recupero<br />

solamente nel 2008 e pertanto la Commissione ha definito questo fatto come avvenuto<br />

oltre i cinque anni di prescrizione e ha, di conseguenza, annullato la cartella.<br />

Il sito delle Commissioni tributarie »<br />

torna all'inizio ^<br />

Sent. C.T.P. Genova 1 dicembre 2008, n. 02/13/09<br />

Bollo auto: Accoglimento di ricorso per prescrizione quinquennale del tributo<br />

(...)<br />

Svolgimento del processo<br />

M……………………………………………. ha prodotto ricorso contro la Cartella di<br />

Pagamento n.<strong>04</strong>820080006453385 di Equitalia Polis spa relativa a Tasse<br />

automobilistiche per l’anno 2000 di euro 364,73,<br />

Il ricorrente chiede l’annullamento della cartella poiché:<br />

. non è mai stato notificato l’atto di accertamento.<br />

. non si conosce il riferimento alla autovettura.<br />

. sono trascorsi ben otto anni e quindi la riscossione è caduta in prescrizione.<br />

. infine si lamenta della inefficienza del sistema.<br />

Non ci sono le controdeduzioni di EQUITALIA POLIS spa.<br />

Motivi della decisione<br />

La Commissione ha preso atto della documentazione presentata dalle parti in<br />

contenzioso ed in particolare ha constatato che la pretesa impositiva è stata azionata<br />

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nel 2008 e cioè successivamente all’intervenuta maturazione del periodo<br />

prescrizionale.<br />

Infatti il tributo si riferisce all’anno 2000 mentre soltanto nel 2008 Equitalia ha<br />

iniziato ad agire ai fini del recupero ma dopo la scadenza dei termini di prescrizione<br />

quinquennale, pertanto il ricorso è indubbiamente fondato e conseguentemente la<br />

Commissione in accoglimento del ricorso deve annullare la cartella esattoriale<br />

impugnata.<br />

P.Q.M.<br />

Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata.<br />

Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.<br />

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normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />

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IN GAZZETTA<br />

<strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />

Provvedimenti pubblicati<br />

dal 26 al 31 gennaio 2009<br />

a cura della Redazione<br />

Data<br />

27<br />

gennaio<br />

28<br />

gennaio<br />

28<br />

gennaio<br />

N°<br />

G.U.<br />

21<br />

22<br />

22<br />

(s.o.<br />

n.<br />

14)<br />

28 22<br />

(s.o.<br />

Provvedimento Epigrafe<br />

D.P.C.M. 17<br />

ottobre 2008<br />

Det. Autorità<br />

per la Vigilanza<br />

sui contratti<br />

pubblici di<br />

lavori, servizi e<br />

forniture 14<br />

gennaio 2009<br />

L. 28 gennaio<br />

2009, n. 2<br />

D.L. 29<br />

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Rideterminazione delle<br />

compartecipazioni regionali<br />

all'imposta sul valore aggiunto e<br />

all'accisa sulle benzine e delle<br />

aliquote dell'addizionale regionale<br />

all'IRPEF, per l'anno 2007, ai sensi<br />

dell'articolo 5, comma 2, del decreto<br />

legislativo 18 febbraio 2000, n. 56<br />

Linee guida sulla finanza di progetto<br />

dopo l'entrata in vigore del c.d.<br />

«Terzo Correttivo». (Decreto<br />

legislativo 11 dicembre 2008, n.<br />

152). (Determinazione n. 1)<br />

Conversione in legge, con<br />

modificazioni, del decreto-legge 29<br />

novembre 2008, n. 185, recante<br />

misure urgenti per il sostegno a<br />

famiglie, lavoro, occupazione e<br />

impresa e per ridisegnare in<br />

funzione anti-crisi il quadro<br />

strategico nazionale<br />

Testo del decreto-legge 29<br />

novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta<br />

Ufficiale - n. 280 del 29 novembre<br />

2008, S.O. n. 263/L), coordinato con<br />

la legge di conversione 28 gennaio<br />

2009, n. 2 (in questo stesso<br />

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28<br />

gennaio<br />

torna all'inizio ^<br />

(s.o.<br />

n.<br />

14)<br />

novembre<br />

2008, n. 185<br />

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2009, n. 2 (in questo stesso<br />

supplemento ordinario alla pag.1),<br />

recante: «Misure urgenti per il<br />

sostegno a famiglie, lavoro,<br />

occupazione e impresa e per<br />

ridisegnare in funzione anti-crisi il<br />

quadro strategico nazionale»<br />

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normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />

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SCADENZARIO 2009<br />

MARZO<br />

a cura della Redazione<br />

<strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />

Entro Scadenza<br />

lunedì<br />

2<br />

lunedì<br />

2<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

Presentare entro oggi all’organo consiliare lo schema del<br />

bilancio di previsione per l’esercizio 2009, insieme ai<br />

prescritti allegati, munito del parere obbligatorio<br />

dell’organo di revisione contabile.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

Per tutti i contributi straordinari assegnati all’ente<br />

locale da altra P.A. nel corso del 2008, entro oggi (60<br />

giorni dal termine dell’esercizio finanziario), si deve<br />

presentare all’amministrazione erogante l’apposito<br />

rendiconto redatto a cura del segretario e del responsabile<br />

del servizio finanziario.<br />

Scade oggi il termine per l’invio telematico o tramite<br />

supporto magnetico delle dichiarazioni delle retribuzioni<br />

ai fini INAIL a seguito dell’autoliquidazione del premio<br />

effettuata in febbraio.<br />

Entro oggi si può versare la quota forfettaria mensile degli<br />

oneri previdenziali e assistenziali dovuti per gli<br />

amministratori dell’ente qualora siano lavoratori non<br />

dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti,<br />

mezzadri, coloni oppure iscritti alla gestione separata<br />

INPS.<br />

Emettere, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, entro<br />

oggi le fatture per cessioni di beni effettuate nel mese<br />

di febbraio. La fattura deve contenere l’indicazione della<br />

data e del numero dei documenti di trasporto da cui risulti<br />

la consegna dei beni.<br />

Provvedere al versamento al concessionario della<br />

riscossione competente dell’imposta sul reddito applicata<br />

per ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati<br />

nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese<br />

di febbraio 2009.<br />

I contribuenti mensili devono effettuare entro oggi il<br />

versamento dell'IVA dovuta per il mese di febbraio 2009.<br />

Per il versamento utilizzare il modello F24 telematico e il<br />

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16 codice tributo 6002 - IVA febbraio.<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

lunedì<br />

16<br />

venerdì<br />

20<br />

venerdì<br />

20<br />

Versamento entro oggi, in unica soluzione o come prima<br />

rata, dell'Iva relativa al 2008 risultante dalla<br />

dichiarazione annuale senza maggiorazione di interessi,<br />

tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6099 -<br />

Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.<br />

Versamento della rata dell'addizionale comunale<br />

all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati<br />

sulle competenze di febbraio 2009 a seguito delle<br />

operazioni di conguaglio di fine anno (2a rata a saldo<br />

2008). Il versamento è effettuato in soluzione unica se a<br />

seguito della cessazione del rapporto di lavoro.<br />

Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF<br />

trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle<br />

competenze di febbraio 2009 a seguito delle operazioni<br />

di conguaglio di fine anno (2a rata a saldo 2008). Il<br />

versamento è effettuato in soluzione unica se a seguito<br />

della cessazione del rapporto di lavoro.<br />

Entro oggi le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici<br />

che hanno optato per il metodo retributivo effettuano il<br />

versamento dell'acconto mensile IRAP dovuto sulle<br />

retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro<br />

dipendente e sui compensi corrisposti nel mese di<br />

febbraio 2009, utilizzando il Mod. F24 EP.<br />

Gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise,<br />

versano entro oggi l’imposta per tutti i quantitativi<br />

immessi in consumo nel mese di febbraio 2009. Il<br />

versamento, oltre che presso la Tesoreria Provinciale dello<br />

Stato, può essere effettuato anche attraverso F24 con<br />

possibilità di compensazione con altri tributi e contributi.<br />

Versare all'INPDAP i contributi previdenziali e assistenziali<br />

sui compensi corrisposti al personale dipendente nel mese<br />

di febbraio 2009.<br />

Versamento dei corrispettivi per il rilascio della carta<br />

d’identità elettronica, relativo agli importi incassati nella<br />

1a metà del mese di marzo 2009.<br />

Presentazione degli emendamenti allo schema di<br />

bilancio di previsione 2009 e agli altri strumenti di<br />

programmazione (Relazione previsionale e programmatica<br />

2009-2011 e relativo Bilancio pluriennale) da parte dei<br />

soggetti titolati.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

Emettere i mandati di pagamento degli stipendi e assegni<br />

per il personale dipendente relativi al mese di marzo<br />

2009.<br />

Entro oggi il Tesoriere dei comuni con popolazione<br />

superiore a 50.000 abitanti deve trasmettere al Ministero<br />

dell’Interno l’attestazione mensile relativa alla liquidità<br />

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20 a disposizione giacente nei conti aperti presso la sezione<br />

di Tesoreria.<br />

venerdì<br />

20<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

Versare all'INPS - gestione separata il contributo del<br />

24,72% (17% se già iscritti a cassa pensioni o già<br />

pensionati) sui compensi corrisposti nel mese di febbraio<br />

2009 per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione<br />

coordinata e continuativa senza copertura previdenziale.<br />

Presentare perentoriamente entro oggi alla Prefettura<br />

competente la certificazione degli oneri sostenuti a<br />

titolo di IVA sui contratti stipulati per l’affidamento della<br />

gestione dei servizi non commerciali per i quali è previsto<br />

il pagamento di una tariffa, per il periodo 2006-2008.<br />

Entro oggi deve essere inviato il certificato per la<br />

dimostrazione, per il triennio 2006-2008, della<br />

copertura del costo complessivo di gestione dei servizi<br />

a domanda individuale, del servizio per la gestione dei<br />

rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in<br />

modello per comuni e modello per province e comunità<br />

montane.<br />

Entro oggi deve essere inviato il certificato relativo ai<br />

mutui contratti nell'anno 2008 dai comuni, dalle<br />

province e dalle comunità montane, da ammettere a<br />

contributo erariale, ai sensi dell'articolo 5-bis della L. 20<br />

dicembre 1995, n. 539.<br />

Versare le quote trattenute nel mese di febbraio 2009<br />

sulle retribuzioni del personale per cessione del quinto<br />

dello stipendio.<br />

Trasmettere entro oggi, per via telematica, la<br />

dichiarazione mensile unificata contenente i dati relativi<br />

alle retribuzioni, alle ritenute fiscali, contributive e<br />

previdenziali e assicurative, nonché i dati per le erogazioni<br />

delle prestazioni, relativi ai propri dipendenti, per il mese<br />

di febbraio 2009.<br />

Versamento dei corrispettivi per il rilascio della carta<br />

d’identità elettronica, relativo agli importi incassati nella<br />

2a metà del mese di marzo 2009.<br />

Provvedere a liquidare con determinazione dirigenziale i<br />

diritti di segreteria relativi al mese di marzo 2009 in<br />

vista del prossimo versamento trimestrale all'Agenzia<br />

Autonoma Segretari comunali e provinciali.<br />

Comunicare all’Autorità Garante delle Comunicazioni le<br />

spese di carattere pubblicitario effettuate dall’ente nel<br />

2008. Se non sono state effettuate spese la<br />

comunicazione va comunque inviata, tranne che per i<br />

comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.<br />

Entro oggi presentare la denuncia cartacea dei dati relativi<br />

alla denuncia dei compensi corrisposti nell’anno 2008<br />

ai collaboratori coordinati e continuativi. V. anche il 30<br />

aprile per l’invio in forma automatizzata.<br />

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martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

Entro oggi deve essere presentata esclusivamente per via<br />

telematica la dichiarazione dei sostituti di imposta per<br />

le ritenute operate nel corso del 2008 (Mod. 770/2009,<br />

semplificato).<br />

Trasmettere perentoriamente entro oggi il prospetto per la<br />

certificazione del rispetto del Patto di stabilità 2008.<br />

La mancata trasmissione comporta inadempimento del<br />

Patto.<br />

Entro oggi il Consiglio comunale delibera la quantità e la<br />

qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,<br />

alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o<br />

in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

Entro oggi gli enti che hanno affidato agli assessori la<br />

gestione degli uffici e dei servizi devono documentare con<br />

apposita deliberazione della Giunta il contenimento della<br />

spesa per il 2008. Deliberazione facoltativa.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

Termine ultimo per l’approvazione da parte della Giunta<br />

comunale delle tariffe e dei tassi di copertura<br />

percentuale sui costi di gestione dei servizi a domanda<br />

individuale per l’esercizio 2009.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

Termine ultimo per l’approvazione da parte dell’organo<br />

consiliare dei regolamenti per la disciplina delle entrate,<br />

anche tributarie, per il 2009.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

Termine ultimo per l’approvazione da parte del Consiglio<br />

comunale della deliberazione relativa al regolamento<br />

dell’aliquota dell’Imposta di scopo 2009.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

Termine ultimo per l’approvazione da parte del Consiglio<br />

comunale della deliberazione relativa alle aliquote e alle<br />

detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili 2009.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

Termine ultimo per l’approvazione da parte del Consiglio<br />

comunale della deliberazione relativa al regolamento<br />

dell’aliquota e della detrazione per l’addizionale<br />

comunale all’IRPEF 2009.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

Termine ultimo per l’approvazione da parte dell’organo<br />

consiliare del programma triennale dei lavori pubblici<br />

2009-2011, compreso l’elenco annuale dei lavori pubblici<br />

per il 2009.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

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31 l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

martedì<br />

31<br />

torna all'inizio ^<br />

Termine ultimo per l’approvazione da parte dell’organo<br />

consiliare del bilancio di previsione 2009, degli altri<br />

documenti programmatici e dei prescritti allegati.<br />

Termine indicativo tenuto conto della data ultima per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

I comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti<br />

devono pubblicare il bilancio di previsione 2009, in<br />

estratto, su almeno due giornali quotidiani a diffusione<br />

locale, nonché su almeno un quotidiano a diffusione<br />

nazionale e su un periodico.<br />

Termine indicativo, tenuto conto della scadenza per<br />

l’approvazione del Bilancio 2009.<br />

Approvare il piano esecutivo di gestione per il 2009,<br />

sulla base del bilancio di previsione deliberato dal<br />

Consiglio dell’ente. Tale adempimento è obbligatorio per<br />

gli enti con più di 15.000 abitanti e nelle province. I<br />

comuni con meno di 15.000 abitanti hanno la facoltà di<br />

approvare un programma degli obiettivi di gestione e del<br />

loro affidamento ai responsabili di servizio.<br />

<strong>EDK</strong> <strong>Editore</strong> S.r.l., Via Santarcangiolese, 6, 47825 Torriana (RN).<br />

RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le<br />

ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente<br />

normativa (D.Lgs. n. 196/2003)<br />

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OSSERVATORIO<br />

(tassi e indici per la finanza degli enti locali)<br />

a cura della Redazione<br />

Calendario determinazione tassi<br />

Cassa DD.PP. - Anno 2009<br />

G F M A M G L A S O N D<br />

- 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4<br />

9 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11<br />

16 20 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18<br />

23 27 27 24 29 26 24 28 25 23 27<br />

30 30 31 30<br />

Fonte: Cassa DD.PP. Spa<br />

torna all'inizio ^<br />

ISTAT<br />

Indice dei prezzi al consumo<br />

dicembre 2008<br />

Indice<br />

Variazione su<br />

mese<br />

precedente<br />

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Variazione<br />

su stesso<br />

mese<br />

dell'anno<br />

precedente<br />

Variazione su<br />

stesso mese di<br />

due anni<br />

precedenti<br />

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134,5 -0,1% +2,0% +4,8%<br />

Per adeguare<br />

periodicamente i valori<br />

monetari si utilizza<br />

l’indice dei prezzi al<br />

consumo per le famiglie<br />

di operai e impiegati<br />

(FOI) al netto dei<br />

tabacchi.<br />

Fonte: Istat<br />

torna all'inizio ^<br />

Il FOI si riferisce ai<br />

consumi<br />

dell’insieme delle<br />

famiglie che fanno<br />

capo a un<br />

lavoratore<br />

dipendente<br />

operaio o<br />

impiegato.<br />

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L’ISTAT rilascia<br />

certificazioni<br />

dell’indice dei<br />

prezzi presso<br />

tutti i Centri di<br />

informazione<br />

statistica (CIS).<br />

Aperture di credito<br />

Tasso massimo (d.m. 3 marzo 2006)<br />

quotazioni del 30 gennaio 2009<br />

Esistono tre diversi<br />

indici dei prezzi al<br />

consumo: oltre al FOI,<br />

esistono l’indice per<br />

la collettività<br />

nazionale e quello<br />

armonizzato europeo.<br />

Tipologia Tasso Maggiorazione<br />

A tasso fisso (1) 2,24% 0,<strong>04</strong>%<br />

A tasso variabile (2) 2,24% 0,08%<br />

NOTE:<br />

(1) Il costo globale annuo massimo per le operazioni a tasso fisso, è fissato nella misura del<br />

tasso pari all’Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,<strong>04</strong>%. Per Interest Rate Swap si<br />

intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo<br />

precedente quello di stipula del contratto di apertura di credito.<br />

(2) Il costo globale annuo massimo applicabile per le operazioni a tasso variabile, E’ fissato<br />

nella misura del tasso pari all’EURIBOR a 6 mesi maggiorato dello 0,08%. Il tasso è<br />

rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di<br />

interessi.<br />

Fonte: ilsole24ore.com<br />

torna all'inizio ^<br />

Mutui degli enti locali<br />

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Tasso massimo<br />

quotazioni del 30 gennaio 2009<br />

Scadenza Tasso fisso Tasso variabile<br />

10 anni 3,518% EURIBOR 6m + 0,30<br />

20 anni 3,913% EURIBOR 6m + 0,35<br />

30 anni 4,242% EURIBOR 6m + 0,40<br />

Fonte: ilsole24ore.com<br />

torna all'inizio ^<br />

Saggio degli interessi legali<br />

Riepilogo storico<br />

Misura Decorrenza Provvedimento<br />

5% 21 aprile 1942 - 15 dicembre 1990 Codice civile (art. 1284)<br />

10% 16 dicembre 1990 - 31 dicembre 1996 Art. 1, L. 353/90<br />

5% 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1998 Art. 2, c. 185, L. 662/96<br />

2,5% 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2000 D.M. 10 dicembre 1998<br />

3,5% 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 D.M. 11 dicembre 2000<br />

3% 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 D.M. 11 dicembre 2001<br />

2,5% 1° gennaio 20<strong>04</strong> - 31 dicembre 2007 D.M. 1° dicembre 2003<br />

3% dal 1° gennaio 2008 D.M. 12 dicembre 2007<br />

Fonte: Gazzetta Ufficiale<br />

torna all'inizio ^<br />

Altri tassi di interesse<br />

in vigore<br />

Indice Misura In vigore Provvedimento<br />

Ritardo nei pagamenti 4,10% 01.07.08 Com. 21.07.08<br />

Ritardato rimborso imposte 1,375% 01.07.03 DM 27.06.03<br />

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Somme dovute all'erario 1,375% 01.07.03 DM 27.06.03<br />

Somme dovute per IVA 2,75% 01.07.03 DM 27.06.03<br />

Ritardata iscrizione a ruolo 2,75% 01.07.03 DM 27.06.03<br />

Dilazione di pagamento 4,00% 01.07.03 DM 27.06.03<br />

Sospensione amministrativa 5,00% 01.07.03 DM 27.06.03<br />

Lavori pubblici 5,95% 01.01.07 DM 24.10.08<br />

NOTE:<br />

(3) Ai sensi dell’Art. 1, c. 165, L. 27 dicembre 2006, n. 296, la misura annua degli interessi<br />

attivi e passivi in materia di tributi locali è stabilita da ciascun ente impositore entro il limite<br />

di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Il limite massimo<br />

attuale è pertanto pari a: 6,00%.<br />

(4) Tasso base al quale deve essere applicata la maggiorazione di sette punti percentuali<br />

prevista dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.<br />

Fonte: Gazzetta Ufficiale<br />

torna all'inizio ^<br />

Tasso di riferimento<br />

per la rivalutazione di crediti<br />

Misura Decorrenza<br />

12,50% 26.8.1988 - 5.3.1989<br />

13,50% 6.3.1989 - 20.5.1990<br />

12,50% 21.5.1990 - 12.5.1991<br />

11,50% 13.5.1991 - 22.12.1991<br />

12,00% 23.12.1991 - 5.7.1992<br />

13,00% 6.7.1992 - 16.7.1992<br />

13,75% 17.7.1992 - 3.8.1992<br />

13,25% 4.8.1992 - 3.9.1992<br />

15,00% 4.9.1992 - 25.10.1992<br />

14,00% 26.10.1992 -12.11.1992<br />

13,00% 13.11.1992 - 22.12.1992<br />

12,00% 23.12.1992 - 3.2.1993<br />

11,50% 4.2.1993 - 22.4.1993<br />

11,00% 23.4.1993 - 20.5.1993<br />

10,50% 21.5.1993 - 13.6.1993<br />

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10,00% 14.6.1993 - 5.7.1993<br />

9,00% 6.7.1993 - 9.9.1993<br />

8,50% 10.9.1993 - 21.10.1993<br />

8,00% 22.10.1993 - 17.2.1994<br />

7,50% 18.2.1994 - 11.5.1994<br />

7,00% 12.5.1994 - 11.8.1994<br />

7,50% 12.8.1994 - 21.2.1995<br />

8,25% 22.2.1995 - 28.5.1995<br />

9,00% 29.5.1995 - 22.7.1996<br />

8,25% 23.7.1996 - 23.10.1996<br />

7,50% 24.10.1996 - 20.1.1997<br />

6,75% 21.1.1997 - 29.6.1997<br />

6,25% 30.6.1997 - 23.12.1997<br />

5,50% 24.12.1997 - 20.4.1998<br />

5,00% 21.4.1998 - 26.10.1998<br />

4,00% 27.10.1998 - 3.12.1998<br />

3,50% 4.12.1998 - 31.12.1998<br />

3,00% 1.1.1999 - 8.4.1999<br />

2,50% 9.4.1999 - 4.11.1999<br />

3,00% 5.11.1999 - 3.2.2000<br />

3,25% 4.2.2000 - 16.3.2000<br />

3,50% 17.3.2000 - 27.4.2000<br />

3,75% 28.4.2000 - 8.6.2000<br />

4,25% 9.6.2000 - 31.8.2000<br />

4,50% 1.9.2000 - 5.10.2000<br />

4,75% 6.10.2000 - 10.5.2001<br />

4,50% 11.5.2001 - 30.8.2001<br />

4,25% 31.8.2001 - 17.9.2001<br />

3,75% 18.9.2001 - 8.11.2001<br />

3,25% 9.11.2001 - 5.12.2002<br />

2,75% 6.12.2002 - 6.3.2003<br />

2,50% 7.3.2003 - 5.6.2003<br />

2,00% 6.6.2003 - 5.12.2005<br />

2,25% 6.12.2005 - 7.3.2006<br />

2,50% 8.3.2006 - 14.6.2006<br />

2,75% 15.6.2006 - 8.8.2006<br />

3,00% 9.8.2006 - 10.10.2006<br />

3,25% 11.10.2006 - 12.12.2006<br />

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FL&C.it <strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />

3,50% 13.12.2006 - 13.3.2007<br />

3,75% 14.3.2007 - 12.6.2007<br />

4,00% 13.6.2007 - 2.7.2008<br />

4,25% 3.7.2008 - 14.10.2008<br />

3,75% 15.10.2008 - 11.11.2008<br />

3,25% 12.11.2008 - 9.12.2008<br />

2,50% 10.12.2008 - 20.1.2009<br />

2,00% 21.1.2009 - In vigore (1)<br />

Nella tabella precedente sono riportati i tassi di riferimento (già Tassi Ufficiali di Sconto)<br />

determinati dalla Banca d’Italia sino al 1° gennaio 20<strong>04</strong> e, in seguito, dalla Banca Centrale<br />

Europea.<br />

Essi rappresentano un indicatore generico dei tassi di interesse passivi praticati dal sistema<br />

bancario.<br />

NOTE:<br />

(5) Ultimo provvedimento modificativo della Banca Centrale Europea pubblicato nel<br />

Bollettino mensile BCE - gennaio 2009 - p. S7 Aggiornato al Comunicato BCE - 15<br />

gennaio 2009.<br />

Il tasso di interesse per differimento e dilazione del pagamento rateale di debiti contributivi<br />

INPDAP e per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori INAIL in vigore è<br />

pertanto: 8,00%<br />

L’ammontare delle sanzioni civili previste dall’Art. 116, L. 388/2000 in vigore (valido sia<br />

per i crediti INPDAP sia per quelli INAIL) è pertanto: 7,50%.<br />

Fonte: Banca d'Italia<br />

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