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Dott. Stefano SIMONAZZI - Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini

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S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_4<br />

CHI E’ IL MEDICO COMPETENTE?<br />

Il Medico Competente [ex art. 25, c. 1, ll. a) e b), D.Lgs. 81/08] “… collabora con il datore di lavoro e con il<br />

servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della<br />

programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della<br />

attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,<br />

all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e<br />

alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed<br />

esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e<br />

valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della<br />

responsabilità sociale; … programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41<br />

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli<br />

indirizzi scientifici più avanzati …”<br />

Il MC/MA costituisce, pertanto e modernamente, una figura rilevante del sistema aziendale di<br />

prevenzione, quale consulente di elevata professionalità del Ddl, che risponde in prima persona [ex<br />

art. 18, c. 1, l. g), e c. 2, D.Lgs. 81/08] dell’attuazione di misure obbligatorie di “sorveglianza sanitaria” per delega<br />

di funzioni non esperibili, a seguito della valutazione dei rischi residui, nel rispetto della vigente<br />

legislazione, ed ai fini di una compiuta garanzia dei dipendenti, con la formulazione dei giudizi di<br />

idoneità alla mansione specifica.<br />

Il documento nazionale di “LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 626/94”, elaborato a cura<br />

della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome [Documento n. 9, Definizione, ruolo e<br />

funzioni del medico competente. 2a ed., <strong>Azienda</strong> USL di Ravenna, aprile 1999, pag. 260] , specifica inoltre che “Il Datore di lavoro,<br />

coadiuvato dal medico competente, è tenuto ad attivarsi per rintracciare nell'ambito dell'azienda<br />

un'adeguata collocazione del dipendente. Il datore di lavoro, in altre parole, non può ignorare il<br />

giudizio del medico competente, il quale a sua volta deve attuare lo sforzo di uscire dalla<br />

consuetudine di formulare giudizi di idoneità dubbi o quello che è peggio ambigui, per dare,<br />

invece, indicazioni chiare e precise.<br />

La collaborazione tra Ddl e MC/MA, rimanendo in tema di contratto, può soddisfare<br />

efficacemente, pertanto, quella che si definisce una “cooperazione creditoria” nei confronti del<br />

lavoratore.

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