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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />

La sentenza commentata si inserisce, in maniera<br />

sicuramente innovativa ed a tratti in controcorrente,<br />

nel panorama giurisprudenziale formatosi<br />

sulla ripartizione dell’onere probatorio nelle<br />

cause aventi ad oggetto la pretesa contributiva<br />

INPS, azionata mediante c.d. “cartolarizzazione”,<br />

ovvero mediante iscrizione a ruolo dei contributi<br />

(omessi o evasi) e successiva emissione di cartella<br />

di pagamento 1 .<br />

Nel merito, la decisione ha affrontato la questione<br />

concernente l’obbligo assicurativo dei familiari del<br />

farmacista, non iscritti all’albo professionale, che<br />

collaborano nell’impresa familiare.<br />

Benché non sia intenzione dello scrivente affrontare<br />

l’argomento deciso - anche per l’impossibilità<br />

di trattare in questa sede una questione così complessa<br />

- appare necessario, comunque, fornire sul<br />

punto alcuni preliminari cenni, per poter meglio<br />

comprendere il successivo argomentare in materia<br />

di ripartizione dell’onere probatorio.<br />

La vicenda prende le mosse da una circolare<br />

INPS (n. 70 del 26.4.2<strong>00</strong>4), che ha espresso un<br />

orientamento teso ad iscrivere alla Gestione dei<br />

Commercianti i titolari di farmacie (con posizione<br />

Approfondimenti<br />

Il susseguirsi di differenti orientamenti sul punto è stato certamente in grado di ingenerare una<br />

situazione di incertezza sulla estensione dell’obbligo contributivo, che impone pertanto, in accoglimento<br />

della domanda subordinata dei ricorrenti, di stabilire che le sanzioni da applicare per i<br />

contributi dovuti siano calcolate nella misura prevista dall’art. 116, comma 10 l. 388/2<strong>00</strong>0.<br />

Per quanto concerne l’intervenuta prescrizione di alcune delle poste controverse, il difensore<br />

dell’I.N.P.S. ha espressamente dichiarato in sede di discussione ex art. 429 c.p.c. di rinunciare<br />

ai crediti maturati in epoca antecedente il 1998.<br />

Alla luce di quanto precede ed indipendentemente da quanto dichiarato in merito al fatto che<br />

l’istituto abbia provveduto o stia comunque provvedendo al relativo sgravio, deve dichiararsi che<br />

nulla è dovuto per i periodi antecedenti l’1 gennaio 1998. (omissis)<br />

non attiva, ovvero non produttiva di obbligo contributivo<br />

personale) ed i loro coadiutori familiari,<br />

per questi ultimi con obbligo di versamento dei<br />

contributi obbligatori per l’I.V.S.<br />

Il fondamento dei predetti obblighi è stato rinvenuto<br />

nell’art. 4, II comma, D.Lgs. 31 marzo<br />

1998 n. 114, che ha qualificato come attività<br />

commerciale, mediante una formulazione in negativo,<br />

quella dei farmacisti che non si limitano<br />

a vendere esclusivamente prodotti farmaceutici,<br />

specialità medicinali, dispositivi medici e presidi<br />

medico-chirurgici, ma che commercializzano<br />

anche altri prodotti, come i c.d. parafarmaci, i<br />

prodotti per l’igiene, i prodotti per l’infanzia, i<br />

cosmetici, etc. 2 .<br />

Conseguenza della qualificazione commerciale dell’attività<br />

svolta dal farmacista, in relazione a prodotti<br />

non medici o medicali è, secondo l’Ente previdenziale,<br />

la piana applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge<br />

22 luglio 1966, n. 613, secondo cui vanno iscritti<br />

alla Gestione Commercianti, insieme ai titolari di<br />

imprese commerciali, anche i loro familiari coaudiutori,<br />

sempre se “partecipano al lavoro aziendale con<br />

carattere di abitualità e prevalenza” 3 .<br />

(1) Cfr. D.Lgs., 26 febbraio 1999, n. 46.<br />

(2) Art. 4, II comma, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114: “Il presente decreto (che, ai sensi dell’art. 1, “stabilisce i principi e le norme generali sull’esercizio<br />

dell’attività commerciale”, ndr) non si applica: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai<br />

sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano<br />

esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; (omissis)”.<br />

(3) Art. 1, I comma, Legge 22 luglio 1966, n. 613: “L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti<br />

piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre<br />

1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati<br />

nell’articolo seguente”.<br />

Art. 2, II comma, legge cit.: “Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti<br />

in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale<br />

attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti ”.<br />

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