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disciplina_Piano_casa.pdf - Comune di Ardea

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COMUNE DI ARDEA<br />

(Provincia <strong>di</strong> Roma)<br />

Area Tecnica – Servizio Urbanistica ed E<strong>di</strong>lizia Privata<br />

Prot. n. _______________ <strong>Ardea</strong>, 01/03/2012<br />

CIRCOLARE DIRIGENZIALE<br />

Oggetto: Disciplina degli interventi su e<strong>di</strong>fici secondo il <strong>Piano</strong> Casa<br />

Ai Responsabili del Proce<strong>di</strong>mento<br />

e Tecnici Istruttori<br />

Ufficio Urbanistica<br />

Ufficio Abusivismo<br />

Alla P.O. Pietro Tomei<br />

SEDE<br />

Al Sig. SINDACO<br />

All’ASSESSORE URBANISTICA<br />

Al COMANDO DEI VIGILI URBANI<br />

La presente non intende sostituire la “Circolare esplicativa” approvata dalla G.R.,<br />

ma integrare quanto non meglio specificato e che possa dare dubbi interpretativi<br />

nell’applicazione della Legge e rendere univoca qualsiasi delucidazione da fornire<br />

agli utenti interessati.<br />

Il <strong>Piano</strong> Casa prevede ambiti <strong>di</strong> non applicabilità per gli interventi <strong>di</strong> ampliamento,<br />

demolizione e ricostruzione.<br />

Sono infatti esclusi:<br />

1. Gli e<strong>di</strong>fici abusivi, a esclusione <strong>di</strong> quelli per i quali intervenga il rilascio del titolo<br />

e<strong>di</strong>lizio abilitativo in sanatoria;<br />

2. I fabbricati ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità assoluta;<br />

3. Gli e<strong>di</strong>fici situati in zone in<strong>di</strong>viduate come inse<strong>di</strong>amenti urbani storici dal piano<br />

territoriale paesaggistico regionale (PTPR);<br />

4. Gli e<strong>di</strong>fici situati nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone <strong>di</strong><br />

promozione economica e sociale;<br />

5. Gli immobili situati nelle zone del demanio marittimo;<br />

6. Gli e<strong>di</strong>fici costruiti nelle zone <strong>di</strong> rischio elevato, in<strong>di</strong>viduate dai piani <strong>di</strong> bacino o<br />

dai piani <strong>di</strong> stralcio <strong>di</strong> cui alla legge 183/1989 e alla legge regionale 39/1996;<br />

7. I fabbricati situati in aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti<br />

strategici o al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici<br />

generali;<br />

8. I <strong>casa</strong>li e complessi rurali realizzati in epoca anteriore al 1930;<br />

9. Gli immobili che si trovano nelle fasce <strong>di</strong> rispetto ferroviarie, igienico sanitarie e<br />

tecnologiche, nonché in quelle definite dal DM 1404/1968 (strade) AL DI FUORI DEI<br />

CENTRI URBANI;<br />

Con Deliberazione <strong>di</strong> Consiglio Comunale n. 05 del 27/01/2012 è stato altresì<br />

stabilito che le norme dettate dalla L.R. n. 21 dell’11 agosto 2009 e s.m.i. non sono<br />

applicabili alla parte <strong>di</strong> territorio lungo la strada litoranea, lato mare, classificata nel


PTP n. 10 tutela <strong>di</strong> tipo B art. 3, nello specifico all’art. 33 categoria B1: fascia costiera<br />

pianeggiante;<br />

Sono attuabili, me<strong>di</strong>ante il <strong>Piano</strong> <strong>casa</strong>:<br />

EDIFICI RESIDENZIALI<br />

Ampliamento<br />

La nuova legge regionale sul <strong>Piano</strong> Casa prevede ampliamento fino al 20% per un<br />

aumento complessivo massimo <strong>di</strong> 70 mq <strong>di</strong> superficie per l’intero e<strong>di</strong>ficio o o ogni<br />

sua parte dotata <strong>di</strong> autonomia funzionale.<br />

Sono consentiti ampliamenti del 20%, per un incremento massimo <strong>di</strong> 200 metri<br />

quadrati per l'intero immobile, per gli e<strong>di</strong>fici che prestano servizi socio-assistenziali.<br />

La possibilità <strong>di</strong> ampliamento sale fino al 35%, per un massimo <strong>di</strong> 90 mq, per gli<br />

e<strong>di</strong>fici ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b, SE SI<br />

PROCEDE ALLA RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELL’EDIFICIO<br />

Le percentuali sono elevate <strong>di</strong> un ulteriore 10% nel caso <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> tecnologie che<br />

prevedano l’uso <strong>di</strong> fonti <strong>di</strong> energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1<br />

Kw.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici costituiti da più unità immobiliari, le percentuali sono applicabili<br />

proporzionalmente alle singole unità e gli ampliamenti devono essere realizzati sulla<br />

base <strong>di</strong> un progetto unitario.<br />

In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi comunali vigenti o<br />

adottati, sono consentiti interventi <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> pertinenze che non<br />

comportino aumenti <strong>di</strong> volume e <strong>di</strong> superficie utile ( cioè, oltre le quote <strong>di</strong><br />

incremento utile previste dal <strong>Piano</strong> Casa, anche opere pertinenziali – quali tettoie,<br />

volumi tecnici ed altri accessori – entro il limite del 20% della volumetria dell’e<strong>di</strong>ficio<br />

principale, ovvero 1/5 della superficie. Invece, potranno essere realizzate senza<br />

alcuna limitazione opere pertinenziali non computabili in termini <strong>di</strong> volume, quali,<br />

ad esempio, le piscine)<br />

Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dalla<br />

normativa statale e regionale in materia <strong>di</strong> sostenibilità energetico-ambientale e <strong>di</strong><br />

bioe<strong>di</strong>lizia, come il D.lgs 192/2005, la LR 6/2008 “Disposizioni regionali in materia <strong>di</strong><br />

architettura sostenibile e <strong>di</strong> bioe<strong>di</strong>lizia” e il DM del Ministro dello sviluppo economico<br />

26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli e<strong>di</strong>fici)<br />

Qualora venga comprovata l'impossibilità dell’adeguamento o della realizzazione<br />

degli standard urbanistici, è ammesso il pagamento, oltre agli oneri concessori, <strong>di</strong><br />

un contributo straor<strong>di</strong>nario pari al 50% degli oneri concessori dovuti in base al DPR<br />

380/2001(senza calcolare, quin<strong>di</strong>, i coefficienti riduttivi stabiliti dalla Deliberazione <strong>di</strong><br />

C.C.).<br />

Gli ampliamenti del <strong>Piano</strong> Casa non si sommano a quelli consentiti da altre norme<br />

vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi e<strong>di</strong>fici, ma solo al<br />

recupero a fini abitativi dei volumi accessori.<br />

La destinazione d’uso degli e<strong>di</strong>fici deve essere mantenuta per <strong>di</strong>eci anni dalla<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.<br />

Se i lavori sono realizzati sulla prima <strong>casa</strong>, la Deliberazione <strong>di</strong> C.C. n. 05 del<br />

27/01/2012 ha stabilito una riduzione pari al 30% del contributo dovuto in<br />

riferimento agli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria.<br />

Restano valide le domande presentate ai sensi del <strong>Piano</strong> Casa del 2009. Chi<br />

intende usufruire delle nuove misure deve inoltrare una nuova istanza.<br />

Demolizione e ricostruzione<br />

In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi comunali vigenti o<br />

adottati, negli e<strong>di</strong>fici che abbiano almeno il 50% della volumetria destinata a uso


esidenziale, sono consentiti interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia attraverso demolizione<br />

e ricostruzione con ampliamento fino al 35%.<br />

Negli e<strong>di</strong>fici plurifamiliari superiori a 500 metri quadrati e in stato <strong>di</strong> degrado, è<br />

consentito un premio del 60% a con<strong>di</strong>zione che venga mantenuto il precedente<br />

numero <strong>di</strong> unità immobiliari in capo ai proprietari.<br />

Sugli e<strong>di</strong>fici residenziali in zona E sono ammessi ampliamenti fino al 20%. Sono però<br />

esclusi gli immobili realizzati prima del 1950.<br />

È inoltre riconosciuto un premio aggiuntivo del 10% se l’intervento è svolto dal<br />

vincitore <strong>di</strong> un concorso <strong>di</strong> progettazione pre<strong>di</strong>sposto dal proponente con<br />

l'assistenza degli or<strong>di</strong>ni professionali.<br />

Per gli interventi effettuati sulla prima <strong>casa</strong>, la Deliberazione C.C. n. 05 del<br />

27/01/2012 ha stabilito una riduzione pari al 30% del contributo dovuto in<br />

riferimento agli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria.<br />

Qualora venga comprovata l'impossibilità dell’adeguamento o della realizzazione<br />

degli standard urbanistici, è ammesso il pagamento, oltre agli oneri concessori, <strong>di</strong><br />

un contributo straor<strong>di</strong>nario pari al 50% degli oneri concessori dovuti in base al DPR<br />

380/2001.<br />

Gli ampliamenti connessi alle demolizioni e ricostruzioni non si sommano a quelli<br />

consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici sugli stessi e<strong>di</strong>fici.<br />

Gli interventi possono essere realizzati presentando la Dia, denuncia <strong>di</strong> inizio attività,<br />

dal 31 gennaio 2012 al 31 gennaio 2015. Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici con una superficie<br />

maggiore <strong>di</strong> 500 metri quadri, è necessario richiedere il permesso <strong>di</strong> costruire e<br />

dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda deve essere convocata una<br />

Conferenza <strong>di</strong> Servizi, se necessaria<br />

EDIFICI NON RESIDENZIALI<br />

Ampliamento<br />

Il nuovo <strong>Piano</strong> Casa riconosce un premio del 20% per un incremento massimo <strong>di</strong><br />

200 metti quadrati <strong>di</strong> superficie per l’intero e<strong>di</strong>ficio. Tali limiti sono aumentati ai 25%,<br />

per un incremento massimo <strong>di</strong> 500 metri quadrati, in caso <strong>di</strong> destinazione per<br />

attività produttive e artigianali.<br />

Le percentuali sono elevate <strong>di</strong> un ulteriore 10% nel caso <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> tecnologie che<br />

prevedano l’uso <strong>di</strong> fonti <strong>di</strong> energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1<br />

Kw<br />

In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi comunali vigenti o<br />

adottati sono inoltre consentiti interventi <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> pertinenze che non<br />

comportino aumenti <strong>di</strong> volume e <strong>di</strong> superficie utile.<br />

La realizzazione degli ampliamenti è subor<strong>di</strong>nata all’esistenza delle opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria, ivi compresi gli impianti autonomi approvati dall'organo<br />

competente, alla realizzazione o all’adeguamento delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

secondaria, in relazione al maggior carico urbanistico, e alla creazione <strong>di</strong><br />

parcheggi <strong>di</strong> superficie non inferiore a 20 metri quadrati.<br />

Qualora venga comprovata l'impossibilità dell’adeguamento o della realizzazione<br />

degli standard urbanistici, è ammesso il pagamento, oltre agli oneri concessori, <strong>di</strong><br />

un contributo straor<strong>di</strong>nario pari al 50% degli oneri concessori dovuti in base al DPR<br />

380/2001.<br />

Tuttavia, i cambi <strong>di</strong> destinazione per la trasformazione a uso residenziale, abbinati a<br />

interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia con ampliamento fino al 30% della superficie<br />

utile, sono ammessi solo se finalizzati all’e<strong>di</strong>lizia sociale per immobili che al 30<br />

settembre 2010 risultino <strong>di</strong>smessi, mai utilizzati o con titolo abilitativo scaduto. Negli<br />

e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>rezionali è consentito il cambio d’uso anche se il fabbricato è ancora in via<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione.


Sono esclusi gli e<strong>di</strong>fici situati nelle zone D, tranne quelle inferiori ai 10 ha,<br />

nell’ambito <strong>di</strong> consorzi industriali o <strong>di</strong> piani degli inse<strong>di</strong>amenti produttivi e nelle zone<br />

E.<br />

All’e<strong>di</strong>lizia agevolata deve essere riservato il 30% della superficie complessiva negli<br />

e<strong>di</strong>fici fino a 10 mila metri quadri e il 35% in quelli fino a 15 mila metri quadri.<br />

Se l’immobile misura meno <strong>di</strong> 500 metri quadri si può evitare <strong>di</strong> devolvere parte<br />

della superficie all’e<strong>di</strong>lizia sociale. In cambio va però corrisposto il 20% del valore<br />

catastale e l’interessato deve impegnarsi alla realizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche <strong>di</strong><br />

interesse collettivo.<br />

Tutti gli interventi sono subor<strong>di</strong>nati all’esistenza o all’adeguamento degli standard<br />

urbanistici, nonché al rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dalla normativa statale e regionale<br />

in materia <strong>di</strong> sostenibilità energetico-ambientale e <strong>di</strong> bioe<strong>di</strong>lizia ai sensi del d.lgs<br />

192/2005, della Lr 6/2008, del Dpr. 59/2009 e del DM 26 giugno 2009.<br />

Demolizione e ricostruzione<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici a destinazione prevalentemente non residenziale, la legge regionale<br />

prevede un ampliamento fino al 35% e comunque non superiore a 350 metri<br />

quadrati, a con<strong>di</strong>zione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d’uso<br />

previste dagli strumenti urbanistici.<br />

È riconosciuto un premio aggiuntivo del 10% se l’intervento è svolto dal vincitore <strong>di</strong><br />

un concorso <strong>di</strong> progettazione pre<strong>di</strong>sposto dal proponente con l'assistenza degli<br />

or<strong>di</strong>ni professionali.<br />

È obbligatorio il rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dalla normativa statale e regionale in<br />

materia <strong>di</strong> sostenibilità energetico-ambientale e <strong>di</strong> bioe<strong>di</strong>lizia come il D.lgs<br />

192/2005, la LR 6/2008 e il DM del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.<br />

La realizzazione degli interventi è subor<strong>di</strong>nata all’esistenza alla realizzazione o<br />

all’adeguamento delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria, alla<br />

realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> piantumazione <strong>di</strong> essenze arboree e vegetazionali.<br />

Gli ampliamenti connessi alle demolizioni e ricostruzioni non si sommano a quelli<br />

consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici sugli stessi e<strong>di</strong>fici.<br />

Cambi <strong>di</strong> destinazione d’uso<br />

La destinazione d’uso degli e<strong>di</strong>fici deve essere mantenuta per <strong>di</strong>eci anni dalla<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.<br />

I cambi <strong>di</strong> destinazione per la trasformazione ad uso residenziale, abbinati a<br />

interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia attraverso demolizione e ricostruzione con<br />

ampliamento fino al 30% della superficie utile, sono ammessi solo se finalizzati<br />

all’e<strong>di</strong>lizia sociale per immobili che al 30 settembre 2010 risultino <strong>di</strong>smessi, mai<br />

utilizzati o con titolo abilitativo scaduto. Negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>rezionali è consentito il<br />

cambio d’uso anche se il fabbricato è ancora in via <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione.<br />

Sono esclusi gli e<strong>di</strong>fici situati nelle zone D, tranne quelle inferiori ai 10 ha,<br />

nell’ambito <strong>di</strong> consorzi industriali o <strong>di</strong> piani degli inse<strong>di</strong>amenti produttivi e nelle zone<br />

E.<br />

All’e<strong>di</strong>lizia agevolata deve essere riservato il 30% della superficie complessiva negli<br />

e<strong>di</strong>fici fino a 10 mila metri quadri e il 35% in quelli fino a 15 mila metri quadri.<br />

Se l’immobile misura meno <strong>di</strong> 500 metri quadri, si può evitare <strong>di</strong> devolvere parte<br />

della superficie all’e<strong>di</strong>lizia sociale. In cambio va però corrisposto il 20% del valore<br />

catastale e l’interessato deve impegnarsi alla realizzazione <strong>di</strong> opere pubbliche <strong>di</strong><br />

interesse collettivo.<br />

Nelle aree e<strong>di</strong>ficabili libere con destinazione non residenziale, nell’ambito <strong>di</strong> piani e<br />

programmi attuativi <strong>di</strong> iniziativa pubblica o privata anche decaduti, ad esclusione<br />

dei piani degli inse<strong>di</strong>amenti produttivi e dei piani industriali particolareggiati, è<br />

consentita la realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici residenziali fino a 10 mila metri quadri <strong>di</strong><br />

superficie utile lorda o comunque non oltre la superficie non residenziale prevista<br />

dal piano incrementata del 10 per cento dell’intera volumetria prevista dal piano.


Anche in questo caso, almeno il 30% della superficie deve essere destinata alla<br />

locazione con canone calmierato.<br />

Tutti gli interventi sono subor<strong>di</strong>nati all’esistenza o all’adeguamento <strong>di</strong> parcheggi e<br />

opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al rispetto <strong>di</strong> quanto<br />

previsto dalla normativa statale e regionale in materia <strong>di</strong> sostenibilità energeticoambientale<br />

e <strong>di</strong> bioe<strong>di</strong>lizia ai sensi del d.lgs 192/2005, della Lr 6/2008, del Dpr.<br />

59/2009 e del DM 26 giugno 2009.<br />

RECUPERO DEI VOLUMI ACCESSORI E PERTINENZIALI DEGLI EDIFICI ESISTENTI<br />

Negli e<strong>di</strong>fici residenziali, può essere recuperato a fini residenziali il 20% dei volumi o<br />

delle unità immobiliari accessorie e pertinenziali fino a un massimo <strong>di</strong> 70 metri<br />

quadri.<br />

Negli e<strong>di</strong>fici a destinazione prevalentemente residenziale, situati in zona agricola,<br />

può essere recuperato a fini residenziali il 50% della superficie, fino a un massimo <strong>di</strong><br />

70 metri quadri.<br />

Possono essere infine recuperate anche le pertinenze degli e<strong>di</strong>fici destinati a servizi<br />

per attività sportive senza superare il 50% della destinazione sportiva preesistente.<br />

Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dalla normativa<br />

statale e regionale in materia <strong>di</strong> sostenibilità energetico-ambientale e <strong>di</strong> bioe<strong>di</strong>lizia,<br />

come il D.lgs 192/2005, la LR 6/2008 “Disposizioni regionali in materia <strong>di</strong> architettura<br />

sostenibile e <strong>di</strong> bioe<strong>di</strong>lizia”, e il DM del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno<br />

2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli e<strong>di</strong>fici).<br />

È necessaria, inoltre, la realizzazione o l’adeguamento degli standard urbanistici.<br />

DISTANZE DAI CONFINI E DAGLI EDIFICI<br />

Le norme speciali dettate dal <strong>Piano</strong> Casa DEROGANO in tutti i casi nelle <strong>di</strong>stanze<br />

tra i fabbricati e dai confini, avendo come riferimento quanto stabilito dagli art. 8 e<br />

9 del D.M. 4 aprile 1968 n. 1444, e chiaramente da quanto stabilito dal Co<strong>di</strong>ce<br />

Civile. La normativa <strong>di</strong> PRG e del Regolamento e<strong>di</strong>lizio, nei casi interessati dal <strong>Piano</strong><br />

Casa, non è applicabile.<br />

Fuori dai centri abitati, le <strong>di</strong>stanze dal nastro stradale sono quelle stabilite dal D.M. 4<br />

aprile 1968 n. 1404<br />

MONETIZZAZIONE AREE STANDARD L.R. 13/2009<br />

Con Deliberazione C.C. n. n. 05 del 27/01/2012 è stata mo<strong>di</strong>ficata la tabella del<br />

Valore venale acquisizione aree per la Compensazione standard urbanistici<br />

mancanti, con la definizione dei valori per le zone agricole.<br />

Tale tabella, che per opportunità sia allega, è da utilizzarsi solamente per il<br />

recupero, ai fini abitativi, dei sottotetti esistenti<br />

Il Dirigente dell’Area Tecnico<br />

Arch. Antonio Rocca

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