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misura cautelare alessio.pdf - Approdo News

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I<br />

I<br />

TRIBUNALE DI P ALMI<br />

UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARl<br />

Proc. n. 2781/11 R.G. notizie di reato<br />

Proc. n. 1833/11 R. G. G.I.P.<br />

ORDINANZA<br />

DI APPLICAZIONE della MISURA CAUTELARE<br />

DELLA CUSTODIA IN CARCERE<br />

(artt. 272 e ss. c.p.p.)<br />

Il Giudice per le Indagini Preliminari dotto Fulvio ACCURSO,<br />

letta la richiesta del P.M., depositata il 16.05.2011, e finalizzata ad ottenere l'emissione della<br />

<strong>misura</strong> <strong>cautelare</strong> della custodia in carcere, nei confronti di:<br />

l) ALESSIO Beniamino,nato a Molochio il 03.01.1955, ivi l'es. via Padre Francesco Zagari<br />

n.2.<br />

2) DE MARIA Doriana,nata a Cinquefrondi il 28.7.1983, reso Molochio corso Mons.<br />

Palermo n. 62/C.<br />

l) ALESSIO Beniamino<br />

2) DE MARIA Doriana<br />

INDAGATI<br />

2) ALESSIO Costantina omissis<br />

a) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110,640, comma 2, n. 1,61 n. 7, c.p., perché, con più<br />

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con il datore di lavoro<br />

ALESSIO Costantina, titolare della omonima azienda agricola, quale consulente della stessa<br />

azienda, nonché in concorso con i singoli braccianti agricoli (nei confronti dei quali si procede<br />

separatamente), con artifici e raggiri consistiti nella simulazione di un fittizio rapporto di<br />

lavoro nel settore dell'agricoltura, attraverso l'inoltro per via telematica, cui provvedeva<br />

ALESSIO Beniamino con le proprie credenziali di accreditamento, ai competenti uffici<br />

dell'INPS di Reggio Calabria, delle domande di assunzione temporanea prevista per i<br />

lavoratori dipendenti operanti in agricoltura, prodromiche alla precostituzione del titolo per


prestazioni assistenziali e previdenziali a carico dell'INPS, con il contributo di DE MARIA<br />

Doriana, che, con riferimento alle assunzioni fittizie di ALESSI Giuseppa, IORIANNI<br />

Giuseppe e LONGO Carmela, aveva provveduto a far firmare ai medesimi braccianti il<br />

contratto di lavoro presso lo studio di consulenza di ALESSIO Beniamino, del quale era la<br />

segretaria, nonché attraverso la rappresentazione della disponibilità di terreni agricoli per<br />

estensione superiori a quelli effettivi e, quindi, attraverso la rappresentazione di una situazione<br />

difforme dalla realtà, inducevano in errore il medesimo Ente, procurando in tal modo a se<br />

stesso, ad ALESSIO Costantina ed ai lavoratori fittiziamente assunti -di seguito indicati, con<br />

la specificazione dell'importo indebitamente perceplto e dell'anno agrario di riferimento­<br />

l'ingiusto profitto consistito nell' indebita riscossione del!' indennità di disoccupazione,<br />

ammontante:<br />

per ANTONELLI Maria (nata a Taurianova 09.7.1961), ad € 1.471,55 per l'anno agrario<br />

2008;<br />

per GIOVINAZZO Girolama (nata a Cittanova l' 1.11.1966), ad € 1.459,55 per l'anno<br />

agrario 2008;<br />

per MEZZATE STA Giuseppa (nata a Molochio il 24.7.1969) ad € 1.906,16 per l'anno<br />

agrario 2009;<br />

per MOLINA Caterina (nata Molochio il 27.11.1967), ad E 1.434,66 per l'anno agrario<br />

2009;<br />

- per MAUVINDI Giuseppe (nato Molochio il 25.3.1954), ad € 1.554,66 per l'anno agrario<br />

2009;<br />

per AMBESI ROSA (nata Molochio il 30.12.1961), ad € .885,52 per l'anno agrario 2009;<br />

- per ARICÒ Giuseppe (nato Molochio 13.03.1949), ad € 3.718,81 per l'anno agrario 2009;<br />

per MAUVINDI Giuseppe (nato Molochio 24.5.1977), ad E 2.819,04 per l'anno agrario<br />

2009;<br />

per NAPOLI Fabio (nato Taurianova il 13.7.1971), ad € 1.554,66 per l'anno agrario 2009;<br />

per ALESSI Giuseppa (nata Molochio il 10.07.1963), ad E 1.874,69 per l'anno agrario<br />

2009;<br />

per REPACI Giuseppe (nato Molochio il 17.1.1973), ad E 5.722,74 per l'anno agrario<br />

2009;<br />

perTRIMARCHI EDDA (nata Molochio il 3.10.1969), ad E 3.477,15 per l'anno agrario<br />

2009;<br />

per MORABITO UDUINA GRAZIELLA (nata a Molochio il 02.07.1965), ad E 1.554,66<br />

per l'anno agrario 2009;<br />

per PIRROTTA RAFFAELE (nato a Taurianova il ]6.01.1977), ad E 3.855,18 per l'anno<br />

agrario 2008 eE 3.478,11 per l'anno agrario 2009;<br />

per LUCI VINCENZA (nata a Taurianova il 06.07.1979), ad E 1.464,55 per l'anno<br />

agrario 2008 e E 1.788,33 per l'anno agrario 2009;<br />

per IORIANNI MARIA (nata a Molochio 1'11.09.1956), ad E 2.337,68 per l'anno<br />

agrario 2008 e E 2.737,53 per l'anno agrario 2009;<br />

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- per IORIANNI MARIA CARMELA (nata a Taurianova 1'08.03.1977), ad € 2.980,04per<br />

l'anno agrario 2008 e € 3.079,91per l'anno agrario 2009;<br />

- per AMBESI ANTONIA (nata a Molochio il 06.06.1971), ad € 4.900,55 per l'anno<br />

agrario 2008 e € 234,30 per l'anno agrario 2009;<br />

- per PACILE' CONCETTINA (nata a Gioia Tauro il 27/0911 955), ad € 1.504,55 per<br />

l'anno agrario 2008 e € 1.555,68 per l'anno agrario 2009;<br />

- per PINNIZZOTTO LOREDANA (nata a Taurianova il 26.1] .1972), ad € ] .504,55 per<br />

l'anno agrario 2008 e € ] .554,66 per l'anno agrario 2009;<br />

- per CORTARA MICHELE (nato a Molochio il 02.02.]971), ad € 1.504,55 per l'anno<br />

agrario 2008 e € 1.554,66 per l'anno agrario 2009;<br />

per CADILI RISPI RITA (nata a Taurianova il 22.04.]965), ad € 1.951,01 per l'anno<br />

agrario 2008 e € 1.271,72 per l'anno agrario 2009;<br />

- per NOTO GIOVANNA (nata a Molochio l' 11.12.1969), ad € 2.10 I ,97 per l'anno agrario<br />

2008 e € 2.388,02 per l'anno agrario 2009;<br />

- per NOTO CARMELO (nato a Molochio il 13.10.1968), ad € 1.5)4,55 per l'anno agrario<br />

2008 e € 1.554,66 per l'anno agrario 2009;<br />

- per NICOTERA ANTONIO (nato a Molochio il 05.11.1967), ad € 2.431,08 per l'anno<br />

agrario 2008 e € 2.007,87 per l'anno agrario 2009;<br />

per MICELI SALVATORE (nato a Molochio l' 11.08.1966), ad € 732,27 per l'anno<br />

agrario 2008 e € 1.514,66 per l'anno agrario 2009;<br />

- per MUSCATELLO DOMENICO (nato a Molochio il 12.07.1943), ad € 1.504,55 per<br />

l'anno agrario 2008 e € 1.554,66 per l'anno agrario 2009;<br />

- per BELLANTONIO MONTAGNA (nata a Taurianova il 25.02.] 97]), ad € 1.474,55 per<br />

l'anno agrario 2008 e € 1.554,66 per l'anno agrario 2009;<br />

- per COPPOLA FILOMENA (nata a Napoli il ]4.02.1978), ad € 3.738,77 per l'anno<br />

agrario 2008 e € 4.594,62 per l'anno agrario 2009;<br />

- per PIRROTTA SAMANTA (nata a Molochio il 08.03.1979), ad € 1.514,55 per l'anno<br />

agrario 2008 e € 1.554,66 per l'anno agrario 2009;<br />

- per MALIVINDI GIOVANNI (nato a Cinquefrondi il 15.12.1990), ad € 1.554,66 per<br />

l'anno agrario 2009;<br />

- per LIA PALMA (nata a Molochio 1'11.01.1960), ad ad € 1.539,55 per ,'anno agrario<br />

2008 e € 2.011,70 per ,'anno agrario 2009;<br />

- per REPACI FRANCESCO (nato a Taurianova il 30.01.1985), ad € 1.514,55 per l'anno<br />

agrario 2008 e € 1.554,66 per l'anno agrario 2009;<br />

- per RACO LUCIANA (nata a Taurianova il 12.08.1969), ad € 1.514,55 per l'anno agrario<br />

2008 e € 431,50 per l'anno agrario 2009;<br />

- per POLIMENI MARIELLA (nata a Polistena il 14.02.1982), ad € 4.911,39 per l'anno<br />

agrario 2008 e € 4.652,96 per l'anno agrario 2009;<br />

- per LUCI Maria (nata a Molochio il 05.10.1952), ad € 1.874,69 per l'anno agrario 2009;<br />

4


- per lA COPINO Vincenza (nata a Taurianova il 18.08.1978), ad E 2.512,21 per l'anno<br />

agrario 2009;<br />

per IORIANNI Giuseppe (nato a Molochio il 10.10.1950), ad E 1.639,98 per l'anno<br />

agrario 2009;<br />

per ROMEO Lorella (nata a Molochio il 29.01.1969), procurandosi in tal modo l'ingiusto<br />

profitto consistito nell'indebita riscossione dell'indennità di disoccupazione, per l'anno<br />

agrario 2009;<br />

per CALI' Maria Carmela (nata a Molochio il 20.11.1972), ad € 1.639,98 per l'anno<br />

agrario 2009;<br />

per GUERRISI Rosetta (nata a Cittanova il 02.12.1969), ad E 1.494,66 per l'anno agrario<br />

2009;<br />

perTRIMARCHI Edda (nata a Molochio il 03.10.1969), ad € 3.477,15 per l'anno agrario<br />

2009;<br />

per IORIANNI MARrA CARMELA (nata a Taurianova 1'08.03.1977), ad E 2.980,04, per<br />

l'anno agrario 2008, ed € 3.079,91 per l'anno agrario 2009;<br />

per REPACI STEFANO (nato a Molochio il 02.01.1954), ad € 3.005,11 per l'anno<br />

agrario 2008;<br />

con pari danno patrimoniale, di rilevante entità, per l'INPS.<br />

l) ALESSIO Beniamino<br />

2) ALESSIO Costantina omissis<br />

In Molochio, accertati nel settembre 2011, commessi nel 2008/2009<br />

b) del delitto p. e p. dagli artt. I IO, 56-640, cpv., n. I, c.p. perché, in concorso con il datore di<br />

lavoro ALESSIO Costantina, titolare della omonima azienda agricola, nella qualità di<br />

consulente della stessa Azienda che aveva provveduto ad inoltrare telematicamente la<br />

domanda all'INPS e con altre persone nei confronti delle quali si procede separatamente<br />

(nell'ambito del p.p. n. 2781/11 modo 21), con più azioni esecutive di un medesimo disegno<br />

criminoso, con artifici e raggiri finalizzati alla instaurazione di fittizi di rapporto di lavoro a<br />

beneficio di numerosi braccianti agricoli, mediante la domanda, inoltrata per via telematica,<br />

con le proprie credenziali di accreditamento, ai competenti uffici della costituzione del<br />

rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti operanti in agricoltura, prodromica alla<br />

precostituzione del titolo per prestazioni assistenziali e previdenziali a carico dell'INPS,<br />

compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l'Ente e a procurarsi in<br />

tal modo l'ingiusto profitto dell'indebita riscossione dell'indennità di disoccupazione, per gli<br />

anni agrari come di seguito indicati a fianco dei nominativi dei braccianti che avrebbero<br />

dovuto essere favoriti; senza riuscire nell'intento per cause indipendenti daIla propria volontà;<br />

per MALIVINDY Rosy ( nata a Cinquefrondi il 22.12.1988), anno agrario 2009;<br />

per REPACI Vito (nato a Molochio il 26.03.1948), anno agrario 2009;<br />

per DEMARIA Doriana (nata a Cinquefrondi il 28.07.1983), anno agrario 2009;<br />

5


l<br />

per ROMEO Lorella (nata a Molochio il 29.01.1969), anno agrario 2009;<br />

per MAUVINOI UOUINA Graziella (nata Molochio il 2.7.1965), anno agrario 2008;<br />

- per REPACI Stefano (nato Molochio il 2.1.1954), anno agrario 2009;<br />

per APA TI ANCUT A Ramona (nata Romania il 29.1.1980), anno agrario 2008;<br />

per PIRROTT A Bernadetta (nata Molochio il 6.10.1961), anno agrario 2008;<br />

per PIRROTT A Immacolata (nata Molochio il 6.10,1953), anno agrario 2008;<br />

per MALIVINDI Giovanni (nato Cinquefrondi il 15.12.1990) anno agrario 2008;<br />

Ace. in Molochio nel settembre 20 Il, fatti commessi nel 2008/2009.<br />

l) ALESSIO Beniamino<br />

2) CARUSO Ismaele Ottavio omissis<br />

3) FAVA Teresaomissis<br />

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, cpv., n. I, 61 n. 7, C.p., perché, in concorso con<br />

CARUSO Ismaele Ottavio, titolare della omonima azienda agricola. (datore di lavoro), quale<br />

consulente della stessa Azienda, che aveva provveduto ad inoltrare la domanda all'INPS, con<br />

artifici e raggiri consistiti nella simulazione di un fittizio rapporto di lavoro nel settore<br />

dell'agricoltura, attraverso l'inoltro per via telematica, cui provvedeva con le proprie<br />

credenziali di accreditamento, ai competenti uffici dell'INPS di Reggio Calabria, delle<br />

domande di assunzione temporanea prevista per i lavoratori dipendenti operanti in agricoltura,<br />

prodromiche alla precostituzione del titolo per prestazioni assistenziali e previdenziali a carico<br />

dell'INPS, induceva in errore il medesimo Ente, procurando in tal modo a se stesso, a<br />

CARUSO Ismaele Ottavio ed alla bracciante agricola FA V A Teresa (nei cui confronti si<br />

procede separatamente nell'ambito del p.p. n. 2993/11 modo 21) l'ingiusto profitto consistito<br />

nell'indebita riscossione delle indennità di disoccupazione ammontanti ad € 2.543,80, per<br />

l'anno agrario 2007, e ad € l.667,98 per l'anno agrario 2008; con pari danno, di rilevante<br />

entità, per l'INPS.<br />

In Taurianova, 01.08.2008 -03.11.2008-04.08.2009 -08.04.2009; fatti accertati<br />

dall'INPS di Reggio Calabria in data 3.10.2011<br />

l) ALESSIO Beniamino<br />

2) CARUSO Ismaele Ottavio omissis<br />

3) RIZZO MA TTEO omissis<br />

4) COSMANO Bruno Rocco omissis<br />

5) BAGNATO Rosaria omissis<br />

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110,81 cpv., 56-640, cpv., n. l, c.p., perché in concorso con<br />

CARUSO Ismaele Ottavio, titolare della omonima azienda agricola (datore di lavoro), quale<br />

consulente della stessa Azienda che aveva provveduto ad inoltrare, per via telematica con le<br />

proprie credenziali di accreditamento, la domanda all'INPS, nonché in concorso con altre<br />

persone nei confronti delle quali si procede separatamente (nell'ambito del p.p. nr.2993/11<br />

6


AI fine di far comprendere appieno la procedura illecita adottata dall'Alessio nell'indagine di<br />

cui ci si occupa, è bene richiamare brevemente l'attuale normativa di riferimento.<br />

Sul punto si osserva che a partire dal 1996 il legislatore ha previsto il trasferimento di tutte le<br />

competenze in materia dal soppresso S.C.A.U. (acronimo di Servizio Contributi Agricoli<br />

Unificati) all'INPS, al quale sono state demandate tutte le attribuzioni in materia di<br />

riscossione dei contributi agricoli, formazione degli elenchi annuali nominativi e pagamento<br />

delle prestazioni conseguenti ai rapporti di lavoro in agricoltura instauratisi.<br />

In particolare, è stata prevista la competenza dell'INPS, a decorrere dall' l luglio 1996, per ciò<br />

che concerne:<br />

- la ricezione delle richieste di manodopera agricola presentate dalle aziende;<br />

- l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per le assunzioni, mediante la disamina<br />

della documentazione presentata, che deve attestare l'esistenza dei terreni, il tipo di coltura ed<br />

il rapporto ettaro/colturale volto a stabilire il fabbisogno di manodopera necessaria alla<br />

coltivazione del fondo.<br />

La disciplina che si ricava dal complesso normativo stratificatosi nel tempo, costituito da fonti<br />

primarie e secondarie e da circolari esplicative, ai fini che occupa, in sintesi, è la seguente:<br />

- il datore di lavoro, per poter assumere manodopera agricola, deve presentare la<br />

denuncia aziendale (Mod. D.A.), contenente, fra l'altro, i dati anagrafici/aziendali, i dati<br />

relativi alle colture ed i dati catastali. Si tratta degli elementi volti a consentire all'INPS di<br />

quantificare il reale fabbisogno di manodopera agricola, attraverso la valutazione del rapporto<br />

ettaro/colturale. In particolare, nella denuncia aziendale il datore di lavoro agricolo è tenuto a<br />

dichiarare la disponibilità di terreni oggetto di coltivazione da parte della propria impresa, in<br />

virtù della titolarità degli stessi ovvero della intervenuta stipula di rapporti contrattuali di<br />

affitto e/o acquisto di frutto pendente con terzi. Si tratta dell'adempimento -la Denuncia<br />

Aziendale- a carico del datore di lavoro agricolo, contemplato dall' art. 5, d. 19s. n. 37511993<br />

e succo modd., ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai<br />

agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, con la quale si<br />

comunica l'esatta situazione aziendale rilevabile alla data di presentazione della denuncia<br />

medesima; con l'entrata in vigore della legge n. 81/2006, recante "Interventi urgenti per il<br />

settore agricolo", sono state introdotte importanti innovazioni nei principali adempimenti a cui<br />

sono tenute le aziende agricole, fra i quali l'obbligatorietà della presentazione,<br />

esclusivamente, per via telematica, della "Denuncia Aziendale" prevista dall' ex art. 5, d. Igs.<br />

n. 375/1993 a partire dall' 1.7.2006. A partire dall' 1.4.2010 tale adempimento è effettuato<br />

utilizzando il canale ComUnica e non più attraverso i servizi online del sito INPS. Entro 30<br />

giorni dall'inizio dell'attività i datori di lavoro sono tenuti a compilare la denuncia e<br />

comunicare qualsiasi variazione che influisca sul fabbisogno lavorativo aziendale l ;<br />

La denuncia si compone di 17 quadri ove si richiedono tutte le notizie per identificare l'azienda e quantificare il fabbisogl<br />

lavorativo, al fine di inquadrare con esattezza la natura giuridica e tipologia dell'azienda, anche per poter usufruire di particol;<br />

agevolazioni (es. esoneri per calamità). Importante novità consiste nell 'introduzione del codice ClDA (Codice ldentificati'<br />

Denuncia Aziendale) che identifica in modo univoco l'azienda. Questo verrà attribuito direttamente al momento della trasmissiom<br />

8


- a tale denuncia segue il rilascio del c.d. Registro di impresa, da parte dell'INPS.<br />

suddiviso in due Sezioni, "matricola" e "paga", che riporta tutti i dati relativi al lavoratore ed<br />

al tipo di lavoro svolto, indicando luogo. mansioni, tipologia della lavorazione, giorni presunti<br />

di prestazione. In tale "Registro" vi è una parte dedicata alle "presenze", che riporta le<br />

registrazioni trimestrali delle prestazioni di ciascun lavoratore, da conservare a cura del datore<br />

di lavoro. Il numero dei registri di impresa rilasciati dall'INPS, che esprime la capienza<br />

occupazionale dell'azienda agricola, è esattamente corrispondente al numero dei lavoratori<br />

che il datore di lavoro è autorizzato ad assumere quale manodopera per l'attività agricola dallo<br />

stesso esercitata. Anche questa disciplina ha formato oggetto di profonda innovazione.<br />

Infatti, a decorrere dal 18.8.2008, con l'entrata in vigore del Libro Unico del Lavoro (LUL),<br />

i suddetti registri sono stati abrogati unificando e semplificando la registrazione dei lavoratori<br />

assunti. Pertanto, a partire dali' 1 gennaio 2009, anche per il settore agricolo è operativo<br />

l'impiego del "LUL", che diviene, dunque, il documento che fornisce al datore di lavoro, al<br />

lavoratore e agli organi di vigilanza la "fotografia", o per meglio dire la "carta d'identità",<br />

dell'azienda e dei singoli rapporti di lavoro. Per effetto delle disposizioni contenute<br />

nell'articolo 39, decreto legge n. 112/2008 2 , il LUL viene ad assolvere alla funzione<br />

essenziale di documentare, per ciascun lavoratore, lo stato effettivo del rapporto di lavoro,<br />

nonché, agli organi di vigilanza (e, dunque, in primis, agli ispettori del Ministero del lavoro,<br />

agli Istituti previdenziali, a partire da lNAIL ed INPS), lo stato occupazionale dell'impresa (il<br />

numero dei dipendenti, l'inquadramento professionale, i dati anagrafici).<br />

Ai sensi dell'articolo 39, lO comma, cit. decreto legge, «il datore di lavoro privato, con la sola<br />

esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il Libro Unico del Lavoro nel<br />

quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gl i<br />

associati in partecipazione con apporto lavorativo».<br />

- successivamente il datore di lavoro agricolo deve denunciare all'INPS<br />

trimestralmente (denuncia trimestrale), avvalendosi di appositi modelli (OMAG UNICO), i<br />

dati relativi agli occupati in azienda nel trimestre solare, indicando dove sono allocati i fondi,<br />

chi vi ha lavorato e per quante giornate nel trimestre; in virtù di ciò i braccianti denunciati<br />

vengono inseriti in appositi elenchi. Di tal che i braccianti conseguono il diritto, per effetto di<br />

apposita domanda dagli stessi presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di<br />

svolgimento del rapporto di lavoro, alle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo<br />

status di lavoratore agricolo in tal modo acquisito, che vengono liquidate dall'istituto, ove il<br />

bracciante abbia svolto il numero minimo di giornate lavorative previste per fruire delle<br />

suddette prestazioni.<br />

La seconda particolarità del settore agricolo riguarda il calcolo e il versamento della<br />

dovrà essere utilizzato per l'invio del modello DMAG - UNICO. Il CIDA dovrà, inoltre, essere utilizzato nelle comunicazioni<br />

assunzione on line (UNIFICATO LAV). In via provvisoria, in mancanza di questo, potrà essere indicato il progressivo di emissio<br />

costituito da 13 caratteri.<br />

2 Si tratta del decreto legge convertito in legge, 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decret<br />

legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,<br />

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".<br />

9


contribuzione. Negli altri settori i calcoli dei contributi dovuti o a credito e il versamento degli<br />

importi tramite F24 avviene su base mensile e in modo diretto da parte del datore di lavoro.<br />

Nel settore agricolo il calcolo dei contributi per gli operai (a tempo determinato o a tempo<br />

indeterminato) sono effettuati all'INPS in base ai dati inviati dalle aziende tramite il modello<br />

DMAG. Successivamente l'Istituto invia il risultato dei calcoli effettuati e degli importi<br />

dovuti ai datori di lavoro per il pagamento tramite F 24 3 .<br />

Ulteriori adempimenti del datore di lavoro. La leg2e n. 296/2006<br />

La legge n. 296/2006 ha introdotto alcune sostanziali modifiche riguardo ai modi e termini<br />

delle comunicazioni obbligatorie, che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare all'atto<br />

dell'assunzione, trasfonnazione e cessazione del rapporto di lavoro. La nonna viene estesa<br />

anche al settore agricolo, precedentemente, regolamentato da altre disposizioni (legge n.<br />

608/1996), soprattutto con riferimento alla "comunicazione di assunzione".<br />

Dall' 1 marzo 2008 la comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga<br />

deve essere presentata, dai datori di lavoro, esclusivamente per viatelematica, utilizzando la<br />

procedura "UNIFICATO LA V" al Servizio Competente nel cui ambito territoriale è ubicata la<br />

sede di lavoro.<br />

Il Servizio Competente è individuato nei Centri per l'impiego e presso gli altri organismi<br />

autorizzati o accreditati, in conformità a norme regionali ovvero delle Province autonome 4 .<br />

Sono esplicitamente previsti in quali tennini vanno effettuate le comunicazioni, secondo lo<br />

schema di seguito esposto:<br />

TERMINI DI COMUNICAZIONE:<br />

• Assunzioni - Giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro;<br />

• Modifica - Entro 5 giorni successivi la comunicazione;<br />

• Cessazione - Entro 5 giorni successivi la cessazione del rapporto d lavoro.<br />

La comunicazione ha pluriefficacia nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei<br />

confronti degli Enti preposti (INPS, INAIL, ecc ... ).<br />

Con la circolare n. 115, del 19 ottobre 2006 5 , l'INPS ha diramato una serie di istruzioni per la<br />

presentazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata. In particolare,<br />

occorre ribadire che la nonna, nell'introdurre l'obbligo dell'invio telematico della<br />

dichiarazione trimestrale della manodopera occupata, definisce, al comma IO, 2° periodo,<br />

soggetti che possono effettuare tale adempimento, prevedendo esplicitamente che:<br />

Con l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 81/2006, anche per questo adempimento è obbligatoria<br />

trasmissione telematica. Le dichiarazioni di manodopera agricola devono contenere i dati retributivi e le informazioni necessarie p<br />

il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.<br />

4 La prevista modulistica e le modalità informatiche di trasferimento dei dati per via telematica sono reperibili nel si<br />

www.lavoro.gov.it.<br />

5 Si tratta della Circolare avente ad oggetto "Dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata, ex art. 6, d.lt<br />

Il agosto 1993, n. 375: obbligo di trasmissione telematica e nuovi termini di presentazione, ex art. I, comma 6, d.1. IO genna<br />

2006, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge Il marzo 2006, n. 81".<br />

IO


" Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del<br />

presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.<br />

12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge<br />

alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo. 6 "<br />

Sulla scorta della indicata ricognizione normativa e regolamentare, pertanto, il datore di<br />

lavoro può assolvere all'obbligo della trasmissione telematica nei seguenti modi:<br />

- personalmente;<br />

- avvalendosi dei consulenti del lavoro o di avvocati o dottori commercialisti,<br />

ragionieri e periti contabili;<br />

- avvalendosi ancora di altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla<br />

gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo (associazioni<br />

datoriali cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato).<br />

L'obbligo della trasmissione telematica, da parte delle aziende agricole assuntrici di<br />

manodopera, concerne la "denuncia aziendale" ex art. 5, d.lgs. n. 375/93; la "comunicazione<br />

di assunzione" di cui all'art. 9-ter, legge n. 608/1996; la "dichiarazione trimestrale di<br />

manodopera" ex art. 6, d. 19s. n. 375/93".<br />

I soggetti, tenuti ad effettuare la comunicazione telematica, devono essere necessariamente<br />

abilitati, attraverso una procedura di accreditamento da parte dell'INPS, che, successivamente<br />

rilascia un codice di accesso (PIN) per la gestione telematica dei dati.<br />

La descrizione minuziosa di questi passaggi si presenta utile ai fini della migliore<br />

comprensione del meccanismo truffaldino, poiché in tale comunicazione telematica si annida<br />

il rischio di manipolazioni, come del resto è avvenuto nell'ambito dei fatti reato oggetto del<br />

presente procedimento.<br />

Come, infatti, si vedrà, le indagini delegate alla polizia giudiziaria hanno consentito di<br />

accertare che le denunce fittizie di manodopera agricola venivano inoltrate telematicamente da<br />

ALESSIO Beniamino. E, invero, dalla lettura della Comunicazione Obbligatoria Unificato<br />

Unilav emerge che per tutti i braccianti indicati nei capi di incolpazione il soggetto che<br />

effettua la comunicazione si identifica in "Associazioni di categoria dei datori di lavoro<br />

agricoli" e il codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione è di ALESSIO<br />

Beniamino 7 .<br />

Provvidenze per i lavoratori agricoli: la c.d. disoccupazione agricola.<br />

La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che<br />

lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. È prevista una<br />

L'art. ) della citata legge stabilisce: "Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale c<br />

lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono esse<br />

assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo<br />

disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dotte<br />

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a dame comunicazione agli ispettorati del lavo<br />

delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra".<br />

Il


indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366)<br />

giornate annue.<br />

L'indennità è dovuta:<br />

• agli operai a tempo determinato;<br />

• ai piccoli coloni;<br />

• ai compartecipanti familiari;<br />

• ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli<br />

elenchi nominativi mediante versamenti volontari;<br />

• agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.<br />

Non è dovuta ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro<br />

stagionale.<br />

La domanda può essere inoltrata a qualunque sede dell'INPS, direttamente o per il tramite di<br />

uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge con assistenza a titolo gratuito. La<br />

domanda, comprensiva della eventuale richiesta di "Assegno Nucleo Familiare" (ANF), deve<br />

pervenire alla sede INPS competente entro il 31 marzo dell'anno. successivo a quello cui si<br />

riferisce l'indennità, pena la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.<br />

In caso di decesso dell'assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa<br />

data.<br />

L'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:<br />

• l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo<br />

determinato per l'anno cui si riferisce l'indennità, oppure prestato attività lavorativa<br />

agricola a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;<br />

• almeno due anni di anzianità nell' assicurazione contro la disoccupazione involontaria<br />

(due anni di iscrizione negli elenchi ovvero iscrizione negli elenchi nell'anno di<br />

riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di<br />

assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo antecedente al<br />

biennio precedente la domanda);<br />

• almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce<br />

l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il<br />

cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la<br />

contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale<br />

compresa nel biennio utile) ovvero almeno 78 giornate di effettivo lavoro nel settore<br />

agricolo, ed eventualmente non agricolo, per l'indennità con i requisiti ridotti.<br />

Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate,<br />

entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue, dalle quali si debbono detrarre le giornate<br />

di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo<br />

(malattia, maternità, infortunio, ecc ... ) e quelle non indennizzabili (espatrio definitivo,<br />

ecc ... ).<br />

Cfr. per tutti l'allegato n. I-b) dell'informativa di reato dei CC della Stazione di Molochio (n. 1/27-1-2011 di prot.llo) c<br />

12<br />

\<br />

i<br />

!


L'importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene<br />

detratto il 9% dell'indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata. Questa<br />

trattenuta viene effettuata per un numero massimo di ] 50 giorni.<br />

Per gli operai a tempo indeterminato e per i beneficiari di indennità con i requisiti ridotti<br />

l'importo della prestazione è pari al 30% della retribuzione e non è applicata la trattenuta per<br />

contributo di solidarietà.<br />

Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.<br />

Scambio di manodopera<br />

Del tutto particolare e limitato al solo settore agricolo è il c.d. "scambio di manodopera" tra<br />

piccoli imprenditori agricoli secondo gli usi (art. 2139 del codice civile). Per un'adeguata<br />

individuazione di questa particolare fattispecie, appare opportuno, preliminarmente, delineare<br />

in modo corretto la figura del piccolo imprenditore: è tale il coltivatore diretto, ovvero chi<br />

esercita l'attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.<br />

Lo scambio di manodopera è consentito aIle seguenti condizioni:'<br />

tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;<br />

tra coltivatore diretto elo gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla<br />

relativa gestione previdenziale;<br />

senza che vi sia un corrispettivo in denaro o natura;<br />

senza che sia effettuato un calcolo di equivalenza né qualitativa, né quantitativa, tra le<br />

prestazioni ricevute e quelle offerte;<br />

con prestazioni aventi per oggetto esclusivo attività di natura agricola.<br />

Tanto ciò premesso, e al fine di dimostrare la strumentalità delle assunzioni per fini<br />

meramente elettorali,va detto che gli inquirentL con riferimento al caso in esame, hanno<br />

evidenziato che l'azienda agricola di titolarità di ALESSIO Costantina, ha in concreto assunto,<br />

nell'anno 2008, ben 47 dipendenti, mentre nell'anno 2009- che è quello immediatamente<br />

precedente le elezioni amministrative del marzo del 20] 0- ne ha assunti addirittura 65.<br />

Dette assunzioni hanno però subito un "crollo verticale" nell'anno 2010 - ovverosia dopo le<br />

consultazioni elettorali di cui si diceva- e ciò in quanto il numero degli assunti è stato pari a<br />

4 unità, che si sono ridotte ulteriormente ad un'unica assunzione nell'anno 2011, e ciò a<br />

diretta conferma dell'assunto indiziario sopra richiamato ( vds informativa di reato del<br />

18.04.2012- aff 1241 del P.M.; pag.68 informativa di reato del 20.09.201 l, nonché nota del<br />

05.12.2011- allof. 174 PM).<br />

Quel che però più conta- e che concorre a testimoniare inequivocamente la fittiziatà dei<br />

rapporti suddetti e che corrobora ad un tempo la loro strumentalità rispetto alle elezioni di cui<br />

si diceva- è costituito dal fatto che nessuno di quei braccianti agricoli indicati nelle<br />

provvisorie imputazioni (e per i quali si procede separatamente) ha mai ricevuto una busta<br />

20.9.2011.<br />

13<br />

***


L'interrogato spiegava ancora di essere immune da qualsivoglia complicità con l'Alessio, in<br />

quanto era stato suo oppositore politico, e che anzi egli aveva più volte denunciato il Sindaco<br />

in merito a quelle fittizie assunzioni.<br />

Ed infine aggiungeva"Suppongo- ma si tratta di una mia supposizione- che la motivazione<br />

sollostante a questa illecita pratica di assunzione fittizia di braccianti agricoli sia da<br />

ricollegare ai voti che il Sindaco Alessio Beniamino si è fatto promettere in occasione della<br />

campagna elettorale del 2010 .... Signor Giudice, tenga presente che lo scarto dei volti,<br />

nell'ultima consultazione elettorale, è stato di circa 600 voti a favore della formazione<br />

politica che appoggiava il Sindaco e che in giro si dice che il Sindaco abbia assunto almeno<br />

400 braccianti agricoli."<br />

***<br />

Tanto ciò illustrato, rileva questo Giudice che, al di là delle supposizioni di Caruso Ismaele<br />

Ottavio, la certa riferibilità all'Alessio Beniamino delle assunzioni fittizie per cui si procede<br />

può ricavarsi da quanto segue:<br />

- innanzitutto dalla circostanza secondo la quale tutte le domande di assunzione di cui ai<br />

superiori capi di imputazione sono state dallo stesso inviate on fine, verosimilmente dal suo<br />

studio di consulenza,con utilizzo del codice personale riferibile proprio a questo indagato;<br />

- a ciò si aggiunga che le varie testimonianze assunte ( tra cui quella di DOGARU Tudorita, di<br />

cui si dirà a breve), nonché le numerose dichiarazioni rese dai braccianti agricoli, che sono<br />

stati escussi durante le indagini, hanno evidenziato che molti dei contratti incriminati sono<br />

stati sottoscritti presso lo studio dell' Alessio, alla sua presenza o alla presenza della segretaria<br />

DE MARIA Doriana (tra cui si menzionano- con riferimento a quest'ultima- quelli vergati da<br />

Alessi Giuseppa, da Longo Carmela e da Iorianni Giuseppe).<br />

E a nulla rileva, ai fini cautelari che qui direttamente interessano, che con riferimento alle<br />

sommarie informazioni assunte dai braccianti, queste ultime siano state rese senza che gli<br />

escussi venissero avvisati della facoltà di non rispondere e senza che vi fosse la presenza di un<br />

difensore: in realtà, infatti, ciò si è verificato perché al momento in cui quelle dichiarazioni<br />

vennero acquisite, non si sapeva ancora della totale fittizietà dei rapporti di lavoro che li<br />

riguardavano, dei quali si è avuta la prova solo con le informative del 2012, di cui si è prima<br />

detto, di tal che era possibile che alcuni di quei braccianti avessero effettivamente svolto<br />

attività lavorativa su quei fondi, e che quindi dovessero essere sentiti quali meri testimoni.<br />

In conseguenza di quanto si è appena detto, le dichiarazioni di quei lavoratori, ai sensi dell'art.<br />

63, II comma C.p.p., sono quindi da ritenersi inutilizzabili contra se, ma pienamente<br />

utilizzabili contra alios, di tal che, sotto questo versante, esse possono essere utilizzate nella<br />

parte in cui gli esaminati hanno affermato che alcuni di quei contratti furono stipulati presso<br />

lo studio dell' Alessio o alla presenza della sua segretaria, il che, sotto il versante della gravità<br />

indiziaria, ben può giustificarsi in quanto trattavasi di rapporti di lavoro che venivano<br />

fittiziamente instaurati non per ragioni di mera beneficenza, ma per un tornaconto personale<br />

da parte del Sindaco, che mirava alla sua rielezione, di fatto poi avvenuta.<br />

16


E che in effetti l'Alessio abbia svolto un ruolo determinante nella illecita e fraudolenta<br />

creazioni di quei rapporti di lavoro, per riceverne un " ritorno" elettorale, lo si desume anche<br />

dalle sommarie dichiarazioni rese da DOGARU Teodora, che, allo stato, non figura neppure<br />

tra l'elenco degli indagati e che in data 22.06.201Isi è cosi espressa:<br />

"(. .. omissis .. .) Sono disoccupata, ed ho lavorato nel 2009 come badante dalla suocera del sig. ACCARDO<br />

Rocco, sita a Molochio alla via Genova n. 7.-<br />

NOli ho mai lavorato in campagna quale bracciante agricola.- Posso dire cile circa due mesi addietro,<br />

ebbe a trovarmi il Sindaco di Molochio Beniamino, il quale mi portava ill visiolle U1l COli tratto e mi<br />

diceva che io lo dovevo firmare ed il tutto è successo nell'abitazione di mia figlia a Terranova S.M. e mi<br />

diceva che dovevo firmarla iII quanto è ulla lettera del Comune perché io S0110 residente a Molochio, e<br />

dopo averla firmata lIIwl'ha consegllata a me ed ulla l'ha portata via lui.- Non l 'ho letta, l'ho piegata e<br />

messa in borsa ed ora consegno a voi una copia fotostatica.<br />

- In Molochio 1l01l ho mai lavorato quale bracciante agricola ma solo come badante e collaboratrice<br />

domestica.<br />

- Ieri sera è venuta a trovarmi verso le ore 20:00 mentre mi trovavo a casa di mia figlia, la moglie del<br />

Sindaco, che COIlOSCO di vista e mi ha detto che oggi sarei stata chiamata a deporre dai Carabillieri, io<br />

Iro risposto si che i Carabinieri mi avevallo invitato, e la stessa ebbe a dirmi che prima di andare iII<br />

caserma avrei {Iovuto passare da Dorialla, presso lo studio di lavoro del Sindaco.- Aggiungeva che nO/1 è<br />

stato possibile la presenza del marito in quanto a letto con la &bbre.- Stamattina verso le ore 08:30 sono<br />

andata presso lo studio del Sindaco e qui vi era Doriana e mi ha detto di dire ai Carabinieri che dato che i<br />

soldi non mi bastavano, quelli che mi dava Accardo Rocco quale badante. ed ho firmato il con fratto, ed a<br />

lavoro mi portava ACCARDO Rocco, md ciò non risulta al vero, nel contempo giungeva la moglie del<br />

Sindaco e mi diceva di dire come mi aveva detto Doriana e di non aver paura che non succede nulla.­<br />

Aggiungeva che avrei dovuto dire che la mia paga era di euro 35,00 da ALESSIO Costantina, ma non so<br />

chi sia questa persona.- Non ho preso mai la disoccupazione "S.<br />

La deposizione di cui si diceva- che è pienamente utilizzabile in quanto resa da una testimone,<br />

ma che lo sarebbe ugualmente contra alias anche se la DOGARU al tempo in cui fu sentita fosse<br />

stata indagata- dimostra senza ombra di dubbio come il Sindaco Alessio si sia recato presso<br />

l'abitazione della figlia della dichiarante per farle firmare un contratto di lavoro afferente a<br />

Cfr. verbale di informazioni rese ai CC della Stazione di Molochio in data 22.6.2011 (alI. 20-c dell'informativa di reato c<br />

CC della Stazione di Molochio (n. 1/27-1-2011 prot.) del 20.9.2011. Peraltro, nell'allegato 20-b) della medesima informativa risul<br />

come sia stato sempre ALESSIO Beniamino ad inviare con le proprie credenziali all'INPS, per via telematica, la Comunicazio<br />

Obbligatoria Unificato UNILAV in data 16.12.2009.<br />

ì<br />

i.<br />

17


Orbene, anche in questo caso, si assiste all'ennesima dichiarazione che individua nel Sindaco<br />

Alessio la persona che ha proceduto all'assunzione fittizia di manodopera e che lo ha fatto per<br />

chiare finalità elettorali.<br />

Nel caso della dichiarazioni della Elia, tra l'altro, le stesse sono in toto pienamente utilizzabili, in<br />

quanto rese dalla stessa spontaneamente agli inquirenti ex art. 350 C.p.p., ancorchè non siano<br />

state dalla stessa confermate sotto il profilo formale.<br />

E, del resto, sul punto la stessa Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia della sez 6, n. 1770<br />

del 30.04.1997, convalida l'assunto di cui si diceva, affermando quanto segue:<br />

" ... Le dichiarazioni cui fa riferimento il settimo comma del! 'art. 350 C.pp., per le quali<br />

l'ordinamento pone limiti all'utilizzabilità solo in sede dibattimentale, sono infatti radicalmente<br />

diverse da quella cui fa riferimento il quinto comma dello stesso articolo, che non possono<br />

essere né documentate, né utilizzate se non per la immediata prosecuzione delle indagini. Né alle<br />

dichiarazioni rese nelle condizioni indicate dall'art. 350, comma 7 c.p.p. sono applicabili i limiti<br />

previsti dali 'art. 63 codice procedura penale".<br />

Che, tra l'altro, il narrato della Elia non sia frutto di una sua invenzione di natura calunniosa,<br />

trova indiretta conferma nell'interrogatorio di CARUSO Ismale Ottavi o, il quale ha cosÌ<br />

dichiarato al P.M. che lo esaminava:<br />

"Conosco la signora Elia Giuseppa, moglie del Carabiniere Piero COPPOLA, oggi in pensione;<br />

li conosco perché hanno portato a fare le vaccinazioni all'ASL. Qualche tempo fa, forse intorno<br />

al maggio 2011, Piero Coppola mi confidò di avere avuto dei problemi con Alessio Beniamino.<br />

Mi riferì in particolare che la moglie, Elia Giuseppa, era stata cacciata in malo modo<br />

dali 'ufficio del sindaco qualche tempo prima, ma non mi aggiunse alcun particolare. Ho<br />

sollecitato Coppola ad essere più prodigo di particolari, ma lo stesso 110n ha voluto parlare,<br />

dicendomi che era meglio stare zitti".<br />

E' di tutta evidenza, quindi, che intorno alle iltecite assunzioni del Sindaco Alessio grava un<br />

alone di silenzio e di paura connessa al ruolo politico dallo stesso svolto ed al timore di ricevere<br />

in qualche modo ritorsioni che possano essere legate allo svolgimento della sua attività<br />

amministrativa.<br />

Che comunque l'Alessio fosse considerato soggetto in grado di procedere in modo disinvolto ad<br />

assunzioni nel settore agricolo, e a cui i cittadini si rivolgevano a tal fine, si desume anche dalle<br />

dichiarazioni rese da ASAFTEI Cerasela e dal di lei compagno BELLANTONIO Rocco<br />

(funzionario Inps della sede di Polistena), i quali, seppure con qualche comprensibile reticenza, si<br />

sono tuttavia espressi sul suo conto nei termini che seguono:<br />

ASAFTEI Cerasela:<br />

( ... omissis ... ) Sono studentessa in lingue e culture, e già dottore in lettere essendomi laureata nel<br />

Novembre 2008, presso l'Università degli studi di Messina; nel 2008 ho effettuato a Taurianova<br />

volontariato, e contemporaneamente studiavo per laurearmi in lettere, cosa che si è verificata nel<br />

Novembre 2008.- Ho convissuto per 5 anni con il mio ex compagno BELLANTONIO Rocco di<br />

Scroforio, vivendo prima a Scroforio e poi a Taurianova, fino a Novembre 2008 data in cui ci siamo<br />

lasciatÌ.- Non ho svolto mai attività lavorativa in agricoltura e mi sono accorta di avere delle giornate<br />

agricole nel 2009, quando ho fatto richiesta all'INPS dell'estratto contributivo e qui ho constato che<br />

vi erano delle giornate agricole che io non ho mai svolto.- Non conosco neanche la titolare della ditta,<br />

ma ricordo che nel 2008 unitamente al mio ex compagno ci siamo recati due volte a Molochio presso<br />

un ufficio CAP, dove vi era anche il Sindaco di Molochio, e il mio ex compagno gli aveva richiesto<br />

un lavoro per me, lui rispondeva che doveva vedere e ci faceva sapere l'esito.- lo nulla ho saputo in<br />

merito, solo dopo aver letto l'estratto contributivo, mi sono meravigliata dato che mai ho svolto<br />

19


l<br />

attività agricola. Dopo tali due occasioni non ho più rivisto il Sindaco di Molochio poiché domicilio a<br />

Reggio Calabri a.- Di tali presunte mie giornate non ho percepito nessun emolumento."".<br />

BELLANTONIO Rocco:<br />

" ... Si conosco ASAFTEI Cerasela con la quale ho convissuto diversi anni, prima abitando a<br />

Siderno, poi a Scroforio e per ultimo a Taurianova, con la stessa ci siamo lasciati verso il<br />

2008.- Nel periodo in cui vivevamo a Taurianova, lei mi chiedeva se avessi potuto trovare un<br />

lavoro per lei; ora non ricordo con precisione ma di certo ha aperto un ufficio sindacale<br />

(patronato) e nel frattempo studiava perché iscritta all'Università di Reggio Calabria, e dato<br />

che l'ufficio spesso rimaneva chiuso, si è pensato di chiuderlo.- Oltre a tale attività nessun altro<br />

lavoro è stato svolto da lei, che io sappia.- Si conosco il Sindaco di Molochio, e sono anche a<br />

conoscenza che è titolare di uno studio per la consulenza sul lavoro, e ricordo che una volta<br />

venuto a Molochio unitamente a Cerasela, ho chiesto al Sindaco se vi era la possibilità di un<br />

lavoro quale bracciante agricola per la mia compagna, il Sin.daco ha preso i dati della mia ex<br />

compagna ma di fatto non ha mai svolto l'attività in agricoltura e ne in altra azienda di altro<br />

tipo.- Non ricordo se la mia ex compagna abbia firmato un contratto di lavoro con azienda di<br />

Molochio.- So che effettivamente siamo venuti due volte presso lo studio di consulenza del<br />

Sindaco Alessio Beniamino".<br />

E' di tutta evidenza che i due esaminati sappiano di più di ciò che dicono: è infatti certo che<br />

entrambi si sono rivolti all'Alessio per trovare un lavoro alla ragazza e che questi si è prodigato<br />

per assumerla, utilizzando le modalità fittizie che sono ormai consuete, facendole cioè conseguire<br />

l'indennità di disoccupazione, senza che la stessa svolgesse alcuna attività lavorativa.<br />

Quelle, però, su cui i due esaminati tacciono, sono le ragioni per le quali il Sindaco avrebbe<br />

proceduto a quel tipo di assunzione, lacui risposta è agevolmente ottenibile dali 'insieme degli<br />

elementi di cui si è fin qui detto.<br />

***<br />

Tanto ciò premesso in fatto, si osserva adesso in diritto che corretta appare la qualificazione<br />

giuridica dei reati che sono stati contestati all'Alessio, il quale, tanto con riferimento<br />

all'azienda agricola intestata alla di lui madre, che con riferimento alla ditta intestata al<br />

Caruso, ha proceduto a quelle assunzioni con artifici e raggiri, e cioè falsificando documenti e<br />

dichiarazioni ( nei termini sopra esplicitati), in modo da indurre in errore l'lnps, che in molti<br />

casi ha liquidato le indennità di disoccupazione ( il che è avvenuto nelle ipotesi di cui ai capi<br />

A) e C) della rubrica), mentre nelle restanti due ipotesi non lo ha fatto, per cause indipendenti<br />

dalla volontà degli indagati.<br />

Trattasi tuttavia di diverse ipotesi di truffa aggravata, risultate commesse ai danni di un ente<br />

pubblico, che però consentono l'applicazione della <strong>misura</strong> <strong>cautelare</strong> richiesta limitatamente<br />

Si veda l'allegato n. 7 d) dell' annotazione di attività di indagine dei CC della Stazione di Molochio (n. 1/27<br />

di prot.llo) del 20 settembre 2011: verbale di informazioni rese ai CC da ASAFTEI Cerasela.<br />

20


indagati - avuto riguardo al1'entità della pena in astratto prevista - non appare, allo stato,<br />

concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena.<br />

P.Q.M.<br />

Visti gli artt.272 e segg. c.p.p.<br />

ACCOGLIE<br />

Parzialmente la richiesta del P.M. di applicazione di <strong>misura</strong> <strong>cautelare</strong> e<br />

APPLICA<br />

la <strong>misura</strong> della custodia in carcere sia nei confronti di ALESSIO Beniamino con riferimento<br />

a ai reati di cui ai capi A) e C) della rubrica che nei confronti di DE MARIA Doriana, previa<br />

riqualificazione della condotta di cui al capo A) in quella di cui all'art. 378 c.p.<br />

RIGETTA nel resto.<br />

Vita in comune e colloqui liberi delegati alla Casa Circondariale.<br />

Ordina agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che i predetti indagati siano catturati ed<br />

immediatamente condotti in un istituto di custodia per ivi rimanere a disposizione dell'autorità<br />

giudiziaria.<br />

Si trasmetta al P.M. per l'esecuzione.<br />

Gli ufficiali o gli agenti incaricati di eseguire l'ordinanza provvederanno a trasmettere<br />

immediatamente il verbale di esecuzione della <strong>misura</strong> al pubblico ministero e al giudice che<br />

ha emesso l'ordinanza.<br />

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.<br />

Palmi, lì 03.07.12<br />

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