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Trusts e Imposta sulle società– Profili<br />

nazionali, europei ed internazionali<br />

Milano, 15 febbraio 2013<br />

<strong>Università</strong> Commerciale L. <strong>Bocconi</strong><br />

Relatore: Prof. Lorenzo del Federico<br />

<strong>Università</strong> di Chieti – Pescara<br />

con la collaborazione di<br />

Dott. Francesco Montanari<br />

<strong>Università</strong> degli Studi di Bolzano


La tassazione dei trusts in Italia<br />

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in seguito alle<br />

modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2007,<br />

contiene talune espresse disposizioni sul regime tributario dei<br />

trusts (art. 73 del TUIR)<br />

- Art. 73 TUIR (D. P. R. 917/1986):):«Sono soggetti<br />

all’IRES… «gli enti pubblici e privati, diversi dalle società`,<br />

nonché i trusts, residenti nel territorio dello stato che<br />

hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di<br />

attività commerciale»;<br />

- Eccezione: Comma V: «Nei casi in cui i beneficiari del trust<br />

siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono<br />

imputati in ogni caso ai beneficiari…» e riqualificati<br />

come redditi di capitale (seppur imputati secondo<br />

competenza, cioè «indipendentemente dalla percezione»).<br />

1


La tassazione dei trusts in Italia<br />

Alla luce della evoluzione normativa appare innegabile la<br />

soggettività dei trusts (occorre tuttavia menzionare talune<br />

tesi volte a negarne la soggettività valorizzando la<br />

fattispecie, peraltro residuale nella pratica, dei trusts<br />

con beneficiari di reddito individuati).<br />

Quindi, in sostanza, al di là del dibattito teorico circa la<br />

sistematicità della scelta legislativa ed al fatto che già<br />

prima della novella il trust fosse qualificabile soggetto<br />

Ires, il trust è soggetto IRES, ma nell’ipotesi in cui<br />

siano individuati i BENEFICIARI DI REDDITO, i redditi<br />

saranno imputati ai beneficiari stessi per trasparenza.<br />

2


La tassazione dei trusts in Italia<br />

Avremo, quindi, in estrema sintesi, due tipologie di<br />

trusts a seconda del contenuto dell’atto istitutivo e<br />

dei diritti spettanti ai beneficiari del trust stesso:<br />

- Trust opachi: soggetti passivi Ires – In tale<br />

tipologia di trusts i redditi vengono imputati<br />

direttamente in capo al Trust;<br />

- Trust trasparenti: i redditi del trust sono imputati<br />

direttamente in capo ai beneficiari secondo il<br />

meccanismo della trasparenza.<br />

3


La Tassazione dei Trusts in Italia<br />

Certamente, sono da considerare opachi tutti i trusts discrezionali ed i<br />

trusts «ad accumulazione».<br />

- Analogamente, sono da considerare opachi anche quei trusts in cui vi<br />

siano beneficiari finali di capitale ma non di reddito.<br />

Sul punto, peraltro, la prassi amministrativa (Circ. 48/E 2007) è netta<br />

nel ritenere che sono trasparenti solamente quei trusts in cui i<br />

beneficiari, rispetto al reddito, vantano “una capacità contributiva<br />

attuale”: in sostanza occorre che “il beneficiario non sia solamente<br />

individuato ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee<br />

l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per<br />

trasparenza”.<br />

- Vi possono anche essere trusts misti, in parte opachi ed in parte<br />

trasparenti.<br />

4


La tassazione dei trusts in Italia<br />

Da quanto precede, appare evidente che l’Italia è,<br />

certamente, il paese di civil law maggiormente «avanzato»<br />

rispetto al regime tributario dei trusts e nel quale i trusts<br />

godono di un regime impositivo particolarmente<br />

vantaggioso (si pensi ai trust opachi il cui trust fund sia<br />

composto da una partecipazione che genera dividendi<br />

esenti al 95%).<br />

Esempi:<br />

- Francia: il trust viene menzionato, e detto Stato ha<br />

introdotto talune specifiche disposizioni applicabili anche<br />

al trust ma non è prevista alcuna soggettività del trust.<br />

5


La tassazione dei trusts in Italia<br />

- Austria: anche l’Austria non conosce, espressamente,<br />

l’istituto. L’Austria, infatti, conosce le fondazioni private<br />

(Privatstiftung), le quali sono autonomi soggetti passivi<br />

d’imposta soggetti alla corporate income tax. E’<br />

interessante notare che solo recentemente sta emergendo<br />

la possibilità, secondo una analisi caso per caso, di<br />

assimilare i trust alle fondazioni private, anche sotto il<br />

profilo della soggettività passiva.<br />

- Spagna: non ha ratificato la Convenzione dell’Aja e<br />

non conosce alcuna soggettività del trust: tanto più che la<br />

prassi amministrativa (dottrina contraria) ritiene soggetto<br />

passivo lo stesso disponente.<br />

6


Profili di fiscalità internazionale<br />

1) Applicabilità ai trusts delle convenzioni per evitare le<br />

doppie imposizioni.<br />

Dibattito ormai ultradecennale, ma che oggi sembra<br />

definitivamente risolto (anche dalla stessa prassi<br />

ministeriale).<br />

Appare, infatti, scontato che i trusts possano essere<br />

annoverati tra i body of persons, pur non risultando spesso<br />

annoverati nelle singole convenzioni bilaterali (il trust, a<br />

quanto consta, è espressamente menzionato solamente in<br />

quelle Italia/Usa, Italia/canada, Italia/Kenya).<br />

D’altro canto, sono, peraltro, noti nella prassi i primi<br />

rimborsi convenzionali.<br />

7


Profili di fiscalità internazionale<br />

Trusts trasparenti: Possono beneficiare delle<br />

convenzioni internazionali per evitare le doppie<br />

imposizioni?<br />

Punto fermo: Il trust, seppur trasparente, rimane<br />

“soggetto”, con la peculiarità che poi deve imputare i<br />

redditi ai beneficiari individuati.<br />

Come rilevato in dottrina, infatti, la circostanza che il<br />

reddito non sia tassato, concretamente, in capo al trust,<br />

non è condizione sufficiente per escludere<br />

l’applicabilità della convenzione. Tuttavia non vi è<br />

unanimità di vedute.<br />

A favore di tale tesi vi è la circostanza che:<br />

8


Profili di fiscalità internazionale<br />

- secondo il commentario Ocse (modifiche del<br />

2008) possono godere delle convenzione<br />

anche i c.d. Real Estate Investment Trust, i<br />

quali godono di un regime di trasparenza<br />

simile a quello dei trusts, ovvero in cui i<br />

redditi sono necessariamente distribuiti<br />

mutando, peraltro, la originaria qualificazione<br />

del reddito, ed essendo tassati in capo ai<br />

detentori delle quote;<br />

9


Profili di fiscalità internazionale<br />

- la stessa Agenzia delle Entrate (Ris. 167/E del 2008) ha<br />

ritenuto applicabile il regime convenzionale ad un fondo<br />

pensione olandese, esente da imposizione, trasparente sul<br />

presupposto che i “flussi redittuali” si limitavano a transitare<br />

nel fondo.<br />

Il punto critico, tutt’al più, potrebbe essere identificato nella<br />

“clausola del beneficiario effettivo”: infatti, nel caso di trusts<br />

trasparenti si potrebbe sostenere che il reddito non è imputato<br />

al percettore del medesimo. In realtà, però, il beneficiario<br />

effettivo rimarrebbe, comunque, il trust: il reddito del trust<br />

non è tassato in quanto tale in capo ai beneficiari, ma lo<br />

stesso “è non tassato” in capo al trust , non trattandosi di un<br />

regime di trasparenza “puro”.<br />

10


Profili di fiscalità internazionale<br />

Occorre, peraltro, menzionare che se il beneficiario<br />

effettivo è residente nello stesso Stato contraente in<br />

cui è residente il percettore del reddito, non trova<br />

applicazione la clausola del beneficiario effettivo.<br />

Quindi, in realtà, le problematiche di maggiore<br />

spessore si potrebbero porre nelle ipotesi di trusts<br />

residenti in Italia con beneficiari non residenti in<br />

Italia, sia con riferimento alla individuazione del<br />

beneficiario effettivo, sia con riferimento alla<br />

qualificazione convenzionale di reddito.<br />

11


La residenza del trust<br />

Quali sono i criteri per individuare la residenza<br />

dei trusts?<br />

Occorre, evidentemente, «adattare» i criteri<br />

previsti per le società alla realtà dei trusts.<br />

Sul punto, infatti, la prassi amministrativa è,<br />

assolutamente, insufficiente in quanto, da un<br />

lato, tende ad identificare la residenza con il<br />

domicilio fiscale del trustee; mentre l’oggetto<br />

principale sarebbe da individuare nel luogo in<br />

cui è localizzato il trust fund, secondo un criterio<br />

di prevalenza quantitativa.<br />

12


La residenza del trust<br />

E’ chiaro che tale impostazione non tiene conto<br />

delle caratteristiche dei trusts.<br />

Tralasciando la fattispecie peculiare dei trusts<br />

commerciali, infatti, per determinare la residenza<br />

del trust occorre prendere come punto di<br />

riferimento lo scopo dello stesso e, dunque, il<br />

luogo di svolgimento della attività istituzionale<br />

del trustee: cioè, come rilevato in dottrina, ciò<br />

che rilevano sono le “obbligazioni delle quali è<br />

onerato il trustee”.<br />

13


La residenza del trust<br />

Nei trusts, infatti, l’individuazione della<br />

attività della quale è “onerato” il trustee è<br />

molto complessa se solamente si pensa che,<br />

nella maggioranza dei casi (o quanto meno è<br />

ciò che emerge nella prassi applicativa) lo<br />

scopo del trust è semplicemente quello di<br />

tutelare, per le ragioni più svariate, un<br />

complesso di beni, laddove la gestione del<br />

trust fund può essere del tutto statica, cioè<br />

meramente conservativa.<br />

14


La residenza del trust<br />

In questa logica, peraltro, attività del trustee ed<br />

oggetto principale del trust tendono a coincidere.<br />

Piuttosto, per verificare la residenza, occorre<br />

verificare da quali soggetti giungano gli<br />

impulsi volitivi determinanti per l’attività del<br />

trust (dando per scontato, evidentemente, che si<br />

tratti di trusts reali in cui il disponente si sia<br />

spossessato dei beni effettivamente ed in cui il<br />

trustee sia pieno proprietario dei beni).<br />

15


La residenza del trust<br />

Un criterio utile per identificare il place of<br />

effective managment, comunque, può essere<br />

identificato nel luogo in cui il trustee (o i<br />

trustee) prendono le proprie decisioni<br />

vincolanti per il raggiungimento dello scopo<br />

individuato nell’atto istitutivo.<br />

Ma tale circostanza deve essere verificata in<br />

funzione delle caratteristiche tipiche del<br />

singolo trust.<br />

16


La residenza del trust<br />

Potrebbero, infatti, esservi ipotesi di trusts,<br />

perfettamente validi, civilisticamente, ma nei<br />

quali il ruolo, vincolante, assunto dai<br />

beneficiari o dal protector, “canalizzino” la<br />

residenza verso altri luoghi rispetto a quello<br />

in cui risiede il trustee.<br />

Si pensi ai casi in cui i beneficiari assumono<br />

determinazioni vincolanti per il trustee.<br />

17


Trusts e diritto europeo<br />

Considerazioni «de jure condendo»<br />

1) Trusts e proposta di Direttiva CCCTB<br />

Come si pone il trust rispetto alla recente<br />

proposta di direttiva sulla Common<br />

Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)?<br />

Cioè, i trusts, nelle limitatissime ipotesi in cui<br />

svolgano attività commerciale, rientrano tra i<br />

soggetti che possono optare per il regime della<br />

direttiva? Apparentemente si.<br />

18


Trusts e diritto europeo<br />

Come è noto, possono esercitare l’opzione per la<br />

CCCTB, le società residenti in uno Stato membro,<br />

aventi una delle forme giuridiche previste nell’allegato<br />

I alla proposta di direttiva e soggette alle imposte sui<br />

redditi indicate nell’allegato (per l’Italia l’IRES).<br />

Il termine società, però, è da intendersi in senso molto<br />

ampio.<br />

Per l’Italia, in particolare, rientrano nell’ambito<br />

applicativo «gli enti pubblici e privati la cui attività è<br />

totalmente o principalmente commerciale»: in altri<br />

termini la Direttiva dovrebbe essere applicata a<br />

qualunque soggetto Ires.<br />

19


Trusts e diritto europeo<br />

2) Trusts e “Direttiva Risparmio” 2003/48/CE.<br />

Il trust può essere ricondotto, tanto nell’ordinamento<br />

italiano, tanto in quello degli Stati firmatari degli accordi<br />

con l’Unione europea, nel novero degli “agenti pagatori” (in<br />

quanto entità residuali).<br />

Specularmente, i beneficiari persone fisiche, ricorrendo<br />

talune condizioni, possono essere ricondotti nella nozione di<br />

“beneficiari effettivi” ai sensi della Direttiva.<br />

La prassi italiana, tace sulla nozione di beneficiario<br />

effettivo, ma importanti argomenti sono, al contrario,<br />

ritraibili dalla prassi straniera ed, in particolare, di quei<br />

paesi che hanno sottoscritto gli accordi con l’Unione<br />

europea.<br />

20


Trusts e diritto europeo<br />

- ES:<br />

1) L’Amministrazione federale delle contribuzioni<br />

elvetica ha espressamente statuito che “il trustee è<br />

agente pagatore quando è tenuto a corrispondere<br />

direttamente ai beneficiari i redditi derivanti dai<br />

beni in trust”.<br />

2) Accordo Guernsey/Unione europea – i<br />

pagamenti effettuati da un trustee sono soggetti<br />

alla applicazione della direttiva solamente nel<br />

caso in cui il beneficiario sia titolare di un absolut<br />

entitlement to receive the savings income.<br />

21


Trusts e diritto europeo<br />

3) Trust e Direttiva Interessi e Royalties<br />

49/CE/2003:<br />

astrattamente, i trusts commerciali (opachi)<br />

dovrebbero rientravi. Infatti, sia l’allegato alla<br />

Direttiva, sia la normativa italiana di recepimento,<br />

identificano tra i destinatari anche “gli enti<br />

pubblici e privati che esercitano una attività<br />

commerciale”.<br />

4) Trusts e Direttiva Madre – Figlia: I trusts, sono<br />

ricompresi tra “gli enti pubblici e privati che<br />

esercitano una attività commerciale”.<br />

22


Trusts e diritto europeo<br />

In sostanza, tali direttive possono trovare applicazione<br />

nella misura in cui i trust esercitino, concretamente, una<br />

attività d’impresa: quindi, non si pongano come sogetto<br />

“conduit” tra le società.<br />

Quanto alla «Madre-Figlia» ciò è desumibile anche<br />

dalla prassi amministrativa: caso. Una società Italiana<br />

(figlia) distribuisce dividendi ad una società estera<br />

(madre). La partecipazione della società estera, tuttavia,<br />

è detenuta da una fiduciaria italiana. Secondo<br />

l’Agenzia, in tal caso, opera il regime della Madre<br />

figlia proprio perché “le società fiduciarie non sono<br />

considerate proprietarie dei beni”.<br />

23


Bibliografia essenziale<br />

italiana<br />

1) Laroma Jezzi, La fiscalità dei trusts aspettando il trust di diritto italiano in<br />

Riv. dir. Trib., 2012, I, 587;<br />

2) Marino, Tutto il mondo è paese: Canada e Italia in sintonia sulla residenza<br />

fiscale del trust in Trusts e attività fiduciarie, 2012, 121;<br />

3) Contrino, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust<br />

interposti, trasparenti e transnazionali: osservazioni critiche in Riv. dir. Trib.,<br />

2011, II, 317;<br />

4) Cugini – Pettinari, Primi rimborsi convenzionali a favore di trusts italiani<br />

in Trusts e attivita fiduciarie, 2011, 570;<br />

5) Marino, Titolare effettivo e possessori di reddito: sovrapposizioni, innesti e<br />

(probabili) mutazioni genetiche in Riv. dir. Trib., 2011, I, 183.<br />

6) Contrino, Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e<br />

imputazione dell’obbligazione tributaria nel trust, in Dialoghi trib., 2008, 106;<br />

7) Fransoni, La residenza del trust in Corr. Trib., 2008, 2582;<br />

8) Maisto, L'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni ai<br />

trusts, in AA.VV., Teoria e pratica della fiscalità dei trust (a cura di Fransoni<br />

e De Renzis Sonnino), 2008, 89;


Bibliografia essenziale<br />

italiana<br />

9) Marino, La residenza fiscale del trust in AA.VV., Teoria e pratica della<br />

fiscalità dei trust (a cura di Fransoni e De Renzis Sonnino), 2008, 77<br />

10) Montanari, Gestioni patrimoniali individuali e “direttiva risparmio”<br />

2003/48/CE: profili nazionali, comunitari e comparati in Dir. Prat. Trib.<br />

Int., 2008, 339;<br />

11) Zizzo, La ricchezza erogata dai trust tra reddito e capitale, in Rass. trib.,<br />

2008, 1275;<br />

12) Della Valle, Luci e ombre della circolare sui trust: le imposte sui redditi in<br />

Riv. dir. Trib., 2007, I, 724;<br />

13) Fransoni, La disciplina del trust nelle imposte dirette in Riv. dir. Trib.,<br />

2007, I, 227;<br />

14) Del Federico, Thin cap rule e trust in Riv. dir. trib., 2006, I, 351;<br />

15) Marino, Profili di diritto tributario internazionale del trust: lo stato<br />

dell’arte in Riv. dir. Trib., 2006, I, 6;<br />

16) Contrino, Riforma Ires e trust; la maggiore realità e la<br />

patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività definitiva<br />

del trust, in Dialoghi dir. trib., 2004, 579.

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