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Trusts e Imposta sulle società– Profili<br />
nazionali, europei ed internazionali<br />
Milano, 15 febbraio 2013<br />
<strong>Università</strong> Commerciale L. <strong>Bocconi</strong><br />
Relatore: Prof. Lorenzo del Federico<br />
<strong>Università</strong> di Chieti – Pescara<br />
con la collaborazione di<br />
Dott. Francesco Montanari<br />
<strong>Università</strong> degli Studi di Bolzano
La tassazione dei trusts in Italia<br />
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in seguito alle<br />
modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2007,<br />
contiene talune espresse disposizioni sul regime tributario dei<br />
trusts (art. 73 del TUIR)<br />
- Art. 73 TUIR (D. P. R. 917/1986):):«Sono soggetti<br />
all’IRES… «gli enti pubblici e privati, diversi dalle società`,<br />
nonché i trusts, residenti nel territorio dello stato che<br />
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di<br />
attività commerciale»;<br />
- Eccezione: Comma V: «Nei casi in cui i beneficiari del trust<br />
siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono<br />
imputati in ogni caso ai beneficiari…» e riqualificati<br />
come redditi di capitale (seppur imputati secondo<br />
competenza, cioè «indipendentemente dalla percezione»).<br />
1
La tassazione dei trusts in Italia<br />
Alla luce della evoluzione normativa appare innegabile la<br />
soggettività dei trusts (occorre tuttavia menzionare talune<br />
tesi volte a negarne la soggettività valorizzando la<br />
fattispecie, peraltro residuale nella pratica, dei trusts<br />
con beneficiari di reddito individuati).<br />
Quindi, in sostanza, al di là del dibattito teorico circa la<br />
sistematicità della scelta legislativa ed al fatto che già<br />
prima della novella il trust fosse qualificabile soggetto<br />
Ires, il trust è soggetto IRES, ma nell’ipotesi in cui<br />
siano individuati i BENEFICIARI DI REDDITO, i redditi<br />
saranno imputati ai beneficiari stessi per trasparenza.<br />
2
La tassazione dei trusts in Italia<br />
Avremo, quindi, in estrema sintesi, due tipologie di<br />
trusts a seconda del contenuto dell’atto istitutivo e<br />
dei diritti spettanti ai beneficiari del trust stesso:<br />
- Trust opachi: soggetti passivi Ires – In tale<br />
tipologia di trusts i redditi vengono imputati<br />
direttamente in capo al Trust;<br />
- Trust trasparenti: i redditi del trust sono imputati<br />
direttamente in capo ai beneficiari secondo il<br />
meccanismo della trasparenza.<br />
3
La Tassazione dei Trusts in Italia<br />
Certamente, sono da considerare opachi tutti i trusts discrezionali ed i<br />
trusts «ad accumulazione».<br />
- Analogamente, sono da considerare opachi anche quei trusts in cui vi<br />
siano beneficiari finali di capitale ma non di reddito.<br />
Sul punto, peraltro, la prassi amministrativa (Circ. 48/E 2007) è netta<br />
nel ritenere che sono trasparenti solamente quei trusts in cui i<br />
beneficiari, rispetto al reddito, vantano “una capacità contributiva<br />
attuale”: in sostanza occorre che “il beneficiario non sia solamente<br />
individuato ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee<br />
l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per<br />
trasparenza”.<br />
- Vi possono anche essere trusts misti, in parte opachi ed in parte<br />
trasparenti.<br />
4
La tassazione dei trusts in Italia<br />
Da quanto precede, appare evidente che l’Italia è,<br />
certamente, il paese di civil law maggiormente «avanzato»<br />
rispetto al regime tributario dei trusts e nel quale i trusts<br />
godono di un regime impositivo particolarmente<br />
vantaggioso (si pensi ai trust opachi il cui trust fund sia<br />
composto da una partecipazione che genera dividendi<br />
esenti al 95%).<br />
Esempi:<br />
- Francia: il trust viene menzionato, e detto Stato ha<br />
introdotto talune specifiche disposizioni applicabili anche<br />
al trust ma non è prevista alcuna soggettività del trust.<br />
5
La tassazione dei trusts in Italia<br />
- Austria: anche l’Austria non conosce, espressamente,<br />
l’istituto. L’Austria, infatti, conosce le fondazioni private<br />
(Privatstiftung), le quali sono autonomi soggetti passivi<br />
d’imposta soggetti alla corporate income tax. E’<br />
interessante notare che solo recentemente sta emergendo<br />
la possibilità, secondo una analisi caso per caso, di<br />
assimilare i trust alle fondazioni private, anche sotto il<br />
profilo della soggettività passiva.<br />
- Spagna: non ha ratificato la Convenzione dell’Aja e<br />
non conosce alcuna soggettività del trust: tanto più che la<br />
prassi amministrativa (dottrina contraria) ritiene soggetto<br />
passivo lo stesso disponente.<br />
6
Profili di fiscalità internazionale<br />
1) Applicabilità ai trusts delle convenzioni per evitare le<br />
doppie imposizioni.<br />
Dibattito ormai ultradecennale, ma che oggi sembra<br />
definitivamente risolto (anche dalla stessa prassi<br />
ministeriale).<br />
Appare, infatti, scontato che i trusts possano essere<br />
annoverati tra i body of persons, pur non risultando spesso<br />
annoverati nelle singole convenzioni bilaterali (il trust, a<br />
quanto consta, è espressamente menzionato solamente in<br />
quelle Italia/Usa, Italia/canada, Italia/Kenya).<br />
D’altro canto, sono, peraltro, noti nella prassi i primi<br />
rimborsi convenzionali.<br />
7
Profili di fiscalità internazionale<br />
Trusts trasparenti: Possono beneficiare delle<br />
convenzioni internazionali per evitare le doppie<br />
imposizioni?<br />
Punto fermo: Il trust, seppur trasparente, rimane<br />
“soggetto”, con la peculiarità che poi deve imputare i<br />
redditi ai beneficiari individuati.<br />
Come rilevato in dottrina, infatti, la circostanza che il<br />
reddito non sia tassato, concretamente, in capo al trust,<br />
non è condizione sufficiente per escludere<br />
l’applicabilità della convenzione. Tuttavia non vi è<br />
unanimità di vedute.<br />
A favore di tale tesi vi è la circostanza che:<br />
8
Profili di fiscalità internazionale<br />
- secondo il commentario Ocse (modifiche del<br />
2008) possono godere delle convenzione<br />
anche i c.d. Real Estate Investment Trust, i<br />
quali godono di un regime di trasparenza<br />
simile a quello dei trusts, ovvero in cui i<br />
redditi sono necessariamente distribuiti<br />
mutando, peraltro, la originaria qualificazione<br />
del reddito, ed essendo tassati in capo ai<br />
detentori delle quote;<br />
9
Profili di fiscalità internazionale<br />
- la stessa Agenzia delle Entrate (Ris. 167/E del 2008) ha<br />
ritenuto applicabile il regime convenzionale ad un fondo<br />
pensione olandese, esente da imposizione, trasparente sul<br />
presupposto che i “flussi redittuali” si limitavano a transitare<br />
nel fondo.<br />
Il punto critico, tutt’al più, potrebbe essere identificato nella<br />
“clausola del beneficiario effettivo”: infatti, nel caso di trusts<br />
trasparenti si potrebbe sostenere che il reddito non è imputato<br />
al percettore del medesimo. In realtà, però, il beneficiario<br />
effettivo rimarrebbe, comunque, il trust: il reddito del trust<br />
non è tassato in quanto tale in capo ai beneficiari, ma lo<br />
stesso “è non tassato” in capo al trust , non trattandosi di un<br />
regime di trasparenza “puro”.<br />
10
Profili di fiscalità internazionale<br />
Occorre, peraltro, menzionare che se il beneficiario<br />
effettivo è residente nello stesso Stato contraente in<br />
cui è residente il percettore del reddito, non trova<br />
applicazione la clausola del beneficiario effettivo.<br />
Quindi, in realtà, le problematiche di maggiore<br />
spessore si potrebbero porre nelle ipotesi di trusts<br />
residenti in Italia con beneficiari non residenti in<br />
Italia, sia con riferimento alla individuazione del<br />
beneficiario effettivo, sia con riferimento alla<br />
qualificazione convenzionale di reddito.<br />
11
La residenza del trust<br />
Quali sono i criteri per individuare la residenza<br />
dei trusts?<br />
Occorre, evidentemente, «adattare» i criteri<br />
previsti per le società alla realtà dei trusts.<br />
Sul punto, infatti, la prassi amministrativa è,<br />
assolutamente, insufficiente in quanto, da un<br />
lato, tende ad identificare la residenza con il<br />
domicilio fiscale del trustee; mentre l’oggetto<br />
principale sarebbe da individuare nel luogo in<br />
cui è localizzato il trust fund, secondo un criterio<br />
di prevalenza quantitativa.<br />
12
La residenza del trust<br />
E’ chiaro che tale impostazione non tiene conto<br />
delle caratteristiche dei trusts.<br />
Tralasciando la fattispecie peculiare dei trusts<br />
commerciali, infatti, per determinare la residenza<br />
del trust occorre prendere come punto di<br />
riferimento lo scopo dello stesso e, dunque, il<br />
luogo di svolgimento della attività istituzionale<br />
del trustee: cioè, come rilevato in dottrina, ciò<br />
che rilevano sono le “obbligazioni delle quali è<br />
onerato il trustee”.<br />
13
La residenza del trust<br />
Nei trusts, infatti, l’individuazione della<br />
attività della quale è “onerato” il trustee è<br />
molto complessa se solamente si pensa che,<br />
nella maggioranza dei casi (o quanto meno è<br />
ciò che emerge nella prassi applicativa) lo<br />
scopo del trust è semplicemente quello di<br />
tutelare, per le ragioni più svariate, un<br />
complesso di beni, laddove la gestione del<br />
trust fund può essere del tutto statica, cioè<br />
meramente conservativa.<br />
14
La residenza del trust<br />
In questa logica, peraltro, attività del trustee ed<br />
oggetto principale del trust tendono a coincidere.<br />
Piuttosto, per verificare la residenza, occorre<br />
verificare da quali soggetti giungano gli<br />
impulsi volitivi determinanti per l’attività del<br />
trust (dando per scontato, evidentemente, che si<br />
tratti di trusts reali in cui il disponente si sia<br />
spossessato dei beni effettivamente ed in cui il<br />
trustee sia pieno proprietario dei beni).<br />
15
La residenza del trust<br />
Un criterio utile per identificare il place of<br />
effective managment, comunque, può essere<br />
identificato nel luogo in cui il trustee (o i<br />
trustee) prendono le proprie decisioni<br />
vincolanti per il raggiungimento dello scopo<br />
individuato nell’atto istitutivo.<br />
Ma tale circostanza deve essere verificata in<br />
funzione delle caratteristiche tipiche del<br />
singolo trust.<br />
16
La residenza del trust<br />
Potrebbero, infatti, esservi ipotesi di trusts,<br />
perfettamente validi, civilisticamente, ma nei<br />
quali il ruolo, vincolante, assunto dai<br />
beneficiari o dal protector, “canalizzino” la<br />
residenza verso altri luoghi rispetto a quello<br />
in cui risiede il trustee.<br />
Si pensi ai casi in cui i beneficiari assumono<br />
determinazioni vincolanti per il trustee.<br />
17
Trusts e diritto europeo<br />
Considerazioni «de jure condendo»<br />
1) Trusts e proposta di Direttiva CCCTB<br />
Come si pone il trust rispetto alla recente<br />
proposta di direttiva sulla Common<br />
Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)?<br />
Cioè, i trusts, nelle limitatissime ipotesi in cui<br />
svolgano attività commerciale, rientrano tra i<br />
soggetti che possono optare per il regime della<br />
direttiva? Apparentemente si.<br />
18
Trusts e diritto europeo<br />
Come è noto, possono esercitare l’opzione per la<br />
CCCTB, le società residenti in uno Stato membro,<br />
aventi una delle forme giuridiche previste nell’allegato<br />
I alla proposta di direttiva e soggette alle imposte sui<br />
redditi indicate nell’allegato (per l’Italia l’IRES).<br />
Il termine società, però, è da intendersi in senso molto<br />
ampio.<br />
Per l’Italia, in particolare, rientrano nell’ambito<br />
applicativo «gli enti pubblici e privati la cui attività è<br />
totalmente o principalmente commerciale»: in altri<br />
termini la Direttiva dovrebbe essere applicata a<br />
qualunque soggetto Ires.<br />
19
Trusts e diritto europeo<br />
2) Trusts e “Direttiva Risparmio” 2003/48/CE.<br />
Il trust può essere ricondotto, tanto nell’ordinamento<br />
italiano, tanto in quello degli Stati firmatari degli accordi<br />
con l’Unione europea, nel novero degli “agenti pagatori” (in<br />
quanto entità residuali).<br />
Specularmente, i beneficiari persone fisiche, ricorrendo<br />
talune condizioni, possono essere ricondotti nella nozione di<br />
“beneficiari effettivi” ai sensi della Direttiva.<br />
La prassi italiana, tace sulla nozione di beneficiario<br />
effettivo, ma importanti argomenti sono, al contrario,<br />
ritraibili dalla prassi straniera ed, in particolare, di quei<br />
paesi che hanno sottoscritto gli accordi con l’Unione<br />
europea.<br />
20
Trusts e diritto europeo<br />
- ES:<br />
1) L’Amministrazione federale delle contribuzioni<br />
elvetica ha espressamente statuito che “il trustee è<br />
agente pagatore quando è tenuto a corrispondere<br />
direttamente ai beneficiari i redditi derivanti dai<br />
beni in trust”.<br />
2) Accordo Guernsey/Unione europea – i<br />
pagamenti effettuati da un trustee sono soggetti<br />
alla applicazione della direttiva solamente nel<br />
caso in cui il beneficiario sia titolare di un absolut<br />
entitlement to receive the savings income.<br />
21
Trusts e diritto europeo<br />
3) Trust e Direttiva Interessi e Royalties<br />
49/CE/2003:<br />
astrattamente, i trusts commerciali (opachi)<br />
dovrebbero rientravi. Infatti, sia l’allegato alla<br />
Direttiva, sia la normativa italiana di recepimento,<br />
identificano tra i destinatari anche “gli enti<br />
pubblici e privati che esercitano una attività<br />
commerciale”.<br />
4) Trusts e Direttiva Madre – Figlia: I trusts, sono<br />
ricompresi tra “gli enti pubblici e privati che<br />
esercitano una attività commerciale”.<br />
22
Trusts e diritto europeo<br />
In sostanza, tali direttive possono trovare applicazione<br />
nella misura in cui i trust esercitino, concretamente, una<br />
attività d’impresa: quindi, non si pongano come sogetto<br />
“conduit” tra le società.<br />
Quanto alla «Madre-Figlia» ciò è desumibile anche<br />
dalla prassi amministrativa: caso. Una società Italiana<br />
(figlia) distribuisce dividendi ad una società estera<br />
(madre). La partecipazione della società estera, tuttavia,<br />
è detenuta da una fiduciaria italiana. Secondo<br />
l’Agenzia, in tal caso, opera il regime della Madre<br />
figlia proprio perché “le società fiduciarie non sono<br />
considerate proprietarie dei beni”.<br />
23
Bibliografia essenziale<br />
italiana<br />
1) Laroma Jezzi, La fiscalità dei trusts aspettando il trust di diritto italiano in<br />
Riv. dir. Trib., 2012, I, 587;<br />
2) Marino, Tutto il mondo è paese: Canada e Italia in sintonia sulla residenza<br />
fiscale del trust in Trusts e attività fiduciarie, 2012, 121;<br />
3) Contrino, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust<br />
interposti, trasparenti e transnazionali: osservazioni critiche in Riv. dir. Trib.,<br />
2011, II, 317;<br />
4) Cugini – Pettinari, Primi rimborsi convenzionali a favore di trusts italiani<br />
in Trusts e attivita fiduciarie, 2011, 570;<br />
5) Marino, Titolare effettivo e possessori di reddito: sovrapposizioni, innesti e<br />
(probabili) mutazioni genetiche in Riv. dir. Trib., 2011, I, 183.<br />
6) Contrino, Spunti in tema di beneficiari “individuati”, possesso dei redditi e<br />
imputazione dell’obbligazione tributaria nel trust, in Dialoghi trib., 2008, 106;<br />
7) Fransoni, La residenza del trust in Corr. Trib., 2008, 2582;<br />
8) Maisto, L'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni ai<br />
trusts, in AA.VV., Teoria e pratica della fiscalità dei trust (a cura di Fransoni<br />
e De Renzis Sonnino), 2008, 89;
Bibliografia essenziale<br />
italiana<br />
9) Marino, La residenza fiscale del trust in AA.VV., Teoria e pratica della<br />
fiscalità dei trust (a cura di Fransoni e De Renzis Sonnino), 2008, 77<br />
10) Montanari, Gestioni patrimoniali individuali e “direttiva risparmio”<br />
2003/48/CE: profili nazionali, comunitari e comparati in Dir. Prat. Trib.<br />
Int., 2008, 339;<br />
11) Zizzo, La ricchezza erogata dai trust tra reddito e capitale, in Rass. trib.,<br />
2008, 1275;<br />
12) Della Valle, Luci e ombre della circolare sui trust: le imposte sui redditi in<br />
Riv. dir. Trib., 2007, I, 724;<br />
13) Fransoni, La disciplina del trust nelle imposte dirette in Riv. dir. Trib.,<br />
2007, I, 227;<br />
14) Del Federico, Thin cap rule e trust in Riv. dir. trib., 2006, I, 351;<br />
15) Marino, Profili di diritto tributario internazionale del trust: lo stato<br />
dell’arte in Riv. dir. Trib., 2006, I, 6;<br />
16) Contrino, Riforma Ires e trust; la maggiore realità e la<br />
patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività definitiva<br />
del trust, in Dialoghi dir. trib., 2004, 579.