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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO - Sharenotes

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<strong>ISTITUZIONI</strong> <strong>DI</strong><br />

<strong>DI</strong>RITTO <strong>PRIVATO</strong><br />

UNIVERSITA’ DEGLI STU<strong>DI</strong> <strong>DI</strong><br />

GENOVA – FACOLTA’ <strong>DI</strong> ECONOMIA<br />

A.A. 2011/2012<br />

Gianluca Sigismondi<br />

Sintesi del testo “Istituzioni di diritto privato” di F. Galgano


INTRODUZIONE AL <strong>DI</strong>RITTO<br />

Il diritto è un sistema di regole per la soluzione dei conflitti fra gli uomini senza ricorrere alla violenza ma<br />

applicando regole predeterminate che stabiliscono quale soggetto sia degno di protezione.<br />

Nel loro complesso le regole formano un sistema: ognuna concorre con le altre a risolvere i casi assolvendo una<br />

funzione complessiva.<br />

ORGANIZZAZIONE GIURI<strong>DI</strong>CA<br />

Per ordinare una società c’è bisogno, in primo luogo, che ad una superiore autorità sia riconosciuta la preliminare<br />

funzione di creare diritto, in secondo luogo una autorità con il potere di applicare il diritto. Nella società attuale si<br />

distinguono tre ordini di autorità.<br />

AUTORITA’ CREA <strong>DI</strong>RITTO APPLICA <strong>DI</strong>RITTO<br />

NAZIONALE Stato Parlamento e Governo Autorità giudiziaria<br />

SOVRANAZIONALE Comunità Europea Consiglio Europeo Corte di giustizia<br />

INFRASTATUALE Enti locali e regioni Consigli regionali ecc.<br />

Nel giudicare i casi ed emettere sentenze, la Magistratura, apparato giudiziario dello Stato, applica sia il diritto<br />

nazionale, sia quello sovranazionale e infrastatuale.<br />

NORMA GIURI<strong>DI</strong>CA<br />

Per essere definita tale, un precetto deve rispettare le seguenti caratteristiche:<br />

• GENERALITA’ ED ASTRATTEZZA: una norma di diritto non si rivolge a singole persone ma ad una fattispecie<br />

astratta: il grado di generalità può essere più o meno forte:<br />

− NORME GENERALI: chiunque, qualunque fatto (art 2043),<br />

− NORME SPECIALI: sottraggono una serie di categorie alle norme di diritto comune.<br />

• COERCITIVITA’: le norme di diritto si possono imporre anche contro la volontà del soggetto passivo.<br />

• PRECETTIVITA’ (IMPERATIVITA’): le norme impongono un comportamento che deve essere rispettato,<br />

sebbene alcune si presentino in forma descrittiva (art 3 Cost.) devono essere interpretate come obbligo<br />

affinché si manifesti la situazione descritta.<br />

• PRECOSTITUZIONE: sono create prima che il conflitto sia insorto a scopo preventivo. Valgono inoltre per tutti<br />

i casi che si sono compiuto dopo la sua costituzione: non hanno effetto retroattivo.<br />

È possibile distinguere fra:<br />

• <strong>DI</strong>RITTO OGGETTIVO: norma giuridica, precetto,<br />

• <strong>DI</strong>RITTO SOGGETTIVO: pretesa di un soggetto che altri assuma il comportamento prescritto da una norma:<br />

interesse protetto dal diritto oggettivo. A loro volta si dividono in:<br />

− <strong>DI</strong>RITTI ASSOLUTI: nei confronti di tutti come i diritti reali e della personalità.<br />

− <strong>DI</strong>RITTI RELATIVI: nei confronti di una o più persone determinate o determinabili come i diritti di famiglia<br />

e di obbligazione.<br />

• SOGGETTO PASSIVO: persona alla quale è imposto un dovere da una norma,<br />

• SOGGETTO ATTIVO: il suo interesse è che il soggetto passivo rispetti quella norma.<br />

Esistono situazioni che non sono né obblighi né divieti: ad esempio si dice che è una persona è assoggettata<br />

quando è costretta a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui. Quest’ultimo, la persona che può<br />

imporsi su un altro soggetto ha il potere (potestà di imperio o potere sovrano se si fa riferimento allo Stato).<br />

Vengono chiamati diritti potestativi quelli come il recesso dal contratto, il licenziamento o le dimissioni<br />

volontarie.<br />

L’onere è il comportamento che un soggetto deve seguire se vuole che si realizzi un dato risultato (art 2697: chi<br />

vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento).<br />

Il soggetto portatore di diritto può non corrispondere con il soggetto titolare di quel diritto (chi ne giova): in<br />

questo caso non si parla di diritto soggettivo ma di potestà cioè la facoltà di pretendere che un diritto sia<br />

rispettato nei confronti di terzi (genitore su figli minori). Le potestà sono poteri propri diversi da quei poteri<br />

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derivati conferiti cioè dall’interessato (rappresentanza) o dalle autorità pubbliche (tutori, curatori, amministratoti<br />

di sostegno) in questo caso si parla di ufficio.<br />

FATTI GIURI<strong>DI</strong>CI E ATTI GIURI<strong>DI</strong>CI<br />

Un diritto oggettivo è una norma che prevede dei fatti al verificarsi dei quali i diritti o doveri si creano, modificano<br />

o estinguono. Sono:<br />

• FATTI GIURI<strong>DI</strong>CI: gli accadimento naturali o umani al verificarsi dei quali l’ordinamento giuridico ricollega un<br />

effetto giuridico.<br />

− FATTI NATURALI: un fiume straripa modificando l’assetto del terreno proprietà di un soggetto;<br />

− FATTI UMANI: per effetto consapevole dell’uomo:<br />

FATTO DOLOSO: intenzionale,<br />

FATTO COLPOSO: derivante da imprudenza o imperizia,<br />

FATTO ILLECITO: contrario al diritto,<br />

FATTO <strong>DI</strong>SCREZIONALE: il soggetto ha deciso liberamente,<br />

FATTI DOVUTI (ATTI DOVUTI): il soggetto è obbligato ad esempio al pagamento di un debito.<br />

Perché un fatto giuridico sia invalido è necessario che la persona che lo ha compiuto si trovi in condizione di<br />

incapacità di intendere e di volere.<br />

• ATTI GIURI<strong>DI</strong>CI: atti destinati a produrre effetti giuridici costitutivi, modificativi o estintivi.<br />

− <strong>DI</strong>CHIARAZIONE <strong>DI</strong> VOLONTA’: non si collega alla sola capacità di intendere ma è necessaria ai fini della<br />

validità la volontà degli effetti (il contratto).<br />

− <strong>DI</strong>CHIARAZIONE <strong>DI</strong> SCIENZA: il soggetto dichiara di essere a conoscenza dell’esistenza di un fatto giuridico<br />

(estinzione di un debito) il suo è un effetto probatorio cioè di provare l’esistenza di fatti giuridici già di per<br />

sé costitutivi, modificativi o estintivi (quietanza di pagamento).<br />

LE FONTI DEL <strong>DI</strong>RITTO<br />

Si distinguono:<br />

• FONTI <strong>DI</strong> PRODUZIONE: modi di formazione delle norme giuridiche,<br />

• FONTI <strong>DI</strong> COGNIZIONE: testi che contengono norme giuridiche.<br />

La legge è fonte di produzione quando facciamo riferimento al procedimento di formazione delle leggi (artt. 70 ss.<br />

Cost.) ma è fonte di cognizione quando ci riferiamo ad una legge già formata contenente norme giuridiche in<br />

vigore.<br />

L’art 1 D.P. indica le fonti del diritto, è un’indicazione incompleta perché risale al 1942 e non tiene conto della<br />

Costituzione del 1948, né della CE del 1957. Oggi conviene elencare le fonti secondo questo ordine gerarchico:<br />

1. Trattato della CE e regolamenti comunitari<br />

2. Costituzione e leggi costituzionali<br />

3. Leggi ordinarie dello Stato<br />

4. Leggi regionali<br />

5. Regolamenti<br />

6. Usi<br />

Se una legge è in contrasto con una fonte sovraordinata viene definita illegittima perdendo ogni valore giuridico.<br />

LA COSTITUZIONE<br />

È la legge fondamentale della Repubblica, la sua posizione sovraordinata deriva dalla sua rigidità: per modificare<br />

una legge Costituzionale occorre un procedimento speciale regolato dagli artt. 138 ss. Cost.. Il procedimento lì<br />

descritto ha valore anche per le leggi per le quali la Costituzione formula una riserva di legge Costituzionale cioè<br />

una materia regolabile solo con leggi Costituzionali.<br />

Una legge in contrasto con i principi della Costituzione viene definita costituzionalmente illegittima da parte di un<br />

organo giurisdizionale speciale: la Corte Costituzionale ed è destinata a perdere efficacia dal giorno successivo<br />

alla sentenza.<br />

LEGGI OR<strong>DI</strong>NARIE<br />

Sono fonte di produzione per quel procedimento regolato dagli artt.70 ss. Cost., i codici (civile, penale,<br />

amministrativo ecc.) risalgono però ad epoca anteriore alla nascita della Costituzione ma sono tutt’ora fonti di<br />

cognizione del diritto sebbene non formate secondo i procedimenti regolati dalla Costituzione.<br />

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Alle leggi ordinarie sono equiparati gli atti del Governo aventi forza di legge:<br />

• DECRETI – LEGGE: il Governo li può emanare caso di necessità (art 77 Cost.) ma perdono efficacia se, entro<br />

sessanta giorni il Parlamento non li abbia convertiti il legge.<br />

• DECRETI – LEGISLATIVI (leggi delegate): sono emanate dal Governo su delega del Parlamento che fissa i<br />

principi e i criteri direttivi (art 76 Cost.).<br />

LEGGI REGIONALI<br />

È la prova dell’autonomia legislativa che la Repubblica riconosce alle regioni. Questo implica una limitazione della<br />

sovranità dello Stato ma le leggi regionali non possono essere in contrasto con i principi fondamentali dello Stato<br />

altrimenti saranno dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.<br />

Le leggi regionali non possono toccare il diritto privato e il diritto penale però se lo Stato invade l’autonomia<br />

regionale (principio della competenza), quest’ultima può sollevare la questione di illegittimità dello Stato.<br />

I REGOLAMENTI<br />

Fonte normativa sottordinata alla legge, non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge.<br />

Vengono emanato dal Governo o da altre autorità, regioni e provincie ma anche enti territoriali come la Banca<br />

d’Italia e la CONSOB. Esistono due tipi di regolamenti:<br />

• REGOLAMENTI GOVERNATIVI <strong>DI</strong> ESECUZIONE: regolano nei particolari materie già regolate dalla legge,<br />

• REGOLAMENTI GOVERNATIVI IN<strong>DI</strong>PENDENTI: regolano materie non regolate dalla legge (purché la materia<br />

non sia coperta da riserva di legge).<br />

Il tutto si traduce in un virtuale potere legislativo da parte del Governo, si tratta della politica di delegificazione<br />

per attenuare il lavoro del Parlamento.<br />

I regolamenti hanno forza di legge purché:<br />

1. La materia non sia coperta da riserva assoluta,<br />

2. Una legge deve autorizzare il governo fissando le regole generali.<br />

Di conseguenza il governo può essere autorizzato ad abrogare con regolamento precedenti norme di legge.<br />

USI E CONSUETU<strong>DI</strong>NI<br />

Fonte non scritta, non statuale: è la pratica costante di certi comportamenti a tal punto che la collettività<br />

riconosce come giuridicamente obbligatori.<br />

Non fa parte degli usi la prassi cioè quel consueto modo di comportarsi pur conoscendo che, qualora non si<br />

rispettasse quel comportamento, non ci sarebbero conseguenze legali (prassi delle banche o degli ospedali)<br />

IL <strong>DI</strong>RITTO COMUNITARIO<br />

Livello sovraordinato rispetto alle fonti interne salvo le norme sui diritti dell’uomo della Costituzione.<br />

Sono il Trattato istitutivo della CE e i regolamenti emanati dal Consiglio CE nelle materie fissate dal trattato. Il<br />

giudice di uno Stato è tenuto a disapplicare le norme interne che risultino in contrasto con le norme comunitarie.<br />

La CE impone direttive agli stati membri alle quali devono attenersi nella formazione di un diritto europeo<br />

comune.<br />

EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO<br />

Le leggi e i regolamenti entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e<br />

cessano di avere efficacia per:<br />

• ABROGAZIONE ESPRESSA: cioè con:<br />

1. Espressa disposizione di una norma successiva,<br />

2. Referendum abrogativo (art 75 Cost),<br />

3. Sentenza di illegittimità della Corte Costituzionale (art 136 Cost).<br />

• ABROGAZIONE TACITA: incompatibilità con una nuova disposizione che regola l’intera materia.<br />

La non retroattività delle norme è espressa nella Costituzione all’articolo 25 per il diritto penale mentre per il<br />

diritto privato è espressa da una semplice norma di legge generale ordinaria come lo stesso codice civile che può,<br />

in linea teorica, con disposizione ordinaria, rendere le proprie norme retroattive.<br />

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INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE<br />

La sentenza è l’applicazione di una norma generale ed astratta a casi concreti da parte del giudice che interpreta<br />

le norme attribuendo loro un significato secondo i criteri fissati dalla legge (art 12 Preleggi).<br />

• INTERPRETAZIONE LETTERALE: significato delle parole nel loro ordine logico.<br />

• INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA: si ricerca l’intenzione del legislatore, finalità dell’ideale creatore del diritto.<br />

Può implicare un’interpretazione:<br />

− ESTENSIVA: (art 3 Cost.): tutti i cittadini hanno pari dignità sociale… cittadini va inteso come esseri umani,<br />

non in senso prettamente politico.<br />

− RESTRITTIVA: (art 117 Cost.): il potere concesso alle regioni è solo di diritto pubblico, non privato ne<br />

tantomeno penale.<br />

• INTERPRETAZIONE ANALOGICA: il legislatore può colmare eventuali lacune procede per casi analoghi: se una<br />

controversia non può essere risolta con precisa disposizione si ha a riguardo delle disposizioni che regolano<br />

casi simili o materie analoghe (art 12 Preleggi). Ma l’applicazione analogica non può essere applicata a:<br />

1. Norme di diritto penale (art 1 c.p.),<br />

2. Norme eccezionali.<br />

In questo caso si fa riferimento ai principi generali dell’ordinamento dello Stato cioè principi non scritti<br />

che si ricavano dalla pluralità di norme che rappresentano le direttive fondamentali a cui si è ispirato il<br />

legislatore (libera circolazione della moneta, difesa del contraente debole ecc.).<br />

Le conclusioni sono dotate d’autorità e, a differenza del sistema Anglosassone di Common Law non vale il<br />

principio di precedente giudiziario vincolante.<br />

• INTERPRETAZIONE SECONDO IL <strong>DI</strong>RITTO COMUNITARIO: in base ai principi della CE sulle materie di disciplina<br />

della correttezza.<br />

IL <strong>DI</strong>RITTO INTERNAZIONALE <strong>PRIVATO</strong><br />

Stabilisce i criteri con cui regolare i rapporti fra cittadini di stati diversi o che hanno per oggetto cose che si<br />

trovano in un paese diverso rispetto a quello in cui viene concluso l’atto. Uno stato può, nella sua sovranità,<br />

rimandare alla legge straniera (rinvio). Il diritto internazionale privato stabilisce quando il giudice italiano debba<br />

applicare la legge nazionale e quando quella straniera.<br />

• LEGGE NAZIONALE: il giudice italiano applica il diritto relativo alla cittadinanza della persona che ha<br />

commesso l’azione da giudicare (il giudice italiano considera maggiorenni i sedicenni statunitensi). Le persone<br />

giuridiche sono regolate dalla legge del luogo in cui sono state costituite ma si applica il diritto italiano se la<br />

sede amministrativa si trova in Italia o in Italia l’oggetto principale dell’ente.<br />

• LEGGE DEL LUOGO: per la proprietà e gli altri diritti reali su cose mobili o immobili vale la legge del luogo in<br />

cui si trovano.<br />

Lo straniero può fruire dei diritti civili riconosciuti dal diritto italiano solo se c’è reciprocità (art 16 Preleggi),<br />

comunque lo straniero è sempre protetto nei suoi diritti inviolabili (art 2 Cost.) (diritto alla salute alla vita ecc.).<br />

Il diritto dello straniero non può essere applicato in Italia se in contrasto con i principi di ordine pubblico.<br />

Il giudice può applicare le norme di diritto straniero ed è tenuto a conoscerle (iuria novit curia).<br />

LE PERSONE<br />

L’uomo è per diritto una persona, detto anche soggetto di diritto. È il centro di imputazione del diritto e possiede,<br />

dalla nascita fino alla morte (art 1) la capacità giuridica cioè l’attitudine ad essere titolari di diritti e doveri (nascita<br />

giuridica: primo respiro polmonare, morte giuridica: cessazione di ogni attività celebrale).<br />

• DOMICILIO: luogo in cui la persona svolge i suoi abituali affari o interessi,<br />

• RESIDENZA: luogo della dimora abituale,<br />

• <strong>DI</strong>MORA: luogo in cui la persona si trova attualmente (seconda casa o casa dello studente),<br />

• SOGGIORNO: luogo in cui si dimora in vacanza o viaggio occasionale.<br />

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ASSENZA E MORTE PRESUNTA<br />

Quando una persona scompare si apre la questione della conservazione del patrimonio, i successori o gli<br />

interessati possono chiedere la nomina di un curatore (art 48) che lo amministri.<br />

Dopo due anni ASSENZA<br />

Se l’assente ricompare Gli saranno restituiti i beni ma non le rendite.<br />

Dopo dieci anni di assenza MORTE PRESUNTA<br />

Se il presunto morto ricompare<br />

I beni sono dati in possesso<br />

temporaneo ai legittimi successori<br />

o eredi che hanno la totale<br />

amministrazione ma non possono<br />

alienarli o ipotecarli o pignorarli.<br />

Stessi effetti della morte naturale.<br />

Si apre la successione ereditaria, il<br />

vedovo o la vedova possono<br />

contrarre nuovamente matrimonio.<br />

Gli verranno restituiti tutti i beni nello stato in cui si presentano, se sono<br />

stati venduti ha diritto a ricevere il valore della vendita ma se i soldi sono<br />

stati spesi non ha diritto a ricevere nulla. Il nuovo matrimonio perde<br />

efficacia.<br />

CAPACITA’ <strong>DI</strong>AGIRE<br />

Attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, si consegue con il raggiungimento dei 18 anni (art 2). Ci sono<br />

però delle eccezioni:<br />

• Il minore dichiarato maturo psico-fisicamente da un giudice può contrarre matrimonio (emancipato): può<br />

svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli straordinari c’è bisogno di un curatore,<br />

• Il sedicenne può riconoscere il figlio naturale.<br />

Il minore acquista diritti e assume doveri indirettamente per mezzo dei suoi legali rappresentanti. I genitori o il<br />

tutore nominato dal tribunale hanno la potestà sui propri figli o minori assegnati, essi compiono atti giuridici a<br />

nome del minore. Gli atti strettamente personali (iscrizione ad un partito, matrimonio ecc.) non possono essere<br />

compiuti né dal minore né da chi ne esercita la potestà.<br />

INTER<strong>DI</strong>ZIONE<br />

Il maggiore infermo mentale perde la capacità di agire (incapacità naturale) è viene sentenziato interdetto, allo<br />

stesso tempo viene nominato un tutore che rappresenti legalmente l’interdetto.<br />

• INTER<strong>DI</strong>ZIONE GIU<strong>DI</strong>ZIALE: funzione protettiva verso chi è menomato psichicamente o fisicamente.<br />

• INTER<strong>DI</strong>ZIONE LEGALE: funzione protettiva verso coloro che devono scontare l’ergastolo o più di cinque anni<br />

di reclusione. L’interdetto può compiere solo atti personali (matrimonio).<br />

INABILITAZIONE<br />

Lo stato di infermità può non essere così grave da imporre l’interdizione, l’inabilitato gode di una parziale<br />

capacità di agire pari a quella del minore emancipato infatti gli viene assegnato un curatore.<br />

Oggi la legge riconosce la figura dell’amministratore di sostegno, il suo presupposto è una menomazione fisica o<br />

psichica anche temporanea come dovuta dall’alcool (art 404). L’amministratore di sostegno è nominato dal<br />

giudice tutelare su ricorso, oltre che dai soggetti legittimati, su istanza dello stesso beneficiario. Il decreto di<br />

norma deve stabilire gli atti per cui il beneficiario mantiene la capacità di agire.<br />

PERSONE FISICHE E GIURI<strong>DI</strong>CHE<br />

Sono persone fisiche gli esseri umani, sono persone giuridiche le organizzazioni collettive (art 11), ogni soggetto<br />

di diritti diverso dalla persona fisica: possiede una propria capacità giuridica, gode di propri diritti, possiede anche<br />

la capacità di agire quindi può compiere atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che la compongono (organi)<br />

e la volontà che si forma nell’assemblea viene giuridicamente imputata alla persona giuridica.<br />

Una prima divisione può essere fatta fra:<br />

• ENTI PUBBLICI: province, regioni che concorrono con lo Stato all’esercizio della sovranità e si possono<br />

classificare in:<br />

− ENTI TERRITORIALI: stanziati su una comunità,<br />

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− ENTI STRUMENTALI: svolgono compiti che lo Stato potrebbe svolgere direttamente,<br />

− ENTI PUBBLICI ECONOMICI: (art 2201) qualora svolgano l’esercizio di attività commerciali.<br />

Gli enti pubblici (non strumentali) hanno la doppia capacità di:<br />

− <strong>DI</strong>RITTO PUBBLICO: potere sovrano nei confronti di cose o persone, potere di emanare atti autoritativi<br />

(amministrativi) che vincolano i destinatari anche contro la loro volontà.<br />

− <strong>DI</strong>RITTO <strong>PRIVATO</strong>: attitudine ad essere titolari di diritti e doveri e di compiere atti giuridici.<br />

Il loro fine è quello di soddisfare l’interesse collettiva ma questo compito può anche essere svolto da:<br />

• ENTI PRIVATI: persone giuridiche di diritto comune:<br />

− ASSOCIAZIONI: organizzazione collettiva stabile in cui vengono prese decisioni superindividuali, si<br />

costituisce per contratto con uno scopo ideale non economico (partiti, sindacati).<br />

Gli organi di un’assemblea sono gli associati che vengono supervisionati dagli amministratori che fungono<br />

da organo esecutivo.<br />

− FONDAZIONI: si distingue dalle associazioni perché si costituisce con un atto unilaterale, la<br />

dichiarazione del fondatore che destina i propri beni al perseguimento del fine espresso nell’atto. Una<br />

fondazione può anche essere costituita per testamento. Ha un solo organo, gli amministratori che<br />

sono vincolati nel disporre i beni per perseguire le volontà del fondatore.<br />

− COMITATI: si costituisce per contratto plurilaterale in cui le parti, i promotori, si impegnano a<br />

raccogliere dei fondi per il perseguimento di una finalità ideale.<br />

Associazioni, fondazioni e comitati (enti no profit o non lucrative) conseguono il riconoscimento della personalità<br />

giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone presso la prefettura, le S.r.l., S.p.A. o Sapa (enti for profit o<br />

lucrative) con l’iscrizione nel registro delle imprese.<br />

Il codice civile tratta le organizzazioni non riconosciute collettive come persone giuridiche e, nonostante non<br />

dovrebbero godere di diritti poiché i diritti andrebbero risolti nelle singole persone fisiche che la compongono, si<br />

differenziano dalle prime per piccoli particolari:<br />

• Possono acquistare beni a titolo oneroso,<br />

• Delle obbligazioni rispondono le persone che hanno agito in nome dell’associazione (art 38),<br />

• Se il fondo non basta a coprire un debito, gli amministratori ne sono responsabili.<br />

<strong>DI</strong>RITTI DELLA PERSONALITA’<br />

Sono diritti dell’uomo che esistono in quanto tale: diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica ecc. che trovano<br />

fonte nella:<br />

• COSTITUZIONE (art 2),<br />

• CEDU 1950,<br />

• CARTA <strong>DI</strong> NIZZA 2000,<br />

• TRATTATO <strong>DI</strong> LISBONA 2009 (che ingloba la Carta di Nizza).<br />

I diritti della personalità presentano tre caratteristiche, sono:<br />

1. ASSOLUTI: protetti nei confronti di tutti,<br />

2. IN<strong>DI</strong>SPONIBILI: non alienabili,<br />

3. IMPERSCRITTIBILI: non si estinguono per il mancato esercizio.<br />

Il diritto all’onore non trova protezione nel codice civile ma sono punite le ingiurie e la diffamazione che<br />

rientrano nella categoria di danni ingiusti (artt. 2043 e 2058).<br />

I diritti più importanti che rientrano in questa categoria sono:<br />

• <strong>DI</strong>RITTO AL NOME: il diritto all’uso del proprio nome per identificare sé stessi: è un uso esclusivo perché<br />

protetto contro chi usurpi il nome altrui per identificare sé. Vengono protetti anche lo pseudonimo o il nome<br />

d’arte. Non è necessario che l’attore provi di aver subito danno, basta, se il nome è stato usurpato, che il fatto<br />

appaia suscettibile di avergli recato pregiudizio.<br />

∗ <strong>DI</strong>RITTO ALL’IMMAGINE: la fonte è l’art 10: è vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso<br />

della persona salvo che non si tratti di persona notoria oppure che l’immagine rientri in un avvenimento<br />

pubblico e sempre che l’immagine non comprometta la dignità della persona.<br />

∗ <strong>DI</strong>RITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE: affinché non sia travisata la propria immagine politica o etica con<br />

l’attribuzione di azioni non compiute dalla persona anche se quelle non siano di per sé disonorevoli o lesive<br />

della sua reputazione.<br />

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∗ <strong>DI</strong>RITTO ALLA RISERVATEZZA: affinché non siano divulgate, con la televisione o altri mezzi di comunicazione<br />

immagini attenenti alla vita privata delle persone anche se di per sé non lesivi (art 8 CEDU)<br />

CO<strong>DI</strong>CE CIVILE IN MATERIA <strong>DI</strong> PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI<br />

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali. Si<br />

distinguono due diverse figure:<br />

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: persona fisica, giuridica o pubblica amministrazione cui competono le decisioni<br />

sulle modalità o sulle finalità del trattamento.<br />

2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: soggetto preposto alle operazioni di trattamento. Il titolare deve<br />

notificare al garante che intende procedere e le finalità devono essere comunicate al responsabile.<br />

3. GARANTE: organo collegiale i cui membri sono eletti dal Parlamento.<br />

Sono classificate come dati sensibili quelle informazione che possono rivelare l’origine raziale, etnica o religiosa di<br />

una persona, il loro trattamenti da parte di privati richiede, oltre al consenso scritto dell’interessato,<br />

l’autorizzazione dal garante. Per i soggetti pubblici il trattamento è consentito se autorizzato da disposizione di<br />

legge (art 26). L’interessato può:<br />

1. Conoscere i trattamenti che lo riguardano,<br />

2. Esercitare il diritto all’oblio *,<br />

3. Essere aggiornato sullo stato dei dati,<br />

4. Esercitare il diritto ad opporsi al trattamento di dati a fini di informazione commerciale o pubblicitaria,<br />

5. Qualora subisca danni, esercitare il diritto al risarcimento (art 2050).<br />

∗ Diritto di ottenere che siano cancellati quei dati che hanno perduto ogni utilità ai fini del trattamento sicché la<br />

loro conservazione ingiustificata potrebbe prestarsi ad utilizzazioni anomale.<br />

I BENI E LA PROPRIETA’<br />

Possiamo distinguere due definizioni:<br />

• GIURI<strong>DI</strong>CA: art 810: le cose che possono formare oggetto di diritto,<br />

• ECONOMICA: art 814: le cose che sono suscettibili di valutazione economica (energie naturali).<br />

Ogni sistema giuridico:<br />

• Riconosce il diritto di proprietà, art 832: di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.<br />

• Determina i modi di acquisto della proprietà, art 922: solo nei modi stabiliti dalla legge.<br />

• Fonda la categoria dei beni pubblici, beni disponibili a tutti dei quali non è possibile acquistare la proprietà<br />

privata (art 822).<br />

Sono beni demaniali le cose immobili di valore storico, archeologico o artistico, appartengono allo Stato e<br />

sono inalienabili (art 823).<br />

• Pone limiti alla proprietà e impone al proprietario obblighi.<br />

I diritti sulle cose assumono il nome di diritti reali e nel nostro sistema giuridico sono sette:<br />

1. Proprietà<br />

2. Superficie<br />

3. Enfiteusi<br />

4. Usufrutto<br />

5. Uso<br />

6. Abitazione<br />

7. Servitù<br />

La proprietà è il diritto fondamentale, gli altri sono diritti reali su cosa altrui (iura in res aliena) perché si<br />

esercitano su cose di cui altri è il proprietario.<br />

IL <strong>DI</strong>RITTO <strong>DI</strong> PROPRIETA’: art 832: il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i<br />

limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.<br />

• GODERE: facoltà del proprietario di utilizzare la cosa, se la cosa è fruttifera il proprietario ha diritto a godere<br />

dei frutti.<br />

• <strong>DI</strong>SPORRE: disposizione giuridica contrapposta alla disposizione materiale ossia il godimento. È la facoltà di<br />

vendere, di donare, lasciarla per testamento o costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri.<br />

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Il proprietario ha la facoltà di costituire sulla cosa garanzie reali come l’ipoteca e il pegno.<br />

• PIENEZZA: il proprietario può fare della cosa tutto ciò che non sia vietato dalla legge. Quando sulla cosa sono<br />

costituiti diritti reali minori il proprietario non gode più di piena proprietà ma di nuda proprietà.<br />

• ESCLUSIVITA’: il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla loro disposizione (il codice<br />

penale punisce il furto, la violazione di domicilio ecc.).<br />

• LIMITI: divieto di atti di emulazione: (art 833) il proprietario non può giovarsi della sua cosa con lo scopo di<br />

nuocere o recare molestia ad altri.<br />

L’interesse generale prevale su quello individuale, spetta ai comuni, ad esempio, la partizione del territorio<br />

mediante piani regolatori per stabilire la divisione fra aree destinate all’agricoltura, all’industria, alla residenza<br />

ecc..<br />

• OBBLIGHI: il proprietario dei terreni agricoli ha l’obbligo di provvedere alla loro coltivazione. È obbligo del<br />

proprietario del suolo consentirne l’accesso a chi abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio<br />

fondo.<br />

CLASSIFICAZIONE DEI BENI<br />

• BENI IN PATRIMONIO: che sono proprietà di qualcuno,<br />

• BENI <strong>DI</strong> NESSUNO (res nullius): che non hanno un proprietario pur potendolo avere (i pesci del mare<br />

diventano proprietà del pescatore per occupazione).<br />

La distinzione fra bene immobile o mobile riguarda la rapidità di circolazione dei beni ossia le norme che<br />

regolano il passaggio da un proprietario ad un altro, più articolato per i primi e più immediato per i secondi<br />

(economia liberale):<br />

• BENI IMMOBILI: suolo, sorgenti, corsi d’acqua e tutto ciò che è incorporato al suolo naturalmente come gli<br />

alberi o artificialmente come le costruzioni.<br />

Al suolo oggetto di proprietà si dà il nome di fondo:<br />

− FONDO RUSTICO: destinato all’agricoltura,<br />

− FONDO URBANO: suolo edificabile per insediamenti commerciale, residenziali o industriali.<br />

• BENI MOBILI: tutti gli altri beni (art 812) comprese le energie naturali (art 814).<br />

Il danaro è il bene mobile per eccellenza.<br />

• BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI: autoveicoli, navi e aeromobili.<br />

Più cose mobili formano un’universalità di cose se appartengono ad un medesimo proprietario e hanno una<br />

destinazione unitaria. Il proprietario piò disporre dell’universalità (vendere la biblioteca) ma anche dei singoli beni<br />

che la costituiscono (vendere i libri).<br />

Sono pertinenze le cose mobili o immobili destinate al servizio o all’ornamento di un’altra cosa mobile o<br />

immobile. L’art 818 stabilisce la circolazione delle pertinenze: chi vende la cosa principale vende anche le sue<br />

pertinenze anche se non gli appartengono, in questo caso, le pertinenze passano al nuovo proprietario solo se il<br />

venditore era in buona fede. Per i beni immobili o registrati il proprietario della pertinenza può rivendicarla al<br />

nuovo proprietario anche se acquistata da venditore in buona fede.<br />

ATTENZIONE! Il rapporto pertinenziale non va confuso con il rapporto di connessione per cui più beni formano un<br />

bene unico che, mancando anche di un solo elemento che lo compone (cosa composta), perde la propria identità<br />

di bene (per un’auto, le ruote sono beni connessi, la radio una pertinenza).<br />

• COSE FUNGIBILI (beni di genere): beni che appartengono ad un genere entro il quale possono essere sostituiti<br />

con altri considerati identici (il denaro in circolazione). Sono oggetti prodotti in serie.<br />

• COSE INFUNGIBILI (beni di specie): come i pezzi di artigianato, sono beni che esistono in un unico esemplare.<br />

• COSE CONSUMABILI: si estinguono pe l’uso,<br />

• COSE INCONSUMABILI: consentono un uso ripetuto nel tempo.<br />

LA PROPRIETA’ FON<strong>DI</strong>ARIA<br />

Il fondo è delimitato usque ad infera usque ad sidera sia in senso orizzontale sia verticale. La proprietà del suolo si<br />

estende sia al sottosuolo (tranne per i beni demaniali o giacimenti di minerali) sia allo spazio sovrastante. Il<br />

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sottosuolo e lo spazio aereo appartengono al proprietario del fondo fin dove egli può dimostrare di avere<br />

interessi a costruire (art 840), oltre a questo limite sono cose comuni di tutti.<br />

Ogni proprietario deve astenersi dall’edificare, nel proprio fondo o nel sottosuolo, costruzioni che possono ledere<br />

il fondo del vicino.<br />

Le distanze legali pongono un limite alle facoltà di godimento a protezione del vicino:<br />

• Le COSTRUZIONI su fondi confinanti, se non sono aderenti, devono distare almeno 3 metri.<br />

Risulta favorito il proprietario che costruisce per primo (prevenzione temporale) poiché può costruire anche<br />

a meno di 1,5 metri dal confine del vicino costringendo, di conseguenza, il vicino a costruire a più di 1,5 metri<br />

entro il suo confine oppure avanzare la costruzione fino a costruire in appoggio pagando metà del valore del<br />

muro che diventa in comproprietà o in aderenza pagando il valore del suolo vicino (servitù).<br />

Se il secondo viola le distanze legali, il primo può chiedere la riduzione in pristino (art 872) obbligando il<br />

secondo a demolire la parte di casa che eccede.<br />

Infine, il secondo può innestare un capo del proprio muro a quello del vicino pagando una indennità (art<br />

876).<br />

• POZZI, CISTERNE E TUBI a 2 metri dal confine (art 899), i FOSSI ad una distanza uguale alla loro profondità (art<br />

891).<br />

• ALBERI <strong>DI</strong> ALTO FUSTO a 3 metri, ALTRI ALBERI a 1,5 metri, VITI E SIEPI a 0,5 metri dal confine.<br />

La legge distingue fra:<br />

• LUCI: aperture nel muro che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino: il loro lato inferiore deve<br />

trovarsi più di 2,5 metri dal pavimento o dal suolo se al PT, a più di 2 metri se ai piani superiori e comunque a<br />

più di 2,5 metri dal fondo del vicino.<br />

• VEDUTE: che consentono di affacciarsi sul fondo del vicino: a 1,5 metri dal fondo, se ha il diritto di costruire in<br />

appoggio o aderenza può accecare le luci ma non chiudere le vedute, non potrà quindi costruire in aderenza o<br />

appoggio.<br />

I muri, gli alberi, i fossi e le siepi di confine si presumono comuni ai due proprietari salvo che uno non provi la sua<br />

proprietà assoluta sulla cosa.<br />

LE IMMISSIONI<br />

Il godimento di un proprietario che ha installato un impianto rumoroso e inquinante entra in conflitto con il<br />

godimento del vicino a causa delle immissioni causate dal primo sul fondo del secondo. Il criterio legale per la<br />

soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità (art 844): il proprietario di un fondo non può impedire le<br />

immissioni provenienti dal fondo vicino se queste non superano la capacità di sopportazione dell’uomo medio.<br />

è un criterio che favorisce le attività produttive ritenute fonte di prosperità generale, ancora una volta il<br />

benessere del singolo è destinato a soccombere di fronte al benessere generale della società.<br />

Ragioni della proprietà: la perdita del valore di scambio a causa delle immissioni è protetta dalla legge.<br />

Priorità di un dato un dato uso: è più protetto il proprietario che ha edificato per primo.<br />

LE ACQUE PRIVATE<br />

Tutte le acque appartengono al demanio pubblico, la loro utilizzazione da parte di privati è ammessa solo in forza<br />

di concessione amministrativa. L’art 28 della legge del 1994 rende libera l’utilizzazione delle acque sotterranee<br />

per uso domestico, innaffiamento dei giardini o abbeveraggio del bestiame.<br />

Per intendere un bene oggetto di utilizzazione si parla di deflusso di acqua. Il proprietario del fondo ha diritto ad<br />

utilizzare le acque ma non può sviarle a danno di altri fondi e deve permettere che le acque defluiscano in fondi<br />

altrui affinché anch’essi possano servirsene.<br />

Il proprietario di un fondo non può erigere muri che blocchino il naturale fluire di una sorgente per evitare che<br />

questa bagni il suo fondo (art 913).<br />

LE AZIONI PETITORIE<br />

Sono le azioni, proposte in giudizio dall’attore, contro il convenuto che abbia violato il diritto di proprietà del<br />

primo. Sono imperscrittibili (salvo gli effetti di usucapione) e spettano al proprietario.<br />

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• AZIONE <strong>DI</strong> RIVEN<strong>DI</strong>CAZIONE art 948: il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o la<br />

detiene anche se costui, dopo la domanda, ha cessato di possederla o detenerla. Il convenuto è obbligato a<br />

recuperare la cosa a proprie spese la cosa oppure corrisponderne il valore all’attore.<br />

L’attore ha comunque l’onere della prova del proprio diritto di proprietà sulla cosa. Può però ricorrere alle<br />

azioni possessorie e in tal caso dovrà solo dimostrare di essere stato spogliato del possesso della cosa.<br />

L’azione di rivendicazione presuppone che il proprietario non abbia alcun titolo sulla cosa tranne quello di<br />

proprietà (nessun contratto con il convenuto).<br />

• AZIONE NEGATORIA art 949: il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti reali minori sulla<br />

cosa da parte di terzi. Se sussistono turbative o molestie il proprietario può chiedere che se ne ordini la<br />

cessazione oltre la condanna al risarcimento del danno.<br />

In questo caso l’onere della prova contraria grava sul convenuto che deve provare di non aver turbato o<br />

molestato il proprietario. L’attore può comunque ricorrere all’azione di manutenzione per far cessare le<br />

molestie da parte del convenuto.<br />

• AZIONE <strong>DI</strong> REGOLAMENTO <strong>DI</strong> CONFINI: art 950: quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei due<br />

proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.<br />

ATTENZIONE! Non va confuso con l’azione di apposizione di termini (fisici) poiché, in questo caso, si da per<br />

scontato che si conoscano i confini.<br />

Il proprietario perde il diritto di proprietà quando al suo non uso si accompagna il possesso prolungato da parte di<br />

terzi (usucapione).<br />

IL POSSESSO<br />

Situazione di fatto, art 1140: il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente<br />

all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. In poche parole comportarsi come un proprietario.<br />

A volte la figura del proprietario e del possessore non coincidono (furto).<br />

Il possesso corrispondente al diritto di proprietà si chiama possesso pieno, quello corrispondente ai diritti reali<br />

minori possesso minore.<br />

Dal possesso si distingue la detenzione ossia la disponibilità materiale della cosa.<br />

Occorre, per essere possessori, l’intenzione di possedere (animus possidendi) ossia l’intenzione di comportarsi<br />

come proprietario, godere della cosa senza pagare ad altri un canone di locazione, affitto o noleggio. Non è<br />

possessore chi detiene la cosa per titolo (inquilino di un appartamento che paga l’affitto al proprietario).<br />

Il possessore in modo diretto detiene la cosa con l’animo di considerarla propria. Quello in modo indiretto non ne<br />

ha la materiale disponibilità (proprietario di casa locata).<br />

L’interversione del possesso, ossia il mutamento della detenzione in possesso, può avvenire in due casi:<br />

1. Quando il titolo per il quale ho la detenzione del bene viene mutato da terzi.<br />

Un terzo mi vende la cosa e io ne divento possessore (non proprietario poiché il terzo non può essere il<br />

proprietario).<br />

2. Quando il detentore faccia opposizione contro il possessore ossia si vanti proprietario.<br />

Il possessore di buona fede ottiene protezione maggiore dal sistema giuridico. È possessore di buona fede il<br />

possessore illegittimo (possessore non proprietario) che ignora l’altruità della cosa, di contro, è possessore di<br />

mala fede chi sa di possedere la cosa altrui (il ladro).<br />

Il possesso dell’erede continua quello del defunto e i tempi si sommano (successione nel possesso).<br />

A chi spettano i frutti prodotti da un bene fruttifero posseduto da una persona non proprietaria del bene?<br />

− se il possessore è di buona fede a lui,<br />

− di mala fede deve restituirli.<br />

LE AZIONI POSSESSORIE<br />

Sono azioni di difesa del possesso.<br />

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• REINTEGRAZIONE O SPOGLIO: (art 1168) spetta al possessore che è stato violentemente od occultamente<br />

spossessato della cosa mobile o immobile. Può essere esercitata entro un anno dallo spoglio o, se trattasi di<br />

spoglio clandestino, entro un anno dalla scoperta.<br />

Al possessore spogliato spetta la reintegrazione del possesso.<br />

Dopo un anno la cosa si consolida nelle mani dell’autore dello spoglio e la cosa può essere riottenuta solo con<br />

l’azione di rivendicazione da parte del proprietario.<br />

• MANUTENZIONE: (art 1170) riguarda solo i beni immobili e le universalità di beni e:<br />

1. Si applica al possessore molestato (impedito, ostacolato) nel possesso della cosa,<br />

2. Spetta al possessore che ha subito uno spoglio non violento o clandestino.<br />

Può essere esercitata entro un anno.<br />

L’azione di reintegrazione può essere può essere usata da qualsiasi possessore indipendentemente dalla durata<br />

del possesso mentre quella di manutenzione solo se il possesso durava da oltre un anno alla luce del sole.<br />

L’azione di reintegrazione può essere mossa dal detentore che non detenga per ragioni di servizio (il meccanico<br />

che detiene l’auto da riparare), oppure dal detentore nei confronti del possessore (l’inquilino sbattuto fuori di<br />

casa senza motivo).<br />

LE AZIONI <strong>DI</strong> NUNCIAZIONE<br />

Azioni che spettano sia al possessore sia al proprietario non possessore che hanno la funzione di prevenire un<br />

danno che minaccia la cosa, sono ammesse anche nei confronti di pubblica amministrazione per la salvaguardia<br />

dei propri diritti:<br />

• DENUNCIA <strong>DI</strong> NUOVA OPERA: (art 1171) il vicino ha iniziato una costruzione a distanza inferiore a quella<br />

legale.<br />

Può essere mossa entro la fine dei lavori.<br />

• DENUNCIA <strong>DI</strong> DANNO TEMUTO: (art 1172) denuncia di un danno grave ed imminente che possa derivare alla<br />

cosa dalla cosa altrui (la costruzione del vicino sta per crollare).<br />

Le azioni di nunciazione si articolano in due fasi:<br />

1. FASE SOMMARIA: provvedimenti urgenti e provvisori (vietare la costruzione ecc.),<br />

2. FASE <strong>DI</strong> MERITO: decisione definitiva.<br />

I MO<strong>DI</strong> <strong>DI</strong> ACQUISTO DELLA PROPRIETA’<br />

L’art 922 distingue due modi di acquisto della proprietà a titolo originario (occupazione, accessione,<br />

specificazione, unione, commistione, usucapione) e a titolo derivativo (contratti, successione).<br />

TITOLO DERIVATIVO<br />

Si acquista a titolo derivativo quando il dante causa trasferisce il suo diritto all’avente causa per mezzo di un<br />

contratto oppure per successione a causa di morte.<br />

TITOLO ORIGINARIO<br />

Si acquista il diritto sulla cosa indipendentemente dal diritto di un precedente proprietario.<br />

Succede quando non esiste proprietario della cosa che viene definita di nessuno ( i pesci del mare) oppure<br />

quando il precedente proprietario è destinato a soccombere in forza del diritto di acquista la proprietà a titolo<br />

originario.<br />

L’acquisto della proprietà a titolo originario estingue tutti i diritti altrui che avesse gravato il precedente<br />

proprietario ed anche le garanzie reali.<br />

Acquisti del diritto di proprietà a titolo originario sono i frutti per il possessore di buona fede e le pertinenze per il<br />

proprietario della cosa principale.<br />

OCCUPAZIONE ED INVENZIONE<br />

Con l’occupazione si acquista il diritto di proprietà sulle cose che non appartengono a nessuno (art 923), possono<br />

essere di nessuno solo le cose mobili. I beni immobili vacanti invece sono proprietà dello Stato (ghiacciai, terreni<br />

abbandonati dal mare ecc.).<br />

Sono cose di nessuno le cose:<br />

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1. ABBANDONATE: (res derelictae) dal proprietario con l’intenzione di rinunciare alla proprietà sulle cose come<br />

chi getta i rifiuti che saranno poi utilizzati per il riciclaggio dalle società specializzate senza bisogno di<br />

acquistare il titolo di proprietà sulle cose.<br />

2. ANIMALI OGGETTO <strong>DI</strong> CACCIA E PESCA: la caccia e la pesca di un animale determinano l’acquisto della<br />

proprietà sull’animale per possesso dello stesso.<br />

3. COSE ALTRUI CON IL CONSENSO: chi raccoglie funghi o coglie fiori sul suolo di un proprietario che non ha<br />

espressamente vietato la raccolta (consenso tacito).<br />

Non sono cose abbandonate le cose smarrite delle quali il proprietario ha perso il possesso senza rinunciare alla<br />

proprietà, chi trova una cosa che lascia presupporre essere stata smarrita deve consegnarla all’ufficio oggetti<br />

smarriti del proprio comune, se entro un anno la cosa non viene reclamata dal legittimo proprietario, chi l’ha<br />

trovata diventa proprietario per invenzione o ritrovamento. Per invenzione si acquista anche la proprietà di un<br />

tesoro nascosto (tranne che per i beni di interesse storico che appartengono al demanio).<br />

ACCESSIONE<br />

Il proprietario della cosa principale diventa proprietario delle cose ad essa accessorie.<br />

Si distinguono accessione di:<br />

1. COSA MOBILE A COSA IMMOBILE: preminenza della proprietà immobiliare, il proprietario della cosa<br />

immobile diventa proprietario della cosa mobile: il proprietario del suolo edifica una costruzione sul suo suolo<br />

e ne diventa proprietario a titolo originario man mano che i materiali di costruzione (cose mobili) vengono<br />

assemblati.<br />

Può accadere che qualcuno costruisca sul suolo altrui a sua<br />

− INSAPUTA: per errore, in tal caso il proprietario sconfinato può scegliere se tenersi la costruzione<br />

pagando oppure far demolire la costruzione.<br />

− CONOSCENZA: per contratto dichiarato nullo in seguito alla costruzione. In tal caso il proprietario del<br />

suolo deve risarcire chi ha costruito e non può esigere la demolizione.<br />

− SCONFINAMENTO IN BUONA FEDE: il giudice può, su richiesta del costruttore, attribuirgli la proprietà<br />

sulla parte sconfinata obbligandolo a pagare il doppio del suo valore (art 938).<br />

2. COSA IMMOBILE A COSA IMMOBILE: importante per quanto riguarda la protezione dell’ambiente. È il caso<br />

dell’alluvione dove i fiumi in piena trasportano da monte a valle modificando l’estensione del territorio, il<br />

proprietario acquista la proprietà della nuova parte di suolo. Se per avulsione una parte di suolo si stacca da<br />

un fondo e diventa parte di un altro fondo, il proprietario del secondo deve al primo un’indennità.<br />

3. COSA MOBILE A COSA MOBILE: se le cose mobili appartenenti a diverso proprietario sono unite (unione) o<br />

mescolate (commistione), il proprietario della cosa principale diventa proprietario del tutto pagando all’latro<br />

il valore della sua cosa.<br />

Se non si può distinguere una cosa principale si forma una comproprietà sulla cosa (art 939).<br />

La specificazione è la modalità di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per<br />

formare una nuova cosa. Lo scultore che fa una statua col marmo altrui ne diventa proprietario ma dovranno<br />

a quest’ultimo il prezzo della materia usata.<br />

POSSESSO VALE TITOLO<br />

La proprietà si può acquistare mediante il possesso, per i beni immobili c’è bisogno di possesso continuato nel<br />

tempo (usucapione), per i beni mobili invece l’acquisto della proprietà è istantaneo (possesso vale titolo).<br />

Il principio cardine è la circolazione dei beni mobili.<br />

1. ACQUISTO <strong>DI</strong> COSA MOBILE DA NON PROPRIETARIO: chi ottiene una cosa da un non proprietario ne<br />

acquisisce il diritto di proprietà mediante il possesso se al momento del trasferimento si trovava in buona<br />

fede (ignorando che l’altro non fosse effettivamente proprietario) e in forza di un titolo idoneo (art 1153).<br />

È l’ipotesi di chi acquista una cosa da un ladro, il primo acquisirà la proprietà a titolo originario in quanto il<br />

primo non era proprietario della cosa. La condizione necessaria è che chi acquista la cosa sia in buona fede è<br />

che sussista un titolo (ad esempio un contratto di vendita).<br />

2. ALIENZAZIONE DELLA STESSA COSA MOBILE A PIU’ PERSONE: se una cosa viene alienata a più persone, ne<br />

acquisisce la proprietà mediante il possesso il primo ad aver conseguito, in buona fede, il titolo con<br />

l’alienante. Questa modalità di acquisto della proprietà dà sicurezza alle persone coinvolte nel trasferimento<br />

poiché è vantaggiosa per il compratore di buona fede che è libero dal rischio di dover restituire la cosa a terzi<br />

proprio perché proprietario a titolo originario, di conseguenza il venditore venderà più facilmente la cosa.<br />

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La circolazione di beni mobili si traduce in mancanza di diritti per il derubato che non potrà riottenere la cosa<br />

poiché divenuta proprietà di possessore di buona fede mediante il solo possesso.<br />

Si possono acquistare tramite il possesso anche i diritti reali su cose mobili (uso e usufrutto) e pegno. Non si può<br />

acquistare la proprietà di universalità di cose o cose mobili iscritte in pubblici registri.<br />

USUCAPIONE<br />

Detta anche prescrizione acquisitiva è l’acquisto della proprietà mediante possesso continuato nel tempo.<br />

È irrilevante che si tratti di buona o mala fede (conoscenza dell’altruità della cosa). Lo status di buona fede<br />

accorcia la durata del possesso necessario affinché si consolidi il titolo di proprietà. Può acquistare la proprietà<br />

sulla cosa anche il ladro a patto che il possesso sia goduto palesemente o non occultamente.<br />

L’usucapione vale a semplificare la prova in giudizio del titolo di proprietà e di assicurare la certezza dei diritti<br />

sulle cose (chi compra sa di non temere la remora a terzi perché sicuro di comprare da proprietario o per titolo o<br />

per possesso prolungato nel tempo).<br />

Il tempo necessario varia a seconda delle diverse specie di beni:<br />

• BENI IMMOBILI (art 1158) E UNIVERSALITA’ <strong>DI</strong> BENI (art 1160): venti anni, se in buona fede dieci,<br />

• BENI MOBILI ISCRITTI (art 1162): dieci anni, se in buona fede tre,<br />

• BENI MOBILI: quando non si verificano i presupposti del possesso vale titolo, venti anni, se in buona fede<br />

dieci,<br />

• FON<strong>DI</strong> RUSTICI: quindici anni, se in buona fede cinque.<br />

<strong>DI</strong>RITTI REALI SU COSE ALTRUI (iura in re aliena)<br />

Diritti spettanti ad una persona sulla cosa altrui e sono sei (tipicità dei diritti reali):<br />

• Superficie,<br />

• Uso,<br />

• Usufrutto,<br />

• Abitazione,<br />

• Enfiteusi,<br />

• Servitù.<br />

È possibile che sulla medesima cosa coesistano più diritti reali minori e si dice che è un diritto di sequela,<br />

opponibile ai futuri proprietari della cosa che sono tenuti a rispettare i diritti reali sulla cosa.<br />

A differenza della proprietà che è imperscrittibile (salvo usucapione), i diritti reali minori si estinguono per il non<br />

uso oltre i venti anni al termine dei quali il diritto minore si consolida e al proprietario spetterà la piena<br />

disponibilità della proprietà sulla cosa.<br />

Le azioni a difesa di diritti reali minori si chiamano azioni confessorie che rappresentano l’antitesi con l’azione<br />

negatoria, la prima infatti mira ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto sulla cosa altrui contro chiunque,<br />

sia proprietario sia terzo. Mira inoltre alla cessazione di eventuali turbative e, in casi estremi, alla riduzione in<br />

pristino contro chi, ad esempio, abbia costruito su un fondo nonostante la servitù a non edificare.<br />

<strong>DI</strong>RITTO <strong>DI</strong> SUPERFICIE<br />

È il diritto ad edificare sul suolo altrui mantenendo il diritto di proprietà sulla cosa (artt. 952-955) per sospendere<br />

il principio di accessione da cosa mobile (materiali) a immobile (suolo).<br />

L’obiettivo è mantenere distinte le figure del proprietario della costruzione (proprietario superficiario) e il<br />

proprietario del suolo.<br />

Come per gli altri diritti reali minori la superficie ha prescrizione ventennale ma, una volta terminata la<br />

costruzione da parte del superficiario, non si potrà più parlare di prescrizione.<br />

È possibile che si istauri un rapporto “a tempo” fra superficiario e proprietario del suolo: avviene quando il<br />

superficiario necessita della parte di suolo per costruirvi impalcature destinate a perire a breve. Questo diritto di<br />

superficie temporaneo è strumento di politica urbanistica: i suoli espropriati per fini di edilizia anziché essere<br />

ceduti ai costruttori possono restare proprietà dei comuni, in questo caso si evitano le speculazioni<br />

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sull’incremento del valore dei suoli. La controindicazione sta nel fatto che i superficiari edificano costruzioni di<br />

scarsa qualità destinate a perire al termine del diritto di superficie.<br />

USUFRUTTO<br />

Il diritto dell’usufruttuario comprende:<br />

• FACOLTA’ <strong>DI</strong> GODERE DELLA COSA (uso), utilizzarla per il proprio vantaggio ma nel rispetto della destinazione<br />

economica.<br />

• FACOLTA’ <strong>DI</strong> FARE PROPRI I FRUTTI.<br />

− FRUTTI NATRALI: prodotti del suolo o della mandria ecc.,<br />

− FRUTTI CIVILI: canone di locazione se l’usufruttuario dà in locazione la cosa.<br />

L’unica cosa che distingue l’usufruttuario dal proprietario è che il primo non ha la facoltà di scegliere la<br />

destinazione economica della cosa che spetta al proprietario che, in questo caso è nudo proprietario. Le spese e<br />

le tasse sono ripartite:<br />

SPESE TASSE<br />

NUDO PROPRIETARIO Straordinarie Sulla proprietà<br />

USUFRUTTUARIO Ordinaria manutenzione Sul reddito<br />

La legislazione è, come già accennato, a favore della piena proprietà, questo si manifesta nella temporaneità del<br />

diritto di usufrutto sulla cosa che scade alla morte dell’usufruttuario, se persona fisica, o dopo trenta anni, se<br />

persona giuridica.<br />

L’usufrutto si può acquistare, come per tutti i diritti reali, per usucapione.<br />

Al termine dell’usufrutto, l’usufruttuario dovrà restituire la cosa nello stato in cui si trovava quando la ha ottenuta<br />

dal proprietario, salvo il naturale deterioramento per l’uso, seguendo la diligenza del pater familias. Qualora<br />

l’usufrutto sia stato acquistato su cose consumabili, l’usufruttuario dovrà restituire un equivalente in qualità e<br />

quantità.<br />

USO<br />

Differisce dall’usufrutto per il fatto che l’usuario può godere e disporre dei frutti della cosa limitatamente a<br />

quanto occorre per i bisogni suoi e della sua famiglia, spettano al proprietario i frutti che eccedono.<br />

ABITAZIONE<br />

Ha per oggetto una casa e consiste nel diritto ad abitarla nei limiti dei bisogni del titolare del diritto e della sua<br />

famiglia.<br />

ENFITEUSI<br />

L’enfiteuta possiede il cosiddetto dominio utile sulla cosa a differenza del nudo proprietario al quale spetta il<br />

dominio diretto. L’enfiteusi è un diritto perpetuo o, se previsto un termine, questo non deve essere inferiore a<br />

venti anni, è un diritto che può essere ceduto agli eredi. Ha per oggetto fondi rustici sui quali l’enfiteuta ha la<br />

facoltà di godere dei diritti che spettano al proprietario ma con due obblighi:<br />

1. MIGLIORRARE IL FONDO (art 959),<br />

2. CORRISPONDERE AL PROPRIETARIO (CONCEDENTE) UN CANONE PERIO<strong>DI</strong>CO (art 960).<br />

L’incentivo dell’enfiteuta è l’affrancazione: la facoltà di acquistare il fondo pagando al concedente una comma<br />

pari alla capitalizzazione del canone annuo (quindici volte il canone annuo), il concedente non può rifiutarsi di<br />

vendere il suolo.<br />

Il proprietario può chiedere la devoluzione del fondo cioè l’estinzione del diritto di enfiteusi se:<br />

• L’enfiteuta non migliora il fondo o se<br />

• L’enfiteuta non paga due annualità di canone (art 972).<br />

SERVITU’ PRE<strong>DI</strong>ALI<br />

Art 1027: peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante)<br />

appartenente a diverso proprietario.<br />

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In breve, una limitazione del diritto di proprietà del proprietario del fondo servente alla quale corrisponde un<br />

diritto sul fondo servente da parte del proprietario del fondo dominante.<br />

• SERVITU’ <strong>DI</strong> PASSAGGIO: il proprietario del fondo servente deve sopportare il passaggio del proprietario del<br />

fondo dominante necessario per accedere a quest’ultimo.<br />

• SERVITU’ <strong>DI</strong> ACQUEDOTTO: i fondi situati tra la sorgente e il fondo dominante devono sopportare l’attingere<br />

dell’acqua da parte del primo presso i loro fondi.<br />

Le servitù si classificano in:<br />

• POSITIVE: obbligo di sopportare passivamente il comportamento del fondo dominante,<br />

• NEGATIVE: obbligo di non fare determinate azioni (servitù a non edificare per non perdere la vista del<br />

paesaggio che potrebbe compromettere il valore dell’hotel).<br />

• CONTINUE: non necessita del comportamento dell’uomo (servitù di non edificare),<br />

• <strong>DI</strong>SCONTINUE: necessità di un’azione di una persona (servitù di passaggio).<br />

• APPARENTI (che si vedono): sul fondo servente esistono opere visibili dell’azione del proprietario del fondo<br />

dominante: costruzione di acquedotti, oleodotti ecc.,<br />

• NON APPARENTI (che non si vedono): sul fondo non si manifesta l’azione del proprietario del fondo<br />

dominante: servitù di passaggio, di non edificare.<br />

La servitù può essere conseguita volontariamente (contratto o testamento) o coattivamente cioè in maniera<br />

forzata perché un proprietario di un fondo, considerate certe condizione, si rifiuta di sancire un rapporto di<br />

servitù con un altro fondo.<br />

Esistono infine, anche se la legge non le prevede, le servitù reciproche: più proprietario di lotti confinanti si<br />

mettono d’accordo, affinché si mantenga l’assetto originario, a mantenere certe distanze, costruire non oltre una<br />

data misura ecc..<br />

Le servitù si possono acquistare per usucapione ma non si possono usucapire le servitù non apparenti poiché è<br />

impossibile provare il possesso continuato nel tempo di un’azione che per definizione non è perpetua.<br />

La destinazione del padre di famiglia è un acquisto del diritto di servitù a titolo originario. Un padre lascia in<br />

eredità due fondi, uno dei quali necessità l’acqua da secondo, a due figli; alla morte un fondo sarà dominante e<br />

l’altro servente senza che tra i due eredi si stabilisca un contratto alcuno. Questo modo di acquisto vale per le<br />

servitù apparenti.<br />

Come gli altri diritti reali, le servitù, hanno un termine di prescrizione di venti anni. Il tempo decorre per le:<br />

• SERVITU’ POSITIVE: dal momento in cui cessa il godimento sul fondo altrui,<br />

• SERVITU’ NEGATIVE: dal momento in cui il proprietario del fondo servente dà inizio alle opere che non<br />

sarebbero dovute essere eseguite.<br />

Una peculiarità delle servitù è espressa dall’art 1030: il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere<br />

nessun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù salvo che la legge non disponga altrimenti.<br />

Le servitù non obbligano il proprietario del fondo a fare alcuna azione salvo che la legge non imponga prestazioni<br />

accessorie (il proprietario del fondo su cui grava servitù di passaggio deve mantenere il fondo pulito per<br />

permettere il passaggio.<br />

SERVITU’ COATTIVE<br />

Sono costituite in seguito a sentenza del giudice. Ad esempio una servitù di elettrodotto può essere costituita<br />

coattivamente dalla pubblica amministrazione.<br />

Può essere stabilita una servitù di passaggio se:<br />

1. FONDO INTERCLUSO: in fondo non ha uscita sulla via pubblica o questa sarebbe troppo disagevole,<br />

2. SOTTOPASSAGGIO: si può stabilire per due diversi motivi:<br />

− Dal fondo alla strada pubblica c’è una via che non basta per le esigenze del proprietario e non può essere<br />

ampliata.<br />

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− Dal fondo alla strada pubblica c’è una via troppo stretta per il transito di veicoli.<br />

In tutti i casi il proprietario del fondo dominante deve ai vicino un indennizzo proporzionato al danno cagionato.<br />

L’acquedotto coattivo può essere richiesto per un periodo non maggiore di venti anni e il proprietario del fondo<br />

dominante deve indennizzare il proprietario del fondo servente.<br />

Le servitù coattive di acquedotto, oleodotto, metanodotto ecc. spettano nei confronti delle compagnie che<br />

gestiscono i servizi il cui fondo, quello dominante, è quello in cui risiede la loro sede da cui partono le linee. La<br />

servitù si costituisce con atto amministrativo.<br />

LA COMUNIONE<br />

(art 1100): è la contitolarità del diritto di proprietà o qualsiasi altro diritto reale, in antitesi con la proprietà<br />

individuale.<br />

Quando sulla medesima cosa coesistono diritti di più persone ma con uguale contenuto e può formarsi in tre<br />

modalità:<br />

1. VOLONTARIA: che dipende dalla volontà dei partecipanti alla comunione,<br />

2. INCIDENTALE: che non dipende dalla volontà (un bene in eredità a più persone), può essere sciolta per<br />

volontà dei partecipanti<br />

3. FORZOSA: alla quale gli altri partecipanti non si possono sottrarre (condominio degli edifici), non può essere<br />

sciolta per volontà dei partecipanti.<br />

La coesistenza di un diritto nei confronti di più persone implica una scomposizione in quote: tante quante sono le<br />

persone che esercitano il diritto sulla cosa. Le quote possono, per legge o per volontà delle parti, essere disuguali,<br />

così in una società ci possono essere tre proprietari in cui uno ha il 60% e gli altri due il 20%.<br />

La facoltà di godimento e di disposizione spettano ai partecipanti per certi aspetti in modo individuale, per altri<br />

collettivo, si distinguono quattro situazioni:<br />

1. USO DELLA COSA COMUNE: spetta a ciascun partecipante separatamente senza intaccare la destinazione<br />

economica della cosa.<br />

2. AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE: spetta collettivamente ma in base alla ripartizione delle quote.<br />

Per quanto riguarda le innovazioni e gli atti di straordinaria amministrazione c’è bisogno della doppia<br />

maggioranza cioè i due terzi.<br />

3. Ciascun proprietario può disporre liberamente della propria quota (venderla, ipotecarla ecc.).<br />

4. Per la disposizione dell’intera cosa c’è bisogno del consenso unanime.<br />

La legge guarda con sfavore la comproprietà perché contro il principio di libera circolazione delle cose, per questo<br />

motivo ogni partecipante può chiedere in qualsiasi momento la divisione della cosa comune (art1111) salvo che si<br />

tratti di cosa che se divisa cesserebbe di esistere come tale. Il patto tra i partecipanti di restare in comunione non<br />

può superare la durata di dieci anni. La divisione si attua in natura trasformando le quote in parti fisiche della<br />

cosa (per il danaro è semplice).<br />

CONDOMINIO NEGLI E<strong>DI</strong>FICI<br />

Un edificio è diviso in piani e ogni piano in più interni ognuno dei quali appartiene ad un diverso proprietario.<br />

Il singolo appartamento è di proprietà solitaria del proprietario mente il pianerottolo, l’ascensore, le scale ecc. è<br />

di comproprietà dei condomini.<br />

Si parla di condominio orizzontale quando quello riguarda una piscina, un giardino o altro appartenente al<br />

condominio, di condominio verticale quando si fa riferimento alla divisione dell’edificio.<br />

È prevista dalla legge un’assemblea di condomino periodica supervisionata da un amministratore se i condomini<br />

sono più di quattro, se sono più di dieci deve essere formato un regolamento.<br />

MULTIPROPRIETA’<br />

Proprietà di cosa da parte di più persone in periodi specifici (a turno).<br />

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OBBLIGAZIONE<br />

Esistono diritti che spettano agli uomini nei confronti degli altri uomini, si chiamano diritti di obbligazione, diritti<br />

di credito o diritti personali.<br />

<strong>DI</strong>RITTI REALI <strong>DI</strong>RITTI <strong>DI</strong> CRE<strong>DI</strong>TO<br />

SULLE COSE<br />

AD UNA PRESTAZIONE PERSONALE (dare, fare, non<br />

fare)<br />

ASSOLUTI (nei confronti di tutti) RELATIVI (nei confronti del debitore)<br />

<strong>DI</strong>FESA ASSOLUTA: anche il titolare di diritti reali minori <strong>DI</strong>FESA RELATIVA: il titolare può difenderli solo se<br />

ha l’azione in giudizio contro chiunque contesti il suo l’obbligato non li rispetta e non può agire nei confronti<br />

diritto sulla cosa<br />

di terzi che li contestino<br />

TITOLO ORIGINARIO TITOLO DERIVATIVO (contratto, fatto illecito)<br />

Esistono diritti di obbligazione chiamati diritti personali di godimento che presentano analogie con i diritti reali:<br />

diritto di godimento della cosa altrui che il contratto di locazione attribuisce al locatario.<br />

Che differenza c’è tra locazione e usufrutto? Il locatario può agire in giudizio solo nei confronti del locatore,<br />

l’usufruttuario può farlo contro chiunque contesti il suo diritto sulla cosa altrui. Il locatario possiede il diritto<br />

personale di godimento, l’usufruttuario è titolare di un diritto sulla cosa.<br />

I diritti di credito sono comunque diritti patrimoniali protetti nei confronti di chiunque ne causi pregiudizio<br />

obbligando il terzo a risarcire il creditore.<br />

ATTENZIONE! Che differenza c’è tra una servitù negativa e una obbligazione di non fare? La servitù permane sul<br />

fondo anche su esso cambi proprietario, l’obbligazione di non fare si estingue se l’imprenditore cede l’azienda.<br />

Il rapporto obbligatorio vincola due o più soggetti per l’esecuzione di una prestazione:<br />

• CRE<strong>DI</strong>TORE: soggetto attivo a cui spetta il diritto di esigere la prestazione,<br />

• DEBITORE: soggetto passivo che deve eseguire la prestazione,<br />

• PRESTAZIONE: oggetto dell’obbligazione.<br />

I soggetti sia attivi sia passivi possono essere più di uno, devono comunque essere determinati o determinabili<br />

(art 2043: qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni ad altri danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il<br />

fatto a risarcire chi lo ha subito) .<br />

La prestazione deve avere contenuto patrimoniale, deve essere una prestazione suscettibile di valutazione<br />

economica (art 1174). Il risarcimento all’inadempimento di una obbligazione si può sempre quantificare in una<br />

somma di denaro che possa compensare le conseguenze del comportamento inadempiente.<br />

L’interesse del creditore può, invece, essere economico o patrimoniale ma anche non patrimoniale (se vado al<br />

cinema pago per la prestazione che è vedere lo spettacolo ma il mio interesse (seppur quantificabile<br />

economicamente) non ha natura patrimoniale bensì di intrattenimento.<br />

Il carattere patrimoniale è l’equivalente in denaro del valore economico. Il carattere patrimoniale è distintivo dei<br />

diritti di credito, non è presente nei rapporti di famiglia (obblighi) sebbene questi presumano una prestazione, e<br />

nemmeno nei diritti della personalità sebbene possono essere fatti valere nei confronti di chiunque.<br />

Il patrimonio (in senso giuridico) è l’insieme di diritti reali, patrimoniali e di obbligazione che spettano alla<br />

medesima persona, il patrimonio netto è il lordo meno i debiti.<br />

PRESTAZIONE<br />

Esistono prestazioni di:<br />

1. DARE o CONSEGNARE: pagamento di una somma di danaro, consegna di un bene (vettore). Una sottospecie è<br />

la restituzione (ad esempio di un mutuo).<br />

L’oggetto della prestazione può essere un bene di:<br />

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− GENERE: una somma di denaro, una quantità di petrolio ecc. (comunque di qualità non inferiore alla<br />

media),<br />

− SPECIE: quella automobile ecc. (che deve essere custodita fino alla consegna).<br />

2. FARE: che si divide in obbligazione di:<br />

− MEZZI: il debitore è obbligato a svolgere un’attività senza garantire il risultato finale (lavoro di un<br />

dipendente che potrebbe anche non realizzare le aspettative dell’imprenditore sulla remunerazione del<br />

capitale).<br />

Il rischio per la mancata realizzazione del risultato grava sul creditore (il medico si obbliga a curare senza<br />

la sicurezza piena della guarigione).<br />

− RISULTATO: il debitore è obbligato a conseguire il risultato finale dell’attività (l’appaltatore che si impegna<br />

a costruire un’opera garantisce il risulto finale dell’opera)<br />

Il rischio grava sulle spalle dei debitori (il vettore si obbliga a trasportare dei beni e assicurarne l’arrivo<br />

nelle stesse condizioni della partenza).<br />

3. NON FARE o PRESTAZIONE NEGATIVA: il debitore si obbliga a non tenere un determinato comportamento nei<br />

confronti del creditore (non fare concorrenza).<br />

Dopo un’analisi più dettagliata si riscontrano diverse prestazione accessorie che vanno rispettate ad esempio il<br />

locatore ha l’obbligazione principale di far godere della sua cosa il locatario ma anche di dare la cosa oggetto della<br />

locazione e mantenere la cosa in stato idoneo per favorirne il godimento. È una prestazione accessoria quella<br />

della correttezza che incombe sia sul creditore sia sul debitore (cooperare per la realizzazione della prestazione).<br />

Creditore e debitore hanno l’obbligo di tenersi costantemente informati.<br />

Ci sono infine prestazioni di:<br />

4. CONTRATTARE: concludere un contratto (oggetto del contratto preliminare),<br />

5. GARANZIA: diversamente dalle altre non è una prestazione di comportamento. La prestazione di chi ha<br />

promesso il fatto del terzo accollandosi i rischi.<br />

OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ <strong>DI</strong> SOGGETTI O <strong>DI</strong> OGGETTI<br />

Quando i creditori o i debitori sono più di uno ci può essere:<br />

• SOLIDARIETA’ (art 1292) è di regola quando ci sono più debitori. Può essere:<br />

− ATTIVA: ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da lui la prestazione che, se<br />

adempiente, si svincola nei confronti di tutti i creditori.<br />

− PASSIVA: ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto ad eseguire l’intera<br />

prestazione liberando tutti i debitori.<br />

Naturalmente il creditore che ha riscosso deve agli altri una parte e il debitore che ha adempiuto avrà verso<br />

gli altri azione di regresso chiedendo il rimborso delle parti a lui non spettanti.<br />

• PARZIARIETA’(art 1314) di regola quando ci sono più creditori. Si divide in:<br />

− ATTIVA: ciascuno dei creditori può esigere solo la sua parte,<br />

− PASSIVA: ciascuno dei debitori può essere costretto a compiere la sua parte di prestazione.<br />

Il principio è il favore del creditore come si vede nel caso della solidarietà passiva dove può chiedere al debitore<br />

più affidabile l’intera prestazione, sarà poi carico del debitore ricorrere all’azione di regresso nei confronti degli<br />

altri debitori.<br />

Per le cose indivisibili si ricorre sempre alla solidarietà.<br />

Per quanto riguarda le prestazioni con più oggetti come l’albergatore che si obbliga a dare in locazione più stanze,<br />

la facoltà di scelta spetta al debitore salvo diversamente accordato.<br />

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI<br />

L’art 1173 indica tre grandi categorie di fonti:<br />

1. CONTRATTO: accordo di due o più parti, fonte volontaria, l’obbligazione nasce in seguito ad un accordo.<br />

Il contratto è anche un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo: il trasferimento della proprietà<br />

non è un’obbligazione ma un vero e proprio prodotto del contratto.<br />

2. FATTO ILLECITO: (art 2043).<br />

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3. QUALSIASI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO A PRODURRE OBBLIGAZIONI: come la promessa al pubblico,<br />

l’obbligazione del possessore di mala fede a restituire i frutti della cosa o del proprietario a rimborsare il<br />

possessore per le spese fatte.<br />

ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO<br />

L’adempimento di un’obbligazione è l’esatta esecuzione della prestazione da parte del debitore, ne consegue<br />

l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore dal vincolo.<br />

L’esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri:<br />

• MODALITA’ <strong>DI</strong> ESECUZIONE: (art 1176) il debitore deve usare la diligenza pater familias (uomo medio).<br />

Qualora la prestazione riguardi una professione, essa deve essere valutata in termini più stretti e pretenziosi<br />

poiché si presume che il debitore possieda la perizia necessaria all’adempimento.<br />

La prestazione deve essere sempre eseguita per intero.<br />

• TEMPO <strong>DI</strong> ESECUZIONE: la prestazione deve essere eseguita a richiesta del creditore o, se fissato un termine,<br />

alla scadenza del termine. Nel primo caso il creditore può esigere la prestazione in qualsiasi momento finché il<br />

suo diritto non sia estinto per prescrizione, il secondo caso è a favore del debitore.<br />

• LUOGO <strong>DI</strong> ESECUZIONE: la prestazione deve avvenire nel luogo stabilito dalle parti o se non stabilito:<br />

1. DARE COSE DETERMINATE: nel luogo in cui si trovava la cosa al momento dell’obbligazione,<br />

2. PAGARE UNA SOMMA <strong>DI</strong> DENARO: al domicilio del creditore,<br />

3. ALTRA OBBLIGAZIONE: domicilio del debitore.<br />

• PERSONA CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE: può accadere che al creditore risulti indifferente ricevere la<br />

prestazione del debitore o da terzi (ad esempio per le cose fungibili). Il creditore può comunque rifiutarsi e<br />

pretendere che il debitore esegua personalmente la prestazione.<br />

Il terzo che paga per conto del debitore viene surrogato dal creditore cosi da poter chiedere il rimborso al<br />

debitore.<br />

Poiché fatto dovuto la prestazione può essere eseguita anche da incapace di intendere e volere.<br />

• DESTINATARIO DELL’ADEMPIMENTO: il creditore deve essere capace, chi paga a creditore incapace non è<br />

liberato dal vincolo a meno che non provi che quanto ha pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.<br />

L’adempimento deve essere eseguito nelle mani del rappresentante del creditore incapace (art 1188).<br />

Può accadere che non si paghi al diretto creditore (pago al commesso i vestiti di un imprenditore) ma se si<br />

verificano le seguenti condizioni il debitore è liberato dal vincolo:<br />

1. CIRCOSTANZE UNIVOCHE che attestino che il debitore ha pagato,<br />

2. BUONA FEDE del debitore.<br />

• IDENTITA’ DELLA PRESTAZIONE: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta ma, in determinate<br />

circostanze, il creditore può scegliere di essere pagato in natura o con oggetti di stesso valore economico<br />

della prestazione; questa modalità è detta prestazione in luogo dell’adempimento (datio in solutum).<br />

Un classico esempio di datio in solutum è la dazione di assegno invece che di contanti. Il creditore diventa tale<br />

verso la banca.<br />

In seguito all’adempimento di una prestazione di danaro al debitore spetta una ricevuta detta quietanza.<br />

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE<br />

Sono dette anche debiti di valuta e hanno come oggetto la consegna di una certa somma di danaro, si adempiono<br />

con moneta avente corso legale nello Stato dove avviene la prestazione.<br />

È di fondamentale importanza il principio nominalistico, si fa riferimento al valore nominale e non reale. Esistono<br />

però clausole come la “clausola oro” che obbliga il debitore a pagare una certa somma tale da poter acquistare<br />

tanto oro nel momento dell’adempimento (l’oro è un bene il cui valora oscilla entro una fascia stretta).<br />

Ai beni di valuta si contrappongono i beni di valore quando una somma di danaro è dovuta come valore di altro<br />

bene (risarcire il danno).<br />

Il danaro è un bene produttivo poiché produce frutti civili, gli interessi. La somma da pagare liquida ed esigibile<br />

comporta un’obbligazione accessoria, il pagamento degli interessi che vi maturano.<br />

Gli interessi compensativi gravano sulle obbligazioni a cui non è sottoposto un termine, quelli moratori qualora<br />

l’obbligazione non sia adempiuta entro i termini e che il debitore abbia provveduto alla costituzione in mora.<br />

INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE<br />

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Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione o non la esegue esattamente. L’inadempimento è un<br />

fatto oggettivo che genera una responsabilità (contrattuale) a carico del debitore che è tenuto a risarcire il<br />

danno.<br />

L’art 1218 recita: il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto a risarcire il creditore se non<br />

prova che l’inadempimento o il ritardo è derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.<br />

Per liberarsi dalla responsabilità il creditore deve offrire una duplice prova:<br />

1. La prestazione è diventata impossibile oggettivamente,<br />

2. Per causa a lui non imputabile (ogni evento imprevedibile o inevitabile) come il caso fortuito o di forza<br />

maggiore.<br />

• PRESTAZIONI <strong>DI</strong> DARE COSA <strong>DI</strong> GENERE: la loro impossibilità non è mai oggettivamente impossibile, il<br />

debitore avrebbe potuto in qualsiasi momento rimpiazzare la cosa,<br />

• PRESTAZIONI <strong>DI</strong> DARE COSA <strong>DI</strong> SPECIE: la prestazione può diventare oggettivamente possibile ma il debitore<br />

dovrà provare che l’impossibilità derivi da causa a lui non imputabile.<br />

• PRESTAZIONI <strong>DI</strong> MEZZI: ad esempio un dipendente non si presenta al posto di lavoro: per giudicare si ricorre<br />

all’art 1176: l’onere di provare la colpa del debitore spetta al creditore, la prestazione di presentarsi al lavoro<br />

può essere oggettivamente impossibile (malattia).<br />

• PRESTAZIONI <strong>DI</strong> RISULTATO: (appaltatore, vettore ecc.) l’inadempimento può derivare ma impossibilità<br />

oggettiva ma si apre il problema delle cause e della loro imputabilità. In questo caso si analizzano i singoli<br />

contratti che spesso ripartiscono il rischio per l’inadempimento.<br />

• PRESTAZIONI <strong>DI</strong> NON FARE: dal momento che il debitore compie l’azione che non doveva fare egli è<br />

inequivocabilmente in dolo (volontariamente inadempiente) e il debitore è in colpa, se invece<br />

l’inadempimento deriva da cause ignote si dice che è in responsabilità senza colpa.<br />

MORA DEL DEBITORE E DEL CRE<strong>DI</strong>TORE<br />

La mora del debitore è il suo ritardo nell’adempiere la prestazione, di regola non basta che il debitore sia in<br />

ritardo, occorre l’atto finale che è la costituzione in mora cioè un’intimazione scritta di adempiere rivolta dal<br />

creditore al debitore.<br />

La formale costituzione è superflua quando il debitore dichiari espressamente di non voler adempiere o quando si<br />

tratta da obbligazione da fatto illecito.<br />

La mora è una tolleranza del creditore nei confronti del debitore che può anche essere in una situazione tale da<br />

sapere di essere in ritardo ma non può finanziare un pagamento perché insufficiente.<br />

La mora produce due effetti:<br />

1. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO DEL DEBITORE: se dopo la costituzione in mora la prestazione risulta<br />

impossibile anche se per causa fortuita in debitore ne risponde ugualmente a meno che non prova che<br />

sarebbe comunque successa anche al creditore (valanga).<br />

2. OBBLIGAZIONE A RISARCIRE I DANNI (art 1223): che il creditore ha subito a causa del ritardo e possono essere<br />

danni:<br />

− DANNO EMERGENTI: la perdita fisica dei beni che ritarderanno a giungere a destinazione,<br />

− LUCRO CESSANTI: quei beni sarebbero stati investiti e avrebbero fruttato se fossero stati consegnati<br />

puntualmente al creditore.<br />

Fra inadempimento e danno deve sussistere un rapporto di stretta causalità: uno deve essere la conseguenza<br />

diretta dell’altro. Il debitore non può essere obbligato a risarcire un danno lucro cessante più alto più alto di<br />

quello prevedibile al momento dell’obbligazione.<br />

La prestazione della consegna di danaro genera i cosiddetti interessi moratori.<br />

Il ritardo nell’adempimento può anche dipendere dal comportamento del creditore nell’ingiustificato rifiuto nel<br />

ricevere la prestazione (art 1206). Il debitore ha solo il dovere, non il diritto di adempiere la prestazione. Questo<br />

rifiuto del creditore può nuocere al debitore che si vede accrescere le spese per la custodia del bene.<br />

Per non essere in mora il creditore deve, come dice l’art 1209 compiere quanto è necessario affinché il debitore<br />

possa adempiere l’obbligazione.<br />

La costituzione in mora genera i seguenti effetti:<br />

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1. IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA a carico del creditore, se diventata impossibile, il creditore non potrà più<br />

ricevere la prestazione.<br />

2. INTERESSI cessano di generarsi sulle somme dovute dal debitore.<br />

3. RIMBORSO SPESE per custodia al debitore da parte del creditore.<br />

4. RISARCIMENTO DANNI che il debitore abbia subito a causa della mora.<br />

Il debitore può liberarsi depositando la somma presso una banca.<br />

Qualora il creditore rifiuti la prestazione perché inesatta e un giudice abbia ritenuto il rifiuto legittimo, il creditore<br />

non si troverà in situazione di mora.<br />

ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE PER CAUSE <strong>DI</strong>VERSE DALL’ADEMPIMENTO<br />

L’obbligazione può estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione, è possibile che l’impossibilità sia<br />

solo temporanea allora l’obbligazione non si estingue e il debitore non sarà in ritardo. Può essere inoltre<br />

impossibilità parziale e il debitore si libererà dopo aver adempiuto il resto dell’obbligazione.<br />

Altre cause di estinzione diverse dall’adempimento sono:<br />

• NOVAZIONE: per volontà delle parti mediante la costituzione di una nuova obbligazione diversa da quella<br />

originaria per oggetto o per titolo (art 1230):<br />

− OGGETTO: ad esempio il pagamento di una somma viene sostituito dal trasferimento di un immobile,<br />

− TITOLO: la stessa somma di denaro non sarà più estinta a titolo di vendita ma a titolo di mutuo.<br />

Affinché sia tale è necessario che le parti abbiano il cosiddetto animus novandi cioè la volontà di cambiare<br />

l’obbligazione.<br />

Se viene costituita per novazione un’obbligazione che si fonda sul cambiamento di una precedente<br />

obbligazione inesistente, quella nuova è senza effetto.<br />

• REMISSIONE: rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto. Questo estingue l’obbligazione se entro un<br />

certo limite il debitore non dichiari di opporsi alla remissione (nessuno è costretto a ricevere da altri un<br />

favore).<br />

• CONFUSIONE: la figura del creditore e del debitore si riuniscono nella medesima persona (il debitore è l’erede<br />

del creditore).<br />

• COMPENSAZIONE: il creditore è debitore del debitore originale, i due debiti si estinguono per quantità<br />

corrispondenti, la compensazione può essere:<br />

− LEGALE: in maniera automatica fra debiti omogenei (somme di denaro),<br />

− GIU<strong>DI</strong>ZIALE: qualora uno dei debiti non sia liquidato ma di facile e pronta liquidazione,<br />

− VOLONTARIA: stabilita per accordo delle parti.<br />

IL CONTRATTO<br />

Art 1321: accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico<br />

patrimoniale.<br />

Patrimoniale significa che il rapporto giuridico deve avere come oggetto cose o prestazione suscettibili di<br />

valutazione economica.<br />

È di fondamentale importanza il concetto di volontà delle parti: la volontà dell’uomo riveste il ruolo principale<br />

nella contrattazione e la legislazione offre una vasta autonomia contrattuale (signoria della volontà) nei confronti<br />

dei privati. L’autonomia contrattuale si manifesta in tre forme:<br />

1. LIBERTA’ <strong>DI</strong> SCELTA fra i diversi tipi di contratto previsti dalla legge,<br />

2. LIBERTA’ <strong>DI</strong> DETERMINARE il contenuto del contratto (prezzo di vendita, tempo di consegna ecc.). ogni<br />

determinazione delle parti prende il nome di clausola e nel loro insieme formano il regolamento contrattuale.<br />

3. LIBERTA’ <strong>DI</strong> CONCLUDERE contratto atipici cioè contratti non standard ma ideati ad hoc nel mondo degli<br />

affari (contratti bancari)<br />

Esempi di contratti atipici sono il leasing, il factoring e il franchising. Sono contratti atipici i contratti misti<br />

come quello di portierato dove più tipi di contratto (abitazione e lavoro) si combinano.<br />

Quando le parti sono due contratto bilaterale quando sono più plurilaterale (contratto di società o associazione).<br />

Dai contratti si distingue l’atto unilaterale che è la dichiarazione di volontà di una sola parte come la procura e le<br />

promesse unilaterali.<br />

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I REQUISITI DEL CONTRATTO<br />

Il codice civile distingue quattro requisiti art 1325:<br />

1. L’accordo delle parti,<br />

2. La causa,<br />

3. L’oggetto,<br />

4. La forma.<br />

L’ACCORDO DELLE PARTI (1)<br />

Incontro delle manifestazione delle volontà delle parti, il contratto si conclude quando le volontà si conciliano e la<br />

conclusione può essere espressa cioè viene dichiarata per iscritto o oralmente (io vendo a te questo a questo<br />

prezzo). Modo tacito quando si desume dal comportamento (trasporti pubblici, il vettore che è il bus ci<br />

accompagna in cambio del prezzo del biglietto).<br />

L’accordo può poi essere simultaneo (venditore e compratore si recano dal notaio e dichiarano di voler vendere e<br />

comprare nello stesso momento) oppure in fasi successive quando le dichiarazioni di volontà pretendono un<br />

momento diverso per conciliarsi: esse sono:<br />

• PROPOSTA: dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa del contratto (io voglio vendere questo),<br />

• ACCETTAZIONE: dichiarazione da parte del destinatario che rivolge al proponente di voler concludere il<br />

contratto. Se non è conforme assume carattere di nuova proposta e richiede l’accettazione dell’originario<br />

proponente (io ti vendo a 5, io ti compro a 3, spetta al venditore decidere).<br />

Quando la proposta non ha destinatario determinato si dice offerta rivolta al pubblico (cerco impiegato ecc.).<br />

Fino al momento dell’accettazione, la proposta e l’accettazione possono essere revocate da chi le ha formulate<br />

(art 1328).<br />

È possibile che la proposta sia dichiarata ferma o irrevocabile per un dato tempo, significa che il destinatario<br />

entro quel limite può accettarla o no e dopo averla accettata revocarla, ma il proponente rimane vincolato alla<br />

proposta entro quel limite e non può revocarla.<br />

Diverso è il patto d’opzione in cui una parte si vincola verso l’altra ma quest’ultima è libera di scegliere o no senza<br />

limite di tempo (vendita).<br />

Si distinguono infine:<br />

• CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE: (trasporto gratuito) si perfeziona se il destinatario,<br />

entro il termine, non esprima la propria volontà a non far parte del contratto,<br />

• CONTRATTI CHE AMMETTONO ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL’ACCETTANTE: per l’art 1327 il<br />

contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione come gli atti unilaterali.<br />

Quali sono i limiti dell’autonomia contrattuale?<br />

I limiti si basano sulla necessità di standardizzazione dei contratti imposti da una società industriale affinché il<br />

governo possa intervenire sul mercato. L’impresa che produce su larga scala deve organizzare il sistema<br />

produttivo in maniera ordinata e uniforme incrementando così la ricchezza degli imprenditori e di conseguenza il<br />

PIL.<br />

Si apre la categoria delle condizioni generali del contratto, cioè quelle clausole che il destinatario dovrebbe<br />

conoscere usando l’ordinaria diligenza, in questo modo non importa se il destinatario conosca davvero i patti del<br />

contratto ma che potesse giungerne a conoscenza (conoscibilità).<br />

Il consumatore è contraente debole nei confronti del contraente che predispone le clausole generali. A difesa del<br />

primo devono essere conosciute e volute e non solo conoscibili le clausole vessatorie: clausole che stabiliscono<br />

un netto squilibrio (ad esempio nella ripartizione delle responsabilità) a favore di chi predispone le clausole<br />

generali.<br />

La difesa del contraente debole è uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.<br />

Una limitazione dell’autonomia del contraente forte è l’obbligo a contrarre nei casi previsti dalla legge<br />

(monopolio legale) nei confronti di chiunque ne faccia richiesta osservando la parità di trattamento.<br />

A volte appare limitata l’autonomia nei confronti di entrambi i contraenti ad esempio per quanto riguarda la<br />

determinazione autoritativa dei prezzi e delle tariffe da parte dei pubblici poteri affinché non si verifichi inflazione<br />

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e malcontento collettivo. Quelle clausole sono automaticamente inserite nel contratto e possono talvolta<br />

sostituire le clausole poste dalle parti.<br />

Caso analogo quando un contratto è contrario ad una norma imperativa cioè non derogabile per volontà delle<br />

parti: pena la nullità del contratto.<br />

Significativo è l’art 1374: il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte<br />

le conseguenze che ne derivano. Si distingue perciò tra:<br />

• CONTENUTO PATTIZIO: voluto dalle parti,<br />

• CONTENUTO LEGALE: imposto dalla legge (comportarsi in buona fede). Di conseguenza si identificano quattro<br />

fonti del regolamento contrattuale:<br />

1. VOLONTA’ ESPRESSA DALLE PARTI,<br />

2. NORME IMPERATIVE <strong>DI</strong> LEGGE E CLAUSOLE INSERITE AUTOMATICAMENTE PER <strong>DI</strong>SPOSIZIONE <strong>DI</strong> LEGGE,<br />

3. USI,<br />

4. EQUITA’ (non è come gli usi una fonte oggettiva ma una valutazione del giudice nei casi in cui la legge<br />

concede al giudice questo potere).<br />

LA CAUSA (2)<br />

È la funzione economico-sociale dell’atto di volontà (art 1325), una giustificazione dell’autonomia privata.<br />

Ad esempio la causa della vendita è lo scambio della cosa con prezzo. Non tutti i contratti sono a titolo oneroso, la<br />

donazione ad esempio, è a titolo gratuito e la causa è lo spirito di liberalità, la generosità di una parte per l’altra.<br />

La causa è tipica cioè prevista dalla legge nei contratti tipici poiché per essi non si pone il problema perché già<br />

risolto dalla legge. Quei contratti standard sono universalmente conosciuti come modelli la cui causa è conosciuta<br />

e regolata dalla legge.<br />

È necessario distinguere la causa in astratto da quella in concreto, ad esempio il compratore che acquista cosa già<br />

sua non riceve niente in cambio del pagamento, quindi il contratto è nullo per mancanza di causa in concreto<br />

sebbene contratto tipico.<br />

Per i contratti atipici il giudice dovrà accettare la causa in concreto se la ritiene interesse meritevole di tutela,<br />

questo è l’esempio di controllo giudiziario sui privati (contro la causa illecita).<br />

Per quanto riguarda i contratti collegati non si tratta di un unico contratto ma più legati fra loro che conservano la<br />

loro autonoma causa. Le due cause non devono essere conflitto e condividere il fine ultimo. Quando un contratto<br />

viene dichiarato nullo o risolto anche l’altra parte perde efficacia.<br />

L’ordinamento giuridico non tollera i contratti astratti ossia destinati a produrre effetti per la sola volontà delle<br />

parti senza una legittima causa. La promessa di pagamento infatti è atto unilaterale astratto e per concludersi il<br />

destinatario deve avere l’onere di provare il rapporto fondamentale.<br />

Non è però onere del creditore provare l’esistenza della causa concreta bensì si parla di astrazione solo<br />

processuale della causa, sarà il debitore a dover provare di aver ricevuto la prestazione per liberare le parti.<br />

Con il contratto d’accertamento le due parti mirano ad eliminare tutte le incertezze relative a situazioni<br />

giuridiche e, anche se fa riferimento agli atti originari, proprio perché accerta una situazione giuridica, ha effetto<br />

retroattivo.<br />

I motivi del contratto sono le ragioni soggettive che spingono le parti a contrarre, sono irrilevanti per il diritto ma<br />

acquistano importanza nel caso degli errori sui motivi.<br />

L’OGGETTO (3)<br />

È il diritto che il contratto trasferisce da una parte all’altra o la prestazione che una parte si obbliga a compiere<br />

nei confronti dell’altra. Per essere tale deve essere (art 1346):<br />

• POSSIBILE: possibilità materiale del trasferimento (non si può vendere un’automobile che è andata distrutta),<br />

si può vendere però una nave che sarà terminata a breve di essere costruita (è però vietato donare cose<br />

future). Non possono essere trasferiti né organi di cui l’uomo non può disporre né beni demaniali. Infine<br />

l’oggetto deve essere lecito.<br />

• DETERMINATO: l’oggetto deve essere inequivocabile (è nullo un contratto che recita “ti vendo uno dei miei<br />

terreni”).<br />

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• DETERMINABILE: può esserlo qualora, come per la vendita, si faccia riferimento a prezzi variabili (il prezzo è<br />

l’oggetto).<br />

Un oggetto non determinato ma determinabile è quello del contratto che deferisce da un terzo che<br />

generalmente, nel mondo degli affari, prende il nome di arbitratore. Egli deve procedere alla determinazione del<br />

prezzo secondo un equo apprezzamento. Se una delle due parti prova la sua mala fede, il giudice è incaricato a<br />

giudicare secondo il principio dell’equità.<br />

FORMA (4)<br />

Un altro principio generale del nostro sistema è la libertà delle forme che i contratti possono assumere.<br />

I contratti immobiliari, come per le locazioni, devono essere conclusi, pena la nullità, per atto scritto. La forma<br />

scritta può consistere in:<br />

• ATTO PUBBLICO: documento redatto da un notaio (o altro pubblico ufficiale autorizzato) che attesta le<br />

volontà dichiarate dalle parti.<br />

• SCRITTURA PRIVATA: documento scritto dalle parti senza la presenza di pubblico ufficiale. Può essere<br />

autenticata da un notaio che si limita ad attestare che le firme sono autentiche.<br />

Si può dedurre che, anche se non autenticata, la vendita con firme non autentiche è valida.<br />

L’atto pubblico e l’autenticazione del notaio sono un mezzo di prova e servono per formare il titolo per la<br />

trascrizione. In alcuni casi, come la donazione o la formazione di una S.p.A. o S.r.l. la mancanza di attestazione<br />

notarile è pena di nullità del contratto.<br />

La forma scritta è per quanto detto fin ora necessaria perché il contratto sia valido, in mancanza è nullo. La forma<br />

scritta è forma della prova (io posso ricevere una quietanza di pagamento di un contratto concluso oralmente).<br />

CONTRATTO PRELIMINARE<br />

È un contratto con il quale le parti si obbligano a concludere un futuro contratto, pena la nullità, stessa forma del<br />

contratto definitivo e, se non viene escluso, una parte può forzare l’esecuzione dell’obbligazione a contrattare nei<br />

confronti dell’altra (art 2932).<br />

Un altro esempio è la minuta: con essa le parti concordano gli estremi del futuro contratto ma non i punti<br />

essenziali (il prezzo della cosa da vendere stabilita), in questo caso non si può far ricorso all’art 2932.<br />

CONTRATTI CON IL CONSUMATORE<br />

Il Codice del consumo ha introdotto nuove norme alla difesa dei consumatori per i contratti tra:<br />

• PROFESSIONISTA (contraente forte): persona fisica, giuridica o ente pubblico che nell’ambito della sua<br />

professione conclude contratti aventi per oggetto cessione di beni o prestazione di servizi,<br />

• CONSUMATORE (contraente debole): persona fisica che acquista per contratto beni o servizi per fini di<br />

consumo personale.<br />

Il primo può, per legge, imporre norme sul secondo violando così il principio di buona fede.<br />

Sono clausole vessatorie tutti quei patti che provocano uno squilibrio nei diritti e negli obblighi delle parti.<br />

Squilibrio non economico fra le prestazioni ma della ripartizione dei diritti e doveri che derivano dal contratto.<br />

Sono vessatorie venti clausole del Codice del consumo citate dall’art 33. C’è la presunzione che qualora il<br />

contratto sia sotto forma di formulario e sia firmato dal consumatore, quest’ultimo non abbia la indiscussa<br />

conoscenza del contenuto del contratto e sarà onere del professionista provare che le clausole siano state<br />

bilateralmente pattuite. Nel momento in cui si manifestano clausole vessatorie, queste saranno annullate e la<br />

nullità sarà relativa perché a vantaggio del consumatore e parziale perché non tutto il contratto ma quelle<br />

clausola cesseranno di avere efficacia.<br />

L’art 1341 c.c. riguarda le condizioni generali di un contratto predisposto unilateralmente, invece, le clausole<br />

dell’art 33 del Codice del consumo riguardano la contrattazione fra professionista e consumatore e valgono anche<br />

se il secondo abbia concluso il contratto con un professionista poiché si presume che il consumatore non abbia<br />

partecipato attivamente alla redazione del contratto (spesso standard).<br />

Quando si applica? Che cosa comporta?<br />

Art 1341 c.c.<br />

Professionista vs non consumatore finale o<br />

persona non fisica<br />

Specifica approvazione delle clausole<br />

vessatorie, pena la loro nullità<br />

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Art 33 Codice del consumo Professionista vs consumatore Nullità delle clausole vessatorie<br />

Una volta accertata la vessatorietà di una clausola, essa può venire inibita dal giudice nei confronti di tutti i<br />

professionisti.<br />

Ai consumatori che hanno acquistato fuori dai locali commerciali, magari indotti dalla capacità del venditore<br />

senza il tempo di poter chiedere le giuste informazioni, è concesso il diritto di recesso (ius poenitendi) entro dieci<br />

giorni lavorativi.<br />

VALI<strong>DI</strong>TA’ E INVALI<strong>DI</strong>TA’ DEL CONTRATTO<br />

Un contratto non è valido quando contrasta una norma imperativa di legge, l'invalidità può essere di due specie, il<br />

contratto può essere:<br />

1. NULLO: di portata generale, ricorre quando sia espressamente violata una norma imperativa (virtuale),<br />

2. ANNULLABILE: di portata speciale, quando sia stata prevista dalla legge come conseguenza della violazione di<br />

una norma imperativa (testuale).<br />

CAUSE <strong>DI</strong> NULLITA’<br />

L’art 1427 recita il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la legge non disponga<br />

diversamente, le ipotesi di annullabilità sono ad esempio: vizi del consenso, incapacità di contrattare ecc..<br />

Sono norme imperative le norme non derogabili per volontà delle parti e che (quasi sempre) non contengono<br />

l’inciso “salvo che le parti non dispongano diversamente”, al contrario, quelle che possono essere mutate per<br />

volontà delle parti sono dette norme dispositive. A volte per indicare l’imperatività di una norma è presente<br />

l’inciso “altrimenti il contratto è nullo”.<br />

Oltre alla contrarietà verso le norme imperative, produce nullità la mancanza di uno dei requisiti del contratto:<br />

accordo delle parti, oggetto, causa o forma.<br />

L’accordo può essere formato da più dichiarazioni di volontà come quella del venditore di voler vendere e quella<br />

del compratore di voler comprare, in ogni dichiarazione di volontà si distinguono:<br />

• VOLONTA’: desiderio del soggetto nell’intenzione di fare qualcosa,<br />

• <strong>DI</strong>CHIARAZIONE: documento scritto od orale mediante il quale la volontà si manifesta all’esterno.<br />

Il contratto è nullo quando manca la volontà di una parte nel produrre gli effetti giuridici dell’atto.<br />

Un caso è quello della dichiarazione non seria (contratto stipulato in una scena teatrale), un altro caso è quello<br />

della violenza fisica per cui una parte è costretta con la forza a contrarre, altro caso quello dell’incapace di<br />

intendere e di volere che firma un contratto.<br />

Sono casi a parte quelli di divergenza fra volontà e dichiarazione: il dichiarante vuole la dichiarazione ma la<br />

formula in modo errato (errore ostativo) però questo non causa nullità bensì annullabilità.<br />

CONTRATTO ILLECITO (art 1418)<br />

Il contratto può essere nullo per contrarietà verso le norme imperative nel risultato che le parti desiderano:<br />

oggetto, causa e motivi sono illeciti quando sono contrari a:<br />

− NORME IMPERATIVE: destinate a vietare comportamento che minano ai due seguenti valori fondamentali. Il<br />

giudice può comunque ritenere una causa illecita se, a suo avviso, contraria ai valori di:<br />

− OR<strong>DI</strong>NE PUBBLICO: norme implicite che si possono dedurre dai codici e soprattutto dalla Costituzione come la<br />

dignità, la libertà e la sicurezza.<br />

− BUON COSTUME: norme implicite che regolano il comportamento dei singoli mirando ad una pace collettiva<br />

in termini di moralità e onestà. I contratti che ad esempio favoriscono la prostituzione e la pornografia sono<br />

illeciti.<br />

Il contratto contrario al buon costume, sebbene nullo, produce un effetto speciale: non si è tenuti a dare<br />

esecuzione al contratto ma non si può ottenere la restituzione di ciò che si è pagato per la realizzazione (non<br />

si possono chiedere i soldi dati ad un calciatore corrotto).<br />

L’illiceità del contratto si articola nella:<br />

1. ILLICEITA’ DELL’OGGETTO.<br />

Quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie alle norme imperative,<br />

all’ordine pubblico o al buon costume (vendita di mersi rubate, contrabbando di sostanze stupefacenti ecc.).<br />

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2. ILLICEITA’ DELLA CAUSA.<br />

Riguarda, anziché la cosa, la funzione della prestazione, ad esempio una prestazione di dare e una<br />

controprestazione di dare in sé lecite ma delle quali è vietato lo scambio. Il codice civile considera illeciti nella<br />

causa i contratti conclusi in frode alla legge cioè il contratto che costituisce il mezzo per eludere<br />

l’applicazione di una norma imperativa (vendita a scopo di garanzia con patto di riscatto per eludere il<br />

divieto di patto commissorio: la cosa data in pegno o ipotecata, in caso di mancato pagamento del debitore ,<br />

passa al creditore. Di solito la cosa ipotecata ha un valore molto più alto di quello del credito per cui si dà la<br />

cosa in garanzia).<br />

3. ILLICEITA DEI MOTIVI.<br />

Per essere illecito il motivo deve presentare due requisiti:<br />

1. MOTIVO ESCLUSIVO,<br />

2. MOTIVO COMUNE AD ENTRAMBE LE PARTI.<br />

Ad esempio una persona noleggia una nave per esercitare il contrabbando e l’armatore l concede in<br />

locazione ad un nolo molto più elevato del solito costo così da trarre profitto dall’attività illecita altrui.<br />

La corruzione è un caso di donazione con illiceità del donante ma questa basta per rendere nullo il<br />

contratto (anche se raramente il presupposto è soddisfatto).<br />

CAUSE <strong>DI</strong> ANNULLABILITA’<br />

Ci sono quattro cause per cui un contratto è annullabile:<br />

1. INCAPACITA’ <strong>DI</strong> CONTRATTARE,<br />

2. ERRORE MOTIVO O ERRORE OSTATIVO,<br />

3. DOLO,<br />

4. VIOLENZA MORALE.<br />

INCAPACITA’ <strong>DI</strong> CONTRATTARE (1)<br />

Un contratto è annullabile quando la legge ricollega alla violazione di norme imperative la speciale conseguenza<br />

dell’annullabilità. Sono legalmente incapaci coloro che non hanno acquisito la capacità di agire (minori di<br />

diciotto)o coloro che l’hanno perduta (interdetti), sono infine parzialmente incapaci gli emancipati o gli<br />

inabilitati. Il contratto concluso dall’incapace legale di agire è annullabile e l’annullamento può essere chiesto da<br />

chi esercita la potestà sul minore (genitore, tutore o curatore) o dallo stesso minore una volta raggiunta la<br />

maggiore età.<br />

Il contratto non può essere annullato se il minore ha dichiarato il falso sulla sua età.<br />

Poiché l’annullabilità è prevista a favore dell’incapace, l’annullamento non può essere chiesto alla parte capace<br />

del contratto.<br />

Il minore può trovarsi in condizione di capacità naturale di intendere e di volere (un dodicenne può comprare<br />

delle caramelle ecc.), è compito dell’altra parte del contratto stabilire se è opportuno o no concludere un<br />

contratto che non dovrà mai essere in forma scritta. Il minore non potrà comunque concludere contratti in nome<br />

altrui (rappresentanza).<br />

L’incapacità naturale è di intendere e di volere è propria dell’infermo di mente ma anche dell’ubriaco o del<br />

drogato (fase transitoria) e può portare all’annullamento del contratto se, oltre all’incapacità, viene provata<br />

un’altra condizione, si distingue tra:<br />

− ATTI UNILATERALI: sono annullabili su istanza dell’incapace se si prova che dall’atto derivi grave pregiudizio<br />

all’incapace.<br />

− CONTRATTI: annullabili su istanza dell’incapace se al momento della stipulazione del contratto l’altra parte<br />

era in mala fede. Ancora una volta si difende il principio della libera circolazione della ricchezza.<br />

− DONAZIONE: non è necessario provare che l’altra parte sia in mala fede.<br />

La legge considera l’incapacità naturale come fattore di alterazione della causa del contratto e non della volontà.<br />

Se lo stato di incapacità è stato prodotto da altri con violenza fisica il contratto non è semplicemente annullabile<br />

ma nullo.<br />

L’ERRORE MOTIVO E L’ERRORE OSTATIVO (2)<br />

Con vizi della volontà (o del consenso) si intendono tre ipotesi che sono causa di annullabilità del contratto:<br />

1. ERRORE,<br />

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2. DOLO,<br />

3. VIOLENZA MORALE.<br />

Sebbene è presente la volontà delle parti, essa è viziata, cioè alterata da una delle tre precedenti ipotesi.<br />

L’errore motivo (errore-vizio) è l’errore che insorge nella formazione della volontà prima che venga dichiarata, la<br />

persona è spinta a concludere un contratto che ha una visione alterata della realtà. Perché possa annullare un<br />

contratto, l’errore motivo deve essere errore essenziale come l’errore determinante del volere ossia tale che se<br />

non fosse insorto la persona non avrebbe concluso il contratto. L’errore può cadere:<br />

• NATURA DEL CONTRATTO: credo di comprare invece ricevo a leasing.<br />

• OGGETTO DEL CONTRATTO: credo di comprare i biglietti per lo spettacolo delle 6 invece compro quelli per lo<br />

spettacolo delle 9.<br />

• IDENTITA’ DELL’OGGETTO: compro un terreno credendo che i limiti catastali inseriti nel contratto ne<br />

identifichino un altro che è quello che voglio. Può cadere anche sulla:<br />

− QUALITA’: è causa di annullabilità, non avrei comprato quell’orologio se avessi saputo fosse<br />

un’imitazione,<br />

− VALORE: in questo caso l’errore è irrilevante ai fini dell’annullamento,<br />

− PREZZO: è errore ostativo, è semplicemente un fraintendimento e non riguarda la volontà,<br />

− CALCOLO: non rende annullabile il contratto.<br />

• IDENTITA’ O QUALITA’ PERSONALI DELL’ALTRO CONTRAENTE: assume rilievo nei contratti intuitu personae<br />

cioè dove le condizioni del contraente sono fondamentali per la conclusione del contratto (mutuo).<br />

Per alcuni contratti detti personali basta la verificare che l’identità della persona fosse a suo tempo falsata<br />

affinché il contratto sia annullato.<br />

Abbiamo analizzato fin ora errori di fatto ma esistono anche errori di diritto come la falsa conoscenza di norme di<br />

legge, è l’errore che cade:<br />

• MOTIVI: qualora un motivo sia illecito e costituisca il fondamento del contratto cioè la ragione esclusiva.<br />

Compro un terreno adibito da piano regolatore all’agricoltura per costruirvici una villa.<br />

Gli errori di fatto sui motivi sono irrilevanti (compro una casa a Milano per lavoro ma poi non mi viene<br />

assegnato il posto, il contratto non può essere annullato).<br />

Oltre che essenziale, l’errore, per consentire l’annullamento deve essere riconoscibile dall’altro contraente cioè<br />

inevitabile anche per una persona diligente (art 1428). Per classificare un errore vanno considerati il contenuto e<br />

le circostanze nonché le qualità dei contraenti.<br />

Si definisce errore ostativo quello che cade sulla dichiarazione oppure commesso dalla persona incaricata di<br />

trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l’errore è commesso dallo stesso dichiarante, nel secondo caso da un<br />

terzo. Il codice civile italiano equipara l’errore motivo a quello ostativo con la conseguenza che quest’ultimo può<br />

portare all’annullamento del contratto solo se riconosciuto dall’altra parte.<br />

IL DOLO (3)<br />

Il dolo, come vizio del consenso, è un inganno che spinge un contraente a cadere in errore. Qualora il dolo sia<br />

determinante, cioè la parte non avrebbe contrattato se non fosse stata pressata dalla parte, il contratto è<br />

annullabile, se invece una persona avrebbe comunque contrattato ma a condizioni diverse (dolo incidente) il<br />

contratto è valido ma la parte deve risarcire quella che ha subito il dolo.<br />

Sebbene l’errore sul valore non può portare all’annullamento del contratto, il dolo che induce in errore di valore<br />

può far annullare un contratto.<br />

Il dolo del terzo deve essere noto e non solo conoscibile alla parte che ne ha tratto vantaggio<br />

Il dolus bonus consiste nell’esasperate vanterie del proprio bene che accompagnano l’offerta di quel bene e<br />

nessuno potrà chiedere l’annullamento del contratto stipulato con un dolus bonus qualora chiunque, di media<br />

avvedutezza, avrebbe potuto smascherare le vanterie del venditore.<br />

LA VIOLENZA MORALE (4) (art 1427)<br />

Estorcere il consenso con minacce, compromette la volontà della parte che per sottrarsi al male minacciato,<br />

conclude un contratto dichiarando la propria volontà.<br />

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Il male minacciato può essere alla persona per quanto riguarda l’integrità fisica o morale, può essere anche verso<br />

beni di proprietà della persona o dei parenti (partenti ascendenti o discendenti annullabilità, collaterali giudizio<br />

del giudice).<br />

Per poter condurre all’annullamento deve trattarsi di male ingiusto cioè contro il diritto e non la minaccia di far<br />

valere un diritto che è per definizione legittimo a meno che non abbia come fine quello di trarne un vantaggio<br />

ingiusto (se non mi dai il brevetto ti licenzio: il licenziamento è legittimo ma la causa che spinge il datore a<br />

licenziare è quella di trarre profitto ingiusto minacciando un dipendente).<br />

Il male minacciato deve essere notevole cioè di importanza rilevante per l’uomo medio.<br />

La violenza può anche provenire da un terzo, a differenza del dolo, non è necessario che sia nota alla parte che ne<br />

profitta, basta rendere nota la pressione di un terzo che il contratto sarà annullato (una persona mi vende una<br />

casa perché intimidito di farlo dal vicino).<br />

A chiedere la dichiarazione di nullità è legittimato chiunque dimostri di avere interesse (anche un terzo). A<br />

chiedere l’annullamento invece è legittimata solo la parte a favore della quale è prevista la possibilità ad esempio<br />

la parte incapace di agire, la vittima di errore, dolo, violenza ecc..<br />

Può essere rilevata… Cade in prescrizione… Elimina gli effetti…<br />

NULLITA’ D’ufficio dal giudice Imperscrittibile Retroattivamente sia alle parti sia a terzi<br />

anche se in buona fede<br />

ANNULLAMENTO Dalla parte legittimata Dopo cinque anni Retroattivamente alle parti e a terzi solo<br />

se in mala fede<br />

La legge sacrifica le esigenze di sicurezza della circolazione dei beni nei confronti della protezione dell’autonomia<br />

contrattuale nel caso di nullità del contratto e viceversa per l’annullamento.<br />

ECCEZIONE! Se il terzo ha acquistato diritti a titolo gratuito o se l’annullamento dipende da incapacità legale la<br />

sentenza di annullamento produce effetti anche sui terzi di buona fede.<br />

I drastici effetti che la nullità produce nei confronti della sicurezza della circolazione dei beni sono attenuati dai<br />

principi che regolano l’acquisto di beni a titolo originario o mediante usucapione. È vero che la nullità e<br />

imperscrittibile ma è anche vero che la sentenza di nullità del contratto di vendita sarà priva di effetto se è<br />

trascorso il tempo necessario perché la persona usucapisse la cosa, inoltre, poiché con l’usucapione ne diventano<br />

proprietari a titolo originario, sulla cosa non grava più nessun vincolo contrattuale e i nuovi proprietari non sono<br />

tenuti a restituire la cosa.<br />

Il contratto che presenta una causa di annullabilità può essere convalidato in due modi:<br />

− ESPRESSA <strong>DI</strong>CHIARAZIONE: la parte cui spetta l’azione di annullamento convalida il contratto,<br />

− MODO TACITO: la parte cui spetta l’azione dà volontariamente esecuzione al contratto. Se in futuro dovesse<br />

far chiedere l’annullamento l’altra parte può eccepirgli l’avvenuta (tacita) convalida.<br />

In nessun caso può essere convalidato il contratto nullo, questo può però essere suscettibile di conversione<br />

quando un contratto di un dato tipo è nullo ma non lo è per un altro tipo di contratto (subenfiteusi ventennale<br />

può convertirsi in locazione ventennale).<br />

La conversione è un caso particolare del principio di conservazione del contratto secondo cui la legge tende a<br />

conservare ogni dichiarazione e a promuoverne gli effetti.<br />

Le cause di nullità che investono le singole clausole non comportano la nullità dell’intero contratto se:<br />

− Non erano clausole essenziali,<br />

− In ogni caso le clausole sono sostituite da norme imperative.<br />

Per il contratto plurilaterale la nullità o l’annullabilità della partecipazione al contratto non comporta la nullità<br />

dell’intero contratto se il contratto può sopravvivere senza la partecipazione della parte viziata (se in una società<br />

di dieci soci il contratto verrà annullato con vizio del consenso di un socio, la società continuerà ad esistere con<br />

nove soci).<br />

EFFICACIA E INEFFICACIA DEL CONTRATTO<br />

Il contratto invalido è anche inefficace, il contratto dichiarato nullo è non produttivo di effetti giuridici e degli<br />

effetti nel frattempo prodotti (retroattività). Un contratto può essere inefficace:<br />

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− TEMPORANEAMENTE,<br />

− DEFINITAVEMNTE.<br />

− ASSOLUTAMENTE: nei confronti di tutti,<br />

− RELATIVAMENTE (inopponibilità): solo nei confronti di terzi (contratto immobiliare non scritto).<br />

Le cause che provocano l’inefficacia di un contratto sono, in linea di principio le stesse che possono portare alla<br />

nullità: le condizioni generali non conosciute ne approvate dal consumatore sono inefficaci, le clausole vessatorie<br />

non approvate sono invece nulle.<br />

Le cause di inefficacia che agiscono sul tempo sono cause di:<br />

• INEFFICACIA INIZIALE: ritardano l’efficacia di un contratto valido:<br />

− TERMINE INIZIALE: data futura certa dopo la quale il contratto guadagna efficacia,<br />

− CON<strong>DI</strong>ZIONE SOSPENSIVA: avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale il contratto diventa<br />

efficace (quando mi trasferirò ti venderò la casa).<br />

• INEFFICACIA SOPRAGGIUNTA: tolgono gli effetti ad un contratto inizialmente efficace:<br />

− TERMINE FINALE: data futura certa dopo la quale il contratto cessa di essere efficace,<br />

− CON<strong>DI</strong>ZIONE RISOLUTIVA: avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale il contratto perde efficacia<br />

(quando il piano regolatore avrà reso edificabile il territorio il contratto si scioglierà).<br />

La condizione è caratterizzata dall’incertezza e può essere:<br />

• CASUALE: che dipende dalla volontà di tutte le parti,<br />

• POTESTATIVA: che dipende dalla volontà di una parte.<br />

Il contratto con condizione sospensiva meramente potestativa è nullo (ti venderò la cosa quando vorrò, è<br />

nullo perché manca la volontà di una parte, requisito di un contratto).<br />

• ILLECITA: rende nullo il contratto (ti venderò la cosa quando ucciderai quella persona).<br />

• IMPOSSIBILE: che riguarda un evento irrazionale (la discesa dei marziani), si distingue:<br />

− IMPOSSIBILE SOSPENSIVA: rende nullo il contratto,<br />

− IMPOSSIBILE RISOLUTIVA: si considera non apposta nel contenuto.<br />

• LEGALE: quando è la legge ad imporla nei contratti conclusi dalle pubbliche autorità (il contratto non è<br />

efficace finché non sopraggiunge l’approvazione dal pubblico funzionario).<br />

LA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO (art 1414)<br />

Una definitiva e radicale inefficacia del contratti è causata dalla simulazione dello stesso cioè quando i contraenti<br />

creano con la dichiarazione un contratto in cui manca o è diversa la loro volontà. Si distinguono:<br />

• SIMULAZIONE ASSOLUTA: l’intento delle parti è di creare (di fronte a terzi) l’apparenza del trasferimento di<br />

una obbligazione me, in segreto, hanno firmato una controdichiarazione in cui dichiarano di non volere alcun<br />

effetto del contratto.<br />

• SIMULAZIONE RELATIVA: le parti vogliono un contratto diverso da quello stipulato. Si hanno due contratti:<br />

− SIMULATO: destinato ad apparire agli occhi di terzi,<br />

− <strong>DI</strong>SSIMULATO: che racchiude la volontà sincera delle parti.<br />

I due contratti possono variare per:<br />

− TIPO: si simula una vendita invece si fa una donazione perché le imposta sulla donazione è più elevata di<br />

quella della vendita.<br />

− CONTENUTO: per ragioni fiscali dichiaro di voler vendere ad un prezzo minore di quello che in realtà<br />

desidero.<br />

• IMPOSIZIONE FITTIZIA <strong>DI</strong> PERSONA: investe l’identità di una delle parti il contraente del contratto simulato<br />

(interposto) è diverso dal reale contraente (interponente). La funzione è la stessa della simulazione assoluta,<br />

creare una parvenza agli occhi esterni di terzi. Si parla di intestazione fittizia quando il bene acquistato<br />

appare, a seguito di un contratto simulato, nei registri immobiliari, come appartenente ad un fittizio<br />

proprietario.<br />

Deve essere, almeno, un contratto a tre poiché le parti della controdichiarazione sono: l’interposto,<br />

l’interponente e l’altra parte del contratto simulato.<br />

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La simulazione ha inefficacia relativa perché:<br />

• TRA LE PARTI: il contratto simulato è inefficace comportando l’efficacia del contratto dissimulato.<br />

• RISPETTO AI TERZI: il contratto può essere:<br />

− INEFFICACE: se i diritti dei terzi sono pregiudicati dal contratto simulato.<br />

Tizio ha simulato una vendita a Caio per evadere la tassazione da Sempronio, quest’ultimo può ottenere<br />

la sentenza di inefficacia del simulato e rendere efficace il dissimulato.<br />

− EFFICACE: verso i terzi di buona fede che hanno fatto affidamento alla parvenza (sicurezza nella<br />

circolazione dei beni).<br />

Tizio simula di vendere a Caio e quest’ultimo ha venduto a Sempronio, il contratto simulato è nullo ma<br />

Sempronio è ora legittimo proprietario del bene.<br />

Per provare la simulazione, le parti possono dare solo la prova scritta di una controdichiarazione, al massimo il<br />

giuramento. I terzi possono invece provare la simulazione per testimoni sebbene le parti possono, per testimoni,<br />

provare l’illiceità del contratto e quindi la nullità.<br />

Oltre che ai contratti le norme sulla simulazione si applicano agli atti unilaterali recettizi cioè destinati ad una<br />

persona determinata. Il debitore si fa rilasciare una quietanza senza aver pagato (ricevuta di comodo) per<br />

ottenere un rimborso su quella somma, allora il creditore originario dimostra che l’obbligazione pecuniaria non è<br />

mai stata adempiuta ottenendo l’inefficacia della quietanza.<br />

La controindicazione unilaterale, riserva mentale, non ha alcun valore giuridico neppure se redatta per iscritto.<br />

CONTRATTO FIDUCIARIO<br />

La causa eccede lo scopo che le parti perseguono attraverso il contratto, l’eccesso della causa rispetto allo scopo è<br />

chiamato patto fiduciario. Un esempio è la vendita a scopo di locazione, io ti vendo una casa a 100 e dopo un<br />

periodo io te la ricompro a 50: le parti utilizzano un contratto di vendita con lo scopo della locazione. In questo<br />

caso si parla di fiducia cum amicis, qualora il contratto fiduciario venga stipulato tra debitore e creditore ai fini di<br />

garanzia si parla di fiducia cum creditore.<br />

Si distingue dal contratto simulato poiché in questo caso le parti vogliono gli effetti del contratto ma la sua<br />

efficacia è obbligatoria, non reale cioè vincola le parti ma non è opponibile a terzi. Se il fiduciario vende ad un<br />

terzo, violando così il patto, il fiduciante rimarrà senza bene e otterrà dal primo un risarcimento.<br />

Il contratto fiduciario è nullo quando utilizzato per eludere una norma imperativa.<br />

CONTRATTO IN<strong>DI</strong>RETTO<br />

Quando un contratto viene usato per realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa. Io<br />

ti vendo una casa per 1€ o comunque una cifra irrisoria, la causa è quella della donazione ma io lo faccio con il<br />

metodo della vendita. È nullo quando viene utilizzato per eludere la legge.<br />

A differenza del contratto simulato, qui la volontà corrisponde alla dichiarazione ma la si attualizza in maniera<br />

indiretta.<br />

LA RAPPRESENTANZA<br />

Spesso accade che una o entrambe le parti siano soggetti diversi dalle parti del rapporto. Un soggetto, il<br />

rappresentante, partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà; un altro<br />

soggetto, il rappresentato, subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante,<br />

acquistando i diritti e subendo le obbligazioni che derivano dal contratto.<br />

Il potere di rappresentanza può essere:<br />

− VOLONTARIA: conferita dall’interessato con autonomia da quello che sarà il rappresentato.<br />

− LEGALE: nel caso dei genitori dei minori, del tutore dell’interdetto o curatore dell’inabile senza la volontà da<br />

parte del rappresentato: eteronomia.<br />

Il entrambi i casi, come da art 1388: il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei<br />

confronti del rappresentato.<br />

Il rappresentante deve contrattare in nome del rappresentato: spendita del nome, qualora concludesse il<br />

contratto senza la formula “Tizio in rappresentanza di Caio”, il contratto produrrà effetti giuridici sul<br />

rappresentante.<br />

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nella rappresentanza legale il potere è una qualità del rappresentante, in quella volontaria deriva da un atto<br />

unilaterale con il quale il soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo: procura.<br />

La procura può essere:<br />

− SPECIALE: che riguarda un singolo determinato affare,<br />

− GENERALE: relativa ad una serie di affari dello stesso tipo (tutti gli affari da concludere in un dato paese).<br />

Deve avere inoltre la stessa forma del contratto da concludere.<br />

Il falsus procurator (falso rappresentante) è colui che si comporta come rappresentante senza averne i poteri<br />

oppure quando eccede i limiti conferiti dalla procura. Il contratto firmato da un falsus procurator è invalido,<br />

inefficace (art 1398). La persona in nome della quale il falso procuratore ha concluso un contratto può rettificare<br />

il contratto, ratifica, esprimendo la volontà nell’attribuire maggior potere al procuratore: in questo caso l’atto<br />

unilaterale di ratifica ha effetto retroattivo e vale come una procura, di conseguenza il contratto è valido.<br />

L’inefficacia del contratto protegge colui il cui nome è stato falsamente speso, non protegge però il terzo che,<br />

fidandosi del falso procuratore, ha concluso un contratto. Il terzo può solo chiedere il risarcimento dei danni solo<br />

se il rappresentante ha agito senza colpa (sapendo di essere in una posizione di falsus) e se la posizione di falso<br />

rappresentante non sarebbe stata individuabile nemmeno con l’utilizzo della diligenza (chiedendo di vedere la<br />

procura).<br />

La responsabilità del falsus procurator è responsabilità da fatto illecito (art 2043), il danno risarcibile è detto<br />

interesse contrattuale negativo: una somma corrispondente alla diminuzione patrimoniale che il terzo non<br />

avrebbe subito e al vantaggio che avrebbe ottenuto se non avesse contrattato col falso rappresentante. In<br />

contrapposizione c’è l’interesse contrattuale positivo cioè il lucro cessante risarcibile nel caso di inadempimento<br />

dell’altro contraente.<br />

Il rappresentato può in qualsiasi momento modificare o revocare la procura a patto che lo renda conoscibile ai<br />

terzi con mezzi idonei altrimenti il contratto concluso dall’ex rappresentante è efficace.<br />

Quando un rappresentante si trova in una situazione di conflitto di interessi (io rappresentante devo concludere<br />

un contratto di vendita tra un compratore (il rappresentato) e me stesso, io rappresentante vorrò comprare al<br />

minor prezzo ma, come venditore, vorrò vendere al maggior prezzo possibile). In questo caso il contratto è<br />

annullabile su domanda del rappresentato. Il contratto non potrà essere annullato se il terzo non riconosce il<br />

conflitto di interessi perché il rappresentante era, ad esempio, socio occulto della società venditrice. Può capitare<br />

che il rappresentante sia espressamente autorizzato a contrattare con se stesso oppure il contenuto non dipende<br />

dalla volontà delle parti (prezzo fissato dallo Stato), in questo caso il contratto è valido.<br />

RAPPRESENTANZA E AMBASCERIA<br />

La condizione necessaria è che il rappresentato sia capace legalmente di agire, egli può essere anche<br />

rappresentato da un minorenne capace naturalmente di intendere e di volere.<br />

Se la procura non pone limiti, il potere comprende ogni elemento del contratto e il rappresentante dichiara a<br />

nome altrui la propria volontà e di conseguenza i vizi del consenso renderanno annullabile il contratto solo se<br />

sono vizi del rappresentante; allo stesso modo lo stato di buona o mala fede.<br />

Qualora alcuni elementi del contratto sia predeterminati (il prezzo è fissato dal rappresentato) e questi siano<br />

viziati il contratto sarà annullabile se risulta viziata la volontà del rappresentato, lo stesso vale per gli stati<br />

soggettivi (buona o mala fede).<br />

Infine, se tutti gli elementi siano predeterminati, non si tratta più di rappresentanza ma di ambasceria e il messo<br />

o nuncius funge da portavoce per la volontà di un soggetto. È rilevante l’errore ostativo del portavoce, se questo<br />

sbaglia a pronunciare la dichiarazione il contratto è annullabile se riconoscibile dall’altro contraente.<br />

Quale sono le fonti di una procura (obbligazione di un soggetto a fare agire un rappresentante in suo nome)?<br />

Un dipendente può essere rappresentante del titolare e concludere contratti a suo nome , oppure un agente per<br />

un principale, infine può trattarsi di contratto di mandato: contratto con il quale un soggetto, il mandatario, si<br />

obbliga nei confronti di una altro, il mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo (art 1703).<br />

Il contratto è oneroso, salvo contrario e il mandatario ha diritto ad un compenso.<br />

Può capitare che il mandatario sia senza rappresentanza, egli agirà per conto del mandante ma a nome proprio<br />

con la conseguenza che sarà lui ad acquisire diritti ed obbligazioni in forza del contratto. Il contratto di mandato<br />

obbliga il mandatario a ritrasferire i diritti che ha acquisito al mandante ed ha il diritto al rimborso spese.<br />

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Del mandato senza rappresentanza si parla anche come rappresentanza indiretta: il duplice contratto, prima tra<br />

mandatario e terzo e poi tra mandatario e mandante ha gli stessi effetti della rappresentanza. Si definisce anche<br />

interposizione reale di persona: reale per distinguerla dalla simulazione (fittizia) e perché il mandatario senza<br />

rappresentanza è un reale contraente. Il mandante interponente si affida al mandatario senza rappresentanza<br />

come un mero prestanome per concludere atti che gli sono vietati oppure per non mostrare il suo patrimonio.<br />

Il terzo contraente non può agire nei confronti del mandante. Quest’ultimo può invece rivendicare le cose mobili<br />

acquistate dal mandatario come sue, salvo buona fede del terzo compratore e gli è concesso di esigere i crediti<br />

nei confronti del mandatario. Il diritto del mandante sui beni mobili o immobili acquistati dal mandatario è<br />

protetto contro le pretese dei creditori del mandatario che non possono agire su di essi se il mandato risulta<br />

antecedente al pignoramento.<br />

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO<br />

Con contratto si intende sia l’atto giuridico sia il rapporto giuridico da esso stabilito fra le parti cioè l’insieme delle<br />

obbligazioni e dei diritti delle parti il cui adempimento prende il nome di esecuzione. Si deve distinguere tra<br />

contratti ad esecuzione:<br />

• ISTANTANEA: l’adempimento si esaurisce nel compimento di un solo atto simultaneo alla conclusione del<br />

contratto (vendita e acquisto al momento della consegna della cosa e del pagamento).<br />

• <strong>DI</strong>FFERITA: quando è fissato un termine e l’esecuzione sarà differita rispetto alla conclusione del contratto.<br />

L’adempimento può essere frazionato (mutuo, pagamento a rate).<br />

• CONTINUATA O PERIO<strong>DI</strong>CA: obbligazione continuativa nel tempo o che deve essere ripetuta. Può essere:<br />

− DARE: erogazione di energia elettrica;<br />

− FARE: lavoro di un dipendente con contratto di lavoro;<br />

− NON FARE: concorrenza per cinque anni.<br />

I contratti prendono il nome di contratti di durata.<br />

Secondo l’art 1372 il contratto ha forza di legge per le parti. Per sciogliere il contratto occorre un nuovo atto di<br />

autonomia contrattuale, un nuovo accordo fra le parti diretto ad estinguere il già creato rapporto contrattuale:<br />

mutuo dissenso.<br />

Il contratto può consentire ad una delle due parti o ad entrambe la facoltà di recesso unilaterale che, nel<br />

momento in cui viene comunicato all’altra parte, provoca lo scioglimento di ogni rapporto giuridico instaurato in<br />

precedenza.<br />

Nei contratti ad esecuzione istantanea o differita la facoltà di recesso può essere fatta valere prima che il<br />

contratto abbia avuto un principio di esecuzione, per i contratto ad esecuzione continuata o periodica il recesso è<br />

possibile anche dopo che sia iniziata l’esecuzione del contratto: il recesso scioglie il rapporto contrattuale senza<br />

effetto retroattivo. La clausola che riconosce la facoltà di recesso può provvedere un corrispettivo per il recesso<br />

(analoga la caparra).<br />

Le modificazioni non possono, come per lo scioglimento, essere fatte unilateralmente, salvo possibilità (nei<br />

contratti bancari, gli operatori si riservano il diritto di mutare il tasso di interesse).<br />

Il mutuo dissenso o la facoltà di recesso unilaterale non bastano, per sciogliere un contratto c’è bisogno di una<br />

causa ammessa dalla legge e sono di due ordini: per i contratti a titolo oneroso sono la risoluzione e la<br />

rescissione, per i contratti di durata, invece, la legge nega rapporti perpetui ma, d’altra parte, cerca di<br />

promuovere lo sviluppo economico e il progresso. Per conciliare questi due aspetti la legge utilizza due figure:<br />

• TERMINE (FINALE) MASSIMO: per alcuni contratti ad esecuzione continuata o periodica è un requisito<br />

essenziale la previsione di un:<br />

− TERMINE <strong>DI</strong> DURATA: società di capitali,<br />

− TERMINE MASSIMO <strong>DI</strong> DURATA: la locazione non può durare oltre trenta anni, la non concorrenza cinque.<br />

• RECESSO: che può essere:<br />

− PURO E SEMPLICE (ad nutum): come mero atto di autonomia che non richiede giustificazione,<br />

− PER GIUSTA CAUSA: giustificato dal contraente che recede.<br />

CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI E REALI<br />

Il contratto non è solo fonte di obbligazione ma anche modo di acquisto o trasferimento della proprietà.<br />

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Si parla di contratti con:<br />

• EFFETTI OBBLIGATORI: quando si fa riferimento alle obbligazioni che ne derivano; quando un contratto è solo<br />

fonte di obbligazioni (locazione, mandato, comodato) si definisce con effetto obbligatorio.<br />

• EFFETTI REALI: quando si fa riferimento agli effetti prodotti direttamente al momento stesso della formazione<br />

dell’accordo tra le parti (il trasferimento di proprietà dal venditore all’acquirente al momento della vendita);<br />

quando un contratto è al tempo stesso fonte di obbligazioni (consegnare la cosa) e di trasferimento della<br />

proprietà (vendita, permuta) si definisce con effetto reale.<br />

CONTRATTI CONSENSUALI<br />

Il principio consensualistico (art 1376) dice che: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della<br />

proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si<br />

trasmettono e si acquisiscono per effetto del consenso delle parti. Una cosa determinata specifica è già nostra nel<br />

momento del perfezionamento del contratto, è superfluo agli effetti del trasferimento di proprietà, il pagamento<br />

del prezzo. La legge protegge il venditore non pagato in altri modi: egli può, per i beni immobili o registrati<br />

iscrivere un’ipoteca legale a garanzia delle obbligazioni; per i beni mobili può vendere con riserva di proprietà, il<br />

trasferimento avviene al pagamento dell’ultima rata.<br />

Per le cose di genere la proprietà si trasferisce al momento della consegna.<br />

Quando l’oggetto del contratto è il trasporto di merci, la proprietà sarà trasferita al momento della consegna al<br />

vettore o allo spedizioniere (il petrolio comprato dal Medio Oriente diventerà proprietà dell’impresa Europea al<br />

momento della consegna da parte degli Arabi al vettore). Il momento del trasferimento della proprietà è<br />

fondamentale per il rischio di perimento che incombe sempre sul proprietario che dovrà, in ogni caso, pagarne il<br />

prezzo.<br />

CONTRATTI REALI<br />

In linea generale l’accordo delle parti è condizione necessaria e sufficiente per perfezionare il contratto, per altri<br />

casi è condizione solo necessaria: sono contratti reali quelli che richiedono anche la consegna della cosa che<br />

forma l’oggetto del contratto (locazione, comodato, mutuo, deposito). Nella vendita o nella locazione la consegna<br />

è solo adempimento di un obbligazione già sorta al momento dell’accordo.<br />

La consegna svolge una specifica funzione anche per i contratti consensuali, se una casa è data in locazione a più<br />

persone, il diritto personale di godimento spetta a chi per primo ha conseguito il godimento sulla cosa; per i beni<br />

mobili la proprietà spetta a chi per primo ne ha conseguito il possesso e per i beni immobili o registrati che per<br />

primo ha trascritto l’acquisto.<br />

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO RISPETTO A TERZI<br />

L’art 1372 dice che il contratto ha forza di legge per le parti ma non produce effetti nei confronti di terzi (nessuno<br />

può essere obbligato a fare qualcosa contro la sua volontà).<br />

La promessa del fatto o dell’obbligazione del terzo ne è un esempio: se Tizio vende a Caio promettendo che<br />

anche il terzo Sempronio gli venderà un'altra cosa obbliga solo se stesso, se Sempronio rifiuta di obbligarsi, sarà<br />

Tizio, il promittente, a indennizzare Caio.<br />

Il patto di non alienare (io vendo a te che ti obblighi a non rivendere) è valido solo se iscritto in un limite di<br />

tempo, e se è interesse apprezzabile di una delle parti. In questo caso è evidente l’esigenza economica della libera<br />

circolazione della ricchezza: io ti vendo un’auto e tu, per sei mesi, non puoi rivenderla così da incentivare la<br />

vendita di auto nuove.<br />

Il contratto per persona da nominare consiste nel concludere un contratto in cui il soggetto che godrà di diritti e<br />

che si obbligherà sarà nominato successivamente. Questa riserva di nomina è molto frequente nella vendita di<br />

immobili con una funzione analoga al contratto preliminare. La nomina deve essere fatta entro tre giorni e<br />

accompagnata dall’accettazione del terzo.<br />

Produce effetti corrispondenti alla ratifica, la persona nominata acquista diritti e assume obbligazioni<br />

retroattivamente dalla data del contratto; in mancanza di nomina il contratto ha effetto sulle parti originarie (a<br />

differenza della ratifica che se manca rende il contratto del falso procuratore inefficace).<br />

Il contratto a favore di terzo non obbliga un terzo ma lo rende beneficiario di diritti: si distingue lo stipulante che<br />

contratta a favore del terzo e il promittente che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore<br />

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del terzo. Tizio (stipulante) vende a Caio (promittente) che si obbliga a pagare il prezzo a Sempronio che è<br />

beneficiario. Probabilmente Tizio è debitore di Sempronio e istaura, stipulando il contratto con Caio a favore del<br />

terzo, un rapporto di valuta, la mancanza di questa causa rende il contratto nullo.<br />

A differenza del contratto con persona da nominare, non occorre l’accettazione del terzo, qualora il terzo dichiari<br />

di non voler profittare, gli effetti spettano allo stipulante. Infine, il contratto a favore di terzo è valido solo se lo<br />

stipulante ha interesse, una causa economico-sociale che lo spinga a procurare beneficio ad un terzo (io stipulo<br />

un’assicurazione sulla vita per i mie figli per spirito di liberalità). Se però risulta che i figli non sono miei, il<br />

contratto si annulla con effetto retroattivo cioè io ritorno proprietario del capitale investito per l’assicurazione dei<br />

miei figli.<br />

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO<br />

Si distingue tra contratti:<br />

− A TITOLO ONEROSO: scambio di una prestazione per ricevere una controprestazione. Si parla infatti di<br />

contratti a prestazioni corrispettive: una prestazione trova causa nella prestazione dell’altra.<br />

La corrispettività delle prestazione è chiamata sinallagma e si distingue:<br />

− GENETICO: la corrispettività nella causa contratto,<br />

− FUNZIONALE: al momento dell’esecuzione delle prestazioni (concretizzazione della causa).<br />

− A TITOLO GRATUITO: un soggetto di obbliga a compiere una prestazione senza ottenere niente in cambio da<br />

contratto (donazione, mandato gratuito ecc.).<br />

È possibile, nei contratti a titolo oneroso, che ci sia un’alterazione della causa: lo scambio tra le due prestazioni<br />

non può più compiersi, esistono tre diverse ipotesi:<br />

1. INADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE,<br />

2. IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE,<br />

3. ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE.<br />

L’alterazione della causa è un difetto funzionale della causa perché si manifesta al momento dell’esecuzione del<br />

contratto (la mancanza o l’illiceità originaria, genetica, comporta la nullità) e provoca la risoluzione del contratto<br />

cioè il suo scioglimento (le ragioni che rendono possibile la risoluzione sono le cause “ammesse dalla legge” senza<br />

necessità del mutuo dissenso).<br />

La risoluzione riguarda il rapporto contrattuale non il contratto come accordo che rimane invariato e resta valido,<br />

viene invece sciolto il rapporto con effetto retroattivo tra le parti, non rispetto ai terzi. Per quanto riguarda<br />

l’esecuzione continuata o periodica invece, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.<br />

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO<br />

L’inadempimento di un’obbligazione deve presentare un requisito ulteriore rispetto al comune concetto di<br />

inadempimento, deve essere non di scarsa importanza (art 1455) cioè tale da rendere non giustificata la<br />

controprestazione.<br />

A volte è la legge a stabilire quando un inadempimento è di scarsa importanza (il mancato pagamento di una rata<br />

se minore di un ottavo per prezzo totale) in altri casi sarà il giudice a valutare la gravità dell’inadempimento. Si<br />

dice che la risoluzione assume due forme:<br />

1. GIU<strong>DI</strong>ZIALE: quando una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive non adempie un’obbligazione,<br />

l’altra può:<br />

− Agire in giudizio per ottenere l’adempimento chiedendo al giudice di condannare l’inadempiente,<br />

− Agire per la risoluzione chiedendo al giudice di sciogliere il contratto e sarà così esonerato dal compiere la<br />

sua prestazione e se l’avesse già compiuta, l’altra parte dovrà restituirla.<br />

2. STRAGIU<strong>DI</strong>ZIALE: se ne individuano tre forme:<br />

1. <strong>DI</strong>FFIDA AD ADEMPIERE: il contratto può essere risolto per inadempimento senza la possibilità di un<br />

provvedimento del giudice; una parte sollecita l’altra per iscritto ad adempiere non prima di quindici<br />

giorni altrimenti il contratto sarà risolto di diritto (l’altra parte può presentare al giudice una lamentela se<br />

ritiene che la causa sia di scarsa importanza).<br />

2. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: esonera dalla necessità di valutare l’importanza della clausola, quando<br />

una delle due parti è inadempiente verso una determinata obbligazione, il contratto è risolto di diritto a<br />

patto che abbia dichiarato all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.<br />

3. TERMINE ESSENZIALE: l’adempimento è previsto entro un limite e questo è scaduto.<br />

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ECCEZIONE <strong>DI</strong> INADEMPIMENTO<br />

Il rapporto di corrispettività legittima una parte a rifiutare di adempire la sua prestazione se l’altra parte non<br />

adempie contemporaneamente oppure non adempie nei termini stabiliti. Questo è il principio dell’eccezione di<br />

inadempimento (all’inadempiente non si deve adempiere).<br />

Caso analogo se l’altra parte subisse un notevole mutamento delle condizioni patrimoniali, la controparte può<br />

sospendere l’esecuzione a meno che la prima non offra idonee garanzie.<br />

La parte inadempiente è comunque tenuta a risarcire il danno.<br />

La parte che chiede il risarcimento ha l’onere di provare di avere subito il danno cagionato da inadempimento o<br />

ritardo, il contratto può però prevedere una penale per l’inadempimento o il ritardo con il duplice effetto:<br />

1. <strong>DI</strong>SPENSARE DALL’ONERE <strong>DI</strong> PROVARE IL DANNO,<br />

2. LIMITARE IL RISARCIMENTO ALL’AMMONTARE DELLA PENALE.<br />

La penale è prevista dal contratto ma è versata solo in caso di inadempimento o ritardo.<br />

Diversa è la caparra che è una somma di denaro che una parte dà all’altra al momento della conclusione del<br />

contratto; si possono verificare tre situazioni:<br />

1. LA PARTE CHE HA DATO LA CAPARRA ADEMPIE: l’altra parte dovrà restituirgliela.<br />

2. LA PARTE CHE HA DATO LA CAPARRA NON ADEMPIE: l’altra parte può trattenere la caparra e recedere.<br />

3. LA PARTE CHE HA RICEVUTO LA CAPARRA NON ADEMPIE: la parte che l’ha data può esigere il doppio della<br />

caparra e recedere dal contratto.<br />

Diversa dalla caparra appena descritta (confirmatoria) è la caparra penitenziale che deve essere consegnata<br />

sempre alla conclusione del contratto come corrispettivo del recesso.<br />

RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE<br />

L’inadempimento per impossibilità sopravvenuta della prestazione comporta l’estinzione dell’obbligazione, nel<br />

momento in cui si parla di contratti a prestazioni corrispettive, questo rende ingiustificata ogni controprestazione<br />

comportando la risoluzione del contratto (risoluzione di diritti senza giudizio).<br />

Può accadere che l’impossibilità derivi da causa imputabile al creditore, in questo caso, in silenzio alla legge, il<br />

contratto può non risolversi e il contraente che ha reso impossibile la propria prestazione è tenuto ad eseguire la<br />

controprestazione mentre l’altro contraente è liberato; oppure si può risolvere il contratto ma esporrà il creditore<br />

alla responsabilità per i danni alla controparte.<br />

Quando l’impossibilità sopravvenuta è solo parziale allora la controparte ha diritto alla riduzione della propria<br />

prestazione oppure recedere dal contratto per giusta causa. Questo implica una corrispettività del valore<br />

economico delle prestazioni (contratti commutativi).<br />

RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE<br />

Il carattere di commutatività può venir meno e una prestazione può diventare troppo oneroso nei confronti<br />

dell’altra sia per i contratti a esecuzione istantanea o differita sia continuata o periodica qualora sopraggiungono<br />

avvenimenti straordinari e imprevedibili. In questo caso la parte la cui prestazione è diventata eccessivamente<br />

onerosa può agire in giudizio per la risoluzione del contratto; l’altra parte per evitare la risoluzione può<br />

modificare equamente le condizioni contrattuali.<br />

Un esempio di avvenimento imprevedibile è l’inflazione eccessiva che comporta un aumento dei prezzi fuori<br />

dall’alea normale del contratto.<br />

Le norme sulla risoluzione per eccessiva onerosità non si applicano sui contratti aleatori quando un contraente si<br />

obbliga ma è incerto sulla controprestazione e accetta il rischio di non ricevere nulla in cambio. Il contratto può<br />

essere aleatorio per:<br />

− NATURA: assicurazione (l’assicuratore gli dovrà la controprestazione al momento del sinistro)<br />

− VOLONTA’ DELLE PARTI: acquisto di cosa futura.<br />

I contratti aleatori sono contratti a prestazioni commutative e ad essi si applicano le norme per la risoluzione per<br />

inadempimento, impossibilità sopravvenuta ma si distinguono da quelli commutativi perché non sono sottoposto<br />

alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.<br />

RESCISSIONE DEL CONTRATTO<br />

Rescissione indica risoluzione per due specifiche cause:<br />

1. Contratto concluso in condizioni di pericolo o stato di bisogno,<br />

2. Presupposizione.<br />

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CONTRATTO CONCLUSO IN CON<strong>DI</strong>ZIONI <strong>DI</strong> PERICOLO O STATO <strong>DI</strong> BISOGNO (1)<br />

Una persona può assumere obbligazioni a condizioni inique perché in quel momento si trovava in uno stato di<br />

pericolo (decide di pagare 1000€ una persona affinché lo accompagni all’ospedale) ai fini di salvare la propria vita<br />

o di altri (art 1447).<br />

E più frequente il contratto concluso in stato di bisogno e l’altra parte ne approfitta, in questo caso la prima può<br />

chiedere la rescissione per lesione (uno ha svenduto i propri beni e il compratore, conoscendo le condizioni del<br />

primo, insiste nell’abbassare il prezzo). Esiste un criterio per stabilire quando c’è sproporzione (lesione oltre la<br />

metà).<br />

Come nel caso di eccessiva onerosità, la parte può evitare la rescissione modificando le condizioni in modo da<br />

ricondurle ad equità.<br />

Le cause di rescissione sono difetti genetici e non funzionali, il codice civile li assimila alle cause di risoluzione e<br />

non di annullamento (sebbene più affini). Non è ammessa la convalida ma è possibile ricondurre le condizioni ad<br />

equità. la rescissione cade in prescrizione dopo un anno dalla conclusione del contratto.<br />

PRESUPPOSIZIONE (2)<br />

È causa di risoluzione non prevista dalla legge ma riconosciuta dalla giurisprudenza: è un presupposto oggettivo<br />

che le parti avevano in mente al momento della conclusione del contratto ma che non hanno menzionato nel<br />

contratto; ma, al venir meno di quel presupposto, il contratto può essere risolto dal giudice. Ad esempio io<br />

prendo in locazione un balcone per un dato giorno ad una data ora perché in quel giorno c’è una parata, non lo<br />

specifico però nei motivi del contratto. A causa del maltempo la parata viene rimandata. Non è un errore sui<br />

motivi perché non è una sbagliata conoscenza ma sopravvenienza della situazione. Io posso rescindere il<br />

contratto qualora ci sia stata buona fede dando rilievo all’alterazione funzionale della clausola rendendo non più<br />

giustificato lo scambio fra le prestazioni contrattuali.<br />

BUONA FEDE CONTRATTUALE<br />

Si parla di buona fede in:<br />

− SENSO SOGGETTIVO: ignoranza di ledere altri (possesso di buona fede),<br />

− SENSO OGGETTIVO: dovere di una parte del contratto di comportarsi secondo correttezza o lealtà (buona<br />

fede contrattuale).<br />

La buona fede è anche criterio di interpretazione del contratto per colmare eventuali e inevitabili lacune della<br />

legge. Quelle che non sono scritte sono regole di costume e, in fase di giudizio, si dovrà tener conto del settore in<br />

cui è stata compiuta la controversia (nel settore della vendita delle automobili taluni comportamenti possono<br />

sembrare eccessivamente spregiudicati per una persona comune ma non lo sono se si inserisce nel quadro<br />

economico).<br />

Il dovere di buona fede opera:<br />

• SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO (art 1337): è in questo caso un dovere di<br />

informazione di una parte nei confronti dell’altra onde evitare eventuali errori ostativi determinanti dunque<br />

del consenso.<br />

La reticenza è la violazione del dovere di informazione è può comportare l’annullamento perché considerata<br />

come dolo omissivo obbligando la parte a risarcire dei danni che quella potrebbe causare.<br />

È anche contraria alla buona fede la rottura delle trattative contrattuali precontrattuali dal momento che<br />

l’altra parte avrebbe potuto fare affidamento sulle conseguenze dell’imminente contratto. Questo obbliga la<br />

parte a risarcire l’altra: è la cosiddetta responsabilità precontrattuale cioè una forma di responsabilità da<br />

fatto illecito.<br />

Un’ipotesi di responsabilità precontrattuale è la seguente: una parte che conosce o potrebbe, con l’uso della<br />

diligenza, conoscere una causa di invalidità del contratto, se non ne dà notizia all’altra (ad esempio un errore<br />

in cui è incappata), è tenuta a risarcire il danno per aver, senza colpa, confidato alla validità o efficacia del<br />

contratto.<br />

• ESECUZIONE DEL CONTRATTO (art 1375): due specifiche applicazioni sono:<br />

1. Obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione cioè conservare con diligenza la<br />

cosa che sarà alienata.<br />

2. Divieto di avvalersi della eccezione di inadempimento se il rifiuto è contrario alla buona fede (un’azienda<br />

elettrica blocca l’erogazione perché non ha pagato la bolletta perché si trovava fuori dal Paese).<br />

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La buona fede nell’esecuzione è un’obbligazione contrattuale, non rispettarla è quindi inadempimento<br />

contrattuale e può essere, se opportunamente grave, causa di risoluzione per inadempimento.<br />

La violazione di buona fede è anche l’abuso del diritto quando un contraente esercita verso l’altro i diritti che gli<br />

derivano per realizzare uno scopo diverso da quello preordinato. Ad esempio un soggetto vuole sciogliersi dal una<br />

vendita e, per ottenere la risoluzione, alza il prezzo di vendita approfittando di una difficoltà economica dell’altra<br />

parte. Questa violazione obbliga la parte in causa a risarcire il danno.<br />

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO<br />

Quando il contratto non è tacito è formato da parole il cui senso non è sempre inequivocabile e può generare<br />

controversie tra le parti, esistono due criteri di interpretazione:<br />

• SOGGETTIVO: si basano sulla ricerca della comune intenzione delle parti andando anche al di là delle parole.<br />

Esistono due metodi che permettono di risalire all’intenzione delle parti:<br />

− STORICO: valutare il comportamento complessivo delle parti, durante le trattative e anche posteriori alla<br />

conclusione,<br />

− LOGICO: interpretazione complessiva dal generale al particolare delle clausole.<br />

• OGGETTIVO: secondo buona fede(art 1366). Se risulta che le parti abbiano agito in mala fede, il tentativo di<br />

dimostrare il contrario secondo interpretazione soggettiva soccombe davanti all’interpretazione secondo<br />

buona fede.<br />

Per le clausole ambigue vale il principio generale di conservazione del contratto (la clausola si interpreta nel<br />

senso che la valida); vale inoltre l’interpretazione secondo usi interpretativi, le clausole generali sono<br />

interpretate a difesa del contraente debole ed infine, se il significato rimane oscuro, si interpreta affinché si<br />

realizzi un equo contemperamento degli interessi.<br />

I FATTI ILLECITI<br />

È fatto illecito, secondo la definizione dell’art 2043: qualsiasi fatto doloso o colposo che cagiona ad altri danno<br />

ingiusto. Sono fonti di obbligazioni, in particolare, obbligano colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno<br />

che il fatto illecito ha cagionato: è un’obbligazione di dare avente per oggetto il pagamento di una somma di<br />

denaro equivalente del danno cagionato. Non è danno ingiusto se provocato nell’esercizio di un diritto come chi<br />

uccide per difendere sé o altri oppure i propri beni (legittima difesa) oppure chi in stato di necessità ferisce un<br />

innocente.<br />

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE<br />

Art 1218 Art 2043<br />

Per danni del contraente inadempiente Per danni cagionati da fatto illecito<br />

Onere della prova del debitore (cause che rendono la<br />

prestazione impossibile a imprevedibili e a lui non<br />

imputabili)<br />

Onere della prova del creditore (dolo o colpa del<br />

danneggiante)<br />

Il fatto illecito si scompone il:<br />

• ELEMENTI OGGETTIVI:<br />

1. FATTO: comportamento umano commissivo (chi lede altri) od omissivo (omissione di soccorso).<br />

2. DANNO: lesione di un interesse altrui meritevole di protezione secondo l’ordinamento giuridico.<br />

Quando non è la legge a valutare ingiusto un danno si rimanda al giudice che valuta caso per caso<br />

(atipicità dell’illecito). Esistono serie di casi in cui il requisito di ingiustizia è fuori discussione, cioè quando<br />

sono stati lesi:<br />

<strong>DI</strong>RITTI ASSOLUTI:<br />

<strong>DI</strong>RITTI DELLA PERSONALITA’ (ferimento di una persona o diffamazione)<br />

<strong>DI</strong>RITTI REALI (danneggiamento di una cosa)<br />

<strong>DI</strong>RITTI AL MANTENIMENTO (viene leso il diritto al mantenimento dei parenti dell’ucciso)<br />

<strong>DI</strong>RITTI RELATIVI:<br />

<strong>DI</strong> CRE<strong>DI</strong>TO sia che un terzo comporti l’estinzione del rapporto obbligatorio (un terzo distrugge la<br />

casa data in locazione) sia che un terzo abbia reso solo temporaneamente impossibile la prestazione<br />

(un terzo ferisce un mio dipendente) oppure sia concorso nell’inadempimento del debitore (A vende<br />

a B che si obbliga a vendere a C, A però non vende a B e di conseguenza B è inadempiente verso C. C<br />

può chiedere il risarcimento non solo a B ma anche ad A).<br />

ALTRE IPOTESI:<br />

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LIBERTA’ CONTRATTUALE (falsa informazione del terzo)<br />

SITUAZIONE <strong>DI</strong> FATTO (uccisione di una persona che provvedeva al mantenimento della sua<br />

compagna, questa avrà diritto al mantenimento anche se non moglie di diritto)<br />

INTERESSI LEGITTIMI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />

3. RAPPORTO <strong>DI</strong> CAUSALITA’ FRA FATTO E DANNO: è una conditio sine qua non e il rapporto deve essere<br />

diretto cioè il danno deve apparire come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto.<br />

• ELEMENTI SOGGETTIVI:<br />

• DOLO: intenzione di provocare l’evento dannoso (omicidio volontario).<br />

DOLO EVENTUALE (chi spara per intimidire e invece ferisce o uccide)<br />

• COLPA: mancanza di diligenza, prudenza o perizia.<br />

COLPA COSCEINTE: (chi spara per colpire il ladro invece colpisce l’ostaggio)<br />

RESPONSABILITA’ IN<strong>DI</strong>RETTA<br />

Nelle ipotesi di responsabilità indiretta chi ha commesso il fatto illecito non è tenuto a risarcire l’entità del danno:<br />

1. RESPONSABILITA’ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI: del danno risponde, oltre al dipendente anche il suo<br />

datore di lavoro (art 2049).<br />

2. RESPONSABILITA’ <strong>DI</strong> CHI E’ TENUTO A SORVEGLIANZA <strong>DI</strong> INCAPACI: del fatto illecito commesso da persona<br />

incapace di intendere e di volere risponde solo chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace (art 2047).<br />

3. RESPONSABILITA’ DELI GENITORI, DEI TUTORI E DEI PRECETTORI (insegnanti): sono responsabili dei fatti<br />

commessi dei minori ad essi affidati (art 2048).<br />

Dalle ipotesi 2 e 3 ci si può liberare provando di non aver potuto impedire il fatto, nell’ipotesi 1 invece il padrone<br />

è sempre responsabile (responsabilità per rischio di impresa).<br />

4. RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO: egli risponde dei fatti illeciti cagionati dal guidatore a<br />

meno che non provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.<br />

RESPONSABILITA’ OGGETTIVA<br />

Quando il danno è stato prodotto da un fatto senza dolo e senza colpa, si basa sulla sola esistenza di un rapporto<br />

di causalità: si risponde del danno quando appare come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto commesso<br />

e ci se ne libera provando l’imprevedibilità o la inevitabilità dell’evento dannoso (provando l’assenza del<br />

rapporto causa-effetto). I casi più importanti di responsabilità oggettiva sono:<br />

• ESERCIZIO <strong>DI</strong> ATTIVITÀ PERICOLOSE: chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di attività pericolose è<br />

tenuto al risarcimento del danno se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art<br />

2050). Il danneggiante ne risponde indipendentemente da ogni colpa e se ne libera come da art 2050 cioè<br />

qualora l’evento dannoso non sia una conseguenza diretta dell’attività pericolosa ma si mostri come evento<br />

imprevedibile ed inevitabile.<br />

• ANIMALI O COSE IN CUSTO<strong>DI</strong>A (artt. 2051 e 2052): in questo caso, a differenza di quanto nello svolgimento di<br />

attività pericolose, ci si libera da responsabilità provando il caso fortuito cioè un evento imprevedibile ed<br />

inevitabile che ha da solo creato le condizioni dell’evento dannoso escludendo il rapporto di causalità tra fatto<br />

e danno (un cane morde un passante dopo che la catena viene rotta da un fulmine). Se la causa rimane ignota<br />

il soggetto risponde del danno.<br />

• ROVINA <strong>DI</strong> E<strong>DI</strong>FICIO: ci si libera provando che il crollo non è dovuto a difetti di manutenzione o vizio di<br />

costruzione e che egli ha adottato tutte l misure di prevenzione del crollo (art 2053).<br />

• CIRCOLAZIONE <strong>DI</strong> VEICOLI: il conducente di veicoli senza guida di rotaia è responsabile del danno provocato<br />

dal veicolo anche se non è in colpa (nonostante la guida diligente ed esperta). Si libera con la prova di aver<br />

fatto tutto il possibile (umanamente) per evitare il danno (art 2054).<br />

Quando il conducente non è il proprietario, il primo può liberarsi provando che la circolazione del veicolo è<br />

avvenuta contro la sua volontà (responsabilità indiretta). Conducente e proprietario rispondono in solido (il<br />

danneggiato può esigere l’intero risarcimento da uno o dall’altro).<br />

IL RISARCIMENTO DEL DANNO<br />

Se possibile, il risarcimento in forma specifica è preferibile (un nuovo bene per risarcire quello distrutto), il danno<br />

permanente a persone può anche essere liquidato in forma di rendita vitalizia (invalidità grave e permanente). Il<br />

danno risarcibile è solo il danno patrimoniale che comprende il danno emergente e il lucro cessante.<br />

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I danni non patrimoniali, i danni morali (sofferenze fisiche o psichiche) sono risarcibili come da art 2059 solo nei<br />

casi previsti dalla legge: il più noto è il danno che costituisce anche un reato. Recentemente la Cassazione ha<br />

esteso i danni non patrimoniali a tutti i danni alla persona (riservatezza, salute ecc.).<br />

Sono danni biologici le lesioni all’integrità fisico-psichica di un soggetto che ha diritto al triplo della pensione<br />

sociale, se poi la lesione cagionatagli gli blocca un reddito, gli verrà liquidato anche il mancato guadagno.<br />

Se più persone solo responsabili del medesimo danno, ne rispondono solidalmente, chi ha pagato avrà poi diritto<br />

all’azione di regresso nei confronti degli altri danneggianti in misura pari al grado della colpa.<br />

IL DANNO DA PRODOTTI<br />

L’art1 della Direttiva comunitaria 25 luglio 1985, n° 374 esprime “il produttore è responsabile del danno causato<br />

da un difetto del suo prodotto” e l’art 5 precisa “un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può<br />

legittimamente attendere date le circostanze”.<br />

I principi della direttiva attribuiscono al produttore una responsabilità oggettiva dispensando il consumatore<br />

dall’onere di provare la colpa del produttore introducendo la presunzione di colpa. Non si tratta di responsabilità<br />

per rischio di impresa (art 5) e in quanto responsabilità oggettiva, esistono modi per liberare dalla responsabilità il<br />

produttore e sono descritti nell’art 118.<br />

ALTRI ATTI O FATTI FONTE <strong>DI</strong> OBBLIGAZIONI<br />

Gli altri atti che sono fonte di obbligazione sono le dichiarazioni di volontà con la differenza, rispetto ai contratti,<br />

che la condizione necessaria e sufficiente affinché si formi l’obbligazione è la dichiarazione dell’obbligato.<br />

Per quanto riguarda i fatti, essi generano l’obbligazione indipendentemente dalla volontà dell’obbligato.<br />

ATTI UNILATERALI<br />

Sono atti fra vivi a contenuto patrimoniale, possono essere produttivi di effetti reali (fondazione o concessione di<br />

ipoteca) oppure di effetti obbligatori e vengono definite promesse unilaterali dove un soggetto, il promittente si<br />

obbliga ad eseguire una promessa solo per il fatto di averla unilateralmente promessa indipendentemente<br />

dall’accettazione del soggetto a favore. Le promesse unilaterali sono tipiche (art 1987).<br />

Esempio di promesse unilaterali sono la promessa di debito e la ricognizione di debito il cui adempimento porta<br />

all’estinzione di due rapporti obbligatori: quello fondamentale per cui sono debitore e quello per cui sono<br />

promittente.<br />

L’onere della prova dell’inesistenza o nullità del rapporto alla base della promessa spetta al debitore.<br />

La promessa al pubblico è un altro esempio di promessa unilaterale.<br />

FATTI FONTE <strong>DI</strong> OBBLIGAZIONE<br />

• GESTIONE DEGLI AFFARI ALTRUI: chi si comporta come mandatario altrui senza aver ricevuto alcun mandato.<br />

Questo fatto genera due obbligazioni: il gestore (seppur senza mandato) deve continuare la gestione<br />

dell’affare altrui; l’interessato deve provvedere alle obbligazioni tipiche del mandante (pagare il corrispettivo,<br />

rimborsare le spese ecc.).<br />

Qualora l’interessato esegua una ratifica si producono gli stessi effetti del mandato (falsus procurator<br />

ratificato).<br />

• PAGAMENTO <strong>DI</strong> INDEBITO: esecuzione di una prestazione non dovuta:<br />

− INDEBITO OGGETTIVO: pagamento o prestazione che non trova giustificazione alcuna, fatto privo di causa<br />

e obbliga la restituzione del pagamento che, vista dalla parte del debitore viene chiamato diritto di<br />

ripetere (riottenere). Questo diritto viene meno in due ipotesi:<br />

1. Non si possono ripetere le prestazioni eseguite per obbligazioni naturali cioè doveri morali o sociali<br />

ma non imposti giuridicamente (io uccido per legittima difesa ma mi sento in obbligo morale di<br />

risarcire i familiari). Un altro esempio è il debito di gioco o scommessa (il perdente che ha pagato non<br />

può ripetere).<br />

2. Non si possono ripetere prestazioni contrarie al buon costume. Il contratto contrario al buon<br />

costume è nullo ma chi abbia pagato per fini contrari al buon costume non può ripetere (non posso<br />

avere indietro la mazzetta data al funzionario di dogana).<br />

− INDEBITO SOGGETTIVO: per errore scusabile, è ammessa la ripetizione.<br />

• ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA: tra due soggetti si verifica, senza giustificazione, una diminuzione e<br />

simultaneamente nei confronti dell’altro un incremento del patrimonio come nel caso dell’avulsione. Chi si è<br />

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arricchito senza causa è tenuto a indennizzare nei limiti dell’arricchimento della correlativa diminuzione<br />

patrimoniale il soggetto che risulta più povero dopo il fatto. Non si tratta di risarcimento del danno ma di<br />

indennità della minor somma tra l’ammontare del danno e quello del proprio arricchimento.<br />

È un’azione generale e sussidiaria perché esperibile in una serie illimitata di ipotesi e proponibile solo quando<br />

il fatto non permette al danneggiato di esercitare altre azioni basate su contratto, fatto illecito ecc. per farsi<br />

indennizzare (art 2042).<br />

RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE E GARANZIA DEL CRE<strong>DI</strong>TORE<br />

L’ atto o il fatto fonte dell’obbligazione genera una conseguenza che investe l’intero patrimonio del debitore: la<br />

responsabilità patrimoniale per cui, secondo l'art 2740: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni<br />

con tutti i suoi beni presenti e futuri. La situazione corrispondente è la garanzia del creditore per cui i beni del<br />

debitore costituiscono una garanzia. Il rapporto fra debito e responsabilità (e quindi fra credito e garanzia) si<br />

manifesta in 3 fasi del rapporto obbligatorio:<br />

1. FASE COSTITUTIVA (se si tratta di obbligazioni da contratto): quando si chiede un mutuo il debitore concede<br />

come garanzia al creditore uno o più suoi beni immobili. Se il debitore non dovesse adempiere, la banca potrà<br />

agire su quei beni (ipoteca e quindi vendita forzata).<br />

2. FASE ESTINTIVA: raggiunto il termine per l’adempimento, se il debitore risulta inadempiente, il creditore<br />

potrà procedere all’esecuzione forzata:<br />

− GENERICA: se il credito ha per oggetto una somma di denaro e si realizzerà in forma coattiva sul<br />

patrimonio (pignoramento e vendita forzata).<br />

− SPECIFICA: ottenendo un provvedimento dal giudice forzando il debitore ad eseguire la prestazione (di<br />

fare) o distruggere le cose costituite in violazione ad una obbligazione di non fare a sue spese.<br />

Se non è possibile l’esecuzione in forma specifica, il debitore dovrà risarcire il creditore dei danni.<br />

3. FASE INTERME<strong>DI</strong>A: se il patrimonio si riducesse, compromettendo la garanzia del creditore, il creditore è<br />

legittimato ad esperire diverse misure a tutela preventiva del credito. Una di queste misure, la decadenza dal<br />

beneficio del termine, mostra come il mutamento delle condizioni patrimoniali possa influire sul debito<br />

stesso. Un’altra misura sono i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale come l’azione surrogatoria<br />

e revocatoria.<br />

PEGNO<br />

È una garanzie specifica che dà al creditore la certezza di potersi soddisfare su un dato bene che può essere<br />

mobile, universalità di beni o diritti di credito. Si tratta di diritti reali su cosa altrui, il proprietario può alienare la<br />

cosa ipotecata ma il gravo non viene cancellato e il creditore pignoratizio acquista un duplice diritto:<br />

1. ESECUZIONE FORZATA: sul bene anche nei confronti del terzo acquirente (diritto di seguito della cosa<br />

pignorata) fino a quando il debito non sia stato estinto. Più precisamente si tratta non tanto di diritto reale su<br />

cosa altrui ma diritto reale di garanzia.<br />

2. SOD<strong>DI</strong>SFARSI DEL PREZZO RICAVATO DALLA VEN<strong>DI</strong>TA FORZATA: con prelazione nei confronti di altri eventuali<br />

creditori.<br />

Il patto commissorio cioè un accordo secondo cui, qualora il debitore non estingua il debito la proprietà della<br />

cosa pignorata passi nelle mani del creditore è nullo. Qualsiasi forma di elusione di questo divieto come la vendita<br />

a scopo di garanzia è da considerarsi in frode alla legge.<br />

Il pegno si perfeziona per contratto in forma scritta: quando si tratta di pegno di cose mobili, essendo un<br />

contratto reale si perfeziona solo con la consegna della cosa dal debitore al creditore. Quando si tratta di crediti,<br />

il contratto si perfeziona con la notificazione del pegno al debitore del credito.<br />

Se il debitore paga, in capitale e interessi, il credito garantito da pegno di cosa mobile, il creditore pignoratizio<br />

dovrà restituirgli la cosa (art 2974), in caso contrario può forzare la vendita e appropriarsi della parte di ricavato<br />

quantitativamente uguale al valore della cosa pignorata.<br />

Per il pegno di crediti (richiesta frequente da parte delle banche) il creditore è tenuto a riscuotere il credito. Il<br />

pegno di crediti implica un mandato a riscuotere il credito dove il mandante è il debitore e il mandatario il<br />

creditore (spesso banca).<br />

IPOTECA<br />

Gianluca Sigismondi – www.sharenotes.it Pag. 40


PEGNO IPOTECA<br />

Beni mobili, universalità di beni o diritti di credito Beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri<br />

Si perfeziona per contratto Richiede anche l’iscrizione in pubblici registri<br />

L’ipoteca può avere tre diverse fonti:<br />

1. IPOTECA VOLONTARIA: contratto fra debitore o terzo (fideiussore) datore di ipoteca o atto unilaterale<br />

(escluso il testamento) rigorosamente in forma scritta pena la nullità (norma imperativa art 2821).<br />

2. IPOTECA GIU<strong>DI</strong>ZIALE: sentenza di condanna al pagamento di denaro o adempimento di altra obbligazione.<br />

3. IPOTECA LEGALE: può essere iscritta anche contro la volontà del debitore nei casi espressamente previsti dalla<br />

legge (bene immobile non pagato dall’acquirente: ipoteca sul bene alienato garantendo il pagamento del<br />

prezzo).<br />

2 e 3 si costituiscono per iniziativa facoltativa del creditore, differiscono solo per il titolo che li legittima. Tale<br />

titolo è per 1 il contratto o l’atto unilaterale, per 2 la sentenza e per 3 l’atto di alienazione, la costituzione<br />

dell’ipoteca avviene con l’iscrizione nei pubblici registri (condizione necessaria ma non sufficiente, se il titolo è<br />

nullo non è valida) art 2808.<br />

Può accadere che su un medesimo bene ci siamo una o più ipoteche, sono contrassegnate, in ordine di tempo, da<br />

un numero ordinale, grado. Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, il ricavato soddisferà i<br />

creditori in ordine di grado.<br />

L’iscrizione ha durata ventennale al termine dei quali si estingue se non viene rinnovata.<br />

Come il pegno, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia: se il bene ipotecato viene venduto (ad un prezzo<br />

intuitivamente basso) il peso dell’ipoteca permane e il creditore può forzare la vendita anche nei dei confronti del<br />

terzo acquirente. Quest’ultimo ha tre possibilità per evitare la vendita forzata del proprio bene (art 2858):<br />

1. PAGARE I CRE<strong>DI</strong>TORI: conviene se il debito è molto inferiore rispetto al bene,<br />

2. RILASCIARE IL BENE: rifiutando il diritto di proprietà,<br />

3. PURGAZIONE DELL’IPOTECA: offrendo ai creditori una somma pari al prezzo del bene ipotecato.<br />

L’ipoteca si estingue anche con la cancellazione dal registro, questo necessità di un titolo che può essere<br />

l’estinzione dell’obbligazione garantita, la rinuncia del creditore, la vendita forzata ecc. in seguito alla domanda<br />

della parte interessata o di una sentenza.<br />

FIDEIUSSIONE<br />

Una persona garantisce (garanzia personale), con il proprio patrimonio, l’adempimento di un’obbligazione altrui<br />

(art 1936). È un contratto a favore di terzo, quest’ultimo è estraneo al contratto che è efficace anche se il debitore<br />

non ne è a conoscenza. La fideiussione produce responsabilità solidale nei confronti del creditore: il credito può<br />

essere richiesto dal debitore o dal suo fideiussore senza necessità di rivolgersi prima al debitore principale salvo<br />

beneficio della preventiva escussione del debitore principale se specificato da contratto.<br />

L’obbligazione fideiussoria deve essere espressa, si parla di fideiussione omnibus quando il fideiussore garantisce<br />

per tutte le obbligazioni nei confronti di una banca: è valida solo se è previsto un importo massimo garantito.<br />

il debito del fideiussore è un’obbligazione accessoria rispetto alla garanzia: se il contratto di debito originale viene<br />

dichiarato nullo o annullato si estingue anche la fideiussione. Se il creditore si rivolge al fideiussore, questo avrà<br />

diritto all’azione di regresso nei confronti del debitore.<br />

Il mandato di credito è un contratto con il quale una banca si obbliga verso un soggetto che gliene ha dato<br />

incarico (lettera di credito o credenziale) a fare credito ad un terzo in nome e per conto della banca stessa: il<br />

mandante risponde come fideiussore.<br />

IL CONCORSO DEI CRE<strong>DI</strong>TORI E LE CAUSE <strong>DI</strong> PRELAZIONE<br />

Spesso una medesima persona ha più creditori, la regola generale è la parità di trattamento (par condicio), ad<br />

essa fanno eccezione le cause di prelazione che consistono nel diritto di precedenza che la legge riconosce a<br />

determinati crediti.<br />

Sono cause di prelazione il pegno, l’ipoteca ei privilegi. Chi è creditore pignoratizio o ipotecario può procedere<br />

alla vendita forzata estinguendo il credito con preferenza (poi gradi) rispetto agli altri creditori.<br />

I creditori senza cause di prelazione sono detti chirografari, al contrario, quelli muniti di pegno, ipoteca o<br />

privilegio sono privilegiati o creditori con cause di prelazione.<br />

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I privilegi sono diritti di preferenza riconosciuti dalla legge a determinati crediti in considerazione alla causa del<br />

credito, sono tipici. Possono essere:<br />

• GENERALI: spetta su tutti i beni mobili del debitore ed è riconosciuto, ad esempio, in considerazione<br />

dell’esigenza di prelievo fiscale dello Stato.<br />

• SPECIALI: specifica connessione fra credito e cosa mobile o immobile, così l’albergatore ha privilegio sulle<br />

cose portate in albergo dal cliente oppure il concessionario sull’automobile portata per le riparazioni.<br />

Il privilegio speciale ha diritto di seguito.<br />

I MEZZI <strong>DI</strong> CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE E <strong>DI</strong> TUTELA PREVENTIVA DEL CRE<strong>DI</strong>TO<br />

Nella fase intermedia tra il momento costitutivo del rapporto obbligatorio e il tempo dell’adempimento, il<br />

creditore può valersi di speciali mezzi di conservazione della sua garanzia patrimoniale:<br />

• AZIONE REVOCATORIA: se il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che rechino pregiudizio<br />

alle ragioni del creditore, quest’ultimo può chiedere al giudice che l’atto di disposizione a lui pregiudizievole<br />

sia revocato (inefficace) (art 2901). Inefficacia relativa operante nei confronti di chi ha agito per ottenerla<br />

poiché il creditore che ha ottenuto la sentenza potrà soddisfarsene come se il bene non fosse mai uscito dal<br />

patrimonio del debitore.<br />

Il creditore deve provare:<br />

1. IL FATTO OGGETTIVO del pregiudizio che l’atto di disposizione arreca alle ragioni del creditore rendendo<br />

impossibile il soddisfacimento sul patrimonio restante del debitore.<br />

2. IL FATTO SOGGETTIVO della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e, se a titolo oneroso, anche<br />

di terzi. Il creditore deve provare che, al momento dell’alienazione, l’avente causa era a conoscenza del<br />

pregiudizio che avrebbe arrecato alla garanzia patrimoniale del dante causa.<br />

3. IL FATTO SOGGETTIVO della dolosa preordinazione dell’atto. A vende una casa a B e subito dopo chiede<br />

un prestito a C che lo concede convinto che quella casa sia ancora nel patrimonio di A.<br />

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni.<br />

Se il debitore è un imprenditore insolvente dichiarato fallito, si potrà esperire l’azione revocatoria<br />

fallimentare.<br />

• AZIONE SURROGATORIA: se il debitore trascura i propri diritti ledendo la garanzia patrimoniale, ciascun<br />

creditore può surrogarsi; cioè sostituirsi al debitore nell’esercizio di tali diritti verso terzi (eccetto quelli<br />

personali familiari). Ad esempio un creditore può surrogarsi e richiedere un credito che spettava il debitore<br />

originario.<br />

Chi agisce in surrogatoria reintegra il patrimonio del debitore a vantaggio di tutti i creditori a differenza<br />

dell’azione revocatoria.<br />

• SEQUESTRO CONSERVATIVO: è una misura preventiva che impedisce l’alienazione di alcuni beni che possono<br />

pregiudicare la garanzia patrimoniale.<br />

• DECADENZA DEL DEBITORE INSOLVENTE DAL BENEFICIO DEL TERMINE: nella fase intermedia tra sorgere<br />

dell’obbligazione e la scadenza del termine il debitore diventa insolvente cioè non più in grado di far fronte ai<br />

pagamenti. Il creditore può esigere immediatamente la prestazione e concorrere sul patrimonio del debitore<br />

insieme agli altri creditori.<br />

• <strong>DI</strong>RITTO <strong>DI</strong> RITENZIONE: il creditore che detiene una cosa del debitore può rifiutarsi di restituirgliela fino a<br />

quando il suo credito non sia stato soddisfatto. Il diritto di ritenzione è opponibile a terzi che rivendicano<br />

diritti sulla cosa.<br />

CIRCOLAZIONE E ALTRE VICENDE DEL CRE<strong>DI</strong>TO<br />

Alla pari dei beni, i crediti, possono circolare: essere quindi donati, permutati o venduti.<br />

LA CESSIONE DEL CRE<strong>DI</strong>TO<br />

Con la cessione, il creditore (cedente) trasferisce il suo diritto di credito ad un altro soggetto (cessionario) senza<br />

necessità di consenso del debitore (ceduto) ma, affinché sia efficace, c’è bisogno di una notificazione a<br />

quest’ultimo. Se dopo la notificazione il ceduto paga al cedente può essere costretto a ripagare al cessionario.<br />

La cessione del credito a titolo oneroso o gratuito non è un contratto a sé stante ma l’oggetto di contratti<br />

traslativi di diritti. I crediti di carattere strettamente personale non possono essere ceduti.<br />

Se il medesimo credito è ceduto a più persone, prevale quella che è stata notificata per prima.<br />

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La cessione trasmette il credito a titolo derivativo e il cessionario è esposto alle stesse eccezioni a cui era esposto<br />

il cedente, se questo era, ad esempio, debitore del ceduto, quest’ultimo può opporre al cessionario la<br />

compensazione. Questo rende insicura la cessione del credito. Può accadere che:<br />

• CRE<strong>DI</strong>TO INESISTENTE: che nasce da un contratto poi dichiarato nullo. Il cedente garantisce l’evizione del<br />

trasferimento (il cedente dovrà garantire e rimborsare il cessionario quando terzi rivendichino il diritto sul<br />

credito).<br />

• MANCATO ADEMPIMENTO DEL DEBITORE: in generale il cedente non garantisce la solvenza (cessione pro<br />

soluto) del debitore ma con la clausola “salvo buon fine” si può pattuire che il cedente garantisca cosicché il<br />

cessionario potrà esigere il credito al cedente se il ceduto non adempie (cessione pro solvendo).<br />

LA DELEGAZIONE<br />

Può accadere che A è debitore di C e creditore di B. Non ci sono rapporti fra B e C ma alcune operazione come la<br />

delegazione mirano a costituire tale rapporto, si parla di:<br />

• DELEGAZIONE <strong>DI</strong> DEBITO: il debitore-creditore A (delegante) assegna al proprio creditore C (delegatario) un<br />

nuovo debitore B (delegato).<br />

Il delegante A assegna al suo creditore, il delegatario C un nuovo debitore, il delegato B<br />

-------- Rapporto di valuta ---------><br />

----------------------------- Rapporto di provvista -----------------------------><br />

La delegazione fa sì che i due rapporti siano estinti da un solo pagamento da B verso C. Occorre:<br />

1. Invito da parte di A verso il proprio debitore B a farsi debitore di C,<br />

2. Promessa con la quale B dichiara a C di volersi obbligare nei suoi confronti,<br />

3. Accettazione di C.<br />

Infine, la delegazione può essere di due tipi:<br />

− PRIVATIVA: il delegatario dichiara di liberare il delegante sostituendolo con il nuovo debitore delegato.<br />

Si produce una novazione soggettiva, se il delegato non paga, il delegatario non potrà più agire nei<br />

confronti del delegante.<br />

− CUMULATIVA: se il delegato non adempie il creditore delegatario può esigere il credito da parte del<br />

delegante.<br />

• DELEGAZIONE <strong>DI</strong> PAGAMENTO: il delegato non è invitato a farsi debitore del delegatario ma è tenuto a<br />

pagare il debito del delegante. La stessa struttura caratterizza la cambiale o l’assegno bancario (io ho un<br />

deposito in banca e quest’ultima, quindi, mi è debitrice. Io devo pagare 1000€ a Tizio, con un assegno delego<br />

la banca a pagare Tizio per 1000€ che mi verranno scalati dal conto in deposito).<br />

ESPROMISSIONE<br />

Differisce dalla delegazione perché a prendere l’iniziativa non è A il debitore-creditore ma B (espromittente) che<br />

si obbliga spontaneamente confronti di C (espromissario) ad adempiere il debito di A (espromesso).<br />

ACCOLLO<br />

Contratto fra A e B a favore di terzo C. l’accollante B si obbliga verso l’accollato A ad assumersi il debito di A verso<br />

l’accollatario C.<br />

CESSIONE DEL CONTRATTO<br />

Il cedente sostituisce a sé un terzo cessionario nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive,<br />

con la conseguenza che il terzo assumerà verso l’altra parte ceduta la stessa posizione del cedente.<br />

Per perfezionare la cessione è necessario il consenso del contraente ceduto. La cessione del contratto è, come<br />

per la cessione di crediti, oggetto di un contratto che può essere di vendita, di permuta oppure atti unilaterali<br />

come la donazione.<br />

Il cedente deve le stesse garanzie della cessione dei crediti: deve garantire la validità del contratto ceduto ma non<br />

garantisce, salvo patto contrario, l’adempimento del contraente ceduto.<br />

PRESCRIZIONE<br />

È l’estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un tempo prolungato determinato dalla legge (art<br />

2934). Il termine ordinario è di dieci anni ma ci sono svariate eccezioni.<br />

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La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere esercitato. Il decorso del termine di<br />

prescrizione può essere interrotto se:<br />

1. Il titolare del diritto compie un atto ad esercizio dello stesso,<br />

2. Il soggetto passivo riconosce l’esistenza del diritto.<br />

Dopo un’interruzione il termine ricomincia da principio. Diverso discorso per la sospensione che, una volta<br />

cessata, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere per la parte residua (causa di sospensione del diritto di<br />

credito è il matrimonio tra debitore e creditore).<br />

Diritti reali su cose altrui Venti anni<br />

Diritti della personalità Imperscrittibili<br />

Diritto della proprietà e azioni petitorie Imperscrittibili (si estingue solo per usucapione)<br />

Azione di nullità del contratto Imprescrittibile<br />

Ripetizione di indebito Dieci anni<br />

PRESCRIZIONE BREVE<br />

Annullamento del contratto Cinque anni<br />

Diritto al risarcimento del danno Cinque anni (due se causato da circolazione di veicoli)<br />

Azione revocatoria Cinque anni<br />

Diritti derivanti da contratto di società Cinque anni<br />

Contratto di trasporto, di spedizione, di assicurazione Un anno<br />

PRESCIZIONE PRESUNTIVA *<br />

Conto dell’albergo o ristorante Sei mesi<br />

Retribuzione dei lavoratori Un anno<br />

Compenso dell’opera Tre anni<br />

∗ I debiti si presumono estinti dopo il termine salvo prova contraria, questa è però assai ardua, la presunzione<br />

della retribuzione si può vincere solo con la confessione del debitore resa in giudizio, in pratica la prescrizione<br />

presuntiva assolve la funzione di prescrizione breve.<br />

DECADENZA<br />

Come la prescrizione è l’estinzione di un diritto per il mancato esercizio, a differenza di essa consiste nel limitare<br />

un termine, talvolta brevissimo, per lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche (il compratore ha otto giorni<br />

dalla scoperta per denunciare i vizi della cosa comprata). Per questo motivo la decadenza non ammette né<br />

interruzioni né sospensioni e non può essere impedita se non dal compimento dell’atto.<br />

Mentre la prescrizione era regolata solo da legge, un termine di decadenza può essere pattuito dalle parti di un<br />

contratto ma, se i termini di decadenza rendono eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, il contratto sarà<br />

nullo.<br />

LA TUTELA DEI <strong>DI</strong>RITTI<br />

I principi della protezione giurisdizionale dei diritti contenuti nel codice civile sono regolati nel codice di<br />

procedura civile. Si definisce:<br />

• ATTORE: colui che, lamentando che un proprio diritto è stato leso, si rivolge all’autorità giudiziaria, la sua<br />

pretesa è chiamata azione.<br />

• CONVENUTO: colui che è accusato dall’attore come ledente di un suo diritto, egli può opporgli:<br />

− ECCEZIONI: difendendosi contestando la pretesa dell’attore o<br />

− DOMANDE RICONVENZIONALI: contrattaccando.<br />

• PROCESSO o PROCE<strong>DI</strong>MENTO o GIU<strong>DI</strong>ZIO: insieme degli atti che si compiono nello svolgimento dell’attività<br />

giurisdizionale.<br />

• SENTENZA: decisione del giudice.<br />

• CAUSA o LITE: controversia oggetto del processo fra attore e convenuto.<br />

LE PROVE<br />

L’onere della prova spetta all’attore, occorre che egli adduca i fatti che ne costituiscono la dimostrazione.<br />

Dall’altra parte, il convenuto deve a sua volta provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, le prove si distinguono in:<br />

• PROVE DOCUMENTALI o SCRITTE: che a loro volta si dividono in:<br />

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− ATTI PUBBLICI: documenti redatti da un pubblico ufficiale (notaio). Fanno prova fino alla querela di falso.<br />

− SCRITTURE PRIVATE: fa piena prova contro chi l’ha sottoscritta (parti di un contratto, di un atto unilaterale<br />

ma anche quietanza di pagamento ecc.).<br />

• PROVE TESTIMONIALI: dichiarazioni di persone che siano state presenti al momento della circostanza o ne<br />

abbiano avuto notizia (testimoni). Questo tipo di prova è esclusa:<br />

1. Per i contratti di genere salvo che il giudice non la ottenga ammissibile,<br />

2. Quando si vuole provare l’esistenza di un patto aggiunto o contrario alle clausole di un contratto scritto.<br />

• CONFESSIONE: dichiarazione che una persona fa il giudizio o fuori dal giudizio della verità di fatti a sé<br />

sfavorevoli (ho ucciso…) ma non di rapporti giuridici (sono debitore). È considerata una dichiarazione di<br />

scienza se è relativa a fatti, dichiarazione di volontà se riconosce un diritto altrui poiché produce, come per la<br />

ricognizione di debito, l’inversione dell’onere della prova.<br />

• GIURAMENTO: confessione pronunciata in giudizio, chi giura il falso commette un reato. Il giuramento può<br />

essere:<br />

− SUPPLETTORIO: se è il giudice che invita una delle parti a giurare per completare una prova insufficiente o<br />

− DECISORIO: se una parte invita l’altra e dal giuramento fa dipendere la decisione della causa.<br />

Non si può provare l’esistenza di un atto che richiede la forma scritta.<br />

• PRESUNZIONI: consistono nel dedurre da fatti noti l’esistenza di un fatto ignoto. Si parla di presunzioni:<br />

− LEGALI: quando la legge da un fatto noto ne deduce un fatto ignoto (un bambino nato 10 mesi dopo lo<br />

scioglimento del matrimonio fa presupporre che il concepimento non è avvenuto in costanza del<br />

matrimonio).<br />

− SEMPLICI: quando sono lasciate al giudice.<br />

Possono essere inoltre:<br />

− ASSOLUTE: non ammette la prova contraria,<br />

− RELATIVA: ammette la prova contraria (nell’esempio di prima la prova di una gravidanza non<br />

convenzionale prolungata).<br />

Il giudice valuta liberamente le prove, ma per le prove legali egli è vincolato come la confessione in sede civile e<br />

penale, il giuramento, le prove scritte e le presunzioni legali assolute.<br />

LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURI<strong>DI</strong>CI<br />

La legge appresta diversi mezzi per dare pubblicità a determinate serie di fatti giuridici affinché siano conoscibili<br />

da chiunque:<br />

• REGISTRI DELLO STATO CIVILE: rendono conoscibile lo stato della persona fisica,<br />

• REGISTRO DELLE PERSONE GIURI<strong>DI</strong>CHE: rende conoscibile le vicende relative ad associazioni e fondazioni,<br />

• REGISTRO DELLE IMPRESE: dà pubblicità alle vicende relative ad imprese e società commerciali,<br />

• REGISTRI IMMOBILIARI: danno pubblicità a fatto che riguardano la proprietà ed altri diritti reali,<br />

• REGISTRO AUTOMOBILISTICO, NAVALE E DEGLI AEREOMOBILI: danno pubblicità ai fatti relativi a quelle<br />

determinate categorie di beni mobili.<br />

La pubblicità dei fatti giuridici può svolgere tre funzioni:<br />

1. PUBBLICITA’ – NOTIZIA: vale a rendere fatti giuridici conoscibili a chiunque ne abbia interesse, è funzione<br />

assolta da ogni mezzo di pubblicità. I registri dello stato civile assumono solo questa funzione.<br />

2. PUBBLICITA’ <strong>DI</strong>CHIARATIVA: ha la specifica funzione di rendere opponibile a terzi il fatto giuridico del quale è<br />

stata data pubblicità. Trasforma la conoscibilità il conoscenza legale, dopo che è stato un reso pubblico, un<br />

fatto non può essere ignorato.<br />

È importante distinguere due scenari in cui non sia stata data la pubblicità dichiarativa di un fatto:<br />

2.1 In alcuni casi la pubblicità è mezzo sufficiente ma non necessario per l’opponibilità del fatto giuridico ai<br />

terzi. Se un fatto è iscritto in un registro basta a renderlo opponibile a terzi ma se non è iscritto può<br />

essere opposto a terzi con la prova che essi ne erano a conoscenza.<br />

2.2 In altri casi è mezzo necessario e sufficiente. Se un immobile o mobile che necessita di essere trascritto<br />

non viene trascritto in pubblici registri, la mancata trascrizione impedisce di opporre a terzi l’avvenuto<br />

trasferimento senza possibilità di provare altrimenti la sua conoscenza di fatto.<br />

3. PUBBLICITA’ COSTITUTIVA: l’iscrizione di un fatto giuridico è requisito necessario affinché si producano i suoi<br />

effetti giuridici (ipoteca).<br />

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LA TRASCRIZIONE IMMOBILIARE<br />

Si debbono rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei registri immobiliari i:<br />

• CONTRATTI: che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che costituiscono, modificano o estinguono<br />

diritti reali di godimento su di essi.<br />

• ATTI UNILATERALI: come la dichiarazione di riscatto nella vendita con patto di riscatto che producano i<br />

medesimi effetti.<br />

• SENTENZE: che producano i medesimi effetti.<br />

• DOMANDE GIU<strong>DI</strong>ZIALI: che riguardano atti soggetti a trascrizione. La trascrizione fa retroagire al momento<br />

della trascrizione della domanda giudiziale l’effetto della successiva trascrizione della sentenza di<br />

accoglimento della domanda (effetto prenotativo).<br />

La trascrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa, il contratto è valido ed efficace fra le parti anche se non<br />

trascritto. Se però un contratto di servitù non viene trascritto, il proprietario del fondo dominante non potrà<br />

opporre il suo diritto sul fondo nuovo proprietario del fondo servente.<br />

TRASCRIZIONE SANANTE<br />

Si parla di trascrizione (o pubblicità) sanante quando si fa riferimento alle eccezioni che la legge apporta ai<br />

principi sulla nullità del contratto. Da definizione, un contratto dichiarato nullo travolge anche i diritti acquistati<br />

dal terzo di buona fede, se però il contratto era stato trascritto e sono trascorsi cinque anni senza che nessuno<br />

abbia agito in giudizio chiedendo la nullità o l’annullamento del contratto, qualsiasi effetto su terzi non sarà<br />

pregiudicato dalla domanda giudiziale.<br />

TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE<br />

Una ulteriore forma di trascrizione con effetto prenotativo è stata introdotta dall’art 2645 bis per il contratto<br />

preliminare ma limitatamente ai preliminari di contratti traslativi o costitutivi o modificativi di diritti reali su beni<br />

immobili. La trascrizione del contratto preliminare fa sì che la successiva trascrizione del contratto definitivo<br />

prevalga sulle trascrizione ed iscrizioni contro il promittente (futura parte) alienante dopo la trascrizione del<br />

contratto preliminare. L’effetto prenotativo cessa se dopo un anno non è stata eseguita la trascrizione del<br />

contratto definitivo.<br />

IL SISTEMA TAVOLARE<br />

Il nostro sistema della trascrizione immobiliare è a base personale non reale: nei registri figurano le trascrizioni a<br />

favore (diritti acquistati) e contro (diritti ceduti) una persona, non si troveranno i trasferimento della proprietà di<br />

una determinata unità immobiliare (si leggerà Tizio vende a Caio l’immobile X e non l’immobile X è stato trasferito<br />

da Caio a Tizio).<br />

È a base reale, invece, il sistema tavolare vigente nelle province che prima della Prima Guerra Mondiale<br />

appartenevano all’Impero austro-ungarico. L’intavolazione (inscrizione nei libri fondiari) ha inoltre valore di<br />

pubblicità costitutiva.<br />

Il catasto, che è incorporato ai libri fondiari dove vige il sistema tavolare, è l’inventario generale dei beni immobili<br />

situati nel territorio italiano. Esso serve essenzialmente a fini fiscali ma sono anche utilizzati per identificare gli<br />

immobili oggetto di contratti traslativi o costitutivi di diritti reali (A vende a B l’immobile X censito nel catasto<br />

edilizio Y alla partita tot, mappale tot.). i trapassi di proprietà debbono essere denunciati all’ufficio del catasto che<br />

esegue la voltura.<br />

CONTINUITA’ DELLE TRASCRIZIONI<br />

Il sistema della trascrizione immobiliare è basato sul principio della continuità delle trascrizioni: ogni trascrizione<br />

contro una persona deve corrispondere ad una trascrizione a favore della stessa persona (A vende l’immobile X a<br />

B e deve risultare che A aveva già acquistato l’immobile X da C) è compito di B accertarsi che A abbia trascritto il<br />

suo precedente atto di traslazione della proprietà sul bene X.<br />

In conclusione, si può acquistare un immobile con tutta sicurezza solo se dai registri immobiliari risulta, partendo<br />

dal dante causa e andando a ritroso, una serie continua di trascrizioni fino ad un dante causa a vantaggio del<br />

quale possa ritenersi compiuto l’acquisto per usucapione.<br />

TITOLO PER LA TRASCRIZIONE<br />

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La trascrizione si esegue presso l’ufficio dei registri immobiliari, l’atto da trascrivere deve presentare specifici<br />

requisiti formali idonei a farne un titolo per la trascrizione (sentenza, atto pubblico o scrittura privata con firme<br />

autenticate). Esso deve essere accompagnato da una nota di trascrizione nella quale sono indicai gli estremi<br />

essenziali dell’atto e degli immobili che ne formano oggetto. La trascrizione è un onere per le parti ma un obbligo<br />

per il notaio.<br />

La cancellazione della trascrizione è circondata da particolare rigore:<br />

• DOMANDE GIU<strong>DI</strong>ZIALI: se consentita dalle parti o dal giudice o passata in giudicato,<br />

• CONTRATTO PRELIMINARE: se consentita dalle parti o dal giudice (preliminare nullo o risolto). Si devono<br />

inoltre cancellare la condizione o il termine.<br />

Il pubblico funzionario conservatore dei registri immobiliari è responsabile dei danni che cagiona a privati per<br />

l’illegittimo rifiuto o ritardo della trascrizione.<br />

LA TRASCRIZIONE MOBILIARE<br />

I beni mobili registrati: autoveicoli, navi e aeromobili necessitano la medesima procedure dei beni immobili.<br />

A differenza del sistema della trascrizione immobiliare, la trascrizione mobiliare è a base reale: la conoscenza<br />

degli elementi di identificazione di un bene (numero di telaio, di targa, di matricola ecc.) permette a chiunque di<br />

accertare rapidamente quali sono le sue precedenti vicende traslative.<br />

I SINGOLI CONTRATTI<br />

LA VEN<strong>DI</strong>TA<br />

Per l’art 1470 la vendita può avere ad oggetto sia il trasferimento della proprietà di una cosa mobile o immobile<br />

sia di un altro diritto reale o di credito, è un contratto a titolo oneroso poiché attua il trasferimento di un diritto<br />

contro il pagamento del prezzo. Si producono:<br />

• EFFETTI REALI: trasferimento della proprietà o di un altro diritto,<br />

• EFFETTI OBBLIGATORI:<br />

− COMPRATORE: pagare il prezzo,<br />

− VEN<strong>DI</strong>TORE:<br />

1. Consegnare la cosa al compratore (la cosa è già del compratore al momento della conclusione del<br />

contratto).<br />

2. Fargli acquistare la proprietà quando le cose oggetto del contratto sono indicate solo nel genere e la<br />

proprietà passa al compratore con l’individuazione.<br />

3. Garantire il compratore dall’evizione (qualora un terzo rivendichi con successo la proprietà sul bene<br />

alienato facendo perdere la proprietà al compratore) salvo clausola “a rischio e pericolo del<br />

compratore”.<br />

4. Garantire il compratore dai vizi occulti: vizi materiali che il compratore non conosceva al momento<br />

del contratto e che non poteva riconoscere (la legge gli equipara alla mancanza delle qualità<br />

promesse o essenziali).<br />

Il compratore può difendersi dai vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta (salvo che il contratto<br />

non disponga diversamente). Una volta effettuata la denuncia , entro un anno dalla consegna<br />

(termine di prescrizione) può esercitare due azioni:<br />

AZIONE RE<strong>DI</strong>BITORIA: con la quale chiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo<br />

restituendo la cosa se non è perita a causa dei vizi.<br />

AZIONE ESTIMATORIA: con la quale domanda la riduzione del presso e, se lo ha già pagato, il suo<br />

parziale rimborso.<br />

In ogni caso il compratore ha diritto al risarcimento dei danni se il venditore non prova di avere senza colpa (con<br />

la dovuta diligenza) ignorato i vizi della cosa.<br />

Diversa dalla garanzia per i vizi occulti è quella del venditore elativa al buon funzionamento della cosa mobile.<br />

Questa deve essere espressamente pattuita ad ha un termine di decadenza di trenta giorni dalla scoperta.<br />

LA VEN<strong>DI</strong>TA OBBLIGATORIA<br />

Quando il trasferimento della proprietà non è effetto immediato del contratto. L’effetto traslativo resta<br />

comunque effetto reale ma si produce in un momento successivo, per i contratti di vendita di:<br />

• COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE: la proprietà passa solo al momento dell’individuazione.<br />

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• COSE FUTURE: cose che non esistono ancora al momento della conclusione del contratto: la proprietà passa<br />

solo nel momento in cui la cosa viene ad esistenza o, se si tratta di frutti naturali, quando sono separati dalla<br />

cosa fruttifera.<br />

La vendita della cosa futura può essere della:<br />

− SPERANZA: contratto aleatorio e il compratore dovrà pagare il prezzo anche se la cosa non viene ad<br />

esistenza.<br />

− COSA SPERATA: contratto commutativo che è inefficace se la cosa non viene ad esistenza.<br />

• COSA ALTRUI: la vendita, in questo caso, non trasferisce la proprietà ma è fonte di obbligazione per il<br />

venditore di procurarsi la cosa e il compratore ne acquisterà la proprietà nel momento stesso in cui il<br />

venditore ne sarà diventato proprietario. Se non riuscirà a procurarsi la cosa dovrà rispondere<br />

dell’inadempimento contrattuale.<br />

Infine, sussistono due diverse ipotesi:<br />

1. Se il compratore è a conoscenza dell’altruità della cosa e il venditore non fissa un termine, il primo dovrà<br />

domandare al giudice la sua fissazione,<br />

2. Se il compratore non è a conoscenza dell’altruità della cosa, una volta scoperto che gli è stata venduta<br />

una cosa altrui, il compratore può domandare la risoluzione se non gli è ancora stata consegnata la cosa.<br />

• A RATE CON RISERVA <strong>DI</strong> PROPRIETA’: si basa su tre principi:<br />

1. Il venditore è obbligato a consegnare immediatamente la cosa al compratore (deroga all’eccezione di<br />

inadempimento),<br />

2. Il compratore diventa proprietario solo al momento del pagamento dell’ultima rata.<br />

3. Il rischio di perimento della cosa passano dal venditore al compratore al momento della consegna.<br />

Se il compratore non paga le rate alle scadenze pattuite, il venditore può ottenere la risoluzione del<br />

contratto. Una volta risolto il contratto, il venditore esigerà la restituzione della cosa ma dovrà restituire le<br />

rare riscosse salvo il diritto a trattenere una quota a titolo di compenso per l’uso che il compratore ha fatto<br />

sulla cosa.<br />

La cosa in questione non può essere aggredita dai creditori del compratore.<br />

LA LOCAZIONE<br />

Il locatore si obbliga a fare godere il locatario (o conduttore) di una cosa mobile o immobile per un dato tempo<br />

verso un determinato corrispettivo. È un contratto consensuale (come la vendita) e con soli effetti obbligatori (di<br />

credito e di godimento) a titolo oneroso. Con il contratto di locazione il proprietario (anche usufruttuario o<br />

enfiteuta) concede ad altri il godimento della propria cosa per un dato tempo e solo per un uso determinato, il<br />

proprietario ne gode percependo i frutti civili cioè il corrispettivo della locazione. Questa non può essere stipulata<br />

per una data superiore a trenta anni, è opponibile al terzo acquirente purché la locazione abbia data certa<br />

anteriore al trasferimento, in tal caso il nuovo proprietario è automaticamente locatore.<br />

La locazione può avere per oggetto qualsiasi bene e non è richiesta la forma scritta neppure per locazione<br />

immobiliare. Il locatore si obbliga (art 1575):<br />

1. Consegnare la cosa al conduttore,<br />

2. A mantenerla in condizioni tali da servire all’uso convenuto nel contratto. Spetta al locatore di eseguire le<br />

riparazioni necessarie a tal fine mentre è a carico del conduttore la piccola manutenzione,<br />

3. Garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa.<br />

Qualora terzi arrechino molestie, il locatario deve rivolgersi al proprietario locatore, sarà lui ad agire in<br />

giudizio con l’azione negatoria dichiarando l’inesistenza del diritto preteso dal terzo.<br />

Il conduttore è a sua volta obbligato:<br />

1. Prendere in consegna la cosa e servirsene con la diligenza del buon padre di famiglia.<br />

Se la cosa perisce o subisce deterioramento (accetto quello dovuto all’ordinario scorrere del tempo) il<br />

conduttore ne risponde se non prova che il fatto è dovuto a causa a lui non imputabile.<br />

2. Dare il corrispettivo nei termini stabiliti (di norma periodicamente),<br />

3. A restituire la cosa al termine della locazione nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta salvo deterioramento<br />

derivante dall’uso regolare.<br />

Se restituisce in ritardo sarà obbligato a risarcire il locatore del maggior danno.<br />

La locazione che ha per oggetto una cosa produttiva prende il nome di affitto (fondo rustico). A differenza del<br />

locatario, l’affittuario ha l’obbligazione di curare la gestione della cosa produttiva secondo la sua destinazione<br />

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economica. Il locatore ha inoltre un diritto di controllo anche con l’accesso in luogo e può chiedere la risoluzione<br />

del contratto se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la sua gestione.<br />

Il leasing o locazione finanziaria si trova a metà strada fra la vendita a rate con riserva di proprietà e la locazione.<br />

Il locatore acquista beni mobili o immobili su indicazione del conduttore che dalla consegna se ne assume tutti i<br />

rischi. Talvolta ha la facoltà di diventarne proprietario dietro versamento del prezzo prestabilito al termine della<br />

locazione.<br />

L’impresa di leasing si interpone fra due parti:<br />

• IMPREN<strong>DI</strong>TORI PRODUTTORI: produttori e/o distributori di macchinari e impianti aziendali,<br />

• IMPREN<strong>DI</strong>TORI UTILIZZATORI: non dispongono del denaro necessario per investire nella propria azienda, si<br />

rivolgono agli<br />

• IMPREN<strong>DI</strong>TORI <strong>DI</strong> IMPRESE <strong>DI</strong> LEASING: che comprano i macchinari dai produttori su indicazione degli<br />

utilizzatori e quindi, restandone proprietari, lo concedono in godimento a quest’ultimi che se ne assumono<br />

tutti i rischi.<br />

LA LOCAZIONE <strong>DI</strong> IMMOBILI URBANI<br />

Le locazioni di immobili urbani sono eccezione ai principi generali e riguardano:<br />

1. CASE PER ABITAZIONE: al canone di mercato (che risente del livello della domanda e dell’offerta) subentra<br />

l’equo canone liberamente determinabile. Inoltre la durata minima del contratto non può essere inferiore a<br />

quattro anni salvo necessità di una o dell’altra parte.<br />

2. IMMOBILI URBANI AD USO <strong>DI</strong>VERSO DALL’ABITAZIONE: fabbriche, botteghe o comunque adibiti all’attività<br />

industriale, commerciale, culturale ecc.. Anche il questo caso c’è una parziale sospensione del canone di<br />

mercato per fissare costi più ragionevoli senza che oscillino liberamente in base all’andamento del mercato. Il<br />

limite minimo della durata del contratto è di sei anni, per i primi tre il canone resta invariato, per i seguenti<br />

può variare ma non oltre il 75% del costo dell’aumento della vita.<br />

IL MANDATO<br />

È un contratto bilaterale che ha per oggetto una prestazione di fare: il mandatario si obbliga nei confronti del<br />

mandante (su sua specifica richiesta) a compiere atti giuridici per conto di quest’ultimo. Il mandato può essere:<br />

• CON RAPPRESENTANZA: il mandatario è investito di una procura che lo abilita ad agire oltre che per conto<br />

anche in nome del mandante con la conseguenza che gli atti giuridici da lui compiuti producono effetti<br />

direttamente nei confronti del mandante.<br />

• SENZA RAPPRESENTANZA: gli atti giuridici producono effetti sul mandatario che dovrà provvedere a trasferirli,<br />

in un secondo tempo, nei confronti del mandante (cessione di credito o di contratto).<br />

Il mandato poi può essere:<br />

• SPECIALE: riguardare il compimento di uno o più atti giuridici specifici (la conclusione di quel contratto o la<br />

riscossione di quel credito) oppure<br />

• GENERALE: che comprende gli atti di ordinaria amministrazione.<br />

È un contratto a titolo oneroso e il compenso, se non fissato da contratto, si ricava dalle tariffe professionali ma<br />

le parti possono pattuire un mandato gratuito. In ogni caso è un contratto che si basa sulla fiducia, ne deriva che:<br />

1. Il mandatario non può farsi sostituire da altri nell’esecuzione del mandato salvo che la sostituzione sia resa<br />

necessaria dalla natura del mandato; altrimenti risponde di persona dell’operato del sostituito.<br />

2. Il mandato si estingue per morte del mandante o del mandatario.<br />

3. Il mandante può in ogni momento revocare il mandato, recedere dal contratto risarcendo i danni al<br />

mandatario se si trattava di mandato oneroso.<br />

Il mandatario può, a sua volta, rinunciare al mandato ma risponde dei danni che il suo recesso provoca al<br />

mandante; salvo giusta causa di rinuncia.<br />

Infine, il mandato può essere:<br />

• CONFERITO DA PIU’ MANDANTI: più comproprietari danno mandato ad un terzo per la vendita della cosa<br />

comune,<br />

• CONFERITO A PIU’ MANDATARI: che può essere:<br />

− <strong>DI</strong>SGIUNTIVO: ogni mandatario può concludere l’affare,<br />

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− CONGIUNTIVO: tutti i mandatari devono agire insieme alla conclusione dell’affare.<br />

I CONTRATTI <strong>DI</strong> PRESTITO<br />

Il prestito assume giuridicamente due distinte forme:<br />

• COMODATO: ha per oggetto cose immobili o mobili infungibili ed è un contratto reale tramite cui il<br />

comodante consegna al comodatario una determinata cosa affinché se ne serva per un uso determinato con<br />

l’obbligazione di restituire la stessa cosa nel termine previsto o quando se ne è servito per l’uso<br />

convenuto(essendo un contratto reale, la consegna è un requisito necessario alla conclusione del contratto).<br />

A differenza dalla locazione è a titolo gratuito.<br />

• MUTUO: ha per oggetto il passaggio di proprietà di cose fungibili (spesso danaro) da parte del mutuante<br />

verso il mutuatario che è obbligato a restituire al primo altrettante cose della stessa specie e qualità. Si parla<br />

di mutuo ipotecario quando a garanzia della restituzione della somma mutuata per l’acquisto di<br />

un’abitazione, la banca esige un’ipoteca sull’immobile acquistato dal mutuatario.<br />

Il mutuo può essere sia:<br />

− CONTRATTO REALE: si perfeziona con la consegna e il passaggio di proprietà sia come<br />

− CONTRATTO CONSENSUALE: ammettendo la promessa di mutuo con il quale il mutuante si obbliga a<br />

prestare una somma al mutuatario (contratto di finanziamento).<br />

È di regola a titolo oneroso il cui corrispettivo dal mutuatario al mutuante consiste negli interessi legali o<br />

pattuiti per iscritto, qualora siano usurari la clausola è nulla.<br />

Il mancato pagamento di una rata da parte del mutuatario provoca la decadenza dal beneficio dal termine e<br />

legittima il mutuante a chiedere l’immediata restituzione dell’intero.<br />

L’APPALTO<br />

L’art 1655 lo definisce come: contratto mediante il quale l’appaltatore si obbliga verso il committente, dietro<br />

corrispettivo di denaro, a compiere un’opera o un servizio con propria organizzazione dei mezzi necessari e a<br />

proprio rischio. Il rischio include:<br />

1. Rischio di non coprire con il corrispettivo pattuito i costi di costruzione dell’opera o di esecuzione del servizio.<br />

L’appaltatore può comunque chiedere una revisione del corrispettivo.<br />

2. Rischio di non ricevere dal committente alcun corrispettivo se, l’appaltatore non riesce a realizzare l’opera<br />

(salvo diventata impossibile per causa a lui non imputabile) o non la realizza a regola d’arte.<br />

Si tratta evidentemente di un prestazione di risultato. Può avere per oggetto prestazioni continuative o periodica<br />

di servizi come nei casi di manutenzione di impianti industriali o delle pulizie di uffici.<br />

IL CONTRATTO D’OPERA<br />

Ha la medesima struttura dell’appalto ma il prestatore d’opera differisce dall’appaltatore poiché esegue l’opera o<br />

il servizio con lavoro prevalentemente proprio (artigianato) senza vincolo di subordinazione nei confronti del<br />

committente altrimenti si parlerà di contratto di lavoro subordinato.<br />

Un’altra distinzione non immediata è quella tra contratto d’opera e contratto di vendita, il criterio sta nella<br />

considerazione dell’opera oppure della materia utilizzate nella prestazione.<br />

In questo contratto, a differenza dell’appalto, il rischio del lavoro incombe sul prestatore d’opera e se il lavoro<br />

diventasse impossibile per cause a lui non imputabili, avrà lavorato invano ma avrà diritto ad un compenso in<br />

base all’utilità della parte d’opera compiuta.<br />

Si distinguono, infine, due tipi di opera:<br />

OPERA MANUALE OPERA INTELETTUALE<br />

Il rischio del lavoro incombe sul… Prestatore d’opera Cliente<br />

L’oggetto è una obbligazione di… Di risultato Di mezzi<br />

IL TRASPORTO<br />

Il mittente per il trasporto di merci o il viaggiatore per il trasporto di persone contratta con il vettore che si<br />

obbliga a trasportare le merci intatte o le persone incolumi a destinazione (prestazione di risultato). Il vettore è<br />

quindi inadempiente e responsabile per:<br />

1. La mancata o ritardata esecuzione del trasporto salvo che non provi che derivi da causa a lui non imputabile,<br />

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2. Il sinistro che durante il trasporto abbiano subito le persone o per la perdita delle cose e la prova liberatoria è<br />

diversamente articolata:<br />

• TRASPORTO <strong>DI</strong> COSE: il vettore è responsabile per la perdita o avaria delle cose salvo che non provi che<br />

derivi da caso fortuito oppure da vizi della cosa trasportata.<br />

• TRASPORTO <strong>DI</strong> PERSONE: art 1681 il vettore è liberato da responsabilità per il sinistro solo se prova di<br />

avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno. Incombe quindi sul vettore l’onere di provare<br />

l’inevitabilità del danno.<br />

Il vettore può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale (art 2043). Le disposizione<br />

dell’articolo 1681 si applicano anche in caso di trasporto gratuito (servizio navetta per aeroporto) ma non nel<br />

trasporto di cortesia (amichevole).<br />

IL DEPOSITO<br />

Il servizio consiste nella custodia di cosa mobile in cui il depositario si obbliga nei confronti del depositante a<br />

restituirla a richiesta del depositario e con l’obbligo del depositante di riprenderla entro il termine o a semplice<br />

richiesta del depositario. Si tratta di contratto reale poiché si perfeziona al momento della consegna della cosa ed<br />

è a titolo gratuito salvo che il depositario non eserciti la professione come quella del proprietario di parcheggio<br />

custodito.<br />

Di norma il deposito ha oggetto cose infungibili del quali il depositario non può servirsi, esistono però contratti di<br />

deposito irregolare avente per oggetto cose fungibili (denaro) delle quali il depositario diventa proprietario. È<br />

molto diffuso nelle operazioni di banca con funzione di credito nei confronti del depositante, in questo caso si<br />

applicano, dove compatibili, le norme del mutuo.<br />

Gli artt. 1768 e 1780 regolano la responsabilità del depositario: a primo avviso sembra una prestazione di mezzi<br />

ma poi aggiunge che egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa se la detenzione gli è tolta in<br />

conseguenza di un fatto a lui non imputabile ma con l’obbligo di farne immediata denuncia al depositante.<br />

I CONTRATTI NELLE LITI<br />

La transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite cioè<br />

una controversia giudiziaria. Le parti rinunciano parzialmente alla propria pretesa per concludere rapidamente la<br />

lite senza il rischio di perderla e perdere di conseguenza l’intera prestazione pretesa.<br />

Le parti transigendo dispongono dei propri diritti, non è possibile far valere diritti in materia di famiglia in una lite<br />

fra datore e impiegato. È annullabile la transazione su lite passata in giudicato e, salvo patto contrario, non<br />

provoca novazione perciò se una delle parti non adempie gli obblighi della transazione l’altro può chiedere la<br />

risoluzione aprendo nuovamente la lite.<br />

Il contratto di transazione deve essere provato per iscritto.<br />

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