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IL DEMANIO MARITTIMO: TITOLARITA' E ... - DSpace@Roma3

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Autorevole dottrina ha ricavato dalle varie definizioni di spiaggia,<br />

fornite dalla letteratura e dalla giurisprudenza, i seguenti profili essenziali:<br />

a) da un punto di vista geografico, la spiaggia è il tratto di terra, contiguo al<br />

lido, in passato toccato dal mare e avente confini variabili; b) la natura<br />

geologica del terreno risulta indifferente (sabbiosa, argillosa, rocciosa,<br />

ghiaiosa, ecc.); c) detto tratto di terra deve essere necessariamente idoneo<br />

al soddisfacimento dei pubblici usi del mare, anche solo allo stato<br />

potenziale ( 66 ). Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza, in<br />

quanto qualifica giuridicamente l’elemento geografico ed imprime il<br />

carattere della demanialità alla spiaggia.<br />

Ponendo l’accento sul primo e sul terzo elemento, detta dottrina perviene<br />

alla definizione della spiaggia quale tratto di terra contiguo al lido, di cui<br />

costituisce un naturale complemento, senza confini fissi, che una volta era<br />

toccato dal mare e necessario ai pubblici usi del mare. Anche la spiaggia,<br />

quindi, come il lido, non ha carattere stabile nel tempo, potendo<br />

retrocedere o avanzare.<br />

Della spiaggia fanno parte gli arenili o relitti del mare, la cui natura<br />

giuridica è stata a lungo discussa dalla dottrina e dalla giurisprudenza<br />

meno recente. Oggi vi è concordia nel ritenere che l’arenile consista in<br />

un’area abbandonata dal mare nel suo ritrarsi, caratterizzata anch’essa<br />

dall’elemento naturalistico, in quanto terreno originariamente bagnato dal<br />

mare, e dal requisito funzionale dell’idoneità, anche solo potenziale, alla<br />

realizzazione dei pubblici usi del mare ( 67 ), mentre ne è indifferente la<br />

( 66 ) Così, D. Gaeta, Lido e spiaggia (voce), cit., p. 920. Nello stesso senso si veda Cass.<br />

civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10304.<br />

( 67 ) Riconduce la demanialità dell’arenile all’attitudine, anche solo potenziale, a realizzare<br />

i pubblici usi del mare Cass. civ., sez. I, 12 aprile 1984, n. 2352. Secondo Cass. pen.,<br />

sez. III, 29 ottobre 1999, n. 2603 “il legislatore con il termine spiaggia ha inteso riferirsi<br />

non solo alla fascia costiera strettamente contigua al lido, ma a tutta la zona alluviata,<br />

geologicamente sorta dai movimenti di retrocessione del mare, comunemente chiamata<br />

arenile, che deve quindi considerarsi sin dall’origine bene demaniale, come tale<br />

inalienabile e imprescrittibile, salvo che non intervenga un provvedimento di<br />

sdemanializzaizone”. Cass. pen., sez. III, 22 aprile 1985, n. 3761 afferma che non<br />

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