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IL DEMANIO MARITTIMO: TITOLARITA' E ... - DSpace@Roma3

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un’ipotesi di proprietà superficiaria ( 117 ). Va considerato, peraltro, che ai<br />

sensi dell’art. 49 del codice della navigazione, allo scadere della<br />

concessione le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano<br />

acquisite allo Stato, senza obbligo di corresponsione di alcun rimborso o<br />

indennizzo, ferma restando la facoltà dell’amministrazione concedente di<br />

ordinarne la demolizione e fatto salvo, comunque, quanto previsto nell’atto<br />

di concessione.<br />

Si è molto discusso e si discute tuttora in dottrina in ordine alla<br />

demanialità del mare territoriale ( 118 ). La dottrina prevalente considera il<br />

mare territoriale quale res communis omnium ( 119 ), cioè spazio<br />

essenzialmente libero, in quanto risorsa naturale disponibile in quantità<br />

illimitata e fruibile da tutti. Secondo l’opinione generalmente accolta, quindi,<br />

il mare non può considerarsi come bene in senso proprio e non è<br />

suscettibile di divenire oggetto di diritti reali, di natura pubblica o privata,<br />

essendo assoggettato unicamente alla libertà di ciascuno e ai poteri di<br />

polizia dello Stato rivierasco ( 120 ). A sostegno di detta ricostruzione, si<br />

citano il codice civile e il codice della navigazione, che risolvono in senso<br />

negativo la questione della demanialità del mare, non includendo lo stesso<br />

( 117 ) Così, D. Gaeta, Lido e spiaggia (voce), cit., p. 922, che richiama la tesi del B. Biondi,<br />

I beni, cit., p. 201.<br />

( 118 ) Sulla problematica, si vedano, in particolare L. Benvenuti, La frontiera marina,<br />

Padova, Cedam, 1988, p. 124 e ss. e F. Morandi, La tutela del mare come bene<br />

pubblico, Giuffrè, Milano, 1998, p. 74 e ss..<br />

( 119 ) Nel senso indicato nel testo, cfr. V. Caputi Iambrenghi, Beni pubblici (voce), cit., p.<br />

16, che ritiene decisivo in proposito, oltre alla mancata indicazione del mare territoriale<br />

tra i beni del demanio marittimo, l’art. 2 del codice della navigazione, che individua i<br />

confini del mare territoriale italiano, definendolo soggetto alla sovranità dello Stato e non<br />

oggetto di proprietà; A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, vol. 2,<br />

1989, p. 767; P. Virga, Beni pubblici e di interesse pubblico, cit., p. 44; A. M. Sandulli,<br />

voce Beni pubblici, in Scritti giuridici, IV. Diritto amministrativo, Napoli, 1990, pag. 126; M.<br />

S. Giannini, I beni pubblici, cit., p. 38 per la considerazione “assai semplice, che esso<br />

non è compreso nell’elenco tassativo dei beni demaniali né del c.c. né del c. nav.”; M. S.<br />

Giannini, Diritto pubblico dell’economia, cit., p. 98, include il mare tra i beni comuni, quali<br />

beni pubblici a fruizione collettiva.<br />

( 120 ) F. Morandi, La tutela del mare come bene pubblico, cit., p. 87; L. Alesii, L’evoluzione<br />

del regime giuridico dei beni pubblici connessi alla navigazione, in A. Xerri (a cura di),<br />

Profili di diritto della navigazione, cit., p. 92.<br />

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