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IL DEMANIO MARITTIMO: TITOLARITA' E ... - DSpace@Roma3

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3) Gli elementi necessari alla identificazione dei beni demaniali<br />

marittimi.<br />

Si è in precedenza evidenziato che nel codice civile e in quello della<br />

navigazione non si rinviene alcuna definizione di demanio marittimo, così<br />

come né la letteratura giuridica, né la giurisprudenza ne hanno elaborato<br />

una realmente soddisfacente. Parte della dottrina, in particolare, ha<br />

evidenziato che i beni del demanio marittimo si contraddistinguono per la<br />

destinazione ai pubblici usi del mare, derivando da questo connotato<br />

finalistico la loro peculiarità e, al contempo, il loro limite ( 128 ). La<br />

giurisprudenza maggioritaria si è espressa sostanzialmente nello stesso<br />

senso, affermando che l’utilizzabilità dei beni del demanio marittimo per i<br />

pubblici usi del mare costituisce la ratio e il limite del carattere demaniale<br />

degli stessi ( 129 ). In particolare, gli aspetti che si ritiene debbano essere<br />

considerati per affermare l’appartenenza di un bene al demanio marittimo<br />

sono il profilo naturalistico o fisico-morfologico, l’elemento finalistico-<br />

Costituzione spagnola, a mente del quale “sono beni del pubblico demanio statale quelli<br />

che la legge determina e, in ogni caso, la zona marittimo-terrestre, le spiagge, il mare<br />

territoriale e le risorse naturali della zona economica e la piattaforma continentale”.<br />

Sosteneva la tesi del carattere demaniale del mare D. Gaeta, Il demanio marittimo, cit., p.<br />

55, in virtù del disposto di cui all’art. 822, comma 2, ultimo periodo, del codice civile.<br />

( 128 ) Così, F. A. Querci, Demanio marittimo (voce), p. 93, il quale osserva come “i beni<br />

che fanno parte del demanio marittimo, e sono quindi sottoposti al relativo regime<br />

speciale, si definiscono per un atteggiamento specifico della demanialità: essa trova la<br />

sua peculiare ragione e, nel contempo, i suoi stessi limiti nell’essere codesti beni<br />

immancabilmente collegati con i pubblici usi del mare”. In proposito, cfr., anche, D.<br />

Gaeta, Il demanio marittimo, cit., p. 97, il quale osserva che “i beni del demanio marittimo<br />

trovano la ragione della loro demanialità nell’essere utilizzati o utilizzabili per i pubblici usi<br />

del mare”.<br />

( 129 ) Cfr., Cass., sez. un., 28 ottobre 1959, 3163; Cass. civ., sez. un., 2 maggio 1962, n.<br />

849; Cass., 2 giugno 1978, n. 2756; Cass., sez. II, 21 gennaio 1981, n. 2417; Cass., sez.<br />

un., 14 dicembre 1981, n. 6591; Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 1986, n. 884; Cons.<br />

Stato, sez. VI, 31 dicembre 1988, n. 1349; Cass., 16 giugno 1989, n. 2745; Cass. civ.,<br />

sez. I, 21 aprile 1999, n. 3950; Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2004; Cass. pen., sez. III,<br />

30 novembre 2005. Si veda, inoltre, la giurisprudenza richiamata da A. Xerri Salamone,<br />

L’ordinamento giuridico dei porti italiani, cit., p. 58, nota 68, e da C. Angelone, G.<br />

Silingardi, Il demanio marittimo. Rassegna sistematica di giurisprudenza, Milano, 1999, p.<br />

12.<br />

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