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Attualità<br />
27 marzo<br />
02 aprile 2010<br />
CERIM – Costituito a Bari un centro studi per la consulenza (gratuita) alle imprese<br />
Aziende: il risanamento possibile<br />
S<br />
fruttare le procedure e gli strumenti<br />
predisposti dalla recente<br />
riforma del <strong>Di</strong>ritto Fallimentare<br />
(operata con decreto legislativo numero<br />
del ) per salvare le imprese in<br />
crisi e i relativi posti di lavoro. Nasce con<br />
questo obiettivo a Bari il CERIM, Centro<br />
Studi sul Risanamento delle Imprese in<br />
crisi, presentato dal suo presidente Giovanni<br />
Gentile il marzo alla Camera di<br />
Commercio del capoluogo pugliese, alla<br />
presenza di Franco Lucafò, presidente<br />
della Sezione fallimentare del Tribunale<br />
di Bari, nonché di esponenti del mondo<br />
dell’imprenditoria, esperti di discipline<br />
quali <strong>Di</strong>ritto Commerciale ed Economia<br />
Aziendale, avvocati e commercialisti.<br />
Il Centro Studi Cerim è stato costituito<br />
“per approfondire la ricerca e lo<br />
studio delle procedure relative a piani di<br />
<strong>La</strong> “nuova” normativa<br />
Strumenti<br />
disponibili<br />
risanamento attestati; accordi di ristrutturazione<br />
dei debiti; transazioni fi scali;<br />
concordato preventivo”. Nella consapevolezza<br />
che le crisi aziendali possano<br />
essere originate non solo da comportamenti<br />
illeciti degli imprenditori, ma anche<br />
da cause interne ed esterne all’impresa,<br />
Cerim intende fornire a titolo<br />
gratuito soluzioni per il risanamento e il<br />
rilancio delle aziende in crisi. Perché a titolo<br />
gratuito? Lo spiega Gentile, secondo<br />
il quale “l’intervento era necessario<br />
per evitare di ritrovarci in un territorio<br />
segnato dalla decimazione delle imprese.<br />
L’imprenditore non può aff rontare<br />
un impegno di spesa per il necessario lavoro<br />
in una situazione di crisi o in un’iniziale<br />
fase di insolvenza”.<br />
Cerim si propone di intervenire non<br />
solo nel momento della diffi coltà, ap-<br />
ntrato in vigore l’ gennaio , il decreto<br />
Elegislativo / modifi ca il d.lgs /,<br />
che a sua volta ha riformato la vecchia legge<br />
fallimentare, il Regio Decreto /. <strong>Di</strong>verse<br />
le novità. Il piccolo imprenditore non viene più<br />
menzionato tra i soggetti esenti da fallimento<br />
(come avveniva dal ). L’esenzione deriva ora<br />
dal mancato superamento di alcuni parametri dimensionali.<br />
Ai creditori spetta un maggior ruolo<br />
prontando soluzioni per il salvataggio<br />
delle imprese, la cui presenza viene<br />
giudicata di vitale importanza per il<br />
sostegno dell’economia e dell’occupazione<br />
nel territorio, ma anche al fi ne di<br />
prevenire le crisi aziendali, illustrando<br />
agli imprenditori le procedure ex D.Lgs<br />
/, le quali, se utilizzate opportunamente<br />
e tempestivamente, possono<br />
scongiurare “la compromissione del<br />
patrimonio aziendale ed il possibile fallimento”.<br />
È necessario, secondo Gentile,<br />
“individuare e rimuovere gli ostacoli che<br />
si frappongono tra gli imprenditori e l’accesso<br />
alle procedure di risanamento”,<br />
rinnovate da un legislatore che “ha assunto<br />
un nuovo atteggiamento nei confronti<br />
della crisi d’impresa”. Il fallimento<br />
di un’azienda non riguarda più il singolo<br />
imprenditore, bensì l’intera economia. A<br />
rischio non c’è solo il volume d’aff ari, ma<br />
anche il personale dipendente, quello<br />
autonomo e le entrate per lo Stato. Gentile<br />
fornisce poi un dato signifi cativo: in<br />
Italia nel i fallimenti dichiarati sono<br />
stati , in aumento (+%) rispetto<br />
all’anno precedente.<br />
L’intervento di Lucafò ha messo in<br />
luce invece i principali aspetti della nuova<br />
disciplina fallimentare, che valorizza<br />
ora il ruolo della contrattazione privata,<br />
con l’autorità giudiziaria che è chiamata<br />
ad intervenire soltanto “quando<br />
è necessario verifi care la legittimità<br />
dell’utilizzo degli strumenti predisposti<br />
dalla legge”. Al giudice non viene più<br />
richiesto, pertanto, un controllo di merito.<br />
Acquistano peso, nel contempo, le<br />
fi gure dell’esperto e del professionista,<br />
che devono assistere l’imprenditore<br />
decisionale, mentre al giudice viene assegnato<br />
un compito di mero controllo di legittimità. Non<br />
per forza, dunque, la crisi deve essere portata dinanzi<br />
all’autorità giudiziaria, essendo disponibile<br />
una serie di strumenti di composizione extragiudiziale.<br />
Le azioni revocatorie (servono a colpire<br />
eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore<br />
in danno dei creditori) non sono più il principale<br />
mezzo di tutela di questi ultimi. Decisivo<br />
7<br />
<strong>La</strong> presentazione del Cerim a Bari<br />
nell’individuazione delle soluzioni per il<br />
salvataggio delle aziende.<br />
Il Cerim conterà sull’apporto di un comitato<br />
scientifi co composto da esperti e<br />
professionisti, tra cui Sabino Fortunato,<br />
professore ordinario di <strong>Di</strong>ritto Commerciale<br />
a Bari che ha fatto parte della Commissione<br />
per la riforma del <strong>Di</strong>ritto Fallimentare,<br />
Nicola <strong>Di</strong> Cagno, ordinario di<br />
Economia Aziendale a Lecce, e Ugo Patroni<br />
Griffi , anch’egli ordinario di <strong>Di</strong>ritto<br />
Commerciale a Bari, che sono intervenuti<br />
al convegno parlando di risanamento<br />
aziendale, al pari di Margherita Bianchini<br />
(vice direttore generale dell’Assonime,<br />
l’Associazione fra le S.p.A) e Gustavo Visentini<br />
(ordinario di <strong>Di</strong>ritto Commerciale<br />
alla Luiss di Roma).<br />
ANDREA BUONO<br />
diventa il ruolo del “piano di risanamento attestato”,<br />
progetto che può consentire all’azienda<br />
di sopravvivere, attraverso la risistemazione della<br />
situazione debitoria. Centrale diviene la fi gura<br />
del professionista, che deve attestare l’idoneità<br />
del piano a conseguire lo scopo. Nei casi di insolvenza<br />
possono intervenire anche il nuovo “concordato<br />
preventivo” o l’istituto degli “accordi di<br />
ristrutturazione dei debiti”. a.b.