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Alessandria - Confartigianato

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n. 2/2010 - Poste Italiane s.p.a. - Sped. abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1 comma 1, DCB AL con ip<br />

<strong>Alessandria</strong><br />

Notizie<br />

DICEMBRE 2010<br />

Organo di informazione alle imprese di <strong>Confartigianato</strong> <strong>Alessandria</strong>


SE SEI ASSOCIATO A CONFARTIGIANATO<br />

TI ASPETTIAMO IN ASSOCIAZIONE A RITIRARE GRATUITAMENTE<br />

IL PACCHETTO PER ACCEDERE ALLA TUA PEC<br />

La PEC di Impresa Semplice<br />

per <strong>Confartigianato</strong><br />

<strong>Confartigianato</strong> Imprese e Telecom Italia hanno firmato un<br />

accordo che permette agli imprenditori associati di<br />

usufruire gratuitamente fino alla fine del 2011 di Certific@,<br />

il servizio di posta elettronica certificata (PEC) di Telecom<br />

Italia.<br />

La PEC è lo strumento informatico, voluto dal Ministero per<br />

la Pubblica Amministrazione e Innovazione, per ridurre il<br />

costo della burocrazia a carico delle imprese e beneficiare<br />

di un considerevole risparmio di tempo e denaro perché<br />

permette di eliminare code o lunghe attese agli sportelli<br />

degli uffici.<br />

CERTIFIC@: la PEC di Telecom Italia<br />

Certific@ è il servizio di Posta Elettronica Certificata di<br />

Impresa Semplice di Telecom Italia, con cui l’Impresa invia<br />

e-mail con valore legale.<br />

Con Certific@ è possibile agevolare le relazioni tra imprese<br />

e istituzioni.<br />

Inoltre il risparmio è doppio:<br />

• tempo: niente più code agli sportelli postali;<br />

• costi: l’invio di messaggi di posta elettronica ha costi inferiori<br />

all’invio di raccomandate a/r tradizionali.<br />

Grazie all’accordo tra <strong>Confartigianato</strong> Imprese e Telecom<br />

Italia, tutti gli associati possono usufruire gratuitamente di<br />

Certific@ fino alla fine del 20111.<br />

Certific@ è disponibile per tutti gli Associati, attraverso una<br />

semplice procedura di attivazione.<br />

Perché la PEC?<br />

La posta elettronica certificata o PEC è lo strumento che<br />

dà a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore<br />

legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale.<br />

L’e-mail diventa così equivalente ad una raccomandata con<br />

ricevuta di ritorno, con l’attestazione della data e dell’orario<br />

esatto di invio e di consegna. L’avvenuta consegna dell’email<br />

viene garantita. Nel caso non sia possibile consegnare<br />

il messaggio l’utente viene informato.<br />

Dal 1/01/2012 il servizio sarà a pagamento secondo il<br />

listino commerciale in quel momento vigente.<br />

Le soluzioni ICT di Impresa<br />

Semplice per <strong>Confartigianato</strong><br />

Telecom Italia ha pensato anche a tutte le imprese<br />

artigiane associate che necessitano di un personal computer<br />

o di strumenti evoluti utili allo svolgimento dell’attività.<br />

Pertanto, grazie all’accordo firmato, per tutti gli associati<br />

<strong>Confartigianato</strong> Imprese, Telecom Italia mette a<br />

disposizione, a condizioni di favore, un pacchetto completo<br />

comprensivo di PC, soluzioni ICT e servizi di supporto e<br />

assistenza informatica.


www.confartigianatoal.it<br />

UFFICI ZONA<br />

<strong>Alessandria</strong><br />

Spalto Marengo - Palazzo Pacto<br />

Telefono 0131 - 28 65 11 r.a.<br />

Fax 0131 - 22 66 00<br />

e-mail: infoartigiani@confartigianatoal.it<br />

Acqui Terme<br />

Via Municipio, 3<br />

Telefono 0144 - 32 32 18 - 32 61 89<br />

Fax 0144 - 35 65 65<br />

e-mail: acqui@confartigianatoal.it<br />

Casale Monferrato<br />

P.zza Venezia, 13<br />

Telefono 0142 - 78 19 62<br />

Fax 0142 - 78 19 69<br />

e-mail: casale@confartigianatoal.it<br />

Corso Indipendenza, 61<br />

Telefono 0142 - 45 47 75<br />

Fax 0142 - 55 662<br />

e-mail: info@mascarinopaolo.191.it<br />

Via Mameli, 65 - Patronato INAPA<br />

Telefono 0142 - 76 07 9<br />

Fax 0142 - 42 25 83<br />

e-mail: inapa-casale@confartigianatoal.it<br />

Novi Ligure<br />

Viale A. Saffi, 53<br />

Telefono 0143 - 74 69 29<br />

Fax 0143 - 32 44 42<br />

e-mail: novi@confartigianatoal.it<br />

Ovada<br />

Via Piave, 25<br />

Telefono 0143 - 86 45 7<br />

Fax 0143 - 86 45 7<br />

e-mail: ovada@confartigianatoal.it<br />

San Salvatore Monferrato<br />

Via Tarchetti, 12<br />

Telefono 0131 - 23 31 26<br />

Fax 0131 - 23 85 05<br />

Tortona<br />

Via Postumia - CO.IN.ART.II<br />

Telefono 0131 - 86 23 68<br />

Fax 0131 - 82 08 65<br />

e-mail: tortona@confartigianatoal.it<br />

Valenza<br />

Piazza Giovanni XXIII, 9<br />

Telefono 0131 - 94 21 94<br />

Fax 0131 - 92 33 56<br />

e-mail: valenza@confartigianatoal.it<br />

Periodico bimestrale<br />

Direttore Responsabile: Valerio Bellero<br />

Editore: <strong>Confartigianato</strong> <strong>Alessandria</strong><br />

Coordinazione e redazione articoli: Roberto Borsalino<br />

Reg. Trib. <strong>Alessandria</strong> n. 72 del 17/02/1977<br />

Redazione: Spalto Marengo - Palazzo Pacto<br />

Tel. 0131.286511<br />

Realizzazione: Lit. Viscardi (AL)<br />

L’ARTIGIANATO È SEMPRE<br />

UNA SCUOLA<br />

La struttura snella delle nostre aziende ci contraddistingue<br />

da sempre, i nostri dipendenti sono<br />

cresciuti con noi e quando abbiamo bisogno di<br />

forze nuove fortunatamente esiste sempre il ricorso<br />

all’istituto dell’apprendistato, che rappresenta il<br />

principale strumento di inserimento lavorativo nelle<br />

imprese artigiane attraverso un percorso di formazione<br />

e lavoro.<br />

Nelle imprese artigiane infatti, i contratti di apprendistato<br />

nel 70% dei casi si trasformano in assunzioni<br />

a tempo indeterminato ed inoltre l’apprendistato<br />

riconosce il valore educativo dell’impresa come<br />

luogo formativo e di trasmissione di saperi e valori che proprio nell’artigianato trova le<br />

sue manifestazioni più qualificanti.<br />

La valorizzazione dell’apprendistato può consentire di ricomporre la frattura aimè sempre<br />

più accentuata tra istruzione scolastica teorica e lavoro per permettere ai giovani di acquisire<br />

quelle competenze che le imprese non trovano sul mercato del lavoro attuale.<br />

Nonostante la crisi, nel 2010 il 26,7% del fabbisogno occupazionale delle imprese italiane<br />

risulta insoddisfatto, da un lato molti disoccupati e dall’altro molte richieste di figure<br />

professionali qualificate. È un paradosso a cui dobbiamo trovare rimedio.<br />

Sono anni difficili quelli che stiamo attraversando, clienti che non pagano alle scadenze<br />

prefissate, credito ridotto rispetto al passato e lavoro difficile da trovare.<br />

In questo scenario sfavorevole noi dell’artigianato proprio per la nostra flessibilità continuiamo<br />

a sostenere il sistema Italia nonostante la forte crisi mondiale, esportando i<br />

nostri prodotti e fronteggiando meglio di altri la competizione, contrapponendo fra noi e<br />

gli altri il “Made in italy”.<br />

Vi è nell’artigianato una particolarità insita, quasi un gene diverso dagli altri, che ci tiene<br />

a galla, ci fa lottare e ci permette di lavorare a testa alta. Ritengo che questi tempi difficili<br />

ci stiano temprando ancora di più e ci consentiranno di vivere a lavorare meglio nei<br />

prossimi anni quando la congiuntura economica mondiale avrà imboccato una svolta più<br />

favorevole.<br />

Buone Feste a tutti i miei amici artigiani, alle loro famiglie ed ai loro collaboratori.<br />

IIll PPrreessiiddeennttee<br />

VVaalleerriioo BBeelllleerroo<br />

SOMMARIO<br />

ESTETISTI ED ODONTOTECNICI pag. 4-5<br />

AUTOTRASPORTATORI pag. 6-10<br />

FARE CULTURA… FARE IMPRESA pag. 11<br />

COSA FARÒ DA GRANDE pag. 13<br />

SPECIALE RAEE (1ª parte) pag. 14-17<br />

CENTRI REVISIONE AUTO pag. 18<br />

RISPARMIO ENERGETICO pag. 21<br />

STRESS DA LAVORO CORRELATO pag. 22-23<br />

E DITORIALE<br />

3<br />

3


ESTETICA<br />

4<br />

4<br />

PROGETTO REGIONALE BELLI E SICURI<br />

24 gennaio 2011…tutti ad Asti per la formazione<br />

I centri estetici e benessere della nostra provincia sono<br />

invitati a partecipare il giorno 24 gennaio 2011 dalle ore<br />

9 alle ore 12 ad Asti all’incontro per le zone di <strong>Alessandria</strong><br />

ed Asti presso la sede ASL in via Conte Verde 125 al<br />

fine di ricevere una idonea formazione ed informazione in<br />

materia di adeguamenti normativi ed igienico sanitari.<br />

Il Settore regionale “Promozione<br />

della Salute e Interventi di Prevenzione<br />

Individuale e Collettiva”,<br />

da diversi anni, segue con interesse<br />

le problematiche relative alla cura<br />

della persona, promuovendo una<br />

maggiore sicurezza nell’ambito dei<br />

cosmetici, delle attività di estetica e<br />

solarium e di quelle che effettuano<br />

tatuaggio e piercing.<br />

Il Ministero della Salute, assegnando un<br />

finanziamento al progetto “Belli Sicuri”, ha inteso<br />

riconoscere ed apprezzare il lavoro svolto incoraggiandone<br />

il proseguimento.<br />

Il progetto “Belli Sicuri” ha voluto riconoscere al professionista dell’estetica<br />

un ruolo centrale ritenendo che, a cascata, ne sia avvantaggiata<br />

tutta la popolazione.<br />

L’obiettivo del seminario proposto è di promuovere nella professione che i futuri estetisti<br />

eserciteranno, una maggiore consapevolezza del proprio “ruolo di orientamento rispetto alle<br />

scelte delle persone”. Il momento formativo che si intende offrire prevede<br />

nozioni inerenti la normativa di settore, esercitazioni nonché la presentazione<br />

delle attività di vigilanza esercitate dai Servizi di Igiene e Sanità<br />

Pubblica della ASL.<br />

Programma giornata formativa:<br />

• Corretto utilizzo delle apparecchiature a raggi UV nei centri di estetica:<br />

aspetti normativi e pratici<br />

• I prodotti cosmetici: cenni normativi, etichettatura e responsabilità<br />

• Trucco permanente e semi – permanente: aspetti igienico sanitari<br />

• Pulizia, disinfezione, sterilizzazione: metodi per una corretta esecuzione<br />

• Belli Sicuri: il coinvolgimento del professionista della cura del corpo<br />

INFO: contattare <strong>Confartigianato</strong> <strong>Alessandria</strong> 0131 286511


COSMOPROF 2011<br />

BOLOGNA 18-21 MARZO<br />

Vuoi andare al Cosmoprof ?<br />

Se rinnovi tempestivamente la tua adesione a <strong>Confartigianato</strong> per<br />

il 2011 puoi usufruire di agevolazioni ed andare al Cosmoprof con<br />

soli 20 euro (viaggio in pullman e biglietto compreso) nelle giornate<br />

di domenica 20 e lunedi 21 marzo.<br />

Per informazioni ed adesioni puoi contattare la presidente<br />

Stefania Baiolini al numero 0131 254281<br />

ODONTOTECNICI ED OTTICI<br />

La formazione Ecm non è più obbligatoria<br />

La recente conferma da parte della Commissione<br />

ECM presso il Ministero della Salute sulla<br />

non obbligatorietà dei corsi Ecm per “le arti ausiliarie<br />

delle professioni sanitarie” non fa altro che<br />

confermare quanto da tempo da noi sostenuto e<br />

cioè che in quanto non riconosciuti come professione<br />

sanitaria non abbiamo l’obbligo<br />

di una formazione prevista e riservata alle<br />

professioni sanitarie.<br />

Nel corso dell’ultimo anno è stata svolta<br />

una intensa attività in relazione alla questione<br />

ECM da <strong>Confartigianato</strong> <strong>Alessandria</strong><br />

nella persona del Presidente del gruppo<br />

provinciale Odontotecnici Angelo Giambrone,<br />

oltre che dal gruppo Regionale di<br />

Fenaodi <strong>Confartigianato</strong>, presieduto dal<br />

novarese Marco Francisco, in particolare<br />

nei confronti della struttura pubblica ASL<br />

<strong>Alessandria</strong> che, unica in Italia, subordinava<br />

il convenzionamento alla verifica del<br />

punteggio ECM per l’anno in corso.<br />

CATEGORIE<br />

5


AUTOTRASPORTO<br />

6<br />

APERTE LE ISCRIZIONI<br />

AL CORSO DI CAPACITÀ PROFESSIONALE<br />

PER ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO<br />

Con la normativa vigente la Capacità Professionale<br />

(Primo reqquiisito) è obbliigatoria peer tutti i tipi di<br />

aziende escluse quelle che operano con mezzi inferiori<br />

a 15 q.li di massa complessiva.<br />

Secondo requisito necessario è quello della capacità<br />

finanziaria che può essere dimostrato o esibendo una<br />

situazione patrimoniale e reddituale della ditta soddisfacente<br />

la condizione economica minima oppure mediante<br />

attestazione bancaria per un importo che va da un<br />

minimo di 50.000 euro per le ditte monoveicolari, ai quali<br />

vanno aggiunti ulteriori 5.000 euro per ogni mezzo oltre al<br />

primo.<br />

Terzo requisito da dimostrare o confermare è quello dell’onorabilità,<br />

requisito che peraltro veniva già verificato<br />

anche precedentemente.<br />

QUOTA ALBO AUTOTRASPORTO 2011<br />

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2010 è<br />

stata pubblicata la deliberazione del Comitato Centrale<br />

n. 17 del 19 ottobre 2010, con la quale sono state<br />

determinate le quote da versare per l’iscrizione all’Albo<br />

per l’anno 2011.<br />

Con riferimento alle disposizioni contenute nella suddetta<br />

deliberazione n. 17/10, è stata confermata, per<br />

l’anno 2011, la possibilità di poter adempiere al versamento<br />

della quota, anche attraverso un sistema di<br />

pagamento telematico per mezzo dell’utilizzo di carte<br />

di credito (circuiti Visa o Mastercard) , di conto Ban-<br />

Il corso di Capacità Professionale inizierà a fine gennaio<br />

e rispetterà il seguente calendario: tutti i mmaarrtedì e giovedì<br />

sera dalle 20,00 alle 23.00 e tutti i sabati pomeriggio<br />

dalle 14,00 alle 17,00.<br />

La frequenza del corso è obbligatoria per coloro che non<br />

sono in possesso di un diploma di scuola media superiore<br />

e per tutti coloro che non hanno almeno cinque anni di<br />

esperienza direzionale di azienda di autotrasporto.<br />

Il corso, si terrà ad <strong>Alessandria</strong> nella nostra sede provi<br />

nciale al Palazzo Pacto.<br />

Il costo del corso è di € 1400 + iva ridotto a € 700<br />

+ iva per coloro che sono in possesso di un titolo di<br />

studio di scuola media superiore.<br />

Per aderire al corso occorre contattare i nostri uffici al<br />

numero 0131 286511.<br />

coposta / PostePay o mediante bonifico bancario.<br />

Si rammenta che le imprese possono incorrere nelle<br />

procedure di sospensione dell’iscrizione all’Albo in caso<br />

di mancato o insufficiente versamento della quota.<br />

In ogni caso come lo scorso anno non arriveranno più<br />

i bollettini per cui le aziende per il pagamento della<br />

quota annuale hanno due possibilità:<br />

registrarsi sul sito ww.alboautotrasporto.it<br />

oppure contattare i nostri uffici nei primi giorni dell’anno<br />

per ottenere il calcolo online e la predisposizione<br />

del bollettino cartaceo da pagare in posta.<br />

AVVISO IMPORTANTE DELL’ALBO<br />

AUTOTRASPORTO DI ALESSANDRIA<br />

L’ufficio dell’albo autotrasporto di <strong>Alessandria</strong>, al fine di evitare future sanzioni, chiede di inoltrare alle ditte<br />

una viva raccomandazione ad effettuare sempre in tempo reale tutte le variazioni relative ai dati tecnici ed<br />

anagrafici: ragione sociale, indirizzo, parco veicolare, nominativo preposto, nonché della perdita dei requisiti<br />

di capcità finanziara, professionale ed onorabilità, che possono, qualora non tempestivamente aggiornati,<br />

essere causa di sospensione ed in alcuni casi di cancellazione dall’albo degli autotrasportatori.


GLI AUTOTRASPORTATORI E L’INDICAZIONE IN<br />

FATTURA DEL COSTO MEDIO DEL CARBURANTE<br />

Legge 04/08/2010 n.127<br />

obiettivo primario dei recenti provvedimenti è sempre<br />

L’ quello di incentivare la corretta pattuizione di prezzi di<br />

mercato congrui nel settore del trasporto, atti a garantire<br />

un equo compenso al trasportatore e, di riflesso, incidere<br />

con maggior efficacia sulla sicurezza stradale. Tali normative<br />

furono introdotte per porre rimedio ad alcune carenze<br />

precedentemente evidenziatesi con l’applicazione delle c.d.<br />

“tariffe a forcella”, spesso disattese dai committenti per<br />

mancanza di controlli efficaci e di un regime sanzionatorio<br />

certo.<br />

A seguito dell’acuirsi della crisi economica, i cui effetti<br />

nefasti sono ulteriormente accentuati dall’aumento dell’incidenza<br />

del prezzo del carburante, le associazioni di categoria<br />

di appartenenza, hanno evidenziato lo sviluppo di un<br />

mercato dell’offerta “al ribasso” da parte dei vettori, di<br />

fatto “obbligati” a lavorare spesso sottocosto, per poter<br />

sostenere almeno i costi fissi gestionali delle loro aziende,<br />

a sicuro scapito della sicurezza stradale.<br />

Partendo da tale analisi, la nuova disciplina analizza le due<br />

forme contrattuali che normano il servizio di trasporto<br />

conto terzi (contratto verbale e contratto scritto), introducendo<br />

l’obbligo di indicazione del costo del carburante<br />

in fattura per i contratti non scritti ed il rispetto<br />

di una quota “minima” di corrispettivo riferita ai costi<br />

diversi dal carburante, tale da garantire la copertura dei<br />

costi diretti riconducibili allo specifico servizio di trasporto<br />

effettuato. Nei contratti scritti, tale adempimento può<br />

essere espletato anche inserendo tali disposizioni nel contratto<br />

stesso, richiamando in fattura l’indicazione del costo<br />

medio del gasolio applicato per i viaggi a cui la stessa fa<br />

riferimento, in caso di contratti di servizio protratti nel<br />

tempo.<br />

La violazione delle suddette disposizioni comporta l’esclusione<br />

per 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali<br />

nonché l’esclusione fino a 6 mesi dai contratti con gli<br />

enti pubblici.<br />

Nell’ipotesi di contratto di trasporto “non scritto”, la suddetta<br />

disciplina comporta, in particolare, che per evitare le<br />

sanzioni, le fatture devono riportare l’indicazione della<br />

parte del corrispettivo relativo al costo del carburante<br />

necessario per l’esecuzione dei trasporti.<br />

CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO<br />

IN FORMA SCRITTA<br />

Considerato che per il contratto di trasporto non è previsto,<br />

in linea generale, l’obbligo della forma scritta l’art. 6,<br />

D.Lgs. n. 286/2005 afferma che lo stesso: “… è stipulato,<br />

di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa<br />

per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra<br />

i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”. In<br />

base a tale norma, si è in presenza di contratto scritto se<br />

nello stesso sono indicati i seguenti elementi considerati<br />

“essenziali”:<br />

• nome e sede del vettore e del committente e, se diverso,<br />

del caricatore;<br />

• numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli<br />

autotrasportatori di cose per c/terzi;<br />

• tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto,<br />

nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di<br />

circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;<br />

• corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;<br />

• luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore<br />

e di riconsegna della stessa al destinatario;<br />

• tempi massimi per il carico e scarico della merce trasportata.<br />

Il comma 4 del citato art. 83-bis, così come modificato<br />

dall’art. 1-bis, DL n. 103/2010, con decorrenza dal<br />

12.8.2010 dispone che nel contratto di trasporto stipulato<br />

in forma scritta “l’importo a favore del vettore deve essere<br />

tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi<br />

di esercizio”. La stessa disposizione precisa che specifici<br />

“accordi volontari di settore”: individueranno i suddetti<br />

“costi minimi”; possono derogare alla presente disciplina<br />

prevedendo “contratti di trasporto su strada di durata o<br />

quantità garantite”.<br />

Su questo punto la legge dispone che se i suddetti accordi<br />

non vengono stipulati: “entro il termine di nove mesi,<br />

decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente<br />

disposizione (12.8.2010), l'Osservatorio sulle attività di<br />

autotrasporto determina i costi minimi, secondo quanto<br />

previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo<br />

AUTOTRASPORTO<br />

7


AUTOTRASPORTO<br />

8<br />

periodo (12.5.2011), qualora entro ulteriori trenta giorni<br />

(11.6.2011) l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare<br />

le determinazioni dei costi minimi, si applicano<br />

anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le<br />

disposizioni di cui ai commi 6 e 7 (previste per i contratti<br />

non Scritti), ai soli fini della determinazione del corrispettivo”.<br />

Sempre in merito ai contratti di trasporto stipulati in forma<br />

scritta, la legge dispone che: se nella fattura emessa dal<br />

vettore è indicato un corrispettivo inferiore ai citati “costi<br />

minimi di esercizio” l’azione del vettore per il pagamento<br />

della differenza si prescrive in 1 anno “decorrente dal<br />

giorno di completamento della prestazione di trasporto,<br />

salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari” di<br />

settore; se le prestazioni di trasporto non superano la percorrenza<br />

giornaliera di 100 Km, l’importo del corrispettivo<br />

spettante al vettore è rimesso all’autonomia negoziale delle<br />

parti, salve diverse pattuizioni fondate sui citati “accordi<br />

volontari di settore” (comma 4-quater); il vettore deve fornire<br />

al committente “all’atto della conclusione del contratto”<br />

la documentazione, di data non anteriore a 3 mesi,<br />

dalla quale risulta la regolarità della sua posizione assicurativa<br />

/ previdenziale, ossia del c.d. “DURC” (comma 4quinquies);<br />

se le prestazioni di trasporto eccedono i 30<br />

giorni il costo del carburante, già individuato nel contratto<br />

o nelle fatture emesse (dal vettore), va adeguato “sulla<br />

base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da<br />

autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette<br />

variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento<br />

al momento della sottoscrizione del contratto stesso<br />

o dell'ultimo adeguamento effettuato”.<br />

CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO<br />

IN FORMA NON SCRITTA<br />

Se il contratto viene stipulato dalle parti (vettore / committente)<br />

in forma “non scritta” (contratto verbale), la<br />

vigente norma dispone che nella fattura emessa, vada indicato,<br />

l’importo corrispondente al costo del carburante<br />

sostenuto dal vettore per l’esecuzione della prestazione di<br />

trasporto; il suddetto importo indicato in fattura (costo<br />

del carburante) va calcolato facendo riferimento al “costo<br />

medio del carburante per chilometro di percorrenza”<br />

determinato dall’“Osservatorio sulle attività di trasporto”.<br />

Oltre a ciò viene definita una “quota di costo<br />

minimo” del corrispettivo diverso dal costo del carburante.<br />

Quota parte del corrispettivo<br />

riferita ai costi del carburante<br />

(da indicare in fattura o nel<br />

contratto scritto – se presente)<br />

Costo medio per Km<br />

desunto da tabelle Ministero e<br />

riferito al mese precedente<br />

l’esecuzione del trasporto<br />

= X<br />

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL<br />

CARBURANTE DA INDICARE IN FATTURA<br />

Visto che il citato “Osservatorio” non è ancora operativo,<br />

attualmente è possibile scaricare le tabelle riportanti i costi<br />

chilometrici medi del consumo di gasolio pubblicati on line<br />

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il<br />

proprio sito Internet (www.infrastrutturetrasporti.it), utilizzando<br />

il seguente link:<br />

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=699<br />

Le tabelle sono aggiornate solitamente dal Ministero ogni<br />

30 giorni ed entro comunque la fine del mese successivo a<br />

quello di fatturazione. Ciò comporta la necessità di effettuare<br />

la fatturazione utilizzando i dati delle tabelle riferentesi<br />

almeno al mese precedente. Entro fine dicembre<br />

sarà pubblicata e scaricabile dal sito la tabella dei costi<br />

aggiornati al 30 novembre. Tale importo va calcolato moltiplicando<br />

l’ammontare del costo chilometrico, determinato<br />

per classe di veicolo e facendo riferimento al mese precedente<br />

la prestazione di trasporto, per il numero di chilometri<br />

percorsi oggetto della prestazione di trasporto resa<br />

dal vettore al committente.<br />

LA QUOTA DI COSTO MINIMO DIVERSO<br />

DAL COSTO DEL CARBURANTE<br />

La legge definisce anche una quota di costo minimo del<br />

corrispettivo diverso dal costo del carburante a “garanzia”<br />

della corretta contrattazione del corrispettivo spettante<br />

al vettore.<br />

Ciò comporta che, se la parte del corrispettivo che non fa<br />

riferimento ai costi del carburante, risulta inferiore rispetto<br />

Km percorsi tratta<br />

oggetto della prestazione di<br />

trasporto eseguita dal vettore a<br />

favore del committente<br />

Il Ministero ha altresì disposto che non devono essere considerati “… i dati relativi alle percorrenze chilometriche<br />

al di sotto dei 51 Km, tenuto conto della marginalità dell’attività di autotrasporto per conto di terzi sulle<br />

brevissime percorrenze, che non veniva preso in considerazione neanche dalla disciplina tariffaria vigente prima<br />

del decreto legislativo 286/05”.


a quella determinata facendo riferimento ai parametri individuati<br />

dal citato “Osservatorio”, il vettore può chiedere al<br />

committente il pagamento della differenza.<br />

A tal riguardo, va evidenziato che se il committente non<br />

provvede al pagamento di tale differenza entro 15 giorni<br />

dalla richiesta, il vettore potrà proporre, entro i successivi<br />

15 giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di<br />

pagamento mediante ricorso al giudice competente ex art.<br />

638 C.p.c., producendo la documentazione relativa alla propria<br />

iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per<br />

conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato<br />

per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi<br />

inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione<br />

relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i<br />

calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo<br />

dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8”. La suddetta<br />

azione va esercitata, a pena di decadenza, entro 5 anni dal<br />

giorno dell’ultimazione del trasporto.<br />

Proponiamo ora un esempio del calcolo relativo alla quota<br />

di costo minimo diverso dal carburante che fa riferimento<br />

ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti<br />

tramite il proprio sito Internet in base alla rilevazione<br />

del mese di ottobre 2010.<br />

ESEMPIO<br />

Un vettore, con veicolo di massa complessiva superiore a 26<br />

t, nel mese di settembre 2010 effettua una prestazione di<br />

trasporto con una percorrenza di Km 230; il contratto viene<br />

stipulato in forma non scritta. Per la prestazione viene pattuito<br />

un corrispettivo pari a € 390.<br />

Le informazioni necessarie per l’individuazione, in particolare,<br />

della quota parte del corrispettivo relativo al costo del<br />

carburante da esporre in fattura e della quota “di costo<br />

minimo” diversa dal carburante sono così individuate:<br />

Percorrenza Km 230<br />

Costo medio del carburante<br />

per Km di percorrenza (*) € 0,357<br />

Quota percentuale dei costi di carburante<br />

sul corrispettivo totale (*) % 21,4<br />

(*) dati contenuti nella tabella fornita dal Ministero delle Infrastrutture<br />

e dei Trasporti relativa al mese di ottobre 2010.<br />

Quota costo del carburante<br />

da esporre in fattura € 82,11 (230 x 0,357)<br />

Quota “di costo minimo” diversa<br />

dal carburante € 301,58 (82,11 x 78,6 / 21,4) (*)<br />

(*) Calcolato in base alla seguente proporzione: 82.11 : 21,4 = x : 78,6<br />

Il compenso pattuito dalle parti di € 380 è “congruo” in<br />

quanto la parte di corrispettivo relativa alla quota di costo<br />

diversa dal carburante che ammonta a € 307,89 (390 -<br />

82,11) è “almeno pari” (nell’esempio, superiore) alla quota<br />

“di costo minimo” di € 301,58 calcolata in base ai parametri<br />

sopra evidenziati.<br />

Esempio di fattura emessa dal vettore:<br />

TRASPORTO SRL<br />

SS dei Giovi, 25/A<br />

15067 Novi Ligure (AL)<br />

PI 00307020067<br />

COLLMAR SRL<br />

Via delle Langhe 21<br />

12006 Busto Arsizio (MI)<br />

PI 00196520096<br />

Fattura n. 235 del 30/11/2010<br />

Trasporto per Vs. conto di n. 24 colli su pallets<br />

Vs. cod. id. dal 0000230 al 0000254<br />

Imponibile € 390,00<br />

IVA 20% € 78,00<br />

Totale fattura € 468,00<br />

Si evidenzia che ex art.83-bis, L. 06/08/2008 n.133 (legge di<br />

conversione del DL 112/2008), la parte del corrispettivo indicato<br />

nella presente fattura corrispondente al costo del carburante,<br />

sostenuto dal vettore e dovuto dal committente, è di € 82,11<br />

(tratta Km. 230 x € 0,357 / lt).<br />

Il costo del carburante è desunto dalla ultima tabella aggiornata<br />

pubblicata alla data di emissione della fattura sul sito del<br />

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti<br />

(www.infrastrutturetrasporti.it) (*)<br />

(*) L’ultimo capoverso dovrà essere sostituito con l’indicazione<br />

di costo fornita dal ”Osservatorio sulle attività di trasporto”<br />

quando questo sarà costituito (entro il 11/06/2011).<br />

La legge dispone che la fattura del vettore:<br />

• sia emessa “entro e non oltre la fine del mese” dall’<br />

esecuzione del trasporto;<br />

• sia pagata entro 60 giorni “decorrenti dalla data di<br />

emissione della fattura” ferma restando l’applicazione del<br />

D.Lgs. 231/2002 “Attuazione della Direttiva 2000/35/CE<br />

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle<br />

transazioni commerciali”.<br />

N.B.: Le parti non possono definire termini diversi salvo<br />

che gli stessi siano basati su “accordi volontari di settore”.<br />

Va evidenziato che se il committente, non rispettando il<br />

suddetto termine, paga il corrispettivo relativo alla prestazione<br />

di trasporto ricevuta:<br />

• oltre i 60 giorni dalla data di emissione della fattura, il<br />

vettore avrà diritto agli interessi moratori ai sensi<br />

del citato D.Lgs. n. 231/2002;<br />

• oltre i 90 giorni dalla data di emissione della fattura, al<br />

committente si applicheranno le “pesanti” sanzioni<br />

di cui al comma 14, previste per le violazioni nei<br />

contratti non scritti, che comportano l’esclusione:<br />

fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico<br />

della fornitura di beni e servizi e per 1 anno dai benefici<br />

finanziari e fiscali.<br />

AUTOTRASPORTO<br />

9


AUTOTRASPORTO<br />

10<br />

IL REGIME SANZIONATORIO<br />

Con riferimento ai contratti non scritti la violazione delle<br />

seguenti disposizioni:<br />

• indicazione nella fattura emessa dal vettore della quota<br />

del corrispettivo relativa al costo del carburante;<br />

• riconoscimento della quota “di costo minimo” diversa<br />

dal carburante e possibilità di chiedere al committente<br />

il pagamento della differenza nell’ipotesi che il costo<br />

riconosciuto sia inferiore;<br />

• possibilità del vettore di proporre domanda d’ingiunzione<br />

di pagamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza<br />

dei 15 giorni della richiesta di pagamento;<br />

• riconoscimento al vettore ed agli “operatori della filiera<br />

diversi dai vettori” degli interessi moratori ex art. 5,<br />

D.Lgs n. 231/2002, se il termine di pagamento è superiore<br />

a 60 giorni dalla data di emissione fattura;<br />

comporta l’esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento<br />

pubblico della fornitura di beni e servizi e per 1<br />

anno dai benefici finanziari e fiscali.<br />

Va evidenziato che tali sanzioni non sono applicate quando<br />

le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme<br />

a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza<br />

delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti<br />

dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale<br />

per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare<br />

lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore<br />

merceologico”.<br />

LE AUTORITÀ COMPETENTI A<br />

COMMINARE LE SANZIONI<br />

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM<br />

16.9.2009 ha individuato le Autorità competenti (Agenzia<br />

delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico) a comminare<br />

le sanzioni previste dal comma 14 del citato art.<br />

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli<br />

Informativi disponibili in Filiale e sui siti internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che<br />

commercializzano i prodotti. L’accettazione delle richieste relative ai prodotti e servizi bancari e la<br />

concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.<br />

83-bis “in ragione della loro differente natura e nel rispetto<br />

delle relative competenze”.<br />

La legge individua, infine, il procedimento di comminazione<br />

delle sanzioni che si attivano a seguito della segnalazione<br />

di chi ha effettuato il controllo o di chi ne abbia<br />

interesse, direttamente al Ministero delle Infrastrutture e<br />

dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto stradale<br />

e l’intermodalità, il quale trasmette a sua volta gli atti,<br />

corredandoli di propria relazione, al Ministero dello Sviluppo<br />

Economico e p.c. all’Agenzia delle Entrate territorialmente<br />

competente ed al Ministero delle Infrastrutture e<br />

dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza<br />

nelle infrastrutture; Gli organi sociali preposti del<br />

Ministero, provvedono quindi a comminare la sanzione al<br />

contravventore. Sia il Ministero delle Infrastrutture e dei<br />

Trasporti che l’Agenzia delle Entrate possono comunque<br />

effettuare autonomamente verifiche sulla corretta applicazione<br />

della normativa.<br />

Tale ultimo aspetto assume una particolare rilevanza<br />

che deve indurre tutti gli autotrasportatori ad applicare<br />

correttamente la norma, soprattutto in fase di fatturazione,<br />

al fine di evitare la perdita per un anno di<br />

benefici fiscali ampiamente utilizzati, quali ad esempio<br />

la domanda di compensazione delle accise gasolio o la<br />

domanda di rimborso dei pedaggi autostradali.<br />

Rendiamo più semplice<br />

il tuo lavoro.<br />

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FARE CULTURA… FARE IMPRESA<br />

Coaching: le nuove frontiere<br />

dell’efficienza professionale patrocinato<br />

dal Gruppo Giovani di <strong>Confartigianato</strong><br />

Nato inizialmente in ambienti prettamente<br />

sportivi agonistici, il Coaching<br />

affiancava e supportava un atleta agonista,<br />

motivandolo, predisponendolo psicologicamente<br />

ed emotivamente al raggiungimento<br />

del risultato desiderato.<br />

Nel corso del tempo il Coaching è uscito<br />

dagli ambienti sportivi per approdare in<br />

quelli professionali, diventando sinonimo di<br />

preparazione per sviluppare al massimo le<br />

potenzialità individuali e di gruppo, la<br />

gestione del tempo e delle opportunità al<br />

fine di ottenere efficienza ed efficacia. Una<br />

Formazione non solo necessaria, seguendo<br />

le logiche del mercato odierno, ma addirittura<br />

indispensabile per poter ottenere il<br />

massimo risultato che un Professionista o<br />

un’Azienda, anche di modeste dimensioni,<br />

vuole raggiungere. Ancora poco conosciuto<br />

in Italia come metodo integrativo di lavoro,<br />

il Coaching rischia di trovare nel nostro<br />

Paese una resistenza culturale purtroppo<br />

radicata, data dalla persistenza di una mentalità<br />

vecchia e obsoleta, spesso incapace<br />

di aprirsi ai nuovi orizzonti che il mercato<br />

offre. Erroneamente si pensa che un Professionista<br />

o una piccola Azienda, abbia biso-<br />

gno di conoscere solo il mestiere, senza<br />

considerare invece che questa da sola non è<br />

sufficiente, perché oggi la maggior competitività<br />

e l’ottenimento del massimo risultato<br />

sono dati da ingredienti ben miscelati<br />

(know-how, gestione e organizzazione, Problem<br />

Solving, linee guida, gestione della<br />

crisi, motivazione, valorizzazione risorse<br />

individuali, ecc…). Bisogna ambire per<br />

poter eccellere…<br />

Il Coaching è uno strumento oggi indispensabile<br />

di affiancamento a Professionisti e<br />

Aziende, poiché definisce un approccio alle<br />

situazioni, stabilendo obbiettivi raggiungibili<br />

e tracciando percorsi per realizzarli.<br />

Lavora in particolar modo sullo sviluppo<br />

delle risorse individuali, di squadra e sul Problem<br />

Solving. Diventa pertanto sinonimo di<br />

Formazione, vale a dire di istruzione oggi<br />

così spesso snobbata dai più con la scusa<br />

della mancanza di tempo o dietro la poca<br />

umiltà nel considerarsi già “arrivati”, ma<br />

perdendo in tal modo l’opportunità di crescita<br />

e sviluppo sia personale che professionale.<br />

Oggi nel mondo del lavoro, più che mai<br />

si rende necessario ampliare i propri orizzonti<br />

e portare quel valore aggiunto così<br />

tanto blasonato ma così spesso altrettanto<br />

snobbato.<br />

Per questo motivo, in linea generale, l’imperativo<br />

delle Associazioni, oltre a fornire<br />

servizi di sostegno e consulenza alla singola<br />

impresa, deve essere quello di<br />

costruire la cultura della formazione professionale<br />

che completino la visuale dell’imprenditore<br />

aiutandolo a posizionarsi<br />

all’interno del mercato con atteggiamento<br />

“attivo” e propositivo.<br />

Le micro – piccole imprese rappresentano<br />

un tesoro per la nostra tradizione e creano<br />

ad oggi ancora beni e servizi guardati con<br />

ammirazione in tutto il mondo ma<br />

rischiano di confondere gli stessi con l’apparato<br />

di impresa spesso poco lungimirante<br />

e ancor meno attento alle istanze<br />

provenienti dall’esterno.<br />

<strong>Confartigianato</strong> <strong>Alessandria</strong> aspetta le vostre<br />

adesioni per organizzare una giornata di formazione<br />

professionale gratuita sul Coaching.<br />

Restiamo in attesa di una mail o di un<br />

contatto di interessamento sull’argomento<br />

ai seguenti recapiti:<br />

m.sacchetti@confartigianatoal.it<br />

tel. 0131.286504<br />

La banca quando nasce un’impresa<br />

Torino, giovedì 16 dicembre 2010<br />

Importante ed innovativa iniziativa di <strong>Confartigianato</strong> Piemonte<br />

che in collaborazione con Banca Popolare di Novara ha affrontato<br />

un tema complesso e delicato come quello del rapporto<br />

impresa-banca in maniera diversa ed accattivante, utilizzando la<br />

musica come collante. L’auditorium della sede centrale della BPN<br />

a Torino e il gruppo Jazz club di Torino sono stati un’ottimo corollario<br />

agli interventi che si sono susseguiti ben coordinati da Carlo<br />

Ceccato (caporedattore RAI Piemonte). Alla tavola rotonda hanno<br />

partecipato Domenico De Angeli (amministratore delegato BPN),<br />

Giovanni Frequelli (economista università orientale), Giorgio Felici<br />

(presidente regionale <strong>Confartigianato</strong> piemonte), Giorgio Bona<br />

(presidente Regionale giovani <strong>Confartigianato</strong>), Silvano Berna<br />

(segretario regionale <strong>Confartigianato</strong> Piemonte).<br />

Le sinergie che regolano il rapporto<br />

banca-mondo artigiano sono in continuo<br />

mutamento, troppo spesso però ci si<br />

accorge che le banche utilizzano parametri<br />

valutativi poco comprensibili, anzi<br />

spesso li ignoriamo e questo non aiuta<br />

sicuramente ad avere un rapporto fluido<br />

e proficuo con gli istituti di riferimento. Un maggior confronto,<br />

una migliore consapevolezza e diversi criteri valutativi sono il<br />

succo di quanto emerso da entrambi le parti nella prima fase del<br />

dibattito che ha visto prendere la parola prima il Prof. Frequelli,<br />

poi il presidente Bona ed infine De Angelis. Gli interventi musicali<br />

brevi ma intensi hanno contribuito a rendere meno pesante<br />

e più vivace il dibattito. Nella seconda parte Berna e De Angelis<br />

hanno spostato l’obbiettivo sul valore delle associazioni di categoria<br />

e sui confidi, sull’importanza per le piccole imprese artigiane<br />

di trovare nella <strong>Confartigianato</strong> un punto di riferimento per<br />

fare massa critica e promuovere le esigenze delle piccole aziende<br />

artigiane proprio in una situazione di mercato dove sono proprio<br />

loro a sobbarcarsi il peso di una crisi che pur mettendo in ginocchio<br />

numerose grandi industre ha trovato<br />

nelle imprese artigiane uno zoccolo<br />

duro che ha saputo con enormi sacrifici<br />

arginare una crisi dilaniate. L’appuntamento<br />

è per marzo quando si ripeterà<br />

l’iniziativa con temi nuovi ma con la<br />

stessa formula.<br />

FORMAZIONE<br />

11


COSA FARÒ DA GRANDE<br />

Sabato 27 novembre le imprese incontrano le scuole<br />

Destinatari dell’evento sono stati i<br />

genitori ed i ragazzi frequentanti<br />

l’ultimo anno della Scuola secondaria<br />

di 1° grado.<br />

Dalle ore 9.00 alle ore 13, presso il<br />

Provveditorato agli Studi si è svolta<br />

una tavola rotonda alla quale hanno<br />

partecipato le migliori realtà imprenditoriali<br />

locali, tra le quali: Guala<br />

(Guala S.p.A.), Paglieri (Paglieri<br />

S.p.A.), Marguati (Soc.Global Service),<br />

Camagna (Calzaturificio Alexandria),<br />

Repetto (Amag <strong>Alessandria</strong>), Bigini<br />

(SolvaySolexis S.p.A.), Massa (Vigneti<br />

Massa), Salviati (Google Italia), Cella<br />

Mazzariol (Entsorga S.p.A.),Capra<br />

(Imprese Capra), Morandi (Az Agricola<br />

“La Fiscala”), Pia (Gruppo STAT),<br />

Damiani (Damiani S.p.A.), Calvi (Vice<br />

Presidente Dimore Storiche/Azienda<br />

Agricola Piovera), Giménez de Cordoba<br />

(Michelin S.p.A.) Lulani (Presidente<br />

Confindustria), Bona Giorgio (Presidente<br />

regionale giovani imprenditori<br />

di <strong>Confartigianato</strong>), Corona (Vice Presidente<br />

Ordine Commercialisti).<br />

L’iniziativa aveva lo scopo di porre le<br />

basi per una futura costruttiva collaborazione<br />

tra il mondo della scuola e<br />

quello del lavoro in modo tale da fornire<br />

ai ragazzi strumenti utili ad effettuare<br />

scelte che possano, da un lato,<br />

favorire le “passioni” individuali, e<br />

dall’altro le richieste del territorio. Le<br />

sinergie che regolano il rapporto tra<br />

lavoro e scuola oggi più che mai risultano<br />

superate ed inadeguate alle esigenze<br />

di mercato ed è proprio su questa<br />

base che si è cominciato a confrontarsi<br />

per cercare di trovare nuovi<br />

modi per formare i giovani rendendoli<br />

più competitivi e pronti ad affrontare<br />

le sfide che i nuovi mercati gli pongo.<br />

La CONFARTIGIANATO di <strong>Alessandria</strong><br />

nella persona di Giorgio Bona ha avuto<br />

un ruolo importante nella stesura e<br />

preparazione di questo incontro, mettendo<br />

in campo le proprie competenze,<br />

conoscenze e fungendo da filo<br />

conduttore e valido strumento di sintesi<br />

per dare un’impronta imprenditoriale<br />

all’incontro.<br />

L’intervento iniziale tenuto da Bona ha<br />

messo in luce molti degli aspetti critici<br />

che oggi contribuiscono ad accentuare<br />

il divario scuola mondo del lavoro,<br />

l’eccessivo orientamento verso la laurea<br />

che ancora oggi erroneamente<br />

Giorgio Bona durante il suo intervento<br />

viene vista come passaporto certo per<br />

un posto di lavoro, lo stereotipo<br />

ancora ben vivo che inchioda l’artigianato<br />

e i mestieri artigiani a lavori di<br />

serie B mal retribuiti e “sporchi”, un<br />

progressivo decadimento dell’aspetto<br />

formativo non solo culturale ma anche<br />

educativo della scuola che sempre più<br />

appiattisce e livella verso il basso i<br />

valori come impegno, professionalità,<br />

competenza, soddisfazione, orgoglio;<br />

proprio quegli stessi valori che sono il<br />

motore trainante che ci spingono ogni<br />

giorno ad alzare la serranda con rinnovato<br />

impegno e volontà di far<br />

meglio. Una nutrita presenza di autorità,<br />

dirigenti scolasti e professori ha<br />

sottolineato l’importanza del tema e la<br />

voglia comune di trovare nuove vie e<br />

nuove sinergie. Questa giornata si<br />

ripropone come un’inizio, un primo<br />

tassello che deve servire come trampolino,<br />

per poter dare da una parte<br />

una migliore preparazione ai giovani e<br />

dall’altro un ricambio adeguato alle<br />

nostre maestranze.<br />

FORMAZIONE<br />

13


IMPIANTISTI<br />

14<br />

Speciale RAEE (I parte)<br />

Dal 18 giugno è entrata in vigore la nuova disciplina per i rifiuti di<br />

apparecchiature elettriche ed elettroniche<br />

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUI RAEE<br />

Dopo le varie modifiche degli ultimi anni, gli obblighi dei<br />

soggetti della filiera degli AEE (produttori, distributori,<br />

Installatori e Centri di Assistenza Tecnica) sono stati finalmente<br />

definiti con la pubblicazione del DM 08/03/2010 n.<br />

65 entrato in vigore il 18 giugno u.s.<br />

A partire dal 19 giugno 2010 decorre, infatti, l’efficacia del<br />

provvedimento, che prevede l’obbligo per i distributori di<br />

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) del cosiddetto<br />

“ritiro 1 contro 1”, cioè i clienti, all’atto di acquisto<br />

di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico, possono<br />

rendere un rifiuto costituito da un’apparecchiatura che ha<br />

svolto la medesima funzione:<br />

«i distributori assicurano, al momento della fornitura di<br />

una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica desti-<br />

LA NOSTRA POSIZIONE<br />

Dopo due anni di “gestazione” si assiste ora all’emanazione<br />

di un provvedimento a dir la verità un tantino<br />

insufficiente dal punto di vista della chiarezza e attualità<br />

delle disposizioni introdotte - si pensi alle commistioni<br />

con il sistema SISTRI e ai documenti previsti, DDT<br />

e Schedario, già superati dal nuovo sistema di tracciabilità<br />

- ma che certamente ha la pretesa di dare l’avvio<br />

definitivo al sistema di raccolta dei RAEE e al raggiungimento<br />

degli obiettivi minimi di raccolta differenziata<br />

fissati dall’Europa. Obiettivi già recepiti con il D.Lgs.<br />

151/2005 che prevedeva il raggiungimento della soglia<br />

di 4 Kg/abitante di RAEE, mentre nel 2009 la raccolta<br />

nel nostro Paese non ha superato i 3,21 Kg/abitante.<br />

nata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione<br />

di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione<br />

che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le<br />

stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita […] ».<br />

Facciamo un po’ di chiarezza su cosa si intende per<br />

RAEE, sui centri di raccolta e sull’Eco contributo:<br />

COSA SONO I RAEE?<br />

Con la sigla RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed<br />

Elettroniche) si intendono gli apparecchi elettrici ed elettronici<br />

a fine vita che vengono consegnati integri di ogni<br />

loro parte componente dai cittadini ai Centri di Raccolta<br />

comunali. Sono pertanto considerati RAEE anche tutti i<br />

componenti e materiali di consumo che sono parte intergante<br />

del prodotto al momento in cui viene consegnato al<br />

Centro di Raccolta.<br />

I RAEE possono essere:<br />

RAEE domestico: RAEE originati dai nuclei domestici e i<br />

RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di<br />

altro tipo analoghi, assimilabili per natura e per quantità,<br />

a quelli originati dai nuclei domestici.<br />

RAEE professionali: RAEE prodotti dalle attività amministrative<br />

ed economiche diversi da quelli provenienti dai<br />

nuclei domestici per caratteristiche dimensionali, numeriche<br />

e di utilizzo.<br />

RAEE Storici: Il Decreto 151/2005, definisce come "RAEE<br />

storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed<br />

elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto<br />

2005.<br />

RAEE nuovi: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche<br />

immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005.<br />

COSA E’ POSSIBILE CONFERIRE AI CENTRO COMUNALI<br />

DI RACCOLTA SOTTO LA VOCE RAEE?<br />

La raccolta separata dei RAEE avviene suddividendo i prodotti<br />

a fine vita secondo 5 raggruppamenti ben distinti<br />

(elenco esemplificativo non esaustivo di RAEE). Il Centro<br />

di Raccolta deve garantire la corretta suddivisione dei<br />

RAEE.<br />

RAGGRUPPAMENTI DEI RAEE NEI CENTRI DI RACCOLTA<br />

1° GRUPPO > Freddo e Clima - Grandi apparecchi di refrigerazione,<br />

frigoriferi congelatori apparecchi.<br />

2° GRUPPO > Altri Grandi Bianchi - Lavatrici, asciugatrici,<br />

lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche,<br />

piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi<br />

elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici.<br />

3° GRUPPO > TV e Monitor - Apparecchi televisivi, monitor.<br />

4° GRUPPO> Informatica, elettronica di consumo, piccoli<br />

elettrodomestici, apparecchi di illuminazione (privati delle<br />

sorgenti luminose) piccoli elettrodomestici: aspirapolvere,


scope meccaniche, macchine per cucire, ferri da stiro,<br />

tostapane, friggitrici, frullatori, macinacaffé elettrici, altri<br />

apparecchi per la preparazione di cibi e bevande, apparecchi<br />

tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici,<br />

rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure<br />

del corpo, sveglie, orologi da polso o da tasca, bilance elettriche,Ventilatori<br />

elettrici, apparecciature informatiche per<br />

le comunicazioni: personal computer (esclusi monitor),<br />

computer portatili, agende elettroniche, stampanti, copiatrici,<br />

macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici<br />

tascabili e da tavolo, monitor, fax, telefax, telefoni,<br />

telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche.<br />

Ricordiamo che il D.Lgs.151/2005 prevedeva già obblighi e<br />

divieti con successive modifiche ed integrazioni.<br />

COSA CAMBIA DOPO IL NUOVO DM 65/2010?<br />

La pubblicazione in GU del Dm. 65 dell’8 marzo 2010,<br />

indica le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di<br />

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).<br />

L’obbligo di ritiro dei RAEE “domestici” inizia concretamente<br />

ad attuarsi a partire dal 18 giugno 2010 con più di<br />

due anni di ritardo sui tempi fissati dal D.Lgs. 151/2005.<br />

Il nuovo Decreto attua quanto previsto dal D.Lgs.<br />

151/2005, imponendo ai distributori (e agli installatori o<br />

Centri di Assistenza tecnica – CAT, ma solo se incaricati<br />

formalmente dai distributori di AEE) di assicurare “al<br />

momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica<br />

ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il<br />

ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura<br />

usata”.<br />

Le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sono<br />

estese anche ai RAEE “professionali”.<br />

Da ciò si evince che tale obbligo di ritiro sussiste sicuramente<br />

per i produttori ed i distributori, mentre sorge per<br />

gli installatori ed i CAT solo nel caso in cui gli stessi siano<br />

formalmente incaricati del ritiro dei RAEE da parte del produttore<br />

o del distributore dell’apparecchiatura. Inoltre il<br />

ritiro é obbligatorio solo nel caso di acquisto / installazione<br />

di analoga apparecchiatura da parte del detentore<br />

(ritiro 1 contro 1); l’obbligo non sussiste invece nel caso in<br />

cui la stessa non sia integra e completa di tutte le sue<br />

LA NOSTRA POSIZIONE: OBBLIGHI GIA IN VIGORE IN CAPO AGLI INSTALLATORI<br />

È vero, i rifiuti elettronici dispersi nell’ambiente hanno le ore<br />

contate. A frenare gli entusiasmi, però, sono le nuove procedure<br />

e adempimenti che penalizzano, almeno in parte, riparatori e<br />

installatori. Poniamo il caso di un installatore di impianti:<br />

a) per trasportare i rifiuti prodotti nella propria attività, classificati<br />

sia come non pericolosi, che come pericolosi, ma rispettando<br />

i limiti di peso - 30 Kg/lt - e la occasionalità - max 4 volte<br />

all’anno - (ad es. parti componenti di impianti non riconducibili<br />

ai RAEE, imballaggi, scarti e materiali di risulta delle lavorazioni),<br />

deve iscriversi obbligatoriamente all’Albo Nazionale dei<br />

Gestori Ambientali, secondo le disposizioni previste dall’art. 212<br />

comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e smi.<br />

b) Nei casi in cui, a seguito della propria attività di manutenzione<br />

e riparazione, l’installatore sostituisca apparecchiature,<br />

ovvero componenti elettriche o elettroniche riconducibili ai RAEE<br />

(vedere All.1A -1B, Art.2, c.1 D.Lgs. 151/2005), per poter trasportare<br />

tali “rifiuti” è tenuto ad iscriversi nella nuova sezione<br />

dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quella speciale (di cui<br />

all’autorizzazione semplificata ex Art.4, c.1, DM 65/2010 –<br />

All.”A” Del. 19/05/2010 Albo), che abilita al trasporto di elettrodomestici<br />

e assimilati da rottamare, ritirati dai propri clienti<br />

in caso di sostituzione completa di apparecchiatura integra nelle<br />

sue parti essenziali, mediante il sistema c.d. “uno contro uno”<br />

(ad es. rilevatori fumo, termostati, caldaiette, apparecchi di condizionamento,<br />

grandi e piccoli elettrodomestici, ecc).<br />

c) Nei casi in cui, a seguito della propria attività di manutenzione<br />

e riparazione, l’installatore sostituisca componenti e loro<br />

aggregati, parti di impianti o apparecchiature contenenti<br />

sostanze, o preparati classificate come rifiuti pericolosi per l’ambiente<br />

(secondo la codifica europea CER del rifiuto, ad es. olii,<br />

fluidi refrigeranti, schiume, gas CFC, HCFC, HFC, pile, trasforma-<br />

tori e condensatori contenenti PCB, ecc. – vedere All.3 / Art.8,<br />

c.1, D.Lgs. 151/2005 – elenco CER rifiuti pericolosi), che superino<br />

la quantità di 30 kg/lt. con frequenza superiore ai 4 trasporti/anno,<br />

oltre all’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei<br />

Gestori Ambientali, secondo le citate disposizioni previste dall’art.<br />

212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)<br />

e smi, ha anche l’obbligo di iscriversi al SISTRI, il nuovo<br />

sistema di tracciatura digitale dei rifiuti pericolosi.<br />

Infine l’impegno più gravoso: gestire con procedure separate la<br />

contabilità dei rifiuti prodotti nelle proprie attività (di cui all’autorizzazione<br />

semplificata ex art. 212 comma 8, TUA), da quella<br />

relativa ai rifiuti RAEE prodotti da terzi (di cui all’autorizzazione<br />

semplificata per trasporto RAEE), utilizzando apposita e distinta<br />

modulistica, a cui si aggiunge la gestione telematica SISTRI, nel<br />

caso di rifiuti pericolosi. Una frontiera spesso labile da definire<br />

con precisione…<br />

Problematiche che <strong>Confartigianato</strong> ha segnalato alla Segreteria<br />

tecnica del Ministero dell’Ambiente, contestando la “tripla iscrizione”,<br />

come difficilmente giustificabile e definendo il sistema<br />

eccessivo e ridondante. Si è inoltre sottolineato come la UE prescriva<br />

nelle sue direttive agli stati membri di non vessare le piccole<br />

imprese con una molteplicità di adempimenti similari, prescrizione<br />

peraltro fatta propria nelle dichiarazioni del nostro<br />

governo. La nostra proposta, oltre alla richiesta di riduzioni di<br />

costi, riguarda “una sola iscrizione che abiliti alla gestione di<br />

tutte le tipologie di rifiuti che installatori, centri di assistenza<br />

tecnica e riparatori, si trovino a gestire nelle rispettive attività<br />

d’impresa”. Ad oggi tuttavia corre l’obbligo di provvedere a tre (o<br />

almeno due) distinte iscrizioni, sostenendone i relativi costi.<br />

Sono previsti prossimi incontri con il Ministero e la Regione Piemonte<br />

sul tema, sui cui risultati vi terremo aggiornati!<br />

IMPIANTISTI<br />

15


IMPIANTISTI<br />

16<br />

componenti essenziali, ovvero contenga rifiuti diversi dai<br />

RAEE e non riconducibili all’apparecchiatura originariamente<br />

immessa nel mercato; l’obbligo di ritiro non sussiste<br />

neppure nel caso di rischio di contaminazione del personale<br />

incaricato del ritiro potenzialmente pericolosa. In tali<br />

ultimi casi l’onere di smaltimento dei RAEE è a carico del<br />

detentore (vedere art.6, c.2, D.Lgs. 151/2005).<br />

LE SEMPLIFICAZIONI PER RAEE DOMESTICI E RAEE<br />

PROFESSIONALI<br />

RITIRO DI AEE E RAGGRUPPAMENTO RAEE<br />

RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI<br />

a) I Distributori (o gli installatori o CAT che agiscono in<br />

loro nome se esiste apposito contratto) di nuovi AEE<br />

devono:<br />

• all’atto della vendita di nuovi AEE assicurare il ritiro<br />

gratuito degli AEE (equivalenti e che abbiano svolto<br />

le medesime funzioni della nuova apparecchiatura<br />

fornita) conferiti dai clienti in ragione di “uno contro<br />

uno”;<br />

• rilasciare informativa ai consumatori sulla gratuità<br />

del ritiro;<br />

• provvedere al possibile reimpiego delle apparecchiature<br />

ritirate;<br />

• effettuare il raggruppamento degli AEE non suscettibili<br />

di reimpiego (RAEE) presso le proprie aree dedicate<br />

per il loro successivo trasporto presso i centri di<br />

raccolta. Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:<br />

composizione esclusiva di RAEE da nuclei<br />

domestici; raggruppamento presso punto di vendita<br />

(o altro luogo comunicato all’Albo gestori) idoneo,<br />

non accessibile a terzi, pavimentato, coperto, con<br />

separazione rifiuti pericolosi e precauzioni antideterioramento<br />

dei RAEE; trasporto presso centri di<br />

raccolta con cadenza mensile e comunque al<br />

raggiungimento dei 3500 kg; all’atto del ritiro,<br />

adempiere all’obbligo della tenuta dello “schedario<br />

di carico e scarico” previsto dal Dm.<br />

b) Gli Installatori e gestori centri assistenza tecnica<br />

devono:<br />

• effettuare il raggruppamento di RAEE domestici<br />

ritirati presso i locali del loro esercizio;<br />

• effettuare il raggruppamento nel rispetto delle<br />

regole sopra descritte per i distributori;<br />

• trasportare gli stessi dai locali del loro esercizio<br />

(o dal domicilio dei<br />

clienti) al centro<br />

di raccolta previa<br />

iscrizione all’Albo<br />

Gestori Ambientali)<br />

(vedi All.II –<br />

Art.2, c. 2 DM<br />

65/2010);<br />

• adempiere all’obbligo<br />

della tenuta<br />

dello “schedario<br />

di carico e scarico”<br />

(vedi All.I –<br />

Art.1, c. 3 DM 65/2010);<br />

• autocertificare la provenienza domestica dei RAEE<br />

attraverso il relativo documento (vedi All.III – Art.4,<br />

c. 2 DM 65/2010).<br />

NB.: Il ritiro gratuito può essere rifiutato nel caso vi sia<br />

pericolo di contaminazione del personale incaricato al<br />

ritiro o nel caso l’apparecchiatura non contenga i suoi<br />

componenti essenziali o rifiuti diversi dai RAEE.<br />

TRASPORTO DEI RAEE RITIRATI<br />

RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI<br />

I Distributori di nuovi AEE (o gli installatori o CAT che<br />

agiscono in loro nome se esiste apposito contratto o incarico<br />

formale) devono:<br />

• effettuare esclusivamente il tragitto dal luogo del<br />

ritiro (domicilio del consumatore) al luogo di raggruppamento<br />

o centro di raccolta;<br />

• trasportare non più di 3500 Kg di RAEE tramite automezzi<br />

con portata non superiore a 3500 Kg e massa<br />

complessiva non superiore a 6000 Kg;<br />

• accompagnare il trasporto con il modello di “documento<br />

di trasporto” (DdT) previsto dal DM in 3 copie<br />

e copia dello “schedario di carico e scarico”;<br />

• assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta<br />

nello stato in cui sono stati conferiti, senza disassemblaggi<br />

o sottrazione di componenti (fatti che<br />

costituiscono attività di gestione dei rifiuti non<br />

autorizzate).<br />

Gli Installatori e gestori centri assistenza tecnica<br />

devono:<br />

• trasportare i RAEE con mezzi propri dal loro esercizio<br />

(o domicilio del cliente) al centro di raccolta;<br />

• rispettare le medesime condizioni dettate per il trasporto<br />

effettuato dai distributori, ad eccezione dell’accompagnamento<br />

dello “schedario di<br />

carico e scarico”.<br />

N.B.: In entrambi i casi citati, qualora la<br />

consegna del RAEE avvenga direttamente<br />

presso la sede di distributori o CAT da<br />

parte del cliente, non dovranno essere<br />

compilati dagli stessi i relativi DdT in<br />

entrata, ma solo lo schedario di<br />

carico/scarico e l’autocertificazione. Solo<br />

successivamente e comunque entro il mese<br />

dalla presa in carico del RAEE presso il<br />

centro di raggruppamento, gli stessi (o un<br />

trasportatore abilitato<br />

da loro<br />

incaricato)<br />

dovranno compilare<br />

il DdT in<br />

uscita per il<br />

trasporto al<br />

centro di raccolta<br />

Comunale<br />

(o indicato dai<br />

produttori per i<br />

RAEE professionali).


ISCRIZIONE ALLA APPOSITA SEZIONE DELL’ALBO<br />

GESTORI AMBIENTALI<br />

Il Decreto considera il ritiro e il raggruppamento dei RAEE<br />

da parte del distributore, finalizzato al loro trasporto<br />

presso i centri di raccolta, prima dell’avvio al recupero o,<br />

qualora questo non fosse possibile, allo smaltimento, come<br />

una fase della raccolta.<br />

L’art. 3 del Decreto di semplificazione stabilisce quale condizione<br />

necessaria per lo svolgimento delle operazioni di<br />

raccolta e trasporto dei RAEE, la preventiva iscrizione<br />

all’Albo Nazionale Gestori, da realizzarsi con apposita procedura<br />

semplificata.<br />

Con propria Delibera del 19/05/2010 l’Albo Gestori Ambientali<br />

ha emanato le modalità di iscrizione all'Albo per la<br />

raccolta ed il trasporto dei RAEE in base alla quale,<br />

devono iscriversi all'Albo i seguenti soggetti:<br />

1. Distributori: soggetti iscritti al registro delle imprese<br />

che nell'ambito di un'attività commerciale vendono apparecchiature<br />

elettriche o elettroniche (negozi, centri commerciali,<br />

ecc...)<br />

2. Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori:<br />

imprese che trasportano i RAEE per conto dei distributori<br />

3. Installatori e gestori di centri di assistenza di apparecchiature<br />

elettriche ed elettroniche (AEE), ma solo se<br />

incaricati dai produttori di tali apparecchiature.<br />

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO?<br />

Le imprese che hanno sede legale in Piemonte devono spedirla<br />

con Raccomandata a.r. o presentarla presso la Sezione<br />

Regionale Piemonte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali,<br />

istituita presso la Camera di Commercio di Torino – Via San<br />

Francesco da Paola, 24 – 10123 Torino.<br />

TRASPORTO RAEE E TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI:<br />

DUE ISCRIZIONI?<br />

L'iscrizione all'Albo per la raccolta ed il trasporto dei RAEE<br />

è una nuova tipologia di iscrizione che non può intendersi<br />

ricompresa in altre iscrizioni, anche qualora relative ai<br />

medesimi Cer. L'impresa iscritta all'Albo in altre categorie<br />

(es. 1,4,5 e/o trasporto dei propri rifiuti) che si iscrive per<br />

la raccolta ed il trasporto dei RAEE, conserva il numero di<br />

iscrizione già assegnato, ma deve pagare per entrambe le<br />

sezioni di iscrizione, con relative quote di rinnovo annuale.<br />

Qualora non ancora iscritto all’Albo, le due iscrizioni<br />

devono essere effettuate secondo modalità distinte in<br />

tempi diversi, sostenendo gli oneri di entrambe le iscrizioni<br />

di seguito riportati.<br />

DIRITTO ANNUALE<br />

Deve essere pagato al momento dell'iscrizione e poi ogni<br />

anno entro il 30 aprile.<br />

L'importo da versare è di Euro 50,00 da effettuarsi su c/c<br />

postale n. 25077108, intestato a Camera di Commercio di<br />

Torino – Sezione regionale Albo Nazionale Gestori Ambientali,<br />

causale: diritto annuale trasporto propri rifiuti (indicando<br />

l'anno cui il versamento si riferisce). L'importo può<br />

essere cumulato ad ulteriori pagamenti di diritto annuale<br />

per altre categorie. Nel caso di richiesta di cancellazione<br />

dall'Albo, l'impresa è comunque tenuta al pagamento del<br />

diritto annuale per l'anno in corso.<br />

DIRITTI DI SEGRETERIA<br />

Il pagamento del diritto di segreteria deve essere effettuato<br />

allegando alla domanda di iscrizione l'attestazione<br />

originale dell'avvenuto pagamento su c/c postale n.<br />

25077108, intestato a Camera di Commercio di Torino –<br />

Sezione regionale Albo Nazionale Gestori Ambientali.<br />

Importi: Società di persone, società di capitali, consorzi,<br />

Imprese individuali e Soggetti R.E.A. Euro 10,00 - Cooperative<br />

Sociali Euro 5,00. A ciò vanno aggiunti i costi di n.<br />

3 marche da bollo da € 14,62 cad. ed il costo della raccomandata<br />

AR, oltre al costo della pratica, se affidata ad un<br />

consulente esterno.<br />

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA<br />

Il rilascio del provvedimento di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione<br />

comporta il pagamento della Tassa di Concessione<br />

Governativa. L'importo è di Euro 168,00 da versare su<br />

c/c postale 8003 (codice tariffa: 8617) intestato ad Agenzia<br />

delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.<br />

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE:<br />

Ogni 5 anni sarà comunque necessario provvedere al rinnovo<br />

completo dell’iscrizione, presentando apposita domanda.<br />

N.B.: Le autorizzazioni c.d.”semplificate” per il trasporto dei<br />

rifiuti propri ai sensi dell’art 212 c. 8 del D.Lgs. 152/2006,<br />

rilasciate mediante semplice istanza dell’interessato, senza<br />

l’indicazione dei codici CER relativi ai rifiuti trasportati,<br />

dovranno essere aggiornate integrandole, secondo le modalità<br />

sopraesposte, anche qualora ancora in corso di validità.<br />

MUD<br />

I soggetti che eseguono raccolta e trasporto di RAEE secondo<br />

le disposizioni del DM 65/2010 sono esonerati dal MUD in<br />

quanto tali apparecchiature NON sono considerate “rifiuti”.<br />

SANZIONI PER TRASPORTO RAEE<br />

» La violazione degli obblighi di ritiro è punita con la sanzione<br />

amministrativa da 150 a 400 euro per ogni apparecchio<br />

non ritirato o ritirato a titolo oneroso;<br />

» con le sanzioni previste dall’articolo 256 (Attività di<br />

gestione di rifiuti non autorizzata) del D.Lgs. 152/2006<br />

per gli illeciti relativi all’attività di raccolta e trasporto (da<br />

2.600 a 26.000 euro);<br />

» con le sanzioni previste dall’articolo 258 (violazione degli<br />

obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori<br />

e dei formulari) del D.Lgs. 152/2006 per la violazione<br />

in materia di tenuta dei documenti di carico/scarico e di<br />

trasporto (da 2.600 a 26.000 euro).<br />

La nostra Associazione si occupa del servizio di presentazione<br />

delle domande e del ritiro dei certificati definitivi di iscrizione<br />

per conto delle imprese. Per le informazioni e per espletare le<br />

formalità di iscrizione è possibile contattare gli uffici zona di<br />

<strong>Confartigianato</strong> <strong>Alessandria</strong> territorialmente competenti.<br />

IMPIANTISTI<br />

17


AUTORIPARATORI<br />

18<br />

Centri Revisioni Auto<br />

NON PIÙ OBBLIGATORIA LA PROVA FONOMETRICA<br />

La Direzione Generale per la Motorizzazione,<br />

con circolare del 29<br />

novembre u.s., ha dato facoltà alle<br />

officine di adeguare, fin da subito, i<br />

software PCPrenotazione e PCStazione<br />

in maniera tale da non richiedere<br />

obbligatoriamente l’effettuazione<br />

della prova fonometrica.<br />

Nella circolare si precisa che il PCStazione<br />

dovrà essere modificato in<br />

maniera tale da consentire, al<br />

Responsabile Tecnico, la scelta di non<br />

effettuare la prova fonometrica nel<br />

caso in cui non lo ritenga necessario.<br />

In caso di non effettuazione della<br />

prova e comunque prima di stabilire<br />

l’esito della revisione, il PCStazione<br />

dovrà dare evidenza della scelta consapevole<br />

della mancata effettuazione<br />

della prova, inserendo nel file ACC,<br />

relativo al veicolo che sta effettuando<br />

la revisione la seguente dicitura “la<br />

prova fonometrica non è stata effettuata<br />

in base alla valutazione soggettiva<br />

del responsabile tecnico”.<br />

In mancanza della nota il PCStazione<br />

non dovrà consentire la conclusione<br />

della revisione rendendo impossibile<br />

l’impostazione dell’esito.<br />

Analogamente il PCPrenotazione,<br />

prima di effettuare l’invio del risultato<br />

al CED, dovrà verificare la presenza<br />

della nota suddetta nel file ACC<br />

e solo in caso affermativo effettuare<br />

l’invio.<br />

In programma la 4° edizione del Corso<br />

per la Qualifica di R.T. centri revisione<br />

Vi informiamo che è stato programmato, dopo la metà di gennaio, la 4° edizione del Corso per la Qualifica di<br />

Responsabile Tecnico di Centri Revisione Auto e Moto.<br />

È un corso altamente qualificante che conferisce a coloro che, previa frequenza di un corso di 30 ore, superano<br />

l’esame di abilitazione, il titolo di<br />

Responsabile Tecnico ovvero la figura che<br />

sovrintende sotto la propria responsabilità a<br />

tutte le operazione di revisione che si svolgono<br />

all’interno del centro.<br />

Per poter ottenere la qualifica è necessario il<br />

possesso di un Diploma di scuola media superiore<br />

come geometra, perito industriale,<br />

oppure un Diploma di Liceo Scientifico.<br />

Sono aperte le iscrizioni fino alla prima<br />

decade di gennaio.<br />

Per ulteriori informazioni potete contattare<br />

il nostro ufficio formazione nella persona del<br />

Dott. Matteo Sacchetti (tel. 0131.286504;<br />

e_mail: m.sacchetti@confartigianatoal.it)


SCF (Società Consortile Fonografici):<br />

le indicazione di <strong>Confartigianato</strong><br />

Ancora nessuna novità in merito agli aspetti sostanziali che riguardano le pretese di escussione del vantato credito a<br />

favore di SCF (Società Consortile Fonografici) e che interesserebbero coloro che, già obbligati al pagamento dei diritti di<br />

Autore attraverso la SIAE, diffondono nei propri locali brani musicali attraverso strumentazioni o apparecchi idonei a riprodurli<br />

(stereo, p.c., sistemi di diffusione, radio, ecc).<br />

Al momento la causa intentata da <strong>Confartigianato</strong> contro il consorzio è solo alle prime battute e la prossima udienza è prevista<br />

per giugno 2011.<br />

Nel frattempo tuttavia le richieste di SCF si fanno sempre più “battenti” e stanno generando un certo clima di allarmismo anche<br />

per le modalità non propriamente “garbate” da parte di SCF che si serve studi legali nonché di società di recupero credito per<br />

abbattere le resistenze poste dai presunti debitori nonché di telefonate molto spicce e spesso minatorie.<br />

Vengono inoltre imposte anche telefonicamente delle tempistiche di pagamento facendo riferimento al ricevimento di atti di<br />

ingiunzione mai pervenuti<br />

Oltre a ciò risulta che le ingiunzioni di pagamento, ove esistenti, sono state rivolte anche<br />

nei confronti di aziende che non hanno mai avuto alcun apparecchio di riproduzione<br />

e nei confronti di aziende che dichiarano di non aver mai ricevuto sopralluogo<br />

alcuno da parte dei funzionari incaricati da parte del Consorzio nonostante<br />

venisse dichiarato il contrario .<br />

Le richieste di pagamento inoltre pervenute anche solo telefonicamente o<br />

con lettera completa di bollettino di CCP, fanno volentieri riferimento, per<br />

determinare il dovuto, a metrature di locali piuttosto “fantasiose”.<br />

Per tali motivi <strong>Confartigianato</strong> <strong>Alessandria</strong>, sposando le direttive e le<br />

indicazioni provenienti dalla propria Confederazione nazionale che<br />

invita a non dar seguito alle richieste provenienti da SCF, esorta le<br />

aziende interessate a contattare i propri uffici in caso di ricezione<br />

di atti, documenti o comunicazioni comunque ricevute da parte<br />

di SCF che vanno comunque valutate caso per caso.<br />

CATEGORIE<br />

L I T O G R A F I A<br />

V I S C A R D I<br />

ALESSANDRIA<br />

Via F. Santi 5<br />

Tel. 0131.345618<br />

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18


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di <strong>Confartigianato</strong> <strong>Alessandria</strong>, rif. Dott. Piero Gulminetti - tel. 0131.891239 fax<br />

0131.820865 e-mail: p.gulminetti@confartigianatoal.it; Dott. Matteo Sacchetti - tel.<br />

0131.286504; fax 0131.226600 e-mail: m.sacchetti@confartigianatoal.it<br />

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fisso F0 = € /KWh 0,07730; per illuminazione<br />

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€/KWh 0,06590 (escluse perdite di rete<br />

10,8% BT);<br />

• contratti in bassa tensione (BT) e media<br />

tensione (MT) a fatturazione multioraria a<br />

fasce (F1, F2, F3), ad un prezzo fisso F1 =<br />

€/KWh 0,08840 – F2 = €/KWh 0,07140 – F3<br />

= €/KWh 0,05840 (escluse perdite di rete<br />

10.8 % BT e 5,1% MT);<br />

• contratti in media tensione (MT) o bassa<br />

tensione (con BT>55 Kw) a fatturazione<br />

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fisso Peak = €/Kwh 0,8440 – Off Peak =<br />

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mensili dell’indice ITEC pubblicate su ”Il Sole24ore”):<br />

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un prezzo indicizzato F0 = €/KWh 0,07510; per illuminazione pubblica ad<br />

un prezzo pari ad F0 = €/Kwh 0,06565 (escluse perdite di rete 10,8% BT);<br />

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multioraria a fasce (F1, F2, F3), ad un prezzo indicizzato F1 = €/KWh<br />

0,08680 – F2 = €/KWh 0,071211 – F3 = €/KWh 0,05821 (escluse perdite<br />

di rete 10.8 % BT e 5,1% MT);<br />

• contratti in media tensione (MT) o bassa tensione (con BT>55 Kw) a fatturazione<br />

multioraria a fasce (F1, F2, F3) ad un prezzo indicizzato Peak<br />

= €/Kwh 0,8260 – Off Peak = €/Kwh 0,06322 (escluse perdite di rete 10.8<br />

% BT e 5,1% MT). (Peak 8,00-20,00 lun-ven. Off Peak 00,00-8,00/20,00-<br />

24,00 lun-ven+sabato e festivi);<br />

aggiornate giornalmente (soggette a variazioni di prezzo sulla base di rilevazioni<br />

giornaliere dell’indice Prezzo Unico Nazionale pubblicate su ”Il<br />

Sole24ore” – quotazioni “borsa elettrica”):<br />

• contratti in media tensione (MT) o bassa tensione (con BT>55 Kw) a fatturazione<br />

multioraria ad un prezzo indicizzato alla media ponderata del<br />

parametro PUNm<br />

Prezzo m = PUNm + 6€/Mwh.<br />

N.B.: tali offerte sono valide per le nuove attivazioni effettuate nel<br />

2011, con i prezzi correnti alla data dell’attivazione della fornitura.<br />

RISPARMIO ENERGETICO<br />

21


SICUREZZA E AMBIENTE<br />

22<br />

STRESS DA LAVORO CORRELATO:<br />

da gennaio 2011 ennesimo adempimento per le aziende<br />

Suggerimenti pratici<br />

per la valutazione del rischio<br />

Con l’elaborazione delle indicazioni metodologiche da<br />

parte della Commissione consultiva permanente per la<br />

salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del D.Lgs n.<br />

81/2008 si è concluso l’iter di attuazione dell’accordo sullo<br />

stress lavoro-correlato.<br />

Queste indicazioni, elaborate il 17 novembre scorso sono<br />

volutamente strutturate in modo tale da essere utilizzabili<br />

direttamente dal datore di lavoro, con il supporto dei soggetti<br />

aziendali della sicurezza, senza che occorra alcun<br />

sostegno consulenziale esterno, salvo diversa volontà del<br />

datore di lavoro stesso.<br />

Il documento della Commissione indica un percorso metodologico<br />

che rappresenta il livello minimo di attuazione<br />

dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato<br />

per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.<br />

Nell’ambito di questa procedura, tuttavia, si potranno liberamente<br />

scegliere anche soluzioni più approfondite e complesse<br />

senza che questo costituisca, tuttavia, un obbligo<br />

giuridico.<br />

La circolare della Commissione precisa che la valutazione<br />

viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio)<br />

dal datore di lavoro, avvalendosi del responsabile del servizio<br />

di prevenzione e protezione (RSPP), con il coinvolgimento<br />

del medico competente, ove nominato, e previa consultazione<br />

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br />

(RLS/RLST).<br />

In via generale, la metodologia prevede solamente due fasi:<br />

una necessaria (la valutazione preliminare) ed una eventuale,<br />

da attivare unicamente nel caso in cui la fase valutazione<br />

preliminare riveli elementi di rischio da stress<br />

lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito<br />

della stessa dal datore di lavoro, si rivelino, ad un succes-<br />

sivo monitoraggio, inefficaci.<br />

Naturalmente il procedimento di valutazione deve evitare<br />

interpretazioni improprie in ordine alle possibili cause dello<br />

stress lavoro-correlato!<br />

In particolare, oltre ai fattori extralavorativi e personali<br />

(che non possono rientrare nella valutazione), occorre evitare<br />

di confondere i potenziali fattori di possibile stress<br />

lavoro-correlato con aspetti assolutamente inconferenti, a<br />

questi fini, come si fa, ad esempio, quando si propone di<br />

prendere in considerazione, quali fattori di rischio e di<br />

stress, la cd job insecurity (es. difficoltà di trovare un<br />

nuovo impiego), la flessibilità contrattuale (es. contratti<br />

diversi da quello a tempo pieno ed indeterminato): non<br />

può essere ricondotto a fattore di stress lavoro-correlato<br />

anche lo stato socio-economico delle persone, in quanto<br />

inconferente rispetto ai rischi presenti nel luogo di lavoro,<br />

che sono gli unici da prendere in considerazione come fattore<br />

di stress oggetto di valutazione.<br />

In analogia con altri sistemi di valutazione del<br />

rischio (agenti fisici, rumore ecc.) le indicazioni operative<br />

della Commissione consultiva inquadrano la valutazione di<br />

rischio stress da lavoro in una “procedura a step”.<br />

Il primo passo è obbligatorio per tutte le imprese è effettuato<br />

attraverso l’esame di elementi oggettivi recuperabili<br />

da dati in possesso del datore di lavoro (assenteismo, infortuni,<br />

turnover, sanzioni, carichi di lavoro, lamentele formalizzate<br />

eccetera).<br />

Il datore di lavoro è quindi tenuto, in primo luogo, a verificare<br />

i dati pertinenti<br />

per individuare se in azienda sia presente il fenomeno. Se<br />

da questo esame (che non obbliga, quindi, a procedere a<br />

lunghe e complesse indagini psicologiche coinvolgenti i<br />

singoli lavoratori) non si evidenziano agenti o fenomeni da<br />

stress da lavoro, la procedura si conclude con la registrazione<br />

di tale evidenza nel Documento di Valutazione dei<br />

Rischi (DVR) o nell’autocertificazione.<br />

Questa situazione si realizzerà – presumibilmente<br />

– nella grande maggioranza delle piccole<br />

e piccolissime imprese.<br />

Se invece i dati oggettivi mostrano la sussistenza<br />

di fenomeni in astratto riconducibili a<br />

stress lavoro correlato, il datore di lavoro è<br />

tenuto a procedere allo step 2: la valutazione<br />

approfondita attraverso dati soggettivi, ossia<br />

coinvolgenti personal-mente gli individui.<br />

Per le micro imprese che occupino sino a 5<br />

dipendenti tale eventuale secondo step può<br />

essere realizzato, a discrezione del datore di<br />

lavoro, attraverso il coinvolgimen-to diretto<br />

dei lavoratori nell’ambito di apposite riunioni.<br />

Da un punto di vista cronologico, si ricorda<br />

come le aziende debbano provvedere, a decor-


ere dal 31 dicembre 2010, ad avviare la valutazione<br />

della presenza di fattori di stress lavoro<br />

correlato, a pianificare e realizzare le misure di<br />

eliminazione oppure ridurre al minimo - se l’eliminazione<br />

non è possibile - il fattore di rischio<br />

da stress.<br />

Al riguardo, si richiama l’attenzione delle<br />

imprese sul fatto che la data del 31 dicembre<br />

2010 va considerata unicamente come il termine<br />

per il mero avvio delle attività di valutazione<br />

del rischio stress lavoro correlato e non come<br />

momento nel quale l’azienda deve già essere in<br />

possesso di una completa valutazione! Il Documento<br />

di Valutazione dei Rischi (DVR) va quindi<br />

aggiornato in relazione al suddetto avvio nonché<br />

alla programmazione temporale delle attività<br />

di valutazione ed in merito all’indicazione<br />

del termine finale di completamento delle<br />

stesse.<br />

In conseguenza di quanto sopra gli Organi di vigilanza, ai<br />

fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori, dovranno<br />

pertanto tenere adeguatamente conto della decorrenza e<br />

della programmazione temporale specificata nel DVR.<br />

Attenzione: sia la programmazione temporale che il termine<br />

finale individuati da parte delle imprese dovranno tenere<br />

conto di criteri di ragionevolezza, in funzione, fra l’altro,<br />

della dimensione aziendale (es: termini troppo dilazionati<br />

male si conciliano con un numero esiguo di dipendenti).<br />

Giova infine ricordare come la fonte della normativa in<br />

esame, della quale certamente non aveva bisogno il sistema<br />

delle imprese italiane, soprattutto nell’attuale situazione<br />

economica, sia di matrice europea.<br />

<strong>Confartigianato</strong> Imprese ha manifestato, sin dal recepimento<br />

dell’Accordo Europeo sullo stress del 8 ottobre 2004<br />

- avvenuto tramite l’approvazione dell’Accordo Interconfederale<br />

del 9 giugno 2008 - la propria netta contrarietà a<br />

che il principio dello stress da lavoro venisse trasfuso ed<br />

applicato anche alle piccole imprese, che non dispongono<br />

di un organizzazione aziendale e di personale tale da consentire<br />

di gestire questo ulteriore obbligo.<br />

Tale contrarietà è stata più volte rappresentata al Ministero<br />

del Lavoro, nel corso della lunga discussione in seno al<br />

Comitato tecnico ad hoc che ha elaborato le indicazioni<br />

operative sullo stress lavoro correlato.<br />

Da ultimo, nel corso della riunione finale di approvazione<br />

delle richiamate indicazioni, lo scorso 17 novembre, è stata<br />

specificamente verbalizzata la posizione critica della Confederazione,<br />

in particolare per quanto attiene alla richiamata<br />

disposizione semplificata di coinvolgimento dei lavoratori,<br />

relativa alle microimprese che ne occupino fino a 5:<br />

<strong>Confartigianato</strong> ritiene infatti che tale facoltà debba necessariamente<br />

essere garantita quanto meno a tutte le imprese<br />

che occupino sino a 10 lavoratori.<br />

…ULTIMA ORA… …ULTIMA ORA… …ULTIMA ORA… …ULTIMA ORA… …ULTIMA ORA…<br />

Ambiente: Prestigiacomo, in arrivo<br />

Dm per proroga 5 mesi avvio Sistri<br />

È in arrivo un decreto ministeriale che proroghera' di cinque<br />

mesi l'avvio del Sistri, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti.<br />

Lo ha riferito il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo,<br />

intervenendo in Aula alla Camera.<br />

<strong>Confartigianato</strong> non può che esprimere viva soddisfazione<br />

per la decisione del ministro Prestigiacomo che rinvierebbe<br />

di altrettanti mesi anche la decorrenza delle pesanti sanzioni<br />

a carico delle imprese.<br />

“Questa misura – sottolinea la Confederazione - va incontro<br />

alle richieste che avevamo avanzato in precedenza e consentirebbe<br />

all'intero comparto produttivo di essere messo<br />

nelle condizioni di operare in un sistema che sia realmente<br />

efficiente, nell'ambito di un quadro regolatorio certo, definito<br />

e stabile".<br />

Se son rose…<br />

SICUREZZA E AMBIENTE<br />

23


STORIA D ’ IMPRESA<br />

24<br />

QUANDO IL CAFFÉ… DIVENTA ECCELLENTE<br />

Passato presente e futuro di una torrefazione<br />

Paolo Alberici e la sua famiglia<br />

La storia del caffè è davvero lunga, si parla di un cammino<br />

iniziato quasi con la storia dell’uomo: dall’antichità<br />

arrivano varie notizie di bevande nervine a base di caffè<br />

utilizzate nell’antica Grecia o in Medio Oriente. Il 1615 è<br />

considerata la data in cui il caffè fece la sua comparsa in<br />

Europa grazie ai commercianti veneziani.<br />

Proprio a Venezia abbiamo le prime notizie delle Botteghe<br />

del Caffè di Goldoniana memoria: il Caffè Florian, il più<br />

antico di cui vi sia notizia al mondo, manifesta ancora oggi<br />

l’antica attenzione italiana per questa bevanda. Caffè che<br />

diventavano salotti culturali oltre che politici, un vero<br />

fenomeno sociale e di costume che continua anche oggi.<br />

Pensiamo alla letteratura, al teatro ed al cinema italiani<br />

che da sempre ruotano intorno a questa bevanda… e poi<br />

arriviamo alla nostra quotidianità per riscontrare che non vi<br />

è infatti incontro, riunione, momento conviviale ove non si<br />

pensi ad un caffè come lieta conclusione o gradito intermezzo…<br />

un fenomeno di portata mondiale ma quasi tutto<br />

italiano, un vero regno dell’ artigianato italiano… di eccellenza.<br />

Per approfondire questo mondo, possiamo veramente dire di<br />

aver preso un caffè con Paolo Alberici , torrefattore di<br />

seconda generazione, 45 anni e con una grossa scommessa<br />

avanti a se, far crescere un ‘azienda senza dimenticare la<br />

qualità e l’attenzione rivolta al prodotto, cosa che solo un<br />

artigiano vero sa fare.<br />

La storia dell’azienda è infatti iniziata nel 1966 , Paolo<br />

aveva solo un anno, ma il papà Franco e la mamma Ester<br />

pensavano già in grande ed hanno intrapreso l’avventura<br />

della torrefazione.<br />

Molte attività iniziano per caso o per eventi comunque<br />

fortuiti del percorso personale e famigliare …. come e<br />

perche’ è iniziata la vostra attività ?<br />

“In quel periodo mio padre era molto giovane, sposato da<br />

poco e faceva l'agente di commercio di prodotti alimentari<br />

ed uno dei prodotti che vendeva era il caffè.<br />

La conoscenza del mercato e l’amore per questa bevanda<br />

l'ha portato in breve tempo ad aprire un'azienda sua.....<br />

La prima torrefazione della quale non ho miei ricordi era<br />

situata in un cortile del centro storico con un magazzino<br />

molto piccolo, subito dopo in spalto marengo non lontano<br />

dalla attuale sede di <strong>Confartigianato</strong>, per poi trasferirci nel<br />

1969 in via rossini 55 al quartiere Orti, dove la torrefazione<br />

è rimasta fino al 2007.<br />

La torrefazione ebbe da subito un ottimo impatto ambientale,<br />

come si direbbe oggi, con il quartiere…. pensate che<br />

quando nel 2007 appunto si venne a sapere del nostro<br />

imminente trasferimento alla zona artigianale, molti furono<br />

quelli che vennero a chiederci di restare dicendo”come<br />

faremo a svegliarci senza il vostro profumo di caffè” .<br />

Insomma… un rapporto fantastico, forse anche cementato<br />

anche dalla disgrazia dell'alluvione<br />

del 1994 che ci vide<br />

tutti uniti a lottare contro<br />

acqua e fango.”<br />

Ci parli del vostro prodotto.<br />

“In azienda si presta molta<br />

attenzione all'acquisto del<br />

caffè crudo, abbiamo fornitori<br />

selezionati con i quali collaboriamo<br />

da molti anni, e uno<br />

spedizioniere la Romani spa<br />

che nella sede di Pozzolo Formigaro<br />

è dotata di un<br />

impianto di selezionatura che<br />

ci garantisce una qualità<br />

eccellente e costante del prodotto.


Abbiamo principalmente tre linee di produzione: Linea Bar<br />

con due miscele ottenute con i migliori caffè di origine arabica,<br />

Lineaa Casa con caffè di ottima qualità e differenti<br />

macinazioni per assecondare meglio i gusti dei consumatori<br />

e Linea Vending. In questo delicatissimo settore la Cafèmoka<br />

opera ormai da 13 anni.<br />

La riorganizzazione dell’azienda, in seguito all’alluvione del<br />

1994, dell’azienda nella vecchia sede erano rimasti i muri<br />

perimetrali, ha portato a rivolgersi anche a questo nuovo<br />

settore dove in pochi anni sono state raggiunte quote di<br />

mercato molto importanti.<br />

La qualità dei prodotti ed un servizio personalizzato hanno<br />

permesso all’azienda di crescere in un settore molto attento<br />

al prezzo del prodotto, ma ancor di più alla qualità, alla<br />

costanza ed al rendimento del caffè… non dimenticando<br />

mai che si vende un prodotto che si beve per il piacere di<br />

farlo, non per necessità.”<br />

Ma come avviene la torrefazione?<br />

“La tostatura del caffè avviene con un processo molto semplice,<br />

almeno nella nostra azienda, dove non vengono usati<br />

additivi chimici per stabilizzare il gusto:<br />

Molte aziende infatti usano stabilizzatori perche il caffè è<br />

un prodotto della terra e non è sempre uguale e costante<br />

come caratteristiche.<br />

Il caffè crudo di colore verde contenuto nei tradizionali<br />

sacchi di juta che tutti conoscono, viene versato in una<br />

tramoccia, dove resta 20/22 minuti a una temperatura di<br />

circa 220 gradi, una volta raggiunto il giusto punto di cottura,<br />

il caffè viene fatto uscire dalla tostatrice e raffreddato<br />

ad aria forzata, per velocizzare i tempi di raffredamento<br />

qualche collega usa l’acqua, ma questo procedimento<br />

aumenta di molto l'umidità del prodotto e ne pregiudica la<br />

qualità.<br />

Nel nostro impianto tostiamo 180 kg di caffè crudo per<br />

volta.<br />

Nelle fasi successive della lavorazione c'è la miscelatura dei<br />

vari tipi di caffe Arabica e Robusta, per ottenere la miscela<br />

che una volta verificata e approvata andra nei silos per il<br />

successivo confezionamento.“<br />

Qual’è la diffusione del<br />

vostro prodotto?<br />

“Oggi l’azienda si pone molto<br />

bene sul mercato locale e<br />

regionale, con grandi soddisfazioni<br />

anche in Liguria,<br />

Lombardia, Toscana ed una<br />

testa di ariete puntata nel<br />

Salernitano. Vendere il caffè<br />

a dei campani che si pregiano<br />

di insegnare al mondo<br />

come si fa il caffè è una cosa<br />

non da poco, anche considerando<br />

che attraversando la<br />

penisola si incontrano oltre<br />

1000 torrefazioni molte delle<br />

quali artigiane. Per cui direi<br />

un vero vanto. Negli ultimi anni abbiamo iniziato a rivolgere<br />

la nostra attenzione verso l’estero conquistandoci<br />

posizioni di mercato in Germania con base a Monaco di<br />

Baviera e recentemente in Francia con un grosso contratto<br />

appena concluso.<br />

Nel 2007 dall'incontro con Silvia Mangione e Alessandro<br />

Veratto della ditta Gruppo Platinum srl, è nata una collaborazione<br />

per il canale Horeca con il marcho Caffe Platinum<br />

e Cafemokabar, collaborazione che ha modificato fortemente<br />

l’attenzione e l’orientamento al mercato della<br />

nostra ditta.<br />

E poi a giusto coronamento di anni di lavoro e di qualità del<br />

prodotto, il recente ottenimento dell’Eccellenza Artigiana<br />

dalla Regione Piemonte, un fiore all’occhiello che accompagnerà<br />

la CafeMoka nelle sfide dei prossimi anni.”<br />

Via della Meccanica - Zona D3<br />

Tel. 0131 223197<br />

STORIA D IMPRESA<br />

25


FORMAZIONE<br />

26<br />

CATALOGO PROPOSTE FORMATIVE PER IL 2011<br />

CORSI SICUREZZA OBBLIGATORI N° ore<br />

CORSO RSPP X DATORI DI LAVORO 16<br />

CORSO PER ADDETTI/PREPOSTI SERVIZIO PREVENZONE E PROTEZIONE 16<br />

CORSO PREVENZIONE INCENDI RISCHIO BASSO 4<br />

CORSO PREVENZIONE INCENDI RISCHIO MEDIO 8<br />

CORSO PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZA 12<br />

CORSO PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZA – AGGIORNAMENTO 4<br />

CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – INTERNO 32<br />

CORSO OPERATORE CARRELLI ELEVATORI 4<br />

CORSO OPERATORE PIATTAFORME AEREE 4<br />

CORSO OPERATORE MEZZI DA CANTIERE 4<br />

CORSI PROFESSIONALIZZANTI<br />

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IMPIANTISTI TERMOTECNICI:<br />

• CORSO AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE UNI CIG 8/16<br />

• CORSO AGGIORNAMENTO DM 37/2008 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 8<br />

• CORSO CONDUTTORI GENERATORI DI VAPORE (obbligatorio per l’attività in oggetto) 90<br />

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IMPIANTISTI ELETTROTECNICI:<br />

• CORSO PER ANTENNISTI 8<br />

• CORSO VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI 8<br />

• CORSO MARCATURA CE – IMPIANTI BORDO MACCHINA 8<br />

• CORSO PES – PAV D.Lgs. 81/08 8<br />

CORSO RESPONSABILI CENTRI REVISIONE (obbligatorio per la qualifica di R.T.) 30<br />

CORSI PER INSTALLATORI AUTO IMPIANTI GAS GPL / METANO (a breve obbligatorio) 60<br />

CORSO PER LA CORRETTA POSA DI SERRAMENTI 14<br />

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER AUTORIPARATORI 8<br />

CORSO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI 150<br />

CORSI PER OTTICI / ODONTOTECNICI 8/16/24<br />

CORSI DI FORMAZIONE TRASVERSALE<br />

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI<br />

CORSI DI MASTER MANAGERIALE PER P.M.I.<br />

CORSO PER LA MODALITA’ DI ACCESSO AL CREDITO E RAPPORTI BANCHE/PMI<br />

Per informazioni contattare l’ufficio formazione di <strong>Confartigianato</strong> <strong>Alessandria</strong><br />

Matteo Sacchetti allo 0131.286504 - Fax 0131.226600 - e_mail: m.sacchetti@confartigianatoal.it<br />

L’ARTIGIANO<br />

IN FIERA<br />

OGNI ANNO UN<br />

GRANDE SUCCESSO<br />

Grande partecipazione ha avuto la visita alla quindicesima edizione della Fiera<br />

dell’Artigianato che si è svolta sabato 11 dicembre presso il nuovo centro<br />

espositivo di Milano Rho. Per l’occasione sono stati organizzati tre pullman.<br />

Otto padiglioni dedicati al comparto artigianale per offrire idee regalo originali,<br />

colori, tradizioni, storie, incontri con artigiani di tutto il mondo: Italia,<br />

Europa, Paesi del mondo e due grandi macroaree, una dedicata alla casa e ai<br />

servizi ad essa connessi, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale<br />

e l’altra dedicata alle imprese artigiane del settore nautico.<br />

L’artigiano è il vero e unico protagonista. La passione, l’intelligenza e la creatività<br />

di questi imprenditori sono incredibili: che si tratti di artigiani italiani<br />

o provenienti dalla piu’ lontana parte del mondo, ognuno riesce a ridar vita<br />

alla tradizione della propria terra trasformandola in meglio, con prodotti<br />

nuovi, accattivanti, innovativi, utili o semplicemente buoni da mangiare, se<br />

consideriamo il comparto eno-gastronomico. La loro genialità è di riuscire a<br />

comunicare a tutti una bellezza in atto che solo un prodotto fatto a mano è<br />

in grado di possedere. Ed è questo che colpisce il visitatore: la positività di<br />

un’umanità in azione.<br />

È un’opportunità concreta di imprenditorialità e di occupazione per le nuove<br />

generazioni che rimette insieme la conoscenza e il “saper fare” che la cultura<br />

contemporanea ha malauguratamente separato.<br />

Tutti i partecipanti sono rimasti soddisfatti, non solo per lo shopping e per<br />

le degustazioni, ma anche per aver riscoperto la tradizione, non intesa semplicemente<br />

come recupero del passato, ma come tentativo di innovarla e di<br />

renderla attuale alle esigenze del mercato contemporaneo.


Condizioni speciali di acquisto dei veicoli<br />

commerciali del Marchio FIAT Professional<br />

riservate alle Imprese<br />

associate alla <strong>Confartigianato</strong><br />

La collaborazione<br />

continua…<br />

per tutto il 2011<br />

CONVENZIONI

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