La violazione dell'obbligo della "vidimazione ... - Pianeta Fiscale
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Giugno 1995<br />
«L’esecuzione di annotazioni sul registro dei corrispettivi “prima <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong>”, è attività che<br />
è divenuta penalmente irrilevante in conseguenza <strong>della</strong> soppressione dell’adempimento relativo alla<br />
<strong>vidimazione</strong>» (cass. III Sez. pen., 28.1.1995, n. 952)<br />
<strong>La</strong> <strong>violazione</strong> <strong>dell'obbligo</strong> <strong>della</strong><br />
"<strong>vidimazione</strong>" preventiva del registro dei<br />
corrispettivi e delle altre scritture contabili<br />
di cui all'art. 22 del D.P.R. 600/73 non è<br />
stata depenalizzata, nonostante il diverso<br />
avviso <strong>della</strong> Cassazione!<br />
1. Premessa<br />
SOMMARIO<br />
2. <strong>La</strong> rilevanza penale <strong>della</strong> <strong>violazione</strong> degli<br />
obblighi di bollare e vidimare le<br />
scritture contabili, prima <strong>della</strong> riforma<br />
del 1994<br />
3. L’abolizione dell’obbligo delle vidimazioni<br />
periodiche e la conseguente<br />
“depenalizzazione”, attuate con la legge<br />
489/94<br />
4. Il problema <strong>della</strong> efficacia retroattiva<br />
dell’abolizione dell’obbligo <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong><br />
5. Il caso esaminato dalla Cassazione e critica<br />
delle conclusioni alle quali è giunta<br />
la Suprema Corte<br />
6. L’applicazione retroattiva <strong>della</strong> “depenalizzazione”<br />
Finanza & Fisco pag. 1788<br />
di Antonio Merone<br />
Pag.<br />
1788<br />
1789<br />
1790<br />
1791<br />
1792<br />
1794<br />
1. Premessa.<br />
Una recente sentenza <strong>della</strong> terza sezione penale (29<br />
novembre 1994 - 28 gennaio 1995, n. 952; Pres. Glinni,<br />
Rel. Savignano) (vedi pag. 1799) <strong>della</strong> Suprema Corte<br />
di Cassazione ha stabilito che, ai fini penali, non si considerano<br />
più «non tenute» (o non conservate), le scritture<br />
contabili elencate nell’art. 22, DPR 600/73 (vedi pag.<br />
1797) e successive modifiche (compreso il registro dei<br />
corrispettivi), che siano prive di «<strong>vidimazione</strong>». Infatti,<br />
rileva la citata sentenza, l’ottavo comma dell’art. 7-bis<br />
(vedi pag. 1796 - 1) del D.L. 10 giugno 1994, n.357,<br />
inserito dalla legge di conversione 8 agosto 1994, n. 489,<br />
ha soppresso la parte di precetto penale (art. 1, 6° comma,<br />
L.516/82) che si riferisce alla <strong>vidimazione</strong> delle scritture.<br />
Conseguentemente, si legge nella motivazione, l’esecuzione<br />
delle annotazioni sul registro dei corrispettivi<br />
«prima <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong>» è divenuta penalmente irrilevante.<br />
Le conclusioni alle quali giunge la Corte sono palesemente<br />
erronee come risulta evidente da un rapido<br />
raffronto tra vecchia e nuova normativa.
Giugno 1995<br />
<strong>La</strong> puntualizzazione è doverosa per evitare che<br />
operatori economici e consulenti, in perfetta buona<br />
fede, seguendo l’indirizzo <strong>della</strong> citata sentenza, si trovino<br />
poi a dover subire conseguenze sanzionatorie<br />
anche penali.<br />
2. <strong>La</strong> rilevanza penale <strong>della</strong> <strong>violazione</strong> degli<br />
obblighi di bollare e vidimare le scritture<br />
contabili, prima <strong>della</strong> riforma del<br />
1994.<br />
Il sesto comma dell’art. 1 <strong>della</strong> legge 516/82, prima<br />
che intervenissero le recenti modifiche apportate<br />
dalla legge 489/94, prevedeva la punizione con la pena<br />
alternativa dell’arresto fino a due anni o dell’ammenda<br />
fino a quattro milioni di lire nel caso di <strong>violazione</strong><br />
dell’obbligo di tenuta e/o conservazione delle seguenti<br />
scritture contabili:<br />
- libro giornale;<br />
- libro degli inventari;<br />
- registro delle fatture;<br />
- registro dei corrispettivi;<br />
- registro degli acquisti.<br />
<strong>La</strong> stessa pena era prevista per la situazione, ritenuta<br />
equivalente, del contribuente che, pur avendo isti-<br />
Libro giornale omessa tenuta o conservazione<br />
omessa bollatura iniziale<br />
Libro degli inventari omessa <strong>vidimazione</strong> per almeno due anni consecutivi<br />
Registro delle fatture<br />
Registro dei corrispettivi<br />
Registro degli acquisti<br />
tuito e conservato tutte le scritture prescritte, non avesse<br />
provveduto alla preventiva bollatura e alla successiva<br />
<strong>vidimazione</strong> per almeno due anni consecutivi (“si<br />
considerano non tenute le scritture contabili non bollate<br />
e non vidimate per almeno due anni”). Ma non<br />
tutte le scritture sopra elencate erano soggette alla<br />
doppia formalità. Questa riguardava soltanto il libro<br />
giornale ed il libro degli inventari. Infatti, l’obbligo<br />
<strong>della</strong> preventiva bollatura è previsto dall’art. 22, DPR<br />
600/73, per tutte le scritture contabili; l’obbligo <strong>della</strong><br />
<strong>vidimazione</strong> periodica, invece (successiva alla utilizzazione<br />
delle scritture), era previsto dagli artt. 2216 e<br />
2217, terzo comma, del codice civile, soltanto per il<br />
libro giornale ed il libro degli inventari. Pertanto, il<br />
quadro, che qui interessa, delle situazioni di irregolarità<br />
delle scritture contabili, passibili di sanzioni penali, prima<br />
<strong>della</strong> riforma del 1994, può essere così rappresentato<br />
(vedi tabella fondo pagina).<br />
Per completezza di informazione, bisogna ricordare<br />
che l’art. 1, 6° comma, L.516/82, equipara alla<br />
omessa tenuta delle scritture anche il caso in cui le<br />
stesse siano “inattendibili nel loro complesso a causa<br />
di irregolarità gravi, numerose e ripetute” e che l’ipotesi<br />
di incompletezza <strong>della</strong> bollatura o di semplice ritardo<br />
nella <strong>vidimazione</strong> periodica era prevista (e lo è<br />
ancora per la parte di norma rimasta in vigore) la sanzione<br />
più lieve <strong>della</strong> sola ammenda da lire duecentomila<br />
a un milione.<br />
LE SANZIONI PENALI, PRIMA DELLA RIFORMA DEL 1994<br />
omessa tenuta o conservazione<br />
omessa bollatura iniziale<br />
Finanza & Fisco pag. 1789
Giugno 1995<br />
3. L’ abolizione dell’obbligo <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong><br />
periodica e la conseguente depenalizzazione”,<br />
attuate con la legge 489/94.<br />
L’art. 7-bis, commi 1 e 2, del D.L. 357/94, aggiunto<br />
dalla legge di conversione 489/94, ha modificato, sostituendoli,<br />
l’art. 2216 ed il terzo comma dell’art. 2217 del<br />
codice civile, (vedi pag. 1796) abolendo (soltanto) l’obbligo<br />
<strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong> periodica del libro giornale e<br />
del libro degli inventari. (2)<br />
Conseguentemente, il comma 8, dello stesso art. 7bis,<br />
ha modificato il sesto comma dell’art. 1, <strong>della</strong> legge<br />
516/82, eliminando ogni riferimento alle vidimazioni<br />
periodiche, oramai abolite. In altri termini, una volta che<br />
è stato cancellato l’obbligo (ed anche la semplice facoltà)<br />
(3) civile primario, doveva essere cancellato dall’ordinamento<br />
anche l’illecito penale (e non soltanto penale)<br />
costituito dalla <strong>violazione</strong> di quell’obbligo.<br />
FATTISPECIE<br />
INCRIMINATA<br />
omessa tenuta e conservazione<br />
e/o<br />
omessa bollatura iniziale<br />
irregolare tenuta delle<br />
scritture per incompletezza<br />
<strong>della</strong> bollatura<br />
Nota (2) — Il comma 3, dello stesso art. 7-bis, ha riformulato<br />
anche l’art. 2218 c.c., eliminando la parte in cui prevedeva la facoltà,<br />
per l’imprenditore che volesse dare maggiore attendibilità e certezza<br />
alle proprie scritture, di far vidimare gli altri libri da lui detenuti.<br />
È opportuno ricordare anche che la versione originaria del D.L.<br />
357/94 non prevedeva la eliminazione dell’obbligo di <strong>vidimazione</strong><br />
previsto dal codice civile e la conseguente modifica delle disposizioni<br />
collegate. Infatti, il primo comma dell’art. 7 si limitava a sancire la<br />
irrilevanza delle vidimazioni previste dagli artt. 2216 e 2217 c.c. ai<br />
soli “fini dell’accertamento delle imposte sui redditi”. Soltanto con<br />
la legge di conversione è stata adottata la soluzione radicale <strong>della</strong><br />
eliminazione totale dell’obbligo (e anche <strong>della</strong> facoltà) <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong><br />
periodica.<br />
Nota (3) V. nota precedente.<br />
Finanza & Fisco pag. 1790<br />
Pertanto, è venuta meno la equiparazione <strong>della</strong><br />
omessa <strong>vidimazione</strong> periodica del libro giornale e del<br />
libro degli inventari alla situazione di omessa tenuta<br />
e conservazione degli stessi. Nulla, invece, è stato<br />
innovato in ordine alla omessa bollatura preventiva<br />
di tali libri (che continua ad essere equiparata alla situazione<br />
di omessa tenuta e conservazione, con tutte<br />
le note conseguenze penali) e alle violazioni relative<br />
alle altre scritture contabili, la cui disciplina, formale<br />
e sostanziale, per quanto di interesse in questa sede,<br />
non fa capo direttamente alle norme del codice civile<br />
modificate dalla novella in esame, bensì alle specifiche<br />
disposizioni tributarie che non hanno subito alcuna<br />
modifica (una volta tanto!).<br />
Dopo le innovazioni esaminate, il quadro delle<br />
previsioni contravvenzionali e delle conseguenze penali,<br />
che emerge dall’art.1, 6° comma, <strong>della</strong> legge 516/<br />
82, è il seguente:<br />
LE SANZIONI PENALI, DOPO LA RIFORMA DEL 1994<br />
DOCUMENTO<br />
TUTELATO<br />
libro giornale<br />
libro degli inventari<br />
registro delle fatture<br />
registro dei corrispettivi<br />
registro degli acquisti<br />
idem<br />
PENA PRINCIPALE (4)<br />
PREVISTA<br />
pena alternativa dell’arresto<br />
da cinque giorni (5)<br />
a due anni<br />
o<br />
ammenda da lire quattromila<br />
(6) a lire quattro milioni<br />
ammenda da lire<br />
duecentomila a lire<br />
un milione<br />
Nota (4) — L’art. 7 <strong>della</strong> legge 516/82, prevede anche pene<br />
accessorie in caso di condanna per le contravvenzioni in esame. Inoltre,<br />
ai sensi dell’art. 10 <strong>della</strong> medesima legge, l’applicazione delle<br />
sanzioni penali non esclude l’applicazione delle pene pecuniarie previste<br />
dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e di<br />
imposte sul valore aggiunto.<br />
Nota (5) — L’art. 1, 6° comma, <strong>della</strong> legge 516/82, non prevede<br />
pena minima la quale, pertanto, deve essere determinata ai sensi<br />
dell’art. 25 del codice penale che stabilisce, in generale, il limite minimo<br />
dei cinque giorni.<br />
Nota (6) — V. nota precedente. Il limite minimo <strong>della</strong> pena<br />
dell’ammenda è stabilito, in mancanza di specifica previsione, dall’art.<br />
26 del codice penale.
Giugno 1995<br />
In definitiva, l’intervento legislativo in esame si è<br />
limitato soltanto a “sfoltire” la rete sanzionatoria costruita<br />
intorno all’obbligo di tenuta dei soli libri giornale e<br />
degli inventari, senza nulla innovare per le altre scritture<br />
contabili per le quali è rimasto fermo l’obbligo <strong>della</strong> preventiva<br />
bollatura (come, del resto, anche per i due libri<br />
ricordati). Il sistema sanzionatorio penale risulta, ora,<br />
non soltanto “sfoltito”, ma anche più omogeneo, in quan-<br />
scritture scritture contabili<br />
contabili<br />
libro giornale mancata bollatura<br />
libro degli inventari mancata <strong>vidimazione</strong><br />
Sul piano <strong>della</strong> semplificazione degli obblighi<br />
formali e dell’alleggerimento <strong>della</strong> “pressione penale”<br />
sull’imprenditore e sui suoi consulenti, l’eliminazione<br />
dell’obbligo <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong> periodica costituisce<br />
un buon inizio. Infatti, la residua minaccia <strong>della</strong><br />
sanzione penale per la <strong>violazione</strong> dell’obbligo <strong>della</strong><br />
bollatura iniziale, riguarda un adempimento che<br />
viene effettuato una tantum, mentre invece l’obbligo<br />
eliminato costituiva un “assillo” periodicamente ricorrente.<br />
Il legislatore non si è limitato a realizzare una<br />
mera depenalizzazione <strong>della</strong> <strong>violazione</strong> (che, normalmente,<br />
determina il passaggio dell’illecito dall’ordine<br />
penale a quello amministrativo), ma ha operato un<br />
intervento strutturale, eliminando a monte l’obbligo<br />
e, quindi, la possibilità che lo stesso venga violato e<br />
punito in qualsiasi modo.<br />
to per tutte le scritture contabili vale la regola <strong>della</strong><br />
equiparazione alla omessa tenuta e conservazione soltanto<br />
in mancanza <strong>della</strong> bollatura.<br />
Mettiamo ora a confronto i quadri delle irregolarità<br />
formali delle scritture contabili penalmente rilevanti,<br />
in quanto equiparate alla loro omessa tenuta e<br />
conservazione, così come risultano prima e dopo l’intervento<br />
<strong>della</strong> legge 489/94.<br />
irregolarità irregolarità irregolarità equiparate equiparate alla alla omessa omessa tenuta tenuta e e e conservazione<br />
conservazione<br />
prima <strong>della</strong> riforma del 1994 dopo la riforma del 1994<br />
mancata bollatura<br />
registro delle fatture<br />
registro dei corrispettivi<br />
registro degli acquisti<br />
mancata bollatura mancata bollatura<br />
4. Il problema <strong>della</strong> efficacia retroattiva<br />
dell’abolizione dell’obbligo <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong>.<br />
Dopo avere chiarito quali sono i limiti e la portata<br />
<strong>della</strong> “depenalizzazione” attuata dall’art. 7-bis del<br />
D.L. 357/94 che, giova ribadirlo, riguarda soltanto le<br />
contravvenzioni di omessa o ritardata <strong>vidimazione</strong><br />
periodica dei libri giornale e degli inventari, ci si deve<br />
chiedere se gli effetti <strong>della</strong> “depenalizzazione” possano<br />
ricadere anche su fatti già commessi ed accertati.<br />
<strong>La</strong> Corte di Cassazione, non sembra aver avuto<br />
dubbi ed ha mandato assolto l’imputato per fatti commessi<br />
prima <strong>della</strong> riforma.<br />
L’art. 7-ter (vedi pag. 1798) del ricordato D.L.<br />
357/94, prevede specificamente che le violazioni degli<br />
obblighi soppressi ai sensi del precedente art. 7-<br />
Finanza & Fisco pag. 1791
Giugno 1995<br />
bis, commesse anteriormente alla data di entrata in<br />
vigore dello stesso decreto legge, non producono effetti<br />
anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni,<br />
anche penali in deroga all’art. 20 <strong>della</strong> legge 7 gennaio<br />
1929, n. 4, (vedi pag.1798) sempre che non abbiano<br />
dato luogo ad accertamento non divenuto definitivo.<br />
Come è noto, il problema <strong>della</strong> retroattività delle<br />
leggi di depenalizzazione è disciplinato, in generale,<br />
dall’art. 2, secondo comma, del codice penale, in forza<br />
del quale “nessuno può essere punito per un fatto<br />
che, secondo una legge posteriore” non costituisce<br />
reato (c.d. principio del favor rei).<br />
In deroga a tale principio generale del diritto penale,<br />
l’art. 20 <strong>della</strong> legge 7 gennaio 1929, n. 4, stabilisce<br />
che le disposizioni penali delle leggi finanziarie<br />
si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni<br />
erano in vigore, anche se poi sono state abrogate o<br />
modificate, e quindi sia in caso di successivo inasprimento<br />
<strong>della</strong> pena, sia in caso di successiva depenalizzazione.<br />
In sostanza, mentre il criterio sancito dal codice<br />
penale è ispirato al principio del favor rei, quello recepito<br />
dalla legge di disciplina generale dell’illecito<br />
fiscale è ispirato al principio civilistico del tempus<br />
regit actum, in forza del quale la legge non dispone<br />
che per l’avvenire e non ha effetti retroattivi (art. 11,<br />
1° comma, delle disposizioni preliminari del codice<br />
civile).<br />
L’art. 7-ter ricordato, a sua volta, contiene una<br />
deroga al principio <strong>della</strong> non retroattività delle leggi<br />
civili e di quelle penali tributarie, in linea con il principio<br />
generale di diritto penale <strong>della</strong> retroattività <strong>della</strong><br />
legge di depenalizzazione. Infatti, dispone che non<br />
sono soggette a sanzioni penali le violazioni all’obbligo<br />
<strong>della</strong> vidimazioni periodiche commesse anteriormente<br />
all’entrata in vigore del D.L.357/94. A meno<br />
che non vi sia stato accertamento non divenuto definitivo,<br />
nel qual caso la retroattività è condizionata al<br />
pagamento di un decimo del minimo dovuto.<br />
Finanza & Fisco pag. 1792<br />
5. Il caso esaminato dalla Cassazione e critica<br />
delle conclusioni alle quali è giunta la<br />
Suprema Corte.<br />
<strong>La</strong> vicenda processuale, dalla quale traggono<br />
spunto queste note, è sintomatica <strong>della</strong> scarsa attenzione<br />
che la giurisprudenza (anche quella di legittimità)<br />
presta ai reati che consistono in semplici violazioni<br />
di obblighi formali, che la collettività stenta a<br />
riconoscere come socialmente allarmanti e, quindi,<br />
penalmente rilevanti. Infatti, la Corte di Cassazione è<br />
stata chiamata a pronunciarsi sulla base del ricorso<br />
proposto dal Procuratore <strong>della</strong> Repubblica avverso la<br />
sentenza del Tribunale che aveva assolto l’imputato<br />
dalla contravvenzione di omessa “<strong>vidimazione</strong>’’<br />
(rectius: bollatura) del registro dei corrispettivi, ritenendo<br />
tale condotta “inoffensiva”, in quanto non idonea<br />
a ledere o a mettere in pericolo il bene tutelato<br />
(7). Il ricorrente ha invocato la erronea applicazione<br />
<strong>della</strong> legge penale, in quanto, appunto, la contravvenzione<br />
contestata costituisce reato formale, di pura<br />
omissione, prodromico all’evasione (cc.dd. reati di<br />
pericolo presunto). Il danno, in senso giuridico, è dato<br />
dal venir meno <strong>della</strong> garanzia di attendibilità delle<br />
scritture ai fini dell’accertamento.<br />
Questa scarsa considerazione <strong>della</strong> giurisprudenza<br />
penale per la <strong>violazione</strong> degli obblighi formali tributari,<br />
però, non può essere preso a modello dai destinatari<br />
degli obblighi stessi. Sia perché le conseguenze<br />
extrapenali di tali inadempimenti sono comunque<br />
gravosi, a volte anche più di quelle penali, sia perché<br />
non sempre si può sperare nella erronea applicazione<br />
<strong>della</strong> legge penale.<br />
Il caso processuale in esame prende le mosse dalla<br />
contestazione <strong>della</strong> “esecuzione di annotazioni, sul<br />
registro dei corrispettivi, prima <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong>”<br />
(sic!), per fatti accertati nel dicembre del 1990. Il capo<br />
di imputazione è stato formulato in maniera chiaramente<br />
impropria. È evidente che si intendeva conte-<br />
Nota (7) — Come è noto, il bene tutelato dalle norme penali tributarie viene indicato nella integrità e tempestività del gettito tributario<br />
ovvero nella possibilità di procedere a controlli ed accertamenti speditamente e senza ostacoli.
Giugno 1995<br />
stare la utilizzazione del registro dei corrispettivi prima<br />
che fosse numerato e bollato ai sensi degli artt.<br />
22, DPR 600/73, e 2215 c.c.<br />
Infatti:<br />
a) il registro dei corrispettivi non è mai stato soggetto<br />
all’obbligo <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong> periodica;<br />
b) le “vidimazioni”, in senso tecnico, quando erano<br />
previste dovevano seguire e non precedere le annotazioni,<br />
proprio perché avevano una funzione di<br />
certificazione formale delle stesse.<br />
<strong>La</strong> Suprema Corte non ha rilevato la inesattezza<br />
terminologica <strong>della</strong> contestazione ed ha così ragionato:<br />
a) all’imputato è stato contestato un difetto di<br />
<strong>vidimazione</strong> delle scritture contabili (dimenticando<br />
che, nella specie, si trattava del registro dei corrispettivi,<br />
come tale non soggetto a <strong>vidimazione</strong>);<br />
b) l’obbligo <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong> delle scritture<br />
contabili è stato abolito con la legge 489/94 (dimenticando<br />
che la eliminazione dell’obbligo non poteva<br />
riguardare il caso in esame che aveva ad oggetto una<br />
scrittura per la quale non v’è mai stato l’obbligo <strong>della</strong><br />
<strong>vidimazione</strong>);<br />
c) conseguentemente, l’imputato, a prescindere<br />
dalla reale commissione del fatto, non è più penalmente<br />
perseguibile perché il fatto stesso non è più<br />
previsto dalla legge come reato.<br />
In realtà, il fatto contestato in concreto (omessa<br />
bollatura preventiva del registro dei corrispettivi) è<br />
ben diverso da quello che la legge non prevede più<br />
come reato (omessa <strong>vidimazione</strong> periodica dei libri).<br />
L’unica cosa che hanno in comune il capo di imputazione<br />
e la legge di “depenalizzazione” è l’uso <strong>della</strong><br />
parola <strong>vidimazione</strong>! Impropriamente usata<br />
dall’estensore del capo di imputazione (senza che tale<br />
improprietà sia stata mai rilevata), e che ha portato<br />
alla pronuncia di una assoluzione sulla base di una<br />
disposizione di legge che nulla ha a che vedere con il<br />
caso al quale è stata applicata.<br />
Probabilmente, la corte è stata indotta in errore<br />
dalla complessa tecnica dei rinvii che il legislatore<br />
fiscale adotta di solito. Per quanto si evince dalla<br />
motivazione, il collegio ha ritenuto erroneamente che<br />
il registro dei corrispettivi fosse soggetto a <strong>vidimazione</strong><br />
perché l’originaria formulazione dell’art. 1, sesto<br />
comma, <strong>della</strong> legge 516/82 (vedi pag. 1795 - nota<br />
8) (vigente all’epoca dei fatti contestati) rinviava<br />
all’art. 14, lett. a) e b), DPR 600/73, ai fini <strong>della</strong> individuazione<br />
delle scritture contabili oggetto <strong>della</strong> tutela<br />
penale, e all’art. 22, dello stesso DPR, per le<br />
modalità, formali e sostanziali, di tenuta e conservazione<br />
delle stesse. Quest’ultima disposizione, a sua<br />
volta, rinvia alla disciplina del codice civile, che<br />
prevedevano il doppio adempimento <strong>della</strong> bollatura<br />
e <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong>, ma soltanto per il libro giornale<br />
e il libro degli inventari. Il rinvio dell’art. 22 alle disposizioni<br />
del codice civile, probabilmente, è stato<br />
letto come una estensione del doppio adempimento a<br />
tutte le scritture (ma comunque il fatto contestato in<br />
concreto riguardava la mancata bollatura preventiva,<br />
la cui obbligatorietà non è mai stata messa in discussione!).<br />
Infatti, la motivazione <strong>della</strong> sentenza così<br />
argomenta: “non si considerano più «non tenute» (o<br />
non conservate), per il periodo stabilito dal secondo<br />
comma dell’art. 22 D.P.R. 600/73 e successive modificazioni,<br />
[tutte] le scritture contabili in detta norma<br />
elencate, che siano prive di <strong>vidimazione</strong>. Nelle<br />
scritture predette è compreso il registro dei corrispettivi<br />
(v. art. 1, comma 6 cit).”<br />
L’art. 22, DPR 600/73, prevede per il registro dei<br />
corrispettivi, al pari di quello delle fatture e di quello<br />
degli acquisti, il solo obbligo <strong>della</strong> preventiva numerazione<br />
e bollatura e, nel fare salvi gli obblighi specifici<br />
previsti per il libro giornale ed il libro degli inventari,<br />
rinvia per le modalità di tali formalità, alle<br />
disposizioni del codice civile, senza però modificare<br />
o estendere.. la disciplina civilistica (come invece ha<br />
inteso la Cassazione).<br />
Partendo da queste false premesse la Corte è giunta<br />
ad affermare il principio, palesemente errato, secondo<br />
cui «l’esecuzione di annotazioni ... sul registro<br />
dei corrispettivi, «prima <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong>», è attività<br />
che è diventata penalmente irrilevante, in conseguenza<br />
<strong>della</strong> soppressione dell’adempimento relativo<br />
alla <strong>vidimazione</strong>».<br />
<strong>La</strong> massima è errata sia che si intenda il termine<br />
“<strong>vidimazione</strong>” in senso proprio, sia che lo si intenda<br />
Finanza & Fisco pag. 1793
Giugno 1995<br />
come adoperato impropriamente in luogo di<br />
“bollatura”.<br />
In senso proprio, non è corretto affermare che<br />
l’utilizzazione del registro dei corrispettivi prima <strong>della</strong><br />
<strong>vidimazione</strong> sia divenuta penalmente irrilevante (in<br />
seguito alla soppressione <strong>della</strong> stessa), perché tale<br />
obbligo di <strong>vidimazione</strong> non c’è mai stato e, quindi, le<br />
annotazioni prima <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong> non hanno mai<br />
avuto rilevanza penale (in quanto non violavano alcun<br />
precetto).<br />
In senso improprio, è ugualmente sbagliato affermare<br />
che l’utilizzazione del registro dei corrispettivi<br />
senza la preventiva bollatura (erroneamente chiamata<br />
“<strong>vidimazione</strong>”), sia divenuta penalmente irrilevante,<br />
perché si tratta di un obbligo ancora vigente, la<br />
cui <strong>violazione</strong> continua ad essere punita in base all’art.<br />
1, sesto comma. L. 516/82.<br />
In definitiva, nel caso di specie, il fatto del quale<br />
si era reso responsabile il contribuente era quello <strong>della</strong><br />
omessa bollatura preventiva del registro dei corrispettivi,<br />
mentre la Corte ha applicato la disciplina<br />
abrogativa dell’obbligo <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong> periodica,<br />
assolutamente inconferente, giungendo ad una affermazione<br />
di principio priva di senso e ad una assoluzione<br />
assolutamente ingiusta!<br />
6. L’applicazione retroattiva <strong>della</strong><br />
“depenalizzazione”.<br />
Per completezza va rilevato che la sentenza in<br />
esame risulta carente anche sotto altro profilo. Essa,<br />
infatti, ha applicato la nuova normativa ad un caso<br />
Finanza & Fisco pag. 1794<br />
che non rientrava nella sua previsione, non soltanto<br />
per la diversità <strong>della</strong> fattispecie concreta rispetto a<br />
quella astratta, ma anche perché il fatto contestato risulta<br />
commesso quando ancora era vigente l’obbligo<br />
<strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong> periodica.<br />
Il giudice di legittimità si è limitato ad un fugace<br />
riferimento al principio <strong>della</strong> retroattività <strong>della</strong> legge<br />
più favorevole, sancito dal secondo comma dell’art.<br />
2 C.P., ignorando totalmente quanto disposto dall’art.<br />
7-ter. Quest’ultima disposizione, come si è già avuto<br />
modo di accennare, ha sancito il principio <strong>della</strong> retroattività<br />
<strong>della</strong> «depenalizzazione», ma ne ha limitato<br />
la portata stabilendo che «Qualora le violazioni<br />
abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi,<br />
la disposizione del periodo precedente si applica<br />
a condizione che il contribuente effettui, con le<br />
modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro<br />
delle finanze, il versamento di un decimo del<br />
minimo dovuto, maggiori imposte comprese». Sul<br />
punto relativo alla verifica <strong>della</strong> sussistenza delle condizioni<br />
per l’applicazione retroattiva <strong>della</strong> legge che<br />
ha abolito l’obbligo <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong>, non è stata<br />
spesa nemmeno una parola.<br />
Trattandosi di fatti che, in base alla formulazione<br />
del capo di imputazione risultano “accertati” (ma è<br />
probabile che anche questo termine sia stato usato<br />
impropriamente in luogo di “constatati”, poiché in<br />
sede penale i due termini vengono usati come sinonimi)<br />
nel 1990, per poter beneficiare dell’effetto retroattivo<br />
occorreva dimostrare o che l’accertamento era<br />
divenuto definitivo, oppure che l’accertamento non<br />
era divenuto definitivo ma era stato effettuato il versamento<br />
previsto.
Giugno 1995<br />
Nota (8)<br />
L’art. 1 <strong>della</strong> legge 516/82 è stato integralmente sostituito dall’art. 1<br />
del D.L. 16/3/1991, n.83, conv. con mod., dalla L. 15/5/1991, n.<br />
154. In particolare, poi, l’ultimo periodo del sesto comma è stato<br />
ancora sostituito dall’art. 8, 3° comma <strong>della</strong> L. 30/12/1991, n. 413.<br />
D.L. 10 luglio 1982 n. 429 conv. con<br />
mod. dalla L. 7 agosto 1982, n. 516<br />
Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui<br />
redditi e sull’IVA e per agevolare la definizione delle pendenze in<br />
materia tributaria<br />
Nella originaria formulazione<br />
Art. 1, comma 6<br />
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto<br />
fino a due anni o con l’ammenda fino a lire quattro milioni chi<br />
non tiene o non conserva, in conformità all’articolo 22 del decreto<br />
del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, taluna<br />
delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti a) e b) dell’articolo<br />
14 del medesimo decreto.<br />
Nella formulazione a seguito delle modifiche apportate<br />
dall'articolo 1 del D.L. 16 marzo 1991 n. 83, conv. con<br />
mod. dalla L. 15 maggio 1991, n. 154<br />
Art. 1, comma 6<br />
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto<br />
fino a due anni o con l’ammenda fino a lire quattro milioni chi,<br />
essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito<br />
dal secondo comma dell’articolo 22 del decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito<br />
dall’articolo 10 quinquies del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,<br />
taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli<br />
inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro<br />
degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non<br />
bollate e non vidimate per almeno due anni consecutivi, nonchè<br />
quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi,<br />
numerose e ripetute. È punita con l’ammenda da lire duecentomila a<br />
un milione la irregolare tenuta delle scritture contabili quando la<br />
bollatura iniziale non è stata apposta prima dell’uso ovvero la <strong>vidimazione</strong><br />
annuale non è stata effettuata, anche se il libro è composto<br />
di più fascicoli progressivamente numerati, entro la fine del secondo<br />
mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di inizio<br />
dell’uso ovvero, per l’inventario, entro quattro mesi dalla chiusura<br />
dell’esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, entro due mesi<br />
dal termine per l’approvazione del bilancio o rendiconto.<br />
Riguardo la decorrenza delle modifiche apportate dal D.L. 83/91,<br />
si veda quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 83/91, conv. con mod.<br />
dalla L. 154/91, che si riporta:<br />
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto dalla data<br />
(n.d.r. 17 marzo 1991) di entrata in vigore del presente decreto salvo<br />
quanto previsto dal comma 2.<br />
2. In deroga all’articolo 20 <strong>della</strong> legge 7 gennaio 1929, n. 4,<br />
le disposizioni di cui all’articolo 2 del presente decreto e agli articoli<br />
1, comma 6, e 2, commi 2 e 3, del decreto legge 10 luglio 1982, n.<br />
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.<br />
516, come modificati dagli articoli 1 e 3 del presente decreto si<br />
applicano, se più favorevoli, anche alle violazioni commesse<br />
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto,<br />
a norma dei commi secondo e terzo dell’articolo 2 del codice<br />
penale, sempre che per i periodi di imposta ai quali le violazioni si<br />
riferiscono si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all’articolo<br />
8.<br />
Nella formulazione a seguito delle modifiche apportate<br />
dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413<br />
Art. 6, comma 1<br />
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto<br />
fino a due anni o con l’ammenda fino a lire quattro milioni chi,<br />
essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito<br />
dal secondo comma dell’articolo 22 del decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito<br />
dall’articolo 10-quinquies del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,<br />
taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli<br />
inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro<br />
degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non<br />
bollate e non vidimate per almeno due anni consecutivi, nonchè<br />
quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi,<br />
numerose e ripetute. È punita con l’ammenda da lire 200.000 a lire<br />
un milione l’irregolare tenuta delle scritture contabili quando la<br />
bollatura di cui all’articolo 2215 del codice civile non è stata apposta<br />
su ciascun volume ovvero la <strong>vidimazione</strong> è stata effettuata oltre i<br />
termini previsti dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile.<br />
Nella formulazione a seguito delle modifiche apportate<br />
dall'articolo 7-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357,<br />
conv. con mod. dalla L. 8 agosto 1994, n. 489<br />
(in corsivo le parole del c. 6, art. 1 del D.L. 429/82 soppresse<br />
dall'art. 7-bis, comma 8 del D.L. 357/94 conv. con mod. dalla L.<br />
489/94)<br />
Art. 1, comma 6<br />
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto<br />
fino a due anni o con l’ammenda fino a lire quattro milioni chi,<br />
essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito<br />
dal secondo comma dell’articolo 22 del decreto del Presidente<br />
<strong>della</strong> Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito<br />
dall’articolo 10 quinquies del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,<br />
taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli<br />
inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro<br />
degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non<br />
bollate [e non vidimate per almeno due anni consecutivi,] nonchè<br />
quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi,<br />
numerose e ripetute. È punita con l’ammenda da lire 200.000 a lire<br />
un milione l’irregolare tenuta delle scritture contabili quando la<br />
bollatura di cui all’articolo 2215 del codice civile non è stata apposta<br />
su ciascun volume [ovvero la <strong>vidimazione</strong> è stata effettuata oltre i<br />
termini previsti dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile].<br />
Finanza & Fisco pag. 1795
Giugno 1995<br />
Nota (1)<br />
D.L. 10 giugno 1994, n. 357, conv. con mod. dalla<br />
L. 8 agosto 1994, n. 489, artt. 7-bis e 7-ter<br />
Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa<br />
dell'economia e dell'occupazione, nonchè per<br />
ridurre gli adempimenti a carico del contribuente<br />
Art. 7-bis<br />
Modificazioni al codice civile e ad altre<br />
disposizioni in materia di scritture contabili<br />
1. L'articolo 2216 del codice civile è sostituito dal<br />
seguente:<br />
"Art. 2216. (Contenuto del libro giornale). Il libro<br />
giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni<br />
relative all'esercizio dell'impresa". (a)<br />
2. Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile<br />
è sostituito dal seguente:<br />
"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore<br />
entro tre mesi dal termine per la presentazione<br />
<strong>della</strong> dichiarazione dei redditi ai fini delle<br />
imposte dirette". (a)<br />
3. L'articolo 2218 del codice civile è sostituito dal<br />
seguente:<br />
"Art. 2218 (Bollatura facoltativa). L'imprenditore<br />
può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215<br />
gli altri libri da lui tenuti". (b)<br />
4. All'articolo 2220 del codice civile è aggiunto, in<br />
fine, il seguente comma:<br />
"Le scritture e i documenti di cui al presente articolo<br />
possono essere conservati sotto forma di registrazioni<br />
su supporti di immagini, sempre che le<br />
registrazioni corrispondano ai documenti e possano<br />
in ogni momento essere rese leggibili con i<br />
mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza<br />
detti supporti". (c)<br />
5. L'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile<br />
è sostituito dal seguente:<br />
" I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono<br />
essere numerati progressivamente in ogni pagina<br />
e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo<br />
2215". (d)<br />
6. Al primo comma dell'articolo 2435 del codice civile,<br />
dopo le parole: "ufficio del registro delle imprese"<br />
sono inserite le seguenti: "o spedita al medesimo<br />
ufficio a mezzo di lettera raccomandata".<br />
Finanza & Fisco pag. 1796<br />
7. All'articolo 85 <strong>della</strong> tariffa annessa al decreto del<br />
Presidente <strong>della</strong> Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,<br />
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze<br />
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario<br />
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il<br />
numero 1 è sostituito dal seguente:<br />
“1. Bollatura e numerazione di libri e registri<br />
(articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine<br />
o frazione di 500 pagine”;<br />
b) nella nota 1, le parole: “agli indicati articoli”<br />
sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2215"; e<br />
le parole: “e vidimare” sono soppresse.<br />
8. Al comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 10<br />
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516; e successive modificazioni,<br />
sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) nel secondo periodo, le parole: “e non vidimate<br />
per almeno due anni consecutivi” sono soppresse;<br />
b) nel terzo periodo, le parole da: “ovvero la<br />
<strong>vidimazione</strong>” fino alla fine del comma sono soppresse.<br />
9. Le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo<br />
2220 del codice civile (si veda nota 4), introdotto<br />
dal comma 4 del presente articolo, si applicano a<br />
tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle<br />
disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle<br />
finanze sono determinate le modalità per la conservazione<br />
su supporti di immagini delle scritture e dei<br />
documenti di cui al presente comma.<br />
__________<br />
Nota (a)<br />
(Si riporta l'articolo 2216 come sostituito dall'articolo 7-bis, comma<br />
1 del D.L. 357/94 conv. con mod. dalla L. 489/94).<br />
Articolo 2216 del Codice civile<br />
Contenuto del libro giornale<br />
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative<br />
all'esercizio dell'impresa.<br />
In corsivo si riporta il vecchio testo dell'articolo 2216 del C.C<br />
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative<br />
all'esercizio dell'impresa e il volume in corso deve essere presentato<br />
per la <strong>vidimazione</strong> all'ufficio del registro delle imprese o ad<br />
un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di<br />
ciascun anno dalla data di bollatura di cui all'art. 2215. (A1)
Giugno 1995<br />
Nota (A1)<br />
DPR 29 settembre 1973 n. 600<br />
Disposizioni comuni in materia di accertamento<br />
delle imposte sui redditi<br />
Art. 22<br />
Tenuta e conservazione delle scritture contabili<br />
[1] Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro<br />
giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri<br />
e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti<br />
articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e<br />
alla lettera d) dell’art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo<br />
comma dell’art.21, devono essere tenute a norma dell’art.2219 e<br />
numerate e bollate a norma dell’art. 2215 del codice stesso, in esenzione<br />
dai tributi di bollo e di concessioni governative. <strong>La</strong> numerazione<br />
e la bollatura possono essere eseguite anche dagli Uffici del<br />
Registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture<br />
ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre<br />
sessanta giorni.<br />
[2] Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto,<br />
di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali<br />
devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti<br />
relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre<br />
il termine stabilito dall’articolo 2220 del codice civile o da altre<br />
leggi tributarie, salvo il disposto dell’articolo 2457 del detto<br />
codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari<br />
devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi<br />
contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle<br />
vigenti disposizioni di legge. L’autorità adita in sede contenziosa<br />
può limitare l’obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la<br />
risoluzione <strong>della</strong> controversia in corso.<br />
[3] Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono<br />
essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali<br />
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie<br />
delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.<br />
[4] Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere<br />
determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni<br />
ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in<br />
considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.<br />
Ministero delle Finanze - Risoluzione del 05/04/75 n. 2/1025<br />
OGGETTO: TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DELLE<br />
SCRITTURE CRONOLOGICHE OBBLIGATORIE<br />
Con istanza del 10 luglio scorso la Società in oggetto indicata<br />
ha fatto presente che per obiettive esigenze connesse alla propria organizzazione<br />
ed all'elaborazione meccanografica dei dati, nonchè al<br />
tempo necessario per le rilevazioni e le conseguenti comunicazioni<br />
tra il proprio stabilimento periferico e la sede, il termine di<br />
sessanta giorni stabilito per le registrazioni da eseguire nelle scritture<br />
cronologiche non sarebbe sufficiente. Pertanto la Società<br />
stessa chiede una congrua proroga.<br />
Devesi innanzi tutto rilevare che, come risulta dalla stessa istanza,<br />
lo stabilimento cosidetto periferico è situato in ..., cioè nello stesso<br />
centro, o quanto meno nello stesso Comune, ove ha sede la Società.<br />
Comunque, per quanto attiene al merito <strong>della</strong> richiesta, devesi<br />
far presente che, essendo il termine di cui trattasi fissato dalla legge<br />
(art. 22, primo c., del D.P.R. n. 600), non è consentito in via amministrativa<br />
di accordare deroghe; tanto più che la disposizione in materia<br />
non si limita ad indicare un mero termine ordinatorio ma ne<br />
rafforza l’obbligo di osservanza stabilendo che le registrazioni nelle<br />
scritture cronologiche devono essere eseguite “non oltre” sessanta<br />
giorni.<br />
__________<br />
Nota (a)<br />
(Si riportano in grassetto le parole modificate ai sensi dell'articolo<br />
7-bis, comma 2 del D.L. 357/94 conv. con mod. dalla legge<br />
489/94).<br />
Articolo 2217 del Codice civile<br />
Redazione dell'inventario<br />
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e<br />
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione<br />
delle attività e delle passività relative all'impresa, nonchè delle<br />
attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.<br />
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e<br />
delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili<br />
conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore<br />
deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per<br />
azioni in quanto applicabili.<br />
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre<br />
mesi dal termine per la presentazione <strong>della</strong> dichiarazione dei redditi<br />
ai fini dell'imposte dirette.<br />
In corsivo si riporta il vecchio testo del comma 3.<br />
[L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato<br />
entro tre mesi dal termine per la presentazione <strong>della</strong> dichiarazione<br />
dei redditi ai fini dell'imposte dirette all'ufficio del registro delle<br />
imprese o ad un notaio per la <strong>vidimazione</strong>].<br />
__________<br />
Nota (b)<br />
(Si riportano in corsivo le parole soppresse ai sensi dell'articolo<br />
7-bis, comma 3 del D.L. 357/94 conv. con mod. dalla L.489/94).<br />
Articolo 2218 del Codice civile<br />
Bollatura [e <strong>vidimazione</strong>] facoltativa<br />
L'imprenditore può far bollare [e vidimare] nei modi indicati nell'articolo<br />
2215 [e 2216] gli altri libri da lui tenuti.<br />
__________<br />
Nota (c)<br />
(Si riportano in grassetto le parole aggiunte ai sensi<br />
dell'articolo 7-bis, comma 4 del D.L. 357/94 conv. con mod.<br />
dalla legge 489/94).<br />
Articolo 2220 del Codice civile<br />
Conservazione delle scritture contabili<br />
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data del-<br />
Finanza & Fisco pag. 1797
Giugno 1995<br />
l'ultima registrazione.<br />
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i<br />
telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi<br />
spediti.<br />
Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono<br />
essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini,<br />
sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e<br />
possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a<br />
disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.<br />
__________<br />
Nota (d)<br />
(Si riportano in grassetto le parole modificate ai sensi dell'articolo<br />
7-bis, comma 5 del D.L. 357/94 conv. con mod. dalla legge<br />
489/94).<br />
Articolo 2421 del Codice civile<br />
Libri sociali obbligatori<br />
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214,<br />
la società deve tenere:<br />
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero<br />
delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative,<br />
i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;<br />
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare<br />
delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il<br />
nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i<br />
vincoli ad esse relativi;<br />
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,<br />
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto<br />
pubblico;<br />
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di<br />
amministrazione;<br />
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio<br />
sindacale;<br />
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato<br />
esecutivo, se questo esiste;<br />
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee<br />
degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.<br />
I libri indicati nei nn. 1), 2), 3) e 4) sono tenuti a cura degli amministratori,<br />
il libro indicato nel n. 5) a cura del collegio sindacale, il<br />
libro indicato nel n. 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato<br />
nel n. 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.<br />
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati<br />
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a<br />
norma dell'articolo 2215.<br />
Finanza & Fisco pag. 1798<br />
In corsivo si riporta il vecchio testo del comma 3.<br />
[I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati<br />
progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e annualmente<br />
vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216.].<br />
Art. 7-ter.<br />
Disposizioni in materia di sanzioni<br />
1. Le violazioni degli obblighi soppressi ai sensi degli<br />
articoli 6 e 7-bis, commesse anteriormente alla data<br />
di entrata in vigore del presente decreto, non producono<br />
effetti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni,<br />
comprese quelle penali, in deroga all’articolo<br />
20 <strong>della</strong> legge 7 gennaio 1929, n. 4 (nota a). Qualora<br />
le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti non<br />
divenuti definitivi, la disposizione del periodo precedente<br />
si applica a condizione che il contribuente effettui,<br />
con le modalità e nei termini stabiliti, con decreto<br />
del Ministro delle finanze, il versamento di un<br />
decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese,<br />
con un massimo di lire 10 milioni per ciascun<br />
periodo d’imposta cui le violazioni stesse si riferiscono.<br />
Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di somme<br />
pagate a titolo di sanzioni o di interessi.<br />
__________<br />
Nota (a)<br />
L. 7 gennaio 1929 n. 4<br />
Norme generali per la repressione delle<br />
violazioni delle leggi finanziarie<br />
Art. 20<br />
Le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono<br />
ogni altra <strong>violazione</strong> di dette leggi si applicano ai fatti commessi<br />
quando tali disposizioni erano in vigore, ancorchè le disposizioni<br />
medesime siano abrogate o modificate al tempo <strong>della</strong> loro applicazione.<br />
__________
Giugno 1995<br />
... la <strong>violazione</strong> <strong>dell'obbligo</strong> <strong>della</strong> "<strong>vidimazione</strong>" preventiva del registro dei<br />
corrispettivi e delle altre scritture contabili di cui all'art. 22 del D.P.R.<br />
600/73 non è stata depenalizzata, nonostante il diverso avviso <strong>della</strong><br />
Cassazione!<br />
OGGETTO: Vidimazione (bollatura) del registro<br />
dei corrispettivi - Artt. 7-bis, comma 8, e 7ter<br />
del D.L. 357/94, conv. con mod. L. 489/94 -<br />
Art. 1, comma 6°, L. 516/82 - Abolizione <strong>dell'obbligo</strong><br />
<strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong> - Deroga al principio<br />
dell'ultrattività delle norme penali finanziarie<br />
- Art. 20 <strong>della</strong> L. 7/01/29, n. 4<br />
sul ricorso proposto<br />
Corte di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza n. 952 del 28/01/1995<br />
(Presidente: Glinni; Relatore: Savignano)<br />
Sentenza<br />
dal<br />
Procuratore <strong>della</strong> Repubblica presso il Tribunale di --contro---avverso<br />
la sentenza 31 maggio 1994 del Tribunale di -<br />
---<br />
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;<br />
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere<br />
---;<br />
(---)<br />
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto<br />
Procuratore Generale V. D'Ambrosio che ha concluso per<br />
l’accoglimento senza rinvio.<br />
Svolgimento del processo<br />
Il Procuratore <strong>della</strong> Repubblica presso il Tribunale di -<br />
-- ricorse per Cassazione avverso la sentenza 31/5/94 dello<br />
stesso Tribunale, con la quale ---- è stato assolto, con la<br />
formula «perchè il fatto non sussiste», dal reato di cui<br />
all’art. 1 ultimo comma <strong>della</strong> legge 516/82 (omessa tenuta<br />
in conformità all’art. 22 del D.P.R. 600/73 di scritture contabili<br />
obbligatorie indicate ai punti a) e b) dell’art. 14 dello<br />
stesso decreto ed in particolare, esecuzione di annotazioni,<br />
sul registro dei corrispettivi, prima <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong>:<br />
acc.to in --- il 12/12/1990)<br />
Denuncia il ricorrente erronea applicazione <strong>della</strong> legge<br />
penale in relazione alla ritenuta inoffensività <strong>della</strong> condot-<br />
ta ascritta all’imputato, sul presupposto <strong>della</strong> sua inidoneità<br />
a ledere o mettere in pericolo il bene tutelato, mentre<br />
- osserva il ricorrente - la contravvenzione in esame è reato<br />
formale, di pura omissione.<br />
Motivi <strong>della</strong> decisione<br />
Il ricorso del p.m. imperniato sul previgente sistema di<br />
norme afferenti all'obbligo di <strong>vidimazione</strong> delle scritture<br />
contabili, è superato dal nuovo dettato dell'art. 1, comma<br />
6, legge 516/82, così come modificato dall'art. 7-bis comma<br />
8 del D.L 10/06/1994, n. 357 conv. in legge 8/08/1994,<br />
n. 489.<br />
Con lo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti<br />
incombenti ai contribuenti, cui la novella legislativa si ispira,<br />
è stata soppressa nell'art. 1, comma 6 <strong>della</strong> legge 516/<br />
82 la parte di precetto che si riferisce alla <strong>vidimazione</strong> delle<br />
scritture, per cui non si considerano più «non tenute» (o<br />
non conservate), per il periodo stabilito dal secondo comma<br />
dell’art. 22 del D.P.R. 600/73 e successive modificazioni,<br />
le scritture contabili in detta norma elencate, che<br />
siano prive di <strong>vidimazione</strong>. Nelle scritture predette è compreso<br />
il registro dei corrispettivi (v. art. 1, comma 6 cit.).<br />
Ne consegue, per il caso di specie, che l’esecuzione di annotazioni,<br />
da parte dell’imputato, sul registro dei corrispettivi,<br />
«prima <strong>della</strong> <strong>vidimazione</strong>», è attività che è divenuta<br />
penalmente irrilevante, in conseguenza <strong>della</strong> soppressione<br />
dell’adempimento relativo alla <strong>vidimazione</strong> (art. 2,<br />
2° co. c.p.).<br />
<strong>La</strong> sentenza impugnata, va, pertanto, annullata, dovendosi<br />
applicare la formula assolutoria, di cui innanzi, in sostituzione<br />
di quella adottata dal giudice a quo, sulla base<br />
di valutazione nel merito; valutazione che è, invece, preclusa,<br />
dalla radicale eliminazione <strong>della</strong> fattispecie penale<br />
contestata.<br />
P.Q.M.<br />
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il<br />
fatto non è previsto dalla legge come reato.<br />
Finanza & Fisco pag. 1799