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Atti Diversity Management - Università degli Studi di Torino

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Il cammino verso l'eguaglianza in Europa: or<strong>di</strong>namenti nazionali e <strong>di</strong>ritto<br />

comunitario.<br />

Nell'Europa dell'illuminismo e della rivoluzione francese il cammino verso l'eguaglianza è stato tortuoso e<br />

accidentato. Nonostante il motto Liberté, egalité, fraternité e nonostante quanto viene normalmente<br />

affermato, la rivoluzione francese non portò l'eguaglianza. L’eguaglianza non fu garantita nei confronti<br />

delle con<strong>di</strong>zioni economiche e sociali, dato che la legge sulla citta<strong>di</strong>nanza del 1789 pose alcune esclusioni<br />

esplicite con riferimento al censo e il voto restò censitario fino al 1848; non fu garantita nei confronti<br />

<strong>degli</strong> schiavi, dato che la schiavitù fu abolita nel 1794 in seguito alla rivolta <strong>di</strong> Haiti, ma poi ripristinata da<br />

Napoleone nel 1802 e ancora accettata o tollerata per <strong>di</strong>versi anni; non fu garantita nei confronti delle<br />

donne, dato che nel 1793 la Convenzione soppresse tutte le associazioni femminili e la legislazione<br />

napoleonica, civile e penale, sancì l’inferiorità delle donne, che rimasero soggette all'autorizzazione<br />

maritale fino al 1936 e conquistarono il <strong>di</strong>ritto al voto solo nel 1944 (155 anni dopo la rivoluzione!).<br />

L'estensione del voto non eliminò tutte le <strong>di</strong>seguaglianze: molte restarono, soprattutto nei confronti delle<br />

donne, e furono abolite solo in un secondo tempo, ma talune, come vedremo, permangono tuttora.<br />

Oltre che nei confronti delle donne, oggi vengono percepite forme <strong>di</strong> <strong>di</strong>seguaglianza anche nei confronti <strong>di</strong><br />

altre categorie <strong>di</strong> soggetti deboli, tanto che nelle costituzioni più recenti le formulazioni del principio <strong>di</strong><br />

eguaglianza si arricchiscono <strong>di</strong> nuove specificazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione, ad esempio per la<br />

<strong>di</strong>sabilità o l'età (art. 6 cost. Finlan<strong>di</strong>a) o per l'orientamento sessuale (art. 13 cost. Portogallo).<br />

Ciò <strong>di</strong>mostra che il principio <strong>di</strong> eguaglianza, lungi dal potersi considerare una conquista acquisita una<br />

volta per tutte dalla rivoluzione francese o da altri eventi, è un obiettivo verso il quale si orientano i<br />

<strong>di</strong>versi or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci e che si realizza gradualmente nel corso della storia, adattandosi a nuove<br />

esigenze e a nuove percezioni della giustizia sociale.<br />

Così, ad un periodo caratterizzato dalla ricerca dell'eguaglianza <strong>di</strong> fronte alla legge, e quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>fferente o<br />

cieca (blind) ad ogni <strong>di</strong>versità, si passa alla cosiddetta eguaglianza sostanziale, che si propone <strong>di</strong><br />

rimuovere le <strong>di</strong>seguaglianze <strong>di</strong> fatto e realizzare la giustizia sociale; vengono poi introdotte misure<br />

<strong>di</strong>fferenziate – le azioni positive – a favore <strong>di</strong> categorie svantaggiate, al fine <strong>di</strong> compensare<br />

<strong>di</strong>scriminazioni del passato o comunque superare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> forte squilibrio che permangono anche a<br />

causa <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>scriminazioni; viene infine allargata la cerchia dei destinatari <strong>di</strong> misure anti<strong>di</strong>scriminatorie,<br />

in<strong>di</strong>viduando nuove categorie deboli o svantaggiate.<br />

Nella evoluzione del principio <strong>di</strong> eguaglianza è stato determinante, in Europa, il <strong>di</strong>ritto comunitario.<br />

La normativa e la giurisprudenza comunitarie hanno contribuito ad abolire numerose <strong>di</strong>scriminazioni<br />

ancora presenti in molti or<strong>di</strong>namenti europei e a far progre<strong>di</strong>re i <strong>di</strong>ritti nazionali verso uno standard<br />

minimo, sempre più elevato, <strong>di</strong> eguaglianza.<br />

La Comunità Economica Europea fu istituita nel 1957 per favorire l’instaurazione <strong>di</strong> un mercato comune e<br />

il graduale ravvicinamento delle politiche economiche <strong>degli</strong> Stati membri. In questo quadro il trattato<br />

istitutivo della Comunità Economica Europea <strong>di</strong>spose, già nella sua formulazione originaria, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

ogni <strong>di</strong>scriminazione in base alla nazionalità (art. 7) e il principio della parità <strong>di</strong> retribuzione fra i<br />

lavoratori <strong>di</strong> sesso maschile e quelli <strong>di</strong> sesso femminile per uno stesso lavoro (art. 119). La normativa<br />

successiva perfezionò tale principio sia a livello primario (mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> trattati) sia a livello secondario<br />

(<strong>di</strong>rettive, carte, convenzioni, raccomandazioni).<br />

L'attenzione per il principio <strong>di</strong> eguaglianza da parte del <strong>di</strong>ritto comunitario si collega allo scopo originario<br />

della Comunità Europea. Un mercato comune presuppone infatti innanzi tutto una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> parità <strong>di</strong><br />

SAA - Scuola <strong>di</strong> Amministrazione Aziendale - Via Ventimiglia, 115 - 10126 <strong>Torino</strong> - Tel. +39-011-63991<br />

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