Costituzioni corrette - Congregazione Sacra Famiglia | Martinengo

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Costituzioni Congregazione Sacra Famiglia CASA GENERALIZIA 1986, MARTINENGO - BG

<strong>Costituzioni</strong><br />

<strong>Congregazione</strong> <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />

CASA GENERALIZIA<br />

1986, MARTINENGO - BG


<strong>Costituzioni</strong><br />

<strong>Congregazione</strong> <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />

Via dell’Incoronata 1, 24057 MARTINENGO -BG<br />

CASA GENERALIZIA<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

"Dallo Spirito che<br />

essendo uno in sé<br />

distribuisce a<br />

ciascuno<br />

secondo che a Lui<br />

piace<br />

nasce<br />

la varietà mirabile<br />

degli Istituti".<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

1


<strong>Costituzioni</strong><br />

2<br />

Nota storica sulla <strong>Congregazione</strong><br />

La <strong>Congregazione</strong> della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong> di Bergamo è stata fondata dalla Beata Paola<br />

Elisabetta Cerioli.<br />

La Fondatrice nacque a Soncino, in provincia di Cremona, il 28 gennaio 1816 dalla<br />

famiglia dei nobili Cerioli, ricchi proprietari terrieri. Molto presto ella apprese la severa<br />

lezione della sofferenza: quella fisica nel suo corpo gracile e malaticcio; quella morale,<br />

nella miseria, allora assai diffusa anche tra la gente della sua campagna soncinese, verso<br />

la quale la madre, con provvida sapienza cristiana, la rese subito attenta. La volontà dei<br />

genitori, nella quale ella sempre riconobbe la volontà di Dio, la portò a 19 anni al<br />

matrimonio con il Signor Gaetano Busecchi, vedovo di 58 anni, erede dei Conti Tassis di<br />

Comonte di Seriate. Nel difficile matrimonio gli fu sposa docile e premurosa; fu rallegrata<br />

da quattro maternità, ma l'ora della gioia fu rapidissima perché tre figli morirono appena<br />

nati e il figlio Carlino a 16 anni. A trent'otto anni rimase vedova, unica erede di un ingente<br />

patrimonio e matura, nella sua limpida fede e nel forte animo, per una dedizione senza<br />

riserve a Dio nel servizio dei piccoli e dei poveri.<br />

Aprì alle ragazze abbandonate della campagna il ricco palazzo padronale di Comonte<br />

pochi mesi dopo la sua vedovanza e nel 1857 fondò l'Istituto delle Suore della <strong>Sacra</strong><br />

<strong>Famiglia</strong>. Superate non poche difficoltà, il 4 novembre 1863 realizzava finalmente la sua<br />

più profonda aspirazione, mettendo a servizio dei ragazzi la sua proprietà dotale a<br />

Villacampagna di Soncino, che affidava alle cure del primo e fedele collaboratore, Fratel<br />

Giovanni Capponi. Dava così inizio agli "Istituti" delle Suore e dei Religiosi della <strong>Sacra</strong><br />

<strong>Famiglia</strong> per l'aiuto materiale e l'elevazione morale e religiosa della classe contadina, più<br />

emarginata del tempo. Avverava anche le parole del figlio Carlino che sul letto di morte le<br />

prediceva tanti altri figli e figlie da mantenere al suo posto. Scelta di essersi fatta povera<br />

con i poveri, morì il 24 dicembre 1865, affidando alla Provvidenza l'Istituto femminile già<br />

ben avviato e il seme, appena gettato, di quello maschile. I Vescovi di Bergamo, Pietro<br />

Luigi Speranza e il Coadiutore Alessandro Valsecchi, furono confidenti della Beata e sue<br />

guide illuminate nella fondazione, tanto da essere venerati in <strong>Congregazione</strong> come<br />

Confondatori. Mons. Valsecchi fu, sino alla sua morte, anche Superiore diretto dell'Istituto<br />

maschile. Anche i successivi Vescovi di Bergamo approvarono e sostennero l'Istituto a più<br />

riprese.<br />

Il Vescovo Gaetano Camillo Guindani nell'anno 1901 affidò la direzione dell'Istituto al<br />

sacerdote don Angelo Orisio di <strong>Martinengo</strong> che, emessi con altri Sacerdoti bergamaschi i<br />

voti religiosi nella <strong>Congregazione</strong>, fece suo l'ideale della Cerioli, ne curò la causa di<br />

Beatificazione, si prodigò perché ne fiorisse l'opera. Sugli scritti della Fondatrice redasse<br />

le "Regole". Aprì la casa del Noviziato per la formazione dei Religiosi e il Seminario per la<br />

preparazione dei Sacerdoti.<br />

Il 2 febbraio 1937 il Vescovo Mons. Adriano Bernareggi, riscontrando la mancanza di<br />

un atto formale di erezione dell'Istituto in <strong>Congregazione</strong> e nel desiderio di favorirlo


sempre più e d'agevolare il compimento delle opere di carità e di bene cui attendevano i<br />

suoi membri, erigeva formalmente in <strong>Congregazione</strong> di Diritto diocesano l'Istituto della<br />

<strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>. Nel 1939 Pio XII proclamava l'eroicità delle virtù della Venerabile Suor<br />

Paola Elisabetta.<br />

Nel 1950, il 19 marzo, festa di San Giuseppe, particolare Patrono della<br />

<strong>Congregazione</strong>, Pio XII elevava alla gloria degli altari, col titolo di Beata, la nobile Costanza<br />

Cerioli che, per amore di Cristo e dei fratelli, era diventata l'umile e povera Suor Paola<br />

Elisabetta.<br />

Nel Capitolo Generale del 1977 la <strong>Congregazione</strong> approvava in forma definitiva i suoi<br />

ordinamenti di vita religiosa, rinnovati e aggiornati in conformità ai Decreti del Concilio<br />

Vaticano II.<br />

Il 19 marzo 1986 la <strong>Congregazione</strong> dei Religiosi approvava definitivamente le<br />

<strong>Costituzioni</strong> e riconosceva la <strong>Congregazione</strong> di Diritto Pontificio.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

3


<strong>Costituzioni</strong><br />

4<br />

CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS<br />

ET INSTITUTIS SAECULARIBUS<br />

Prot. n. B. 150-1/84<br />

D E C R E T O<br />

I Religiosi dell'Istituto della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong> curano la promozione umana e spirituale<br />

del prossimo bisognoso, specialmente nelle zone rurali. Sostengono, mediante<br />

l'assistenza e l'educazione della gioventù, il valore della famiglia umana come condizione<br />

necessaria alla vita e al rinnovamento della società. A questo fine offrono, primi tra tutti,<br />

la testimonianza di una Comunità Religiosa che vive il più originario valore della "famiglia<br />

di Dio".<br />

L'Istituto della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>, la cui Casa Generalizia si trova nella Diocesi di Bergamo<br />

aveva chiesto l'approvazione Pontificia nel 1937. Poiché per l'esiguo numeri di membri<br />

dell'Istituto non era stato possibile concedere il pieno riconoscimento pontificio, il 24<br />

aprile 1948 era concessa al medesimo l'approvazione "juxta praxim S. Congregationis et<br />

Constitutiones ab eadem S. Congregatione revisas". Queste <strong>Costituzioni</strong> rispondevano "ad<br />

apicem" allo stato di un Istituto di Diritto Pontificio, per cui l'Istituto della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />

era da considerarsi già allora di Diritto Pontificio.<br />

Avendo l'Istituto, in conformità alle direttive del Concilio Vaticano II ed altre<br />

disposizioni ecclesiastiche, elaborato il nuovo testo di <strong>Costituzioni</strong>, presentato dal<br />

Ministro Generale a nome del Capitolo Generale alla Santa Sede per la relativa<br />

approvazione, questa <strong>Congregazione</strong> approva e dichiara l'Istituto della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong> di<br />

Bergamo di Diritto Pontificio e ordina che da tutti sia riconosciuto come tale. Lo stesso<br />

dicastero approva e conferma anche il testo delle <strong>Costituzioni</strong>, dopo averlo fatto<br />

esaminare dai suoi consultori, tenuto conto del voto favorevole del Congresso con le<br />

modifiche stabilite dal Congresso stesso; un esemplare della <strong>Costituzioni</strong>, redatto in<br />

lingua italiana, è conservato nel suo archivio. Raccomanda con ogni premura a tutti i<br />

Religiosi dell'istituto che, seguendo l'esempio di vita nascosta e laboriosa della Santa<br />

<strong>Famiglia</strong> di Nazareth, offrano solerti alla Chiesa la testimonianza della loro vita<br />

consacrata, con impegno e gioia, secondo il proposito dell'Istituto, in umiltà, semplicità,<br />

laboriosità, disinteresse e spirito di famiglia. Si osservi inoltre tutto ciò che il Diritto dice di<br />

osservare nonostante qualsiasi altra disposizione contraria.<br />

Roma, 19 Marzo 1986,<br />

Solennità di San Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale.


PRESENTAZIONE<br />

Carissimi Confratelli,<br />

le <strong>Costituzioni</strong>, ossia il Codice proprio della <strong>Congregazione</strong> sono definitivamente<br />

approvate dalla Santa Sede e contemporaneamente la <strong>Congregazione</strong> è stata riconosciuta<br />

di Diritto pontificio. Con questa approvazione anche la nostra <strong>Congregazione</strong> appartiene<br />

con maggior pienezza, dal punto di vista teologico-giuridico, alla vita della Chiesa, per cui<br />

essa vive nella Chiesa e per la Chiesa.<br />

Le <strong>Costituzioni</strong> però, rimangono fredde e inoperanti se non sono riferite, allo stesso<br />

modo come il Codice di Diritto Canonico, alla dottrina rivelata e specificatamente per la<br />

vita religiosa all'insegnamento e agli esempi di Cristo ( cfr. LG 43).<br />

Pertanto non sono le leggi a santificare, ma lo spirito che le anima e la "regola<br />

suprema" del religioso è la "sequela di Cristo proposta dal Vangelo ed espressa nelle<br />

<strong>Costituzioni</strong> del proprio Istituto" ( Can. 662). Ecco perché la LG 44 dice con chiarezza: "lo<br />

stato dunque che è costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non<br />

concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia inesorabilmente alla<br />

sua vita e alla sua santità". La vita consacrata quindi, appartiene veramente,<br />

indiscutibilmente alla vita e alla santità della Chiesa.<br />

Le costituzioni non realizzano questa appartenenza, ma con un linguaggio canonistico<br />

ne esprimono il contenuto e il significato soprannaturale che il Religioso per la grazia dello<br />

Spirito Santo può conoscere, conseguire, sviluppare e maturare.<br />

Le <strong>Costituzioni</strong> rinnovate, aggiornate e approvate dalla Chiesa propongono e<br />

garantiscono il carisma della Fondatrice, trasmesso ai suoi religiosi lungo la storia per<br />

essere da questi vissuto, custodito, approfondito e costantemente sviluppato. Il carisma<br />

supera l'esperienza stessa della Fondatrice e diventa carisma di una comunità, di una<br />

famiglia religiosa, tenuto costantemente desto e vivo dall'azione sempre viva dello Spirito.<br />

Su ciascun religioso pertanto, incombe l'impegno di trasmettere ai confratelli successivi il<br />

carisma nella sua integrità originale e nella sua funzionalità storica mediante un<br />

approfondimento e un continuo sviluppo che la <strong>Congregazione</strong> manifesta con le sue<br />

attività.<br />

Le <strong>Costituzioni</strong> certamente non promuovono l'unità interiore del Religioso con Dio e<br />

dei Religiosi tra loro, ma la custodiscono e la favoriscono con l'unità giuridica ed esterna<br />

che per natura realizzano. Disattendere le <strong>Costituzioni</strong> significa disattendere questa unità<br />

e quindi non costituire e in più non favorire quella interiore, base indispensabile ad una<br />

autentica vita religiosa.<br />

La fedeltà alle <strong>Costituzioni</strong> e l'unità giuridica attuate nella fede convinta e nell'amore<br />

di Dio, sono segno della nostra originalità nella Chiesa.<br />

Il documento MR (12) afferma :" la nota caratteristica propria di qualsivoglia Istituto<br />

esige, sia nel Fondatore sia nei suoi discepoli, una continua verifica della fedeltà verso il<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

5


<strong>Costituzioni</strong><br />

6<br />

Signore, della docilità al suo spirito, dell'attenzione intelligente alle circostanze e della<br />

visione cautamente rivolta ai segni dei tempi, della volontà di inserimento nella Chiesa,<br />

della coscienza di subordinazione alla sacra gerarchia, dell'ardimento delle iniziative, della<br />

costanza del donarsi, dell'umiltà nel sopportare i contrattempi: il giusto rapporto tra<br />

carisma genuino, prospettiva di novità e sofferenza interiore comporta una costante<br />

storica tra carisma e croce, la quale al di sopra di ogni motivo giustificante le<br />

incomprensioni, è sommamente utile a far discernere l'autenticità di una vocazione".<br />

La nostra fedeltà al Signore, dottrinale e pratica in ogni occorrenza, tradizionale o di<br />

novità, avrà la perfezione del grado di conformità allo "stile di vita scelto da Cristo quando<br />

venne sulla terra per compiere la volontà del Padre" , e che la Beata Fondatrice ci propose<br />

con il suo insegnamento e con la sua vita secondo quell'angolatura che l'ispirazione<br />

primigenia le mostrò nel modello della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong> e che le <strong>Costituzioni</strong> esprimono.<br />

Se le <strong>Costituzioni</strong> non obbligano neanche sotto pena di peccato veniale, tranne per ciò<br />

che riguarda i Voti e le leggi di Dio e della Chiesa, neppure però diminuiscono la nostra<br />

responsabilità morale di fronte all'impegno, liberamente assunto, della nostra conformità<br />

a Cristo. La nostra lontananza dalle <strong>Costituzioni</strong>, allora misura la nostra difformità a Cristo<br />

e la nostra disattesa alla natura, al fine, allo spirito, all'indole dell'Istituto e alle sue sane<br />

tradizioni che invece " devono essere da tutti fedelmente custoditi". Non dimentichiamo<br />

che i mistici cristiani della contemplazione come quelli dell'attività apostolica si innalzano<br />

a Dio partendo da un messaggio (ispirazione primigenia) e da una regola di vita<br />

(<strong>Costituzioni</strong>). Ora, sapendo che per vitalizzare la nostra vita religiosa è necessario<br />

considerare l'impatto della dottrina rivelata sui nostri atteggiamenti spirituali, proviamo a<br />

domandarci con sincerità che cosa cambierebbe nella nostra vita se prendessimo sul serio<br />

i singoli elementi del messaggio originario affidato dallo Spirito Santo alla nostra Beata<br />

Fondatrice e a noi lasciato in eredità nelle <strong>Costituzioni</strong>? Invero quanto una dottrina<br />

modifichi l'orizzonte dell'esistenza personale lo si scopre per lo più comprendendo<br />

intuitivamente, ma tale intuizione difficilmente si fa fuori della preghiera, della carità<br />

verso il prossimo e dell'austerità di vita. La Beata Fondatrice, perciò, ci esorta con<br />

decisione: "osservate la <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>: Essa vi serva di stimolo, vi istruisca... per lodare e<br />

servire Dio in questa opera di sua gloria a vantaggio del prossimo".<br />

Se amiamo la Beata Fondatrice non possiamo fare a meno di amare la sua opera che<br />

è la <strong>Congregazione</strong> cui noi apparteniamo e nella quale dobbiamo attuare un progetto di<br />

vita che si specifica nella natura, nell'indole, nel fine e nello spirito dell'Istituzione con<br />

comportamenti, particolarmente a livello di comunità, costituenti le "sane tradizioni" e<br />

uno stimolo di vita atto alla santificazione, all'apostolato e alla conservazione con<br />

sicurezza dell'identità dell'Istituzione nella Chiesa. Ognuno di noi mentre deve essere se<br />

stesso non può dimenticare di essere Religioso della <strong>Congregazione</strong> della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />

con la generosità e la dedizione che la Beata Fondatrice ci chiede.<br />

p. Angelo Paris, Superiore Generale<br />

Dalla Casa Generalizia in <strong>Martinengo</strong><br />

28 dicembre 1986, Festa della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>


Capitolo I<br />

Ordinamenti della vita religiosa<br />

"Dio non vuole tuto il ene d tuut id<br />

cidscuno eve vivere secon o ld sud<br />

vocdzione e coipiere quel ene dl qudle egli<br />

lo estnd" D8<br />

"Regolatevi secondo i luoghi, i tempi, i<br />

bisogni, le circostanze". Mss 58<br />

1. Tutti hanno sempre presente che la vera norma della vita religiosa è il Vangelo.<br />

Perciò gli altri suoi ordinamenti e la loro pratica sono giudicati nella fedeltà alla lettera e<br />

allo spirito del Vangelo. (cfr. Mt 23,6-10; PC 2/a)<br />

2. Le <strong>Costituzioni</strong> guidano il religioso a scoprire quali siano per lui le esigenze<br />

evangeliche e lo aiutano a viverle secondo la propria vocazione, ispirata al particolare<br />

carisma della Beata Paola Elisabetta Cerioli, Fondatrice della <strong>Congregazione</strong>.<br />

Il Direttorio regola la vita Religiosa secondo i principi enunciati nelle <strong>Costituzioni</strong>,<br />

specialmente nei contenuti che vanno soggetto a cambiamento e corrispondono a<br />

circostanze particolari di tempo e di luogo. (cfr. LG 45; PC 2/b; ES II,14)<br />

3. Le norme perciò del Direttorio, che riguardano soprattutto gli elementi esterni ed<br />

organizzativi, non possono esaurire l'ambito dei Consigli Evangelici che restano,<br />

nell'intimo della coscienza, i veri principi ispiratori di ogni autentica vita religiosa.<br />

4. Tuttavia anche queste norme, a carattere prevalentemente disciplinare e<br />

organizzativo, sono accettate come necessaria conseguenza dell'offerta di tutta la propria<br />

vita fatta a Dio con la professione religiosa e, in tale spirito, sono eseguite.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

7


<strong>Costituzioni</strong><br />

8<br />

Capitolo II<br />

Carisma<br />

"Osservdte ld S. Fdiiglid: Elld vi servd i<br />

stiolo vi istruiscd...per lo dre e servire Dio<br />

in questd "Operd" i Sud glorid e i<br />

vdntdggio pel prossiio". Mr 156- Ep 178<br />

5. La <strong>Congregazione</strong> della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>, fondata dalla Beata Cerioli sulla spiritualità<br />

della <strong>Famiglia</strong> di Nazaret è un Istituto religioso clericale di diritto pontificio, dedito alle<br />

opere di apostolato.<br />

Essa è costituita da religiosi sacerdoti e fratelli, i quali intendono dare la più completa<br />

e gioiosa risposta all'invito di Cristo verso la perfezione evangelica, realizzando l'ideale di<br />

vita religiosa ispirato alla Beata Fondatrice. (cfr. D 71)<br />

6. I religiosi della S. <strong>Famiglia</strong>, memori di aver ricevuto come mirabile modello di vita la<br />

<strong>Famiglia</strong> di Gesù, Maria, Giuseppe vivono e operano la gloria di Dio e a vantaggio del<br />

prossimo nel caratteristico segno dello spirito di famiglia nella fraternità, della laboriosità,<br />

del disinteresse, in umiltà e semplicità. (cfr. D 74; D 10)<br />

7. Essi si impegnano a rimanere fedeli al carisma della loro Fondatrice che, nella<br />

gente dei campi, riconobbe e scelse gli emarginati del suo tempo; sentì come propri i loro<br />

figli abbandonati; intuì nella famiglia il valore supremo di ogni elevazione sociale e<br />

religiosa del popolo. Si sentono pertanto chiamati:<br />

- alla promozione umana e cristiana dei più umili e dei più abbandonati, specie se<br />

contadini;<br />

- alla cura e alla educazione dei loro figli mediante istituzioni di assistenza e<br />

beneficienza;<br />

- alla difesa e alla promozione dei valori della famiglia, dando per primi la<br />

testimonianza di comunità religiose dove si realizzi la più originale esperienza della<br />

<strong>Famiglia</strong> di Dio (cfr Mss 29, 33, 78, 65, 66, 67).<br />

8. Attenti ai segni dei tempi e sempre fedeli al patrimonio spirituale della<br />

<strong>Congregazione</strong>, si mettono al servizio della Chiesa, conformando sempre la propria azione<br />

alle direttive dei Vescovi delle Chiese particolari, secondo il Diritto Comune e del Sommo


Pontefice, al quale sono tenuti ad ubbidire anche in forza del voto di obbedienza (cfr. Ep<br />

5/2; Mss 67; LG 45; can. 678/1; MR 9/a; can. 590/2).<br />

9. Dalla comune origine della stessa Fondatrice e da tutta la storia della loro<br />

<strong>Congregazione</strong> sono spinti a riconoscere la particolare comunione che li unisce alle Suore<br />

della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>.<br />

Con Esse, nel rispetto delle singole autonomie, promuovono ogni collaborazione utile<br />

a fare fiorire il carisma della Beata Cerioli per il bene della Chiesa.<br />

10. L'abito dei Religiosi è conforme a quello ecclesiastico previsto dalle norme della<br />

Conferenza Episcopale secondo le consuetudini locali.<br />

I Religiosi ricordano che l'abito, come segno della loro consacrazione a Dio deve<br />

essere testimonianza di povertà evangelica.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

9


<strong>Costituzioni</strong><br />

10<br />

Capitolo III<br />

Alla sequela di Cristo<br />

"Volesse il Cielo che fossi verdiente pdzzd<br />

elld follid elld Croce". S 337<br />

"I vot sono i cdri legdii che vi uniscono dlld<br />

croce i nostro Signore". Ep.396<br />

11. I religiosi della S. <strong>Famiglia</strong> con la Professione dei voti pubblici di castità, povertà,<br />

obbedienza accettano come norma di tutta la vita i consigli evangelici.<br />

Desiderosi di far propri i sentimenti di amore filiale che Cristo ebbe per il Padre e di<br />

amore redentivo per la salvezza dei fratelli, essi con la professione religiosa si impegnano<br />

a seguire la condizione di vita che il Figlio di Dio scelse per sé, quando venne al mondo<br />

(cfr. LG 44; D 73; LG 46).<br />

12. Per la carità che Dio ha effuso nel loro cuore con il dono dello Spirito Santo, essi,<br />

per mezzo della consacrazione religiosa, portano più pienamente a compimento la grazia<br />

battesimale e rispondono alla loro chiamata alla santità.<br />

Con i voti infatti non solo sono morti al peccato, ma liberi da ogni preoccupazione<br />

terrena, nella imitazione perfetta di Cristo, vivono solo per Dio e offrono tutta la loro vita<br />

per la salvezza dei fratelli (cfr. Rom 5,5; LG 47; PC 5; Rom 6,11; D 20).<br />

13. Consapevoli che non è possibile imitare perfettamente il Maestro senza l'audacia<br />

di perdere la propria vita, con animo grato accolgono il suo invito a rinnegare se stessi e a<br />

prendere la propria croce per seguirlo nella sua perfetta adesione alla amabile volontà del<br />

Padre.<br />

Stanno quindi saldi nella fede dei beni promessi, perseveranti nel combattere la<br />

buona battaglia, sono convinti che, con la morte dell'uomo vecchio crocifisso con Cristo,<br />

camminano in novità di vita e crescono nella pienezza dell'uomo guidato dallo Spirito (cfr.<br />

Mc 8,34s; Col 3,1-1).<br />

14. Per la fedeltà alla consacrazione religiosa la loro vita risplende agli occhi degli<br />

uomini affinché il Padre celeste sia glorificato e a tutti possa essere manifestata la vita<br />

nuova ed eterna che rifulge nella risurrezione de Cristo (cfr. Mt 5,16; Cq 22).


15. Uniti al mistero della Chiesa mediante il nuovo e più forte vincolo della<br />

professione essi assolvono, soprattutto con la testimonianza della loro consacrazione, al<br />

compito di annunciare a tutti il Regno di Dio e di cooperare alla sua diffusione.<br />

Ogni altro servizio di carità e di apostolato, accettato in obbedienza allo Spirito,<br />

riceverà vigore ed efficacia proprio dalla fedeltà alla loro consacrazione religiosa (cfr. LG<br />

44; PC 6).<br />

16. La professione incorpora il religioso nella famiglia della <strong>Congregazione</strong> con i<br />

doveri e i diritti definiti nel diritto proprio legandolo con il vincolo dell'amore a tutti i suoi<br />

membri che diventano, a nuovo titolo, suoi fratelli in Cristo.<br />

Con essi intende realizzare pienamente l'invito del Maestro ad essere una cosa sola<br />

come Lui è una cosa sola con il Padre (cfr. Gv 17,21).<br />

17. Perché sia a tutti evidente l'unione della consacrazione religiosa al mistero<br />

pasquale e riceva da esso vigore, il rito della professione è compiuto durante la<br />

celebrazione dell'eucarestia.<br />

Nel tempo pasquale i religiosi delle varie Comunità si riuniscono allo scopo di<br />

rinnovare insieme la loro professione che li ha legati intimamente al mistero della morte e<br />

della risurrezione di Cristo per la salvezza propria e dei fratelli (cfr. Sc 80; LG 45).<br />

18. La Professione Religiosa in <strong>Congregazione</strong> avviene secondo la seguente formula:<br />

Io, (nome e cognome) con ferma e libera volontà<br />

di consacrarmi totalmente al Padre<br />

nel servizio dei miei fratelli più umili e più poveri,<br />

desiderando seguire più da vicino Cristo<br />

con la grazia dello Spirito Santo<br />

che è promesso a chi ha fede,<br />

confidando nell'aiuto della Beatissima Vergine Maria,<br />

di San Giuseppe,<br />

della Beata Paola Elisabetta Cerioli,<br />

davanti alla comunità dei miei fratelli.,<br />

nelle tue mani, Padre (nome e cognome)<br />

Superiore Generale (o delegato del Superiore Generale)<br />

faccio voto di castità, povertà, obbedienza<br />

per un anno (o in perpetuo)<br />

secondo le <strong>Costituzioni</strong><br />

della <strong>Congregazione</strong> della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />

e mi affido interamente a questa <strong>Famiglia</strong> Religiosa<br />

per vivere nella perfetta carità<br />

al servizio di Dio e della Chiesa.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

11


<strong>Costituzioni</strong><br />

12<br />

Capitolo IV<br />

Per un amore indiviso<br />

“Il vero diore i Dio esclu e ogni dltro<br />

dtdccdiento". Cq<br />

19. Con il voto di castità i religiosi della S. <strong>Famiglia</strong> accettano in umiltà e gioia il dono<br />

divino della perfetta e perpetua continenza nel celibato per il Regno dei Cieli come mezzo<br />

per aderire più liberamente a Cristo e al Padre con cuore indiviso e per farsi tutto a tutti<br />

nel servizio dei fratelli (cfr. Mt 19,12; 1 Cor 7,32-35).<br />

20. Essi apprezzano la dignità del matrimonio, reso da Cristo sacramento e segno<br />

della sua unione con la Chiesa, ma stimano ancor più la castità consacrata, la quale,<br />

generosamente vissuta, produce una profonda somiglianza con Cristo e testimonia in<br />

modo eminente le supreme esigenze del Regno dei Cieli (cfr. ET 13; Lc 20,35-36).<br />

21. Consapevoli che l'amore naturale non può essere purificato e trasfigurato nella<br />

dedizione totale a Dio e al prossimo, se non dall'amore a Cristo e dalla grazia dello Spirito<br />

Santo, implorano questo dono con umiltà e insistenza in unione a tutta la Chiesa.<br />

Esercitano un costante dominio su se stessi, accettando generosamente la<br />

mortificazione e la prudenza necessarie a coloro che, pur vivendo nel mondo, vogliono<br />

preservarsi dal male (cfr. PO 16).<br />

22. Sanno che la loro fedeltà nel segreto onora Dio, rinsalda il vincolo dell'amore con<br />

Cristo e i fratelli, è sacrificio per la salvezza del mondo.<br />

Quando è resa manifesta diventa aiuto per la fedeltà degli altri e fulgida<br />

testimonianza a tutti che l'amore di Dio è bastante per il cuore dell'uomo.<br />

23. Nel sacrificio del celibato e nella croce imposta dalla purificazione del cuore, essi<br />

trovano valido aiuto nell'amore fraterno praticato con sincerità nella vita comune.<br />

Si sentono animati dalla certezza che l'unione al sacrificio di Cristo li rende capaci di<br />

una superiore paternità spirituale per la nuova vita del mondo mentre diventano segno<br />

vivente delle realtà future (cfr. PC 12; PO 16).<br />

24. Per custodire il loro carisma approfondiscono la fede nella Parola di Cristo.


Fiduciosi nell'aiuto divino, che non manca mai a chi lo chiede, senza presumere delle<br />

proprie forze, usano i mezzi naturali e soprannaturali per raggiungere una sicura maturità<br />

e una pienezza di vita in Cristo.<br />

Attingono soprattutto forza dal <strong>Sacra</strong>mento del Perdono, dalla Eucarestia e dalla<br />

devozione alla Madre di Dio, modello e sostegno delle anime vergini (cfr. ET 15; PO 16).<br />

25. Poiché l'osservanza della continenza tocca le inclinazioni più profonde della<br />

natura umana, nessuno abbracci questo stato né vi sia ammesso, se non dopo una prova<br />

veramente sufficiente, e dopo che sia stata da esso raggiunta una conveniente maturità<br />

psicologica ed effettiva che dia garanzia di una accettazione pienamente consapevole e<br />

libera (cfr. PC 12).<br />

26. I religiosi ricordano che con la professione gli affetti familiari e i vincoli delle<br />

buone amicizie non vengono aboliti; li coltivano invece per una vicendevole crescita<br />

spirituale.<br />

27. L'ingresso in <strong>Congregazione</strong> crea tra i suoi membri e la famiglia del religioso<br />

vincoli spirituali che devono essere custoditi con sensibilità cristiana perché l'amore del<br />

Signore possa essere a tutti manifesto e da tutti onorato.<br />

28. Chi ha obbedito alle esigenze supreme del Regno dei Cieli, sa elevare il suo amore<br />

per i familiari a quel significato più alto che la fede in Cristo conferisce a tutte le realtà<br />

umane.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

13


<strong>Costituzioni</strong><br />

14<br />

Capitolo V<br />

Con piena fiducia<br />

"Fe e iiei cdrissiiit e confi enzd in Dio.<br />

Ve rete che Egli non vi idncherà". Mss 51<br />

"Noi sidio poveri e o idio stdre d<br />

poveri". Ep 250<br />

29. Con la povertà evangelica, scelta mediante il voto, i religiosi imitano Cristo nel<br />

distacco dai beni terreni e nel suo totale abbandono al Padre che, conoscendo i bisogni<br />

dei suoi figli, concede tutto in sovrappiù a chi ricerca il Regno dei Cieli.<br />

Essi perciò, liberi da preoccupazioni per il futuro, vivono nella letizia del momento<br />

presente e utilizzano per il meglio i beni dell'oggi perché la loro sicurezza è riposta in Dio<br />

e i loro veri tesori sono in cielo (cfr. Mt 6,19-34; Ep 24)<br />

30. La povertà secondo il Vangelo è anche spogliazione di ogni fiducia di sé per<br />

affidarsi in tutto al provvido amore del Padre.<br />

Attenti all'esempio che loro viene dalla Beata Cerioli, non sono mai sfiduciati, ma forti<br />

dell'amore di Dio, tutto intraprendono alacremente quando la sua volontà li chiama (cfr.<br />

Mr 290).<br />

31. Ben valutando secondo il Vangelo i beni della creazione e l'operosità umana, essi<br />

onorano le creature, se ne servono, ne godono in perfetta libertà di spirito e ringraziano il<br />

Benefattore.<br />

Si lasciano così introdurre dalla fede nel vero possesso del mondo, quasi al tempo<br />

stesso nulla abbiano e tutto posseggano, poiché per la redenzione tutto è dei figli di Dio,<br />

essi sono di Cristo e Cristo è del Padre (cfr. 2 Cor 6,10; 1 Cor 3,22-23).<br />

32. Essi hanno il cuore libero da ogni possesso e perseverano nella disposizione di<br />

non trarne vantaggio personale, sia che conservino la proprietà dei loro beni; sia che con<br />

licenza del Superiore Generale dopo la Professione Perpetua e matura considerazione vi<br />

rinuncino.<br />

Ricordano che con il voto di povertà hanno rinunciato agli atti autonomi di proprietà<br />

e si sono impegnati a dipendere dai Superiori nell'usare e nel disporre dei beni temporali<br />

(cfr. Mss 71; can. 600).


33. Avanti la prima professione, i religiosi cedono liberamente l'amministrazione dei<br />

propri beni e dispongono del loro uso e usufrutto. Prima della professione Perpetua<br />

redigono il testamento che risulti valido anche secondo il Diritto civile, come prevede il<br />

Direttorio.<br />

Questi atti possono essere cambiati con il permesso del Superiore (cfr. can. 668; can<br />

668/2).<br />

34. Nello spirito della Beata Cerioli si sentono solidali con i poveri, dei quali hanno<br />

scelto liberamente la condizione e si abituano a riconoscere in essi la presenza stessa di<br />

Cristo da amare e servire.<br />

Ricordano che non ha senso, infatti, farsi poveri per il Regno dei Cieli, se non si è<br />

animati dal desiderio di arricchire i fratelli (cfr. D 19; Mt 25,40; Mt 19,21; 2 Cor 8,9).<br />

35. Sanno comprendere e favorire il prezioso aiuto che la povertà evangelica offre<br />

alla creazione di una comunità di vero amore fraterno sull'esempio della Chiesa primitiva,<br />

ove tutto veniva messo in comune e nessuno diceva proprio alcunché.<br />

Sottomessi all'universale legge del lavoro, si sentono stimolati a procurare il<br />

sostentamento proprio e dei fratelli e i mezzi necessari per le opere della <strong>Congregazione</strong>.<br />

Sottopongono alla comune amministrazione ogni loro provento, perciò qualsiasi cosa<br />

il religioso acquisti sia per propria industria che in vista della <strong>Congregazione</strong>, la acquista<br />

per la <strong>Congregazione</strong>. Ciò che gli proviene come pensione, sovvenzione, assicurazione va<br />

alla <strong>Congregazione</strong>.<br />

Rinunciano ad ogni spirito di rivendicazione e tutto stabiliscono nella carità, evitando<br />

distinzioni e privilegi.<br />

In tutto soddisfatti del trattamento comune ricevono il necessario della comunità.<br />

Nel desiderio di giovare alla loro comunità, possono destinare in suo favore i propri<br />

beni dotali (cfr. At 4, 32-37; PC 13; Mss 79; can. 668/3; Mss 74).<br />

36. La comunità a sua volta esprime un autentico amore evangelico verso i singoli<br />

religiosi, provvedendo alle necessità di ciascuno secondo le sue particolari esigenze.<br />

Il tenore di vita, che la comunità stabilisce in modo uniforme per tutti i suoi membri,<br />

corrisponde alla condizione sociale dei poveri in mezzo ai quali i religiosi sono chiamati a<br />

vivere (cfr. Mss 63; PC 13; Mss 71).<br />

37. Nelle strettezze e nelle privazioni i religiosi ricordano che la povertà, accettata per<br />

Cristo, non può essere senza sofferenze e che essa è resa più lieta dalla certezza dei beni<br />

celesti (cfr. D 22).<br />

38. La povertà evangelica impegna tutta la comunità perché, nell'uso dei beni<br />

necessari alla vita dei membri e alla conduzione delle opere, sia data chiara testimonianza<br />

che i religiosi ripongono la loro fiducia solo in Dio e, staccati dalla ricerca dei beni della<br />

terra, non considerano il mondo come dimora permanente, ma sono incamminati verso la<br />

patria futura.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

15


<strong>Costituzioni</strong><br />

16<br />

Perciò rifuggono da ogni apparenza di lusso, dalle comodità di una vita soddisfatta,<br />

dal lucro e dall'accumulo dei beni (cfr. Mss 51; Eb 13,14; PC 13).<br />

39. Le singole comunità manifestano il vincolo di carità che le unisce tra loro e tutte<br />

insieme alla <strong>Congregazione</strong> e alla Chiesa, venendo in aiuto alle comunità più bisognose e<br />

contribuendo alle opere generali della <strong>Congregazione</strong> e alle necessità della Chiesa (cfr. PC<br />

13).<br />

40. Per una maggiore testimonianza di povertà collettiva solo la <strong>Congregazione</strong> può<br />

acquistare, possedere, amministrare e alienare beni immobili e oggetti di valore a norma<br />

delle presenti <strong>Costituzioni</strong> e del Diritto universale, evitandone sempre l'eccessiva<br />

accumulazione (cfr. can.634; Mss 68).


Capitolo VI<br />

Obbedienti al Padre<br />

"Il suo occhio erd fisso nel voler i Dio e<br />

nell'o e ire d chi tenevd luogo i Dio" Cq 6<br />

41. Con il voto di obbedienza i religiosi intendono seguire Cristo che venne nel<br />

mondo per compiere la volontà del Padre e per mostrare nell'obbedienza il suo amore.<br />

Anch'essi perciò, in spirito di fede, sono sempre attenti a scoprire e pronti ad<br />

accettare volentieri la volontà di Dio, che si manifesta loro particolarmente attraverso le<br />

norme della vita religiosa. Tutti sono obbligati ad obbedire al Superiore che comanda<br />

secondo le <strong>Costituzioni</strong> (cfr. Gv 6,38; Gv 14,31; Mss 4).<br />

42. Per mezzo dell'obbedienza religiosa essi sono uniti stabilmente e in modo più<br />

intimo alla Chiesa che approva le <strong>Costituzioni</strong> e conferisce autorità al Superiore e per la<br />

Chiesa sono uniti a Cristo e al Padre (cfr. LG 45; PC 14).<br />

43. Amano perciò l'obbedienza come il modo sicuro per mettersi in accordo con lo<br />

Spirito e per vivere la propria condizione di figli di Dio nella perfetta libertà dell'amore.<br />

44. Scelta la sequela di Cristo, che si è fatto obbediente fino alla morte di croce,<br />

ricordano che con la loro obbedienza partecipano al suo mistero pasquale e occupano il<br />

loro giusto posto nella Chiesa, lavorando all'avvento del Regno di Dio secondo la volontà<br />

del Padre in perfetta docilità allo Spirito (Fil 2,7-8; ET 24).<br />

45. Poiché hanno accettato liberamente di sottomettersi ad una vita comune nella<br />

obbedienza alle <strong>Costituzioni</strong> e ad un Superiore, tengono sempre presente che il loro<br />

servizio a Dio e al prossimo è stato integrato in una comunità di fratelli.<br />

Questo loro particolare modo di vita nella Chiesa conserva perciò il suo significato<br />

solo nell'armonia dell'obbedienza.<br />

46. Evitano con ogni cura lo spirito di contestazione perché diventa facile pretesto<br />

per chi intende vivere secondo gli impulsi naturali.<br />

Chi vive secondo la carne riprende quanto è stato offerto a Dio e impedisce l'unità<br />

degli animi.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

17


<strong>Costituzioni</strong><br />

18<br />

La ribellione, specie se davanti agli altri, è considerata il male più esiziale. Ogni<br />

divisione, infatti, viene sempre dalla carne che ha voglie opposte allo spirito (cfr. Gal 5,16-<br />

22).<br />

47. Chi nella vita religiosa è chiamato ad esercitare il servizio dell'autorità, si adopera<br />

a diventare per i fratelli modello di Cristo che venne per servire e non per essere servito.<br />

Nell'esercizio del compito che Cristo gli ha affidato, ha sempre presente che, pur<br />

nella diversità di servizio, identica è la dignità della comune fratellanza e non c'è altra<br />

preminenza tra i cristiani che nell'amore (cfr. Mt 20,25-28; Mss 67).<br />

48. I superiori si sentono per primi vincolati dal loro voto di obbedienza a sopprimere<br />

ogni volontà di affermazione di sé sui fratelli. In tutto sottomessi agli ordinamenti della<br />

vita religiosa e rispettosi delle direttive, legittimamente espresse dalle loro comunità<br />

attraverso i Capitoli e i Consigli, coordinano il lavoro comune e promuovono con tutti i<br />

confratelli una collaborazione attiva e responsabile (cfr. Mss 53).<br />

49. Nella pratica dell'obbedienza i religiosi collaborano ad arricchire l'intesa con i<br />

superiori mediante iniziative proprie. Ricercano, perciò, con essi un colloquio franco e<br />

leale senza timore di manifestare proposte, difficoltà ed esigenze personali. Infine, guidati<br />

dalla fede, trovano la serenità nella sottomissione a chi per loro rappresenta Dio (cfr. PC<br />

14,; Ep 130; Rom 13,1).<br />

50. Tutti rendono meno pesante il compito di chi dovrà dar conto a Dio della loro<br />

anima, prestandogli umile e spontanea sottomissione, particolarmente nella generosa<br />

accettazione della destinazione e dell'ufficio.<br />

Con l'esempio della loro ubbidienza favoriscono quella dei fratelli (cfr. Eb 13,17; Ep<br />

19).


Capitolo VII<br />

Docili allo Spirito<br />

"Si fd presto d ire dior i Dio. Md ld verd<br />

prdtcd costd stent e su ori i iorte". Cq 5<br />

"Non dstd fdre isognd fdre sdntdiente".<br />

Msc<br />

51. Cercare ed amare Dio, che per primo ci ha amati, è la ragione ultima della vita<br />

consacrata e l'origine dell'autentico amore al prossimo, perciò i religiosi curano sopra<br />

ogni altra cosa lo spirito di orazione, le sue manifestazioni e tutto ciò che deve favorirlo<br />

(cfr. 1 Gv 4,19; PC 6; Mss 76).<br />

52. Amano quindi il silenzio e la ritiratezza e ricercano il dominio sulle loro passioni:<br />

solo il silenzio delle creature e la pace interiori li rendono sempre più capaci di avvertire la<br />

presenza del Creatore, di porsi in interiore ascolto della sua voce e di saper cantare le sue<br />

meraviglie (cfr. Mss 10; ET 46).<br />

53. L'assurdità allo studio e alla meditazione della <strong>Sacra</strong> Scrittura fa risplendere in<br />

loro la Parola del Signore in tutta la sua ricchezza per giungere alla piena intelligenza del<br />

mistero di Dio nascosto in Cristo e per glorificare l'eterna Trinità (cfr. Col 3,16; Ef 3,8-21).<br />

54. Con ogni cura si abilitano alla celebrazione della liturgia, sorgente e culmine di<br />

ogni vita cristiana. Partecipano così alla lode di Dio di tutta la Chiesa.<br />

Sono aiutati a raggiungere la piena conformità a Cristo, nella assimilazione dei suoi<br />

misteri, crescendo nella pienezza dell'uomo interiore per un libero accesso al Padre (cfr.<br />

SC 10; 14; SC 2; Ef 4,13).<br />

55. Tutti, quotidianamente, si riuniscono intorno allo stesso altare, nella celebrazione<br />

dell'Eucarestia, per rendere presente in mezzo a loro il Signore con il quale ringraziano il<br />

Padre, imparano ad offrirsi a Lui e, di giorno in giorno, si perfezionano nell'unità con Dio e<br />

i fratelli.<br />

Al mattino e alla sera si riuniscono per la preghiera liturgica delle Lodi e del Vespro in<br />

comunione con tutta la Chiesa, secondo le norme previste dal Direttorio (cfr. SC 48; SC<br />

98).<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

19


<strong>Costituzioni</strong><br />

20<br />

56. Poiché il Signore è in mezzo a coloro che si riuniscono a pregare in suo nome,<br />

stimano grandemente la preghiera comunitaria.<br />

Dalla loro Fondatrice hanno anche appreso che essa deve essere il legame che unisce<br />

tutti i religiosi della <strong>Congregazione</strong>, vicini e lontani, come membra unite in un solo corpo.<br />

Perciò mai si dispensano da essa senza il permesso del superiore.<br />

Il superiore, nel predisporre l'ordinamento della comunità, avrà massima cura che<br />

nessun religioso sia impedito dal parteciparvi (cfr. Mt 18,20; Ep 118).<br />

57. Nella giornata coltivano, la loro unione a Dio anche con la mediazione, la lettura<br />

divina e l'adorazione alla Eucarestia. Onorano la Madre di Dio con la recita del rosario.<br />

Riflettono sulla crescita della loro vita spirituale con l'esame giornaliero di coscienza<br />

(cfr. Sc 12,13).<br />

58. Praticano anche gli esercizi della pietà privata che, favorendo lo spirito interiore,<br />

consentono una partecipazione più fruttuosa alla preghiera comunitaria e liturgica (cfr.<br />

Mt 6,6).<br />

59. Nella pratica assidua e frequente del sacramento della penitenza ricercano l'aiuto<br />

del perdono di Cristo nel difficile procedere verso il Padre.<br />

Con esso vincono la sfiducia; infatti chi si affida al Signore non può mai essere<br />

scoraggiato perché è sempre perdonato.<br />

Mentre il peccato di un membro nuoce a tutto il corpo, il sacramento della Penitenza<br />

reintegra pienamente il colpevole nella comunità.<br />

60. Ai superiori incombe l'obbligo di facilitare l'accesso al sacramento della<br />

penitenza. Anche se vengono assegnati confessori alla comunità, ognuno usa della sua<br />

libertà nel Signore per la manifestazione della sua coscienza.<br />

61. Mensilmente viene fatta l'adorazione eucaristica da tutta la comunità.<br />

Viene anche destinato del tempo perché ognuno, libero dalle sue preoccupazioni<br />

ordinarie, attenda più intensamente nel silenzio e nella preghiera ai suoi interessi<br />

spirituali.<br />

62. Il superiore riunisce tutti i confratelli per un esame comunitario sull'osservanza<br />

della vita religiosa e per ricercarne concordemente il progresso.<br />

Ognuno, senza presumere di sé, ma anche senza colpevole pavidità, può fare le sue<br />

osservazioni per la comune edificazione.<br />

È questa l'occasione più favorevole perché sia ristabilita la pace fra i fratelli, se ci<br />

fosse stato motivo di turbamento ( cfr. Mss 53).<br />

63. Ogni anno tutti fanno gli Esercizi Spirituali. I superiori provvedono perché i<br />

religiosi possano partecipare, almeno ogni due anni, ai corsi organizzati per i membri della<br />

<strong>Congregazione</strong>.


Per predicare ai religiosi nelle loro Chiese o Oratori si richiede la licenza del Superiore<br />

Generale in incontri di <strong>Congregazione</strong> o del Superiore Locale per la propria comunità (cfr.<br />

can. 765).<br />

64. Per favorire lo spirito proprio della <strong>Congregazione</strong> attendono agli insegnamenti e<br />

agli esempi che la Beata Fondatrice lasciò ai suoi figli e coltivano le devozioni<br />

caratteristiche alla <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>, alla Madonna Addolorata, a San Giuseppe e alla stessa<br />

Fondatrice.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

21


<strong>Costituzioni</strong><br />

22<br />

Capitolo VIII<br />

Fratelli in Cristo<br />

"Coltvdte ld cor idlitàt l'diicizidt l'diore i<br />

frdtellit on e possidte essere in cuor solo e<br />

un'dniid soldt fon diento in ispensd ile<br />

per inndlzdre ld vostrd cdsd". Ep 179/3<br />

65. I religiosi ricordano che non potranno mai avere piena comprensione della loro<br />

vita, se non avvertono che la loro consacrazione a Dio e il loro servizio al prossimo non<br />

hanno carattere individuale, ma comunitario.<br />

Non c'è infatti unione a Dio per Cristo, se non nell'unica Chiesa di tutti i redenti dal<br />

suo sangue.<br />

I religiosi esprimono questa loro appartenenza all'unica famiglia dei figli di Dio,<br />

unendosi ad una comunità di fratelli, radunati nella fede e viventi nella carità, per essere<br />

fedeli al precetto del Maestro (cfr. Mss 67; Gv 13,34-35).<br />

66. Il loro vivere insieme, nell'unità dell'amore, testimonia al mondo la comunione di<br />

vita a cui tutti sono chiamati e, mediante la quale, sono una cosa sola col Padre in Cristo<br />

per la grazia dello Spirito Santo (cfr. Gv 17,21-23).<br />

67. Ad imitazione della Chiesa primitiva, in cui la moltitudine dei credenti formava un<br />

cuor solo e un'anima sola favoriscono in ogni modo ed esprimono costantemente l'unione<br />

d'amore con tutti i fratelli.<br />

Solo la carità infatti è il vincolo della perfezione e il segno della fedeltà alla loro<br />

vocazione (cfr. At 4,32; D 18; Col 3,14).<br />

68. Obbedienti all'insegnamento della Fondatrice, che ha proposto loro come<br />

modello la vita di amore della <strong>Famiglia</strong> di Nazaret, essi sono particolarmente attenti al<br />

sentimento di fraternità che li deve unire fra di loro per creare comunità dallo spirito di<br />

autentiche famiglie cristiane (cfr. 67).<br />

69. Essi ritengono che la piena fusione degli animi, richiesta da una vita comunitaria<br />

ispirata al Vangelo, non sacrifica la propria personalità perché, al contrario, è proprio<br />

l'amore di Cristo che esige piena fedeltà ad ogni dono concesso dallo Spirito per la<br />

edificazione di tutti (cfr. Ep 10; 1 Cor 12,4ss).


70. Persuasi che non ci può essere piena apertura agli altri, se non si stabilisce una<br />

costante adesione a Cristo, sono vigilanti e solleciti a vincere l'egoismo radicato nel<br />

vecchio uomo e vera causa di ogni divisione.<br />

Si sforzano perciò di camminare secondo lo Spirito.<br />

Solo nella misura in cui si lasciano guidare dalla grazia per far posto all'amore di<br />

Cristo, sapranno realizzare una vera unione con i fratelli nella comunità, con i credenti nel<br />

nome del Signore e con tutti gli uomini (cfr. Ef 4,20ss).<br />

71. Poiché lo Spirito ha stabilito nella Chiesa molte e differenti famiglie a suo servizio,<br />

sono attenti a riconoscere in tutti i consacrati dei loro fratelli nel Signore.<br />

Con essi promuovono rapporti di solidarietà e collaborazione fraterna per un servizio<br />

migliore alla Chiesa e per esprimere la carità di Cristo da cui tutti sono animati (cfr. Mss<br />

65).<br />

72. I capitolari e i superiori hanno il compito di trovare le forme concrete che,<br />

secondo i tempi e le circostanze, favoriscono l'unione di tutti i religiosi nelle singole<br />

comunità e nell'intera <strong>Congregazione</strong>.<br />

Soprattutto, in tal modo, potranno promuovere la crescita in Cristo dei singoli,<br />

valorizzare per il meglio tutte le energie e far prosperare la <strong>Congregazione</strong> (cfr. Mss 48).<br />

73. I singoli religiosi non dimenticano che ogni resistenza personale alla solidarietà<br />

con gli altri membri della <strong>Congregazione</strong> e, ancor più, ogni rottura pubblica, ferisce nel<br />

profondo la vita religiosa e, se non prontamente riparata, diventa esiziale per tutta la<br />

comunità.<br />

74. Sanno che la carità impone come primo dovere di rendere facile agli altri l'amarli<br />

e che non è possibile la concordia senza la pazienza, secondo il comando del Signore di<br />

perdonare il fratello fino a settanta volte sette (cfr. Mt 18,22).<br />

75. Anche la correzione fraterna può diventare una necessità per coloro che cercano<br />

insieme il Signore, perché ad ognuno verrà domandato conto del suo prossimo.<br />

Non dimenticano però l'ammonimento del Vangelo, che impone di togliere la trave<br />

dal proprio occhio, prima di togliere la pagliuzza da quello del fratello.<br />

Perciò, umiltà e discrezione dovranno sempre accompagnare qualsiasi desiderio di<br />

giovare agli altri (cfr. Mss 50; Mt 18,15; Gc 5,19-20; Mt 7,5; Gal 6,1-5).<br />

76. Elementi incapaci di integrarsi nella vita comune, anche se dotati di altre qualità<br />

apprezzabili, non siano ammessi e, chi non sa anteporre il bene della unione a qualsiasi<br />

altro vantaggio, sia aiutato a trovare un diverso genere di vita per rendere la sua<br />

testimonianza a Cristo(cfr. D 18).<br />

77. L'assegnazione degli uffici, gli orari, l'ordinamento del lavoro prevedono tempi in<br />

cui i religiosi possano trovarsi in gioiosa ricreazione comunitaria a tempi riservati al libero<br />

impiego personale.<br />

Nello scambio comunitario è favorita l'amicizia e nell'arricchimento personale<br />

ognuno contribuisce meglio alla crescita dell'intera comunità (cfr. Mss 48).<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

23


<strong>Costituzioni</strong><br />

24<br />

78. I religiosi devono abitare in una casa legittimamente eretta, osservando la vita<br />

comune e non se ne assentino se non con la licenza prevista dal Diritto comune.<br />

Tutti si premurano con la puntualità, la discrezione, il silenzio a favorire il rispetto<br />

dovuto alla preghiera, allo studio, al lavoro e al riposo del fratello.<br />

Tutti cooperano alla creazione nella casa religiosa di un ambiente di pace, sereno ed<br />

ordinato (cfr. Ep 178).<br />

79. Una certa riservatezza, sia per i singoli come per la comunità, sarà sempre<br />

necessaria perché la vita dei religiosi non sia turbata dalla presenza di estranei.<br />

Sono perciò fissati tempi e luoghi in cui i religiosi, dopo aver atteso ai loro servizi in<br />

favore del prossimo, possano restare soli tra di loro.<br />

Anche nel fare uso dei mezzi di comunicazione sociale osservano la necessaria<br />

discrezione (cfr. can. 667; can. 666).<br />

80. La licenza di introdurre persone estranee negli ambienti della casa riservati<br />

esclusivamente ai religiosi non verrà dato se non per motivi gravi.<br />

Se i religiosi dovessero avvalersi del servizio delle Suore, sia osservata la dovuta<br />

separazione di ambiente e la indipendenza di accesso alle rispettive abitazioni.


Capitolo IX<br />

Inviati al mondo<br />

"Gudr dte il vero Religioso: è coie luce<br />

postd sul cdn eld ro che risplen e; non<br />

sono tdnto le sue pre iche che pdrldnot<br />

qudnto le sue opere". Cq 22<br />

81. I religiosi sanno che la loro consacrazione li rende liberi per un servizio più<br />

assiduo al Signore, ma questo solo per essere più utili agli altri, perché non c'è vero amore<br />

a Dio senza l'amore ai fratelli.<br />

Per l'impegno del Battesimo e della Cresima, reso più operante dalla professione<br />

religiosa, si sentono inviati al mondo per l'annuncio del Vangelo e per la salvezza di tutti<br />

secondo le esigenze del proprio carisma (cfr. 1 Gv 4,20; LG 44).<br />

82. Memori dell'avvenimento del Signore che la vera realtà del suo Regno è nascosta<br />

agli occhi degli uomini, essi, con piena fiducia nella grazia, lavorano alla sua diffusione<br />

mediante:<br />

- l'adesione personale sempre più perfetta alle sue esigenze;<br />

- la preghiera e il sacrificio;<br />

- la testimonianza della propria vita;<br />

- la completa disponibilità all'opera caritativa ed apostolica della <strong>Congregazione</strong>.<br />

(cfr. Mt 11,25-27; Mc 4,26-29; can.673)<br />

83. Ricordano che l'azione caritativa ed apostolica è stata affidata alla <strong>Congregazione</strong><br />

dalla chiesa e deve essere esercitata in suo nome.<br />

Perciò non presumono di poter agire con indipendenza, ma, pienamente integrati<br />

nelle comunità di apostolato, che sono le Chiese particolari, valorizzano la propria attività<br />

nell'unione di sentimenti e di azione con coloro che lo Spirito Santo ha posto a reggere la<br />

sua Chiesa (cfr. can.673; can. 675/3 PC 8; MR 53/1,2; LG 45; At 20,28).<br />

84. Solleciti all'invito della Chiesa ad adattare il loro apostolato alle esigenze della<br />

cultura, alle circostanze sociali ed economiche, specialmente nei luoghi di missione,<br />

mentre sono consapevoli che la loro prima missione è la comunità, adeguano il loro<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

25


<strong>Costituzioni</strong><br />

26<br />

apostolato, creando comunità in grado di rispondere efficacemente alle richieste degli<br />

uomini ai quali sono inviati (cfr. can. 677/1; MR 17; PC 3; MR 52).<br />

85. Anche l'attività apostolica è affidata all'intera comunità. I superiori sono gli<br />

animatori dell'apostolato. Favoriscono l'iniziativa personale e promuovono la<br />

corresponsabilità di tutti, coordinando il lavoro comune.<br />

Il religioso per poter pubblicare scritti che trattano di religione o di costumi deve<br />

chiedere oltre la licenza dell'Ordinario del luogo, quella del Superiore Maggiore (cfr. can.<br />

832).


Capitolo X<br />

Con la Fondatrice alla scuola di Nazaret Umiltà-<br />

Semplicità- Nascondimento<br />

"Ricopidte in voi le virtù che più<br />

risplen etero nelld Sdcrd Fdiiglid: solo per<br />

idzzo i esse noi possidio dppdrtenerLe"<br />

Ep 191<br />

"L'Isttuto eve stdre ndscosto coie<br />

ndscostd erd l'uiile cdsetd i Ndzdret" Mr<br />

148<br />

86. Secondo la volontà della Beata Fondatrice ed a imitazione della <strong>Famiglia</strong> di<br />

Nazaret, che hanno ricevuto a modello, aiuto e conforto, i religiosi della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />

conservano in ogni tempo e in ogni circostanza lo spirito dell'ultimo posto, non cedendo<br />

all'insidia di primeggiare secondo una saggezza puramente umana (Cfr. Mr 149; Mss 16;<br />

Mt 18,1).<br />

87. Senza lasciarsi ingannare neppure dal desiderio di accrescere la propria<br />

<strong>Congregazione</strong>, non introducono attività per suscitare una esteriore ammirazione degli<br />

uomini perché è Dio che dà l'incremento alle opere e suscita vocazioni dove rifulge una<br />

testimonianza cristiana (Cfr. D 14; Ep 109; 1 Cor 3,7).<br />

88. Nel loro caratteristico spirito di umiltà, semplicità e nascondimento, essi sono lieti<br />

di mettere disposizione le proprie risorse in una ignorata fatica apostolica tra i più<br />

semplici, memori che Gesù ama identificarsi col più piccolo e disprezzato dei fratelli. (Cfr.<br />

D 10; Mt 6,1; Ep 118; Mt 25,40).<br />

89. Accettano questo genere di vita non come fuga e disimpegno, ma sull'esempio<br />

della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>, quale mezzo necessario per una piena efficacia del loro apostolato.<br />

90. Memori che è Gesù che opera attraverso la loro piena disponibilità di semplici<br />

strumenti, coltivano assiduamente un umile sentire di sé (Cfr. Ep 176; Mr 290).<br />

91. Vivono in tutta naturalezza e semplicità, dimentichi di sé, abbandonati<br />

completamente al Padre, anche per il proprio progresso spirituale.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

27


<strong>Costituzioni</strong><br />

28<br />

Non si rattristano per il giudizio degli uomini, riconoscono le proprie manchevolezze<br />

e rinunciano a giudicare quelle degli altri. Leali verso se stessi, hanno l'occhio limpido,<br />

affinché tutto il loro essere sia luminoso e trasparente (Cfr. Ep 14; Ep 14/15; Mss 55).<br />

92. Il silenzio che Gesù si impose, l'esempio di Maria che meditava in cuor suo i<br />

misteri divini, la silenziosa accettazione della volontà di Dio da parte di Giuseppe, sono,<br />

per i religiosi della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong> un invito continuo per un arricchimento interiore (Cfr.<br />

Lc 2,51; Mt 1,19; Mt 2,13).<br />

Laboriosità - Abnegazione<br />

"L'Isttuto è tuto i cdrità... essen o sul<br />

ldvoro e ld fdtcd dsdtd ld ndturd<br />

ell'Isttuto" Ep 182<br />

93. Dall'insegnamento della Beata Fondatrice e sull'esempio della <strong>Famiglia</strong> di Nazaret<br />

imparano anche a darsi tutto a tutti nella gioia di un lavoro ordinato, silenzioso e sereno<br />

(cfr. Mss 79).<br />

94. Essi vanno dal mattino alla sera al lavoro alacremente, lieti di collaborare con Dio<br />

al perfetto compimento della creazione.<br />

Ringraziano ogni giorno la mano del Padre Celeste che vedono sempre all'opera nel<br />

mondo, pronta ad aprirsi per saziare ogni vivente e senza scandalizzarsi del Figlio<br />

dell'uomo intento a lavorare come un operaio, provano essi stessi la gioia di procurarsi il<br />

cibo con le proprie mani ed attendere a tutte le attività creatrici che li maturano nel pieno<br />

impegno dei loro talenti e delle loro capacità (cfr. Gn 2,15; Ep 176; Sal 104,27-28; 1 Tess<br />

4,11).<br />

95. Sempre pronti a distribuire del proprio agli altri, perché con la loro laboriosità si<br />

sono procurati una misura buona, pigiata, scossa e traboccante, non temono il severo<br />

giudizio rivolto al servo pigro, anzi, sono lieti al pensiero che il Signore li riconoscerà come<br />

servi accorti e fedeli (cfr. Lc 6,38; Mt 25,21).<br />

96. Sanno che al lavoro è connessa la fatica, ma la accettano come purificazione e<br />

vivono nella felice speranza di giungere un giorno nella casa del Padre, per prendere il<br />

posto che Cristo ha preparato agli operai della sua vigna.<br />

Allora asciugherà loro dagli occhi ogni lacrima e li consolerà da ogni dolore (cfr. Mt<br />

20.21; Ap 21,4).<br />

97. Non dimenticano che il lavoro, anche se necessario, non è certo al fine supremo:<br />

è un mezzo per la vita.


E mentre sono previdenti, riconoscono che il Padre ha cura di loro e a Lui si affidano<br />

(cfr. Lc 12,22).<br />

98. Nella molteplicità e varietà degli uffici, sono sempre guidati dalla fede che li<br />

introduce nella conoscenza della amorosa volontà del Padre.<br />

Sanno che ogni lavoro, anche se non appariscente all'occhio umano, non sfugge però<br />

allo sguardo di Dio che vede nel segreto (cfr. Mt 6,18).<br />

99. Ricordano che il loro impegno di cristiani, che vogliono seguire più da vicino Cristo<br />

per andare al Padre e giovare ai fratelli, li obbliga al difficile lavoro di vincere l'uomo<br />

vecchio per tenere in servitù il proprio corpo e vivere secondo lo Spirito nella libertà dei<br />

figli di Dio. Accettano perciò con forza e generosità la severità della vita imposta dalla loro<br />

consacrazione.<br />

Questa è la loro costante e necessaria mortificazione secondo l'insegnamento della<br />

Beata Cerioli, che non intese imporre austerità particolari ai sui religiosi, ma abnegazione<br />

della volontà e lavoro continuo (cfr. Gal 5,13-25; Mss 62; Mss 63).<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

29


<strong>Costituzioni</strong><br />

30<br />

Capitolo XI<br />

Uniti a Cristo nella prova<br />

"Non sidio dl ion o per conservdrci id<br />

per sdlvdrci" Cq 15<br />

100. Il Religioso non dimentica che l'infermità lo può mettere in uno stato di difficile<br />

prova spirituale.<br />

Sa perciò conservare la sua fiducia nell'amore del Padre, che non ignora neppure la<br />

caduta di un capello e fa cooperare tutto al bene di coloro che lo amano (cfr. Lc 12,7; Rom<br />

8,28).<br />

101. Ricorda il dovere di ricercare la salute per lavorare nella vigna del Signore, ma sa<br />

pure che la sofferenza configura a Cristo, il quale ha operato la redenzione del mondo nel<br />

dolore.<br />

La malattia, infatti, immette in un servizio più difficile, consentendo ancor più di<br />

colmare nella propria carne, a vantaggio della Chiesa, quanto manca alla passione del<br />

Signore (cfr. Ep 25; Col 1,24).<br />

102. Più gravosa può diventare la condizione di povertà volontaria nella infermità.<br />

Per il religioso allora è venuto il momento di testimoniare il suo distacco dalla realtà<br />

presente e la sua fede nella promessa del Regno.<br />

Sa chiedere la grazia necessaria per accettare lo spogliamento supremo richiesto per<br />

vedere Dio faccia a faccia.<br />

103. La comunità procura di aiutare il religioso anziano o infermo con ogni premura e<br />

affetto affinché nella prova possa sperimentare l'amore dei fratelli.<br />

104. Particolarmente i superiori hanno cura di far sentire all'infermo il sostegno della<br />

comunità per confortarlo e aiutarlo.<br />

Gli sanno essere guida illuminata ed esperta per non far mancare mai il conforto che<br />

il Signore vuole offrire a chi visita con la prova.<br />

Per tempo gli procurano l'amministrazione dei sacramenti, specialmente dell'Unzione<br />

degli infermi e del Viatico.


Capitolo XII<br />

Morire per risorgere con Cristo<br />

"Ld nostrd Coiunità vd crescen o in<br />

Pdrd iso... qudn o consi ero ove S.<br />

Giuseppe li collocdt non posso fdre d ieno<br />

i invi idre ld loro sortet qudntunque ie ne<br />

rincrescd". Ep 31<br />

105. I religiosi non si contristano come coloro che sono nell'ignoranza a riguardo dei<br />

defunti, ma nella certezza che saranno per sempre ne l Signore, si consolano nelle parole<br />

della fede che genera la beata speranza (cfr. 1 Tess 4,13).<br />

106. La morte separa dolorosamente dalla vita terrena, ma non interrompe la<br />

comunione tra i credenti in Cristo, perciò i religiosi si sentono uniti come i confratelli<br />

entrati nella gloria del Signore e quotidianamente ne fanno memoria nella celebrazione<br />

eucaristica, oltre ai suffragi previsti dal Diritto proprio.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

31


<strong>Costituzioni</strong><br />

32<br />

Capitolo XIII<br />

La formazione dei candidati<br />

"Le Cdse i foridzione sono coie un vivdio<br />

nel qudle si coltvdno preziose pidnte<br />

seiindte dlld stessd idno i Dio e dte d<br />

voi d custo iret fdr cresceret fiorire...". D 45<br />

107. Il candidato alla vita religiosa nella <strong>Congregazione</strong> della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>, si<br />

prepara a vivere la perfetta testimonianza evangelica, secondo le norme delle presenti<br />

<strong>Costituzioni</strong>, nella famiglia religiosa nata dal carisma della Beata Cerioli, per essere in<br />

grado di portare più pienamente a compimento la sua consacrazione battesimale<br />

mediante la professione dei consigli evangelici (cfr. PC 5).<br />

108. E' compito e premura della <strong>Congregazione</strong> dare a tutti i suoi membri una<br />

formazione umana, religiosa, apostolica in tutto rispondente ai fini che essa si prefigge e<br />

tale da contribuire al pieno e armonioso sviluppo della personalità del candidato (cfr. can.<br />

659/1; LG 46).<br />

109. Una solida formazione religiosa infatti presuppone una vigile attenzione e una<br />

cura sapiente dello sviluppo integrale di tutta la personalità nelle sue varie componenti<br />

fisiche, psichiche, affettive, morali e culturali.<br />

Dipende soprattutto dal discernimento degli educatori e dei superiori prevenire<br />

danni esiziali alla persona e alla <strong>Congregazione</strong>, evitando errori in tale campo (cfr. PC 18;<br />

Mss 54).<br />

110. La preparazione alla vita religiosa esige una profonda conoscenza e un amore<br />

vivo della Parola di Dio, particolarmente del Vangelo.<br />

Compimento infatti di ogni formazione cristiana è la "pienezza in Cristo", cui si può<br />

pervenire solo attraverso la conoscenza del mistero di amore del Padre rivelatosi in Gesù,<br />

Salvatore dell'uomo. Essa porta all'amore del Signore, necessario ad una scelta<br />

consapevole, libera, gioiosa per Lui (cfr. Mss 73).<br />

111. L'azione educativa in <strong>Congregazione</strong> deve portare il candidato a sentirsi e a<br />

divenire progressivamente il primo artefice della propria formazione.


Essa non deve straniarlo dalla comunità umana, ma aiutarlo invece a maturare,<br />

secondo il Vangelo e il carisma proprio della Beata Cerioli, sensibilità e disponibilità verso<br />

tutti gli uomini, particolarmente i più poveri e più bisognosi (cfr. PC 18).<br />

112. Poiché la condizione per la crescita umana e soprannaturale del religioso è la<br />

piena adesione personale a tutti i valori della vita religiosa, la formazione mira anche a far<br />

maturare nel candidato l'amore alla vita comunitaria e il senso di appartenenza<br />

all'Istituto, sua nuova e vera famiglia.<br />

113. Quando se ne ravvisa l'utilità per una conoscenza più sicura e per un aiuto più<br />

efficace per la formazione del candidato, si fa ricorso all'aiuto delle scienze umane e alla<br />

collaborazione di esperti qualificati, nel doveroso rispetto di tutti i diritti degli interessati.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

33


<strong>Costituzioni</strong><br />

34<br />

Capitolo XIV<br />

Gli educatori<br />

“Std d voi foridrli secon o il nostro spirito"<br />

Ep 178<br />

114. La scelta e la preparazione degli educatori deve essere la preoccupazione più<br />

viva della <strong>Congregazione</strong>. Essi sono scelti dal Superiore Maggiore tra i religiosi di voti<br />

perpetui più idonei e meglio preparati, perché alla loro capacità e alla loro virtù è affidato<br />

sommamente il conseguimento di una adeguata formazione (cfr. PC 18; OT 5).<br />

115. Sull'esempio del Divino Maestro, che cominciò prima a fare e poi a insegnare, gli<br />

educatori sono innanzitutto vivi testimoni della fede mediante l'esempio di una vita<br />

religiosa autenticamente evangelica.<br />

Ricordando che la loro azione è soprattutto di collaborazione con la grazia misteriosa<br />

dello Spirito, sono perseveranti nell'impetrarla e vigili nell'assecondarla (cfr. At 1,1; 1 Cor<br />

3,6).<br />

116. I religiosi chiamati all'arduo compito della formazione dei candidati, nel<br />

rapporto educativo, sanno anche valutare adeguatamente i valori umani dell'amicizia,<br />

della fiducia, del rispetto della personalità degli altri allo scopo di favorire confidenza e<br />

docilità. Essi sono sempre e in tutto attenti al rispetto dovuto alla coscienza e alla libertà<br />

di ogni persona (cfr. Mss 63).<br />

117. Per assicurare unità e continuità di indirizzo, indispensabili all'efficacia<br />

dell'azione educativa, i vari responsabili devono lavorare in unità di intenti, nella fedeltà al<br />

progetto di formazione stabilito dalla <strong>Congregazione</strong> e sotto la guida premurosa del<br />

Superiore Generale, responsabile ultimo della formazione dei candidati.<br />

A lui tutti devono rendere conto dell'andamento generale e dei singoli (cfr. D 80).


Capitolo XV<br />

Postulato<br />

"Append uno entrd in Congregdzione non<br />

dssoggetdtelo su ito dlle regole e dlle<br />

prove el Novizidto" Mss 72<br />

118. Il Postulato è il periodo che precede il noviziato e dispone gli aspiranti ad<br />

entrarvi con maggiore consapevolezza.<br />

La sua durata è in dipendenza anche della necessità da parte dei superiori di<br />

conoscere il candidato, quando non provenga dalle case di formazione della<br />

<strong>Congregazione</strong>.<br />

119. Durante questo periodo si dovrà in particolare accettare che il candidato dia<br />

affidamento dal punto di vista umano e religioso per la successiva formazione.<br />

120. Il postulante, accettato dal Superiore Maggiore, è affidato alle particolari cure di<br />

un religioso esperto e dimora in una casa della <strong>Congregazione</strong>, fuori dalla comunità del<br />

noviziato.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

35


<strong>Costituzioni</strong><br />

36<br />

Capitolo XVI<br />

Noviziato<br />

"Io vorrei il novizidto rigoroso e severo. Non<br />

teiete: ciò fdrà ritrdre solo chi non è<br />

chididto. Il novizidto è coie il crogiolo per<br />

l'oro: se è vero iventd più ello e lucente...<br />

Non preten ete però tuto in und voltd. Ci<br />

vuole teipot ordzionet pdzienzdt<br />

perseverdnzdt feriezzd". D 46<br />

121. Il noviziato è il tempo privilegiato di iniziazione teorica ed esistenziale alla vita<br />

della <strong>Congregazione</strong>.<br />

Per i superiori è il tempo della verifica delle attitudini del candidato ad assumere le<br />

responsabilità della vita religiosa (cfr. can.646; Mss 75).<br />

122. Scopo del noviziato è di formare la mente ed il cuore dell'aspirante alle esigenze<br />

radicali del Vangelo e al carisma della <strong>Congregazione</strong>.<br />

Pertanto esso si propone di far conoscere e vivere al novizio nello spirito delle<br />

<strong>Costituzioni</strong>:<br />

- la sequela di Cristo mediante l'avvio alla pratica dei Consigli Evangelici di castità,<br />

povertà, obbedienza;<br />

- il filiale e fiducioso abbandono al Padre secondo la volontà e l'esempio stesso della<br />

Fondatrice;<br />

- le esigenze del primato della dimensione contemplativa anche nella vita religiosa<br />

apostolica;<br />

- il valore della figura e dell'insegnamento della Fondatrice e tutto il patrimonio<br />

spirituale e storico della sua Opera;<br />

- lo spirito di famiglia da vivere nella fraternità della vita comune;<br />

- l'impegno ascetico e l'austerità di vita per conseguire la totale dedizione di sé a Dio<br />

e al prossimo (cfr. D 48; Mss 76; PC 2/b; Ep 133).


123. Esso pertanto comporta da parte del novizio e della <strong>Congregazione</strong> un lavoro<br />

decisivo per conoscere e maturare la vocazione.<br />

Esige dal candidato il difficile impegno di conversione profonda di tutta la propria<br />

vita, secondo l'invito di Cristo ad abbandonare tutto per seguirlo più da vicino.<br />

Richiede a tutta la <strong>Congregazione</strong> di presentarsi ai suoi aspiranti come modello<br />

convincente di vita evangelica (cfr. Mss 73; Mc 8,34; can. 652/4).<br />

124. L'erezione della casa del noviziato, la sua soppressione o il trasferimento della<br />

sede sono fatti mediante un Decreto scritto del Superiore Generale con il consenso del<br />

suo Consiglio.<br />

125. Per la validità del noviziato si richiedono la permanenza nella casa designata e la<br />

convivenza di dodici mesi nella comunità del noviziato.<br />

Tuttavia il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio in casi particolari e a<br />

modo di eccezione può concedere a un candidato di fare il noviziato in un altra casa<br />

dell'Istituto sotto la guida di un religioso provato che faccia le veci del Maestro dei novizi.<br />

L'assenza continua o interrotta che superi complessivamente i tre mesi rende<br />

invalido il noviziato.<br />

L'assenza che superi i quindici giorni deve essere supplita.<br />

Il Superiore Maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati<br />

periodi di tempo, dimori in altra casa della <strong>Congregazione</strong> da lui designata (cfr. can 648/1;<br />

can.647/2; can.647/3).<br />

126. Nel rispetto delle norme del diritto universale e particolare, spetta al Superiore<br />

Maggiore con il consenso del suo Consiglio ammettere al noviziato, alla prima<br />

professione, alla rinnovazione dei voti e alla professione perpetua.<br />

Può ricevere la professione temporanea o perpetua il Superiore Maggiore o il<br />

confratello da lui delegato.<br />

Il rito della professione si celebrerà secondo il rituale della <strong>Congregazione</strong>.<br />

127. Oltre ai requisiti stabiliti dal Diritto Comune, il Direttorio prevede le condizioni<br />

per la validità della prima professione le modalità di rinnovazione e la validità della<br />

professione perpetua (cfr. can. 656; can. 658).<br />

128. Poiché la <strong>Congregazione</strong> persegue, secondo la sua stessa natura, finalità<br />

caritative e apostoliche, è suo dovere farle conoscere ai novizi e avviarli progressivamente<br />

verso tali compiti.<br />

Quando se ne intraveda l'utilità, si possono introdurre, in aggiunta all'anno canonico<br />

di noviziato, periodi di esercitazioni apostoliche, da effettuare anche fuori della comunità<br />

del noviziato, senza tuttavia che l'intero periodo superi i due anni (cfr. can.648; can.<br />

648/2; can.648/3).<br />

129. L'ingresso in noviziato deve essere preceduto dagli esercizi spirituali dà inizio alla<br />

vita del candidato in <strong>Congregazione</strong>.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

37


<strong>Costituzioni</strong><br />

38<br />

Il noviziato si conclude con la prima professione temporanea per chi vi è ammesso o<br />

con la dimissione, scaduto inutilmente il tempo consentito.<br />

Anche la professione deve essere preceduta dagli esercizi spirituali.<br />

Con essa i religiosi, per ministero della Chiesa, sono consacrati a Dio e sono<br />

incorporati alla <strong>Congregazione</strong>, loro nuova famiglia con tutti i doveri e diritti a termine<br />

delle <strong>Costituzioni</strong> e del Diritto universale (cfr. can.653/2, can.654).


Capitolo XVII<br />

Il maestro dei novizi<br />

"Il Mdestro è coie il cdndle dl qudle sdrà<br />

trdsfuso lo spirito ell'Isttuto" Mss 41<br />

130. L'ufficio di maestro dei novizi è di fondamentale importanza, poiché l'efficacia<br />

della formazione dipende massimamente dal valore dei formatori.<br />

Perciò il maestro, scelto dal Superiore Generale col consenso del suo consiglio tra i<br />

professi di voti perpetui, deve essere un religioso di intensa vita spirituale, culturalmente<br />

preparato, in tutto idoneo all'arduo compito di discernimento e di cura delle vocazioni a<br />

lui affidate (cfr. can 651/1, D 45).<br />

131. Unicamente al maestro è riservata la direzione dei novizi.<br />

Anche se gli vengono dati altri aiutanti, tutti devono a lui sottostare per quanto<br />

riguarda la guida e l'orientamento del noviziato (cfr. can.650/1, can.651/2).<br />

132. Il maestro dei novizi, pienamente informato al carisma dell'Istituto, persegue<br />

con dedizione e amore tutti gli intenti che la <strong>Congregazione</strong> e la Chiesa si prefiggono col<br />

mandato affidatogli.<br />

Adempie il suo compito alle dipendenze del Superiore Generale nella fedeltà al<br />

progetto formativo in vigore nella <strong>Congregazione</strong> (cfr. can.650/1).<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

39


<strong>Costituzioni</strong><br />

40<br />

Capitolo XVIII<br />

Juniorato<br />

"Fdte en coipren ere d essi l'iipegno<br />

che si sono dssunt con l'entrdre in questd<br />

sdntd operd". Ep 184<br />

133. Lo juniorato è il periodo di formazione che va dalla prima emissione dei voti<br />

annuali alla Professione Perpetua. La professione temporanea ha la durata di tre anni.<br />

134. In tale periodo i professi di voti temporanei proseguono in modo completo e<br />

armonico la formazione intrapresa nel noviziato.<br />

Curano in modo sistematico la preparazione umana, culturale, apostolica,<br />

professionale secondo il progetto formativo della <strong>Congregazione</strong> e gli studi ecclesiastici<br />

per i chierici, per rendersi in tutto idonei ai compiti della loro vocazione (cfr. PC 18).<br />

135. Soprattutto perseguono quella maturità umana e soprannaturale che consenta<br />

loro di fare l'oblazione definitiva a Dio e ai fratelli di tutta la propria vita, in piena<br />

consapevolezza e totale libertà, per viverla poi in gioia e pienezza.<br />

Hanno sempre ben presente che il fine ultimo verso il quale deve tendere il loro<br />

impegno e l'aiuto offerto dagli ordinamenti della vita religiosa, è il conseguimento della<br />

perfetta carità, secondo l'insegnamento del Maestro Divino (cfr. PC 1).


Capitolo XIX<br />

La formazione permanente<br />

"In questd iipresd non ci vuole und virtù<br />

fidccdt né und volontà e ole. Md un diore<br />

grdn et und volontà ferid e perseverdnte.<br />

Perché questo non è un ldvoro i un giornot<br />

né i un ieset né i un dnnot id i tutd ld<br />

vitd". D 58<br />

136. L'adeguato rinnovamento e il costante aggiornamento della vita religiosa,<br />

richiesti dalla Chiesa del tempo presente, non possono essere pensati come avvenuti una<br />

volta per tutte.<br />

Essi devono essere invece attuati continuamente attraverso il fervore dei singoli<br />

religiosi, la sollecitudine dei superiori, le decisioni dei Capitoli.<br />

Il modo più adeguato per mantenere i religiosi, le comunità e l'intera <strong>Congregazione</strong><br />

in questa tensione di rinnovamento è dato dall'impegno di formazione permanente (cfr.<br />

PC 4).<br />

137. Per formazione permanente del religioso-apostolo si intende l'irrinunciabile<br />

impegno personale a conservare, riformare, approfondire la propria identità vocazionale<br />

davanti a Dio, a se stessi, alla comunità, agli avvenimenti.<br />

138. Ogni religioso deve sentire la ineludibile responsabilità personale di acquisire,<br />

prima, una solida preparazione di base attraverso il tirocinio di formazione, poi, di<br />

impegnarsi in un costante aggiornamento culturale e professionale.<br />

Per il fatto che la ricchezza di un Istituto è tutta nei suoi membri e la sua efficacia<br />

operativa dipende molto dalla adeguatezza della loro preparazione, i superiori sappiano<br />

anteporre le esigenze della formazione a qualsiasi altra necessità, fornendo ai membri il<br />

tempo e i mezzi (cfr. PC 18/c; can. 661).<br />

139. Anche la comunità e la <strong>Congregazione</strong> nel suo insieme devono sentire l'esigenza<br />

di porsi in stato di formazione permanente, mediante l'impegno di conservare, discernere<br />

ed esprimere continuamente il proprio carisma nelle situazioni concrete in cui sono<br />

chiamate a vivere e operare, sempre attente a cogliere i segni dei tempi.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

41


<strong>Costituzioni</strong><br />

42<br />

Capitolo XX<br />

Separazione dalla <strong>Congregazione</strong><br />

"E seipre d lo drsi chiunque è pronto d<br />

ldscidre un genere i vitd d cui non è<br />

chididto dl Signore". Mss 76<br />

"Non ldscidtevi rincrescere d licenzidre un<br />

soggeto ogni qudl voltd non lo trovidte<br />

d dto... Non fdte eccezioni". Mss75<br />

140. Il religioso non sia facile a togliersi dalla sua strada, neppure per il pensiero di<br />

una più perfetta.<br />

Sempre si deve temere di essere rimproverati di avere iniziato a costruire senza<br />

essere stati capaci di portare a termine.<br />

Chi pone mano all'aratro e si volta indietro, non è degno del Regno dei Cieli (cfr. Lc<br />

14,28; Lc 9,62).<br />

141. Quando uno tuttavia, dopo lunga preghiera e attento consiglio, giudica nel<br />

Signore che è diverso il posto assegnatogli nella Chiesa, con perfetta serenità segua la sua<br />

vera vocazione.<br />

Non ha importanza la diversità dell'ufficio, quando si resta nella casa del Padre.<br />

142. Un religioso può essere giudicato inadatto a rimanere nella <strong>Congregazione</strong><br />

perché la sua presenza nuoce alla comunità.<br />

Si deve allora ricordare che una famiglia non allontana se non colui che già si posto<br />

fuori da sé e non vuole ristabilire i legami che lui stesso per primo ha infranto.<br />

143. I superiori ricordano che la misericordia deve sempre sovrabbondare sulla<br />

giustizia tra i figli di Dio, sono perciò benevoli e longanimi.<br />

Offrono all'interessato ogni possibilità di giustificazione e di ravvedimento; sono in<br />

tutto rispettosi delle disposizioni del diritto universale in tutti i vari casi di separazione<br />

dalla <strong>Congregazione</strong>. Non si deve permettere però che, per debolezza, il male di uno<br />

diventi il male di molti (cfr. can. 684ss; Mss 76).<br />

144. Nessuno voglia giudicare il fratello che ha abbandonato la famiglia religiosa.


È bene invece che ognuno si chieda da parte sua, se ha fatto tutto quello che gli era<br />

possibile perché la rottura non avvenisse.<br />

145. Con la permanenza in <strong>Congregazione</strong> non si acquisiscono i diritti.<br />

I Superiori fanno quanto la carità evangelica e l'equità richiedono per consentire un<br />

conveniente reinserimento nella vita civile a chi esce dalla <strong>Congregazione</strong> (cfr. can. 702).<br />

146. I voti, da parte della <strong>Congregazione</strong>, cessano dal momento che per qualsiasi<br />

motivo il religioso si separa dalla <strong>Congregazione</strong>.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

43


<strong>Costituzioni</strong><br />

44<br />

Capitolo XXI<br />

Uniti nella carità<br />

"Ve o il ene che viene dll'unione e dlld<br />

frdtelldnzd. E che fruto ne ri on d dlld<br />

Cdsd.<br />

E che pdce vi regnd". Ep 143<br />

"Troverdnno ld pdcet l'unionet ld frdtelldnzd<br />

solo nelld ipen enzd dl loro Superiore". Ep<br />

178<br />

147. Il carisma dell'autorità obbliga a porsi in interiore ascolto dalla voce dello Spirito<br />

per discernere in tutto il disegno di Dio.<br />

Infatti, solo nel pieno rispetto dei doni di natura e di grazia dei fratelli, può essere<br />

loro offerto con soavità e fermezza il prezioso servizio dell'autorità per la ricerca e la<br />

accettazione della volontà del Signore.<br />

Per poter rendere questo servizio, indispensabile a promuovere l'unità dei fratelli, i<br />

superiori considerano come loro primo e insostituibile compito nella comunità, l'aiuto alla<br />

crescita spirituale dei religiosi e alla promozione della loro comunione di amore (cfr. ET<br />

25; Ep 121; Ep 129; Mt 20,25-27; Ep 133).<br />

148. " I superiori, dovendo un giorno rendere conto a Dio delle anime che sono loro<br />

affidate, docili alla volontà di Dio nel compimento del loro dovere, esercitano l'autorità in<br />

spirito di servizio verso i fratelli, in modo di esprimere la carità con cui Dio li ama.<br />

Li reggano come figli di Dio nel rispetto della persona umana, facendo si che la loro<br />

soggezione sia volontaria...<br />

Li guidino in maniera tale che essi, nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere<br />

iniziative, cooperino con obbedienza attiva e responsabile, pur rimanendo ferma la loro<br />

autorità nel decidere ciò che si deve fare" (cfr. Eb 13,17; Ep 25; PC 14).<br />

149. Sia assicurata un'ampia partecipazione di tutti nella ricerca dei fini e dei metodi<br />

del lavoro comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà.


Così sarà sollecita l'iniziativa personale, saranno utilizzati i doni di ciascuno e tutti<br />

potranno maturare il senso di responsabilità.<br />

150. La <strong>Congregazione</strong> è governata in modo ordinario dal Superiore Generale<br />

coll'aiuto del suo Consiglio; in modo straordinario dal Capitolo Generale secondo le<br />

presenti <strong>Costituzioni</strong> e il Diritto Universale.<br />

Per quanto concerne gli atti collegiali valgono le disposizioni del can. 119 a meno che<br />

sia disposto diversamente dalle <strong>Costituzioni</strong> (cfr. can. 119/1-2).<br />

151. I religiosi di professione perpetua godono di voce attiva e passiva a termine delle<br />

<strong>Costituzioni</strong>.<br />

I religiosi di voti temporanei godono di voce attiva e, nelle elezioni per la Consulta e il<br />

Capitolo, anche di voce passiva.<br />

152. Quando il bene della <strong>Congregazione</strong> l'esige, qualsiasi religioso può cessare dal<br />

suo incarico di governo, a giudizio del Superiore Generale col voto deliberativo del suo<br />

Consiglio, ad eccezione degli eletti dal Capitolo per i quali si osservano le norme indicate<br />

nel Direttorio.<br />

I nuovi superiori religiosi eletti o nominati devono emettere la professione di fede.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

45


<strong>Costituzioni</strong><br />

46<br />

Capitolo XXII<br />

Il Capitolo Generale: corresponsabilità<br />

"Il Cdpitolo Generdle si rd und per<br />

idntenere e proiuovere lo spirito elld<br />

Isttuzione". Mss 67<br />

153. Il Capitolo Generale, organo legislativo, elettivo e di governo, nell'ambito delle<br />

<strong>Costituzioni</strong>, detiene collegialmente l'autorità piena e suprema della <strong>Congregazione</strong> col<br />

compito precipuo di tutelarne il patrimonio spirituale e di promuoverne l'aggiornamento.<br />

Esso deve esprimere nella sua preparazione, nella sua composizione e nel suo<br />

svolgimento la partecipazione di tutti i membri per il bene di tutta la <strong>Famiglia</strong> Religiosa<br />

(cfr. can. 631; PC 14/d; can. 633/1).<br />

154. Nella preparazione e nella celebrazione del Capitolo i religiosi si lasciano guidare<br />

nella fede perché esso possa diventare momento privilegiato di grazia per tutta la<br />

<strong>Congregazione</strong>.<br />

Intensificano le loro preghiere personali e comunitarie e restano docili allo Spirito<br />

perché non prevalgano calcoli e interessi troppo umani.<br />

I capitolari assumono le necessarie informazioni e studiano gli argomenti in<br />

discussione per essere in grado di assolvere il loro dovere nella scelta delle persone e<br />

nella soluzione delle questioni.<br />

Attenti tuttavia alle disposizioni del diritto in materia, evitano ogni forma di<br />

sollecitazione di voti per sé o per altri (cfr. can. 626).<br />

155. Le principali attribuzioni del Capitolo sono:<br />

1 - tutelare il patrimonio dell' Istituto;<br />

2 - eleggere il Superiore Generale e i Consiglieri Generali;<br />

3 - legiferare per il bene della <strong>Congregazione</strong>, nell'ambito e nello spirito delle<br />

<strong>Costituzioni</strong>;<br />

4 - aggiornare e integrare il Direttorio;<br />

5 - interpretare ufficialmente le <strong>Costituzioni</strong>;


6 - cambiare articoli delle <strong>Costituzioni</strong>, sempre nel rispetto del loro spirito, mediante<br />

la maggioranza dei due terzi e con la successiva approvazione della Santa Sede;<br />

7 - trattare dei problemi generali di vita religiosa, organizzativa, economica della<br />

<strong>Congregazione</strong>;<br />

8 - erigere, dividere, fondere e sopprimere parti della <strong>Congregazione</strong> (cfr. can. 581;<br />

can. 585).<br />

156. Il Direttorio stabilisce le norme per la preparazione e la procedura del Capitolo<br />

in modo di consentire a tutti l'interessamento dei problemi che devono essere trattati e il<br />

loro conveniente studio.<br />

Le norme di procedura devono garantire il potere supremo del Capitolo, il suo<br />

carattere collegiale, la libertà di espressione e la perfetta uguaglianza di tutti i membri nei<br />

diritti e nei doveri, tenuto conto degli articoli 157 e 158 (cfr. can. 631/2).<br />

157. Il Capitolo è presieduto dal Superiore Generale in carica che lo regola<br />

personalmente o attraverso il Vicario.<br />

Suo compito è di garantire il rispetto della procedura, di dirigere e concludere i<br />

dibattiti. Può presentare nuove proposte da inserire all'ordine del giorno.<br />

158. Il Moderatore, eletto con voto deliberativo dalla Consulta tra i membri di diritto<br />

del Capitolo a termine dell'articolo 193, ha i seguenti compiti con carattere<br />

esclusivamente tecnico e organizzativo:<br />

1 - coadiuva il Superiore generale e il suo Consiglio nella preparazione del Capitolo;<br />

2 - controlla i titoli di legittimità dei capitolari;<br />

3 - presiede la segreteria del Capitolo;<br />

4 - si occupa della organizzazione nello svolgimento del Capitolo;<br />

5 - coadiuva il Presidente nella attuazione del regolamento.<br />

159. La convocazione del Capitolo avviene nel seguente modo:<br />

1 - Il Superiore Generale indice il Capitolo ordinario almeno sei mesi prima della<br />

scadenza del suo mandato.<br />

Per una migliore organizzazione può anticiparne o posticiparne di qualche mese la<br />

data di inizio, col voto deliberativo della Consulta secondo l'art. 193.<br />

2 - Il Superiore Generale col voto deliberativo del Consiglio può convocare il Capitolo<br />

straordinario non elettivo per il bene della <strong>Congregazione</strong>; stabilendone tempo e luogo.<br />

3 - Il Vicario Generale, entro un mese dalla vacanza dell'ufficio di Superiore Generale,<br />

indice il Capitolo elettivo, da celebrarsi entro sei mesi secondo l'art. 175.<br />

160. Partecipano di diritto al Capitolo:<br />

1 - Il Superiore Generale in carica;<br />

2 - Il Superiore Generale che era in carica allo scadere del suo mandato nel sessennio<br />

precedente o dimessosi per malattia;<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

47


<strong>Costituzioni</strong><br />

48<br />

3 - I Consiglieri Generali;<br />

4 - Il Segretario Generale;<br />

5 - L'Economo Generale;<br />

6 - I Provinciali o i Delegati;<br />

7 - I Maestri dei novizi;<br />

8 - I Superiori Locali delle comunità con almeno sei religiosi.<br />

Partecipano invece per elezione:<br />

9 - I Delegati eletti nelle comunità di cui al precedente paragrafo 8, in proporzione di<br />

uno ogni sei religiosi;<br />

10 - Un Superiore Locale e un Delegato eletti tra i religiosi delle altre comunità<br />

raggruppante, possibilmente in ragione della loro vicinanza, fino a formare un numero di<br />

almeno sei religiosi;<br />

11 - Altri eventuali Delegati, eletti con voti residui, uno ogni sei, secondo il criterio<br />

stabilito dal Direttorio.<br />

161. Non potendo un Delegato partecipare al Capitolo per motivi gravi, riconosciuti<br />

validi dal Superiore Generale, sentito il parere del suo Consiglio, vi interverrà a pieno<br />

diritto il suo Vicedelegato.<br />

Parimenti interverrà il Vicedelegato, a lavori del Capitolo già in corso, quando un<br />

Delegato per motivi gravi riconosciuti validi dal Capitolo stesso, dovesse ritirarsi.<br />

In tali casi il Delegato decade dal suo mandato.<br />

162. Al Capitolo i Delegati, pur liberi di esprimere in coscienza il loro voto nelle<br />

elezioni, sono tuttavia obbligati nella trattazione degli argomenti a tener conto degli<br />

orientamenti suggeriti dalle proprie comunità.<br />

163. Al Capitolo possono essere chiamati degli esperti a giudizio della Consulta, del<br />

Consiglio Generale, del Capitolo stesso.<br />

Essi non dovranno essere presenti al momento delle decisioni.


Capitolo XXIII<br />

Il Superiore Generale<br />

"Deve essere per tuu coie ld sorgente<br />

perenne ello spirito proprio e origindrio<br />

ell'Isttuto...poiché Egli è l'dniid elld<br />

Congregdzione". D 79<br />

164. Il Superiore Generale è posto a capo della <strong>Congregazione</strong> primieramente per<br />

conservarne in vigore lo spirito proprio in tutte le Case, in tutte le persone, in tutte le<br />

opere.<br />

Deve essere di carattere fermo e prudente, di spirito retto, onorato di sode virtù e di<br />

esemplare condotta.<br />

Sia ben persuaso dell'importanza del suo ufficio, poiché egli è l'anima della<br />

<strong>Congregazione</strong>.<br />

Dio gliene addossò il carico, a Lui dovrà rendere conto della sua amministrazione.<br />

Preghi e confidi grandemente in Dio, che è sempre pronto con la sua grazia a<br />

soccorrere chi destina a un ufficio importante (cfr. D 79; D 81).<br />

165. Provvede al bene di tutti i religiosi, favorendo in ogni modo la crescita dei singoli<br />

e la costruzione di comunità come autentiche famiglie, secondo la mente della<br />

Fondatrice, perché siano, nella Chiesa e nel mondo, segno di strumento di profonda<br />

unione con Dio nella unità di tutti in Cristo.<br />

Promuove l'amore fraterno, lo zelo apostolico e lo sviluppo delle opere perché ogni<br />

religioso nel suo servizio comunichi, nella gioia della propria vocazione, il mistero di<br />

amore nel Padre (cfr. Mss 67).<br />

166. Rappresenta l'intera <strong>Congregazione</strong> e ne dirige il governo e l'amministrazione.<br />

Ha potestà ecclesiastica di regime per il foro interno ed esterno su tutti i singoli<br />

religiosi e sulle case.<br />

La esercita in collaborazione del Consiglio Generale e la Consulta, a norma delle<br />

<strong>Costituzioni</strong> e del Diritto Universale.<br />

Di diritto ha la presidenza di tutte le commissioni, ad eccezione di quelle precapitolari<br />

(cfr. can. 596/2; can. 118; can. 622).<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

49


<strong>Costituzioni</strong><br />

50<br />

167. All'ufficio di Superiore Generale viene eletto un religioso sacerdote, di almeno<br />

dieci anni di professione perpetua, idoneo alla gravità del compito.<br />

La sua votazione richiede la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti sino al<br />

terzo scrutinio.<br />

Nel quarto scrutinio, eccetto il caso dell'articolo 168 capoverso 2, la votazione è a<br />

maggioranza assoluta e deve essere ristretta ai soli due candidati che nel terzo scrutinio<br />

abbiano riportato il maggior numero dei consensi. In caso di parità, prevale il più anziano<br />

di religione e, non bastando, il più anziano di età.<br />

L'eletto emette la professione di fede davanti all'Assemblea capitolare che lo ha<br />

espresso (cfr. can. 623; can. 119; can. 833/8).<br />

168. Il Superiore Generale resta in carica sei anni e può essere rieletto per almeno un<br />

sessennio consecutivo.<br />

Eccezionalmente può essere rieletto per un terzo sessennio consecutivo, purché sia<br />

votato da almeno due terzi dei capitolari presenti.<br />

169. Il Superiore Generale, essendo il vincolo di unità di tutta la <strong>Congregazione</strong>, visita<br />

spesso tutte le comunità e si tiene in costante contatto con i singoli religiosi, ascoltandoli<br />

con benevolenza.<br />

Per potersi dedicare completamente a tale grave compito, non assume altri uffici o<br />

attività che lo distolgano dal suo mandato (cfr. Mss 67; can. 628).<br />

170. Pur avendo autorità su tutti i singoli religiosi, nelle nomine ad uffici e nei<br />

trasferimenti, ascolta paternamente il parere del religioso e delle comunità interessate.<br />

171. E' il Superiore Generale ad esprimere la sollecitudine di tutta la <strong>Congregazione</strong><br />

per i genitori di quei religiosi che si trovassero in particolari difficoltà.<br />

172. La residenza del Superiore Generale è la Casa Generalizia (cfr. can. 629).


Capitolo XXIV<br />

Il Vicario Generale<br />

"Sid un cuor solo col Superiore Generdle<br />

diutdn olo sincerdiente e i cuore col<br />

consiglio e con l'operd". D 82<br />

173. IL Vicario Generale è il primo Consigliere sacerdote eletto. Deve avere almeno<br />

dieci anni di professione perpetua. Appena eletto emette la professione di fede davanti<br />

all'Assemblea Capitolare (cfr. can. 623).<br />

174. Ha potestà ordinaria secondo le <strong>Costituzioni</strong> e il Diritto Universale.<br />

Collabora con lealtà e senso di responsabilità col Superiore Generale nel governo<br />

della <strong>Congregazione</strong>. Può essere incaricato di compiti particolari.<br />

Nei casi di impedimento o di assenza del Superiore Generale o rendendosi vacante<br />

l'ufficio, ne assume i pieni poteri (cfr. can.131/2).<br />

175. In ottemperanza all'art. 159 indice il Capitolo elettivo, da celebrarsi entro sei<br />

mesi dalla vacanza dell'ufficio di Superiore Generale.<br />

Col consenso del Consiglio Generale ne determina la data e il luogo e ne cura la<br />

preparazione.<br />

176. Qualora vanga a mancare il Vicario Generale, gli succede il secondo Consigliere<br />

sacerdote.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

51


<strong>Costituzioni</strong><br />

52<br />

Capitolo XXV<br />

I Consiglieri Generali<br />

"Ben penetrdt dllo spirito ell'Isttuto e<br />

zeldnt nel idntenerlo in vigore sidno per<br />

virtù e regoldre osservdnzd eseipldri di<br />

frdtelli coie li prece ono nell'ufficio". D 82<br />

177. I Consiglieri Generali sono i religiosi di voti Perpetui, Sacerdoti e Fratelli eletti in<br />

aiuto al Superiore Generale costituenti con lui il Consiglio Generale, organo ordinario di<br />

governo di tutta la <strong>Congregazione</strong>.<br />

Il Superiore Generale presiede le sedute del Consiglio e tutti i Consiglieri vi<br />

partecipano con pari doveri e diritti (cfr. can. 627)<br />

178. I Consiglieri, in unità d'intenti col Superiore Generale, cooperano al governo e<br />

alla amministrazione di tutta la <strong>Congregazione</strong> secondo le <strong>Costituzioni</strong> e il Diritto<br />

Universale (cfr. can. 127/3).<br />

179. Danno il loro valido aiuto con il consiglio e il voto per promuovere la vita<br />

religiosa, secondo lo spirito proprio dell'Istituto e le indicazioni della Chiesa, e per favorire<br />

una sollecita soluzione dei problemi più importanti, in attuazione soprattutto del<br />

programma del Capitolo.<br />

180. Il Superiore Generale non solo si avvarrà costantemente della loro<br />

collaborazione, ma dovrà consultarli tutti, quando ne è richiesto il parere.<br />

Negli affari poi più importanti e sempre, quando ne è esigito il consenso, deve<br />

convocare il Consiglio (cfr. can. 127/2).<br />

181. I Consiglieri Generali sono quattro, sono eletti singolarmente dal Capitolo<br />

Generale e durano in carica sino al Capitolo elettivo successivo.<br />

Se non sono già Capitolari, devono essere invitati a partecipare al Capitolo, il quale<br />

nel frattempo prosegue i suoi lavori.<br />

182. Ai Consiglieri non devono essere attribuiti uffici e incarichi non compatibili col<br />

loro mandato.<br />

183. Se l'ufficio di Consigliere rimane vacante, il Consiglio Generale elegge<br />

collegialmente un nuovo Consigliere che rimane in carica sino al prossimo Capitolo.


184. Il Consiglio Generale sia convocato dal Superiore almeno ogni due mesi.<br />

185. Gli argomenti da trattare nel Consiglio Generale sono inseriti in un ordine del<br />

giorno da notificare a tutti gli interessi in tempo utile per il loro studio.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

53


<strong>Costituzioni</strong><br />

54<br />

Capitolo XXVI<br />

Uffici Generali<br />

"Le opere i Dio evono essere fdte<br />

perfetdiente ene" D 15<br />

186. Il Superiore Generale nomina col consenso del suo Consiglio il Segretario<br />

Generale, l'Economo Generale, il Procuratore della <strong>Congregazione</strong>, il Rappresentante<br />

legale.<br />

Questi uffici non sono incompatibili tra loro, né con quello di Consigliere. E'<br />

incompatibile invece l'ufficio di Economo Generale con quello di Vicario.<br />

187. I compiti del Segretario Generale sono:<br />

- redigere gli atti della <strong>Congregazione</strong> compiutamente nelle debite forme;<br />

- compilare l'ordine del giorno e stendere i verbali delle sedute del Consiglio<br />

Generale, cui deve sempre presenziare;<br />

- trasmettere informazioni, disposizioni e atti dovuti, curando ogni incombenza di<br />

segreteria della <strong>Congregazione</strong>.<br />

Egli è anche Notaio e Archivista della <strong>Congregazione</strong>.<br />

188. I compiti dell'Economo Generale sono indicati nel cap. XXXIX sugli<br />

Amministratori. L'Economo Generale partecipa al Consiglio Generale quando si tratta di<br />

amministrazione. In tali casi ha pure diritto di voto, a mano che si giudichi del suo operato<br />

personale.<br />

189. Il Procuratore Generale tratta gli affari della <strong>Congregazione</strong> presso i dicasteri<br />

della Curia Romana per conto e secondo le direttive dei Superiori.<br />

190. Il Rappresentante legale compie gli atti legali richiesti dalle leggi e disposizioni<br />

civili ed opera atto per atto secondo la delega ricevuta.


Capitolo XXVII<br />

La Consulta<br />

“Così coie tdnt e uoni confrdtelli dniidt<br />

d un solo spirito e und sold volontà". Ep<br />

261<br />

191. La Consulta è l'organo ausiliario del governo ordinario della <strong>Congregazione</strong>. E'<br />

convocata a norma del Direttorio.<br />

192. E' costituita dai membri della Curia Generalizia, dai superiori locali, da un<br />

religioso qualificato, eletto di volta in volta, di ogni singola comunità, qualunque sia il<br />

numero dei suoi religiosi.<br />

Tende a far emergere le esigenze generali e quelle delle varie attività della<br />

<strong>Congregazione</strong>, dando indicazioni al Consiglio Generale.<br />

193. Pur essendo organo consultivo, la Consulta tuttavia ha voto deliberativo in tutte<br />

le competenze attribuitele in ordine alla preparazione del Capitolo Generale, anche se<br />

espresse nel Direttorio.<br />

194. Quando è richiesto solo il parere della Consulta, il governo ordinario della<br />

<strong>Congregazione</strong> non è tenuto ad attendere la sua convocazione, a meno di espressa<br />

indicazione contraria.<br />

195. Il Consiglio Generale sceglie gli argomenti da trattare nella Consulta,<br />

comunicandoli alle varie comunità.<br />

Le singole comunità possono presentare al Consiglio la richiesta di inserire nell'ordine<br />

del giorno argomenti di loro interesse.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

55


<strong>Costituzioni</strong><br />

56<br />

Capitolo XXVIII<br />

Il Superiore Locale e il suo consiglio<br />

"Il Superiore eve essere lo specchio elld<br />

Cdsd e ld regold vivd ei Religiosi". Mss 27<br />

196. Le singole case sono governate dal Superiore locale assistito dal suo Consiglio.<br />

197. La comunità locale è la famiglia religiosa in cui i confratelli, mediante le loro<br />

capacità umane, religiose, operative realizzano le finalità della vita religiosa, esprimendo il<br />

carisma proprio della <strong>Congregazione</strong>.<br />

I religiosi, sostenuti dalla vigile e pastorale cura del Superiore, con costante impegno<br />

e con responsabilità, creano una comunità dove ciascuno trovi l'ambiente favorevole al<br />

conseguimento della perfezione evangelica (cfr. can.618).<br />

198. Il Superiore è la persona attorno alla quale si deve formare l'unità profonda ed<br />

intima di tutta la comunità religiosa.<br />

Egli perciò, sull'esempio di Cristo verso i suoi discepoli, è posto a capo della comunità<br />

per provvedere, in modo preminente, al bene spirituale di tutti i singoli religiosi.<br />

In spirito di servizio ed in unione con i confratelli, a lui affidati, opera per costruire<br />

una vera famiglia, come comunità di amore, sul modello di quella di Nazaret, nella quale<br />

si cerchi e si ami Dio (cfr. can. 619; Ep 133).<br />

199. "Le parole di Gesù - chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua -<br />

dette a tutti gli uomini, sono particolarmente rivolte a voi, Superiori miei carissimi, a voi<br />

che oltre alla vostra croce dovete portare quella dei religiosi a voi affidati, i quali dovete<br />

guidare e condurre per il sentiero della perfezione più coll'esempio che con le parole, più<br />

con le opere che con i consigli, più con la pazienza che con l'autorità" (cfr. Mc 8,34; D 97).<br />

200. Il Superiore locale è un religioso sacerdote di almeno cinque anni di professione<br />

Perpetua nominato dal Superiore Generale col voto deliberativo del suo Consiglio, previa<br />

un'opportuna consultazione. Egli dura in carica sei anni con possibilità di riconferma per<br />

un secondo sessennio. Può essere nominato ancora per un terzo sessennio, senza<br />

interruzione, solo in altra casa (cfr. can.623; can. 625/3; can. 634/1-2).<br />

201. Al momento di assumere l'ufficio di Superiore deve emettere la professione di<br />

fede davanti al Superiore Maggiore o a un suo Delegato alla presenza della sua comunità.


Riceve autorità di governare e amministrare la sua casa a norma delle <strong>Costituzioni</strong> e<br />

del Diritto Universale. Esercita la sua autorità in collaborazione col Consiglio della casa<br />

(cfr. can.617).<br />

202. Promuove iniziative, cura l'assegnazione degli uffici, coordina le attività.<br />

Favorisce gli incontri coi religiosi della comunità, sia singolarmente che<br />

comunitariamente.<br />

Studia in collaborazione con i confratelli i problemi e ricerca insieme, in un clima di<br />

mutua confidenza e di dialogo, la volontà di Dio, pur rimanendo ferma la sua autorità di<br />

decidere.<br />

Con una certa frequenza convoca i religiosi per trattare di vita comunitaria e<br />

apostolica. Promuove gli incontri fraterni anche con i religiosi di altre comunità (cfr. Ep<br />

119/120; Mss 53).<br />

203. Quale primo responsabile della comunità e delle sue opere di fronte alla<br />

<strong>Congregazione</strong>, alla Chiesa, alla società civile, è suo compito anche vigilare perché siano<br />

osservati gli ordinamenti religiosi, le norme canoniche e civili, le disposizioni delle<br />

competenti Autorità e del Consiglio locale.<br />

204. Il Superiore è coadiuvato dal Consiglio della casa, che è formato da almeno due<br />

Consiglieri, nominati dal Superiore Generale, previa opportuna consultazione.<br />

L'Economo e i direttori d'opera fanno parte di diritto del Consiglio locale.<br />

I Consiglieri possono essere incaricati della amministrazione e della direzione di<br />

opere. Nelle case piccole tutti fanno da Consiglieri locali.<br />

205. Il Superiore è tenuto a consultare il Consiglio locale nel governo e<br />

nell'amministrazione della Casa.<br />

Negli affari, per i quali si richiede il consenso del Consiglio Generale, deve stare alla<br />

comune decisione.<br />

Il Consiglio deve essere riunito almeno ogni due mesi per esaminare le relazioni<br />

dell'Economo e dei vari Direttori d'opera e tutte le volte che il Superiore deve compiere<br />

atti importanti di governo.<br />

206. Tra i componenti il Consiglio, il Superiore Generale nomina il Vicario, che ha la<br />

funzione di Vicesuperiore.<br />

Il Vicesuperiore ha l'autorità che gli conferiscono le <strong>Costituzioni</strong> e il Diritto Universale.<br />

Sostituisce il Superiore in sua assenza, esercitandone l'autorità secondo la sua mente<br />

e la sua volontà.<br />

207. Tra i vari uffici esistenti in una comunità può esserci quello di Direttore d'opera.<br />

Il Direttore è un religioso nominato da Superiore Generale con il consenso del suo<br />

Consiglio e preposto alla direzione di un'attività ritenuta particolarmente qualificata.<br />

Egli opera con i poteri stabiliti dal Consiglio Generale ed è responsabile di fronte al<br />

Superiore locale dell'andamento generale dell'attività che presiede.<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

57


<strong>Costituzioni</strong><br />

58<br />

208. Compito dei Direttori è di dirigere responsabilmente in comunione con il proprio<br />

Superiore Locale, nell'ambito della comunità, i loro uffici.<br />

I Direttori potranno essere invitati a partecipare a sedute della Consulta, interessanti<br />

la loro specifica attività.


Capitolo XXIX<br />

Gli Amministratori<br />

"Per voi è i streto overe l'dten ervi per<br />

vdntdggio ei poveri". Mr 312<br />

209. "Fanno opera altamente evangelica coloro che curano le attività dell'ordine<br />

temporale come compito proprio e che in esso, guidati dalla luce del Vangelo e del<br />

pensiero della Chiesa e mossi dalla carità cristiana, operano direttamente e in modo<br />

concreto, secondo la specifica competenza, cercando dappertutto e in ogni cosa la<br />

giustizia del Regno di Dio" (cfr. AAS).<br />

210. Chi in <strong>Congregazione</strong> è chiamato al sevizio nell'ufficio di amministratore, lo<br />

assolve nello spirito della Fondatrice che, eleggendo S. Giuseppe come economo di tutto<br />

l'Istituto, ricordava ai suoi la necessità della fede anche nella conduzione dei negozi umani<br />

e, chiedendo massima oculatezza nell'uso dei beni, intendevo solo accrescere il servizio<br />

della carità.<br />

Particolarmente attento alla necessità di testimoniare lo spirito evangelico delle sue<br />

comunità, rispetta in tutto i doveri della giustizia sociale verso i prestatori d'opera ed è<br />

esempio di equità con tutti in ogni circostanza (cfr. Ep 384; Mss 52; Mr 313).<br />

211. I beni della <strong>Congregazione</strong>, come patrimonio dei poveri, sono beni ecclesiastici,<br />

perciò si osservino fedelmente le prescrizioni canoniche nella loro accettazione, nella<br />

alienazione, nella concessione dei prestiti, nel contrarre debiti o altre obbligazioni.<br />

Si tengano presenti le leggi civili delle nazioni in cui si opera perché tutti gli atti<br />

amministrativi siano eseguiti secondo giuste procedure e conseguano gli effetti giuridici<br />

voluti (cfr. Mr 316).<br />

212. Il base all'art. 40, non le singole case, ma solo la <strong>Congregazione</strong> ha titolo a<br />

possedere, acquistare, amministrare e alienare i beni temporali immobili e mobili e gli<br />

oggetti di valore, a norma del diritto comune e delle <strong>Costituzioni</strong>, fermo restando l'art.<br />

218.<br />

Solo il Consiglio Generale decide i relativi atti di proprietà con acquisti, alienazioni,<br />

ipoteche, locazioni e qualsiasi altra obbligazione (cfr. Mss 68; can. 638).<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

59


<strong>Costituzioni</strong><br />

60<br />

213. Per erigere una casa dell'Istituto oltre a quanto è prescritto nel diritto comune si<br />

richiede il consenso del Consiglio Generale e la garanzia di una certa continuità assicurata<br />

soprattutto dal numero dei membri della comunità.<br />

Per sopprimerla, invece è necessario il consenso del Consiglio Generale nel rispetto di<br />

quanto è prescritto nel diritto universale (cfr. can. 609/1; can. 616/1).<br />

214. Per la validità delle alienazioni o di qualunque altro atto da cui potrebbe<br />

derivare un detrimento alla situazione patrimoniale, si richiede sempre l'autorizzazione<br />

scritta del Superiore Generale ottenuto il consenso del suo Consiglio.<br />

Se l'atto amministrativo supera la somma fissata dalla S. Sede per le singole regioni o<br />

concerne donazioni votive fatte alla Chiesa o cose preziose per valore artistico e storico, si<br />

richiede anche la licenza della stessa S. Sede (cfr. can. 638/3).<br />

215. Il Consiglio Generale, dovendo intervenire nella imposizione di contributi<br />

straordinari, nella variazione delle disposizioni capitolari in ordine ai contributi ordinari e<br />

alla cifra consentita ai Consigli locali per le spese di amministrazione straordinaria,<br />

consulti collegialmente i Superiori e gli Economi delle Case.<br />

216. Nella <strong>Congregazione</strong> ci sia l'Economo Generale e nelle singole Case l'Economo<br />

Locale, possibilmente distinto dal Superiore della Casa, i quali amministrano i beni a<br />

norma delle <strong>Costituzioni</strong> e del Diritto universale, in spirito di servizio dell'intera comunità,<br />

sotto la direzione dei rispettivi Superiori (cfr. can. 636/1).<br />

217. L'Economo Generale adempie ai seguenti principali compiti:<br />

1 - amministra i beni della Casa Generalizia e ne cura le operazioni contabili;<br />

2 - procede alle operazioni di cui all'art. 212 relative ai beni di tutta la <strong>Congregazione</strong>,<br />

redigendone gli atti secondo le disposizioni canoniche e civili e provvedendo alla loro<br />

archiviazione;<br />

3 - compila annualmente per il Consiglio Generale e, al termine del sessennio per il<br />

Capitolo, il bilancio riassuntivo generale risultante dalle amministrazioni delle singole<br />

Case;<br />

4 - vigila sulla esecuzione delle disposizioni del Consiglio Generale relativo alla<br />

amministrazione (cfr. can. 636/2).<br />

218. I Superiori Locali col loro Consiglio sono responsabili dell'amministrazione e della<br />

cura dei beni immobili e mobili delle singole Case, fatto salvo il disposto dell'art. 212.<br />

Per atti di amministrazione straordinaria che eccedono la cifra consentita dalle<br />

disposizioni del Direttorio e per contrarre debiti, assumere obbligazioni economiche,<br />

concedere prestiti ad estranei devo ricorrere al consenso del Consiglio Generale, tenuto<br />

conto dell'art. 205 cap. 2.<br />

219. L'Economo locale presenta al Consiglio della Casa, a termine dell'art. 205 cap. 3,<br />

la relazione economica e i registri per la revisione e la firma.<br />

Annualmente prepara il bilancio consuntivo da inviare, dopo l'approvazione e la firma<br />

del Consiglio, all'Economo Generale per le sue competenze.


Ne cura l'archiviazione, quando gli viene restituito dopo l'approvazione del Consiglio<br />

Generale (cfr. can. 636/2).<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

61


<strong>Costituzioni</strong><br />

62<br />

Capitolo XXX<br />

Valore morale delle <strong>Costituzioni</strong><br />

220. Le <strong>Costituzioni</strong> della <strong>Congregazione</strong> sono un preciso ordinamento spirituale e<br />

giuridico.<br />

Non comportano speciali obblighi morali, oltre a quelli derivanti dai tre voti e dalle<br />

leggi di Dio e della Chiesa, tuttavia i religiosi procurano di avere grande stima e rispetto di<br />

esse perché garantiscono la conformità all'ideale evangelico e la fedeltà allo spirito della<br />

Fondatrice.<br />

L'osservanza delle <strong>Costituzioni</strong> è quindi per ogni confratello un dovere che scaturisce<br />

dalla propria consacrazione; pertanto egli non sia facile a chiedere dispense, né il<br />

Superiore a concederle.<br />

Il Superiore Generale per l'intera <strong>Congregazione</strong>, gli altri Superiori nell'ambito delle<br />

loro competenze hanno facoltà a dispensare in casi particolari e a tempo determinato,<br />

quando esistano comprovate ragioni, da norme disciplinari delle <strong>Costituzioni</strong>.


FONTI E SIGLE<br />

<strong>Sacra</strong> Scrittura<br />

(Edizione ufficiale della C.E.I. 1974)<br />

Ap Apocalisse<br />

At Atti degli Apostoli<br />

Col Colossesi<br />

1 Cor 1a lettera ai Corinzi<br />

2 Cor 2a lettera ai Corinzi<br />

Eb Ebrei<br />

Ef Efesini<br />

Fil Filippesi<br />

Gal Galati<br />

Gn Genesi<br />

Gc Giacomo<br />

Gv Giovanni (Vangelo)<br />

1 Gv 1a lettera di Giovanni<br />

Lc Luca<br />

Mc Marco<br />

Mt Matteo<br />

1 Pt 1a lettera di Pietro<br />

Rom Romani<br />

Sal Salmi<br />

Sir Siracide (Ecclesiastico)<br />

1 Ts 1a lettera ai Tessalonicesi<br />

2 Tm 2a lettera a Timoteo<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

63


<strong>Costituzioni</strong><br />

64<br />

Docunenti del Concilio Vaticano II<br />

CD Christus Dominus<br />

(Decreto conciliare sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa)<br />

ES Ecclesiae Sanctae (Applicazione di alcuni decreti)<br />

GS Gaudium et Spes<br />

LG Lumen Gentium<br />

OT Optatam Totius<br />

PC Perfectae Caritatis<br />

(Costituzione pastorale del Concilio sulla Chiesa nel mondo<br />

contemporaneo)<br />

(Costituzione dogmatica del Concilio sulla Chiesa)<br />

(Decreto conciliare sulla formazione sacerdotale)<br />

(Decreto conciliare sul rinnovamento della vita religiosa)<br />

PO Presbyterorum Ordinis<br />

(Decreto sul Ministero e la vita Sacerdotale)<br />

SC Sacrosanctum Concilium<br />

(Costituzione conciliare sulla <strong>Sacra</strong> Liturgia)<br />

Atti della Santa Sede<br />

AAS Acta Apostolicae Sedis<br />

(discorso di Paolo VI agli Economi cattolici; 9.5.1966)<br />

ET Evangelica Testificatio<br />

(discorso di Paolo VI, Esortazione Apostolica per il rinnovamento<br />

della vita religiosa secondo il Vangelo; 29.6.1971)<br />

MR Mutuae Relationes<br />

(criteri direttivi sui rapporti tra vescovi e religiosi nella Chiesa;<br />

23.4.1978)<br />

can Canone del nuovo CJC 1983


Scritti e vita della Beata Cerioli<br />

D Direttorio edizione 1906<br />

Ep Lettere: raccolta curata da P.Nicola di Bianchi<br />

Mss Manoscritti conservati nell'Archivio di Comonte<br />

Cq Corti quaderni: raccolta curata da P.Nicola di Bianchi<br />

S Summarium: Atti del Processo di Beatificazione<br />

Mr Memorie della vita di Suor Paola Elisabetta Cerioli<br />

Sac. Paolo Merati - Bergamo 1898<br />

Msc Mosconi: Vita della Beata (Orfanello)<br />

<strong>Costituzioni</strong><br />

65

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