Costituzioni corrette - Congregazione Sacra Famiglia | Martinengo
Costituzioni corrette - Congregazione Sacra Famiglia | Martinengo Costituzioni corrette - Congregazione Sacra Famiglia | Martinengo
Costituzioni Congregazione Sacra Famiglia CASA GENERALIZIA 1986, MARTINENGO - BG
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<strong>Costituzioni</strong><br />
<strong>Congregazione</strong> <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />
CASA GENERALIZIA<br />
1986, MARTINENGO - BG
<strong>Costituzioni</strong><br />
<strong>Congregazione</strong> <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />
Via dell’Incoronata 1, 24057 MARTINENGO -BG<br />
CASA GENERALIZIA<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
"Dallo Spirito che<br />
essendo uno in sé<br />
distribuisce a<br />
ciascuno<br />
secondo che a Lui<br />
piace<br />
nasce<br />
la varietà mirabile<br />
degli Istituti".<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
1
<strong>Costituzioni</strong><br />
2<br />
Nota storica sulla <strong>Congregazione</strong><br />
La <strong>Congregazione</strong> della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong> di Bergamo è stata fondata dalla Beata Paola<br />
Elisabetta Cerioli.<br />
La Fondatrice nacque a Soncino, in provincia di Cremona, il 28 gennaio 1816 dalla<br />
famiglia dei nobili Cerioli, ricchi proprietari terrieri. Molto presto ella apprese la severa<br />
lezione della sofferenza: quella fisica nel suo corpo gracile e malaticcio; quella morale,<br />
nella miseria, allora assai diffusa anche tra la gente della sua campagna soncinese, verso<br />
la quale la madre, con provvida sapienza cristiana, la rese subito attenta. La volontà dei<br />
genitori, nella quale ella sempre riconobbe la volontà di Dio, la portò a 19 anni al<br />
matrimonio con il Signor Gaetano Busecchi, vedovo di 58 anni, erede dei Conti Tassis di<br />
Comonte di Seriate. Nel difficile matrimonio gli fu sposa docile e premurosa; fu rallegrata<br />
da quattro maternità, ma l'ora della gioia fu rapidissima perché tre figli morirono appena<br />
nati e il figlio Carlino a 16 anni. A trent'otto anni rimase vedova, unica erede di un ingente<br />
patrimonio e matura, nella sua limpida fede e nel forte animo, per una dedizione senza<br />
riserve a Dio nel servizio dei piccoli e dei poveri.<br />
Aprì alle ragazze abbandonate della campagna il ricco palazzo padronale di Comonte<br />
pochi mesi dopo la sua vedovanza e nel 1857 fondò l'Istituto delle Suore della <strong>Sacra</strong><br />
<strong>Famiglia</strong>. Superate non poche difficoltà, il 4 novembre 1863 realizzava finalmente la sua<br />
più profonda aspirazione, mettendo a servizio dei ragazzi la sua proprietà dotale a<br />
Villacampagna di Soncino, che affidava alle cure del primo e fedele collaboratore, Fratel<br />
Giovanni Capponi. Dava così inizio agli "Istituti" delle Suore e dei Religiosi della <strong>Sacra</strong><br />
<strong>Famiglia</strong> per l'aiuto materiale e l'elevazione morale e religiosa della classe contadina, più<br />
emarginata del tempo. Avverava anche le parole del figlio Carlino che sul letto di morte le<br />
prediceva tanti altri figli e figlie da mantenere al suo posto. Scelta di essersi fatta povera<br />
con i poveri, morì il 24 dicembre 1865, affidando alla Provvidenza l'Istituto femminile già<br />
ben avviato e il seme, appena gettato, di quello maschile. I Vescovi di Bergamo, Pietro<br />
Luigi Speranza e il Coadiutore Alessandro Valsecchi, furono confidenti della Beata e sue<br />
guide illuminate nella fondazione, tanto da essere venerati in <strong>Congregazione</strong> come<br />
Confondatori. Mons. Valsecchi fu, sino alla sua morte, anche Superiore diretto dell'Istituto<br />
maschile. Anche i successivi Vescovi di Bergamo approvarono e sostennero l'Istituto a più<br />
riprese.<br />
Il Vescovo Gaetano Camillo Guindani nell'anno 1901 affidò la direzione dell'Istituto al<br />
sacerdote don Angelo Orisio di <strong>Martinengo</strong> che, emessi con altri Sacerdoti bergamaschi i<br />
voti religiosi nella <strong>Congregazione</strong>, fece suo l'ideale della Cerioli, ne curò la causa di<br />
Beatificazione, si prodigò perché ne fiorisse l'opera. Sugli scritti della Fondatrice redasse<br />
le "Regole". Aprì la casa del Noviziato per la formazione dei Religiosi e il Seminario per la<br />
preparazione dei Sacerdoti.<br />
Il 2 febbraio 1937 il Vescovo Mons. Adriano Bernareggi, riscontrando la mancanza di<br />
un atto formale di erezione dell'Istituto in <strong>Congregazione</strong> e nel desiderio di favorirlo
sempre più e d'agevolare il compimento delle opere di carità e di bene cui attendevano i<br />
suoi membri, erigeva formalmente in <strong>Congregazione</strong> di Diritto diocesano l'Istituto della<br />
<strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>. Nel 1939 Pio XII proclamava l'eroicità delle virtù della Venerabile Suor<br />
Paola Elisabetta.<br />
Nel 1950, il 19 marzo, festa di San Giuseppe, particolare Patrono della<br />
<strong>Congregazione</strong>, Pio XII elevava alla gloria degli altari, col titolo di Beata, la nobile Costanza<br />
Cerioli che, per amore di Cristo e dei fratelli, era diventata l'umile e povera Suor Paola<br />
Elisabetta.<br />
Nel Capitolo Generale del 1977 la <strong>Congregazione</strong> approvava in forma definitiva i suoi<br />
ordinamenti di vita religiosa, rinnovati e aggiornati in conformità ai Decreti del Concilio<br />
Vaticano II.<br />
Il 19 marzo 1986 la <strong>Congregazione</strong> dei Religiosi approvava definitivamente le<br />
<strong>Costituzioni</strong> e riconosceva la <strong>Congregazione</strong> di Diritto Pontificio.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
3
<strong>Costituzioni</strong><br />
4<br />
CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS<br />
ET INSTITUTIS SAECULARIBUS<br />
Prot. n. B. 150-1/84<br />
D E C R E T O<br />
I Religiosi dell'Istituto della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong> curano la promozione umana e spirituale<br />
del prossimo bisognoso, specialmente nelle zone rurali. Sostengono, mediante<br />
l'assistenza e l'educazione della gioventù, il valore della famiglia umana come condizione<br />
necessaria alla vita e al rinnovamento della società. A questo fine offrono, primi tra tutti,<br />
la testimonianza di una Comunità Religiosa che vive il più originario valore della "famiglia<br />
di Dio".<br />
L'Istituto della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>, la cui Casa Generalizia si trova nella Diocesi di Bergamo<br />
aveva chiesto l'approvazione Pontificia nel 1937. Poiché per l'esiguo numeri di membri<br />
dell'Istituto non era stato possibile concedere il pieno riconoscimento pontificio, il 24<br />
aprile 1948 era concessa al medesimo l'approvazione "juxta praxim S. Congregationis et<br />
Constitutiones ab eadem S. Congregatione revisas". Queste <strong>Costituzioni</strong> rispondevano "ad<br />
apicem" allo stato di un Istituto di Diritto Pontificio, per cui l'Istituto della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />
era da considerarsi già allora di Diritto Pontificio.<br />
Avendo l'Istituto, in conformità alle direttive del Concilio Vaticano II ed altre<br />
disposizioni ecclesiastiche, elaborato il nuovo testo di <strong>Costituzioni</strong>, presentato dal<br />
Ministro Generale a nome del Capitolo Generale alla Santa Sede per la relativa<br />
approvazione, questa <strong>Congregazione</strong> approva e dichiara l'Istituto della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong> di<br />
Bergamo di Diritto Pontificio e ordina che da tutti sia riconosciuto come tale. Lo stesso<br />
dicastero approva e conferma anche il testo delle <strong>Costituzioni</strong>, dopo averlo fatto<br />
esaminare dai suoi consultori, tenuto conto del voto favorevole del Congresso con le<br />
modifiche stabilite dal Congresso stesso; un esemplare della <strong>Costituzioni</strong>, redatto in<br />
lingua italiana, è conservato nel suo archivio. Raccomanda con ogni premura a tutti i<br />
Religiosi dell'istituto che, seguendo l'esempio di vita nascosta e laboriosa della Santa<br />
<strong>Famiglia</strong> di Nazareth, offrano solerti alla Chiesa la testimonianza della loro vita<br />
consacrata, con impegno e gioia, secondo il proposito dell'Istituto, in umiltà, semplicità,<br />
laboriosità, disinteresse e spirito di famiglia. Si osservi inoltre tutto ciò che il Diritto dice di<br />
osservare nonostante qualsiasi altra disposizione contraria.<br />
Roma, 19 Marzo 1986,<br />
Solennità di San Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale.
PRESENTAZIONE<br />
Carissimi Confratelli,<br />
le <strong>Costituzioni</strong>, ossia il Codice proprio della <strong>Congregazione</strong> sono definitivamente<br />
approvate dalla Santa Sede e contemporaneamente la <strong>Congregazione</strong> è stata riconosciuta<br />
di Diritto pontificio. Con questa approvazione anche la nostra <strong>Congregazione</strong> appartiene<br />
con maggior pienezza, dal punto di vista teologico-giuridico, alla vita della Chiesa, per cui<br />
essa vive nella Chiesa e per la Chiesa.<br />
Le <strong>Costituzioni</strong> però, rimangono fredde e inoperanti se non sono riferite, allo stesso<br />
modo come il Codice di Diritto Canonico, alla dottrina rivelata e specificatamente per la<br />
vita religiosa all'insegnamento e agli esempi di Cristo ( cfr. LG 43).<br />
Pertanto non sono le leggi a santificare, ma lo spirito che le anima e la "regola<br />
suprema" del religioso è la "sequela di Cristo proposta dal Vangelo ed espressa nelle<br />
<strong>Costituzioni</strong> del proprio Istituto" ( Can. 662). Ecco perché la LG 44 dice con chiarezza: "lo<br />
stato dunque che è costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non<br />
concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia inesorabilmente alla<br />
sua vita e alla sua santità". La vita consacrata quindi, appartiene veramente,<br />
indiscutibilmente alla vita e alla santità della Chiesa.<br />
Le costituzioni non realizzano questa appartenenza, ma con un linguaggio canonistico<br />
ne esprimono il contenuto e il significato soprannaturale che il Religioso per la grazia dello<br />
Spirito Santo può conoscere, conseguire, sviluppare e maturare.<br />
Le <strong>Costituzioni</strong> rinnovate, aggiornate e approvate dalla Chiesa propongono e<br />
garantiscono il carisma della Fondatrice, trasmesso ai suoi religiosi lungo la storia per<br />
essere da questi vissuto, custodito, approfondito e costantemente sviluppato. Il carisma<br />
supera l'esperienza stessa della Fondatrice e diventa carisma di una comunità, di una<br />
famiglia religiosa, tenuto costantemente desto e vivo dall'azione sempre viva dello Spirito.<br />
Su ciascun religioso pertanto, incombe l'impegno di trasmettere ai confratelli successivi il<br />
carisma nella sua integrità originale e nella sua funzionalità storica mediante un<br />
approfondimento e un continuo sviluppo che la <strong>Congregazione</strong> manifesta con le sue<br />
attività.<br />
Le <strong>Costituzioni</strong> certamente non promuovono l'unità interiore del Religioso con Dio e<br />
dei Religiosi tra loro, ma la custodiscono e la favoriscono con l'unità giuridica ed esterna<br />
che per natura realizzano. Disattendere le <strong>Costituzioni</strong> significa disattendere questa unità<br />
e quindi non costituire e in più non favorire quella interiore, base indispensabile ad una<br />
autentica vita religiosa.<br />
La fedeltà alle <strong>Costituzioni</strong> e l'unità giuridica attuate nella fede convinta e nell'amore<br />
di Dio, sono segno della nostra originalità nella Chiesa.<br />
Il documento MR (12) afferma :" la nota caratteristica propria di qualsivoglia Istituto<br />
esige, sia nel Fondatore sia nei suoi discepoli, una continua verifica della fedeltà verso il<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
5
<strong>Costituzioni</strong><br />
6<br />
Signore, della docilità al suo spirito, dell'attenzione intelligente alle circostanze e della<br />
visione cautamente rivolta ai segni dei tempi, della volontà di inserimento nella Chiesa,<br />
della coscienza di subordinazione alla sacra gerarchia, dell'ardimento delle iniziative, della<br />
costanza del donarsi, dell'umiltà nel sopportare i contrattempi: il giusto rapporto tra<br />
carisma genuino, prospettiva di novità e sofferenza interiore comporta una costante<br />
storica tra carisma e croce, la quale al di sopra di ogni motivo giustificante le<br />
incomprensioni, è sommamente utile a far discernere l'autenticità di una vocazione".<br />
La nostra fedeltà al Signore, dottrinale e pratica in ogni occorrenza, tradizionale o di<br />
novità, avrà la perfezione del grado di conformità allo "stile di vita scelto da Cristo quando<br />
venne sulla terra per compiere la volontà del Padre" , e che la Beata Fondatrice ci propose<br />
con il suo insegnamento e con la sua vita secondo quell'angolatura che l'ispirazione<br />
primigenia le mostrò nel modello della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong> e che le <strong>Costituzioni</strong> esprimono.<br />
Se le <strong>Costituzioni</strong> non obbligano neanche sotto pena di peccato veniale, tranne per ciò<br />
che riguarda i Voti e le leggi di Dio e della Chiesa, neppure però diminuiscono la nostra<br />
responsabilità morale di fronte all'impegno, liberamente assunto, della nostra conformità<br />
a Cristo. La nostra lontananza dalle <strong>Costituzioni</strong>, allora misura la nostra difformità a Cristo<br />
e la nostra disattesa alla natura, al fine, allo spirito, all'indole dell'Istituto e alle sue sane<br />
tradizioni che invece " devono essere da tutti fedelmente custoditi". Non dimentichiamo<br />
che i mistici cristiani della contemplazione come quelli dell'attività apostolica si innalzano<br />
a Dio partendo da un messaggio (ispirazione primigenia) e da una regola di vita<br />
(<strong>Costituzioni</strong>). Ora, sapendo che per vitalizzare la nostra vita religiosa è necessario<br />
considerare l'impatto della dottrina rivelata sui nostri atteggiamenti spirituali, proviamo a<br />
domandarci con sincerità che cosa cambierebbe nella nostra vita se prendessimo sul serio<br />
i singoli elementi del messaggio originario affidato dallo Spirito Santo alla nostra Beata<br />
Fondatrice e a noi lasciato in eredità nelle <strong>Costituzioni</strong>? Invero quanto una dottrina<br />
modifichi l'orizzonte dell'esistenza personale lo si scopre per lo più comprendendo<br />
intuitivamente, ma tale intuizione difficilmente si fa fuori della preghiera, della carità<br />
verso il prossimo e dell'austerità di vita. La Beata Fondatrice, perciò, ci esorta con<br />
decisione: "osservate la <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>: Essa vi serva di stimolo, vi istruisca... per lodare e<br />
servire Dio in questa opera di sua gloria a vantaggio del prossimo".<br />
Se amiamo la Beata Fondatrice non possiamo fare a meno di amare la sua opera che<br />
è la <strong>Congregazione</strong> cui noi apparteniamo e nella quale dobbiamo attuare un progetto di<br />
vita che si specifica nella natura, nell'indole, nel fine e nello spirito dell'Istituzione con<br />
comportamenti, particolarmente a livello di comunità, costituenti le "sane tradizioni" e<br />
uno stimolo di vita atto alla santificazione, all'apostolato e alla conservazione con<br />
sicurezza dell'identità dell'Istituzione nella Chiesa. Ognuno di noi mentre deve essere se<br />
stesso non può dimenticare di essere Religioso della <strong>Congregazione</strong> della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />
con la generosità e la dedizione che la Beata Fondatrice ci chiede.<br />
p. Angelo Paris, Superiore Generale<br />
Dalla Casa Generalizia in <strong>Martinengo</strong><br />
28 dicembre 1986, Festa della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>
Capitolo I<br />
Ordinamenti della vita religiosa<br />
"Dio non vuole tuto il ene d tuut id<br />
cidscuno eve vivere secon o ld sud<br />
vocdzione e coipiere quel ene dl qudle egli<br />
lo estnd" D8<br />
"Regolatevi secondo i luoghi, i tempi, i<br />
bisogni, le circostanze". Mss 58<br />
1. Tutti hanno sempre presente che la vera norma della vita religiosa è il Vangelo.<br />
Perciò gli altri suoi ordinamenti e la loro pratica sono giudicati nella fedeltà alla lettera e<br />
allo spirito del Vangelo. (cfr. Mt 23,6-10; PC 2/a)<br />
2. Le <strong>Costituzioni</strong> guidano il religioso a scoprire quali siano per lui le esigenze<br />
evangeliche e lo aiutano a viverle secondo la propria vocazione, ispirata al particolare<br />
carisma della Beata Paola Elisabetta Cerioli, Fondatrice della <strong>Congregazione</strong>.<br />
Il Direttorio regola la vita Religiosa secondo i principi enunciati nelle <strong>Costituzioni</strong>,<br />
specialmente nei contenuti che vanno soggetto a cambiamento e corrispondono a<br />
circostanze particolari di tempo e di luogo. (cfr. LG 45; PC 2/b; ES II,14)<br />
3. Le norme perciò del Direttorio, che riguardano soprattutto gli elementi esterni ed<br />
organizzativi, non possono esaurire l'ambito dei Consigli Evangelici che restano,<br />
nell'intimo della coscienza, i veri principi ispiratori di ogni autentica vita religiosa.<br />
4. Tuttavia anche queste norme, a carattere prevalentemente disciplinare e<br />
organizzativo, sono accettate come necessaria conseguenza dell'offerta di tutta la propria<br />
vita fatta a Dio con la professione religiosa e, in tale spirito, sono eseguite.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
7
<strong>Costituzioni</strong><br />
8<br />
Capitolo II<br />
Carisma<br />
"Osservdte ld S. Fdiiglid: Elld vi servd i<br />
stiolo vi istruiscd...per lo dre e servire Dio<br />
in questd "Operd" i Sud glorid e i<br />
vdntdggio pel prossiio". Mr 156- Ep 178<br />
5. La <strong>Congregazione</strong> della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>, fondata dalla Beata Cerioli sulla spiritualità<br />
della <strong>Famiglia</strong> di Nazaret è un Istituto religioso clericale di diritto pontificio, dedito alle<br />
opere di apostolato.<br />
Essa è costituita da religiosi sacerdoti e fratelli, i quali intendono dare la più completa<br />
e gioiosa risposta all'invito di Cristo verso la perfezione evangelica, realizzando l'ideale di<br />
vita religiosa ispirato alla Beata Fondatrice. (cfr. D 71)<br />
6. I religiosi della S. <strong>Famiglia</strong>, memori di aver ricevuto come mirabile modello di vita la<br />
<strong>Famiglia</strong> di Gesù, Maria, Giuseppe vivono e operano la gloria di Dio e a vantaggio del<br />
prossimo nel caratteristico segno dello spirito di famiglia nella fraternità, della laboriosità,<br />
del disinteresse, in umiltà e semplicità. (cfr. D 74; D 10)<br />
7. Essi si impegnano a rimanere fedeli al carisma della loro Fondatrice che, nella<br />
gente dei campi, riconobbe e scelse gli emarginati del suo tempo; sentì come propri i loro<br />
figli abbandonati; intuì nella famiglia il valore supremo di ogni elevazione sociale e<br />
religiosa del popolo. Si sentono pertanto chiamati:<br />
- alla promozione umana e cristiana dei più umili e dei più abbandonati, specie se<br />
contadini;<br />
- alla cura e alla educazione dei loro figli mediante istituzioni di assistenza e<br />
beneficienza;<br />
- alla difesa e alla promozione dei valori della famiglia, dando per primi la<br />
testimonianza di comunità religiose dove si realizzi la più originale esperienza della<br />
<strong>Famiglia</strong> di Dio (cfr Mss 29, 33, 78, 65, 66, 67).<br />
8. Attenti ai segni dei tempi e sempre fedeli al patrimonio spirituale della<br />
<strong>Congregazione</strong>, si mettono al servizio della Chiesa, conformando sempre la propria azione<br />
alle direttive dei Vescovi delle Chiese particolari, secondo il Diritto Comune e del Sommo
Pontefice, al quale sono tenuti ad ubbidire anche in forza del voto di obbedienza (cfr. Ep<br />
5/2; Mss 67; LG 45; can. 678/1; MR 9/a; can. 590/2).<br />
9. Dalla comune origine della stessa Fondatrice e da tutta la storia della loro<br />
<strong>Congregazione</strong> sono spinti a riconoscere la particolare comunione che li unisce alle Suore<br />
della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>.<br />
Con Esse, nel rispetto delle singole autonomie, promuovono ogni collaborazione utile<br />
a fare fiorire il carisma della Beata Cerioli per il bene della Chiesa.<br />
10. L'abito dei Religiosi è conforme a quello ecclesiastico previsto dalle norme della<br />
Conferenza Episcopale secondo le consuetudini locali.<br />
I Religiosi ricordano che l'abito, come segno della loro consacrazione a Dio deve<br />
essere testimonianza di povertà evangelica.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
9
<strong>Costituzioni</strong><br />
10<br />
Capitolo III<br />
Alla sequela di Cristo<br />
"Volesse il Cielo che fossi verdiente pdzzd<br />
elld follid elld Croce". S 337<br />
"I vot sono i cdri legdii che vi uniscono dlld<br />
croce i nostro Signore". Ep.396<br />
11. I religiosi della S. <strong>Famiglia</strong> con la Professione dei voti pubblici di castità, povertà,<br />
obbedienza accettano come norma di tutta la vita i consigli evangelici.<br />
Desiderosi di far propri i sentimenti di amore filiale che Cristo ebbe per il Padre e di<br />
amore redentivo per la salvezza dei fratelli, essi con la professione religiosa si impegnano<br />
a seguire la condizione di vita che il Figlio di Dio scelse per sé, quando venne al mondo<br />
(cfr. LG 44; D 73; LG 46).<br />
12. Per la carità che Dio ha effuso nel loro cuore con il dono dello Spirito Santo, essi,<br />
per mezzo della consacrazione religiosa, portano più pienamente a compimento la grazia<br />
battesimale e rispondono alla loro chiamata alla santità.<br />
Con i voti infatti non solo sono morti al peccato, ma liberi da ogni preoccupazione<br />
terrena, nella imitazione perfetta di Cristo, vivono solo per Dio e offrono tutta la loro vita<br />
per la salvezza dei fratelli (cfr. Rom 5,5; LG 47; PC 5; Rom 6,11; D 20).<br />
13. Consapevoli che non è possibile imitare perfettamente il Maestro senza l'audacia<br />
di perdere la propria vita, con animo grato accolgono il suo invito a rinnegare se stessi e a<br />
prendere la propria croce per seguirlo nella sua perfetta adesione alla amabile volontà del<br />
Padre.<br />
Stanno quindi saldi nella fede dei beni promessi, perseveranti nel combattere la<br />
buona battaglia, sono convinti che, con la morte dell'uomo vecchio crocifisso con Cristo,<br />
camminano in novità di vita e crescono nella pienezza dell'uomo guidato dallo Spirito (cfr.<br />
Mc 8,34s; Col 3,1-1).<br />
14. Per la fedeltà alla consacrazione religiosa la loro vita risplende agli occhi degli<br />
uomini affinché il Padre celeste sia glorificato e a tutti possa essere manifestata la vita<br />
nuova ed eterna che rifulge nella risurrezione de Cristo (cfr. Mt 5,16; Cq 22).
15. Uniti al mistero della Chiesa mediante il nuovo e più forte vincolo della<br />
professione essi assolvono, soprattutto con la testimonianza della loro consacrazione, al<br />
compito di annunciare a tutti il Regno di Dio e di cooperare alla sua diffusione.<br />
Ogni altro servizio di carità e di apostolato, accettato in obbedienza allo Spirito,<br />
riceverà vigore ed efficacia proprio dalla fedeltà alla loro consacrazione religiosa (cfr. LG<br />
44; PC 6).<br />
16. La professione incorpora il religioso nella famiglia della <strong>Congregazione</strong> con i<br />
doveri e i diritti definiti nel diritto proprio legandolo con il vincolo dell'amore a tutti i suoi<br />
membri che diventano, a nuovo titolo, suoi fratelli in Cristo.<br />
Con essi intende realizzare pienamente l'invito del Maestro ad essere una cosa sola<br />
come Lui è una cosa sola con il Padre (cfr. Gv 17,21).<br />
17. Perché sia a tutti evidente l'unione della consacrazione religiosa al mistero<br />
pasquale e riceva da esso vigore, il rito della professione è compiuto durante la<br />
celebrazione dell'eucarestia.<br />
Nel tempo pasquale i religiosi delle varie Comunità si riuniscono allo scopo di<br />
rinnovare insieme la loro professione che li ha legati intimamente al mistero della morte e<br />
della risurrezione di Cristo per la salvezza propria e dei fratelli (cfr. Sc 80; LG 45).<br />
18. La Professione Religiosa in <strong>Congregazione</strong> avviene secondo la seguente formula:<br />
Io, (nome e cognome) con ferma e libera volontà<br />
di consacrarmi totalmente al Padre<br />
nel servizio dei miei fratelli più umili e più poveri,<br />
desiderando seguire più da vicino Cristo<br />
con la grazia dello Spirito Santo<br />
che è promesso a chi ha fede,<br />
confidando nell'aiuto della Beatissima Vergine Maria,<br />
di San Giuseppe,<br />
della Beata Paola Elisabetta Cerioli,<br />
davanti alla comunità dei miei fratelli.,<br />
nelle tue mani, Padre (nome e cognome)<br />
Superiore Generale (o delegato del Superiore Generale)<br />
faccio voto di castità, povertà, obbedienza<br />
per un anno (o in perpetuo)<br />
secondo le <strong>Costituzioni</strong><br />
della <strong>Congregazione</strong> della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />
e mi affido interamente a questa <strong>Famiglia</strong> Religiosa<br />
per vivere nella perfetta carità<br />
al servizio di Dio e della Chiesa.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
11
<strong>Costituzioni</strong><br />
12<br />
Capitolo IV<br />
Per un amore indiviso<br />
“Il vero diore i Dio esclu e ogni dltro<br />
dtdccdiento". Cq<br />
19. Con il voto di castità i religiosi della S. <strong>Famiglia</strong> accettano in umiltà e gioia il dono<br />
divino della perfetta e perpetua continenza nel celibato per il Regno dei Cieli come mezzo<br />
per aderire più liberamente a Cristo e al Padre con cuore indiviso e per farsi tutto a tutti<br />
nel servizio dei fratelli (cfr. Mt 19,12; 1 Cor 7,32-35).<br />
20. Essi apprezzano la dignità del matrimonio, reso da Cristo sacramento e segno<br />
della sua unione con la Chiesa, ma stimano ancor più la castità consacrata, la quale,<br />
generosamente vissuta, produce una profonda somiglianza con Cristo e testimonia in<br />
modo eminente le supreme esigenze del Regno dei Cieli (cfr. ET 13; Lc 20,35-36).<br />
21. Consapevoli che l'amore naturale non può essere purificato e trasfigurato nella<br />
dedizione totale a Dio e al prossimo, se non dall'amore a Cristo e dalla grazia dello Spirito<br />
Santo, implorano questo dono con umiltà e insistenza in unione a tutta la Chiesa.<br />
Esercitano un costante dominio su se stessi, accettando generosamente la<br />
mortificazione e la prudenza necessarie a coloro che, pur vivendo nel mondo, vogliono<br />
preservarsi dal male (cfr. PO 16).<br />
22. Sanno che la loro fedeltà nel segreto onora Dio, rinsalda il vincolo dell'amore con<br />
Cristo e i fratelli, è sacrificio per la salvezza del mondo.<br />
Quando è resa manifesta diventa aiuto per la fedeltà degli altri e fulgida<br />
testimonianza a tutti che l'amore di Dio è bastante per il cuore dell'uomo.<br />
23. Nel sacrificio del celibato e nella croce imposta dalla purificazione del cuore, essi<br />
trovano valido aiuto nell'amore fraterno praticato con sincerità nella vita comune.<br />
Si sentono animati dalla certezza che l'unione al sacrificio di Cristo li rende capaci di<br />
una superiore paternità spirituale per la nuova vita del mondo mentre diventano segno<br />
vivente delle realtà future (cfr. PC 12; PO 16).<br />
24. Per custodire il loro carisma approfondiscono la fede nella Parola di Cristo.
Fiduciosi nell'aiuto divino, che non manca mai a chi lo chiede, senza presumere delle<br />
proprie forze, usano i mezzi naturali e soprannaturali per raggiungere una sicura maturità<br />
e una pienezza di vita in Cristo.<br />
Attingono soprattutto forza dal <strong>Sacra</strong>mento del Perdono, dalla Eucarestia e dalla<br />
devozione alla Madre di Dio, modello e sostegno delle anime vergini (cfr. ET 15; PO 16).<br />
25. Poiché l'osservanza della continenza tocca le inclinazioni più profonde della<br />
natura umana, nessuno abbracci questo stato né vi sia ammesso, se non dopo una prova<br />
veramente sufficiente, e dopo che sia stata da esso raggiunta una conveniente maturità<br />
psicologica ed effettiva che dia garanzia di una accettazione pienamente consapevole e<br />
libera (cfr. PC 12).<br />
26. I religiosi ricordano che con la professione gli affetti familiari e i vincoli delle<br />
buone amicizie non vengono aboliti; li coltivano invece per una vicendevole crescita<br />
spirituale.<br />
27. L'ingresso in <strong>Congregazione</strong> crea tra i suoi membri e la famiglia del religioso<br />
vincoli spirituali che devono essere custoditi con sensibilità cristiana perché l'amore del<br />
Signore possa essere a tutti manifesto e da tutti onorato.<br />
28. Chi ha obbedito alle esigenze supreme del Regno dei Cieli, sa elevare il suo amore<br />
per i familiari a quel significato più alto che la fede in Cristo conferisce a tutte le realtà<br />
umane.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
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<strong>Costituzioni</strong><br />
14<br />
Capitolo V<br />
Con piena fiducia<br />
"Fe e iiei cdrissiiit e confi enzd in Dio.<br />
Ve rete che Egli non vi idncherà". Mss 51<br />
"Noi sidio poveri e o idio stdre d<br />
poveri". Ep 250<br />
29. Con la povertà evangelica, scelta mediante il voto, i religiosi imitano Cristo nel<br />
distacco dai beni terreni e nel suo totale abbandono al Padre che, conoscendo i bisogni<br />
dei suoi figli, concede tutto in sovrappiù a chi ricerca il Regno dei Cieli.<br />
Essi perciò, liberi da preoccupazioni per il futuro, vivono nella letizia del momento<br />
presente e utilizzano per il meglio i beni dell'oggi perché la loro sicurezza è riposta in Dio<br />
e i loro veri tesori sono in cielo (cfr. Mt 6,19-34; Ep 24)<br />
30. La povertà secondo il Vangelo è anche spogliazione di ogni fiducia di sé per<br />
affidarsi in tutto al provvido amore del Padre.<br />
Attenti all'esempio che loro viene dalla Beata Cerioli, non sono mai sfiduciati, ma forti<br />
dell'amore di Dio, tutto intraprendono alacremente quando la sua volontà li chiama (cfr.<br />
Mr 290).<br />
31. Ben valutando secondo il Vangelo i beni della creazione e l'operosità umana, essi<br />
onorano le creature, se ne servono, ne godono in perfetta libertà di spirito e ringraziano il<br />
Benefattore.<br />
Si lasciano così introdurre dalla fede nel vero possesso del mondo, quasi al tempo<br />
stesso nulla abbiano e tutto posseggano, poiché per la redenzione tutto è dei figli di Dio,<br />
essi sono di Cristo e Cristo è del Padre (cfr. 2 Cor 6,10; 1 Cor 3,22-23).<br />
32. Essi hanno il cuore libero da ogni possesso e perseverano nella disposizione di<br />
non trarne vantaggio personale, sia che conservino la proprietà dei loro beni; sia che con<br />
licenza del Superiore Generale dopo la Professione Perpetua e matura considerazione vi<br />
rinuncino.<br />
Ricordano che con il voto di povertà hanno rinunciato agli atti autonomi di proprietà<br />
e si sono impegnati a dipendere dai Superiori nell'usare e nel disporre dei beni temporali<br />
(cfr. Mss 71; can. 600).
33. Avanti la prima professione, i religiosi cedono liberamente l'amministrazione dei<br />
propri beni e dispongono del loro uso e usufrutto. Prima della professione Perpetua<br />
redigono il testamento che risulti valido anche secondo il Diritto civile, come prevede il<br />
Direttorio.<br />
Questi atti possono essere cambiati con il permesso del Superiore (cfr. can. 668; can<br />
668/2).<br />
34. Nello spirito della Beata Cerioli si sentono solidali con i poveri, dei quali hanno<br />
scelto liberamente la condizione e si abituano a riconoscere in essi la presenza stessa di<br />
Cristo da amare e servire.<br />
Ricordano che non ha senso, infatti, farsi poveri per il Regno dei Cieli, se non si è<br />
animati dal desiderio di arricchire i fratelli (cfr. D 19; Mt 25,40; Mt 19,21; 2 Cor 8,9).<br />
35. Sanno comprendere e favorire il prezioso aiuto che la povertà evangelica offre<br />
alla creazione di una comunità di vero amore fraterno sull'esempio della Chiesa primitiva,<br />
ove tutto veniva messo in comune e nessuno diceva proprio alcunché.<br />
Sottomessi all'universale legge del lavoro, si sentono stimolati a procurare il<br />
sostentamento proprio e dei fratelli e i mezzi necessari per le opere della <strong>Congregazione</strong>.<br />
Sottopongono alla comune amministrazione ogni loro provento, perciò qualsiasi cosa<br />
il religioso acquisti sia per propria industria che in vista della <strong>Congregazione</strong>, la acquista<br />
per la <strong>Congregazione</strong>. Ciò che gli proviene come pensione, sovvenzione, assicurazione va<br />
alla <strong>Congregazione</strong>.<br />
Rinunciano ad ogni spirito di rivendicazione e tutto stabiliscono nella carità, evitando<br />
distinzioni e privilegi.<br />
In tutto soddisfatti del trattamento comune ricevono il necessario della comunità.<br />
Nel desiderio di giovare alla loro comunità, possono destinare in suo favore i propri<br />
beni dotali (cfr. At 4, 32-37; PC 13; Mss 79; can. 668/3; Mss 74).<br />
36. La comunità a sua volta esprime un autentico amore evangelico verso i singoli<br />
religiosi, provvedendo alle necessità di ciascuno secondo le sue particolari esigenze.<br />
Il tenore di vita, che la comunità stabilisce in modo uniforme per tutti i suoi membri,<br />
corrisponde alla condizione sociale dei poveri in mezzo ai quali i religiosi sono chiamati a<br />
vivere (cfr. Mss 63; PC 13; Mss 71).<br />
37. Nelle strettezze e nelle privazioni i religiosi ricordano che la povertà, accettata per<br />
Cristo, non può essere senza sofferenze e che essa è resa più lieta dalla certezza dei beni<br />
celesti (cfr. D 22).<br />
38. La povertà evangelica impegna tutta la comunità perché, nell'uso dei beni<br />
necessari alla vita dei membri e alla conduzione delle opere, sia data chiara testimonianza<br />
che i religiosi ripongono la loro fiducia solo in Dio e, staccati dalla ricerca dei beni della<br />
terra, non considerano il mondo come dimora permanente, ma sono incamminati verso la<br />
patria futura.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
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Perciò rifuggono da ogni apparenza di lusso, dalle comodità di una vita soddisfatta,<br />
dal lucro e dall'accumulo dei beni (cfr. Mss 51; Eb 13,14; PC 13).<br />
39. Le singole comunità manifestano il vincolo di carità che le unisce tra loro e tutte<br />
insieme alla <strong>Congregazione</strong> e alla Chiesa, venendo in aiuto alle comunità più bisognose e<br />
contribuendo alle opere generali della <strong>Congregazione</strong> e alle necessità della Chiesa (cfr. PC<br />
13).<br />
40. Per una maggiore testimonianza di povertà collettiva solo la <strong>Congregazione</strong> può<br />
acquistare, possedere, amministrare e alienare beni immobili e oggetti di valore a norma<br />
delle presenti <strong>Costituzioni</strong> e del Diritto universale, evitandone sempre l'eccessiva<br />
accumulazione (cfr. can.634; Mss 68).
Capitolo VI<br />
Obbedienti al Padre<br />
"Il suo occhio erd fisso nel voler i Dio e<br />
nell'o e ire d chi tenevd luogo i Dio" Cq 6<br />
41. Con il voto di obbedienza i religiosi intendono seguire Cristo che venne nel<br />
mondo per compiere la volontà del Padre e per mostrare nell'obbedienza il suo amore.<br />
Anch'essi perciò, in spirito di fede, sono sempre attenti a scoprire e pronti ad<br />
accettare volentieri la volontà di Dio, che si manifesta loro particolarmente attraverso le<br />
norme della vita religiosa. Tutti sono obbligati ad obbedire al Superiore che comanda<br />
secondo le <strong>Costituzioni</strong> (cfr. Gv 6,38; Gv 14,31; Mss 4).<br />
42. Per mezzo dell'obbedienza religiosa essi sono uniti stabilmente e in modo più<br />
intimo alla Chiesa che approva le <strong>Costituzioni</strong> e conferisce autorità al Superiore e per la<br />
Chiesa sono uniti a Cristo e al Padre (cfr. LG 45; PC 14).<br />
43. Amano perciò l'obbedienza come il modo sicuro per mettersi in accordo con lo<br />
Spirito e per vivere la propria condizione di figli di Dio nella perfetta libertà dell'amore.<br />
44. Scelta la sequela di Cristo, che si è fatto obbediente fino alla morte di croce,<br />
ricordano che con la loro obbedienza partecipano al suo mistero pasquale e occupano il<br />
loro giusto posto nella Chiesa, lavorando all'avvento del Regno di Dio secondo la volontà<br />
del Padre in perfetta docilità allo Spirito (Fil 2,7-8; ET 24).<br />
45. Poiché hanno accettato liberamente di sottomettersi ad una vita comune nella<br />
obbedienza alle <strong>Costituzioni</strong> e ad un Superiore, tengono sempre presente che il loro<br />
servizio a Dio e al prossimo è stato integrato in una comunità di fratelli.<br />
Questo loro particolare modo di vita nella Chiesa conserva perciò il suo significato<br />
solo nell'armonia dell'obbedienza.<br />
46. Evitano con ogni cura lo spirito di contestazione perché diventa facile pretesto<br />
per chi intende vivere secondo gli impulsi naturali.<br />
Chi vive secondo la carne riprende quanto è stato offerto a Dio e impedisce l'unità<br />
degli animi.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
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La ribellione, specie se davanti agli altri, è considerata il male più esiziale. Ogni<br />
divisione, infatti, viene sempre dalla carne che ha voglie opposte allo spirito (cfr. Gal 5,16-<br />
22).<br />
47. Chi nella vita religiosa è chiamato ad esercitare il servizio dell'autorità, si adopera<br />
a diventare per i fratelli modello di Cristo che venne per servire e non per essere servito.<br />
Nell'esercizio del compito che Cristo gli ha affidato, ha sempre presente che, pur<br />
nella diversità di servizio, identica è la dignità della comune fratellanza e non c'è altra<br />
preminenza tra i cristiani che nell'amore (cfr. Mt 20,25-28; Mss 67).<br />
48. I superiori si sentono per primi vincolati dal loro voto di obbedienza a sopprimere<br />
ogni volontà di affermazione di sé sui fratelli. In tutto sottomessi agli ordinamenti della<br />
vita religiosa e rispettosi delle direttive, legittimamente espresse dalle loro comunità<br />
attraverso i Capitoli e i Consigli, coordinano il lavoro comune e promuovono con tutti i<br />
confratelli una collaborazione attiva e responsabile (cfr. Mss 53).<br />
49. Nella pratica dell'obbedienza i religiosi collaborano ad arricchire l'intesa con i<br />
superiori mediante iniziative proprie. Ricercano, perciò, con essi un colloquio franco e<br />
leale senza timore di manifestare proposte, difficoltà ed esigenze personali. Infine, guidati<br />
dalla fede, trovano la serenità nella sottomissione a chi per loro rappresenta Dio (cfr. PC<br />
14,; Ep 130; Rom 13,1).<br />
50. Tutti rendono meno pesante il compito di chi dovrà dar conto a Dio della loro<br />
anima, prestandogli umile e spontanea sottomissione, particolarmente nella generosa<br />
accettazione della destinazione e dell'ufficio.<br />
Con l'esempio della loro ubbidienza favoriscono quella dei fratelli (cfr. Eb 13,17; Ep<br />
19).
Capitolo VII<br />
Docili allo Spirito<br />
"Si fd presto d ire dior i Dio. Md ld verd<br />
prdtcd costd stent e su ori i iorte". Cq 5<br />
"Non dstd fdre isognd fdre sdntdiente".<br />
Msc<br />
51. Cercare ed amare Dio, che per primo ci ha amati, è la ragione ultima della vita<br />
consacrata e l'origine dell'autentico amore al prossimo, perciò i religiosi curano sopra<br />
ogni altra cosa lo spirito di orazione, le sue manifestazioni e tutto ciò che deve favorirlo<br />
(cfr. 1 Gv 4,19; PC 6; Mss 76).<br />
52. Amano quindi il silenzio e la ritiratezza e ricercano il dominio sulle loro passioni:<br />
solo il silenzio delle creature e la pace interiori li rendono sempre più capaci di avvertire la<br />
presenza del Creatore, di porsi in interiore ascolto della sua voce e di saper cantare le sue<br />
meraviglie (cfr. Mss 10; ET 46).<br />
53. L'assurdità allo studio e alla meditazione della <strong>Sacra</strong> Scrittura fa risplendere in<br />
loro la Parola del Signore in tutta la sua ricchezza per giungere alla piena intelligenza del<br />
mistero di Dio nascosto in Cristo e per glorificare l'eterna Trinità (cfr. Col 3,16; Ef 3,8-21).<br />
54. Con ogni cura si abilitano alla celebrazione della liturgia, sorgente e culmine di<br />
ogni vita cristiana. Partecipano così alla lode di Dio di tutta la Chiesa.<br />
Sono aiutati a raggiungere la piena conformità a Cristo, nella assimilazione dei suoi<br />
misteri, crescendo nella pienezza dell'uomo interiore per un libero accesso al Padre (cfr.<br />
SC 10; 14; SC 2; Ef 4,13).<br />
55. Tutti, quotidianamente, si riuniscono intorno allo stesso altare, nella celebrazione<br />
dell'Eucarestia, per rendere presente in mezzo a loro il Signore con il quale ringraziano il<br />
Padre, imparano ad offrirsi a Lui e, di giorno in giorno, si perfezionano nell'unità con Dio e<br />
i fratelli.<br />
Al mattino e alla sera si riuniscono per la preghiera liturgica delle Lodi e del Vespro in<br />
comunione con tutta la Chiesa, secondo le norme previste dal Direttorio (cfr. SC 48; SC<br />
98).<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
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<strong>Costituzioni</strong><br />
20<br />
56. Poiché il Signore è in mezzo a coloro che si riuniscono a pregare in suo nome,<br />
stimano grandemente la preghiera comunitaria.<br />
Dalla loro Fondatrice hanno anche appreso che essa deve essere il legame che unisce<br />
tutti i religiosi della <strong>Congregazione</strong>, vicini e lontani, come membra unite in un solo corpo.<br />
Perciò mai si dispensano da essa senza il permesso del superiore.<br />
Il superiore, nel predisporre l'ordinamento della comunità, avrà massima cura che<br />
nessun religioso sia impedito dal parteciparvi (cfr. Mt 18,20; Ep 118).<br />
57. Nella giornata coltivano, la loro unione a Dio anche con la mediazione, la lettura<br />
divina e l'adorazione alla Eucarestia. Onorano la Madre di Dio con la recita del rosario.<br />
Riflettono sulla crescita della loro vita spirituale con l'esame giornaliero di coscienza<br />
(cfr. Sc 12,13).<br />
58. Praticano anche gli esercizi della pietà privata che, favorendo lo spirito interiore,<br />
consentono una partecipazione più fruttuosa alla preghiera comunitaria e liturgica (cfr.<br />
Mt 6,6).<br />
59. Nella pratica assidua e frequente del sacramento della penitenza ricercano l'aiuto<br />
del perdono di Cristo nel difficile procedere verso il Padre.<br />
Con esso vincono la sfiducia; infatti chi si affida al Signore non può mai essere<br />
scoraggiato perché è sempre perdonato.<br />
Mentre il peccato di un membro nuoce a tutto il corpo, il sacramento della Penitenza<br />
reintegra pienamente il colpevole nella comunità.<br />
60. Ai superiori incombe l'obbligo di facilitare l'accesso al sacramento della<br />
penitenza. Anche se vengono assegnati confessori alla comunità, ognuno usa della sua<br />
libertà nel Signore per la manifestazione della sua coscienza.<br />
61. Mensilmente viene fatta l'adorazione eucaristica da tutta la comunità.<br />
Viene anche destinato del tempo perché ognuno, libero dalle sue preoccupazioni<br />
ordinarie, attenda più intensamente nel silenzio e nella preghiera ai suoi interessi<br />
spirituali.<br />
62. Il superiore riunisce tutti i confratelli per un esame comunitario sull'osservanza<br />
della vita religiosa e per ricercarne concordemente il progresso.<br />
Ognuno, senza presumere di sé, ma anche senza colpevole pavidità, può fare le sue<br />
osservazioni per la comune edificazione.<br />
È questa l'occasione più favorevole perché sia ristabilita la pace fra i fratelli, se ci<br />
fosse stato motivo di turbamento ( cfr. Mss 53).<br />
63. Ogni anno tutti fanno gli Esercizi Spirituali. I superiori provvedono perché i<br />
religiosi possano partecipare, almeno ogni due anni, ai corsi organizzati per i membri della<br />
<strong>Congregazione</strong>.
Per predicare ai religiosi nelle loro Chiese o Oratori si richiede la licenza del Superiore<br />
Generale in incontri di <strong>Congregazione</strong> o del Superiore Locale per la propria comunità (cfr.<br />
can. 765).<br />
64. Per favorire lo spirito proprio della <strong>Congregazione</strong> attendono agli insegnamenti e<br />
agli esempi che la Beata Fondatrice lasciò ai suoi figli e coltivano le devozioni<br />
caratteristiche alla <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>, alla Madonna Addolorata, a San Giuseppe e alla stessa<br />
Fondatrice.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
21
<strong>Costituzioni</strong><br />
22<br />
Capitolo VIII<br />
Fratelli in Cristo<br />
"Coltvdte ld cor idlitàt l'diicizidt l'diore i<br />
frdtellit on e possidte essere in cuor solo e<br />
un'dniid soldt fon diento in ispensd ile<br />
per inndlzdre ld vostrd cdsd". Ep 179/3<br />
65. I religiosi ricordano che non potranno mai avere piena comprensione della loro<br />
vita, se non avvertono che la loro consacrazione a Dio e il loro servizio al prossimo non<br />
hanno carattere individuale, ma comunitario.<br />
Non c'è infatti unione a Dio per Cristo, se non nell'unica Chiesa di tutti i redenti dal<br />
suo sangue.<br />
I religiosi esprimono questa loro appartenenza all'unica famiglia dei figli di Dio,<br />
unendosi ad una comunità di fratelli, radunati nella fede e viventi nella carità, per essere<br />
fedeli al precetto del Maestro (cfr. Mss 67; Gv 13,34-35).<br />
66. Il loro vivere insieme, nell'unità dell'amore, testimonia al mondo la comunione di<br />
vita a cui tutti sono chiamati e, mediante la quale, sono una cosa sola col Padre in Cristo<br />
per la grazia dello Spirito Santo (cfr. Gv 17,21-23).<br />
67. Ad imitazione della Chiesa primitiva, in cui la moltitudine dei credenti formava un<br />
cuor solo e un'anima sola favoriscono in ogni modo ed esprimono costantemente l'unione<br />
d'amore con tutti i fratelli.<br />
Solo la carità infatti è il vincolo della perfezione e il segno della fedeltà alla loro<br />
vocazione (cfr. At 4,32; D 18; Col 3,14).<br />
68. Obbedienti all'insegnamento della Fondatrice, che ha proposto loro come<br />
modello la vita di amore della <strong>Famiglia</strong> di Nazaret, essi sono particolarmente attenti al<br />
sentimento di fraternità che li deve unire fra di loro per creare comunità dallo spirito di<br />
autentiche famiglie cristiane (cfr. 67).<br />
69. Essi ritengono che la piena fusione degli animi, richiesta da una vita comunitaria<br />
ispirata al Vangelo, non sacrifica la propria personalità perché, al contrario, è proprio<br />
l'amore di Cristo che esige piena fedeltà ad ogni dono concesso dallo Spirito per la<br />
edificazione di tutti (cfr. Ep 10; 1 Cor 12,4ss).
70. Persuasi che non ci può essere piena apertura agli altri, se non si stabilisce una<br />
costante adesione a Cristo, sono vigilanti e solleciti a vincere l'egoismo radicato nel<br />
vecchio uomo e vera causa di ogni divisione.<br />
Si sforzano perciò di camminare secondo lo Spirito.<br />
Solo nella misura in cui si lasciano guidare dalla grazia per far posto all'amore di<br />
Cristo, sapranno realizzare una vera unione con i fratelli nella comunità, con i credenti nel<br />
nome del Signore e con tutti gli uomini (cfr. Ef 4,20ss).<br />
71. Poiché lo Spirito ha stabilito nella Chiesa molte e differenti famiglie a suo servizio,<br />
sono attenti a riconoscere in tutti i consacrati dei loro fratelli nel Signore.<br />
Con essi promuovono rapporti di solidarietà e collaborazione fraterna per un servizio<br />
migliore alla Chiesa e per esprimere la carità di Cristo da cui tutti sono animati (cfr. Mss<br />
65).<br />
72. I capitolari e i superiori hanno il compito di trovare le forme concrete che,<br />
secondo i tempi e le circostanze, favoriscono l'unione di tutti i religiosi nelle singole<br />
comunità e nell'intera <strong>Congregazione</strong>.<br />
Soprattutto, in tal modo, potranno promuovere la crescita in Cristo dei singoli,<br />
valorizzare per il meglio tutte le energie e far prosperare la <strong>Congregazione</strong> (cfr. Mss 48).<br />
73. I singoli religiosi non dimenticano che ogni resistenza personale alla solidarietà<br />
con gli altri membri della <strong>Congregazione</strong> e, ancor più, ogni rottura pubblica, ferisce nel<br />
profondo la vita religiosa e, se non prontamente riparata, diventa esiziale per tutta la<br />
comunità.<br />
74. Sanno che la carità impone come primo dovere di rendere facile agli altri l'amarli<br />
e che non è possibile la concordia senza la pazienza, secondo il comando del Signore di<br />
perdonare il fratello fino a settanta volte sette (cfr. Mt 18,22).<br />
75. Anche la correzione fraterna può diventare una necessità per coloro che cercano<br />
insieme il Signore, perché ad ognuno verrà domandato conto del suo prossimo.<br />
Non dimenticano però l'ammonimento del Vangelo, che impone di togliere la trave<br />
dal proprio occhio, prima di togliere la pagliuzza da quello del fratello.<br />
Perciò, umiltà e discrezione dovranno sempre accompagnare qualsiasi desiderio di<br />
giovare agli altri (cfr. Mss 50; Mt 18,15; Gc 5,19-20; Mt 7,5; Gal 6,1-5).<br />
76. Elementi incapaci di integrarsi nella vita comune, anche se dotati di altre qualità<br />
apprezzabili, non siano ammessi e, chi non sa anteporre il bene della unione a qualsiasi<br />
altro vantaggio, sia aiutato a trovare un diverso genere di vita per rendere la sua<br />
testimonianza a Cristo(cfr. D 18).<br />
77. L'assegnazione degli uffici, gli orari, l'ordinamento del lavoro prevedono tempi in<br />
cui i religiosi possano trovarsi in gioiosa ricreazione comunitaria a tempi riservati al libero<br />
impiego personale.<br />
Nello scambio comunitario è favorita l'amicizia e nell'arricchimento personale<br />
ognuno contribuisce meglio alla crescita dell'intera comunità (cfr. Mss 48).<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
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<strong>Costituzioni</strong><br />
24<br />
78. I religiosi devono abitare in una casa legittimamente eretta, osservando la vita<br />
comune e non se ne assentino se non con la licenza prevista dal Diritto comune.<br />
Tutti si premurano con la puntualità, la discrezione, il silenzio a favorire il rispetto<br />
dovuto alla preghiera, allo studio, al lavoro e al riposo del fratello.<br />
Tutti cooperano alla creazione nella casa religiosa di un ambiente di pace, sereno ed<br />
ordinato (cfr. Ep 178).<br />
79. Una certa riservatezza, sia per i singoli come per la comunità, sarà sempre<br />
necessaria perché la vita dei religiosi non sia turbata dalla presenza di estranei.<br />
Sono perciò fissati tempi e luoghi in cui i religiosi, dopo aver atteso ai loro servizi in<br />
favore del prossimo, possano restare soli tra di loro.<br />
Anche nel fare uso dei mezzi di comunicazione sociale osservano la necessaria<br />
discrezione (cfr. can. 667; can. 666).<br />
80. La licenza di introdurre persone estranee negli ambienti della casa riservati<br />
esclusivamente ai religiosi non verrà dato se non per motivi gravi.<br />
Se i religiosi dovessero avvalersi del servizio delle Suore, sia osservata la dovuta<br />
separazione di ambiente e la indipendenza di accesso alle rispettive abitazioni.
Capitolo IX<br />
Inviati al mondo<br />
"Gudr dte il vero Religioso: è coie luce<br />
postd sul cdn eld ro che risplen e; non<br />
sono tdnto le sue pre iche che pdrldnot<br />
qudnto le sue opere". Cq 22<br />
81. I religiosi sanno che la loro consacrazione li rende liberi per un servizio più<br />
assiduo al Signore, ma questo solo per essere più utili agli altri, perché non c'è vero amore<br />
a Dio senza l'amore ai fratelli.<br />
Per l'impegno del Battesimo e della Cresima, reso più operante dalla professione<br />
religiosa, si sentono inviati al mondo per l'annuncio del Vangelo e per la salvezza di tutti<br />
secondo le esigenze del proprio carisma (cfr. 1 Gv 4,20; LG 44).<br />
82. Memori dell'avvenimento del Signore che la vera realtà del suo Regno è nascosta<br />
agli occhi degli uomini, essi, con piena fiducia nella grazia, lavorano alla sua diffusione<br />
mediante:<br />
- l'adesione personale sempre più perfetta alle sue esigenze;<br />
- la preghiera e il sacrificio;<br />
- la testimonianza della propria vita;<br />
- la completa disponibilità all'opera caritativa ed apostolica della <strong>Congregazione</strong>.<br />
(cfr. Mt 11,25-27; Mc 4,26-29; can.673)<br />
83. Ricordano che l'azione caritativa ed apostolica è stata affidata alla <strong>Congregazione</strong><br />
dalla chiesa e deve essere esercitata in suo nome.<br />
Perciò non presumono di poter agire con indipendenza, ma, pienamente integrati<br />
nelle comunità di apostolato, che sono le Chiese particolari, valorizzano la propria attività<br />
nell'unione di sentimenti e di azione con coloro che lo Spirito Santo ha posto a reggere la<br />
sua Chiesa (cfr. can.673; can. 675/3 PC 8; MR 53/1,2; LG 45; At 20,28).<br />
84. Solleciti all'invito della Chiesa ad adattare il loro apostolato alle esigenze della<br />
cultura, alle circostanze sociali ed economiche, specialmente nei luoghi di missione,<br />
mentre sono consapevoli che la loro prima missione è la comunità, adeguano il loro<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
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<strong>Costituzioni</strong><br />
26<br />
apostolato, creando comunità in grado di rispondere efficacemente alle richieste degli<br />
uomini ai quali sono inviati (cfr. can. 677/1; MR 17; PC 3; MR 52).<br />
85. Anche l'attività apostolica è affidata all'intera comunità. I superiori sono gli<br />
animatori dell'apostolato. Favoriscono l'iniziativa personale e promuovono la<br />
corresponsabilità di tutti, coordinando il lavoro comune.<br />
Il religioso per poter pubblicare scritti che trattano di religione o di costumi deve<br />
chiedere oltre la licenza dell'Ordinario del luogo, quella del Superiore Maggiore (cfr. can.<br />
832).
Capitolo X<br />
Con la Fondatrice alla scuola di Nazaret Umiltà-<br />
Semplicità- Nascondimento<br />
"Ricopidte in voi le virtù che più<br />
risplen etero nelld Sdcrd Fdiiglid: solo per<br />
idzzo i esse noi possidio dppdrtenerLe"<br />
Ep 191<br />
"L'Isttuto eve stdre ndscosto coie<br />
ndscostd erd l'uiile cdsetd i Ndzdret" Mr<br />
148<br />
86. Secondo la volontà della Beata Fondatrice ed a imitazione della <strong>Famiglia</strong> di<br />
Nazaret, che hanno ricevuto a modello, aiuto e conforto, i religiosi della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong><br />
conservano in ogni tempo e in ogni circostanza lo spirito dell'ultimo posto, non cedendo<br />
all'insidia di primeggiare secondo una saggezza puramente umana (Cfr. Mr 149; Mss 16;<br />
Mt 18,1).<br />
87. Senza lasciarsi ingannare neppure dal desiderio di accrescere la propria<br />
<strong>Congregazione</strong>, non introducono attività per suscitare una esteriore ammirazione degli<br />
uomini perché è Dio che dà l'incremento alle opere e suscita vocazioni dove rifulge una<br />
testimonianza cristiana (Cfr. D 14; Ep 109; 1 Cor 3,7).<br />
88. Nel loro caratteristico spirito di umiltà, semplicità e nascondimento, essi sono lieti<br />
di mettere disposizione le proprie risorse in una ignorata fatica apostolica tra i più<br />
semplici, memori che Gesù ama identificarsi col più piccolo e disprezzato dei fratelli. (Cfr.<br />
D 10; Mt 6,1; Ep 118; Mt 25,40).<br />
89. Accettano questo genere di vita non come fuga e disimpegno, ma sull'esempio<br />
della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>, quale mezzo necessario per una piena efficacia del loro apostolato.<br />
90. Memori che è Gesù che opera attraverso la loro piena disponibilità di semplici<br />
strumenti, coltivano assiduamente un umile sentire di sé (Cfr. Ep 176; Mr 290).<br />
91. Vivono in tutta naturalezza e semplicità, dimentichi di sé, abbandonati<br />
completamente al Padre, anche per il proprio progresso spirituale.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
27
<strong>Costituzioni</strong><br />
28<br />
Non si rattristano per il giudizio degli uomini, riconoscono le proprie manchevolezze<br />
e rinunciano a giudicare quelle degli altri. Leali verso se stessi, hanno l'occhio limpido,<br />
affinché tutto il loro essere sia luminoso e trasparente (Cfr. Ep 14; Ep 14/15; Mss 55).<br />
92. Il silenzio che Gesù si impose, l'esempio di Maria che meditava in cuor suo i<br />
misteri divini, la silenziosa accettazione della volontà di Dio da parte di Giuseppe, sono,<br />
per i religiosi della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong> un invito continuo per un arricchimento interiore (Cfr.<br />
Lc 2,51; Mt 1,19; Mt 2,13).<br />
Laboriosità - Abnegazione<br />
"L'Isttuto è tuto i cdrità... essen o sul<br />
ldvoro e ld fdtcd dsdtd ld ndturd<br />
ell'Isttuto" Ep 182<br />
93. Dall'insegnamento della Beata Fondatrice e sull'esempio della <strong>Famiglia</strong> di Nazaret<br />
imparano anche a darsi tutto a tutti nella gioia di un lavoro ordinato, silenzioso e sereno<br />
(cfr. Mss 79).<br />
94. Essi vanno dal mattino alla sera al lavoro alacremente, lieti di collaborare con Dio<br />
al perfetto compimento della creazione.<br />
Ringraziano ogni giorno la mano del Padre Celeste che vedono sempre all'opera nel<br />
mondo, pronta ad aprirsi per saziare ogni vivente e senza scandalizzarsi del Figlio<br />
dell'uomo intento a lavorare come un operaio, provano essi stessi la gioia di procurarsi il<br />
cibo con le proprie mani ed attendere a tutte le attività creatrici che li maturano nel pieno<br />
impegno dei loro talenti e delle loro capacità (cfr. Gn 2,15; Ep 176; Sal 104,27-28; 1 Tess<br />
4,11).<br />
95. Sempre pronti a distribuire del proprio agli altri, perché con la loro laboriosità si<br />
sono procurati una misura buona, pigiata, scossa e traboccante, non temono il severo<br />
giudizio rivolto al servo pigro, anzi, sono lieti al pensiero che il Signore li riconoscerà come<br />
servi accorti e fedeli (cfr. Lc 6,38; Mt 25,21).<br />
96. Sanno che al lavoro è connessa la fatica, ma la accettano come purificazione e<br />
vivono nella felice speranza di giungere un giorno nella casa del Padre, per prendere il<br />
posto che Cristo ha preparato agli operai della sua vigna.<br />
Allora asciugherà loro dagli occhi ogni lacrima e li consolerà da ogni dolore (cfr. Mt<br />
20.21; Ap 21,4).<br />
97. Non dimenticano che il lavoro, anche se necessario, non è certo al fine supremo:<br />
è un mezzo per la vita.
E mentre sono previdenti, riconoscono che il Padre ha cura di loro e a Lui si affidano<br />
(cfr. Lc 12,22).<br />
98. Nella molteplicità e varietà degli uffici, sono sempre guidati dalla fede che li<br />
introduce nella conoscenza della amorosa volontà del Padre.<br />
Sanno che ogni lavoro, anche se non appariscente all'occhio umano, non sfugge però<br />
allo sguardo di Dio che vede nel segreto (cfr. Mt 6,18).<br />
99. Ricordano che il loro impegno di cristiani, che vogliono seguire più da vicino Cristo<br />
per andare al Padre e giovare ai fratelli, li obbliga al difficile lavoro di vincere l'uomo<br />
vecchio per tenere in servitù il proprio corpo e vivere secondo lo Spirito nella libertà dei<br />
figli di Dio. Accettano perciò con forza e generosità la severità della vita imposta dalla loro<br />
consacrazione.<br />
Questa è la loro costante e necessaria mortificazione secondo l'insegnamento della<br />
Beata Cerioli, che non intese imporre austerità particolari ai sui religiosi, ma abnegazione<br />
della volontà e lavoro continuo (cfr. Gal 5,13-25; Mss 62; Mss 63).<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
29
<strong>Costituzioni</strong><br />
30<br />
Capitolo XI<br />
Uniti a Cristo nella prova<br />
"Non sidio dl ion o per conservdrci id<br />
per sdlvdrci" Cq 15<br />
100. Il Religioso non dimentica che l'infermità lo può mettere in uno stato di difficile<br />
prova spirituale.<br />
Sa perciò conservare la sua fiducia nell'amore del Padre, che non ignora neppure la<br />
caduta di un capello e fa cooperare tutto al bene di coloro che lo amano (cfr. Lc 12,7; Rom<br />
8,28).<br />
101. Ricorda il dovere di ricercare la salute per lavorare nella vigna del Signore, ma sa<br />
pure che la sofferenza configura a Cristo, il quale ha operato la redenzione del mondo nel<br />
dolore.<br />
La malattia, infatti, immette in un servizio più difficile, consentendo ancor più di<br />
colmare nella propria carne, a vantaggio della Chiesa, quanto manca alla passione del<br />
Signore (cfr. Ep 25; Col 1,24).<br />
102. Più gravosa può diventare la condizione di povertà volontaria nella infermità.<br />
Per il religioso allora è venuto il momento di testimoniare il suo distacco dalla realtà<br />
presente e la sua fede nella promessa del Regno.<br />
Sa chiedere la grazia necessaria per accettare lo spogliamento supremo richiesto per<br />
vedere Dio faccia a faccia.<br />
103. La comunità procura di aiutare il religioso anziano o infermo con ogni premura e<br />
affetto affinché nella prova possa sperimentare l'amore dei fratelli.<br />
104. Particolarmente i superiori hanno cura di far sentire all'infermo il sostegno della<br />
comunità per confortarlo e aiutarlo.<br />
Gli sanno essere guida illuminata ed esperta per non far mancare mai il conforto che<br />
il Signore vuole offrire a chi visita con la prova.<br />
Per tempo gli procurano l'amministrazione dei sacramenti, specialmente dell'Unzione<br />
degli infermi e del Viatico.
Capitolo XII<br />
Morire per risorgere con Cristo<br />
"Ld nostrd Coiunità vd crescen o in<br />
Pdrd iso... qudn o consi ero ove S.<br />
Giuseppe li collocdt non posso fdre d ieno<br />
i invi idre ld loro sortet qudntunque ie ne<br />
rincrescd". Ep 31<br />
105. I religiosi non si contristano come coloro che sono nell'ignoranza a riguardo dei<br />
defunti, ma nella certezza che saranno per sempre ne l Signore, si consolano nelle parole<br />
della fede che genera la beata speranza (cfr. 1 Tess 4,13).<br />
106. La morte separa dolorosamente dalla vita terrena, ma non interrompe la<br />
comunione tra i credenti in Cristo, perciò i religiosi si sentono uniti come i confratelli<br />
entrati nella gloria del Signore e quotidianamente ne fanno memoria nella celebrazione<br />
eucaristica, oltre ai suffragi previsti dal Diritto proprio.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
31
<strong>Costituzioni</strong><br />
32<br />
Capitolo XIII<br />
La formazione dei candidati<br />
"Le Cdse i foridzione sono coie un vivdio<br />
nel qudle si coltvdno preziose pidnte<br />
seiindte dlld stessd idno i Dio e dte d<br />
voi d custo iret fdr cresceret fiorire...". D 45<br />
107. Il candidato alla vita religiosa nella <strong>Congregazione</strong> della <strong>Sacra</strong> <strong>Famiglia</strong>, si<br />
prepara a vivere la perfetta testimonianza evangelica, secondo le norme delle presenti<br />
<strong>Costituzioni</strong>, nella famiglia religiosa nata dal carisma della Beata Cerioli, per essere in<br />
grado di portare più pienamente a compimento la sua consacrazione battesimale<br />
mediante la professione dei consigli evangelici (cfr. PC 5).<br />
108. E' compito e premura della <strong>Congregazione</strong> dare a tutti i suoi membri una<br />
formazione umana, religiosa, apostolica in tutto rispondente ai fini che essa si prefigge e<br />
tale da contribuire al pieno e armonioso sviluppo della personalità del candidato (cfr. can.<br />
659/1; LG 46).<br />
109. Una solida formazione religiosa infatti presuppone una vigile attenzione e una<br />
cura sapiente dello sviluppo integrale di tutta la personalità nelle sue varie componenti<br />
fisiche, psichiche, affettive, morali e culturali.<br />
Dipende soprattutto dal discernimento degli educatori e dei superiori prevenire<br />
danni esiziali alla persona e alla <strong>Congregazione</strong>, evitando errori in tale campo (cfr. PC 18;<br />
Mss 54).<br />
110. La preparazione alla vita religiosa esige una profonda conoscenza e un amore<br />
vivo della Parola di Dio, particolarmente del Vangelo.<br />
Compimento infatti di ogni formazione cristiana è la "pienezza in Cristo", cui si può<br />
pervenire solo attraverso la conoscenza del mistero di amore del Padre rivelatosi in Gesù,<br />
Salvatore dell'uomo. Essa porta all'amore del Signore, necessario ad una scelta<br />
consapevole, libera, gioiosa per Lui (cfr. Mss 73).<br />
111. L'azione educativa in <strong>Congregazione</strong> deve portare il candidato a sentirsi e a<br />
divenire progressivamente il primo artefice della propria formazione.
Essa non deve straniarlo dalla comunità umana, ma aiutarlo invece a maturare,<br />
secondo il Vangelo e il carisma proprio della Beata Cerioli, sensibilità e disponibilità verso<br />
tutti gli uomini, particolarmente i più poveri e più bisognosi (cfr. PC 18).<br />
112. Poiché la condizione per la crescita umana e soprannaturale del religioso è la<br />
piena adesione personale a tutti i valori della vita religiosa, la formazione mira anche a far<br />
maturare nel candidato l'amore alla vita comunitaria e il senso di appartenenza<br />
all'Istituto, sua nuova e vera famiglia.<br />
113. Quando se ne ravvisa l'utilità per una conoscenza più sicura e per un aiuto più<br />
efficace per la formazione del candidato, si fa ricorso all'aiuto delle scienze umane e alla<br />
collaborazione di esperti qualificati, nel doveroso rispetto di tutti i diritti degli interessati.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
33
<strong>Costituzioni</strong><br />
34<br />
Capitolo XIV<br />
Gli educatori<br />
“Std d voi foridrli secon o il nostro spirito"<br />
Ep 178<br />
114. La scelta e la preparazione degli educatori deve essere la preoccupazione più<br />
viva della <strong>Congregazione</strong>. Essi sono scelti dal Superiore Maggiore tra i religiosi di voti<br />
perpetui più idonei e meglio preparati, perché alla loro capacità e alla loro virtù è affidato<br />
sommamente il conseguimento di una adeguata formazione (cfr. PC 18; OT 5).<br />
115. Sull'esempio del Divino Maestro, che cominciò prima a fare e poi a insegnare, gli<br />
educatori sono innanzitutto vivi testimoni della fede mediante l'esempio di una vita<br />
religiosa autenticamente evangelica.<br />
Ricordando che la loro azione è soprattutto di collaborazione con la grazia misteriosa<br />
dello Spirito, sono perseveranti nell'impetrarla e vigili nell'assecondarla (cfr. At 1,1; 1 Cor<br />
3,6).<br />
116. I religiosi chiamati all'arduo compito della formazione dei candidati, nel<br />
rapporto educativo, sanno anche valutare adeguatamente i valori umani dell'amicizia,<br />
della fiducia, del rispetto della personalità degli altri allo scopo di favorire confidenza e<br />
docilità. Essi sono sempre e in tutto attenti al rispetto dovuto alla coscienza e alla libertà<br />
di ogni persona (cfr. Mss 63).<br />
117. Per assicurare unità e continuità di indirizzo, indispensabili all'efficacia<br />
dell'azione educativa, i vari responsabili devono lavorare in unità di intenti, nella fedeltà al<br />
progetto di formazione stabilito dalla <strong>Congregazione</strong> e sotto la guida premurosa del<br />
Superiore Generale, responsabile ultimo della formazione dei candidati.<br />
A lui tutti devono rendere conto dell'andamento generale e dei singoli (cfr. D 80).
Capitolo XV<br />
Postulato<br />
"Append uno entrd in Congregdzione non<br />
dssoggetdtelo su ito dlle regole e dlle<br />
prove el Novizidto" Mss 72<br />
118. Il Postulato è il periodo che precede il noviziato e dispone gli aspiranti ad<br />
entrarvi con maggiore consapevolezza.<br />
La sua durata è in dipendenza anche della necessità da parte dei superiori di<br />
conoscere il candidato, quando non provenga dalle case di formazione della<br />
<strong>Congregazione</strong>.<br />
119. Durante questo periodo si dovrà in particolare accettare che il candidato dia<br />
affidamento dal punto di vista umano e religioso per la successiva formazione.<br />
120. Il postulante, accettato dal Superiore Maggiore, è affidato alle particolari cure di<br />
un religioso esperto e dimora in una casa della <strong>Congregazione</strong>, fuori dalla comunità del<br />
noviziato.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
35
<strong>Costituzioni</strong><br />
36<br />
Capitolo XVI<br />
Noviziato<br />
"Io vorrei il novizidto rigoroso e severo. Non<br />
teiete: ciò fdrà ritrdre solo chi non è<br />
chididto. Il novizidto è coie il crogiolo per<br />
l'oro: se è vero iventd più ello e lucente...<br />
Non preten ete però tuto in und voltd. Ci<br />
vuole teipot ordzionet pdzienzdt<br />
perseverdnzdt feriezzd". D 46<br />
121. Il noviziato è il tempo privilegiato di iniziazione teorica ed esistenziale alla vita<br />
della <strong>Congregazione</strong>.<br />
Per i superiori è il tempo della verifica delle attitudini del candidato ad assumere le<br />
responsabilità della vita religiosa (cfr. can.646; Mss 75).<br />
122. Scopo del noviziato è di formare la mente ed il cuore dell'aspirante alle esigenze<br />
radicali del Vangelo e al carisma della <strong>Congregazione</strong>.<br />
Pertanto esso si propone di far conoscere e vivere al novizio nello spirito delle<br />
<strong>Costituzioni</strong>:<br />
- la sequela di Cristo mediante l'avvio alla pratica dei Consigli Evangelici di castità,<br />
povertà, obbedienza;<br />
- il filiale e fiducioso abbandono al Padre secondo la volontà e l'esempio stesso della<br />
Fondatrice;<br />
- le esigenze del primato della dimensione contemplativa anche nella vita religiosa<br />
apostolica;<br />
- il valore della figura e dell'insegnamento della Fondatrice e tutto il patrimonio<br />
spirituale e storico della sua Opera;<br />
- lo spirito di famiglia da vivere nella fraternità della vita comune;<br />
- l'impegno ascetico e l'austerità di vita per conseguire la totale dedizione di sé a Dio<br />
e al prossimo (cfr. D 48; Mss 76; PC 2/b; Ep 133).
123. Esso pertanto comporta da parte del novizio e della <strong>Congregazione</strong> un lavoro<br />
decisivo per conoscere e maturare la vocazione.<br />
Esige dal candidato il difficile impegno di conversione profonda di tutta la propria<br />
vita, secondo l'invito di Cristo ad abbandonare tutto per seguirlo più da vicino.<br />
Richiede a tutta la <strong>Congregazione</strong> di presentarsi ai suoi aspiranti come modello<br />
convincente di vita evangelica (cfr. Mss 73; Mc 8,34; can. 652/4).<br />
124. L'erezione della casa del noviziato, la sua soppressione o il trasferimento della<br />
sede sono fatti mediante un Decreto scritto del Superiore Generale con il consenso del<br />
suo Consiglio.<br />
125. Per la validità del noviziato si richiedono la permanenza nella casa designata e la<br />
convivenza di dodici mesi nella comunità del noviziato.<br />
Tuttavia il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio in casi particolari e a<br />
modo di eccezione può concedere a un candidato di fare il noviziato in un altra casa<br />
dell'Istituto sotto la guida di un religioso provato che faccia le veci del Maestro dei novizi.<br />
L'assenza continua o interrotta che superi complessivamente i tre mesi rende<br />
invalido il noviziato.<br />
L'assenza che superi i quindici giorni deve essere supplita.<br />
Il Superiore Maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati<br />
periodi di tempo, dimori in altra casa della <strong>Congregazione</strong> da lui designata (cfr. can 648/1;<br />
can.647/2; can.647/3).<br />
126. Nel rispetto delle norme del diritto universale e particolare, spetta al Superiore<br />
Maggiore con il consenso del suo Consiglio ammettere al noviziato, alla prima<br />
professione, alla rinnovazione dei voti e alla professione perpetua.<br />
Può ricevere la professione temporanea o perpetua il Superiore Maggiore o il<br />
confratello da lui delegato.<br />
Il rito della professione si celebrerà secondo il rituale della <strong>Congregazione</strong>.<br />
127. Oltre ai requisiti stabiliti dal Diritto Comune, il Direttorio prevede le condizioni<br />
per la validità della prima professione le modalità di rinnovazione e la validità della<br />
professione perpetua (cfr. can. 656; can. 658).<br />
128. Poiché la <strong>Congregazione</strong> persegue, secondo la sua stessa natura, finalità<br />
caritative e apostoliche, è suo dovere farle conoscere ai novizi e avviarli progressivamente<br />
verso tali compiti.<br />
Quando se ne intraveda l'utilità, si possono introdurre, in aggiunta all'anno canonico<br />
di noviziato, periodi di esercitazioni apostoliche, da effettuare anche fuori della comunità<br />
del noviziato, senza tuttavia che l'intero periodo superi i due anni (cfr. can.648; can.<br />
648/2; can.648/3).<br />
129. L'ingresso in noviziato deve essere preceduto dagli esercizi spirituali dà inizio alla<br />
vita del candidato in <strong>Congregazione</strong>.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
37
<strong>Costituzioni</strong><br />
38<br />
Il noviziato si conclude con la prima professione temporanea per chi vi è ammesso o<br />
con la dimissione, scaduto inutilmente il tempo consentito.<br />
Anche la professione deve essere preceduta dagli esercizi spirituali.<br />
Con essa i religiosi, per ministero della Chiesa, sono consacrati a Dio e sono<br />
incorporati alla <strong>Congregazione</strong>, loro nuova famiglia con tutti i doveri e diritti a termine<br />
delle <strong>Costituzioni</strong> e del Diritto universale (cfr. can.653/2, can.654).
Capitolo XVII<br />
Il maestro dei novizi<br />
"Il Mdestro è coie il cdndle dl qudle sdrà<br />
trdsfuso lo spirito ell'Isttuto" Mss 41<br />
130. L'ufficio di maestro dei novizi è di fondamentale importanza, poiché l'efficacia<br />
della formazione dipende massimamente dal valore dei formatori.<br />
Perciò il maestro, scelto dal Superiore Generale col consenso del suo consiglio tra i<br />
professi di voti perpetui, deve essere un religioso di intensa vita spirituale, culturalmente<br />
preparato, in tutto idoneo all'arduo compito di discernimento e di cura delle vocazioni a<br />
lui affidate (cfr. can 651/1, D 45).<br />
131. Unicamente al maestro è riservata la direzione dei novizi.<br />
Anche se gli vengono dati altri aiutanti, tutti devono a lui sottostare per quanto<br />
riguarda la guida e l'orientamento del noviziato (cfr. can.650/1, can.651/2).<br />
132. Il maestro dei novizi, pienamente informato al carisma dell'Istituto, persegue<br />
con dedizione e amore tutti gli intenti che la <strong>Congregazione</strong> e la Chiesa si prefiggono col<br />
mandato affidatogli.<br />
Adempie il suo compito alle dipendenze del Superiore Generale nella fedeltà al<br />
progetto formativo in vigore nella <strong>Congregazione</strong> (cfr. can.650/1).<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
39
<strong>Costituzioni</strong><br />
40<br />
Capitolo XVIII<br />
Juniorato<br />
"Fdte en coipren ere d essi l'iipegno<br />
che si sono dssunt con l'entrdre in questd<br />
sdntd operd". Ep 184<br />
133. Lo juniorato è il periodo di formazione che va dalla prima emissione dei voti<br />
annuali alla Professione Perpetua. La professione temporanea ha la durata di tre anni.<br />
134. In tale periodo i professi di voti temporanei proseguono in modo completo e<br />
armonico la formazione intrapresa nel noviziato.<br />
Curano in modo sistematico la preparazione umana, culturale, apostolica,<br />
professionale secondo il progetto formativo della <strong>Congregazione</strong> e gli studi ecclesiastici<br />
per i chierici, per rendersi in tutto idonei ai compiti della loro vocazione (cfr. PC 18).<br />
135. Soprattutto perseguono quella maturità umana e soprannaturale che consenta<br />
loro di fare l'oblazione definitiva a Dio e ai fratelli di tutta la propria vita, in piena<br />
consapevolezza e totale libertà, per viverla poi in gioia e pienezza.<br />
Hanno sempre ben presente che il fine ultimo verso il quale deve tendere il loro<br />
impegno e l'aiuto offerto dagli ordinamenti della vita religiosa, è il conseguimento della<br />
perfetta carità, secondo l'insegnamento del Maestro Divino (cfr. PC 1).
Capitolo XIX<br />
La formazione permanente<br />
"In questd iipresd non ci vuole und virtù<br />
fidccdt né und volontà e ole. Md un diore<br />
grdn et und volontà ferid e perseverdnte.<br />
Perché questo non è un ldvoro i un giornot<br />
né i un ieset né i un dnnot id i tutd ld<br />
vitd". D 58<br />
136. L'adeguato rinnovamento e il costante aggiornamento della vita religiosa,<br />
richiesti dalla Chiesa del tempo presente, non possono essere pensati come avvenuti una<br />
volta per tutte.<br />
Essi devono essere invece attuati continuamente attraverso il fervore dei singoli<br />
religiosi, la sollecitudine dei superiori, le decisioni dei Capitoli.<br />
Il modo più adeguato per mantenere i religiosi, le comunità e l'intera <strong>Congregazione</strong><br />
in questa tensione di rinnovamento è dato dall'impegno di formazione permanente (cfr.<br />
PC 4).<br />
137. Per formazione permanente del religioso-apostolo si intende l'irrinunciabile<br />
impegno personale a conservare, riformare, approfondire la propria identità vocazionale<br />
davanti a Dio, a se stessi, alla comunità, agli avvenimenti.<br />
138. Ogni religioso deve sentire la ineludibile responsabilità personale di acquisire,<br />
prima, una solida preparazione di base attraverso il tirocinio di formazione, poi, di<br />
impegnarsi in un costante aggiornamento culturale e professionale.<br />
Per il fatto che la ricchezza di un Istituto è tutta nei suoi membri e la sua efficacia<br />
operativa dipende molto dalla adeguatezza della loro preparazione, i superiori sappiano<br />
anteporre le esigenze della formazione a qualsiasi altra necessità, fornendo ai membri il<br />
tempo e i mezzi (cfr. PC 18/c; can. 661).<br />
139. Anche la comunità e la <strong>Congregazione</strong> nel suo insieme devono sentire l'esigenza<br />
di porsi in stato di formazione permanente, mediante l'impegno di conservare, discernere<br />
ed esprimere continuamente il proprio carisma nelle situazioni concrete in cui sono<br />
chiamate a vivere e operare, sempre attente a cogliere i segni dei tempi.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
41
<strong>Costituzioni</strong><br />
42<br />
Capitolo XX<br />
Separazione dalla <strong>Congregazione</strong><br />
"E seipre d lo drsi chiunque è pronto d<br />
ldscidre un genere i vitd d cui non è<br />
chididto dl Signore". Mss 76<br />
"Non ldscidtevi rincrescere d licenzidre un<br />
soggeto ogni qudl voltd non lo trovidte<br />
d dto... Non fdte eccezioni". Mss75<br />
140. Il religioso non sia facile a togliersi dalla sua strada, neppure per il pensiero di<br />
una più perfetta.<br />
Sempre si deve temere di essere rimproverati di avere iniziato a costruire senza<br />
essere stati capaci di portare a termine.<br />
Chi pone mano all'aratro e si volta indietro, non è degno del Regno dei Cieli (cfr. Lc<br />
14,28; Lc 9,62).<br />
141. Quando uno tuttavia, dopo lunga preghiera e attento consiglio, giudica nel<br />
Signore che è diverso il posto assegnatogli nella Chiesa, con perfetta serenità segua la sua<br />
vera vocazione.<br />
Non ha importanza la diversità dell'ufficio, quando si resta nella casa del Padre.<br />
142. Un religioso può essere giudicato inadatto a rimanere nella <strong>Congregazione</strong><br />
perché la sua presenza nuoce alla comunità.<br />
Si deve allora ricordare che una famiglia non allontana se non colui che già si posto<br />
fuori da sé e non vuole ristabilire i legami che lui stesso per primo ha infranto.<br />
143. I superiori ricordano che la misericordia deve sempre sovrabbondare sulla<br />
giustizia tra i figli di Dio, sono perciò benevoli e longanimi.<br />
Offrono all'interessato ogni possibilità di giustificazione e di ravvedimento; sono in<br />
tutto rispettosi delle disposizioni del diritto universale in tutti i vari casi di separazione<br />
dalla <strong>Congregazione</strong>. Non si deve permettere però che, per debolezza, il male di uno<br />
diventi il male di molti (cfr. can. 684ss; Mss 76).<br />
144. Nessuno voglia giudicare il fratello che ha abbandonato la famiglia religiosa.
È bene invece che ognuno si chieda da parte sua, se ha fatto tutto quello che gli era<br />
possibile perché la rottura non avvenisse.<br />
145. Con la permanenza in <strong>Congregazione</strong> non si acquisiscono i diritti.<br />
I Superiori fanno quanto la carità evangelica e l'equità richiedono per consentire un<br />
conveniente reinserimento nella vita civile a chi esce dalla <strong>Congregazione</strong> (cfr. can. 702).<br />
146. I voti, da parte della <strong>Congregazione</strong>, cessano dal momento che per qualsiasi<br />
motivo il religioso si separa dalla <strong>Congregazione</strong>.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
43
<strong>Costituzioni</strong><br />
44<br />
Capitolo XXI<br />
Uniti nella carità<br />
"Ve o il ene che viene dll'unione e dlld<br />
frdtelldnzd. E che fruto ne ri on d dlld<br />
Cdsd.<br />
E che pdce vi regnd". Ep 143<br />
"Troverdnno ld pdcet l'unionet ld frdtelldnzd<br />
solo nelld ipen enzd dl loro Superiore". Ep<br />
178<br />
147. Il carisma dell'autorità obbliga a porsi in interiore ascolto dalla voce dello Spirito<br />
per discernere in tutto il disegno di Dio.<br />
Infatti, solo nel pieno rispetto dei doni di natura e di grazia dei fratelli, può essere<br />
loro offerto con soavità e fermezza il prezioso servizio dell'autorità per la ricerca e la<br />
accettazione della volontà del Signore.<br />
Per poter rendere questo servizio, indispensabile a promuovere l'unità dei fratelli, i<br />
superiori considerano come loro primo e insostituibile compito nella comunità, l'aiuto alla<br />
crescita spirituale dei religiosi e alla promozione della loro comunione di amore (cfr. ET<br />
25; Ep 121; Ep 129; Mt 20,25-27; Ep 133).<br />
148. " I superiori, dovendo un giorno rendere conto a Dio delle anime che sono loro<br />
affidate, docili alla volontà di Dio nel compimento del loro dovere, esercitano l'autorità in<br />
spirito di servizio verso i fratelli, in modo di esprimere la carità con cui Dio li ama.<br />
Li reggano come figli di Dio nel rispetto della persona umana, facendo si che la loro<br />
soggezione sia volontaria...<br />
Li guidino in maniera tale che essi, nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere<br />
iniziative, cooperino con obbedienza attiva e responsabile, pur rimanendo ferma la loro<br />
autorità nel decidere ciò che si deve fare" (cfr. Eb 13,17; Ep 25; PC 14).<br />
149. Sia assicurata un'ampia partecipazione di tutti nella ricerca dei fini e dei metodi<br />
del lavoro comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Così sarà sollecita l'iniziativa personale, saranno utilizzati i doni di ciascuno e tutti<br />
potranno maturare il senso di responsabilità.<br />
150. La <strong>Congregazione</strong> è governata in modo ordinario dal Superiore Generale<br />
coll'aiuto del suo Consiglio; in modo straordinario dal Capitolo Generale secondo le<br />
presenti <strong>Costituzioni</strong> e il Diritto Universale.<br />
Per quanto concerne gli atti collegiali valgono le disposizioni del can. 119 a meno che<br />
sia disposto diversamente dalle <strong>Costituzioni</strong> (cfr. can. 119/1-2).<br />
151. I religiosi di professione perpetua godono di voce attiva e passiva a termine delle<br />
<strong>Costituzioni</strong>.<br />
I religiosi di voti temporanei godono di voce attiva e, nelle elezioni per la Consulta e il<br />
Capitolo, anche di voce passiva.<br />
152. Quando il bene della <strong>Congregazione</strong> l'esige, qualsiasi religioso può cessare dal<br />
suo incarico di governo, a giudizio del Superiore Generale col voto deliberativo del suo<br />
Consiglio, ad eccezione degli eletti dal Capitolo per i quali si osservano le norme indicate<br />
nel Direttorio.<br />
I nuovi superiori religiosi eletti o nominati devono emettere la professione di fede.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
45
<strong>Costituzioni</strong><br />
46<br />
Capitolo XXII<br />
Il Capitolo Generale: corresponsabilità<br />
"Il Cdpitolo Generdle si rd und per<br />
idntenere e proiuovere lo spirito elld<br />
Isttuzione". Mss 67<br />
153. Il Capitolo Generale, organo legislativo, elettivo e di governo, nell'ambito delle<br />
<strong>Costituzioni</strong>, detiene collegialmente l'autorità piena e suprema della <strong>Congregazione</strong> col<br />
compito precipuo di tutelarne il patrimonio spirituale e di promuoverne l'aggiornamento.<br />
Esso deve esprimere nella sua preparazione, nella sua composizione e nel suo<br />
svolgimento la partecipazione di tutti i membri per il bene di tutta la <strong>Famiglia</strong> Religiosa<br />
(cfr. can. 631; PC 14/d; can. 633/1).<br />
154. Nella preparazione e nella celebrazione del Capitolo i religiosi si lasciano guidare<br />
nella fede perché esso possa diventare momento privilegiato di grazia per tutta la<br />
<strong>Congregazione</strong>.<br />
Intensificano le loro preghiere personali e comunitarie e restano docili allo Spirito<br />
perché non prevalgano calcoli e interessi troppo umani.<br />
I capitolari assumono le necessarie informazioni e studiano gli argomenti in<br />
discussione per essere in grado di assolvere il loro dovere nella scelta delle persone e<br />
nella soluzione delle questioni.<br />
Attenti tuttavia alle disposizioni del diritto in materia, evitano ogni forma di<br />
sollecitazione di voti per sé o per altri (cfr. can. 626).<br />
155. Le principali attribuzioni del Capitolo sono:<br />
1 - tutelare il patrimonio dell' Istituto;<br />
2 - eleggere il Superiore Generale e i Consiglieri Generali;<br />
3 - legiferare per il bene della <strong>Congregazione</strong>, nell'ambito e nello spirito delle<br />
<strong>Costituzioni</strong>;<br />
4 - aggiornare e integrare il Direttorio;<br />
5 - interpretare ufficialmente le <strong>Costituzioni</strong>;
6 - cambiare articoli delle <strong>Costituzioni</strong>, sempre nel rispetto del loro spirito, mediante<br />
la maggioranza dei due terzi e con la successiva approvazione della Santa Sede;<br />
7 - trattare dei problemi generali di vita religiosa, organizzativa, economica della<br />
<strong>Congregazione</strong>;<br />
8 - erigere, dividere, fondere e sopprimere parti della <strong>Congregazione</strong> (cfr. can. 581;<br />
can. 585).<br />
156. Il Direttorio stabilisce le norme per la preparazione e la procedura del Capitolo<br />
in modo di consentire a tutti l'interessamento dei problemi che devono essere trattati e il<br />
loro conveniente studio.<br />
Le norme di procedura devono garantire il potere supremo del Capitolo, il suo<br />
carattere collegiale, la libertà di espressione e la perfetta uguaglianza di tutti i membri nei<br />
diritti e nei doveri, tenuto conto degli articoli 157 e 158 (cfr. can. 631/2).<br />
157. Il Capitolo è presieduto dal Superiore Generale in carica che lo regola<br />
personalmente o attraverso il Vicario.<br />
Suo compito è di garantire il rispetto della procedura, di dirigere e concludere i<br />
dibattiti. Può presentare nuove proposte da inserire all'ordine del giorno.<br />
158. Il Moderatore, eletto con voto deliberativo dalla Consulta tra i membri di diritto<br />
del Capitolo a termine dell'articolo 193, ha i seguenti compiti con carattere<br />
esclusivamente tecnico e organizzativo:<br />
1 - coadiuva il Superiore generale e il suo Consiglio nella preparazione del Capitolo;<br />
2 - controlla i titoli di legittimità dei capitolari;<br />
3 - presiede la segreteria del Capitolo;<br />
4 - si occupa della organizzazione nello svolgimento del Capitolo;<br />
5 - coadiuva il Presidente nella attuazione del regolamento.<br />
159. La convocazione del Capitolo avviene nel seguente modo:<br />
1 - Il Superiore Generale indice il Capitolo ordinario almeno sei mesi prima della<br />
scadenza del suo mandato.<br />
Per una migliore organizzazione può anticiparne o posticiparne di qualche mese la<br />
data di inizio, col voto deliberativo della Consulta secondo l'art. 193.<br />
2 - Il Superiore Generale col voto deliberativo del Consiglio può convocare il Capitolo<br />
straordinario non elettivo per il bene della <strong>Congregazione</strong>; stabilendone tempo e luogo.<br />
3 - Il Vicario Generale, entro un mese dalla vacanza dell'ufficio di Superiore Generale,<br />
indice il Capitolo elettivo, da celebrarsi entro sei mesi secondo l'art. 175.<br />
160. Partecipano di diritto al Capitolo:<br />
1 - Il Superiore Generale in carica;<br />
2 - Il Superiore Generale che era in carica allo scadere del suo mandato nel sessennio<br />
precedente o dimessosi per malattia;<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
47
<strong>Costituzioni</strong><br />
48<br />
3 - I Consiglieri Generali;<br />
4 - Il Segretario Generale;<br />
5 - L'Economo Generale;<br />
6 - I Provinciali o i Delegati;<br />
7 - I Maestri dei novizi;<br />
8 - I Superiori Locali delle comunità con almeno sei religiosi.<br />
Partecipano invece per elezione:<br />
9 - I Delegati eletti nelle comunità di cui al precedente paragrafo 8, in proporzione di<br />
uno ogni sei religiosi;<br />
10 - Un Superiore Locale e un Delegato eletti tra i religiosi delle altre comunità<br />
raggruppante, possibilmente in ragione della loro vicinanza, fino a formare un numero di<br />
almeno sei religiosi;<br />
11 - Altri eventuali Delegati, eletti con voti residui, uno ogni sei, secondo il criterio<br />
stabilito dal Direttorio.<br />
161. Non potendo un Delegato partecipare al Capitolo per motivi gravi, riconosciuti<br />
validi dal Superiore Generale, sentito il parere del suo Consiglio, vi interverrà a pieno<br />
diritto il suo Vicedelegato.<br />
Parimenti interverrà il Vicedelegato, a lavori del Capitolo già in corso, quando un<br />
Delegato per motivi gravi riconosciuti validi dal Capitolo stesso, dovesse ritirarsi.<br />
In tali casi il Delegato decade dal suo mandato.<br />
162. Al Capitolo i Delegati, pur liberi di esprimere in coscienza il loro voto nelle<br />
elezioni, sono tuttavia obbligati nella trattazione degli argomenti a tener conto degli<br />
orientamenti suggeriti dalle proprie comunità.<br />
163. Al Capitolo possono essere chiamati degli esperti a giudizio della Consulta, del<br />
Consiglio Generale, del Capitolo stesso.<br />
Essi non dovranno essere presenti al momento delle decisioni.
Capitolo XXIII<br />
Il Superiore Generale<br />
"Deve essere per tuu coie ld sorgente<br />
perenne ello spirito proprio e origindrio<br />
ell'Isttuto...poiché Egli è l'dniid elld<br />
Congregdzione". D 79<br />
164. Il Superiore Generale è posto a capo della <strong>Congregazione</strong> primieramente per<br />
conservarne in vigore lo spirito proprio in tutte le Case, in tutte le persone, in tutte le<br />
opere.<br />
Deve essere di carattere fermo e prudente, di spirito retto, onorato di sode virtù e di<br />
esemplare condotta.<br />
Sia ben persuaso dell'importanza del suo ufficio, poiché egli è l'anima della<br />
<strong>Congregazione</strong>.<br />
Dio gliene addossò il carico, a Lui dovrà rendere conto della sua amministrazione.<br />
Preghi e confidi grandemente in Dio, che è sempre pronto con la sua grazia a<br />
soccorrere chi destina a un ufficio importante (cfr. D 79; D 81).<br />
165. Provvede al bene di tutti i religiosi, favorendo in ogni modo la crescita dei singoli<br />
e la costruzione di comunità come autentiche famiglie, secondo la mente della<br />
Fondatrice, perché siano, nella Chiesa e nel mondo, segno di strumento di profonda<br />
unione con Dio nella unità di tutti in Cristo.<br />
Promuove l'amore fraterno, lo zelo apostolico e lo sviluppo delle opere perché ogni<br />
religioso nel suo servizio comunichi, nella gioia della propria vocazione, il mistero di<br />
amore nel Padre (cfr. Mss 67).<br />
166. Rappresenta l'intera <strong>Congregazione</strong> e ne dirige il governo e l'amministrazione.<br />
Ha potestà ecclesiastica di regime per il foro interno ed esterno su tutti i singoli<br />
religiosi e sulle case.<br />
La esercita in collaborazione del Consiglio Generale e la Consulta, a norma delle<br />
<strong>Costituzioni</strong> e del Diritto Universale.<br />
Di diritto ha la presidenza di tutte le commissioni, ad eccezione di quelle precapitolari<br />
(cfr. can. 596/2; can. 118; can. 622).<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
49
<strong>Costituzioni</strong><br />
50<br />
167. All'ufficio di Superiore Generale viene eletto un religioso sacerdote, di almeno<br />
dieci anni di professione perpetua, idoneo alla gravità del compito.<br />
La sua votazione richiede la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti sino al<br />
terzo scrutinio.<br />
Nel quarto scrutinio, eccetto il caso dell'articolo 168 capoverso 2, la votazione è a<br />
maggioranza assoluta e deve essere ristretta ai soli due candidati che nel terzo scrutinio<br />
abbiano riportato il maggior numero dei consensi. In caso di parità, prevale il più anziano<br />
di religione e, non bastando, il più anziano di età.<br />
L'eletto emette la professione di fede davanti all'Assemblea capitolare che lo ha<br />
espresso (cfr. can. 623; can. 119; can. 833/8).<br />
168. Il Superiore Generale resta in carica sei anni e può essere rieletto per almeno un<br />
sessennio consecutivo.<br />
Eccezionalmente può essere rieletto per un terzo sessennio consecutivo, purché sia<br />
votato da almeno due terzi dei capitolari presenti.<br />
169. Il Superiore Generale, essendo il vincolo di unità di tutta la <strong>Congregazione</strong>, visita<br />
spesso tutte le comunità e si tiene in costante contatto con i singoli religiosi, ascoltandoli<br />
con benevolenza.<br />
Per potersi dedicare completamente a tale grave compito, non assume altri uffici o<br />
attività che lo distolgano dal suo mandato (cfr. Mss 67; can. 628).<br />
170. Pur avendo autorità su tutti i singoli religiosi, nelle nomine ad uffici e nei<br />
trasferimenti, ascolta paternamente il parere del religioso e delle comunità interessate.<br />
171. E' il Superiore Generale ad esprimere la sollecitudine di tutta la <strong>Congregazione</strong><br />
per i genitori di quei religiosi che si trovassero in particolari difficoltà.<br />
172. La residenza del Superiore Generale è la Casa Generalizia (cfr. can. 629).
Capitolo XXIV<br />
Il Vicario Generale<br />
"Sid un cuor solo col Superiore Generdle<br />
diutdn olo sincerdiente e i cuore col<br />
consiglio e con l'operd". D 82<br />
173. IL Vicario Generale è il primo Consigliere sacerdote eletto. Deve avere almeno<br />
dieci anni di professione perpetua. Appena eletto emette la professione di fede davanti<br />
all'Assemblea Capitolare (cfr. can. 623).<br />
174. Ha potestà ordinaria secondo le <strong>Costituzioni</strong> e il Diritto Universale.<br />
Collabora con lealtà e senso di responsabilità col Superiore Generale nel governo<br />
della <strong>Congregazione</strong>. Può essere incaricato di compiti particolari.<br />
Nei casi di impedimento o di assenza del Superiore Generale o rendendosi vacante<br />
l'ufficio, ne assume i pieni poteri (cfr. can.131/2).<br />
175. In ottemperanza all'art. 159 indice il Capitolo elettivo, da celebrarsi entro sei<br />
mesi dalla vacanza dell'ufficio di Superiore Generale.<br />
Col consenso del Consiglio Generale ne determina la data e il luogo e ne cura la<br />
preparazione.<br />
176. Qualora vanga a mancare il Vicario Generale, gli succede il secondo Consigliere<br />
sacerdote.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
51
<strong>Costituzioni</strong><br />
52<br />
Capitolo XXV<br />
I Consiglieri Generali<br />
"Ben penetrdt dllo spirito ell'Isttuto e<br />
zeldnt nel idntenerlo in vigore sidno per<br />
virtù e regoldre osservdnzd eseipldri di<br />
frdtelli coie li prece ono nell'ufficio". D 82<br />
177. I Consiglieri Generali sono i religiosi di voti Perpetui, Sacerdoti e Fratelli eletti in<br />
aiuto al Superiore Generale costituenti con lui il Consiglio Generale, organo ordinario di<br />
governo di tutta la <strong>Congregazione</strong>.<br />
Il Superiore Generale presiede le sedute del Consiglio e tutti i Consiglieri vi<br />
partecipano con pari doveri e diritti (cfr. can. 627)<br />
178. I Consiglieri, in unità d'intenti col Superiore Generale, cooperano al governo e<br />
alla amministrazione di tutta la <strong>Congregazione</strong> secondo le <strong>Costituzioni</strong> e il Diritto<br />
Universale (cfr. can. 127/3).<br />
179. Danno il loro valido aiuto con il consiglio e il voto per promuovere la vita<br />
religiosa, secondo lo spirito proprio dell'Istituto e le indicazioni della Chiesa, e per favorire<br />
una sollecita soluzione dei problemi più importanti, in attuazione soprattutto del<br />
programma del Capitolo.<br />
180. Il Superiore Generale non solo si avvarrà costantemente della loro<br />
collaborazione, ma dovrà consultarli tutti, quando ne è richiesto il parere.<br />
Negli affari poi più importanti e sempre, quando ne è esigito il consenso, deve<br />
convocare il Consiglio (cfr. can. 127/2).<br />
181. I Consiglieri Generali sono quattro, sono eletti singolarmente dal Capitolo<br />
Generale e durano in carica sino al Capitolo elettivo successivo.<br />
Se non sono già Capitolari, devono essere invitati a partecipare al Capitolo, il quale<br />
nel frattempo prosegue i suoi lavori.<br />
182. Ai Consiglieri non devono essere attribuiti uffici e incarichi non compatibili col<br />
loro mandato.<br />
183. Se l'ufficio di Consigliere rimane vacante, il Consiglio Generale elegge<br />
collegialmente un nuovo Consigliere che rimane in carica sino al prossimo Capitolo.
184. Il Consiglio Generale sia convocato dal Superiore almeno ogni due mesi.<br />
185. Gli argomenti da trattare nel Consiglio Generale sono inseriti in un ordine del<br />
giorno da notificare a tutti gli interessi in tempo utile per il loro studio.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
53
<strong>Costituzioni</strong><br />
54<br />
Capitolo XXVI<br />
Uffici Generali<br />
"Le opere i Dio evono essere fdte<br />
perfetdiente ene" D 15<br />
186. Il Superiore Generale nomina col consenso del suo Consiglio il Segretario<br />
Generale, l'Economo Generale, il Procuratore della <strong>Congregazione</strong>, il Rappresentante<br />
legale.<br />
Questi uffici non sono incompatibili tra loro, né con quello di Consigliere. E'<br />
incompatibile invece l'ufficio di Economo Generale con quello di Vicario.<br />
187. I compiti del Segretario Generale sono:<br />
- redigere gli atti della <strong>Congregazione</strong> compiutamente nelle debite forme;<br />
- compilare l'ordine del giorno e stendere i verbali delle sedute del Consiglio<br />
Generale, cui deve sempre presenziare;<br />
- trasmettere informazioni, disposizioni e atti dovuti, curando ogni incombenza di<br />
segreteria della <strong>Congregazione</strong>.<br />
Egli è anche Notaio e Archivista della <strong>Congregazione</strong>.<br />
188. I compiti dell'Economo Generale sono indicati nel cap. XXXIX sugli<br />
Amministratori. L'Economo Generale partecipa al Consiglio Generale quando si tratta di<br />
amministrazione. In tali casi ha pure diritto di voto, a mano che si giudichi del suo operato<br />
personale.<br />
189. Il Procuratore Generale tratta gli affari della <strong>Congregazione</strong> presso i dicasteri<br />
della Curia Romana per conto e secondo le direttive dei Superiori.<br />
190. Il Rappresentante legale compie gli atti legali richiesti dalle leggi e disposizioni<br />
civili ed opera atto per atto secondo la delega ricevuta.
Capitolo XXVII<br />
La Consulta<br />
“Così coie tdnt e uoni confrdtelli dniidt<br />
d un solo spirito e und sold volontà". Ep<br />
261<br />
191. La Consulta è l'organo ausiliario del governo ordinario della <strong>Congregazione</strong>. E'<br />
convocata a norma del Direttorio.<br />
192. E' costituita dai membri della Curia Generalizia, dai superiori locali, da un<br />
religioso qualificato, eletto di volta in volta, di ogni singola comunità, qualunque sia il<br />
numero dei suoi religiosi.<br />
Tende a far emergere le esigenze generali e quelle delle varie attività della<br />
<strong>Congregazione</strong>, dando indicazioni al Consiglio Generale.<br />
193. Pur essendo organo consultivo, la Consulta tuttavia ha voto deliberativo in tutte<br />
le competenze attribuitele in ordine alla preparazione del Capitolo Generale, anche se<br />
espresse nel Direttorio.<br />
194. Quando è richiesto solo il parere della Consulta, il governo ordinario della<br />
<strong>Congregazione</strong> non è tenuto ad attendere la sua convocazione, a meno di espressa<br />
indicazione contraria.<br />
195. Il Consiglio Generale sceglie gli argomenti da trattare nella Consulta,<br />
comunicandoli alle varie comunità.<br />
Le singole comunità possono presentare al Consiglio la richiesta di inserire nell'ordine<br />
del giorno argomenti di loro interesse.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
55
<strong>Costituzioni</strong><br />
56<br />
Capitolo XXVIII<br />
Il Superiore Locale e il suo consiglio<br />
"Il Superiore eve essere lo specchio elld<br />
Cdsd e ld regold vivd ei Religiosi". Mss 27<br />
196. Le singole case sono governate dal Superiore locale assistito dal suo Consiglio.<br />
197. La comunità locale è la famiglia religiosa in cui i confratelli, mediante le loro<br />
capacità umane, religiose, operative realizzano le finalità della vita religiosa, esprimendo il<br />
carisma proprio della <strong>Congregazione</strong>.<br />
I religiosi, sostenuti dalla vigile e pastorale cura del Superiore, con costante impegno<br />
e con responsabilità, creano una comunità dove ciascuno trovi l'ambiente favorevole al<br />
conseguimento della perfezione evangelica (cfr. can.618).<br />
198. Il Superiore è la persona attorno alla quale si deve formare l'unità profonda ed<br />
intima di tutta la comunità religiosa.<br />
Egli perciò, sull'esempio di Cristo verso i suoi discepoli, è posto a capo della comunità<br />
per provvedere, in modo preminente, al bene spirituale di tutti i singoli religiosi.<br />
In spirito di servizio ed in unione con i confratelli, a lui affidati, opera per costruire<br />
una vera famiglia, come comunità di amore, sul modello di quella di Nazaret, nella quale<br />
si cerchi e si ami Dio (cfr. can. 619; Ep 133).<br />
199. "Le parole di Gesù - chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua -<br />
dette a tutti gli uomini, sono particolarmente rivolte a voi, Superiori miei carissimi, a voi<br />
che oltre alla vostra croce dovete portare quella dei religiosi a voi affidati, i quali dovete<br />
guidare e condurre per il sentiero della perfezione più coll'esempio che con le parole, più<br />
con le opere che con i consigli, più con la pazienza che con l'autorità" (cfr. Mc 8,34; D 97).<br />
200. Il Superiore locale è un religioso sacerdote di almeno cinque anni di professione<br />
Perpetua nominato dal Superiore Generale col voto deliberativo del suo Consiglio, previa<br />
un'opportuna consultazione. Egli dura in carica sei anni con possibilità di riconferma per<br />
un secondo sessennio. Può essere nominato ancora per un terzo sessennio, senza<br />
interruzione, solo in altra casa (cfr. can.623; can. 625/3; can. 634/1-2).<br />
201. Al momento di assumere l'ufficio di Superiore deve emettere la professione di<br />
fede davanti al Superiore Maggiore o a un suo Delegato alla presenza della sua comunità.
Riceve autorità di governare e amministrare la sua casa a norma delle <strong>Costituzioni</strong> e<br />
del Diritto Universale. Esercita la sua autorità in collaborazione col Consiglio della casa<br />
(cfr. can.617).<br />
202. Promuove iniziative, cura l'assegnazione degli uffici, coordina le attività.<br />
Favorisce gli incontri coi religiosi della comunità, sia singolarmente che<br />
comunitariamente.<br />
Studia in collaborazione con i confratelli i problemi e ricerca insieme, in un clima di<br />
mutua confidenza e di dialogo, la volontà di Dio, pur rimanendo ferma la sua autorità di<br />
decidere.<br />
Con una certa frequenza convoca i religiosi per trattare di vita comunitaria e<br />
apostolica. Promuove gli incontri fraterni anche con i religiosi di altre comunità (cfr. Ep<br />
119/120; Mss 53).<br />
203. Quale primo responsabile della comunità e delle sue opere di fronte alla<br />
<strong>Congregazione</strong>, alla Chiesa, alla società civile, è suo compito anche vigilare perché siano<br />
osservati gli ordinamenti religiosi, le norme canoniche e civili, le disposizioni delle<br />
competenti Autorità e del Consiglio locale.<br />
204. Il Superiore è coadiuvato dal Consiglio della casa, che è formato da almeno due<br />
Consiglieri, nominati dal Superiore Generale, previa opportuna consultazione.<br />
L'Economo e i direttori d'opera fanno parte di diritto del Consiglio locale.<br />
I Consiglieri possono essere incaricati della amministrazione e della direzione di<br />
opere. Nelle case piccole tutti fanno da Consiglieri locali.<br />
205. Il Superiore è tenuto a consultare il Consiglio locale nel governo e<br />
nell'amministrazione della Casa.<br />
Negli affari, per i quali si richiede il consenso del Consiglio Generale, deve stare alla<br />
comune decisione.<br />
Il Consiglio deve essere riunito almeno ogni due mesi per esaminare le relazioni<br />
dell'Economo e dei vari Direttori d'opera e tutte le volte che il Superiore deve compiere<br />
atti importanti di governo.<br />
206. Tra i componenti il Consiglio, il Superiore Generale nomina il Vicario, che ha la<br />
funzione di Vicesuperiore.<br />
Il Vicesuperiore ha l'autorità che gli conferiscono le <strong>Costituzioni</strong> e il Diritto Universale.<br />
Sostituisce il Superiore in sua assenza, esercitandone l'autorità secondo la sua mente<br />
e la sua volontà.<br />
207. Tra i vari uffici esistenti in una comunità può esserci quello di Direttore d'opera.<br />
Il Direttore è un religioso nominato da Superiore Generale con il consenso del suo<br />
Consiglio e preposto alla direzione di un'attività ritenuta particolarmente qualificata.<br />
Egli opera con i poteri stabiliti dal Consiglio Generale ed è responsabile di fronte al<br />
Superiore locale dell'andamento generale dell'attività che presiede.<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
57
<strong>Costituzioni</strong><br />
58<br />
208. Compito dei Direttori è di dirigere responsabilmente in comunione con il proprio<br />
Superiore Locale, nell'ambito della comunità, i loro uffici.<br />
I Direttori potranno essere invitati a partecipare a sedute della Consulta, interessanti<br />
la loro specifica attività.
Capitolo XXIX<br />
Gli Amministratori<br />
"Per voi è i streto overe l'dten ervi per<br />
vdntdggio ei poveri". Mr 312<br />
209. "Fanno opera altamente evangelica coloro che curano le attività dell'ordine<br />
temporale come compito proprio e che in esso, guidati dalla luce del Vangelo e del<br />
pensiero della Chiesa e mossi dalla carità cristiana, operano direttamente e in modo<br />
concreto, secondo la specifica competenza, cercando dappertutto e in ogni cosa la<br />
giustizia del Regno di Dio" (cfr. AAS).<br />
210. Chi in <strong>Congregazione</strong> è chiamato al sevizio nell'ufficio di amministratore, lo<br />
assolve nello spirito della Fondatrice che, eleggendo S. Giuseppe come economo di tutto<br />
l'Istituto, ricordava ai suoi la necessità della fede anche nella conduzione dei negozi umani<br />
e, chiedendo massima oculatezza nell'uso dei beni, intendevo solo accrescere il servizio<br />
della carità.<br />
Particolarmente attento alla necessità di testimoniare lo spirito evangelico delle sue<br />
comunità, rispetta in tutto i doveri della giustizia sociale verso i prestatori d'opera ed è<br />
esempio di equità con tutti in ogni circostanza (cfr. Ep 384; Mss 52; Mr 313).<br />
211. I beni della <strong>Congregazione</strong>, come patrimonio dei poveri, sono beni ecclesiastici,<br />
perciò si osservino fedelmente le prescrizioni canoniche nella loro accettazione, nella<br />
alienazione, nella concessione dei prestiti, nel contrarre debiti o altre obbligazioni.<br />
Si tengano presenti le leggi civili delle nazioni in cui si opera perché tutti gli atti<br />
amministrativi siano eseguiti secondo giuste procedure e conseguano gli effetti giuridici<br />
voluti (cfr. Mr 316).<br />
212. Il base all'art. 40, non le singole case, ma solo la <strong>Congregazione</strong> ha titolo a<br />
possedere, acquistare, amministrare e alienare i beni temporali immobili e mobili e gli<br />
oggetti di valore, a norma del diritto comune e delle <strong>Costituzioni</strong>, fermo restando l'art.<br />
218.<br />
Solo il Consiglio Generale decide i relativi atti di proprietà con acquisti, alienazioni,<br />
ipoteche, locazioni e qualsiasi altra obbligazione (cfr. Mss 68; can. 638).<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
59
<strong>Costituzioni</strong><br />
60<br />
213. Per erigere una casa dell'Istituto oltre a quanto è prescritto nel diritto comune si<br />
richiede il consenso del Consiglio Generale e la garanzia di una certa continuità assicurata<br />
soprattutto dal numero dei membri della comunità.<br />
Per sopprimerla, invece è necessario il consenso del Consiglio Generale nel rispetto di<br />
quanto è prescritto nel diritto universale (cfr. can. 609/1; can. 616/1).<br />
214. Per la validità delle alienazioni o di qualunque altro atto da cui potrebbe<br />
derivare un detrimento alla situazione patrimoniale, si richiede sempre l'autorizzazione<br />
scritta del Superiore Generale ottenuto il consenso del suo Consiglio.<br />
Se l'atto amministrativo supera la somma fissata dalla S. Sede per le singole regioni o<br />
concerne donazioni votive fatte alla Chiesa o cose preziose per valore artistico e storico, si<br />
richiede anche la licenza della stessa S. Sede (cfr. can. 638/3).<br />
215. Il Consiglio Generale, dovendo intervenire nella imposizione di contributi<br />
straordinari, nella variazione delle disposizioni capitolari in ordine ai contributi ordinari e<br />
alla cifra consentita ai Consigli locali per le spese di amministrazione straordinaria,<br />
consulti collegialmente i Superiori e gli Economi delle Case.<br />
216. Nella <strong>Congregazione</strong> ci sia l'Economo Generale e nelle singole Case l'Economo<br />
Locale, possibilmente distinto dal Superiore della Casa, i quali amministrano i beni a<br />
norma delle <strong>Costituzioni</strong> e del Diritto universale, in spirito di servizio dell'intera comunità,<br />
sotto la direzione dei rispettivi Superiori (cfr. can. 636/1).<br />
217. L'Economo Generale adempie ai seguenti principali compiti:<br />
1 - amministra i beni della Casa Generalizia e ne cura le operazioni contabili;<br />
2 - procede alle operazioni di cui all'art. 212 relative ai beni di tutta la <strong>Congregazione</strong>,<br />
redigendone gli atti secondo le disposizioni canoniche e civili e provvedendo alla loro<br />
archiviazione;<br />
3 - compila annualmente per il Consiglio Generale e, al termine del sessennio per il<br />
Capitolo, il bilancio riassuntivo generale risultante dalle amministrazioni delle singole<br />
Case;<br />
4 - vigila sulla esecuzione delle disposizioni del Consiglio Generale relativo alla<br />
amministrazione (cfr. can. 636/2).<br />
218. I Superiori Locali col loro Consiglio sono responsabili dell'amministrazione e della<br />
cura dei beni immobili e mobili delle singole Case, fatto salvo il disposto dell'art. 212.<br />
Per atti di amministrazione straordinaria che eccedono la cifra consentita dalle<br />
disposizioni del Direttorio e per contrarre debiti, assumere obbligazioni economiche,<br />
concedere prestiti ad estranei devo ricorrere al consenso del Consiglio Generale, tenuto<br />
conto dell'art. 205 cap. 2.<br />
219. L'Economo locale presenta al Consiglio della Casa, a termine dell'art. 205 cap. 3,<br />
la relazione economica e i registri per la revisione e la firma.<br />
Annualmente prepara il bilancio consuntivo da inviare, dopo l'approvazione e la firma<br />
del Consiglio, all'Economo Generale per le sue competenze.
Ne cura l'archiviazione, quando gli viene restituito dopo l'approvazione del Consiglio<br />
Generale (cfr. can. 636/2).<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
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<strong>Costituzioni</strong><br />
62<br />
Capitolo XXX<br />
Valore morale delle <strong>Costituzioni</strong><br />
220. Le <strong>Costituzioni</strong> della <strong>Congregazione</strong> sono un preciso ordinamento spirituale e<br />
giuridico.<br />
Non comportano speciali obblighi morali, oltre a quelli derivanti dai tre voti e dalle<br />
leggi di Dio e della Chiesa, tuttavia i religiosi procurano di avere grande stima e rispetto di<br />
esse perché garantiscono la conformità all'ideale evangelico e la fedeltà allo spirito della<br />
Fondatrice.<br />
L'osservanza delle <strong>Costituzioni</strong> è quindi per ogni confratello un dovere che scaturisce<br />
dalla propria consacrazione; pertanto egli non sia facile a chiedere dispense, né il<br />
Superiore a concederle.<br />
Il Superiore Generale per l'intera <strong>Congregazione</strong>, gli altri Superiori nell'ambito delle<br />
loro competenze hanno facoltà a dispensare in casi particolari e a tempo determinato,<br />
quando esistano comprovate ragioni, da norme disciplinari delle <strong>Costituzioni</strong>.
FONTI E SIGLE<br />
<strong>Sacra</strong> Scrittura<br />
(Edizione ufficiale della C.E.I. 1974)<br />
Ap Apocalisse<br />
At Atti degli Apostoli<br />
Col Colossesi<br />
1 Cor 1a lettera ai Corinzi<br />
2 Cor 2a lettera ai Corinzi<br />
Eb Ebrei<br />
Ef Efesini<br />
Fil Filippesi<br />
Gal Galati<br />
Gn Genesi<br />
Gc Giacomo<br />
Gv Giovanni (Vangelo)<br />
1 Gv 1a lettera di Giovanni<br />
Lc Luca<br />
Mc Marco<br />
Mt Matteo<br />
1 Pt 1a lettera di Pietro<br />
Rom Romani<br />
Sal Salmi<br />
Sir Siracide (Ecclesiastico)<br />
1 Ts 1a lettera ai Tessalonicesi<br />
2 Tm 2a lettera a Timoteo<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
63
<strong>Costituzioni</strong><br />
64<br />
Docunenti del Concilio Vaticano II<br />
CD Christus Dominus<br />
(Decreto conciliare sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa)<br />
ES Ecclesiae Sanctae (Applicazione di alcuni decreti)<br />
GS Gaudium et Spes<br />
LG Lumen Gentium<br />
OT Optatam Totius<br />
PC Perfectae Caritatis<br />
(Costituzione pastorale del Concilio sulla Chiesa nel mondo<br />
contemporaneo)<br />
(Costituzione dogmatica del Concilio sulla Chiesa)<br />
(Decreto conciliare sulla formazione sacerdotale)<br />
(Decreto conciliare sul rinnovamento della vita religiosa)<br />
PO Presbyterorum Ordinis<br />
(Decreto sul Ministero e la vita Sacerdotale)<br />
SC Sacrosanctum Concilium<br />
(Costituzione conciliare sulla <strong>Sacra</strong> Liturgia)<br />
Atti della Santa Sede<br />
AAS Acta Apostolicae Sedis<br />
(discorso di Paolo VI agli Economi cattolici; 9.5.1966)<br />
ET Evangelica Testificatio<br />
(discorso di Paolo VI, Esortazione Apostolica per il rinnovamento<br />
della vita religiosa secondo il Vangelo; 29.6.1971)<br />
MR Mutuae Relationes<br />
(criteri direttivi sui rapporti tra vescovi e religiosi nella Chiesa;<br />
23.4.1978)<br />
can Canone del nuovo CJC 1983
Scritti e vita della Beata Cerioli<br />
D Direttorio edizione 1906<br />
Ep Lettere: raccolta curata da P.Nicola di Bianchi<br />
Mss Manoscritti conservati nell'Archivio di Comonte<br />
Cq Corti quaderni: raccolta curata da P.Nicola di Bianchi<br />
S Summarium: Atti del Processo di Beatificazione<br />
Mr Memorie della vita di Suor Paola Elisabetta Cerioli<br />
Sac. Paolo Merati - Bergamo 1898<br />
Msc Mosconi: Vita della Beata (Orfanello)<br />
<strong>Costituzioni</strong><br />
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