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Regolamento Edilizio - Comune di Fontaniva

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INDICE<br />

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI..............................................................................................................................3<br />

Art. 1 – Principi, contenuti e obiettivi del <strong>Regolamento</strong> e<strong>di</strong>lizio. .................................................................................3<br />

Art. 2 – Responsabilità.........................................................................................................................................3<br />

Art. 3 – Attribuzioni e funzionamento dello Sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia ......................................................................3<br />

TITOLO II – DEFINIZIONI ...............................................................................................................................................4<br />

Art. 4 – Definizione <strong>di</strong> elementi urbanistico-e<strong>di</strong>lizi ....................................................................................................4<br />

Art. 5 – In<strong>di</strong>ci e<strong>di</strong>lizi - Modalità <strong>di</strong> calcolo. ..............................................................................................................6<br />

Art. 6 – Elementi architettonici ............................................................................................................................10<br />

Art. 7 - Destinazione d’uso .................................................................................................................................11<br />

TITOLO III – ATTIVITA’ EDILIZIA ...................................................................................................................................12<br />

CAPO I – INTERVENTI EDILIZI .....................................................................................................12<br />

CAPO II – INTERVENTI SULL’ESISTENTE EDIFICATO ............................................................ 13<br />

Art. 8 – Manutenzione Or<strong>di</strong>naria..........................................................................................................................13<br />

Art. 9 – Manutenzione Straor<strong>di</strong>naria.....................................................................................................................14<br />

Art. 10 – Restauro e risanamento conservativo......................................................................................................14<br />

Art. 11 – Ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia .........................................................................................................................15<br />

Art. 12 – Nuova costruzione e ampliamento..........................................................................................................16<br />

Art. 13 – Ristrutturazione Urbanistica ...................................................................................................................16<br />

Art. 14 – Cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso................................................................................................................16<br />

Art. 15 – Recupero ai fini abitativi dei sottotetti......................................................................................................16<br />

CAPO III – TITOLI EDILIZI ............................................................................................................. 17<br />

Art. 16 - Attività e<strong>di</strong>lizia, Permesso <strong>di</strong> Costruire, SCIA e super D.I.A..........................................................................17<br />

Art. 17 - Attività e<strong>di</strong>lizia delle pubbliche amministrazioni .........................................................................................18<br />

Art. 18 – Permesso <strong>di</strong> Costruire – Soggetti titolati .................................................................................................18<br />

Art. 19 – Permesso <strong>di</strong> costruire in deroga ............................................................................................................19<br />

CAPO IV............................................................................................................................................. 20<br />

PARERI, CERTIFICAZIONI, NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI............................................. 20<br />

Art. 20 - Parere preventivo .................................................................................................................................20<br />

Art. 21 - Certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica......................................................................................................20<br />

Art. 22 – La Conferenza dei Servizi ......................................................................................................................21<br />

CAPO V .............................................................................................................................................. 21<br />

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ................................................................................................. 21<br />

Art. 23 - Norme generali ....................................................................................................................................21<br />

Art. 24 - In<strong>di</strong>cazione degli elaborati tecnici ...........................................................................................................21<br />

LA COLLOCAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE LUNGO LE STRADE SONO ASSOGGETTATE ALLE DISPOSIZIONI DI<br />

CUI AL VIGENTE “CODICE DELLA STRADA”. ......................................................................................... 27<br />

CAPO VI - ONERI.............................................................................................................................. 27<br />

Art. 25 – Contributo concessorio.........................................................................................................................27<br />

Art. 26 - Scomputabilità degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione.............................................................................................28<br />

CAPO VII – ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE........................................................ 28<br />

Art. 27 – Cartello <strong>di</strong> Cantiere ..............................................................................................................................28<br />

Art. 28 – Inizio e termine dei lavori ......................................................................................................................29<br />

Art. 29 – Richiesta e Determinazione dei punti fissi................................................................................................30<br />

Art. 30 - Conduzione del cantiere ........................................................................................................................30<br />

Art. 31 - Vigilanza sulle costruzioni ......................................................................................................................31<br />

Art. 32 – Sistemazione e Bonifica delle aree e<strong>di</strong>ficabili ...........................................................................................31<br />

Art. 33 – Scavi e rinterri.....................................................................................................................................31<br />

Art. 34 - Demolizioni..........................................................................................................................................32<br />

Art. 35 – Cautele per ritrovamenti <strong>di</strong> beni archeologici, storici, artistici, demoetno-antropologici, archivistici, librari. ......33<br />

Art. 36 - Occupazioni e manomissioni <strong>di</strong> suolo e sottosuolo pubblico.......................................................................33<br />

Art. 37 - Varianti in corso d’opera........................................................................................................................34<br />

Art. 38 - Sospensione dei lavori ..........................................................................................................................34


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Art. 39 - Provve<strong>di</strong>menti urgenti ...........................................................................................................................35<br />

Art. 40 – Dichiarazione <strong>di</strong> agibilità e <strong>di</strong> non agibilità ...............................................................................................35<br />

TITOLO V - CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI SCOPERTI .........................................................................37<br />

Art. 41 - Caratteristiche e<strong>di</strong>lizie <strong>di</strong> cortili, patii, lastrici solari e cave<strong>di</strong>........................................................................37<br />

Art. 42 - Impianti tecnologici...............................................................................................................................38<br />

Art. 43 - Decoro degli e<strong>di</strong>fici...............................................................................................................................38<br />

Art. 44 - Salubrità dei locali ................................................................................................................................38<br />

Art. 45 - Volumi tecnici e impiantistici ..................................................................................................................39<br />

Art. 46 - Allacciamento reti impiantistiche.............................................................................................................39<br />

Art. 47 - Spazi ine<strong>di</strong>ficati – decoro e manutenzione ...............................................................................................40<br />

Art. 48 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico...............................41<br />

Art. 49- Comignoli, antenne, mensole, sovrastrutture varie e parabole satellitari .......................................................42<br />

Art. 50- Scale esterne........................................................................................................................................42<br />

Art. 51 – Marciapie<strong>di</strong>.........................................................................................................................................42<br />

Art. 52 - Portici pubblici o ad uso pubblico...........................................................................................................42<br />

Art. 53 – Apertura <strong>di</strong> accessi e strade private ........................................................................................................43<br />

Art. 54 - In<strong>di</strong>catori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e cartelli pubblicitari stradali ...........................................43<br />

Art. 55 - Recinzioni............................................................................................................................................44<br />

Art. 56 - Insegne e mezzi pubblicitari ...................................................................................................................45<br />

Art. 57 - Chioschi, cabine telefoniche, e<strong>di</strong>cole.......................................................................................................45<br />

Art. 58 - Passaggi pedonali ................................................................................................................................45<br />

Art. 59 - Percorsi ciclabili..................................................................................................................................46<br />

Art. 60 - Disciplina dell’uso del sottosuolo............................................................................................................46<br />

TITOLO VI - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE EDILIZIE..................................................................................46<br />

CAPO I – AMBIENTI INTERNI....................................................................................................... 46<br />

Art. 61 - Requisiti degli alloggi............................................................................................................................46<br />

Art. 62 - Altezze minime .....................................................................................................................................47<br />

Art. 63 - Dotazione degli alloggi - Superfici minime ..............................................................................................47<br />

Art. 64 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti.....................................................................................................49<br />

Art. 65 – Confort acustico negli e<strong>di</strong>fici..................................................................................................................49<br />

CAPO II – COSTRUZIONI E IMPIANTI A DESTINAZIONE SPECIALE................................... 50<br />

Art. 66 - Impianti al servizio dell'agricoltura...........................................................................................................50<br />

Allevamenti zootecnici........................................................................................................................................51<br />

Art. 67 - Impianti <strong>di</strong> comunicazione elettronica ad uso pubblico..............................................................................51<br />

Art. 68 - Impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione carburante.............................................................................................53<br />

Art. 69 - Fonti energetiche rinnovabili negli e<strong>di</strong>fici.................................................................................................54<br />

Art. 70 - Lavori in quota – Misure preventive e protettive.......................................................................................55<br />

TITOLO VII – COMMISSIONE EDILIZIA........................................................................................................................56<br />

Art. 71 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ........................................................................................56<br />

Art. 72 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ...........................................................56<br />

Art. 73 – PROCEDURE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA............................................................57<br />

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ......................................................................................................58<br />

Art. 74 - Mo<strong>di</strong>fiche al regolamento e<strong>di</strong>lizio – Compatibilità con le N.T.O. <strong>di</strong> P.I. .........................................................58<br />

Art. 75 - Sanzioni ..............................................................................................................................................58<br />

Art. 76 – Norme abrogate ..................................................................................................................................58<br />

Art. 77 – Entrata in vigore...................................................................................................................................58<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 2


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI<br />

COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Art. 1 – Principi, contenuti e obiettivi del <strong>Regolamento</strong> e<strong>di</strong>lizio.<br />

1. Il <strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> <strong>di</strong>sciplina l’attività e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> trasformazione urbanistica del suolo, nonché<br />

le altre opere che mo<strong>di</strong>ficano l’assetto del territorio e del paesaggio in ossequio ai principi costituzionali<br />

<strong>di</strong> buon governo ed imparzialità, ai principi generali <strong>di</strong> pubblicità, trasparenza, efficienza ed efficacia<br />

dell’azione Amministrativa, nonché ai principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà ed integrazione delle attività pubbliche e<br />

private.<br />

2. Il <strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> Comunale detta le principali definizioni e<strong>di</strong>lizie ed urbanistiche; precisa i<br />

meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> misurazione; in<strong>di</strong>ca gli elaborati tecnici da pre<strong>di</strong>sporre per ciascun tipo <strong>di</strong> intervento; definisce,<br />

per la materia, le attribuzioni del Dirigente e, nei Comuni privi <strong>di</strong> posizione Dirigenziale, del Responsabile<br />

dell’Area/Settore e/o Servizio, d’ora in avanti denominato comunque “Dirigente”; descrive la procedura<br />

<strong>di</strong> adozione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza Comunale; <strong>di</strong>sciplina l’esecuzione degli interventi ed il<br />

collaudo delle opere; in<strong>di</strong>ca le modalità per il controllo e la vigilanza; definisce i requisiti <strong>di</strong> sicurezza ed<br />

igienico sanitari in relazione ai <strong>di</strong>versi usi cui sono destinati gli immobili e le caratteristiche e<strong>di</strong>lizie ed<br />

abitative delle costruzioni.<br />

3. Stante la natura <strong>di</strong> fonte normativa secondaria, il <strong>Regolamento</strong> obbliga in quanto non contrasti con atti<br />

normativi primari.<br />

4. I richiami alla legislazione riportati devono intendersi riferiti al testo <strong>di</strong> legge in vigore al momento<br />

dell’applicazione.<br />

Art. 2 – Responsabilità.<br />

1. La responsabilità dei titolari del permesso <strong>di</strong> costruire, del committente, del costruttore e del <strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori è stabilita dall’art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.<br />

2. Il titolare del permesso <strong>di</strong> costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità<br />

delle opere realizzate alla normativa urbanistica, alle previsioni <strong>di</strong> piano nonché, unitamente al <strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.<br />

Art. 3 – Attribuzioni e funzionamento dello Sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia<br />

1. Lo sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia, costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001,<br />

cura tutti i rapporti fra il privato, il <strong>Comune</strong> e, quando occorra, le altre Amministrazioni tenute a<br />

pronunciarsi in or<strong>di</strong>ne alla domanda <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire e denuncia <strong>di</strong> inizio attività o segnalazione<br />

certificata <strong>di</strong> inizio attività.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 3


Art. 4 – Definizione <strong>di</strong> elementi urbanistico-e<strong>di</strong>lizi<br />

COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

TITOLO II – DEFINIZIONI<br />

Il P.I. prevede gli in<strong>di</strong>ci urbanistici secondo i quali è regolata l'e<strong>di</strong>ficazione e l'urbanizzazione del territorio<br />

comunale.<br />

Gli in<strong>di</strong>ci urbanistici sono così definiti: (tra parentesi: l'unità <strong>di</strong> misura e il simbolo)<br />

a) Superficie territoriale (mq.) (St):<br />

Per superficie territoriale si intende un'area, non inferiore alla superficie minima d'intervento (ove<br />

prevista), sulla quale si applicano gli in<strong>di</strong>ci territoriali, misurata al netto delle sole aree che il P.I.<br />

graficizza come viabilità comunale e extra comunale<br />

La superficie territoriale è computabile relativamente ad ogni singola destinazione d'uso prevista dal<br />

P.I.<br />

E’ quin<strong>di</strong> una superficie lorda e cioè una superficie comprendente anche le superfici che verranno<br />

successivamente destinate a servizi, ad opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria e ad opere ad<br />

uso pubblico.<br />

b) Superficie fon<strong>di</strong>aria (mq.) (Sf):<br />

Per superficie fon<strong>di</strong>aria si intende l'area risultante dalla <strong>di</strong>fferenza tra la superficie territoriale, come<br />

precedentemente definita, e le aree da destinarsi a servizi, ad opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e<br />

secondaria e ad opere <strong>di</strong> uso pubblico.<br />

La superficie deve valutarsi escludendo le porzioni aventi destinazione d'uso <strong>di</strong>versa da quella a cui<br />

si riferisce la verifica degli in<strong>di</strong>ci.<br />

c) Superficie per opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria (mq) (Sup)<br />

L. 865/1971 art. 44 - L. 847/1964 art. 4 – L.R. 11/2004 art. 50/h – L.R. 11/2004 art. 31/2<br />

DGRV. 2705/1983<br />

La superficie delle opere d’urbanizzazione primaria è la superficie destinata dal P.I. a:<br />

− strade d’ interesse locale e <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione interna (residenziali);<br />

− spazi per sosta e parcheggio – piste ciclabili urbane<br />

− aree <strong>di</strong> verde attrezzato;<br />

− le reti tecnologiche <strong>di</strong> interesse locale (fognature – acquedotto – gas – illuminazione pubblica –<br />

rete elettrica);<br />

− cave<strong>di</strong> multi servizi e cavidotti per reti <strong>di</strong> telecomunicazione<br />

Sono in particolare da considerarsi opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria le seguenti opere (già<br />

ricomprese all’interno delle categorie <strong>di</strong> cui sopra):<br />

− opere <strong>di</strong> messa in sicurezza idraulica/geologica dei terreni;<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 4


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

− opere <strong>di</strong> bonifica e <strong>di</strong> ripristino ambientale;<br />

− raccor<strong>di</strong> e svincoli stradali;<br />

− opere <strong>di</strong> mitigazione dell’inquinamento acustico (barriere antirumore);<br />

− centri <strong>di</strong> raccolta <strong>di</strong>fferenziata rifiuti urbani;<br />

− interventi <strong>di</strong> trattamento delle acque reflue e relativi bacini <strong>di</strong> raccolta.<br />

d) Superficie per opere <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria (mq.) (Sus)<br />

L. 865/1971 - L.R. 11/2004 art. 50/h – L.R 11/2004 art. 31/2<br />

DPR 380/2001 art. 16/7<br />

La superficie per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria è la superficie in<strong>di</strong>viduata e normata dalla<br />

attuale legislazione vigente.<br />

Tali superfici comprendono le aree per:<br />

− l'istruzione, (scuola materna - asili nido - scuole dell'obbligo – complessi per l’istruzione<br />

superiore all’obbligo);<br />

− gli spazi per attrezzature d’ interesse comune, (chiese ed altri e<strong>di</strong>fici per servizi religiosi -<br />

mercati <strong>di</strong> quartiere - municipi);<br />

− gli spazi per lo sport e il verde, (impianti sportivi <strong>di</strong> quartiere – aree ver<strong>di</strong> <strong>di</strong> quartiere);<br />

− centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (opere per lo smantellamento, il riciclaggio,<br />

la <strong>di</strong>struzione dei rifiuti urbani, pericolosi e bonifica aree inquinate).<br />

e) Superficie minima d'intervento ed unità minima d'intervento (mq.) (Smi-UMI):<br />

È l'area minima richiesta dalla normativa delle <strong>di</strong>verse Zone a Tessuto Inse<strong>di</strong>ativo Omogenee<br />

(Z,.T.I.O. , secondo le quali è <strong>di</strong>viso il territorio comunale, per gli interventi sia preventivi, sia<br />

<strong>di</strong>retti. Oppure è l'area che è predeterminata graficamente nelle tavole del P.I. come unità<br />

urbanistica per gli interventi preventivi. Qualora non specificato l'Unità Minima <strong>di</strong> Intervento deve<br />

intendersi coincidente con l'Unità e<strong>di</strong>lizia o fabbricato.<br />

f) In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria (mq./mq.) (Uf):<br />

Esprime il rapporto percentuale tra la superficie utile <strong>di</strong> pavimento costruibile per ogni 100 mq. <strong>di</strong><br />

superficie fon<strong>di</strong>aria.<br />

g) Densità e<strong>di</strong>lizia territoriale (mc/mq.) (It) :<br />

È l'in<strong>di</strong>ce che esprime il volume e<strong>di</strong>ficabile, espresso in metri cubi (mc.), per ogni metro<br />

quadrato (mq.) <strong>di</strong> superficie territoriale.<br />

h) Densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria (mc./mq.) (If):<br />

È l'in<strong>di</strong>ce che esprime il volume e<strong>di</strong>ficabile, espresso in metri cubi (mc.), per ogni metro<br />

quadrato (mq.) <strong>di</strong> superficie fon<strong>di</strong>aria.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 5


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

i) In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> copertura territoriale (%) (Ict):<br />

È l'in<strong>di</strong>ce che esprime il rapporto percentuale tra la superficie copribile, espressa in metri<br />

quadrati (mq), e cento metri quadrati <strong>di</strong> superficie territoriale .<br />

j) In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> copertura fon<strong>di</strong>ario (%) (Icf):<br />

È l'in<strong>di</strong>ce che esprime il rapporto percentuale tra la superficie massima copribile, espressa in<br />

metri quadrati (mq.), e cento metri quadrati <strong>di</strong> superficie fon<strong>di</strong>aria.<br />

Art. 5 – In<strong>di</strong>ci e<strong>di</strong>lizi - Modalità <strong>di</strong> calcolo.<br />

Per il calcolo degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> cui all’art 4 valgono le seguenti norme e definizioni.<br />

a) Superficie lorda <strong>di</strong> pavimento (mq.) (Su).<br />

È la superficie risultante dalla somma delle superfici dei singoli piani comprensive delle murature<br />

perimetrali e interne. Compresi vani scala, accessori, portici ecc..<br />

Vengono computate:<br />

− i piani <strong>di</strong> sottotetto, o parti <strong>di</strong> essi, abitabili o agibili con altezza me<strong>di</strong>a maggiore <strong>di</strong> m. 2,40;<br />

− le logge rientranti oltre i m. 1,50;<br />

− i piani interrati e seminterrati o parti <strong>di</strong> essi, destinati alle attività commerciali <strong>di</strong>rezionali,<br />

produttive.<br />

Non vengono computati:<br />

− i portici e le gallerie pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico;<br />

− i portici privati fino a mq. 40 per unità abitativa, <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici unifamiliari e bifamiliari,<br />

funzionalmente collegati con le residenze;<br />

− le cabine elettriche <strong>di</strong>sposte all’interno degli e<strong>di</strong>fici;<br />

− i piani interrati o parte <strong>di</strong> essi, destinati a servizi e/o autorimesse.<br />

b) Superficie netta <strong>di</strong> pavimento (mq.) (Su).<br />

Deriva dalla superficie lorda <strong>di</strong> pavimento detraendo l’ingombro delle strutture verticali, delle<br />

murature, delle pareti <strong>di</strong>visorie nonché dei vani scala.<br />

c) Superficie coperta (Sc):<br />

È la proiezione sul piano orizzontale <strong>di</strong> tutte le parti e<strong>di</strong>ficate fuori terra; fatta eccezione per le<br />

strutture aggettanti senza sovrastanti corpi chiusi con luce libera non superiore a ml. 1,50, quali<br />

poggioli a sbalzo, scale esterne a giorno, cornici, pensiline, bow-windows. Per gli aggetti (senza<br />

sovrastanti corpi chiusi), superiori a ml. 1,50, si computa, ai fini del calcolo della sup. coperta,<br />

solo l’eccedenza.<br />

Sono altresì esclusi dal computo della superficie coperta:<br />

− le logge rientranti con profon<strong>di</strong>tà non superiore a ml. 1,50; (qualora venisse superato tale<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 6


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

limite verrà computata solo la parte eccedente)<br />

− i porticati <strong>di</strong> uso pubblico;<br />

− le parti interrate senza sovrastanti corpi chiusi, purché non sporgenti oltre 50 cm dalla quota<br />

0.00.<br />

− gli sporti senza sovrastanti corpi chiusi fino a mt. 1,50 <strong>di</strong> sporgenza.<br />

d) Altezza (h):<br />

L'altezza viene determinata dalla <strong>di</strong>stanza verticale tra la quota:<br />

a) del marciapiede, o - in mancanza - da quella dell'asse della via prospiciente o, dal centro della<br />

piazza nel caso l'e<strong>di</strong>ficio venga costruito lungo vie o piazze pubbliche, oppure lungo vie o spazi e<br />

piazze pubbliche <strong>di</strong> progetto (ad es. nel caso <strong>di</strong> Piani Attuativi);<br />

b) del piano <strong>di</strong> campagna, naturale orizzontale, o baricentro dell'eventuale piano <strong>di</strong> campagna inclinato<br />

uniformemente, o dalla me<strong>di</strong>a delle quote del piano <strong>di</strong> campagna nel caso <strong>di</strong> inclinazione non<br />

uniforme, sul quale verrà ad insistere o insiste l'e<strong>di</strong>ficio,<br />

e la quota determinata dall'incontro delle facciate esterne con la superficie inferiore del piano inclinato del<br />

tetto, in<strong>di</strong>pendentemente dalla forma delle cornici <strong>di</strong> gronda.<br />

L’Altezza dei vani:<br />

c) L’altezza dei vani è misurata dal pavimento al soffitto (solaio); in caso <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> controsoffitti, ai<br />

soli fini del rispetto delle altezze utili <strong>di</strong> cui all’art. 1 del D.M. Sanità 5.7.1975, la stessa è misurata<br />

dal pavimento al controsoffitto.<br />

Nel caso <strong>di</strong> soffitto con travatura a vista l’altezza è data dalla me<strong>di</strong>a ponderale <strong>di</strong> tutte le altezze nette<br />

misurate sotto trave e sotto solaio.<br />

Nel caso <strong>di</strong> vani con soffitto inclinato, a volta o ad arco, l’altezza sarà calcolata come me<strong>di</strong>a<br />

ponderale delle altezze dei singoli punti del soffitto.<br />

− Nel caso <strong>di</strong> copertura a terrazzo o a tutto piano, si considera la quota della superficie inferiore all'ultimo<br />

solaio e il parapetto della copertura a terrazzo dovrà avere un’altezza non superiore a mt. 1,20.<br />

− La linea <strong>di</strong> incontro delle facciate con la superficie inferiore del tetto con pendenza massima<br />

compresa tra il 40% e il 50% costituisce la sagoma limite entro la quale deve svilupparsi il<br />

fabbricato anche nel caso <strong>di</strong> piani arretrati.<br />

− Nel caso <strong>di</strong> tetto a due falde sulla testata <strong>di</strong> un fabbricato, la maggior altezza dovuta al timpano<br />

non verrà computata.<br />

Per il calcolo dell’ altezza massima si considererà la copertura più alta, compresi eventuali piani<br />

attici e i locali accessori con esclusione dei soli volumi tecnici.<br />

e) Volume lordo dell’e<strong>di</strong>ficio: è il volume lordo del solido emergente dal terreno. È dato dalla<br />

superficie coperta, definita come sopra, per l’altezza dell’e<strong>di</strong>ficio definita come sopra.<br />

Il volume lordo dell’e<strong>di</strong>ficio è il volume su cui dovranno calcolarsi gli standard urbanistici <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 31 L.R. 11/2004. Ai fini del calcolo degli standard esso è determinato come segue :<br />

Volume lordo = volume netto x 1,50.<br />

Nelle destinazioni commerciali/<strong>di</strong>rezionali la superficie lorda <strong>di</strong> pavimento sarà determinato<br />

come segue:<br />

superficie lorda = volume lordo /3.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 7


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

f) Volume netto dell’e<strong>di</strong>ficio:<br />

E’ la somma dei prodotti delle superfici nette <strong>di</strong> pavimento dei singoli piani per le rispettive<br />

altezze me<strong>di</strong>e, computate dal pavimento all’intradosso del soffitto sovrastante.<br />

Per i piani seminterrati l’altezza va misurata alla quota del piano dal quale emerge il fabbricato,<br />

fino all’intradosso del soffitto.<br />

Agli effetti della determinazione del volume deve essere computato anche il volume delle<br />

costruzioni esistenti nel lotto che vengono conservate.<br />

Le densità e<strong>di</strong>lizie territoriali e fon<strong>di</strong>arie così come definite dal P.I. sono calcolate sulla base del<br />

volume netto del fabbricato.<br />

Il progetto e<strong>di</strong>lizio potrà prevedere volumi inferiori agli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> P.I. purché siano, comunque,<br />

corrisposti gli oneri concessori e gli eventuali oneri perequativi rapportati al 75% delle volumetrie<br />

massime ammissibili.<br />

g) Distanze tra fabbricati<br />

È la <strong>di</strong>stanza intercorrente tra le superfici coperte <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici antistanti misurata in proiezione<br />

orizzontale.<br />

Si intendono antistanti o fronteggianti gli e<strong>di</strong>fici o loro parti che si trovano sulle perpen<strong>di</strong>colari <strong>di</strong><br />

pareti esistenti o <strong>di</strong> progetto.<br />

Salve <strong>di</strong>verse prescrizioni delle Norme Tecniche Operative del P.I., valgono le <strong>di</strong>sposizioni<br />

contenute per le singole Zone Territoriali Omogenee nell’art. 9 del D.M. 1968, n. 1444.<br />

(Nel P.I. definite come Zone a Tessuto Inse<strong>di</strong>ativo Omogeneo).<br />

Si considera finestrata la parete che sia interessata da fori che costituiscono “vedute” ai sensi<br />

dell’art. 900 C.C.<br />

Gli strumenti attuativi con previsioni planivolumetriche, ovvero <strong>di</strong>rettamente il P.I. tramite<br />

l'in<strong>di</strong>viduazione delle sagome limite <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici, ovvero tramite specifiche prescrizioni <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stanze contenute nelle norme , possono stabilire <strong>di</strong>stanze dai confini e tra fabbricati <strong>di</strong>verse<br />

rispetto a quelle previste dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n° 1444..<br />

Gli interventi <strong>di</strong>sciplinati in modo puntuale nelle tavole <strong>di</strong> P.I. devono rispettare le sole <strong>di</strong>stanze<br />

risultanti da tale <strong>di</strong>sciplina particolare, fatte salve le <strong>di</strong>stanze previste dal Co<strong>di</strong>ce Civile per<br />

l’apertura <strong>di</strong> nuove vedute e luci.<br />

È <strong>di</strong> norma consentita l’e<strong>di</strong>ficazione in aderenza con tutta o parte della parete laterale del<br />

fabbricato confinante, con un minimo <strong>di</strong> 1/3 della superficie della parte esistente, nel rispetto<br />

delle norme dettate dal Co<strong>di</strong>ce Civile e con conseguente eccezione alle <strong>di</strong>stanze dai confini .<br />

Tra e<strong>di</strong>fici con interposte strade pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico ricadenti in zona <strong>di</strong> espansione<br />

e<strong>di</strong>lizia sono da osservare le <strong>di</strong>stanze previste dall’art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444 salva la<br />

possibilità <strong>di</strong> imporre, in sede <strong>di</strong> rilascio della concessione, il rispetto degli allineamenti<br />

esistenti.<br />

Le <strong>di</strong>stanze tra e<strong>di</strong>fici nel caso <strong>di</strong> portici aperti su tre lati senza sovrastanti corpi chiusi viene<br />

misurata dal paramento interno del portico.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 8


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

h) Distanza dai confini (mt.) (Dc):<br />

La <strong>di</strong>stanza dai confini è la misura della <strong>di</strong>stanza, in proiezione orizzontale, minima esistente, e/o<br />

<strong>di</strong> progetto, tra la “superficie coperta” del fabbricato interessato (determinata come sopra) e i<br />

confini della superficie fon<strong>di</strong>aria pertinente e/o della proprietà interessata.<br />

Fatte salve le <strong>di</strong>stanze tra e<strong>di</strong>fici, sono ammesse <strong>di</strong>stanze dai confini <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong>verse da<br />

quelle stabilite nelle presenti norme, previo accordo tra tutti i proprietari con le modalità stabilite<br />

dalle NTO del PI.<br />

i) Distanza dalla strada (mt.) (Ds):<br />

La <strong>di</strong>stanza dalle strade è la misura della <strong>di</strong>stanza minima esistente, e/o <strong>di</strong> progetto in<br />

proiezione orizzontale, tra la sagoma limite della superficie coperta del fabbricato interessato,<br />

ed il limite esterno della sede stradale e/o marciapiede pubblico (esistente o <strong>di</strong> progetto)<br />

determinato secondo la normativa vigente.<br />

l) Distanza dai confini <strong>di</strong> zona (mt.) (Dz):<br />

Al fine della determinazione della <strong>di</strong>stanza dei fabbricati dai confini <strong>di</strong> Z.T.I.O.. Questi ultimi<br />

sono assimilati ai confini <strong>di</strong> proprietà.<br />

Nel caso <strong>di</strong> confini tra zone residenziali e zone agricole, ricadenti nella medesima proprietà, è<br />

ammessa la costruzione sul confine <strong>di</strong> zona.<br />

m) Distacchi e <strong>di</strong>stanze particolari: la <strong>di</strong>sciplina relativa ai <strong>di</strong>stacchi ed alle <strong>di</strong>stanze, fatti salvi i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> terzi,<br />

non si applica ai manufatti interrati. Sono fatte salve le norme <strong>di</strong> C.C..<br />

Fatti salvi gli accor<strong>di</strong> tra le parti, va rispettata la <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> ml. 1,50 dai confini <strong>di</strong><br />

proprietà per manufatti ed impianti tecnologici <strong>di</strong> modesta entità, <strong>di</strong> altezza massima pari a ml.<br />

3,00, quali:<br />

a. cabine elettriche e telefoniche, <strong>di</strong> decompressione della rete del gas, ecc.. Sono fatte<br />

salve eventuali normative tecniche degli enti erogatori;<br />

b. strutture <strong>di</strong> arredo urbano, quali chioschi, gazebo, opere artistiche, capitelli ed elementi<br />

<strong>di</strong> arredo per giar<strong>di</strong>ni.<br />

n) Superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> un esercizio commerciale: E’ l’area destinata alla ven<strong>di</strong>ta, quale quella occupata<br />

da: banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini <strong>di</strong> prova e, in genere, ogni altro<br />

spazio accessibile al pubblico.<br />

Non costituisce superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta l’area destinata a magazzini, deposito delle merci, ancorché<br />

all’aperto, locali <strong>di</strong> lavorazioni, uffici e servizi, nonché gli spazi comunque inibiti al pubblico;<br />

negli esercizi commerciali “Self Service”, non costituisce superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta la zona compresa<br />

tra la linea delle casse e l’uscita.<br />

Per Superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> un centro commerciale, così come definito dalla L.R. n. 15/2004, si<br />

intende quella risultante dalla somma delle superfici <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta degli esercizi al dettaglio in esso<br />

presenti.<br />

o) Sagoma: è la conformazione plani-volumetrica dell’e<strong>di</strong>ficio ed il suo perimetro inteso sia in senso verticale<br />

che orizzontale. Non costituiscono variazione della sagoma dell’e<strong>di</strong>ficio per gli effetti <strong>di</strong> cui all’art. 3, lett.<br />

d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi da eseguire sulle parti e<strong>di</strong>ficate non configurabili come<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 9


“superficie coperta” ed i “volumi tecnici”.<br />

COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Non costituiscono “sagoma” le cornici <strong>di</strong> gronda, i camini in metallo ancorati alle pareti esterne.<br />

p) Pertinenza: è un fabbricato a<strong>di</strong>bito ad usi accessori posto a servizio <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio. I fabbricati<br />

accessori sono considerati pertinenze solo se, per le loro caratteristiche oggettive, possono<br />

essere utilizzati esclusivamente con funzioni <strong>di</strong> servizio rispetto all’e<strong>di</strong>ficio principale.<br />

Art. 6 – Elementi architettonici<br />

1) Definizioni<br />

a) Volume tecnico: si configura come parte accessoria dell’e<strong>di</strong>ficio atta a contenere gli impianti<br />

tecnologici, garantendone l’accesso. Non si computa ai fini dell’altezza e delle <strong>di</strong>stanze qualora<br />

venga collocato sopra il piano <strong>di</strong> copertura. Lo stesso dovrà essere collocato in posizione tale da<br />

evitare danni o molestie. Sono fatte salve le norme civilistiche.<br />

Sono comunque fatte salve le previsioni della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21.<br />

b) Gazebo è un piccolo pa<strong>di</strong>glione, generalmente in legno e con copertura a cupola sostenuta da<br />

pilastri;<br />

c) Pergolato (o pompeiana) viene definita una struttura, generalmente in legno, costituita da<br />

sostegni/pilastri con sovrastante or<strong>di</strong>tura <strong>di</strong> travi e arcareccii senza copertura;<br />

d) Chiosco si intende una struttura chiusa su ogni lato, generalmente in legno.<br />

e) cortile: è l’area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da<br />

fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri<br />

<strong>di</strong> cinta aventi un’altezza maggiore o uguale a ml. 2.50, e tale che il rapporto tra l’area del cortile e<br />

l’area delle pareti che la circondano non sia inferiore a 1/4; l’altezza delle pareti è misurata a partire<br />

dalla più bassa quota <strong>di</strong> calcolo;<br />

f) patio: è un cortile compreso all’interno <strong>di</strong> un’unica unità abitativa;<br />

g) lastrico solare: è la copertura <strong>di</strong> un volume e<strong>di</strong>lizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti;<br />

L’altezza delle pareti è misurata a partire dalla quota più bassa <strong>di</strong> calpestio del lastrico;<br />

h) chiostrina: è l’area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e<br />

destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili;<br />

i) cave<strong>di</strong>o: è il rientro <strong>di</strong> una fronte e<strong>di</strong>lizia rispetto ad un fronte del fabbricato;<br />

j) loggia: rientranza rispetto al fronte dell’e<strong>di</strong>ficio, delimitata da tre pareti verticali e due orizzontali e<br />

prospettante <strong>di</strong>rettamente all’esterno senza finestrature.<br />

l) Numero dei piani: è il numero totale dei piani fuori terra, compresi attici e mansarde.<br />

a. per piano fuori terra si intende un piano il cui pavimento si trovi in ogni suo punto<br />

perimetrale ad una quota uguale o superiore alla quota zero;<br />

b. i soppalchi non costituiscono piano quando siano aperti per almeno un lato sul locale<br />

sottostante, formino con esso inscin<strong>di</strong>bile unità abitativa e la loro superficie non superi il<br />

33% della superficie del vano sottostante;<br />

c. per piano interrato si intende il piano <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto<br />

perimetrale ad una quota uguale od inferiore alla quota +30 rispetto a quella del terreno<br />

circostante.<br />

m) Portici: i portici devono avere almeno due lati aperti e un lato chiuso dal fabbricato principale. La<br />

profon<strong>di</strong>tà dei portici viene misurata tra il paramento interno degli elementi <strong>di</strong> sostegno ed il filo<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 10


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

esterno del muro <strong>di</strong> fondo.<br />

Le caratteristiche e<strong>di</strong>lizie <strong>di</strong> alcuni elementi <strong>di</strong> cui al presente articolo sono definite al successivo art. 41.<br />

Art. 7 - Destinazione d’uso<br />

1. Le destinazioni d’uso sono l’insieme delle <strong>di</strong>verse funzioni alle quali può essere o è a<strong>di</strong>bito un<br />

e<strong>di</strong>ficio o un’area.<br />

2. Per quanto attiene agli immobili esistenti, all’immobile singolo o alla singola unità abitativa, la<br />

destinazione d’uso risulta dai titoli abilitativi rilasciati.<br />

3. Ai fini del presente regolamento sono definite le seguenti destinazioni d’uso degli immobili:<br />

a. Residenziale: qualsiasi e<strong>di</strong>ficio o parte <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio destinato in maniera stabile ad abitazione.<br />

Vanno compresi anche gli spazi <strong>di</strong> pertinenza. In questa destinazione rientrano gli alloggi <strong>di</strong><br />

servizio o annessi a strutture produttive e gli alloggi collettivi (conventi, collegi, convitti ecc.).<br />

b. Produttivo: gli e<strong>di</strong>fici destinati ad attività produttive classificabili come industriali o artigianali;<br />

c. Turistica: sono le strutture ricettive <strong>di</strong>sciplinate dalla L.R. n. 33/2002;<br />

d. Commerciale e <strong>di</strong>rezionale: e<strong>di</strong>fici e/o i locali ove si svolgono le seguenti attività:<br />

d1: Commerciale<br />

− commerciale, sono le attività <strong>di</strong>sciplinate dalla L.R. n. 15/2004;<br />

− <strong>di</strong> somministrazione e ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimenti e bevande;<br />

− <strong>di</strong> gioco ed intrattenimento;<br />

d2: <strong>di</strong>rezionale<br />

− me<strong>di</strong>che e <strong>di</strong> analisi e poliambulatori, fatto salvo quanto <strong>di</strong>sposto al successivo punto f. iv;<br />

− professionale e <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione;<br />

− bancaria;<br />

− amministrativo - societaria;<br />

e. Rurale: locali, costruzioni, impianti e spazi destinati ad attività legate alla coltivazione del fondo,<br />

alla silvicoltura, all’agriturismo, all’allevamento <strong>di</strong> animali e attività connesse <strong>di</strong>rette alla<br />

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione <strong>di</strong> prodotti<br />

ottenuti prevalentemente da proprie produzioni agricole o <strong>di</strong> allevamento così come definite<br />

dall’art. 1 del D.Lgs. 18/05/2001 n° 228;<br />

f. Di Servizio:<br />

Sono le destinazioni degli e<strong>di</strong>fici e dei locali connessi alle opere <strong>di</strong> cui al precedente art. 4c –<br />

4d.<br />

g. Agro-industriale: locali, costruzioni, impianti e spazi destinati all’attività <strong>di</strong> manipolazione,<br />

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto<br />

produzioni agricole o <strong>di</strong> allevamento, così come definite dal D.Lgs. 18/05/2001 n° 228,<br />

connesse <strong>di</strong>rettamente alla coltivazione del fondo agricolo;<br />

h. Artigianato <strong>di</strong> servizio: Per artigianato <strong>di</strong> servizio si intende l’uso derivante dall’attività svolta da<br />

imprese artigiane <strong>di</strong>retta alla prestazione <strong>di</strong> servizi connessi alla cura della persona, alla<br />

manutenzione dei beni <strong>di</strong> consumo durevoli. (barberie, lavanderie, calzolai, locali riparazione<br />

attrezzature elettroniche, ecc..<br />

i. Artigianato artistico: Per artigianato artistico si intende la produzione, da parte <strong>di</strong> imprese<br />

artigiane, <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> natura artistica.<br />

4. Le pertinenze e i locali funzionalmente connessi si considerano aventi la stessa destinazione delle<br />

parti principali, fatta eccezione per gli e<strong>di</strong>fici ad uso residenziale annessi ad e<strong>di</strong>fici produttivi, destinati ad<br />

alloggio del proprietario o custode.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 11


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

5. L’esercizio delle attività <strong>di</strong> artigianato <strong>di</strong> servizio e/o artistico è, <strong>di</strong> norma, compatibile con la<br />

residenza. Non sono compatibili con la residenza le attività <strong>di</strong> produzione seriale ed automatica, nonché<br />

le attività rumorose, inquinanti o comunque moleste, (anche se classificabili come artigianato <strong>di</strong> servizio)<br />

(come ad esempio: carrozzerie o attività <strong>di</strong> officine che comportino un sovraccarico <strong>di</strong> automezzi sulle<br />

strade comunali). In ogni caso la tipologia e<strong>di</strong>lizia dell’intervento dovrà essere conforme alla tipologia<br />

prevalente delle zone residenziali.<br />

6. La destinazione d’uso dei locali a<strong>di</strong>biti ad artigianato artistico e/o <strong>di</strong> servizio, anche ai fini della<br />

determinazione quali-quantitativa degli Standard urbanistici, è assimilabile alle attività commerciali.<br />

7. Le attività commerciali e <strong>di</strong>rezionali potranno contemplare più attività all’interno della stessa unità<br />

e<strong>di</strong>lizia: ogni singola attività dovrà, comunque, essere dotata <strong>di</strong> almeno due posti macchina a servizio<br />

dell’attività stessa aggiuntivi agli standard <strong>di</strong> cui al punto precedente.<br />

TITOLO III – ATTIVITA’ EDILIZIA<br />

CAPO I – INTERVENTI EDILIZI<br />

1) Definizione degli oggetti d'intervento.<br />

Gli oggetti d’intervento sono le aggregazioni <strong>di</strong> materiali costruttivi, <strong>di</strong>versamente composti ed<br />

assemblati, che costituiscono i manufatti e<strong>di</strong>lizi assoggettati ad intervento.<br />

a) Elemento costruttivo.<br />

Ogni manufatto elementare dotato <strong>di</strong> una propria funzione strutturale o <strong>di</strong> servizio) per es. muro,<br />

trave, serramenti, rivestimenti, lavabo, termosifoni).<br />

b) Organismo costruttivo.<br />

Ogni manufatto composto, costituito cioè <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi elementi costruttivi, dotato <strong>di</strong> una funzione<br />

connessa all' agibilità dell'e<strong>di</strong>ficio in relazione agli usi cui è destinato (per es. murature, scala,<br />

ballatoio, tetto, impianti).<br />

c) Unità immobiliare.<br />

L'insieme organico <strong>di</strong> tutti gli organismi costruttivi finalizzati ad uso specifico e <strong>di</strong>fferenziato (per<br />

es. alloggio, bottega, laboratorio).<br />

In qualche caso l'unità funzionale può coincidere con l'interno fabbricato (per es.: chiesa,<br />

capannone).<br />

d) Unità E<strong>di</strong>lizia<br />

L'insieme <strong>di</strong> tutti gli organismi costruttivi e/o <strong>di</strong> tutte le unità funzionali costituenti un organismo<br />

e<strong>di</strong>lizio unitario e morfologicamente compiuto.<br />

2) Definizione delle operazioni <strong>di</strong> intervento sui fabbricati esistenti.<br />

Al fine <strong>di</strong> una corretta comprensione ed interpretazione delle presenti N.T.O. vengono qui <strong>di</strong> seguito<br />

riportate, le seguenti definizioni:<br />

a) Demolizione delle superfetazioni.<br />

Superfetazioni sono tutte quelle aggiunte successive alla costruzione del fabbricato che hanno<br />

deformato l'autenticità del fabbricato originario e comunque non conformi al linguaggio<br />

architettonico compatibile con le forme originarie dell'opera.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 12


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

b) Consolidamento.<br />

È il rafforzamento degli elementi costruttivi - in particolare strutturali - deteriorati o lesionati.<br />

Deve essere eseguito secondo le migliori regole d'arte della tecnica costruttiva.<br />

Nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> consolidamento in fabbricati dei centri storici, il consolidamento deve<br />

interpretare e rispettare la morfologia originaria dell'elemento costruttivo cui si applica.<br />

Nei casi <strong>di</strong> incipiente pericolo per le persone o le cose, il consolidamento è comunque<br />

consentito nel rispetto delle norme vigenti.<br />

c) Riparazione.<br />

È il rafforzamento <strong>di</strong> elementi e <strong>di</strong> organismi costruttivi per i quali non sia necessaria ammissibile<br />

o possibile la loro sostituzione totale.<br />

Nel caso d’intervento <strong>di</strong> riparazione in fabbricati dei centri storici e/o su elementi costruttivi<br />

originari la riparazione deve rispettare la morfologia originaria dell'elemento o dell'organismo<br />

architettonico.<br />

d) Sostituzione totale/o parziale.<br />

È l'asportazione con successive rimessa in opera per intero (o in parte), <strong>di</strong> elementi od organismi<br />

costruttivi per i quali non siano possibili la riparazione o il consolidamento.<br />

Nel caso d’ interventi <strong>di</strong> sostituzione totale in fabbricati <strong>di</strong> centri storici e quando si tratti <strong>di</strong><br />

elementi od organismi sostituiti, la sostituzione deve essere conforme alla morfologia originaria.<br />

e) Installazione o applicazione.<br />

È la messa in opera <strong>di</strong> elementi o organismi costruttivi.<br />

Le operazioni <strong>di</strong> applicazione ed installazione d’ impianti tecnologici (idraulico - elettrico -<br />

riscaldamento) sono prioritarie nelle operazioni <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria.<br />

f) Ripristino.<br />

È qualsiasi operazione intesa a sostituire materiali, elementi e organismi costruttivi irrecuperabili<br />

con altri riprodotti con le stesse tecniche originali.<br />

CAPO II – INTERVENTI SULL’ESISTENTE EDIFICATO<br />

Art. 8 – Manutenzione Or<strong>di</strong>naria.<br />

1. Sono "interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria", gli interventi e<strong>di</strong>lizi che riguardano le opere <strong>di</strong><br />

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli e<strong>di</strong>fici e quelle necessarie ad integrare o<br />

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.<br />

2. Tali opere, destinate a mantenere in efficienza l’aspetto formale dell’e<strong>di</strong>ficio, non possono comportare<br />

mo<strong>di</strong>fiche o alterazioni <strong>di</strong> alcun genere alle strutture ed agli elementi architettonici e decorativi e devono<br />

essere adeguate nelle tecniche e nei materiali alle caratteristiche del manufatto:<br />

3. Rientrano in questa categoria i seguenti interventi:<br />

− pulitura, riparazione, (anche con sostituzione con analogo materiale), tinteggiatura dei singoli<br />

elementi dell’e<strong>di</strong>ficio (intonaci, pavimenti, pareti, infissi, impianti, coperture ecc.), tinteggiatura<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

− sostituzione <strong>di</strong> elementi accessori o ornamentali quali: pluviali, scossaline, grondaie, rivestimenti<br />

esterni ecc.;<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 13


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

− costruzione <strong>di</strong> arre<strong>di</strong> fissi interni anche con modesti interventi in muratura;<br />

− interventi descritti nella circolare Min. LL.PP. 1918/77 per e<strong>di</strong>fici produttivi e fabbricati al servizio<br />

<strong>di</strong> aziende agricole;<br />

− con riferimento alle aree scoperte: interventi <strong>di</strong> conservazione, sostituzione <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> arredo,<br />

pavimentazioni <strong>di</strong> percorsi o sostituzione <strong>di</strong> quelle esistenti, riparazione delle recinzioni.<br />

4. Non rientrano in ogni caso l'alterazione dei prospetti, l’eliminazione o la realizzazione <strong>di</strong> aperture<br />

verso l’esterno.<br />

5. Quando si tratta <strong>di</strong> immobili soggetti a vincolo monumentale e/o paesaggistico è comunque richiesto<br />

il rispetto delle prescrizioni <strong>di</strong> cui al D. Lgs. n. 42/2004.<br />

Art. 9 – Manutenzione Straor<strong>di</strong>naria.<br />

1. Sono "interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria", le opere e le mo<strong>di</strong>fiche necessarie per rinnovare e<br />

sostituire parti anche strutturali degli e<strong>di</strong>fici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e<br />

tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non<br />

comportino mo<strong>di</strong>fiche delle destinazioni <strong>di</strong> uso (DPR 380/2001 art. 3/1b);<br />

2. Rientrano in questa categoria:<br />

− gli interventi <strong>di</strong> adeguamento tecnologico che comportano la realizzazione <strong>di</strong> volumi tecnici<br />

in<strong>di</strong>spensabili per l’installazione degli impianti o installazione <strong>di</strong> elementi impiantistici (pannelli<br />

solari, fotovoltaici) per l’approvvigionamento energetico da fonti energetiche non fossili.<br />

− gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e alla riduzione dei consumi<br />

energetici (realizzazione <strong>di</strong> cappotto esterno alle pareti perimetrali dell’e<strong>di</strong>ficio, ispessimento<br />

della struttura del tetto per l’inserimento <strong>di</strong> una seconda or<strong>di</strong>tura per isolamento e ventilazione),<br />

senza aumenti dei volumi e delle superfici utili delle singole unità immobiliari.<br />

− gli interventi <strong>di</strong> consolidamento <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> fondazione o in elevazione, ripristino <strong>di</strong> solai <strong>di</strong><br />

calpestio, <strong>di</strong> murature, <strong>di</strong> scale e <strong>di</strong> coperture (anche con aumento <strong>di</strong> spessori per migliorare<br />

l’isolamento acustico e termico).<br />

− la demolizione e costruzione <strong>di</strong> pareti <strong>di</strong>visorie purché le opere non comportino mo<strong>di</strong>fiche al<br />

numero degli alloggi.<br />

− l’apertura, chiusura o mo<strong>di</strong>ficazione forometriche, interne ed esterne.<br />

3. Per gli e<strong>di</strong>fici industriali ed artigianali costituiscono interventi <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria manutenzione anche le<br />

opere e le mo<strong>di</strong>fiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all’adeguamento<br />

tecnologico e alla riduzione dei consumi o alla riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione,<br />

per lo smaltimento delle acque meteoriche o reflue.<br />

4. Con riferimento alle aree scoperte, la manutenzione straor<strong>di</strong>naria comprende collocazione <strong>di</strong> elementi<br />

<strong>di</strong> arredo, movimenti <strong>di</strong> terreno superficiali, pavimentazioni <strong>di</strong> nuovi percorsi.<br />

Art. 10 – Restauro e risanamento conservativo.<br />

1. Sono "interventi <strong>di</strong> restauro e <strong>di</strong> risanamento conservativo", gli interventi e<strong>di</strong>lizi rivolti a conservare<br />

l'organismo e<strong>di</strong>lizio e ad assicurarne la funzionalità me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere che, nel<br />

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni<br />

d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli<br />

elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle<br />

esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo e<strong>di</strong>lizio. (DPR 380 art. 3/1c)<br />

2. Rientrano in questa categoria:<br />

− il restauro degli elementi architettonici interni ed esterni senza mo<strong>di</strong>ficazione planimetrica o<br />

altimetrica degli stessi me<strong>di</strong>ante operazioni <strong>di</strong> risanamento o rimessa a nuovo delle parti<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 14


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

deteriorate, <strong>di</strong> consolidamento delle strutture e, nella impossibilità <strong>di</strong> realizzare tali operazioni,<br />

me<strong>di</strong>ante opere <strong>di</strong> sostituzione degli elementi non recuperabili;<br />

− il ripristino dell’impianto <strong>di</strong>stributivo-organizzativo originale dell’e<strong>di</strong>ficio e degli originari spazi<br />

liberi, quali le corti, i larghi, i piazzali, i giar<strong>di</strong>ni, gli orti, i chiostri;<br />

− la ricostruzione, sulla base documentale e <strong>di</strong> analisi, delle parti dell’e<strong>di</strong>ficio eventualmente<br />

crollate o demolite;<br />

− la eliminazione delle superfetazioni.<br />

Sono consentite parziali mo<strong>di</strong>fiche sui fronti esterni purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto e<br />

siano salvaguardati gli elementi <strong>di</strong> particolare valore stilistico.<br />

Rientrano nella categoria del risanamento conservativo i seguenti interventi:<br />

a) ripristino, sostituzione ed integrazione delle finiture, da eseguirsi con limpiego <strong>di</strong> materiali e<br />

tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’e<strong>di</strong>ficio ed alla salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />

elementi <strong>di</strong> pregio;<br />

b) ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali; è ammessa la sostituzione e la<br />

ricostruzione limitatamente alle parti degradate o crollate. E’ ammesso il rifacimento <strong>di</strong> parti<br />

limitate <strong>di</strong> muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purchè ne sia mantenuto<br />

il posizionamento originale. Debbono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i<br />

caratteri dell’e<strong>di</strong>ficio senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi <strong>di</strong> pregio;<br />

c) ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli<br />

caratterizzati dalla presenza <strong>di</strong> elementi architettonici e decorativi <strong>di</strong> pregio quali: volte, soffitti,<br />

pavimenti ed affreschi. Sono ammesse per mutate esigenze funzionali e d’uso, mo<strong>di</strong>ficazioni<br />

dell’assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, come pure la realizzazione<br />

ed eliminazione <strong>di</strong> aperture nei muri portanti nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti<br />

e senza alterare elementi architettonici <strong>di</strong> pregio.<br />

Art. 11 – Ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia<br />

1. Sono "interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi e<strong>di</strong>lizi<br />

me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere che possono portare ad un organismo e<strong>di</strong>lizio in tutto o in<br />

parte <strong>di</strong>verso dal precedente (compresa la mo<strong>di</strong>fica del numero delle unità immobiliari). Tali interventi<br />

comprendono il ripristino o la sostituzione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio, l'eliminazione, la<br />

mo<strong>di</strong>fica e l'inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

e<strong>di</strong>lizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione <strong>di</strong><br />

un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me e caratteristiche dei materiali, a quello<br />

preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e<br />

alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla L. R. n. 21/96.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia sono definiti all’art. 3 c.1 lett. d. c. del T.U. DPR 380/2001.<br />

2. Gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione possono riguardare la riorganizzazione formale interna e la<br />

trasformazione tipologica con mo<strong>di</strong>fiche che incidano anche sulla posizione degli elementi strutturali<br />

verticali, la riorganizzazione della composizione <strong>di</strong> prospetti con mo<strong>di</strong>fiche ai vani <strong>di</strong> porte e finestre, la<br />

trasformazione tipologica, parziale o complessiva degli organismi e<strong>di</strong>lizi, ma non devono comportare<br />

incremento <strong>di</strong> volume né pregiu<strong>di</strong>care i caratteri architettonici o ambientali del contesto.<br />

3. La ristrutturazione può comportare la ricomposizione dei volumi legittimati per l’accorpamento<br />

all’e<strong>di</strong>ficio principale <strong>di</strong> accessori o pertinenze, con conseguente mo<strong>di</strong>fica della sagoma. Non devono<br />

comunque essere pregiu<strong>di</strong>cate le caratteristiche ambientali della zona.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 15


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

4. Gli interventi <strong>di</strong> sui ai punti 2 – 3 sono sempre con<strong>di</strong>zionati dalle limitazioni previste dalle N.T.O.<br />

relativamente alle singole Z.T.I.O.<br />

Art. 12 – Nuova costruzione e ampliamento<br />

1. Sono "interventi <strong>di</strong> nuova costruzione", quelli <strong>di</strong> trasformazione e<strong>di</strong>lizia e urbanistica del territorio non<br />

rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione sono elencati<br />

all’art. 3 c.1, lett. e, T.U. DPR 380/2001.<br />

Si intendono “interventi <strong>di</strong> nuova costruzione” anche gli interventi <strong>di</strong> ampliamento.<br />

2. Sono interventi <strong>di</strong> ampliamento quelli che determinano l’aumento <strong>di</strong> un volume esistente me<strong>di</strong>ante<br />

l’aggiunta <strong>di</strong> ulteriori volumi in aderenza.<br />

3. Gli interventi <strong>di</strong> ampliamento sono parificati agli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione.<br />

Art. 13 – Ristrutturazione Urbanistica<br />

1. Sono "interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanisticoe<strong>di</strong>lizio<br />

con altro <strong>di</strong>verso, me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi, anche con la<br />

mo<strong>di</strong>ficazione del <strong>di</strong>segno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (Art. 3 c.1, lett. f, T.U. DPR<br />

380/2001.<br />

Art. 14 – Cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso<br />

1. Si definisce “cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso” delle singole unità immobiliari, con o senza l’ausilio <strong>di</strong><br />

opere e<strong>di</strong>lizie, la mo<strong>di</strong>ficazione da una a un’altra destinazione tra quelle definite all’art. 7 del presente<br />

regolamento.<br />

2. Non sono ammessi i cambi <strong>di</strong> destinazione d’uso se gli stessi non sono conformi alle destinazioni<br />

d’uso delle Z.T.I.O. <strong>di</strong> P.I..<br />

Il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso con opere è equiparato agli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia.<br />

3. Il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso comporta, comunque, l’adeguamento degli standard primari e<br />

secondari alla nuova destinazione d’uso.<br />

Art. 15 – Recupero ai fini abitativi dei sottotetti<br />

1. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è <strong>di</strong>sciplinato dalla L.R. 12/99. (v. All. B)<br />

2. Ai fini del presente articolo, per sottotetto si intende la superficie/il volume dell’ultimo piano degli<br />

e<strong>di</strong>fici esistenti.<br />

3. Sono fatte salve le norme e le ulteriori prescrizioni del PRC sugli e<strong>di</strong>fici sottoposti a vincolo ai sensi<br />

del D. Lgs. n. 42/2004.<br />

4. Le aperture luce degli e<strong>di</strong>fici protetti o vincolati, potranno essere in falda, o con abbaini se coerenti<br />

con il tipo e<strong>di</strong>lizio e comunque in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni degli elaborati <strong>di</strong> P.I.<br />

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge medesima, sono esclusi dal recupero dei sottotetti <strong>di</strong> cui al<br />

presente articolo:<br />

a. Gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> centro storico assoggettati esclusivamente a restauro e risanamento<br />

conservativo;<br />

b. Gli e<strong>di</strong>fici vincolati ex lege 1089/1939. E’ fatta salva l’autorizzazione in deroga da parte<br />

della Sovrintendenza;<br />

6. Fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni degli elaborati del P.I., che, in ogni caso, prevalgono, gli interventi <strong>di</strong><br />

recupero <strong>di</strong> cui al presente articolo devono conformarsi ai seguenti parametri:<br />

a. altezza utile me<strong>di</strong>a, per ogni singolo locale, non inferiore a ml. 2.40 per i locali a<strong>di</strong>biti ad<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 16


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

abitazione e <strong>di</strong> ml. 2.20 per i locali a<strong>di</strong>biti a servizi, quali corridoi, <strong>di</strong>simpegni, ripostigli,<br />

bagni, da calcolarsi <strong>di</strong>videndo il volume utile delle parti <strong>di</strong> sottotetto la cui altezza superi<br />

ml. 1.80 per la relativa superficie utile;<br />

b. la superficie illuminante ed aerante non deve essere inferiore ad 1/16 <strong>di</strong> quella <strong>di</strong><br />

pavimento se realizzata in falda;<br />

c. le eventuali aperture nella falda del tetto per la creazione <strong>di</strong> prese d' aria e luce non<br />

devono comportare riduzione della superficie esistente della falda interessata superiore<br />

al 12% della medesima;<br />

d. le tipologie <strong>di</strong> aperture ammesse sono le seguenti:<br />

- lucernari complanari alla falda (tipo velux);<br />

- abbaini con copertura a due falde, con la medesima pendenza e materiale <strong>di</strong> copertura<br />

della falda principale; gli abbaini dovranno essere arretrati dalla linea <strong>di</strong> gronda <strong>di</strong><br />

almeno ml. 1.50, il loro colmo non potrà superare quello del tetto, la loro larghezza<br />

massima dovrà essere contenuta in ml. 2.00, l'altezza del davanzale non dovrà essere<br />

inferiore a ml. 1.00 dal piano <strong>di</strong> calpestio del sottotetto.<br />

7. Gli interventi e<strong>di</strong>lizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti dovranno avvenire senza alcuna<br />

mo<strong>di</strong>ficazione delle altezze <strong>di</strong> colmo e <strong>di</strong> gronda, nonché delle linee <strong>di</strong> pendenza delle falde.<br />

Sono fatte salve le mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> adeguamento tecnologico <strong>di</strong> cui all’allegato B.<br />

8. Le nuove aperture dovranno in ogni caso armonizzarsi con l' e<strong>di</strong>ficio esistente, con particolare<br />

riguardo a materiali, finiture, eventuali simmetrie e/o allineamenti <strong>di</strong> prospetto.<br />

9. Il sottotetto recuperato non potrà costituire unità abitativa autonoma, ma solo ampliamento delle unità<br />

sottostanti <strong>di</strong>rettamente ad esso collegate.<br />

10. Gli interventi <strong>di</strong> cui al primo comma del presente articolo sono subor<strong>di</strong>nati al reperimento degli spazi<br />

per parcheggi pertinenziali ex articolo 41 sexies L.U., nella misura stabilita dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni, <strong>di</strong><br />

costruzione soggetta alla ristrutturazione, fatto salvo il pagamento, nei casi <strong>di</strong> irreperibilità, <strong>di</strong> una somma<br />

equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi.<br />

CAPO III – TITOLI EDILIZI<br />

Art. 16 - Attività e<strong>di</strong>lizia, Permesso <strong>di</strong> Costruire, SCIA e super D.I.A.<br />

1. Attualmente la <strong>di</strong>sciplina dell’attività e<strong>di</strong>lizia può essere così ricostruita:<br />

− attività e<strong>di</strong>lizia totalmente libera: riguarda gli interventi e<strong>di</strong>lizi per i quali non è richiesto alcun titolo<br />

abilitativo, né è prevista alcuna specifica comunicazione; la relativa <strong>di</strong>sciplina è dettata dall’art. 6,<br />

c.1, T.U. DPR 380/2001;<br />

− attività e<strong>di</strong>lizia libera previa comunicazione inizio lavori: riguarda gli interventi e<strong>di</strong>lizi eseguibili senza<br />

alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al <strong>Comune</strong> dell’inizio lavori; la relativa <strong>di</strong>sciplina è<br />

dettata dall’art. 6, c.2, 3, 4, T.U. DPR 380/2001;<br />

− attività e<strong>di</strong>lizia soggetta a permesso <strong>di</strong> costruire: riguarda interventi e<strong>di</strong>lizi puntualmente in<strong>di</strong>cati<br />

all’art. 10 T.U. DPR 380/2001 (interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica e <strong>di</strong><br />

ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia che portino ad un organismo e<strong>di</strong>lizio in tutto o in parte <strong>di</strong>verso dal precedente<br />

e che comportino aumento <strong>di</strong> unità immobiliari, mo<strong>di</strong>fiche del volume, della sagoma, dei prospetti o<br />

delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento <strong>di</strong> destinazione d’uso); la relativa <strong>di</strong>sciplina è<br />

dettata dagli articoli da 10 a 21 del T.U. DPR 380/2001;<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 17


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

− attività e<strong>di</strong>lizia soggetta a super-D.I.A.: riguarda gli interventi e<strong>di</strong>lizi per i quali, in base alla normativa<br />

statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso <strong>di</strong><br />

costruire (quali ad esempio gli interventi <strong>di</strong> cui all’art. 22, c.3, T.U. DPR 380/2001); la relativa<br />

<strong>di</strong>sciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U. DPR 380/2001 nonché dall’art. 5, c.2, lett. c, D.L.<br />

70/2011;<br />

− attività e<strong>di</strong>lizia soggetta a S.C.I.A.: riguarda tutti i restanti interventi e<strong>di</strong>lizi non rientranti tra quelli <strong>di</strong>:<br />

• attività e<strong>di</strong>lizia totalmente libera;<br />

• attività e<strong>di</strong>lizia libera previa comunicazione inizio lavori;<br />

• attività e<strong>di</strong>lizia soggetta a permesso <strong>di</strong> costruire;<br />

• attività e<strong>di</strong>lizia soggetta a super D.I.A.<br />

la relativa <strong>di</strong>sciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del T.U. DPR 380/2001 nonché dall’art. 5, c.2, lett.<br />

b e lett. c, D.L. 70/2011.<br />

Art. 17 - Attività e<strong>di</strong>lizia delle pubbliche amministrazioni<br />

1. Non sono soggette ai provve<strong>di</strong>menti autorizzativi <strong>di</strong> cui al Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e<br />

regolamentari in materia e<strong>di</strong>lizia le seguenti tipologie d’intervento:<br />

a. opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e<br />

coor<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette<br />

amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi<br />

dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;<br />

b. opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree<br />

del demanio statale e opere pubbliche <strong>di</strong> interesse statale o regionale, da realizzarsi dagli<br />

enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari <strong>di</strong> servizi pubblici, previo<br />

accertamento <strong>di</strong> conformità con le prescrizioni urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie ai sensi del<br />

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni;<br />

c. opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta<br />

comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del<br />

Presidente della Repubblica 21 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 554 e s.m.i..<br />

Art. 18 – Permesso <strong>di</strong> Costruire – Soggetti titolati<br />

1. Il permesso <strong>di</strong> costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non<br />

incide sulla titolarità della proprietà o <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>ritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo<br />

rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001.<br />

2. Il rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire non comporta limitazione dei <strong>di</strong>ritti dei terzi.<br />

3. Il permesso <strong>di</strong> costruire è rilasciato – esclusivamente per atto scritto - ai soggetti aventi titolo per<br />

richiederlo e precisamente:<br />

a) al proprietario dell’area e<strong>di</strong>ficatoria;<br />

b) al superficiario al <strong>di</strong> sopra del suolo (ai sensi dell’art. 952 del Co<strong>di</strong>ce Civile), almeno per le<br />

costruzioni che non invadono il sottosuolo al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto necessario per la realizzazione delle<br />

fondamenta dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 18


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

c) al superficiario al <strong>di</strong> sotto del suolo (ai sensi dell’art. 955 del Co<strong>di</strong>ce Civile);<br />

d) all’enfiteuta (ai sensi degli artt. 959 e 960 del Co<strong>di</strong>ce Civile) il quale ha però <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> richiedere<br />

la concessione ad e<strong>di</strong>ficare solo nell’ambito o nei limiti del contratto <strong>di</strong> enfiteusi, rimanendo al<br />

proprietario il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> richiedere la concessione per tutto ciò che rimane al <strong>di</strong> fuori del contratto<br />

<strong>di</strong> enfiteusi;<br />

e) all’affittuario agrario secondo quanto <strong>di</strong>sposto dalla legge 3.5.1982, n. 203.<br />

Tutti i soggetti elencati al punto a) e al punto e), per attestare il loro titolo ad ottenere il permesso<br />

<strong>di</strong> costruire, nei limiti sopra specificati, debbono allegare alla domanda probante documentazione<br />

o certificazione (contratto redatto e trascritto, nota <strong>di</strong> trascrizione, certificato notarile, ecc.).<br />

f) i titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti derivanti da provve<strong>di</strong>menti autoritativi, quali:<br />

− il beneficiario dell’occupazione d’urgenza e l’avente causa da tale beneficio;<br />

− l’assegnatario <strong>di</strong> terre incolte (D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279);<br />

− il titolare <strong>di</strong> servitù coattiva costituita per provve<strong>di</strong>menti amministrativi o per sentenza;<br />

− il concessionario <strong>di</strong> miniere, beni demaniali, <strong>di</strong> cave e torbiere;<br />

− colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per or<strong>di</strong>ne<br />

del giu<strong>di</strong>ce;<br />

− colui che richiede un provve<strong>di</strong>mento cautelare d’urgenza a norma dell’art. 700 del Co<strong>di</strong>ce<br />

Civile <strong>di</strong> procedura.<br />

− i titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti derivanti da speciali situazioni previste dalla legge, (quali il tutore).<br />

• Gli Enti, le Società, ecc. debbono richiedere la concessione tramite i loro organi in<strong>di</strong>viduali<br />

rappresentativi che hanno titolo al go<strong>di</strong>mento dell’immobile in questione.<br />

• Le aziende erogatrici <strong>di</strong> servivi pubblici (ENEL, Telecom, ecc.) qualora non siano proprietari<br />

delle aree sulle quali chiedono <strong>di</strong> intervenire, debbono produrre l’accordo preliminare tra il<br />

proprietario del suolo e dell’azienda stessa, oppure un impegno del proprietario del suolo a<br />

vendere o ad assoggettarsi alla servitù.<br />

Art. 19 – Permesso <strong>di</strong> costruire in deroga<br />

1. Il permesso <strong>di</strong> costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per<br />

e<strong>di</strong>fici ed impianti pubblici o <strong>di</strong> interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel<br />

rispetto comunque delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delle<br />

altre normative <strong>di</strong> settore aventi incidenza sulla <strong>di</strong>sciplina dell'attività e<strong>di</strong>lizia. (art. 80 L.R. 61/85).<br />

I limiti predeterminati <strong>di</strong> deroga <strong>di</strong> cui al primo comma dell’art. 80 L.R. 61/85 devono così intendersi:<br />

− densità territoriale <strong>di</strong> zona: aumento massimo del 20%<br />

− sup. coperta: aumento massimo del 40%<br />

− altezza: aumento massimo mt. 3,00.<br />

2. Dell'avvio del proce<strong>di</strong>mento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della<br />

legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e <strong>di</strong> sicurezza, può riguardare esclusivamente i<br />

limiti <strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> altezza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati <strong>di</strong> cui alle norme <strong>di</strong> attuazione degli<br />

strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui<br />

agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 19


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

CAPO IV<br />

PARERI, CERTIFICAZIONI, NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI<br />

Art. 20 - Parere preventivo<br />

1. Il privato interessato alla realizzazione <strong>di</strong> un progetto che risulti particolarmente impegnativo o che<br />

presenti comunque problemi <strong>di</strong> inserimento urbanistico o paesaggistico o che sia con<strong>di</strong>zionato da<br />

concessioni già rilasciate o in istruttoria, può chiedere al Dirigente una preliminare valutazione.<br />

2. A tale fine, il privato fa pervenire senza particolari formalità gli stu<strong>di</strong> preliminari, gli elaborati <strong>di</strong><br />

progetto, plastici, schizzi ed una relazione tecnica, idonei ad inquadrare l’opera nel contesto urbanistico<br />

ed ambientale, prospettando le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l’inserimento finale.<br />

3. Il parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia per la qualità Architettonica e Ambientale e la relazione del<br />

Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento si limiteranno ad in<strong>di</strong>care le questioni tecniche e progettuali affrontate, le<br />

valutazioni espresse, le prescrizioni particolari alle quali la progettazione esecutiva dovrà fare riferimento<br />

e preciseranno quali elaborati tecnici, oltre a quelli definiti dal presente regolamento come obbligatori,<br />

devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra in<strong>di</strong>cate.<br />

4. Il parere espresso sul progetto presentato non è vincolante ai fini dell'esame del progetto definitivo,<br />

ma qualora il richiedente si sia adeguato alle in<strong>di</strong>cazioni fornite in sede <strong>di</strong> valutazione preventiva,<br />

dovranno essere specificamente in<strong>di</strong>cati i motivi <strong>di</strong> un'eventuale determinazione <strong>di</strong>fforme sul progetto<br />

definitivo.<br />

Art. 21 - Certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica<br />

1. Il Certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica è previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, Co. 2, 3 e 4.<br />

2. Il Dirigente competente rilascia detto certificato, con i contenuti previsti dalla Legge, entro il termine<br />

perentorio <strong>di</strong> 30 giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione dell’istanza.<br />

3. E’ facoltà dell’interessato, in alternativa al Certificato <strong>di</strong> cui al comma precedente, richiedere un<br />

certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica dettagliato che, in relazione alle opere previste, specifica per<br />

l’immobile oggetto della richiesta le <strong>di</strong>sposizioni degli strumenti urbanistici territoriali, generali e attuativi<br />

vigenti e/o adottati, nonché gli altri vincoli posti anche da autorità <strong>di</strong>verse da quelle aventi competenze in<br />

materia urbanistica, in particolare:<br />

a. le modalità <strong>di</strong> intervento con riferiti i limiti parametrici e volumetrici;<br />

b. le destinazioni d’uso ammissibili;<br />

c. i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le certificazioni da acquisire;<br />

d. le modalità <strong>di</strong> allacciamento alla rete <strong>di</strong> servizi pubblici;<br />

4. Il certificato dettagliato va rilasciato dal <strong>Comune</strong> nel termine <strong>di</strong> 60 giorni dalla richiesta e conserva<br />

vali<strong>di</strong>tà a tempo indeterminato fino a che non intervengano mo<strong>di</strong>ficazioni nella <strong>di</strong>sciplina vigente.<br />

5. Il certificato <strong>di</strong> destinazione urbanistica è richiesto per mezzo <strong>di</strong> appositi moduli/domanda pre<strong>di</strong>sposti<br />

dall’Amministrazione Comunale.<br />

6. Il richiedente dovrà allegare un estratto catastale relativo al Foglio e ai mappali interessati <strong>di</strong> data non<br />

anteriore a 6 mesi e <strong>di</strong>chiarare:<br />

− tutti gli elementi utili per identificare l’immobile oggetto dell’istanza;<br />

− lo stato d’uso attuale;<br />

− il titolo che giustifica la richiesta;<br />

− i vincoli e servitù;<br />

− il recapito;<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 20


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Art. 22 – La Conferenza dei Servizi<br />

1. La Conferenza dei Servizi, <strong>di</strong>sciplinata dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni, è presieduta dal Dirigente legittimato ad adottare il provve<strong>di</strong>mento finale,<br />

ed è convocata dal medesimo anche su richiesta dell’interessato.<br />

CAPO V<br />

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI<br />

Art. 23 - Norme generali<br />

1. Le domande relative ai titoli e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> cui al precedente art. 16 vanno formulate su moduli forniti dal<br />

<strong>Comune</strong>. Devono tassativamente in<strong>di</strong>care i dati del richiedente e il nominativo del professionista abilitato<br />

che sottoscrive gli elaborati <strong>di</strong> progetto.<br />

2. Ogni variazione dei dati <strong>di</strong> cui al precedente comma, deve essere comunicata con la massima<br />

sollecitu<strong>di</strong>ne e, comunque, non oltre il 30° giorno dall’efficacia dell’atto/provve<strong>di</strong>mento che ha<br />

determinato la variazione stessa.<br />

3. Alle domande vanno allegate in copia le ricevute <strong>di</strong> versamento effettuate per tasse, contributi e <strong>di</strong>ritti<br />

previsti da leggi o regolamenti.<br />

4. A seguito della presentazione al <strong>Comune</strong> della richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> costruire o delle DIA/SCIA<br />

verrà rilasciata una comunicazione attestante la data <strong>di</strong> ricevimento, il numero <strong>di</strong> protocollo della pratica<br />

e l’in<strong>di</strong>cazione del funzionario responsabile del proce<strong>di</strong>mento.<br />

5. Alla domanda <strong>di</strong>retta ad ottenere il permesso <strong>di</strong> Costruire o alla D.I.A./SCIA, devono essere allegati:<br />

a. gli elaborati tecnici in<strong>di</strong>cati al successivo art. 24 in relazione al tipo <strong>di</strong> intervento<br />

proposto. Gli stessi potranno essere presentati in formato <strong>di</strong>gitale prodotto<br />

conformemente alle specifiche tecniche all’uopo definite dal comune con apposito<br />

provve<strong>di</strong>mento della Giunta comunale.;<br />

b. copia del titolo ad intervenire sull’immobile oppure la relativa <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva;<br />

c. asseverazione del progettista, me<strong>di</strong>ante la quale, si <strong>di</strong>chiara:<br />

- la conformità allo stato <strong>di</strong> fatto dei rilievi, delle misurazioni effettuate e degli stati<br />

<strong>di</strong> consistenza rilevati;<br />

- la conformità alla normativa urbanistico - e<strong>di</strong>lizia ed igienico - costruttiva, ivi<br />

compresa quella contenuta negli strumenti territoriali e urbanistici, anche <strong>di</strong><br />

livello sovra e intercomunale e nel regolamento e<strong>di</strong>lizio;<br />

- la rispondenza del progetto ai pareri preventivi e/o vincolanti eventualmente già<br />

acquisiti;<br />

- il rispetto <strong>di</strong> eventuali vincoli e/o servitù gravanti sugli immobili;<br />

- i nominativi e i dati anagrafici del costruttore e del <strong>di</strong>rettore dei lavori.<br />

Art. 24 - In<strong>di</strong>cazione degli elaborati tecnici<br />

Le istanze tese all’ottenimento degli atti abilitativi preventivi all’esercizio dell’attività e<strong>di</strong>lizia, (permesso<br />

<strong>di</strong> costruire SCIA), devono essere corredate dalla documentazione tecnica esplicativa della proposta<br />

progettuale, anche in or<strong>di</strong>ne alle opportune verifiche tecniche comprovanti l’ammissibilità del progetto.<br />

I <strong>di</strong>segni devono essere datati e depositati in duplice copia, piegati nelle <strong>di</strong>mensioni UNI, in scala non<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 21


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

inferiore a quella <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cata, per l’esame e per l’istruttoria da parte degli uffici comunali, nonché<br />

una ulteriore copia qualora l’immobile richiesto ricada in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e<br />

ulteriori copie <strong>di</strong> elaborati qualora lo sportello unico per l’e<strong>di</strong>lizia debba procedere all’acquisizione <strong>di</strong><br />

pareri e/o atti <strong>di</strong> assenso comunque denominati <strong>di</strong> cui all’art. 5, Co, 4 del D.P.R n. 380/2001.<br />

Ogni <strong>di</strong>segno deve prevedere l’in<strong>di</strong>cazione dell’intervento richiesto, la data <strong>di</strong> realizzazione, la firma<br />

estesa del richiedente e del progettista.<br />

Quest’ultimo provvederà ad apporre, su ogni elaborato, il timbro da cui risulti l’iscrizione al rispettivo<br />

or<strong>di</strong>ne/collegio professionale.<br />

Gli elaborati progettuali devono in ogni caso comprendere:<br />

− una planimetria sufficientemente ampia della località, aggiornata sul posto alla data <strong>di</strong><br />

presentazione del progetto, in scala 1:2000, con punti <strong>di</strong> riferimento atti ad in<strong>di</strong>viduare<br />

con precisione l’ubicazione dell’intervento;<br />

− estratto del P.I., estratto del PUA vigente, (qualora esistente), ed estratto mappa<br />

catastale;<br />

− una relazione descrittiva dell’intervento contenente gli elementi descrittivi idonei a<br />

consentire la comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

normative, ad illustrare i calcoli planivolumetrici <strong>di</strong>mostrativi dell’ammissibilità<br />

dell’intervento per quanto concerne i parametri urbanistico – e<strong>di</strong>lizi.<br />

La relazione, in riferimento al concreto intervento proposto e alle effettive opere in<br />

progetto, dovrà in particolare contenere:<br />

- descrizione dell’area d’intervento e sua classificazione nell’ambito del P.I., qualora<br />

ne ricorra il caso, nello strumento attuativo;<br />

- tipo <strong>di</strong> intervento, destinazione d’uso e modalità <strong>di</strong> attuazione;<br />

- requisiti urbanistici, vincoli e con<strong>di</strong>zioni;<br />

- caratteri dell’intervento e<strong>di</strong>lizio;<br />

- descrizione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione esistenti e previste, (reti tecnologiche e<br />

allacciamenti);<br />

- descrizione, ove necessario e con gli approfon<strong>di</strong>menti opportuni in relazione al tipo<br />

<strong>di</strong> intervento, dei requisiti illuminotecnici, acustici, termici e idrotermici, nonché <strong>di</strong><br />

quelli relativi ai servizi e agli impianti tecnologici e alla sicurezza;<br />

- calcolo delle superfici <strong>di</strong> progetto e <strong>di</strong>mostrazione della conformità a tutti i<br />

parametri urbanistico - e<strong>di</strong>lizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o<br />

adottati, anche me<strong>di</strong>ante tabelle esemplificative;<br />

- descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione<br />

delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico - strutturali ed<br />

impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.<br />

Nel caso trattasi <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti produttivi, la relazione deve essere integrata dal punto <strong>di</strong><br />

vista tecnico - sanitario con informazioni relative a:<br />

- genere <strong>di</strong> industrie da inse<strong>di</strong>are;<br />

- numero <strong>di</strong> addetti previsti;<br />

- descrizione delle lavorazioni effettuate, con specificazione dei materiali trattati, dei<br />

prodotti depositati ed eliminati;<br />

- in<strong>di</strong>cazione dei flussi <strong>di</strong> traffico interessanti il complesso produttivo;<br />

- precisazione degli accorgimenti tecnici adottati al fine <strong>di</strong> eliminare rumori,<br />

esalazioni nocive e rifiuti tossici o nocivi.<br />

In allegato alla relazione vanno presentate le seguenti <strong>di</strong>chiarazioni asseverate dal<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 22


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

progettista:<br />

- conformità planivolumetrica del progetto alle prescrizioni urbanistico e<strong>di</strong>lizie<br />

vigenti;<br />

- conformità del progetto con la normativa in materia <strong>di</strong> abbattimento<br />

delle barriere architettoniche;<br />

- conformità degli impianti elettrici ed idrico sanitari alla legislazione vigente;<br />

- conformità degli scarichi civili o industriali;<br />

- conformità con la vigente normativa in materia <strong>di</strong> inquinamento acustico ed<br />

atmosferico;<br />

- conformità con la vigente legislazione sul contenimento dei consumi<br />

energetici.<br />

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge e dal presente <strong>Regolamento</strong> in merito alle misure per la tutela<br />

della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili e all’obbligo, nei casi<br />

previsti, <strong>di</strong> redazione del piano <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e del fascicolo contenente le informazioni<br />

utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, così come previsto<br />

dal D. Lgs. n. 494/96 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni, in riferimento alle singole opere<br />

previste, i progetti devono essere corredati dagli elaborati <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati, con la precisazione che il<br />

Dirigente potrà ritenere sufficiente, in relazione alla consistenza dell’intervento, elaborati in scale <strong>di</strong><br />

rappresentazione <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong> seguito elencate, oppure una sola parte degli elaborati, o chiedere<br />

altra documentazione integrativa. Sono fatte salve, altresì, le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> cui alla parte II, Capi V e VI del<br />

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari in materia<br />

e<strong>di</strong>lizia.<br />

24.1 - Nuove costruzioni ed ampliamenti, anche nel sottosuolo o prefabbricate:<br />

− relazione tecnica contenente anche i dati metrici, dello Stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> progetto, relativi alla<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria corrispondente, alla superficie coperta, al volume, all’altezza del fabbricato,<br />

all’area destinata a parcheggio ed agli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fabbricazione, le superfici dei singoli vani;<br />

− Elaborati Geotecnici e Geologici <strong>di</strong> cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988<br />

recante: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pen<strong>di</strong>i<br />

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l' esecuzione e il<br />

collaudo delle opere <strong>di</strong> sostegno delle terre e delle opere <strong>di</strong> fondazione”.<br />

− tavola grafica schematica a <strong>di</strong>mostrazione della quantificazione del volume urbanistico esistente e <strong>di</strong><br />

progetto;<br />

− planimetria in scala 1:500, rilevata topograficamente, con la in<strong>di</strong>cazione del lotto sul quale deve<br />

sorgere l’e<strong>di</strong>ficio, completa <strong>di</strong> orientamento e <strong>di</strong> tutte le quote orizzontali e verticali, e curve <strong>di</strong> livello,<br />

atte ad in<strong>di</strong>viduare l’andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree.<br />

Devono essere in<strong>di</strong>cati i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze, <strong>di</strong>stacchi e<br />

orientamenti delle falde del tetto, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle<br />

recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto. Devono altresì essere riportate le in<strong>di</strong>cazioni<br />

quotate della planivolumetria <strong>di</strong> progetto;<br />

− planimetria, in scala 1:200 <strong>di</strong> sistemazione dell’area con particolare riferimento agli accessi pedonali<br />

e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle pavimentazioni, agli eventuali<br />

punti luce esterni alla recinzione, nonché la localizzazione delle aree per la raccolta dei rifiuti;<br />

− le piante <strong>di</strong> progetto, in scala 1:100, orientate, rappresentanti ogni piano dell’e<strong>di</strong>ficio, dentro e fuori<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 23


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

terra, il sottotetto se praticabile e la copertura.<br />

− le piante debbono in<strong>di</strong>care la <strong>di</strong>mensione complessiva dell’opera, la destinazione d’uso dei locali, le<br />

relative misure lineari e <strong>di</strong> superficie netta, la <strong>di</strong>mensione delle aperture, il rapporto d’illuminazione <strong>di</strong><br />

ciascun locale, le scale, i vani ascensore, gli arre<strong>di</strong> fissi, lo spessore delle pareti, i riferimenti alle<br />

sezioni rappresentate ed ogni altro elemento atto a caratterizzare il progetto.<br />

− nella pianta della copertura vanno in<strong>di</strong>cati i materiali, le pendenze, le grondaie, i camini, i lucernari, i<br />

volumi tecnici, ecc.;<br />

− tutti i prospetti esterni in scala 1:100;<br />

− due sezioni verticali quotate, in scala 1:100 ortogonali tra loro, con riferimento agli spazi pubblici<br />

esterni e del terreno circostante;<br />

− quando ritenuto necessario dal <strong>di</strong>rigente, un particolare del prospetto principale dell’e<strong>di</strong>ficio, esteso a<br />

tutta l’altezza dello stesso, in scala 1:20 – 1: 50, con l’in<strong>di</strong>cazione dei materiali e dei colori;<br />

− planimetria del fabbricato, in scala 1:200, con l’in<strong>di</strong>cazione degli impianti relativi<br />

all’approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi<br />

fino alle reti collettrici;<br />

− riproduzione fotografica della zona interessata dall’intervento (con particolare riferimento ai coni<br />

visuali significativi ;<br />

− per interventi <strong>di</strong> notevoli <strong>di</strong>mensioni tipo opifici o simili, gli elaborati grafici possono essere prodotti<br />

anche in scala 1:200.<br />

Nel caso <strong>di</strong> ampliamento gli elaborati devono considerare anche lo stato <strong>di</strong> fatto <strong>di</strong> tutto il fabbricato,<br />

anche se <strong>di</strong> altra proprietà.<br />

− fascicolo per le misure protettive e per la manutenzione in quota <strong>di</strong> cui al successivo art. 70.<br />

24.1.1 - Immobili e/o e<strong>di</strong>fici vincolati dal D.lvo 42/2004 ovvero gravati da grado <strong>di</strong> protezione <strong>di</strong> P.I. e/o ricadenti<br />

all’interno delle zone del Centro Storico .<br />

Per questi immobili deve essere presentata la seguente documentazione aggiuntiva:<br />

− relazione contenente tutti gli elementi storici, iconografici, comparativi necessari ad identificare lo<br />

stato <strong>di</strong> fatto e gli elementi <strong>di</strong> riferimento culturale utili per comprendere le fasi <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazione<br />

ed i risultati <strong>di</strong> progetto;<br />

− esauriente rilievo cronologico e critico dello stato <strong>di</strong> fatto, con l'in<strong>di</strong>cazione delle eventuali<br />

stratificazioni e aggiunte; il rilievo deve comprendere alzati esterni ed interni, sezioni in scala<br />

1:100 relative a tutti piani, anche non abitabili, alle coperture, ai volumi tecnici, alle finiture<br />

(pavimenti, infissi, rivestimenti, ecc.);<br />

− repertorio <strong>di</strong> ogni elemento storicamente e artisticamente significativo, relativo allo spazio interno<br />

ed esterno, con allegati grafici in scala appropriata;<br />

− documentazione relativa alle caratteristiche ed alle destinazioni d'uso della costruzione nel tempo,<br />

anche con note storico-critiche;<br />

− progetto degli impianti tecnologici e, se necessario, degli interventi strutturali;<br />

− ogni ulteriore elaborato richiesto da norme <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> regolamento.<br />

E’ prescritta la rappresentazione dello stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> progetto su tavola comparativa adottando<br />

colori <strong>di</strong>versi indelebili per le in<strong>di</strong>cazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso);<br />

24.2 - Nuove recinzioni o mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> quelle esistenti:<br />

− planimetria in scala 1:200 o 1:500, con l’andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote<br />

orizzontali, riferite a capisal<strong>di</strong>, necessarie per il tracciamento, con particolare riferimento a<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 24


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

eventuali aree pubbliche prospicienti;<br />

− sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20;<br />

− sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;<br />

− l’in<strong>di</strong>cazione dei materiali impiegati;<br />

− in<strong>di</strong>cazione delle essenze arboree impiegate per le siepi <strong>di</strong> recinzione con le relative altezze. Sarà<br />

facoltà del <strong>di</strong>rigente, sentito il competente ufficio <strong>di</strong> polizia locale, limitare le altezze delle siepi<br />

<strong>di</strong> recinzione in corrispondenza degli incroci, al fine <strong>di</strong> garantire la visibilità.<br />

24.3 - Strumenti urbanistici attuativi:<br />

Per gli strumenti urbanistici attuativi devono essere prodotti gli elaborati previsti dall’art. 19 della L. R. 23<br />

aprile 2004, n. 11.<br />

Il Dirigente potrà, in relazione alla complessità dell’intervento, richiedere tutti o parte degli elaborati<br />

sottoelencati.<br />

a) Stato <strong>di</strong> fatto:<br />

− cartografia aggiornata dello stato <strong>di</strong> fatto (rilievo strumentale raffrontato con le planimetrie<br />

catastali) della zona <strong>di</strong> intervento e del suo intorno con particolare illustrazione dei servizi<br />

tecnologici e sociali esistenti esterni all'area <strong>di</strong> intervento, ai quali si intende appoggiare<br />

l'inse<strong>di</strong>amento progettato, nonché gli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e/o del<br />

P.I. e quelli che abbiano valore <strong>di</strong> bene ambientale e architettonico, anche se non vincolati, e<br />

comunque ogni altro eventuale vincolo – (almeno in scala 1/500);<br />

− relazione <strong>di</strong> verifica <strong>di</strong> compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, comprendente la<br />

verifica idraulica del contesto e delle nuove aree urbanizzate;<br />

− planimetria in scala catastale dello stato <strong>di</strong> fatto con riportato il perimetro dell'area <strong>di</strong> intervento<br />

ed evidenziato il mosaico delle proprietà;<br />

− certificato catastale <strong>di</strong> attuale intestazione e, nel caso <strong>di</strong> consorzio, anche l'atto costitutivo dello<br />

stesso;<br />

− rilievo completo , almeno in scala 1/200, degli e<strong>di</strong>fici esistenti all'interno del perimetro dell'area<br />

<strong>di</strong> intervento corredato da una eventuale documentazione storica (se interessato da preesistenze<br />

storiche / testimoniali);<br />

− planimetria da rilievo topografico con riportate le previsioni <strong>di</strong> P.I., con l'in<strong>di</strong>cazione delle relative<br />

superfici e degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> fabbricabilità;<br />

− estratto, planimetria e normativa del P.I., con evidenziata l'area oggetto <strong>di</strong> PUA;<br />

− estratto autentico <strong>di</strong> mappa o tipo <strong>di</strong> frazionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data<br />

non anteriore a sei mesi dalla data <strong>di</strong> presentazione del progetto;<br />

− rilievo topografico, in scala 1 :500, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle<br />

aree limitrofe per una fascia <strong>di</strong> almeno ml. 50, con l'in<strong>di</strong>cazione delle strade, del verde arboreo,<br />

dei fabbricati, degli impianti esistenti, del tracciato delle reti tecnologiche con relative servitù e<br />

le relative quote plano- altimetriche riferite ad un caposaldo;<br />

− profili e sezioni 1 :500 e/o 1 :200 dello stato <strong>di</strong> fatto <strong>di</strong> cui al punto i..<br />

b) Stato <strong>di</strong> progetto:<br />

− planimetria <strong>di</strong> progetto in scala non inferiore al :500 riproducente il perimetro dell'intervento<br />

e contenente inoltre:<br />

− le zone e<strong>di</strong>ficabili e le linee <strong>di</strong> inviluppo per l'e<strong>di</strong>ficazione;<br />

− le zone destinate alla ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia ed urbanistica;<br />

− gli ambiti territoriali, i comparti, le unità minime <strong>di</strong> intervento delle zone<br />

− le zone e gli e<strong>di</strong>fici da destinare a demolizione e quelli da destinare ad attività pubbliche o <strong>di</strong><br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 25


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

interesse pubblico;<br />

− progetto planivolumetrico quotato in scala non inferiore al :500 con in<strong>di</strong>cazione:<br />

− delle masse (superficie e volume) e degli allineamenti delle stesse lungo gli spazi<br />

pubblici;<br />

− delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione (strade, verde pubblico, impianti tecnologici, parcheggi,<br />

centri civici, piazze, mercati, ecc.);<br />

− del tipo <strong>di</strong> intervento per gli e<strong>di</strong>fici da conservare.<br />

− profili regolatori dell'e<strong>di</strong>lizia e sezioni in<strong>di</strong>cative con l'in<strong>di</strong>cazione delle destinazioni<br />

d'uso degli eventuali piani seminterrati o interrati;<br />

− progetto delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria, costituito da planimetrie, sezioni e particolari<br />

tecnici in scala appropriata, relativo anche all'allacciamento delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

esistenti e con allegati gli accor<strong>di</strong> preventivi con gli Enti interessati;<br />

− progetto in scala non inferiore al 1:500 delle zone destinate a verde pubblico con particolare<br />

riferimento all'in<strong>di</strong>cazione della posizione delle specie arboree e degli impianti (panchine,<br />

giochi, ecc.);<br />

− tabella delle aree pubbliche e delle aree e<strong>di</strong>ficabili con l'in<strong>di</strong>cazione per ciascuna area della<br />

superficie fon<strong>di</strong>aria, della massima cubatura realizzabile e della destinazione d'uso dei<br />

fabbricati;<br />

− elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto <strong>di</strong> mappa;<br />

c) norme generali <strong>di</strong> attuazione con gli in<strong>di</strong>ci prescritti ad integrazione e rispetto <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> Piano<br />

Regolatore Comunale, nonché le norme riguardanti le modalità <strong>di</strong> intervento sugli e<strong>di</strong>fici esistenti<br />

che si intendono conservare e le caratteristiche, la tipologia egli allineamenti e le altezze dei nuovi<br />

e<strong>di</strong>fici;<br />

d) Prontuario per la mitigazione ambientale;<br />

e) eventuali assonometrie, prospettive, foto, plastici, ecc., (se necessari a giu<strong>di</strong>zio del responsabile<br />

dell’ufficio tecnico alla comprensione del progetto);<br />

f) documentazione fotografica estesa alle aree limitrofe;<br />

g) bozza <strong>di</strong> convenzione contenente i termini previsti per l’attuazione del Piano, nonché la<br />

quantificazione degli oneri prequativi;<br />

h) una relazione illustrativa contenente, tra l' altro, la previsione sommaria <strong>di</strong> costo delle opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione.<br />

24.4 - Mostre e i depositi:<br />

− planimetria dell’area, in scala 1:200 o 1:500, con l’in<strong>di</strong>cazione degli spazi destinati al<br />

deposito, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.<br />

24.5 - Demolizioni:<br />

− piante ed almeno una sezione quotata in scala non inferiore a 1:100 dello stato attuale del<br />

fabbricato, in<strong>di</strong>cando con colore (giallo) indelebile le parti da demolire;<br />

− adeguata documentazione fotografica <strong>di</strong> tutti i prospetti e <strong>di</strong> interni significativi;<br />

− <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> un tecnico abilitato attestante l’insussistenza <strong>di</strong> elementi architettonici<br />

significativi e/o storicamente rilevanti.<br />

24.6 - Scavi ed i movimenti <strong>di</strong> terra, impianti sportivi all’aperto, mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> aree a bosco e <strong>di</strong> alberature <strong>di</strong> rilievo<br />

ambientale, sistemazione <strong>di</strong> parchi e <strong>di</strong> aree aperte al pubblico, costruzione <strong>di</strong> ponti e <strong>di</strong> accessi pedonali e<br />

carrabili, apertura <strong>di</strong> nuove strade e la costruzione <strong>di</strong> manufatti stradali:<br />

− relazione tecnica descrittiva;<br />

− planimetrie, in scale 1:500, 1:1000; 1:2000; quotata, dello stato attuale e della definitiva<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 26


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

sistemazione <strong>di</strong> progetto, con l’in<strong>di</strong>cazione delle sezioni stradali, delle sezioni <strong>di</strong> escavo, dei<br />

rilevati, delle alberature da mettere a <strong>di</strong>mora o da abbattere e dei manufatti da costruire;<br />

− piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.<br />

24.7 - Varianti a progetti approvati:<br />

− per le varianti da apportare a progetti depositati va prodotto il progetto approvato con le<br />

mo<strong>di</strong>fiche evidenziate in colore rosso o giallo o con apposite retinature. Il progetto <strong>di</strong> variante<br />

deve essere redatto seguendo le stesse impostazioni grafiche <strong>di</strong> quello autorizzato.<br />

24.8 - Collocamento, la mo<strong>di</strong>ficazione o la rimozione <strong>di</strong> opere minori quali e<strong>di</strong>cole, cabine telefoniche:<br />

− planimetria quotata, prospetti e sezioni quotati, in scala adeguata;<br />

− in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> materiali e <strong>di</strong> colori;<br />

− documentazione fotografica;<br />

− Piante e prospetti quotati in scala adeguata.<br />

24.9 – Collocazione <strong>di</strong> pubblicità lungo le strade:<br />

La collocazione <strong>di</strong> insegne pubblicitarie lungo le strade sono assoggettate alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al<br />

vigente “Co<strong>di</strong>ce della strada”.<br />

Le insegne per campagne pubblicitarie all’interno delle aree fon<strong>di</strong>arie sono soggette esclusivamente a<br />

semplice comunicazione.<br />

CAPO VI - ONERI<br />

Art. 25 – Contributo concessorio<br />

1. Fatti salvi i casi esclusi dalla legge, il permesso e<strong>di</strong>lizio è subor<strong>di</strong>nato al pagamento del contributo <strong>di</strong><br />

costruzione il cui importo è commisurato all'incidenza delle spese <strong>di</strong> urbanizzazione ed al costo <strong>di</strong><br />

costruzione.<br />

2. L'incidenza degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale<br />

sulla base delle apposite tabelle parametriche approvate dalla Regione e secondo i criteri stabiliti dalla<br />

legge regionale.<br />

3. All'atto del rilascio del permesso e<strong>di</strong>lizio o alla D.I.A./SCIA, il Dirigente/Responsabile del Servizio<br />

determina, con riferimento agli elaborati progettuali, l'ammontare del contributo.<br />

4. La quota <strong>di</strong> contributo relativa agli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio<br />

del permesso <strong>di</strong> costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata con le modalità e le<br />

garanzie previste dall’art. 81 della L. R. n. 61/85.<br />

5. La quota <strong>di</strong> contributo relativa al costo <strong>di</strong> costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in<br />

corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla<br />

ultimazione della costruzione.<br />

6. Gli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia convenzionata sono <strong>di</strong>sciplinati dalla L.R. 42/99.<br />

7. Gli interventi assoggettati a perequazione <strong>di</strong> cui all’art. 35 L.R. 11/2004, sono normati dalle N.T.O. del<br />

P.I..<br />

8. Il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso, anche se attuato senza opere, deve ritenersi, comunque, oneroso nel<br />

caso esso determini un aumento del “carico urbanistico” (nuovi standard primari e secondari, nuove reti<br />

tecnologiche).<br />

9. Il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso anche senza opere è soggetto a permesso <strong>di</strong> costruire. La relativa<br />

domanda dovrà essere corredata dalla documentazione che <strong>di</strong>mostri il mutamento delle singole unità<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 27


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

immobiliari e la conformità delle nuove destinazioni d’uso con le destinazioni ammesse dalla Z.T.I.O.<br />

nella quale l’e<strong>di</strong>ficio è inserito.<br />

Art. 26 - Scomputabilità degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

1. Il titolare del permesso può richiedere, in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza<br />

delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione, <strong>di</strong> realizzare in proprio ed a scomputo totale o parziale della quota dovuta,<br />

le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, purchè le stesse rivestano un effettivo<br />

interesse pubblico.<br />

2. Per i PUA <strong>di</strong> iniziativa privata, l'esecuzione delle opere a scomputo degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione,<br />

come <strong>di</strong>sciplinata dalla normativa vigente, ricade nella <strong>di</strong>sciplina degli appalti <strong>di</strong> lavori pubblici.<br />

(art. 32 – 122 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.).<br />

3. Le aree per servizi realizzate a scomputo devono avere <strong>di</strong>mensione e caratteristiche idonee alla loro<br />

funzione in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della L.R. n. 11/2004 e dal provve<strong>di</strong>mento<br />

della Giunta Regionale <strong>di</strong> cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2004. Qualora all'interno<br />

del PUA o dei singoli interventi e<strong>di</strong>lizi tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita<br />

la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’art. 37 della stessa L. R. n. 11/2004.<br />

Sono fatte salve eventuali norme specifiche contenute nelle N.T.O. <strong>di</strong> P.I.<br />

4. Non può comunque essere monetizzato lo standard minimo <strong>di</strong> parcheggio privato <strong>di</strong> cui all’art. 41<br />

sexies L.U.<br />

5. In caso <strong>di</strong> mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso, (con esclusione delle Z.T.O. <strong>di</strong> centro storico), laddove<br />

la nuova destinazione richieda maggiori standard e questi non possano essere reperiti in loco, ovvero in<br />

aree contermini, non sarà possibile autorizzare i mutamenti delle destinazioni d’uso.<br />

6. La determinazione dello scomputo va commisurata al costo reale delle aree e delle opere che il<br />

privato deve cedere al <strong>Comune</strong>, con obbligo <strong>di</strong> effettuare il conguaglio ove il valore tabellare degli oneri<br />

risultasse superiore a quello effettivamente sostenuto.<br />

7. Il costo sostenuto per la realizzazione delle opere, da considerare ai fini dello scomputo, va<br />

attualizzato al momento della determinazione degli oneri concessori.<br />

8. In sede <strong>di</strong> approvazione degli strumenti attuativi <strong>di</strong> iniziativa privata, la convenzione potrà prevedere,<br />

in accordo con la P.A., la realizzazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria in aree pubbliche <strong>di</strong><br />

maggiore accessibilità e fruibilità. In questo caso, i costi <strong>di</strong> realizzazione sostenuti dal privato per le<br />

opere <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria vanno calcolati in relazione al costo reale delle aree necessarie e<br />

delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione afferenti allo strumento attuativo.<br />

9. Lo scomputo totale o parziale è ammesso solo tra opere <strong>di</strong> urbanizzazione nella stessa categoria, fatta<br />

salva <strong>di</strong>versa convenzione con il <strong>Comune</strong>.<br />

CAPO VII – ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE<br />

Art. 27 – Cartello <strong>di</strong> Cantiere<br />

1. Gli estremi relativi ai titoli e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> cui al capo III devono venire evidenziati in apposito cartello<br />

in<strong>di</strong>catore esposto presso il cantiere in posizione visibile dalla pubblica via.<br />

2. Detto cartello dovrà contenere le seguenti in<strong>di</strong>cazioni: oggetto e numero del permesso <strong>di</strong> costruire o<br />

super D.I.A. o SCIA, committente, progettista, calcolatore e <strong>di</strong>rettore dei lavori, impresa costruttrice,<br />

nominativi degli impiantisti <strong>di</strong> cui alla Parte II, Capi V e VI del D.P.R. n. 380/2001, nonché il Coor<strong>di</strong>natore<br />

per la progettazione e per l'esecuzione <strong>di</strong> cui alla L. 494/96.<br />

3. Il cartello <strong>di</strong> cantiere è esente da tasse e <strong>di</strong>ritti comunali.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 28


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Art. 28 – Inizio e termine dei lavori<br />

1. Il titolare del permesso e<strong>di</strong>lizio o della denuncia <strong>di</strong> inizio attività deve comunicare allo Sportello Unico<br />

per l’e<strong>di</strong>lizia, preliminarmente all’inizio dei lavori, il nominativo del <strong>di</strong>rettore dei lavori, della <strong>di</strong>tta<br />

assuntrice, e, qualora ricorra la fattispecie <strong>di</strong> intervento, deve provvedere agli adempimenti <strong>di</strong> cui agli<br />

artt. 3 e 11 del D. Lgs. n. 494/96 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni, ed è tenuto ad osservare i<br />

punti <strong>di</strong> livello e le quote in<strong>di</strong>cate negli elaborati approvati e/o tacitamente assentiti.<br />

2. Vanno pure comunicati gli eventuali cambiamenti del <strong>di</strong>rettore o dell’assuntore dei lavori da parte dei<br />

titolari <strong>di</strong> atti abilitativi, per la responsabilità loro riconosciuta dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni normative.<br />

3. Il titolare del permesso e<strong>di</strong>lizio, nonché il <strong>di</strong>rettore dei lavori ed il costruttore devono denunciare allo<br />

Sportello Unico per l’e<strong>di</strong>lizia le date <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> ultimazione dei lavori, entro <strong>di</strong>eci giorni dal giorno <strong>di</strong><br />

inizio e <strong>di</strong> ultimazione.<br />

4. In mancanza <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>chiarazioni sono assunte, come data <strong>di</strong> inizio dei lavori, la data del permesso e,<br />

come data <strong>di</strong> ultimazione, quella dell'accertamento comunale o, in assenza, quella del termine temporale<br />

<strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dell’atto abilitativo.<br />

5. Nel caso <strong>di</strong> nuove costruzioni, la data <strong>di</strong> inizio si configura all’escavo delle fondazioni e la data <strong>di</strong><br />

ultimazione si riferisce alla data del certificato <strong>di</strong> ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal<br />

<strong>di</strong>rettore dei lavori.<br />

6. Nel caso <strong>di</strong> ampliamenti, soprelevazione o demolizioni per inizio dei lavori si intende il momento in<br />

cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporlo agli ampliamenti o<br />

alle mo<strong>di</strong>fiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.<br />

7. Nel caso <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti <strong>di</strong> terra e<br />

l'ultimazione va riferita ai tempi definiti nella convenzione urbanistica.<br />

8. Prima della denuncia <strong>di</strong> inizio dei lavori <strong>di</strong> nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc., il<br />

committente deve depositare, al competente ufficio comunale, una documentazione idonea a <strong>di</strong>mostrare<br />

la rispondenza delle caratteristiche <strong>di</strong> isolamento termico a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia<br />

<strong>di</strong> contenimento del consumo <strong>di</strong> energia degli e<strong>di</strong>fici.<br />

9. Prima dell'inizio dei lavori per l'installazione dell'impianto termico deve essere inoltre prodotto il<br />

progetto dell'impianto termico corredato da una relazione tecnica, fatta eccezione per quegli e<strong>di</strong>fici<br />

espressamente esentati dalle leggi vigenti, ai sensi della L. 10/91 e successivo regolamento <strong>di</strong><br />

esecuzione. In riferimento all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e al D.Lgs 192/05<br />

dovrà essere presentata una relazione tecnica sul contenimento dei consumi <strong>di</strong> energia negli e<strong>di</strong>fici che<br />

descriva tutti gli accorgimenti tecnici adottati. La relazione in materia <strong>di</strong> progettazione e certificazione<br />

energetica è sempre prevista integralmente per tutto l’e<strong>di</strong>ficio nel caso <strong>di</strong> nuova realizzazione e <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

oggetto <strong>di</strong> ristrutturazione con superficie superiore a 1.000 mq, anche sotto forma <strong>di</strong> demolizione e<br />

ricostruzione in manutenzione straor<strong>di</strong>naria. Sarà invece limitata al solo ampliamento qualora questo<br />

risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero e<strong>di</strong>ficio esistente.<br />

10. Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> avvenuto deposito presso il<br />

<strong>Comune</strong>, <strong>di</strong> quanto previsto dalla L. 1086/71 o, se non necessario, un’attestazione da parte del<br />

progettista che ne attesti la non necessità, secondo le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 65 del DPR 380/2001.<br />

11. Il termine temporale per la conclusione dei lavori per qualsiasi intervento non può essere superiore a<br />

tre anni, determinato a partire dalla data <strong>di</strong> emissione del provve<strong>di</strong>mento esplicito, ovvero dallo scadere<br />

del trentesimo giorno dalla data <strong>di</strong> presentazione della denuncia d'inizio dell'attività.<br />

Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso dall’Amministrazione Comunale<br />

esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari<br />

caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti <strong>di</strong> opere pubbliche il cui finanziamento sia<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 29


previsto in più esercizi finanziari.<br />

COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Art. 29 – Richiesta e Determinazione dei punti fissi<br />

1. Prima dell'esecuzione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione o <strong>di</strong> interventi tesi alla realizzazione <strong>di</strong><br />

recinzioni, interessanti superfici <strong>di</strong> pertinenza dell'intervento confinante con proprietà pubbliche o<br />

assoggettate all'uso pubblico, siano esse esistenti o previste da strumenti urbanistici vigenti, il titolare<br />

del permesso <strong>di</strong> costruire, D.I.A. e S.C.I.A., deve richiedere all'Amministrazione Comunale la ricognizione<br />

per la determinazione dei punti fissi altimetrici e planimetrici.<br />

2. Entro <strong>di</strong>eci giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione dell'istanza, l'interessato deve provvedere alla<br />

identificazione me<strong>di</strong>ante picchettatura o altra idonea segnalazione, dei capisal<strong>di</strong> altimetrici e planimetrici<br />

cui dovrà essere riferito il tracciamento dell'opera da realizzare.<br />

3. La ricognizione da parte <strong>di</strong> personale dell’Amministrazione Comunale deve avvenire entro <strong>di</strong>eci<br />

giorni lavorativi dalla data <strong>di</strong> presentazione della relativa istanza, ove ciò non avvenga la stessa si<br />

intende tacitamente assentita.<br />

4. Al termine delle operazioni <strong>di</strong> ricognizione, deve essere redatto verbale controfirmato dal Direttore<br />

dei lavori e dal legale rappresentante dell'impresa assuntrice degli stessi, nel quale devono essere<br />

identificati la linea <strong>di</strong> confine con gli spazi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico, la quota altimetrica <strong>di</strong> riferimento<br />

del piano <strong>di</strong> campagna, la delimitazione del perimetro della costruzione e gli elementi metrici<br />

in<strong>di</strong>spensabili alla corretta in<strong>di</strong>viduazione della <strong>di</strong>slocazione della stessa sul terreno.<br />

5. La picchettatura o altra segnalazione idonea, dovrà essere graficizzate in apposito elaborato..<br />

Art. 30 - Conduzione del cantiere<br />

1. Si intendono integralmente richiamate le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 626/94 e<br />

successive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni.<br />

2. Nell’esecuzione <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni <strong>di</strong><br />

fabbricati esistenti, ecc.), l’assuntore dei lavori deve evitare pericoli o danni a persone o a cose,<br />

provvedendo anche ad attenuare rumori e molestie. . Devono essere visibili all’esterno tutte le tabelle e le<br />

informazioni prescritte dalle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> prevenzione degli infortuni sul lavoro.<br />

3. Qualora si eseguano opere e<strong>di</strong>lizie in fregio a spazi aperti al pubblico, va recintato il luogo destinato<br />

all’opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere <strong>di</strong> aspetto<br />

decoroso, avere altezza non minore <strong>di</strong> ml. 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli<br />

allineamenti e le modalità costruttive richieste dall’Ufficio comunale competente.<br />

4. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l’interno o essere<br />

scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati me<strong>di</strong>ante<br />

zebratura e segnaletica stradale e muniti <strong>di</strong> luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar<br />

del sole.<br />

5. Tutte le strutture provvisionali (ponti <strong>di</strong> servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono<br />

avere requisiti <strong>di</strong> resistenza, stabilità e protezione conformi alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge per la prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro.<br />

6. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve <strong>di</strong>stare dal<br />

suolo non meno <strong>di</strong> ml. 4,50 per la viabilità veicolare e m. 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano<br />

inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente ha comunque la<br />

facoltà <strong>di</strong> dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l’esecuzione e riservandosi l’intervento<br />

sostitutivo a spese degli interessati.<br />

7. Per la tutta la durata dei lavori, in ogni cantiere, deve essere a <strong>di</strong>sposizione dell’autorità preposta al<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 30


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

controllo, copia del permesso <strong>di</strong> Costruire e/o SCIA., compresi elaborati tecnici allegati, copia del piano<br />

<strong>di</strong> sicurezza e coor<strong>di</strong>namento, del Piano operativo della Sicurezza, della notifica preliminare e dei<br />

documenti/certificazioni previsti dal D. Lgs. n. 494/96 e D. Lgs. n. 626/94 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni,<br />

nonché gli atti relativi alle opere in cemento armato normale e precompresso o con struttura metallica<br />

come previsto dall’art. 66 del DPR 380/2001.<br />

Art. 31 - Vigilanza sulle costruzioni<br />

1. Il <strong>di</strong>rigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull'attività<br />

urbanistico-e<strong>di</strong>lizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong><br />

regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli<br />

abilitativi. Si applicano, in caso <strong>di</strong> inosservanza delle norme, le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.<br />

Art. 32 – Sistemazione e Bonifica delle aree e<strong>di</strong>ficabili<br />

2. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito <strong>di</strong> rifiuti in genere,<br />

letame o altro materiale insalubre che abbia potuto inquinare il suolo, se non previo completo<br />

risanamento del sottosuolo.<br />

3. Precedentemente all'esecuzione <strong>di</strong> lavori e<strong>di</strong>li interessanti aree industriali <strong>di</strong>smesse, attività <strong>di</strong><br />

deposito e commercio <strong>di</strong> idrocarburi, attività <strong>di</strong> deposito o commercio <strong>di</strong> sostanze o preparati<br />

tossici, devono essere effettuate le opportune verifiche tese all'accertamento dei limiti <strong>di</strong> contaminazione<br />

dei suoli, nel rispetto delle procedure fissate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.<br />

4. L’avvenuto risanamento deve essere certificato dall’autorità competente in materia igienico - sanitaria,<br />

previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari.<br />

5. Qualora il terreno oggetto <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione fosse soggetto a infiltrazioni <strong>di</strong> acque sotterranee o<br />

superficiali, dovrà essere operato un idoneo drenaggio e dovranno essere adottati gli adeguati<br />

accorgimenti atti a garantire la salubrità del sito.<br />

6. E. comunque fatto obbligo <strong>di</strong> adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi terreno, le misure atte a<br />

impe<strong>di</strong>re che l’umi<strong>di</strong>tà ascendente raggiunga i locali agibili.<br />

Art. 33 – Scavi e rinterri<br />

Si definiscono “scavi e rinterri” quegli interventi sul territorio che comportano mo<strong>di</strong>ficazioni permanenti e<br />

rilevanti della morfologia del suolo e che non riguardano la coltivazione <strong>di</strong> cave e torbiere.<br />

Non rientrano nella presente tipologia le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture<br />

agricole e le sistemazioni del terreno a quest’ultimo strettamente connesse, nonché quei modesti lavori<br />

connessi alla sistemazione del verde.<br />

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante<br />

e in modo da non compromettere la sicurezza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, impianti, strutture e manufatti posti nelle<br />

vicinanze.<br />

2. La sicurezza degli e<strong>di</strong>fici, degli impianti, delle strutture e dei manufatti circostanti deve essere<br />

verificata dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del cantiere me<strong>di</strong>ante idoneo monitoraggio protratto<br />

per tutto il tempo <strong>di</strong> vita del cantiere.<br />

3. Qualora fosse riscontrata qualsiasi anomalia, lesione o infiltrazione d'acqua negli e<strong>di</strong>fici circostanti, il<br />

Direttore dei lavori e il Responsabile del cantiere devono darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione<br />

all'Amministrazione Comunale, fermo restando l'obbligo <strong>di</strong> sospendere ogni operazione <strong>di</strong> scavo e <strong>di</strong><br />

adottare tutte le cautele per garantire la sicurezza dei luoghi.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 31


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

4. In tali casi, l'Amministrazione Comunale, fatta salva l'opportunità <strong>di</strong> procedere d'ufficio a spese del<br />

Committente dei lavori, può richiedere allo stesso, idonea perizia redatta da tecnico abilitato e<br />

attestante l'insussistenza <strong>di</strong> pericoli per la pubblica incolumità, ovvero in caso <strong>di</strong> accertato pericolo,<br />

può or<strong>di</strong>nare l'esecuzione dei rime<strong>di</strong> ritenuti congrui a fronteggiare la situazione generatasi.<br />

5. Gli scavi non devono in alcun modo arrecare danno, impe<strong>di</strong>re o <strong>di</strong>sturbare l'or<strong>di</strong>nario uso degli spazi<br />

pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico; qualora risultasse necessaria l'occupazione temporanea <strong>di</strong> tali spazi, il<br />

Committente dei lavori deve preventivamente ottenere le apposite Autorizzazioni per l'occupazione del<br />

suolo pubblico e per la manomissione del suolo pubblico.<br />

6. Per ogni intervento <strong>di</strong> demolizione o <strong>di</strong> scavo o che comunque comporti l'allontanamento <strong>di</strong><br />

materiale <strong>di</strong> risulta, deve essere comunicato alla competente struttura comunale, l'idoneo recapito in cui<br />

si intende conferire tale materiale.<br />

7. Nelle operazioni <strong>di</strong> trasporto deve evitarsi <strong>di</strong> sporcare o imbrattare il suolo pubblico. In caso <strong>di</strong><br />

eventuali <strong>di</strong>sper<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> materiali lungo il percorso verso il recapito autorizzato, la pulizia delle strade<br />

è a cura e spese dell'impresa assuntrice dei lavori e dovrà essere effettuata imme<strong>di</strong>atamente. E' in<br />

ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale, or<strong>di</strong>nare l'adozione <strong>di</strong> idonei accorgimenti tecnici al<br />

fine <strong>di</strong> evitare l'imbrattamento del suolo pubblico e provvedere <strong>di</strong>rettamente alla pulizia delle aree<br />

pubbliche in caso <strong>di</strong> inerzia dell’impresa. Le spese relative saranno addossate all’impresa stessa.<br />

8. Nei casi <strong>di</strong> demolizioni o <strong>di</strong> scavo che comportino pregiu<strong>di</strong>zio delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza del traffico<br />

a causa del rilevante numero <strong>di</strong> trasporti necessari all'allontanamento dei materiali <strong>di</strong> risulta,<br />

l'Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari orari e percorsi per l'effettuazione <strong>di</strong> detti<br />

trasporti.<br />

9. La raccolta, il trasporto, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei materiali <strong>di</strong> risulta <strong>di</strong> demolizioni<br />

e scavi è, in ogni caso, soggetta al rispetto delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> rifiuti e alle<br />

prescrizioni <strong>di</strong> carattere igienico - sanitario.<br />

Art. 34 - Demolizioni<br />

La demolizione è l’intervento volto a rimuovere in tutto o in parte un manufatto.<br />

1. Nei cantieri dove si procede all'effettuazione <strong>di</strong> demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali<br />

risultanti dalle stesse, vengano fatti scendere al suolo a mezzo <strong>di</strong> apposite trombe o recipienti e<br />

comunque previa bagnatura allo scopo <strong>di</strong> evitare l'eccessivo sollevamento <strong>di</strong> polveri.<br />

2. In tutti i cantieri in cui si proceda alla demolizione a mezzo <strong>di</strong> pale o altri macchinari a braccio<br />

meccanico, ovvero a mezzo <strong>di</strong> esplosivi, dovranno trovare applicazione tutte le cautele atte a impe<strong>di</strong>re<br />

l'insorgere <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> pericolo per la pubblica incolumità; l'Amministrazione Comunale potrà<br />

prescrivere l'adozione <strong>di</strong> speciali accorgimenti allo scopo <strong>di</strong> evitare l'eccessiva polverosità.<br />

3. Nei casi <strong>di</strong> demolizioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici facenti parte <strong>di</strong> cortine e<strong>di</strong>lizie o comunque a cui siano addossati<br />

altri fabbricati o strutture, devono essere adottate tutte le cautele in modo da non compromettere la<br />

sicurezza dei fabbricati non oggetto <strong>di</strong> demolizione.<br />

4. Le demolizioni interessanti luoghi in gravi situazioni <strong>di</strong> carenza <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni igienico-sanitarie,<br />

devono essere precedute da adeguati interventi <strong>di</strong> risanamento.<br />

5. I materiali risultanti alle demolizioni non devono essere accatastati sul suolo pubblico; qualora si<br />

rendesse necessario per le particolari con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro o in ragione della natura delle opere, occupare<br />

temporaneamente spazio pubblico per il momentaneo accatastamento dei materiali <strong>di</strong> risulta, il<br />

Committente dovrà preventivamente ottenere l'apposita Autorizzazione per l'occupazione del suolo<br />

pubblico.<br />

In tali casi dovranno essere adottate tutte le cautele per impe<strong>di</strong>re l'insorgere <strong>di</strong> pericoli per la pubblica<br />

incolumità e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire il rispetto del decoro.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 32


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Art. 35 – Cautele per ritrovamenti <strong>di</strong> beni archeologici, storici, artistici, demoetno-antropologici,<br />

archivistici, librari.<br />

1. I ritrovamenti <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> presumibile interesse culturale così come in<strong>di</strong>cati dal Decreto Legislativo 22<br />

gennaio 2004, n. 42, devono essere denunciati entro ventiquattro ore, alla competente Soprintendenza o<br />

all'Amministrazione Comunale ovvero all'Autorità <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza.<br />

2. Chiunque ritrovi fortuitamente tali beni deve provvedere alla conservazione temporanea <strong>di</strong> essi,<br />

lasciandoli nelle con<strong>di</strong>zioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. Ove si tratti <strong>di</strong> beni mobili dei quali<br />

non si possa altrimenti assicurare la custo<strong>di</strong>a, lo scopritore ha facoltà <strong>di</strong> rimuoverli per meglio garantirne<br />

la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'Autorità competente, e, ove occorra, <strong>di</strong> chiedere<br />

l'ausilio della forza pubblica.<br />

3. Fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni delle leggi speciali in materia, i<br />

ritrovamenti devono essere messi a <strong>di</strong>sposizione dell'autorità competente e i lavori, per la parte<br />

interessata dai ritrovamenti, devono essere imme<strong>di</strong>atamente sospesi al fine <strong>di</strong> lasciare intatti i beni<br />

ritrovati. La ripresa dei lavori dovrà, in tal caso, essere autorizzata dall’autorità competente.<br />

Art. 36 - Occupazioni e manomissioni <strong>di</strong> suolo e sottosuolo pubblico<br />

1. Ove per l'esecuzione <strong>di</strong> opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la<br />

manomissione <strong>di</strong> suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita<br />

domanda al Dirigente competente ed ottenere l'autorizzazione.<br />

2. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti<br />

in<strong>di</strong>cazioni grafiche atte a localizzarla.<br />

3. Le modalità <strong>di</strong> occupazione e <strong>di</strong> esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori<br />

devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.<br />

4. Il Dirigente ha la facoltà <strong>di</strong> revocare l'autorizzazione e <strong>di</strong> imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e<br />

a spese dell'interessato in caso <strong>di</strong> inadempienza dei contenuti <strong>di</strong> cui al precedente comma 2 – 3.<br />

5. La tassa <strong>di</strong> occupazione viene determinata in base al relativo <strong>Regolamento</strong> comunale.<br />

6. In caso <strong>di</strong> manomissione, a garanzia del ripristino, il Dirigente può subor<strong>di</strong>nare il rilascio<br />

dell'autorizzazione al versamento <strong>di</strong> una congrua cauzione che verrà restituita dopo che le pavimentazioni,<br />

i manufatti e gli impianti e gli arre<strong>di</strong> pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le<br />

prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.<br />

7. Gli interventi da eseguirsi in casi d'urgenza e <strong>di</strong> pericolo per la pubblica e privata incolumità possono<br />

essere eseguiti senza preventiva autorizzazione, sotto la responsabilità personale del Committente dei<br />

lavori, nei limiti in<strong>di</strong>spensabili per l'eliminazione dell'inconveniente. In tali casi, il committente deve<br />

comunicare, anche a mezzo fax, alla competente struttura comunale prima dell'effettivo inizio dei lavori <strong>di</strong><br />

manomissione del suolo pubblico, l'ubicazione del luogo d'intervento e le motivazioni che sostanziano<br />

l'urgenza dell'intervento.<br />

8. Entro cinque giorni lavorativi, dalla data della comunicazione <strong>di</strong> cui sopra, l'interessato dovrà, inoltre,<br />

provvedere alla regolarizzazione dell'intervento urgente, nei mo<strong>di</strong> e nei termini prescritti dai commi<br />

precedenti.<br />

9. Al termine dei lavori <strong>di</strong> manomissione del suolo pubblico, il titolare dell'Autorizzazione è tenuto ad<br />

avvisare tempestivamente l'Amministrazione Comunale, per mezzo <strong>di</strong> comunicazione scritta.<br />

10. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, deve essere effettuata, alla presenza del<br />

Soggetto titolare dell'Autorizzazione o <strong>di</strong> Suo delegato, verifica ispettiva da parte <strong>di</strong> personale<br />

dell'Amministrazione Comunale, tesa alla verifica della congruità dei lavori <strong>di</strong> ripristino effettuati.<br />

11. I riempimenti, da effettuarsi con i materiali prescritti nell'Autorizzazione, dovranno essere<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 33


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

eseguiti imme<strong>di</strong>atamente dopo l'effettuazione dei lavori, in modo da limitare gli inconvenienti per il<br />

pubblico transito. Dovrà essere cura del Soggetto titolare dell'Autorizzazione, ripristinare<br />

imme<strong>di</strong>atamente eventuali ce<strong>di</strong>menti e conservare il piano del suolo pubblico manomesso, uniforme e<br />

privo <strong>di</strong> <strong>di</strong>slivelli. In caso <strong>di</strong> manomissione <strong>di</strong> strade o <strong>di</strong> accessi a e<strong>di</strong>fici pubblici, potranno essere<br />

prescritti orari e modalità <strong>di</strong> esecuzione dei lavori, anche in or<strong>di</strong>ne al <strong>di</strong>fferimento degli<br />

interventi, in ragione <strong>di</strong> assicurare il transito veicolare e pedonale. . Imme<strong>di</strong>atamente dopo il<br />

riempimento dovrà essere eseguito il ripristino del suolo pubblico danneggiato, con le modalità<br />

esecutive e i materiali determinati nell'Autorizzazione.<br />

12. I lavori <strong>di</strong> ripristino dovranno essere preceduti dalla messa in quota <strong>di</strong> tutti i chiusini, le saracinesche,<br />

le ca<strong>di</strong>toie, i cordoli dei marciapie<strong>di</strong> o delle aiuole e gli eventuali altri manufatti presenti nell'area<br />

oggetto dell'intervento, siano essi <strong>di</strong> proprietà pubblica o privata.<br />

13. Dovranno comprendere anche l'eventuale segnaletica orizzontale e verticale danneggiata, da<br />

eseguirsi con i materiali e le modalità prescritte dall'Amministrazione Comunale.<br />

14. Per tutta la durata dell'Autorizzazione e comunque fino all'espletamento positivo del collaudo <strong>di</strong> cui al<br />

comma precedente, il Soggetto titolare dell'Autorizzazione, è obbligato alla delimitazione dell'area <strong>di</strong><br />

cantiere con idonea recinzione o transenna atta a inter<strong>di</strong>re l'accesso all'area oggetto <strong>di</strong> intervento<br />

e a limitare la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> polveri e rumori. La delimitazione deve essere corredata, ove<br />

necessario, da regolamentare segnaletica stradale, secondo le <strong>di</strong>sposizioni impartite dalla competente<br />

Polizia Municipale.<br />

15. Il Soggetto titolare dell'Autorizzazione è responsabile <strong>di</strong> qualsiasi danno prodotto a persone, animali<br />

o cose, provocato nel corso dei lavori. Il Soggetto titolare dell'Autorizzazione è, in particolare,<br />

responsabile <strong>di</strong> eventuali danni prodotti a tubazioni, cavi, condutture, vegetazione, aiuole, chiusini,<br />

saracinesche, ca<strong>di</strong>toie, cordoli, e a eventuali altri manufatti, <strong>di</strong> proprietà pubblica o privata.<br />

Art. 37 - Varianti in corso d’opera<br />

1. Il titolare dell’atto abilitativo può mo<strong>di</strong>ficare in sede <strong>di</strong> esecuzione dei lavori il progetto relativo<br />

all’intervento e<strong>di</strong>lizio previa approvazione <strong>di</strong> specifica variante.<br />

2. Il rilascio del nuovo permesso può determinare tempi <strong>di</strong>versi per l’ultimazione dei lavori che il<br />

Dirigente nel proprio atto dovrà definire, unitamente all’eventuale aggiornamento in tema <strong>di</strong> onerosità<br />

degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione e del costo <strong>di</strong> costruzione come per il permesso e<strong>di</strong>lizio originario.<br />

3. Le varianti, anche non essenziali se relative ad immobili vincolati o interessino beni vincolati dal<br />

D.Lgs. 42/2004 richiedono il preventivo parere della Commissione e<strong>di</strong>lizia per la qualità architettonica e<br />

ambientale e dell’autorizzazione della competente Soprintendenza, laddove prevista.<br />

Art. 38 - Sospensione dei lavori<br />

1. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico esercita la prescritta vigilanza sugli interventi e<strong>di</strong>lizi ed urbanistici<br />

me<strong>di</strong>ante funzionari ed agenti municipali appositamente delegati, i quali hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libero accesso<br />

agli immobili.<br />

Le visite ai cantieri possono avere luogo senza preavviso alla <strong>di</strong>tta interessata la quale non può sollevare<br />

eccezioni o frapporre ostacoli.<br />

Nel caso gli Agenti incaricati incontrino ostacoli od opposizioni, sospendono la visita e re<strong>di</strong>gono apposito<br />

verbale da trasmettere al Responsabile dell'ufficio Tecnico e alla Autorità giu<strong>di</strong>ziaria.<br />

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico potrà or<strong>di</strong>nare la imme<strong>di</strong>ata sospensione dei lavori e chiedere alla<br />

Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria apposito mandato e la assistenza della Forza Pubblica.<br />

2. L’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> sospensione non richiede il preventivo parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia.<br />

Nel caso <strong>di</strong> leggere <strong>di</strong>fformità rispetto al progetto, può consentire la ripresa dei lavori autorizzati con<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 34


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

riserva degli accertamenti e delle determinazioni definitive a lavori ultimati.<br />

Nel caso <strong>di</strong> inosservanza dell’or<strong>di</strong>ne, il Responsabile dell'Ufficio tecnico può apporre i sigilli al cantiere.<br />

Per violazioni particolari (mancata nomina del Direttore Lavori, mancato deposito <strong>di</strong> documentazioni<br />

richieste, ecc.) l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospensione avrà efficacia fino alla presentazione delle documentazioni<br />

richieste..<br />

Art. 39 - Provve<strong>di</strong>menti urgenti<br />

1. Al fine <strong>di</strong> prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei citta<strong>di</strong>ni, il Sindaco,<br />

quale ufficiale <strong>di</strong> governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co, provve<strong>di</strong>menti contingibili ed urgenti in materia <strong>di</strong> sanità ed igiene, e<strong>di</strong>lizia e polizia locale.<br />

2. Negli stessi casi è consentito agli interessati presentare richiesta, completa <strong>di</strong> asseverazioni tecniche,<br />

per l'esecuzione <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> demolizione degli immobili pericolosi per la pubblica incolumità, per i quali<br />

non sono proponibili soluzioni alternative. Il Dirigente ha l'obbligo <strong>di</strong> decidere in merito alla richiesta nel<br />

termine <strong>di</strong> 10 giorni dal ricevimento della domanda.<br />

3. Per motivi <strong>di</strong> igiene, salubrità e decoro il Sindaco può imporre ai proprietari delle aree libere,<br />

accessibili al pubblico o visibili dall'esterno, <strong>di</strong> rimuovere quanto costituisca pericolo per l'igiene e la<br />

sanità pubbliche e deturpi l'ambiente.<br />

4. In caso <strong>di</strong> inottemperanza il Sindaco or<strong>di</strong>na che si provveda d'ufficio a spese degli interessati.<br />

Art. 40 – Dichiarazione <strong>di</strong> agibilità e <strong>di</strong> non agibilità<br />

Certificato <strong>di</strong> agibilità<br />

1. Il certificato <strong>di</strong> agibilità attesta la sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, igiene, salubrità,<br />

risparmio energetico degli e<strong>di</strong>fici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto<br />

<strong>di</strong>spone la normativa vigente [cfr. art. 24 del D.P.R. 380/2001].<br />

2. Il certificato <strong>di</strong> agibilità è rilasciato dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento<br />

ai seguenti interventi:<br />

a) nuove costruzioni;<br />

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;<br />

c) interventi sugli e<strong>di</strong>fici esistenti che possano influire sulle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 1.<br />

3. Il certificato può essere rilasciato anche per una sola parte dell’e<strong>di</strong>ficio, a con<strong>di</strong>zione che abbia una<br />

propria autonomia funzionale.<br />

4. Con riferimento agli interventi <strong>di</strong> cui al comma 2, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori <strong>di</strong> finitura<br />

dell’intervento, il soggetto titolare del permesso <strong>di</strong> costruire o il soggetto che ha presentato la<br />

denuncia <strong>di</strong> inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a presentare allo sportello<br />

unico per l’e<strong>di</strong>lizia, la domanda rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità. La mancata presentazione della<br />

domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa <strong>di</strong> cui all’art. 24 comma 3 del D.P.R.<br />

380/2001.<br />

5. Alla domanda, formulata sull’apposito modello pre<strong>di</strong>sposto dal <strong>Comune</strong>, devono essere allegati:<br />

a) la <strong>di</strong>chiarazione presentata per l’iscrizione in catasto, corredata da una copia delle planimetrie<br />

con la <strong>di</strong>chiarazione, riportata sulle planimetrie stesse, <strong>di</strong> conformità a quelle depositate<br />

all’Agenzia del Territorio;<br />

b) la <strong>di</strong>chiarazione sottoscritta anche dal <strong>di</strong>rettore dei lavori o da altro tecnico abilitato, <strong>di</strong> conformità<br />

dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in or<strong>di</strong>ne alla avvenuta asciugatura dei muri e<br />

della salubrità degli ambienti;<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 35


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

c) le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> cui all’art. 7 del D.M. 37/2008, con le quali le imprese installatrici attestano la<br />

conformità degli impianti installati e/o mo<strong>di</strong>ficati alle norme vigenti, ovvero il certificato <strong>di</strong><br />

collaudo degli stessi ove previsto;<br />

d) il certificato <strong>di</strong> collaudo statico <strong>di</strong> cui all’art. 67 del D.P.R. 380/2001;<br />

e) la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia <strong>di</strong><br />

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del<br />

D.M. 236/1989 o dell’art. 82 comma 4 del D.P.R. 380/2001;<br />

f) l’attestato <strong>di</strong> qualificazione energetica asseverato dal <strong>di</strong>rettore dei lavori, ai sensi dell’art. 8<br />

comma 2 del D.Lgs. 192/2005 [cfr. anche punto 8 dell’allegato “A” al D.M. 26.6.2009 “Linee<br />

guida nazionali per la certificazione energetica degli e<strong>di</strong>fici”];<br />

g) l’attestato <strong>di</strong> certificazione energetica <strong>di</strong> cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005;<br />

h) la copia della ricevuta rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 4<br />

comma 1 del D.P.R. 151/2011, <strong>di</strong> avvenuta presentazione della segnalazione certificata <strong>di</strong> inizio<br />

attività (per le attività <strong>di</strong> cui all’Allegato I al medesimo D.P.R. 151/2011) o il certificato <strong>di</strong><br />

prevenzione incen<strong>di</strong> per le attività <strong>di</strong> categoria C;<br />

i) la comunicazione <strong>di</strong> cui all’art. 12 commi 1 e 2 del D.P.R. 162/1999, come mo<strong>di</strong>ficato dal D.P.R.<br />

214/2010, <strong>di</strong> messa in esercizio <strong>di</strong> ascensori e montacarichi; la comunicazione dovrà essere<br />

completa della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> conformità dell’impianto, <strong>di</strong> cui all’art. 6 comma 5 del<br />

medesimo D.P.R. 162/1999;<br />

k) la copia dell’attestazione da parte <strong>di</strong> ETRA spa, <strong>di</strong> avvenuto allacciamento alla pubblica fognatura;<br />

l) parere favorevole all’uso <strong>di</strong> acqua potabile, rilasciato dal Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione dell’Ulss n.<br />

15, oppure <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> avvenuto allacciamento all’acquedotto.<br />

6. Il proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità ed i termini nei quali l’agibilità si intende<br />

attestata per la formazione del silenzio-assenso sono definiti all’art. 25 del D.P.R. 380/2001.<br />

Dichiarazione <strong>di</strong> non agibilità<br />

Fatto salva la conformità al permesso <strong>di</strong> costruire, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> non agibilità totale o parziale sono<br />

<strong>di</strong>chiarate dal Responsabile dell'Ufficio tecnico che, acquisito il parere del settore Igiene pubblica<br />

dell’ULSS e a seguito <strong>di</strong> verifica tecnica da parte della struttura comunale competente riscontra con<strong>di</strong>zioni<br />

tali da non poter esprimere parere favorevole ex art. 222 RD 1265/1934.<br />

Per le abitazioni devono ricorrere almeno una delle seguenti situazioni:<br />

a. rispetto alle con<strong>di</strong>zioni igieniche e sanitarie:<br />

la mancanza <strong>di</strong> acqua corrente;<br />

la mancanza <strong>di</strong> servizi igienici interni all’abitazione;<br />

la mancanza <strong>di</strong> ogni sistema <strong>di</strong> riscaldamento;<br />

b. rispetto all’utilizzo dei locali:<br />

non ci sia un ricambio d’aria sufficiente per altezze me<strong>di</strong>e dei locali inferiori a m. 2,20 o per<br />

una superficie inferiore a metri quadrati 28 per alloggio occupato da una persona e a metri<br />

quadrati 38 per due persone (D.M. 5 luglio 1975);<br />

c. rispetto alla destinazione d’uso dei locali: siano utilizzati impropriamente sottotetti,<br />

seminterrati, rustici, box, ecc.;<br />

d. rispetto a situazioni <strong>di</strong> pericolo: quando l’e<strong>di</strong>ficio sia interessato alla presenza <strong>di</strong> gas, materiali<br />

ecc. pericolosi, nocivi e/o inquinanti.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 36


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Per le strutture produttive: la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> non agibilità originaria o successiva può essere<br />

<strong>di</strong>chiarata quando non siano rispettate le specifiche norme <strong>di</strong> sicurezza richieste dalle attività<br />

particolari che vengono svolte nell’immobile e siano verificate situazioni analoghe a quelle<br />

descritte ai punti precedenti.<br />

La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> non agibilità comporta per il Responsabile dell'Ufficio tecnico l’obbligo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nare lo<br />

sgombero dell’immobile dalle persone e/o animali; impe<strong>di</strong>re l’accesso; imporre a chi ha ingenerato il<br />

pericolo <strong>di</strong> porre rime<strong>di</strong>o allo stesso.<br />

Ad eccezione delle ipotesi <strong>di</strong> pericolo alla pubblica incolumità, per le quali può intervenire <strong>di</strong>rettamente il<br />

<strong>Comune</strong>, salvo rivalsa per le spese sostenute, al privato è richiesta la presentazione <strong>di</strong> un apposito<br />

progetto la cui procedura <strong>di</strong> approvazione è identica a quella definita dal precedente CAPO V.<br />

I requisiti igienico-sanitari vanno accertati in relazione alla normativa vigente alla data in cui era stato<br />

rilasciato il permesso <strong>di</strong> costruire o nella quale erano stati ultimati i lavori.<br />

TITOLO V - CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI SCOPERTI<br />

Art. 41 - Caratteristiche e<strong>di</strong>lizie <strong>di</strong> cortili, patii, lastrici solari e cave<strong>di</strong><br />

Cortili<br />

− I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 20% della somma delle<br />

superfici delle pareti che li circondano.<br />

− La <strong>di</strong>stanza tra corpi <strong>di</strong> fabbrica dello stesso e<strong>di</strong>ficio, limitatamente alla parte sovrapponibile, non<br />

deve essere inferiore all’altezza del corpo <strong>di</strong> fabbrica più alto, con un minimo <strong>di</strong> ml. 10,00 qualora le<br />

finestre riguar<strong>di</strong>no locali abitabili, e a ml 5,00 in ogni altro caso. Il <strong>di</strong>stacco non viene computato<br />

nelle rientranze degli e<strong>di</strong>fici qualora il rapporto tra profon<strong>di</strong>tà e larghezza sia inferiore a 1/3.<br />

− Ove il cortile sia interessato dalla proiezione <strong>di</strong> balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette<br />

proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni <strong>di</strong> detti balconi<br />

o poggioli non superi il 20% dell'area del cortile stesso.<br />

− Nel caso <strong>di</strong> cortili delimitati da muri <strong>di</strong> cinta, le superfici <strong>di</strong> questi muri vanno computate al fine della<br />

determinazione del rapporto tra la superficie del cortile e superficie dei muri del perimetro.<br />

Patii.<br />

− I patii devono avere una superficie non inferiore al 40% della somma delle superficie delle pareti che<br />

li circondano.<br />

− Il patio deve essere interamente compreso all’interno <strong>di</strong> un’unica unità abitativa e completamente<br />

delimitato da fabbricazione.<br />

− La <strong>di</strong>stanza minima tra le pareti che delimitano il patio non deve essere inferiore all'altezza della<br />

parete più elevata, con un minimo <strong>di</strong> ml. 6,00.<br />

− I cortili ed i patii devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo <strong>di</strong> locali<br />

comuni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sobbligo.<br />

− I cortili chiusi, nel caso servano più unità abitative, devono comunicare con gli spazi pubblici<br />

attraverso un passaggio carraio.<br />

Cave<strong>di</strong><br />

− La superficie del cave<strong>di</strong>o non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti<br />

<strong>di</strong> perimetro del cave<strong>di</strong>o stesso ferme restando le superfici minime <strong>di</strong> cui al comma successivo.<br />

− Le <strong>di</strong>mensioni minime dei cave<strong>di</strong> non dovranno essere inferiori a:<br />

Altezza Area Lato minore Diametro<br />

fino a ml. 8,50 mq. 12,00 ml. 3,00 ml. 4,00<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 37


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

oltre ml. 8,50 mq. 16,00 ml. 4,00 ml. 4,50<br />

− Nei cave<strong>di</strong> devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche, una<br />

efficace ventilazione con <strong>di</strong>retta comunicazione verso l'esterno e deve essere garantita l'accessibilità<br />

per la manutenzione or<strong>di</strong>naria.<br />

Art. 42 - Impianti tecnologici<br />

1. Le costruzioni <strong>di</strong> natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri<br />

piezometriche, centrali <strong>di</strong> trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, etc., debbono in<br />

ogni caso <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> area propria recintata e devono rispettare una <strong>di</strong>stanza minima dai confini <strong>di</strong> ml.<br />

1,50. Sono fatte salve particolari normative relativamente alle singole Z.T.I.O. così come normate dalle<br />

N.T.O. <strong>di</strong> P.I.<br />

Art. 43 - Decoro degli e<strong>di</strong>fici<br />

1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro e<strong>di</strong>lizio ed inserirsi armonicamente<br />

nel contesto urbano.<br />

2. A tal riguardo il Dirigente ha la facoltà <strong>di</strong> imporre ai proprietari l'esecuzione <strong>di</strong> opere (intonacature,<br />

tinteggiature, ecc.) e la rimozione <strong>di</strong> elementi (scritti, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture <strong>di</strong><br />

ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine <strong>di</strong> conseguire soluzioni più<br />

corrette.<br />

3. Qualora a seguito <strong>di</strong> demolizione o <strong>di</strong> interruzione <strong>di</strong> lavori, parti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici visibili da luoghi aperti al<br />

pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Dirigente <strong>di</strong> imporre ai proprietari la<br />

loro sistemazione.<br />

4. Il Dirigente deve, ingiungendo l'esecuzione delle opere <strong>di</strong> cui ai commi precedenti, in<strong>di</strong>care le<br />

modalità <strong>di</strong> esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento<br />

sostitutivo.<br />

Art. 44 - Salubrità dei locali<br />

a) Locali abitabili posti al pianterreno:<br />

1. I locali abitabili posti al piano terreno, in<strong>di</strong>pendentemente dalla quota del pavimento rispetto al<br />

terreno circostante (a sistemazione avvenuta), debbono avere preferibilmente il piano <strong>di</strong> calpestio<br />

isolato dal terreno a mezzo <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ne aerata, anche con elementi <strong>di</strong> plastica riciclata posti su<br />

soletta <strong>di</strong> c.a..<br />

Debbono comunque sempre essere isolati me<strong>di</strong>ante materiale impermeabile in strati continui.<br />

2. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al <strong>di</strong> sotto della quota del terreno circostante (a<br />

sistemazione avvenuta), deve essere prevista un’intercape<strong>di</strong>ne aerata che circon<strong>di</strong> detti locali per tutta la<br />

parte interrata.<br />

Tale intercape<strong>di</strong>ne deve avere una cunetta più bassa (almeno 30 cm) del piano <strong>di</strong> calpestio dei locali<br />

abitabili e larghezza almeno pari ad un terzo della sua altezza.<br />

Le griglie <strong>di</strong> aerazione delle intercape<strong>di</strong>ni o pozzi luce eventualmente aperte sul marciapiede debbono<br />

presentare resistenza alle ruote <strong>di</strong> un automezzo e debbono avere caratteristiche tali da non costituire<br />

pericolo per i pedoni (praticabili e antisdrucciolevoli)<br />

3. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapie<strong>di</strong>, strade e spazi pubblici e<br />

nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativo, realizzare intercape<strong>di</strong>ni<br />

<strong>di</strong> servizio o <strong>di</strong> isolamento ispezionabili dotate <strong>di</strong> cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche<br />

e <strong>di</strong> quelle utilizzate per la pulizia.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 38


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

La costruzione e i successivi interventi <strong>di</strong> manutenzione sono a totale carico dei proprietari.<br />

La quota finita dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della<br />

falda freatica.<br />

4. Tutte le murature debbono essere isolate me<strong>di</strong>ante stratificazioni impermeabili continue poste al <strong>di</strong><br />

sotto del piano <strong>di</strong> calpestio più basso.<br />

b) Costruzioni interrate<br />

1. Per essere considerate interrate, le costruzioni devono avere le pareti perimetrali a contatto del<br />

terreno, che deve rispettare l’andamento naturale, con la sola eccezione della parete dove si trova<br />

l’accesso ed avere altezza minima non inferiore a mt. 2.20.<br />

2. Sotto i portici o sui marciapie<strong>di</strong> è consentita la realizzazione <strong>di</strong> luci per assicurare aerazione e<br />

luminosità ai locali interrati. Tali luci devono essere praticabili, a perfetto livello del suolo .<br />

3. Per l’accesso a locali interrati è consentita una rampa <strong>di</strong> accesso che, per almeno 5 m. dal ciglio<br />

strada, deve essere orizzontale; nel tratto residuo può giungere ad una pendenza massima del 20%.<br />

Le murature laterali devono essere adeguatamente protette e impermeabilizzate, anche con intercape<strong>di</strong>ne<br />

o bocche <strong>di</strong> lupo.<br />

Sono fatte salve le norme più restrittive delle N.T.O. del P.I. in relazione alle specifiche idoneità<br />

e<strong>di</strong>ficatorie delle singole Z.T.I.O.<br />

4. Le costruzioni interrate vengono realizzate a rischio e nessuna responsabilità o onere può essere<br />

addebitato all’Amministrazione Comunale qualora le stesse fossero oggetto <strong>di</strong> infiltrazioni o allagamenti a<br />

qualsiasi fatto imputabili.<br />

5. Non sono ammessi i collegamenti <strong>di</strong>retti <strong>di</strong> piani interrati alle reti acque nere, anche se muniti <strong>di</strong><br />

valvola <strong>di</strong> non ritorno.<br />

Art. 45 - Volumi tecnici e impiantistici<br />

1. I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni <strong>di</strong> pompaggio, stazioni <strong>di</strong> decompressione<br />

del gas, ecc.) da costruirsi preferibilmente entro terra, devono tener conto delle caratteristiche del<br />

contesto in cui si collocano.<br />

2. Le serre bioclimatiche e le logge, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come<br />

serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quin<strong>di</strong> non<br />

computabili ai fini volumetrici, purché siano adeguatamente posizionate per la captazione solare e dotate<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> aerazione o schermatura dall’irraggiamento solare estivo.<br />

Art. 46 - Allacciamento reti impiantistiche<br />

1. Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità <strong>di</strong> esecuzione che consentano gli<br />

allacciamenti alle reti impiantistiche dei servizi fondamentali (idrica, elettrica, gas metano) secondo la<br />

normativa tecnica nazionale e quella dettata dagli enti erogatori dei servizi.<br />

2. Deve essere inoltre garantita la possibilità <strong>di</strong> ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi<br />

allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni.<br />

3. Al fine della <strong>di</strong>ffusione dell’impiego <strong>di</strong> acque meno pregiate nonché delle tecniche <strong>di</strong> risparmio della<br />

risorsa idrica, il permesso <strong>di</strong> costruire viene rilasciato a con<strong>di</strong>zione che il progetto e<strong>di</strong>lizio preveda<br />

per ogni singola unità abitativa <strong>di</strong> nuova costruzione un contatore in<strong>di</strong>viduale, nonché il collegamento a<br />

reti duali, ove già <strong>di</strong>sponibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/99, conformemente alle in<strong>di</strong>cazioni<br />

del Prontuario <strong>di</strong> Mitigazione Ambientale.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 39


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Art. 47 - Spazi ine<strong>di</strong>ficati – decoro e manutenzione<br />

1. Gli spazi scoperti devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una<br />

specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. A tale fine il<br />

Responsabile Dell'ufficio Tecnico, ha la facoltà <strong>di</strong> imporre:<br />

− la manutenzione e la conservazione del verde, delle siepi, etc.;<br />

− la rimozione <strong>di</strong> oggetti, depositi e materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o<br />

costituire pregiu<strong>di</strong>zio per l’igiene o per la pubblica incolumità;<br />

− la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi <strong>di</strong> specifica destinazione, indecorosi<br />

o pericolosi.<br />

2. La posa in opera <strong>di</strong> serbatoi per acqua e combustibili liqui<strong>di</strong> o gassosi è consentita fuori terra solo se<br />

è tecnicamente impossibile o eccessivamente <strong>di</strong>fficoltoso realizzarla interrata e, in ogni caso, la<br />

collocazione deve essere possibilmente defilata alla vista da spazi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico e<br />

mascherata da adeguata vegetazione.<br />

Il Prontuario <strong>di</strong> Mitigazione ambientale suggerisce specifiche soluzioni per lo smaltimento, trattamento,<br />

recupero e riuso delle acque bianche, e delle acque bionde (acque provenienti da docce, lavelli, ecc.)<br />

nonché in<strong>di</strong>ca le modalità <strong>di</strong> finitura delle aree scoperte in relazione alla tutela della loro permeabilità.<br />

3. Dovranno essere in<strong>di</strong>viduati, all’interno delle aree <strong>di</strong> proprietà, appositi spazi ove collocare i<br />

contenitori per la raccolta R.S.U..<br />

Tali spazi dovranno essere collocati in a<strong>di</strong>acenza alle aree pubbliche e, comunque, facilmente fruibili dal<br />

servizio <strong>di</strong> raccolta.<br />

Dovranno essere <strong>di</strong>mensionati in relazione al numero delle unità condominiali che ne fruiscono.<br />

Saranno obbligatoriamente in<strong>di</strong>viduati per tutti gli interventi che prevedano accessi in comune a tre o più<br />

unità residenziali.<br />

Gli spazi R.S.U. debbono intendersi quali spazi privati a servizio dell’e<strong>di</strong>ficato e, quin<strong>di</strong>, non potranno<br />

essere compresi nel conteggio delle aree a standard pubblici.<br />

4. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico può ingiungere l’esecuzione delle opere <strong>di</strong> cui ai commi<br />

precedenti, anche su aree già e<strong>di</strong>ficate, in<strong>di</strong>care le modalità <strong>di</strong> realizzazione e fissare i termini per la<br />

presentazione dei progetti e per l’inizio e la ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai<br />

sensi della legislazione vigente con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> ogni conseguente spesa.<br />

5. Non sono ammessi accatastamenti <strong>di</strong> materiali sulle aree fon<strong>di</strong>arie con le seguenti eccezioni:<br />

− Zone residenziali: sono ammessi solo accatastamenti <strong>di</strong> materiali connessi all’uso residenziale del<br />

fabbricato (legna da ardere e simili)<br />

L’altezza degli stessi non potrà superare i seguenti limiti:<br />

a confine: pari all’altezza della recinzione ammessa nella singola Z.T.O.<br />

non a confine: altezza massima mt. 2,00<br />

<strong>di</strong>stanza dal confine: mt. 1,00<br />

− Zone produttive (Z.T.O. “D”): Sono ammessi esclusivamente accatastamenti <strong>di</strong> materiali connessi alla<br />

lavorazione svolta nell’azienda.<br />

Tali accatastamenti non potranno superare i seguenti limiti:<br />

a confine: pari all’altezza della recinzione ammessa nella singola Z.T.O..<br />

non a confine: sono ammesse altezze superiore (fino a mt. 4,00 max), purchè la<br />

<strong>di</strong>stanza dal confine: sia maggiore <strong>di</strong> metà dell’altezza degli accatastamenti.<br />

Non potranno interessare aree maggiori del 30% della superficie coperta.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 40


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

− Zone agricole: sono ammessi gli accatastamenti previsti per le zone residenziali e inoltre gli<br />

accatastamenti stagionali <strong>di</strong> scorte foraggere <strong>di</strong>rettamente collegate all’attività agricolo/produttiva.<br />

In tutte le zone, gli accatastamenti ammessi, dovranno essere realizzati in modo da costituire figure<br />

geometriche (cubi – parallelepipe<strong>di</strong> - coni) evitando i mucchi o accatastamenti alla rinfusa.<br />

6. L’installazione su aree private <strong>di</strong> strutture temporanee per lo svolgimento <strong>di</strong> manifestazioni culturali<br />

ricreative sportive è soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo Unico delle leggi <strong>di</strong><br />

pubblica sicurezza.<br />

Essa non potrà mai comportare, anche surrettiziamente, una vera e propria mo<strong>di</strong>ficazione dello stato dei<br />

luoghi.<br />

Il carattere <strong>di</strong> provvisorietà deve essere certificato dall’uso realmente precario e temporaneo per fini<br />

specifici cronologicamente delimitati.<br />

La richiesta <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> tali strutture dovrà, quin<strong>di</strong>, essere accompagnata da una <strong>di</strong>chiarazione<br />

attestante:<br />

− i contenuti della manifestazione;<br />

− i tempi <strong>di</strong> svolgimento;<br />

− la tempistica <strong>di</strong> montaggio e smontaggio delle strutture.<br />

Il <strong>Comune</strong> potrà a suo insindacabile giu<strong>di</strong>zio richiedere congrue garanzie fidejussorie degli impegni <strong>di</strong><br />

cui sopra.<br />

L’autorizzazione <strong>di</strong> cui sopra può essere motivatamente revocata prima della scadenza per ragioni <strong>di</strong><br />

pubblico interesse.<br />

7. Le opere provvisionali legate alla realizzazione <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie (baracche <strong>di</strong> cantiere, recinzioni<br />

provvisorie ecc..) non sono soggette ad autorizzazione se non interessanti aree pubbliche<br />

8. All’interno delle aree private potranno essere ricavati gli spazi a parcheggio privato ex art. 41 sexies<br />

L.U. (1 mq/10 mc. lor<strong>di</strong> <strong>di</strong> costruzione).<br />

La superficie da conteggiare sarà data esclusivamente dalla somma dell’area degli stalli.<br />

Art. 48 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico<br />

1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:<br />

a. fino a ml. 4,50 <strong>di</strong> altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapie<strong>di</strong>, per<br />

sporgenze non superiori a cm. 50;<br />

b. oltre i ml. 4,50 <strong>di</strong> altezza sono consentiti, anche in mancanza <strong>di</strong> marciapiede, a<br />

con<strong>di</strong>zione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza me<strong>di</strong>a dello spazio<br />

prospettante, con un massimo <strong>di</strong> ml. 1,50.<br />

c. Nelle vie <strong>di</strong> larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale,<br />

superiore a cm. 10.<br />

2. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:<br />

a. per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale<br />

aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo dev'essere in ogni punto non inferiore a ml.<br />

2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve <strong>di</strong>stare almeno cm. 50 dal filo<br />

esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse<br />

costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;<br />

b. per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 41


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

facciate degli e<strong>di</strong>fici deve rispettare i limiti <strong>di</strong> sporgenza definiti al primo comma del<br />

presente articolo.<br />

3. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml. 4,50 devono potersi<br />

aprire senza sporgere dal paramento esterno.<br />

4. Sotto i portici e sui marciapie<strong>di</strong> relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse<br />

le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da<br />

elementi trasparenti aventi superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo;<br />

possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gra<strong>di</strong>ni e devono sempre essere<br />

munite <strong>di</strong> opportune inferriate.<br />

Art. 49- Comignoli, antenne, mensole, sovrastrutture varie e parabole satellitari<br />

1. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed<br />

eseguiti con materiali <strong>di</strong> provata soli<strong>di</strong>tà, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.<br />

2. Le parabole satellitari debbono essere raggruppate in un’unica parabola condominiale poste sul tetto.<br />

3. Non sono ammesse parabole sui poggioli, balconi e comunque sporgenti dal paramento delle<br />

facciate degli e<strong>di</strong>fici.<br />

4. E’ ammessa la costruzione <strong>di</strong> tralicci <strong>di</strong> sostegno realizzati come elementi a se stanti all’interno<br />

dell’area fon<strong>di</strong>aria, purchè sugli stessi siano raggruppate tutte le antenne e parabole condominiali.<br />

Art. 50- Scale esterne<br />

1. In tutte le zone territoriali del comune non sono ammesse le scale esterne <strong>di</strong> accesso ai piani.<br />

2. Sono ammesse le scale esterne unicamente se prescritte per ragioni <strong>di</strong> sicurezza.<br />

3. L’accesso al piano terra, rialzato non potrà prevedere, comunque, scale esterne <strong>di</strong> accesso che<br />

superino <strong>di</strong>slivelli maggiori <strong>di</strong> mt. 1.00 dal piano campagna.<br />

Art. 51 – Marciapie<strong>di</strong><br />

1. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche il Dirigente può imporre la costruzione<br />

<strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong> stradali, qualora mancanti, a carico del proprietario dell’area, in<strong>di</strong>cando nel contempo gli<br />

allineamenti, le <strong>di</strong>mensioni, i materiali e le modalità costruttive.<br />

2. Nel caso in cui l’e<strong>di</strong>ficio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente<br />

compresa tra questo e l'e<strong>di</strong>ficio non venga recintata, l'area stessa deve essere pavimentata o comunque<br />

adeguatamente sistemata, a cura e spese del proprietario frontista.<br />

Art. 52 - Portici pubblici o ad uso pubblico<br />

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio, devono essere costruiti ed<br />

ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario e rimangono <strong>di</strong> proprietà privata.<br />

2. L’ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi <strong>di</strong> sostegno e il filo del muro o<br />

delle vetrine <strong>di</strong> fondo, non può essere minore <strong>di</strong> ml. 2,50 mentre l’altezza non deve essere inferiore a ml.<br />

3,00.<br />

3. Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto <strong>di</strong> illuminazione, la fornitura dei corpi<br />

illuminati secondo modalità e tipi stabiliti dal <strong>Comune</strong>, nonché gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e<br />

<strong>di</strong> pulizia: il Responsabile dell'ufficio Tecnico può or<strong>di</strong>nare l’esecuzione dei lavori riservandosi<br />

l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. E’ altresì a carico del proprietario frontista la<br />

pulizia dei marciapie<strong>di</strong>.<br />

Al <strong>Comune</strong> spettano la manutenzione straor<strong>di</strong>naria dell’impianto <strong>di</strong> illuminazione, gli oneri derivanti dalla<br />

fornitura <strong>di</strong> energia elettrica e quelli derivanti dall’uso pubblico.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 42


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Art. 53 – Apertura <strong>di</strong> accessi e strade private<br />

1. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in con<strong>di</strong>zioni tali da non risultare<br />

pregiu<strong>di</strong>zievoli per il decoro, l’incolumità e l’igiene pubblica.<br />

La realizzazione deve essere autorizzata dall’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si<br />

accede, nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni dettate dal Co<strong>di</strong>ce della Strada e dal suo <strong>Regolamento</strong> <strong>di</strong><br />

esecuzione e <strong>di</strong> attuazione.<br />

L’uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli<br />

accorgimenti funzionali ad una buona visibilità.<br />

2. La costruzione <strong>di</strong> strade private è consentita nell’ambito dei Piani Attuativi, ovvero nelle zone<br />

non urbanizzate, previa apposita convenzione che dovrà prevedere per le stesse:<br />

a. la realizzazione della pavimentazione prescritta;<br />

b. la manutenzione e pulizia;<br />

c. l’apposizione e manutenzione della segnaletica;<br />

d. all’efficienza del manto stradale;<br />

e. alla realizzazione e manutenzione delle opere <strong>di</strong> raccolta e scarico delle acque meteoriche,<br />

fino alla loro immissione nei collettori comunali nonché alla realizzazione degli impianti <strong>di</strong><br />

illuminazione<br />

3. Le strade private a servizio <strong>di</strong> residenze con più <strong>di</strong> due unità abitative devono avere larghezza minima<br />

<strong>di</strong> m. 6,00 e raggio <strong>di</strong> curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m. 7,50 e se<br />

cieche, devono terminare in uno spazio <strong>di</strong> manovra tale da consentire l’agevole inversione <strong>di</strong> marcia degli<br />

autoveicoli.<br />

4. Le strade private a servizio <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima<br />

<strong>di</strong> m. 4,00 nel caso <strong>di</strong> un unico senso <strong>di</strong> marcia, e <strong>di</strong> m. 7,00 nel caso <strong>di</strong> doppio senso <strong>di</strong> marcia e<br />

raggio <strong>di</strong> curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m. 10,00 e se cieche,<br />

devono terminare in uno spazio <strong>di</strong> manovra tale da consentire l’agevole inversione <strong>di</strong> marcia degli<br />

autoveicoli e dei veicoli da trasporto.<br />

Art. 54 - In<strong>di</strong>catori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e cartelli pubblicitari stradali<br />

1. Al <strong>Comune</strong> è riservata la facoltà <strong>di</strong> applicare nelle proprietà private a confine con le aree pubbliche,<br />

previo avviso agli interessati, gli in<strong>di</strong>catori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e<br />

particolarmente:<br />

a. tabelle in<strong>di</strong>canti i nomi delle vie e delle piazze;<br />

b. segnaletica stradale e turistica;<br />

c. piastrine dei capisal<strong>di</strong> per le in<strong>di</strong>cazioni altimetriche e per la localizzazione <strong>di</strong><br />

saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;<br />

d. mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e<br />

simili;<br />

e. quadri per affissioni e simili.<br />

2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del <strong>Comune</strong> e nel rispetto della legislazione vigente.<br />

3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono<br />

coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano <strong>di</strong>strutti o danneggiati per fatti loro<br />

imputabili.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 43


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Art. 55 - Recinzioni<br />

1. Le recinzioni sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree strettamente pertinenziali a<br />

fabbricati residenziali, agricoli o produttivi nonché` le attrezzature pubbliche.<br />

All’interno delle zone residenziali e agricole sono vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o in<br />

materiali plastici.<br />

2. L’altezza massima delle recinzioni, escluse quelle realizzate con essenze arboree, è fissata in 1,50 ml.<br />

<strong>di</strong> cui la parte cieca non può superare m. 1,00. Per le zone <strong>di</strong> tipo produttivo le recinzioni potranno<br />

raggiungere un’altezza non superiore a 3 ml, ed essere interamente opache per le parti delimitanti<br />

proprietà` privata all’interno della zona stessa.<br />

3. Nel caso <strong>di</strong> recinzioni realizzate in muratura con tipologia tra<strong>di</strong>zionale (pietre, mattoni o sasso) può<br />

essere consentita un’altezza massima <strong>di</strong> 1.50 ml, anche completamente piena: sono consentite altezze<br />

<strong>di</strong>verse qualora si rendesse opportuno il proseguimento <strong>di</strong> recinzioni esistenti o la ricostruzione <strong>di</strong> tratti<br />

<strong>di</strong> recinzione tra<strong>di</strong>zionale crollati.<br />

4. Per le recinzioni ricadenti all’interno <strong>di</strong> aree assoggettate a piani attuativi ( Piano <strong>di</strong> Lottizzazione,<br />

Progetto Unitario, ecc. ) le tipologie dovranno essere definite in convenzione..<br />

Le recinzioni lungo spazi pubblici devono essere tra loro omogenee e comunque tali da evitare<br />

accostamenti non compatibili per forma e materiali.<br />

5. Deroghe<br />

Nelle zone del territorio comunale, <strong>di</strong>verse dalle “Zone agricole”, sono ammesse altezze fino a mt. 2,30,<br />

purchè giustificate da comprovati motivi <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Tale norma si applica ai seguenti impianti e costruzioni:<br />

− agli impianti pubblici civili e militari (Scuole, caserme, impianti sportivi ecc..);<br />

− alle costruzioni con destinazioni commerciali/<strong>di</strong>rezionali particolarmente esposte alle intrusioni<br />

(Banche, supermercati ecc..);<br />

− alla residenza nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrata necessità <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Anche nei casi <strong>di</strong> cui sopra, la parte <strong>di</strong> muratura piena non potrà, comunque, superare l’altezza <strong>di</strong> mt.<br />

1,00.<br />

I restanti mt. 1,30 dovranno essere costituiti da elementi in metallo (o altro materiale) tale comunque che<br />

il rapporto vuoto/pieno non sia inferiore a 3/1.<br />

Sono sempre ammessi i sistemi <strong>di</strong> protezione elettronica.<br />

E’ sempre consigliato il mascheramento della recinzione con siepi o rampicanti.<br />

6. Le recinzioni non dovranno ostacolare o ridurre, a giu<strong>di</strong>zio dell’ente proprietario della strada, il campo<br />

visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. E’, comunque, facoltà del <strong>di</strong>rigente<br />

prescrivere per tali ragioni l’arretramento dalle strade pubbliche.<br />

Per quanto possibile, esse devono allinearsi con quelle limitrofe, al fine <strong>di</strong> mantenere l’unità compositiva.<br />

7. I cancelli pedonali e carrabili, da realizzare al fine <strong>di</strong> consentire flussi separati, inseriti nelle recinzioni<br />

devono aprirsi all’interno della proprietà.<br />

Eventuali apparecchiature videocitofoniche e <strong>di</strong> apertura elettrica o telecomandata dei cancelli devono<br />

essere opportunamente protette ed opportunamente inserite nel contesto della struttura.<br />

I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong><br />

segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 44


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

8. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà avvenga <strong>di</strong>rettamente dalla strada, il passo carrabile deve<br />

essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà. L'eventuale cancello<br />

a protezione della proprietà dovrà essere arretrato <strong>di</strong> almeno 5 metri, allo scopo <strong>di</strong> consentire la sosta,<br />

fuori della carreggiata <strong>di</strong> un veicolo in attesa <strong>di</strong> ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità<br />

costruttive o per gravi limitazioni della go<strong>di</strong>bilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli<br />

accessi, possono essere autorizzati sistemi <strong>di</strong> apertura automatica dei cancelli o delle serrande che<br />

delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi<br />

alternativi nel caso in cui le immissioni avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico<br />

estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> intralcio alla<br />

flui<strong>di</strong>tà della circolazione. Nel caso <strong>di</strong> P.U.A. questa deroga dovrà essere motivatamente regolamentata<br />

nelle relative Norme Tecniche.<br />

9. Le N.T.O. del P.I. dettano le specifiche tecniche e architettoniche delle recinzioni in relazione alle<br />

<strong>di</strong>verse Z.T.O. e al contesto paesaggistico . Non potranno, comunque, prevedersi tipologie <strong>di</strong> recinzioni<br />

che prevedano elementi aguzzi o taglienti sulle sommità e sul paramento.<br />

Art. 56 - Insegne e mezzi pubblicitari<br />

1. Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, dovranno essere <strong>di</strong>sciplinati da apposito<br />

regolamento contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti in ottemperanza<br />

del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.<br />

2. L’installazione <strong>di</strong> insegne e mezzi pubblicitari nelle aree a<strong>di</strong>acenti alla viabilità dovrà ottemperare i<br />

<strong>di</strong>sposti del Co<strong>di</strong>ce della Strada e del relativo <strong>Regolamento</strong> <strong>di</strong> esecuzione e attuazione, e quanto previsto<br />

dalle norme contenute nel D.M. 236/89 e nel D.P.R. 503/96.<br />

3. Il rilascio dei provve<strong>di</strong>menti autorizzativi per la installazione <strong>di</strong> insegne, mezzi pubblicitari,<br />

affissioni, in genere interessanti aree e/o e<strong>di</strong>fici soggetti a specifici vincoli, è subor<strong>di</strong>nato<br />

all’acquisizione del parere favorevole dell’organo <strong>di</strong> tutela del vincolo medesimo per la fattispecie<br />

richiesta.<br />

Art. 57 - Chioschi, cabine telefoniche, e<strong>di</strong>cole<br />

1. Chioschi, cabine telefoniche, e<strong>di</strong>cole situate su spazi pubblici anche se <strong>di</strong> tipo precario e provvisorio<br />

devono corrispondere a criteri <strong>di</strong> decoro urbano e <strong>di</strong> armonizzazione con l’ambiente circostante e non<br />

devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Co<strong>di</strong>ce della Strada e<br />

relativo <strong>Regolamento</strong> <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione, e quelle contenute nel D.M. 236/89 e nel D.P.R.<br />

503/96.<br />

Debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito <strong>di</strong> esplicito provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> assenso del<br />

<strong>Comune</strong>.<br />

Art. 58 - Passaggi pedonali<br />

1. Le strade <strong>di</strong> nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti, dovranno essere munite <strong>di</strong><br />

marciapie<strong>di</strong> e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù <strong>di</strong> passaggio pubblico, realizzati<br />

in conformità con i <strong>di</strong>sposti della L. 9 gennaio 1989, n. 13 .<br />

I passaggi pedonali devono sempre essere illuminati e avere <strong>di</strong>mensioni non inferiore a mt. 1.50 <strong>di</strong><br />

larghezza.<br />

2. La pavimentazione dovrà essere realizzato con l’impiego <strong>di</strong> materiale antisdrucciolevole, compatto<br />

ed omogeneo.<br />

3. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere in<strong>di</strong>viduati passaggi preferenziali<br />

per l’accesso a spazi o e<strong>di</strong>fici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 45


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale.<br />

Particolare attenzione dovrà essere prestata nella realizzazione degli attraversamenti pedonali<br />

semaforizzati, così come previsti dal D.M. 236/89 e dal D.P.R. 503/96.<br />

Art. 59 - Percorsi ciclabili<br />

1. Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso <strong>di</strong> marcia, devono avere la larghezza<br />

minima <strong>di</strong> m. 1,50; le piste a due sensi <strong>di</strong> marcia devono aver larghezza minima <strong>di</strong> m. 2,50 e devono, <strong>di</strong><br />

regola, essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la<br />

massima sicurezza per i ciclisti.<br />

Art. 60 - Disciplina dell’uso del sottosuolo<br />

1. L’uso degli spazi <strong>di</strong> sottosuolo per finalità pubbliche nel rispetto della Direttiva della<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi <strong>di</strong><br />

superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari.<br />

2. Per uso degli spazi <strong>di</strong> sottosuolo per finalità pubbliche deve intendersi l’utilizzo del sottosuolo per i<br />

sottoservizi impiantistici, i locali tecnici, la realizzazione <strong>di</strong> sottopassaggi pedonali o veicolari, la<br />

realizzazione <strong>di</strong> autoparcheggi interrati, la realizzazione <strong>di</strong> reti <strong>di</strong> viabilità, la realizzazione <strong>di</strong> reti <strong>di</strong><br />

trasporto pubblico.<br />

3. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere :<br />

a. ventilati anche a mezzo <strong>di</strong> prese d’aria e/o intercape<strong>di</strong>ni adeguatamente protette;<br />

b. illuminati naturalmente e ove non possibile artificialmente;<br />

c. identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica;<br />

d. conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella<br />

relativa a misure <strong>di</strong> sicurezza dei sistemi antincen<strong>di</strong>o.<br />

4. Il <strong>Comune</strong> ha la facoltà <strong>di</strong> prescrivere i criteri tecnici da osservare per la esecuzione <strong>di</strong><br />

manufatti e <strong>di</strong> definire le linee programmatiche per l’utilizzo degli spazi <strong>di</strong> sottosuolo a cui devono<br />

uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici interessati.<br />

5. Ai fini della economicità degli interventi <strong>di</strong> ripristino del suolo pubblico a seguito delle manomissioni<br />

necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, devono essere previsti nel<br />

sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali <strong>di</strong> adeguate <strong>di</strong>mensioni aventi lo scopo <strong>di</strong> contenere tutte le<br />

reti <strong>di</strong> sottoservizi programmate. Tali manufatti devono essere <strong>di</strong> facile accesso e ispezionabilità.<br />

CAPO I – AMBIENTI INTERNI<br />

TITOLO VI - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE EDILIZIE<br />

Art. 61 - Requisiti degli alloggi<br />

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo<br />

familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili esclusivamente dall’interno<br />

dell'alloggio.<br />

2. In ogni alloggio si <strong>di</strong>stinguono:<br />

a. locali <strong>di</strong> abitazione: camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;<br />

b. locali accessori: verande, tavernette, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi,<br />

depositi, ripostigli, magazzini, etc.;<br />

c. locali <strong>di</strong> servizio: centrali termiche, garage, soffitte, etc.<br />

3. I requisiti <strong>di</strong> cui al presente capo, salvo <strong>di</strong>verse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 46


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

uffici, negozi, stu<strong>di</strong> professionali e laboratori condotti dai soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge<br />

l'attività, assimilabili agli spazi <strong>di</strong> abitazione.<br />

4. Nessun locale <strong>di</strong> abitazione, può essere posto, in tutto o in parte, al <strong>di</strong> sotto del piano me<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />

campagna.<br />

5. Gli ingressi principali alle abitazioni e i relativi percorsi esterni non possono essere in tutto od in parte<br />

interrati.<br />

Art. 62 - Altezze minime<br />

1. Nei locali <strong>di</strong> abitazione devono essere garantite le seguenti misure:<br />

a. l'altezza me<strong>di</strong>a interna degli spazi ad uso abitativo è fissata in un minimo <strong>di</strong> ml. 2,70;<br />

b. per gli spazi accessori, l'altezza è fissata in un minimo <strong>di</strong> ml. 2,40;<br />

c. per gli spazi <strong>di</strong> servizio, l’altezza è fissata in un minimo <strong>di</strong> ml. 2,20;<br />

In caso <strong>di</strong> soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a ml. 1,80 per gli spazi <strong>di</strong><br />

abitazione e per i bagni.<br />

Per i locali con soffitti a volte, l'altezza me<strong>di</strong>a è considerata come la me<strong>di</strong>a aritmetica tra la saetta e quella<br />

del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.<br />

2. Fatto salvo il rispetto <strong>di</strong> normative speciali i locali destinati ad attività ad usi collettivi avranno<br />

un'altezza utile minima <strong>di</strong> ml. 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, etc.).<br />

3. Nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo è consentito conservare le esistenti<br />

altezze, anche se inferiori alle altezze utili stabilite al punto precedente, qualora non s’intervenga sulle<br />

strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi. Non<br />

sono ammessi interventi <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> spazi residenziali con altezza utile inferiore a m 2,20. In ogni caso<br />

Deve comunque essere garantito per ogni locale il ricambio d'aria equivalente a quello necessario per la<br />

nuova costruzione.<br />

Art. 63 - Dotazione degli alloggi - Superfici minime<br />

I locali <strong>di</strong> abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. 5.7.1975 e comunque<br />

devono essere garantite le seguenti misure minime nette:<br />

a) zona giorno: costituita da soggiorno, cucina connettivo: mq. 20,00;<br />

b) zona notte: costituita almeno da una camera da letto <strong>di</strong> mq. 14,00, oltre al bagno <strong>di</strong> mq. 4,50<br />

dotato <strong>di</strong> un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno.<br />

Complessivamente le superfici minime nette non potranno essere inferiori a mq 50.<br />

Altri servizi igienici oltre al bagno principale dovranno avere una superficie minima netta <strong>di</strong> mq.<br />

2,50 e potranno essere dotati <strong>di</strong> aerazione meccanica.<br />

1. Nelle cucine e nei posti <strong>di</strong> cottura va assicurata l’aspirazione dei fumi e dei vapori da allontanare<br />

me<strong>di</strong>ante canna d’esalazione protratta fino al tetto e quin<strong>di</strong> dotata d’appositi elementi che consentano<br />

l’espulsione all’esterno oltreché lo scarico della condensa alla base.<br />

Nei locali deve essere garantito il necessario afflusso d’aria compensativa, che deve tenere conto della<br />

concomitante presenza <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).<br />

2. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da<br />

assicurare una superficie finestrata apribile a parete non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. I<br />

locali con copertura inclinata potranno avere in falda fino al 50% della superficie finestrata necessaria al<br />

sod<strong>di</strong>sfacimento delle quantità minime.<br />

3. Ai fini del sod<strong>di</strong>sfacimento delle quantità minime <strong>di</strong> superficie finestrata non sono computabili le<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 47


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

aperture che si trovino al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> coperture (tettoie, portici, pensiline, ecc) e che per più <strong>di</strong> 2/3 stiano<br />

al <strong>di</strong> sopra della quota riferita alla parte più bassa della copertura (architrave, linea <strong>di</strong> gronda, ecc)<br />

fronteggiante le aperture e prospettante spazi a cielo libero.<br />

4. Nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> restauro su e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> particolare pregio storico - architettonico, sono<br />

consentite misure inferiori sentito il parere dell'ULS.<br />

5. In tutti i casi sono fatti salvi i parametri della L.R. 12/99.<br />

6. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.<br />

7. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni <strong>di</strong> circolazione devono essere serviti <strong>di</strong> adeguato<br />

impianto d’illuminazione notturna Se temporizzato dovranno essere previsti nelle zone <strong>di</strong> passaggio<br />

rilevatori che impe<strong>di</strong>scano lo spegnimento in presenza <strong>di</strong> persone.<br />

8. Tutti i locali destinati a servizi igienici (bagni, wc, latrine, ecc.) devono avere, oltre ai requisiti<br />

generali, le seguenti caratteristiche particolari:<br />

a. pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza <strong>di</strong> ml. 2,00 <strong>di</strong> regola piastrellate o<br />

comunque costruiti <strong>di</strong> materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;<br />

b. essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;<br />

c. avere accessi da corridoi e <strong>di</strong>simpegni e non comunicare <strong>di</strong>rettamente con i locali a<strong>di</strong>biti<br />

a soggiorno - cucina.<br />

9. I servizi igienici che hanno accesso da locali <strong>di</strong> abitazione o <strong>di</strong> lavoro o da spazi d'uso pubblico<br />

devono essere muniti <strong>di</strong> idoneo locale antibagno; per secon<strong>di</strong> servizi è consentito l'accesso <strong>di</strong>retto al<br />

locale bagno da singole camere da letto.<br />

10. Negli interventi e<strong>di</strong>lizi riguardanti case a blocco o a schiera, gli alloggi con superfici nette pari a mq.<br />

50 e, comunque, costituiti da una sola camera da letto non potranno rappresentare più del 20% del totale<br />

del numero degli alloggi previsti in progetto.<br />

11. Gli altri alloggi (80% del totale) dovranno essere dotati <strong>di</strong> almeno <strong>di</strong> una seconda camera da letto<br />

avente una superficie netta non inferiore a mq. 9.<br />

12. Ogni alloggio, oltre alle superfici minime <strong>di</strong> cui sopra, dovrà essere dotato <strong>di</strong> uno o più locali <strong>di</strong><br />

servizio (autorimessa, ripostiglio e magazzino) <strong>di</strong> superficie totale netta non inferiore a mq. 15,00.<br />

13. Le misure minime <strong>di</strong> cui sopra non si applicano agli interventi <strong>di</strong> risanamento conservativo, restauro e<br />

ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia sui fabbricati gravati da un grado <strong>di</strong> protezione.<br />

Per tali fabbricati sono sempre recuperabili le unità immobiliari storicamente accertate e consolidate.<br />

Negli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, comportanti una nuova sud<strong>di</strong>visione e nuova caratura delle<br />

unità immobiliari, dovranno comunque rispettarsi le misure minime complessive <strong>di</strong> mq. 50 <strong>di</strong> cui<br />

sopra.<br />

Non si applicano invece le limitazioni <strong>di</strong> cui al precedente punto 12.<br />

Soppalchi<br />

La realizzazione <strong>di</strong> soppalchi, è ammessa purchè siano rispettati i seguenti requisiti minimi:<br />

− la superficie del soppalco non potrà superare il 33% della sottostante superficie del<br />

locale nel quale è inserito e con il quale dovrà costituire un unico vano;<br />

− il soppalco dovrà essere completamente aperto sulla sottostante superficie del vano, fatta<br />

salva la realizzazione del parapetto <strong>di</strong> protezione;<br />

− l’altezza me<strong>di</strong>a del soppalco non potrà essere inferiore a mt. 1,80,<br />

− l’altezza dei locali sottostanti il soppalco non potrà essere inferiore a mt 2,40;<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 48


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Art. 64 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti<br />

1. Le scale che collegano più <strong>di</strong> due piani compreso il P.T. devono essere aerate ed illuminate<br />

<strong>di</strong>rettamente dall'esterno a mezzo <strong>di</strong> finestre <strong>di</strong> adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1,00<br />

per ogni piano, salvo i casi in cui la prescrizione è in contrasto con le norme <strong>di</strong> sicurezza per la<br />

prevenzione incen<strong>di</strong>.<br />

2. Potrà essere consentita l'illuminazione e l'aerazione dall'alto a mezzo <strong>di</strong> lucernario la cui apertura deve<br />

essere pari a mq 0,40 per piano servito.<br />

3. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo <strong>di</strong> consentire<br />

anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere del tipo <strong>di</strong><br />

sicurezza e con caratteristiche <strong>di</strong> antisfondamento se a protezione contro le cadute.<br />

4. Nei vani scala è vietato <strong>di</strong> realizzare aperture <strong>di</strong> finestre per l'aerazione dei locali contigui. Sono<br />

escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale <strong>di</strong> sicurezza per le quali si applicano le<br />

specifiche norme vigenti.<br />

5. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi<br />

e degli utenti serviti con un minimo <strong>di</strong> ml. 1,20 riducibile per comprovate esigenze tecniche e strutturali<br />

a ml. 1,00 nel caso <strong>di</strong> restauri o ristrutturazioni ove vi sia servizio <strong>di</strong> ascensore.<br />

6. Nei casi <strong>di</strong> scale interne che collegano locali <strong>di</strong> abitazione, o che collegano vani abitativi con cantine,<br />

sottotetti, etc., può essere consentita una larghezza minima <strong>di</strong> ml. 0,80.<br />

Le scale principali per il raggiungimento degli alloggi non possono essere del tipo a chiocciola. Sono<br />

comunque ammesse scale circolari il cui <strong>di</strong>ametro libero interno non sia inferiore a 1,60 ml.<br />

7. Le scale a chiocciola che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc. devono avere un<br />

<strong>di</strong>ametro minimo non inferiore a ml. 1,40.<br />

8. Le ringhiere e i parapetti <strong>di</strong> poggioli, terrazze, scale e, in generale, tutte le protezioni contro le cadute<br />

nel vuoto dovranno avere un’altezza minima <strong>di</strong> m. 1,00, essere prive <strong>di</strong> elementi aguzzi o taglienti, non<br />

attraversabili da una sfera del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> cm. 10 e realizzate in modo da non consentire la scalata.<br />

9. In tutti gli immobili con più <strong>di</strong> tre livelli deve essere previsto un ascensore per ogni scala principale,<br />

raggiungibile me<strong>di</strong>ante rampe privi <strong>di</strong> gra<strong>di</strong>ni; l'impianto <strong>di</strong> ascensore in tutte le sue parti ed elementi<br />

deve essere rispondente alle caratteristiche in<strong>di</strong>cate dalla legislazione vigente in materia ed avere<br />

<strong>di</strong>mensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap.<br />

10. In ogni caso le <strong>di</strong>mensioni del vano ascensore dovranno consentire la realizzazione <strong>di</strong> una cabina <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mensioni non inferiori a ml. 1,5 <strong>di</strong> lunghezza e ml. 1,40 <strong>di</strong> larghezza.<br />

11. La porta della cabina deve avere luce minima libera pari a ml. 0,90; sul ripiano <strong>di</strong> fermata<br />

anteriormente alla porta della cabina deve esservi uno spazio libero <strong>di</strong> non meno <strong>di</strong> ml. 2,00 <strong>di</strong><br />

profon<strong>di</strong>tà.<br />

Art. 65 – Confort acustico negli e<strong>di</strong>fici<br />

1. Gli e<strong>di</strong>fici devono essere costruiti in modo da garantire la protezione dal rumore proveniente<br />

dall’ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.<br />

2. I requisiti atti ad assicurare idonei livelli <strong>di</strong> protezione degli e<strong>di</strong>fici dal rumore dovranno riguardare e<br />

verificare le seguenti fonti:<br />

a) provenienti dall’ambiente esterno;<br />

b) trasmessi per via aerea tra ambienti a<strong>di</strong>acenti sovrapposti;<br />

c) da calpestio;<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 49


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

d) provocati da impianti ed apparecchi tecnologici presenti nell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

e) provocati da attività contigue.<br />

3. Dovranno essere rispettate, al riguardo, le <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia:<br />

a) legge 447/1995;<br />

b) D.P.C.M. 1.3.1991 “Limiti massimi <strong>di</strong> esposizione al rumore negli ambienti abitativi e<br />

nell’ambiente esterno”, aggiornato con D.P.C.M. 14.11.1997;<br />

c) D.P.C.M. 5.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli e<strong>di</strong>fici”.<br />

4. Ai fini del rilascio o della formazione del titolo e<strong>di</strong>lizio, alle relative istanze o S.C.I.A. dovranno<br />

obbligatoriamente essere allegate, ai sensi dell’art. 6 della 447/1995:<br />

a) una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti<br />

tipologie <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti:<br />

• scuole e asili nido;<br />

• ospedali;<br />

• case <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> riposo;<br />

• parchi pubblici urbani ed extraurbani;<br />

• nuovi inse<strong>di</strong>amenti residenziali prossimi alle opere <strong>di</strong> cui all’art. 8 comma 2 della legge<br />

447/1995;<br />

[cfr. comma 3];<br />

b) una autocertificazione del tecnico abilitato, sostitutiva della relazione acustica, che attesti il rispetto dei<br />

requisiti <strong>di</strong> protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica <strong>di</strong> riferimento, per gli e<strong>di</strong>fici a<strong>di</strong>biti<br />

a civile abitazione e assimilabili [cfr. comma 3-bis];<br />

c) documentazione <strong>di</strong> previsione <strong>di</strong> impatto acustico, per nuovi impianti ed infrastrutture a<strong>di</strong>biti ad attività<br />

produttive, sportive e ricreative e a postazioni <strong>di</strong> servizi commerciali polifunzionali.<br />

[cfr. comma 4].<br />

CAPO II – COSTRUZIONI E IMPIANTI A DESTINAZIONE SPECIALE<br />

Art. 66 - Impianti al servizio dell'agricoltura<br />

1. Fatte salve le specifiche normative in materia <strong>di</strong> igiene veterinaria derivanti da legislazione nazionale<br />

e/o europea, i ricoveri per gli animali devono avere i seguenti requisiti:<br />

a. Essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre <strong>di</strong> superficie complessiva non<br />

inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; in ogni caso devono essere<br />

adeguatamente aerati in relazione al tipo <strong>di</strong> allevamento.<br />

b. Il pavimento costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli<br />

arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette <strong>di</strong> scolo a superficie liscia<br />

impermeabile, per convogliare il liquame all'esterno in appositi pozzi stagni.<br />

c. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi costruiti con materiale facilmente lavabile<br />

e <strong>di</strong>sinfettabile.<br />

d. Le porte apribili verso l'esterno.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 50


Allevamenti zootecnici<br />

COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

2. Tutte le stalle devono essere provviste <strong>di</strong> concimaie e vasconi per il contenimento del liquame con<br />

fondo e pareti a tenuta e possedere una capacità adeguata per stoccare le deiezioni per tutto il tempo<br />

durante il quale, per ragioni agronomiche ed ambientali, non è possibile il loro spargimento sui terreni<br />

agricoli.<br />

3. I cortili e le aie annessi alle abitazioni devono essere dotati <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> canalizzazione per lo<br />

smaltimento delle acque meteoriche.<br />

4. Le vasche per accumulo dei liquami dovranno essere <strong>di</strong>mensionate secondo i dettami del P.R.R.A. e<br />

alle successive circolari esplicative.<br />

5. Le N.T.O. <strong>di</strong> P.I. definiscono le carature e i requisiti delle strutture agricole produttive.<br />

Art. 67 - Impianti <strong>di</strong> comunicazione elettronica ad uso pubblico<br />

- P.T.C.P. art. 43 Titolo IV<br />

- DPCM 08/07/2003;<br />

- D. Lgs. 259/03 (Co<strong>di</strong>ce delle comunicazioni elettroniche)<br />

- Legge Regionale 9 luglio 1993, n.29<br />

- D.M. 29/05/2008<br />

- Legge 36 del 22/02/2001<br />

- P.A.T.I. art. 32 N.T.<br />

- Circolare Reg. V. 14 del 9/8/2000<br />

- Legge 10/1999<br />

1.Qualsiasi nuovo impianto <strong>di</strong> comunicazione elettronica ad uso pubblico dovrà essere progettato in<br />

modo tale da definire con sicurezza l’ampiezza delle fasce <strong>di</strong> rispetto.<br />

2. Le <strong>di</strong>tte installatrici dovranno <strong>di</strong>mostrare la certezza, sulla base dei dati e delle metodologie usate, del<br />

calcolo progettuale.<br />

3. L’installazione <strong>di</strong> nuovi impianti dovrà essere concertata con la <strong>di</strong>tta installatrice sulla base <strong>di</strong> un<br />

piano pluriennale che dovrà essere redatto sulla base dei seguenti obiettivi:<br />

− escludere, salvi i casi <strong>di</strong> documentata impossibilità <strong>di</strong> alternative, l’installazione degli impianti su<br />

ospedali, case <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> riposo, scuole e asili nido;<br />

− escludere, salvi i casi <strong>di</strong> documentata impossibilità <strong>di</strong> alternative, l’installazione degli impianti su<br />

aree caratterizzate da particolare densità abitativa;<br />

− escludere, salvi i casi <strong>di</strong> documentata impossibilità <strong>di</strong> alternative, l’installazione degli impianti in<br />

presenza <strong>di</strong> infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso;<br />

− escludere, salvi i casi <strong>di</strong> documentata impossibilità <strong>di</strong> alternative, l’installazione degli impianti in<br />

presenza <strong>di</strong> immobili <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale;<br />

− escludere la localizzazione <strong>di</strong> impianti che per tipologia, aggregazione e/o <strong>di</strong>saggregazione, non<br />

conformità a standard urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l’uso<br />

delle migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili;<br />

− escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri <strong>di</strong> funzionalità delle reti e dei<br />

servizi, trattandosi comunque <strong>di</strong> impianti che gravano con un impatto negativo sull’ambiente in<br />

termini <strong>di</strong> emissioni oltre che in termini <strong>di</strong> “consumo” o alterazione delle risorse territoriali ed<br />

ambientali.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 51


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Nuove installazioni: procedure<br />

1. Le installazioni ed i trasferimenti delle stazioni ra<strong>di</strong>o base per la telefonia cellulare su aree<br />

pubbliche o private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio <strong>di</strong><br />

Permesso <strong>di</strong> costruire o altro titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente al momento della<br />

richiesta previa acquisizione del relativo parere favorevole dell’A.R.P.A.V. e degli altri enti tutori <strong>di</strong><br />

vincoli.<br />

2. Il rilascio del Permesso <strong>di</strong> costruire o <strong>di</strong> equivalente titolo è subor<strong>di</strong>nato alla preliminare verifica<br />

della possibilità <strong>di</strong> coubicazione del nuovo impianto con gli impianti esistenti.<br />

3. La domanda dovrà essere corredata dalle seguenti <strong>di</strong>chiarazioni:<br />

− una <strong>di</strong>chiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata, con la quale si attesta che il<br />

progetto dell’impianto rispetta i valori <strong>di</strong> campo elettrico e magnetico previsti dalla normativa<br />

vigente;<br />

− una <strong>di</strong>chiarazione da parte del richiedente o dei gestori della telefonia, firmata ed autenticata, con la<br />

quale si impegna a realizzare l’impianto in conformità al progetto presentato e autorizzato, e <strong>di</strong><br />

mantenerlo in esercizio conformemente ai livelli <strong>di</strong> progetto;<br />

− nulla osta dell’A.R.P.A.V., corredato dallo stu<strong>di</strong>o degli eventuali effetti cumulativi dovuti ad altri<br />

impianti e/o sorgenti <strong>di</strong> onde elettromagnetiche presenti nelle vicinanze, da acquisire a cura e<br />

spese dei richiedenti;<br />

− Valutazione <strong>di</strong> Impatto Ambientale (se prevista dalla L.R. 10/1999) da parte dell’Ente competente,<br />

come definito dall’art. 2 bis della L. n. 189 del 1.7.97 al fine <strong>di</strong> garantire la compatibilità degli<br />

impianti con le norme <strong>di</strong> prevenzione e tutela dai rischi sanitari per la popolazione.<br />

4. La messa in funzione dell’impianto è subor<strong>di</strong>nata alla presentazione da parte del <strong>di</strong>rettore dei lavori<br />

<strong>di</strong> una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fine lavori, formata ed autenticata, attestante la conformità e la corrispondenza<br />

dell’impianto rispetto al progetto autorizzato nonché alla presentazione del certificato <strong>di</strong> collaudo delle<br />

opere.<br />

5. Il <strong>Comune</strong>, tramite l’A.R.P.A.V. od organismi <strong>di</strong> sua fiducia provvederà alla verifica della conformità<br />

dell’impianto rispetto al progetto autorizzato ed alla veri<strong>di</strong>cità delle <strong>di</strong>chiarazioni, tramite misurazioni<br />

aggiornate sia del campo elettrico che del campo magnetico in base alle <strong>di</strong>sposizioni legislative vigenti<br />

al momento della misura medesima.<br />

6. Il rilievo <strong>di</strong> valori <strong>di</strong> campo più elevati <strong>di</strong> quelli previsti dal decreto sopraccitato, in contrasto, quin<strong>di</strong>,<br />

con quelli con la anzidetta <strong>di</strong>chiarazione, comporterà conseguenze penali in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni<br />

mendaci e falsità in atti previste dall’art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 e la imme<strong>di</strong>ata<br />

<strong>di</strong>sattivazione dell’impianto fino a quando non saranno adottati opportuni interventi <strong>di</strong> risanamento tesi<br />

a riportare l’entità dei valori dei campi elettromagnetici secondo quanto previsto dalle norme e dal<br />

progetto autorizzato.<br />

7. Contestualmente alla comunicazione dell’intervenuta fine dei lavori prodotta con <strong>di</strong>chiarazione del<br />

<strong>di</strong>rettore dei lavori, dovrà essere prodotta da professionista abilitato, <strong>di</strong>verso sia dal progettista che<br />

dal <strong>di</strong>rettore dei lavori, certificato <strong>di</strong> collaudo attestante che l’impianto così come realizzato, verificato<br />

in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche<br />

prescritte dal <strong>Comune</strong>, fermo restando che in assenza dello stesso collaudo, l’impianto non potrà<br />

essere attivato.<br />

8. Sarà facoltà del comune soprasedere, per non più <strong>di</strong> tre mesi, alla richiesta <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> nuovi<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 52


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

impianti in attesa dell’approvazione del “Piano delle Antenne” che dovrà in<strong>di</strong>viduare le “aree sensibili”<br />

e quin<strong>di</strong>, per esclusione, le aree preferenziali <strong>di</strong> istallazione <strong>di</strong> nuovi impianti.<br />

Art. 68 - Impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione carburante<br />

1. L’installazione <strong>di</strong> nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti è consentita nel rispetto della<br />

specifica normativa vigente in materia e da quanto previsto dal P.I. vigente.<br />

2. I nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, devono<br />

avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni <strong>di</strong> rifornimento e delle stazioni <strong>di</strong> servizio, così come<br />

definite dalla legge statale e regionale nonché dal Piano regionale <strong>di</strong>stribuzione carburanti ed essere<br />

ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del P.I vigente.<br />

3. I nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti devono essere <strong>di</strong>mensionati in modo tale da<br />

prevedere l’ installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il gpl ed<br />

il metano.<br />

4. Gli impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti, comprese le relative aree <strong>di</strong> sosta degli automezzi<br />

non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale. (Art. 22 N.C. d. S. ed art. 61, comma 3<br />

<strong>Regolamento</strong>).<br />

5. La localizzazione dei nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti deve essere tale da non<br />

impe<strong>di</strong>re la visuale anche parziale dei beni <strong>di</strong> interesse storico, artistico, architettonico, e contesti <strong>di</strong><br />

valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento <strong>di</strong> sovrapposizione e/o <strong>di</strong> interferenza con<br />

particolari aggregati urbani <strong>di</strong> pregio ambientale.<br />

6. L’installazione <strong>di</strong> nuovi impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti non è consentita in<br />

corrispondenza <strong>di</strong> tratti stradali caratterizzati da situazioni <strong>di</strong> intreccio <strong>di</strong> flussi <strong>di</strong> traffico o in zone <strong>di</strong><br />

incanalamento <strong>di</strong> manovre veicolari.<br />

7. La <strong>di</strong>stanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C.d.S. e nel relativo<br />

<strong>Regolamento</strong>.<br />

8. Lungo le curve <strong>di</strong> raggio inferiore a mt. 300 (trecento) non può installarsi alcun impianto stradale <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti. Ove i raggi minimi <strong>di</strong> curvatura siano compresi fra i mt. 300 (trecento) ed i<br />

mt. 100 (cento) l’installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti <strong>di</strong> tangenza. Per le curve <strong>di</strong><br />

raggio inferiore o uguale a mt. 100 (cento) gli impianti stradali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti potranno<br />

sorgere a mt. 95 (novantacinque) dal punto <strong>di</strong> tangenza della curva, ove siano rispettate le altre<br />

precedenti prescrizioni.<br />

9. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione <strong>di</strong> un impianto stradale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti<br />

sia necessaria l’occupazione in via precaria <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà comunale, l’occupazione è soggetta a<br />

concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.<br />

10. L’impianto stradale <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti deve essere installato su un’area, avente una<br />

superficie minima, adeguata alla tipologia dell’impianto. All’interno <strong>di</strong> detta area saranno installate le<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 53


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

colonnine <strong>di</strong> erogazione con idoneo spazio per l’effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice<br />

o multipla erogazione delle stesse e la presenza <strong>di</strong> almeno un punto aria e <strong>di</strong> un punto acqua. Sia le<br />

colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l’impianto, ivi comprese l’impianto <strong>di</strong> lavaggio,<br />

devono essere sempre ubicati ad una <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini.<br />

Il <strong>di</strong>stacco minimo dagli e<strong>di</strong>fici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere <strong>di</strong> mt. 10 (<strong>di</strong>eci).<br />

11. All’interno dell’area <strong>di</strong> servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l’erogazione, possono essere<br />

attrezzati appositi spazi per il rifornimento <strong>di</strong> acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e campers.<br />

12. I sostegni per l’installazione <strong>di</strong> adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell’isola<br />

destinata agli erogatori <strong>di</strong> carburante, devono essere collocati a non meno <strong>di</strong> mt. 5 (cinque) dal ciglio<br />

stradale e dai confini <strong>di</strong> proprietà e l’aggetto della pensilina stessa non deve superare in protezione il<br />

ciglio interno dell’aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.<br />

13. Nel caso <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere<br />

idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze <strong>di</strong> sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli<br />

autoveicoli.<br />

14. Gli impianti stradali <strong>di</strong> carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e<br />

regionali.<br />

15. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall’autorità<br />

competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal <strong>di</strong>lavamento<br />

degli spazi esterni non costituiscano pericolo <strong>di</strong> inquinamento.<br />

16. I serbatoi <strong>di</strong> stoccaggio per l’immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che <strong>di</strong><br />

doppia parete, anche del sistema <strong>di</strong> rilevazione <strong>di</strong> eventuali per<strong>di</strong>te.<br />

Art. 69 - Fonti energetiche rinnovabili negli e<strong>di</strong>fici<br />

1. L’obbligo <strong>di</strong> integrazione delle fonti rinnovabili negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione e negli e<strong>di</strong>fici<br />

esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevanti è <strong>di</strong>sposto dall’art. 11 del D. Lgs 28/2011 e del relativo<br />

Allegato 3.<br />

2. I progetti per la costruzione <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici e per la ristrutturazione rilevante <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti<br />

devono obbligatoriamente prevedere l’utilizzo <strong>di</strong> fonti rinnovabili per la copertura dei consumi <strong>di</strong><br />

calore, <strong>di</strong> elettricità e per il rinfrescamento.<br />

3. In particolare l’allegato 3 sopra richiamato stabilisce che gli impianti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia<br />

termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della<br />

copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei<br />

consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi<br />

previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il rinfrescamento:<br />

a) 20% quando la richiesta del titolo e<strong>di</strong>lizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 <strong>di</strong>cembre 2013;<br />

b) 35% quando la richiesta del titolo e<strong>di</strong>lizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 <strong>di</strong>cembre 2016;<br />

c) 50% quando la richiesta del titolo e<strong>di</strong>lizio è presentata dal 1° gennaio 2017.<br />

Nelle Z.T.I.O. <strong>di</strong> Centro storico in<strong>di</strong>viduate nel P.I. dette soglie sono ridotte del 50%.<br />

Ai fini del rispetto delle norme <strong>di</strong> cui sopra si definisce:<br />

− ristrutturazione rilevante: sono gli interventi <strong>di</strong> cui al precedente art. 11 che “portano ad un<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 54


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

organismo e<strong>di</strong>lizio in tutto <strong>di</strong>verso dal precedente” e quin<strong>di</strong> anche gli interventi che portano ad una<br />

nuova sud<strong>di</strong>visione delle unità immobiliari, un aumento delle stesse, la demolizione e delle<br />

ricostruzione dello stesso.<br />

− Le Z.T.O. <strong>di</strong> tipo A ex D.M. 2 aprile 68 sono le zone in<strong>di</strong>viduate in P.I. come Z.T.I.O. ex P.T.R.C., così<br />

come co<strong>di</strong>ficate nel P.A.T.I..<br />

Art. 70 - Lavori in quota – Misure preventive e protettive<br />

Ai fini della prevenzione dei rischi <strong>di</strong> infortunio, i progetti relativi agli interventi e<strong>di</strong>lizi che riguardano<br />

nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su e<strong>di</strong>fici esistenti, qualora siano<br />

soggetti al rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire o S.C.I.A., devono prevedere, nella documentazione allegata<br />

alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e<br />

protettive che consentano, anche nella successiva fase <strong>di</strong> manutenzione, l’accesso, il transito e<br />

l’esecuzione dei lavori in quota in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla<br />

deliberazione <strong>di</strong> Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni tecniche sulle<br />

misure preventive e protettive.<br />

La mancata previsione delle misure <strong>di</strong> cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del<br />

permesso <strong>di</strong> costruire o impe<strong>di</strong>sce l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia <strong>di</strong> inizio<br />

attività a costruire.<br />

Ad ultimazione dei lavori, con la domanda <strong>di</strong> rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità, ovvero con la<br />

presentazione del collaudo a seguito <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> inizio attività e<strong>di</strong>lizia, dovrà essere autocertificata la<br />

corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo.<br />

Il comune potrà procedere ad effettuare gli adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure<br />

prima del rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità/abitabilità.<br />

Gli interventi soggetti a sola comunicazione preventiva, come l’installazione <strong>di</strong> impianti a recupero<br />

energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) <strong>di</strong> cui all’art. 3 del D. Lgs n. 115/2008, e gli<br />

interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria sul tetto in<strong>di</strong>cati all’art. 5 L. n. 73/200 dovranno essere<br />

corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase <strong>di</strong><br />

manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza. La<br />

comunicazione preventiva all’installazione dovrà essere integrata con la documentazione progettuale <strong>di</strong><br />

seguito in<strong>di</strong>cata.<br />

Modalità operative:<br />

I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei preposti servizi <strong>di</strong><br />

prevenzione delle USL contestualmente all’espressione del parere sanitario nei casi previsti dall’art. 5<br />

DPR 380/2001.<br />

I progetti delle misure preventive e protettive, per gli interventi e<strong>di</strong>lizi non soggetti a parere sanitario da<br />

parte dei preposti servizi <strong>di</strong> prevenzione delle USL, come in<strong>di</strong>cato nell’art. 3 del D.Lgs 115/2008, sono<br />

autocertificati dal progettista dell’opera, fatta salva la possibilità dello stesso progettista <strong>di</strong> richiedere il<br />

parere preventivo ai preposti servizi <strong>di</strong> prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti <strong>di</strong> lavoro delle<br />

USL.<br />

Documentazione progettuale:<br />

I sistemi <strong>di</strong> prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata,<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 55


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

<strong>di</strong> norma 1:1000 in<strong>di</strong>cante, tra l’altro, i percorsi e i sistemi <strong>di</strong> accesso alla copertura, con i criteri<br />

previsti dall’allegato al DGR 2774 del 22/09/2009, tali grafici saranno integrati copn idonea relazione<br />

tecnica.<br />

Conteggio volumetrico:<br />

Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell’accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come<br />

volumi tecnici per una <strong>di</strong>mensione massima prevista dai punti A) e B) dell’allegato al DGR 2774 del<br />

22/09/2009 (h max = 1,80 e largh. Max = 0,70).<br />

TITOLO VII – COMMISSIONE EDILIZIA<br />

Art. 71 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia è l'organo or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> consulenza tecnica del <strong>Comune</strong> in materia e<strong>di</strong>lizia<br />

e urbanistica.<br />

La Commissione esprime parere sulla qualità dei progetti, sulla rispondenza agli strumenti<br />

urbanistici e alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.<br />

La Commissione esprime altresì parere sulle proposte <strong>di</strong> strumenti urbanistici attuativi, sulle<br />

opere <strong>di</strong> competenza delle Amministrazioni Statali, Regionali e Comunali e può essere invitata ad<br />

esprimere parere su quanto attiene i problemi urbanistici, agricoli, e<strong>di</strong>lizi, nonché sulle eventuali<br />

mo<strong>di</strong>fiche da apportare al presente regolamento.<br />

Art. 72 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale è composta da 2 ( due ) membri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e da 5 (cinque)<br />

membri eletti dal Consiglio comunale.<br />

I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti, con voto limitato ad uno. E' ogni<br />

caso garantita l'elezione <strong>di</strong> almeno un rappresentante della minoranza.<br />

Sono membri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto:<br />

- il Sindaco, o l'Assessore delegato, che funge da Presidente;<br />

- il capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, o altro tecnico comunale suo delegato.<br />

I membri elettivi, preferibilmente laureati o <strong>di</strong>plomati, devono essere esperti, nelle materie<br />

concernenti l'urbanistica, l'architettura, il <strong>di</strong>ritto, l'arte, la storia, l'ambiente agricolo e naturale.<br />

I membri elettivi liberi professionisti non possono per tutta la durata della carica della C.e.c.,<br />

presentare progetti a propria firma nel <strong>Comune</strong> .<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale, limitatamente all’espressione dei pareri <strong>di</strong> cui agli artt. 4 e 6<br />

della L.R. 63/94 è integrata da due esperti in materia <strong>di</strong> bellezze naturali e <strong>di</strong> tutela ambientale scelti tra<br />

i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico naturali o<br />

equipollenti. Tali esperti sono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno, sulla base <strong>di</strong><br />

curriculum e competenze documentate.<br />

Per i commissari <strong>di</strong> cui alla L.R. 63/94 è consentita la nomina <strong>di</strong> n. 2 (due) membri supplenti.<br />

I membri elettivi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva;<br />

esercitano comunque le loro funzioni nei termini e con gli effetti <strong>di</strong> cui alla L. 444/94.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 56


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

Non possono fare parte della Commissione E<strong>di</strong>lizia membri che siano tra loro parenti o affini fino<br />

al quarto grado.<br />

I membri elettivi che risultano assenti per tre volte consecutive senza valida giustificazione,<br />

possono essere <strong>di</strong>chiarati decaduti dal Consiglio Comunale che provvede alla loro sostituzione; i<br />

membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.<br />

Esercita le funzioni <strong>di</strong> Segretario, senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, un funzionario o altro <strong>di</strong>pendente del<br />

comunale che dovrà stendere apposito verbale <strong>di</strong> ogni seduta, sottoscritto da questi, dal presidente e da<br />

un membro eletto.<br />

I membri della Commissione e il Segretario, sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della<br />

seduta.<br />

Il verbale una volta firmato è pubblico.<br />

Art. 73 – PROCEDURE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />

La Commissione E<strong>di</strong>lizia si riunisce or<strong>di</strong>nariamente in giorni fissi e straor<strong>di</strong>nariamente quando il<br />

Presidente lo ritiene opportuno.<br />

In caso <strong>di</strong> seduta or<strong>di</strong>naria non è necessario nessun atto formale <strong>di</strong> convocazione; in caso <strong>di</strong><br />

seduta straor<strong>di</strong>naria la convocazione deve avvenire comunque in forma scritta, anche per fax, e.mail,<br />

con non meno <strong>di</strong> ventiquattro ore <strong>di</strong> anticipo.<br />

Per la vali<strong>di</strong>tà delle sedute e dei pareri della Commissione E<strong>di</strong>lizia occorre la presenza <strong>di</strong> almeno<br />

la metà dei componenti in carica aventi <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto.<br />

I pareri della Commissione E<strong>di</strong>lizia si intendono validamente assunti con il voto favorevole della<br />

maggioranza dei suoi componenti presenti. I pareri negativi devono essere motivati.<br />

I componenti della Commissione devono astenersi dal prender parte ai relativi lavori, sia nella<br />

fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta <strong>di</strong> interesse proprio o <strong>di</strong> interesse del coniuge,<br />

dei parenti entro il terzo grado e <strong>di</strong> affini entro il secondo grado.<br />

In caso <strong>di</strong> assenza o <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento del Presidente, supplisce il commissario più anziano <strong>di</strong> età<br />

tra i membri elettivi presenti.<br />

I pareri della Commissione E<strong>di</strong>lizia sono obbligatori ma non vincolanti per il Presidente il quale,<br />

ove ritenesse <strong>di</strong> non doverli seguire, deve motivare il provve<strong>di</strong>mento che viene trasmesso alla<br />

Commissione E<strong>di</strong>lizia nella sua prima seduta successiva.<br />

Ai membri della Commissione E<strong>di</strong>lizia che non siano <strong>di</strong>pendenti o rappresentanti <strong>di</strong> Enti Pubblici,<br />

spetta un gettone <strong>di</strong> presenza per ogni riunione oltre al rimborso delle spese <strong>di</strong> trasferta. L'entità del<br />

gettone è fissata dal Consiglio Comunale.<br />

La Commissione deve sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o può<br />

convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari delle domande <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> costruire e S.C.I.A.<br />

Il Presidente, anche su richiesta della Commissione, può altresì sentire esperti esterni.<br />

La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi al fine <strong>di</strong> acquisire<br />

tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.<br />

Il Presidente ha la facoltà <strong>di</strong> convocare e sentire esperti nominati dall'Amministrazione Comunale.<br />

Il Presidente ha inoltre la facoltà <strong>di</strong> incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da<br />

relatore su particolari progetti.<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 57


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 74 - Mo<strong>di</strong>fiche al regolamento e<strong>di</strong>lizio – Compatibilità con le N.T.O. <strong>di</strong> P.I.<br />

1. L’Amministrazione comunale può apportare mo<strong>di</strong>fiche al regolamento e<strong>di</strong>lizio ogni qualvolta lo ritenga<br />

necessario e/o opportuno.<br />

2. Nel caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche parziali alle norme del regolamento e<strong>di</strong>lizio si procede, se possibile, alla<br />

redazione <strong>di</strong> testi coor<strong>di</strong>nati.<br />

Nel caso le norme del presente R.E. contrastino con le N.T.O. <strong>di</strong> P.I., prevalgono queste ultime.<br />

Art. 75 - Sanzioni<br />

1. Salvo <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, per le violazioni delle <strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento si<br />

applicano le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.<br />

Art. 76 – Norme abrogate<br />

2. È abrogata ogni <strong>di</strong>sposizione regolamentare emanata dal <strong>Comune</strong>, contraria o incompatibile con le<br />

norme del presente regolamento.<br />

3. In particolare è abrogato il vigente <strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> costituente parte integrante del P.R.G..<br />

Art. 77 – Entrata in vigore<br />

4. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con le modalità previste dallo Statuto<br />

Comunale, entra in vigore …...............<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 58


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 59


Recupero dei sottotetti – Schemi esplicativi<br />

COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 60


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 61


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 62


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 63


COMUNE DI FONTANIVA – PROV. DI PADOVA<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO 64

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