BOLLETTINO 178 - Società Filosofica Italiana
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de che sia giustificabile il solo caso di diseguaglianza che vada a vantaggio di tutti, in<br />
particolar modo dei meno avvantaggiati, ciò significa che un eventuale principio egualitario<br />
conserva nella giustizia come equità un valore di riferimento che potrebbe dirsi<br />
regolativo rispetto alle inevitabili deviazioni da esso, prodotte dalla natura o dalle<br />
necessità del mercato.<br />
Le diseguaglianze che interessano il principio di differenza riguardano i beni<br />
primari 2 ovvero quei mezzi che consentono ai cittadini di realizzare i propri prospetti di<br />
vita. Grazie ad essi è possibile rintracciare un metodo, per quanto approssimativo, di<br />
identificazione dei gruppi sociali e dei diversi piani di vita di ciascuno. Libertà, potere,<br />
reddito, ricchezza e basi sociali del rispetto di sé rappresentano i beni primari. Potrebbe<br />
dirsi che rispetto ad essi il principio di differenza operi una massimizzazione, secondo<br />
modalità che ricordano la regola del maximin in economia, partendo dalle aspettative<br />
dei meno avvantaggiati e rendendole vincolanti rispetto a quanti vantano una migliore<br />
posizione sociale. Onorando questo principio e considerando i beni primari come<br />
oggetto della scelta operata nella condizione ideale della posizione originaria 3 , la ripartizione<br />
delle quote della cooperazione sociale viene ad essere trattata come un caso di<br />
giustizia procedurale pura 4 .<br />
In questo modo Rawls, pur avendo scelto di trascurare casi eccezionali in cui i cittadini<br />
non siano normalmente attivi e capaci di essere membri cooperativi, è riuscito a<br />
legittimare il principio di differenza restando all’interno della teoria con un procedimento<br />
di equilibrio riflessivo 5 e di prefigurarne un’approssimativa, auspicabile applicazione.<br />
2. Il dovere di assistenza: un principio distributivo internazionale?<br />
Ripercorrendo la teoria politica di Rawls e passando dalla società come sistema<br />
chiuso al panorama internazionale, la giustizia distributiva viene affrontata e risolta in<br />
quella che sembrerebbe essere una cattiva continuità con il principio di differenza.<br />
Riguardo infatti alle società svantaggiate viene individuato un dovere di assistenza 6 .<br />
Questo non implica un dovere permanente o un obbligo vincolante per le società bene<br />
ordinate degli stati liberal-democratici o per quelle decenti, quanto una manifestazione<br />
di quella ragionevolezza cui Rawls rimanda la legittimazione dell’utopia realistica della<br />
2 J. Rawls, Saggi, Torino 2001, pp. 136-169.<br />
3 J. Rawls, Una teoria della giustizia,, Milano 1982, pp. 111-168.<br />
4 Ivi, pp. 84-89.<br />
5 Ivi, pp. 32-36.<br />
6 J. Rawls, Il diritto dei popoli, Torino 2001, pp. 141-160.<br />
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