Documento - Federazione Italiana Pallavolo
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Documento - Federazione Italiana Pallavolo
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Atleta Gasperi Gessica<br />
Ricorrente Virtus Volley<br />
Ricorso ex art. 31 n. 4 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento della<br />
FIVAP avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento del 1°.3.2011,<br />
PROT/TESS/MR 48508 con il quale è stata disposta la validità del<br />
tesseramento dell’atleta Gasperi Gessica per la società <strong>Pallavolo</strong> Levico<br />
Terme ASD con conseguente cancellazione dal tabulato della società Virtus<br />
Volley.<br />
La Commissione Tesseramento composta da:<br />
Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />
Avv. Cristina Pettinelli (Componente)<br />
Avv. Francesco Renzulli (Componente)<br />
**********<br />
Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />
dell’istruttoria e della riunione fissata per il 6 Aprile 2011 per la discussione<br />
di merito, assente la ricorrente.
PREMESSO CHE<br />
- La Virtus Volley, presentava a Codesta CTA ricorso come in epigrafe<br />
esplicitato, rappresentando di aver regolarmente tesserato con la<br />
procedura on line l’atleta Gasperi Gessica. Il sodalizio asseriva di aver<br />
correttamente adempiuto tale procedura e che il data base della<br />
federazione aveva permesso il sorgere del vincolo il modello “F”<br />
debitamente sottoscritto dalle parti. Pur riconoscendo l’esistenza di un<br />
doppio tesseramento la Virtus Volley chiedeva riconoscersi la sua<br />
buona fede ed in subordine di vedersi autorizzata, seppure fuori<br />
termine, ad effettuare una procedura di prestito dell’atleta con la<br />
<strong>Pallavolo</strong> Levico Terme ASD;<br />
- alla riunione del 6 Aprile 2011 per la ricorrente nessuno era presente;<br />
- la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per i motivi che di<br />
seguito saranno indicati.<br />
Anzitutto, però, giova precisare che Codesta Commissione – attraverso<br />
alcuni accertamenti operati con l’ausilio degli Uffici preposti – ha<br />
ricostruito le vicende del c.d. doppio tesseramento del ricorrente,<br />
vicende che appresso la CTA si pregia di descrivere;
- in data 10.8.2005 la Volley Potentino rinnovava il tesseramento<br />
dell’atleta Gasperi Gessica (codice n. 1803314) con un codice fiscale<br />
errato e tale vincolo è da allora restato in vigore;<br />
- in data 3.9.2010 l’atleta veniva tesserato (codice n. 2758629) dalla<br />
Virtus Volley con il corretto codice fiscale.<br />
L’ufficio Tesseramento nell’espletamento della sua attività di controllo<br />
venendo a conoscenza della situazione testè descritta interveniva dunque<br />
per sanare il vizio che si era nel frattempo determinato e dichiarava di<br />
riconoscere come valido il tesseramento n. 1803314 intercorrente tra la<br />
<strong>Pallavolo</strong> Levico Terme ASD e Gasperi Gessica.<br />
Codesta Commissione – sulla scorta dei fatti così come sopra riportati –<br />
ritiene di respingere il ricorso introdotto dalla Virtus Volley e di sposare<br />
le determinazioni dell’Ufficio Tesseramenti.<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 31 n. 1 del Regolamento Affiliazione e<br />
Tesseramento della FIVAP “L’atleta non può essere vincolato<br />
contemporaneamente con più associati, salva l’ipotesi del prestito” e<br />
comunque salvo l’avverarsi di una delle tre ipotesi indicate al successivo n.<br />
2 alle lettere a) (assorbimento, fusione o cessazione dell’affiliazione<br />
dell’associato), b) (scioglimento coattivo e riscatto del vincolo) e c)<br />
(ipotesi di doppio trasferimento in relazione ai campionati di serie A e B<br />
limitatamente agli atleti che abbiano preso parte ai campionati di serie<br />
A), di talchè – non verificandosi alcuna delle eccezioni in parola – non può
essere ritenuta legittima la posizione del ricorrente il quale è stato<br />
tesserato due volte da due società differenti, ferma restando la buona<br />
fede delle parti in causa, ravvisandosi in un mero errore materiale la<br />
causa del disguido in parola (indicazione di un codice fiscale errato). Può,<br />
infatti, essere ritenuto pacifico che né l’atleta né tantomeno le due<br />
società coinvolte abbiano voluto artatamente aggirare la normativa in<br />
parola ed avvantaggiarsi dolosamente degli effetti di una simile condotta.<br />
Pertanto deve ritenersi valido il primo tesseramento effettuato dalla<br />
<strong>Pallavolo</strong> Levico Terme ASD e di conseguenza invalido quello operato dalla<br />
Virtus Volley.<br />
La prevalenza del dettato normativo testè indicato determina Codesta<br />
CTA a qualificare come prive di pregio le eccezioni avanzate da parte<br />
ricorrente nel ricorso introduttivo ed a definire come irrilevante, anche<br />
in questa sede, l’argomento secondo il quale il secondo tesseramento<br />
sarebbe da considerarsi valido poiché, in prima facie, esso era stato<br />
avallato dalla procedura telematica.<br />
Parimenti irrilevante è da ritenersi la dichiarazione via mail della <strong>Pallavolo</strong><br />
Levico Terme ASD di essere disponibile, seppure fuori termine, al<br />
prestito dell’atleta.<br />
Ed infatti questa CTA non ha alcun potere di autorizzare una procedura<br />
di prestito in violazione della normativa vigente in materia.
Nel caso di specie in ossequio alle norme disciplinanti tali materia,<br />
Codesta Commissione deve limitarsi unicamente a decidere se il ricorso<br />
avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento sia fondato o meno<br />
non potendo sindacare ulteriori profili non direttamente connessi con<br />
l’impugnazione in parola.<br />
P.Q.M.<br />
La Commissione Tesseramento Atleti respinge il ricorso proposto dalla<br />
Virtus Volley (codice FIVAP 06.028.0082), disponendo l’incameramento<br />
della tassa versata dal sodalizio e conferma il provvedimento emanato in<br />
data 1° Marzo 2011 dall’Ufficio Tesseramento<br />
Affissione albo 15 aprile 2011<br />
FIPAV<br />
<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />
Costituita nel 1946<br />
Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />
Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />
Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />
www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />
Part. IVA 01382321006<br />
F.to Il Presidente<br />
Avv. Patrizia Soldini
Atleta Sbrana Giulia<br />
Ricorrente ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno<br />
Ricorso ex art. 31 n. 4 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento della<br />
FIVAP avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento del 23.2.2011,<br />
PROT/TESS/MR 48508 con il quale è stato disposto la validità del<br />
tesseramento dell’atleta Sbrana Giulia per la società G.S. Volley Tomei con<br />
conseguente cancellazione dal tabulato della società ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas<br />
Livorno.<br />
La Commissione Tesseramento composta da:<br />
Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />
Avv. Petinelli Cristina (Componente)<br />
Avv. Francesco Renzulli (Componente)<br />
**********<br />
Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />
dell’istruttoria e della riunione fissata per il 6 Aprile 2011 per la discussione<br />
di merito.
PREMESSO CHE<br />
- la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno, presentava a Codesta CTA ricorso<br />
come in epigrafe esplicitato, rappresentando che – per un mero errore<br />
di comunicazione con il Dirigente della G.S. Volley Tomei – aveva<br />
tesserato l’atleta Sbrana Giulia con la procedura di primo<br />
tesseramento. La ricorrente precisava, infatti, che: a) aveva raggiunto<br />
nel mese di Ottobre 2010 un accordo verbale con il Dirigente della G.S.<br />
Tomei Volley, società titolare del vincolo dell’atleta Sbrana Giulia,<br />
affinchè a detta atleta non fosse rinnovato il vincolo e per consentire<br />
quindi alla ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno di effettuare la procedura di<br />
primo tesseramento per la medesima atleta; b) pur convenendo ciò,<br />
inopinatamente, la G.S. Volley Tomei non si avvedeva di aver già<br />
rinnovato il tesseramento della Sbrana Giulia in data 28.9.2010 e<br />
dunque per ovviare a tale inconveniente decideva il 22.10.2010 di<br />
effettuare la procedura on line per il prestito della suddetta<br />
giocatrice; c) nella stessa data la società ricorrente, effettuato un<br />
controllo con il codice fiscale dell’atleta dal quale risultava che l’atleta<br />
stessa era libera da vincoli e sulla scorta dell’accordo<br />
precedentemente preso con la G.S. Volley Tomei, tesserava per la<br />
prima volta la sig.a Sbrana Giulia, così ritenendo di essere in regola con<br />
la normativa in materia di tesseramento; d) malauguratamente, la ASD<br />
<strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno non si avvedeva sulla propria posizione on line
che la G.S. Volley Tomei aveva poi effettuato la procedura on line di<br />
prestito della medesima atleta e l’anomala situazione si protraeva fin<br />
quando tra il 24 ed il 25 Febbraio l’Ufficio Tesseramento non rilevava<br />
l’illegittimità del secondo tesseramento della giocatrice. La società<br />
ricorrente ribadiva, nel proprio ricorso, l’assoluta buona fede del<br />
proprio operato e rimarcava come sia la G.S. Volley Tomei che la sig.a<br />
Sbrana Giulia fossero d’accordo sin dal mese di Ottobre 2010 affinchè<br />
l’atleta in parola fosse vincolata con la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno<br />
ed all’uopo produceva dichiarazione della G.S. Volley Tomei del 2 Marzo<br />
2011;<br />
- alla riunione del 6 Aprile 2011 per la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno<br />
erano presenti il Presidente Bonifazio Andrea ed il Dirigente Falleni<br />
Augusto i quali si riportavano al proprio ricorso del quale chiedevano<br />
l’accoglimento. Per la G.S. Volley Tomei era presente il Dirigente<br />
Montella Giovanni il quale confermava sotto ogni profilo quanto<br />
asserito dalla ricorrente, ribadiva di non aver potuto rispettare<br />
l’impegno preso con la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno nel mese di<br />
Ottobre 2010 per un mero disguido e comunque di aderire alle<br />
richieste di parte ricorrente; la medesima G.S. Volley Tomei<br />
depositava copia del modulo del prestito di Sbrana Giulia debitamente<br />
compilato e inviato alla ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno il 22.2.2010;<br />
- la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che di seguito<br />
saranno indicati.<br />
Anzitutto, però, giova precisare che Codesta Commissione – attraverso<br />
alcuni accertamenti operati con l’ausilio degli Uffici preposti – ha<br />
ricostruito le vicende del c.d. doppio tesseramento dell’atleta Sbrana<br />
Giulia, vicende che appresso la CTA si pregia di descrivere;<br />
- in data 28.9.2010 la G.S. Volley Tomei tesserava l’atleta Sbrana Giulia<br />
(codice n. 1942344) con codice fiscale SBRGLI90C53E625H<br />
determinato in base ai dati anagrafici esposti;<br />
- in data 22.10.2010 l’atleta veniva tesserato (codice n. 2779121) dalla<br />
ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno con il codice fiscale SBRGLI90C53G702B<br />
determinato in base ai dati anagrafici esposti;<br />
- in data 22.10.2010 la G.S. Volley Tomei effettuava la procedura per il<br />
prestito della sig.a Sbrana Giulia in favore della società ricorrente;<br />
quest’ultima ritenendo – in buona fede – che il tesseramento eseguito<br />
della giocatrice fosse regolare non dava alcun seguito a tale procedura on<br />
line;<br />
- in data 24-25.2.2011 l’Ufficio Tesseramento, preso atto del duplice<br />
tesseramento della giocatrice, interveniva per sanare il vizio che si era<br />
nel frattempo determinato e dichiarava di riconoscere come valido il
tesseramento n. 1942344 intercorrente tra la G.S. Volley Tomei e Sbrana<br />
Giulia.<br />
Codesta Commissione – sulla scorta dei fatti così come sopra riportati –<br />
ritiene, anzitutto, di valutare come astrattamente corretto l’operato<br />
dell’Ufficio Tesseramento il quale, nella sua funzione di controllo, ha agito<br />
legittimamente nell’ambito dei poteri e delle prerogative che la normativa<br />
in vigore gli riconosce.<br />
Tuttavia è altrettanto vero e verificabile attraverso la documentazione<br />
depositata in atti dalla ricorrente e dalla G.S. Volley Tomei<br />
successivamente all’emissione del provvedimento impugnato, che<br />
entrambe le società, seppure in modo goffo e poco preciso, hanno a loro<br />
volta operato in buona fede anche nell’interesse dell’atleta Sbrana Giulia.<br />
E’, infatti, indubbio e provato attraverso le dichiarazione di ambedue i<br />
sodalizi che già nel mese di Ottobre 2010 era stato raggiunto un accordo<br />
per consentire alla Sbrana Giulia di militare nelle file della ASD <strong>Pallavolo</strong><br />
Libertas Livorno e che solo a causa di un’improvvida dimenticanza da<br />
parte del Dirigente della G.S. Volley Tomei ciò non aveva potuto avere un<br />
corretto seguito.<br />
A testimoniare l’onestà del comportamento della società ricorrente è<br />
anche la circostanza che il rinnovo del tesseramento del 28.9.2010 era<br />
stato effettuato dalla G.S. Volley Tomei con il codice fiscale<br />
SBRGLI90C53E625H di talché la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno non
aveva potuto comunque accorgersi dell’esistenza di esso avendo<br />
effettuato un controllo con il codice fiscale SBRGLI90C53G702B.<br />
Infine possono desumersi argomenti favorevoli alla tesi avanzata da parte<br />
ricorrente anche dal fatto che la G.S. Volley Tomei, accortasi di aver<br />
“distrattamente” tesserato la giocatrice, per dare comunque seguito<br />
all’accordo con la citata società si era subito premurata di concedere il<br />
prestito della stessa ma a quel punto ciò non aveva sortito l’effetto<br />
sperato giacchè la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno non aveva avuto<br />
contezza di tale ulteriore sviluppo.<br />
Certamente deve essere stigmatizzato il comportamento negligente e<br />
gravemente impreciso di entrambi i sodalizi ma, per i motivi dianzi<br />
descritti, agli stessi non può non riconoscersi la buona fede anche<br />
nell’interesse della Sbrana Giulia.<br />
Nella vicenda in questione deve, infatti, essere adeguatamente<br />
considerato l’interesse dell’atleta a competere nelle file del sodalizio<br />
ricorrente e valutato il legittimo affidamento di quest’ultima a ritenersi<br />
a tutti gli effetti una giocatrice vincolata con la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas<br />
Livorno. Entrambi questi aspetti si ritiene debbano prevalere sulle<br />
inefficienze mostrate dalle società in parola che hanno generato un caso<br />
atipico di doppio tesseramento. Non sembrano, in sostanza, ricorrere nel<br />
caso di specie tentativi di voler aggirare la normativa vigente in materia
ma solo, come si ripete, una effettuazione poco diligente degli<br />
adempimenti previsti sempre dalla disciplina sui tesseramenti.<br />
La buona fede mostrata dalle società, unita alla prova inequivocabile di un<br />
accordo tra le stesse, pregresso al doppio tesseramento, teso a far<br />
vincolare la Sbrana Giulia dalla ricorrente, inducono – pertanto – Codesta<br />
Commissione ad accogliere il ricorso proposto dalla ASD <strong>Pallavolo</strong><br />
Libertas Livorno.<br />
P.Q.M.<br />
accoglie il ricorso proposto dalla ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno e per<br />
l’effetto annulla il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento del 23.2.2011<br />
disponendo, infine, la restituzione della tassa versata dalla ricorrente.<br />
Manda all’Ufficio Tesseramento per gli adempimenti consequenziali.<br />
Affissione albo 15 aprile 2011<br />
FIPAV<br />
<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />
Costituita nel 1946<br />
Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />
Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />
Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />
www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />
Part. IVA 01382321006<br />
F.to Il Presidente<br />
Avv. Patrizia Soldini
Atleta Torregiani Mattia<br />
Ricorrente ASD Don Celso <strong>Pallavolo</strong><br />
Ricorso ex art. 31 n. 4 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento della<br />
FIVAP avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento del 25.2.2011,<br />
PROT/TESS/MR 48508 con il quale è stata disposta la validità del<br />
tesseramento dell’atleta Torregiani Mattia per la società Volley Potentino<br />
con conseguente cancellazione dal tabulato della società ASD Don Celso<br />
<strong>Pallavolo</strong>.<br />
La Commissione Tesseramento composta da:<br />
Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />
Avv. Cristina Pettinelli (Componente)<br />
Avv. Francesco Renzulli (Componente)<br />
Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />
dell’istruttoria e della riunione fissata per il 6 Aprile 2011 per la discussione<br />
di merito, presente la ricorrente.<br />
PREMESSO CHE<br />
- La ASD Don Celso <strong>Pallavolo</strong>, presentava a Codesta CTA ricorso come in<br />
epigrafe esplicitato, rappresentando di aver regolarmente tesserato<br />
con la procedura on line l’atleta Torregiani Mattia. Il sodalizio asseriva
di aver correttamente adempiuto tale procedura e che il data base<br />
della federazione aveva permesso il sorgere del vincolo: all’uopo<br />
depositava il modello “F” debitamente sottoscritto dalle parti.<br />
- alla riunione del 6 Aprile 2011 per la ricorrente era presente l’avv.<br />
Walter Rossi in sostituzione dell’avv. Anna Beatrice Indiveri. L’avv.<br />
Rossi si riportava ai motivi di ricorso rassegnati in atti ed insisteva<br />
nella richiesta di accoglimento dell’impugnazione proposta;<br />
- la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per i motivi che di<br />
seguito saranno indicati.<br />
Anzitutto, però, giova precisare che Codesta Commissione – attraverso<br />
alcuni accertamenti operati con l’ausilio degli Uffici preposti – ha<br />
ricostruito le vicende del c.d. doppio tesseramento del ricorrente,<br />
vicende che appresso la CTA si pregia di descrivere;<br />
- in data 10.7.2010 la Volley Potentino rinnovava il tesseramento<br />
dell’atleta Torregiani Mattia (codice n. 2127230) mantenendo, ovviamente<br />
lo stesso codice fiscale del primo tesseramento;<br />
- in data 3.9.2010 l’atleta veniva tesserato (codice n. 2758432) dalla ASD<br />
Don Celso <strong>Pallavolo</strong> con il corretto codice fiscale.<br />
L’ufficio Tesseramento nell’espletamento della sua attività di controllo<br />
venendo a conoscenza della situazione testè descritta interveniva dunque
per sanare il vizio che si era nel frattempo determinato e dichiarava di<br />
riconoscere come valido il tesseramento n. 2127230 intercorrente tra la<br />
Volley Potentino e Torregiani Mattia.<br />
Codesta Commissione – sulla scorta dei fatti così come sopra riportati –<br />
ritiene di respingere il ricorso introdotto dalla ASD Don Celso <strong>Pallavolo</strong> e<br />
di sposare le determinazioni dell’Ufficio Tesseramenti.<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 31 n. 1 del Regolamento Affiliazione e<br />
Tesseramento della FIVAP “L’atleta non può essere vincolato<br />
contemporaneamente con più associati, salva l’ipotesi del prestito” e<br />
comunque salvo l’avverarsi di una delle tre ipotesi indicate al successivo n.<br />
2 alle lettere a) (assorbimento, fusione o cessazione dell’affiliazione<br />
dell’associato), b) (scioglimento coattivo e riscatto del vincolo) e c)<br />
(ipotesi di doppio trasferimento in relazione ai campionati di serie A e B<br />
limitatamente agli atleti che abbiano preso parte ai campionati di serie<br />
A), di talchè – non verificandosi alcuna delle eccezioni in parola – non può<br />
essere ritenuta legittima la posizione del ricorrente il quale è stato<br />
tesserato due volte da due società differenti, ferma restando la buona<br />
fede delle parti in causa, ravvisandosi in un mero errore materiale la<br />
causa del disguido in parola (indicazione di un codice fiscale errato). Può,<br />
infatti, essere ritenuto pacifico che né l’atleta né tantomeno le due<br />
società coinvolte abbiano voluto artatamente aggirare la normativa in<br />
parola ed avvantaggiarsi dolosamente degli effetti di una simile condotta.
Pertanto deve ritenersi valido il primo tesseramento effettuato dalla<br />
Volley Potentino e di conseguenza invalido quello operato dalla ASD Don<br />
Celso <strong>Pallavolo</strong>.<br />
La prevalenza del dettato normativo testè indicato determina Codesta<br />
CTA a qualificare come prive di pregio le eccezioni avanzate da parte<br />
ricorrente nel ricorso introduttivo ed a definire come irrilevante, anche<br />
in questa sede, l’argomento secondo il quale il secondo tesseramento<br />
sarebbe da considerarsi valido poiché, in prima facie, esso era stato<br />
avallato dalla procedura telematica. Parimenti irrilevante è da ritenersi la<br />
dichiarazione autografa del giocatore Torregiani Mattia depositata in<br />
atti e con la quale detto atleta riconosce come valido solo il secondo<br />
tesseramento poiché alcun rilievo può essere attribuito, in questo caso,<br />
alla “volontà” del Torregiani rimanendo prevalente il dettato normativo<br />
sopra riportato.<br />
P.Q.M.<br />
respinge il ricorso proposto dalla ASD Don Celso <strong>Pallavolo</strong>, disponendo<br />
l’incameramento della tassa versata dal sodalizio e conferma il<br />
provvedimento emanato in data 25.2.2011 dall’Ufficio Tesseramento.<br />
Affissione albo 15 aprile 2011<br />
F.to Il Presidente<br />
Avv. Patrizia Soldini
FIPAV<br />
<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />
Costituita nel 1946<br />
Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />
Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />
Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />
www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />
Part. IVA 01382321006