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Documento - Federazione Italiana Pallavolo

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Atleta Gasperi Gessica<br />

Ricorrente Virtus Volley<br />

Ricorso ex art. 31 n. 4 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento della<br />

FIVAP avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento del 1°.3.2011,<br />

PROT/TESS/MR 48508 con il quale è stata disposta la validità del<br />

tesseramento dell’atleta Gasperi Gessica per la società <strong>Pallavolo</strong> Levico<br />

Terme ASD con conseguente cancellazione dal tabulato della società Virtus<br />

Volley.<br />

La Commissione Tesseramento composta da:<br />

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />

Avv. Cristina Pettinelli (Componente)<br />

Avv. Francesco Renzulli (Componente)<br />

**********<br />

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />

dell’istruttoria e della riunione fissata per il 6 Aprile 2011 per la discussione<br />

di merito, assente la ricorrente.


PREMESSO CHE<br />

- La Virtus Volley, presentava a Codesta CTA ricorso come in epigrafe<br />

esplicitato, rappresentando di aver regolarmente tesserato con la<br />

procedura on line l’atleta Gasperi Gessica. Il sodalizio asseriva di aver<br />

correttamente adempiuto tale procedura e che il data base della<br />

federazione aveva permesso il sorgere del vincolo il modello “F”<br />

debitamente sottoscritto dalle parti. Pur riconoscendo l’esistenza di un<br />

doppio tesseramento la Virtus Volley chiedeva riconoscersi la sua<br />

buona fede ed in subordine di vedersi autorizzata, seppure fuori<br />

termine, ad effettuare una procedura di prestito dell’atleta con la<br />

<strong>Pallavolo</strong> Levico Terme ASD;<br />

- alla riunione del 6 Aprile 2011 per la ricorrente nessuno era presente;<br />

- la causa veniva trattenuta in decisione.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per i motivi che di<br />

seguito saranno indicati.<br />

Anzitutto, però, giova precisare che Codesta Commissione – attraverso<br />

alcuni accertamenti operati con l’ausilio degli Uffici preposti – ha<br />

ricostruito le vicende del c.d. doppio tesseramento del ricorrente,<br />

vicende che appresso la CTA si pregia di descrivere;


- in data 10.8.2005 la Volley Potentino rinnovava il tesseramento<br />

dell’atleta Gasperi Gessica (codice n. 1803314) con un codice fiscale<br />

errato e tale vincolo è da allora restato in vigore;<br />

- in data 3.9.2010 l’atleta veniva tesserato (codice n. 2758629) dalla<br />

Virtus Volley con il corretto codice fiscale.<br />

L’ufficio Tesseramento nell’espletamento della sua attività di controllo<br />

venendo a conoscenza della situazione testè descritta interveniva dunque<br />

per sanare il vizio che si era nel frattempo determinato e dichiarava di<br />

riconoscere come valido il tesseramento n. 1803314 intercorrente tra la<br />

<strong>Pallavolo</strong> Levico Terme ASD e Gasperi Gessica.<br />

Codesta Commissione – sulla scorta dei fatti così come sopra riportati –<br />

ritiene di respingere il ricorso introdotto dalla Virtus Volley e di sposare<br />

le determinazioni dell’Ufficio Tesseramenti.<br />

Infatti, ai sensi dell’art. 31 n. 1 del Regolamento Affiliazione e<br />

Tesseramento della FIVAP “L’atleta non può essere vincolato<br />

contemporaneamente con più associati, salva l’ipotesi del prestito” e<br />

comunque salvo l’avverarsi di una delle tre ipotesi indicate al successivo n.<br />

2 alle lettere a) (assorbimento, fusione o cessazione dell’affiliazione<br />

dell’associato), b) (scioglimento coattivo e riscatto del vincolo) e c)<br />

(ipotesi di doppio trasferimento in relazione ai campionati di serie A e B<br />

limitatamente agli atleti che abbiano preso parte ai campionati di serie<br />

A), di talchè – non verificandosi alcuna delle eccezioni in parola – non può


essere ritenuta legittima la posizione del ricorrente il quale è stato<br />

tesserato due volte da due società differenti, ferma restando la buona<br />

fede delle parti in causa, ravvisandosi in un mero errore materiale la<br />

causa del disguido in parola (indicazione di un codice fiscale errato). Può,<br />

infatti, essere ritenuto pacifico che né l’atleta né tantomeno le due<br />

società coinvolte abbiano voluto artatamente aggirare la normativa in<br />

parola ed avvantaggiarsi dolosamente degli effetti di una simile condotta.<br />

Pertanto deve ritenersi valido il primo tesseramento effettuato dalla<br />

<strong>Pallavolo</strong> Levico Terme ASD e di conseguenza invalido quello operato dalla<br />

Virtus Volley.<br />

La prevalenza del dettato normativo testè indicato determina Codesta<br />

CTA a qualificare come prive di pregio le eccezioni avanzate da parte<br />

ricorrente nel ricorso introduttivo ed a definire come irrilevante, anche<br />

in questa sede, l’argomento secondo il quale il secondo tesseramento<br />

sarebbe da considerarsi valido poiché, in prima facie, esso era stato<br />

avallato dalla procedura telematica.<br />

Parimenti irrilevante è da ritenersi la dichiarazione via mail della <strong>Pallavolo</strong><br />

Levico Terme ASD di essere disponibile, seppure fuori termine, al<br />

prestito dell’atleta.<br />

Ed infatti questa CTA non ha alcun potere di autorizzare una procedura<br />

di prestito in violazione della normativa vigente in materia.


Nel caso di specie in ossequio alle norme disciplinanti tali materia,<br />

Codesta Commissione deve limitarsi unicamente a decidere se il ricorso<br />

avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento sia fondato o meno<br />

non potendo sindacare ulteriori profili non direttamente connessi con<br />

l’impugnazione in parola.<br />

P.Q.M.<br />

La Commissione Tesseramento Atleti respinge il ricorso proposto dalla<br />

Virtus Volley (codice FIVAP 06.028.0082), disponendo l’incameramento<br />

della tassa versata dal sodalizio e conferma il provvedimento emanato in<br />

data 1° Marzo 2011 dall’Ufficio Tesseramento<br />

Affissione albo 15 aprile 2011<br />

FIPAV<br />

<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />

Costituita nel 1946<br />

Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />

Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />

www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />

Part. IVA 01382321006<br />

F.to Il Presidente<br />

Avv. Patrizia Soldini


Atleta Sbrana Giulia<br />

Ricorrente ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno<br />

Ricorso ex art. 31 n. 4 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento della<br />

FIVAP avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento del 23.2.2011,<br />

PROT/TESS/MR 48508 con il quale è stato disposto la validità del<br />

tesseramento dell’atleta Sbrana Giulia per la società G.S. Volley Tomei con<br />

conseguente cancellazione dal tabulato della società ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas<br />

Livorno.<br />

La Commissione Tesseramento composta da:<br />

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />

Avv. Petinelli Cristina (Componente)<br />

Avv. Francesco Renzulli (Componente)<br />

**********<br />

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />

dell’istruttoria e della riunione fissata per il 6 Aprile 2011 per la discussione<br />

di merito.


PREMESSO CHE<br />

- la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno, presentava a Codesta CTA ricorso<br />

come in epigrafe esplicitato, rappresentando che – per un mero errore<br />

di comunicazione con il Dirigente della G.S. Volley Tomei – aveva<br />

tesserato l’atleta Sbrana Giulia con la procedura di primo<br />

tesseramento. La ricorrente precisava, infatti, che: a) aveva raggiunto<br />

nel mese di Ottobre 2010 un accordo verbale con il Dirigente della G.S.<br />

Tomei Volley, società titolare del vincolo dell’atleta Sbrana Giulia,<br />

affinchè a detta atleta non fosse rinnovato il vincolo e per consentire<br />

quindi alla ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno di effettuare la procedura di<br />

primo tesseramento per la medesima atleta; b) pur convenendo ciò,<br />

inopinatamente, la G.S. Volley Tomei non si avvedeva di aver già<br />

rinnovato il tesseramento della Sbrana Giulia in data 28.9.2010 e<br />

dunque per ovviare a tale inconveniente decideva il 22.10.2010 di<br />

effettuare la procedura on line per il prestito della suddetta<br />

giocatrice; c) nella stessa data la società ricorrente, effettuato un<br />

controllo con il codice fiscale dell’atleta dal quale risultava che l’atleta<br />

stessa era libera da vincoli e sulla scorta dell’accordo<br />

precedentemente preso con la G.S. Volley Tomei, tesserava per la<br />

prima volta la sig.a Sbrana Giulia, così ritenendo di essere in regola con<br />

la normativa in materia di tesseramento; d) malauguratamente, la ASD<br />

<strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno non si avvedeva sulla propria posizione on line


che la G.S. Volley Tomei aveva poi effettuato la procedura on line di<br />

prestito della medesima atleta e l’anomala situazione si protraeva fin<br />

quando tra il 24 ed il 25 Febbraio l’Ufficio Tesseramento non rilevava<br />

l’illegittimità del secondo tesseramento della giocatrice. La società<br />

ricorrente ribadiva, nel proprio ricorso, l’assoluta buona fede del<br />

proprio operato e rimarcava come sia la G.S. Volley Tomei che la sig.a<br />

Sbrana Giulia fossero d’accordo sin dal mese di Ottobre 2010 affinchè<br />

l’atleta in parola fosse vincolata con la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno<br />

ed all’uopo produceva dichiarazione della G.S. Volley Tomei del 2 Marzo<br />

2011;<br />

- alla riunione del 6 Aprile 2011 per la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno<br />

erano presenti il Presidente Bonifazio Andrea ed il Dirigente Falleni<br />

Augusto i quali si riportavano al proprio ricorso del quale chiedevano<br />

l’accoglimento. Per la G.S. Volley Tomei era presente il Dirigente<br />

Montella Giovanni il quale confermava sotto ogni profilo quanto<br />

asserito dalla ricorrente, ribadiva di non aver potuto rispettare<br />

l’impegno preso con la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno nel mese di<br />

Ottobre 2010 per un mero disguido e comunque di aderire alle<br />

richieste di parte ricorrente; la medesima G.S. Volley Tomei<br />

depositava copia del modulo del prestito di Sbrana Giulia debitamente<br />

compilato e inviato alla ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno il 22.2.2010;<br />

- la causa veniva trattenuta in decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che di seguito<br />

saranno indicati.<br />

Anzitutto, però, giova precisare che Codesta Commissione – attraverso<br />

alcuni accertamenti operati con l’ausilio degli Uffici preposti – ha<br />

ricostruito le vicende del c.d. doppio tesseramento dell’atleta Sbrana<br />

Giulia, vicende che appresso la CTA si pregia di descrivere;<br />

- in data 28.9.2010 la G.S. Volley Tomei tesserava l’atleta Sbrana Giulia<br />

(codice n. 1942344) con codice fiscale SBRGLI90C53E625H<br />

determinato in base ai dati anagrafici esposti;<br />

- in data 22.10.2010 l’atleta veniva tesserato (codice n. 2779121) dalla<br />

ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno con il codice fiscale SBRGLI90C53G702B<br />

determinato in base ai dati anagrafici esposti;<br />

- in data 22.10.2010 la G.S. Volley Tomei effettuava la procedura per il<br />

prestito della sig.a Sbrana Giulia in favore della società ricorrente;<br />

quest’ultima ritenendo – in buona fede – che il tesseramento eseguito<br />

della giocatrice fosse regolare non dava alcun seguito a tale procedura on<br />

line;<br />

- in data 24-25.2.2011 l’Ufficio Tesseramento, preso atto del duplice<br />

tesseramento della giocatrice, interveniva per sanare il vizio che si era<br />

nel frattempo determinato e dichiarava di riconoscere come valido il


tesseramento n. 1942344 intercorrente tra la G.S. Volley Tomei e Sbrana<br />

Giulia.<br />

Codesta Commissione – sulla scorta dei fatti così come sopra riportati –<br />

ritiene, anzitutto, di valutare come astrattamente corretto l’operato<br />

dell’Ufficio Tesseramento il quale, nella sua funzione di controllo, ha agito<br />

legittimamente nell’ambito dei poteri e delle prerogative che la normativa<br />

in vigore gli riconosce.<br />

Tuttavia è altrettanto vero e verificabile attraverso la documentazione<br />

depositata in atti dalla ricorrente e dalla G.S. Volley Tomei<br />

successivamente all’emissione del provvedimento impugnato, che<br />

entrambe le società, seppure in modo goffo e poco preciso, hanno a loro<br />

volta operato in buona fede anche nell’interesse dell’atleta Sbrana Giulia.<br />

E’, infatti, indubbio e provato attraverso le dichiarazione di ambedue i<br />

sodalizi che già nel mese di Ottobre 2010 era stato raggiunto un accordo<br />

per consentire alla Sbrana Giulia di militare nelle file della ASD <strong>Pallavolo</strong><br />

Libertas Livorno e che solo a causa di un’improvvida dimenticanza da<br />

parte del Dirigente della G.S. Volley Tomei ciò non aveva potuto avere un<br />

corretto seguito.<br />

A testimoniare l’onestà del comportamento della società ricorrente è<br />

anche la circostanza che il rinnovo del tesseramento del 28.9.2010 era<br />

stato effettuato dalla G.S. Volley Tomei con il codice fiscale<br />

SBRGLI90C53E625H di talché la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno non


aveva potuto comunque accorgersi dell’esistenza di esso avendo<br />

effettuato un controllo con il codice fiscale SBRGLI90C53G702B.<br />

Infine possono desumersi argomenti favorevoli alla tesi avanzata da parte<br />

ricorrente anche dal fatto che la G.S. Volley Tomei, accortasi di aver<br />

“distrattamente” tesserato la giocatrice, per dare comunque seguito<br />

all’accordo con la citata società si era subito premurata di concedere il<br />

prestito della stessa ma a quel punto ciò non aveva sortito l’effetto<br />

sperato giacchè la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno non aveva avuto<br />

contezza di tale ulteriore sviluppo.<br />

Certamente deve essere stigmatizzato il comportamento negligente e<br />

gravemente impreciso di entrambi i sodalizi ma, per i motivi dianzi<br />

descritti, agli stessi non può non riconoscersi la buona fede anche<br />

nell’interesse della Sbrana Giulia.<br />

Nella vicenda in questione deve, infatti, essere adeguatamente<br />

considerato l’interesse dell’atleta a competere nelle file del sodalizio<br />

ricorrente e valutato il legittimo affidamento di quest’ultima a ritenersi<br />

a tutti gli effetti una giocatrice vincolata con la ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas<br />

Livorno. Entrambi questi aspetti si ritiene debbano prevalere sulle<br />

inefficienze mostrate dalle società in parola che hanno generato un caso<br />

atipico di doppio tesseramento. Non sembrano, in sostanza, ricorrere nel<br />

caso di specie tentativi di voler aggirare la normativa vigente in materia


ma solo, come si ripete, una effettuazione poco diligente degli<br />

adempimenti previsti sempre dalla disciplina sui tesseramenti.<br />

La buona fede mostrata dalle società, unita alla prova inequivocabile di un<br />

accordo tra le stesse, pregresso al doppio tesseramento, teso a far<br />

vincolare la Sbrana Giulia dalla ricorrente, inducono – pertanto – Codesta<br />

Commissione ad accogliere il ricorso proposto dalla ASD <strong>Pallavolo</strong><br />

Libertas Livorno.<br />

P.Q.M.<br />

accoglie il ricorso proposto dalla ASD <strong>Pallavolo</strong> Libertas Livorno e per<br />

l’effetto annulla il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento del 23.2.2011<br />

disponendo, infine, la restituzione della tassa versata dalla ricorrente.<br />

Manda all’Ufficio Tesseramento per gli adempimenti consequenziali.<br />

Affissione albo 15 aprile 2011<br />

FIPAV<br />

<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />

Costituita nel 1946<br />

Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />

Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />

www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />

Part. IVA 01382321006<br />

F.to Il Presidente<br />

Avv. Patrizia Soldini


Atleta Torregiani Mattia<br />

Ricorrente ASD Don Celso <strong>Pallavolo</strong><br />

Ricorso ex art. 31 n. 4 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento della<br />

FIVAP avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento del 25.2.2011,<br />

PROT/TESS/MR 48508 con il quale è stata disposta la validità del<br />

tesseramento dell’atleta Torregiani Mattia per la società Volley Potentino<br />

con conseguente cancellazione dal tabulato della società ASD Don Celso<br />

<strong>Pallavolo</strong>.<br />

La Commissione Tesseramento composta da:<br />

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)<br />

Avv. Cristina Pettinelli (Componente)<br />

Avv. Francesco Renzulli (Componente)<br />

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito<br />

dell’istruttoria e della riunione fissata per il 6 Aprile 2011 per la discussione<br />

di merito, presente la ricorrente.<br />

PREMESSO CHE<br />

- La ASD Don Celso <strong>Pallavolo</strong>, presentava a Codesta CTA ricorso come in<br />

epigrafe esplicitato, rappresentando di aver regolarmente tesserato<br />

con la procedura on line l’atleta Torregiani Mattia. Il sodalizio asseriva


di aver correttamente adempiuto tale procedura e che il data base<br />

della federazione aveva permesso il sorgere del vincolo: all’uopo<br />

depositava il modello “F” debitamente sottoscritto dalle parti.<br />

- alla riunione del 6 Aprile 2011 per la ricorrente era presente l’avv.<br />

Walter Rossi in sostituzione dell’avv. Anna Beatrice Indiveri. L’avv.<br />

Rossi si riportava ai motivi di ricorso rassegnati in atti ed insisteva<br />

nella richiesta di accoglimento dell’impugnazione proposta;<br />

- la causa veniva trattenuta in decisione.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per i motivi che di<br />

seguito saranno indicati.<br />

Anzitutto, però, giova precisare che Codesta Commissione – attraverso<br />

alcuni accertamenti operati con l’ausilio degli Uffici preposti – ha<br />

ricostruito le vicende del c.d. doppio tesseramento del ricorrente,<br />

vicende che appresso la CTA si pregia di descrivere;<br />

- in data 10.7.2010 la Volley Potentino rinnovava il tesseramento<br />

dell’atleta Torregiani Mattia (codice n. 2127230) mantenendo, ovviamente<br />

lo stesso codice fiscale del primo tesseramento;<br />

- in data 3.9.2010 l’atleta veniva tesserato (codice n. 2758432) dalla ASD<br />

Don Celso <strong>Pallavolo</strong> con il corretto codice fiscale.<br />

L’ufficio Tesseramento nell’espletamento della sua attività di controllo<br />

venendo a conoscenza della situazione testè descritta interveniva dunque


per sanare il vizio che si era nel frattempo determinato e dichiarava di<br />

riconoscere come valido il tesseramento n. 2127230 intercorrente tra la<br />

Volley Potentino e Torregiani Mattia.<br />

Codesta Commissione – sulla scorta dei fatti così come sopra riportati –<br />

ritiene di respingere il ricorso introdotto dalla ASD Don Celso <strong>Pallavolo</strong> e<br />

di sposare le determinazioni dell’Ufficio Tesseramenti.<br />

Infatti, ai sensi dell’art. 31 n. 1 del Regolamento Affiliazione e<br />

Tesseramento della FIVAP “L’atleta non può essere vincolato<br />

contemporaneamente con più associati, salva l’ipotesi del prestito” e<br />

comunque salvo l’avverarsi di una delle tre ipotesi indicate al successivo n.<br />

2 alle lettere a) (assorbimento, fusione o cessazione dell’affiliazione<br />

dell’associato), b) (scioglimento coattivo e riscatto del vincolo) e c)<br />

(ipotesi di doppio trasferimento in relazione ai campionati di serie A e B<br />

limitatamente agli atleti che abbiano preso parte ai campionati di serie<br />

A), di talchè – non verificandosi alcuna delle eccezioni in parola – non può<br />

essere ritenuta legittima la posizione del ricorrente il quale è stato<br />

tesserato due volte da due società differenti, ferma restando la buona<br />

fede delle parti in causa, ravvisandosi in un mero errore materiale la<br />

causa del disguido in parola (indicazione di un codice fiscale errato). Può,<br />

infatti, essere ritenuto pacifico che né l’atleta né tantomeno le due<br />

società coinvolte abbiano voluto artatamente aggirare la normativa in<br />

parola ed avvantaggiarsi dolosamente degli effetti di una simile condotta.


Pertanto deve ritenersi valido il primo tesseramento effettuato dalla<br />

Volley Potentino e di conseguenza invalido quello operato dalla ASD Don<br />

Celso <strong>Pallavolo</strong>.<br />

La prevalenza del dettato normativo testè indicato determina Codesta<br />

CTA a qualificare come prive di pregio le eccezioni avanzate da parte<br />

ricorrente nel ricorso introduttivo ed a definire come irrilevante, anche<br />

in questa sede, l’argomento secondo il quale il secondo tesseramento<br />

sarebbe da considerarsi valido poiché, in prima facie, esso era stato<br />

avallato dalla procedura telematica. Parimenti irrilevante è da ritenersi la<br />

dichiarazione autografa del giocatore Torregiani Mattia depositata in<br />

atti e con la quale detto atleta riconosce come valido solo il secondo<br />

tesseramento poiché alcun rilievo può essere attribuito, in questo caso,<br />

alla “volontà” del Torregiani rimanendo prevalente il dettato normativo<br />

sopra riportato.<br />

P.Q.M.<br />

respinge il ricorso proposto dalla ASD Don Celso <strong>Pallavolo</strong>, disponendo<br />

l’incameramento della tassa versata dal sodalizio e conferma il<br />

provvedimento emanato in data 25.2.2011 dall’Ufficio Tesseramento.<br />

Affissione albo 15 aprile 2011<br />

F.to Il Presidente<br />

Avv. Patrizia Soldini


FIPAV<br />

<strong>Federazione</strong> <strong>Italiana</strong> <strong>Pallavolo</strong><br />

Costituita nel 1946<br />

Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma<br />

Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma<br />

Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29<br />

www.federvolley.it – segreteria@federvolley.it<br />

Part. IVA 01382321006

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