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<strong>Relazione</strong> Generale<br />
- la qualità delle acque idonee alla vita dei molluschi;<br />
- la balneazione.<br />
• Obiettivi riguardanti la qualità ambientale<br />
L’obiettivo di qualità ambientale esprime un concetto più ampio di quello precedente; riguarda,<br />
infatti, non solo la qualità idrochimica idonea a fornire determinati servizi, ma l’integrità dell’<br />
ecosistema acquatico attraverso lo studio, non solo della qualità di acqua e sedimenti ma anche del<br />
mantenimento delle comunità viventi o biota.<br />
In particolare, lo stato dei corpi idrici viene espresso in funzione della loro capacità di accogliere<br />
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, il più possibile vicine ad una condizione di<br />
naturalità. Per quest’ultima si intende una situazione in cui le attività umane presenti eventualmente<br />
sul territorio non riescano a provocare una significativa modificazione degli ecosistemi fluviali,<br />
mantenendone intatte le capacità di risposta e autodifesa (autodepurazione).<br />
Le Regioni, sulla base dei criteri e dei limiti contenuti nell’Allegato 1 del D. Lgs. 152/99, devono<br />
censire i corpi idrici significativi e determinarne lo stato di qualità ambientale, così definito:<br />
- stato ecologico: è l’espressione della qualità, della struttura e del funzionamento degli<br />
ecosistemi acquatici;<br />
- stato chimico: è individuato in base alla presenza di alcuni inquinanti organici, inorganici e<br />
di sintesi.<br />
Sulla base delle informazioni ottenute dai monitoraggi, le Regioni sono tenute a predisporre Piani di<br />
Tutela (considerati come piano stralcio del piano di bacino previsto all’articolo 17 della<br />
legge183/89), attraverso i quali dovranno essere adottate, a livello di bacino, le misure per<br />
raggiungere lo stato ambientale “buono” entro il 31 dicembre 2016 per ogni corpo idrico<br />
significativo.<br />
Unicamente per i corpi idrici superficiali, il D.L. 152/99 prevede, come tappa intermedia, il<br />
raggiungimento dello stato ambientale “sufficiente”entro il 31 dicembre 2008.<br />
Le aree che richiedono specifiche misure di prevenzione<br />
Un regime particolare di tutela è previsto per alcune aree in ragione della loro fragilità, ovvero in<br />
quanto più esposte al rischio di inquinamento da parte di specifiche sostanze o prodotti.<br />
In particolare, l’Allegato 6 individua e definisce le zone sensibili e l’Allegato 7 le zone vulnerabili<br />
da nitrati e da prodotti fitosanitari.<br />
• Aree sensibili<br />
L’allegato 6 definisce i criteri per l’individuazione delle aree sensibili e, inoltre, designa come tali:<br />
- i laghi al di sotto dei 1.000 metri slm e i corsi d’acqua a essi afferenti dal bacino;<br />
- le aree lagunari e i laghi salmastri;<br />
- le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar;<br />
- le aree costiere dell’Adriatico nordoccidentale dalla foce dell’Adige a Pesaro e i corsi<br />
d’acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri all’interno della linea di costa;<br />
- i corpi idrici ove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica sostenibile da tutelare.<br />
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