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Relazione - ARPA Umbria

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<strong>Relazione</strong> Generale<br />

- la qualità delle acque idonee alla vita dei molluschi;<br />

- la balneazione.<br />

• Obiettivi riguardanti la qualità ambientale<br />

L’obiettivo di qualità ambientale esprime un concetto più ampio di quello precedente; riguarda,<br />

infatti, non solo la qualità idrochimica idonea a fornire determinati servizi, ma l’integrità dell’<br />

ecosistema acquatico attraverso lo studio, non solo della qualità di acqua e sedimenti ma anche del<br />

mantenimento delle comunità viventi o biota.<br />

In particolare, lo stato dei corpi idrici viene espresso in funzione della loro capacità di accogliere<br />

comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, il più possibile vicine ad una condizione di<br />

naturalità. Per quest’ultima si intende una situazione in cui le attività umane presenti eventualmente<br />

sul territorio non riescano a provocare una significativa modificazione degli ecosistemi fluviali,<br />

mantenendone intatte le capacità di risposta e autodifesa (autodepurazione).<br />

Le Regioni, sulla base dei criteri e dei limiti contenuti nell’Allegato 1 del D. Lgs. 152/99, devono<br />

censire i corpi idrici significativi e determinarne lo stato di qualità ambientale, così definito:<br />

- stato ecologico: è l’espressione della qualità, della struttura e del funzionamento degli<br />

ecosistemi acquatici;<br />

- stato chimico: è individuato in base alla presenza di alcuni inquinanti organici, inorganici e<br />

di sintesi.<br />

Sulla base delle informazioni ottenute dai monitoraggi, le Regioni sono tenute a predisporre Piani di<br />

Tutela (considerati come piano stralcio del piano di bacino previsto all’articolo 17 della<br />

legge183/89), attraverso i quali dovranno essere adottate, a livello di bacino, le misure per<br />

raggiungere lo stato ambientale “buono” entro il 31 dicembre 2016 per ogni corpo idrico<br />

significativo.<br />

Unicamente per i corpi idrici superficiali, il D.L. 152/99 prevede, come tappa intermedia, il<br />

raggiungimento dello stato ambientale “sufficiente”entro il 31 dicembre 2008.<br />

Le aree che richiedono specifiche misure di prevenzione<br />

Un regime particolare di tutela è previsto per alcune aree in ragione della loro fragilità, ovvero in<br />

quanto più esposte al rischio di inquinamento da parte di specifiche sostanze o prodotti.<br />

In particolare, l’Allegato 6 individua e definisce le zone sensibili e l’Allegato 7 le zone vulnerabili<br />

da nitrati e da prodotti fitosanitari.<br />

• Aree sensibili<br />

L’allegato 6 definisce i criteri per l’individuazione delle aree sensibili e, inoltre, designa come tali:<br />

- i laghi al di sotto dei 1.000 metri slm e i corsi d’acqua a essi afferenti dal bacino;<br />

- le aree lagunari e i laghi salmastri;<br />

- le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar;<br />

- le aree costiere dell’Adriatico nordoccidentale dalla foce dell’Adige a Pesaro e i corsi<br />

d’acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri all’interno della linea di costa;<br />

- i corpi idrici ove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica sostenibile da tutelare.<br />

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