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"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)

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36 produttori, <strong>come</strong> <strong>gestire</strong> i <strong>rifiuti</strong> speciali<br />

(segue)<br />

Condotta Sanzione<br />

Mancata conservazione (articolo 258, comma 5, seconda parte,<br />

Dlgs 152/2006)<br />

Idem<br />

(**) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte, per i <strong>rifiuti</strong> pericolosi: da euro 1.040,00 a euro<br />

6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate<br />

con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori<br />

a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. A tali fini l’anno da<br />

prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvati (articolo 258, comma 3, Dlgs<br />

152/2006).<br />

la sanzione accessoria della sospensione dell’amministratore<br />

(<strong>rifiuti</strong> pericolosi)<br />

L’articolo 258, comma 3, Dlgs 152/2006, prevede un’attenuante rispetto all’ipotesi<br />

ordinaria prevista dal comma 1 (omissione o incompletezza del registro)<br />

prevedendo che la sanzione pecuniaria possa essere ricompresa tra € 1.040 e<br />

€ 6.200 anziché tra € 2.600 e € 15.500.<br />

In questo caso il Legislatore ha fatto riferimento – non a caso – al limite di 15<br />

dipendenti che è quello utilizzato per l’applicabilità di alcuni istituti dello Statuto<br />

dei lavoratori (legge 300/1970).<br />

È evidente che la norma in questione stabilisce espressamente una riduzione della sanzione<br />

principale, senza formulare affatto una contestazione diversa ed autonoma rispetto<br />

a quella precedente: la ratio della riduzione è, infatti, quella di tenere in considerazione<br />

le capacità economiche dell’impresa, che si presume essere inferiore per le realtà di<br />

dimensioni più ridotte.<br />

Il fatto che non si tratti di una ipotesi di infrazione diversa, ma solo dell’attenuazione<br />

della sanzione, è stato confermato anche dalla Cassazione (sentenza 28 dicembre 2004,<br />

n. 24053). Pertanto, non trattandosi di una previsione autonoma rispetto a quella del<br />

comma 1 ma di un’attenuante di quanto ivi previsto, è pacifica l’applicazione della<br />

sanzione accessoria della sospensione dalla carica dell’amministratore anche ad imprese<br />

con meno di 15 dipendenti che, <strong>come</strong> tali, fruiscono di un trattamento sanzionatorio<br />

pecuniario più tenue.<br />

concorso di persone nelle sanzioni amministrative<br />

La pena pecuniaria è applicabile a coloro i quali abbiano offerto un concreto<br />

contributo alla realizzazione dell’illecito, ossia agli autori di qualsiasi atto il cui<br />

risultato finale sia consistito nell’evento punito.

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