regolamento comunale pubblicita - Comune di Ardea
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COMUNE DI ARDEA<br />
(Provincia <strong>di</strong> Roma)<br />
REGOLAMENTO<br />
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA<br />
SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE<br />
PUBBLICHE AFFISSIONI E PROCEDURE PER<br />
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI<br />
PUBBLICITARI<br />
(Delibera <strong>di</strong> C.C. n.37 del 21\3\2008)<br />
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SOMMARIO<br />
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI<br />
Art. 1 Oggetto ed ambito <strong>di</strong> applicazione;<br />
Art. 2 Gestione del servizio;<br />
Art. 3 Tipologia e quantità <strong>di</strong> impianti <strong>pubblicita</strong>ri;<br />
Art. 4 Criteri generali per la realizzazione del Piano Generale degli Impianti<br />
Pubblicitari e delle Insegne d’Esercizio;<br />
Art. 5 Classificazione del <strong>Comune</strong>;<br />
Art. 6 Tariffe;<br />
Art. 7 Nozione <strong>di</strong> centro abitato;<br />
TITOLO II PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI<br />
IMPIANTI PUBLICITARI<br />
Art. 8 Autorizzazioni e competenza amministrativa;<br />
Art. 9 Uso dell’autorizzazione;<br />
Art. 10 Obblighi del titolare dell’autorizzazione;<br />
Art. 11 Rinnovo dell’autorizzazione;<br />
Art. 12 Revoca dell’autorizzazione;<br />
Art. 13 Norme <strong>di</strong> rinvio e rimozione degli impianti abusivi;<br />
TITOLO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’<br />
Art. 14 Oggetto dell’imposta;<br />
Art. 15 Soggetti passivi e termini <strong>di</strong> pagamento;<br />
Art. 16 Modalità <strong>di</strong> applicazione dell’imposta;<br />
Art. 17 Dichiarazione <strong>di</strong> imposta;<br />
Art. 18 Applicazione dell’imposta;<br />
Art. 19 Riduzioni ed esenzioni;<br />
Art. 20 Rettifica e accertamento d'ufficio;<br />
Art. 21 Riscossione coattiva;<br />
Art. 22 Rimborsi;<br />
TITOLO IV PUBBLICHE AFFISSIONI<br />
Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni;<br />
Art. 24 Tipologia e quantità degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri;<br />
Art. 25 Spostamento degli impianti;<br />
Art. 26 Diritto sulle pubbliche affissioni;<br />
Art. 27 Pagamento del <strong>di</strong>ritto;<br />
Art. 28 Misura del <strong>di</strong>ritto;<br />
Art. 29 Riduzioni del <strong>di</strong>ritto;<br />
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Art. 30 Esenzione dal <strong>di</strong>ritto;<br />
Art. 31 Modalità per le pubbliche affissioni;<br />
Art. 32 Affissioni <strong>di</strong> urgenza, festive e notturne;<br />
Art. 33 Timbratura dei manifesti;<br />
Art. 34 Mantenimento dell’efficacia delle affissioni;<br />
Art. 35 Affissioni su recinzioni;<br />
TITOLO V CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO<br />
Art. 36 Obblighi, <strong>di</strong>vieti e <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>verse;<br />
Art. 37 Materiale <strong>pubblicita</strong>rio abusivo;<br />
Art. 38 Sanzioni tributarie;<br />
Art. 39 Sanzioni amministrative<br />
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI - SANZIONI<br />
Art. 40 Norme generali e transitorie<br />
Art. 41 Entrata in vigore<br />
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TITOLO I<br />
DISPOSIZIONI GENERALI<br />
ART. 1<br />
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE<br />
I. Il presente <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong>sciplina le attività <strong>di</strong> rilascio delle autorizzazioni e <strong>di</strong> contrasto<br />
all’abusivismo delle installazioni <strong>pubblicita</strong>rie, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30/04/92,<br />
n° 285, (co<strong>di</strong>ce della strada), dal D.P.R. 16/12/92 n° 495 (<strong>regolamento</strong> d’esecuzione del<br />
co<strong>di</strong>ce della strada), nonchè del D.Lgs del 15//11/1993 n° 507 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed<br />
integrazioni;<br />
II.Disciplina inoltre l’applicazione dell’imposta <strong>comunale</strong> sulla pubblicità e dei <strong>di</strong>ritti sulle<br />
pubbliche affissioni;<br />
III. Detta altresì i criteri, i limiti ed i <strong>di</strong>vieti cui fare riferimento nella stesura del piano generale<br />
degli impianti e delle insegne d’esercizio, per la fissazione delle norme <strong>di</strong> riferimento<br />
relativamente alle <strong>di</strong>mensioni, caratteristiche ed ubicazione dei mezzi <strong>pubblicita</strong>ri e degli<br />
impianti <strong>di</strong> pubblicità e propaganda, collocati lungo le strade o in vista d’esse, su aree<br />
pubbliche o d’uso pubblico;<br />
IV. Il presente <strong>regolamento</strong> si applica in tutto il territorio <strong>comunale</strong>;<br />
ART. 2<br />
GESTIONE DEL SERVIZIO<br />
I. Il <strong>Comune</strong> gestisce il servizio <strong>di</strong> accertamento, riscossione e liquidazione dell’imposta sulla<br />
pubblicità ed il servizio delle pubbliche affissioni in forma <strong>di</strong>retta;<br />
ART. 3<br />
TIPOLOGIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI<br />
I. Si definisce “insegna d’esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata<br />
eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali <strong>di</strong><br />
qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie<br />
alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce in<strong>di</strong>retta. Sono equiparate ad<br />
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insegne le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferisce, realizzate con<br />
tecniche pittoriche <strong>di</strong>rettamente sul muro. Per “pertinenze” si intendono gli spazi e le aree<br />
limitrofe alla sede dell’attività, posti a servizio, anche non esclusivo, <strong>di</strong> essa;<br />
II. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia <strong>di</strong><br />
orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e<br />
bi<strong>di</strong>mensionale, supportata da un’idonea struttura <strong>di</strong> sostegno, finalizzata alla<br />
pubblicizzazione <strong>di</strong>rezionale della sede <strong>di</strong> un’attività ed installata in modo da facilitare il<br />
reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce<br />
in<strong>di</strong>retta;<br />
III. Si definisce “cartello” il manufatto bi<strong>di</strong>mensionale, supportato da struttura <strong>di</strong> sostegno,<br />
utilizzabile in entrambe le facciate, finalizzate alla <strong>di</strong>ffusione dei messaggi sia <strong>di</strong>rettamente,<br />
sia tramite sovrapposizione <strong>di</strong> altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso<br />
sia per luce propria che per luce in<strong>di</strong>retta;<br />
IV. Si definisce “manifesto” l’elemento <strong>pubblicita</strong>rio privo <strong>di</strong> rigidezza, prevalentemente<br />
realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti,<br />
comunque <strong>di</strong>versi dai cartelli e dagli altri mezzi <strong>pubblicita</strong>ri. E’ collocabile, esclusivamente,<br />
negli spazi pubblici a ciò preor<strong>di</strong>nati;<br />
V.Si definisce “striscione, locan<strong>di</strong>na, stendardo” l’elemento bi<strong>di</strong>mensionale, realizzato in<br />
materiale <strong>di</strong> qualsiasi natura, privo <strong>di</strong> rigidezza, mancante <strong>di</strong> una superficie <strong>di</strong> appoggio o<br />
comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione <strong>pubblicita</strong>ria <strong>di</strong> manifestazioni<br />
o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce in<strong>di</strong>retta. L’esposizione <strong>di</strong> tali mezzi<br />
<strong>pubblicita</strong>ri è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si<br />
riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso;<br />
VI. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con<br />
pellicole adesive, <strong>di</strong> scritte con caratteri alfanumerici, <strong>di</strong> simboli e marchi, finalizzati alla<br />
<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> messaggi <strong>pubblicita</strong>ri o propagan<strong>di</strong>stici. L’esposizione <strong>di</strong> tali mezzi <strong>pubblicita</strong>ri<br />
è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce,<br />
oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso;<br />
VII.Si definisce “impianto <strong>pubblicita</strong>rio <strong>di</strong> servizio” qualunque manufatto avente quale scopo<br />
primario un servizio <strong>di</strong> pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate<br />
autobus, pensiline, cestini, panchine), recante uno spazio <strong>pubblicita</strong>rio, che può anche essere<br />
luminoso sia per luce <strong>di</strong>retta che per luce in<strong>di</strong>retta;<br />
VIII.Si definisce “impianto <strong>di</strong> pubblicità e propaganda” qualunque altro manufatto, finalizzato<br />
alla pubblicità o propaganda, <strong>di</strong>verso da quelli in<strong>di</strong>viduati nei precedenti commi. Rientra nella<br />
presente categoria il manufatto tri<strong>di</strong>mensionale autoportante (totem), con una o più facce,<br />
finalizzato alla <strong>di</strong>ffusione dei messaggi sia <strong>di</strong>rettamente, sia tramite sovrapposizione <strong>di</strong> altri<br />
elementi, quali manifesti, adesivi, locan<strong>di</strong>ne, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che<br />
per luce in<strong>di</strong>retta;<br />
IX. Si definiscono “mezzi <strong>pubblicita</strong>ri cumulativi” quelli utili a segnalare un’area omogenea,<br />
progettati in modo unitario nel quadro <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> sviluppo commerciale o <strong>di</strong> qualsivoglia<br />
iniziativa <strong>di</strong> valorizzazione ambientale;<br />
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X.Si definisce “tabellone rotativo a messaggio variabile” l’elemento mono o bifacciale<br />
assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali o formali idoneo all’esposizione <strong>di</strong><br />
messaggi <strong>pubblicita</strong>ri variabili, eventualmente luminoso o illuminato;<br />
ART. 4<br />
CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE<br />
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE D’ESERCIZIO<br />
I. I criteri cui si dovrà fare riferimento per la stesura <strong>di</strong> un piano generale degli impianti e <strong>di</strong> un<br />
piano delle insegne d’esercizio, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i<br />
seguenti:<br />
a. Il piano dovrà <strong>di</strong>sciplinare la tipologia degli impianti e le loro caratteristiche,<br />
la <strong>di</strong>stribuzione degli impianti sul territorio <strong>comunale</strong> con riguardo alle esigenze <strong>di</strong><br />
carattere sociale, contesto urbanistico, concentrazione demografica, alla tutela<br />
ambientale e paesaggistica e <strong>di</strong> carattere storico - artistico, alla sicurezza della<br />
circolazione stradale e del traffico;<br />
b. Il piano dovrà tener conto delle effettive esigenze <strong>di</strong> carattere espositivo,<br />
deducibili dalle richieste che pervengono agli uffici competenti, nonchè delle<br />
concrete possibilità/esigenze <strong>di</strong> sviluppo che tendono a sod<strong>di</strong>sfare le richieste <strong>di</strong><br />
carattere commerciale e socio – culturale;<br />
c. Fermo restando l’esigenza <strong>di</strong> tutela della sicurezza della circolazione stradale<br />
nella redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del Piano Generale<br />
delle Insegne d’Esercizio ci si potrà avvalere della facoltà prevista dal comma 6<br />
dell’art. 23 del Co<strong>di</strong>ce della Strada, <strong>di</strong> derogare alle <strong>di</strong>stanze minime previste dalla<br />
stessa normativa per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi <strong>pubblicita</strong>ri;<br />
d. Per meglio conseguire le finalità <strong>di</strong> tutela dell’attuale contesto socio –<br />
urbanistico l’attuazione del Piano Generale degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri e del Piano<br />
Generale delle Insegne d’Esercizio può essere <strong>di</strong>sciplinata anche con appositi piani<br />
particolareggiati che, per zone omogenee del territorio <strong>comunale</strong>, definiscano<br />
modalità e tipologia degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri che possono essere installati;<br />
e. Il piano potrà essere opportunamente preceduto da un censimento delle<br />
insegne esistenti che consenta una rappresentazione reale del fenomeno <strong>pubblicita</strong>rio<br />
sul territorio al fine <strong>di</strong> meglio in<strong>di</strong>rizzare il <strong>Comune</strong> nell’opera <strong>di</strong> razionalizzazione<br />
prevista dal piano;<br />
f. Il Piano Generale degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri ed il Piano Generale delle<br />
Insegne d’Esercizio ed ogni altro piano particolareggiato sono approvati dalla Giunta<br />
Comunale e comunicati al Consiglio nella prima seduta utile dopo la loro<br />
approvazione;<br />
ART. 5<br />
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE<br />
I. Nel territorio <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong>, secondo i dati statistici ufficiali del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong>, si<br />
applicano, per la determinazione dell’imposta e dei <strong>di</strong>ritti, le tariffe stabilite dal Decreto<br />
Legislativo n. 507 del 15 Novembre 1993, per i Comuni classificati in Classe III.<br />
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L’assegnazione ad una classe <strong>di</strong>versa avverrà automaticamente con determina <strong>di</strong>rigenziale<br />
qualora il numero <strong>di</strong> abitanti o l’evoluzione normativa ne comportino l’adeguamento;<br />
ART. 6<br />
TARIFFE<br />
I. Le tariffe base per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per i Diritti sulle Pubbliche<br />
affissioni sono quelle stabilite per la classe dei comuni <strong>di</strong> appartenenza e sono formalmente<br />
approvate con deliberazione <strong>di</strong> Giunta entro il 31 <strong>di</strong>cembre dell’anno precedente, ovvero entro<br />
il <strong>di</strong>verso termine <strong>di</strong> approvazione del Bilancio <strong>di</strong> esercizio previsto dalla legge;<br />
II.In caso <strong>di</strong> mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate <strong>di</strong> anno in anno, così<br />
come previsto dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs 507/93, mo<strong>di</strong>ficato dall’art. 10, comma 1,<br />
lettera a) della Legge n. 448 del 28/12/2001;<br />
ART. 7<br />
NOZIONE DI CENTRO ABITATO<br />
I. Si definisce centro abitato, la parte <strong>di</strong> territorio inclusa in un periodo continuo, che comprende<br />
tutte le aree e<strong>di</strong>ficate con continuità ed i lotti interclusi, in<strong>di</strong>viduato cartograficamente ai sensi<br />
dell’ Art. 4 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni;<br />
TITOLO II<br />
PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI<br />
PUBLICITARI<br />
ART. 8<br />
AUTORIZZAZIONI E COMPETENZA AMMINISTRATIVA<br />
I. L’autorizzazione al posizionamento, ovvero alla mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> cartelli, delle insegne d’esercizio<br />
e degli altri mezzi <strong>pubblicita</strong>ri ubicati in maniera permanente lungo le strade o in vista <strong>di</strong> esse,<br />
richiesta sia fuori che all’interno dei centri abitati, è rilasciata con le modalità in<strong>di</strong>cate<br />
dall’articolo 53 del D.P.R. 495/1992, previo pagamento <strong>di</strong> un corrispettivo definito<br />
annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 7 del suddetto articolo. La suddetta<br />
autorizzazione ha vali<strong>di</strong>tà triennale ed è rinnovabile;<br />
II.La domanda <strong>di</strong> autorizzazione deve essere presentata al Settore Tributi del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong> e<br />
deve contenere:<br />
le generalità complete del richiedente, della sua residenza, del co<strong>di</strong>ce fiscale se<br />
persona fisica; del legale rappresentante, della ragione sociale, della sede legale, del co<strong>di</strong>ce<br />
fiscale della <strong>di</strong>tta o persona giuri<strong>di</strong>ca, dell’in<strong>di</strong>rizzo del legale rappresentante;<br />
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la durata della pubblicità, le <strong>di</strong>mensioni, l’esatta ubicazione degli impianti<br />
<strong>pubblicita</strong>ri ed i mezzi <strong>pubblicita</strong>ri che si intendono installare;<br />
la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante;<br />
III. L’originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere<br />
corredata <strong>di</strong> due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell’Ufficio Tecnico<br />
Comunale e del Comando della Polizia Municipale;<br />
IV. La domanda deve essere inoltrata anche se l’installazione è esente dal pagamento del canone e<br />
deve essere corredata <strong>di</strong> tutti gli elaborati tecnici in<strong>di</strong>cati nel <strong>regolamento</strong> e<strong>di</strong>lizio vigente;<br />
V.La domanda, inoltre, deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla<br />
competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l’installazione è fatta su strade<br />
statali, regionali o provinciali, che attraversano il territorio; sia quando l’installazione è fatta<br />
su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti;<br />
VI. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i <strong>di</strong>segni illustrativi in<strong>di</strong>canti:<br />
il tipo <strong>di</strong> mezzo <strong>di</strong> effettuazione della pubblicità;<br />
i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell’eventuale struttura <strong>di</strong><br />
sostegno;<br />
le eventuali norme legislative e regolamentari che <strong>di</strong>sciplinano la realizzazione dei<br />
manufatti, ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del Regolamento <strong>di</strong> esecuzione del Nuovo<br />
co<strong>di</strong>ce della strada approvato con D.P.R. 16 <strong>di</strong>cembre 1992 n. 495;<br />
VII.Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se il Comando della Polizia municipale ed il<br />
Dirigente dell’Ufficio Tecnico <strong>comunale</strong> hanno espresso parere favorevole;<br />
VIII.Nel caso in cui sia autorizzata l’installazione dei mezzi <strong>pubblicita</strong>ri su spazi ed aree pubbliche,<br />
il rilascio dell’autorizzazione vale anche come concessione;<br />
IX. L’autorizzazione sarà concessa o negata entro 30 giorni, prolungati a 45 in caso necessitino<br />
unicamente pareri della Commissione E<strong>di</strong>lizia Integrata Comunale o <strong>di</strong> altri uffici comunali,<br />
dall’arrivo delle domande all’ufficio competente, che ha il compito <strong>di</strong> esaminarle secondo uno<br />
stretto or<strong>di</strong>ne cronologico <strong>di</strong> protocollazione. I termini perentori <strong>di</strong> cui sopra sono sospesi sino<br />
allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della <strong>di</strong>versa soluzione o della<br />
documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio <strong>comunale</strong>, entro il<br />
termine <strong>di</strong> cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni <strong>di</strong>verse ovvero a<br />
produrre documentazione ulteriore o integrativa. I termini sono altresì sospesi qualora si renda<br />
necessario acquisire il parere <strong>di</strong> uffici esterni all’Amministrazione Comunale; in tal caso<br />
l’autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento <strong>di</strong> detti pareri;<br />
X.Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno<br />
archiviate;<br />
XI. Per motivate sopravvenute ragioni <strong>di</strong> pubblico interesse, fra le quali è annoverato in<br />
particolare l’adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate<br />
in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo <strong>di</strong> ripristino della situazione<br />
antecedente;<br />
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Art. 9<br />
USO DELL’AUTORIZZAZIONE<br />
I. Salvo i casi <strong>di</strong> cui è <strong>di</strong>versamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione,<br />
l’autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi;<br />
II.L’autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni<br />
autorizzate;<br />
III. Allo scadere dell’autorizzazione, o in caso <strong>di</strong> revoca anticipata, il proprietario dei mezzi<br />
<strong>pubblicita</strong>ri deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi;<br />
ART. 10<br />
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE<br />
I. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo <strong>di</strong> rispettare tutte le <strong>di</strong>sposizioni contenute nel<br />
relativo provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio concernenti le modalità <strong>di</strong> installazione e <strong>di</strong> utilizzo dei<br />
mezzi <strong>pubblicita</strong>ri;<br />
II.E’ fatto, altresì, obbligo al titolare dell’autorizzazione <strong>di</strong>:<br />
applicare su ogni mezzo una targhetta recate l’in<strong>di</strong>cazione del titolare<br />
dell’autorizzazione e gli estremi del provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio;<br />
verificare perio<strong>di</strong>camente il buono stato <strong>di</strong> conservazione dei mezzi <strong>pubblicita</strong>ri<br />
installati e delle relative strutture <strong>di</strong> sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma <strong>di</strong><br />
deca<strong>di</strong>mento dell’aspetto estetico che possa influire negativamente sull’arredo urbano;<br />
approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del<br />
mezzo;<br />
ripristinare l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dall’installazione siano<br />
derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, o anche nel caso in cui siano<br />
venute meno le con<strong>di</strong>zioni previste nel provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio;<br />
provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell’autorizzazione,<br />
nonché in caso <strong>di</strong> revoca della stessa, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone e<br />
delle imposte dovute;<br />
III. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a custo<strong>di</strong>re gli atti e i documenti comprovanti la<br />
legittimità dell’installazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In<br />
caso <strong>di</strong> smarrimento, <strong>di</strong>struzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l’interessato deve<br />
darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione all’amministrazione che provvederà, <strong>di</strong>etro corresponsione<br />
delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato;<br />
ART. 11<br />
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE<br />
I. Almeno 30 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, l’interessato può richiedere il<br />
rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente <strong>regolamento</strong> per il<br />
rilascio;<br />
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ART. 12<br />
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE<br />
I. L’autorizzazione può essere revocata per motivi <strong>di</strong> pubblico interesse;<br />
II.L’autorizzazione deve essere revocata quando l’interessato ha violato norme stabilite dal<br />
presente <strong>regolamento</strong> o le prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo oppure, essendo in<br />
ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro<br />
30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata <strong>di</strong> messa in stato <strong>di</strong> mora;<br />
III. La revoca dell’autorizzazione per motivi d’interesse pubblico dà <strong>di</strong>ritto alla restituzione del<br />
canone pagato in anticipo;<br />
IV. La revoca dell’autorizzazione per colpa del concessionario fa sorgere il <strong>di</strong>ritto del <strong>Comune</strong> a<br />
trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo <strong>di</strong> penale.<br />
ART. 13<br />
NORME DI RINVIO E RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ABUSIVI<br />
I. Per quanto non esplicitamente in<strong>di</strong>cato nel presente Regolamento Comunale, valgono le<br />
norme previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo co<strong>di</strong>ce della strada” e dal D.P.R. 16<br />
<strong>di</strong>cembre 1992 n. 495 “Regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione del nuovo co<strong>di</strong>ce della<br />
strada”;<br />
II.In particolare, con riferimento agli obblighi del titolare dell’autorizzazione, si rimanda a<br />
quanto già <strong>di</strong>sposto in materia dagli articoli 54 e 55 del D.P.R. 16 <strong>di</strong>cembre 1992 n. 495 e,<br />
con riferimento alle procedure <strong>di</strong> rimozione degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri abusivi, a quanto<br />
<strong>di</strong>sposto dall’articolo 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e al capo VI del presente<br />
<strong>regolamento</strong>;<br />
III. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino mo<strong>di</strong>fiche dell’impianto <strong>pubblicita</strong>rio, è<br />
soggetto a comunicazione contenente l’autocertificazione circa l’assenza <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche;<br />
TITOLO III<br />
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’<br />
ART. 14<br />
OGGETTO DELL’IMPOSTA<br />
I. L’imposta sulla pubblicità si applica alla <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> messaggi <strong>pubblicita</strong>ri, attraverso forme<br />
<strong>di</strong> comunicazione visive <strong>di</strong>verse da quelle assoggettate al <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni,<br />
effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ai fini <strong>di</strong><br />
promuovere la domanda <strong>di</strong> beni o servizi , ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del<br />
soggetto pubblicizzato;<br />
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II.Per luogo aperto al pubblico si intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche<br />
solo in dati momenti e con l’osservanza delle con<strong>di</strong>zioni e limitazioni imposte da chi esercita<br />
un <strong>di</strong>ritto sul luogo stesso;<br />
ART. 15<br />
SOGGETTI PASSIVI E TERMINI DI PAGAMENTO<br />
I. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, secondo l’Art. 6 del D.Lgs 507/93, tenuto al<br />
pagamento in via principale, è colui che <strong>di</strong>spone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale<br />
il messaggio <strong>pubblicita</strong>rio viene <strong>di</strong>ffuso;<br />
II.È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o<br />
fornisce i servizi oggetto della pubblicità;<br />
III. Per esercizio <strong>di</strong> attività economiche <strong>di</strong> cui all’art. 5, comma 2 del D.lgs. 15.11.1993 n° 507, si<br />
intende lo scambio <strong>di</strong> beni o la produzione <strong>di</strong> servizi, effettuati nell’esercizio <strong>di</strong> imprese o <strong>di</strong><br />
arti e professioni, nonchè ogni altra attività suscettibile <strong>di</strong> valutazione economica anche se<br />
esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo <strong>di</strong> lucro;<br />
IV. Il pagamento dell’imposta deve avvenire entro il 30 aprile dell’anno <strong>di</strong> riferimento. Nel caso<br />
in cui intervengano variazioni tariffarie o mo<strong>di</strong>ficazioni normative il termine <strong>di</strong> scadenza del<br />
pagamento può essere mo<strong>di</strong>ficato con deliberazione <strong>di</strong> Giunta Comunale;<br />
ART. 16<br />
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA<br />
I. L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è<br />
inscritto il mezzo <strong>pubblicita</strong>rio, in<strong>di</strong>pendentemente dal numero <strong>di</strong> messaggi in esso contenuti.<br />
E’ assoggettata all’imposta <strong>di</strong> cui all’art. 7 comma 5 del Decreto Legislativo n. 507/1993<br />
anche l’iscrizione <strong>pubblicita</strong>ria costituita da separate lettere applicate a notevole <strong>di</strong>stanziale<br />
une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;<br />
II.L’imposta <strong>comunale</strong> <strong>di</strong> pubblicità è dovuta anche se si utilizza il logo o l’acronimo<br />
identificante le attività produttive;<br />
III. Se la forma è tale da non poter essere contenuta in un’unica forma geometrica, per il calcolo<br />
della superficie si procede alla composizione <strong>di</strong> tale mezzo nelle varie figure geometriche<br />
regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici;<br />
IV. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali a<strong>di</strong>bita alla<br />
pubblicità si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo<br />
stesso messaggio <strong>pubblicita</strong>rio. Per tali mezzi <strong>pubblicita</strong>ri l’imposta è calcolata in base alla<br />
superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può<br />
essere inscritto il mezzo stesso;<br />
V.Costituiscono separati ed autonomi mezzi <strong>pubblicita</strong>ri, le insegne e frecce segnaletiche<br />
riguardanti <strong>di</strong>versi soggetti, collocate su un unico mezzo <strong>di</strong> supporto nonchè gli altri mezzi<br />
similari utilizzati per promuovere la domanda dei beni e servizi;<br />
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VI. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le<br />
frazioni <strong>di</strong> esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato;<br />
VII.Non si applica l’imposta per superfici inferiori a 300 cm quadrati;<br />
VIII.I festoni <strong>di</strong> ban<strong>di</strong>erine e simili nonchè i mezzi <strong>di</strong> identico contenuto, ovvero riferibili al<br />
medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del<br />
calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo <strong>pubblicita</strong>rio;<br />
IX. Per tutto quanto non regolamentato, si applicano le norme previste dal d.lgs 507\93 e succ.<br />
mod.ni;<br />
ART. 17<br />
DICHIARAZIONE DI IMPOSTA<br />
I. Il soggetto passivo è tenuto, prima <strong>di</strong> iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita<br />
<strong>di</strong>chiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere in<strong>di</strong>cate le caratteristiche, la durata<br />
della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi <strong>pubblicita</strong>ri utilizzati. Il relativo modello <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>chiarazione deve essere pre<strong>di</strong>sposto dal comune e messo a <strong>di</strong>sposizione degli interessati;<br />
II.La <strong>di</strong>chiarazione deve essere presentata anche nei casi <strong>di</strong> variazione della pubblicità, che<br />
comportino la mo<strong>di</strong>ficazione della superficie esposta o del tipo <strong>di</strong> pubblicità effettuata, con<br />
conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune <strong>di</strong> procedere al conguaglio fra<br />
l'importo dovuto in seguito alla nuova <strong>di</strong>chiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;<br />
III. La <strong>di</strong>chiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si<br />
verifichino mo<strong>di</strong>ficazioni degli elementi <strong>di</strong>chiarati cui consegua un <strong>di</strong>verso ammontare<br />
dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta<br />
effettuato entro il 31 gennaio dell'anno <strong>di</strong> riferimento, sempre che non venga presentata<br />
denuncia <strong>di</strong> cessazione entro il medesimo termine;<br />
IV. Nel caso <strong>di</strong> insegne e <strong>di</strong> altro materiale <strong>pubblicita</strong>rio <strong>di</strong> cui all’art. 7 del presente <strong>regolamento</strong>,<br />
il rilascio dell’autorizzazione sostituisce la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> parte, comportandone l’automatico<br />
assoggettamento all’imposta.<br />
ART. 18<br />
APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA<br />
I. Per le fattispecie previste dall’art. 12 commi 1 e 3, artt. 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs.<br />
15/11/93, n. 507, l’imposta è dovuta per anno solare <strong>di</strong> riferimento cui corrisponde una<br />
autonoma obbligazione tributaria;<br />
II.Per le altre fattispecie imponibili, il periodo <strong>di</strong> imposta è quello specificato nelle relative<br />
<strong>di</strong>sposizioni;<br />
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III. La norma contenuta nel comma 3 dell’art. 7 del Decreto legislativo 507, non è applicabile<br />
quando i mezzi <strong>pubblicita</strong>ri siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in<br />
modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell’imposta;<br />
ART. 19<br />
RIDUZIONI ED ESENZIONI<br />
I.Non rientrano nel concetto <strong>di</strong> pubblicità i cartelli, che seppur esposti al pubblico, non<br />
presentano alcun contenuto o richiamo <strong>pubblicita</strong>rio <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto, ma si limitano a<br />
mere comunicazioni, ancorché contengano la in<strong>di</strong>cazione dell'impresa che effettua tali<br />
comunicazioni, quali gli avvisi <strong>di</strong> fermata degli autobus <strong>di</strong> linea, i cartelli telefonici,<br />
quelli <strong>di</strong> singoli privati per in<strong>di</strong>care <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> accesso o <strong>di</strong> circolazione ecc...<br />
Parimenti i depliant <strong>pubblicita</strong>ri scontano la imposta <strong>di</strong> pubblicità solo se esposti in<br />
luogo pubblico o aperto al pubblico; sono esenti pure i mezzi <strong>pubblicita</strong>ri la cui<br />
superficie sia inferiore a 300 cmq;<br />
II.Sono esenti dall'imposta:<br />
a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni o<br />
alla prestazione <strong>di</strong> servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata,<br />
nonchè i mezzi <strong>pubblicita</strong>ri, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e<br />
sulle porte <strong>di</strong> ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in<br />
essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva <strong>di</strong><br />
mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;<br />
b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte <strong>di</strong> ingresso dei<br />
locali, o in mancanza nelle imme<strong>di</strong>ate a<strong>di</strong>acenze del punto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, relativi<br />
all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione<br />
dei servizi <strong>di</strong> pubblica utilità, che non superino la superficie <strong>di</strong> mezzo metro<br />
quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compraven<strong>di</strong>ta degli immobili<br />
sui quali sono affissi, <strong>di</strong> superficie non superiore ad un quarto <strong>di</strong> metro<br />
quadrato;<br />
c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o<br />
sulle recinzioni dei locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo qualora si riferisca alle<br />
rappresentazioni in programmazione;<br />
d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni<br />
perio<strong>di</strong>che, se esposta sulle sole facciate esterne delle e<strong>di</strong>cole o nelle vetrine o<br />
sulle porte <strong>di</strong> ingresso dei negozi ove si effettua la ven<strong>di</strong>ta;<br />
e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi <strong>di</strong> trasporto<br />
pubblico <strong>di</strong> ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa <strong>di</strong> trasporto,<br />
nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario <strong>di</strong><br />
viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità <strong>di</strong><br />
effettuazione del servizio;<br />
f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei ad<br />
eccezione dei battelli<br />
g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli<br />
enti pubblici territoriali;<br />
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h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'in<strong>di</strong>viduazione delle se<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo <strong>di</strong><br />
lucro;<br />
i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> <strong>regolamento</strong> sempre che le <strong>di</strong>mensioni del mezzo<br />
usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro<br />
quadrato <strong>di</strong> superficie;<br />
j. le insegne <strong>di</strong> esercizio aventi superficie non superiore a 5 mq.<br />
k. le associazioni ONLUS sono esentate dal pagamento dell’imposta <strong>di</strong><br />
pubblicità relativamente alle manifestazioni da loro organizzate, salvo la presenza <strong>di</strong><br />
sponsor o pubblicità per conto terzi.<br />
ART. 20<br />
RETTIFICA E ACCERTAMENTO D’UFFICIO<br />
I. Il <strong>Comune</strong>, entro cinque anni dalla data in cui la <strong>di</strong>chiarazione è stata o avrebbe dovuta essere<br />
presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a<br />
mezzo posta me<strong>di</strong>ante raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento, apposito avviso motivato.<br />
Nell'avviso devono essere in<strong>di</strong>cati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del<br />
mezzo <strong>pubblicita</strong>rio, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni<br />
dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine <strong>di</strong> sessanta giorni entro cui effettuare il relativo<br />
pagamento;<br />
II.Gli avvisi <strong>di</strong> accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la<br />
gestione dell'imposta, ovvero, nel caso <strong>di</strong> gestione in concessione, da un rappresentante del<br />
concessionario;<br />
ART. 21<br />
RISCOSSIONE COATTIVA<br />
I. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso <strong>di</strong> accertamento, il comune<br />
procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni;<br />
II.Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 la riscossione coattiva viene affidata<br />
ai concessionari della riscossione seguendo la procedura prevista dal DPR n. 602/1973;<br />
III. Con delibera <strong>di</strong> Giunta Comunale, a seguito <strong>di</strong> relazione del Dirigente dell’Area interessata,<br />
può essere <strong>di</strong>sposta una <strong>di</strong>versa procedura per il recupero coattivo delle somme non pagate,<br />
secondo quanto previsto dalla vigente normativa;<br />
ART. 22<br />
RIMBORSI<br />
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I.Entro il termine <strong>di</strong> cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il<br />
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il <strong>di</strong>ritto al<br />
rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione <strong>di</strong> somme versate e non dovute<br />
me<strong>di</strong>ante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine <strong>di</strong> centottanta<br />
giorni;<br />
TITOLO IV<br />
PUBBLICHE AFFISSIONI<br />
ART. 23<br />
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI<br />
I. Il servizio delle pubbliche affissioni è <strong>di</strong>sciplinato dal Capo I del D.Lgs n. 507/1993, in modo<br />
da garantire l’affissione, a cura del <strong>Comune</strong>, in appositi impianti a ciò destinati, <strong>di</strong> manifesti <strong>di</strong><br />
qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o<br />
comunque privi <strong>di</strong> rilevanza economica;<br />
II.Il servizio provvede altresì all’affissione <strong>di</strong> messaggi <strong>di</strong>ffusi nell’esercizio <strong>di</strong> attività<br />
economiche;<br />
III. Il servizio delle pubbliche affissioni è reso obbligatorio, per il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong>, dall’ art. 18<br />
comma 2 del D.Lgs n. 507/1993;<br />
ART. 24<br />
TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI<br />
I. Gli impianti <strong>pubblicita</strong>ri destinate alla pubbliche affissioni sono costituiti da quadri <strong>di</strong> lamiera<br />
zincata, con cornici in ferro scatolato, nelle misure adatte per ogni posizione, con lo stemma<br />
del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong>;<br />
II.A norma dell’ Art. 18 comma 3, del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong> si impegna<br />
ad installare un numero sufficiente <strong>di</strong> impianti da a<strong>di</strong>bire al servizio delle pubbliche affissioni<br />
nella misura minima <strong>di</strong> mq. 18 per ogni 1.000 abitanti;<br />
III. Gli spazi sono riservati per almeno il 25% alle affissioni <strong>di</strong> carattere istituzionale, sociale o<br />
comunque prive <strong>di</strong> rilevanza economica, in base a quanto previsto dall’art. 3 del d.lgs. 507\93.<br />
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ART. 25<br />
SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI<br />
I. Il <strong>Comune</strong>, si riserva la facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri,<br />
cartelli, striscioni, stendar<strong>di</strong> ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si<br />
abbiano situazioni <strong>di</strong> forza maggiore o impreve<strong>di</strong>bili e <strong>di</strong>chiarate d’esigenze pubbliche;<br />
II.Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento <strong>di</strong> impianti, assumerà a<br />
proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a<br />
<strong>di</strong>mora nelle posizioni originarie o in quelle in<strong>di</strong>cate dagli uffici competenti;<br />
ART. 26<br />
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI<br />
I. Per l’effettuazioni delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da<br />
colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un <strong>di</strong>ritto, comprensivo dell’imposta<br />
sulla pubblicità a favore del <strong>Comune</strong> che provvede alla loro esecuzione, secondo le modalità<br />
previste dall’art. 19 del d.lgs. 507\93;<br />
ART. 27<br />
PAGAMENTO DEL DIRITTO<br />
I. Il pagamento del <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla<br />
richiesta del servizio, sul conto corrente postale n. 64562002, intestato al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong>,<br />
servizio tesoreria, in<strong>di</strong>cando chiaramente come causale: “Affissione manifesti dal<br />
giorno..................”;<br />
ART. 28<br />
MISURA DEL DIRITTO<br />
I. La misura del <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> cm. 70 X<br />
100 e cm. 100 X 140, è <strong>di</strong> € 1,86 per i primi 10 giorni e <strong>di</strong> € 0,37 per ogni periodo successivo<br />
<strong>di</strong> giorni 5 o frazione, tranne nuova <strong>di</strong>sposizione normativa o mo<strong>di</strong>fica tariffaria <strong>di</strong>sposta dalla<br />
Giunta Comuale;<br />
II.Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente<br />
articolo, è maggiorato del 50 per cento;<br />
III. Per i manifesti costituiti da otto fino a do<strong>di</strong>ci fogli il <strong>di</strong>ritto è maggiorato del 50 per cento; per<br />
quelli costituiti da più <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci fogli è maggiorato del 100 per cento;<br />
IV. Nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong>, avendo una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, qualora il<br />
committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui<br />
prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del <strong>di</strong>ritto;<br />
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V.Il pagamento del <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla<br />
richiesta del servizio;<br />
ART. 29<br />
RIDUZIONI DEL DIRITTO<br />
I. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:<br />
a. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici<br />
territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi<br />
dell’art. 25.<br />
b. Per i manifesti <strong>di</strong> comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non<br />
abbia scopo <strong>di</strong> lucro.<br />
c. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e <strong>di</strong> categoria, culturali,<br />
sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la<br />
partecipazione degli enti pubblici territoriali.<br />
d. Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli<br />
viaggianti e <strong>di</strong> beneficenza.<br />
e. Per gli annunci mortuari per i quali si richiede il servizio <strong>di</strong> affissione.<br />
ART. 30<br />
ESENZIONE DAL DIRITTO<br />
I. Sono esenti dal <strong>di</strong>ritto delle pubbliche affissioni :<br />
a. I manifesti riguardanti le attività istituzionali del <strong>Comune</strong> da esso svolte in<br />
via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio.<br />
b. I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste <strong>di</strong> leva, alla<br />
chiamata ed ai richiami alle armi.<br />
c. I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia <strong>di</strong> tributi.<br />
d. I manifesti delle autorità <strong>di</strong> polizia in materia <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />
e. I manifesti relativi ad adempimenti <strong>di</strong> legge in materia <strong>di</strong> referendum,<br />
elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative.<br />
f. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.<br />
g. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente<br />
autorizzati.<br />
h. I manifesti <strong>di</strong> annunci mortuari non affissi <strong>di</strong>rettamente dal <strong>Comune</strong>.<br />
ART. 31<br />
MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI<br />
I. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita<br />
commissione scritta al <strong>Comune</strong>. La richiesta <strong>di</strong> affissione può essere inoltrata al servizio<br />
anche tramite fax o posta elettronica;<br />
II.Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> precedenza risultante dal<br />
ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico,<br />
timbrato dal <strong>Comune</strong>;<br />
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III. In detto registro dovranno essere annotate in or<strong>di</strong>ne cronologico tutte le commissioni<br />
affissionistiche pervenute, a pena <strong>di</strong> nullità, con l’esatta in<strong>di</strong>cazione del committente e del<br />
soggetto coobbligato, del titolo preciso che comparirà sul manifesto, della quantità, del tipo e<br />
della natura dell’affissione, nonchè l’entità della somma riscossa e gli estremi della relativa<br />
quietanza, oltrechè la data <strong>di</strong> effettiva uscita dei manifesti;<br />
IV. Eventuali mo<strong>di</strong>fiche alla commissione dovranno pervenire al Servizio Affissioni almeno 5<br />
giorni prima della data <strong>di</strong> inizio dell’affissione e saranno comunque subor<strong>di</strong>nate alle esigenze<br />
del servizio;<br />
V.In detto registro dovranno essere altresì annotate le eventuali comunicazioni <strong>di</strong> cui ai commi<br />
VIII, IX, XI e XII del presente articolo;<br />
VI. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> precedenza risultante dal<br />
ricevimento della commissione, annotata nel registro cronologico;<br />
VII.La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso<br />
giorno, su richiesta del committente, il <strong>Comune</strong> deve mettere a sua <strong>di</strong>sposizione l’elenco delle<br />
posizioni utilizzate con l’in<strong>di</strong>cazione dei quantitativi affissi;<br />
VIII.Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse con<strong>di</strong>zioni atmosferiche si<br />
considera caso <strong>di</strong> forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a <strong>di</strong>eci giorni<br />
dalla data richiesta, il <strong>Comune</strong> deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al<br />
committente;<br />
IX. La mancanza <strong>di</strong> spazi <strong>di</strong>sponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro<br />
<strong>di</strong>eci giorni dalla richiesta <strong>di</strong> affissione;<br />
X.Nei casi <strong>di</strong> cui ai commi VII e VIII il committente può annullare la commissione senza alcun<br />
onere a suo carico ed il <strong>Comune</strong> è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni;<br />
XI. Il committente ha facoltà <strong>di</strong> annullare la richiesta <strong>di</strong> affissione prima che venga eseguita, con<br />
l’obbligo <strong>di</strong> corrispondere in ogni caso la metà del <strong>di</strong>ritto dovuto;<br />
XII.Il <strong>Comune</strong> ha l’obbligo <strong>di</strong> sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati<br />
e, qualora non <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva<br />
comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua <strong>di</strong>sposizione i relativi spazi;<br />
XIII.Detta <strong>di</strong>sponibilità viene a cessare se l’interessato non notifica l’invio dei manifesti richiesti,<br />
nei due giorni successivi alla richiesta;<br />
XIV. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od<br />
entro i due giorni successivi, se trattasi <strong>di</strong> affissioni <strong>di</strong> contenuto commerciale, ovvero per le<br />
ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del <strong>di</strong>eci per cento<br />
del <strong>di</strong>ritto, con un minimo <strong>di</strong> € 25,82 per ciascuna commissione;<br />
XV.Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica<br />
consultazione le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni,<br />
con l’in<strong>di</strong>cazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico<br />
delle commissioni;<br />
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XVI. Il <strong>Comune</strong>, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà <strong>di</strong> utilizzare<br />
per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti <strong>di</strong> ogni genere a qualsiasi uso<br />
destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su<br />
suolo privato gravato da servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio;<br />
XVII. Tutti i manifesti affissi per il pubblico servizio dovranno essere preventivamente<br />
contrassegnati in ogni copia a cura del Servizio Comunale Affissioni con un timbro riportante,<br />
oltre l’in<strong>di</strong>cazione dello stesso ufficio, anche la data <strong>di</strong> scadenza dell’affissione;<br />
XVIII.Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni il<br />
<strong>Comune</strong>, oltre a quanto stabilito nel presente <strong>regolamento</strong>, non assume alcuna responsabilità<br />
per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi;<br />
XIX. Relativamente alla <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> affissioni riguardanti gli “spettacoli viaggianti”, il <strong>Comune</strong><br />
<strong>di</strong>spone a carico degli interessati la prestazione <strong>di</strong> una cauzione <strong>di</strong> € 1.032,91 a garanzia <strong>di</strong><br />
eventuali violazioni del presente <strong>regolamento</strong>, da versarsi anticipatamente nelle casse del<br />
servizio <strong>comunale</strong> affissioni, che ne rilascerà ricevuta, e sarà restituita al termine<br />
dell’esposizione, se risultata regolare e conforme;<br />
XX.In <strong>di</strong>fetto, il Servizio Comunale Affissioni avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalersi per la relativa competenza<br />
tributaria scoperta;<br />
ART. 32<br />
AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE<br />
I. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o<br />
entro i due giorni successivi, se trattasi <strong>di</strong> affissioni <strong>di</strong> contenuto commerciale, ovvero per le<br />
ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del <strong>di</strong>ritto,<br />
con un minimo <strong>di</strong> € 25,82 per ogni commissione;<br />
II.Le commissioni affissionistiche da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate<br />
fino a due ore precedenti l’orario or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> chiusura antimeri<strong>di</strong>ano o pomeri<strong>di</strong>ano<br />
dell’ufficio, semprechè preavvisate con almeno un’ora <strong>di</strong> anticipo in modo da poter <strong>di</strong>sporre<br />
del personale necessario;<br />
III. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo ed il<br />
prefestivo, saranno accettate fino ad un’ora precedente a quella <strong>di</strong> chiusura pomeri<strong>di</strong>ana<br />
dell’ufficio;<br />
IV. I manifesti del <strong>Comune</strong>, <strong>di</strong> altre autorità e Pubbliche Amministrazioni, saranno ritirati fino<br />
all’ora <strong>di</strong> chiusura dell’ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi <strong>di</strong> estrema urgenza, in<br />
ogni caso preceduti da opportuno preavviso;<br />
V.Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva o prefestiva, possono<br />
essere affissi <strong>di</strong>rettamente durante la giornata festiva o prefestiva dalle agenzie funebri o altri<br />
interessati negli appositi spazi riservati a tali tipi <strong>di</strong> manifesti;<br />
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VI. In tal caso, detti soggetti, dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a<br />
denunciare l’avvenuta affissione dei manifesti al Servizio Comunale Affissioni provvedendo<br />
al pagamento del <strong>di</strong>ritto dovuto con esclusione della maggiorazione <strong>di</strong> cui al comma 1;<br />
ART. 33<br />
TIMBRATURA DEI MANIFESTI<br />
I. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura<br />
dell’Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all’in<strong>di</strong>cazione dell’ufficio<br />
medesimo, anche la data <strong>di</strong> scadenza dell’affissione;<br />
ART. 34<br />
MANTENIMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AFFISSIONI<br />
I. Per consentire il mantenimento delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire,<br />
all’atto dell’invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei<br />
manifesti nel numero per il quale si richiede l’affissione, anche una scorta <strong>di</strong> ricambio, a<br />
seconda della durata delle affissioni medesime;<br />
II.I manifesti <strong>di</strong> scorta sono <strong>di</strong>strutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza nel periodo <strong>di</strong><br />
affissione;<br />
III. Nel caso che non si <strong>di</strong>sponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l’Ufficio, verificandosi<br />
l’esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche<br />
via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale;<br />
IV. La <strong>di</strong>sponibilità degli spazi <strong>di</strong> cui trattasi, viene a cessare anticipatamente se l’interessato non<br />
comunica l’invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi;<br />
V.Per quanto concerne la manutenzione dell’affissione durante l’intero periodo per il quale sono<br />
stati pagati i <strong>di</strong>ritti relativi, il <strong>Comune</strong>, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non<br />
assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già<br />
affissi;<br />
ART. 35<br />
AFFISSIONI SU RECINZIONI<br />
I. Nelle more del raggiungimento del numero <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> cui all’art.24 del presente<br />
<strong>regolamento</strong>, gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari<br />
<strong>di</strong> ogni genere comprese le recinzioni dei cantieri, per la parte confinante con spazi pubblici o<br />
su questi collocata sono in uso esclusivo al servizio delle pubbliche affissioni e, ai fini<br />
dell’applicazione dell’imposta e del pagamento del <strong>di</strong>ritto, sono considerati iscritti alla<br />
categoria in cui è stata classificata la località;<br />
II.Gli spazi previsti dal precedente comma, che il <strong>Comune</strong> si riserva <strong>di</strong> utilizzare anche per il<br />
tramite del concessionario, non sono computabili nella superficie affissiva obbligatoria;<br />
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III. Restano vigenti sugli spazi <strong>di</strong> cui al comma 1 gli obblighi e i <strong>di</strong>vieti generali <strong>di</strong> cui al presente<br />
capo e al Capo successivo;<br />
TITOLO V<br />
CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO<br />
ART. 36<br />
OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI DIVERSE<br />
I. È vietata l’affissione dei manifesti in luoghi o su impianti <strong>di</strong>versi da quelli all’uopo destinati;<br />
II.I poster o le affissioni con superficie <strong>di</strong> 18 m.q. non potranno recare una pluralità <strong>di</strong> messaggi<br />
<strong>pubblicita</strong>ri ancorché sia utilizzato uno o più manifesti. È consentita, invece, la ripetizione <strong>di</strong><br />
un unico messaggio anche con più manifesti atti a ricoprire l’intera superficie <strong>di</strong>sponibile;<br />
III. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti o volantini, <strong>di</strong> qualsiasi<br />
<strong>di</strong>mensione, affissi <strong>di</strong>rettamente a muro;<br />
IV. Le insegne d’esercizio costituite da quei mezzi o sistemi collegati all’attività o all’esercizio<br />
economico, potranno essere collocate nelle aree <strong>di</strong> pertinenza delle attività. Qualora ciò non<br />
sia ugualmente sufficiente a permettere <strong>di</strong> rendere in<strong>di</strong>viduabile la sede dell’attività stessa,<br />
detti mezzi <strong>pubblicita</strong>ri potranno essere collocati anche in un’area privata, limitrofa a quella<br />
ove si svolge l’attività pubblicizzata, data in uso per tale scopo;<br />
ART. 37<br />
MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO<br />
I. Sono considerate abusive le varie forme <strong>di</strong> pubblicità esposte senza la prescritta<br />
autorizzazione preventiva, ovvero risultante non conforme alle con<strong>di</strong>zioni stabilite dalla stessa<br />
autorizzazione sia per forma, contenuto, <strong>di</strong>mensioni, ubicazione, nonchè le affissioni eseguite<br />
fuori degli spazi a ciò destinati ed approvati dal <strong>Comune</strong>;<br />
II.Similmente si considera abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in<br />
opera;<br />
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III. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali sono state omesse le<br />
prescritte <strong>di</strong>chiarazioni ed i dovuti pagamenti;<br />
ART. 38<br />
SANZIONI TRIBUTARIE<br />
I. Per l'omessa presentazione della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui all'art.13, ovvero in mancanza<br />
dell’autorizzazione <strong>di</strong> cui all’art. , si applica la sanzione amministrativa pari al duecento per<br />
cento dell'imposta o del <strong>di</strong>ritto dovuti, con un minimo <strong>di</strong> euro 51,00;<br />
II.Per la <strong>di</strong>chiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della<br />
maggiore imposta o <strong>di</strong>ritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti<br />
sulla determinazione <strong>di</strong> questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00;<br />
III. Le sanzioni in<strong>di</strong>cate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere<br />
alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta<br />
o del <strong>di</strong>ritto, se dovuti, e della sanzione;<br />
IV. Per l'omesso o tar<strong>di</strong>vo pagamento dell'imposta o delle singole rate <strong>di</strong> essa o del <strong>di</strong>ritto, è dovuta<br />
una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del <strong>di</strong>ritto il cui pagamento è stato omesso o<br />
ritardato;<br />
ART. 39<br />
SANZIONI AMMINISTRATIVE<br />
I. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e<br />
regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni <strong>di</strong> dette <strong>di</strong>sposizioni<br />
conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute<br />
nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, come dettagliate nei<br />
commi successivi e, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla <strong>di</strong>sciplina generale<br />
delle relative sanzioni tributarie <strong>di</strong> cui al precedente articolo 38, salvo quanto previsto nei<br />
successivi commi;<br />
II.Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente<br />
<strong>regolamento</strong> nonché <strong>di</strong> quelle contenute nei provve<strong>di</strong>menti relativi all'installazione degli<br />
impianti, si applica la sanzione amministrativa da euro 206,00 ad euro 1549,00, comminata dal<br />
<strong>di</strong>rigente dell’Area Tributi, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni<br />
dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune<br />
<strong>di</strong>spone altresì la rimozione degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri abusivi facendone menzione nel<br />
suddetto verbale; in caso <strong>di</strong> inottemperanza all'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> rimozione entro il termine stabilito, il<br />
comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute;<br />
III. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, in<strong>di</strong>pendentemente dalla procedura<br />
<strong>di</strong> rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni <strong>di</strong> cui al comma 2, la imme<strong>di</strong>ata<br />
copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata <strong>di</strong> efficacia <strong>pubblicita</strong>ria, ovvero la<br />
rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica <strong>di</strong> apposito avviso secondo le<br />
modalità previste dall'art. 10;<br />
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IV. I mezzi <strong>pubblicita</strong>ri esposti abusivamente possono, con or<strong>di</strong>nanza del sindaco, essere<br />
sequestrati a garanzia del pagamento delle spese <strong>di</strong> rimozione e <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a, nonché<br />
dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima or<strong>di</strong>nanza<br />
deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione<br />
del materiale sequestrato previo versamento <strong>di</strong> una congrua cauzione stabilita nella or<strong>di</strong>nanza<br />
stessa;<br />
V.Secondo quanto previsto dall’art.1, comma 157, della l 296\2006, gli oneri per la rimozione dei<br />
manifesti affissi in violazione delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei<br />
quali gli stessi sono stati affissi;<br />
TITOLO VI<br />
NORME FINALE<br />
ART. 40<br />
NORME GENERALI E TRANSITORIE<br />
I. Tutto quanto non <strong>di</strong>sciplinato dal presente Regolamento si intende regolamentato dal capo I del<br />
D.Lgs. 507/93 nonché dallo Statuto del Contribuente ex L. 212/2000;<br />
II.Per il raggiungimento del numero <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> cui all’art. 24, nelle more dell’adozione del<br />
Piano generale degli Impianti, il Settore tributi provvede entro novanta giorni<br />
dall’approvazione del presente <strong>regolamento</strong> alla quantificazione degli impianti necessari e alla<br />
pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> posizionamento, <strong>di</strong> concerto con l’ufficio tecnico e previo nulla<br />
osta del comando <strong>di</strong> polizia municipale;<br />
III. All’approvazione del piano <strong>di</strong> posizionamento il settore tributi provvede all’effettivo<br />
posizionamento degli impianti assicurando almeno 20 nuovi impianti ogni anno, fino al<br />
raggiungimento e al mantenimento del numero in<strong>di</strong>viduato ai sensi dell’art. 24 del presente<br />
<strong>regolamento</strong>;<br />
ART. 41<br />
ENTRATA IN VIGORE<br />
I.Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008;<br />
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