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regolamento comunale pubblicita - Comune di Ardea

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COMUNE DI ARDEA<br />

(Provincia <strong>di</strong> Roma)<br />

REGOLAMENTO<br />

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA<br />

SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE<br />

PUBBLICHE AFFISSIONI E PROCEDURE PER<br />

L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI<br />

PUBBLICITARI<br />

(Delibera <strong>di</strong> C.C. n.37 del 21\3\2008)<br />

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SOMMARIO<br />

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Art. 1 Oggetto ed ambito <strong>di</strong> applicazione;<br />

Art. 2 Gestione del servizio;<br />

Art. 3 Tipologia e quantità <strong>di</strong> impianti <strong>pubblicita</strong>ri;<br />

Art. 4 Criteri generali per la realizzazione del Piano Generale degli Impianti<br />

Pubblicitari e delle Insegne d’Esercizio;<br />

Art. 5 Classificazione del <strong>Comune</strong>;<br />

Art. 6 Tariffe;<br />

Art. 7 Nozione <strong>di</strong> centro abitato;<br />

TITOLO II PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI<br />

IMPIANTI PUBLICITARI<br />

Art. 8 Autorizzazioni e competenza amministrativa;<br />

Art. 9 Uso dell’autorizzazione;<br />

Art. 10 Obblighi del titolare dell’autorizzazione;<br />

Art. 11 Rinnovo dell’autorizzazione;<br />

Art. 12 Revoca dell’autorizzazione;<br />

Art. 13 Norme <strong>di</strong> rinvio e rimozione degli impianti abusivi;<br />

TITOLO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’<br />

Art. 14 Oggetto dell’imposta;<br />

Art. 15 Soggetti passivi e termini <strong>di</strong> pagamento;<br />

Art. 16 Modalità <strong>di</strong> applicazione dell’imposta;<br />

Art. 17 Dichiarazione <strong>di</strong> imposta;<br />

Art. 18 Applicazione dell’imposta;<br />

Art. 19 Riduzioni ed esenzioni;<br />

Art. 20 Rettifica e accertamento d'ufficio;<br />

Art. 21 Riscossione coattiva;<br />

Art. 22 Rimborsi;<br />

TITOLO IV PUBBLICHE AFFISSIONI<br />

Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni;<br />

Art. 24 Tipologia e quantità degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri;<br />

Art. 25 Spostamento degli impianti;<br />

Art. 26 Diritto sulle pubbliche affissioni;<br />

Art. 27 Pagamento del <strong>di</strong>ritto;<br />

Art. 28 Misura del <strong>di</strong>ritto;<br />

Art. 29 Riduzioni del <strong>di</strong>ritto;<br />

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Art. 30 Esenzione dal <strong>di</strong>ritto;<br />

Art. 31 Modalità per le pubbliche affissioni;<br />

Art. 32 Affissioni <strong>di</strong> urgenza, festive e notturne;<br />

Art. 33 Timbratura dei manifesti;<br />

Art. 34 Mantenimento dell’efficacia delle affissioni;<br />

Art. 35 Affissioni su recinzioni;<br />

TITOLO V CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO<br />

Art. 36 Obblighi, <strong>di</strong>vieti e <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>verse;<br />

Art. 37 Materiale <strong>pubblicita</strong>rio abusivo;<br />

Art. 38 Sanzioni tributarie;<br />

Art. 39 Sanzioni amministrative<br />

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI - SANZIONI<br />

Art. 40 Norme generali e transitorie<br />

Art. 41 Entrata in vigore<br />

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TITOLO I<br />

DISPOSIZIONI GENERALI<br />

ART. 1<br />

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE<br />

I. Il presente <strong>regolamento</strong> <strong>di</strong>sciplina le attività <strong>di</strong> rilascio delle autorizzazioni e <strong>di</strong> contrasto<br />

all’abusivismo delle installazioni <strong>pubblicita</strong>rie, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30/04/92,<br />

n° 285, (co<strong>di</strong>ce della strada), dal D.P.R. 16/12/92 n° 495 (<strong>regolamento</strong> d’esecuzione del<br />

co<strong>di</strong>ce della strada), nonchè del D.Lgs del 15//11/1993 n° 507 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed<br />

integrazioni;<br />

II.Disciplina inoltre l’applicazione dell’imposta <strong>comunale</strong> sulla pubblicità e dei <strong>di</strong>ritti sulle<br />

pubbliche affissioni;<br />

III. Detta altresì i criteri, i limiti ed i <strong>di</strong>vieti cui fare riferimento nella stesura del piano generale<br />

degli impianti e delle insegne d’esercizio, per la fissazione delle norme <strong>di</strong> riferimento<br />

relativamente alle <strong>di</strong>mensioni, caratteristiche ed ubicazione dei mezzi <strong>pubblicita</strong>ri e degli<br />

impianti <strong>di</strong> pubblicità e propaganda, collocati lungo le strade o in vista d’esse, su aree<br />

pubbliche o d’uso pubblico;<br />

IV. Il presente <strong>regolamento</strong> si applica in tutto il territorio <strong>comunale</strong>;<br />

ART. 2<br />

GESTIONE DEL SERVIZIO<br />

I. Il <strong>Comune</strong> gestisce il servizio <strong>di</strong> accertamento, riscossione e liquidazione dell’imposta sulla<br />

pubblicità ed il servizio delle pubbliche affissioni in forma <strong>di</strong>retta;<br />

ART. 3<br />

TIPOLOGIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI<br />

I. Si definisce “insegna d’esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata<br />

eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali <strong>di</strong><br />

qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie<br />

alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce in<strong>di</strong>retta. Sono equiparate ad<br />

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insegne le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferisce, realizzate con<br />

tecniche pittoriche <strong>di</strong>rettamente sul muro. Per “pertinenze” si intendono gli spazi e le aree<br />

limitrofe alla sede dell’attività, posti a servizio, anche non esclusivo, <strong>di</strong> essa;<br />

II. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia <strong>di</strong><br />

orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e<br />

bi<strong>di</strong>mensionale, supportata da un’idonea struttura <strong>di</strong> sostegno, finalizzata alla<br />

pubblicizzazione <strong>di</strong>rezionale della sede <strong>di</strong> un’attività ed installata in modo da facilitare il<br />

reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce<br />

in<strong>di</strong>retta;<br />

III. Si definisce “cartello” il manufatto bi<strong>di</strong>mensionale, supportato da struttura <strong>di</strong> sostegno,<br />

utilizzabile in entrambe le facciate, finalizzate alla <strong>di</strong>ffusione dei messaggi sia <strong>di</strong>rettamente,<br />

sia tramite sovrapposizione <strong>di</strong> altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso<br />

sia per luce propria che per luce in<strong>di</strong>retta;<br />

IV. Si definisce “manifesto” l’elemento <strong>pubblicita</strong>rio privo <strong>di</strong> rigidezza, prevalentemente<br />

realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti,<br />

comunque <strong>di</strong>versi dai cartelli e dagli altri mezzi <strong>pubblicita</strong>ri. E’ collocabile, esclusivamente,<br />

negli spazi pubblici a ciò preor<strong>di</strong>nati;<br />

V.Si definisce “striscione, locan<strong>di</strong>na, stendardo” l’elemento bi<strong>di</strong>mensionale, realizzato in<br />

materiale <strong>di</strong> qualsiasi natura, privo <strong>di</strong> rigidezza, mancante <strong>di</strong> una superficie <strong>di</strong> appoggio o<br />

comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione <strong>pubblicita</strong>ria <strong>di</strong> manifestazioni<br />

o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce in<strong>di</strong>retta. L’esposizione <strong>di</strong> tali mezzi<br />

<strong>pubblicita</strong>ri è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si<br />

riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso;<br />

VI. Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con<br />

pellicole adesive, <strong>di</strong> scritte con caratteri alfanumerici, <strong>di</strong> simboli e marchi, finalizzati alla<br />

<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> messaggi <strong>pubblicita</strong>ri o propagan<strong>di</strong>stici. L’esposizione <strong>di</strong> tali mezzi <strong>pubblicita</strong>ri<br />

è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce,<br />

oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso;<br />

VII.Si definisce “impianto <strong>pubblicita</strong>rio <strong>di</strong> servizio” qualunque manufatto avente quale scopo<br />

primario un servizio <strong>di</strong> pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate<br />

autobus, pensiline, cestini, panchine), recante uno spazio <strong>pubblicita</strong>rio, che può anche essere<br />

luminoso sia per luce <strong>di</strong>retta che per luce in<strong>di</strong>retta;<br />

VIII.Si definisce “impianto <strong>di</strong> pubblicità e propaganda” qualunque altro manufatto, finalizzato<br />

alla pubblicità o propaganda, <strong>di</strong>verso da quelli in<strong>di</strong>viduati nei precedenti commi. Rientra nella<br />

presente categoria il manufatto tri<strong>di</strong>mensionale autoportante (totem), con una o più facce,<br />

finalizzato alla <strong>di</strong>ffusione dei messaggi sia <strong>di</strong>rettamente, sia tramite sovrapposizione <strong>di</strong> altri<br />

elementi, quali manifesti, adesivi, locan<strong>di</strong>ne, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che<br />

per luce in<strong>di</strong>retta;<br />

IX. Si definiscono “mezzi <strong>pubblicita</strong>ri cumulativi” quelli utili a segnalare un’area omogenea,<br />

progettati in modo unitario nel quadro <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> sviluppo commerciale o <strong>di</strong> qualsivoglia<br />

iniziativa <strong>di</strong> valorizzazione ambientale;<br />

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X.Si definisce “tabellone rotativo a messaggio variabile” l’elemento mono o bifacciale<br />

assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali o formali idoneo all’esposizione <strong>di</strong><br />

messaggi <strong>pubblicita</strong>ri variabili, eventualmente luminoso o illuminato;<br />

ART. 4<br />

CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE<br />

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE INSEGNE D’ESERCIZIO<br />

I. I criteri cui si dovrà fare riferimento per la stesura <strong>di</strong> un piano generale degli impianti e <strong>di</strong> un<br />

piano delle insegne d’esercizio, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i<br />

seguenti:<br />

a. Il piano dovrà <strong>di</strong>sciplinare la tipologia degli impianti e le loro caratteristiche,<br />

la <strong>di</strong>stribuzione degli impianti sul territorio <strong>comunale</strong> con riguardo alle esigenze <strong>di</strong><br />

carattere sociale, contesto urbanistico, concentrazione demografica, alla tutela<br />

ambientale e paesaggistica e <strong>di</strong> carattere storico - artistico, alla sicurezza della<br />

circolazione stradale e del traffico;<br />

b. Il piano dovrà tener conto delle effettive esigenze <strong>di</strong> carattere espositivo,<br />

deducibili dalle richieste che pervengono agli uffici competenti, nonchè delle<br />

concrete possibilità/esigenze <strong>di</strong> sviluppo che tendono a sod<strong>di</strong>sfare le richieste <strong>di</strong><br />

carattere commerciale e socio – culturale;<br />

c. Fermo restando l’esigenza <strong>di</strong> tutela della sicurezza della circolazione stradale<br />

nella redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del Piano Generale<br />

delle Insegne d’Esercizio ci si potrà avvalere della facoltà prevista dal comma 6<br />

dell’art. 23 del Co<strong>di</strong>ce della Strada, <strong>di</strong> derogare alle <strong>di</strong>stanze minime previste dalla<br />

stessa normativa per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi <strong>pubblicita</strong>ri;<br />

d. Per meglio conseguire le finalità <strong>di</strong> tutela dell’attuale contesto socio –<br />

urbanistico l’attuazione del Piano Generale degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri e del Piano<br />

Generale delle Insegne d’Esercizio può essere <strong>di</strong>sciplinata anche con appositi piani<br />

particolareggiati che, per zone omogenee del territorio <strong>comunale</strong>, definiscano<br />

modalità e tipologia degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri che possono essere installati;<br />

e. Il piano potrà essere opportunamente preceduto da un censimento delle<br />

insegne esistenti che consenta una rappresentazione reale del fenomeno <strong>pubblicita</strong>rio<br />

sul territorio al fine <strong>di</strong> meglio in<strong>di</strong>rizzare il <strong>Comune</strong> nell’opera <strong>di</strong> razionalizzazione<br />

prevista dal piano;<br />

f. Il Piano Generale degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri ed il Piano Generale delle<br />

Insegne d’Esercizio ed ogni altro piano particolareggiato sono approvati dalla Giunta<br />

Comunale e comunicati al Consiglio nella prima seduta utile dopo la loro<br />

approvazione;<br />

ART. 5<br />

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE<br />

I. Nel territorio <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong>, secondo i dati statistici ufficiali del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong>, si<br />

applicano, per la determinazione dell’imposta e dei <strong>di</strong>ritti, le tariffe stabilite dal Decreto<br />

Legislativo n. 507 del 15 Novembre 1993, per i Comuni classificati in Classe III.<br />

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L’assegnazione ad una classe <strong>di</strong>versa avverrà automaticamente con determina <strong>di</strong>rigenziale<br />

qualora il numero <strong>di</strong> abitanti o l’evoluzione normativa ne comportino l’adeguamento;<br />

ART. 6<br />

TARIFFE<br />

I. Le tariffe base per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per i Diritti sulle Pubbliche<br />

affissioni sono quelle stabilite per la classe dei comuni <strong>di</strong> appartenenza e sono formalmente<br />

approvate con deliberazione <strong>di</strong> Giunta entro il 31 <strong>di</strong>cembre dell’anno precedente, ovvero entro<br />

il <strong>di</strong>verso termine <strong>di</strong> approvazione del Bilancio <strong>di</strong> esercizio previsto dalla legge;<br />

II.In caso <strong>di</strong> mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate <strong>di</strong> anno in anno, così<br />

come previsto dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs 507/93, mo<strong>di</strong>ficato dall’art. 10, comma 1,<br />

lettera a) della Legge n. 448 del 28/12/2001;<br />

ART. 7<br />

NOZIONE DI CENTRO ABITATO<br />

I. Si definisce centro abitato, la parte <strong>di</strong> territorio inclusa in un periodo continuo, che comprende<br />

tutte le aree e<strong>di</strong>ficate con continuità ed i lotti interclusi, in<strong>di</strong>viduato cartograficamente ai sensi<br />

dell’ Art. 4 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni;<br />

TITOLO II<br />

PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI<br />

PUBLICITARI<br />

ART. 8<br />

AUTORIZZAZIONI E COMPETENZA AMMINISTRATIVA<br />

I. L’autorizzazione al posizionamento, ovvero alla mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> cartelli, delle insegne d’esercizio<br />

e degli altri mezzi <strong>pubblicita</strong>ri ubicati in maniera permanente lungo le strade o in vista <strong>di</strong> esse,<br />

richiesta sia fuori che all’interno dei centri abitati, è rilasciata con le modalità in<strong>di</strong>cate<br />

dall’articolo 53 del D.P.R. 495/1992, previo pagamento <strong>di</strong> un corrispettivo definito<br />

annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 7 del suddetto articolo. La suddetta<br />

autorizzazione ha vali<strong>di</strong>tà triennale ed è rinnovabile;<br />

II.La domanda <strong>di</strong> autorizzazione deve essere presentata al Settore Tributi del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong> e<br />

deve contenere:<br />

le generalità complete del richiedente, della sua residenza, del co<strong>di</strong>ce fiscale se<br />

persona fisica; del legale rappresentante, della ragione sociale, della sede legale, del co<strong>di</strong>ce<br />

fiscale della <strong>di</strong>tta o persona giuri<strong>di</strong>ca, dell’in<strong>di</strong>rizzo del legale rappresentante;<br />

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la durata della pubblicità, le <strong>di</strong>mensioni, l’esatta ubicazione degli impianti<br />

<strong>pubblicita</strong>ri ed i mezzi <strong>pubblicita</strong>ri che si intendono installare;<br />

la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante;<br />

III. L’originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere<br />

corredata <strong>di</strong> due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell’Ufficio Tecnico<br />

Comunale e del Comando della Polizia Municipale;<br />

IV. La domanda deve essere inoltrata anche se l’installazione è esente dal pagamento del canone e<br />

deve essere corredata <strong>di</strong> tutti gli elaborati tecnici in<strong>di</strong>cati nel <strong>regolamento</strong> e<strong>di</strong>lizio vigente;<br />

V.La domanda, inoltre, deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla<br />

competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l’installazione è fatta su strade<br />

statali, regionali o provinciali, che attraversano il territorio; sia quando l’installazione è fatta<br />

su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti;<br />

VI. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i <strong>di</strong>segni illustrativi in<strong>di</strong>canti:<br />

il tipo <strong>di</strong> mezzo <strong>di</strong> effettuazione della pubblicità;<br />

i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell’eventuale struttura <strong>di</strong><br />

sostegno;<br />

le eventuali norme legislative e regolamentari che <strong>di</strong>sciplinano la realizzazione dei<br />

manufatti, ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del Regolamento <strong>di</strong> esecuzione del Nuovo<br />

co<strong>di</strong>ce della strada approvato con D.P.R. 16 <strong>di</strong>cembre 1992 n. 495;<br />

VII.Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se il Comando della Polizia municipale ed il<br />

Dirigente dell’Ufficio Tecnico <strong>comunale</strong> hanno espresso parere favorevole;<br />

VIII.Nel caso in cui sia autorizzata l’installazione dei mezzi <strong>pubblicita</strong>ri su spazi ed aree pubbliche,<br />

il rilascio dell’autorizzazione vale anche come concessione;<br />

IX. L’autorizzazione sarà concessa o negata entro 30 giorni, prolungati a 45 in caso necessitino<br />

unicamente pareri della Commissione E<strong>di</strong>lizia Integrata Comunale o <strong>di</strong> altri uffici comunali,<br />

dall’arrivo delle domande all’ufficio competente, che ha il compito <strong>di</strong> esaminarle secondo uno<br />

stretto or<strong>di</strong>ne cronologico <strong>di</strong> protocollazione. I termini perentori <strong>di</strong> cui sopra sono sospesi sino<br />

allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della <strong>di</strong>versa soluzione o della<br />

documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio <strong>comunale</strong>, entro il<br />

termine <strong>di</strong> cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni <strong>di</strong>verse ovvero a<br />

produrre documentazione ulteriore o integrativa. I termini sono altresì sospesi qualora si renda<br />

necessario acquisire il parere <strong>di</strong> uffici esterni all’Amministrazione Comunale; in tal caso<br />

l’autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento <strong>di</strong> detti pareri;<br />

X.Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno<br />

archiviate;<br />

XI. Per motivate sopravvenute ragioni <strong>di</strong> pubblico interesse, fra le quali è annoverato in<br />

particolare l’adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate<br />

in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo <strong>di</strong> ripristino della situazione<br />

antecedente;<br />

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Art. 9<br />

USO DELL’AUTORIZZAZIONE<br />

I. Salvo i casi <strong>di</strong> cui è <strong>di</strong>versamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione,<br />

l’autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi;<br />

II.L’autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni<br />

autorizzate;<br />

III. Allo scadere dell’autorizzazione, o in caso <strong>di</strong> revoca anticipata, il proprietario dei mezzi<br />

<strong>pubblicita</strong>ri deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi;<br />

ART. 10<br />

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE<br />

I. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo <strong>di</strong> rispettare tutte le <strong>di</strong>sposizioni contenute nel<br />

relativo provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio concernenti le modalità <strong>di</strong> installazione e <strong>di</strong> utilizzo dei<br />

mezzi <strong>pubblicita</strong>ri;<br />

II.E’ fatto, altresì, obbligo al titolare dell’autorizzazione <strong>di</strong>:<br />

applicare su ogni mezzo una targhetta recate l’in<strong>di</strong>cazione del titolare<br />

dell’autorizzazione e gli estremi del provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio;<br />

verificare perio<strong>di</strong>camente il buono stato <strong>di</strong> conservazione dei mezzi <strong>pubblicita</strong>ri<br />

installati e delle relative strutture <strong>di</strong> sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma <strong>di</strong><br />

deca<strong>di</strong>mento dell’aspetto estetico che possa influire negativamente sull’arredo urbano;<br />

approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del<br />

mezzo;<br />

ripristinare l’assetto dell’area a proprie spese nel caso in cui dall’installazione siano<br />

derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, o anche nel caso in cui siano<br />

venute meno le con<strong>di</strong>zioni previste nel provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio;<br />

provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell’autorizzazione,<br />

nonché in caso <strong>di</strong> revoca della stessa, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone e<br />

delle imposte dovute;<br />

III. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a custo<strong>di</strong>re gli atti e i documenti comprovanti la<br />

legittimità dell’installazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In<br />

caso <strong>di</strong> smarrimento, <strong>di</strong>struzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l’interessato deve<br />

darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione all’amministrazione che provvederà, <strong>di</strong>etro corresponsione<br />

delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato;<br />

ART. 11<br />

RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE<br />

I. Almeno 30 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, l’interessato può richiedere il<br />

rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente <strong>regolamento</strong> per il<br />

rilascio;<br />

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ART. 12<br />

REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE<br />

I. L’autorizzazione può essere revocata per motivi <strong>di</strong> pubblico interesse;<br />

II.L’autorizzazione deve essere revocata quando l’interessato ha violato norme stabilite dal<br />

presente <strong>regolamento</strong> o le prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo oppure, essendo in<br />

ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro<br />

30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata <strong>di</strong> messa in stato <strong>di</strong> mora;<br />

III. La revoca dell’autorizzazione per motivi d’interesse pubblico dà <strong>di</strong>ritto alla restituzione del<br />

canone pagato in anticipo;<br />

IV. La revoca dell’autorizzazione per colpa del concessionario fa sorgere il <strong>di</strong>ritto del <strong>Comune</strong> a<br />

trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo <strong>di</strong> penale.<br />

ART. 13<br />

NORME DI RINVIO E RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ABUSIVI<br />

I. Per quanto non esplicitamente in<strong>di</strong>cato nel presente Regolamento Comunale, valgono le<br />

norme previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo co<strong>di</strong>ce della strada” e dal D.P.R. 16<br />

<strong>di</strong>cembre 1992 n. 495 “Regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> attuazione del nuovo co<strong>di</strong>ce della<br />

strada”;<br />

II.In particolare, con riferimento agli obblighi del titolare dell’autorizzazione, si rimanda a<br />

quanto già <strong>di</strong>sposto in materia dagli articoli 54 e 55 del D.P.R. 16 <strong>di</strong>cembre 1992 n. 495 e,<br />

con riferimento alle procedure <strong>di</strong> rimozione degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri abusivi, a quanto<br />

<strong>di</strong>sposto dall’articolo 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e al capo VI del presente<br />

<strong>regolamento</strong>;<br />

III. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino mo<strong>di</strong>fiche dell’impianto <strong>pubblicita</strong>rio, è<br />

soggetto a comunicazione contenente l’autocertificazione circa l’assenza <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche;<br />

TITOLO III<br />

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’<br />

ART. 14<br />

OGGETTO DELL’IMPOSTA<br />

I. L’imposta sulla pubblicità si applica alla <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> messaggi <strong>pubblicita</strong>ri, attraverso forme<br />

<strong>di</strong> comunicazione visive <strong>di</strong>verse da quelle assoggettate al <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni,<br />

effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ai fini <strong>di</strong><br />

promuovere la domanda <strong>di</strong> beni o servizi , ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del<br />

soggetto pubblicizzato;<br />

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II.Per luogo aperto al pubblico si intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche<br />

solo in dati momenti e con l’osservanza delle con<strong>di</strong>zioni e limitazioni imposte da chi esercita<br />

un <strong>di</strong>ritto sul luogo stesso;<br />

ART. 15<br />

SOGGETTI PASSIVI E TERMINI DI PAGAMENTO<br />

I. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, secondo l’Art. 6 del D.Lgs 507/93, tenuto al<br />

pagamento in via principale, è colui che <strong>di</strong>spone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale<br />

il messaggio <strong>pubblicita</strong>rio viene <strong>di</strong>ffuso;<br />

II.È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o<br />

fornisce i servizi oggetto della pubblicità;<br />

III. Per esercizio <strong>di</strong> attività economiche <strong>di</strong> cui all’art. 5, comma 2 del D.lgs. 15.11.1993 n° 507, si<br />

intende lo scambio <strong>di</strong> beni o la produzione <strong>di</strong> servizi, effettuati nell’esercizio <strong>di</strong> imprese o <strong>di</strong><br />

arti e professioni, nonchè ogni altra attività suscettibile <strong>di</strong> valutazione economica anche se<br />

esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo <strong>di</strong> lucro;<br />

IV. Il pagamento dell’imposta deve avvenire entro il 30 aprile dell’anno <strong>di</strong> riferimento. Nel caso<br />

in cui intervengano variazioni tariffarie o mo<strong>di</strong>ficazioni normative il termine <strong>di</strong> scadenza del<br />

pagamento può essere mo<strong>di</strong>ficato con deliberazione <strong>di</strong> Giunta Comunale;<br />

ART. 16<br />

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA<br />

I. L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è<br />

inscritto il mezzo <strong>pubblicita</strong>rio, in<strong>di</strong>pendentemente dal numero <strong>di</strong> messaggi in esso contenuti.<br />

E’ assoggettata all’imposta <strong>di</strong> cui all’art. 7 comma 5 del Decreto Legislativo n. 507/1993<br />

anche l’iscrizione <strong>pubblicita</strong>ria costituita da separate lettere applicate a notevole <strong>di</strong>stanziale<br />

une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;<br />

II.L’imposta <strong>comunale</strong> <strong>di</strong> pubblicità è dovuta anche se si utilizza il logo o l’acronimo<br />

identificante le attività produttive;<br />

III. Se la forma è tale da non poter essere contenuta in un’unica forma geometrica, per il calcolo<br />

della superficie si procede alla composizione <strong>di</strong> tale mezzo nelle varie figure geometriche<br />

regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici;<br />

IV. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali a<strong>di</strong>bita alla<br />

pubblicità si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo<br />

stesso messaggio <strong>pubblicita</strong>rio. Per tali mezzi <strong>pubblicita</strong>ri l’imposta è calcolata in base alla<br />

superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può<br />

essere inscritto il mezzo stesso;<br />

V.Costituiscono separati ed autonomi mezzi <strong>pubblicita</strong>ri, le insegne e frecce segnaletiche<br />

riguardanti <strong>di</strong>versi soggetti, collocate su un unico mezzo <strong>di</strong> supporto nonchè gli altri mezzi<br />

similari utilizzati per promuovere la domanda dei beni e servizi;<br />

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VI. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le<br />

frazioni <strong>di</strong> esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato;<br />

VII.Non si applica l’imposta per superfici inferiori a 300 cm quadrati;<br />

VIII.I festoni <strong>di</strong> ban<strong>di</strong>erine e simili nonchè i mezzi <strong>di</strong> identico contenuto, ovvero riferibili al<br />

medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del<br />

calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo <strong>pubblicita</strong>rio;<br />

IX. Per tutto quanto non regolamentato, si applicano le norme previste dal d.lgs 507\93 e succ.<br />

mod.ni;<br />

ART. 17<br />

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA<br />

I. Il soggetto passivo è tenuto, prima <strong>di</strong> iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita<br />

<strong>di</strong>chiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere in<strong>di</strong>cate le caratteristiche, la durata<br />

della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi <strong>pubblicita</strong>ri utilizzati. Il relativo modello <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>chiarazione deve essere pre<strong>di</strong>sposto dal comune e messo a <strong>di</strong>sposizione degli interessati;<br />

II.La <strong>di</strong>chiarazione deve essere presentata anche nei casi <strong>di</strong> variazione della pubblicità, che<br />

comportino la mo<strong>di</strong>ficazione della superficie esposta o del tipo <strong>di</strong> pubblicità effettuata, con<br />

conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune <strong>di</strong> procedere al conguaglio fra<br />

l'importo dovuto in seguito alla nuova <strong>di</strong>chiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;<br />

III. La <strong>di</strong>chiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si<br />

verifichino mo<strong>di</strong>ficazioni degli elementi <strong>di</strong>chiarati cui consegua un <strong>di</strong>verso ammontare<br />

dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta<br />

effettuato entro il 31 gennaio dell'anno <strong>di</strong> riferimento, sempre che non venga presentata<br />

denuncia <strong>di</strong> cessazione entro il medesimo termine;<br />

IV. Nel caso <strong>di</strong> insegne e <strong>di</strong> altro materiale <strong>pubblicita</strong>rio <strong>di</strong> cui all’art. 7 del presente <strong>regolamento</strong>,<br />

il rilascio dell’autorizzazione sostituisce la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> parte, comportandone l’automatico<br />

assoggettamento all’imposta.<br />

ART. 18<br />

APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA<br />

I. Per le fattispecie previste dall’art. 12 commi 1 e 3, artt. 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs.<br />

15/11/93, n. 507, l’imposta è dovuta per anno solare <strong>di</strong> riferimento cui corrisponde una<br />

autonoma obbligazione tributaria;<br />

II.Per le altre fattispecie imponibili, il periodo <strong>di</strong> imposta è quello specificato nelle relative<br />

<strong>di</strong>sposizioni;<br />

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III. La norma contenuta nel comma 3 dell’art. 7 del Decreto legislativo 507, non è applicabile<br />

quando i mezzi <strong>pubblicita</strong>ri siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in<br />

modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell’imposta;<br />

ART. 19<br />

RIDUZIONI ED ESENZIONI<br />

I.Non rientrano nel concetto <strong>di</strong> pubblicità i cartelli, che seppur esposti al pubblico, non<br />

presentano alcun contenuto o richiamo <strong>pubblicita</strong>rio <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto, ma si limitano a<br />

mere comunicazioni, ancorché contengano la in<strong>di</strong>cazione dell'impresa che effettua tali<br />

comunicazioni, quali gli avvisi <strong>di</strong> fermata degli autobus <strong>di</strong> linea, i cartelli telefonici,<br />

quelli <strong>di</strong> singoli privati per in<strong>di</strong>care <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> accesso o <strong>di</strong> circolazione ecc...<br />

Parimenti i depliant <strong>pubblicita</strong>ri scontano la imposta <strong>di</strong> pubblicità solo se esposti in<br />

luogo pubblico o aperto al pubblico; sono esenti pure i mezzi <strong>pubblicita</strong>ri la cui<br />

superficie sia inferiore a 300 cmq;<br />

II.Sono esenti dall'imposta:<br />

a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali a<strong>di</strong>biti alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni o<br />

alla prestazione <strong>di</strong> servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata,<br />

nonchè i mezzi <strong>pubblicita</strong>ri, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e<br />

sulle porte <strong>di</strong> ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in<br />

essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva <strong>di</strong><br />

mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;<br />

b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte <strong>di</strong> ingresso dei<br />

locali, o in mancanza nelle imme<strong>di</strong>ate a<strong>di</strong>acenze del punto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, relativi<br />

all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione<br />

dei servizi <strong>di</strong> pubblica utilità, che non superino la superficie <strong>di</strong> mezzo metro<br />

quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compraven<strong>di</strong>ta degli immobili<br />

sui quali sono affissi, <strong>di</strong> superficie non superiore ad un quarto <strong>di</strong> metro<br />

quadrato;<br />

c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o<br />

sulle recinzioni dei locali <strong>di</strong> pubblico spettacolo qualora si riferisca alle<br />

rappresentazioni in programmazione;<br />

d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni<br />

perio<strong>di</strong>che, se esposta sulle sole facciate esterne delle e<strong>di</strong>cole o nelle vetrine o<br />

sulle porte <strong>di</strong> ingresso dei negozi ove si effettua la ven<strong>di</strong>ta;<br />

e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi <strong>di</strong> trasporto<br />

pubblico <strong>di</strong> ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa <strong>di</strong> trasporto,<br />

nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario <strong>di</strong><br />

viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità <strong>di</strong><br />

effettuazione del servizio;<br />

f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei ad<br />

eccezione dei battelli<br />

g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli<br />

enti pubblici territoriali;<br />

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h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'in<strong>di</strong>viduazione delle se<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo <strong>di</strong><br />

lucro;<br />

i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> <strong>regolamento</strong> sempre che le <strong>di</strong>mensioni del mezzo<br />

usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro<br />

quadrato <strong>di</strong> superficie;<br />

j. le insegne <strong>di</strong> esercizio aventi superficie non superiore a 5 mq.<br />

k. le associazioni ONLUS sono esentate dal pagamento dell’imposta <strong>di</strong><br />

pubblicità relativamente alle manifestazioni da loro organizzate, salvo la presenza <strong>di</strong><br />

sponsor o pubblicità per conto terzi.<br />

ART. 20<br />

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D’UFFICIO<br />

I. Il <strong>Comune</strong>, entro cinque anni dalla data in cui la <strong>di</strong>chiarazione è stata o avrebbe dovuta essere<br />

presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a<br />

mezzo posta me<strong>di</strong>ante raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento, apposito avviso motivato.<br />

Nell'avviso devono essere in<strong>di</strong>cati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del<br />

mezzo <strong>pubblicita</strong>rio, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni<br />

dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine <strong>di</strong> sessanta giorni entro cui effettuare il relativo<br />

pagamento;<br />

II.Gli avvisi <strong>di</strong> accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la<br />

gestione dell'imposta, ovvero, nel caso <strong>di</strong> gestione in concessione, da un rappresentante del<br />

concessionario;<br />

ART. 21<br />

RISCOSSIONE COATTIVA<br />

I. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso <strong>di</strong> accertamento, il comune<br />

procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni;<br />

II.Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 la riscossione coattiva viene affidata<br />

ai concessionari della riscossione seguendo la procedura prevista dal DPR n. 602/1973;<br />

III. Con delibera <strong>di</strong> Giunta Comunale, a seguito <strong>di</strong> relazione del Dirigente dell’Area interessata,<br />

può essere <strong>di</strong>sposta una <strong>di</strong>versa procedura per il recupero coattivo delle somme non pagate,<br />

secondo quanto previsto dalla vigente normativa;<br />

ART. 22<br />

RIMBORSI<br />

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I.Entro il termine <strong>di</strong> cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il<br />

pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il <strong>di</strong>ritto al<br />

rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione <strong>di</strong> somme versate e non dovute<br />

me<strong>di</strong>ante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine <strong>di</strong> centottanta<br />

giorni;<br />

TITOLO IV<br />

PUBBLICHE AFFISSIONI<br />

ART. 23<br />

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI<br />

I. Il servizio delle pubbliche affissioni è <strong>di</strong>sciplinato dal Capo I del D.Lgs n. 507/1993, in modo<br />

da garantire l’affissione, a cura del <strong>Comune</strong>, in appositi impianti a ciò destinati, <strong>di</strong> manifesti <strong>di</strong><br />

qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o<br />

comunque privi <strong>di</strong> rilevanza economica;<br />

II.Il servizio provvede altresì all’affissione <strong>di</strong> messaggi <strong>di</strong>ffusi nell’esercizio <strong>di</strong> attività<br />

economiche;<br />

III. Il servizio delle pubbliche affissioni è reso obbligatorio, per il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong>, dall’ art. 18<br />

comma 2 del D.Lgs n. 507/1993;<br />

ART. 24<br />

TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI<br />

I. Gli impianti <strong>pubblicita</strong>ri destinate alla pubbliche affissioni sono costituiti da quadri <strong>di</strong> lamiera<br />

zincata, con cornici in ferro scatolato, nelle misure adatte per ogni posizione, con lo stemma<br />

del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong>;<br />

II.A norma dell’ Art. 18 comma 3, del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong> si impegna<br />

ad installare un numero sufficiente <strong>di</strong> impianti da a<strong>di</strong>bire al servizio delle pubbliche affissioni<br />

nella misura minima <strong>di</strong> mq. 18 per ogni 1.000 abitanti;<br />

III. Gli spazi sono riservati per almeno il 25% alle affissioni <strong>di</strong> carattere istituzionale, sociale o<br />

comunque prive <strong>di</strong> rilevanza economica, in base a quanto previsto dall’art. 3 del d.lgs. 507\93.<br />

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ART. 25<br />

SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI<br />

I. Il <strong>Comune</strong>, si riserva la facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri,<br />

cartelli, striscioni, stendar<strong>di</strong> ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si<br />

abbiano situazioni <strong>di</strong> forza maggiore o impreve<strong>di</strong>bili e <strong>di</strong>chiarate d’esigenze pubbliche;<br />

II.Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento <strong>di</strong> impianti, assumerà a<br />

proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a<br />

<strong>di</strong>mora nelle posizioni originarie o in quelle in<strong>di</strong>cate dagli uffici competenti;<br />

ART. 26<br />

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI<br />

I. Per l’effettuazioni delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da<br />

colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un <strong>di</strong>ritto, comprensivo dell’imposta<br />

sulla pubblicità a favore del <strong>Comune</strong> che provvede alla loro esecuzione, secondo le modalità<br />

previste dall’art. 19 del d.lgs. 507\93;<br />

ART. 27<br />

PAGAMENTO DEL DIRITTO<br />

I. Il pagamento del <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla<br />

richiesta del servizio, sul conto corrente postale n. 64562002, intestato al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong>,<br />

servizio tesoreria, in<strong>di</strong>cando chiaramente come causale: “Affissione manifesti dal<br />

giorno..................”;<br />

ART. 28<br />

MISURA DEL DIRITTO<br />

I. La misura del <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> cm. 70 X<br />

100 e cm. 100 X 140, è <strong>di</strong> € 1,86 per i primi 10 giorni e <strong>di</strong> € 0,37 per ogni periodo successivo<br />

<strong>di</strong> giorni 5 o frazione, tranne nuova <strong>di</strong>sposizione normativa o mo<strong>di</strong>fica tariffaria <strong>di</strong>sposta dalla<br />

Giunta Comuale;<br />

II.Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente<br />

articolo, è maggiorato del 50 per cento;<br />

III. Per i manifesti costituiti da otto fino a do<strong>di</strong>ci fogli il <strong>di</strong>ritto è maggiorato del 50 per cento; per<br />

quelli costituiti da più <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci fogli è maggiorato del 100 per cento;<br />

IV. Nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Ardea</strong>, avendo una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, qualora il<br />

committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui<br />

prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del <strong>di</strong>ritto;<br />

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V.Il pagamento del <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla<br />

richiesta del servizio;<br />

ART. 29<br />

RIDUZIONI DEL DIRITTO<br />

I. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:<br />

a. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici<br />

territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi<br />

dell’art. 25.<br />

b. Per i manifesti <strong>di</strong> comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non<br />

abbia scopo <strong>di</strong> lucro.<br />

c. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e <strong>di</strong> categoria, culturali,<br />

sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la<br />

partecipazione degli enti pubblici territoriali.<br />

d. Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli<br />

viaggianti e <strong>di</strong> beneficenza.<br />

e. Per gli annunci mortuari per i quali si richiede il servizio <strong>di</strong> affissione.<br />

ART. 30<br />

ESENZIONE DAL DIRITTO<br />

I. Sono esenti dal <strong>di</strong>ritto delle pubbliche affissioni :<br />

a. I manifesti riguardanti le attività istituzionali del <strong>Comune</strong> da esso svolte in<br />

via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio.<br />

b. I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste <strong>di</strong> leva, alla<br />

chiamata ed ai richiami alle armi.<br />

c. I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia <strong>di</strong> tributi.<br />

d. I manifesti delle autorità <strong>di</strong> polizia in materia <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

e. I manifesti relativi ad adempimenti <strong>di</strong> legge in materia <strong>di</strong> referendum,<br />

elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative.<br />

f. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.<br />

g. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente<br />

autorizzati.<br />

h. I manifesti <strong>di</strong> annunci mortuari non affissi <strong>di</strong>rettamente dal <strong>Comune</strong>.<br />

ART. 31<br />

MODALITA’ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI<br />

I. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita<br />

commissione scritta al <strong>Comune</strong>. La richiesta <strong>di</strong> affissione può essere inoltrata al servizio<br />

anche tramite fax o posta elettronica;<br />

II.Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> precedenza risultante dal<br />

ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico,<br />

timbrato dal <strong>Comune</strong>;<br />

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III. In detto registro dovranno essere annotate in or<strong>di</strong>ne cronologico tutte le commissioni<br />

affissionistiche pervenute, a pena <strong>di</strong> nullità, con l’esatta in<strong>di</strong>cazione del committente e del<br />

soggetto coobbligato, del titolo preciso che comparirà sul manifesto, della quantità, del tipo e<br />

della natura dell’affissione, nonchè l’entità della somma riscossa e gli estremi della relativa<br />

quietanza, oltrechè la data <strong>di</strong> effettiva uscita dei manifesti;<br />

IV. Eventuali mo<strong>di</strong>fiche alla commissione dovranno pervenire al Servizio Affissioni almeno 5<br />

giorni prima della data <strong>di</strong> inizio dell’affissione e saranno comunque subor<strong>di</strong>nate alle esigenze<br />

del servizio;<br />

V.In detto registro dovranno essere altresì annotate le eventuali comunicazioni <strong>di</strong> cui ai commi<br />

VIII, IX, XI e XII del presente articolo;<br />

VI. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> precedenza risultante dal<br />

ricevimento della commissione, annotata nel registro cronologico;<br />

VII.La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso<br />

giorno, su richiesta del committente, il <strong>Comune</strong> deve mettere a sua <strong>di</strong>sposizione l’elenco delle<br />

posizioni utilizzate con l’in<strong>di</strong>cazione dei quantitativi affissi;<br />

VIII.Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse con<strong>di</strong>zioni atmosferiche si<br />

considera caso <strong>di</strong> forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a <strong>di</strong>eci giorni<br />

dalla data richiesta, il <strong>Comune</strong> deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al<br />

committente;<br />

IX. La mancanza <strong>di</strong> spazi <strong>di</strong>sponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro<br />

<strong>di</strong>eci giorni dalla richiesta <strong>di</strong> affissione;<br />

X.Nei casi <strong>di</strong> cui ai commi VII e VIII il committente può annullare la commissione senza alcun<br />

onere a suo carico ed il <strong>Comune</strong> è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni;<br />

XI. Il committente ha facoltà <strong>di</strong> annullare la richiesta <strong>di</strong> affissione prima che venga eseguita, con<br />

l’obbligo <strong>di</strong> corrispondere in ogni caso la metà del <strong>di</strong>ritto dovuto;<br />

XII.Il <strong>Comune</strong> ha l’obbligo <strong>di</strong> sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati<br />

e, qualora non <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva<br />

comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua <strong>di</strong>sposizione i relativi spazi;<br />

XIII.Detta <strong>di</strong>sponibilità viene a cessare se l’interessato non notifica l’invio dei manifesti richiesti,<br />

nei due giorni successivi alla richiesta;<br />

XIV. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od<br />

entro i due giorni successivi, se trattasi <strong>di</strong> affissioni <strong>di</strong> contenuto commerciale, ovvero per le<br />

ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del <strong>di</strong>eci per cento<br />

del <strong>di</strong>ritto, con un minimo <strong>di</strong> € 25,82 per ciascuna commissione;<br />

XV.Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica<br />

consultazione le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni,<br />

con l’in<strong>di</strong>cazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico<br />

delle commissioni;<br />

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XVI. Il <strong>Comune</strong>, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà <strong>di</strong> utilizzare<br />

per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti <strong>di</strong> ogni genere a qualsiasi uso<br />

destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su<br />

suolo privato gravato da servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio;<br />

XVII. Tutti i manifesti affissi per il pubblico servizio dovranno essere preventivamente<br />

contrassegnati in ogni copia a cura del Servizio Comunale Affissioni con un timbro riportante,<br />

oltre l’in<strong>di</strong>cazione dello stesso ufficio, anche la data <strong>di</strong> scadenza dell’affissione;<br />

XVIII.Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il <strong>di</strong>ritto sulle pubbliche affissioni il<br />

<strong>Comune</strong>, oltre a quanto stabilito nel presente <strong>regolamento</strong>, non assume alcuna responsabilità<br />

per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi;<br />

XIX. Relativamente alla <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> affissioni riguardanti gli “spettacoli viaggianti”, il <strong>Comune</strong><br />

<strong>di</strong>spone a carico degli interessati la prestazione <strong>di</strong> una cauzione <strong>di</strong> € 1.032,91 a garanzia <strong>di</strong><br />

eventuali violazioni del presente <strong>regolamento</strong>, da versarsi anticipatamente nelle casse del<br />

servizio <strong>comunale</strong> affissioni, che ne rilascerà ricevuta, e sarà restituita al termine<br />

dell’esposizione, se risultata regolare e conforme;<br />

XX.In <strong>di</strong>fetto, il Servizio Comunale Affissioni avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalersi per la relativa competenza<br />

tributaria scoperta;<br />

ART. 32<br />

AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE<br />

I. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o<br />

entro i due giorni successivi, se trattasi <strong>di</strong> affissioni <strong>di</strong> contenuto commerciale, ovvero per le<br />

ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del <strong>di</strong>ritto,<br />

con un minimo <strong>di</strong> € 25,82 per ogni commissione;<br />

II.Le commissioni affissionistiche da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate<br />

fino a due ore precedenti l’orario or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> chiusura antimeri<strong>di</strong>ano o pomeri<strong>di</strong>ano<br />

dell’ufficio, semprechè preavvisate con almeno un’ora <strong>di</strong> anticipo in modo da poter <strong>di</strong>sporre<br />

del personale necessario;<br />

III. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo ed il<br />

prefestivo, saranno accettate fino ad un’ora precedente a quella <strong>di</strong> chiusura pomeri<strong>di</strong>ana<br />

dell’ufficio;<br />

IV. I manifesti del <strong>Comune</strong>, <strong>di</strong> altre autorità e Pubbliche Amministrazioni, saranno ritirati fino<br />

all’ora <strong>di</strong> chiusura dell’ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi <strong>di</strong> estrema urgenza, in<br />

ogni caso preceduti da opportuno preavviso;<br />

V.Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva o prefestiva, possono<br />

essere affissi <strong>di</strong>rettamente durante la giornata festiva o prefestiva dalle agenzie funebri o altri<br />

interessati negli appositi spazi riservati a tali tipi <strong>di</strong> manifesti;<br />

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VI. In tal caso, detti soggetti, dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a<br />

denunciare l’avvenuta affissione dei manifesti al Servizio Comunale Affissioni provvedendo<br />

al pagamento del <strong>di</strong>ritto dovuto con esclusione della maggiorazione <strong>di</strong> cui al comma 1;<br />

ART. 33<br />

TIMBRATURA DEI MANIFESTI<br />

I. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura<br />

dell’Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all’in<strong>di</strong>cazione dell’ufficio<br />

medesimo, anche la data <strong>di</strong> scadenza dell’affissione;<br />

ART. 34<br />

MANTENIMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AFFISSIONI<br />

I. Per consentire il mantenimento delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire,<br />

all’atto dell’invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei<br />

manifesti nel numero per il quale si richiede l’affissione, anche una scorta <strong>di</strong> ricambio, a<br />

seconda della durata delle affissioni medesime;<br />

II.I manifesti <strong>di</strong> scorta sono <strong>di</strong>strutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza nel periodo <strong>di</strong><br />

affissione;<br />

III. Nel caso che non si <strong>di</strong>sponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l’Ufficio, verificandosi<br />

l’esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche<br />

via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale;<br />

IV. La <strong>di</strong>sponibilità degli spazi <strong>di</strong> cui trattasi, viene a cessare anticipatamente se l’interessato non<br />

comunica l’invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi;<br />

V.Per quanto concerne la manutenzione dell’affissione durante l’intero periodo per il quale sono<br />

stati pagati i <strong>di</strong>ritti relativi, il <strong>Comune</strong>, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non<br />

assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già<br />

affissi;<br />

ART. 35<br />

AFFISSIONI SU RECINZIONI<br />

I. Nelle more del raggiungimento del numero <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> cui all’art.24 del presente<br />

<strong>regolamento</strong>, gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari<br />

<strong>di</strong> ogni genere comprese le recinzioni dei cantieri, per la parte confinante con spazi pubblici o<br />

su questi collocata sono in uso esclusivo al servizio delle pubbliche affissioni e, ai fini<br />

dell’applicazione dell’imposta e del pagamento del <strong>di</strong>ritto, sono considerati iscritti alla<br />

categoria in cui è stata classificata la località;<br />

II.Gli spazi previsti dal precedente comma, che il <strong>Comune</strong> si riserva <strong>di</strong> utilizzare anche per il<br />

tramite del concessionario, non sono computabili nella superficie affissiva obbligatoria;<br />

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III. Restano vigenti sugli spazi <strong>di</strong> cui al comma 1 gli obblighi e i <strong>di</strong>vieti generali <strong>di</strong> cui al presente<br />

capo e al Capo successivo;<br />

TITOLO V<br />

CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO<br />

ART. 36<br />

OBBLIGHI, DIVIETI E DISPOSIZIONI DIVERSE<br />

I. È vietata l’affissione dei manifesti in luoghi o su impianti <strong>di</strong>versi da quelli all’uopo destinati;<br />

II.I poster o le affissioni con superficie <strong>di</strong> 18 m.q. non potranno recare una pluralità <strong>di</strong> messaggi<br />

<strong>pubblicita</strong>ri ancorché sia utilizzato uno o più manifesti. È consentita, invece, la ripetizione <strong>di</strong><br />

un unico messaggio anche con più manifesti atti a ricoprire l’intera superficie <strong>di</strong>sponibile;<br />

III. Sono da considerarsi abusive, le pubblicità realizzate con manifesti o volantini, <strong>di</strong> qualsiasi<br />

<strong>di</strong>mensione, affissi <strong>di</strong>rettamente a muro;<br />

IV. Le insegne d’esercizio costituite da quei mezzi o sistemi collegati all’attività o all’esercizio<br />

economico, potranno essere collocate nelle aree <strong>di</strong> pertinenza delle attività. Qualora ciò non<br />

sia ugualmente sufficiente a permettere <strong>di</strong> rendere in<strong>di</strong>viduabile la sede dell’attività stessa,<br />

detti mezzi <strong>pubblicita</strong>ri potranno essere collocati anche in un’area privata, limitrofa a quella<br />

ove si svolge l’attività pubblicizzata, data in uso per tale scopo;<br />

ART. 37<br />

MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO<br />

I. Sono considerate abusive le varie forme <strong>di</strong> pubblicità esposte senza la prescritta<br />

autorizzazione preventiva, ovvero risultante non conforme alle con<strong>di</strong>zioni stabilite dalla stessa<br />

autorizzazione sia per forma, contenuto, <strong>di</strong>mensioni, ubicazione, nonchè le affissioni eseguite<br />

fuori degli spazi a ciò destinati ed approvati dal <strong>Comune</strong>;<br />

II.Similmente si considera abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in<br />

opera;<br />

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III. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali sono state omesse le<br />

prescritte <strong>di</strong>chiarazioni ed i dovuti pagamenti;<br />

ART. 38<br />

SANZIONI TRIBUTARIE<br />

I. Per l'omessa presentazione della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui all'art.13, ovvero in mancanza<br />

dell’autorizzazione <strong>di</strong> cui all’art. , si applica la sanzione amministrativa pari al duecento per<br />

cento dell'imposta o del <strong>di</strong>ritto dovuti, con un minimo <strong>di</strong> euro 51,00;<br />

II.Per la <strong>di</strong>chiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della<br />

maggiore imposta o <strong>di</strong>ritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti<br />

sulla determinazione <strong>di</strong> questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00;<br />

III. Le sanzioni in<strong>di</strong>cate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere<br />

alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta<br />

o del <strong>di</strong>ritto, se dovuti, e della sanzione;<br />

IV. Per l'omesso o tar<strong>di</strong>vo pagamento dell'imposta o delle singole rate <strong>di</strong> essa o del <strong>di</strong>ritto, è dovuta<br />

una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del <strong>di</strong>ritto il cui pagamento è stato omesso o<br />

ritardato;<br />

ART. 39<br />

SANZIONI AMMINISTRATIVE<br />

I. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e<br />

regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni <strong>di</strong> dette <strong>di</strong>sposizioni<br />

conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute<br />

nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, come dettagliate nei<br />

commi successivi e, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla <strong>di</strong>sciplina generale<br />

delle relative sanzioni tributarie <strong>di</strong> cui al precedente articolo 38, salvo quanto previsto nei<br />

successivi commi;<br />

II.Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente<br />

<strong>regolamento</strong> nonché <strong>di</strong> quelle contenute nei provve<strong>di</strong>menti relativi all'installazione degli<br />

impianti, si applica la sanzione amministrativa da euro 206,00 ad euro 1549,00, comminata dal<br />

<strong>di</strong>rigente dell’Area Tributi, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni<br />

dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune<br />

<strong>di</strong>spone altresì la rimozione degli impianti <strong>pubblicita</strong>ri abusivi facendone menzione nel<br />

suddetto verbale; in caso <strong>di</strong> inottemperanza all'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> rimozione entro il termine stabilito, il<br />

comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute;<br />

III. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, in<strong>di</strong>pendentemente dalla procedura<br />

<strong>di</strong> rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni <strong>di</strong> cui al comma 2, la imme<strong>di</strong>ata<br />

copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata <strong>di</strong> efficacia <strong>pubblicita</strong>ria, ovvero la<br />

rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica <strong>di</strong> apposito avviso secondo le<br />

modalità previste dall'art. 10;<br />

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IV. I mezzi <strong>pubblicita</strong>ri esposti abusivamente possono, con or<strong>di</strong>nanza del sindaco, essere<br />

sequestrati a garanzia del pagamento delle spese <strong>di</strong> rimozione e <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a, nonché<br />

dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima or<strong>di</strong>nanza<br />

deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione<br />

del materiale sequestrato previo versamento <strong>di</strong> una congrua cauzione stabilita nella or<strong>di</strong>nanza<br />

stessa;<br />

V.Secondo quanto previsto dall’art.1, comma 157, della l 296\2006, gli oneri per la rimozione dei<br />

manifesti affissi in violazione delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei<br />

quali gli stessi sono stati affissi;<br />

TITOLO VI<br />

NORME FINALE<br />

ART. 40<br />

NORME GENERALI E TRANSITORIE<br />

I. Tutto quanto non <strong>di</strong>sciplinato dal presente Regolamento si intende regolamentato dal capo I del<br />

D.Lgs. 507/93 nonché dallo Statuto del Contribuente ex L. 212/2000;<br />

II.Per il raggiungimento del numero <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> cui all’art. 24, nelle more dell’adozione del<br />

Piano generale degli Impianti, il Settore tributi provvede entro novanta giorni<br />

dall’approvazione del presente <strong>regolamento</strong> alla quantificazione degli impianti necessari e alla<br />

pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> posizionamento, <strong>di</strong> concerto con l’ufficio tecnico e previo nulla<br />

osta del comando <strong>di</strong> polizia municipale;<br />

III. All’approvazione del piano <strong>di</strong> posizionamento il settore tributi provvede all’effettivo<br />

posizionamento degli impianti assicurando almeno 20 nuovi impianti ogni anno, fino al<br />

raggiungimento e al mantenimento del numero in<strong>di</strong>viduato ai sensi dell’art. 24 del presente<br />

<strong>regolamento</strong>;<br />

ART. 41<br />

ENTRATA IN VIGORE<br />

I.Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008;<br />

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