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Contratto di Affitto di ramo d'azienda - Università degli Studi di Foggia

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CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA<br />

tra, da una parte,<br />

- , …………………………… con sede legale ……………………..,<br />

co<strong>di</strong>ce fiscale e numero <strong>di</strong> iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera <strong>di</strong><br />

Commercio <strong>di</strong> ……………………., in persona del legale rappresentante pro tempore,<br />

………………….. nato a XXXXXXXXX il XXXXXXX, co<strong>di</strong>ce fiscale<br />

XXXXXXXXXXXX <strong>di</strong> seguito “Concedente”;<br />

e, dall’altra parte,<br />

- CINECA Consorzio Interuniversitario, con sede legale in Casalecchio <strong>di</strong> Reno (BO) in<br />

via Magnanelli 6/3, co<strong>di</strong>ce fiscale e numero <strong>di</strong> iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la<br />

Camera <strong>di</strong> Commercio <strong>di</strong> Bologna 00317740371, in persona del legale rappresentante pro<br />

tempore Prof. Emilio Ferrari, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXX, co<strong>di</strong>ce fiscale<br />

XXXXXXXXXXX, <strong>di</strong> seguito “Conduttore” o “CINECA”;<br />

<strong>di</strong> seguito, congiuntamente, le “Parti”<br />

Premesso che<br />

1. il è un Consorzio Interuniversitario senza scopo <strong>di</strong> lucro ad oggi<br />

formato da n.. …………………… <strong>Università</strong> italiane, ……………, costituito nel<br />

…………….. ai sensi …………………………….. e riconosciuto con Decreto<br />

__________ del ____________ operante nel settore dei servizi ICT con attività<br />

organizzate in forma d’impresa a costituire il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda ubicata in<br />

_______________ - Via _____________ n. ___;<br />

2. il CINECA è un Consorzio Interuniversitario senza scopo <strong>di</strong> lucro ad oggi formato da n.<br />

……….. <strong>Università</strong> italiane, dall'Istituto Nazionale <strong>di</strong> Oceanografia e <strong>di</strong> Geofisica<br />

Sperimentale - OGS, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR e dal Ministero<br />

1


dell'Istruzione, dell'<strong>Università</strong> e della Ricerca - MIUR, costituito nel 1969, ai sensi <strong>degli</strong><br />

artt. 60, seconda parte e 61 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, recante il testo unico delle<br />

leggi sull'istruzione superiore e riconosciuto con Decreto __________ del ____________<br />

operante nel settore dei servizi ICT;<br />

3. sia il CINECA, sia il , nello svolgimento delle rispettive attività<br />

istituzionali, perseguono finalità <strong>di</strong> pubblico interesse e sono chiamati, nel rispetto dello<br />

scopo consortile, a coor<strong>di</strong>nare le iniziative dei consorziati ed a svolgere attività<br />

<strong>di</strong>rettamente nei confronti <strong>degli</strong> stessi;<br />

4. sia nei confronti del CINECA, sia nei confronti del , il MIUR svolge<br />

un doppio ruolo: <strong>di</strong> consorziato e <strong>di</strong> ente preposto alla vigilanza; potendo, pertanto, nel<br />

primo caso, in<strong>di</strong>rizzare le finalità consortili insieme agli altri consorziati e, nel secondo<br />

caso, compiere una supervisione delle attività consortili con poteri <strong>di</strong> approvazione <strong>degli</strong><br />

atti fondamentali del Consorzio.<br />

5. sia il CINECA, sia il , sono strutture organizzative con finalità <strong>di</strong><br />

interesse generale tipizzate, aventi una organizzazione libera, ma sottoposte a vigilanza;<br />

6. il MIUR, nel perseguimento delle finalità generali <strong>di</strong> razionalizzazione<br />

dell’organizzazione amministrativa e della spesa pubblica, nel rispetto della libera<br />

organizzazione consortile, ha dato forte impulso all’avvio <strong>di</strong> un processo <strong>di</strong> accorpamento<br />

<strong>di</strong> alcuni consorzi interuniversitari aventi linee <strong>di</strong> attività compatibili e razionalizzabili in<br />

termini organizzativi, convocando i <strong>di</strong>versi consorzi in specifici incontri istituzionali al<br />

fine <strong>di</strong> comprendere le loro proprie volontà e le modalità <strong>di</strong> operatività con<strong>di</strong>vise;<br />

7. il MIUR ha emanato il D.M. 16 aprile 2012 avente per oggetto i “criteri <strong>di</strong> Ripartizione<br />

del Fondo <strong>di</strong> Finanziamento Or<strong>di</strong>nario (FFO) delle <strong>Università</strong> per l’anno 2012” ed in<br />

particolare visto l’art. 7 ed il connesso allegato 3, il quale al punto n. 2 prevede l’<br />

“incentivazione a fusione/accorpamento <strong>di</strong> consorzi” con assegnazione <strong>di</strong> risorse<br />

2


economiche destinate a supportare e sostenere progetti <strong>di</strong> aggregazione, incorporazione,<br />

fusione tra Consorzi interuniversitari da avviarsi entro la fine del corrente anno 2012 e da<br />

realizzarsi entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio <strong>di</strong> esercizio (consuntivo) 2012<br />

al fine <strong>di</strong> razionalizzare e mettere a sistema le attività <strong>di</strong> supporto al sistema universitario,<br />

assicurando l’integrazione dei servizi informativi e infrastrutturali e la fruibilità completa<br />

delle relative basi informative anche in possesso ed in uso al MIUR;<br />

8. l’attività già svolta dal MIUR e quella <strong>di</strong> prossimo svolgimento si pongono nel solco<br />

della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 n. 30042012-<br />

1, riconoscendo come primaria azione pubblica l’attività <strong>di</strong> revisione della spesa (c.d.<br />

spen<strong>di</strong>ng review), in cui si prevede alla lett. d) del documento la “riduzione, anche<br />

me<strong>di</strong>ante accorpamento, <strong>degli</strong> enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche”;<br />

9. con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’<strong>Università</strong> e della Ricerca n 12140 del 15<br />

giugno 2012 è stata costituita una Cabina <strong>di</strong> regia per l’accorpamento dei Consorzi –<br />

composta da rappresentanti del Ministero, dai Presidenti e i Direttori <strong>degli</strong> attuali<br />

Consorzi, dal Presidente ed il Direttore della CRUI – con il compito <strong>di</strong> definire le Linee<br />

guida entro cui deve essere sviluppato e definito il processo <strong>di</strong> accorpamento e <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>rizzare e monitorare le fasi attuative del predetto processo;<br />

10. il MIUR ha inviato apposita comunicazione in data ……………….. contenente le linee<br />

guida del processo <strong>di</strong> accorpamento che identifica il CINECA come soggetto capofila<br />

delle attività;<br />

11. i consorziati del sono stati informati dell’avvio del processo <strong>di</strong><br />

accorpamento me<strong>di</strong>ante …………………. <strong>di</strong>venendo così edotti e consapevoli del<br />

processo in itinere;<br />

12. i consorziati del CINECA sono stati informati dell’avvio del processo <strong>di</strong> accorpamento<br />

me<strong>di</strong>ante …………………., <strong>di</strong>venendo così edotti e consapevoli del processo in itinere;<br />

3


13. le finalità dell’accorpamento dei consorzi sono pertanto dettate da logiche <strong>di</strong> tipo pubblico<br />

e <strong>di</strong> valenza generale andandosi a collocare in un alveo <strong>di</strong> razionalizzazione, in un’ottica<br />

<strong>di</strong> efficacia, efficienza ed economicità dell’agire amministrativo e nel perseguimento <strong>di</strong><br />

un pubblico interesse, anche me<strong>di</strong>ante schemi operativi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato, vista la natura<br />

dei soggetti coinvolti;<br />

14. in quest’ottica generale, analogo contratto, <strong>di</strong>stinto dal presente anche se per le medesime<br />

finalità è in corso <strong>di</strong> conclusione e sottoscrizione tra , consorzio<br />

interuniversitario inserito anch’esso nel più ampio processo <strong>di</strong> accorpamento, e CINECA;<br />

15. le parti in ragione della comune esigenza <strong>di</strong> raggiungimento dell’obiettivo <strong>di</strong><br />

accorpamento e avvio dell’organizzazione e gestione unitaria delle attività in tempi brevi<br />

e comunque entro il termine <strong>di</strong> cui al precedente punto n. 7, hanno con<strong>di</strong>viso <strong>di</strong> procedere<br />

all’accorpamento per fasi: una prima fase transitoria me<strong>di</strong>ante lo strumento dell’affitto <strong>di</strong><br />

<strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda (il presente accordo) ed una seconda fase, strettamente connessa e<br />

conseguente alla prima, non <strong>di</strong>visibile da essa, me<strong>di</strong>ante lo strumento della fusione per<br />

incorporazione del in CINECA;<br />

16. il presente accordo, prima della sottoscrizione delle parti, è stato sottoposto alla Cabina <strong>di</strong><br />

regia per l’Accorpamento dei Consorzi;<br />

17. il Consiglio <strong>di</strong> amministrazione del del……………….. ha dato<br />

legittimazione alla stipulazione del presente accordo conferendo al Prof.<br />

______________, quale rappresentante legale, il potere <strong>di</strong> sottoscrizione;<br />

18. il Consiglio <strong>di</strong> amministrazione del CINECA del ………………….. ha dato<br />

legittimazione alla stipulazione del presente accordo conferendo al Prof.<br />

______________, quale rappresentante legale, il potere <strong>di</strong> sottoscrizione;<br />

4


Articolo 1 - Premesse.<br />

tutto ciò premesso<br />

si conviene e stipula quanto segue:<br />

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.<br />

1.2 Le parti, ai fini del presente contratto, eleggono domicilio presso le rispettive se<strong>di</strong> legali.<br />

1.3 Resta inteso che il CINECA, nell’assumere la conduzione del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda posseduto dal<br />

, si impegna al rispetto, oltre che <strong>di</strong> tutte le norme <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto che<br />

<strong>di</strong>sciplinano e regolano la conduzione dell’azienda, anche delle esigenze ed interessi dei<br />

consorziati, nell’alveo del processo <strong>di</strong> accorpamento <strong>di</strong> cui il presente accordo rappresenta una<br />

prima fase e nell’adempimento delle finalità impostate dal MIUR in forza della <strong>di</strong>rettiva del<br />

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 342012-1, già richiamata in premessa, la quale<br />

rappresenta la base delle future azioni consortili.<br />

1.4 E’ in ogni caso vietato il subaffitto del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda e la cessione, anche parziale, del<br />

presente contratto, salvo che ciò non venga espressamente convenuto tra le parti e con<strong>di</strong>viso<br />

dalla Cabina <strong>di</strong> regia <strong>di</strong> cui alle premesse.<br />

Articolo 2 - Oggetto.<br />

2.1. Il <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> dare e concedere a titolo <strong>di</strong> affitto al CINECA, che sempre<br />

a titolo <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> accettare, il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda in propria titolarità, <strong>di</strong> cui in premessa,<br />

che contestualmente si intende trasferito per la durata del presente contratto.<br />

2.2. Le parti <strong>di</strong>chiarano e riconoscono che a costituire il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda dato in affitto si<br />

intendono comunque compresi tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio<br />

aziendale (allegato A), con espressa esclusione dei debiti e dei cre<strong>di</strong>ti pregressi. In particolare si<br />

intendono compresi nel patrimonio affittato l’avviamento, i marchi anche non registrati, la <strong>di</strong>tta o<br />

il <strong>di</strong>ritto all’uso della <strong>di</strong>tta, ogni segno <strong>di</strong>stintivo dell’azienda o dei servizi o prodotti aziendali, le<br />

attrezzature e gli impianti <strong>di</strong> qualsivoglia specie.<br />

2.3. Fanno parte del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda oggetto del presente contratto gli immobili attualmente<br />

utilizzati dal concedente per lo svolgimento della sua attività e <strong>di</strong> seguito descritti:<br />

5


- immobile in proprietà con identificativi catastali;<br />

- eventuali immobili in locazione con estremi contratto:<br />

- eventuali immobili detenuti ad altro titolo con estremi dello stesso.<br />

2.4. Le parti <strong>di</strong>chiarano e riconoscono che a costituire il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda dato in affitto, oltre agli<br />

elementi in<strong>di</strong>cati nell’allegato A) e gli immobili <strong>di</strong> cui sopra, si intendono comunque compresi<br />

tutti gli elementi mobili ed immobili che concorrono a formare il patrimonio aziendale alla data<br />

<strong>di</strong> efficacia del presente contratto, sempre con espressa esclusione dei debiti e dei cre<strong>di</strong>ti<br />

pregressi. Le parti assumono pertanto l’onere <strong>di</strong> procedere, in contrad<strong>di</strong>torio, all’aggiornamento<br />

<strong>degli</strong> elenchi <strong>di</strong> cui sopra successivamente alla data <strong>di</strong> efficacia dell’affitto del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda<br />

per la presa in carico <strong>di</strong> CINECA in conformità a quanto previsto all’art. 9.<br />

Articolo 3 - Patto <strong>di</strong> non concorrenza.<br />

3.1. In relazione alle finalità per cui è stipulato il presente contratto <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda<br />

ed ai sensi dell’art. 2557 del c.c. il si impegna a non svolgere, anche tramite<br />

un organismo societario nel quale lo stesso sia socio, un’attività che possa essere concorrente con<br />

quella esercitata me<strong>di</strong>ante l’azienda affittata con il presente contratto, nonché, in considerazione<br />

<strong>di</strong> quanto previsto dal progetto <strong>di</strong> accorpamento qualsiasi altra attività economica <strong>di</strong>versa da<br />

quella derivante dall’affitto del <strong>ramo</strong> d’azienda.<br />

Articolo 4 - Durata.<br />

4.1. Il presente contratto, ha termine iniziale <strong>di</strong> efficacia il 1° settembre 2012, ed ha durata entro<br />

e non oltre 60 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio (consuntivo) 2012 delle due<br />

Parti.<br />

4.2. Essendo il presente contratto <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> azienda propedeutico alla fusione per<br />

incorporazione, da considerare obiettivo essenziale ed imprescin<strong>di</strong>bile, viene esclusa qualsiasi<br />

facoltà <strong>di</strong> recesso anticipato delle parti.<br />

Articolo 5 - Canone e altre spese a carico del conduttore. (da completare a cura delle Parti).<br />

6


5.1. Il corrispettivo annuale per l’affitto del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda è convenuto e accettato in Euro<br />

………. (……….) IVA esclusa, da corrispondere in rate mensili anticipate <strong>di</strong> Euro …….<br />

(……….) ciascuna entro il giorno 5 (cinque) <strong>di</strong> ciascun mese.<br />

5.2 Atteso che l’affitto del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda <strong>di</strong> cui in premessa comporta l’assunzione della sua<br />

gestione in capo al CINECA, resta inteso che ogni spesa o onere relativi alla predetta gestione<br />

sono esclusivamente a carico del CINECA medesimo.<br />

Articolo 6 - Successione nei contratti, concessioni, autorizzazioni, assensi pubblici <strong>di</strong> vario<br />

tipo nonché contribuzioni e sovvenzioni <strong>di</strong> ogni tipo.<br />

6.1. Fermo restando quanto specificatamente previsto per i contratti <strong>di</strong> locazione, il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong><br />

azienda affittato comprende tutti i contratti elencati negli allegati B (contratti attivi) e C (contratti<br />

passivi) sottoscritti o stipulati dal anteriormente alla data <strong>di</strong> sottoscrizione<br />

del presente contratto, ai sensi dell’art. 2558 c.c., relativi all’esercizio dell’attività d’impresa<br />

dell’azienda oggetto del presente contratto. L’azienda affittata comprende anche tutti i contributi<br />

e tutte le sovvenzioni pubbliche corrisposte al dai Consorziati, dal MIUR o<br />

altri enti o pubblici o organismi legittimati; la cessione <strong>di</strong> contributi o sovvenzioni erogate su<br />

base annua avverrà pro quota in relazione ai mesi <strong>di</strong> affitto dell’esercizio cui i contributi si<br />

riferiscono.<br />

6.2. Il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda affittato comprende inoltre tutti i contratti <strong>di</strong> erogazione dei servizi e <strong>di</strong><br />

utenze pubbliche e private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acqua, energia elettrica,<br />

gas, utenze telefoniche e quant’altro necessario alla conduzione dell’azienda. Il CINECA<br />

rimborserà al , <strong>di</strong>etro emissione <strong>di</strong> regolari fatture, tutte le somme da<br />

quest’ultimo pagate ai gestori dei servizi suddetti, a far data dalla data <strong>di</strong> effetto del presente<br />

contratto e fino alla definitiva volturazione in suo favore dei singoli contratti.<br />

6.3. In relazione a quanto precede, il CINECA <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> volere subentrare in tutti i contratti <strong>di</strong><br />

cui al richiamato allegato B e allegato C.<br />

6.4. Le parti, avendo sul punto previamente informato i soggetti consorziati, si danno<br />

reciprocamente assicurazione della non applicazione, ed ove reputato applicabile del già assolto<br />

adempimento, <strong>degli</strong> art. 51 e 116 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.<br />

7


6.5. Le parti si danno reciprocamente atto che nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del<br />

presente contratto e la sua data <strong>di</strong> efficacia, eventuali nuovi contratti attivi e/o passivi, in<br />

aggiunta a quelli in<strong>di</strong>viduati negli allegati B e C, nonché in generale comportanti obbligazioni a<br />

carico del patrimonio od a carico della gestione <strong>di</strong> CINECA, potranno essere<br />

stipulati dal solo se preventivamente concordati con CINECA.<br />

Articolo 7 - Successione nei contratti <strong>di</strong> locazione. (solo se ci sono immobili in affitto)<br />

7.1. I canoni <strong>di</strong> affitto e le spese accessorie relative agli immobili condotti in locazione afferenti<br />

il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda affittato, saranno versati dal CINECA <strong>di</strong>rettamente al proprietario <strong>degli</strong><br />

immobili medesimi, il tutto nel pieno rispetto delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui ai contratti <strong>di</strong> locazione in<br />

essere, in relazione ai quali il conduttore <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> avere ricevuto copia e <strong>di</strong> accettare, e nei<br />

quali contratti egli succede ai sensi <strong>degli</strong> articoli 2558 c.c. e 36 L. 392/78.<br />

7.2. La comunicazione al proprietario <strong>degli</strong> immobili, relativamente all’intervenuto affitto <strong>di</strong><br />

<strong>ramo</strong> d’azienda, dovrà essere resa dal .<br />

7.3. Le parti si danno reciprocamente atto che nel periodo fra la sottoscrizione del presente<br />

contratto e la sua data <strong>di</strong> efficacia eventuali nuovi contratti <strong>di</strong> affitto, in aggiunta a quelli<br />

in<strong>di</strong>viduati nel precedente art. 2.3, potranno essere stipulati dal solo se<br />

preventivamente concordati con CINECA.<br />

Articolo 8 - Cre<strong>di</strong>ti e debiti<br />

8.1. L’affitto d’azienda non comprende debiti e cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> qualunque natura sorti sino alla data <strong>di</strong><br />

effetto del presente contratto e, pertanto, il si impegna a manlevare e tenere<br />

indenne il CINECA da qualsiasi sopravvenienza passiva <strong>di</strong> competenza del periodo antecedente<br />

l’affitto d’azienda.<br />

Articolo 9 - Inventario iniziale e finale.<br />

9.1. L’in<strong>di</strong>viduazione dei beni presenti all’inizio ed al termine del contratto <strong>di</strong> affitto avverrà<br />

sulla scorta <strong>di</strong> due <strong>di</strong>stinti inventari, uno iniziale e uno finale, pre<strong>di</strong>sposti in contrad<strong>di</strong>ttorio tra le<br />

parti.<br />

8


9.2. Gli inventari saranno redatti a quantità e a valori con riferimento ai beni che le parti hanno<br />

convenuto <strong>di</strong> mantenere nel <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda affittata. Quanto ai valori, le parti convengono <strong>di</strong><br />

definirli in quelli contabili, vale a <strong>di</strong>re il costo <strong>di</strong> acquisto al netto delle quote <strong>di</strong> ammortamento<br />

dedotte dal concedente prima dell’inizio del contratto e <strong>di</strong> quelle dedotte dal conduttore nel<br />

periodo in cui lo stesso esplica i suoi effetti.<br />

9.3. Le parti, fin da subito, convengono che le <strong>di</strong>fferenze inventariali, eventualmente dovute da<br />

una parte all’altra, saranno regolate sulla base dei detti valori contabili, in deroga al comma 4<br />

dell’art. 2561 co<strong>di</strong>ce civile.<br />

Articolo 10 - Beni relativi all’azienda affittata.<br />

10.1. Il complesso dei beni aziendali oggetto del presente contratto viene rappresentato in via<br />

sintetica dalla situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data o<strong>di</strong>erna allegata al<br />

presente contratto sotto la lettera D, salvo le evoluzioni coerenti alla continuità della gestione e<br />

ferme le garanzie <strong>di</strong> cui al precedente articolo 9<br />

10.2. Il garantisce <strong>di</strong> avere la piena ed esclusiva titolarità e <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong><br />

tutti i beni, attrezzature, certificazioni, autorizzazioni e rapporti giuri<strong>di</strong>ci costituenti l’azienda<br />

oggetto dell’affitto e, conseguentemente, si obbliga a manlevare e tenere indenne il CINECA da<br />

qualsiasi pretesa o doglianza <strong>di</strong> terzi al riguardo.<br />

10.3. Il dà atto che i beni, mobili e immobili, sono tutti funzionanti ed in<br />

buono stato <strong>di</strong> manutenzione, nonché conformi alle norme e prescrizioni in materia <strong>di</strong> sicurezza<br />

nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, nonché idonei all’impiego, impegnandosi a consegnare a CINECA le<br />

relative documentazioni e certificazioni attestanti l’idoneità e conformità assumendo in contrario<br />

ogni responsabilità in merito.<br />

10.4. I beni, le merci ed i materiali <strong>di</strong> consumo risultanti a magazzino del alla<br />

data <strong>di</strong> effetto del contratto <strong>di</strong> affitto del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda verranno acquistati da CINECA al costo<br />

<strong>di</strong> acquisto corrente compreso <strong>degli</strong> oneri accessori quali trasporto, spe<strong>di</strong>zione ecc.<br />

10.5. Il pagamento <strong>di</strong> tali beni avverrà <strong>di</strong>etro emissione <strong>di</strong> fattura con l’addebito dell’I.V.A,<br />

riferibile a ciascun prodotto, nella misura <strong>di</strong> legge sulla base <strong>di</strong> successivi accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>lazione.<br />

Articolo 11 - Immissione <strong>di</strong> beni nel <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda affittata.<br />

9


11.1. Le parti convengono che, qualora il CINECA ritenga <strong>di</strong> dover immettere nuovi beni nel<br />

<strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda condotta in affitto, la proprietà <strong>degli</strong> stessi è riconosciuta in capo al CINECA<br />

medesimo. Di conseguenza, nulla sarà dovuto dal al CINECA relativamente<br />

a detti beni.<br />

Articolo 12 - Dismissione <strong>di</strong> beni non immobili dell’azienda affittata.<br />

12.1. In caso <strong>di</strong> necessità <strong>di</strong> provvedere alla cessione <strong>di</strong> beni, ad esclusione <strong>di</strong> quelli immobili, in<br />

quanto non più funzionali all’esercizio dell’impresa dell’azienda affittata o derivanti da esigenze<br />

<strong>di</strong> razionalizzazione o ottimizzazione delle risorse nel perseguimento delle finalità assegnante ad<br />

entrambe le parti dal MIUR, il sin da ora esprime il proprio assenso,<br />

delegando il CINECA per le modalità <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione, che dovrà comunque assicurare la qualità<br />

dei servizi e delle attività rese nei confronti dei consorziati.<br />

Articolo 13 - Manutenzioni e innovazioni.<br />

13.1. Le parti si danno ulteriormente atto che non intendono derogare al <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui all’art.<br />

2561 c.c. e, <strong>di</strong> conseguenza e più in generale, il CINECA:<br />

- si impegna a non mutare destinazione all’azienda affittata nel pieno rispetto delle finalità<br />

generali della stessa, della vigilanza del MIUR e <strong>degli</strong> interessi dei consorziati;<br />

- si impegna a conservare l’efficienza dell’organizzazione della stessa ed eventualmente, nel<br />

perseguimento delle finalità assegnate dal MIUR, <strong>di</strong> razionalizzare la stessa;<br />

- si impegna ad assumere a proprio carico tutte le spese per le manutenzioni or<strong>di</strong>narie.<br />

13.2. Sono quin<strong>di</strong> a carico del CINECA le manutenzioni or<strong>di</strong>narie relative ai fabbricati, ai<br />

macchinari ed agli impianti <strong>di</strong> ogni specie, alle attrezzature, ai mobili ed agli arre<strong>di</strong>, alle<br />

macchine d’ufficio, alle macchine elettroniche con particolare riguardo ai calcolatori al servizio<br />

della ricerca, ed ai relativi supporti, nonché agli automezzi dell’azienda.<br />

13.3. Qualora sia necessario sostenere spese per lavori ed opere <strong>di</strong> tipo incrementativo, <strong>di</strong><br />

ammodernamento e trasformazione migliorativa, il ne fornisce<br />

autorizzazione sin da ora.<br />

13.4. Le parti convengono che le manutenzioni straor<strong>di</strong>narie conservative sono a carico del<br />

. Tuttavia sulla base <strong>di</strong> preventivo accordo scritto fra le parti, anche tramite<br />

10


scambio <strong>di</strong> corrispondenza nell’uso commerciale, CINECA potrà farsene carico, su proposta<br />

della Cabina <strong>di</strong> regia. In ogni caso, CINECA dovrà farsi carico delle spese per manutenzioni<br />

straor<strong>di</strong>narie in<strong>di</strong>fferibili, intendendosi come tali quelle imposte da <strong>di</strong>sposizioni normative o da<br />

or<strong>di</strong>ne dell’autorità amministrativa o giu<strong>di</strong>ziaria, la cui mancata esecuzione entro i termini<br />

prescritti esporrebbe il a conseguenze sanzionatorie o sarebbe fonte <strong>di</strong><br />

pericolo per le persone o costituirebbe violazione della normativa in materia <strong>di</strong> sicurezza sui<br />

luoghi <strong>di</strong> lavoro.<br />

Articolo 14 - Ammortamenti.<br />

14.1. Attesa la mancata deroga all’art. 2561 c.c., il CINECA dedurrà gli ammortamenti relativi ai<br />

beni dell’azienda affittata. All’uopo il consegna, contestualmente alla<br />

sottoscrizione del presente contratto, copia del registro dei beni ammortizzabili garantendone la<br />

correttezza tanto per contenuto quanto per modalità <strong>di</strong> tenuta e provvederà a fornire<br />

aggiornamento dello stesso al CINECA, per le eventuali variazioni che interverranno, fino alla<br />

data <strong>di</strong> efficacia dell’affitto <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda.<br />

Articolo 15 - Rapporti <strong>di</strong> lavoro.<br />

15.1. Ai sensi dell’art. 2112 c.c., il CINECA subentra nei rapporti <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato inerente<br />

i <strong>di</strong>pendenti impiegata nel <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda affittata. I lavoratori subor<strong>di</strong>nati passeranno quin<strong>di</strong>,<br />

senza soluzione <strong>di</strong> continuità, alle <strong>di</strong>pendenze del CINECA.<br />

15.2. Il <strong>di</strong>chiara che il personale <strong>di</strong>pendente in servizio presso l’azienda è<br />

stato assunto in conformità alle norme <strong>di</strong> legge ed è costituito esclusivamente dalle persone<br />

risultanti dall’allegato E, escludendosi l’esistenza <strong>di</strong> altri rapporti <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato in atto al<br />

momento dell’affitto dell’azienda.<br />

15.3. Alla data del passaggio alle <strong>di</strong>pendenze, i cre<strong>di</strong>ti retributivi del lavoratore fino a quel<br />

momento maturati saranno interamente saldati dal .<br />

15.4. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al CINECA qualora i <strong>di</strong>pendenti cessino<br />

volontariamente il rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />

15.5. Il personale <strong>di</strong>pendente dell’azienda oggetto del presente contratto è superiore a 15<br />

(quin<strong>di</strong>ci) unità lavorative, e pertanto le parti si danno atto dell’avvenuta formalizzazione della<br />

11


procedura attraverso consultazione sindacale prevista dall’art. 47 legge 428/90 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

15.6. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro dei <strong>di</strong>pendenti è regolato dagli accor<strong>di</strong> collettivi nazionali e/o dagli<br />

accor<strong>di</strong> aziendali <strong>di</strong> cui all’allegato E al presente contratto, nonché dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge<br />

applicabili ed è stato svolto in conformità a tali accor<strong>di</strong> ed a tali <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.<br />

15.7. Il trattamento economico dei <strong>di</strong>pendenti è quello risultante dall’allegato E e non esistono<br />

impegni a concedere aumenti <strong>di</strong> stipen<strong>di</strong>o, salari, compensi, bonus, trattamenti pensionistici o<br />

benefici <strong>di</strong>versi da quelli già previsti in detto allegato.<br />

15.8. Ogni somma o versamento contributivo e/previdenziale e/o assicurativo spettante ai<br />

<strong>di</strong>pendenti è stato regolarmente e puntualmente corrisposto e versato.<br />

15.9. Con specifico riferimento al trattamento <strong>di</strong> fine rapporto (TFR) il CINECA provvederà a<br />

versare, a seconda dell’opzione <strong>di</strong> ciascuno dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti, all’INPS ovvero ai<br />

competenti fon<strong>di</strong> previdenziali <strong>di</strong> categoria, ovvero ai competenti fon<strong>di</strong> privati autorizzati, la<br />

quota <strong>di</strong> TFR che andrà via via a maturare nel periodo <strong>di</strong> vigenza del presente contratto. In caso<br />

<strong>di</strong> cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro in corso <strong>di</strong> contratto, il trattamento <strong>di</strong> fine rapporto sarà<br />

corrisposto dal e dal CINECA in proporzione alla quota maturata dal<br />

lavoratore presso ciascuno dei predetti soggetti.<br />

15.10. Il consegna al CINECA tutta la documentazione inerente<br />

l’accertamento dei rischi ed il piano <strong>di</strong> sicurezza, nonché la documentazione relativa<br />

all’assolvimento <strong>degli</strong> obblighi in materia <strong>di</strong> prevenzione e protezione prevista dal Decreto<br />

legislativo 81/2008 manlevando CINECA da ogni responsabilità in merito ad eventuali carenze<br />

riscontrate dagli organi preposti al controllo.<br />

15.11. Le parti <strong>di</strong>chiarano e riconoscono che il subentro <strong>di</strong> CINECA nei rapporti <strong>di</strong> lavoro<br />

subor<strong>di</strong>nato inerente i <strong>di</strong>pendenti impiegati nel <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda avverrà sulla base delle effettive<br />

risultanze alla data <strong>di</strong> efficacia dell’affitto con necessità <strong>di</strong> aggiornamento dell’allegato E alla<br />

medesima data.<br />

15.12. Le parti si danno reciprocamente atto che nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del<br />

presente contratto e la sua data <strong>di</strong> efficacia, eventuali nuovi contratti <strong>di</strong> lavoro, anche a progetto o<br />

autonomo, in aggiunta a quelli <strong>di</strong> cui sopra, potranno essere stipulati dal solo<br />

se preventivamente concordati con CINECA.<br />

12


Articolo 16 - Cessazione del contratto.<br />

16.1. Alla conclusione del contratto, i cre<strong>di</strong>ti ed i debiti per rapporti sorti nel corso dell’affitto,<br />

anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione dello stesso, sono rispettivamente a<br />

vantaggio e a carico del CINECA.<br />

Articolo 17 – Attività pregresse del e avviamento.<br />

17.1. Il CINECA, nell’assolvimento dei compiti affidati alle parti del presente contratto dal<br />

MIUR, opererà, oltre che per il miglioramento e l’incremento della produttività aziendale, anche<br />

per la razionalizzazione delle attività, con i mezzi che riterrà più efficaci, sotto il monitoraggio<br />

della Cabina <strong>di</strong> regia e nel pieno rispetto <strong>degli</strong> interessi dei consorziati.<br />

17.2. Il CINECA si impegna ad operare in linea <strong>di</strong> continuità con le pregresse attività del<br />

senza mutarne la vocazione, nel rispetto della volontà e <strong>degli</strong> interessi dei<br />

consorziati, cercando solo linee <strong>di</strong> possibile razionalizzazione delle attività e della spesa,<br />

17.3. Le Parti riconoscono sin da ora <strong>di</strong> non avere <strong>di</strong>ritto ad alcuna somma, compenso o<br />

indennità per avviamento o mancato guadagno, del cui rischio relativo si è già tenuto conto nella<br />

determinazione delle con<strong>di</strong>zioni economiche del presente contratto.<br />

Articolo 18 - Obblighi del CINECA.<br />

18.1. Nel periodo <strong>di</strong> vigenza del rapporto <strong>di</strong> affitto dell’azienda <strong>di</strong> cui al presente contratto, il<br />

CINECA sarà tenuto a:<br />

- gestire con <strong>di</strong>ligenza l’azienda oggetto del presente contratto conservandone l’integrità e<br />

l’avviamento;<br />

- curare l’or<strong>di</strong>naria amministrazione dei singoli beni e, nei casi stabiliti dall’art. 13.4 e<br />

secondo le modalità ivi in<strong>di</strong>cate, curare le manutenzioni straor<strong>di</strong>narie;<br />

- operare per i fini assegnati alle parti dal MIUR in un’ottica <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> economie <strong>di</strong> scala e<br />

<strong>di</strong> scopo e <strong>di</strong> revisione della spesa.<br />

18.2. Il CINECA, a decorrere dalla data <strong>di</strong> efficacia del contratto e comunque della effettiva<br />

consegna e presa in carico, è custode dei beni strumentali costituenti l’azienda ed esonera il<br />

da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni <strong>di</strong>retti o in<strong>di</strong>retti che possano<br />

13


alla stessa derivare da fatti o omissioni colposi o dolosi <strong>di</strong> esso stesso conduttore o dei suoi<br />

ausiliari.<br />

18.3. Il CINECA si obbliga a non mutare, senza giustificato motivo per i fini ultimi del presente<br />

accordo, la destinazione d’uso dei beni costituenti l’azienda, assicurando <strong>di</strong> non pregiu<strong>di</strong>carne in<br />

alcun modo l’attività sino ad oggi svolta dal , e la sua attività pregressa.<br />

18.4. Il CINECA, inoltre, si obbliga, per l’intera durata del presente contratto, ad adempiere<br />

puntualmente a tutte le obbligazioni derivanti dai contratti inerenti al complesso aziendale, ed a<br />

manlevare e tenere indenne il concedente da qualsivoglia azione o pretesa <strong>di</strong> terzi che abbiano<br />

titolo in atti, acca<strong>di</strong>menti o fatti verificatisi relativamente all’esercizio dell’azienda nel periodo <strong>di</strong><br />

efficacia dell’affitto.<br />

Articolo 19 – Obblighi del <br />

19.1. E’ fatto obbligo al Concedente <strong>di</strong> prestare il proprio consenso all’intestazione pro-tempore<br />

al CINECA <strong>di</strong> ogni autorizzazione amministrativa necessaria, comprese eventuali pratiche <strong>di</strong><br />

voltura contratti.<br />

Articolo 20 – Patti e con<strong>di</strong>zioni particolari<br />

20.1. Nella considerazione che il presente contratto <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda è propedeutico<br />

alla realizzazione della fusione per incorporazione e ne anticipa <strong>di</strong> fatto il percorso <strong>di</strong> gestione<br />

unitaria, CINECA assume l'obbligo <strong>di</strong> anticipare al , su in<strong>di</strong>cazione della<br />

Cabina <strong>di</strong> Regia, le somme che, tempo per tempo, pendente il contrato <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> <strong>di</strong><br />

azienda dovessero risultare necessarie ad assicurare il sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> terzi verso il<br />

, nonché eventuali debiti e passività sopravvenute e/o sopravvenende, ivi<br />

compreso ogni azione ed intervento finanziario protesa all’eliminazione del pregiu<strong>di</strong>zio della<br />

soli<strong>di</strong>tà patrimoniale del (a titolo esemplificativo: pagamento <strong>di</strong> rate <strong>di</strong><br />

mutuo, estinzione <strong>di</strong> passività bancarie, pagamento <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> TFR, ecc.), nell’ottica della<br />

successiva fusione per incorporazione.<br />

20.2. Le somme anticipate da CINECA al non risulteranno produttive <strong>di</strong><br />

interessi ne utilità alcuna a favore <strong>di</strong> CINECA.<br />

14


20.3. In conseguenza <strong>di</strong> quanto precede il si rende pertanto debitore <strong>di</strong><br />

CINECA per l’ammontare <strong>di</strong> tutte le somme dallo stesso versate ed al contempo si rende garante<br />

della restituzione delle stesse e <strong>di</strong> eventuali debiti, pendente il contratto <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> <strong>di</strong><br />

azienda, che non fossero conoscibili al momento della sottoscrizione del contratto, con il proprio<br />

patrimonio immobiliare costituito da quanto segue:<br />

e<strong>di</strong>ficio ubicato in ___________, (dati catastali _____________);<br />

e<strong>di</strong>ficio ubicato in _____________ (dati catastali _____________).<br />

20.4. Pertanto laddove il non provveda alla restituzione delle somme <strong>di</strong> cui<br />

sopra a CINECA, entro il termine <strong>di</strong> novanta giorni dal ricevimento della richiesta <strong>di</strong> pagamento,<br />

riconosce il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> CINECA <strong>di</strong> acquistare, interamente od in quota parte, gli immobili <strong>di</strong> cui al<br />

precedente punto 20.3 risultanti dalla situazione patrimoniale <strong>di</strong> cui alla lettera D, liberi da<br />

ipoteche e/o iscrizioni pregiu<strong>di</strong>zievoli, defalcando dal prezzo le somme <strong>di</strong> cui sopra non restituite<br />

dal , obbligandosi quest’ultimo a sottoscrivere l’atto notarile <strong>di</strong> cessione nelle<br />

modalità, termini e soggetto/i stabiliti da CINECA.<br />

Articolo 21 - Clausola compromissoria.<br />

21.1. Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua<br />

esistenza, vali<strong>di</strong>tà, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, per le quali la legge non<br />

richieda l’intervento obbligatorio dell’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria., verranno risolte da un Collegio<br />

arbitrale composto da tre arbitri, <strong>di</strong> cui il primo sarà nominato dalla parte che instaura il giu<strong>di</strong>zio,<br />

il secondo dall’altra parte ed il terzo <strong>di</strong> comune accordo dai due arbitri nominati dalle parti,<br />

ovvero, in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> accordo, nei trenta giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, dal<br />

Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Bologna, il quale sarà pure a<strong>di</strong>to qualora la parte chiamata nel<br />

giu<strong>di</strong>zio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra in<strong>di</strong>cato, su istanza della parte<br />

più <strong>di</strong>ligente.<br />

21.2. L’arbitrato avrà sede a Bologna, sarà <strong>di</strong> natura rituale e si svolgerà secondo le norme del<br />

co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile relative all’arbitrato rituale.<br />

21.3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo <strong>di</strong>ritto.<br />

15


21.4. Fermo restando le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui sopra, tra le parti si conviene che ogni eventuale<br />

proce<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziario, comunque relativo al presente contratto, che per l’in<strong>di</strong>sponibilità dei<br />

<strong>di</strong>ritti controversi o per altra causa non sia compromettibile in arbitri, sarà <strong>di</strong> competenza<br />

esclusiva del foro <strong>di</strong> Bologna.<br />

Articolo 22 (alternativa A) – Spese<br />

22.1. Le spese inerenti alla stipula ed alla registrazione del presente contratto sono a carico del<br />

CINECA.<br />

22.2. Ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 35 comma 10 – quater del D.L. 223/06 convertito con<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni con legge 4 agosto 2006 n. 248, le parti <strong>di</strong>chiarano che il valore complessivo<br />

dell’azienda in oggetto è costituito per meno del 50% (cinquanta per cento) dal valore normale<br />

dei fabbricati determinato ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.<br />

22.3. Trattandosi pertanto <strong>di</strong> rapporto soggetto a imposta sul valore aggiunto, le parti chiedono<br />

che il contratto sia assoggettato a imposta <strong>di</strong> registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del<br />

D.P.R. 26/04/1986 n° 131 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni.<br />

Art. 22 (alternativa B) – Spese<br />

22.1. Le spese inerenti alla stipula ed alla registrazione del presente contratto sono a carico del<br />

CINECA.<br />

22.2. Ai fini della tassazione del presente atto, con riferimento al <strong>di</strong>sposto del Decreto Legge 4<br />

Luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248 le parti <strong>di</strong>chiarano che il valore<br />

complessivo del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda concesso in affitto è costituito per più del 50% dal valore<br />

normale della porzione <strong>di</strong> fabbricato strumentale per natura ricompresa nel presente contratto e<br />

che le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> imposte in<strong>di</strong>rette previste per le locazioni <strong>di</strong> fabbricati risultano,<br />

nel caso specifico, meno favorevoli rispetto all’applicazione dell’I.V.A., in quanto CINECA<br />

<strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere soggetto passivo I.V.A. con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> detrazione piena.<br />

22.3. Il <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> esercitare, con riferimento al presente contratto l’opzione<br />

per l’imposizione I.V.A. dello stesso.<br />

22.4. Pertanto le parti <strong>di</strong>chiarano che il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e ad imposta <strong>di</strong><br />

registro nella misura dell’1%, prevista per la locazione <strong>di</strong> immobili strumentali <strong>di</strong> cui all’art. 5,<br />

16


comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR. 26 Aprile 1986 n. 131,<br />

applicandosi l’art. 35, comma 10-quater del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito dalla<br />

Legge 4 Agosto 2006 n. 248.<br />

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali.<br />

23.1. In ottemperanza <strong>di</strong> quanto sancito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Co<strong>di</strong>ce sulla<br />

Privacy” le parti forniscono il loro consenso al trattamento <strong>di</strong> dati personali, <strong>di</strong>rettamente o anche<br />

attraverso terzi, per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da<br />

leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.<br />

Articolo 24 - Rinvio a <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.<br />

24.1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente contratto, le parti fanno pieno<br />

riferimento alle norme previste dall’articolo 2562 del Co<strong>di</strong>ce Civile ed agli usi e consuetu<strong>di</strong>ni in<br />

materia <strong>di</strong> affitto <strong>di</strong> azienda.<br />

Elenco allegati:<br />

- A Elenco beni costituenti il complesso aziendale;<br />

- B Elenco contratti attivi in essere;<br />

- C Elenco contratti passivi in essere<br />

- D Situazione patrimoniale<br />

- E Elenco <strong>di</strong>pendenti con relative competenze, inquadramento e elementi retributivi.<br />

Letto, confermato e sottoscritto in luogo e data come segue.<br />

Luogo_____________ , Data__________________<br />

Il CINECA Il <br />

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